GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 155 DEL 18/6/1973




L. 18 maggio 1973, n. 304.  Agg. G.U. 31/01/2006
Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, con 
allegati e protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969. 
 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 giugno 1973, n. 155. 
Si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale. 
 





1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo europeo 
sul collocamento alla pari, con allegati e protocollo, adottato a Strasburgo il 
24 novembre 1969. 
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2. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente, 
a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 15 
dell'accordo stesso. 
Traduzione non ufficiale 
Nota Bene. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'Accordo, 
fra cui il testo in lingua francese, qui sopra riportato (2). 
Accordo europeo sul collocamento alla pari 
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Accordo; 
considerando che scopo del Consiglio d'Europa è la realizzazione di una più 
stretta unione fra i suoi membri allo scopo, in particolare, di favorire il loro 
progresso sociale; 
constatando che in Europa, un numero crescente di giovani, soprattutto donne, si 
recano all'estero per essere collocati alla pari; 
considerando che, senza voler fare alcuna valutazione critica su questo sistema 
largamente diffuso, conviene definire ed armonizzare le condizioni di 
collocamento alla pari in tutti gli Stati membri; 
considerando che il collocamento alla pari solleva, negli Stati membri, un 
importante problema di carattere sociale, che comporta implicazioni giuridiche, 
morali, culturali ed economiche che va oltre i confini nazionali ed assume 
perciò carattere europeo; 
considerando che le persone collocate alla pari costituiscono una categoria 
specifica non appartenente né alla categoria degli studenti né a quella dei 
lavoratori, pur avendo molto in comune con entrambe, e che è di conseguenza 
utile prevedere per esse delle disposizioni adeguate; 
riconoscendo, in particolare, la necessità di assicurare alle persone collocate 
alla pari una protezione sociale adeguata ed ispirata a principi contenuti nella 
Carta Sociale Europea; 
considerando che molte di queste persone sono minorenni privati per un lungo 
periodo del sostegno familiare e che in quanto tali devono essere oggetto di 
particolare protezione sia per quanto riguarda le condizioni materiali che 
morali esistenti nel Paese ospitante; 
considerando che solo le autorità pubbliche possono assicurare in pieno 
l'attuazione ed il controllo dell'applicazione dei principi così enunciati; 
convinti della necessità di tale coordinamento nell'ambito del Consiglio 
d'Europa; 
hanno convenuto quanto segue: 
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(2) Si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale. 
 





Articolo 1 
Ogni parte contraente si impegna a promuovere, sul proprio territorio, per 
quanto possibile, l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo. 
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Articolo 2 
1. Il collocamento alla pari consiste nell'accoglimento temporaneo in seno a 
famiglie, come contropartita di alcune prestazioni, di giovani stranieri venuti 
allo scopo di perfezionare le loro conoscenze linguistiche ed, eventualmente, 
professionali e di arricchire la loro cultura generale con una migliore 
conoscenza del Paese di soggiorno. 
2. Tali giovani stranieri sono qui appresso indicati come "persone collocate 
alla pari". 
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Articolo 3 
Il collocamento alla pari, la cui durata iniziale non sarà superiore ad un anno, 
può tuttavia essere prolungato in modo da permettere un soggiorno di due anni al 
massimo. 
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Articolo 4 
1. La persona collocata alla pari non dovrà avere meno di 17 anni, né superare i 
30 anni di età. 
2. Tuttavia, eccezionalmente e su domanda motivata, possono essere permesse 
deroghe dall'autorità competente del Paese ospitante per quanto riguarda il 
limite massimo di età. 
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Articolo 5 
La persona collocata alla pari sarà munita di un certificato medico, rilasciato 
non oltre tre mesi prima del collocamento, indicante il suo stato generale di 
salute. 
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Articolo 6 
1. I diritti ed i doveri della persona collocata alla pari nonché i diritti ed i 
doveri della famiglia ospitante, quali sono definiti nel presente Accordo, 
formano oggetto di un accordo scritto, da concludersi fra le parti in causa 
sotto forma di un documento unico o di uno scambio di lettere, preferibilmente 
prima che la persona alla pari abbia lasciato il Paese nel quale risiedeva o, al 
più tardi, durante la prima settimana del suo collocamento. 
2. Un esemplare dell'accordo di cui al paragrafo precedente sarà depositato nel 
Paese ospitante presso l'autorità competente o presso l'organismo da essa 
designato. 
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Articolo 7 
L'accordo di cui all'articolo 6 precisa in particolare le condizioni alle quali 
la persona collocata alla pari prenderà parte alla vita della famiglia 
ospitante, pur godendo di un certo grado di indipendenza. 
