GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 53 DEL 2/3/1985

 



L. 28 febbraio 1985, n. 47. Agg. G.U. 30/08/2004
Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie. 
 
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 marzo 1985, n. 53, S.O. 
(1/a) Vedi, anche, il D.L. 23 aprile 1985, n. 146, il D.M. 15 maggio 1985, 
riportato al n. A/XXVII e l'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come 
modificato dalla relativa legge di conversione. Inoltre, con D.M. 19 luglio 1985 
(Gazz. Uff. 29 luglio 1985, n. 177), modificato dal D.M. 12 settembre 1985 
(Gazz. Uff. 18 settembre 1985, n. 220), sono stati approvati i modelli della 
domanda di concessione edilizia o di autorizzazione in sanatoria di cui alla 
presente legge. 
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti circolari: 
- 
I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 luglio 1998, n. 166; 
- Ministero delle finanze: Circ. 7 marzo 1996, n. 53/T; Circ. 31 ottobre 1997, 
n. 283/E; 
- Ufficio Italiano Cambi: Circ. 19 settembre 1997, n. 403. 
 



Capo I - Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. 
Sanzioni amministrative e penali 
1. Legge-quadro. 
Fermo restando quanto previsto dal capo IV, le regioni emanano norme in materia 
di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative 
in conformità ai princìpi definiti dai capi I, II e III della presente legge. 
Fino all'emanazione delle norme regionali si applicano le norme della presente 
legge. 
Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e 
delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
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2. Sostituzione di norme. 
Le disposizioni di cui al capo I della presente legge sostituiscono quelle di 
cui all'art. 32, L. 17 agosto 1942, n. 1150 (2), ed agli articoli 15 e 17, L. 28 
gennaio 1977, n. 10 (3) (3/a). 
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(2) Riportata al n. A/I. 
(3) Riportata al n. A/XXII. 
(3/a) Vedi, anche, per il testo dell'art. 17, L. 28 gennaio 1977, n. 10, la 
sostituzione specifica disposta dall'art. 20 della presente legge. 
 



(giurisprudenza) 
3. Ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla concessione. 
[Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del 
contributo di concessione in misura non inferiore a quanto previsto nel presente 
articolo e non superiore al doppio. 
Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione di 
cui agli articoli 3, 5, 6 e 10, L. 28 gennaio 1977, n. 10 (3), comporta: 
a) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il versamento 
del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni; 
b) l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando, superato il 
termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi 
sessanta giorni; 
c) l'aumento del contributo in misura pari al 100 per cento quando, superato il 
termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi 
sessanta giorni. 
Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano. 
Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano 
ai ritardi nei pagamenti delle singole rate. 
Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del secondo comma il 
comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi 
previsti dall'art. 16 della presente legge. 
Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che determineranno la misura 
delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle 
misure indicate nel secondo comma] (3/b). 
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(3) Riportata al n. A/XXII. 
(3/b) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la 
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso 
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'art. 42 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001. 
 



(giurisprudenza) 
4. Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia. 
[Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel 
territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di 
regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità 
esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione. 
Il sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree 
assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti 
o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici 
ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla L. 18 aprile 
1962, n. 167 (4), e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla 
demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree 
assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (5), o 
appartenenti ai beni disciplinati dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766 (6), nonché 
delle aree di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 (7), e 29 giugno 1939, n. 
1497 (7), e successive modificazioni ed integrazioni, il sindaco provvede alla 
demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle 
amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini 
della demolizione, anche di propria iniziativa. 
Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma, qualora sia constatata, 
dai competenti uffici comunali, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e 
modalità di cui al primo comma, il sindaco ordina l'immediata sospensione dei 
lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai 
successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni 
dall'ordine di sospensione dei lavori. 
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono 
realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto 
il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione 
urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, 
al presidente della giunta regionale ed al sindaco, il quale verifica entro 
trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti] (7/a). 
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(4) Riportata alla voce Case popolari ed economiche. 
(5) Riportata alla voce Boschi, foreste e territori montani. 
(6) Riportata alla voce Usi civili. 
(7) Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei. 
(7) Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei. 
(7/a) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la 
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso 
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'art. 27 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001. 
 



(giurisprudenza) 
5. Opere di amministrazioni statali. 
[Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi 
di cui al precedente articolo 4, il sindaco, ai sensi dell'articolo 81 del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, informa 
immediatamente il presidente della giunta regionale e il Ministro dei lavori 
pubblici, al quale compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale, 
la adozione dei provvedimenti previsti dal suddetto articolo 4] (7/b). 
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(7/b) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la 
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso 
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'art. 28 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001. 
 



(giurisprudenza) 
6. Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del 
costruttore e del direttore dei lavori. 
[Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono 
responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, 
della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di 
piano nonché - unitamente al direttore dei lavori - a quelle della concessione 
ad edificare e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono, 
altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese 
per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente 
realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso (8). 
Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri 
soggetti la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, con 
esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 15, fornendo al 
sindaco contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi 
di totale difformità o di variazione essenziale rispetto alla concessione, il 
direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla 
comunicazione resa al sindaco. In caso contrario il sindaco segnala al consiglio 
dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il 
direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da 
tre mesi a due anni] (8/a). 
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(8) Comma così sostituito dall'art. 5-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, 
riportato al n. A/XXVI. 
(8/a) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la 
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso 
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nei 
commi 1 e 2 dell'art. 29 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 
del 2001. 
 



(giurisprudenza) 
7. Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con 
variazioni essenziali. 
[Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che 
comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per 
caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello 
oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i 
limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte 
di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. 
Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale 
difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi 
del successivo articolo 8, ingiunge la demolizione. 
Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino 
dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e 
l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni 
urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono 
acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita 
non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile 
abusivamente costruita. 
L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di 
cui al precedente comma, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per 
l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che 
deve essere eseguita gratuitamente. 
L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a spese dei 
responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari 
l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti 
con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. 
Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi 
statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel 
caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a 
favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del 
vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed 
al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella 
ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del 
patrimonio del comune (8/b). 
Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione 
nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti 
di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente 
e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette all'autorità 
giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite la 
competente prefettura, al Ministro dei lavori pubblici (8/c). 
In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione 
della inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 4 ovvero 
protrattasi oltre il termine stabilito dal terzo comma del medesimo articolo 4, 
il presidente della giunta regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i 
provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla 
competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale. 
Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di 
condanna per il reato di cui all'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 
1977, n. 10 (9), come modificato dal successivo articolo 20 della presente 
legge, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata 
altrimenti eseguita (8/cost)] (9/a). 
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(8/b) Vedi, anche, l'art. 2, L. 9 dicembre 1998, n. 426, riportata alla voce 
Ministero dell'ambiente. 
(8/c) Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato 
al n. A/XXVI. 
(9) Riportata al n. A/XXII. 
(8/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 307 (Gazz. 
Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), e con ordinanza 10-22 febbraio 
2000, n. 64 (Gazz. Uff. 1° marzo 2000, n. 10, serie speciale) ha dichiarato la 
manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 
7, ultimo comma, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 103 della 
Costituzione. 
(9/a) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la 
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso 
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'art. 31 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001. 
 



(giurisprudenza) 
8. Determinazione delle variazioni essenziali. 
[Fermo restando quanto disposto dal primo comma del precedente articolo 7, le 
regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, 
tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o 
più delle seguenti condizioni: 
a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards 
previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 (10), pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968; 
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare 
in relazione al progetto approvato; 
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato 
ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza; 
d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in 
relazione alla classificazione dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 
457; 
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non 
attenga a fatti procedurali. 
Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla 
entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione 
interna delle singole unità abitative. 
Gli interventi di cui al precedente primo comma, effettuati su immobili 
sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, 
paesistico ed ambientale nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree 
protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dalla 
concessione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 20 della presente 
legge. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati 
variazioni essenziali] (11). 
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(10) Riportato al n. A/X. 
(11) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la 
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso 
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'art. 32 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001. 
 



(giurisprudenza) 
9. Interventi di ristrutturazione edilizia. 
[Fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 26, le opere di 
ristrutturazione edilizia, come definite dalla lettera d) del primo comma 
dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguite in assenza di 
concessione o in totale difformità da essa, sono demolite ovvero rimosse e gli 
edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi 
entro il termine stabilito dal sindaco con propria ordinanza, decorso il quale 
l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili 
dell'abuso. 
Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il 
ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il sindaco irroga una 
sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, 
conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla 
data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 
luglio 1978, n. 392 (11/a), con la esclusione, per i comuni non tenuti 
all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e 
con l'equiparazione alla categoria A/l delle categorie non comprese 
nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da 
quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale 
dell'immobile, determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale. 
Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi delle leggi 
1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, l'amministrazione competente 
a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e 
sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e 
spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a 
ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria 
da lire un milione a lire dieci milioni. 
Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi 
nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 
aprile 1968 (10), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, 
il sindaco richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni 
culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in 
pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. 
Qualora il parere non venga reso entro centoventi giorni dalla richiesta il 
sindaco provvede autonomamente. 
Si applicano le disposizioni di cui al comma ottavo dell'articolo 7. 
È comunque dovuto il contributo di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 
della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (9)] (12). 
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(11/a) Riportata alla voce Locazione di immobili urbani. 
(10) Riportato al n. A/X. 
(9) Riportata al n. A/XXII. 
(12) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la 
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso 
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'art. 33 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001. 
 



(giurisprudenza) 
10. Opere eseguite senza autorizzazione. 
[Fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 26, l'esecuzione di 
opere in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente o in 
difformità da essa comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento 
del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere 
stesse e comunque in misura non inferiore a lire cinquecentomila. In caso di 
richiesta dell'autorizzazione in sanatoria in corso di esecuzione delle opere, 
la sanzione è applicata nella misura minima. Qualora le opere siano eseguite in 
assenza di autorizzazione in dipendenza di calamità naturali o di avversità 
atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale la sanzione non è dovuta. 
La mancata richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo non comporta 
l'applicazione delle norme previste dall'articolo 17 della legge 28 gennaio 
1977, n. 10 (9), come sostituito dall'articolo 20 della presente legge. 
Quando le opere realizzate senza autorizzazione consistono in interventi di 
restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) del primo comma 
dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (12/a), eseguiti su immobili 
comunque vincolati da leggi statali e regionali nonché dalle altre norme 
urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del 
vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme 
vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del 
contravventore ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti 
milioni. 
Qualora gli interventi di cui al comma precedente vengano eseguiti su immobili, 
anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 
2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 (12/b), pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, il sindaco richiede all'amministrazione 
competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere 
vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione 
pecuniaria di cui al primo comma. Qualora il parere non venga reso entro 
centoventi giorni dalla richiesta, il sindaco provvede autonomamente. In tali 
casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire 
venti milioni di cui al comma precedente] (12/c). 
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(9) Riportata al n. A/XXII. 
(12/a) Riportata alla voce Case popolari ed economiche. 
(12/b) Riportato al n. A/XI. 
(12/c) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la 
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso 
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'art. 37 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001. 
 



