GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 121 DELL' 8/05/1976





L. 2 maggio 1976, n. 183.     Agg. G.U. 08/09/2007
Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno
per il quinquennio 1976-80. 



Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 maggio 1976, n. 121.
Vedi, ora, il D.L. 22 ottobre 1992, n. 415 e la L. 19 dicembre 1992, n. 
488.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti 
circolari: 
- 
I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 15 maggio 1996, n. 103; 
Circ. 25 luglio 1997, n. 166; Circ. 16 giugno 1998, n. 129.
 





TITOLO I 
Programmazione e attuazione degli interventi e rapporti con le regioni 
1. Programmazione quinquennale per il Mezzogiorno.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, nel quadro 
di indirizzi programmatici per l'economia nazionale, approva, su proposta del 
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il 
Ministro per il bilancio e la programmazione economica, sentita la commissione 
parlamentare di cui all'articolo 2, e tenuto conto delle indicazioni e proposte 
del comitato di cui all'articolo 3, il programma quinquennale contenente gli 
obiettivi generali e specifici dell'intervento straordinario e l'indicazione dei 
loro effetti sulla occupazione, la produttività ed il reddito, nonché: 
a) l'elencazione e la descrizione dei progetti speciali da realizzare nei 
territori meridionali con l'indicazione degli obiettivi economici e delle 
dimensioni finanziarie, temporali e territoriali dei progetti stessi; 
b) le direttive generali per gli interventi finanziari ed infrastrutturali di 
uso collettivo necessari alla locazione delle attività industriali; 
c) le direttive per l'intervento ordinario e straordinario nel Mezzogiorno, con 
le relative priorità settoriali e territoriali, e per il loro coordinamento con 
gli interventi regionali; 
d) i criteri e le priorità per la predisposizione da parte delle regioni 
meridionali di progetti regionali per interventi di sviluppo economico e sociale 
di competenza regionale di cui all'articolo 7, lettera c); 
e) l'aggiornamento e la revisione dei progetti speciali già approvati con 
particolare riferimento all'attività avviata, agli obiettivi da conseguire, alle 
dimensioni finanziarie, ai tempi di realizzazione ed alle priorità da osservare 
a livello tecnico-esecutivo; 
f) le direttive per l'attuazione del programma quinquennale alla Cassa per il 
Mezzogiorno e agli enti ad essa collegati, anche in relazione al successivo 
articolo 9, con l'indicazione dei mezzi finanziari necessari. 
Per le deliberazioni riguardanti gli interventi straordinari nei territori 
meridionali nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, il CIPE è 
integrato di volta in volta dal presidente della regione direttamente 
interessata. 
Il programma, lo stato di attuazione e gli aggiornamenti annuali, illustrati in 
apposite relazioni, vengono presentati dal Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno al Parlamento e comunicati alle regioni 
meridionali. 
Il programma impegna i Ministri interessati, le aziende autonome, la Cassa per 
il Mezzogiorno e gli enti ad essa collegati ad adottare i provvedimenti 
necessari alla sua attuazione. 



 





2. Commissione parlamentare per il Mezzogiorno.
È costituita una commissione parlamentare permanente composta da 15 senatori e 
15 deputati nominati in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi 
parlamentari per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e 
sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno. 
La commissione esprime altresì pareri sui provvedimenti legislativi all'esame 
del Parlamento in ordine alla loro coerenza con l'obiettivo dello sviluppo delle 
regioni meridionali. 
A richiesta della commissione il Governo fornisce dati ed elementi 
sull'attuazione del programma e dei singoli progetti di competenza delle 
amministrazioni statali, degli enti pubblici e delle imprese pubbliche e 
private. La commissione può convocare il presidente della Cassa per il 
Mezzogiorno per acquisire direttamente dati o informazioni. 



 





3. Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali.
Al fine di garantire la partecipazione delle regioni Lazio, Campania, Abruzzi, 
Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna alla determinazione 
delle linee direttive dell'intervento straordinario, è costituito un comitato 
composto dai presidenti delle giunte delle suddette regioni e da due 
rappresentanti di ciascuna di esse, eletti dai rispettivi consigli regionali. Il 
comitato si riunisce almeno una volta al mese. 
Il comitato, entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta, esprime pareri 
sulle iniziative legislative e su tutte le decisioni da sottoporre al CIPE che 
comunque riguardino lo sviluppo del Mezzogiorno, nonché su tutte le questioni 
concernenti il coordinamento dell'intervento straordinario con gli interventi 
dei Ministeri e delle regioni. I pareri del comitato possono essere inviati al 
Parlamento. 
Il comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1971, n. 
853 , è soppresso. 



 





4. Attività della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati a richiesta 
delle regioni.
Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato 
di cui al precedente articolo 3, può autorizzare la Cassa e gli enti collegati a 
prestare alle regioni meridionali, che ne facciano richiesta, consulenza ed 
assistenza tecnica mediante la predisposizione di progettazioni e di studi, 
indagini e ricerche connesse, concernenti progetti regionali ed interventi di 
sviluppo economico e sociale di competenza regionale. 
Con la stessa procedura e soltanto a richiesta delle regioni, degli enti locali 
e dei loro consorzi nonché delle comunità montane, la Cassa e gli enti collegati 
possono essere autorizzati a realizzare, con le modalità da stabilire in 
apposite convenzioni, gli interventi di cui al precedente comma, utilizzando i 
mezzi finanziari delle regioni meridionali interessate. 
Ferma restando l'autorizzazione del Ministro per gli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno, i limiti ed i contenuti della consulenza ed assistenza tecnica 
saranno definiti secondo le modalità che verranno stabilite in apposite 
convenzioni da stipulare con le regioni competenti. Il Ministro per gli 
interventi straordinari nel Mezzogiorno può altresì autorizzare la Cassa e gli 
enti collegati a svolgere le attività necessarie per l'acquisizione e 
l'archiviazione dei dati inerenti lo sviluppo economico, sociale e territoriale 
delle regioni meridionali, nonché a prevedere progetti volti alla elaborazione 
dei dati di interesse degli organi regionali e degli enti dipendenti. 
La Cassa per il Mezzogiorno e gli enti collegati possono avvalersi, per 
l'espletamento di tale specifica attività, anche delle istituzioni già operanti 
nel Mezzogiorno. 



 





5. Ristrutturazione organizzativa e funzionale della Cassa per il Mezzogiorno.
La Cassa per il Mezzogiorno attua esclusivamente gli interventi statali previsti 
nel programma approvati dal CIPE ai sensi dell'articolo 1 e agli interventi 
regionali che, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 della presente legge, possono 
essere ad essa affidati dalle regioni meridionali nelle materie di loro 
competenza. 
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Cassa per il 
Mezzogiorno, sulla base delle direttive all'uopo formulate dal Ministro per gli 
interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato di cui all'articolo 
3 della presente legge, provvederà alla propria ristrutturazione organizzativa e 
funzionale finalizzata all'espletamento dei compiti di cui al precedente comma 
realizzando la massima utilizzazione di tutto il personale in servizio, anche 
attraverso l'istituzione di corsi di riconversione e riqualificazione, di 
formazione e di aggiornamento. 
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si procederà 
alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Cassa per il 
Mezzogiorno, di cui all'articolo 10 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, 
formato dal presidente e da 18 membri scelti tra esperti di particolare 
competenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta 
del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il 
Consiglio dei Ministri, previa comunicazione dei nominativi alla commissione di 
cui all'articolo 2. 
Dei membri del consiglio, nove saranno designati dalle regioni Abruzzi, 
Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglie, Sicilia e Sardegna. 
I membri del consiglio di amministrazione designati dalle regioni, di cui al 
precedente comma, non possono essere prescelti tra i consiglieri regionali (4). 
Per la prima costituzione del consiglio di amministrazione della Cassa per il 
Mezzogiorno, ove alcune delle regioni di cui al quarto comma del presente 
articolo non abbiano provveduto alla designazione dell'esperto di cui al terzo 
comma dell'articolo medesimo, o abbiano designato un consigliere regionale, si 
intende designato il dirigente più anziano nella qualifica dell'assessorato 
preposto ai problemi della programmazione e dello sviluppo economico della 
regione inadempiente. Il componente del consiglio di amministrazione della Cassa 
per il Mezzogiorno così designato decade automaticamente dalla nomina non appena 
la regione interessata provveda alla designazione dell'esperto di sua competenza 
(5). 
Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e tre 
supplenti e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere 
riconfermati per un altro triennio (6). 



