GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 98 DEL 28/4/2000





D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.   Agg. G. U. 30/10/2006
Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge
quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni. 



Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 2000, n. 98, S.O.
Le tipologie unitarie dei bandi di gara per l'affidamento dei lavori 
pubblici sono state individuate con Det. 4 settembre 2000 e con Det. 28 gennaio 
2002. La regione Sicilia, con L.R. 2 agosto 2002, n. 7, ha disposto che il 
presente decreto si applichi nel proprio territorio nel testo vigente alla data 
di approvazione della stessa, ad eccezione delle parti con essa incompatibili 
(il testo del presente decreto, nella formulazione allora vigente, è riportato 
in appendice alla medesima legge regionale).
(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti 
istruzioni: 
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 7 settembre 2000, n. 1329/400/19; 
- Ministero per i beni e le attività culturali: Circ. 5 aprile 2002, n. 42/2002; 
Circ. 16 febbraio 2004, n. 20.
 





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
Visto l'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 
modificazioni, che demanda al Governo la potestà di regolamentare il settore dei 
lavori pubblici, nelle materie e secondo le modalità indicate nello stesso 
articolo; 
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 9 giugno 1999; 
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale il 12 
luglio 1999; 
Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e 
della Camera dei deputati; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 10 
dicembre 1999; 
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro 
dell'ambiente e il Ministro per i beni e le attività culturali 
Emana il seguente regolamento 



 





TITOLO I 
Organizzazione dei lavori pubblici 
Capo I - Potestà regolamentare 
(giurisprudenza di legittimità)
1.  Àmbito di applicazione e calcolo degli importi.
1. Il presente regolamento disciplina la materia dei lavori pubblici di cui alla 
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che in prosieguo 
assume la denominazione di Legge, affidati dai soggetti elencati e nei limiti 
fissati dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Legge stessa, recependo altresì la 
normativa comunitaria. 
2. Le Regioni, anche a statuto speciale, le Province autonome di Trento e 
Bolzano e gli enti regionali da queste finanziati applicano il regolamento per i 
lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato o 
realizzati nell'àmbito di funzioni da questo delegate, nonché nelle materie non 
oggetto di potestà legislativa a norma dell'articolo 117 della Costituzione (4). 

3. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di 
cui al comma 2 applicano le disposizioni del regolamento fino a quando non 
avranno adeguato la propria legislazione ai princìpi desumibili dalla Legge (5). 

4. In recepimento della normativa comunitaria successiva alla Legge, gli importi 
espressi in ECU nella stessa Legge devono intendersi espressi in Euro. 
5. Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al netto 
dell'IVA. 



(4)  La Corte costituzionale, con sentenza 23 settembre - 1° ottobre 2003, n. 
302 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40 - Prima serie speciale), ha dichiarato, 
tra l'altro: a) che non spetta allo Stato e per esso al Presidente del Consiglio 
dei Ministri, adottare, con il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e con il D.P.R. 21 
dicembre 1999, n. 554, norme applicabili nei confronti delle Regioni, anche a 
statuto speciale, e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e, 
conseguentemente, ha annullato gli artt. 1, comma 2, 2, comma 1, lettera b), 5, 
comma 1, lettera h) e 8, comma 1, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nonché gli 
artt. 1, comma 2 e 188, commi 8, 9 e 10 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, 
nella parte in cui si riferiscono alle Regioni, anche a statuto speciale, e alle 
Province autonome di Trento e di Bolzano; b) che non spetta allo Stato e per 
esso al Presidente del Consiglio dei Ministri adottare, con il D.P.R. 21 
dicembre 1999, n. 554, norme applicabili nei confronti delle Province autonome 
di Trento e di Bolzano, e, conseguentemente ha annullato l'art. 1, comma 3, del 
predetto D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nella parte in cui si riferisce alle 
Province autonome di Trento e di Bolzano. 
(5)  La Corte costituzionale, con sentenza 23 settembre - 1° ottobre 2003, n. 
302 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40 - Prima serie speciale), ha dichiarato, 
tra l'altro: a) che non spetta allo Stato e per esso al Presidente del Consiglio 
dei Ministri, adottare, con il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e con il D.P.R. 21 
dicembre 1999, n. 554, norme applicabili nei confronti delle Regioni, anche a 
statuto speciale, e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e, 
conseguentemente, ha annullato gli artt. 1, comma 2, 2, comma 1, lettera b), 5, 
comma 1, lettera h) e 8, comma 1, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nonché gli 
artt. 1, comma 2 e 188, commi 8, 9 e 10 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, 
nella parte in cui si riferiscono alle Regioni, anche a statuto speciale, e alle 
Province autonome di Trento e di Bolzano; b) che non spetta allo Stato e per 
esso al Presidente del Consiglio dei Ministri adottare, con il D.P.R. 21 
dicembre 1999, n. 554, norme applicabili nei confronti delle Province autonome 
di Trento e di Bolzano, e, conseguentemente ha annullato l'art. 1, comma 3, del 
predetto D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nella parte in cui si riferisce alle 
Province autonome di Trento e di Bolzano. 
 





2.  Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
a) stazioni appaltanti: i soggetti indicati dall'articolo 2, comma 2, della 
Legge; 
b) tipologia delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e 
progettazione: la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, 
il restauro, la manutenzione, il completamento e le attività ad essi 
assimilabili; 
c) per categoria delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e 
progettazione: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti da 
realizzare; 
d) opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area di terreno; 

e) opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di persone e beni, 
presentano prevalente sviluppo unidimensionale ed investono vaste estensioni di 
territorio; 
f) opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica: 
quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento o alla salvaguardia 
dell'ambiente e del paesaggio; 
g) strutture, impianti e opere speciali previsti all'articolo 13, comma 7, della 
Legge: quelli elencati all'articolo 72, comma 4; 
h) opere e impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il 
profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica, oppure di 
particolare complessità, secondo le definizioni rispettivamente contenute 
nell'articolo 17, commi 4 e 13, nell'articolo 20, comma 4, e nell'articolo 28, 
comma 7 della Legge: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in 
modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi: 
1) utilizzo di materiali e componenti innovativi; 
2) processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e 
qualitativa; 
3) esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari 
problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali; 
4) complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per 
quanto riguarda la loro funzionalità; 
5) esecuzione in ambienti aggressivi; 
6) necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali; 
i) progetto integrale di un intervento: un progetto elaborato in forma completa 
e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e 
impiantistica; 
l) manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed 
amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a 
riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione 
prevista dal provvedimento di approvazione del progetto; 
m) restauro: l'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche 
specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche di 
funzionalità e di efficienza di un'opera o di un manufatto; 
n) completamento: l'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale 
un'opera iniziata ma non ultimata; 
o) responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento 
previsto dall'articolo 7 della Legge; 
p) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza 
e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 
q) appalto integrato: l'appalto avente ad oggetto ai sensi dell'articolo 19, 
comma 1, lettera b), numero 1, della Legge, la progettazione esecutiva e 
l'esecuzione dei lavori. 



 





Capo II - Modalità di esercizio della vigilanza da parte dell'Autorità sui 
lavori pubblici 
(giurisprudenza di legittimità)
3.  Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
[1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, della Segreteria tecnica, 
del Servizio Ispettivo, dell'Osservatorio dei lavori pubblici e delle eventuali 
commissioni istituite al proprio interno, nonché le modalità di esercizio della 
vigilanza sul contenzioso arbitrale sono disciplinati dai regolamenti adottati 
dall'Autorità stessa. 
2. Le modalità di esercizio della vigilanza sul sistema di qualificazione sono 
disciplinate dal regolamento previsto dall'articolo 8, comma 2, della Legge. 
3. Tutte le delibere dell'Autorità sono trasmesse in copia conforme ai soggetti 
interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le delibere e 
gli atti riguardanti questioni di rilievo generale o comportanti la soluzione di 
questioni di massima sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana. 
4. Ove ricorrano esigenze di elevata e specifica professionalità, l'Autorità può 
avvalersi di supporti esterni, definendo le modalità di conferimento dei 
relativi incarichi professionali] (6). 



(6) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





(giurisprudenza di legittimità)
4.  Esercizio della funzione di vigilanza.
[1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza, le richieste di cui all'articolo 4, 
comma 6, della Legge contengono il termine entro il quale i destinatari devono 
inviare gli elementi richiesti. 
2. Ai fini dell'assunzione di notizie e chiarimenti, l'Autorità può convocare, 
previo congruo preavviso e con indicazione delle circostanze su cui devono 
essere sentiti, i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli 
amministratori, i sindaci, i revisori, i direttori di imprese e società e 
chiunque sia ritenuto opportuno sentire. 
3. L'Autorità può altresì inviare funzionari per assumere notizie e chiarimenti 
nella sede di amministrazioni e imprese. 
4. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)] (7). 



(7) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





5.  Istruttoria e provvedimenti conseguenti.
[1. In relazione agli elementi acquisiti anche a norma dell'articolo 4, 
l'Autorità delibera l'apertura dell'istruttoria in merito alla situazione 
sottoposta ad esame e ne dà comunicazione a tutti i soggetti interessati. 
2. La comunicazione deve contenere gli elementi essenziali della fattispecie 
oggetto di istruttoria, e deve assegnare il termine, non inferiore a venti 
giorni, entro il quale il destinatario può chiedere di essere sentito. 
3. Per l'espletamento delle ispezioni nei casi previsti dalla Legge, l'Autorità 
si avvale del Servizio Ispettivo fissando l'oggetto, la data di inizio e di 
ultimazione dell'ispezione. 
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della Legge, al procedimento, 
ai diritti e agli obblighi dei soggetti interessati, e all'accesso agli atti si 
applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241,e successive 
modificazioni] (8). 



(8) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





6.  Esercizio del potere sanzionatorio.
[1. L'Autorità provvede alla contestazione della violazione del dovere di 
informazione di cui all'articolo 4, commi 6 e 17, della Legge, e del dovere di 
esatta dichiarazione e di dimostrazione circa il possesso dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'articolo 10, 
comma 1-quater, della Legge, concedendo un termine non inferiore a venti giorni 
per la presentazione di eventuali giustificazioni scritte. 
2. Decorso detto termine, l'Autorità valuta le giustificazioni eventualmente 
pervenute e delibera in merito. 
3. I provvedimenti prevedono il termine di pagamento delle sanzioni, e sono 
impugnabili avanti al giudice amministrativo nei modi e nei termini di legge. 
4. Nel caso di sanzione pecuniaria irrogata per violazione degli obblighi di 
veridicità delle dichiarazioni e delle dimostrazioni ai sensi dell'articolo 10, 
comma 1-quater, della Legge, il provvedimento è trasmesso all'Osservatorio dei 
Lavori Pubblici. 
5. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 8, della Legge, l'Autorità informa i 
soggetti competenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari. 
L'amministrazione è tenuta a comunicare all'Autorità l'esito del procedimento 
disciplinare] (9). 



(9) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, il comma 4 
dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





TITOLO II 
Organi del procedimento e disciplina dell'accesso agli atti 
Capo I - Organi del procedimento 
7.  Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici.
1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo 
intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un 
responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici 
nell'àmbito del proprio organico, prima della fase di predisposizione del 
progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 14, 
comma 1, della Legge. 
2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il 
processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in 
relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla 
manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in 
conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia. 
3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del 
procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale 
e fornisce allo stesso dati e informazioni: 
a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale; 
b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto 
preliminare, definitivo ed esecutivo; 
c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e 
concessioni; 
d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di 
prestazione, qualità e prezzo; 
e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori. 
4. Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio 
adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio 
della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, 
è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in 
ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere 
per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, 
anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non 
possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 2, comma 1, 
lettere h) ed i), e di interventi di importo superiore a 500.000 Euro. 
5. In caso di particolare necessità nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 
abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000 Euro diversi da quelli 
definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) le competenze del 
responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio 
tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura 
professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al 
quale attiene il lavoro da realizzare (10). 
6. [I soggetti non tenuti alla applicazione dell'articolo 7 della Legge devono 
in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile 
del procedimento dalle norme della Legge e del regolamento che li riguardano] 
(11). 



(10)  Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano nei comuni 
danneggiati fino a 10.000 abitanti ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, 
comma 9, O.M. 23 novembre 2000, n. 3095 (Gazz. Uff. 27 novembre 2000, n. 277). 
(11) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





8.  Funzioni e compiti del responsabile del procedimento.
1. Il responsabile del procedimento fra l'altro: 
a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei 
a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa 
degli interventi; 
b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale 
ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio delle procedure di variante 
urbanistica; 
c) redige, secondo quanto previsto dall'articolo 16, commi 1 e 2 della Legge, il 
documento preliminare alla progettazione; 
d) accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 17, 
comma 4, della Legge, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi 
di natura tecnica, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, 
nonché il successivo svolgimento delle relative procedure; 
e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto 
preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento 
preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere 
seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di 
approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti; 
f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed 
esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel 
documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla 
redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di 
sicurezza; 
g) convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di appalto 
concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per 
l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso; 
h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei 
lavori e garantisce la conformità a legge delle disposizioni contenute nei bandi 
di gara e negli inviti; nel caso di trattativa privata effettua le dovute 
comunicazioni all'Autorità, promuove la gara informale e garantisce la 
pubblicità dei relativi atti; 
i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione 
giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi di progettazione, degli appalti 
concorsi, nonché degli appalti per l'affidamento delle concessioni di lavori 
pubblici; 
l) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta la 
sussistenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della Legge 
giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla amministrazione 
aggiudicatrice; 
m) accerta e certifica le situazioni di carenza di organico in presenza delle 
quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo 28, comma 
4, della Legge ai soggetti esterni alla stazione appaltante; 
n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni 
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; 
o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, 
le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla 
normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle 
disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine 
tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli 
immobili; 
p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta: 
1 - l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della 
progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti; 
2 - la quantificazione, nell'àmbito del programma e dei relativi aggiornamenti, 
dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro; 
3 - l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e 
fruibile dell'intero intervento. 
q) svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi, 
curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed 
assicurando l'allegazione del verbale della conferenza stessa al progetto 
preliminare posto a base delle procedure di appalto concorso e di affidamento 
della concessione di lavori pubblici; 
r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella 
concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni 
contrattuali; 
s) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dei lavori pubblici gli 
elementi relativi agli interventi di sua competenza; 
t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di 
svolgimento dei lavori; 
u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice la 
proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, 
allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di 
risoluzione del contratto; 
v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in 
corso d'opera; 
w) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, 
anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori; 
x) accerta e certifica negli interventi l'eventuale presenza delle 
caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i); 
y) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i 
presupposti; 
z) propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase 
di realizzazione dei lavori. 
2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, 
ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui 
luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della 
amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, 
non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La 
designazione deve contenere l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto 
dell'incarico. 
3. Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello svolgimento 
dell'incarico di responsabile dei lavori: 
a) si attiene ai princìpi e alle misure generali di tutela previste dalla legge; 

b) determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere 
contemporaneamente o successivamente; 
c) designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori; 
d) vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e 
l'eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal 
coordinatore per la progettazione; 
e) comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per la 
progettazione e per l'esecuzione dei lavori e si accerta che siano indicati nel 
cartello di cantiere; 
f) assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto 
del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di 
sicurezza; 
g) trasmette la notifica preliminare all'organo sanitario competente nonché, 
chiede, ove è necessario, alle imprese esecutrici l'iscrizione alla camera di 
commercio industria e artigianato; chiede inoltre alle stesse imprese una 
dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro 
in oggetto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il 
costo sostenuto per il personale dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi 
annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali 
effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti. 
4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei 
dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici. 
5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento 
propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di 
supporto secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa 
vigente. I soggetti affidatari devono essere muniti di assicurazione 
professionale. 
6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non 
possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e 
concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici 
con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per 
il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a 
questi ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della Legge. 
7. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico 
dalla Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con 
la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto 
dall'articolo 18 della Legge relativamente all'intervento affidatogli, ed è 
tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in 
conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari 
previste dall'ordinamento di appartenenza. 



 





Capo II - Disciplina dell'accesso agli atti e forme di pubblicità 
9.  Pubblicità degli atti della conferenza dei servizi.
1. Della convocazione della conferenza dei servizi è data pubblicità, almeno 
dieci giorni prima della data di svolgimento della stessa, mediante 
comunicazione, con contestuale allegazione del progetto, da effettuarsi all'Albo 
pretorio del comune ovvero, nel caso di amministrazioni aggiudicatrici diverse 
dal comune, utilizzando forme equivalenti di pubblicità. Con le stesse modalità 
di cui sopra e per i dieci giorni successivi alla data di conclusione dei lavori 
della conferenza dei servizi viene data pubblicità alle determinazioni assunte 
in quella sede con il relativo verbale. 
2. In caso di affidamento mediante appalto-concorso o concessione dei lavori 
pubblici, ove sia necessario o opportuno procedere alla conferenza dei servizi, 
l'amministrazione aggiudicatrice ne dispone la convocazione sulla base del 
progetto preliminare; il relativo verbale integra il progetto preliminare posto 
a base di gara (12) (13). 



(12)  Il presente articolo non si applica in relazione alle attività di 
progettazione ed approvazione delle infrastrutture ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 2-bis, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 17 
agosto 2005, n. 189. 
(13) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi 
il comma 27 dell'art. 253, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
 





10.  Accesso agli atti.
[1. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte 
all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di 
collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa] (14). 



(14) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





TITOLO III 
Programmazione e progettazione 
Capo I - La programmazione dei lavori 
11.  Disposizioni preliminari.
1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per individuare il 
quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi 
necessari al loro soddisfacimento. 
2. Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici 
provvedono alla redazione di studi di fattibilità necessari per l'elaborazione 
del programma di cui all'articolo 14 della Legge. 
3. In materia di programmi di lavori pubblici gli enti locali territoriali 
applicano le norme previste nei propri ordinamenti compatibili con le 
disposizioni della Legge e del regolamento. 



 





12.  Fondo per accordi bonari.
1. È obbligatoriamente inserito nel bilancio, ove consentito dalla vigente 
legislazione, un fondo pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per 
l'attuazione degli interventi compresi nel programma, destinato alla eventuale 
copertura di oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 31-bis della Legge, 
nonché ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori. 
2. Per i lavori finanziati con assunzione di prestiti o con risorse, aventi 
destinazione vincolata per legge, la percentuale predetta può essere 
direttamente accantonata sui relativi stanziamenti. 
3. I ribassi d'asta e le economie comunque realizzate nella esecuzione del 
programma possono essere destinate, su proposta del responsabile del 
procedimento, ad integrare il fondo di cui al comma 1. 
4. Le somme restano iscritte nel fondo fino alla ultimazione degli interventi 
previsti dal programma. 
5. Non possono essere in ogni caso riportati a residui importi superiori al 
dieci per cento dei residui passivi relativi al programma di riferimento. Le 
amministrazioni aggiudicatrici possono comunque ridurre ulteriormente gli 
stanziamenti predetti. 
6. Le somme del fondo non utilizzate sono portate in economia e concorrono a 
determinare il risultato contabile dell'esercizio in cui gli interventi si sono 
conclusi. 



 





13.  Programma triennale.
1. In conformità allo schema-tipo definito con decreto del Ministro dei lavori 
pubblici e sulla base degli studi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, ogni anno 
viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei 
lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale programma è deliberato 
dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al 
bilancio di previsione e al bilancio pluriennale, ed è ad essi allegato assieme 
all'elenco dei lavori da avviare nell'anno. 
2. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie 
degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le 
localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed 
urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di 
settore, il grado di soddisfacimento della domanda, le risorse disponibili, la 
stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorità del programma 
privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto ad altri elementi. 
3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre 
di ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine alle esigenze 
prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi. Le 
Amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma 
entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del 
Parlamento (15). 
4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 è redatto, entro la stessa 
data, l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo. 



(15)  L'art. 3, O.M. 27 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 3 novembre 2000, n. 257) ha 
stabilito che le disposizioni contenute nel presente comma sono sospese, per 
l'anno 2000, nei confronti degli enti locali delle regioni Valle d'Aosta, 
Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Calabria. 
 





14.  Pubblicità del programma.
1. Le amministrazioni aggiudicatrici inviano all'Osservatorio dei lavori 
pubblici, sulla base della scheda tipo predisposta dal Ministero dei lavori 
pubblici, i programmi triennali, i loro aggiornamenti e gli elenchi annuali dei 
lavori da realizzare, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della Legge. 
2. Le amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza nazionale trasmettono i 
programmi al CIPE entro il 30 aprile di ciascun anno. 
3. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo 
pari o superiori al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, contenuti nei 
programmi, sono altresì rese note mediante comunicazione di preinformazione 
all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea. 



 





Capo II - La progettazione (16) (17)
Sezione prima: Disposizioni generali 
15.  Disposizioni preliminari.
1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento 
di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i 
benefìci e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La 
progettazione è informata, tra l'altro, a princìpi di minimizzazione 
dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle 
risorse naturali impegnate dall'intervento e di massima manutenibilità, 
durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, 
compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni 
dell'intervento nel tempo. 
2. Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del 
procedimento ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge, secondo tre 
progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre 
livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e 
si sviluppano senza soluzione di continuità. 
3. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche 
dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono 
aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si 
siano rese necessarie, a cura dell'appaltatore e con l'approvazione del 
direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle 
modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro. 
4. Il responsabile del procedimento cura la redazione di un documento 
preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario 
alla redazione del progetto. 
5. Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi 
graduati in rapporto all'entità, alla tipologia e categoria dell'intervento da 
realizzare, riporta fra l'altro l'indicazione: 
a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di 
ingegneria naturalistica; 
b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli; 
c) delle esigenze e bisogni da soddisfare; 
d) delle regole e norme tecniche da rispettare; 
e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è previsto; 
f) delle funzioni che dovrà svolgere l'intervento; 
g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare; 
h) degli impatti dell'opera sulle componenti ambientali e nel caso degli 
organismi edilizi delle attività ed unità ambientali; 
i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché 
dei relativi tempi di svolgimento; 
l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da 
redigere; 
m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di 
finanziamento; 
n) del sistema di realizzazione da impiegare. 
6. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro 
specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali 
e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità 
con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca 
l'intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione. 
7. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi 
sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico 
in relazione all'attività di cantiere ed a tal fine comprendono: 
a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la 
progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza 
con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente; 
b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, 
acustici, idrici ed atmosferici; 
c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia 
del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale 
ripristino ambientale finale; 
d) lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di 
conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del 
patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione 
esterna. 
8. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si 
inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la 
manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti. 
9. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare 
nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione 
delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli 
operai. 
10. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai 
progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile 
dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche. 
11. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in 
particolare di quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è svolta 
preferibilmente impiegando la tecnica dell'"analisi del valore". In tale caso le 
relazioni illustrano i risultati di tali analisi. 
12. Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire 
mediante l'impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, 
multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di 
priorità tra le soluzioni progettuali possibili. 



(16)  Il presente capo non si applica in relazione alle attività di 
progettazione ed approvazione delle infrastrutture ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 2-bis, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 17 
agosto 2005, n. 189.
(17) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente capo vedi il 
comma 27 dell'art. 253, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
 





16.  Norme tecniche.
1. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche 
stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione. 

2. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle 
vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche. 
Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata. 
3. [È vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di 
una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che 
abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che 
indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. È 
ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché 
accompagnata dalla espressione "o equivalente", allorché non sia altrimenti 
possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni 
sufficientemente precise e comprensibili] (18). 



(18) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





17.  Quadri economici.
1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo 
approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e 
con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria 
dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo 
complessivo: 
a) lavori a misura, a corpo, in economia; 
b) somme a disposizione della stazione appaltante per: 
1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto; 
2- rilievi, accertamenti e indagini; 
3- allacciamenti ai pubblici servizi; 
4- imprevisti; 
5- acquisizione aree o immobili; 
6- accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge; 
7- spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 
preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, 
assicurazione dei dipendenti; 
8- spese per attività di consulenza o di supporto; 
9- eventuali spese per commissioni giudicatrici; 
10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; 
11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico 
ed altri eventuali collaudi specialistici; 
12- I.V.A ed eventuali altre imposte. 
2. L'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso 
in importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per l'attuazione dei 
piani di sicurezza (19). 



(19) Vedi, anche, il comma 35 dell'art. 253, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
 





Sezione seconda: Progetto preliminare 
18.  Documenti componenti il progetto preliminare.
1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più 
significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in 
funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria 
dell'intervento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile 
del procedimento, dai seguenti elaborati: 
a) relazione illustrativa; 
b) relazione tecnica; 
c) studio di prefattibilità ambientale; 
d) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari; 
e) planimetria generale e schemi grafici; 
f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 
g) calcolo sommario della spesa. 
2. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto concorso 
o di una concessione di lavori pubblici: 
a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini 
necessarie quali quelle geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e 
sismiche e sono redatti le relative relazioni e grafici; 
b) è redatto un capitolato speciale prestazionale. 
3. Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per l'affidamento di 
una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano 
economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati gli 
elementi previsti dall'articolo 85, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) 
ed h) da inserire nel relativo bando di gara. 



 





19.  Relazione illustrativa del progetto preliminare.
1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità 
dell'intervento, contiene: 
a) la descrizione dell'intervento da realizzare; 
b) l'illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto il profilo 
localizzativo e funzionale, nonché delle problematiche connesse alla 
prefattibilità ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione 
complessiva della zona, in relazione alle caratteristiche e alle finalità 
dell'intervento, anche con riferimento ad altre possibili soluzioni; 
c) l'esposizione della fattibilità dell'intervento, documentata attraverso lo 
studio di prefattibilità ambientale, dell'esito delle indagini geologiche, 
geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di prima approssimazione delle 
aree interessate e dell'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali 
vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi 
altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati; 
d) l'accertamento in ordine alla disponibilità delle aree o immobili da 
utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri e alla 
situazione dei pubblici servizi; 
e) gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo in conformità di 
quanto disposto dall'articolo 15, comma 4, anche in relazione alle esigenze di 
gestione e manutenzione; 
f) il cronoprogramma delle fasi attuative con l'indicazione dei tempi massimi di 
svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, 
esecuzione e collaudo; 
g) le indicazioni necessarie per garantire l'accessibilità, l'utilizzo e la 
manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti. 
2. La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non 
possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla 
riuscita del progetto. 
3. La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali ed interrelazionali 
dei diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari giustificativi della 
spesa. Nel caso di opere puntuali, la relazione ne illustra il profilo 
architettonico. 
La relazione riporta una sintesi riguardante forme e fonti di finanziamento per 
la copertura della spesa, l'eventuale articolazione dell'intervento in lotti 
funzionali e fruibili, nonché i risultati del piano economico finanziario. 



