D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146. Agg. G.U. del 08/09/2007
Regolamento di attuazione dell'art. 4 della L. 15 novembre 1973, n. 734 ,
concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di
ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 1975, n. 128.
Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
Vedi, peraltro, la L. 18 novembre 1975, n. 613.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti
circolari:
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7;
- Ministero della giustizia: Circ. 31 luglio 2000, n. 2088/S/BLS/4905;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e
gli affari regionali: Circ. 26 gennaio 1996, n. 752; Circ. 6 marzo 1996, n.
2170; Circ. 16 maggio 1996, n. 30209.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734;
Sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente
rappresentative;
Udito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per il
lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
è approvato il regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre
1973, n. 734 , annesso al presente decreto, contenente norme per la
determinazione delle misure e delle modalità di corresponsione delle indennità
per compensare prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta
esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'integrità personale
ovvero che richiedano un maneggio di valori di cassa quando possano derivarne
rilevanti danni patrimoniali o comportino una continua applicazione agli
impianti meccanografici o che siano effettuate in ore notturne.
Il regolamento predetto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1973.
Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734
(giurisprudenza di legittimità)
1. Indennità di rischio.
Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato, che
fruiscono dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734,
compete, ai sensi dell'art. 4 della legge predetta, una indennità giornaliera di
rischio per le prestazioni di lavoro, di cui all'unita tabella A, comportanti
continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla
incolumità personale.
Detta indennità corrisposta nelle seguenti misure ed in relazione ai gruppi
indicati nella citata tabella A:
Gruppo di
appartenenza Importo
------- ----
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690
III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Resta fermo l'obbligo per le amministrazioni interessate di garantire la
sicurezza e l'igiene delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme
relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché
delle altre norme vigenti intese alla tutela della integrità fisiopsichica e
dello stato di salute dell'uomo negli ambienti di lavoro (4).
(4) Vedi, anche l'art. 19, D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310.
2. Corresponsione dell'indennità di rischio.
L'indennità di cui all'articolo precedente compete, per ogni giornata di
servizio effettivamente reso, esclusivamente al personale applicato in modo
diretto e continuo in una delle attività lavorative indicate nei gruppi
dell'allegata tabella A.
Detta indennità non si corrisponde durante i giorni di assenza per qualsiasi
causa, esclusi i periodi di assenza per infermità, infortunio sul lavoro o
malattia professionale dipendenti da causa di servizio inerente al rischio cui
l'indennità si riferisce.
Ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo si applicano le norme di cui
agli articoli 35 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686.
L'indennità di rischio di cui all'art. 1 non è cumulabile con quelle previste
dagli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento nonché con l'indennità di
pilotaggio e di volo.
3. Operatori subacquei.
Agli operatori subacquei, che rientrano tra il personale di cui al comma primo
dell'art. 1 del presente regolamento, spetta una indennità di rischio nelle
misure e con le modalità di cui all'unita tabella C.
Per operatori subacquei si intendono i dipendenti dello Stato di cui al primo
comma che, avendo frequentato corsi subacquei presso le apposite scuole e
conseguito i relativi brevetti, siano stati abilitati dall'amministrazione di
appartenenza all'impiego delle apparecchiature di immersione.
Le apparecchiature di immersione il cui impiego dà titolo alla corresponsione
delle indennità di cui al primo comma sono le seguenti:
a) ad aria compressa (colonna n. 2 della tabella C): scafandro normale;
autorespiratore ad aria; camera di decompressione a bardo, a terra e subacquea,
campane di salvataggio;
b) a miscele sintetiche (colonna n. 3 della tabella C): autorespirature o
respiratore a miscela; impianti iperbarici a terra; impianti per immersioni
profonde di bordo, sia di superficie che subacquei; scafandri rigidi articolati;
torrette batiscopiche;
c) ad ossigeno (colonna n. 4 della tabella C): autorespiratori ad ossigeno a
circuito chiuso.
Gli assistenti sanitari che operano all'interno di camere di decompressione o di
impianti iperbarici a terra hanno titolo allo stesso trattamento previsto per
gli operatori subacquei in identiche condizioni di impiego.
L'indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con le altre analoghe
indennità previste dal presente regolamento.
Nei casi di infortunio o di infermità dipendenti da causa di servizio inerente
all'attività di immersione, l'indennità è dovuta, nei giorni di assenza dal
servizio, in misura corrispondente alla media, ragguagliata a mese, delle
indennità orarie percepite nel semestre precedente.