(4)  Gli attuali commi quinto e sesto sono stati aggiunti dall'art. 1, D.L. 10 
ottobre 1976, n. 698 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1976, n. 272) convertito in legge, 
con modificazioni, dalla L. 16 novembre 1976, n. 769 (Gazz. Uff. 24 novembre 
1976, n. 313). 
(5)  Gli attuali commi quinto e sesto sono stati aggiunti dall'art. 1, D.L. 10 
ottobre 1976, n. 698 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1976, n. 272) convertito in legge, 
con modificazioni, dalla L. 16 novembre 1976, n. 769 (Gazz. Uff. 24 novembre 
1976, n. 313). 
(6)  Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, e le relative tabelle 
annesse. 
 





6. Completamento e trasferimento di opere alle regioni.
Le opere di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 16 della L. 6 ottobre 
1971, n. 853, e all'art. 9 del D.L. 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con 
modifiche, nella L. 27 dicembre 1973, n. 868, incluse nei programmi approvati 
dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 
marzo 1976 e corredate dai relativi progetti esecutivi, sono realizzate dalla 
Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 32 del T.U. 30 giugno 1967, n. 
1523, mediante concessione agli enti locali e a li enti pubblici interessati. 
La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata altresì, in deroga alle norme 
procedurali vigenti, a completare direttamente o mediante concessione agli enti 
locali interessati gli interventi di cui all'articolo 30 della L. 5 febbraio 
1970, n. 21, e della L. 27 gennaio 1962, n. 7, ivi compresi i restauri 
conservativi di edifici destinati a pubblici servizi, per un ammontare massimo 
di nuova spesa, rispettivamente, di 40 miliardi e 80 miliardi di lire. La Cassa 
per il Mezzogiorno è altresì autorizzata a completare gli interventi di cui agli 
artt. 16, 17 e 21 della L. 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche, 
entro il limite massimo di 15 miliardi di lire. 
Al finanziamento delle opere di cui ai precedenti commi e delle iniziative 
alberghiere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, già in 
esercizio alla data del 6 marzo 1976 e non previste al primo comma, lettera b), 
dell'articolo 7, si provvede con l'assegnazione a carico dello stanziamento di 
cui all'articolo 22, della somma di lire 1.600 miliardi. 
Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 16 della L. 6 ottobre 1971, 
n. 853, sono soppressi. 
Tutte le opere già realizzate e collaudate ed ancora gestite dalla Cassa sono 
trasferite alle regioni entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente 
legge con i criteri e le modalità indicate dal comitato di cui all'articolo 3. 
Analogamente verranno trasferite alle regioni le opere che saranno 
successivamente ultimate e collaudate (7). 
La Cassa è autorizzata altresì a fornire alle regioni un contributo finanziario 
una tantum di lire 35 miliardi a favore degli enti di bonifica, destinato al 
risanamento delle passività pregresse derivanti dall'esecuzione di opere ed 
attività pubbliche. 
Le regioni, a loro volta, provvederanno al conseguente eventuale passaggio delle 
opere stesse ai soggetti destinatari. La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata 
per non oltre un quadriennio dalla data del trasferimento a fornire assistenza 
tecnica e contributi finanziari per la manutenzione e gestione delle opere 
anzidette, sulla base dei criteri indicati dal comitato di cui all'articolo 3. 
Il personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno impegnato nell'esercizio 
delle opere anzidette è anche esso trasferito alle regioni, con decreto del 
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni 
interessate. Esso conserva i diritti acquisiti sotto forma di assegno personale 
assorbibile dai futuri miglioramenti, ai sensi del terzo e quarto comma 
dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, 
n. 1079, e comunque le posizioni economiche e di carriera nonché la complessiva 
anzianità di servizio maturata (8). 
Al personale di cui al comma precedente si applicano le normative transitorie 
previste dalle singole regioni in ordine al primo inquadramento del personale 
statale trasferito alle regioni (9). 



(7)  La Corte costituzionale, con sentenza 15-25 luglio 1983, n. 237 (Gazz. Uff. 
3 agosto 1983, n. 212), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 
quinto, ottavo e nono del presente articolo, nella parte in cui prevedono il 
trasferimento alle regioni Sicilia e Sardegna del personale periferico della 
Cassa per il Mezzogiorno con decreto del Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno. 
(8)  La Corte costituzionale, con sentenza 15-25 luglio 1983, n. 237 (Gazz. Uff. 
3 agosto 1983, n. 212), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 
quinto, ottavo e nono del presente articolo, nella parte in cui prevedono il 
trasferimento alle regioni Sicilia e Sardegna del personale periferico della 
Cassa per il Mezzogiorno con decreto del Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno. 
(9)  La Corte costituzionale, con sentenza 15-25 luglio 1983, n. 237 (Gazz. Uff. 
3 agosto 1983, n. 212), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 
quinto, ottavo e nono del presente articolo, nella parte in cui prevedono il 
trasferimento alle regioni Sicilia e Sardegna del personale periferico della 
Cassa per il Mezzogiorno con decreto del Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno. 
 