 





20.  Relazione tecnica.
1. La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima 
approssimazione connessi alla tipologia e categoria dell'intervento da 
realizzare, con l'indicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che 
devono essere riscontrate nell'intervento. 



 





21.  Studio di prefattibilità ambientale.
1. Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia, categoria 
e all'entità dell'intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che 
consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del 
contesto territoriale comprende: 
a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri 
amministrativi, di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di 
eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere 
generale che settoriale; 
b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del 
suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini; 
c) la illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, 
delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta 
nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche; 
d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali 
interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e 
paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari 
dei lavori; 
e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano 
all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per 
l'esercizio di impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si 
intendono adottare per assicurarne il rispetto. 
2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto 
ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale, contiene le informazioni 
necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti 
dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende 
necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo 
studio di prefattibilità ambientale consente di verificare che questi non 
possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di 
identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti. 



 





22.  Schemi grafici del progetto preliminare.
1. Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le 
necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla 
tipologia dell'intervento, e tenendo conto della necessità di includere le 
misure e gli interventi di cui all'articolo 21, comma 1, lett. d) sono 
costituiti: 
a) per opere e lavori puntuali: 
- dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e 
del piano urbanistico generale o attuativo, sul quale sono indicate la 
localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni 
esaminate; 
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non 
inferiore a 1: 2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i 
lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate; 
- dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e 
nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le 
caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e 
dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da 
rispettare; 
b) per opere e lavori a rete: 
- dalla corografia generale contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico 
delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri andamenti esaminati 
con riferimento all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri 
servizi esistenti, al reticolo idrografico, all'ubicazione dei servizi esistenti 
in scala non inferiore a 1: 25.000. Se sono necessarie più corografie, va 
redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1: 100.000; 
- dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e 
del piano urbanistico generale o attuativo sul quale è indicato il tracciato 
delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati 
esaminati. Se sono necessari più stralci, deve essere redatto anche un quadro 
d'insieme in scala non inferiore a 1: 25.000; 
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non 
inferiore a 1: 5.000, sulle quali sono riportati separatamente il tracciato 
delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati 
esaminati. Se sono necessarie più planimetrie, deve essere redatto un quadro 
d'insieme in scala non inferiore a 1:10.000; 
- dai profili longitudinali e trasversali altimetrici delle opere e dei lavori 
da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, sezioni tipo idriche, 
stradali e simili in scala non inferiore ad 1:100 nonché uguali profili per le 
eventuali altre ipotesi progettuali esaminate; 
- dalle indicazioni di massima, in scala adeguata, di tutti i manufatti speciali 
che l'intervento richiede; 
- dalle tabelle contenenti tutte le quantità caratteristiche delle opere e dei 
lavori da realizzare. 
2. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il 
progetto preliminare specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in 
sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime 
previste nei successivi articoli. Le planimetrie e gli schemi grafici riportano 
le indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di cui 
all'articolo 14, comma 7, della Legge. 



 





23.  Calcolo sommario della spesa.
1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato: 
a) per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità 
caratteristiche degli stessi, i corrispondenti costi standardizzati determinati 
dall'Osservatorio dei lavori pubblici. In assenza di costi standardizzati, 
applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo 
un computo metrico-estimativo di massima con prezzi unitari ricavati dai 
prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata; 
b) per quanto concerne le ulteriori somme a disposizione della stazione 
appaltante, attraverso valutazioni di massima effettuate in sede di accertamenti 
preliminari a cura del responsabile del procedimento. 



 





24.  Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare.
1. Il capitolato speciale prestazionale contiene: 
a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche 
prestazioni che dovranno essere presenti nell'intervento in modo che questo 
risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel 
rispetto delle rispettive risorse finanziarie; 
b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate 
comprese nell'intervento con i relativi importi; 
c) una tabella degli elementi e sub-elementi in cui l'intervento è 
suddivisibile, con l'indicazione dei relativi pesi normalizzati necessari per 
l'applicazione della metodologia di determinazione dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa. 



 





Sezione terza: Progetto definitivo 
25.  Documenti componenti il progetto definitivo.
1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto 
preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di 
servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della 
concessione edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro 
atto equivalente. 
2. Esso comprende: 
a) relazione descrittiva; 
b) relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica; 
c) relazioni tecniche specialistiche; 
d) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico; 
e) elaborati grafici; 
f) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero 
studio di fattibilità ambientale; 
g) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; 
h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
i) piano particellare di esproprio; 
l) computo metrico estimativo; 
m) quadro economico. 
3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell'articolo 
19, comma 1, lettera b) della Legge ferma restando la necessità della previa 
acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, in 
sostituzione del disciplinare di cui all'articolo 32, il progetto è corredato 
dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d'appalto redatti con le 
modalità indicate all'articolo 43 (20). Il capitolato prevede, inoltre, la sede 
di redazione e tempi della progettazione esecutiva, nonché le modalità di 
controllo del rispetto da parte dell'affidatario delle indicazioni del progetto 
definitivo. 
4. Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari sono 
sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione 
esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo. 



(20)  Rectius: art. 45. 
 





26.  Relazione descrittiva del progetto definitivo.
1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del 
progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello 
qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi. 
2. In particolare la relazione: 
a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione 
illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte 
progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio, le 
caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i 
criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per 
quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione; 
b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la 
geologia, l'idrologia, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse 
storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di 
progettazione attraverso lo studio di fattibilità ambientale, di cui all'art. 
29, ove previsto, nonché attraverso i risultati di apposite indagini e studi 
specialistici; 
c) indica le eventuali cave e discariche da utilizzare per la realizzazione 
dell'intervento con la specificazione dell'avvenuta autorizzazione; 
d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere 
architettoniche; 
e) riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a 
soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'intervento da realizzare ed 
in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i 
nuovi manufatti; 
f) contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare 
variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare; 
g) riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o di 
valorizzazione architettonica; 
h) riferisce in merito al tempo necessario per la redazione del progetto 
esecutivo eventualmente aggiornando quello indicato nel cronoprogramma del 
progetto preliminare. 
3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara e riguarda interventi 
complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i) la relazione deve 
essere corredata da quanto previsto all'articolo 36, comma 3. 



 





27.  Relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del progetto 
definitivo.
1. La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini 
geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei 
tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, 
definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza 
gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, 
litotecnici e fisici nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e 
il comportamento in assenza ed in presenza delle opere. 
2. La relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini 
geotecniche, il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato, 
direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta 
influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli 
geotecnici per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il 
terreno. 
3. Le relazioni idrologica e idraulica riguardano lo studio delle acque 
meteoriche, superficiali e sotterranee. Gli studi devono indicare le fonti dalle 
quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella 
elaborazione per dedurre le grandezze di interesse. 



 





28.  Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo.
1. Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni specialistiche, 
queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e 
indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva. 



 





29.  Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale.
1. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, è 
redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed è predisposto 
contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di 
selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e 
delle informazioni raccolte nell'àmbito del progetto stesso anche con 
riferimento alle cave e alle discariche. 
2. Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base 
del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella 
fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure 
atte a ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla 
salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica 
del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, 
alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di 
cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie 
all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree 
interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle 
prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale. 



 





30.  Elaborati grafici del progetto definitivo.
1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche 
dell'intervento da realizzare. Essi individuano le caratteristiche delle 
fondazioni e sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o 
di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare. 
2. Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti, salva diversa 
indicazione del progetto preliminare ed oltre a quelli già predisposti con il 
medesimo progetto, da: 
a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta 
indicazione dell'area interessata all'intervento; 
b) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni 
delle curve di livello dell'area interessata all'intervento, con equidistanza 
non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e 
distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature 
esistenti con la specificazione delle varie essenze; 
c) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione 
dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i 
profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle 
strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale 
risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le 
quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla 
sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento, sono riferite ad 
un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni 
indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali 
superfici da destinare a parcheggio; è altresì integrata da una tabella 
riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, 
volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro 
utile elemento; 
d) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o 
da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle 
destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture 
portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera 
c) ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera 
e); 
e) almeno due sezioni, trasversale e longitudinale nella scala prescritta da 
regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, 
con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e 
della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni è altresì indicato 
l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dell'intervento, lungo le 
sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le 
quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera c); 
f) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative 
specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze 
e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue 
eventuali modifiche. Se l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni 
dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti; 
g) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e 
comunque non inferiore a 1:200 atti ad illustrare il progetto strutturale nei 
suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni; 
h) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia 
interni che esterni; 
i) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui sono riportati i 
tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle 
centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti 
norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo; 

3. Le prescrizioni di cui al comma 2 si riferiscono agli edifici. Esse valgono 
per gli altri lavori e opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni 
adattamenti. 
4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al comma 2, lettere 
c), d), e) ed f) indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti 
conservate, quelle da demolire e quelle nuove. 
5. Per i lavori e le opere a rete i grafici sono costituiti, oltre che da quelli 
già predisposti con il progetto preliminare, anche da: 
a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta 
indicazione dei tracciati dell'intervento. Se sono necessari più stralci è 
redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:25.000; 
b) planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 con le indicazioni delle curve 
di livello delle aree interessate dall'intervento, con equidistanza non 
superiore a un metro, dell'assetto definitivo dell'intervento e delle parti 
complementari. Se sono necessarie più planimetrie è redatto anche un quadro 
d'insieme in scala non inferiore a 1:5.000; 
c) profili longitudinali in scala non inferiore a 1:200 per le altezze e 1:2.000 
per le lunghezze e sezioni trasversali; 
d) piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:100 di tutte le opere 
d'arte, manufatti e opere speciali comunque riconducibili ad opere puntuali. 
6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli 
elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori 
necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 15, comma 7. 



 





31.  Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti.
1. I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne il 
dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli 
impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli degli 
impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi 
tecnici necessari. 



 





32.  Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del 
progetto definitivo.
1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle 
specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi 
previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche 
sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali 
dimensioni dell'intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto. 




 





(giurisprudenza di legittimità)
33.  Piano particellare di esproprio.
1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze 
con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende 
anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e 
le deviazioni di strade e di corsi d'acqua. 
2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o 
da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze 
connesse alla categoria dell'intervento. 
3. Il piano è corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano 
proprietarie dell'immobile da espropriare, asservire o occupare temporaneamente 
ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici 
interessate. 
4. Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità presunta di espropriazione e 
di occupazione temporanea determinata in base alle leggi e normative vigenti, 
previo occorrendo apposito sopralluogo. 
5. Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste l'intervento da realizzare è 
affidato all'appaltatore, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a 
titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al pagamento delle 
eventuali spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilità a 
lui imputabili. 



 





34.  Stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni del progetto 
definitivo.
1. La stima sommaria dell'intervento consiste nel computo metrico estimativo, 
redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai 
prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell'area 
interessata. 
2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato: 
a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, 
necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i 
rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle 
locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato; 
b) aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le spese 
relative alla sicurezza; 
c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per 
cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali; 
d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile 
dell'appaltatore. 
3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo 
metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali 
lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel 
quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante. 
4. L'elaborazione della stima sommaria dell'intervento può essere effettuata 
anche attraverso programmi di gestione informatizzata; se la progettazione è 
affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente 
accettati dalla stazione appaltante. 
5. Il risultato della stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni 
confluisce in un quadro economico redatto secondo lo schema di cui all'articolo 
17. 



 





Sezione quarta: Progetto esecutivo 
35.  Documenti componenti il progetto esecutivo.
1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le 
lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare 
architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano 
esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, 
nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è 
redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni 
dettate in sede di rilascio della concessione edilizia o di accertamento di 
conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di 
compatibilità ambientale ovvero il provvedimento di esclusione delle procedure, 
ove previsti. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti: 
a) relazione generale; 
b) relazioni specialistiche; 
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti 
e di ripristino e miglioramento ambientale; 
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 
e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti; 
f) piani di sicurezza e di coordinamento; 
g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico; 
h) cronoprogramma; 
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 
l) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse 
categorie di cui si compone l'opera o il lavoro; 
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto. 



 





36.  Relazione generale del progetto esecutivo.
1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche 
attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del 
capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali 
esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica 
dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto 
prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le 
caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del 
capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalità di presentazione e di 
approvazione dei componenti da utilizzare. 
2. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle 
scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo 
le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche 
previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la 
descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in 
corso di esecuzione la possibilità di imprevisti. 
3. La relazione generale dei progetti riguardanti gli interventi complessi di 
cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è corredata: 
a) da una rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive suddivise in 
livelli gerarchici dal più generale oggetto del progetto fino alle più 
elementari attività gestibili autonomamente dal punto di vista delle 
responsabilità, dei costi e dei tempi; 
b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle 
lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale, ferma 
restando la prescrizione all'impresa, in sede di capitolato speciale d'appalto, 
dell'obbligo di presentazione di un programma di esecuzione delle lavorazioni 
riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione 
dell'importo dei vari stati di avanzamento dell'esecuzione dell'intervento alle 
scadenze temporali contrattualmente previste. 



 





37.  Relazioni specialistiche.
1. Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica illustrano 
puntualmente, sulla base del progetto definitivo, le soluzioni adottate. 
2. Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si sono rese 
necessarie, nell'àmbito del progetto definitivo, relazioni specialistiche, 
queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti 
alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro 
aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a 
verde. 
3. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e 
delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva. 



 





38.  Elaborati grafici del progetto esecutivo.
1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti più idonei, sono 
costituiti: 
a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli 
elaborati grafici del progetto definitivo; 
b) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei 
lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di 
progettazione esecutiva; 
c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi; 
d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio; 
e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il 
rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di 
approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici 
aspetti dei progetti; 
f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare l' esigenza di 
cui all'articolo 15, comma 7; 
g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, 
prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati. 
2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio di 
quelle del progetto definitivo, o comunque in modo da consentire all'esecutore 
una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento. 



 





39.  Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti.
1. I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle 
rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di 
programmi informatici. 
2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il 
dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in 
modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione. 
3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle 
condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell'intervento e devono 
permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, 
canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità 
dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo. 
4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata 
unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di prevedere 
esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di 
ottimizzare le fasi di realizzazione. 
5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono 
accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di 
calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità. 
6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende: 
a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala 
non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non 
inferiore ad 1:10, contenenti fra l'altro: 
1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i 
tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure 
parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la 
precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di 
ordinazione a carattere organizzativo di cantiere; 
2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari 
relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del 
numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e 
lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di 
officina e delle relative distinte pezzi; 
3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a 
consentirne l'esecuzione. 
b) la relazione di calcolo contenente: 
1) l'indicazione delle norme di riferimento; 
2) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e 
delle modalità di esecuzione qualora necessarie; 
3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate; 
4) le verifiche statiche. 
7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, 
viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il 
progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le 
opere integrative. 
8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende: 
a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque 
non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non 
inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie; 
b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con 
le relative relazioni di calcolo; 
c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei 
materiali, macchinari ed apparecchiature. 



 





40.  Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo 
che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali 
esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento 
al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, 
l'efficienza ed il valore economico. 
2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione 
all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti 
documenti operativi: 
a) il manuale d'uso; 
b) il manuale di manutenzione; 
c) il programma di manutenzione; 
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti del bene, ed 
in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle 
informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità di fruizione 
del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile 
i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire 
tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze 
specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento 
anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici. 
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni: 
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate; 
b) la rappresentazione grafica; 
c) la descrizione; 
d) le modalità di uso corretto. 
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più 
importanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, 
in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali 
o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta 
manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio. 
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni: 
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate; 
b) la rappresentazione grafica; 
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo; 
d) il livello minimo delle prestazioni; 
e) le anomalie riscontrabili; 
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente; 
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato. 
7. Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi 
da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una 
corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si 
articola secondo tre sottoprogrammi: 
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe 
di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del 
suo ciclo di vita; 
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e 
dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e 
quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la 
dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di 
collaudo e quello minimo di norma; 
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine 
temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le 
informazioni per una corretta conservazione del bene. 
8. Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione 
redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del direttore dei 
lavori, al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla 
verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai 
problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori. 
9. Il piano di manutenzione è redatto a corredo dei: 
a) progetti affidati dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a 35.000.000 di 
Euro; 
b)progetti affidati dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a 
25.000.000 di Euro; 
c) progetti affidati dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a 
10.000.000 di Euro, e inferiore a 25.000.000 di Euro; 
d) progetti affidati dopo ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento, se relativi a lavori di importo inferiore a 10.000.000 di 
Euro, fatto salvo il potere di deroga del responsabile del procedimento, ai 
sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge. 



 





41.  Piani di sicurezza e di coordinamento.
1. I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al 
progetto esecutivo che prevedono l'organizzazione delle lavorazioni atta a 
prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La 
loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, 
individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare 
procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e 
dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni. 
2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e 
la descrizione dell'intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la 
individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la 
specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da 
una relazione contenente la individuazione, l'analisi e la valutazione dei 
rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e 
programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti 
prestatori d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento 
utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono 
integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a 
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la 
tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla 
gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare 
attuazione alle prescrizioni in esso contenute. 



 





42.  Cronoprogramma.
1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, 
redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati 
a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero 
decorrente dalla data della consegna. 
2. Nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva ed 
esecuzione, il cronoprogramma è presentato dall'appaltatore unitamente 
all'offerta. 
3 Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile 
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. 
4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili 
all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
43.  Elenco dei prezzi unitari.
1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei 
progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto 
definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 34, integrati, ove 
necessario, da nuovi prezzi redatti con le medesime modalità. 



 





44.  Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico.
1. Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce 
l'integrazione e l'aggiornamento della stima sommaria dei lavori redatta in sede 
di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse 
indicazioni precisati all'articolo 43. 
2. Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle quantità delle 
lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi 
dell'elenco di cui all'articolo 43. 
3. Nel quadro economico redatto secondo l'articolo 17 confluiscono: 
a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle 
opere di cui all'articolo 15, comma 7; 
b) l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per imprevisti e per 
eventuali lavori in economia; 
c) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, 
come da piano particellare allegato al progetto; 
d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'articolo 17. 




 





45.  Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto.
1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente 
regolamento e dal capitolato generale d'appalto, le clausole dirette a regolare 
il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche 
dell'intervento con particolare riferimento a: 
a) termini di esecuzione e penali; 
b) programma di esecuzione dei lavori; 
c) sospensioni o riprese dei lavori; 
d) oneri a carico dell'appaltatore; 
e) contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo; 
f) liquidazione dei corrispettivi; 
g) controlli; 
h) specifiche modalità e termini di collaudo; 
i) modalità di soluzione delle controversie. 
2. Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale, che riguarda le 
prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto. 
3. Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l'una contenente la 
descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni 
tecniche; esso illustra in dettaglio: 
a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione 
tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli 
aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto 
esecutivo; 
b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di 
ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le 
specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in 
relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello 
svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede 
l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche 
principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in 
ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità 
di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per 
assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali. 
4. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), 
il capitolato contiene, altresì, l'obbligo per l'aggiudicatario di redigere un 
documento (piano di qualità di costruzione e di installazione), da sottoporre 
alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma 
le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle 
attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. A tal fine il 
capitolato suddivide tutte le lavorazioni previste in tre classi di importanza: 
critica, importante, comune. Appartengono alla classe: 
a) critica le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti 
correlabili, anche indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni fornite 
nel ciclo di vita utile dell'intervento; 
b) importante le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti 
correlabili, anche indirettamente, con la regolarità delle prestazioni fornite 
nel ciclo di vita utile dell'intervento ovvero qualora siano di onerosa 
sostituibilità o di rilevante costo; 
c) comune tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti. 

5. La classe di importanza è tenuta in considerazione: 
nell'approvvigionamento dei materiali da parte dell'aggiudicatario e quindi dei 
criteri di qualifica dei propri fornitori; 
a) nella identificazione e rintracciabilità dei materiali; 
b) nella valutazione delle non conformità. 
6. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la 
parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a 
misura, il capitolato speciale d'appalto indica, per ogni gruppo delle 
lavorazioni complessive dell'intervento ritenute omogenee, il relativo importo e 
la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. 
Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo 
dal computo metrico-estimativo. Al fine del pagamento in corso d'opera i 
suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle 
loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla 
base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene 
contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita. 
7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, il capitolato 
speciale d'appalto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni 
complessive dell'opera o del lavoro ritenute omogenee, desumendolo dal computo 
metrico-estimativo. 
8. Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal 
direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 25, comma 3, primo periodo della 
Legge, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli 
importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le 
modalità di cui ai commi 6 e 7. 
9. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la 
parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di 
progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e 
definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel 
provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale 
motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del 
loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a 
base d'asta. 
10. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'impresa di 
presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche 
indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 42 comma 1, nel quale sono 
riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione 
nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori 
alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di 
pagamento. È in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, 
eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate 
esigenze. 



 





Sezione quinta: Verifiche e validazione dei progetti, acquisizione dei pareri e 
approvazione dei progetti 
46.  Verifica del progetto preliminare.
1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della Legge i progetti preliminari sono 
sottoposti, a cura del responsabile del procedimento ed alla presenza dei 
progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria, 
all'entità e all'importanza dell'intervento. 
2. La verifica è finalizzata ad accertare la qualità concettuale, sociale, 
ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta e la 
sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche 
contenute nel documento preliminare alla progettazione, e tende all'obiettivo di 
ottimizzare la soluzione progettuale prescelta. 
3. La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la soluzione 
progettuale prescelta e il contesto socio economico e ambientale in cui 
l'intervento progettato si inserisce, il controllo della coerenza interna tra 
gli elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta e del rispetto 
dei criteri di progettazione indicati nel presente regolamento, la valutazione 
dell'efficacia della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua 
capacità di conseguire gli obiettivi attesi, ed infine la valutazione 
dell'efficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come capacità di 
ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e 
manutenzione. 



 





47.  Validazione del progetto.
1. Prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede in 
contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto 
esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione. 
In caso di appalto integrato la verifica ha ad oggetto il progetto definitivo. 
2. La validazione riguarda fra l'altro: 
a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari 
dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle 
rispettive responsabilità; 
b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di 
fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento; 
c) l'esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario, 
archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali 
indagini con le scelte progettuali; 
d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, 
descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento; 
e) l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la 
valutazione dell'idoneità dei criteri adottati; 
f) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza 
agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari; 
g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e 
gestione; 
h) l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della 
verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte; 
i) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni 
normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto; 
l) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, 
necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto; 
m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema 
di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonché la verifica della 
rispondenza di queste ai canoni della legalità. 



 





48.  Modalità delle verifiche e della validazione.
1. Le verifiche di cui agli articoli 46 e 47 sono demandate al responsabile del 
procedimento che vi provvede direttamente con il supporto tecnico dei propri 
uffici, oppure nei casi di accertata carenza di adeguate professionalità 
avvalendosi del supporto degli organismi di controllo di cui all'articolo 30, 
comma 6, della Legge, individuati secondo le procedure e con le modalità 
previste dalla normativa vigente in materia di appalto di servizi. Le risultanze 
delle verifiche sono riportate in verbali sottoscritti da tutti i partecipanti. 
2. Gli affidatari delle attività di supporto non possono espletare incarichi di 
progettazione e non possono partecipare neppure indirettamente agli appalti, 
alle concessioni ed ai relativi subappalti e cottimi con riferimento ai lavori 
per i quali abbiano svolto le predette attività. 
3. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al comma 1 
fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori. 




 





49.  Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti.
1. La conferenza dei servizi si svolge dopo l'acquisizione dei pareri tecnici 
necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto. La conferenza dei 
servizi procede a nuovo esame del progetto dopo che siano state apportate le 
modifiche eventualmente richieste, e dopo che su di esse sono intervenuti i 
necessari pareri tecnici. 
2. Terminata la verifica di cui all'articolo 47 e svolta la conferenza di 
servizi, ciascuna amministrazione aggiudicatrice procede alla approvazione del 
progetto secondo i modi e i tempi stabiliti dal proprio ordinamento. 
3. In caso di opere o lavori sottoposti a valutazione di impatto ambientale si 
procede in ogni caso secondo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 
7, comma 8, della Legge. 



 





TITOLO IV 
Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria 
Capo I - Disposizioni generali 
50.  Àmbito di applicazione.
1. Quando ricorre una delle situazioni previste dall'articolo 17, comma 4, della 
Legge, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 
1, lettere d), e), f) e g) della Legge i servizi attinenti all'architettura ed 
all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la 
redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché 
le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione (seguivano alcune 
parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti), secondo le procedure e con 
le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo. 
2. Gli importi degli interventi progettati anteriormente alla data di 
pubblicazione dei bandi sono aggiornati secondo le variazioni accertate 
dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale. 
3. Ai fini del presente titolo si intendono per: 
a) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle vigenti 
tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate normali; 
b) prestazioni accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle 
vigenti tariffe. 