4. Indennità maneggio valori di cassa.
Agli impiegati civili dello Stato, di ruolo e non di ruolo, che per legge o in
base ad un provvedimento formale sono addetti in via continuativa a servizi che
comportino maneggio di valori di cassa, dal quale possano derivare rilevanti
danni patrimoniali, compete una indennità giornaliera nella misura indicata a
fianco di ciascuna delle seguenti categorie:
+------------------------------------------------+-------------+
| | Importo |
| +-------------+
|a) maneggio valori di importo medio mensile rap-| |
| portato ad anno non inferiore a lire 500| |
| milioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| L. 300 |
|b) maneggio valori di importo medio mensile rap-| |
| portato ad anno non inferiore a lire 250| |
| milioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| " 200 |
|c) maneggio valori di importo medio mensile rap-| |
| portato ad anno non inferiore a lire 100| |
| milioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| " 100 |
L'indennità di cui al primo comma non compete agli impiegati delegati alla sola
riscossione e pagamento degli stipendi (5).
(5) Vedi, anche l'art. 19, D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310.
5. Indennità meccanografica.
Al personale civile dello Stato, di ruolo e non di ruolo, nonché al personale
docente e non docente della scuola di ogni ordine e grado, formalmente
assegnato, nei limiti del contingente stabilito con decreto del Ministro
competente di concerto con il Ministro per il tesoro, ai centri meccanografici
od elettronici ed effettivamente applicato ai relativi impianti, ivi compresi i
direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, è dovuta una indennità
giornaliera di L. 300 (6).
(6) Vedi, anche l'art. 19, D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310.
(giurisprudenza di legittimità)
6. Indennità di servizio notturno.
Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e agli operai dello Stato le cui
prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizi di istituto, siano
effettuate, anche a turno, nelle ore comprese fra le 22 e le 6, compete una
indennità oraria di servizio notturno di L. 100 (7).
L'indennità per servizio notturno compete in ragione delle ore di servizio
effettivamente prestate e non è cumulabile con i compensi per lavoro
straordinario (8) (9).
(7) Indennità elevata a lire 400 dall'art. 7, L. 17 novembre 1978, n. 715.
(8) Vedi, anche l'art. 19, D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310.
(9) Vedi l'art. 11, L. 27 maggio 1977, n. 284.
7. Decorrenza e limiti.
La indennità di rischio di cui agli articoli 1 e 3 del presente regolamento,
nonché le indennità di maneggio valori di cassa, meccanografica e di servizio
notturno previste negli articoli 4, 5 e 6, competono dal 1° gennaio 1973
esclusivamente agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai
dello Stato che sono applicati in modo diretto e continuo ai particolari servizi
per i quali le indennità sono corrisposte e limitatamente alla effettiva durata
delle prestazioni stesse, sempreché fruiscano dell'assegno perequativo
pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734.
Le indennità predette non competono per i periodi di assenza dal servizio per
qualunque causa, salvo quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 3.
8. Individuazione delle categorie.
In sede di prima applicazione del presente regolamento la rispondenza fra le
categorie di personale aventi diritto all'indennità di rischio di cui al
precedente art. 1 e le attività comportanti rischio da esse prestate, quali
previste nell'allegato A, è determinata con decreto del Ministro competente, di
concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e
per il tesoro, sulla base di apposita dichiarazione motivata, rilasciata sotto
la sua diretta responsabilità, dal capo dell'ufficio, laboratorio o stabilimento
presso cui il personale suddetto presta servizio.
In caso di dubbio o di contestazione in ordine al contenuto della dichiarazione
suddetta, il decreto di cui al precedente comma sarà emanato in base a
declaratoria motivata di conformità rilasciata, a seguito di visita ispettiva,
da una commissione tecnica composta da un ispettore medico o tecnico del lavoro
designato dall'Ispettorato medico centrale del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, da un medico designato dal Ministero della sanità e da un
funzionario tecnico designato dall'amministrazione interessata.
Le eventuali variazioni successive alla determinazione contenuta nel decreto
ministeriale di cui al primo comma, saranno apportate con le stesse modalità in
base ad accertamento tecnico effettuato, a seguito di visita ispettiva dalla
commissione di cui al secondo comma, che dovrà motivare la proposta di
variazione.
9. Libretto individuale di rischio.
Per il personale al quale compete l'indennità prevista dagli articoli 1 e 3 del
presente regolamento, è istituito il libretto individuale di rischio.
