D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748. Agg. G.U. 31/01/2006
Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 dicembre 1972, n. 320.
Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti istruzioni:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione
pubblica): Circ. 17 gennaio 1997, n. 3;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n.
49/98;
- Ministero del tesoro: Circ. 4 gennaio 1996, n. 661;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Circ. 26 ottobre
2001, n. 157;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 25 giugno 1996, n. 294; Circ. 2
aprile 1998, n. 173;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 3 luglio 1996, n. 80; Circ.
29 novembre 1996, n. 142; Circ. 5 marzo 1997, n. 81; Circ. 4 giugno 1997, n.
124;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 17 giugno 1998, n.
AGP/1/2/2154/98/AR2.1; Circ. 24 ottobre 2000, n. 12;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e
gli affari regionali: Circ. 12 dicembre 1996, n. 610.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n.
249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione
dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle
carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, nn. 1077 e
1079;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28
ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri per la riforma della pubblica amministrazione, per il tesoro e per il
bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
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TITOLO I
Funzioni e statuto dei dirigenti
Capo I - Funzioni, attribuzioni, responsabilità e reclutamento dei dirigenti
(2).
1. Qualifiche.
[Nell'ambito delle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, le qualifiche dei dirigenti sono articolate come segue:
dirigente generale;
dirigente superiore;
primo dirigente.
In relazione a funzioni dirigenziali particolari, proprie di talune
Amministrazioni, nelle annesse tabelle relative ai ruoli organici dei dirigenti
sono previste qualifiche superiori] (2/a).
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(2) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387.
(2/a) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387. Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente
articolo vedi l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004.
(giurisprudenza di legittimità)
2. Compiti dei dirigenti.
[I dirigenti attendono ai seguenti compiti: direzione, con connessa potestà
decisoria, di ampie ripartizioni delle Amministrazioni centrali, dei più
importanti uffici periferici e delle maggiori ripartizioni di quelli con
circoscrizione non inferiore alla provincia; studio e ricerca; consulenza,
progettazione, programmazione; emanazione, in relazione alle direttive generali
impartite dal Ministro, di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi
e regolamenti; propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo, al fine di
assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la
rispondenza al pubblico interesse dell'attività dei dipendenti uffici;
partecipazione ad organi collegiali commissioni o comitati operanti in seno alla
Amministrazione; rappresentanza dell'Amministrazione e cura degli interessi
della medesima presso gli enti e le società sottoposte alla vigilanza dello
Stato, nei casi previsti dalla legge.
I dirigenti preposti agli uffici centrali e periferici hanno, nell'esercizio
delle proprie attribuzioni, la rappresentanza giuridica dell'Amministrazione nei
confronti dei terzi, fermo restando il disposto di cui alla L. 25 marzo 1958, n.
260 (3), e successive integrazioni e modificazioni.
Le funzioni e le attribuzioni particolari dei dirigenti delle diverse qualifiche
sono stabilite negli articoli seguenti.
Ai fini di quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 (4), i
dirigenti precedono nell'ordine gli impiegati delle altre qualifiche della
carriera direttiva] (4/a).
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(3) Riportata alla voce Avvocatura dello Stato.
(4) Riportato al n. A/III.
(4/a) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387.
(giurisprudenza di legittimità)
3. Direttive generali del Ministro.
[Il Ministro stabilisce le direttive generali alle quali gli organi centrali e
periferici dell'Amministrazione devono ispirare la propria azione, nonché i
programmi di massima, e l'eventuale scala delle priorità per l'azione da
svolgere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle rispettive
competenze.
I provvedimenti adottati dai dirigenti preposti agli uffici centrali e
periferici, compresi nelle categorie specificate in apposito decreto
ministeriale, sono comunicati al Ministro con le modalità nello stesso decreto
stabilite.
Il Ministro ha facoltà di procedere, di ufficio, entro quaranta giorni
dall'emanazione, all'annullamento per vizi di legittimità e alla revoca, o
riforma, per motivi di merito degli atti emanati dai dirigenti, fermo restando
quanto previsto dall'art. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale
approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (5). Restano, altresì, salve le
disposizioni di cui all'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (6), e successive
modificazioni e integrazioni, e all'art. 10 del relativo regolamento approvato
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (6).
Contro i provvedimenti non definitivi adottati dai dirigenti di qualsiasi
qualifica o livello, addetti agli organi centrali o periferici, è ammesso
ricorso gerarchico in unica istanza al Ministro, tanto per motivi di legittimità
quanto per motivi di merito. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (7), ferme
restando le speciali norme concernenti i ricorsi alle commissioni tributarie,
nonché per quanto riguarda le autorità alle quali va diretto il ricorso, quelle
relative ai ricorsi gerarchici previsti dal citato testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza.
Il Ministro ha facoltà, sentito il consiglio di amministrazione, di revocare o
modificare, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, i provvedimenti di
concessione di durata pluriennale, o rinnovabili o prorogabili, adottati dai
dirigenti.
I provvedimenti del Ministro previsti dai precedenti commi terzo e quinto e
quelli per la decisione dei ricorsi gerarchici sono adottati con decreto
motivato, sentiti il dirigente che ha emanato l'atto e il direttore generale o
capo del servizio centrale competente per materia.
Le disposizioni di cui all'art. 20 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (7), e
dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199 (7), si applicano anche nei casi di ricorso in via gerarchica contro atti o
provvedimenti non definitivi emessi dagli organi centrali dell'Amministrazione
dello Stato] (7/a).
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(5) Riportato alla voce Comuni e province.
(6) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.
(6) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.
(7) Riportato alla voce Contenzioso amministrativo.
(7) Riportato alla voce Contenzioso amministrativo.
(7) Riportato alla voce Contenzioso amministrativo.
(7/a) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387.
(giurisprudenza di legittimità)
4. Funzioni dei dirigenti generali e qualifiche superiori.
I funzionari con qualifica di dirigente generale e qualifiche superiori
esercitano le funzioni di capo delle direzioni generali o degli uffici centrali
o periferici di livello pari o superiore, nonché quelle di consigliere
ministeriale con compiti di studi e ricerca ed altre di pari rilevanza
specificate dalle disposizioni particolari concernenti le singole
Amministrazioni (7/b).
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(7/b) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387. L'art. 40, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che,
dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, al
personale della carriera prefettizia, gli articoli dal 4 al 12, commi primo,
secondo, terzo e quarto, e gli articoli 15, 19 e 25, primo comma, del presente
decreto.
5. Funzioni dei dirigenti superiori.
I funzionari con qualifica di dirigente superiore esercitano le funzioni di
vicario dei titolari degli uffici previsti dall'articolo precedente, di capo di
servizio centrale dipendente organicamente dal Ministro o di altri uffici di
pari livello previsti dalla legge, di consigliere ministeriale aggiunto con
compiti di studi e ricerca, di ispettore generale, di capo di ufficio periferico
particolarmente importante con circoscrizione non inferiore a quella
provinciale, ed altre di pari rilevanza specificate dalle disposizioni
particolari concernenti le singole Amministrazioni (7/c).
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(7/c) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387. L'art. 40, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che,
dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, al
personale della carriera prefettizia, gli articoli dal 4 al 12, commi primo,
secondo, terzo e quarto, e gli articoli 15, 19 e 25, primo comma, del presente
decreto. Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo vedi
l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004.
6. Funzioni dei primi dirigenti.
I funzionari con la qualifica di primo dirigente esercitano le funzioni di
direttore di divisione, di vice consigliere ministeriale con compiti di studio e
ricerca, di ispettore capo, di capo di ufficio periferico con circoscrizione
provinciale o di altri di particolare importanza. Negli uffici periferici
diretti da dirigenti con qualifica superiore, essi sono preposti alle
ripartizioni di livello corrispondente alla divisione, ove esistano o svolgono
altre funzioni di pari rilevanza previste dalle disposizioni particolari
concernenti le singole Amministrazioni (7/d).
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(7/d) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387. L'art. 40, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che,
dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, al
personale della carriera prefettizia, gli articoli dal 4 al 12, commi primo,
secondo, terzo e quarto, e gli articoli 15, 19 e 25, primo comma, del presente
decreto.
