GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 268 DEL 16/10/1973





D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 .  Agg. G.U. 08/09/2007
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. 



Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, n. 1, S.O.
Vedi il T.U. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti 
istruzioni: 
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione 
pubblica): Informativa 10 febbraio 2003, n. 7; Circ. 2 febbraio 2004, n. 7; 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 27 giugno 1996, n. 
135; Circ. 28 ottobre 1996, n. 209; Circ. 22 novembre 1996, n. 232; Circ. 30 
aprile 1997, n. 102; Circ. 12 giugno 1997, n. 135; Circ. 8 ottobre 1997, n. 201; 
Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 19 gennaio 1998, n. 12; Circ. 9 aprile 
1998, n. 80; Circ. 23 luglio 1998, n. 165; Circ. 24 ottobre 2000, n. 178; Circ. 
18 marzo 2002, n. 53; Msg. 17 aprile 2003, n. 53;
- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 7 maggio 1996, n. 24; Circ. 15 
maggio 1997, n. 55; 
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 22 
maggio 1998, n. 40; Circ. 13 luglio 1998, n. 62; Circ. 19 gennaio 1999, n. 5; 
- Ministero del tesoro: Circ. 3 maggio 1996, n. 685; Circ. 11 luglio 1996, n. 
58; Circ. 4 giugno 1997, n. 764; Circ. 29 luglio 1998, n. 65;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 16 luglio 2001, n. 68/E; Ris. 
28 novembre 2001, n. 196/E; Ris. 4 dicembre 2001, n. 200/E; Ris. 27 febbraio 
2002, n. 58/E; Ris. 28 febbraio 2002, n. 62/E; Ris. 28 marzo 2002, n. 48; Ris. 
19 aprile 2002, n. 121/E; Ris. 23 aprile 2002, n. 125/E; Ris. 23 aprile 2002, n. 
126/E; Ris. 30 aprile 2002, n. 130/E; Ris. 17 giugno 2002, n. 193/E; Ris. 24 
luglio 2002, n. 248/E; Ris. 13 agosto 2002, n. 281/E; Ris. 16 ottobre 2002, n. 
327/E; Ris. 31 ottobre 2002, n. 341/E; Ris. 13 novembre 2002, n. 354/E; Ris. 14 
marzo 2003, n. 63/E; Ris. 23 giugno 2003, n. 137/E; Ris. 21 luglio 2003, n. 
156/E; Circ. 24 luglio 2003, n. 42/E; Ris. 24 settembre 2003, n. 185/E; Ris. 8 
ottobre 2003, n. 194/E; Ris. 13 ottobre 2003, n. 195/E; Ris. 21 ottobre 2003, n. 
199/E; Ris. 22 ottobre 2003, n. 201/E; Ris. 18 novembre 2003, n. 209/E; Ris. 2 
dicembre 2003, n. 212/E; Ris. 5 dicembre 2003, n. 222/E; Ris. 9 febbraio 2004, 
n. 12/E; Circ. 26 marzo 2004, n. 15/E; Circ. 16 giugno 2004, n. 26/E; Ris. 4 
agosto 2004, n. 108/E; Ris. 5 agosto 2004, n. 112/E; Circ. 21 gennaio 2005, n. 
3/E; Ris. 15 febbraio 2005, n. 19/E; Ris. 24 febbraio 2005, n. 24/E; Ris. 3 
maggio 2005, n. 56/E;
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 18 novembre 
1998, n. 900419; 
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 10 maggio 1996, n. 183; Circ. 29 
gennaio 1998, n. 221; Circ. 1 febbraio 1999, n. 23; 
- Ministero delle finanze: Circ. 22 febbraio 1996, n. 46/E; Circ. 26 febbraio 
1996, n. 47/E; Circ. 26 febbraio 1996, n. 48/E; Circ. 27 febbraio 1996, n. 49/T; 
Circ. 28 marzo 1996, n. 81/E; Circ. 3 maggio 1996, n. 108/E; Circ. 10 maggio 
1996, n. 116/E; Circ. 22 maggio 1996, n. 132/E; Circ. 23 maggio 1996, n. 136/E; 
Circ. 27 maggio 1996, n. 141/D; Circ. 24 luglio 1996, n. 190/E; Circ. 4 ottobre 
1996, n. 238/E; Circ. 5 novembre 1996, n. 269/E; Circ. 5 dicembre 1996, n. 
282/E; Circ. 5 dicembre 1996, n. 283/E; Circ. 18 dicembre 1996, n. 291/E; Circ. 
31 dicembre 1996, n. 307/E; Circ. 17 gennaio 1997, n. 10/E; Circ. 11 febbraio 
1997, n. 32/E; Circ. 13 febbraio 1997, n. 36/E; Circ. 17 febbraio 1997, n. 43/E; 
Circ. 26 febbraio 1997, n. 48/E; Circ. 13 marzo 1997, n. 77/E; Circ. 18 marzo 
1997, n. 83/D; Circ. 26 marzo 1997, n. 91/E; Circ. 15 maggio 1997, n. 138/E; 
Circ. 15 maggio 1997, n. 137/E; Circ. 16 maggio 1997, n. 140/E; Circ. 22 maggio 
1997, n. 141/E; Circ. 23 maggio 1997, n. 142/E; Circ. 27 maggio 1997, n. 145/E; 
Circ. 29 maggio 1997, n. 147/E; Circ. 5 giugno 1997, n. 155/E; Circ. 9 giugno 
1997, n. 157/E; Circ. 13 giugno 1997, n. 168/E; Circ. 1 luglio 1997, n. 187/E; 
Circ. 9 luglio 1997, n. 197/E; Circ. 25 luglio 1997, n. 212/E; Circ. 29 luglio 
1997, n. 214/E; Circ. 7 agosto 1997, n. 234/E; Circ. 8 agosto 1997, n. 235/E; 
Circ. 19 settembre 1997, n. 255/E; Circ. 26 settembre 1997, n. 257/E; Nota 1 
ottobre 1997; Circ. 21 ottobre 1997, n. 271/E; Circ. 28 ottobre 1997, n. 281/E; 
Circ. 31 dicembre 1997, n. 335/E; Circ. 9 gennaio 1998, n. 3/E; Nota 12 gennaio 
1998, n. 71325/SI; Circ. 6 febbraio 1998, n. 43/E; Circ. 4 marzo 1998, n. 75/E; 
Circ. 6 marzo 1998, n. 77/E; Circ. 11 marzo 1998, n. 80/E; Circ. 26 marzo 1998, 
n. 92/E; Circ. 9 aprile 1998, n. 98/E; Circ. 12 maggio 1998, n. 123/E; Circ. 13 
maggio 1998, n. 125/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 9 giugno 1998, n. 
144/E; Circ. 10 giugno 1998, n. 146/E; Circ. 12 giugno 1998, n. 150/E; Circ. 15 
giugno 1998, n. 153/E; Circ. 19 giugno 1998, n. 155/E; Circ. 24 giugno 1998, n. 
165/E; Circ. 25 giugno 1998, n. 167/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 10 
luglio 1998, n. 180/E; Circ. 16 luglio 1998, n. 188/E; Circ. 23 luglio 1998, n. 
193/E; Circ. 24 luglio 1998, n. 194/E; Circ. 5 agosto 1999, n. 175/E; Circ. 12 
agosto 1998, n. 205/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E; Circ. 14 settembre 1998, 
n. 218/E; Circ. 9 ottobre 1998, n. 235/E; Circ. 28 ottobre 1998, n. 245/E; Circ. 
14 dicembre 1998, n. 7-993953; Nota 24 febbraio 1999, n. 8448; Circ. 24 
settembre 1999, n. 194/E; Circ. 4 novembre 1999, n. 216/E; Circ. 27 gennaio 
2000, n. 16/E; Circ. 28 aprile 2000, n. 84/E; Circ. 27 marzo 2000, n. 10/24184; 
Circ. 18 aprile 2000, n. 16/31576; Circ. 18 maggio 2000, n. 100/E; Circ. 31 
maggio 2000, n. 113/E; Circ. 31 maggio 2000, n. 114/E; Circ. 11 luglio 2000, n. 
143/E; Circ. 21 luglio 2000, n. 145/E; Circ. 3 settembre 2000, n. 27; Circ. 20 
settembre 2000, n. 170/E; Circ. 30 novembre 2000, n. 220/E; Circ. 12 marzo 2001, 
n. 24/E; 
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 12 settembre 1996, n. 19/96; 
- Ministero per le politiche agricole: Circ. 3 novembre 1998, n. 8; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 26 agosto 1998, n. 
DIE/ARE/1/3138.
 





TITOLO I 
Dichiarazione annuale 
(giurisprudenza di legittimità)
1. Dichiarazione dei soggetti passivi.
Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se 
non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di 
scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la 
dichiarazione anche in mancanza di redditi. 
La dichiarazione è unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi 
e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la 
determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte 
stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non 
dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni. 
La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto 
e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'articolo 4 del testo 
unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, 
e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente 
a norma degli articoli 16, comma 1, lettere da d) a n-bis), e 18 dello stesso 
testo unico. I redditi di cui alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 
dell'articolo 16 del predetto testo unico devono essere dichiarati solo se 
corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle 
ritenute di acconto (4) (5). 
Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione: 
a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano 
obbligate alla tenuta di scritture contabili; 
b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che 
possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a 
titolo di imposta nonché redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo 
della deduzione di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle 
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non 
superiore a lire 360.000 annue (6) (7); 
b-bis) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che 
possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a 
titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione principale e sue 
pertinenze purché di importo non superiore a quello della deduzione di cui 
all'articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi 
(8) (9); 
c) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che 
possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a 
titolo di imposta, reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze 
purché di importo non superiore a quello della deduzione di cui all'articolo 10, 
comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 
dicembre 1986, n. 917, nonché altri redditi per i quali la differenza tra 
l'imposta lorda complessiva e l'ammontare spettante delle detrazioni di cui agli 
articoli 12 e 13 del citato testo unico, e le ritenute operate risulta non 
superiore a lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta 
della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche prevista dall'art. 47 della L. 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che 
approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, comma 3, 
della Costituzione, possono presentare apposito modello, approvato con il 
decreto di cui all'art. 8, comma 1, ovvero con il certificato di cui all'art. 
7-bis, con le modalità previste dall'art. 12 ed entro il termine stabilito per 
la presentazione della dichiarazione dei redditi (10) (11); 
d) [i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli 
articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del citato testo unico delle imposte 
sui redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata, certificati 
dall'ultimo sostituto di imposta, che, oltre tali redditi, possiedono soltanto 
redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e 
quello derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze purché di importo 
non superiore alla deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, dello 
stesso testo unico. Tuttavia detti contribuenti possono presentare o spedire, 
con le modalità previste dall'articolo 12 del presente decreto, entro il termine 
stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al 
primo comma dell'articolo 3 del presente decreto, redatto in conformità ad 
apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'articolo 8 del presente 
decreto, ai soli fini della scelta della destinazione dell'8 per mille 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 47, L. 20 
maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni 
religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione] (12); 
e) [i soggetti diversi dalle persone fisiche che non possiedono alcun reddito o 
possiedono soltanto i redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a 
titolo di imposta, sempre che non siano obbligati alla tenuta di scritture 
contabili] (13); 
e-bis) [le persone fisiche, diverse da quelle di cui alla lettera c), non 
obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono un reddito 
complessivo al quale corrisponde un'imposta lorda non superiore all'ammontare 
delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui 
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che non sia 
dovuta l'imposta locale sui redditi. In tal caso l'esonero spetta anche se la 
differenza tra l'imposta dovuta e le predette detrazioni risulta non superiore a 
lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della 
destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche 
prevista dall'art. 47, L. 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le 
intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, terzo comma, della 
Costituzione, possono presentare apposito modello approvato con il decreto di 
cui all'art. 8, primo comma, primo periodo, ovvero il certificato di cui ai 
commi 2 e 3 dell'art. 7-bis, con le modalità previste dall'art. 12 ed entro il 
termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi] (14). 
[Ai fini della lettera c) del comma precedente sono assimilati ai redditi di 
lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative e le 
somme indicate rispettivamente alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 47 
del citato testo unico delle imposte sui redditi] (15). 
Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il contribuente ha, tuttavia, 
facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi (16). 
Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la dichiarazione fatta 
da uno di essi esonera gli altri. 
Per le persone fisiche legalmente incapaci l'obbligo della dichiarazione spetta 
al rappresentante legale. 



(4)  Comma prima sostituito dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330 e poi così 
modificato dall'art. 3, comma 83, L. 28 dicembre 1995, n. 549. 
(5)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-15 luglio 1976, n. 179 (Gazz. Uff. 
21 luglio 1976, n. 191), ha dichiarato l'illegittimità, fra l'altro, degli artt. 
2, n. 3, della L. 9 ottobre 1971, n. 825, 2, comma primo, e 4, lettera a), del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, 1, comma terzo, 46, 56, e 57 del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 600 e 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 
636, nelle parti in cui le relative norme dispongono: a) che per la 
determinazione del reddito complessivo sono imputati al marito, quale soggetto 
passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, oltre ai redditi propri, 
i redditi della moglie (eccettuati quelli che sono nella libera disponibilità 
della moglie legalmente ed effettivamente separata), e che i redditi di coniugi 
sono cumulati al fine dell'applicazione dell'imposta; b) che non è soggetto 
passivo dell'imposta la moglie, i cui redditi siano imputati al marito ai sensi 
dell'art. 4, lettera a), del D.P.R. n. 597 del 1973; c) che la dichiarazione 
delle persone fisiche è unica, oltreché per i redditi propri del soggetto 
passivo, per quelli della moglie a lui imputabili a norma dell'art. 4 del D.P.R. 
n. 597 del 1973; d) che la moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente 
separata, è tenuta ad indicare al marito, quale soggetto passivo dell'imposta, 
gli elementi, i dati e le notizie a questo occorrenti perché possa adempiere 
l'obbligo della dichiarazione dei redditi come sopra a lui imputati. 
(6)  Lettera così sostituita dall'art. 15, L. 24 dicembre 1993, n. 537 che ha 
anche aggiunto la lettera b-bis). Successivamente le lettere b) e b-bis) sono 
state così modificate dall'art. 6, comma 7, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 
(7)  Vedi, anche, l'art. 18, comma 6, L. 13 maggio 1999, n. 133. 
(8)  Lettera così sostituita dall'art. 15, L. 24 dicembre 1993, n. 537 che ha 
anche aggiunto la lettera b-bis). Successivamente le lettere b) e b-bis) sono 
state così modificate dall'art. 6, comma 7, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 
(9)  Vedi, anche, l'art. 18, comma 6, L. 13 maggio 1999, n. 133. 
(10)  Vedi, anche, l'art. 18, comma 6, L. 13 maggio 1999, n. 133. 
(11)  Lettera modificata prima dall'art. 3, D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 (Gazz. 
Uff. 28 marzo 1975, n. 84), poi sostituita, dall'art. 7, L. 13 aprile 1977, n. 
114 e dall'art. 7, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e di nuovo così modificata 
dall'art. 6, comma 7, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 
(12)  La lettera d) da ultimo così modificata dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, 
n. 330 è stata successivamente abrogata dall'art. 7, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 
314. 
(13)  Lettera aggiunta all'art. 3, D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 (Gazz. Uff. 28 
marzo 1975, n. 84), entrato in vigore il giorno successivo alla sua 
pubblicazione e poi abrogata dall'art. 7, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. 
(14)  Lettera aggiunta dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330 e poi abrogata 
dall'art. 7, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. 
(15)  Comma abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. 
(16)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
2. Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche.
1. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo 
comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per 
l'individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle 
imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, 
esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire 
direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 8, 
primo comma, primo periodo (17). 



(17)  Così sostituito dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
3. Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone 
fisiche.
1. Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 
51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se non obbligati da 
altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'articolo 
22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e 
delle perdite, relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e 
gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I 
del citato testo unico, per la determinazione del reddito d'impresa devono 
essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio. 
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti che, ammessi a 
regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilità 
ordinaria. 
3. I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, 
le certificazioni dei sostituti di imposta, nonché i documenti probatori dei 
crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione 
dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili ed ogni altro documento 
previsto dal decreto di cui all'articolo 8. Le certificazioni ed i documenti 
devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente (18). 



(18)  Articolo prima modificato dall'art. 5, D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, poi 
dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330 ed infine così sostituito dall'art. 1, 
D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
4. Contenuto della dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle 
persone giuridiche.
1. La dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone 
giuridiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, deve 
indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente e 
di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte 
dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi 
quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, 
richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 8, primo comma, primo 
periodo. 
2. Le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel 
territorio dello Stato devono inoltre indicare l'indirizzo della stabile 
organizzazione nel territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso le 
generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari 
(19). 



(19)  Così sostituito dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
5. Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti 
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
1. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono 
conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio o il 
rendiconto, nonché i relativi verbali e relazioni, cui sono obbligati dal codice 
civile, da leggi speciali o dallo statuto. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli 
altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del 
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell'imponibile 
devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal 
bilancio o dal rendiconto. 
2. Gli enti indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo 
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo alle 
attività commerciali eventualmente esercitate. La disposizione non si applica 
agli enti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il 
regime ordinario. 
3. Le società e gli enti indicati alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 87 
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio 
relativo alle attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili 
organizzazioni. Non sono obbligati alla conservazione del bilancio le società 
semplici e le società o le associazioni equiparate né gli enti non commerciali 
che non esercitano nel territorio dello Stato attività commerciali o che, 
ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime 
ordinario. 
4. Le certificazioni dei sostituti d'imposta e i documenti probatori dei 
versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri 
di cui agli articoli 110, 110-bis, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui 
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, nonché ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8 
devono essere conservati per il periodo previsto dall'articolo 43. Le 
certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, 
all'ufficio competente (20). 



(20)  Articolo prima modificato dall'art. 3, D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 (Gazz. 
Uff. 28 marzo 1975, n. 84), dall'art. 19, L. 30 dicembre 1991, n. 413, dall'art. 
1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330 ed infine così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 9 
luglio 1997, n. 241. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
6. Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita 
semplice ed equiparate.
1. Le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate 
nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e le 
associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare 
la dichiarazione agli effetti dell'imposta locale sui redditi da esse dovuta e 
agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul 
reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o dagli associati. 
2. La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel secondo comma 
dell'articolo 1 e nel primo comma dell'articolo 4. 
3. I soggetti di cui al comma 1, anche se non obbligati da altre norme devono 
redigere e conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio, 
composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, 
relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri 
elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo 
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell'imponibile 
devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal 
bilancio. 
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai soggetti che, ammessi a 
regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilità 
ordinaria, nonché alle società semplici e alle società ed associazioni ad esse 
equiparate. 
5. I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto 
dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, i documenti 
probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla 
dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili, nonché ogni 
altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8. Le certificazioni ed 
i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio 
competente (21). 



(21)  Articolo prima modificato dall'art. 9, L. 13 aprile 1977, n. 114 dall'art. 
1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330 e poi così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 9 
luglio 1997, n. 241. Sui termini per la presentazione delle dichiarazioni 
tramite le banche o gli uffici postali e per l'effettuazione dei versamenti per 
l'anno 2001, vedi l'art. 1, D.P.C.M. 30 aprile 2001. Vedi, inoltre, l'art. 2, 
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'art. 2, D.P.R. 7 dicembre 
2001, n. 435. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
7. Dichiarazione dei sostituti d'imposta.
[1. I soggetti indicati nel titolo III, che corrispondono compensi, sotto 
qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello 
stesso titolo, devono presentare annualmente apposita dichiarazione unica, anche 
ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale 
(INPS) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli 
infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i percipienti. Si applica la 
disposizione dell'articolo 12, comma 1, secondo periodo. 
2. La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari per 
l'individuazione del sostituto d'imposta, per la determinazione dell'ammontare 
dei compensi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi 
e dei premi, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi 
richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'amministrazione 
finanziaria, l'INPS e l'INAIL sono in grado di acquisire direttamente e 
sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi. 
3. La dichiarazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e 
casse. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i 
Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le 
relative modalità di attuazione. 
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro 
documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8 devono essere conservati 
per il periodo previsto dall'articolo 43 e devono essere esibiti o trasmessi, su 
richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative 
ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi 
speciali. 
5. La dichiarazione non deve essere presentata per i compensi e le altre somme 
soggetti a ritenuta ai sensi dell'articolo 29] (22). 



(22)  Articolo prima modificato dall'art. 1, D.L. 21 dicembre 1982, n. 923, 
dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, dall'art. 5, D.L. 5 marzo 1986, n. 
57 e dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, poi sostituito dall'art. 4, 
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 ed infine abrogato dal 1° gennaio 1999, dall'art. 
9, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. 
 





7-bis. Certificazioni dei sostituti di imposta.
[1. I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto che corrispondono 
somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello 
stesso titolo devono rilasciare una apposita certificazione unica anche ai fini 
dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) 
attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle 
ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi 
previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il decreto di 
cui all'articolo 8, comma 1, secondo periodo. La certificazione è unica anche ai 
fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali; con decreto 
del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del 
lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalità di 
attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini 
contributivi (23). 
2. I certificati, sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione 
automatica, sono consegnati agli interessati entro il mese di marzo dell'anno 
successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero 
entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del 
rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 il certificato può 
essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 
9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745] (24). 



(23)  Per l'approvazione dello schema di certificazione di cui al presente comma 
vedi il Provv. 28 novembre 2002. 
(24)  Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, poi sostituito 
dall'art. 7, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, modificato dall'art. 18, D.P.R. 7 
dicembre 2001, n. 435 ed infine abrogato dall'art. 6, D.P.R. 16 aprile 2003, n. 
126. I riferimenti alle disposizioni indicate nel presente articolo, contenuti 
in ogni altro atto normativo, si intendono fatti alle disposizioni dei commi 
6-ter e 6-quater dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato 
dall'articolo 5 del suddetto D.P.R. n. 126 del 2003, ai sensi di quanto disposto 
dal comma 3 del citato articolo 6. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
8. Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni.
[1. Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati 
conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, da 
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono 
essere utilizzati. Il decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei 
sostituti d'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, e dei modelli 
di dichiarazione di cui all'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, 
n. 413, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno 
precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati. 
2. Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali 
ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari 
stampati il Ministro delle finanze può stabilire che la distribuzione sia fatta 
direttamente dagli uffici dell'amministrazione finanziaria ovvero mediante 
spedizione al contribuente. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli 
stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori. 
3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal 
contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è 
sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal 
ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente 
competente. 
4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere 
sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi 
ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La 
nullità è sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi 
provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio 
delle entrate territorialmente competente. 
5. La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito 
delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, deve 
essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal 
presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale 
sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 
53. 
6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica da parte delle 
società menzionate nel comma 1 dell'articolo 12, ovvero per il tramite dei 
soggetti incaricati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, le disposizioni 
dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla 
dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare] (25). 



