GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 71 DEL 15/03/1974




D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.  Agg. G.U. 08/09/2007
Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato. 



Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 1974, n. 71.
Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti 
istruzioni: 
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione 
pubblica): Circ. 1 dicembre 1995, n. 63; Circ. 9 febbraio 1996, n. 10; Circ. 8 
marzo 1996, n. 16; Circ. 5 giugno 1996, n. 31; Circ. 6 settembre 1996, n. 54; 
Circ. 11 ottobre 1996, n. 58; Circ. 12 marzo 1997, n. 16; Circ. 31 marzo 1998, 
n. 16; Circ. 31 marzo 1998, n. 17; Circ. 4 agosto 1998, n. 916/M; Circ. 16 
aprile 1999, n. 25; Informativa 7 maggio 2002, n. 10; Informativa 4 giugno 2002, 
n. 55; Circ. 1 agosto 2002, n. 30; Informativa 7 ottobre 2002, n. 16; 
Informativa 14 febbraio 2003, n. 2;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 10 febbraio 1998, n. 12867; 
Circ. 17 giugno 1998, n. 123446; 
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 23 marzo 2001, n. 
35/2001; 
- Ministero del tesoro: Circ. 8 marzo 1996, n. 22; Circ. 27 maggio 1997, n. 763; 

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 22 febbraio 1996, n. 83; Circ. 4 
aprile 1996, n. 138; Circ. 21 agosto 1997, n. 525; Circ. 8 settembre 1997, n. 
554; Circ. 20 marzo 1998, n. 137; Circ. 27 aprile 1998, n. 198; Circ. 7 
settembre 1998, n. 376.
 





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 


Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
Visto l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, numero 775; 
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 1 della suddetta 
legge; 
Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i 
Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione, per il lavoro e la 
previdenza sociale, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione 
economica; 


Decreta: 



 





è approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle norme sulle 
prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato. 




 





TESTO UNICO DELLE NORME SULLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI 
CIVILI E MILITARI DELLO STATO 
PARTE PRIMA 
Indennità di buonuscita e assegno vitalizio 
TITOLO I 
Soggetti del diritto 
(giurisprudenza di legittimità)
1. Dipendenti statali.
I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, conseguono il 
diritto all'indennità di buonuscita o all'assegno vitalizio secondo le norme del 
presente testo unico. 
Sono dipendenti statali, ai fini delle suddette prestazioni, gli impiegati 
civili e gli operai dello Stato nonché i magistrati ordinari, amministrativi e 
della giustizia militare, gli avvocati ed i procuratori dello Stato, gli 
insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali. 
Sono soggetti del diritto alle stesse prestazioni i militari delle forze armate 
e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, anche durante il 
periodo in cui siano trattenuti o richiamati in servizio, nonché i militari 
appartenenti alle seguenti categorie: 
ufficiali di complemento e della riserva di complemento delle forze armate, 
trattenuti alle armi ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 371 , e successive 
modificazioni; 
ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sottufficiali di 
complemento trattenuti o richiamati in servizio ai sensi della legge 26 giugno 
1965, n. 808 ; 
ufficiali di complemento e della riserva di complemento trattenuti in servizio 
ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376 ; 
vice brigadieri, graduati e militari di truppa, esclusi gli ausiliari, dell'Arma 
dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di 
finanza e degli agenti di custodia. 
Le disposizioni concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale 
non di ruolo. 



 





2. Categorie non aventi diritto.
L'indennità di buonuscita, l'assegno vitalizio e le altre prestazioni previste 
dal presente testo unico non spettano: 
al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori a 
un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e 
secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica; 
ai dipendenti iscritti all'Opera di previdenza a favore del personale 
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; 
al personale dei ruoli statali delle camere di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato di cui alle tabelle numeri VI e VII annesse al decreto del 
Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in data 9 gennaio 1971 ; 
ai dipendenti iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza e assegni 
straordinari al personale del lotto; 
salvo quanto disposto dal successivo art. 39, secondo comma, ai dipendenti del 
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni iscritti al Fondo di quiescenza 
e previdenza di cui agli articoli 140 e 153 del testo unico approvato con il 
D.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417 , per i quali tuttavia le norme del particolare 
ordinamento debbono intendersi adeguate ed integrate da quelle del presente 
testo unico, in quanto applicabili. Per il personale anzidetto il contributo 
previdenziale obbligatorio previsto dal primo comma dell'art. 37 è versato nella 
identica misura all'apposito Fondo sopra indicato dall'amministrazione 
competente. 



 





TITOLO II 
Conseguimento del diritto e misura del trattamento 
Capo I 
Indennità di buonuscita 
(giurisprudenza di legittimità)
3. Indennità spettante al dipendente.
L'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello 
Stato, gestito dall'Ente nazionale previdenza e assistenza per i dipendenti 
statali, che cessi dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto alla 
indennità di buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo (4). 
L'indennità è pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'art. 38 
quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni 
contenute nel successivo capo III. 
Per la determinazione della base contributiva, ai fini dell'applicazione del 
comma precedente, si considera l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione 
integralmente percepiti; la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a 
costituire la base contributiva (5). 
All'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello 
Stato, di cui al comma 1, che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di 
amministrazione senza soluzione di continuità, e che comunque, dopo tali 
passaggi, continui ad essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all'atto 
della cessazione definitiva dal servizio un'unica indennità di buonuscita 
commisurata al periodo complessivo di servizio prestato (6) (7) (8). 



(4)  Comma così sostituito dall'art. 7, L. 29 aprile 1976, n. 177. 
Successivamente la Corte costituzionale con sentenza 27 novembre-3 dicembre 
1984, n. 255 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1984, n. 335), ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'originario comma, nella parte in cui prevedeva che gli 
orfani maggiorenni avessero diritto all'indennità di buonuscita "solo quando 
conseguano il diritto alla pensione di riversibilità". Con altra sentenza 18-18 
luglio 1997, n. 243 (Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30 - Serie speciale), la 
stessa Corte ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, come sostituito 
dall'art. 7 della L. 29 aprile 1976, n. 177, nella parte in cui non prevede che, 
nel caso di morte del dipendente statale in attività di servizio, l'indennità di 
buonuscita competa, nell'assenza degli altri soggetti ivi indicati, ai fratelli 
ed alle sorelle del de cuius solo a condizione che gli stessi vivessero a carico 
di lui. 
(5)  La Corte costituzionale, con sentenza 5-19 maggio 1993, n. 243 (Gazz. Uff. 
26 maggio 1993, n. 22 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale del combinato disposto dell'art. 1, terzo comma, lettere b) e c), 
della L. 27 maggio 1959, n. 324, con gli articoli 3 e 38 del D.P.R. 29 dicembre 
1973, n. 1032, nella parte in cui non prevedono, per i trattamenti di fine 
rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennità 
integrativa speciale secondo i princìpi ed i tempi indicati in motivazione. 
(6)  Comma aggiunto dall'art. 1, comma 267, L. 23 dicembre 1996, n. 662. 
(7) Vedi, anche, il comma 222 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(8)  La Corte costituzionale con sentenza 15-27 giugno 1995, n. 278 (Gazz. Uff. 
5 luglio 1995, n. 28, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di 
legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38, sollevata in riferimento agli 
artt. 3 e 36 della Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
4. Riliquidazione e supplemento dell'indennità.
Al dipendente statale, che abbia conseguito il diritto all'indennità di 
buonuscita e venga riassunto, spetta la riliquidazione dell'indennità per il 
complessivo servizio prestato, purché il nuovo servizio sia durato almeno due 
anni continuativi. La riliquidazione viene effettuata sull'ultima base 
contributiva. Dal nuovo importo viene detratto quello dell'indennità già 
conferita e dei relativi interessi composti al saggio annuo del 4,25 per cento 
per il periodo, computato in anni interi per difetto, intercorrente tra la prima 
attribuzione e quella definitiva. 
Qualora il nuovo servizio sia durato meno di due anni, ma non meno di dodici 
mesi continuativi, spetta al dipendente un supplemento di indennità di 
buonuscita da liquidarsi sull'ultima base contributiva, per il servizio prestato 
dopo la riassunzione; il supplemento spetta anche nei casi di applicabilità del 
primo comma, qualora risulti per l'interessato più favorevole della 
riliquidazione ivi prevista. 
Il nuovo servizio, se inferiore a dodici mesi, non è computabile ai fini 
previdenziali, salvo il caso di ulteriore riassunzione. 
Il dipendente che, dopo aver conseguito il supplemento di indennità di 
buonuscita, venga nuovamente riassunto, può ottenere la riliquidazione 
dell'indennità, purché l'ultimo servizio sia durato almeno due anni 
continuativi; l'importo della originaria liquidazione e quello del supplemento, 
con i relativi interessi, sono detratti secondo le disposizioni contenute nel 
primo comma. Qualora l'ultimo servizio sia durato meno di due anni, ma non meno 
di dodici mesi continuativi, si applica il secondo comma. 
Ai soli fini della misura della riliquidazione e del supplemento dell'indennità, 
si computa anche il servizio di cui al terzo comma (9). 