(giurisprudenza di legittimità)
7. Attribuzioni particolari dei dirigenti generali.
Salvo le attribuzioni devolute ad altri organi dal terzo comma del presente
articolo e dagli articoli successivi, ai dirigenti generali preposti alle
direzioni generali e agli uffici centrali equiparati spetta in particolare,
nell'ambito della competenza dei predetti uffici, di:
a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o
regolamenti anche ministeriali;
b) coadiuvare il Ministro nello svolgimento della azione amministrativa e
proporgli l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria,
eventualmente necessari;
c) predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio
preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;
d) predisporre gli elementi per la formazione dei programmi, annuali e
pluriennali, dell'attività dell'Amministrazione;
e) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per
lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 600 milioni di lire, ridotto
alla metà quando alla esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa
privata o col sistema della concessione, nonché, ove occorra, provvedere
all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori;
f) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e
servizi da essi gestiti, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare
o di pagare non superi 120 milioni di lire concorrendo a formare tale somma le
transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per
l'esecuzione dello stesso contratto;
g) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o
che la Amministrazione abbandona non superi i 120 milioni di lire;
h) provvedere a tutte le operazioni successive alla approvazione del progetto o
del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei
collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la
formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei
contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti
lettere;
i) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della
controversia non superi 120 milioni di lire;
l) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni
previste dalla legge, a carico del bilancio dello Stato, a favore di enti e
persone, fino all'importo di lire 120 milioni e proporre al Ministro le
concessioni di importo superiore, emanando i conseguenti provvedimenti formali;
m) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi
salvo quelli di competenza del Presidente della Repubblica, nonché quelli che
saranno espressamente riservati al Ministro o ad altri dirigenti dalla legge o
dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro
di avocare i singoli affari;
n) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del
personale in servizio, esclusi i dirigenti;
o) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale
che comportino impegni di spesa superiore a 20 milioni di lire ed agli altri
specificati con regolamento anche ministeriale;
p) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed
informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza
degli organi inferiori o degli enti vigilati, qualora siano stati da questi
indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge,
l'intervento di altri organi amministrativi.
I provvedimenti di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), o) sono definitivi.
Nei casi in cui particolari ordinamenti prevedano la esistenza di unità
organiche costituite da più uffici centrali assimilabili alle direzioni generali
e nel caso di Aziende autonome dello Stato, ai dirigenti preposti a tali unità
organiche ed Aziende competono, salvo quanto previsto al successivo art. 14, le
attribuzioni stabilite dai precedenti commi, elevati i limiti di valore, per gli
atti per i quali siano previsti, di un terzo se trattasi di dirigenti generali,
e della metà se trattasi di dirigenti con qualifica superiore.
Per l'emanazione degli atti e provvedimenti di valore eccedente i limiti
stabiliti nei precedenti commi e nei successivi articoli 8, 9 e 13 si osserva la
procedura disposta con l'art. 1 del D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 777 (8), nel testo
sostituito dall'art. 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134. Restano ferme le
speciali disposizioni che prevedono limiti di valore superiore o prescindono da
tale procedura.
Sono, altresì, fatte salve le attribuzioni degli organi collegiali interni delle
singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, previsti da speciali
disposizioni, sempreché, ove siano contemplati limiti di valore, trattisi di
atti o provvedimenti di importo superiore a quelli stabiliti dai precedenti
commi e dai successivi articoli 8, 9 e 13 (8/a) (8/b).
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(8) Riportato alla voce Ministero dei lavori pubblici.
(8/a) La L. 25 maggio 1978, n. 233 (Gazz. Uff. 6 giugno 1978, n. 155) ha
raddoppiato i limiti di somma indicati negli artt. 7, 8 e 9 del presente D.P.R.,
ora riportati con i detti importi aggiornati. Inoltre l'art. 20, L. 12 febbraio
1981, n. 17, riportata alla voce Ferrovie dello Stato ha ulteriormente
raddoppiato i limiti di somma indicati negli artt. 7, 8 e 9 del presente decreto
per i dirigenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Vedi, anche,
l'art. 14, L. 10 febbraio 1982, n. 39, riportata alla voce Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni.
(8/b) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387. L'art. 40, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che,
dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, al
personale della carriera prefettizia, gli articoli dal 4 al 12, commi primo,
secondo, terzo e quarto, e gli articoli 15, 19 e 25, primo comma, del presente
decreto.
(giurisprudenza di legittimità)
8. Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori.
Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro
spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni
stabilite nel primo comma del precedente art. 7.
Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, ai dirigenti superiori preposti
agli altri uffici indicati nell'art. 5 spetta in particolare, nell'ambito della
competenza del proprio ufficio, di:
a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o
regolamenti anche ministeriali;
b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro i progetti per
lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire, ridotto
alla metà quando alla esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa
privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere
all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;
c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e
servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare
o di pagare non superi 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le
transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per
l'esecuzione dello stesso contratto;
d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o
che la Amministrazione abbandona, non superi i 60 milioni di lire;
e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o
del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei
collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la
formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei
contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti
lettere;
f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della
controversia non superi 60 milioni di lire;
g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi
ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regola mento anche
ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli
affari;
h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del
personale in servizio, esclusi i dirigenti;
i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale
che comportino impegni di spesa non superiore a 200 milioni di lire ed agli
altri specificati con regolamento anche ministeriale;
l) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed
informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza
degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o
ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi
amministrativi.
I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), sono definitivi
(8/c) (8/d).
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(8/c) La L. 25 maggio 1978, n. 233 (Gazz. Uff. 6 giugno 1978, n. 155) ha
raddoppiato i limiti di somma indicati negli artt. 7, 8 e 9 del presente D.P.R.,
ora riportati con i detti importi aggiornati. Inoltre l'art. 20, L. 12 febbraio
1981, n. 17, riportata alla voce Ferrovie dello Stato ha ulteriormente
raddoppiato i limiti di somma indicati negli artt. 7, 8 e 9 del presente decreto
per i dirigenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Vedi, anche,
l'art. 14, L. 10 febbraio 1982, n. 39, riportata alla voce Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni.
(8/d) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387. L'art. 40, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che,
dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, al
personale della carriera prefettizia, gli articoli dal 4 al 12, commi primo,
secondo, terzo e quarto, e gli articoli 15, 19 e 25, primo comma, del presente
decreto. Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo vedi
l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004.
(giurisprudenza di legittimità)
9. Attribuzioni particolari dei primi dirigenti.
Ai funzionari con qualifica di primo dirigente preposti alle divisioni ed agli
uffici centrali equiparati spetta in particolare nell'ambito della competenza
del proprio ufficio, di:
a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o
regolamenti anche ministeriali;
b) approvare in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per
lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 150 milioni di lire, ridotto
alla metà quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa
privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere
all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;
c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e
servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare
o di pagare non superi 30 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le
transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per
l'esecuzione dello stesso contratto;
d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o
che la Amministrazione abbandona, non superi i 30 milioni di lire;
e) provvedere a tutte le operazioni successive alla approvazione del progetto o
del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina di
collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la
formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei
contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti
lettere;
f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della
controversia non superi 30 milioni di lire;
g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi
ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche
ministeriale e salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro di avocare i singoli
affari;
h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del
personale in servizio;
i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale
che comportino impegni di spesa non superiore a 100 milioni di lire ed agli
altri specificati cod regolamento anche ministeriale.
I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), sono definitivi.
I dirigenti di cui al primo comma emettono, altresì, i titoli di pagamento
relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi, qualunque sia
l'importo, e dispongono per gli atti preliminari ed istruttori negli affari di
competenza degli organi superiori.
Ai predetti primi dirigenti spettano, infine, sempre nell'ambito della
competenza del proprio ufficio, le attribuzioni non espressamente devolute dalla
legge o dal regolamento anche ministeriale agli altri organi
dell'Amministrazione, salvo quanto è previsto dalla lettera m) dell'articolo 7
(8/c) (8/d).
------------------------
(8/c) La L. 25 maggio 1978, n. 233 (Gazz. Uff. 6 giugno 1978, n. 155) ha
raddoppiato i limiti di somma indicati negli artt. 7, 8 e 9 del presente D.P.R.,
ora riportati con i detti importi aggiornati. Inoltre l'art. 20, L. 12 febbraio
1981, n. 17, riportata alla voce Ferrovie dello Stato ha ulteriormente
raddoppiato i limiti di somma indicati negli artt. 7, 8 e 9 del presente decreto
per i dirigenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Vedi, anche,
l'art. 14, L. 10 febbraio 1982, n. 39, riportata alla voce Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni.
(8/d) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387. L'art. 40, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che,
dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, al
personale della carriera prefettizia, gli articoli dal 4 al 12, commi primo,
secondo, terzo e quarto, e gli articoli 15, 19 e 25, primo comma, del presente
decreto. Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo vedi
l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004.
(giurisprudenza di legittimità)
10. Attribuzioni particolari dei dirigenti preposti all'amministrazione del
personale.
Spetta al dirigente con funzioni di capo del personale, salvo quanto attribuito
dal presente decreto alla competenza di altri organi, l'emanazione dei
provvedimenti relativi allo stato giuridico, alla carriera ed al trattamento
economico del personale delle diverse carriere e l'obbligo di promuovere
l'azione disciplinare quando venga a conoscenza di atti che comportano
responsabilità disciplinare. Restano, comunque, riservati alla competenza del
Ministro i provvedimenti relativi alla nomina all'impiego, alle promozioni, ai
trasferimenti di sede, nonché le autorizzazioni di missione all'estero,
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello
stipendio ed i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa.
