GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 120 DEL 9/5/1974



D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.  Agg. G.U. 31/01/2006
Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. 

 
Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 9 maggio 1974, n. 120. 
Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. 
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti istruzioni: 
- Comando generale della Guardia di Finanza: Circ. 26 aprile 2000, n. 125192; 
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione 
pubblica): Circ. 17 aprile 1997, n. 20; Circ. 6 maggio 1997, n. 23; Informativa 
3 febbraio 2000, n. 8; Informativa 8 novembre 2001, n. 58; Informativa 15 
novembre 2001, n. 63; Informativa 25 gennaio 2002, n. 7; Informativa 29 gennaio 
2002, n. 10; Informativa 4 febbraio 2003, n. 6; Informativa 4 febbraio 2002, n. 
12; Circ. 30 aprile 2004, n. 27; Circ. 11 giugno 2004, n. 38; Nota 1 giugno 
2005, n. 23; Circ. 15 giugno 2005, n. 22; 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 13 febbraio 1996, n. 
33; Circ. 13 aprile 1996, n. 88; Circ. 28 marzo 1997, n. 82; Circ. 18 febbraio 
1998, n. 38; Msg. 15 giugno 2005, n. 22672; Msg. 15 giugno 2005, n. 22676; 
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 24 
giugno 1998, n. 57; Circ. 28 luglio 1998, n. 133986-166512; Circ. 19 novembre 
1998, n. 846; 
- Ministero del tesoro: Circ. 8 gennaio 1996, n. 5; Circ. 15 gennaio 1996, n. 3; 
Circ. 18 marzo 1996, n. 678; Circ. 4 giugno 1996, n. 692; Circ. 27 giugno 1996, 
n. 696; Circ. 20 settembre 1996, n. 122750-118220; Circ. 29 ottobre 1996, n. 
203502; Circ. 16 gennaio 1997, n. 728; Circ. 1 aprile 1997, n. 751; Circ. 2 
maggio 1997, n. 755; Circ. 10 aprile 1998, n. 126786; 
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 19 gennaio 1996, n. 28; Circ. 6 
marzo 1996, n. 101; Circ. 8 marzo 1996, n. 103; Circ. 4 aprile 1996, n. 138; 
Circ. 14 giugno 1996, n. 229; Circ. 8 agosto 1996, n. 498; Circ. 7 ottobre 1996, 
n. 638; Circ. 24 ottobre 1996, n. 671; Circ. 9 dicembre 1996, n. 733; Circ. 27 
gennaio 1997, n. 63; Circ. 6 febbraio 1997, n. 87; Circ. 2 luglio 1997, n. 410; 
Circ. 1 settembre 1997, n. 370; Circ. 20 marzo 1998, n. 137; Circ. 28 aprile 
1998, n. 203; Circ. 5 giugno 1998, n. 255; Circ. 18 giugno 1998, n. 278; Circ. 
21 luglio 1998, n. 317; Circ. 1 settembre 1998, n. 367; Circ. 18 settembre 1998, 
n. 387; Circ. 7 marzo 2000, n. 54; Circ. 3 aprile 2000, n. 102; Circ. 6 
settembre 2000, n. 210; 
- Ministero delle finanze: Circ. 14 aprile 1997, n. VI-13-193/97; 
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 5 marzo 1997, n. 81. 
 





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
Visto l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, numero 775; 
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della suddetta 
legge; 
Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i 
Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione, per il tesoro e 
per il bilancio e la programmazione economica; 
Decreta: 
È approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle norme sul 
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. 
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PARTE I 
Diritto al trattamento di quiescenza 
TITOLO I 
Disposizioni generali 
(giurisprudenza di legittimità) 
1. Soggetti del diritto. 
I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, hanno diritto al 
trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, secondo le norme 
del presente testo unico. 
Sono dipendenti statali, agli effetti del presente testo unico, gli impiegati 
civili e gli operai dello Stato nonché i magistrati ordinari, amministrativi e 
della giustizia militare, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli 
insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali e i militari 
delle Forze armate dei Corpi di polizia. 
Ove non sia diversamente previsto, le disposizioni concernenti i dipendenti 
civili si applicano anche al personale non di ruolo. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
2. Rinvio ad altri ordinamenti pensionistici. 
Il trattamento di quiescenza previsto dal presente testo unico non spetta: 
a) agli impiegati e agli operai iscritti, ai fini di quiescenza, a casse o fondi 
speciali; per essi continuano ad applicarsi le norme dei relativi ordinamenti, 
fatta eccezione per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato, per il quale si applicano le disposizioni contenute nella terza e nella 
quarta parte del presente testo unico; 
b) al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per i periodi 
inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria 
e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica; detti 
dipendenti sono iscritti, ai fini di quiescenza, all'assicurazione generale 
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; 
c) ai dipendenti civili non di ruolo che, ai sensi delle norme anteriori 
all'entrata in vigore del presente testo unico, abbiano optato per l'iscrizione 
alla suddetta assicurazione generale. 
Nei casi in cui gli ordinamenti pensionistici di casse o fondi speciali rinviano 
alle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, si intendono 
applicabili le disposizioni del presente testo unico. 
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3. Ritenute sugli assegni di attività. 
Lo stipendio, la paga, la retribuzione e gli altri assegni pensionabili 
spettanti ai dipendenti statali in attività di servizio sono assoggettati a 
ritenuta in conto entrate del Tesoro secondo le norme concernenti il trattamento 
economico di attività. 
In ogni caso la misura percentuale della ritenuta sugli assegni pensionabili è 
pari a quella prevista per lo stipendio, paga o retribuzione relativi. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
4. Cessazione dal servizio per limiti di età. 
Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati a riposo al 
compimento del sessantacinquesimo anno di età; gli operai sono collocati a 
riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, se uomini, e del 
sessantesimo anno di età, se donne (2/a). 
I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione del 
precedente comma hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di 
compimento del limite di età. 
Continuano ad applicarsi le norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di età 
per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato che appartengono a 
particolari categorie e quelle che stabiliscono per il personale insegnante una 
particolare decorrenza della cessazione dal servizio nonché le norme che 
prevedono il trattenimento in servizio dopo il raggiungimento dei limiti fissi 
di età. 
La cessazione dal servizio del personale militare per il raggiungimento di 
limiti di età nonché tutte le altre cause di cessazione dal servizio dei 
dipendenti statali, sia civili che militari, restano regolate dalle norme 
concernenti lo stato giuridico. 
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(2/a) La Corte costituzionale, con sentenza 3-18 giugno 1991, n. 282 (Gazz. Uff. 
26 giugno 1991, n. 25 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 4, primo comma, nella parte in cui non consente al 
personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite di età per il 
collocamento a vigore non abbia compiuto il numero di anni richiesto per 
ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al 
conseguimento di tale anzianità minima, e comunque non oltre il 70° anno di età. 

 





(giurisprudenza di legittimità) 
5. Esclusione della prescrizione e di altre cause di perdita del diritto. 
Il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilità, non si 
perde per prescrizione, per perdita della cittadinanza italiana o per altre 
cause, salvo quanto disposto per il trattamento di riversibilità dagli articoli 
81, comma settimo, e 86, comma secondo. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
6. Periodi valutabili in quiescenza secondo ordinamenti diversi. 
Un periodo di attività lavorativa, che sia valutabile ai fini di quiescenza 
secondo ordinamenti obbligatori diversi, è valutato una sola volta in base 
all'ordinamento prescelto dall'interessato. 
La disposizione del comma precedente si applica anche per i periodi di tempo 
comunque valutabili ai fini di quiescenza. 
Sono salvi i casi in cui è consentito il cumulo di impieghi, ai sensi delle 
norme in materia. 
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7. Membri del Governo e parlamentari. 
L'assunzione di responsabilità di Governo da parte di dipendenti dello Stato o 
di altri enti pubblici non comporta modifiche del trattamento di quiescenza 
spettante nella qualifica di appartenenza. 
Restano salvi i diritti spettanti ai dipendenti dello Stato o di altri enti 
pubblici inerenti alla funzione parlamentare. 
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TITOLO II 
Servizi computabili 
Capo I - Servizi dei dipendenti statali 
(giurisprudenza di legittimità) 
8. Computo. 
Tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini 
del trattamento di quiescenza, salve le disposizioni contenute nel capo 
successivo. 
Il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego o di 
lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto. Per il Personale militare 
il computo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di 
cessazione dal servizio stesso. 
Non si tiene conto del tempo trascorso: 
a) dal personale civile, eccettuati gli operai, in aspettativa per motivi di 
famiglia nonché dai militari in aspettativa per motivi privati ovvero in licenza 
senza assegni concessa a domanda ovvero in qualità di richiamati senza assegni; 
b) dal personale civile durante la sospensione dalla qualifica o in posizione 
corrispondente che comporti la privazione dello stipendio o della paga; 
c) durante la detenzione per condanna penale. 
È computato in ragione della metà il tempo trascorso dal militare durante la 
sospensione dall'impiego o dal servizio, fermo il disposto di cui alla lettera 
c) del comma precedente. 
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9. Cessazione dal servizio seguita da riammissione. 
Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego civile o militare o del rapporto 
di lavoro per condanna penale o per motivi disciplinari, cui segna la 
riammissione in servizio con diritto agli assegni non percepiti, disposta in 
conseguenza di revisione del procedimento penale o di quello disciplinare, si 
computa il tempo decorso dalla data di risoluzione di detto rapporto a quella di 
riammissione in servizio con diritto agli assegni non percepiti, disposta in 
conseguenza di revisione del procedimento penale o di quello disciplinare, si 
computa il tempo decorso dalla data di risoluzione di detto rapporto a quella di 
riammissione in servizio. 
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Capo II - Servizi computabili a domanda 
(giurisprudenza di legittimità) 
10. Disposizioni comuni. 
A favore dei dipendenti statali per i quali è previsto il trattamento di 
quiescenza a carico del bilancio dello Stato è ammesso il computo dei servizi e 
dei periodi, anteriori alla nomina, indicati dagli articoli seguenti del 
presente capo. 
Il diritto al computo di detti servizi e periodi può essere esercitato in tutto 
o in parte. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
11. Servizi resi allo Stato con iscrizione all'INPS o ad altri fondi. 
Sono computati a domanda i servizi prestati nelle categorie del personale di cui 
all'art. 2, lettere b) e c), ed ogni altro servizio comunque reso allo Stato con 
iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la 
vecchiaia e i superstiti o a fondi sostitutivi od integrativi di essa, salvo 
quanto disposto dall'art. 41. 
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verserà allo Stato i contributi 
riscossi, compresi quelli a carico dell'interessato, relativamente ai periodi di 
servizio ammessi al computo ai fini del trattamento di quiescenza statale; nulla 
è dovuto dal dipendente. 
I servizi di cui al primo comma, prestati in qualità di incaricato o supplente 
in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale o 
artistica, sono computabili per il periodo retribuito. 
Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano anche nei casi in cui i 
servizi siano stati resi allo Stato con iscrizione obbligatoria a speciali fondi 
di previdenza; questi ultimi verseranno allo Stato i relativi contributi. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
12. Servizi resi ad enti diversi. 
I servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee 
legislative, di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti e 
istituti di diritto Pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, sono 
computati a domanda dell'interessato. 
L'amministrazione, l'ente o l'istituto presso il quale il dipendente ha prestato 
servizio o è stato iscritto ai fini di quiescenza corrisponderà allo Stato 
l'importo dei contributi versati, compresi quelli a carico dell'interessato, in 
relazione al periodo ammesso al computo ai fini del trattamento di quiescenza 
statale; nulla è dovuto dal dipendente. 
Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i servizi 
ricongiungibili con quelli statali secondo le norme contenute nel successivo 
titolo VII (2/cost). 
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(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 8-23 luglio 2004, n. 267 (Gazz. 
Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 sollevata in riferimento 
all'art. 3 della Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
13. Periodi di studi superiori e di esercizio professionale. 
Il dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione necessaria 
per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di 
specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di 
perfezionamento può riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo 
corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali 
di perfezionamento, verso corresponsione di un contributo pari al 6 per cento, 
commisurato all'80 per cento dello stipendio spettante alla data di 
presentazione della domanda, in relazione alla durata del periodo riscattato. Se 
la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è 
commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio (2/b) (1/cost). 
Il riscatto può essere esercitato per i periodi di studio decorrenti dall'inizio 
dell'anno accademico di iscrizione. 
Se per l'ammissione in servizio sia stato richiesto, come condizione necessaria, 
un determinato periodo di iscrizione ad albi professionali, è ammesso anche il 
riscatto totale o parziale di detto periodo nonché dei periodi di pratica 
necessari per il conseguimento della abilitazione professionale, verso 
corresponsione di un contributo pari al 18 per cento dello stipendio spettante 
alla data di presentazione della domanda, in relazione al periodo riscattato. Se 
la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è 
calcolato sull'ultimo stipendio. 
Il riscatto dei periodi di cui ai commi precedenti, nei limiti quantitativi 
indicati nei commi stessi, è consentito anche a chi sia acceduto alla 
magistratura ordinaria con la qualifica di consigliere di cassazione o alle 
magistrature amministrative con qualifica equiparata o superiore a quella 
anzidetta nonché ai funzionari della carriera direttiva nominati fra estranei 
all'amministrazione con qualifica pari o superiore a quella di dirigente 
generale e ai professori universitari (2/cost). 
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(2/b) Contributo elevato al 7 per cento dall'art. 14, L. 29 aprile 1987, n. 177, 
riportata al n. A/XXX. La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre-5 
dicembre 1990, n. 535 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1990 n. 49 - Serie speciale), ha 
dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, primo comma, nella parte in cui non 
prevede il riscatto ai fini del trattamento di quiescenza degli anni 
corrispondenti alla durata legale del corso di studi per il conseguimento di uno 
dei diplomi dell'Accademia di belle arti, richiesto congiuntamente al diploma di 
maturità artistica, in alternativa alla laurea in architettura, per l'ammissione 
ai concorsi per la docenza di ruolo nella Accademia di belle arti. Con altra 
sentenza 23 maggio-13 giugno 1991, n. 257 (Gazz. Uff. 19 giugno 1991, n. 24 - 
Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità del primo comma 
dell'art. 13 nella parte in cui non comprende, tra i periodi di tempo 
riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza, quello corrispondente alla 
durata di corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati delle 
amministrazioni statali, organizzati e tenuti dalla scuola superiore della 
pubblica amministrazione; con sentenza 9-15 febbraio 2000, n. 52 (Gazz. Uff. 23 
febbraio 2000, n. 9 - Serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità del 
combinato disposto dell'art. 13, primo comma, del presente decreto e dell'art. 2 
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, nella parte in cui non 
consentono al dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del trattamento di 
quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso 
l'Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di 
livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di 
studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad 
altro titolo di studio per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo 
svolgimento di determinate funzioni. 
(1/cost) La Corte costituzionale con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 112 
(Gazz. Uff. 17 aprile 1996, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, sollevata in 
riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
(2/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 10-16 maggio 1995, n. 168 (Gazz. 
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 32, 
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
14. Servizi ammessi a riscatto. 
Sono ammessi a riscatto i servizi prestati in qualità di: 
a) dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'assicurazione generale 
obbligatoria, ai sensi dell'art. 38, n. 1, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 
(3), modificato dall'art. 5 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636; 
b) vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi; 
c) assistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle 
università o negli istituti di istruzione superiore; 
d) incaricato tecnico di cui all'art. 2, secondo comma, della L. 22 luglio 1960, 
n. 765 (4), anteriormente al conseguimento della qualifica di ingegnere nel 
ruolo del personale tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina 
mercantile; 
e) amanuense di cancelleria assunto e retribuito a norma dell'art. 99 del R.D.L. 
8 maggio 1924, n. 745 (5), e amanuense ipotecario; 
f) dipendente assunto con contratto locale per le esigenze degli uffici italiani 
all'estero; 
g) docente presso università estere, prima della nomina a professore di ruolo 
degli istituti italiani di istruzione superiore, purché ricorrano le condizioni 
previste dall'art. 18 della L. 18 marzo 1958, n. 311 (6); 
h) lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere, prima 
della nomina a insegnante di ruolo delle scuole statali di istruzione secondaria 
o degli istituti professionali o di istruzione artistica, purché ricorrano le 
condizioni previste dall'articolo unico della L. 12 febbraio 1957, n. 45 (6) 
(6/a). 
Per il riscatto dei servizi indicati nel comma precedente il dipendente statale 
è tenuto al pagamento di un contributo pari al 6 per cento, commisurato all'80 
per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante alla data 
di presentazione della domanda, in relazione al periodo riscattato, salvo quanto 
disposto nei successivi commi quarto e quinto. (6/b). 
Se la domanda di riscatto è presentata dopo la cessazione dal servizio, il 
contributo è commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio o dell'ultima 
paga o retribuzione. 
Per il personale indicato nelle lettere c), d) ed e), il contributo di riscatto 
è pari al 3 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante 
all'interessato all'atto della sua assunzione quale dipendente con trattamento 
di quiescenza a carico del bilancio dello Stato. 
Qualora il servizio di cui alla lettera f) sia stato prestato con iscrizione 
all'assicurazione generale obbligatoria, si applica l'art. 11. 
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(3) Riportato alla voce Previdenza sociale. 
(4) Recante modifiche al ruolo del personale tecnico delle carriere direttive 
del Ministero della marina mercantile. 
(5) Recante l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie 
giudiziarie. 
(6) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale. 
(6) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale. 
(6/a) La Corte costituzionale con sentenza 14-21 gennaio 1988, n. 44, (Gazz. 
Uff. 27 gennaio 1988, n. 4 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità 
della lettera h), nella parte in cui non prevede i professori universitari di 
ruolo dalla facoltà di riscatto dei servizi prestati in qualità di lettore di 
lingua e letteratura italiana presso università estere. 
(6/b) Contributo elevato al 7 per cento dall'art. 14, L. 29 aprile 1976, n. 177, 
riportata al n. A/XXX. Vedi, anche, l'art. 10, D.P.R. 28 ottobre 1982, n. 946, 
riportato alla voce Lotto e lotterie. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
15. Servizi che hanno costituito titolo per l'inquadramento. 
I servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per l'inquadramento 
nelle amministrazioni statali in qualità di dipendente di ruolo o non di ruolo, 
sono computabili a domanda. 
Si applicano, rispettivamente, l'art. 11 oppure l'art. 14, secondo che detti 
servizi siano stati prestati con o senza iscrizione ad assicurazione 
obbligatoria. 
Restano ferme, se più favorevoli, le particolari norme di computabilità 
contenute nelle singole leggi di inquadramento. 
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16. Personale postelegrafonico. 
Sono computati a domanda i servizi resi dal personale contemplato dall'art. 22 
della L. 31 dicembre 1961, n. 1406 (7), secondo le disposizioni contenute nel 
D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1296 (7), nonché quelli prestati dal personale indicato 
dall'art. 86 della L. 27 febbraio 1958, n. 119 (7). 
Sono, inoltre, computati a domanda i servizi prestati presso le aziende 
dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dal personale 
che, comunque assunto, abbia prestato servizio in qualità di operaio 
giornaliero, con qualsiasi mansione; si applicano le disposizioni di cui al 
succitato art. 22 della L. 31 dicembre 1961, n. 1406 (7). 
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(7) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
(7) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
(7) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
(7) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
 





17. Corsi di istruzione per i servizi telefonici. 
I periodi di frequenza dei corsi per allievi telefonisti o meccanici, trascorsi 
prima della nomina in ruolo presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, 
sono computati a domanda, secondo le disposizioni contenute negli articoli 
precedenti del presente capo, in favore degli allievi ammessi ai corsi stessi 
anteriormente al 26 marzo 1958. 
Sono ugualmente computati a domanda i Periodi di frequenza dei corsi di 
istruzione e di perfezionamento per allievi telefonisti o per allievi meccanici, 
di cui agli articoli 9 e 10 della L. 27 febbraio 1958, n. 119 (7), trascorsi 
anteriormente alla nomina in ruolo presso la suddetta Azienda di Stato. 
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(7) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
 





Capo III - Aumenti nel computo dei servizi 
(giurisprudenza di legittimità) 
18. Campagne di guerra. 
Il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra 
riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 
Il computo della campagna di guerra esclude qualsiasi altro aumento per servizi 
speciali prestati nel periodo al quale la campagna si riferisce. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
19. Servizio di navigazione e servizio su costa. 
Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in 
riserva è aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio 
prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra. È pure aumentato di 
un terzo il servizio di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei 
carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché dagli 
appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
Il beneficio di cui al precedente comma compete anche agli ufficiali della 
Marina militare imbarcati come medici di bordo o come commissari per 
l'emigrazione su navi mercantili che trasportano emigranti e al personale 
civile, compreso quello operaio, dell'amministrazione militare che prende 
imbarco a bordo delle navi militari. 
Il servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva dai militari 
addetti alle macchine è aumentato di due quinti. 
Per i militari dell'Esercito e dell'Aeronautica il servizio reso a bordo di navi 
militari e quello reso sulla costa in tempo di guerra è aumentato della metà 
(7/a). 
------------------------ 
(7/a) Vedi, anche, l'art. 5, D.Lgs. 3 aprile 1997, n. 165, riportato al n. Q/X. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
20. Servizio di volo. 
Il servizio di volo, prestato con percezione delle relative indennità mensili, è 
aumentato di un terzo (7/a). 
------------------------ 
(7/a) Vedi, anche, l'art. 5, D.Lgs. 3 aprile 1997, n. 165, riportato al n. Q/X. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
21. Servizio di confine. 
Il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa 
del Corpo della guardia di finanza è computato con l'aumento della metà per i 
primi due anni e di un terzo per il tempo successivo. 
Se il servizio di cui al comma precedente è stato reso in periodi diversi, 
l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza 
interruzione (7/a). 
------------------------ 
(7/a) Vedi, anche, l'art. 5, D.Lgs. 3 aprile 1997, n. 165, riportato al n. Q/X. 
 





22. Servizio prestato nei reparti di correzione o negli stabilimenti militari di 
pena. 
Il servizio del personale militare addetto ai reparti di correzione o agli 
stabilimenti militari di pena si computa con l'aumento di un quinto (7/a). 
------------------------ 
(7/a) Vedi, anche, l'art. 5, D.Lgs. 3 aprile 1997, n. 165, riportato al n. Q/X. 
 





23. Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in residenze 
disagiate. 
Il servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli affari esteri 
nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate, stabilite con decreto del 
Ministro competente, di concerto con quello per il tesoro, è aumentato 
rispettivamente della metà e di tre quarti. A tal fine si computano anche i 
periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata nonché il tempo trascorso in 
congedo. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
24. Servizi scolastici. 
Sono aumentati della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo 
successivo i servizi prestati: 
a) nelle scuole e nelle altre istituzioni educative e culturali italiane 
all'estero; 
b) ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 465 (7/b), dagli insegnanti di ruolo 
ordinario della scuola primaria presso scuole funzionanti in paesi in via di 
sviluppo fuori d'Europa e dipendenti da tali paesi o da organismi 
internazionali; 
c) dagli insegnanti nelle scuole della zona del territorio di Trieste non 
amministrata dall'Italia. 
Se i servizi indicati nel comma precedente sono stati resi in periodi diversi, 
per il computo si osserva l'art. 21, comma secondo. 
[Sono aumentati di un terzo i servizi prestati: 
a) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1932-1933, nelle 
scuole, anche non classificate, sia nelle località delle province di Trento e di 
Bolzano indicate nell'allegato A al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127 (7/b); 

b) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1940-1941, nelle 
scuole di quinta categoria e rurali dipendenti dai provveditorati agli studi di 
Trieste e di Gorizia ovvero site nei comuni di Tarvisio e Malborghetto; 
c) dal personale direttivo o ispettivo, titolare rispettivamente di circoli o 
circoscrizioni comprendenti le scuole di cui alle lettere a) e b)] (7/c). 
La disposizione del comma precedente si applica anche per gli insegnanti 
elementari che, a partire dall'anno scolastico 1940-1941, prestarono servizio in 
scuole di quinta categoria e rurali già dipendenti dai provveditorati agli studi 
di Pola e di Fiume nonché per il personale direttivo o ispettivo, titolare di 
circoli o circoscrizioni comprendenti le scuole suddette. 
------------------------ 
(7/b) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale. 
(7/b) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale. 
(7/c) Comma abrogato dall'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla 
voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
25. Servizio degli operai addetti ai lavori insalubri e ai polverifici. 
Il servizio prestato dagli operai addetti ai lavori insalubri o ai polverifici è 
aumentato di un quarto. 
Ai fini dell'aumento di cui al comma precedente non si computano i periodi di 
interruzione del servizio. 
I lavori insalubri sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica 
su proposta del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro. 
Sino all'emanazione del decreto di cui al precedente comma, sono considerati 
lavori insalubri quelli indicati nel decreto luogotenenziale 1° maggio 1919, n. 
1100 (8). 
------------------------ 
(8) Recante norme per la classificazione dei lavori insalubri agli effetti della 
L. 26 dicembre 1901, n. 518, sulle pensioni degli operai della Marina e di 
quella 15 luglio 1906, n. 360, sulle pensioni degli operai borghesi, dipendenti 
dal Ministero della guerra. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
26. Servizi prestati in colonia e in territorio somalo. 
Il servizio prestato nelle cessate colonie italiane è aumentato della metà per i 
primi due anni e di un terzo per il tempo successivo. 
Nelle stesse misure è aumentato il servizio prestato in Somalia durante 
l'amministrazione fiduciaria italiana o in attuazione dell'assistenza tecnica 
accordata dall'Italia allo Stato somalo. 
Per l'applicazione delle due misure di aumento stabilite in questo articolo, il 
servizio prestato in Libia, quello prestato nelle altre colonie italiane e 
quello di cui al secondo comma si computano separatamente; si applica, per il 
computo di ciascuno di detti servizi, il secondo comma dell'art. 21. 
------------------------ 
 





27. Servizio prestato in zona di armistizio. 
Il servizio prestato in zona di armistizio dopo la guerra 1914-18 o in altre 
zone indicate dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1925 (9), è aumentato 
della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo; si 
osserva, per il computo, il secondo comma dell'art. 21. 
------------------------ 
(9) Recante norme per il computo del tempo trascorso dopo l'armistizio in 
territorio dichiarato in stato di guerra. 
 





Capo IV - Disposizioni speciali 
(giurisprudenza di legittimità) 
28. Servizi equiparati a quelli dei dipendenti statali. 
Per gli effetti del presente testo unico il periodo trascorso con assunzione di 
responsabilità di Governo è equiparato al servizio reso nelle carriere direttive 
degli impiegati civili dello Stato. 
Ai fini del trattamento di quiescenza, ai membri del Governo si applicano le 
disposizioni concernenti il personale dirigente dello Stato. 
È equiparato al servizio militare quello prestato: 
a) dai partigiani combattenti della guerra di liberazione nazionale; 
b) dal personale dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato; 
c) dal personale militarizzato di diritto ai sensi delle relative disposizioni; 
d) dal personale militare e dalle infermiere volontarie della Croce rossa 
italiana nonché dal personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani 
del sovrano militare ordine di Malta, in tempo di guerra al seguito delle Forze 
armate o in qualità di trattenuto per esigenze di carattere eccezionale. 
È inoltre equiparato al servizio prestato in qualità di dipendente statale 
quello reso alle dipendenze del Commissariato generale del Governo per il 
Territorio di Trieste. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
29. Servizi scolastici. 
Il servizio di insegnamento prestato in qualità di incarieato o supplente 
annuale, in virtù di nomina conferita dal provveditore agli studi di Bolzano ai 
sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 16 maggio 1947, n. 555 (10), è riconosciuto per intero come servizio 
di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza. 
Per gli insegnanti di ruolo di storia dell'arte che, in possesso 
dell'abilitazione specifica, abbiano prestato, anteriormente all'entrata in 
vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188 (11), servizi presso i 
licei classici statali come incaricati di tale insegnamento, è computabile tutto 
il servizio prestato sino all'assunzione in ruolo. 
Gli insegnanti elementari incaricati o supplenti delle scuole dipendenti dallo 
Stato, iscritti al soppresso Monte pensioni anteriormente al 1° ottobre 1942 e 
assoggettati a ritenuta in conto entrate del tesoro dal 1° ottobre 1948, hanno 
diritto al computo della totalità dei servizi prestati nelle scuole elementari. 
Salvo quanto disposto nel comma precedente, il servizio prestato fino al 30 
settembre 1948 dagli insegnanti elementari, con iscrizione al soppresso Monte 
pensioni, si computa, ai fini del trattamento di quiescenza del dipendente 
statale, secondo le norme della legge 6 febbraio 1941, numero 176 (12) e 
successive modificazioni. 
Nei confronti degli insegnanti delle scuole indicate nel titolo IV della legge 6 
febbraio 1941, n. 176 (12), il computo del servizio prestato anteriormente 
all'iscrizione al Monte pensioni si effettua secondo le norme contenute nel 
titolo suddetto. 
Nei confronti del personale che abbia prestato servizio in qualità di insegnante 
presso asili costituiti in ente morale, senza iscrizione al soppresso Monte 
pensioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 della legge 13 giugno 
1952, n. 690 (13). 
------------------------ 
(10) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione elementare. 
(11) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione secondaria. 
(12) Recante l'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari. 
(12) Recante l'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari. 
(13) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale. 
 





30. Servizio ferroviario. 
Nel caso in cui il dipendente statale, con trattamento di quiescenza a carico 
del bilancio dello Stato, abbia precedentemente prestato servizio in qualità di 
agente di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, detto servizio 
si computa secondo le norme relative al trattamento di quiescenza del personale 
ferroviario. 
L'onere del trattamento liquidato è a totale carico dello Stato. 
------------------------ 
 





31. Navigazione mercantile. 
Per coloro che hanno prestato servizio militare nella Marina è computabile, in 
ragione della metà della sua durata, il precedente servizio di navigazione su 
navi nazionali della marina mercantile. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
32. Studi superiori richiesti agli ufficiali. 
Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo 
sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni 
antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono 
quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi. 
Si computano altresì gli anni corrispondenti al corso di studi universitari, di 
durata inferiore al corso di laurea, richiesti come condizione necessaria per la 
nomina in servizio permanente effettivo o per l'ammissione ai corsi normali 
delle accademie militari per la nomina a ufficiale in servizio permanente 
effettivo (2/cost). 
------------------------ 
(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 8-23 luglio 2004, n. 267 (Gazz. 
Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 sollevata in riferimento 
all'art. 3 della Costituzione. 
 





33. Servizio prestato dai legionari fiumani. 
Il servizio prestato nella milizia legionaria fiumana dal 13 settembre 1919 al 5 
gennaio 1921 si computa come servizio reso allo Stato. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
34. Particolari situazioni connesse ad eventi bellici o politici. 
Per i dipendenti cessati dal servizio per motivi politici o razziali e 
successivamente riassunti, il periodo intercorso dalla cessazione alla 
riassunzione è computabile ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, 
numero 301 (14), in relazione al R.D.L. 6 gennaio 1944, n. 9 (15); per i 
dipendenti non di ruolo si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 
e 3 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079 (16) e nell'art. 73 della legge 5 
marzo 1961, n. 90 (16). 
Il servizio prestato nei ruoli del personale del cessato Governo delle isole 
italiane dell'Egeo è computabile a norma dell'art. 4 della legge 28 dicembre 
1950, n. 1079 (16). 
È computabile ai sensi della legge 12 febbraio 1957, n. 46 (16/a), il servizio 
prestato dagli insegnanti elementari e medi, di lingua tedesca, il cui rapporto 
d'impiego era stato interrotto nel periodo dal 1922 al 1930 in relazione alla 
situazione politica del tempo oppure nel 1940 in seguito agli accordi 
italo-germanici sulle opzioni. 
Restano ferme le disposizioni relative alla valutazione dei servizi prestati da 
profughi e rimpatriati, contenute nell'art. 6 del decreto-legge 28 agosto 1970, 
n. 622 (17), convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744. 
------------------------ 
(14) Recante norme per la revisione delle carriere dei dipendenti delle 
pubbliche Amministrazioni. 
(15) Recante norme per la riammissione in servizio dei dipendenti pubblici 
licenziati per motivi politici. 
(16) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(16) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(16) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(16/a) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale. 
(17) Riportata alla voce Profughi. 
 