(25)  Articolo prima modificato dall'art. 19, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e 
dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, poi sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 9 
luglio 1997, n. 241 ed infine abrogato, con la decorrenza ivi prevista, 
dall'art. 9, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
9. Termini per la presentazione delle dichiarazioni.
[1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 
devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il 1° 
maggio e il 30 giugno di ciascun anno. La presentazione della dichiarazione in 
via telematica deve essere effettuata entro il 30 settembre di ciascun anno, 
rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 
8. 
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, tenuti 
all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla 
legge o dall'atto costitutivo, devono presentare la dichiarazione, compresa 
quella unificata annuale, entro un mese dall'approvazione del bilancio o 
rendiconto. Se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito, la 
dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine 
stesso. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere 
effettuata entro due mesi dall'approvazione del bilancio o del rendiconto o 
dalla scadenza del termine stabilito per l'approvazione, rispettando i termini e 
le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8. Qualora il termine 
di due mesi scada anteriormente al 1° giugno la trasmissione in via telematica 
deve essere effettuata nel mese di giugno. 
3. Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono 
presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro sei mesi 
dalla fine del periodo d'imposta. La presentazione della dichiarazione in via 
telematica deve essere effettuata entro sette mesi dalla fine del periodo 
d'imposta, rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui 
all'articolo 8. 
4. I sostituti d'imposta che non sono tenuti alla presentazione della 
dichiarazione unificata annuale devono presentare la dichiarazione tra il 1° e 
il 30 aprile di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente 
ovvero per gli utili di cui all'articolo 27, dei quali è stata deliberata la 
distribuzione nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione 
in via telematica deve essere effettuata entro il 31 maggio, rispettando i 
termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8. 
5. Per gli interessi, i premi e gli altri frutti soggetti alla ritenuta di cui 
ai primi tre commi dell'articolo 26 e per quelli assoggettati alla ritenuta a 
titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, degli 
articoli 2 e 3 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e dell'articolo 7, commi 1 e 
2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonché per i premi e per le vincite di cui 
all'articolo 30, la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla 
dichiarazione dei redditi propri. 
6. Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del termine sono 
valide, salvo il disposto del sesto comma dell'articolo 46. Le dichiarazioni 
presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli 
effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base 
agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti 
d'imposta. 
7. La dichiarazione, diversa da quella di cui al comma 4, può essere integrata, 
salvo il disposto del quinto comma dell'articolo 54, per correggere errori o 
omissioni mediante successiva dichiarazione da redigere e presentare secondo le 
modalità stabilite dagli articoli 8 e 12, entro il termine per la presentazione 
della dichiarazione per il secondo periodo d'imposta successivo, sempreché non 
siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata 
comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste 
di cui all'articolo 32 (26)] (27). 



(26)  Articolo prima modificato dall'art. 16, L. 13 aprile 1977, n. 114 
dall'art. 5-bis, D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, dall'art. 9, D.L. 23 gennaio 
1993, n. 16 dall'art. 62, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, dall'art. 14, L. 29 
dicembre 1990, n. 408, dall'art. 3, D.L. 23 maggio 1994, n. 308, e dall'art. 1, 
D.L. 31 maggio 1994, n. 330, e poi così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 9 luglio 
1997, n. 241. 
(27)  Articolo abrogato, con la decorrenza ivi indicata, dall'art. 9, D.P.R. 22 
luglio 1998, n. 322. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
10. Dichiarazione nei casi di liquidazione.
[In caso di liquidazione di società o enti soggetti all'imposta sul reddito 
delle persone giuridiche e di società o associazioni di cui all'art. 5 del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il liquidatore nominato con provvedimento 
dell'autorità giudiziaria, o in mancanza il rappresentante legale, deve 
presentare entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la deliberazione di 
messa in liquidazione la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio 
del periodo d'imposta e la data stessa (28). 
La dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione 
deve essere presentata entro quattro mesi dalla chiusura della liquidazione 
stessa o dal deposito del bilancio finale, se prescritto. 
Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data 
indicata nel primo comma, devono essere presentate, nei termini stabiliti 
dall'art. 9, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e 
quelle relative ad ogni successivo periodo di imposta. 
Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa le dichiarazioni 
di cui al primo e secondo comma devono essere presentate, anche se si tratta di 
imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, rispettivamente 
entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro mesi dalla chiusura del 
fallimento e della liquidazione, e le dichiarazioni di cui al terzo comma devono 
essere presentate soltanto se vi è stato esercizio provvisorio. 
Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di presentare le 
dichiarazioni prescritte dal quarto comma dell'art. 9 nei termini ivi indicati] 
(29). 



(28)  Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241. 
(29)  Articolo abrogato, con la decorrenza ivi indicata, dall'art. 9, D.P.R. 22 
luglio 1998, n. 322. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
11. Dichiarazione nei casi di trasformazione e di fusione.
[In caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta sul reddito 
delle persone giuridiche in società soggette a tale imposta, o viceversa, 
deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve essere presentata, entro 
quattro mesi dalla data in cui ha effetto la trasformazione, la dichiarazione 
relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta 
e la data stessa. 
In caso di fusione di più società deve essere presentata, dalla società 
risultante dalla fusione o incorporante, entro quattro mesi dalla data in cui ha 
effetto la fusione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle 
società fuse o incorporate compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data 
stessa. 
Alla dichiarazione prescritta nei precedenti commi dev'essere allegato il conto 
dei profitti e delle perdite della frazione di esercizio cui si riferisce, 
redatto dagli amministratori e sottoscritto a norma dell'art. 8. 
In caso di scissione totale la società designata a norma del comma 14 dell'art. 
123-bis del testo unico delle imposte sui redditi deve presentare la 
dichiarazione relativa alla frazione di periodo della società scissa entro 
quattro mesi dalla data in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni 
prescritte dall'art. 2504 del codice civile, indipendentemente da eventuali 
effetti retroattivi. Alla dichiarazione deve essere allegato un conto economico 
della frazione di periodo, redatto ai soli fini tributari dagli amministratori e 
sottoscritto a norma dell'art. 8 (30). 
Le disposizioni dei commi precedenti, in quanto applicabili, valgono anche nei 
casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle società (31)] (32). 



(30)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 543 (Gazz. Uff. 13 
gennaio 1993, n. 9). 
(31)  Vedi, anche, l'art. 3, comma 71, L. 28 dicembre 1995, n. 549. 
(32)  Articolo abrogato dall'art. 19, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la 
decorrenza ivi indicata. I riferimenti alle disposizioni del presente articolo 
contenuti in ogni altro atto normativo si intendono fatti all'art. 5-bis, D.P.R. 
22 luglio 1998, n. 322, ai sensi del suddetto articolo 19. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
12. Presentazione delle dichiarazioni.
[1. La dichiarazione è presentata all'Amministrazione finanziaria, per il 
tramite di una banca o di un ufficio dell'Ente poste italiane, convenzionati. I 
contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, obbligati 
alla presentazione della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione annuale 
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e di quella del sostituto d'imposta, 
qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non più di dieci 
soggetti, devono presentare la dichiarazione unificata annuale. Le società di 
cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui 
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire devono presentare la 
dichiarazione in via telematica direttamente all'amministrazione finanziaria. I 
soggetti incaricati ai sensi del comma 2 presentano la dichiarazione in via 
telematica. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria è 
gratuito. 
2. Ai soli fini dell'applicazione del presente articolo si considerano soggetti 
incaricati della trasmissione della dichiarazione: 
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti 
commerciali e dei consulenti del lavoro; 
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed 
esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza 
o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria; 
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate 
nell'articolo 78, commi 1, lettere a) e b), e 2, della legge 30 dicembre 1991, 
n. 413, le quali possono provvedervi anche a mezzo di altri soggetti, 
individuati con decreto del Ministro delle finanze; 
d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori 
dipendenti e pensionati. 
3. I soggetti di cui al comma 2 sono abilitati dall'amministrazione finanziaria 
alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, subordinatamente alla 
stipulazione del contratto di assicurazione di cui al comma 9. L'abilitazione è 
revocata quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle 
dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza 
di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del 
professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio 
dell'attività da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale. 
4. La dichiarazione può essere presentata all'amministrazione finanziaria anche 
mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della 
raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di 
spedizione. 
5. Le banche e gli uffici postali devono rilasciare, anche se non richiesta, 
ricevuta di presentazione della dichiarazione. Il soggetto incaricato ai sensi 
del comma 2 rilascia al contribuente o al sostituto d'imposta, entro il termine 
previsto per la presentazione della dichiarazione per il tramite di una banca o 
di un ufficio postale, copia della dichiarazione contenente l'impegno a 
trasmettere in via telematica all'amministrazione finanziaria i dati in essa 
contenuti e, entro i quindici giorni successivi a quello in cui 
l'amministrazione finanziaria ha comunicato l'avvenuto ricevimento della 
dichiarazione, copia della relativa attestazione. 
6. I soggetti di cui al comma 11 devono trasmettere in via telematica le 
dichiarazioni all'Amministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla data di 
scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse. 
7. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal 
contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero trasmessa 
all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche. 
8. Le società che trasmettono la dichiarazione direttamente all'amministrazione 
finanziaria e i soggetti incaricati della predisposizione della dichiarazione 
conservano, per il periodo previsto dall'articolo 43, la dichiarazione, della 
quale l'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione o la trasmissione, 
debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il 
decreto di cui all'articolo 8. I documenti rilasciati dal soggetto incaricato di 
predisporre la dichiarazione devono essere conservati dal contribuente o dal 
sostituto d'imposta per il periodo previsto dall'articolo 43. 
9. Salva l'applicazione delle disposizioni sul mandato e sul contratto d'opera 
professionale, in caso di mancata o tardiva presentazione della dichiarazione o 
di indicazione nella stessa di dati difformi da quelli contenuti nella copia 
rilasciata al contribuente o al sostituto d'imposta, i soggetti indicati nel 
comma 2 devono tenere indenne il contribuente dalle sanzioni amministrative 
eventualmente irrogate nei suoi confronti. A tal fine essi devono stipulare 
idoneo contratto di assicurazione. 
10. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della 
banca o dell'ufficio postale o della ricevuta di invio della raccomandata di cui 
al comma 4 ovvero dalla comunicazione dell'Amministrazione finanziaria 
attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via 
telematica. Nessuna altra prova può essere addotta in contrasto con le 
risultanze dei predetti documenti. 
11. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono 
stabilite con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta 
Ufficiale. Le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle 
dichiarazioni da parte delle banche e dell'Ente poste italiane, comprese la 
misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità 
commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte 
convenzioni, approvate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con 
il Ministro del tesoro. La misura del compenso è determinata tenendo conto dei 
costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute (33). 
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione 
delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi] 
(34). 



(33)  Con D.M. 21 luglio 1998 (Gazz. Uff. 24 agosto 1998, n. 196) è stata 
approvata la convenzione tra il Ministero delle finanze e la "Poste Italiane 
S.p.a." e con D.M. 21 luglio 1998 (Gazz. Uff. 24 agosto 1998, n. 196) è stata 
approvata la convenzione tra lo stesso Ministero e l'Abi (Associazione delle 
banche operanti sul territorio nazionale). 
(34)  Articolo prima modificato dall'art. 4, D.P.R. 5 aprile 1978, n. 131, 
dall'art. 5, D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787 e dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, 
n. 330, poi sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 ed infine 
abrogato, con la decorrenza ivi prevista, dall'art. 9, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 
322. Vedi, anche, quanto dispone l'art. 12 del citato decreto n. 241. Con D.M. 
1° luglio 1998 (Gazz. Uff. 16 luglio 1998, n. 164, S.O.) sono state stabilite le 
modalità per la trasmissione, all'amministrazione finanziaria dei dati contenuti 
nelle dichiarazioni, dai C.A.A.F., dalle Poste e dalle banche convenzionate. Con 
D.M. 5 luglio 1999 (Gazz. Uff. 23 luglio 1999, n. 171) sono stati determinati il 
contenuto e le caratteristiche tecniche per la trasmissione in via telematica, 
all'amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 
unico 99 da parte dei soggetti abilitati. 
 





12-bis. Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e 
dell'imposta sul valore aggiunto.
1. I sostituti d'imposta ed i soggetti comunque incaricati ai sensi 
dell'articolo 12 di trasmettere la dichiarazione all'Amministrazione 
finanziaria, possono trattare i dati connessi alle dichiarazioni per le sole 
finalità di prestazione del servizio e per il tempo a ciò necessario, adottando 
specifiche misure individuate nelle convenzioni di cui al comma 11 del predetto 
articolo 12, volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza delle 
informazioni anche con riferimento ai soggetti da essi designati come 
responsabili o incaricati ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Con il 
decreto di cui al comma 11 dell'articolo 12 sono individuate, altresì, le 
modalità per inserire nei modelli di dichiarazione l'informativa all'interessato 
e l'espressione del consenso relativo ai trattamenti, da parte dei soggetti di 
cui al precedente periodo, dei dati personali di cui all'articolo 22, comma 1, 
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, connessi alle dichiarazioni. 
2. Limitatamente alle dichiarazioni presentate nel 1998, l'informativa di cui 
all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, s'intende resa attraverso 
i modelli di dichiarazione ed il consenso di cui al comma 1 è validamente 
espresso con la sottoscrizione delle dichiarazioni (35). 



(35)  Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 8 maggio 1998, n. 135 (Gazz. Uff. 9 
maggio 1998, n. 106), con effetto dallo stesso giorno della pubblicazione del 
decreto medesimo. 
 





TITOLO II 
Scritture contabili 
(giurisprudenza di legittimità)
13. Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture contabili, 
secondo le disposizioni di questo titolo: 
a) le società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società soggetti all'imposta sul 
reddito delle persone giuridiche, nonché i trust, che hanno per oggetto 
esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (36); 
c) le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le 
società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 
597; 
d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 
del decreto indicato alla lettera precedente (37). 
Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma degli 
articoli 19 e 20: 
e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'art. 9, 
commi primo e secondo del decreto indicato al primo comma, lettera c); 
f) le società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'art. 5, 
lettera c), del decreto indicato alla precedente lettera; 
g) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'imposta sul 
reddito delle persone giuridiche, nonché i trust, che non hanno per oggetto 
esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (38). 
I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a titolo di acconto sui 
compensi corrisposti, di cui al successivo art. 21, devono tenere le scritture 
ivi indicate ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti (39). 
I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28, lettera b), del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attività di allevamento di animali, 
devono tenere le scritture contabili indicate nell'articolo 18-bis (40). 



(36) Lettera così modificata dal comma 76 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296.
(37)  Vedi, anche, l'art. 12, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. 
(38) Lettera così modificata dal comma 76 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296.
(39)  Vedi il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689 e l'art. 2, D.L. 19 dicembre 1984, 
n. 853. 
(40)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 5 aprile 1978, n. 132 (Gazz. Uff. 27 
aprile 1978, n. 116). 
 





(giurisprudenza di legittimità)
14. Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti 
equiparati.
Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma 
dell'art. 13 devono in ogni caso tenere: 
a) il libro giornale e il libro degli inventari; 
b) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; 
c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi 
patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da 
consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e 
negativi che concorrono alla determinazione del reddito; 
d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo 
norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra 
le consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture devono essere registrate 
le quantità entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei 
semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in 
corso di lavorazione; dei prodotti finiti nonché delle materie prime e degli 
altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi 
utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime 
tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonché delle materie 
prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del 
committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di 
inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con 
periodicità non superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere 
annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di 
quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle 
desumibili dalle scritture di carico e scarico. Per le attività elencate ai 
numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 
e successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo per i 
movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono 
due o più negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli indicati al 
punto 4 dell'art. 4, del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627. Per la produzione di 
beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione è effettuata a costi 
specifici o a norma dell'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e 
successive modificazioni, le scritture ausiliarie sono costituite da schede di 
lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le 
registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico 
e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette 
produzioni. Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti 
i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo 
complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il venti per cento di 
quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o 
le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra 
quelli di trascurabile rilevanza percentuale (41). 
I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, 
il registro dei beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino di 
cui ai successivi articoli 16 e 17 e i libri sociali obbligatori di cui ai 
numeri 1 e seguenti dell'art. 2421 del codice civile. 
[I soggetti che adottano contabilità in codice sono obbligati alla tenuta di 
apposito registro nel quale devono essere riportati il codice adottato e le 
corrispondenti note interpretative] (42). 
Le società e gli enti il cui bilancio o rendiconto è soggetto per legge o per 
statuto alla approvazione dell'assemblea o di altri organi possono effettuare 
nelle scritture contabili gli aggiornamenti conseguenziali all'approvazione 
stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. 
Le società, gli enti e gli imprenditori di cui al primo comma che esercitano 
attività commerciali all'estero mediante stabili organizzazioni e quelli non 
residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili 
organizzazioni, devono rilevare nella contabilità distintamente i fatti di 
gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i 
risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse. 
[Le scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera d) devono essere 
tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la 
seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ed il valore complessivo delle rimanenze di 
cui agli artt. 62 e 63 dello stesso decreto sono superiori rispettivamente a due 
miliardi e a cinquecento milioni di lire. L'obbligo cessa a partire dal primo 
periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta 
consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore 
a tale limite. Per i soggetti il cui periodo di imposta è diverso dall'anno 
solare l'ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno. Ai fini della 
determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto delle risultanze di 
accertamenti se l'incremento non supera di oltre il quindici per cento i valori 
dichiarati] (43). 



(41)  Lettera aggiunta dall'art. 41, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897. Vedi, 
anche, l'art. 45 del citato D.P.R. Successivamente l'art. 1, D.P.R. 4 novembre 
1981, n. 664 ha abrogato il citato art. 41, con effetto dal 31 dicembre 1980, e 
l'art. 2 del D.P.R. n. 664 innanzi indicato ha così sostituito nuovamente la 
lettera d) del presente D.P.R. n. 600 del 1973. Per gli obblighi relativi alla 
tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino vedi, anche, l'art. 1, D.P.R. 9 
dicembre 1996, n. 695. 
(42)  Comma così sostituito dall'art. 10-quater, D.L. 2 marzo 1989, n. 69 e poi 
abrogato dall'art. 6, D.L. 10 giugno 1994, n. 357. 
(43)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 4 novembre 1981, n. 664 e poi abrogato 
dall'art. 1, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695 a decorrere dalla data della sua 
entrata in vigore. Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 e l'art. 
13, comma sesto, D.L. 2 marzo 1989, n. 69. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
15. Inventario e bilancio.
Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma 
dell'art. 13 devono in ogni caso redigere l'inventario e il bilancio con il 
conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'articolo 2217 del codice 
civile, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei 
redditi ai fini delle imposte dirette (44). 
L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi 
speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie 
omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove 
dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e 
la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'ufficio delle 
imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario. 
Nell'inventario degli imprenditori individuali devono essere distintamente 
indicate e valutate le attività e le passività relative all'impresa (45). 
Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, salve le disposizioni del 
codice civile e delle leggi speciali, possono essere redatti con qualsiasi 
metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai princìpi della tecnica 
contabile, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 3. 



(44)  Comma così modificato dall'art. 8, L. 30 dicembre 1991, n. 413. 
(45)  Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 (Gazz. Uff. 
28 marzo 1975, n. 84). 
 





(giurisprudenza di legittimità)
16. Registro dei beni ammortizzabili.
Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma 
dell'art. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il 
termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. 
Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei 
beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, 
le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura 
raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di 
ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di 
ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo. 
Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi 
richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee 
per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni di cui 
all'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni 
ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni 
omogenee per anno di acquisizione e vita utile. Per i beni gratuitamente 
devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al 
fondo di ammortamento finanziario (46). 
Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla metà di quelle 
risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo 
comma dell'art. 68 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammontare deve 
essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili. 
I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui 
all'ultimo comma del detto art. 68, che non siano immediatamente deducibili, non 
si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci 
separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione 
(47). 



(46)  Comma così modificato dal comma 326 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 
266. 
(47)  Vedi, anche, l'art. 2, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695 e l'art. 6, D.M. 22 
ottobre 2001, n. 408. 
 





17. Registro riepilogativo di magazzino.
... (48). 



(48)  Articolo abrogato con effetto dal 1° gennaio 1974 dall'art. 6-bis, D.L. 23 
dicembre 1977, n. 936. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
18. Disposizione regolamentare concernente la contabilità semplificata per le 
imprese minori.
1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a 
norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture 
contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere 
c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi di cui all'articolo 
53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 
modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di 
lire seicento milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, 
ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, 
sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili 
prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture 
previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che 
esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa 
riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In 
mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le 
attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle 
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la 
individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi. 
2. I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito per la 
presentazione della dichiarazione annuale, indicano nel registro degli acquisti 
tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze. 
3. Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul 
valore aggiunto sono separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale 
imposta con le modalità e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a 
registrazione. Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a 
registrazione annotano in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate 
e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella 
seconda metà di ogni mese ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui 
al comma 2. 
4. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore 
aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 633, concernente "Istituzione e disciplina dell'imposta sul 
valore aggiunto" e successive modificazioni, non sono tenuti ad osservare le 
disposizioni dei commi 2 e 3. 
5. Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si 
estende di anno in anno qualora gli ammontari indicati nel comma 1 non vengano 
superati. 
6. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha 
effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata fino 
a quando non è revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due 
successivi. 
7. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora 
ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non 
superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la 
contabilità semplificata di cui al presente articolo. 
8. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di 
periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di 
carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati 
di contabilità, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al 
fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori 
bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi 
gli aggi spettanti ai rivenditori. 
9. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo 
di imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a 
registrazione nel periodo stesso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e 
di quelle annotate o soggette ad annotazioni a norma del comma 3 (49). 



(49)  Il presente articolo, modificato dall'art. 3, D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 
(Gazz. Uff. 28 marzo 1975, n. 84), dall'art. 3, D.P.R. 30 novembre 1977, n. 888, 
dall'art. 9, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, e dall'art. 4, L. 30 dicembre 1991, n. 
413, è stato abrogato e così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 12 aprile 2001, n. 
222. Vedi, anche, l'art. 13, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
18-bis. Scritture contabili delle imprese di allevamento.
I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28, lettera b), del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attività di allevamento di animali 
devono tenere un registro cronologico di carico e scarico degli animali 
allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l'indicazione 
degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi causa nel periodo 
d'imposta (50). 



