GAZZETTA UFFICIALE REGIONE SICILIA N. 36 DEL 22/8/1984
L.R. 21 agosto 1984, n. 50 (1). Agg. G.U. 03/01/2003
Provvedimenti straordinari ed urgenti per la difesa e la valorizzazione
dell'uva Italia.
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(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 22 agosto 1984, n. 36.
Art. 1
(2).
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(2) Sostituisce il primo alinea dell'art. 8 della legge regionale 5 agosto
1982, n. 86.
Art. 2
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a
concedere nel triennio 1984-86 contributi per:
1) l'estirpazione dei vigneti;
2) l'estirpazione dei vigneti ed il reimpianto con specie arboree o
arbustive, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionale;
3) il reinnesto dei vigneti con altre varietà di uva da tavola o da
appassire.
I contributi possono essere concessi:
a) nella misura forfettaria di lire 5 milioni per ettaro, elevata a 6
milioni per ettaro in favore dei coltivatori diretti, nonché dei mezzadri
o coloni in analogia a quanto previsto per l'abbandono temporaneo dal
regolamento CEE n. 456/ 1980 del Consiglio del 18 dicembre 1980, nei casi
di cui ai numeri 1 e 2 del precedente comma;
b) nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge, per le
operazioni successive alle estirpazioni nei casi previsti dal punto 2 del
precedente comma.
Le relative iniziative hanno la precedenza nei finanziamenti;
c) nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per
gli interventi previsti dal punto 3 del precedente comma e per le
conseguenti necessarie operazioni. Tale contributo è elevato al 60 per
cento della spesa riconosciuta ammissibile in favore dei coltivatori
diretti, nonché dei mezzadri o dei coloni.
Limitatamente agli interventi di cui ai punti 1 e 2 del primo comma i
contributi possono essere concessi per i vigneti che hanno superato il
quinto anno di produzione e che non abbiano superato il diciasettesimo
anno di età.
Per le finalità di cui alla lett. a del presente articolo è autorizzata
per il triennio 1984-86 la spesa complessiva di lire 16.500 milioni, di
cui lire 5.500 milioni per l'esercizio finanziario 1984.
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Art. 3
Nei casi previsti dai punti 2 e 3 del primo comma dell'art. 2, in aggiunta
ai contributi in precedenza previsti può essere concesso un contributo
forfettario annuale di lire 1,5 milioni per ettaro, a titolo di rimborso
delle spese di coltivazione per il biennio successivo al reimpianto o al
reinnesto.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il triennio
1984-1986 la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, di cui lire 1.500
milioni per l'esercizio finanziario 1984.
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Art. 4
Nei casi in cui i vigneti di uva Italia siano stati realizzati mediante
mutui di miglioramento fondiario con il concorso nel pagamento degli
interessi da parte della Regione, in aggiunta ai contributi previsti
dall'art. 2, può essere concesso, a deconto dell'esposizione debitoria, un
contributo pari al 20 per cento del residuo valore capitale mutuato, al
netto dell'attualizzazione del concorso regionale sugli interessi.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il triennio
1984-1986 la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, di cui lire 1.000
milioni per l'esercizio finanziario 1984.
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Art. 5
Per la concessione, a termini della legislazione regionale vigente in
materia di credito agrario, di prestiti di conduzione in favore delle
aziende che producono uva Italia e ricadenti nei territori comunali
delimitati ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 5 agosto 1982, n.
86 e dell'art. 11 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 58, è
autorizzata la spesa, per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e
1986, di lire 4.000 milioni.
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Art. 6 (3)
Per consentire una più agevole eliminazione dal mercato di uve da tavola
con insufficienti caratteristiche qualitative ed organolettiche, nel corso
del triennio 1984-1986 in cui trovano applicazione le norme dell'art. 2,
l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a
concedere un contributo integrativo sul prezzo di acquisto del vino
proveniente dall'uva Italia ed avviato alla distillazione obbligatoria in
applicazione dell'art. 41 del regolamento CEE n. 337/ 1979 del Consiglio
del 5 febbraio 1979 e successive aggiunte e modificazioni.