(9) Vedi, anche, il comma 222 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 





(giurisprudenza di legittimità)
5. Indennità spettante ai superstiti.
In caso di morte del dipendente statale in attività di servizio, l'indennità di 
buonuscita, nella misura che sarebbe spettata al dipendente, compete, 
nell'ordine, al coniuge superstite e agli orfani, ai genitori, ai fratelli e 
sorelle (10) (11). 
Al coniuge superstite con orfani minorenni spetta l'indennità intera, salvo 
quanto previsto dal comma seguente. 
Se con il coniuge superstite concorrono orfani minorenni di precedente 
matrimonio o dei quali, comunque, il coniuge superstite non abbia la 
rappresentanza legale ovvero orfani maggiorenni, l'indennità è ripartita come 
segue: 
se concorre un solo orfano, nella misura del 60 per cento al coniuge superstite 
e del 40 per cento all'orfano; 
se concorrono più orfani, nella misura del 40 per cento al coniuge superstite e 
del 60 per cento, in parti uguali, agli orfani. 
Per la determinazione delle quote previste dal comma precedente, si considerano 
concorrenti anche gli orfani minorenni non indicati nel comma stesso; le loro 
quote sono attribuite al coniuge superstite. 
Nel caso di concorso tra orfani soli o tra fratelli e sorelle, l'indennità è 
suddivisa in parti uguali; se i superstiti aventi diritto sono i genitori, 
l'indennità è attribuita al padre; si fa luogo, tuttavia, alla suddivisione in 
parti uguali nel caso in cui la madre, all'atto del decesso del dipendente, 
vivesse effettivamente separata dal marito senza riceverne gli alimenti (12) 
(13) (14). 



(10)  Comma così sostituito dall'art. 7, L. 29 aprile 1976, n. 177. 
Successivamente la Corte costituzionale con sentenza 27 novembre-3 dicembre 
1984, n. 255 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1984, n. 335), ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'originario comma, nella parte in cui prevedeva che gli 
orfani maggiorenni avessero diritto all'indennità di buonuscita "solo quando 
conseguano il diritto alla pensione di riversibilità". Con altra sentenza 18-18 
luglio 1997, n. 243 (Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30 - Serie speciale), la 
stessa Corte ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, come sostituito 
dall'art. 7 della L. 29 aprile 1976, n. 177, nella parte in cui non prevede che, 
nel caso di morte del dipendente statale in attività di servizio, l'indennità di 
buonuscita competa, nell'assenza degli altri soggetti ivi indicati, ai fratelli 
ed alle sorelle del de cuius solo a condizione che gli stessi vivessero a carico 
di lui. Vedi, anche, il D.P.C.M. 20 dicembre 1999. 
(11)  La Corte costituzionale, con ordinanza 23-30 aprile 1998, n. 154 (Gazz. 
Uff. 6 maggio 1998, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo 
comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. 
(12)  La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo-4 aprile 1996, n. 106 
(Gazz. Uff. 10 aprile 1996, n. 15 - Serie speciale), ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, nella parte in cui esclude che, 
nell'assenza delle persone ivi indicate, l'indennità di buonuscita formi oggetto 
di successione per testamento o, in mancanza, per legge. 
(13) Vedi, anche, il comma 222 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(14)  La Corte costituzionale, con ordinanza 11-23 novembre 1999, n. 434 (Gazz. 
Uff. 1° dicembre 1999, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, 
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. 
 





6. Membri del governo e parlamentari.
L'assunzione di responsabilità di Governo da parte di dipendenti dello Stato non 
comporta modifiche della liquidazione del trattamento previdenziale spettante 
nella qualifica di appartenenza. 
Restano salvi i diritti spettanti ai dipendenti dello Stato inerenti alla 
funzione parlamentare (15). 



(15) Vedi, anche, il comma 222 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 





Capo II 
Assegno vitalizio 
(giurisprudenza di legittimità)
7. Assegno spettante al dipendente.
Il dipendente statale che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di 
età o per infermità, senza diritto a pensione, consegue l'assegno vitalizio. 
L'assegno è pari a tanti quarantesimi della base contributiva prevista dall'art. 
38, quanti sono gli anni di servizio computabile ai sensi delle disposizioni 
contenute nel successivo capo III. Si applica il terzo comma dell'art. 3. In 
ogni caso l'assegno non può essere inferiore a quello che spetterebbe al coniuge 
superstite, a norma dell'articolo seguente. 
Al dipendente, titolare dell'assegno vitalizio, spetta anche, come parte 
integrante dell'assegno, una rendita vitalizia costante di annue L. 30.000. 
Ai fini dell'applicazione del primo comma, i militari appartenenti alle 
categorie elencate nell'art. 1, comma terzo, si considerano cessati dal servizio 
per età nei casi in cui essi vengono collocati in congedo per aver raggiunto il 
limite sino al quale possono essere mantenuti in servizio ai sensi delle 
disposizioni in vigore. 



 





8. Assegno di riversibilità.
In caso di morte del dipendente che non abbia maturato l'anzianità necessaria 
per far conseguire la pensione ai superstiti o che sia cessato dal servizio con 
diritto all'assegno di cui all'articolo precedente, conseguono l'assegno 
vitalizio di riversibilità, nell'ordine, il coniuge superstite e gli orfani, i 
genitori, i fratelli e sorelle, secondo le condizioni soggettive di cui alle 
norme sul trattamento di quiescenza statale. 
Il diritto alla riversibilità sorge nel momento in cui, anche posteriormente 
alla morte del dante causa, si verificano tutte le condizioni prescritte. 
In caso di morte di un congiunto avente diritto all'assegno vitalizio e nel caso 
di perdita di tale diritto, l'assegno si consolida in favore dei congiunti dello 
stesso ordine; ove questi manchino o nel caso di loro decesso o di perdita del 
diritto, subentrano i congiunti dell'ordine successivo. 
Chi venga a trovarsi nelle condizioni previste per il conseguimento del diritto 
all'assegno di riversibilità dopo che lo abbia conseguito altro avente causa, 
anche di ordine successivo, non può far valere il proprio diritto sino a quando 
permanga quello del primo titolare. 
La misura dell'assegno di riversibilità è determinata in base alla tabella 
annessa al presente testo unico; l'assegno è integrato da una rendita vitalizia 
costante di annue L. 27.000. 
Se con il coniuge superstite concorrono orfani minorenni di precedente 
matrimonio o dei quali, comunque, il coniuge superstite non abbia la 
rappresentanza legale ovvero orfani maggiorenni, l'assegno di riversibilità è 
ripartito secondo le disposizioni dell'art. 5, commi terzo e quarto. 
Nel caso di concorso tra orfani soli o tra genitori o tra fratelli e sorelle, si 
applicano le disposizioni dell'art. 5, ultimo comma. 
In tutti i casi di concorso tra congiunti dello stesso ordine, l'assegno è 
aumentato di annue L. 18.000 per ciascun compartecipe oltre il primo; tale 
aumento è compreso nella ripartizione. 



