D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Agg. G.U. 31/01/2006
Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 9 maggio 1974, n. 120.
Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti istruzioni:
- Comando generale della Guardia di Finanza: Circ. 26 aprile 2000, n. 125192;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione
pubblica): Circ. 17 aprile 1997, n. 20; Circ. 6 maggio 1997, n. 23; Informativa
3 febbraio 2000, n. 8; Informativa 8 novembre 2001, n. 58; Informativa 15
novembre 2001, n. 63; Informativa 25 gennaio 2002, n. 7; Informativa 29 gennaio
2002, n. 10; Informativa 4 febbraio 2003, n. 6; Informativa 4 febbraio 2002, n.
12; Circ. 30 aprile 2004, n. 27; Circ. 11 giugno 2004, n. 38; Nota 1 giugno
2005, n. 23; Circ. 15 giugno 2005, n. 22;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 13 febbraio 1996, n.
33; Circ. 13 aprile 1996, n. 88; Circ. 28 marzo 1997, n. 82; Circ. 18 febbraio
1998, n. 38; Msg. 15 giugno 2005, n. 22672; Msg. 15 giugno 2005, n. 22676;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 24
giugno 1998, n. 57; Circ. 28 luglio 1998, n. 133986-166512; Circ. 19 novembre
1998, n. 846;
- Ministero del tesoro: Circ. 8 gennaio 1996, n. 5; Circ. 15 gennaio 1996, n. 3;
Circ. 18 marzo 1996, n. 678; Circ. 4 giugno 1996, n. 692; Circ. 27 giugno 1996,
n. 696; Circ. 20 settembre 1996, n. 122750-118220; Circ. 29 ottobre 1996, n.
203502; Circ. 16 gennaio 1997, n. 728; Circ. 1 aprile 1997, n. 751; Circ. 2
maggio 1997, n. 755; Circ. 10 aprile 1998, n. 126786;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 19 gennaio 1996, n. 28; Circ. 6
marzo 1996, n. 101; Circ. 8 marzo 1996, n. 103; Circ. 4 aprile 1996, n. 138;
Circ. 14 giugno 1996, n. 229; Circ. 8 agosto 1996, n. 498; Circ. 7 ottobre 1996,
n. 638; Circ. 24 ottobre 1996, n. 671; Circ. 9 dicembre 1996, n. 733; Circ. 27
gennaio 1997, n. 63; Circ. 6 febbraio 1997, n. 87; Circ. 2 luglio 1997, n. 410;
Circ. 1 settembre 1997, n. 370; Circ. 20 marzo 1998, n. 137; Circ. 28 aprile
1998, n. 203; Circ. 5 giugno 1998, n. 255; Circ. 18 giugno 1998, n. 278; Circ.
21 luglio 1998, n. 317; Circ. 1 settembre 1998, n. 367; Circ. 18 settembre 1998,
n. 387; Circ. 7 marzo 2000, n. 54; Circ. 3 aprile 2000, n. 102; Circ. 6
settembre 2000, n. 210;
- Ministero delle finanze: Circ. 14 aprile 1997, n. VI-13-193/97;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 5 marzo 1997, n. 81.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, numero 775;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della suddetta
legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione, per il tesoro e
per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
È approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
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PARTE I
Diritto al trattamento di quiescenza
TITOLO I
Disposizioni generali
(giurisprudenza di legittimità)
1. Soggetti del diritto.
I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, hanno diritto al
trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, secondo le norme
del presente testo unico.
Sono dipendenti statali, agli effetti del presente testo unico, gli impiegati
civili e gli operai dello Stato nonché i magistrati ordinari, amministrativi e
della giustizia militare, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli
insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali e i militari
delle Forze armate dei Corpi di polizia.
Ove non sia diversamente previsto, le disposizioni concernenti i dipendenti
civili si applicano anche al personale non di ruolo.
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(giurisprudenza di legittimità)
2. Rinvio ad altri ordinamenti pensionistici.
Il trattamento di quiescenza previsto dal presente testo unico non spetta:
a) agli impiegati e agli operai iscritti, ai fini di quiescenza, a casse o fondi
speciali; per essi continuano ad applicarsi le norme dei relativi ordinamenti,
fatta eccezione per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato, per il quale si applicano le disposizioni contenute nella terza e nella
quarta parte del presente testo unico;
b) al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per i periodi
inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria
e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica; detti
dipendenti sono iscritti, ai fini di quiescenza, all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
c) ai dipendenti civili non di ruolo che, ai sensi delle norme anteriori
all'entrata in vigore del presente testo unico, abbiano optato per l'iscrizione
alla suddetta assicurazione generale.
Nei casi in cui gli ordinamenti pensionistici di casse o fondi speciali rinviano
alle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, si intendono
applicabili le disposizioni del presente testo unico.
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3. Ritenute sugli assegni di attività.
Lo stipendio, la paga, la retribuzione e gli altri assegni pensionabili
spettanti ai dipendenti statali in attività di servizio sono assoggettati a
ritenuta in conto entrate del Tesoro secondo le norme concernenti il trattamento
economico di attività.
In ogni caso la misura percentuale della ritenuta sugli assegni pensionabili è
pari a quella prevista per lo stipendio, paga o retribuzione relativi.
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(giurisprudenza di legittimità)
4. Cessazione dal servizio per limiti di età.
Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati a riposo al
compimento del sessantacinquesimo anno di età; gli operai sono collocati a
riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, se uomini, e del
sessantesimo anno di età, se donne (2/a).
I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione del
precedente comma hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di
compimento del limite di età.
Continuano ad applicarsi le norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di età
per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato che appartengono a
particolari categorie e quelle che stabiliscono per il personale insegnante una
particolare decorrenza della cessazione dal servizio nonché le norme che
prevedono il trattenimento in servizio dopo il raggiungimento dei limiti fissi
di età.
La cessazione dal servizio del personale militare per il raggiungimento di
limiti di età nonché tutte le altre cause di cessazione dal servizio dei
dipendenti statali, sia civili che militari, restano regolate dalle norme
concernenti lo stato giuridico.
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(2/a) La Corte costituzionale, con sentenza 3-18 giugno 1991, n. 282 (Gazz. Uff.
26 giugno 1991, n. 25 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4, primo comma, nella parte in cui non consente al
personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite di età per il
collocamento a vigore non abbia compiuto il numero di anni richiesto per
ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al
conseguimento di tale anzianità minima, e comunque non oltre il 70° anno di età.
(giurisprudenza di legittimità)
5. Esclusione della prescrizione e di altre cause di perdita del diritto.
Il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilità, non si
perde per prescrizione, per perdita della cittadinanza italiana o per altre
cause, salvo quanto disposto per il trattamento di riversibilità dagli articoli
81, comma settimo, e 86, comma secondo.
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(giurisprudenza di legittimità)
6. Periodi valutabili in quiescenza secondo ordinamenti diversi.
Un periodo di attività lavorativa, che sia valutabile ai fini di quiescenza
secondo ordinamenti obbligatori diversi, è valutato una sola volta in base
all'ordinamento prescelto dall'interessato.
La disposizione del comma precedente si applica anche per i periodi di tempo
comunque valutabili ai fini di quiescenza.
Sono salvi i casi in cui è consentito il cumulo di impieghi, ai sensi delle
norme in materia.
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7. Membri del Governo e parlamentari.
L'assunzione di responsabilità di Governo da parte di dipendenti dello Stato o
di altri enti pubblici non comporta modifiche del trattamento di quiescenza
spettante nella qualifica di appartenenza.
Restano salvi i diritti spettanti ai dipendenti dello Stato o di altri enti
pubblici inerenti alla funzione parlamentare.
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TITOLO II
Servizi computabili
Capo I - Servizi dei dipendenti statali
(giurisprudenza di legittimità)
8. Computo.
Tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini
del trattamento di quiescenza, salve le disposizioni contenute nel capo
successivo.
Il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego o di
lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto. Per il Personale militare
il computo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di
cessazione dal servizio stesso.
Non si tiene conto del tempo trascorso:
a) dal personale civile, eccettuati gli operai, in aspettativa per motivi di
famiglia nonché dai militari in aspettativa per motivi privati ovvero in licenza
senza assegni concessa a domanda ovvero in qualità di richiamati senza assegni;
b) dal personale civile durante la sospensione dalla qualifica o in posizione
corrispondente che comporti la privazione dello stipendio o della paga;
c) durante la detenzione per condanna penale.
È computato in ragione della metà il tempo trascorso dal militare durante la
sospensione dall'impiego o dal servizio, fermo il disposto di cui alla lettera
c) del comma precedente.
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9. Cessazione dal servizio seguita da riammissione.
Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego civile o militare o del rapporto
di lavoro per condanna penale o per motivi disciplinari, cui segna la
riammissione in servizio con diritto agli assegni non percepiti, disposta in
conseguenza di revisione del procedimento penale o di quello disciplinare, si
computa il tempo decorso dalla data di risoluzione di detto rapporto a quella di
riammissione in servizio con diritto agli assegni non percepiti, disposta in
conseguenza di revisione del procedimento penale o di quello disciplinare, si
computa il tempo decorso dalla data di risoluzione di detto rapporto a quella di
riammissione in servizio.
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Capo II - Servizi computabili a domanda
(giurisprudenza di legittimità)
10. Disposizioni comuni.
A favore dei dipendenti statali per i quali è previsto il trattamento di
quiescenza a carico del bilancio dello Stato è ammesso il computo dei servizi e
dei periodi, anteriori alla nomina, indicati dagli articoli seguenti del
presente capo.
Il diritto al computo di detti servizi e periodi può essere esercitato in tutto
o in parte.
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(giurisprudenza di legittimità)
11. Servizi resi allo Stato con iscrizione all'INPS o ad altri fondi.
Sono computati a domanda i servizi prestati nelle categorie del personale di cui
all'art. 2, lettere b) e c), ed ogni altro servizio comunque reso allo Stato con
iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti o a fondi sostitutivi od integrativi di essa, salvo
quanto disposto dall'art. 41.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verserà allo Stato i contributi
riscossi, compresi quelli a carico dell'interessato, relativamente ai periodi di
servizio ammessi al computo ai fini del trattamento di quiescenza statale; nulla
è dovuto dal dipendente.
I servizi di cui al primo comma, prestati in qualità di incaricato o supplente
in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale o
artistica, sono computabili per il periodo retribuito.
Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano anche nei casi in cui i
servizi siano stati resi allo Stato con iscrizione obbligatoria a speciali fondi
di previdenza; questi ultimi verseranno allo Stato i relativi contributi.
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(giurisprudenza di legittimità)
12. Servizi resi ad enti diversi.
I servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee
legislative, di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti e
istituti di diritto Pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, sono
computati a domanda dell'interessato.
L'amministrazione, l'ente o l'istituto presso il quale il dipendente ha prestato
servizio o è stato iscritto ai fini di quiescenza corrisponderà allo Stato
l'importo dei contributi versati, compresi quelli a carico dell'interessato, in
relazione al periodo ammesso al computo ai fini del trattamento di quiescenza
statale; nulla è dovuto dal dipendente.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i servizi
ricongiungibili con quelli statali secondo le norme contenute nel successivo
titolo VII (2/cost).
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(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 8-23 luglio 2004, n. 267 (Gazz.
Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 sollevata in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
(giurisprudenza di legittimità)
13. Periodi di studi superiori e di esercizio professionale.
Il dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione necessaria
per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di
specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di
perfezionamento può riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo
corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali
di perfezionamento, verso corresponsione di un contributo pari al 6 per cento,
commisurato all'80 per cento dello stipendio spettante alla data di
presentazione della domanda, in relazione alla durata del periodo riscattato. Se
la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è
commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio (2/b) (1/cost).
Il riscatto può essere esercitato per i periodi di studio decorrenti dall'inizio
dell'anno accademico di iscrizione.
Se per l'ammissione in servizio sia stato richiesto, come condizione necessaria,
un determinato periodo di iscrizione ad albi professionali, è ammesso anche il
riscatto totale o parziale di detto periodo nonché dei periodi di pratica
necessari per il conseguimento della abilitazione professionale, verso
corresponsione di un contributo pari al 18 per cento dello stipendio spettante
alla data di presentazione della domanda, in relazione al periodo riscattato. Se
la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è
calcolato sull'ultimo stipendio.
Il riscatto dei periodi di cui ai commi precedenti, nei limiti quantitativi
indicati nei commi stessi, è consentito anche a chi sia acceduto alla
magistratura ordinaria con la qualifica di consigliere di cassazione o alle
magistrature amministrative con qualifica equiparata o superiore a quella
anzidetta nonché ai funzionari della carriera direttiva nominati fra estranei
all'amministrazione con qualifica pari o superiore a quella di dirigente
generale e ai professori universitari (2/cost).
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(2/b) Contributo elevato al 7 per cento dall'art. 14, L. 29 aprile 1987, n. 177,
riportata al n. A/XXX. La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre-5
dicembre 1990, n. 535 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1990 n. 49 - Serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, primo comma, nella parte in cui non
prevede il riscatto ai fini del trattamento di quiescenza degli anni
corrispondenti alla durata legale del corso di studi per il conseguimento di uno
dei diplomi dell'Accademia di belle arti, richiesto congiuntamente al diploma di
maturità artistica, in alternativa alla laurea in architettura, per l'ammissione
ai concorsi per la docenza di ruolo nella Accademia di belle arti. Con altra
sentenza 23 maggio-13 giugno 1991, n. 257 (Gazz. Uff. 19 giugno 1991, n. 24 -
Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità del primo comma
dell'art. 13 nella parte in cui non comprende, tra i periodi di tempo
riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza, quello corrispondente alla
durata di corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati delle
amministrazioni statali, organizzati e tenuti dalla scuola superiore della
pubblica amministrazione; con sentenza 9-15 febbraio 2000, n. 52 (Gazz. Uff. 23
febbraio 2000, n. 9 - Serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità del
combinato disposto dell'art. 13, primo comma, del presente decreto e dell'art. 2
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, nella parte in cui non
consentono al dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del trattamento di
quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso
l'Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di
livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di
studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad
altro titolo di studio per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo
svolgimento di determinate funzioni.
(1/cost) La Corte costituzionale con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 112
(Gazz. Uff. 17 aprile 1996, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(2/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 10-16 maggio 1995, n. 168 (Gazz.
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 32,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione.
(giurisprudenza di legittimità)
14. Servizi ammessi a riscatto.
Sono ammessi a riscatto i servizi prestati in qualità di:
a) dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'assicurazione generale
obbligatoria, ai sensi dell'art. 38, n. 1, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827
(3), modificato dall'art. 5 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636;
b) vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi;
c) assistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle
università o negli istituti di istruzione superiore;
d) incaricato tecnico di cui all'art. 2, secondo comma, della L. 22 luglio 1960,
n. 765 (4), anteriormente al conseguimento della qualifica di ingegnere nel
ruolo del personale tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina
mercantile;
e) amanuense di cancelleria assunto e retribuito a norma dell'art. 99 del R.D.L.
8 maggio 1924, n. 745 (5), e amanuense ipotecario;
f) dipendente assunto con contratto locale per le esigenze degli uffici italiani
all'estero;
g) docente presso università estere, prima della nomina a professore di ruolo
degli istituti italiani di istruzione superiore, purché ricorrano le condizioni
previste dall'art. 18 della L. 18 marzo 1958, n. 311 (6);
h) lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere, prima
della nomina a insegnante di ruolo delle scuole statali di istruzione secondaria
o degli istituti professionali o di istruzione artistica, purché ricorrano le
condizioni previste dall'articolo unico della L. 12 febbraio 1957, n. 45 (6)
(6/a).
Per il riscatto dei servizi indicati nel comma precedente il dipendente statale
è tenuto al pagamento di un contributo pari al 6 per cento, commisurato all'80
per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante alla data
di presentazione della domanda, in relazione al periodo riscattato, salvo quanto
disposto nei successivi commi quarto e quinto. (6/b).
Se la domanda di riscatto è presentata dopo la cessazione dal servizio, il
contributo è commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio o dell'ultima
paga o retribuzione.
Per il personale indicato nelle lettere c), d) ed e), il contributo di riscatto
è pari al 3 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante
all'interessato all'atto della sua assunzione quale dipendente con trattamento
di quiescenza a carico del bilancio dello Stato.
Qualora il servizio di cui alla lettera f) sia stato prestato con iscrizione
all'assicurazione generale obbligatoria, si applica l'art. 11.
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(3) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(4) Recante modifiche al ruolo del personale tecnico delle carriere direttive
del Ministero della marina mercantile.
(5) Recante l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie
giudiziarie.
(6) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.
(6) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.
(6/a) La Corte costituzionale con sentenza 14-21 gennaio 1988, n. 44, (Gazz.
Uff. 27 gennaio 1988, n. 4 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
della lettera h), nella parte in cui non prevede i professori universitari di
ruolo dalla facoltà di riscatto dei servizi prestati in qualità di lettore di
lingua e letteratura italiana presso università estere.
(6/b) Contributo elevato al 7 per cento dall'art. 14, L. 29 aprile 1976, n. 177,
riportata al n. A/XXX. Vedi, anche, l'art. 10, D.P.R. 28 ottobre 1982, n. 946,
riportato alla voce Lotto e lotterie.
(giurisprudenza di legittimità)
15. Servizi che hanno costituito titolo per l'inquadramento.
I servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per l'inquadramento
nelle amministrazioni statali in qualità di dipendente di ruolo o non di ruolo,
sono computabili a domanda.
Si applicano, rispettivamente, l'art. 11 oppure l'art. 14, secondo che detti
servizi siano stati prestati con o senza iscrizione ad assicurazione
obbligatoria.
Restano ferme, se più favorevoli, le particolari norme di computabilità
contenute nelle singole leggi di inquadramento.
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16. Personale postelegrafonico.
Sono computati a domanda i servizi resi dal personale contemplato dall'art. 22
della L. 31 dicembre 1961, n. 1406 (7), secondo le disposizioni contenute nel
D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1296 (7), nonché quelli prestati dal personale indicato
dall'art. 86 della L. 27 febbraio 1958, n. 119 (7).
Sono, inoltre, computati a domanda i servizi prestati presso le aziende
dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dal personale
che, comunque assunto, abbia prestato servizio in qualità di operaio
giornaliero, con qualsiasi mansione; si applicano le disposizioni di cui al
succitato art. 22 della L. 31 dicembre 1961, n. 1406 (7).
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(7) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(7) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(7) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(7) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
17. Corsi di istruzione per i servizi telefonici.
I periodi di frequenza dei corsi per allievi telefonisti o meccanici, trascorsi
prima della nomina in ruolo presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici,
sono computati a domanda, secondo le disposizioni contenute negli articoli
precedenti del presente capo, in favore degli allievi ammessi ai corsi stessi
anteriormente al 26 marzo 1958.
Sono ugualmente computati a domanda i Periodi di frequenza dei corsi di
istruzione e di perfezionamento per allievi telefonisti o per allievi meccanici,
di cui agli articoli 9 e 10 della L. 27 febbraio 1958, n. 119 (7), trascorsi
anteriormente alla nomina in ruolo presso la suddetta Azienda di Stato.
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(7) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Capo III - Aumenti nel computo dei servizi
(giurisprudenza di legittimità)
18. Campagne di guerra.
Il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra
riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
Il computo della campagna di guerra esclude qualsiasi altro aumento per servizi
speciali prestati nel periodo al quale la campagna si riferisce.
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(giurisprudenza di legittimità)
19. Servizio di navigazione e servizio su costa.
Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in
riserva è aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio
prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra. È pure aumentato di
un terzo il servizio di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché dagli
appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il beneficio di cui al precedente comma compete anche agli ufficiali della
Marina militare imbarcati come medici di bordo o come commissari per
l'emigrazione su navi mercantili che trasportano emigranti e al personale
civile, compreso quello operaio, dell'amministrazione militare che prende
imbarco a bordo delle navi militari.
Il servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva dai militari
addetti alle macchine è aumentato di due quinti.
Per i militari dell'Esercito e dell'Aeronautica il servizio reso a bordo di navi
militari e quello reso sulla costa in tempo di guerra è aumentato della metà
(7/a).
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(7/a) Vedi, anche, l'art. 5, D.Lgs. 3 aprile 1997, n. 165, riportato al n. Q/X.
(giurisprudenza di legittimità)
20. Servizio di volo.
Il servizio di volo, prestato con percezione delle relative indennità mensili, è
aumentato di un terzo (7/a).
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(7/a) Vedi, anche, l'art. 5, D.Lgs. 3 aprile 1997, n. 165, riportato al n. Q/X.
(giurisprudenza di legittimità)
21. Servizio di confine.
Il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa
del Corpo della guardia di finanza è computato con l'aumento della metà per i
primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.
Se il servizio di cui al comma precedente è stato reso in periodi diversi,
l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza
interruzione (7/a).
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(7/a) Vedi, anche, l'art. 5, D.Lgs. 3 aprile 1997, n. 165, riportato al n. Q/X.
22. Servizio prestato nei reparti di correzione o negli stabilimenti militari di
pena.
Il servizio del personale militare addetto ai reparti di correzione o agli
stabilimenti militari di pena si computa con l'aumento di un quinto (7/a).
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(7/a) Vedi, anche, l'art. 5, D.Lgs. 3 aprile 1997, n. 165, riportato al n. Q/X.
23. Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in residenze
disagiate.
Il servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli affari esteri
nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate, stabilite con decreto del
Ministro competente, di concerto con quello per il tesoro, è aumentato
rispettivamente della metà e di tre quarti. A tal fine si computano anche i
periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata nonché il tempo trascorso in
congedo.
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(giurisprudenza di legittimità)
24. Servizi scolastici.
Sono aumentati della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo
successivo i servizi prestati:
a) nelle scuole e nelle altre istituzioni educative e culturali italiane
all'estero;
b) ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 465 (7/b), dagli insegnanti di ruolo
ordinario della scuola primaria presso scuole funzionanti in paesi in via di
sviluppo fuori d'Europa e dipendenti da tali paesi o da organismi
internazionali;
c) dagli insegnanti nelle scuole della zona del territorio di Trieste non
amministrata dall'Italia.
Se i servizi indicati nel comma precedente sono stati resi in periodi diversi,
per il computo si osserva l'art. 21, comma secondo.
[Sono aumentati di un terzo i servizi prestati:
a) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1932-1933, nelle
scuole, anche non classificate, sia nelle località delle province di Trento e di
Bolzano indicate nell'allegato A al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127 (7/b);
b) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1940-1941, nelle
scuole di quinta categoria e rurali dipendenti dai provveditorati agli studi di
Trieste e di Gorizia ovvero site nei comuni di Tarvisio e Malborghetto;
c) dal personale direttivo o ispettivo, titolare rispettivamente di circoli o
circoscrizioni comprendenti le scuole di cui alle lettere a) e b)] (7/c).
La disposizione del comma precedente si applica anche per gli insegnanti
elementari che, a partire dall'anno scolastico 1940-1941, prestarono servizio in
scuole di quinta categoria e rurali già dipendenti dai provveditorati agli studi
di Pola e di Fiume nonché per il personale direttivo o ispettivo, titolare di
circoli o circoscrizioni comprendenti le scuole suddette.
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(7/b) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.
(7/b) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.
(7/c) Comma abrogato dall'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla
voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(giurisprudenza di legittimità)
25. Servizio degli operai addetti ai lavori insalubri e ai polverifici.
Il servizio prestato dagli operai addetti ai lavori insalubri o ai polverifici è
aumentato di un quarto.
Ai fini dell'aumento di cui al comma precedente non si computano i periodi di
interruzione del servizio.
I lavori insalubri sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica
su proposta del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro.
Sino all'emanazione del decreto di cui al precedente comma, sono considerati
lavori insalubri quelli indicati nel decreto luogotenenziale 1° maggio 1919, n.
1100 (8).
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(8) Recante norme per la classificazione dei lavori insalubri agli effetti della
L. 26 dicembre 1901, n. 518, sulle pensioni degli operai della Marina e di
quella 15 luglio 1906, n. 360, sulle pensioni degli operai borghesi, dipendenti
dal Ministero della guerra.
(giurisprudenza di legittimità)
26. Servizi prestati in colonia e in territorio somalo.
Il servizio prestato nelle cessate colonie italiane è aumentato della metà per i
primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.
Nelle stesse misure è aumentato il servizio prestato in Somalia durante
l'amministrazione fiduciaria italiana o in attuazione dell'assistenza tecnica
accordata dall'Italia allo Stato somalo.
Per l'applicazione delle due misure di aumento stabilite in questo articolo, il
servizio prestato in Libia, quello prestato nelle altre colonie italiane e
quello di cui al secondo comma si computano separatamente; si applica, per il
computo di ciascuno di detti servizi, il secondo comma dell'art. 21.
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27. Servizio prestato in zona di armistizio.
Il servizio prestato in zona di armistizio dopo la guerra 1914-18 o in altre
zone indicate dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1925 (9), è aumentato
della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo; si
osserva, per il computo, il secondo comma dell'art. 21.
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(9) Recante norme per il computo del tempo trascorso dopo l'armistizio in
territorio dichiarato in stato di guerra.
Capo IV - Disposizioni speciali
(giurisprudenza di legittimità)
28. Servizi equiparati a quelli dei dipendenti statali.
Per gli effetti del presente testo unico il periodo trascorso con assunzione di
responsabilità di Governo è equiparato al servizio reso nelle carriere direttive
degli impiegati civili dello Stato.
Ai fini del trattamento di quiescenza, ai membri del Governo si applicano le
disposizioni concernenti il personale dirigente dello Stato.
È equiparato al servizio militare quello prestato:
a) dai partigiani combattenti della guerra di liberazione nazionale;
b) dal personale dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato;
c) dal personale militarizzato di diritto ai sensi delle relative disposizioni;
d) dal personale militare e dalle infermiere volontarie della Croce rossa
italiana nonché dal personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani
del sovrano militare ordine di Malta, in tempo di guerra al seguito delle Forze
armate o in qualità di trattenuto per esigenze di carattere eccezionale.
È inoltre equiparato al servizio prestato in qualità di dipendente statale
quello reso alle dipendenze del Commissariato generale del Governo per il
Territorio di Trieste.
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(giurisprudenza di legittimità)
29. Servizi scolastici.
Il servizio di insegnamento prestato in qualità di incarieato o supplente
annuale, in virtù di nomina conferita dal provveditore agli studi di Bolzano ai
sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 maggio 1947, n. 555 (10), è riconosciuto per intero come servizio
di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza.
Per gli insegnanti di ruolo di storia dell'arte che, in possesso
dell'abilitazione specifica, abbiano prestato, anteriormente all'entrata in
vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188 (11), servizi presso i
licei classici statali come incaricati di tale insegnamento, è computabile tutto
il servizio prestato sino all'assunzione in ruolo.
Gli insegnanti elementari incaricati o supplenti delle scuole dipendenti dallo
Stato, iscritti al soppresso Monte pensioni anteriormente al 1° ottobre 1942 e
assoggettati a ritenuta in conto entrate del tesoro dal 1° ottobre 1948, hanno
diritto al computo della totalità dei servizi prestati nelle scuole elementari.
Salvo quanto disposto nel comma precedente, il servizio prestato fino al 30
settembre 1948 dagli insegnanti elementari, con iscrizione al soppresso Monte
pensioni, si computa, ai fini del trattamento di quiescenza del dipendente
statale, secondo le norme della legge 6 febbraio 1941, numero 176 (12) e
successive modificazioni.
Nei confronti degli insegnanti delle scuole indicate nel titolo IV della legge 6
febbraio 1941, n. 176 (12), il computo del servizio prestato anteriormente
all'iscrizione al Monte pensioni si effettua secondo le norme contenute nel
titolo suddetto.
Nei confronti del personale che abbia prestato servizio in qualità di insegnante
presso asili costituiti in ente morale, senza iscrizione al soppresso Monte
pensioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 della legge 13 giugno
1952, n. 690 (13).
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(10) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione elementare.
(11) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione secondaria.
(12) Recante l'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari.
(12) Recante l'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari.
(13) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.
30. Servizio ferroviario.
Nel caso in cui il dipendente statale, con trattamento di quiescenza a carico
del bilancio dello Stato, abbia precedentemente prestato servizio in qualità di
agente di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, detto servizio
si computa secondo le norme relative al trattamento di quiescenza del personale
ferroviario.
L'onere del trattamento liquidato è a totale carico dello Stato.
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31. Navigazione mercantile.
Per coloro che hanno prestato servizio militare nella Marina è computabile, in
ragione della metà della sua durata, il precedente servizio di navigazione su
navi nazionali della marina mercantile.
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(giurisprudenza di legittimità)
32. Studi superiori richiesti agli ufficiali.
Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo
sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni
antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono
quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi.
Si computano altresì gli anni corrispondenti al corso di studi universitari, di
durata inferiore al corso di laurea, richiesti come condizione necessaria per la
nomina in servizio permanente effettivo o per l'ammissione ai corsi normali
delle accademie militari per la nomina a ufficiale in servizio permanente
effettivo (2/cost).
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(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 8-23 luglio 2004, n. 267 (Gazz.
Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 sollevata in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
33. Servizio prestato dai legionari fiumani.
Il servizio prestato nella milizia legionaria fiumana dal 13 settembre 1919 al 5
gennaio 1921 si computa come servizio reso allo Stato.
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(giurisprudenza di legittimità)
34. Particolari situazioni connesse ad eventi bellici o politici.
Per i dipendenti cessati dal servizio per motivi politici o razziali e
successivamente riassunti, il periodo intercorso dalla cessazione alla
riassunzione è computabile ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944,
numero 301 (14), in relazione al R.D.L. 6 gennaio 1944, n. 9 (15); per i
dipendenti non di ruolo si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2
e 3 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079 (16) e nell'art. 73 della legge 5
marzo 1961, n. 90 (16).
Il servizio prestato nei ruoli del personale del cessato Governo delle isole
italiane dell'Egeo è computabile a norma dell'art. 4 della legge 28 dicembre
1950, n. 1079 (16).
È computabile ai sensi della legge 12 febbraio 1957, n. 46 (16/a), il servizio
prestato dagli insegnanti elementari e medi, di lingua tedesca, il cui rapporto
d'impiego era stato interrotto nel periodo dal 1922 al 1930 in relazione alla
situazione politica del tempo oppure nel 1940 in seguito agli accordi
italo-germanici sulle opzioni.
Restano ferme le disposizioni relative alla valutazione dei servizi prestati da
profughi e rimpatriati, contenute nell'art. 6 del decreto-legge 28 agosto 1970,
n. 622 (17), convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.
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(14) Recante norme per la revisione delle carriere dei dipendenti delle
pubbliche Amministrazioni.
(15) Recante norme per la riammissione in servizio dei dipendenti pubblici
licenziati per motivi politici.
(16) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(16) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(16) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(16/a) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.
(17) Riportata alla voce Profughi.
35. Ex combattenti partecipanti a esami riservati e vincitori di concorsi
annullati.
In favore degli ex combattenti che conseguirono la nomina in ruolo mediante
concorsi riservati ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27
(18), e dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 141 (19) e che
erano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1 del predetto decreto n.
27 per la partecipazione ai concorsi originari, è computabile, ai fini del
trattamento di quiescenza, il tempo intercorso fra la data di decorrenza della
loro nomina in ruolo e quella anteriore con la quale venne effettuata la nomina
in ruolo di coloro che parteciparono ai concorsi originari.
Per gli stessi fini di cui sopra, è retrodatata al 26 luglio 1943 la decorrenza
della nomina in ruolo degli impiegati civili in servizio alla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (19/a),
avvenuta dopo la predetta data con graduatorie di merito formate in sostituzione
di quelle già approvate alla data del 26 luglio 1943 e successivamente annullate
per l'eliminazione delle preferenze e del relativo punteggio attribuito ad
alcuni candidati per meriti fascisti o demografici.
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(18) Recante provvidenza a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da
parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale
statale.
(19) Recente norma sullo svolgimento dei concorsi.
(19/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
36. Servizi resi ad amministrazioni o enti soppressi.
Gli ex dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali e degli enti pubblici
soppressi con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369
(20), che siano stati assunti in servizio presso le amministrazioni dello Stato
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 1950, n.
1079, possono riscattare il periodo di effettivo servizio prestato presso gli
enti di previdenza.
