GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 322 DEL 5/12/1975





L. 11 novembre 1975, n. 584.  Agg. G.U. 31/01/2006
Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico. 

 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 dicembre 1975, n. 322. 
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti istruzioni: 
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione 
pubblica): Circ. 19 febbraio 1996, n. 12; 
- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 30 dicembre 2002, n. 396/E; 
- Ministero della sanità: Circ. 28 marzo 2001, n. 4; 
- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 6 febbraio 1996, n. 12; 
- Ufficio italiano Cambi: Circ. 28 luglio 1997, n. 392. 
 





1. È, vietato fumare: 
a) nelle corsie degli ospedali; nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado; 
negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati 
concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; nelle 
metropolitane; nelle sale di attesa delle stazioni ferroviarie, 
autofilotranviarie, portuali-marittime e aeroportuali; nei compartimenti 
ferroviari riservati ai non fumatori che devono essere posti in ogni convoglio 
viaggiatori delle ferrovie dello Stato e nei convogli viaggiatori delle ferrovie 
date in concessione ai privati; nei compartimenti a cuccette e in quelli delle 
carrozze letto, occupati da più di una persona, durante il servizio di notte (2) 
(1/cost); 
b) nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle sale chiuse di 
spettacolo cinematografico o teatrale, nelle sale chiuse da ballo, nelle 
sale-corse, nelle sale di riunione delle accademie, nei musei, nelle biblioteche 
e nelle sale di lettura aperte al pubblico, nelle pinacoteche e nelle gallerie 
d'arte pubbliche o aperte al pubblico. 
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(2) L'art. 104, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, riportato alla voce Ferrovie 
dello Stato, ha abrogato tutti i riferimenti ai servizi di pubblico trasporto 
terrestre contenuti nell'art. 1 lett. a), nonché i commi primo e secondo 
dell'art. 2 della presente legge. 
(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 11-20 dicembre 1996, n. 399 
(Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato non fondata 
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lettera a), sollevata in 
riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione. 
 





2. [Nelle carrozze non riservate ai fumatori, le amministrazioni ferroviarie 
devono esporre, in posizione visibile, avvisi riportanti il divieto di fumare; 
nei quadri delle prescrizioni per il pubblico va riportata anche la norma con 
l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori] (3). 
[Per l'accertamento dell'infrazione e per la contestazione della contravvenzione 
restano ferme le norme vigenti in materia per le ferrovie dello Stato, per le 
ferrovie concesse all'industria privata e per gli altri mezzi di trasporto 
pubblico ai quali, in mancanza di disciplina specifica, si applicano le norme 
vigenti per le ferrovie dello Stato in quanto compatibili] (4). 
Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare 
l'ordine all'interno dei locali indicati al precedente articolo 1, lettera a) e 
b), nonché i conduttori dei locali di cui alla lettera b) di tale articolo, 
curano l'osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, cartelli 
riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai 
trasgressori. 
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(3) L'art. 104, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, riportato alla voce Ferrovie 
dello Stato, ha abrogato tutti i riferimenti ai servizi di pubblico trasporto 
terrestre contenuti nell'art. 1 lett. a), nonché i commi primo e secondo 
dell'art. 2 della presente legge. 
(4) L'art. 104, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, riportato alla voce Ferrovie 
dello Stato, ha abrogato tutti i riferimenti ai servizi di pubblico trasporto 
terrestre contenuti nell'art. 1 lett. a), nonché i commi primo e secondo 
dell'art. 2 della presente legge. 
 





3. Il conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1, lettera b), può 
ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto dell'articolo 1 della presente 
legge ove installi un impianto di condizionamento dell'aria o un impianto di 
ventilazione rispettivamente corrispondenti alle caratteristiche di definizione 
e classificazione determinate dall'Ente nazionale italiano di unificazione 
(UNI). 
A tal fine deve essere presentata al sindaco apposita domanda corredata del 
progetto dell'impianto di condizionamento contenente le caratteristiche tecniche 
di funzionamento e di installazione. 
L'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare è autorizzata dal sindaco, 
sentito l'ufficiale sanitario. 
Il Ministro per la sanità dovrà emanare, entro centottanta giorni dalla data di 
pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, 
disposizioni in ordine ai limiti di temperatura, umidità relativa, velocità e 
tempo di rinnovo dell'aria nei locali di cui all'articolo 1, lettera b), in base 
ai quali dovranno funzionare gli impianti di condizionamento o di ventilazione 
(5). 
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(5) Vedi, anche, l'art. 51, comma 9, L. 16 gennaio 2003, n. 3. 
 





