GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 304 DELL' 8/11/1977



L. 25 ottobre 1977, n. 808.  Agg. G.U. 31/01/2006
Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria 
e sul personale non docente, nonché disposizioni relative ad alcuni settori del 
personale docente delle università. 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 novembre 1977, n. 304. 
Vedi, anche, la L. 29 gennaio 1986, n. 23, riportata al n. H/LVIII. 
 





TITOLO I 
Decentramento dei servizi del ministero della Pubblica Istruzione nel settore 
dell'istruzione universitaria e snellimento di procedure 
Capo I 
Decentramento 
(giurisprudenza di legittimità) 
1. Attribuzioni relative al personale docente universitario. 
Tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento 
economico e di carriera del personale docente universitario, con esclusione di 
quelli di cui al comma successivo, sono devoluti alla competenza dei rettori 
delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria. 
In ordine al predetto personale restano ferme le attribuzioni 
dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per quanto concerne: 
a) la ripartizione dei posti di organico e i concorsi a posti di docente; 
b) il conferimento delle nomine e della conferma in ruolo; 
c) i trasferimenti; 
d) le autorizzazioni alla concessione delle aspettative per motivi sindacali; 
e) i comandi e i collocamenti fuori ruolo. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
2. Attribuzioni relative al personale non docente delle università e degli 
istituti di istruzione universitaria. 
Tutti gli atti e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento 
economico e di carriera, nonché i bandi di concorso e le nomine per la copertura 
dei posti disponibili presso le singole università o istituti di istruzione 
universitaria, relativi al personale non docente delle università e degli 
istituti di istruzione universitaria, con esclusione di quelli di cui al 
successivo terzo comma sono devoluti alla competenza dei rettori e dei direttori 
degli istituti di istruzione universitaria. 
Sono altresì devoluti alla competenza dei rettori delle università e dei 
direttori degli istituti di istruzione universitaria gli inquadramenti nella 
categoria immediatamente superiore previsti dal primo comma dell'articolo 3 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 (2), e dagli 
articoli 13, lettera b) e 25 della legge 13 maggio 1975, n. 157 (2). 
In ordine al predetto personale restano ferme le attribuzioni 
dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per quanto concerne: 
a) la ripartizione ed il trasferimento dei posti in organico; 
b) le autorizzazioni a bandire i concorsi; 
c) i concorsi per il reclutamento del personale delle carriere direttive, 
amministrativa, di ragioneria e delle biblioteche universitarie; 
d) il conferimento della nomina in ruolo, i trasferimenti e le promozioni del 
personale appartenente alle carriere direttive di cui alla precedente lettera 
c), nonché la formulazione del giudizio complessivo per il personale delle 
carriere medesime con qualifica non inferiore a direttore di sezione o 
qualifiche equiparate; 
e) le promozioni del personale delle altre carriere per le quali le norme 
vigenti prevedono la competenza del consiglio di amministrazione del Ministero 
della pubblica istruzione o procedure concorsuali su base nazionale; 
f) i concorsi riservati alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario 
principale e di coadiutore principale, o alle qualifiche equiparate, ai sensi 
degli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 1970, n. 1077 (2); 
g) i trasferimenti da un ruolo ad un altro di corrispondente carriera, di cui 
all'articolo 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (2); 
h) le autorizzazioni alle concessioni delle aspettative per motivi sindacali; 
i) i comandi ed i collocamenti fuori ruolo. I bandi relativi ai concorsi 
pubblici di accesso ai ruoli del personale non docente sono pubblicati nella 
Gazzetta Ufficiale, anche se attribuiti alla competenza dei rettori delle 
università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria. 
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(2) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(2) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(2) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(2) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
 





