GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 268 DEL 16/10/1973






D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Agg. G.U. 03/05/2007
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. 


Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.
Le parole "esattore" ed "esattoria", ove ricorrenti nel presente decreto, 
sono state sostituite dalla parola "concessionario" per il disposto dell'art. 
35, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti 
istruzioni: 
- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello 
spettacolo: Circ. 7 agosto 2000, n. 29;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 31 gennaio 1996, n. 
28; Circ. 25 maggio 1996, n. 112; Circ. 27 giugno 1996, n. 135; Circ. 28 marzo 
1997, n. 83; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 8 aprile 1998, n. 79; Circ. 
26 agosto 1998, n. 193; Circ. 19 luglio 2004, n. 115; Circ. 23 giugno 2005, n. 
81; 
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 22 
maggio 1998, n. 40; 
- Ministero del tesoro: Circ. 3 maggio 1996, n. 685;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 22 marzo 2001, n. 10; Ris. 15 
febbraio 2002, n. 43/E; Ris. 1 marzo 2002, n. 64/E; Ris. 24 aprile 2002, n. 
128/E; Circ. 14 agosto 2002, n. 71/E; Ris. 31 marzo 2003, n. 80/E; Nota 9 aprile 
2003, n. 57413; Nota 11 giugno 2003; Ris. 30 settembre 2003, n. 189/E; Circ. 1 
ottobre 2003, n. 52/E; Ris. 1 ottobre 2003, n. 190/E; Ris. 24 febbraio 2004, n. 
20/E; Circ. 16 novembre 2004, n. 46/E; Nota 9 dicembre 2004, n. 2004/198568;
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 2 giugno 
2000, n. 900.235;
- Ministero delle finanze: Circ. 17 febbraio 1996, n. 40/E; Circ. 26 febbraio 
1996, n. 48/E; Circ. 28 marzo 1996, n. 81/E; Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; 
Circ. 22 maggio 1996, n. 132/E; Circ. 26 ottobre 1996, n. 258/E; Circ. 29 
ottobre 1996, n. 263/E; Circ. 5 dicembre 1996, n. 282/E; Circ. 5 dicembre 1996, 
n. 283/E; Circ. 18 dicembre 1996, n. 302/E; Circ. 18 dicembre 1996, n. 291/E; 
Circ. 17 febbraio 1997, n. 43/E; Circ. 18 marzo 1997, n. 81/E; Circ. 26 marzo 
1997, n. 91/E; Circ. 15 maggio 1997, n. 137/E; Circ. 23 maggio 1997, n. 142/E; 
Circ. 27 maggio 1997, n. 145/E; Circ. 9 giugno 1997, n. 157/E; Circ. 2 luglio 
1997, n. 189/E; Circ. 9 luglio 1997, n. 197/E; Circ. 15 luglio 1997, n. 203/E; 
Circ. 29 luglio 1997, n. 214/E; Circ. 7 agosto 1997, n. 234/E; Circ. 8 agosto 
1997, n. 235/E; Circ. 19 settembre 1997, n. 254/E; Circ. 19 settembre 1997, n. 
255/E; Circ. 28 ottobre 1997, n. 281/E; Circ. 31 ottobre 1997, n. 284/E; Circ. 4 
novembre 1997, n. 285/E; Circ. 5 novembre 1998, n. 260/E; Circ. 6 febbraio 1998, 
n. 43/E; Circ. 4 marzo 1998, n. 73/T; Circ. 13 maggio 1998, n. 125/E; Circ. 25 
maggio 1998, n. 131/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 9 giugno 1998, n. 
144/E; Circ. 19 giugno 1998, n. 155/E; Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E; Circ. 2 
luglio 1998, n. 174/E; Circ. 10 luglio 1998, n. 180/E; Circ. 14 ottobre 1998, n. 
238/E; Circ. 26 gennaio 2000, n. 15/E; Circ. 11 febbraio 2000, n. 4/6918; Circ. 
26 settembre 2000, n. 28; Circ. 27 novembre 2000, n. 215/E; Circ. 5 dicembre 
2000, n. 225/E; 
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 23 dicembre 1997, n. 8/4180/60/2.
 





TITOLO I 
Riscossione delle imposte 
Capo I 
Versamenti diretti (4) 
1. Modalità di riscossione.
Le imposte sui redditi sono riscosse mediante: 
a) ritenuta diretta; 
b) versamenti diretti del contribuente al concessionario e alle sezioni di 
tesoreria provinciale dello Stato; 
c) iscrizione nei ruoli. 



(4)  La partizione in capi del Titolo I è stata disposta dall'art. 1, D.Lgs. 26 
febbraio 1999, n. 46.
 





2. Riscossione per ritenuta diretta.
Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e 
secondo le modalità previste dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. 




 





(giurisprudenza di legittimità)
3. Riscossione mediante versamenti diretti.
Sono riscosse mediante versamento diretto al concessionario: 
1) le ritenute alla fonte effettuate a norma degli artt. 23, 24, 25, 25-bis e 28 
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , da parte di soggetti diversi da quelli 
indicati nel primo comma dell'art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al 
successivo comma del presente articolo (5); 
2) [gli acconti dovuti ai sensi dell'art. 4 per l'imposta sul reddito delle 
persone fisiche] (6); 
3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché l'imposta sostitutiva 
di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute in 
base alla dichiarazione annuale (7); 
4) [le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26, commi 
primo e secondo, e all'art. 30 del decreto indicato al n. 1), maturati nel 
periodo d'imposta ancorché non corrisposti] (8); 
5) le ritenute alla fonte sui dividenti a norma degli articoli 27 e 73 del 
decreto indicato al n. 1); 
6) l'imposta locale sui redditi dovuta, in base alla dichiarazione annuale dei 
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della 
facoltà di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi 
dalla data di chiusura dell'esercizio (9). 
Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale 
dello Stato: 
a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del 
Senato e della Corte costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto, 
del decreto indicato al primo comma, n. 1); 
b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 del decreto 
indicato al primo comma, numero 1) (10); 
c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione 
annuale, nonché l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo unico 
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917 , ad esclusione dell'imposta applicabile sui redditi 
soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto 
(11); 
d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo 26, primo 
comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta 
ancorché non corrisposti (12); 
e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secondo comma, del 
decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non 
corrisposti (13); 
f) le ritenute sui redditi di cui all'articolo 26, commi 3, 3-bis e 5, del 
decreto indicato nel numero 1, ivi compresa la somma dovuta in caso di 
anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari (14); 
g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'articolo 30 del decreto indicato 
al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti (15); 
h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di 
credito a norma dell'art. 1, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 (16) (17); 
h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B 
allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (18). 



(5)  Numero così modificato dall'art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, e 
dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953. 
(6)  Numero soppresso dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920. 
(7)  Numero così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. 
(8)  Numero soppresso dall'art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546. 
(9)  Vedi, ora, l'art. 66, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. 
(10)  Lettera così sostituita dall'art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. 
(11)  Lettera aggiunta dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 e poi così 
sostituita dall'art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. 
(12)  Lettera aggiunta dall'art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, a decorrere 
dal 1° gennaio 1982, a norma dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 1981, n. 792. 
(13)  Lettera aggiunta dall'art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, a decorrere 
dal 1° gennaio 1982, a norma dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 1981, n. 792. 
(14)  Lettera aggiunta dall'art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, a decorrere 
dal 1° gennaio 1982, a norma dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 1981, n. 792, e poi 
così sostituita dall'art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. 
(15)  Lettera aggiunta dall'art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, a decorrere 
dal 1° gennaio 1982, a norma dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 1981, n. 792. 
(16)  Vedi, ora, l'art. 66, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. 
(17)  Lettera aggiunta dall'art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, a decorrere 
dal 1° gennaio 1982, a norma dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 1981, n. 792. 
(18)  Lettera aggiunta dall'art. 34, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
3-bis. Versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui alla 
lettera c) del secondo comma dell'articolo precedente, deve effettuarsi alle 
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato mediante delega irrevocabile del 
contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento 
per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, 
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La delega 
può essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al R.D. 
26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la L. 4 agosto 1955, n. 707, avente un 
patrimonio non inferiore a lire cento milioni. L'azienda delegata deve 
rilasciare al contribuente una attestazione recante l'indicazione dell'importo 
dell'ordine di versamento e della data in cui ha ricevuto e l'impegno di 
effettuare il versamento in tesoreria per conto del contribuente entro il quinto 
giorno successivo. Le caratteristiche e le modalità di rilascio 
dell'attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in 
tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione e 
per i relativi controlli sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze 
di concerto con il Ministro per il tesoro (19). 
Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando l'ammontare del 
versamento stesso non supera le lire mille (20). 



(19)  Articolo aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920. 
(20)  Comma aggiunto dall'art. 27, L. 13 aprile 1977, n. 114. 
 





4. Acconti di imposta.
[A titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in 
base alla dichiarazione annuale è corrisposto, in due quote uguali, il quaranta 
per cento dell'imposta relativa all'imponibile dichiarato nell'anno precedente, 
depurata delle ritenute alla fonte. 
L'acconto è ridotto al venti per cento, da versare in un'unica quota, se il 
reddito complessivo netto dichiarato nell'anno è inferiore per oltre il sessanta 
per cento a quello indicato nella dichiarazione presentata nell'anno precedente. 

L'acconto non è dovuto qualora la dichiarazione annuale non comporti obblighi di 
imposta, tenuto anche conto della ritenuta alla fonte ovvero quando trattasi di 
prima dichiarazione] (21). 



(21)  Articolo abrogato dall'art. 16, L. 2 dicembre 1975, n. 576. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
5. Esattoria competente a ricevere il versamento diretto.
[Il versamento diretto di cui al primo comma dell'art. 3 si esegue all'esattoria 
nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale. 
Il versamento eventualmente effettuato alla esattoria incompetente è valido 
salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 93. L'esattoria che ha 
ricevuto il versamento deve informare l'ufficio delle imposte nella cui 
circoscrizione ha sede e darne contemporaneamente notizia al contribuente] (22). 




(22)  Articolo abrogato dall'art. 24, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere 
dalla data di entrata in vigore dello stesso art. 24. 
 





5-bis. Versamento ad ufficio incompetente.
Il versamento diretto ad una sezione di tesoreria di imposte per le quali è 
prescritto il versamento ad un concessionario è valido, fermo restando il 
diritto del concessionario competente alla attribuzione dell'aggio, il cui 
pagamento verrà effettuato con ordinativo tratto su apertura di credito disposta 
a favore del competente intendente di finanza. 
Il versamento diretto al concessionario di imposte per le quali è prescritto il 
versamento ad una sezione di tesoreria è valido. Al concessionario che ha 
ricevuto il versamento non compete alcun aggio a carico dello Stato. 
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applica la sanzione di cui all'art. 
93 (23). 



(23)  Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 26 maggio 1979, n. 249; per effetto 
dell'art. 3 dello stesso decreto, le disposizioni del primo e del secondo comma 
hanno effetto dal primo gennaio 1974. 
 





6. Distinta dei versamenti diretti.
Il versamento diretto è ricevuto dai concessionari in base a distinta di 
versamento. 
La distinta di versamento deve indicare le generalità del contribuente, 
domicilio fiscale, l'imposta e il periodo cui si riferisce il versamento; per i 
soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità del 
contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale. 
Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta di 
versamento. 
Il concessionario rilascia quietanza di pagamento ed appone sulla distinta di 
versamento il numero della quietanza stessa. 
La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai modelli 
approvati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta 
Ufficiale. 
Il concessionario non può rifiutare le somme che il contribuente intende versare 
sempreché nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al 
secondo comma. [Non sono in ogni caso ammessi, dopo il 30 giugno, i versamenti 
diretti di cui al n. 2) dell'art. 3] (24) (25). 



(24)  Con D.M. 31 gennaio 1974 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1974, n. 34), sono stati 
approvati i modelli di distinta dei versamenti diretti alle esattorie delle 
imposte sul reddito applicate per ritenuta. Con altro D.M. 26 luglio 1974 (Gazz. 
Uff. 22 agosto 1974, n. 219), è stato approvato il modello di distinta per il 
versamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. 
(25)  Periodo soppresso dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
7. Versamento diretto mediante conti correnti postali.
Il versamento diretto può essere effettuato in danaro sull'apposito conto 
corrente postale intestato al concessionario su stampati conformi al modello 
approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro 
per le poste e le telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. In 
tal caso i certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti 
debbono contenere le indicazioni previste dall'art. 6, secondo comma, per le 
distinte di versamento (26). 
... (27). 