4. Le norme di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 
819, sono estese, ai fini dell'acquisto e dell'installazione degli impianti di 
cui al primo comma dell'articolo 3, agli esercenti o proprietari delle sale 
cinematografiche appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio 
cinematografico, ovunque ubicate e già in attività anteriormente alla data di 
entrata in vigore della presente legge. 
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5. Ferme le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità di 
pubblica sicurezza può adottare le misure di cui all'articolo 140 del 
regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 
18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nei 
casi: 
a) che si contravvenga alle norme di cui all'articolo 2, terzo comma; 
b) che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano 
condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti. 
Indipendentemente dai provvedimenti adottati dall'autorità di pubblica 
sicurezza, l'autorizzazione alla esenzione dall'osservanza del divieto di fumare 
prevista all'articolo 3, terzo comma, è sospesa dall'autorità locale di pubblica 
sicurezza nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma. La sospensione 
può essere revocata dal sindaco, sentito l'ufficiale sanitario, dopo la 
constatazione della precisa efficienza dell'impianto in esercizio, qualora 
domanda in tal senso venga presentata dal conduttore del locale. 
Nei casi di ripetute violazioni delle disposizioni contenute nella lettera b) 
del primo comma del presente articolo o di violazioni particolarmente gravi, il 
sindaco può revocare, sentito l'ufficiale sanitario, l'autorizzazione 
all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista dall'articolo 3, 
terzo comma (6). 
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(6) Vedi, anche, l'art. 51, comma 9, L. 16 gennaio 2003, n. 3. 
 





6. Sono a carico del conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1, 
lettera b), tutte le spese necessarie per l'esecuzione dei controlli di cui al 
precedente articolo (7). 
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(7) Vedi, anche, l'art. 51, comma 9, L. 16 gennaio 2003, n. 3. 
 





7. 1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la 
misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in 
presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti 
o bambini fino a dodici anni (7/a). 
2. Le persone indicate all'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni 
contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 
a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate 
all'articolo 5, primo comma, lettera b) (7/b). 
3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è 
trasmissibile agli eredi (8). 
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(7/a) Il presente comma era stato modificato dall'art. 6, D.L. 3 marzo 2003, n. 
32, non convertito in legge. 
(7/b) Il presente comma era stato modificato dall'art. 6, D.L. 3 marzo 2003, n. 
32, non convertito in legge. 
(8) Articolo così sostituito dal comma 20 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 
448. Per l'aumento del 10% delle sanzioni amministrative per infrazioni al 
divieto di fumare vedi il comma 189 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. 
 





8. La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente al 
trasgressore, il quale è ammesso a pagare il minimo della sanzione nelle mani di 
chi accerta la violazione. 
Se non sia avvenuta la contestazione personale al trasgressore, gli estremi 
della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia 
entro il termine di trenta giorni dall'accertamento. 
Qualora il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può 
provvedervi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di 
contestazione o della notificazione, anche a mezzo di versamento in conto 
corrente postale nel luogo e con le modalità indicate nel verbale di 
contestazione della violazione. 
A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo giorno dalla 
contestazione o dalla notificazione, il trasgressore è ammesso al pagamento, con 
le modalità di cui al precedente comma, di una somma pari ad un terzo del 
massimo della sanzione (9). 
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(9) Vedi, anche, l'art. 51, comma 9, L. 16 gennaio 2003, n. 3. 
 





9. I soggetti legittimati ad accertare le infrazioni, ai sensi delle norme 
richiamate dall'articolo 2 della presente legge, qualora non abbia avuto luogo 
il pagamento di cui al precedente articolo 8, presentano rapporto al prefetto 
con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni. 
Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, sentiti gli interessati ove 
questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dalla scadenza del termine 
utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la 
violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiunge 
il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, all'autore della 
violazione. 
L'ingiunzione prefigge un termine per il pagamento stesso, che non può essere 
inferiore a trenta giorni e superiore a novanta giorni dalla notificazione. 
L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. 
Contro di essa gli interessati possono proporre azione davanti al pretore del 
luogo in cui è stata accertata la violazione entro il termine massimo prefisso 
per il pagamento. 
L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui 
beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità 
giudiziaria ritenga di disporre diversamente. 
Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza 
ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo 
comma, del codice di procedura civile. Gli atti del procedimento sono esenti da 
imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della 
registrazione. 
L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa con decreto 
l'udienza di comparizione, da tenersi entro venti giorni, e dispone la notifica 
a cura della cancelleria del ricorso e del decreto al prefetto e ai soggetti 
interessati. 
È inappellabile la sentenza che decide la controversia (10). 
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(10) Vedi, anche, l'art. 51, comma 9, L. 16 gennaio 2003, n. 3. 
 





10. Il diritto a riscuotere le somme, dovute per le violazioni indicate dalla 
presente legge, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è 
stata commessa la violazione (11). 
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(11) Vedi, anche, l'art. 51, comma 9, L. 16 gennaio 2003, n. 3. 
 





11. Salvo quanto è disposto dall'articolo 9, decorso il termine prefisso per il 
pagamento, alla riscossione delle somme dovute, su richiesta della 
Amministrazione della sanità procede l'intendenza di finanza, mediante 
esecuzione forzata con la osservanza delle norme del testo unico approvato con 
R.D. 14 aprile 1970, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate 
patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici (12). 
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(12) Vedi, anche, l'art. 51, comma 9, L. 16 gennaio 2003, n. 3. 
 





12. La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno dalla data della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
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