3. Nomina delle commissioni esaminatrici nei concorsi decentrati per i ruoli del 
personale non docente ed operaio delle università e degli istituti di istruzione 
universitaria. 
Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso alle carriere di 
concetto, amministrativa, di ragioneria e delle biblioteche universitarie, alla 
carriera esecutiva amministrativa ed alla carriera ausiliaria sono nominate dai 
rettori delle università e dai direttori degli istituti di istruzione 
universitaria secondo le modalità di cui all'articolo 3, secondo, terzo e quarto 
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (2). 
Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di operaio sono nominate dai 
rettori delle università e dai direttori degli istituti di istruzione 
universitaria e si compongono di: 
a) un tecnico laureato, o ingegnere dell'ufficio tecnico; o curatore degli orti 
botanici o conservatore dei musei delle scienze, quale presidente; 
b) da tre tecnici di carriera direttiva, scelti tra i tecnici laureati, 
ingegneri, curatori o conservatori, ovvero da tre tecnici di carriera di 
concetto degli istituti scientifici o degli uffici tecnici; 
c) da un funzionario di carriera direttiva delle segreterie universitarie. 
Alle commissioni vengono aggregati, a tutti gli effetti, uno o più operai 
specializzati, in relazione alle qualifiche di mestiere messe a concorso. 
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato appartenente al 
ruolo di carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie. 
È abrogato l'articolo 24 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 (3), 
ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465. 
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(2) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(3) Riportato al n. H/III. 
 





4. Adempimenti connessi ai rapporti con l'I.N.A.I.L. 
Sono devoluti alla competenza dei rettori delle università e dei direttori degli 
istituti di istruzione universitaria gli adempimenti relativi alla gestione 
esercitata dall'I.N.A.I.L. per conto dello Stato nei confronti del personale 
docente e non docente delle università e degli istituti di istruzione 
universitaria in esecuzione della normativa vigente in materia di assicurazioni 
contro gli infortuni sul lavoro. 
Le prestazioni dovute dall'I.N.A.I.L. al personale delle università e degli 
istituti di istruzione universitaria vengono eseguite previa autorizzazione dei 
rettori e dei direttori, i quali, in qualità di funzionari delegati, provvedono 
anche ai conseguenti rimborsi. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
5. Devoluzione di competenze spettanti al consiglio di amministrazione e 
decentramento dei controlli. 
Salvo quanto previsto dal precedente articolo 2, lettera e), nelle materie 
devolute, per effetto della presente legge, ai rettori delle università ed ai 
direttori degli istituti di istruzione universitaria le attribuzioni, che, in 
base alle vigenti disposizioni, sono esercitate dal consiglio di amministrazione 
del Ministero della pubblica istruzione, sono demandate ad una apposita 
commissione per il personale da costituire presso ogni università od istituto di 
istruzione universitaria. 
Detta commissione, nominata dal rettore o direttore, è così composta: 
a) dal rettore o direttore, che la presiede; 
b) dal direttore amministrativo; 
c) da due rappresentanti del personale docente; 
d) da due rappresentanti del personale non docente. 
I membri di cui alle lettere c) e d) sono designati dalle organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, rispettivamente, del 
personale docente e del personale non docente. 
Le funzioni di controllo esercitate dalla ragioneria centrale presso il 
Ministero della pubblica istruzione e dalla Corte dei conti sono demandate, 
nelle materie devolute, ai sensi della presente legge, ai rettori delle 
università ed ai direttori degli istituti di istruzione universitaria, 
rispettivamente, alle ragionerie regionali dello Stato e alle delegazioni 
regionali della Corte dei conti competenti per territorio (3/a) (3/b). 
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(3/a) Vedi, anche, l'art. 24, L. 29 gennaio 1986, n. 23, riportata al n. 
H/LVIII. 
(3/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 