(26)  Con il D.M. 19 dicembre 1973 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1973, n. 334), sono 
stati approvati i modelli di conto corrente postale per il versamento delle 
imposte sul reddito. Con D.M. 13 settembre 1974 (Gazz. Uff. 26 settembre 1974, 
n. 251), è stato approvato il modello per il versamento in conto corrente 
postale dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dovuta in base alla 
dichiarazione annuale. Vedi, ora, il D.Dirig. 30 marzo 1998. 
(27)  Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1990, dall'art. 3, D.L. 15 
settembre 1990, n. 261. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
8. Termini per il versamento diretto.
I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e al 
concessionario devono essere eseguiti: 
1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è stata 
operata la ritenuta prevista dall'articolo 3, primo comma, n. 1) e dal secondo 
comma, lettere a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello 
stesso secondo comma (28); 
2) ... (29); 
3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l'imposta 
sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi 
previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, 
per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo 
articolo 3, secondo comma, lettera c) (30); 
3-bis) entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del 
periodo d'imposta per i versamenti previsti dall'articolo 3, secondo comma, 
lettera e) (31); 
3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza 
delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed 
altri frutti per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lett. d) 
(32); 
4) [entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è 
deliberata la distribuzione degli utili o degli acconti per la parte della 
ritenuta commisurata al dieci per cento degli utili stessi ai sensi dell'art. 
27, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ] (33); 
5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio di ciascun 
anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare 
precedente in relazione agli utili di cui all'articolo 27 del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 600 (34). 
5-bis) entro il termine per il versamento del saldo della dichiarazione dei 
redditi indicato nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 
dicembre 2001, n. 435, per la ritenuta prevista dall'articolo 27, comma 3-bis, 
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (35). 
[Per le ritenute di cui al secondo comma, lettera b) dell'art. 3, restano fermi 
i termini indicati nell'art. 11, legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , e successive 
modificazioni] (36). 
Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma 
dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , sono versate in tesoreria 
secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di 
concerto con il Ministro per il tesoro (37). 



(28)  Numero così sostituito dall'art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, a 
decorrere dal 1° gennaio 1982, a norma dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 1981, n. 
792. 
(29)  Numero soppresso dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920. 
(30)  Numero così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 690 (Gazz. 
Uff. 28 dicembre 1974, n. 338), dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, 
dall'art. 9, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, ed infine dall'art. 6, D.L. 31 maggio 
1994, n. 330. 
(31)  L'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 690 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1974, n. 
338), ha sostituito il n. 3, ha aggiunto il n. 3-bis e l'ultimo comma dell'art. 
8 del presente decreto. Per effetto del suo art. 3 il D.P.R. n. 690 è entrato in 
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
L'art. 2 dello stesso D.P.R., inoltre, ha così disposto: 
"Art. 2. Le disposizioni del primo e secondo comma dell'articolo precedente si 
applicano per i versamenti delle ritenute relative ai redditi maturati nei 
periodi d'imposta chiusi successivamente al 30 novembre 1974". Successivamente 
il n. 3 
-bis è stato sostituito prima dall'art. 2, L. 4 novembre 1981, n. 626, poi, con 
decorrenza dal 1° febbraio 1982, dall'art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, 
ed infine dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 1981, n. 792 ed infine così modificato 
dall'art. 7, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505. 
(32)  Numero aggiunto dall'art. 2, L. 4 novembre 1981, n. 626, e poi così 
sostituito, con decorrenza dal 1° febbraio 1982, dall'art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 
1981, n. 546. 
(33)  Numero abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. 
(34)  Numero modificato dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, e 
dall'art. 29, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, poi così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 
21 novembre 1997, n. 461. 
(35)  Numero aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143. Vedi, anche, 
l'art. 3 dello stesso decreto. 
(36)  Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. 
(37)  Vedi nota 15 che precede. Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 23 dicembre 1977, n. 
936. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
9. Mancato o ritardato versamento diretto.
[Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli 
importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione 
del cinque per cento annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di 
scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del 
ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate (38). 
Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente 
all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo (39). 
L'interesse si applica anche sul maggior ammontare delle imposte o ritenute alla 
fonte riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall'ufficio delle 
imposte ai sensi dell'art. 36-bis, secondo comma, e 36-ter, D.P.R. 29 settembre 
1973, n. 600] (40). 



(38)  Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920. La 
misura dell'interesse, originariamente del dodici per cento, è stata ridotta al 
9 per cento dall'art. 7, comma 3, L. 11 marzo 1988, n. 67, al 6 per cento 
dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, e al 5 per cento dall'art. 3, comma 
141, L. 23 dicembre 1996, n. 662. 
(39)  Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 4 marzo 1976, n. 30. 
(40)  Comma aggiunto prima dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, e poi 
modificato dall'art. 2, D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309 (Gazz. Uff. 7 giugno 1982, 
n. 154). Successivamente l'intero articolo è stato abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 
26 febbraio 1999, n. 46, nel testo modificato dall'art. 2, D.Lgs. 17 agosto 
1999, n. 326 (Gazz. Uff. 20 settembre 1999, n. 221), entrato in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione. 
 





Capo II 
Riscossione mediante ruoli (41) 
10. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
a) "concessionario": il soggetto cui è affidato in concessione il servizio di 
riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso; 
b) "ruolo": l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato 
dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario (42). 



(41)  La partizione in capi del titolo I è stata disposta dall'art. 1, D.Lgs. 26 
febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l'art. 18 dello stesso decreto.
(42)  Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
11. Oggetto e specie dei ruoli.
1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi. 
2. I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari. 
3. I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la 
riscossione (43). 



(43)  Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 3, D.Lgs. 26 febbraio 1999, 
n. 46. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
12. Formazione e contenuto dei ruoli.
1. L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti 
territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte 
tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni 
compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce (44). 
2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che 
il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonché le 
modalità dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio 
fra i concessionari (45). 
3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del 
contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e 
il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in 
mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali 
indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione (46). 
4. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare 
dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene 
esecutivo (47) (48). 



(44)  Per l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente 
comma vedi il comma 5-ter dell'art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(45)  In attuazione del presente comma, vedi il D.M. 3 settembre 1999, n. 321. 
(46)  Comma prima sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 e poi 
così modificato dal comma 417 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, 
anche, l'art. 18-bis, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, il comma 3 del citato 
articolo 8 e il comma 420 del suddetto articolo 1. 
(47)  Per l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente 
comma vedi il comma 5-ter dell'art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(48)  Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 4, D.Lgs. 26 febbraio 1999, 
n. 46. 
 





12-bis. Importo minimo iscrivibile a ruolo.
1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; 
tale importo può essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16, 
comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146 (49). 



(49)  Articolo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, 
anche, l'art. 229, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114, e l'art. 299, D.P.R. 
30 maggio 2002, n. 115. 
 





13. Termine per la formazione e l'invio dei ruoli all'intendenza.
[I ruoli principali e suppletivi sono di regola formati e consegnati 
all'intendenza di finanza il 15 febbraio, il 15 luglio, il 15 settembre e il 15 
dicembre di ciascun anno. 
Della consegna dei ruoli all'intendenza di finanza è redatto processo verbale in 
duplice esemplare. Uno di tali esemplari deve restare affisso in apposito albo 
in locali aperti al pubblico presso l'ufficio delle imposte dal giorno 5 al 
giorno 15 del mese successivo a quello della consegna dei ruoli all'intendenza 
di finanza] (50). 



(50)  Articolo prima sostituito dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 e 
poi abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, quanto 
disposto dall'art. 38 di quest'ultimo decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
14. Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo.
Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli: 
a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni ai 
sensi dell'articolo 36-bis e 36-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al netto 
dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni 
(51); 
b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad 
accertamenti definitivi; 
c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio 
in base alle risultanze catastali; 
d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie (52). 



(51)  Lettera così sostituita dall'art. 2, D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309 (Gazz. 
Uff. 7 giugno 1982, n. 154). 
(52)  Così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920. Vedi, anche, 
l'art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
15. Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi.
Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati 
dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono 
iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di 
accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai 
maggiori imponibili accertati (53). 
[Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte a titolo 
provvisorio nei ruoli: 
a) dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado, fino alla 
concorrenza di due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior 
imponibile deciso dalla commissione stessa (54); 
b) dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, fino alla 
concorrenza di tre quarti dell'imposta corrispondente all'imponibile o al 
maggior imponibile deciso da questa (55); 
c) dopo la decisione della commissione centrale o la sentenza della corte 
d'appello, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile 
da queste determinato] (56). 
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo 
delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti 
non ancora definitivi (57). 



(53)  Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 4, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 
462. Sull'applicabilità all'imposta sul valore aggiunto delle disposizioni di 
cui al presente comma vedi l'art. 23, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, nel testo 
sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193. Vedi, anche, l'art. 4 
dello stesso D.Lgs. n. 193/2001. 
(54)  La misura dell'imposta è stata così elevata per effetto dell'art. 5, comma 
7, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90. 
(55)  La misura dell'imposta è stata così elevata per effetto dell'art. 5, comma 
7, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90. 
(56)  Comma abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, 
quanto disposto dall'art. 38 dello stesso decreto. 
(57)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920. Vedi, anche, 
l'art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





15-bis. Iscrizioni nei ruoli straordinari.
1. In deroga all'articolo 15, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e 
le sanzioni sono iscritti per l'intero importo risultante dall'avviso di 
accertamento, anche se non definitivo (58). 



(58)  Articolo aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, 
anche, l'art. 20 dello stesso decreto. 
 





16. Versamenti diretti non computati.
[Se i versamenti diretti effettuati dai contribuenti, ai sensi dell'art. 3, 
primo comma, n. 2), non sono stati dedotti, per qualunque causa, in sede di 
formazione del ruolo, l'ufficio delle imposte, su segnalazione dell'esattore o 
su istanza del contribuente provvede allo sgravio dal ruolo della corrispondente 
somma. Per tale somma compete all'esattore soltanto l'aggio stabilito per la 
riscossione mediante versamenti diretti] (59). 



(59)  Soppresso dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
17. Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo.
[1. Le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a 
pena di decadenza: 
a) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione 
della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività 
di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (60); 
b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione 
della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività 
di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 
c) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è 
divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio 
(61) (62) (63)] (64). 



(60)  Per la proroga al 31 dicembre 2005 dei termini di decadenza per 
l'iscrizione a ruolo relativa alle dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 
2002, vedi il comma 2-octies dell'art. 1, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, aggiunto 
dalla relativa legge di conversione. 
(61)  Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 6, D.Lgs. 26 febbraio 1999, 
n. 46. Vedi, anche, gli artt. 23 e 36 dello stesso decreto. 
(62)  La Corte costituzionale, con ordinanza 26 marzo - 1° aprile 2003, n. 107 
(Gazz. Uff. 9 aprile 2003, n. 14, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 - nel 
testo anteriore alla modifica operata dall'art. 6 del decreto legislativo 26 
febbraio 1999, n. 46 -, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della 
Costituzione. 
(63)  La Corte costituzionale, con ordinanza 5-9 maggio 2003, n. 167 (Gazz. Uff. 
14 maggio 2003, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 
23, 24 e 25 - nel testo anteriore alla modifica operata dal decreto legislativo 
26 febbraio 1999, n. 46 - sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 31, 41, 
47, 53 e 97 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 
15-19 novembre 2004, n. 352 (Gazz. Uff. 24 novembre 2004, n. 46, 1ª Serie 
speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di 
legittimità costituzionale degli articoli 17, 24 e 25 sollevate in riferimento 
agli articoli 3, 23, 24, 53 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con altra 
ordinanza 11-14 ottobre 2005, n. 390 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1ª 
Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 17 come modificato dall'art. 6 del decreto 
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e dell'art. 25, come modificato dall'art. 1, 
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, sollevata 
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
(64)  Articolo abrogato dal comma 5-ter dell'art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 
106, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
 





18. Ripartizione delle imposte in rate.
[Le imposte iscritte nei ruoli, salvo quanto stabilito nei successivi commi, 
sono ripartite in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei mesi di 
aprile e giugno per i ruoli di febbraio, dei mesi di settembre e novembre per i 
ruoli di luglio, dei mesi di novembre e febbraio per i ruoli di settembre e dei 
mesi di febbraio e aprile per i ruoli di dicembre. 
L'imposta locale sui redditi non determinati catastalmente dovuta dai soggetti 
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche è iscritta nei ruoli principali 
e riscossa in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di aprile, settembre, 
novembre e febbraio rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio, settembre e 
dicembre. 
Le imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari sono riscosse in 
unica soluzione alla prima scadenza utile (65). 
Le imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis e 36-ter del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte nei ruoli 
principali sono riscosse in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di giugno, 
novembre, febbraio e aprile rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio 
settembre e dicembre. Le ritenute alla fonte liquidate ai sensi del predetto 
art. 36-bis ed iscritte nei ruoli speciali sono riscosse in unica soluzione alla 
scadenza immediatamente successiva a quella prevista dal comma precedente (66)] 
(67). 



(65)  Il presente articolo, originariamente costituito da sette commi, è stato 
così sostituito con tre commi dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920. 
(66)  Comma aggiunto dall'art. 13, D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787 e poi così 
modificato dall'art. 2, D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309 (Gazz. Uff. 7 giugno 1982, 
n. 154). 
(67)  Articolo abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, 
anche, quanto disposto dall'art. 38 dello stesso decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
19. Dilazione del pagamento.
1. L'ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di 
temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del 
pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate 
mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, 
la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se 
l'importo iscritto a ruolo è superiore a cinquanta milioni di lire, il 
riconoscimento di tali benefìci è subordinato alla prestazione di idonea 
garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria. 
2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, 
prima dell'inizio della procedura esecutiva. 
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due 
rate: 
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; 
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed 
automaticamente riscuotibile in unica soluzione; 
c) il carico non può più essere rateizzato. 
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del 
comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese (68). 
4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, 
il fidejussore non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla 
notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del 
fidejussore stesso, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di 
diritto della pretesa, il concessionario può procedere alla riscossione coattiva 
nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore 
secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto (69). 