7. Interventi delle regioni e relativi stanziamenti.
L'intervento delle regioni finanziato con la presente legge si attua mediante: 
a) la realizzazione delle opere incluse nei programmi approvati dal Ministro per 
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976, non 
ancora corredate da progetto esecutivo, trasferite alle regioni competenti per 
territorio ai fini della loro esecuzione; 
b) la concessione da parte delle regioni delle agevolazioni di cui all'articolo 
125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, riguardante le iniziative 
alberghiere per le quali non sia intervenuta decisione di ammissione ad 
istruttoria bancaria alla data del 6 marzo 1976; 
c) i progetti regionali di sviluppo per la realizzazione di iniziative organiche 
a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attività economiche in specifici 
territori e settori produttivi. 
Al finanziamento degli interventi di cui alle lettere precedenti, si provvede 
con l'assegnazione, a carico dello stanziamento di cui all'articolo 22, di lire 
2.000 miliardi, la cui ripartizione tra le regioni interessate viene effettuata 
dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno d'intesa con il Ministro per le regioni, sentito il comitato di cui 
al precedente articolo 3, nonché con il fondo di cui all'articolo 9 della legge 
16 maggio 1970, n. 281. 
Nella utilizzazione dello stanziamento di cui al precedente comma saranno 
considerate prioritariamente le esigenze dell'agricoltura meridionale. 
Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della celerità di attuazione dei 
progetti di sviluppo regionali, nonché delle altre opere di competenza regionale 
finanziate con i fondi di cui alla presente legge, le regioni interessate hanno 
facoltà di avvalersi delle procedure di cui all'articolo 29 e per quanto 
applicabili agli articoli 30, 31 e 32 del testo unico 30 giugno 1967, numero 
1523, anche in deroga alle vigenti leggi dello Stato in materia di contabilità 
regionale. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
8. Progetti speciali.
I progetti speciali di cui all'articolo 1, aventi natura interregionale o 
rilevante interesse nazionale, prevedono la realizzazione di interventi organici 
a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attività economiche e sociali in 
specifici territori e settori produttivi. Essi possono comprendere l'esecuzione 
di infrastrutture, anche per la localizzazione industriale, e interventi per 
l'utilizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente anche 
con iniziative di interesse scientifico e tecnologico; l'attuazione di complessi 
organici di opere e servizi relativi all'attrezzatura di aree metropolitane e di 
nuove zone di sviluppo; la realizzazione ed il potenziamento di strutture 
commerciali per la valorizzazione delle produzioni meridionali, specie per i 
prodotti agricolo-alimentari; lo svolgimento di attività di promozione e di 
sostegno tecnico-finanziario a favore di forme associative tra piccoli 
produttori, ed ogni altra iniziativa ritenuta necessaria all'attuazione delle 
finalità del progetto è direttamente collegata agli obiettivi produttivi ed 
occupazionali. 
I progetti speciali debbono osservare le destinazioni del territorio stabilite 
dai piani urbanistici e, in mancanze, dalle direttive dei piani regionali di 
sviluppo. 
I progetti speciali sono predisposti, in attuazione del programma di cui 
all'articolo 1, dalle regioni meridionali o dal Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno previa elaborazione progetturale e tecnica della 
Cassa e degli enti ad essa collegati. 
I progetti sono sottoposti dal Ministro per gli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno al CIPE, il quale adotta le conseguenti delibere ivi comprese le 
definitive determinazioni territoriali, temporali e finanziarie e quelle 
relative ai tempi per l'esecuzione, stabilendo criteri e modalità per la 
realizzazione dei progetti stessi anche in deroga alle disposizioni vigenti in 
materia di procedure amministrative, nonché l'indicazione di massima, fatte 
salve le competenze regionali, dei principali soggetti pubblici e privati 
direttamente interessati alla realizzazione dei singoli interventi. 
All'attuazione delle deliberazioni del CIPE previste nel precedente comma 
provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale 
approva altresì i programmi annuali della Cassa per l'esecuzione dei progetti 
speciali. 
La realizzazione dei progetti speciali è affidata alla Cassa per il Mezzogiorno, 
la quale è autorizzata ad eseguire a suo totale carico, anche in deroga alla 
legislazione vigente, tutti gli interventi previsti nei progetti stessi. 
La Cassa per il Mezzogiorno può affidare, sulla base di convenzioni all'uopo 
stipulate, anche in forma unitaria, la progettazione e l'esecuzione delle opere, 
ove occorra in deroga a disposizioni vigenti in materia di procedura, mediante 
confronto concorrenziale tra le diverse soluzioni tecniche ed economiche. 
Gli articoli 2 e 3 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono soppressi. 



 





9. Delega per la ristrutturazione delle attività degli enti collegati.
Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla entrata in vigore della 
presente legge, disposizioni per la ristrutturazione e il riordinamento delle 
attività attribuite dalla legislazione vigente alle società finanziarie Nuove 
iniziative per il sud, S.p.a. (INSUD), Finanziaria agricola meridionale, S.p.a. 
(FINAM) e Finanziaria meridionale, S.p.a. (FIME) nonché all'Istituto per 
l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) e al Centro di formazione e 
studi (FORMEZ), in conformità dei seguenti criteri: 
a) revisione delle funzioni svolte dai predetti organismi ai fini di una 
effettiva promozione dello sviluppo nei territori meridionali; 
b) adeguamento dei criteri di attribuzione delle funzioni medesime in relazione 
alle esigenze di un efficace coordinamento tra le attività dei predetti 
organismi; 
c) possibilità di utilizzare per le attività di promozione e di assistenza delle 
iniziative produttive nel Mezzogiorno mezzi finanziari anche esteri sulla base 
delle direttive del programma di cui all'articolo 1; 
d) previsione di adeguati raccordi con gli interventi di competenza delle 
regioni; 
e) necessità di un più organico coordinamento fra le attività svolte dai 
predetti organismi nel Mezzogiorno e l'attività svolta da organismi similari 
nelle restanti parti del territorio nazionale; 
f) attribuzione al CIPE delle decisioni relative ai programmi ed ai conferimenti 
finanziari agli organismi medesimi. 
Le disposizioni di cui al comma precedente sono adottate dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari 
nel Mezzogiorno, d'intesa con i Ministri per il bilancio e la programmazione 
economica e per il tesoro, sentita la commissione parlamentare di cui 
all'articolo 2 della presente legge. 



 