Nel libretto devono essere annotate, a cura dell'amministrazione di appartenenza
del dipendente, le complete generalità dell'interessato, il ruolo o categoria di
appartenenza, la qualifica rivestita, la indicazione specifica dell'attività
lavorativa alla quale è applicato, come prevista in uno dei gruppi di
prestazioni di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, nonché i
periodi di effettiva applicazione ai lavori stessi, ed a cura del sanitario le
risultanze relative alle visite mediche effettuate, ai ricoveri, alle infermità
o infortuni dipendenti da causa di servizio inerenti l'attività comportante il
rischio.
Il libretto viene custodito presso l'ufficio, il laboratorio o lo stabilimento
nei quali il dipendente presta effettivo servizio dal rispettivo funzionario
dirigente, che dovrà garantirne personalmente la rigorosa riservatezza, e viene
trasmesso per via d'ufficio in caso di trasferimento ad altro laboratorio,
stabilimento o ufficio. Viene inserito nel fascicolo personale del dipendente
qualora cessi dall'attività comportante rischio.
Il dipendente interessato ha diritto di prendere visione, a semplice richiesta,
del libretto sanitario o ad averne copia integrale o parziale senza spese.
10. Modalità di corresponsione.
Alla corresponsione delle indennità previste dal presente regolamento in favore
del personale avente diritto sarà provveduto mensilmente dalle singole
amministrazioni di appartenenza sulla base di apposita attestazione rilasciata
dai rispettivi capi di ufficio sotto la loro personale responsabilità.
Dalla attestazione suddetta devono risultare, oltre al cognome, nome e qualifica
degli aventi diritto, gli analitici riferimenti temporali cui si riferiscono le
effettive prestazioni di lavoro che danno titolo a percepire le indennità.
Fermo restando quando previsto dal primo comma del presente articolo, la
corresponsione dell'indennità al personale indicato nel precedente art. 3
avviene con le modalità dettate nelle note apposte all'unita tabella C.
Tabella A
Tabella A (10)
Gruppo I
Prestazioni di lavoro relative ai compiti operativi di istituto dei servizi
antincendi e della protezione civile, compresa anche l'attività di addestramento
e le esercitazioni [1] (11).
(10) Vedi, anche, il D.M. 20 luglio 1984.
(11) Vedi, anche, il D.P.R. 7 giugno 1979, n. 224 e il D.P.R. 7 giugno 1982, n.
366.
Gruppo II
1) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a
radiazioni ionizzanti, in zona controllata superiori a 1,5 rem annuali [2].
2) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e
continua a sostanze chimiche ad alta tossicità, o ai prodotti radiotossici di
cui alla tabella 1 annessa al decreto 6 giugno 1968 emanato dal Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la sanità [2]
[3].
3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi
connessi con la manipolazione di esplosivi alla nitroglicerina [3].
Gruppo III
1) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a
radiazioni ionizzanti inferiori a 1,5 rem annuali [2].
2) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione o esposizione diretta e
continua ai prodotti tossici di cui al gruppo I dell'allegata tabella B [4].
3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi
connessi con la manipolazione di esplosivi non alla nitroglicerina e di
propellenti liquidi e solidi [3].
4) Prestazioni di lavoro comportanti esposizione diretta e continua ai rischi
derivanti dalla soffiatura del vetro con mezzi non meccanici [5].
5) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua ai rischi
derivanti dalla costruzione e manutenzione di opere marittime, lagunari e
lacuali, compreso escavo porti, purché eseguite in aria compressa.
Gruppo IV
1) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e
continua ai prodotti tossici di cui al gruppo II della allegata tabella B [4].
2) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a onde
elettromagnetiche fino a 10 cm. la cui intensità possa superare 10 mw/cm² [2].
3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori
o ultrasuoni superiori a 95 decibel in luogo aperto o a 85 decibel in luogo
chiuso [2].
4) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a polveri
industriali silicee e di amianto e loro composti o derivati [2].
5) Prestazioni di lavoro in istituti sperimentali o laboratori scientifici o di
restauro comportanti esposizione diretta e continua, anche se non contemporanea,
ai prodotti tossici e alle sostanze nocive contemplate nel presente regolamento.
Gruppo V
1) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e
continua ai prodotti tossici di cui al gruppo III della allegata tabella B [4].
2) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a raggi
ultravioletti ed infrarossi ad elevata intensità nelle applicazioni di tipo
industriale e nella saldatura ad arco. [6].
3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori
non inferiori a 80 decibel in luogo chiuso [7].
4) prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi
derivanti dalla costruzione e manutenzione di opere marittime, lagunari e
lacuali, compreso escavo porti, eseguite con macchinari sintetici su chiatte o
natanti.
5) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a
vibrazioni o scuotimenti per l'impiego di utensili ad aria compressa o ad asse
flessibile nelle opere di costruzione, installazione, manutenzione e rimozione
di impianti o di demolizione di macchinari o apparecchiature metalliche [7].
6) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi
derivanti dalla fusione o conio dei metalli.
7) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di
trasporto con autotreni, autoarticolati, mezzi fuoristrada ed altri veicoli, per
trasporto di cose, con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico (12).
8) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al
contatto con catrame, bitume, fuliggine, olii minerali, paraffina, loro
composti, derivati e residui [8], nonché lavori di manutenzione stradale in
presenza di traffico.
9) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo impiego,
esposizione, contatto con materiali contaminati da virus, nonché da germi
patogeni o da prodotti tossici del metabolismo batterico [2] [8].
10) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi
derivanti dalla adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e
smaltimento di materiale stallico [8].
11) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi
derivanti dalla concia delle pelli o dalla lavorazione del crine [8].
12) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi
derivanti da lavori in fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di
carenaggio, o da lavori di bonifica in terreni paludosi [8].
13) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua alla
inalazione di polveri vegetali e minerali non silicee e di quelle derivanti
dall'apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre di cotone, lino,
canapa, juta e dalla filatura e tessitura della canapa e della juta o dalla
lavorazione di fibre sintetiche [7].
14) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua da parte
di personale tecnico-specialistico a rischi derivanti dall'esercizio
dell'attività istituzionale di vigilanza su stabilimenti, istituzioni, impianti
o persone ai fini della osservanza delle norme di prevenzione, sicurezza e
igiene del lavoro e pubblica, in relazione alle voci e gruppi di attività
previste nelle tabelle A e B del presente regolamento, nonché prestazioni di
lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti
dall'esercizio del controllo sanitario di persone, animali, piante e di prodotti
animali e vegetali, nei posti di confine, porti, aeroporti e dogane interne
aperti al traffico internazionale [1].
15) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi
derivanti dall'esercizio dell'attività istituzionale delle funzioni di controllo
e di assistenza tecnica nelle attività previste dalle tabelle A e B del presente
regolamento.
16) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi
derivanti dall'attività di guardia giurata nei servizi di sorveglianza oppure di
attività di sorveglianza di impianti per i quali si concretano le condizioni di
rischio sia nell'accesso che nello svolgimento dell'attività stessa.
17) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi
derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio ed
esbosco.
---------
[1] L'indennità è rapportata a sei giornate lavorative per settimana quale
ripartizione del normale orario di lavoro di 40 ore settimanali.
[2] Visita medica obbligatoria e controlli periodici secondo le norme vigenti
nel settore.
[3] L'indennità è ridotta:
a metà per il personale addetto al trasporto;
ad un quarto per il personale addetto all'attività di magazzino e custodia.
[4] Visita medica obbligatoria (settimanali, mensile, trimestrale, semestrale,
annuale) come da tabella B.
[5] Visita medica obbligatoria quindicinale.
[6] Visita medica periodici secondo le norme vigenti nel settore.
[3] L'indennità è ridotta:
a metà per il personale addetto al trasporto;
ad un quarto per il personale addetto all'attività di magazzino e custodia.
[4] Visita medica obbligatoria (settimanali, mensile, trimestrale, semestrale,
annuale) come da tabella B.
[5] Visita medica obbligatoria quindicinale.
[6] Visita medica obbligatoria semestrale e visita medica immediata quando il
dipendente denunci o presenti segni patologici sospetti.
[7] Visita medica obbligatoria annuale.
[8] Visita medica immediata quando il dipendente denunci o presenti sintomi di
infezione.
(12) Vedi, anche, l'art. 93, D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269.
Tabella B
Tabella B (13)
Tabella dei prodotti tossici comportanti rischio alla salute e alla incolumità
fisica degli addetti
I Gruppo
1. - Nichel, leghe e composti:
nella produzione e nell'impiego di nichelcarbonile [1].
2. - Cloruro di carbonile (fosgene) e disfogene (cloroformiato di metile
triclorurato):
nella produzione e utilizzazione di cloruro di carbonile e del cloroformiato di
metile triclorurato [1].
3. - Piombo tetraetile [2]:
nella produzione di piombo tetraetile;
nella etilazione della benzina.
(13) Vedi, anche, il D.M. 20 luglio 1984.
II Gruppo [3]
1. - Arsenico, leghe e composti:
nella produzione dell'arsenico;
nella preparazione di leghe e composti;
nella prestazione di lavori di pittura, verniciatura, smaltatura;
nella preparazione delle miscele per la produzione del vetro;
nella tintura di filati e tessuti;
nella concia delle pelli.