La misura del contributo non può superare il 20 per cento del prezzo di
orientamento fissato dalla CEE per il vino da tavola A1, che entra in
vigore lo anno stesso del raccolto in questione.
Il contributo è corrisposto dall'Istituto regionale della vite e del vino
sulla base della quantità di prodotto consegnato alle distillerie in
applicazione dei contratti con le stesse stipulati. L'Istituto medesimo
provvede alla ricezione delle istanze, alla relativa istruttoria nonché
alla liquidazione e pagamento del contributo.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il triennio
1984-1986 la spesa annuale di lire 13.000 milioni.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato
all'inizio di ogni campagna ad accreditare anticipatamente all'Istituto
regionale della vite e del vino l'80 per cento della spesa autorizzata.
La somma restante sarà accreditata all'Istituto a norma delle vigenti
disposizioni di legge.
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(3) Ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge regionale 25 marzo 1986,
n. 13, dall'esercizio 1986, con l'inizio di ciascuna campagna di
commercializzazione dei diversi prodotti cui si applicano le disposizioni
degli articoli 18 e 19 della stessa legge, la presente norma cessa di
essere applicabile, fatti salvi gli eventuali oneri finanziari derivanti
da precedenti autorizzazioni, nullaosta o provvedimenti di impegno.
Art. 7
In favore delle aziende agricole che producono uva Italia è autorizzata la
concessione di un contributo di lire 400 per ogni chilogrammo di
polietilene acquistato per proteggere i vigneti.
Il contributo è elevato a lire 450 per chilogrammo se a favore di singoli
coltivatori diretti e a lire 500 se a favore di cooperative e loro
consorzi nonché di associazioni riconosciute a norma della legge 27 luglio
1967, n. 622 e della legge regionale 6 maggio 1981, n. 81.
Possono essere riammessi alle agevolazioni di cui al presente articolo
anche gli acquisti di polietilene destinati al rinnovo delle coperture dei
vigneti sempreché vengano effettuati almeno dopo un biennio dalla prima
sovvenzione.
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per il triennio
1984-1986 la spesa di lire 12.000 milioni, di cui lire 100 milioni per
l'esercizio finanziario 1984, lire 5.900 milioni per l'esercizio
finanziario 1985 e lire 6.000 milioni per l'esercizio finanziario 1986.
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Art. 8
(4).
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(4) Aggiunge alcune parole alla fine del primo comma dell'art. 6 della
legge regionale 30 luglio 1973, n. 28.
Art. 9
A modifica ed integrazione del primo comma dello art. 9 della legge
regionale 15 novembre 1982, n. 129, le prove di penetrazione commerciale
previste per i mercati degli USA, anche attraverso adeguate iniziative
promozionali in favore dell'uva Italia prodotta nel territorio della
Regione siciliana, sono estese a tutti i paesi extracomunitari.
Le agevolazioni di cui al secondo comma dello art. 9 della legge regionale
15 novembre 1982, n. 129, sono concesse anche per le iniziative
promozionali poste in essere dalle cooperative agricole, consorzi di
cooperative ed associazioni di produttori riconosciute che dimostrino di
commercializzare l'uva Italia nei mercati extracomunitari.
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Art. 10 (5)
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a
redigere la carta delle utilizzazioni agricole e forestali dei suoli
siciliani, relativa sia alle situazioni attuali che alle capacità d'uso,
avvalendosi della collaborazione delle facoltà di agraria delle Università
degli studi di Palermo e di Catania.
La carta di cui al presente articolo sostituisce ad ogni effetto le carte
previste dall'art. 28 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24,
dall'art. 24 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36 e dall'art. 9
della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86 e successive modifiche.
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(5) Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 43
"L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, a parziale deroga
di quanto previsto negli articoli 10 e 11 della legge regionale 21 agosto
1984, n. 50, è autorizzato a utilizzare lo stanziamento previsto dagli
articoli medesimi e dalle norme dagli stessi richiamate solo per la
redazione della carta delle utilizzazioni agricole e forestali dei suoli
siciliani relativa alle situazioni attuali.".