TITOLO II 
Incentivazione delle iniziative industriali 
(giurisprudenza di legittimità)
10. Contributo in conto capitale alle iniziative nel Mezzogiorno.
Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione 
ed all'ampliamento di stabilimenti industriali, il contributo in conto capitale 
previsto dallo articolo 102 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, può essere 
concesso nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di 
investimenti fissi: 
1) da 200 milioni e fino a 2 miliardi di lire: 40 per cento; 
2) sull'ulteriore quota eccedente i 2 miliardi di lire e fino a 7 miliardi: 30 
per cento; 
3) sull'ulteriore quota eccedente i 7 miliardi di lire e fino a 15 miliardi: 20 
per cento; 
4) sull'ulteriore quota eccedente i 15 miliardi di lire: 15 per cento. 
Il contributo di cui al n. 1) del comma precedente è esteso alle iniziative 
industriali, ivi comprese quelle promosse da imprese artigiane, che realizzano o 
raggiungano investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire, con le modalità 
previste dall'articolo 10, comma ventitreesimo, della legge 6 ottobre 1971, n. 
853. 
In caso di ampliamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, 
l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai 
precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in 
conto capitale, è determinata tenendo conto degli investimenti fissi 
preesistenti al netto degli ammortamenti; tecnici, ai quali vanno sommati i 
nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo 
soltanto i nuovi investimenti. 
Il contributo in conto capitale di cui ai primi due commi del presente articolo 
può essere aumentato di un quinto a favore di specifici settori da sviluppare 
prioritariamente nel Mezzogiorno, indicati periodicamente dal CIPE su proposta 
del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. 
Un ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura di un quinto, può 
essere concesso alle iniziative che si localizzano nelle zone riconosciute 
particolarmente depresse con la stessa procedura di cui al precedente comma, 
previa delimitazione effettuata dalle regioni sulla base di indicatori 
oggettivi, quali il tasso di emigrazione, il tasso di popolazione attiva 
occupata ed il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente 
desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT. 
Il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno, può altresì deliberare la sospensione temporanea o l'esclusione 
dell'ammissibilità a contributo nei confronti di nuove iniziative in specifici 
settori o in determinate zone in relazione a considerazioni oggettive o a 
valutazioni di opportunità settoriale. 
Le sopraindicate misure del contributo in conto capitale sono riferite agli 
investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti i macchinari 
e le attrezzature, comprese quelle per la conservazione e il trasporto dei 
prodotti. Il contributo può essere altresì concesso per gli impianti commerciali 
e di servizi, ubicati nel Mezzogiorno, costituenti complessi organici o 
strutture ed infrastrutture polivalenti, anche intersettoriali, a tecnologia 
avanzata, secondo i criteri e le modalità fissati dal CIPE, anche per quanto 
riguarda il coordinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla 
legislazione vigente. 
I complessi industriali articolati in più stabilimenti sono considerati 
unitariamente, ai fini della misura del contributo, quando gli stabilimenti 
siano ubicati nello stesso comune, ovvero siano contigui. Lo stesso criterio si 
applica anche nel caso che tali stabilimenti, ubicati nello stesso comune ovvero 
contigui, facciano capo a imprese giuridicamente distinte, ma con collegamenti 
di carattere tecnico, finanziario e organizzativo che configurino l'appartenenza 
ad un medesimo gruppo. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
11. Condizioni di ammissibilità al contributo, disciplina del parere di 
conformità e istruttoria delle domande.
La concessione del contributo di cui al precedente articolo 10 per le iniziative 
che realizzino e raggiungano investimenti fissi non superiori a 2 miliardi di 
lire è deliberata dalla Cassa per il Mezzogiorno, previa istruttoria 
tecnico-finanziaria degli istituti di credito a medio termine abilitati, in 
conformità delle direttive emanate dal CIPE, su proposta del Ministro per gli 
interventi straordinari nel Mezzogiorno. 
La Cassa per il Mezzogiorno comunica mensilmente al Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno le iniziative ammesse a contributo a norma del 
comma precedente; l'erogazione viene effettuata se il Ministro entro trenta 
giorni dalla comunicazione non si esprime in senso contrario. 
Per le iniziative con investimenti fissi superiori a 2 miliardi di lire e fino 
all'importo di 15 miliardi, l'ammissione al contributo di cui al precedente 
articolo 10 è subordinata al preventivo accertamento della conformità della 
singola iniziativa, sia ai criteri fissati dal CIPE, sia alle destinazioni 
territoriali previste nei piani urbanistici predisposti ai sensi delle leggi 
statali e regionali vigenti, ivi compresi i piani regolatori delle aree e nuclei 
di sviluppo industriale. 
A tale accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno entro il termine fissato dal decreto di cui al decimo comma del 
presente articolo, avvalendosi della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad 
essa collegati anche per la valutazione delle infrastrutture necessarie, nonché 
degli istituti di credito a medio termine abilitati, i quali ultimi dovranno 
effettuare una valutazione tecnico-economica dell'iniziativa, con particolare 
riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa promotrice e 
alla congruità dei mezzi finanziari all'uopo destinati. 
Nel caso in cui l'accertamento abbia esito positivo, il Ministro per gli 
interventi straordinari nel Mezzogiorno rilascia il parere di conformità nel 
quale sono indicati sia la misura del contributo riconosciuta alla iniziativa 
industriale e le eventuali infrastrutture necessarie alla localizzazione dei 
relativi impianti da realizzarsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno e di 
altre amministrazioni interessate, sia gli impegni finanziari che la Cassa 
medesima deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio. 
Il parere con l'esito dell'accertamento di conformità è comunicato dal Ministro 
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, oltre che alla Cassa per gli 
adempimenti di competenza previsti dall'articolo 102 del testo unico 30 giugno 
1967, n. 1523, anche agli istituti di credito e agli interessati. Il primo comma 
dell'articolo 103 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è soppresso. 
Le determinazioni assunte nel parere di conformità sono vincolanti nei confronti 
della Cassa, degli enti collegati e di tutte le amministrazioni interessate. 
Il parere di conformità ha validità di 24 mesi e decade se entro tale termine la 
realizzazione della iniziativa non ha raggiunto un avanzamento pari almeno al 20 
per cento degli investimenti fissi. 
Lo stato di realizzazione dell'iniziativa viene accertato dalla Cassa per il 
Mezzogiorno. 
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del 
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno saranno definite le 
procedure per la concessione del contributo di cui al precedente articolo, in 
modo da assicurare, sia la massima snellezza e rapidità delle procedure, anche 
mediante l'indicazione della documentazione necessaria e la fissazione dei 
termini per il compimento dei singoli atti, sia la effettuazione delle 
erogazioni delle somme, dovute sulla base degli stati di avanzamento dei lavori. 

Entro sei mesi dalla presentazione della documentazione relativa all'ultimazione 
dei lavori si procede, sulla base di collaudo, alla liquidazione del saldo. 
Ai fini della concessione del contributo di cui al precedente articolo sono 
escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla 
presentazione della domanda di ammissione al contributo stesso o della richiesta 
di parere di conformità corredate dalla documentazione necessaria. 



 





12. Procedura per l'ammissibilità al contributo delle iniziative di grandi 
dimensioni e per l'esecuzione delle infrastrutture.
Per le iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi 
superiori ai 15 miliardi di lire l'ammissione al contributo previsto al 
precedente articolo 10 viene deliberata dal CIPE su proposta del Ministro per 
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno previa istruttoria della Cassa che 
si avvale degli istituti di credito a medio termine abilitati. Tale delibera 
definisce anche i termini, da osservare a pena di decadenza, per la costruzione 
degli stabilimenti, nonché sentita la regione interessata, le infrastrutture che 
devono essere realizzate a carico della Cassa per il Mezzogiorno, i termini per 
la loro esecuzione e gli impegni finanziari che la Cassa deve assumere a valere 
sui propri fondi di bilancio. 
Con la stessa delibera, ove le iniziative non abbiano ancora ottenuto 
l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, 
il CIPE esprime la propria valutazione sulla loro conformità rispetto agli 
indirizzi di programmazione economica e in relazione al livello di congestione 
della zona di prevista localizzazione degli impianti congiuntamente o 
alternativamente alla disponibilità di manodopera nella zona medesima. 
All'attuazione della delibera di cui ai precedenti commi provvede il Ministro 
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con i criteri e le modalità, in 
quanto applicabili, di cui al precedente articolo 11. 
La Cassa per il Mezzogiorno ogni sei mesi invia al Ministro per il Mezzogiorno 
una relazione sullo stato di esecuzione delle infrastrutture previste dai pareri 
di conformità con la indicazione degli impegni finanziari assunti e delle 
erogazioni effettuate, dei tempi previsti e di quelli osservati nella esecuzione 
delle opere. 
Per accelerare la esecuzione delle infrastrutture industriali nelle aree e nei 
nuclei di sviluppo industriale, i consorzi di cui all'articolo 144 del testo 
unico 30 giugno 1967, n. 1523, possono avvalersi di consorzi di imprese, o di 
singole imprese, ivi comprese le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui 
alla presente legge, sulla base di apposite convenzioni anche in deroga alle 
disposizioni vigenti in materia di procedure, salvo il confronto concorrenziale 
tra le diverse soluzioni tecniche ed economiche. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
13. Agevolazioni per gli uffici delle imprese industriali, per le imprese di 
progettazione, per i centri di ricerca.
Gli uffici direzionali, amministrativi, commerciali e tecnici delle imprese con 
stabilimenti industriali operanti in territori meridionali, se localizzati nei 
territori medesimi, anche a seguito di decentramento, ed anche se disgiunti 
dagli impianti industriali, nonché le imprese di progettazione industriale che 
si localizzano nei territori suddetti, sono parificati agli impianti industriali 
ai fini della concessione del contributo in conto capitale di cui al precedente 
articolo 10, qualora abbiano una dimensione occupazionale non inferiore a 50 
addetti. 
La concessione del contributo di cui al comma precedente è disciplinata dalle 
norme di cui agli articoli 11 e 12. Non sono ammesse a contributo le spese 
relative ad immobili per gli uffici. 
Per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo di centri di ricerca scientifica e 
tecnologica, con particolare riguardo a quelli finalizzati ad attività 
produttive, anche se collegati ad imprese ed anche se realizzati in forma 
consortile, può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura del 
50 per cento, purché il centro dia occupazione a non meno di 25 ricercatori. 
La concessione del contributo di cui al comma precedente è subordinata: 
a) al parere di conformità rilasciato a norma degli articoli 11 e 12, se gli 
investimenti superano i 2 miliardi di lire; 
b) al vincolo di destinazione degli immobili di durata non inferiore a 15 anni e 
delle attrezzature per una durata variabile in funzione del tipo di attrezzatura 
e della eventuale finalità specifica della ricerca. 
Sulla base delle direttive del CIPE il Ministro per gli interventi straordinari 
nel Mezzogiorno, con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in 
vigore della presente legge, di concerto con il Ministro incaricato del 
coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce i criteri e le 
procedure per la concessione del contributo ai centri di ricerca, nonché le 
modalità per la determinazione delle spese ammissibili e per l'espletamento di 
specifici controlli anche periodici da parte della Cassa. 
Per i centri di ricerca di cui al terzo comma del presente articolo è concesso 
lo sgravio contributivo di cui all'articolo 14 della presente legge 
limitatamente agli oneri a carico del datore di lavoro. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
14. Sgravio sugli oneri contributivi dovuti allo Istituto nazionale della 
previdenza sociale.
Per i nuovi assunti dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad incremento delle 
unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende 
artigiane e nelle imprese alberghiere come tali classificate a norma della legge 
30 dicembre 1937, n. 2651, modificata con legge 18 gennaio 1939, n. 382, nonché 
nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPE, lo 
sgravio contributivo di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive 
modificazioni e integrazioni è concesso in misura totale dei contributi posti a 
carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza 
sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni 
assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito 
dall'I.N.P.S. (10). 