Capo II 
Procedure 
6. Snellimento delle procedure. 
Su richiesta dei competenti rettori delle università, dei direttori degli 
istituti di istruzione universitaria, nonché dei direttori degli osservatori 
astronomici e vesuviano, trasmessa per il tramite delle ragionerie regionali 
dello Stato, le direzioni provinciali del tesoro sono autorizzate a variare le 
partite provvisorie e definitive di spesa fissa relative al personale docente e 
non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli 
osservatori astronomici e vesuviano, al fine di corrispondere al personale 
stesso gli assegni conseguenti a provvedimenti di competenza 
dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei rettori e 
direttori, concernenti nomine e variazioni di stato aventi effetti giuridici ed 
economici. 
I rettori e direttori, di cui al comma precedente, avanzeranno detta richiesta 
quando avranno accertato la sussistenza delle condizioni prescritte ai fini 
dell'emanazione dei provvedimenti di propria competenza ovvero quando avranno 
ricevuto comunicazione delle variazioni da apportare con provvedimenti di 
competenza dell'Amministrazione centrale. 
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7. Provvedimenti definitivi. 
Tutti i provvedimenti emanati dai rettori delle università e dai direttori degli 
istituti di istruzione universitaria, per effetto della presente legge, sono 
definitivi, con esclusione dei seguenti: 
a) dichiarazione di risoluzione del rapporto di impiego a seguito di giudizio 
sfavorevole sul periodo di prova; 
b) sanzioni disciplinari; 
c) dispensa dal servizio quando non si tratti di dispensa dal servizio per 
infermità; 
d) sospensione cautelare facoltativa. 
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8. Procedura per l'assunzione di appartenenti a categorie riservatarie. 
[La legge 2 aprile 1968, n. 482 (4), si applica con riferimento ai singoli 
contingenti di posti di ruolo organico stabiliti per ciascuna università e per 
ciascun istituto di istruzione universitaria. 
Le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria e degli operai 
permanenti di appartenenti alle categorie previste dalla citata L. 2 aprile 
1968, n. 482, avranno luogo mediante concorsi nazionali per titoli a richiesta 
dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione 
universitaria (4/a). 
I bandi di concorso prevederanno che, qualora non sia stato possibile procedere 
al conferimento dei posti spettanti ad una o più categorie per mancanza di 
aspiranti, i posti stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre 
categorie. 
Per la formazione delle commissioni esaminatrici e l'espletamento dei concorsi 
si applicano le norme generali vigenti in materia] (4/b). 
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(4) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori. 
(4/a) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 27 febbraio 1980, n. 38, riportata 
al n. H/XLIX. Peraltro, detto comma è stato abrogato dall'art. 25, L. 29 gennaio 
1986, n. 23, riportata al n. H/LVIII. 
(4/b) Abrogato dall'art. 25, L. 29 gennaio 1986, n. 23, riportata al n. H/LVIII. 

 