Per gli insegnanti di educazione fisica provenienti dai soppressi enti ai quali
erano stati demandati i servizi scolastici per l'insegnamento di detta
disciplina, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936 (21), nella legge 24 luglio
1954, n. 601 (22), e nella legge 7 febbraio 1958, n. 88 (23).
Per i dipendenti del soppresso Ministero dell'Africa italiana che abbiano optato
per la conservazione del rapporto d'impiego a contratto tipo ai sensi dell'art.
7 della legge 9 luglio 1954, n. 431 (24), si applicano le disposizioni contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090 (25), e
nella legge 18 marzo 1968, n. 350 (19/a).
Per il personale dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura si
applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 1951, numero 64 (26).
Per il personale della soppressa Opera nazionale per i ciechi civili si
applicano le disposizioni dell'art. 21 della legge 27 maggio 1970, n. 382 (27).
Resta salva ogni altra disposizione sulla computabilità, anche ai fini del
trattamento di quiescenza, di servizi resi presso amministrazioni o enti
pubblici soppressi nonché di particolari periodi connessi alla prestazione di
tali servizi.
I servizi non indicati nel presente testo unico, che, ai sensi di disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico stesso, fossero
valutabili ai fini del trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello
Stato, sono ammessi al computo in base a dette disposizioni; per l'esercizio del
diritto da parte degli interessati si osservano i termini stabiliti dall'art.
147.
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(20) Riportato alla voce Lavoro.
(21) Recante norme per l'istituzione di un ruolo transitorio degli insegnanti di
educazione fisica negli istituti e nelle scuole di istruzione media.
(22) Recante norma sul trattamento di quiescenza degli insegnanti di educazione
fisica inquadrati nel ruolo transitorio di cui al D.Lgs.C.P.S. 29 maggio 1947,
n. 936.
(23) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione secondaria.
(24) Recante norme integrative e modificative della L. 29 aprile 1953, n. 430,
concernente la soppressione del Ministero dell'Africa Italiana.
(25) Riportata al n. N/III.
(19/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(26) Recante norme per la soppressione dell'Ufficio Nazionale Statistico
Economico dell'Agricoltura.
(27) Riportata alla voce Ciechi civili.
(giurisprudenza di legittimità)
37. Servizio reso nella m.v.s.n.
Il servizio permanente effettivo e gli altri servizi effettivamente resi nella
disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità sono
valutabili ai sensi dell'art. 4, lettera a), della legge 20 marzo 1954, n. 72
(28).
Sono valutabili, altresì, i periodi successivi allo scioglimento della milizia
trascorsi in prigionia di guerra o in stabilimenti sanitari in seguito a ferite
o infermità riconosciute contratte in guerra o per causa di guerra.
I servizi prestati nelle legioni libiche permanenti della milizia volontaria per
la sicurezza nazionale, eccedente il periodo corrispondente a quello di leva,
nonché quelli prestati da militari delle Forze armate dello Stato in qualità di
ufficiali, sottufficiali o militari di truppa della milizia stessa sono
valutabili se resi presso reparti mobilitati in tempo di guerra dichiarata o di
mobilitazione, sia pure parziale, o in operazioni di grande polizia coloniale.
I servizi prestati nella milizia forestale, nella milizia portuale e nella
milizia stradale si computano rispettivamente, ai sensi del regio decreto 13
agosto 1926, n. 1465 (29), della legge 25 maggio 1939, n. 890 (30), e del regio
decreto 20 ottobre 1932, n. 1554 (31); sono altresì valutabili i servizi resi
nella milizia confinaria.
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 19 si applica anche per gli
appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale, sue
specialità e milizie speciali.
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(28) Riportata al n. S/III.
(29) Recante approvazione del regolamento della Milizia nazionale forestale.
(30) Recante il trattamento di quiescenza per il personale della Milizia.
(31) Recante approvazione del regolamento per la Milizia nazionale dello Stato.
38. Servizio prestato dal personale di cui al regio decreto 18 febbraio 1923, n.
440.
Nei confronti del personale di cui al regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440
(32), il servizio prestato anteriormente al passaggio nell'amministrazione
italiana è computato secondo le norme degli ordinamenti di provenienza.
------------------------
(32) Recante norme per la sistemazione giuridica degli impiegati ed agenti del
cessato regime provvisoriamente in servizio presso l'Amministrazione italiana.
Capo V - Disposizioni comuni
39. Servizi e periodi computabili in base a diverse disposizioni del testo
unico.
Un periodo di servizio, di cui sia prevista la computabilità in base a diverse
disposizioni del presente testo unico, si considera una sola volta secondo la
normativa più favorevole.
Il precedente comma si applica anche per i periodi di tempo comunque computabili
ai fini del trattamento di quiescenza.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
40. Servizio effettivo e servizio utile.
Per gli effetti previsti dal presente testo unico, la somma dei servizi e
periodi computabili in quiescenza, considerati senza tener conto degli aumenti
di cui al precedente capo ILI, costituisce il servizio effettivo; con l'aggiunta
di tali aumenti, costituisce il servizio utile.
Se nel totale del servizio effettivo risulta una frazione d'anno, la frazione
superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore
a sei mesi si trascura.
Qualora, in aggiunta al servizio effettivo, siano da computare aumenti previsti
dal capo III del presente titolo, il servizio utile è arrotondato secondo il
disposto del comma precedente, ma in tal caso la parte costituita dal servizio
effettivo non si arrotonda.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
41. Servizi non computabili.
I periodi di servizio reso allo Stato, che abbiano determinato o concorso a
determinare il trattamento pensionistico derivante da iscrizione
all'assicurazione generale obbligatoria o a fondi sostitutivi o integrativi di
essa oppure derivante da iscrizione obbligatoria a speciali fondi di previdenza,
non sono computabili ai fini del trattamento di quiescenza statale, neppure
mediante riscatto.
Non sono riscattabili né altrimenti computabili ai fini del trattamento di
quiescenza, i servizi relativi a incarichi conferiti ai sensi dell'art. 380 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (33), come
sostituito dall'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077 (33), ovvero ai sensi di analoghe disposizioni, anche se detti
servizi siano assistiti da iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o
ad altri fondi.
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(33) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(33) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
TITOLO III
Trattamento di quiescenza normale
Capo I - Personale civile
(giurisprudenza di legittimità)
42. Diritto al trattamento normale.
Il dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età
o per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione
normale se ha compiuto quindici anni di servizio effettivo (33/a).
Nei casi di dimissioni, di decadenza, di destituzione e in ogni altro caso di
cessazione dal servizio, il dipendente civile ha diritto alla pensione normale
se ha compiuto venti anni di servizio effettivo.
Alla dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico spetta, ai fini del
compimento dell'anzianità stabilita nel secondo comma, un aumento del servizio
effettivo sino al massimo di cinque anni.
Il personale cui non spetti la pensione ai sensi dei commi precedenti ha diritto
a un'indennità una volta tanto purché abbia compiuto un anno intero di servizio
effettivo.
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(33/a) Comma così sostituito dall'art. 27, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata
al n. A/XXX.
(giurisprudenza di legittimità)
43. Base pensionabile.
Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o
dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili
sottoindicati integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:
a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti
prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748 (33);
b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla legge 15
novembre 1973, n. 734 (33) per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e
per gli operai dello Stato;
c) indennità ed assegno personale pensionabile previsti dall'articolo 1 della
legge 16 novembre 1973, n. 728 (34), per il personale di ruolo e non di ruolo,
compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
d) assegno annuo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n.
580 (35), convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale
insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria, fuori
ruolo ed incaricato;
e) assegno annuo previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477
(36), per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica;
f) indennità e assegno personale pensionabili previsti dall'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1973, n. 851 (37), per il personale di ruolo e non di ruolo e
il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
g) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (38).
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile,
possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda
espressamente la valutazione nella base pensionabile (39).
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(33) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(33) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(34) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(35) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(36) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.
(37) Riportato alla voce Monopoli di Stato.
(38) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(39) Articolo così sostituito dall'art. 15, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata
al n. A/XXX, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al
1° gennaio 1976.
(giurisprudenza di legittimità)
44. Misura del trattamento normale.
La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di
servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta
percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a
raggiungere il massimo dell'ottanta per cento.
Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione spetta con
anzianità inferiore a quindici anni di servizio effettivo, la percentuale di cui
al comma precedente e ridotta di 1,80 per ogni anno mancante al raggiungimento
del quindicesimo anno di servizio utile.
L'indennità per una volta tanto è pari ad un dodicesimo della base pensionabile
per ogni anno di servizio utile.
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45. Personale della carriera diplomatica.
[Gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari e i consiglieri di ambasciata,
collocati a riposo ai sensi dell'articolo 111 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (40), hanno diritto alla pensione normale se
hanno compiuto cinque anni di servizio effettivo.
Ai fini della misura della pensione, il servizio utile è aumentato di cinque
anni.
Qualora con tale aumento il servizio utile non raggiunga venti anni, il servizio
prestato con le qualifiche di cui al primo comma è aumentato di un terzo non
oltre il raggiungimento di venti anni di servizio utile.
L'indennità per una volta tanto spettante al personale di cui al presente
articolo, che abbia prestato almeno un anno di servizio effettivo, è pari allo
stipendio e agli altri assegni pensionabili dovuti nell'ultimo anno di servizio,
al netto di ogni ritenuta] (40/a).
------------------------
(40) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(40/a) Articolo abrogato dall'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
46. Personale dell'Amministrazione dell'interno.
[Ai prefetti della Repubblica collocati a riposo per ragioni di servizio ai
sensi dell'articolo 238 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 (38), si applicano le disposizioni dell'articolo precedente. Ai fini
dell'aumento previsto nel terzo comma di detto articolo si considera il servizio
prestato in qualità di prefetto.
Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 45 si applicano anche
agli ispettori generali capi di pubblica sicurezza e ai questori, dispensati o
collocati a riposo per gravi ragioni di servizio ai sensi dell'art. 249 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3 (38).
I funzionari di pubblica sicurezza, al compimento di trentacinque anni di
servizio, hanno diritto ad essere collocati a riposo con un aumento di cinque
anni del servizio utile a pensione.
Il secondo comma del precedente art. 45 si applica anche al personale dei ruoli
organici transitori del soppresso servizio speciale riservato
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, collocato a riposo al
compimento di trentacinque anni di servizio effettivo; è escluso il personale
con qualifica di elettrotecnico capo o di elettrotecnico principale.
Le ispettrici e le assistenti del Corpo di polizia femminili hanno diritto alla
pensione normale dopo quindici anni di servizio effettivo, purché abbiano
compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando il disposto dell'art. 42,
comma primo; in caso di dimissioni, l'aumento massimo di servizio effettivo di
cui al terzo comma dell'art. 42 è stabilito, per il personale anzidetto, in otto
anni. Nel caso di collocamento a riposo per raggiunto limite di età, il servizio
utile è aumentato di cinque anni.
Resta in vigore l'art. 7 del testo unico approvato con R.D. 21 febbraio 1895, n.
70 (41)] (40/a).
------------------------
(38) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(38) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(41) Il R.D. 21 febbraio 1895, n. 70, già riportato al n. A/I, è stato abrogato
dall'art. 254 del presente testo unico. L'art. 7 sopra citato così dispone: "Gli
ufficiali di pubblica sicurezza che avranno raggiunto l'età di anni sessanta e
compiuto venticinque anni di servizio, possono essere collocati a riposo
d'ufficio".
(40/a) Articolo abrogato dall'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(giurisprudenza di legittimità)
47. Personale scolastico.
Il trattamento di quiescenza spettante al personale incaricato delle scuole e
degli istituti di istruzione secondaria, professionale o artistica, che abbia
prestato servizi senza trattamento di cattedra e per meno di diciotto ore
settimanali, è commisurato a tanti diciottesimi della misura intera quanti
risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di
servizio.
------------------------
48. Dipendenti civili affetti da tubercolosi.
Il dipendente civile, titolare di pensione di guerra per infermità tubercolare,
che cessa dal servizio a causa di detta infermità, dichiarata contagiosa, ha
diritto alla pensione normale se ha maturato un'anzianità di almeno sette anni
risultante dalla somma del servizio effettivo e degli aumenti per campagne di
guerra.
Al dipendente che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente spetta un
aumento del servizio prestato, sino al massimo di cinque anni e non oltre il
raggiungimento di venti anni di servizio effettivo. Ai fini del raggiungimento
di tale limite, non si tiene conto degli eventuali periodi di studio e degli
altri periodi previsti dall'art. 13, riscattati dall'interessato.
------------------------
49. Personale già in servizio nel territorio di Trieste.
Il personale del ruolo speciale del territorio di Trieste, trattenuto ai sensi
del primo e del secondo comma dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600
(38), che all'atto del collocamento a riposo per limiti di età abbia prestato
almeno dieci anni di servizio effettivo, senza aver raggiunto l'anzianità
prevista dal primo comma dell'art. 42, ha diritto alla pensione normale come se
avesse prestato quindici anni di servizio effettivo.
------------------------
(38) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
50. Personale addetto alla commutazione telefonica.
I periodi di servizio prestato alla commutazione telefonica in qualità di
operatore, di assistente o di capoturno da parte del personale dell'Azienda di
Stato per i servizi telefonici sono aumentati di un terzo della loro durata.
Tale aumento si computa come servizio effettivo.
Il disposto di cui al comma precedente è esteso al personale
dell'Amministrazione postelegrafonica applicato a mansioni di radiotelegrafista
o di radiotelefonista o di capo-turno negli uffici radio p.t. (41/a) (41/cost).
------------------------
(41/a) Comma così sostituito dall'art. 23, L. 22 dicembre 1981, n. 797,
riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(41/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-28 maggio 2001, n. 168
(Gazz. Uff. 6 giugno 2001, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 50
sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 76 e 97 della Cost.
51. Benefici combattentistici.
A favore dei dipendenti civili ex combattenti e assimilati si applicano le norme
contenute nella legge 24 maggio 1970, n. 336 (42), nella legge 8 luglio 1971, n.
541 (42), e nella legge 9 ottobre 1971, numero 824 (42).
------------------------
(42) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(42) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(42) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
Capo II - Personale militare
(giurisprudenza di legittimità)
52. Diritto al trattamento normale.
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio
permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto
una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di
servizio effettivo.
Nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per raggiunti
limiti di età il militare consegue la pensione normale anche se ha un'anzianità
inferiore a quella indicata nel comma precedente.
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio
permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado hanno
diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio
effettivo.
Per i militari non appartenenti al servizio permanente o continuativo è
necessaria, ai fini del diritto alla pensione normale, una anzianità di almeno
venti anni di servizio effettivo.
All'ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa che cessano dal servizio
permanente o continuativo, senza aver conseguito diritto a pensione, spetta
un'indennità per una volta tanto purché abbiano compiuto un anno intero di
servizio effettivo.
Al personale che, per effetto di successivi richiami, raggiunga un'anzianità di
almeno venti anni di servizio effettivo è liquidata la pensione, previa
rifusione dell'indennità per una volta tanto precedentemente percepita.
Si applicano le disposizioni richiamate dallo art. 51.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
53. Base pensionabile.
Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del
personale militare, escluso quello indicato nell'articolo 54, penultimo comma,
la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e
dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è
aumentata del 18 per cento:
a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista
dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (43);
b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall'articolo
1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 (43), in favore degli ufficiali di grado
inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché dei sottufficiali e dei
militari di truppa;
c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (42), applicabile al personale militare in base
all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751 (43).
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili,
possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede
espressamente la valutazione nella base pensionabile.
Per l'ufficiale che in tempo di guerra sia stato investito del grado superiore a
quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio o delle funzioni
organicamente devolute a detto grado superiore con godimento dei relativi
assegni, si considerano lo stipendio e gli altri assegni pensionabili inerenti a
tale grado (43/a).
------------------------
(43) Riportata alla voce Forze armate.
(43) Riportata alla voce Forze armate.
(42) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(43) Riportata alla voce Forze armate.
(43/a) Articolo così sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi
decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976, dall'art. 16, L. 29 aprile 1976, n.
177, riportata al n. A/XXX.
(giurisprudenza di legittimità)
54. Misura del trattamento normale.
La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non
più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base
pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.
La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio
utile oltre il ventesimo.
Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale
sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di età
indicati nella tabella n. 1 annessa al presente testo unico si applicano le
percentuali di aumento previste nella tabella stessa.
Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella di cui al
precedente comma si applicano anche per la liquidazione della pensione dei
sottufficiali, siano o non provenienti dal servizio permanente o continuativo,
nonché dei carabinieri e dei finanzieri.
Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo
speciale per mansioni d'ufficio collocati in congedo prima del compimento del
limite di età previsto per la cessazione dal servizio si applica, relativamente
al servizio prestato fino alla data di trasferimento in detto ruolo, la
percentuale di aumento inerente al grado rivestito a tale data e, relativamente
al servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento dell'1,80.
Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera
la percentuale di aumento del 3,60.
La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai
precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile.
In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il
militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio
utile maturati alla data di cessazione dal servizio.
Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per
raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel
primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base
pensionabile per ogni anno di servizio utile.
Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio
continuativo la misura della pensione normale è determinata nell'annessa tabella
n. 2.
L'indennità per una volta tanto è pari a un ottavo della base pensionabile per
ogni anno di servizio utile.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
55. Ufficiali in ausiliaria.
L'ufficiale che all'atto della cessazione dal servizio permanente è collocato
nella categoria dell'ausiliaria, allo scadere del periodo di permanenza in tale
categoria ha diritto alla riliquidazione della pensione con il computo di detto
periodo e sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili dei
quali si tenne conto ai fini della prima liquidazione, maggiorati degli aumenti
periodici di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 19 (43/b), relativi al periodo trascorso in ausiliaria. Nel
caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, la nuova
pensione è liquidata sulla base dello stipendio e degli altri assegni
pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti periodici
inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo.
Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorità o a domanda, il computo del
periodo di permanenza in tale categoria è ridotto alla metà. Per l'ufficiale
collocato in ausiliaria in seguito alla cessazione del trattamento pensionistico
di guerra, il periodo di cui sopra è computato limitatamente alla eventuale
differenza tra il periodo stesso e l'aumento di sei anni già computato ai sensi
del terzo comma del successivo art. 63.
Non si considera il tempo trascorso in ausiliaria, durante il quale l'ufficiale
abbia prestato servizio computabile agli effetti di altro trattamento di
quiescenza, salvo che l'ufficiale opti per il computo di detto periodo ai fini
della pensione militare.
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(43/b) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
56. Ufficiali nella riserva o in congedo assoluto.
L'ufficiale cessato dal servizio permanente per età o per invalidità e collocato
direttamente nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali
posizioni di un periodo corrispondente a quello indicato nel primo comma
dell'art. 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (44), ha diritto alla
riliquidazione della pensione sulla base dello stipendio e degli altri assegni
pensionabili da ultimo percepiti, maggiorati degli aumenti periodici di cui
all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19
(43/b), relativi al periodo suddetto.
Analogo diritto spetta al termine del periodo di cui al comma precedente, in
relazione alla minore durata della permanenza in ausiliaria, all'ufficiale
collocato nella riserva o in congedo assoluto dalla categoria dell'ausiliaria in
applicazione degli articoli 51 e 56 della citata legge 10 aprile 1954, n. 113
(44).
------------------------
(44) Riportata alla voce Forze armate.
(43/b) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(44) Riportata alla voce Forze armate.
(giurisprudenza di legittimità)
57. Richiamo in servizio di militari pensionati.
Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa provvisti di pensione
normale e richiamati in servizio hanno diritto, all'atto del ricollocamento in
congedo o in congedo assoluto, alla riliquidazione della pensione in relazione
al nuovo servizio prestato; se il richiamo ha avuto una durata di almeno un anno
intero, ai fini della riliquidazione si considera anche l'ultimo stipendio
percepito.
Per gli ufficiali nei cui confronti, in sede di liquidazione della pensione
originaria, ha trovato applicazione una delle percentuali previste dalla tabella
n. 1 annessa al presente testo unico, la riliquidazione è effettuata mantenendo
ferme la base pensionabile e la percentuale considerate nella precedente
liquidazione, salvo, se più favorevole e purché il richiamo sia durato almeno un
anno, il diritto alla pensione liquidata sulla base dello stipendio e degli
altri assegni pensionabili percepiti durante il richiamo e con l'applicazione
dell'aumento percentuale di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il
ventesimo.
Le disposizioni del precedente comma valgono anche per i sottufficiali già
provvisti di trattamento di quiescenza, che durante il servizio di richiamo
conseguono la nomina a ufficiale.
------------------------
58. Non cumulabilità delle rate di pensione con assegni di attività spettanti
dopo la cessazione dal servizio.
Al personale militare cessato dal servizio permanente o continuativo per
infermità, per non idoneità agli uffici del grado o per causa a questa
corrispondente ovvero in applicazione delle norme sull'avanzamento non competono
le rate del trattamento di quiescenza durante il periodo di tre mesi in cui, ai
sensi delle leggi sullo stato giuridico, sono corrisposti assegni pari a quelli
di attività.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
59. Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo per i militari
dell'Aeronautica.
L'articolo 59 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa dell'Arma aeronautica,
ruolo naviganti, ruolo servizi (ex naviganti e operatori di sistema) e ruolo
specialisti, per quelli del genio aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo
assistenti tecnici, e per quelli del Corpo sanitario aeronautico che abbiano
percepito le indennità di aeronavigazione o di volo la pensione normale e
l'indennità per una volta tanto sono aumentate di una aliquota corrispondente a
tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennità di aeronavigazione o di volo
percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo
prestati con percezione di dette indennità e con il massimo di venti
ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo.
La pensione normale di cui sopra è altresì aumentata di una ulteriore aliquota
pari all'1,30 per cento delle indennità di aeronavigazione o di volo spettanti
in servizio fino ad un massimo dell'80 per cento delle indennità stesse, per
ogni anno di servizio di aeronavigazione o di volo successivo ai venti anni di
cui al precedente comma.
A fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado
rivestito e dell'anzianità di servizio aeronavigante o di volo maturata
dall'interessato all'atto della cessazione dal sevizio. Il calcolo delle
aliquote pensionabili delle indennità di aeronavigazione e di volo, di cui al
primo e secondo comma, è effettuato separatamente per ciascun periodo di impiego
sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali
periodi e sulla base delle corrispondenti indennità nelle misure vigenti
all'atto della cessazione dal servizio.
Per i periodi di servizio superiori al massimo pensionabile si tiene conto delle
misure più favorevoli percepite, nel tempo, dagli interessati.
Per i periodi anteriori al 1° luglio 1970 l'attività di volo svolta sui velivoli
da caccia è assimilata a quella svolta sugli aviogetti (44/a).
------------------------
(44/a) Articolo così sostituito dall'art. 148, L. 11 luglio 1980, n. 312,
riportata alla voce Impiegati civili dello Stato, con decorrenza dalla data di
entrata in vigore della legge stessa e poi dall'art. 19, L. 23 marzo 1983, n.
78, riportata alla voce Forze armate.
60. Computo dell'indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo per i
militari non appartenenti all'Aeronautica.
Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa non appartenenti
all'Aeronautica che abbiano svolto attività di volo, di osservazione aerea o di
paracadutismo e abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione, di volo o di
paracadutismo, la pensione e l'indennità per una volta tanto sono aumentati di
un'aliquota di dette indennità nella misura e con i limiti previsti nell'art.
59.
Agli effetti della determinazione dell'aliquota di cui al primo comma, gli
ufficiali che abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione sono equiparati
agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, e quelli che abbiano
percepito l'indennità di volo agli ufficiali del genio aeronautico, ruolo
ingegneri.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
61. Servizi antincendi e Corpo forestale.
Al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e al personale della
carriera di concetto dei servizi antincendi nonché agli ufficiali forestali
provenienti dalla soppressa milizia nazionale forestale si applicano le
disposizioni del presente capo concernenti gli ufficiali.
Per gli ufficiali forestali di cui al comma precedente si considerano, ai fini
della liquidazione del trattamento di quiescenza, gli stipendi e le aliquote
spettanti ai pari grado dell'Arma dei carabinieri.
Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei
vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ai sottufficiali, guardie
scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni
stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari; per il
caso di dimissioni si applica il terzo comma dell'art. 52.
Per il personale di cui al terzo comma del presente articolo, l'aumento
percentuale della base pensionabile per ogni anno di servizio utile oltre il
ventesimo è di 3,60.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
62. Cappellani militari, personale militarizzato, della Croce rossa italiana e
dell'ordine di Malta.
Per il personale dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato,
per il personale militarizzato e per quello della Croce rossa italiana e
dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta,
di cui all'art. 28, lettere b), c) e d), si osservano le disposizioni
applicabili ai militari dell'Esercito appartenenti alle categorie del congedo,
salvo quanto disposto nel comma successivo.
Il cappellano militare collocato in congedo perché rivestito della dignità
vescovile ha diritto alla pensione prevista per l'ufficiale che cessa dal
servizio permanente per l'età.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
63. Militari invalidi di guerra.
Il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo, per invalidità
contratta a causa di guerra o per aver conseguito trattamento pensionistico di
guerra ha diritto alla pensione normale se ha raggiunto nove anni di servizio
utile di cui sei di servizio effettivo.
In mancanza di tale anzianità, spetta un assegno integratore del trattamento di
guerra, liquidato dal Ministero del tesoro e corrispondente a tanti ventesimi
della pensione minima normale quanti sono gli anni di servizio utile.
Ai fini della misura della pensione normale e dell'assegno integratore, il
servizio utile è aumentato di sei anni.
Se in seguito venga a cessare il trattamento di guerra, il militare perde i
benefici di cui ai precedenti commi a decorrere dal giorno successivo a quello
della cessazione di detto trattamento.
Con effetto dallo stesso giorno, qualora in base alle norme sullo stato
giuridico non possa aver luogo la riammissione in servizio permanente o
continuativo ovvero, trattandosi di ufficiale, il collocamento in ausiliaria, il
militare ha diritto alla pensione normale la cui misura, ove non sia stata
raggiunta l'anzianità prevista dai primo comma dell'art. 52, è pari al 2,20 per
cento della base pensionabile per ogni anno di servizio effettivo computato con
l'aumento di dodici anni, senza che possa essere superato il limite di quindici
anni.
L'assegno integratore di cui al secondo comma del presente articolo spetta anche
al militare che abbia conseguito il trattamento di guerra dopo essere cessato
dal servizio permanente o continuativo senza diritto a pensione normale; in tale
caso resta escluso l'aumento di sei anni.
Al militare che cessi dal servizio permanente o continuativo perché invalido
della guerra 1940- 45 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7
maggio 1948, n. 1472 (45), e successive modificazioni.
------------------------
(45) Recante provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente
effettivo e i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati e invalidi
della guerra 1940-1944.
TITOLO IV
Trattamento privilegiato
(giurisprudenza di legittimità)
64. Diritto alla pensione.
Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di
servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una
delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha
diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso
inabile al servizio.
Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli
derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio.
Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da
fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa
efficiente e determinante.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
65. Misura della pensione privilegiata per il personale civile non operaio.
Per i dipendenti civili le cui infermità o lesioni siano ascrivibili alla prima
categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46), la
pensione privilegiata è pari a otto decimi della base pensionabile di cui
all'art. 43, salvo quanto disposto nell'articolo seguente.
Qualora le infermità o le lesioni siano di minore entità, la pensione è pari a
un quarantesimo della base anzidetta per ogni anno di servizio utile, ma non può
essere inferiore ad un terzo né superiore a otto decimi della base stessa.
In caso di cessazione dal servizio per infortunio sul lavoro che dia diritto a
una rendita di inabilità in base alle norme vigenti in materia, la pensione
privilegiata è diminuita di una somma pari alla rendita stessa. La pensione,
ridotta nel modo anzidetto, non può essere inferiore a quella normale calcolata
in base ai servizi prestati, secondo le disposizioni dell'art. 44.
Per i funzionari di pubblica sicurezza e per le appartenenti al Corpo di polizia
femminile, il trattamento privilegiato è liquidato con le norme stabilite per i
militari, se più favorevoli.
------------------------
(46) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di
guerra.
(giurisprudenza di legittimità)
66. Misura della pensione privilegiata degli operai.
La pensione privilegiata spettante all'operaio è pari a quella normale calcolata
in base al servizio utile aumentato di dieci anni; in ogni caso la pensione
privilegiata non può essere inferiore al 44 per cento né superiore all'80 per
cento della base pensionabile.
Qualora il fatto di servizio costituisca titolo per il trattamento previsto
dalle riforme di legge in materia di infortuni sul lavoro, è data facoltà
all'interessato di optare per l'indennità di infortunio cumulata col trattamento
normale di quiescenza eventualmente spettante oppure per la pensione
privilegiata con esclusione del diritto al trattamento infortunistico.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
67. Misura della pensione privilegiata dei militari.
Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano
ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo
1968, n. 313 (46/a), e non siano suscettibili di miglioramento spetta la
pensione.
La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o
le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60,
50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità,
rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava
categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo.
Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello
0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di
servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità
necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno
cinque anni di servizio effettivo. La pensione così aumentata non può eccedere
la misura prevista dal primo comma dell'art. 54.
Qualora sia stata raggiunta l'anzianità indicata dal primo comma dell'art. 52,
la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione
normale aumentata di un decimo, se più favorevole.
Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i comuni di I
e II classe del C.E.M.M, per i primi avieri, gli allievi scelti e gli avieri
nonché per gli allievi carabinieri, allievi della guardia di finanza, allievi
delle guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia ed allievi delle
guardie forestali dello Stato la misura della pensione privilegiata è quella
indicata nell'annessa tabella n. 3.
------------------------
(46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di
guerra.
(giurisprudenza di legittimità)
68. Assegno rinnovabile per i militari.
Se le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella A
annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/a), sono suscettibili di
miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile di misura uguale alla
pensione e di durata da due a sei anni in relazione al tempo necessario per il
miglioramento, salvo quanto disposto nel quarto comma.
Alla scadenza dell'assegno rinnovabile anzidetto, se le infermità o le lesioni
sono ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e non sono più
suscettibili di miglioramento spetta la pensione; se sono da ascrivere alla
tabella B, annessa alla citata legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/a), spetta
l'indennità per una volta tanto stabilita dall'articolo seguente; se non sono
più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle non spetta ulteriore trattamento
privilegiato. Qualora, invece, le infermità o le lesioni siano ancora da
ascrivere ad una delle categorie della tabella A e continuino ad essere
suscettibili di miglioramento, spetta un secondo assegno rinnovabile che,
insieme al precedente, non superi la durata di sei anni; se il precedente sia
durato sei anni spetta la pensione.
Alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta la pensione o l'indennità
per una volta tanto, secondo la ascrivibilità delle infermità o delle lesioni,
oppure non spetta ulteriore trattamento se esse non sono più ascrivibili ad
alcuna delle due tabelle di cui sopra.
La somma dei vari periodi per i quali è accordato l'assegno rinnovabile non può
eccedere quattro anni per gli invalidi affetti da un'infermità di cui alla
tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/a), e fruenti per la
stessa infermità di assegno rinnovabile con superinvalidità. In ogni caso, se
alla scadenza dell'assegno l'invalidità sia ascrivibile, per miglioramento, ad
una categoria inferiore alla prima, gli interessati conservano immutato il
trattamento economico precedente per un biennio ed il nuovo trattamento
decorrerà dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata
l'ascrivibilità della categoria inferiore.
Qualora, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non spetti la pensione
privilegiata né altro assegno rinnovabile, il militare che abbia compiuto la
necessaria anzianità di servizio consegue la pensione normale dal giorno della
scadenza dell'assegno rinnovabile (46/b).
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(46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di
guerra.
(46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di
guerra.
(46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di
guerra.
(46/b) Vedi, anche, l'art. 5, L. 26 gennaio 1980, n. 9, riportata al n. B/XXI.
(giurisprudenza di legittimità)
69. Indennità per una volta tanto per i militari.
Il militare che abbia contratto infermità o riportato lesioni, dipendenti da
fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1968,
n. 313 (46/a), ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio e purché non
gli spetti la pensione normale, a un'indennità per una volta tanto in misura
pari a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di
cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica (46/c).
È consentito il cumulo dell'indennità per una volta tanto con la pensione o
l'assegno rinnovabile per infermità ascrivibile alla tabella A annessa alla
legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/a). Le due attribuzioni si effettuano
distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso
superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido
qualora le infermità classificate alla tabella B fossero state ascritte
all'ottava categoria della tabella A.