(10)  Vedi, anche, l'art. 3, L. 5 agosto 1978, n. 502 e l'art. 4, comma 21, L. 
27 dicembre 1997, n. 449. 
 





15. Delega per il coordinamento degli incentivi nazionali e meridionali.
Il Governo della Repubblica, sentita la commissione parlamentare di cui 
all'articolo 2, è delegato ad emanare su proposta del Ministro per l'industria, 
il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli 
interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro sei mesi dall'entrata in vigore 
della presente legge, le disposizioni occorrenti per unificare e riordinare la 
disciplina vigente in materia di credito agevolato per il settore industriale, 
con esclusione di quello relativo alla riorganizzazione, ricostruzione e 
riconversione, anche coordinando gli incentivi industriali in vigore per altri 
territori e per specifici settori con gli incentivi previsti per le iniziative 
industriali nel Mezzogiorno e modificando a tal fine le norme vigenti sulla base 
dei seguenti principi e criteri direttivi: 
a) costituzione di un fondo nazionale per il credito agevolato al settore 
industriale, destinato nella misura del 65 per cento ai territori meridionali di 
cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 e nella misura del 35 
per cento al restante territorio nazionale, con stanziamenti iscritti in 
separati capitoli del bilancio dello Stato; concessione del contributo in conto 
interessi sulla base rispettivamente delle norme del suddetto testo unico e 
della legge 6 ottobre 1971, n. 853, per i territori meridionali e della legge 30 
luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni per il restante 
territorio nazionale, apportando anche, nell'ambito delle rispettive procedure, 
le modifiche necessarie a rendere più sollecita l'erogazione; 
b) riserva del credito agevolato alle sole imprese con capitale investito non 
superiore a 7 miliardi di lire che realizzino programmi di investimento per 
nuove iniziative, ampliamenti e ammodernamenti non superiore a 5 miliardi di 
lire, nelle zone di cui alla lettera f); alle sole imprese con capitale 
investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino programmi di 
investimento per nuove iniziative, ampliamenti e ammodernamenti non superiore a 
3 miliardi di lire nelle zone di cui alle lettera g); alle sole imprese con 
capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino programmi 
di investimento, limitatamente agli ammodernamenti, non superiore a 2 miliardi 
di lire nelle zone di cui alla lettera h); relativamente alle iniziative 
localizzate nel Mezzogiorno, ivi compresi i centri di ricerca di cui 
all'articolo 13, con riserva del credito agevolato alle imprese, quale che sia 
la loro dimensione in termini di capitale investito, che realizzino nuovi 
stabilimenti con investimenti fissi non superiori a 15 miliardi o programmi di 
ampliamento o di ammodernamento di stabilimenti preesistenti, fino alla 
concorrenza di un investimento complessivo di 15 miliardi. I complessi 
industriali articolati in più stabilimenti sono considerati unitariamente, ai 
fini delle misure di agevolazioni, quando gli stabilimenti siano ubicati nello 
stesso comune, ovvero siano contigui. Lo stesso criterio si applica anche nel 
caso che tali stabilimenti, ubicati nello stesso comune ovvero contigui, 
facciano capo a imprese giuridicamente distinte, ma con collegamenti di 
carattere tecnico, finanziario e organizzativo che configurino l'appartenenza ad 
un medesimo gruppo; 
c) attribuzione al CIPE e, per quanto di competenza al Comitato 
interministeriale per il credito ed il risparmio, della definizione delle 
direttive, dei criteri e delle modalità per la concessione del credito 
agevolato, nonché della definizione delle procedure per assicurare sia la 
massima snellezza e rapidità, sia il coordinamento tra la concessione del 
contributo in conto interessi e del contributo di cui all'articolo 10 della 
presente legge, per le imprese ubicate nei territori meridionali, anche mediante 
la fissazione della documentazione necessaria e la indicazione di termini per il 
compimento dei singoli atti; 
d) concessione del credito agevolato a tassi di interesse che saranno fissati in 
percentuale rispetto al tasso di riferimento e nella misura prevista dalle 
successive lettere del presente comma. Il tasso di riferimento sarà determinato 
con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale 
per il credito ed il risparmio. Le variazioni del tasso di riferimento saranno 
determinate automaticamente con riferimento al variare del costo di provvista 
dei fondi da parte degli istituti di credito a medio termine, secondo le 
modalità fissate con decreto del Ministero per il tesoro sentito il Comitato 
interministeriale per il credito ed il risparmio; 
e) per le iniziative localizzate nei territori meridionali indicati 
dall'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, il tasso annuo di 
interesse comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti 
agevolati, è fissato nella misura del 30 per cento rispetto al tasso di 
riferimento; la misura del finanziamento a tasso agevolato sarà pari al 40 per 
cento dell'investimento globale; in ogni caso la somma percepita 
dall'imprenditore a titolo di finanziamento agevolato per investimenti fissi e 
di contributo previsto dal precedente articolo 10 non dovrà superare la misura 
del 70 per cento degli investimenti fissi. Detta aliquota massima è aumentabile 
solo per le maggiorazioni previste dai commi quarto e quinto dell'articolo 10; 
f) per le iniziative di cui alla precedente lettera b) ubicate nelle regioni 
Toscana, Marche, Umbria e Lazio in aree, da determinare anche con riferimento ai 
programmi di assetto territoriale predisposti dalle regioni interessate, che 
risultino insufficientemente sviluppate in base al tasso di emigrazione, al 
tasso di popolazione attiva occupata ed al rapporto fra occupazione industriale 
e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT, il 
tasso di interesse sarà fissato nella misura del 40 per cento del tasso di 
riferimento e la quota dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato 
sarà pari al 60 per cento dell'investimento globale; 
g) per le iniziative di cui alla precedente lettera b) ubicate nel rimanente 
territorio nazionale, nelle aree, da determinare anche in riferimento ai 
programmi di assetto territoriale predisposti dalle regioni interessate, che 
risultino insufficientemente sviluppate in base al tasso di emigrazione e al 
tasso di popolazione attiva occupata ed al rapporto fra occupazione industriale 
e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT, il 
tasso di interesse sarà fissato nella misura del 60 per cento del tasso di 
riferimento e la quota dello investimento ammissibile al finanziamento agevolato 
è pari al 60 per cento dell'investimento globale; 
h) concessione di finanziamento agevolato alle iniziative di cui alla lettera 
b), ubicate nelle altre province del territorio nazionale ad un tasso di 
interesse pari al 60 per cento del tasso di riferimento e ad una quota 
dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato pari al 50 per cento 
dell'investimento globale; 
i) le spese ammissibili al finanziamento dovranno comprendere il terreno, le 
opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, nonché le 
scorte di materie prime e di semilavorati nel limite massimo del 40 per cento 
degli investimenti fissi, adeguato alle caratteristiche del ciclo di lavorazione 
e dell'attività dell'impresa. La durata massima dei finanziamenti agevolati sarà 
fissata in 10 anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e preammortamento non 
superiori a tre anni; per i nuovi impianti ubicati nei territori meridionali la 
durata massima dei finanziamenti è elevata a 15 anni comprensivi del periodo di 
utilizzo e preammortamento non superiore a cinque anni; 
l) le altre agevolazioni creditizie dell'industria che potranno essere elaborate 
con successive leggi dovranno tener conto delle esigenze di unificazione del 
sistema nazionale di credito agevolato ed assicurare un congruo differenziale 
per il Mezzogiorno. 
Saranno altresì previste, anche in relazione allo snellimento delle procedure di 
cui alla lettera c) del presente articolo, apposite norme per eventuali 
operazioni di prefinanziamento a favore delle imprese di piccole e medie 
dimensioni. 
Sarà inoltre previsto che per i progetti di investimenti realizzati nei 
territori non meridionali dalle società o dalle imprese di cui all'articolo 14 
della legge 6 ottobre 1971, n. 853, la concessione delle predette agevolazioni 
sia subordinata all'autorizzazione prevista dal menzionato articolo, anche per i 
progetti di importo inferiore ai 7 miliardi di lire. 
Sarà infine previsto che il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del 
Comitato interministeriale credito e del risparmio, possa, con proprio decreto, 
in caso di eccezionale variazione in aumento del tasso di riferimento, 
modificare la misura del tasso di interesse agevolato rispetto a quelle fissate 
dalle lettere di cui al primo comma, ferma restando la proporzione tra le 
diverse zone. 
Resta confermata la facoltà di concedere agli istituti meridionali di credito e 
medio termine, di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, il contributo in conto 
interessi sulle emissioni obbligazionarie, limitatamente ai mezzi di provvista 
destinati ai finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie. 
Fino all'emanazione dei decreti delegati di cui al presente articolo restano in 
vigore le disposizioni sul credito agevolato a favore delle iniziative 
industriali contenute nelle leggi 30 luglio 1959, n. 623, e successive 
modificazioni e integrazioni, nella legge 6 ottobre 1971, n. 853, e nel testo 
unico 30 giugno 1967, n. 1523. I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 
della legge 30 luglio 1959, n. 623, prorogati da ultimo con lo articolo 1 del 
decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 
493, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1976 per la presentazione delle 
domande di finanziamento e al 31 ottobre 1977 per la stipulazione dei relativi 
contratti. 
Ai fini della costituzione del fondo nazionale per il credito agevolato al 
settore industriale, di cui al precedente primo comma, è autorizzata la spesa 
complessiva di lire 3.200 miliardi, che sarà iscritta in appositi capitoli del 
bilancio dello Stato a partire dall'anno 1976, secondo quote annuali determinate 
con i decreti delegati di cui al presente articolo. La quota dell'anno 1976 
resta determinata in lire 20 miliardi. 
Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede quanto a lire 
20 miliardi - relative all'anno 1976 - con corrispondente riduzione dello 
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero 
del tesoro per l'anno finanziario medesimo e, quanto al restante importo, anche 
mediante operazioni di ricorso al mercato che il Ministro per il tesoro è 
autorizzato ad effettuare nelle forme e modalità stabilite nei decreti delegati 
medesimi. 
Al fondo nazionale anzidetto sono attribuite le somme disponibili, alla data di 
entrata in vigore dei decreti delegati, sulle autorizzazioni di spesa disposte 
con precedenti provvedimenti legislativi ai fini dell'applicazione della legge 
30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni. 
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio. 



