D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Agg. G. U. 30/10/2006
Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge
quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 2000, n. 98, S.O.
Le tipologie unitarie dei bandi di gara per l'affidamento dei lavori
pubblici sono state individuate con Det. 4 settembre 2000 e con Det. 28 gennaio
2002. La regione Sicilia, con L.R. 2 agosto 2002, n. 7, ha disposto che il
presente decreto si applichi nel proprio territorio nel testo vigente alla data
di approvazione della stessa, ad eccezione delle parti con essa incompatibili
(il testo del presente decreto, nella formulazione allora vigente, è riportato
in appendice alla medesima legge regionale).
(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti
istruzioni:
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 7 settembre 2000, n. 1329/400/19;
- Ministero per i beni e le attività culturali: Circ. 5 aprile 2002, n. 42/2002;
Circ. 16 febbraio 2004, n. 20.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, che demanda al Governo la potestà di regolamentare il settore dei
lavori pubblici, nelle materie e secondo le modalità indicate nello stesso
articolo;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale il 12
luglio 1999;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 10
dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro
dell'ambiente e il Ministro per i beni e le attività culturali
Emana il seguente regolamento
TITOLO I
Organizzazione dei lavori pubblici
Capo I - Potestà regolamentare
(giurisprudenza di legittimità)
1. Àmbito di applicazione e calcolo degli importi.
1. Il presente regolamento disciplina la materia dei lavori pubblici di cui alla
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che in prosieguo
assume la denominazione di Legge, affidati dai soggetti elencati e nei limiti
fissati dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Legge stessa, recependo altresì la
normativa comunitaria.
2. Le Regioni, anche a statuto speciale, le Province autonome di Trento e
Bolzano e gli enti regionali da queste finanziati applicano il regolamento per i
lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato o
realizzati nell'àmbito di funzioni da questo delegate, nonché nelle materie non
oggetto di potestà legislativa a norma dell'articolo 117 della Costituzione (4).
3. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di
cui al comma 2 applicano le disposizioni del regolamento fino a quando non
avranno adeguato la propria legislazione ai princìpi desumibili dalla Legge (5).
4. In recepimento della normativa comunitaria successiva alla Legge, gli importi
espressi in ECU nella stessa Legge devono intendersi espressi in Euro.
5. Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al netto
dell'IVA.
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 23 settembre - 1° ottobre 2003, n.
302 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40 - Prima serie speciale), ha dichiarato,
tra l'altro: a) che non spetta allo Stato e per esso al Presidente del Consiglio
dei Ministri, adottare, con il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e con il D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554, norme applicabili nei confronti delle Regioni, anche a
statuto speciale, e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e,
conseguentemente, ha annullato gli artt. 1, comma 2, 2, comma 1, lettera b), 5,
comma 1, lettera h) e 8, comma 1, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nonché gli
artt. 1, comma 2 e 188, commi 8, 9 e 10 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554,
nella parte in cui si riferiscono alle Regioni, anche a statuto speciale, e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano; b) che non spetta allo Stato e per
esso al Presidente del Consiglio dei Ministri adottare, con il D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554, norme applicabili nei confronti delle Province autonome
di Trento e di Bolzano, e, conseguentemente ha annullato l'art. 1, comma 3, del
predetto D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nella parte in cui si riferisce alle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
(5) La Corte costituzionale, con sentenza 23 settembre - 1° ottobre 2003, n.
302 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40 - Prima serie speciale), ha dichiarato,
tra l'altro: a) che non spetta allo Stato e per esso al Presidente del Consiglio
dei Ministri, adottare, con il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e con il D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554, norme applicabili nei confronti delle Regioni, anche a
statuto speciale, e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e,
conseguentemente, ha annullato gli artt. 1, comma 2, 2, comma 1, lettera b), 5,
comma 1, lettera h) e 8, comma 1, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nonché gli
artt. 1, comma 2 e 188, commi 8, 9 e 10 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554,
nella parte in cui si riferiscono alle Regioni, anche a statuto speciale, e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano; b) che non spetta allo Stato e per
esso al Presidente del Consiglio dei Ministri adottare, con il D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554, norme applicabili nei confronti delle Province autonome
di Trento e di Bolzano, e, conseguentemente ha annullato l'art. 1, comma 3, del
predetto D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nella parte in cui si riferisce alle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) stazioni appaltanti: i soggetti indicati dall'articolo 2, comma 2, della
Legge;
b) tipologia delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e
progettazione: la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione,
il restauro, la manutenzione, il completamento e le attività ad essi
assimilabili;
c) per categoria delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e
progettazione: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti da
realizzare;
d) opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area di terreno;
e) opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di persone e beni,
presentano prevalente sviluppo unidimensionale ed investono vaste estensioni di
territorio;
f) opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica:
quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento o alla salvaguardia
dell'ambiente e del paesaggio;
g) strutture, impianti e opere speciali previsti all'articolo 13, comma 7, della
Legge: quelli elencati all'articolo 72, comma 4;
h) opere e impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il
profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica, oppure di
particolare complessità, secondo le definizioni rispettivamente contenute
nell'articolo 17, commi 4 e 13, nell'articolo 20, comma 4, e nell'articolo 28,
comma 7 della Legge: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in
modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:
1) utilizzo di materiali e componenti innovativi;
2) processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e
qualitativa;
3) esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari
problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
4) complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per
quanto riguarda la loro funzionalità;
5) esecuzione in ambienti aggressivi;
6) necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
i) progetto integrale di un intervento: un progetto elaborato in forma completa
e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e
impiantistica;
l) manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed
amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a
riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione
prevista dal provvedimento di approvazione del progetto;
m) restauro: l'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche
specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche di
funzionalità e di efficienza di un'opera o di un manufatto;
n) completamento: l'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale
un'opera iniziata ma non ultimata;
o) responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento
previsto dall'articolo 7 della Legge;
p) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per
l'esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
q) appalto integrato: l'appalto avente ad oggetto ai sensi dell'articolo 19,
comma 1, lettera b), numero 1, della Legge, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione dei lavori.
Capo II - Modalità di esercizio della vigilanza da parte dell'Autorità sui
lavori pubblici
(giurisprudenza di legittimità)
3. Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
[1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, della Segreteria tecnica,
del Servizio Ispettivo, dell'Osservatorio dei lavori pubblici e delle eventuali
commissioni istituite al proprio interno, nonché le modalità di esercizio della
vigilanza sul contenzioso arbitrale sono disciplinati dai regolamenti adottati
dall'Autorità stessa.
2. Le modalità di esercizio della vigilanza sul sistema di qualificazione sono
disciplinate dal regolamento previsto dall'articolo 8, comma 2, della Legge.
3. Tutte le delibere dell'Autorità sono trasmesse in copia conforme ai soggetti
interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le delibere e
gli atti riguardanti questioni di rilievo generale o comportanti la soluzione di
questioni di massima sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
4. Ove ricorrano esigenze di elevata e specifica professionalità, l'Autorità può
avvalersi di supporti esterni, definendo le modalità di conferimento dei
relativi incarichi professionali] (6).
(6) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
(giurisprudenza di legittimità)
4. Esercizio della funzione di vigilanza.
[1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza, le richieste di cui all'articolo 4,
comma 6, della Legge contengono il termine entro il quale i destinatari devono
inviare gli elementi richiesti.
2. Ai fini dell'assunzione di notizie e chiarimenti, l'Autorità può convocare,
previo congruo preavviso e con indicazione delle circostanze su cui devono
essere sentiti, i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli
amministratori, i sindaci, i revisori, i direttori di imprese e società e
chiunque sia ritenuto opportuno sentire.
3. L'Autorità può altresì inviare funzionari per assumere notizie e chiarimenti
nella sede di amministrazioni e imprese.
4. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)] (7).
(7) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
5. Istruttoria e provvedimenti conseguenti.
[1. In relazione agli elementi acquisiti anche a norma dell'articolo 4,
l'Autorità delibera l'apertura dell'istruttoria in merito alla situazione
sottoposta ad esame e ne dà comunicazione a tutti i soggetti interessati.
2. La comunicazione deve contenere gli elementi essenziali della fattispecie
oggetto di istruttoria, e deve assegnare il termine, non inferiore a venti
giorni, entro il quale il destinatario può chiedere di essere sentito.
3. Per l'espletamento delle ispezioni nei casi previsti dalla Legge, l'Autorità
si avvale del Servizio Ispettivo fissando l'oggetto, la data di inizio e di
ultimazione dell'ispezione.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della Legge, al procedimento,
ai diritti e agli obblighi dei soggetti interessati, e all'accesso agli atti si
applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241,e successive
modificazioni] (8).
(8) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
6. Esercizio del potere sanzionatorio.
[1. L'Autorità provvede alla contestazione della violazione del dovere di
informazione di cui all'articolo 4, commi 6 e 17, della Legge, e del dovere di
esatta dichiarazione e di dimostrazione circa il possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'articolo 10,
comma 1-quater, della Legge, concedendo un termine non inferiore a venti giorni
per la presentazione di eventuali giustificazioni scritte.
2. Decorso detto termine, l'Autorità valuta le giustificazioni eventualmente
pervenute e delibera in merito.
3. I provvedimenti prevedono il termine di pagamento delle sanzioni, e sono
impugnabili avanti al giudice amministrativo nei modi e nei termini di legge.
4. Nel caso di sanzione pecuniaria irrogata per violazione degli obblighi di
veridicità delle dichiarazioni e delle dimostrazioni ai sensi dell'articolo 10,
comma 1-quater, della Legge, il provvedimento è trasmesso all'Osservatorio dei
Lavori Pubblici.
5. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 8, della Legge, l'Autorità informa i
soggetti competenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari.
L'amministrazione è tenuta a comunicare all'Autorità l'esito del procedimento
disciplinare] (9).
(9) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, il comma 4
dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
TITOLO II
Organi del procedimento e disciplina dell'accesso agli atti
Capo I - Organi del procedimento
7. Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici.
1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo
intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un
responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici
nell'àmbito del proprio organico, prima della fase di predisposizione del
progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 14,
comma 1, della Legge.
2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il
processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in
relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla
manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in
conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del
procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale
e fornisce allo stesso dati e informazioni:
a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo;
c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e
concessioni;
d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di
prestazione, qualità e prezzo;
e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
4. Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio
adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio
della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti,
è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in
ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere
per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali,
anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non
possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere h) ed i), e di interventi di importo superiore a 500.000 Euro.
5. In caso di particolare necessità nei comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000 Euro diversi da quelli
definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) le competenze del
responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio
tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura
professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al
quale attiene il lavoro da realizzare (10).
6. [I soggetti non tenuti alla applicazione dell'articolo 7 della Legge devono
in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile
del procedimento dalle norme della Legge e del regolamento che li riguardano]
(11).
(10) Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano nei comuni
danneggiati fino a 10.000 abitanti ai sensi di quanto disposto dall'art. 7,
comma 9, O.M. 23 novembre 2000, n. 3095 (Gazz. Uff. 27 novembre 2000, n. 277).
(11) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
8. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento.
1. Il responsabile del procedimento fra l'altro:
a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei
a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa
degli interventi;
b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale
ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio delle procedure di variante
urbanistica;
c) redige, secondo quanto previsto dall'articolo 16, commi 1 e 2 della Legge, il
documento preliminare alla progettazione;
d) accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 17,
comma 4, della Legge, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi
di natura tecnica, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara,
nonché il successivo svolgimento delle relative procedure;
e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto
preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento
preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere
seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di
approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed
esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel
documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla
redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di
sicurezza;
g) convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di appalto
concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per
l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei
lavori e garantisce la conformità a legge delle disposizioni contenute nei bandi
di gara e negli inviti; nel caso di trattativa privata effettua le dovute
comunicazioni all'Autorità, promuove la gara informale e garantisce la
pubblicità dei relativi atti;
i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione
giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi di progettazione, degli appalti
concorsi, nonché degli appalti per l'affidamento delle concessioni di lavori
pubblici;
l) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta la
sussistenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della Legge
giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla amministrazione
aggiudicatrice;
m) accerta e certifica le situazioni di carenza di organico in presenza delle
quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo 28, comma
4, della Legge ai soggetti esterni alla stazione appaltante;
n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli,
le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla
normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle
disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine
tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli
immobili;
p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
1 - l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della
progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
2 - la quantificazione, nell'àmbito del programma e dei relativi aggiornamenti,
dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;
3 - l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e
fruibile dell'intero intervento.
q) svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi,
curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed
assicurando l'allegazione del verbale della conferenza stessa al progetto
preliminare posto a base delle procedure di appalto concorso e di affidamento
della concessione di lavori pubblici;
r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella
concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni
contrattuali;
s) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dei lavori pubblici gli
elementi relativi agli interventi di sua competenza;
t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di
svolgimento dei lavori;
u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice la
proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione,
allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di
risoluzione del contratto;
v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in
corso d'opera;
w) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali,
anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
x) accerta e certifica negli interventi l'eventuale presenza delle
caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i);
y) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i
presupposti;
z) propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase
di realizzazione dei lavori.
2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori,
ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui
luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della
amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente,
non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La
designazione deve contenere l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto
dell'incarico.
3. Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello svolgimento
dell'incarico di responsabile dei lavori:
a) si attiene ai princìpi e alle misure generali di tutela previste dalla legge;
b) determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere
contemporaneamente o successivamente;
c) designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori;
d) vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e
l'eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal
coordinatore per la progettazione;
e) comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per la
progettazione e per l'esecuzione dei lavori e si accerta che siano indicati nel
cartello di cantiere;
f) assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto
del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di
sicurezza;
g) trasmette la notifica preliminare all'organo sanitario competente nonché,
chiede, ove è necessario, alle imprese esecutrici l'iscrizione alla camera di
commercio industria e artigianato; chiede inoltre alle stesse imprese una
dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro
in oggetto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il
costo sostenuto per il personale dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi
annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali
effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.
4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei
dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.
5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento
propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di
supporto secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa
vigente. I soggetti affidatari devono essere muniti di assicurazione
professionale.
6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non
possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e
concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici
con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per
il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a
questi ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della Legge.
7. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico
dalla Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con
la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto
dall'articolo 18 della Legge relativamente all'intervento affidatogli, ed è
tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in
conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari
previste dall'ordinamento di appartenenza.
Capo II - Disciplina dell'accesso agli atti e forme di pubblicità
9. Pubblicità degli atti della conferenza dei servizi.
1. Della convocazione della conferenza dei servizi è data pubblicità, almeno
dieci giorni prima della data di svolgimento della stessa, mediante
comunicazione, con contestuale allegazione del progetto, da effettuarsi all'Albo
pretorio del comune ovvero, nel caso di amministrazioni aggiudicatrici diverse
dal comune, utilizzando forme equivalenti di pubblicità. Con le stesse modalità
di cui sopra e per i dieci giorni successivi alla data di conclusione dei lavori
della conferenza dei servizi viene data pubblicità alle determinazioni assunte
in quella sede con il relativo verbale.
2. In caso di affidamento mediante appalto-concorso o concessione dei lavori
pubblici, ove sia necessario o opportuno procedere alla conferenza dei servizi,
l'amministrazione aggiudicatrice ne dispone la convocazione sulla base del
progetto preliminare; il relativo verbale integra il progetto preliminare posto
a base di gara (12) (13).
(12) Il presente articolo non si applica in relazione alle attività di
progettazione ed approvazione delle infrastrutture ai sensi di quanto disposto
dall'art. 2-bis, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 17
agosto 2005, n. 189.
(13) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi
il comma 27 dell'art. 253, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
10. Accesso agli atti.
[1. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte
all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di
collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa] (14).
(14) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
TITOLO III
Programmazione e progettazione
Capo I - La programmazione dei lavori
11. Disposizioni preliminari.
1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per individuare il
quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi
necessari al loro soddisfacimento.
2. Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici
provvedono alla redazione di studi di fattibilità necessari per l'elaborazione
del programma di cui all'articolo 14 della Legge.
3. In materia di programmi di lavori pubblici gli enti locali territoriali
applicano le norme previste nei propri ordinamenti compatibili con le
disposizioni della Legge e del regolamento.
12. Fondo per accordi bonari.
1. È obbligatoriamente inserito nel bilancio, ove consentito dalla vigente
legislazione, un fondo pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per
l'attuazione degli interventi compresi nel programma, destinato alla eventuale
copertura di oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 31-bis della Legge,
nonché ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori.
2. Per i lavori finanziati con assunzione di prestiti o con risorse, aventi
destinazione vincolata per legge, la percentuale predetta può essere
direttamente accantonata sui relativi stanziamenti.
3. I ribassi d'asta e le economie comunque realizzate nella esecuzione del
programma possono essere destinate, su proposta del responsabile del
procedimento, ad integrare il fondo di cui al comma 1.
4. Le somme restano iscritte nel fondo fino alla ultimazione degli interventi
previsti dal programma.
5. Non possono essere in ogni caso riportati a residui importi superiori al
dieci per cento dei residui passivi relativi al programma di riferimento. Le
amministrazioni aggiudicatrici possono comunque ridurre ulteriormente gli
stanziamenti predetti.
6. Le somme del fondo non utilizzate sono portate in economia e concorrono a
determinare il risultato contabile dell'esercizio in cui gli interventi si sono
conclusi.
13. Programma triennale.
1. In conformità allo schema-tipo definito con decreto del Ministro dei lavori
pubblici e sulla base degli studi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, ogni anno
viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei
lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale programma è deliberato
dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al
bilancio di previsione e al bilancio pluriennale, ed è ad essi allegato assieme
all'elenco dei lavori da avviare nell'anno.
2. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie
degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le
localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed
urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di
settore, il grado di soddisfacimento della domanda, le risorse disponibili, la
stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorità del programma
privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto ad altri elementi.
3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre
di ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine alle esigenze
prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi. Le
Amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma
entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del
Parlamento (15).
4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 è redatto, entro la stessa
data, l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo.
(15) L'art. 3, O.M. 27 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 3 novembre 2000, n. 257) ha
stabilito che le disposizioni contenute nel presente comma sono sospese, per
l'anno 2000, nei confronti degli enti locali delle regioni Valle d'Aosta,
Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Calabria.
14. Pubblicità del programma.
1. Le amministrazioni aggiudicatrici inviano all'Osservatorio dei lavori
pubblici, sulla base della scheda tipo predisposta dal Ministero dei lavori
pubblici, i programmi triennali, i loro aggiornamenti e gli elenchi annuali dei
lavori da realizzare, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della Legge.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza nazionale trasmettono i
programmi al CIPE entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo
pari o superiori al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, contenuti nei
programmi, sono altresì rese note mediante comunicazione di preinformazione
all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea.
Capo II - La progettazione (16) (17)
Sezione prima: Disposizioni generali
15. Disposizioni preliminari.
1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento
di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i
benefìci e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La
progettazione è informata, tra l'altro, a princìpi di minimizzazione
dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle
risorse naturali impegnate dall'intervento e di massima manutenibilità,
durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi,
compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni
dell'intervento nel tempo.
2. Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del
procedimento ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge, secondo tre
progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre
livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e
si sviluppano senza soluzione di continuità.
3. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche
dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono
aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si
siano rese necessarie, a cura dell'appaltatore e con l'approvazione del
direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle
modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro.
4. Il responsabile del procedimento cura la redazione di un documento
preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario
alla redazione del progetto.
5. Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi
graduati in rapporto all'entità, alla tipologia e categoria dell'intervento da
realizzare, riporta fra l'altro l'indicazione:
a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di
ingegneria naturalistica;
b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;
c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;
d) delle regole e norme tecniche da rispettare;
e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è previsto;
f) delle funzioni che dovrà svolgere l'intervento;
g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;
h) degli impatti dell'opera sulle componenti ambientali e nel caso degli
organismi edilizi delle attività ed unità ambientali;
i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché
dei relativi tempi di svolgimento;
l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da
redigere;
m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di
finanziamento;
n) del sistema di realizzazione da impiegare.
6. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro
specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali
e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità
con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca
l'intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione.
7. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi
sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico
in relazione all'attività di cantiere ed a tal fine comprendono:
a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la
progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza
con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo,
acustici, idrici ed atmosferici;
c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia
del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale
ripristino ambientale finale;
d) lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di
conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del
patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione
esterna.
8. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si
inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la
manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
9. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare
nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione
delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli
operai.
10. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai
progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile
dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
11. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in
particolare di quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è svolta
preferibilmente impiegando la tecnica dell'"analisi del valore". In tale caso le
relazioni illustrano i risultati di tali analisi.
12. Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire
mediante l'impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa,
multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di
priorità tra le soluzioni progettuali possibili.
(16) Il presente capo non si applica in relazione alle attività di
progettazione ed approvazione delle infrastrutture ai sensi di quanto disposto
dall'art. 2-bis, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 17
agosto 2005, n. 189.
(17) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente capo vedi il
comma 27 dell'art. 253, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
16. Norme tecniche.
1. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche
stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione.
2. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle
vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche.
Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.
3. [È vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di
una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che
abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che
indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. È
ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché
accompagnata dalla espressione "o equivalente", allorché non sia altrimenti
possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni
sufficientemente precise e comprensibili] (18).
(18) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
17. Quadri economici.
1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo
approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e
con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria
dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo
complessivo:
a) lavori a misura, a corpo, in economia;
b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;
2- rilievi, accertamenti e indagini;
3- allacciamenti ai pubblici servizi;
4- imprevisti;
5- acquisizione aree o immobili;
6- accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge;
7- spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività
preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità,
assicurazione dei dipendenti;
8- spese per attività di consulenza o di supporto;
9- eventuali spese per commissioni giudicatrici;
10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico
ed altri eventuali collaudi specialistici;
12- I.V.A ed eventuali altre imposte.
2. L'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso
in importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per l'attuazione dei
piani di sicurezza (19).
(19) Vedi, anche, il comma 35 dell'art. 253, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Sezione seconda: Progetto preliminare
18. Documenti componenti il progetto preliminare.
1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più
significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in
funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria
dell'intervento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile
del procedimento, dai seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilità ambientale;
d) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;
e) planimetria generale e schemi grafici;
f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
g) calcolo sommario della spesa.
2. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto concorso
o di una concessione di lavori pubblici:
a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini
necessarie quali quelle geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e
sismiche e sono redatti le relative relazioni e grafici;
b) è redatto un capitolato speciale prestazionale.
3. Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per l'affidamento di
una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano
economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati gli
elementi previsti dall'articolo 85, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g)
ed h) da inserire nel relativo bando di gara.
19. Relazione illustrativa del progetto preliminare.
1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità
dell'intervento, contiene:
a) la descrizione dell'intervento da realizzare;
b) l'illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto il profilo
localizzativo e funzionale, nonché delle problematiche connesse alla
prefattibilità ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione
complessiva della zona, in relazione alle caratteristiche e alle finalità
dell'intervento, anche con riferimento ad altre possibili soluzioni;
c) l'esposizione della fattibilità dell'intervento, documentata attraverso lo
studio di prefattibilità ambientale, dell'esito delle indagini geologiche,
geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di prima approssimazione delle
aree interessate e dell'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali
vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi
altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;
d) l'accertamento in ordine alla disponibilità delle aree o immobili da
utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri e alla
situazione dei pubblici servizi;
e) gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo in conformità di
quanto disposto dall'articolo 15, comma 4, anche in relazione alle esigenze di
gestione e manutenzione;
f) il cronoprogramma delle fasi attuative con l'indicazione dei tempi massimi di
svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento,
esecuzione e collaudo;
g) le indicazioni necessarie per garantire l'accessibilità, l'utilizzo e la
manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
2. La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non
possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla
riuscita del progetto.