(68)  Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 7, D.Lgs. 26 febbraio 1999, 
n. 46. 
(69)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 e poi così 
modificato dal comma 417 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. 
 





19-bis. Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali.
1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad 
un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento 
di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione può essere sospesa, 
per non più di dodici mesi, con decreto del Ministero delle finanze (70). 



(70)  Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, 
anche, l'art. 4, comma 20, L. 24 dicembre 2003, n. 350. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
20. Interessi per ritardata iscrizione a ruolo.
Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al 
controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si 
applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e 
fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte 
sono iscritte, gli interessi al tasso del 2,75 per cento annuo (71). 



(71)  Il presente articolo è stato prima sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 26 
febbraio 1999, n. 46, e poi così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 17 agosto 1999, 
n. 326 (Gazz. Uff. 20 settembre 1999, n. 221), entrato in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, l'art. 20 del D.Lgs. 
n. 46 del 1999. Successivamente, la misura degli interessi per ritardata 
iscrizione a ruolo è stata così rideterminata dall'art. 3, D.M. 27 giugno 2003, 
a decorrere dal 1° luglio 2003, per i ruoli resi esecutivi dalla medesima data. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
21. Interessi per dilazione di pagamento (72).
Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 
19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del 4 per cento annuo (73). 
L'ammontare degli interessi dovuto è determinato nel provvedimento con il quale 
viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente 
all'imposta alle scadenze stabilite. 
I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi 
a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche 
gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo (74). 



(72)  Rubrica così sostituita dall'art. 9, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
(73)  Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 9, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 
46. Successivamente, la misura degli interessi di cui al presente comma è stata 
così rideterminata dall'art. 4, D.M. 27 giugno 2003, per le dilazioni concesse a 
decorrere dal 1° luglio 2003. 
(74)  Vedi, anche, l'art. 3, comma 141, L. 23 dicembre 1996, n. 662. 
 





22. Attribuzione degli interessi.
Gli interessi di cui agli articoli 20 e 21 spettano all'ente destinatario del 
gettito delle imposte cui si riferiscono. 



 





23. Esecutorietà dei ruoli.
[1. Il visto di esecutorietà dei ruoli è apposto sul riassunto riepilogativo che 
ne costituisce parte integrante e viene inviato in copia alla competente 
ragioneria provinciale dello Stato. Il riassunto è redatto in conformità al 
modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella 
Gazzetta Ufficiale. 
2. Per i ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da amministrazioni 
statali diverse dal Ministero delle finanze il visto di esecutorietà è apposto 
direttamente dall'ente o dall'amministrazione che ha emesso il ruolo. 
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati gli uffici 
dell'amministrazione finanziaria competenti all'apposizione del visto di 
esecutorietà] (75) (76). 



(75)  Articolo prima sostituito dall'art. 15, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e poi 
dall'art. 24, L. 27 dicembre 1997, n. 449 ed infine abrogato dall'art. 37, 
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 38 di 
quest'ultimo decreto. Per l'individuazione degli uffici finanziari di cui al 
presente comma, il D.M. 2 marzo 1998 (Gazz. Uff. 12 marzo 1998, n. 59) ha così 
disposto: 
" 
Art. 1. 1. Il visto di esecutorietà sui ruoli emessi dagli uffici del 
Dipartimento delle dogane deve essere apposto dalle direzioni compartimentali 
delle dogane ed imposte indirette territorialmente competenti. 
2. Il visto di esecutorietà sui ruoli emessi dagli uffici del Dipartimento del 
territorio deve essere apposto dagli uffici del territorio e, ove questi non 
siano stati ancora attivati, dalle direzioni compartimentali del territorio, 
anche attraverso le proprie sezioni staccate. 
3. Il visto di esecutorietà su tutti i ruoli dell'amministrazione finanziaria, 
con esclusione di quelli di cui ai commi 1 e 2 deve essere apposto dai centri di 
servizio per i ruoli da essi formati, ovvero dagli uffici delle entrate 
territorialmente competenti e, ove questi non siano stati ancora attivati, dalle 
direzioni regionali delle entrate, anche attraverso le proprie sezioni staccate. 

4. Entro i termini di cui all'art. 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, gli 
uffici che hanno apposto il visto provvedono alla consegna dei ruoli al 
concessionario della riscossione". 
(76)  La Corte costituzionale, con ordinanza 5-9 maggio 2003, n. 167 (Gazz. Uff. 
14 maggio 2003, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 
23, 24 e 25 - nel testo anteriore alla modifica operata dal decreto legislativo 
26 febbraio 1999, n. 46 - sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 31, 41, 
47, 53 e 97 della Costituzione. 
 





24. Consegna del ruolo al concessionario.
1. L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui 
esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle 
finanze, di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della 
programmazione economica. 
2. Con lo stesso o con separato decreto sono individuati i compiti che possono 
essere affidati al consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari 
relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi nelle quali l'affidamento dei 
ruoli ai concessionari avviene esclusivamente con modalità telematiche (77) (78) 
(79). 



(77)  Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 10, D.Lgs. 26 febbraio 
1999, n. 46. In attuazione del presente articolo, vedi il D.M. 3 settembre 1999, 
n. 321. 
(78)  Vedi, anche, il comma 2-bis dell'art. 36, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, 
aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 (Gazz. Uff. 20 settembre 
1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 
(79)  La Corte costituzionale, con ordinanza 5-9 maggio 2003, n. 167 (Gazz. Uff. 
14 maggio 2003, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 
23, 24 e 25 - nel testo anteriore alla modifica operata dal decreto legislativo 
26 febbraio 1999, n. 46 - sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 31, 41, 
47, 53 e 97 della Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
25. Cartella di pagamento.
1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a 
ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, 
entro il 31 dicembre: 
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, 
ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il 
termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre 
il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che 
risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 
nonchè del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione 
del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli 
articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (80); 
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per 
le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale 
prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica 
n. 600 del 1973; 
c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto 
definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio (81). 
2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con 
decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere 
l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla 
notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione 
forzata (82). 
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui 
il ruolo è stato reso esecutivo (83). 
3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato 
giorno festivo (84) (85) (86) (87) (88). 



(80)  Lettera così sostituita dal comma 40 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 
223, come modificato dalla relativa legge di conversione. In deroga a quanto 
disposto dalla presente lettera vedi il comma 2 dell'art. 36, D.Lgs. 26 febbraio 
1999, n. 46, come sostituito dal comma 5-ter dell'art. 1, D.L. 17 giugno 2005, 
n. 106, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
(81)  Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, 
poi dal comma 417 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 ed infine dal comma 
5-ter dell'art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, nel testo integrato dalla 
relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 23, D.Lgs. 26 febbraio 1999, 
n. 46, come sostituito dal citato comma 5-ter. 
(82)  Il modello di cui al presente comma è stato approvato con D.Dirig. 28 
giugno 1999. 
(83)  Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32. Il comma 3 
dello stesso art. 8 ha stabilito che tali disposizioni si applicano ai ruoli 
resi esecutivi a decorrere dal 1° luglio 2001. Vedi, anche, l'art. 18-bis, 
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
(84)  Vedi, anche, il comma 2-bis dell'art. 36, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, 
aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 (Gazz. Uff. 20 settembre 
1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 
(85)  Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 11, D.Lgs. 26 febbraio 
1999, n. 46. Con D.M. 8 novembre 1978 (Gazz. Uff. 28 novembre 1978, n. 332), 
modificato dal D.M. 27 gennaio 1981 (Gazz. Uff. 5 febbraio 1981, n. 35), dal 
D.M. 25 gennaio 1982 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1982, n. 34) e dal D.M. 19 luglio 
1982 (Gazz. Uff. 29 luglio 1982, n. 207), sono stati approvati i modelli delle 
cartelle di pagamento delle imposte dirette riscuotibili mediante ruoli. Con 
D.M. 14 luglio 1992 (Gazz. Uff. 28 luglio 1992, n. 176) sono stati approvati i 
modelli di cartelle di pagamento afferenti la riscossione tramite ruoli dei 
carichi tributari liquidati dai competenti uffici finanziari ai sensi dell'art. 
36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dei carichi tributari 
relativi a redditi accertati. 
(86)  La Corte costituzionale, con sentenza 7-15 luglio 2005, n. 280 (Gazz. Uff. 
20 luglio 2005, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del 
presente articolo, nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di 
decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la 
cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 
(87)  La Corte costituzionale, con ordinanza 13-21 aprile 2000, n. 117 (Gazz. 
Uff. 3 maggio 2000, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, 
sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione, dalla 
Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta. 
(88)  La Corte costituzionale, con ordinanza 5-9 maggio 2003, n. 167 (Gazz. Uff. 
14 maggio 2003, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 
23, 24 e 25 - nel testo anteriore alla modifica operata dal decreto legislativo 
26 febbraio 1999, n. 46 - sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 31, 41, 
47, 53 e 97 della Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
26. Notificazione della cartella di pagamento.
La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti 
abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa 
eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli 
agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante 
invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è 
notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data 
indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste 
dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o 
l'azienda (89). 
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna 
nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla 
casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione 
dell'originale da parte del consegnatario. 
Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione 
della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , e si ha per eseguita nel giorno 
successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune. 

Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della 
cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento 
ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o 
dell'amministrazione. 
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni 
dell'art. 60 del predetto decreto (90) (91). 



(89)  Comma prima sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e poi 
così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193. 
(90)  Vedi, anche, il comma 2-bis dell'art. 36, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, 
aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 (Gazz. Uff. 20 settembre 
1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 
(91) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-26 maggio 2006, n. 210 (Gazz. 
Uff. 31 maggio 2006, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato 
disposto dell'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 
58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere 
c) ed e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli 
artt. 1, 3 e 24 della Costituzione.
 





27. Luogo e tempo del pagamento.
[Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato presso la sede dell'esattoria 
entro otto giorni dalla scadenza. 
Se ai sensi del capitolato d'appalto o del decreto istitutivo del consorzio 
esattoriale la riscossione deve avvenire in luoghi diversi dalla sede 
dell'esattoria, questa è tenuta a dare pubblica notizia, almeno otto giorni 
prima, del luogo, del giorno e dell'ora di inizio della riscossione. 
L'adempimento dell'anzidetta pubblicità deve essere provato, quando ne sia fatta 
richiesta, mediante dichiarazione del sindaco] (92) (93). 



(92)  Vedi, anche, il comma 2-bis dell'art. 36, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, 
aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 (Gazz. Uff. 20 settembre 
1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 
(93)  Articolo abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, 
anche, quanto disposto dall'art. 38 dello stesso decreto. 
 





28. Modalità di pagamento.
1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato presso gli 
sportelli del concessionario, le agenzie postali e le banche. In caso di 
versamento presso le agenzie postali e le banche i costi dell'operazione sono a 
carico del contribuente. 
2. Fuori del territorio nazionale, il pagamento può essere effettuato mediante 
bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal concessionario nella 
cartella di pagamento. 
3. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità di 
pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; in ogni caso, tali modalità 
devono essere tali da assicurare l'indicazione del codice fiscale del 
contribuente e gli estremi identificativi dell'imposta pagata (94) (95). 



(94)  Vedi, anche, il comma 2-bis dell'art. 36, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, 
aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 (Gazz. Uff. 20 settembre 
1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 
(95)  Articolo così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Le 
modalità di pagamento di cui al presente articolo sono state stabilite con D.M. 
28 giugno 1999. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
28-bis. Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali.
I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, 
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui 
redditi, dei tributi erariali soppressi di cui all'articolo 82 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi interessi, 
soprattasse e pene pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o 
parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli articoli 
1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e 
integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse 
storico a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 
settembre 1963, n. 1409, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione 
risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia 
interessato all'acquisizione. La disposizione non si applica ai sostituti 
d'imposta. 
La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti 
corredata da idonea documentazione deve essere presentata al Ministero per i 
beni culturali e ambientali. 
L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo 
bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di 
tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, l'interesse 
dello Stato ad acquisirli (96). 
Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del 
Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle 
finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i 
beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo 
delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e 
ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un 
rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione 
l'interessato può chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o 
a mezzo di un suo delegato. 
[Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di 
cessione, è tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali nella cui 
circoscrizione trovansi i beni culturali offerti in cessione per acquisirne il 
parere. Su richiesta degli enti interessati, la commissione di cui al quarto 
comma è integrata, da un rappresentante con voto consultivo, per ciascuno degli 
enti richiedenti] (97). 
La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di cui al primo 
comma. 
L'interessato può revocare la propria proposta di cessione all'atto 
dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con 
atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali. 
Il decreto di cui al quarto comma è emanato entro sei mesi dalla data di 
presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro i 
due mesi successivi dalla data di notifica del decreto il proponente notifica al 
Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria 
accettazione. 
Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i 
trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta 
il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato. 
Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a 
condizione che i beni siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni 
pregiudizievoli. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di 
accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione 
del trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato 
ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione. 
Dopo il trasferimento dei beni, l'interessato può chiedere il rimborso delle 
imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di 
presentazione della proposta di cessione e quella della consegna dei beni o 
della trascrizione, ovvero può utilizzare, anche frazionatamente, l'importo 
della cessione per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma, la cui 
scadenza è successiva al trasferimento dei beni. 
Qualora l'interessato nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni non 
abbia potuto utilizzare per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma 
l'importo integrale della cessione, può chiedere il rimborso della differenza, 
senza corresponsione di interessi. 
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli 
eredi del cedente. 
Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni offerti in 
cessione, il Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto, di 
concerto con il Ministro delle finanze, provvede ai sensi del precedente ottavo 
comma (98). 



