L. 28 febbraio 1985, n. 47. Agg. G.U. 30/08/2004
Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 marzo 1985, n. 53, S.O.
(1/a) Vedi, anche, il D.L. 23 aprile 1985, n. 146, il D.M. 15 maggio 1985,
riportato al n. A/XXVII e l'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come
modificato dalla relativa legge di conversione. Inoltre, con D.M. 19 luglio 1985
(Gazz. Uff. 29 luglio 1985, n. 177), modificato dal D.M. 12 settembre 1985
(Gazz. Uff. 18 settembre 1985, n. 220), sono stati approvati i modelli della
domanda di concessione edilizia o di autorizzazione in sanatoria di cui alla
presente legge.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti circolari:
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I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 luglio 1998, n. 166;
- Ministero delle finanze: Circ. 7 marzo 1996, n. 53/T; Circ. 31 ottobre 1997,
n. 283/E;
- Ufficio Italiano Cambi: Circ. 19 settembre 1997, n. 403.
Capo I - Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia.
Sanzioni amministrative e penali
1. Legge-quadro.
Fermo restando quanto previsto dal capo IV, le regioni emanano norme in materia
di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative
in conformità ai princìpi definiti dai capi I, II e III della presente legge.
Fino all'emanazione delle norme regionali si applicano le norme della presente
legge.
Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
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2. Sostituzione di norme.
Le disposizioni di cui al capo I della presente legge sostituiscono quelle di
cui all'art. 32, L. 17 agosto 1942, n. 1150 (2), ed agli articoli 15 e 17, L. 28
gennaio 1977, n. 10 (3) (3/a).
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(2) Riportata al n. A/I.
(3) Riportata al n. A/XXII.
(3/a) Vedi, anche, per il testo dell'art. 17, L. 28 gennaio 1977, n. 10, la
sostituzione specifica disposta dall'art. 20 della presente legge.
(giurisprudenza)
3. Ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla concessione.
[Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del
contributo di concessione in misura non inferiore a quanto previsto nel presente
articolo e non superiore al doppio.
Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione di
cui agli articoli 3, 5, 6 e 10, L. 28 gennaio 1977, n. 10 (3), comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il versamento
del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando, superato il
termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi
sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 100 per cento quando, superato il
termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi
sessanta giorni.
Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano
ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del secondo comma il
comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi
previsti dall'art. 16 della presente legge.
Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che determineranno la misura
delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle
misure indicate nel secondo comma] (3/b).
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(3) Riportata al n. A/XXII.
(3/b) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute
nell'art. 42 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001.
(giurisprudenza)
4. Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.
[Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel
territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di
regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità
esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione.
Il sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree
assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti
o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici
ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla L. 18 aprile
1962, n. 167 (4), e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla
demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree
assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (5), o
appartenenti ai beni disciplinati dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766 (6), nonché
delle aree di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 (7), e 29 giugno 1939, n.
1497 (7), e successive modificazioni ed integrazioni, il sindaco provvede alla
demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle
amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini
della demolizione, anche di propria iniziativa.
Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma, qualora sia constatata,
dai competenti uffici comunali, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e
modalità di cui al primo comma, il sindaco ordina l'immediata sospensione dei
lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai
successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni
dall'ordine di sospensione dei lavori.
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono
realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto
il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione
urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria,
al presidente della giunta regionale ed al sindaco, il quale verifica entro
trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti] (7/a).
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(4) Riportata alla voce Case popolari ed economiche.
(5) Riportata alla voce Boschi, foreste e territori montani.
(6) Riportata alla voce Usi civili.
(7) Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei.
(7) Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei.
(7/a) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute
nell'art. 27 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001.
(giurisprudenza)
5. Opere di amministrazioni statali.
[Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi
di cui al precedente articolo 4, il sindaco, ai sensi dell'articolo 81 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, informa
immediatamente il presidente della giunta regionale e il Ministro dei lavori
pubblici, al quale compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale,
la adozione dei provvedimenti previsti dal suddetto articolo 4] (7/b).
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(7/b) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute
nell'art. 28 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001.
(giurisprudenza)
6. Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del
costruttore e del direttore dei lavori.
[Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono
responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo,
della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di
piano nonché - unitamente al direttore dei lavori - a quelle della concessione
ad edificare e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono,
altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese
per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente
realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso (8).
Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri
soggetti la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, con
esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 15, fornendo al
sindaco contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi
di totale difformità o di variazione essenziale rispetto alla concessione, il
direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla
comunicazione resa al sindaco. In caso contrario il sindaco segnala al consiglio
dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il
direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da
tre mesi a due anni] (8/a).
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(8) Comma così sostituito dall'art. 5-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146,
riportato al n. A/XXVI.
(8/a) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nei
commi 1 e 2 dell'art. 29 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380
del 2001.
(giurisprudenza)
7. Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con
variazioni essenziali.
[Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che
comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per
caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello
oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i
limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte
di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale
difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi
del successivo articolo 8, ingiunge la demolizione.
Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino
dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e
l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni
urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono
acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita
non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile
abusivamente costruita.
L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di
cui al precedente comma, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per
l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che
deve essere eseguita gratuitamente.
L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a spese dei
responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari
l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti
con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi
statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel
caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a
favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del
vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed
al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella
ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del
patrimonio del comune (8/b).
Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione
nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti
di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente
e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette all'autorità
giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite la
competente prefettura, al Ministro dei lavori pubblici (8/c).
In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione
della inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 4 ovvero
protrattasi oltre il termine stabilito dal terzo comma del medesimo articolo 4,
il presidente della giunta regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i
provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla
competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di
condanna per il reato di cui all'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio
1977, n. 10 (9), come modificato dal successivo articolo 20 della presente
legge, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata
altrimenti eseguita (8/cost)] (9/a).
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(8/b) Vedi, anche, l'art. 2, L. 9 dicembre 1998, n. 426, riportata alla voce
Ministero dell'ambiente.
(8/c) Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato
al n. A/XXVI.
(9) Riportata al n. A/XXII.
(8/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 307 (Gazz.
Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), e con ordinanza 10-22 febbraio
2000, n. 64 (Gazz. Uff. 1° marzo 2000, n. 10, serie speciale) ha dichiarato la
manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.
7, ultimo comma, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 103 della
Costituzione.
(9/a) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute
nell'art. 31 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001.
(giurisprudenza)
8. Determinazione delle variazioni essenziali.
[Fermo restando quanto disposto dal primo comma del precedente articolo 7, le
regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato,
tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o
più delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards
previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 (10), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare
in relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato
ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in
relazione alla classificazione dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non
attenga a fatti procedurali.
Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla
entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione
interna delle singole unità abitative.
Gli interventi di cui al precedente primo comma, effettuati su immobili
sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico,
paesistico ed ambientale nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree
protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dalla
concessione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 20 della presente
legge. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati
variazioni essenziali] (11).
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(10) Riportato al n. A/X.
(11) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute
nell'art. 32 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001.
(giurisprudenza)
9. Interventi di ristrutturazione edilizia.
[Fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 26, le opere di
ristrutturazione edilizia, come definite dalla lettera d) del primo comma
dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguite in assenza di
concessione o in totale difformità da essa, sono demolite ovvero rimosse e gli
edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi
entro il termine stabilito dal sindaco con propria ordinanza, decorso il quale
l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili
dell'abuso.
Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il
ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il sindaco irroga una
sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile,
conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla
data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27
luglio 1978, n. 392 (11/a), con la esclusione, per i comuni non tenuti
all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e
con l'equiparazione alla categoria A/l delle categorie non comprese
nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da
quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale
dell'immobile, determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale.
Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi delle leggi
1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, l'amministrazione competente
a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e
sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e
spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a
ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria
da lire un milione a lire dieci milioni.
Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi
nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2
aprile 1968 (10), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968,
il sindaco richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni
culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in
pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma.
Qualora il parere non venga reso entro centoventi giorni dalla richiesta il
sindaco provvede autonomamente.
Si applicano le disposizioni di cui al comma ottavo dell'articolo 7.
È comunque dovuto il contributo di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10
della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (9)] (12).
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(11/a) Riportata alla voce Locazione di immobili urbani.
(10) Riportato al n. A/X.
(9) Riportata al n. A/XXII.
(12) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute
nell'art. 33 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001.
(giurisprudenza)
10. Opere eseguite senza autorizzazione.
[Fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 26, l'esecuzione di
opere in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente o in
difformità da essa comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento
del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere
stesse e comunque in misura non inferiore a lire cinquecentomila. In caso di
richiesta dell'autorizzazione in sanatoria in corso di esecuzione delle opere,
la sanzione è applicata nella misura minima. Qualora le opere siano eseguite in
assenza di autorizzazione in dipendenza di calamità naturali o di avversità
atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale la sanzione non è dovuta.
La mancata richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo non comporta
l'applicazione delle norme previste dall'articolo 17 della legge 28 gennaio
1977, n. 10 (9), come sostituito dall'articolo 20 della presente legge.
Quando le opere realizzate senza autorizzazione consistono in interventi di
restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) del primo comma
dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (12/a), eseguiti su immobili
comunque vincolati da leggi statali e regionali nonché dalle altre norme
urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del
vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme
vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del
contravventore ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti
milioni.
Qualora gli interventi di cui al comma precedente vengano eseguiti su immobili,
anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo
2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 (12/b), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, il sindaco richiede all'amministrazione
competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere
vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione
pecuniaria di cui al primo comma. Qualora il parere non venga reso entro
centoventi giorni dalla richiesta, il sindaco provvede autonomamente. In tali
casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire
venti milioni di cui al comma precedente] (12/c).
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(9) Riportata al n. A/XXII.
(12/a) Riportata alla voce Case popolari ed economiche.
(12/b) Riportato al n. A/XI.
(12/c) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute
nell'art. 37 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001.