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(46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di
guerra.
(46/c) La Corte costituzionale, con sentenza 4-20 gennaio 1977, n. 48 (Gazz.
Uff. 26 gennaio 1977, n. 24) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 69, primo comma limitatamente all'inciso "purché non gli spetti la
pensione normale".
(46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di
guerra.
(giurisprudenza di legittimità)
70. Aggravamento.
Nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia già
stato attribuito il trattamento privilegiato, l'invalido può far valere i suoi
maggiori diritti chiedendone la revisione senza limiti di tempo. L'interessato
può altresì in ogni tempo far valere i suoi diritti, nei casi di aggravamento,
qualora sia stato emesso provvedimento negativo di trattamento privilegiato
perché le infermità o le lesioni non erano valutabili ai fini della
classificazione ovvero quando, ai sensi delle norme concernenti lo stato
giuridico del personale, le infermità o le lesioni siano state riconosciute
dipendenti da fatti di servizio, ma non invalidanti. Se, eseguiti i prescritti
accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più
di due volte per la stessa infermità o lesione; a tal fine non si tiene conto
delle domande presentate prima del 12 giugno 1965. È ammessa tuttavia una
ulteriore istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui è stata presentata la
domanda definitiva con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato
aggravamento (46/d).
Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando si accerti che
l'invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria
superiore a quella a cui venne prima assegnata.
La pensione o l'assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento o di
rivalutazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della
presentazione della domanda oppure, qualora risulti più favorevole, dalla data
della visita medica e sono corrisposti con deduzione delle quote di pensione o
di assegno già riscosse dall'interessato dopo la decorrenza stabilita.
Nel caso di nuova liquidazione di indennità per una volta tanto, quest'ultima è
attribuita in aggiunta a quella precedentemente goduta e con effetto dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fermo
restando il limite massimo di cui al primo comma dell'art. 69.
Qualora spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione o assegno rinnovabile
per periodi in cui sia stata già liquidata indennità per una volta tanto,
l'importo dell'indennità stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato
mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito
dell'interessato, il recupero è effettuato sui ratei successivi, in misura non
superiore a un quinto dell'importo dei ratei stessi.
Per gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità di cui al successivo
art. 104, resta impregiudicata la facoltà di richiedere la revisione della
pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidità di servizio ai sensi
delle norme contenute nel presente articolo.
Nei confronti dei titolari di pensione privilegiata non si applica, in caso di
aggravamento, l'art. 68; il nuovo trattamento spettante è attribuito nella forma
della pensione.
Per le denunce di aggravamento di infermità o lesioni delle quali in precedenza
non sia stato chiesto l'accertamento si applica l'art. 169.
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(46/d) Periodo aggiunto dall'art. 5, L. 25 luglio 1975, n. 361, riportata al n.
A/XXIX.
(giurisprudenza di legittimità)
71. Criteri di classificazione.
Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione in base alla tabella A annessa
alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/e), la perdita anatomica o funzionale
dell'arto sinistro o di segmenti di esso è equiparata alla perdita anatomica o
funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso.
Le "Avvertenze alla tabella A e B", di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313
(46/e), sono sostituite da quelle allegate alla legge 28 luglio 1971, n. 585.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano con effetto non anteriore alle
decorrenze previste dalla citata legge 28 luglio 1971, numero 585 (46/e).
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(46/e) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di
guerra.
(46/e) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di
guerra.
(46/e) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di
guerra.
72. Coesistenza di più infermità.
Nel caso di coesistenza di due infermità o lesioni ascrivibili a categorie dalla
terza all'ottava della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, numero 313
(46/e), all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di
pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle infermità o lesioni
medesime, secondo quanto previsto dalla tabella F-1 annessa alla legge suddetta.
Qualora le infermità o lesioni siano più di due, il trattamento complessivo è
determinato aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l'invalidità più
grave quella risultante dal complesso delle altre infermità o lesioni, in base a
quanto stabilito dalla tabella F-1 di cui al precedente comma.
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(46/e) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di
guerra.
73. Perdita dell'organo superstite.
Qualora il dipendente statale, già affetto per causa estranea al servizio da
perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, perda in tutto o in
parte per fatto di servizio l'organo superstite, la pensione privilegiata o
l'assegno rinnovabile spettano in base alla categoria corrispondente
all'invalidità complessiva risultante dalla lesione dei due organi.
Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver conseguito la pensione
o l'assegno suddetti per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi
pari, venga a perdere per causa estranea al servizio in tutto o in parte
l'organo superstite.
Le indennità dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da privati per
le lesioni di cui al comma precedente, non dipendenti da fatti di servizio, sono
detratte dall'importo della pensione o dell'assegno nei modi stabiliti dall'art.
35 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/e), ovvero sospese e versate in conto
entrate del tesoro, ai sensi del penultimo comma dello stesso articolo.
Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo la pensione o l'assegno
decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione
della domanda.
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(46/e) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di
guerra.
74. Computo dell'indennità di aeronavigazione di volo e di paracadutismo.
Per gli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attività di volo, di
osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito le relative indennità,
la pensione privilegiata di prima categoria è aumentata dell'aliquota indicata
nell'art. 59 del testo modificato dalla presente legge e nell'art. 60, con un
minimo di aumento corrispondente a diciotto ventottesimi (46/ee).
Per i militari di truppa non in servizio continuativo l'aumento di cui sopra è
stabilito nella misura di lire 52.000 se pilota e lire 39.000 se specialisti
(46/ee).
L'aumento della pensione di categoria inferiore alla prima è determinato
applicando, alla misura dell'indennità stabilita per la prima categoria, le
percentuali di cui al secondo comma dell'art. 67.
In nessun caso la pensione privilegiata può superare l'ultimo stipendio
percepito, aumentato dell'ultima indennità di aeronavigazione, di volo o di
paracadutismo calcolata ad anno.
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(46/ee) Comma così sostituito dall'art. 149, L. 11 luglio 1980, n. 312.
(46/ee) Comma così sostituito dall'art. 149, L. 11 luglio 1980, n. 312.
75. Servizi antincendi e Corpo forestale.
Le disposizioni del presente titolo riguardanti i militari si applicano anche al
personale di cui all'art. 61.
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76. Allievi delle accademie militari.
La pensione privilegiata spettante agli allievi delle accademie militari
provenienti dai sottufficiali è determinata in base al grado che essi
rivestivano all'atto dell'ammissione all'accademia e al trattamento economico
che sarebbe loro spettato nel grado stesso qualora fossero rimasti in servizio
nella posizione di stato di sottufficiale.
Per gli allievi delle accademie del Corpo della guardia di finanza e del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza, non provenienti dai sottufficiali, la
pensione privilegiata è determinata in base al grado e al trattamento economico
iniziale di finanziere o di guardia di pubblica sicurezza.
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77. Malattie tropicali.
Per i dipendenti statali in servizio in Somalia ai fini dell'assistenza tecnica
accordata dall'Italia allo Stato somalo sono considerate dipendenti da fatti di
servizio le malattie tipicamente tropicali ivi contratte.
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78. Ricovero in ospedali psichiatrici.
In caso di ricovero in ospedali psichiatrici di titolari di trattamento
privilegiato che siano assistiti dall'Opera nazionale per gli invalidi di
guerra, si applicano le disposizioni concernenti i pensionati di guerra.
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79. Opzione per trattamento a carico di Governi esteri.
Nei casi di invalidità o di morte per fatti di servizio prestato in territori
esteri, gli aventi diritto hanno facoltà di optare, con le norme vigenti in
materia di pensioni di guerra, per l'eventuale indennità che possa loro spettare
a carico dei Governi di detti territori, rispettivamente in luogo del
trattamento privilegiato diretto o di riversibilità previsti dal presente testo
unico.
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(giurisprudenza di legittimità)
80. Servizio di guerra.
Il servizio di guerra o attinente alla guerra non dà titolo al trattamento
privilegiato ordinario, salva l'attribuzione di tale trattamento in funzione di
quello di guerra nei casi previsti e con le modalità stabilite dalle norme
vigenti in materia di pensioni di guerra.
Qualora la lesione o l'infermità per la quale è chiesto il trattamento
privilegiato ordinario sia stata riportata da militare in tempo di guerra, la
pronuncia sul diritto a tale trattamento è emessa dopo che il Ministero del
tesoro abbia con proprio provvedimento negato il trattamento pensionistico di
guerra perché il servizio che ha determinato la lesione o l'infermità non è
considerato servizio di guerra o attinente alla guerra.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il provvedimento del Ministero
del tesoro è adottato anche se la lesione o l'infermità sia stata constatata
oltre i termini previsti dall'art. 89 della L. 18 marzo 1968, n. 313 (46/f).
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(46/f) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di
guerra.
TITOLO V
Trattamento di riversibilità
(giurisprudenza di legittimità)
81. Coniuge superstite.
La vedova del dipendente statale deceduto in attività di servizio dopo aver
maturato quindici anni di servizio effettivo ha diritto alla pensione di
riversibilità; se il dipendente era un militare in servizio permanente o
continuativo la pensione spetta alla vedova purché il dante causa avesse
maturato quindici anni di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo
(46/g).
Le vedova del pensionato ha diritto alla pensione di riversibilità purché il
matrimonio sia anteriore alla cessazione dal servizio o sia stato contratto
prima che il pensionato compisse il sessantacinquesimo anno di età ovvero se dal
matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o se con il matrimonio siano stati
legittimati figli naturali.
La pensione di riversibilità spetta anche alla vedova del pensionato che ha
contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento del
sessantacinquesimo anno di età a condizione che il matrimonio sia durato almeno
due anni e che la differenza di età tra i coniugi non superi i venticinque anni
(46/h).
La pensione non spetta alla vedova quando sia stata pronunciata sentenza,
passata in giudicato, di separazione personale per sua colpa; in tal caso ove
sussista lo stato di bisogno è corrisposto alla vedova un assegno alimentare
(46/i) (46/cost).
Alla vedova del dipendente statale, civile o militare, deceduto dopo almeno un
anno intero di servizio effettivo senza aver maturato l'anzianità di cui al
primo comma, spetta un'indennità per una volta tanto.
In caso di decesso della moglie dipendente civile o pensionata, la pensione
spetta al vedovo quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro,
risulti a carico della moglie e abbia contratto matrimonio quando la stessa non
aveva compiuto i cinquanta anni di età. Qualora sia stata pronunciata sentenza,
passata in giudicato, di separazione per colpa del marito, si osserva il
disposto del precedente quarto comma (46/i) (46/l).
La pensione di riversibilità e l'assegno alimentare previsti dal presente
articolo si perdono nel caso che il titolare passi ad altre nozze (47/cost).
Sono salve le disposizioni dell'art. 9 della L. 1° dicembre 1970, n. 898.
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(46/g) Comma così sostituito dall'art. 27, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata
al n. A/XXX.
(46/h) La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre-6 dicembre 1979, n. 139
(Gazz. Uff. 12 dicembre 1979, n. 338), ha dichiarato la illegittimità dell'art.
6, secondo comma, L. 22 novembre 1962, n. 1646, in relazione al disposto
dell'art. 32, L. 22 novembre 1975, n. 168, in quanto non consente la deroga al
requisito che il matrimonio contratto dal pensionato sia durato almeno due anni;
a norma dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87 ha dichiarato inoltre la
illegittimità, nella stessa parte e medesimi termini sopra indicati, dell'art.
81, terzo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Successivamente, con
ordinanza 10-16 luglio 1980, n. 118 (Gazz. Uff. 23 luglio 1980, n. 201), la
stessa Corte ha ordinato che nel disposto della citata sentenza n. 139, in luogo
delle parole: "dell'art. 32 della L. 22 novembre 1975, n. 168", siano inserite
le parole: "dell'art. 32 della L. 3 giugno 1975, n. 160". La Corte, con sentenza
12-13 maggio 1988, n. 587 (Gazz. Uff. 8 giugno 1988, n. 23 - Serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità dell'art. 81, terzo comma, limitatamente alle parole
"e che la differenza di età tra i coniugi non superi i venticinque anni". La
stessa Corte, con sentenza 7-16 marzo 1990, n. 123 (Gazz. Uff. 21 marzo 1990, n.
12 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 81, terzo comma
limitatamente alle parole "a condizione che il matrimonio sia durato almeno due
anni".
(46/i) Con sentenza 18-30 luglio 1997, n. 284 (Gazz. Uff. 6 agosto 1997, n. 32 -
Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 81, quarto comma, nella parte in cui esclude il diritto
alla pensione di riversibilità in favore della vedova, alla quale la separazione
sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato, allorché a questa
spettasse il diritto agli alimenti da parte del coniuge poi deceduto. Con la
stessa sentenza, la Corte ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, sesto comma,
ultima proposizione, che estende l'applicabilità del quarto comma anche al
marito al quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in
giudicato.
(46/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-16 aprile 1998, n. 123 (Gazz.
Uff. 22 aprile 1998, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81,
quarto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.
(46/i) Con sentenza 18-30 luglio 1997, n. 284 (Gazz. Uff. 6 agosto 1997, n. 32 -
Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 81, quarto comma, nella parte in cui esclude il diritto
alla pensione di riversibilità in favore della vedova, alla quale la separazione
sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato, allorché a questa
spettasse il diritto agli alimenti da parte del coniuge poi deceduto. Con la
stessa sentenza, la Corte ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, sesto comma,
ultima proposizione, che estende l'applicabilità del quarto comma anche al
marito al quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in
giudicato.
(46/l) La Corte costituzionale, con sentenza 12-18 luglio 1984, n. 214 (Gazz.
Uff. 25 luglio 1984, n. 204), ha dichiarato l'illegittimità del sesto comma
dell'art. 81, nella parte in cui richiede per il conferimento della pensione di
riversibilità al vedovo di una dipendente o pensionata statale che il vedovo sia
inabile e proficuo lavoro e vivesse a carico della moglie.
(47/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 11-18 marzo 1999, n. 70 (Gazz.
Uff. 24 marzo 1999, n. 12, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma settimo, sollevata
in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione.
(giurisprudenza di legittimità)
82. Orfani.
Gli orfani minorenni del dipendente civile o militare di cui al primo comma
dell'art. 81 ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di riversibilità;
la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in
età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del
pensionato e nullatenenti (46/m).
Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani
maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta
la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo
anno di età (46/n).
Sono considerati alla pari degli orfani i figli adottivi, purché la domanda di
adozione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del
sessantesimo anno di età, nonché i figli naturali riconosciuti o giudizialmente
dichiarati, purché la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità sia
anteriore alla data di morte del dante causa. Qualora non sopravvivano figli
legittimi o legittimati ovvero se essi non hanno diritto a trattamento di
riversibilità, tale trattamento spetta anche agli affiliati, purché la domanda
di affiliazione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del
compimento del sessantesimo anno di età (46/o).
Si prescinde dalla condizione della convivenza quando questa sia stata
interrotta per motivi di forza maggiore quali l'adempimento di obblighi di
servizio, le esigenze di studio o l'internamento in luoghi di cura o in altri
istituti.
Agli orfani minorenni del dipendente civile o militare deceduto dopo almeno un
anno intero di servizio effettivo senza aver maturato, rispettivamente,
l'anzianità prevista dall'art. 42, comma secondo, o dall'art. 52, comma primo,
spetta un'indennità per una volta tanto.
------------------------
(46/m) La Corte costituzionale, con sentenza 23-31 marzo 1988, n. 366 (Gazz.
Uff. 6 aprile 1988, n. 14 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
dell'art. 82, primo comma, nella parte in cui esclude il diritto alla pensione
di riversibilità degli orfani maggiorenni dei dipendenti statali, che
frequentino un corso di studi universitario, per tutta la durata del corso
medesimo e, comunque, fino al limite massimo del ventiseiesimo anno di età.
(46/n) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 21 luglio 1984, n. 391 (Gazz. Uff. 30
luglio 1984, n. 208).
(46/o) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n. 403
(Gazz. Uff. 13 aprile 1988, n. 15 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 82, terzo comma, limitatamente alle parole "purché la
domanda di dichiarazione giudiziale di paternità sia anteriore alla data di
morte del dante causa".
(giurisprudenza di legittimità)
83. Genitori.
Se al dipendente di cui al primo comma dell'art. 81 o al pensionato non
sopravvivono il coniuge né figli o affiliati ovvero se tali congiunti non hanno
diritto alla pensione di riversibilità, questa spetta al padre o, in man canza,
alla madre, purché siano inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta
anni nonché nullatenenti e a carico del dipendente o del pensionato.
In mancanza dei genitori legittimi o che abbiano legittimato il dante causa, la
pensione spetta, nell'ordine, agli adottanti, ai genitori naturali, agli
affiliati.
Alla madre vedova è equiparata quella che alla data del decesso del figlio
viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza
comunque riceverne gli alimenti. Ove il marito sia il padre del dante causa e
possegga i requisiti per conseguire la pensione, questa è divisa in parti uguali
tra i genitori.
Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione tra i coniugi avvenga
posteriormente alla morte del dante causa, alla madre spetta la metà della
pensione già attribuita al padre o che potrebbe a questi spettare.
È equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze, ove il
marito sia inabile a proficuo lavoro.
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(giurisprudenza di legittimità)
84. Fratelli e sorelle.
In mancanza degli aventi causa indicati negli articoli precedenti del presente
titolo ovvero se essi non hanno diritto alla pensione di riversibilità, questa
spetta ai fratelli e alle sorelle, anche naturali, del dipendente statale di cui
al primo comma dell'art. 81 o del pensionato, purché siano minorenni ovvero
inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, nonché conviventi
a carico del dante causa e nullatenenti.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
85. Condizioni economiche.
Ai fini del diritto alla pensione di riversibilità, gli orfani maggiorenni, i
genitori e i fratelli e le sorelle maggiorenni del dipendente statale o del
pensionato si considerano a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o
in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza.
Agli stessi fini si considera nullatenente chi non risulti possessore di redditi
assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente
dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore
a lire 960 mila annue (47).
L'accertamento delle condizioni previste dal precedente comma è effettuato
dall'amministrazione trasmettendo ai competenti uffici finanziari la
dichiarazione resa dall'interessato sulla sussistenza delle condizioni medesime.
Nel caso di morte del pensionato residente all'estero, il diritto alla pensione
di riversibilità spettante ai familiari suindicati è subordinato alla
sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle previste dal secondo
comma, accertabili, ove occorra, mediante dichiarazione delle competenti
autorità consolari.
Per la definizione delle situazioni anteriori al 1° gennaio 1974 si considera
nullatenente chi non era assoggettabile, secondo le leggi allora vigenti,
all'imposta complementare.
------------------------
(47) Vedi, anche, l'art. 24, L. 28 febbraio 1986, n. 41.
(giurisprudenza di legittimità)
86. Sussistenza e cessazione delle condizioni previste.
Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al
trattamento di riversibilità devono sussistere al momento del la morte del
dipendente o del pensionato.
Qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di riversibilità è revocata.
La stessa norma si applica nel caso in cui cessi lo stato di bisogno della
vedova in godimento dell'assegno alimentare.
La disposizione del primo comma si applica anche per la mancanza di congiunti di
ordine precedente, aventi diritto alla pensione di riversibilità, salvo quanto
disposto nel successivo art. 87.
È fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione
provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo
all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare, nonché il verificarsi
di qualsiasi evento che comporti variazione della pensione stessa ovvero
soppressione degli assegni accessori (47/a).
------------------------
(47/a) Comma così sostituito dall'art. 30, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata
al n. A/XXX.
(giurisprudenza di legittimità)
87. Consolidamento.
La pensione di riversibilità spettante al padre del dante causa si consolida, in
caso di sua morte in favore della madre. Se i genitori del dante causa vivevano
separati e ciascuno di essi godeva di metà della pensione, questa, in caso di
morte dell'uno, si consolida nell'altro.
Il consolidamento si attua inoltre dal genitore, al quale spettava per ultimo la
pensione, ai fratelli e alle sorelle del dante causa, purché le condizioni
stabilite per l'acquisto del diritto alla riversibilità in favore di detti
collaterali risultino sussistenti dal momento della morte del dante causa a
quello della morte del genitore.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
88. Misura della pensione di riversibilità e dell'assegno alimentare.
La pensione di riversibilità è pari alle seguenti aliquote della pensione di cui
era titolare il dante causa ovvero, se questi è deceduto in servizio, della
pensione che gli sarebbe spettata alla data della morte:
a) coniuge superstite ovvero genitori: 50 per cento;
b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle: sino a due, un terzo: tre, 40 per
cento; quattro, 50 per cento: più di quattro, 60 per cento;
c) coniuge superstite con orfani minorenni aventi diritto a pensione: con un
orfano, 60 per cento; con due, 65 per cento; con tre 70 per cento; con più di
tre, 75 per cento.
Quando il coniuge superstite viva separato da tutti o da qualcuno degli orfani
minorenni e, in ogni caso, quando concorrano orfani maggiorenni oppure figli di
precedente matrimonio del dante causa, la pensione viene ripartita nel modo
seguente: 40 per cento al coniuge superstite e il rimanente, calcolato come
nella precedente lettera c), diviso in parti uguali fra tutti gli orfani; però
le quote relative agli orfani minorenni, che non siano figli di precedente
matrimonio del dante causa e che convivano col coniuge superstite, spettano a
quest'ultimo.
Qualora venga a cessare la pensione spettante al coniuge superstite o a taluno
degli orfani, le rimanenti quote si modificano secondo le norme precedenti, con
effetto dal giorno successivo a quello di cessazione della pensione. La stessa
disposizione si applica per la pensione dei collaterali.
L'assegno alimentare previsto per il coniuge superstite nel caso di separazione
legale è pari al 20 per cento della pensione diretta; qualora esistano orfani,
il predetto assegno alimentare non può superare la differenza tra l'importo
della pensione di riversibilità, che sarebbe spettata al coniuge superstite con
orfani, ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione, e l'importo
della pensione dovuta agli orfani.
Nel caso in cui al coniuge superstite spetti l'assegno alimentare, i genitori o
i collaterali del dipendente o pensionato, i quali abbiano diritto alla pensione
di riversibilità, la conseguono nella misura prevista dal primo comma con
detrazione dell'importo dell'assegno alimentare.
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89. Misura dell'indennità per una volta tanto.
L'indennità per una volta tanto è pari a tanti dodicesimi della base
pensionabile di cui all'art. 43 o tanti ottavi della base pensionabile di cui
all'art. 53, quanti sono gli anni di servizio utile maturati, rispettivamente,
dal dipendente civile o dal militare.
Detta indennità è dovuta in misura intera alla vedova se non vi sono orfani
minorenni oppure se questi convivono con lei.
Se la vedova vive separata da tutti o da qualcuno degli orfani minorenni e, in
ogni caso, quando concorrano figli di precedente matrimonio del dante causa,
l'indennità è attribuita per metà alla vedova, mentre l'altra metà è divisa in
parti uguali tra gli orfani minorenni; però le quote relative agli orfani che
non siano figli di precedente matrimonio del dante causa e che convivano con la
vedova spettano a quest'ultima.
Se manca la vedova ovvero se essa non ha diritto alla indennità, questa è divisa
in parti uguali tra gli orfani minorenni.
Ciascuna quota separata spettante agli orfani non può superare un quarto
dell'indennità intera. Se vi è la vedova e un solo orfano con quota separata,
alla vedova spettano tre quarti dell'indennità.
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90. Riversibilità dell'assegno rinnovabile.
I congiunti del titolare di assegno rinnovabile hanno diritto alla pensione di
riversibilità secondo le norme applicabili per i congiunti del pensionato.
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(giurisprudenza di legittimità)
91. Scomparsa e irreperibilità.
I congiunti del dipendente o del pensionato scomparso, ai quali possa competere
la pensione di riversibilità, conseguono temporaneamente il relativo trattamento
quando sia stato nominato il curatore ai sensi del primo comma dell'art. 48 del
codice civile o vi sia il legale rappresentante di cui al secondo comma dello
stesso articolo e purché sia stato emesso il provvedimento di cessazione dal
servizio.
Il trattamento temporaneo è corrisposto con decorrenza dalla data di cessazione
dal servizio ovvero, se la scomparsa è avvenuta successivamente, dal giorno a
cui risale l'ultima notizia dello scomparso. Se questi ritorna o se è provata la
sua esistenza, il trattamento temporaneo cessa e le rate già corrisposte sono
imputate alle competenze di attività o di quiescenza a lui spettanti; se è
accertata la sua morte, il trattamento temporaneo è tramutato in pensione.
In caso di irreperibilità per eventi di guerra o connessi con lo stato di guerra
si applicano le disposizioni della legge 1° ottobre 1951, numero 1140 (48).
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(48) Recante norme sul rapporto di impiego civile e di lavoro dei cittadini
dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra.
(giurisprudenza di legittimità)
92. Trattamento privilegiato di riversibilità.
Quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti
da fatti di servizio, spetta ai congiunti la pensione privilegiata nella misura
e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra.
Gli assegni accessori restano quelli previsti dalle disposizioni contenute nel
successivo titolo VI.
Il precedente comma si applica anche per gli eventi anteriori alla cessazione
della guerra 1940-1945.
È data facoltà agli aventi causa di optare per il trattamento derivante
dall'applicazione delle norme contenute negli articoli precedenti di questo
titolo. In tal caso le aliquote di cui al primo comma dell'art. 88 si applicano,
col minimo del 50 per cento, alla pensione privilegiata diretta di prima
categoria.
Qualora i fatti di servizio possano dar luogo a trattamento di infortunio, si
applicano agli aventi causa le disposizioni dell'art. 65, terzo comma, o
dell'art. 66, secondo comma.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti del presente articolo si
applicano anche nel caso in cui il titolare di pensione privilegiata diretta o
di assegno rinnovabile sia deceduto a causa delle infermità o lesioni per le
quali aveva conseguito il trattamento privilegiato.
Ai fini di quanto disposto nel presente articolo, l'applicazione delle norme in
materia di pensioni di guerra non può avere effetto anteriore al 21 novembre
1967.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
93. Trattamento speciale.
Alla vedova e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di
servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato di prima categoria, con
o senza assegno di superinvalidità, è attribuito, per la durata di tre anni dal
decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della
pensione di prima categoria e dell'assegno complementare previsto dall'art. 101,
oltre agli aumenti di integrazione di cui all'articolo 106, relativi ai figli
minorenni, qualunque sia la causa del decesso.
Il trattamento speciale previsto dal comma precedente spetta anche agli orfani
maggiorenni, purché sussistano le condizioni stabilite dagli articoli 82 e 85;
se la relativa domanda è presentata dopo due anni dalla data di morte del dante
causa, il trattamento speciale decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda ed è corrisposto, comunque, non oltre il
restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di
morte del dante causa.
Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi precedenti, comincia a decorrere
la pensione privilegiata di riversibilità.
La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di
superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato
l'invalidità, sono parificati, a tutti gli effetti, alla vedova e agli orfani di
caduto per servizio.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano a decorrere dalla
data da cui ha avuto effetto la legge 23 aprile 1965, numero 488 (49).
La pensione spettante alla vedova e agli orfani; dei militari dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale
dello Stato nonché dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale
del Corpo istituito con la legge 7 dicembre 1959, n. 1083 (50), deceduti in
attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in
conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine
pubblico, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività
composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall'intero importo
dell'indennità di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del
decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità
integrativa speciale che sono corrisposte nelle misure stabilite per i
pensionati (50/a).
La pensione spettante, in manzanza della vedova e degli orfani, ai genitori ed
ai collaterali dei dipendenti indicati nel comma precedente è liquidata
applicando le percentuali previste dall'art. 88 sul trattamento complessivo di
attività di cui al comma predetto.
Il trattamento speciale di pensione previsto dai due commi precedenti sarà
liquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare
ed ai miglioramenti economici attribuiti al personale in attività di servizio in
posizione corrispondente a quella del dipendente.
Restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 2, primo comma, 3 e 4
della legge 27 ottobre 1973, n. 629 (51).
------------------------
(49) Riportata al n. B/XI.
(50) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.
(50/a) La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1987, n. 266 (Gazz. Uff.
22 luglio 1987, n. 30 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art.
1, L. 27 ottobre 1973, n. 629, riprodotto nell'art. 93, sesto comma, del
presente decreto, nella parte in cui limita il trattamento di pensione
privilegiata, ivi previsto, ai soli dipendenti deceduti in attività di servizio.
(51) Riportata al n. B/XV.
TITOLO VI
Assegni accessori
(giurisprudenza di legittimità)
94. Tredicesima mensilità.
Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una tredicesima
mensilità da corrispondere unitamente alla rata pagabile in dicembre di ogni
anno. La tredicesima mensilità è commisurata alla rata di pensione o assegno
spettante al 1° dicembre, maggiorata dell'assegno di caroviveri e degli assegni
personali di cui all'art. 37, L. 18 marzo 1968, n. 249 (52), e all'art. 11,
D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081 (52/a).
Se la pensione o l'assegno non siano spettati per l'intero anno cui la
tredicesima mensilità si riferisce, questa è dovuta, per ogni mese o frazione di
mese superiore a quindici giorni, in ragione di un dodicesimo del trattamento
mensile dovuto ai suddetti titoli al 1° dicembre oppure all'atto della
cessazione della pensione o dell'assegno, se anteriore a tale data, e va
corrisposta, rispettivamente, con la rata di pensione o assegno pagabile in
dicembre oppure alla cessazione della pensione o dell'assegno.
La tredicesima non è dovuta, per le quote di pensione a carico dello Stato, ai
titolari di pensione ad onere ripartito con altri enti, per cessazioni dal
servizio alle dipendenze degli enti stessi, quando nella liquidazione della
pensione vengono considerate mensilità aggiuntive allo stipendio in un numero di
mensilità superiore a dodici.
Per il personale militare al quale è applicabile l'articolo 58, il rateo della
tredicesima mensilità è calcolato in rapporto al trattamento di quiescenza anche
per il periodo durante il quale il trattamento stesso è sospeso.
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(52) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(52/a) Riportato al n. A/XXV.
95. Tredicesima mensilità: personale militare sfollato.
All'ufficiale e al sottufficiale cessati dal servizio permanente o continuativo
in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle
Forze armate, emanate dopo la guerra 1940-45, e che siano in godimento del
particolare trattamento economico di sfollamento, nonché a quelli che comunque
fruiscano del medesimo trattamento in base ad altre disposizioni, la tredicesima
mensilità è dovuta in relazione alla loro qualità di pensionati e nella misura
di cui all'art. 94, aumentata dell'assegno integratore fruito in base alle
disposizioni sopra menzionate.
La mensilità suddetta non va considerata nel raffronto da istituire per il
calcolo dell'assegno mensile spettante ai predetti pensionati in aggiunta al
trattamento di quiescenza.
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96. Assegno di caroviveri.
Al titolare di pensione diretta o di assegno rinnovabile d'importo non superiore
a L. 400.000 annue lorde e al titolare di pensione di riversibilità d'importo
non superiore a L. 300.000 annue lorde compete un assegno di caroviveri nella
misura di lire 24.000 annue.
Nella misura di cui sopra l'assegno di caroviveri compete anche al titolare di
pensione tabellare, fatta eccezione per il titolare di pensione tabellare
privilegiata diretta di categoria dalla terza all'ottava, al quale l'assegno è
dovuto nella misura di L. 11.050 annue.
Al titolare di pensione diretta o di assegno rinnovabile d'importo compreso tra
L. 400.000 e L. 424.000 e al titolare di pensione di riversibilità d'importo
compreso tra L. 300.000 e L. 324.000 l'assegno di caroviveri spetta in misura
pari alla differenza, rispettivamente, tra L. 424.000 o L. 324.000 e la pensione
o l'assegno rinnovabile.
Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, spetta un solo
assegno di caroviveri, da ripartirsi proporzionalmente alla quota di pensione
assegnata a ciascuno di essi (53).
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(53) L'assegno previsto dal presente articolo è stato soppresso, a decorrere dal
1° gennaio 1976, dall'art. 29, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata al n. A/XXX.
(giurisprudenza di legittimità)
97. Sospensione della tredicesima mensilità e dell'assegno di caroviveri.
Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile che presta opera retribuita
alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici,
anche se svolgano attività lucrativa, non competono la tredicesima mensilità e
l'assegno di caroviveri per il periodo in cui ha prestato detta opera retribuita
(53/a).