Spettano ai direttori delle divisioni che amministrano il personale nell'ambito
della competenza del proprio ufficio: la concessione dei congedi straordinari e
delle aspettative, esclusa quella per motivi di famiglia; l'attribuzione dei
benefìci combattentistici, delle classi di stipendio e degli aumenti periodici
di stipendio anche anticipati; la liquidazione delle indennità di missione e di
trasferimento; l'adozione dei provvedimenti relativi al riconoscimento di
anzianità a fini di carriera, al riscatto di servizi pre-ruolo ai fini del
trattamento di quiescenza e alla liquidazione delle pensioni; l'emanazione dei
ruoli di spesa fissa.
Restano ferme le competenze dei consigli di amministrazione e delle commissioni
di disciplina.
Sono, inoltre, fatte salve le competenze già devolute agli organi periferici
(8/d).
------------------------
(8/d) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387. L'art. 40, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che,
dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, al
personale della carriera prefettizia, gli articoli dal 4 al 12, commi primo,
secondo, terzo e quarto, e gli articoli 15, 19 e 25, primo comma, del presente
decreto. Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo vedi
l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004.
11. Attribuzioni particolari dei dirigenti addetti a funzioni di studio e
ricerca.
I dirigenti addetti a compiti di studio e ricerca studiano l'organizzazione
dell'Amministrazione, le semplificazioni e la razionalizzazione delle procedure,
le nuove tecniche di lavoro, nonché questioni di natura giuridica, economica,
scientifica e tecnica attinenti ai settori di competenza dell'Amministrazione. I
dirigenti predetti, inoltre, elaborano progetti per attuare le direttive del
Ministro; esaminano documenti e studi ed elaborano relazioni e sintesi in
preparazione o a conclusione di incontri di lavoro anche interministeriali o
internazionali; attendono alle pubblicazioni edite dall'Amministrazione:
coadiuvano le direzioni generali e gli altri uffici competenti nella
formulazione delle proposte di programmazione; in collaborazione con i medesimi
uffici, elaborano schemi di disegni di legge e di regolamenti d'iniziativa
dell'Amministrazione e predispongono gli elementi per il parere della
Amministrazione medesima sulle proposte di legge di altra iniziativa; attendono
al contenzioso.
I consiglieri ministeriali aggiunti ed i vice consiglieri ministeriali applicati
alle direzioni generali ed ai servizi centrali attendono ai loro compiti in
conformità delle direttive del rispettivo direttore generale o capo del servizio
(8/e).
------------------------
(8/e) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387. L'art. 40, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che,
dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, al
personale della carriera prefettizia, gli articoli dal 4 al 12, commi primo,
secondo, terzo e quarto, e gli articoli 15, 19 e 25, primo comma, del presente
decreto.
12. Attribuzioni particolari dei dirigenti con funzioni ispettive.
I dirigenti con funzioni ispettive provvedono, secondo le direttive del
Ministro, o del competente direttore generale, alla vigilanza sugli uffici
dell'Amministrazione, al fine di accertarne la regolarità amministrativa e
contabile ed il corretto svolgimento dell'azione amministrativa; verificano la
razionale organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del personale e
l'andamento generale dell'ufficio, tenendo anche conto delle segnalazioni e dei
suggerimenti eventualmente formulati dai cittadini o dalle organizzazioni di
categoria; svolgono opera di consulenza e orientamento nei confronti del
personale degli uffici sottoposti a visita ispettiva al fine di conseguire un
migliore coordinamento ed il perfezionamento dell'azione amministrativa;
riferiscono sull'esito delle ispezioni o inchieste loro affidate all'organo dal
quale dipendono ed eventualmente a quello che le ha disposte, segnalando tutte
le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare;
in caso di urgenza adottano i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge,
per eliminare gli inconvenienti rilevati.
Comunicano all'ufficio organizzazione e metodo, e, ove occorra, alla direzione
generale competente per materia, copia della relazione ispettiva, per la parte
relativa alle disfunzioni dovute a non razionale organizzazione dei servizi o a
inadeguate procedure amministrative eventualmente riscontrate.
Riferiscono direttamente al capo del personale, per i provvedimenti di
competenza, tutti i fatti che possono dar luogo a procedimento disciplinare.
Il disposto di cui all'art. 20, comma secondo, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, si applica a
tutti i dirigenti che svolgono funzioni ispettive.
I dirigenti con funzioni ispettive che nell'esercizio o a causa di tali loro
funzioni accertano fatti che presentano caratteri di reato per la cui punibilità
non sia prescritta querela dell'offeso, sono obbligati a farne rapporto
direttamente alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 2 codice
di procedura penale. Il rapporto stesso deve essere inviato per notizia
all'organo dal quale gli ispettori dipendono ed a quello che eventualmente ha
disposto l'ispezione o l'inchiesta.
Nel caso di ispezioni in cui siano accertati fatti che possano interessare altri
Ministeri o dar luogo a responsabilità a carico di personale da questi
dipendenti, la relazione ispettiva dev'essere comunicata anche al Ministro
interessato.
Restano ferme le speciali disposizioni che concernono particolari controlli
ispettivi da parte di organi dell'Amministrazione dello Stato nei confronti di
enti e privati.
Gli ispettori sono solidalmente responsabili dei danni derivanti da eventuali
irregolarità dagli stessi non rilevate in sede d'ispezione, salvo che tali
irregolarità non siano state commesse anteriormente a precedente visita
ispettiva effettuata da altri funzionari. In questi casi la responsabilità si
estende solo se gli ispettori abbiano ricevuto specifico incarico scritto di
indagare anche sui fatti anteriori o abbiano omesso di informare gli organi
competenti delle irregolarità delle quali siano venuti comunque a conoscenza
(8/e).
------------------------
(8/e) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387. L'art. 40, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che,
dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, al
personale della carriera prefettizia, gli articoli dal 4 al 12, commi primo,
secondo, terzo e quarto, e gli articoli 15, 19 e 25, primo comma, del presente
decreto.
13. Attribuzioni particolari dei dirigenti periferici.
[I dirigenti preposti agli uffici periferici o alle più ampie ripartizioni di
questi, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, esercitano, nell'ambito della
competenza dei rispettivi uffici e ripartizioni, le attribuzioni previste dal
presente decreto per i dirigenti di pari qualifica preposti agli uffici
centrali.
Ove particolari ordinamenti prevedano che alla direzione di uffici periferici
aventi la stessa competenza per materia ed eguale circoscrizione territoriale
possano essere preposti dirigenti con qualifica diversa, i capi degli uffici
medesimi che rivestano qualifica inferiore esercitano, salvo contrarie
disposizioni di legge o regolamenti, le attribuzioni del rispettivo ufficio nei
limiti previsti dal presente decreto per il dirigente con qualifica superiore]
(8/f).
------------------------
(8/f) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387.
(giurisprudenza di legittimità)
14. Competenza propria e delegata.
[Restano salve le vigenti disposizioni che prevedono attribuzioni diverse e
competenze maggiori per i dirigenti delle varie qualifiche.
Oltre alle attribuzioni istituzionalmente loro spettanti, i dirigenti esercitano
le attribuzioni che ad essi vengono delegate dal Ministro o, con la sua
approvazione, dal rispettivo superiore gerarchico.
È ammessa la delega di attribuzioni dagli organi centrali agli organi
periferici, previo conforme parere del consiglio di amministrazione.
I provvedimenti di delega sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
dell'Amministrazione] (9).
------------------------
(9) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387.
(giurisprudenza di legittimità)
15. Assegnazione dei dirigenti alle diverse funzioni.
La preposizione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici e l'attribuzione
delle altre funzioni dirigenziali previste dal presente decreto sono disposte, o
revocate, ai dirigenti di corrispondente qualifica o livello della stessa
Amministrazione, con decreti del Ministro competente, sentito il Presidente del
Consiglio dei Ministri, se trattisi di dirigenti generali o superiori, e con
decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, negli altri casi.
Il passaggio da una funzione ad altra di corrispondente livello o dalla
dirigenza di un ufficio a quella di altro analogo, è disposto con le stesse
modalità.
Per i dirigenti di cui ai precedenti commi che prestino servizio presso
un'Amministrazione diversa da quella di appartenenza, si provvede analogamente,
sostituendosi al Ministro ed al consiglio di amministrazione indicati, i
corrispondenti organi dell'Amministrazione presso cui i dirigenti medesimi sono
comandati o collocati fuori ruolo (9/a).