2. - Berillio, leghe e composti:
nella preparazione di leghe e composti;
nella fabbricazione delle lampade, schermi ed altri materiali fluorescenti.
3. - Cromo, leghe e composti:
nella produzione del cromo;
nella preparazione delle leghe e dei composti;
nella concia delle pelli.
4. - Fosforo e composti:
nella produzione del fosforo;
nell'impiego del fosforo come materia prima nei processi chimici industriali;
nell'impiego professionale di antiparassitari contenenti composti organici al
fosforo.
5. - Mercurio, amalgame e composti:
nella produzione del mercurio;
nella preparazione delle amalgame e dei composti;
nella fabbricazione di cristalli, di ceramiche, di refrattari;
nella produzione e lavorazione in bianco del feltro ottenuto mediante
secretaggio in preparati mercuriali;
nella lavorazione in nero del feltro secretato;
nella doratura od argentatura a fuoco con uso di mercurio;
nella fabbricazione di inneschi;
nel trattamento di minerali auriferi e argentiferi di recupero;
nell'impiego professionale di antiparassitari contenenti composti organici del
mercurio;
nella preparazione e nell'impiego di vernici contenenti mercurio e composti.
6. - Piombo, leghe e composti:
nella produzione del piombo;
nella preparazione di leghe e composti;
nella fabbricazione e preparazione di colori, di vernici, e di mastici;
nella fabbricazione di lamiere, tubi, proiettili ed altri oggetti di piombo o
contenenti piombo;
nella cernita e recupero di materiali piombiferi;
nelle operazioni di pittura e di intonaco con mastici o colori di piombo;
nella asportazione di verniciature piombifere;
nella cromolitografia eseguita con colori o polveri piombiferi;
nella fabbricazione e governo (carica, pulizia, riparazione) degli accumulatori;
nella saldatura autogena e nel taglio con processi tecnici delle lastre di
piombo o rivestite di piombo;
nella saldatura con leghe piombifere e dissaldatura;
nella messa in opera e manutenzione di tubazioni, condutture ed in genere
impianti costituiti da materiale piombifero;
nelle operazioni di tempera con bagno di piombo;
nella piombatura o smaltatura su superfici metalliche;
nelle operazioni di pulimento in o su materiali piombiferi;
nell'industria ceramica (limitatamente alla preparazione e macinazione delle
vernici, alla vetrificazione delle terraglie dolci ed alla decorazione di
stoviglie od altri oggetti di ceramica con vetrine o vernici piombifere).
7. - Bromo e composti:
nella produzione del bromo;
nell'impiego del bromo come materia prima nei processi chimici industriali.
8. - Cloro e composti:
nella produzione del cloro e dell'acido cloridrico;
nell'impiego del cloro e dell'acido cloridrico come materia prima nei processi
chimici industriali;
nel decapaggio dei metalli in acido cloridrico.
9. - Fluoro e composti:
nella produzione del fluoro e dell'acido fluoridrico;
nella preparazione dei composti del fluoro;
nella incisione del vetro;
nella preparazione della criolite artificiale;
nella elettrolisi dell'allumina con impiego della criolite.
10. - Iodio e composti:
nella produzione dello iodio;
nella preparazione dei composti.
11. - Acido cianidrico e composti:
nella produzione di acido cianidrico, di cianuri e di altri composti del
cianogeno;
nella derattizzazione e disinfezione;
nella distruzione dei parassiti nocivi all'agricoltura (in quanto l'attività
assuma carattere professionale o di lavorazione industriale);
nella depurazione chimica del gas illuminante;
nelle operazioni di galvanoplastica;
nelle operazioni di tempera e di cementazione;
nella fabbricazione di gomme e di resine sintetiche limitatamente alle
operazioni che espongono all'azione dell'acrilnitrite e dei diisocianali
organici).
12. - Acido nitrico e gas nitrico;
nella produzione dell'acido nitrico;
nella produzione della nitrocellulosa;
nella produzione di esplosivi con processi di nitrazione;
nella produzione di coloranti azoici;
nella saldatura ossicetilenica e ad arco.
13. - Cloropicrina (nitrocloroformio):
nella produzione della cloropicrina;
nella distruzione di parassiti nocivi alla agricoltura (in quanto tale attività
assuma carattere professionale o di lavorazione industriale).
14. - Anidride solforosa:
nella derattizzazione e disinfestazione in quanto l'attività assuma carattere
professionale.