(50)  Articolo aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 5 aprile 1978, n. 132 (Gazz. Uff. 27 
aprile 1978, n. 116). 
 





18-ter. Scritture contabili per le altre attività agricole.
1. I soggetti che si avvalgono dei regimi di cui all'articolo 56-bis del decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed all'articolo 5 
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono tenere esclusivamente i registri 
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 
(51). 



(51)  Articolo aggiunto dall'art. 15, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
19. Scritture contabili degli esercenti arti e professioni.
Le persone fisiche che esercitano arti o professioni e le società o associazioni 
fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13, devono 
annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto 
qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione, 
anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione: 

a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso 
di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente 
anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare 
della ritenuta d'acconto subita; 
b) le generalità, il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto 
che ha effettuato il pagamento; 
c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso (52). 
Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le 
indicazioni di cui alle lettere b) e c), le spese inerenti all'esercizio 
dell'arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi 
dell'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Deve essersi, inoltre 
annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, 
il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento 
ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per 
anno di acquisizione. 
I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti 
correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme 
riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti 
per il pagamento delle spese (53).
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi 
esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre 
modalità di pagamento bancario o postale nonchè mediante sistemi di pagamento 
elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro (54).
[Il contribuente può tenere registri distinti per gli incassi e per i pagamenti, 
nel qual caso tali registri, se contengono tutti i dati richiesti dal D.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 633, e sono tenuti con le modalità ivi previste, sostituiscono 
a tutti gli effetti quelli prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto] 
(55). 
[I contribuenti indicati nel primo comma che nel periodo di imposta precedente 
hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire sono 
soggetti a regime di contabilità ordinaria per il periodo di imposta successivo 
e devono tenere (56): 
a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di 
componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni 
finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli 
utilizzi delle somme percepite, ancorché estranei all'esercizio dell'arte o 
professione nonché gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le 
movimentazioni predette; 
b) i registri obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; 
c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalità di cui all'articolo 16, 
primo, secondo e terzo comma; 
d) apposite scritture nelle quali vanno indicati, con i criteri e le modalità di 
cui all'articolo 21, i compensi e le altre somme erogate a soggetti che 
prestano, nei confronti dell'esercente l'arte o la professione, attività 
lavorativa non di lavoro dipendente] (57) (58). 
Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, 
possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma 
precedente con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi 
rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in 
relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono 
essere prescritte particolari modalità per la tenuta meccanografica del registro 
(59). 



(52)  Vedi, anche, l'art. 3, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695. 
(53) Comma aggiunto dal comma 12 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(54) Comma aggiunto dal comma 12 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi, 
anche, il comma 12-bis dello stesso articolo 35, nel testo integrato dalla 
relativa legge di conversione.
(55)  Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695 a decorrere 
dalla data della sua entrata in vigore. 
(56)  Vedi, anche, l'art. 11-bis, D.L. 19 settembre 1992, n. 384. 
(57)  Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695 a decorrere 
dalla data della sua entrata in vigore. 
(58)  Comma aggiunto dall'art. 8, D.L. 27 aprile 1990, n. 90 nel testo 
modificato dalla relativa legge di conversione. 
(59)  Comma aggiunto dall'art. 8, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, nel testo 
modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 14, D.P.R. 7 
dicembre 2001, n. 435. 
 





20. Scritture contabili degli enti non commerciali.
Le disposizioni degli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle 
attività commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti 
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non hanno per oggetto 
esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (60). 
Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, 
gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono 
redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e 
separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale 
devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e 
trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, 
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 
2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (61). 
Gli enti soggetti alla determinazione forfettaria del reddito ai sensi del comma 
1 dell'articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano 
conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, 
relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni 
negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'articolo 18, 
secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 
dicembre 1996, n. 662 (62). 



(60)  Articolo così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 (Gazz. 
Uff. 28 marzo 1975, n. 84). 
(61)  Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. 
(62)  Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. 
 





20-bis. Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale.
1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) diverse dalle 
società cooperative, a pena di decadenza di benefìci fiscali per esse previsti, 
devono: 
a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture 
contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed 
analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e 
rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro 
mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività 
direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le 
stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a 
quello indicato dall'articolo 22; 
b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture 
contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18; 
nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 
milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 
milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti 
secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 
dicembre 1996, n. 662. 
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la 
contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in 
conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile. 

3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle attività 
istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare 
superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalità 
previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono 
tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al 
primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, 
nei termini e nei modi di cui all'articolo 20. 
4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le 
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e 
dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della 
legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute 
idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il 
rendiconto nei termini e nei modi di cui all'articolo 20. 
5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due 
miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste 
dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve 
recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti 
nel registro dei revisori contabili (63). 



(63)  Articolo aggiunto dall'art. 25, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. 
 





21. Scritture contabili dei sostituti d'imposta.
1. I soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo 13 devono indicare, per 
ciascun dipendente, nel libro matricola o in altri libri obbligatori tenuti ai 
sensi della vigente legislazione sul lavoro, le detrazioni di cui agli articoli 
12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 
dicembre 1986, n. 917, attribuite in base alla richiesta del dipendente 
effettuata a norma dell'articolo 23. Le somme e i valori corrisposti a ciascun 
dipendente devono risultare dal libro paga o da documenti equipollenti tenuti ai 
sensi della vigente legislazione sul lavoro (64). 



(64)  Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 7, D.Lgs. 2 settembre 1997, 
n. 314. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
22. Tenuta e conservazione delle scritture contabili.
Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il 
libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse 
prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione 
delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) del primo 
comma dell'articolo 14, devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del 
codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione 
dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle 
scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta 
giorni (65). 
Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre 
leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate 
fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente 
periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'articolo 2220 del 
codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del 
detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari 
devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non 
siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di 
legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di 
conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in 
corso (66). 
Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati 
ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e 
delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle 
fatture emesse. 
Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalità 
semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro 
riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari 
settori di attività (67). 



(65)  Comma così prima sostituito dall'art. 42, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897 
e poi dall'art. 8, L. 18 ottobre 2001, n. 383. Vedi, anche, l'art. 45 del citato 
D.P.R. n. 897 del 1980 e l'art. 7, D.L. 14 marzo 1988, n. 70. 
(66)  Comma così sostituito dall'art. 10-quinquies, D.L. 2 marzo 1989, n. 69. 
Sul termine massimo dell'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito 
a soli effetti tributari, vedi l'art. 8, L. 27 luglio 2000, n. 212. 
(67)  Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853. 
 





TITOLO III 
Ritenute alla fonte (68) 
(giurisprudenza di legittimità)
23. Ritenute sui redditi di lavoro dipendente.
1. Gli enti e le società indicati nell'articolo 87, comma 1, del testo unico 
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell'articolo 5 del 
predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai 
sensi dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone 
fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il 
commissario liquidatore nonché il condominio quale sostituto di imposta, i quali 
corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48 dello stesso testo unico, 
devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con 
obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori 
non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il 
sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente 
all'ammontare della ritenuta (69). 
1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro 
dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 48, concernente 
determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo unico 
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute (70). 

2. La ritenuta da operare è determinata: 
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 48 del 
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle 
successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le 
aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al 
periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le 
detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al 
periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo 
unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le 
condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali 
variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta 
successivi (71); 
b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le 
aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i 
corrispondenti scaglioni annui di reddito; 
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 
16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui 
all'articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo 
netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal 
sostituto al sostituito nel biennio precedente, effettuando le detrazioni 
previste negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico (72); 
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità 
equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 16, comma 1, 
lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'articolo 17 dello 
stesso testo unico (73); 
d-bis) [sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all'articolo 16, comma 
1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 
17-bis dello stesso testo unico] (74); 
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 48, del 
citato testo unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello 
stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con 
l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. 
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio 
dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data 
di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di 
cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta dovuta sull'ammontare 
complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni 
eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni 
eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e 
successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha 
effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, 
lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti 
collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali (75). In caso di incapienza 
delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di 
conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito 
può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo 
corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare 
il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello 
stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si 
applica l'interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile, che è trattenuto e 
versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce 
(76). L'importo che al termine del periodo d'imposta non è stato trattenuto per 
cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve 
essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 
gennaio dell'anno successivo. [Qualora le comunicazioni delle indennità e dei 
compensi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), del citato testo unico 
pervengano al sostituto oltre il termine del 12 gennaio del periodo d'imposta 
successivo, di esse lo stesso terrà conto ai fini delle operazioni di conguaglio 
del periodo d'imposta successivo] (77). Se alla formazione del reddito di lavoro 
dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a 
titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta 
relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La disposizione del periodo 
precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti 
all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi 
d'imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la 
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato (78). 
4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il 
sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro 
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di 
precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare al 
sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta 
successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica 
concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro 
dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non 
obbligati ad effettuare le ritenute. [Alla consegna della suddetta 
certificazione unica il sostituito deve anche comunicare al sostituto quale 
delle opzioni previste al comma precedente intende adottare in caso di 
incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte] (79). La 
presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti 
pensionistici. 
5. [Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle persone fisiche 
che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'articolo 49, del testo unico 
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, quando corrispondono somme e valori di cui 
all'articolo 48, dello stesso testo unico, deducibili ai fini della 
determinazione del loro reddito di lavoro autonomo (80)] (81). 



(68)  Per l'applicabilità delle norme contenute nel presente titolo, vedi, 
anche, l'art. 21, comma 15, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Vedi, inoltre, l'art. 
4, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'art. 4, D.P.R. 7 dicembre 
2001, n. 435.
(69)  Comma così modificato prima dall'art. 21, comma 11, L. 27 dicembre 1997, 
n. 449 e poi dal comma 1 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi, anche, 
l'art. 11, comma 4, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. 
(70)  Comma aggiunto dall'art. 36, L. 21 novembre 2000, n. 342. 
(71)  Lettera così modificata prima dall'art. 2, comma 2, L. 27 dicembre 2002, 
n. 289, poi dall'art. 1, comma 353, L. 30 dicembre 2004, n. 311 ed infine dal 
comma 7 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. 
(72)  Lettera così modificata prima dal comma 353 dell'art. 1, L. 30 dicembre 
2004, n. 311 e poi dal comma 7 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. 
(73)  Lettera così modificata dall'art. 11, comma 2, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 
47. Successivamente il suddetto comma 2 è stato abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 12 
aprile 2001, n. 168. Si riporta pertanto il testo della lettera d) nella 
formulazione in vigore prima della modifica disposta dal citato D.Lgs. n. 47 del 
2000. 
(74)  Lettera aggiunta dall'art. 10, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, poi così 
modificata dall'art. 7, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza 
indicata nell'art. 13 dello stesso D.Lgs. n. 168 del 2001 ed infine abrogata 
dall'art. 21, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, 
ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 dello stesso D.Lgs. n. 252 del 2005, 
come modificato dal comma 749 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. 
(75)  Periodo prima sostituito dal comma 353 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, 
n. 311 e poi così modificato dal comma 7 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296. 
(76)  Periodo così modificato dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 
505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 14. 
(77)  Periodo soppresso dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, 
con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 14. 
(78)  Vedi, anche, l'art. 58, comma 18, L. 17 maggio 1999, n. 144. 
(79)  Periodo soppresso dal comma 353 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. 
(80)  Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 7, D.Lgs. 2 settembre 1997, 
n. 314. 
(81)  Comma abrogato dall'art. 21, comma 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
24. Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
1. I soggetti indicati nel comma 1, dell'articolo 23, che corrispondono redditi 
di cui all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una 
ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche 
sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'articolo 
48-bis del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui 
predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali 
pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo 
corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto 
compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo 23 e, in particolare, i commi 
2, 3 e 4. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 16, comma 1, 
lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta è operata a titolo di acconto 
nella misura del 20 per cento (82). 
1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui all'articolo 48-bis, comma 1, 
lettera d-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è operata una ritenuta 
a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, 
maggiorata delle addizionali vigenti (83). 
1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 47, comma 1, 
lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi 
assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, 
deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per 
cento (84). 
1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari 
di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR è operata una ritenuta 
con l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 
dicembre 2005, n. 252 (85).
2. [Ai fini del conguaglio di cui al comma 3 dell'articolo 23, i soggetti che 
corrispondono le indennità e i compensi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera 
b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono comunicare, entro 
il 12 di gennaio del periodo d'imposta successivo, al datore di lavoro del 
percipiente, l'ammontare delle somme corrisposte, delle ritenute effettuate e 
dei relativi contributi] (86). 



(82)  Periodo aggiunto dall'art. 34, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la 
decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo. 
(83)  Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con 
i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 14. 
(84)  Comma aggiunto dall'art. 34, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la 
decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo. 
(85) Comma aggiunto dall'art. 21, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere 
dal 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 dello stesso 
D.Lgs. n. 252 del 2005, come modificato dal comma 749 dell'art. 1, L. 27 
dicembre 2006, n. 296.
(86)  Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 7, D.Lgs. 2 settembre 1997, 
n. 314. Successivamente l'art. 14, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, ha 
disposto l'abrogazione del solo comma 2, con i limiti e la decorrenza indicati 
nel comma 2 dello stesso art. 14. Per la modifica del presente articolo, a 
decorrere dal 1° gennaio 2008, vedi gli artt. 21 e 23, D.Lgs. 5 dicembre 2005, 
n. 252. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
25. Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi.
I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti 
residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto 
forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché 
non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi 
o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare 
all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con 
l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio 
quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di 
condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle 
somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alla 
lettera c) del comma 2 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui 
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917. La ritenuta è elevata al 20 per cento per le indennità di cui alle 
lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 16 dello stesso testo unico, 
concernente tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata per le 
prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese (87). 
Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se i compensi e 
le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non 
residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 
30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne 
sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero 
e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non 
residenti (88). 
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo 
inferiore a lire 50.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c) 
dell'art. 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro 
autonomo non esercitato abitualmente e sempreché non costituiscano acconto di 
maggiori compensi. 
I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta 
del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro 
ammontare. È operata, altresì, una ritenuta del trenta per cento a titolo di 
imposta sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la 
concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che 
si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a 
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti (89) 
(90). 



(87)  Da ultimo il comma 1 dell'art. 25 è stato così modificato dall'art. 21, 
comma 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449, che ha anche elevato al 20% la precedente 
ritenuta del 19%, dall'art. 34, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la decorrenza 
indicata nel comma 4 dello stesso articolo, e dal comma 24 dell'art. 36, D.L. 4 
luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(88)  Comma così modificato dall'art. 21, comma 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
Vedi, anche, quanto disposto, per l'anno 1998, dal comma 12 dello stesso 
articolo. 
(89)  Comma prima modificato dall'art. 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 e poi 
così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143. Vedi, anche, l'art. 
3 dello stesso decreto. 
(90)  Articolo prima modificato dall'art. 12, L. 13 aprile 1977, n. 114 e poi 
così sostituito dall'art. 43, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897. Vedi, anche, 
l'art. 2, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
25-bis. Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di 
agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di 
affari.
I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, escluse le imprese 
agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le 
prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di 
mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono 
operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul 
reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone 
giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L'aliquota della 
suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo 
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo 
scaglione di reddito (91). 
La ritenuta è commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare delle 
provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro 
committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si 
avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è 
commisurata al venti per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni. 
La ritenuta di cui ai commi precedenti è scomputata dall'imposta relativa al 
periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della 
presentazione della dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta sia operata 
successivamente, la stessa è scomputata dall'imposta relativa al periodo di 
imposta in cui è stata effettuata. 
Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono 
direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono 
tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo 
corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo 
versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si 
considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state 
trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener 
conto di eventuali errori nella determinazione dell'importo della ritenuta anche 
in occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell'anno 
successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. 

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite 
dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di 
viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività 
di distribuzione di pellicole cinematografiche, dagli agenti di assicurazione 
per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai 
mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e 
con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro 
controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione 
in regime di reciproca esclusiva; dalle aziende ed istituti di credito e dalle 
società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese 
nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e 
valute nonché di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e 
mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere 
per le prestazioni ad esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di 
produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai 
commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, 
nonché dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane 
non aventi finalità di lucro. 
Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui 
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è 
applicata a titolo d'imposta ed è commisurata all'ammontare delle provvigioni 
percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese 
di produzione del reddito. Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si 
applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono (92). 
Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati i criteri, i termini e 
le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. 
In caso di dichiarazione non veritiera si applica la pena pecuniaria da due a 
tre volte la maggiore ritenuta che avrebbe dovuto essere effettuata. 
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle provvigioni 
corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non 
residenti (93). 



(91)  Comma così modificato dall'art. 21, comma 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
Vedi, anche, quanto disposto, per l'anno 1998, dal comma 12 dello stesso 
articolo. 
(92)  Comma così modificato prima dall'art. 14, L. 24 dicembre 1993, n. 537 e 
poi dall'art. 2, comma 12, L. 27 dicembre 2002, n. 289. 
(93)  Articolo aggiunto dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953. 
 





25-ter. Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore.
1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una 
ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal 
percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni 
relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o 
nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.
2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono 
qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera 
i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (94).



(94) Articolo aggiunto dal comma 43 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 





(giurisprudenza di legittimità)
26. Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale.
1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che hanno emesso 
obbligazioni e titoli similari operano una ritenuta del 27 per cento, con 
obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori. 
L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per le obbligazioni e 
titoli similari, con scadenza non inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali 
finanziarie. Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi 
da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da 
azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione 
europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che 
sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 
1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 
4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ovvero da quote, 
l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di 
emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del 
tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari 
negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e 
degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi 
nella lista di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 
1996, e successive modificazioni, o collegati mediante offerta al pubblico ai 
sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di 
riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari 
diversi dai precedenti. Qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli 
similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di tale 
scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento 
dell'anticipato rimborso è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento 
(95). 
2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con 
obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di 
conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta 
ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non 
sono soggetti alla ritenuta: 
a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da 
filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali 
estere di banche italiane; 
b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le 
banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane; 
c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al 
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché gli 
interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato" di cui al comma 1 
dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43, e sugli altri fondi 
finalizzati alla gestione del debito pubblico (96) (97). 
3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da 
soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti di cui 
all'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. Qualora il rimborso 
delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi 
emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, è dovuta 
dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi e degli altri 
proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso. Tale somma è 
prelevata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella riscossione 
degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti 
residenti (98). 
3-bis. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono i 
proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 41 del 
testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro 
riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con l'aliquota del 12,50 
per cento ovvero con la maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli 
interessi ed altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei soggetti 
cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Nel caso 
dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta è operata, in 
luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri 
proventi dei titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei predetti 
rapporti (99). 
4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono applicate a titolo di 
acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e 
conti correnti, nonché i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi 
derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico 
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice 
ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi; 
c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del medesimo 
testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e 
degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui al 
comma 3-bis è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai 
titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta 
nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai 
rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta 
nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone 
giuridiche ed in ogni altro caso. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i 
proventi indicati nei commi 3 e 3-bis corrisposti a società in nome collettivo, 
in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico, 
alle società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del testo 
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili organizzazioni delle società 
ed enti di cui alla lettera d) dello stesso articolo 87 (100) (101) (102). 
5. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 operano una ritenuta del 
12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di 
capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e 
da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o 
di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono 
residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non 
residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è operata anche 
sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. L'aliquota della 
ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati 
o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del 
Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 76 del 
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La predetta ritenuta è operata anche 
sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili 
organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa 
erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare 
il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso 
(103). 



(95)  Comma così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, 
dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la 
decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 2, e dal comma 316 dell'art. 
1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. 
(96)  Comma così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201. Vedi, 
anche, l'art. 14, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'art. 5, 
D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. Vedi, inoltre, quanto ulteriormente disposto dal 
suddetto art. 5, il comma 24 dell'art. 5, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e il 
comma 3 dell'art. 17, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. 
(97) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-29 marzo 2007, n. 114 (Gazz. Uff. 
4 aprile 2007, n. 14, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato 
disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 26 sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 
e 53 della Costituzione.
(98)  Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 
505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 2. 
Vedi, anche, il comma 24 dell'art. 5, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 
(99)  Vedi, anche, l'art. 14, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito 
dall'art. 5, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. Vedi, inoltre, quanto ulteriormente 
disposto dal suddetto art. 5, dall'art. 9 dello stesso D.Lgs. n. 47 del 2000 e 
il comma 3 dell'art. 17, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. 
(100)  Comma così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201. Per 
l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma, vedi l'art. 
14, L. 18 febbraio 1999, n. 28. 
(101)  La Corte costituzionale, con ordinanza 23-31 maggio 2001, n. 174 (Gazz. 
Uff. 6 giugno 2001, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, quarto 
comma, terzo periodo, sostituito dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 
21 novembre 1997, n. 461, come interpretato autenticamente con l'art. 14 della 
legge 18 febbraio 1999, n. 28, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della 
Cost. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione 
senza addurre nuovi profili, con ordinanza 20 giugno-4 luglio 2002, n. 313 
(Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione. 
(102) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-29 marzo 2007, n. 114 (Gazz. 
Uff. 4 aprile 2007, n. 14, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato 
disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 26 sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 
e 53 della Costituzione.
(103)  Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 12, D.Lgs. 21 novembre 
1997, n. 461. Vedi, anche, l'art. 15 dello stesso D.Lgs. n. 461 del 1997 e 
l'art. 6, comma 3, D.L. 15 aprile 2002, n. 63. 
 





26-bis. Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti.
1. Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti 
indicati nelle lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e 
postali, con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da prestiti 
di denaro, c), d), g-bis) e g-ter), dell'articolo 41, comma 1, del testo unico 
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, qualora siano percepiti da: 
a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto 
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni (104). 
1-bis. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione 
di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 
(105). 
2. Qualora i rapporti di cui all'articolo 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), 
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abbiano ad oggetto azioni o strumenti 
finanziari similari alle azioni di cui allo stesso articolo 44, l'esenzione di 
cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente 
all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto 
(106) (107). 



(104)  Comma così modificato prima dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 21 luglio 1999, 
n. 259, con la decorrenza indicata nel comma 3 dallo stesso articolo 2 e poi 
dall'art. 10, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, come sostituito della relativa 
legge di conversione. 
(105)  Comma aggiunto dall'art. 10, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, come 
sostituito dalla relativa legge di conversione. 
(106)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con 
la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto. 
(107)  Articolo aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. 
 