 





9. Decorrenza del godimento e prescrizione delle rate.
Nei casi in cui per il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio è 
prevista la domanda dell'interessato, il godimento dell'assegno non può avere 
decorrenza anteriore di oltre due anni dalla data di presentazione della 
domanda. 
Le rate di assegno non riscosse si prescrivono nel termine di due anni; il 
termine non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione sia 
stato portato a conoscenza dell'interessato. 



 





10. Tredicesima mensilità.
Al titolare di assegno vitalizio spetta una tredicesima mensilità, in ragione di 
un dodicesimo dell'importo annuo dell'assegno medesimo. 
La mensilità di cui al precedente comma è corrisposta al titolare unitamente a 
quella di dicembre. 



 





11. Cumulo con altri trattamenti.
L'assegno vitalizio è cumulabile con la pensione di guerra, anche se maggiorata 
dell'assegno integratore di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , nonché con la 
pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra, prevista dalla 
legge predetta. 
L'assegno vitalizio è, altresì, cumulabile con la pensione sociale e con altri 
trattamenti previdenziali conseguenti a forme di assicurazione volontaria, salvo 
quanto disposto dall'art. 13, comma primo. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
12. Opzione.
Il titolare di assegno vitalizio può optare per la costituzione della posizione 
assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. 
Il diritto di opzione può essere esercitato, a pena di decadenza, entro un anno 
dalla data della comunicazione di conferimento dell'assegno; le rate 
eventualmente riscosse devono essere restituite al Fondo di previdenza. 
Il superstite del dipendente, avente diritto alla pensione di riversibilità, ha 
facoltà di optare per la liquidazione dell'assegno vitalizio, ove questo risulti 
più favorevole. 



 





13. Perdita del diritto.
Il dipendente statale che, per il servizio già reso, abbia conseguito il diritto 
all'assegno vitalizio, perde tale diritto in caso di riassunzione che comporti 
reiscrizione al Fondo di cui al successivo art. 32; all'atto della definitiva 
cessazione dal servizio spetta al trattamento previdenziale sulla base del 
complessivo servizio prestato. 
Il titolare di assegno vitalizio di riversibilità perde il diritto nei casi che 
comportano la perdita della pensione statale di riversibilità. 



 





Capo III 
Servizi computabili 
14. Disposizioni generali.
Ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e dell'assegno 
vitalizio, si computa il servizio effettivo prestato in qualità di dipendente 
statale a far tempo dalla data indicata dal primo comma dell'art. 41; per il 
computo si osservano le norme concernenti il trattamento di quiescenza dei 
dipendenti dello Stato. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
15. Servizi e periodi riscattabili.
I servizi statali non compresi nell'art. 14 nonché i servizi non statali e i 
periodi di tempo di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai 
fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono ammessi a 
riscatto. 
Sono, inoltre, riscattabili gli aumenti per campagne di guerra e per altri 
servizi speciali che siano utili ai fini del trattamento di quiescenza statale. 
Il diritto di riscatto può essere esercitato in tutto o in parte. 
Il riscatto è subordinato al pagamento di un contributo a totale carico 
dell'interessato, in misura determinata dal consiglio di amministrazione 
dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, in 
base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella approvata con 
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il 
Ministro per il tesoro. 
Il consiglio di amministrazione suddetto, con deliberazione approvata con 
decreto dei ministri di cui al comma precedente, può apportare modifiche alle 
norme di attuazione già emanate dal consiglio di amministrazione stesso, ai 
sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 6 dicembre 1965, n. 1368 . 



 





16. Servizio ferroviario.
Il servizio di ruolo prestato presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato è computabile ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e 
dell'assegno vitalizio previsti dal presente testo unico; si osservano le 
disposizioni della legge 12 ottobre 1949, n. 771 . 



 





17. Servizi ricongiungibili.
I servizi prestati con iscrizione al Fondo gestito dall'istituto per il 
trattamento di quiescenza del personale postelegrafonico e al Fondo di 
previdenza dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti 
locali sono ricongiungibili con il servizio che dà luogo all'indennità di 
buonuscita prevista dal presente testo unico. 
Nei casi in cui ricorre l'applicazione del comma precedente si ricongiungono 
anche i servizi che comunque siano riconosciuti utili dai singoli ordinamenti 
dei fondi predetti. 
Si applicano le disposizioni della legge 22 giugno 1954, n. 523, e della legge 
25 gennaio 1960, n. 4 . 
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti del 
personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici iscritto alla Cassa 
integrativa di previdenza, istituita con decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134 . 



 





(giurisprudenza di legittimità)
18. Arrotondamento.
Se nel totale del servizio computabile ai fini della liquidazione dell'indennità 
di buonuscita e dall'assegno vitalizio risulta una frazione di anno, la frazione 
superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore 
a sei mesi si trascura. 
Nel caso di riliquidazione dell'indennità di buonuscita, ai sensi del precedente 
art. 4, resta fermo l'arrotondamento per eccesso già effettuato; il periodo di 
servizio trascurato nella prima liquidazione si aggiunge al servizio complessivo 
maturato. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
19. Divieto di valutazione.
La valutazione di servizi senza il pagamento del contributo previdenziale non è 
ammessa se non per disposizione di legge. 



 





Capo IV 
Disposizioni comuni 
(giurisprudenza di legittimità)
20. Cause di perdita del diritto.
Il diritto all'indennità di buonuscita e all'assegno vitalizio non viene meno 
con la perdita della cittadinanza italiana; il diritto all'assegno vitalizio non 
si perde per prescrizione. 
Il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa all'indennità di buonuscita si 
prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto il 
diritto; la domanda di pensione eventualmente presentata dagli aventi diritto 
all'indennità di buonuscita interrompe il corso della prescrizione. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
21. Sequestro, pignoramento, cessione.
L'indennità di buonuscita e l'assegno vitalizio non sono soggetti a sequestro, 
pignoramento o cessione, salvo che per i debiti verso il Fondo di previdenza e 
credito di cui all'art. 32 ovvero per la realizzazione dei crediti da 
risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente all'amministrazione. 

Quando i crediti predetti siano accertati con sentenza passata in giudicato, il 
ristoro del danno può avvenire anche mediante trattenuta sugli importi da 
corrispondere. 
L'assegno vitalizio non può, comunque, essere sottoposto a sequestro, a 
pignoramento o a trattenuta in misura superiore a un quinto, valutato al netto 
delle ritenute di legge (16). 



(16)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-20 luglio 1990, n. 340 (Gazz. 
Uff. 25 luglio 1990, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità 
dell'art. 21, nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti 
dall'art. 2, n. 1, del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, la sequestrabilità e 
pignorabilità, per crediti alimentari dovuti per legge, dell'indennità di 
buonuscita erogata dall'ENPAS. Inoltre, con altra sentenza 19 giugno-4 luglio 
1997, n. 225 (Gazz. Uff. 9 luglio 1997, n. 28 - Serie speciale), la Corte 
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 della 
L. 8 giugno 1966, n. 424, e 21 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in 
cui prevedono, per i dipendenti civili e militari dello Stato, la 
sequestrabilità o la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro, 
anche per i crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti 
dall'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile. 
 





22. Assenza e irreperibilità.
Nei casi di scomparsa o di irreperibilità del dipendente statale si applicano, 
per i diritti dei familiari all'indennità di buonuscita e all'assegno vitalizio, 
le norme sulla riversibilità del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello 
Stato. 