Qualora, però, l'importo della tredicesima mensilità relativa alla pensione,
compreso l'assegno di caroviveri, sia superiore a quello della tredicesima
mensilità dovuta in relazione alla nuova prestazione di opera retribuita, spetta
la tredicesima mensilità della pensione in misura pari alla differenza tra i due
importi predetti.
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(53/a) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 maggio 1992, n. 232 (Gazz.
Uff. 3 giugno 1992, n. 23 - Serie Speciale) ha dichiarato l'illegittimità
dell'art. 97, primo comma, nella parte in cui non determina la misura della
retribuzione, oltre la quale non compete la tredicesima mensilità.
(giurisprudenza di legittimità)
98. Quote di aggiunta di famiglia.
Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile competono le quote di aggiunta
di famiglia per il coniuge, per i figli e per i genitori a carico in ragione di
L. 2.500 mensili per ciascuno di detti familiari, secondo le disposizioni in
vigore per il personale in servizio.
La quota di aggiunta di famiglia non compete per il coniuge considerato a carico
del proprio figlio dipendente statale, il quale percepisca per il genitore la
quota di aggiunta di famiglia.
Al titolare di più pensioni o assegni le quote di aggiunta di famiglia spettano
una sola volta.
La corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia è sospesa nei confronti
del pensionato che presti opera retribuita in dipendenza della quale percepisca
le quote suddette o gli assegni familiari.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
99. Indennità integrativa speciale.
Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta un'indennità integrativa
speciale, determinata ogni anno con decreto del Ministro per il tesoro
applicando su una base fissa di L. 32.000 la variazione percentuale dell'indice
del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio
dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si
considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione si trascurano
le frazioni della unità fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le
frazioni superiori. In ogni caso l'indennità suddetta non potrà ridursi se lo
scarto tra la nuova effettiva percentuale di variazione dell'indice e quella
arrotondata che ha determinato la misura in atto dell'indennità stessa non
raggiunga l'unità. Per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi
considerati si intende la media aritmetica dei rispettivi indici mensili
accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e
del commercio.
Al titolare di più pensioni o assegni l'indennità integrativa speciale compete a
un solo titolo (53/b) (53/cost).
Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, spetta una sola
indennità integrativa speciale, da impartirsi proporzionalmente alla quota di
pensione assegnata a ciascuno di essi.
L'indennità integrativa speciale non è cedibile né pignorabile né sequestrabile.
La corresponsione della suddetta indennità è sospesa nei confronti del titolare
di pensione o di assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma,
presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, anche se svolgono
attività lucrativa (53/c).
L'indennità integrativa speciale è dovuta anche alla vedova o al vedovo titolari
di assegno alimentare, nella stessa percentuale prevista per detto assegno dal
penultimo comma dell'art. 88.
[L'indennità di cui al presente articolo non compete nel caso, che il
trattamento di quiescenza sia riscosso all'estero] (53/d).
------------------------
(53/b) La Corte costituzionale, con sentenza 29-31 dicembre 1993, n. 494 (Gazz.
Uff. 5 gennaio 1994, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 99, comma 2, nella parte in cui non prevede che, nei
confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle
indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo
corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
(53/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 179
(Gazz. Uff. 28 maggio 2003, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 99, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38
della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 24 febbraio-8
marzo 2005, n. 89 (Gazz. Uff. 16 marzo 2005, n. 11, 1ª Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 99, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt.
3 e 38 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la
Regione siciliana, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione
Puglia, nonché dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione
Sardegna.
(53/c) La Corte costituzionale, con sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 566 (Gazz.
Uff. 27 dicembre 1989, n. 52 - Serie Speciale), ha dichiarato l'illegittimità
del quinto comma dell'art. 99.
(53/d) Comma abrogato dall'art. 2, L. 7 marzo 1985, n. 82, riportata al n.
A/XXXV. Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio-6 marzo
1991, n. 96 (Gazz. Uff. 6 marzo 1991, n. 10 - Serie Speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del predetto comma per il periodo precedente alla
sua abrogazione.
100. Assegno di superinvalidità.
Gli invalidi affetti da mutilazioni o infermità elencate nella tabella E annessa
alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (54), hanno diritto a un assegno di
superinvalidità, non riversibile, in una delle seguenti misure, secondo le
indicazioni contenute in detta tabella:
lettera A annue lire 984.000
lettera A-bis annue lire 840.000
lettera B annue lire 667.400
lettera C annue lire 412.900
lettera D annue lire 384.000
lettera E annue lire 344.600
lettera F annue lire 264.100
lettera G (54/a) annue lire 227.400
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(54) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di
guerra.
(54/a) Per l'importo degli assegni, vedi l'art. 2, L. 26 gennaio 1980, n. 9,
riportata al n. B/XXI.
(giurisprudenza di legittimità)
101. Assegno complementare.
Gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, hanno
diritto a un assegno complementare, non riversibile, nella misura unica di L.
444.000 annue (54/b).
------------------------
(54/b) Vedi, ora, l'art. 18, L. 26 gennaio 1980, n. 9, riportata al n. B/XXI.
102. Assegno di incollocamento.
I titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla seconda
all'ottava categoria, quando siano incollocati, hanno diritto ad un assegno di
incollocamento di L. 204.000 annue.
L'assegno di cui sopra è attribuito, sospeso o revocato secondo le norme
concernenti i mutilati e gli invalidi di guerra (54/b).
------------------------
(54/b) Vedi, ora, l'art. 18, L. 26 gennaio 1980, n. 9, riportata al n. B/XXI.
(giurisprudenza di legittimità)
103. Assegno di previdenza.
Ai titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla seconda
all'ottava categoria compete un assegno di previdenza, non riversibile né
sequestrabile, di L. 204.000 annue quando abbiano compiuto l'età prevista per
gli invalidi di guerra aventi diritto all'analogo assegno o siano riconosciuti
comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.
L'assegno è attribuito, sospeso o revocato secondo le norme stabilite dalla
legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.
Nel computo dei redditi propri dell'interessato, ai fini dell'attribuzione
dell'assegno di previdenza, è escluso l'ammontare della pensione o dell'assegno
privilegiato e degli assegni accessori (54/b).
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(54/b) Vedi, ora, l'art. 18, L. 26 gennaio 1980, n. 9, riportata al n. B/XXI.
(giurisprudenza di legittimità)
104. Assegno di incollocabilità.
Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno
privilegiati per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A
annessa alla legge 18 marzo 1968, numero 313 (54), e che siano incollocabili ai
sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (55), in
quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano
riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla
sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocabili, è
attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno e fino al compimento del
sessantacinquesimo anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari
alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima
categoria senza superinvalidità e quello complessivo di cui sono titolari,
escluso l'eventuale assegno di cura. Ove il diritto all'assegno di
incollocabilità derivi da infermità neuropsichica o epilettica, ascrivibile alla
seconda, terza o quarta categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al
compimento del sessantacinquesimo anno di età, in misura pari alla differenza
fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria con assegno
di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera G, della legge 18 marzo 1968,
n. 313, esclusa l'indennità di accompagnamento, e quello complessivo, di cui gli
invalidi fruiscono, escluso l'eventuale assegno di cura.
Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità vengono assimilati a tutti
gli effetti, per la durata di detto assegno, agli invalidi ascritti alla prima
categoria.
Ai mutilati ed invalidi per servizio che, fino alla data del compimento del
sessantacinquesimo anno di età, abbiano beneficiato dell'assegno di
incollocabilità viene corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta ed
in aggiunta al trattamento stabilito per la categoria alla quale sono ascritti,
un assegno pari alla pensione minima prevista per gli assicurati dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale di cui all'art. 10, secondo comma, lettera
a), della legge 4 aprile 1952, n. 218 (56), e successive modificazioni. Lo
assegno è cumulabile con l'assegno di previdenza.
Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è attribuito,
sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente
i mutilati e gli invalidi di guerra.
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(54) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di
guerra.
(55) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(56) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
105. Non cumulabilità.
L'assegno di incollocamento e l'assegno di previdenza non sono cumulabili tra
loro né con l'assegno di incollocabilità né con l'indennità integrativa speciale
e con le quote di aggiunta di famiglia.
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(giurisprudenza di legittimità)
106. Aumento di integrazione.
Il titolare di pensione od assegno privilegiati di prima categoria ha diritto, a
titolo di integrazione, a un aumento annuo:
a) di lire 36.000 per la moglie che non abbia un reddito proprio superiore alle
lire 360.000 annue;
b) di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finché minorenni, ed inoltre nubili,
se femmine.
Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni
purché siano riconosciuti, in sede di accertamenti sanitari, inabili a proficuo
lavoro.
In caso di inabilità temporanea l'aumento è attribuito nei termini e con le
modalità stabiliti per gli assegni rinnovabili.
L'aumento di integrazione di cui alla lettera b) del primo comma compete anche
per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, qualora siano iscritti ad
università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso
legale degli studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età.
Agli effetti del presente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli
legittimati per susseguente matrimonio.
L'aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati per decreto, per
i figli naturali riconosciuti nonché per i figli adottati nelle forme di legge e
per gli affiliati, purché l'adozione o l'affiliazione sia avvenuta prima del
compimento del sessantesimo anno di età da parte dell'invalido.
Se la domanda intesa ad ottenere l'aumento di integrazione sia presentata oltre
un anno dal giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento del beneficio ha
inizio con la corresponsione della rata di pensione in corso di maturazione alla
data di presentazione della domanda stessa.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna provvista di
pensione o di assegno di prima categoria.
I titolari di più pensioni o assegni privilegiati possono conseguire, per
ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se entrambi i genitori siano
titolari di pensione o assegno privilegiati di prima categoria, con o senza
superinvalidità, l'aumento di integrazione, di cui alla lettera b) del primo
comma, è attribuito ad uno solo di essi.
L'aumento di integrazione per la moglie e per i figli a carico, di cui ai
precedenti commi, non è cumulabile con le quote di aggiunta di famiglia.
------------------------
107. Indennità di assistenza e di accompagnamento.
Ai titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da una delle
mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E annessa alla legge 28
luglio 1971, n. 585, è accordata d'ufficio una indennità per le necessità di
assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il
servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare
del minorato.
L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:
lettera A lire 184.000
lettera A-bis, n. 1 lire 162.000
lettera A-bis, n. 2, comma secondo, e n. 3 lire 126.500
lettera A-bis, n. 2, comma primo lire 51.500
lettera B lire 45.000
lettera C lire 40.000
lettera D lire 35.000
lettera E lire 30.000
lettera F lire 25.000
lettera G lire 20.000
I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A; A-bis
numeri 1) 2), comma secondo, 3; B numeri 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della
succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare.
In tale ipotesi, l'indennità di cui al presente articolo è ridotta di L. 200.000
mensili. Nessuna riduzione è operata sull'indennità spettante agli invalidi di
cui alle lettere A; A-bis, n. 1, nel caso di assegnazione dell'accompagnatore
militare.
Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla
lettera A possono chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare.
In luogo del secondo accompagnatore militare i predetti invalidi possono
ottenere, a domanda, la concessione di un assegno a titolo di integrazione
dell'indennità di assistenza e di accompagnamento nella misura di L. 150.000
mensili.
L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o
in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti
rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro
quinti all'istituto e per il rimanente quinto all'invalido.
Nel caso in cui l'ammissione in detti istituti avvenga a carico dell'Opera
nazionale per gli invalidi di guerra o di altro ente assistenziale
giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro quinti saranno corrisposti a
tali enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni medesime alla
direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli
effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.
Resta fermo quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 4
maggio 1951, n. 306, come risulta dopo le modificazioni disposte con l'articolo
6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, nel senso che non si fa luogo a ritenuta
quando il ricovero in istituti rieducativi o assistenziali non è a totale carico
dell'amministrazione che lo ha disposto o deriva dall'adempimento di un rapporto
assicurativo al verificarsi di un determinato evento (57).
------------------------
(57) Così sostituito dall'art. 3, L. 25 luglio 1975, n. 361, riportata al n.
A/XXIX.
(giurisprudenza di legittimità)
108. Assegno di cura.
A favore dei titolari di pensione od assegno privilegiato per infermità
tubercolare o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di
superinvalidità, è attribuito un assegno di cura non riversibile nella misura di
annue L. 96.000, e si tratti di infermità ascrivibile ad una delle categorie
dalla seconda alla quinta, e di annue lire 48.000 se l'infermità stessa sia
ascrivibile alle categorie dalla sesta all'ottava della tabella A annessa alla
legge 18 marzo 1968, n. 313 (57/a).
------------------------
(57/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di
guerra.
109. Assegno per cumulo di infermità.
Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano
altre infermità o lesioni, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo
di infermità, non riversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata
nella tabella F annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (57/a).
Qualora con una invalidità di seconda categoria coesistano altre infermità o
lesioni minori, senza che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto
nella tabella F-1 annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (57/a), una
invalidità di prima categoria, è corrisposto un assegno per cumulo, non
riversibile, non superiore alla metà né inferiore al decimo della differenza fra
il trattamento economico complessivo della prima categoria e quello della
seconda categoria, in relazione alla gravità delle minori infermità o lesioni
coesistenti, tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella F-1.
L'assegno per cumulo si aggiunge a quello di superinvalidità quando anche la
superinvalidità derivi da cumulo di infermità.
Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano due o più
infermità o lesioni, l'assegno per cumulo, di cui al primo comma, viene
determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità
coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1. L'eventuale differenza
in decimi, di cui al secondo comma, derivante dall'applicazione dei criteri
della predetta tabella F-1, dovrà essere calcolata sulla base degli assegni per
cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermità
di prima categoria e per coesistenza di una infermità di seconda categoria.
Ove con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano infermità
ugualmente ascrivibili alla prima categoria, con o senza assegno di
superinvalidità, dovrà tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno
di cumulo, di ciascuna delle infermità coesistenti, secondo gli importi
stabiliti dalla tabella F.
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(57/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di
guerra.
(57/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di
guerra.
110. Assegno speciale annuo.
Ai grandi invalidi provvisti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A
e alla lettera A-bis, numero 1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18 marzo
1968, n. 313 (57/a), spetta un assegno speciale annuo, non riversibile,
rispettivamente di L. 1.500.000 e di L. 1.200.000.
------------------------
(57/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di
guerra.
111. Indennità speciale annua.
Ai mutilati ed invalidi che al 1° dicembre di ogni anno siano titolari di
pensione privilegiata o assegno rinnovabile compete una indennità speciale annua
pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo in godimento
alla data anzidetta, compresi gli assegni accessori, e l'importo della
tredicesima mensilità; non si considera l'indennità integrativa speciale di cui
al l'art. 99.
L'indennità speciale annua è attribuita a condizione che gli interessati non
svolgano comunque alla data sopraindicata una attività lavorativa in proprio o
alle dipendenze di altri o inoltre, per i soli invalidi ascritti alle categorie
dalla seconda all'ottava, purché gli interessati non risultino possessori di
redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche,
indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un
ammontare superiore a lire 960 mila annue.
L'indennità speciale è corrisposta in unica soluzione entro il 31 dicembre di
ciascun anno.
Nella domanda gli interessati debbono, a pena di inammissibilità, obbligarsi a
comunicare tempestivamente alla competente direzione provinciale del tesoro il
venir meno delle condizioni previste. La domanda è utile anche per
l'attribuzione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione.
Per la definizione dei casi anteriori al 1° gennaio 1974, le condizioni
economiche previste dal secondo comma del presente articolo si considerano
equivalenti a quelle di chi non era assoggettabile all'imposta complementare.
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TITOLO VII
Riunione e ricongiunzione di servizi
Capo I - Disposizioni generali
(giurisprudenza di legittimità)
112. Riunioni di servizi statali.
Il dipendente che abbia prestato, presso la stessa o presso diverse
amministrazioni statali, servizi per i quali è previsto il trattamento di
quiescenza a carico del bilancio dello Stato ha diritto alla riunione dei
servizi stessi, ai fini del conseguimento di un unico trattamento di quiescenza
sulla base della totalità dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in
relazione alla definitiva cessazione dal servizio (57/b).
------------------------
(57/b) La Corte costituzionale, con sentenza 22-29 dicembre 1976, n. 275 (Gazz.
Uff. 5 gennaio 1977, n. 4), ha statuito:
"dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.
112 e 118, comma secondo, del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il D.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede, per il caso di cui
all'art. 133, comma secondo, lettera c), dello stesso testo unico, la
corresponsione, in aggiunta al maggiore trattamento di quiescenza che sarebbe
spettato sulla base del solo servizio precedente, di un trattamento
supplementare di quiescenza per il successivo periodo di servizio, da liquidarsi
secondo le vigenti disposizioni, limitatamente a quella parte di detto servizio
che, sommato al precedente, non oltrepassi il limite massimo pensionabile".
(giurisprudenza di legittimità)
113. Ricongiunzione di servizi resi allo Stato e ad enti locali.
Il servizio prestato dal personale civile delle amministrazioni dello Stato
anche con ordinamento autonomo ed il servizio militare permanente o continuativo
sono ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il servizio
reso alle dipendenze di enti locali con iscrizione agli istituti di previdenza
amministrati dal Ministero del tesoro oppure a casse, fondi, regolamenti o
convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli enti predetti, nonché con
il servizio comunque prestato con iscrizione agli istituti di previdenza sopra
menzionati.
La ricongiunzione di cui al precedente comma si effettua anche per il servizio
non permanente o non continuativo reso dai sottufficiali dello Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica che abbiano conseguito almeno il grado di sergente
maggiore o equiparato, per quello reso dai brigadieri e vice brigadieri
dell'Arma dei carabinieri e dai pari grado dei Corpi delle guardie di pubblica
sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia nonché per quello
prestato dai graduati o militari di truppa dell'Arma e dei Corpi predetti.
Nei riguardi dei dipendenti per i quali ricorre l'applicazione dei commi
precedenti, la ricongiunzione è estensibile ai servizi ivi non contemplati,
quando essa sia ammessa dagli ordinamenti dello Stato, degli istituti di
previdenza o degli altri enti che concorrono alla ricongiunzione.
Qualora per l'assunzione in uno dei posti ricoperti dal dipendente nel corso di
un servizio ammesso a ricongiunzione sia stato prescritto il diploma di laurea
o, in aggiunta, quello di specializzazione connessa alla laurea, si applica lo
art. 25 della legge 3 maggio 1967, n. 315 (58).
------------------------
(58) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: istituti di
previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro.
114. Trattamento di quiescenza in base ai servizi ricongiunti.
All'atto della definitiva cessazione dal servizio il dipendente ha diritto ad un
trattamento di quiescenza determinato sulla base della totalità dei servizi resi
allo Stato e agli enti di cui all'art. 113.
Il computo di tali servizi si effettua secondo le norme dei rispettivi
ordinamenti.
Il trattamento di quiescenza, sia per il diritto che per la misura, è stabilito
secondo l'ordinamento statale se l'ultimo servizio è stato reso allo Stato,
ovvero secondo le norme che regolano il detto trattamento presso l'ente o
l'istituto al quale il dipendente presta servizio o è iscritto all'atto della
definitiva cessazione.
Il trattamento di quiescenza è corrisposto integralmente dallo Stato ovvero
dall'ente o dallo istituto di cui al comma precedente; ed è considerato a tutti
gli effetti a totale carico della amministrazione statale, dell'ente o
dell'istituto che lo corrisponde, come se a tale amministrazione, ente o
istituto il dipendente avesse prestato servizio o fosse stato iscritto durante
l'intero periodo di servizio computato.
Il trattamento di riversibilità, sia per il diritto che per la misura, si
stabilisce in base all'ordinamento statale ovvero in base a quello dell'ente o
dell'istituto di previdenza che ha corrisposto o - nel caso che il dipendente
sia deceduto in attività di servizio - avrebbe dovuto corrispondere il relativo
trattamento di quiescenza diretto.
Resta salvo il diritto all'eventuale differenza tra il trattamento liquidato a
norma del presente articolo e quello previsto dagli ordinamenti speciali degli
enti locali.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
115. Rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti che concorrono alla
ricongiunzione.
Se in seguito al transito, con o senza soluzione di continuità, dal servizio
statale a quello di altro ente di cui all'art. 113, comma primo, debba farsi
luogo alla ricongiunzione dei servizi, lo Stato determina la pensione spettante
al proprio dipendente alla data di inizio del nuovo rapporto, considerando tutti
i servizi valutabili, anche mediante ricongiunzione, anteriormente resi.
L'importo della suddetta pensione, con esclusione degli assegni accessori, è
corrisposto in valore capitale all'ente presso il quale il dipendente ha assunto
servizio ovvero all'istituto al quale il dipendente stesso viene iscritto ai
fini di quiescenza.
Per la determinazione del valore capitale si applicano i coefficienti di cui
alla tabella I allegata alla legge 22 giugno 1954, n. 523 (58), tenendo conto
dell'età dell'interessato all'atto dell'assunzione del nuovo servizio.
Se al dipendente spetti, anziché la pensione, l'indennità per una volta tanto,
lo Stato ne versa l'importo all'ente o all'istituto di cui al secondo comma.
Nel caso in cui sia stata già costituita la posizione assicurativa presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, si applica l'art. 127.
Ove non spetti neppure l'indennità per una volta tanto, lo Stato versa all'ente
o all'istituto suddetti un importo corrispondente a tanti dodicesimi
dell'indennità minima prevista quanti sono i mesi computabili, trascurando le
frazioni di mese.
Per il personale che transita o sia transitato da uno degli enti di cui al primo
comma dell'articolo 113 alle dipendenze dello Stato, l'ente di provenienza o
l'istituto di previdenza cui l'interessato era iscritto liquida il trattamento
di quiescenza secondo il proprio ordinamento e ne versa l'importo allo Stato,
con applicazione delle norme contenute nei commi precedenti.
Le amministrazioni statali e gli istituti di previdenza possono consentire che
il valore in capitale della pensione a carico di enti locali sia corrisposto,
anziché in unica soluzione, mediante pagamento di corrispondenti rate annuali
posticipate costanti, non superiori a dodici, comprensive degli interessi al
saggio del 4,25 per cento.
------------------------
(58) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: istituti di
previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro.
(giurisprudenza di legittimità)
116. Ricongiunzione dei servizi statali e di quelli resi ai Banchi di Napoli e
di Sicilia.
I servizi statali di cui all'art. 113, primo e secondo comma, sono
ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il servizio reso in
qualità di impiegato del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia.
Si applicano le disposizioni contenute nel citato art. 113, terzo e quarto
comma, e negli articoli 114 e 115.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
117. Rifusione del trattamento già liquidato.
Nel caso di riunione o di ricongiunzione di servizi, il dipendente che per il
servizio reso in precedenza abbia conseguito pensione o assegno, normale o di
privilegio, ne perde il godimento ed è tenuto a rifondere le rate percepite
durante la nuova prestazione di servizio effettuando la rifusione in unica
soluzione oppure ratealmente mediante trattenute sullo stipendio, sulla paga o
sulla retribuzione; le trattenute, la cui misura non può superare un quinto di
detti assegni di attività, sono operate per un periodo massimo di dieci anni.
Il dipendente che abbia conseguito indennità per una volta tanto è tenuto a
rifonderla in unica soluzione oppure ratealmente mediante la stessa trattenuta
di cui al primo comma e, in questo caso, con l'interesse al saggio legale
decorrente dalla data di inizio del nuovo rapporto.
Le rate di cui ai commi precedenti, non ancora versate alla data della
definitiva cessazione dal servizio, vengono recuperate sul nuovo trattamento di
quiescenza, diretto e di riversibilità, con trattenute non superiori al quinto
della misura mensile del trattamento stesso.
Qualora sia liquidata una nuova indennità per una volta tanto, il recupero si
effettua mediante detrazione dall'indennità stessa.
------------------------
118. Disposizioni comuni.
In tutti i casi di riunione o di ricongiunzione di servizi, ai fini della
liquidazione o della riliquidazione del trattamento di quiescenza spettante
sulla base dei servizi riuniti o ricongiunti, non possono essere considerati uno
stipendio, una paga o una retribuzione superiori a quelli posti a base della
liquidazione del precedente trattamento di quiescenza se non sia trascorso
almeno un anno intero nel nuovo rapporto.
Il trattamento di quiescenza suddetto non può, comunque, essere inferiore a
quello che sarebbe spettato in relazione al servizio precedente (58/a).
------------------------
(58/a) La Corte costituzionale, con sentenza 22-29 dicembre 1976, n. 275 (Gazz.
Uff. 5 gennaio 1977, n. 4), ha "dichiarato l'illegittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 112 e 118, comma secondo, del testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato, approvato con il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non
prevede, per il caso di cui all'art. 133, comma secondo, lettera c), dello
stesso testo unico, la corresponsione, in aggiunta al maggiore trattamento di
quiescenza che sarebbe spettato sulla base del solo servizio precedente, di un
trattamento supplementare di quiescenza per il successivo periodo di servizio,
da liquidarsi secondo le vigenti disposizioni, limitatamente a quella parte di
detto servizio che, sommato al precedente, non oltrepassi il limite massimo
pensionabile".
Capo II - Disposizioni speciali
(giurisprudenza di legittimità)
119. Dipendenti transitati per legge dallo Stato a enti diversi, o viceversa.
I dipendenti statali che per effetto di disposizioni di legge siano transitati
alle dipendenze di province, comuni o altri enti conseguono, all'atto della
cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza sulla base della totalità
del servizio prestato.
Lo stesso diritto ha il personale degli enti predetti che sia transitato alle
dipendenze dello Stato per effetto di disposizioni di legge, purché il servizio
non statale già prestato fosse produttivo di trattamento pensionistico secondo
le riforme dell'ente di provenienza.
In entrambi i casi il trattamento, sia diretto che di riversibilità, è stabilito
secondo le norme applicabili ai dipendenti statali e il relativo importo è
ripartito tra lo Stato e gli altri enti, in proporzione della durata dei servizi
utili rispettivamente resi; agli effetti di tale ripartizione, il computo si
effettua a mesi interi, trascurando la frazione di mese.
------------------------
120. Servizi con iscrizione ai fondi speciali per il personale postelegrafonico
e telefonico.
In caso di passaggio, con o senza soluzione di continuità, del personale degli
uffici locali e delle agenzie postali nei ruoli delle amministrazioni statali, o
viceversa, per la ricongiunzione dei servizi resi con iscrizione al fondo
istituito presso l'Istituto postelegrafonici, o riscattati secondo le norme del
fondo stesso, con quelli prestati allo Stato, si applicano le disposizioni
dell'art. 119.
In caso di passaggio, con o senza soluzione di continuità, del personale
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici iscritto alla Cassa integrativa
di previdenza, istituita con D.Lgs.C.p.S. 22 gennaio 1947, n. 134 (59), nei
ruoli di altre amministrazioni statali, per la ricongiunzione dei servizi si
applicano le disposizioni della L. 22 giugno 1954, n. 523 (59/a). Per il
personale iscritto alla Cassa medesima, assicurato presso l'Istituto nazionale
delle assicurazioni, ai sensi dell'art. 10 del R.D.L. 14 giugno 1925, n. 884
(59), la destinazione del capitale garantito dalla relativa polizza sarà
stabilita con il regolamento di esecuzione previsto dall'art. 275 del presente
testo unico.
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(59) Riportato alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(59/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: istituti di
previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.
(59) Riportato alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
121. Istituti di istruzione con fondi speciali di pensione.
Il servizio reso presso istituti non statali di istruzione, con iscrizione a
fondi speciali di pensione, è ricongiungibile con il servizio successivamente
prestato in qualità di dipendente statale.
All'atto della definitiva cessazione dal servizio il dipendente consegue un
unico trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi resi a
detti istituti e allo Stato, computati secondo le norme dei rispettivi
ordinamenti.
Per la determinazione del trattamento di cui sopra e per la ripartizione del
relativo onere finanziario si applica l'art. 119, ultimo comma.
------------------------
122. Servizi resi, con polizza assicurativa, presso istituti di istruzione.
La disposizione del primo comma dell'art. 121 si applica anche nei casi di
servizi prestati presso istituti non statali di istruzione, con polizza
assicurativa.
Il trattamento di quiescenza, sulla base della totalità dei servizi resi presso
detti istituti e presso lo Stato, è liquidato secondo le norme relative ai
dipendenti statali.
Per la ripartizione dell'onere finanziario si applica l'art. 119, ultimo comma.
Gli istituti di istruzione hanno diritto di rivalsa nei confronti degli
interessati.
------------------------
123. Insegnanti elementari e personale scolastico già comunale.
Gli insegnanti elementari, che anteriormente al 1° gennaio 1934 furono iscritti
a fondi speciali di comuni aventi autonomia scolastica, e successivamente al
Monte pensioni per gli insegnanti elementari, conseguono il trattamento di
quiescenza per la totalità dei servizi in base alle norme relative ai dipendenti
statali; a tali flni, il servizio reso con iscrizione al Monte pensioni per gli
insegnanti elementari si considera come reso allo Stato.
L'onere relativo al trattamento di quiescenza è ripartito tra lo Stato e i
comuni in proporzione alla durata dei rispettivi servizi utili espressa in mesi,
trascurando le frazioni di mese.
L'ente locale versa allo Stato la propria quota capitalizzata a norma delle
disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523 (60).
La eventuale differenza tra il trattamento anzidetto e quello previsto dagli
ordinamenti speciali dei comuni fa carico all'ente locale ed è da questo
determinata e direttamente corrisposta all'interessato.
Il presente articolo si applica anche agli insegnanti elementari che,
posteriormente al 31 dicembre 1933, erano ancora iscritti a regolamenti comunali
di pensione, intendendosi in ogni caso cessata l'iscrizione a tali regolamenti a
decorrere dal 1° ottobre 1948; nonché ai direttori didattici, agli ispettori
scolastici, ai direttori centrali e in genere al personale di cui all'articolo
59 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 (61), in servizio alle dipendenze dello
Stato successivamente al 30 settembre 1948.
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(60) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: istituti di
previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.
(61) Recante l'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari.
TITOLO VIII
Rapporti con l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(giurisprudenza di legittimità)
124. Costituzione della posizione assicurativa.
Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o
continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per
mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione
della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e
i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il
periodo di servizio prestato.
L'importo complessivo delle quote dei relativi contributi a carico del
lavoratore e del datore di lavoro, da versarsi al predetto istituto, è portato
in detrazione dall'indennità per una volta tanto spettante agli interessati;
l'eventuale onere differenziale fa carico allo Stato.
Ove non spetti l'indennità suddetta, l'intero onere è assunto dallo Stato.
Nei casi di servizi ricongiungibili previsti dagli articoli 119, 120, 121 e 122,
ove spetti indennità per una volta tanto, l'eventuale onere differenziale per i
contributi è ripartito fra lo Stato e gli altri enti, in proporzione delle
rispettive quote; ove la indennità non spetti l'intero onere è ripartito nella
stessa proporzione.
Per i servizi computabili a domanda, la costituzione della posizione
assicurativa si effettua a norma dell'art. 40 della legge 22 novembre 1962, n.
1646 (60), concernente gli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il
Ministero del tesoro (61/a).
Per il personale cessato dal servizio anteriormente al 30 aprile 1958, si
applica l'art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (62).
------------------------
(60) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: istituti di
previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.
(61/a) La Corte costituzionale, con sentenza 7-9 maggio 2001, n. 113 (Gazz. Uff.
16 maggio 2001, n. 19 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del
combinato disposto del presente comma e dell'art. 40, L. 22 novembre 1962, n.
1646, nella parte in cui - per i periodi di studi che siano stati oggetto di
riscatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del presente decreto -
subordinano la costituzione della posizione assicurativa nella assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alla condizione che,
per gli stessi periodi, "vi sia stata effettiva prestazione di lavoro
subordinato".
(62) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
125. Contributi.
I contributi da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la
costituzione della posizione assicurativa sono determinati, senza interessi, in
base agli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili, percepiti nel periodo cui
si riferisce la costituzione della posizione anzidetta.
Per i servizi non di ruolo riscattati i contributi sono determinati, senza
interesse, in base allo stipendio, alla paga o alla retribuzione considerati per
il riscatto.
In nessun caso gli stipendi, le paghe o le retribuzioni di cui ai precedenti
commi si considerano di importo superiore o inferiore, rispettivamente, ai
massimali o ai minimali previsti per l'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
126. Casi di esclusione.
Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti
cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione:
a) che abbiano titolo all'assegno vitalizio di diritto a carico del fondo di
previdenza per i dipendenti statali, salvo che non optino per la costituzione
della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, secondo le norme vigenti;
b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la
ricongiunzione con il servizio precedente.