 





16. Coordinamento tra leggi statali e regionali.
Le leggi emanate dalle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e dalle 
province di Trento e Bolzano nelle materie di propria competenza saranno 
coordinate ai sensi dello articolo 117, primo comma, della Costituzione, 
dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dell'articolo 
3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, degli articoli 4 e 8 del 
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 
1972, n. 670, degli articoli 14 e 17 della legge costituzionale 26 febbraio 
1948, n. 2, degli articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 
4, con i principi e le norme fondamentali in materia di incentivi alle attività 
industriali stabiliti dalla presente legge. 
In particolare le leggi regionali non possono introdurre tipi di agevolazioni 
diversi da quelli previsti per i medesimi territori dai precedenti articoli, né 
stabilire disposizioni agevolative che consentano di superare, anche se in 
concorso con le agevolazioni previste dalla legge statale, i limiti massimi 
determinati ai sensi della presente legge relativamente alle categorie di 
imprese ed alle iniziative ammesse ai benefici, al tasso di interesse ed 
all'entità dell'investimento ammissibile a finanziamento agevolato. 
Per le leggi regionali in vigore si applica il disposto dell'articolo 10 della 
legge 10 febbraio 1953, n. 62. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
17. Norme concernenti la locazione finanziaria di attività industriali.
La Società finanziaria meridionale costituita ai sensi dell'articolo 9 della 
legge 6 ottobre 1971, n. 853, è autorizzata a costituire una società per azioni 
per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali per la cui 
realizzazione può essere concesso il contributo di cui al precedente articolo 10 
sulla base dei criteri e modalità fissati dal Comitato previsto allo stesso 
articolo. 
Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione 
di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta 
e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per 
quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della 
locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito. 
La Cassa per il Mezzogiorno, per le operazioni realizzate dalla società di cui 
al primo comma, è autorizzata a concedere in unica soluzione al momento della 
registrazione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la società 
locatrice ed il conduttore, un contributo in conto canoni di valore equivalente 
alla somma dei contributi in conto capitale e dei contributi agli interessi di 
cui le operazioni godrebbero se realizzate con un mutuo agevolato. 
L'importo equivalente ai contributi sugli interessi di cui al comma precedente è 
determinato ad un tasso di attualizzazione fissato con decreto del Ministro per 
il tesoro, tenendo conto del valore residuale del bene stabilito in contratto. 
La società di cui al primo comma dovrà ridurre i canoni a carico del conduttore 
in misura equivalente alla somma da essa ricevuta ai sensi del terzo comma. 
Alla scadenza del contratto, gli impianti oggetto della locazione finanziaria di 
cui al primo comma possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari 
all'uno per cento del loro valore di acquisto. Ove gli impianti fossero stati 
costruiti su aree di proprietà della Finanziaria meridionale, l'acquisto, per 
l'importo predetto, si estende alle aree medesime. 
In caso di insolvenza del conduttore, il contratto di locazione finanziaria è 
sciolto e la società di cui al primo comma è autorizzata a locare gli impianti 
ad un diverso conduttore, purché essi rimangano nell'ambito di territori 
meridionali. Il nuovo conduttore fruisce delle medesime agevolazioni ed è tenuto 
al versamento dei residui canoni gravanti sul precedente, salvi gli interessi 
passivi venuti a maturazione per l'insolvenza di questi, che sono a suo carico. 
Ai contratti di locazione finanziaria stipulati si applicano, ai fini 
dell'opponibilità ai terzi e della registrazione, le disposizioni vigenti in 
materia di iscrizione in pubblici registri e d'imposta di registro. 
Il contratto di locazione finanziaria è soggetto alla imposta fissa di registro 
di L. 5.000. 
Alle operazioni di locazione finanziaria di macchinari diverse da quelle 
realizzate dalla società di cui al primo comma e poste in essere da altre 
società esercenti la locazione finanziaria, potranno essere estese le 
agevolazioni previste dal presente articolo. A tal fine la Cassa per il 
Mezzogiorno è autorizzata a stipulare con dette società apposite convenzioni. 