 





TITOLO III 
Procedimento 
23. Scheda personale.
È istituita la scheda personale per ciascun dipendente statale avente diritto 
alle prestazioni previste dal presente testo unico. 
La scheda deve indicare le complete generalità del dipendente, il suo stato di 
famiglia, la data di assunzione e la qualifica rivestita. 
La scheda è compilata in duplice esemplare all'atto dell'assunzione a cura 
dell'amministrazione alla quale il dipendente appartiene ed è trasmessa da tale 
amministrazione a quella del Fondo di previdenza di cui all'art. 32 e al 
Consiglio superiore della pubblica amministrazione. La scheda personale, in 
duplice esemplare, deve essere compilata anche per il personale che si trova già 
in servizio e trasmessa all'Amministrazione del Fondo di previdenza e al 
Consiglio superiore della pubblica amministrazione entro un anno dalla data di 
entrata in vigore del presente testo unico. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
24. Riscatto di servizi.
Il dipendente statale che abbia da far valere servizi computabili mediante 
riscatto deve presentare la domanda all'amministrazione del Fondo di previdenza, 
per il tramite dell'amministrazione alla quale appartiene; questa ne cura 
l'istruttoria. 
La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della cessazione 
dal servizio. 
Per i militari in servizio permanente o continuativo, la domanda è ammessa anche 
se presentata durante l'eventuale periodo di trattenimento o di richiamo, e sino 
al novantesimo giorno dopo la cessazione da tali posizioni. 
Per le altre categorie di militari indicate dall'art. 1, comma terzo, la domanda 
può essere presentata sino al novantesimo giorno dopo la data terminale del 
servizio. 
Nei confronti del personale trattenuto o richiamato, di cui al terzo comma, 
nonché delle altre categorie di militari di cui al quarto comma, il contributo 
di riscatto è determinato considerando, come limite di età per la cessazione dal 
servizio, quello sino al quale possono essere mantenuti in servizio in base alle 
norme in vigore. 
La domanda di riscatto deve pervenire all'amministrazione del Fondo di 
previdenza, debitamente istruita, entro sei mesi dalla data di presentazione 
all'amministrazione statale competente; l'amministrazione del Fondo provvede 
entro novanta giorni dalla ricezione. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
25. Competenza a liquidare il trattamento previdenziale.
L'indennità di buonuscita e l'assegno vitalizio sono liquidati 
dall'amministrazione del Fondo di previdenza. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
26. Liquidazione dell'indennità di buonuscita.
L'indennità di buonuscita, spettante al dipendente statale e ai superstiti, è 
liquidata d'ufficio. 
A tal fine l'amministrazione alla quale il dipendente appartiene o apparteneva 
trasmette all'amministrazione del Fondo di previdenza un progetto di 
liquidazione, a favore del dipendente stesso o dei suo i superstiti, corredato 
della copia autentica dello stato di servizio. 
In caso di cessazione dal servizio per limite di età, gli atti di cui al comma 
precedente devono essere predisposti dall'amministrazione competente tre mesi 
prima ed essere inviati almeno un mese prima del raggiungimento del limite 
predetto all'amministrazione del Fondo, la quale è tenuta ad emettere il mandato 
di pagamento in modo da rendere possibile l'effettiva corresponsione 
dell'indennità immediatamente dopo la data di cessazione dal servizio e comunque 
non oltre quindici giorni dalla data medesima. Non occorre, in ogni caso, alcuna 
comunicazione da parte dell'amministrazione statale, alla quale compete soltanto 
la tempestiva segnalazione dell'eventuale esistenza di motivi ostativi (17). 
Nei casi di cui al comma precedente, ai fini della liquidazione e della 
corresponsione dell'indennità di buonuscita, non occorre che sia preventivamente 
perfezionato il provvedimento di cessazione dal servizio. 
Nei casi di cessazione dal servizio per qualsiasi altra causa, l'amministrazione 
statale competente è tenuta a trasmettere all'amministrazione del Fondo di 
previdenza gli atti di cui al secondo comma nel termine massimo di quindici 
giorni dalla data di cessazione dal servizio, in modo che l'amministrazione del 
Fondo predetto possa eseguire, nei confronti del dipendente statale, l'effettiva 
corresponsione dell'indennità nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 
trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione; questo ultimo 
termine vale anche per la corresponsione dell'indennità di buonuscita ai 
superstiti del dipendente (18). 
Eventuali modifiche relative a provvedimenti dell'amministrazione statale, che 
comportino variazioni concernenti l'indennità di buonuscita già erogata, saranno 
comunicate all'amministrazione del Fondo di previdenza, ai fini del pagamento di 
supplementi dell'indennità predetta ovvero del recupero, mediante trattenute sul 
trattamento di quiescenza, delle somme non dovute. 
Non si fa luogo alla corresponsione di acconti (19). 
Alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita e alla liquidazione del 
supplemento di indennità, previste dall'art. 4, si provvede su domanda degli 
interessati. 



(17)  I termini per l'effettiva corresponsione dell'indennità di buonuscita ai 
dipendenti statali, di cui ai commi terzo e quinto, sono stati elevati a novanta 
giorni dall'art. 7, L. 20 marzo 1980, n. 75. 
(18)  I termini per l'effettiva corresponsione dell'indennità di buonuscita ai 
dipendenti statali, di cui ai commi terzo e quinto, sono stati elevati a novanta 
giorni dall'art. 7, L. 20 marzo 1980, n. 75. 
(19)  La Corte costituzionale, con ordinanza 10-12 gennaio 2000, n. 9 (Gazz. 
Uff. 19 gennaio 2000, n. 3, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 [settimo 
comma], sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 47, secondo comma, della 
Costituzione. 
 





27. Liquidazione dell'assegno vitalizio.
L'assegno vitalizio spettante al dipendente statale è liquidato di ufficio. 
A tal fine l'amministrazione statale competente comunica al Fondo di previdenza 
l'avvenuta cessazione dal servizio per età o per infermità, senza diritto a 
pensione e trasmette copia autentica dello stato di servizio del dipendente. 
È, altresì, liquidato d'ufficio l'assegno vitalizio spettante al coniuge 
superstite e agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di 
servizio; l'amministrazione statale comunica al Fondo di previdenza l'avvenuto 
decesso e trasmette copia dello stato di servizio nonché lo stato di famiglia 
del dipendente. 
Si osservano, per la parte applicabile alla liquidazione dell'assegno vitalizio, 
le disposizioni dell'art. 26, commi terzo e seguenti. 
Nei casi diversi da quello previsto dal terzo comma del presente articolo, 
l'assegno vitalizio è liquidato su domanda degli aventi diritto. La domanda, se 
il dipendente è deceduto in attività di servizio, è presentata 
all'amministrazione statale, che la trasmette al Fondo di previdenza dopo averla 
debitamente istruita e documentata; in ogni altro caso, la domanda è presentata 
direttamente all'amministrazione del Fondo di previdenza. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
28. Pagamenti.
L'indennità di buonuscita è pagata dalla sezione di tesoreria provinciale dello 
Stato di Roma, su mandato emesso dall'amministrazione del Fondo di previdenza. 
La sezione di tesoreria estingue il mandato mediante emissione di assegno 
bancario non trasferibile a favore degli interessati. 
Il pagamento dei ratei di assegno vitalizio è eseguito a cura della direzione 
provinciale del tesoro nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza, 
con l'osservanza delle norme vigenti in materia di pagamento delle pensioni 
statali. I ratei arretrati sono corrisposti su mandato dell'amministrazione del 
Fondo di previdenza. 
In caso di ratei lasciati insoluti si applicano le disposizioni dell'art. 14, 
commi dal primo al quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 1970, n. 1079 . 



 





29. Ricorso.
Avverso i provvedimenti adottati dall'amministrazione del Fondo di previdenza 
nelle materie previste dal presente testo unico è ammesso ricorso al consiglio 
di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i 
dipendenti statali, per motivi di legittimità, da parte di chi vi abbia 
interesse. 
Il ricorso deve essere presentato, nel termine di trenta giorni dalla 
notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o 
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, direttamente o mediante 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'organo cui è diretto o 
all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato. 
Nel caso di presentazione diretta, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il 
ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di 
presentazione. 
La comunicazione dei provvedimenti soggetti a ricorso ai sensi del presente 
articolo deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve 
essere presentato. 
Il provvedimento di decisione del consiglio di amministrazione ha carattere 
definitivo. 
Si applica la disposizione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (20). 