La costituzione della posizione anzidetta è parimenti esclusa qualora, in caso
di morte del dipendente in attività di servizio, non sussista per i superstiti
diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
------------------------
127. Annullamento della posizione assicurativa.
La posizione assicurativa è annullata qualora, dopo la sua costituzione, il
dipendente acquisti titolo all'assegno vitalizio di cui alla lettera a)
dell'articolo precedente o assuma un altro servizio di cui alla lettera b) dello
stesso articolo, ovvero quando venga riconosciuto, in favore del dipendente o
dei suoi superstiti, diritto a pensione.
Qualora la posizione assicurativa abbia già fatto conseguire la pensione a
carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o la indennità di cui
all'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (63), e successive modificazioni,
gli interessati per essere ammessi alla ricongiunzione dei servizi o per il
conseguimento della pensione a carico dello Stato, devono rinunciare alla
pensione di detto Istituto e rifondere ad esso le rate o le indennità riscosse
con gli interessi composti al saggio annuo del 5 per cento.
Nei casi di annullamento della posizione assicurativa costituita in relazione a
servizi statali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale restituisce allo
Stato l'importo dei contributi versati.
------------------------
(63) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
128. Personale militare volontario.
In favore dei militari volontari dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri,
e dell'Aeronautica che cessano dal servizio senza aver acquisito diritto a
pensione normale per anzianità di servizio si provvede, all'atto dell'invio in
congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione, a
cura dell'amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti mediante versamento
dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.
L'importo dei contributi a carico del militare è trattenuto sul premio di
congedamento. La parte eventualmente eccedente rimane a carico dello Stato.
Qualora il personale di cui al comma precedente assuma successivamente servizio
pensionabile presso una amministrazione statale, si procede all'annullamento
della posizione assicurativa e l'Istituto nazionale della previdenza sociale è
tenuto a rimborsare, senza interesse, lo ammontare dei suddetti contributi salvo
che, l'interessato rinunci al computo, ai fini della pensione statale, del
servizio militare cui si riferiscono i contributi stessi.
Nel caso in cui prima dell'assunzione in servizio pensionabile sia stata
conseguita pensione di invalidità, l'interessato, per ottenere il computo del
servizio militare ai fini della pensione statale, deve rinunciare alla pensione
di invalidità e rifondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale le
rate riscosse, senza interessi.
Per i volontari della Marina militare valgono le disposizioni in vigore per
l'iscrizione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, questa rimborserà
all'erario i contributi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti versati dall'amministrazione militare a favore dei sottufficiali
volontari raffermati che abbiano conseguito il diritto a pensione normale.
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(giurisprudenza di legittimità)
129. Operai.
Gli operai nominati in ruolo anteriormente al 1° luglio 1956 sono iscritti
all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e i relativi
contributi sono assunti interamente a carico dello Stato.
Lo Stato subentra nei diritti dei predetti operai e dei loro aventi causa alla
pensione o quota di pensione relativa all'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i servizi resi dal 1° gennaio 1926
con iscrizione all'assicurazione predetta, che sono valutati anche per la
pensione statale.
Per gli operai in servizio al 1° luglio 1956, che anteriormente alla data stessa
abbiano acquisito il diritto alla pensione di invalidità, di vecchiaia o per i
superstiti, il disposto del precedente comma si applica a partire dalla data di
cessazione dal servizio.
Gli operai di cui al precedente comma che, alla data del 30 aprile 1952, si
trovavano nelle condizioni richieste per conseguire la pensione di invalidità e
vecchiaia, salvo il requisito dell'età, hanno diritto, quando siano in possesso
anche di tale requisito, alla pensione sopracitata per la parte assicurativa già
costituita alla data del 30 aprile 1952, ferma restando l'applicazione del terzo
comma.
Il secondo comma non è applicabile agli operai che, alla data del 1° luglio
1956, erano titolari di pensione privilegiata.
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche agli operai
che abbiano ottenuto od ottengano la nomina o il passaggio ad impiego civile o
militare, e ai loro aventi causa.
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TITOLO IX
Cumulo di pensioni e stipendi
(giurisprudenza di legittimità)
130. Pensione normale diretta e trattamento di attività.
È ammesso il cumulo, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, di una
pensione normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento di
attività quando detti trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze di
amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, di regioni,
di province, di comuni o di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenze,
di enti parastatali, di enti o istituzioni di diritto pubblico, anche con
ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o al cui
mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonché
di aziende annesse o direttamente dipendenti dalle regioni, dalle province, dai
comuni o dagli altri enti suindicati.
All'atto della cessazione del nuovo rapporto è liquidato il trattamento di
quiescenza in base al servizio relativo al rapporto stesso. Tale trattamento è
cumulabile con la pensione o assegno già conseguiti in dipendenza del precedente
rapporto.
Restano ferme le disposizioni concernenti il divieto di cumulo degli assegni
accessori di quiescenza tra loro o con assegni accessori di attività (63/cost).
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(63/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-21 novembre 2000, n. 517
(Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 130,
ultimo comma, sollevata in riferimento all'art. 36 della Cost.
(giurisprudenza di legittimità)
131. Opzione per la riunione o la ricongiunzione dei servizi.
In luogo del cumulo dei trattamenti di cui al primo e al secondo comma dell'art.
130, qualora sia ammessa la riunione o la ricongiunzione del nuovo con il
precedente servizio, il personale interessato può optare per tale riunione o
ricongiunzione, con tutti gli effetti previsti dagli ordinamenti applicabili nei
singoli casi.
Per l'esercizio dell'opzione si osservano le disposizioni degli artt. 151 e 262,
ultimo comma.
Il personale che abbia esercitato l'opzione perde il godimento della pensione o
dell'assegno già conseguiti e deve rifondere le rate percepite durante la nuova
prestazione di servizio.
All'atto della cessazione del nuovo rapporto, spetta il trattamento di
quiescenza da liquidarsi sulla base della totalità dei servizi prestati e
secondo le norme applicabili in relazione a detta cessazione.
Si osservano le disposizioni dell'art. 118.
Nei casi di cumulo di servizi resi con iscrizione alle casse pensioni,
amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero
del tesoro, ai monti pensioni o a istituti o fondi speciali per pensioni
amministrati da comuni, province o istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, non si applicano le norme contenute nei commi secondo, terzo e
quarto del presente articolo. In tali casi l'esercizio della opzione e la
rifusione delle rate di pensione percepite si effettuano secondo le norme e le
modalità contemplate dagli ordinamenti delle casse pensioni, dei monti pensioni
degli istituti o fondi speciali per pensioni sopra indicati.
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(giurisprudenza di legittimità)
132. Effetti del precedente servizio in caso di cumulo.
Nei casi di cumulo di un trattamento di quiescenza con un trattamento di
attività, il precedente servizio che ha dato diritto alla pensione o all'assegno
in godimento non si computa ai fini economici e di carriera nel nuovo rapporto
né ai fini dell'ulteriore trattamento di quiescenza di cui al secondo comma
dell'art. 130; resta altresì esclusa l'applicazione di norme che consentano
maggiorazioni a qualsiasi titolo dell'anzianità di servizio valutabile ai fini
di pensione, che siano già state considerate nella liquidazione della precedente
pensione od assegno.
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(giurisprudenza di legittimità)
133. Divieto di cumulo.
Il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell'art. 130 non è ammesso nei
casi in cui il nuovo rapporto costituisce derivazione, continuazione o rinnovo
di quello precedente che ha dato luogo alla pensione.
Il divieto di cui sopra opera nei casi di:
a) riammissione in servizio di personale civile;
b) richiamo alle armi di personale militare provvisto di pensione per il
precedente servizio militare;
c) nomina all'impiego civile di sottufficiale o graduato, in applicazione delle
particolari disposizioni concernenti riserva di posti in favore di detti
militari;
d) nomina conseguita mediante concorso riservato esclusivamente a soggetti che
hanno già prestato servizio ovvero a tali soggetti insieme con appartenenti a
particolari categorie di professionisti;
e) conferimento di incarichi di insegnamento in scuole o istituti dello stesso
grado di quelli presso cui è stato prestato il servizio precedente in qualità di
incaricato;
f) nomina senza concorso a posto statale o presso gli enti di cui all'art. 130,
conseguita in derivazione o in continuazione o, comunque, in costanza di un
precedente rapporto d'impiego rispettivamente con lo Stato o con gli enti
stessi.
Nei casi in cui il precedente rapporto abbia dato titolo alla liquidazione di un
trattamento di pensione, il trattamento stesso è sospeso.
Al termine del nuovo servizio spetta il trattamento di quiescenza secondo il
disposto del quarto comma dell'art. 131.
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134. Reiscrizioni a casse di previdenza.
Nel caso di trattamento di quiescenza che derivi da iscrizione ad una delle
casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, amministrati dal
Ministero del tesoro, seguita da continuazione di iscrizione o da reiscrizione
alla stessa cassa pensioni, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.
Qualora il dipendente iscritto ad una delle casse pensioni precedentemente
indicate cessi dal servizio e sia trattenuto in servizio o riprenda servizio
presso lo stesso ente, con continuazione di iscrizione o con reiscrizione alla
cassa medesima, le norme contenute nei primi tre commi dell'art. 133 trovano
applicazione soltanto nei casi in cui la cessazione dal servizio non derivi da
collocamento a riposo per limiti di età previsti da legge, da norme
regolamentari o da contratto collettivo di lavoro a carattere nazionale.
Negli altri casi di collocamento a riposo, in cui le norme indicate nel comma
precedente debbano applicarsi, il dipendente può chiedere il trattamento di
pensione spettante per la totalità dei servizi resi con iscrizione e con
continuazione di iscrizione o di reiscrizione alla cassa oppure i separati
trattamenti di pensione e di pensione aggiuntiva relativi, rispettivamente, al
servizio reso con iscrizione e a quello reso con continuazione di iscrizione o
di reiscrizione; la pensione rimane comunque sospesa per la durata del servizio
reso con continuazione di iscrizione o di reiscrizione.
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135. Personale in servizio alla data del 1° marzo 1966.
Nei confronti del personale che alla data del 1° marzo 1966 si trovava in
servizio in una delle posizioni previste dall'art. 133 ed era titolare di una
pensione per i servizi prestati anteriormente, continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti al 28 febbraio 1966 in materia di cumulo fra pensione e
assegni di attività, salvo che il personale stesso abbia esercitato opzione per
la riunione o ricongiunzione dei servizi.
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136. Trattamento di attività e pensione di riversibilità.
È ammesso il contemporaneo godimento di un trattamento di attività con una
pensione normale, di riversibilità o indiretta, conseguita per i servizi
prestati dal dante causa alle dipendenze delle amministrazioni o degli enti
indicati nell'art. 130, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo
stesso.
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137. Trattamento economico di sfollamento.
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente titolo si
applicano anche nei confronti del personale militare in godimento di trattamento
economico di sfollamento, nonché nei confronti dei titolari di pensione o di
assegno equivalente che, pur non derivanti dai servizi indicati nell'art. 130,
siano a carico dello Stato o dell'amministrazione ferroviaria o di fondi
istituiti presso le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo.
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138. Pensioni a carico dell'I.N.P.S.
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente titolo non
concernono le pensioni derivanti dall'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a carico di fondi sostitutivi
gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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(giurisprudenza di legittimità)
139. Pensione privilegiata.
La pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono cumulabili con un
trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da
un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o
all'assegno anzidetti.
Qualora l'interessato chieda la riunione o la ricongiunzione dei servizi, si
applicano le norme di cui al titolo VII.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per i sottufficiali e i
graduati che abbiano conseguito, con o senza soluzione di continuità, la nomina
ad impiego civile di cui all'art. 133, lettera c).
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140. Pensione di riversibilità.
È ammesso il cumulo della pensione di riversibilità, spettante al coniuge
superstite del dipendente statale, con una pensione diretta.
È altresì ammesso il cumulo delle pensioni di riversibilità cui gli aventi causa
abbiano diritto da parte di danti causa che siano stati dipendenti statali.
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TITOLO X
Ritenute sulla pensione - Recupero di crediti - Prescrizione delle rate
(giurisprudenza di legittimità)
141. Ritenute sulla pensione.
Sull'ammontare complessivo della pensione e della tredicesima mensilità, esclusa
la parte di questa relativa all'assegno di caroviveri, spettanti agli ufficiali
durante il periodo di permanenza in ausiliaria nonché durante i periodi di
collocamento nella riserva o in congedo assoluto, quando questi ultimi siano
computabili ai fini degli aumenti biennali secondo il disposto dell'art. 56, è
operata la ritenuta del 6 per cento in conto entrate del tesoro. Qualora, però,
il collocamento nella riserva o in congedo assoluto sia stato determinato da
ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di guerra, la
ritenuta non è operata.
La pensione spettante agli ufficiali in ausiliaria è assoggetta al contributo
dello 0,50 per cento a favore del Fondo di previdenza per i dipendenti dello
Stato.
Agli effetti delle ritenute per l'assistenza sanitaria e per le imposte
erariali, da operarsi sul trattamento di quiescenza spettante ai dipendenti
statali, si applicano le vigenti disposizioni di legge.
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(giurisprudenza di legittimità)
142. Ritenute non operate sugli assegni di attività.
Se durante i periodi di servizio computati ai fini del trattamento di quiescenza
non siano state operate le ritenute in conto entrate del tesoro, di cui all'art.
3, il relativo importo è imputato al trattamento di quiescenza in unica
soluzione oppure mediante trattenute mensili in misura non superiore al quinto
della pensione o dell'assegno rinnovabile.
Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8, si debba valutare un periodo non
retribuito, l'interessato è tenuto a versare, per la durata del periodo stesso,
l'importo delle ritenute in conto entrate del tesoro applicabili all'ultimo
stipendio integralmente percepito.
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(giurisprudenza di legittimità)
143. Sequestro, pignoramento, cessione.
Il trattamento di quiescenza con i relativi assegni accessori, fatta eccezione
per l'indennità integrativa speciale, è sequestrabile per la realizzazione dei
crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente
all'amministrazione.
Quando i crediti predetti siano stati accertati con sentenza passata in
giudicato, il ristoro del danno può avvenire anche mediante trattenuta sugli
importi da corrispondere.
La pensione e l'assegno rinnovabile non possono, comunque, essere sottoposti a
sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura superiore a un quinto,
valutato al netto delle ritenute di cui all'art. 141.
Si applicano il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180
(64), e successive modificazioni, e il regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n.
295 (65).
Il termine di prescrizione previsto dal primo comma dell'art. 2 del suddetto
regio decreto-legge non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di
liquidazione della pensione o dell'assegno rinnovabile sia portato a conoscenza
dell'interessato, ai sensi delle disposizioni del presente testo unico.
------------------------
(64) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(65) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(giurisprudenza di legittimità)
144. Recupero dell'equo indennizzo.
Nel caso in cui il dipendente al quale sia stato liquidato l'equo indennizzo
ottenga successivamente, per la stessa causa, la pensione privilegiata, la metà
dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sarà recuperata mediante trattenute
mensili sulla pensione, di importo pari a un decimo dell'ammontare di questa.
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PARTE II
Procedimento
TITOLO I
Documentazione, riscatto e ricongiunzione dei servizi
(giurisprudenza di legittimità)
145. Dichiarazione dei servizi e documentazione.
Il dipendente statale, all'atto dell'assunzione in servizio è tenuto a
dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in
precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici,
nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui
all'art. 13. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa.
Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali
deve contenere l'attestazione che il dipendente abbia reso la dichiarazione di
cui al comma precedente; per gli insegnanti l'attestazione è fatta nel
provvedimento di nomina a ordinario.
Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine perentorio di due anni dalla
data della dichiarazione originaria; in caso di decesso del dipendente, la
dichiarazione originaria può essere integrata dagli aventi causa.
Il dipendente, inoltre, è tenuto a dichiarare i dati relativi al suo stato di
famiglia nonché le successive variazioni.
La documentazione relativa alle dichiarazioni di cui ai commi precedenti, ove
non sia prodotta dall'interessato, è acquisita d'ufficio.
I servizi e i periodi non dichiarati ai sensi dei commi precedenti non possono
essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza.
------------------------
146. Trasmissione della dichiarazione.
Il capo dell'ufficio presso il quale il dipendente statale assume servizio,
ricevuta la dichiarazione prevista dall'art. 145 e la documentazione
eventualmente prodotta dall'interessato, trasmette gli atti all'ufficio
competente a liquidare il trattamento normale diretto; quest'ultimo ufficio
acquisisce la documentazione non prodotta dall'interessato.
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(giurisprudenza di legittimità)
147. Servizi e periodi computabili a domanda.
Il dipendente statale che abbia da far valere servizi o periodi computabili a
domanda, con o senza riscatto, può presentare la domanda contestualmente alla
dichiarazione di cui all'articolo 145 oppure successivamente, ma almeno due anni
prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal
servizio, pena la decadenza.
Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine
di cui al primo comma, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza,
entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione.
Nel caso di decesso in servizio del dipendente, anche se incorso nella decadenza
di cui al primo comma, l'ufficio competente a liquidare la pensione interpella,
circa il computo dei servizi e periodi suddetti, gli aventi causa, i quali
possono presentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
ricezione dello invito dell'ufficio.
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148. Applicabilità delle disposizioni degli articoli precedenti.
Le disposizioni contenute negli articoli 145, 146, e 147 si osservano, in quanto
applicabili, anche per i dipendenti civili non di ruolo, con esclusione soltanto
di quelli che ai fini del trattamento di quiescenza sono iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria.
Alla dichiarazione dei servizi non è tenuto il personale militare non
appartenente al servizio permanente o continuativo.
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149. Definizione della domanda di computo.
Sulla domanda di computo dei servizi e dei periodi di cui all'art. 147 provvede
l'ufficio competente a liquidare il trattamento normale diretto.
Il provvedimento è emesso entro novanta giorni dalla ricezione della domanda o
dalla acquisizione dei documenti ed è comunicato all'interessato in forma
amministrativa.
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(giurisprudenza di legittimità)
150. Pagamento del contributo di riscatto.
Il contributo di riscatto può essere versato in unica soluzione oppure mediante
ritenute mensili sullo stipendio, paga o retribuzione o sul trattamento diretto
di quiescenza per un periodo di tempo non superiore a quello riscattato, a
decorrere dal secondo mese successivo a quello di registrazione del
provvedimento di cui all'art. 149.
Nel caso di liquidazione di indennità in luogo di pensione, il contributo di
riscatto e le rate residue sono detratti in unica soluzione dall'indennità
stessa.
Nel caso di pensione di riversibilità l'importo delle rate di contributo non
ancora versate è ridotto proporzionalmente all'aliquota di riversibilità della
pensione, fermo restando il numero delle rate stesse.
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(giurisprudenza di legittimità)
151. Riunione e ricongiunzione dei servizi su domanda o di ufficio.
La riunione e la ricongiunzione dei servizi sono effettuate su domanda
dell'interessato nel caso in cui, per il servizio precedente, sia stato
liquidato il trattamento di quiescenza e questo sia cumulabile con il
trattamento di attività spettante in relazione al nuovo rapporto; in ogni altro
caso si provvede di ufficio.
La domanda deve essere presentata all'amministrazione statale o all'ente presso
cui il dipendente presta il nuovo servizio ovvero all'istituto al quale è
iscritto ai fini di quiescenza.
La domanda non è ammessa se presentata oltre il termine di sei mesi dalla data
di inizio del nuovo rapporto. Qualora, però il trattamento di quiescenza
relativo al precedente servizio sia stato liquidato dopo la data di inizio del
nuovo rapporto, il termine anzidetto decorre dalla data di comunicazione del
provvedimento di liquidazione o, se anteriore, dalla data di riscossione della
prima rata di pensione o di assegno ovvero dell'indennità per una volta tanto.
L'amministrazione, l'ente o l'istituto di cui al secondo comma, ove non respinga
la domanda, ne dà comunicazione all'amministrazione o all'ente da cui il
dipendente proviene ovvero all'istituto al quale era stato iscritto, entro
novanta giorni dalla data di ricezione della domanda o dalla data di
acquisizione dei documenti.
Per l'amministrazione statale provvede l'ufficio competente a liquidare il
trattamento normale diretto.
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152. Determinazione della pensione capitalizzata.
Il provvedimento con il quale viene determinata la pensione in valore capitale o
l'indennità per una volta tanto da versare alla amministrazione statale,
all'ente o all'istituto a cui al secondo comma dell'art. 151 è emesso entro sei
mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al quarto comma di detto
articolo.
Per l'amministrazione statale provvede l'ufficio che ha liquidato o che è
competente a liquidare il trattamento di quiescenza spettante al proprio
dipendente.
Il provvedimento è comunicato in forma amministrativa all'interessato nonché
all'amministrazione o all'ente a cui egli è transitato ovvero all'istituto al
quale è iscritto ai fini di quiescenza.
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153. Riparto del trattamento di quiescenza a carico dello Stato.
Nei casi di ricongiunzione di servizi, previsti nel titolo VII, capo II,
l'ufficio competente a liquidare il complessivo trattamento di quiescenza
determina la quota a carico dell'ente che concorre alla ricongiunzione.
Lo stesso ufficio provvede alla capitalizzazione della quota comunale nei casi
di cui all'art. 123.
Il provvedimento è comunicato in forma amministrativa all'interessato e all'ente
o all'istituto che concorre alla ricongiunzione.
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TITOLO II
Liquidazione del trattamento di quiescenza
Capo I - Trattamento normale diretto e di riversibilità
Sezione I - Trattamento normale diretto
(giurisprudenza di legittimità)
154. Competenza.
Per il personale degli uffici periferici la competenza a provvedere al
collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età e a liquidare il
relativo trattamento di quiescenza è devoluta, per ogni amministrazione,
all'ufficio periferico con circoscrizione provinciale o superiore; nei casi di
cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del limite di età,
il trattamento di quiescenza normale è liquidato dall'ufficio precedentemente
indicato in base al provvedimento di cessazione dal servizio trasmesso
dall'organo competente ovvero in base a una sentenza della Corte dei conti che
dichiari essersi verificate le condizioni previste per il diritto a detto
trattamento.
Per il collocamento a riposo e per la liquidazione del trattamento di quiescenza
del personale in servizio presso le amministrazioni centrali, dei dirigenti
degli uffici periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale
nonché per il personale collocato fuori ruolo o comandato presso altre
amministrazioni o enti pubblici provvede l'amministrazione centrale a cui il
dipendente appartiene.
Gli uffici centrali e periferici competenti a disporre il collocamento a riposo
e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza, ai sensi dei commi
precedenti, sono stabiliti, per ogni amministrazione, con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
competente e con il ministro per il tesoro.
Il Ministero di grazia e giustizia liquida il trattamento di quiescenza dei
magistrati ordinari e del personale, centrale e periferico, dipendente dal
Ministero stesso nonché del personale degli archivi notarili; la Presidenza del
Consiglio dei Ministri provvede per i magistrati e per il personale del
Consiglio di Stato e della Corte dei conti nonché per il personale
dell'Avvocatura dello Stato.
Restano ferme le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo
unico, secondo le quali il collocamento a riposo di determinate categorie di
dipendenti dello Stato è disposto con decreto del Presidente della Repubblica.
Resta ferma la competenza dell'amministrazione centrale nei casi in cui ai
dipendenti uffici periferici siano demandati compiti di carattere esclusivamente
tecnico.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
155. Cessazione dal servizio per limiti di età.
La cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età e la
liquidazione del trattamento di quiescenza sono disposte, ove non ostino
particolari motivi, con unico decreto.
Nello stesso decreto di liquidazione sono indicate, ai fini della riversibilità
della pensione, le generalità del coniuge e dei figli minorenni.
Il provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo almeno sei mesi
prima del raggiungimento del limite di età.
Entro trenta giorni dal ricevimento, la competente ragioneria invia copia del
decreto di cui ai precedenti commi alla direzione provinciale del tesoro per il
puntuale inizio dei pagamenti, indicandovi il numero di iscrizione da attribuire
alla partita di pensione.
La medesima ragioneria trasmette altresì alla Corte dei conti, per il controllo
di competenza, il provvedimento di cui al precedente terzo comma unitamente alla
relativa documentazione.
La direzione provinciale del tesoro, ricevuta copia del decreto di concessione
della pensione, procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa sulla
quale dispone il pagamento del trattamento economico sulla base di quanto
previsto nel provvedimento stesso. Nel caso in cui i pagamenti disposti in base
a tali atti risultino errati, si fa luogo al conguaglio a credito o a debito.
All'atto della cessazione dal servizio, copia del decreto di liquidazione è
consegnata dal capo dell'ufficio al titolare, che ne rilascia ricevuta.
Qualora non sia possibile per eccezionali motivati impedimenti predisporre il
provvedimento nei termini stabiliti dal terzo comma del presente articolo, è
autorizzata la corresponsione del trattamento provvisorio con le procedure di
cui al successivo art. 162 (65/a).
------------------------
(65/a) Così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138, riportato al
n. A/XXXVII.
156. Altri casi di cessazione dal servizio.
Nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del
limite di età, il provvedimento di cessazione è comunicato, anche prima della
registrazione, all'ufficio competente affinché proceda alla liquidazione del
trattamento di quiescenza.
Si osservano le disposizioni dei commi secondo e ottavo dell'art. 155 (65/b).
------------------------
(65/b) Comma così modificato dall'art. 5, D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138,
riportato al n. A/XXXVII.
157. Liquidazione di ufficio.
Il trattamento normale diretto è in ogni caso liquidato di ufficio.
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Sezione II - Trattamento normale di riversibilità
(giurisprudenza di legittimità)
158. Competenza.
In caso di decesso in servizio il trattamento normale di riversibilità è
liquidato dall'ufficio competente a liquidare il trattamento diretto.
Per i familiari del pensionato provvede la direzione provinciale del tesoro che
ha in carico la partita relativa alla pensione diretta; se per la liquidazione
della pensione di riversibilità sia necessario determinare nuovamente la misura
della pensione diretta, provvede l'ufficio competente a liquidare il trattamento
diretto.
In caso di decesso di un compartecipe della pensione, alla liquidazione del
nuovo trattamento in favore dell'altro o degli altri titolari del diritto
provvede la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita; la
stessa direzione provinciale provvede altresì nei casi di perdita del diritto da
parte di un compartecipe della pensione nonché nei casi di consolidamento.
Per la riversibilità della pensione in favore dei familiari dei dipendenti degli
archivi notarili provvede l'amministrazione centrale.
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(giurisprudenza di legittimità)
159. Liquidazione in caso di decesso in servizio.
Il trattamento normale di riversibilità in favore della vedova e degli orfani
minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio è liquidato di
ufficio; in favore degli altri aventi diritto si provvede su domanda degli
interessati.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
160. Liquidazione in caso di morte del pensionato.
In caso di morte del pensionato la direzione provinciale del tesoro, senza
l'adozione di provvedimento formale, liquida la pensione di riversibilità a
favore della vedova e degli orfani minorenni, in base ai dati risultanti nel
decreto di liquidazione del trattamento diretto e previo accertamento della
inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa della vedova.
Senza provvedimento formale si procede anche in favore degli orfani in caso di
decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge superstite titolare di
pensione di riversibilità nonché in favore del coniuge superstite e degli orfani
minori del pensionato, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima
che il pensionato stesso compisse il sessantacinquesimo anno di età, ovvero dal
matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati
legittimati figli naturali, previo accertamento della sussistenza di una delle
condizioni suddette (65/c).
Per gli altri aventi diritto la direzione provinciale del tesoro provvede su
domanda degli interessati.
Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo la direzione
provinciale del tesoro liquida la pensione di riversibilità a favore della
vedova e degli orfani minori anche in mancanza dei dati di cui al secondo comma
del precedente articolo 155 e previo accertamento della tempestività del
matrimonio contratto dal pensionato (65/d).
Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente comma sono
inviati alla Corte dei conti per il controllo successivo (65/d).
------------------------
(65/c) Comma così sostituito dall'art. 6, D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138,
riportato al n. A/XXXVII.
(65/d) Comma aggiunto dall'art. 31, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata al n.
A/XXX.
(65/d) Comma aggiunto dall'art. 31, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata al n.
A/XXX.
161. Riversibilità ordinaria del trattamento privilegiato.
Le disposizioni della presente sezione si applicano anche per la riversibilità
ordinaria della pensione privilegiata e dell'assegno rinnovabile.
------------------------
Sezione III - Disposizioni comuni
(giurisprudenza di legittimità)
162. Liquidazione provvisoria.
Dalla data di cessazione dal servizio e sino all'inizio del pagamento della
pensione diretta, la competente direzione provinciale del tesoro corrisponde al
pensionato un trattamento provvisorio, determinato in relazione ai servizi
risultanti dalla documentazione prodotta ovvero in possesso
dell'amministrazione, purché sussistano i presupposti per il loro riconoscimento
a norma di legge, da recuperare in sede di liquidazione della pensione
definitiva.
Il trattamento di cui al precedente comma spetta anche al coniuge ed agli orfani
minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio o del pensionato
deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio.
La concessione del trattamento provvisorio di cui al primo comma è disposta
mediante apposita comunicazione, a cura dell'amministrazione centrale o
periferica competente a liquidare il trattamento definitivo a norma delle
disposizioni vigenti, contenente anche l'indicazione del numero di iscrizione da
assegnare alla relativa partita. Lo stesso numero sarà attribuito alla pensione
definitiva che verrà successivamente liquidata.
Detta comunicazione, unitamente a un documento sottoscritto dall'interessato
contenente le indicazioni ritenute necessarie e le dichiarazioni previste dalle
norme vigenti, è trasmessa, almeno tre mesi prima della data della cessazione
dal servizio, alla direzione provinciale del tesoro territorialmente competente,
la quale procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa. Nei casi di
cessazione dal servizio per causa diversa dal compimento del limite di età o per
morte del dante causa, la comunicazione riguardante l'attribuzione della
pensione provvisoria deve essere trasmessa con il documento suddetto alla
direzione provinciale del tesoro entro trenta giorni dalla cessazione dal
servizio o dalla morte. La direzione provinciale del tesoro dispone, con
precedenza assoluta sugli affari correnti, l'immediato pagamento della pensione
spettante.
La comunicazione di cui al terzo comma è estesa alla Corte dei conti per il
riscontro successivo sui pagamenti. A tal fine gli occorrenti dati sono resi
disponibili per la Corte medesima attraverso il sistema informativo della
Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.
In caso di decesso del pensionato, la direzione provinciale del tesoro che ha in
carico la relativa partita, qualora non trovi applicazione l'art. 160, primo,
secondo e quarto comma, procede, in attesa della registrazione del
provvedimento, alla corresponsione in via provvisoria al coniuge ed agli orfani
minori della pensione che ad essi compete ai sensi del presente testo unico.
Qualora l'importo della pensione definitiva diretta o di riversibilità
risultante dal decreto di concessione registrato alla Corte dei conti non sia
uguale a quello attribuito in via provvisoria, la direzione provinciale del
tesoro provvede alle necessarie variazioni, facendo luogo al conguaglio a
credito o a debito.
I dirigenti e il personale degli uffici competenti per le liquidazioni di cui al
presente articolo nonché quelli preposti all'ordinazione dei relativi pagamenti
sono responsabili dei ritardi nell'applicazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo e passibili delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 78
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai dirigenti degli
uffici tenuti all'espletamento di adempimenti comunque connessi con la
liquidazione e il pagamento del trattamento di pensione (65/e).
------------------------
(65/e) Così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138, riportato al
n. A/XXXVII.
Capo II - Trattamento privilegiato diretto e di riversibilità
Sezione I - Organi e competenza
(giurisprudenza di legittimità)
163. Amministrazione centrale.
Il provvedimento con il quale si liquida o si nega il trattamento privilegiato,
sia diretto che di riversibilità, è adottato dall'amministrazione centrale a cui
il dipendente apparteneva, salvo quanto disposto negli articoli 164 e 188.
[Nel caso in cui l'amministrazione centrale abbia già adottato un provvedimento
definitivo sulla dipendenza di infermità o lesioni, ai sensi delle norme
concernenti lo stato giuridico del personale, le questioni risolute con detto
provvedimento non possono essere riesaminate ai fini del trattamento di
quiescenza privilegiato.] (65/f)
------------------------
(65/f) Comma abrogato dall'art. 5-bis, D.L. 21 settembre 1987, n. 387, riportato
alla voce Sicurezza pubblica.