35. Ex combattenti partecipanti a esami riservati e vincitori di concorsi 
annullati. 
In favore degli ex combattenti che conseguirono la nomina in ruolo mediante 
concorsi riservati ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 
(18), e dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 141 (19) e che 
erano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1 del predetto decreto n. 
27 per la partecipazione ai concorsi originari, è computabile, ai fini del 
trattamento di quiescenza, il tempo intercorso fra la data di decorrenza della 
loro nomina in ruolo e quella anteriore con la quale venne effettuata la nomina 
in ruolo di coloro che parteciparono ai concorsi originari. 
Per gli stessi fini di cui sopra, è retrodatata al 26 luglio 1943 la decorrenza 
della nomina in ruolo degli impiegati civili in servizio alla data di entrata in 
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (19/a), 
avvenuta dopo la predetta data con graduatorie di merito formate in sostituzione 
di quelle già approvate alla data del 26 luglio 1943 e successivamente annullate 
per l'eliminazione delle preferenze e del relativo punteggio attribuito ad 
alcuni candidati per meriti fascisti o demografici. 
------------------------ 
(18) Recante provvidenza a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da 
parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale 
statale. 
(19) Recente norma sullo svolgimento dei concorsi. 
(19/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
 





36. Servizi resi ad amministrazioni o enti soppressi. 
Gli ex dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali e degli enti pubblici 
soppressi con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 
(20), che siano stati assunti in servizio presso le amministrazioni dello Stato 
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 1950, n. 
1079, possono riscattare il periodo di effettivo servizio prestato presso gli 
enti di previdenza. 
Per gli insegnanti di educazione fisica provenienti dai soppressi enti ai quali 
erano stati demandati i servizi scolastici per l'insegnamento di detta 
disciplina, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936 (21), nella legge 24 luglio 
1954, n. 601 (22), e nella legge 7 febbraio 1958, n. 88 (23). 
Per i dipendenti del soppresso Ministero dell'Africa italiana che abbiano optato 
per la conservazione del rapporto d'impiego a contratto tipo ai sensi dell'art. 
7 della legge 9 luglio 1954, n. 431 (24), si applicano le disposizioni contenute 
nel decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090 (25), e 
nella legge 18 marzo 1968, n. 350 (19/a). 
Per il personale dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura si 
applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 1951, numero 64 (26). 
Per il personale della soppressa Opera nazionale per i ciechi civili si 
applicano le disposizioni dell'art. 21 della legge 27 maggio 1970, n. 382 (27). 
Resta salva ogni altra disposizione sulla computabilità, anche ai fini del 
trattamento di quiescenza, di servizi resi presso amministrazioni o enti 
pubblici soppressi nonché di particolari periodi connessi alla prestazione di 
tali servizi. 
I servizi non indicati nel presente testo unico, che, ai sensi di disposizioni 
vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico stesso, fossero 
valutabili ai fini del trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello 
Stato, sono ammessi al computo in base a dette disposizioni; per l'esercizio del 
diritto da parte degli interessati si osservano i termini stabiliti dall'art. 
147. 
------------------------ 
(20) Riportato alla voce Lavoro. 
(21) Recante norme per l'istituzione di un ruolo transitorio degli insegnanti di 
educazione fisica negli istituti e nelle scuole di istruzione media. 
(22) Recante norma sul trattamento di quiescenza degli insegnanti di educazione 
fisica inquadrati nel ruolo transitorio di cui al D.Lgs.C.P.S. 29 maggio 1947, 
n. 936. 
(23) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione secondaria. 
(24) Recante norme integrative e modificative della L. 29 aprile 1953, n. 430, 
concernente la soppressione del Ministero dell'Africa Italiana. 
(25) Riportata al n. N/III. 
(19/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(26) Recante norme per la soppressione dell'Ufficio Nazionale Statistico 
Economico dell'Agricoltura. 
(27) Riportata alla voce Ciechi civili. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
37. Servizio reso nella m.v.s.n. 
Il servizio permanente effettivo e gli altri servizi effettivamente resi nella 
disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità sono 
valutabili ai sensi dell'art. 4, lettera a), della legge 20 marzo 1954, n. 72 
(28). 
Sono valutabili, altresì, i periodi successivi allo scioglimento della milizia 
trascorsi in prigionia di guerra o in stabilimenti sanitari in seguito a ferite 
o infermità riconosciute contratte in guerra o per causa di guerra. 
I servizi prestati nelle legioni libiche permanenti della milizia volontaria per 
la sicurezza nazionale, eccedente il periodo corrispondente a quello di leva, 
nonché quelli prestati da militari delle Forze armate dello Stato in qualità di 
ufficiali, sottufficiali o militari di truppa della milizia stessa sono 
valutabili se resi presso reparti mobilitati in tempo di guerra dichiarata o di 
mobilitazione, sia pure parziale, o in operazioni di grande polizia coloniale. 
I servizi prestati nella milizia forestale, nella milizia portuale e nella 
milizia stradale si computano rispettivamente, ai sensi del regio decreto 13 
agosto 1926, n. 1465 (29), della legge 25 maggio 1939, n. 890 (30), e del regio 
decreto 20 ottobre 1932, n. 1554 (31); sono altresì valutabili i servizi resi 
nella milizia confinaria. 
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 19 si applica anche per gli 
appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale, sue 
specialità e milizie speciali. 
------------------------ 
(28) Riportata al n. S/III. 
(29) Recante approvazione del regolamento della Milizia nazionale forestale. 
(30) Recante il trattamento di quiescenza per il personale della Milizia. 
(31) Recante approvazione del regolamento per la Milizia nazionale dello Stato. 
 





38. Servizio prestato dal personale di cui al regio decreto 18 febbraio 1923, n. 
440. 
Nei confronti del personale di cui al regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440 
(32), il servizio prestato anteriormente al passaggio nell'amministrazione 
italiana è computato secondo le norme degli ordinamenti di provenienza. 
------------------------ 
(32) Recante norme per la sistemazione giuridica degli impiegati ed agenti del 
cessato regime provvisoriamente in servizio presso l'Amministrazione italiana. 
 





Capo V - Disposizioni comuni 
39. Servizi e periodi computabili in base a diverse disposizioni del testo 
unico. 
Un periodo di servizio, di cui sia prevista la computabilità in base a diverse 
disposizioni del presente testo unico, si considera una sola volta secondo la 
normativa più favorevole. 
Il precedente comma si applica anche per i periodi di tempo comunque computabili 
ai fini del trattamento di quiescenza. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
40. Servizio effettivo e servizio utile. 
Per gli effetti previsti dal presente testo unico, la somma dei servizi e 
periodi computabili in quiescenza, considerati senza tener conto degli aumenti 
di cui al precedente capo ILI, costituisce il servizio effettivo; con l'aggiunta 
di tali aumenti, costituisce il servizio utile. 
Se nel totale del servizio effettivo risulta una frazione d'anno, la frazione 
superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore 
a sei mesi si trascura. 
Qualora, in aggiunta al servizio effettivo, siano da computare aumenti previsti 
dal capo III del presente titolo, il servizio utile è arrotondato secondo il 
disposto del comma precedente, ma in tal caso la parte costituita dal servizio 
effettivo non si arrotonda. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
41. Servizi non computabili. 
I periodi di servizio reso allo Stato, che abbiano determinato o concorso a 
determinare il trattamento pensionistico derivante da iscrizione 
all'assicurazione generale obbligatoria o a fondi sostitutivi o integrativi di 
essa oppure derivante da iscrizione obbligatoria a speciali fondi di previdenza, 
non sono computabili ai fini del trattamento di quiescenza statale, neppure 
mediante riscatto. 
Non sono riscattabili né altrimenti computabili ai fini del trattamento di 
quiescenza, i servizi relativi a incarichi conferiti ai sensi dell'art. 380 del 
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (33), come 
sostituito dall'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
1970, n. 1077 (33), ovvero ai sensi di analoghe disposizioni, anche se detti 
servizi siano assistiti da iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o 
ad altri fondi. 
------------------------ 
(33) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(33) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
 





TITOLO III 
Trattamento di quiescenza normale 
Capo I - Personale civile 
(giurisprudenza di legittimità) 
42. Diritto al trattamento normale. 
Il dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età 
o per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione 
normale se ha compiuto quindici anni di servizio effettivo (33/a). 
Nei casi di dimissioni, di decadenza, di destituzione e in ogni altro caso di 
cessazione dal servizio, il dipendente civile ha diritto alla pensione normale 
se ha compiuto venti anni di servizio effettivo. 
Alla dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico spetta, ai fini del 
compimento dell'anzianità stabilita nel secondo comma, un aumento del servizio 
effettivo sino al massimo di cinque anni. 
Il personale cui non spetti la pensione ai sensi dei commi precedenti ha diritto 
a un'indennità una volta tanto purché abbia compiuto un anno intero di servizio 
effettivo. 
------------------------ 
(33/a) Comma così sostituito dall'art. 27, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata 
al n. A/XXX. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
43. Base pensionabile. 
Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei 
dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o 
dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili 
sottoindicati integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento: 
a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti 
prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 
1972, n. 748 (33); 
b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla legge 15 
novembre 1973, n. 734 (33) per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e 
per gli operai dello Stato; 
c) indennità ed assegno personale pensionabile previsti dall'articolo 1 della 
legge 16 novembre 1973, n. 728 (34), per il personale di ruolo e non di ruolo, 
compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; 
d) assegno annuo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 
580 (35), convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale 
insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria, fuori 
ruolo ed incaricato; 
e) assegno annuo previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477 
(36), per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola 
materna, elementare, secondaria ed artistica; 
f) indennità e assegno personale pensionabili previsti dall'articolo 1 della 
legge 27 dicembre 1973, n. 851 (37), per il personale di ruolo e non di ruolo e 
il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
g) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (38). 
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, 
possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda 
espressamente la valutazione nella base pensionabile (39). 
------------------------ 
(33) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(33) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(34) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
(35) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore. 
(36) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale. 
(37) Riportato alla voce Monopoli di Stato. 
(38) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(39) Articolo così sostituito dall'art. 15, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata 
al n. A/XXX, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 
1° gennaio 1976. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
44. Misura del trattamento normale. 
La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di 
servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta 
percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a 
raggiungere il massimo dell'ottanta per cento. 
Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione spetta con 
anzianità inferiore a quindici anni di servizio effettivo, la percentuale di cui 
al comma precedente e ridotta di 1,80 per ogni anno mancante al raggiungimento 
del quindicesimo anno di servizio utile. 
L'indennità per una volta tanto è pari ad un dodicesimo della base pensionabile 
per ogni anno di servizio utile. 
------------------------ 
 





45. Personale della carriera diplomatica. 
[Gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari e i consiglieri di ambasciata, 
collocati a riposo ai sensi dell'articolo 111 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (40), hanno diritto alla pensione normale se 
hanno compiuto cinque anni di servizio effettivo. 
Ai fini della misura della pensione, il servizio utile è aumentato di cinque 
anni. 
Qualora con tale aumento il servizio utile non raggiunga venti anni, il servizio 
prestato con le qualifiche di cui al primo comma è aumentato di un terzo non 
oltre il raggiungimento di venti anni di servizio utile. 
L'indennità per una volta tanto spettante al personale di cui al presente 
articolo, che abbia prestato almeno un anno di servizio effettivo, è pari allo 
stipendio e agli altri assegni pensionabili dovuti nell'ultimo anno di servizio, 
al netto di ogni ritenuta] (40/a). 
------------------------ 
(40) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(40/a) Articolo abrogato dall'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata 
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 
 





46. Personale dell'Amministrazione dell'interno. 
[Ai prefetti della Repubblica collocati a riposo per ragioni di servizio ai 
sensi dell'articolo 238 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3 (38), si applicano le disposizioni dell'articolo precedente. Ai fini 
dell'aumento previsto nel terzo comma di detto articolo si considera il servizio 
prestato in qualità di prefetto. 
Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 45 si applicano anche 
agli ispettori generali capi di pubblica sicurezza e ai questori, dispensati o 
collocati a riposo per gravi ragioni di servizio ai sensi dell'art. 249 del 
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3 (38). 
I funzionari di pubblica sicurezza, al compimento di trentacinque anni di 
servizio, hanno diritto ad essere collocati a riposo con un aumento di cinque 
anni del servizio utile a pensione. 
Il secondo comma del precedente art. 45 si applica anche al personale dei ruoli 
organici transitori del soppresso servizio speciale riservato 
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, collocato a riposo al 
compimento di trentacinque anni di servizio effettivo; è escluso il personale 
con qualifica di elettrotecnico capo o di elettrotecnico principale. 
Le ispettrici e le assistenti del Corpo di polizia femminili hanno diritto alla 
pensione normale dopo quindici anni di servizio effettivo, purché abbiano 
compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando il disposto dell'art. 42, 
comma primo; in caso di dimissioni, l'aumento massimo di servizio effettivo di 
cui al terzo comma dell'art. 42 è stabilito, per il personale anzidetto, in otto 
anni. Nel caso di collocamento a riposo per raggiunto limite di età, il servizio 
utile è aumentato di cinque anni. 
Resta in vigore l'art. 7 del testo unico approvato con R.D. 21 febbraio 1895, n. 
70 (41)] (40/a). 
------------------------ 
(38) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(38) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(41) Il R.D. 21 febbraio 1895, n. 70, già riportato al n. A/I, è stato abrogato 
dall'art. 254 del presente testo unico. L'art. 7 sopra citato così dispone: "Gli 
ufficiali di pubblica sicurezza che avranno raggiunto l'età di anni sessanta e 
compiuto venticinque anni di servizio, possono essere collocati a riposo 
d'ufficio". 
(40/a) Articolo abrogato dall'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata 
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
47. Personale scolastico. 
Il trattamento di quiescenza spettante al personale incaricato delle scuole e 
degli istituti di istruzione secondaria, professionale o artistica, che abbia 
prestato servizi senza trattamento di cattedra e per meno di diciotto ore 
settimanali, è commisurato a tanti diciottesimi della misura intera quanti 
risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di 
servizio. 
------------------------ 
 





48. Dipendenti civili affetti da tubercolosi. 
Il dipendente civile, titolare di pensione di guerra per infermità tubercolare, 
che cessa dal servizio a causa di detta infermità, dichiarata contagiosa, ha 
diritto alla pensione normale se ha maturato un'anzianità di almeno sette anni 
risultante dalla somma del servizio effettivo e degli aumenti per campagne di 
guerra. 
Al dipendente che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente spetta un 
aumento del servizio prestato, sino al massimo di cinque anni e non oltre il 
raggiungimento di venti anni di servizio effettivo. Ai fini del raggiungimento 
di tale limite, non si tiene conto degli eventuali periodi di studio e degli 
altri periodi previsti dall'art. 13, riscattati dall'interessato. 
------------------------ 
 





49. Personale già in servizio nel territorio di Trieste. 
Il personale del ruolo speciale del territorio di Trieste, trattenuto ai sensi 
del primo e del secondo comma dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600 
(38), che all'atto del collocamento a riposo per limiti di età abbia prestato 
almeno dieci anni di servizio effettivo, senza aver raggiunto l'anzianità 
prevista dal primo comma dell'art. 42, ha diritto alla pensione normale come se 
avesse prestato quindici anni di servizio effettivo. 
------------------------ 
(38) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
 





50. Personale addetto alla commutazione telefonica. 
I periodi di servizio prestato alla commutazione telefonica in qualità di 
operatore, di assistente o di capoturno da parte del personale dell'Azienda di 
Stato per i servizi telefonici sono aumentati di un terzo della loro durata. 
Tale aumento si computa come servizio effettivo. 
Il disposto di cui al comma precedente è esteso al personale 
dell'Amministrazione postelegrafonica applicato a mansioni di radiotelegrafista 
o di radiotelefonista o di capo-turno negli uffici radio p.t. (41/a) (41/cost). 
------------------------ 
(41/a) Comma così sostituito dall'art. 23, L. 22 dicembre 1981, n. 797, 
riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
(41/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-28 maggio 2001, n. 168 
(Gazz. Uff. 6 giugno 2001, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 
sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 76 e 97 della Cost. 
 





51. Benefici combattentistici. 
A favore dei dipendenti civili ex combattenti e assimilati si applicano le norme 
contenute nella legge 24 maggio 1970, n. 336 (42), nella legge 8 luglio 1971, n. 
541 (42), e nella legge 9 ottobre 1971, numero 824 (42). 
------------------------ 
(42) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(42) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(42) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
 





Capo II - Personale militare 
(giurisprudenza di legittimità) 
52. Diritto al trattamento normale. 
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio 
permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto 
una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di 
servizio effettivo. 
Nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per raggiunti 
limiti di età il militare consegue la pensione normale anche se ha un'anzianità 
inferiore a quella indicata nel comma precedente. 
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio 
permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado hanno 
diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio 
effettivo. 
Per i militari non appartenenti al servizio permanente o continuativo è 
necessaria, ai fini del diritto alla pensione normale, una anzianità di almeno 
venti anni di servizio effettivo. 
All'ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa che cessano dal servizio 
permanente o continuativo, senza aver conseguito diritto a pensione, spetta 
un'indennità per una volta tanto purché abbiano compiuto un anno intero di 
servizio effettivo. 
Al personale che, per effetto di successivi richiami, raggiunga un'anzianità di 
almeno venti anni di servizio effettivo è liquidata la pensione, previa 
rifusione dell'indennità per una volta tanto precedentemente percepita. 
Si applicano le disposizioni richiamate dallo art. 51. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
53. Base pensionabile. 
Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del 
personale militare, escluso quello indicato nell'articolo 54, penultimo comma, 
la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e 
dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è 
aumentata del 18 per cento: 
a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista 
dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (43); 
b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall'articolo 
1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 (43), in favore degli ufficiali di grado 
inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché dei sottufficiali e dei 
militari di truppa; 
c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (42), applicabile al personale militare in base 
all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751 (43). 
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, 
possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede 
espressamente la valutazione nella base pensionabile. 
Per l'ufficiale che in tempo di guerra sia stato investito del grado superiore a 
quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio o delle funzioni 
organicamente devolute a detto grado superiore con godimento dei relativi 
assegni, si considerano lo stipendio e gli altri assegni pensionabili inerenti a 
tale grado (43/a). 
------------------------ 
(43) Riportata alla voce Forze armate. 
(43) Riportata alla voce Forze armate. 
(42) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(43) Riportata alla voce Forze armate. 
(43/a) Articolo così sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi 
decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976, dall'art. 16, L. 29 aprile 1976, n. 
177, riportata al n. A/XXX. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
54. Misura del trattamento normale. 
La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non 
più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base 
pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. 
La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio 
utile oltre il ventesimo. 
Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale 
sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di età 
indicati nella tabella n. 1 annessa al presente testo unico si applicano le 
percentuali di aumento previste nella tabella stessa. 
Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella di cui al 
precedente comma si applicano anche per la liquidazione della pensione dei 
sottufficiali, siano o non provenienti dal servizio permanente o continuativo, 
nonché dei carabinieri e dei finanzieri. 
Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo 
speciale per mansioni d'ufficio collocati in congedo prima del compimento del 
limite di età previsto per la cessazione dal servizio si applica, relativamente 
al servizio prestato fino alla data di trasferimento in detto ruolo, la 
percentuale di aumento inerente al grado rivestito a tale data e, relativamente 
al servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento dell'1,80. 
Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della 
guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera 
la percentuale di aumento del 3,60. 
La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai 
precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile. 
In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il 
militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio 
utile maturati alla data di cessazione dal servizio. 
Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per 
raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel 
primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base 
pensionabile per ogni anno di servizio utile. 
Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio 
continuativo la misura della pensione normale è determinata nell'annessa tabella 
n. 2. 
L'indennità per una volta tanto è pari a un ottavo della base pensionabile per 
ogni anno di servizio utile. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
55. Ufficiali in ausiliaria. 
L'ufficiale che all'atto della cessazione dal servizio permanente è collocato 
nella categoria dell'ausiliaria, allo scadere del periodo di permanenza in tale 
categoria ha diritto alla riliquidazione della pensione con il computo di detto 
periodo e sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili dei 
quali si tenne conto ai fini della prima liquidazione, maggiorati degli aumenti 
periodici di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 
gennaio 1956, n. 19 (43/b), relativi al periodo trascorso in ausiliaria. Nel 
caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, la nuova 
pensione è liquidata sulla base dello stipendio e degli altri assegni 
pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti periodici 
inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo. 
Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorità o a domanda, il computo del 
periodo di permanenza in tale categoria è ridotto alla metà. Per l'ufficiale 
collocato in ausiliaria in seguito alla cessazione del trattamento pensionistico 
di guerra, il periodo di cui sopra è computato limitatamente alla eventuale 
differenza tra il periodo stesso e l'aumento di sei anni già computato ai sensi 
del terzo comma del successivo art. 63. 
Non si considera il tempo trascorso in ausiliaria, durante il quale l'ufficiale 
abbia prestato servizio computabile agli effetti di altro trattamento di 
quiescenza, salvo che l'ufficiale opti per il computo di detto periodo ai fini 
della pensione militare. 
------------------------ 
(43/b) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
 





56. Ufficiali nella riserva o in congedo assoluto. 
L'ufficiale cessato dal servizio permanente per età o per invalidità e collocato 
direttamente nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali 
posizioni di un periodo corrispondente a quello indicato nel primo comma 
dell'art. 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (44), ha diritto alla 
riliquidazione della pensione sulla base dello stipendio e degli altri assegni 
pensionabili da ultimo percepiti, maggiorati degli aumenti periodici di cui 
all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 
(43/b), relativi al periodo suddetto. 
Analogo diritto spetta al termine del periodo di cui al comma precedente, in 
relazione alla minore durata della permanenza in ausiliaria, all'ufficiale 
collocato nella riserva o in congedo assoluto dalla categoria dell'ausiliaria in 
applicazione degli articoli 51 e 56 della citata legge 10 aprile 1954, n. 113 
(44). 
------------------------ 
(44) Riportata alla voce Forze armate. 
(43/b) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(44) Riportata alla voce Forze armate. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
57. Richiamo in servizio di militari pensionati. 
Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa provvisti di pensione 
normale e richiamati in servizio hanno diritto, all'atto del ricollocamento in 
congedo o in congedo assoluto, alla riliquidazione della pensione in relazione 
al nuovo servizio prestato; se il richiamo ha avuto una durata di almeno un anno 
intero, ai fini della riliquidazione si considera anche l'ultimo stipendio 
percepito. 
Per gli ufficiali nei cui confronti, in sede di liquidazione della pensione 
originaria, ha trovato applicazione una delle percentuali previste dalla tabella 
n. 1 annessa al presente testo unico, la riliquidazione è effettuata mantenendo 
ferme la base pensionabile e la percentuale considerate nella precedente 
liquidazione, salvo, se più favorevole e purché il richiamo sia durato almeno un 
anno, il diritto alla pensione liquidata sulla base dello stipendio e degli 
altri assegni pensionabili percepiti durante il richiamo e con l'applicazione 
dell'aumento percentuale di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il 
ventesimo. 
Le disposizioni del precedente comma valgono anche per i sottufficiali già 
provvisti di trattamento di quiescenza, che durante il servizio di richiamo 
conseguono la nomina a ufficiale. 
------------------------ 
 





58. Non cumulabilità delle rate di pensione con assegni di attività spettanti 
dopo la cessazione dal servizio. 
Al personale militare cessato dal servizio permanente o continuativo per 
infermità, per non idoneità agli uffici del grado o per causa a questa 
corrispondente ovvero in applicazione delle norme sull'avanzamento non competono 
le rate del trattamento di quiescenza durante il periodo di tre mesi in cui, ai 
sensi delle leggi sullo stato giuridico, sono corrisposti assegni pari a quelli 
di attività. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
59. Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo per i militari 
dell'Aeronautica. 
L'articolo 59 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei 
dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, è 
sostituito dal seguente: 
Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa dell'Arma aeronautica, 
ruolo naviganti, ruolo servizi (ex naviganti e operatori di sistema) e ruolo 
specialisti, per quelli del genio aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo 
assistenti tecnici, e per quelli del Corpo sanitario aeronautico che abbiano 
percepito le indennità di aeronavigazione o di volo la pensione normale e 
l'indennità per una volta tanto sono aumentate di una aliquota corrispondente a 
tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennità di aeronavigazione o di volo 
percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo 
prestati con percezione di dette indennità e con il massimo di venti 
ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo. 
La pensione normale di cui sopra è altresì aumentata di una ulteriore aliquota 
pari all'1,30 per cento delle indennità di aeronavigazione o di volo spettanti 
in servizio fino ad un massimo dell'80 per cento delle indennità stesse, per 
ogni anno di servizio di aeronavigazione o di volo successivo ai venti anni di 
cui al precedente comma. 
A fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado 
rivestito e dell'anzianità di servizio aeronavigante o di volo maturata 
dall'interessato all'atto della cessazione dal sevizio. Il calcolo delle 
aliquote pensionabili delle indennità di aeronavigazione e di volo, di cui al 
primo e secondo comma, è effettuato separatamente per ciascun periodo di impiego 
sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali 
periodi e sulla base delle corrispondenti indennità nelle misure vigenti 
all'atto della cessazione dal servizio. 
Per i periodi di servizio superiori al massimo pensionabile si tiene conto delle 
misure più favorevoli percepite, nel tempo, dagli interessati. 
Per i periodi anteriori al 1° luglio 1970 l'attività di volo svolta sui velivoli 
da caccia è assimilata a quella svolta sugli aviogetti (44/a). 
------------------------ 
(44/a) Articolo così sostituito dall'art. 148, L. 11 luglio 1980, n. 312, 
riportata alla voce Impiegati civili dello Stato, con decorrenza dalla data di 
entrata in vigore della legge stessa e poi dall'art. 19, L. 23 marzo 1983, n. 
78, riportata alla voce Forze armate. 
 





60. Computo dell'indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo per i 
militari non appartenenti all'Aeronautica. 
Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa non appartenenti 
all'Aeronautica che abbiano svolto attività di volo, di osservazione aerea o di 
paracadutismo e abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione, di volo o di 
paracadutismo, la pensione e l'indennità per una volta tanto sono aumentati di 
un'aliquota di dette indennità nella misura e con i limiti previsti nell'art. 
59. 
Agli effetti della determinazione dell'aliquota di cui al primo comma, gli 
ufficiali che abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione sono equiparati 
agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, e quelli che abbiano 
percepito l'indennità di volo agli ufficiali del genio aeronautico, ruolo 
ingegneri. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
61. Servizi antincendi e Corpo forestale. 
Al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e al personale della 
carriera di concetto dei servizi antincendi nonché agli ufficiali forestali 
provenienti dalla soppressa milizia nazionale forestale si applicano le 
disposizioni del presente capo concernenti gli ufficiali. 
Per gli ufficiali forestali di cui al comma precedente si considerano, ai fini 
della liquidazione del trattamento di quiescenza, gli stipendi e le aliquote 
spettanti ai pari grado dell'Arma dei carabinieri. 
Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei 
vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ai sottufficiali, guardie 
scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni 
stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari; per il 
caso di dimissioni si applica il terzo comma dell'art. 52. 
Per il personale di cui al terzo comma del presente articolo, l'aumento 
percentuale della base pensionabile per ogni anno di servizio utile oltre il 
ventesimo è di 3,60. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
62. Cappellani militari, personale militarizzato, della Croce rossa italiana e 
dell'ordine di Malta. 
Per il personale dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato, 
per il personale militarizzato e per quello della Croce rossa italiana e 
dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, 
di cui all'art. 28, lettere b), c) e d), si osservano le disposizioni 
applicabili ai militari dell'Esercito appartenenti alle categorie del congedo, 
salvo quanto disposto nel comma successivo. 
Il cappellano militare collocato in congedo perché rivestito della dignità 
vescovile ha diritto alla pensione prevista per l'ufficiale che cessa dal 
servizio permanente per l'età. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
63. Militari invalidi di guerra. 
Il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo, per invalidità 
contratta a causa di guerra o per aver conseguito trattamento pensionistico di 
guerra ha diritto alla pensione normale se ha raggiunto nove anni di servizio 
utile di cui sei di servizio effettivo. 
In mancanza di tale anzianità, spetta un assegno integratore del trattamento di 
guerra, liquidato dal Ministero del tesoro e corrispondente a tanti ventesimi 
della pensione minima normale quanti sono gli anni di servizio utile. 
Ai fini della misura della pensione normale e dell'assegno integratore, il 
servizio utile è aumentato di sei anni. 
Se in seguito venga a cessare il trattamento di guerra, il militare perde i 
benefici di cui ai precedenti commi a decorrere dal giorno successivo a quello 
della cessazione di detto trattamento. 
Con effetto dallo stesso giorno, qualora in base alle norme sullo stato 
giuridico non possa aver luogo la riammissione in servizio permanente o 
continuativo ovvero, trattandosi di ufficiale, il collocamento in ausiliaria, il 
militare ha diritto alla pensione normale la cui misura, ove non sia stata 
raggiunta l'anzianità prevista dai primo comma dell'art. 52, è pari al 2,20 per 
cento della base pensionabile per ogni anno di servizio effettivo computato con 
l'aumento di dodici anni, senza che possa essere superato il limite di quindici 
anni. 
L'assegno integratore di cui al secondo comma del presente articolo spetta anche 
al militare che abbia conseguito il trattamento di guerra dopo essere cessato 
dal servizio permanente o continuativo senza diritto a pensione normale; in tale 
caso resta escluso l'aumento di sei anni. 
Al militare che cessi dal servizio permanente o continuativo perché invalido 
della guerra 1940- 45 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 
maggio 1948, n. 1472 (45), e successive modificazioni. 
------------------------ 
(45) Recante provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente 
effettivo e i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati e invalidi 
della guerra 1940-1944. 
 





TITOLO IV 
Trattamento privilegiato 
(giurisprudenza di legittimità) 
64. Diritto alla pensione. 
Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di 
servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una 
delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha 
diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso 
inabile al servizio. 
Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli 
derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio. 
Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da 
fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa 
efficiente e determinante. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
65. Misura della pensione privilegiata per il personale civile non operaio. 
Per i dipendenti civili le cui infermità o lesioni siano ascrivibili alla prima 
categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46), la 
pensione privilegiata è pari a otto decimi della base pensionabile di cui 
all'art. 43, salvo quanto disposto nell'articolo seguente. 
Qualora le infermità o le lesioni siano di minore entità, la pensione è pari a 
un quarantesimo della base anzidetta per ogni anno di servizio utile, ma non può 
essere inferiore ad un terzo né superiore a otto decimi della base stessa. 
In caso di cessazione dal servizio per infortunio sul lavoro che dia diritto a 
una rendita di inabilità in base alle norme vigenti in materia, la pensione 
privilegiata è diminuita di una somma pari alla rendita stessa. La pensione, 
ridotta nel modo anzidetto, non può essere inferiore a quella normale calcolata 
in base ai servizi prestati, secondo le disposizioni dell'art. 44. 
Per i funzionari di pubblica sicurezza e per le appartenenti al Corpo di polizia 
femminile, il trattamento privilegiato è liquidato con le norme stabilite per i 
militari, se più favorevoli. 
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(46) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di 
guerra. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
66. Misura della pensione privilegiata degli operai. 
La pensione privilegiata spettante all'operaio è pari a quella normale calcolata 
in base al servizio utile aumentato di dieci anni; in ogni caso la pensione 
privilegiata non può essere inferiore al 44 per cento né superiore all'80 per 
cento della base pensionabile. 
Qualora il fatto di servizio costituisca titolo per il trattamento previsto 
dalle riforme di legge in materia di infortuni sul lavoro, è data facoltà 
all'interessato di optare per l'indennità di infortunio cumulata col trattamento 
normale di quiescenza eventualmente spettante oppure per la pensione 
privilegiata con esclusione del diritto al trattamento infortunistico. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
67. Misura della pensione privilegiata dei militari. 
Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano 
ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 
1968, n. 313 (46/a), e non siano suscettibili di miglioramento spetta la 
pensione. 
La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o 
le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 
50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, 
rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava 
categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo. 
Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 
0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di 
servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità 
necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno 
cinque anni di servizio effettivo. La pensione così aumentata non può eccedere 
la misura prevista dal primo comma dell'art. 54. 
Qualora sia stata raggiunta l'anzianità indicata dal primo comma dell'art. 52, 
la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione 
normale aumentata di un decimo, se più favorevole. 
Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i comuni di I 
e II classe del C.E.M.M, per i primi avieri, gli allievi scelti e gli avieri 
nonché per gli allievi carabinieri, allievi della guardia di finanza, allievi 
delle guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia ed allievi delle 
guardie forestali dello Stato la misura della pensione privilegiata è quella 
indicata nell'annessa tabella n. 3. 
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(46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di 
guerra. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
68. Assegno rinnovabile per i militari. 
Se le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella A 
annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/a), sono suscettibili di 
miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile di misura uguale alla 
pensione e di durata da due a sei anni in relazione al tempo necessario per il 
miglioramento, salvo quanto disposto nel quarto comma. 
Alla scadenza dell'assegno rinnovabile anzidetto, se le infermità o le lesioni 
sono ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e non sono più 
suscettibili di miglioramento spetta la pensione; se sono da ascrivere alla 
tabella B, annessa alla citata legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/a), spetta 
l'indennità per una volta tanto stabilita dall'articolo seguente; se non sono 
più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle non spetta ulteriore trattamento 
privilegiato. Qualora, invece, le infermità o le lesioni siano ancora da 
ascrivere ad una delle categorie della tabella A e continuino ad essere 
suscettibili di miglioramento, spetta un secondo assegno rinnovabile che, 
insieme al precedente, non superi la durata di sei anni; se il precedente sia 
durato sei anni spetta la pensione. 
Alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta la pensione o l'indennità 
per una volta tanto, secondo la ascrivibilità delle infermità o delle lesioni, 
oppure non spetta ulteriore trattamento se esse non sono più ascrivibili ad 
alcuna delle due tabelle di cui sopra. 
La somma dei vari periodi per i quali è accordato l'assegno rinnovabile non può 
eccedere quattro anni per gli invalidi affetti da un'infermità di cui alla 
tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/a), e fruenti per la 
stessa infermità di assegno rinnovabile con superinvalidità. In ogni caso, se 
alla scadenza dell'assegno l'invalidità sia ascrivibile, per miglioramento, ad 
una categoria inferiore alla prima, gli interessati conservano immutato il 
trattamento economico precedente per un biennio ed il nuovo trattamento 
decorrerà dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata 
l'ascrivibilità della categoria inferiore. 
Qualora, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non spetti la pensione 
privilegiata né altro assegno rinnovabile, il militare che abbia compiuto la 
necessaria anzianità di servizio consegue la pensione normale dal giorno della 
scadenza dell'assegno rinnovabile (46/b). 
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(46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di 
guerra. 
(46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di 
guerra. 
(46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di 
guerra. 
(46/b) Vedi, anche, l'art. 5, L. 26 gennaio 1980, n. 9, riportata al n. B/XXI. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
69. Indennità per una volta tanto per i militari. 
Il militare che abbia contratto infermità o riportato lesioni, dipendenti da 
fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1968, 
n. 313 (46/a), ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio e purché non 
gli spetti la pensione normale, a un'indennità per una volta tanto in misura 
pari a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di 
cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica (46/c). 
È consentito il cumulo dell'indennità per una volta tanto con la pensione o 
l'assegno rinnovabile per infermità ascrivibile alla tabella A annessa alla 
legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/a). Le due attribuzioni si effettuano 
distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso 
superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido 
qualora le infermità classificate alla tabella B fossero state ascritte 
all'ottava categoria della tabella A. 
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(46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di 
guerra. 
(46/c) La Corte costituzionale, con sentenza 4-20 gennaio 1977, n. 48 (Gazz. 
Uff. 26 gennaio 1977, n. 24) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 
dell'art. 69, primo comma limitatamente all'inciso "purché non gli spetti la 
pensione normale". 
(46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di 
guerra. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
70. Aggravamento. 
Nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia già 
stato attribuito il trattamento privilegiato, l'invalido può far valere i suoi 
maggiori diritti chiedendone la revisione senza limiti di tempo. L'interessato 
può altresì in ogni tempo far valere i suoi diritti, nei casi di aggravamento, 
qualora sia stato emesso provvedimento negativo di trattamento privilegiato 
perché le infermità o le lesioni non erano valutabili ai fini della 
classificazione ovvero quando, ai sensi delle norme concernenti lo stato 
giuridico del personale, le infermità o le lesioni siano state riconosciute 
dipendenti da fatti di servizio, ma non invalidanti. Se, eseguiti i prescritti 
accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più 
di due volte per la stessa infermità o lesione; a tal fine non si tiene conto 
delle domande presentate prima del 12 giugno 1965. È ammessa tuttavia una 
ulteriore istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui è stata presentata la 
domanda definitiva con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato 
aggravamento (46/d). 
Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando si accerti che 
l'invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria 
superiore a quella a cui venne prima assegnata. 
La pensione o l'assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento o di 
rivalutazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della 
presentazione della domanda oppure, qualora risulti più favorevole, dalla data 
della visita medica e sono corrisposti con deduzione delle quote di pensione o 
di assegno già riscosse dall'interessato dopo la decorrenza stabilita. 
Nel caso di nuova liquidazione di indennità per una volta tanto, quest'ultima è 
attribuita in aggiunta a quella precedentemente goduta e con effetto dal primo 
giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fermo 
restando il limite massimo di cui al primo comma dell'art. 69. 
Qualora spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione o assegno rinnovabile 
per periodi in cui sia stata già liquidata indennità per una volta tanto, 
l'importo dell'indennità stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato 
mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito 
dell'interessato, il recupero è effettuato sui ratei successivi, in misura non 
superiore a un quinto dell'importo dei ratei stessi. 
Per gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità di cui al successivo 
art. 104, resta impregiudicata la facoltà di richiedere la revisione della 
pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidità di servizio ai sensi 
delle norme contenute nel presente articolo. 
Nei confronti dei titolari di pensione privilegiata non si applica, in caso di 
aggravamento, l'art. 68; il nuovo trattamento spettante è attribuito nella forma 
della pensione. 
Per le denunce di aggravamento di infermità o lesioni delle quali in precedenza 
non sia stato chiesto l'accertamento si applica l'art. 169. 
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(46/d) Periodo aggiunto dall'art. 5, L. 25 luglio 1975, n. 361, riportata al n. 
A/XXIX. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
71. Criteri di classificazione. 
Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione in base alla tabella A annessa 
alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/e), la perdita anatomica o funzionale 
dell'arto sinistro o di segmenti di esso è equiparata alla perdita anatomica o 
funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso. 
Le "Avvertenze alla tabella A e B", di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313 
(46/e), sono sostituite da quelle allegate alla legge 28 luglio 1971, n. 585. 
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano con effetto non anteriore alle 
decorrenze previste dalla citata legge 28 luglio 1971, numero 585 (46/e). 
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(46/e) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di 
guerra. 
(46/e) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di 
guerra. 
(46/e) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di 
guerra. 
 