 





TITOLO III 
Disposizioni finali, finanziarie e transitorie 
(giurisprudenza di legittimità)
18. Decorrenza delle agevolazioni e norme transitorie.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, alle iniziative 
industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 15 
miliardi sono concedibili esclusivamente i contributi di cui all'articolo 10. 
Per le iniziative che realizzino o raggiungano un ammontare di investimenti 
fissi inferiore ai 15 miliardi, sino alla entrata in vigore dei decreti delegati 
di cui all'articolo 15, si applicano le disposizioni della legge 6 ottobre 1971, 
n. 853, relativamente ai contributi in conto interesse ed a quelli in conto 
capitale. A decorrere dalla entrata in vigore dei decreti delegati si applicano 
le disposizioni dell'articolo 10 relativamente al contributo in conto capitale e 
le disposizioni dei decreti anzidetti per il credito agevolato. 
Per le iniziative industriali di qualsiasi dimensione, alle quali sia stato 
rilasciato il parere di conformità ai sensi delle precedenti leggi, ivi comprese 
la legge 26 giugno 1965, n. 717 e la legge 6 ottobre 1971, n. 853, prima 
dell'entrata in vigore della presente legge, gli incentivi sono determinati in 
base alla disciplina vigente al momento della emanazione del parere di 
conformità e per i tassi di interesse agevolato si fa riferimento a quelli che 
saranno all'uopo fissati con decreto del Ministro per il tesoro. 
Il parere di conformità rilasciato alle imprese industriali prima dell'entrata 
in vigore della presente legge, decade automaticamente se entro 24 mesi dalla 
data di entrata in vigore della legge medesima la realizzazione dell'iniziativa 
non ha raggiunto un avanzamento, ivi compresi gli ordini di acquisto di impianti 
e macchinari, pari almeno al 50 per cento dell'investimento fisso programmato. 
In tal caso le agevolazioni concesse sono sospese. Lo stato di realizzazione 
dell'iniziativa viene accertato dall'Istituto di credito o dalla Cassa per il 
Mezzogiorno nel caso di solo contributo in conto capitale. 
Alle iniziative industriali in corso di realizzazione, per le quali sia 
presentata domanda di adeguamento del parere di conformità, già rilasciato in 
base alle precedenti leggi, per variazioni di spesa derivanti da lievitazioni di 
prezzi e da aggiornamenti tecnologici, si applicano le disposizioni di cui al 
terzo comma del presente articolo; per le variazioni di spesa derivanti da 
impianti antinquinamento e servizi vari si applicano le disposizioni di cui al 
precedente articolo 10. 
Per le iniziative industriali che all'entrata in vigore della presente legge 
hanno ottenuto il parere di conformità ma nessun provvedimento di concessione 
delle agevolazioni finanziarie, è data facoltà di optare per il contributo di 
cui al precedente articolo 10, a condizione che la relativa domanda sia 
presentata entro il termine improrogabile di sei mesi dall'entrata in vigore 
della legge medesima. 



 





19. Norme finali e finanziarie.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano gli 
interventi straordinari della Cassa per il Mezzogiorno previsti dagli articoli 
125, 126 e 127 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. I commi ventiquattro, 
venticinque e ventisei dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono 
soppressi. 
Alla concessione del contributo di cui al secondo comma dell'articolo 10 si 
provvede previa istruttoria tecnica e finanziaria della sezione autonoma di 
credito dell'ENAPI, il cui consiglio di amministrazione è integrato dagli 
assessori delle regioni meridionali delegati per l'artigianato. La sezione 
autonoma di credito dell'ENAPI è autorizzata a concedere alle imprese artigiane 
ubicate nei territori meridionali crediti agevolati a medio termine fino 
all'importo massimo di 200 milioni. A tal fine presso detta sezione è istituito 
un fondo di dotazione dell'ammontare di 5 miliardi di lire a carico dello 
stanziamento di cui all'articolo 22 della presente legge. Le regioni meridionali 
possono partecipare al predetto fondo con propri apporti finanziari a valere 
sullo stanziamento di cui al precedente articolo 7. La sezione autonoma di 
credito dell'ENAPI è autorizzata a compiere le operazioni previste dall'articolo 
18 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La Cassa è autorizzata a concedere sui 
finanziamenti erogati dalla sezione autonoma di credito dell'ENAPI, a valere sui 
fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o attinti presso il 
Medio credito centrale o comunque già agevolati, il contributo in conto 
interessi previsto all'articolo 101 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. 
Per la realizzazione di un programma straordinario di interventi a favore delle 
università meridionali è destinata la somma di 200 miliardi di lire a carico 
dello stanziamento di cui all'articolo 22 della presente legge. Tale somma sarà 
ripartita, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione d'intesa con il 
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal CIPE che fisserà 
altresì i criteri e le modalità per l'impiego della somma medesima. 
Gli istituti meridionali di credito a medio termine di cui alla legge 11 aprile 
1953, n. 298, sono espressamente abilitati ad operare, oltre che a favore della 
media e piccola industria, anche a favore di imprese industriali di maggiori 
dimensioni nell'area di competenza. Tuttavia, i mezzi utilizzati devono essere 
riservati almeno per il 60 per cento degli impieghi a favore della media e 
piccola industria. 
Gli istituti anzidetti sono espressamente autorizzati altresì ad operare, oltre 
che a tasso agevolato, anche per concedere finanziamenti industriali a medio 
termine a tasso di mercato. 



 





20. Norme concernenti i prestiti esteri.
I prestiti contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno con la Banca europea per gli 
investimenti (BEI) non sono soggetti all'approvazione di cui all'articolo 25 del 
testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e sono garantiti dallo Stato alle 
condizioni e con le modalità da stabilirsi con apposita convenzione tra il 
Ministero del tesoro e la BEI. Fino alla stipulazione di tale convenzione anche 
per i prestiti della BEI continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al 
terzo e al quarto comma dell'articolo 25 del testo unico medesimo. 
Ferme restando le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 26, nonché 
dell'articolo 27 del testo unico citato, la garanzia dello Stato sui prestiti 
concessi dalla BEI si estende a tutte le obbligazioni di natura pecuniaria 
assunte dalla Cassa per il Mezzogiorno. 
Il ricavo dei prestiti che la Cassa ha contratto con la BEI può essere 
utilizzato per il finanziamento diretto e indiretto di iniziative da realizzare 
nei territori meridionali nei settori industriali, delle infrastrutture e dei 
servizi, nonché per il finanziamento dei progetti speciali. 
La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro per il tesoro, 
per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi, può 
contrarre prestiti con la BEI, il cui onere, per capitali ed interessi, sarà 
assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative 
rate di ammortamento, per capitali ed interessi, in appositi capitoli dello 
stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore netto in lire dei 
prestiti sarà portato a scomputo dell'assegnazione disposta in favore della 
Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 22 della presente legge. 