26-ter.  1. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del 
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica 
una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista 
dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
2. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del citato 
testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma 
dell'articolo 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi 
nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, 
n. 461. 
3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non 
residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato è dovuta 
un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50 per 
cento. L'imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di 
assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di 
prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i 
soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera 
per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla 
dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove 
necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi 
consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una 
dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed informazioni. 
Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui 
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917 (108) (109). 



(108)  Comma così sostituito dall'art. 41-bis, comma 1, D.L. 30 settembre 2003, 
n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il 
comma 2 dello stesso articolo 41-bis. 
(109)  Articolo aggiunto dall'art. 14, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. Per i 
limiti di applicabilità del presente articolo vedi, anche, il comma 1-bis del 
suddetto art. 14, aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, e l'art. 
16 dello stesso D.Lgs. n. 47 del 2000. Vedi, inoltre, l'art. 1, D.L. 24 
settembre 2002, n. 209, come modificato dalla relativa legge di conversione. 
 





26-quater.  Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a 
soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea.
1. Gli interessi e i canoni pagati a società non residenti aventi i requisiti di 
cui al comma 4, lettera a), o a una stabile organizzazione, situata in un altro 
Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono esentati da ogni 
imposta quando tali pagamenti sono effettuati: 
a) da società ed enti che rivestono una delle forme previste dall'allegato A, 
che risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato e sono assoggettate, 
senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle società; 
b) da una stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato e 
assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle 
società, di società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera 
a), qualora gli interessi o i canoni siano inerenti all'attività della stabile 
organizzazione stessa (110). 
2. I soggetti beneficiari degli interessi e dei canoni hanno diritto 
all'esenzione se: 
a) la società che effettua il pagamento o la società la cui stabile 
organizzazione effettua il pagamento, detiene direttamente una percentuale non 
inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che riceve il 
pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo 
pagamento; 
b) la società che riceve il pagamento o la società la cui stabile organizzazione 
riceve il pagamento detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per 
cento dei diritti di voto nella società che effettua il pagamento o nella 
società la cui stabile organizzazione effettua il medesimo pagamento; 
c) una terza società avente i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 
detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti 
di voto sia nella società che effettua il pagamento o nella società la cui 
stabile organizzazione effettua il pagamento sia nella società che riceve il 
pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo 
pagamento; 
d) i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c), detenuti nelle società ed 
enti residenti nel territorio dello Stato, sono quelli esercitabili 
nell'assemblea ordinaria prevista dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis del 
codice civile; 
e) le partecipazioni che attribuiscono i diritti di voto di cui alle lettere a), 
b) e c) sono detenute ininterrottamente per almeno un anno. 
3. Ai fini del presente articolo: 
a) si considerano canoni, i compensi di qualsiasi natura percepiti per l'uso o 
la concessione in uso: 
1) del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, 
comprese le pellicole cinematografiche e il software; 
2) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, 
formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di 
carattere industriale, commerciale o scientifico; 
3) di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche; 
b) si considerano interessi, i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti 
o non da ipoteca e, in particolare, i redditi derivanti da titoli, da 
obbligazioni e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti 
titoli e prestiti; 
c) non si considerano interessi: 
1) le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 del testo 
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, direttamente erogati dal socio o dalle sue 
parti correlate; 
2) gli utili di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), del predetto testo 
unico; 
3) le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui agli articoli 
44, comma 2, lettera a), e 109, comma 9, lettera a), del medesimo testo unico, 
anche per la quota che non comporta la partecipazione ai risultati economici 
della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o 
dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi; 
4) i pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a rinunciare al 
suo diritto agli interessi in cambio del diritto a partecipare agli utili del 
debitore; 
5) i pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per la 
restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato 
trascorsi più di cinquanta anni dalla data di emissione. 
4. La disposizione di cui al comma 1 si applica se: 
a) le società beneficiarie dei redditi di cui al comma 3 e le società le cui 
stabili organizzazioni sono beneficiarie dei medesimi redditi, rivestono una 
delle forme previste dall'allegato A, risiedono ai fini fiscali in uno Stato 
membro, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di 
doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori 
dell'Unione europea e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, ad 
una delle imposte indicate nell'allegato B ovvero a un'imposta identica o 
sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte; 

b) gli interessi e i canoni pagati alle società non residenti di cui alla 
lettera a) sono assoggettati ad una delle imposte elencate nell'allegato B; 
c) le società non residenti di cui alla lettera a) e le stabili organizzazioni 
situate in un altro Stato membro di società aventi i requisiti di cui alla 
lettera a) sono beneficiarie effettive dei redditi indicati nel comma 3; a tal 
fine, sono considerate beneficiarie effettive di interessi o di canoni: 
1) le predette società, se ricevono i pagamenti in qualità di beneficiario 
finale e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra 
persona; 
2) le predette stabili organizzazioni, se il credito, il diritto, l'utilizzo o 
l'informazione che generano i pagamenti degli interessi o dei canoni si 
ricollegano effettivamente a tali stabili organizzazioni e i suddetti interessi 
o canoni rappresentano redditi per i quali esse sono assoggettate nello Stato 
membro in cui sono situate ad una delle imposte elencate nell'allegato B o, in 
Belgio, all'"impôt des non-residents/belasting der niet-verblijfhouders", in 
Spagna all'"impuesto sobre la Renta de no Residentes" ovvero a un'imposta 
identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di 
dette imposte. 
5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni e degli interessi di cui 
al comma 3 controlla o è controllato, direttamente o indirettamente, dal 
soggetto che è considerato beneficiario effettivo, ovvero entrambi i soggetti 
sono controllati, direttamente o indirettamente, da un terzo, e l'importo degli 
interessi o dei canoni è superiore al valore normale determinato ai sensi 
dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'esenzione di 
cui al comma 1 si applica limitatamente al medesimo valore normale. 
6. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, deve essere 
prodotta un'attestazione dalla quale risulti la residenza del beneficiario 
effettivo e, nel caso di stabile organizzazione, l'esistenza della stabile 
organizzazione stessa, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato 
in cui la società beneficiaria è residente ai fini fiscali o dello Stato in cui 
è situata la stabile organizzazione, nonché una dichiarazione dello stesso 
beneficiario effettivo che attesti la sussistenza dei requisiti indicati nei 
commi 2 e 4. La suddetta documentazione va presentata ai soggetti di cui al 
comma 1, lettere a) e b), entro la data del pagamento degli interessi o dei 
canoni e produce effetti per un anno a decorrere dalla data di rilascio della 
documentazione medesima. 
7. La documentazione di cui al comma 6 deve essere conservata fino a quando non 
siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in 
corso alla data di pagamento degli interessi o dei canoni, e comunque fino a 
quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con provvedimento del 
direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite specifiche 
modalità di attuazione mediante approvazione di appositi modelli. 
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate 
modifiche agli allegati A e B conformemente a quanto stabilito in sede 
comunitaria."; 
c) all'articolo 27, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. I soggetti 
cui si applica l'articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono tenuti 
ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di cui al comma 3 sulla 
remunerazione di finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98 
direttamente erogati dal socio o da una sua parte correlata, non residenti nel 
territorio dello Stato. A fini della determinazione della ritenuta di cui sopra, 
si computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai sensi dell'articolo 
26 riferibile alla medesima remunerazione. La presente disposizione non si 
applica alla remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente erogati dalle 
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti"; 
d) all'articolo 37-bis, comma 3, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente: 
"f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all'art. 26-quater, qualora detti 
pagamenti siano effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente 
da uno o più soggetti non residenti in uno Stato dell'Unione europea (111). 



(110) Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 3, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10.
(111)  Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143. Vedi, 
anche, l'art. 3 dello stesso decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
27. Ritenuta sui dividendi.
1. Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di 
rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili in 
qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del 
predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni 
non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del 
citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all'impresa ai sensi 
dell'articolo 65 del medesimo testo unico. La ritenuta di cui al periodo 
precedente si applica alle condizioni ivi previste agli utili derivanti dagli 
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e dai contratti 
di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), 
del predetto testo unico qualora il valore dell'apporto non sia superiore al 5 
per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante 
dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel 
caso in cui si tratti rispettivamente di società i cui titoli sono negoziati in 
mercati regolamentati o di altre partecipazioni. La ritenuta è applicata altresì 
dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 
55 del testo unico delle imposte sui redditi e dalle società in nome collettivo 
e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del medesimo testo 
unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione 
previsti nel precedente periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i 
soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del predetto testo 
unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nel comma 2 
dell'articolo 47 del medesimo testo unico (112). 
1-bis. Nei casi di cui all'articolo 47, commi 5 e 7, del testo unico delle 
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica 
sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il 
percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione 
(113). 
2. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, 
per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle società ed altri enti 
di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del predetto testo 
unico, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, 
determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale 
risulta dalla valutazione operata dalla società emittente alla data individuata 
dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109 del citato testo unico (114). 
3. La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento 
sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato in 
relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, 
comma 2, lettera a) e ai contratti di associazione in partecipazione di cui 
all'articolo 109, comma 9, lettera b), non relative a stabili organizzazioni nel 
territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento 
per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non residenti, 
diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a 
concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver 
pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione 
del competente ufficio fiscale dello Stato estero (115). 
3-bis. I soggetti cui si applica l'articolo 98 del testo unico delle imposte sui 
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di cui al comma 
3 sulla remunerazione di finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98 
direttamente erogati dal socio o da una sua parte correlata, non residenti nel 
territorio dello Stato. A fini della determinazione della ritenuta di cui sopra, 
si computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai sensi dell'articolo 
26 riferibile alla medesima remunerazione. La presente disposizione non si 
applica alla remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente erogati dalle 
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti 
(116). 
4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a 
partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui 
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico delle 
imposte sui redditi e a contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), 
del medesimo testo unico, in cui l'associante è soggetto non residente, non 
qualificati ai sensi della lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 del 
testo unico e non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 dello stesso 
testo unico, è operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta dai 
soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella loro 
riscossione. La ritenuta è operata a titolo d'acconto: 
a) sulla quota imponibile delle remunerazioni corrisposte da soggetti non 
residenti in relazione a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e 
strumenti finanziari e a contratti di cui alla lettera c) del comma 1 
dell'articolo 67 del citato testo unico, non relativi all'impresa ai sensi 
dell'articolo 65; 
b) sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a 
partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi 
all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed enti residenti in paesi o 
territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato 
ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del citato testo unico salvo che la persona 
fisica dimostri al soggetto che interviene nella riscossione che, a seguito 
dell'esercizio di interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello 
stesso articolo 167, sono rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del 
comma 1, dell'articolo 87 del citato testo unico. La disposizione del periodo 
precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi 
da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta è, 
altresì, operata sull'intero importo delle remunerazioni relative a contratti 
stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui 
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo (117). 
4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate 
dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le 
disposizioni di cui al comma 2 (118). 
5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non sono operate qualora le 
persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino all'atto 
della percezione che gli utili riscossi sono relativi all'attività di impresa o 
ad una partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 
dell'articolo 67 del citato testo unico. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, sono 
operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei 
soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società (119). 
6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta 
a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione 
non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, 
della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (120). 



(112)  Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 5 così sostituiscono gli originari 
commi 1, 2, 3, 4 e 5 per effetto di quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso 
decreto. Successivamente il presente comma 1 è stato così modificato dal comma 1 
dell'art. 14, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel 
comma 2 dello stesso articolo 14. Precedentemente il presente comma 1 era stato 
modificato dall'art. 5, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con la decorrenza 
indicata nell'art. 9 dello stesso decreto e dall'art. 9, D.L. 25 settembre 2001, 
n. 351. 
(113)  Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 5 così sostituiscono gli originari 
commi 1, 2, 3, 4 e 5 per effetto di quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso 
decreto. Successivamente il presente comma 1-bis è stato così sostituito dal 
comma 1 dell'art. 14, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza 
indicata nel comma 2 dello stesso articolo 14. 
(114)  Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 5 così sostituiscono gli originari 
commi 1, 2, 3, 4 e 5 per effetto di quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso 
decreto. 
(115)  Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 5 così sostituiscono gli originari 
commi 1, 2, 3, 4 e 5 per effetto di quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso 
decreto. 
(116)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143. Vedi, anche, 
l'art. 3 dello stesso decreto. 
(117)  Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 5 così sostituiscono gli originari 
commi 1, 2, 3, 4 e 5 per effetto di quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso 
decreto. Successivamente il comma 4 è stato così sostituito, con i commi 4 e 
4-bis, dal comma 1 dell'art. 14, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la 
decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo 14. 
(118)  Il comma 4 è stato così sostituito, con i commi 4 e 4-bis, dal comma 1 
dell'art. 14, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel 
comma 2 dello stesso articolo 14. 
(119)  Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 5 così sostituiscono gli originari 
commi 1, 2, 3, 4 e 5 per effetto di quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso 
decreto. Precedentemente il presente comma 5 era stato modificato dall'art. 2, 
comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati 
nel comma 2 dello stesso art. 2. 
(120)  Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 12, D.Lgs. 21 novembre 
1997, n. 461. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
27-bis. Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non 
residenti.
1. Le società che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per 
cento del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a 
richiesta, al rimborso della ritenuta di cui al terzo comma dell'articolo 27, se 
(121): 
a) rivestono una delle forme previste nell'allegato della direttiva 435/90/CEE 
del 23 luglio 1990 del Consiglio; 
b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea, senza 
essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione 
sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea 
(122); 
c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o 
di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle 
imposte indicate nella predetta direttiva (123); 
d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno (124). 
1-bis. La disposizione del comma 1 si applica altresì alla remunerazione dei 
finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 44, comma 1, lettera e), del testo 
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli utili di cui all'articolo 44, comma 1, 
lettera f), del predetto testo unico, nonchè alle remunerazioni dei titoli e 
degli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del 
medesimo testo unico, semprechè la remunerazione e gli utili siano erogati a 
società con i requisiti indicati nel comma 1 che detengono una partecipazione 
diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che, 
rispettivamente, la corrisponde o li distribuisce (125).
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una 
certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, 
che attesti che la società non residente possieda i requisiti indicati alle 
lettere a), b) e c) del comma 1, nonchè una dichiarazione della società che 
attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) del medesimo comma 
1 (126). 
3. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della società 
beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all'art. 23 possono non applicare 
la ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 27. In questo caso, la 
documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita entro la data del 
pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non 
siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in 
corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano 
stati definiti gli accertamenti stessi (127). 
4. [Resta impregiudicata l'applicazione di ritenute alla fonte previste da 
disposizioni convenzionali che accordano rimborsi di somme afferenti i dividendi 
distribuiti] (128). 
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle società di cui 
al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o più 
soggetti non residenti in Stati della Comunità europea a condizione che 
dimostrino di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale 
di beneficiare del regime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove si 
applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11 della L. 30 dicembre 
1991, n. 413 (129) (130). 



(121) Alinea così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 49. Per la 
riduzione della percentuale indicata nel presente alinea vedi l'art. 2 dello 
stesso decreto.
(122) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 49. Vedi, 
anche, l'art. 2 dello stesso decreto.
(123) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 49. Vedi, 
anche, l'art. 2 dello stesso decreto.
(124)  Comma prima modificato dall'art. 15, L. 18 febbraio 1999, n. 28 e poi 
così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza 
indicata nell'art. 4 dello stesso decreto, e dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 
2007, n. 49. Vedi, anche, l'art. 2 dello stesso D.Lgs. n. 49/2007.
(125) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 49. Per la 
riduzione della percentuale indicata nel presente comma vedi l'art. 2 dello 
stesso decreto.
(126)  Comma prima modificato dall'art. 15, L. 18 febbraio 1999, n. 28 e poi 
così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza 
indicata nell'art. 4 dello stesso decreto, e dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 
2007, n. 49. Vedi, anche, l'art. 2 dello stesso D.Lgs. n. 49/2007.
(127)  Comma così modificato prima dall'art. 15, L. 18 febbraio 1999, n. 28 e 
poi dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 49. Vedi, anche, l'art. 2 dello 
stesso D.Lgs. n. 49 del 2007.
(128) Comma abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 49. Vedi, anche, 
l'art. 2 dello stesso decreto.
(129) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 49. Vedi, 
anche, l'art. 2 dello stesso decreto.
(130)  Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 6 marzo 1993, n. 136 (Gazz. Uff. 10 
maggio 1993, n. 107), entrato in vigore, per effetto dell'art. 4, il giorno 
stesso della sua pubblicazione. 
 





27-ter. Azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A.
1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle 
azioni di cui all'articolo 4428/11/031 del testo unico delle imposte sui 
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli 
S.p.A. ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, è applicata, in luogo della 
ritenuta di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 27, un'imposta sostitutiva delle 
imposte sui redditi con le stesse aliquote ed alle medesime condizioni previste 
dal predetto articolo (131). 
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dai soggetti presso i 
quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato 
gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del regolamento CONSOB emanato in 
base all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché dai soggetti non 
residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al 
sistema Monte Titoli. 
3. I soggetti di cui al comma 2 accreditano, con separata evidenza, l'ammontare 
dell'imposta sostitutiva applicata sugli utili di cui al comma 1 al conto unico 
istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° aprile 
1996, n. 239, con valuta pari alla data dell'effettivo pagamento degli utili. I 
medesimi soggetti addebitano l'imposta sostitutiva ai percipienti, all'atto del 
pagamento, con valuta pari a quella con la quale sono riconosciuti gli utili 
stessi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 1° 
aprile 1996, n. 239. 
4. Per gli utili di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in Stati con i 
quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, 
ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura prevista dalla 
convenzione i soggetti di cui al comma 2 acquisiscono: 
a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli 
utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la 
sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del 
regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura 
dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione; 
b) un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo 
beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello 
Stato medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce effetti fino 
al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione. 
5. Nell'ipotesi di applicazione del comma 4 non spetta il rimborso di cui al 
comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 27. Sugli utili di pertinenza di enti od 
organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per 
effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia, i 
soggetti di cui al comma 2, non applicano l'imposta sostitutiva. 
6. Ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1, dell'articolo 27-bis, 
l'imposta sostitutiva di cui al comma 1, del presente articolo non è applicata, 
a condizione che i soggetti di cui al comma 2 acquisiscano: 
a) la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 
1 dell'articolo 27-bis; 
b) una certificazione delle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che 
attesti la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis del 
testo unico delle imposte sui redditi. 
7. I soggetti di cui al comma 2 conservano la documentazione di cui ai 
precedenti commi 4 e 6 fino a quando non siano decorsi i termini per gli 
accertamenti relativi al periodo d'imposta in corso alla data di pagamento degli 
utili, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti 
stessi. 
8. Gli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli e gli 
intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito 
accentrato aderenti al sistema Monte Titoli nominano quale loro rappresentante 
fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, 
residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di 
banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di 
gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 
80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale 
risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le 
stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2, residenti in 
Italia e provvede a: 
a) versare l'imposta sostitutiva di cui al presente articolo; 
b) effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre 
1962, n. 1745; 
c) conservare la documentazione prevista nei commi 4 e 6; 
d) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, 
ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli 
obblighi riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 (132). 
9. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella 
Gazzetta Ufficiale, possono essere previste modalità semplificate per 
l'attribuzione ai soggetti non residenti del credito d'imposta sui dividendi, 
nei casi in cui detta attribuzione sia prevista dalla convenzione contro le 
doppie imposizioni stipulata fra l'Italia e il Paese di residenza del 
beneficiario e per l'acquisizione della documentazione di cui ai commi 4 e 6 nei 
casi in cui le azioni siano depositate presso organismi esteri di investimento 
collettivo aderenti al sistema Monte Titoli. Con gli stessi decreti possono 
essere approvati modelli uniformi per l'acquisizione dell'attestazione di cui al 
comma 4, lettera b), e può essere previsto che la medesima attestazione produca 
effetti anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli 
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, purché da essa 
risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 6 dello stesso 
decreto (133) (134). 



(131)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con 
la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto. Il riferimento al testo 
unico delle imposte sui redditi contenuto nel presente comma ed apparentemente 
errato, è così pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
(132)  Comma così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 3 
dell'art. 41, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa 
legge di conversione, ai sensi di quanto disposto dal comma 8 dello stesso 
articolo 41. 
(133)  Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201. 
(134)  Articolo aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
28. Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti 
pubblici.
I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, quando corrispondono compensi 
per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19, 
devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del quindici per cento, con 
l'obbligo di rivalsa, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal 
percipiente. 
Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono 
operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte 
indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei 
contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto dei beni 
strumentali (135). 



(135)  Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2, comma 
8, D.L. 12 agosto 1983, n. 371. Successivamente, il comma è stato così 
modificato dall'art. 21, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Vedi, anche, l'art. 90, 
comma 4, L. 27 dicembre 2002, n. 289. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
29. Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.
1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che 
corrispondono le somme e i valori di cui all'articolo 23, devono effettuare 
all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito 
delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata con le 
seguenti modalità: 
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 48, del 
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle 
successive lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri 
e le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 23; 
b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni 
altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte 
imponibile delle indennità di cui all'articolo 48, commi 5, 6, 7 e 8, del citato 
testo unico, con la aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato 
della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, 
in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito; 
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 
16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui 
all'articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo 
netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal 
sostituto al sostituito nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui 
agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico (136); 
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità 
equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 16, comma 1, 
lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'articolo 17, dello 
stesso testo unico; 
e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'articolo 48, del 
citato testo unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello 
stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il 
primo scaglione di reddito (137). 
2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e 
continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data 
di cessazione del rapporto, se questa è anteriore all'anno, il conguaglio di cui 
al comma 3 dell'articolo 23, con le modalità in esso stabilite. A tal fine, 
all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni 
previste al comma 3 dell'articolo 23 intende adottare (138). Ai fini delle 
operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono 
compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono 
comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 
12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo 
degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a 
carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i valori a 
carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata su supporto 
magnetico secondo specifiche tecniche approvate con apposito decreto del 
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze (139). Qualora, 
alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti 
dovuti non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la 
differenza è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che 
siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di 
lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell'articolo 23, comma 4. 
3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte 
costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi 
legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i 
valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta 
d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati 
nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle 
indennità e degli assegni vitalizi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera g), 
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una ritenuta a titolo di 
acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte 
imponibile di dette indennità e assegni, con le aliquote determinate secondo i 
criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 
(140). 
4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi precedenti 
non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il 
sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente 
all'ammontare della ritenuta. 
5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che 
corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, 25, 25-bis, 
26 e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle 
disposizioni stesse (141). 