72. Coesistenza di più infermità. 
Nel caso di coesistenza di due infermità o lesioni ascrivibili a categorie dalla 
terza all'ottava della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, numero 313 
(46/e), all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di 
pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle infermità o lesioni 
medesime, secondo quanto previsto dalla tabella F-1 annessa alla legge suddetta. 

Qualora le infermità o lesioni siano più di due, il trattamento complessivo è 
determinato aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l'invalidità più 
grave quella risultante dal complesso delle altre infermità o lesioni, in base a 
quanto stabilito dalla tabella F-1 di cui al precedente comma. 
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(46/e) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di 
guerra. 
 





73. Perdita dell'organo superstite. 
Qualora il dipendente statale, già affetto per causa estranea al servizio da 
perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, perda in tutto o in 
parte per fatto di servizio l'organo superstite, la pensione privilegiata o 
l'assegno rinnovabile spettano in base alla categoria corrispondente 
all'invalidità complessiva risultante dalla lesione dei due organi. 
Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver conseguito la pensione 
o l'assegno suddetti per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi 
pari, venga a perdere per causa estranea al servizio in tutto o in parte 
l'organo superstite. 
Le indennità dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da privati per 
le lesioni di cui al comma precedente, non dipendenti da fatti di servizio, sono 
detratte dall'importo della pensione o dell'assegno nei modi stabiliti dall'art. 
35 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/e), ovvero sospese e versate in conto 
entrate del tesoro, ai sensi del penultimo comma dello stesso articolo. 
Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo la pensione o l'assegno 
decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione 
della domanda. 
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(46/e) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di 
guerra. 
 





74. Computo dell'indennità di aeronavigazione di volo e di paracadutismo. 
Per gli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attività di volo, di 
osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito le relative indennità, 
la pensione privilegiata di prima categoria è aumentata dell'aliquota indicata 
nell'art. 59 del testo modificato dalla presente legge e nell'art. 60, con un 
minimo di aumento corrispondente a diciotto ventottesimi (46/ee). 
Per i militari di truppa non in servizio continuativo l'aumento di cui sopra è 
stabilito nella misura di lire 52.000 se pilota e lire 39.000 se specialisti 
(46/ee). 
L'aumento della pensione di categoria inferiore alla prima è determinato 
applicando, alla misura dell'indennità stabilita per la prima categoria, le 
percentuali di cui al secondo comma dell'art. 67. 
In nessun caso la pensione privilegiata può superare l'ultimo stipendio 
percepito, aumentato dell'ultima indennità di aeronavigazione, di volo o di 
paracadutismo calcolata ad anno. 
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(46/ee) Comma così sostituito dall'art. 149, L. 11 luglio 1980, n. 312. 
(46/ee) Comma così sostituito dall'art. 149, L. 11 luglio 1980, n. 312. 
 





75. Servizi antincendi e Corpo forestale. 
Le disposizioni del presente titolo riguardanti i militari si applicano anche al 
personale di cui all'art. 61. 
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76. Allievi delle accademie militari. 
La pensione privilegiata spettante agli allievi delle accademie militari 
provenienti dai sottufficiali è determinata in base al grado che essi 
rivestivano all'atto dell'ammissione all'accademia e al trattamento economico 
che sarebbe loro spettato nel grado stesso qualora fossero rimasti in servizio 
nella posizione di stato di sottufficiale. 
Per gli allievi delle accademie del Corpo della guardia di finanza e del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza, non provenienti dai sottufficiali, la 
pensione privilegiata è determinata in base al grado e al trattamento economico 
iniziale di finanziere o di guardia di pubblica sicurezza. 
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77. Malattie tropicali. 
Per i dipendenti statali in servizio in Somalia ai fini dell'assistenza tecnica 
accordata dall'Italia allo Stato somalo sono considerate dipendenti da fatti di 
servizio le malattie tipicamente tropicali ivi contratte. 
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78. Ricovero in ospedali psichiatrici. 
In caso di ricovero in ospedali psichiatrici di titolari di trattamento 
privilegiato che siano assistiti dall'Opera nazionale per gli invalidi di 
guerra, si applicano le disposizioni concernenti i pensionati di guerra. 
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79. Opzione per trattamento a carico di Governi esteri. 
Nei casi di invalidità o di morte per fatti di servizio prestato in territori 
esteri, gli aventi diritto hanno facoltà di optare, con le norme vigenti in 
materia di pensioni di guerra, per l'eventuale indennità che possa loro spettare 
a carico dei Governi di detti territori, rispettivamente in luogo del 
trattamento privilegiato diretto o di riversibilità previsti dal presente testo 
unico. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
80. Servizio di guerra. 
Il servizio di guerra o attinente alla guerra non dà titolo al trattamento 
privilegiato ordinario, salva l'attribuzione di tale trattamento in funzione di 
quello di guerra nei casi previsti e con le modalità stabilite dalle norme 
vigenti in materia di pensioni di guerra. 
Qualora la lesione o l'infermità per la quale è chiesto il trattamento 
privilegiato ordinario sia stata riportata da militare in tempo di guerra, la 
pronuncia sul diritto a tale trattamento è emessa dopo che il Ministero del 
tesoro abbia con proprio provvedimento negato il trattamento pensionistico di 
guerra perché il servizio che ha determinato la lesione o l'infermità non è 
considerato servizio di guerra o attinente alla guerra. 
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il provvedimento del Ministero 
del tesoro è adottato anche se la lesione o l'infermità sia stata constatata 
oltre i termini previsti dall'art. 89 della L. 18 marzo 1968, n. 313 (46/f). 
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(46/f) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di 
guerra. 
 





TITOLO V 
Trattamento di riversibilità 
(giurisprudenza di legittimità) 
81. Coniuge superstite. 
La vedova del dipendente statale deceduto in attività di servizio dopo aver 
maturato quindici anni di servizio effettivo ha diritto alla pensione di 
riversibilità; se il dipendente era un militare in servizio permanente o 
continuativo la pensione spetta alla vedova purché il dante causa avesse 
maturato quindici anni di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo 
(46/g). 
Le vedova del pensionato ha diritto alla pensione di riversibilità purché il 
matrimonio sia anteriore alla cessazione dal servizio o sia stato contratto 
prima che il pensionato compisse il sessantacinquesimo anno di età ovvero se dal 
matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o se con il matrimonio siano stati 
legittimati figli naturali. 
La pensione di riversibilità spetta anche alla vedova del pensionato che ha 
contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento del 
sessantacinquesimo anno di età a condizione che il matrimonio sia durato almeno 
due anni e che la differenza di età tra i coniugi non superi i venticinque anni 
(46/h). 
La pensione non spetta alla vedova quando sia stata pronunciata sentenza, 
passata in giudicato, di separazione personale per sua colpa; in tal caso ove 
sussista lo stato di bisogno è corrisposto alla vedova un assegno alimentare 
(46/i) (46/cost). 
Alla vedova del dipendente statale, civile o militare, deceduto dopo almeno un 
anno intero di servizio effettivo senza aver maturato l'anzianità di cui al 
primo comma, spetta un'indennità per una volta tanto. 
In caso di decesso della moglie dipendente civile o pensionata, la pensione 
spetta al vedovo quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro, 
risulti a carico della moglie e abbia contratto matrimonio quando la stessa non 
aveva compiuto i cinquanta anni di età. Qualora sia stata pronunciata sentenza, 
passata in giudicato, di separazione per colpa del marito, si osserva il 
disposto del precedente quarto comma (46/i) (46/l). 
La pensione di riversibilità e l'assegno alimentare previsti dal presente 
articolo si perdono nel caso che il titolare passi ad altre nozze (47/cost). 
Sono salve le disposizioni dell'art. 9 della L. 1° dicembre 1970, n. 898. 
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(46/g) Comma così sostituito dall'art. 27, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata 
al n. A/XXX. 
(46/h) La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre-6 dicembre 1979, n. 139 
(Gazz. Uff. 12 dicembre 1979, n. 338), ha dichiarato la illegittimità dell'art. 
6, secondo comma, L. 22 novembre 1962, n. 1646, in relazione al disposto 
dell'art. 32, L. 22 novembre 1975, n. 168, in quanto non consente la deroga al 
requisito che il matrimonio contratto dal pensionato sia durato almeno due anni; 
a norma dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87 ha dichiarato inoltre la 
illegittimità, nella stessa parte e medesimi termini sopra indicati, dell'art. 
81, terzo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Successivamente, con 
ordinanza 10-16 luglio 1980, n. 118 (Gazz. Uff. 23 luglio 1980, n. 201), la 
stessa Corte ha ordinato che nel disposto della citata sentenza n. 139, in luogo 
delle parole: "dell'art. 32 della L. 22 novembre 1975, n. 168", siano inserite 
le parole: "dell'art. 32 della L. 3 giugno 1975, n. 160". La Corte, con sentenza 
12-13 maggio 1988, n. 587 (Gazz. Uff. 8 giugno 1988, n. 23 - Serie speciale), ha 
dichiarato l'illegittimità dell'art. 81, terzo comma, limitatamente alle parole 
"e che la differenza di età tra i coniugi non superi i venticinque anni". La 
stessa Corte, con sentenza 7-16 marzo 1990, n. 123 (Gazz. Uff. 21 marzo 1990, n. 
12 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 81, terzo comma 
limitatamente alle parole "a condizione che il matrimonio sia durato almeno due 
anni". 
(46/i) Con sentenza 18-30 luglio 1997, n. 284 (Gazz. Uff. 6 agosto 1997, n. 32 - 
Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 81, quarto comma, nella parte in cui esclude il diritto 
alla pensione di riversibilità in favore della vedova, alla quale la separazione 
sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato, allorché a questa 
spettasse il diritto agli alimenti da parte del coniuge poi deceduto. Con la 
stessa sentenza, la Corte ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 
marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, sesto comma, 
ultima proposizione, che estende l'applicabilità del quarto comma anche al 
marito al quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in 
giudicato. 
(46/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-16 aprile 1998, n. 123 (Gazz. 
Uff. 22 aprile 1998, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, 
quarto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. 
(46/i) Con sentenza 18-30 luglio 1997, n. 284 (Gazz. Uff. 6 agosto 1997, n. 32 - 
Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 81, quarto comma, nella parte in cui esclude il diritto 
alla pensione di riversibilità in favore della vedova, alla quale la separazione 
sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato, allorché a questa 
spettasse il diritto agli alimenti da parte del coniuge poi deceduto. Con la 
stessa sentenza, la Corte ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 
marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, sesto comma, 
ultima proposizione, che estende l'applicabilità del quarto comma anche al 
marito al quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in 
giudicato. 
(46/l) La Corte costituzionale, con sentenza 12-18 luglio 1984, n. 214 (Gazz. 
Uff. 25 luglio 1984, n. 204), ha dichiarato l'illegittimità del sesto comma 
dell'art. 81, nella parte in cui richiede per il conferimento della pensione di 
riversibilità al vedovo di una dipendente o pensionata statale che il vedovo sia 
inabile e proficuo lavoro e vivesse a carico della moglie. 
(47/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 11-18 marzo 1999, n. 70 (Gazz. 
Uff. 24 marzo 1999, n. 12, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma settimo, sollevata 
in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
82. Orfani. 
Gli orfani minorenni del dipendente civile o militare di cui al primo comma 
dell'art. 81 ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di riversibilità; 
la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in 
età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del 
pensionato e nullatenenti (46/m). 
Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani 
maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta 
la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo 
anno di età (46/n). 
Sono considerati alla pari degli orfani i figli adottivi, purché la domanda di 
adozione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del 
sessantesimo anno di età, nonché i figli naturali riconosciuti o giudizialmente 
dichiarati, purché la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità sia 
anteriore alla data di morte del dante causa. Qualora non sopravvivano figli 
legittimi o legittimati ovvero se essi non hanno diritto a trattamento di 
riversibilità, tale trattamento spetta anche agli affiliati, purché la domanda 
di affiliazione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del 
compimento del sessantesimo anno di età (46/o). 
Si prescinde dalla condizione della convivenza quando questa sia stata 
interrotta per motivi di forza maggiore quali l'adempimento di obblighi di 
servizio, le esigenze di studio o l'internamento in luoghi di cura o in altri 
istituti. 
Agli orfani minorenni del dipendente civile o militare deceduto dopo almeno un 
anno intero di servizio effettivo senza aver maturato, rispettivamente, 
l'anzianità prevista dall'art. 42, comma secondo, o dall'art. 52, comma primo, 
spetta un'indennità per una volta tanto. 
------------------------ 
(46/m) La Corte costituzionale, con sentenza 23-31 marzo 1988, n. 366 (Gazz. 
Uff. 6 aprile 1988, n. 14 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità 
dell'art. 82, primo comma, nella parte in cui esclude il diritto alla pensione 
di riversibilità degli orfani maggiorenni dei dipendenti statali, che 
frequentino un corso di studi universitario, per tutta la durata del corso 
medesimo e, comunque, fino al limite massimo del ventiseiesimo anno di età. 
(46/n) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 21 luglio 1984, n. 391 (Gazz. Uff. 30 
luglio 1984, n. 208). 
(46/o) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n. 403 
(Gazz. Uff. 13 aprile 1988, n. 15 - Serie speciale), ha dichiarato 
l'illegittimità dell'art. 82, terzo comma, limitatamente alle parole "purché la 
domanda di dichiarazione giudiziale di paternità sia anteriore alla data di 
morte del dante causa". 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
83. Genitori. 
Se al dipendente di cui al primo comma dell'art. 81 o al pensionato non 
sopravvivono il coniuge né figli o affiliati ovvero se tali congiunti non hanno 
diritto alla pensione di riversibilità, questa spetta al padre o, in man canza, 
alla madre, purché siano inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta 
anni nonché nullatenenti e a carico del dipendente o del pensionato. 
In mancanza dei genitori legittimi o che abbiano legittimato il dante causa, la 
pensione spetta, nell'ordine, agli adottanti, ai genitori naturali, agli 
affiliati. 
Alla madre vedova è equiparata quella che alla data del decesso del figlio 
viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza 
comunque riceverne gli alimenti. Ove il marito sia il padre del dante causa e 
possegga i requisiti per conseguire la pensione, questa è divisa in parti uguali 
tra i genitori. 
Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione tra i coniugi avvenga 
posteriormente alla morte del dante causa, alla madre spetta la metà della 
pensione già attribuita al padre o che potrebbe a questi spettare. 
È equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze, ove il 
marito sia inabile a proficuo lavoro. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
84. Fratelli e sorelle. 
In mancanza degli aventi causa indicati negli articoli precedenti del presente 
titolo ovvero se essi non hanno diritto alla pensione di riversibilità, questa 
spetta ai fratelli e alle sorelle, anche naturali, del dipendente statale di cui 
al primo comma dell'art. 81 o del pensionato, purché siano minorenni ovvero 
inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, nonché conviventi 
a carico del dante causa e nullatenenti. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
85. Condizioni economiche. 
Ai fini del diritto alla pensione di riversibilità, gli orfani maggiorenni, i 
genitori e i fratelli e le sorelle maggiorenni del dipendente statale o del 
pensionato si considerano a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o 
in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza. 
Agli stessi fini si considera nullatenente chi non risulti possessore di redditi 
assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente 
dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore 
a lire 960 mila annue (47). 
L'accertamento delle condizioni previste dal precedente comma è effettuato 
dall'amministrazione trasmettendo ai competenti uffici finanziari la 
dichiarazione resa dall'interessato sulla sussistenza delle condizioni medesime. 

Nel caso di morte del pensionato residente all'estero, il diritto alla pensione 
di riversibilità spettante ai familiari suindicati è subordinato alla 
sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle previste dal secondo 
comma, accertabili, ove occorra, mediante dichiarazione delle competenti 
autorità consolari. 
Per la definizione delle situazioni anteriori al 1° gennaio 1974 si considera 
nullatenente chi non era assoggettabile, secondo le leggi allora vigenti, 
all'imposta complementare. 
------------------------ 
(47) Vedi, anche, l'art. 24, L. 28 febbraio 1986, n. 41. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
86. Sussistenza e cessazione delle condizioni previste. 
Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al 
trattamento di riversibilità devono sussistere al momento del la morte del 
dipendente o del pensionato. 
Qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di riversibilità è revocata. 
La stessa norma si applica nel caso in cui cessi lo stato di bisogno della 
vedova in godimento dell'assegno alimentare. 
La disposizione del primo comma si applica anche per la mancanza di congiunti di 
ordine precedente, aventi diritto alla pensione di riversibilità, salvo quanto 
disposto nel successivo art. 87. 
È fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione 
provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo 
all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare, nonché il verificarsi 
di qualsiasi evento che comporti variazione della pensione stessa ovvero 
soppressione degli assegni accessori (47/a). 
------------------------ 
(47/a) Comma così sostituito dall'art. 30, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata 
al n. A/XXX. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
87. Consolidamento. 
La pensione di riversibilità spettante al padre del dante causa si consolida, in 
caso di sua morte in favore della madre. Se i genitori del dante causa vivevano 
separati e ciascuno di essi godeva di metà della pensione, questa, in caso di 
morte dell'uno, si consolida nell'altro. 
Il consolidamento si attua inoltre dal genitore, al quale spettava per ultimo la 
pensione, ai fratelli e alle sorelle del dante causa, purché le condizioni 
stabilite per l'acquisto del diritto alla riversibilità in favore di detti 
collaterali risultino sussistenti dal momento della morte del dante causa a 
quello della morte del genitore. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
88. Misura della pensione di riversibilità e dell'assegno alimentare. 
La pensione di riversibilità è pari alle seguenti aliquote della pensione di cui 
era titolare il dante causa ovvero, se questi è deceduto in servizio, della 
pensione che gli sarebbe spettata alla data della morte: 
a) coniuge superstite ovvero genitori: 50 per cento; 
b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle: sino a due, un terzo: tre, 40 per 
cento; quattro, 50 per cento: più di quattro, 60 per cento; 
c) coniuge superstite con orfani minorenni aventi diritto a pensione: con un 
orfano, 60 per cento; con due, 65 per cento; con tre 70 per cento; con più di 
tre, 75 per cento. 
Quando il coniuge superstite viva separato da tutti o da qualcuno degli orfani 
minorenni e, in ogni caso, quando concorrano orfani maggiorenni oppure figli di 
precedente matrimonio del dante causa, la pensione viene ripartita nel modo 
seguente: 40 per cento al coniuge superstite e il rimanente, calcolato come 
nella precedente lettera c), diviso in parti uguali fra tutti gli orfani; però 
le quote relative agli orfani minorenni, che non siano figli di precedente 
matrimonio del dante causa e che convivano col coniuge superstite, spettano a 
quest'ultimo. 
Qualora venga a cessare la pensione spettante al coniuge superstite o a taluno 
degli orfani, le rimanenti quote si modificano secondo le norme precedenti, con 
effetto dal giorno successivo a quello di cessazione della pensione. La stessa 
disposizione si applica per la pensione dei collaterali. 
L'assegno alimentare previsto per il coniuge superstite nel caso di separazione 
legale è pari al 20 per cento della pensione diretta; qualora esistano orfani, 
il predetto assegno alimentare non può superare la differenza tra l'importo 
della pensione di riversibilità, che sarebbe spettata al coniuge superstite con 
orfani, ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione, e l'importo 
della pensione dovuta agli orfani. 
Nel caso in cui al coniuge superstite spetti l'assegno alimentare, i genitori o 
i collaterali del dipendente o pensionato, i quali abbiano diritto alla pensione 
di riversibilità, la conseguono nella misura prevista dal primo comma con 
detrazione dell'importo dell'assegno alimentare. 
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89. Misura dell'indennità per una volta tanto. 
L'indennità per una volta tanto è pari a tanti dodicesimi della base 
pensionabile di cui all'art. 43 o tanti ottavi della base pensionabile di cui 
all'art. 53, quanti sono gli anni di servizio utile maturati, rispettivamente, 
dal dipendente civile o dal militare. 
Detta indennità è dovuta in misura intera alla vedova se non vi sono orfani 
minorenni oppure se questi convivono con lei. 
Se la vedova vive separata da tutti o da qualcuno degli orfani minorenni e, in 
ogni caso, quando concorrano figli di precedente matrimonio del dante causa, 
l'indennità è attribuita per metà alla vedova, mentre l'altra metà è divisa in 
parti uguali tra gli orfani minorenni; però le quote relative agli orfani che 
non siano figli di precedente matrimonio del dante causa e che convivano con la 
vedova spettano a quest'ultima. 
Se manca la vedova ovvero se essa non ha diritto alla indennità, questa è divisa 
in parti uguali tra gli orfani minorenni. 
Ciascuna quota separata spettante agli orfani non può superare un quarto 
dell'indennità intera. Se vi è la vedova e un solo orfano con quota separata, 
alla vedova spettano tre quarti dell'indennità. 
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90. Riversibilità dell'assegno rinnovabile. 
I congiunti del titolare di assegno rinnovabile hanno diritto alla pensione di 
riversibilità secondo le norme applicabili per i congiunti del pensionato. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
91. Scomparsa e irreperibilità. 
I congiunti del dipendente o del pensionato scomparso, ai quali possa competere 
la pensione di riversibilità, conseguono temporaneamente il relativo trattamento 
quando sia stato nominato il curatore ai sensi del primo comma dell'art. 48 del 
codice civile o vi sia il legale rappresentante di cui al secondo comma dello 
stesso articolo e purché sia stato emesso il provvedimento di cessazione dal 
servizio. 
Il trattamento temporaneo è corrisposto con decorrenza dalla data di cessazione 
dal servizio ovvero, se la scomparsa è avvenuta successivamente, dal giorno a 
cui risale l'ultima notizia dello scomparso. Se questi ritorna o se è provata la 
sua esistenza, il trattamento temporaneo cessa e le rate già corrisposte sono 
imputate alle competenze di attività o di quiescenza a lui spettanti; se è 
accertata la sua morte, il trattamento temporaneo è tramutato in pensione. 
In caso di irreperibilità per eventi di guerra o connessi con lo stato di guerra 
si applicano le disposizioni della legge 1° ottobre 1951, numero 1140 (48). 
------------------------ 
(48) Recante norme sul rapporto di impiego civile e di lavoro dei cittadini 
dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
92. Trattamento privilegiato di riversibilità. 
Quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti 
da fatti di servizio, spetta ai congiunti la pensione privilegiata nella misura 
e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra. 
Gli assegni accessori restano quelli previsti dalle disposizioni contenute nel 
successivo titolo VI. 
Il precedente comma si applica anche per gli eventi anteriori alla cessazione 
della guerra 1940-1945. 
È data facoltà agli aventi causa di optare per il trattamento derivante 
dall'applicazione delle norme contenute negli articoli precedenti di questo 
titolo. In tal caso le aliquote di cui al primo comma dell'art. 88 si applicano, 
col minimo del 50 per cento, alla pensione privilegiata diretta di prima 
categoria. 
Qualora i fatti di servizio possano dar luogo a trattamento di infortunio, si 
applicano agli aventi causa le disposizioni dell'art. 65, terzo comma, o 
dell'art. 66, secondo comma. 
Le disposizioni contenute nei commi precedenti del presente articolo si 
applicano anche nel caso in cui il titolare di pensione privilegiata diretta o 
di assegno rinnovabile sia deceduto a causa delle infermità o lesioni per le 
quali aveva conseguito il trattamento privilegiato. 
Ai fini di quanto disposto nel presente articolo, l'applicazione delle norme in 
materia di pensioni di guerra non può avere effetto anteriore al 21 novembre 
1967. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
93. Trattamento speciale. 
Alla vedova e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di 
servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato di prima categoria, con 
o senza assegno di superinvalidità, è attribuito, per la durata di tre anni dal 
decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della 
pensione di prima categoria e dell'assegno complementare previsto dall'art. 101, 
oltre agli aumenti di integrazione di cui all'articolo 106, relativi ai figli 
minorenni, qualunque sia la causa del decesso. 
Il trattamento speciale previsto dal comma precedente spetta anche agli orfani 
maggiorenni, purché sussistano le condizioni stabilite dagli articoli 82 e 85; 
se la relativa domanda è presentata dopo due anni dalla data di morte del dante 
causa, il trattamento speciale decorre dal primo giorno del mese successivo a 
quello di presentazione della domanda ed è corrisposto, comunque, non oltre il 
restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di 
morte del dante causa. 
Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi precedenti, comincia a decorrere 
la pensione privilegiata di riversibilità. 
La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di 
superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato 
l'invalidità, sono parificati, a tutti gli effetti, alla vedova e agli orfani di 
caduto per servizio. 
Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano a decorrere dalla 
data da cui ha avuto effetto la legge 23 aprile 1965, numero 488 (49). 
La pensione spettante alla vedova e agli orfani; dei militari dell'Arma dei 
carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale 
dello Stato nonché dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale 
del Corpo istituito con la legge 7 dicembre 1959, n. 1083 (50), deceduti in 
attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in 
conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine 
pubblico, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività 
composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall'intero importo 
dell'indennità di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del 
decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità 
integrativa speciale che sono corrisposte nelle misure stabilite per i 
pensionati (50/a). 
La pensione spettante, in manzanza della vedova e degli orfani, ai genitori ed 
ai collaterali dei dipendenti indicati nel comma precedente è liquidata 
applicando le percentuali previste dall'art. 88 sul trattamento complessivo di 
attività di cui al comma predetto. 
Il trattamento speciale di pensione previsto dai due commi precedenti sarà 
liquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare 
ed ai miglioramenti economici attribuiti al personale in attività di servizio in 
posizione corrispondente a quella del dipendente. 
Restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 2, primo comma, 3 e 4 
della legge 27 ottobre 1973, n. 629 (51). 
------------------------ 
(49) Riportata al n. B/XI. 
(50) Riportata alla voce Sicurezza pubblica. 
(50/a) La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1987, n. 266 (Gazz. Uff. 
22 luglio 1987, n. 30 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 
1, L. 27 ottobre 1973, n. 629, riprodotto nell'art. 93, sesto comma, del 
presente decreto, nella parte in cui limita il trattamento di pensione 
privilegiata, ivi previsto, ai soli dipendenti deceduti in attività di servizio. 

(51) Riportata al n. B/XV. 
 





TITOLO VI 
Assegni accessori 
(giurisprudenza di legittimità) 
94. Tredicesima mensilità. 
Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una tredicesima 
mensilità da corrispondere unitamente alla rata pagabile in dicembre di ogni 
anno. La tredicesima mensilità è commisurata alla rata di pensione o assegno 
spettante al 1° dicembre, maggiorata dell'assegno di caroviveri e degli assegni 
personali di cui all'art. 37, L. 18 marzo 1968, n. 249 (52), e all'art. 11, 
D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081 (52/a). 
Se la pensione o l'assegno non siano spettati per l'intero anno cui la 
tredicesima mensilità si riferisce, questa è dovuta, per ogni mese o frazione di 
mese superiore a quindici giorni, in ragione di un dodicesimo del trattamento 
mensile dovuto ai suddetti titoli al 1° dicembre oppure all'atto della 
cessazione della pensione o dell'assegno, se anteriore a tale data, e va 
corrisposta, rispettivamente, con la rata di pensione o assegno pagabile in 
dicembre oppure alla cessazione della pensione o dell'assegno. 
La tredicesima non è dovuta, per le quote di pensione a carico dello Stato, ai 
titolari di pensione ad onere ripartito con altri enti, per cessazioni dal 
servizio alle dipendenze degli enti stessi, quando nella liquidazione della 
pensione vengono considerate mensilità aggiuntive allo stipendio in un numero di 
mensilità superiore a dodici. 
Per il personale militare al quale è applicabile l'articolo 58, il rateo della 
tredicesima mensilità è calcolato in rapporto al trattamento di quiescenza anche 
per il periodo durante il quale il trattamento stesso è sospeso. 
------------------------ 
(52) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(52/a) Riportato al n. A/XXV. 
 





95. Tredicesima mensilità: personale militare sfollato. 
All'ufficiale e al sottufficiale cessati dal servizio permanente o continuativo 
in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle 
Forze armate, emanate dopo la guerra 1940-45, e che siano in godimento del 
particolare trattamento economico di sfollamento, nonché a quelli che comunque 
fruiscano del medesimo trattamento in base ad altre disposizioni, la tredicesima 
mensilità è dovuta in relazione alla loro qualità di pensionati e nella misura 
di cui all'art. 94, aumentata dell'assegno integratore fruito in base alle 
disposizioni sopra menzionate. 
La mensilità suddetta non va considerata nel raffronto da istituire per il 
calcolo dell'assegno mensile spettante ai predetti pensionati in aggiunta al 
trattamento di quiescenza. 
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96. Assegno di caroviveri. 
Al titolare di pensione diretta o di assegno rinnovabile d'importo non superiore 
a L. 400.000 annue lorde e al titolare di pensione di riversibilità d'importo 
non superiore a L. 300.000 annue lorde compete un assegno di caroviveri nella 
misura di lire 24.000 annue. 
Nella misura di cui sopra l'assegno di caroviveri compete anche al titolare di 
pensione tabellare, fatta eccezione per il titolare di pensione tabellare 
privilegiata diretta di categoria dalla terza all'ottava, al quale l'assegno è 
dovuto nella misura di L. 11.050 annue. 
Al titolare di pensione diretta o di assegno rinnovabile d'importo compreso tra 
L. 400.000 e L. 424.000 e al titolare di pensione di riversibilità d'importo 
compreso tra L. 300.000 e L. 324.000 l'assegno di caroviveri spetta in misura 
pari alla differenza, rispettivamente, tra L. 424.000 o L. 324.000 e la pensione 
o l'assegno rinnovabile. 
Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, spetta un solo 
assegno di caroviveri, da ripartirsi proporzionalmente alla quota di pensione 
assegnata a ciascuno di essi (53). 
------------------------ 
(53) L'assegno previsto dal presente articolo è stato soppresso, a decorrere dal 
1° gennaio 1976, dall'art. 29, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata al n. A/XXX. 