(giurisprudenza) 
11. Annullamento della concessione. 
[In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la 
rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, 
il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o 
loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale. La 
valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene 
definitiva decorsi i termini di impugnativa. 
L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi 
effetti della concessione di cui all'articolo 13] (13). 
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(13) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la 
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso 
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'art. 38 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001. 
 



(giurisprudenza) 
12. Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione. 
[Le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione sono demolite a cura 
e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo, e comunque non 
oltre centoventi giorni, fissato dalla relativa ordinanza del sindaco. Dopo tale 
termine sono demolite a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili 
dell'abuso. 
Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in 
conformità, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del costo di 
produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte 
dell'opera realizzata in difformità dalla concessione, se ad uso residenziale, e 
pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell'ufficio tecnico 
erariale, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale] (13/a). 
------------------------ 
(13/a) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la 
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso 
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'art. 34 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001. 
 



(giurisprudenza) 
13. Accertamento di conformità. 
[Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, terzo comma per i casi di 
opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni 
essenziali, o dei termini stabiliti nell'ordinanza del sindaco di cui al primo 
comma dell'articolo 9, nonché, nei casi di parziale difformità, nel termine di 
cui al primo comma dell'articolo 12, ovvero nel caso di opere eseguite in 
assenza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 e comunque fino alla 
irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso può 
ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera eseguita 
in assenza della concessione o l'autorizzazione è conforme agli strumenti 
urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli 
adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della 
presentazione della domanda. 
Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il sindaco si 
pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende 
respinta. 
Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo 
di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia, ovvero, nei soli 
casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quella 
prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. 
Per i casi di parziale difformità l'oblazione è calcolata con riferimento alla 
parte di opera difforme dalla concessione. 
L'autorizzazione in sanatoria è subordinata al pagamento di una somma 
determinata dal sindaco nella misura da lire cinquecentomila a lire due milioni 
(20/cost)] (13/b). 
------------------------ 
(20/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 21 febbraio-6 marzo 2001, n. 46 
(Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato 
disposto degli artt. 13 e 22 sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, 
della Cost. 
(13/b) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la 
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso 
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'art. 36 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001. 
 



14. Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici. 
[Qualora sia accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da 
quelli di cui al precedente articolo 5 in assenza di concessione ad edificare, 
ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, su suoli del demanio o 
del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il sindaco ordina, dandone 
comunicazione all'ente proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al 
responsabile dell'abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi. 

La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese dei responsabili 
dell'abuso] (13/c). 
------------------------ 
(13/c) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la 
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso 
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nei 
commi 1 e 2, dell'art. 35 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 
del 2001. 
 



(giurisprudenza) 
15. Varianti in corso d'opera. 
[Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui 
agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di varianti, purché esse 
siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non 
in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma né delle 
superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e 
delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e sempre che 
non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 
(14), e 29 giugno 1939, n. 1497 (14), e successive modificazioni e integrazioni. 

Le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro, come definiti 
dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (14/a). 
L'approvazione della variante deve comunque essere richiesta prima della 
dichiarazione di ultimazione dei lavori. 
La mancata richiesta di approvazione delle varianti di cui al presente articolo 
non comporta l'applicazione delle norme previste nell'articolo 17 della legge 28 
gennaio 1977, n. 10 (14/b), come modificato dall'articolo 20 della presente 
legge] (14/c). 
------------------------ 
(14) Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei. 
(14) Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei. 
(14/a) Riportata alla voce Case popolari ed economiche. 
(14/b) Riportata al n. A/XXII. 
(14/c) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la 
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso 
decreto. 
 



(giurisprudenza) 
16. Riscossione. 
[I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla L. 28 gennaio 1977, n. 10 
(14/b), e alla presente legge vengono riscossi con ingiunzione emessa dal 
sindaco a norma degli artt. 2 e seguenti del testo unico delle disposizioni di 
legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, 
approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639] (14/d). 
------------------------ 
(14/b) Riportata al n. A/XXII. 
(14/d) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la 
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso 
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'art. 43 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001. 
 



(giurisprudenza) 
17. Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici. 
[Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per 
oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti 
reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo 
l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere 
stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli 
estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria 
rilasciata ai sensi dell'articolo 13. Tali disposizioni non si applicano agli 
atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di 
servitù. 
Nel caso in cui sia prevista, ai sensi del presente art. 11, l'irrogazione di 
una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio della concessione in 
sanatoria, agli atti di cui al primo comma deve essere allegata la prova 
dell'integrale pagamento della sanzione medesima (15). 
La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al primo comma non 
pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto 
iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a 
far accertare la nullità degli atti. 
Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla 
insussistenza della concessione al tempo in cui gli atti medesimi sono stati 
stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante 
atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la 
menzione omessa. 
Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da 
procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, 
qualora l'immobile si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13 della 
presente legge, dovrà presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 
giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria (15/a)] 
(15/b). 
------------------------ 
(15) Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato 
al n. A/XXVI. 
(15/a) Comma aggiunto dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato al n. 
A/XXVI. Vedi, anche, l'art. 43, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(15/b) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la 
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso 
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'art. 46 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001. 
 



(giurisprudenza) 
18. Lottizzazione. 
[Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono 
iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni 
stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o 
adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la 
prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta 
attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in 
lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla 
natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il 
numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in 
rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la 
destinazione a scopo edificatorio. 
Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto 
trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali 
relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei 
pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il 
certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche 
riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si 
applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo 
catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di 
pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati (15/c). 
Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal sindaco 
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa 
domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per 
dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute 
modificazioni degli strumenti urbanistici. 
In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso 
può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei 
conviventi attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la 
destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o 
adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello 
strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi (15/d). 
I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'ufficio 
tecnico erariale se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per 
attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato 
presso il comune (15/e). 
I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il 
trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno 
di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro 
trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o 
autenticato al sindaco del comune ove è sito l'immobile. 
Nel caso in cui il sindaco accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a 
scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da 
notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel primo 
comma dell'articolo 6, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta 
l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei 
suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal 
fine nei registri immobiliari (15/cost). 
Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui 
al comma precedente, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio 
disponibile del comune il cui sindaco deve provvedere alla demolizione delle 
opere. In caso di inerzia del sindaco si applicano le disposizioni concernenti i 
poteri sostitutivi di cui all'articolo 7 (15/cost). 
Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il 
provvedimento previsto dal settimo comma, sono nulli e non possono essere 
stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di cui 
allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta 
inefficacia del provvedimento del sindaco (15/cost). 
Il quarto comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (16), 
modificato dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è abrogato. 
Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai 
frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo l'entrata in 
vigore della presente legge, e non si applicano comunque alle divisioni 
ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai 
testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti 
reali di garanzia e di servitù (17)] (17/a) (17/cost). 
------------------------ 
(15/c) Comma così sostituito dall'art. 7-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, 
riportato al n. A/XXVI. 
(15/d) Comma così modificato dall'art. 7-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, 
riportato al n. A/XXVI. 
(15/e) Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato 
al n. A/XXVI. 
(15/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-26 maggio 1998, n. 187 
(Gazz. Uff. 3 giugno 1998, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18, 
settimo, ottavo e nono comma, e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 9, 
24, 101, secondo comma, e 102 della Costituzione. 
(15/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-26 maggio 1998, n. 187 
(Gazz. Uff. 3 giugno 1998, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18, 
settimo, ottavo e nono comma, e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 9, 
24, 101, secondo comma, e 102 della Costituzione. 
(15/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-26 maggio 1998, n. 187 
(Gazz. Uff. 3 giugno 1998, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18, 
settimo, ottavo e nono comma, e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 9, 
24, 101, secondo comma, e 102 della Costituzione. 
(16) Riportata al n. A/I. 
(17) Comma così modificato dall'art. 7-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, 
riportato al n. A/XXVI. Vedi, anche, l'art. 2, comma 57, L. 23 dicembre 1996, n. 
662, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato e l'art. 43, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(17/a) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la 
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso 
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'art. 30 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001. 
(17/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 20-26 gennaio 2004, n. 38 (Gazz. 
Uff. 4 febbraio 2004, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 sollevata in riferimento 
all'art. 3 della Costituzione. 
 



(giurisprudenza) 
19. Confisca dei terreni. 
[La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata 
lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati 
e delle opere abusivamente costruite. 
Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente 
al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione abusiva. 

La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri 
immobiliari (15/cost)] (17/b). 
------------------------ 
(15/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-26 maggio 1998, n. 187 
(Gazz. Uff. 3 giugno 1998, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18, 
settimo, ottavo e nono comma, e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 9, 
24, 101, secondo comma, e 102 della Costituzione. 
(17/b) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la 
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso 
decreto. 
 



(giurisprudenza) 
20. Sanzioni penali. 
[Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni 
amministrative, si applica: 
a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni 
e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla L. 17 agosto 1942, n. 
1150 (16), e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, 
nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione 
(17/c); 
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni 
nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della 
concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; 
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni 
nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal 
primo comma dell'articolo 18. La stessa pena si applica anche nel caso di 
interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, 
archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale 
difformità o in assenza della concessione (17/d). 
Le disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono quelle di cui 
all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (18)] (18/a). 
------------------------ 
(16) Riportata al n. A/I. 
(17/c) Lettera così sostituita dall'art. 3, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, 
riportato al n. A/XXVI. 
(17/d) Vedi, anche, l'art. 39, comma 12, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata 
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 
(18) Vedi, anche, l'art. 10 , L. 21 novembre 2000, n. 353. 
(18/a) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la 
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso 
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'art. 44 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001. 
 



(giurisprudenza) 
21. Sanzioni a carico dei notai. 
[Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti 
dagli articoli 17 e 18 e non convalidabili costituisce violazione dell'articolo 
28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta 
l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima. 
Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'articolo 18, 
sono esonerati da responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei 
terreni; l'osservanza della formalità prevista dal sesto comma dello stesso 
articolo 18 tiene anche luogo del rapporto di cui all'articolo 2 del codice di 
procedura penale] (18/b). 
------------------------ 
(18/b) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la 
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso 
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'art. 47 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001. 
 



(giurisprudenza) 
22. Norme relative all'azione penale. 
[L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non 
siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui al 
presente capo (18/cost). 
Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego della concessione in 
sanatoria di cui all'articolo 13, l'udienza viene fissata d'ufficio dal 
presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il 
terzo mese dalla presentazione del ricorso. 
Il rilascio in sanatoria delle concessioni estingue i reati contravvenzionali 
previsti dalle norme urbanistiche vigenti (19/cost) (20/cost)] (19). 
------------------------ 
(18/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 309 (Gazz. 
Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), e con ordinanza 19-26 giugno 
2000, n. 247 (Gazz. Uff. 5 luglio 2000, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 
22, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. 
(19/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 18-22 luglio 1996, n. 294 
(Gazz. Uff. 14 agosto 1996, n. 33, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, 
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Successivamente 
la stessa Corte costituzionale, con ordinanza 26-30 aprile 1999, n. 149 (Gazz. 
Uff. 5 maggio 1999, n. 18, Serie speciale) e con ordinanza 11-21 luglio 2000, n. 
327 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 
22, terzo comma, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della 
Costituzione. 
(20/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 21 febbraio-6 marzo 2001, n. 46 
(Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato 
disposto degli artt. 13 e 22 sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, 
della Cost. 
(19) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la 
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso 
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'art. 45 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001. 
 