 





51.  Limiti alla partecipazione alle gare.
1. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per 
l'affidamento di un appalto di servizi di cui all'articolo 50, in più di 
un'associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali 
componenti di una associazione temporanea. 
2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi 
alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una 
società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, 
dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. 
3. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i 
concorrenti. 
4. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura è 
articolata su base locale l'àmbito territoriale previsto dall'articolo 18, comma 
2-ter della Legge si riferisce alle singole articolazioni territoriali. 
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della Legge, i raggruppamenti temporanei 
previsti dallo stesso articolo 17, comma 1, lettera g) devono prevedere la 
presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio 
della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di 
residenza. 



 





52.  Esclusione dalle gare di affidamento dei servizi di architettura e di 
ingegneria.
1. Sono esclusi dalle procedure di affidamento dei servizi disciplinati dal 
presente titolo e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti di cui 
all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g), della legge che si trovino 
nelle condizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 
1995, n. 157, così come da ultimo modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 
2000, n. 65, che disciplina gli affidamenti di appalti pubblici di servizi. 
2. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti) (21). 



(21)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412 (Gazz. 
Uff. 16 gennaio 2001, n. 12). 
 





53.  Requisiti delle società di ingegneria.
1. Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo, le 
società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con 
funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della 
società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici 
incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una 
disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, 
abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni nonché iscritto, al 
momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto 
dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo 
le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto. Al direttore 
tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente abilitato 
all'esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la 
società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici 
inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma 
degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore 
tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione 
appaltante. 
2. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione 
della società ogniqualvolta vengono definiti gli indirizzi relativi all'attività 
di progettazione, si decidono le partecipazioni a gare per affidamento di 
incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque quando si trattano 
in generale questioni relative allo svolgimento di studi di fattibilità, 
ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di 
congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale. 
3. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma dei soci, 
dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi direttamente 
impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di 
controllo della qualità. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle 
specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività 
diverse dalle prestazioni ai servizi di cui all'articolo 50, nell'organigramma 
sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali 
espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi 
sono evidenziati in apposito allegato al conto economico. L'organigramma e le 
informazioni di cui sopra, nonché ogni loro successiva variazione, sono 
comunicate entro 30 giorni all'Autorità. La verifica delle capacità economiche 
finanziarie e tecnico-organizzative della società ai fini della partecipazione 
alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della 
struttura dedicata alla progettazione. L'indicazione delle attività diverse da 
quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica sono comunicate all'Autorità. 



 





54.  Requisiti delle società professionali.
1. Le società professionali, predispongono e aggiornano l'organigramma dei soci, 
dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi impiegati nello 
svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità. 
L'organigramma riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e 
responsabilità. Le società professionali sono tenute agli obblighi di 
comunicazione imposti dall'articolo 53. 



 





55.  Commissioni giudicatrici.
[1. La commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di 
progettazione e per gli appalti di servizi è composta da un numero di membri 
tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto del concorso o 
dell'appalto, di cui almeno uno dipendente della stazione appaltante. 
2. Alla spesa per i compensi e i rimborsi spettanti alla commissione 
giudicatrice si fa fronte mediante l'utilizzazione delle somme di cui 
all'articolo 18, comma 2-bis, della Legge] (22). 



(22) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





56.  Penali.
1. I disciplinari di affidamento dei servizi di progettazione e delle attività 
ad essa connesse precisano le penali da applicare nel caso di ritardato 
adempimento degli obblighi contrattuali. 
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile 
del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla 
complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo. 
3. Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle 
attività a questa connesse sono stabilite dal responsabile del procedimento, in 
sede di redazione del documento preliminare alla progettazione, in misura 
giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo 
professionale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da 
determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale 
ritardo. 
4. Quando la disciplina contrattuale prevede l'esecuzione della prestazione 
articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di 
tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi 
importi. 



 





Capo II - Concorso di idee 
57.  Modalità di espletamento.
[1. Il concorso di idee è espletato con le modalità del pubblico incanto, ed è 
preceduto da pubblicità secondo la disciplina di cui all'articolo 80, comma 2, 
qualora l'importo complessivo dei premi sia pari o superiore al controvalore in 
Euro di 200.000 DSP, e all'articolo 80, comma 3, qualora inferiore. Per i 
Ministeri l'importo è fissato nel controvalore in Euro di 130.000 DSP. 
2. Possono partecipare al concorso, oltre i soggetti di cui all'articolo 17, 
comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge, anche i lavoratori subordinati 
abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine 
professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto 
delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti 
dell'amministrazione che bandisce il concorso. 
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla 
sua corretta rappresentazione. Nel bando non possono essere richiesti elaborati 
di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il 
tempo di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione 
all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta 
giorni dalla data di pubblicazione del bando. 
4. La valutazione delle proposte presentate al concorso di idee è effettuata da 
una commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'articolo 55, sulla base 
di criteri e metodi stabiliti nel bando di gara. 
5. Le stazioni appaltanti riconoscono un congruo premio al soggetto che ha 
elaborato l'idea ritenuta migliore. 
6. L'idea premiata è acquisita in proprietà dalla stazione appaltante e, previa 
eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, può essere posta a base di gara 
di un concorso di progettazione ovvero di un appalto di servizi di cui ai Capi 
IV e V del presente titolo, e alla relativa procedura è ammesso a partecipare il 
vincitore del premio qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi] 
(23). 



(23) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





58.  Contenuto del bando.
1. Il bando per il concorso di idee contiene: 
a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e di e-mail della stazione 
appaltante; 
b) nominativo del responsabile del procedimento; 
c) descrizione delle esigenze della stazione appaltante; 
d) eventuali modalità di rappresentazione delle idee; 
e) modalità di presentazione delle proposte, comunque costituite da schemi 
grafici e da una relazione tecnico economica; 
f) termine per la presentazione delle proposte; 
g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte; 
h) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso; 
i) data di pubblicazione. 



 





Capo III - Concorsi di progettazione 
59.  Modalità di espletamento.
[1. L'espletamento del concorso di progettazione è preceduto da pubblicità 
secondo quanto previsto all'articolo 80, comma 2, qualora l'importo complessivo 
dei premi o del valore stimato dei servizi cui è preordinato il concorso è pari 
o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP, e all'articolo 80, comma 3, 
qualora inferiore. Per i Ministeri il valore è fissato nel controvalore in Euro 
di 130.000 DSP. Il termine di presentazione delle proposte progettuali non può 
essere inferiore a novanta giorni. 
2. Il concorso è di norma aggiudicato con pubblico incanto, ovvero con 
licitazione privata qualora sussistano particolari ragioni. 
3. Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente progetti o piani 
con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo 
quanto disposto al comma 6. Qualora il concorso di progettazione riguardi un 
intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, 
la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico 
finanziario per la sua costruzione e gestione. 
4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato in misura non 
superiore al 60 per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la 
redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle vigenti tariffe 
professionali. Una ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70 per cento è 
stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per 
la redazione del progetto preliminare. 
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà 
del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti 
richiesti nel bando, possono essere affidati a trattativa privata i successivi 
livelli di progettazione. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono 
essere stabiliti nel bando. 
6. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità può procedersi 
ad esperimento di un concorso articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha 
ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti 
individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate al concorso 
di primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito né 
assegnazione di premi. Al vincitore finale, se in possesso dei requisiti 
richiesti dal bando, è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed 
esecutiva. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti 
nel bando. Per i premi e i rimborsi spese si applica quanto previsto ai commi 4 
e 5. I tempi di presentazione delle proposte non possono essere inferiori a 
novanta giorni per il primo grado e a centoventi giorni per il secondo grado. 
7. Le stazioni appaltanti, dandone adeguata motivazione, possono altresì 
procedere, all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad 
oggetto la presentazione di un progetto preliminare, e il secondo avente ad 
oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Restano ferme le altre 
disposizioni del comma 6] (24). 



(24) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





60.  Contenuto del bando.
1. Il bando per i concorsi di progettazione, oltre agli elementi elencati 
dall'articolo 58, contiene l'indicazione: 
a) della procedura di aggiudicazione prescelta; 
b) del numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo quanto 
previsto dall'articolo 59, comma 6; 
c) descrizione del progetto; 
d) del numero, compreso tra dieci e venti, previsto di partecipanti nel caso di 
licitazione privata; 
e) delle modalità, dei contenuti e dei termini della domanda di partecipazione 
nonché dei criteri di scelta nel caso di licitazione privata; 
f) dei criteri di valutazione delle proposte progettuali; 
g) del "peso" o del "punteggio" da attribuire, con somma pari a cento e con 
gradazione rapportata all'importanza relativa di ciascuno, agli elementi di 
giudizio nei quali è scomponibile la valutazione del progetto oggetto del 
concorso; 
h) dell'indicazione del carattere vincolante o meno della decisione della 
commissione giudicatrice; 
i) del costo massimo di realizzazione all'intervento da progettare determinato 
sulla base di valori parametrici fissati nel bando stesso; 
l) delle informazioni circa le modalità di presentazione dei progetti; 
m) l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi 
presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare la documentazione di 
cui al comma 3. 
2. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di ritiro degli 
elaborati non premiati e per i quali non è stato disposto il rimborso spese, 
nonché l'eventuale facoltà della commissione di menzionare i progetti che, pur 
non premiati, presentano profili di particolare interesse. 
3. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello 
riguardanti le aree interessate dall'intervento, le relazioni e i grafici 
relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e 
sismiche effettuate sulle medesime aree nonché il documento preliminare alla 
progettazione di cui all'articolo 15, comma 5. 



 





61.  Valutazione delle proposte progettuali.
1. La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di 
progettazione è eseguita sulla base dei criteri e dei metodi contenuti 
nell'allegato C. 



 





Capo IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in Euro 
di 200.000 DSP (25) (26). 
62.  Disposizioni generali e modalità di determinazione del corrispettivo.
1. I servizi di cui all'articolo 50 di importo inferiore a 40.000 Euro sono 
affidati dalle stazioni appaltanti previa adeguata pubblicità dell'esigenza di 
acquisire la relativa prestazione professionale; l'avvenuto affidamento deve 
essere reso noto con adeguate formalità, unitamente alle motivazioni della 
scelta effettuata. 
2. I servizi di cui all'articolo 50 il cui corrispettivo complessivo stimato, 
costituito dalla quota riferita alla progettazione e dalla quota riferita alle 
prestazioni accessorie, è compreso tra 40.000 Euro e il controvalore in Euro di 
200.000 DSP, sono affidati mediante licitazione privata. Per i Ministeri la 
disposizione si applica qualora il corrispettivo sia compreso tra 40.000 Euro e 
il controvalore in Euro di 130.000 DSP. 
3. La quota del corrispettivo complessivo riferita alla progettazione è 
determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali 
previste dalle vigenti tariffe professionali, in corrispondenza della classe, 
della categoria e degli importi dell'intervento risultanti dai progetti redatti, 
nonché del livello di progettazione da redigere. Tali percentuali ed aliquote 
parziali sono aumentate sulla base degli incrementi, al netto del ribasso 
offerto in gara, stabiliti dalle vigenti tariffe professionali per il rimborso 
delle spese e per le prestazioni progettuali speciali ivi previste ed 
eventualmente richieste. 
4. Alla suddetta quota si applicano altresì l'eventuale aumento percentuale per 
incarico parziale e la riduzione, prevista dalla normativa vigente per le 
prestazioni professionali rese in favore dello Stato o altri enti pubblici per 
la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico il cui onere è anche 
parzialmente a carico dello Stato o degli enti medesimi, ottenuta moltiplicando 
la riduzione massima prevista dalla suddetta normativa per il ribasso 
percentuale offerto. 
5. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie è 
determinata con riferimento agli importi posti a base di gara, stabiliti con 
riguardo ai correnti prezzi di mercato, al netto del ribasso percentuale 
offerto. 
6. Alla licitazione privata si applicano i termini previsti dalla normativa 
comunitaria in materia di appalto di servizi e dalla relativa normativa 
nazionale di recepimento, nonché quelli previsti dal presente regolamento. 
7. Qualora per la presentazione dell'offerta la stazione appaltante richieda 
adempimenti preliminari particolarmente complessi, per ragioni tecniche o per 
altri motivi, i termini per la presentazione dell'offerta devono essere 
aumentati almeno della metà. 
8. Nel caso di ricorso alla procedura di urgenza, non derivante da fatto della 
stazione appaltante, sono indicate nel bando di gara le relative motivazioni. 
9. I bandi di gara sono resi noti con le forme di pubblicità di cui all'articolo 
80, comma 3. 
10. La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in 
più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano 
l'affidamento del servizio. 



(25)  Il presente capo non si applica in relazione alle attività di 
progettazione ed approvazione delle infrastrutture ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 2-bis, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 17 
agosto 2005, n. 189.
(26) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente capo vedi il 
comma 27 dell'art. 253, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
 





63.  Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito.
1. Il bando di gara per l'affidamento degli incarichi contiene: 
a) il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono, di telefax e di e-mail della 
stazione appaltante; 
b) l'indicazione dei servizi di cui all'articolo 50 con la specificazione delle 
prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione; 
c) l'importo complessivo stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da 
affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonché delle relative 
classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle elencazioni contenute 
nelle vigenti tariffe professionali; 
d) l'ammontare presumibile del corrispettivo della progettazione, e le 
percentuali per il rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali 
eventualmente richieste, stabilite in base alle vigenti tariffe professionali; 
e) l'importo massimo, stabilito con riferimento ai correnti prezzi di mercato, 
delle eventuali prestazioni accessorie; 
f) il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico; 
g) i fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione dell'offerta; 
h) il termine non inferiore a 37 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione 
del bando, per la presentazione delle domande di partecipazione; 
i) l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande; 
l) il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare offerta; 
m) il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 30, comma 5, della 
Legge; 
n) il divieto previsto dall'articolo 17, comma 9, della Legge; 
o) l'importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle 
classi e categorie di cui alla lettera c), per i quali il soggetto concorrente 
ha svolto i servizi di cui all'articolo 50, nel decennio anteriore alla data di 
pubblicazione del bando; tali importi devono essere stabiliti fra tre e cinque 
volte l'importo globale stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da 
affidare; 
p) il numero, compreso fra dieci e venti, dei soggetti da invitare a presentare 
offerta selezionati con l'applicazione dei criteri di cui all'allegato D. 
q) il nominativo del responsabile del procedimento. 
2. Le domande di partecipazione sono corredate da una dichiarazione, resa nelle 
forme previste dalla vigente legislazione, con la quale il professionista o il 
legale rappresentante del soggetto concorrente: 
a) attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 51 e 52; 
b) indica, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1 lettera o), gli 
importi dei lavori e specifica per ognuno di essi: il committente nonché le 
classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle 
vigenti tariffe professionali, cui essi appartengono, il soggetto che ha svolto 
il servizio e la natura delle prestazioni effettuate; 
c) fornisce l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la 
specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con 
l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni 
specialistiche. 
3. Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla presentazione dell'offerta 
in possesso del requisito tecnico professionale previsto dal comma 1, lettera 
o), le stazione appaltanti formano una graduatoria assegnando a ciascuno un 
punteggio determinato secondo i criteri fissati dall'allegato D. 
4. La lettera di invito è inviata simultaneamente ai soggetti selezionati. Se 
uno solo dei soggetti risulta in possesso del requisito di cui al comma 3, la 
stazione appaltante può affidare il servizio a trattativa privata sulla base 
delle condizioni stabilite dal bando di gara. 
5. La lettera di invito deve indicare: 
a) il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4, che 
costituiscono la documentazione di ognuno dei progetti di cui all'articolo 64, 
comma 1, lettera b); tale numero è compreso tra tre e cinque, nel caso di schede 
di formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede di formato A4; 
b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della 
relazione tecnica di offerta di cui all'art. 64, comma 1, lett. b) ed il numero 
massimo di cartelle, che costituiscono la relazione; tale numero è compreso tra 
venti e quaranta; 
c) l'eventuale suddivisione degli elementi a) e b) di cui all'articolo 64, comma 
3 in sub-elementi e relativi sub-pesi. 
6. Il termine di presentazione delle offerte fissato nella lettera di invito non 
può essere inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione della lettera stessa. 
7. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel 
decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi 
ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca 
precedente. 
8. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso dei 
requisiti previsti al comma 2, lettere a) e b) ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 10, comma 1-quater della Legge, per quanto compatibili. 



 





64.  Modalità di svolgimento della gara.
l. L'offerta è racchiusa in un plico che contiene: 
a) una busta contenente la documentazione amministrativa indicata nella lettera 
di invito e una dichiarazione presentata nelle forme previste dalla vigente 
legislazione circa la permanenza delle condizioni di cui agli articoli 51 e 52; 
b) una busta contenente l'offerta tecnica costituita: 
1) dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo 
di tre progetti relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi 
della propria capacità progettuale, scelti fra interventi qualificabili affini a 
quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe 
professionali; 
2) dalla illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni 
oggetto dell'incarico; 
3) dal curriculum dei professionisti di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c) 
predisposto secondo gli allegati G ed H; 
c) una busta contenente l'offerta economica costituita da: 
1) ribasso percentuale da applicarsi: 
a) alla percentuale per rimborso spesa; 
b) alla percentuale per le prestazioni progettuali speciali di cui all'articolo 
63, comma 1, lettera d); 
c) agli importi per le prestazioni accessorie di cui all'art. 63, comma 1, 
lettera e); 
d) alla riduzione percentuale prevista dalla legge per le prestazioni rese in 
favore di amministrazioni ed enti pubblici; 
2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per 
l'espletamento dell'incarico. 
2. Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi: 
a) professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e 
descrittiva; 
b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla 
illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto 
dell'incarico e dai curriculum dei professionisti che svolgeranno il servizio di 
cui al comma 1 lettera b), punti 2) e 3); 
c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica; 
d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al 
tempo 
3. I fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati dal bando di gara 
e possono variare: 
per l'elemento a): da 20 a 40; 
per l'elemento b): da 20 a 40; 
per l'elemento c): da 10 a 30; 
per l'elemento d): da 0 a 10. 
4. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei 
punteggi devono essere stabilite in rapporto all'importanza relativa di ogni 
elemento di valutazione. 
5. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e 
procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta 
pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte 
tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, 
data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina 
l'offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui 
all'allegato E. 
6. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura di verifica 
della congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualora i punti 
relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 
massimi previsti dal bando di gara. L'esito negativo della verifica circa la 
compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità delle prestazioni 
offerte comporta l'esclusione dell'offerta. 



 





Capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in 
Euro di 200.000 DSP (27) (28) 
65.  Disposizioni generali.
1. I servizi di cui all'articolo 50, sono affidati mediante licitazione privata 
o pubblico incanto qualora il corrispettivo complessivo stimato, determinato 
secondo quanto stabilito dall'articolo 62, commi 3, 4 e 5, sia pari o superiore 
al controvalore in Euro di 200.000 DSP. Per i Ministeri tale valore è fissato 
nel controvalore di 130.000 DSP. 
2. Alle procedure di cui al comma 1 si applicano le norme comunitarie e 
nazionali di recepimento in materia di appalto pubblico di servizi per quanto 
riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara. 
3. In fase di prequalifica, la stazione appaltante invia ai candidati che ne 
fanno richiesta e con onere a loro carico una nota illustrativa contenente i 
principali elementi caratterizzanti la prestazione da svolgere. In tale fase è 
fatto divieto di richiedere la presa visione dei luoghi da parte dei candidati. 
4. La stazione appaltante può chiedere, nel caso di raggruppamenti temporanei di 
cui all'articolo 17, comma 1, lettera g) della Legge che i requisiti finanziari 
e tecnici di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a), b) e d) siano posseduti 
in misura non superiore al 60% dal capogruppo; la restante percentuale deve 
essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere 
richiesti percentuali di possesso dei requisiti minimi. 



(27)  Il presente capo non si applica in relazione alle attività di 
progettazione ed approvazione delle infrastrutture ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 2-bis, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 17 
agosto 2005, n. 189.
(28) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente capo vedi il 
comma 27 dell'art. 253, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
 





66.  Requisiti di partecipazione.
1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione 
alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo: 
a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 50, espletati negli 
ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo 
variabile tra 3 e 6 volte l'importo a base d'asta; 
b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui 
all'articolo 50, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla 
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un 
importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4 volte l'importo 
stimato dei lavori da progettare; 
c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui 
all'articolo 50, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e 
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla 
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un 
importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte 
l'importo stimato dei lavori da progettare; 
d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni 
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa su base annua), in una misura variabile 
tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico. 
2. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel 
decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, 
ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi 
iniziati in epoca precedente. 
3. I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni previste dagli 
articoli 51 e 52. 



 





67.  Licitazione privata.
1. I bandi di gara contengono le indicazioni previste dall'articolo 63, comma 1, 
lettere da a) a n) e lettera q), nonché dell'articolo 66, commi 1 e 3, e sono 
resi noti con le forme di pubblicità di cui all'articolo 80, comma 2. 
2. Sono invitati a presentare offerta i soggetti in possesso dei requisiti 
minimi previsti dal bando di gara in numero compreso fra cinque e venti. 
3. Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal 
bando di gara risulti inferiore a cinque, la stazione appaltante procede a nuova 
gara, modificando le relative condizioni. 
4. Se il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando 
di gara risulta superiore a quello fissato, la scelta dei soggetti da invitare a 
presentare offerta viene effettuata per una metà arrotondata per difetto, sulla 
base dei criteri di cui all'allegato F) e per i restanti tramite sorteggio 
pubblico. 
5. La procedura di scelta degli offerenti avviene in seduta pubblica, con data 
indicata nel bando di gara, limitatamente alla fase di verifica della 
documentazione amministrativa, e in seduta riservata ai fini dell'attribuzione 
dei punteggi di cui allegato F). 
6. La stazione appaltante nei successivi tre giorni comunica formalmente a 
ciascuno dei soggetti concorrenti l'esito della selezione ed il punteggio 
riportato. 



 





68.  Lettera di invito.
l. La lettera di invito a presentare offerta è inviata nella stessa data ai 
soggetti selezionati entro sessanta giorni dalla data di spedizione del bando. 
In caso di procedura d'urgenza il termine per l'invio delle lettere di invito 
non può superare i dieci giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento 
delle domande di partecipazione. 
2. In caso di mancata osservanza dei termini di cui al comma 1, salva la 
possibilità di termini maggiori definiti dal responsabile del procedimento in 
presenza di particolari e motivate necessità, la procedura è annullata e la 
documentazione viene restituita ai concorrenti a spese della stazione 
appaltante. 
3. La lettera di invito contiene la richiesta di elementi utili alla 
valutazione, che siano strettamente correlati al servizio da affidare. 



 





69.  Pubblico incanto.
1. Quando la stazione appaltante ricorre alla procedura del pubblico incanto, 
nel bando di gara inserisce gli elementi di cui all'articolo 63, comma 1, 
lettere da a) a g), m), n) e q), e all'articolo 66, commi 1 e 3, nonché gli 
ulteriori elementi previsti dalle norme comunitarie e nazionali di recepimento 
delle direttive in materia di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di 
servizi. 



 





70.  Verifiche.
1. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso dei 
requisiti di cui all'articolo 66 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, 
comma 1-quater, della Legge per quanto compatibili. 
2. La stazione appaltante può procedere altresì alla verifica prevista 
dall'articolo 64, comma 6. 



 





TITOLO V 
Sistemi di realizzazione di lavori pubblici 
Capo I - Appalti e concessioni 
Sezione prima: Disposizioni generali 
71.  Disposizioni preliminari.
1. L'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l'acquisizione da 
parte del responsabile del procedimento dell'attestazione del direttore dei 
lavori in merito: 
a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo 
le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; 
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti 
effettuati prima dell'approvazione del progetto; 
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, 
al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei 
lavori. 
2. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni 
di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti 
attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo 
metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso 
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave 
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione 
dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver 
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i 
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. 
La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una 
verifica della disponibilità (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" 
della Corte dei conti) della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori 
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia 
e categoria dei lavori in appalto. 
3. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile 
del procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, 
con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che 
consentono l'immediata esecuzione dei lavori. 
4. Gli adempimenti necessari per l'avvio delle procedure espropriative e per il 
conseguimento del decreto di occupazione di urgenza sono posti in essere in 
tempi compatibili con la stipulazione del contratto. 



 





72.  Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere 
speciali.
1. Ai fini dei bandi di gara e della qualificazione delle imprese le opere e i 
lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad 
una o più categorie di opere specializzate. 
2. Per opere generali si intendono le opere o i lavori caratterizzati da una 
pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro 
finito in ogni sua parte. 
3. Per opere specializzate si intendono le lavorazioni che nell'àmbito del 
processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare 
specializzazione e professionalità. 
4. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti opere 
specializzate se di importo superiore a quelli indicati all'articolo 73, comma 
3: 
a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il 
restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico; 
b) l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti 
idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di 
lavanderia; 
c) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, 
ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto; 
d) l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti 
antintrusione; 
e) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, 
telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili; 
f) i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi 
speciali; 
g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi; 
h) la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi; 
i) i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di 
appoggio, i ritegni antisismici; 
l) la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati 
prodotti industrialmente; 
m) l'armamento ferroviario; 
n) gli impianti per la trazione elettrica; 
o) gli impianti di trattamento rifiuti; 
p) gli impianti di potabilizzazione. 



 





73.  Condizione per la partecipazione alle gare.
1. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la 
qualificazione nella sola categoria di opere generali che rappresenta la 
categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei 
bandi di gara per l'appalto di opere o lavori nei quali assume carattere 
prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa 
richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si 
intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie 
costituenti l'intervento. 
2. Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro 
oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata 
prevalente nonché tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o 
specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro con i relativi importi e 
categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a 
cottimo, oppure scorporabili. 
3. Le parti costituenti l'opera o il lavoro di cui al comma 2 sono quelle di 
importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo 
dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro. 