TITOLO II 
Immissioni in ruolo e revisione delle dotazioni organiche del personale non 
docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli 
osservatori astronomici e vesuviano 
Capo I 
Immissioni in ruolo e revisione delle dotazioni organiche 
(giurisprudenza di legittimità) 
9. Immissione in ruolo di personale non docente incaricato. 
Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1977 con incarico a tempo 
indeterminato, conferito ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1042 (5), è 
immesso nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto, con effetto 
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
L'immissione in ruolo ha luogo mediante l'utilizzazione dei posti riservati al 
predetto personale ai sensi dell'articolo 8 decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 
580 (6), convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766. 
Il personale cui è stato conferito, in data anteriore al 1° luglio 1977, un 
incarico nelle more dei concorsi su posti vacanti in organico, è immesso nel 
ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto, con effetto dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, mediante l'utilizzazione dei posti per i 
quali sono stati conferiti gli incarichi stessi. 
Le relative dotazioni organiche sono aumentate fino alla concorrenza 
dell'eventuale eccedenza delle unità di personale immesso in ruolo ai sensi dei 
commi precedenti rispetto alle disponibilità effettive dei rispettivi ruoli. 
Salvo quanto previsto dal successivo comma, sono revocati i concorsi già indetti 
per l'accesso ai ruoli del personale non docente delle università, degli 
istituti di istruzione universitari, degli osservatori astronomici e vesuviano, 
non pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge. 
Il personale cui sia stato conferito un incarico nelle more dei concorsi dopo la 
data del 30 giugno 1977 è mantenuto in servizio fino all'espletamento dei 
concorsi stessi; tali concorsi dovranno essere espletati entro il termine di 
mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
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(5) Riportata al n. H/XXI. 
(6) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
10. Immissione in ruolo di personale non medico non di ruolo. 
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale 
non medico, assunto a carico del bilancio delle università con rapporto di 
lavoro subordinato per le esigenze funzionali delle cliniche e degli istituti 
universitari di ricovero e di cura in servizio alla data del 1° gennaio 1977, è 
immesso nei corrispondenti ruoli del personale non docente delle università e 
degli istituti di istruzione universitaria. 
L'immissione in ruolo ha luogo previo incremento delle dotazioni dei rispettivi 
ruoli organici fino alla concorrenza delle unità di personale avente titolo 
all'immissione stessa. 
[In relazione alle unità di personale immesse in ruolo ai sensi del precedente 
primo comma, le università e gli istituti di istruzione universitaria sono 
tenuti a versare annualmente, a carico del proprio bilancio, in conto entrate 
eventuali del Tesoro, un importo pari all'ammontare annuo lordo della spesa 
relativa alle retribuzioni spettanti al personale stesso, fermo restando a 
carico delle amministrazioni regionali l'onere dei contributi necessari a 
coprire la predetta spesa annuale] (6/a). 
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(6/a) Comma abrogato dall'art. 2, D.L. 19 settembre 1987, n. 382, riportato alla 
voce Sanità pubblica. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
11. Immissione in ruolo di personale assunto a carico del bilancio dello Stato o 
dalle amministrazioni universitarie. 
Il personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a carico del bilancio 
dello Stato o delle singole amministrazioni universitarie, compresi gli 
osservatori astronomici e vesuviano, in servizio alla data del 1° gennaio 1977, 
e che abbia prestato servizio per un periodo, anche non continuativo, non 
inferiore a diciotto mesi nell'ultimo triennio, è immesso nei ruoli del 
personale non docente delle università e degli istituti di istruzione 
universitaria, nonché degli osservatori astronomici e vesuviano, con effetto 
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
L'immissione in ruolo è disposta nella carriera corrispondente alla categoria di 
impiego non di ruolo nella quale il personale predetto è stato originariamente 
assunto. 
L'immissione in ruolo ha luogo di norma mediante l'utilizzazione dei posti 
disponibili nelle singole dotazioni organiche. Qualora non vi sia sufficiente 
disponibilità di posti nelle predette dotazioni organiche, queste sono aumentate 
fino alla concorrenza della eventuale eccedenza. 
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Capo II 
Norme particolari ai fini dell'assorbimento del personale in soprannumero e 
delle immissioni in ruolo 
12. Assorbimento del personale non docente di ruolo in soprannumero. 
Con effetto dal 1° gennaio 1977, il personale non docente di ruolo che, alla 
data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in soprannumero, è 
immesso in posti numerari dei rispettivi ruoli organici delle università, degli 
istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e 
vesuviano. 
L'assorbimento del soprannumero ha luogo mediante un incremento delle dotazioni 
organiche corrispondenti al numero delle unità di personale da immettere in 
posti numerari. 
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13. Norme particolari concernenti la revisione delle dotazioni organiche. 
Il Ministro per la pubblica istruzione determinerà, con propri decreti, di 
concerto con il Ministro per il tesoro, la consistenza dei singoli ruoli 
organici, tenuto conto degli incrementi resi necessari dalle immissioni in ruolo 
previste dal presente titolo. 
Sugli incrementi determinati dalle immissioni nei ruoli delle carriere esecutive 
e ausiliarie, nonché degli operai permanenti, non si fa luogo alla riserva dei 
posti previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 (6/b), fermo restando che la 
riserva stessa sarà operata, nella percentuale prevista dalla medesima legge, 
sui posti che saranno disponibili per i successivi concorsi pubblici. 
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(6/b) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori. 
 





14. Modifiche ai contingenti di posti di personale non docente. 
Fino alla determinazione definitiva delle singole piante organiche di ateneo, da 
attuarsi in sede di riforma universitaria, sulla base di criteri di 
programmazione, le modifiche ai contingenti dei posti del personale non docente 
- ivi compresi i posti relativi alle qualifiche dirigenziali - che si rendessero 
opportune, saranno determinate, per ciascun ateneo, con decreto del Ministro per 
la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le 
organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 
sulla base di un criterio uniforme che tenga conto del numero degli studenti, 
delle esigenze della ricerca, della dislocazione e del tipo di strutture 
edilizie. 
I posti che - dall'entrata in vigore della presente legge - si renderanno 
vacanti saranno ridistribuiti tra le diverse università in conformità alle 
esigenze di riequilibrio. 
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15. Estensione dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 (7). 
Le norme di cui all'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 (7), si 
applicano anche al personale assunto a carico del bilancio delle università e 
degli istituti di istruzione universitaria nonché degli osservatori astronomici 
e vesuviano in sostituzione di altro personale al di fuori delle ipotesi 
previste dagli articoli precedenti, purché in servizio anteriormente alla data 
di entrata in vigore della predetta legge presso le università e gli istituti di 
istruzione universitaria e ancora in servizio alla data di entrata in vigore 
della presente legge. 
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(7) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(7) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
 