23. Controlli periodici mediante rilevamenti aerofotogrammetrici. 
Le regioni stabiliscono, con proprie leggi, quali aree del territorio debbano 
essere assoggettate a particolare controllo periodico dell'attività urbanistica 
ed edilizia anche mediante rilevamenti aerofotogrammetrici, ed il conseguente 
aggiornamento delle scritture catastali. 
Le leggi regionali agevolano altresì la costituzione di consorzi tra comuni per 
la esecuzione dei rilevamenti e dei controlli di cui al presente articolo. 
Lo Stato contribuisce ad integrare i fabbisogni finanziari per l'applicazione 
delle disposizioni del presente articolo con quota parte degli introiti di 
competenza statale di cui al capo IV. 
Con la legge finanziaria si provvede alla determinazione della quota da 
destinare alla finalità suddetta. 
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Capo II - Snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie 
(giurisprudenza) 
24. Strumenti per cui non è richiesta l'approvazione regionale. 
Salvo che per le aree e per gli ambiti territoriali individuati dalle regioni 
come di interesse regionale in sede di piano territoriale di coordinamento o, in 
mancanza, con specifica deliberazione, non è soggetto ad approvazione regionale 
lo strumento attuativo di strumenti urbanistici generali, compresi i piani per 
l'edilizia economica e popolare nonché i piani per gli insediamenti produttivi. 
Le regioni emanano norme cui i comuni debbono attenersi per l'approvazione degli 
strumenti di cui al comma precedente, al fine di garantire la snellezza del 
procedimento e le necessarie forme di pubblicità e di partecipazione dei 
soggetti pubblici e privati. I comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla 
regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi di cui al 
presente articolo. Sulle eventuali osservazioni della regione i comuni devono 
esprimersi con motivazioni puntuali. 
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(giurisprudenza) 
25. Semplificazione delle procedure. 
Le regioni entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge 
emanano norme che: 
a) prevedono procedure semplificate per la approvazione degli strumenti 
attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali; 
b) definiscono criteri ed indirizzi per garantire l'unificazione ed il 
coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali, nonché per 
accelerare l'esame delle domande di concessione e di autorizzazione edilizia; 
c) prevedono procedure semplificate per la approvazione di varianti agli 
strumenti urbanistici generali finalizzate all'adeguamento degli standards 
urbanistici posti da disposizioni statali o regionali. 
Le norme di cui al comma precedente devono garantire le necessarie forme di 
pubblicità e la partecipazione dei soggetti pubblici e privati, nonché i 
termini, non superiori a centoventi giorni, entro i quali la regione deve 
comunicare al comune le proprie determinazioni. Trascorsi tali termini i 
provvedimenti di cui al precedente comma si intendono approvati. 
Le varianti agli strumenti urbanistici non sono soggette alla preventiva 
autorizzazione della regione. 
[Le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o non connessi a 
trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, subordinare a 
concessione, e quali mutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni 
fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti siano subordinati ad 
autorizzazione] (19/a). 
------------------------ 
(19/a) Comma prima sostituito dall'art. 4, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, 
riportato alla voce Occupazione (Incremento della), nel testo sostituito 
dall'art. 2, comma 60, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata alla voce 
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e, 
successivamente, abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la 
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso 
decreto. Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nel comma 2 
dell'art. 10 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001. 
 



(giurisprudenza) 
26. Opere interne. 
[Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere interne alle 
costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o 
approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della 
sagoma, della costruzione, dei prospetti né aumento delle superfici utili e del 
numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle 
costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla 
statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone 
indicate alla lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 
(20), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino 
le originarie caratteristiche costruttive. Ai fini dell'applicazione del 
presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione 
o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse (20/a). 
Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il 
proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione, a 
firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere 
da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme 
igienico-sanitarie vigenti. 
Le sanzioni di cui al precedente articolo 10, ridotte di un terzo, si applicano 
anche nel caso di mancata presentazione della relazione di cui al precedente 
comma (20/b). 
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili 
vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 (21), e 29 giugno 1939, n. 
1497 (21), e successive modificazioni ed integrazioni. 
Gli spazi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, 
costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 817, 818 e 819 del codice civile] (22). 
------------------------ 
(20) Riportato al n. A/IX. 
(20/a) Comma così modificato dall'art. 3-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, 
riportato al n. A/XXVI. 
(20/b) Comma aggiunto dall'art. 3-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato al 
n. A/XXVI. 
(21) Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei. 
(21) Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei. 
(22) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la 
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso 
decreto. 
 



27. Demolizione di opere. 
[In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è 
disposta dal sindaco su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta 
comunale. 
I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata, ad imprese 
tecnicamente e finanziariamente idonee iscritte all'albo nazionale dei 
costruttori, indicate in numero di almeno cinque dal provveditore regionale alle 
opere pubbliche. 
Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il sindaco ne dà notizia al 
prefetto, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della 
pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa iscritta all'albo nazionale dei 
costruttori se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta. 
Il rifiuto ingiustificato da parte dell'impresa di eseguire i lavori comporta la 
sospensione dall'albo per un anno] (22/a). 
------------------------ 
(22/a) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la 
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso 
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nei 
commi 1, 2 e 3 dell'art. 41 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 
380 del 2001. 
 



28. Valore venale dell'immobile. 
L'ufficio tecnico erariale è tenuto a determinare, entro centoventi giorni dalla 
richiesta del comune, il valore venale degli immobili in relazione alla 
applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge. 
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Capo III - Recupero urbanistico di insediamenti abusivi 
29. Varianti agli strumenti urbanistici e poteri normativi delle regioni. 
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni 
disciplinano con proprie leggi la formazione, adozione e approvazione delle 
varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzati al recupero urbanistico 
degli insediamenti abusivi, esistenti al 1 ottobre 1983, entro un quadro di 
convenienza economica e sociale. Le varianti devono tener conto dei seguenti 
princìpi fondamentali: 
a) realizzare una adeguata urbanizzazione primaria e secondaria; 
b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, 
paesistico, ambientale, idrogeologico; 
c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano dell'insediamento. 

La legge regionale stabilisce altresì: 
a) i criteri e i termini ai quali devono attenersi i comuni per la 
individuazione e la perimetrazione degli insediamenti abusivi; 
b) i criteri ai quali devono attenersi i comuni qualora gli insediamenti abusivi 
ricadano in zona dichiarata sismica; 
c) i casi in cui la formazione delle varianti è obbligatoria; 
d) le procedure per l'approvazione delle varianti, precisando i casi nei quali 
non è richiesta l'approvazione regionale; 
e) i criteri per la formazione di consorzi, anche obbligatori, fra proprietari 
di immobili; 
f) il programma finanziario per la attuazione degli interventi previsti con 
carattere pluriennale; 
g) la definizione degli oneri di urbanizzazione e le modalità di pagamento degli 
stessi in relazione alla tipologia edilizia, alla destinazione d'uso, alla 
ubicazione, al convenzionamento, anche mediante atto unilaterale d'obbligo, da 
parte dei proprietari degli immobili. 
Decorso il termine di novanta giorni, di cui al primo comma, e fino alla 
emanazione delle leggi regionali, gli insediamenti avvenuti in tutto o in parte 
abusivamente, fermi restando gli effetti della mancata presentazione 
dell'istanza di sanatoria previsti dall'articolo 40, possono formare oggetto di 
apposite varianti agli strumenti urbanistici al fine del loro recupero 
urbanistico, nel rispetto comunque dei princìpi di cui al primo comma e delle 
previsioni di cui alle lettere e), f) e g) del precedente secondo comma. 
Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono essere presentate da 
parte di soggetti pubblici e privati, con allegato un piano di fattibilità 
tecnico, economico, giuridico e amministrativo, finalizzato al finanziamento, 
alla realizzazione e alla gestione di opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria e per il recupero urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento 
della sostenibilità ambientale, economica e sociale, alla coesione degli 
abitanti dei nuclei edilizi inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione 
delle aree interessate dall'abusivismo edilizio (22/b). 
------------------------ 
(22/b) Comma così sostituito dal comma 42 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, 
n. 269. 
 



30. Facoltà e obblighi dei comuni. 
In luogo della indennità di esproprio, i proprietari di lotti di terreno, 
vincolati a destinazioni pubbliche a seguito delle varianti di cui all'articolo 
29, possono chiedere che vengano loro assegnati equivalenti lotti disponibili 
nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (23), per 
costruirvi, singolarmente o riuniti in cooperativa, la propria prima abitazione. 
Per i fini previsti dal presente comma e dal successivo secondo comma, i comuni 
che procedono all'adozione delle varianti di cui all'articolo 29 devono comunque 
provvedere, anche se non obbligati ai sensi delle norme vigenti, alla formazione 
dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 (23), senza tener 
conto del limite minimo del quaranta per cento di cui all'articolo 2, terzo 
comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (23/a), ovvero procedere agli 
opportuni ampliamenti dei piani già approvati. I proprietari di terreni, 
coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, possono 
chiedere al comune, in luogo dell'indennità di esproprio, l'assegnazione in 
proprietà di equivalenti terreni, facenti parte del patrimonio disponibile delle 
singole amministrazioni comunali, per continuare l'esercizio dell'attività 
agricola. 
I proprietari degli edifici per i quali è prevista la demolizione possono 
chiedere l'assegnazione di un lotto nell'ambito dei piani di zona di cui alla 
legge 18 aprile 1962, n. 167 (23), per costruirvi la propria prima abitazione. 
I soggetti abitanti, a titolo di proprietà o di locazione decorrente da data 
certa, anteriore all'entrata in vigore della presente legge, in edifici, 
ultimati ai sensi del secondo comma dell'articolo 31 della presente legge, alla 
data del 1 ottobre 1983, dei quali è prevista la demolizione, a seguito 
dell'approvazione degli strumenti di recupero urbanistico, sono preferiti, 
purché abbiano versato i contributi ex Gescal per almeno cinque anni, a parità 
di punteggio nella graduatoria di assegnazione in locazione di alloggi cui 
abbiano titolo a norma di legge. 
------------------------ 
(23) Riportata alla voce Case popolari ed economiche. 
(23) Riportata alla voce Case popolari ed economiche. 
(23/a) Riportata al n. A/XXII. 
(23) Riportata alla voce Case popolari ed economiche. 
 