(136)  Lettera così modificata dal comma 353 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, 
n. 311. 
(137)  Vedi, anche, l'art. 4, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato 
dall'art. 4, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. 
(138)  Periodo così sostituito dal comma 353 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, 
n. 311. 
(139)  Le specifiche tecniche sono state approvate con D.M. 21 dicembre 1998 
(Gazz. Uff. 4 gennaio 1999, n. 2, S.O.). 
(140)  Vedi, anche, l'art. 4, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato 
dall'art. 4, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. 
(141)  Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 7, D.Lgs. 2 settembre 
1997, n. 314. Il comma 5 è stato poi così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 28 
dicembre 1998, n. 490. Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 11, D.Lgs. 18 febbraio 
2000, n. 47. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
30. Ritenuta sui premi e sulle vincite.
I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli 
stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico 
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e 
le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da 
concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da 
persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma 
dell'articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, 
con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già 
prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si 
applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio 
attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto 
non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato 
limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del 
periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a 
formare il reddito di lavoro dipendente (142). 
L'aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per i premi delle 
lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti o 
comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giuochi svolti in 
occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni 
di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove 
basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni 
altro caso (143). 
Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori 
hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere 
un premio di valore inferiore già prestabilito, differente per quanto possibile, 
rispetto al primo, di un importo pari all'imposta gravante sul premio 
originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro. 
La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei 
giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa 
nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla 
legge per ognuna di tali attività di giuoco. 
La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici 
esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione nazionale 
incremento razze equine è compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi 
vigenti. 
L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro è compresa 
nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge (144). 
La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa 
nell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (145). 



(142)  Comma così sostituito dall'art. 19, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(143)  Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 (Gazz. 
Uff. 28 marzo 1975, n. 84), entrato in vigore il giorno successivo alla sua 
pubblicazione. 
(144)  Vedi, anche, l'art. 22, D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 e l'art. 17, D.M. 2 
giugno 1998, n. 174. 
(145)  Comma aggiunto dall'art. 10-ter, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
 





TITOLO IV 
Accertamento e controlli 
(giurisprudenza di legittimità)
31. Attribuzioni degli uffici delle imposte.
Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai 
contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne rilevano l'eventuale omissione e 
provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano 
sull'osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e 
degli altri obblighi stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni 
relative alle imposte sui redditi; provvedono alla irrogazione delle pene 
pecuniarie previste nel titolo V e alla presentazione del rapporto all'autorità 
giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. 
La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il 
domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui 
questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata. 
[L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità 
competenti degli Stati membri della Comunità economica europea, delle 
informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte 
sul reddito e sul patrimonio. Essa, a tal fine, può autorizzare la presenza nel 
territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri 
Stati membri] (146). 
[L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da 
fornire alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per 
l'accertamento delle imposte sul reddito] (147). 



(146)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1982, n. 506 (Gazz. Uff. 6 
agosto 1982, n. 215) e poi abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 19 settembre 2005, n. 
215. 
(147)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1982, n. 506 (Gazz. Uff. 6 
agosto 1982, n. 215) e poi abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 19 settembre 2005, n. 
215. 
 





31-bis. Assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti 
degli Stati membri dell'Unione europea.
1. L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità 
competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie 
per assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul 
patrimonio. Essa, a tale fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello 
Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri. 
2. L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da 
trasmettere alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti 
per l'accertamento delle imposte sul reddito. 
3. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto 
commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o 
un'informazione la cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La 
trasmissione delle informazioni può essere, inoltre, rifiutata quando l'autorità 
competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non 
è in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni. 
4. Le informazioni ottenute ai sensi del comma 1 sono tenute segrete con i 
limiti e le modalità disposti dall'articolo 7 della direttiva 77/799/CEE del 19 
dicembre 1977 del Consiglio, modificata dalla direttiva 2003/93/CE del 7 ottobre 
2003 del Consiglio e dalla direttiva 2004/56/CE del 21 aprile 2004 del 
Consiglio. 
5. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte 
dell'Amministrazione finanziaria alle autorità competenti degli altri Stati 
membri delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle 
imposte sul reddito e sul patrimonio. 
6. Quando la situazione di uno o più soggetti di imposta presenta un interesse 
comune o complementare con altri Stati membri, l'Amministrazione finanziaria può 
decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie 
degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di 
scambiare le informazioni così ottenute quando tali controlli appaiano più 
efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro. 
7. L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente, i soggetti d'imposta 
sui quali intende proporre un controllo simultaneo, informando le autorità 
competenti degli altri Stati membri interessati circa i casi suscettibili di un 
controllo simultaneo. A tale fine, essa indica, per quanto possibile, i motivi 
per cui detti casi sono stati scelti e fornisce le informazioni che l'hanno 
indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i controlli devono 
essere effettuati. 
8. Qualora l'autorità competente di un altro Stato membro proponga di 
partecipare ad un controllo simultaneo, l'Amministrazione finanziaria comunica 
alla suddetta autorità l'adesione o il rifiuto ad eseguire il controllo 
richiesto, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che si oppongono 
all'effettuazione di tale controllo. 
9. Nel caso di adesione alla proposta di controllo simultaneo avanzata 
dall'autorità competente di un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria 
designa un rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento del 
controllo. 
10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede 
all'espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane strumentali e 
finanziarie previste a legislazione vigente (148). 



(148)  Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 19 settembre 2005, n. 215. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
32. Poteri degli uffici.
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: 
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del 
successivo articolo 33; 
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per 
mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini 
dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle 
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del 
numero 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o 
acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto 
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed 
alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e 
dell'articolo 33, secondo e terzo comma o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, 
comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti 
a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 
e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la 
determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo 
stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a 
base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica 
il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i 
prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od 
operazioni. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da 
verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in 
mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il 
contribuente ha diritto ad avere copia del verbale (149) (150); 
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti 
e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i 
documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di 
scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III può essere richiesta 
anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti 
dalle disposizioni tributarie. L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, 
rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla 
ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso (151); 

4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere 
specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonchè nei 
confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con 
invito a restituirli compilati e firmati (152); 
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici 
non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che 
effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la 
comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie 
o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o 
per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i 
rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e 
notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, 
all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a 
corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda 
della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa 
parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, 
agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse 
dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), alle banche, alla società Poste 
italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari 
finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento 
collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società 
fiduciarie (153); 
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i 
notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli 
altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di 
conformità all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente; 
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale 
dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della 
stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, 
ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una 
dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi 
identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste 
italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli 
organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del 
risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero 
estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e 
coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le 
cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti (154); 
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento 
dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per 
il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla 
società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli 
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di 
investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e 
alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto 
intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i 
loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di 
cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione 
speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in 
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi 
temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei 
quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e 
partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere 
indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile 
della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto 
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio 
procedente (155); 
8) richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13 dati, notizie e documenti 
relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta, rilevanti ai 
fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di 
lavoro autonomo (156); 
8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia 
fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici 
rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi 
(157); 
8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie 
e documenti relativi alla gestione condominiale (158). 
Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati 
ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato 
dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni, 
ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il termine può essere 
prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, 
per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale 
per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal 
comandante regionale (159). 
Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonché le relative risposte, 
anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. 
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le 
disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle 
risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni 
indicati nel citato numero 7) (160). 
Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri 
non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono 
essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini 
dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve 
informare il contribuente contestualmente alla richiesta (161). 
Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti 
del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di 
primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i 
registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle 
richieste degli uffici per causa a lui non imputabile (162) (163). 



(149)  Numero prima sostituito dall'art. 1, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. 
Uff. 23 luglio 1982, n. 201) e poi così modificato dall'art. 18, L. 30 dicembre 
1991, n. 413, dal comma 402 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e dal comma 
9 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203. 
(150)  La Corte costituzionale, con ordinanza 14-26 febbraio 2002, n. 33 (Gazz. 
Uff. 6 marzo 2002, n. 10, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, 
primo comma, numero 2, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, 
della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 6-8 giugno 2005, n. 
225 (Gazz. Uff. 15 giugno 2005, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non 
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, 
numero 2), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione. 
(151)  Numero così modificato dall'art. 19, L. 30 dicembre 1991, n. 413. 
(152) Numero così modificato dal comma 32 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 
223.
(153)  Numero prima sostituito dall'art. 1, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. 
Uff. 23 luglio 1982, n. 201) e poi così modificato dall'art. 13, L. 30 dicembre 
1991, n. 413 e dal comma 402 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. 
(154)  Numero aggiunto dall'art. 3, comma 178, L. 28 dicembre 1995, n. 549 e poi 
così modificato dal comma 402 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. 
(155)  Numero prima sostituito dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e poi 
così modificato dal comma 402 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, 
anche, il comma 14-ter dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto 
dalla relativa legge di conversione. 
(156)  Numero prima sostituito dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e poi 
così modificato dal comma 32 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(157)  Numero aggiunto dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413. 
(158)  Numero aggiunto dall'art. 21, comma 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(159)  Comma così modificato prima dall'art. 1, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 
(Gazz. Uff. 23 luglio 1982, n. 201) e poi dal comma 402 dell'art. 1, L. 30 
dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 9 settembre 1992, n. 372. 
(160)  Comma aggiunto dal comma 402 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 con 
effetto dal 1° gennaio 2006 ai sensi di quanto disposto dal Provv. 1° luglio 
2005 (Gazz. Uff. 4 luglio 2005, n. 153). Con Provv. 22 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 
10 gennaio 2006, n. 7, S.O.), modificato dal Provv. 24 febbraio 2006 (Gazz. Uff. 
10 marzo 2006, n. 58) e dal Provv. 28 aprile 2006 (Gazz. Uff. 15 maggio 2006, n. 
111), sono state stabilite le modalità di trasmissione telematica delle 
richieste e delle risposte, nonché dei dati, notizie e documenti in esse 
contenuti. 
(161)  Comma aggiunto dall'art. 25, L. 18 febbraio 1999, n. 28. 
(162)  Comma aggiunto dall'art. 25, L. 18 febbraio 1999, n. 28. 
(163)  Vedi, anche, l'art. 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
33. Accessi, ispezioni e verifiche.
Per la esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni 
dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 
Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati 
muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti 
indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le 
notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e 
l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le 
notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) 
dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma 
di tale articolo e allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la 
esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, 
dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i 
rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o 
l'Amministrazione postale (164). 
La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e 
il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per 
la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di 
propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà 
di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione 
dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'art. 329 
del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte 
documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle 
altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria (165). 
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di finanza con 
quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi 
in cui si debba procedere ad indagini sistematiche tra la direzione generale 
delle imposte dirette e il comando generale della guardia di finanza e, 
nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli 
uffici e comandi territoriali. 
Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la 
reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio 
delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la 
comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo la ispezione o la 
verifica l'esecuzione di specifici controlli e l'acquisizione di specifici 
elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti 
o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al 
termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha 
eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti (166). 
Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale 
debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale 
delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, dal comandante di zona, 
da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a 
quella di funzionario tributario e da ufficiali della guardia di finanza di 
grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere 
eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui 
avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del 
predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni 
e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere 
direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con 
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono 
determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento 
al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni 
accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di 
autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli 
orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere 
espletati e alla redazione dei processi verbali (167). 
... (168) (169) (170). 



(164)  Comma prima sostituito dall'art. 2, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. 
Uff. 23 luglio 1982, n. 201) e poi così modificato dall'art. 18, L. 30 dicembre 
1991, n. 413. 
(165)  Comma prima sostituito dall'art. 2, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. 
Uff. 23 luglio 1982, n. 201) e poi così modificato dall'art. 5, D.L. 3 maggio 
1991, n. 143, dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'art. 23, D.Lgs. 
10 marzo 2000, n. 74. 
(166)  Gli attuali commi quinto e sesto così sostituiscono l'originario comma 
quinto per effetto dell'art. 2, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. Uff. 23 
luglio 1982, n. 201), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. Il citato art. 2 ha, inoltre, così disposto: "Il decreto di cui 
all'ultimo comma dell'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come 
modificato dal presente articolo, deve essere emanato entro trenta giorni 
dall'entrata in vigore del presente decreto e le relative disposizioni possono 
essere modificate ed integrate con successivi decreti". Il primo periodo del 
comma sesto è stato poi così sostituito, con gli attuali primi due periodi, 
dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413. 
(167)  Gli attuali commi quinto e sesto così sostituiscono l'originario comma 
quinto per effetto dell'art. 2, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. Uff. 23 
luglio 1982, n. 201), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. Il citato art. 2 ha, inoltre, così disposto: "Il decreto di cui 
all'ultimo comma dell'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come 
modificato dal presente articolo, deve essere emanato entro trenta giorni 
dall'entrata in vigore del presente decreto e le relative disposizioni possono 
essere modificate ed integrate con successivi decreti". Il primo periodo del 
comma sesto è stato poi così sostituito, con gli attuali primi due periodi, 
dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413. 
(168)  Il comma che si omette aggiunge due commi all'art. 52, D.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 633. 
(169)  Vedi, anche, l'art. 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289. 
(170)  La Corte costituzionale, con ordinanza 26 marzo - 10 aprile 2003, n. 119 
(Gazz. Uff. 16 aprile 2003, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 
33 sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione. 
 





34. Certificazione delle passività bancarie.
[Se il contribuente afferma l'esistenza, nei confronti di aziende e istituti di 
credito, di componenti passivi del proprio reddito imponibile o di oneri 
deducibili, l'ufficio delle imposte può invitarlo a presentare, entro un termine 
non inferiore a sessanta giorni, la copia dei conti intrattenuti con l'ente 
creditore e un certificato dell'ente stesso attestante l'ammontare dei detti 
componenti ed oneri con la specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o 
creditori, nonché dei riporti e delle garanzie prestate anche da terzi in atto 
con lo stesso contribuente alla data in cui termina il periodo di imposta e ad 
altre date anteriori o successive indicate dall'ufficio. Il certificato, 
controfirmato dal capo servizio o dal contabile addetto al servizio, deve essere 
rilasciato dall'ente creditore nel termine di trenta giorni dalla richiesta 
scritta del contribuente e deve contenere la esplicita menzione che è stato 
rilasciato su richiesta del contribuente ai sensi della presente disposizione e 
che riflette rapporti intrattenuti con tutte le sedi, agenzie filiali o altre 
ripartizioni territoriali dell'azienda o istituto di credito. 
Su richiesta del Ministro per le finanze, il servizio di vigilanza sulle aziende 
di credito controlla l'esattezza delle attestazioni contenute nel certificato] 
(171). 



(171)  Abrogato dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
35. Deroghe al segreto bancario.
[L'ufficio delle imposte dirette può richiedere i documenti, i dati e le notizie 
indicati al numero 7) dell'art. 32 su conforme parere dell'ispettorato 
compartimentale delle imposte dirette, previa autorizzazione del presidente 
della commissione tributaria di primo grado territorialmente competente e può 
accedere presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale a 
norma del secondo comma dell'art. 33 previa autorizzazione del competente 
ispettore compartimentale nelle seguenti ipotesi: 
a) quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi e 
l'ufficio è in possesso di elementi dai quali risulta che nel periodo d'imposta 
ha conseguito ricavi o altre entrate o ha acquistato beni mobili o immobili per 
ammontare superiore a lire cento milioni; 
b) quando da elementi certi in possesso dell'ufficio risulta che il contribuente 
ha conseguito nel periodo d'imposta ricavi o altre entrate, rilevanti per la 
determinazione dell'imponibile ed analiticamente individuati per ammontare 
superiore al quadruplo di quelli dichiarati, sempre che la differenza sia 
superiore a lire cento milioni; 
c) quando il reddito complessivo fondamentale attribuibile al soggetto, in base 
ad elementi e a circostanze di fatto certi, ai sensi del quarto comma dell'art. 
38 e salva la facoltà di cui al successivo quinto comma dello stesso articolo, 
non è inferiore a lire cento milioni ed al quadruplo di quello dichiarato per lo 
stesso periodo di imposta; 
d) quando il contribuente non ha tenuto le scritture contabili prescritte dagli 
articoli 14, 18, 18-bis, 19 e 20 o quando le omissioni e le false o inesatte 
indicazioni accertate ai sensi del primo comma dell'articolo 39 sono così gravi, 
numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture 
stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica; la 
disposizione non si applica se dagli elementi in possesso dell'ufficio non 
risultano ricavi o altre entrate per ammontare superiore a lire cento milioni; 
e) quando ricorre l'ipotesi prevista dalla lettera d) dell'art. 51-bis del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
La richiesta può riguardare anche i conti successivi al periodo o ai periodi 
d'imposta cui si riferiscono i fatti indicati nel precedente comma e può essere 
estesa ai conti intestati al coniuge non legalmente ed effettivamente separato 
ed ai figli minori conviventi. Nel caso previsto dalla precedente lettera e), se 
le fatture sono state emesse o utilizzate da una società che esercita l'attività 
di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, la richiesta può essere 
estesa ai conti intestati ai soci delle società di fatto nonché agli 
amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in 
carica nel periodo o nei periodi di imposta in cui le fatture sono state emesse 
o utilizzate. 
Con le richieste e nel corso degli accessi indicati nel primo comma non possono 
essere rilevati dagli uffici documenti, dati e notizie relativi a soggetti 
diversi dal contribuente. Tali documenti, dati e notizie sono tuttavia 
utilizzabili ai fini fiscali se forniti dal contribuente o, autonomamente, dalle 
aziende e istituti di credito. 
L'ispettore compartimentale delle imposte dirette deve esprimersi sulla 
richiesta di autorizzazione all'accesso formulata dagli uffici entro il termine 
di giorni quindici dalla richiesta stessa. 
Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 34] (172). 



(172)  Sostituito dall'art. 3, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. Uff. 23 
luglio 1982, n. 201), e poi abrogato dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
36. Comunicazione di violazioni tributarie (173).
[Le società, comprese quelle in nome collettivo e in accomandita semplice, e gli 
enti diversi dalle società soggetti all'imposta sul reddito delle persone 
giuridiche devono inviare all'ufficio delle imposte competente per 
l'accertamento, entro tre mesi, copia dell'atto costitutivo e delle 
deliberazioni che lo modificano. La presentazione, nei casi in cui è richiesto 
l'atto pubblico, deve essere effettuata a cura del pubblico ufficiale che ha 
ricevuto l'atto. Per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese 
il termine decorre dalla data di iscrizione] (174). 
[Nello stesso termine i soggetti indicati nel comma precedente devono dare 
comunicazione all'ufficio delle imposte della variazione dell'indirizzo della 
loro sede legale o amministrativa nonché della stabile organizzazione in Italia 
se hanno sede all'estero] (175). 
[Gli amministratori delle società ed enti di cui al primo comma devono, entro 
trenta giorni, inviare al competente ufficio delle imposte copia della 
deliberazione o del provvedimento con il quale la società o l'ente è posto in 
liquidazione] (176). 
I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive 
o di vigilanza nonchè gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, 
penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia 
giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a 
conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono 
comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da 
leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando 
della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli 
stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli (177). 



(173)  Rubrica così sostituita dall'art. 37, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(174)  Comma abrogato dall'art. 37, L. 24 novembre 2000, n. 340. 
(175)  Comma abrogato dall'art. 37, L. 24 novembre 2000, n. 340. 
(176)  Comma abrogato dall'art. 37, L. 24 novembre 2000, n. 340. 
(177)  Comma aggiunto dall'art. 19, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e poi così 
modificato dal comma 31 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
 





(giurisprudenza di legittimità)
36-bis. Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi 
dovuti in base alle dichiarazioni.
1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria 
procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni 
relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e 
dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni 
presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta (178). 
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle 
dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, 
l'Amministrazione finanziaria provvede a: 
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella 
determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; 
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle 
eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti 
dichiarazioni; 
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella 
prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle 
dichiarazioni; 
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella 
prevista dalla legge; 
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista 
dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla 
dichiarazione; 
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei 
versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto 
e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto 
d'imposta. 
2-bis. Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche 
prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la 
tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei 
premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate 
in qualità di sostituto d'imposta (179). 
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto 
a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti 
dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore 
imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto 
d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la 
regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il 
contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non 
considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso 
può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i 
trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione (180). 
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo 
si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal 
sostituto d'imposta (181). 



(178)  Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 28, L. 27 
dicembre 1997, n. 449. 
(179)  Comma aggiunto dal comma 10 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203. 
(180)  Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 e 
poi dal comma 10 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203. 
(181)  Articolo aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 modificato 
dall'art. 1, D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506 (Gazz. Uff. 22 ottobre 1979, n. 
288), dall'art. 10-ter, D.L. 2 marzo 1989, n. 69 e dall'art. 1, D.L. 31 maggio 
1994, n. 330 ed infine così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 
241. Per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici 
effettuati ai sensi del presente articolo vedi l'art. 2, D.Lgs. 18 dicembre 
1997, n. 462. Per i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo delle somme 
dovute dai contribuenti vedi l'art. 17, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 come 
sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, il comma 
103 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 





36-ter. Controllo formale delle dichiarazioni.
1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 
31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo 
formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti 
d'imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, 
tenendo anche conto delle capacità operative dei medesimi uffici (182). 
2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e 
seguenti, gli uffici possono: 
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non 
risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di 
cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero 
delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle 
dichiarazioni dei contribuenti stessi; 
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base 
ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 78, 
comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; 
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base 
ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera 
b); 
d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle 
dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti; 
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori 
contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più 
dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), 
presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente; 
f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei 
sostituti d'imposta. 
3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta è invitato, 
anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in 
ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere 
ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o 
difformi dai dati forniti da terzi. 
4. L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto 
d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli 
imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi 
dichiarati, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi 
non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i 
trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione (183). 



(182)  Per i termini del controllo delle dichiarazioni presentate dal 1994 al 
1998 vedi l'art. 9, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
(183)  Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309 (Gazz. Uff. 
7 giugno 1982, n. 154), modificato dall'art. 10-ter, D.L. 2 marzo 1989, n. 69 
sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 ed, infine, così 
modificato dall'art. 1, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32. Per la riscossione delle 
somme dovute a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi del presente 
articolo vedi l'art. 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462. Per i termini di 
decadenza per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute dai contribuenti vedi 
l'art. 17, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 come sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 
26 febbraio 1999, n. 46. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
37. Controllo delle dichiarazioni.
Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati 
annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacità 
operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti 
che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie 
acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni 
previste negli articoli 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe 
tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso (184). 
In base ai risultati dei controlli e delle ricerche effettuati gli uffici delle 
imposte provvedono, osservando le disposizioni dei successivi articoli, agli 
accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e gli accertamenti di 
ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione. 
In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i 
redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche 
sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è 
l'effettivo possessore per interposta persona (185). 
Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi 
successivamente imputati, a norma del comma terzo, ad altro contribuente, 
possono chiederne il rimborso. L'amministrazione procede al rimborso dopo che 
l'accertamento, nei confronti del soggetto interponente, è divenuto definitivo 
ed in misura non superiore all'imposta effettivamente percepita a seguito di 
tale accertamento (186). 