(96)  Comma così sostituito dall'art. 14, L. 15 maggio 1997, n. 127. 
(97)  Comma abrogato dall'art. 14, L. 15 maggio 1997, n. 127. 
(98)  Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 2 agosto 1982, n. 512. Vedi, anche, 
l'art. 20, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





28-ter Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta.
1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate 
verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, 
trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione 
che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla 
contabilità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale 
del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1º febbraio 
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da 
rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione 
notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta 
ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il 
debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta 
le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del 
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell'importo 
complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro 
alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente 
della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non 
ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.
5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute 
per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfetario 
pari a quello di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto 
del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta 
per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti 
attinenti la proposta di compensazione.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le 
specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente 
articolo e sono stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione 
delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonché 
le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5 
. (99).



(99) Articolo aggiunto dal comma 13 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, 
come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 20-bis, 
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, aggiunto dal comma 14 dell'art. 2 del citato 
decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituito dalla relativa legge di 
conversione.
 





29. Rilascio della quietanza.
Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo il concessionario deve rilasciare 
quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al 
contribuente. 
[L'esattore può rilasciare la quietanza sulla cartella di pagamento. In tale 
caso la quietanza, oltre ad essere annotata nel ruolo o nella scheda, deve 
essere trascritta in apposito registro, numerato, timbrato e siglato in ogni 
foglio, prima dell'uso, dall'ufficio delle imposte] (100). 
Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti del concessionario 
espressamente autorizzati dal titolare (101). 



(100)  Comma abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, 
quanto disposto dall'art. 38 di quest'ultimo decreto. 
(101)  Vedi, anche, il comma 2-bis dell'art. 36, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, 
aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 (Gazz. Uff. 20 settembre 
1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
30. Interessi di mora.
1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle 
somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della 
cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso 
determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo 
alla media dei tassi bancari attivi (102) (103). 



(102)  Vedi, anche, il comma 2-bis dell'art. 36, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, 
aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 (Gazz. Uff. 20 settembre 
1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 
(103)  Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 14, D.Lgs. 26 febbraio 
1999, n. 46. Vedi, anche, l'art. 27 dello stesso decreto. 
 





31. Imputazione dei pagamenti.
Il concessionario non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e 
pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute. 
Tuttavia se il contribuente è debitore di rate scadute il pagamento non può 
essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza 
sull'ammontare delle prime, comprese le indennità di mora, i diritti e le spese 
maturati a favore del concessionario. 
Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando 
dalla più remota, al debito d'imposta, di soprattassa, di pena pecuniaria e poi 
al debito per indennità di mora e non può essere fatta ai diritti ed alle spese 
maturati a favore del concessionario se non dopo la completa estinzione del 
debito per le rate scadute e relative indennità di mora. 
Per i debiti di imposta già scaduti l'imputazione è fatta con preferenza alle 
imposte o quote di imposta meno garantite e fra imposte o quote di imposta 
ugualmente garantite con precedenza a quella più remota. 
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le norme degli 
articoli 1193 e 1194 del codice civile. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
32. Responsabilità solidale dei nuovi possessori di immobili.
Agli effetti dell'imposta locale sui redditi i nuovi possessori di immobili a 
titolo di proprietà o di altri diritti reali rispondono, solidalmente con i 
precedenti possessori, delle imposte, soprattasse e interessi iscritti od 
iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo di tempo successivo 
alla data del titolo che serve per base alla voltura catastale. 
Tuttavia nei casi in cui la presentazione di domanda di voltura catastale non 
abbia avuto effetto nei ruoli, l'intendente di finanza dispone, su richiesta 
dell'interessato, che vengano escussi soltanto i nuovi possessori con espresso 
divieto al concessionario di compiere qualsiasi procedura sui beni dei 
precedenti (104). 



(104)  Vedi, anche, l'art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
33. Responsabilità solidale per l'imposta locale sui redditi.
Quando il presupposto dell'imposta locale sui redditi si verifica unitariamente 
nei confronti di più soggetti, ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento 
della imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo, salvo 
rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei 
redditi. 
La solidarietà di cui al precedente comma non opera se il possesso dei redditi 
spetta a più soggetti in forza di diritti reali di diversa natura (105). 



(105)  Vedi, anche, l'art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
34. Responsabilità solidale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche.
Le persone i cui redditi per l'accertamento dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo 
sono responsabili in solido con il soggetto medesimo per il pagamento 
dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a nome di 
quest'ultimo. 
La responsabilità solidale stabilita dal comma precedente opera anche nella 
ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 , 
al computo cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione 
dell'aliquota. 
Quando non ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti le persone indicate 
nelle lettere a) e b) dell'articolo 4 del predetto decreto sono comunque 
solidalmente responsabili, limitatamente al valore dei beni ad esse ceduti a 
qualsiasi titolo dal soggetto passivo, per il pagamento delle imposte da questo 
dovute per l'anno in cui è avvenuta la cessione e per gli anni precedenti (106). 




(106)  Vedi, anche, l'art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
35. Solidarietà del sostituto di imposta.
Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse e interessi 
relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di 
imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido (107). 



(107)  Vedi, anche, l'art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
36. Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci.
I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che 
non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le 
imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori 
rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di 
ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci associati senza 
avere prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilità è commisurata 
all'importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di 
graduazione dei crediti. 
La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in 
carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente se non si sia 
provveduto alla nomina dei liquidatori. 
I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di 
imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in 
assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai 
liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento 
dell'imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei 
beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. 
Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori 
che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla 
messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività 
sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili. 
La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle 
imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60, D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 600 . 
Avverso l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni 
relative al contenzioso tributario di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. Si 
applica il primo comma dell'art. 39 (108). 



(108)  Vedi, anche, l'art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
37. Rimborso di ritenute dirette.
Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all'intendente di 
finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore 
materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione 
tributaria entro il termine di decadenza di quarantotto mesi chiedendo il 
rimborso (109). 
Avverso la decisione dell'intendente di finanza, ovvero trascorsi novanta giorni 
dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione 
dell'intendente di finanza, il contribuente può ricorrere alla commissione di 
primo grado secondo le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. 
Al rimborso l'intendente di finanza provvede mediante ordinativo di pagamento 
entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di 
accoglimento del ricorso si è reso definitivo (110). 



(109)  Comma così modificato dall'art. 34, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 

(110)  Vedi, anche, l'art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
38. Rimborso dei versamenti diretti.
Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare 
all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario 
presso la quale è stato eseguito il versamento, istanza di rimborso, entro il 
termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel 
caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale 
dell'obbligo di versamento (111). 
L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente 
delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto 
mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata (112). 
L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provvede al rimborso 
mediante ordinativo di pagamento. 
Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo precedente. 
Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 
3), o del secondo comma, lettera c), dell'art. 3 è superiore a quello 
dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'intendente di finanza provvede al rimborso 
della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio (113) 
(114) (115). 
I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell'articolo 26-quater del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiesti dalle 
società non residenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 del 
citato articolo 26-quater o da stabili organizzazioni, situate in un altro Stato 
membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono effettuati entro un anno 
dalla data di presentazione della richiesta stessa, che deve essere corredata 
dalla documentazione prevista dall'articolo 26-quater, comma 6, del citato 
decreto n. 600 del 1973 o dalla successiva data di acquisizione degli elementi 
informativi eventualmente richiesti (116). 
Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di cui al precedente comma, 
sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista 
dall'articolo 44, primo comma (117). 



(111)  Comma così modificato dall'art. 1, L. 13 maggio 1999, n. 133. 
(112)  Comma così modificato dall'art. 34, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 

(113)  Vedi, anche, l'art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
(114)  Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920. 
(115)  La Corte costituzionale, con ordinanza 8-9 gennaio 1996, n. 5 (Gazz. Uff. 
17 gennaio 1996, n. 5, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza 
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, sollevata in 
riferimento all'art. 24 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con 
ordinanza 9-19 ottobre 2000, n. 430 (Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n. 44, serie 
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 38, sollevata in riferimento agli artt. 3, 
24 e 53 Cost. La stessa Corte, con altra ordinanza 20 giugno-4 luglio 2002, n. 
317 (Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 38 sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione. 
(116)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143. Vedi, anche, 
l'art. 3 dello stesso decreto. 
(117)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143. Vedi, anche, 
l'art. 3 dello stesso decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
39. Sospensione amministrativa della riscossione.
1. Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 
dicembre 1992, n. 546, non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio delle 
entrate o il centro di servizio ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino 
alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria 
provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al 
contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato 
pericolo per la riscossione. 
2. Sulle somme il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del comma 1 e che 
risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione 
tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso del 5 per cento annuo 
(118); tali interessi sono riscossi mediante ruolo formato dall'ufficio che ha 
emesso il provvedimento di sospensione (119). 



(118)  La misura degli interessi è stata così rideterminata dall'art. 5, D.M. 27 
giugno 2003, a decorrere dal 1° luglio 2003. 
(119)  Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 15, D.Lgs. 26 febbraio 
1999, n. 46. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
40. Rimborso dell'imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie.
[1. Quando l'imposta iscrivibile a ruolo a seguito di decisione della 
commissione tributaria è inferiore a quella già iscritta a ruolo, il rimborso è 
disposto dall'ufficio delle entrate entro sessanta giorni dal ricevimento della 
decisione] (120). 



(120)  Articolo prima sostituito dall'art. 4, D.L. 29 aprile 1994, n. 260 e poi 
abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, quanto 
disposto dall'art. 38 di quest'ultimo decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
41. Rimborso d'ufficio.
Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio delle 
imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte 
a ruolo. 
La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando 
l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla 
determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti 
di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, 
allegati alla dichiarazione, è superiore a quello dell'imposta liquidata in base 
alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 
600, nonché per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle 
dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso art. 36-bis (121). 
Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede, su proposta 
dell'ufficio delle imposte, l'intendente di finanza con ordinativo di pagamento 
entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta 
(122). 



(121)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920. 
(122)  Vedi, anche, l'art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
42. Esecuzione del rimborso.
Del rimborso disposto l'ufficio delle imposte dà avviso al contribuente nonché 
al cessionario nei casi previsti dall'art. 43-bis (123). 
Il concessionario è tenuto a rimborsare anche l'indennità di mora eventualmente 
riscossa. 
Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi con 
l'indicazione della causa e dei documenti che le giustificano. 
L'elenco di rimborso è consegnato al concessionario il quale, sulla base di 
esso, restituisce al contribuente le somme già riscosse ovvero le imputa alle 
rate scadute e non ancora riscosse. 
Se il rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse il concessionario annota 
nella scheda del contribuente l'avvenuta compensazione. 
Sono ritenuti validi i rimborsi eseguiti dal concessionario sotto la propria 
responsabilità fino alla concorrenza di lire cinquantamila su quietanza di 
persona diversa dal nominativo iscritto nell'elenco di sgravio, previo ritiro, 
con rilascio di apposita ricevuta, della bolletta di pagamento totale o parziale 
dell'imposta cui lo sgravio si riferisce. 
[Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede lire mille] 
(124). 