(giurisprudenza)
11. Annullamento della concessione.
[In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la
rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino,
il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o
loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale. La
valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene
definitiva decorsi i termini di impugnativa.
L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi
effetti della concessione di cui all'articolo 13] (13).
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(13) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute
nell'art. 38 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001.
(giurisprudenza)
12. Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione.
[Le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione sono demolite a cura
e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo, e comunque non
oltre centoventi giorni, fissato dalla relativa ordinanza del sindaco. Dopo tale
termine sono demolite a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili
dell'abuso.
Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in
conformità, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del costo di
produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte
dell'opera realizzata in difformità dalla concessione, se ad uso residenziale, e
pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell'ufficio tecnico
erariale, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale] (13/a).
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(13/a) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute
nell'art. 34 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001.
(giurisprudenza)
13. Accertamento di conformità.
[Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, terzo comma per i casi di
opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni
essenziali, o dei termini stabiliti nell'ordinanza del sindaco di cui al primo
comma dell'articolo 9, nonché, nei casi di parziale difformità, nel termine di
cui al primo comma dell'articolo 12, ovvero nel caso di opere eseguite in
assenza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 e comunque fino alla
irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso può
ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera eseguita
in assenza della concessione o l'autorizzazione è conforme agli strumenti
urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli
adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della
presentazione della domanda.
Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il sindaco si
pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende
respinta.
Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo
di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia, ovvero, nei soli
casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quella
prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Per i casi di parziale difformità l'oblazione è calcolata con riferimento alla
parte di opera difforme dalla concessione.
L'autorizzazione in sanatoria è subordinata al pagamento di una somma
determinata dal sindaco nella misura da lire cinquecentomila a lire due milioni
(20/cost)] (13/b).
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(20/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 21 febbraio-6 marzo 2001, n. 46
(Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 13 e 22 sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma,
della Cost.
(13/b) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute
nell'art. 36 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001.
14. Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici.
[Qualora sia accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da
quelli di cui al precedente articolo 5 in assenza di concessione ad edificare,
ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, su suoli del demanio o
del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il sindaco ordina, dandone
comunicazione all'ente proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al
responsabile dell'abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese dei responsabili
dell'abuso] (13/c).
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(13/c) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nei
commi 1 e 2, dell'art. 35 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380
del 2001.
(giurisprudenza)
15. Varianti in corso d'opera.
[Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui
agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di varianti, purché esse
siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non
in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma né delle
superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e
delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e sempre che
non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089
(14), e 29 giugno 1939, n. 1497 (14), e successive modificazioni e integrazioni.
Le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro, come definiti
dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (14/a).
L'approvazione della variante deve comunque essere richiesta prima della
dichiarazione di ultimazione dei lavori.
La mancata richiesta di approvazione delle varianti di cui al presente articolo
non comporta l'applicazione delle norme previste nell'articolo 17 della legge 28
gennaio 1977, n. 10 (14/b), come modificato dall'articolo 20 della presente
legge] (14/c).
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(14) Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei.
(14) Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei.
(14/a) Riportata alla voce Case popolari ed economiche.
(14/b) Riportata al n. A/XXII.
(14/c) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso
decreto.
(giurisprudenza)
16. Riscossione.
[I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla L. 28 gennaio 1977, n. 10
(14/b), e alla presente legge vengono riscossi con ingiunzione emessa dal
sindaco a norma degli artt. 2 e seguenti del testo unico delle disposizioni di
legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato,
approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639] (14/d).
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(14/b) Riportata al n. A/XXII.
(14/d) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute
nell'art. 43 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001.
(giurisprudenza)
17. Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici.
[Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per
oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti
reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo
l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere
stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli
estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria
rilasciata ai sensi dell'articolo 13. Tali disposizioni non si applicano agli
atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di
servitù.
Nel caso in cui sia prevista, ai sensi del presente art. 11, l'irrogazione di
una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio della concessione in
sanatoria, agli atti di cui al primo comma deve essere allegata la prova
dell'integrale pagamento della sanzione medesima (15).
La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al primo comma non
pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto
iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a
far accertare la nullità degli atti.
Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla
insussistenza della concessione al tempo in cui gli atti medesimi sono stati
stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante
atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la
menzione omessa.
Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da
procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario,
qualora l'immobile si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13 della
presente legge, dovrà presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120
giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria (15/a)]
(15/b).
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(15) Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato
al n. A/XXVI.
(15/a) Comma aggiunto dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato al n.
A/XXVI. Vedi, anche, l'art. 43, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(15/b) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute
nell'art. 46 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001.
(giurisprudenza)
18. Lottizzazione.
[Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono
iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni
stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o
adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la
prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta
attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in
lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla
natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il
numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in
rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la
destinazione a scopo edificatorio.
Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto
trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali
relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei
pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il
certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche
riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo
catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di
pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati (15/c).
Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal sindaco
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa
domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per
dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute
modificazioni degli strumenti urbanistici.
In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso
può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei
conviventi attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la
destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o
adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello
strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi (15/d).
I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'ufficio
tecnico erariale se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per
attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato
presso il comune (15/e).
I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il
trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno
di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro
trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o
autenticato al sindaco del comune ove è sito l'immobile.
Nel caso in cui il sindaco accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a
scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da
notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel primo
comma dell'articolo 6, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta
l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei
suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal
fine nei registri immobiliari (15/cost).
Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui
al comma precedente, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio
disponibile del comune il cui sindaco deve provvedere alla demolizione delle
opere. In caso di inerzia del sindaco si applicano le disposizioni concernenti i
poteri sostitutivi di cui all'articolo 7 (15/cost).
Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il
provvedimento previsto dal settimo comma, sono nulli e non possono essere
stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di cui
allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta
inefficacia del provvedimento del sindaco (15/cost).
Il quarto comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (16),
modificato dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è abrogato.
Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai
frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo l'entrata in
vigore della presente legge, e non si applicano comunque alle divisioni
ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai
testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti
reali di garanzia e di servitù (17)] (17/a) (17/cost).
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(15/c) Comma così sostituito dall'art. 7-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146,
riportato al n. A/XXVI.
(15/d) Comma così modificato dall'art. 7-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146,
riportato al n. A/XXVI.
(15/e) Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato
al n. A/XXVI.
(15/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-26 maggio 1998, n. 187
(Gazz. Uff. 3 giugno 1998, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18,
settimo, ottavo e nono comma, e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 9,
24, 101, secondo comma, e 102 della Costituzione.
(15/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-26 maggio 1998, n. 187
(Gazz. Uff. 3 giugno 1998, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18,
settimo, ottavo e nono comma, e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 9,
24, 101, secondo comma, e 102 della Costituzione.
(15/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-26 maggio 1998, n. 187
(Gazz. Uff. 3 giugno 1998, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18,
settimo, ottavo e nono comma, e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 9,
24, 101, secondo comma, e 102 della Costituzione.
(16) Riportata al n. A/I.
(17) Comma così modificato dall'art. 7-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146,
riportato al n. A/XXVI. Vedi, anche, l'art. 2, comma 57, L. 23 dicembre 1996, n.
662, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato e l'art. 43, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(17/a) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute
nell'art. 30 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001.
(17/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 20-26 gennaio 2004, n. 38 (Gazz.
Uff. 4 febbraio 2004, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 sollevata in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
(giurisprudenza)
19. Confisca dei terreni.
[La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata
lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati
e delle opere abusivamente costruite.
Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente
al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione abusiva.
La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri
immobiliari (15/cost)] (17/b).
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(15/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-26 maggio 1998, n. 187
(Gazz. Uff. 3 giugno 1998, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18,
settimo, ottavo e nono comma, e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 9,
24, 101, secondo comma, e 102 della Costituzione.
(17/b) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso
decreto.
(giurisprudenza)
20. Sanzioni penali.
[Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni
amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni
e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla L. 17 agosto 1942, n.
1150 (16), e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili,
nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione
(17/c);
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni
nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della
concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni
nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal
primo comma dell'articolo 18. La stessa pena si applica anche nel caso di
interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico,
archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale
difformità o in assenza della concessione (17/d).
Le disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono quelle di cui
all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (18)] (18/a).
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(16) Riportata al n. A/I.
(17/c) Lettera così sostituita dall'art. 3, D.L. 23 aprile 1985, n. 146,
riportato al n. A/XXVI.
(17/d) Vedi, anche, l'art. 39, comma 12, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(18) Vedi, anche, l'art. 10 , L. 21 novembre 2000, n. 353.
(18/a) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute
nell'art. 44 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001.
(giurisprudenza)
21. Sanzioni a carico dei notai.
[Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti
dagli articoli 17 e 18 e non convalidabili costituisce violazione dell'articolo
28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.
Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'articolo 18,
sono esonerati da responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei
terreni; l'osservanza della formalità prevista dal sesto comma dello stesso
articolo 18 tiene anche luogo del rapporto di cui all'articolo 2 del codice di
procedura penale] (18/b).
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(18/b) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute
nell'art. 47 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001.
(giurisprudenza)
22. Norme relative all'azione penale.
[L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non
siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui al
presente capo (18/cost).
Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego della concessione in
sanatoria di cui all'articolo 13, l'udienza viene fissata d'ufficio dal
presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il
terzo mese dalla presentazione del ricorso.
Il rilascio in sanatoria delle concessioni estingue i reati contravvenzionali
previsti dalle norme urbanistiche vigenti (19/cost) (20/cost)] (19).
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(18/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 309 (Gazz.
Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), e con ordinanza 19-26 giugno
2000, n. 247 (Gazz. Uff. 5 luglio 2000, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
22, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
(19/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 18-22 luglio 1996, n. 294
(Gazz. Uff. 14 agosto 1996, n. 33, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Successivamente
la stessa Corte costituzionale, con ordinanza 26-30 aprile 1999, n. 149 (Gazz.
