GAZZETTA UFFICIALE REGIONE SICILIA N. 36 DEL 14/8/1982
L.R. 5 agosto 1982, n. 86 (1). Agg. G.U. 03/01/2003
Provvedimenti urgenti per il settore agricolo.
(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 14 agosto 1982, n. 36.
TITOLO I
Interventi per la serricoltura
Art. 1
A favore delle aziende serricole singole o associate che abbiano subito
gravi danni a causa dell'esaurimento dei pozzi per effetto
dell'abbassamento o salinazione della falda freatica, possono essere
concessi dal fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo prestiti ad
ammortamento quinquennale nella misura di lire 2 milioni 500.000 per ogni
mille metri quadrati di serra, fino all'importo massimo di lire 20 milioni
per azienda.
La diminuzione di portata del pozzo, in relazione ai fenomeni di
abbassamento della falda, deve essere superiore a tre quarti del
fabbisogno irriguo dell'azienda.
La percentuale di salinazione deve essere superiore al 2 per mille.
All'accertamento delle condizioni previste dal presente articolo per la
fruizione delle suddette agevolazioni provvede l'Ente di sviluppo
agricolo, il quale è autorizzato ad avvalersi dei laboratori di analisi
gestiti da enti locali e da istituzioni a carattere pubblico.
Per le finalità del presente articolo il fondo di rotazione dell'ESA è
incrementato, per l'esercizio finanziario 1982, della somma di lire 1.000
milioni e per l'esercizio finanziario 1983 della somma di lire 2.000
milioni.
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Art. 2
A favore dei conduttori di aziende ortoflorofrutticole a prevalente
indirizzo serricolo comunque associati nel promuovere iniziative volte al
reperimento di acque sotterranee o superficiali ed alla distribuzione
collettiva delle stesse, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è
autorizzato a concedere contributi fino al 70 per cento della spesa
ammissibile per la ricerca, captazione e accumulazione di acque
sotterranee e superficiali nonché per la dotazione delle attrezzature
connesse e delle opere di distribuzione atte a consentire la migliore
utilizzazione delle acque reperite.
Ai progetti presentati dagli organismi associativi e cooperativi di cui al
precedente primo comma, è concessa priorità nelle istruttorie da parte
degli enti ed uffici chiamati a concedere concessioni o autorizzazioni
nonché da parte degli organi centrali e periferici dell'Assessorato
regionale dell'agricoltura e delle foreste.
La medesima priorità di cui al precedente comma del presente articolo è
accordata in favore delle aziende serricole i cui pozzi risultino
interrati.
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 1982, la spesa di lire 500 milioni e, per l'esercizio
finanziario 1983, la spesa di lire 2.000 milioni.
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Art. 3 (2)
Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua per fini irrigui nelle serre e
ridurre i consumi unitari, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste è autorizzato a concedere i contributi previsti dall'art. 2 della
legge 6 giugno 1968, n. 14, e dall'art. 2 della legge 5 aprile 1954, n. 9
e successive modifiche ed integrazioni per l'acquisto, posa in opera e
costruzione di impianti di fertirrigazione e nebulizzazione e relative
attrezzature e opere connesse.
In alternativa ai contributi di cui al precedente comma, può essere
richiesto per le medesime finalità e per l'intero importo di spesa
ammissibile il concorso regionale negli interessi di mutui quinquennali
contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive
aggiunte e modificazioni, in misura tale che a carico dei beneficiari il
tasso non sia superiore a quello determinato dalla vigente normativa
nazionale.
Per le finalità del primo comma del presente articolo è autorizzata la
spesa di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1982 e la spesa di
lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1983.
Per le finalità del secondo comma è autorizzato il limite quinquennale di
impegno di lire 200 milioni.
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(2) Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge regionale 25 marzo 1986,
n. 13, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge la
presente disposizione legislativa cessa di essere applicabile alle
richieste di intervento, pervenute all'Amministrazione regionale dopo la
suddetta data. Vedasi, comunque, i commi 2 e 3 dello stesso articolo.
Art. 4
Entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste presenterà
alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale in
programma organico di opere finalizzate alla congrua provvista di acque
irrigue da destinare alle aree a vocazione serricola.
Il programma dovrà tenere conto delle possibilità di impiego delle acque
superficiali e reflue, delle sorgenti e delle risorse idriche comunque
presenti all'interno delle aree interessate.
Per le medesime finalità l'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste è autorizzato a chiamare all'elaborazione del programma i titolari
delle cattedre di idraulica agraria della facoltà di agraria delle
Università di Palermo e di Catania, stipulando apposite convenzioni alle
quali si applica il disposto dell'art. 16 della legge regionale 3 giugno
1975, n. 24 e successive aggiunte e modificazioni.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è, altresì,
autorizzato a finanziare ad enti pubblici e/o consorzi di bonifica studi
preliminari e progettazioni per la ricostruzione di opere di raccolta di
acque superficiali per fini irrigui nelle zone serricole interessate a
fenomeni di carenze idriche.
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per gli
esercizi finanziari 1982-1983, la spesa complessiva di lire 600 milioni,
di cui 200 milioni per l'esercizio finanziario 1982.
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Art. 5
Per le finalità previste dall'art. 20 della legge regionale 12 agosto
1980, n. 83, è autorizzata, per il biennio 1982-1983, l'ulteriore spesa di
lire 25.000 milioni di cui lire 8.000 milioni per l'esercizio finanziario
1982.
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Art. 6
Per le finalità di cui all'art. 39 della legge regionale 20 aprile 1976,
n. 36, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire
100 milioni.
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Art. 7
Per le finalità di cui all'art. 34 della legge regionale 20 aprile 1976,
n. 36, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire
1.000 milioni.