Capo IV - Opere sanabili. Soggetti legittimati. Conservazione dei rapporti sorti 
sulla base di decreti-legge non convertiti (23/b) (23/cost) 
(giurisprudenza) 
31. Sanatoria delle opere abusive. 
Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in 
sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere 
state ultimate entro la data del 1 ottobre 1983 ed eseguite: 
a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte 
da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse; 
b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta 
o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso 
procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria 
o amministrativa. 
Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli 
edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, 
ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non 
destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente. 
Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì 
provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della L. 28 gennaio 1977, n. 10 
(24), a richiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione nonché, salvo 
rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al 
conseguimento della sanatoria medesima. 
Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle 
disposizioni dell'art. 6 del D.L. 31 luglio 1982, n. 486 (25), dell'art. 9 del 
D.L. 30 settembre 1982, n. 688 (25/a), e del D.L. 5 ottobre 1983, n. 529 (25), 
non convertiti in legge. Restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base 
delle medesime disposizioni anche ai fini dei provvedimenti che i comuni, in 
ordine alle richieste di sanatoria già presentate, devono adottare per la 
definitiva determinazione della oblazione ai sensi della presente legge. 
Per le opere ultimate anteriormente al 1 settembre 1967 per le quali era 
richiesto, ai sensi dell'art. 31, primo comma, della L. 17 agosto 1942, n. 1150, 
e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio della licenza di costruzione, i 
soggetti di cui ai commi primo e terzo del presente articolo conseguono la 
concessione in sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione, della somma 
determinata a norma dell'articolo 34 della presente legge (26) (23/cost). 
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(23/b) Vedi, anche, l'art. 39, L. 23 dicembre 1994, n. 724, l'art. 2, commi 40, 
41 e 42, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 
settembre 2003, n. 269. 
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz. 
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L. 
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie, 
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata, 
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione. 
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz. 
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento 
agli artt. 79 e 3 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui 
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento 
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione; 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle 
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, 
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata 
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa 
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n. 
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3 
della Costituzione. 
(24) Riportata al n. A/XXII. 
(25) Il D.L. 31 luglio 1982, n. 486 e il D.L. 5 ottobre 1983, n. 529, non sono 
stati convertiti in legge. 
(25/a) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere. 
(25) Il D.L. 31 luglio 1982, n. 486 e il D.L. 5 ottobre 1983, n. 529, non sono 
stati convertiti in legge. 
(26) Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz. 
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L. 
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie, 
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata, 
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione. 
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz. 
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento 
agli artt. 79 e 3 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui 
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento 
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione; 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle 
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, 
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata 
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa 
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n. 
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3 
della Costituzione. 
 



(giurisprudenza) 
32. Opere costruite su aree sottoposte a vincolo. 
1. Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo 
abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a 
vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla 
tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle 
suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento 
della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il 
rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la 
violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni 
riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non 
eccedano il 2 per cento delle misure prescritte. 
2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere 
insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino: 
a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, 
e dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere collaudate secondo il 
disposto del quarto comma dell'articolo 35; 
b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad 
edifici pubblici od a spazi pubblici, purché non in contrasto con le previsioni 
delle varianti di recupero di cui al capo III; 
c) in contrasto con le norme del D.M. 1° aprile 1968, n. 1404, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con gli articoli 16, 17 e 18 
della legge 13 giugno 1991, n. 190, e successive modificazioni, sempre che le 
opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico. 
3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si applicano le 
disposizioni dell'articolo 33. 
4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto 
previsto dall'articolo 20, comma 6, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il 
motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela 
ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza 
competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della 
salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria. 
5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà di enti pubblici 
territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il 
rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato 
anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle 
condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su 
cui insiste la costruzione. La disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato 
di usi civici, viene espressa dagli enti pubblici territoriali proprietari entro 
il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità 
all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle 
costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie, 
con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le 
condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito dalla filiale 
dell'Agenzia del demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di 
sanatoria ai sensi della presente legge e dell'articolo 39 della legge 23 
dicembre 1994, n. 724, con riguardo al valore del terreno come risultava 
all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla 
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 
impiegati, al momento della determinazione di detto valore. L'atto di 
disponibilità, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie 
per una durata massima di anni sessanta, è stabilito dall'ente proprietario non 
oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato. 
6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all'art. 
21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o della 
autorizzazione in sanatoria è subordinato alla acquisizione della proprietà 
dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall'Agenzia 
del territorio in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area. 

7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si 
applicano le sanzioni previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (27) (23/cost). 
------------------------ 
(27) Articolo prima modificato dall'art. 4, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, dagli 
artt. 2 e 12, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, dall'art. 39, L. 23 dicembre 1994, n. 
724, dall'art. 2, commi 43 e 44, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e poi così 
sostituito dal comma 43 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come 
modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 25 dello 
stesso articolo 32. 
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz. 
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L. 
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie, 
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata, 
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione. 
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz. 
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento 
agli artt. 79 e 3 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui 
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento 
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione; 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle 
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, 
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata 
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa 
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n. 
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3 
della Costituzione. 
 



(giurisprudenza) 
33. Opere non suscettibili di sanatoria. 
Le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano 
in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e 
siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse: 
a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti 
urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, 
archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici; 
b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, 
lacuali e fluviali; 
c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza 
interna; 
d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree. 
Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili 
assoggettati alla tutela della L. 1 giugno 1939, n. 1089, e che non siano 
compatibili con la tutela medesima. 
Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si 
applicano le sanzioni previste dal capo I (28). 
------------------------ 
(28) Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 
 



(giurisprudenza) 
34. Somma da corrispondere a titolo di oblazione. 
I soggetti di cui al primo e terzo comma dell'articolo 31 hanno titolo, fermo il 
disposto di cui all'articolo 37, a conseguire la concessione o l'autorizzazione 
in sanatoria delle opere abusive previo versamento all'erario, a titolo di 
oblazione, di una somma determinata, con riferimento alla parte abusivamente 
realizzata, secondo le prescrizioni dell'allegata tabella, in relazione al tipo 
di abuso commesso e al tempo in cui l'opera abusiva è stata ultimata. 
Salvo i casi di cui al quinto comma del presente articolo, la somma dovuta a 
titolo di oblazione di cui all'allegata tabella è moltiplicata per 1,2, per 2 o 
per 3, a seconda che le opere abusive abbiano una superficie complessiva 
superiore, rispettivamente, a 400, 800 o 1.200 metri quadrati. 
Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata al solo scopo di essere 
destinata a prima abitazione del richiedente la sanatoria e questi vi risieda 
all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, la somma dovuta a titolo 
di oblazione è ridotta di un terzo. Tale riduzione si applica anche ai casi in 
cui l'alloggio destinato a prima abitazione, ancorché ultimato ai sensi del 
secondo comma dell'articolo 31 della presente legge, non sia ancora abitabile. 
Sono escluse da tale agevolazione le abitazioni qualificate di lusso ai sensi 
del decreto ministeriale 2 agosto 1969 (29), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 218 del 27 agosto 1969, nonché quelle classificate catastalmente nella 
categoria A/1. Tale agevolazione si applica per i primi 150 metri quadrati di 
superficie complessiva. 
Qualora ricorrano le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui al comma 
precedente, i soggetti che stipulino con il comune la convenzione o 
sottoscrivano l'atto unilaterale d'obbligo di cui agli articoli 7 e 8 della 
legge 28 gennaio 1977, n. 10 (29/a), sono tenuti alla corresponsione 
dell'oblazione nella misura del 50 per cento di quella determinata ai sensi del 
terzo comma del presente articolo (30). 
Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquisita nel territorio del 
comune ove il richiedente la sanatoria abbia la residenza, o in comune 
contermine, per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado, 
l'ammontare dell'oblazione è ridotto nelle misure indicate ai commi terzo e 
quarto, sempre che non sussistano le esclusioni di cui ai medesimi commi e venga 
sottoscritto atto unilaterale d'obbligo ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 7 della L. 28 gennaio 1977, n. 10 (30/a). 
Le disposizioni del terzo comma si applicano anche in caso di ampliamento della 
abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) 
dell'art. 21, primo comma, della L. 5 agosto 1978, n. 457, sempre che ricorrano 
le condizioni di cui allo stesso terzo comma (30/a). 
Nei casi appresso indicati gli importi di cui all'allegata tabella sono ridotti 
del 50 per cento e l'oblazione è determinata come segue: 
a) è ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino costruzioni o 
impianti destinati all'attività industriale o artigianale con una superficie 
coperta complessiva inferiore a 3.000 metri quadrati; è invece moltiplicata per 
1,5 qualora tale superficie sia superiore a 6.000 metri quadrati; 
b) è ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino costruzioni 
destinate ad attività di commercio con una superficie complessiva inferiore a 50 
metri quadrati o con l'eventuale superficie minima prevista a norma di legge; è 
invece moltiplicata per 1,5 o per 2 qualora tale superficie sia superiore, 
rispettivamente, a 500 metri quadrati o a 1.500 metri quadrati; 
c) è ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività 
sportiva, culturale o sanitaria, o ad opere religiose o a servizio di culto 
(30/b); 
d) è ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività 
turistico-ricettiva o agri-turistica ed abbia una superficie utile complessiva 
non superiore a 500 metri quadrati; è invece moltiplicata per 1,5 qualora tale 
superficie sia superiore a 800 metri quadrati; 
e) è ridotta del 50 per cento qualora l'opera abusiva sia realizzata nelle zone 
agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze produttive dei 
coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli a titolo principale (30/c) 
(23/cost). 
------------------------ 
(29) Riportato alla voce Case popolari ed economiche. 
(29/a) Riportata al n. A/XXII. 
(30) Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato 
al n. A/XXVI. Per la proroga del termine al 31 marzo 1986 e per le relative 
modalità, vedi l'art. 1, D.L. 20 novembre 1985, n. 656, riportato al n. 
A/XXVIII. Per una ulteriore proroga, vedi l'art. 1, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, 
riportato al n. A/XXIX. 
(30/a) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato al n. 
A/XXIX. Vedi, anche, l'art. 2, comma 39, L. 23 dicembre 1996, n. 662. 
(30/a) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato al n. 
A/XXIX. Vedi, anche, l'art. 2, comma 39, L. 23 dicembre 1996, n. 662. 
(30/b) Per l'aumento della riduzione al 50%, vedi l'art. 39, L. 23 dicembre 
1994, n. 724. 
(30/c) Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz. 
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L. 
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie, 
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata, 
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione. 
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz. 
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento 
agli artt. 79 e 3 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui 
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento 
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione; 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle 
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, 
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata 
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa 
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n. 
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3 
della Costituzione. 
 



(giurisprudenza) 
35. Procedimento per la sanatoria. 
La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere 
presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 30 novembre 
1985 (30/d). La domanda è corredata dalla prova dell'eseguito versamento 
dell'oblazione, nella misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una 
somma pari ad un terzo dell'oblazione, quale prima rata. 
Per le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 1 ottobre 1983, la cui 
licenza, concessione od autorizzazione venga annullata, ovvero dichiarata 
decaduta o inefficace successivamente all'entrata in vigore della presente 
legge, il decorso del termine di centoventi giorni inizia dal giorno della 
notificazione o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento. 