Uff. 5 maggio 1999, n. 18, Serie speciale) e con ordinanza 11-21 luglio 2000, n.
327 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
22, terzo comma, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione.
(20/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 21 febbraio-6 marzo 2001, n. 46
(Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 13 e 22 sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma,
della Cost.
(19) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute
nell'art. 45 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001.
23. Controlli periodici mediante rilevamenti aerofotogrammetrici.
Le regioni stabiliscono, con proprie leggi, quali aree del territorio debbano
essere assoggettate a particolare controllo periodico dell'attività urbanistica
ed edilizia anche mediante rilevamenti aerofotogrammetrici, ed il conseguente
aggiornamento delle scritture catastali.
Le leggi regionali agevolano altresì la costituzione di consorzi tra comuni per
la esecuzione dei rilevamenti e dei controlli di cui al presente articolo.
Lo Stato contribuisce ad integrare i fabbisogni finanziari per l'applicazione
delle disposizioni del presente articolo con quota parte degli introiti di
competenza statale di cui al capo IV.
Con la legge finanziaria si provvede alla determinazione della quota da
destinare alla finalità suddetta.
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Capo II - Snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie
(giurisprudenza)
24. Strumenti per cui non è richiesta l'approvazione regionale.
Salvo che per le aree e per gli ambiti territoriali individuati dalle regioni
come di interesse regionale in sede di piano territoriale di coordinamento o, in
mancanza, con specifica deliberazione, non è soggetto ad approvazione regionale
lo strumento attuativo di strumenti urbanistici generali, compresi i piani per
l'edilizia economica e popolare nonché i piani per gli insediamenti produttivi.
Le regioni emanano norme cui i comuni debbono attenersi per l'approvazione degli
strumenti di cui al comma precedente, al fine di garantire la snellezza del
procedimento e le necessarie forme di pubblicità e di partecipazione dei
soggetti pubblici e privati. I comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla
regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi di cui al
presente articolo. Sulle eventuali osservazioni della regione i comuni devono
esprimersi con motivazioni puntuali.
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(giurisprudenza)
25. Semplificazione delle procedure.
Le regioni entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge
emanano norme che:
a) prevedono procedure semplificate per la approvazione degli strumenti
attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali;
b) definiscono criteri ed indirizzi per garantire l'unificazione ed il
coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali, nonché per
accelerare l'esame delle domande di concessione e di autorizzazione edilizia;
c) prevedono procedure semplificate per la approvazione di varianti agli
strumenti urbanistici generali finalizzate all'adeguamento degli standards
urbanistici posti da disposizioni statali o regionali.
Le norme di cui al comma precedente devono garantire le necessarie forme di
pubblicità e la partecipazione dei soggetti pubblici e privati, nonché i
termini, non superiori a centoventi giorni, entro i quali la regione deve
comunicare al comune le proprie determinazioni. Trascorsi tali termini i
provvedimenti di cui al precedente comma si intendono approvati.
Le varianti agli strumenti urbanistici non sono soggette alla preventiva
autorizzazione della regione.
[Le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o non connessi a
trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, subordinare a
concessione, e quali mutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni
fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti siano subordinati ad
autorizzazione] (19/a).
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(19/a) Comma prima sostituito dall'art. 4, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398,
riportato alla voce Occupazione (Incremento della), nel testo sostituito
dall'art. 2, comma 60, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e,
successivamente, abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso
decreto. Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nel comma 2
dell'art. 10 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001.
(giurisprudenza)
26. Opere interne.
[Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere interne alle
costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o
approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della
sagoma, della costruzione, dei prospetti né aumento delle superfici utili e del
numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle
costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla
statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone
indicate alla lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968
(20), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino
le originarie caratteristiche costruttive. Ai fini dell'applicazione del
presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione
o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse (20/a).
Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il
proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione, a
firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere
da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme
igienico-sanitarie vigenti.
Le sanzioni di cui al precedente articolo 10, ridotte di un terzo, si applicano
anche nel caso di mancata presentazione della relazione di cui al precedente
comma (20/b).
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili
vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 (21), e 29 giugno 1939, n.
1497 (21), e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli spazi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765,
costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 817, 818 e 819 del codice civile] (22).
------------------------
(20) Riportato al n. A/IX.
(20/a) Comma così modificato dall'art. 3-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146,
riportato al n. A/XXVI.
(20/b) Comma aggiunto dall'art. 3-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato al
n. A/XXVI.
(21) Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei.
(21) Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei.
(22) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso
decreto.
27. Demolizione di opere.
[In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è
disposta dal sindaco su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta
comunale.
I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata, ad imprese
tecnicamente e finanziariamente idonee iscritte all'albo nazionale dei
costruttori, indicate in numero di almeno cinque dal provveditore regionale alle
opere pubbliche.
Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il sindaco ne dà notizia al
prefetto, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della
pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa iscritta all'albo nazionale dei
costruttori se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.
Il rifiuto ingiustificato da parte dell'impresa di eseguire i lavori comporta la
sospensione dall'albo per un anno] (22/a).
------------------------
(22/a) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nei
commi 1, 2 e 3 dell'art. 41 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n.
380 del 2001.
28. Valore venale dell'immobile.
L'ufficio tecnico erariale è tenuto a determinare, entro centoventi giorni dalla
richiesta del comune, il valore venale degli immobili in relazione alla
applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.
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Capo III - Recupero urbanistico di insediamenti abusivi
29. Varianti agli strumenti urbanistici e poteri normativi delle regioni.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni
disciplinano con proprie leggi la formazione, adozione e approvazione delle
varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzati al recupero urbanistico
degli insediamenti abusivi, esistenti al 1 ottobre 1983, entro un quadro di
convenienza economica e sociale. Le varianti devono tener conto dei seguenti
princìpi fondamentali:
a) realizzare una adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;
b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico,
paesistico, ambientale, idrogeologico;
c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano dell'insediamento.
La legge regionale stabilisce altresì:
a) i criteri e i termini ai quali devono attenersi i comuni per la
individuazione e la perimetrazione degli insediamenti abusivi;
b) i criteri ai quali devono attenersi i comuni qualora gli insediamenti abusivi
ricadano in zona dichiarata sismica;
c) i casi in cui la formazione delle varianti è obbligatoria;
d) le procedure per l'approvazione delle varianti, precisando i casi nei quali
non è richiesta l'approvazione regionale;
e) i criteri per la formazione di consorzi, anche obbligatori, fra proprietari
di immobili;
f) il programma finanziario per la attuazione degli interventi previsti con
carattere pluriennale;
g) la definizione degli oneri di urbanizzazione e le modalità di pagamento degli
stessi in relazione alla tipologia edilizia, alla destinazione d'uso, alla
ubicazione, al convenzionamento, anche mediante atto unilaterale d'obbligo, da
parte dei proprietari degli immobili.
Decorso il termine di novanta giorni, di cui al primo comma, e fino alla
emanazione delle leggi regionali, gli insediamenti avvenuti in tutto o in parte
abusivamente, fermi restando gli effetti della mancata presentazione
dell'istanza di sanatoria previsti dall'articolo 40, possono formare oggetto di
apposite varianti agli strumenti urbanistici al fine del loro recupero
urbanistico, nel rispetto comunque dei princìpi di cui al primo comma e delle
previsioni di cui alle lettere e), f) e g) del precedente secondo comma.
Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono essere presentate da
parte di soggetti pubblici e privati, con allegato un piano di fattibilità
tecnico, economico, giuridico e amministrativo, finalizzato al finanziamento,
alla realizzazione e alla gestione di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria e per il recupero urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento
della sostenibilità ambientale, economica e sociale, alla coesione degli
abitanti dei nuclei edilizi inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione
delle aree interessate dall'abusivismo edilizio (22/b).
------------------------
(22/b) Comma così sostituito dal comma 42 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003,
n. 269.
30. Facoltà e obblighi dei comuni.
In luogo della indennità di esproprio, i proprietari di lotti di terreno,
vincolati a destinazioni pubbliche a seguito delle varianti di cui all'articolo
29, possono chiedere che vengano loro assegnati equivalenti lotti disponibili
nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (23), per
costruirvi, singolarmente o riuniti in cooperativa, la propria prima abitazione.
Per i fini previsti dal presente comma e dal successivo secondo comma, i comuni
che procedono all'adozione delle varianti di cui all'articolo 29 devono comunque
provvedere, anche se non obbligati ai sensi delle norme vigenti, alla formazione
dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 (23), senza tener
conto del limite minimo del quaranta per cento di cui all'articolo 2, terzo
comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (23/a), ovvero procedere agli
opportuni ampliamenti dei piani già approvati. I proprietari di terreni,
coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, possono
chiedere al comune, in luogo dell'indennità di esproprio, l'assegnazione in
proprietà di equivalenti terreni, facenti parte del patrimonio disponibile delle
singole amministrazioni comunali, per continuare l'esercizio dell'attività
agricola.
I proprietari degli edifici per i quali è prevista la demolizione possono
chiedere l'assegnazione di un lotto nell'ambito dei piani di zona di cui alla
legge 18 aprile 1962, n. 167 (23), per costruirvi la propria prima abitazione.
I soggetti abitanti, a titolo di proprietà o di locazione decorrente da data
certa, anteriore all'entrata in vigore della presente legge, in edifici,
ultimati ai sensi del secondo comma dell'articolo 31 della presente legge, alla
data del 1 ottobre 1983, dei quali è prevista la demolizione, a seguito
dell'approvazione degli strumenti di recupero urbanistico, sono preferiti,
purché abbiano versato i contributi ex Gescal per almeno cinque anni, a parità
di punteggio nella graduatoria di assegnazione in locazione di alloggi cui
abbiano titolo a norma di legge.
------------------------
(23) Riportata alla voce Case popolari ed economiche.
(23) Riportata alla voce Case popolari ed economiche.
(23/a) Riportata al n. A/XXII.