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TITOLO II
Provvedimenti per la valorizzazione dell'uva Italia
Art. 8
Allo scopo di qualificare e valorizzare la produzione e la
commercializzazione dell'uva da tavola Italia di Canicattì, l'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste promuove, nei territori comunali
interessati secondo le linee del programma di sviluppo agricolo regionale,
ove approvato, e in conformità alle disposizioni di cui agli articoli
successivi, l'attuazione di un progetto denominato "Uva Italia" e cui
interventi coordinati hanno per scopo:
- il riassetto delle strutture produttive, anche al fine di adeguare la
potenzialità delle stesse alle capacità di assorbimento dei mercati;
- l'istituzione del marchio di origine geografica dell'uva da tavola
Italia di Canicattì (3);
- la costituzione di un consorzio per la tutela e la valorizzazione
dell'uva da tavola Italia di Canicattì, costituito ai sensi del successivo
art. 10;
- lo sviluppo dell'assistenza tecnica, della ricerca applicata e delle
attività promozionali concernenti la valorizzazione del prodotto (4);
- il sostegno e il potenziamento delle strutture aziendali, nonché di
quelle cooperative e associazionistiche per lo sviluppo delle attività di
commercializzazione e di trasformazione industriale del prodotto;
- la valorizzazione delle risorse idriche ad uso irriguo;
- la realizzazione di idonee infrastrutture di base quali la viabilità e
l'elettrificazione rurale.
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(3) L'art. 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 50 ha sostituito
l'originario primo alinea con gli attuali primi due.
(4) L'art. 7 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 58 ha sostituito le
parole "sperimentazione, ricerca" con le parole "della ricerca applicata".
Art. 9 (5)
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste procederà, sentiti i
rappresentanti dei comuni interessati, delle organizzazioni professionali
di categoria e del movimento cooperativo a livello regionale, a redigere
la carta delle zone coltivate ad uva Italia e quella delle zone
suscettibili di sviluppo di tale coltura, delimitando nell'ambito e per
ciascuno dei territori comunali interessati delle province di Agrigento e
Caltanissetta:
a) le zone in atto impiantate o in cui siano in corso operazioni di
impianto all'atto dei rilevamenti;
b) le zone, ricadenti nei medesimi territori comunali, che presentino
suscettibilità agronomica alla coltivazione dell'uva Italia;
c) le zone dei predetti comuni, delimitate ai sensi del precedente punto
a, che non possiedono sufficienti requisiti ambientali ed agronomici per
garantire adeguati risultati produttivi e qualitativi della predetta
coltura.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a
modificare i programmi esecutivi delle convenzioni stipulate con le
Università di Catania e Palermo per la realizzazione delle carte regionali
di cui agli articoli 24 e 55 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36 e
successive aggiunte e modificazioni, per perseguire le finalità di cui al
precedente comma.
L'Assessore medesimo è autorizzato a corrispondere, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23 e
successive aggiunte e modificazioni, alle predette Università di Catania e
Palermo la somma complessiva di lire 250 milioni da distribuire alle
medesime Università in proporzione alle aree di rispettivo rilevamento.
Le Università di Catania e Palermo per la realizzazione delle carte di cui
al primo comma del presente articolo adotteranno le procedure e le
scadenze indicate nell'art. 8 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88.
Per le finalità di cui ai precedenti punti a, b e c le Università di
Catania e Palermo, tramite le rispettive facoltà di agraria, potranno
chiedere la collaborazione dell'Istituto regionale della vite e del vino e
delle sezioni operative e periferiche dell'assistenza tecnica, di cui alla
legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, i quali forniranno, previa
autorizzazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste,
ogni possibile prestazione operativa.
Le carte di cui al primo comma del presente articolo, relative a ciascun
territorio comunale, sentito il sottocomitato regionale per la
vitivinicoltura di cui all'art. 62 della legge regionale 20 aprile 1976,
n. 36, sono pubblicate per 30 giorni consecutivi negli albi dei comuni
interessati.
Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, chiunque
ne abbia interesse può presentare ricorso all'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste che si pronuncia in via definitiva entro
i sessanta giorni dal ricevimento del ricorso, sentito il sottocomitato
regionale per la vitivinicoltura di cui al precedente comma.
Gli elementi essenziali relativi alla delimitazione nell'ambito di ciascun
territorio comunale delle zone di cui ai precedenti punti a, b e c, sono
pubblicati per estratto mediante decreto dell'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
Le carte suddette entreranno in vigore nello stesso giorno di
pubblicazione del decreto di cui al comma precedente nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana .
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(5) Articolo così sostituito dall'art. 8 della legge regionale 14 giugno
1983, n. 58. Vedansi gli artt. 10 ed 11 della legge regionale 21 agosto
1984, n. 50.
Art. 10
Un consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'uva da tavola Italia
di Canicattì può essere costituito ad iniziativa dei comuni, i cui
territori risultino indicati nel decreto previsto dal precedente art. 9,
delle camere di commercio di Agrigento e di Caltanissetta, del centro
mercantile di Canicattì e delle associazioni di produttori operanti nei
suddetti territori riconosciuti ed in corso di riconoscimento alla data di
costituzione del consorzio.
Tale consorzio, ai sensi e per gli effetti del presente titolo, può essere
autorizzato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste:
a) a rilasciare appositi contrassegni con il marchio d'origine, da apporre
sul prodotto confezionato dell'uva da tavola Italia di Canicattì alle
cooperative agricole e loro consorzi, alle associazioni di produttori
giuridicamente riconosciute e alle aziende commerciali singole che
provvedono direttamente alla selezione, confezionamento e vendita di tale
prodotto;
b) ad esercitare l'azione di vigilanza e di controllo nei confronti delle
aziende e degli organismi cooperativi, consortili e associativi
autorizzati all'uso del marchio e a procedere alla revoca del medesimo in
caso di inadempienza al regolamento di cui all'ultimo comma del presente
articolo;
c) ad attuare direttamente, o attraverso convenzioni con istituti pubblici
specializzati, iniziative promozionali per la propaganda sul territorio
nazionale ed estero a favore dell'uva da tavola Italia di Canicattì e a
dare esecuzione per conto dell'Assessorato regionale della cooperazione,
del commercio, dell'artigianato e della pesca alle campagne pubblicitarie
che per tale prodotto saranno programmate e finanziate ai sensi e per le
finalità di cui al titolo secondo della legge regionale 28 giugno 1966, n.
14 e successive aggiunte e modificazioni;
d) a realizzare servizi di marketing quali la borsa merci, sistemi telex,
analisi di mercato.