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(9/a) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387. L'art. 40, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che,
dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, al
personale della carriera prefettizia, gli articoli dal 4 al 12, commi primo,
secondo, terzo e quarto, e gli articoli 15, 19 e 25, primo comma, del presente
decreto.
(giurisprudenza di legittimità)
16. Incarichi di funzioni dirigenziali.
[La dirigenza di una direzione generale o di altro ufficio centrale o periferico
equiparato o superiore, ove sussista la corrispondente vacanza nel ruolo
organico, può essere conferita per incarico a tempo determinato, con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, a dipendenti dello Stato non
appartenenti all'Amministrazione interessata e aventi funzioni o qualifiche
equipollenti, o superiori, nonché ad estranei all'Amministrazione dello Stato,
qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza
richiesta.
L'incarico non può avere durata superiore al biennio, non è rinnovabile e può
essere revocato con le stesse modalità del conferimento.
Fino a quando non sia stata disposta la revoca dell'incarico, il corrispondente
posto vacante in ruolo organico è indisponibile.
All'estraneo all'Amministrazione dello Stato cui sia stato conferito l'incarico
dirigenziale ai sensi del primo comma compete, quale retribuzione
onnicomprensiva, in considerazione dell'orario complessivo di lavoro nonché
delle responsabilità inerenti alla funzione esercitata, una indennità mensile
pari al trattamento economico mensile spettante ai dirigenti generali, o
superiori, di corrispondente funzione. Ai fini previdenziali ed assistenziali si
applicano, in quanto possibile, le disposizioni concernenti gli impiegati civili
non di ruolo dello Stato. Per i dipendenti dello Stato si osserva il disposto di
cui all'art. 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo modificato dall'art. 34 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Analogamente si
provvede per i dipendenti degli enti pubblici salvo che per l'onere della spesa
che viene posto a carico dell'Amministrazione statale di servizio.
Durante l'incarico, sono estese all'incaricato di funzioni dirigenziali le
disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i
funzionari di ruolo di corrispondente funzione, nonché quelle relative
all'orario di lavoro, al congedo ordinario e al divieto di percepire le
indennità] (9/b).
------------------------
(9/b) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387.
17. Relazione al consiglio di amministrazione.
[Ogni anno i dirigenti preposti alle direzioni generali, agli uffici centrali
equiparati o superiori ed ai servizi centrali organicamente dipendenti dal
Ministro riferiscono al consiglio di amministrazione sul modo con il quale si è
svolta l'azione amministrativa in relazione alle direttive del Ministro, sui
risultati concreti ottenuti, con particolare riguardo al buon andamento della
Amministrazione, all'ordinamento dei servizi ed alla loro efficienza; formulano,
altresì, le opportune proposte per la razionalizzazione dei servizi, lo
snellimento delle procedure, la riduzione dei costi e, in genere, il
miglioramento dell'azione amministrativa.
I dirigenti di cui al precedente comma riferiscono, inoltre, per quanto di
competenza dei propri uffici sull'andamento generale e sulla gestione degli enti
sottoposti a vigilanza] (10).
------------------------
(10) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387.
18. Relazione generale del consiglio di amministrazione.
[Il consiglio di amministrazione, vagliate e coordinate le proposte avanzate con
le relazioni di cui all'articolo precedente redige la relazione generale
sull'andamento dei servizi, sui risultati dell'azione amministrativa e, in
particolare, dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti, sulle principali
osservazioni occorse e sui più rilevanti provvedimenti adottati
dall'Amministrazione, avanzando adeguate proposte per il miglioramento
dell'organizzazione dei servizi, ivi comprese, in quanto occorra, le modifiche
di struttura degli uffici e quelle degli organici del personale. La relazione
contiene, altresì, le osservazioni e le proposte del consiglio di
amministrazione in merito all'andamento generale e alla gestione degli enti
sottoposti a vigilanza.
La relazione è comunicata entro il mese di marzo alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri ai fini della predisposizione della relazione al Parlamento sullo
stato della pubblica amministrazione, prevista dall'art. 30 della legge 28
ottobre 1970, n. 775] (11).
------------------------
(11) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387.
(giurisprudenza di legittimità)
19. Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa contabile e
disciplinare prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i dirigenti
delle diverse qualifiche sono responsabili, nell'esercizio delle rispettive
funzioni, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione
degli uffici cui sono preposti.
I dirigenti medesimi sono specialmente responsabili sia dell'osservanza degli
indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dal Consiglio dei
Ministri, e dal Ministro per il dicastero di competenza, sia della rigorosa
osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalle
disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei risultati
dell'azione degli uffici cui sono preposti.
I risultati negativi, eventualmente rilevati, dell'organizzazione del lavoro e
dell'attività dell'ufficio sono contestati ai dirigenti con atto del Ministro,
sentito, per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti, il competente
dirigente generale.
Il Ministro, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, riferisce al
Consiglio dei Ministri, se trattasi di dirigenti generali e qualifiche
superiori, e al consiglio di amministrazione negli altri casi.
In casi particolari, il Consiglio dei Ministri può deliberare il collocamento
dei dirigenti generali a disposizione dell'Amministrazione di appartenenza.
Salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso la posizione
di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso, i dirigenti
generali possono rimanere in tale posizione per un periodo di tre anni,
trascorso il quale sono collocati a riposo di diritto. I dirigenti generali e
qualifiche superiori a disposizione non possono eccedere il dieci per cento dei
corrispondenti posti di ruolo organico.
In caso di rilevante gravità o di reiterata responsabilità, il Consiglio dei
Ministri può deliberare il collocamento a riposo, per ragioni di servizio, dei
dirigenti generali o qualifiche superiori, anche se non siano mai stati
collocati a disposizione.
Ai dirigenti generali, o qualifiche superiori, collocati a riposo ai sensi dei
precedenti commi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma
secondo, e 52 del testo unico delle disposizioni approvate con regio decreto 21
febbraio 1895, n. 70 (12), e successive modificazioni, nonché il disposto
dell'art. 10 del regio decreto 5 aprile 1925, n. 441 (12).
Il consiglio di amministrazione, nei confronti dei funzionari con qualifica di
dirigente superiore o di primo dirigente, può deliberare il loro trasferimento
ad altre funzioni di corrispondente livello (12/a).
------------------------
(12) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni ai
dipendenti statali.
(12) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni ai
dipendenti statali.
(12/a) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel
testo modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente
Capo I del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs.
29 ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387. L'art. 40, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che,
dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, al
personale della carriera prefettizia, gli articoli dal 4 al 12, commi primo,
secondo, terzo e quarto, e gli articoli 15, 19 e 25, primo comma, del presente
decreto.
(giurisprudenza di legittimità)
20. Orario di lavoro dei dirigenti.
[L'orario settimanale di lavoro previsto per la generalità degli impiegati
civili dell'Amministrazione dello Stato è maggiorato, per i dirigenti, di dieci
ore settimanali, da ripartire in relazione alle esigenze del servizio (12/b).
I dirigenti generali, e qualifiche superiori, ove particolari esigenze di
servizio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le prestazioni giornaliere di
servizio anche oltre l'orario predetto, senza diritto al compenso per lavoro
straordinario] (12/c) (12/d).
------------------------
(12/b) Comma abrogato dall'art. 5, D.L. 24 novembre 1990, n. 344, riportato al
n. A/LXIII.
(12/c) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel
testo modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente
Capo I del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs.
29 ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387.
(12/d) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale dirigenziale degli Enti pubblici non economici, del
comparto Ministeri, delle Università, e delle aziende Autonome, vedi l'allegati
B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
21. Rapporti informativi e giudizi complessivi.
In materia di rapporti informativi e giudizi complessivi relativi ai funzionari
con qualifica di primo dirigente si osservano le disposizioni previste per gli
impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di
divisione.
In sede di formulazione del giudizio complessivo da parte del consiglio di
amministrazione, il capo del personale, per i rapporti informativi da lui non
redatti, e negli altri casi un altro dirigente generale, scelto dal consiglio di
amministrazione tra i suoi componenti, deve fare adeguata relazione con proprie
motivate proposte.
Non si fa luogo al rapporto informativo e al giudizio complessivo per i
dirigenti superiori dei quali vanno, per altro, segnalati, dai competenti
superiori gerarchici, i fatti meritevoli di particolare menzione sotto il
profilo del merito o del demerito, verificatisi nell'anno (12/c) (12/e).
------------------------
(12/c) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel
testo modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente
Capo I del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs.
29 ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387.
(12/e) Sulla sostituzione del rapporto informativo di cui al presente articolo,
vedi il comma 5 dell'art. 11, D.Lgs. 3 aprile 2001, n. 155. Vedi, anche, quanto
disposto dal comma 8 dell'art. 11 dello stesso decreto.