(23) Riportata alla voce Case popolari ed economiche.
Capo IV - Opere sanabili. Soggetti legittimati. Conservazione dei rapporti sorti
sulla base di decreti-legge non convertiti (23/b) (23/cost)
(giurisprudenza)
31. Sanatoria delle opere abusive.
Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in
sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere
state ultimate entro la data del 1 ottobre 1983 ed eseguite:
a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte
da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;
b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta
o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso
procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria
o amministrativa.
Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli
edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura,
ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non
destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente.
Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì
provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della L. 28 gennaio 1977, n. 10
(24), a richiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione nonché, salvo
rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al
conseguimento della sanatoria medesima.
Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle
disposizioni dell'art. 6 del D.L. 31 luglio 1982, n. 486 (25), dell'art. 9 del
D.L. 30 settembre 1982, n. 688 (25/a), e del D.L. 5 ottobre 1983, n. 529 (25),
non convertiti in legge. Restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base
delle medesime disposizioni anche ai fini dei provvedimenti che i comuni, in
ordine alle richieste di sanatoria già presentate, devono adottare per la
definitiva determinazione della oblazione ai sensi della presente legge.
Per le opere ultimate anteriormente al 1 settembre 1967 per le quali era
richiesto, ai sensi dell'art. 31, primo comma, della L. 17 agosto 1942, n. 1150,
e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio della licenza di costruzione, i
soggetti di cui ai commi primo e terzo del presente articolo conseguono la
concessione in sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione, della somma
determinata a norma dell'articolo 34 della presente legge (26) (23/cost).
------------------------
(23/b) Vedi, anche, l'art. 39, L. 23 dicembre 1994, n. 724, l'art. 2, commi 40,
41 e 42, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30
settembre 2003, n. 269.
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz.
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L.
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie,
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata,
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione.
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz.
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento
agli artt. 79 e 3 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione;
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni,
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n.
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
(24) Riportata al n. A/XXII.
(25) Il D.L. 31 luglio 1982, n. 486 e il D.L. 5 ottobre 1983, n. 529, non sono
stati convertiti in legge.
(25/a) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(25) Il D.L. 31 luglio 1982, n. 486 e il D.L. 5 ottobre 1983, n. 529, non sono
stati convertiti in legge.
(26) Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz.
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L.
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie,
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata,
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione.
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz.
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento
agli artt. 79 e 3 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione;
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni,
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n.
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
(giurisprudenza)
32. Opere costruite su aree sottoposte a vincolo.
1. Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a
vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla
tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle
suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento
della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il
rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la
violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni
riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non
eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.
2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere
insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:
a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni,
e dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere collaudate secondo il
disposto del quarto comma dell'articolo 35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad
edifici pubblici od a spazi pubblici, purché non in contrasto con le previsioni
delle varianti di recupero di cui al capo III;
c) in contrasto con le norme del D.M. 1° aprile 1968, n. 1404, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con gli articoli 16, 17 e 18
della legge 13 giugno 1991, n. 190, e successive modificazioni, sempre che le
opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.
3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si applicano le
disposizioni dell'articolo 33.
4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto
previsto dall'articolo 20, comma 6, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il
motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza
competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della
salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà di enti pubblici
territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il
rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato
anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle
condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su
cui insiste la costruzione. La disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato
di usi civici, viene espressa dagli enti pubblici territoriali proprietari entro
il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità
all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle
costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie,
con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le
condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito dalla filiale
dell'Agenzia del demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di
sanatoria ai sensi della presente legge e dell'articolo 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, con riguardo al valore del terreno come risultava
all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, al momento della determinazione di detto valore. L'atto di
disponibilità, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie
per una durata massima di anni sessanta, è stabilito dall'ente proprietario non
oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato.
6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all'art.
21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o della
autorizzazione in sanatoria è subordinato alla acquisizione della proprietà
dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall'Agenzia
del territorio in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.
7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si
applicano le sanzioni previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (27) (23/cost).
------------------------
(27) Articolo prima modificato dall'art. 4, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, dagli
artt. 2 e 12, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, dall'art. 39, L. 23 dicembre 1994, n.
724, dall'art. 2, commi 43 e 44, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e poi così
sostituito dal comma 43 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come
modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 25 dello
stesso articolo 32.
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz.
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L.
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie,
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata,
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione.
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz.
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento
agli artt. 79 e 3 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione;
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni,
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n.
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
(giurisprudenza)
33. Opere non suscettibili di sanatoria.
Le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano
in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e
siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse:
a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti
urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici,
archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;
b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine,
lacuali e fluviali;
c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza
interna;
d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree.
Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili
assoggettati alla tutela della L. 1 giugno 1939, n. 1089, e che non siano
compatibili con la tutela medesima.
Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si
applicano le sanzioni previste dal capo I (28).
------------------------
(28) Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(giurisprudenza)
34. Somma da corrispondere a titolo di oblazione.
I soggetti di cui al primo e terzo comma dell'articolo 31 hanno titolo, fermo il
disposto di cui all'articolo 37, a conseguire la concessione o l'autorizzazione
in sanatoria delle opere abusive previo versamento all'erario, a titolo di
oblazione, di una somma determinata, con riferimento alla parte abusivamente
realizzata, secondo le prescrizioni dell'allegata tabella, in relazione al tipo
di abuso commesso e al tempo in cui l'opera abusiva è stata ultimata.
Salvo i casi di cui al quinto comma del presente articolo, la somma dovuta a
titolo di oblazione di cui all'allegata tabella è moltiplicata per 1,2, per 2 o
per 3, a seconda che le opere abusive abbiano una superficie complessiva
superiore, rispettivamente, a 400, 800 o 1.200 metri quadrati.
Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata al solo scopo di essere
destinata a prima abitazione del richiedente la sanatoria e questi vi risieda
all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, la somma dovuta a titolo
di oblazione è ridotta di un terzo. Tale riduzione si applica anche ai casi in
cui l'alloggio destinato a prima abitazione, ancorché ultimato ai sensi del
secondo comma dell'articolo 31 della presente legge, non sia ancora abitabile.
Sono escluse da tale agevolazione le abitazioni qualificate di lusso ai sensi
del decreto ministeriale 2 agosto 1969 (29), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 218 del 27 agosto 1969, nonché quelle classificate catastalmente nella
categoria A/1. Tale agevolazione si applica per i primi 150 metri quadrati di
superficie complessiva.
Qualora ricorrano le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui al comma
precedente, i soggetti che stipulino con il comune la convenzione o
sottoscrivano l'atto unilaterale d'obbligo di cui agli articoli 7 e 8 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10 (29/a), sono tenuti alla corresponsione
dell'oblazione nella misura del 50 per cento di quella determinata ai sensi del
terzo comma del presente articolo (30).
Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquisita nel territorio del
comune ove il richiedente la sanatoria abbia la residenza, o in comune
contermine, per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado,
l'ammontare dell'oblazione è ridotto nelle misure indicate ai commi terzo e
quarto, sempre che non sussistano le esclusioni di cui ai medesimi commi e venga
sottoscritto atto unilaterale d'obbligo ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 7 della L. 28 gennaio 1977, n. 10 (30/a).
Le disposizioni del terzo comma si applicano anche in caso di ampliamento della
abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d)
dell'art. 21, primo comma, della L. 5 agosto 1978, n. 457, sempre che ricorrano
le condizioni di cui allo stesso terzo comma (30/a).
Nei casi appresso indicati gli importi di cui all'allegata tabella sono ridotti
del 50 per cento e l'oblazione è determinata come segue:
a) è ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino costruzioni o
impianti destinati all'attività industriale o artigianale con una superficie
coperta complessiva inferiore a 3.000 metri quadrati; è invece moltiplicata per
1,5 qualora tale superficie sia superiore a 6.000 metri quadrati;
b) è ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino costruzioni
destinate ad attività di commercio con una superficie complessiva inferiore a 50
metri quadrati o con l'eventuale superficie minima prevista a norma di legge; è
invece moltiplicata per 1,5 o per 2 qualora tale superficie sia superiore,
rispettivamente, a 500 metri quadrati o a 1.500 metri quadrati;
c) è ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività
sportiva, culturale o sanitaria, o ad opere religiose o a servizio di culto
(30/b);
d) è ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività
turistico-ricettiva o agri-turistica ed abbia una superficie utile complessiva
non superiore a 500 metri quadrati; è invece moltiplicata per 1,5 qualora tale
superficie sia superiore a 800 metri quadrati;
e) è ridotta del 50 per cento qualora l'opera abusiva sia realizzata nelle zone
agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze produttive dei
coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli a titolo principale (30/c)
(23/cost).
------------------------
(29) Riportato alla voce Case popolari ed economiche.
(29/a) Riportata al n. A/XXII.
(30) Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato
al n. A/XXVI. Per la proroga del termine al 31 marzo 1986 e per le relative
modalità, vedi l'art. 1, D.L. 20 novembre 1985, n. 656, riportato al n.
A/XXVIII. Per una ulteriore proroga, vedi l'art. 1, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2,
riportato al n. A/XXIX.
(30/a) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato al n.
A/XXIX. Vedi, anche, l'art. 2, comma 39, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(30/a) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato al n.
A/XXIX. Vedi, anche, l'art. 2, comma 39, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(30/b) Per l'aumento della riduzione al 50%, vedi l'art. 39, L. 23 dicembre
1994, n. 724.
(30/c) Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz.
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L.
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie,
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata,
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione.
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz.
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento
agli artt. 79 e 3 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione;
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni,
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n.
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
(giurisprudenza)
35. Procedimento per la sanatoria.
La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere
presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 30 novembre
1985 (30/d). La domanda è corredata dalla prova dell'eseguito versamento
dell'oblazione, nella misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una
somma pari ad un terzo dell'oblazione, quale prima rata.