15. - Solfuro di carbonio:
nella produzione di solfuro di carbonio;
nell'impiego del solfuro di carbonio come solvente;
nel trattamento dell'alcalicellulosa con solfuro di carbonio e successiva
operazione fino all'essiccamento del prodotto;
nella vulcanizzazione della gomma;
nella disinfestazione e derattizzazione in quanto l'attività assuma carattere
professionale.
16. - Piombo tetraetile:
nella ripulitura e riparazione di serbatoi contenenti piombo tetraetile o
benzina etilata.
17. - Idrocarburi benzenici (benzolo, toluolo, xilolo ed omologhi):
nella produzione degli idrocarburi benzenici ed omologhi;
nella rettificazione del benzolo e degli omologhi;
nell'impiego del benzolo ed omologhi come materie prime nei processi chimici
industriali;
nella preparazione e impiego di solventi contenenti benzolo e omologhi;
nella rotocalcografia.
18. - Derivati aminici degli idrocarburi benzenici e dei fenoli:
nella produzione dei derivati aminici degli idrocarburi benzenici e dei fenoli;
nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici
industriali.
19. - Derivati alogenati, nitrici, solforici e fosforati degli idrocarburi
benzenici e dei fenoli:
nella produzione dei derivati alogenati, nitrici, solfonici e fosforati degli
idrocarburi benzenici e dei fenoli;
nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici
industriali.
20. - Derivati alogenali degli idrocarburi alifatici (tetracloroetano,
esacloroetano, triclorometano, cloruro di etilene, dicloroetilene,
tricloroetilene, cloruro di etile, cloruro di metile, bromuro di metile, ioduro
di metile):
nella produzione dei derivati alogenati degli idrocarburi alifatici;
nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici
industriali;
dell'impiego di solventi contenenti derivati aloganati degli idrocarburi
alifatici.
21. - Glicoli, nitroglicerina e loro derivati:
nella produzione di glicoli, nitroglicerina e loro derivati.
III Gruppo [4]
1. - Antimonio, leghe e composti:
nella produzione dell'antimonio;
nella preparazione delle leghe e composti;
nella produzione di colori, vernici, mastici;
nella preparazione di miscele per la produzione di vetri;
nella produzione degli antiparassitari e nell'uso professionale di essi;
nell'impiego dei composti di antimonio nell'industria chimico-farmaceutica;
nella vulcanizzazione e colorazione della gomma;
nella tintura e stampaggio dei tessuti.
2. - Berillio, leghe e composti:
nella produzione del berillio;
nella fabbricazione dei cristalli, di ceramiche, di refrattari.
3. - Cadmio, leghe e composti:
nella produzione del cadmio;
nella preparazione delle leghe e dei composti;
nella fabbricazione degli accumulatori.
4. - Manganese, leghe e composti:
nella produzione del manganese;
nella preparazione delle leghe e dei composti;
nella fabbricazione di pile a secco;
nella preparazione delle miscele per la produzione del vetro e degli smalti;
nella produzione dei fiammiferi;
nella saldatura con elettrodi al manganese.
5. - Mercurio, amalgame e composti:
nella fabbricazione, riparazione e manutenzione di apparecchi e strumenti a
mercurio (limitatamente alle operazioni che espongono all'azione del mercurio);
nelle operazioni di elettrolisi con catodo di mercurio;
nell'impiego di pompe a mercurio.
6. - Nichel, leghe e composti:
nella raffinazione del nichel.
7. - Piombo, leghe e composti:
nella composizione tipografica (a mano, con la linotype, con la monotype, col la
stereotipia);
nella zincatura delle lamiere o nella stagnatura o nella verniciatura dei
recipienti con uso di materiali di piombo;
nella preparazione delle miscele per la fabbricazione del vetro piombifero;
nella produzione della gomma, guttaperca ed ebanite (limitatamente alle
operazioni di mescola con composti di piombo);
nella lavorazione della gomma piombifera.
8. - Selenio, leghe e composti:
nella produzione del selenio;
nella preparazione delle leghe e dei composti;
nella fabbricazione delle cellule fotoelettriche, nella preparazione di colori e
inchiostri, nella vulcanizzazione della gomma.
9. - Vanadio, leghe e composti:
nella produzione del vanadio;
nella preparazione delle leghe e dei composti;
nella pulitura degli impianti di combustione della nafta e nel recupero delle
ceneri relative;
nell'impiego del vanadio e dei composti come materie prime nei processi chimici
industriali;
nella preparazione delle miscele per la fabbricazione del vetro.
10. - Cloro e composti:
nell'imbianchimento delle fibre tessili con acido cloridrico.