Alla definizione ed alle modalità operative ed applicative del marchio di
origine geografica provvede, con proprio decreto da pubblicarsi sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, sentito il sottocomitato regionale per la
vitivinicoltura, di cui all'art. 62 della legge regionale 20 aprile 1976,
n. 36, e previo parere della competente Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste, che è autorizzato ad avvalersi, a tal fine, della Consulta di
studi di cui all'art. 35 della legge regionale 9 agosto 1980, n. 80 e
successive aggiunte e modificazioni.
Il marchio di origine geografica può essere concesso esclusivamente a
quelle aziende, organismi cooperativi, consortili e associativi di cui
alla precedente lett. a) che, nella rigorosa osservanza delle norme
previste dal regolamento n. 1035/72, commercializzino l'uva da tavola
Italia di Canicattì classificata extra o categoria prima, proveniente
esclusivamente da vigneti ubicati nei territori delimitati ai sensi del
precedente art. 9.
Ferme restando le disposizioni comunitarie di cui al regolamento n.
1035/72, apposite norme proposte dal consorzio e approvate
dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio,
dell'artigianato e della pesca, di concerto con l'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste, determineranno requisiti e procedure
concernenti l'uso del marchio, l'azione di vigilanza e controllo, nonché
quelle concernenti la eventuale revoca dell'uso del marchio predetto.
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Art. 11
Per le finalità di cui all'articolo precedente l'Assessorato regionale
della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è
autorizzato a finanziare:
- le spese di primo avviamento del consorzio con un contributo a fondo
perduto di lire 20 milioni;
- (6);
- l'80 per cento della spesa ammissibile per l'acquisto delle attrezzature
tecniche strettamente connesse all'attuazione delle finalità di cui alla
citata lett. d) del successivo art. 12.
L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, inoltre, allo
scopo di promuovere un più efficace intervento sul mercato dei produttori
di uva da tavola Italia di Canicattì, può concedere alle relative
associazioni di produttori di uva Italia giuridicamente riconosciute ai
sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 e della legge regionale 6 maggio
1981, n. 81, che assumano per la direzione commerciale esperti di mercato,
un aiuto finanziario fino al 70 per cento della spesa ammissibile ed entro
il limite di una unità per ciascuna associazione e sempre che questa abbia
una larga base sociale di produttori soci aderenti. Gli aiuti finanziari
cui al presente articolo possono essere revocati qualora le associazioni
beneficiarie non dimostrino di avere realizzato apprezzabili incrementi
del prodotto commercializzato.
Fino al 30 giugno 1983 le disposizioni di cui al comma precedente possono
applicarsi anche alle cooperative a larga base associativa.
Il contributo di cui al secondo comma del presente articolo può essere
concesso solo alle associazioni dei produttori ed alle cooperative a larga
base associativa che assumano esclusivamente esperti di mercato in
possesso di un diploma di laurea in economia e commercio, o in agraria,
che conoscano almeno due lingue straniere, ed abbiano acquisito adeguata
esperienza, ovvero abbiano frequentato con profitto corsi di
specializzazione.
Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata
la spesa, per l'esercizio finanziario 1983, di lire 250 milioni.
Per le finalità di cui al secondo comma del presente articolo, è
autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 1983, di lire 70
milioni.
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(6) Alinea abrogato dall'art. 52 della legge regionale 11 maggio 1993, n.
15.
Art. 12
Le associazioni di produttori di uva da tavola Italia, anche in base a
quanto previsto dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 81, possono
realizzare interventi finalizzati a:
a) garantire alle aziende dei soci produttori l'assistenza tecnica secondo
le modalità di cui alla legge regionale n. 73 del 1 agosto 1977, con
particolare priorità per la consulenza alla lotta fitosanitaria;
b) realizzare programmi di divulgazione riguardanti le tecniche colturali
specifiche per la produzione dell'uva Italia di Canicattì, avvalendosi
della collaborazione, mediante rapporti convenzionati, delle istituzioni
universitarie competenti o di altre pubbliche istituzioni operanti nel
settore della ricerca e della sperimentazione viticola (7);
c) attuare studi e ricerche di mercato e fornire informazioni di mercato
agli associati;
d) (8);
e) attuare programmi promozionali da effettuare sui territori nazionali ed
esteri per la propaganda a favore dell'uva da tavola Italia di Canicattì;
f) redigere e realizzare programmi di riconversione e qualificazione della
produzione di uva da tavola;
g) (9);
h) (10).
Le attività di cui alle lettere c), d) ed e), previa intesa con il
consorzio di cui all'art. 10, possono essere svolte da quest'ultimo a far
tempo dalla sua costituzione.
Per gli interventi di cui al primo comma del presente articolo le
associazioni di produttori interessate possono promuovere la concessione
delle provvidenze di cui alla legge regionale 1 agosto 1977, n. 73,
relativamente agli interventi previsti dalla lett. a) e possono promuovere
la concessione delle provvidenze di cui all'art. 8 della legge regionale 6
maggio 1981, n. 81 per gli interventi indicati nel presente articolo.
Per l'accesso alle provvidenze di cui alla presente legge le associazioni
di produttori di uva Italia devono risultare costituite e riconosciute ai
sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 o della legge regionale 6 maggio
1981, n. 81.
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio
finanziario 1983 la spesa di lire 500 milioni.
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(7) Lettera così sostituita dall'art. 9 della legge regionale 14 giugno
1983, n. 58.
(8) Lettera abrogata dall'art. 2 della legge regionale 5 gennaio 1991, n.
1.
(9) Lettera abrogata dall'art. 2 della legge regionale 5 gennaio 1991, n.
1.
(10) Lettera abrogata dall'art. 2 della legge regionale 5 gennaio 1991, n.
1.
Art. 13
Ai sensi e per gli effetti del presente titolo l'Istituto regionale della
vite e del vino è autorizzato ad effettuare a carico del proprio bilancio
interventi atti ad agevolare le utilizzazioni industriali dell'uva da
tavola non commercializzata o non commercializzabile per il consumo
fresco, con preferenza per l'uva da tavola Italia di Canicattì.