(giurisprudenza di legittimità)
164. Altri uffici.
All'ufficio centrale o periferico competente a liquidare il trattamento normale
diretto è, altresì, devoluta la competenza a provvedere sulla domanda di
trattamento privilegiato diretto e, qualora il dipendente sia deceduto in
servizio, sulla domanda di trattamento privilegiato di riversibilità nei casi in
cui:
a) la domanda non sia ammissibile ai sensi degli articoli 169 e 184, terzo
comma;
b) risulti manifesto che i fatti dedotti dal dipendente o dai suoi aventi causa
non costituiscono fatti di servizio;
c) il dipendente non si sia presentato agli accertamenti sanitari nel termine
stabilito dall'art. 174.
I provvedimenti emessi ai sensi del comma precedente sono definitivi.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
165. Commissioni mediche ospedaliere.
Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità delle menomazioni dell'integrità
fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua morte è espresso dalle
commissioni mediche ospedaliere istituite:
a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari
territoriali di regione;
b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari
marittime;
c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare.
[Ciascuna commissione medica ospedaliera è composta da almeno tre ufficiali
medici, compreso il presidente. La commissione è presieduta dal direttore
dell'ospedale, dell'infermeria o dell'istituto medico presso cui è costituita
oppure da un ufficiale medico superiore delegato dal direttore] (65/g).
[La commissione medica ospedaliera, allorché si pronuncia in relazione ad
istanze di militari dei Corpi di polizia, è integrata da un ufficiale medico del
corpo di appartenenza del militare, con voto consultivo; per i funzionari di
pubblica sicurezza interviene un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza] (65/h).
[Nel caso in cui gli accertamenti riguardino particolari infermità o lesioni, il
presidente può chiamare a far parte della commissione, di volta in volta e per
singoli casi, un medico specialista con voto consuntivo (65/i)] (65/l).
------------------------
(65/g) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami
ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono riferiti al
procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R. n.
461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
(65/h) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami
ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono riferiti al
procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R. n.
461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
(65/i) Vedi, anche, l'art. 6, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 364, riportato al n.
B/XXXIII.
(65/l) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami
ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono riferiti al
procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R. n.
461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
(giurisprudenza di legittimità)
166. Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
[Sulla dipendenza delle infermità contratte o delle lesioni riportate dal
dipendente ovvero sulle cause della sua morte esprime il proprio parere, nei
casi previsti, il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Detto comitato è composto da un presidente di sezione della Corte dei conti, che
lo presiede, e da un numero di membri stabilito con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
I componenti devono appartenere alle seguenti categorie di personale anche se a
riposo:
magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di
consigliere di appello o equiparate, magistrati del Consiglio di Stato e della
Corte dei conti, funzionari del Ministero del tesoro di qualifica non inferiore
a quella di primo dirigente o equiparata; ufficiali generali e superiori medici.
Alle sedute prende anche parte, con voto deliberativo, un funzionario con
qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata, della
amministrazione presso la quale il dipendente prestava servizio.
I componenti del comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Durante
l'incarico i componenti in attività di servizio continuano, ad eccezione del
presidente, ad esercitare le loro normali funzioni.
È in facoltà del Presidente del Consiglio dei Ministri di affidare le funzioni
di vice presidente del Comitato a non oltre due membri di esso scelti tra i
magistrati della Corte di cassazione e tra i magistrati del Consiglio di Stato e
della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quella di consigliere.
Il comitato, quando il presidente non ravvisa l'utilità della adunanza plenaria,
funziona suddiviso in più sezioni composte dal presidente e da cinque membri dei
quali almeno due magistrati e un ufficiale medico o un funzionario medico della
Polizia di Stato. Alla costituzione delle sezioni provvede il presidente del
comitato (65/m).
Le funzioni di segreteria del Comitato sono affidate a magistrati della Corte
dei conti o a funzionari dell'amministrazione dello Stato] (65/n).
------------------------
(65/m) Comma così modificato dall'art. 9, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349,
riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(65/n) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato
D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
Sezione II - Trattamento privilegiato diretto
(giurisprudenza di legittimità)
167. Iniziativa d'ufficio o su domanda.
Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente
cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di
servizio.
In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda.
------------------------
168. Presentazione e contenuto della domanda.
La domanda di trattamento privilegiato diretto è presentata all'ufficio presso
il quale il dipendente ha prestato l'ultimo servizio.
Nella domanda devono essere indicate le infermità o le lesioni per le quali il
trattamento è richiesto e devono essere specificati i fatti di servizio che le
determinarono.
Il richiedente può, inoltre, produrre certificazioni sanitarie ed ogni altro
documento che ritenga utile.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
169. Ammissibilità della domanda.
La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia
lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere
l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte.
Il termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da
parkinsonismo (65/cost).
------------------------
(65/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 300
(Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale) e con ordinanza 30 giugno-15
luglio 2003, n. 246 (Gazz. Uff. 23 luglio 2003, n. 29, 1ª Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 169 sollevata in riferimento all'art. 3 della Cost.
170. Istruttoria.
[Il capo dell'ufficio al quale è stata presentata la domanda di trattamento
privilegiato diretto procede all'accertamento dei fatti, redige in merito un
rapporto informativo e lo trasmette all'ufficio di cui all'art. 164, unitamente
agli atti acquisiti] (65/o).
------------------------
(65/o) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato
D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
(giurisprudenza di legittimità)
171. Adempimenti dell'ufficio.
[L'ufficio al quale è trasmesso il rapporto informativo acquisisce il parere
della commissione medica ospedaliera nella cui circoscrizione il richiedente ha
la residenza.
Alla commissione medica è inviato il rapporto informativo unitamente alla
documentazione amministrativa e sanitaria relativa al caso.
Qualora, però, la domanda di trattamento privilegiato sia stata presentata dopo
la scadenza dei termini stabiliti dall'art. 169 o se risulti manifesto che i
fatti dedotti dal richiedente non costituiscono fatti di servizio, il capo
dell'ufficio di cui al primo comma, senza interpellare la commissione medica
ospedaliera, respinge la domanda a norma dell'art. 164] (65/p).
------------------------
(65/p) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato
D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
(giurisprudenza di legittimità)
172. Accertamenti sanitari.
[La commissione medica ospedaliera esegue gli accertamenti sanitari mediante
visita diretta nella propria sede; la visita è eseguita a domicilio soltanto nel
caso in cui le condizioni di salute dell'interessato non gli permettano di
recarsi presso la sede della commissione] (65/q).
[La commissione medica può disporre il ricovero in ospedali civili, istituti
sanitari o altri enti] (65/r).
[Qualora l'interessato sia internato in ospedale psichiatrico, la commissione
medica può, limitatamente alla infermità mentale, pronunciare il suo parere in
base a relazione del direttore dell'ospedale medesimo corredata dai documenti
clinici pertinenti al caso] (65/s).
[L'interessato ha diritto di farsi assistere nel corso degli accertamenti
sanitari da un medico di fiducia oppure, gratuitamente, da un medico designato
dall'istituto erogatore dell'assistenza sanitaria; l'istituto designa il medico
entro trenta giorni dalla ricezione della domanda. Il medico che assiste agli
accertamenti può formulare osservazioni e chiederne l'inserzione nel verbale di
cui all'art. 175] (65/t).
Per coloro che risiedono all'estero la visita è effettuata, per delega della
commissione medica ospedaliera, da un collegio di medici nominati dalla locale
autorità consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorità stessa.
------------------------
(65/q) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami
ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono riferiti al
procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R. n.
461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
(65/r) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami
ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono riferiti al
procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R. n.
461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
(65/s) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami
ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono riferiti al
procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R. n.
461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
(65/t) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami
ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono riferiti al
procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R. n.
461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
173. Spese di ricovero.
Nel caso in cui gli accertamenti sanitari siano eseguiti in ospedali civili o in
altri istituti sanitari a norma dell'art. 172, la spesa per il ricovero è a
carico dell'istituto erogatore dell'assistenza sanitaria.
------------------------
174. Mancata presentazione agli accertamenti sanitari.
[L'interessato che, senza giustificato motivo, non si sottoponga a visita medica
entro un anno dalla convocazione non può conseguire il trattamento privilegiato
se non presenta nuova domanda. Il trattamento eventualmente spettante decorrerà
dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova
domanda.
Le commissioni mediche ospedaliere sono tenute a comunicare all'ufficio di cui
all'art. 164 i nominativi di coloro che non si sono presentati alla visita
medica entro il termine stabilito dal comma precedente, trasmettendo i documenti
comprovanti l'avvenuta convocazione. Il capo dell'ufficio respinge la domanda in
relazione alla quale fu disposta la visita] (65/u).
------------------------
(65/u) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato
D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
(giurisprudenza di legittimità)
175. Verbale della commissione medica ospedaliera.
[Per ciascun dipendente visitato la commissione medica ospedaliera redige un
verbale degli accertamenti eseguiti, formulando il giudizio diagnostico delle
infermità e delle lesioni riscontrate ed esprimendo il proprio parere sulla
relazione causale tra dette infermità o lesioni e i fatti denunziati dal
dipendente, nonché sulle conseguenze che ne derivino relativamente alla di lui
idoneità al servizio.
Nello stesso verbale è espresso il giudizio di classificazione delle infermità e
delle lesioni diagnosticate, secondo le tabelle applicabili.
Ai fini del trattamento privilegiato di riversibilità, la commissione medica
ospedaliera fa risultare nel verbale il proprio parere circa la relazione
causale tra l'infermità o la lesione, da cui è derivata la morte del dipendente,
e i fatti denunciati; nel caso in cui al dipendente sia stato già attribuito il
trattamento privilegiato diretto, deve essere precisato se l'infermità o la
lesione dalla quale è derivata la sua morte sia la stessa che aveva dato luogo a
detto trattamento.
Nel verbale di cui ai commi precedenti devono farsi constare altresì i motivi
per i quali la commissione medica non abbia condiviso le osservazioni
eventualmente formulate dal medico che ha assistito l'interessato.
La commissione medica si pronuncia a maggioranza; il componente che dissenta fa
constare nel verbale i motivi del dissenso.
Prima di esprimere il parere di cui al primo comma, la commissione medica può
chiedere al capo dell'ufficio che ha compilato il rapporto informativo ulteriori
adempimenti istruttori] (65/v).
------------------------
(65/v) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato
D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
176. Trasmissione degli atti all'amministrazione centrale.
[Ricevuto il parere della commissione medica ospedaliera, l'ufficio competente
cura la trasmissione degli atti all'amministrazione centrale entro il termine di
dieci giorni] (65/w).
------------------------
(65/w) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato
D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
(giurisprudenza di legittimità)
177. Casi in cui è richiesto il parere del comitato.
[Il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie deve essere sentito nel caso
in cui la competente commissione medica ospedaliera abbia espresso il parere che
le infermità o le lesioni accertate siano dipendenti da fatti di servizio.
Il comitato è altresì sentito, con motivata richiesta, ove la commissione medica
ospedaliera abbia espresso parere contrario e l'amministrazione centrale non
ritenga di uniformarsi; in caso diverso l'amministrazione centrale provvede in
conformità del parere della commissione medica ospedaliera] (65/x).
------------------------
(65/x) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato
D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
(giurisprudenza di legittimità)
178. Pareri del Ministero della sanità e del collegio medico legale.
[L'amministrazione centrale, acquisito il parere del comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie, qualora non condivida detto parere può sentire l'ufficio
medico legale presso il Ministero della sanità; per il personale militare, per i
dipendenti civili del Ministero della difesa e per i funzionari di pubblica
sicurezza può essere sentito il collegio medico legale presso il Ministero della
difesa.
Gli organi indicati nel comma precedente sono sentiti dall'amministrazione
centrale anche nei casi in cui questa non condivida il giudizio sulla
classificazione delle infermità o delle lesioni, espresso dalla commissione
medica ospedaliera] (65/y).
------------------------
(65/y) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato
D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
(giurisprudenza di legittimità)
179. Provvedimento dell'amministrazione centrale.
[L'amministrazione centrale emette il proprio provvedimento entro il termine di
venti giorni dalla ricezione del parere del comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie ovvero, nei casi in cui tale comitato non è sentito,
dalla ricezione del parere della commissione medica ospedaliera; quando è
sentito il Ministero della sanità o il collegio medico legale, il provvedimento
è emesso entro venti giorni dalla ricezione del relativo parere.
Nel provvedimento che sia adottato in difformità del parere del comitato sono
specificati i motivi del dissenso.
Nel decreto con il quale si liquida la pensione o l'assegno rinnovabile sono
indicati, ai fini dell'eventuale riversibilità, i dati di cui all'art. 155,
secondo comma] (65/z).
------------------------
(65/z) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato
D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
180. Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto al
trattamento privilegiato diretto.
Quando non sia possibile espletare con sollecitudine il procedimento relativo al
trattamento privilegiato diretto, si fa luogo alla liquidazione provvisoria
della pensione normale, con riserva di pronuncia sulla domanda di trattamento
privilegiato.
Se la pensione normale non spetta e purché il Comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie abbia espresso parere favorevole sul trattamento
privilegiato, l'amministrazione centrale dispone la corresponsione di un
trattamento provvisorio in misura pari alla pensione o all'assegno rinnovabile,
con gli eventuali assegni accessori, della categoria da attribuire.
Qualora sia da attribuire l'assegno rinnovabile, la durata del trattamento
provvisorio di cui al comma precedente non può superare quella dell'assegno.
All'atto dell'ammissione al pagamento della pensione privilegiata o dell'assegno
rinnovabile si fa luogo al conguaglio con le somme corrisposte a titolo di
trattamento provvisorio.
------------------------
181. Accertamenti sanitari per rinnovazione dell'assegno.
Sei mesi prima della scadenza dell'assegno rinnovabile, il titolare è sottoposto
a nuova visita medica.
L'invalido che, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita medica
entro un anno dalla convocazione oppure dalla scadenza dell'assegno, se
quest'ultimo termine è più favorevole, per ottenere ulteriore trattamento
privilegiato deve presentare apposita domanda alla direzione provinciale del
tesoro che ha in carico la partita; il nuovo trattamento non potrà decorrere dal
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
suddetta.
Nel caso previsto dal comma precedente la commissione medica ospedaliera,
decorso l'anno, comunica i nominativi dei titolari di assegno rinnovabile, che
non si sono presentati a visita, alla competente direzione provinciale del
tesoro, trasmettendo i documenti comprovanti l'avvenuta convocazione.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
182. Scadenza dell'assegno rinnovabile.
Nei casi in cui, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non sia ancora
intervenuto il nuovo provvedimento di competenza dell'amministrazione centrale,
la direzione provinciale del tesoro proroga i pagamenti, per non oltre due anni,
nella stessa misura dell'ultima rata dell'assegno scaduto, salvo quanto disposto
nel terzo comma.
Se con il provvedimento dell'amministrazione centrale venga attribuito un altro
assegno rinnovabile o la pensione, le somme corrisposte per proroga sono
imputate all'assegno o alla pensione medesimi; tuttavia, in caso di assegnazione
di categoria inferiore, l'imputazione è limitata all'importo degli arretrati
costituiti dalle rate maturate del trattamento di minore categoria; oltre tale
limite non si fa luogo a recupero. Qualora invece, non venga attribuito altro
assegno o pensione, le somme predette sono abbuonate.
Nel caso in cui il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidità non sia
stato compiuto per mancata presentazione dell'interessato alla visita medica, la
direzione provinciale del tesoro, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo
181, sospende i pagamenti relativi all'assegno prorogato e rimette gli atti
all'amministrazione centrale, che provvede di conseguenza.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
183. Aggravamento.
Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni di cui all'art. 70, la
domanda di revisione è presentata all'amministrazione centrale.
Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti, entro tre
mesi dalla convocazione, alla visita medica disposta per accertare il denunciato
aggravamento, la commissione medica ne dà comunicazione all'amministrazione
centrale, trasmettendo i documenti comprovanti l'avvenuta convocazione.
L'amministrazione centrale, ricevuta la comunicazione della commissione medica
ospedaliera respinge la istanza di revisione.
Gli accertamenti sanitari non possono essere effettuati che a seguito di nuova
domanda; il relativo trattamento eventualmente spettante decorrerà dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova domanda.
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Sezione III - Pensione privilegiata di riversibilità
(giurisprudenza di legittimità)
184. Decesso in servizio.
In caso di morte del dipendente in attività di servizio, l'avente causa che
ritenga la morte dovuta al servizio stesso, per conseguire la pensione
privilegiata di riversibilità deve presentare domanda all'ufficio presso il
quale il dante causa prestava servizio, salvo quanto disposto dall'ultimo comma.
La domanda deve contenere le indicazioni di cui all'art. 168.
La domanda non è ammessa qualora sia presentata oltre il termine di cinque anni
dalla data del decesso del dante causa, salvo che quest'ultimo avesse già
chiesto l'accertamento di cui all'art. 169.
Nel caso in cui il dipendente sia deceduto per causa violenta nell'adempimento
degli obblighi di servizio, la pensione privilegiata di riversibilità a favore
della vedova e degli orfani minorenni è liquidata d'ufficio.
------------------------
185. Adempimenti degli uffici.
Il capo dell'ufficio al quale è stata presentata la domanda di pensione
privilegiata di cui all'art. 184 procede all'accertamento dei fatti, alla
redazione del rapporto informativo e alla trasmissione degli atti all'ufficio di
cui all'art. 164.
Quest'ultimo ufficio acquisisce il parere della commissione medica ospedaliera e
rimette l'intera documentazione all'amministrazione centrale, salvo il rigetto
della domanda ove ricorrano i casi previsti dall'art. 164, lettere a) o b).
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
186. Decesso del titolare di trattamento diretto.
In caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto, l'avente
causa che ritenga la morte dovuta all'infermità o alla lesione per la quale era
stato attribuito detto trattamento, per conseguire la pensione privilegiata di
riversibilità deve presentare documentata domanda all'amministrazione centrale
che ha liquidato il trattamento diretto, salvo quanto disposto nell'art. 188.
Il parere della commissione medica ospedaliera, sulle cause della morte del
titolare del trattamento diretto, è acquisito dall'amministrazione centrale.
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187. Provvedimento della amministrazione centrale.
[Sulla domanda di pensione privilegiata di riversibilità l'amministrazione
centrale provvede dopo aver sentito il comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie, salvo che non respinga la domanda in conformità di giudizio espresso
dalla commissione medica ospedaliera.
Il Ministero della sanità e il collegio medico legale possono essere sentiti nei
casi previsti dall'art. 178, comma primo.
Il provvedimento definitivo è emesso secondo le disposizioni contenute nell'art.
179, commi primo e secondo] (66).
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(66) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami
ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono riferiti al
procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R. n.
461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
(giurisprudenza di legittimità)
188. Trattamento speciale.
In favore della vedova e degli orfani minorenni del titolare di pensione
privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, il trattamento
speciale e la pensione privilegiata di riversibilità previsti dall'art. 93 sono
liquidati d'ufficio senza l'adozione di provvedimento formale, dalla direzione
provinciale del tesoro che ha in carico la partita relativa al trattamento
diretto, in base ai dati risultanti dal provvedimento di liquidazione di tale
trattamento e previo accertamento della inesistenza di sentenza di separazione
personale per colpa della vedova.
Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo la direzione
provinciale del tesoro liquida il trattamento speciale e la pensione
privilegiata di riversibilità a favore della vedova e degli orfani minori anche
in mancanza di dati di cui al secondo comma del precedente articolo 155 e previo
accertamento della tempestività del matrimonio contratto dal pensionato (66/a).
Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente comma sono
inviati alla Corte dei conti per il controllo successivo (66/a).
In favore degli orfani maggiorenni del titolare di pensione privilegiata diretta
o di assegno rinnovabile di prima categoria, il trattamento speciale e la
pensione privilegiata di riversibilità previsti dall'articolo 93 sono liquidati
dalla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione
diretta, con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 160, terzo comma
(66/a).
La liquidazione del trattamento speciale e della pensione privilegiata di
riversibilità in favore del coniuge e degli orfani minorenni del titolare di
pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, nel
caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato compisse
il sessantacinquesimo anno di età ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se
postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, è effettuata
dalla direzione provinciale del tesoro senza l'adozione di provvedimento
formale, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette
(66/b).
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(66/a) Comma aggiunto dall'art. 32, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata al n.
A/XXX.
(66/a) Comma aggiunto dall'art. 32, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata al n.
A/XXX.
(66/a) Comma aggiunto dall'art. 32, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata al n.
A/XXX.
(66/b) Comma aggiunto dall'art. 8, D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138, riportato al
n. A/XXXVII.
189. Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto alla pensione
privilegiata di riversibilità.
In caso di morte del titolare di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile,
inferiore alla prima categoria, in favore della vedova e degli orfani minorenni
si applicano le disposizioni dell'art. 160, salvo il provvedimento
sull'eventuale diritto alla pensione privilegiata di riversibilità.
------------------------
190. Rinvio.
Nei casi di decesso di un compartecipe della pensione privilegiata di
riversibilità o di perdita del diritto a tale compartecipazione nonché nei casi
di consolidamento si applica il disposto dell'art. 158, comma terzo.
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Capo III - Disposizioni comuni
(giurisprudenza di legittimità)
191. Decorrenza e durata della pensione e degli assegni.
La pensione diretta e l'assegno rinnovabile decorrono dalla data di cessazione
dal servizio stabilita nel relativo provvedimento, salvi i casi per i quali è
diversamente disposto.
La pensione di riversibilità decorre dal giorno successivo a quello della morte
del dante causa; nel caso previsto dall'art. 4 del D.P.R. 30 giugno 1972, n.
423, la pensione di riversibilità viene corrisposta con effetto dal primo giorno
del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due
anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o
dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese
successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti
prescritti. Tuttavia, ove per la stessa infermità l'interessato consegua
ulteriore assegno rinnovabile ovvero pensione, il cui periodo di attribuzione
sia in tutto o in parte contemporaneo a quello di percezione del precedente
assegno, il nuovo trattamento sarà corrisposto dalla data in cui viene a cessare
il pagamento di quello precedente.
Per i minori non emancipati e gli interdetti, il termine di cui al comma
precedente nonché quelli stabiliti da altre disposizioni del presente testo
unico rimangono sospesi finché duri la incapacità di agire.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
192. Domanda di liquidazione.
Nei casi in cui per la liquidazione del trattamento di quiescenza è prevista la
domanda dell'interessato, questa può essere spedita a mezzo di lettera
raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata
all'ufficio postale, che è tenuto ad apporre il timbro a data sulla domanda
stessa.
In caso di presentazione della domanda ad ufficio non competente
dell'amministrazione alla quale il dipendente appartiene o apparteneva,
l'ufficio medesimo la trasmette a quello che deve provvedere, dandone
comunicazione all'interessato; ai fini della decorrenza dei termini, si tiene
conto della data di presentazione della domanda al primo ufficio.
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193. Comunicazione del decreto.
Il decreto relativo al trattamento di quiescenza è comunicato all'interessato a
mezzo del servizio postale ovvero è consegnato dalla direzione provinciale del
tesoro direttamente al pensionato che ne rilascia ricevuta, salvo quanto
disposto dal precedente art. 155, settimo comma (66/c).
Se l'interessato è deceduto, la comunicazione del decreto relativo al
trattamento diretto è fatta al coniuge superstite o agli orfani; in mancanza di
questi, è fatta impersonalmente agli eredi nell'ultima residenza del defunto,
mediante affissione all'albo del comune.
Le stesse modalità vengono osservate per la comunicazione dei decreti relativi
al trattamento di riversibilità.
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(66/c) Comma così sostituito dall'art. 33, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata
al n. A/XXX e poi così modificato dall'art. 5, D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138,
riportato al n. A/XXXVII.
194. Inabilità a proficuo lavoro.
Per comprovare lo stato di inabilità a proficuo lavoro può essere prodotto
dall'interessato un certificato del medico provinciale, di un ufficiale medico
in servizio permanente effettivo o dell'ufficiale sanitario del comune
attestante tale stato e il carattere permanente di esso alla data della morte
del dipendente ovvero alla data del raggiungimento della maggiore età, se
successiva, con l'indicazione delle cause della inabilità.
Qualora l'interessato abbia prodotto documentazione diversa da quella indicata
nel comma precedente ovvero abbia omesso di produrre certificazione medica,
l'ufficio dispone gli accertamenti sanitari presso le competenti commissioni
mediche ospedaliere.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
195. Competenza per gli assegni accessori.
L'amministrazione centrale provvede d'ufficio all'attribuzione dell'assegno di
superinvalidità, dell'assegno di cura, dell'assegno per cumulo di infermità,
dell'assegno complementare, dell'indennità di assistenza ed accompagnamento e
dell'assegno speciale annuo; provvede su domanda dell'interessato
all'attribuzione dello assegno di incollocabilità.
Le direzioni provinciali del tesoro provvedono di ufficio all'attribuzione della
tredicesima mensilità, dell'assegno di caroviveri e dell'indennità integrativa
speciale; provvedono su domanda dell'interessato all'attribuzione dell'indennità
speciale annua, degli aumenti di integrazione, dell'assegno di previdenza e
dell'assegno di incollocamento.
Gli aumenti di integrazione sono attribuiti senza l'adozione di provvedimento
formale. Delle attribuzioni disposte le direzioni provinciali del tesoro danno
comunicazione periodica alla competente amministrazione centrale e agli organi
di controllo. Si applica il disposto, di cui al secondo e al quarto comma
dell'art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 423 (67), tenendo conto della data di
decorrenza e di quella di scadenza della rata di pensione.
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(67) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
196. Quote di aggiunta di famiglia.
Le quote di aggiunta di famiglia sono attribuite - senza l'adozione di
provvedimento formale - dalla direzione provinciale del tesoro su domanda
dell'interessato, salvo quanto è previsto nei successivi commi.
Nei confronti del dipendente cessato dal servizio l'attribuzione è effettuata
d'ufficio in base all'indicazione, contenuta nel ruolo di pensione ovvero in
apposita comunicazione da parte del competente ufficio, delle generalità delle
persone per le quali era corrisposta l'aggiunta di famiglia all'atto della
cessazione dal servizio ovvero, qualora trattisi di personale già amministrato
dalla direzione provinciale del tesoro, in base alle risultanze degli atti in
possesso della direzione stessa.
Si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi secondo e quarto, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423 (67), tenendo conto della
data di decorrenza e di quella di scadenza della rata di pensione.
Nel caso in cui abbia trovato applicazione lo art. 160 del presente testo unico,
l'attribuzione della quota di aggiunta di famiglia è effettuata d'ufficio per le
persone che, in base agli atti in possesso della direzione provinciale del
tesoro, siano da considerare a carico dell'avente diritto.
È fatto obbligo ai titolari di pensione che fruiscano delle quote di aggiunta di
famiglia di segnalare alla direzione provinciale del tesoro il venir meno delle
condizioni cui è subordinato il diritto alla quota di aggiunta di famiglia.
Il titolare di pensione che produca dichiarazione non conforme al vero o
reticente incorre nella sospensione, non superiore a sei mesi, del godimento
della quota di aggiunta di famiglia.
------------------------
(67) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
TITOLO III
Pagamenti
(giurisprudenza di legittimità)
197. Pagamento delle pensioni e degli assegni.
Le pensioni e gli assegni rinnovabili sono pagati a rate mensili o bimestrali
scadenti, rispettivamente, alla fine del mese o del bimestre. La tredicesima
mensilità viene pagata unitamente all'ultima rata dell'anno. La periodicità dei
pagamenti è stabilità con decreto del Ministro del tesoro.
I pagamenti delle rate vengono effettuati nel corso del mese o del bimestre alle
date stabilite dal Ministro del tesoro con proprio decreto (67/a).
Tutte le ritenute non erariali, che in atto vengono versate mensilmente, sono
effettuate e versate agli enti creditori con la stessa periodicità stabilita per
il pagamento della rata di pensione, anche in deroga a pattuizioni ed obblighi
degli interessati.
In caso di decesso del titolare prima del giorno di scadenza della rata di
pensione o di assegno non si richiede la restituzione della quota di pensione o
di assegno relativa al periodo intercorrente tra la data di morte del titolare e
la scadenza della rata e si fa luogo alla corresponsione del rateo della
tredicesima mensilità soltanto per la parte eccedente la predetta quota.
Le pensioni e gli assegni pagabili all'estero sono corrisposti a trimestre
intero maturato, alla data che sarà stabilita dal Ministro del tesoro con il
decreto di cui al secondo comma.
Nel caso di cessazione del diritto da parte di un compartecipe della pensione di
riversibilità, la riduzione della misura della pensione si effettua, ai fini del
pagamento, dal primo del mese successivo all'evento che determina la cessazione
del diritto stesso (67/b).
È fatto obbligo al titolare di pensione o di assegno rinnovabile di comunicare
alla competente direzione provinciale del tesoro il verificarsi di qualsiasi
evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della
misura della pensione o dell'assegno nonché la riduzione o la soppressione degli
assegni accessori. Analogo obbligo è fatto anche al rappresentante legale del
titolare di pensione o di assegno nonché al rappresentante volontario per gli
eventi di cui egli possa essere a conoscenza per motivi inerenti all'incarico a
lui conferito (67/c).
Il rappresentante risponde dei danni eventualmente arrecati all'erario a causa
della omessa o tardiva comunicazione di cui al precedente comma (67/c).
------------------------
(67/a) Da ultimo, il calendario dei pagamenti è stato stabilito con D.M. 15
settembre 1997, riportato al n. C/XI.
(67/b) Così sostituito, da ultimo, dall'art. 9, D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138,
riportato al n. A/XXXVII.
(67/c) Comma aggiunto dall'art. 44, D.P.R. 8 luglio 1986, n. 429, riportato alla
voce Ministero del tesoro.
(67/c) Comma aggiunto dall'art. 44, D.P.R. 8 luglio 1986, n. 429, riportato alla
voce Ministero del tesoro.
198. Arrotondamento.
[L'importo annuo della pensione o dell'assegno rinnovabile è arrotondato, per
eccesso, a lire cinquecento] (67/d).
Per l'arrotondamento dell'importo netto mensile delle suddette competenze, si
applicano le norme generali sulle competenze spettanti ai dipendenti statali.
------------------------
(67/d) Comma così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1976, dall'art. 35, L.
29 aprile 1976, n. 177, riportata al n. A/XXX. Successivamente, peraltro, detto
art. 35 è stato abrogato dall'art. 11, D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138, riportato
al n. A/XXXVII.
199. Nomina del rappresentante.
I titolari di pensione o di assegno rinnovabile possono nominare mediante
mandato speciale con firma autenticata anche in via amministrativa, da prodursi
alla competente direzione provinciale del tesoro, un proprio rappresentante per
la riscossione continuativa del trattamento loro spettante.
------------------------
200. Documenti validi per la riscossione.
La tessera personale di riconoscimento rilasciata ai dipendenti civili e
militari dello Stato in attività di servizio ed in quiescenza ed ai loro
familiari è documento valido anche ai fini della riscossione dei titoli di spesa
dello Stato emessi per il pagamento delle pensioni e degli assegni, senza limiti
di importo.
Le amministrazioni competenti al rilascio o le direzioni provinciali del tesoro
appongono sulla tessera di riconoscimento apposita annotazione con l'indicazione
del numero d'iscrizione della relativa partita di pensione o di assegno.
A coloro che sono sprovvisti della tessera di cui sopra viene rilasciato
apposito documento da valere per la riscossione.
Continuano ad avere validità ai fini della riscossione, i certificati di
iscrizione rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del presente testo
unico.
------------------------
201. Pagamento dei ratei insoluti.
In caso di decesso del titolare di pensione o di assegno rinnovabile, il rateo
di pensione o assegno, lasciato insoluto, spetta al coniuge superstite non
separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli.
Qualora non esistano i soggetti indicati nel comma precedente, il rateo è
devoluto a favore degli eredi del dipendente secondo le norme di legge in
materia di successione.
La riscossione del rateo può essere delegata ad uno degli aventi diritto
mediante scrittura privata con firma autenticata anche in via amministrativa.
------------------------
202. Adeguamento delle norme sui pagamenti e sulla imputazione delle spese per
pensioni.
Il Ministro per il tesoro, con decreto da sottoporre alla registrazione della
Corte dei conti, potrà emanare disposizioni sui servizi concernenti il pagamento
delle pensioni in relazione all'aggiornamento delle tecniche meccanografiche ed
elettroniche.