3. La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali ed interrelazionali
dei diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari giustificativi della
spesa. Nel caso di opere puntuali, la relazione ne illustra il profilo
architettonico.
La relazione riporta una sintesi riguardante forme e fonti di finanziamento per
la copertura della spesa, l'eventuale articolazione dell'intervento in lotti
funzionali e fruibili, nonché i risultati del piano economico finanziario.
20. Relazione tecnica.
1. La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima
approssimazione connessi alla tipologia e categoria dell'intervento da
realizzare, con l'indicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che
devono essere riscontrate nell'intervento.
21. Studio di prefattibilità ambientale.
1. Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia, categoria
e all'entità dell'intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che
consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del
contesto territoriale comprende:
a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri
amministrativi, di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di
eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere
generale che settoriale;
b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del
suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
c) la illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale,
delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta
nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;
d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali
interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e
paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari
dei lavori;
e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano
all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per
l'esercizio di impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si
intendono adottare per assicurarne il rispetto.
2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto
ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale, contiene le informazioni
necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti
dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende
necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo
studio di prefattibilità ambientale consente di verificare che questi non
possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di
identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti.
22. Schemi grafici del progetto preliminare.
1. Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le
necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla
tipologia dell'intervento, e tenendo conto della necessità di includere le
misure e gli interventi di cui all'articolo 21, comma 1, lett. d) sono
costituiti:
a) per opere e lavori puntuali:
- dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e
del piano urbanistico generale o attuativo, sul quale sono indicate la
localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni
esaminate;
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non
inferiore a 1: 2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i
lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
- dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e
nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le
caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e
dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da
rispettare;
b) per opere e lavori a rete:
- dalla corografia generale contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico
delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri andamenti esaminati
con riferimento all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri
servizi esistenti, al reticolo idrografico, all'ubicazione dei servizi esistenti
in scala non inferiore a 1: 25.000. Se sono necessarie più corografie, va
redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1: 100.000;
- dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e
del piano urbanistico generale o attuativo sul quale è indicato il tracciato
delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati
esaminati. Se sono necessari più stralci, deve essere redatto anche un quadro
d'insieme in scala non inferiore a 1: 25.000;
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non
inferiore a 1: 5.000, sulle quali sono riportati separatamente il tracciato
delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati
esaminati. Se sono necessarie più planimetrie, deve essere redatto un quadro
d'insieme in scala non inferiore a 1:10.000;
- dai profili longitudinali e trasversali altimetrici delle opere e dei lavori
da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, sezioni tipo idriche,
stradali e simili in scala non inferiore ad 1:100 nonché uguali profili per le
eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;
- dalle indicazioni di massima, in scala adeguata, di tutti i manufatti speciali
che l'intervento richiede;
- dalle tabelle contenenti tutte le quantità caratteristiche delle opere e dei
lavori da realizzare.
2. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il
progetto preliminare specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in
sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime
previste nei successivi articoli. Le planimetrie e gli schemi grafici riportano
le indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di cui
all'articolo 14, comma 7, della Legge.
23. Calcolo sommario della spesa.
1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato:
a) per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità
caratteristiche degli stessi, i corrispondenti costi standardizzati determinati
dall'Osservatorio dei lavori pubblici. In assenza di costi standardizzati,
applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo
un computo metrico-estimativo di massima con prezzi unitari ricavati dai
prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
b) per quanto concerne le ulteriori somme a disposizione della stazione
appaltante, attraverso valutazioni di massima effettuate in sede di accertamenti
preliminari a cura del responsabile del procedimento.
24. Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare.
1. Il capitolato speciale prestazionale contiene:
a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche
prestazioni che dovranno essere presenti nell'intervento in modo che questo
risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel
rispetto delle rispettive risorse finanziarie;
b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate
comprese nell'intervento con i relativi importi;
c) una tabella degli elementi e sub-elementi in cui l'intervento è
suddivisibile, con l'indicazione dei relativi pesi normalizzati necessari per
l'applicazione della metodologia di determinazione dell'offerta economicamente
più vantaggiosa.
Sezione terza: Progetto definitivo
25. Documenti componenti il progetto definitivo.
1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto
preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di
servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della
concessione edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro
atto equivalente.
2. Esso comprende:
a) relazione descrittiva;
b) relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica;
c) relazioni tecniche specialistiche;
d) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;
e) elaborati grafici;
f) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero
studio di fattibilità ambientale;
g) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
i) piano particellare di esproprio;
l) computo metrico estimativo;
m) quadro economico.
3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell'articolo
19, comma 1, lettera b) della Legge ferma restando la necessità della previa
acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, in
sostituzione del disciplinare di cui all'articolo 32, il progetto è corredato
dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d'appalto redatti con le
modalità indicate all'articolo 43 (20). Il capitolato prevede, inoltre, la sede
di redazione e tempi della progettazione esecutiva, nonché le modalità di
controllo del rispetto da parte dell'affidatario delle indicazioni del progetto
definitivo.
4. Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari sono
sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione
esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.
(20) Rectius: art. 45.
26. Relazione descrittiva del progetto definitivo.
1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del
progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello
qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.
2. In particolare la relazione:
a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione
illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte
progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio, le
caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i
criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per
quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione;
b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la
geologia, l'idrologia, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse
storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di
progettazione attraverso lo studio di fattibilità ambientale, di cui all'art.
29, ove previsto, nonché attraverso i risultati di apposite indagini e studi
specialistici;
c) indica le eventuali cave e discariche da utilizzare per la realizzazione
dell'intervento con la specificazione dell'avvenuta autorizzazione;
d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere
architettoniche;
e) riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a
soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'intervento da realizzare ed
in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i
nuovi manufatti;
f) contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare
variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare;
g) riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o di
valorizzazione architettonica;
h) riferisce in merito al tempo necessario per la redazione del progetto
esecutivo eventualmente aggiornando quello indicato nel cronoprogramma del
progetto preliminare.
3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara e riguarda interventi
complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i) la relazione deve
essere corredata da quanto previsto all'articolo 36, comma 3.
27. Relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del progetto
definitivo.
1. La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini
geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei
tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo,
definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza
gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici,
litotecnici e fisici nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e
il comportamento in assenza ed in presenza delle opere.
2. La relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini
geotecniche, il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato,
direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta
influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli
geotecnici per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il
terreno.
3. Le relazioni idrologica e idraulica riguardano lo studio delle acque
meteoriche, superficiali e sotterranee. Gli studi devono indicare le fonti dalle
quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella
elaborazione per dedurre le grandezze di interesse.
28. Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo.
1. Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni specialistiche,
queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e
indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.
29. Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale.
1. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, è
redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed è predisposto
contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di
selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e
delle informazioni raccolte nell'àmbito del progetto stesso anche con
riferimento alle cave e alle discariche.
2. Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base
del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella
fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure
atte a ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla
salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica
del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche,
alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di
cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie
all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree
interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle
prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.
30. Elaborati grafici del progetto definitivo.
1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche
dell'intervento da realizzare. Essi individuano le caratteristiche delle
fondazioni e sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o
di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare.
2. Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti, salva diversa
indicazione del progetto preliminare ed oltre a quelli già predisposti con il
medesimo progetto, da:
a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta
indicazione dell'area interessata all'intervento;
b) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni
delle curve di livello dell'area interessata all'intervento, con equidistanza
non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e
distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature
esistenti con la specificazione delle varie essenze;
c) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione
dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i
profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle
strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale
risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le
quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla
sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento, sono riferite ad
un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni
indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali
superfici da destinare a parcheggio; è altresì integrata da una tabella
riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area,
volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro
utile elemento;
d) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o
da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle
destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture
portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera
c) ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera
e);
e) almeno due sezioni, trasversale e longitudinale nella scala prescritta da
regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100,
con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e
della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni è altresì indicato
l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dell'intervento, lungo le
sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le
quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera c);
f) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative
specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze
e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue
eventuali modifiche. Se l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni
dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti;
g) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e
comunque non inferiore a 1:200 atti ad illustrare il progetto strutturale nei
suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;
h) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia
interni che esterni;
i) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui sono riportati i
tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle
centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;
3. Le prescrizioni di cui al comma 2 si riferiscono agli edifici. Esse valgono
per gli altri lavori e opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni
adattamenti.
4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al comma 2, lettere
c), d), e) ed f) indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti
conservate, quelle da demolire e quelle nuove.
5. Per i lavori e le opere a rete i grafici sono costituiti, oltre che da quelli
già predisposti con il progetto preliminare, anche da:
a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta
indicazione dei tracciati dell'intervento. Se sono necessari più stralci è
redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:25.000;
b) planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 con le indicazioni delle curve
di livello delle aree interessate dall'intervento, con equidistanza non
superiore a un metro, dell'assetto definitivo dell'intervento e delle parti
complementari. Se sono necessarie più planimetrie è redatto anche un quadro
d'insieme in scala non inferiore a 1:5.000;
c) profili longitudinali in scala non inferiore a 1:200 per le altezze e 1:2.000
per le lunghezze e sezioni trasversali;
d) piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:100 di tutte le opere
d'arte, manufatti e opere speciali comunque riconducibili ad opere puntuali.
6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli
elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori
necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 15, comma 7.
31. Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti.
1. I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne il
dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli
impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli degli
impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi
tecnici necessari.
32. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del
progetto definitivo.
1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle
specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi
previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche
sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali
dimensioni dell'intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto.
(giurisprudenza di legittimità)
33. Piano particellare di esproprio.
1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze
con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende
anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e
le deviazioni di strade e di corsi d'acqua.
2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o
da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze
connesse alla categoria dell'intervento.
3. Il piano è corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano
proprietarie dell'immobile da espropriare, asservire o occupare temporaneamente
ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici
interessate.
4. Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità presunta di espropriazione e
di occupazione temporanea determinata in base alle leggi e normative vigenti,
previo occorrendo apposito sopralluogo.
5. Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste l'intervento da realizzare è
affidato all'appaltatore, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a
titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al pagamento delle
eventuali spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilità a
lui imputabili.
34. Stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni del progetto
definitivo.
1. La stima sommaria dell'intervento consiste nel computo metrico estimativo,
redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai
prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell'area
interessata.
2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato:
a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti,
necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i
rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle
locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
b) aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le spese
relative alla sicurezza;
c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per
cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;
d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile
dell'appaltatore.
3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo
metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali
lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel
quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.
4. L'elaborazione della stima sommaria dell'intervento può essere effettuata
anche attraverso programmi di gestione informatizzata; se la progettazione è
affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente
accettati dalla stazione appaltante.
5. Il risultato della stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni
confluisce in un quadro economico redatto secondo lo schema di cui all'articolo
17.
Sezione quarta: Progetto esecutivo
35. Documenti componenti il progetto esecutivo.
1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le
lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare
architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano
esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti,
nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è
redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni
dettate in sede di rilascio della concessione edilizia o di accertamento di
conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di
compatibilità ambientale ovvero il provvedimento di esclusione delle procedure,
ove previsti. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti
e di ripristino e miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) piani di sicurezza e di coordinamento;
g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse
categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
36. Relazione generale del progetto esecutivo.
1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche
attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del
capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali
esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica
dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto
prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le
caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del
capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalità di presentazione e di
approvazione dei componenti da utilizzare.
2. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle
scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo
le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche
previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la
descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in
corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.
3. La relazione generale dei progetti riguardanti gli interventi complessi di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è corredata:
a) da una rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive suddivise in
livelli gerarchici dal più generale oggetto del progetto fino alle più
elementari attività gestibili autonomamente dal punto di vista delle
responsabilità, dei costi e dei tempi;
b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle
lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale, ferma
restando la prescrizione all'impresa, in sede di capitolato speciale d'appalto,
dell'obbligo di presentazione di un programma di esecuzione delle lavorazioni
riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione
dell'importo dei vari stati di avanzamento dell'esecuzione dell'intervento alle
scadenze temporali contrattualmente previste.
37. Relazioni specialistiche.
1. Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica illustrano
puntualmente, sulla base del progetto definitivo, le soluzioni adottate.
2. Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si sono rese
necessarie, nell'àmbito del progetto definitivo, relazioni specialistiche,
queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti
alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro
aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a
verde.
3. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e
delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.
38. Elaborati grafici del progetto esecutivo.
1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti più idonei, sono
costituiti:
a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli
elaborati grafici del progetto definitivo;
b) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei
lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di
progettazione esecutiva;
c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il
rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di
approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici
aspetti dei progetti;
f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare l' esigenza di
cui all'articolo 15, comma 7;
g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali,
prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati.
2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio di
quelle del progetto definitivo, o comunque in modo da consentire all'esecutore
una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
39. Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti.
1. I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle
rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di
programmi informatici.
2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il
dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in
modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.
3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle
condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell'intervento e devono
permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture,
canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità
dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.
4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata
unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di prevedere
esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di
ottimizzare le fasi di realizzazione.
5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono
accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di
calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.
6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala
non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non
inferiore ad 1:10, contenenti fra l'altro:
1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i
tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure
parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la
precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di
ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;
2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari
relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del
numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e
lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di
officina e delle relative distinte pezzi;
3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a
consentirne l'esecuzione.
b) la relazione di calcolo contenente:
1) l'indicazione delle norme di riferimento;
2) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e
delle modalità di esecuzione qualora necessarie;
3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
4) le verifiche statiche.
7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti,
viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il
progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le
opere integrative.
8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque
non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non
inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con
le relative relazioni di calcolo;
c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei
materiali, macchinari ed apparecchiature.
40. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo
che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali
esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento
al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità,
l'efficienza ed il valore economico.
2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione
all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti
documenti operativi:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione;
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti del bene, ed
in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle
informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità di fruizione
del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile
i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire
tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze
specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento
anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalità di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più
importanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce,
in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali
o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta
manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
7. Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi
da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una
corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si
articola secondo tre sottoprogrammi:
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe
di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del
suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e
dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e
quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la
dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di
collaudo e quello minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine
temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le
informazioni per una corretta conservazione del bene.
8. Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione
redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del direttore dei
lavori, al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla
verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai
problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori.
9. Il piano di manutenzione è redatto a corredo dei:
a) progetti affidati dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a 35.000.000 di
Euro;
b)progetti affidati dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a
25.000.000 di Euro;
c) progetti affidati dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a
10.000.000 di Euro, e inferiore a 25.000.000 di Euro;
d) progetti affidati dopo ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, se relativi a lavori di importo inferiore a 10.000.000 di
Euro, fatto salvo il potere di deroga del responsabile del procedimento, ai
sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge.
41. Piani di sicurezza e di coordinamento.
1. I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al
progetto esecutivo che prevedono l'organizzazione delle lavorazioni atta a
prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La
loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni,
individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare
procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e
dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.
2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e
la descrizione dell'intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la
individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la
specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da
una relazione contenente la individuazione, l'analisi e la valutazione dei
rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e
programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti
prestatori d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento
utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono
integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la
tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla
gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare
attuazione alle prescrizioni in esso contenute.
42. Cronoprogramma.
1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni,
redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati
a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero
decorrente dalla data della consegna.
2. Nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva ed
esecuzione, il cronoprogramma è presentato dall'appaltatore unitamente
all'offerta.
3 Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili
all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.
(giurisprudenza di legittimità)
43. Elenco dei prezzi unitari.
1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei
progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto
definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 34, integrati, ove
necessario, da nuovi prezzi redatti con le medesime modalità.
44. Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico.
1. Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce
l'integrazione e l'aggiornamento della stima sommaria dei lavori redatta in sede
di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse
indicazioni precisati all'articolo 43.
2. Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle quantità delle
lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi
dell'elenco di cui all'articolo 43.
3. Nel quadro economico redatto secondo l'articolo 17 confluiscono:
a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle
opere di cui all'articolo 15, comma 7;
b) l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per imprevisti e per
eventuali lavori in economia;
c) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili,
come da piano particellare allegato al progetto;
d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'articolo 17.
45. Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto.
1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente
regolamento e dal capitolato generale d'appalto, le clausole dirette a regolare
il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche
dell'intervento con particolare riferimento a:
a) termini di esecuzione e penali;
b) programma di esecuzione dei lavori;
c) sospensioni o riprese dei lavori;
d) oneri a carico dell'appaltatore;
e) contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;
f) liquidazione dei corrispettivi;
g) controlli;
h) specifiche modalità e termini di collaudo;
i) modalità di soluzione delle controversie.
2. Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale, che riguarda le
prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.
3. Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l'una contenente la
descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni
tecniche; esso illustra in dettaglio:
a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione
tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli
aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto
esecutivo;
b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di
ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le
specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in
relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede
l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche
principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in
ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità
di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per
assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.
4. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h),
il capitolato contiene, altresì, l'obbligo per l'aggiudicatario di redigere un
documento (piano di qualità di costruzione e di installazione), da sottoporre
alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma
le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle
attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. A tal fine il
capitolato suddivide tutte le lavorazioni previste in tre classi di importanza:
critica, importante, comune. Appartengono alla classe:
a) critica le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti
correlabili, anche indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni fornite
nel ciclo di vita utile dell'intervento;
b) importante le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti
correlabili, anche indirettamente, con la regolarità delle prestazioni fornite
nel ciclo di vita utile dell'intervento ovvero qualora siano di onerosa
sostituibilità o di rilevante costo;
c) comune tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti.
5. La classe di importanza è tenuta in considerazione:
nell'approvvigionamento dei materiali da parte dell'aggiudicatario e quindi dei
criteri di qualifica dei propri fornitori;
a) nella identificazione e rintracciabilità dei materiali;
b) nella valutazione delle non conformità.
6. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la
parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a
misura, il capitolato speciale d'appalto indica, per ogni gruppo delle
lavorazioni complessive dell'intervento ritenute omogenee, il relativo importo e
la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento.
Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo
dal computo metrico-estimativo. Al fine del pagamento in corso d'opera i
suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle
loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla
base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene
contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, il capitolato
speciale d'appalto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni
complessive dell'opera o del lavoro ritenute omogenee, desumendolo dal computo
metrico-estimativo.
8. Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal
direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 25, comma 3, primo periodo della
Legge, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli
importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le
modalità di cui ai commi 6 e 7.
9. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la
parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di
progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e
definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel
provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale
motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del
loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a
base d'asta.
10. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'impresa di
presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche
indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 42 comma 1, nel quale sono
riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori
alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento. È in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto,
eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate
esigenze.
Sezione quinta: Verifiche e validazione dei progetti, acquisizione dei pareri e
approvazione dei progetti
46. Verifica del progetto preliminare.
1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della Legge i progetti preliminari sono
sottoposti, a cura del responsabile del procedimento ed alla presenza dei
progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria,
all'entità e all'importanza dell'intervento.
2. La verifica è finalizzata ad accertare la qualità concettuale, sociale,
ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta e la
sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche
contenute nel documento preliminare alla progettazione, e tende all'obiettivo di
ottimizzare la soluzione progettuale prescelta.
3. La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la soluzione
progettuale prescelta e il contesto socio economico e ambientale in cui
l'intervento progettato si inserisce, il controllo della coerenza interna tra
gli elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta e del rispetto
dei criteri di progettazione indicati nel presente regolamento, la valutazione
dell'efficacia della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua
capacità di conseguire gli obiettivi attesi, ed infine la valutazione
dell'efficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come capacità di
ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e
manutenzione.
47. Validazione del progetto.
1. Prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede in
contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto
esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione.
In caso di appalto integrato la verifica ha ad oggetto il progetto definitivo.
2. La validazione riguarda fra l'altro:
a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari
dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle
rispettive responsabilità;
b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di
fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
c) l'esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario,
archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali
indagini con le scelte progettuali;
d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici,
descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento;
e) l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la
valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;
f) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza
agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e
gestione;
h) l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della
verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;
i) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni
normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
l) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge,
necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;
m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema
di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonché la verifica della
rispondenza di queste ai canoni della legalità.
48. Modalità delle verifiche e della validazione.
1. Le verifiche di cui agli articoli 46 e 47 sono demandate al responsabile del
procedimento che vi provvede direttamente con il supporto tecnico dei propri
uffici, oppure nei casi di accertata carenza di adeguate professionalità
avvalendosi del supporto degli organismi di controllo di cui all'articolo 30,
comma 6, della Legge, individuati secondo le procedure e con le modalità
previste dalla normativa vigente in materia di appalto di servizi. Le risultanze
delle verifiche sono riportate in verbali sottoscritti da tutti i partecipanti.
2. Gli affidatari delle attività di supporto non possono espletare incarichi di
progettazione e non possono partecipare neppure indirettamente agli appalti,
alle concessioni ed ai relativi subappalti e cottimi con riferimento ai lavori
per i quali abbiano svolto le predette attività.
3. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al comma 1
fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.
49. Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti.
1. La conferenza dei servizi si svolge dopo l'acquisizione dei pareri tecnici
necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto. La conferenza dei
servizi procede a nuovo esame del progetto dopo che siano state apportate le
modifiche eventualmente richieste, e dopo che su di esse sono intervenuti i
necessari pareri tecnici.
2. Terminata la verifica di cui all'articolo 47 e svolta la conferenza di
servizi, ciascuna amministrazione aggiudicatrice procede alla approvazione del
progetto secondo i modi e i tempi stabiliti dal proprio ordinamento.
3. In caso di opere o lavori sottoposti a valutazione di impatto ambientale si
procede in ogni caso secondo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo
7, comma 8, della Legge.
TITOLO IV
Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
Capo I - Disposizioni generali
50. Àmbito di applicazione.
1. Quando ricorre una delle situazioni previste dall'articolo 17, comma 4, della
Legge, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui all'articolo 17, comma
1, lettere d), e), f) e g) della Legge i servizi attinenti all'architettura ed
all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la
redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché
le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione (seguivano alcune
parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti), secondo le procedure e con
le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.
2. Gli importi degli interventi progettati anteriormente alla data di
pubblicazione dei bandi sono aggiornati secondo le variazioni accertate
dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale.
3. Ai fini del presente titolo si intendono per:
a) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle vigenti
tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate normali;
b) prestazioni accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle
vigenti tariffe.
51. Limiti alla partecipazione alle gare.
1. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per
l'affidamento di un appalto di servizi di cui all'articolo 50, in più di
un'associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali
componenti di una associazione temporanea.
2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi
alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una
società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio,
dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.
3. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i
concorrenti.
4. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura è
articolata su base locale l'àmbito territoriale previsto dall'articolo 18, comma
2-ter della Legge si riferisce alle singole articolazioni territoriali.