Per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo l'Istituto
regionale della vite e del vino determinerà i criteri, i limiti e le
modalità degli interventi indicati nel precedente comma, sentite le
organizzazioni delle categorie agricole interessate più rappresentative a
livello nazionale.
Per l'esercizio finanziario 1982 è autorizzata la spesa di lire duecento
milioni.
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Art. 14 (11)
Allo scopo di aprire sbocchi commerciali all'uva da tavola Italia prodotta
nei territori delle province di Agrigento e Caltanissetta la Siciltrading
Spa è autorizzata ad effettuare prove di penetrazione della stessa nei
mercati degli USA, anche attraverso adeguate iniziative promozionali.
Per le finalità di cui al presente articolo, la Siciltrading, cui viene
demandato il compito di determinare criteri e modalità di intervento,
curerà la commercializzazione di parte del prodotto delle cooperative
singole di produttori, dei consorzi di secondo grado costituiti a
maggioranza di cooperative di produttori, nonché delle associazioni di
produttori riconosciute o in attesa di riconoscimento ai sensi della legge
regionale 6 maggio 1981, n. 81 e della legge 27 luglio 1967, n. 622,
purché lavorato secondo le direttive fissate dalla stessa Siciltrading e
sottoposto ai trattamenti previsti dalle norme United States Department
Agriculture (USDA).
Per le finalità di cui ai precedenti commi è autorizzata, per l'esercizio
1982, la spesa di lire 2.000 milioni, cui si provvede per lire 1.565
milioni con le disponibilità esistenti sulle assegnazioni di cui all'art.
14 della presente legge e per la differenza di lire 435 milioni con parte
delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno
finanziario 1982.
Tale somma verrà versata dall'Assessorato regionale della cooperazione,
del commercio, dell'artigianato e della pesca alla Siciltrading Spa,
costituita ai sensi degli articoli 54 e 55 della legge regionale 6 maggio
1981, n. 96.
Il Presidente della Regione è, altresì, autorizzato a stipulare apposite
convenzioni con agenzie specializzate, al fine di effettuare campagne
pubblicitarie a mezzo della radio e della televisione, per la divulgazione
dell'uva Italia di Canicattì nei paesi di maggiore penetrazione
commerciale di detta uva.
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(11) L'art. 9 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 129 ha sostituito
gli originari primi tre commi con gli attuali primi quattro. Ai sensi
dell'art. 9 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 50 "A modifica ed
integrazione del primo comma dello art. 9 della legge regionale 15
novembre 1982, n. 129, le prove di penetrazione commerciale previste per i
mercati degli USA, anche attraverso adeguate iniziative promozionali in
favore dell'uva Italia prodotta nel territorio della Regione siciliana,
sono estese a tutti i paesi extracomunitari. Le agevolazioni di cui al
secondo comma dello art. 9 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 129,
sono concesse anche per le iniziative promozionali poste in essere dalle
cooperative agricole, consorzi di cooperative ed associazioni di
produttori riconosciute che dimostrino di commercializzare l'uva Italia
nei mercati extracomunitari.".
Art. 15
L'Istituto regionale della vite e del vino, tramite le cantine
sperimentali di Noto e Milazzo e/o istituzioni scientifiche a carattere
pubblico regionali e nazionali, è autorizzato ad effettuare programmi di
ricerca e sperimentazione finalizzati alle possibili utilizzazioni
enologiche ed agroalimentari dell'uva da tavola, quali vini spumanti e da
dessert, succhi, ecc.
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 1983, la spesa di lire 50 milioni.
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Art. 16
[Nella strutturazione per settori merceologici distinti, prevista
dall'art. 55 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, per i piani di
attività promozionale dell'Assessorato regionale della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca, uno specifico settore sarà
destinato alla propaganda del vino "Marsala".
A tal fine il fondo per la propaganda dei prodotti siciliani è
incrementato di lire 400 milioni annui a decorrere dall'esercizio
finanziario 1982, che si iscrivono al cap. 35312 del bilancio della
Regione - Rubrica cooperazione.] (12)
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(12) Articolo abrogato dall'art. 57 della legge regionale 27 aprile 1999,
n. 10.
Art. 17 (13)
Al fine di dotare le aziende viticole, ricadenti nei territori delimitati
come previsto dall'art. 9 e successive aggiunte e modificazioni, delle
infrastrutture e degli approvvigionamenti irrigui necessari, possono
essere finanziati interventi riguardanti:
a) la costruzione o il riattamento di strade interpoderali e vicinali;
b) la costruzione di elettrodotti rurali;
c) l'esecuzione di opere minori aziendali o interaziendali di irrigazione
ivi comprese quelle riguardanti la ricerca, la captazione di acque
sotterranee, la raccolta in vasche o laghetti artificiali di acque
superficiali e connesse reti di adduzione e distribuzione;
d) studi, ricerche e programmi di massima inerenti l'approvvigionamento
idrico per uso irriguo.
I programmi relativi agli interventi di cui alle lettere a) e b) del
precedente comma, comprendenti l'elenco delle singole iniziative, sono
approvati dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste,
previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea
regionale.
In quanto compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge, per
l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo si applicano:
- le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 della legge regionale 28
novembre 1970, n. 48 e successive modificazioni e integrazioni, per gli
interventi di cui alla lett. a);
- le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 4
agosto 1978, n. 27, per gli interventi di cui alla lett. b);
- le disposizioni legislative vigenti per le opere di miglioramento
fondiario per gli interventi di cui alla lett. c), con eccezione per
quelle concernenti la costruzione di laghetti artificiali, per i quali il
contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile previsto dalle
predette disposizioni può essere maggiorato del 10 per cento.
Quanto agli interventi di cui alla lett. d), l'Ente di sviluppo agricolo,
in conformità alle leggi che lo regolano, nonché per gli effetti della
presente legge, è autorizzato ad attuare gli interventi predetti, sentite
le rappresentanze dei comuni interessati.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa, per
l'esercizio finanziario 1983, di lire 10.000 milioni.