Le pensioni ordinarie e gli assegni temporanei e rinnovabili dei dipendenti
civili e militari delle amministrazioni dello Stato e dei loro congiunti,
pagabili a mezzo di ruoli di spesa fissa, con esclusione dei trattamenti di
quiescenza gravanti sui bilanci di amministrazione ed Aziende autonome, sono
imputati ad apposito capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro.
L'esercizio finanziario di decorrenza e le modalità di attuazione della
disposizione di cui al comma precedente saranno stabilite con decreto del
Ministro per il tesoro. Restano ferme le attribuzioni delle competenti
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di liquidazione e
di ordinazione di pagamento delle pensioni nonché quelle dei rispettivi organi
di controllo centrali e periferici.
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TITOLO IV
Revoca e modifica del provvedimento
(giurisprudenza di legittimità)
203. Competenza.
Il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza può essere revocato o
modificato dall'ufficio che lo ha emesso, secondo le norme contenute negli
articoli seguenti.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
204. Motivi.
La revoca o la modifica di cui all'articolo precedente può aver luogo quando:
a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi
risultanti dagli atti;
b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del
riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione
delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno
o indennità;
c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento;
d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o
dichiarati falsi.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
205. Iniziativa e termini.
La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda dell'interessato.
Nei casi previsti nelle lett. a) e b) dell'art. 204 il provvedimento è revocato
o modificato d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di
registrazione del provvedimento stesso; nei casi di cui alle lett. c) e d) di
detto articolo il termine è di sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti
nuovi dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti.
La domanda dell'interessato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i
termini stabiliti dal comma precedente; nei casi previsti nelle lettere a) e b)
dell'art. 204 il termine decorre dalla data in cui il provvedimento è stato
comunicato all'interessato.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
206. Effetti.
Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano
state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non
dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca
o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso
dell'interessato (67/e).
Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente
articolo può essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa
grave (67/f).
------------------------
(67/e) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 3, L.
7 agosto 1985, n. 428, riportata alla voce Ministero del tesoro.
(67/f) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 7 agosto 1985, n. 428, riportata alla voce
Ministero del tesoro.
(giurisprudenza di legittimità)
207. Revoca o modifica su domanda nuova.
Fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, il provvedimento può essere
sempre revocato o modificato quando l'interessato presenti una domanda nuova che
incida su materia che non abbia formato oggetto del precedente provvedimento.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
208. Perdita del diritto alla pensione di riversibilità.
Nel caso in cui il titolare di pensione di riversibilità o di assegno
alimentare, in adempimento dell'obbligo stabilito dall'ultimo comma dell'art.
86, comunichi alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione
delle condizioni che hanno dato luogo alla attribuzione della pensione o
dall'assegno, la stessa direzione provinciale sospende i pagamenti e, ove abbia
emesso il provvedimento di liquidazione, lo revoca.
Se il provvedimento di liquidazione sia stato emesso da altro ufficio, la
direzione provinciale del tesoro, sospesi i pagamenti, trasmette la
comunicazione dell'interessato all'ufficio liquidatore, che procede alla revoca.
Nel caso in cui, pur non essendo pervenuta comunicazione da parte
dell'interessato, risulti alla competente direzione provinciale del tesoro che
le condizioni richieste per il diritto alla pensione o all'assegno siano
cessate, la direzione provinciale stessa comunica all'interessato, in via
amministrativa, gli elementi in suo possesso, per le eventuali deduzioni da
presentarsi entro trenta giorni.
Scaduto detto termine senza che l'interessato abbia prodotto deduzioni, si
procede a norma di quanto disposto dal primo e dal secondo comma.
Qualora l'interessato abbia prodotto le proprie deduzioni, provvede in merito la
direzione provinciale del tesoro ovvero l'ufficio liquidatore, ai sensi dei
commi precedenti.
------------------------
PARTE III
Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato
TITOLO I
Fondo pensioni
(giurisprudenza di legittimità)
209. Disposizioni di carattere generale.
Per i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per i loro
familiari il trattamento di quiescenza è erogato a carico del Fondo pensioni
istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418 (68).
Al fondo pensioni sono iscritti obbligatoriamente i dipendenti di ruolo
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonché quelli non di ruolo
assunti in servizio per un periodo non inferiore a un anno.
Per il personale inquadrato nei ruoli ferroviari per effetto di disposizioni
legislative, continuano ad applicarsi, per quanto riguarda l'iscrizione al Fondo
pensioni, le rispettive norme di inquadramento.
Il Fondo pensioni è dotato di un patrimonio costituito:
con le somme rappresentanti, al 31 dicembre 1908, i patrimoni della Cassa
pensioni del consorzio di mutuo soccorso e dell'istituto di previdenza di cui
alla legge 24 marzo 1907, numero 132 (69);
con gli avanzi di gestione del Fondo stesso;
con altre entrate per titoli diversi.
Il patrimonio di cui sopra è custodito e amministrato gratuitamente dalla Cassa
depositi e prestiti e le relative somme possono essere investite in titoli di
Stato o garantiti dallo Stato, in mutui al personale dipendente dall'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato e negli altri modi stabiliti dalla legge.
Sulle somme investite in mutui al personale ferroviario viene corrisposto, a
carico della "gestione dei mutui al personale" del bilancio dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato, l'interesse annuo del cinque per cento.
Alle spese del Fondo pensioni si provvede con le entrate dello stesso Fondo, e
con un contributo dello Stato.
Le spese, le entrate e il contributo di cui sopra sono evidenziati in apposito
paragrafo del titolo "gestioni speciali ed autonome" del bilancio dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato.
------------------------
(68) Recante norme per le pensioni e per il trattamento del personale delle
Ferrovie dello Stato.
(69) Recante norme per la unificazione degli istituti di previdenza del
personale delle Ferrovie dello Stato.
(giurisprudenza di legittimità)
210. Fondo ed entrate del Fondo.
Le spese a carico del Fondo pensioni sono costituite.
a) dalle pensioni da corrispondersi agli aventi diritto;
b) dalle indennità una tantum da corrispondersi in luogo di pensione e dei
trattamenti similari;
c) dai contributi per l'assistenza sanitaria a favore dei pensionati, da
corrispondersi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti
statali.
Le entrate del Fondo pensioni sono costituite:
a) dalle ritenute ordinarie e straordinarie a carico degli iscritti, previste
dal successivo articolo 211;
b) da un contributo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, da
stanziare nelle spese correnti del bilancio della stessa azienda, in ragione di
cinque volte e mezzo l'ammontare delle ritenute ordinarie e straordinarie a
carico degli iscritti;
c) dalle quote di trattamento liquidate a favore del Fondo pensioni dalla
gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara in
applicazione della L. 27 luglio 1967, n. 658 (70);
d) dagli interessi sul patrimonio di cui al precedente articolo e da ogni altro
eventuale provento di competenza del Fondo pensioni.
Lo Stato partecipa alla copertura delle spese del Fondo pensioni indicate nel
primo comma del presente articolo con un contributo da stabilirsi, per ogni
esercizio finanziario, in misura pari alla differenza tra le stesse spese e le
entrate del Fondo. Tale contributo è iscritto nello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro e, correlativamente, nello stato di previsione
dell'entrata dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in apposito
capitolo della gestione del Fondo pensioni; esso viene corrisposto all'Azienda
suddetta in rate mensili.
------------------------
(70) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
211. Ritenute a carico degli iscritti.
Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alle seguenti ritenute:
a) gli iscritti al Fondo sono sottoposti alla ritenuta ordinaria del 7 per cento
dell'80 per cento (71):
1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilità;
2) dell'indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti
prevista dall'art. 47 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;
3) dell'indennità pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57;
4) dell'indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla
tredicesima mensilità.
In caso di riduzione dello stipendio la ritenuta ordinaria va commisurata allo
stipendio intero (72).
b) straordinaria:
1) del decimo sull'80 per cento dello stipendio annuo assegnato all'atto
dell'assunzione, pagabile in una sola volta ovvero in ventiquattro rate mensili
consecutive senza interessi. Fatta eccezione per i dipendenti inquadrati in
ruolo in applicazione della legge 7 ottobre 1969, n. 747 (73), detta ritenuta,
nei confronti degli altri dipendenti che hanno compiuto trenta anni di età,
viene aumentata di un centesimo per ogni anno compiuto oltre il trentesimo;
2) del quindicesimo di ogni aumento di stipendio o assegno utile a pensione, da
ritenersi nel primo mese nel quale incomincia il godimento. In detto mese la
ritenuta ordinaria continua ad essere commisurata alla precedente retribuzione.
------------------------
(71) Per l'aumento al 7,06 per cento, vedi l'art. 1, D.M. 21 luglio 1983,
riportato al n. A/XXXIV e all'8,25 per cento, vedi l'art. 9, L. 17 aprile 1985,
n. 141, riportata al n. A/XXXVI. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 2 marzo 1989, n.
65, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato, il quale tra l'altro, a decorrere dal 1° gennaio 1989, ha soppresso
le parole " dell'80 per cento ".
(72) Lettera così sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 1976, dall'art. 21, L.
29 aprile 1976, n. 177.
(73) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
TITOLO II
Servizi computabili
(giurisprudenza di legittimità)
212. Servizi resi alle ferrovie dello Stato con iscrizione al Fondo pensioni.
Tutti i servizi prestati alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato con iscrizione al relativo Fondo pensioni si computano ai fini del
trattamento di quiescenza a carico del Fondo medesimo, salve le disposizioni
contenute nell'art. 216.
Il computo si effettua dalla data di iscrizione al Fondo pensioni fino alla data
di cessazione del rapporto di impiego o di servizio, senza tener conto dei
periodi trascorsi:
a) in aspettativa per motivi di carattere privato;
b) durante la detenzione per condanna penale;
c) in posizione di sospensione con cessazione completa dello stipendio;
d) in assenza giustificata con cessazione completa dello stipendio ai sensi
dell'art. 87 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425 (74).
In deroga a quanto disposto nel comma precedente, il periodo di sospensione è
computabile nella misura massima di due anni:
a) d'ufficio, previo recupero delle corrispondenti ritenute ordinarie sullo
stipendio e sugli assegni personali pensionabili da effettuare in una sola volta
ovvero in ragione di due mesi arretrati per ogni mese corrente, se la
sospensione o l'assenza giustificata è seguita dalla riammissione in servizio;
b) su domanda del dipendente o dei suoi aventi causa, se durante la sospensione
sia intervenuta la cessazione dal servizio o, rispettivamente, la morte del
dipendente e sempreché siano versate al Fondo pensioni le ritenute di cui alla
precedente lettera a).
Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego per condanna penale o per motivi
disciplinari, cui segua la riammissione in servizio con diritto allo stipendio
ed agli assegni non percepiti, disposta in conseguenza di revisione del
procedimento penale o di quello disciplinare, si computa il tempo decorso dalla
data di risoluzione del rapporto di impiego a quella di riammissione in
servizio.
------------------------
(74) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
(giurisprudenza di legittimità)
213. Servizi resi alle ferrovie dello Stato senza iscrizione al Fondo pensioni.
I servizi non di ruolo prestati all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato,
anteriormente all'iscrizione al Fondo pensioni, dai sussidiari sistemati in
ruolo in base all'art. 20 del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1785 (75), ovvero
all'art. 10 del D.L.Lgt. 12 aprile 1946, n. 292 e dai contrattisti inquadrati
nei ruoli in forza del D.L.C.p.S. 9 luglio 1947, n. 667, sono computabili
d'ufficio ai fini del trattamento di quiescenza nei limiti e con le modalità
stabilite dalle rispettive norme di inquadramento.
Il servizio prestato dal 1° settembre 1954 al 13 aprile 1963 dal personale già a
contratto tipo proveniente dal soppresso Ministero dell'Africa italiana o dagli
enti dipendenti dai cessati governi coloniali, inquadrato nei ruoli delle
ferrovie dello Stato ed iscritto al relativo Fondo pensioni in applicazione
dell'art. 20 della legge 18 febbraio 1963, n. 304 (76), è computabile d'ufficio
per intero e senza onere a carico del personale interessato, ai fini del
trattamento di quiescenza sul Fondo predetto.
------------------------
(75) Recante norme modificative al regolamento del personale delle Ferrovie
dello Stato, approvato con R.D.L. 7 aprile 1925, n. 405.
(76) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
214. Servizi resi ad enti diversi.
Il servizio reso all'Ente nazionale per l'energia elettrica dal personale
ferroviario che, all'atto del passaggio alle dipendenze di detto ente, ha optato
per la conservazione dell'iscrizione al Fondo pensioni in base all'art. 6 del
D.P.R. 17 marzo 1965, n. 144 (77-79), è computabile ai fini del trattamento di
quiescenza a carico del Fondo stesso.
Ai fini sopraindicati è, altresì, computabile il servizio prestato dal 26
ottobre 1954 alle dipendenze del Commissariato generale del Governo, del
territorio di Trieste dal personale che successivamente sia stato iscritto al
Fondo pensioni.
Nei confronti del personale, proveniente dalle ferrovie Monza-Molteno-Oggiono,
Siena-Buonconvento-Monte Antico, Poggibonsi-Colle Val d'Elsa, Santhià-Biella,
Biella-Novara e Sondrio-Tirano, inquadrato nei ruoli dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato ed iscritto al relativo Fondo pensioni in applicazione
delle leggi 30 aprile 1959, n. 286, e 24 dicembre 1959, n. 1143, è computabile
il servizio reso alle ferrovie di provenienza anteriormente alla iscrizione al
Fondo pensioni a condizione che il servizio stesso risulti coperto da
contribuzione assicurativa presso lo speciale Fondo di previdenza per gli
addetti ai pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
------------------------
(77-79) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
215. Servizio di ruolo reso allo Stato ed altri servizi computabili ai fini del
trattamento di quiescenza a carico dello Stato.
Ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni sono
computabili i servizi e i periodi di cui agli articoli 8, 28, 29, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37 e 38.
La valutazione si effettua secondo le norme concernenti il trattamento di
quiescenza a carico dello Stato.
------------------------
216. Servizi computabili a domanda.
A favore dei dipendenti per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a
carico del Fondo pensioni sono computabili a domanda, in tutto o in parte, i
servizi resi all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in qualità di:
a) avventizio ordinario o straordinario;
b) sussidiario;
c) contrattista.
Se i servizi sopra menzionati sono stati resi con iscrizione all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, si applica
l'art. 11; se i predetti servizi non sono coperti da contribuzione nella citata
assicurazione generale, si applica l'art. 14, secondo e terzo comma.
I servizi resi in qualità di sussidiario o di contrattista sono computati a
domanda limitatamente ai periodi non computabili d'ufficio in base all'art. 213,
primo comma.
È computabile a domanda, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7 della
legge 26 febbraio 1969, n. 94 (80), il servizio reso in qualità di assuntore
anteriormente al 1° febbraio 1958.
Ai servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per l'inquadramento
nei ruoli delle ferrovie dello Stato, sono estese le disposizioni contenute
nell'art. 15.
Restano ferme le disposizioni di cui al capo VII, sezione I, della legge 27
luglio 1967, numero 658 (81), concernenti il riscatto dei servizi non di ruolo
prestati dal personale ferroviario con iscrizione alla gestione marittimi della
Cassa nazionale della previdenza marinara.
Per il dipendente iscritto al Fondo pensioni sono altresì valutabili a domanda i
servizi e periodi indicati nella parte I, titolo II, capo II del presente testo
unico, con le modalità e alle condizioni, ivi stabilite.
I servizi e periodi di cui al precedente comma, già computati o riscattati
presso lo Stato, si riuniscono con il servizio computabile ai fini del
trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni; in tal caso le ritenute,
che siano ancora dovute per contributo di riscatto all'atto del passaggio alle
ferrovie dello Stato sono devolute al Fondo pensioni.
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(80) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
(81) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
217. Aumenti di valutazione del servizio ferroviario e di altri servizi.
Il servizio ferroviario effettivamente prestato, coperto da iscrizione al Fondo
pensioni o comunque computato ovvero riscattato ai fini del trattamento di
quiescenza a carico del predetto Fondo, è valutato con l'aumento di un decimo o
di un dodicesimo, secondo che esso sia stato reso con qualifiche per le quali il
limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio sia fissato,
dall'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio, rispettivamente
in cinquantotto e sessanta anni.
Gli aumenti per servizi speciali di cui alla parte I, titolo II, capo III del
presente testo unico sono valutabili ai fini del trattamento di quiescenza a
carico del Fondo pensioni solo se ineriscono a servizi computati o riscattati ai
fini della predetta pensione ferroviaria.
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218. Disposizioni comuni.
Le disposizioni degli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche per i servizi resi
dal dipendente dell'amministrazione ferroviaria. Dell'aumento previsto
dall'articolo 217, primo comma, si tiene conto esclusivamente ai fini della
determinazione del servizio utile.
Al trattamento di quiescenza disciplinato dalla presente parte sono estese le
disposizioni generali di cui agli articoli 5, 6 e 7.
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TITOLO III
Trattamento di quiescenza
(giurisprudenza di legittimità)
219. Diritto al trattamento normale.
Il dipendente collocato a riposo d'ufficio in base all'art. 165 dello stato
giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui
alla legge 26 marzo 1958, n. 425 (80), e successive modificazioni, ha diritto
alla pensione normale qualunque sia l'anzianità di servizio maturata.
Nei confronti del dipendente, che sia già titolare di pensione ordinaria diretta
a carico dello Stato o del Fondo pensioni, i limiti di servizio di cui al quadro
9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077,
sono sostituiti dal limite unico di servizio di anni quindici, sia agli affetti
del collocamento a riposo d'ufficio sia agli effetti della liquidazione della
pensione.
Nei casi di decadenza e di dimissioni dall'impiego, il dipendente consegue il
diritto alla pensione dopo aver maturato venti anni di servizio effettivo.
Alla dipendente dimissionaria che abbia contratto matrimonio spetta, ai fini del
compimento dell'anzianità stabilita nel terzo comma, un aumento del servizio
effettivo fino al massimo di cinque anni (82).
In tutti gli altri casi di cessazione dal servizio, il diritto alla pensione si
acquista al compimento del decimo anno di servizio effettivo.
Il personale cui non spetti la pensione ai sensi dei commi precedenti ha diritto
ad una indennità per una volta tanto purché abbia compiuto un anno intero di
servizio effettivo.
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(80) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
(82) La Corte costituzionale, con sentenza 7-15 luglio 2005, n. 281 (Gazz. Uff.
20 luglio 2005, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del
presente comma nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'aumento del
servizio effettivo fino al massimo di cinque anni spetti anche alle dipendenti
dimissionarie non coniugate con prole a carico.
(giurisprudenza di legittimità)
220. Base pensionabile.
Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza degli
iscritti al Fondo pensioni, la base pensionabile, costituita dall'ultimo
stipendio e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente
percepiti, è aumentata del 18 per cento:
a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti
prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748;
b) indennità pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57;
c) assegno personale pensionabile (82/a).
Per gli effetti del precedente comma si considerano soltanto gli assegni o
indennità previsti come utili ai fini della determinazione della base
pensionabile, da disposizioni di legge (82/a).
Degli assegni personali di cui al comma precedente non concorre a determinare la
misura della base pensionabile il "compenso combattenti". Detto compenso è
liquidato in valore capitale, da determinare moltiplicando per quindici
l'importo annuo del compenso stesso per le cessazioni dal servizio decorrenti
dal 1° luglio 1973 e per dieci nei casi di cessazione dal servizio anteriori a
tale data.
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(82/a) Gli attuali commi primo e secondo così sostituiscono l'originario comma
primo, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1°
gennaio 1976, per effetto dell'art. 22, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata al
n. A/XXX.
(82/a) Gli attuali commi primo e secondo così sostituiscono l'originario comma
primo, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1°
gennaio 1976, per effetto dell'art. 22, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata al
n. A/XXX.
221. Calcolo delle competenze accessorie.
Le competenze accessorie sono commisurate alla decima parte dello stipendio,
maggiorato degli eventuali assegni pensionabili, goduto dal dipendente al
momento in cui è venuta a cessare la corresponsione in suo favore delle
competenze stesse. Qualora siano intervenute modifiche nella misura del
trattamento di attività, si considerano i corrispondenti stipendi ed assegni
pensionabili risultanti dall'applicazione dell'ordinamento vigente alla data
della cessazione dal servizio.
Il predetto decimo va attribuito:
a) per intero, se il servizio per il quale il dipendente ha percepito le
competenze accessorie, maggiorato degli aumenti di valutazione di cui all'art.
217, primo comma, ha durata uguale a 37 anni ovvero a quella del servizio utile
per la pensione;
b) per una quota proporzionale alla durata del servizio valutabile per le
predette competenze ed a quella del servizio utile ai fini di pensione, negli
altri casi.
Ai predetti fini gli anni di servizio utile oltre il trentasettesimo si
trascurano.
------------------------
222. Misura del trattamento normale.
La pensione spettante con dieci anni di servizio effettivo è pari al 26 per
cento della base pensionabile. Detta percentuale è aumentata di 2 per ogni
ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'80 per
cento.
Le pensione spettante al personale di cui all'art. 219, primo comma, è calcolata
con la percentuale della base pensionabile corrispondente all'anzianità di
servizio utile maturata, se questa non è inferiore a quella assunta a limite di
servizio per il collocamento a riposo d'ufficio nel quadro 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (83); negli altri casi, la
pensione è liquidata su un'anzianità pari al predetto limite ed è sottoposta
alla ritenuta del 6 per cento a favore del Fondo pensioni per il tempo
corrispondente alla differenza tra gli anni computati nella liquidazione della
pensione e quelli complessivamente maturati dal dipendente.
La disposizione del comma precedente, con la sola sostituzione del limite di
servizio in essa richiamato con quello di 15 anni stabilito dall'art. 219,
secondo comma, si applica anche nei confronti del personale che sia già titolare
di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato o del Fondo pensioni.
L'indennità per una volta tanto è pari ad un dodicesimo della base pensionabile
per ogni anno di servizio utile.
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(83) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
223. Dipendenti affetti da tubercolosi.
Al dipendente provvisto di pensione di guerra per infermità tubercolare, che
cessa dal servizio a causa di detta infermità, dichiarata contagiosa, si
applicano le disposizioni dell'art. 48.
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224. Dipendenti da imprese appaltatrici di servizi.
Per i dipendenti da imprese appaltatrici di servizi inquadrati nei ruoli
organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'art. 6
della legge 29 aprile 1971, n. 880 (84), si applica l'art. 10 della legge
stessa.
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(84) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
(giurisprudenza di legittimità)
225. Diritto alla pensione privilegiata.
Il personale che, per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio,
diviene invalido al servizio ferroviario ha diritto alla pensione privilegiata.
Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli
derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio.
Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da
fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa
efficiente e determinante.
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, al personale
ferroviario si applicano le disposizioni degli articoli 73, 77 e 80, relative
alla perdita dell'organo superstite, alle malattie tropicali e al servizio di
guerra.
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226. Misura della pensione privilegiata.
Salvo quanto disposto nel successivo art. 227, la pensione privilegiata è
liquidata aggiungendo al trattamento continuativo di quiescenza, spettante in
rapporto alla durata del servizio utile maturato, un supplemento corrispondente
alla differenza fra il trattamento continuativo predetto e quello calcolato su
30 anni di servizio utile o, se più favorevole, sul numero di anni di servizio
utile maturato, aumentato di 12.
Agli effetti del comma precedente, per trattamento continuativo di quiescenza si
intende la pensione normale calcolata in base agli anni di servizio utile
maturati, se questi sono superiori a 10, ovvero ad un'anzianità di servizio
virtuale pari a 10 anni.
Il supplemento previsto nel primo comma è attribuito in misura proporzionale al
grado di riduzione della capacità lavorativa e, nel caso di concorso con una
rendita di infortunio spettante per lesioni o malattie professionali che abbiano
determinato, come causa o concausa, la cessazione dal servizio, per la parte
eventualmente eccedente l'importo di detta rendita.
Nei casi di cecità o di perdita totale di due arti, causate da fatti di
servizio, la pensione privilegiata è liquidata nella misura massima prevista dal
primo comma dell'art. 222.
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227. Trattamento di confronto - Aggravamento.
In luogo del trattamento comprensivo della pensione privilegiata liquidata in
applicazione dell'articolo precedente e della rendita spettante in base alle
norme sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, è attribuita,
se più favorevole, la sola pensione liquidata in base agli anni ed allo
stipendio che il dipendente avrebbe raggiunto se fosse rimasto in servizio con
la stessa qualifica fino alla data del collocamento a riposo d'ufficio secondo
l'ordinamento vigente della cessazione dal servizio.
Il trattamento privilegiato più favorevole risultante dall'applicazione del
precedente comma è attribuito in via definitiva, salvo quanto disposto dal
successivo comma.
In caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni dipendenti da fatti di
servizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 70.
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228. Casi particolari.
In caso di ricovero in ospedali psichiatrici di titolari di pensione
privilegiata che siano assistiti dall'Opera nazionale per gli invalidi di
guerra, si applicano le disposizioni concernenti i pensionati di guerra.
Nei casi di invalidità o di morte per fatti di servizio prestato in territori
esteri, gli aventi diritto alla pensione privilegiata diretta o di riversibilità
possono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 79.
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229. Diritto al trattamento di riversibilità.
In caso di morte in servizio dell'iscritto che abbia maturato 10 anni di
servizio effettivo ovvero in caso di morte del pensionato, hanno diritto alla
pensione di riversibilità il coniuge superstite, i figli e gli affiliati, i
genitori e i collaterali, secondo le norme stabilite dagli articoli 81, 82, 83,
84, 85, 86 e 87.
In caso di morte in servizio dell'iscritto che non abbia maturato l'anzianità di
cui sopra, ma che abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo, la vedova
e gli orfani minorenni, di cui ai citati articoli 81 e 82, hanno diritto ad una
indennità per una volta tanto.
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230. Misura della pensione di riversibilità.
La pensione di riversibilità è pari alle seguenti aliquote della pensione di cui
era titolare il dante causa ovvero, se questi è deceduto in servizio, della
pensione che gli sarebbe spettata alla data della morte:
a) coniuge superstite ovvero genitori: 50 per cento;
b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle: 40 per cento per un avente titolo; 50
per cento fino a tre aventi titolo; 60 per cento per quattro o piu aventi
titolo;
c) coniuge superstite con orfani, avuti dal matrimonio con il dante causa: con
uno o due, 65 per cento; con tre, 70 per cento; con quattro o più, 75 per cento.
La quota di pensione, corrispondente alla differenza tra l'aliquota determinata
in rapporto al numero degli orfani compartecipi e quella indicata alla lettera
a), spettante al coniuge superstite, viene divisa in parti uguali tra gli orfani
quando alcuno di essi viva separato ovvero sia maggiorenne;
d) coniuge superstite con o senza orfani avuti dal matrimonio con il dante
causa, in concorso con figli di precedente matrimonio del dante causa: 50 per
cento al coniuge con o senza figli propri e 25 per cento ai figli di precedente
matrimonio, qualunque sia il loro numero.
La pensione assegnata al coniuge superstite con figli propri si considera
liquidata, agli effetti della ripartizione, nella percentuale che spetterebbe,
ai sensi della precedente lettera c), al nucleo familiare del coniuge stesso, se
con esso non concorressero orfani di precedente matrimonio del dante causa. Nel
caso in cui il coniuge superstite viva separato da alcuno dei figli propri
compartecipi ovvero uno di questi sia maggiorenne, al coniuge spettano, in
relazione alla composizione del proprio nucleo familiare, i 50
sessantacinquesimi, i 50 settantesimi o i 50 settantacinquesimi della pensione
assegnata, mentre agli orfani è attribuita per quote uguali, la parte restante.
In ogni caso le aliquote spettanti agli orfani minori del coniuge superstite,
che con lui convivono, vanno attribuite a quest'ultimo.
Qualora venga a cessare la pensione al coniuge superstite o ai figli, le
rimanenti quote si modificano secondo le norme precedenti. La stessa
disposizione si applica per la pensione dei collaterali.
Nel caso di separazione personale, di cui allo art. 81, commi quarto e sesto, la
misura dell'assegno alimentare che spetti al coniuge superstite è stabilita
secondo la disposizione dell'art. 88, penultimo comma.
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231. Misura dell'indennità una tantum - Criteri di ripartizione.
L'indennità per una volta tanto a titolo di riversibilità è pari a tanti
dodicesimi della base pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile
maturati dal dante causa.
La predetta indennità è assegnata in misura intera alla vedova sola o che
conviva con figli avuti dal matrimonio con l'iscritto e sempre che non
concorrano figli di precedente matrimonio dell'iscritto medesimo.
Quando la vedova viva separata da alcuno o da tutti i figli, avuti dal
matrimonio con il dante causa, l'indennità viene ripartita nel modo seguente:
a) 50 sessantacinquesimi alla vedova e 15 sessantacinquesimi ai figli, se questi
sono in numero non superiore a due;
b) 50 settantesimi alla vedova e 20 settantesimi ai figli, se questi sono in
numero di tre;
c) 50 settantacinquesimi alla vedova e 25 settantacinquesimi ai figli, se questi
sono in numero non inferiore a quattro.
Qualora concorrano la vedova con o senza figli avuti dal matrimonio con il dante
causa e figli di precedente matrimonio di quest'ultimo, l'indennità spetta per
due terzi alla vedova con o senza figli propri compartecipi e per un terzo ai
figli di precedente matrimonio del dante causa, qualunque sia il loro numero.
La ripartizione della quota di due terzi tra vedova e figli compartecipi va
effettuata nel caso previsto dal terzo comma del presente articolo, applicando
le aliquote in esso stabilite in rapporto al numero dei figli compartecipi.
L'indennità spetta per intero ai figli, se la vedova non vi ha diritto.
L'indennità ovvero la quota di essa spettante ai figli va divisa in parti uguali
fra loro.
In ogni caso, le aliquote dell'indennità inerenti ai figli avuti dal matrimonio
con il dante causa, conviventi con la vedova, sono corrisposte a quest'ultima.
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232. Pensione privilegiata di riversibilità - Morte del dipendente in attività
di servizio.
Quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti
da fatti di servizio, spetta ai congiunti indicati nell'art. 229 la pensione
privilegiata di riversibilità.
La suddetta pensione si calcola applicando le percentuali di riversibilità di
cui all'art. 230 agli importi del trattamento continuativo di quiescenza e del
supplemento previsti dall'art. 226, primo comma, separatamente considerati. Se
alcuno degli aventi titolo alla riversibilità ha diritto ad una rendita di
infortunio, questa va detratta dall'importo del supplemento a lui spettante.
In luogo del trattamento, comprensivo della pensione di riversibilità
privilegiata risultante dall'applicazione del comma precedente e della eventuale
rendita di infortunio, va assegnata, se più favorevole, la pensione di
riversibilità liquidata applicando le percentuali previste dall'art. 230 alla
pensione che sarebbe spettata al dipendente in base all'art. 227.
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233. Pensione privilegiata di riversibilità - Morte del pensionato.
La disposizione contenuta nell'articolo precedente si applica anche in caso di
morte del titolare di trattamento privilegiato diretto, quando la morte si sia
verificata in conseguenza della medesima infermità o lesione che aveva dato
diritto a tale trattamento.
In caso di morte del titolare del trattamento privilegiato diretto, che sia
dovuta ad altre cause, il trattamento privilegiato di riversibilità spettante ai
familiari di cui all'art. 229 è liquidato applicando le percentuali stabilite
dall'articolo 230, al trattamento privilegiato diretto in godimento.
Ai soli effetti indicati nel comma precedente, anche il dante causa che sia
titolare del trattamento previsto dall'art. 226 si considera, alla data della
morte, in godimento del trattamento costituito dalla sola pensione, liquidata
con il criterio stabilito dall'art. 227.
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234. Scomparsa e irreperibilità.
Nei casi di scomparsa e di irreperibilità dell'iscritto, i familiari aventi
diritto alla pensione di riversibilità conseguono il relativo trattamento alle
condizioni e con le modalità stabilite dall'art. 91.
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235. Pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale "equo trattamento".
Ai congiunti degli aventi diritto alla pensione sul Fondo speciale "equo
trattamento" a carico dello esercizio ferroviario istituito con regio decreto 21
ottobre 1923, n. 2529 (85), sono estese le disposizioni contenute negli articoli
da 229 a 234.