Art. 11
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ai fini della
redazione della carta prevista dall'articolo precedente, è autorizzato ad
apportare, d'intesa con le Università interessate, le opportune modifiche
alle convenzioni già stipulate per la redazione delle carte sostituite,
osservando le disposizioni dell'art. 16 della legge regionale 3 giugno
1975, n. 24 e dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 31 marzo
1972, n. 19 e successive modifiche, nonché ai programmi esecutivi delle
medesime convenzioni, approvati dall'Assessore regionale per l'agricoltura
e le foreste.
I tempi di redazione della carta delle utilizzazioni agricole e forestali
dei suoli saranno stabiliti nei programmi esecutivi di cui al primo comma.
Per la redazione della carta, l'Università degli studi di Palermo dovrà
utilizzare apposite aerofotogrammetrie rilevate per tutto il territorio
siciliano successivamente al 31 agosto 1984 e dovrà fornire all'Università
degli studi di Catania le aerofotogrammetrie relative ai territori ai
quali avrà riguardo l'attività di questa Università.
I fondi già attribuiti alle Università degli studi di Catania e Palermo
per la redazione delle carte sostituite possono essere utilizzati per la
redazione della carta delle utilizzazioni agricole e forestali dei suoli
siciliani, in relazione alle convenzioni ed ai programmi esecutivi di cui
al primo comma. Per le stesse finalità è autorizzata l'ulteriore spesa di
lire 3.500 milioni, di cui lire 1.700 milioni per l'esercizio finanziario
1984 e lire 1.800 milioni per l'esercizio finanziario 1985.
Le sezioni operative e quelle periferiche dell'assistenza tecnica,
istituite con la legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, possono essere
autorizzate, su richiesta delle Università degli studi di Catania e di
Palermo, a prestare la propria attività per lo svolgimento di specifici
compiti inerenti alla realizzazione della carta suindicata.
Per quanto non espressamente richiamato dall'articolo precedente e dal
presente articolo, sono abrogate le disposizioni dell'art. 28 della legge
regionale 3 giugno 1975, n. 24, dell'art. 24 della legge regionale 20
aprile 1976, n. 36, dell'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1982, n.
86.
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Art. 12
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad
istituire il "Comitato tecnico-scientifico per la redazione della carta
delle utilizzazioni agricole e forestali dei suoli siciliani", composto da
due docenti della facoltà di agraria dell'Università degli studi di
Catania, da due docenti della facoltà di agraria dell'Università degli
studi di Palermo, designati dai rispettivi consigli di facoltà, e da
quattro dirigenti dei ruoli tecnici agrario e delle foreste dello
Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Il Comitato è nominato con decreto dell'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste ed è presieduto dal direttore regionale per gli
interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste o da un dirigente dallo stesso delegato. Le funzioni di segretario
sono svolte da un dipendente amministrativo dell'Assessorato con qualifica
non inferiore ad assistente.
Il Comitato determina gli indirizzi generali ed i relativi aggiornamenti
concernenti la redazione della carta delle utilizzazioni agricole e
forestali dei suoli siciliani anche al fine di uniformarne le metodologie.
A tutti i componenti del Comitato tecnico-scientifico sono corrisposti,
salvi, in quanto spettanti, i rimborsi spese e le indennità di missione
nella misura prevista per il direttore regionale, i compensi previsti
dalla deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 1980, n. 145 e
successive aggiunte e modificazioni, con le modalità ivi indicate.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10
milioni per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986.
Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi saranno determinati a norma
dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e
successive modifiche.
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Art. 13
La spesa complessiva di lire 90.530 milioni, di cui lire 26.810 milioni
per l'anno 1984 e lire 63.720 milioni per gli anni 1985-1986, autorizzata
per le finalità della presente legge, trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, codice 06.78 "Fondi speciali (parte) destinati
al finanziamento di altri interventi".
All'onere di lire 26.810 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in
corso si provvede, quanto a lire 18.810 milioni con parte delle
disponibilità del cap. 21257 e quanto a lire 8.000 milioni con parte delle
disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno
finanziario medesimo.
Gli oneri relativi alle finalità degli articoli 2, 3 e 4, ricadenti negli
esercizi finanziari 1985-1986, saranno determinati a norma dell'art. 7,
secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive
modifiche.
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Art. 14
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione.
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Agg. G.U. 03/01/2003