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della Legge, i raggruppamenti temporanei
previsti dallo stesso articolo 17, comma 1, lettera g) devono prevedere la
presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio
della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di
residenza.
52. Esclusione dalle gare di affidamento dei servizi di architettura e di
ingegneria.
1. Sono esclusi dalle procedure di affidamento dei servizi disciplinati dal
presente titolo e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g), della legge che si trovino
nelle condizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, così come da ultimo modificato dal decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 65, che disciplina gli affidamenti di appalti pubblici di servizi.
2. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti) (21).
(21) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412 (Gazz.
Uff. 16 gennaio 2001, n. 12).
53. Requisiti delle società di ingegneria.
1. Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo, le
società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con
funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della
società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici
incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una
disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società,
abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni nonché iscritto, al
momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto
dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo
le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto. Al direttore
tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente abilitato
all'esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la
società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici
inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma
degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore
tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione
appaltante.
2. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione
della società ogniqualvolta vengono definiti gli indirizzi relativi all'attività
di progettazione, si decidono le partecipazioni a gare per affidamento di
incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque quando si trattano
in generale questioni relative allo svolgimento di studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di
congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.
3. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma dei soci,
dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi direttamente
impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di
controllo della qualità. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle
specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività
diverse dalle prestazioni ai servizi di cui all'articolo 50, nell'organigramma
sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali
espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi
sono evidenziati in apposito allegato al conto economico. L'organigramma e le
informazioni di cui sopra, nonché ogni loro successiva variazione, sono
comunicate entro 30 giorni all'Autorità. La verifica delle capacità economiche
finanziarie e tecnico-organizzative della società ai fini della partecipazione
alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della
struttura dedicata alla progettazione. L'indicazione delle attività diverse da
quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica sono comunicate all'Autorità.
54. Requisiti delle società professionali.
1. Le società professionali, predispongono e aggiornano l'organigramma dei soci,
dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi impiegati nello
svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità.
L'organigramma riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e
responsabilità. Le società professionali sono tenute agli obblighi di
comunicazione imposti dall'articolo 53.
55. Commissioni giudicatrici.
[1. La commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di
progettazione e per gli appalti di servizi è composta da un numero di membri
tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto del concorso o
dell'appalto, di cui almeno uno dipendente della stazione appaltante.
2. Alla spesa per i compensi e i rimborsi spettanti alla commissione
giudicatrice si fa fronte mediante l'utilizzazione delle somme di cui
all'articolo 18, comma 2-bis, della Legge] (22).
(22) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
56. Penali.
1. I disciplinari di affidamento dei servizi di progettazione e delle attività
ad essa connesse precisano le penali da applicare nel caso di ritardato
adempimento degli obblighi contrattuali.
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile
del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla
complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.
3. Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle
attività a questa connesse sono stabilite dal responsabile del procedimento, in
sede di redazione del documento preliminare alla progettazione, in misura
giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo
professionale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da
determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale
ritardo.
4. Quando la disciplina contrattuale prevede l'esecuzione della prestazione
articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di
tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi
importi.
Capo II - Concorso di idee
57. Modalità di espletamento.
[1. Il concorso di idee è espletato con le modalità del pubblico incanto, ed è
preceduto da pubblicità secondo la disciplina di cui all'articolo 80, comma 2,
qualora l'importo complessivo dei premi sia pari o superiore al controvalore in
Euro di 200.000 DSP, e all'articolo 80, comma 3, qualora inferiore. Per i
Ministeri l'importo è fissato nel controvalore in Euro di 130.000 DSP.
2. Possono partecipare al concorso, oltre i soggetti di cui all'articolo 17,
comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge, anche i lavoratori subordinati
abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine
professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto
delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti
dell'amministrazione che bandisce il concorso.
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla
sua corretta rappresentazione. Nel bando non possono essere richiesti elaborati
di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il
tempo di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione
all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del bando.
4. La valutazione delle proposte presentate al concorso di idee è effettuata da
una commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'articolo 55, sulla base
di criteri e metodi stabiliti nel bando di gara.
5. Le stazioni appaltanti riconoscono un congruo premio al soggetto che ha
elaborato l'idea ritenuta migliore.
6. L'idea premiata è acquisita in proprietà dalla stazione appaltante e, previa
eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, può essere posta a base di gara
di un concorso di progettazione ovvero di un appalto di servizi di cui ai Capi
IV e V del presente titolo, e alla relativa procedura è ammesso a partecipare il
vincitore del premio qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi]
(23).
(23) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
58. Contenuto del bando.
1. Il bando per il concorso di idee contiene:
a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e di e-mail della stazione
appaltante;
b) nominativo del responsabile del procedimento;
c) descrizione delle esigenze della stazione appaltante;
d) eventuali modalità di rappresentazione delle idee;
e) modalità di presentazione delle proposte, comunque costituite da schemi
grafici e da una relazione tecnico economica;
f) termine per la presentazione delle proposte;
g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte;
h) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso;
i) data di pubblicazione.
Capo III - Concorsi di progettazione
59. Modalità di espletamento.
[1. L'espletamento del concorso di progettazione è preceduto da pubblicità
secondo quanto previsto all'articolo 80, comma 2, qualora l'importo complessivo
dei premi o del valore stimato dei servizi cui è preordinato il concorso è pari
o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP, e all'articolo 80, comma 3,
qualora inferiore. Per i Ministeri il valore è fissato nel controvalore in Euro
di 130.000 DSP. Il termine di presentazione delle proposte progettuali non può
essere inferiore a novanta giorni.
2. Il concorso è di norma aggiudicato con pubblico incanto, ovvero con
licitazione privata qualora sussistano particolari ragioni.
3. Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente progetti o piani
con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo
quanto disposto al comma 6. Qualora il concorso di progettazione riguardi un
intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici,
la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico
finanziario per la sua costruzione e gestione.
4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato in misura non
superiore al 60 per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la
redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle vigenti tariffe
professionali. Una ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70 per cento è
stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per
la redazione del progetto preliminare.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà
del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti
richiesti nel bando, possono essere affidati a trattativa privata i successivi
livelli di progettazione. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono
essere stabiliti nel bando.
6. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità può procedersi
ad esperimento di un concorso articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha
ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti
individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate al concorso
di primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito né
assegnazione di premi. Al vincitore finale, se in possesso dei requisiti
richiesti dal bando, è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed
esecutiva. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti
nel bando. Per i premi e i rimborsi spese si applica quanto previsto ai commi 4
e 5. I tempi di presentazione delle proposte non possono essere inferiori a
novanta giorni per il primo grado e a centoventi giorni per il secondo grado.
7. Le stazioni appaltanti, dandone adeguata motivazione, possono altresì
procedere, all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad
oggetto la presentazione di un progetto preliminare, e il secondo avente ad
oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Restano ferme le altre
disposizioni del comma 6] (24).
(24) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
60. Contenuto del bando.
1. Il bando per i concorsi di progettazione, oltre agli elementi elencati
dall'articolo 58, contiene l'indicazione:
a) della procedura di aggiudicazione prescelta;
b) del numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo quanto
previsto dall'articolo 59, comma 6;
c) descrizione del progetto;
d) del numero, compreso tra dieci e venti, previsto di partecipanti nel caso di
licitazione privata;
e) delle modalità, dei contenuti e dei termini della domanda di partecipazione
nonché dei criteri di scelta nel caso di licitazione privata;
f) dei criteri di valutazione delle proposte progettuali;
g) del "peso" o del "punteggio" da attribuire, con somma pari a cento e con
gradazione rapportata all'importanza relativa di ciascuno, agli elementi di
giudizio nei quali è scomponibile la valutazione del progetto oggetto del
concorso;
h) dell'indicazione del carattere vincolante o meno della decisione della
commissione giudicatrice;
i) del costo massimo di realizzazione all'intervento da progettare determinato
sulla base di valori parametrici fissati nel bando stesso;
l) delle informazioni circa le modalità di presentazione dei progetti;
m) l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi
presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare la documentazione di
cui al comma 3.
2. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di ritiro degli
elaborati non premiati e per i quali non è stato disposto il rimborso spese,
nonché l'eventuale facoltà della commissione di menzionare i progetti che, pur
non premiati, presentano profili di particolare interesse.
3. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello
riguardanti le aree interessate dall'intervento, le relazioni e i grafici
relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e
sismiche effettuate sulle medesime aree nonché il documento preliminare alla
progettazione di cui all'articolo 15, comma 5.
61. Valutazione delle proposte progettuali.
1. La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di
progettazione è eseguita sulla base dei criteri e dei metodi contenuti
nell'allegato C.
Capo IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in Euro
di 200.000 DSP (25) (26).
62. Disposizioni generali e modalità di determinazione del corrispettivo.
1. I servizi di cui all'articolo 50 di importo inferiore a 40.000 Euro sono
affidati dalle stazioni appaltanti previa adeguata pubblicità dell'esigenza di
acquisire la relativa prestazione professionale; l'avvenuto affidamento deve
essere reso noto con adeguate formalità, unitamente alle motivazioni della
scelta effettuata.
2. I servizi di cui all'articolo 50 il cui corrispettivo complessivo stimato,
costituito dalla quota riferita alla progettazione e dalla quota riferita alle
prestazioni accessorie, è compreso tra 40.000 Euro e il controvalore in Euro di
200.000 DSP, sono affidati mediante licitazione privata. Per i Ministeri la
disposizione si applica qualora il corrispettivo sia compreso tra 40.000 Euro e
il controvalore in Euro di 130.000 DSP.
3. La quota del corrispettivo complessivo riferita alla progettazione è
determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali
previste dalle vigenti tariffe professionali, in corrispondenza della classe,
della categoria e degli importi dell'intervento risultanti dai progetti redatti,
nonché del livello di progettazione da redigere. Tali percentuali ed aliquote
parziali sono aumentate sulla base degli incrementi, al netto del ribasso
offerto in gara, stabiliti dalle vigenti tariffe professionali per il rimborso
delle spese e per le prestazioni progettuali speciali ivi previste ed
eventualmente richieste.
4. Alla suddetta quota si applicano altresì l'eventuale aumento percentuale per
incarico parziale e la riduzione, prevista dalla normativa vigente per le
prestazioni professionali rese in favore dello Stato o altri enti pubblici per
la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico il cui onere è anche
parzialmente a carico dello Stato o degli enti medesimi, ottenuta moltiplicando
la riduzione massima prevista dalla suddetta normativa per il ribasso
percentuale offerto.
5. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie è
determinata con riferimento agli importi posti a base di gara, stabiliti con
riguardo ai correnti prezzi di mercato, al netto del ribasso percentuale
offerto.
6. Alla licitazione privata si applicano i termini previsti dalla normativa
comunitaria in materia di appalto di servizi e dalla relativa normativa
nazionale di recepimento, nonché quelli previsti dal presente regolamento.
7. Qualora per la presentazione dell'offerta la stazione appaltante richieda
adempimenti preliminari particolarmente complessi, per ragioni tecniche o per
altri motivi, i termini per la presentazione dell'offerta devono essere
aumentati almeno della metà.
8. Nel caso di ricorso alla procedura di urgenza, non derivante da fatto della
stazione appaltante, sono indicate nel bando di gara le relative motivazioni.
9. I bandi di gara sono resi noti con le forme di pubblicità di cui all'articolo
80, comma 3.
10. La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in
più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano
l'affidamento del servizio.
(25) Il presente capo non si applica in relazione alle attività di
progettazione ed approvazione delle infrastrutture ai sensi di quanto disposto
dall'art. 2-bis, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 17
agosto 2005, n. 189.
(26) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente capo vedi il
comma 27 dell'art. 253, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
63. Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito.
1. Il bando di gara per l'affidamento degli incarichi contiene:
a) il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono, di telefax e di e-mail della
stazione appaltante;
b) l'indicazione dei servizi di cui all'articolo 50 con la specificazione delle
prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione;
c) l'importo complessivo stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da
affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonché delle relative
classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle elencazioni contenute
nelle vigenti tariffe professionali;
d) l'ammontare presumibile del corrispettivo della progettazione, e le
percentuali per il rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali
eventualmente richieste, stabilite in base alle vigenti tariffe professionali;
e) l'importo massimo, stabilito con riferimento ai correnti prezzi di mercato,
delle eventuali prestazioni accessorie;
f) il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico;
g) i fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione dell'offerta;
h) il termine non inferiore a 37 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
del bando, per la presentazione delle domande di partecipazione;
i) l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande;
l) il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare offerta;
m) il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 30, comma 5, della
Legge;
n) il divieto previsto dall'articolo 17, comma 9, della Legge;
o) l'importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle
classi e categorie di cui alla lettera c), per i quali il soggetto concorrente
ha svolto i servizi di cui all'articolo 50, nel decennio anteriore alla data di
pubblicazione del bando; tali importi devono essere stabiliti fra tre e cinque
volte l'importo globale stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da
affidare;
p) il numero, compreso fra dieci e venti, dei soggetti da invitare a presentare
offerta selezionati con l'applicazione dei criteri di cui all'allegato D.
q) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le domande di partecipazione sono corredate da una dichiarazione, resa nelle
forme previste dalla vigente legislazione, con la quale il professionista o il
legale rappresentante del soggetto concorrente:
a) attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 51 e 52;
b) indica, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1 lettera o), gli
importi dei lavori e specifica per ognuno di essi: il committente nonché le
classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, cui essi appartengono, il soggetto che ha svolto
il servizio e la natura delle prestazioni effettuate;
c) fornisce l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la
specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con
l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni
specialistiche.
3. Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla presentazione dell'offerta
in possesso del requisito tecnico professionale previsto dal comma 1, lettera
o), le stazione appaltanti formano una graduatoria assegnando a ciascuno un
punteggio determinato secondo i criteri fissati dall'allegato D.
4. La lettera di invito è inviata simultaneamente ai soggetti selezionati. Se
uno solo dei soggetti risulta in possesso del requisito di cui al comma 3, la
stazione appaltante può affidare il servizio a trattativa privata sulla base
delle condizioni stabilite dal bando di gara.
5. La lettera di invito deve indicare:
a) il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4, che
costituiscono la documentazione di ognuno dei progetti di cui all'articolo 64,
comma 1, lettera b); tale numero è compreso tra tre e cinque, nel caso di schede
di formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede di formato A4;
b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della
relazione tecnica di offerta di cui all'art. 64, comma 1, lett. b) ed il numero
massimo di cartelle, che costituiscono la relazione; tale numero è compreso tra
venti e quaranta;
c) l'eventuale suddivisione degli elementi a) e b) di cui all'articolo 64, comma
3 in sub-elementi e relativi sub-pesi.
6. Il termine di presentazione delle offerte fissato nella lettera di invito non
può essere inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione della lettera stessa.
7. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel
decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi
ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca
precedente.
8. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso dei
requisiti previsti al comma 2, lettere a) e b) ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 10, comma 1-quater della Legge, per quanto compatibili.
64. Modalità di svolgimento della gara.
l. L'offerta è racchiusa in un plico che contiene:
a) una busta contenente la documentazione amministrativa indicata nella lettera
di invito e una dichiarazione presentata nelle forme previste dalla vigente
legislazione circa la permanenza delle condizioni di cui agli articoli 51 e 52;
b) una busta contenente l'offerta tecnica costituita:
1) dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo
di tre progetti relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi
della propria capacità progettuale, scelti fra interventi qualificabili affini a
quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe
professionali;
2) dalla illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni
oggetto dell'incarico;
3) dal curriculum dei professionisti di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c)
predisposto secondo gli allegati G ed H;
c) una busta contenente l'offerta economica costituita da:
1) ribasso percentuale da applicarsi:
a) alla percentuale per rimborso spesa;
b) alla percentuale per le prestazioni progettuali speciali di cui all'articolo
63, comma 1, lettera d);
c) agli importi per le prestazioni accessorie di cui all'art. 63, comma 1,
lettera e);
d) alla riduzione percentuale prevista dalla legge per le prestazioni rese in
favore di amministrazioni ed enti pubblici;
2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per
l'espletamento dell'incarico.
2. Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi:
a) professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e
descrittiva;
b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla
illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto
dell'incarico e dai curriculum dei professionisti che svolgeranno il servizio di
cui al comma 1 lettera b), punti 2) e 3);
c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica;
d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al
tempo
3. I fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati dal bando di gara
e possono variare:
per l'elemento a): da 20 a 40;
per l'elemento b): da 20 a 40;
per l'elemento c): da 10 a 30;
per l'elemento d): da 0 a 10.
4. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei
punteggi devono essere stabilite in rapporto all'importanza relativa di ogni
elemento di valutazione.
5. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e
procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta
pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte
tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e,
data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina
l'offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui
all'allegato E.
6. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura di verifica
della congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualora i punti
relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara. L'esito negativo della verifica circa la
compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità delle prestazioni
offerte comporta l'esclusione dell'offerta.
Capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in
Euro di 200.000 DSP (27) (28)
65. Disposizioni generali.
1. I servizi di cui all'articolo 50, sono affidati mediante licitazione privata
o pubblico incanto qualora il corrispettivo complessivo stimato, determinato
secondo quanto stabilito dall'articolo 62, commi 3, 4 e 5, sia pari o superiore
al controvalore in Euro di 200.000 DSP. Per i Ministeri tale valore è fissato
nel controvalore di 130.000 DSP.
2. Alle procedure di cui al comma 1 si applicano le norme comunitarie e
nazionali di recepimento in materia di appalto pubblico di servizi per quanto
riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara.
3. In fase di prequalifica, la stazione appaltante invia ai candidati che ne
fanno richiesta e con onere a loro carico una nota illustrativa contenente i
principali elementi caratterizzanti la prestazione da svolgere. In tale fase è
fatto divieto di richiedere la presa visione dei luoghi da parte dei candidati.
4. La stazione appaltante può chiedere, nel caso di raggruppamenti temporanei di
cui all'articolo 17, comma 1, lettera g) della Legge che i requisiti finanziari
e tecnici di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a), b) e d) siano posseduti
in misura non superiore al 60% dal capogruppo; la restante percentuale deve
essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere
richiesti percentuali di possesso dei requisiti minimi.
(27) Il presente capo non si applica in relazione alle attività di
progettazione ed approvazione delle infrastrutture ai sensi di quanto disposto
dall'art. 2-bis, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 17
agosto 2005, n. 189.
(28) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente capo vedi il
comma 27 dell'art. 253, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
66. Requisiti di partecipazione.
1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione
alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:
a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 50, espletati negli
ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo
variabile tra 3 e 6 volte l'importo a base d'asta;
b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui
all'articolo 50, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un
importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4 volte l'importo
stimato dei lavori da progettare;
c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui
all'articolo 50, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un
importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte
l'importo stimato dei lavori da progettare;
d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base annua), in una misura variabile
tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.
2. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel
decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando,
ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi
iniziati in epoca precedente.
3. I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni previste dagli
articoli 51 e 52.
67. Licitazione privata.
1. I bandi di gara contengono le indicazioni previste dall'articolo 63, comma 1,
lettere da a) a n) e lettera q), nonché dell'articolo 66, commi 1 e 3, e sono
resi noti con le forme di pubblicità di cui all'articolo 80, comma 2.
2. Sono invitati a presentare offerta i soggetti in possesso dei requisiti
minimi previsti dal bando di gara in numero compreso fra cinque e venti.
3. Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal
bando di gara risulti inferiore a cinque, la stazione appaltante procede a nuova
gara, modificando le relative condizioni.
4. Se il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando
di gara risulta superiore a quello fissato, la scelta dei soggetti da invitare a
presentare offerta viene effettuata per una metà arrotondata per difetto, sulla
base dei criteri di cui all'allegato F) e per i restanti tramite sorteggio
pubblico.
5. La procedura di scelta degli offerenti avviene in seduta pubblica, con data
indicata nel bando di gara, limitatamente alla fase di verifica della
documentazione amministrativa, e in seduta riservata ai fini dell'attribuzione
dei punteggi di cui allegato F).
6. La stazione appaltante nei successivi tre giorni comunica formalmente a
ciascuno dei soggetti concorrenti l'esito della selezione ed il punteggio
riportato.
68. Lettera di invito.
l. La lettera di invito a presentare offerta è inviata nella stessa data ai
soggetti selezionati entro sessanta giorni dalla data di spedizione del bando.
In caso di procedura d'urgenza il termine per l'invio delle lettere di invito
non può superare i dieci giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento
delle domande di partecipazione.
2. In caso di mancata osservanza dei termini di cui al comma 1, salva la
possibilità di termini maggiori definiti dal responsabile del procedimento in
presenza di particolari e motivate necessità, la procedura è annullata e la
documentazione viene restituita ai concorrenti a spese della stazione
appaltante.
3. La lettera di invito contiene la richiesta di elementi utili alla
valutazione, che siano strettamente correlati al servizio da affidare.
69. Pubblico incanto.
1. Quando la stazione appaltante ricorre alla procedura del pubblico incanto,
nel bando di gara inserisce gli elementi di cui all'articolo 63, comma 1,
lettere da a) a g), m), n) e q), e all'articolo 66, commi 1 e 3, nonché gli
ulteriori elementi previsti dalle norme comunitarie e nazionali di recepimento
delle direttive in materia di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di
servizi.
70. Verifiche.
1. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso dei
requisiti di cui all'articolo 66 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10,
comma 1-quater, della Legge per quanto compatibili.
2. La stazione appaltante può procedere altresì alla verifica prevista
dall'articolo 64, comma 6.
TITOLO V
Sistemi di realizzazione di lavori pubblici
Capo I - Appalti e concessioni
Sezione prima: Disposizioni generali
71. Disposizioni preliminari.
1. L'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l'acquisizione da
parte del responsabile del procedimento dell'attestazione del direttore dei
lavori in merito:
a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo
le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti
effettuati prima dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno,
al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei
lavori.
2. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni
di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti
attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo
metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione
dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una
verifica della disponibilità (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto"
della Corte dei conti) della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia
e categoria dei lavori in appalto.
3. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile
del procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto,
con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che
consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
4. Gli adempimenti necessari per l'avvio delle procedure espropriative e per il
conseguimento del decreto di occupazione di urgenza sono posti in essere in
tempi compatibili con la stipulazione del contratto.
72. Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere
speciali.
1. Ai fini dei bandi di gara e della qualificazione delle imprese le opere e i
lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad
una o più categorie di opere specializzate.
2. Per opere generali si intendono le opere o i lavori caratterizzati da una
pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro
finito in ogni sua parte.
3. Per opere specializzate si intendono le lavorazioni che nell'àmbito del
processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare
specializzazione e professionalità.
4. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti opere
specializzate se di importo superiore a quelli indicati all'articolo 73, comma
3:
a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il
restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
b) l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti
idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di
lavanderia;
c) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori,
ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
d) l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti
antintrusione;
e) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
f) i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi
speciali;
g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
h) la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
i) i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di
appoggio, i ritegni antisismici;
l) la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati
prodotti industrialmente;
m) l'armamento ferroviario;
n) gli impianti per la trazione elettrica;
o) gli impianti di trattamento rifiuti;
p) gli impianti di potabilizzazione.
73. Condizione per la partecipazione alle gare.
1. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la
qualificazione nella sola categoria di opere generali che rappresenta la
categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei
bandi di gara per l'appalto di opere o lavori nei quali assume carattere
prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa
richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si
intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie
costituenti l'intervento.
2. Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro
oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata
prevalente nonché tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o
specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro con i relativi importi e
categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a
cottimo, oppure scorporabili.
3. Le parti costituenti l'opera o il lavoro di cui al comma 2 sono quelle di
importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo
dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.
74. Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non
eseguite direttamente.
1. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria
di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel
bando di gara come categoria prevalente possono, fatto salvo quanto previsto al
comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o
il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure
subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in
possesso delle relative qualificazioni.
2. Le lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti ed opere
speciali di cui all'articolo 72, comma 4, indicate nel bando di gara, non
possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola
categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni; esse,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, della Legge, sono
comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le
medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara
ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.
3. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a
partecipare alle gare indette per la manutenzione dell'opera generale stessa.
(giurisprudenza di legittimità)
75. Cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori
pubblici.
[1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i
soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice,
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se
si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono
sull'affidabilità morale e professionale; il divieto opera se la sentenza è
stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società
in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di
potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di
società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure
di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. (Seguivano
alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti). Resta salva in ogni
caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445,
comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori
affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara (29);
g) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per
la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio dei lavori pubblici.
2. I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l'inesistenza delle
situazioni di cui al comnma 1, lettere a), d), e), f), g) e h) e dimostrano
mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale o dei carichi
pendenti che non ricorrono le condizioni prescritte al medesimo comma 1, lettere
b) e c).
3. Se nessun documento o certificato tra quelli previsti dal comma 2 è
rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una
dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi a un'autorità
giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale
autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli
Stati dell'Unione europea in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una
dichiarazione solenne (30)] (31).
(29) Ad integrazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi la Det. 12
maggio 2004, n. 8/2004.
(30) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412 (Gazz.
Uff. 16 gennaio 2001, n. 12).
(31) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
Sezione seconda: Appalto di lavori pubblici
76. Procedure di scelta del contraente.
[1. L'appalto di lavori pubblici è affidato mediante pubblico incanto,
licitazione privata, appalto-concorso o trattativa privata sulla base delle
motivate indicazioni del responsabile del procedimento.
2. Non si fa luogo ad appalto-concorso o a licitazione privata qualora il numero
dei candidati qualificati sia inferiore a tre. In tal caso, la stazione
appaltante bandisce una nuova gara mediante pubblico incanto, anche modificando
le relative condizioni, e aggiudica comunque l'appalto all'esito della seconda
procedura.
3. Le stazioni appaltanti comunicano ai candidati od offerenti che lo richiedano
le decisioni assunte riguardo all'aggiudicazione o alla mancata aggiudicazione
dell'appalto, o l'eventuale decisione di avviare nuova procedura di affidamento.
Delle stesse decisioni è data comunicazione anche all'Ufficio delle
pubblicazioni delle Comunità Europee.
4. Le stazioni appaltanti comunicano altresì ad ogni candidato o offerente non
ammesso alla gara o non selezionato che lo richieda, nei quindici giorni
successivi al ricevimento della domanda, i motivi della mancata ammissione o del
rigetto della sua offerta, e della scelta dell'offerta vincente, ove non vi
ostino motivi di pubblico interesse o di tutela dell'impresa] (32).
(32) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
77. Licitazione privata semplificata.
[1. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 Euro i soggetti elencati
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della Legge compilano annualmente,
sulla base delle domande pervenute entro il 15 dicembre, un elenco dei soggetti
da invitare alle procedure di licitazione privata semplificata. L'elenco è
formato, entro il 31 dicembre di ogni anno mediante sorteggio pubblico. La data
del sorteggio è resa pubblica con avviso sul bollettino della Regione dove ha
sede il soggetto al quale è stata presentata la domanda. Le domande presentate
dopo il 15 dicembre sono inserite in elenco nell'ordine di presentazione.
2. L'invito a presentare offerte è inoltrato a trenta concorrenti nel rispetto
dell'ordine in cui sono inserite nell'elenco, e sempre che siano in possesso dei
requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori.
3. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
4. Le imprese inserite nell'elenco possono ricevere ulteriori inviti dopo che la
stazione appaltante ha invitato tutti i soggetti dell'elenco, in possesso dei
requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori cui si
riferisce l'invito.
5. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura
organizzativa è articolata su basi locali le domande e i relativi elenchi si
riferiscono alle singole articolazioni territoriali.
6. L'elenco dei lavori che la stazione appaltante intende affidare con la
procedura prevista dal presente articolo è reso pubblico ai sensi dell'articolo
80, comma 4, entro il trenta novembre di ogni anno] (33).
(33) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
78. Trattativa privata preceduta da gara informale.
[1. La stazione appaltante, quando ricorrono i presupposti fissati dalla legge,
individua le imprese da invitare alla gara informale, sulla base di informazioni
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e
tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato e nel rispetto dei
princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
2. Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono contemporaneamente invitate
a presentare, anche in qualità di mandataria di raggruppamento ai sensi della
Legge, le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli
elementi essenziali della prestazione richiesta.
3. La stazione appaltante negozia il contratto con l'impresa che ha offerto le
condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di
qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo
mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione
esibita dalla impresa prescelta.
4. La procedura della gara informale può essere adottata dalla stazione
appaltante anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per legge; il
numero dei soggetti da invitare può essere inferiore a quello di legge, e
comunque non inferiore a cinque] (34).
(34) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
79. Termini per le gare.
[1. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso, per appalti di importo
pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, il termine di
ricezione della domanda di partecipazione non può essere inferiore a trentasette
giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara. Le domande di
partecipazione possono essere inoltrate mediante lettera, telegramma,
telescritto, telecopia o telefono; ove inoltrate con mezzo diverso dalla
lettera, devono comunque essere confermate per lettera spedita entro il termine
di ricezione delle domande stesse.
2. Le stazioni appaltanti, ricevute le domande di partecipazione, invita nella
stessa data e per iscritto i candidati in possesso dei requisiti previsti nel
bando di gara a presentare le offerte. La lettera di invito deve contenere:
a) l'indirizzo dell'ufficio cui possono essere richiesti il capitolato d'oneri
ed i documenti complementari, il termine per presentare la richiesta, nonché
l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente
versata per ottenere i suddetti documenti;
b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste devono essere
spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) gli estremi del bando di gara;
d) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.
3. Nei pubblici incanti per appalti di lavori di importo pari o superiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte non
può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di
gara; per la licitazione privata lo stesso termine non può essere inferiore a
quaranta giorni dalla data di invio dell'invito scritto; per l'appalto-concorso
tale termine non può essere inferiore ad ottanta giorni.
4. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei
luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti allegati al capitolato
d'oneri, i termini di ricezione delle offerte devono essere adeguatamente
aumentati.
5. I capitolati d'oneri ed i documenti complementari, sempre che richiesti in
tempo utile, devono essere inviati alle imprese dalle stazioni appaltanti entro
sei giorni dalla data di ricezione della richiesta.
6. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sempre che richieste in
tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del
termine stabilito per la ricezione delle offerte.
7. Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri ed i documenti non possono
essere forniti nei termini o quando le offerte possono essere fatte solo a
seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo dei documenti
allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui al comma 3 devono essere
adeguatamente aumentati.
8. Quando la comunicazione di preinformazione di cui all'articolo 80, comma 1, è
stata inviata almeno cinquantadue giorni prima e, comunque, non più di dodici
mesi prima della data di invio del bando, il termine di ricezione delle offerte
può essere ridotto a ventidue giorni, per pubblici incanti, a ventisei giorni
per la licitazione privata ed a cinquanta giorni per l'appalto concorso.
9. Nella licitazione privata o nell'appalto-concorso relativi a lavori di
importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di
ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a diciannove
giorni dalla data di pubblicazione del bando.
10. Nei pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore al controvalore
in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte non può essere
inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione del bando; per la
licitazione privata lo stesso termine non può essere inferiore a venti giorni
dalla data di spedizione degli inviti; per l'appalto-concorso tale termine non
può essere inferiore a ottanta giorni.
11. I termini sono calcolati conformemente alle vigenti disposizioni dell'Unione
Europea] (35).
(35) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
80. Forme di pubblicità.
[1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo
pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, contenuti nei
programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
2. Per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000
DSP, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali della Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, dopo dodici giorni
dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per
estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su
almeno due a maggiore diffusione nella regione dove si eseguono i lavori. La
pubblicazione reca menzione della data di spedizione e non deve contenere
informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono
essere in grado di provare la data di spedizione.
3. Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione ed inferiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, gli avvisi ed i bandi di gara sono
pubblicati sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e, per estratto, con le modalità previste dal comma 2.
4. Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di Euro, gli avvisi
ed i bandi di gara sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della regione nella
quale ha sede la stazione appaltante e, per estratto, su almeno due dei
principali quotidiani avente particolare diffusione nella provincia dove si
eseguono i lavori.
5. Quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000 Euro, la
pubblicazione può essere effettuata soltanto nell'Albo Pretorio del Comune ove
si eseguono i lavori e nell'Albo della stazione appaltante.
6. È facoltà della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori forme di
pubblicità, anche telematica.
7. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie: la
tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la località di esecuzione, la
data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la data di presentazione
dell'offerta e della domanda di partecipazione alla gara, l'indirizzo
dell'ufficio ove poter acquisire le informazioni necessarie.
8. Le stesse modalità sono osservate per la pubblicazione dei dati di cui
all'articolo 29, comma 1, lettere f), f-bis) e f-ter) della Legge.
9. Ai fini del presente articolo, per quotidiani nazionali si intendono quelli
aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni
e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse
generale; per quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli più
diffusi, in termini di vendita, nel relativo territorio e destinati
prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale
concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati
ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano almeno due
uscite settimanali e che abbiano il formato, l'impostazione grafica e i
contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.
10. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara è indicato il nome del
responsabile del procedimento.
11. Gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi degli appalti
aggiudicati sono redatti secondo gli schemi di cui agli allegati I, L, M, N, O.
12. L'osservatorio dei lavori pubblici assicura la trasmissione annuale alla
Commissione Europea dei prospetti statistici relativi ai contratti di appalto di
lavori stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente,
contenenti il numero e il valore globale dei contratti aggiudicati al di sopra
della soglia comunitaria, le procedure di aggiudicazione seguite, le categorie
dei lavori appaltati, la nazionalità dell'impresa aggiudicataria (36)] (37).
(36) Vedi, anche, l'art. 24, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(37) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
81. Procedure accelerate.
[1. Nel caso di licitazione privata, se per ragioni di urgenza non è possibile
l'osservanza dei termini di cui all'articolo 79, la stazione appaltante può
stabilire i termini seguenti:
a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a
quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana successiva alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea per gli appalti di importo pari o
superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, ovvero, per gli appalti
di importo inferiore, dalla data di pubblicazione del bando;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data
di spedizione dell'invito.
2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni
complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalla stazione
appaltante almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per
la ricezione delle offerte.
3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare l'offerta
sono trasmessi per le vie più rapide possibili. Le domande inviate mediante
telegramma, telescritto, telecopia o telefono sono confermate con lettera
spedita prima della scadenza del termine indicato al comma 1, lettera a)] (38).
(38) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
82. Segretezza e sicurezza.
[1. Le amministrazioni usuarie del bene oggetto dell'intervento dichiarano con
provvedimento motivato, le opere di cui all'articolo 33 della Legge da
considerarsi "segrete" ai sensi del R.D. 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge
24 ottobre 1977, n. 801 oppure "eseguibili con speciali misure di sicurezza".
2. Le opere di cui al comma 1 sono realizzate da imprese in possesso dei
requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della Legge e della abilitazione di
sicurezza.
3. La realizzazione delle opere dichiarate segrete o eseguibili con speciali
misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale cui sono
invitate da 5 a 15 imprese, secondo le disposizioni previste dall'articolo 78,
commi 1, 2, e 3.
4. L'impresa invitata può richiedere di essere autorizzata a presentare offerta
quale mandataria di un'associazione temporanea, della quale deve indicare i
componenti. L'amministrazione aggiudicatrice entro i successivi dieci giorni è
tenuta a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a
diniego di autorizzazione.
5. Gli incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del collaudo
delle opere di cui al comma 1, qualora esterni all'amministrazione, devono
essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza] (39).
(39) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
83. Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni
immobili.
1. Se il corrispettivo dell'appalto dei lavori è costituito, in tutto o in
parte, dal trasferimento in favore dell'appaltatore delle proprietà di beni
immobili, il bando di gara prevede l'importo minimo del prezzo che l'offerente
dovrà versare per l'acquisizione del bene, nonché il prezzo massimo posto a base
di gara per l'esecuzione dei lavori.
2. I concorrenti presentano offerte aventi ad oggetto alternativamente:
a) il prezzo per l'acquisizione del bene;
b) il prezzo per la esecuzione dei lavori;
c) il prezzo per la congiunta acquisizione del bene ed esecuzione dei lavori.
3. Le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale
delle tre ipotesi di cui al comma 2 l'offerta fa riferimento. Nessun concorrente
può presentare più offerte.
4. L'amministrazione aggiudicatrice dichiara la gara deserta qualora nessuna
delle offerte pervenute abbia ad oggetto l'acquisizione del bene.
5. Qualora le offerte pervenute riguardano:
a) esclusivamente l'acquisizione del bene, la proprietà dello stesso viene
aggiudicata al miglior offerente;
b) esclusivamente l'esecuzione di lavori ovvero l'acquisizione del bene
congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l'appalto dei
lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta;
c) la sola acquisizione del bene ovvero la sola esecuzione dei lavori ovvero
l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del
bene e l'appalto per l'esecuzione dei lavori vengono aggiudicati alla migliore
offerta congiunta, sempre che essa sia più conveniente delle due migliori
offerte separate. In caso contrario l'aggiudicazione, avviene in favore della
migliore offerta relativa all'acquisizione del bene e a quella relativa
all'esecuzione dei lavori.
6. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è
determinato dal responsabile del procedimento sulla base dei criteri estimativi
desumibili dalle norme fiscali.
7. L'inserimento nel programma triennale dei beni appartenenti al patrimonio
indisponibile dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e degli altri enti
non territoriali ai fini della loro alienazione comporta il venir meno del
vincolo di destinazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 828 del codice
civile.
Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici.
84. Procedura di scelta del concessionario di lavori pubblici.
[1. L'affidamento della concessione di lavori pubblici avviene mediante
licitazione privata. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall'articolo 91.
2. Si applicano i termini previsti ai commi 1 e 5, dell'articolo 79, maggiorati
di quindici giorni e le forme di pubblicità di cui all'articolo 80] (40).
(40) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
85. Bando di gara.
[1. Il bando di gara per l'affidamento della concessione specifica le modalità
con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse
finanziarie necessarie a coprire il costo dell'investimento. Il bando di gara,
sulla base dei dati del piano economico-finanziario compreso nel progetto
preliminare, indica:
a) l'eventuale prezzo massimo che l'amministrazione aggiudicatrice intende
corrispondere;
b) l'eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per
la costituzione o il trasferimento di diritti;
c) l'eventuale canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
d) la percentuale, pari o superiore al quaranta per cento dei lavori da
appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le condizioni fissate
dall'articolo 2, comma 4, della Legge (41);
e) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della
gestione;
f) la durata massima della concessione;
g) il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché delle
relative modalità;
h) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare
all'utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo;
i) eventuali ulteriori elementi specifici che saranno inseriti nel contratto;
l) la facoltà o l'obbligo per il concessionario di costituire la società di
progetto prevista dall'articolo 37-quinquies della Legge.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la facoltà per i
concorrenti di inserire nell'offerta la proposta di eventuali varianti al
progetto posto a base di gara, indicando quali parti dell'opera o del lavoro è
possibile variare e a quali condizioni] (42).
(41) Vedi, anche, l'art. 2, L. 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito
dall'art. 7, L. 1° agosto 2002, n. 166.
(42) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
86. Schema di contratto.
1. Lo schema di contratto di concessione indica:
a) le condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario del
progetto dei lavori da realizzare e le modalità di approvazione da parte
dell'amministrazione aggiudicatrice;
b) l'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e
architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi richiesto;
c) i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri
per la vigilanza sui lavori da parte del responsabile del procedimento;
d) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti;
e) il limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le
modalità e le condizioni fissate dall'articolo 2, comma 4, della Legge (43);
f) le procedure di collaudo;
g) le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione dell'opera
realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa;
h) le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di
decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione;
i) le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo;
l) i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che il
concessionario potrà riscuotere dall'utenza per i servizi prestati;
m) l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie
oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto;
n) le modalità ed i termini di adempimento da parte del concessionario degli
eventuali oneri di concessione, comprendenti la corresponsione di canoni o
prestazioni di natura diversa;
o) le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione,
costruzione e gestione;
p) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna del
lavoro all'amministrazione aggiudicatrice al termine della concessione.
(43) Vedi, anche, l'art. 2, L. 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito
dall'art. 7, L. 1° agosto 2002, n. 166.
87. Contenuti dell'offerta.
1. In relazione a quanto previsto nel bando l'offerta contiene:
a) il prezzo richiesto dal concorrente;
b) il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere
all'amministrazione aggiudicatrice;
c) il canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
d) il tempo di esecuzione dei lavori;
e) la durata della concessione;
f) il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza ed il livello delle
qualità di gestione del servizio e delle relative modalità;
g) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara.
2. [All'offerta è inoltre allegato un dettagliato piano economico finanziario
dell'investimento e della connessa gestione per tutto l'arco temporale
prescelto] (44).
(44) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
Sezione quarta: Lavori in economia
88. Tipologie di lavori eseguibili in economia.
1. [I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione
appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'àmbito delle
seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è
rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme
e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della Legge;
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 Euro;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle
procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o
in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di
completare i lavori] (45).
2. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere
anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del
procedimento, con obbligo di rendiconto finale.
3. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da
eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché
sommaria.
4. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli
interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi non
preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative
agli esercizi finanziari precedenti (46).
(45) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
(46) All'individuazione delle tipologie di lavori che possono essere eseguiti
in economia si è provveduto:
- con D.M. 6 marzo 2002 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 21 maggio
2002, n. 117).
Capo II - Criteri di aggiudicazione
89. Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso
sull'elenco prezzi.
1. Quando la gara di pubblico incanto o di licitazione privata si tiene con il
metodo del massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari, l'autorità che presiede
la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata,
aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso
percentuale determinato ai sensi dei commi 2 e 3.
2. Nel caso di lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di
5.000.000 di DSP, ove il soggetto che presiede la gara, individui offerte che
presentano un ribasso percentuale superiore a quello considerato soglia di
anomalia in base alle disposizioni di legge, sospende la seduta e comunica i
nominativi dei relativi concorrenti, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis,
della Legge, al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi di organismi
tecnici della stazione appaltante, esamina le giustificazioni presentate dai
concorrenti ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis della Legge e valuta la
congruità delle offerte. Il soggetto che presiede la gara, alla riapertura della
seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle offerte giudicate non congrue e
aggiudica l'appalto. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore
a cinque non si procede alla determinazione della soglia di anomalia fermo
restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
dell'offerta.
3. [A seguito dell'esclusione dell'offerta giudicata non congrua, la stazione
appaltante comunica l'avvenuta esclusione e le relative motivazioni
all'Osservatorio dei lavori pubblici, che provvede a darne informativa alla
Commissione della Comunità Europea] (47).
4. Nel caso di lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000
di DSP non si procede all'esclusione automatica se il numero delle offerte
ammesse è inferiore a cinque. In tal caso, le offerte che presentano un
carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione sono soggette a verifica
di congruità da parte del responsabile del procedimento, che chiede ai relativi
offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla ricezione della
richiesta, gli elementi giustificativi dell'offerta presentata. Se la risposta
non perviene in termine utile o comunque non è ritenuta adeguata, la stazione
appaltante esclude la relativa offerta e aggiudica l'appalto al migliore
offerente rimasto in gara.
(47) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
(giurisprudenza di legittimità)
90. Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi
unitari.
1. Se la licitazione privata è aggiudicata con il metodo dell'offerta a prezzi
unitari, alla lettera d'invito è allegata la lista delle lavorazioni e forniture
previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori composta da sette colonne.
Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono
riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di
riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture
previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie
lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta
colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.
2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla
stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui
al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti
per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in
lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei
quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.
Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è
indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente
ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il
prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso
di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.
3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato
in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può
presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e
sottoscritte.
4. In caso di pubblico incanto, il bando di gara contiene l'indicazione dei
giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici
della stazione appaltante per ritirare copia della lista delle lavorazioni e
forniture di cui al comma 1.
5. Nel caso di appalto integrato nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi
sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle
quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto
ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il
concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso
l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico,
posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è
tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad
inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto
previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri
documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali
applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va inoltre
accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d'atto
che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo
complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei
prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed
invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, della Legge. I
termini per la presentazione dell'offerta previsti dall'articolo 79, comma 5,
sono maggiorati della metà.
6. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara, l'autorità che presiede la
gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun
foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel comma 5; legge
ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il
conseguente ribasso percentuale e procede all'aggiudicazione in base al ribasso
percentuale indicato in lettere ai sensi di quanto previsto all'articolo 89,
commi 2 e 4.
7. La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della
stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati
dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e
correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui
al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale
verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi
unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.
I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei
prezzi unitari contrattuali.
8. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un
giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte
economiche.
91. Offerta economicamente più vantaggiosa.
1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, i "pesi" o "punteggi" da assegnare agli elementi di valutazione
previsti dall'articolo 21, comma 2, della Legge devono essere globalmente pari a
cento, e devono essere indicati nel bando di gara.
2. Lo stesso bando di gara per tutti gli elementi di valutazione qualitativa
prevede i sub-elementi ed i "sub-pesi" o i "sub-punteggi" in base ai quali è
determinata la valutazione.
3. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e
procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le
formule di cui all'allegato B quelle indicate dal bando. Successivamente, in
seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole
offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte
economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse,
determina l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando, tra i criteri di
cui all'allegato B, quello indicato nel bando.
4. [La stazione appaltante può altresì procedere alla verifica prevista
all'articolo 64, comma 6] (48).
(48) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
92. Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei commissari.
1. [Nelle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 21, comma 4, della Legge,
tutti i commissari sono scelti pubblicamente mediante sorteggio, ad eccezione
del Presidente che è nominato direttamente dalle stazioni appaltanti] (49).
2. [Ai fini del sorteggio il responsabile del procedimento predispone un elenco
di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali, dalle facoltà
universitarie e dalla stazione appaltante. Qualora nel termine di trenta giorni
non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere
i commissari a propria discrezione nell'àmbito dei soggetti inadempienti] (50).
3. L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e
fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere
prorogato una volta sola per giustificati motivi.
4. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni
l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 21, comma 5,
della Legge.
5. [Il componente di commissione giudicatrice che abbia un qualsiasi interesse
personale o professionale nei confronti di uno o più soggetti comunque
coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività di gara o di esecuzione
dei lavori, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare alle operazioni di gara]
(51).
(49) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
(50) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
(51) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
TITOLO VI
Soggetti abilitati ad assumere lavori pubblici
93. Riunione di Imprese.
[1. Sono ammessi a presentare offerta per gli appalti e le concessioni di lavori
pubblici imprese riunite che abbiano conferito o si impegnino a conferire,
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta capogruppo.