Per l'utilizzazione delle somme di cui al comma precedente, ai fini delle
delimitazioni dei territori nei quali effettuare gli interventi di cui al
presente articolo, si provvede in base al decreto del Presidente della
Regione del 17 dicembre 1982 e successive aggiunte e modificazioni.
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(13) L'art. 9 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 116 ha apportato
le seguenti modifiche: - al primo comma, dopo le parole: "ricadenti nei
territori delimitati come previsto dall'art. 9", sono aggiunte le seguenti
altre "e successive aggiunte e modificazioni"; - dopo l'ultimo comma è
aggiunto un comma.
Art. 18 (14)
Per la realizzazione di impianti di lavorazione, confezionamento,
commercializzazione e vendita collettiva dell'uva da tavola e di linee
connesse per la trasformazione e la conservazione del prodotto da avviare
alla distillazione nonché alla produzione di succhi, e per l'acquisto
delle relative attrezzature, ivi comprese quelle necessarie per il
condizionamento del prodotto fresco, alle cooperative agricole a larga
base e ai loro consorzi, è concesso:
a) un contributo in conto capitale del 70 per cento sulla spesa
ammissibile;
b) un mutuo ventennale pari alla differenza tra la spesa ammessa e il
contributo secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 28
luglio 1978, n. 23.
Rientrano fra le attrezzature di cui al primo comma i mezzi gommati,
sistemi containers specializzati e connesse tecnologie per la
conservazione in itinere dell'uva da tavola Italia di Canicattì per i
quali possono essere concessi i contributi in conto capitale di cui alla
lett. a). In tal caso, in aggiunta al contributo di cui alla lett. a),
possono essere concessi i mutui di cui alla lett. b) con una durata
ridotta di anni 5.
Il programma relativo agli interventi di cui al primo comma del presente
articolo, comprendente l'elenco delle singole iniziative da finanziare, è
approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo
parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa, per
l'esercizio finanziario 1983, di lire 6.000 milioni.
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(14) Vedasi l'art. 12 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51.
Art. 19
Per la concessione, a termini della legislazione regionale vigente in
materia di credito agrario, di prestiti di conduzione in favore delle
aziende viticole ricadenti nei territori di cui al quinto comma dell'art.
9 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la
spesa di lire 2.000 milioni.
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Art. 20
In attesa della delimitazione dei territori comunali interessati alla
coltura dell'uva da tavola Italia di Canicattì, il Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste, sentita la competente Commissione dell'Assemblea regionale,
delimita in via provvisoria, con proprio decreto, i territori comunali nei
quali saranno erogate le provvidenze previste dal precedente articolo.
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TITOLO III
Interventi per la zootecnia
Art. 21
Per le finalità di cui all'art. 9 della legge regionale 20 aprile 1976, n.
36, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1982-1983, la spesa
complessiva di lire 15.000 milioni, di cui lire 5.000 milioni per
l'esercizio finanziario 1982.
Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse con priorità
alle aziende agro - zootecniche, che esercitano l'allevamento da almeno
tre anni, prive di stalle o di ricoveri per il bestiame o che necessitano
di una ristrutturazione o ampliamento dei ricoveri e delle stalle.
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Art. 22
Per le finalità di cui all'art. 10 della legge regionale 20 aprile 1976,
n. 36, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1982-1983, la spesa
complessiva di lire 8.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni per
l'esercizio finanziario 1982.
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TITOLO IV
Interventi per le infrastrutture
Art. 23
Per la costruzione, il completamento di strade rurali di uso pubblico e la
trasformazione di trazzere in rotabili di cui alla lett. a) dell'art. 3
della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, è autorizzata, per
l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 18.000 milioni.
Per le opere di costruzione e riattamento di strade vicinali e
interpoderali di cui agli articoli 5 e 8 della legge regionale 28 novembre
1970, n. 48, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa
di lire 7.000 milioni.
Alla realizzazione degli interventi di cui al precedente primo comma si
provvede a mezzo di concessione da affidare ai comuni interessati.
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TITOLO V
Interventi per la realizzazione di strutture collettive
Art. 24 (15)
Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 13 agosto 1979,
n. 197, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1982-1983, la spesa
complessiva di lire 27.000 milioni, di cui lire 17.000 milioni per
l'esercizio finanziario in corso, con le modalità di cui all'art. 2 della
suddetta legge.
Per l'attuazione degli interventi di cui al primo comma, relativamente
allo stanziamento previsto per il 1982, si prescinde dagli adempimenti di
cui ai commi quinto e sesto dell'art. 1 della legge regionale 28 luglio
1978, n. 23 e successive aggiunte e modificazioni (16).
Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente comma è autorizzato
il limite di impegno annuale di lire 3.500 milioni a partire
dall'esercizio finanziario 1983 per la concessione del concorso regionale
nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, di
durata ventennale, contratti a norma della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e
successive modificazioni, per la parte eccedente l'ammontare delle
provvidenze di cui al richiamato primo comma del presente articolo e fino
all'intera spesa ammessa.
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(15) Vedasi l'art. 12 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51.
(16) Ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 58 "La
deroga prevista dall'art. 24, secondo comma, della legge regionale 5
agosto 1982, n. 86, si applica anche allo stanziamento previsto per il
1983.".
Art. 25 (17)
Al fine di perequare le condizioni di esercizio delle cooperative -
cantine sociali e dei loro consorzi che siano in attività e che abbiano
iniziato i lavori a partire dal 1970 per impianti sociali la cui spesa sia
stata ammessa a contributo in misura complessivamente inferiore al 70 per
cento, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato
a concedere a loro favore un contributo integrativo fino alla concorrenza
della predetta misura del 70 per cento nell'ambito della spesa a suo tempo
ammessa in sede nazionale ed accertata in fase di collaudo finale.
Il contributo di cui al primo comma è erogato direttamente agli istituti
mutuanti che hanno concesso i mutui per la differenza non ammessa a
contributo, sì da determinare il ricalcolo delle rate di mutuo a carico
delle cooperative - cantine sociali e loro consorzi .
Le istanze, corredate da certificazioni rilasciate dagli istituti in
indirizzo, sono presentate all'Assessorato regionale dell'agricoltura e
delle foreste entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per gli
esercizi finanziari 1982-1983, la spesa di lire 8.000 milioni, di cui lire
4.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso.