(20)  La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre-11 dicembre 1989, n. 530 
(Gazz. Uff. 13 dicembre 1989, n. 50 - Serie speciale), ha dichiarato: a) 
l'illegittimità dell'art. 24 della L. 19 gennaio 1942, n. 22, abrogato dall'art. 
29 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui non prevedeva 
l'esperibilità del ricorso alla Corte dei conti anche in mancanza del preventivo 
ricorso amministrativo; b) ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, 
l'illegittimità dell'art. 29 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte 
in cui non prevede l'esperibilità del ricorso alla Corte dei conti anche in 
mancanza del preventivo ricorso amministrativo. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
30. Revoca, modifica o rettifica d'ufficio dei provvedimenti.
I provvedimenti adottati dall'amministrazione del Fondo di previdenza nelle 
materie previste dal presente testo unico possono essere revocati, modificati o 
rettificati d'ufficio quando: 
a) vi sia stato errore di fatto o si sia omesso di tener conto di elementi 
risultanti dagli atti; 


b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di 
riscatto o nel calcolo dell'indennità di buonuscita o dell'assegno vitalizio; 


c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento; 


d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o 
dichiarati falsi. 
Nei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b) il provvedimento è revocato, 
modificato o rettificato non oltre il termine di un anno dalla data di 
emanazione; nei casi previsti dalle lettere c) e d) il termine è di sessanta 
giorni dal rinvenimento di documenti nuovi o dalla notizia della riconosciuta o 
dichiarata falsità dei documenti. 
Nel caso previsto dall'art. 26, comma sesto, il provvedimento è revocato, 
modificato o rettificato nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta 
comunicazione dell'amministrazione statale. 



 





31. Competenza della Corte dei conti nelle controversie sull'assegno vitalizio.
Nulla è innovato per quanto attiene alla competenza della Corte dei conti a 
conoscere dei ricorsi in sede giurisdizionale avverso i provvedimenti definitivi 
in materia di assegno vitalizio. 



 





PARTE SECONDA 
Fondo di previdenza e credito 
(giurisprudenza di legittimità)
32. Denominazione.
L'opera di previdenza istituita con il regio decreto 26 febbraio 1920, n. 219, 
incorporata nell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti 
statali, assume la denominazione di Fondo di previdenza e credito per i 
dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti. 
Il Fondo ha gestione autonoma. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
33. Finalità.
Il Fondo di previdenza e credito provvede: 
a) alla corresponsione dell'indennità di buonuscita e degli assegni vitalizi; 


b) all'erogazione di prestiti verso cessione di quote di retribuzione; 


c) alla costituzione di garanzia a favore degli istituti autorizzati ad erogare 
prestiti agli iscritti; 


d) alla ammissione degli orfani degli iscritti in convitti, per l'istruzione, 
l'educazione ed il mantenimento; 


e) al conferimento di borse di studio; 


f) alla ammissione in case di riposo degli iscritti cessati dal servizio e dei 
coniugi; 


g) alle cure climatiche in favore dei figli degli iscritti; 


h) ad altre forme di previdenza, a favore degli iscritti e dei loro aventi 
diritto, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S., previa 
autorizzazione dei Ministeri vigilanti. 
Le prestazioni di cui alla lettera a) sono obbligatorie; le altre prestazioni 
non possono essere erogate se non nei limiti delle disponibilità determinate in 
bilancio, eccedenti la copertura degli oneri finanziari relativi alle suddette 
prestazioni obbligatorie; la spesa annuale per l'assistenza climatica non può, 
comunque, superare un sedicesimo delle entrate relative all'anno stesso. 



 





34. Patrimonio.
Il patrimonio del Fondo è costituito da: 
1) beni immobili; 
2) titoli di Stato o garantiti dallo Stato; 
3) disponibilità liquide; 
4) anticipazioni, mutui attivi e passivi e altri crediti e debiti; 
5) fondi di ammortamento, di rinnovamento e di copertura contro il rischio di 
svalutazione dei beni; 
6) fondi di riserva. 



 





35. Entrate.
Le entrate del Fondo sono costituite: 
1) dal contributo previdenziale obbligatorio; 
2) dal contributo obbligatorio per l'erogazione del credito; 
3) dal contributo di riscatto; 
4) dalle rendite e dagli interessi dei beni del patrimonio; 
5) dalle somme trattenute sugli stipendi dei dipendenti statali in conseguenza 
di provvedimenti disciplinari, devolute al Fondo; 
6) da lasciti, donazioni e qualsiasi altro provento destinato al Fondo. 



 





36. Riserve tecniche.
Per la copertura degli oneri finanziari a carico del Fondo sono costituite 
riserve tecniche. 
Ogni tre anni si provvede alla compilazione del bilancio tecnico, che è 
sottoposto all'approvazione dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e 
per il tesoro. 
Le spese di amministrazione sono a carico del Fondo. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
37. Contributo previdenziale obbligatorio.
L'Amministrazione cui l'iscritto appartiene versa al Fondo di previdenza e 
credito un contributo previdenziale obbligatorio in misura pari al 7,10 per 
cento della base contributiva indicata nell'art. 38; il contributo è elevato al 
7,60 per cento dal 1° gennaio 1976 e all'8,10 per cento dal 1° gennaio 1978; 
ciascuna amministrazione si rivale a carico del dipendente iscritto in misura 
pari al 2,50 per cento della base contributiva predetta (21). 
Il contributo obbligatorio per il credito, a carico degli iscritti aventi 
diritto alle prestazioni creditizie, è pari allo 0,50 per cento dello stipendio, 
paga o retribuzione mensili considerati al lordo in ragione dell'80 per cento 
(22). 
I contributi indicati nei commi precedenti non sono rimborsabili ancorché non 
siano state erogate prestazioni (23). 



(21)  Vedi, anche, in merito, gli artt. 6 e 8, Accordo 29 luglio 1999. 
(22)  Per la determinazione del contributo, vedi l'art. 1, comma 242, L. 23 
dicembre 1996, n. 662 e l'art. 68, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(23)  Vedi, anche, l'art. 18, L. 20 marzo 1980, n. 75, e il D.P.C.M. 20 dicembre 
1999. Per la soppressione del contributo, vedi l'art. 53, comma 6, L. 27 
dicembre 1997, n. 449 e l'art. 68, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
38. Base contributiva.
La base contributiva è costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o 
retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il 
trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonché dei seguenti 
assegni: 
indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista 
dall'art. 47, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ; 
assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734 , per gli 
impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello Stato; 
indennità prevista dall'art. 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728 , per il 
personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione 
delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi 
telefonici; 
assegno annuo previsto dall'art. 12 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580 , 
convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante 
delle università e degli istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori 
ruolo ed incaricato; 
assegno annuo previsto dall'art. 12, L. 30 luglio 1973, n. 477 , per il 
personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, 
elementare, secondaria ed artistica; 
assegno perequativo previsto dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 , 
per gli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché 
per i sottufficiali e per i militari di truppa; 
assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa 
o diversa amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che 
concorra a costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella 
nuova qualifica. 
Concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità 
previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale. 
Per particolari categorie di personale, per le quali non è agevole 
l'accertamento dell'ammontare della retribuzione o che svolgano attività che 
comportano, in linea normale, orari di lavoro ridotti, la base per la 
commisurazione del contributo è stabilita, con decreto del Ministro per il 
lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e con 
gli altri Ministri interessati, in una somma fissa mensile ragguagliata alla 
retribuzione complessiva di similari categorie di dipendenti statali (24) (25). 



(24)  Vedi, ora, l'art. 2, L. 20 marzo 1980, n. 75. La Corte costituzionale, con 
sentenza 5-19 maggio 1993, n. 243 (Gazz. Uff. 26 maggio 1993, n. 22 Serie 
speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto 
dell'art. 1, terzo comma, lettere b) e c), della L. 27 maggio 1959, n. 324, con 
gli articoli 3 e 38 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui non 
prevedono, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi 
legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale secondo i princìpi ed 
i tempi indicati in motivazione. 
(25)  La Corte costituzionale con sentenza 15-27 giugno 1995, n. 278 (Gazz. Uff. 
5 luglio 1995, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di 
legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38, sollevata in riferimento agli 
artt. 3 e 36 della Costituzione. 
 