Per le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 1 ottobre 1983, la cui
licenza, concessione od autorizzazione venga annullata, ovvero dichiarata
decaduta o inefficace successivamente all'entrata in vigore della presente
legge, il decorso del termine di centoventi giorni inizia dal giorno della
notificazione o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento.
Alla domanda devono essere allegati (30/e):
a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o
l'autorizzazione in sanatoria;
b) una apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla
quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando l'opera abusiva supera i 450
metri cubi, devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il
versamento della seconda rata della oblazione, una perizia giurata sulle
dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico
abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle
opere eseguite (30/f). Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di
sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è
necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco (30/g);
c) un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi nell'ipotesi di
cui al terzo comma dell'articolo 34, nonché copia della dichiarazione dei
redditi nell'ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 36;
d) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede
dell'impresa è situata nei locali per i quali si chiede la concessione in
sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto comma dell'articolo 34;
e) (30/h).
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il
coordinamento della protezione civile, sono determinati entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 12 gennaio 1988,
n. 2, gli accertamenti da eseguire al fine della certificazione di cui alla
lettera b) del comma precedente anche in deroga alla legge 9 luglio 1908, n.
445, e successive modificazioni, alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge
2 febbraio 1974, n. 64 (31), e alla legge 14 maggio 1981, n. 219 (31), e
relative norme tecniche. Con lo stesso decreto possono essere previste deroghe
anche alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (31), riguardanti le
altezze degli edifici anche in rapporto alla larghezza stradale e sono
determinate altresì le disposizioni per l'adeguamento antisismico degli edifici,
tenuto conto dei criteri tecnici già stabiliti con le ordinanze concernenti la
riparazione degli immobili colpiti dal terremoto (32). Per le costruzioni
realizzate prima della dichiarazione di sismicità della zona, gli accertamenti
sono eseguiti senza tener conto della dichiarazione stessa (32/a).
Nei casi di non idoneità statica delle costruzioni esistenti in zone non
dichiarate sismiche deve altresì essere presentato al comune un progetto di
completo adeguamento redatto da un professionista abilitato ai sensi della legge
2 febbraio 1974, n. 64, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione
della domanda di concessione in sanatoria. In tal caso la certificazione di cui
alla lettera b) del terzo comma deve essere presentata al comune entro trenta
giorni dalla data dell'ultimazione dell'intervento di adeguamento (32/b).
Nei casi di costruzioni di cui all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n.
1086, deve essere effettuato il deposito del progetto di completo adeguamento
nei termini e nei modi prescritti dagli articoli 4 e 7 della legge medesima. Il
certificato di idoneità statica è depositato negli stessi termini quando non
occorra procedere all'adeguamento; negli altri casi, nel termine di cui al comma
precedente (32/b).
Per le costruzioni eseguite nei comuni dichiarati sismici dopo la realizzazione
delle costruzioni stesse si applicano le disposizioni di cui al precedente comma
e per esse non si tiene conto delle disposizioni in materia, ai sensi dell'art.
2 del D.L. 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla L. 24 dicembre 1985, n.
780 (32/b).
Per le costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a vincolo sismico prima della
realizzazione delle costruzioni stesse, nel progetto di adeguamento, da
redigersi in caso di inidoneità sismica delle strutture e da presentarsi al
comune prima dell'inizio dei lavori, si deve tener conto, qualunque sia la loro
volumetria, del grado di sismicità della zona su cui esse sorgono, tenendo
presenti le disposizioni emanate con il decreto di cui al quarto comma. Per
l'esecuzione dei suddetti lavori di adeguamento, da completarsi entro tre anni
dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria, non
occorre alcuna autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta alla tutela
del vincolo sismico. Nella fattispecie, la certificazione, da presentare al
comune entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'intervento, con la
quale l'idoneità sismica della costruzione viene attestata da un professionista
abilitato, sostituisce a tutti gli effetti il certificato prescritto dalle
disposizioni vigenti in materia sismica (32/c).
Il rilascio della concessione o dell'autorizzazzione in sanatoria, qualsivoglia
sia la struttura della costruzione, è subordinato, per quanto riguarda il
vincolo sismico, soltanto al deposito presso l'amministrazione preposta alla
tutela del vincolo stesso sia dell'eventuale progetto di adeguamento prima
dell'inizio dei lavori che della predetta certificazione di idoneità sismica
entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori stessi. Una copia di
quest'ultima con l'attestazione dell'avvenuto deposito verrà restituita
all'interessato (32/c).
Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche per quelle costruzioni
in zona sismica per le quali il reato è stato dichiarato estinto per qualsiasi
causa. Ove all'adeguamento sismico prescritto non si provveda nei termini
previsti dalla legge il sindaco, ha facoltà di fare eseguire i lavori in danno
degli inadempienti (32/c).
Entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato
integra, ove necessario, la domanda a suo tempo presentata e provvede a versare
la seconda rata dell'oblazione dovuta, pari ad un terzo dell'intero, maggiorato
del 10 per cento, in ragione d'anno. La terza e ultima rata, maggiorata del 10
per cento, è versata entro i successivi sessanta giorni (32/d).
Per le costruzioni ed altre opere di cui al primo comma dell'art. 31, realizzate
in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'art. 8
della legge 6 agosto 1967, n. 765 (33), il versamento dovuto per l'oblazione di
cui all'art. 31 non costituisce titolo per ottenere il rilascio della
concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata anche all'impegno di
partecipare pro quota agli oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio in
sede di stipula della convenzione.
Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il
versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di
concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria
responsabilità le opere di cui all'articolo 31 non comprese tra quelle indicate
dall'articolo 33. A tal fine l'interessato notifica al comune il proprio
intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa
in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta
giorni dalla data della notificazione. L'avvenuto versamento della prima e della
seconda rata, seguito da garanzia fideiussoria per il residuo, abilita gli
istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizi. I lavori per il
completamento delle opere di cui all'articolo 32 possono essere eseguiti solo
dopo che siano stati espressi i pareri delle competenti amministrazioni. I
lavori per il completamento delle opere di cui al quarto comma dell'articolo 32
possono essere eseguiti solo dopo che sia stata dichiarata la disponibilità
dell'ente proprietario a concedere l'uso del suolo.
Il sindaco, esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione, previ i
necessari accertamenti, invita, ove lo ritenga necessario, l'interessato a
produrre l'ulteriore documentazione; quindi determina in via definitiva
l'importo dell'oblazione e rilascia, salvo in ogni caso il disposto
dell'articolo 37, la concessione o l'autorizzazione in sanatoria contestualmente
alla esibizione da parte dell'interessato della ricevuta del versamento
all'erario delle somme a conguaglio nonché della prova dell'avvenuta
presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai
fini dell'accatastamento (32/c) (33/a).
Il diniego di sanatoria è notificato al richiedente.
Ogni controversia relativa all'oblazione è devoluta alla competenza dei
tribunali amministrativi regionali, i quali possono disporre dei mezzi di prova
previsti dall'articolo 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (33/b).
Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 40 e con l'esclusione dei casi
di cui all'articolo 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla
presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato
provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed
alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria
all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al
conguaglio o al rimborso spettanti (33/a).
Nelle ipotesi previste nell'articolo 32 il termine di cui al dodicesimo comma
del presente articolo decorre dall'emissione del parere previsto dal primo comma
dello stesso articolo 32.
A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì
rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai
requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non
contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica,
attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo comma e
di prevenzione degli incendi e degli infortuni (33/c) (33/cost).
Le modalità di versamento dell'oblazione sono determinate con decreto del
Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge (33/d).
Qualora dall'esame della documentazione risulti un credito a favore del
presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con
l'attestazione rilasciata dal sindaco, interessato può presentare istanza di
rimborso all'intendenza di finanza territorialmente competente (33/e) (33/f)
(23/cost).
------------------------
(30/d) Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato
al n. A/XXVI. Per la proroga del termine al 31 marzo 1986 e per le relative
modalità vedi l'art. 1, D.L. 20 novembre 1985, n. 656, riportato al n. A/XXVIII.
Per una ulteriore proroga, vedi l'art. 1, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato
al n. A/XXIX.
(30/e) Per quanto riguarda la documentazione prevista dal presente comma, vedi
l'art. 39, comma 4, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(30/f) Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato
al n. A/XXVI. Per la proroga del termine al 31 marzo 1986 e per le relative
modalità vedi l'art. 1, D.L. 20 novembre 1985, n. 656, riportato al n. A/XXVIII.
Per una ulteriore proroga, vedi l'art. 1, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato
al n. A/XXIX.
(30/g) Periodo aggiunto dall'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato al n.
A/XXIX.
(30/h) Lettera soppressa dall'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato al
n. A/XXIX.
(31) Riportata alla voce Terremoti.
(31) Riportata alla voce Terremoti.
(31) Riportata alla voce Terremoti.
(32) Gli attuali primi due periodi così sostituiscono l'originario primo periodo
per effetto dell'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato al n. A/XXIX.
(32/a) Periodo aggiunto dall'art. 2, D.L. 20 novembre 1985, n. 656, riportato al
n. A/XXVIII.
(32/b) Gli attuali commi dal quinto al decimo così sostituiscono il comma quinto
per effetto dell'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato al n. A/XXIX.
(32/b) Gli attuali commi dal quinto al decimo così sostituiscono il comma quinto
per effetto dell'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato al n. A/XXIX.
(32/b) Gli attuali commi dal quinto al decimo così sostituiscono il comma quinto
per effetto dell'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato al n. A/XXIX.
(32/c) Gli attuali commi dal quinto al decimo così sostituiscono il comma quinto
per effetto dell'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato al n. A/XXIX.
(32/c) Gli attuali commi dal quinto al decimo così sostituiscono il comma quinto
per effetto dell'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato al n. A/XXIX.
(32/c) Gli attuali commi dal quinto al decimo così sostituiscono il comma quinto
per effetto dell'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato al n. A/XXIX.