Alla domanda devono essere allegati (30/e): 
a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o 
l'autorizzazione in sanatoria; 
b) una apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla 
quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando l'opera abusiva supera i 450 
metri cubi, devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il 
versamento della seconda rata della oblazione, una perizia giurata sulle 
dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico 
abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle 
opere eseguite (30/f). Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di 
sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è 
necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco (30/g); 
c) un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi nell'ipotesi di 
cui al terzo comma dell'articolo 34, nonché copia della dichiarazione dei 
redditi nell'ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 36; 
d) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede 
dell'impresa è situata nei locali per i quali si chiede la concessione in 
sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto comma dell'articolo 34; 
e) (30/h). 
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il 
coordinamento della protezione civile, sono determinati entro tre mesi dalla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 12 gennaio 1988, 
n. 2, gli accertamenti da eseguire al fine della certificazione di cui alla 
lettera b) del comma precedente anche in deroga alla legge 9 luglio 1908, n. 
445, e successive modificazioni, alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 
2 febbraio 1974, n. 64 (31), e alla legge 14 maggio 1981, n. 219 (31), e 
relative norme tecniche. Con lo stesso decreto possono essere previste deroghe 
anche alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (31), riguardanti le 
altezze degli edifici anche in rapporto alla larghezza stradale e sono 
determinate altresì le disposizioni per l'adeguamento antisismico degli edifici, 
tenuto conto dei criteri tecnici già stabiliti con le ordinanze concernenti la 
riparazione degli immobili colpiti dal terremoto (32). Per le costruzioni 
realizzate prima della dichiarazione di sismicità della zona, gli accertamenti 
sono eseguiti senza tener conto della dichiarazione stessa (32/a). 
Nei casi di non idoneità statica delle costruzioni esistenti in zone non 
dichiarate sismiche deve altresì essere presentato al comune un progetto di 
completo adeguamento redatto da un professionista abilitato ai sensi della legge 
2 febbraio 1974, n. 64, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione 
della domanda di concessione in sanatoria. In tal caso la certificazione di cui 
alla lettera b) del terzo comma deve essere presentata al comune entro trenta 
giorni dalla data dell'ultimazione dell'intervento di adeguamento (32/b). 
Nei casi di costruzioni di cui all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 
1086, deve essere effettuato il deposito del progetto di completo adeguamento 
nei termini e nei modi prescritti dagli articoli 4 e 7 della legge medesima. Il 
certificato di idoneità statica è depositato negli stessi termini quando non 
occorra procedere all'adeguamento; negli altri casi, nel termine di cui al comma 
precedente (32/b). 
Per le costruzioni eseguite nei comuni dichiarati sismici dopo la realizzazione 
delle costruzioni stesse si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 
e per esse non si tiene conto delle disposizioni in materia, ai sensi dell'art. 
2 del D.L. 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla L. 24 dicembre 1985, n. 
780 (32/b). 
Per le costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a vincolo sismico prima della 
realizzazione delle costruzioni stesse, nel progetto di adeguamento, da 
redigersi in caso di inidoneità sismica delle strutture e da presentarsi al 
comune prima dell'inizio dei lavori, si deve tener conto, qualunque sia la loro 
volumetria, del grado di sismicità della zona su cui esse sorgono, tenendo 
presenti le disposizioni emanate con il decreto di cui al quarto comma. Per 
l'esecuzione dei suddetti lavori di adeguamento, da completarsi entro tre anni 
dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria, non 
occorre alcuna autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta alla tutela 
del vincolo sismico. Nella fattispecie, la certificazione, da presentare al 
comune entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'intervento, con la 
quale l'idoneità sismica della costruzione viene attestata da un professionista 
abilitato, sostituisce a tutti gli effetti il certificato prescritto dalle 
disposizioni vigenti in materia sismica (32/c). 
Il rilascio della concessione o dell'autorizzazzione in sanatoria, qualsivoglia 
sia la struttura della costruzione, è subordinato, per quanto riguarda il 
vincolo sismico, soltanto al deposito presso l'amministrazione preposta alla 
tutela del vincolo stesso sia dell'eventuale progetto di adeguamento prima 
dell'inizio dei lavori che della predetta certificazione di idoneità sismica 
entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori stessi. Una copia di 
quest'ultima con l'attestazione dell'avvenuto deposito verrà restituita 
all'interessato (32/c). 
Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche per quelle costruzioni 
in zona sismica per le quali il reato è stato dichiarato estinto per qualsiasi 
causa. Ove all'adeguamento sismico prescritto non si provveda nei termini 
previsti dalla legge il sindaco, ha facoltà di fare eseguire i lavori in danno 
degli inadempienti (32/c). 
Entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato 
integra, ove necessario, la domanda a suo tempo presentata e provvede a versare 
la seconda rata dell'oblazione dovuta, pari ad un terzo dell'intero, maggiorato 
del 10 per cento, in ragione d'anno. La terza e ultima rata, maggiorata del 10 
per cento, è versata entro i successivi sessanta giorni (32/d). 
Per le costruzioni ed altre opere di cui al primo comma dell'art. 31, realizzate 
in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'art. 8 
della legge 6 agosto 1967, n. 765 (33), il versamento dovuto per l'oblazione di 
cui all'art. 31 non costituisce titolo per ottenere il rilascio della 
concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata anche all'impegno di 
partecipare pro quota agli oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio in 
sede di stipula della convenzione. 
Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il 
versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di 
concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria 
responsabilità le opere di cui all'articolo 31 non comprese tra quelle indicate 
dall'articolo 33. A tal fine l'interessato notifica al comune il proprio 
intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa 
in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta 
giorni dalla data della notificazione. L'avvenuto versamento della prima e della 
seconda rata, seguito da garanzia fideiussoria per il residuo, abilita gli 
istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizi. I lavori per il 
completamento delle opere di cui all'articolo 32 possono essere eseguiti solo 
dopo che siano stati espressi i pareri delle competenti amministrazioni. I 
lavori per il completamento delle opere di cui al quarto comma dell'articolo 32 
possono essere eseguiti solo dopo che sia stata dichiarata la disponibilità 
dell'ente proprietario a concedere l'uso del suolo. 
Il sindaco, esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione, previ i 
necessari accertamenti, invita, ove lo ritenga necessario, l'interessato a 
produrre l'ulteriore documentazione; quindi determina in via definitiva 
l'importo dell'oblazione e rilascia, salvo in ogni caso il disposto 
dell'articolo 37, la concessione o l'autorizzazione in sanatoria contestualmente 
alla esibizione da parte dell'interessato della ricevuta del versamento 
all'erario delle somme a conguaglio nonché della prova dell'avvenuta 
presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai 
fini dell'accatastamento (32/c) (33/a). 
Il diniego di sanatoria è notificato al richiedente. 
Ogni controversia relativa all'oblazione è devoluta alla competenza dei 
tribunali amministrativi regionali, i quali possono disporre dei mezzi di prova 
previsti dall'articolo 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (33/b). 
Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 40 e con l'esclusione dei casi 
di cui all'articolo 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla 
presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato 
provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed 
alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria 
all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al 
conguaglio o al rimborso spettanti (33/a). 
Nelle ipotesi previste nell'articolo 32 il termine di cui al dodicesimo comma 
del presente articolo decorre dall'emissione del parere previsto dal primo comma 
dello stesso articolo 32. 
A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì 
rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai 
requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non 
contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, 
attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo comma e 
di prevenzione degli incendi e degli infortuni (33/c) (33/cost). 
Le modalità di versamento dell'oblazione sono determinate con decreto del 
Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore 
della presente legge (33/d). 
Qualora dall'esame della documentazione risulti un credito a favore del 
presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con 
l'attestazione rilasciata dal sindaco, interessato può presentare istanza di 
rimborso all'intendenza di finanza territorialmente competente (33/e) (33/f) 
(23/cost). 
------------------------ 
(30/d) Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato 
al n. A/XXVI. Per la proroga del termine al 31 marzo 1986 e per le relative 
modalità vedi l'art. 1, D.L. 20 novembre 1985, n. 656, riportato al n. A/XXVIII. 
Per una ulteriore proroga, vedi l'art. 1, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato 
al n. A/XXIX. 
(30/e) Per quanto riguarda la documentazione prevista dal presente comma, vedi 
l'art. 39, comma 4, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata alla voce 
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 
(30/f) Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato 
al n. A/XXVI. Per la proroga del termine al 31 marzo 1986 e per le relative 
modalità vedi l'art. 1, D.L. 20 novembre 1985, n. 656, riportato al n. A/XXVIII. 
Per una ulteriore proroga, vedi l'art. 1, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato 
al n. A/XXIX. 
(30/g) Periodo aggiunto dall'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato al n. 
A/XXIX. 
(30/h) Lettera soppressa dall'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato al 
n. A/XXIX. 
(31) Riportata alla voce Terremoti. 
(31) Riportata alla voce Terremoti. 
(31) Riportata alla voce Terremoti. 
(32) Gli attuali primi due periodi così sostituiscono l'originario primo periodo 
per effetto dell'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato al n. A/XXIX. 
(32/a) Periodo aggiunto dall'art. 2, D.L. 20 novembre 1985, n. 656, riportato al 
n. A/XXVIII. 
(32/b) Gli attuali commi dal quinto al decimo così sostituiscono il comma quinto 
per effetto dell'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato al n. A/XXIX. 
(32/b) Gli attuali commi dal quinto al decimo così sostituiscono il comma quinto 
per effetto dell'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato al n. A/XXIX. 
(32/b) Gli attuali commi dal quinto al decimo così sostituiscono il comma quinto 
per effetto dell'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato al n. A/XXIX. 
(32/c) Gli attuali commi dal quinto al decimo così sostituiscono il comma quinto 
per effetto dell'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato al n. A/XXIX. 
(32/c) Gli attuali commi dal quinto al decimo così sostituiscono il comma quinto 
per effetto dell'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato al n. A/XXIX. 
(32/c) Gli attuali commi dal quinto al decimo così sostituiscono il comma quinto 
per effetto dell'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato al n. A/XXIX. 
(32/d) Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato 
al n. A/XXVI. 
(33) Riportata al n. A/V. 
(32/c) Gli attuali commi dal quinto al decimo così sostituiscono il comma quinto 
per effetto dell'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato al n. A/ XXIX. 
(33/a) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato 
al n. a/XXIX. 
(33/b) Riportata al n. A/XXII. 
(33/a) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato 
al n. A/XXIX. 
(33/c) Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato 
al n. A/XXIX. 
(33/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 luglio 1996, n. 256 (Gazz. 
Uff. 31 luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei 
sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli 
artt. 38 e 35, ventesimo comma, sollevata in riferimento all'art. 32, primo 
comma, della Costituzione. 
(33/d) Vedi il D.M. 16 aprile 1985, riportato al n. A/XXV. 
(33/e) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato al n. 
A/XXIX. 
(33/f) Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz. 
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L. 
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie, 
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata, 
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione. 
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz. 
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento 
agli artt. 79 e 3 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui 
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento 
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione; 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle 
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, 
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata 
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa 
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n. 
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3 
della Costituzione. 
 