(184)  Comma così sostituito dall'art. 6, L. 24 aprile 1980, n. 146. 
(185)  Comma aggiunto dall'art. 30, D.L. 2 marzo 1989, n. 69. 
(186)  Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
37-bis. Disposizioni antielusive.
1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i 
negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad 
aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere 
riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. 
2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti 
mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte 
determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per 
effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione. 
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito 
del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti 
operazioni: 
a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni 
ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle 
formate con utili; 
b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o 
il godimento di aziende; 
c) cessioni di crediti; 
d) cessioni di eccedenze d'imposta; 
e) operazioni di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni 
per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di 
fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni; 
f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni e le 
classificazioni di bilancio, aventi ad oggetto i beni ed i rapporti di cui 
all'articolo 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle 
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (187); 
f-bis) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti 
ammessi al regime della tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo 
unico delle imposte sui redditi (188); 
f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all'art. 26-quater, qualora detti 
pagamenti siano effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente 
da uno o più soggetti non residenti in uno Stato dell'Unione europea (189);
f-quater) pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi 
dell'articolo 2359 del codice civile, una delle quali avente sede legale in uno 
degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi 
dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi ad 
oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra 
confirmatoria o penitenziale (190).
4. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al 
contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per 
iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale 
devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2. 
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso d'accertamento deve 
essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle 
giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte 
devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2. 
6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni 
di cui al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'art. 68 
del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e 
delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi 
interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale. 
7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi 
precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei 
comportamenti disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine detti 
soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è 
divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o conciliazione 
giudiziale, istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei limiti 
dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali 
procedure. 
8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, 
limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive 
altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate 
qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti 
elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare 
istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, 
descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di 
cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare 
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono 
disciplinate le modalità per l'applicazione del presente comma (191). 



(187)  Lettera così modificata prima dall'art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201 
e poi dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata 
nell'art. 4 dello stesso decreto. 
(188)  Lettera aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la 
decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto e poi così modificata dal 
comma 2 dell'art. 18, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza 
indicata nel comma 6 dello stesso articolo 18. 
(189)  Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143. Vedi, anche, 
l'art. 3 dello stesso decreto. 
(190) Lettera aggiunta dal comma 65 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. 
Vedi, anche, il comma 66 dello stesso articolo 1.
(191)  Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358. Le modalità 
per l'applicazione del comma 8 sono state approvate con D.M. 19 giugno 1998, n. 
259. Vedi, anche, l'art. 69, comma 7, L. 21 novembre 2000, n. 342. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
38. Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche.
L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate 
dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore 
a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le 
deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione. 
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul 
reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, ma con 
riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. 
L'incompletezza, la falsità e l'inesattezza dei dati indicati nella 
dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla 
dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni 
precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla 
base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti 
(192). 
L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e 
dall'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, 
determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in 
relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il 
reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello 
dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare 
nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali 
l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in 
relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo 
stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai 
predetti elementi per due o più periodi di imposta (193) (194) (195). 
Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in 
relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume 
sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, 
nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti (196). 
Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione 
dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile 
sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi 
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la 
durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione. 
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri 
di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti 
dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è 
considerato reddito di capitale salva la facoltà del contribuente di provarne 
l'appartenenza ad altre categorie di redditi. 
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente 
non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, 
primo comma, numeri 2), 3) e 4) (197) (198). 



(192)  Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Vedi, 
anche, il comma 498 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. 
(193)  Gli attuali commi 4 e 5 così sostituiscono l'originario comma 4 per 
effetto dell'art. 1, L. 30 dicembre 1991, n. 413. Inoltre, il comma 4 è stato 
così modificato dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330. Vedi, anche, il D.M. 
10 settembre 1992, il D.M. 29 aprile 1999, il D.M. 21 settembre 1999, il Provv. 
7 gennaio 2005 e il Provv. 14 febbraio 2007.
(194)  La Corte costituzionale, con ordinanza 27 febbraio-15 marzo 2002, n. 64 
(Gazz. Uff. 20 marzo 2002, n. 12, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, 
quarto comma, come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 
sollevata in riferimento agli artt. 23, 70 e 76 della Costituzione. 
(195)  La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 luglio 2004, n. 297 (Gazz. 
Uff. 4 agosto 2004, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, quarto 
comma, secondo periodo, come sostituito dall'art. 1 della legge 30 dicembre 
1991, n. 413 comma ulteriormente modificato dall'art. 1 del decreto-legge 31 
maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1994, 
n. 473, sollevata, in riferimento agli artt. 70, 76, 3 e 100, primo comma, della 
Costituzione e in relazione all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 dalla 
Commissione tributaria regionale del Piemonte, con l'ordinanza in epigrafe. 
(196)  Gli attuali commi 4 e 5 così sostituiscono l'originario comma 4 per 
effetto dell'art. 1, L. 30 dicembre 1991, n. 413. Inoltre, il comma 5 è stato 
così modificato dall'art. 2, comma 14-quater, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, 
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
(197)  Comma aggiunto dall'art. 25, L. 18 febbraio 1999, n. 28. 
(198)  Vedi, anche, l'art. 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
39. Redditi determinati in base alle scritture contabili.
Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica: 
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del 
bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di 
cui al 2° comma dell'art. 3; 
b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo V del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; 
c) se l'incompletezza, la falsità e l'inesattezza degli elementi indicati nella 
dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai 
verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) dell'art. 32, dagli atti, 
documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del n. 3) dello stesso 
articolo, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, 
dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o 
da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio; 
d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella 
dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture 
contabili e dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal controllo della 
completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta 
delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei 
dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32. 
L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate 
è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano 
gravi, precise e concordanti. Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili 
ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui 
medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche 
se l'infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale 
dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo 
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (199) (200). 
In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte 
determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque 
raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in 
parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto 
esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla 
lettera d) del precedente comma: 
a) quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione (201); 
b) [quando alla dichiarazione non è stato allegato il bilancio con il conto dei 
profitti e delle perdite] (202); 
c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il 
contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più 
scritture contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le scritture medesime 
non sono disponibili per causa di forza maggiore; 
d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del 
precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili 
risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da 
rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle 
garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di 
magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono 
contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel 
carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di 
lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 14 del presente 
decreto (203) (204); 
d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli 
uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente 
decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (205). 
Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i 
redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e 
professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate 
negli artt. 18 e 19. Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto comma 
dell'art. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai 
precedenti commi dello stesso articolo, è determinato in ogni caso ai sensi del 
secondo comma del presente articolo (206). 



(199)  Lettera così modificata prima dall'art. 62-sexies, D.L. 30 agosto 1993, 
n. 331 e poi dal comma 3 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come 
modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 8 
dell'art. 33, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come sostituito dall'art. 2, comma 
10, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e il comma 4-bis dell'art. 10, L. 8 maggio 1998, 
n. 146, aggiunto dal comma 17 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(200) Vedi, anche, il comma 307 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(201)  Vedi, anche, il comma 8 dell'art. 33, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, 
come sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 2003, n. 350. 
(202)  Lettera abrogata dall'art. 8, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 
(203)  Lettera così modificata dall'art. 62-sexies, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
Vedi, anche, il comma 8 dell'art. 33, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come 
sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 2003, n. 350. 
(204)  Periodo aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 4 novembre 1981, n. 664. 
(205)  Lettera aggiunta dall'art. 25, L. 18 febbraio 1999, n. 28. 
(206)  Vedi, anche, l'art. 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e i commi 504 e 507 
dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
40. Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche.
Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti all'imposta sul 
reddito delle persone giuridiche si procede con unico atto agli effetti di tale 
imposta e dell'imposta locale sui redditi, con riferimento unitario al reddito 
complessivo imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari. Per quanto 
concerne il reddito complessivo imponibile si applicano le disposizioni 
dell'articolo 39 relative al reddito d'impresa con riferimento al bilancio o 
rendiconto e se del caso ai prospetti di cui all'art. 5 e tenendo presenti, ai 
fini della lettera b) del secondo comma dell'articolo 39, anche le disposizioni 
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 concernenti la determinazione del reddito 
complessivo imponibile. 
Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni 
indicate nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, si procede con unico 
atto ai fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalle società stesse e ai 
fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche 
dovute dai singoli soci o associati. Si applicano le disposizioni del primo 
comma del presente articolo o quelle dell'art. 38, secondo che si tratti di 
società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ovvero di 
società semplici o di società o associazioni equiparate (207) (208). 



(207)  Vedi, anche, l'art. 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289. 
(208)  La Corte costituzionale, con ordinanza 9-12 marzo 1998, n. 55 (Gazz. Uff. 
18 marzo 1998, n. 11, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza 
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, secondo comma, 
sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
41. Accertamento d'ufficio.
Gli uffici delle imposte procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa 
presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle ai 
sensi delle disposizioni del titolo I. 
Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'ufficio determina il reddito 
complessivo del contribuente, e in quanto possibile i singoli redditi delle 
persone fisiche soggetti all'imposta locale sui redditi, sulla base dei dati e 
delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di 
avvalersi anche di presunzioni prive di requisiti di cui al terzo comma 
dell'art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della 
dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del 
contribuente ancorché regolarmente tenute. 
I redditi fondiari sono in ogni caso determinati in base alle risultanze 
catastali. 
Se il reddito complessivo è determinato sinteticamente, non sono deducibili gli 
oneri di cui all'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Si applica il 
quinto comma dell'art. 38. 
Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il reddito complessivo delle 
persone fisiche determinato d'ufficio senza attribuzione totale o parziale alle 
categorie di redditi indicate nell'articolo 6 del decreto indicato nel 
precedente comma è considerato reddito di capitale, salvo il disposto del terzo 
comma. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
41-bis. Accertamento parziale.
1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti 
dall'articolo 43, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli 
accessi, ispezioni e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla 
Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio 
della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza 
o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso 
dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire 
l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito 
parziale dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito 
imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in società, associazioni ed 
imprese di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato 
con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed 
agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, nonché l'esistenza di imposte o 
di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis 
e 36-ter, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il 
reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare, 
anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 
1997, n. 218. Non si applica la disposizione dell'art. 44 (209). 
2. [Le disposizioni del comma 1 possono applicarsi anche all'accertamento 
induttivo dei ricavi e dei compensi, di cui all'art. 12 del D.L. 2 marzo 1989, 
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, e 
successive modificazioni, tenendo conto della dimostrazione della non 
applicabilità dei coefficienti eventualmente fornita dal contribuente, con le 
modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1 dello stesso articolo 12. 
L'accertamento parziale avverrà utilizzando anche il coefficiente basato sul 
contributo diretto lavorativo determinato con i decreti di cui all'art. 11, 
comma 5, del citato decreto-legge n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 154 del 1989, e successive modificazioni. Le disposizioni del 
presente comma non sono applicabili nei riguardi dei contribuenti in regime di 
contabilità ordinaria e nei casi in cui la detta dimostrazione della non 
applicabilità dei coefficienti risulti asseverata da uno dei soggetti di cui 
all'art. 30, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive 
modificazioni. Nei confronti di questi ultimi si applicano, in caso di falsa 
indicazione dei fatti asseverati, ove non derivante da false o erronee 
informazioni fornite dal contribuente, le pene previste nell'art. 4 del D.L. 10 
luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1982, n. 
516, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 15 maggio 1991, n. 154] (210) (211). 



(209)  Comma così modificato dal comma 405 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 
311. 
(210)  Comma abrogato dall'art. 62-quinquies, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(211)  Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309 (Gazz. Uff. 
7 giugno 1982, n. 154), poi modificato dall'art. 30, D.L. 2 marzo 1989, n. 69 ed 
infine così sostituito dall'art. 2, L. 30 dicembre 1991, n. 413. Una ulteriore 
modifica è stata apportata al comma 2 dall'art. 11, D.L. 19 settembre 1992, n. 
384. Vedi, anche, l'art. 11-ter del predetto D.L. n. 384 del 1992 e gli artt. 7, 
8 e 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289. 
 





41-ter. Accertamento dei redditi di fabbricati.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), 38, 40 e 
41-bis non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da 
locazione dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al 
maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per 
cento e il 10 per cento del valore dell'immobile. 
2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si 
presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di 
locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del 
quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito 
si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dell'immobile. 
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell'immobile è determinato ai sensi 
dell'articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni (212). 



(212)  Articolo aggiunto dal comma 342 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 
con i limiti indicati nel comma 343 dello stesso articolo 1. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
42. Avviso di accertamento.
Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a 
conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal 
capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. 

L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli 
imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al 
lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti 
d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le 
ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito 
dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate con 
distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica 
indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi 
induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e 
detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né 
ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama 
salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale (213). 
L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, 
la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la 
documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma (214). 



(213)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32. 
(214)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
43. Termine per l'accertamento.
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro 
il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la 
dichiarazione (215). 
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di 
dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di 
accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno 
successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata 
(216). 
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 
331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto 
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono 
raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la 
violazione (217).
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può 
essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi 
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso 
devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e 
gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle 
imposte (218) (219). 



(215)  Comma così modificato dall'art. 15, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 
(216)  Comma così modificato dall'art. 15, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 
(217) Comma aggiunto dal comma 24 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, con 
i limiti di applicabilità indicati nel comma 26 dello stesso art. 37.
(218)  Per la proroga dei termini di cui al presente articolo vedi l'art. 9-bis, 
D.L. 28 marzo 1997, n. 79 e l'art. 10, L. 27 dicembre 2002, n. 289. In deroga a 
quanto disposto dal presente articolo vedi il comma 5 dell'art. 27, L. 18 aprile 
2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004. Per la decorrenza dei Termini di 
accertamento di cui al presente articolo vedi il comma 474 dell'art. 1, L. 23 
dicembre 2005, n. 266. 
(219)  La Corte costituzionale, con ordinanza 9 - 24 aprile 2003, n. 141 (Gazz. 
Uff. 30 aprile 2003, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, 
terzo comma, sollevata in riferimento all'art. 97, primo comma, della 
Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 11-14 ottobre 2005, n. 
390 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 43 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
 





(giurisprudenza di legittimità)
44. Partecipazione dei comuni all'accertamento.
I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo 
le disposizioni del presente articolo e di quello successivo (220). 
I centri di servizio devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei 
soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono pervenute, le copie 
delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'art. 2; gli 
uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei 
soggetti passivi, entro il 1° luglio dell'anno in cui scade il termine per 
l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio a 
persone fisiche, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o 
modificativi di cui al terzo comma dell'art. 43 (221). 
Il comune di domicilio fiscale del contribuente, avvalendosi della 
collaborazione del consiglio tributario se istituito, può segnalare all'ufficio 
delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle 
dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2, 
indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea 
documentazione atta a comprovarla. A tal fine il comune può prendere visione 
presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già 
trasmessegli in copia dall'ufficio stesso. Dati, fatti ed elementi rilevanti, 
provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel 
caso di omissione della dichiarazione (222). 
Il comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale l'ufficio delle 
imposte ha comunicato proposta di accertamento ai sensi del secondo comma può 
inoltre proporre l'aumento degli imponibili, indicando, per ciascuna categoria 
di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore 
imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. La proposta 
di aumento adottata con deliberazione della giunta comunale, sentito il 
consiglio tributario se istituito, deve pervenire all'ufficio delle imposte, a 
pena di decadenza, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della 
comunicazione di cui al secondo comma. La deliberazione della giunta comunale è 
immediatamente esecutiva (223). 
Le proposte di accertamento dell'ufficio delle imposte e le proposte di aumento 
del comune devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una delle 
copie, datata e sottoscritta, viene restituita in segno di ricevuta all'ufficio 
mittente. 
Decorso il termine di novanta giorni di cui al quarto comma l'ufficio delle 
imposte provvede alla notificazione degli accertamenti per i quali o non siano 
intervenute proposte di aumento da parte dei comuni o le proposte del comune 
siano state accolte dall'ufficio stesso (224). 
Le proposte di aumento non condivise dall'ufficio delle imposte devono essere 
trasmesse a cura dello stesso, con le proprie deduzioni, all'apposita 
commissione operante presso ciascun ufficio, la quale determina gli imponibili 
da accertare. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla 
trasmissione della proposta, l'ufficio delle imposte provvede all'accertamento 
dell'imponibile già determinato. 
Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma può richiedere 
dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di 
rispondere gratuitamente (225) (226). 



(220)  Gli attuali primi quattro commi così sostituiscono gli originari primi 
tre commi per effetto dell'art. 13, L. 13 aprile 1977, n. 114. Successivamente, 
il terzo e il quarto comma sono stati così sostituiti dall'art. 18, L. 24 aprile 
1980, n. 146. Il comma secondo è stato poi così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 
28 novembre 1980, n. 787. 
(221)  Gli attuali primi quattro commi così sostituiscono gli originari primi 
tre commi per effetto dell'art. 13, L. 13 aprile 1977, n. 114. Successivamente, 
il terzo e il quarto comma sono stati così sostituiti dall'art. 18, L. 24 aprile 
1980, n. 146. Il comma secondo è stato poi così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 
28 novembre 1980, n. 787. 
(222)  Gli attuali primi quattro commi così sostituiscono gli originari primi 
tre commi per effetto dell'art. 13, L. 13 aprile 1977, n. 114. Successivamente, 
il terzo e il quarto comma sono stati così sostituiti dall'art. 18, L. 24 aprile 
1980, n. 146. Il comma secondo è stato poi così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 
28 novembre 1980, n. 787. 
(223)  Gli attuali primi quattro commi così sostituiscono gli originari primi 
tre commi per effetto dell'art. 13, L. 13 aprile 1977, n. 114. Successivamente, 
il terzo e il quarto comma sono stati così sostituiti dall'art. 18, L. 24 aprile 
1980, n. 146. Il comma secondo è stato poi così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 
28 novembre 1980, n. 787. 
(224)  Comma così sostituito dall'art. 18, L. 24 aprile 1980, n. 146. 
(225)  Comma aggiunto dall'art. 18, L. 24 aprile 1980, n. 146. 
(226)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 30 settembre 2005, n. 203. 
 





45. Commissione per l'esame delle proposte del comune.
La commissione di cui al sesto comma dell'art. 44 è unica per ogni ufficio delle 
imposte, è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della 
carriera direttiva da lui delegato ed è composta per metà da impiegati 
dell'ufficio e per metà da persone designate dal consiglio comunale di ciascuno 
dei comuni compresi nel distretto. Non possono essere designati coloro che 
esercitano professionalmente funzioni di assistenza e rappresentanza in materia 
tributaria. 
Il numero dei componenti della commissione non può essere superiore, oltre al 
presidente, a otto per i comuni di prima classe, a sei per i comuni di seconda e 
terza classe e a quattro per i comuni di quarta e quinta classe. Non possono far 
parte della commissione gli impiegati dell'ufficio delle imposte che rivestono 
cariche elettive nei comuni del distretto e i componenti delle commissioni 
tributarie. Entro il 30 novembre di ciascun anno il sindaco comunica all'ufficio 
delle imposte i nominativi delle persone designate in rappresentanza del comune, 
le quali si intendono confermate di anno in anno qualora entro il detto termine 
il sindaco non abbia comunicato variazioni. 
La convocazione della commissione è fatta dal presidente, almeno cinque giorni 
prima di quello fissato per la riunione, con avviso a mezzo di raccomandata 
diretto al sindaco del comune del quale si esaminano le proposte. L'avviso deve 
contenere l'indicazione nominativa dei contribuenti ai quali si riferiscono le 
proposte medesime. 
La commissione determina l'ammontare dell'imponibile da accertare sulla base 
degli atti in suo possesso deliberando a maggioranza di voti con l'intervento di 
almeno la metà più uno dei componenti; in caso di parità prevale il voto del 
presidente. Le sedute della commissione non sono pubbliche e ad esse non può 
intervenire il contribuente. 
Il segretario della commissione redige il verbale della seduta nel quale devono 
essere indicati i nominativi degli intervenuti, le proposte esaminate e le 
decisioni adottate. Il verbale è sottoscritto anche dal presidente. 
Ai compiti di segreteria della commissione provvede l'ufficio delle imposte. Le 
spese relative alla partecipazione dei rappresentanti dei comuni sono a carico 
dei comuni stessi. 



 





TITOLO V 
Sanzioni (227) 
(giurisprudenza di legittimità)
46. Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione.
[Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui agli articoli da 1 
a 6, 10 e 11 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare 
delle imposte dovute e comunque non inferiore a lire 300.000 (228). Se non sono 
dovute imposte, la pena pecuniaria si applica nella misura di lire 300.000 
(229), elevabili fino a lire 3.000.000 (230) nei confronti dei soggetti 
obbligati alla tenuta di scritture contabili; la pena pecuniaria può essere 
ridotta fino a lire 60.000 (231) nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui 
alla lettera d) del terzo comma dell'art. 1, che non hanno presentato il 
certificato ivi previsto. 
Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti i singoli redditi 
posseduti, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare 
delle imposte e delle maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non 
dichiarati. 
Se le omissioni previste nei precedenti commi riguardano anche redditi prodotti 
all'estero la pena pecuniaria è aumentata di un terzo. 
Se nella dichiarazione, al di fuori dell'ipotesi di cui al secondo comma, è 
indicato ai fini delle singole imposte un reddito netto inferiore a quello 
accertato si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della 
maggiore imposta o delle maggiori imposte dovute, anche se la differenza dipende 
dalla indeducibilità di spese, passività e oneri. La pena pecuniaria, per la 
parte relativa a ciascuna imposta, è aumentata di un terzo se la differenza tra 
il reddito accertato e quello dichiarato riguarda anche i redditi prodotti 
all'estero, è ridotta alla metà se la maggiore imposta è inferiore a un quarto 
di quella accertata e non si applica quando la maggiore imposta accertata non è 
superiore a lire 10.000 (232). 
Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'imposta liquidata in base 
all'accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi 
dell'articolo 36-bis ovvero ai sensi dell'art. 36-ter (233). 
Se la dichiarazione è stata presentata con ritardo non superiore a un mese, si 
applicano le pene di cui al primo comma ridotte a un quarto (234) (235)] (236). 