 





74.  Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non 
eseguite direttamente.
1. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria 
di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel 
bando di gara come categoria prevalente possono, fatto salvo quanto previsto al 
comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o 
il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure 
subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in 
possesso delle relative qualificazioni. 
2. Le lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti ed opere 
speciali di cui all'articolo 72, comma 4, indicate nel bando di gara, non 
possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola 
categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni; esse, 
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, della Legge, sono 
comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le 
medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara 
ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. 
3. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a 
partecipare alle gare indette per la manutenzione dell'opera generale stessa. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
75.  Cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori 
pubblici.
[1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 
appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i 
soggetti: 
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 
1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore 
tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, 
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se 
si tratta di altro tipo di società; 
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono 
sull'affidabilità morale e professionale; il divieto opera se la sentenza è 
stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di 
impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società 
in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di 
potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei 
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure 
di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. (Seguivano 
alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti). Resta salva in ogni 
caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, 
comma 2, del codice di procedura penale; 
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici; 
f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori 
affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara (29); 
g) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno 
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per 
la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio dei lavori pubblici. 
2. I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l'inesistenza delle 
situazioni di cui al comnma 1, lettere a), d), e), f), g) e h) e dimostrano 
mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale o dei carichi 
pendenti che non ricorrono le condizioni prescritte al medesimo comma 1, lettere 
b) e c). 
3. Se nessun documento o certificato tra quelli previsti dal comma 2 è 
rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una 
dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi a un'autorità 
giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale 
autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli 
Stati dell'Unione europea in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una 
dichiarazione solenne (30)] (31). 



(29)  Ad integrazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi la Det. 12 
maggio 2004, n. 8/2004. 
(30)  Articolo così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412 (Gazz. 
Uff. 16 gennaio 2001, n. 12). 
(31) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





Sezione seconda: Appalto di lavori pubblici 
76.  Procedure di scelta del contraente.
[1. L'appalto di lavori pubblici è affidato mediante pubblico incanto, 
licitazione privata, appalto-concorso o trattativa privata sulla base delle 
motivate indicazioni del responsabile del procedimento. 
2. Non si fa luogo ad appalto-concorso o a licitazione privata qualora il numero 
dei candidati qualificati sia inferiore a tre. In tal caso, la stazione 
appaltante bandisce una nuova gara mediante pubblico incanto, anche modificando 
le relative condizioni, e aggiudica comunque l'appalto all'esito della seconda 
procedura. 
3. Le stazioni appaltanti comunicano ai candidati od offerenti che lo richiedano 
le decisioni assunte riguardo all'aggiudicazione o alla mancata aggiudicazione 
dell'appalto, o l'eventuale decisione di avviare nuova procedura di affidamento. 
Delle stesse decisioni è data comunicazione anche all'Ufficio delle 
pubblicazioni delle Comunità Europee. 
4. Le stazioni appaltanti comunicano altresì ad ogni candidato o offerente non 
ammesso alla gara o non selezionato che lo richieda, nei quindici giorni 
successivi al ricevimento della domanda, i motivi della mancata ammissione o del 
rigetto della sua offerta, e della scelta dell'offerta vincente, ove non vi 
ostino motivi di pubblico interesse o di tutela dell'impresa] (32). 



(32) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





77.  Licitazione privata semplificata.
[1. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 Euro i soggetti elencati 
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della Legge compilano annualmente, 
sulla base delle domande pervenute entro il 15 dicembre, un elenco dei soggetti 
da invitare alle procedure di licitazione privata semplificata. L'elenco è 
formato, entro il 31 dicembre di ogni anno mediante sorteggio pubblico. La data 
del sorteggio è resa pubblica con avviso sul bollettino della Regione dove ha 
sede il soggetto al quale è stata presentata la domanda. Le domande presentate 
dopo il 15 dicembre sono inserite in elenco nell'ordine di presentazione. 
2. L'invito a presentare offerte è inoltrato a trenta concorrenti nel rispetto 
dell'ordine in cui sono inserite nell'elenco, e sempre che siano in possesso dei 
requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori. 
3. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti). 
4. Le imprese inserite nell'elenco possono ricevere ulteriori inviti dopo che la 
stazione appaltante ha invitato tutti i soggetti dell'elenco, in possesso dei 
requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori cui si 
riferisce l'invito. 
5. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura 
organizzativa è articolata su basi locali le domande e i relativi elenchi si 
riferiscono alle singole articolazioni territoriali. 
6. L'elenco dei lavori che la stazione appaltante intende affidare con la 
procedura prevista dal presente articolo è reso pubblico ai sensi dell'articolo 
80, comma 4, entro il trenta novembre di ogni anno] (33). 



(33) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





78.  Trattativa privata preceduta da gara informale.
[1. La stazione appaltante, quando ricorrono i presupposti fissati dalla legge, 
individua le imprese da invitare alla gara informale, sulla base di informazioni 
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e 
tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato e nel rispetto dei 
princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione. 
2. Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono contemporaneamente invitate 
a presentare, anche in qualità di mandataria di raggruppamento ai sensi della 
Legge, le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli 
elementi essenziali della prestazione richiesta. 
3. La stazione appaltante negozia il contratto con l'impresa che ha offerto le 
condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di 
qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo 
mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione 
esibita dalla impresa prescelta. 
4. La procedura della gara informale può essere adottata dalla stazione 
appaltante anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per legge; il 
numero dei soggetti da invitare può essere inferiore a quello di legge, e 
comunque non inferiore a cinque] (34). 



(34) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





79.  Termini per le gare.
[1. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso, per appalti di importo 
pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, il termine di 
ricezione della domanda di partecipazione non può essere inferiore a trentasette 
giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara. Le domande di 
partecipazione possono essere inoltrate mediante lettera, telegramma, 
telescritto, telecopia o telefono; ove inoltrate con mezzo diverso dalla 
lettera, devono comunque essere confermate per lettera spedita entro il termine 
di ricezione delle domande stesse. 
2. Le stazioni appaltanti, ricevute le domande di partecipazione, invita nella 
stessa data e per iscritto i candidati in possesso dei requisiti previsti nel 
bando di gara a presentare le offerte. La lettera di invito deve contenere: 
a) l'indirizzo dell'ufficio cui possono essere richiesti il capitolato d'oneri 
ed i documenti complementari, il termine per presentare la richiesta, nonché 
l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente 
versata per ottenere i suddetti documenti; 
b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste devono essere 
spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte; 
c) gli estremi del bando di gara; 
d) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara. 
3. Nei pubblici incanti per appalti di lavori di importo pari o superiore al 
controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte non 
può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di 
gara; per la licitazione privata lo stesso termine non può essere inferiore a 
quaranta giorni dalla data di invio dell'invito scritto; per l'appalto-concorso 
tale termine non può essere inferiore ad ottanta giorni. 
4. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei 
luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti allegati al capitolato 
d'oneri, i termini di ricezione delle offerte devono essere adeguatamente 
aumentati. 
5. I capitolati d'oneri ed i documenti complementari, sempre che richiesti in 
tempo utile, devono essere inviati alle imprese dalle stazioni appaltanti entro 
sei giorni dalla data di ricezione della richiesta. 
6. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sempre che richieste in 
tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del 
termine stabilito per la ricezione delle offerte. 
7. Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri ed i documenti non possono 
essere forniti nei termini o quando le offerte possono essere fatte solo a 
seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo dei documenti 
allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui al comma 3 devono essere 
adeguatamente aumentati. 
8. Quando la comunicazione di preinformazione di cui all'articolo 80, comma 1, è 
stata inviata almeno cinquantadue giorni prima e, comunque, non più di dodici 
mesi prima della data di invio del bando, il termine di ricezione delle offerte 
può essere ridotto a ventidue giorni, per pubblici incanti, a ventisei giorni 
per la licitazione privata ed a cinquanta giorni per l'appalto concorso. 
9. Nella licitazione privata o nell'appalto-concorso relativi a lavori di 
importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di 
ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a diciannove 
giorni dalla data di pubblicazione del bando. 
10. Nei pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore al controvalore 
in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte non può essere 
inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione del bando; per la 
licitazione privata lo stesso termine non può essere inferiore a venti giorni 
dalla data di spedizione degli inviti; per l'appalto-concorso tale termine non 
può essere inferiore a ottanta giorni. 
11. I termini sono calcolati conformemente alle vigenti disposizioni dell'Unione 
Europea] (35). 



(35) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





80.  Forme di pubblicità.
[1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo 
pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, contenuti nei 
programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio 
delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. 
2. Per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 
DSP, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'ufficio delle pubblicazioni 
ufficiali della Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, dopo dodici giorni 
dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per 
estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su 
almeno due a maggiore diffusione nella regione dove si eseguono i lavori. La 
pubblicazione reca menzione della data di spedizione e non deve contenere 
informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono 
essere in grado di provare la data di spedizione. 
3. Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione ed inferiore al 
controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, gli avvisi ed i bandi di gara sono 
pubblicati sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana e, per estratto, con le modalità previste dal comma 2. 
4. Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di Euro, gli avvisi 
ed i bandi di gara sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della regione nella 
quale ha sede la stazione appaltante e, per estratto, su almeno due dei 
principali quotidiani avente particolare diffusione nella provincia dove si 
eseguono i lavori. 
5. Quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000 Euro, la 
pubblicazione può essere effettuata soltanto nell'Albo Pretorio del Comune ove 
si eseguono i lavori e nell'Albo della stazione appaltante. 
6. È facoltà della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori forme di 
pubblicità, anche telematica. 
7. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie: la 
tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la località di esecuzione, la 
data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la data di presentazione 
dell'offerta e della domanda di partecipazione alla gara, l'indirizzo 
dell'ufficio ove poter acquisire le informazioni necessarie. 
8. Le stesse modalità sono osservate per la pubblicazione dei dati di cui 
all'articolo 29, comma 1, lettere f), f-bis) e f-ter) della Legge. 
9. Ai fini del presente articolo, per quotidiani nazionali si intendono quelli 
aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni 
e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse 
generale; per quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli più 
diffusi, in termini di vendita, nel relativo territorio e destinati 
prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale 
concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati 
ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano almeno due 
uscite settimanali e che abbiano il formato, l'impostazione grafica e i 
contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani. 
10. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara è indicato il nome del 
responsabile del procedimento. 
11. Gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi degli appalti 
aggiudicati sono redatti secondo gli schemi di cui agli allegati I, L, M, N, O. 
12. L'osservatorio dei lavori pubblici assicura la trasmissione annuale alla 
Commissione Europea dei prospetti statistici relativi ai contratti di appalto di 
lavori stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente, 
contenenti il numero e il valore globale dei contratti aggiudicati al di sopra 
della soglia comunitaria, le procedure di aggiudicazione seguite, le categorie 
dei lavori appaltati, la nazionalità dell'impresa aggiudicataria (36)] (37). 



(36)  Vedi, anche, l'art. 24, L. 24 novembre 2000, n. 340. 
(37) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





81.  Procedure accelerate.
[1. Nel caso di licitazione privata, se per ragioni di urgenza non è possibile 
l'osservanza dei termini di cui all'articolo 79, la stazione appaltante può 
stabilire i termini seguenti: 
a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a 
quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana successiva alla pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea per gli appalti di importo pari o 
superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, ovvero, per gli appalti 
di importo inferiore, dalla data di pubblicazione del bando; 
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data 
di spedizione dell'invito. 
2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni 
complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalla stazione 
appaltante almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per 
la ricezione delle offerte. 
3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare l'offerta 
sono trasmessi per le vie più rapide possibili. Le domande inviate mediante 
telegramma, telescritto, telecopia o telefono sono confermate con lettera 
spedita prima della scadenza del termine indicato al comma 1, lettera a)] (38). 



(38) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





82.  Segretezza e sicurezza.
[1. Le amministrazioni usuarie del bene oggetto dell'intervento dichiarano con 
provvedimento motivato, le opere di cui all'articolo 33 della Legge da 
considerarsi "segrete" ai sensi del R.D. 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 
24 ottobre 1977, n. 801 oppure "eseguibili con speciali misure di sicurezza". 
2. Le opere di cui al comma 1 sono realizzate da imprese in possesso dei 
requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della Legge e della abilitazione di 
sicurezza. 
3. La realizzazione delle opere dichiarate segrete o eseguibili con speciali 
misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale cui sono 
invitate da 5 a 15 imprese, secondo le disposizioni previste dall'articolo 78, 
commi 1, 2, e 3. 
4. L'impresa invitata può richiedere di essere autorizzata a presentare offerta 
quale mandataria di un'associazione temporanea, della quale deve indicare i 
componenti. L'amministrazione aggiudicatrice entro i successivi dieci giorni è 
tenuta a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a 
diniego di autorizzazione. 
5. Gli incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del collaudo 
delle opere di cui al comma 1, qualora esterni all'amministrazione, devono 
essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza] (39). 



(39) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





83.  Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni 
immobili.
1. Se il corrispettivo dell'appalto dei lavori è costituito, in tutto o in 
parte, dal trasferimento in favore dell'appaltatore delle proprietà di beni 
immobili, il bando di gara prevede l'importo minimo del prezzo che l'offerente 
dovrà versare per l'acquisizione del bene, nonché il prezzo massimo posto a base 
di gara per l'esecuzione dei lavori. 
2. I concorrenti presentano offerte aventi ad oggetto alternativamente: 
a) il prezzo per l'acquisizione del bene; 
b) il prezzo per la esecuzione dei lavori; 
c) il prezzo per la congiunta acquisizione del bene ed esecuzione dei lavori. 
3. Le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale 
delle tre ipotesi di cui al comma 2 l'offerta fa riferimento. Nessun concorrente 
può presentare più offerte. 
4. L'amministrazione aggiudicatrice dichiara la gara deserta qualora nessuna 
delle offerte pervenute abbia ad oggetto l'acquisizione del bene. 
5. Qualora le offerte pervenute riguardano: 
a) esclusivamente l'acquisizione del bene, la proprietà dello stesso viene 
aggiudicata al miglior offerente; 
b) esclusivamente l'esecuzione di lavori ovvero l'acquisizione del bene 
congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l'appalto dei 
lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta; 
c) la sola acquisizione del bene ovvero la sola esecuzione dei lavori ovvero 
l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del 
bene e l'appalto per l'esecuzione dei lavori vengono aggiudicati alla migliore 
offerta congiunta, sempre che essa sia più conveniente delle due migliori 
offerte separate. In caso contrario l'aggiudicazione, avviene in favore della 
migliore offerta relativa all'acquisizione del bene e a quella relativa 
all'esecuzione dei lavori. 
6. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è 
determinato dal responsabile del procedimento sulla base dei criteri estimativi 
desumibili dalle norme fiscali. 
7. L'inserimento nel programma triennale dei beni appartenenti al patrimonio 
indisponibile dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e degli altri enti 
non territoriali ai fini della loro alienazione comporta il venir meno del 
vincolo di destinazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 828 del codice 
civile. 



 





Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici. 
84.  Procedura di scelta del concessionario di lavori pubblici.
[1. L'affidamento della concessione di lavori pubblici avviene mediante 
licitazione privata. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall'articolo 91. 
2. Si applicano i termini previsti ai commi 1 e 5, dell'articolo 79, maggiorati 
di quindici giorni e le forme di pubblicità di cui all'articolo 80] (40). 



(40) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





85.  Bando di gara.
[1. Il bando di gara per l'affidamento della concessione specifica le modalità 
con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse 
finanziarie necessarie a coprire il costo dell'investimento. Il bando di gara, 
sulla base dei dati del piano economico-finanziario compreso nel progetto 
preliminare, indica: 
a) l'eventuale prezzo massimo che l'amministrazione aggiudicatrice intende 
corrispondere; 
b) l'eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per 
la costituzione o il trasferimento di diritti; 
c) l'eventuale canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice; 
d) la percentuale, pari o superiore al quaranta per cento dei lavori da 
appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le condizioni fissate 
dall'articolo 2, comma 4, della Legge (41); 
e) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della 
gestione; 
f) la durata massima della concessione; 
g) il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché delle 
relative modalità; 
h) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare 
all'utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo; 
i) eventuali ulteriori elementi specifici che saranno inseriti nel contratto; 
l) la facoltà o l'obbligo per il concessionario di costituire la società di 
progetto prevista dall'articolo 37-quinquies della Legge. 
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la facoltà per i 
concorrenti di inserire nell'offerta la proposta di eventuali varianti al 
progetto posto a base di gara, indicando quali parti dell'opera o del lavoro è 
possibile variare e a quali condizioni] (42). 



(41)  Vedi, anche, l'art. 2, L. 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito 
dall'art. 7, L. 1° agosto 2002, n. 166. 
(42) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





86.  Schema di contratto.
1. Lo schema di contratto di concessione indica: 
a) le condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario del 
progetto dei lavori da realizzare e le modalità di approvazione da parte 
dell'amministrazione aggiudicatrice; 
b) l'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e 
architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi richiesto; 
c) i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri 
per la vigilanza sui lavori da parte del responsabile del procedimento; 
d) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti; 
e) il limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le 
modalità e le condizioni fissate dall'articolo 2, comma 4, della Legge (43); 
f) le procedure di collaudo; 
g) le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione dell'opera 
realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa; 
h) le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di 
decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione; 
i) le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo; 
l) i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che il 
concessionario potrà riscuotere dall'utenza per i servizi prestati; 
m) l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie 
oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto; 
n) le modalità ed i termini di adempimento da parte del concessionario degli 
eventuali oneri di concessione, comprendenti la corresponsione di canoni o 
prestazioni di natura diversa; 
o) le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione, 
costruzione e gestione; 
p) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna del 
lavoro all'amministrazione aggiudicatrice al termine della concessione. 



(43)  Vedi, anche, l'art. 2, L. 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito 
dall'art. 7, L. 1° agosto 2002, n. 166. 
 





87.  Contenuti dell'offerta.
1. In relazione a quanto previsto nel bando l'offerta contiene: 
a) il prezzo richiesto dal concorrente; 
b) il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere 
all'amministrazione aggiudicatrice; 
c) il canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice; 
d) il tempo di esecuzione dei lavori; 
e) la durata della concessione; 
f) il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza ed il livello delle 
qualità di gestione del servizio e delle relative modalità; 
g) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara. 
2. [All'offerta è inoltre allegato un dettagliato piano economico finanziario 
dell'investimento e della connessa gestione per tutto l'arco temporale 
prescelto] (44). 



(44) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





Sezione quarta: Lavori in economia 
88.  Tipologie di lavori eseguibili in economia.
1. [I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione 
appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'àmbito delle 
seguenti categorie generali: 
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è 
rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme 
e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della Legge; 
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 Euro; 
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; 
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle 
procedure di gara; 
e) lavori necessari per la compilazione di progetti; 
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o 
in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di 
completare i lavori] (45). 
2. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere 
anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del 
procedimento, con obbligo di rendiconto finale. 
3. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da 
eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché 
sommaria. 
4. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli 
interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi non 
preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative 
agli esercizi finanziari precedenti (46). 



(45) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
(46)  All'individuazione delle tipologie di lavori che possono essere eseguiti 
in economia si è provveduto: 
- con D.M. 6 marzo 2002 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 21 maggio 
2002, n. 117). 
 





Capo II - Criteri di aggiudicazione 
89.  Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso 
sull'elenco prezzi.
1. Quando la gara di pubblico incanto o di licitazione privata si tiene con il 
metodo del massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari, l'autorità che presiede 
la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, 
aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso 
percentuale determinato ai sensi dei commi 2 e 3. 
2. Nel caso di lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 
5.000.000 di DSP, ove il soggetto che presiede la gara, individui offerte che 
presentano un ribasso percentuale superiore a quello considerato soglia di 
anomalia in base alle disposizioni di legge, sospende la seduta e comunica i 
nominativi dei relativi concorrenti, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, 
della Legge, al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi di organismi 
tecnici della stazione appaltante, esamina le giustificazioni presentate dai 
concorrenti ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis della Legge e valuta la 
congruità delle offerte. Il soggetto che presiede la gara, alla riapertura della 
seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle offerte giudicate non congrue e 
aggiudica l'appalto. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore 
a cinque non si procede alla determinazione della soglia di anomalia fermo 
restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità 
dell'offerta. 
3. [A seguito dell'esclusione dell'offerta giudicata non congrua, la stazione 
appaltante comunica l'avvenuta esclusione e le relative motivazioni 
all'Osservatorio dei lavori pubblici, che provvede a darne informativa alla 
Commissione della Comunità Europea] (47). 
4. Nel caso di lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 
di DSP non si procede all'esclusione automatica se il numero delle offerte 
ammesse è inferiore a cinque. In tal caso, le offerte che presentano un 
carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione sono soggette a verifica 
di congruità da parte del responsabile del procedimento, che chiede ai relativi 
offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla ricezione della 
richiesta, gli elementi giustificativi dell'offerta presentata. Se la risposta 
non perviene in termine utile o comunque non è ritenuta adeguata, la stazione 
appaltante esclude la relativa offerta e aggiudica l'appalto al migliore 
offerente rimasto in gara. 



(47) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





(giurisprudenza di legittimità)
90.  Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi 
unitari.
1. Se la licitazione privata è aggiudicata con il metodo dell'offerta a prezzi 
unitari, alla lettera d'invito è allegata la lista delle lavorazioni e forniture 
previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori composta da sette colonne. 
Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono 
riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di 
riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture 
previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie 
lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta 
colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce. 
2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla 
stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui 
al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti 
per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in 
lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei 
quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. 
Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è 
indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente 
ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il 
prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso 
di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. 
3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato 
in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può 
presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e 
sottoscritte. 
4. In caso di pubblico incanto, il bando di gara contiene l'indicazione dei 
giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici 
della stazione appaltante per ritirare copia della lista delle lavorazioni e 
forniture di cui al comma 1. 
5. Nel caso di appalto integrato nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi 
sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle 
quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto 
ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il 
concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso 
l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, 
posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è 
tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad 
inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto 
previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri 
documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali 
applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va inoltre 
accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d'atto 
che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo 
complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei 
prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed 
invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, della Legge. I 
termini per la presentazione dell'offerta previsti dall'articolo 79, comma 5, 
sono maggiorati della metà. 
6. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara, l'autorità che presiede la 
gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun 
foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel comma 5; legge 
ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il 
conseguente ribasso percentuale e procede all'aggiudicazione in base al ribasso 
percentuale indicato in lettere ai sensi di quanto previsto all'articolo 89, 
commi 2 e 4. 
7. La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della 
stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati 
dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e 
correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui 
al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale 
verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi 
unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. 
I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei 
prezzi unitari contrattuali. 
8. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un 
giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte 
economiche. 



 





91.  Offerta economicamente più vantaggiosa.
1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, i "pesi" o "punteggi" da assegnare agli elementi di valutazione 
previsti dall'articolo 21, comma 2, della Legge devono essere globalmente pari a 
cento, e devono essere indicati nel bando di gara. 
2. Lo stesso bando di gara per tutti gli elementi di valutazione qualitativa 
prevede i sub-elementi ed i "sub-pesi" o i "sub-punteggi" in base ai quali è 
determinata la valutazione. 
3. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e 
procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le 
formule di cui all'allegato B quelle indicate dal bando. Successivamente, in 
seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole 
offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, 
determina l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando, tra i criteri di 
cui all'allegato B, quello indicato nel bando. 
4. [La stazione appaltante può altresì procedere alla verifica prevista 
all'articolo 64, comma 6] (48). 



(48) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





92.  Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei commissari.
1. [Nelle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 21, comma 4, della Legge, 
tutti i commissari sono scelti pubblicamente mediante sorteggio, ad eccezione 
del Presidente che è nominato direttamente dalle stazioni appaltanti] (49). 
2. [Ai fini del sorteggio il responsabile del procedimento predispone un elenco 
di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali, dalle facoltà 
universitarie e dalla stazione appaltante. Qualora nel termine di trenta giorni 
non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere 
i commissari a propria discrezione nell'àmbito dei soggetti inadempienti] (50). 
3. L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e 
fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere 
prorogato una volta sola per giustificati motivi. 
4. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi 
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni 
l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 21, comma 5, 
della Legge. 
5. [Il componente di commissione giudicatrice che abbia un qualsiasi interesse 
personale o professionale nei confronti di uno o più soggetti comunque 
coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività di gara o di esecuzione 
dei lavori, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare alle operazioni di gara] 
(51). 



(49) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
(50) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
(51) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





TITOLO VI 
Soggetti abilitati ad assumere lavori pubblici 
93.  Riunione di Imprese.
[1. Sono ammessi a presentare offerta per gli appalti e le concessioni di lavori 
pubblici imprese riunite che abbiano conferito o si impegnino a conferire, 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta capogruppo. 

2. In caso di licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa privata, 
l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di 
trattare per sé o quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1. 
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis della 
Legge comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto. 
4. Le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella 
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento] (52). 




(52) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





94.  Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante.
[1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di 
impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento 
del suo titolare, la stazione appaltante ha facoltà di proseguire il rapporto di 
appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti 
dall'articolo 93 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori 
ancora da eseguire, ovvero di recedere dall'appalto. 
2. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti 
di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o 
fallimento del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa 
subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta 
alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti, purché 
queste abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da 
eseguire] (53). 



(53) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





95.  Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite.
1. L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei 
requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria 
prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti 
relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli 
importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti 
dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria 
prevalente. 
2. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui 
all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo 
orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti 
nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla 
mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante 
percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandatanti o dalle altre imprese 
consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero 
raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura 
maggioritaria. 
3. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui 
all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo 
verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono 
posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie 
scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei 
lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per 
l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non 
assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con 
riferimento alla categoria prevalente. 
4. Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione 
temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono associare 
altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli 
richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non 
superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare 
complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari 
all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. 
5. [Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve 
risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al 
legale rappresentante dell'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed 
irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della 
stazione appaltante] (54). 
6. [Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle 
imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni 
e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo 
dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, 
tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle 
imprese mandanti] (55). 
7. [Ai fini del presente regolamento, il rapporto di mandato non determina di 
per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali 
conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali 
e degli oneri sociali] (56). 