Agli effetti della determinazione della pensione di riversibilità, si applicano
le norme di cui al citato regio decreto, relative alla decurtazione dell'assegno
liquidato dal Fondo per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, gestito
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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(85) Riportato alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
236. Assegni accessori.
In aggiunta alla pensione, spettano, nella misura ed alle condizioni stabilite
negli articoli 94, 96, 97, 98 e 99 del presente testo unico, la tredicesima
mensilità, l'assegno di caroviveri, le quote di aggiunta di famiglia e
l'indennità integrativa speciale.
L'indennità integrativa speciale è dovuta anche al coniuge superstite, titolare
di assegno alimentare, nella percentuale stabilita per la determinazione della
misura dell'assegno stesso.
Ai titolari di pensione privilegiata, oltre agli assegni accessori previsti nel
primo comma, competono, alle condizioni e con le modalità stabilite dagli
articoli 100 e seguenti, l'assegno di superinvalidità, l'assegno complementare,
l'assegno di previdenza gli aumenti di integrazione, l'indennità di assistenza e
di accompagnamento, l'assegno di cura, l'assegno per cumulo di infermità,
l'assegno speciale annuo e l'indennità speciale annua.
------------------------
237. Riunione di servizi.
Nel caso in cui il dipendente abbia prestato servizi per i quali è previsto il
trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato o del Fondo
pensioni, i vari periodi possono essere riuniti ai fini di un unico trattamento
secondo le norme applicabili in relazione alla definitiva cessazione dal
servizio.
Il trattamento di quiescenza sulla totalità dei servizi farà carico al Fondo
pensioni se la cessazione definitiva dal servizio abbia luogo presso l'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato.
------------------------
238. Casi particolari di riunione di servizi.
Il dipendente dell'amministrazione ferroviaria passato, anteriormente al 15
novembre 1949, ad altra amministrazione statale con diritto a rimanere iscritto
al Fondo pensioni consegue un unico trattamento di quiescenza sulla base della
totalità dei servizi prestati. Tale trattamento, e quello di riversibilità, sono
liquidati con le norme della presente parte del testo unico e ripartiti tra il
Fondo pensioni e lo Stato in proporzione della durata dei servizi computabili
rispettivamente resi dal dipendente.
Agli effetti del riparto, il compunto si effettua a mese intero, trascurando le
frazioni di mese.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei confronti del
personale ferroviario transitato in base al regio decreto-legge 4 agosto 1924,
n. 1262 (86), convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, al Ministero dei
lavori pubblici, per il servizio delle nuove costruzioni ferroviarie, e
successivamente passato ad altra amministrazione statale. In tal caso, il
servizio reso alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici si considera
prestato, ai fini del riparto del trattamento di quiescenza, alle ferrovie dello
Stato.
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(86) Riportato alla voce Ministeri dei lavori pubblici.
239. Ricongiunzione di servizi resi alle ferrovie dello Stato e ad enti
pubblici.
La ricongiunzione dei servizi resi all'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato e ad enti pubblici è disciplinata dalle disposizioni della parte I, titolo
VII, del presente testo unico.
Agli effetti della ricongiunzione, il servizio ferroviario è equiparato al
servizio statale.
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240. Disposizioni comuni.
In tutti i casi di riunione o di ricongiunzione di servizi, il dipendente che
abbia conseguito il trattamento di quiescenza per il servizio reso in precedenza
ne perde il godimento ed è tenuto alla rifusione prevista dall'art. 117.
Ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di quiescenza
spettante sulla base dei servizi riuniti o ricongiunti, si applicano le
disposizioni comuni di cui all'art. 118.
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241. Posizione assicurativa presso l'I.N.P.S.
Le norme sulla posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, di cui agli articoli da 124 a 127, sono applicabili anche al
personale delle ferrovie dello Stato.
Per gli effetti previsti dall'art. 126, l'assegno vitalizio di diritto a carico
dell'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato è
equiparato all'assegno vitalizio di diritto a carico del Fondo di previdenza per
i dipendenti statali.
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242. Cumulo di pensioni e stipendi.
Le disposizioni della parte I, titolo IX, del presente testo unico, concernenti
il cumulo di pensioni e stipendi, si applicano anche al personale ferroviario
quando uno di tali trattamenti sia a carico del Fondo pensioni ovvero del
bilancio dell'amministrazione ferroviaria.
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243. Ritenute.
Se durante i periodi di servizio computati ai fini del trattamento di quiescenza
non siano state operate le ritenute in favore del Fondo pensioni, il relativo
importo è trattenuto sull'indennità per una volta tanto in unica soluzione e
sulla pensione mediante ritenute mensili in misura non superiore al quinto della
pensione stessa.
Al trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 141, ultimo comma, e 143, in materia di
ritenute per assistenza sanitaria ed imposte erariali, di sequestro,
pignoramento e cessione della pensione, di recupero di crediti e di prescrizioni
delle rate di pensione.
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TITOLO IV
Procedimento
244. Documentazione, riscatto e ricongiunzione dei servizi.
Il dipendente con diritto all'iscrizione al Fondo pensioni, all'atto
dell'assunzione in servizio, è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi
di ruolo e non di ruolo resi in precedenza allo Stato, compreso il servizio
militare, o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed
esercizio professionali riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza. La
dichiarazione deve essere resa anche se negativa.
Salvo quanto disposto nel comma seguente si osservano gli articoli 145, terzo,
quarto, quinto e sesto comma, 146, 147, 149, 150, 151, 152 e 153.
La ritenuta per contributo di riscatto, in caso di pagamento rateale, ha inizio
dal secondo mese successivo a quello in cui il provvedimento di riscatto dei
servizi o di liquidazione della pensione è comunicato all'interessato.
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245. Liquidazione del trattamento di quiescenza normale.
In tutti i casi di cessazione dal servizio, la competenza a liquidare il
trattamento normale di quiescenza diretto è devoluto al capo della divisione
cui, in base all'ordinamento vigente, è affidato, nell'ambito del servizio del
personale ed in sede centrale, il servizio delle pensioni.
Lo stesso organo provvede a liquidare il trattamento normale di riversibilità in
caso di morte del dipendente durante l'attività di servizio.
Quando spetta la pensione e non è possibile liquidarla tempestivamente, possono
essere disposte, in relazione ai servizi utili accertati, anticipazioni mensili
sulla pensione, da recuperare in sede di liquidazione definitiva.
La direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione
diretta normale provvede a liquidare la pensione di riversibilità in caso di
morte del pensionato.
Per la liquidazione dei trattamenti contemplati nei commi primo, secondo e
quarto del presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni contenute nella parte II, titolo II, capo I del presente testo
unico, fatta eccezione per gli articoli 154, 155 primo, terzo ed ultimo comma,
161 e 162.
I provvedimenti di cui al primo e al secondo comma del presente articolo sono
definitivi.
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(giurisprudenza di legittimità)
246. Trattamento privilegiato diretto - Iniziativa - Competenza.
Il trattamento privilegiato diretto è liquidato d'ufficio in caso di dispensa
dal servizio ferroviario per inidoneità fisica, riconosciuta dipendente da fatti
di servizio.
In ogni altro caso, tale trattamento è liquidato a domanda degli interessati.
La domanda di trattamento privilegiato diretto deve contenere l'indicazione
delle infermità o lesioni per le quali il trattamento è richiesto e la
specificazione dei fatti di servizio che le determinarono. L'interessato può
allegare alla domanda tutta la documentazione che ritiene utile.
La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata al servizio
centrale o al compartimento presso il quale è stato prestato l'ultimo servizio.
La domanda non è ammessa se il dipendente:
a) ha lasciato decorrere il termine di cinque anni dalla data di cessazione dal
servizio o di dieci anni da tale data in caso di parkinsonismo, senza chiedere
l'accertamento della dipendenza da fatti di servizio delle infermità o lesioni
denunciate;
b) non ha richiesto, ove ne ricorra il caso, la visita per la revisione del
trattamento di quiescenza ai fini del riconoscimento della causa di servizio,
nel termine e con le modalità stabilite dall'art. 164 dello stato giuridico per
il personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 (87);
c) è stato dispensato dal servizio per inidoneità fisica, non riconosciuta
dipendente da fatti di servizio anche a seguito della visita di revisione;
d) non è sottoposto, senza giustificato motivo, agli accertamenti sanitari entro
il termine di un anno dall'invito.
Nei casi previsti dal comma precedente, la domanda è respinta con provvedimento
definitivo del direttore del servizio centrale o del compartimento competente.
In tutti gli altri casi il provvedimento con il quale si liquida o si nega il
trattamento privilegiato diretto è adottato con decreto del Ministro per i
trasporti e l'aviazione civile, emesso previo parere del Consiglio di
amministrazione delle ferrovie dello Stato. Il Ministro, qualora non condivida
il parere del consiglio di amministrazione, fa risultare nel decreto i motivi
del dissenso.
Quando non sia possibile espletare con sollecitudine il procedimento relativo al
trattamento privilegiato diretto e sempre che spetti la pensione normale sono
corrisposte, in relazione ai servizi utili accertati, anticipazioni mensili
sulla pensione normale stessa da recuperare in sede di liquidazione del
trattamento definitivamente spettante.
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(87) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
247. Trattamento privilegiato diretto - Istruttoria.
L'ufficio al quale è stata presentata la domanda di trattamento privilegiato
diretto procede all'accertamento dei fatti ed acquisisce il parere
dell'ispettorato sanitario, nella cui circoscrizione il richiedente ha la
residenza.
All'ispettorato sanitario deve essere trasmesso un rapporto informativo sui
fatti accertati, redatto dal capo dell'ufficio, unitamente alla relativa
documentazione amministrativa e sanitaria.
Gli accertamenti sanitari sono eseguiti dall'ispettorato sanitario con
l'osservanza delle norme dettate dagli articoli 172, 173 e 174.
All'ispettorato sanitario compete esprimere il proprio parere sulla dipendenza
da fatti di servizio delle infermità e delle lesioni denunciate, *--
sull'ascrivibilità di esse per assimilazione alle tabelle applicabili e sulle
conseguenze che ne derivino relativamente alla capacità lavorativa del
dipendente.
Ricevuto il verbale contenente il parere dell'organo sanitario, l'ufficio
competente cura la trasmissione degli atti, per il tramite del servizio del
personale, al consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato per il
prescritto parere.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
248. Trattamento di riversibilità - Morte in servizio del dipendente.
La pensione privilegiata di riversibilità è liquidata di ufficio a favore della
vedova e degli orfani minorenni del dipendente deceduto per causa violenta
nell'adempimento degli obblighi di servizio.
Salvo quanto disposto dal comma precedente, in caso di morte del dipendente in
attività di servizio lo avente causa che ritenga la morte dovuta al servizio
stesso deve presentare, per conseguire la pensione privilegiata di
riversibilità, motivata domanda al servizio centrale o al compartimento presso
il quale il dante causa prestava servizio.
La domanda, prodotta oltre il termine di cinque anni dalla data della morte del
dipendente, non è ammissibile; essa è respinta con provvedimento definitivo del
direttore del servizio o del compartimento competente.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il dipendente
avesse già chiesto l'accertamento della dipendenza delle infermità o lesioni
contratte.
Salvo il disposto del terzo comma del presente articolo, alla liquidazione o al
diniego della pensione privilegiata di riversibilità si provvede con decreto del
Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, adottato previo parere del
consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in base al giudizio
medico, quando sia ritenuto necessario, dell'ispettorato sanitario competente,
sulla relazione causale tra l'infermità o la lesione da cui è derivata la morte
del dipendente e i fatti denunciati.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 246, ultimo
comma, e 247.
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249. Trattamento di riversibilità - Morte dell'iscritto in quiescenza.
In caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto, la pensione
privilegiata di riversibilità è liquidata su domanda degli aventi diritto con
decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
Nel caso previsto dal comma precedente, se l'avente causa ritiene che la morte
sia dovuta all'infermità o alla lesione per la quale era stato attribuito il
trattamento privilegiato diretto, il Ministro competente provvede sulla domanda
con proprio decreto dopo che sulla domanda stessa si è pronunciato l'ispettorato
sanitario ed ha espresso parere il consiglio di amministrazione delle ferrovie
dello Stato.
In caso di morte dell'iscritto, verificatasi dopo la cessazione dal servizio,
l'avente causa che ritenga di aver titolo alla pensione privilegiata deve
presentare domanda al servizio centrale o al compartimento, presso il quale
l'iscritto prestò l'ultimo servizio. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni contenute nell'articolo 247.
La domanda di cui al comma precedente è dichiarata inammissibile con
provvedimento definitivo del direttore del servizio o del compartimento
competente se è presentata oltre il termine perentorio di due anni dalla morte
del dante causa ovvero se, pur essendo stata prodotta entro il termine predetto,
il dante causa sia incorso nelle decadenze stabilite dall'art. 246, quinto
comma, lettere a), b).
------------------------
250. Disposizioni comuni.
Salvo quanto disposto nei commi successivi, al trattamento di quiescenza a
carico del Fondo pensioni ed ai relativi assegni accessori si applicano le
disposizioni comuni contenute nella parte II, titolo II, capo III del presente
testo unico.
Il provvedimento relativo al trattamento di quiescenza può essere comunicato
all'interessato, oltre che nei modi stabiliti dall'art. 193, anche per il
tramite dell'amministrazione ferroviaria.
Gli accertamenti sanitari, relativamente agli aventi causa del dipendente
deceduto in attività di servizio, sono effettuati dall'ispettorato sanitario
nella cui circoscrizione il richiedente la pensione ha la residenza.
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251. Pagamento delle pensioni - Revoca e modifica del provvedimento.
Le disposizioni di cui ai titoli III e IV della parte II del presente testo
unico si applicano, rispettivamente, al pagamento delle pensioni ferroviarie
nonché alla revoca e alla modifica dei provvedimenti relativi a dette pensioni.
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PARTE IV
Disposizioni finali e transitorie
252. Data di entrata in vigore.
Il presente testo unico entra in vigore il primo giorno del mese successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto disposto
nell'articolo seguente.
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253. Norme sulla competenza degli uffici periferici.
Le disposizioni dell'art. 154, relative alla competenza degli uffici periferici
a provvedere al collocamento a riposo del personale per raggiungimento del
limite di età e a liquidare il trattamento normale diretto nonché le altre
disposizioni che attribuiscono agli stessi uffici la competenza ad adottare
provvedimenti definitivi si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1976.
Si applicano a decorrere dalla stessa data le disposizioni della parte terza che
stabiliscono nuove competenze ad adottare provvedimenti definitivi nei confronti
del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
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254. Norme abrogate.
Sono abrogati il regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, (88), e successive
modificazioni e integrazioni, il regio decreto 22 aprile 1909, n. 229 (89), e
successive integrazioni e modificazioni, nonché tutte le altre norme relative al
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, vigenti
alla data del 21 dicembre 1973, salve le disposizioni richiamate dal presente
testo unico.
Qualora nelle leggi o nei regolamenti sia fatto richiamo alle norme abrogate ai
sensi del comma precedente, si intendono richiamate le corrispondenti norme del
presente testo unico.
Sono, inoltre, abrogati l'art. 9, quinto comma, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (90), e le altre norme che, per i
dipendenti civili non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, comprese
quelle con ordinamento autonomo, prevedono la perdita del diritto al trattamento
di cessazione dal servizio nei casi di licenziamento per motivi disciplinari o
di dimissioni volontarie.
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(88) Riportato alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
(89) Riportato al n. A/I.
(90) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
255. Norme sul controllo e sull'impugnabilità dei provvedimenti in materia di
riscatto.
Le norme che regolano il controllo della Corte dei conti sui provvedimenti
relativi al riscatto di servizi ai fini di quiescenza nonché le norme che
regolano, l'impugnabilità di tali provvedimenti sono applicabili anche per
quanto concerne i provvedimenti di cui all'art. 149.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
256. Casi in corso di trattazione.
Ai casi in corso di trattazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, alla
data di entrata in vigore del presente testo unico si applicano le disposizioni
del testo unico, anche per gli effetti anteriori alla data predetta.
Tuttavia le disposizioni del testo unico non possono essere applicate con
decorrenza anteriore al 1° gennaio 1958, data da cui ebbe effetto la legge 15
febbraio 1958, n. 46 (91), nei casi in cui il diritto al trattamento di
quiescenza, diretto o di riversibilità, sia stato introdotto da tale legge.
La base pensionabile non può essere determinata in misura diversa da quella
prevista dalle norme che erano applicabili alla data in cui la base stessa deve
essere riferita.
Per quanto concerne gli assegni accessori del trattamento di quiescenza e gli
aumenti della pensione relativi alle indennità di aeronavigazione, di volo e di
paracadutismo non possono essere fissate decorrenza e misura diverse da quelle
stabilite dalle disposizioni che erano applicabili nei periodi relativamente ai
quali detti assegni e aumenti spettano.
------------------------
(91) Riportata al n. A/XVII.
(giurisprudenza di legittimità)
257. Domande presentate dopo l'entrata in vigore del testo unico.
L'art. 256 si osserva anche nei casi di domande di trattamento di quiescenza
presentate dopo l'entrata in vigore del presente testo unico da dipendenti
cessati dal servizio anteriormente a tale data o dai loro aventi causa, nei
confronti dei quali non sia stato già emesso provvedimento ai fini di detto
trattamento.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
258. Applicabilità a domanda di norme del testo unico.
I dipendenti cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente testo unico o i loro aventi causa hanno diritto, a domanda,
all'applicazione nei propri confronti delle seguenti norme:
a) art. 11, relativamente ai servizi che, ai sensi delle precedenti
disposizioni, non erano riscattabili né altrimenti computabili ai fini del
trattamento di quiescenza statale;
b) art. 12, relativamente alla computabilità dei servizi non di ruolo resi alle
dipendenze delle assemblee legislative ovvero degli enti e degli istituti di cui
allo stesso articolo e relativamente alla computabilità dei servizi di ruolo da
parte dei dipendenti collocati a riposo per causa diversa dal raggiungimento del
limite di età;
c) art. 13, relativamente alla riscattabilità dei periodi di iscrizione agli
albi professionali e dei periodi di pratica necessari per il conseguimento
dell'abilitazione;
d) art. 14, per quanto concerne la riscattabilità del servizio prestato,
rispettivamente, in qualità di incaricato tecnico, di amanuense di cancelleria e
di amanuense ipotecario;
e) art. 42, secondo comma, relativamente all'anzianità minima di venti anni di
servizio effettivo stabilita per l'acquisto del diritto alla pensione normale da
parte del dipendente civile dimissionario;
f) art. 81, terzo comma, sul diritto alla pensione di riversibilità in favore
della vedova del pensionato;
g) articoli 82 e 84, per la parte in cui, ai fini del diritto alla pensione di
riversibilità in favore degli orfani maggiorenni e dei collaterali del
dipendente statale o del pensionato, è prevista l'età sessagenaria quale
condizione alternativa di quella dell'inabilità a proficuo lavoro;
h) art. 219, terzo comma, relativamente all'anzianità di servizio di venti anni
stabilita per l'acquisto del diritto a pensione da parte del personale
ferroviario nei casi di decadenza e di dimissioni dall'impiego;
i) art. 226, secondo comma, relativamente alla misura del trattamento
continuativo di quiescenza diretto, concorrente a determinare la pensione
privilegiata ferroviaria;
l) art. 233, relativamente al criterio di determinazione della pensione
privilegiata diretta ai soli fini della riversibilità.
Se la domanda di cui al comma precedente è presentata entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente testo unico, le norme suindicate sono
applicabili con effetto dalla data predetta; negli altri casi sono applicabili
con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda.
Il personale in servizio alla datà di entrata in vigore del presente testo
unico, che abbia da far valere servizio o periodi di cui alle lettere a), b), c)
o d), può presentare la domanda nel termine perentorio di due anni dalla data
predetta, qualora tale termine sia più favorevole di quelli previsti dall'art.
147, primo e secondo comma. In caso di decesso il diritto può essere esercitato
dagli aventi causa nel termine stabilito dal terzo comma del citato articolo.
Per i casi in corso di trattazione, di cui all'art. 256, le disposizioni
richiamate nelle lettere da e) a l) sono applicabili d'ufficio, con effetto
dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.
Nei casi di domande di trattamento di quiescenza, di cui all'art. 257, le
disposizioni richiamate nelle lettere da e) a l) sono applicabili anche senza
espressa richiesta dell'interessato. Se la domanda di trattamento di quiescenza
è presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo
unico, le citate disposizioni sono applicabili con effetto dal primo giorno del
mese successivo a quello di presentazione della domanda.
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(giurisprudenza di legittimità)
259. Revisione di provvedimenti.
Nel caso in cui le norme del presente testo unico, non indicate dall'art. 258,
risultino più favorevoli delle norme anteriori, l'interessato nei cui confronti
sia stato già emesso provvedimento definitivo può chiederne la revisione entro
il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore del presente
testo unico, con effetto dalla data stessa.
La domanda di revisione deve essere motivata, a pena di inammissibilità.
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260. Riscatto dei periodi di iscrizione ad albi professionali.
Il dipendente cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente testo unico, che, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 258,
primo comma, chieda il riscatto dei periodi di iscrizione ad albi professionali
ovvero dei periodi di pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione,
è tenuto al pagamento del contributo di riscatto commisurato al 18 per cento
dello stipendio spettante, alla data di presentazione della domanda, al
personale in attività di servizio che abbia qualifica o grado pari a quello
rivestito dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio.
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261. Riscatto di servizi resi ad enti diversi.
Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente testo unico
può chiedere entro il termine perentorio di un anno dalla data predetta, il
riscatto totale o parziale dei servizi di ruolo prestati alle dipendenze delle
assemblee legislative ovvero degli enti o degli istituti di cui all'art. 12,
verso pagamento di un contributo pari al 18 per cento dello stipendio, della
paga o della retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda, in
relazione ai periodi riscattati. Se la domanda è presentata dopo la cessazione
dal servizio, il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio o sull'ultima paga
o retribuzione.
Nei casi di riscatto effettuato ai sensi del comma precedente non si applicano
l'art. 6, primo comma, e l'art. 12, secondo comma.
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(giurisprudenza di legittimità)
262. Pensioni a onere ripartito.
Per i dipendenti statali che alla data di entrata in vigore del presente testo
unico siano già transitati ad altro ente di cui agli articoli 113 e 116, si
applicano le norme vigenti alla data suddetta in materia di pensioni a onere
ripartito, anche se non siano stati ancora emessi provvedimenti definitivi.
La disposizione del comma precedente si osserva anche nei casi di passaggio al
servizio dello Stato di personale proveniente da altro ente di cui agli articoli
sopra citati.
Il termine di decadenza stabilito dall'art. 151, comma terzo, è riaperto, con
effetto dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, nei riguardi
del personale che non sia cessato definitivamente dal servizio anteriormente a
tale data.
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263. Pensione dell'I.N.P.S.
Nel caso in cui il dipendente acquisti il diritto alla pensione normale per
effetto delle disposizioni richiamate dall'art. 258, comma primo, lo Stato o il
Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato subentrano nei
diritti dell'interessato alla pensione a carico dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, già liquidata ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322
(92), e successive modificazioni ed integrazioni.
Qualora non sia stata ancora liquidata la pensione a carico dell'Istituto
suddetto, si applica l'art. 127.
Il primo comma dell'art. 41 non si osserva per i dipendenti statali che, alla
data di entrata in vigore del presente testo unico, abbiano già ottenuto o
chiesto il riscatto di servizi non di ruolo con conseguente applicazione del
disposto di cui all'art. 20, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376
(93).
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(92) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(93) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
264. Assegno personale per titolari di pensione di reversibilità.
Nel caso in cui le pensioni spettanti, secondo le norme anteriori alla data di
entrata in vigore del presente testo unico, al coniuge e agli orfani del
dipendente o del pensionato siano di importo superiore alla quota loro dovuta ai
sensi delle norme del testo unico stesso, la differenza è conservata a titolo di
assegno personale, riassorbibile in occasione di successivi aumenti della misura
delle pensioni.
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(giurisprudenza di legittimità)
265. Benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1971, n. 95.
Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, non
siano stati ancora attribuiti i benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1971,
n. 95 (94), a favore degli invalidi per servizio e dei loro congiunti, si
osservano le disposizioni degli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge stessa.
------------------------
(94) Riportata al n. B/XVI.
266. Personale del Ministero della difesa.
Nei confronti degli impiegati e degli operai non di ruolo del Ministero della
difesa che, nel periodo 1° gennaio 1950-31 dicembre 1959, cessarono dal servizio
per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario
di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53 (95), in previsione della non
rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza di improvviso trasferimento
dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagevole sistemazione, si osservano le
disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 214 (96).
------------------------
(95) Recante norme sull'esodo volontario dei dipendenti delle Amministrazioni
dello Stato.
(96) Riportata al n. A/XXVI.
267. Incaricati tecnici.
Nei confronti degli incaricati tecnici che, ai sensi del primo comma dell'art.
258, chiedono l'applicazione dell'art. 14, lettera d), il contributo di riscatto
è commisurato all'80 per cento dello stipendio previsto, alla data di entrata in
vigore del presente testo unico, per la qualifica iniziale del ruolo di
appartenenza, se la domanda è presentata entro il termine perentorio di un anno
dalla data predetta.
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268. Operai dei monopoli di Stato.
Gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in servizio alla
data di entrata in vigore della legge 23 novembre 1971, numero 1024 (97), hanno
diritto di riscattare i servizi di cui alla legge medesima, secondo le norme in
essa contenute, salva l'applicazione delle norme del presente testo unico, se
più favorevoli.
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(97) Riportata alla voce Monopoli di Stato.
269. Personale scolastico dell'ex comune di Fiume.
Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici che
alla data del 31 dicembre 1933 risultavano iscritti al regolamento di pensione
dell'ex comune di Fiume hanno diritto, su domanda, alla liquidazione della
pensione loro spettante in base alle norme del regolamento comunale già in
vigore. La pensione è a totale carico dello Stato.
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270. Personale addetto alla tenuta di Racconigi.
Al personale addetto alla tenuta demaniale di Racconigi è riconosciuto, ai soli
fini del trattamento di quiescenza, il servizio di cui alla legge 3 novembre
1971, n. 1068 (98), secondo le norme contenute nella legge stessa.
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(98) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
271. Matrimoni anteriori al 24 febbraio 1958.
Ai fini del diritto alla pensione vedovile spettante ai sensi delle disposizioni
vigenti prima dell'entrata in vigore del presente testo unico, la norma
contenuta nell'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 264 (99), relativa
ai matrimoni anteriori alla pubblicazione della legge 15 febbraio 1958, n. 46
(100), ha effetto dal 1° gennaio 1958.
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(99) Modifica l'art. 19, L. 15 febbraio 1958, n. 46, riportata al n. A/XVII.
(100) Riportata al n. A/XVII.
272. Orfani di dipendente o di pensionato deceduto anteriormente al 1° gennaio
1958.
È riconosciuto diritto a pensione agli orfani maggiorenni del dipendente o del
pensionato deceduto anteriormente al 1° gennaio 1958, che siano stati conviventi
a carico dello stesso all'atto del suo decesso e che alla data suddetta fossero
inabili al lavoro proficuo e nullatenenti, anche se le condizioni di inabilità
al lavoro e di nullatenenza non sussistevano alla data di morte del dipendente o
del pensionato.
La pensione spettante in applicazione del comma precedente decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
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273. Ciechi titolari di pensione di riversibilità.
I ciechi che hanno perduto il diritto alla pensione di riversibilità per essere
stati collocati al lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di enti
pubblici, di aziende di Stato e di privati o per avere intrapreso un lavoro
autonomo possono optare, entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività
lavorativa, per la pensione di riversibilità di cui già godevano.
I ciechi di cui al comma precedente che hanno già cessato dall'attività
lavorativa alla data dall'entrata in vigore del presente testo unico possono
esercitare la facoltà di opzione entro un anno dalla stessa data.
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274. Procedimenti amministrativi in corso.
Per i procedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza, in corso alla
data del 1° gennaio 1976, l'ufficio competente secondo le norme anteriori
mantiene la competenza sugli affari di cui è investito.
Tutti gli atti del procedimento, compiuti anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente testo unico, restano validi ad ogni effetto.
I provvedimenti di riscatto o di riconoscimento di servizi, emessi sino alla
data di entrata in vigore del presente testo unico, restano validi ad ogni
effetto.
I provvedimenti di riscatto o di riconoscimento di servizi, emessi sino alla
data di entrata in vigore del presente testo unico, in conseguenza dei quali
abbia già avuto inizio il pagamento rateale del contributo a carico
dell'interessato o siano stati già regolati i rapporti tra lo Stato o il Fondo
pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato e l'Istituto nazionale
della previdenza sociale, hanno integrale esecuzione secondo le norme anteriori
alla data suddetta.
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275. Regolamento.
Rimangono in vigore le norme regolamentari compatibili con le disposizioni del
presente testo unico sino a quando non sarà emanato, con decreto del Presidente
della Repubblica, il nuovo regolamento.
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Tabella n. 1
Percentuali di aumento per la liquidazione delle pensioni degli Ufficiali
cessati dal servizio permanente
A. Ufficiali che transitano per la posizione ausiliaria
Limite di età % della base pensionabile
45 anni 2,80%
46 anni 2,60%
47 anni 2,40%
48 anni 2,25%
49 anni 2,15%
50 anni 2,00%
51 anni 1,90%
B. Ufficiali che non transitano per la posizione ausiliaria
Limite di età % della base pensionabile
45 anni 7,20%
46 anni 6,00%
47 anni 5,15%
48 anni 4,50%
49 anni 4,00%
50 anni 3,60%
51 anni 3,30%
52 anni 3,00%
53 anni 2,80%
54 anni 2,60%
55 anni 2,40%
56 anni 2,25%
57 anni 2,15%
58 anni 2,00%
59 anni 1,90%
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Tabella n. 2 (101)
Pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo
1. Caporali e soldati dell'Esercito
Minimo a 20 Aumento per ogni Massimo
Gradi anni di servizio anno di servizio utile a 35 anni di
oltre il 20% servizio utile
Caporal maggiore e Caporale 164.300 2.806 206.400
Soldato 140.800 2.806 182.900
2. Sottocapi e comuni della Marina e Avieri dell'Aeronautica
Minimo a 20 Aumento per ogni Massimo
Gradi anni di servizio anno di servizio utile a 35 anni di
oltre il 20% servizio utile
Sottocapo del C.E.M.M., Primo
Aviere e Aviere scelto 164.300 3.508 206.400
Comune di Iª, IIª e IIIª classe del
C.E.M.M., Aviere 140.800 3.508 182.900
3. Allievi Carabinieri, allievi Guardie di finanza, allievi Guardie di
pubblica sicurezza, allievi Agenti di custodia delle carceri e allievi
Guardie forestali
Minimo a 20 Aumento per ogni Massimo
Gradi anni di servizio anno di servizio utile a 35 anni di
oltre il 20% servizio utile
Allievo Carabiniere, allievo Guardia
di finanza, allievo Guardia pubblica
sicurezza, allievo Agente di custodia
delle carceri e allievo Guardia
forestale 154.800 4.240 197.200
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(101) Vedi l'art. 9, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata al n. A/XXX. A
decorrere dal 1° gennaio 1978 le presenti tabelle saranno sostituite,
rispettivamente, da quelle A e B allegate alla citata legge.
Tabella n. 3 (101)
Pensioni privilegiate ordinarie tabellari
Grado 1ª Cat. 2ª Cat. 3ª Cat. 4ª Cat. 5ª Cat. 6ª Cat. 7ª Cat. 8ª Cat.
Caporal maggiore e Caporale,
Sottocapo e Comune di Iª classe del
C.E.M.M., Primo Aviere scelto 344.000 309.600 275.200 240.800 206.400
172.000 137.600 103.200
Allievo Carabiniere, allievo
Guardia di finanza, allievo Guardia
di pubblica sicurezza, allievo
Agente di custodia delle carceri e
allievo Guardia forestale 328.700 295.800 263.000 230.100 197.200 164.400
131.500 98.600
Soldato, comune di IIª classe del
C.E.M.M., Aviere 304.900 274.400 243.900 213.400 182.900 152.500 122.000
91.500
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(101) Vedi l'art. 9, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata al n. A/XXX. A
decorrere dal 1° gennaio 1978 le presenti tabelle saranno sostituite,
rispettivamente, da quelle A e B allegate alla citata legge.