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(17) L'art. 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 58 ha sostituito i
primi due commi. Vedansi i commi successivi dello stesso articolo e l'art.
12 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51.
Art. 26
Nei territori delle isole minori dove in atto non esiste alcuna struttura
cooperativa per il conferimento delle uve prodotte e la lavorazione e
conservazione del vino, la Regione, in deroga alle disposizioni vigenti in
materia di impianti enologici, può concedere in favore delle aziende
viticole singole o associate che si trovino nelle condizioni limite di cui
al presente comma, contributi in conto capitale fino al 60 per cento della
spesa ritenuta ammissibile, elevabile fino al 75 per cento in favore di
coltivatori diretti:
1) per la costruzione, il rifacimento o l'ammodernamento di locali che
devono risultare idonei alle operazioni di lavorazione delle uve,
ammostatura, vinificazione e conservazione dei vini;
2) per la dotazione di macchinari, attrezzature e silos necessari alla
realizzazione delle operazioni di cui al precedente punto 1).
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 1982, la spesa di lire 1.000 milioni.
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TITOLO VI
Provvidenze varie
Art. 27
Il fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS ai sensi dell'art. 5 della
legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e dell'art. 2 della legge regionale
30 dicembre 1977, n. 108, è ulteriormente incrementato della somma di lire
3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1982.
Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per
l'industria, determina i criteri e le condizioni ai quali devono
uniformarsi gli istituti nella scelta dei comparti delle attività
industriali di trasformazione da ammettersi alle operazioni a valere sul
fondo di cui al predetto art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51
e successive aggiunte e modificazioni, nei limiti dello stanziamento
disposto dal precedente comma.
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Art. 28
Per le finalità di cui all'art. 17 della legge regionale 2 marzo 1981, n.
16, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 70
milioni.
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Art. 29
Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della legge regionale 6 maggio 1981,
n. 84, le aziende agricole della provincia di Palermo che, nell'annata
1980-1981, hanno coltivato cereali, rientrano fra quelle danneggiate dagli
avversi eventi atmosferici per i quali sono state avanzate dalla Regione
siciliana le proposte di declaratorie pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 30 del 13 giugno 1981, ai sensi dell'art. 1
della medesima legge regionale 6 maggio 1981, n. 84.
Il disposto del precedente comma si applica esclusivamente alle istanze
pervenute entro i termini previsti dall'art. 13 della predetta legge
regionale 6 maggio 1981, n. 84.
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Art. 30
Le disposizioni contenute nell'art. 21 della legge regionale 30 marzo
1981, n. 37 sono abrogate.
Sono fatti salvi i diritti e le obbligazioni derivanti dalla convenzione
già stipulata in data 28 agosto 198 tra l'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste e la Compagnia di assicurazioni Riunione
Adriatica di Sicurtà.
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Art. 31
Alle associazioni di produttori, giuridicamente riconosciute ai sensi
della legge 27 luglio 1967, n. 622, e operanti nella fascia tirrenica
della Sicilia occidentale, che nel periodo 15 aprile - 15 giugno 1982, in
dipendenza delle condizioni di eccezionalità in cui si sono svolte le
operazioni di raccolta e conferimento degli agrumi, hanno dovuto
provvedere al potenziamento delle dotazioni e delle attrezzature
occorrenti, può essere concesso un prestito ad ammortamento quinquennale
al tasso del 7,50 per cento il cui importo deve risultare proporzionato
alla spesa sostenuta dalle associazioni anzidette per tale periodo e
debitamente documentata alla data del 15 giugno 1982.
Alla concessione dei prestiti provvede il fondo di rotazione dell'ESA
anche in deroga alle leggi e allo statuto che lo regolano.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 1982, la spesa di lire 500 milioni.
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Art. 32
La concessione dei benefici previsti dalla lett. a) dell'art. 2 della
legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, è estesa anche alla vendemmia 1982
in favore delle cooperative vitivinicole previste dall'art. 5 della
medesima legge regionale e successive aggiunte e modificazioni.
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Art. 33
In favore delle:
1) cooperative cantine sociali e loro consorzi nonché cooperative agricole
che gestiscono impianti per la raccolta, lavorazione, trasformazione,
valorizzazione e vendita di mandorle e/o nocciole e che hanno svolto tali
attività nelle campagne di commercializzazione 1981 e 1982;
2) cooperative di produttori agrumicoli e loro consorzi che gestiscono
impianti per la raccolta, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e
vendita di agrumi;
3) cooperative di produttori ortoflorofrutticoli e loro consorzi che
gestiscono impianti per la raccolta, lavorazione, trasformazione,
valorizzazione e vendita dei prodotti ortofrutticoli; che, alla data del
30 settembre 1981 e sulla base del bilancio relativo alla campagna
1980-1981 regolarmente approvato, presentino passività onerose debitamente
documentate possono essere concessi:
a) contributi una tantum in conto capitale sino al limite massimo del 50
per cento delle passività onerose ritenute ammissibili;
b) finanziamenti a tasso agevolato del 10 per cento della durata di anni
quindici, per il restante 50 per cento delle passività onerose di cui al
punto a) (18).
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(18) Per modifiche relative ai mutui di cui alla presente lettera, si veda
l'art. 6 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 27.
Art. 34
Alla concessione dei benefici di cui al precedente articolo provvede
l'IRCAC al quale le cooperative e loro consorzi dovranno presentare entro
il termine di giorni trenta dall'entrata in vigore della presente legge
apposita istanza corredata da idonea documentazione attestante l'esistenza
delle passività onerose.
L'IRCAC, sulla base della documentazione prodotta, determina l'ammontare
della passività ammissibili, fermo restando che quelle nei confronti dei
creditori diversi dagli istituti bancari potranno essere prese in
considerazione per un importo non superiore a quello iscritto nell'ultimo
bilancio dei soggetti richiedenti approvato prima dell'entrata in vigore
della presente legge.