(54) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
(55) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
(56) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





96.  Società tra imprese riunite.
1. Le imprese riunite dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una 
società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti 
del Codice Civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori. 
2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o 
cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, 
nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le 
responsabilità delle imprese riunite ai sensi della Legge. 
3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla 
stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel 
registro delle imprese. 
4. Tutte le imprese riunite devono far parte della società, la quale non può 
conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la 
società può essere costituita anche dalle sole imprese interessate 
all'esecuzione parziale. 
5. Ai soli fini della qualificazione, i lavori eseguiti dalla società sono 
riferiti alle singole imprese associate, secondo le rispettive quote di 
partecipazione alla società stessa. 



 





97.  Consorzi stabili di imprese.
1. I consorzi stabili di imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), e 
articolo 12 della Legge, hanno la facoltà di far eseguire i lavori dai 
consorziati senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità 
sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. 
2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica 
dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti 
requisiti. 
3. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non 
pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate, ma 
il documento di qualificazione di queste ultime deve riportare la segnalazione 
di partecipazione ad un consorzio stabile, nonché l'indicazione di tutti gli 
altri soggetti partecipanti. 
4. Per i primi cinque anni dalla costituzione ai fini della partecipazione del 
consorzio alle gare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate, 
vengono sommati. Alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni 
previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese (57). 
5. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti 
pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a 
favore del consorzio. Le quote di assegnazione devono tenere conto dell'apporto 
reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori. 



(57)  Vedi, anche, l'art. 12, L. 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato 
dall'art. 7, L. 1° agosto 2002, n. 166. 
 





98.  Requisiti del concessionario.
1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di 
concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione 
di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 
9 della Legge con riferimento ai lavori direttamente eseguiti, ed essere in 
possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi: 
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni 
antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento 
dell'investimento previsto per l'intervento; 
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per 
l'intervento; 
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto 
dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento 
dell'investimento previsto per l'intervento; 
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello 
previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento 
dell'investimento previsto dall'intervento. 
2. In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 il 
concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) nella 
misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra il doppio e il triplo. 
3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della 
concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui al 
comma 1, lettere a), b), c), e d). 
4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento 
temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1, 
lettere a) e b), devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o 
dalle consorziate nella misura prevista dall'articolo 95. 



 





99.  Requisiti del promotore.
1. Possono presentare le proposte di cui all'articolo 37-bis della Legge, oltre 
ai soggetti elencati negli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), della Legge, 
soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, 
tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o 
di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni 
hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di 
natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta. 
2. Possono presentare proposta anche soggetti appositamente costituiti, nei 
quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i 
requisiti di esperienza e professionalità stabiliti nel comma 1. 
3. Al fine di ottenere l'affidamento della concessione, il promotore deve 
comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti 
previsti dall'articolo 98. 



 





TITOLO VII 
Garanzie 
100.  Cauzione provvisoria.
1. La cauzione provvisoria prevista dall'articolo 30, comma 1, della Legge può 
essere costituita a scelta dell'offerente in contanti o in titoli del debito 
pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una 
Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a 
titolo di pegno a favore delle stazioni appaltanti. La cauzione può essere 
costituita, sempre a scelta dell'offerente anche mediante fideiussione bancaria 
ovvero mediante polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a 
semplice richiesta. 
2. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un 
fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva 
nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della 
concessione (58). 



(58)  Con D.M. 12 marzo 2004, n. 123 (Gazz. Uff. 11 maggio 2004, n. 109, S.O.) 
sono stati determinati gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e 
le coperture assicurative previste dal presente regolamento. 
 





101.  Cauzione definitiva.
1. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o 
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 
relativo certificato. 
2. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le 
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale 
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 
somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione 
finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 
3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per 
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di 
risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni 
appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al 
pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla 
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 
4. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della 
cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di 
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 
corrispondere all'appaltatore (59). 



(59)  Con D.M. 12 marzo 2004, n. 123 (Gazz. Uff. 11 maggio 2004, n. 109, S.O.) 
sono stati determinati gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e 
le coperture assicurative previste dal presente regolamento. 
 





102.  Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei 
saldi.
1. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata 
alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo 
pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al 
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 
cronoprogramma dei lavori. 
2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel 
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da 
parte delle stazioni appaltanti. 
3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita 
alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse è applicato per il 
periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo 
(60). 



(60)  Con D.M. 12 marzo 2004, n. 123 (Gazz. Uff. 11 maggio 2004, n. 109, S.O.) 
sono stati determinati gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e 
le coperture assicurative previste dal presente regolamento. 
 





103.  Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile 
verso terzi.
1. L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della 
Legge, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle 
stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 
dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. 
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la 
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei 
lavori. 
2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi 
è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 
500.000 Euro, ed un massimo di 5.000.000 di Euro. 
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa 
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato 
di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione 
dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo 
di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga 
indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle 
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o 
rifacimento. 
4. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui 
al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. 
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da 
parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia (61). 



(61)  Con D.M. 12 marzo 2004, n. 123 (Gazz. Uff. 11 maggio 2004, n. 109, S.O.) 
sono stati determinati gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e 
le coperture assicurative previste dal presente regolamento. 
 





104.  Polizza di assicurazione indennitaria decennale.
1. Per i lavori di cui all'articolo 30, comma 4, della Legge, l'appaltatore ed 
il concessionario sono obbligati a stipulare, con decorrenza dalla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a 
copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi 
derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione 
del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in 
pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi 
ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza 
decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera 
realizzata con il limite massimo di 14.000.000 di Euro. 
2. L'appaltatore e il concessionario sono altresì obbligati a stipulare, per i 
lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilità 
civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e 
per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4.000.000 di Euro. 
3. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle 
polizze di cui ai commi 1 e 2 (62). 



(62)  Con D.M. 12 marzo 2004, n. 123 (Gazz. Uff. 11 maggio 2004, n. 109, S.O.) 
sono stati determinati gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e 
le coperture assicurative previste dal presente regolamento. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
105.  Polizza assicurativa del progettista.
1. Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di copertura 
assicurativa, la polizza di cui all'articolo 30, comma 5, della Legge. Tale 
polizza copre la responsabilità professionale del progettista esterno per i 
rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o 
definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove 
spese di progettazione e/o maggiori costi. 
2. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la 
stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa 
dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essa avrebbe 
dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni. 

3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova 
progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione 
sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con 
le procedure di cui alla Legge ed al presente regolamento, la nuova 
progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente 
incaricato. L'obbligo di nuovamente progettare i lavori a carico del progettista 
senza costi e oneri per la stazione appaltante deve essere inderogabilmente 
previsto nel contratto. 
4. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve 
produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata 
all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio 
dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di 
responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori 
progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla 
data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata 
presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e 
autorizza la sostituzione del soggetto affidatario. 
5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal 
contratto frazionato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento per 
fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto è subordinata alla 
costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo 
pari all'acconto medesimo. Il saldo è corrisposto soltanto a seguito della 
presentazione della polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie è 
contestuale alla presentazione della polizza, che deve in ogni caso avvenire al 
momento della consegna degli elaborati progettuali. 
6. L'assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di 
risarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma offerta, ovvero indica 
i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il responsabile del 
procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta deve assumere la 
propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'offerta si intende 
rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento dichiari di accettare la 
somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta 
giorni dalla ricezione della comunicazione. 
7. Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 6, 
ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la stima 
dell'ammontare del danno è demandata ad un perito designato dall'Autorità 
nell'àmbito dell'elenco di cui all'articolo 151, comma 6. Qualora il pagamento 
della somma stimata non sia effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione 
della stima, l'Amministrazione dà comunicazione all'ISVAP (63). 



(63)  Con D.M. 12 marzo 2004, n. 123 (Gazz. Uff. 11 maggio 2004, n. 109, S.O.) 
sono stati determinati gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e 
le coperture assicurative previste dal presente regolamento. 
 





106.  Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione.
1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione 
appaltante assume l'onere del rimborso al dipendente dei due terzi del premio 
corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei 
rischi professionali. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci 
per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il 
solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 25, comma 
1, lettera d), della Legge (64). 



(64)  Vedi, anche, l'art. 17, comma 3, L. 11 febbraio 1994, n. 109, come 
modificato dall'art. 145, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Con D.M. 12 marzo 2004, 
n. 123 (Gazz. Uff. 11 maggio 2004, n. 109, S.O.) sono stati determinati gli 
schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative 
previste dal presente regolamento. 
 





107.  Requisiti dei fideiussori.
1. Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche 
autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 
2. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti). 
3. Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione 
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di 
assicurazione. 
4. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto 
del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 
(65). 



(65)  Vedi, anche, l'art. 30, comma 1, L. 11 febbraio 1994, n. 109, come 
modificato dall'art. 145, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Con D.M. 12 marzo 2004, 
n. 123 (Gazz. Uff. 11 maggio 2004, n. 109, S.O.) sono stati determinati gli 
schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative 
previste dal presente regolamento. 
 





108.  Garanzie di concorrenti riuniti.
1. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'articolo 13 della Legge, le 
garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato 
irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti 
i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 13, comma 
2, della Legge, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'articolo 
13, comma 3, della Legge (66). 



(66)  Con D.M. 12 marzo 2004, n. 123 (Gazz. Uff. 11 maggio 2004, n. 109, S.O.) 
sono stati determinati gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e 
le coperture assicurative previste dal presente regolamento. 
 





TITOLO VIII 
Il contratto 
(giurisprudenza di legittimità)
109.  Stipulazione ed approvazione del contratto.
1. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta 
giorni dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed 
appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione 
dell'offerta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario. 
2. Per gli appalti di competenza di Amministrazioni statali, l'approvazione del 
contratto deve intervenire entro sessanta giorni dalla data di stipulazione. 
3. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene 
nei termini fissati dai commi precedenti, l'impresa può, mediante atto 
notificato alla stazione appaltante (Seguivano alcune parole non ammesse al 
"Visto" della Corte dei conti) sciogliersi da ogni impegno o (seguiva una parola 
non ammessa al "Visto" della Corte dei conti) recedere dal contratto. In caso di 
mancata presentazione dell'istanza, all'impresa non spetta alcun indennizzo. 
4. (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti). 
L'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso 
delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via 
d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per 
l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle 
per opere provvisionali. 



 





110.  Documenti facenti parte integrante del contratto.
1. Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati: 
a) il capitolato generale; 
b) il capitolato speciale; 
c) gli elaborati grafici progettuali; 
d) l'elenco dei prezzi unitari; 
e) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 31 della Legge; 
f) il cronoprogramma. 
2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli 
elencati al comma 1. 



 





111.  Contenuto dei capitolati e dei contratti.
1. Il capitolato generale, i capitolati speciali e i contratti disciplinano, fra 
l'altro, nel rispetto delle disposizioni della Legge e del presente regolamento: 

a) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto 
dell'appalto e i presupposti in presenza dei quali il responsabile del 
procedimento concede proroghe; 
b) i casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o 
parziali dei lavori, e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni 
qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza 
di presupposti; 
c) le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di 
costruzione; 
d) i modi e i casi di riconoscimento dei danni da forza maggiore; 
e) le modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto. 



 





112.  Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore.
1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della 
copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. 
2. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe 
vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto. 
3. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli 
atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello 
data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
113.  Anticipazione.
1. Nei casi consentiti dalla legge le stazioni appaltanti erogano 
all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori 
accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo 
contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata 
corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi 
corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile. 
2. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i 
tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi 
corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della 
anticipazione. 



 





114.  Pagamenti in acconto.
1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai 
dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo 
dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale ed a 
misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. 
2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile 
del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la 
qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato 
dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna 
rata. 
3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la 
stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi 
maturati fino alla data di sospensione. 



 





115.  Cessione del corrispettivo d'appalto.
[1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della Legge, le cessioni di crediti 
vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo 
di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari 
finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui 
oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di 
impresa. 
2. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata 
autenticata e deve essere notificata all'amministrazione debitrice. 
3. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile 
alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da 
notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di 
cui al comma 2. 
4. L'amministrazione pubblica, al momento della stipula del contratto o 
contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte 
dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a 
maturazione. 
5. In ogni caso, l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le 
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto] (67). 



(67) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





116.  Ritardato pagamento.
1. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini 
indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi a norma 
dell'articolo 26, comma 1, della Legge. 
2. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata 
di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28, comma 9, della Legge, 
con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi 
3. Nel caso di concessione di lavori pubblici il cui prezzo sia da 
corrispondersi in più rate annuali, il disciplinare di concessione prevede la 
decorrenza degli interessi per ritardato pagamento. 
4. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e 
corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente 
successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o 
riserve. 



 





117.  Penali.
1. I capitolati speciali di appalto e i contratti precisano le penali da 
applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. 
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile 
del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla 
complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo. 
3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di 
lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del 
procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed 
inserite nel capitolato speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa tra 
lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque 
complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione 
all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. 
4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del 
procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto 
al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un 
importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 3, il 
responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste 
dall'articolo 119. 
5. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione 
articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di 
tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi 
importi. 



 





118.  Risoluzione dei contratti per reati accertati.
[1. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un 
provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero 
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi 
della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di 
altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli 
obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento 
valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei 
riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla 
risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto 
soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri 
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto] (68). 



(68) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





119.  Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e 
grave ritardo.
[1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore 
concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da 
compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del 
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, 
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere 
accreditati all'appaltatore. 
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori 
formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine 
non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie 
controdeduzioni al responsabile del procedimento. 
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero 
scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione 
appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione 
del contratto. 
4. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per 
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore 
dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere 
inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le 
prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento 
della comunicazione. 
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in 
contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due 
testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale 
da trasmettere al responsabile del procedimento. 
6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la 
stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la 
risoluzione del contratto] (69). 



(69) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





120.  Inadempimento di contratti per cottimo.
[1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento 
dell'appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del 
procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le 
facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante] (70). 



(70) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





121.  Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti.
[1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la 
determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti 
giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e 
l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in 
consegna dal direttore dei lavori. 
2. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato 
l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla 
maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione 
appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 10, comma 
1-ter, della Legge (71)] (72). 



(71)  Vedi, anche, il comma 12 dell'art. 5, D.L. 14 marzo 2005, n. 35. 
(72) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





122.  Recesso dal contratto e valutazione del decimo.
[1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal 
contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali 
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non 
eseguite. 
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza 
tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del 
ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. 
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione 
all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi 
i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il 
collaudo definitivo. 
4. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma 
del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima 
della comunicazione dello scioglimento del contratto. 
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti 
che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora 
utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle 
opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un 
compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il 
valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. 

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non 
accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e 
cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso 
contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese] (73). 



(73) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





TITOLO IX 
Esecuzione dei lavori 
Capo I - Direzione dei lavori 
123.  Ufficio della direzione dei lavori.
1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile 
dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della 
gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore 
dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e 
categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore 
operativo o di ispettore di cantiere. 
2. L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo 
tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le 
disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali. 



 





124.  Direttore dei lavori.
1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a 
regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. 
2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della 
supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed 
interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici 
ed economici del contratto. 
3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei 
materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli 
accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come 
previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in 
aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della 
predetta legge. 
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo 
stesso espressamente demandati dalla Legge o dal presente regolamento nonché: 
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte 
dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di 
obblighi nei confronti dei dipendenti; 
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei 
manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i 
contenuti a lavori ultimati. 



 





125.  Direttori operativi.
1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il 
direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori 
da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole 
contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei 
lavori. 
2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra 
gli altri, i seguenti compiti: 
a) verificare che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla 
denuncia dei calcoli delle strutture; 
b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori; 
c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei 
lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali 
difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari 
interventi correttivi; 
d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari 
ad eliminare difetti progettuali o esecutivi; 
e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla 
qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni 
correttive; 
f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo; 
g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in 
servizio degli impianti; 
h) controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore per l'esecuzione 
dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di 
cantiere; 
i) collaborare alla tenuta dei libri contabili. 



 





126.  Ispettori di cantiere.
1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il 
direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle 
prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto. La posizione di 
ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un 
turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di 
svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le 
fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. 
2. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti: 
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per 
assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di 
controllo in qualità del fornitore; 
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature 
e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di 
qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle 
quali sono stati costruiti; 
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori; 
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed 
alle specifiche tecniche contrattuali; 
e) l'assistenza alle prove di laboratorio; 
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed 
accettazione degli impianti; 
g) la predisposizione degli atti contabili quando siano stati incaricati dal 
direttore dei lavori. 



 





127.  Sicurezza nei cantieri.
1. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla 
vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori. 
Nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti 
previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la 
presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per 
l'esercizio delle relative funzioni. 
2. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori comprendono: 
a) l'assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle 
disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
b) l'adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa 
stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche 
intervenute; 
c) l'organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la 
cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca 
informazione; 
d) il proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle 
norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, 
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la 
risoluzione del contratto; 
e) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni 
fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle 
imprese interessate; 
f) l'assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 
1-bis della Legge. 



 





Capo II - Esecuzione dei lavori 
Sezione prima: Disposizioni preliminari 
128.  Ordini di servizio.
1. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le 
disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento al 
direttore dei lavori e da quest'ultimo all'appaltatore. L'ordine di servizio è 
redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e comunicato 
all'appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'ordine di 
servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve 
dell'appaltatore. 
2. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con 
ordine di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei 
lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia 
regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la 
periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un 
rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle 
lavorazioni. 



 





Sezione seconda: Consegna dei lavori 
(giurisprudenza di legittimità)
129.  Giorno e termine per la consegna.
1. Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, 
subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento 
autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori. 
2. Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non 
oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del 
decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla 
data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei Conti 
non è richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di 
quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi 
fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta. 
3. Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui 
deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale 
idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove 
occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di 
progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla 
consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già 
eseguito a cura della stazione appaltante. 
4. In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di 
quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative 
spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto. 
5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, 
termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile della 
conservazione dei segnali e capisaldi. 
6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio 
con l'appaltatore ai sensi dell'articolo 121; dalla data di tale verbale decorre 
il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori. 
7. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei 
lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta 
comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente 
trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante 
ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. 
8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione 
appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di 
accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di 
tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e 
documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato 
generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente 
alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri 
dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato 
generale. 
9. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso 
dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8, 
qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile 
contrattuale. 
10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante 
per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta 
giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui 
ai commi 8 e 9. 
11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento 
ha l'obbligo di informare l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici. 



 





130.  Processo verbale di consegna.
1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi: 
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni 
eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di 
sagome e capisaldi; 
b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi all'appaltatore per la 
esecuzione dei lavori; al processo verbale di consegna vanno uniti i profili 
delle cave in numero sufficiente per poter in ogni tempo calcolare il volume 
totale del materiale estratto; 
c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da 
persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che lo stato 
attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori. 
2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei 
mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi 
accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di 
consegna. 
3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 129, comma 4, il 
processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali 
lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione 
presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei 
lavori revoca le eventuali limitazioni. 
4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei 
lavori e dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il 
compimento dei lavori. 
5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del 
procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questa lo 
richieda. 
6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più 
volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o 
l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una 
temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili. In caso di urgenza, 
l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di 
consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna 
parziale. 
7. In caso di consegna parziale l'appaltatore è tenuto a presentare un programma 
di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle 
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori 
previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si 
applica la disciplina dell'articolo 133. 



 





131.  Differenze riscontrate all'atto della consegna.
1. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di 
consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. 
2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto 
esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce 
immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e 
l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati 
in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e 
proponendo i provvedimenti da adottare. 
3. Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata 
difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve 
formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di 
cui all'articolo 165. 



 





132.  Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro.
1. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell'esecuzione 
dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio 
con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei 
mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal 
precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. 
2. Qualora l'appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga 
alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli 
accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi 
verbali sono dai medesimi firmati assieme all'appaltatore subentrante. Qualora 
l'appaltatore subentrante non intervenga si sospende la consegna e si procede 
con le modalità indicate all'articolo 129, comma 7. 



 





Sezione terza: Esecuzione in senso stretto 
133.  Sospensione e ripresa dei lavori.
1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori 
procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la 
sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle 
risultanze del verbale di consegna. 
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per 
ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori 
nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale. 
3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale 
rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno 
determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al 
responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua 
redazione. 
4. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei 
lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate 
affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza 
eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti 
in cantiere al momento della sospensione. 
5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al 
cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le 
condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari 
eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine 
di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per 
evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. 
6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, 
non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati 
dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei 
termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il 
nuovo termine contrattuale. 
7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause 
imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il 
regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di 
lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non 
eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito 
verbale. 
8. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori 
devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di 
ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali 
o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 165. 
9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile 
del procedimento dà avviso all'Autorità. 



 





134.  Variazioni ed addizioni al progetto approvato.
1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta 
dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente 
approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti 
indicati all'articolo 25 della Legge. 
2. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei 
lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico 
dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo 
le disposizioni del direttore dei lavori. 
3. Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel 
corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il 
direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il 
progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, 
indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione 
appaltante. 
4. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune 
dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché 
non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. 
5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta 
approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 25, comma 3, primo periodo della 
Legge. 
6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano 
categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i 
quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di 
nuovi prezzi a norma dell'articolo 136. 
7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma 
dell'articolo 25, comma 1, della Legge consentono di disporre varianti in corso 
d'opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con 
apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei 
fatti. 
8. Nel caso di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della Legge, il 
responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la 
situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, 
motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o 
della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la 
variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie 
previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della Pubblica 
Amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce 
alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera 
b-bis) della Legge la descrizione del responsabile del procedimento ha ad 
oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla 
specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento. 
9. Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni 
richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su 
parere dell'organo che ha approvato il progetto, qualora comportino la necessità 
di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto 
approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal 
responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto. 

10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della 
loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 25, comma 3, secondo 
periodo, della Legge che prevedano un aumento della spesa non superiore al 
cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si 
provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, 
ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara. 
11. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei 
limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione 
appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì 
responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire 
variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare 
autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a 
beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e 
ambientali. 



 





135.  Diminuzione dei lavori.
1. La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle 
stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli 
effetti previsti dal capitolato generale. 



 





136.  Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel 
contratto.
1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal 
contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi 
diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o 
materiali si valutano: 
a) desumendoli dal prezziario di cui all'articolo 34, comma 1; 
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente 
da nuove regolari analisi. 
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di 
mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione 
dell'offerta. 
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei 
lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove 
comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, 
essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del 
procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. 
4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il 
disposto di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge. 
5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la 
stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la 
somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi 
nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili 
nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente 
accettati. 



 





137.  Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore.
1. Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile del 
procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire 
sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti 
entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro 
l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del 
responsabile del procedimento è comunicata all'appaltatore, il quale ha 
l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro 
di contabilità in occasione della sottoscrizione. 
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in 
contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze 
contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo 
caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da 
presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del 
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale 
si intendono definitivamente accettate. 
3. L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo 
verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali 
osservazioni dell'appaltatore. 
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei 
lavori. 



 





138.  Sinistri alle persone e danni alle proprietà.
1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni 
alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da 
trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e 
le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre 
per la stazione appaltante le conseguenze dannose. 



 





139.  Danni.
1. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al 
direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in 
difetto, entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto 
al risarcimento. 
2. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone 
processo verbale, all'accertamento: 
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del 
direttore dei lavori; 
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 



 





140.  Appalto integrato.
1. Nell'ipotesi di appalto integrato, intervenuta la stipulazione del contratto 
a norma dell'articolo 109, il responsabile del procedimento, con apposito ordine 
di servizio, dispone che l'appaltatore dia immediato inizio alla redazione del 
progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di cui al capitolato 
speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara. 
2. Il responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, dispone 
che l'appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior 
dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto 
definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore 
dell'appaltatore. 
3. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle 
quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto 
disposto dal comma 4. 
4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 25, comma 
1, lettere a), b), c) della Legge, ovvero nel caso di riscontrati errori od 
omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto 
esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste 
dal capitolato generale e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, 
ricavati ai sensi dell'articolo 136. La stazione appaltante procede 
all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle 
variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal 
capitolato speciale allegato al progetto definitivo. 
5. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito il 
progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato dal capitolato 
speciale. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall'articolo 
129, comma 2, per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di 
acconto del corrispettivo è effettuato in favore dell'appaltatore entro quindici 
giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del 
progetto esecutivo si applicano le penali previste nel capitolato speciale 
allegato al progetto definitivo, salvo il diritto di risolvere il contratto. 
6. Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto 
meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento 
dell'appaltatore. 
7. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la 
stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto 
dall'articolo 122, all'appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal 
capitolato generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per 
ritardata consegna dei lavori. 



 





Sezione quarta: subappalto 
141.  Subappalto.
1. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è 
stabilita nella misura del 30 per cento dell'importo della categoria. 
2. Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di 
impianti e opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l). 

3. L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare 
alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione 
prevista dall'articolo 18 commi 3 e 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e 
successive modificazioni. Il termine previsto dall'articolo 18, comma 9 della 
legge n. 55/1990 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. 
4. L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 
1, lettere b) e c) della legge ai propri consorziati non costituisce subappalto. 
Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 3, numero 5 e al comma 6 
dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 
5. Ai fini del presente articolo, le attività ovunque espletate ai sensi 
dell'articolo 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono quelle poste 
in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto. 