(123)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 94, lett. a), L. 28 dicembre 
1995, n. 549. 
(124)  Comma abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, 
quanto disposto dall'art. 38 dello stesso decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
42-bis. Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata.
Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'art. 38, quinto comma, e dall'art. 
41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte 
effettuata a norma dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 
successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono della procedura 
di cui al presente articolo (125). 
Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della 
presentazione della dichiarazione dei redditi, gli uffici e i centri di servizio 
formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in 
corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il 
numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare 
dell'imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal 
titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il 
totale delle partite di rimborso delle singole liste (126). 
Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base 
delle liste di rimborso formate dagli uffici delle imposte, predispone gli 
elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi 
calcolati a norma del successivo art. 44-bis. Gli elenchi di rimborso sono 
sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce che 
attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle 
riportate nelle liste dagli uffici nonché l'esattezza del computo degli 
interessi. Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le 
generalità ed il domicilio fiscale, nonché l'ammontare dell'imposta da 
rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione 
originante il rimborso (127). 
Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro informativo, la 
Direzione generale delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro delle 
finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di 
previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più ordinativi diretti 
collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia 
cambiari non trasferibili della Banca d'Italia, i cui numeri identificativi sono 
riportati negli elenchi stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. 
Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La 
quietanza è redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei 
rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati 
negli elenchi (128). 
Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi 
diritto e secondo modalità indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, 
mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'art. 1, lettera 
b), D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71. Con decreto del Ministro delle finanze, di 
concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di 
estinzione mediante accreditamento (129). 
I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore 
a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria 
provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi 
diritto, senza obbligo di avviso (130). I vaglia stessi, ai sensi dell'art. 51, 
lettera i), del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso mediante il pagamento, 
a carico dello Stato delle tasse postali determinate secondo i criteri e 
modalità di cui al D.P.R. 9 febbraio 1972, n. 171. 
Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L. 1.000. 
Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione 
dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono 
realizzate mediante procedure automatizzate dal centro informativo della 
Direzione generale delle imposte e della Banca di Italia - Sezione di tesoreria 
provinciale dello Stato - che emette i vaglia, secondo le modalità stabilite con 
apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il 
tesoro (131) (132). 



(125)  Comma così sostituito dall'art. 15, L. 30 dicembre 1991, n. 413. 
(126)  Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono gli 
originali commi secondo e terzo per effetto dell'art. 10, D.L. 30 dicembre 1979, 
n. 660. I commi secondo e terzo sono stati, poi, modificati dall'art. 15, L. 30 
dicembre 1991, n. 413. Successivamente ancora, il comma secondo è stato così 
sostituito dall'art. 62, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(127)  Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono gli 
originali commi secondo e terzo per effetto dell'art. 10, D.L. 30 dicembre 1979, 
n. 660. I commi secondo e terzo sono stati, poi, modificati dall'art. 15, L. 30 
dicembre 1991, n. 413. Successivamente ancora, il comma secondo è stato così 
sostituito dall'art. 62, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(128)  Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono gli 
originali commi secondo e terzo per effetto dell'art. 10, D.L. 30 dicembre 1979, 
n. 660. I commi secondo e terzo sono stati, poi, modificati dall'art. 15, L. 30 
dicembre 1991, n. 413. Successivamente ancora, il comma secondo è stato così 
sostituito dall'art. 62, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(129)  Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono gli 
originali commi secondo e terzo per effetto dell'art. 10, D.L. 30 dicembre 1979, 
n. 660. I commi secondo e terzo sono stati, poi, modificati dall'art. 15, L. 30 
dicembre 1991, n. 413. Successivamente ancora, il comma secondo è stato così 
sostituito dall'art. 62, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(130)  Periodo così sostituito dall'art. 62, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(131)  Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 31 maggio 1977, n. 247. Vedi, anche, 
l'art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
(132)  La Corte costituzionale, con ordinanza 26 giugno-3 luglio 1996, n. 229 
(Gazz. Uff. 10 luglio 1996, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis, 
sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Cagliari. 
 





43. Recupero di somme erroneamente, rimborsate.
L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme 
erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa 
cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 
del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se più ampio, 
entro il termine di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi (133). 
Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi 
dell'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le somme che in base 
all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della 
imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte in ruolo speciale 
unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per 
l'imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi ai 
sensi dell'art. 20. Nell'avviso di accertamento deve essere espressamente 
indicato l'ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da 
iscriversi nel ruolo predetto. 
L'intendente di finanza dà comunicazione all'ufficio delle imposte competente 
dei rimborsi eseguiti mediante ordinativo di pagamento (134). 



(133)  Comma così sostituito dal comma 5-ter dell'art. 1, D.L. 17 giugno 2005, 
n. 106, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
(134)  Così sostituito dall'art. 2, L. 31 maggio 1977, n. 247. 
 





43-bis. Cessione dei crediti di imposta.
1. Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, si 
applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione 
dei redditi. Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione. 
Gli interessi di cui al primo comma dell'art. 44 sono dovuti al cessionario. 
2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti di cui al 
comma 1 l'applicazione delle disposizioni dell'art. 43, il cessionario risponde 
in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente 
rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l'ufficio 
delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse. 
3. L'atto di cessione deve essere notificato all'ufficio delle entrate o al 
centro di servizio nonché al concessionario del servizio della riscossione 
presso il quale è tenuto il conto fiscale di cui all'art. 78, commi 28 e 
seguenti, della L. 30 dicembre 1991, n. 413 (135). 



(135)  Aggiunto dall'art. 3, comma 94, lett. b), L. 28 dicembre 1995, n. 549. 
Vedi, anche, i commi 95 e 96 del sopracitato art. 3. Vedi, inoltre, l'art. 19, 
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





43-ter. Cessione delle eccedenze nell'àmbito del gruppo.
1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta 
locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o 
enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una 
o più società o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità 
di cui agli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440. 
2. Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è 
efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella dichiarazione 
gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi 
(136). 
3. [Le eccedenze di imposta cedute sono computate dai cessionari in diminuzione 
dei versamenti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta 
locale sui redditi i cui termini scadono a partire dalla data in cui la cessione 
si considera effettuata ai sensi del comma 2] (137). 
4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o società 
controllante e le società da questo controllate; si considerano controllate le 
società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui 
azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra 
società controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale 
superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta 
precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le 
disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle società e 
agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 
aprile 1991, n. 127, e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, e alle imprese, 
soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell'elenco 
di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 del 
1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto 
decreto n. 87 del 1992. 
5. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 43-bis (138). 



(136)  Comma così modificato dall'art. 11, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542. 
(137)  Comma soppresso dall'art. 11, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542. 
(138)  Aggiunto dall'art. 3, comma 94, lett. b), L. 28 dicembre 1995, n. 549. 
Vedi, anche, i commi 95 e 96 del sopracitato art. 3. Vedi, inoltre, l'art. 19, 
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e l'art. 5, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
44. Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate.
Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a 
ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo 
stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, 
all'interesse del 2,5 per cento (139), per ognuno dei semestri interi, escluso 
il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata 
del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo 
emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso. 
L'interesse di cui al primo comma è dovuto, con decorrenza dal secondo semestre 
successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste 
nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo comma (140). 
L'interesse è calcolato dall'ufficio delle imposte, che lo indica nello stesso 
elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed è a carico dell'ente 
destinatario del gettito dell'imposta (141). 



(139)  La misura dell'interesse semestrale è stata ridotta dal 6 al 4,5 per 
cento dal comma 3 dell'art. 7, L. 11 marzo 1988, n. 67, al 3 per cento dall'art. 
13, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, e al 2,5 per cento dall'art. 3, comma 141, L. 
23 dicembre 1996, n. 662. Successivamente, l'art. 1, D.M. 27 giugno 2003 ha 
disposto che gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per 
rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata siano dovuti, a decorrere dal 
1° luglio 2003, annualmente nella misura del 2,75 per cento e semestralmente 
nella misura dell'1,375 per cento. 
(140)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920. 
(141)  Vedi, anche, l'art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





44-bis. Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata (142).
Per i rimborsi effettuati con le modalità di cui all'art. 42-bis, l'interesse è 
dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di 
scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di 
emissione dell'ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il 
rimborso d'imposta, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale 
ordinativo è emesso (143). 
Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui 
all'art. 42-bis, che dispongono il rimborso d'imposta, ordinativi diretti 
collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione 
della spesa del Ministero delle finanze, estinguibili con la procedura indicata 
nello stesso articolo 42-bis. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli 
interessi è fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte 
integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta. 
Sia per il rimborso d'imposta che per il pagamento degli interessi è emesso, per 
ciascun creditore, un unico vaglia cambiario. 
La quietanza relativa all'ordinativo per il pagamento degli interessi è redatta 
con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente 
ordinativo di rimborso di cui all'art. 42-bis, quarto comma (144) (145). 
... (146) (147) (148). 



(142)  Vedi, anche, l'art. 1, D.M. 27 giugno 2003.
(143)  L'art. 11, D.L. 30 dicembre 1979, n. 660 ha così modificato i commi primo 
e quarto ed ha abrogato il comma quinto del presente articolo. 
(144)  L'art. 11, D.L. 30 dicembre 1979, n. 660 ha così modificato i commi primo 
e quarto ed ha abrogato il comma quinto del presente articolo. 
(145)  Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 31 maggio 1977, n. 247. Vedi, anche, 
l'art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
(146)  L'art. 11, D.L. 30 dicembre 1979, n. 660 ha così modificato i commi primo 
e quarto ed ha abrogato il comma quinto del presente articolo. 
(147)  Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 31 maggio 1977, n. 247. Vedi, anche, 
l'art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
(148)  La Corte costituzionale, con ordinanza 27 novembre-11 dicembre 1997, n. 
397 (Gazz. Uff. 17 dicembre 1997, n. 51, Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 44-bis, introdotto dall'art. 3 della legge 31 maggio 1977, n. 247 e 
modificato dall'art. 11 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 660, convertito nella 
legge 29 febbraio 1980, n. 31, sollevata in riferimento all'art. 3 della 
Costituzione. 
 





TITOLO II 
Riscossione coattiva (149) 
Capo I 
Disposizioni generali 
(giurisprudenza di legittimità)
45. Riscossione coattiva.
1. Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a 
ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le 
disposizioni del presente titolo (150). 



(149)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l'art. 18 dello stesso decreto.
(150)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l'art. 18 dello stesso decreto. 

 





(giurisprudenza di legittimità)
46. Delega ad altro concessionario.
1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di 
riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in 
via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si 
deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni 
sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella. 
2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito 
al delegato (151) (152). 



(151)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l'art. 18 dello stesso decreto. 

(152)  Vedi, anche, il comma 2-bis dell'art. 36, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, 
aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 (Gazz. Uff. 20 settembre 
1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
47. Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e 
ipoteche.
1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le 
trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le 
cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonché la trascrizione 
dell'assegnazione prevista dall'articolo 85 in esenzione da ogni tributo e 
diritto (153). 
2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e 
gratuitamente al concessionario l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni 
relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli 
trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore 
risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni (154). 



(153)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, con la 
decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto. 
(154)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l'art. 18 dello stesso decreto. 

 





47-bis. Gratuità di altre attività e misura dell'imposta di registro sui 
trasferimenti coattivi di beni mobili.
1. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai 
concessionari le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei 
debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività 
di cui all'articolo 79, comma 2. 
2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è 
curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di 
dieci euro (155). 



(155)  Articolo aggiunto dal comma 40 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 
203, come modificato dalla relativa legge di conversione. 
 





48. Tasse e diritti per atti giudiziari.
1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in 
conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e 
prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando 
questa non sia il concessionario. 
2. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non può abbandonare il 
procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini 
del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne 
risponde in proprio (156). 



(156)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l'art. 18 dello stesso decreto. 
Il modello previsto dal comma 3 dell'art. 50 è stato approvato con D.Dirig. 28 
giugno 1999. 
 





48-bis. Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione 
pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo 
superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il 
beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica 
di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 
tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la 
circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini 
dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai 
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono 
stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 (157).



(157) Articolo aggiunto dal comma 9 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, 
come sostituito dalla relativa legge di conversione.
 





Capo II 
Espropriazione forzata 
Sezione I 
Disposizioni generali 
(giurisprudenza di legittimità)
49. Espropriazione forzata.
1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad 
espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; 
il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché 
ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore (158). 
2. Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie 
applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate 
dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a 
tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo 26 
(159). 
3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli 
ufficiali della riscossione (160). 



(158)  Comma così modificato dal comma 415 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 
311. 
(159)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193. 
(160)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l'art. 18 dello stesso decreto. 
Il modello previsto dal comma 3 dell'art. 50 è stato approvato con D.Dirig. 28 
giugno 1999. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
50. Termine per l'inizio dell'esecuzione.
1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente 
decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di 
pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del 
pagamento. 
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della 
cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla 
notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso 
che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro 
cinque giorni (161). 
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con 
decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta 
giorni dalla data della notifica (162). 



(161)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193. 
(162)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l'art. 18 dello stesso decreto. 
Il modello previsto dal comma 3 dell'art. 50 è stato approvato con D.Dirig. 28 
giugno 1999. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
51. Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi già iniziati.
1. Qualora sui beni del debitore sia già iniziato un altro procedimento di 
espropriazione, il concessionario può dichiarare al giudice dell'esecuzione di 
volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al 
quale la surroga è esercitata. La dichiarazione è notificata al creditore 
procedente ed al debitore. 
2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore procedente o il 
debitore non hanno corrisposto al concessionario l'importo del suo credito, il 
concessionario resta surrogato negli atti esecutivi già iniziati e li prosegue 
secondo le norme del presente titolo. 
3. Il concessionario può esercitare il diritto di surroga fino al momento 
dell'aggiudicazione o dell'assegnazione (163). 



(163)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l'art. 18 dello stesso decreto. 
Il modello previsto dal comma 3 dell'art. 50 è stato approvato con D.Dirig. 28 
giugno 1999. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
52. Procedimento di vendita.
1. La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle 
altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza 
necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria. 
2. L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione (164) 
(165). 