11. - Acido nitrico e gas nitrosi:
nel decapaggio e nella incisione dei metalli.
12. - Anidride solforosa:
nella produzione dello zolfo;
nella produzione dell'anidride solforosa;
nella sbiancatura di paglia, carta e fibre tessili;
nella solforazione della frutta e delle sostanze alimentari in genere;
nella fusione dell'elektron.
13. - Acido solforico:
nel carbonissaggio delle lane;
nel decapaggio dei metalli;
nella produzione dello zinco elettrolitico;
nella purificazione e raffinazione dei grassi e degli olii;
nell'impiego dell'acido solforico nelle sintesi organiche.
14. - Idrogeno solforato:
nella raffinazione degli olii minerali;
nella filatura della viscosa;
nella vuotatura dei pozzi neri.
15. - Ossido di carbonio:
nella produzione, distribuzione, trattamento industriale dell'ossido di carbonio
e di miscele gassose contenenti ossido di carbonio;
nella condotta termica dei forni, delle fornaci, delle fucine;
nella seconda lavorazione del vetro alla fiamma;
nella saldatura autogena e nel taglio dei metalli con arco elettrico o con
fiamma ossidrica o assiacetilenica;
nella prova di motori a combustione interna o a scoppio.
16. - Cloruro di zolfo:
nella produzione del cloruro di zolfo;
nella vulcanizzazione della gomma.
17. Tetracloruro di carbonio:
nella produzione del tetracloruro di carbonio;
nell'impiego del tetracloruro di carbonio come solvente;
nella carica degli estintori:
nella produzione delle miscele frigorifere (freon).
18. - Aldeide formica e acido formico:
nella produzione dell'aldeide formica e dell'acido formico;
nella fabbricazione delle resine sintetiche e delle colle;
nella fabbricazione dei compensati di legno;
nel trattamento antipiega dei tessuti.
19. - Etere di petrolio e benzina:
nella distillazione e raffinazione del petrolio;
nella preparazione delle miscele di benzina;
nella preparazione e nell'impiego di solventi a base di benzina.
20. - Glicoli, nitroglicerina e loro derivati:
nell'impiego dei glicoli e derivati come materie prime nei processi chimici
industriali;
nell'impiego di solventi contenenti glicoli.
21. - Fenoli, tiofenoli e cresoli:
nella produzione di fenoli, tiofenoli e cresoli;
nell'impiego dei fenoli, tiofenoli e cresoli come materie prime nei processi
chimici industriali;
nella distruzione dei parassiti nocivi all'agricoltura mediante derivati nitrati
dei fenoli e cresoli, in quanto tale attività assuma carattere professionale o
di lavorazione industriale.
22. - Naftalina ed omologhi; naftoli e naftilamine; derivati alogenati,
solforati e nitrati della naftalina e omologhi:
nella produzione delle sostanze predette;
nell'impiego delle sostanze stesse come materie prime nei processi chimici
industriali.
23. - Acetone e derivati alogenali; acido acetico; anidride acetica; cloruro di
acetilene e acetilacetone:
nella produzione dell'acetone e derivati alogenati, dell'acido acetico,
dell'anidride acetica, del cloruro di acetilene e dell'acetilacetone;
nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici
industriali;
nell'impiego di solventi contenenti acetone.
24. - Alcool amilico, alcool butilico, alcool isopropilico, alcool metilico;
nella produzione dell'alcool amilico, dell'alcool butilico, dell'alcool
propilico, dell'alcool isopropilico e dell'alcool metilico;
nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici
industriali;
nell'impiego di solventi contenenti le sostanze predette.
25. - Esteri (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di
propile, acetato di metile):
alla produzione dell'acetato di amile, dell'aceto di butile, dell'acetato di
etile, dell'acetato di propile e dell'acetato di metile;
nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici
industriali;
nell'impiego di solventi contenenti le sostanze predette.
26. - Eteri (ossido di etilene, diossano ed etere etilico):
nella produzione dell'ossido di etilene, del diossano e dell'etere etilico;
nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici
industriali;
nell'impiego di solventi contenenti le sostanze predette.
27. - Acridina:
nella produzione dell'acridina;
nell'impiego dell'acridina nella industria farmaceutica e dei coloranti.
28. - Piridina:
nella produzione della piridina;
nell'impiego della piridina come denaturante dell'alcool;
nell'impiego della piridina nell'industria chimico-farmaceutica;
nell'impiego della piridina nell'industria dei coloranti;
nell'impiego di solventi contenenti piridina.
29. - Bario e composti [5]:
nella produzione del bario;
nella produzione degli ossidi e dei sali.