 





21. Aggiornamento del testo unico delle leggi per il Mezzogiorno.
Il Governo della Repubblica sentita la commissione parlamentare di cui 
all'articolo 2, è autorizzato a procedere, entro un anno dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, all'aggiornamento del testo unico 30 giugno 
1967, n. 1523, mediante l'inserimento di tutte le disposizioni al momento 
vigenti in materia di interventi straordinari nel Mezzogiorno, apportandovi le 
modifiche necessarie al loro coordinamento (11). 



(11)  L'articolo unico, L. 8 agosto 1977, n. 664 (Gazz. Uff. 6 settembre 1977, 
n. 242), ha prorogato per la durata di 6 mesi dalla sua entrata in vigore la 
delega prevista dal presente art. 21. 
 





22. Finanziamento degli interventi.
Ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, 
per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno - 
compreso l'importo di lire 2.000 miliardi destinato alle regioni meridionali ai 
sensi del precedente articolo 7, per il quinquennio 1976-80 e quello di lire 
1.500 miliardi destinato allo sgravio contributivo ai sensi del precedente 
articolo 14 - è autorizzato a favore della Cassa medesima l'ulteriore apporto 
complessivo di lire 14.500 miliardi, comprensivo della somma di lire 1.000 
miliardi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, 
convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493. La Cassa per 
il Mezzogiorno è autorizzata altresì ad assumere impegni nell'anzidetto periodo 
1976-1980, in eccedenza alla predetta somma di lire 14.500 miliardi, fino alla 
concorrenza dell'ulteriore importo di lire 1.500 miliardi. 
L'assegnazione disposta con il precedente comma in favore della Cassa per il 
Mezzogiorno per l'anzidetto periodo 1976-1980 è al netto, per il periodo stesso, 
delle somme di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 8 aprile 1969, 
n. 160, nonché delle somme di cui al sesto ed ultimo comma dell'articolo 17 
della legge 6 ottobre 1971, n. 853. L'assegnazione medesima è comprensiva della 
quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione e l'aggiornamento 
dei progetti speciali di cui all'articolo 8 della presente legge, e per lo 
svolgimento delle altre attività connesse con la programmazione e l'attuazione 
degli interventi. Tale quota di spese è determinata ai sensi dell'articolo 2, 
primo comma, della legge 8 aprile 1969, n. 160. L'assegnazione stessa è altresì 
comprensiva degli eventuali maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi per 
interventi ed in opere in corso o da realizzare. 
Della somma di lire 14.500 miliardi, il fabbisogno per la concessione dello 
sgravio contributivo, di cui all'articolo 14, nonché quello per le agevolazioni 
a favore delle iniziative industriali, di cui agli articoli 10 e 15, relativo al 
periodo successivo al quinquennio 1976-1980, determinato, rispettivamente, in 
lire 1.000 miliardi e lire 2.500 miliardi, sarà iscritto nel bilancio dello 
Stato in ragione di complessive lire 400 miliardi annui in ciascuno degli anni 
dal 1981 al 1985 e di complessive, lire 300 miliardi annui in ciascuno degli 
anni dal 1986 al 1990. La risultante somma, tenuto conto dell'importo di lire 
1.000 miliardi già stanziati ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto-legge 
13 agosto 1975, n. 377, sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero 
del tesoro in ragione di lire 950 miliardi nell'anno finanziario 1976, di lire 
1.500 miliardi nell'anno finanziario 1977, di lire 2.000 miliardi nell'anno 
finanziario 1978, di lire 2.500 miliardi nell'anno finanziario 1979 e di lire 
3.050 miliardi nell'anno finanziario 1980. Con la legge di approvazione del 
bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1980, sarà 
stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al presente comma che potrà 
essere coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro 
per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno 
con la stessa legge, di volta in volta, stabilite. 
All'onere derivante dall'approvazione della presente legge, per l'anno 
finanziario 1976, si provvede quanto a lire 930 miliardi mediante riduzione per 
un corrispondente importo del fondo di cui al capitolo 9001 dello stato di 
previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e quanto a lire 20 
miliardi con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro 
per il tesoro è autorizzato ad effettuare nello stesso anno 1976 mediante la 
contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con 
altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzato, in deroga 
anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure con emissioni di buoni 
poliennali del Tesoro o di certificati speciali di credito. Si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 
agosto 1975, n. 394. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e 
all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie anzidette, si farà 
fronte nell'anno finanziario 1976, mediante riduzione dei fondi speciali di cui 
ai capitoli 6856 e 9516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per 
l'anno medesimo (12). 
Dalle somme annualmente iscritte nello stato di previsione del Ministero del 
tesoro ai sensi del precedente terzo comma verranno prelevate: 
a) sulla base delle deliberazioni del CIPE e fino alla concorrenza dell'importo 
di lire 2.000 miliardi di cui al precedente articolo 7, le somme destinate alle 
regioni che verranno versate ad appositi conti correnti infruttiferi aperti 
presso la tesoreria centrale, dai quali le regioni effettueranno i prelevamenti 
su richiesta di accredito a favore del tesoriere regionale; 
b) sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'I.N.P.S., le 
somme da versare all'I.N.P.S. stesso per lo sgravio contributivo di cui al 
precedente articolo 14. 
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio. 
Agli impegni che ai sensi del precedente primo comma la Cassa del Mezzogiorno è 
autorizzata ad assumere nel quinquennio 1976-1980 in eccedenza all'assegnazione 
prevista in favore della Cassa medesima per lo stesso periodo, si farà fronte 
mediante iscrizione nello stato di previsione del Ministero del tesoro dello 
stanziamento di lire 450 miliardi nell'anno finanziario 1981, di lire 400 
miliardi nell'anno finanziario 1982, di lire 350 miliardi nell'anno finanziario 
1983, di lire 200 miliardi nell'anno finanziario 1984, e di lire 100 miliardi 
nell'anno finanziario 1985. 
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, su 
proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede 
alla ripartizione delle somme di cui al primo comma, tra gli interventi relativi 
ai progetti speciali e gli interventi infrastrutturali e finanziari relativi 
alla incentivazione alle attività produttive. 
Il contributo in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel 
Mezzogiorno - SVIMEZ -, di cui all'articolo 11 della legge 6 ottobre 1971, n. 
853, è elevato, per il quinquennio 1976-1980, da lire 250 milioni a lire 600 
milioni. All'onere relativo si fa fronte con le disponibilità di cui al primo 
comma del presente articolo. 
Ai fini del versamento all'I.N.P.S. degli importi relativi allo sgravio 
contributivo concesso per il periodo 1973-1980 ai sensi del terzo comma 
dell'articolo 1 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito in legge 4 
agosto 1971, n. 589, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare - a 
partire dall'anno 1977 - operazioni di ricorso al mercato finanziario, fino alla 
concorrenza degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'I.N.P.S., nella 
forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche 
o con altri istituti di credito a medio e lungo termine, a ciò autorizzati, in 
deroga anche a disposizione di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni 
poliennali del Tesoro, o di certificati di credito. Si applicano le disposizioni 
di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 
394 (13). 



(12)  Con D.M. 24 dicembre 1977 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1977, n. 355) è stata 
disposta l'emissione di certificati speciali di credito per lire 22.740.000.000. 

(13)  Con D.M. 10 dicembre 1977 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1978, n. 12), sono stati 
emessi certificati speciali di credito per lire 2.374.040.000.000. In relazione 
a tale emissione, il regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia è 
stato disciplinato dal D.M. 1° agosto 1978 (Gazz. Uff. 14 settembre 1978, n. 
258). 
Vedi, anche, l'art. 47, L. 21 dicembre 1978, n. 843 
e l'art. 30, L. 24 aprile 1980, n. 146. 
 





23. Entrata in vigore della legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale. 



 






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