(164)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l'art. 18 dello stesso decreto. 
Il modello previsto dal comma 3 dell'art. 50 è stato approvato con D.Dirig. 28 
giugno 1999. 
(165)  La Corte costituzionale, con sentenza 18-28 dicembre 2001, n. 436 (Gazz. 
Uff. 2 gennaio 2002, n. 1, serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), 
nel testo anteriore alla sostituzione disposta dal decreto legislativo 26 
febbraio 1999, n. 46 sollevata dal Tribunale di Cassino, in riferimento agli 
artt. 3, 29, 31, 41 e 47 della Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
53. Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della 
trascrizione.
1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi 
centoventi giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto. 
2. Se il pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o 
immobiliare, il concessionario, nell'ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni 
altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al 
conservatore la cancellazione della trascrizione (166). 



(166)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l'art. 18 dello stesso decreto. 
Il modello previsto dal comma 3 dell'art. 50 è stato approvato con D.Dirig. 28 
giugno 1999. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
54. Intervento dei creditori.
1. I creditori che intendono intervenire nell'esecuzione debbono notificare al 
concessionario un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma 
dell'articolo 499 del codice di procedura civile. 
2. L'intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla 
distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati (167) (168). 

3. I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata per primo 
incanto o, nel caso di espropriazione presso terzi, per l'assegnazione del 
credito pignorato, concorrono alla distribuzione della parte della somma 
ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i diritti del 
concessionario, dei creditori aventi diritto di prelazione e dei creditori 
chirografari intervenuti prima di detta data (169). 



(167)  La Corte costituzionale, con ordinanza 24 febbraio-4 marzo 1999, n. 55 
(Gazz. Uff. 10 marzo 1999, n. 10, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 54, 
secondo comma, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, primo e secondo 
comma, 4, 24, primo e secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della 
Costituzione. 
(168) La Corte costituzionale, con sentenza 7-23 febbraio 2007, n. 55 (Gazz. 
Uff. 28 febbraio 2007, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma secondo, sollevata 
in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
(169)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





55. Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati.
1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, il 
concessionario non può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, né rendersi 
acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona (170) 
(171). 



(170)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
(171)  Vedi, anche, l'art. 36, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
56. Deposito degli atti e del prezzo.
1. Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova degli 
adempimenti prescritti dall'articolo 498 del codice di procedura civile, sono 
depositati, a cura del concessionario, nella cancelleria del giudice 
dell'esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita. 
2. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la somma ricavata 
dalla vendita è consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei 
depositi giudiziari. 
3. Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto ad 
essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto al 
concessionario, ovvero se la somma ricavata è sufficiente a soddisfarli 
integralmente, il giudice dell'esecuzione autorizza il concessionario a 
trattenere l'ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l'eventuale 
eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al 
debitore (172). 



(172)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
57. Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
1. Non sono ammesse: 
a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, 
fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; 
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile 
relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. 
2. Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice 
fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in 
calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, 
cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti 
di esecuzione (173) (174) (175). 



(173)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
(174)  Vedi, anche, l'art. 29, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
(175)  La Corte costituzionale, con ordinanza 4-6 luglio 2001, n. 242 (Gazz. 
Uff. 11 luglio 2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 come 
modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Cost. 
 





58. Opposizione di terzi.
1. L'opposizione prevista dall'articolo 619 del codice di procedura civile deve 
essere promossa prima della data fissata per il primo incanto. 
2. L'opposizione non può essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di 
abitazione o nell'azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in 
altri luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente 
vendita nell'ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal 
concessionario a carico del medesimo debitore o dei medesimi coobbligati (176). 
3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto 
a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella 
casa di abitazione o nell'azienda del debitore o del coobbligato, o in altri 
luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprietà del bene 
esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore: 
a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata; 
b) al momento in cui si è verificata la violazione che ha dato origine 
all'iscrizione a ruolo, se non è prevista la presentazione della dichiarazione o 
se la dichiarazione non è comunque stata presentata; 
c) al momento in cui si è verificato il presupposto dell'iscrizione a ruolo, nei 
casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) (177) (178). 



(176)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193. 
(177)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
(178)  La Corte costituzionale, con sentenza 18-28 dicembre 2001, n. 436 (Gazz. 
Uff. 2 gennaio 2002, n. 1, serie speciale), ha dichiarato dichiara non fondata 
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, terzo comma, nel testo 
sostituito dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sollevata dal 
Tribunale di Cassino, in riferimento agli artt. 3, 29, 31, 41 e 47 della 
Costituzione. 
 





59. Risarcimento dei danni.
1. Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione può proporre azione contro il 
concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del 
risarcimento dei danni. 
2. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la 
cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori (179). 



(179)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





60. Sospensione dell'esecuzione.
1. Il giudice dell'esecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo 
che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile 
danno (180). 



(180)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





61. Estinzione del procedimento per pagamento del debito.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, il procedimento di 
espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento 
anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione la somma portata 
dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce la prova 
dell'avvenuto pagamento (181) (182). 



(181)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
(182)  Articolo così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193. 
 





Sezione II 
Disposizioni particolari in materia di espropriazione mobiliare 
62. Disposizioni particolari sui beni pignorabili.
1. I beni mobili indicati nel numero 4 del primo comma dell'articolo 514 del 
codice di procedura civile possono essere pignorati nei casi in cui sono 
soggetti al privilegio previsto dall'articolo 2759 del codice civile. 
2. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito 
dall'articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme 
dell'espropriazione presso il debitore ancorché i fondi stessi siano affittati 
(183). 



(183)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
63. Astensione dal pignoramento.
1. L'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal 
procedimento quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal 
debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall'articolo 
58, comma 3, in virtù di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce 
l'entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta soltanto 
mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di 
sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto 
anno (184). 



(184)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





64. Custodia dei beni pignorati.
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 520, primo comma, del codice di procedura 
civile e dall'articolo 70, la custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo 
stesso debitore o a un terzo. Il concessionario non può essere nominato custode. 

2. Il concessionario può in ogni tempo disporre la sostituzione del custode. 
3. In mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i beni 
pignorati sono presi in consegna dal comune (185). 



(185)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
65. Notifica del verbale di pignoramento.
1. Il verbale di pignoramento è notificato al debitore. 
2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo 
rappresentante, è eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del 
verbale (186) (187). 



(186)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
(187)  La Corte costituzionale, con ordinanza 23 ottobre-2 novembre 2000, n. 455 
(Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 65, secondo 
comma, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, 
convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevata in riferimento agli 
artt. 24 e 42 della Cost. La stessa Corte, con successiva ordinanza 25 ottobre-8 
novembre 2000, n. 478 (Gazz. Uff. 15 novembre 2000, n. 47, serie speciale), ha 
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 65, secondo comma, sollevata in riferimento artt. 3, 
24, primo comma, 42 e 111 della Cost; con altra ordinanza 6-16 novembre 2001, n. 
368 (Gazz. Uff. 21 novembre 2001, n. 45, serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 65 nel testo modificato dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevata in 
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
66. Avviso di vendita dei beni pignorati.
1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati il concessionario affigge alla 
casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il 
primo incanto, un avviso contenente la descrizione dei beni e l'indicazione del 
giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto (188). 
2. Il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal 
pignoramento. Il secondo incanto non può aver luogo nello stesso giorno 
stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla 
data del primo incanto. 
3. Su istanza del debitore o del concessionario, il giudice può ordinare che 
degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al 
pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale. 
Le spese sono anticipate dalla parte richiedente (189). 



(188)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193. 
(189)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





67. Incanto anticipato.
1. Se vi è pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando la 
conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa, il giudice 
dell'esecuzione può autorizzare il concessionario a procedere all'incanto in 
deroga ai termini previsti dall'articolo 66 (190). 



(190)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





68. Prezzo base del primo incanto.
1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, 
il prezzo base del primo incanto è determinato dal valore ad essi attribuito nel 
verbale di pignoramento. 
2. Tuttavia, quando il concessionario lo richiede, e in ogni caso per gli 
oggetti preziosi, il prezzo base è stabilito da uno stimatore designato dal 
giudice dell'esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito il 
concessionario, se vi è richiesta del debitore e la nomina dello stimatore 
risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni 
pignorati (191). 



(191)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





69. Secondo incanto.
1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall'articolo 539 del codice di 
procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non 
inferiore alla metà del prezzo base del primo incanto (192). 



(192)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





70. Beni invenduti.
1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, il concessionario entro 
tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore 
alla metà del prezzo base del secondo incanto o ad un terzo incanto ad offerta 
libera. 
2. I beni rimasti invenduti anche dopo l'applicazione delle disposizioni del 
comma 1 sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato 
l'asporto, è invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla 
notificazione dell'invito. 
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non ritirati sono 
distrutti o donati, senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed 
assistenza, secondo le determinazioni del concessionario, che ne redige verbale 
(193). 



(193)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





71. Intervento degli istituti vendite giudiziarie.
1. Per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, 
sottoposti a pignoramento, il concessionario può avvalersi degli istituti 
previsti dall'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di 
procedura civile. 
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia 
e giustizia, sono stabilite le modalità di intervento dei predetti istituti 
nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante (194) (195). 



(194)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 18 
dicembre 2001, n. 455. 
(195)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





Sezione III 
Disposizioni particolari in materia di espropriazione presso terzi 
72. Pignoramento di fitti o pigioni.
1. L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore 
iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al 
numero 4) dell'articolo 543 del codice di procedura civile, l'ordine 
all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti 
e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla 
notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a 
concorrenza del credito per cui il concessionario procede. 
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa 
citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di 
procedura civile (196). 



(196)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





72-bis. Pignoramento dei crediti verso terzi.
1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, 
l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in 
luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello 
stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito 
direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si 
procede:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per 
le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla 
data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2 (197). 



(197)  Articolo aggiunto dal comma 40 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 
203, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi così sostituito 
dal comma 6 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla 
relativa legge di conversione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
73. Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi.
1. Se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, 
si dichiara o è dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto 
a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni 
stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente 
titolo (198) (199). 



(198)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
(199)  Articolo così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193. 
 





74. Vendita e assegnazione dei crediti pignorati.
1. Il concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e per la riscossione 
dei crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente 
titolo (200). 
2. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, 
pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del 
contratto di concessione, può cedere il credito all'erario e ha diritto al 
discarico della quota per inesigibilità. 
3. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere (201). 



(200)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193. 
(201)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





75. Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni.
1. Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i 
comuni ed ogni altro ente sottoposto al controllo della corte dei conti ha 
avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono 
effettuare pagamenti in favore dell'esecutato per un periodo di cinque anni 
dalla data della dichiarazione prevista dall'articolo 547 del codice di 
procedura civile, se egli non prova, con attestazione rilasciata dal 
concessionario, l'avvenuto pagamento del credito per il quale si è proceduto. 
2. La disposizione del comma 1 non si applica ai pagamenti corrispondenti a 
crediti dichiarati impignorabili per legge (202). 



(202)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





75-bis. Dichiarazione stragiudiziale del terzo.
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, l'agente 
della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del 
presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile 
ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari 
previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del 
soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove 
possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.
2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per 
l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di 
inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10 del 
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. All'irrogazione della relativa 
sanzione provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione 
procedente e con le modalità previste dall'articolo 16, commi da 2 a 7, del 
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'ufficio locale dell'Agenzia 
delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è 
stata rivolta la richiesta.
3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati 
acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista 
dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui 
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (203). 



(203)  Articolo aggiunto dal comma 425 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 
e poi così sostituito dal comma 8 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come 
sostituito dalla relativa lege di conversione. 
 





Sezione IV 
Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare 
76. Espropriazione immobiliare.
1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo 
complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila 
euro. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze 
(204). 
2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del 
bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività 
ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore 
all'importo indicato nel comma 1 (205). 



(204)  Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 e 
poi dal comma 40 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come modificato 
dalla relativa legge di conversione. 
(205)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
77. Iscrizione di ipoteca.
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo 
costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei 
coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito 
per cui si procede (206). 
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque 
per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a 
norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, 
deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia 
stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione (207) (208) (209). 



(206)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193. 
(207)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
(208)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193. 
(209) Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 19, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 
come modificato dal comma 26-quinquies dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, 
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
 





(giurisprudenza di legittimità)
78. Avviso di vendita.
1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma 
dell'articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso 
contenente: 
a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede; 
b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione 
dei confini; 
c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal 
certificato di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; 
d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con 
intervallo minimo di venti giorni; 
e) l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, 
per periodo d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione già 
maturate (210); 
f) il prezzo base dell'incanto; 
g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte; 
h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il 
trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario; 
i) l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata 
dagli offerenti; 
l) il termine di versamento del prezzo di cui all'articolo 82, comma 1; 
m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla 
garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi. 
2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita è notificato al 
soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non 
può procedersi alla vendita (211). 