 





(giurisprudenza di legittimità) 
97. Sospensione della tredicesima mensilità e dell'assegno di caroviveri. 
Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile che presta opera retribuita 
alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, 
anche se svolgano attività lucrativa, non competono la tredicesima mensilità e 
l'assegno di caroviveri per il periodo in cui ha prestato detta opera retribuita 
(53/a). 
Qualora, però, l'importo della tredicesima mensilità relativa alla pensione, 
compreso l'assegno di caroviveri, sia superiore a quello della tredicesima 
mensilità dovuta in relazione alla nuova prestazione di opera retribuita, spetta 
la tredicesima mensilità della pensione in misura pari alla differenza tra i due 
importi predetti. 
------------------------ 
(53/a) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 maggio 1992, n. 232 (Gazz. 
Uff. 3 giugno 1992, n. 23 - Serie Speciale) ha dichiarato l'illegittimità 
dell'art. 97, primo comma, nella parte in cui non determina la misura della 
retribuzione, oltre la quale non compete la tredicesima mensilità. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
98. Quote di aggiunta di famiglia. 
Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile competono le quote di aggiunta 
di famiglia per il coniuge, per i figli e per i genitori a carico in ragione di 
L. 2.500 mensili per ciascuno di detti familiari, secondo le disposizioni in 
vigore per il personale in servizio. 
La quota di aggiunta di famiglia non compete per il coniuge considerato a carico 
del proprio figlio dipendente statale, il quale percepisca per il genitore la 
quota di aggiunta di famiglia. 
Al titolare di più pensioni o assegni le quote di aggiunta di famiglia spettano 
una sola volta. 
La corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia è sospesa nei confronti 
del pensionato che presti opera retribuita in dipendenza della quale percepisca 
le quote suddette o gli assegni familiari. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
99. Indennità integrativa speciale. 
Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta un'indennità integrativa 
speciale, determinata ogni anno con decreto del Ministro per il tesoro 
applicando su una base fissa di L. 32.000 la variazione percentuale dell'indice 
del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio 
dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si 
considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione si trascurano 
le frazioni della unità fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le 
frazioni superiori. In ogni caso l'indennità suddetta non potrà ridursi se lo 
scarto tra la nuova effettiva percentuale di variazione dell'indice e quella 
arrotondata che ha determinato la misura in atto dell'indennità stessa non 
raggiunga l'unità. Per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi 
considerati si intende la media aritmetica dei rispettivi indici mensili 
accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e 
del commercio. 
Al titolare di più pensioni o assegni l'indennità integrativa speciale compete a 
un solo titolo (53/b) (53/cost). 
Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, spetta una sola 
indennità integrativa speciale, da impartirsi proporzionalmente alla quota di 
pensione assegnata a ciascuno di essi. 
L'indennità integrativa speciale non è cedibile né pignorabile né sequestrabile. 

La corresponsione della suddetta indennità è sospesa nei confronti del titolare 
di pensione o di assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, 
presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, anche se svolgono 
attività lucrativa (53/c). 
L'indennità integrativa speciale è dovuta anche alla vedova o al vedovo titolari 
di assegno alimentare, nella stessa percentuale prevista per detto assegno dal 
penultimo comma dell'art. 88. 
[L'indennità di cui al presente articolo non compete nel caso, che il 
trattamento di quiescenza sia riscosso all'estero] (53/d). 
------------------------ 
(53/b) La Corte costituzionale, con sentenza 29-31 dicembre 1993, n. 494 (Gazz. 
Uff. 5 gennaio 1994, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 99, comma 2, nella parte in cui non prevede che, nei 
confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle 
indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo 
corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori 
dipendenti. 
(53/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 179 
(Gazz. Uff. 28 maggio 2003, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'articolo 99, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 
della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 24 febbraio-8 
marzo 2005, n. 89 (Gazz. Uff. 16 marzo 2005, n. 11, 1ª Serie speciale), ha 
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 99, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 
3 e 38 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la 
Regione siciliana, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione 
Puglia, nonché dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione 
Sardegna. 
(53/c) La Corte costituzionale, con sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 566 (Gazz. 
Uff. 27 dicembre 1989, n. 52 - Serie Speciale), ha dichiarato l'illegittimità 
del quinto comma dell'art. 99. 
(53/d) Comma abrogato dall'art. 2, L. 7 marzo 1985, n. 82, riportata al n. 
A/XXXV. Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio-6 marzo 
1991, n. 96 (Gazz. Uff. 6 marzo 1991, n. 10 - Serie Speciale), ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale del predetto comma per il periodo precedente alla 
sua abrogazione. 
 





100. Assegno di superinvalidità. 
Gli invalidi affetti da mutilazioni o infermità elencate nella tabella E annessa 
alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (54), hanno diritto a un assegno di 
superinvalidità, non riversibile, in una delle seguenti misure, secondo le 
indicazioni contenute in detta tabella: 
       lettera A annue lire 984.000 
       lettera A-bis annue lire 840.000 
       lettera B annue lire 667.400 
       lettera C annue lire 412.900 
       lettera D annue lire 384.000 
       lettera E annue lire 344.600 
       lettera F annue lire 264.100 
       lettera G (54/a) annue lire 227.400 

------------------------ 
(54) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di 
guerra. 
(54/a) Per l'importo degli assegni, vedi l'art. 2, L. 26 gennaio 1980, n. 9, 
riportata al n. B/XXI. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
101. Assegno complementare. 
Gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, hanno 
diritto a un assegno complementare, non riversibile, nella misura unica di L. 
444.000 annue (54/b). 
------------------------ 
(54/b) Vedi, ora, l'art. 18, L. 26 gennaio 1980, n. 9, riportata al n. B/XXI. 
 





102. Assegno di incollocamento. 
I titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla seconda 
all'ottava categoria, quando siano incollocati, hanno diritto ad un assegno di 
incollocamento di L. 204.000 annue. 
L'assegno di cui sopra è attribuito, sospeso o revocato secondo le norme 
concernenti i mutilati e gli invalidi di guerra (54/b). 
------------------------ 
(54/b) Vedi, ora, l'art. 18, L. 26 gennaio 1980, n. 9, riportata al n. B/XXI. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
103. Assegno di previdenza. 
Ai titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla seconda 
all'ottava categoria compete un assegno di previdenza, non riversibile né 
sequestrabile, di L. 204.000 annue quando abbiano compiuto l'età prevista per 
gli invalidi di guerra aventi diritto all'analogo assegno o siano riconosciuti 
comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro. 
L'assegno è attribuito, sospeso o revocato secondo le norme stabilite dalla 
legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra. 
Nel computo dei redditi propri dell'interessato, ai fini dell'attribuzione 
dell'assegno di previdenza, è escluso l'ammontare della pensione o dell'assegno 
privilegiato e degli assegni accessori (54/b). 
------------------------ 
(54/b) Vedi, ora, l'art. 18, L. 26 gennaio 1980, n. 9, riportata al n. B/XXI. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
104. Assegno di incollocabilità. 
Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno 
privilegiati per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A 
annessa alla legge 18 marzo 1968, numero 313 (54), e che siano incollocabili ai 
sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (55), in 
quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano 
riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla 
sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocabili, è 
attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno e fino al compimento del 
sessantacinquesimo anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari 
alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima 
categoria senza superinvalidità e quello complessivo di cui sono titolari, 
escluso l'eventuale assegno di cura. Ove il diritto all'assegno di 
incollocabilità derivi da infermità neuropsichica o epilettica, ascrivibile alla 
seconda, terza o quarta categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al 
compimento del sessantacinquesimo anno di età, in misura pari alla differenza 
fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria con assegno 
di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera G, della legge 18 marzo 1968, 
n. 313, esclusa l'indennità di accompagnamento, e quello complessivo, di cui gli 
invalidi fruiscono, escluso l'eventuale assegno di cura. 
Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità vengono assimilati a tutti 
gli effetti, per la durata di detto assegno, agli invalidi ascritti alla prima 
categoria. 
Ai mutilati ed invalidi per servizio che, fino alla data del compimento del 
sessantacinquesimo anno di età, abbiano beneficiato dell'assegno di 
incollocabilità viene corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta ed 
in aggiunta al trattamento stabilito per la categoria alla quale sono ascritti, 
un assegno pari alla pensione minima prevista per gli assicurati dell'Istituto 
nazionale della previdenza sociale di cui all'art. 10, secondo comma, lettera 
a), della legge 4 aprile 1952, n. 218 (56), e successive modificazioni. Lo 
assegno è cumulabile con l'assegno di previdenza. 
Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è attribuito, 
sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente 
i mutilati e gli invalidi di guerra. 
------------------------ 
(54) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di 
guerra. 
(55) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori. 
(56) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
 





105. Non cumulabilità. 
L'assegno di incollocamento e l'assegno di previdenza non sono cumulabili tra 
loro né con l'assegno di incollocabilità né con l'indennità integrativa speciale 
e con le quote di aggiunta di famiglia. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
106. Aumento di integrazione. 
Il titolare di pensione od assegno privilegiati di prima categoria ha diritto, a 
titolo di integrazione, a un aumento annuo: 
a) di lire 36.000 per la moglie che non abbia un reddito proprio superiore alle 
lire 360.000 annue; 
b) di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finché minorenni, ed inoltre nubili, 
se femmine. 
Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni 
purché siano riconosciuti, in sede di accertamenti sanitari, inabili a proficuo 
lavoro. 
In caso di inabilità temporanea l'aumento è attribuito nei termini e con le 
modalità stabiliti per gli assegni rinnovabili. 
L'aumento di integrazione di cui alla lettera b) del primo comma compete anche 
per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, qualora siano iscritti ad 
università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso 
legale degli studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età. 
Agli effetti del presente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli 
legittimati per susseguente matrimonio. 
L'aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati per decreto, per 
i figli naturali riconosciuti nonché per i figli adottati nelle forme di legge e 
per gli affiliati, purché l'adozione o l'affiliazione sia avvenuta prima del 
compimento del sessantesimo anno di età da parte dell'invalido. 
Se la domanda intesa ad ottenere l'aumento di integrazione sia presentata oltre 
un anno dal giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento del beneficio ha 
inizio con la corresponsione della rata di pensione in corso di maturazione alla 
data di presentazione della domanda stessa. 
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna provvista di 
pensione o di assegno di prima categoria. 
I titolari di più pensioni o assegni privilegiati possono conseguire, per 
ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se entrambi i genitori siano 
titolari di pensione o assegno privilegiati di prima categoria, con o senza 
superinvalidità, l'aumento di integrazione, di cui alla lettera b) del primo 
comma, è attribuito ad uno solo di essi. 
L'aumento di integrazione per la moglie e per i figli a carico, di cui ai 
precedenti commi, non è cumulabile con le quote di aggiunta di famiglia. 
------------------------ 
 





107. Indennità di assistenza e di accompagnamento. 
Ai titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da una delle 
mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E annessa alla legge 28 
luglio 1971, n. 585, è accordata d'ufficio una indennità per le necessità di 
assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il 
servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare 
del minorato. 
L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili: 
       lettera A lire 184.000 
       lettera A-bis, n. 1 lire 162.000 
       lettera A-bis, n. 2, comma secondo, e n. 3 lire 126.500 
       lettera A-bis, n. 2, comma primo lire 51.500 
       lettera B lire 45.000 
       lettera C lire 40.000 
       lettera D lire 35.000 
       lettera E lire 30.000 
       lettera F lire 25.000 
       lettera G lire 20.000 

I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A; A-bis 
numeri 1) 2), comma secondo, 3; B numeri 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della 
succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare. 
In tale ipotesi, l'indennità di cui al presente articolo è ridotta di L. 200.000 
mensili. Nessuna riduzione è operata sull'indennità spettante agli invalidi di 
cui alle lettere A; A-bis, n. 1, nel caso di assegnazione dell'accompagnatore 
militare. 
Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla 
lettera A possono chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare. 
In luogo del secondo accompagnatore militare i predetti invalidi possono 
ottenere, a domanda, la concessione di un assegno a titolo di integrazione 
dell'indennità di assistenza e di accompagnamento nella misura di L. 150.000 
mensili. 
L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o 
in altri luoghi di cura. 
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti 
rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro 
quinti all'istituto e per il rimanente quinto all'invalido. 
Nel caso in cui l'ammissione in detti istituti avvenga a carico dell'Opera 
nazionale per gli invalidi di guerra o di altro ente assistenziale 
giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro quinti saranno corrisposti a 
tali enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni medesime alla 
direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli 
effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente. 
Resta fermo quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 4 
maggio 1951, n. 306, come risulta dopo le modificazioni disposte con l'articolo 
6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, nel senso che non si fa luogo a ritenuta 
quando il ricovero in istituti rieducativi o assistenziali non è a totale carico 
dell'amministrazione che lo ha disposto o deriva dall'adempimento di un rapporto 
assicurativo al verificarsi di un determinato evento (57). 
------------------------ 
(57) Così sostituito dall'art. 3, L. 25 luglio 1975, n. 361, riportata al n. 
A/XXIX. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
108. Assegno di cura. 
A favore dei titolari di pensione od assegno privilegiato per infermità 
tubercolare o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di 
superinvalidità, è attribuito un assegno di cura non riversibile nella misura di 
annue L. 96.000, e si tratti di infermità ascrivibile ad una delle categorie 
dalla seconda alla quinta, e di annue lire 48.000 se l'infermità stessa sia 
ascrivibile alle categorie dalla sesta all'ottava della tabella A annessa alla 
legge 18 marzo 1968, n. 313 (57/a). 
------------------------ 
(57/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di 
guerra. 
 





109. Assegno per cumulo di infermità. 
Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano 
altre infermità o lesioni, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo 
di infermità, non riversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata 
nella tabella F annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (57/a). 
Qualora con una invalidità di seconda categoria coesistano altre infermità o 
lesioni minori, senza che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto 
nella tabella F-1 annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (57/a), una 
invalidità di prima categoria, è corrisposto un assegno per cumulo, non 
riversibile, non superiore alla metà né inferiore al decimo della differenza fra 
il trattamento economico complessivo della prima categoria e quello della 
seconda categoria, in relazione alla gravità delle minori infermità o lesioni 
coesistenti, tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella F-1. 
L'assegno per cumulo si aggiunge a quello di superinvalidità quando anche la 
superinvalidità derivi da cumulo di infermità. 
Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano due o più 
infermità o lesioni, l'assegno per cumulo, di cui al primo comma, viene 
determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità 
coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1. L'eventuale differenza 
in decimi, di cui al secondo comma, derivante dall'applicazione dei criteri 
della predetta tabella F-1, dovrà essere calcolata sulla base degli assegni per 
cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermità 
di prima categoria e per coesistenza di una infermità di seconda categoria. 
Ove con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano infermità 
ugualmente ascrivibili alla prima categoria, con o senza assegno di 
superinvalidità, dovrà tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno 
di cumulo, di ciascuna delle infermità coesistenti, secondo gli importi 
stabiliti dalla tabella F. 
------------------------ 
(57/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di 
guerra. 
(57/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di 
guerra. 
 





110. Assegno speciale annuo. 
Ai grandi invalidi provvisti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A 
e alla lettera A-bis, numero 1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18 marzo 
1968, n. 313 (57/a), spetta un assegno speciale annuo, non riversibile, 
rispettivamente di L. 1.500.000 e di L. 1.200.000. 
------------------------ 
(57/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di 
guerra. 
 





111. Indennità speciale annua. 
Ai mutilati ed invalidi che al 1° dicembre di ogni anno siano titolari di 
pensione privilegiata o assegno rinnovabile compete una indennità speciale annua 
pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo in godimento 
alla data anzidetta, compresi gli assegni accessori, e l'importo della 
tredicesima mensilità; non si considera l'indennità integrativa speciale di cui 
al l'art. 99. 
L'indennità speciale annua è attribuita a condizione che gli interessati non 
svolgano comunque alla data sopraindicata una attività lavorativa in proprio o 
alle dipendenze di altri o inoltre, per i soli invalidi ascritti alle categorie 
dalla seconda all'ottava, purché gli interessati non risultino possessori di 
redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, 
indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un 
ammontare superiore a lire 960 mila annue. 
L'indennità speciale è corrisposta in unica soluzione entro il 31 dicembre di 
ciascun anno. 
Nella domanda gli interessati debbono, a pena di inammissibilità, obbligarsi a 
comunicare tempestivamente alla competente direzione provinciale del tesoro il 
venir meno delle condizioni previste. La domanda è utile anche per 
l'attribuzione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione. 
Per la definizione dei casi anteriori al 1° gennaio 1974, le condizioni 
economiche previste dal secondo comma del presente articolo si considerano 
equivalenti a quelle di chi non era assoggettabile all'imposta complementare. 
------------------------ 
 





TITOLO VII 
Riunione e ricongiunzione di servizi 
Capo I - Disposizioni generali 
(giurisprudenza di legittimità) 
112. Riunioni di servizi statali. 
Il dipendente che abbia prestato, presso la stessa o presso diverse 
amministrazioni statali, servizi per i quali è previsto il trattamento di 
quiescenza a carico del bilancio dello Stato ha diritto alla riunione dei 
servizi stessi, ai fini del conseguimento di un unico trattamento di quiescenza 
sulla base della totalità dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in 
relazione alla definitiva cessazione dal servizio (57/b). 
------------------------ 
(57/b) La Corte costituzionale, con sentenza 22-29 dicembre 1976, n. 275 (Gazz. 
Uff. 5 gennaio 1977, n. 4), ha statuito: 
"dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 
112 e 118, comma secondo, del testo unico delle norme sul trattamento di 
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il D.P.R. 
29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede, per il caso di cui 
all'art. 133, comma secondo, lettera c), dello stesso testo unico, la 
corresponsione, in aggiunta al maggiore trattamento di quiescenza che sarebbe 
spettato sulla base del solo servizio precedente, di un trattamento 
supplementare di quiescenza per il successivo periodo di servizio, da liquidarsi 
secondo le vigenti disposizioni, limitatamente a quella parte di detto servizio 
che, sommato al precedente, non oltrepassi il limite massimo pensionabile". 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
113. Ricongiunzione di servizi resi allo Stato e ad enti locali. 
Il servizio prestato dal personale civile delle amministrazioni dello Stato 
anche con ordinamento autonomo ed il servizio militare permanente o continuativo 
sono ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il servizio 
reso alle dipendenze di enti locali con iscrizione agli istituti di previdenza 
amministrati dal Ministero del tesoro oppure a casse, fondi, regolamenti o 
convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli enti predetti, nonché con 
il servizio comunque prestato con iscrizione agli istituti di previdenza sopra 
menzionati. 
La ricongiunzione di cui al precedente comma si effettua anche per il servizio 
non permanente o non continuativo reso dai sottufficiali dello Esercito, della 
Marina e dell'Aeronautica che abbiano conseguito almeno il grado di sergente 
maggiore o equiparato, per quello reso dai brigadieri e vice brigadieri 
dell'Arma dei carabinieri e dai pari grado dei Corpi delle guardie di pubblica 
sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia nonché per quello 
prestato dai graduati o militari di truppa dell'Arma e dei Corpi predetti. 
Nei riguardi dei dipendenti per i quali ricorre l'applicazione dei commi 
precedenti, la ricongiunzione è estensibile ai servizi ivi non contemplati, 
quando essa sia ammessa dagli ordinamenti dello Stato, degli istituti di 
previdenza o degli altri enti che concorrono alla ricongiunzione. 
Qualora per l'assunzione in uno dei posti ricoperti dal dipendente nel corso di 
un servizio ammesso a ricongiunzione sia stato prescritto il diploma di laurea 
o, in aggiunta, quello di specializzazione connessa alla laurea, si applica lo 
art. 25 della legge 3 maggio 1967, n. 315 (58). 
------------------------ 
(58) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: istituti di 
previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro. 
 





114. Trattamento di quiescenza in base ai servizi ricongiunti. 
All'atto della definitiva cessazione dal servizio il dipendente ha diritto ad un 
trattamento di quiescenza determinato sulla base della totalità dei servizi resi 
allo Stato e agli enti di cui all'art. 113. 
Il computo di tali servizi si effettua secondo le norme dei rispettivi 
ordinamenti. 
Il trattamento di quiescenza, sia per il diritto che per la misura, è stabilito 
secondo l'ordinamento statale se l'ultimo servizio è stato reso allo Stato, 
ovvero secondo le norme che regolano il detto trattamento presso l'ente o 
l'istituto al quale il dipendente presta servizio o è iscritto all'atto della 
definitiva cessazione. 
Il trattamento di quiescenza è corrisposto integralmente dallo Stato ovvero 
dall'ente o dallo istituto di cui al comma precedente; ed è considerato a tutti 
gli effetti a totale carico della amministrazione statale, dell'ente o 
dell'istituto che lo corrisponde, come se a tale amministrazione, ente o 
istituto il dipendente avesse prestato servizio o fosse stato iscritto durante 
l'intero periodo di servizio computato. 
Il trattamento di riversibilità, sia per il diritto che per la misura, si 
stabilisce in base all'ordinamento statale ovvero in base a quello dell'ente o 
dell'istituto di previdenza che ha corrisposto o - nel caso che il dipendente 
sia deceduto in attività di servizio - avrebbe dovuto corrispondere il relativo 
trattamento di quiescenza diretto. 
Resta salvo il diritto all'eventuale differenza tra il trattamento liquidato a 
norma del presente articolo e quello previsto dagli ordinamenti speciali degli 
enti locali. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
115. Rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti che concorrono alla 
ricongiunzione. 
Se in seguito al transito, con o senza soluzione di continuità, dal servizio 
statale a quello di altro ente di cui all'art. 113, comma primo, debba farsi 
luogo alla ricongiunzione dei servizi, lo Stato determina la pensione spettante 
al proprio dipendente alla data di inizio del nuovo rapporto, considerando tutti 
i servizi valutabili, anche mediante ricongiunzione, anteriormente resi. 
L'importo della suddetta pensione, con esclusione degli assegni accessori, è 
corrisposto in valore capitale all'ente presso il quale il dipendente ha assunto 
servizio ovvero all'istituto al quale il dipendente stesso viene iscritto ai 
fini di quiescenza. 
Per la determinazione del valore capitale si applicano i coefficienti di cui 
alla tabella I allegata alla legge 22 giugno 1954, n. 523 (58), tenendo conto 
dell'età dell'interessato all'atto dell'assunzione del nuovo servizio. 
Se al dipendente spetti, anziché la pensione, l'indennità per una volta tanto, 
lo Stato ne versa l'importo all'ente o all'istituto di cui al secondo comma. 
Nel caso in cui sia stata già costituita la posizione assicurativa presso 
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, si applica l'art. 127. 
Ove non spetti neppure l'indennità per una volta tanto, lo Stato versa all'ente 
o all'istituto suddetti un importo corrispondente a tanti dodicesimi 
dell'indennità minima prevista quanti sono i mesi computabili, trascurando le 
frazioni di mese. 
Per il personale che transita o sia transitato da uno degli enti di cui al primo 
comma dell'articolo 113 alle dipendenze dello Stato, l'ente di provenienza o 
l'istituto di previdenza cui l'interessato era iscritto liquida il trattamento 
di quiescenza secondo il proprio ordinamento e ne versa l'importo allo Stato, 
con applicazione delle norme contenute nei commi precedenti. 
Le amministrazioni statali e gli istituti di previdenza possono consentire che 
il valore in capitale della pensione a carico di enti locali sia corrisposto, 
anziché in unica soluzione, mediante pagamento di corrispondenti rate annuali 
posticipate costanti, non superiori a dodici, comprensive degli interessi al 
saggio del 4,25 per cento. 
------------------------ 
(58) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: istituti di 
previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
116. Ricongiunzione dei servizi statali e di quelli resi ai Banchi di Napoli e 
di Sicilia. 
I servizi statali di cui all'art. 113, primo e secondo comma, sono 
ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il servizio reso in 
qualità di impiegato del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia. 
Si applicano le disposizioni contenute nel citato art. 113, terzo e quarto 
comma, e negli articoli 114 e 115. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
117. Rifusione del trattamento già liquidato. 
Nel caso di riunione o di ricongiunzione di servizi, il dipendente che per il 
servizio reso in precedenza abbia conseguito pensione o assegno, normale o di 
privilegio, ne perde il godimento ed è tenuto a rifondere le rate percepite 
durante la nuova prestazione di servizio effettuando la rifusione in unica 
soluzione oppure ratealmente mediante trattenute sullo stipendio, sulla paga o 
sulla retribuzione; le trattenute, la cui misura non può superare un quinto di 
detti assegni di attività, sono operate per un periodo massimo di dieci anni. 
Il dipendente che abbia conseguito indennità per una volta tanto è tenuto a 
rifonderla in unica soluzione oppure ratealmente mediante la stessa trattenuta 
di cui al primo comma e, in questo caso, con l'interesse al saggio legale 
decorrente dalla data di inizio del nuovo rapporto. 
Le rate di cui ai commi precedenti, non ancora versate alla data della 
definitiva cessazione dal servizio, vengono recuperate sul nuovo trattamento di 
quiescenza, diretto e di riversibilità, con trattenute non superiori al quinto 
della misura mensile del trattamento stesso. 
Qualora sia liquidata una nuova indennità per una volta tanto, il recupero si 
effettua mediante detrazione dall'indennità stessa. 
------------------------ 
 





118. Disposizioni comuni. 
In tutti i casi di riunione o di ricongiunzione di servizi, ai fini della 
liquidazione o della riliquidazione del trattamento di quiescenza spettante 
sulla base dei servizi riuniti o ricongiunti, non possono essere considerati uno 
stipendio, una paga o una retribuzione superiori a quelli posti a base della 
liquidazione del precedente trattamento di quiescenza se non sia trascorso 
almeno un anno intero nel nuovo rapporto. 
Il trattamento di quiescenza suddetto non può, comunque, essere inferiore a 
quello che sarebbe spettato in relazione al servizio precedente (58/a). 
------------------------ 
(58/a) La Corte costituzionale, con sentenza 22-29 dicembre 1976, n. 275 (Gazz. 
Uff. 5 gennaio 1977, n. 4), ha "dichiarato l'illegittimità costituzionale del 
combinato disposto degli artt. 112 e 118, comma secondo, del testo unico delle 
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello 
Stato, approvato con il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non 
prevede, per il caso di cui all'art. 133, comma secondo, lettera c), dello 
stesso testo unico, la corresponsione, in aggiunta al maggiore trattamento di 
quiescenza che sarebbe spettato sulla base del solo servizio precedente, di un 
trattamento supplementare di quiescenza per il successivo periodo di servizio, 
da liquidarsi secondo le vigenti disposizioni, limitatamente a quella parte di 
detto servizio che, sommato al precedente, non oltrepassi il limite massimo 
pensionabile". 
 





Capo II - Disposizioni speciali 
(giurisprudenza di legittimità) 
119. Dipendenti transitati per legge dallo Stato a enti diversi, o viceversa. 
I dipendenti statali che per effetto di disposizioni di legge siano transitati 
alle dipendenze di province, comuni o altri enti conseguono, all'atto della 
cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza sulla base della totalità 
del servizio prestato. 
Lo stesso diritto ha il personale degli enti predetti che sia transitato alle 
dipendenze dello Stato per effetto di disposizioni di legge, purché il servizio 
non statale già prestato fosse produttivo di trattamento pensionistico secondo 
le riforme dell'ente di provenienza. 
In entrambi i casi il trattamento, sia diretto che di riversibilità, è stabilito 
secondo le norme applicabili ai dipendenti statali e il relativo importo è 
ripartito tra lo Stato e gli altri enti, in proporzione della durata dei servizi 
utili rispettivamente resi; agli effetti di tale ripartizione, il computo si 
effettua a mesi interi, trascurando la frazione di mese. 
------------------------ 
 





120. Servizi con iscrizione ai fondi speciali per il personale postelegrafonico 
e telefonico. 
In caso di passaggio, con o senza soluzione di continuità, del personale degli 
uffici locali e delle agenzie postali nei ruoli delle amministrazioni statali, o 
viceversa, per la ricongiunzione dei servizi resi con iscrizione al fondo 
istituito presso l'Istituto postelegrafonici, o riscattati secondo le norme del 
fondo stesso, con quelli prestati allo Stato, si applicano le disposizioni 
dell'art. 119. 
In caso di passaggio, con o senza soluzione di continuità, del personale 
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici iscritto alla Cassa integrativa 
di previdenza, istituita con D.Lgs.C.p.S. 22 gennaio 1947, n. 134 (59), nei 
ruoli di altre amministrazioni statali, per la ricongiunzione dei servizi si 
applicano le disposizioni della L. 22 giugno 1954, n. 523 (59/a). Per il 
personale iscritto alla Cassa medesima, assicurato presso l'Istituto nazionale 
delle assicurazioni, ai sensi dell'art. 10 del R.D.L. 14 giugno 1925, n. 884 
(59), la destinazione del capitale garantito dalla relativa polizza sarà 
stabilita con il regolamento di esecuzione previsto dall'art. 275 del presente 
testo unico. 
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(59) Riportato alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
(59/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: istituti di 
previdenza amministrati dal Ministero del tesoro. 
(59) Riportato alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
 





121. Istituti di istruzione con fondi speciali di pensione. 
Il servizio reso presso istituti non statali di istruzione, con iscrizione a 
fondi speciali di pensione, è ricongiungibile con il servizio successivamente 
prestato in qualità di dipendente statale. 
All'atto della definitiva cessazione dal servizio il dipendente consegue un 
unico trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi resi a 
detti istituti e allo Stato, computati secondo le norme dei rispettivi 
ordinamenti. 
Per la determinazione del trattamento di cui sopra e per la ripartizione del 
relativo onere finanziario si applica l'art. 119, ultimo comma. 
------------------------ 
 





122. Servizi resi, con polizza assicurativa, presso istituti di istruzione. 
La disposizione del primo comma dell'art. 121 si applica anche nei casi di 
servizi prestati presso istituti non statali di istruzione, con polizza 
assicurativa. 
Il trattamento di quiescenza, sulla base della totalità dei servizi resi presso 
detti istituti e presso lo Stato, è liquidato secondo le norme relative ai 
dipendenti statali. 
Per la ripartizione dell'onere finanziario si applica l'art. 119, ultimo comma. 
Gli istituti di istruzione hanno diritto di rivalsa nei confronti degli 
interessati. 
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123. Insegnanti elementari e personale scolastico già comunale. 
Gli insegnanti elementari, che anteriormente al 1° gennaio 1934 furono iscritti 
a fondi speciali di comuni aventi autonomia scolastica, e successivamente al 
Monte pensioni per gli insegnanti elementari, conseguono il trattamento di 
quiescenza per la totalità dei servizi in base alle norme relative ai dipendenti 
statali; a tali flni, il servizio reso con iscrizione al Monte pensioni per gli 
insegnanti elementari si considera come reso allo Stato. 
L'onere relativo al trattamento di quiescenza è ripartito tra lo Stato e i 
comuni in proporzione alla durata dei rispettivi servizi utili espressa in mesi, 
trascurando le frazioni di mese. 
L'ente locale versa allo Stato la propria quota capitalizzata a norma delle 
disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523 (60). 
La eventuale differenza tra il trattamento anzidetto e quello previsto dagli 
ordinamenti speciali dei comuni fa carico all'ente locale ed è da questo 
determinata e direttamente corrisposta all'interessato. 
Il presente articolo si applica anche agli insegnanti elementari che, 
posteriormente al 31 dicembre 1933, erano ancora iscritti a regolamenti comunali 
di pensione, intendendosi in ogni caso cessata l'iscrizione a tali regolamenti a 
decorrere dal 1° ottobre 1948; nonché ai direttori didattici, agli ispettori 
scolastici, ai direttori centrali e in genere al personale di cui all'articolo 
59 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 (61), in servizio alle dipendenze dello 
Stato successivamente al 30 settembre 1948. 
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(60) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: istituti di 
previdenza amministrati dal Ministero del tesoro. 
(61) Recante l'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari. 
 