Copia dei provvedimenti di concessione dei benefici, da adottare nel
termine di trenta giorni dal completamento istruttorio, dovranno essere
inoltrati a cura dell'IRCAC all'Assessorato regionale dell'agricoltura e
delle foreste ed all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
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Art. 35
Al fine di consentire l'integrale ripianamento delle passività compresi
gli interessi a maturare dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino alla data di concessione del finanziamento di cui al punto b
dell'articolo 33, l'importo del finanziamento stesso sarà aumentato degli
interessi calcolati al tasso del 21 per cento per il periodo anzidetto.
I finanziamenti anche in deroga alle norme statutarie e di regolamento
dell'IRCAC potranno essere concessi anche in carenza di garanzie reali
immobiliari.
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Art. 36
Le cooperative e consorzi sono obbligati a versare all'IRCAC, entro cinque
giorni dal relativo incasso, i crediti e i contributi inerenti alla
gestione della campagna cui si riferiscono le passività ammesse e comunque
sino alla concorrenza dell'importo del beneficio ottenuto.
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Art. 37
Per le finalità di cui al punto a dell'art. 33 è stanziata in favore
dell'IRCAC la somma di lire 41.000 milioni per l'esercizio finanziario
1982, così ripartita:
- per i destinatari di cui al n. 1 dell'art. 33, la somma di lire 35.000
milioni;
- per i destinatari di cui al n. 2 dell'art. 33, la somma di lire 4.000
milioni;
- per i destinatari di cui al n. 3 dell'art. 33, la somma di lire 2.000
milioni.
Per le finalità di cui al punto b dell'art. 33 e dell'art. 35 il fondo di
rotazione dell'IRCAC, di cui all'art. 3 della legge regionale 7 febbraio
1963, n. 12 e successive modificazioni, è incrementato di lire 44.000
milioni per l'esercizio finanziario 1983, così ripartita:
- per i destinatari di cui al n. 1 dell'art. 33, la somma di lire 40.000
milioni;
- per i destinatari di cui al n. 2 dell'art. 33, la somma di lire 3.000
milioni;
- per i destinatari di cui al n. 3 dell'art. 33, la somma di lire 1.000
milioni.
A tale fondo andranno imputate le somme versate dalle cooperative e
consorzi a norma dell'art. 36.
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Art. 38
Gli enti beneficiari delle agevolazioni previste dai precedenti articoli
33, 34, 35, 36 e 37 che si rendono inadempienti nel pagamento anche di una
sola rata nei mutui di cui alla lett. b) del precedente art. 33, nonché di
altri mutui o prestiti loro concessi per le medesime finalità, non
potranno essere ammessi alle anticipazioni previste dall'art. 1 della
legge regionale n. 198 del 1979, nonché alle altre agevolazioni previste
dalla legislazione regionale.
Analoghi provvedimenti si applicano nei confronti delle cooperative
cantine sociali che si gravino di nuovi oneri finanziari a qualsiasi
titolo per corrispondere, anche in difformità a quanto disposto dai commi
secondo e terzo dell'art. 33 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198,
liquidazioni, premi e contributi ai propri soci produttori e conferenti,
in misura diversa da quella cui le stesse cooperative cantine sociali
hanno titolo e prima di avere effettivamente riscosso ed inserito nel
proprio bilancio le agevolazioni medesime.
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Art. 39
(19).
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(19) Sostituisce alcune parole al terzo comma dell'art. 9 della legge
regionale 29 dicembre 1981, n. 173.
TITOLO VIII
Rateizzazione prestiti agrari
Art. 40 (20)
Gli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario sono
autorizzati a consentire, alle aziende agricole che hanno beneficiato
delle agevolazioni di cui all'art. 7 della legge regionale 6 maggio 1981,
n. 84, prestiti agrari per l'assestamento delle superiori passività,
ancorché nel frattempo estinti, da ammortizzare in un periodo massimo di 5
anni con rate costanti comprensive di capitale e di interessi.
L'agevolazione di cui al superiore comma può essere consentita anche a
quelle aziende che hanno contratto prima del 31 marzo 1981, per la
conclusione dell'annata agraria 1980-1981, prestiti agrari non assistiti
dal concorso in interessi e che non hanno fruito, per la medesima annata
agraria, delle provvidenze creditizie previste dall'art. 5 della citata
legge regionale 6 maggio 1981, n. 84.
Qualora tali provvidenze siano state ottenute per un importo inferiore al
prestito da assestare, l'agevolazione di cui al superiore comma sarà
applicabile per la differenza.
Ai prestiti di cui al primo e secondo comma sarà applicato il tasso di
riferimento globale vigente in campo nazionale per le operazioni di
credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico nel pagamento
degli interessi.
Il concorso a carico della Regione sarà pari alla differenza tra il tasso
globale applicabile e il tasso agevolato del 9 per cento da porre a carico
dei prestatari. Ai fini delle garanzie, ivi compresa quella sussidiaria
del fondo interbancario di garanzia, della rendicontazione per la
liquidazione del concorso in interessi, i prestiti di cui al presente
articolo sono equiparati ai prestiti di soccorso ai sensi della vigente
legislazione nazionale in materia e vanno altresì considerati quale
intervento anticipatorio a valere su eventuali stanziamenti disposti dallo
Stato per analoghe finalità.
Per la finalità del presente articolo è autorizzato, per l'esercizio
finanziario 1982, il limite quinquennale di impegno di lire 15.000
milioni.
------------------------
(20) Vedasi l'art. 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 58.
Art. 41 (21)
I benefici della proroga di cui all'art. 7 della legge regionale 6 maggio
1981, n. 84, tenuto conto dei prolungati eccezionali periodi di siccità,
si estendono ai prestiti agrari contratti dalle aziende agricole per la
conduzione dell'annata 1981-82, in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge e con scadenza non oltre il 31 dicembre 1982.
Il concorso a carico della Regione, che sarà pari alla differenza tra il
tasso globale di riferimento vigente in campo nazionale per i prestiti
agrari di esercizio assistiti da concorso pubblico ed il tasso del 7,5 per
cento posto a carico dei beneficiari, viene considerato quale intervento
anticipatorio a valere su eventuali stanziamenti disposti dallo Stato per
analoghe finalità.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 1982, la spesa di lire 10.000 milioni.