(giurisprudenza di legittimità)
22. Nomina a primo dirigente.
[La nomina a primo dirigente si consegue mediante corso di formazione
dirigenziale con esami finali, al quale sono ammessi gli impiegati delle
corrispondenti carriere direttive della stessa Amministrazione con qualifica non
inferiore a direttore di sezione, o equiparata, che alla data di inizio del
corso stesso abbiano compiuto cinque anni di effettivo complessivo servizio in
qualifiche superiori a quella di consigliere, o equiparata.
L'ammissione al corso, nel limite dei posti che si prevede si renderanno
disponibili alla data della sua conclusione nella qualifica di primo dirigente,
aumentati del cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità per eccesso, si
consegue mediante concorso per titoli di servizio. Al concorso per titoli
saranno ammessi, seguendo l'ordine di ruolo a cominciare dalla qualifica più
elevata:
nel limite di quattro volte i posti da conferire, gli impiegati di cui al primo
comma che, nell'ultimo quinquennio, abbiano riportato il giudizio complessivo di
"ottimo" e per almeno due volte siano stati qualificati "eccezionale";
nel limite di due volte i posti da conferire, gli impiegati di cui al primo
comma che nell'ultimo quinquennio abbiano conseguito giudizi complessivi non
inferiori a "distinto".
Il concorso per titoli è indetto annualmente con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Il bando indica
il termine di presentazione della domanda di ammissione, il numero dei posti da
conferire per ciascun ruolo e la data di inizio del corso di formazione
dirigenziale.
Gli aspiranti indicano nella domanda i titoli di servizio di cui alla lettera d)
del successivo comma sesto, allegando la documentazione di cui l'Amministrazione
non sia in possesso.
I capi del personale inviano alla commissione esaminatrice del concorso, entro
quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande,
l'elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, il relativo fascicolo
personale, copia dello stato matricolare e le domande ed i titoli prodotti dagli
interessati.
Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio
massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: punti
60;
b) incarichi e servizi speciali: punti 18;
c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: punti 12;
d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del
candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali
per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (13), e
successive modificazioni: punti 5;
e) idoneità conseguita in precedenti corsi di formazione dirigenziale: punti 5.
Si applicano gli articoli 26, 27, 29 e 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (14).
La commissione esaminatrice del concorso è costituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio ed è composta da
un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del
Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, da tre dirigenti generali
e da un membro aggiunto con qualifica non inferiore a dirigente superiore,
designato dalle singole amministrazioni per l'esame dei titoli dei rispettivi
dipendenti; funge da segretario un impiegato della carriera direttiva con
qualifica non inferiore a direttore di sezione.
Le norme particolari eventualmente occorrenti sono stabilite con il bando di
concorso.
Alla determinazione delle carriere direttive dalle quali si accede ai singoli
ruoli dirigenziali si provvede, ove occorra, con decreto del Ministro, su
conforme parere del consiglio di amministrazione, in relazione alla
corrispondenza della funzione] (14/a).
------------------------
(13) Riportato al n. A/II.
(14) Riportato al n. A/III.
(14/a) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel
testo modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente
Capo I del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs.
29 ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387.
23. Corso di formazione dirigenziale.
[Il corso di formazione dirigenziale - cui attende la Scuola superiore della
pubblica amministrazione - è ad indirizzo spiccatamente professionale e verte
essenzialmente sulle tecniche dirette ad assicurare la più razionale
organizzazione dell'Amministrazione e l'economicità, oltre che l'efficacia,
della sua azione, senza peraltro, prescindere dall'approfondimento della
cultura, giuridico amministrativa ed economica o tecnico-scientifica,
indispensabile per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. Salvo quanto
previsto al successivo comma, il corso è tenuto in Roma.
Il corso ha la durata di quattordici mesi. Per non meno di sette mesi
complessivi gli allievi sono applicati ai servizi di amministrazioni pubbliche,
anche non statali, diverse da quella di appartenenza ed inviati presso grandi
aziende, pubbliche o private, per compiervi studi sulla organizzazione
aziendale; ove le amministrazioni pubbliche abbiano uffici periferici, gli
allievi devono essere applicati ai servizi di questi, possibilmente in sedi
diverse da Roma.
A conclusione di tali esperimenti, gli allievi redigono una relazione
illustrativa avente per oggetto: l'analisi critica dei servizi e delle
organizzazioni studiati, l'esame comparato dei diversi sistemi organizzativi e
di conduzione della pubblica Amministrazione e delle aziende, nonché le proprie
osservazioni e proposte per adattare all'Amministrazione di appartenenza
razionali soluzioni riscontrate nell'organizzazione dei servizi e delle aziende
cui sono stati applicati. Le singole relazioni formano oggetto di dibattito in
seminari costituiti da gruppi di allievi, sotto la direzione di tre docenti i
quali attribuiscono collegialmente un giudizio motivato sulle singole relazioni,
accompagnato da un voto espresso in trentesimi.
Al termine del corso, gli allievi che abbiano conseguito nella relazione un
punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi sostengono gli esami,
costituiti da due prove scritte e da un colloquio, vertenti sulle materie che
hanno formato oggetto di insegnamento.
La commissione esaminatrice è costituita dal collegio dei docenti ed è
presieduta dal direttore della scuola superiore della pubblica Amministrazione.
Il punteggio, sia per le prove scritte che per il colloquio, è espresso in
trentesimi e l'esito delle prove è considerato favorevole quando la votazione
non sia per ciascuna di esse inferiore a ventiquattro.
La votazione complessiva è data dalla somma del voto riportato nella relazione,
della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel
colloquio.
A parità di punteggio ha la preferenza il candidato con qualifica più elevata e,
a parità di qualifica, il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.
Gli impiegati che, pur avendo superato il corso, non conseguono la promozione
per insufficienza di posti potranno essere ammessi per non più di due volte a
successivi corsi.
Gli impiegati che non hanno superato il corso, salvo che non si siano ritirati
per comprovati motivi di salute, o per adempiere ad obblighi militari, possono
essere ammessi a frequentarne solo un altro dopo che siano trascorsi almeno tre
anni dalla data di approvazione della graduatoria.
Il corso di formazione per dirigenti amministrativi è tenuto congiuntamente per
gli impiegati appartenenti a tutte le Amministrazioni; l'insegnamento e gli
esami sulle discipline comuni sono integrati da quelli speciali, relativi alla
legislazione ed ai servizi dell'Amministrazione di rispettiva appartenenza, con
particolare riferimento alle attribuzioni dei dirigenti di ciascun ruolo; si
procede alla formazione di distinte graduatorie di merito. Analogamente si
procede per le carriere dei dirigenti tecnici con funzioni omogenee. Per la
formazione dei dirigenti tecnici la scuola superiore della pubblica
Amministrazione può avvalersi delle Università e degli Istituti superiori,
nonché delle scuole di perfezionamento o specializzazione.
Il programma delle discipline di insegnamento o di esame è stabilito con
regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentiti il Comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica
amministrazione ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Con lo
stesso regolamento sono determinati i ruoli organici dei dirigenti tecnici per
l'accesso ai quali debba provvedersi con un corso comune di formazione
dirigenziale ai sensi del comma precedente (14/b)] (14/c).
------------------------
(14/b) Vedi il D.P.C.M. 16 luglio 1977, riportato al n. A/XXIII-bis.
(14/c) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel
testo modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente
Capo I del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs.
29 ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387.
(giurisprudenza di legittimità)
24. Attribuzione della qualifica di dirigente superiore.
La qualifica di dirigente superiore è conferita:
1) secondo il turno di anzianità, nel limite della metà dei posti disponibili,
ai primi dirigenti dello stesso ruolo che, entro il 31 dicembre, compiano nella
qualifica tre anni di effettivo servizio senza demerito a giudizio del consiglio
di amministrazione;
2) mediante concorso per titoli di servizio, nel limite dei restanti posti
disponibili, al quale sono ammessi i primi dirigenti che compiano, entro il 31
dicembre, tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
La frazione di posto è arrotondata per eccesso alla unità in favore
dell'aliquota di cui al precedente punto 1), salvo conguaglio da effettuarsi
negli anni successivi; ove non sia possibile assegnare almeno un posto al
concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti secondo il turno di
anzianità.
Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui
si sono verificate le vacanze. I vincitori del concorso precedono nel ruolo i
promossi secondo il turno di anzianità.
Il concorso per titoli di servizio è indetto entro il mese di settembre di
ciascun anno; il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il
termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.
La commissione esaminatrice è composta da un magistrato amministrativo, con
qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che
la presiede, e da due funzionari dell'Amministrazione con qualifica non
inferiore a dirigente superiore; funge da segretario un impiegato della carriera
direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai commi quarto,
quinto, sesto, settimo e nono dell'art. 22 (14/c).
------------------------
(14/c) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel
testo modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente
Capo I del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs.
29 ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387.