39. Categorie iscritte.
Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i dipendenti statali di cui all'art. 1, 
con le eccezioni stabilite dall'art. 2 e con la limitazione di cui al comma 
seguente. 
Sono iscritti al Fondo, per le sole prestazioni creditizie: 
i dipendenti civili non di ruolo dello Stato che abbiano optato per l'iscrizione 
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i 
superstiti o a fondi sostitutivi di essa; 
i dipendenti iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza al personale 
degli uffici locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di cui 
all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 ; 
i dipendenti iscritti alla Cassa integrativa di previdenza per il personale 
telefonico statale, di cui al D.Lgs.C.P.S. 22 gennaio 1947, n. 134 , e 
successive modificazioni. 



 





40. Iscrizione di categorie particolari.
L'obbligo dell'iscrizione al Fondo è esteso: 
1) per tutte le prestazioni: 
ai giudici della Corte costituzionale; 
ai dipendenti della Camera dei deputati, del Senato e del Segretariato generale 
della Presidenza della Repubblica; 
ai dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; 
ai cappellani militari appartenenti al ruolo unico del servizio permanente; 
2) per tutte le prestazioni, escluse quelle creditizie: 
ai dipendenti del Gran magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; 
agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari; 
3) per le sole prestazioni creditizie: 
ai dipendenti di ruolo e non di ruolo dell'Accademia nazionale dei Lincei; 
ai dipendenti di ruolo dell'Istituto centrale di statistica; 
al personale speciale del Consiglio nazionale delle ricerche. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
41. Decorrenza e cessazione dell'iscrizione.
L'iscrizione ha effetto dalla data di decorrenza del trattamento economico di 
attività e cessa dalla data di cessazione dal servizio per qualunque causa. 
Nel caso in cui il dipendente sia trattenuto o richiamato in servizio senza 
soluzione di continuità e con percezione degli assegni di attività, l'iscrizione 
prosegue per tutto il periodo di trattenimento o di richiamo. 
Resta salva la facoltà dell'interessato di far valere i propri diritti alla data 
di cessazione dal servizio, anteriore al trattenimento o richiamo. 



 





42. Reiscrizione.
Per i dipendenti cessati dalla iscrizione e nuovamente iscritti, il periodo 
della precedente iscrizione è utile sia per l'acquisto del diritto alle 
prestazioni che per la loro misura. 



 





43. Divieto di iscrizione.
Le iscrizioni di categorie diverse da quelle indicate dagli articoli 39 e 40 non 
possono essere effettuate che per disposizione di legge. 



 





44. Assistenza creditizia.
Per l'erogazione di prestiti e per la costituzione di garanzia di cui all'art. 
33, lettere b) e c), si osservano le disposizioni del testo unico approvato con 
D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 , e successive modificazioni ed integrazioni, e 
del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
28 luglio 1950, n. 895 , purché compatibili con le norme del presente testo 
unico. 



 





45. Diritti e facilitazioni fiscali.
I diritti e le facilitazioni anche fiscali tuttora spettanti, in base alle norme 
vigenti, al soppresso Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono 
attribuiti al Fondo di previdenza e credito. 



 





46. Interessi sui prestiti.
La misura degli interessi e delle ritenute per spese di amministrazione e per 
rischi di insolvenza, da applicare sui prestiti è stabilita dal consiglio di 
amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti 
statali con propria delibera, da sottoporsi all'approvazione dei Ministeri del 
lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e non può superare quella 
indicata dalle disposizioni legislative vigenti in materia. 
Ai fini del computo delle quote di retribuzione cedibili si considera la base 
contributiva di cui all'art. 37, secondo comma. 



 





47. Garanzia per i prestiti.
[Le cessioni delle quote di retribuzione non possono avere altra garanzia che 
quella dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali. 

Ogni diversa garanzia, sotto qualsiasi forma anche assicurativa, è nulla, sia 
nei rapporti con le amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono, che nei 
rapporti delle stesse parti contraenti] (26) (27). 



(26)  Articolo abrogato dal comma 138 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. 
(27) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 gennaio-8 febbraio 2006, n. 48 
(Gazz. Uff. 15 febbraio 2006, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 47, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.
 





48. Comitato speciale per il credito.
All'attività creditizia è preposto un comitato speciale per il credito, 
istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti 
statali, con il compito (28): 
a) di deliberare sulla concessione dei prestiti di cui all'art. 33, lettera b), 
e di stabilire le direttive per la loro erogazione; 


b) di proporre al consiglio di amministrazione dell'Ente lo stanziamento dei 
fondi necessari; 


c) di proporre al consiglio di amministrazione dell'Ente la misura del tasso di 
interesse e delle ritenute per le spese di gestione e per rischi di insolvenza 
da applicare sui prestiti; 


d) di proporre l'imputazione al Fondo rischi di insolvenza dei residui debiti 
inesigibili su prestiti; 


e) di fare proposte sulle questioni generali che abbiano riferimento 
all'esercizio del credito e all'andamento dei servizi relativi; 


f) di esercitare le altre attribuzioni che gli venissero delegate dal Consiglio 
di amministrazione dell'Ente. 
Le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in merito alla 
materia di cui ai punti b) e c) sono sottoposte all'approvazione del Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. 
Per i lavori relativi ai punti a) e d) del presente articolo, il comitato si 
suddivide in due sottocomitati, composti di quattro membri ciascuno, e 
mantenendo la proporzione rappresentativa, di cui ai precedenti punti 1) e 2). 
I due sottocomitati operano alternativamente, sempre presieduti dal presidente 
dell'E.N.P.A.S. e con la presenza di due sindaci e del direttore generale. 
Il comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto 
del presidente. 
È deferito al comitato l'esame dei casi in cui i due sottocomitati non abbiano 
raggiunto l'unanimità nelle decisioni. 



(28)  Per il trasferimento al comitato unitario per il credito delle funzioni 
già attribuite dal presente articolo al comitato speciale per il credito, vedi 
l'art. 10, D.M. 28 luglio 1998, n. 463. 
 





49. Composizione del comitato.
Il comitato speciale per il credito è nominato dal presidente dell'Ente 
nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali che lo presiede 
ed è composto: 
1) da quattro consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza 
ed assistenza per i dipendenti statali, di cui alla lettere a), b), c) e d) 
dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1951, n. 1669 (29); 
2) da quattro consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza 
ed assistenza per i dipendenti statali scelti tra i rappresentanti dei personali 
assistiti, residenti in Roma. 
Alle sedute del comitato partecipano, a turno, due sindaci designati di volta in 
volta dal collegio dei revisori dell'E.N.P.A.S. e il direttore generale, con 
voto consultivo. 
Il comitato delibera, in seduta plenaria, sugli argomenti di cui ai punti b), 
e), ed f) del precedente art. 48. 



(29)  Sostituisce l'art. 21, L. 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla 
composizione del Consiglio d'amministrazione dell'Ente Nazionale di Previdenza e 
Assistenza per i Dipendenti Statali. 
 





50. Altre prestazioni.
Per l'erogazione delle prestazioni indicate nell'art. 33, lettere d), e), f) e 
g), si osservano le norme vigenti in materia. 