 





Capo III - Lavori in economia 
142.  Modo di esecuzione dei lavori.
1. [I lavori in economia si possono eseguire: 
a) in amministrazione diretta; 
b) per cottimi] (74). 
2. Per tutti i lavori in economia la stazione appaltante nomina un responsabile 
del procedimento. 



(74) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





143.  Lavori in amministrazione diretta.
1. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del 
procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale 
eventualmente assunto i lavori individuati all'articolo 88. 
2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi 
eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera. 
3. [I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa 
complessiva superiore a 50.000 Euro] (75). 



(75) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





144.  Cottimo.
1. [Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori 
di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante, ai sensi 
dell'articolo 88 e di importo non superiore a 200.000 Euro] (76). 
2. [Nel cottimo l'affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno 
cinque imprese ai sensi dell'articolo 78; per i lavori di importo inferiore a 
20.000 Euro si può procedere ad affidamento diretto] (77). 
3. L'atto di cottimo deve indicare: 
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni; 
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo 
di quelle a corpo; 
c) le condizioni di esecuzione; 
d) il termine di ultimazione dei lavori; 
e) le modalità di pagamento; 
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di 
risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento 
del cottimista ai sensi dell'articolo 120. 
4. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante 
comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione 
appaltante dei nominativi degli affidatari. 



(76) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
(77) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





145.  Autorizzazione della spesa per lavori in economia.
1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 88, comma 1, nell'àmbito delle somme a 
disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma 
l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento. 
2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni 
progettuali, sopraggiunte nell'àmbito di interventi per i quali non è stato 
disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere 
autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del 
procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli 
accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso 
d'asta. 



 





146.  Lavori d'urgenza.
1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla 
necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui 
sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e 
i lavori necessari per rimuoverlo. 
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico 
all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla 
stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori. 



 





147.  Provvedimenti in casi di somma urgenza.
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto 
fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, 
può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 
146, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o 
comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla 
pubblica incolumità. 
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta 
ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal 
tecnico, da questi incaricato. 
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con 
l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo 
previsto all'articolo 136, comma 5. 
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci 
giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli 
stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione 
appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei 
lavori. 
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non 
riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si 
procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei 
lavori realizzati. 



 





148.  Perizia suppletiva per maggiori spese.
1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli 
insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, 
per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa. 
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella 
debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro. 



 





TITOLO X 
Accordo bonario e definizione delle controversie 
149.  Accordo bonario.
[1. Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti 
contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati 
dall'articolo 31-bis della Legge, il Direttore dei Lavori ne dà immediata 
comunicazione al responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo 
possibile la propria relazione riservata in merito. 
2. Il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta 
infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di 
valore, nel termine dei novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle 
riserve acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove 
costituito, dell'organo di collaudo, sente l'appaltatore sulle condizioni ed i 
termini di un'eventuale accordo, e formula alla stazione appaltante una proposta 
di soluzione bonaria. 
3. Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle forme previste 
dal proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni in merito alla proposta 
e ne dà sollecita comunicazione al responsabile del procedimento e 
all'appaltatore. Nello stesso termine la stazione appaltante acquisisce gli 
eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari. 
4. Qualora l'appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dalla 
stazione appaltante nella comunicazione, il responsabile del procedimento 
convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La 
sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel 
momento insorta. 
5. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi 
al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla 
sottoscrizione dell'accordo. 
6. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti 
in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo. 
7. La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve 
iscritte dall'appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già 
precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente l'importo fissato dalla Legge] 
(78). 



(78) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





150.  Definizione delle controversie.
[1. Nel caso in cui gli atti contrattuali o apposito compromesso prevedono che 
le eventuali controversie insorte tra la stazione appaltante e l'appaltatore 
siano decise da arbitri, il giudizio è demandato ad un collegio istituito presso 
la Camera Arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 32 della 
Legge. L'arbitrato ha natura rituale. 
2. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza 
alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra professionisti di 
particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici; se la parte nei cui 
confronti è diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina 
procede il Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 810, comma 2, del 
codice di procedura civile. 
3. Ad iniziativa della parte più diligente, gli atti di nomina dei due arbitri 
sono trasmessi alla Camera Arbitrale per i lavori pubblici affinché essa 
provveda alla nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, 
scelto nell'àmbito dell'albo camerale sulla base di criteri oggettivi e 
predeterminati (79). 
4. Le parti possono determinare la sede del collegio arbitrale in uno dei luoghi 
in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici. 
Se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non 
vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della 
Camera Arbitrale per i lavori pubblici. 
5. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la Camera Arbitrale comunica 
alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del 
corrispettivo arbitrale. Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione 
del collegio, il giudizio si svolge secondo le norme fissate dal decreto 
interministeriale di cui all'articolo 32, secondo comma, della Legge. 
6. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato alla 
Camera Arbitrale dalle parti, nella misura liquidata secondo i parametri della 
tariffa di cui al suddetto decreto interministeriale e nel termine di trenta 
giorni dalla comunicazione del lodo (80)] (81). 



(79)  Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza 17 ottobre 2003, n. 6335, ha 
dichiarato che il presente comma è illegittimo e deve essere annullato nella 
parte in cui sottrae alla libera determinazione delle parti la scelta del terzo 
arbitro con funzioni di presidente, attribuendola alla camera arbitrale. 
(80)  Con D.M. 2 dicembre 2000, n. 398, è stato emanato il regolamento 
contenente le norme di procedura del giudizio arbitrale. 
(81) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





151.  Camera Arbitrale per i lavori pubblici.
[1. La Camera Arbitrale per i lavori pubblici cura la formazione e la tenuta 
dell'albo degli arbitri, redige il codice deontologico degli arbitri camerali, e 
provvede agli adempimenti necessari alla costituzione ed al funzionamento del 
collegio arbitrale disciplinato dall'articolo 150. (Seguiva un periodo non 
ammesso al "Visto" della Corte dei conti). 
2. Sono organi della Camera Arbitrale il Presidente ed il Consiglio Arbitrale. 
3. Il Consiglio Arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall'Autorità 
per la vigilanza sui lavori pubblici fra soggetti dotati di particolare 
competenza nella materia, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia 
dell'istituto; al suo interno l'Autorità sceglie il Presidente. L'incarico ha 
durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento 
di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorità stessa. Il Presidente 
e i Consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal 
successivo comma 8. 
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera Arbitrale si avvale di una 
struttura di segreteria con personale fornito dall'Autorità. 
5. Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della Camera Arbitrale soggetti 
appartenenti alle seguenti categorie: 
a) magistrati amministrativi, magistrati contabili ed avvocati dello Stato in 
servizio, nel numero fissato dal Consiglio della Camera Arbitrale, designati 
dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonché avvocati dello 
Stato e magistrati a riposo; 
b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio 
avanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a 
consigliere di cassazione; 
c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, 
abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti ai 
relativi albi; 
d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche con 
particolare competenza nella materia dei lavori pubblici (82). 
6. La Camera Arbitrale cura altresì la tenuta dell'elenco dei periti al fine 
della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi 
all'elenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 
5, lettera c), nonché dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti 
professionali. 
7. I soggetti di cui al comma 5, lettere b), c), e d), nonché al comma 6 del 
presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in via 
generale dal Consiglio Arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli 
arbitri e nell'elenco dei periti su domanda corredata da curriculum e da 
adeguata documentazione (83). 
8. L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco dei consulenti ha durata 
triennale, e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza 
del biennio; durante il periodo di appartenenza all'albo gli arbitri non possono 
svolgere l'incarico di arbitro di parte in altri giudizi arbitrali, e per lo 
stesso periodo non possono espletare incarichi professionali in favore delle 
parti dei giudizi arbitrali da essi decisi (84). 
9. In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal codice di procedura 
civile, non possono essere nominati arbitri coloro abbiano compilato il progetto 
o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui 
si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso 
un giudizio o parere sulle controversie stesse. 
10. Il compenso per lo svolgimento dell'incarico arbitrale da parte di tutti i 
componenti del collegio è determinato dal Consiglio Arbitrale secondo parametri 
fissati in via generale tenendo conto del valore delle controversie e della 
complessità delle questioni. (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" 
della Corte dei conti). 
11. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera Arbitrale per la decisione 
delle controversie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere 
riassegnati ai sensi dell'articolo 4, comma 10-quinquies della Legge con decreto 
del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica all'unità 
previsionale di base della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al 
funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici al fine del 
pagamento delle spese (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della 
Corte dei conti) e del compenso agli arbitri. 
12. La Camera Arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal 
contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette all'Autorità e 
all'Osservatorio] (85). 



(82)  Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza 17 ottobre 2003, n. 6335, ha 
dichiarato che il comma 3 dell'art. 150 del presente regolamento è illegittimo e 
deve essere annullato nella parte in cui sottrae alla libera determinazione 
delle parti la scelta del terzo arbitro con funzioni di presidente, 
attribuendola alla camera arbitrale, e che l'annullamento di tale disposizione 
comporta il venir meno delle norme relative alla formazione dell'albo degli 
arbitri della camera arbitrale contenute nel presente comma. 
(83)  Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza 17 ottobre 2003, n. 6335, ha 
dichiarato che il comma 3 dell'art. 150 del presente regolamento è illegittimo e 
deve essere annullato, nella parte in cui sottrae alla libera determinazione 
delle parti la scelta del terzo arbitro con funzioni di presidente, 
attribuendola alla camera arbitrale, e che l'annullamento di tale disposizione 
comporta il venir meno, limitatamente agli arbitri, delle norme relative alla 
formazione dell'albo degli arbitri della camera arbitrale contenute nel presente 
comma. 
(84)  Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza 17 ottobre 2003, n. 6335, ha 
dichiarato che il comma 3 dell'art. 150 del presente regolamento è illegittimo e 
deve essere annullato, nella parte in cui sottrae alla libera determinazione 
delle parti la scelta del terzo arbitro con funzioni di presidente, 
attribuendola alla camera arbitrale, e che l'annullamento di tale disposizione 
comporta il venir meno, limitatamente agli arbitri, delle norme relative alla 
durata dell'iscrizione nell'albo degli arbitri e di quelle relative alle ipotesi 
di incompatibilità conseguenti all'iscrizione stessa contenute nel presente 
comma. 
(85) Articolo abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la 
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi 3 e 
22 dell'art. 253 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006.
 





TITOLO XI 
Contabilità dei lavori 
Capo I - Scopo e forma della contabilità 
152.  Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti.
1. Il fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti, risultante dal 
quadro economico allegato al progetto approvato, ha le seguenti destinazioni: 
a) lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto; 
b) rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali prove di 
laboratorio per materiali, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) punto 11; 

c) allacciamenti ai pubblici servizi; 
d) maggiori lavori imprevisti; 
e) incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della Legge; 

f) acquisizione o espropriazione di aree o immobili; 
g) spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, 
contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi; 
h) spese per attività di consulenza o di supporto; 
i) spese per commissioni giudicatrici; 
l) spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 124, 
comma 4; 
m) spese per collaudi; 
n) imposta sul valore aggiunto; 
o) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte. 
2. Per disporre, durante l'esecuzione dei lavori, delle somme di cui alle 
lettere a), d) e g), è necessaria l'autorizzazione delle stazioni appaltanti. 



 





153.  Lavori in economia contemplati nel contratto.
1. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una 
valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di 
elenco per l'importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d'asta. 



 





154.  Lavori di manutenzione.
1. Qualora, nel caso di contratti aperti relativi a lavori di manutenzione, 
l'importo dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale il direttore dei 
lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento per le opportune 
determinazioni. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'ulteriore 
spesa, fino ad un totale complessivo pari all'originario importo posto a base di 
gara e comunque non superiore a 200.000 Euro. 
2. Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con 
riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati 
nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante. 



 





155.  Accertamento e registrazione dei lavori.
1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, 
delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia 
le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti 
sono i titoli diversi di spesa. 
2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a 
tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione 
di tutti i fatti producenti spesa. 
3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire 
contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui 
verificazione richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che 
con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei 
medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori 
si trovi sempre in grado: 
a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed ì certificati 
per il pagamento degli acconti; 
b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le 
debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme 
autorizzate; 
c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza 
di fondi. 
4. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo 
di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti 
amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che 
seguono. 



 





156.  Elenco dei documenti amministrativi e contabili.
1. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle 
somministrazioni in appalto sono: 
a) il giornale dei lavori; 
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; 
c) le liste settimanali; 
d) il registro di contabilità; 
e) il sommario del registro di contabilità; 
f) gli stati d'avanzamento dei lavori; 
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto; 
h) il conto finale e la relativa relazione. 
2. I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento 
dei lavori e il conto finale sono firmati dal direttore dei lavori. 
3. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'appaltatore 
o dal tecnico dell'appaltatore suo rappresentante che ha assistito al 
rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le 
liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall'appaltatore. 
4. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal 
responsabile del procedimento. 



 





157.  Giornale dei lavori.
l. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, 
per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui 
progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura 
tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento 
tecnico ed economico dei lavori. 
2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi 
ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute 
istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla 
natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili. 
3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le 
prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le 
relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di 
accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le 
sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le 
modifiche od aggiunte ai prezzi. 
4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di 
ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori 
ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene 
opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione 
dell'assistente. 



 





158.  Libretti di misura dei lavori e delle provviste.
1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle 
lavorazioni e delle provviste, ed in particolare: 
a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione 
di contratto; 
b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto; 
c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; 
trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose 
devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose 
prima e dopo delle lavorazioni; 
d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed 
esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione. 
2. Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi 
dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, 
i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli 
elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i 
metodi della geometria. 
3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la 
compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la 
registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale 
incaricato, in apposito documento ed in contraddittorio con l'appaltatore. Nei 
casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità 
computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata 
sulla base dei rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato. 



 





159.  Annotazione dei lavori a corpo.
1. I lavori a corpo sono annotati sul libretto delle misure, sul quale, in 
occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui 
il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota 
relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, 
che è stata eseguita. 
2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita 
dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene 
riportata distintamente nel registro di contabilità. 
3. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che 
sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore 
dei lavori, il quale può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel 
computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale 
computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale. 



 





160.  Modalità della misurazione dei lavori.
1. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui 
spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle 
lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo 
coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei 
lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la 
propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e 
immediatamente firmati dall'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha 
assistito al rilevamento delle misure. 
2. L'appaltatore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere 
all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se 
l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle 
misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza 
di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I 
disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede 
separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'appaltatore o dal tecnico 
dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati 
come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il 
numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere 
distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d'arte di 
speciale importanza. 



 





161.  Lavori e somministrazioni su fatture.
1. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano 
mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del 
direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi 
precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, 
ove necessario, rettificate, sono pagate all'appaltatore, ma non iscritte nei 
conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate. 



 





162.  Note settimanali delle somministrazioni.
1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste 
somministrate dall'appaltatore sono annotate dall'assistente incaricato su un 
brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'appaltatore 
firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite 
con operai e mezzi d'opera da lui forniti. Ciascun assistente preposto alla 
sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere 
distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste 
abbiano una certa importanza. 



 





163.  Forma del registro di contabilità.
1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai 
libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere 
preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e 
dall'appaltatore. 
2. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il responsabile del 
procedimento, su proposta del direttore dei lavori, può prescrivere in casi 
speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, 
purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il 
registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dal 
personale da lui designato. 
3. I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza possono 
avere uno speciale registro separato. 



 





164.  Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità.
1. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte 
dall'appaltatore sono annotate nel libretto delle misure o nell'apposito 
documento, a seconda delle modalità di contabilizzazione, sul luogo del lavoro, 
e quindi trascritte nel registro di contabilità, segnando per ciascuna partita 
il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco 
corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente di 
seguito le domande che l'appaltatore ritiene di fare, le quali debbono essere 
formulate e giustificate nel modo indicato dall'articolo 165 nonché le motivate 
deduzioni del direttore dei lavori. Si procede con le stesse modalità per ogni 
successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui 
l'appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma dell'articolo 165, 
comma 5. 



 





165.  Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità.
1. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, 
nel giorno in cui gli viene presentato. 
2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro 
il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o 
nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. 
3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel 
termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel 
registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le 
cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. 
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro 
le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo 
esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la 
percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese 
dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale 
negligenza, l'amministrazione dovesse essere tenuta a sborsare. 
5. Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui 
al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve 
nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono 
definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in 
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. 
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e 
completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita 
provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, 
quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata 
riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle 
categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite 
provvisorie. 



 





166.  Titoli speciali di spesa.
1. Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera il riassunto di ciascuna lista 
settimanale è riportato sul registro. 
2. Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino modificati 
per applicazione di ribassi di ritenute e simili, sono trascritte in contabilità 
sotto un capo distinto. 
3. La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per semplice sunto. 



 





167.  Sommario del registro.
1. Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata, secondo il 
rispettivo articolo di elenco e di perizia. 
2. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione 
secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di 
incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. 
3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di 
ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una 
verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal 
registro di contabilità. 



 





168.  Stato di avanzamento lavori.
1. Quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale 
d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore 
dei lavori redige, nei termini specificati nel capitolato speciale d'appalto, 
uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le 
somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale 
è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli 
estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell'articolo 136. 
2. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere 
redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso 
di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui all'articolo 
167. 
3. Quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 161 e sempre che i 
libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'appaltatore o dal 
tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato 
d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei 
lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve 
risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione (86). 



(86)  Vedi, anche, l'art. 29, D.M. 19 aprile 2000, n. 145. 
 





169.  Certificato per pagamento di rate.
1. Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è 
dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento 
rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine 
stabilito dal capitolato speciale d'appalto, apposito certificato compilato 
sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso è 
inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per l'emissione 
del mandato di pagamento. 
2. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è 
annotato nel registro di contabilità. 



 





170.  Contabilizzazione separate di lavori.
1. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in 
cui i lavori fanno capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità 
comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti 
contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri 
economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche 
se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto. 



 





171.  Lavori annuali estesi a più esercizi.
1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano 
alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e 
collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti. 



 





172.  Certificato di ultimazione dei lavori.
1. In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione 
dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in 
contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il 
certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le 
stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. 
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine 
perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni 
di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto 
marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato 
rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione 
e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto 
completamente delle lavorazioni sopraindicate. 



 





173.  Conto finale dei lavori.
1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito 
nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di 
avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del 
procedimento. 
2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui 
sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, 
allegando la relativa documentazione, e segnatamente: 
a) i verbali di consegna dei lavori; 
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito 
concessi in uso all'impresa; 
c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della 
intervenuta approvazione; 
d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti 
aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione; 
e) gli ordini di servizio impartiti; 
f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle 
eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti; 
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione 
con la indicazione dei ritardi e delle relative cause; 
h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle 
presumibile cause e delle relative conseguenze; 
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; 
l) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione 
appaltante; 
m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario 
del registro di contabilità); 
n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, 
aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il 
collaudo. 



 





174.  Reclami dell'appaltatore sul conto finale.
1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita 
l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro 
un termine non superiore a trenta giorni. 
2. L'appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o 
per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo 
svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel 
momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario 
di cui all'articolo 149, eventualmente aggiornandone l'importo. 
3. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se 
lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di 
contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. 



 





175.  Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale.
1. Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui 
all'articolo 174, il responsabile del procedimento redige una propria relazione 
finale riservata con i seguenti documenti: 
a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le 
copie dei relativi decreti di approvazione; 
b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario; 
c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione 
dei lavori; 
d) relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 173, comma 2; 
e) domande dell'appaltatore. 
2. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime 
parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'appaltatore per le quali non 
sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo 149. 



 





Capo II - Contabilità dei lavori in economia 
176.  Annotazione dei lavori ad economia.
1. L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o 
dal soggetto dallo stesso incaricato: 
a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad 
appalto; 
b) se in amministrazione, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate 
e provviste. Le firme dell'affidatario per quietanza possono essere apposte o 
sulle liste medesime, ovvero in foglio separato. 
2. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente 
per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, 
osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate: 
a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le 
somministrazioni; 
b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui 
vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture debitamente 
quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato 
della gestione del fondo assegnato per i lavori. 



 





177.  Conti dei fornitori.
1. In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti 
dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli 
acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi. 



 





178.  Pagamenti.
1. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle 
somministrazioni, il responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate 
di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori. 
2. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo 
rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni straordinarie che 
richiedono numero notevole di lavoratori è sufficiente che due testimoni 
attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali è sufficiente 
che le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove il pagamento di 
una lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione è fatta ciascuna volta, 
indicando il numero d'ordine delle partite liquidate. 



 





179.  Giustificazione di minute spese.
1. Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente 
firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa. 



 





180.  Rendiconto mensile delle spese.
1. I rendiconti mensili sono corredati dei certificati sull'avanzamento dei 
lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e 
liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del 
registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti. 
2. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al 
responsabile del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese. 



 





181.  Rendiconto finale delle spese.
1. Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni 
avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto è unita una 
relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori, che determina i 
lavori eseguiti in amministrazione per qualità e quantità, i materiali 
acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il responsabile 
del procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti 
esposti nella relazione. 
2. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione 
finale ed il certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Se sono stati 
acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il 
compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi 
li tiene in consegna. 



 





182.  Riassunto di rendiconti parziali.
1. Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il 
responsabile del procedimento compila un conto generale riassuntivo dei 
rendiconti finali delle varie sezioni. 



 





Capo III - Norme generali per la tenuta della contabilità 
183.  Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa 
bollatura.
1. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo 2219 
cod. civ. 
2. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei 
lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel 
frontespizio dal responsabile del procedimento. 
3. Nel caso di utilizzo di programmi informatizzati, si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 158. 
4. Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai 
sensi dell'articolo 2215 cod. civ. 



 





184.  Iscrizione di annotazioni di misurazione.
1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli 
stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo 
stesso dell'operazione di accertamento. 



 





185.  Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore.
1. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è 
fatta in contraddittorio dell'appaltatore ovvero di chi lo rappresenta. 
2. Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati di tali 
operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di 
ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non è ultimata, 
da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'appaltatore o dal 
tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure. 
3. La firma dell'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha assistito al 
rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice 
accertamento della classificazione e delle misure prese. 



 





186.  Firma dei soggetti incaricati.
1. Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie 
attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità 
dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o 
verificato. 
2. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, 
le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile. 
3. Il responsabile del procedimento, dopo averli riscontrati, appone la sua 
firma sui documenti che riassumono la contabilità. 



 





TITOLO XII 
Collaudo dei lavori 
Capo I - Disposizioni preliminari 
187.  Oggetto del collaudo.
1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro 
sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche 
prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti 
di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo 
scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti 
giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per 
dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti 
e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico 
dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il 
collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di 
settore. 
2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle 
quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, 
se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei 
modi stabiliti dal presente regolamento. 
3. È obbligatorio il collaudo in corso d'opera: 
a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi dell'articolo 27, 
comma 2, lettere b) e c) della Legge; 
b) quando si tratti di opere e lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 
i); 
c) nel caso di intervento affidato in concessione; 
d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera 
b), punto 1), della Legge; 
e) nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione in 
materia di beni culturali e ambientali; 
f) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali 
lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale; 
g) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di 
anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni. 



 





188.  Nomina del collaudatore.
1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei 
lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso 
d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica 
qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli 
interventi, alla loro complessità ed al relativo importo. 
2. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo 
le lauree in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente 
della commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali, 
l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, ad esclusione dei 
dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque 
anni nel rispettivo albo professionale (87). 
3. Il collaudatore è nominato dalle stazioni appaltanti all'interno delle 
proprie strutture sulla base dei criteri che le stesse sono tenute a fissare 
preventivamente. Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in 
possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del 
procedimento, l'incarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni scelti ai 
sensi del comma 11. 
4. Non possono essere affidati incarichi di collaudo: 
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e 
procuratori dello Stato; 
b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo 
o subordinato con l'appaltatore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare; 

c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, 
progettazione, approvazione, autorizzazione vigilanza o direzione dei lavori da 
collaudare; 
d) a soggetti che facciano parte di organismi con funzioni di vigilanza o di 
controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare. 
5. Nel caso dei lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse 
in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo 
è affidato ad una commissione composta da tre membri. La commissione non può 
essere composta congiuntamente da soggetti appartenenti all'organico della 
stazione appaltante e da soggetti esterni. La stazione appaltante designa 
altresì il membro della commissione che assume la funzione di presidente. 
6. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad 
uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo 
statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i 
lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo è esteso alla 
verifica dell'osservanza delle norme sismiche. 
7. Ai fini del divieto di cui al comma 4, si intende per attività di controllo e 
vigilanza quella di cui all'articolo 16, comma 6 e all'articolo 30, comma 6 
della Legge. 
8. [Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni 
all'organico delle stazioni appaltanti sono istituiti presso il Ministero dei 
lavori pubblici, le Regioni e le Province autonome elenchi dei collaudatori 
(88)] (89). 
9. [Agli elenchi possono essere iscritti, su domanda corredata da curriculum e 
da adeguata documentazione, distinti per specializzazione e competenza 
professionale, i soggetti in possesso dei requisiti fissati dal comma 2. I 
dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono iscriversi negli elenchi 
anche se non iscritti ai relativi albi professionali. Le amministrazioni curano 
la tenuta degli elenchi a mezzo di apposite commissioni, costituite secondo le 
disposizioni vigenti presso ciascuna di esse. Gli elenchi dei collaudatori sono 
pubblici e sono aperti alla consultazione anche telematica (90)] (91). 
10. [Gli elenchi sono ripartiti in sezioni corrispondenti alle categorie di 
qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici. Negli elenchi 
vengono progressivamente registrati tutti gli incarichi di collaudo conferiti 
(92)] (93). 
11. [Le stazioni appaltanti individuano, nell'àmbito degli elenchi il 
professionista o i professionisti da incaricare, che siano in possesso dei 
requisiti specifici richiesti per l'intervento da collaudare e che abbiano 
conseguito la laurea: 
a) da almeno 10 anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 
5.000.000 di Euro, ovvero per lavori comprendenti strutture; 
b) da almeno 5 anni per il collaudo di lavori di importo inferiore ad 1.000.000 
di Euro] (94). 
12. Il soggetto che è stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una 
stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo 
collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni 
del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto è 
stabilito in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura 
organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è limitato alla singola 
articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di 
collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti. 
13. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli elenchi dei 
collaudatori devono essere predisposti entro tre mesi dalla data della sua 
entrata in vigore. In assenza dell'elenco, le stazioni appaltanti possono 
affidare discrezionalmente gli incarichi di collaudo a soggetti comunque in 
possesso dei requisiti prescritti e alle condizioni previste dal comma 12. 