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Articolo 8 
1. La persona collocata alla pari riceve vitto ed alloggio dalla famiglia 
ospitante; essa dispone, per quanto possibile, di una camera individuale. 
2. La persona collocata alla pari deve disporre di tempo sufficiente per seguire 
dei corsi di lingua e perfezionarsi sul piano culturale e professionale; a tale 
scopo verrà accordata ogni facilitazione per regolare opportunamente gli orari 
di lavoro. 
3. La persona collocata alla pari deve disporre di almeno un giorno intero di 
riposo ogni settimana, fra cui almeno una domenica al mese, e deve avere ogni 
possibilità di partecipare alle funzioni della propria religione. 
4. La persona collocata alla pari deve ricevere una certa somma di denaro per le 
piccole spese il cui ammontare e la cui periodicità verranno stabilite 
nell'accordo di cui all'articolo 6. 
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Articolo 9 
La persona collocata alla pari deve fornire alla famiglia ospitante, prestazioni 
consistenti in una partecipazione ai normali lavori casalinghi. Il tempo 
realmente consacrato a tali prestazioni non supererà, in linea di massima, la 
durata di 5 ore al giorno. 
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Articolo 10 
1. Ogni Parte contraente determina, elencandole all'allegato I al presente 
Accordo, le prestazioni che verranno assicurate ad ogni persona collocata alla 
pari sul proprio territorio in caso di malattia, maternità o incidente. 
2. Se, e nella misura in cui le prestazioni elencate all'allegato I non possono 
essere assicurate nel Paese ospitante da un regime di previdenza sociale o da 
qualsiasi altro sistema ufficiale, tenuto conto delle disposizioni contenute 
negli accordi internazionali o nei Regolamenti delle Comunità Europee, il membro 
competente della famiglia ospitante deve contrarre un'assicurazione privata di 
cui prenderà a suo carico tutte le spese. 
3. Qualsiasi modifica apportata all'elenco delle prestazioni di cui all'Allegato 
I sarà notificata da ogni Parte contraente in conformità delle disposizioni 
dell'articolo 19, paragrafo 2. 
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Articolo 11 
1. Nel caso in cui l'accordo di cui all'articolo 6 sia stato concluso per un 
periodo non determinato, ciascuna delle parti può porvi fine mediante un 
preavviso di due settimane. 
2. Sia che l'accordo sia stato concluso per una durata determinata o meno, esso 
potrà essere immediatamente denunciato da una delle due parti in caso di 
mancanza grave dell'altra parte, o se altre gravi circostanze lo richiedono. 
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Articolo 12 
L'autorità competente di ogni Parte contraente indicherà le organizzazioni 
pubbliche e potrà autorizzare organizzazioni private ad occuparsi del 
collocamento alla pari. 
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Articolo 13 
1. Ciascuna Parte contraente presenterà ogni 5 anni, al Segretario Generale del 
Consiglio d'Europa, nella forma che dovrà essere determinata dal Comitato dei 
Ministri, un rapporto concernente l'applicazione delle disposizioni di cui agli 
articoli da 1 a 12 del presente Accordo. 
2. I rapporti presentati dalle Parti contraenti verranno sottoposti ad esame del 
Comitato sociale del Consiglio d'Europa. 
3. Il Comitato sociale presenterà al Comitato dei Ministri un rapporto 
contenente le proprie conclusioni; potrà egualmente fare qualsiasi proposta 
tendente a: 
(i) migliorare le condizioni di applicazione del presente Accordo; 
(ii) emendare o completare le disposizioni del presente Accordo. 
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Articolo 14 
1. Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio 
d'Europa che possono divenirne Parti mediante: 
a) la firma senza riserva di ratifica o di accettazione; 
b) la firma con riserva di ratifica o di accettazione, seguita dalla ratifica o 
dall'accettazione. 
2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il 
Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 
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Articolo 15 
1. Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data alla quale tre 
Stati membri del Consiglio saranno divenuti Parti dell'Accordo in conformità 
delle disposizioni dell'articolo 14. 
2. L'Accordo entrerà in vigore nei confronti di ogni altro Stato membro che lo 
firmi successivamente senza riserva di ratifica o di accettazione, oppure che lo 
ratifichi o lo accetti, un mese dopo la data della firma o del deposito dello 
strumento di ratifica o di accettazione. 
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Articolo 16 
1. Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato dei Ministri del 
Consiglio d'Europa potrà invitare ogni altro Stato non membro del Consiglio ad 
aderirvi. 
2. L'adesione si effettuerà mediante il deposito, presso il Segretario Generale 
del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto un mese 
dopo la data del deposito stesso. 