(210)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193. 
(211)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
79. Prezzo base e cauzione.
1. Il prezzo base dell'incanto è pari all'importo stabilito a norma 
dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti 
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 
aprile 1986, n. 131. 
2. Se non è possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del 
comma 1, il concessionario richiede l'attribuzione della rendita catastale del 
bene stesso al competente ufficio del territorio, che provvede entro centoventi 
giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono 
la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia dell'ufficio del 
territorio. 
3. La cauzione prevista dall'articolo 580 del codice di procedura civile è 
prestata al concessionario ed è fissata, per ogni incanto, nella misura del 
dieci per cento del prezzo base (212) (213). 



(212)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
(213)  La Corte costituzionale, con ordinanza 20-23 maggio 2002, n. 217 (Gazz. 
Uff. 29 maggio 2002, n. 21, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79 come 
sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
 





80. Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita.
1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l'avviso di 
vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, 
a cura dell'ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria 
del giudice dell'esecuzione e all'albo del comune o dei comuni nel cui 
territorio sono situati gli immobili. 
2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o del 
concessionario, il giudice può disporre che degli incanti, ferma la data fissata 
per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre 
idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte 
richiedente (214). 



(214)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
81. Secondo e terzo incanto.
1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, 
si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall'avviso di vendita e con un 
prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente. 
2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, il 
concessionario procede ad un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un 
terzo a quello del precedente incanto (215). 



(215)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





82. Versamento del prezzo.
1. L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni 
dall'aggiudicazione. 
2. Se il prezzo non è versato nel termine, il giudice dell'esecuzione con 
decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione a 
titolo di multa; il concessionario procede a nuovo incanto per un prezzo base 
pari a quello dell'ultimo incanto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla 
cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente aggiudicazione, 
l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza (216). 



(216)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





83. Progetto di distribuzione.
1. Se vi è intervento di altri creditori, il concessionario deposita nella 
cancelleria del giudice dell'esecuzione, nel termine di dieci giorni dal 
versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di 
distribuzione delle somme ricavate (217). 



(217)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
84. Distribuzione della somma ricavata.
1. Il giudice dell'esecuzione, se non vi sono creditori intervenuti, provvede a 
norma dell'articolo 510, primo comma, del codice di procedura civile. 
2. In caso di intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, 
apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dal 
concessionario, provvede a norma dell'articolo 596 del codice di procedura 
civile (218). 



(218)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





85. Assegnazione dell'immobile allo Stato.
1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni 
successivi, chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo 
Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la 
quale si procede, depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli 
atti del procedimento. 
2. Il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione, secondo la procedura 
prevista dall'articolo 590 del codice di procedura civile. Il termine per il 
versamento del prezzo per il quale è stata disposta l'assegnazione non può 
essere inferiore a sei mesi (219). 
3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il 
processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni 
successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione 
dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto 
per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. 
Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito 
negativo (220) (221). 



(219)  Comma così modificato dal comma 40 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, 
n. 203, come modificato dalla relativa legge di conversione. 
(220)  Comma così modificato dal comma 40 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, 
n. 203, come modificato dalla relativa legge di conversione. 
(221)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l'art. 30, D.Lgs. 26 febbraio 
1999, n. 46. 
 





Capo III 
Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati 
(giurisprudenza di legittimità)
86. Fermo di beni mobili registrati.
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il 
concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei 
coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione 
regionale delle entrate ed alla regione di residenza (222) (223) (224). 
2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei 
registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al 
soggetto nei confronti del quale si procede (225). 
3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è 
soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri 
dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le 
procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo (226) (227) 
(228). 



(222)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193. 
(223)  La Corte costituzionale, con ordinanza 21-24 giugno 2004, n. 189 (Gazz. 
Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, 
commi 1 e 2, e 91-bis sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della 
Costituzione. 
(224) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-22 luglio 2005, n. 318 (Gazz. 
Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 86, 
comma 1, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto 
legislativo 27 aprile 2001, n. 193 sollevata in riferimento agli artt. 76, 3 e 
53 della Costituzione.
(225)  La Corte costituzionale, con ordinanza 21-24 giugno 2004, n. 189 (Gazz. 
Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, 
commi 1 e 2, e 91-bis sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della 
Costituzione. 
(226)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
(227)  Per l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente 
articolo vedi il comma 41 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203. Il 
regolamento in materia di fermo amministrativo dei veicoli a motore e degli 
autoscafi è stato approvato con D.M. 7 settembre 1998, n. 503. Vedi, anche, il 
comma 1 dell'art. 19, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal comma 
26-quinquies dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla 
relativa legge di conversione.
(228)  La Corte costituzionale, con ordinanza 21-24 giugno 2004, n. 188 (Gazz. 
Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 86 
sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione. La stessa 
Corte, con successiva ordinanza 3-7 marzo 2006, n. 149 (Gazz. Uff. 12 aprile 
2006, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità 
delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 86, come modificato 
dall'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 
193, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
 





Capo IV 
Procedure concorsuali 
Sezione I 
Fallimento e liquidazione coatta amministrativa 
(giurisprudenza di legittimità)
87. Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al 
passivo.
1. Il concessionario può, per conto dell'Agenzia delle entrate, presentare il 
ricorso di cui all'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di 
altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta 
amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto 
dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura (229). 



(229)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato sostituito dall'art. 16, 
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Successivamente il presente articolo è stato 
così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 8 luglio 2002, n. 138. 
 





88. Ammissione al passivo con riserva.
1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso 
al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia 
presentata in via tardiva a norma dell'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267. 
2. Nel fallimento, la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su 
istanza del curatore o del concessionario, quando è inutilmente decorso il 
termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice 
competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione 
irrevocabile o risulta altrimenti estinto. 
3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede 
direttamente, o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva 
nei casi indicati nel comma 2, apportando le conseguenti variazioni all'elenco 
dei crediti ammessi. 
4. Il provvedimento di scioglimento della riserva è comunicato al concessionario 
dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento. Contro di esso il concessionario, nel termine di dieci 
giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo al tribunale, che decide in 
camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti. 
5. Se all'atto delle ripartizioni parziali o della ripartizione finale 
dell'attivo la riserva non risulta ancora sciolta si applicano, rispettivamente, 
il numero 3 dell'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il 
secondo periodo del secondo comma dell'articolo 117 della medesima legge (230) 
(231). 



(230)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
(231)  Vedi, anche, l'art. 31, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





89. Esenzione dell'azione revocatoria.
1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista 
dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (232). 



(232)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





Sezione II 
Concordato preventivo e amministrazione controllata 
(giurisprudenza di legittimità)
90. Ammissione del debitore al concordato preventivo o all'amministrazione 
controllata.
1. Se il debitore è ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione 
controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attività 
necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei 
crediti della procedura. 
2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque 
inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini previsti agli articoli 176, 
primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo del regio decreto 16 marzo 1942, 
n. 267 (233) (234). 



(233)  L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 
16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
(234)  Vedi, anche, l'art. 31, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
91-91-bis.  ... (235). 



(235)  Nell'attuale formulazione del Titolo II (artt. da 45 a 90) non sono stati 
riprodotti gli artt. 91 e 91-bis. Tale ultimo articolo era stato aggiunto 
dall'art. 5, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. 
 





TITOLO III 
Sanzioni (236) 
(giurisprudenza di legittimità)
92. Ritardi od omessi versamenti diretti.
[Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti 
dall'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6) e secondo comma lettera c), o li 
effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del quindici per cento 
delle somme non versate (237). La soprattassa è del cinquanta per cento nel caso 
che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti diretti 
previsti dall'art. 3. Le soprattasse si applicano anche sul maggiore ammontare 
delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidato dall'ufficio delle imposte 
ai sensi degli artt. 36-bis, secondo comma, e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 
1973, n. 600 (238) (239). 
Le soprattasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte al tre 
per cento e al dieci per cento se il versamento diretto viene eseguito entro i 
tre giorni successivi a quello di scadenza (240). 
... (241). 
È fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti dall'art. 9 
(242)] (243). 



(236)  Vedi, anche, sulle sanzioni in materia di riscossione, il D.Lgs. 18 
dicembre 1997, n. 471.
(237)  Per l'aumento al quaranta per cento della misura della soprattassa vedi, 
l'art. 1, D.L. 20 novembre 1981, n. 661. Vedi, anche, l'art. 6, comma 3, D.L. 31 
maggio 1994, n. 330 e l'art. 6-bis, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(238)  Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920. 
(239)  Comma così modificato dall'art. 2, D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309 (Gazz. 
Uff. 7 giugno 1982, n. 154). 
(240)  Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920. 
(241)  Seguiva un comma abrogato dall'art. 13, D.L. 10 luglio 1982, n. 429. 
(242)  Vedi l'art. 1, D.L. 4 marzo 1976, n. 30. 
(243)  L'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha abrogato gli artt. da 92 a 
96, 97, ad eccezione del comma 6 e 98 del presente decreto. 
 





92-bis. Mancata o irregolare documentazione probatoria.
[1. È soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore 
imposta liquidata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, chi, a richiesta dell'ufficio, non 
esibisce o non trasmette idonea documentazione dei crediti di imposta spettanti 
e dei versamenti, nonché degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, e 
delle ritenute alla fonte che hanno concorso a determinare l'imposta o il 
rimborso indicati nella dichiarazione dei redditi. In tali casi non si applica 
la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 92 (244) ] (245). 



(244)  Aggiunto dall'art. 6, D.L. 31 maggio 1994, n. 330. 
(245)  L'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha abrogato gli artt. da 92 a 
96, 97, ad eccezione del comma 6 e 98 del presente decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
93. Versamenti ad ufficio incompetente.
[È soggetto alla pena pecuniaria da un ventesimo a un decimo delle somme 
versate: 
a) chi esegue i versamenti diretti ad esattoria incompetente; 
b) chi versa ad una sezione di tesoreria somme delle quali è prescritto il 
versamento diretto all'esattoria; 
c) chi versa in esattoria somme delle quali è prescritto il versamento diretto 
ad una sezione di tesoreria (246) ] (247). 



(246)  Così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 26 maggio 1979, n. 249. 
(247)  L'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha abrogato gli artt. da 92 a 
96, 97, ad eccezione del comma 6 e 98 del presente decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
94. Incompletezza delle distinte di versamento.
[Nei casi di incompletezza della distinta prevista dall'art. 6 o del documento 
di conto corrente postale di cui all'art. 7 si applica a carico del soggetto 
d'imposta la pena pecuniaria da lire 18.000 a lire 120.000 (248). 
L'esattore è tenuto a comunicare l'infrazione all'ufficio delle imposte] (249). 



(248)  La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, comma 
1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332. 
(249)  L'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha abrogato gli artt. da 92 a 
96, 97, ad eccezione del comma 6 e 98 del presente decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
95. Violazione dell'obbligo delle ritenute alla fonte.
[Chi non opera in tutto o in parte le ritenute alla fonte è soggetto alla 
soprattassa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto, salva 
l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 92 quando sia stato omesso il 
versamento] (250). 



(250)  L'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha abrogato gli artt. da 92 a 
96, 97, ad eccezione del comma 6 e 98 del presente decreto. 
 





96. Pagamenti di crediti a contribuenti morosi.
[Per l'inosservanza della disposizione dell'art. 77, primo comma, si applica la 
pena pecuniaria pari a un decimo della somma corrisposta] (251). 



(251)  L'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha abrogato gli artt. da 92 a 
96, 97, ad eccezione del comma 6 e 98 del presente decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
97. Morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli.
[Per il mancato pagamento di tutte o dell'unica rata di un medesimo ruolo quando 
il relativo ammontare è superiore alle lire 500.000 si applica la pena 
pecuniaria da lire 300.000 a lire 1.800.000 (252) ] (253). 
[Del mancato pagamento l'esattore deve dare comunicazione all'ufficio delle 
imposte entro sessanta giorni dalla scadenza della rata dalla quale si è 
verificata la morosità (254) ] (255). 
[Se il mancato pagamento è posto in essere da soggetti esercenti imprese 
commerciali l'intendente di finanza promuove la dichiarazione di fallimento, 
ferma restando l'applicazione della pena pecuniaria di cui al primo comma (256) 
] (257). 
[La dichiarazione di fallimento può essere promossa anche nei confronti dei 
responsabili solidali di cui all'art. 34 purché si trovino nelle condizioni 
previste dal comma precedente] (258). 
[Non si fa luogo all'applicazione della pena pecuniaria se il contribuente prova 
che il mancato pagamento è stato determinato da impossibilità economica] (259). 
[Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, 
interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono 
iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le 
richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati 
atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su 
altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione 
esattoriale, è punito con la reclusione fino a tre anni. La disposizione non si 
applica se l'ammontare delle somme non corrisposte non è superiore a lire 10 
milioni] (260). 
[La condanna per il reato di cui al precedente comma importa, per un periodo di 
tre anni, le interdizioni previste negli articoli 28 e 30 del codice penale e 
l'incapacità prevista nell'art. 2641 del codice civile nonché la cancellazione, 
per lo stesso periodo, dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o 
elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie 
possono essere applicate provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio a 
norma del codice penale] (261). 