36. Rateizzazione. 
Nella ipotesi di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che 
posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di 
reddito per essere assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia pubblica 
sovvenzionata, possono, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata 
da ciascun componente del nucleo familiare, versare all'atto della presentazione 
della domanda la prima rata in misura pari ad un ventesimo dell'oblazione 
determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte 
dell'oblazione, determinata in via provvisoria, è suddivisa fino ad un massimo 
di diciannove rate trimestrali di eguale importo (33/g). 
Nella ipotesi di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che 
posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di 
reddito per accedere ai mutui agevolati dell'edilizia residenziale pubblica 
possono versare la prima rata in misura pari ad un dodicesimo di quella 
dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante 
parte dell'oblazione è suddivisa fino ad un massimo di undici rate trimestrali 
di eguale importo (33/h). 
Per coloro che godono delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, le rate 
successive alla prima sono maggiorate del tasso di interesse del 10 per cento in 
ragione d'anno (33/i). 
Le rate di cui ai commi precedenti non possono comunque essere inferiori a lire 
150.000. 
Il nominativo dei beneficiari è trasmesso dal comune al Ministero delle finanze 
per l'inserimento nelle categorie di cui ai decreti concernenti i criteri per 
l'effettuazione dei controlli fiscali globali (33/l). 
------------------------ 
(33/g) Comma così sostituito dall'art. 5, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato 
al n. A/XXIX. 
(33/h) Comma così sostituito dall'art. 5, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato 
al n. A/XXIX. 
(33/i) Comma così sostituito dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato 
al n. A/XXVI. 
(33/l) Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 
 



37. Contributo di concessione. 
Il versamento dell'oblazione non esime i soggetti di cui all'art. 31, primo e 
terzo comma, alla corresponsione al comune, ai fini del rilascio della 
concessione, del contributo previsto dall'art. 3 della L. 28 gennaio 1977, n. 
10, ove dovuto. 
Le regioni possono modificare, ai fini della sanatoria, le norme di attuazione 
degli articoli 5, 6 e 10, L. 28 gennaio 1977, n. 10, la misura del contributo di 
concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro 
destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza e 
all'andamento demografico dei comuni, nonché alle loro caratteristiche 
geografiche, non può risultare inferiore al 50 per cento di quello determinato 
secondo le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge 
(33/m). 
Le regioni possono inoltre prevedere la corresponsione di un contributo ai fini 
del rilascio della concessione in sanatoria per opere realizzate dopo il 1° 
settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977, in misura non superiore, comunque, a 
quello previsto per le opere di urbanizzazione; sempreché tali opere non siano 
state già eseguite a cura e spese degli interessati. A scomputo totale o 
parziale della quota dovuta il concessionario, o i concessionari eventualmente 
riuniti in consorzio, possono obbligarsi a realizzare direttamente opere di 
urbanizzazione indicate dal comune, con le modalità e le garanzie da questo 
stabilite. 
Il potere di legiferare ai sensi del secondo e terzo comma è esercitato entro 
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; decorso inutilmente 
tale termine si applicano le norme vigenti all'entrata in vigore della presente 
legge (33/n) (33/o). 
------------------------ 
(33/m) Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato 
al n. A/XXVI. Vedi, anche, il comma 34 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 
269. 
(33/n) Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato 
al n. A/XXVI. 
(33/o) Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 
 



(giurisprudenza) 
38. Effetti della oblazione e della concessione in sanatoria. 
La presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all'articolo 
31, accompagnata dalla attestazione del versamento della somma di cui al primo 
comma dell'articolo 35, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni 
amministrative (34). 
L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'articolo 41 
della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (34/a), e successive modificazioni, e 
all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (34/b), come modificato 
dall'art. 20 della presente legge, nonché quelli di cui all'art. 221 del testo 
unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (35), e 
agli articoli 13, primo comma, 14, 15, 16 e 17 della legge 5 novembre 1971, n. 
1086. Essa estingue altresì i reati di cui all'articolo 20 della legge 2 
febbraio 1974, n. 64, nonché i procedimenti di esecuzione delle sanzioni 
amministrative. Qualora l'immobile appartenga a più proprietari, l'oblazione 
versata da uno di essi estingue il reato anche nei confronti degli altri 
comproprietari (35/a) (35/b). 
Ove nei confronti del richiedente la sanatoria sia intervenuta sentenza 
definitiva di condanna per i reati previsti dal comma precedente, viene fatta 
annotazione della oblazione nel casellario giudiziale. In tale caso non si tiene 
conto della condanna ai fini dell'applicazione della recidiva e del beneficio 
della sospensione condizionale della pena. 
Concessa la sanatoria, non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese 
le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni delle 
disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati 
abusivamente eseguiti, sempre che le somme dovute a titolo di oblazione siano 
state corrisposte per intero. Copia del provvedimento di sanatoria viene 
trasmessa dal sindaco al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette 
(35/c). 
I soggetti indicati all'articolo 6 della presente legge, diversi dal 
proprietario, che intendano fruire dei benefìci penali di cui al presente 
articolo ovvero di quelli di cui al successivo articolo 39, devono presentare al 
comune autonoma domanda di oblazione, con le modalità di cui all'articolo 35. 
La somma dovuta viene determinata nella misura del 30 per cento rispetto a 
quella applicabile al proprietario ai sensi dell'articolo 34. 
Si applicano le procedure previste dagli articoli 35 e 36 (35/d) (33/cost). 
------------------------ 
(34) Vedi il D.M. 16 aprile 1985, riportato al n. A/XXV. 
(34/a) Riportata al n. A/I. 
(34/b) Riportata al n. A/XXV. 
(35) Riportato alla voce Sanità pubblica. 
(35/a) Comma così sostituito dall'art. 5, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato 
al n. A/XXVI. Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 
24, L. 30 aprile 1999, n. 136, riportata alla voce Case popolari ed economiche. 
(35/b) Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall'art. 6, D.L. 12 gennaio 
1988, n. 2, riportato al n. A/XXIX. 
(35/c) Periodo aggiunto dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato al 
n. A/XXVI. 
(35/d) Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 
(33/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 luglio 1996, n. 256 (Gazz. 
Uff. 31 luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei 
sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli 
artt. 38 e 35, ventesimo comma, sollevata in riferimento all'art. 32, primo 
comma, della Costituzione. 
 



(giurisprudenza) 
39. Effetti del diniego di sanatoria. 
L'effettuazione dell'oblazione, qualora le opere non possano conseguire la 
sanatoria, estingue i reati contravvenzionali, di cui all'articolo 38. Le 
sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di danaro sono 
ridotte in misura corrispondente all'oblazione versata se l'interessato dichiari 
di rinunciare al rimborso (35/e) (23/cost). 
------------------------ 
(35/e) Così modificato dall'art. 6, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato al n. 
A/XXVI. Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz. 
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L. 
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie, 
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata, 
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione. 
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz. 
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento 
agli artt. 79 e 3 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui 
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento 
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione; 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle 
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, 
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata 
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa 
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n. 
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3 
della Costituzione. 
 



(giurisprudenza) 
40. Mancata presentazione dell'istanza. 
Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di cui all'art. 31 per 
opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o 
concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o 
delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano 
le sanzioni di cui al capo I. Le stesse sanzioni si applicano se, presentata la 
domanda, non viene effettuata la oblazione dovuta. [In ogni altra ipotesi di 
abusivismo, la presentazione della domanda dopo il termine del 30 settembre 
1986, e comunque non oltre il 31 marzo 1987, comporta il pagamento di una somma 
pari al doppio dell'oblazione] (35/f) (35/g). 
Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di 
costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, 
relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da 
essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza 
o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai 
sensi dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia 
per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta 
presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda 
medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati 
gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui 
al sesto comma dell'articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1 
settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere 
prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal 
proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 
della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (36), attestante che l'opera risulti iniziata 
in data anteriore al 1 settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e 
inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto 
medesimo. Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della 
licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti 
quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera 
autorizzata (36/a). 
Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi 
o da allegarsi, non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della 
concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al 
tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la 
costruzione sia stata iniziata successivamente al 1 settembre 1967, essi possono 
essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, 
redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al 
quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia 
della domanda indicate al comma precedente (36/b). 
Si applica in ogni caso il disposto del terzo comma dell'articolo 17 e del primo 
comma dell'art. 21 (36/c). 
Le nullità di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai 
trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o 
concorsuali nonché a quelli derivanti da procedure di amministrazione 
straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa (36/d). 
Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al 
capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da 
procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro 
centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di 
credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in 
vigore della presente legge (36/e) (36/f) (23/cost). 
------------------------ 
(35/f) Comma così modificato dall'art. 8-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, 
riportato al n. A/XXVI e dall'art. 1, D.L. 20 novembre 1985, n. 656, riportato 
al n. A/XXVIII. 
(35/g) Periodo abrogato dall'art. 1, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato al n. 
A/XXIX. 
(36) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di 
firme. 
(36/a) Comma così modificato dall'art. 8-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, 
riportato al n. A/XXVI e dall'art. 7, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato al 
n. A/XXIX. Vedi, anche, l'art. 2, commi 57 e 58, L. 23 dicembre 1996, n. 662, 
riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello 
Stato. 
(36/b) Comma così sostituito dall'art. 8-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, 
riportato al n. A/XXVI. 
(36/c) Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato 
al n. A/XXVI. 
(36/d) Comma aggiunto dall'art. 8-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato al 
n. A/XXVI. L'ultimo comma è stato poi così sostituito dall'art. 7, D.L. 12 
gennaio 1988, n. 2, riportato al n. A/XXIX. Vedi, anche, l'art. 2, comma 59, L. 
23 dicembre 1996, n. 662, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e 
contabilità generale dello Stato. 
(36/e) Comma aggiunto dall'art. 8-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato al 
n. A/XXVI. L'ultimo comma è stato poi così sostituito dall'art. 7, D.L. 12 
gennaio 1988, n. 2, riportato al n. A/XXIX. Vedi, anche, l'art. 2, comma 59, L. 
23 dicembre 1996, n. 662, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e 
contabilità generale dello Stato e l'art. 43, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 
388. 
(36/f) Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz. 
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L. 
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie, 
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata, 
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione. 
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz. 
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento 
agli artt. 79 e 3 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui 
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento 
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione; 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle 
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, 
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata 
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa 
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n. 
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3 
della Costituzione. 
 