2. In caso di licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa privata,
l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di
trattare per sé o quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis della
Legge comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.
4. Le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento] (52).
(52) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
94. Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante.
[1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di
impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento
del suo titolare, la stazione appaltante ha facoltà di proseguire il rapporto di
appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti
dall'articolo 93 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori
ancora da eseguire, ovvero di recedere dall'appalto.
2. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti
di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o
fallimento del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa
subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta
alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti, purché
queste abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da
eseguire] (53).
(53) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
95. Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite.
1. L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei
requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria
prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti
relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli
importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti
dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria
prevalente.
2. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo
orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti
nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla
mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante
percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandatanti o dalle altre imprese
consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero
raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura
maggioritaria.
3. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo
verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono
posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie
scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei
lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per
l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non
assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con
riferimento alla categoria prevalente.
4. Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione
temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono associare
altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli
richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non
superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare
complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari
all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
5. [Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve
risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al
legale rappresentante dell'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed
irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della
stazione appaltante] (54).
6. [Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle
imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni
e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo
dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante,
tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle
imprese mandanti] (55).
7. [Ai fini del presente regolamento, il rapporto di mandato non determina di
per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali
conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali
e degli oneri sociali] (56).
(54) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
(55) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
(56) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
96. Società tra imprese riunite.
1. Le imprese riunite dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una
società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti
del Codice Civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o
cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione,
nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le
responsabilità delle imprese riunite ai sensi della Legge.
3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla
stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel
registro delle imprese.
4. Tutte le imprese riunite devono far parte della società, la quale non può
conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la
società può essere costituita anche dalle sole imprese interessate
all'esecuzione parziale.
5. Ai soli fini della qualificazione, i lavori eseguiti dalla società sono
riferiti alle singole imprese associate, secondo le rispettive quote di
partecipazione alla società stessa.
97. Consorzi stabili di imprese.
1. I consorzi stabili di imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), e
articolo 12 della Legge, hanno la facoltà di far eseguire i lavori dai
consorziati senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità
sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica
dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti
requisiti.
3. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non
pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate, ma
il documento di qualificazione di queste ultime deve riportare la segnalazione
di partecipazione ad un consorzio stabile, nonché l'indicazione di tutti gli
altri soggetti partecipanti.
4. Per i primi cinque anni dalla costituzione ai fini della partecipazione del
consorzio alle gare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate,
vengono sommati. Alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni
previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese (57).
5. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti
pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a
favore del consorzio. Le quote di assegnazione devono tenere conto dell'apporto
reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori.
(57) Vedi, anche, l'art. 12, L. 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato
dall'art. 7, L. 1° agosto 2002, n. 166.
98. Requisiti del concessionario.
1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di
concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione
di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dagli articoli 8 e
9 della Legge con riferimento ai lavori direttamente eseguiti, ed essere in
possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni
antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento
dell'investimento previsto per l'intervento;
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per
l'intervento;
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto
dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento
dell'investimento previsto per l'intervento;
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello
previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento
dell'investimento previsto dall'intervento.
2. In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 il
concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) nella
misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra il doppio e il triplo.
3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della
concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui al
comma 1, lettere a), b), c), e d).
4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento
temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1,
lettere a) e b), devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o
dalle consorziate nella misura prevista dall'articolo 95.
99. Requisiti del promotore.
1. Possono presentare le proposte di cui all'articolo 37-bis della Legge, oltre
ai soggetti elencati negli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), della Legge,
soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa,
tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o
di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni
hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di
natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.
2. Possono presentare proposta anche soggetti appositamente costituiti, nei
quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i
requisiti di esperienza e professionalità stabiliti nel comma 1.
3. Al fine di ottenere l'affidamento della concessione, il promotore deve
comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti
previsti dall'articolo 98.
TITOLO VII
Garanzie
100. Cauzione provvisoria.
1. La cauzione provvisoria prevista dall'articolo 30, comma 1, della Legge può
essere costituita a scelta dell'offerente in contanti o in titoli del debito
pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a
titolo di pegno a favore delle stazioni appaltanti. La cauzione può essere
costituita, sempre a scelta dell'offerente anche mediante fideiussione bancaria
ovvero mediante polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a
semplice richiesta.
2. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un
fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva
nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della
concessione (58).
(58) Con D.M. 12 marzo 2004, n. 123 (Gazz. Uff. 11 maggio 2004, n. 109, S.O.)
sono stati determinati gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e
le coperture assicurative previste dal presente regolamento.
101. Cauzione definitiva.
1. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato.
2. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni
appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
4. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della
cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'appaltatore (59).
(59) Con D.M. 12 marzo 2004, n. 123 (Gazz. Uff. 11 maggio 2004, n. 109, S.O.)
sono stati determinati gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e
le coperture assicurative previste dal presente regolamento.
102. Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei
saldi.
1. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata
alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo
pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori.
2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da
parte delle stazioni appaltanti.
3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita
alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse è applicato per il
periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo
(60).
(60) Con D.M. 12 marzo 2004, n. 123 (Gazz. Uff. 11 maggio 2004, n. 109, S.O.)
sono stati determinati gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e
le coperture assicurative previste dal presente regolamento.
103. Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile
verso terzi.
1. L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della
Legge, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle
stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara.
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei
lavori.
2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi
è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di
500.000 Euro, ed un massimo di 5.000.000 di Euro.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo
di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga
indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento.
4. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui
al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da
parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia (61).
(61) Con D.M. 12 marzo 2004, n. 123 (Gazz. Uff. 11 maggio 2004, n. 109, S.O.)
sono stati determinati gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e
le coperture assicurative previste dal presente regolamento.
104. Polizza di assicurazione indennitaria decennale.
1. Per i lavori di cui all'articolo 30, comma 4, della Legge, l'appaltatore ed
il concessionario sono obbligati a stipulare, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a
copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione
del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in
pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi
ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza
decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera
realizzata con il limite massimo di 14.000.000 di Euro.
2. L'appaltatore e il concessionario sono altresì obbligati a stipulare, per i
lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilità
civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e
per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4.000.000 di Euro.
3. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle
polizze di cui ai commi 1 e 2 (62).
(62) Con D.M. 12 marzo 2004, n. 123 (Gazz. Uff. 11 maggio 2004, n. 109, S.O.)
sono stati determinati gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e
le coperture assicurative previste dal presente regolamento.
(giurisprudenza di legittimità)
105. Polizza assicurativa del progettista.
1. Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di copertura
assicurativa, la polizza di cui all'articolo 30, comma 5, della Legge. Tale
polizza copre la responsabilità professionale del progettista esterno per i
rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o
definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove
spese di progettazione e/o maggiori costi.
2. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la
stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa
dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essa avrebbe
dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.
3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova
progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione
sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con
le procedure di cui alla Legge ed al presente regolamento, la nuova
progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente
incaricato. L'obbligo di nuovamente progettare i lavori a carico del progettista
senza costi e oneri per la stazione appaltante deve essere inderogabilmente
previsto nel contratto.
4. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve
produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata
all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio
dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di
responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori
progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla
data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata
presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e
autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.
5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal
contratto frazionato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento per
fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto è subordinata alla
costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo
pari all'acconto medesimo. Il saldo è corrisposto soltanto a seguito della
presentazione della polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie è
contestuale alla presentazione della polizza, che deve in ogni caso avvenire al
momento della consegna degli elaborati progettuali.
6. L'assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di
risarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma offerta, ovvero indica
i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il responsabile del
procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta deve assumere la
propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'offerta si intende
rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento dichiari di accettare la
somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta
giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 6,
ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la stima
dell'ammontare del danno è demandata ad un perito designato dall'Autorità
nell'àmbito dell'elenco di cui all'articolo 151, comma 6. Qualora il pagamento
della somma stimata non sia effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione
della stima, l'Amministrazione dà comunicazione all'ISVAP (63).
(63) Con D.M. 12 marzo 2004, n. 123 (Gazz. Uff. 11 maggio 2004, n. 109, S.O.)
sono stati determinati gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e
le coperture assicurative previste dal presente regolamento.
106. Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione.
1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione
appaltante assume l'onere del rimborso al dipendente dei due terzi del premio
corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei
rischi professionali. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci
per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il
solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 25, comma
1, lettera d), della Legge (64).
(64) Vedi, anche, l'art. 17, comma 3, L. 11 febbraio 1994, n. 109, come
modificato dall'art. 145, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Con D.M. 12 marzo 2004,
n. 123 (Gazz. Uff. 11 maggio 2004, n. 109, S.O.) sono stati determinati gli
schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative
previste dal presente regolamento.
107. Requisiti dei fideiussori.
1. Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche
autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
2. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
3. Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di
assicurazione.
4. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto
del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro dei lavori pubblici
(65).
(65) Vedi, anche, l'art. 30, comma 1, L. 11 febbraio 1994, n. 109, come
modificato dall'art. 145, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Con D.M. 12 marzo 2004,
n. 123 (Gazz. Uff. 11 maggio 2004, n. 109, S.O.) sono stati determinati gli
schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative
previste dal presente regolamento.
108. Garanzie di concorrenti riuniti.
1. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'articolo 13 della Legge, le
garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato
irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti
i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 13, comma
2, della Legge, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'articolo
13, comma 3, della Legge (66).
(66) Con D.M. 12 marzo 2004, n. 123 (Gazz. Uff. 11 maggio 2004, n. 109, S.O.)
sono stati determinati gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e
le coperture assicurative previste dal presente regolamento.
TITOLO VIII
Il contratto
(giurisprudenza di legittimità)
109. Stipulazione ed approvazione del contratto.
1. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta
giorni dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed
appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione
dell'offerta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario.
2. Per gli appalti di competenza di Amministrazioni statali, l'approvazione del
contratto deve intervenire entro sessanta giorni dalla data di stipulazione.
3. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene
nei termini fissati dai commi precedenti, l'impresa può, mediante atto
notificato alla stazione appaltante (Seguivano alcune parole non ammesse al
"Visto" della Corte dei conti) sciogliersi da ogni impegno o (seguiva una parola
non ammessa al "Visto" della Corte dei conti) recedere dal contratto. In caso di
mancata presentazione dell'istanza, all'impresa non spetta alcun indennizzo.
4. (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti).
L'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso
delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via
d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle
per opere provvisionali.
110. Documenti facenti parte integrante del contratto.
1. Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:
a) il capitolato generale;
b) il capitolato speciale;
c) gli elaborati grafici progettuali;
d) l'elenco dei prezzi unitari;
e) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 31 della Legge;
f) il cronoprogramma.
2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli
elencati al comma 1.
111. Contenuto dei capitolati e dei contratti.
1. Il capitolato generale, i capitolati speciali e i contratti disciplinano, fra
l'altro, nel rispetto delle disposizioni della Legge e del presente regolamento:
a) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto
dell'appalto e i presupposti in presenza dei quali il responsabile del
procedimento concede proroghe;
b) i casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o
parziali dei lavori, e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni
qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza
di presupposti;
c) le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di
costruzione;
d) i modi e i casi di riconoscimento dei danni da forza maggiore;
e) le modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto.
112. Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore.
1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della
copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
2. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe
vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.
3. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli
atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.
(giurisprudenza di legittimità)
113. Anticipazione.
1. Nei casi consentiti dalla legge le stazioni appaltanti erogano
all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori
accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo
contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata
corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi
corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
2. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i
tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi
corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.
114. Pagamenti in acconto.
1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai
dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo
dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale ed a
misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile
del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la
qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato
dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna
rata.
3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la
stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi
maturati fino alla data di sospensione.
115. Cessione del corrispettivo d'appalto.
[1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della Legge, le cessioni di crediti
vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo
di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari
finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui
oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di
impresa.
2. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve essere notificata all'amministrazione debitrice.
3. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile
alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da
notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di
cui al comma 2.
4. L'amministrazione pubblica, al momento della stipula del contratto o
contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte
dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a
maturazione.
5. In ogni caso, l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto] (67).
(67) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
116. Ritardato pagamento.
1. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini
indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi a norma
dell'articolo 26, comma 1, della Legge.
2. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata
di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28, comma 9, della Legge,
con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi
3. Nel caso di concessione di lavori pubblici il cui prezzo sia da
corrispondersi in più rate annuali, il disciplinare di concessione prevede la
decorrenza degli interessi per ritardato pagamento.
4. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e
corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente
successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o
riserve.
117. Penali.
1. I capitolati speciali di appalto e i contratti precisano le penali da
applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile
del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla
complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.
3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di
lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del
procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed
inserite nel capitolato speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa tra
lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque
complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione
all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del
procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto
al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un
importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 3, il
responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste
dall'articolo 119.
5. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione
articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di
tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi
importi.
118. Risoluzione dei contratti per reati accertati.
[1. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un
provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di
prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi
della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di
altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli
obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento
valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei
riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla
risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto
soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto] (68).
(68) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
119. Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e
grave ritardo.
[1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore
concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da
compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere
accreditati all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori
formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine
non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero
scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione
appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione
del contratto.
4. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore
dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere
inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le
prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento
della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in
contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due
testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale
da trasmettere al responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la
stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la
risoluzione del contratto] (69).
(69) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
120. Inadempimento di contratti per cottimo.
[1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento
dell'appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del
procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le
facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante] (70).
(70) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
121. Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti.
[1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la
determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti
giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e
l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in
consegna dal direttore dei lavori.
2. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato
l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla
maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione
appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 10, comma
1-ter, della Legge (71)] (72).
(71) Vedi, anche, il comma 12 dell'art. 5, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.
(72) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
122. Recesso dal contratto e valutazione del decimo.
[1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal
contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non
eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza
tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del
ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione
all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi
i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il
collaudo definitivo.
4. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma
del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima
della comunicazione dello scioglimento del contratto.
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti
che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora
utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle
opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un
compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il
valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non
accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e
cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso
contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese] (73).
(73) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
TITOLO IX
Esecuzione dei lavori
Capo I - Direzione dei lavori
123. Ufficio della direzione dei lavori.
1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile
dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della
gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore
dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e
categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore
operativo o di ispettore di cantiere.
2. L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo
tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le
disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.
124. Direttore dei lavori.
1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a
regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.
2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della
supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed
interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici
ed economici del contratto.
3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei
materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli
accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come
previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in
aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della
predetta legge.
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo
stesso espressamente demandati dalla Legge o dal presente regolamento nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte
dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di
obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei
manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i
contenuti a lavori ultimati.
125. Direttori operativi.
1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il
direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori
da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole
contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei
lavori.
2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra
gli altri, i seguenti compiti:
a) verificare che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla
denuncia dei calcoli delle strutture;
b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei
lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali
difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari
interventi correttivi;
d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari
ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla
qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni
correttive;
f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in
servizio degli impianti;
h) controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore per l'esecuzione
dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di
cantiere;
i) collaborare alla tenuta dei libri contabili.
126. Ispettori di cantiere.
1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il
direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle
prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto. La posizione di
ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un
turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di
svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le
fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
2. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per
assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di
controllo in qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature
e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di
qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle
quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed
alle specifiche tecniche contrattuali;
e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed
accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili quando siano stati incaricati dal
direttore dei lavori.
127. Sicurezza nei cantieri.
1. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla
vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori.
Nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti
previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la
presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per
l'esercizio delle relative funzioni.
2. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori comprendono:
a) l'assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle
disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
b) l'adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa
stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche
intervenute;
c) l'organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca
informazione;
d) il proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle
norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la
risoluzione del contratto;
e) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni
fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle
imprese interessate;
f) l'assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma
1-bis della Legge.
Capo II - Esecuzione dei lavori
Sezione prima: Disposizioni preliminari
128. Ordini di servizio.
1. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le
disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento al
direttore dei lavori e da quest'ultimo all'appaltatore. L'ordine di servizio è
redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e comunicato
all'appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'ordine di
servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve
dell'appaltatore.
2. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con
ordine di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei
lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia
regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la
periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un
rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle
lavorazioni.
Sezione seconda: Consegna dei lavori
(giurisprudenza di legittimità)
129. Giorno e termine per la consegna.
1. Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza,
subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento
autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.
2. Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non
oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del
decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla
data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei Conti
non è richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di
quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi
fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta.
3. Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui
deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale
idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove
occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di
progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla
consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già
eseguito a cura della stazione appaltante.
4. In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di
quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative
spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome,
termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile della
conservazione dei segnali e capisaldi.
6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio
con l'appaltatore ai sensi dell'articolo 121; dalla data di tale verbale decorre
il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
7. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei
lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta
comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente
trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante
ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione
appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di
accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di
tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e
documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato
generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente
alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri
dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato
generale.
9. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso
dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8,
qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile
contrattuale.
10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante
per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta
giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui
ai commi 8 e 9.
11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento
ha l'obbligo di informare l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici.
130. Processo verbale di consegna.
1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni
eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di
sagome e capisaldi;
b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi all'appaltatore per la
esecuzione dei lavori; al processo verbale di consegna vanno uniti i profili
delle cave in numero sufficiente per poter in ogni tempo calcolare il volume
totale del materiale estratto;
c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da
persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che lo stato
attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei
mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi
accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di
consegna.
3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 129, comma 4, il
processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali
lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione
presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei
lavori revoca le eventuali limitazioni.
4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei
lavori e dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il
compimento dei lavori.
5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del
procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questa lo
richieda.
6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più
volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o
l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una
temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili. In caso di urgenza,
l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di
consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna
parziale.
7. In caso di consegna parziale l'appaltatore è tenuto a presentare un programma
di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori
previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si
applica la disciplina dell'articolo 133.
131. Differenze riscontrate all'atto della consegna.
1. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di
consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.
2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto
esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce
immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e
l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati
in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e
proponendo i provvedimenti da adottare.
3. Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata
difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve
formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di
cui all'articolo 165.
132. Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro.
1. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell'esecuzione
dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio
con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei
mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal
precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.
2. Qualora l'appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga
alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli
accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi
verbali sono dai medesimi firmati assieme all'appaltatore subentrante. Qualora
l'appaltatore subentrante non intervenga si sospende la consegna e si procede
con le modalità indicate all'articolo 129, comma 7.
Sezione terza: Esecuzione in senso stretto
133. Sospensione e ripresa dei lavori.
1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la
sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per
ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori
nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.
3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale
rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno
determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al
responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua
redazione.
4. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei
lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate
affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza
eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti
in cantiere al momento della sospensione.
5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al
cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le
condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari
eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine
di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per
evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori,
non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati
dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei
termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il
nuovo termine contrattuale.
7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause
imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il
regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di
lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito
verbale.
8. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori
devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di
ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali
o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 165.
9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile
del procedimento dà avviso all'Autorità.
134. Variazioni ed addizioni al progetto approvato.
1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta
dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente
approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti
indicati all'articolo 25 della Legge.
2. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei
lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico
dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo
le disposizioni del direttore dei lavori.
3. Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel
corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il
direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il
progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante,
indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione
appaltante.
4. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune
dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché
non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.
5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta
approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 25, comma 3, primo periodo della
Legge.
6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano
categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i
quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di
nuovi prezzi a norma dell'articolo 136.
7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma
dell'articolo 25, comma 1, della Legge consentono di disporre varianti in corso
d'opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con
apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei
fatti.
8. Nel caso di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della Legge, il
responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la
situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante,
motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o
della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la
variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie
previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della Pubblica
Amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce
alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera
b-bis) della Legge la descrizione del responsabile del procedimento ha ad
oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla
specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.
9. Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni
richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su
parere dell'organo che ha approvato il progetto, qualora comportino la necessità
di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto
approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal
responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.
10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della
loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 25, comma 3, secondo
periodo, della Legge che prevedano un aumento della spesa non superiore al
cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si
provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione,
ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.
11. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei
limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione
appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì
responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire
variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare
autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a
beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e
ambientali.
135. Diminuzione dei lavori.
1. La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle
stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli
effetti previsti dal capitolato generale.
136. Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel
contratto.
1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal
contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi
diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o
materiali si valutano:
a) desumendoli dal prezziario di cui all'articolo 34, comma 1;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente
da nuove regolari analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di
mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell'offerta.
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei
lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove
comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico,
essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il
disposto di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge.
5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la
stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi
nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili
nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente
accettati.
137. Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore.
1. Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile del
procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire
sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti
entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro
l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del
responsabile del procedimento è comunicata all'appaltatore, il quale ha
l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro
di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in
contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze
contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo
caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da
presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale
si intendono definitivamente accettate.
3. L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo
verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali
osservazioni dell'appaltatore.
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei
lavori.
138. Sinistri alle persone e danni alle proprietà.
1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni
alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da
trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e
le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre
per la stazione appaltante le conseguenze dannose.
139. Danni.
1. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al
direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in
difetto, entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto
al risarcimento.
2. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone
processo verbale, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del
direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
140. Appalto integrato.
1. Nell'ipotesi di appalto integrato, intervenuta la stipulazione del contratto
a norma dell'articolo 109, il responsabile del procedimento, con apposito ordine
di servizio, dispone che l'appaltatore dia immediato inizio alla redazione del
progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di cui al capitolato
speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara.
2. Il responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, dispone
che l'appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior
dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto
definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore
dell'appaltatore.
3. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle
quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto
disposto dal comma 4.
4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 25, comma
1, lettere a), b), c) della Legge, ovvero nel caso di riscontrati errori od
omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto
esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste
dal capitolato generale e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi,
ricavati ai sensi dell'articolo 136. La stazione appaltante procede
all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle
variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal
capitolato speciale allegato al progetto definitivo.
5. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito il
progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato dal capitolato
speciale. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall'articolo
129, comma 2, per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di
acconto del corrispettivo è effettuato in favore dell'appaltatore entro quindici
giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del
progetto esecutivo si applicano le penali previste nel capitolato speciale
allegato al progetto definitivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.
6. Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto
meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento
dell'appaltatore.
7. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la
stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 122, all'appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal
capitolato generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per
ritardata consegna dei lavori.
Sezione quarta: subappalto
141. Subappalto.
1. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è
stabilita nella misura del 30 per cento dell'importo della categoria.
2. Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di
impianti e opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l).
3. L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare
alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione
prevista dall'articolo 18 commi 3 e 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modificazioni. Il termine previsto dall'articolo 18, comma 9 della
legge n. 55/1990 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.
4. L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma
1, lettere b) e c) della legge ai propri consorziati non costituisce subappalto.
Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 3, numero 5 e al comma 6
dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
5. Ai fini del presente articolo, le attività ovunque espletate ai sensi
dell'articolo 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono quelle poste
in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto.