(giurisprudenza di legittimità)
25. Nomina a dirigente generale e qualifiche superiori.
La nomina a dirigente generale, o a qualifiche superiori, è conferita, nei
limiti delle disponibilità di organico, con decreto del Presidente della
Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente (14/d).
La nomina può essere conferita anche ad impiegati di altri ruoli o di altre
Amministrazioni, ovvero a persone estranee all'Amministrazione dello Stato,
salvo le riserve di posti previste da speciali disposizioni in favore di
funzionari delle Amministrazioni interessate (14/e).
------------------------
(14/d) L'art. 40, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che, dalla data di
entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, al personale
della carriera prefettizia, gli articoli dal 4 al 12, commi primo, secondo,
terzo e quarto, e gli articoli 15, 19 e 25, primo comma, del presente decreto.
(14/e) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel
testo modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente
Capo I del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs.
29 ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387.
Capo II - Disposizioni particolari
Sezione I - Ministero degli affari esteri
26. Relazione annuale del consiglio di amministrazione.
La relazione di cui alla lettera d) del secondo comma dell'art. 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (15), è comunicata alla
Presidenza del Consiglio ai fini di cui al secondo comma dell'art. 18 del
presente decreto (1/a).
------------------------
(15) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
27. Carriera diplomatica.
La carriera diplomatica continua ad essere regolata dall'ordinamento speciale di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (15).
Ad essa si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2, 3, 7, 10 primo
comma, 11, 14, 19 primo e secondo comma, 20, 21, 67 e 68 del presente decreto.
Le disposizioni degli articoli 8 secondo e terzo comma, 9 e 10 secondo comma, si
applicano, di norma, ai funzionari preposti rispettivamente agli uffici ed ai
reparti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
numero 18 (15). Le attribuzioni di cui agli articoli 8 secondo e terzo comma e
10 secondo comma possono essere esercitate, in relazione alla disciplina
conseguente dall'art. 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18 (15/a), dai funzionari preposti ai gruppi di uffici previsti
dall'art. 17 del decreto stesso (1/a).
------------------------
(15) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(15) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(15/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
28. Modifiche all'ordinamento della carriera diplomatica. (16)
Il n. 3 del primo comma dell'art. 102 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (15/a), è sostituito dal seguente:
"3) corso di superiore informazione professionale della durata di almeno un anno
per i funzionari nel grado di consigliere di legazione".
L'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(15/a), è sostituito dal seguente:
"Per l'avanzamento al grado superiore il funzionario diplomatico, oltre ad avere
disimpegnato bene le funzioni del proprio grado, deve possedere i requisiti di
carattere, intellettuali e di cultura, di preparazione e di formazione
professionale necessari alle nuove funzioni. Per la promozione a scelta al grado
di consigliere di ambasciata e le nomine ai gradi superiori i predetti requisiti
debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alta
responsabilità da esercitare.
Per poter essere ammessi agli scrutini ed al concorso di promozione i funzionari
diplomatici debbono avere:
riportato nell'ultimo quadriennio giudizio complessivo non inferiore a distinto
e per almeno tre volte quello di ottimo;
compiuto per la promozione a consigliere di ambasciata, almeno cinque anni di
effettivo servizio nel grado di consigliere di legazione.
Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica sono conferite nei limiti
delle dispobibilità dei posti nel grado in cui si deve accedere e in tutti i
gradi superiori del ruolo".
Il nono comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077 (17), è abrogato.
Il quarto comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, numero 18 (15/a), è sostituito dal seguente:
"Sono ammessi a concorso i nove decimi dei posti disponibili a norma dell'art.
96. L'altro decimo dei posti è conferito dopo l'espletamento del concorso per
ordine di ruolo e con la stessa decorrenza delle promozioni dei vincitori del
concorso stesso, ai funzionari che, oltre a possedere i requisiti previsti dal
secondo comma, abbiano compiuto 16 anni di effettivo servizio nella carriera
diplomatica sempreché riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione; il
giudizio di inidoneità deve essere motivato. Il compimento dell'anzianità di 16
anni di servizio effettivo nella carriera non preclude la possibilità di
partecipazione al concorso; sono peraltro esclusi dalla graduatoria i funzionari
che, in possesso dell'anzianità suddetta, non siano compresi tra i vincitori".
Il sesto comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, numero 18 (15/a), è abrogato.
I primi due commi dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18 (15/a), sono sostituiti dai seguenti:
"Le promozioni a consigliere di ambasciata sono effettuate tra i consiglieri di
legazione che, oltre a possedere i prescritti requisiti di scrutinabilità,
abbiano partecipato con esito favorevole al corso di cui al primo comma,
paragrafo 3, dell'art. 102 e siano compresi, per ordine di ruolo, in un numero
pari a tre quinti dell'organico del grado.
Per i primi nove decimi dei posti disponibili a norma dell'art. 96 le promozioni
sono effettuate a scelta. L'altro decimo dei posti è successivamente conferito,
per ordine di ruolo e con la stessa decorrenza delle promozioni effettuate a
scelta, ai funzionari che abbiano compiuto 28 anni di servizio effettivo nella
carriera diplomatica sempre che riconosciuti idonei dal consiglio di
amministrazione; il giudizio di inidoneità deve essere motivato. Agli effetti
del calcolo della ripartizione dei posti la frazione di posto eccedente un mezzo
viene considerata come unità; se dal calcolo le frazioni di posto risultano
uguali, il posto residuo è aggiunto all'aliquota dei nove decimi".
Gli ultimi due periodi del terzo comma dell'art. 108 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (15/a), sono abrogati; è abrogato altresì
il quarto comma dello stesso articolo.
L'incarico della sopraintendenza dell'archivio storico-diplomatico, da svolgersi
in coordinamento con il Servizio storico e documentazione, è conferito ad un
funzionario diplomatico di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario.
L'art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(15/a), ed il quadro uno della tabella nove allegata al decreto medesimo sono
abrogati.
Il secondo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1950, numero 180 (18), è abrogato (1/a).
------------------------
(16) Il presente articolo reca modifiche testuali al D.P.R. 5 gennaio 1967, n.
18, al D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 e al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.
Data, peraltro, la complessità dell'articolo stesso, si reputa opportuno
riportarne il testo integrale. Ovviamente, le modificazioni testuali sono state
inserite anche nei provvedimenti sopra richiamati.
(15/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(15/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(17) Riportato al n. A/XVIII.
(15/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(15/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(15/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(15/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(15/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(18) Riportato al n. H/II.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
29. Trattamento economico del personale della carriera diplomatica.
Ai funzionari della carriera diplomatica è attribuito:
a) se segretari o primi segretari di legazione: il corrispondente trattamento
economico dei funzionari direttivi;
b) se consiglieri di legazione: il trattamento economico del direttore di
divisione aggiunto e, dopo tre anni, purché dichiarati idonei nel corso di cui
al n. 3 del primo comma dell'art. 102 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (15/a), il trattamento del primo dirigente. A
coloro che, per necessità di servizio, effettuino il corso dopo la scadenza dei
tre anni conseguendo l'idoneità, il trattamento di primo dirigente verrà
corrisposto a decorrere dalla data del compimento del triennio di anzianità nel
grado. Il trattamento economico di primo dirigente potrà comunque venire
corrisposto solo ai funzionari che siano compresi nei primi tre quinti
dell'organico del grado;
c) se di grado superiore: il trattamento di cui alla tabella delle retribuzioni
previste dall'art. 47 secondo la corrispondenza qui appresso indicata:
|Consigliere di ambasciata. . . . . . .|Dirigente superiore |
|Ministro plenipotenziario. . . . . . .|Dirigente generale |
|Ministro plenipotenziario di 1ª classe|Prefetto di 1ª classe |
|Ambasciatore . . . . . . . . . . . . .|Ambasciatore |
Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 48, 49 e 50 del presente
decreto (1/a).
------------------------
(15/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
30. Disposizioni transitorie.
Ai funzionari diplomatici che alla data di entrata in vigore del presente
decreto rivestono il grado di consigliere di legazione è attribuito il
trattamento economico di primo dirigente dopo un triennio di anzianità nel grado
e sempre che siano compresi nei primi tre quinti dell'organico del grado stesso.
Le disposizioni dell'art. 242, primo comma, e dell'art. 263, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, numero 18 (18/a), nonché
quella del secondo comma dell'art. 105 dello stesso decreto nel testo sostituito
dall'ottavo comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077 (18/b), si applicano per la promozione a consigliere di
ambasciata limitatamente ai funzionari che alla data di entrata in vigore del
presente decreto rivestono il grado di consigliere di legazione.
Il termine di 28 anni previsto dal secondo comma dell'art. 108 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (18/a), nel testo sostituito
dall'art. 28, sesto comma, del presente decreto, è ridotto a 25 anni per i
funzionari che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono il
grado di consigliere di legazione.