(87)  Vedi, anche, l'art. 28, comma 4, L. 11 febbraio 1994, n. 109, come 
modificato dall'art. 7, L. 1° agosto 2002, n. 166. 
(88)  La Corte costituzionale, con sentenza 23 settembre - 1° ottobre 2003, n. 
302 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40 - Prima serie speciale), ha dichiarato, 
tra l'altro: a) che non spetta allo Stato e per esso al Presidente del Consiglio 
dei Ministri, adottare, con il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e con il D.P.R. 21 
dicembre 1999, n. 554, norme applicabili nei confronti delle Regioni, anche a 
statuto speciale, e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e, 
conseguentemente, ha annullato gli artt. 1, comma 2, 2, comma 1, lettera b), 5, 
comma 1, lettera h) e 8, comma 1, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nonché gli 
artt. 1, comma 2 e 188, commi 8, 9 e 10 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, 
nella parte in cui si riferiscono alle Regioni, anche a statuto speciale, e alle 
Province autonome di Trento e di Bolzano; b) che non spetta allo Stato e per 
esso al Presidente del Consiglio dei Ministri adottare, con il D.P.R. 21 
dicembre 1999, n. 554, norme applicabili nei confronti delle Province autonome 
di Trento e di Bolzano, e, conseguentemente ha annullato l'art. 1, comma 3, del 
predetto D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nella parte in cui si riferisce alle 
Province autonome di Trento e di Bolzano. 
(89)  Comma abrogato dal comma 8 dell'art. 24, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge 
comunitaria 2004. 
(90)  La Corte costituzionale, con sentenza 23 settembre - 1° ottobre 2003, n. 
302 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40 - Prima serie speciale), ha dichiarato, 
tra l'altro: a) che non spetta allo Stato e per esso al Presidente del Consiglio 
dei Ministri, adottare, con il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e con il D.P.R. 21 
dicembre 1999, n. 554, norme applicabili nei confronti delle Regioni, anche a 
statuto speciale, e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e, 
conseguentemente, ha annullato gli artt. 1, comma 2, 2, comma 1, lettera b), 5, 
comma 1, lettera h) e 8, comma 1, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nonché gli 
artt. 1, comma 2 e 188, commi 8, 9 e 10 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, 
nella parte in cui si riferiscono alle Regioni, anche a statuto speciale, e alle 
Province autonome di Trento e di Bolzano; b) che non spetta allo Stato e per 
esso al Presidente del Consiglio dei Ministri adottare, con il D.P.R. 21 
dicembre 1999, n. 554, norme applicabili nei confronti delle Province autonome 
di Trento e di Bolzano, e, conseguentemente ha annullato l'art. 1, comma 3, del 
predetto D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nella parte in cui si riferisce alle 
Province autonome di Trento e di Bolzano. 
(91)  Comma abrogato dal comma 8 dell'art. 24, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge 
comunitaria 2004. 
(92)  La Corte costituzionale, con sentenza 23 settembre - 1° ottobre 2003, n. 
302 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40 - Prima serie speciale), ha dichiarato, 
tra l'altro: a) che non spetta allo Stato e per esso al Presidente del Consiglio 
dei Ministri, adottare, con il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e con il D.P.R. 21 
dicembre 1999, n. 554, norme applicabili nei confronti delle Regioni, anche a 
statuto speciale, e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e, 
conseguentemente, ha annullato gli artt. 1, comma 2, 2, comma 1, lettera b), 5, 
comma 1, lettera h) e 8, comma 1, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nonché gli 
artt. 1, comma 2 e 188, commi 8, 9 e 10 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, 
nella parte in cui si riferiscono alle Regioni, anche a statuto speciale, e alle 
Province autonome di Trento e di Bolzano; b) che non spetta allo Stato e per 
esso al Presidente del Consiglio dei Ministri adottare, con il D.P.R. 21 
dicembre 1999, n. 554, norme applicabili nei confronti delle Province autonome 
di Trento e di Bolzano, e, conseguentemente ha annullato l'art. 1, comma 3, del 
predetto D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nella parte in cui si riferisce alle 
Province autonome di Trento e di Bolzano. 
(93)  Comma abrogato dal comma 8 dell'art. 24, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge 
comunitaria 2004. 
(94)  Comma abrogato dal comma 8 dell'art. 24, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge 
comunitaria 2004. 
 





189.  Avviso ai creditori.
1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il 
responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel 
cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni 
in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per 
coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di 
aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro 
un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la 
relativa documentazione. L'avviso è pubblicato anche nel foglio degli annunzi 
legali della Provincia (95). 
2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del 
procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute 
pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. 
3. Il responsabile del procedimento invita l'impresa a soddisfare i crediti da 
lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal 
Sindaco, aggiungendo il proprio parere in merito a ciascun titolo di credito ed 
eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni (96). 



(95)  Il foglio degli annunzi legali della Provincia è stato soppresso dall'art. 
31, L. 24 novembre 2000, n. 340. 
(96)  Comma così rettificato con Comunicato 3 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 3 
dicembre 2002, n. 283). 
 





190.  Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore.
1. All'organo di collaudo il responsabile del procedimento, oltre alla 
documentazione relativa al conto finale e alla ulteriore documentazione allegata 
alla propria relazione sul conto finale, trasmette: 
a) la copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi allegati, 
nonché dei progetti e delle eventuali perizie di variante e suppletive con le 
relative approvazioni intervenute; 
b) l'originale di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal 
presente regolamento e di tutte le ulteriori documentazioni che fossero 
richieste dall'organo suddetto. 
2. Nel caso di incarico conferito in corso d'opera, il responsabile del 
procedimento trasmette all'organo di collaudo: 
a) la copia conforme del progetto, del capitolato speciale d'appalto nonché 
delle eventuali varianti approvate; 
b) copia del programma contrattualmente adottato ai fini del riferimento 
convenzionale al prezzo chiuso e copia del programma di esecuzione dei lavori 
redatto dall'impresa e approvato dal direttore dei lavori; 
c) copia del contratto, e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi 
eventualmente sopravvenuti; 
d) verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di sospensione e ripresa 
lavori; 
e) rapporti periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri atti che 
fossero richiesti dall'organo di collaudo; 
f) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità. 

3. All'organo di collaudo devono altresì essere comunicate tempestivamente le 
eventuali variazioni al programma approvato. 
4. Ferma la responsabilità dell'organo di collaudo nel custodire la 
documentazione in originale ricevuta, il responsabile del procedimento provvede 
a duplicarle e a custodirne copia conforme. 



 





191.  Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi.
1. Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno della 
visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento che ne dà 
tempestivo avviso all'appaltatore, al direttore dei lavori, al personale 
incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, 
agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché 
intervengano alle visite di collaudo. 
2. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di 
Amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche 
contrattuali, devono intervenire al collaudo. 
3. Se l'appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di 
collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla 
stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'appaltatore. 
4. Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto, non 
intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo 
egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo 
verbale. 
5. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo. 



 





Capo II - Visita e procedimento di collaudo 
192.  Estensione delle verificazioni di collaudo.
1. Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei mesi 
dall'ultimazione dei lavori. (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" 
della Corte dei conti). 
2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso 
accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. 
Qualora tra le prestazioni dell'appaltatore rientri l'acquisizione di 
concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini 
dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il 
tempestivo e diligente operato dell'appaltatore ed evidenzia gli oneri 
eventualmente derivanti per l'amministrazione da ogni ritardo nel loro 
svolgimento. Ferma restando la discrezionalità dell'organo di collaudo 
nell'approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d'opera deve 
fissare in ogni caso le visite di collaudo: 
a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in 
generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui 
verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione; 
b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al 
programma. 
3. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle 
relative cause l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione 
all'appaltatore e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei 
provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di 
collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il 
responsabile del procedimento assegna un termine non superiore a trenta giorni 
per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali propone 
alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la 
responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale 
inadempienza. 
4. La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso d'opera parere 
su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari 
determinatesi nel corso dell'appalto. 



 





193.  Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo.
1. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di 
collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di 
riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto 
necessario al collaudo statico. 
2. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le 
parti del lavoro che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. 
3. Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il 
collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal 
residuo credito dell'appaltatore (97). 



(97)  Vedi, anche, l'art. 37, D.M. 19 aprile 2000, n. 145. 
 





194.  Processo verbale di visita.
1. Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene le seguenti 
indicazioni: 
a) la località e la provincia; 
b) il titolo dell'opera o del lavoro; 
c) l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti; 
d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle 
rispettive loro approvazioni; 
e) l'importo delle somme autorizzate; 
f) le generalità dell'appaltatore; 
g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di 
ultimazione dei lavori; 
h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle eventuali 
proroghe; 
i) la data e l'importo del conto finale; 
l) la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalità del collaudatore o 
dei collaudatori; 
m) i giorni della visita di collaudo; 
n) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene 
invitati, non sono intervenuti. 
2. Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di 
collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la 
profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione 
dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a 
verbale. 
3. Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la 
cadenza che la commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo 
della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al 
responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle 
visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini 
contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, 
senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'appaltatore e 
dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza. 
4. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'appaltatore, 
sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, 
se intervenuto, e da chiunque intervenuto. È inoltre firmato da quegli 
assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli 
accertamenti di taluni lavori. 
5. Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato speciale un 
termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per 
il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto 
periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la 
liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel 
verbale di visita. 



 





195.  Relazioni.
1. L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati di 
fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle 
varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni 
sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le 
disposizioni impartite dal direttore dei lavori. In tale relazione l'organo di 
collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del 
responsabile del procedimento: 
a) se il lavoro sia o no collaudabile; 
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare; 
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile; 
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale; 
e) il credito liquido dell'appaltatore. 
2. In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere 
sulle domande dell'impresa e sulle eventuali penali sulle quali non è già 
intervenuta una risoluzione definitiva. 
3. Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di 
qualificazione il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalità di conduzione 
dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa, se a suo parere l'impresa è 
da reputarsi negligente o in malafede. 



 





196.  Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione.
1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche 
vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale. 
2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e 
ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il 
responsabile del procedimento trasmette la relazione e le proposte dell'organo 
di collaudo, alla stazione appaltante. 



 





197.  Difetti e mancanze nell'esecuzione.
1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo 
all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, 
l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a 
termini dell'articolo 202. 
2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve 
tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da 
eseguire, assegnando all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo non 
è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, 
confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'appaltatore abbia 
completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma 
restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla 
relativa verifica. 
3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e 
la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo 
determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei 
riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore. 



 





198.  Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato.
1. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non 
preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato di collaudo e 
ne riferisce al responsabile del procedimento, proponendo i provvedimenti che 
ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la comunicazione e 
le proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione 
appaltante. 
2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate fatta dal 
responsabile del procedimento non libera il direttore dei lavori e il personale 
incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate 
eseguire. 



 





199.  Certificato di collaudo.
1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo, 
qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che 
deve contenere: 
a) l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro; 
b) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate; 
c) il certificato di collaudo. 
2. Nel certificato l'organo di collaudo: 
a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le 
modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale; 
b) determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da rifondere 
alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione 
d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione 
appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il 
compimento dei lavori; 
c) dichiara, salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di 
revisione, il conto liquido dell'appaltatore e la collaudabilità dell'opera o 
del lavoro e sotto quali condizioni. 
3. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha 
carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data 
della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale 
per detta emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato 
ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla 
scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto 
alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla 
intervenuta liquidazione del saldo. 



 





200.  Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata.
1. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare 
l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato 
prima che intervenga il collaudo provvisorio e tale eventualità sia stata 
prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata a 
condizioni che: 
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico; 
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del 
procedimento, il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di 
impianti od opere a rete; 
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari 
alle reti dei pubblici servizi; 
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto; 
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al 
verbale di consegna del lavoro. 
2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo 
procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad 
effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso 
dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti 
nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; 
redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal 
responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e 
sulle conclusioni cui perviene. 
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro 
e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e 
conseguenti responsabilità dell'appaltatore. 



 





201.  Obblighi per determinati risultati.
1. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'appaltatore abbia assunto 
l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori 
ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nei 
capitolati speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le 
clausole quali l'appaltatore rimane vincolato fino all'accertamento dei 
risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile del 
procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle 
more dell'accertamento. 



 





202.  Lavori non collaudabili.
1. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili, ne 
informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del 
procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché 
le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 195. 



 





203.  Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo.
1. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione 
all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto 
della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle 
operazioni di collaudo. 
2. Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal 
regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste. 
3. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole 
osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo, formulando le 
proprie considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno di 
eseguire. 



 





204.  Ulteriori provvedimenti amministrativi.
1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato 
ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento, i 
documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi: 
a) il processo verbale di visita; 
b) le proprie relazioni; 
c) il certificato di collaudo; 
d) il certificato dal responsabile del procedimento per le correzioni ordinate 
dall'organo di collaudo; 
e) la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo. 
2. L'organo di collaudo restituisce al responsabile del procedimento tutti i 
documenti acquisiti. 
3. La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di 
collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla 
specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la 
revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni 
sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e 
sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione 
appaltante sono notificate all'appaltatore. 



 





205.  Svincolo della cauzione.
1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle 
leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice 
civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del 
mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. 
2. Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non 
oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo 
provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. 
3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione 
dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 



 





206.  Commissioni collaudatrici.
1. Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette 
dal presidente. I verbali e la relazione sono firmati da tutti i componenti 
della commissione. 
2. Nel caso in cui vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, 
le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve 
risultare dal certificato. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le 
ragioni del dissenso negli atti del collaudo. 



 





207.  Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande 
rilevanza economica.
1. Ai fini dell'articolo 28, comma 6, della Legge, sono lavori di grande 
rilevanza economica o di particolare complessità quelli rispettivamente di 
importo superiore a 25.000.000 di Euro e quelli di cui all'articolo 2, comma 1, 
lettera i). Per tali lavori il collaudo è effettuato sulla base della 
certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno 
incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al 5 per cento. 



 





208.  Certificato di regolare esecuzione.
1. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal direttore 
lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento. 
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla 
ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 195. 



 





209.  Approvazione degli atti di collaudo.
1. Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione 
appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo. 



 





210.  Compenso spettante ai collaudatori.
1. I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo, 
sono determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge. 
2. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all'organico della 
stazione appaltante, per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli 
atti contabili, si determinano applicando le tariffe professionali degli 
ingegneri ed architetti fatto salvo quanto previsto al comma 4. Si applica 
altresì la riduzione prevista dal comma 14-quater dell'articolo 17 della Legge. 
3. L'importo da prendere a base del compenso è quello risultante dallo stato 
finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle 
eventuali riserve dell'appaltatore diverse da quelle iscritte a titolo 
risarcitorio. 
4. Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25 per 
cento per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e 
diviso tra tutti i componenti della commissione. 
5. Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato come sopra è 
aumentato del 20 per cento. 
6. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale può 
essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 
30 per cento del compenso spettante a ciascuno. Per i collaudi in corso d'opera 
detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento. 
7. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno 
carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati 
nel quadro economico dell'intervento. 



 





TITOLO XIII 
Dei lavori riguardanti i beni culturali (98) 
Capo I - Beni culturali 
211.  Applicazione.
1. Ai fini del presente regolamento, per beni culturali si intendono le cose 
soggette alle disposizioni della vigente legislazione in materia di beni 
culturali. Agli stessi si applicano le norme tecniche in materia di metodologie 
del restauro. 



(98)  Vedi, anche, l'art. 11, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30.
 





212.  Scavo archeologico, restauro e manutenzione.
1. Le tipologie delle opere e dei lavori di cui al presente titolo si articolano 
nelle seguenti sezioni: 
a) scavo archeologico; 
b) restauro e manutenzione di beni immobili; 
c) restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni 
mobili di interesse storico, artistico ed archeologico. 
2. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la 
lettura storica delle azioni umane, succedutesi in un determinato territorio, 
delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, 
mobili e immobili. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione del 
paleoambiente. 
3. Il restauro consiste in una serie organica di operazioni tecniche specifiche 
indirizzate alla tutela e valorizzazione dei caratteri storico-artistici dei 
beni culturali e alla conservazione della loro consistenza materiale. 
4. La manutenzione consiste in una serie di operazioni tecniche specialistiche 
periodicamente ripetibili volte a mantenere i caratteri storico-artistici e la 
materialità e la funzionalità del manufatto garantendone la conservazione. 



 





Capo II - Progettazione 
213.  Attività di progettazione per i beni culturali.
1. L'attività di progettazione, salvo quanto previsto dai successivi commi e 
dall'articolo 16, comma 2 della legge, si articola secondo tre livelli di 
successive definizioni tecniche, in progetto preliminare, progetto definitivo e 
progetto esecutivo. 
2. Per quanto concerne i lavori di scavo archeologico e quelli di manutenzione 
di beni immobili e di beni mobili di interesse storico-artistico la 
progettazione si articola in progetto preliminare e progetto definitivo. 
3. Per quanto concerne i lavori di restauro di superfici architettoniche 
decorate, di beni mobili di interesse storico e artistico, e per lavori di 
restauro di beni immobili di importo inferiore a 300.000 Euro la progettazione 
si articola in progetto preliminare e progetto esecutivo. 
4. I progetti sono costituiti da elaborati grafici e descrittivi indicati nel 
Capo II del titolo III per quanto compatibili e con riferimento alla specificità 
dei beni sui cui si interviene. 



 





214.  Progetto preliminare.
1. Il progetto preliminare consiste in una relazione programmatica illustrativa 
del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei 
metodi di intervento alla quale vanno allegati i necessari schemi grafici. 
2. Il progetto preliminare dei lavori sui beni culturali, comporta indagini e 
ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per definire uno 
studio di fattibilità che offra gli elementi di giudizio per le scelte dei tipi 
e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonché per la 
stima del costo dell'intervento medesimo. 
3. Il quadro delle conoscenze consiste in una lettura dello stato esistente e 
nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la 
conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e ambientale. 
4. Le indagini riguardano: 
a) l'analisi storico - critica; 
b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione; 
c) il rilievo dei manufatti; 
d) la diagnostica sul campo e sul territorio; 
e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi del degrado e dei 
dissesti; 
f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti. 
5. In ragione della complessità, dello stato di conservazione e dei caratteri 
storico-artistici del manufatto, il progetto preliminare può limitarsi a 
comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie 
per una prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei relativi costi 
di intervento. 



 





215.  Progetto definitivo.
1. Il progetto definitivo studia il bene con riferimento all'intero complesso ed 
al contesto ambientale in cui è inserito; approfondisce gli apporti disciplinari 
necessari e definisce i collegamenti interdisciplinari; definisce gli indirizzi 
culturali e le compatibilità fra progetto e funzione attribuita al bene 
attraverso una conoscenza compiuta dallo stato di fatto; configura nel complesso 
un giudizio generale volto ad individuare le priorità, i tipi e i metodi di 
intervento con particolare riguardo ai possibili conflitti tra l'esigenza di 
tutela e i fattori di degrado. 



 





216.  Progetto esecutivo.
1. Il progetto esecutivo per gli interventi sui beni culturali definisce in modo 
compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti 
singole parti del complesso; prescrive le modalità esecutive delle operazioni 
tecniche; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso della prima 
fase dei lavori. Esso può essere redatto per stralci successivi di intervento, 
entro il quadro tracciato dal progetto definitivo, e si avvale, ove necessario, 
di nuovi approfondimenti di indagine a completamento delle indagini e ricerche 
precedentemente svolte. 



 





217.  Progettazione dello scavo archeologico.
1. Il progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico prevede l'impianto 
di un cantiere di ricerche e la individuazione di elementi di giudizio per la 
valutazione delle scelte di priorità, nonché dei tipi e dei metodi di 
intervento. A tal fine il progetto preliminare è costituito da una relazione 
programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse sviluppato per 
settore di indagini alla quale vanno allegati i necessari schemi grafici. 
2. La relazione programmatica illustra tempi e modi dell'intervento, relativi 
sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia infine al loro studio e 
pubblicazione. 
3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello 
stato esistente. 
4. Le indagini riguardano: 
a) il rilievo generale; 
b) le ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche; 
c) il programma delle indagini complementari necessarie. 
5. I risultati delle indagini previste nel progetto preliminare confluiscono in 
un progetto definitivo. 
6. Il progetto definitivo comprende dettagliate previsioni relative alle fasi 
delle diverse categorie di intervento e indica la durata di esse. 
7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono: 
a) rilievi ed indagini; 
b) scavo; 
c) restauro dei reperti mobili ed immobili; 
d) schedatura dei reperti e delle azioni; 
e) immagazzinamento dei reperti e dei campioni; 
f) studio e pubblicazione; 
g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del 
testo; 
h) manutenzione programmata. 
8. Il progetto definitivo contiene inoltre la definizione della natura delle 
categorie dei lavori, distinguendo quelli di prevalente merito archeologico, da 
appaltare a ditte in possesso di requisiti specifici. 
9. In caso di scoperte di interesse archeologico, gli elementi di conoscenza 
così raccolti confluiscono nel progetto preliminare. 



 





218.  Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza.
1. La progettazione dei lavori di impiantistica e per la sicurezza si articola 
in progetto preliminare ed esecutivo. Gli elaborati redatti ai vari e successivi 
livelli di approfondimento prevedono l'impiego delle tecnologie più idonee a 
garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la 
sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di 
interesse storico-artistico e tendere ad offrire prestazioni, compatibilmente 
con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico artistiche, 
analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre 
richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di 
manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessarie per garantire la 
continuità del servizio. 



 





219.  Adeguamento del progetto.
1. Il progettista in collaborazione con il direttore dei lavori adegua gli 
elaborati progettuali esecutivi nel corso dei lavori, sulla base dei risultati 
delle operazioni compiute o dei rinvenimenti effettuati o dei sondaggi eseguiti. 

2. Il progettista propone al responsabile del procedimento gli adeguamenti 
progettuali, di cui al comma 1 al fine della loro approvazione, da parte degli 
organi competenti. 



 





220.  Lavori di manutenzione.
1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di 
intervento che si realizza, possono non richiedere tutte le specifiche previste 
dalle norme sui livelli di progettazione preliminare e definitiva, e sono 
eseguiti anche sulla base di una perizia di spesa contenente: 
a) la descrizione del bene corredata da eventuali elaborati grafici e 
topografici redatti in opportuna scala; 
b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire ed i 
relativi tempi; 
c) il computo metrico; 
d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni. 



 





221.  Consuntivo scientifico.
1. Al termine del lavoro viene predisposta dal direttore dei lavori una 
relazione finale tecnico - scientifica, quale ultima fase del processo della 
conoscenza e del restauro e quale premessa per un eventuale e futuro programma 
di intervento sul bene, con l'esplicitazione dei risultati culturali e 
scientifici raggiunti, e la documentazione grafica e fotografica dello stato del 
manufatto prima, durante e dopo l'intervento; l'esito di tutte le ricerche ed 
analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi. 
2. La relazione è conservata presso la stazione appaltante ed è trasmessa in 
copia alla soprintendenza competente. 



 





222.  Sistemi di realizzazione dei lavori e scelta del contraente.
1. I lavori di cui al presente titolo sono realizzati mediante contratto di 
appalto o di concessione di lavori pubblici e sono affidati mediante pubblico 
incanto, licitazione privata, appalto-concorso, trattativa privata ovvero 
realizzati in economia. 



 





223.  Procedure di scelta del contraente.
1. I lavori del presente titolo possono essere affidati mediante licitazione 
privata semplificata di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della Legge sino 
all'importo di 750.000 Euro. 
2. L'affidamento dei lavori di cui al presente titolo mediante appalto concorso 
è consentito solo per lavori di particolare entità e complessità di 
conservazione, di restauro, di adeguamento funzionale e strutturale e di 
valorizzazione dei beni culturali, sentito il Comitato tecnico-scientifico per i 
beni culturali e ambientali. 
3. Sono eseguibili in economia, oltre alle tipologie dei lavori di cui 
all'articolo 88, lavori di restauro e manutenzione dei beni di interesse 
storico, artistico e archeologico, nonché le operazioni di scavo archeologico, 
se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere, non dipendente da fatto 
della stazione appaltante. 



 





224.  Direzione dei lavori e collaudo beni mobili e superfici decorate.
1. Per gli interventi sui beni mobili di interesse storico - artistico e sulle 
superfici decorate di beni architettonici, nelle ipotesi di cui all'articolo 27, 
comma 2 della Legge, l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori 
comprende tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un 
restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei requisiti di cui 
all'articolo 8, comma 11-sexies, della Legge. 
2. Per il collaudo finale dei beni di cui al comma 1 nell'ipotesi di affidamento 
esterno di cui all'articolo 28, comma 4, della Legge, l'organo di collaudo 
comprende un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei 
requisiti di cui all'articolo 8, comma 11-sexies, della Legge. 



 





TITOLO XIV 
Disposizioni particolari per l'affidamento e la esecuzione di lavori eseguiti 
nell'àmbito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49 
225.  Programmazione.
1. La programmazione dei lavori eseguiti in attuazione della cooperazione allo 
sviluppo è articolata secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge 
26 febbraio 1987, n. 49. In relazione alla necessità di definizione degli 
accordi con i Paesi beneficiari possono essere inseriti nella programmazione 
anche solo le indicazioni delle risorse disponibili per i programmi di 
intervento. 