(32/d) Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato
al n. A/XXVI.
(33) Riportata al n. A/V.
(32/c) Gli attuali commi dal quinto al decimo così sostituiscono il comma quinto
per effetto dell'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato al n. A/ XXIX.
(33/a) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato
al n. a/XXIX.
(33/b) Riportata al n. A/XXII.
(33/a) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato
al n. A/XXIX.
(33/c) Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato
al n. A/XXIX.
(33/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 luglio 1996, n. 256 (Gazz.
Uff. 31 luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei
sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 38 e 35, ventesimo comma, sollevata in riferimento all'art. 32, primo
comma, della Costituzione.
(33/d) Vedi il D.M. 16 aprile 1985, riportato al n. A/XXV.
(33/e) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato al n.
A/XXIX.
(33/f) Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz.
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L.
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie,
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata,
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione.
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz.
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento
agli artt. 79 e 3 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione;
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni,
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n.
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
36. Rateizzazione.
Nella ipotesi di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che
posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di
reddito per essere assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia pubblica
sovvenzionata, possono, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata
da ciascun componente del nucleo familiare, versare all'atto della presentazione
della domanda la prima rata in misura pari ad un ventesimo dell'oblazione
determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte
dell'oblazione, determinata in via provvisoria, è suddivisa fino ad un massimo
di diciannove rate trimestrali di eguale importo (33/g).
Nella ipotesi di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che
posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di
reddito per accedere ai mutui agevolati dell'edilizia residenziale pubblica
possono versare la prima rata in misura pari ad un dodicesimo di quella
dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante
parte dell'oblazione è suddivisa fino ad un massimo di undici rate trimestrali
di eguale importo (33/h).
Per coloro che godono delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, le rate
successive alla prima sono maggiorate del tasso di interesse del 10 per cento in
ragione d'anno (33/i).
Le rate di cui ai commi precedenti non possono comunque essere inferiori a lire
150.000.
Il nominativo dei beneficiari è trasmesso dal comune al Ministero delle finanze
per l'inserimento nelle categorie di cui ai decreti concernenti i criteri per
l'effettuazione dei controlli fiscali globali (33/l).
------------------------
(33/g) Comma così sostituito dall'art. 5, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato
al n. A/XXIX.
(33/h) Comma così sostituito dall'art. 5, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato
al n. A/XXIX.
(33/i) Comma così sostituito dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato
al n. A/XXVI.
(33/l) Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
37. Contributo di concessione.
Il versamento dell'oblazione non esime i soggetti di cui all'art. 31, primo e
terzo comma, alla corresponsione al comune, ai fini del rilascio della
concessione, del contributo previsto dall'art. 3 della L. 28 gennaio 1977, n.
10, ove dovuto.
Le regioni possono modificare, ai fini della sanatoria, le norme di attuazione
degli articoli 5, 6 e 10, L. 28 gennaio 1977, n. 10, la misura del contributo di
concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro
destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza e
all'andamento demografico dei comuni, nonché alle loro caratteristiche
geografiche, non può risultare inferiore al 50 per cento di quello determinato
secondo le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge
(33/m).
Le regioni possono inoltre prevedere la corresponsione di un contributo ai fini
del rilascio della concessione in sanatoria per opere realizzate dopo il 1°
settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977, in misura non superiore, comunque, a
quello previsto per le opere di urbanizzazione; sempreché tali opere non siano
state già eseguite a cura e spese degli interessati. A scomputo totale o
parziale della quota dovuta il concessionario, o i concessionari eventualmente
riuniti in consorzio, possono obbligarsi a realizzare direttamente opere di
urbanizzazione indicate dal comune, con le modalità e le garanzie da questo
stabilite.
Il potere di legiferare ai sensi del secondo e terzo comma è esercitato entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; decorso inutilmente
tale termine si applicano le norme vigenti all'entrata in vigore della presente
legge (33/n) (33/o).
------------------------
(33/m) Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato
al n. A/XXVI. Vedi, anche, il comma 34 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n.
269.
(33/n) Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato
al n. A/XXVI.
(33/o) Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(giurisprudenza)
38. Effetti della oblazione e della concessione in sanatoria.
La presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all'articolo
31, accompagnata dalla attestazione del versamento della somma di cui al primo
comma dell'articolo 35, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni
amministrative (34).
L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'articolo 41
della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (34/a), e successive modificazioni, e
all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (34/b), come modificato
dall'art. 20 della presente legge, nonché quelli di cui all'art. 221 del testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (35), e
agli articoli 13, primo comma, 14, 15, 16 e 17 della legge 5 novembre 1971, n.
1086. Essa estingue altresì i reati di cui all'articolo 20 della legge 2
febbraio 1974, n. 64, nonché i procedimenti di esecuzione delle sanzioni
amministrative. Qualora l'immobile appartenga a più proprietari, l'oblazione
versata da uno di essi estingue il reato anche nei confronti degli altri
comproprietari (35/a) (35/b).
Ove nei confronti del richiedente la sanatoria sia intervenuta sentenza
definitiva di condanna per i reati previsti dal comma precedente, viene fatta
annotazione della oblazione nel casellario giudiziale. In tale caso non si tiene
conto della condanna ai fini dell'applicazione della recidiva e del beneficio
della sospensione condizionale della pena.
Concessa la sanatoria, non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese
le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni delle
disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati
abusivamente eseguiti, sempre che le somme dovute a titolo di oblazione siano
state corrisposte per intero. Copia del provvedimento di sanatoria viene
trasmessa dal sindaco al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette
(35/c).
I soggetti indicati all'articolo 6 della presente legge, diversi dal
proprietario, che intendano fruire dei benefìci penali di cui al presente
articolo ovvero di quelli di cui al successivo articolo 39, devono presentare al
comune autonoma domanda di oblazione, con le modalità di cui all'articolo 35.
La somma dovuta viene determinata nella misura del 30 per cento rispetto a
quella applicabile al proprietario ai sensi dell'articolo 34.
Si applicano le procedure previste dagli articoli 35 e 36 (35/d) (33/cost).
------------------------
(34) Vedi il D.M. 16 aprile 1985, riportato al n. A/XXV.
(34/a) Riportata al n. A/I.
(34/b) Riportata al n. A/XXV.
(35) Riportato alla voce Sanità pubblica.
(35/a) Comma così sostituito dall'art. 5, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato
al n. A/XXVI. Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art.
24, L. 30 aprile 1999, n. 136, riportata alla voce Case popolari ed economiche.
(35/b) Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall'art. 6, D.L. 12 gennaio
1988, n. 2, riportato al n. A/XXIX.
(35/c) Periodo aggiunto dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato al
n. A/XXVI.
(35/d) Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(33/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 luglio 1996, n. 256 (Gazz.
Uff. 31 luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei
sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 38 e 35, ventesimo comma, sollevata in riferimento all'art. 32, primo
comma, della Costituzione.
(giurisprudenza)
39. Effetti del diniego di sanatoria.
L'effettuazione dell'oblazione, qualora le opere non possano conseguire la
sanatoria, estingue i reati contravvenzionali, di cui all'articolo 38. Le
sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di danaro sono
ridotte in misura corrispondente all'oblazione versata se l'interessato dichiari
di rinunciare al rimborso (35/e) (23/cost).
------------------------
(35/e) Così modificato dall'art. 6, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato al n.
A/XXVI. Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz.
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L.
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie,
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata,
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione.
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz.
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento
agli artt. 79 e 3 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione;
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni,
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n.
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
(giurisprudenza)
40. Mancata presentazione dell'istanza.
Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di cui all'art. 31 per
opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o
concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o
delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano
le sanzioni di cui al capo I. Le stesse sanzioni si applicano se, presentata la
domanda, non viene effettuata la oblazione dovuta. [In ogni altra ipotesi di
abusivismo, la presentazione della domanda dopo il termine del 30 settembre
1986, e comunque non oltre il 31 marzo 1987, comporta il pagamento di una somma
pari al doppio dell'oblazione] (35/f) (35/g).
Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di
costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù,
relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da
essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza
o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai
sensi dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia
per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta
presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda
medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati
gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui
al sesto comma dell'articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1
settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere
prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal
proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (36), attestante che l'opera risulti iniziata
in data anteriore al 1 settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e
inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto
medesimo. Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della
licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti
quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera
autorizzata (36/a).
Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi
o da allegarsi, non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della
concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al
tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la
costruzione sia stata iniziata successivamente al 1 settembre 1967, essi possono
essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo,
redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al
quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia
della domanda indicate al comma precedente (36/b).
Si applica in ogni caso il disposto del terzo comma dell'articolo 17 e del primo
comma dell'art. 21 (36/c).
Le nullità di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai
trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o
concorsuali nonché a quelli derivanti da procedure di amministrazione
straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa (36/d).
Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al
capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da
procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro
centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di
credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in
vigore della presente legge (36/e) (36/f) (23/cost).
------------------------
(35/f) Comma così modificato dall'art. 8-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146,
riportato al n. A/XXVI e dall'art. 1, D.L. 20 novembre 1985, n. 656, riportato
al n. A/XXVIII.
(35/g) Periodo abrogato dall'art. 1, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato al n.
A/XXIX.
(36) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di
firme.
(36/a) Comma così modificato dall'art. 8-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146,
riportato al n. A/XXVI e dall'art. 7, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato al
n. A/XXIX. Vedi, anche, l'art. 2, commi 57 e 58, L. 23 dicembre 1996, n. 662,
riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello
Stato.
(36/b) Comma così sostituito dall'art. 8-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146,
riportato al n. A/XXVI.
(36/c) Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato
al n. A/XXVI.
(36/d) Comma aggiunto dall'art. 8-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato al
n. A/XXVI. L'ultimo comma è stato poi così sostituito dall'art. 7, D.L. 12
gennaio 1988, n. 2, riportato al n. A/XXIX. Vedi, anche, l'art. 2, comma 59, L.
