GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 189 DEL 13/7/1977







L. 28 giugno 1977, n. 394   Agg. Aprile 2008
Potenziamento dell'attività sportiva universitaria 



Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 luglio 1977, n. 189.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti 
circolari: 
- 
Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 2 dicembre 1998, n. 467; Circ. 24 
marzo 1999, n. 77; Circ. 10 giugno 1999, n. 151.
 



1.  Presso ciascuna università o istituto di istruzione universitaria è 
istituito un comitato che sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti 
sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività. 




2.  Il comitato è composto: 
a) dal rettore dell'università o direttore dell'istituto universitario, o da un 
loro delegato, che assume le funzioni di presidente; 
b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente 
riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base 
nazionale; 
c) da due studenti eletti secondo le modalità previste dall'articolo 9 del 
decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella 
legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni; 
d) dal direttore amministrativo dell'università o dell'istituto universitario, o 
suo delegato, anche in qualità di segretario. 
Nei centri in cui abbiano sede più università, i comitati predetti possono 
essere autorizzati a costituirsi in consorzio. 
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sarà emanato, entro tre mesi 
dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento per il funzionamento 
dei comitati. 
Entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge, il rettore 
dell'università provvede, con proprio decreto, a promuovere la costituzione del 
comitato di cui al presente articolo. 
 



3.  Alle spese relative ai programmi di sviluppo previsti dal precedente 
articolo 1 si provvede con i fondi stanziati in apposito capitolo da iscrivere 
nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. 
Al relativo onere annuo, valutato in lire 1.200 milioni, si provvede per l'anno 
finanziario 1977 mediante riduzione del capitolo 4111 del predetto stato di 
previsione della spesa per l'anno medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli 
esercizi successivi. 
Per gli anni finanziari successivi al 1977, con apposita disposizione da 
inserire nella legge in approvazione del bilancio di previsione dello Stato, 
potrà essere aumentato l'ammontare dell'onere relativo all'attività dei comitati 
di cui alla presente legge. 
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio. 





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