La disposizione del comma precedente non si applica ai funzionari trasferiti dal
Ministero dell'Africa italiana ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello
Stato 13 dicembre 1947, n. 1480 (19), e del decreto del Presidente della
Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 (20), ai quali si applica invece il
disposto dell'ultima parte del primo comma dell'art. 7 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 (20) (1/a).
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(18/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(18/b) Riportato al n. A/XVIII.
(18/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(19) Recante norme sul trasferimento del personale appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione dell'Africa Italiana nei ruoli di altre Amministrazioni.
(20) Recante norme sulla disciplina ed attuazione del trasferimento del
personale dei ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa Italiana alle
dipendenze di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento
autonomo.
(20) Recante norme sulla disciplina ed attuazione del trasferimento del
personale dei ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa Italiana alle
dipendenze di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento
autonomo.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
31. Dirigenti amministrativi e dei ruoli e qualifiche speciali.
Le materie di cui agli articoli 4, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 24 quinto comma e,
limitatamente alle promozioni per merito comparativo, 54, primo comma, restano
disciplinate, per ouanto riguarda i funzionari amministrativi e dei ruoli e
qualifiche speciali dell'Amministrazione degli affari esteri, dalle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (18/a), le
disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, secondo comma, e 19 (20/a) sono
applicabili secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 27 del
presente decreto.
L'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(18/a), è abrogato ad eccezione del secondo comma quale modificato dall'art. 48
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077
(18/b). Le promozioni ad ispettore generale amministrativo ed a ispettore
superiore amministrativo del ruolo ad esaurimento ai sensi degli articoli 61 e
65 del presente decreto restano disciplinate dal precedente ordinamento con
esclusione delle disposizioni concernenti le aliquote degli scrutinandi, la
partecipazione ai corsi ed i requisiti di servizio (1/a).
------------------------
(18/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(20/a) Così rettificato con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18
gennaio 1973, n. 15.
(18/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(18/b) Riportato al n. A/XVIII.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
32. Accesso a particolari qualifiche. (20/a)
Per la nomina a primo dirigente nel ruolo e nelle qualifiche di cui ai quadri C,
D, della Tabella II dell'allegato II al presente decreto continuano ad
applicarsi rispettivamente gli articoli 134 e 136 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (18/a) (1/a).
------------------------
(20/a) Così rettificato con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18
gennaio 1973, n. 15.
(18/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
Sezione II - Ministero dell'interno
33. Dirigenti del Ministero dell'interno.
In sostituzione dell'art. 19 del presente decreto, ai prefetti di 1ª classe, ai
prefetti ed ai dirigenti generali e dirigenti superiori della pubblica siurezza
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui, rispettivamente agli articoli
237, 238 e 249 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (21) (1/a).
------------------------
(21) Riportato al n. A/II.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
(giurisprudenza di legittimità)
34. Dirigenti dell'Amministrazione civile dell'interno.
I prefetti di 1ª classe sono preposti alle prefetture nelle sedi dei capoluoghi
di regione e nelle altre di particolare rilevanza e esercitano altresì le
funzioni di direttore generale e di ispettore generale di amministrazione.
I prefetti sono titolari di prefettura e possono esercitare altresì le funzioni
di direttore generale, di ispettore generale di amministrazione o di consigliere
ministeriale.
Al coordinamento degli studi, degli affari legislativi e delle relazioni
internazionali e degli studi ed affari relativi alle zone di confine ed alle
minoranze etniche sono preposti prefetti di 1ª classe o prefetti in servizio
presso il Ministero dell'interno.
Nell'ambito della Direzione generale dell'Amministrazione civile del Ministero
dell'interno un prefetto è incaricato di dirigere i servizi elettorali.
I vice prefetti esercitano le funzioni vicarie dei prefetti in sede, dirigono
gli uffici distaccati di prefettura, gli uffici provinciali elettorali e dei
servizi ispettivi nelle prefetture nei capoluoghi di regione e gli uffici di
Gabinetto nelle prefetture delle sedi di particolare rilevanza. Esercitano
altresì le funzioni di ispettore generale o di consigliere ministeriale
aggiunto, anche per le esigenze degli studi ed affari di cui al terzo comma.
I vice prefetti ispettori esercitano anche le funzioni di direttore di divisione
del Ministero e delle prefetture. Ai vice prefetti ispettori possono essere
altresì affidate le funzioni di vice consigliere ministeriale, anche per le
esigenze di collaborazione negli studi ed affari di cui al terzo comma (1/a).
------------------------
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
35. Norme particolari per l'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Per gli atti di competenza del capo della polizia si applicano i limiti di
valore di cui all'ultima parte del terzo comma dell'art. 7.
Le funzioni di vice capo della polizia sono conferite a uno o più funzionari con
qualifica di prefetto o di ispettore generale capo di pubblica sicurezza per
l'esercizio dei compiti stabiliti nel decreto di incarico. Ad uno dei suddetti
vice capi della polizia è attribuito anche l'incarico di sostituire il capo
della polizia in caso di assenza, di impedimento o di temporanea vacanza.
I dirigenti della pubblica sicurezza conservano la qualifica di ufficiale di
pubblica sicurezza e ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 14
(22), ed all'art. 246 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (22/a) (1/a).
------------------------
(22) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.
(22/a) Riportato al n. A/II.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
36. Particolari corsi di formazione dirigenziale.
Per l'effettuazione dei corsi di formazione dirigenziale di cui ai precedenti
articoli 22 e 23, le Amministrazioni della pubblica sicurezza e della protezione
civile e servizi antincendi si avvalgono, per il personale dei propri ruoli,
rispettivamente, della scuola superiore di polizia e delle scuole centrali
antincendi e di protezione civile.
Le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1963, n. 1409 (23), riguardanti i corsi di formazione e
qualificazione del personale dei ruoli dell'Amministrazione degli archivi di
Stato si applicano anche ai corsi di formazione dirigenziale di cui agli
articoli citati al primo comma.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore della pubblica
amministrazione, sono dettate le opportune norme di adeguamento per quanto
attiene all'ammissione, ai programmi, ai titoli e allo svolgimento dei corsi di
formazione dirigenziale delle citate Amministrazioni (1/a).
------------------------
(23) Riportato alla voce Archivi di Stato.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
Sezione III - Ministero di grazia e giustizia
37. Incarichi di funzioni dirigenziali ai magistrati ordinari.
Restano ferme le speciali disposizioni che consentono l'applicazione di
magistrati ordinari a funzioni di dirigenza amministrativa presso il Ministero
di grazia e giustizia. Nulla è, altresì, innovato alle disposizioni che
attribuiscono la dirigenza degli organi ed uffici giudiziari ai magistrati.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15 e
16 del presente decreto (1/a).
------------------------
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
Sezione IV - Ministero del tesoro
38. Dirigenti per i servizi ispettivi centrali della direzione generale del
Tesoro e della direzione generale degli Istituti di previdenza.
Nella prima applicazione del presente decreto, gli impiegati, provenienti dalla
qualifica di ispettore capo per i servizi della direzione generale del Tesoro e
di ispettore capo per i servizi della direzione generale degli istituti di
previdenza, che hanno conseguito la qualifica di ispettore generale con le
modalità di cui all'art. 14 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 (24), sono
inquadrati, anche in soprannumero, con i criteri e le modalità previsti dal
presente decreto, nella qualifica di dirigente superiore di cui rispettivamente
ai quadri C e D della annessa tabella VII.
Gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono
la qualifica di ispettore capo per i servizi del Tesoro e di ispettore capo per
i servizi degli istituti di previdenza, di cui alla tabella A del quadro I
allegato alla legge 12 agosto 1962, n. 1289 (24), sono inquadrati con
l'applicazione delle norme del presente decreto, nella qualifica di primo
dirigente di cui rispettivamente ai quadri C e D dell'annessa tabella VII.
Ai fini della determinazione dei posti del ruolo ad esaurimento delle carriere
ispettive per i servizi della direzione generale del Tesoro e della direzione
generale degli istituti di previdenza di cui alla tabella A del quadro I
allegato alla legge 12 agosto 1962, n. 1289 (24), va tenuto conto del numero
degli impiegati con qualifica di ispettore generale di cui al primo comma del
presente articolo.
È abrogato l'art. 14 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 (24) (1/a).
------------------------
(24) Riportata alla voce Ministero del tesoro.
(24) Riportata alla voce Ministero del tesoro.
(24) Riportata alla voce Ministero del tesoro.
(24) Riportata alla voce Ministero del tesoro.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
39. Dirigente sanitario della Zecca e direttore della Scuola dell'arte della
medaglia.
Le nomine a dirigente sanitario della Zecca ed a direttore della Scuola
dell'arte della medaglia restano disciplinate rispettivamente dall'art. 3 della
legge 18 marzo 1968, n. 309 (24) e dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n.