23 dicembre 1996, n. 662, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.
(36/e) Comma aggiunto dall'art. 8-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato al
n. A/XXVI. L'ultimo comma è stato poi così sostituito dall'art. 7, D.L. 12
gennaio 1988, n. 2, riportato al n. A/XXIX. Vedi, anche, l'art. 2, comma 59, L.
23 dicembre 1996, n. 662, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato e l'art. 43, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n.
388.
(36/f) Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz.
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L.
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie,
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata,
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione.
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz.
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento
agli artt. 79 e 3 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione;
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni,
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n.
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
41. Esecuzione delle sanzioni ai fini della commerciabilità dei beni.
Ai fini della commerciabilità dei beni, possono essere stipulati gli atti aventi
per oggetto diritti reali relativi ad immobili la cui costruzione sia stata
iniziata successivamente al 1 settembre 1967 per i quali sia esibita idonea
certificazione rilasciata dall'autorità competente che attesti l'avvenuto
integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti sanzionatori adottati
ai sensi dell'art. 41 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 13
della L. 6 agosto 1967, n. 765 (37), per il caso di opere eseguite senza la
licenza di costruzione o in base a licenza annullata, e ai sensi del nono comma
dell'art. 15 della L. 28 gennaio 1977, n. 10. Degli estremi dei documenti
esibiti dovrà farsi menzione in atto; si applica in ogni caso il disposto
dell'ultimo comma dell'art. 17 e del primo comma dell'art. 21 della presente
legge (38).
Il pagamento delle sanzioni pecuniarie produce gli effetti di cui al penultimo
comma dell'articolo 35.
La certificazione di cui al primo comma è rilasciata dalla competente autorità
entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, trascorso inutilmente
tale termine, essa può essere sostituita da una dichiarazione dell'alienante
attestante l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti
di cui al primo comma, accompagnata dalla copia conforme della domanda di
rilascio della certificazione.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano comunque agli atti costitutivi,
modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù (38/a)
(38/b) (23/cost).
------------------------
(37) Riportata al n. A/V.
(38) Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato
al n. A/XXVI.
(38/a) Comma aggiunto dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato al n.
A/XXVI. Vedi, anche, l'art. 43, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(38/b) Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz.
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L.
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie,
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata,
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione.
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz.
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento
agli artt. 79 e 3 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione;
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni,
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n.
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
42. Prevalenza sulle leggi speciali.
Le disposizioni del presente capo prevalgono sulla diversa disciplina
procedimentale stabilita dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, e dal D.P.R. 20
settembre 1973, n. 791 (38/c) (23/cost).
------------------------
(38/c) Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz.
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L.
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie,
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata,
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione.
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz.
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento
agli artt. 79 e 3 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione;
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni,
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n.
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
(giurisprudenza)
43. Procedimenti in corso.
L'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora
impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il
conseguimento della sanatoria (39).
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si considerano
inoppugnabili i provvedimenti per i quali è intervenuta sentenza del Consiglio
di Stato ancorché sia pendente il termine per il ricorso alla Corte di
cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.
In ogni caso non sono ripetibili le somme già riscosse e restano ferme le altre
sanzioni già eseguite, ancorché in forza di provvedimenti non ancora
inoppugnabili.
Le somme versate si scomputano dal contributo di concessione.
Possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai
lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità. Il tempo di
commissione dell'abuso e di riferimento per la determinazione dell'oblazione
sarà individuato nella data del primo provvedimento amministrativo o
giurisdizionale. La medesima disposizione per determinare l'oblazione è
applicabile in ogni altro caso in cui i suddetti provvedimenti abbiano
interrotto le attività edificatorie (39/a) (23/cost).
------------------------
(39) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 12-bis,
D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato al n. A/XXIX.
(39/a) Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz.
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L.
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie,
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata,
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione.
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz.
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento
agli artt. 79 e 3 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione;
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni,
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n.
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
(giurisprudenza)
44. Sospensione dei procedimenti.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza dei
termini fissati dall'articolo 35, sono sospesi i procedimenti amministrativi e
giurisdizionali e la loro esecuzione, quelli penali nonché quelli connessi
all'applicazione dell'articolo 15 della L. 6 agosto 1967, n. 765, attinenti al
presente capo (39/b).
La sospensione di cui al comma precedente non si applica ai procedimenti
cautelari avanti agli organi di giurisdizione amministrativa, previsti
dall'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (39/c).
Decorso il termine del 30 settembre 1986 senza che sia stata presentata domanda
di concessione o autorizzazione in sanatoria, la sospensione di cui al
precedente primo comma perde efficacia (39/d).
I procedimenti sospesi possono essere ripresi a richiesta degli interessati
(39/e) (39/f) (23/cost).
------------------------
(39/b) Così modificato dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato al n.
A/XXVI.
(39/c) Comma aggiunto dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato al n.
A/XXVI. Peraltro, l'ultimo comma è stato così sostituito dall'art. 3, D.L. 20
novembre 1985, n. 656, riportato al n. A/XXVIII.
(39/d) Comma aggiunto dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato al n.
A/XXVI. Peraltro, l'ultimo comma è stato così sostituito dall'art. 3, D.L. 20
novembre 1985, n. 656, riportato al n. A/XXVIII.
(39/e) Comma aggiunto dall'art. 8, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato al n.
A/XXIX.
(39/f) Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz.
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L.
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie,
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata,
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione.
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz.
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento
agli artt. 79 e 3 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione;
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni,
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n.
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
Capo V - Disposizioni finali (23/cost) (39/g)
45. Aziende erogatrici di servizi pubblici.
[È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le
loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione, nonché ad opere
prive di concessione ad edificare iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le
quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge.
Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, indicante gli estremi della concessione ad
edificare, o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria
ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del
pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi
dell'articolo 13 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo
35. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il
funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del
contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da lire 5 milioni a lire
15 milioni. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo
della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di
una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che
l'opera già usufruisce di un pubblico servizio.
Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi
della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che
l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale
dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in
documento separato da allegarsi al contratto medesimo (23/cost)] (39/h).
------------------------
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz.
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L.
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie,
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata,
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione.
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz.
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento
agli artt. 79 e 3 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione;
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni,
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n.
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
(39/g) Vedi, anche, l'art. 39, L. 23 dicembre 1994, n. 724 e il comma 25
dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz.
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L.
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie,
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata,
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione.
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz.
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento
agli artt. 79 e 3 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione;
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni,
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n.
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
(39/h) Articolo prima sostituito dall'art. 7, D.L. 23 aprile 1985, n. 146 e poi
abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la decorrenza indicata
nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto. Le
disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 48 del
testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001. Vedi, anche, il
comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(giurisprudenza)
46. Benefici fiscali.
[In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 41-ter della legge 17 agosto
1942, n. 1150, introdotto dall'articolo 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765, le
agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si
applicano agli atti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge,
qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni
agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria
venga presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione
cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di
sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve essere
prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia della domanda di
concessione o di autorizzazione in sanatoria presentata al comune, con la
relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso. L'interessato, a pena di
decadenza dai benefìci, deve presentare all'ufficio del registro copia del
provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel
caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del
comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione (39/i)
(39/l).
In deroga alle disposizioni di cui al citato articolo 41-ter della legge 17
agosto 1942, n. 1150, per i fabbricati costruiti senza licenza o in contrasto
con la stessa ovvero sulla base di licenza successivamente annullata si applica
la esenzione dall'imposta locale sui redditi, qualora ricorrano i requisiti
tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali sarebbe
spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della
presente legge. L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia
richiesta all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del suo domicilio
fiscale, allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con la
relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno
della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza
dai benefìci, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza,
all'ufficio distrettuale delle imposte dirette copia del provvedimento
definitivo di sanatoria, o in mancanza di questo, una dichiarazione del comune,
ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda
non ha ancora ottenuto definizione (39/m).
La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il
pagamento dell'imposta locale sui redditi e delle altre imposte dovute nella
misura ordinaria, nonché degli interessi di mora stabiliti per i singoli
tributi.
Il rilascio, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente capo IV, della
concessione e della autorizzazione in sanatoria, per le opere o le parti di
opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti
i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli
effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'articolo 15
della legge 6 agosto 1967, n. 765.
In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via
provvisoria degli effetti previsti dal comma precedente, deve essere prodotta da
parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia
autenticata della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria,
corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della
presentazione della istanza di cui al presente comma.
Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta locale sui redditi e delle
altre imposte eventualmente già pagate (23/cost)] (40).
------------------------
(39/i) Periodo così sostituito dall'art. 9, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2,
riportato al n. A/XXIX. Inoltre, l'art. 2-quinquies, D.L. 30 settembre 1994, n.
564, riportato alla voce Imposte e tasse in genere, ha così sostituito l'ultimo
periodo del primo comma del presente art. 46, al fine della eliminazione delle
liti in tema di perdita dei benefìci fiscali prevista dallo stesso articolo 46.
(39/l) Per la fissazione del termine al 31 dicembre 1990, vedi l'art. 10, L. 31
maggio 1990, n. 128, riportata alla voce Termini di prescrizione e decadenza
(Sospensione di). Per la riapertura del termine fino al 31 maggio 1999, vedi
l'art. 16, L. 18 febbraio 1999, n. 28, riportata alla voce Imposte e tasse in
genere.
(39/m) Periodo così sostituito dall'art. 9, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2,
riportato al n. A/XXIX. Inoltre, l'art. 2-quinquies, D.L. 30 settembre 1994, n.
564, riportato alla voce Imposte e tasse in genere, ha così sostituito l'ultimo
periodo del primo comma del presente art. 46, al fine della eliminazione delle
liti in tema di perdita dei benefìci fiscali prevista dallo stesso articolo 46.