(227)  Vedi, anche, sulle sanzioni in materia di imposte dirette, il D.Lgs. 18 
dicembre 1997, n. 471.
(228)  La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, comma 
1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332. 
(229)  La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, comma 
1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332. 
(230)  La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, comma 
1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332. 
(231)  La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, comma 
1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332. 
(232)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920. 
(233)  Comma da ultimo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 14 aprile 1982, n. 
309 (Gazz. Uff. 7 giugno 1982, n. 154) entrato in vigore, per effetto dell'art. 
3, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 
(234)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-15 luglio 1976, n. 179 (Gazz. 
Uff. 21 luglio 1976, n. 191), ha dichiarato l'illegittimità, fra l'altro, degli 
artt. 2, n. 3, della L. 9 ottobre 1971, n. 825, 2, comma primo, e 4, lettera a), 
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, 1, comma terzo, 46, 56, e 57 del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 600 e 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 
636, nelle parti in cui le relative norme dispongono: a) che per la 
determinazione del reddito complessivo sono imputati al marito, quale soggetto 
passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, oltre ai redditi propri, 
i redditi della moglie (eccettuati quelli che sono nella libera disponibilità 
della moglie legalmente ed effettivamente separata), e che i redditi di coniugi 
sono cumulati al fine dell'applicazione dell'imposta; b) che non è soggetto 
passivo dell'imposta la moglie, i cui redditi siano imputati al marito ai sensi 
dell'art. 4, lettera a), del D.P.R. n. 597 del 1973; c) che la dichiarazione 
delle persone fisiche è unica, oltreché per i redditi propri del soggetto 
passivo, per quelli della moglie a lui imputabili a norma dell'art. 4 del D.P.R. 
n. 597 del 1973; d) che la moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente 
separata, è tenuta ad indicare al marito, quale soggetto passivo dell'imposta, 
gli elementi, i dati e le notizie a questo occorrenti perché possa adempiere 
l'obbligo della dichiarazione dei redditi come sopra a lui imputati. 
(235)  La Corte costituzionale, con ordinanza 22 febbraio - 1 marzo 1995, n. 75 
(Gazz. Uff. 8 marzo 1995, n. 10, serie speciale), ha disposto la restituzione al 
giudice remittente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale 
dell'art. 46, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. 
(236)  Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
47. Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.
[Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione prescritta dall'art. 7 si 
applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare complessivo delle 
ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati. 
Se l'ammontare complessivo dei compensi, interessi e altre somme dichiarati è 
inferiore a quello definitivamente accertato, si applica la pena pecuniaria da 
due a quattro volte la differenza. Se la dichiarazione non comprende tutti i 
percipienti, si applica inoltre per ogni nominativo omesso la pena pecuniaria da 
lire 300.000 a lire 3.000.000 (237). 
Si applicano le disposizioni del sesto comma dell'art. 46 (238) (239)] (240). 



(237)  La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, comma 
1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332. 
(238)  Comma così modificato dall'art. 2, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920. Vedi, 
anche, gli artt. 6 e 7, D.P.R. 5 aprile 1978, n. 131. 
(239)  La Corte costituzionale, con ordinanza 22 febbraio - 1 marzo 1995, n. 75 
(Gazz. Uff. 8 marzo 1995, n. 10, serie speciale), ha disposto la restituzione al 
giudice remittente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale 
dell'art. 47, per contrasto con gli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione. Con 
successiva sentenza 18-26 maggio 1995, n. 194 (Gazz. Uff. 31 maggio 1995, n. 23, 
serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato inammissibile la questione di 
legittimità costituzionale dello stesso art. 47, sollevata in riferimento agli 
artt. 3, 53 e 76 della Costituzione. 
(240)  Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
48. Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni.
[Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal 
Ministro per le finanze o se non contiene tutti i dati ed elementi prescritti 
dagli articoli 2, primo e terzo comma, 4 e 6 si applica, ove le infrazioni non 
integrino le fattispecie di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, la pena 
pecuniaria da lire 300.000 a lire 3.000.000 (241). 
Se l'omissione o l'incompletezza riguarda gli elementi di cui al secondo comma 
dell'art. 2 e dell'art. 7, si applica la pena pecuniaria da lire 600.000 a lire 
6.000.000 (242). La stessa pena si applica in caso di mancanza o incompletezza 
degli allegati di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 10 e 11. 
In caso di omessa presentazione della copia della dichiarazione destinata al 
comune di domicilio fiscale, ai sensi del quinto comma dell'art. 12, si applica 
la pena pecuniaria di lire 120.000 (243). La stessa pena si applica quando la 
copia non è conforme all'originale] (244). 



(241)  La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, comma 
1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332. 
(242)  La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, comma 
1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332. 
(243)  La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, comma 
1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332. 
(244)  Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
49. Deduzioni e detrazioni indebite.
[Se il contribuente ha esposto nella dichiarazione indebite detrazioni 
dall'imposta ovvero indebite deduzioni dal reddito di cui agli artt. 17 e 24 del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, e all'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 
599, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la maggiore imposta 
dovuta. La stessa pena si applica se le indebite detrazioni o deduzioni sono 
state conseguite per causa imputabile al contribuente, in sede di ritenuta alla 
fonte. Si applica il quinto comma dell'art. 55 (245)] (246). 



(245)  Comma così modificato dall'art. 2, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920. 
(246)  Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 
 





50. Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari.
[In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall'articolo 26 del D.P.R. 
29 settembre 1973, n. 597, delle situazioni che danno luogo a variazioni in 
aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario si applica la 
pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000 (247)] (248). 



(247)  Così sostituito dall'art. 11-bis, D.L. 14 marzo 1988, n. 70. 
(248)  Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
51. Violazione degli obblighi relativi alla contabilità.
[Se nel corso degli accessi di cui all'art. 32 viene rifiutata l'esibizione o 
comunque impedita l'ispezione delle scritture contabili e dei documenti la cui 
tenuta e conservazione è obbligatoria per legge o di cui risulta la esistenza, 
si applica la pena pecuniaria da lire 1.200.000 a lire 12.000.000 (249). 
La stessa pena si applica in caso di omessa tenuta o conservazione delle 
scritture contabili e dei documenti prescritti dagli articoli 14, 18, 19 e 21. 
Qualora le scritture contabili e i documenti di cui al precedente comma non 
siano tenuti in conformità alle disposizioni dell'art. 22, si applica la pena 
pecuniaria da lire 600.000 a lire 6.000.000 (250). 
Le pene previste nei precedenti commi sono irrogate anche se dai fatti non è 
derivato ostacolo all'accertamento, e sono raddoppiate se vengono accertate 
evasioni di imposta per un ammontare complessivo superiore a lire 5.000.000. 
Nell'ipotesi di cui al terzo comma la pena è ridotta al quinto del minimo se la 
irregolarità delle scritture contabili o i documenti mancanti sono di scarsa 
rilevanza. 
Gli amministratori e i componenti degli organi di controllo delle società e 
degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che 
sottoscrivono la dichiarazione senza denunciare la mancanza delle scritture 
contabili prescritte dal presente decreto sono puniti con la multa da lire 
200.000 a lire 2.000.000 (251). Nelle ipotesi di cui all'art. 75, comma 4, terzo 
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 
dicembre 1986, n. 917, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 46, si 
applica la pena pecuniaria da uno a cinque decimi dell'ammontare delle spese ed 
oneri ammessi in deduzione (252)] (253). 



(249)  La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, comma 
1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332. 
(250)  La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, comma 
1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332. 
(251)  La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, primo 
comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. 
(252)  Periodo aggiunto dall'art. 30, D.L. 2 marzo 1989, n. 69. 
(253)  Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 
 





52. Violazione degli obblighi delle aziende di credito.
[Se i documenti trasmessi a norma dell'articolo 32, primo comma, numero 7), non 
rispondono al vero o sono incompleti si applica la pena pecuniaria da lire 
3.000.000 a lire 30.000.000 a carico dell'azienda o istituto di credito e la 
pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 a carico di coloro che hanno 
sottoscritto le risposte. La pena a carico dell'azienda o istituto di credito si 
applica anche nel caso di omissione dell'invio dei documenti. Si considera 
omesso l'invio avvenuto oltre il termine di cui all'articolo 32, ultimo comma; 
ove il ritardo non sia superiore a quindici giorni, la pena è ridotta della 
metà. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di violazioni da parte 
delle società ed enti di assicurazione e delle società ed enti che effettuano 
istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di 
gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, relativamente 
alle richieste di cui all'art. 32, primo comma, numero 5) (254). 
In caso di recidiva nelle infrazioni di cui al comma precedente, può essere 
disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della azienda o istituto; 
in caso di eccezionale gravità può essere revocata l'autorizzazione 
all'esercizio del credito ai sensi delle leggi in vigore. 
Nel caso in cui le infrazioni previste nel primo comma si riferiscono a 
richieste rivolte dagli uffici delle imposte all'amministrazione postale, si 
applica la pena pecuniaria da lire 600.000 a lire 6.000.000 (255) a carico delle 
persone responsabili secondo l'ordinamento della amministrazione stessa] (256). 



(254)  Comma così sostituito prima dall'art. 1, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 
(Gazz. Uff. 23 luglio 1982, n. 201), e poi dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 
413. 
(255)  La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, comma 
1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332. 
(256)  Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
53. Altre violazioni.
[Sono punite con la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 3.000.000 (257): 
1) l'omissione delle comunicazioni richieste dagli uffici delle imposte ai sensi 
del n. 5) dell'art. 32 o l'invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non 
veritieri; 
2) la mancata restituzione dei questionari previsti al n. 4) e al n. 7) 
dell'art. 32 o la restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere 
(258); 
3) la inottemperanza all'invito di comparizione di cui al n. 2 dell'art. 32 ed a 
qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici delle imposte nell'esercizio dei 
poteri indicati nello stesso articolo; 
4) ogni altra violazione di obblighi stabiliti dal presente decreto e dalle 
norme relative alle singole imposte sui redditi. 
La stessa pena pecuniaria si applica a carico di coloro che nelle ipotesi 
previste nel quarto comma dell'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e 
nel quarto comma, lettera d), dell'art. 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 
attestino fatti non rispondenti al vero, senza pregiudizio delle sanzioni penali 
eventualmente applicabili per la formazione, il rilascio e l'uso di tali 
attestazioni (259). 
L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, previsto dal quarto comma 
dell'articolo 36, è punita con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 
1.000.000 da irrogare con decreto del Ministro delle finanze (260)] (261) (262). 




(257)  La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, comma 
1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332. 
(258)  Numero così modificato dall'art. 1, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. 
Uff. 23 luglio 1982, n. 201). 
(259)  Comma aggiunto dall'art. 14, L. 13 aprile 1977, n. 114 e poi così 
modificato dall'art. 5, D.L. 5 marzo 1986, n. 57. 
(260)  Comma aggiunto dall'art. 19, L. 30 dicembre 1991, n. 413. 
(261)  Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 
(262)  La Corte costituzionale con ordinanza 12-21 luglio 1995, n. 350 (Gazz. 
Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, 
terzo comma, introdotto dall'art. 19 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, 
sollevata in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
54. Determinazione delle pene pecuniarie.
[Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto 
della gravità del danno o del pericolo per l'erario e della personalità 
dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni 
di vita individuale, familiare e sociale. 
La pena può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi nei tre anni 
precedenti sia incorso in un'altra violazione della stessa indole, per la quale 
sia stata inflitta la pena pecuniaria. Sono considerate violazioni della stessa 
indole, non soltanto quelle che violano una stessa disposizione del presente 
decreto ma anche quelle che, pur essendo prevedute in più disposizioni, 
presentano in concreto, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei 
motivi che le determinano, carattere fondamentale comune. 
Le pene pecuniarie sono ridotte ad un quarto qualora la violazione consista 
nella inosservanza di un termine e l'obbligo venga adempiuto entro trenta giorni 
dalla scadenza di esso, a meno che la violazione non sia già stata constatata 
formalmente. 
Quando il reddito netto è definito per mancata impugnazione dell'accertamento 
dell'ufficio o per rinuncia al proposto gravame prima che sia intervenuta la 
decisione della commissione tributaria di primo grado, le pene pecuniarie 
applicabili ai sensi degli articoli da 46 a 50 sono ridotte alla metà (263). 
In caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine per la 
presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, in luogo 
delle sanzioni previste negli articoli 46 e 49 si applica la soprattassa del 30 
per cento della maggiore imposta che risulta dovuta (264). Se il versamento 
della maggiore imposta che risulterà dalla suddetta dichiarazione integrativa 
viene effettuato prima della presentazione della stessa nei termini previsti per 
i versamenti di acconto, la soprattassa è ridotta al 15 per cento. La 
soprattassa è aumentata al 60 per cento se la dichiarazione integrativa è 
presentata entro il termine relativo alla dichiarazione per il secondo periodo 
di imposta successivo (265)] (266). 



(263)  Comma abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. 
(264)  Vedi, anche, l'art. 38, L. 8 maggio 1998, n. 146. 
(265)  Comma aggiunto dall'art. 14, L. 29 dicembre 1990, n. 408. 
(266)  Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
55. Applicazione delle pene pecuniarie.
[Le pene pecuniarie previste per la violazione degli obblighi stabiliti dal 
presente decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi sono 
irrogate dall'ufficio delle imposte. 
Per le violazioni che danno luogo ad accertamenti in rettifica o d'ufficio, 
l'irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con l'avviso di 
accertamento (267) (268). 
Per le violazioni che non danno luogo ad accertamenti l'ufficio delle imposte 
può provvedere in qualsiasi momento con separati avvisi da notificare entro il 
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. 
Se la violazione è stata constatata in occasione di accessi, ispezioni e 
verifiche eseguiti ai sensi dell'art. 33, la pena pecuniaria non può essere 
irrogata qualora, nel termine di trenta giorni dalla data del relativo verbale, 
sia stato eseguito versamento diretto all'esattoria di una somma pari ad un 
sesto del massimo della pena (269). 
Se i ricavi o i compensi non annotati nelle scritture contabili sono 
specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le 
violazioni previste dall'art. 51 non siano già state constatate non si fa luogo 
all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla 
presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al 
concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo 
dei ricavi o dei compensi non annotati (270). 
Nei casi previsti dall'art. 52 l'ufficio delle imposte trasmette il processo 
verbale al Ministro per le finanze, il quale provvede con proprio decreto, alla 
irrogazione delle pene pecuniarie, sentiti, nella rispettiva competenza, il 
Ministro per il tesoro e il Ministro per le poste e telecomunicazioni. I 
provvedimenti previsti nel secondo comma dell'art. 52 sono adottati su proposta 
del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro. 
Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene 
pecuniarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di 
incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle 
quali si riferisce (271)] (272). 



(267)  La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 304 (Gazz. 
Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, secondo 
comma, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Cost. 
(268)  La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 304 (Gazz. 
Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, secondo 
comma, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Cost. 
(269)  La Corte costituzionale, con sentenza 15 ottobre 1987, n. 364 (Gazz. Uff. 
11 novembre 1987, n. 47 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità 
dell'art. 55, terzo comma, limitatamente alle parole "Se la violazione è stata 
constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguite ai sensi 
dell'art. 33". 
(270)  Comma così inserito dall'art. 4, L. 30 dicembre 1991, n. 413. 
(271)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920. Con D.M. 10 
agosto 1977 (Gazz. Uff. 19 agosto 1977, n. 255) è stato approvato il modello di 
distinta per il versamento diretto all'esattoria della pena pecuniaria di cui al 
presente art. 55 e con D.M. 7 ottobre 1977 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1977, n. 24) 
il modello per il versamento in conto corrente postale. 
(272)  Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
56. Sanzioni penali.
[Chi non presenta la dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6, 10 e 11 o la 
presenta incompleta o infedele, quando l'imposta relativa al reddito accertato, 
è superiore a 5.000.000 di lire, è punito, oltre che con la pena pecuniaria 
prevista nell'art. 46, con l'arresto da tre mesi a tre anni. Se l'imposta dovuta 
è superiore a 30.000.000 di lire, la pena dell'arresto non può essere inferiore 
ad un anno. 
Nei casi previsti dall'art. 47 quando l'ammontare complessivo delle somme non 
dichiarate è superiore a 200.000.000 di lire, si applica oltre la pena 
pecuniaria di cui allo stesso articolo, la pena dell'arresto da tre mesi ad un 
anno. 
È punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire 
200.000 a lire 2.000.000 (273), ferme restando le altre sanzioni eventualmente 
applicabili: 
a) chiunque, essendo a conoscenza che negli inventari, bilanci o rendiconti è 
stata omessa l'iscrizione di attività o sono state iscritte passività 
inesistenti ovvero che sono state formate scritture o documenti contabili 
sottoscrive la dichiarazione di cui al primo comma senza rettificare i dati 
conseguenti rilevanti ai fini della determinazione dell'imponibile; 
b) chiunque al di fuori dei casi previsti nella lettera a), indica nella 
dichiarazione di cui al primo comma passività inesistenti rilevanti ai fini 
della determinazione dell'imponibile; 
c) chiunque, nella dichiarazione prescritta dall'art. 7 indica nomi immaginari o 
comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita od ostacolata la 
identificazione degli effettivi percipienti; 
d) chiunque nei certificati di cui all'art. 3 indica somma, al lordo delle 
ritenute, inferiori a quelle effettivamente corrisposte; 
e) chiunque commette fatti fraudolenti al fine di sottrarre redditi alle imposte 
sul reddito. 
Se i fatti indicati alle lettere a), b) ed e) del comma precedente comportano 
evasioni di imposte per un ammontare complessivo eccedente 5.000.000 di lire la 
multa è applicata in misura pari all'importo di tale ammontare e la reclusione 
non può essere inferiore a due anni. Si applica soltanto la multa se i fatti 
indicati nel terzo comma comportano un'evasione di imposta di speciale tenuità. 
Qualora la dichiarazione sia stata sottoscritta da un rappresentante negoziale, 
colui che ha conferito la rappresentanza è punito fuori dei casi di concorso, 
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire 
1.000.000 (274) se omette di esercitare il controllo necessario ad impedire che 
i fatti indicati alle lettere a), b) e c) del terzo comma vengano comunque 
commessi. Se i fatti indicati alle lettere a) e b) comportano evasioni di 
imposta per un ammontare complessivo superiore a 5.000.000 di lire la multa è 
pari alla metà di tale ammontare e la reclusione non può essere inferiore ad un 
anno. Si applica la sola multa se gli stessi fatti comportano evasioni di 
imposta di speciale tenuità. 
L'azione penale per i reati di cui ai commi precedenti non può essere iniziata o 
proseguita prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo. La 
prescrizione del reato è sospesa fino alla stessa data] (275). 



(273)  La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, 
secondo comma, L. 24 novembre 1981, n, 689. 
(274)  La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, 
secondo comma, L. 24 novembre 1981, n, 689. 
(275)  Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 10 luglio 1982, n. 429. La Corte 
costituzionale, con sentenza 14-15 luglio 1976, n. 179 (Gazz. Uff. 21 luglio 
1976, n. 191), ha dichiarato l'illegittimità, fra l'altro, degli artt. 2, n. 3, 
della L. 9 ottobre 1971, n. 825, 2, comma primo, e 4, lettera a), del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 597, 1, comma terzo, 46, 56, e 57 del D.P.R. 29 settembre 
1973, n. 600 e 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nelle 
parti in cui le relative norme dispongono: a) che per la determinazione del 
reddito complessivo sono imputati al marito, quale soggetto passivo dell'imposta 
sul reddito delle persone fisiche, oltre ai redditi propri, i redditi della 
moglie (eccettuati quelli che sono nella libera disponibilità della moglie 
legalmente ed effettivamente separata), e che i redditi di coniugi sono cumulati 
al fine dell'applicazione dell'imposta; b) che non è soggetto passivo 
dell'imposta la moglie, i cui redditi siano imputati al marito ai sensi 
dell'art. 4, lettera a), del D.P.R. n. 597 del 1973; c) che la dichiarazione 
delle persone fisiche è unica, oltreché per i redditi propri del soggetto 
passivo, per quelli della moglie a lui imputabili a norma dell'art. 4 del D.P.R. 
n. 597 del 1973; d) che la moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente 
separata, è tenuta ad indicare al marito, quale soggetto passivo dell'imposta, 
gli elementi, i dati e le notizie a questo occorrenti perché possa adempiere 
l'obbligo della dichiarazione dei redditi come sopra a lui imputati. La stessa 
Corte, sentenza 15-28 luglio 1983, n. 247 (Gazz. Uff. 3 agosto 1983, n. 212), ha 
dichiarato l'illegittimità dell'ultimo comma dell'art. 56 nella parte in cui 
comporta che l'accertamento dell'imposta divenuto definitivo in conseguenza 
della decisione di una commissione tributaria vincoli il giudice penale, nella 
cognizione dei reati previsti in materia di imposte sui redditi, contestati a 
chi sia rimasto estraneo al giudizio tributario, perché non posto in condizioni 
di intervenirvi o di parteciparvi. Con altra sentenza 9-18 gennaio 1989, n. 2 
(Gazz. Uff. 25 gennaio 1989, n. 4 - Serie speciale), la Corte ha dichiarato 
l'illegittimità dell'art. 56, ultimo comma, nella parte in cui dispone che 
l'azione penale non può essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento 
dell'imposta sia divenuto definitivo, anche per l'ipotesi prevista dal terzo 
comma, lett. d), dello stesso art. 56. Con altra sentenza 23 maggio-12 giugno 
1991, n. 258 (Gazz. Uff. 19 giugno 1991, n. 24 - Serie speciale), la Corte ha 
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 56, in 
relazione agli artt. 60, 21, terzo comma e 22 della L. 7 gennaio 1929, n. 4, 
nella parte in cui stabilisce che l'accertamento dell'imposta divenuto 
definitivo a seguito di decisione di una commissione tributaria faccia stato nel 
giudizio penale relativo al reato previsto dal primo comma dell'art. 56 del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
57. Sanzioni accessorie.
... (276). 
... (277). 
... (278). 
[L'applicazione della pena pecuniaria stabilita nell'art. 50 importa la 
decadenza dal diritto di fruire di contributi o altre provvidenze dello Stato e 
di altri enti pubblici previsti a titolo di incentivazione per l'esecuzione 
delle opere che hanno determinato le variazioni in aumento non denunciate] 
(279). 



(276)  Comma abrogato dall'art. 13, D.L. 10 luglio 1982, n. 429. 
(277)  Comma abrogato dall'art. 13, D.L. 10 luglio 1982, n. 429. 
(278)  Comma abrogato dall'art. 13, D.L. 10 luglio 1982, n. 429. 
(279)  Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 
 





TITOLO VI 
Disposizioni varie 
(giurisprudenza di legittimità)
58. Domicilio fiscale.
Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si 
intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti 
(280). 
Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio 
fiscale nel comune della cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno 
il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito 
è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato 
(281). I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di 
servizio con la pubblica amministrazione nonché quelli considerati residenti ai 
sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato (282). 
I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune 
in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se 
anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita 
una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui 
esercitano prevalentemente la loro attività. 
In tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati 
agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle 
parti, con la precisazione dell'indirizzo. 
Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo 
giorno successivo a quello in cui si sono verificate. 