TITOLO VIII 
Rapporti con l'Istituto nazionale della previdenza sociale 
(giurisprudenza di legittimità) 
124. Costituzione della posizione assicurativa. 
Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o 
continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per 
mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione 
della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e 
i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il 
periodo di servizio prestato. 
L'importo complessivo delle quote dei relativi contributi a carico del 
lavoratore e del datore di lavoro, da versarsi al predetto istituto, è portato 
in detrazione dall'indennità per una volta tanto spettante agli interessati; 
l'eventuale onere differenziale fa carico allo Stato. 
Ove non spetti l'indennità suddetta, l'intero onere è assunto dallo Stato. 
Nei casi di servizi ricongiungibili previsti dagli articoli 119, 120, 121 e 122, 
ove spetti indennità per una volta tanto, l'eventuale onere differenziale per i 
contributi è ripartito fra lo Stato e gli altri enti, in proporzione delle 
rispettive quote; ove la indennità non spetti l'intero onere è ripartito nella 
stessa proporzione. 
Per i servizi computabili a domanda, la costituzione della posizione 
assicurativa si effettua a norma dell'art. 40 della legge 22 novembre 1962, n. 
1646 (60), concernente gli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il 
Ministero del tesoro (61/a). 
Per il personale cessato dal servizio anteriormente al 30 aprile 1958, si 
applica l'art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (62). 
------------------------ 
(60) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: istituti di 
previdenza amministrati dal Ministero del tesoro. 
(61/a) La Corte costituzionale, con sentenza 7-9 maggio 2001, n. 113 (Gazz. Uff. 
16 maggio 2001, n. 19 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del 
combinato disposto del presente comma e dell'art. 40, L. 22 novembre 1962, n. 
1646, nella parte in cui - per i periodi di studi che siano stati oggetto di 
riscatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del presente decreto - 
subordinano la costituzione della posizione assicurativa nella assicurazione 
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alla condizione che, 
per gli stessi periodi, "vi sia stata effettiva prestazione di lavoro 
subordinato". 
(62) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
 





125. Contributi. 
I contributi da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la 
costituzione della posizione assicurativa sono determinati, senza interessi, in 
base agli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili, percepiti nel periodo cui 
si riferisce la costituzione della posizione anzidetta. 
Per i servizi non di ruolo riscattati i contributi sono determinati, senza 
interesse, in base allo stipendio, alla paga o alla retribuzione considerati per 
il riscatto. 
In nessun caso gli stipendi, le paghe o le retribuzioni di cui ai precedenti 
commi si considerano di importo superiore o inferiore, rispettivamente, ai 
massimali o ai minimali previsti per l'assicurazione obbligatoria per 
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
126. Casi di esclusione. 
Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti 
cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione: 
a) che abbiano titolo all'assegno vitalizio di diritto a carico del fondo di 
previdenza per i dipendenti statali, salvo che non optino per la costituzione 
della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza 
sociale, secondo le norme vigenti; 
b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la 
ricongiunzione con il servizio precedente. 
La costituzione della posizione anzidetta è parimenti esclusa qualora, in caso 
di morte del dipendente in attività di servizio, non sussista per i superstiti 
diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria dell'Istituto nazionale della 
previdenza sociale. 
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127. Annullamento della posizione assicurativa. 
La posizione assicurativa è annullata qualora, dopo la sua costituzione, il 
dipendente acquisti titolo all'assegno vitalizio di cui alla lettera a) 
dell'articolo precedente o assuma un altro servizio di cui alla lettera b) dello 
stesso articolo, ovvero quando venga riconosciuto, in favore del dipendente o 
dei suoi superstiti, diritto a pensione. 
Qualora la posizione assicurativa abbia già fatto conseguire la pensione a 
carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o la indennità di cui 
all'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (63), e successive modificazioni, 
gli interessati per essere ammessi alla ricongiunzione dei servizi o per il 
conseguimento della pensione a carico dello Stato, devono rinunciare alla 
pensione di detto Istituto e rifondere ad esso le rate o le indennità riscosse 
con gli interessi composti al saggio annuo del 5 per cento. 
Nei casi di annullamento della posizione assicurativa costituita in relazione a 
servizi statali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale restituisce allo 
Stato l'importo dei contributi versati. 
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(63) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
 





128. Personale militare volontario. 
In favore dei militari volontari dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, 
e dell'Aeronautica che cessano dal servizio senza aver acquisito diritto a 
pensione normale per anzianità di servizio si provvede, all'atto dell'invio in 
congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione, a 
cura dell'amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione 
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti mediante versamento 
dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. 
L'importo dei contributi a carico del militare è trattenuto sul premio di 
congedamento. La parte eventualmente eccedente rimane a carico dello Stato. 
Qualora il personale di cui al comma precedente assuma successivamente servizio 
pensionabile presso una amministrazione statale, si procede all'annullamento 
della posizione assicurativa e l'Istituto nazionale della previdenza sociale è 
tenuto a rimborsare, senza interesse, lo ammontare dei suddetti contributi salvo 
che, l'interessato rinunci al computo, ai fini della pensione statale, del 
servizio militare cui si riferiscono i contributi stessi. 
Nel caso in cui prima dell'assunzione in servizio pensionabile sia stata 
conseguita pensione di invalidità, l'interessato, per ottenere il computo del 
servizio militare ai fini della pensione statale, deve rinunciare alla pensione 
di invalidità e rifondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale le 
rate riscosse, senza interessi. 
Per i volontari della Marina militare valgono le disposizioni in vigore per 
l'iscrizione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, questa rimborserà 
all'erario i contributi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i 
superstiti versati dall'amministrazione militare a favore dei sottufficiali 
volontari raffermati che abbiano conseguito il diritto a pensione normale. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
129. Operai. 
Gli operai nominati in ruolo anteriormente al 1° luglio 1956 sono iscritti 
all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e i relativi 
contributi sono assunti interamente a carico dello Stato. 
Lo Stato subentra nei diritti dei predetti operai e dei loro aventi causa alla 
pensione o quota di pensione relativa all'assicurazione obbligatoria per 
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i servizi resi dal 1° gennaio 1926 
con iscrizione all'assicurazione predetta, che sono valutati anche per la 
pensione statale. 
Per gli operai in servizio al 1° luglio 1956, che anteriormente alla data stessa 
abbiano acquisito il diritto alla pensione di invalidità, di vecchiaia o per i 
superstiti, il disposto del precedente comma si applica a partire dalla data di 
cessazione dal servizio. 
Gli operai di cui al precedente comma che, alla data del 30 aprile 1952, si 
trovavano nelle condizioni richieste per conseguire la pensione di invalidità e 
vecchiaia, salvo il requisito dell'età, hanno diritto, quando siano in possesso 
anche di tale requisito, alla pensione sopracitata per la parte assicurativa già 
costituita alla data del 30 aprile 1952, ferma restando l'applicazione del terzo 
comma. 
Il secondo comma non è applicabile agli operai che, alla data del 1° luglio 
1956, erano titolari di pensione privilegiata. 
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche agli operai 
che abbiano ottenuto od ottengano la nomina o il passaggio ad impiego civile o 
militare, e ai loro aventi causa. 
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TITOLO IX 
Cumulo di pensioni e stipendi 
(giurisprudenza di legittimità) 
130. Pensione normale diretta e trattamento di attività. 
È ammesso il cumulo, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, di una 
pensione normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento di 
attività quando detti trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze di 
amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, di regioni, 
di province, di comuni o di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenze, 
di enti parastatali, di enti o istituzioni di diritto pubblico, anche con 
ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o al cui 
mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonché 
di aziende annesse o direttamente dipendenti dalle regioni, dalle province, dai 
comuni o dagli altri enti suindicati. 
All'atto della cessazione del nuovo rapporto è liquidato il trattamento di 
quiescenza in base al servizio relativo al rapporto stesso. Tale trattamento è 
cumulabile con la pensione o assegno già conseguiti in dipendenza del precedente 
rapporto. 
Restano ferme le disposizioni concernenti il divieto di cumulo degli assegni 
accessori di quiescenza tra loro o con assegni accessori di attività (63/cost). 
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(63/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-21 novembre 2000, n. 517 
(Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 130, 
ultimo comma, sollevata in riferimento all'art. 36 della Cost. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
131. Opzione per la riunione o la ricongiunzione dei servizi. 
In luogo del cumulo dei trattamenti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 
130, qualora sia ammessa la riunione o la ricongiunzione del nuovo con il 
precedente servizio, il personale interessato può optare per tale riunione o 
ricongiunzione, con tutti gli effetti previsti dagli ordinamenti applicabili nei 
singoli casi. 
Per l'esercizio dell'opzione si osservano le disposizioni degli artt. 151 e 262, 
ultimo comma. 
Il personale che abbia esercitato l'opzione perde il godimento della pensione o 
dell'assegno già conseguiti e deve rifondere le rate percepite durante la nuova 
prestazione di servizio. 
All'atto della cessazione del nuovo rapporto, spetta il trattamento di 
quiescenza da liquidarsi sulla base della totalità dei servizi prestati e 
secondo le norme applicabili in relazione a detta cessazione. 
Si osservano le disposizioni dell'art. 118. 
Nei casi di cumulo di servizi resi con iscrizione alle casse pensioni, 
amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero 
del tesoro, ai monti pensioni o a istituti o fondi speciali per pensioni 
amministrati da comuni, province o istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza, non si applicano le norme contenute nei commi secondo, terzo e 
quarto del presente articolo. In tali casi l'esercizio della opzione e la 
rifusione delle rate di pensione percepite si effettuano secondo le norme e le 
modalità contemplate dagli ordinamenti delle casse pensioni, dei monti pensioni 
degli istituti o fondi speciali per pensioni sopra indicati. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
132. Effetti del precedente servizio in caso di cumulo. 
Nei casi di cumulo di un trattamento di quiescenza con un trattamento di 
attività, il precedente servizio che ha dato diritto alla pensione o all'assegno 
in godimento non si computa ai fini economici e di carriera nel nuovo rapporto 
né ai fini dell'ulteriore trattamento di quiescenza di cui al secondo comma 
dell'art. 130; resta altresì esclusa l'applicazione di norme che consentano 
maggiorazioni a qualsiasi titolo dell'anzianità di servizio valutabile ai fini 
di pensione, che siano già state considerate nella liquidazione della precedente 
pensione od assegno. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
133. Divieto di cumulo. 
Il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell'art. 130 non è ammesso nei 
casi in cui il nuovo rapporto costituisce derivazione, continuazione o rinnovo 
di quello precedente che ha dato luogo alla pensione. 
Il divieto di cui sopra opera nei casi di: 
a) riammissione in servizio di personale civile; 
b) richiamo alle armi di personale militare provvisto di pensione per il 
precedente servizio militare; 
c) nomina all'impiego civile di sottufficiale o graduato, in applicazione delle 
particolari disposizioni concernenti riserva di posti in favore di detti 
militari; 
d) nomina conseguita mediante concorso riservato esclusivamente a soggetti che 
hanno già prestato servizio ovvero a tali soggetti insieme con appartenenti a 
particolari categorie di professionisti; 
e) conferimento di incarichi di insegnamento in scuole o istituti dello stesso 
grado di quelli presso cui è stato prestato il servizio precedente in qualità di 
incaricato; 
f) nomina senza concorso a posto statale o presso gli enti di cui all'art. 130, 
conseguita in derivazione o in continuazione o, comunque, in costanza di un 
precedente rapporto d'impiego rispettivamente con lo Stato o con gli enti 
stessi. 
Nei casi in cui il precedente rapporto abbia dato titolo alla liquidazione di un 
trattamento di pensione, il trattamento stesso è sospeso. 
Al termine del nuovo servizio spetta il trattamento di quiescenza secondo il 
disposto del quarto comma dell'art. 131. 
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134. Reiscrizioni a casse di previdenza. 
Nel caso di trattamento di quiescenza che derivi da iscrizione ad una delle 
casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, amministrati dal 
Ministero del tesoro, seguita da continuazione di iscrizione o da reiscrizione 
alla stessa cassa pensioni, si applicano le disposizioni dei commi seguenti. 
Qualora il dipendente iscritto ad una delle casse pensioni precedentemente 
indicate cessi dal servizio e sia trattenuto in servizio o riprenda servizio 
presso lo stesso ente, con continuazione di iscrizione o con reiscrizione alla 
cassa medesima, le norme contenute nei primi tre commi dell'art. 133 trovano 
applicazione soltanto nei casi in cui la cessazione dal servizio non derivi da 
collocamento a riposo per limiti di età previsti da legge, da norme 
regolamentari o da contratto collettivo di lavoro a carattere nazionale. 
Negli altri casi di collocamento a riposo, in cui le norme indicate nel comma 
precedente debbano applicarsi, il dipendente può chiedere il trattamento di 
pensione spettante per la totalità dei servizi resi con iscrizione e con 
continuazione di iscrizione o di reiscrizione alla cassa oppure i separati 
trattamenti di pensione e di pensione aggiuntiva relativi, rispettivamente, al 
servizio reso con iscrizione e a quello reso con continuazione di iscrizione o 
di reiscrizione; la pensione rimane comunque sospesa per la durata del servizio 
reso con continuazione di iscrizione o di reiscrizione. 
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135. Personale in servizio alla data del 1° marzo 1966. 
Nei confronti del personale che alla data del 1° marzo 1966 si trovava in 
servizio in una delle posizioni previste dall'art. 133 ed era titolare di una 
pensione per i servizi prestati anteriormente, continuano ad applicarsi le 
disposizioni vigenti al 28 febbraio 1966 in materia di cumulo fra pensione e 
assegni di attività, salvo che il personale stesso abbia esercitato opzione per 
la riunione o ricongiunzione dei servizi. 
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136. Trattamento di attività e pensione di riversibilità. 
È ammesso il contemporaneo godimento di un trattamento di attività con una 
pensione normale, di riversibilità o indiretta, conseguita per i servizi 
prestati dal dante causa alle dipendenze delle amministrazioni o degli enti 
indicati nell'art. 130, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 
stesso. 
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137. Trattamento economico di sfollamento. 
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente titolo si 
applicano anche nei confronti del personale militare in godimento di trattamento 
economico di sfollamento, nonché nei confronti dei titolari di pensione o di 
assegno equivalente che, pur non derivanti dai servizi indicati nell'art. 130, 
siano a carico dello Stato o dell'amministrazione ferroviaria o di fondi 
istituiti presso le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo. 

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138. Pensioni a carico dell'I.N.P.S. 
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente titolo non 
concernono le pensioni derivanti dall'assicurazione obbligatoria per 
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a carico di fondi sostitutivi 
gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
139. Pensione privilegiata. 
La pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono cumulabili con un 
trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da 
un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o 
all'assegno anzidetti. 
Qualora l'interessato chieda la riunione o la ricongiunzione dei servizi, si 
applicano le norme di cui al titolo VII. 
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per i sottufficiali e i 
graduati che abbiano conseguito, con o senza soluzione di continuità, la nomina 
ad impiego civile di cui all'art. 133, lettera c). 
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140. Pensione di riversibilità. 
È ammesso il cumulo della pensione di riversibilità, spettante al coniuge 
superstite del dipendente statale, con una pensione diretta. 
È altresì ammesso il cumulo delle pensioni di riversibilità cui gli aventi causa 
abbiano diritto da parte di danti causa che siano stati dipendenti statali. 
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TITOLO X 
Ritenute sulla pensione - Recupero di crediti - Prescrizione delle rate 
(giurisprudenza di legittimità) 
141. Ritenute sulla pensione. 
Sull'ammontare complessivo della pensione e della tredicesima mensilità, esclusa 
la parte di questa relativa all'assegno di caroviveri, spettanti agli ufficiali 
durante il periodo di permanenza in ausiliaria nonché durante i periodi di 
collocamento nella riserva o in congedo assoluto, quando questi ultimi siano 
computabili ai fini degli aumenti biennali secondo il disposto dell'art. 56, è 
operata la ritenuta del 6 per cento in conto entrate del tesoro. Qualora, però, 
il collocamento nella riserva o in congedo assoluto sia stato determinato da 
ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di guerra, la 
ritenuta non è operata. 
La pensione spettante agli ufficiali in ausiliaria è assoggetta al contributo 
dello 0,50 per cento a favore del Fondo di previdenza per i dipendenti dello 
Stato. 
Agli effetti delle ritenute per l'assistenza sanitaria e per le imposte 
erariali, da operarsi sul trattamento di quiescenza spettante ai dipendenti 
statali, si applicano le vigenti disposizioni di legge. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
142. Ritenute non operate sugli assegni di attività. 
Se durante i periodi di servizio computati ai fini del trattamento di quiescenza 
non siano state operate le ritenute in conto entrate del tesoro, di cui all'art. 
3, il relativo importo è imputato al trattamento di quiescenza in unica 
soluzione oppure mediante trattenute mensili in misura non superiore al quinto 
della pensione o dell'assegno rinnovabile. 
Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8, si debba valutare un periodo non 
retribuito, l'interessato è tenuto a versare, per la durata del periodo stesso, 
l'importo delle ritenute in conto entrate del tesoro applicabili all'ultimo 
stipendio integralmente percepito. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
143. Sequestro, pignoramento, cessione. 
Il trattamento di quiescenza con i relativi assegni accessori, fatta eccezione 
per l'indennità integrativa speciale, è sequestrabile per la realizzazione dei 
crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente 
all'amministrazione. 
Quando i crediti predetti siano stati accertati con sentenza passata in 
giudicato, il ristoro del danno può avvenire anche mediante trattenuta sugli 
importi da corrispondere. 
La pensione e l'assegno rinnovabile non possono, comunque, essere sottoposti a 
sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura superiore a un quinto, 
valutato al netto delle ritenute di cui all'art. 141. 
Si applicano il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 
(64), e successive modificazioni, e il regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 
295 (65). 
Il termine di prescrizione previsto dal primo comma dell'art. 2 del suddetto 
regio decreto-legge non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di 
liquidazione della pensione o dell'assegno rinnovabile sia portato a conoscenza 
dell'interessato, ai sensi delle disposizioni del presente testo unico. 
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(64) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(65) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
144. Recupero dell'equo indennizzo. 
Nel caso in cui il dipendente al quale sia stato liquidato l'equo indennizzo 
ottenga successivamente, per la stessa causa, la pensione privilegiata, la metà 
dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sarà recuperata mediante trattenute 
mensili sulla pensione, di importo pari a un decimo dell'ammontare di questa. 
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PARTE II 
Procedimento 
TITOLO I 
Documentazione, riscatto e ricongiunzione dei servizi 
(giurisprudenza di legittimità) 
145. Dichiarazione dei servizi e documentazione. 
Il dipendente statale, all'atto dell'assunzione in servizio è tenuto a 
dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in 
precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, 
nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui 
all'art. 13. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa. 
Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali 
deve contenere l'attestazione che il dipendente abbia reso la dichiarazione di 
cui al comma precedente; per gli insegnanti l'attestazione è fatta nel 
provvedimento di nomina a ordinario. 
Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine perentorio di due anni dalla 
data della dichiarazione originaria; in caso di decesso del dipendente, la 
dichiarazione originaria può essere integrata dagli aventi causa. 
Il dipendente, inoltre, è tenuto a dichiarare i dati relativi al suo stato di 
famiglia nonché le successive variazioni. 
La documentazione relativa alle dichiarazioni di cui ai commi precedenti, ove 
non sia prodotta dall'interessato, è acquisita d'ufficio. 
I servizi e i periodi non dichiarati ai sensi dei commi precedenti non possono 
essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza. 
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146. Trasmissione della dichiarazione. 
Il capo dell'ufficio presso il quale il dipendente statale assume servizio, 
ricevuta la dichiarazione prevista dall'art. 145 e la documentazione 
eventualmente prodotta dall'interessato, trasmette gli atti all'ufficio 
competente a liquidare il trattamento normale diretto; quest'ultimo ufficio 
acquisisce la documentazione non prodotta dall'interessato. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
147. Servizi e periodi computabili a domanda. 
Il dipendente statale che abbia da far valere servizi o periodi computabili a 
domanda, con o senza riscatto, può presentare la domanda contestualmente alla 
dichiarazione di cui all'articolo 145 oppure successivamente, ma almeno due anni 
prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal 
servizio, pena la decadenza. 
Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine 
di cui al primo comma, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, 
entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione. 
Nel caso di decesso in servizio del dipendente, anche se incorso nella decadenza 
di cui al primo comma, l'ufficio competente a liquidare la pensione interpella, 
circa il computo dei servizi e periodi suddetti, gli aventi causa, i quali 
possono presentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla 
ricezione dello invito dell'ufficio. 
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148. Applicabilità delle disposizioni degli articoli precedenti. 
Le disposizioni contenute negli articoli 145, 146, e 147 si osservano, in quanto 
applicabili, anche per i dipendenti civili non di ruolo, con esclusione soltanto 
di quelli che ai fini del trattamento di quiescenza sono iscritti 
all'assicurazione generale obbligatoria. 
Alla dichiarazione dei servizi non è tenuto il personale militare non 
appartenente al servizio permanente o continuativo. 
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149. Definizione della domanda di computo. 
Sulla domanda di computo dei servizi e dei periodi di cui all'art. 147 provvede 
l'ufficio competente a liquidare il trattamento normale diretto. 
Il provvedimento è emesso entro novanta giorni dalla ricezione della domanda o 
dalla acquisizione dei documenti ed è comunicato all'interessato in forma 
amministrativa. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
150. Pagamento del contributo di riscatto. 
Il contributo di riscatto può essere versato in unica soluzione oppure mediante 
ritenute mensili sullo stipendio, paga o retribuzione o sul trattamento diretto 
di quiescenza per un periodo di tempo non superiore a quello riscattato, a 
decorrere dal secondo mese successivo a quello di registrazione del 
provvedimento di cui all'art. 149. 
Nel caso di liquidazione di indennità in luogo di pensione, il contributo di 
riscatto e le rate residue sono detratti in unica soluzione dall'indennità 
stessa. 
Nel caso di pensione di riversibilità l'importo delle rate di contributo non 
ancora versate è ridotto proporzionalmente all'aliquota di riversibilità della 
pensione, fermo restando il numero delle rate stesse. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
151. Riunione e ricongiunzione dei servizi su domanda o di ufficio. 
La riunione e la ricongiunzione dei servizi sono effettuate su domanda 
dell'interessato nel caso in cui, per il servizio precedente, sia stato 
liquidato il trattamento di quiescenza e questo sia cumulabile con il 
trattamento di attività spettante in relazione al nuovo rapporto; in ogni altro 
caso si provvede di ufficio. 
La domanda deve essere presentata all'amministrazione statale o all'ente presso 
cui il dipendente presta il nuovo servizio ovvero all'istituto al quale è 
iscritto ai fini di quiescenza. 
La domanda non è ammessa se presentata oltre il termine di sei mesi dalla data 
di inizio del nuovo rapporto. Qualora, però il trattamento di quiescenza 
relativo al precedente servizio sia stato liquidato dopo la data di inizio del 
nuovo rapporto, il termine anzidetto decorre dalla data di comunicazione del 
provvedimento di liquidazione o, se anteriore, dalla data di riscossione della 
prima rata di pensione o di assegno ovvero dell'indennità per una volta tanto. 
L'amministrazione, l'ente o l'istituto di cui al secondo comma, ove non respinga 
la domanda, ne dà comunicazione all'amministrazione o all'ente da cui il 
dipendente proviene ovvero all'istituto al quale era stato iscritto, entro 
novanta giorni dalla data di ricezione della domanda o dalla data di 
acquisizione dei documenti. 
Per l'amministrazione statale provvede l'ufficio competente a liquidare il 
trattamento normale diretto. 
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152. Determinazione della pensione capitalizzata. 
Il provvedimento con il quale viene determinata la pensione in valore capitale o 
l'indennità per una volta tanto da versare alla amministrazione statale, 
all'ente o all'istituto a cui al secondo comma dell'art. 151 è emesso entro sei 
mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al quarto comma di detto 
articolo. 
Per l'amministrazione statale provvede l'ufficio che ha liquidato o che è 
competente a liquidare il trattamento di quiescenza spettante al proprio 
dipendente. 
Il provvedimento è comunicato in forma amministrativa all'interessato nonché 
all'amministrazione o all'ente a cui egli è transitato ovvero all'istituto al 
quale è iscritto ai fini di quiescenza. 
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153. Riparto del trattamento di quiescenza a carico dello Stato. 
Nei casi di ricongiunzione di servizi, previsti nel titolo VII, capo II, 
l'ufficio competente a liquidare il complessivo trattamento di quiescenza 
determina la quota a carico dell'ente che concorre alla ricongiunzione. 
Lo stesso ufficio provvede alla capitalizzazione della quota comunale nei casi 
di cui all'art. 123. 
Il provvedimento è comunicato in forma amministrativa all'interessato e all'ente 
o all'istituto che concorre alla ricongiunzione. 
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TITOLO II 
Liquidazione del trattamento di quiescenza 
Capo I - Trattamento normale diretto e di riversibilità 
Sezione I - Trattamento normale diretto 
(giurisprudenza di legittimità) 
154. Competenza. 
Per il personale degli uffici periferici la competenza a provvedere al 
collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età e a liquidare il 
relativo trattamento di quiescenza è devoluta, per ogni amministrazione, 
all'ufficio periferico con circoscrizione provinciale o superiore; nei casi di 
cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del limite di età, 
il trattamento di quiescenza normale è liquidato dall'ufficio precedentemente 
indicato in base al provvedimento di cessazione dal servizio trasmesso 
dall'organo competente ovvero in base a una sentenza della Corte dei conti che 
dichiari essersi verificate le condizioni previste per il diritto a detto 
trattamento. 
Per il collocamento a riposo e per la liquidazione del trattamento di quiescenza 
del personale in servizio presso le amministrazioni centrali, dei dirigenti 
degli uffici periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale 
nonché per il personale collocato fuori ruolo o comandato presso altre 
amministrazioni o enti pubblici provvede l'amministrazione centrale a cui il 
dipendente appartiene. 
Gli uffici centrali e periferici competenti a disporre il collocamento a riposo 
e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza, ai sensi dei commi 
precedenti, sono stabiliti, per ogni amministrazione, con decreto del Presidente 
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro 
competente e con il ministro per il tesoro. 
Il Ministero di grazia e giustizia liquida il trattamento di quiescenza dei 
magistrati ordinari e del personale, centrale e periferico, dipendente dal 
Ministero stesso nonché del personale degli archivi notarili; la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri provvede per i magistrati e per il personale del 
Consiglio di Stato e della Corte dei conti nonché per il personale 
dell'Avvocatura dello Stato. 
Restano ferme le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo 
unico, secondo le quali il collocamento a riposo di determinate categorie di 
dipendenti dello Stato è disposto con decreto del Presidente della Repubblica. 
Resta ferma la competenza dell'amministrazione centrale nei casi in cui ai 
dipendenti uffici periferici siano demandati compiti di carattere esclusivamente 
tecnico. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
155. Cessazione dal servizio per limiti di età. 
La cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età e la 
liquidazione del trattamento di quiescenza sono disposte, ove non ostino 
particolari motivi, con unico decreto. 
Nello stesso decreto di liquidazione sono indicate, ai fini della riversibilità 
della pensione, le generalità del coniuge e dei figli minorenni. 
Il provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo almeno sei mesi 
prima del raggiungimento del limite di età. 
Entro trenta giorni dal ricevimento, la competente ragioneria invia copia del 
decreto di cui ai precedenti commi alla direzione provinciale del tesoro per il 
puntuale inizio dei pagamenti, indicandovi il numero di iscrizione da attribuire 
alla partita di pensione. 
La medesima ragioneria trasmette altresì alla Corte dei conti, per il controllo 
di competenza, il provvedimento di cui al precedente terzo comma unitamente alla 
relativa documentazione. 
La direzione provinciale del tesoro, ricevuta copia del decreto di concessione 
della pensione, procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa sulla 
quale dispone il pagamento del trattamento economico sulla base di quanto 
previsto nel provvedimento stesso. Nel caso in cui i pagamenti disposti in base 
a tali atti risultino errati, si fa luogo al conguaglio a credito o a debito. 
All'atto della cessazione dal servizio, copia del decreto di liquidazione è 
consegnata dal capo dell'ufficio al titolare, che ne rilascia ricevuta. 
Qualora non sia possibile per eccezionali motivati impedimenti predisporre il 
provvedimento nei termini stabiliti dal terzo comma del presente articolo, è 
autorizzata la corresponsione del trattamento provvisorio con le procedure di 
cui al successivo art. 162 (65/a). 
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(65/a) Così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138, riportato al 
n. A/XXXVII. 
 





156. Altri casi di cessazione dal servizio. 
Nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del 
limite di età, il provvedimento di cessazione è comunicato, anche prima della 
registrazione, all'ufficio competente affinché proceda alla liquidazione del 
trattamento di quiescenza. 
Si osservano le disposizioni dei commi secondo e ottavo dell'art. 155 (65/b). 
------------------------ 
(65/b) Comma così modificato dall'art. 5, D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138, 
riportato al n. A/XXXVII. 
 





157. Liquidazione di ufficio. 
Il trattamento normale diretto è in ogni caso liquidato di ufficio. 
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Sezione II - Trattamento normale di riversibilità 
(giurisprudenza di legittimità) 
158. Competenza. 
In caso di decesso in servizio il trattamento normale di riversibilità è 
liquidato dall'ufficio competente a liquidare il trattamento diretto. 
Per i familiari del pensionato provvede la direzione provinciale del tesoro che 
ha in carico la partita relativa alla pensione diretta; se per la liquidazione 
della pensione di riversibilità sia necessario determinare nuovamente la misura 
della pensione diretta, provvede l'ufficio competente a liquidare il trattamento 
diretto. 
In caso di decesso di un compartecipe della pensione, alla liquidazione del 
nuovo trattamento in favore dell'altro o degli altri titolari del diritto 
provvede la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita; la 
stessa direzione provinciale provvede altresì nei casi di perdita del diritto da 
parte di un compartecipe della pensione nonché nei casi di consolidamento. 
Per la riversibilità della pensione in favore dei familiari dei dipendenti degli 
archivi notarili provvede l'amministrazione centrale. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
159. Liquidazione in caso di decesso in servizio. 
Il trattamento normale di riversibilità in favore della vedova e degli orfani 
minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio è liquidato di 
ufficio; in favore degli altri aventi diritto si provvede su domanda degli 
interessati. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
160. Liquidazione in caso di morte del pensionato. 
In caso di morte del pensionato la direzione provinciale del tesoro, senza 
l'adozione di provvedimento formale, liquida la pensione di riversibilità a 
favore della vedova e degli orfani minorenni, in base ai dati risultanti nel 
decreto di liquidazione del trattamento diretto e previo accertamento della 
inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa della vedova. 
Senza provvedimento formale si procede anche in favore degli orfani in caso di 
decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge superstite titolare di 
pensione di riversibilità nonché in favore del coniuge superstite e degli orfani 
minori del pensionato, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima 
che il pensionato stesso compisse il sessantacinquesimo anno di età, ovvero dal 
matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati 
legittimati figli naturali, previo accertamento della sussistenza di una delle 
condizioni suddette (65/c). 
Per gli altri aventi diritto la direzione provinciale del tesoro provvede su 
domanda degli interessati. 
Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo la direzione 
provinciale del tesoro liquida la pensione di riversibilità a favore della 
vedova e degli orfani minori anche in mancanza dei dati di cui al secondo comma 
del precedente articolo 155 e previo accertamento della tempestività del 
matrimonio contratto dal pensionato (65/d). 
Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente comma sono 
inviati alla Corte dei conti per il controllo successivo (65/d). 
------------------------ 
(65/c) Comma così sostituito dall'art. 6, D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138, 
riportato al n. A/XXXVII. 
(65/d) Comma aggiunto dall'art. 31, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata al n. 
A/XXX. 
(65/d) Comma aggiunto dall'art. 31, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata al n. 
A/XXX. 
 





161. Riversibilità ordinaria del trattamento privilegiato. 
Le disposizioni della presente sezione si applicano anche per la riversibilità 
ordinaria della pensione privilegiata e dell'assegno rinnovabile. 
------------------------ 
 





Sezione III - Disposizioni comuni 
(giurisprudenza di legittimità) 
162. Liquidazione provvisoria. 
Dalla data di cessazione dal servizio e sino all'inizio del pagamento della 
pensione diretta, la competente direzione provinciale del tesoro corrisponde al 
pensionato un trattamento provvisorio, determinato in relazione ai servizi 
risultanti dalla documentazione prodotta ovvero in possesso 
dell'amministrazione, purché sussistano i presupposti per il loro riconoscimento 
a norma di legge, da recuperare in sede di liquidazione della pensione 
definitiva. 
Il trattamento di cui al precedente comma spetta anche al coniuge ed agli orfani 
minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio o del pensionato 
deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio. 
La concessione del trattamento provvisorio di cui al primo comma è disposta 
mediante apposita comunicazione, a cura dell'amministrazione centrale o 
periferica competente a liquidare il trattamento definitivo a norma delle 
disposizioni vigenti, contenente anche l'indicazione del numero di iscrizione da 
assegnare alla relativa partita. Lo stesso numero sarà attribuito alla pensione 
definitiva che verrà successivamente liquidata. 
Detta comunicazione, unitamente a un documento sottoscritto dall'interessato 
contenente le indicazioni ritenute necessarie e le dichiarazioni previste dalle 
norme vigenti, è trasmessa, almeno tre mesi prima della data della cessazione 
dal servizio, alla direzione provinciale del tesoro territorialmente competente, 
la quale procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa. Nei casi di 
cessazione dal servizio per causa diversa dal compimento del limite di età o per 
morte del dante causa, la comunicazione riguardante l'attribuzione della 
pensione provvisoria deve essere trasmessa con il documento suddetto alla 
direzione provinciale del tesoro entro trenta giorni dalla cessazione dal 
servizio o dalla morte. La direzione provinciale del tesoro dispone, con 
precedenza assoluta sugli affari correnti, l'immediato pagamento della pensione 
spettante. 
La comunicazione di cui al terzo comma è estesa alla Corte dei conti per il 
riscontro successivo sui pagamenti. A tal fine gli occorrenti dati sono resi 
disponibili per la Corte medesima attraverso il sistema informativo della 
Direzione generale dei servizi periferici del tesoro. 
In caso di decesso del pensionato, la direzione provinciale del tesoro che ha in 
carico la relativa partita, qualora non trovi applicazione l'art. 160, primo, 
secondo e quarto comma, procede, in attesa della registrazione del 
provvedimento, alla corresponsione in via provvisoria al coniuge ed agli orfani 
minori della pensione che ad essi compete ai sensi del presente testo unico. 
Qualora l'importo della pensione definitiva diretta o di riversibilità 
risultante dal decreto di concessione registrato alla Corte dei conti non sia 
uguale a quello attribuito in via provvisoria, la direzione provinciale del 
tesoro provvede alle necessarie variazioni, facendo luogo al conguaglio a 
credito o a debito. 
I dirigenti e il personale degli uffici competenti per le liquidazioni di cui al 
presente articolo nonché quelli preposti all'ordinazione dei relativi pagamenti 
sono responsabili dei ritardi nell'applicazione delle disposizioni contenute nel 
presente articolo e passibili delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 78 
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 
dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. 
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai dirigenti degli 
uffici tenuti all'espletamento di adempimenti comunque connessi con la 
liquidazione e il pagamento del trattamento di pensione (65/e). 
------------------------ 
(65/e) Così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138, riportato al 
n. A/XXXVII. 
 