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz.
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L.
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie,
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata,
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione.
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz.
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento
agli artt. 79 e 3 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione;
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni,
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n.
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
(40) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute
nell'art. 50 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001.
Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
47. Diritti dell'acquirente.
[L'acquirente di un immobile o di parte di esso, anche sulla base di contratto
preliminare di vendita con sottoscrizioni autenticate, ha diritto di prendere
visione presso gli uffici comunali di qualsiasi documento relativo all'immobile
stesso e di ottenere ogni certificazione relativa.
L'eventuale rifiuto da parte degli uffici comunali deve constare da atto scritto
(23/cost)] (40/a).
------------------------
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz.
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L.
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie,
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata,
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione.
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz.
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento
agli artt. 79 e 3 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione;
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni,
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n.
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
(40/a) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso
decreto. Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
47-bis. Dichiarazioni dei rappresentanti.
Tutte le dichiarazioni da rendersi ai sensi della presente legge, anche agli
effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dai proprietari o da altri aventi
titolo, possono essere rilasciate anche da rappresentanti legali o volontari
(23/cost) (40/b).
------------------------
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz.
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L.
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie,
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata,
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione.
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz.
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento
agli artt. 79 e 3 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione;
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni,
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n.
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
(40/b) Articolo aggiunto dall'art. 8-ter, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato
al n. A/XXVI. Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n.
269.
48. Disposizione transitoria.
[Per le opere interne alle costruzioni, definite dall'articolo 26, realizzate
prima dell'entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione
alla medesima data, il proprietario della costruzione o dell'unità immobiliare
deve inviare al sindaco, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una
relazione descrittiva delle opere realizzate, entro il termine del 31 dicembre
1985 (23/cost)] (40/c).
------------------------
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz.
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L.
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie,
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata,
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione.
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz.
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento
agli artt. 79 e 3 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione;
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni,
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n.
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
(40/c) Articolo prima sostituito dall'art. 1, D.L. 23 aprile 1985, n. 146 e poi
abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la decorrenza indicata
nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto. Vedi, anche,
il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
49. Sanatorie regionali.
Coloro che abbiano già conseguito sanatorie in base alla normativa regionale
vigente hanno diritto a detrarre l'importo delle somme versate dal contributo di
cui al primo comma dell'articolo 37 della presente legge (40/d) (23/cost).
------------------------
(40/d) Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz.
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L.
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie,
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata,
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione.
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz.
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento
agli artt. 79 e 3 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione;
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni,
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n.
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
50. Variazioni di bilancio.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio (40/e) (23/cost).
------------------------
(40/e) Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz.
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L.
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie,
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata,
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione.
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz.
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento
agli artt. 79 e 3 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione;
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni,
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n.
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
51. Determinazione delle superfici.
Ai fini del calcolo dell'oblazione, i riferimenti alle superfici, previsti dalla
presente legge, sono computati in conformità ai parametri di cui agli articoli 2
e 3 del decreto ministeriale 10 maggio 1977 (41), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 31 maggio 1977 (41/a).
Le superfici delle opere che beneficiano della riduzione di cui al precedente
articolo 34, quinto comma, lettera e), sono considerate superfici per servizi e
accessori, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale di cui al
precedente comma, senza l'applicazione di alcun incremento (41/b).
Ai fini del calcolo dell'oblazione non sono computati i volumi tecnici delle
costruzioni nonché quelli relativi a serbatoi, cabine o simili realizzati
nell'ambito di stabilimenti soggetti a regime di concessione di pubblica utilità
o servizio pubblico, la cui realizzazione sia prevista dal decreto di
concessione emesso previo consenso dell'amministrazione comunale (41/c)
(23/cost).
------------------------
(41) Riportato al n. A/XXIII.
(41/a) Comma così sostituito dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato
al n. A/XXVI.
(41/b) Comma così inserito dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato
al n. A/XXVI.
(41/c) Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz.
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L.
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie,
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata,
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione.
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz.
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento
agli artt. 79 e 3 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione;
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni,
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n.
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
(giurisprudenza)
52. Iscrizione al catasto.
[Alla domanda per il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità deve
essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in
catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni]
(42).
Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente legge che
non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono
essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni, entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, previa corresponsione dei diritti
dovuti nella misura vigente (42/a).
Per le dichiarazioni di cui al comma precedente, presentate successivamente al
31 dicembre 1986, l'ammenda prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939,
n. 1249, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata a L. 250.000
(42/b) (42/c) (23/cost).
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(42) Comma abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso
decreto. Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nel comma 4
dell'art. 24 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001.
(42/a) Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre
1985, dall'art. 1, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato al n. A/XXVI; al 31
dicembre 1986, dall'art. 1, D.L. 20 novembre 1985, n. 656, riportato al n.
A/XXVIII; al 30 giugno 1989 dall'art. 1, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato
al n. A/XXIX; al 31 dicembre 1989 dall'art. 9, L. 10 febbraio 1989, n. 48,
riportata alla voce Termini di prescrizioni e decadenza (Sospensione di); al 31
dicembre 1991 dall'art. 12, L. 31 maggio 1990, n. 128, riportata alla stessa
voce; al 31 dicembre 1992 dall'art. 3, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, riportato
alla voce Valore aggiunto (Imposta sul); al 31 dicembre 1993 dall'art. 14, D.L.
18 gennaio 1993, n. 8, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato e dall'art. 1, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16,
riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche
(Imposte sui); al 31 dicembre 1995 con l'art. 9, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557,
riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello
Stato; al 31 dicembre 1996 dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250, riportato
alla voce Imposte e tasse in genere; al 31 dicembre 1997 dall'art. 3, comma 156,
L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio
e contabilità generale dello Stato; al 31 dicembre 1998 dall'art. 14, comma 13,
L. 27 dicembre 1997, n. 449; al 31 dicembre 1999 dall'art. 6, comma 4, L. 23
dicembre 1998, n. 448, riportate alla stessa voce; al 31 dicembre 2000 dall'art.
7, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e al 31 dicembre 2001 dall'art. 64,
comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(42/b) Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 20 novembre 1985, n. 656,
riportato al n. A/XXVIII.
(42/c) Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz.
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L.
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie,
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata,
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione.
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz.
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento
agli artt. 79 e 3 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione;
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni,
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa
Corte, con O.M. 16 maggio 1996, n. 169 e O.M. 24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff.
29 maggio 1996, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Tabella
Periodi in cui l'abuso
è stato commesso
Tipologia dell'abuso Fino al 1° Dal 2 settembre Dal 30 gennaio
settembre1967 1967 al 29 gennaio 1977 al 1° ottobre
1977 1983
Misura della Misura della Misura della
oblazione oblazione oblazione (43)
1. Opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o
concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici L. 5.000 mq L. 25.000 mq L.
36.000 mq
2. Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in
difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in
vigore della presente legge L. 3.000 mq L. 15.000 mq L. 25.000 mq
3. Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in
difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici al momento dell'inizio dei
lavori L. 2.000 mq L. 12.000 mq L. 20.000 mq
4. Opere realizzate in difformità dalla licenza edilizia o
concessione che non comportino aumenti della superficie utile o
del volume assentito; opere di ristrutturazione edilizia come
definite dall'articolo 31, lettera d), della legge n. 457 del 1978,
realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da
essa; opere che abbiano determinato mutamento di destinazione
d'uso (43/a) L. 1.500 mq L. 4.000 mq L. 8.000 mq
5. Opere di restauro e di risanamento conservativo come definite
dall'articolo 31, lettera c), della legge n. 457 del 1978, realizzate
senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da esse,
nelle zone omogenee di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2
aprile 1968, qualora non trattisi di interventi finalizzati allo
adeguamento igienico e funzionale L. 1.500 mq L. 4.000 mq L. 8.000 mq
6. Opere di restauro e di risanamento conservativo, come definite
dall'articolo 31, lettera c), della legge n. 457 del 1978, realizzate
senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa L. 1.000
mq L. 2.500 mq L. 5.000 mq
7. Opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo
31, lettera b), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza
edilizia o autorizzazione o in difformità da essa. Opere o modalità
di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume e
varianti di cui all'articolo 15 della presente legge L. 100.000 L. 200.000
L. 450.000
Note alla tabella
1. Qualora, per la tipologia dell'abuso realizzato, si debba fare
riferimento al volume, l'ammontare dell'oblazione versata con
riferimento alla superficie deve essere diviso per 5 e moltiplicato per 3
(44).
2. Qualora l'opera abusivamente realizzata comporti un aumento della
cubatura rispetto alla volumetria assentita con la licenza o la
concessione, si applicano le misure indicate al punto 1 per la parte
eccedente quella assentita e, per la parte restante, se difforme dal
progetto assentito, le misure indicate al punto 4.
3. Le costruzioni e le opere eseguite in base a uno dei titoli di cui alla
lettera b) del primo comma dell'articolo 31 della presente
legge sono equiparate a quelle eseguite senza titolo abilitativo.
4. Gli importi complessivi delle oblazioni non possono essere, comunque,
inferiori a quelli previsti nelle ipotesi di cui al punto 7,
alle colonne prima, seconda e terza.
------------------------
(43) L'art. 39, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha così disposto:
"Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 31
dicembre 1993, la misura dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla
legge di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1°
ottobre 1983, è moltiplicata rispettivamente per 2 e per 3. La misura
dell'oblazione, come determinata ai sensi del presente comma, è elevata di un
importo pari alla metà nei comuni con popolazione superiore ai centomila
abitanti".
(43/a) L'art. 2, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto che
la tipologia di abuso di cui al presente n. 4 deve intendersi applicabile anche
agli abusi consistenti in mutamenti di destinazione d'uso eseguiti senza opere
edilizie.
(44) Così modificata dall'art. 8 del D.L. 23 aprile 1985, n. 146.
Agg. G.U. 30/08/2004