(280) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-26 maggio 2006, n. 210 (Gazz. 
Uff. 31 maggio 2006, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato 
disposto dell'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 
58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere 
c) ed e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli 
artt. 1, 3 e 24 della Costituzione.
(281) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-26 maggio 2006, n. 210 (Gazz. 
Uff. 31 maggio 2006, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato 
disposto dell'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 
58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere 
c) ed e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli 
artt. 1, 3 e 24 della Costituzione.
(282)  Comma così modificato dall'art. 10, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
 





59. Domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione.
L'amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del soggetto, 
in deroga alle disposizioni dell'articolo precedente, nel comune dove il 
soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i 
soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede 
amministrativa. 
Quando concorrono particolari circostanze la amministrazione finanziaria può 
consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio 
fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto dall'articolo 
precedente. 
Competente all'esercizio delle facoltà indicate nei precedenti commi è 
l'intendente di finanza o il Ministro per le finanze a seconda che il 
provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della 
stessa provincia o in altra provincia. 
Il provvedimento è in ogni caso definitivo, deve essere motivato e notificato 
all'interessato ed ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è 
stato notificato (283). 



(283)  Per l'individuazione degli uffici competenti a stabilire il domicilio 
fiscale del contribuente in un comune diverso da quello della residenza 
anagrafica o della sede legale vedi il Provv. 23 ottobre 2003. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
60. Notificazioni.
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere 
notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 
137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: 
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali 
autorizzati dall'ufficio delle imposte; 
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero 
indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto; 
b- bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il 
messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede 
a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, 
dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto 
stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa 
desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una 
ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o 
dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata (284);
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la 
notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario (285); 
d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un 
ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti 
o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve 
risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto 
comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento; 
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è 
abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto 
dall'art. 140 del c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del 
comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si 
ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione (286) 
(287); 
e- bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi 
ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un 
rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità 
di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli 
avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto 
o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è 
eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento (288);
f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice 
di procedura civile non si applicano (289). 
L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto 
dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle 
comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e- bis) del comma 
precedente (290).
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla 
dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo 
giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le 
persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal 
trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio 
della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 36. Se la 
comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune 
di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale (291). 
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella 
data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono 
dalla data in cui l'atto è ricevuto (292).



(284) Lettera aggiunta dal comma 27 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(285) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-26 maggio 2006, n. 210 (Gazz. 
Uff. 31 maggio 2006, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato 
disposto dell'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 
58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere 
c) ed e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli 
artt. 1, 3 e 24 della Costituzione.
(286) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-26 maggio 2006, n. 210 (Gazz. 
Uff. 31 maggio 2006, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato 
disposto dell'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 
58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere 
c) ed e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli 
artt. 1, 3 e 24 della Costituzione.
(287) Lettera così modificata dal comma 27 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 
223.
(288) Lettera aggiunta dal comma 27 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(289)  La Corte costituzionale, con ordinanza 3-18 dicembre 2001, n. 417 (Gazz. 
Uff. 27 dicembre 2001, Ediz. Str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità 
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, primo comma, lettera 
f) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. 
(290) Comma così sostituito dal comma 27 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 
223.
(291)  Comma così modificato dal comma 27 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 
233. Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza 10-19 dicembre 2003, 
n. 360 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2003, n. 51 - Prima serie speciale), aveva 
dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevedeva che 
le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente, non risultanti 
dalla dichiarazione annuale, avessero effetto, ai fini delle notificazioni, dal 
sessantesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica. 
Vedi, anche, il D.M. 8 gennaio 2001. 
(292) Comma aggiunto dal comma 27 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
 





60-bis. Assistenza per le richieste di notifica tra le autorità competenti degli 
Stati membri dell'Unione europea.
1. L'Amministrazione finanziaria può chiedere all'autorità competente di un 
altro Stato membro di notificare al destinatario, secondo le norme sulla 
notificazione dei corrispondenti atti vigenti nello Stato membro interpellato, 
tutti gli atti e le decisioni degli organi amministrativi dello Stato relativi 
all'applicazione della legislazione interna sulle imposte indicate nell'articolo 
1 della direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 del Consiglio, modificata 
dalla direttiva 2003/93/CE del 7 ottobre 2003 del Consiglio e dalla direttiva 
2004/56/CE del 21 aprile 2004 del Consiglio. 
2. Su domanda dell'autorità competente di un altro Stato membro, 
l'Amministrazione finanziaria procede, secondo le norme di legge in vigore per 
la notifica dei corrispondenti atti nel territorio nazionale, alla notifica al 
destinatario di tutti gli atti e le decisioni delle autorità amministrative 
dello Stato membro richiedente relativi all'applicazione, nel suo territorio, 
della legislazione sulle imposte indicate nell'articolo 1 della direttiva 
77/799/CEE. 
3. La domanda di notifica indica il contenuto dell'atto o della decisione da 
notificare e contiene il nome, l'indirizzo del destinatario e qualsiasi altro 
dato utile ai fini dell'identificazione dello stesso. 
4. L'Amministrazione finanziaria informa immediatamente l'autorità richiedente 
circa il seguito dato alla domanda di notifica, comunicando la data in cui 
l'atto o la decisione sono stati notificati al destinatario (293). 



(293)  Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 19 settembre 2005, n. 215. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
61. Ricorsi.
Il contribuente può ricorrere contro gli atti di accertamento e di irrogazione 
delle sanzioni secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui 
al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. 
La nullità dell'accertamento ai sensi del terzo comma dell'art. 42 e del terzo 
comma dell'art. 43, e in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita 
a pena di decadenza in primo grado. 
I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare 
circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze. 
Tuttavia è ammessa la prova, sulla base di elementi certi e precisi, delle spese 
e degli oneri di cui all'articolo 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico 
delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ferma 
restando la disposizione del comma 6 dello stesso articolo (294). 
... (295). 



(294)  Periodo aggiunto dall'art. 30, D.L. 2 marzo 1989, n. 69. 
(295)  Sostituisce il secondo e il terzo comma dell'art. 59, D.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 633. 
 





62. Rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche.
La rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, quando non sia 
determinabile secondo la legge civile, è attribuita ai fini tributari alle 
persone che ne hanno l'amministrazione anche di fatto. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
63. Rappresentanza e assistenza dei contribuenti.
Presso gli uffici finanziari il contribuente può farsi rappresentare da un 
procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma. 
La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. 
L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a 
parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone 
giuridiche. Quando la procura è conferita a persone iscritte in albi 
professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma ovvero ai soggetti indicati 
nell'articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 
dicembre 1992, n. 545 è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare 
la sottoscrizione (296). 
Il Ministero delle finanze può autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della 
rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle carriere 
dirigenziale direttiva e di concetto dell'amministrazione finanziaria nonché gli 
ufficiali e i sottufficiali della guardia di finanza collocati a riposo dopo 
almeno venti anni di effettivo servizio. L'autorizzazione può essere revocata in 
ogni tempo con provvedimento motivato. Il Ministero tiene l'elenco delle persone 
autorizzate e comunica alle segreterie delle commissioni tributarie le relative 
variazioni (297). 
A coloro che hanno appartenuto all'amministrazione finanziaria e alla guardia di 
finanza, ancorché iscritti in un albo professionale o nell'elenco previsto nel 
precedente comma, è vietato, per due anni dalla data di cessazione del rapporto 
d'impiego, di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli 
uffici finanziari e davanti le commissioni tributarie. 
Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria in 
violazione del presente articolo è punito con la multa da lire cinquantamila a 
lire cinquecentomila (298). 



(296)  Comma così modificato dall'art. 7-quater, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione. 
(297)  Comma così modificato dall'art. 42, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(298)  La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-9 luglio 1998, n. 253 
(Gazz. Uff. 15 luglio 1998, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, 
sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
64. Sostituto e responsabile d'imposta.
Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in 
luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di 
acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo 
espresso. 
Il sostituto ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento 
dell'imposta. 
Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta 
insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha 
diritto di rivalsa. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
65. Eredi del contribuente.
Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto 
si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. 
Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del 
domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio 
fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all'ufficio o 
trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale 
caso si intende fatta nel giorno di spedizione. 
Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro 
quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della 
dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati 
di sei mesi in favore degli eredi. I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi 
del comma 2, dell'articolo 12, devono trasmettere in via telematica la 
dichiarazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è 
scaduto il termine prorogato (299). 
La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi 
impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è 
efficace nei confronti degli eredi che almeno trenta giorni prima, non abbiano 
effettuato la comunicazione di cui al secondo comma. 



(299)  Periodo aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 
 





66. Computo dei termini.
Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell'articolo 2963 del 
codice civile. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
67. Divieto della doppia imposizione.
La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso 
presupposto neppure nei confronti di soggetti diversi. 
L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito 
di accertamento è scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo 
reddito (300). 



(300)  Comma aggiunto dall'art. 8, L. 13 maggio 1999, n. 133. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
68. Segreto d'ufficio.
È considerata violazione del segreto di ufficio qualunque informazione o 
comunicazione riguardante l'accertamento, data senza ordine del giudice, salvo i 
casi previsti dalla legge, a persone estranee alle rispettive amministrazioni, 
diverse dal contribuente o da chi lo rappresenta dal personale 
dell'amministrazione finanziaria e dalla guardia di finanza nonché dai 
componenti delle commissioni di cui all'art. 45, dai membri dei consigli 
comunali e dei consigli tributari, dai membri dei comitati che esercitano il 
controllo di legittimità sugli atti dei comuni e dal personale dei comuni che 
partecipano all'accertamento. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio 
la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi (301). 
Qualora l'amministrazione finanziaria si avvalga delle facoltà previste nel 
successivo articolo 69, quarto comma, nell'art. 12, L. 13 giugno 1952, n. 693 e 
nell'art. 12 sesto comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non sono 
considerate violazioni del segreto di ufficio la trasmissione al consorzio 
obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica delle 
dichiarazioni presentate dai contribuenti e la comunicazione di dati e notizie 
necessari per l'esecuzione dei compiti affidati al consorzio. Le persone che 
comunque attendono agli adempimenti relativi a tali compiti sono tenute a 
mantenere il segreto d'ufficio (302). 
[Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte 
dell'Amministrazione finanziaria alle competenti autorità degli Stati membri 
della Comunità economica europea delle informazioni atte a permettere il 
corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, in attuazione 
della direttiva del Consiglio delle Comunità europee numero 77/799/CEE del 19 
dicembre 1977, modificata dalla direttiva 79/1070 del 6 dicembre 1979] (303). 



(301)  Comma così sostituito dall'art. 6, L. 19 luglio 1977, n. 412. L'ultima 
parte di tale comma, per disposizione del citato art. 6, ha effetto dal 1° 
gennaio 1974 
(302)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 30 settembre 1975, n. 483 (Gazz. Uff. 
9 ottobre 1975, n. 269), entrato in vigore, per effetto dell'art. 3, il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione. 
(303)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 5 giugno 1982, n. 506 (Gazz. Uff. 6 
agosto 1982, n. 215), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione, e poi abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 19 settembre 2005, n. 215. 
 





69. Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti.
1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi 
dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle 
imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma 
delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attività di programmazione svolta 
dagli uffici nell'anno precedente. 
2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o 
in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli 
imponibili dichiarati dai contribuenti. 
3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la 
dichiarazione dei redditi, nonché i contribuenti nei cui confronti sia stato 
accertato un maggior reddito imponibile superiore a 10 milioni di lire e al 20 
per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile 
superiore a 50 milioni di lire. 
4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell'anno 
successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma, per 
ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle 
imposte territorialmente competenti: 
a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei 
redditi; 
b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e 
professioni. 
5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i 
termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al comma 4. 
6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini della 
consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte 
sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi 
speciali di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648. 
7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno 
essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici (304). 




(304)  Così sostituito dall'art. 19, L. 30 dicembre 1991, n. 413. 
 





70. Norme applicabili.
Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in 
materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice 
penale e del codice di procedura penale, della L. 7 gennaio 1929, n. 4 e del 
R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 63, e successive integrazioni. 
Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai fondi 
costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori 
con le modalità previste con il decreto del Ministro per le finanze. Si applica 
il quarto comma dell'art. 6 della L. 15 novembre 1973, n. 734 (305). 



(305)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 (Gazz. Uff. 28 
marzo 1975, n. 84), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 
 





TITOLO VII 
Disposizioni transitorie e finali 
71. Dichiarazioni e scritture contabili.
Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto è stabilito nei successivi 
articoli, si applicano per i periodi d'imposta che hanno inizio a partire dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto comprese le frazioni di esercizio 
o periodi di gestione di cui all'art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598. 
Le scritture contabili relative a periodi di imposta nei quali ai fini delle 
imposte sui redditi non ne era obbligatoria la tenuta non sono soggette ad 
ispezioni ai fini dell'accertamento. 
Le disposizioni degli articoli 46 e 56 si applicano anche per le dichiarazioni 
prescritte dal quarto comma dell'art. 27 del decreto indicato nel primo comma. 
Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'art. 6 devono 
presentare la dichiarazione, relativamente ai redditi posseduti nell'anno 1974, 
entro il 30 aprile 1975 (306). 
Sono prorogati al 15 maggio 1975 i termini per la presentazione della 
dichiarazione dei soggetti indicati all'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 
598, aventi scadenza entro il 14 maggio 1975 (307). 
I sostituti d'imposta devono presentare la dichiarazione di cui al quarto comma 
dell'art. 9, relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell'anno 
1974, entro il 15 aprile 1975 (308). 



(306)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 (Gazz. Uff. 28 
marzo 1975, n. 84), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 
(307)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 (Gazz. Uff. 28 
marzo 1975, n. 84), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 
(308)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 (Gazz. Uff. 28 
marzo 1975, n. 84), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
72. Ritenuta sugli interessi delle obbligazioni.
Per le obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente alla data di 
entrata in vigore del presente decreto, la ritenuta prevista nel primo comma 
dell'art. 26 si applica in misura pari al minore tra l'ammontare determinato a 
norma del detto articolo e l'ammontare complessivo dell'imposta di ricchezza 
mobile e dell'imposta sulle obbligazioni e delle relative addizionali che 
avrebbero dovuto essere applicate secondo le disposizioni in vigore prima della 
data stessa. La rivalsa sarà esercitata soltanto se, in precedenza, veniva 
effettivamente esercitata per le suddette imposte. 
La ritenuta non si applica sugli interessi e altri frutti delle obbligazioni e 
titoli similari sottoscritti e dei mutui contratti anteriormente alla data di 
entrata in vigore del presente decreto che fruiscono delle esenzioni previste 
dall'art. 37 e dal terzo comma dell'art. 40 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
73. Ritenuta sui dividendi.
Le disposizioni dell'art. 27, concernenti la ritenuta alla fonte sugli utili 
distribuiti dalle società ivi indicate, si applicano per gli utili la cui 
distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto. 
In quanto non diversamente stabilito dal presente decreto e da altre norme 
emanate nell'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 9 ottobre 
1971, n. 825, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le 
disposizioni della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, 
comprese quelle degli articoli 10-bis e 10-ter. 
In caso di ritardo nelle comunicazioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 11 
della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, si applica il terzo comma dell'art. 54 
del presente decreto. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
74. Nominatività obbligatoria dei titoli azionari.
Le azioni di tutte le società aventi sede nel territorio dello Stato devono 
essere nominative. 
Le azioni al portatore emesse anteriormente all'entrata in vigore del presente 
decreto devono essere presentate alla conversione in nominative entro il 31 
dicembre 1974. Gli utili degli esercizi chiusi dopo l'entrata in vigore del 
presente decreto non possono essere pagati ai possessori di azioni al portatore 
che non risultino presentate per la conversione in nominative e sono soggetti 
alla ritenuta alla fonte a norma dell'art. 27 del presente decreto. Gli utili 
degli esercizi chiusi prima sono soggetti alla ritenuta nella misura del trenta 
per cento a titolo d'imposta. 
Si applicano in quanto compatibili, salvo il disposto del precedente comma, le 
disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 13, primo comma, del regio decreto-legge 
25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, e 
quelle del regio decreto 29 marzo 1942, numero 239, e successive modificazioni, 
intendendo sostituite le date del 30 giugno e del 1° luglio 1942, stabilite in 
tali disposizioni, con quelle del 31 dicembre 1974 e del 1° gennaio 1975. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
75. Accordi internazionali.
Nell'applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono 
fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
76. Abrogazione.
Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, 
in quanto non sia diversamente stabilito con norma espressa, le disposizioni del 
testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con il decreto del 
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, 
e le disposizioni di altre leggi non compatibili con quelle del presente 
decreto. 
Per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, 
relativi a tributi vigenti anteriormente alla data stessa continuano ad 
applicarsi le disposizioni in materia di accertamento e di sanzioni di cui al 
predetto testo unico. 



 





77. Entrata in vigore.
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974. 



 





Allegato A (309) 
(art. 26-quater, comma 1, lettera a) 
a) Le società di diritto belga denominate "société anonyme/ naamloze 
vennootschap", "société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op 
aandelen", "société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid", nonché gli enti di diritto pubblico che operano in 
regime di diritto privato; 
b) le società di diritto danese denominate "aktieselskab" e "anpartsselskab"; 
c) le società di diritto tedesco denominate "Aktiengesellschaft", 
"Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung" e 
"bergrechtliche Gewerkschaft"; 
d) le società di diritto greco denominate " ανω′νυμη εταιρι′α; 
e) le società di diritto spagnolo denominate "sociedad anònima", "sociedad 
comanditaria por acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", nonché gli 
enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato; 
f) le società di diritto francese denominate "société anonyme", "société en 
commandite par actions", "société à responsabilité limitée", nonché gli 
stabilimenti ed imprese pubblici a carattere industriale e commerciale; 
g) le società di diritto irlandese denominate "public companies limited by 
shares or by guarantee", "private companies limited by shares or by guarantee", 
gli enti registrati sotto il regime degli "Industrial and Provident Societies 
Acts" o le "building societies" registrate sotto il regime dei "Building 
Societies Acts"; 
h) le società di diritto italiano denominate "società per azioni", "società in 
accomandita per azioni", "società a responsabilità limitata", nonché gli enti 
pubblici e privati che esercitano attività industriali e commerciali; 
i) le società di diritto lussemburghese denominate "société anonyme", "société 
en commandite par actions" e "société à responsabilité limitée"; 
l) le società di diritto olandese denominate "naamloze vennootschap" e "besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"; 
m) le società di diritto austriaco denominate: "Aktiengesellschaft" e 
"Gesellschaft mit beschränkter Haftung"; 
n) le società commerciali o società civili di forma commerciale, le cooperative 
e le imprese pubbliche costituite conformemente al diritto portoghese; 
o) le società di diritto finlandese denominate: "osakeyhtiö/aktiebolag", 
"osuuskunta/andelslag", "säästöpankki/sparbank" e "vakuutusyhtiö 
/försäkringsbolag"; 
p) le società di diritto svedese denominate: "aktieboag" e 
"försäkringsaktiebolag"; 
q) le società costituite conformemente al diritto del Regno Unito; 
r) le società di diritto ceco denominate "akciovà spolecnost", "spolecnost s 
rucením omezeným", "verejnà obchodní spolecnost", "komanditní spolednost", 
"druzstvo"; 
s) le società di diritto estone denominate "täisühing", "usaldusühing", 
"osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu"; 
t) le società di diritto cipriota denominate società conformemente alla 
normativa societaria, gli enti di diritto pubblico nonché ogni altro ente 
considerato una società conformemente alla normativa in materia di imposta sul 
reddito; 
u) le società di diritto lettone denominate "akciju sabiedriba", "sabiedrìba ar 
ierobezotu atbildibu"; 
v) le società costituite conformemente al diritto della Lituania; 
z) le società di diritto ungherese denominate "közkereseti társaság", "betéti 
társaság ", "közös vállalat", "korlátolt felelösségü társaság", 
"részvénytársaság", "egyesülés", "közhasznú tàrsasàg", "szövetkezet"; 
aa) le società di diritto maltese denominate "Kumpaniji ta' Responsabilitá 
limitata", "Socjetajiet in akkomandita li l-kapital taghhom maqsum 
fazzjonijiet"; 
bb) le società di diritto polacco denominate "spólka akcyjna", "spólka z 
ograniczona odpowiedzialnoscia; 
cc) le società di diritto sloveno denominate "delnska druzba", "komanditna 
delniska druzba", "komanditna druzba", "druzba z omejeno odgovornostjo", "druzba 
z neomejeno odgovornostjo"; 
dd) le società di diritto slovacco denominate: "akciová spolocnos", 
"spoloénost's rucením obmedzenym", "komanditná spolocnos", "verejná obchodnà 
spolocnos", "druzstvo". 



(309)  Allegato aggiunto dal D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 2 dello stesso decreto. Vedi, anche, l'art. 3 del medesimo 
provvedimento.
 





Allegato B (310) 
(art. 26-quater, comma 1, lettera a) 
1) impot des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio; 
2) selskabsskat in Danimarca; 
3) Körperschaftsteuer in Germania; 
4) φóρος εισοδηματος νομικων προσωπων in Grecia; 
5) impuesto sobre sociedades in Spagna; 
6) impôt sur les sociétés in Francia; 
7) corporation tax in Irlanda; 
8) imposta sul reddito delle società in Italia; 
9) impót sur le revenu des collectivités in Lussemburgo; 
10) vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi; 
11) Körperschaftsteuer in Austria; 
12) imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas in Portogallo; 
13) yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia; 
14) statlig inkomstskatt in Svezia; 
15) corporation tax nel Regno Unito; 
16) Dan z príjmü právnickych osob nella Repubblica ceca; 
17) Tulumaks in Estonia; 
18) φóρος εισοδηματος a Cipro; 
19) Uztnémumu ienàkuma nodoklis in Lettonia; 
20) Pelno mokestis in Lituania; 
21) Társasági adó in Ungheria; 
22) Taxxa fuq 1-income a Malta; 
23) Podatek dochodowy od osób prawnych in Polonia; 
24) Davek od dobicka pravnih oseb in Slovenia; 
25) Dan z príjmov právnických osôb in Slovacchia.". 



(310)  Allegato aggiunto dal D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 2 dello stesso decreto. Vedi, anche, l'art. 3 del medesimo 
provvedimento.
 






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