41. Esecuzione delle sanzioni ai fini della commerciabilità dei beni. 
Ai fini della commerciabilità dei beni, possono essere stipulati gli atti aventi 
per oggetto diritti reali relativi ad immobili la cui costruzione sia stata 
iniziata successivamente al 1 settembre 1967 per i quali sia esibita idonea 
certificazione rilasciata dall'autorità competente che attesti l'avvenuto 
integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti sanzionatori adottati 
ai sensi dell'art. 41 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 13 
della L. 6 agosto 1967, n. 765 (37), per il caso di opere eseguite senza la 
licenza di costruzione o in base a licenza annullata, e ai sensi del nono comma 
dell'art. 15 della L. 28 gennaio 1977, n. 10. Degli estremi dei documenti 
esibiti dovrà farsi menzione in atto; si applica in ogni caso il disposto 
dell'ultimo comma dell'art. 17 e del primo comma dell'art. 21 della presente 
legge (38). 
Il pagamento delle sanzioni pecuniarie produce gli effetti di cui al penultimo 
comma dell'articolo 35. 
La certificazione di cui al primo comma è rilasciata dalla competente autorità 
entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, trascorso inutilmente 
tale termine, essa può essere sostituita da una dichiarazione dell'alienante 
attestante l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti 
di cui al primo comma, accompagnata dalla copia conforme della domanda di 
rilascio della certificazione. 
Le disposizioni di cui sopra non si applicano comunque agli atti costitutivi, 
modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù (38/a) 
(38/b) (23/cost). 
------------------------ 
(37) Riportata al n. A/V. 
(38) Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato 
al n. A/XXVI. 
(38/a) Comma aggiunto dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato al n. 
A/XXVI. Vedi, anche, l'art. 43, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(38/b) Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz. 
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L. 
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie, 
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata, 
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione. 
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz. 
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento 
agli artt. 79 e 3 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui 
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento 
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione; 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle 
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, 
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata 
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa 
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n. 
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3 
della Costituzione. 
 



42. Prevalenza sulle leggi speciali. 
Le disposizioni del presente capo prevalgono sulla diversa disciplina 
procedimentale stabilita dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, e dal D.P.R. 20 
settembre 1973, n. 791 (38/c) (23/cost). 
------------------------ 
(38/c) Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz. 
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L. 
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie, 
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata, 
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione. 
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz. 
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento 
agli artt. 79 e 3 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui 
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento 
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione; 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle 
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, 
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata 
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa 
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n. 
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3 
della Costituzione. 
 



(giurisprudenza) 
43. Procedimenti in corso. 
L'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora 
impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il 
conseguimento della sanatoria (39). 
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si considerano 
inoppugnabili i provvedimenti per i quali è intervenuta sentenza del Consiglio 
di Stato ancorché sia pendente il termine per il ricorso alla Corte di 
cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. 
In ogni caso non sono ripetibili le somme già riscosse e restano ferme le altre 
sanzioni già eseguite, ancorché in forza di provvedimenti non ancora 
inoppugnabili. 
Le somme versate si scomputano dal contributo di concessione. 
Possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti 
amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai 
lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità. Il tempo di 
commissione dell'abuso e di riferimento per la determinazione dell'oblazione 
sarà individuato nella data del primo provvedimento amministrativo o 
giurisdizionale. La medesima disposizione per determinare l'oblazione è 
applicabile in ogni altro caso in cui i suddetti provvedimenti abbiano 
interrotto le attività edificatorie (39/a) (23/cost). 
------------------------ 
(39) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 12-bis, 
D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato al n. A/XXIX. 
(39/a) Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz. 
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L. 
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie, 
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata, 
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione. 
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz. 
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento 
agli artt. 79 e 3 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui 
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento 
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione; 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle 
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, 
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata 
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa 
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n. 
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3 
della Costituzione. 
 



(giurisprudenza) 
44. Sospensione dei procedimenti. 
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza dei 
termini fissati dall'articolo 35, sono sospesi i procedimenti amministrativi e 
giurisdizionali e la loro esecuzione, quelli penali nonché quelli connessi 
all'applicazione dell'articolo 15 della L. 6 agosto 1967, n. 765, attinenti al 
presente capo (39/b). 
La sospensione di cui al comma precedente non si applica ai procedimenti 
cautelari avanti agli organi di giurisdizione amministrativa, previsti 
dall'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (39/c). 
Decorso il termine del 30 settembre 1986 senza che sia stata presentata domanda 
di concessione o autorizzazione in sanatoria, la sospensione di cui al 
precedente primo comma perde efficacia (39/d). 
I procedimenti sospesi possono essere ripresi a richiesta degli interessati 
(39/e) (39/f) (23/cost). 
------------------------ 
(39/b) Così modificato dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato al n. 
A/XXVI. 
(39/c) Comma aggiunto dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato al n. 
A/XXVI. Peraltro, l'ultimo comma è stato così sostituito dall'art. 3, D.L. 20 
novembre 1985, n. 656, riportato al n. A/XXVIII. 
(39/d) Comma aggiunto dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato al n. 
A/XXVI. Peraltro, l'ultimo comma è stato così sostituito dall'art. 3, D.L. 20 
novembre 1985, n. 656, riportato al n. A/XXVIII. 
(39/e) Comma aggiunto dall'art. 8, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato al n. 
A/XXIX. 
(39/f) Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz. 
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L. 
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie, 
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata, 
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione. 
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz. 
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento 
agli artt. 79 e 3 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui 
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento 
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione; 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle 
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, 
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata 
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa 
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n. 
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3 
della Costituzione. 
 



Capo V - Disposizioni finali (23/cost) (39/g) 
45. Aziende erogatrici di servizi pubblici. 
[È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le 
loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione, nonché ad opere 
prive di concessione ad edificare iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le 
quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente 
all'entrata in vigore della presente legge. 
Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della 
legge 4 gennaio 1968, n. 15, indicante gli estremi della concessione ad 
edificare, o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria 
ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del 
pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi 
dell'articolo 13 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 
35. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il 
funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del 
contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da lire 5 milioni a lire 
15 milioni. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo 
della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di 
una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che 
l'opera già usufruisce di un pubblico servizio. 
Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi 
della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che 
l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale 
dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in 
documento separato da allegarsi al contratto medesimo (23/cost)] (39/h). 
------------------------ 
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz. 
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L. 
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie, 
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata, 
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione. 
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz. 
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento 
agli artt. 79 e 3 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui 
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento 
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione; 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle 
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, 
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata 
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa 
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n. 
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3 
della Costituzione. 
(39/g) Vedi, anche, l'art. 39, L. 23 dicembre 1994, n. 724 e il comma 25 
dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz. 
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L. 
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie, 
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata, 
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione. 
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz. 
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento 
agli artt. 79 e 3 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui 
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento 
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione; 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle 
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, 
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata 
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa 
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n. 
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3 
della Costituzione. 
(39/h) Articolo prima sostituito dall'art. 7, D.L. 23 aprile 1985, n. 146 e poi 
abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la decorrenza indicata 
nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 
380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto. Le 
disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 48 del 
testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001. Vedi, anche, il 
comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 
 



(giurisprudenza) 
46. Benefici fiscali. 
[In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 41-ter della legge 17 agosto 
1942, n. 1150, introdotto dall'articolo 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765, le 
agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si 
applicano agli atti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, 
qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni 
agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria 
venga presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione 
cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di 
sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve essere 
prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia della domanda di 
concessione o di autorizzazione in sanatoria presentata al comune, con la 
relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso. L'interessato, a pena di 
decadenza dai benefìci, deve presentare all'ufficio del registro copia del 
provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel 
caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del 
comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione (39/i) 
(39/l). 
In deroga alle disposizioni di cui al citato articolo 41-ter della legge 17 
agosto 1942, n. 1150, per i fabbricati costruiti senza licenza o in contrasto 
con la stessa ovvero sulla base di licenza successivamente annullata si applica 
la esenzione dall'imposta locale sui redditi, qualora ricorrano i requisiti 
tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali sarebbe 
spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della 
presente legge. L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia 
richiesta all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del suo domicilio 
fiscale, allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con la 
relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno 
della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza 
dai benefìci, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, 
all'ufficio distrettuale delle imposte dirette copia del provvedimento 
definitivo di sanatoria, o in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, 
ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda 
non ha ancora ottenuto definizione (39/m). 
La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il 
pagamento dell'imposta locale sui redditi e delle altre imposte dovute nella 
misura ordinaria, nonché degli interessi di mora stabiliti per i singoli 
tributi. 
Il rilascio, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente capo IV, della 
concessione e della autorizzazione in sanatoria, per le opere o le parti di 
opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti 
i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli 
effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'articolo 15 
della legge 6 agosto 1967, n. 765. 
In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via 
provvisoria degli effetti previsti dal comma precedente, deve essere prodotta da 
parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia 
autenticata della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, 
corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della 
presentazione della istanza di cui al presente comma. 
Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta locale sui redditi e delle 
altre imposte eventualmente già pagate (23/cost)] (40). 
------------------------ 
(39/i) Periodo così sostituito dall'art. 9, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, 
riportato al n. A/XXIX. Inoltre, l'art. 2-quinquies, D.L. 30 settembre 1994, n. 
564, riportato alla voce Imposte e tasse in genere, ha così sostituito l'ultimo 
periodo del primo comma del presente art. 46, al fine della eliminazione delle 
liti in tema di perdita dei benefìci fiscali prevista dallo stesso articolo 46. 
(39/l) Per la fissazione del termine al 31 dicembre 1990, vedi l'art. 10, L. 31 
maggio 1990, n. 128, riportata alla voce Termini di prescrizione e decadenza 
(Sospensione di). Per la riapertura del termine fino al 31 maggio 1999, vedi 
l'art. 16, L. 18 febbraio 1999, n. 28, riportata alla voce Imposte e tasse in 
genere. 
(39/m) Periodo così sostituito dall'art. 9, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, 
riportato al n. A/XXIX. Inoltre, l'art. 2-quinquies, D.L. 30 settembre 1994, n. 
564, riportato alla voce Imposte e tasse in genere, ha così sostituito l'ultimo 
periodo del primo comma del presente art. 46, al fine della eliminazione delle 
liti in tema di perdita dei benefìci fiscali prevista dallo stesso articolo 46. 
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz. 
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L. 
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie, 
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata, 
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione. 
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz. 
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento 
agli artt. 79 e 3 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui 
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento 
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione; 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle 
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, 
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata 
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa 
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n. 
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3 
della Costituzione. 
(40) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la 
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso 
decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute 
nell'art. 50 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001. 
Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 
 



47. Diritti dell'acquirente. 
[L'acquirente di un immobile o di parte di esso, anche sulla base di contratto 
preliminare di vendita con sottoscrizioni autenticate, ha diritto di prendere 
visione presso gli uffici comunali di qualsiasi documento relativo all'immobile 
stesso e di ottenere ogni certificazione relativa. 
L'eventuale rifiuto da parte degli uffici comunali deve constare da atto scritto 
(23/cost)] (40/a). 
------------------------ 
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz. 
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L. 
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie, 
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata, 
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione. 
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz. 
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento 
agli artt. 79 e 3 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui 
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento 
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione; 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle 
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, 
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata 
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa 
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n. 
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3 
della Costituzione. 
(40/a) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la 
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso 
decreto. Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 
 



47-bis. Dichiarazioni dei rappresentanti. 
Tutte le dichiarazioni da rendersi ai sensi della presente legge, anche agli 
effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dai proprietari o da altri aventi 
titolo, possono essere rilasciate anche da rappresentanti legali o volontari 
(23/cost) (40/b). 
------------------------ 
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz. 
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L. 
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie, 
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata, 
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione. 
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz. 
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento 
agli artt. 79 e 3 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui 
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento 
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione; 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle 
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, 
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata 
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa 
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n. 
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3 
della Costituzione. 
(40/b) Articolo aggiunto dall'art. 8-ter, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato 
al n. A/XXVI. Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 
269. 
 