TITOLO III 
Valutazione e riconoscimento dei servizi 
(giurisprudenza di legittimità) 
16. Valutazione e riconoscimento dei servizi. 
Il servizio non di ruolo prestato dal personale non docente delle università e 
degli istituti di istruzione universitaria, nonché degli osservatori astronomici 
e vesuviano, alle dirette dipendenze delle singole, amministrazioni 
universitarie o degli osservatori, è assimilato a tutti gli effetti al servizio 
non di ruolo statale di cui alle varie categorie previste dal regio 
decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 (7), convertito nella legge 7 giugno 1937, 
n. 1108. 
Per la valutazione di tale servizio ai fini del trattamento di quiescenza e di 
previdenza si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, dal testo 
unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare 
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 
1973, n. 1092 (8), e dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza 
del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (7). 
Il servizio, di ruolo e non di ruolo, prestato anche presso altre 
amministrazioni dello Stato o presso le opere universitarie, dal personale non 
docente, compreso quello immesso in ruolo ai sensi dei precedenti articoli in 
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le 
università e gli istituti di istruzione universitaria, nonché presso gli 
osservatori astronomici e vesuviano, è riconosciuto, ai fini economici e della 
progressione di carriera: per intero se svolto nella stessa carriera o categoria 
ovvero in categorie equiparate; nella misura della metà se svolto in carriere o 
categorie immediatamente inferiori, nella misura della metà e comunque per non 
più di quattro anni se svolto in carriere o categorie non immediatamente 
inferiori a quelle di attuale appartenenza. 
Tale riconoscimento avviene mediante ricostruzione di carriera sulla base del 
servizio effettivamente prestato nella carriera di appartenenza, sommando a tale 
servizio la sola anzianità riconosciuta per effetto del precedente comma. È 
consentita l'opzione per la posizione giuridica ed economica già conseguita, se 
più favorevole. 
Per il personale appartenente a carriere articolate in due o più qualifiche, 
qualora la ricostruzione di carriera comporti per l'anzianità maturata 
l'inquadramento nelle qualifiche superiori, questo è disposto anche in eccedenza 
alle relative dotazioni organiche, salvo successivo riassorbimento. 
Gli effetti giuridici derivanti dal riconoscimento del servizio di cui al 
precedente terzo comma decorrono dal 1° gennaio 1977, mentre gli effetti 
economici decorrono dal 1° maggio 1977, per il 50 per cento dell'importo della 
maggiore retribuzione spettante a ciascuno interessato e dal 1° gennaio 1978 per 
l'intero ammontare della medesima retribuzione. 
I benefici previsti dal presente articolo si applicano con le stesse modalità 
indicate nei precedenti quarto e quinto comma anche nei confronti del personale 
in servizio nominato in carriera superiore a quella di appartenenza a seguito di 
concorso pubblico ovvero riservato successivamente alla data del 1° gennaio 
1977, nonché del personale appartenente a carriere articolate in due o più 
qualifiche, che maturi il prescritto periodo di anzianità ai fini della 
promozione alla qualifica superiore anche in data successiva a quella di entrata 
in vigore della presente legge. 
L'assegno ad personam di cui all'art. 2 della L. 7 giugno 1975, n. 259 (9), per 
la parte eccedente la somma di L. 23.000 mensili attribuita con L. 4 aprile 
1977, n. 121 (10); viene riassorbito, con i criteri previsti dal secondo comma 
del citato art. 2, nella stessa misura e con la stessa decorrenza degli effetti 
economici dei benefìci previsti dal presente articolo (10/a). 
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(7) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(8) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei 
dipendenti statali. 
(7) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(9) Riportata al n. H/XXXVII. 
(10) Riportata al n. H/XLII. 
(10/a) Vedi, anche, la L. 27 febbraio 1980, n. 38, riportata al n. H/XLIX. 
 