 





226.  Progettazione.
1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono soggetti alla previa 
approvazione da parte dei competenti organi del Paese destinatario 
dell'intervento, alla cui normativa ambientale, urbanistica e di sicurezza i 
progetti stessi devono conformarsi. Qualora vi siano particolari ragioni di 
urgenza, ovvero in relazione alla semplicità tecnica, alla ripetitività degli 
interventi, alla disponibilità di studi preliminari di fattibilità, potrà essere 
redatto immediatamente il progetto esecutivo. 
2. La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate con riguardo ai prezzi 
correnti dello Stato sul cui territorio è ubicato l'intervento. 
3. Quando le componenti del progetto devono essere reperite su un mercato 
diverso da quello del Paese beneficiario l'analisi dei prezzi va riferita ai 
mercati nei quali dette componenti sono disponibili. 



 





227.  Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera.
1. Per i singoli interventi è nominato un responsabile del procedimento che 
assicura costantemente e direttamente, anche a mezzo di un assistente delegato, 
la presenza sul territorio del Paese beneficiario e che: 
a) controlla i livelli prestazionali di qualità e di prezzo; 
b) segnala all'amministrazione inadempimenti, ritardi ed altre anomalie 
riscontrate nella realizzazione dell'intervento; 
c) assume i provvedimenti di urgenza, salva ratifica dell'amministrazione; 
d) ratifica i provvedimenti di somma urgenza eventualmente assunti dal direttore 
dei lavori e promuove l'adozione della relativa variante di progetto; 
e) propone il riconoscimento del prezzo chiuso con i criteri di cui all'articolo 
230; 
f) autorizza il subappalto con i criteri di cui all'articolo 18 della legge 19 
marzo 1990, n. 55, in quanto applicabili; 
g) esercita, compatibilmente con la presente disposizione, le altre funzioni 
previste dal presente regolamento per il responsabile del procedimento. 
2. Può essere nominato un solo responsabile del procedimento per più interventi 
da eseguirsi in aree limitrofe. 
3. I lavori di modesta entità e complessità, o realizzati secondo tecniche 
costruttive elementari tipiche dei Paesi in via di sviluppo beneficiari nei 
settori dell'acqua, dell'edilizia residenziale e dello sviluppo agricolo che non 
precedono la presenza di strutture in cemento armato fino ad un valore di 
750.000 Euro possono essere realizzati tramite Organizzazioni non governative 
titolari del programma generale di intervento di cooperazione avvalendosi del 
personale e materiali locali. 



 





228.  Direzione dei lavori.
1. Il direttore dei lavori deve obbligatoriamente nominare assistenti di 
cantiere che seguano sul posto l'andamento globale dei lavori. Oltre alle 
funzioni esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento, nei casi 
di somma urgenza il direttore dei lavori assume le decisioni necessarie per 
rimuovere situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalità del lavoro 
anche in deroga alle prescrizioni di progetto e ne ordina contestualmente 
l'attuazione. Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati riferisce con le 
relative motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima tempestività 
al responsabile del procedimento per la ratifica del proprio operato. 



 





229.  Collaudo.
1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo deve essere espletato 
con le modalità previste nel presente regolamento, in quanto applicabili, e deve 
essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori. 



 





230.  Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici.
1. Per lavori da eseguire all'estero nell'àmbito di attuazione della legge 26 
febbraio 1987, n. 49, il prezzo chiuso consiste nel prezzo dei lavori al netto 
del ribasso d'asta aumentato di una percentuale da applicarsi nel caso in cui la 
dinamica dei prezzi del Paese beneficiario, congiuntamente alle variazioni di 
cambio, incidano in senso negativo in percentuale superiore al dieci per cento 
sul valore del contratto, ma non superiore all'andamento dei prezzi in Italia. 
Oltre tali limiti l'impresa può chiedere la risoluzione del contratto per 
eccessiva onerosità sopravvenuta e null'altro pretendere in caso di prosecuzione 
delle opere. 
2. L'incremento si applica all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni 
semestre intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. 
3. Il prezzo chiuso non si applica per la parte dei lavori eseguita in ritardo 
rispetto ai termini contenuti nel programma di lavoro. 
4. L'incidenza della dinamica dei prezzi viene calcolata avvalendosi delle 
rilevazioni degli organismi a tal fine operanti nel Paese beneficiario. Qualora 
nello Stato di attuazione dell'intervento siano assenti strumenti di rilevazione 
ufficiale della dinamica dei prezzi, la valutazione relativa ai singoli 
contratti è rimessa al responsabile del procedimento. 
5. Quando le componenti di realizzazione del progetto sono stimate secondo i 
costi del Paese di provenienza, il prezzo chiuso viene definito con le modalità 
previste dall'articolo 26, comma 4, della Legge. 
6. Tutti i termini procedimentali e contrattuali previsti dalle vigenti norme 
sono aumentati di due volte in caso di lavori eseguiti all'estero, con nullità 
di eventuali pattuizioni contrarie. 



 





TITOLO XV 
Delegificazione e disposizioni transitorie 
231.  Abrogazione di norme.
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge, a far data dall'entrata in 
vigore del presente Regolamento sono abrogati: 
a) gli articoli 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 
334, 335, 336, 339, 346, 347, 349, 350, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 
364, 365 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; 
b) il R.D.25 maggio 1895, n. 350 e successive modifiche; 
c) il D.M. 29 maggio 1895 Regolamento per la compilazione dei progetti di opere 
dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici e 
successive modificazioni; 
d) il D.L.Lgt. 6 febbraio 1919, n. 107 e successive modifiche; 
e) il R.D. 8 febbraio 1923, n. 422 e successive modifiche; 
f) il R.D.L. 28 agosto 1924, n. 1396 e successive modifiche; 
g) la legge 24 giugno 1929, n. 1137 e successive modifiche; 
h) la legge 23 febbraio 1952, n. 133 e successive modificazioni; 
i) il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e successive modifiche; 
l) il D.P.R. 6 novembre 1962, n. 1930 e successive modificazioni; 
m) la legge 21 giugno 1964, n. 463 e successive modifiche; 
n) la legge 10 agosto 1964, n. 664 e successive modifiche; 
o) la legge 17 febbraio 1968, n. 93 e successive modifiche; 
p) la legge 3 luglio 1970, n. 504 e successive modifiche; 
q) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e 
successive modifiche; 
r) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 27 della legge 3 gennaio 
1978, n. 1 e successive modificazioni; 
s) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, (seguiva l'indicazione di un 
articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti) 13, 14, 15, 16, della 
legge 10 dicembre 1981, n. 741; 
t) la legge 8 ottobre 1984, n. 687 e successive modificazioni; 
u) all'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 le parole "o le 
categorie prevalenti"; 
v) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 del decreto legislativo 19 
dicembre 1991, n. 406. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
232.  Disposizioni transitorie.
1. Le disposizioni del regolamento che disciplinano l'organizzazione ed il 
funzionamento della stazione appaltante sono di immediata applicazione anche ai 
rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del regolamento. 

2. Le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto delle 
obbligazioni del contratto si applicano ai contratti stipulati successivamente 
alla loro entrata in vigore. 
3. Le norme del regolamento che attengono alle modalità di svolgimento delle 
procedure di gara per l'aggiudicazione di lavori e servizi si applicano ai bandi 
pubblicati successivamente alla loro entrata in vigore. 
4. Ove non diversamente disposto, le norme del regolamento diverse da quelle di 
cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano alle situazioni definite o esaurite sotto 
la disciplina precedentemente vigente. 



 





Allegato A 
Linee guida per l'applicazione del metodo del confronto a coppie
La determinazione dei coefficienti per la valutazione di ogni elemento 
qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella 
triangolare (vedi ultra), ove con le lettere A, B, C, D, E, F, .......N sono 
rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente. 
La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra 
tutte le offerte prese a due a due. 
Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia 
da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro 
può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 
2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 
(preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di 
valutazione sono attribuiti punteggi intermedi. 
In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è 
stato preferito con il relativo grado di preferenza. ed in caso di parità, 
vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, 
assegnando un punto ad entrambe. 
Una volta terminato il confronto delle coppie, si sommano i punti attribuiti ad 
ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono 
trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e 
proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate. 
       BCDEF.......N 
      A         
       B       
        C      
         D      
          E    
           -------   
            N -1  


preferenza massima = 6 
preferenza grande = 5 
preferenza media = 4 
preferenza piccola = 3 
preferenza minima = 2 
parità = 1 



 





Allegato B 
Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con il 
metodo aggregativo-compensatore o con il metodo electre, secondo le linee guida 
appresso illustrate, ovvero con uno degli altri metodi multicriteri o 
multiobiettivi che si rinvengono nella letteratura scientifica quali, il metodo 
analityc hierarchy process (AHP), il metodo evamix, il metodo technique for 
order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS) da indicarsi nel bando 
di gara o nella lettera di invito. 
Metodo aggregativo-compensatore 
L'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula: 
C(a) = n Wi V(a) i 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a) i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito 
(i) variabile tra zero ed uno; 
n = sommatoria. 
I coefficienti V(a) i sono determinati: 
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa quali 
il valore tecnico ed estetico delle opere progettate, le modalità di gestione 
attraverso: 
la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli 
commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo, a loro scelta, le linee 
guida di cui all'allegato A, oppure il criterio fondato sul calcolo 
dell'autovettore principale della matrice dei suddetti confronti a coppie; 
ovvero 
la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari; 
ovvero 
un metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, 
adottato autonomamente dalla commissione prima dell'apertura dei plichi. 
b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quale 
il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della 
concessione, il livello delle tariffe, attraverso interpolazione lineare tra il 
coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più 
convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito a 
quelli posti a base di gara. 
Metodo electre 
L'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata con la seguente 
procedura. 
a) si indicano con: 
aki = il valore della prestazione dell'offerta i con riferimento all'elemento di 
valutazione k; 
akj = il valore della prestazione dell'offerta j con riferimento all'elemento di 
valutazione k; 
sk = il massimo scarto dell'intera gamma di valori con riferimento all'elemento 
di valutazione k; 
pk = il peso attribuito all'elemento di valutazione k; 
n = il numero degli elementi di valutazione k; 
r = il numero delle offerte da valutare; 
nk=1 = sommatoria per k da 1 ad n 
b) si calcolano, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k, gli scarti 
fra ognuno dei valori offerti rispetto agli altri valori offerti attraverso le 
seguenti formule: 
fkij = aki - akj per aki akj nonché i j 
gkij = aki - akj per aki akj nonché i j 
c) si calcolano, sulla base di tali scarti, gli indici di concordanza e di 
discordanza attraverso le seguenti formule: 
cij = nk=1 (fkij / sk) pk (indice di concordanza ) con i j 
dij = nk=1 (gkij / sk) pk (indice di discordanza ) con i j 
(qualora dij = 0 l'offerta i domina l'offerta j in ogni elemento di valutazione 
k pertanto la procedura di valutazione va effettuata con esclusione dell'offerta 
j). 
d) si calcolano, sulla base degli indici di concordanza e di discordanza, gli 
indicatori unici di dominanza di ogni offerta rispetto a tutte le altre offerte 
con una delle due seguenti formule: 
      q ij = c ij / d ij (indicatore unico di dominanza ) con
       i j
      q ij = 1 + ( q ij / q ij max) 99 (indicatore unico di dominanza
       proiettato su di una gamma di
       valori da 1 a 100) con i j


e) si determina il punteggio di ogni offerta sulla base di una delle due 
seguenti formule: 
 



 





Allegato C 
La valutazione delle proposte progettuali presentate ad un concorso di 
progettazione è eseguita: 
1. individuando, per ogni proposta e per ogni elemento di valutazione previsto 
nel bando di gara, un indice convenzionale del valore dell'elemento in esame; 
l'individuazione è effettuata: 
a) per gli elementi di valutazione di natura qualitativa (quali le 
caratteristiche architettoniche, funzionali, tecnologiche, innovative), 
determinando per ognuno di essi un coefficente, variabili tra zero ed uno, 
attraverso: 
la media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il 
"confronto a coppie", seguendo, a loro scelta, le linee guida di cui 
all'allegato A, oppure il criterio fondato sul calcolo dell'autovettore 
principale della matrice dei suddetti confronti a coppie; 
ovvero 
la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; 
ovvero 
un metodo di determinazione dei coefficienti adottato autonomamente dalla 
commissione prima dell'apertura dei plichi. 
per gli elementi di valutazione di natura quantitativa (quale il costo) mediante 
la seguente formula: 
Ci = Ri / Rmax 
dove: 
Ri è il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo rispetto al valore 
dell'elemento in esame stabilito nel bando di gara; 
Rmax è il ribasso percentuale massimo formulato dai concorrenti; 
2. determinando sulla base dei suddetti coefficienti una graduatoria delle 
proposte; la graduatoria è compilata impiegando il metodo 
aggregativo-compensatore di cui all'allegato B), o un altro metodo di 
valutazione indicato nel bando di gara. 



 





Allegato D 
Le stazioni appaltanti selezionano i soggetti candidati ai quali spedire la 
lettera di invito a presentare l'offerta sulla base di una graduatoria compilata 
assegnando ai candidati un punteggio determinato tramite la seguente formula: 
P = ai*25+bi*25+ci*25+di*25 
dove: 
ai = Ii / Imax 
bi = 1-(Si / Smax) 
ci = Ni / Nmax 
di = Yi / Ymed per Yi di valore minore o uguale al valore di Ymed 
di = 1- ([(Yi - Ymed) /(Ymax - Ymed)]) per Yi di valore maggiore al valore Ymed 
Ii = Media aritmetica degli importi dei lavori elencati dal soggetto iesimo; 
Imax = Massimo valore delle medie Ii; 
Si = Scarto fra Ii e l'importo presunto dei lavori da progettare; lo scarto 
negativo è assunto pari a zero; 
Smax = Massimo valore degli scarti Si; 
Ni = Numero dei lavori elencati dal soggetto iesimo; 
Nmax = Massimo valore dei numeri Ni 
Yi = Scarto fra l'importo massimo e l'importo minimo dei lavori elencati dal 
soggetto iesimo; 
Ymed = Media aritmetica del valore degli scarti Yi 
Il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia presente nel 
candidato almeno un professionista che, alla data di pubblicazione del bando di 
cui all'articolo 63, comma 1, abbia ottenuto l'abilitazione all'esercizio 
professionale da non più di cinque anni. 
Il punteggio è ulteriormente incrementato del dieci per cento qualora almeno un 
componente del candidato possieda il certificato di qualità aziendale. 



 





Allegato E 
L'attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando 
la seguente formula: 
Ki = Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc+Di*Pd 
dove: 
Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo; 
Ai, Bi, Ci e Di sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valori 
centesimali, attribuiti al concorrente iesimo; 
il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima 
possibile; 
il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima 
offerta. 
Pa, Pb, Pc e Pd sono i fattori ponderali di cui all'articolo 64, comma 3, 
indicati nel bando di gara. 
Ai fini della determinazione dei coefficienti Ai e Bi relativi rispettivamente 
agli elementi a) e b) dell'articolo 64, comma 2, la commissione giudicatrice 
applica il metodo del confronto a coppie seguendo, a sua scelta, le linee guida 
di cui all'allegato A, ovvero il criterio fondato sul calcolo dell'autovettore 
principale della matrice dei suddetti confronti a coppie. Qualora il bando 
preveda la suddivisione degli elementi di cui al comma 3, lettere a) e b) 
dell'articolo 64 in sub-elementi e sub-pesi, i punteggi assegnati ad ogni 
soggetto concorrente in base a tali sub-elementi vanno riparametrati con 
riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza. 
Ai fini della determinazione dei coefficienti Ci e Di relativi rispettivamente 
agli elementi c) e d) dell'articolo 64, comma 2, la commissione giudicatrice 
impiega le seguenti formule: 
Ci = Ri / Rmax 
Di = Ti / Tmedio 
dove: 
Ri = il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo; 
Rmax = il ribasso percentuale massimo offerto; 
Ti = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo; 
Tmedio = la media delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni 
percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad 
uno. 



 





Allegato F 
La stazione appaltante seleziona i candidati ai quali spedire la lettera di 
invito a presentare l'offerta sulla base di una graduatoria compilata 
attribuendo ad ogni candidato un punteggio determinato in relazione ai seguenti 
elementi: 
fatturato di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), posseduto dal candidato; 
numero di servizi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera b), svolti dal 
candidato; 
numero di servizi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera c), svolti dal 
candidato; 
numero medio annuo del personale tecnico di cui all'articolo 66, comma 1, 
lettera c) dipendente del candidato. 
Il punteggio di ogni candidato è ottenuto sommando quelli calcolati mediante 
interpolazione lineare per ognuno dei suddetti elementi. Ai fini di tale calcolo 
è attribuito punteggio zero ai valori minimi stabiliti nel bando di gara e 
punteggio dieci ai valori pari o superiori a quattro volte quelli minimi. 
Il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia presente nel 
candidato almeno un professionista che, alla data di pubblicazione del bando di 
cui all'articolo 65, comma 5, abbia ottenuto l'abilitazione all'esercizio 
professionale da non più di cinque anni. 
Il punteggio è ulteriormente incrementato del dieci per cento qualora almeno un 
componente del candidato possieda il certificato di qualità aziendale. 
Nel caso di candidati a pari punteggio la posizione in graduatoria è stabilita 
tramite sorteggio pubblico 



 





Allegato G (99) 
Scheda referenze professionali [1]
      Committente 
        
      Opera 
        
      Periodo di esecuzione del servizio 
      Importo globale dell'investimento il lire [2] 
      Società o studio che ha svolto la/le prestazione/i 
       
       
       
             
      Professionisti responsabili ( nome e cognome)Ruolo nella Società o nello 
      StudioOrdine professionalen. di iscrizione all'AlboAnno di iscrizione 
      all'AlboIl professionista fa ancora parte della Società e dello Studio 
      [3]Prestazioni svolte [4]
             
             
             
             
             
             
             
             
             
       
       
       
      AUTOCERTIFICAZIONE DEI PRESTATORI DI SERVIZI:
       
          
      nome e cognomeFirmaRuoloData
          
          
          
          
          
       
       
      NOTE:
       
      [1] Questo allegato deve essere compilato per ogni prestazione svolta. Per 
      servizi si intendono le prestazioni professionali svolte.
      Esso ha validità per ogni professionista indicato, indipendentemente dalla 
      posizione del medesimo in altra organizzazione o in altro ruolo al momento 
      della valutazione.
      [2] L'importo globale dell'investimento può essere approssimativo.
      [3] Indicare con un si o con un no se il professionista fa parte dello 
      Studio o della Società alla data del bando di gara.
      È inteso che la specifica referenza vale soltanto se il professionista è 
      ancora inserito nell'organizzazione al momento della valutazione.
      [4] Le prestazioni svolte verranno indicate con la sigla della matrice dei 
      servizi totali o parziali riportate nella tabella "classificazione dei 
      servizi" - Allegato H
       





(99)  Allegato così rettificato con Comunicato 3 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 3 
dicembre 2002, n. 283). 
 





Allegato H (100) 
 



(100)  Allegato così rettificato con Comunicato 3 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 3 
dicembre 2002, n. 283). 
 





Allegato I (101) 
Modelli di bandi di gara e di avvisi di appalti pubblici di lavori 
Preinformazione 
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono telex e telefax 
dell'amministrazione aggiudicatrice. 
2. a) Luogo di esecuzione. 
b) Natura ed entità dei lavori e, se l'opera è suddivisa in lotti, 
caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera. 
c) Se disponibile, stima della forcella del costo dei lavori previsti. 
3. a) Data provvisoria per l'avvio delle procedure di aggiudicazione 
dell'appalto o degli appalti. 
b) Se nota, data provvisoria dell'inizio dei lavori. 
c) Se noto, calendario provvisorio di realizzazione dei lavori. 
4. Se note, condizioni di finanziamento dei lavori e di revisione dei prezzi e/o 
riferimento alle disposizioni in materia. 
5. Altre informazioni. 
6. Data di spedizione dell'avviso. 
7. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni 
ufficiali delle Comunità europee. 
8. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di 
applicazione dell'accordo. 



(101)  Il presente allegato non è più utilizzato per gli appalti pubblici 
rientranti nell'àmbito di applicazione di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 9 
aprile 2003, n. 67, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 dello stesso 
decreto. 
 





Allegato L (102) 
Procedure aperte 
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax 
dell'amministrazione aggiudicatrice. 
2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta. 
b) Forma del contratto oggetto del bando di gara. 
3 a) Luogo di esecuzione. 
b) Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali 
dell'opera, comprese eventuali opzioni per lavori complementari e, se nota, una 
stima del calendario entro i quali tale opzioni possono essere esercitate. 
c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi 
lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei 
lotti. 
d) Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando 
quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti. 
4. Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto e, per 
quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori. 
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso cui possono essere chiesti i 
capitolati d'oneri e i documenti complementari. 
b) Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma necessaria per 
ottenere tali documenti. 
6. a) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse. 
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte. 
7. a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte. 
b) Data, ora e luogo di tale apertura. 
8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste. 
9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento c/o riferimento alle 
disposizioni in materia. 
10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di 
imprenditori aggiudicatario dell'appalto. 
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve 
soddisfare. 
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria 
offerta. 
13. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri 
diversi del prezzo più basso sono menzionati qualora non figurino nel capitolato 
d'oneri. 
14. Eventuale divieto di varianti. 
15. Altre informazioni. 
16. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta 
Ufficiale delle Comunità Europee o menzione della sua mancata pubblicazione. 
17. Data di spedizione del bando di gara. 
18. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle 
pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee. 
19. Eventuali indicazioni del fatto che l'appalto rientra nel campo 
d'applicazione dell'accordo. 



(102)  Il presente allegato non è più utilizzato per gli appalti pubblici 
rientranti nell'àmbito di applicazione di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 9 
aprile 2003, n. 67, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 dello stesso 
decreto. 
 





Allegato M (103) 
Procedure ristrette 
1.Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax 
dell'amministrazione aggiudicatrice 
2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta. 
b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata. 
c) Forma del contratto oggetto del bando di gara. 
3. a) Luogo di esecuzione 
b) Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali 
dell'opera, comprese eventuali opzioni per lavori complementari e, se nota, una 
stima del calendario entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. 
c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi 
lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei 
lotti. 
d) indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando 
quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti. 
4. Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto e, per 
quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori. 
5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento 
d'imprenditori aggiudicatario dell'appalto. 
6. a) Data limite di ricevimento delle domande di partecipazione. 
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse. 
c) lingua o lingue in cui devono essere redatte. 
7. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte. 
8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste. 
9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento c/o riferimenti alle 
disposizioni in materia. 
10. Indicazioni riguardanti la situazione propria di imprenditori, nonché le 
condizioni minime di carattere economico e tecnico che quest'ultimo deve 
soddisfare. 
11. Criteri utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto qualora non figurino 
nell'invito a presentare offerte. 
12. Eventuale divieto di varianti. 
13. Altre informazioni. 
14. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta 
Ufficiale delle Comunità Europee o menzione della sua mancata pubblicazione. 
15. Data di spedizione del bando di gara. 
16. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle 
pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee. 
17. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di 
applicazione dell'accordo. 



(103)  Il presente allegato non è più utilizzato per gli appalti pubblici 
rientranti nell'àmbito di applicazione di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 9 
aprile 2003, n. 67, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 dello stesso 
decreto. 
 





Allegato N (104) 
Procedure negoziate 
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax 
dell'amministrazione aggiudicatrice. 
2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta. 
b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata 
c) Forma del contratto oggetto del bando di gara. 
3. a) Luogo di esecuzione 
b) Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali 
dell'opera, comprese eventuali opzioni per ulteriori lavori e, se nota, una 
stima del calendario entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. 
c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi 
lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei 
lotti. 
d) Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando 
quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti. 
4. Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto e, per 
quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori. 
5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento 
d'imprenditori aggiudicatario dell'appalto. 
6. a) Data limite di ricevimento delle domande di partecipazione 
b). Indirizzo cui devono essere trasmesse . 
c) lingua o lingue in cui devono essere redatte. 
7. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste. 
8. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 
disposizioni in materia. 
9. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché 
informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle capacità minime di 
carattere economico e tecnico che quest'ultimo deve possedere. 
10. Eventuale divieto di varianti. 
11. Eventualmente, nome e indirizzo dei fornitori già prescelti 
dall'amministrazione aggiudicatrice. 
12. Data o date delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle 
Comunità Europee. 
13. Altre informazioni. 
14. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta 
Ufficiale delle Comunità europee. 
15. Data di spedizione del bando di gara. 
16. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle 
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. 
17. Data o date delle precedenti pubblicazioni dell'avviso nella Gazzetta 
Ufficiale delle Comunità europee. 
18. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di 
applicazione dell'accordo. 



(104)  Il presente allegato non è più utilizzato per gli appalti pubblici 
rientranti nell'àmbito di applicazione di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 9 
aprile 2003, n. 67, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 dello stesso 
decreto. 
 





Allegato O (105) 
Appalti aggiudicati 
1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice 
2. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata non 
preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale 
procedura (articolo 7, paragrafo 4). 
3. Data di aggiudicazione dell'appalto. 
4. Criteri di aggiudicazione dell'appalto. 
5. Numero di offerte ricevute. 
6. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari. 
7. Natura ed estensione dei lavori effettuati, caratteristiche generali 
dell'opera costruita. 
8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati. 
9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o 
offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di tale 
aggiudicazione. 
10. Eventualmente, valore e parte del contratto che possono essere subappaltati 
a terzi. 
11. Altre informazioni. 
12. Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale delle 
Comunità Europee. 
13. Data di spedizione del presente avviso. 
14. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni 
ufficiali delle Comunità Europee. 



(105)  Il presente allegato non è più utilizzato per gli appalti pubblici 
rientranti nell'àmbito di applicazione di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 9 
aprile 2003, n. 67, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 dello stesso 
decreto. 
 

fp07-gr07