Capo II - Trattamento privilegiato diretto e di riversibilità 
Sezione I - Organi e competenza 
(giurisprudenza di legittimità) 
163. Amministrazione centrale. 
Il provvedimento con il quale si liquida o si nega il trattamento privilegiato, 
sia diretto che di riversibilità, è adottato dall'amministrazione centrale a cui 
il dipendente apparteneva, salvo quanto disposto negli articoli 164 e 188. 
[Nel caso in cui l'amministrazione centrale abbia già adottato un provvedimento 
definitivo sulla dipendenza di infermità o lesioni, ai sensi delle norme 
concernenti lo stato giuridico del personale, le questioni risolute con detto 
provvedimento non possono essere riesaminate ai fini del trattamento di 
quiescenza privilegiato.] (65/f) 
------------------------ 
(65/f) Comma abrogato dall'art. 5-bis, D.L. 21 settembre 1987, n. 387, riportato 
alla voce Sicurezza pubblica. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
164. Altri uffici. 
All'ufficio centrale o periferico competente a liquidare il trattamento normale 
diretto è, altresì, devoluta la competenza a provvedere sulla domanda di 
trattamento privilegiato diretto e, qualora il dipendente sia deceduto in 
servizio, sulla domanda di trattamento privilegiato di riversibilità nei casi in 
cui: 
a) la domanda non sia ammissibile ai sensi degli articoli 169 e 184, terzo 
comma; 
b) risulti manifesto che i fatti dedotti dal dipendente o dai suoi aventi causa 
non costituiscono fatti di servizio; 
c) il dipendente non si sia presentato agli accertamenti sanitari nel termine 
stabilito dall'art. 174. 
I provvedimenti emessi ai sensi del comma precedente sono definitivi. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
165. Commissioni mediche ospedaliere. 
Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità delle menomazioni dell'integrità 
fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua morte è espresso dalle 
commissioni mediche ospedaliere istituite: 
a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari 
territoriali di regione; 
b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari 
marittime; 
c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare. 
[Ciascuna commissione medica ospedaliera è composta da almeno tre ufficiali 
medici, compreso il presidente. La commissione è presieduta dal direttore 
dell'ospedale, dell'infermeria o dell'istituto medico presso cui è costituita 
oppure da un ufficiale medico superiore delegato dal direttore] (65/g). 
[La commissione medica ospedaliera, allorché si pronuncia in relazione ad 
istanze di militari dei Corpi di polizia, è integrata da un ufficiale medico del 
corpo di appartenenza del militare, con voto consultivo; per i funzionari di 
pubblica sicurezza interviene un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza] (65/h). 
[Nel caso in cui gli accertamenti riguardino particolari infermità o lesioni, il 
presidente può chiamare a far parte della commissione, di volta in volta e per 
singoli casi, un medico specialista con voto consuntivo (65/i)] (65/l). 
------------------------ 
(65/g) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami 
ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono riferiti al 
procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R. n. 
461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 
(65/h) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami 
ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono riferiti al 
procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R. n. 
461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 
(65/i) Vedi, anche, l'art. 6, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 364, riportato al n. 
B/XXXIII. 
(65/l) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami 
ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono riferiti al 
procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R. n. 
461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
166. Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. 
[Sulla dipendenza delle infermità contratte o delle lesioni riportate dal 
dipendente ovvero sulle cause della sua morte esprime il proprio parere, nei 
casi previsti, il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Detto comitato è composto da un presidente di sezione della Corte dei conti, che 
lo presiede, e da un numero di membri stabilito con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri. 
I componenti devono appartenere alle seguenti categorie di personale anche se a 
riposo: 
magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di 
consigliere di appello o equiparate, magistrati del Consiglio di Stato e della 
Corte dei conti, funzionari del Ministero del tesoro di qualifica non inferiore 
a quella di primo dirigente o equiparata; ufficiali generali e superiori medici. 

Alle sedute prende anche parte, con voto deliberativo, un funzionario con 
qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata, della 
amministrazione presso la quale il dipendente prestava servizio. 
I componenti del comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Durante 
l'incarico i componenti in attività di servizio continuano, ad eccezione del 
presidente, ad esercitare le loro normali funzioni. 
È in facoltà del Presidente del Consiglio dei Ministri di affidare le funzioni 
di vice presidente del Comitato a non oltre due membri di esso scelti tra i 
magistrati della Corte di cassazione e tra i magistrati del Consiglio di Stato e 
della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quella di consigliere. 
Il comitato, quando il presidente non ravvisa l'utilità della adunanza plenaria, 
funziona suddiviso in più sezioni composte dal presidente e da cinque membri dei 
quali almeno due magistrati e un ufficiale medico o un funzionario medico della 
Polizia di Stato. Alla costituzione delle sezioni provvede il presidente del 
comitato (65/m). 
Le funzioni di segreteria del Comitato sono affidate a magistrati della Corte 
dei conti o a funzionari dell'amministrazione dello Stato] (65/n). 
------------------------ 
(65/m) Comma così modificato dall'art. 9, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349, 
riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(65/n) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I 
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono 
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato 
D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 
 





Sezione II - Trattamento privilegiato diretto 
(giurisprudenza di legittimità) 
167. Iniziativa d'ufficio o su domanda. 
Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente 
cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di 
servizio. 
In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda. 
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168. Presentazione e contenuto della domanda. 
La domanda di trattamento privilegiato diretto è presentata all'ufficio presso 
il quale il dipendente ha prestato l'ultimo servizio. 
Nella domanda devono essere indicate le infermità o le lesioni per le quali il 
trattamento è richiesto e devono essere specificati i fatti di servizio che le 
determinarono. 
Il richiedente può, inoltre, produrre certificazioni sanitarie ed ogni altro 
documento che ritenga utile. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
169. Ammissibilità della domanda. 
La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia 
lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere 
l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte. 
Il termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da 
parkinsonismo (65/cost). 
------------------------ 
(65/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 300 
(Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale) e con ordinanza 30 giugno-15 
luglio 2003, n. 246 (Gazz. Uff. 23 luglio 2003, n. 29, 1ª Serie speciale), ha 
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 169 sollevata in riferimento all'art. 3 della Cost. 
 





170. Istruttoria. 
[Il capo dell'ufficio al quale è stata presentata la domanda di trattamento 
privilegiato diretto procede all'accertamento dei fatti, redige in merito un 
rapporto informativo e lo trasmette all'ufficio di cui all'art. 164, unitamente 
agli atti acquisiti] (65/o). 
------------------------ 
(65/o) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I 
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono 
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato 
D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
171. Adempimenti dell'ufficio. 
[L'ufficio al quale è trasmesso il rapporto informativo acquisisce il parere 
della commissione medica ospedaliera nella cui circoscrizione il richiedente ha 
la residenza. 
Alla commissione medica è inviato il rapporto informativo unitamente alla 
documentazione amministrativa e sanitaria relativa al caso. 
Qualora, però, la domanda di trattamento privilegiato sia stata presentata dopo 
la scadenza dei termini stabiliti dall'art. 169 o se risulti manifesto che i 
fatti dedotti dal richiedente non costituiscono fatti di servizio, il capo 
dell'ufficio di cui al primo comma, senza interpellare la commissione medica 
ospedaliera, respinge la domanda a norma dell'art. 164] (65/p). 
------------------------ 
(65/p) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I 
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono 
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato 
D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
172. Accertamenti sanitari. 
[La commissione medica ospedaliera esegue gli accertamenti sanitari mediante 
visita diretta nella propria sede; la visita è eseguita a domicilio soltanto nel 
caso in cui le condizioni di salute dell'interessato non gli permettano di 
recarsi presso la sede della commissione] (65/q). 
[La commissione medica può disporre il ricovero in ospedali civili, istituti 
sanitari o altri enti] (65/r). 
[Qualora l'interessato sia internato in ospedale psichiatrico, la commissione 
medica può, limitatamente alla infermità mentale, pronunciare il suo parere in 
base a relazione del direttore dell'ospedale medesimo corredata dai documenti 
clinici pertinenti al caso] (65/s). 
[L'interessato ha diritto di farsi assistere nel corso degli accertamenti 
sanitari da un medico di fiducia oppure, gratuitamente, da un medico designato 
dall'istituto erogatore dell'assistenza sanitaria; l'istituto designa il medico 
entro trenta giorni dalla ricezione della domanda. Il medico che assiste agli 
accertamenti può formulare osservazioni e chiederne l'inserzione nel verbale di 
cui all'art. 175] (65/t). 
Per coloro che risiedono all'estero la visita è effettuata, per delega della 
commissione medica ospedaliera, da un collegio di medici nominati dalla locale 
autorità consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorità stessa. 
------------------------ 
(65/q) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami 
ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono riferiti al 
procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R. n. 
461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 
(65/r) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami 
ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono riferiti al 
procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R. n. 
461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 
(65/s) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami 
ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono riferiti al 
procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R. n. 
461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 
(65/t) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami 
ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono riferiti al 
procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R. n. 
461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 
 





173. Spese di ricovero. 
Nel caso in cui gli accertamenti sanitari siano eseguiti in ospedali civili o in 
altri istituti sanitari a norma dell'art. 172, la spesa per il ricovero è a 
carico dell'istituto erogatore dell'assistenza sanitaria. 
------------------------ 
 





174. Mancata presentazione agli accertamenti sanitari. 
[L'interessato che, senza giustificato motivo, non si sottoponga a visita medica 
entro un anno dalla convocazione non può conseguire il trattamento privilegiato 
se non presenta nuova domanda. Il trattamento eventualmente spettante decorrerà 
dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova 
domanda. 
Le commissioni mediche ospedaliere sono tenute a comunicare all'ufficio di cui 
all'art. 164 i nominativi di coloro che non si sono presentati alla visita 
medica entro il termine stabilito dal comma precedente, trasmettendo i documenti 
comprovanti l'avvenuta convocazione. Il capo dell'ufficio respinge la domanda in 
relazione alla quale fu disposta la visita] (65/u). 
------------------------ 
(65/u) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I 
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono 
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato 
D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
175. Verbale della commissione medica ospedaliera. 
[Per ciascun dipendente visitato la commissione medica ospedaliera redige un 
verbale degli accertamenti eseguiti, formulando il giudizio diagnostico delle 
infermità e delle lesioni riscontrate ed esprimendo il proprio parere sulla 
relazione causale tra dette infermità o lesioni e i fatti denunziati dal 
dipendente, nonché sulle conseguenze che ne derivino relativamente alla di lui 
idoneità al servizio. 
Nello stesso verbale è espresso il giudizio di classificazione delle infermità e 
delle lesioni diagnosticate, secondo le tabelle applicabili. 
Ai fini del trattamento privilegiato di riversibilità, la commissione medica 
ospedaliera fa risultare nel verbale il proprio parere circa la relazione 
causale tra l'infermità o la lesione, da cui è derivata la morte del dipendente, 
e i fatti denunciati; nel caso in cui al dipendente sia stato già attribuito il 
trattamento privilegiato diretto, deve essere precisato se l'infermità o la 
lesione dalla quale è derivata la sua morte sia la stessa che aveva dato luogo a 
detto trattamento. 
Nel verbale di cui ai commi precedenti devono farsi constare altresì i motivi 
per i quali la commissione medica non abbia condiviso le osservazioni 
eventualmente formulate dal medico che ha assistito l'interessato. 
La commissione medica si pronuncia a maggioranza; il componente che dissenta fa 
constare nel verbale i motivi del dissenso. 
Prima di esprimere il parere di cui al primo comma, la commissione medica può 
chiedere al capo dell'ufficio che ha compilato il rapporto informativo ulteriori 
adempimenti istruttori] (65/v). 
------------------------ 
(65/v) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I 
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono 
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato 
D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 
 





176. Trasmissione degli atti all'amministrazione centrale. 
[Ricevuto il parere della commissione medica ospedaliera, l'ufficio competente 
cura la trasmissione degli atti all'amministrazione centrale entro il termine di 
dieci giorni] (65/w). 
------------------------ 
(65/w) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I 
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono 
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato 
D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
177. Casi in cui è richiesto il parere del comitato. 
[Il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie deve essere sentito nel caso 
in cui la competente commissione medica ospedaliera abbia espresso il parere che 
le infermità o le lesioni accertate siano dipendenti da fatti di servizio. 
Il comitato è altresì sentito, con motivata richiesta, ove la commissione medica 
ospedaliera abbia espresso parere contrario e l'amministrazione centrale non 
ritenga di uniformarsi; in caso diverso l'amministrazione centrale provvede in 
conformità del parere della commissione medica ospedaliera] (65/x). 
------------------------ 
(65/x) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I 
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono 
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato 
D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
178. Pareri del Ministero della sanità e del collegio medico legale. 
[L'amministrazione centrale, acquisito il parere del comitato per le pensioni 
privilegiate ordinarie, qualora non condivida detto parere può sentire l'ufficio 
medico legale presso il Ministero della sanità; per il personale militare, per i 
dipendenti civili del Ministero della difesa e per i funzionari di pubblica 
sicurezza può essere sentito il collegio medico legale presso il Ministero della 
difesa. 
Gli organi indicati nel comma precedente sono sentiti dall'amministrazione 
centrale anche nei casi in cui questa non condivida il giudizio sulla 
classificazione delle infermità o delle lesioni, espresso dalla commissione 
medica ospedaliera] (65/y). 
------------------------ 
(65/y) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I 
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono 
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato 
D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
179. Provvedimento dell'amministrazione centrale. 
[L'amministrazione centrale emette il proprio provvedimento entro il termine di 
venti giorni dalla ricezione del parere del comitato per le pensioni 
privilegiate ordinarie ovvero, nei casi in cui tale comitato non è sentito, 
dalla ricezione del parere della commissione medica ospedaliera; quando è 
sentito il Ministero della sanità o il collegio medico legale, il provvedimento 
è emesso entro venti giorni dalla ricezione del relativo parere. 
Nel provvedimento che sia adottato in difformità del parere del comitato sono 
specificati i motivi del dissenso. 
Nel decreto con il quale si liquida la pensione o l'assegno rinnovabile sono 
indicati, ai fini dell'eventuale riversibilità, i dati di cui all'art. 155, 
secondo comma] (65/z). 
------------------------ 
(65/z) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I 
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono 
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato 
D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 
 





180. Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto al 
trattamento privilegiato diretto. 
Quando non sia possibile espletare con sollecitudine il procedimento relativo al 
trattamento privilegiato diretto, si fa luogo alla liquidazione provvisoria 
della pensione normale, con riserva di pronuncia sulla domanda di trattamento 
privilegiato. 
Se la pensione normale non spetta e purché il Comitato per le pensioni 
privilegiate ordinarie abbia espresso parere favorevole sul trattamento 
privilegiato, l'amministrazione centrale dispone la corresponsione di un 
trattamento provvisorio in misura pari alla pensione o all'assegno rinnovabile, 
con gli eventuali assegni accessori, della categoria da attribuire. 
Qualora sia da attribuire l'assegno rinnovabile, la durata del trattamento 
provvisorio di cui al comma precedente non può superare quella dell'assegno. 
All'atto dell'ammissione al pagamento della pensione privilegiata o dell'assegno 
rinnovabile si fa luogo al conguaglio con le somme corrisposte a titolo di 
trattamento provvisorio. 
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181. Accertamenti sanitari per rinnovazione dell'assegno. 
Sei mesi prima della scadenza dell'assegno rinnovabile, il titolare è sottoposto 
a nuova visita medica. 
L'invalido che, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita medica 
entro un anno dalla convocazione oppure dalla scadenza dell'assegno, se 
quest'ultimo termine è più favorevole, per ottenere ulteriore trattamento 
privilegiato deve presentare apposita domanda alla direzione provinciale del 
tesoro che ha in carico la partita; il nuovo trattamento non potrà decorrere dal 
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda 
suddetta. 
Nel caso previsto dal comma precedente la commissione medica ospedaliera, 
decorso l'anno, comunica i nominativi dei titolari di assegno rinnovabile, che 
non si sono presentati a visita, alla competente direzione provinciale del 
tesoro, trasmettendo i documenti comprovanti l'avvenuta convocazione. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
182. Scadenza dell'assegno rinnovabile. 
Nei casi in cui, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non sia ancora 
intervenuto il nuovo provvedimento di competenza dell'amministrazione centrale, 
la direzione provinciale del tesoro proroga i pagamenti, per non oltre due anni, 
nella stessa misura dell'ultima rata dell'assegno scaduto, salvo quanto disposto 
nel terzo comma. 
Se con il provvedimento dell'amministrazione centrale venga attribuito un altro 
assegno rinnovabile o la pensione, le somme corrisposte per proroga sono 
imputate all'assegno o alla pensione medesimi; tuttavia, in caso di assegnazione 
di categoria inferiore, l'imputazione è limitata all'importo degli arretrati 
costituiti dalle rate maturate del trattamento di minore categoria; oltre tale 
limite non si fa luogo a recupero. Qualora invece, non venga attribuito altro 
assegno o pensione, le somme predette sono abbuonate. 
Nel caso in cui il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidità non sia 
stato compiuto per mancata presentazione dell'interessato alla visita medica, la 
direzione provinciale del tesoro, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 
181, sospende i pagamenti relativi all'assegno prorogato e rimette gli atti 
all'amministrazione centrale, che provvede di conseguenza. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
183. Aggravamento. 
Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni di cui all'art. 70, la 
domanda di revisione è presentata all'amministrazione centrale. 
Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti, entro tre 
mesi dalla convocazione, alla visita medica disposta per accertare il denunciato 
aggravamento, la commissione medica ne dà comunicazione all'amministrazione 
centrale, trasmettendo i documenti comprovanti l'avvenuta convocazione. 
L'amministrazione centrale, ricevuta la comunicazione della commissione medica 
ospedaliera respinge la istanza di revisione. 
Gli accertamenti sanitari non possono essere effettuati che a seguito di nuova 
domanda; il relativo trattamento eventualmente spettante decorrerà dal primo 
giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova domanda. 
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Sezione III - Pensione privilegiata di riversibilità 
(giurisprudenza di legittimità) 
184. Decesso in servizio. 
In caso di morte del dipendente in attività di servizio, l'avente causa che 
ritenga la morte dovuta al servizio stesso, per conseguire la pensione 
privilegiata di riversibilità deve presentare domanda all'ufficio presso il 
quale il dante causa prestava servizio, salvo quanto disposto dall'ultimo comma. 

La domanda deve contenere le indicazioni di cui all'art. 168. 
La domanda non è ammessa qualora sia presentata oltre il termine di cinque anni 
dalla data del decesso del dante causa, salvo che quest'ultimo avesse già 
chiesto l'accertamento di cui all'art. 169. 
Nel caso in cui il dipendente sia deceduto per causa violenta nell'adempimento 
degli obblighi di servizio, la pensione privilegiata di riversibilità a favore 
della vedova e degli orfani minorenni è liquidata d'ufficio. 
------------------------ 
 





185. Adempimenti degli uffici. 
Il capo dell'ufficio al quale è stata presentata la domanda di pensione 
privilegiata di cui all'art. 184 procede all'accertamento dei fatti, alla 
redazione del rapporto informativo e alla trasmissione degli atti all'ufficio di 
cui all'art. 164. 
Quest'ultimo ufficio acquisisce il parere della commissione medica ospedaliera e 
rimette l'intera documentazione all'amministrazione centrale, salvo il rigetto 
della domanda ove ricorrano i casi previsti dall'art. 164, lettere a) o b). 
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(giurisprudenza di legittimità) 
186. Decesso del titolare di trattamento diretto. 
In caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto, l'avente 
causa che ritenga la morte dovuta all'infermità o alla lesione per la quale era 
stato attribuito detto trattamento, per conseguire la pensione privilegiata di 
riversibilità deve presentare documentata domanda all'amministrazione centrale 
che ha liquidato il trattamento diretto, salvo quanto disposto nell'art. 188. 
Il parere della commissione medica ospedaliera, sulle cause della morte del 
titolare del trattamento diretto, è acquisito dall'amministrazione centrale. 
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187. Provvedimento della amministrazione centrale. 
[Sulla domanda di pensione privilegiata di riversibilità l'amministrazione 
centrale provvede dopo aver sentito il comitato per le pensioni privilegiate 
ordinarie, salvo che non respinga la domanda in conformità di giudizio espresso 
dalla commissione medica ospedaliera. 
Il Ministero della sanità e il collegio medico legale possono essere sentiti nei 
casi previsti dall'art. 178, comma primo. 
Il provvedimento definitivo è emesso secondo le disposizioni contenute nell'art. 
179, commi primo e secondo] (66). 
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(66) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami 
ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono riferiti al 
procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R. n. 
461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
188. Trattamento speciale. 
In favore della vedova e degli orfani minorenni del titolare di pensione 
privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, il trattamento 
speciale e la pensione privilegiata di riversibilità previsti dall'art. 93 sono 
liquidati d'ufficio senza l'adozione di provvedimento formale, dalla direzione 
provinciale del tesoro che ha in carico la partita relativa al trattamento 
diretto, in base ai dati risultanti dal provvedimento di liquidazione di tale 
trattamento e previo accertamento della inesistenza di sentenza di separazione 
personale per colpa della vedova. 
Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo la direzione 
provinciale del tesoro liquida il trattamento speciale e la pensione 
privilegiata di riversibilità a favore della vedova e degli orfani minori anche 
in mancanza di dati di cui al secondo comma del precedente articolo 155 e previo 
accertamento della tempestività del matrimonio contratto dal pensionato (66/a). 
Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente comma sono 
inviati alla Corte dei conti per il controllo successivo (66/a). 
In favore degli orfani maggiorenni del titolare di pensione privilegiata diretta 
o di assegno rinnovabile di prima categoria, il trattamento speciale e la 
pensione privilegiata di riversibilità previsti dall'articolo 93 sono liquidati 
dalla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione 
diretta, con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 160, terzo comma 
(66/a). 
La liquidazione del trattamento speciale e della pensione privilegiata di 
riversibilità in favore del coniuge e degli orfani minorenni del titolare di 
pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, nel 
caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato compisse 
il sessantacinquesimo anno di età ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se 
postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, è effettuata 
dalla direzione provinciale del tesoro senza l'adozione di provvedimento 
formale, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette 
(66/b). 
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(66/a) Comma aggiunto dall'art. 32, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata al n. 
A/XXX. 
(66/a) Comma aggiunto dall'art. 32, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata al n. 
A/XXX. 
(66/a) Comma aggiunto dall'art. 32, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata al n. 
A/XXX. 
(66/b) Comma aggiunto dall'art. 8, D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138, riportato al 
n. A/XXXVII. 
 





189. Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto alla pensione 
privilegiata di riversibilità. 
In caso di morte del titolare di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile, 
inferiore alla prima categoria, in favore della vedova e degli orfani minorenni 
si applicano le disposizioni dell'art. 160, salvo il provvedimento 
sull'eventuale diritto alla pensione privilegiata di riversibilità. 
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190. Rinvio. 
Nei casi di decesso di un compartecipe della pensione privilegiata di 
riversibilità o di perdita del diritto a tale compartecipazione nonché nei casi 
di consolidamento si applica il disposto dell'art. 158, comma terzo. 
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Capo III - Disposizioni comuni 
(giurisprudenza di legittimità) 
191. Decorrenza e durata della pensione e degli assegni. 
La pensione diretta e l'assegno rinnovabile decorrono dalla data di cessazione 
dal servizio stabilita nel relativo provvedimento, salvi i casi per i quali è 
diversamente disposto. 
La pensione di riversibilità decorre dal giorno successivo a quello della morte 
del dante causa; nel caso previsto dall'art. 4 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 
423, la pensione di riversibilità viene corrisposta con effetto dal primo giorno 
del mese successivo a quello del decesso del dante causa. 
Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due 
anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o 
dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese 
successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti 
prescritti. Tuttavia, ove per la stessa infermità l'interessato consegua 
ulteriore assegno rinnovabile ovvero pensione, il cui periodo di attribuzione 
sia in tutto o in parte contemporaneo a quello di percezione del precedente 
assegno, il nuovo trattamento sarà corrisposto dalla data in cui viene a cessare 
il pagamento di quello precedente. 
Per i minori non emancipati e gli interdetti, il termine di cui al comma 
precedente nonché quelli stabiliti da altre disposizioni del presente testo 
unico rimangono sospesi finché duri la incapacità di agire. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
192. Domanda di liquidazione. 
Nei casi in cui per la liquidazione del trattamento di quiescenza è prevista la 
domanda dell'interessato, questa può essere spedita a mezzo di lettera 
raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata 
all'ufficio postale, che è tenuto ad apporre il timbro a data sulla domanda 
stessa. 
In caso di presentazione della domanda ad ufficio non competente 
dell'amministrazione alla quale il dipendente appartiene o apparteneva, 
l'ufficio medesimo la trasmette a quello che deve provvedere, dandone 
comunicazione all'interessato; ai fini della decorrenza dei termini, si tiene 
conto della data di presentazione della domanda al primo ufficio. 
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193. Comunicazione del decreto. 
Il decreto relativo al trattamento di quiescenza è comunicato all'interessato a 
mezzo del servizio postale ovvero è consegnato dalla direzione provinciale del 
tesoro direttamente al pensionato che ne rilascia ricevuta, salvo quanto 
disposto dal precedente art. 155, settimo comma (66/c). 
Se l'interessato è deceduto, la comunicazione del decreto relativo al 
trattamento diretto è fatta al coniuge superstite o agli orfani; in mancanza di 
questi, è fatta impersonalmente agli eredi nell'ultima residenza del defunto, 
mediante affissione all'albo del comune. 
Le stesse modalità vengono osservate per la comunicazione dei decreti relativi 
al trattamento di riversibilità. 
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(66/c) Comma così sostituito dall'art. 33, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata 
al n. A/XXX e poi così modificato dall'art. 5, D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138, 
riportato al n. A/XXXVII. 
 





194. Inabilità a proficuo lavoro. 
Per comprovare lo stato di inabilità a proficuo lavoro può essere prodotto 
dall'interessato un certificato del medico provinciale, di un ufficiale medico 
in servizio permanente effettivo o dell'ufficiale sanitario del comune 
attestante tale stato e il carattere permanente di esso alla data della morte 
del dipendente ovvero alla data del raggiungimento della maggiore età, se 
successiva, con l'indicazione delle cause della inabilità. 
Qualora l'interessato abbia prodotto documentazione diversa da quella indicata 
nel comma precedente ovvero abbia omesso di produrre certificazione medica, 
l'ufficio dispone gli accertamenti sanitari presso le competenti commissioni 
mediche ospedaliere. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
195. Competenza per gli assegni accessori. 
L'amministrazione centrale provvede d'ufficio all'attribuzione dell'assegno di 
superinvalidità, dell'assegno di cura, dell'assegno per cumulo di infermità, 
dell'assegno complementare, dell'indennità di assistenza ed accompagnamento e 
dell'assegno speciale annuo; provvede su domanda dell'interessato 
all'attribuzione dello assegno di incollocabilità. 
Le direzioni provinciali del tesoro provvedono di ufficio all'attribuzione della 
tredicesima mensilità, dell'assegno di caroviveri e dell'indennità integrativa 
speciale; provvedono su domanda dell'interessato all'attribuzione dell'indennità 
speciale annua, degli aumenti di integrazione, dell'assegno di previdenza e 
dell'assegno di incollocamento. 
Gli aumenti di integrazione sono attribuiti senza l'adozione di provvedimento 
formale. Delle attribuzioni disposte le direzioni provinciali del tesoro danno 
comunicazione periodica alla competente amministrazione centrale e agli organi 
di controllo. Si applica il disposto, di cui al secondo e al quarto comma 
dell'art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 423 (67), tenendo conto della data di 
decorrenza e di quella di scadenza della rata di pensione. 
------------------------ 
(67) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
 





196. Quote di aggiunta di famiglia. 
Le quote di aggiunta di famiglia sono attribuite - senza l'adozione di 
provvedimento formale - dalla direzione provinciale del tesoro su domanda 
dell'interessato, salvo quanto è previsto nei successivi commi. 
Nei confronti del dipendente cessato dal servizio l'attribuzione è effettuata 
d'ufficio in base all'indicazione, contenuta nel ruolo di pensione ovvero in 
apposita comunicazione da parte del competente ufficio, delle generalità delle 
persone per le quali era corrisposta l'aggiunta di famiglia all'atto della 
cessazione dal servizio ovvero, qualora trattisi di personale già amministrato 
dalla direzione provinciale del tesoro, in base alle risultanze degli atti in 
possesso della direzione stessa. 
Si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi secondo e quarto, del decreto 
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423 (67), tenendo conto della 
data di decorrenza e di quella di scadenza della rata di pensione. 
Nel caso in cui abbia trovato applicazione lo art. 160 del presente testo unico, 
l'attribuzione della quota di aggiunta di famiglia è effettuata d'ufficio per le 
persone che, in base agli atti in possesso della direzione provinciale del 
tesoro, siano da considerare a carico dell'avente diritto. 
È fatto obbligo ai titolari di pensione che fruiscano delle quote di aggiunta di 
famiglia di segnalare alla direzione provinciale del tesoro il venir meno delle 
condizioni cui è subordinato il diritto alla quota di aggiunta di famiglia. 
Il titolare di pensione che produca dichiarazione non conforme al vero o 
reticente incorre nella sospensione, non superiore a sei mesi, del godimento 
della quota di aggiunta di famiglia. 
------------------------ 
(67) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
 





TITOLO III 
Pagamenti 
(giurisprudenza di legittimità) 
197. Pagamento delle pensioni e degli assegni. 
Le pensioni e gli assegni rinnovabili sono pagati a rate mensili o bimestrali 
scadenti, rispettivamente, alla fine del mese o del bimestre. La tredicesima 
mensilità viene pagata unitamente all'ultima rata dell'anno. La periodicità dei 
pagamenti è stabilità con decreto del Ministro del tesoro. 
I pagamenti delle rate vengono effettuati nel corso del mese o del bimestre alle 
date stabilite dal Ministro del tesoro con proprio decreto (67/a). 
Tutte le ritenute non erariali, che in atto vengono versate mensilmente, sono 
effettuate e versate agli enti creditori con la stessa periodicità stabilita per 
il pagamento della rata di pensione, anche in deroga a pattuizioni ed obblighi 
degli interessati. 
In caso di decesso del titolare prima del giorno di scadenza della rata di 
pensione o di assegno non si richiede la restituzione della quota di pensione o 
di assegno relativa al periodo intercorrente tra la data di morte del titolare e 
la scadenza della rata e si fa luogo alla corresponsione del rateo della 
tredicesima mensilità soltanto per la parte eccedente la predetta quota. 
Le pensioni e gli assegni pagabili all'estero sono corrisposti a trimestre 
intero maturato, alla data che sarà stabilita dal Ministro del tesoro con il 
decreto di cui al secondo comma. 
Nel caso di cessazione del diritto da parte di un compartecipe della pensione di 
riversibilità, la riduzione della misura della pensione si effettua, ai fini del 
pagamento, dal primo del mese successivo all'evento che determina la cessazione 
del diritto stesso (67/b). 
È fatto obbligo al titolare di pensione o di assegno rinnovabile di comunicare 
alla competente direzione provinciale del tesoro il verificarsi di qualsiasi 
evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della 
misura della pensione o dell'assegno nonché la riduzione o la soppressione degli 
assegni accessori. Analogo obbligo è fatto anche al rappresentante legale del 
titolare di pensione o di assegno nonché al rappresentante volontario per gli 
eventi di cui egli possa essere a conoscenza per motivi inerenti all'incarico a 
lui conferito (67/c). 
Il rappresentante risponde dei danni eventualmente arrecati all'erario a causa 
della omessa o tardiva comunicazione di cui al precedente comma (67/c). 
------------------------ 
(67/a) Da ultimo, il calendario dei pagamenti è stato stabilito con D.M. 15 
settembre 1997, riportato al n. C/XI. 
(67/b) Così sostituito, da ultimo, dall'art. 9, D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138, 
riportato al n. A/XXXVII. 
(67/c) Comma aggiunto dall'art. 44, D.P.R. 8 luglio 1986, n. 429, riportato alla 
voce Ministero del tesoro. 
(67/c) Comma aggiunto dall'art. 44, D.P.R. 8 luglio 1986, n. 429, riportato alla 
voce Ministero del tesoro. 
 





198. Arrotondamento. 
[L'importo annuo della pensione o dell'assegno rinnovabile è arrotondato, per 
eccesso, a lire cinquecento] (67/d). 
Per l'arrotondamento dell'importo netto mensile delle suddette competenze, si 
applicano le norme generali sulle competenze spettanti ai dipendenti statali. 
------------------------ 
(67/d) Comma così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1976, dall'art. 35, L. 
29 aprile 1976, n. 177, riportata al n. A/XXX. Successivamente, peraltro, detto 
art. 35 è stato abrogato dall'art. 11, D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138, riportato 
al n. A/XXXVII. 
 