48. Disposizione transitoria. 
[Per le opere interne alle costruzioni, definite dall'articolo 26, realizzate 
prima dell'entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione 
alla medesima data, il proprietario della costruzione o dell'unità immobiliare 
deve inviare al sindaco, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una 
relazione descrittiva delle opere realizzate, entro il termine del 31 dicembre 
1985 (23/cost)] (40/c). 
------------------------ 
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz. 
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L. 
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie, 
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata, 
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione. 
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz. 
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento 
agli artt. 79 e 3 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui 
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento 
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione; 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle 
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, 
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata 
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa 
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n. 
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3 
della Costituzione. 
(40/c) Articolo prima sostituito dall'art. 1, D.L. 23 aprile 1985, n. 146 e poi 
abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la decorrenza indicata 
nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 
380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto. Vedi, anche, 
il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 
 



49. Sanatorie regionali. 
Coloro che abbiano già conseguito sanatorie in base alla normativa regionale 
vigente hanno diritto a detrarre l'importo delle somme versate dal contributo di 
cui al primo comma dell'articolo 37 della presente legge (40/d) (23/cost). 
------------------------ 
(40/d) Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz. 
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L. 
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie, 
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata, 
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione. 
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz. 
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento 
agli artt. 79 e 3 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui 
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento 
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione; 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle 
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, 
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata 
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa 
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n. 
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3 
della Costituzione. 
 



50. Variazioni di bilancio. 
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio (40/e) (23/cost). 
------------------------ 
(40/e) Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz. 
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L. 
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie, 
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata, 
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione. 
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz. 
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento 
agli artt. 79 e 3 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui 
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento 
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione; 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle 
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, 
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata 
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa 
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n. 
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3 
della Costituzione. 
 



51. Determinazione delle superfici. 
Ai fini del calcolo dell'oblazione, i riferimenti alle superfici, previsti dalla 
presente legge, sono computati in conformità ai parametri di cui agli articoli 2 
e 3 del decreto ministeriale 10 maggio 1977 (41), pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 146 del 31 maggio 1977 (41/a). 
Le superfici delle opere che beneficiano della riduzione di cui al precedente 
articolo 34, quinto comma, lettera e), sono considerate superfici per servizi e 
accessori, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale di cui al 
precedente comma, senza l'applicazione di alcun incremento (41/b). 
Ai fini del calcolo dell'oblazione non sono computati i volumi tecnici delle 
costruzioni nonché quelli relativi a serbatoi, cabine o simili realizzati 
nell'ambito di stabilimenti soggetti a regime di concessione di pubblica utilità 
o servizio pubblico, la cui realizzazione sia prevista dal decreto di 
concessione emesso previo consenso dell'amministrazione comunale (41/c) 
(23/cost). 
------------------------ 
(41) Riportato al n. A/XXIII. 
(41/a) Comma così sostituito dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato 
al n. A/XXVI. 
(41/b) Comma così inserito dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato 
al n. A/XXVI. 
(41/c) Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz. 
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L. 
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie, 
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata, 
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione. 
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz. 
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento 
agli artt. 79 e 3 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui 
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento 
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione; 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle 
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, 
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata 
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa 
Corte, con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n. 
22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento all'art. 3 
della Costituzione. 
 



(giurisprudenza) 
52. Iscrizione al catasto. 
[Alla domanda per il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità deve 
essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in 
catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio 
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni] 
(42). 
Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente legge che 
non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono 
essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del regio decreto-legge 13 
aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni, entro 90 giorni 
dall'entrata in vigore della presente legge, previa corresponsione dei diritti 
dovuti nella misura vigente (42/a). 
Per le dichiarazioni di cui al comma precedente, presentate successivamente al 
31 dicembre 1986, l'ammenda prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 
aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, 
n. 1249, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata a L. 250.000 
(42/b) (42/c) (23/cost). 
------------------------ 
(42) Comma abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la 
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso 
decreto. Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nel comma 4 
dell'art. 24 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001. 
(42/a) Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 
1985, dall'art. 1, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, riportato al n. A/XXVI; al 31 
dicembre 1986, dall'art. 1, D.L. 20 novembre 1985, n. 656, riportato al n. 
A/XXVIII; al 30 giugno 1989 dall'art. 1, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, riportato 
al n. A/XXIX; al 31 dicembre 1989 dall'art. 9, L. 10 febbraio 1989, n. 48, 
riportata alla voce Termini di prescrizioni e decadenza (Sospensione di); al 31 
dicembre 1991 dall'art. 12, L. 31 maggio 1990, n. 128, riportata alla stessa 
voce; al 31 dicembre 1992 dall'art. 3, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, riportato 
alla voce Valore aggiunto (Imposta sul); al 31 dicembre 1993 dall'art. 14, D.L. 
18 gennaio 1993, n. 8, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e 
contabilità generale dello Stato e dall'art. 1, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, 
riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche 
(Imposte sui); al 31 dicembre 1995 con l'art. 9, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, 
riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello 
Stato; al 31 dicembre 1996 dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250, riportato 
alla voce Imposte e tasse in genere; al 31 dicembre 1997 dall'art. 3, comma 156, 
L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio 
e contabilità generale dello Stato; al 31 dicembre 1998 dall'art. 14, comma 13, 
L. 27 dicembre 1997, n. 449; al 31 dicembre 1999 dall'art. 6, comma 4, L. 23 
dicembre 1998, n. 448, riportate alla stessa voce; al 31 dicembre 2000 dall'art. 
7, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e al 31 dicembre 2001 dall'art. 64, 
comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(42/b) Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 20 novembre 1985, n. 656, 
riportato al n. A/XXVIII. 
(42/c) Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 
(23/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 176 (Gazz. 
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L. 
27 settembre 1994, n. 551, e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie, 
delle disposizioni di cui ai capi IV e V, L. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata, 
in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione. 
Successivamente la stessa Corte con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz. 
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento 
agli artt. 79 e 3 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui 
ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata in riferimento 
agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione; 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle 
disposizioni di cui ai Capi IV e V, e successive modifiche ed integrazioni, 
sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione; 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata 
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente, ancora, la stessa 
Corte, con O.M. 16 maggio 1996, n. 169 e O.M. 24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 
29 maggio 1996, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza 
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in 
riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
 



Tabella 
       Periodi in cui l'abuso 
       è stato commesso 
      Tipologia dell'abuso Fino al 1°  Dal 2 settembre  Dal 30 gennaio  
       settembre1967 1967 al 29 gennaio 1977 al 1° ottobre 
        1977 1983 
       Misura della  Misura della  Misura della  
       oblazione oblazione oblazione (43) 
      1. Opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o     
      concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle    
      prescrizioni degli strumenti urbanistici L. 5.000 mq L. 25.000 mq L. 
      36.000 mq 
      2. Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in     
      difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle    
      prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in    
      vigore della presente legge L. 3.000 mq L. 15.000 mq L. 25.000 mq 
      3. Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in     
      difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle    
      prescrizioni degli strumenti urbanistici al momento dell'inizio dei    
      lavori L. 2.000 mq L. 12.000 mq L. 20.000 mq 
      4. Opere realizzate in difformità dalla licenza edilizia o     
      concessione che non comportino aumenti della superficie utile o    
      del volume assentito; opere di ristrutturazione edilizia come    
      definite dall'articolo 31, lettera d), della legge n. 457 del 1978,    
      realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da    
      essa; opere che abbiano determinato mutamento di destinazione    
      d'uso (43/a) L. 1.500 mq L. 4.000 mq L. 8.000 mq 
      5. Opere di restauro e di risanamento conservativo come definite     
      dall'articolo 31, lettera c), della legge n. 457 del 1978, realizzate    
      senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da esse,    
      nelle zone omogenee di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2    
      aprile 1968, qualora non trattisi di interventi finalizzati allo    
      adeguamento igienico e funzionale L. 1.500 mq L. 4.000 mq L. 8.000 mq 
      6. Opere di restauro e di risanamento conservativo, come definite     
      dall'articolo 31, lettera c), della legge n. 457 del 1978, realizzate    
      senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa L. 1.000 
      mq L. 2.500 mq L. 5.000 mq 
      7. Opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo     
      31, lettera b), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza    
      edilizia o autorizzazione o in difformità da essa. Opere o modalità    
      di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume e    
      varianti di cui all'articolo 15 della presente legge L. 100.000 L. 200.000 
      L. 450.000 
       
      Note alla tabella 
      1. Qualora, per la tipologia dell'abuso realizzato, si debba fare 
      riferimento al volume, l'ammontare dell'oblazione versata con 
      riferimento alla superficie deve essere diviso per 5 e moltiplicato per 3 
      (44). 
      2. Qualora l'opera abusivamente realizzata comporti un aumento della 
      cubatura rispetto alla volumetria assentita con la licenza o la 
      concessione, si applicano le misure indicate al punto 1 per la parte 
      eccedente quella assentita e, per la parte restante, se difforme dal 
      progetto assentito, le misure indicate al punto 4. 
      3. Le costruzioni e le opere eseguite in base a uno dei titoli di cui alla 
      lettera b) del primo comma dell'articolo 31 della presente 
      legge sono equiparate a quelle eseguite senza titolo abilitativo. 
      4. Gli importi complessivi delle oblazioni non possono essere, comunque, 
      inferiori a quelli previsti nelle ipotesi di cui al punto 7, 
      alle colonne prima, seconda e terza. 

------------------------ 
(43) L'art. 39, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha così disposto: 

"Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 31 
dicembre 1993, la misura dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla 
legge di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1° 
ottobre 1983, è moltiplicata rispettivamente per 2 e per 3. La misura 
dell'oblazione, come determinata ai sensi del presente comma, è elevata di un 
importo pari alla metà nei comuni con popolazione superiore ai centomila 
abitanti". 
(43/a) L'art. 2, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto che 
la tipologia di abuso di cui al presente n. 4 deve intendersi applicabile anche 
agli abusi consistenti in mutamenti di destinazione d'uso eseguiti senza opere 
edilizie. 
(44) Così modificata dall'art. 8 del D.L. 23 aprile 1985, n. 146. 
 



Agg. G.U. 30/08/2004
 

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