Capo III - Lavori in economia
142. Modo di esecuzione dei lavori.
1. [I lavori in economia si possono eseguire:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimi] (74).
2. Per tutti i lavori in economia la stazione appaltante nomina un responsabile
del procedimento.
(74) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
143. Lavori in amministrazione diretta.
1. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del
procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale
eventualmente assunto i lavori individuati all'articolo 88.
2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi
eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
3. [I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa
complessiva superiore a 50.000 Euro] (75).
(75) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
144. Cottimo.
1. [Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori
di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante, ai sensi
dell'articolo 88 e di importo non superiore a 200.000 Euro] (76).
2. [Nel cottimo l'affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno
cinque imprese ai sensi dell'articolo 78; per i lavori di importo inferiore a
20.000 Euro si può procedere ad affidamento diretto] (77).
3. L'atto di cottimo deve indicare:
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo
di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di
risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento
del cottimista ai sensi dell'articolo 120.
4. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante
comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione
appaltante dei nominativi degli affidatari.
(76) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
(77) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
145. Autorizzazione della spesa per lavori in economia.
1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 88, comma 1, nell'àmbito delle somme a
disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma
l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento.
2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni
progettuali, sopraggiunte nell'àmbito di interventi per i quali non è stato
disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere
autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del
procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli
accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso
d'asta.
146. Lavori d'urgenza.
1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla
necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui
sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e
i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico
all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla
stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
147. Provvedimenti in casi di somma urgenza.
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto
fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo,
può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo
146, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o
comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla
pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta
ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal
tecnico, da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con
l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo
previsto all'articolo 136, comma 5.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci
giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli
stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione
appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei
lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non
riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si
procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei
lavori realizzati.
148. Perizia suppletiva per maggiori spese.
1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli
insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva,
per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella
debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.
TITOLO X
Accordo bonario e definizione delle controversie
149. Accordo bonario.
[1. Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti
contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati
dall'articolo 31-bis della Legge, il Direttore dei Lavori ne dà immediata
comunicazione al responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo
possibile la propria relazione riservata in merito.
2. Il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta
infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di
valore, nel termine dei novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle
riserve acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell'organo di collaudo, sente l'appaltatore sulle condizioni ed i
termini di un'eventuale accordo, e formula alla stazione appaltante una proposta
di soluzione bonaria.
3. Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle forme previste
dal proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni in merito alla proposta
e ne dà sollecita comunicazione al responsabile del procedimento e
all'appaltatore. Nello stesso termine la stazione appaltante acquisisce gli
eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari.
4. Qualora l'appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dalla
stazione appaltante nella comunicazione, il responsabile del procedimento
convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La
sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel
momento insorta.
5. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi
al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
sottoscrizione dell'accordo.
6. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti
in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.
7. La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve
iscritte dall'appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già
precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente l'importo fissato dalla Legge]
(78).
(78) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
150. Definizione delle controversie.
[1. Nel caso in cui gli atti contrattuali o apposito compromesso prevedono che
le eventuali controversie insorte tra la stazione appaltante e l'appaltatore
siano decise da arbitri, il giudizio è demandato ad un collegio istituito presso
la Camera Arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 32 della
Legge. L'arbitrato ha natura rituale.
2. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza
alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra professionisti di
particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici; se la parte nei cui
confronti è diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina
procede il Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 810, comma 2, del
codice di procedura civile.
3. Ad iniziativa della parte più diligente, gli atti di nomina dei due arbitri
sono trasmessi alla Camera Arbitrale per i lavori pubblici affinché essa
provveda alla nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio,
scelto nell'àmbito dell'albo camerale sulla base di criteri oggettivi e
predeterminati (79).
4. Le parti possono determinare la sede del collegio arbitrale in uno dei luoghi
in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici.
Se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non
vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della
Camera Arbitrale per i lavori pubblici.
5. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la Camera Arbitrale comunica
alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del
corrispettivo arbitrale. Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione
del collegio, il giudizio si svolge secondo le norme fissate dal decreto
interministeriale di cui all'articolo 32, secondo comma, della Legge.
6. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato alla
Camera Arbitrale dalle parti, nella misura liquidata secondo i parametri della
tariffa di cui al suddetto decreto interministeriale e nel termine di trenta
giorni dalla comunicazione del lodo (80)] (81).
(79) Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza 17 ottobre 2003, n. 6335, ha
dichiarato che il presente comma è illegittimo e deve essere annullato nella
parte in cui sottrae alla libera determinazione delle parti la scelta del terzo
arbitro con funzioni di presidente, attribuendola alla camera arbitrale.
(80) Con D.M. 2 dicembre 2000, n. 398, è stato emanato il regolamento
contenente le norme di procedura del giudizio arbitrale.
(81) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
151. Camera Arbitrale per i lavori pubblici.
[1. La Camera Arbitrale per i lavori pubblici cura la formazione e la tenuta
dell'albo degli arbitri, redige il codice deontologico degli arbitri camerali, e
provvede agli adempimenti necessari alla costituzione ed al funzionamento del
collegio arbitrale disciplinato dall'articolo 150. (Seguiva un periodo non
ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
2. Sono organi della Camera Arbitrale il Presidente ed il Consiglio Arbitrale.
3. Il Consiglio Arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall'Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici fra soggetti dotati di particolare
competenza nella materia, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia
dell'istituto; al suo interno l'Autorità sceglie il Presidente. L'incarico ha
durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento
di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorità stessa. Il Presidente
e i Consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal
successivo comma 8.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera Arbitrale si avvale di una
struttura di segreteria con personale fornito dall'Autorità.
5. Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della Camera Arbitrale soggetti
appartenenti alle seguenti categorie:
a) magistrati amministrativi, magistrati contabili ed avvocati dello Stato in
servizio, nel numero fissato dal Consiglio della Camera Arbitrale, designati
dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonché avvocati dello
Stato e magistrati a riposo;
b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio
avanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a
consigliere di cassazione;
c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura,
abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti ai
relativi albi;
d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche con
particolare competenza nella materia dei lavori pubblici (82).
6. La Camera Arbitrale cura altresì la tenuta dell'elenco dei periti al fine
della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi
all'elenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma
5, lettera c), nonché dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti
professionali.
7. I soggetti di cui al comma 5, lettere b), c), e d), nonché al comma 6 del
presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in via
generale dal Consiglio Arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli
arbitri e nell'elenco dei periti su domanda corredata da curriculum e da
adeguata documentazione (83).
8. L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco dei consulenti ha durata
triennale, e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza
del biennio; durante il periodo di appartenenza all'albo gli arbitri non possono
svolgere l'incarico di arbitro di parte in altri giudizi arbitrali, e per lo
stesso periodo non possono espletare incarichi professionali in favore delle
parti dei giudizi arbitrali da essi decisi (84).
9. In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal codice di procedura
civile, non possono essere nominati arbitri coloro abbiano compilato il progetto
o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui
si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso
un giudizio o parere sulle controversie stesse.
10. Il compenso per lo svolgimento dell'incarico arbitrale da parte di tutti i
componenti del collegio è determinato dal Consiglio Arbitrale secondo parametri
fissati in via generale tenendo conto del valore delle controversie e della
complessità delle questioni. (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto"
della Corte dei conti).
11. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera Arbitrale per la decisione
delle controversie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati ai sensi dell'articolo 4, comma 10-quinquies della Legge con decreto
del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica all'unità
previsionale di base della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al
funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici al fine del
pagamento delle spese (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della
Corte dei conti) e del compenso agli arbitri.
12. La Camera Arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal
contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette all'Autorità e
all'Osservatorio] (85).
(82) Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza 17 ottobre 2003, n. 6335, ha
dichiarato che il comma 3 dell'art. 150 del presente regolamento è illegittimo e
deve essere annullato nella parte in cui sottrae alla libera determinazione
delle parti la scelta del terzo arbitro con funzioni di presidente,
attribuendola alla camera arbitrale, e che l'annullamento di tale disposizione
comporta il venir meno delle norme relative alla formazione dell'albo degli
arbitri della camera arbitrale contenute nel presente comma.
(83) Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza 17 ottobre 2003, n. 6335, ha
dichiarato che il comma 3 dell'art. 150 del presente regolamento è illegittimo e
deve essere annullato, nella parte in cui sottrae alla libera determinazione
delle parti la scelta del terzo arbitro con funzioni di presidente,
attribuendola alla camera arbitrale, e che l'annullamento di tale disposizione
comporta il venir meno, limitatamente agli arbitri, delle norme relative alla
formazione dell'albo degli arbitri della camera arbitrale contenute nel presente
comma.
(84) Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza 17 ottobre 2003, n. 6335, ha
dichiarato che il comma 3 dell'art. 150 del presente regolamento è illegittimo e
deve essere annullato, nella parte in cui sottrae alla libera determinazione
delle parti la scelta del terzo arbitro con funzioni di presidente,
attribuendola alla camera arbitrale, e che l'annullamento di tale disposizione
comporta il venir meno, limitatamente agli arbitri, delle norme relative alla
durata dell'iscrizione nell'albo degli arbitri e di quelle relative alle ipotesi
di incompatibilità conseguenti all'iscrizione stessa contenute nel presente
comma.
(85) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
TITOLO XI
Contabilità dei lavori
Capo I - Scopo e forma della contabilità
152. Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti.
1. Il fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti, risultante dal
quadro economico allegato al progetto approvato, ha le seguenti destinazioni:
a) lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto;
b) rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali prove di
laboratorio per materiali, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) punto 11;
c) allacciamenti ai pubblici servizi;
d) maggiori lavori imprevisti;
e) incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della Legge;
f) acquisizione o espropriazione di aree o immobili;
g) spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera,
contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi;
h) spese per attività di consulenza o di supporto;
i) spese per commissioni giudicatrici;
l) spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 124,
comma 4;
m) spese per collaudi;
n) imposta sul valore aggiunto;
o) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte.
2. Per disporre, durante l'esecuzione dei lavori, delle somme di cui alle
lettere a), d) e g), è necessaria l'autorizzazione delle stazioni appaltanti.
153. Lavori in economia contemplati nel contratto.
1. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una
valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di
elenco per l'importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d'asta.
154. Lavori di manutenzione.
1. Qualora, nel caso di contratti aperti relativi a lavori di manutenzione,
l'importo dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale il direttore dei
lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento per le opportune
determinazioni. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'ulteriore
spesa, fino ad un totale complessivo pari all'originario importo posto a base di
gara e comunque non superiore a 200.000 Euro.
2. Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con
riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati
nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante.
155. Accertamento e registrazione dei lavori.
1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni,
delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia
le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti
sono i titoli diversi di spesa.
2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a
tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione
di tutti i fatti producenti spesa.
3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire
contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui
verificazione richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che
con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei
medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori
si trovi sempre in grado:
a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed ì certificati
per il pagamento degli acconti;
b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le
debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme
autorizzate;
c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza
di fondi.
4. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo
di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti
amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che
seguono.
156. Elenco dei documenti amministrativi e contabili.
1. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle
somministrazioni in appalto sono:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilità;
e) il sommario del registro di contabilità;
f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione.
2. I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento
dei lavori e il conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.
3. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'appaltatore
o dal tecnico dell'appaltatore suo rappresentante che ha assistito al
rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le
liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall'appaltatore.
4. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal
responsabile del procedimento.
157. Giornale dei lavori.
l. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori,
per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui
progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura
tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento
tecnico ed economico dei lavori.
2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi
ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute
istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla
natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili.
3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le
prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le
relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di
accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le
sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le
modifiche od aggiunte ai prezzi.
4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di
ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori
ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene
opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione
dell'assistente.
158. Libretti di misura dei lavori e delle provviste.
1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle
lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:
a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione
di contratto;
b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto;
c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso;
trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose
devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose
prima e dopo delle lavorazioni;
d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed
esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.
2. Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi
dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati,
i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli
elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i
metodi della geometria.
3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la
compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la
registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale
incaricato, in apposito documento ed in contraddittorio con l'appaltatore. Nei
casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità
computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata
sulla base dei rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.
159. Annotazione dei lavori a corpo.
1. I lavori a corpo sono annotati sul libretto delle misure, sul quale, in
occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui
il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota
relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto,
che è stata eseguita.
2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita
dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene
riportata distintamente nel registro di contabilità.
3. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che
sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore
dei lavori, il quale può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel
computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale
computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.
160. Modalità della misurazione dei lavori.
1. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui
spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle
lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo
coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei
lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la
propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e
immediatamente firmati dall'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha
assistito al rilevamento delle misure.
2. L'appaltatore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere
all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se
l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle
misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza
di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I
disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede
separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'appaltatore o dal tecnico
dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati
come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il
numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere
distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d'arte di
speciale importanza.
161. Lavori e somministrazioni su fatture.
1. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano
mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del
direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi
precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e,
ove necessario, rettificate, sono pagate all'appaltatore, ma non iscritte nei
conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.
162. Note settimanali delle somministrazioni.
1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste
somministrate dall'appaltatore sono annotate dall'assistente incaricato su un
brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'appaltatore
firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite
con operai e mezzi d'opera da lui forniti. Ciascun assistente preposto alla
sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere
distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste
abbiano una certa importanza.
163. Forma del registro di contabilità.
1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai
libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere
preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e
dall'appaltatore.
2. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il responsabile del
procedimento, su proposta del direttore dei lavori, può prescrivere in casi
speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni,
purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il
registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dal
personale da lui designato.
3. I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza possono
avere uno speciale registro separato.
164. Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità.
1. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte
dall'appaltatore sono annotate nel libretto delle misure o nell'apposito
documento, a seconda delle modalità di contabilizzazione, sul luogo del lavoro,
e quindi trascritte nel registro di contabilità, segnando per ciascuna partita
il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco
corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente di
seguito le domande che l'appaltatore ritiene di fare, le quali debbono essere
formulate e giustificate nel modo indicato dall'articolo 165 nonché le motivate
deduzioni del direttore dei lavori. Si procede con le stesse modalità per ogni
successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui
l'appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma dell'articolo 165,
comma 5.
165. Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità.
1. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve,
nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro
il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o
nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel
termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel
registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le
cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro
le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo
esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la
percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale
negligenza, l'amministrazione dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui
al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve
nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e
completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita
provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili,
quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata
riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle
categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.
166. Titoli speciali di spesa.
1. Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera il riassunto di ciascuna lista
settimanale è riportato sul registro.
2. Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino modificati
per applicazione di ribassi di ritenute e simili, sono trascritte in contabilità
sotto un capo distinto.
3. La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per semplice sunto.
167. Sommario del registro.
1. Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata, secondo il
rispettivo articolo di elenco e di perizia.
2. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione
secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di
incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.
3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di
ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una
verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal
registro di contabilità.
168. Stato di avanzamento lavori.
1. Quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale
d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore
dei lavori redige, nei termini specificati nel capitolato speciale d'appalto,
uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le
somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale
è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli
estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell'articolo 136.
2. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere
redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso
di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui all'articolo
167.
3. Quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 161 e sempre che i
libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'appaltatore o dal
tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato
d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei
lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve
risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione (86).
(86) Vedi, anche, l'art. 29, D.M. 19 aprile 2000, n. 145.
169. Certificato per pagamento di rate.
1. Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è
dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento
rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine
stabilito dal capitolato speciale d'appalto, apposito certificato compilato
sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso è
inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per l'emissione
del mandato di pagamento.
2. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è
annotato nel registro di contabilità.
170. Contabilizzazione separate di lavori.
1. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in
cui i lavori fanno capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità
comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti
contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri
economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche
se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.
171. Lavori annuali estesi a più esercizi.
1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano
alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e
collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.
172. Certificato di ultimazione dei lavori.
1. In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione
dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in
contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il
certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le
stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine
perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni
di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto
marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato
rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione
e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto
completamente delle lavorazioni sopraindicate.
173. Conto finale dei lavori.
1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito
nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di
avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del
procedimento.
2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui
sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta,
allegando la relativa documentazione, e segnatamente:
a) i verbali di consegna dei lavori;
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito
concessi in uso all'impresa;
c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della
intervenuta approvazione;
d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti
aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
e) gli ordini di servizio impartiti;
f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle
eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione
con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle
presumibile cause e delle relative conseguenze;
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
l) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione
appaltante;
m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario
del registro di contabilità);
n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione,
aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il
collaudo.
174. Reclami dell'appaltatore sul conto finale.
1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita
l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro
un termine non superiore a trenta giorni.
2. L'appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o
per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo
svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel
momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario
di cui all'articolo 149, eventualmente aggiornandone l'importo.
3. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se
lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di
contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
175. Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale.
1. Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui
all'articolo 174, il responsabile del procedimento redige una propria relazione
finale riservata con i seguenti documenti:
a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le
copie dei relativi decreti di approvazione;
b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione
dei lavori;
d) relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 173, comma 2;
e) domande dell'appaltatore.
2. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime
parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'appaltatore per le quali non
sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo 149.
Capo II - Contabilità dei lavori in economia
176. Annotazione dei lavori ad economia.
1. L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o
dal soggetto dallo stesso incaricato:
a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad
appalto;
b) se in amministrazione, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate
e provviste. Le firme dell'affidatario per quietanza possono essere apposte o
sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.
2. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente
per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico,
osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:
a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le
somministrazioni;
b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui
vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture debitamente
quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato
della gestione del fondo assegnato per i lavori.
177. Conti dei fornitori.
1. In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti
dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli
acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.
178. Pagamenti.
1. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle
somministrazioni, il responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate
di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori.
2. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo
rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni straordinarie che
richiedono numero notevole di lavoratori è sufficiente che due testimoni
attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali è sufficiente
che le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove il pagamento di
una lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione è fatta ciascuna volta,
indicando il numero d'ordine delle partite liquidate.
179. Giustificazione di minute spese.
1. Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente
firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa.
180. Rendiconto mensile delle spese.
1. I rendiconti mensili sono corredati dei certificati sull'avanzamento dei
lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e
liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del
registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti.
2. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al
responsabile del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese.
181. Rendiconto finale delle spese.
1. Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni
avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto è unita una
relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori, che determina i
lavori eseguiti in amministrazione per qualità e quantità, i materiali
acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il responsabile
del procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti
esposti nella relazione.
2. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione
finale ed il certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Se sono stati
acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il
compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi
li tiene in consegna.
182. Riassunto di rendiconti parziali.
1. Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il
responsabile del procedimento compila un conto generale riassuntivo dei
rendiconti finali delle varie sezioni.
Capo III - Norme generali per la tenuta della contabilità
183. Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa
bollatura.
1. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo 2219
cod. civ.
2. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei
lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel
frontespizio dal responsabile del procedimento.
3. Nel caso di utilizzo di programmi informatizzati, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 158.
4. Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai
sensi dell'articolo 2215 cod. civ.
184. Iscrizione di annotazioni di misurazione.
1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli
stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo
stesso dell'operazione di accertamento.
185. Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore.
1. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è
fatta in contraddittorio dell'appaltatore ovvero di chi lo rappresenta.
2. Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati di tali
operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di
ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non è ultimata,
da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'appaltatore o dal
tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.
3. La firma dell'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha assistito al
rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice
accertamento della classificazione e delle misure prese.
186. Firma dei soggetti incaricati.
1. Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie
attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità
dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o
verificato.
2. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche,
le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
3. Il responsabile del procedimento, dopo averli riscontrati, appone la sua
firma sui documenti che riassumono la contabilità.
TITOLO XII
Collaudo dei lavori
Capo I - Disposizioni preliminari
187. Oggetto del collaudo.
1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro
sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche
prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti
di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo
scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti
giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per
dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti
e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico
dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il
collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di
settore.
2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle
quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa,
se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei
modi stabiliti dal presente regolamento.
3. È obbligatorio il collaudo in corso d'opera:
a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi dell'articolo 27,
comma 2, lettere b) e c) della Legge;
b) quando si tratti di opere e lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
i);
c) nel caso di intervento affidato in concessione;
d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera
b), punto 1), della Legge;
e) nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione in
materia di beni culturali e ambientali;
f) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali
lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;
g) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di
anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.
188. Nomina del collaudatore.
1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei
lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso
d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica
qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli
interventi, alla loro complessità ed al relativo importo.
2. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo
le lauree in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente
della commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali,
l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, ad esclusione dei
dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque
anni nel rispettivo albo professionale (87).
3. Il collaudatore è nominato dalle stazioni appaltanti all'interno delle
proprie strutture sulla base dei criteri che le stesse sono tenute a fissare
preventivamente. Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in
possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del
procedimento, l'incarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni scelti ai
sensi del comma 11.
4. Non possono essere affidati incarichi di collaudo:
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e
procuratori dello Stato;
b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo
o subordinato con l'appaltatore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;
c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo,
progettazione, approvazione, autorizzazione vigilanza o direzione dei lavori da
collaudare;
d) a soggetti che facciano parte di organismi con funzioni di vigilanza o di
controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare.
5. Nel caso dei lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse
in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo
è affidato ad una commissione composta da tre membri. La commissione non può
essere composta congiuntamente da soggetti appartenenti all'organico della
stazione appaltante e da soggetti esterni. La stazione appaltante designa
altresì il membro della commissione che assume la funzione di presidente.
6. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad
uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo
statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i
lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo è esteso alla
verifica dell'osservanza delle norme sismiche.
7. Ai fini del divieto di cui al comma 4, si intende per attività di controllo e
vigilanza quella di cui all'articolo 16, comma 6 e all'articolo 30, comma 6
della Legge.
8. [Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni
all'organico delle stazioni appaltanti sono istituiti presso il Ministero dei
lavori pubblici, le Regioni e le Province autonome elenchi dei collaudatori
(88)] (89).
9. [Agli elenchi possono essere iscritti, su domanda corredata da curriculum e
da adeguata documentazione, distinti per specializzazione e competenza
professionale, i soggetti in possesso dei requisiti fissati dal comma 2. I
dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono iscriversi negli elenchi
anche se non iscritti ai relativi albi professionali. Le amministrazioni curano
la tenuta degli elenchi a mezzo di apposite commissioni, costituite secondo le
disposizioni vigenti presso ciascuna di esse. Gli elenchi dei collaudatori sono
pubblici e sono aperti alla consultazione anche telematica (90)] (91).
10. [Gli elenchi sono ripartiti in sezioni corrispondenti alle categorie di
qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici. Negli elenchi
vengono progressivamente registrati tutti gli incarichi di collaudo conferiti
(92)] (93).
11. [Le stazioni appaltanti individuano, nell'àmbito degli elenchi il
professionista o i professionisti da incaricare, che siano in possesso dei
requisiti specifici richiesti per l'intervento da collaudare e che abbiano
conseguito la laurea:
a) da almeno 10 anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a
5.000.000 di Euro, ovvero per lavori comprendenti strutture;
b) da almeno 5 anni per il collaudo di lavori di importo inferiore ad 1.000.000
di Euro] (94).
12. Il soggetto che è stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una
stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo
collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni
del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto è
stabilito in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura
organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è limitato alla singola
articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di
collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti.
13. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli elenchi dei
collaudatori devono essere predisposti entro tre mesi dalla data della sua
entrata in vigore. In assenza dell'elenco, le stazioni appaltanti possono
affidare discrezionalmente gli incarichi di collaudo a soggetti comunque in
possesso dei requisiti prescritti e alle condizioni previste dal comma 12.
(87) Vedi, anche, l'art. 28, comma 4, L. 11 febbraio 1994, n. 109, come
modificato dall'art. 7, L. 1° agosto 2002, n. 166.
(88) La Corte costituzionale, con sentenza 23 settembre - 1° ottobre 2003, n.
302 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40 - Prima serie speciale), ha dichiarato,
tra l'altro: a) che non spetta allo Stato e per esso al Presidente del Consiglio
dei Ministri, adottare, con il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e con il D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554, norme applicabili nei confronti delle Regioni, anche a
statuto speciale, e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e,
conseguentemente, ha annullato gli artt. 1, comma 2, 2, comma 1, lettera b), 5,
comma 1, lettera h) e 8, comma 1, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nonché gli
artt. 1, comma 2 e 188, commi 8, 9 e 10 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554,
nella parte in cui si riferiscono alle Regioni, anche a statuto speciale, e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano; b) che non spetta allo Stato e per
esso al Presidente del Consiglio dei Ministri adottare, con il D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554, norme applicabili nei confronti delle Province autonome
di Trento e di Bolzano, e, conseguentemente ha annullato l'art. 1, comma 3, del
predetto D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nella parte in cui si riferisce alle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
(89) Comma abrogato dal comma 8 dell'art. 24, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge
comunitaria 2004.
(90) La Corte costituzionale, con sentenza 23 settembre - 1° ottobre 2003, n.
302 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40 - Prima serie speciale), ha dichiarato,
tra l'altro: a) che non spetta allo Stato e per esso al Presidente del Consiglio
dei Ministri, adottare, con il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e con il D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554, norme applicabili nei confronti delle Regioni, anche a
statuto speciale, e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e,
conseguentemente, ha annullato gli artt. 1, comma 2, 2, comma 1, lettera b), 5,
comma 1, lettera h) e 8, comma 1, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nonché gli
artt. 1, comma 2 e 188, commi 8, 9 e 10 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554,
nella parte in cui si riferiscono alle Regioni, anche a statuto speciale, e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano; b) che non spetta allo Stato e per
esso al Presidente del Consiglio dei Ministri adottare, con il D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554, norme applicabili nei confronti delle Province autonome
di Trento e di Bolzano, e, conseguentemente ha annullato l'art. 1, comma 3, del
predetto D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nella parte in cui si riferisce alle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
(91) Comma abrogato dal comma 8 dell'art. 24, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge
comunitaria 2004.
(92) La Corte costituzionale, con sentenza 23 settembre - 1° ottobre 2003, n.
302 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40 - Prima serie speciale), ha dichiarato,
tra l'altro: a) che non spetta allo Stato e per esso al Presidente del Consiglio
dei Ministri, adottare, con il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e con il D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554, norme applicabili nei confronti delle Regioni, anche a
statuto speciale, e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e,
conseguentemente, ha annullato gli artt. 1, comma 2, 2, comma 1, lettera b), 5,
comma 1, lettera h) e 8, comma 1, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nonché gli
artt. 1, comma 2 e 188, commi 8, 9 e 10 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554,
nella parte in cui si riferiscono alle Regioni, anche a statuto speciale, e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano; b) che non spetta allo Stato e per
esso al Presidente del Consiglio dei Ministri adottare, con il D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554, norme applicabili nei confronti delle Province autonome
di Trento e di Bolzano, e, conseguentemente ha annullato l'art. 1, comma 3, del
predetto D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nella parte in cui si riferisce alle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
(93) Comma abrogato dal comma 8 dell'art. 24, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge
comunitaria 2004.
(94) Comma abrogato dal comma 8 dell'art. 24, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge
comunitaria 2004.
189. Avviso ai creditori.
1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il
responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel
cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni
in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per
coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di
aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro
un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la
relativa documentazione. L'avviso è pubblicato anche nel foglio degli annunzi
legali della Provincia (95).
2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del
procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute
pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.
3. Il responsabile del procedimento invita l'impresa a soddisfare i crediti da
lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal
Sindaco, aggiungendo il proprio parere in merito a ciascun titolo di credito ed
eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni (96).
(95) Il foglio degli annunzi legali della Provincia è stato soppresso dall'art.
31, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(96) Comma così rettificato con Comunicato 3 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 3
dicembre 2002, n. 283).
190. Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore.
1. All'organo di collaudo il responsabile del procedimento, oltre alla
documentazione relativa al conto finale e alla ulteriore documentazione allegata
alla propria relazione sul conto finale, trasmette:
a) la copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi allegati,
nonché dei progetti e delle eventuali perizie di variante e suppletive con le
relative approvazioni intervenute;
b) l'originale di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal
presente regolamento e di tutte le ulteriori documentazioni che fossero
richieste dall'organo suddetto.
2. Nel caso di incarico conferito in corso d'opera, il responsabile del
procedimento trasmette all'organo di collaudo:
a) la copia conforme del progetto, del capitolato speciale d'appalto nonché
delle eventuali varianti approvate;
b) copia del programma contrattualmente adottato ai fini del riferimento
convenzionale al prezzo chiuso e copia del programma di esecuzione dei lavori
redatto dall'impresa e approvato dal direttore dei lavori;
c) copia del contratto, e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi
eventualmente sopravvenuti;
d) verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di sospensione e ripresa
lavori;
e) rapporti periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri atti che
fossero richiesti dall'organo di collaudo;
f) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità.
3. All'organo di collaudo devono altresì essere comunicate tempestivamente le
eventuali variazioni al programma approvato.
4. Ferma la responsabilità dell'organo di collaudo nel custodire la
documentazione in originale ricevuta, il responsabile del procedimento provvede
a duplicarle e a custodirne copia conforme.
191. Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi.
1. Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno della
visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento che ne dà
tempestivo avviso all'appaltatore, al direttore dei lavori, al personale
incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario,
agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché
intervengano alle visite di collaudo.
2. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di
Amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche
contrattuali, devono intervenire al collaudo.
3. Se l'appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di
collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla
stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'appaltatore.
4. Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto, non
intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo
egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo
verbale.
5. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.
Capo II - Visita e procedimento di collaudo
192. Estensione delle verificazioni di collaudo.
1. Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei mesi
dall'ultimazione dei lavori. (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto"
della Corte dei conti).
2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso
accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari.
Qualora tra le prestazioni dell'appaltatore rientri l'acquisizione di
concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini
dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il
tempestivo e diligente operato dell'appaltatore ed evidenzia gli oneri
eventualmente derivanti per l'amministrazione da ogni ritardo nel loro
svolgimento. Ferma restando la discrezionalità dell'organo di collaudo
nell'approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d'opera deve
fissare in ogni caso le visite di collaudo:
a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in
generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui
verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;
b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al
programma.
3. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle
relative cause l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione
all'appaltatore e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei
provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di
collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il
responsabile del procedimento assegna un termine non superiore a trenta giorni
per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali propone
alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la
responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale
inadempienza.
4. La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso d'opera parere
su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari
determinatesi nel corso dell'appalto.
193. Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo.
1. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di
collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di
riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto
necessario al collaudo statico.
2. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le
parti del lavoro che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
3. Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il
collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal
residuo credito dell'appaltatore (97).
(97) Vedi, anche, l'art. 37, D.M. 19 aprile 2000, n. 145.
194. Processo verbale di visita.
1. Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene le seguenti
indicazioni:
a) la località e la provincia;
b) il titolo dell'opera o del lavoro;
c) l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle
rispettive loro approvazioni;
e) l'importo delle somme autorizzate;
f) le generalità dell'appaltatore;
g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di
ultimazione dei lavori;
h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle eventuali
proroghe;
i) la data e l'importo del conto finale;
l) la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalità del collaudatore o
dei collaudatori;
m) i giorni della visita di collaudo;
n) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene
invitati, non sono intervenuti.
2. Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di
collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la
profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione
dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a
verbale.
3. Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la
cadenza che la commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo
della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al
responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle
visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini
contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari,
senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'appaltatore e
dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.
4. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'appaltatore,
sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento,
se intervenuto, e da chiunque intervenuto. È inoltre firmato da quegli
assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli
accertamenti di taluni lavori.
5. Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato speciale un
termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per
il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto
periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la
liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel
verbale di visita.
195. Relazioni.
1. L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati di
fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle
varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni
sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le
disposizioni impartite dal direttore dei lavori. In tale relazione l'organo di
collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del
responsabile del procedimento:
a) se il lavoro sia o no collaudabile;
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e) il credito liquido dell'appaltatore.
2. In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere
sulle domande dell'impresa e sulle eventuali penali sulle quali non è già
intervenuta una risoluzione definitiva.
3. Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di
qualificazione il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalità di conduzione
dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa, se a suo parere l'impresa è
da reputarsi negligente o in malafede.
196. Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione.
1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche
vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale.
2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e
ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il
responsabile del procedimento trasmette la relazione e le proposte dell'organo
di collaudo, alla stazione appaltante.
197. Difetti e mancanze nell'esecuzione.
1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo
all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile,
l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a
termini dell'articolo 202.
2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve
tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da
eseguire, assegnando all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo non
è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori,
confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'appaltatore abbia
completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma
restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla
relativa verifica.
3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e
la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo
determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei
riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.
198. Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato.
1. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non
preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato di collaudo e
ne riferisce al responsabile del procedimento, proponendo i provvedimenti che
ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la comunicazione e
le proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione
appaltante.
2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate fatta dal
responsabile del procedimento non libera il direttore dei lavori e il personale
incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate
eseguire.
199. Certificato di collaudo.
1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo,
qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che
deve contenere:
a) l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;
b) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate;
c) il certificato di collaudo.
2. Nel certificato l'organo di collaudo:
a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le
modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
b) determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da rifondere
alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione
d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione
appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il
compimento dei lavori;
c) dichiara, salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di
revisione, il conto liquido dell'appaltatore e la collaudabilità dell'opera o
del lavoro e sotto quali condizioni.
3. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha
carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data
della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale
per detta emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato
ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla
scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto
alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla
intervenuta liquidazione del saldo.
200. Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata.
1. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare
l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato
prima che intervenga il collaudo provvisorio e tale eventualità sia stata
prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata a
condizioni che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del
procedimento, il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di
impianti od opere a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari
alle reti dei pubblici servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al
verbale di consegna del lavoro.
2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo
procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad
effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso
dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti
nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali;
redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal
responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e
sulle conclusioni cui perviene.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro
e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e
conseguenti responsabilità dell'appaltatore.
201. Obblighi per determinati risultati.
1. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'appaltatore abbia assunto
l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori
ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nei
capitolati speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le
clausole quali l'appaltatore rimane vincolato fino all'accertamento dei
risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile del
procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle
more dell'accertamento.
202. Lavori non collaudabili.
1. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili, ne
informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del
procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché
le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 195.
203. Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo.
1. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione
all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto
della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle
operazioni di collaudo.
2. Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal
regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.
3. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole
osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo, formulando le
proprie considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno di
eseguire.
204. Ulteriori provvedimenti amministrativi.
1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato
ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento, i
documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:
a) il processo verbale di visita;
b) le proprie relazioni;
c) il certificato di collaudo;
d) il certificato dal responsabile del procedimento per le correzioni ordinate
dall'organo di collaudo;
e) la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo.
2. L'organo di collaudo restituisce al responsabile del procedimento tutti i
documenti acquisiti.
3. La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di
collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla
specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la
revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni
sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e
sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione
appaltante sono notificate all'appaltatore.
205. Svincolo della cauzione.
1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle
leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice
civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del
mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
2. Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non
oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
206. Commissioni collaudatrici.
1. Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette
dal presidente. I verbali e la relazione sono firmati da tutti i componenti
della commissione.
2. Nel caso in cui vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo,
le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve
risultare dal certificato. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le
ragioni del dissenso negli atti del collaudo.
207. Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande
rilevanza economica.
1. Ai fini dell'articolo 28, comma 6, della Legge, sono lavori di grande
rilevanza economica o di particolare complessità quelli rispettivamente di
importo superiore a 25.000.000 di Euro e quelli di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera i). Per tali lavori il collaudo è effettuato sulla base della
certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno
incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al 5 per cento.
208. Certificato di regolare esecuzione.
1. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal direttore
lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla
ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 195.
209. Approvazione degli atti di collaudo.
1. Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione
appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.
210. Compenso spettante ai collaudatori.
1. I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo,
sono determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge.
2. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all'organico della
stazione appaltante, per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli
atti contabili, si determinano applicando le tariffe professionali degli
ingegneri ed architetti fatto salvo quanto previsto al comma 4. Si applica
altresì la riduzione prevista dal comma 14-quater dell'articolo 17 della Legge.
3. L'importo da prendere a base del compenso è quello risultante dallo stato
finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle
eventuali riserve dell'appaltatore diverse da quelle iscritte a titolo
risarcitorio.
4. Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25 per
cento per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e
diviso tra tutti i componenti della commissione.
5. Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato come sopra è
aumentato del 20 per cento.
6. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale può
essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del
30 per cento del compenso spettante a ciascuno. Per i collaudi in corso d'opera
detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento.
7. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno
carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati
nel quadro economico dell'intervento.
TITOLO XIII
Dei lavori riguardanti i beni culturali (98)
Capo I - Beni culturali
211. Applicazione.
1. Ai fini del presente regolamento, per beni culturali si intendono le cose
soggette alle disposizioni della vigente legislazione in materia di beni
culturali. Agli stessi si applicano le norme tecniche in materia di metodologie
del restauro.
(98) Vedi, anche, l'art. 11, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30.
212. Scavo archeologico, restauro e manutenzione.
1. Le tipologie delle opere e dei lavori di cui al presente titolo si articolano
nelle seguenti sezioni:
a) scavo archeologico;
b) restauro e manutenzione di beni immobili;
c) restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni
mobili di interesse storico, artistico ed archeologico.
2. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la
lettura storica delle azioni umane, succedutesi in un determinato territorio,
delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali,
mobili e immobili. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione del
paleoambiente.
3. Il restauro consiste in una serie organica di operazioni tecniche specifiche
indirizzate alla tutela e valorizzazione dei caratteri storico-artistici dei
beni culturali e alla conservazione della loro consistenza materiale.
4. La manutenzione consiste in una serie di operazioni tecniche specialistiche
periodicamente ripetibili volte a mantenere i caratteri storico-artistici e la
materialità e la funzionalità del manufatto garantendone la conservazione.
Capo II - Progettazione
213. Attività di progettazione per i beni culturali.
1. L'attività di progettazione, salvo quanto previsto dai successivi commi e
dall'articolo 16, comma 2 della legge, si articola secondo tre livelli di
successive definizioni tecniche, in progetto preliminare, progetto definitivo e
progetto esecutivo.
2. Per quanto concerne i lavori di scavo archeologico e quelli di manutenzione
di beni immobili e di beni mobili di interesse storico-artistico la
progettazione si articola in progetto preliminare e progetto definitivo.
3. Per quanto concerne i lavori di restauro di superfici architettoniche
decorate, di beni mobili di interesse storico e artistico, e per lavori di
restauro di beni immobili di importo inferiore a 300.000 Euro la progettazione
si articola in progetto preliminare e progetto esecutivo.
4. I progetti sono costituiti da elaborati grafici e descrittivi indicati nel
Capo II del titolo III per quanto compatibili e con riferimento alla specificità
dei beni sui cui si interviene.
214. Progetto preliminare.
1. Il progetto preliminare consiste in una relazione programmatica illustrativa
del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei
metodi di intervento alla quale vanno allegati i necessari schemi grafici.
2. Il progetto preliminare dei lavori sui beni culturali, comporta indagini e
ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per definire uno
studio di fattibilità che offra gli elementi di giudizio per le scelte dei tipi
e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonché per la
stima del costo dell'intervento medesimo.
3. Il quadro delle conoscenze consiste in una lettura dello stato esistente e
nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la
conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e ambientale.
4. Le indagini riguardano:
a) l'analisi storico - critica;
b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
c) il rilievo dei manufatti;
d) la diagnostica sul campo e sul territorio;
e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi del degrado e dei
dissesti;
f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.
5. In ragione della complessità, dello stato di conservazione e dei caratteri
storico-artistici del manufatto, il progetto preliminare può limitarsi a
comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie
per una prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei relativi costi
di intervento.
215. Progetto definitivo.
1. Il progetto definitivo studia il bene con riferimento all'intero complesso ed
al contesto ambientale in cui è inserito; approfondisce gli apporti disciplinari
necessari e definisce i collegamenti interdisciplinari; definisce gli indirizzi
culturali e le compatibilità fra progetto e funzione attribuita al bene
attraverso una conoscenza compiuta dallo stato di fatto; configura nel complesso
un giudizio generale volto ad individuare le priorità, i tipi e i metodi di
intervento con particolare riguardo ai possibili conflitti tra l'esigenza di
tutela e i fattori di degrado.
216. Progetto esecutivo.
1. Il progetto esecutivo per gli interventi sui beni culturali definisce in modo
compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti
singole parti del complesso; prescrive le modalità esecutive delle operazioni
tecniche; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso della prima
fase dei lavori. Esso può essere redatto per stralci successivi di intervento,
entro il quadro tracciato dal progetto definitivo, e si avvale, ove necessario,
di nuovi approfondimenti di indagine a completamento delle indagini e ricerche
precedentemente svolte.
217. Progettazione dello scavo archeologico.
1. Il progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico prevede l'impianto
di un cantiere di ricerche e la individuazione di elementi di giudizio per la
valutazione delle scelte di priorità, nonché dei tipi e dei metodi di
intervento. A tal fine il progetto preliminare è costituito da una relazione
programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse sviluppato per
settore di indagini alla quale vanno allegati i necessari schemi grafici.
2. La relazione programmatica illustra tempi e modi dell'intervento, relativi
sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia infine al loro studio e
pubblicazione.
3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello
stato esistente.
4. Le indagini riguardano:
a) il rilievo generale;
b) le ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche;
c) il programma delle indagini complementari necessarie.
5. I risultati delle indagini previste nel progetto preliminare confluiscono in
un progetto definitivo.
6. Il progetto definitivo comprende dettagliate previsioni relative alle fasi
delle diverse categorie di intervento e indica la durata di esse.
7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:
a) rilievi ed indagini;
b) scavo;
c) restauro dei reperti mobili ed immobili;
d) schedatura dei reperti e delle azioni;
e) immagazzinamento dei reperti e dei campioni;
f) studio e pubblicazione;
g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del
testo;
h) manutenzione programmata.
8. Il progetto definitivo contiene inoltre la definizione della natura delle
categorie dei lavori, distinguendo quelli di prevalente merito archeologico, da
appaltare a ditte in possesso di requisiti specifici.
9. In caso di scoperte di interesse archeologico, gli elementi di conoscenza
così raccolti confluiscono nel progetto preliminare.
218. Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza.
1. La progettazione dei lavori di impiantistica e per la sicurezza si articola
in progetto preliminare ed esecutivo. Gli elaborati redatti ai vari e successivi
livelli di approfondimento prevedono l'impiego delle tecnologie più idonee a
garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la
sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di
interesse storico-artistico e tendere ad offrire prestazioni, compatibilmente
con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico artistiche,
analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre
richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di
manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessarie per garantire la
continuità del servizio.
219. Adeguamento del progetto.
1. Il progettista in collaborazione con il direttore dei lavori adegua gli
elaborati progettuali esecutivi nel corso dei lavori, sulla base dei risultati
delle operazioni compiute o dei rinvenimenti effettuati o dei sondaggi eseguiti.
2. Il progettista propone al responsabile del procedimento gli adeguamenti
progettuali, di cui al comma 1 al fine della loro approvazione, da parte degli
organi competenti.
220. Lavori di manutenzione.
1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di
intervento che si realizza, possono non richiedere tutte le specifiche previste
dalle norme sui livelli di progettazione preliminare e definitiva, e sono
eseguiti anche sulla base di una perizia di spesa contenente:
a) la descrizione del bene corredata da eventuali elaborati grafici e
topografici redatti in opportuna scala;
b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire ed i
relativi tempi;
c) il computo metrico;
d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni.
221. Consuntivo scientifico.
1. Al termine del lavoro viene predisposta dal direttore dei lavori una
relazione finale tecnico - scientifica, quale ultima fase del processo della
conoscenza e del restauro e quale premessa per un eventuale e futuro programma
di intervento sul bene, con l'esplicitazione dei risultati culturali e
scientifici raggiunti, e la documentazione grafica e fotografica dello stato del
manufatto prima, durante e dopo l'intervento; l'esito di tutte le ricerche ed
analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi.
2. La relazione è conservata presso la stazione appaltante ed è trasmessa in
copia alla soprintendenza competente.
222. Sistemi di realizzazione dei lavori e scelta del contraente.
1. I lavori di cui al presente titolo sono realizzati mediante contratto di
appalto o di concessione di lavori pubblici e sono affidati mediante pubblico
incanto, licitazione privata, appalto-concorso, trattativa privata ovvero
realizzati in economia.
223. Procedure di scelta del contraente.
1. I lavori del presente titolo possono essere affidati mediante licitazione
privata semplificata di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della Legge sino
all'importo di 750.000 Euro.
2. L'affidamento dei lavori di cui al presente titolo mediante appalto concorso
è consentito solo per lavori di particolare entità e complessità di
conservazione, di restauro, di adeguamento funzionale e strutturale e di
valorizzazione dei beni culturali, sentito il Comitato tecnico-scientifico per i
beni culturali e ambientali.
3. Sono eseguibili in economia, oltre alle tipologie dei lavori di cui
all'articolo 88, lavori di restauro e manutenzione dei beni di interesse
storico, artistico e archeologico, nonché le operazioni di scavo archeologico,
se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere, non dipendente da fatto
della stazione appaltante.
224. Direzione dei lavori e collaudo beni mobili e superfici decorate.
1. Per gli interventi sui beni mobili di interesse storico - artistico e sulle
superfici decorate di beni architettonici, nelle ipotesi di cui all'articolo 27,
comma 2 della Legge, l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori
comprende tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un
restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 8, comma 11-sexies, della Legge.
2. Per il collaudo finale dei beni di cui al comma 1 nell'ipotesi di affidamento
esterno di cui all'articolo 28, comma 4, della Legge, l'organo di collaudo
comprende un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 8, comma 11-sexies, della Legge.
TITOLO XIV
Disposizioni particolari per l'affidamento e la esecuzione di lavori eseguiti
nell'àmbito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49
225. Programmazione.
1. La programmazione dei lavori eseguiti in attuazione della cooperazione allo
sviluppo è articolata secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge
26 febbraio 1987, n. 49. In relazione alla necessità di definizione degli
accordi con i Paesi beneficiari possono essere inseriti nella programmazione
anche solo le indicazioni delle risorse disponibili per i programmi di
intervento.