199. Nomina del rappresentante. 
I titolari di pensione o di assegno rinnovabile possono nominare mediante 
mandato speciale con firma autenticata anche in via amministrativa, da prodursi 
alla competente direzione provinciale del tesoro, un proprio rappresentante per 
la riscossione continuativa del trattamento loro spettante. 
------------------------ 
 





200. Documenti validi per la riscossione. 
La tessera personale di riconoscimento rilasciata ai dipendenti civili e 
militari dello Stato in attività di servizio ed in quiescenza ed ai loro 
familiari è documento valido anche ai fini della riscossione dei titoli di spesa 
dello Stato emessi per il pagamento delle pensioni e degli assegni, senza limiti 
di importo. 
Le amministrazioni competenti al rilascio o le direzioni provinciali del tesoro 
appongono sulla tessera di riconoscimento apposita annotazione con l'indicazione 
del numero d'iscrizione della relativa partita di pensione o di assegno. 
A coloro che sono sprovvisti della tessera di cui sopra viene rilasciato 
apposito documento da valere per la riscossione. 
Continuano ad avere validità ai fini della riscossione, i certificati di 
iscrizione rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del presente testo 
unico. 
------------------------ 
 





201. Pagamento dei ratei insoluti. 
In caso di decesso del titolare di pensione o di assegno rinnovabile, il rateo 
di pensione o assegno, lasciato insoluto, spetta al coniuge superstite non 
separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli. 
Qualora non esistano i soggetti indicati nel comma precedente, il rateo è 
devoluto a favore degli eredi del dipendente secondo le norme di legge in 
materia di successione. 
La riscossione del rateo può essere delegata ad uno degli aventi diritto 
mediante scrittura privata con firma autenticata anche in via amministrativa. 
------------------------ 
 





202. Adeguamento delle norme sui pagamenti e sulla imputazione delle spese per 
pensioni. 
Il Ministro per il tesoro, con decreto da sottoporre alla registrazione della 
Corte dei conti, potrà emanare disposizioni sui servizi concernenti il pagamento 
delle pensioni in relazione all'aggiornamento delle tecniche meccanografiche ed 
elettroniche. 
Le pensioni ordinarie e gli assegni temporanei e rinnovabili dei dipendenti 
civili e militari delle amministrazioni dello Stato e dei loro congiunti, 
pagabili a mezzo di ruoli di spesa fissa, con esclusione dei trattamenti di 
quiescenza gravanti sui bilanci di amministrazione ed Aziende autonome, sono 
imputati ad apposito capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del 
Ministero del tesoro. 
L'esercizio finanziario di decorrenza e le modalità di attuazione della 
disposizione di cui al comma precedente saranno stabilite con decreto del 
Ministro per il tesoro. Restano ferme le attribuzioni delle competenti 
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di liquidazione e 
di ordinazione di pagamento delle pensioni nonché quelle dei rispettivi organi 
di controllo centrali e periferici. 
------------------------ 
 





TITOLO IV 
Revoca e modifica del provvedimento 
(giurisprudenza di legittimità) 
203. Competenza. 
Il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza può essere revocato o 
modificato dall'ufficio che lo ha emesso, secondo le norme contenute negli 
articoli seguenti. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
204. Motivi. 
La revoca o la modifica di cui all'articolo precedente può aver luogo quando: 
a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi 
risultanti dagli atti; 
b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del 
riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione 
delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno 
o indennità; 
c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento; 
d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o 
dichiarati falsi. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
205. Iniziativa e termini. 
La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda dell'interessato. 
Nei casi previsti nelle lett. a) e b) dell'art. 204 il provvedimento è revocato 
o modificato d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di 
registrazione del provvedimento stesso; nei casi di cui alle lett. c) e d) di 
detto articolo il termine è di sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti 
nuovi dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti. 
La domanda dell'interessato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i 
termini stabiliti dal comma precedente; nei casi previsti nelle lettere a) e b) 
dell'art. 204 il termine decorre dalla data in cui il provvedimento è stato 
comunicato all'interessato. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
206. Effetti. 
Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano 
state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non 
dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca 
o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso 
dell'interessato (67/e). 
Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente 
articolo può essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa 
grave (67/f). 
------------------------ 
(67/e) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 3, L. 
7 agosto 1985, n. 428, riportata alla voce Ministero del tesoro. 
(67/f) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 7 agosto 1985, n. 428, riportata alla voce 
Ministero del tesoro. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
207. Revoca o modifica su domanda nuova. 
Fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, il provvedimento può essere 
sempre revocato o modificato quando l'interessato presenti una domanda nuova che 
incida su materia che non abbia formato oggetto del precedente provvedimento. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
208. Perdita del diritto alla pensione di riversibilità. 
Nel caso in cui il titolare di pensione di riversibilità o di assegno 
alimentare, in adempimento dell'obbligo stabilito dall'ultimo comma dell'art. 
86, comunichi alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione 
delle condizioni che hanno dato luogo alla attribuzione della pensione o 
dall'assegno, la stessa direzione provinciale sospende i pagamenti e, ove abbia 
emesso il provvedimento di liquidazione, lo revoca. 
Se il provvedimento di liquidazione sia stato emesso da altro ufficio, la 
direzione provinciale del tesoro, sospesi i pagamenti, trasmette la 
comunicazione dell'interessato all'ufficio liquidatore, che procede alla revoca. 

Nel caso in cui, pur non essendo pervenuta comunicazione da parte 
dell'interessato, risulti alla competente direzione provinciale del tesoro che 
le condizioni richieste per il diritto alla pensione o all'assegno siano 
cessate, la direzione provinciale stessa comunica all'interessato, in via 
amministrativa, gli elementi in suo possesso, per le eventuali deduzioni da 
presentarsi entro trenta giorni. 
Scaduto detto termine senza che l'interessato abbia prodotto deduzioni, si 
procede a norma di quanto disposto dal primo e dal secondo comma. 
Qualora l'interessato abbia prodotto le proprie deduzioni, provvede in merito la 
direzione provinciale del tesoro ovvero l'ufficio liquidatore, ai sensi dei 
commi precedenti. 
------------------------ 
 





PARTE III 
Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie 
dello Stato 
TITOLO I 
Fondo pensioni 
(giurisprudenza di legittimità) 
209. Disposizioni di carattere generale. 
Per i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per i loro 
familiari il trattamento di quiescenza è erogato a carico del Fondo pensioni 
istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418 (68). 
Al fondo pensioni sono iscritti obbligatoriamente i dipendenti di ruolo 
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonché quelli non di ruolo 
assunti in servizio per un periodo non inferiore a un anno. 
Per il personale inquadrato nei ruoli ferroviari per effetto di disposizioni 
legislative, continuano ad applicarsi, per quanto riguarda l'iscrizione al Fondo 
pensioni, le rispettive norme di inquadramento. 
Il Fondo pensioni è dotato di un patrimonio costituito: 
con le somme rappresentanti, al 31 dicembre 1908, i patrimoni della Cassa 
pensioni del consorzio di mutuo soccorso e dell'istituto di previdenza di cui 
alla legge 24 marzo 1907, numero 132 (69); 
con gli avanzi di gestione del Fondo stesso; 
con altre entrate per titoli diversi. 
Il patrimonio di cui sopra è custodito e amministrato gratuitamente dalla Cassa 
depositi e prestiti e le relative somme possono essere investite in titoli di 
Stato o garantiti dallo Stato, in mutui al personale dipendente dall'Azienda 
autonoma delle ferrovie dello Stato e negli altri modi stabiliti dalla legge. 
Sulle somme investite in mutui al personale ferroviario viene corrisposto, a 
carico della "gestione dei mutui al personale" del bilancio dell'Azienda 
autonoma delle ferrovie dello Stato, l'interesse annuo del cinque per cento. 
Alle spese del Fondo pensioni si provvede con le entrate dello stesso Fondo, e 
con un contributo dello Stato. 
Le spese, le entrate e il contributo di cui sopra sono evidenziati in apposito 
paragrafo del titolo "gestioni speciali ed autonome" del bilancio dell'Azienda 
autonoma delle ferrovie dello Stato. 
------------------------ 
(68) Recante norme per le pensioni e per il trattamento del personale delle 
Ferrovie dello Stato. 
(69) Recante norme per la unificazione degli istituti di previdenza del 
personale delle Ferrovie dello Stato. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
210. Fondo ed entrate del Fondo. 
Le spese a carico del Fondo pensioni sono costituite. 
a) dalle pensioni da corrispondersi agli aventi diritto; 
b) dalle indennità una tantum da corrispondersi in luogo di pensione e dei 
trattamenti similari; 
c) dai contributi per l'assistenza sanitaria a favore dei pensionati, da 
corrispondersi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti 
statali. 
Le entrate del Fondo pensioni sono costituite: 
a) dalle ritenute ordinarie e straordinarie a carico degli iscritti, previste 
dal successivo articolo 211; 
b) da un contributo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, da 
stanziare nelle spese correnti del bilancio della stessa azienda, in ragione di 
cinque volte e mezzo l'ammontare delle ritenute ordinarie e straordinarie a 
carico degli iscritti; 
c) dalle quote di trattamento liquidate a favore del Fondo pensioni dalla 
gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara in 
applicazione della L. 27 luglio 1967, n. 658 (70); 
d) dagli interessi sul patrimonio di cui al precedente articolo e da ogni altro 
eventuale provento di competenza del Fondo pensioni. 
Lo Stato partecipa alla copertura delle spese del Fondo pensioni indicate nel 
primo comma del presente articolo con un contributo da stabilirsi, per ogni 
esercizio finanziario, in misura pari alla differenza tra le stesse spese e le 
entrate del Fondo. Tale contributo è iscritto nello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro e, correlativamente, nello stato di previsione 
dell'entrata dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in apposito 
capitolo della gestione del Fondo pensioni; esso viene corrisposto all'Azienda 
suddetta in rate mensili. 
------------------------ 
(70) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
 





211. Ritenute a carico degli iscritti. 
Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alle seguenti ritenute: 
a) gli iscritti al Fondo sono sottoposti alla ritenuta ordinaria del 7 per cento 
dell'80 per cento (71): 
1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilità; 
2) dell'indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti 
prevista dall'art. 47 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; 
3) dell'indennità pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57; 
4) dell'indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324, e 
successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla 
tredicesima mensilità. 
In caso di riduzione dello stipendio la ritenuta ordinaria va commisurata allo 
stipendio intero (72). 
b) straordinaria: 
1) del decimo sull'80 per cento dello stipendio annuo assegnato all'atto 
dell'assunzione, pagabile in una sola volta ovvero in ventiquattro rate mensili 
consecutive senza interessi. Fatta eccezione per i dipendenti inquadrati in 
ruolo in applicazione della legge 7 ottobre 1969, n. 747 (73), detta ritenuta, 
nei confronti degli altri dipendenti che hanno compiuto trenta anni di età, 
viene aumentata di un centesimo per ogni anno compiuto oltre il trentesimo; 
2) del quindicesimo di ogni aumento di stipendio o assegno utile a pensione, da 
ritenersi nel primo mese nel quale incomincia il godimento. In detto mese la 
ritenuta ordinaria continua ad essere commisurata alla precedente retribuzione. 
------------------------ 
(71) Per l'aumento al 7,06 per cento, vedi l'art. 1, D.M. 21 luglio 1983, 
riportato al n. A/XXXIV e all'8,25 per cento, vedi l'art. 9, L. 17 aprile 1985, 
n. 141, riportata al n. A/XXXVI. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 2 marzo 1989, n. 
65, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato, il quale tra l'altro, a decorrere dal 1° gennaio 1989, ha soppresso 
le parole " dell'80 per cento ". 
(72) Lettera così sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 1976, dall'art. 21, L. 
29 aprile 1976, n. 177. 
(73) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. 
 





TITOLO II 
Servizi computabili 
(giurisprudenza di legittimità) 
212. Servizi resi alle ferrovie dello Stato con iscrizione al Fondo pensioni. 
Tutti i servizi prestati alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie 
dello Stato con iscrizione al relativo Fondo pensioni si computano ai fini del 
trattamento di quiescenza a carico del Fondo medesimo, salve le disposizioni 
contenute nell'art. 216. 
Il computo si effettua dalla data di iscrizione al Fondo pensioni fino alla data 
di cessazione del rapporto di impiego o di servizio, senza tener conto dei 
periodi trascorsi: 
a) in aspettativa per motivi di carattere privato; 
b) durante la detenzione per condanna penale; 
c) in posizione di sospensione con cessazione completa dello stipendio; 
d) in assenza giustificata con cessazione completa dello stipendio ai sensi 
dell'art. 87 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle 
ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425 (74). 
In deroga a quanto disposto nel comma precedente, il periodo di sospensione è 
computabile nella misura massima di due anni: 
a) d'ufficio, previo recupero delle corrispondenti ritenute ordinarie sullo 
stipendio e sugli assegni personali pensionabili da effettuare in una sola volta 
ovvero in ragione di due mesi arretrati per ogni mese corrente, se la 
sospensione o l'assenza giustificata è seguita dalla riammissione in servizio; 
b) su domanda del dipendente o dei suoi aventi causa, se durante la sospensione 
sia intervenuta la cessazione dal servizio o, rispettivamente, la morte del 
dipendente e sempreché siano versate al Fondo pensioni le ritenute di cui alla 
precedente lettera a). 
Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego per condanna penale o per motivi 
disciplinari, cui segua la riammissione in servizio con diritto allo stipendio 
ed agli assegni non percepiti, disposta in conseguenza di revisione del 
procedimento penale o di quello disciplinare, si computa il tempo decorso dalla 
data di risoluzione del rapporto di impiego a quella di riammissione in 
servizio. 
------------------------ 
(74) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
213. Servizi resi alle ferrovie dello Stato senza iscrizione al Fondo pensioni. 
I servizi non di ruolo prestati all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, 
anteriormente all'iscrizione al Fondo pensioni, dai sussidiari sistemati in 
ruolo in base all'art. 20 del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1785 (75), ovvero 
all'art. 10 del D.L.Lgt. 12 aprile 1946, n. 292 e dai contrattisti inquadrati 
nei ruoli in forza del D.L.C.p.S. 9 luglio 1947, n. 667, sono computabili 
d'ufficio ai fini del trattamento di quiescenza nei limiti e con le modalità 
stabilite dalle rispettive norme di inquadramento. 
Il servizio prestato dal 1° settembre 1954 al 13 aprile 1963 dal personale già a 
contratto tipo proveniente dal soppresso Ministero dell'Africa italiana o dagli 
enti dipendenti dai cessati governi coloniali, inquadrato nei ruoli delle 
ferrovie dello Stato ed iscritto al relativo Fondo pensioni in applicazione 
dell'art. 20 della legge 18 febbraio 1963, n. 304 (76), è computabile d'ufficio 
per intero e senza onere a carico del personale interessato, ai fini del 
trattamento di quiescenza sul Fondo predetto. 
------------------------ 
(75) Recante norme modificative al regolamento del personale delle Ferrovie 
dello Stato, approvato con R.D.L. 7 aprile 1925, n. 405. 
(76) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. 
 





214. Servizi resi ad enti diversi. 
Il servizio reso all'Ente nazionale per l'energia elettrica dal personale 
ferroviario che, all'atto del passaggio alle dipendenze di detto ente, ha optato 
per la conservazione dell'iscrizione al Fondo pensioni in base all'art. 6 del 
D.P.R. 17 marzo 1965, n. 144 (77-79), è computabile ai fini del trattamento di 
quiescenza a carico del Fondo stesso. 
Ai fini sopraindicati è, altresì, computabile il servizio prestato dal 26 
ottobre 1954 alle dipendenze del Commissariato generale del Governo, del 
territorio di Trieste dal personale che successivamente sia stato iscritto al 
Fondo pensioni. 
Nei confronti del personale, proveniente dalle ferrovie Monza-Molteno-Oggiono, 
Siena-Buonconvento-Monte Antico, Poggibonsi-Colle Val d'Elsa, Santhià-Biella, 
Biella-Novara e Sondrio-Tirano, inquadrato nei ruoli dell'Azienda autonoma delle 
ferrovie dello Stato ed iscritto al relativo Fondo pensioni in applicazione 
delle leggi 30 aprile 1959, n. 286, e 24 dicembre 1959, n. 1143, è computabile 
il servizio reso alle ferrovie di provenienza anteriormente alla iscrizione al 
Fondo pensioni a condizione che il servizio stesso risulti coperto da 
contribuzione assicurativa presso lo speciale Fondo di previdenza per gli 
addetti ai pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della 
previdenza sociale. 
------------------------ 
(77-79) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
 





215. Servizio di ruolo reso allo Stato ed altri servizi computabili ai fini del 
trattamento di quiescenza a carico dello Stato. 
Ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni sono 
computabili i servizi e i periodi di cui agli articoli 8, 28, 29, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37 e 38. 
La valutazione si effettua secondo le norme concernenti il trattamento di 
quiescenza a carico dello Stato. 
------------------------ 
 





216. Servizi computabili a domanda. 
A favore dei dipendenti per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a 
carico del Fondo pensioni sono computabili a domanda, in tutto o in parte, i 
servizi resi all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in qualità di: 
a) avventizio ordinario o straordinario; 
b) sussidiario; 
c) contrattista. 
Se i servizi sopra menzionati sono stati resi con iscrizione all'assicurazione 
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, si applica 
l'art. 11; se i predetti servizi non sono coperti da contribuzione nella citata 
assicurazione generale, si applica l'art. 14, secondo e terzo comma. 
I servizi resi in qualità di sussidiario o di contrattista sono computati a 
domanda limitatamente ai periodi non computabili d'ufficio in base all'art. 213, 
primo comma. 
È computabile a domanda, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7 della 
legge 26 febbraio 1969, n. 94 (80), il servizio reso in qualità di assuntore 
anteriormente al 1° febbraio 1958. 
Ai servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per l'inquadramento 
nei ruoli delle ferrovie dello Stato, sono estese le disposizioni contenute 
nell'art. 15. 
Restano ferme le disposizioni di cui al capo VII, sezione I, della legge 27 
luglio 1967, numero 658 (81), concernenti il riscatto dei servizi non di ruolo 
prestati dal personale ferroviario con iscrizione alla gestione marittimi della 
Cassa nazionale della previdenza marinara. 
Per il dipendente iscritto al Fondo pensioni sono altresì valutabili a domanda i 
servizi e periodi indicati nella parte I, titolo II, capo II del presente testo 
unico, con le modalità e alle condizioni, ivi stabilite. 
I servizi e periodi di cui al precedente comma, già computati o riscattati 
presso lo Stato, si riuniscono con il servizio computabile ai fini del 
trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni; in tal caso le ritenute, 
che siano ancora dovute per contributo di riscatto all'atto del passaggio alle 
ferrovie dello Stato sono devolute al Fondo pensioni. 
------------------------ 
(80) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. 
(81) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
 





217. Aumenti di valutazione del servizio ferroviario e di altri servizi. 
Il servizio ferroviario effettivamente prestato, coperto da iscrizione al Fondo 
pensioni o comunque computato ovvero riscattato ai fini del trattamento di 
quiescenza a carico del predetto Fondo, è valutato con l'aumento di un decimo o 
di un dodicesimo, secondo che esso sia stato reso con qualifiche per le quali il 
limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio sia fissato, 
dall'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio, rispettivamente 
in cinquantotto e sessanta anni. 
Gli aumenti per servizi speciali di cui alla parte I, titolo II, capo III del 
presente testo unico sono valutabili ai fini del trattamento di quiescenza a 
carico del Fondo pensioni solo se ineriscono a servizi computati o riscattati ai 
fini della predetta pensione ferroviaria. 
------------------------ 
 





218. Disposizioni comuni. 
Le disposizioni degli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche per i servizi resi 
dal dipendente dell'amministrazione ferroviaria. Dell'aumento previsto 
dall'articolo 217, primo comma, si tiene conto esclusivamente ai fini della 
determinazione del servizio utile. 
Al trattamento di quiescenza disciplinato dalla presente parte sono estese le 
disposizioni generali di cui agli articoli 5, 6 e 7. 
------------------------ 
 





TITOLO III 
Trattamento di quiescenza 
(giurisprudenza di legittimità) 
219. Diritto al trattamento normale. 
Il dipendente collocato a riposo d'ufficio in base all'art. 165 dello stato 
giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui 
alla legge 26 marzo 1958, n. 425 (80), e successive modificazioni, ha diritto 
alla pensione normale qualunque sia l'anzianità di servizio maturata. 
Nei confronti del dipendente, che sia già titolare di pensione ordinaria diretta 
a carico dello Stato o del Fondo pensioni, i limiti di servizio di cui al quadro 
9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, 
sono sostituiti dal limite unico di servizio di anni quindici, sia agli affetti 
del collocamento a riposo d'ufficio sia agli effetti della liquidazione della 
pensione. 
Nei casi di decadenza e di dimissioni dall'impiego, il dipendente consegue il 
diritto alla pensione dopo aver maturato venti anni di servizio effettivo. 
Alla dipendente dimissionaria che abbia contratto matrimonio spetta, ai fini del 
compimento dell'anzianità stabilita nel terzo comma, un aumento del servizio 
effettivo fino al massimo di cinque anni (82). 
In tutti gli altri casi di cessazione dal servizio, il diritto alla pensione si 
acquista al compimento del decimo anno di servizio effettivo. 
Il personale cui non spetti la pensione ai sensi dei commi precedenti ha diritto 
ad una indennità per una volta tanto purché abbia compiuto un anno intero di 
servizio effettivo. 
------------------------ 
(80) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. 
(82) La Corte costituzionale, con sentenza 7-15 luglio 2005, n. 281 (Gazz. Uff. 
20 luglio 2005, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del 
presente comma nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'aumento del 
servizio effettivo fino al massimo di cinque anni spetti anche alle dipendenti 
dimissionarie non coniugate con prole a carico. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
220. Base pensionabile. 
Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza degli 
iscritti al Fondo pensioni, la base pensionabile, costituita dall'ultimo 
stipendio e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente 
percepiti, è aumentata del 18 per cento: 
a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti 
prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 
1972, n. 748; 
b) indennità pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57; 
c) assegno personale pensionabile (82/a). 
Per gli effetti del precedente comma si considerano soltanto gli assegni o 
indennità previsti come utili ai fini della determinazione della base 
pensionabile, da disposizioni di legge (82/a). 
Degli assegni personali di cui al comma precedente non concorre a determinare la 
misura della base pensionabile il "compenso combattenti". Detto compenso è 
liquidato in valore capitale, da determinare moltiplicando per quindici 
l'importo annuo del compenso stesso per le cessazioni dal servizio decorrenti 
dal 1° luglio 1973 e per dieci nei casi di cessazione dal servizio anteriori a 
tale data. 
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(82/a) Gli attuali commi primo e secondo così sostituiscono l'originario comma 
primo, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° 
gennaio 1976, per effetto dell'art. 22, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata al 
n. A/XXX. 
(82/a) Gli attuali commi primo e secondo così sostituiscono l'originario comma 
primo, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° 
gennaio 1976, per effetto dell'art. 22, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata al 
n. A/XXX. 
 





221. Calcolo delle competenze accessorie. 
Le competenze accessorie sono commisurate alla decima parte dello stipendio, 
maggiorato degli eventuali assegni pensionabili, goduto dal dipendente al 
momento in cui è venuta a cessare la corresponsione in suo favore delle 
competenze stesse. Qualora siano intervenute modifiche nella misura del 
trattamento di attività, si considerano i corrispondenti stipendi ed assegni 
pensionabili risultanti dall'applicazione dell'ordinamento vigente alla data 
della cessazione dal servizio. 
Il predetto decimo va attribuito: 
a) per intero, se il servizio per il quale il dipendente ha percepito le 
competenze accessorie, maggiorato degli aumenti di valutazione di cui all'art. 
217, primo comma, ha durata uguale a 37 anni ovvero a quella del servizio utile 
per la pensione; 
b) per una quota proporzionale alla durata del servizio valutabile per le 
predette competenze ed a quella del servizio utile ai fini di pensione, negli 
altri casi. 
Ai predetti fini gli anni di servizio utile oltre il trentasettesimo si 
trascurano. 
------------------------ 
 





222. Misura del trattamento normale. 
La pensione spettante con dieci anni di servizio effettivo è pari al 26 per 
cento della base pensionabile. Detta percentuale è aumentata di 2 per ogni 
ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'80 per 
cento. 
Le pensione spettante al personale di cui all'art. 219, primo comma, è calcolata 
con la percentuale della base pensionabile corrispondente all'anzianità di 
servizio utile maturata, se questa non è inferiore a quella assunta a limite di 
servizio per il collocamento a riposo d'ufficio nel quadro 9 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (83); negli altri casi, la 
pensione è liquidata su un'anzianità pari al predetto limite ed è sottoposta 
alla ritenuta del 6 per cento a favore del Fondo pensioni per il tempo 
corrispondente alla differenza tra gli anni computati nella liquidazione della 
pensione e quelli complessivamente maturati dal dipendente. 
La disposizione del comma precedente, con la sola sostituzione del limite di 
servizio in essa richiamato con quello di 15 anni stabilito dall'art. 219, 
secondo comma, si applica anche nei confronti del personale che sia già titolare 
di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato o del Fondo pensioni. 
L'indennità per una volta tanto è pari ad un dodicesimo della base pensionabile 
per ogni anno di servizio utile. 
------------------------ 
(83) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
 





223. Dipendenti affetti da tubercolosi. 
Al dipendente provvisto di pensione di guerra per infermità tubercolare, che 
cessa dal servizio a causa di detta infermità, dichiarata contagiosa, si 
applicano le disposizioni dell'art. 48. 
------------------------ 
 





224. Dipendenti da imprese appaltatrici di servizi. 
Per i dipendenti da imprese appaltatrici di servizi inquadrati nei ruoli 
organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'art. 6 
della legge 29 aprile 1971, n. 880 (84), si applica l'art. 10 della legge 
stessa. 
------------------------ 
(84) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
225. Diritto alla pensione privilegiata. 
Il personale che, per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, 
diviene invalido al servizio ferroviario ha diritto alla pensione privilegiata. 
Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli 
derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio. 
Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da 
fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa 
efficiente e determinante. 
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, al personale 
ferroviario si applicano le disposizioni degli articoli 73, 77 e 80, relative 
alla perdita dell'organo superstite, alle malattie tropicali e al servizio di 
guerra. 
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226. Misura della pensione privilegiata. 
Salvo quanto disposto nel successivo art. 227, la pensione privilegiata è 
liquidata aggiungendo al trattamento continuativo di quiescenza, spettante in 
rapporto alla durata del servizio utile maturato, un supplemento corrispondente 
alla differenza fra il trattamento continuativo predetto e quello calcolato su 
30 anni di servizio utile o, se più favorevole, sul numero di anni di servizio 
utile maturato, aumentato di 12. 
Agli effetti del comma precedente, per trattamento continuativo di quiescenza si 
intende la pensione normale calcolata in base agli anni di servizio utile 
maturati, se questi sono superiori a 10, ovvero ad un'anzianità di servizio 
virtuale pari a 10 anni. 
Il supplemento previsto nel primo comma è attribuito in misura proporzionale al 
grado di riduzione della capacità lavorativa e, nel caso di concorso con una 
rendita di infortunio spettante per lesioni o malattie professionali che abbiano 
determinato, come causa o concausa, la cessazione dal servizio, per la parte 
eventualmente eccedente l'importo di detta rendita. 
Nei casi di cecità o di perdita totale di due arti, causate da fatti di 
servizio, la pensione privilegiata è liquidata nella misura massima prevista dal 
primo comma dell'art. 222. 
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227. Trattamento di confronto - Aggravamento. 
In luogo del trattamento comprensivo della pensione privilegiata liquidata in 
applicazione dell'articolo precedente e della rendita spettante in base alle 
norme sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, è attribuita, 
se più favorevole, la sola pensione liquidata in base agli anni ed allo 
stipendio che il dipendente avrebbe raggiunto se fosse rimasto in servizio con 
la stessa qualifica fino alla data del collocamento a riposo d'ufficio secondo 
l'ordinamento vigente della cessazione dal servizio. 
Il trattamento privilegiato più favorevole risultante dall'applicazione del 
precedente comma è attribuito in via definitiva, salvo quanto disposto dal 
successivo comma. 
In caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni dipendenti da fatti di 
servizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 70. 
------------------------ 
 





228. Casi particolari. 
In caso di ricovero in ospedali psichiatrici di titolari di pensione 
privilegiata che siano assistiti dall'Opera nazionale per gli invalidi di 
guerra, si applicano le disposizioni concernenti i pensionati di guerra. 
Nei casi di invalidità o di morte per fatti di servizio prestato in territori 
esteri, gli aventi diritto alla pensione privilegiata diretta o di riversibilità 
possono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 79. 
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229. Diritto al trattamento di riversibilità. 
In caso di morte in servizio dell'iscritto che abbia maturato 10 anni di 
servizio effettivo ovvero in caso di morte del pensionato, hanno diritto alla 
pensione di riversibilità il coniuge superstite, i figli e gli affiliati, i 
genitori e i collaterali, secondo le norme stabilite dagli articoli 81, 82, 83, 
84, 85, 86 e 87. 
In caso di morte in servizio dell'iscritto che non abbia maturato l'anzianità di 
cui sopra, ma che abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo, la vedova 
e gli orfani minorenni, di cui ai citati articoli 81 e 82, hanno diritto ad una 
indennità per una volta tanto. 
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230. Misura della pensione di riversibilità. 
La pensione di riversibilità è pari alle seguenti aliquote della pensione di cui 
era titolare il dante causa ovvero, se questi è deceduto in servizio, della 
pensione che gli sarebbe spettata alla data della morte: 
a) coniuge superstite ovvero genitori: 50 per cento; 
b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle: 40 per cento per un avente titolo; 50 
per cento fino a tre aventi titolo; 60 per cento per quattro o piu aventi 
titolo; 
c) coniuge superstite con orfani, avuti dal matrimonio con il dante causa: con 
uno o due, 65 per cento; con tre, 70 per cento; con quattro o più, 75 per cento. 
La quota di pensione, corrispondente alla differenza tra l'aliquota determinata 
in rapporto al numero degli orfani compartecipi e quella indicata alla lettera 
a), spettante al coniuge superstite, viene divisa in parti uguali tra gli orfani 
quando alcuno di essi viva separato ovvero sia maggiorenne; 
d) coniuge superstite con o senza orfani avuti dal matrimonio con il dante 
causa, in concorso con figli di precedente matrimonio del dante causa: 50 per 
cento al coniuge con o senza figli propri e 25 per cento ai figli di precedente 
matrimonio, qualunque sia il loro numero. 
La pensione assegnata al coniuge superstite con figli propri si considera 
liquidata, agli effetti della ripartizione, nella percentuale che spetterebbe, 
ai sensi della precedente lettera c), al nucleo familiare del coniuge stesso, se 
con esso non concorressero orfani di precedente matrimonio del dante causa. Nel 
caso in cui il coniuge superstite viva separato da alcuno dei figli propri 
compartecipi ovvero uno di questi sia maggiorenne, al coniuge spettano, in 
relazione alla composizione del proprio nucleo familiare, i 50 
sessantacinquesimi, i 50 settantesimi o i 50 settantacinquesimi della pensione 
assegnata, mentre agli orfani è attribuita per quote uguali, la parte restante. 
In ogni caso le aliquote spettanti agli orfani minori del coniuge superstite, 
che con lui convivono, vanno attribuite a quest'ultimo. 
Qualora venga a cessare la pensione al coniuge superstite o ai figli, le 
rimanenti quote si modificano secondo le norme precedenti. La stessa 
disposizione si applica per la pensione dei collaterali. 
Nel caso di separazione personale, di cui allo art. 81, commi quarto e sesto, la 
misura dell'assegno alimentare che spetti al coniuge superstite è stabilita 
secondo la disposizione dell'art. 88, penultimo comma. 
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231. Misura dell'indennità una tantum - Criteri di ripartizione. 
L'indennità per una volta tanto a titolo di riversibilità è pari a tanti 
dodicesimi della base pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile 
maturati dal dante causa. 
La predetta indennità è assegnata in misura intera alla vedova sola o che 
conviva con figli avuti dal matrimonio con l'iscritto e sempre che non 
concorrano figli di precedente matrimonio dell'iscritto medesimo. 
Quando la vedova viva separata da alcuno o da tutti i figli, avuti dal 
matrimonio con il dante causa, l'indennità viene ripartita nel modo seguente: 
a) 50 sessantacinquesimi alla vedova e 15 sessantacinquesimi ai figli, se questi 
sono in numero non superiore a due; 
b) 50 settantesimi alla vedova e 20 settantesimi ai figli, se questi sono in 
numero di tre; 
c) 50 settantacinquesimi alla vedova e 25 settantacinquesimi ai figli, se questi 
sono in numero non inferiore a quattro. 
Qualora concorrano la vedova con o senza figli avuti dal matrimonio con il dante 
causa e figli di precedente matrimonio di quest'ultimo, l'indennità spetta per 
due terzi alla vedova con o senza figli propri compartecipi e per un terzo ai 
figli di precedente matrimonio del dante causa, qualunque sia il loro numero. 
La ripartizione della quota di due terzi tra vedova e figli compartecipi va 
effettuata nel caso previsto dal terzo comma del presente articolo, applicando 
le aliquote in esso stabilite in rapporto al numero dei figli compartecipi. 
L'indennità spetta per intero ai figli, se la vedova non vi ha diritto. 
L'indennità ovvero la quota di essa spettante ai figli va divisa in parti uguali 
fra loro. 
In ogni caso, le aliquote dell'indennità inerenti ai figli avuti dal matrimonio 
con il dante causa, conviventi con la vedova, sono corrisposte a quest'ultima. 
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232. Pensione privilegiata di riversibilità - Morte del dipendente in attività 
di servizio. 
Quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti 
da fatti di servizio, spetta ai congiunti indicati nell'art. 229 la pensione 
privilegiata di riversibilità. 
La suddetta pensione si calcola applicando le percentuali di riversibilità di 
cui all'art. 230 agli importi del trattamento continuativo di quiescenza e del 
supplemento previsti dall'art. 226, primo comma, separatamente considerati. Se 
alcuno degli aventi titolo alla riversibilità ha diritto ad una rendita di 
infortunio, questa va detratta dall'importo del supplemento a lui spettante. 
In luogo del trattamento, comprensivo della pensione di riversibilità 
privilegiata risultante dall'applicazione del comma precedente e della eventuale 
rendita di infortunio, va assegnata, se più favorevole, la pensione di 
riversibilità liquidata applicando le percentuali previste dall'art. 230 alla 
pensione che sarebbe spettata al dipendente in base all'art. 227. 
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233. Pensione privilegiata di riversibilità - Morte del pensionato. 
La disposizione contenuta nell'articolo precedente si applica anche in caso di 
morte del titolare di trattamento privilegiato diretto, quando la morte si sia 
verificata in conseguenza della medesima infermità o lesione che aveva dato 
diritto a tale trattamento. 
In caso di morte del titolare del trattamento privilegiato diretto, che sia 
dovuta ad altre cause, il trattamento privilegiato di riversibilità spettante ai 
familiari di cui all'art. 229 è liquidato applicando le percentuali stabilite 
dall'articolo 230, al trattamento privilegiato diretto in godimento. 
Ai soli effetti indicati nel comma precedente, anche il dante causa che sia 
titolare del trattamento previsto dall'art. 226 si considera, alla data della 
morte, in godimento del trattamento costituito dalla sola pensione, liquidata 
con il criterio stabilito dall'art. 227. 
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234. Scomparsa e irreperibilità. 
Nei casi di scomparsa e di irreperibilità dell'iscritto, i familiari aventi 
diritto alla pensione di riversibilità conseguono il relativo trattamento alle 
condizioni e con le modalità stabilite dall'art. 91. 
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235. Pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale "equo trattamento". 
Ai congiunti degli aventi diritto alla pensione sul Fondo speciale "equo 
trattamento" a carico dello esercizio ferroviario istituito con regio decreto 21 
ottobre 1923, n. 2529 (85), sono estese le disposizioni contenute negli articoli 
da 229 a 234. 
Agli effetti della determinazione della pensione di riversibilità, si applicano 
le norme di cui al citato regio decreto, relative alla decurtazione dell'assegno 
liquidato dal Fondo per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, gestito 
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. 
------------------------ 
(85) Riportato alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. 
 