 





PARTE TERZA 
Disposizioni finali e transitorie 
51. Entrata in vigore del testo unico.
Il presente testo unico entra in vigore il primo giorno del mese successivo a 
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 



 





52. Eventi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore del 
presente testo unico.
Ai fini dell'indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio, i casi di 
cessazione dal servizio e i casi di morte verificatisi anteriormente alla data 
di entrata in vigore del presente testo unico restano regolati dalle norme 
anteriori. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
53. Decorrenza dell'iscrizione al Fondo di previdenza e credito.
Per il personale in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente testo 
unico resta ferma la decorrenza dell'iscrizione al Fondo di previdenza e credito 
dalla data appresso indicata per ciascuna categoria di appartenenza ovvero, per 
il personale immesso in servizio successivamente alla data predetta, da quella 
di decorrenza degli effetti economici, salvo che non sia diversamente disposto 
dal presente articolo: 


Impiegati civili e operai: 
1) impiegati civili di ruolo dello Stato, magistrati ordinari, amministrativi e 
della giustizia militare, avvocati e procuratori dello Stato, dal 1° febbraio 
1918; 
2) impiegati civili dei ruoli speciali transitori, successivamente trasferiti 
nei ruoli aggiunti, poi soppressi, dal 1° maggio 1948; 
3) impiegati civili non di ruolo dello Stato, esclusi quelli assunti per periodi 
inferiori ad un anno e con contratto d'impiego privato e quelli a contratto 
locale assunti per le esigenze degli uffici italiani all'estero, dal 1° gennaio 
1967; 
4) operai di ruolo dello Stato, dal 1° aprile 1961; 
Personale militare: 
5) ufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, 
dal 1° febbraio 1918; 
6) marescialli e gradi corrispondenti delle Forze armate e dei Corpi di polizia, 
esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, dal 1° 
febbraio 1918; 
7) marescialli dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, dal 1° 
luglio 1923; 
8) sergenti maggiori e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina e 
dell'Aeronautica e brigadieri dell'Arma dei carabinieri, della guardia di 
finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti 
di custodia, in servizio permanente, dal 1° luglio 1956; 
9) vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma e dei Corpi predetti, 
in servizio continuativo, rispettivamente: dal 1° gennaio 1962, dal 1° ottobre 
1961, dal 1° settembre 1961, dal 1° aprile 1963; 
10) brigadieri e vicebrigadieri raffermati dell'Arma e dei Corpi predetti e 
graduati e militari di truppa dell'Arma e Corpi stessi che abbiano compiuto la 
3ª rafferma triennale, dal 1° settembre 1948; 
11) vice brigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma e dei Corpi 
predetti in ferma volontaria, dal 1° luglio 1970; 
12) comandanti e capi guardia delle carceri (vecchio ordinamento), dal 1° 
febbraio 1918 al 31 dicembre 1920 e nuovamente dal 1° dicembre 1923; 
13) nocchieri delle capitanerie di porto (vecchio ordinamento), dal 1° febbraio 
1918 al 31 agosto 1920 e nuovamente dal 1° dicembre 1923; 
14) ufficiali e marescialli in servizio permanente della soppressa milizia 
nazionale forestale, dal 16 settembre 1926; 
15) ufficiali e marescialli in servizio permanente della soppressa milizia 
nazionale della strada, dal 28 dicembre 1932; 
16) ufficiali mutilati e invalidi di guerra in congedo, riassunti in servizio 
sedentario ai sensi del regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1479, dal 1° 
gennaio 1937; 
17) ufficiali e marescialli della soppressa milizia portuaria, dal 1° luglio 
1939; 
18) ufficiali del corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal 1° gennaio 1940, 
data di inquadramento in ruolo ai sensi del regio decreto-legge 27 febbraio 
1939, n. 333, modificato dalla legge 27 dicembre 1941, n. 1570; 
19) sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco, dal 1° luglio 1961; 
20) ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza mantenuti in servizio a norma dell'articolo 6 della legge 11 
luglio 1956, n. 699 , e dell'articolo 12, lettera b), della legge 2 aprile 1968, 
n. 408 , dal 1° gennaio 1959; sottufficiali e militari di truppa del Corpo 
predetto mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 luglio 
1962, n. 888 , dal 9 agosto 1962. La decorrenza dell'iscrizione dalle predette 
date è subordinata al compimento, alle date stesse, di tre anni di servizio nel 
Corpo per i vicebrigadieri e di nove anni per gli appuntati e le guardie; in 
mancanza di tale requisito, l'iscrizione decorre dalla data in cui il requisito 
stesso è stato conseguito; 
21) militari delle categorie sopra elencate richiamati in servizio con assegni; 
Insegnanti e altro personale dipendente da istituti scolastici: 
22) professori universitari titolari, già a carico dei bilanci delle università 
di cui alla tabella B) allegata al regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102 
(30), dalla data di statizzazione delle singole università; 
23) professori incaricati esterni di insegnamento universitario, dal 1° novembre 
1961; 
24) insegnanti di educazione fisica, dal 1° febbraio 1918 al 30 settembre 1923 e 
nuovamente dal 1° ottobre 1946, data di reinquadramento nei ruoli dello Stato; 
25) insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento, insegnanti 
tecnico-pratici non di ruolo con nomina a tempo indeterminato e insegnanti di 
strumento musicale negli istituti magistrali, dal 1° ottobre 1961; 
26) assistenti non di ruolo delle accademie di belle arti e dei licei artistici, 
accompagnatori di pianoforte dei conservatori di musica e pianisti 
accompagnatori delle accademie nazionali di danza, dal 1° ottobre 1961; 
27) insegnanti della scuola secondaria assunti con incarico a tempo 
indeterminato, dal 1° ottobre 1969; 
28) insegnanti di ruolo delle scuole pubbliche elementari, dal 1° settembre 
1942; 
29) insegnanti delle scuole elementari statali, ivi compresi gli insegnanti 
preposti alle attività integrative e agli insegnamenti speciali, assunti con 
incarico a tempo indeterminato, dal 1° ottobre 1971; 
30) insegnanti con incarico a tempo indeterminato della scuola materna statale, 
dal 1° settembre 1971; 
31) personale titolare, stabile e in prova, direttivo, insegnante, di 
amministrazione e di laboratorio delle scuole professionali, industriali e 
commerciali, delle scuole e istituti d'arte, degli istituti superiori di 
commercio, degli istituti superiori per le industrie artistiche, delle scuole 
superiori di architettura e delle stazioni sperimentali, dal 1° luglio 1927; 
l'iscrizione decorre, invece, dal 1° gennaio 1922, se detto personale, in 
servizio al 1° luglio 1927, trovavasi iscritto al 31 dicembre 1925 alla 
soppressa Cassa pensioni istituita con decreto legislativo luogotenenziale 6 
settembre 1917, n. 1750; 
32) personale di amministrazione delle università dei soppressi gradi VI, VII e 
VIII, già a carico dei bilanci universitari, di cui alla tabella B) allegata al 
regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102 (31), dal 7 luglio 1933; 
33) personale di amministrazione delle università dei soppressi gradi IX e 
inferiori, già a carico dei bilanci universitari, dal 1° settembre 1940; 
34) assistenti, tecnici, subalterni, infermieri e portantini degli istituti 
superiori universitari, già a carico dei bilanci universitari, dal 1° luglio 
1948; 
35) personale ispettivo, direttivo, insegnante e assistente delle scuole materne 
statali, dalla data di inquadramento nei ruoli istituiti con legge 18 marzo 
1968, n. 444 ; 
Categorie particolari: 
36) giudici della Corte costituzionale, dalla data del provvedimento di nomina; 
37) impiegati di ruolo del Senato, dal 1° febbraio 1918; 
38) impiegati di ruolo della Camera dei deputati, dal 1° febbraio 1918 al 30 
giugno 1919 e nuovamente dal 1° luglio 1927; 
39) ufficiali giudiziari di ruolo, dal 1° gennaio 1930; 
40) aiutanti ufficiali giudiziari, dal 1° dicembre 1951; 
41) funzionari del Fondo per il culto, degli economati generali dei benefici 
vacanti e del soppresso Ministero della real casa, dal 1° febbraio 1918; 
42) personale daziario delle cessate amministrazioni statali di Roma, Napoli, 
Palermo e Venezia iscritto in qualità di impiegato civile di ruolo dello Stato 
anteriormente al trasferimento alle amministrazioni comunali disposto dall'8 
marzo 1924 con regio decreto 13 gennaio 1924, n. 187, dal 1° febbraio 1918; 
43) funzionari di cui agli articoli 1 e 4 del regio decreto 19 aprile 1923, n. 
936, e personale direttivo, insegnante, di amministrazione e di laboratorio 
delle scuole indicate al n. 31 del presente articolo, situate nei territori 
annessi all'Italia dopo la guerra 1914-18, dal 1° luglio 1923; 
44) personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, dal 1° gennaio 1924; 
e fatta eccezione per coloro che optarono, a norma dell'articolo 14 del regio 
decreto 12 dicembre 1926, n. 2206, per il trattamento di quiescenza stabilito 
dall'articolo 15 della legge 14 luglio 1907, n. 543, salvo che gli stessi non 
abbiano rinunciato al trattamento medesimo ai sensi del regio decreto 9 gennaio 
1936, n. 268; 
45) personale di ruolo del soppresso commissariato generale per l'emigrazione, 
dal 1° luglio 1927; 
46) personale del Gran magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, dal 1° 
gennaio 1937; 
47) personale di ruolo degli Archivi notarili regionali e distrettuali, dal 1° 
maggio 1940; 
48) personale di ruolo degli Archivi notarili regionali e distrettuali, dal 1° 
maggio 1940; 
49) personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni con contratto a termine di cui all'allegato 2 del regio 
decreto 17 settembre 1931, n. 1345, dal 1° luglio 1945, data di inquadramento 
nei ruoli statali; 
50) capi cantonieri dell'Azienda nazionale autonoma strade, dal 20 agosto 1946, 
data di attribuzione della qualifica di impiegati; 
51) agenti stradali dell'Azienda nazionale autonoma strade, dal 29 maggio 1948, 
data di attribuzione della qualifica di impiegati; 
52) personale di ruolo dell'Azienda autonoma per i telefoni di Stato, dal 1° 
giugno 1948; 
53) agenti forestali, dal 1° luglio 1948, data di attribuzione della qualifica 
di impiegati; 
54) personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla 
tabella C) annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, dalla data del 
provvedimento di inquadramento nei ruoli statali; 
55) personale degli istituti di incremento ippico, già depositi cavalli 
stalloni, dal 18 agosto 1954, data di attribuzione della qualifica di impiegati; 