226. Progettazione.
1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono soggetti alla previa
approvazione da parte dei competenti organi del Paese destinatario
dell'intervento, alla cui normativa ambientale, urbanistica e di sicurezza i
progetti stessi devono conformarsi. Qualora vi siano particolari ragioni di
urgenza, ovvero in relazione alla semplicità tecnica, alla ripetitività degli
interventi, alla disponibilità di studi preliminari di fattibilità, potrà essere
redatto immediatamente il progetto esecutivo.
2. La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate con riguardo ai prezzi
correnti dello Stato sul cui territorio è ubicato l'intervento.
3. Quando le componenti del progetto devono essere reperite su un mercato
diverso da quello del Paese beneficiario l'analisi dei prezzi va riferita ai
mercati nei quali dette componenti sono disponibili.
227. Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera.
1. Per i singoli interventi è nominato un responsabile del procedimento che
assicura costantemente e direttamente, anche a mezzo di un assistente delegato,
la presenza sul territorio del Paese beneficiario e che:
a) controlla i livelli prestazionali di qualità e di prezzo;
b) segnala all'amministrazione inadempimenti, ritardi ed altre anomalie
riscontrate nella realizzazione dell'intervento;
c) assume i provvedimenti di urgenza, salva ratifica dell'amministrazione;
d) ratifica i provvedimenti di somma urgenza eventualmente assunti dal direttore
dei lavori e promuove l'adozione della relativa variante di progetto;
e) propone il riconoscimento del prezzo chiuso con i criteri di cui all'articolo
230;
f) autorizza il subappalto con i criteri di cui all'articolo 18 della legge 19
marzo 1990, n. 55, in quanto applicabili;
g) esercita, compatibilmente con la presente disposizione, le altre funzioni
previste dal presente regolamento per il responsabile del procedimento.
2. Può essere nominato un solo responsabile del procedimento per più interventi
da eseguirsi in aree limitrofe.
3. I lavori di modesta entità e complessità, o realizzati secondo tecniche
costruttive elementari tipiche dei Paesi in via di sviluppo beneficiari nei
settori dell'acqua, dell'edilizia residenziale e dello sviluppo agricolo che non
precedono la presenza di strutture in cemento armato fino ad un valore di
750.000 Euro possono essere realizzati tramite Organizzazioni non governative
titolari del programma generale di intervento di cooperazione avvalendosi del
personale e materiali locali.
228. Direzione dei lavori.
1. Il direttore dei lavori deve obbligatoriamente nominare assistenti di
cantiere che seguano sul posto l'andamento globale dei lavori. Oltre alle
funzioni esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento, nei casi
di somma urgenza il direttore dei lavori assume le decisioni necessarie per
rimuovere situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalità del lavoro
anche in deroga alle prescrizioni di progetto e ne ordina contestualmente
l'attuazione. Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati riferisce con le
relative motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima tempestività
al responsabile del procedimento per la ratifica del proprio operato.
229. Collaudo.
1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo deve essere espletato
con le modalità previste nel presente regolamento, in quanto applicabili, e deve
essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori.
230. Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici.
1. Per lavori da eseguire all'estero nell'àmbito di attuazione della legge 26
febbraio 1987, n. 49, il prezzo chiuso consiste nel prezzo dei lavori al netto
del ribasso d'asta aumentato di una percentuale da applicarsi nel caso in cui la
dinamica dei prezzi del Paese beneficiario, congiuntamente alle variazioni di
cambio, incidano in senso negativo in percentuale superiore al dieci per cento
sul valore del contratto, ma non superiore all'andamento dei prezzi in Italia.
Oltre tali limiti l'impresa può chiedere la risoluzione del contratto per
eccessiva onerosità sopravvenuta e null'altro pretendere in caso di prosecuzione
delle opere.
2. L'incremento si applica all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni
semestre intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
3. Il prezzo chiuso non si applica per la parte dei lavori eseguita in ritardo
rispetto ai termini contenuti nel programma di lavoro.
4. L'incidenza della dinamica dei prezzi viene calcolata avvalendosi delle
rilevazioni degli organismi a tal fine operanti nel Paese beneficiario. Qualora
nello Stato di attuazione dell'intervento siano assenti strumenti di rilevazione
ufficiale della dinamica dei prezzi, la valutazione relativa ai singoli
contratti è rimessa al responsabile del procedimento.
5. Quando le componenti di realizzazione del progetto sono stimate secondo i
costi del Paese di provenienza, il prezzo chiuso viene definito con le modalità
previste dall'articolo 26, comma 4, della Legge.
6. Tutti i termini procedimentali e contrattuali previsti dalle vigenti norme
sono aumentati di due volte in caso di lavori eseguiti all'estero, con nullità
di eventuali pattuizioni contrarie.
TITOLO XV
Delegificazione e disposizioni transitorie
231. Abrogazione di norme.
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge, a far data dall'entrata in
vigore del presente Regolamento sono abrogati:
a) gli articoli 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 330, 331, 332, 333,
334, 335, 336, 339, 346, 347, 349, 350, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363,
364, 365 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F;
b) il R.D.25 maggio 1895, n. 350 e successive modifiche;
c) il D.M. 29 maggio 1895 Regolamento per la compilazione dei progetti di opere
dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici e
successive modificazioni;
d) il D.L.Lgt. 6 febbraio 1919, n. 107 e successive modifiche;
e) il R.D. 8 febbraio 1923, n. 422 e successive modifiche;
f) il R.D.L. 28 agosto 1924, n. 1396 e successive modifiche;
g) la legge 24 giugno 1929, n. 1137 e successive modifiche;
h) la legge 23 febbraio 1952, n. 133 e successive modificazioni;
i) il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e successive modifiche;
l) il D.P.R. 6 novembre 1962, n. 1930 e successive modificazioni;
m) la legge 21 giugno 1964, n. 463 e successive modifiche;
n) la legge 10 agosto 1964, n. 664 e successive modifiche;
o) la legge 17 febbraio 1968, n. 93 e successive modifiche;
p) la legge 3 luglio 1970, n. 504 e successive modifiche;
q) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e
successive modifiche;
r) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 27 della legge 3 gennaio
1978, n. 1 e successive modificazioni;
s) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, (seguiva l'indicazione di un
articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti) 13, 14, 15, 16, della
legge 10 dicembre 1981, n. 741;
t) la legge 8 ottobre 1984, n. 687 e successive modificazioni;
u) all'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 le parole "o le
categorie prevalenti";
v) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 del decreto legislativo 19
dicembre 1991, n. 406.
(giurisprudenza di legittimità)
232. Disposizioni transitorie.
1. Le disposizioni del regolamento che disciplinano l'organizzazione ed il
funzionamento della stazione appaltante sono di immediata applicazione anche ai
rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del regolamento.
2. Le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto delle
obbligazioni del contratto si applicano ai contratti stipulati successivamente
alla loro entrata in vigore.
3. Le norme del regolamento che attengono alle modalità di svolgimento delle
procedure di gara per l'aggiudicazione di lavori e servizi si applicano ai bandi
pubblicati successivamente alla loro entrata in vigore.
4. Ove non diversamente disposto, le norme del regolamento diverse da quelle di
cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano alle situazioni definite o esaurite sotto
la disciplina precedentemente vigente.
Allegato A
Linee guida per l'applicazione del metodo del confronto a coppie
La determinazione dei coefficienti per la valutazione di ogni elemento
qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella
triangolare (vedi ultra), ove con le lettere A, B, C, D, E, F, .......N sono
rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.
La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra
tutte le offerte prese a due a due.
Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia
da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro
può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a
2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5
(preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di
valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.
In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è
stato preferito con il relativo grado di preferenza. ed in caso di parità,
vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto,
assegnando un punto ad entrambe.
Una volta terminato il confronto delle coppie, si sommano i punti attribuiti ad
ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono
trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e
proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.
BCDEF.......N
A
B
C
D
E
-------
N -1
preferenza massima = 6
preferenza grande = 5
preferenza media = 4
preferenza piccola = 3
preferenza minima = 2
parità = 1
Allegato B
Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con il
metodo aggregativo-compensatore o con il metodo electre, secondo le linee guida
appresso illustrate, ovvero con uno degli altri metodi multicriteri o
multiobiettivi che si rinvengono nella letteratura scientifica quali, il metodo
analityc hierarchy process (AHP), il metodo evamix, il metodo technique for
order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS) da indicarsi nel bando
di gara o nella lettera di invito.
Metodo aggregativo-compensatore
L'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:
C(a) = n Wi V(a) i
dove:
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito
(i) variabile tra zero ed uno;
n = sommatoria.
I coefficienti V(a) i sono determinati:
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa quali
il valore tecnico ed estetico delle opere progettate, le modalità di gestione
attraverso:
la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli
commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo, a loro scelta, le linee
guida di cui all'allegato A, oppure il criterio fondato sul calcolo
dell'autovettore principale della matrice dei suddetti confronti a coppie;
ovvero
la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari;
ovvero
un metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno,
adottato autonomamente dalla commissione prima dell'apertura dei plichi.
b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quale
il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della
concessione, il livello delle tariffe, attraverso interpolazione lineare tra il
coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più
convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito a
quelli posti a base di gara.
Metodo electre
L'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata con la seguente
procedura.
a) si indicano con:
aki = il valore della prestazione dell'offerta i con riferimento all'elemento di
valutazione k;
akj = il valore della prestazione dell'offerta j con riferimento all'elemento di
valutazione k;
sk = il massimo scarto dell'intera gamma di valori con riferimento all'elemento
di valutazione k;
pk = il peso attribuito all'elemento di valutazione k;
n = il numero degli elementi di valutazione k;
r = il numero delle offerte da valutare;
nk=1 = sommatoria per k da 1 ad n
b) si calcolano, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k, gli scarti
fra ognuno dei valori offerti rispetto agli altri valori offerti attraverso le
seguenti formule:
fkij = aki - akj per aki akj nonché i j
gkij = aki - akj per aki akj nonché i j
c) si calcolano, sulla base di tali scarti, gli indici di concordanza e di
discordanza attraverso le seguenti formule:
cij = nk=1 (fkij / sk) pk (indice di concordanza ) con i j
dij = nk=1 (gkij / sk) pk (indice di discordanza ) con i j
(qualora dij = 0 l'offerta i domina l'offerta j in ogni elemento di valutazione
k pertanto la procedura di valutazione va effettuata con esclusione dell'offerta
j).
d) si calcolano, sulla base degli indici di concordanza e di discordanza, gli
indicatori unici di dominanza di ogni offerta rispetto a tutte le altre offerte
con una delle due seguenti formule:
q ij = c ij / d ij (indicatore unico di dominanza ) con
i j
q ij = 1 + ( q ij / q ij max) 99 (indicatore unico di dominanza
proiettato su di una gamma di
valori da 1 a 100) con i j
e) si determina il punteggio di ogni offerta sulla base di una delle due
seguenti formule:
Allegato C
La valutazione delle proposte progettuali presentate ad un concorso di
progettazione è eseguita:
1. individuando, per ogni proposta e per ogni elemento di valutazione previsto
nel bando di gara, un indice convenzionale del valore dell'elemento in esame;
l'individuazione è effettuata:
a) per gli elementi di valutazione di natura qualitativa (quali le
caratteristiche architettoniche, funzionali, tecnologiche, innovative),
determinando per ognuno di essi un coefficente, variabili tra zero ed uno,
attraverso:
la media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il
"confronto a coppie", seguendo, a loro scelta, le linee guida di cui
all'allegato A, oppure il criterio fondato sul calcolo dell'autovettore
principale della matrice dei suddetti confronti a coppie;
ovvero
la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
ovvero
un metodo di determinazione dei coefficienti adottato autonomamente dalla
commissione prima dell'apertura dei plichi.
per gli elementi di valutazione di natura quantitativa (quale il costo) mediante
la seguente formula:
Ci = Ri / Rmax
dove:
Ri è il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo rispetto al valore
dell'elemento in esame stabilito nel bando di gara;
Rmax è il ribasso percentuale massimo formulato dai concorrenti;
2. determinando sulla base dei suddetti coefficienti una graduatoria delle
proposte; la graduatoria è compilata impiegando il metodo
aggregativo-compensatore di cui all'allegato B), o un altro metodo di
valutazione indicato nel bando di gara.
Allegato D
Le stazioni appaltanti selezionano i soggetti candidati ai quali spedire la
lettera di invito a presentare l'offerta sulla base di una graduatoria compilata
assegnando ai candidati un punteggio determinato tramite la seguente formula:
P = ai*25+bi*25+ci*25+di*25
dove:
ai = Ii / Imax
bi = 1-(Si / Smax)
ci = Ni / Nmax
di = Yi / Ymed per Yi di valore minore o uguale al valore di Ymed
di = 1- ([(Yi - Ymed) /(Ymax - Ymed)]) per Yi di valore maggiore al valore Ymed
Ii = Media aritmetica degli importi dei lavori elencati dal soggetto iesimo;
Imax = Massimo valore delle medie Ii;
Si = Scarto fra Ii e l'importo presunto dei lavori da progettare; lo scarto
negativo è assunto pari a zero;
Smax = Massimo valore degli scarti Si;
Ni = Numero dei lavori elencati dal soggetto iesimo;
Nmax = Massimo valore dei numeri Ni
Yi = Scarto fra l'importo massimo e l'importo minimo dei lavori elencati dal
soggetto iesimo;
Ymed = Media aritmetica del valore degli scarti Yi
Il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia presente nel
candidato almeno un professionista che, alla data di pubblicazione del bando di
cui all'articolo 63, comma 1, abbia ottenuto l'abilitazione all'esercizio
professionale da non più di cinque anni.
Il punteggio è ulteriormente incrementato del dieci per cento qualora almeno un
componente del candidato possieda il certificato di qualità aziendale.
Allegato E
L'attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando
la seguente formula:
Ki = Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc+Di*Pd
dove:
Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo;
Ai, Bi, Ci e Di sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valori
centesimali, attribuiti al concorrente iesimo;
il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima
possibile;
il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima
offerta.
Pa, Pb, Pc e Pd sono i fattori ponderali di cui all'articolo 64, comma 3,
indicati nel bando di gara.
Ai fini della determinazione dei coefficienti Ai e Bi relativi rispettivamente
agli elementi a) e b) dell'articolo 64, comma 2, la commissione giudicatrice
applica il metodo del confronto a coppie seguendo, a sua scelta, le linee guida
di cui all'allegato A, ovvero il criterio fondato sul calcolo dell'autovettore
principale della matrice dei suddetti confronti a coppie. Qualora il bando
preveda la suddivisione degli elementi di cui al comma 3, lettere a) e b)
dell'articolo 64 in sub-elementi e sub-pesi, i punteggi assegnati ad ogni
soggetto concorrente in base a tali sub-elementi vanno riparametrati con
riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza.
Ai fini della determinazione dei coefficienti Ci e Di relativi rispettivamente
agli elementi c) e d) dell'articolo 64, comma 2, la commissione giudicatrice
impiega le seguenti formule:
Ci = Ri / Rmax
Di = Ti / Tmedio
dove:
Ri = il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo;
Rmax = il ribasso percentuale massimo offerto;
Ti = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo;
Tmedio = la media delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni
percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad
uno.
Allegato F
La stazione appaltante seleziona i candidati ai quali spedire la lettera di
invito a presentare l'offerta sulla base di una graduatoria compilata
attribuendo ad ogni candidato un punteggio determinato in relazione ai seguenti
elementi:
fatturato di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), posseduto dal candidato;
numero di servizi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera b), svolti dal
candidato;
numero di servizi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera c), svolti dal
candidato;
numero medio annuo del personale tecnico di cui all'articolo 66, comma 1,
lettera c) dipendente del candidato.
Il punteggio di ogni candidato è ottenuto sommando quelli calcolati mediante
interpolazione lineare per ognuno dei suddetti elementi. Ai fini di tale calcolo
è attribuito punteggio zero ai valori minimi stabiliti nel bando di gara e
punteggio dieci ai valori pari o superiori a quattro volte quelli minimi.
Il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia presente nel
candidato almeno un professionista che, alla data di pubblicazione del bando di
cui all'articolo 65, comma 5, abbia ottenuto l'abilitazione all'esercizio
professionale da non più di cinque anni.
Il punteggio è ulteriormente incrementato del dieci per cento qualora almeno un
componente del candidato possieda il certificato di qualità aziendale.
Nel caso di candidati a pari punteggio la posizione in graduatoria è stabilita
tramite sorteggio pubblico
Allegato G (99)
Scheda referenze professionali [1]
Committente
Opera
Periodo di esecuzione del servizio
Importo globale dell'investimento il lire [2]
Società o studio che ha svolto la/le prestazione/i
Professionisti responsabili ( nome e cognome)Ruolo nella Società o nello
StudioOrdine professionalen. di iscrizione all'AlboAnno di iscrizione
all'AlboIl professionista fa ancora parte della Società e dello Studio
[3]Prestazioni svolte [4]
AUTOCERTIFICAZIONE DEI PRESTATORI DI SERVIZI:
nome e cognomeFirmaRuoloData
NOTE:
[1] Questo allegato deve essere compilato per ogni prestazione svolta. Per
servizi si intendono le prestazioni professionali svolte.
Esso ha validità per ogni professionista indicato, indipendentemente dalla
posizione del medesimo in altra organizzazione o in altro ruolo al momento
della valutazione.
[2] L'importo globale dell'investimento può essere approssimativo.
[3] Indicare con un si o con un no se il professionista fa parte dello
Studio o della Società alla data del bando di gara.
È inteso che la specifica referenza vale soltanto se il professionista è
ancora inserito nell'organizzazione al momento della valutazione.
[4] Le prestazioni svolte verranno indicate con la sigla della matrice dei
servizi totali o parziali riportate nella tabella "classificazione dei
servizi" - Allegato H
(99) Allegato così rettificato con Comunicato 3 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 3
dicembre 2002, n. 283).
Allegato H (100)
(100) Allegato così rettificato con Comunicato 3 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 3
dicembre 2002, n. 283).
Allegato I (101)
Modelli di bandi di gara e di avvisi di appalti pubblici di lavori
Preinformazione
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono telex e telefax
dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. a) Luogo di esecuzione.
b) Natura ed entità dei lavori e, se l'opera è suddivisa in lotti,
caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera.
c) Se disponibile, stima della forcella del costo dei lavori previsti.
3. a) Data provvisoria per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
dell'appalto o degli appalti.
b) Se nota, data provvisoria dell'inizio dei lavori.
c) Se noto, calendario provvisorio di realizzazione dei lavori.
4. Se note, condizioni di finanziamento dei lavori e di revisione dei prezzi e/o
riferimento alle disposizioni in materia.
5. Altre informazioni.
6. Data di spedizione dell'avviso.
7. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
8. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di
applicazione dell'accordo.
(101) Il presente allegato non è più utilizzato per gli appalti pubblici
rientranti nell'àmbito di applicazione di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 9
aprile 2003, n. 67, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 dello stesso
decreto.
Allegato L (102)
Procedure aperte
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax
dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
b) Forma del contratto oggetto del bando di gara.
3 a) Luogo di esecuzione.
b) Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali
dell'opera, comprese eventuali opzioni per lavori complementari e, se nota, una
stima del calendario entro i quali tale opzioni possono essere esercitate.
c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi
lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei
lotti.
d) Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando
quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.
4. Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto e, per
quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso cui possono essere chiesti i
capitolati d'oneri e i documenti complementari.
b) Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma necessaria per
ottenere tali documenti.
6. a) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
7. a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.
b) Data, ora e luogo di tale apertura.
8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento c/o riferimento alle
disposizioni in materia.
10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
imprenditori aggiudicatario dell'appalto.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve
soddisfare.
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria
offerta.
13. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri
diversi del prezzo più basso sono menzionati qualora non figurino nel capitolato
d'oneri.
14. Eventuale divieto di varianti.
15. Altre informazioni.
16. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee o menzione della sua mancata pubblicazione.
17. Data di spedizione del bando di gara.
18. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee.
19. Eventuali indicazioni del fatto che l'appalto rientra nel campo
d'applicazione dell'accordo.
(102) Il presente allegato non è più utilizzato per gli appalti pubblici
rientranti nell'àmbito di applicazione di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 9
aprile 2003, n. 67, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 dello stesso
decreto.
Allegato M (103)
Procedure ristrette
1.Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax
dell'amministrazione aggiudicatrice
2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata.
c) Forma del contratto oggetto del bando di gara.
3. a) Luogo di esecuzione
b) Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali
dell'opera, comprese eventuali opzioni per lavori complementari e, se nota, una
stima del calendario entro i quali tali opzioni possono essere esercitate.
c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi
lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei
lotti.
d) indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando
quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.
4. Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto e, per
quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.
5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
d'imprenditori aggiudicatario dell'appalto.
6. a) Data limite di ricevimento delle domande di partecipazione.
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
7. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.
8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento c/o riferimenti alle
disposizioni in materia.
10. Indicazioni riguardanti la situazione propria di imprenditori, nonché le
condizioni minime di carattere economico e tecnico che quest'ultimo deve
soddisfare.
11. Criteri utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto qualora non figurino
nell'invito a presentare offerte.
12. Eventuale divieto di varianti.
13. Altre informazioni.
14. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee o menzione della sua mancata pubblicazione.
15. Data di spedizione del bando di gara.
16. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee.
17. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di
applicazione dell'accordo.
(103) Il presente allegato non è più utilizzato per gli appalti pubblici
rientranti nell'àmbito di applicazione di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 9
aprile 2003, n. 67, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 dello stesso
decreto.
Allegato N (104)
Procedure negoziate
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax
dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata
c) Forma del contratto oggetto del bando di gara.
3. a) Luogo di esecuzione
b) Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali
dell'opera, comprese eventuali opzioni per ulteriori lavori e, se nota, una
stima del calendario entro i quali tali opzioni possono essere esercitate.
c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi
lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei
lotti.
d) Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando
quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.
4. Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto e, per
quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.
5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
d'imprenditori aggiudicatario dell'appalto.
6. a) Data limite di ricevimento delle domande di partecipazione
b). Indirizzo cui devono essere trasmesse .
c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
7. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
8. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni in materia.
9. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle capacità minime di
carattere economico e tecnico che quest'ultimo deve possedere.
10. Eventuale divieto di varianti.
11. Eventualmente, nome e indirizzo dei fornitori già prescelti
dall'amministrazione aggiudicatrice.
12. Data o date delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee.
13. Altre informazioni.
14. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee.
15. Data di spedizione del bando di gara.
16. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
17. Data o date delle precedenti pubblicazioni dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee.
18. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di
applicazione dell'accordo.
(104) Il presente allegato non è più utilizzato per gli appalti pubblici
rientranti nell'àmbito di applicazione di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 9
aprile 2003, n. 67, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 dello stesso
decreto.
Allegato O (105)
Appalti aggiudicati
1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice
2. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata non
preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale
procedura (articolo 7, paragrafo 4).
3. Data di aggiudicazione dell'appalto.
4. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.
5. Numero di offerte ricevute.
6. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.
7. Natura ed estensione dei lavori effettuati, caratteristiche generali
dell'opera costruita.
8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.
9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o
offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di tale
aggiudicazione.
10. Eventualmente, valore e parte del contratto che possono essere subappaltati
a terzi.
11. Altre informazioni.
12. Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee.
13. Data di spedizione del presente avviso.
14. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità Europee.
(105) Il presente allegato non è più utilizzato per gli appalti pubblici
rientranti nell'àmbito di applicazione di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 9
aprile 2003, n. 67, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 dello stesso
decreto.