236. Assegni accessori. 
In aggiunta alla pensione, spettano, nella misura ed alle condizioni stabilite 
negli articoli 94, 96, 97, 98 e 99 del presente testo unico, la tredicesima 
mensilità, l'assegno di caroviveri, le quote di aggiunta di famiglia e 
l'indennità integrativa speciale. 
L'indennità integrativa speciale è dovuta anche al coniuge superstite, titolare 
di assegno alimentare, nella percentuale stabilita per la determinazione della 
misura dell'assegno stesso. 
Ai titolari di pensione privilegiata, oltre agli assegni accessori previsti nel 
primo comma, competono, alle condizioni e con le modalità stabilite dagli 
articoli 100 e seguenti, l'assegno di superinvalidità, l'assegno complementare, 
l'assegno di previdenza gli aumenti di integrazione, l'indennità di assistenza e 
di accompagnamento, l'assegno di cura, l'assegno per cumulo di infermità, 
l'assegno speciale annuo e l'indennità speciale annua. 
------------------------ 
 





237. Riunione di servizi. 
Nel caso in cui il dipendente abbia prestato servizi per i quali è previsto il 
trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato o del Fondo 
pensioni, i vari periodi possono essere riuniti ai fini di un unico trattamento 
secondo le norme applicabili in relazione alla definitiva cessazione dal 
servizio. 
Il trattamento di quiescenza sulla totalità dei servizi farà carico al Fondo 
pensioni se la cessazione definitiva dal servizio abbia luogo presso l'Azienda 
autonoma delle ferrovie dello Stato. 
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238. Casi particolari di riunione di servizi. 
Il dipendente dell'amministrazione ferroviaria passato, anteriormente al 15 
novembre 1949, ad altra amministrazione statale con diritto a rimanere iscritto 
al Fondo pensioni consegue un unico trattamento di quiescenza sulla base della 
totalità dei servizi prestati. Tale trattamento, e quello di riversibilità, sono 
liquidati con le norme della presente parte del testo unico e ripartiti tra il 
Fondo pensioni e lo Stato in proporzione della durata dei servizi computabili 
rispettivamente resi dal dipendente. 
Agli effetti del riparto, il compunto si effettua a mese intero, trascurando le 
frazioni di mese. 
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei confronti del 
personale ferroviario transitato in base al regio decreto-legge 4 agosto 1924, 
n. 1262 (86), convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, al Ministero dei 
lavori pubblici, per il servizio delle nuove costruzioni ferroviarie, e 
successivamente passato ad altra amministrazione statale. In tal caso, il 
servizio reso alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici si considera 
prestato, ai fini del riparto del trattamento di quiescenza, alle ferrovie dello 
Stato. 
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(86) Riportato alla voce Ministeri dei lavori pubblici. 
 





239. Ricongiunzione di servizi resi alle ferrovie dello Stato e ad enti 
pubblici. 
La ricongiunzione dei servizi resi all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato e ad enti pubblici è disciplinata dalle disposizioni della parte I, titolo 
VII, del presente testo unico. 
Agli effetti della ricongiunzione, il servizio ferroviario è equiparato al 
servizio statale. 
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240. Disposizioni comuni. 
In tutti i casi di riunione o di ricongiunzione di servizi, il dipendente che 
abbia conseguito il trattamento di quiescenza per il servizio reso in precedenza 
ne perde il godimento ed è tenuto alla rifusione prevista dall'art. 117. 
Ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di quiescenza 
spettante sulla base dei servizi riuniti o ricongiunti, si applicano le 
disposizioni comuni di cui all'art. 118. 
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241. Posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. 
Le norme sulla posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della 
previdenza sociale, di cui agli articoli da 124 a 127, sono applicabili anche al 
personale delle ferrovie dello Stato. 
Per gli effetti previsti dall'art. 126, l'assegno vitalizio di diritto a carico 
dell'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato è 
equiparato all'assegno vitalizio di diritto a carico del Fondo di previdenza per 
i dipendenti statali. 
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242. Cumulo di pensioni e stipendi. 
Le disposizioni della parte I, titolo IX, del presente testo unico, concernenti 
il cumulo di pensioni e stipendi, si applicano anche al personale ferroviario 
quando uno di tali trattamenti sia a carico del Fondo pensioni ovvero del 
bilancio dell'amministrazione ferroviaria. 
------------------------ 
 





243. Ritenute. 
Se durante i periodi di servizio computati ai fini del trattamento di quiescenza 
non siano state operate le ritenute in favore del Fondo pensioni, il relativo 
importo è trattenuto sull'indennità per una volta tanto in unica soluzione e 
sulla pensione mediante ritenute mensili in misura non superiore al quinto della 
pensione stessa. 
Al trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni si applicano le 
disposizioni di cui agli articoli 141, ultimo comma, e 143, in materia di 
ritenute per assistenza sanitaria ed imposte erariali, di sequestro, 
pignoramento e cessione della pensione, di recupero di crediti e di prescrizioni 
delle rate di pensione. 
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TITOLO IV 
Procedimento 
244. Documentazione, riscatto e ricongiunzione dei servizi. 
Il dipendente con diritto all'iscrizione al Fondo pensioni, all'atto 
dell'assunzione in servizio, è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi 
di ruolo e non di ruolo resi in precedenza allo Stato, compreso il servizio 
militare, o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed 
esercizio professionali riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza. La 
dichiarazione deve essere resa anche se negativa. 
Salvo quanto disposto nel comma seguente si osservano gli articoli 145, terzo, 
quarto, quinto e sesto comma, 146, 147, 149, 150, 151, 152 e 153. 
La ritenuta per contributo di riscatto, in caso di pagamento rateale, ha inizio 
dal secondo mese successivo a quello in cui il provvedimento di riscatto dei 
servizi o di liquidazione della pensione è comunicato all'interessato. 
------------------------ 
 





245. Liquidazione del trattamento di quiescenza normale. 
In tutti i casi di cessazione dal servizio, la competenza a liquidare il 
trattamento normale di quiescenza diretto è devoluto al capo della divisione 
cui, in base all'ordinamento vigente, è affidato, nell'ambito del servizio del 
personale ed in sede centrale, il servizio delle pensioni. 
Lo stesso organo provvede a liquidare il trattamento normale di riversibilità in 
caso di morte del dipendente durante l'attività di servizio. 
Quando spetta la pensione e non è possibile liquidarla tempestivamente, possono 
essere disposte, in relazione ai servizi utili accertati, anticipazioni mensili 
sulla pensione, da recuperare in sede di liquidazione definitiva. 
La direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione 
diretta normale provvede a liquidare la pensione di riversibilità in caso di 
morte del pensionato. 
Per la liquidazione dei trattamenti contemplati nei commi primo, secondo e 
quarto del presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le 
disposizioni contenute nella parte II, titolo II, capo I del presente testo 
unico, fatta eccezione per gli articoli 154, 155 primo, terzo ed ultimo comma, 
161 e 162. 
I provvedimenti di cui al primo e al secondo comma del presente articolo sono 
definitivi. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
246. Trattamento privilegiato diretto - Iniziativa - Competenza. 
Il trattamento privilegiato diretto è liquidato d'ufficio in caso di dispensa 
dal servizio ferroviario per inidoneità fisica, riconosciuta dipendente da fatti 
di servizio. 
In ogni altro caso, tale trattamento è liquidato a domanda degli interessati. 
La domanda di trattamento privilegiato diretto deve contenere l'indicazione 
delle infermità o lesioni per le quali il trattamento è richiesto e la 
specificazione dei fatti di servizio che le determinarono. L'interessato può 
allegare alla domanda tutta la documentazione che ritiene utile. 
La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata al servizio 
centrale o al compartimento presso il quale è stato prestato l'ultimo servizio. 
La domanda non è ammessa se il dipendente: 
a) ha lasciato decorrere il termine di cinque anni dalla data di cessazione dal 
servizio o di dieci anni da tale data in caso di parkinsonismo, senza chiedere 
l'accertamento della dipendenza da fatti di servizio delle infermità o lesioni 
denunciate; 
b) non ha richiesto, ove ne ricorra il caso, la visita per la revisione del 
trattamento di quiescenza ai fini del riconoscimento della causa di servizio, 
nel termine e con le modalità stabilite dall'art. 164 dello stato giuridico per 
il personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 (87); 
c) è stato dispensato dal servizio per inidoneità fisica, non riconosciuta 
dipendente da fatti di servizio anche a seguito della visita di revisione; 
d) non è sottoposto, senza giustificato motivo, agli accertamenti sanitari entro 
il termine di un anno dall'invito. 
Nei casi previsti dal comma precedente, la domanda è respinta con provvedimento 
definitivo del direttore del servizio centrale o del compartimento competente. 
In tutti gli altri casi il provvedimento con il quale si liquida o si nega il 
trattamento privilegiato diretto è adottato con decreto del Ministro per i 
trasporti e l'aviazione civile, emesso previo parere del Consiglio di 
amministrazione delle ferrovie dello Stato. Il Ministro, qualora non condivida 
il parere del consiglio di amministrazione, fa risultare nel decreto i motivi 
del dissenso. 
Quando non sia possibile espletare con sollecitudine il procedimento relativo al 
trattamento privilegiato diretto e sempre che spetti la pensione normale sono 
corrisposte, in relazione ai servizi utili accertati, anticipazioni mensili 
sulla pensione normale stessa da recuperare in sede di liquidazione del 
trattamento definitivamente spettante. 
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(87) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. 
 





247. Trattamento privilegiato diretto - Istruttoria. 
L'ufficio al quale è stata presentata la domanda di trattamento privilegiato 
diretto procede all'accertamento dei fatti ed acquisisce il parere 
dell'ispettorato sanitario, nella cui circoscrizione il richiedente ha la 
residenza. 
All'ispettorato sanitario deve essere trasmesso un rapporto informativo sui 
fatti accertati, redatto dal capo dell'ufficio, unitamente alla relativa 
documentazione amministrativa e sanitaria. 
Gli accertamenti sanitari sono eseguiti dall'ispettorato sanitario con 
l'osservanza delle norme dettate dagli articoli 172, 173 e 174. 
All'ispettorato sanitario compete esprimere il proprio parere sulla dipendenza 
da fatti di servizio delle infermità e delle lesioni denunciate, *-- 
sull'ascrivibilità di esse per assimilazione alle tabelle applicabili e sulle 
conseguenze che ne derivino relativamente alla capacità lavorativa del 
dipendente. 
Ricevuto il verbale contenente il parere dell'organo sanitario, l'ufficio 
competente cura la trasmissione degli atti, per il tramite del servizio del 
personale, al consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato per il 
prescritto parere. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
248. Trattamento di riversibilità - Morte in servizio del dipendente. 
La pensione privilegiata di riversibilità è liquidata di ufficio a favore della 
vedova e degli orfani minorenni del dipendente deceduto per causa violenta 
nell'adempimento degli obblighi di servizio. 
Salvo quanto disposto dal comma precedente, in caso di morte del dipendente in 
attività di servizio lo avente causa che ritenga la morte dovuta al servizio 
stesso deve presentare, per conseguire la pensione privilegiata di 
riversibilità, motivata domanda al servizio centrale o al compartimento presso 
il quale il dante causa prestava servizio. 
La domanda, prodotta oltre il termine di cinque anni dalla data della morte del 
dipendente, non è ammissibile; essa è respinta con provvedimento definitivo del 
direttore del servizio o del compartimento competente. 
La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il dipendente 
avesse già chiesto l'accertamento della dipendenza delle infermità o lesioni 
contratte. 
Salvo il disposto del terzo comma del presente articolo, alla liquidazione o al 
diniego della pensione privilegiata di riversibilità si provvede con decreto del 
Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, adottato previo parere del 
consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in base al giudizio 
medico, quando sia ritenuto necessario, dell'ispettorato sanitario competente, 
sulla relazione causale tra l'infermità o la lesione da cui è derivata la morte 
del dipendente e i fatti denunciati. 
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 246, ultimo 
comma, e 247. 
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249. Trattamento di riversibilità - Morte dell'iscritto in quiescenza. 
In caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto, la pensione 
privilegiata di riversibilità è liquidata su domanda degli aventi diritto con 
decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. 
Nel caso previsto dal comma precedente, se l'avente causa ritiene che la morte 
sia dovuta all'infermità o alla lesione per la quale era stato attribuito il 
trattamento privilegiato diretto, il Ministro competente provvede sulla domanda 
con proprio decreto dopo che sulla domanda stessa si è pronunciato l'ispettorato 
sanitario ed ha espresso parere il consiglio di amministrazione delle ferrovie 
dello Stato. 
In caso di morte dell'iscritto, verificatasi dopo la cessazione dal servizio, 
l'avente causa che ritenga di aver titolo alla pensione privilegiata deve 
presentare domanda al servizio centrale o al compartimento, presso il quale 
l'iscritto prestò l'ultimo servizio. Si osservano, in quanto applicabili, le 
disposizioni contenute nell'articolo 247. 
La domanda di cui al comma precedente è dichiarata inammissibile con 
provvedimento definitivo del direttore del servizio o del compartimento 
competente se è presentata oltre il termine perentorio di due anni dalla morte 
del dante causa ovvero se, pur essendo stata prodotta entro il termine predetto, 
il dante causa sia incorso nelle decadenze stabilite dall'art. 246, quinto 
comma, lettere a), b). 
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250. Disposizioni comuni. 
Salvo quanto disposto nei commi successivi, al trattamento di quiescenza a 
carico del Fondo pensioni ed ai relativi assegni accessori si applicano le 
disposizioni comuni contenute nella parte II, titolo II, capo III del presente 
testo unico. 
Il provvedimento relativo al trattamento di quiescenza può essere comunicato 
all'interessato, oltre che nei modi stabiliti dall'art. 193, anche per il 
tramite dell'amministrazione ferroviaria. 
Gli accertamenti sanitari, relativamente agli aventi causa del dipendente 
deceduto in attività di servizio, sono effettuati dall'ispettorato sanitario 
nella cui circoscrizione il richiedente la pensione ha la residenza. 
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251. Pagamento delle pensioni - Revoca e modifica del provvedimento. 
Le disposizioni di cui ai titoli III e IV della parte II del presente testo 
unico si applicano, rispettivamente, al pagamento delle pensioni ferroviarie 
nonché alla revoca e alla modifica dei provvedimenti relativi a dette pensioni. 
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PARTE IV 
Disposizioni finali e transitorie 
252. Data di entrata in vigore. 
Il presente testo unico entra in vigore il primo giorno del mese successivo a 
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto disposto 
nell'articolo seguente. 
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253. Norme sulla competenza degli uffici periferici. 
Le disposizioni dell'art. 154, relative alla competenza degli uffici periferici 
a provvedere al collocamento a riposo del personale per raggiungimento del 
limite di età e a liquidare il trattamento normale diretto nonché le altre 
disposizioni che attribuiscono agli stessi uffici la competenza ad adottare 
provvedimenti definitivi si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1976. 
Si applicano a decorrere dalla stessa data le disposizioni della parte terza che 
stabiliscono nuove competenze ad adottare provvedimenti definitivi nei confronti 
del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. 
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254. Norme abrogate. 
Sono abrogati il regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, (88), e successive 
modificazioni e integrazioni, il regio decreto 22 aprile 1909, n. 229 (89), e 
successive integrazioni e modificazioni, nonché tutte le altre norme relative al 
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, vigenti 
alla data del 21 dicembre 1973, salve le disposizioni richiamate dal presente 
testo unico. 
Qualora nelle leggi o nei regolamenti sia fatto richiamo alle norme abrogate ai 
sensi del comma precedente, si intendono richiamate le corrispondenti norme del 
presente testo unico. 
Sono, inoltre, abrogati l'art. 9, quinto comma, del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (90), e le altre norme che, per i 
dipendenti civili non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, comprese 
quelle con ordinamento autonomo, prevedono la perdita del diritto al trattamento 
di cessazione dal servizio nei casi di licenziamento per motivi disciplinari o 
di dimissioni volontarie. 
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(88) Riportato alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. 
(89) Riportato al n. A/I. 
(90) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
 





255. Norme sul controllo e sull'impugnabilità dei provvedimenti in materia di 
riscatto. 
Le norme che regolano il controllo della Corte dei conti sui provvedimenti 
relativi al riscatto di servizi ai fini di quiescenza nonché le norme che 
regolano, l'impugnabilità di tali provvedimenti sono applicabili anche per 
quanto concerne i provvedimenti di cui all'art. 149. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
256. Casi in corso di trattazione. 
Ai casi in corso di trattazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, alla 
data di entrata in vigore del presente testo unico si applicano le disposizioni 
del testo unico, anche per gli effetti anteriori alla data predetta. 
Tuttavia le disposizioni del testo unico non possono essere applicate con 
decorrenza anteriore al 1° gennaio 1958, data da cui ebbe effetto la legge 15 
febbraio 1958, n. 46 (91), nei casi in cui il diritto al trattamento di 
quiescenza, diretto o di riversibilità, sia stato introdotto da tale legge. 
La base pensionabile non può essere determinata in misura diversa da quella 
prevista dalle norme che erano applicabili alla data in cui la base stessa deve 
essere riferita. 
Per quanto concerne gli assegni accessori del trattamento di quiescenza e gli 
aumenti della pensione relativi alle indennità di aeronavigazione, di volo e di 
paracadutismo non possono essere fissate decorrenza e misura diverse da quelle 
stabilite dalle disposizioni che erano applicabili nei periodi relativamente ai 
quali detti assegni e aumenti spettano. 
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(91) Riportata al n. A/XVII. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
257. Domande presentate dopo l'entrata in vigore del testo unico. 
L'art. 256 si osserva anche nei casi di domande di trattamento di quiescenza 
presentate dopo l'entrata in vigore del presente testo unico da dipendenti 
cessati dal servizio anteriormente a tale data o dai loro aventi causa, nei 
confronti dei quali non sia stato già emesso provvedimento ai fini di detto 
trattamento. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
258. Applicabilità a domanda di norme del testo unico. 
I dipendenti cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore 
del presente testo unico o i loro aventi causa hanno diritto, a domanda, 
all'applicazione nei propri confronti delle seguenti norme: 
a) art. 11, relativamente ai servizi che, ai sensi delle precedenti 
disposizioni, non erano riscattabili né altrimenti computabili ai fini del 
trattamento di quiescenza statale; 
b) art. 12, relativamente alla computabilità dei servizi non di ruolo resi alle 
dipendenze delle assemblee legislative ovvero degli enti e degli istituti di cui 
allo stesso articolo e relativamente alla computabilità dei servizi di ruolo da 
parte dei dipendenti collocati a riposo per causa diversa dal raggiungimento del 
limite di età; 
c) art. 13, relativamente alla riscattabilità dei periodi di iscrizione agli 
albi professionali e dei periodi di pratica necessari per il conseguimento 
dell'abilitazione; 
d) art. 14, per quanto concerne la riscattabilità del servizio prestato, 
rispettivamente, in qualità di incaricato tecnico, di amanuense di cancelleria e 
di amanuense ipotecario; 
e) art. 42, secondo comma, relativamente all'anzianità minima di venti anni di 
servizio effettivo stabilita per l'acquisto del diritto alla pensione normale da 
parte del dipendente civile dimissionario; 
f) art. 81, terzo comma, sul diritto alla pensione di riversibilità in favore 
della vedova del pensionato; 
g) articoli 82 e 84, per la parte in cui, ai fini del diritto alla pensione di 
riversibilità in favore degli orfani maggiorenni e dei collaterali del 
dipendente statale o del pensionato, è prevista l'età sessagenaria quale 
condizione alternativa di quella dell'inabilità a proficuo lavoro; 
h) art. 219, terzo comma, relativamente all'anzianità di servizio di venti anni 
stabilita per l'acquisto del diritto a pensione da parte del personale 
ferroviario nei casi di decadenza e di dimissioni dall'impiego; 
i) art. 226, secondo comma, relativamente alla misura del trattamento 
continuativo di quiescenza diretto, concorrente a determinare la pensione 
privilegiata ferroviaria; 
l) art. 233, relativamente al criterio di determinazione della pensione 
privilegiata diretta ai soli fini della riversibilità. 
Se la domanda di cui al comma precedente è presentata entro un anno dalla data 
di entrata in vigore del presente testo unico, le norme suindicate sono 
applicabili con effetto dalla data predetta; negli altri casi sono applicabili 
con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della 
domanda. 
Il personale in servizio alla datà di entrata in vigore del presente testo 
unico, che abbia da far valere servizio o periodi di cui alle lettere a), b), c) 
o d), può presentare la domanda nel termine perentorio di due anni dalla data 
predetta, qualora tale termine sia più favorevole di quelli previsti dall'art. 
147, primo e secondo comma. In caso di decesso il diritto può essere esercitato 
dagli aventi causa nel termine stabilito dal terzo comma del citato articolo. 
Per i casi in corso di trattazione, di cui all'art. 256, le disposizioni 
richiamate nelle lettere da e) a l) sono applicabili d'ufficio, con effetto 
dalla data di entrata in vigore del presente testo unico. 
Nei casi di domande di trattamento di quiescenza, di cui all'art. 257, le 
disposizioni richiamate nelle lettere da e) a l) sono applicabili anche senza 
espressa richiesta dell'interessato. Se la domanda di trattamento di quiescenza 
è presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo 
unico, le citate disposizioni sono applicabili con effetto dal primo giorno del 
mese successivo a quello di presentazione della domanda. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
259. Revisione di provvedimenti. 
Nel caso in cui le norme del presente testo unico, non indicate dall'art. 258, 
risultino più favorevoli delle norme anteriori, l'interessato nei cui confronti 
sia stato già emesso provvedimento definitivo può chiederne la revisione entro 
il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore del presente 
testo unico, con effetto dalla data stessa. 
La domanda di revisione deve essere motivata, a pena di inammissibilità. 
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260. Riscatto dei periodi di iscrizione ad albi professionali. 
Il dipendente cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore 
del presente testo unico, che, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 258, 
primo comma, chieda il riscatto dei periodi di iscrizione ad albi professionali 
ovvero dei periodi di pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione, 
è tenuto al pagamento del contributo di riscatto commisurato al 18 per cento 
dello stipendio spettante, alla data di presentazione della domanda, al 
personale in attività di servizio che abbia qualifica o grado pari a quello 
rivestito dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio. 
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261. Riscatto di servizi resi ad enti diversi. 
Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente testo unico 
può chiedere entro il termine perentorio di un anno dalla data predetta, il 
riscatto totale o parziale dei servizi di ruolo prestati alle dipendenze delle 
assemblee legislative ovvero degli enti o degli istituti di cui all'art. 12, 
verso pagamento di un contributo pari al 18 per cento dello stipendio, della 
paga o della retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda, in 
relazione ai periodi riscattati. Se la domanda è presentata dopo la cessazione 
dal servizio, il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio o sull'ultima paga 
o retribuzione. 
Nei casi di riscatto effettuato ai sensi del comma precedente non si applicano 
l'art. 6, primo comma, e l'art. 12, secondo comma. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
262. Pensioni a onere ripartito. 
Per i dipendenti statali che alla data di entrata in vigore del presente testo 
unico siano già transitati ad altro ente di cui agli articoli 113 e 116, si 
applicano le norme vigenti alla data suddetta in materia di pensioni a onere 
ripartito, anche se non siano stati ancora emessi provvedimenti definitivi. 
La disposizione del comma precedente si osserva anche nei casi di passaggio al 
servizio dello Stato di personale proveniente da altro ente di cui agli articoli 
sopra citati. 
Il termine di decadenza stabilito dall'art. 151, comma terzo, è riaperto, con 
effetto dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, nei riguardi 
del personale che non sia cessato definitivamente dal servizio anteriormente a 
tale data. 
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263. Pensione dell'I.N.P.S. 
Nel caso in cui il dipendente acquisti il diritto alla pensione normale per 
effetto delle disposizioni richiamate dall'art. 258, comma primo, lo Stato o il 
Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato subentrano nei 
diritti dell'interessato alla pensione a carico dell'Istituto nazionale della 
previdenza sociale, già liquidata ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322 
(92), e successive modificazioni ed integrazioni. 
Qualora non sia stata ancora liquidata la pensione a carico dell'Istituto 
suddetto, si applica l'art. 127. 
Il primo comma dell'art. 41 non si osserva per i dipendenti statali che, alla 
data di entrata in vigore del presente testo unico, abbiano già ottenuto o 
chiesto il riscatto di servizi non di ruolo con conseguente applicazione del 
disposto di cui all'art. 20, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376 
(93). 
------------------------ 
(92) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(93) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
 





264. Assegno personale per titolari di pensione di reversibilità. 
Nel caso in cui le pensioni spettanti, secondo le norme anteriori alla data di 
entrata in vigore del presente testo unico, al coniuge e agli orfani del 
dipendente o del pensionato siano di importo superiore alla quota loro dovuta ai 
sensi delle norme del testo unico stesso, la differenza è conservata a titolo di 
assegno personale, riassorbibile in occasione di successivi aumenti della misura 
delle pensioni. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
265. Benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1971, n. 95. 
Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, non 
siano stati ancora attribuiti i benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1971, 
n. 95 (94), a favore degli invalidi per servizio e dei loro congiunti, si 
osservano le disposizioni degli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge stessa. 
------------------------ 
(94) Riportata al n. B/XVI. 
 





266. Personale del Ministero della difesa. 
Nei confronti degli impiegati e degli operai non di ruolo del Ministero della 
difesa che, nel periodo 1° gennaio 1950-31 dicembre 1959, cessarono dal servizio 
per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario 
di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53 (95), in previsione della non 
rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza di improvviso trasferimento 
dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagevole sistemazione, si osservano le 
disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 214 (96). 
------------------------ 
(95) Recante norme sull'esodo volontario dei dipendenti delle Amministrazioni 
dello Stato. 
(96) Riportata al n. A/XXVI. 
 





267. Incaricati tecnici. 
Nei confronti degli incaricati tecnici che, ai sensi del primo comma dell'art. 
258, chiedono l'applicazione dell'art. 14, lettera d), il contributo di riscatto 
è commisurato all'80 per cento dello stipendio previsto, alla data di entrata in 
vigore del presente testo unico, per la qualifica iniziale del ruolo di 
appartenenza, se la domanda è presentata entro il termine perentorio di un anno 
dalla data predetta. 
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268. Operai dei monopoli di Stato. 
Gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in servizio alla 
data di entrata in vigore della legge 23 novembre 1971, numero 1024 (97), hanno 
diritto di riscattare i servizi di cui alla legge medesima, secondo le norme in 
essa contenute, salva l'applicazione delle norme del presente testo unico, se 
più favorevoli. 
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(97) Riportata alla voce Monopoli di Stato. 
 





269. Personale scolastico dell'ex comune di Fiume. 
Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici che 
alla data del 31 dicembre 1933 risultavano iscritti al regolamento di pensione 
dell'ex comune di Fiume hanno diritto, su domanda, alla liquidazione della 
pensione loro spettante in base alle norme del regolamento comunale già in 
vigore. La pensione è a totale carico dello Stato. 
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270. Personale addetto alla tenuta di Racconigi. 
Al personale addetto alla tenuta demaniale di Racconigi è riconosciuto, ai soli 
fini del trattamento di quiescenza, il servizio di cui alla legge 3 novembre 
1971, n. 1068 (98), secondo le norme contenute nella legge stessa. 
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(98) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
 





271. Matrimoni anteriori al 24 febbraio 1958. 
Ai fini del diritto alla pensione vedovile spettante ai sensi delle disposizioni 
vigenti prima dell'entrata in vigore del presente testo unico, la norma 
contenuta nell'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 264 (99), relativa 
ai matrimoni anteriori alla pubblicazione della legge 15 febbraio 1958, n. 46 
(100), ha effetto dal 1° gennaio 1958. 
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(99) Modifica l'art. 19, L. 15 febbraio 1958, n. 46, riportata al n. A/XVII. 
(100) Riportata al n. A/XVII. 
 





272. Orfani di dipendente o di pensionato deceduto anteriormente al 1° gennaio 
1958. 
È riconosciuto diritto a pensione agli orfani maggiorenni del dipendente o del 
pensionato deceduto anteriormente al 1° gennaio 1958, che siano stati conviventi 
a carico dello stesso all'atto del suo decesso e che alla data suddetta fossero 
inabili al lavoro proficuo e nullatenenti, anche se le condizioni di inabilità 
al lavoro e di nullatenenza non sussistevano alla data di morte del dipendente o 
del pensionato. 
La pensione spettante in applicazione del comma precedente decorre dal primo 
giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. 
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273. Ciechi titolari di pensione di riversibilità. 
I ciechi che hanno perduto il diritto alla pensione di riversibilità per essere 
stati collocati al lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di enti 
pubblici, di aziende di Stato e di privati o per avere intrapreso un lavoro 
autonomo possono optare, entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività 
lavorativa, per la pensione di riversibilità di cui già godevano. 
I ciechi di cui al comma precedente che hanno già cessato dall'attività 
lavorativa alla data dall'entrata in vigore del presente testo unico possono 
esercitare la facoltà di opzione entro un anno dalla stessa data. 
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274. Procedimenti amministrativi in corso. 
Per i procedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza, in corso alla 
data del 1° gennaio 1976, l'ufficio competente secondo le norme anteriori 
mantiene la competenza sugli affari di cui è investito. 
Tutti gli atti del procedimento, compiuti anteriormente alla data di entrata in 
vigore del presente testo unico, restano validi ad ogni effetto. 
I provvedimenti di riscatto o di riconoscimento di servizi, emessi sino alla 
data di entrata in vigore del presente testo unico, restano validi ad ogni 
effetto. 
I provvedimenti di riscatto o di riconoscimento di servizi, emessi sino alla 
data di entrata in vigore del presente testo unico, in conseguenza dei quali 
abbia già avuto inizio il pagamento rateale del contributo a carico 
dell'interessato o siano stati già regolati i rapporti tra lo Stato o il Fondo 
pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato e l'Istituto nazionale 
della previdenza sociale, hanno integrale esecuzione secondo le norme anteriori 
alla data suddetta. 
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275. Regolamento. 
Rimangono in vigore le norme regolamentari compatibili con le disposizioni del 
presente testo unico sino a quando non sarà emanato, con decreto del Presidente 
della Repubblica, il nuovo regolamento. 
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Tabella n. 1 
Percentuali di aumento per la liquidazione delle pensioni degli Ufficiali 
cessati dal servizio permanente 
      A. Ufficiali che transitano per la posizione ausiliaria 
       
        
      Limite di età % della base pensionabile 
        
        
      45 anni 2,80% 
      46 anni 2,60% 
      47 anni 2,40% 
      48 anni 2,25% 
      49 anni 2,15% 
      50 anni 2,00% 
      51 anni 1,90% 
        
       
      B. Ufficiali che non transitano per la posizione ausiliaria 
       
        
      Limite di età % della base pensionabile 
        
        
      45 anni 7,20% 
      46 anni 6,00% 
      47 anni 5,15% 
      48 anni 4,50% 
      49 anni 4,00% 
      50 anni 3,60% 
      51 anni 3,30% 
      52 anni 3,00% 
      53 anni 2,80% 
      54 anni 2,60% 
      55 anni 2,40% 
      56 anni 2,25% 
      57 anni 2,15% 
      58 anni 2,00% 
      59 anni 1,90% 
        

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Tabella n. 2 (101) 
Pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo 
      1. Caporali e soldati dell'Esercito 
       
          
       Minimo a 20 Aumento per ogni Massimo 
      Gradi anni di servizio anno di servizio utile a 35 anni di 
        oltre il 20% servizio utile 
          
          
      Caporal maggiore e Caporale 164.300 2.806 206.400 
          
      Soldato 140.800 2.806 182.900 
          
       
      2. Sottocapi e comuni della Marina e Avieri dell'Aeronautica 
       
          
       Minimo a 20 Aumento per ogni Massimo 
      Gradi anni di servizio anno di servizio utile a 35 anni di 
        oltre il 20% servizio utile 
          
          
      Sottocapo del C.E.M.M., Primo    
      Aviere e Aviere scelto 164.300 3.508 206.400 
          
      Comune di Iª, IIª e IIIª classe del    
      C.E.M.M., Aviere 140.800 3.508 182.900 
          
       
      3. Allievi Carabinieri, allievi Guardie di finanza, allievi Guardie di 
      pubblica sicurezza, allievi Agenti di custodia delle carceri e allievi 
      Guardie forestali 
       
          
       Minimo a 20 Aumento per ogni Massimo 
      Gradi anni di servizio anno di servizio utile a 35 anni di 
        oltre il 20% servizio utile 
          
          
      Allievo Carabiniere, allievo Guardia    
      di finanza, allievo Guardia pubblica    
      sicurezza, allievo Agente di custodia    
      delle carceri e allievo Guardia    
      forestale 154.800 4.240 197.200 
          

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(101) Vedi l'art. 9, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata al n. A/XXX. A 
decorrere dal 1° gennaio 1978 le presenti tabelle saranno sostituite, 
rispettivamente, da quelle A e B allegate alla citata legge. 
 





Tabella n. 3 (101) 
Pensioni privilegiate ordinarie tabellari 
               
      Grado 1ª Cat. 2ª Cat. 3ª Cat. 4ª Cat. 5ª Cat. 6ª Cat. 7ª Cat. 8ª Cat. 
               
               
      Caporal maggiore e Caporale,         
      Sottocapo e Comune di Iª classe del         
      C.E.M.M., Primo Aviere scelto 344.000 309.600 275.200 240.800 206.400 
      172.000 137.600 103.200 
               
      Allievo Carabiniere, allievo          
      Guardia di finanza, allievo Guardia         
      di pubblica sicurezza, allievo         
      Agente di custodia delle carceri e         
      allievo Guardia forestale 328.700 295.800 263.000 230.100 197.200 164.400 
      131.500 98.600 
               
      Soldato, comune di IIª classe del          
      C.E.M.M., Aviere 304.900 274.400 243.900 213.400 182.900 152.500 122.000 
      91.500 
               

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(101) Vedi l'art. 9, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata al n. A/XXX. A 
decorrere dal 1° gennaio 1978 le presenti tabelle saranno sostituite, 
rispettivamente, da quelle A e B allegate alla citata legge. 
 



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