17. Attribuzione di aumenti periodici in prima applicazione della presente 
legge. 
Ai fini perequativi, al personale appartenente ai ruoli delle carriere esecutive 
dei tecnici ed ai ruoli degli infermieri delle università, degli istituti di 
istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, il quale, 
a seguito dei riconoscimenti di servizio previsti dal precedente articolo 16, 
risulti in possesso di una anzianità di anni 6, 10 o 15, saranno attribuiti, 
rispettivamente, 1, 2 o 3 aumenti periodici in aggiunta a quelli spettanti in 
base alla anzianità posseduta. 
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TITOLO IV 
Norme finali e transitorie 
Capo I 
Norme finali 
18. Divieto di assunzioni temporanee di personale non docente. 
È fatto divieto di assumere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, 
personale non docente non di ruolo comunque denominato. 
L'assunzione di personale effettuata in violazione del divieto posto dal 
precedente comma è nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico 
dell'amministrazione, salva la responsabilità, personale e solidale, per le 
somme conseguentemente erogate, dei docenti, dei funzionari e degli organi delle 
singole amministrazioni universitarie che vi abbiano provveduto. 
Si deroga al divieto di cui al precedente primo comma, soltanto per le 
assunzioni temporanee di personale paramedico presso i policlinici e le cliniche 
universitarie e di personale operaio presso le università, gli istituti di 
istruzione universitaria e gli osservatori astronomici e vesuviano. Tali 
assunzioni temporanee sono disposte secondo i criteri e nei limiti previsti dal 
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (10/b). 
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(10/b) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
 





19. Riserva di posti nei pubblici concorsi. 
Nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale non docente delle 
università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori 
astronomici e vesuviano, il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato 
a favore di coloro che, in servizio alla data di entrata in vigore della 
presente legge, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato 
servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso 
le predette amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a 
carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei 
consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali 
delle università di recente istituzione, o di enti convenzionati con le 
università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali. 
Nei bandi di concorso a posti di personale tecnico degli istituti scientifici e 
clinici sarà specificato quali posti messi a concorso siano riservati al 
personale di cui al comma precedente. 
I posti riservati eventualmente non utilizzati sono trasferiti in aggiunta ai 
posti a concorso ordinario. 
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20. Abrogazione di norme ed altre disposizioni. 
Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono il conferimento di incarichi 
su posti di organico del personale non docente delle università, degli istituti 
di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, e, in 
particolare, quelle di cui agli articoli 22-bis e 26-bis del decreto legislativo 
7 maggio 1948, n. 1172 (11), nel testo ratificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 
465; quelle di cui agli articoli 13, 36 e 50 della legge 3 novembre 1961, n. 
1255 (12); quelle di cui all'articolo 13 della legge 18 marzo 1958, n. 276 (13), 
e quelle di cui all'articolo 27 della legge 3 giugno 1970, n. 380 (14). 
L'articolo 6, primo comma, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382 (15), 
non si applica ai ruoli del personale non docente delle università, degli 
istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e 
vesuviano. 
Il periodo di prova previsto dall'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 
1255 (12), è ridotto a sei mesi. 
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(11) Riportato al n. H/III. 
(12) Riportata al n. H/XII. 
(13) Riportata al n. G/XIV. 
(14) Riportata al n. H/XX. 
(15) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(12) Riportata al n. H/XII. 
 





Capo II 
Disposizioni varie e transitorie 
21. Stato giuridico e trattamento economico del personale delle opere 
universitarie. 
Entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge il Ministro 
per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, è 
autorizzato a regolamentare con proprio decreto lo stato giuridico e il 
trattamento economico del personale delle opere delle università e degli 
istituti di istruzione universitaria. 
Per le opere universitarie appartenenti alle regioni a statuto ordinario tale 
regolamento avrà vigore fino al trasferimento del loro personale alle regioni 
stesse, secondo quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (16). 
Nel decreto di cui al primo comma lo stato giuridico ed il trattamento economico 
del personale delle opere universitarie saranno equiparati, per quanto 
possibile, a quelli del corrispondente personale di ruolo delle università. 
Le eventuali eccedenze rispetto al trattamento economico del personale 
universitario sono ammesse solo per le voci ricorrenti e se già in godimento 
alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 
luglio 1977, n. 616 (17); in tal caso esse assumono il carattere di assegno ad 
personam riassorbibile sui futuri miglioramenti di carattere generale e 
individuale ad eccezione di quelli derivanti da aumenti dell'indennità 
integrativa speciale e degli assegni familiari. 
Il contributo dato dallo Stato alle opere universitarie per il loro 
funzionamento verrà aumentato, a datare dal prossimo esercizio finanziario, in 
misura tale da coprire le eventuali maggiori spese di personale, limitatamente a 
quanto previsto dal regolamento di cui al primo comma. 
Fino alla data del 1° novembre 1979, i capitoli di spesa a favore delle opere 
universitarie e per gli assegni universitari sono unificati, fermo restando, 
comunque, quando disposto per i predetti assegni dalle norme vigenti, ivi 
compreso l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 21 aprile 1969, n. 162 (18). 