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(21) Vedasi l'art. 6 della legge regionale 26 luglio 1985, n. 24.
Art. 42
L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a rateizzare in quattro rate
annuali di uguale importo, con pagamento a partire dal 30 maggio 1983, le
cambiali agrarie relative a prestiti di conduzione assistiti dal fondo di
rotazione dell'Ente stesso, prorogate a norma dello art. 8 della legge
regionale 6 maggio 1981, n. 84, e/o quelle relative a prestiti concessi in
base all'art. 9 della stessa legge.
Il fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo, istituito con l'art.
14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modificazioni,
è incrementato per l'esercizio finanziario 1982 di lire 4.000 milioni per
le finalità di cui al presente articolo.
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Art. 43
I benefici della proroga di cui all'art. 8 della legge regionale 6 maggio
1981, n. 84, si estendono ai prestiti agrari di conduzione concessi
dall'ESA per l'annata 1981-82 in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge e con scadenza non oltre il 31 dicembre 1982.
Il tasso a carico dei prestatari resta fissato nella misura del 7,50 per
cento.
Per assicurare le esigenze di funzionamento, il fondo di rotazione
dell'ESA, istituito con l'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n.
21 e successive aggiunte e modificazioni, è incrementato di lire 3.000
milioni, per l'esercizio finanziario 1982.
------------------------
Art. 44
Le domande per ottenere le agevolazioni previste dai precedenti articoli
del presente titolo dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione della presente legge, per i crediti già scaduti, e
comunque entro trenta giorni dalla futura scadenza dei prestiti,
direttamente all'istituto di credito o ente concedente.
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Art. 45 (22)
Le assegnazioni dello Stato effettuate a norma della legge 15 ottobre
1981, n. 590, e successive aggiunte e modificazioni nei limiti
dell'intervento finanziario della Regione per le finalità di cui agli
articoli del presente titolo sono acquisite al bilancio della Regione.
Nel caso di parziale o mancato intervento dello Stato ovvero nel caso di
eccedenza delle somme anticipate dalla Regione rispetto alle assegnazioni
disposte dallo Stato per l'applicazione di analoghi interventi previsti
dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, l'onere delle provvidenze concesse
resta a carico della Regione.
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(22) Ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 58 "A
modifica di quanto stabilito dall'art. 47 della legge regionale 5 agosto
1982, n. 86, le disposizioni contenute nell'art. 45 della legge medesima
si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1984.".
Art. 46
(23).
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(23) Sostituisce l'art. 9 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 66.
Art. 47
Nella prima applicazione della presente legge le disposizioni contenute
nel precedente art. 45 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1983.
------------------------
Art. 48
Le autorizzazioni di spesa disposte per gli interventi previsti dagli
articoli 2 e 3 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 74 e successive
aggiunte e modificazioni, possono essere utilizzate per l'attuazione dei
medesimi interventi a favore delle aziende viticole dell'isola di
Pantelleria, che, a partire dall'anno 1980, sono state danneggiate
dall'eccezionale e ricorrente siccità.
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Art. 49 (24)
Le agevolazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 16
agosto 1974, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese
alle coltivazioni protette in tunnels.
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(24) Si veda Circ.Ass. 11 marzo 1989, n. 39.
Art. 50
Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa riportata
nella seguente tabella:
Tabella A
1982 1983 1984 Anni successivi Totale
(Oneri in milioni di lire)
Art. 1 1.000 2.000 3/4 3/4 3.000
Art. 2 500 2.000 3/4 3/4 2.500
Art. 3
- I comma 300 1.000 3/4 3/4 1.300
- II comma 200 200 200 400 1.000
Art. 4 200 400 3/4 3/4 600
Art. 5 8.000 17.000 3/4 3/4 25.000
Art. 6 3/4 100 3/4 3/4 100
Art. 7 1.000 3/4 3/4 3/4 1.000
Art. 9 200 3/4 3/4 3/4 200
Art. 11
- I comma 3/4 250 3/4 3/4 250
- II comma 3/4 70 3/4 3/4 70
Art. 12 3/4 500 3/4 3/4 500
Art. 13 200 3/4 3/4 3/4 200
Art. 14 2.000 3/4 3/4 3/4 2.000
Art. 15 3/4 50 3/4 3/4 50
Art. 16 400 400 400 3/4 1.200
Art. 17 3/4 10.000 3/4 3/4 10.000
Art. 18 3/4 6.000 3/4 3/4 6.000
Art. 19 2.000 3/4 3/4 3/4 2.000
Art. 21 5.000 10.000 3/4 3/4 15.000
Art. 22 2.000 6.000 3/4 3/4 8.000
Art. 23 25.000 3/4 3/4 3/4 25.000
Art. 24
- I comma 17.000 10.000 3/4 3/4 27.000
- II comma 3/4 3.500 3.500 63.000 70.000
Art. 25 4.000 4.000 3/4 3/4 8.000
Art. 26 1.000 3/4 3/4 3/4 1.000
Art. 27 3.000 3/4 3/4 3/4 3.000
Art. 28 70 3/4 3/4 3/4 70
Art. 31 500 3/4 3/4 3/4 500
Art. 37
- lett. a) 41.000 3/4 3/4 3/4 41.000
- lett. b) 44.000 44.000
Art. 40 15.000 15.000 15.000 30.000 75.000
Art. 41 10.000 3/4 3/4 3/4 10.000
Art. 42 4.000 3/4 3/4 3/4 4.000
Art. 43 3.000 3/4 3/4 3/4 3.000
Spese totali: 146.570 132.470 19.100 93.400 391.540
------------------------
Art. 51
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in
lire 146.570 milioni per l'anno 1982 e in lire 132.470 milioni per l'anno
1983, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento
di programma 6.2.2.4.: "Fondi destinati al finanziamento dei "progetti
prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione
regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84",
progetto "Promozione imprenditoriale e incentivi strutturali...
Valorizzazione dei comparti produttivi in agricoltura"".
Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con
parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario medesimo.
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Art. 52
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione.
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Agg. G.U. 03/01/2003