30. - Ossido di ferro [5]:
nei laminati di ferro e di acciaio in quanto esposti a inalazione di polvere di
ossido di ferro.
31. - Zolfo [5]:
nella macinazione e raffinazione dello zolfo in quanto esposti a inalazione di
polveri di zolfo, in assenza di polveri silicee.
32. - Talco [5]:
nella produzione e lavorazione del talco e nella talcatura nella lavorazione
della gomma, in quanto esposti a inalazione di polvere di talco, in assenza di
polveri silicee.
---------
[1] Visita medica obbligatoria mensile.
[2] Visita medica obbligatoria settimanale.
[3] Visita medica obbligatoria trimestrale.
[4] Visita medica obbligatoria semestrale.
[5] Visita medica obbligatoria annuale.
Tabella C (14)
Indennità di rischio per operatori subacquei
+--------------+--------------------------------+--------------+
| Profondità |Indennità (in lire) per ogni ora|Indennità (in|
| massima |di immersione non in saturazione|lire) per ogni|
| raggiunta | usando apparecchiature a: | ora di |
| durante +----------+-----------+---------+ immersione |
| l'immersione | Aria | Miscele |Ossigeno |in saturazione|
| (in metri) | |sintetiche | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+--------------+----------+-----------+---------+--------------+
| 0 - 12. .| 1.200 | 1.600 | 2.400 | 600 |
| 13 - 25. .| 1.600 | 2.400 | 3.400 | 800 |
| 26 - 40. .| 2.000 | 3.400 | - | 1.000 |
| 41 - 55. .| 3.000 | 4.400 | - | 1.200 |
| 56 - 80. .| 5.000 | 6.000 | - | 1.400 |
| 81 - 110. .| 6.000 | 7.000 | - | 1.600 |
| 111 - 150. .| - | 8.000 | - | 2.000 |
| 151 - 200. .| - | 9.000 | - | 2.500 |
|oltre 200. .| - | 10.000 | - | 3.000 |
----------
[1] Le attività svolte dagli operatori subacquei dovranno
essere trascritte su apposito registro ufficiale dal quale
dovranno risultare:
il giorno, l'ora, la durata, la profondità, lo scopo
dell'immersione, il cognome, il nome, la qualifica, la
categoria dell'operatore subacqueo, della guida,
dell'assistente sanitario, dell'operatore di soccorso, dei
tecnici e manovali e di chi ha ordinato l'immersione.
Da tale registro dovranno essere estratti gli elementi per la
documentazione contabile dell'indennità da corrispondere agli
aventi diritto.
[2] La corresponsione dell'indennità deve essere effettuata
mensilmente.
[3] La profondità dell'immersione (colonna 1) è la massima
raggiunta nel corso dell'immersione.
[4] Nel computo totale giornaliero dei tempi di immersione:
a) nelle immersioni non in saturazione:
la prima immersione di durata inferiore a 30 minuti
deve essere considerata di durata pari a 30 minuti;
i restanti tempi di immersione, sommati tutti insieme,
devono essere valutati a quarti d'ora e le frazioni
inferiori a 15 minuti devono essere considerate 15
minuti. Tale arrotondamento non deve essere eseguito
sul tempo della singola immersione, ma sul totale delle
immersioni eseguite in una giornata.
b) Nelle immersioni in saturazione:
i tempi di permanenza per ogni fascia di profondità
vanno conteggiati in ore intere aggiungendo le
eventuali frazioni di ora nel tempo di permanenza nella
fascia di profondità successiva. Le frazioni di ora
risultanti nell'ultima fascia di profondità interessata
vanno arrotondate all'ora.
[5] L'indennità va maggiorata del 25 per cento per immersioni
eseguite presso i reparti autorizzati, che hanno lo scopo di
sperimentare o collaudare nuove apparecchiature subacquee.
[6] Per i seguenti tipi di immersione si applicano le
riduzioni appresso indicate all'importo delle indennità cui alle
colonne 2, 3 e 4:
a) immersione durante i corsi di conseguimento di
abilitazioni subacquee, 50 per cento;
b) immersioni del personale brevettato per addestramento
o durante corsi di perfezionamento e specializzazione,
50 per cento;
c) immersioni in camere di decompressione e impianti
iperbarici a terra, 20 per cento.
(14) Così sostituita dalla tabella allegata alla L. 3 febbraio 1982, n. 28.
Vedi, anche l'art. 2, D.P.R. 7 giugno 1982, n. 366, che con decorrenza dal 1°
gennaio 1982, ha elevato le misure del 70%.