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(16) Riportato alla voce Regioni. 
(17) Riportato alla voce Regioni. 
(18) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
22. Competenza relativa ai provvedimenti di cui alla legge 4 febbraio 1966, n. 
32 (19). 
I provvedimenti relativi al collocamento in ruolo in soprannumero previsto dalla 
legge 4 febbraio 1966, n. 32 (19), da disporre nei confronti del personale non 
docente, già inquadrato nella qualifica di diurnista per effetto dell'articolo 
25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 (19) e del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (19), o che abbia maturato il prescritto 
triennio a carico dei bilanci delle università secondo quanto previsto 
dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1042 (20), sono devoluti alla 
competenza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di 
istruzione universitaria, i quali acquisiranno il parere della commissione per 
il personale di cui al precedente articolo 5. 
Resta fermo peraltro la competenza dell'Amministrazione centrale della pubblica 
istruzione nei casi in cui sui provvedimenti predetti si sia già pronunciato il 
consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione. 
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(19) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(19) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(19) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(19) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(20) Riportata al n. H/XXI. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
23. Vincitori di assegni biennali. Proroghe di contratti e borse di studio. 
L'articolo 1, secondo comma, della legge 4 febbraio 1977, n. 21 (18), è 
modificato nel senso che i vincitori di assegni biennali di formazione 
scientifica e didattica, che siano docenti di altri ordini di scuola o 
dipendenti di enti pubblici culturali o di ricerca, hanno diritto ad essere 
collocati in aspettativa senza assegni anche per l'eventuale biennio di proroga 
degli assegni biennali. 
I contratti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973 n 580 (18) 
convertito, con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n 766 qualora 
scadano prima del 31 ottobre 1978 sono prorogati fino alla predetta data, a 
richiesta degli interessati. 
Analogamente le borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74 ai sensi 
delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942 (21) e 24 febbraio 1967, n. 62 (22), ed 
attualmente in godimento, sono prorogate fino al 31 ottobre 1978 (22/a). 
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(18) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore. 
(18) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore. 
(21) Riportata alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali. 
(22) Riportata al n. G/XIX. 
(22/a) Vedi l'articolo unico, D.L. 23 dicembre 1978, n. 817, riportato al n. 
H/XLV, nonché l'art. 3, D.L. 28 maggio 1981, n. 255, riportato al n. A/XCVII. 
 





24. Assistenti universitari di ruolo. 
La data della trasformazione del ruolo degli assistenti in ruolo ad esaurimento, 
di cui all'articolo 3, tredicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 
580 (18), convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è 
da intendersi riferita al 31 ottobre 1978, termine del quarto anno accademico 
successivo all'entrata in vigore della citata legge di conversione. 
Gli assistenti di ruolo su posti convenzionati, in servizio alla data di entrata 
in vigore della presente legge, nonché - all'atto della loro nomina - i 
vincitori dei concorsi su posti convenzionati già esistenti alla data del 1° 
ottobre 1977 banditi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, sono inquadrati in soprannumero nel ruolo degli assistenti 
ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, 
conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico acquisito. I 
relativi posti convenzionati sono soppressi. È abrogato l'articolo 13-bis del 
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 (23), nel testo ratificato dalla 
legge 24 giugno 1950, n. 465. 
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(18) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore. 
(23) Riportato al n. H/III. 
 





25. Interpretazione autentica dell'articolo 2, terzo comma, della legge 15 
novembre 1973, n. 734 (19). 
L'obbligo del versamento in conto entrate eventuali del Tesoro di cui 
all'articolo 2, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 (19), deve 
intendersi riferito al solo esercizio finanziario 1973. 
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(19) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(19) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
 





26. Copertura finanziaria. 
L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 
miliardi 332 milioni per l'anno 1977, è a carico del capitolo 4000 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. 
Per i successivi esercizi finanziari la spesa annua complessiva valutata in lire 
23 miliardi 685 milioni, sarà a carico dei corrispondenti capitoli degli stati 
di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. 
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le 
necessarie variazioni di bilancio. 
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fp06-gr06