(252)  La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, comma 
1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332. 
(253)  L'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha abrogato gli artt. da 92 a 
96, 97, ad eccezione del comma 6 e 98 del presente decreto. 
(254)  Vedi, anche, l'art. 2, L. 8 agosto 1995, n. 349. 
(255)  L'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha abrogato gli artt. da 92 a 
96, 97, ad eccezione del comma 6 e 98 del presente decreto. 
(256)  La Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio-9 marzo 1992, n. 89 
(Gazz. Uff. 18 marzo 1992, n. 12 - Serie speciale), ha dichiarato 
l'illegittimità dell'art. 97, terzo comma, del presente decreto. 
(257)  L'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha abrogato gli artt. da 92 a 
96, 97, ad eccezione del comma 6 e 98 del presente decreto. 
(258)  L'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha abrogato gli artt. da 92 a 
96, 97, ad eccezione del comma 6 e 98 del presente decreto. 
(259)  L'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha abrogato gli artt. da 92 a 
96, 97, ad eccezione del comma 6 e 98 del presente decreto. 
(260)  Comma prima sostituito dall'art. 15, L. 30 dicembre 1991, n. 413, e 
successivamente abrogato dall'art. 25, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 
(261)  L'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha abrogato gli artt. da 92 a 
96, 97, ad eccezione del comma 6 e 98 del presente decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
98. Applicazione delle sanzioni.
[Gli uffici delle imposte provvedono, con provvedimento motivato notificato al 
contribuente, all'applicazione delle pene pecuniarie e della soprattassa e a 
fare rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni costituenti reato. 
Contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni è ammesso ricorso secondo 
le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al D.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 636. 
Le pene pecuniarie e soprattasse irrogate dagli uffici delle imposte sono 
iscritte in ruoli speciali entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in 
cui il provvedimento è divenuto definitivo. 
Se è stato proposto ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso 
tributario il provvedimento si considera definitivo dopo sessanta giorni dalla 
notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della 
corte di appello o dell'ultima decisione non impugnata. 
Le soprattasse dovute ai sensi dell'art. 92 sono iscritte direttamente in ruolo 
speciale in base alla dichiarazione alla quale i ritardati od omessi versamenti 
si riferiscono (262). 
Al pagamento delle soprattasse o delle pene pecuniarie sono obbligati in solido 
con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente, coloro che ne hanno la 
rappresentanza (263). 
L'ammontare delle pene pecuniarie e delle soprattasse spetta in ogni caso allo 
Stato] (264). 



(262)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920. 
(263)  La Corte costituzionale, con ordinanza 17-24 giugno 1997, n. 196 (Gazz. 
Uff. 2 luglio 1997, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, sesto 
comma, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione. 
(264)  Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 
 





TITOLO IV 
Norme transitorie e finali 
99. Versamento delle ritenute sui dividendi.
Le ritenute alla fonte sugli utili indicati nell'art. 1 della legge 29 dicembre 
1962, n. 1745 , la cui distribuzione è deliberata anteriormente al 1° gennaio 
1974, sono versate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nella 
misura e nei termini stabiliti nella stessa legge. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
100. Versamento in tesoreria e iscrizione a ruolo di tributi soppressi.
Le disposizioni degli articoli 168, 169, 170, 172, 260 e 264 del testo unico 
delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 , 
seguitano ad applicarsi per i versamenti ivi previsti e relativi ai periodi di 
imposta anteriori al 1° gennaio 1974. 
Per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtù dell'art. 82 del D.P.R. 
29 settembre 1973, n. 597 , e relativi a periodi d'imposta anteriori al 1° 
gennaio 1974, rimangono in vigore gli artt. 174, 175, 178, 180 e 183 del citato 
testo unico. 
Per i ricorsi proposti dal 1° gennaio 1974 si applicano le disposizioni 
dell'art. 15 del presente decreto. 
Le disposizioni dell'art. 176 del citato testo unico operano per le iscrizioni 
provvisorie relative ai periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1974. 
La riscossione dei tributi di cui al secondo comma iscritti nei ruoli principali 
e suppletivi è ripartita in due rate consecutive con le scadenze indicate 
nell'art. 18 (265). 
Gli aggi della riscossione mediante ruolo dei tributi soppressi restano a carico 
del contribuente. 



(265)  Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
100-bis. Acconti di imposte sui redditi dell'anno 1974.
I soggetti, che in base alla dichiarazione annuale dei redditi presentata 
nell'anno 1973 e alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello 
stesso anno, risultano possessori di redditi imponibili di ricchezza mobile 
delle categorie B e C/1, di redditi dominicali dei terreni e di redditi di 
fabbricati sono tenuti al pagamento, nella misura e con le modalità stabilite 
nei seguenti articoli, di somme in acconto delle imposte sul reddito relative 
all'anno 1974 o al primo periodo d'imposta ricadente nell'anno stesso. 
Gli acconti non sono dovuti per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle 
categorie B e C/1 relativi ad attività delle quali sia stata denunciata la 
cessazione entro il 31 dicembre 1973 né per i redditi imponibili di ricchezza 
mobile delle società cooperative e loro consorzi esenti dall'imposta sul reddito 
delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 11, primo comma, del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. 
Sui redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 gli acconti 
non sono dovuti quando l'ammontare degli acconti stessi, determinato con le 
aliquote indicate nel successivo art. 100-ter, non supera le lire ventimila. 
Nei casi di trasformazione o fusione di società, avvenute posteriormente alla 
presentazione della dichiarazione di cui al primo comma, al pagamento degli 
acconti, commisurati agli imponibili dei soggetti preesistenti, sono tenuti i 
soggetti risultanti dalla trasformazione o fusione, ancorché l'iscrizione a 
ruolo sia effettuata a nome dei soggetti preesistenti (266). 



(266)  Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116 (Gazz. Uff. 
3 maggio 1974, n. 114). 
 





100-ter. Ammontare degli acconti.
Gli acconti d'imposta sono dovuti nella misura: 
a) del 15 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B 
dei soggetti indicati nell'art. 8, terzo comma del D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 
645; 
b) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B 
dei soggetti diversi di quelli di cui alla precedente lettera a); 
c) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1 
degli artisti e dei professionisti; 
d) del 7 per cento sugli altri redditi imponibili di ricchezza mobile di 
categoria C/1; 
e) del 12 per cento sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei 
fabbricati. 
L'aliquota di cui alla lettera a) è ridotta al 7,50 per cento per i soggetti 
indicati negli articoli 6 e 26 ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 
601. 
Le aliquote indicate nei precedenti commi si applicano sui redditi imponibili di 
ricchezza mobile di categoria B e C/1 risultanti dalle dichiarazioni annuali 
presentate nell'anno 1973 e sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei 
fabbricati risultanti dai registri catastali al 31 agosto dello stesso anno. 
Dall'ammontare degli acconti relativi agli imponibili di cui alla lettera c) del 
primo comma è dedotto un ammontare pari alle ritenute d'acconto operate ai sensi 
degli articoli 128 e 143 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle somme che 
hanno concorso a formare gli imponibili stessi (267). 



(267)  Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116 (Gazz. Uff. 
3 maggio 1974, n. 114). 
 





(giurisprudenza di legittimità)
100-quater. Imputazione degli acconti alle imposte sul reddito dovute per l'anno 
1974.
Gli acconti di imposta commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile 
delle categorie B e C/1 sono detratti dall'imposta sul reddito delle persone 
fisiche o dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute per l'anno 
1974 o per il primo periodo d'imposta ricadente nell'anno stesso. 
Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi imponibili di società ed 
associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 sono 
detratti, nella proporzione indicata nel primo comma dello stesso articolo, 
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o 
associato. 
Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi dominicali dei terreni e ai redditi 
dei fabbricati sono detratti dall'imposta locale sui redditi dovuta per l'anno 
1974. 
Nei casi di trasformazione e di fusione di cui agli artt. 15, secondo comma, e 
16 quarto comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, gli acconti commisurati ai 
redditi imponibili di ricchezza mobile delle società trasformate, fuse o 
incorporate sono detratti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta 
da ciascun socio o associato della società risultante dalla trasformazione o 
fusione o della società incorporante. 
Se gli acconti d'imposta sono di ammontare superiore alle imposte, cui sono 
rispettivamente imputabili, dovute in base alla dichiarazione dei redditi 
dell'anno 1974 o agli accertamenti di ufficio ovvero alle risultanze dei 
registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, il contribuente ha diritto al 
rimborso della differenza. Per i soggetti indicati nell'art. 27 del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 598, il rimborso sarà effettuato solo se gli acconti 
risultino superiori alle imposte dovute per il periodo d'imposta costituito 
dalla frazione di esercizio posteriore al 31 dicembre 1973 e per il periodo 
d'imposta successivo (268). 



(268)  Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116 (Gazz. Uff. 
3 maggio 1974, n. 114). 
 





100-quinquies. Riscossione degli acconti.
Gli acconti d'imposta di cui all'art. 100-bis sono iscritti in ruoli 
straordinari riscuotibili in due rate con scadenza al giorno 10 dei mesi di 
settembre e novembre dell'anno 1974 o in unica soluzione a questa ultima 
scadenza. La formazione dei ruoli straordinari non è soggetta alla 
autorizzazione dell'intendente di finanza prevista dall'art. 11, sesto comma, 
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (269). 
La mancata iscrizione a ruolo degli acconti non fa venir meno il diritto alla 
riscossione dell'intero ammontare delle imposte dalle quali sono detraibili gli 
acconti medesimi. 
Ai fini della riscossione degli acconti di imposta vanno notificate speciali 
cartelle di pagamento recanti l'annotazione "acconti d'imposta per l'anno 1974". 

Per la riscossione degli acconti di imposta di cui all'art. 100-bis si applicano 
le disposizioni del presente decreto (270). 



(269)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.L. 6 luglio 1974, n. 259. 
(270)  Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116 (Gazz. Uff. 
3 maggio 1974, n. 114). 
 





100-sexies. Iscrizione nei ruoli delle imposte dovute sui redditi dichiarati per 
l'anno 1974.
[L'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi 
dovute dalle persone fisiche e dalle società e associazioni di cui all'articolo 
6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in base alle dichiarazioni dei redditi 
presentate nell'anno 1975, sono riscosse, oltre che nei termini stabiliti dagli 
artt. 11, 13, 17 e 18, in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei 
mesi di novembre 1975 e febbraio 1976 o al giorno 10 dei mesi di febbraio ed 
aprile 1976 mediante iscrizione in ruoli principali da formare e trasmettere 
all'intendenza di finanza rispettivamente entro il 15 dei mesi di settembre e 
dicembre 1975. 
Le imposte non iscritte, per qualsiasi motivo, nei ruoli principali di cui al 
precedente comma sono iscritte, senza la preventiva autorizzazione 
dell'intendente di finanza, in ruoli straordinari con scadenza non posteriore al 
giorno 10 del mese di aprile 1976. 
Per l'iscrizione nei ruoli speciali delle somme di cui al secondo comma 
dell'art. 17, relative alle dichiarazioni presentate nell'anno 1975, il termine 
ivi previsto è prorogato di un anno] (271). 



(271)  Articolo aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 (Gazz. Uff. 28 
marzo 1975, n. 84). Esso è stato rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. 
Uff. 5 aprile 1975, n. 91, e poi abrogato dall'art. 16, L. 2 dicembre 1975, n. 
576. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
101. Termini per sgravi e rimborsi relativi a tributi soppressi.
I termini per proporre ricorsi o istanze pendenti al 1° gennaio 1974, decorrono 
da tale data e i ricorsi e le istanze sono proposti nei modi e nelle forme 
stabiliti dal presente decreto e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 . 



 





(giurisprudenza di legittimità)
102. Responsabilità solidale e privilegi relativi a tributi soppressi.
Per i tributi di cui all'art. 100, secondo comma, seguitano ad applicarsi le 
disposizioni previste agli articoli 196, 197, 207, 211 e 232 del testo unico 
delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 . 




 





103. Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato.
Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 23 del presente decreto, concernenti 
rispettivamente la specie dei ruoli e l'esecutorietà dei medesimi, si applicano 
anche ai ruoli formati dagli enti locali per la riscossione dei tributi di 
propria pertinenza nonché ai ruoli di altri enti autorizzati per legge alla 
riscossione delle proprie entrate con tale procedura, ferma restando l'autonomia 
degli enti impositori che affidano per legge la riscossione delle proprie 
entrate ai concessionari circa la ripartizione in rate dei carichi in 
riscossione (272). 



(272)  Articolo così modificato dall'art. 1, D.P.R. 13 dicembre 1977, n. 1119 
(Gazz. Uff. 9 marzo 1978, n. 68). 
 





(giurisprudenza di legittimità)
104. Disposizioni abrogate.
A decorrere dal 1° gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X 
e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette 
approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 , ed ogni altra disposizione non 
compatibile con le norme del presente decreto. 



 





105. Entrata in vigore.
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974. 



 





fp07-gr07