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Articolo 17 
1. Ogni Stato firmatario, all'atto della firma o del deposito del proprio 
strumento di ratifica o di accettazione, od ogni Stato aderente, all'atto del 
deposito del proprio strumento di adesione, può designare il territorio o i 
territori ai quali verrà applicato il presente Accordo. 
2. Ogni Stato firmatario, all'atto del deposito del proprio strumento di 
ratifica o di accettazione, o in ogni altro momento successivo, al pari di ogni 
Stato aderente, all'atto del deposito del proprio strumento di adesione o in 
ogni altro momento successivo, può estendere l'applicazione del presente Accordo 
mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio 
d'Europa, a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione stessa e di 
cui esso curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzato a 
stipulare. 
3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo precedente potrà essere 
ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in detta 
dichiarazione, alle condizioni previste dall'articolo 20 del presente Accordo. 
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Articolo 18 
1. Ogni Stato firmatario, all'atto della firma o del deposito del proprio 
strumento di ratifica o di accettazione, od ogni Stato aderente all'atto del 
deposito del proprio strumento di adesione, può dichiarare di fare uso di una o 
più delle riserve elencate all'allegato II del presente Accordo. Non è ammessa 
nessun'altra riserva. 
2. Ogni Stato firmatario od ogni Parte contraente può ritirare totalmente o in 
parte, una propria riserva formulata in base al paragrafo precedente, mediante 
dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, la 
quale avrà efficacia a partire dalla data in cui sarà stata ricevuta. 
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Articolo 19 
1. Ogni Stato firmatario, all'atto della firma o del deposito del proprio 
strumento di ratifica o di accettazione, od ogni Stato aderente all'atto del 
deposito del proprio strumento di adesione specifica le prestazioni che vanno 
elencate come dall'allegato I, in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 
dell'articolo 10. 
2. Ogni notifica di cui al paragrafo 3 dell'articolo 10 verrà indirizzata al 
Segretario Generale del Consiglio d'Europa ed indicherà la data a partire dalla 
quale avrà efficacia. 
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Articolo 20 
1. Il presente Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato. 
2. Ogni Parte contraente potrà, per quel che la riguarda, denunciare il presente 
Accordo inviandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 
3. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale 
ne avrà ricevuto notifica. 
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Articolo 21 
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del 
Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito al presente Accordo: 
a) ogni firma senza riserva di ratifica o di accettazione; 
b) ogni firma con riserva di ratifica o di accettazione; 
c) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione; 
d) le prestazioni elencate nell'Allegato I; 
e) ogni data di entrata in vigore del presente Accordo, in conformità 
dell'articolo 15; 
f) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 
2 e 3 dell'articolo 17; 
g) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 
dell'articolo 18; 
h) il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni del 
paragrafo 2 dell'articolo 18; 
i) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 
dell'articolo 19; 
l) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 e 
la data a partire dalla quale la denuncia avrà effetto. 
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Articolo 22 
Il Protocollo allegato al presente Accordo ne costituisce parte integrante. 
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno 
firmato il presente Accordo. 
Fatto a Strasburgo, il 24 novembre 1969, in francese ed inglese, entrambi i 
testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli 
Archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne 
trasmetterà copia conforme ad ogni Stato firmatario ed aderente. 
(seguono le firme) 
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Allegato I 
(Articolo 10) 
Prestazioni 
(Elenchi comunicati) 
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Allegato II 
[Articolo 18, 1] 
Riserve 
Ogni Parte contraente può dichiarare di riservarsi il diritto di: 
a) ritenere che l'espressione "persona collocata alla pari" venga applicata 
soltanto nel caso di persone di sesso femminile; 
b) adottare, dei due metodi indicati all'articolo 6, paragrafo 1, solo quello 
che stabilisce che il contratto dovrà essere stipulato prima che la persona 
collocata alla pari abbia lasciato il Paese in cui risiedeva; 
c) derogare alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, disponendo che i 
premi dell'assicurazione siano versati per metà dalla famiglia ospitante e che 
tale deroga venga portata, prima della stipulazione del contratto, a conoscenza 
di ogni persona che desideri essere collocata alla pari; 
d) differire l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 12 sino al 
momento in cui abbiano potuto essere adottate le misure di ordine pratico 
necessarie a tale entrata in vigore, restando inteso che la Parte contraente in 
questione si sforzerà di adottare dette misure il più presto possibile. 
Protocollo 
(Articolo 10) 
1. Ogni Parte contraente fornisce l'elenco delle prestazioni di cui all'Allegato 
I, e può apportarvi successive modifiche, sotto la propria responsabilità. 
2. Le prestazioni di cui all'Allegato I devono comportare, nella misura massima 
possibile, la copertura delle spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere. 
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