56) impiegati assunti dalla soppressa Amministrazione dell'Africa Italiana con 
contratto tipo approvato con decreto interministeriale 30 aprile 1929, n. 129, i 
quali abbiano optato per la conservazione di detto rapporto d'impiego, se in 
servizio al 1° gennaio 1964, dal 1° settembre 1954; 
57) sorveglianti idraulici, dal 29 giugno 1956, data di attribuzione della 
qualifica di impiegati; 
58) collocatori di ruolo delle sezioni comunali e frazionali degli uffici 
regionali del lavoro e della massima occupazione, dal 1° gennaio 1962; 
59) dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal 1° 
gennaio 1967, data di inquadramento nei ruoli istituiti con decreto del 
Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826 ; 
60) personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio 
nazionale nell'ambito della Comunità atlantica, assunto in categorie salariali 
non di ruolo ai sensi della legge 9 marzo 1971, n. 98, dalla data di assunzione; 

61) cappellani militari dalla data in cui furono inquadrati nel ruolo unico 
previsto dalla legge 11 marzo 1926, n. 417, e successivamente nel ruolo unico 
del servizio permanente di cui alle leggi 16 gennaio 1936, n. 77, e 1° giugno 
1961, n. 512. 



(30)  Recava l'ordinamento dell'istruzione superiore. 
(31)  Recava l'ordinamento dell'istruzione superiore. 
 





54. Categorie cessate dall'iscrizione.
Per i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente testo 
unico, già appartenenti a categorie cessate dall'iscrizione al Fondo di 
previdenza e credito e successivamente reiscritti a qualsiasi titolo, si 
valutano i servizi prestati durante il periodo di iscrizione delle predette 
categorie a fianco di ciascuna indicato: 
1) il personale di custodia delle carceri dal 1° febbraio 1918 al 31 dicembre 
1920, data di militarizzazione della categoria; 
2) gli ufficiali, i graduati e le guardie del Corpo della guardia di città dal 
1° febbraio 1918 al 7 ottobre 1919, data di soppressione del Corpo, disposta con 
regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1790; 
3) gli ufficiali del Corpo della regia guardia per la pubblica sicurezza dal 7 
ottobre 1919 al 1° gennaio 1923, data di scioglimento del Corpo, disposto 
dall'art. 5 del regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680; 
4) il personale degli agenti investigativi dal 23 agosto 1919 al 1° gennaio 
1923, data di soppressione del ruolo disposta dall'art. 6 del regio decreto 31 
dicembre 1922, n. 1680; 
5) il personale della bassa forza delle capitanerie di porto dal 1° febbraio 
1918 al 31 agosto 1920, data di militarizzazione della categoria; 
6) gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente in 
congedo provvisorio, in posizione ausiliaria ordinaria o speciale, di 
complemento, di milizia territoriale o della riserva, dal 1° febbraio 1918 al 6 
dicembre 1927; 
7) medici, farmacisti e veterinari incaricati presso gli istituti di prevenzione 
e pena, dall'8 novembre 1970 al 31 dicembre 1971. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
55. Iscrizione al Fondo e computabilità dei servizi.
Per le categorie di personale iscritte al Fondo di previdenza e credito dopo il 
1° gennaio 1940, si computa, ai fini della indennità di buonuscita e 
dell'assegno vitalizio, il servizio prestato con iscrizione; è ammesso a 
riscatto il servizio prestato senza iscrizione. Per il personale iscritto 
precedentemente, si computa il servizio prestato nelle categorie ammesse 
all'iscrizione. 
I servizi effettivamente prestati anteriormente al 1° settembre 1942 in qualità 
di insegnante di ruolo delle scuole elementari pubbliche sono computabili: 
per intero, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° settembre 1952; 

per il 70 per cento, nei casi di cessazione dal servizio dal 1° settembre 1948 
al 31 agosto 1952. 
Per gli impiegati e gli uscieri di ruolo dell'Amministrazione autonoma degli 
archivi notarili, cessati dal servizio a partire dal 1° maggio 1946 o in data 
successiva, sono computabili i servizi resi nelle qualità predette anteriormente 
al 1° maggio 1940; 
per intero, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° gennaio 1953; 
per il 70 per cento, nei casi di cessazione dal servizio dal 1° maggio 1946 al 
31 dicembre 1952. 



 





56. Abrogazione.
Sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nel presente testo 
unico. 



 





57. Regolamento.
Rimangono in vigore le norme regolamentari compatibili con le disposizioni del 
presente testo unico sino a quando non sarà emanato, con decreto del Presidente 
della Repubblica, il nuovo regolamento. 



 





Tabella degli assegni vitalizi di riversibilità a favore dei superstiti aventi 
diritto 
+-----------------------------+--------------------------------+ 
|                             | Importo annuo per 12 mensilità | 
|                             |dell'assegno vitalizio a favore:| 
|  Ultima retribuzione annua  +-------------+------------------+ 
| contributiva dell'iscritto  |     del     |   degli orfani,  | 
|                             |   coniuge   |     genitori,    | 
|                             |  superstite |fratelli e sorelle| 
+-----------------------------+-------------+------------------+ 
|          Fino a L.   800.000|    114.000  |       93.000     | 
|da L.  800.001 a L. 1.000.000|    135.000  |      112.500     | 
|  "  1.000.001  "   1.200.000|    165.000  |      137.500     | 
|  "  1.201.001  "   1.400.000|    195.000  |      162.500     | 
|  "  1.400.001  "   1.600.000|    225.000  |      187.500     | 
|  "  1.600.001  "   1.800.000|    255.000  |      212.500     | 
|  "  1.800.001  "   2.000.000|    285.000  |      237.500     | 
|  "  2.000.001  "   2.200.000|    315.000  |      262.500     | 
|  "  2.200.001  "   2.400.000|    345.000  |      287.500     | 
|  "  2.400.001  "   2.600.000|    375.000  |      312.500     | 
|  "  2.600.001  "   2.800.000|    405.000  |      337.500     | 
|  "  2.800.001  "   3.000.000|    435.000  |      362.500     | 
|         Oltre  "   3.000.000|    465.000  |      387.500     | 








fp07-gr07