114 (25), e successive modificazioni (1/a).
------------------------
(24) Riportata alla voce Ministero del tesoro.
(25) Recante norme per l'adeguamento dei servizi tecnici della Zecca alle
esigenze della monetazione e della medaglistica.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
40. Dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello
Stato.
Per le funzioni ispettive degli ispettori appartenenti all'Ispettorato generale
di finanza della Ragioneria generale dello Stato, previste dagli articoli 29 del
regio decreto 19 novembre 1923, n. 2440 (26), e 3 della legge 26 luglio 1939,
numero 1037 (27), e successive modificazioni, è istituito, in sostituzione del
ruolo direttivo di cui al quadro III annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291
(27), il ruolo dei dirigenti la cui dotazione organica risulta dal quadro L
della annessa tabella VII.
[La nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi
ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui al precedente
comma, si consegue mediante concorso per titoli fra i primi dirigenti
amministrativi delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
forniti di laurea in economia e commercio, ed equipollenti, o in giurisprudenza]
(27/a).
[Nella valutazione dei titoli avranno particolare considerazione, tra i servizi
resi dal concorrente, quelli aventi caratteristiche affini al servizio
ispettivo, nonché l'anzianità nella qualifica di primo dirigente] (27/a).
I funzionari che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono
la qualifica di ispettore del ruolo di cui al quadro III annesso alla legge 16
agosto 1962, n. 1291 (27), conservano tale qualifica ad esaurimento e continuano
ad esercitare le funzioni previste dalle norme vigenti in materia anteriormente
allo stesso decreto.
I funzionari predetti sono scrutinati per la promozione alla qualifica ad
esaurimento di ispettore capo, per non oltre la metà dei posti vacanti in detta
qualifica anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al
raggiungimento di un'anzianità di servizio di ruolo delle carriere direttive,
anche se speciali, delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad
ordinamento autonomo, pari a quella richiesta dalle norme già esistenti per
l'ammissione, mediante concorso, all'attuale qualifica di ispettore, elevata di
anni tre e sempreché abbiano esercitato le funzioni proprie della qualifica per
un periodo non inferiore a quello richiesto dall'art. 19, secondo comma, della
legge 16 agosto 1962, n. 1291 (27).
Per ogni funzionario delle predette qualifiche ad esaurimento di ispettore e di
ispettore capo è lasciato scoperto, per tutta la durata del servizio con tali
qualifiche, un posto di primo dirigente nel ruolo istituito col precedente primo
comma.
I posti che rimarranno disponibili nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi
di finanza di cui al quadro L dell'annessa tabella VII dopo l'inquadramento, in
sede di prima applicazione del presente decreto, degli ispettori generali e
degli ispettori capi di ruolo di cui al quadro III annesso alla legge 16 agosto
1962, n. 1291 (27), e dopo il primo scrutinio di promozione dei primi dirigenti
possono essere conferiti, in quest'ultima qualifica, per non oltre un settimo
della dotazione organica della qualifica di dirigente superiore, ai primi
dirigenti amministrativi di cui al quadro I della stessa tabella VII che ne
facciano domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e che a tale data abbiano almeno quattro anni di anzianità riconosciuta
nella qualifica di primo dirigente. Ai fini del conferimento, il consiglio di
amministrazione terrà conto della natura dei servizi resi dai richiedenti e
dell'anzianità riconosciuta ai medesimi nella stessa qualifica di primo
dirigente.
Dopo l'applicazione del precedente comma ed il primo successivo inquadramento
fra i primi dirigenti dello stesso ruolo dei funzionari di cui al quarto comma
promossi alla qualifica ad esaurimento di ispettore capo ai sensi del quinto
comma, i posti di primo dirigente che rimarranno ancora disponibili nel ruolo
medesimo, fatto salvo il disposto del sesto comma, possono essere conferiti ai
primi dirigenti amministrativi e ai direttori di divisione della Ragioneria
generale dello Stato che ne faccano domanda entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Ai fini del conferimento, il consiglio
di amministrazione terrà conto della natura dei servizi resi dai richiedenti e
dell'anzianità riconosciuta ai medesimi nella qualifica di appartenenza.
I primi dirigenti amministrativi e i direttori di divisione della Ragioneria
generale dello Stato immessi nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di
finanza in applicazione del precedente comma non potranno essere scrutinati per
la promozione alla qualifica superiore se non dopo una permanenza di almeno tre
anni nel ruolo medesimo (1/a).
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(26) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(27) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(27) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(27/a) Comma abrogato dall'art. 5, L. 7 agosto 1985, n. 427, riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(27/a) Comma abrogato dall'art. 5, L. 7 agosto 1985, n. 427, riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(27) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(27) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(27) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
Sezione V - Ministero della difesa
(giurisprudenza di legittimità)
41. Consiglio di amministrazione.
Restano ferme le speciali disposizioni che consentono di conferire agli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica le funzioni di
dirigenza amministrativa presso il Ministero della difesa, nonché le norme dei
decreti del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477 (28) e n. 1478
(29) in materia d'impiego dei predetti ufficiali.
Le disposizioni degli articoli 17 e 18 del presente decreto si applicano nei
confronti del consiglio di amministrazione degli impiegati civili della Difesa,
facendo salve le norme della legge 9 gennaio 1951, n. 167 (30), e successive
modificazioni, e della legge 8 marzo 1968, numero 200 (30) (1/a).
------------------------
(28) Riportato alla voce Forze armate.
(29) Riportato alla voce Ministero della difesa.
(30) Riportata alla voce Forze armate.
(30) Riportata alla voce Forze armate.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
42. Riordinamento dei ruoli.
Con effetto dal 1° luglio 1972 sono soppressi i ruoli ad esaurimento delle
carriere direttive di cui al secondo comma dell'art. 66 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, numero 1479 (30/a) e alle tabelle
nn. 2, 3, 4, 16, 17, 18 e 19 annesse al decreto stesso, nonché i ruoli della
carriera direttiva amministrativa della Difesa di cui alle tabelle 1 e 63, il
ruolo della carriera direttiva amministrativa degli esperti in organizzazione e
metodo di cui alla tabella n. 5 e il ruolo della carriera direttiva dei
ragionieri della Difesa, di cui alla tabella n. 64 annessa al predetto decreto.
Da tale data il personale dei ruoli di cui alle predette tabelle nn. 1, 2, 3, 4,
5 e 63 è inquadrato, secondo le norme del presente decreto, nel ruolo organico
dei dirigenti amministrativi del Ministero della difesa, di cui al quadro A
della tabella VIII annessa al presente decreto, o nel ruolo della carriera
direttiva amministrativa della Difesa, ricostruito ai sensi del successivo art.
60, con l'osservanza delle disposizioni del citato art. 66 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 (30/a) sopracitato; il
personale dei ruoli di cui alle tabelle nn. 16, 17, 18, 19 e 64 è inquadrato,
secondo le norme del presente decreto, nel ruolo organico dei dirigenti dei
Servizi di ragioneria, di cui al quadro L della predetta tabella VIII o nel
ruolo della carriera direttiva dei ragionieri della difesa, ricostruito ai sensi
del successivo art. 60, tenuto conto delle variazioni apportate con il decreto
del Presidente della Repubblica concernente il riordinamento delle ex carriere
speciali, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 66 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 (30/a).
I vincitori dei concorsi in via di espletamento per la nomina alla qualifica
iniziale del ruolo della carriera direttiva amministrativa degli esperti in
organizzazione e metodi, di cui alla tabella n. 5 annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 (30/a), od i cui bandi,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati pubblicati sul
Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, sono nominati nel ruolo unico
della carriera direttiva amministrativa della difesa con l'osservanza delle
disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 66 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 (30/a).
I vincitori dei concorsi in via di espletamento per la nomina alla qualifica di
vice direttore di ragioneria nei ruoli delle carriere direttive ordinarie dei
ragionieri di artiglieria o della motorizzazione, del genio militare, di Marina
e dell'Aeronautica, di cui alle tabelle numeri 16, 17, 18 e 19 annesse al
decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1975, n. 1479 (30/a), od i
cui bandi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati
pubblicati sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, sono nominati nel
ruolo unico della carriera direttiva dei ragionieri della Difesa con
l'osservanza delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 66 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 (30/a) (1/a).
------------------------
(30/a) Riportato alla voce Ministero della difesa.
(30/a) Riportato alla voce Ministero della difesa.
(30/a) Riportato alla voce Ministero della difesa.
(30/a) Riportato alla voce Ministero della difesa.
(30/a) Riportato alla voce Ministero della difesa.
(30/a) Riportato alla voce Ministero della difesa.
(30/a) Riportato alla voce Ministero della difesa.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
43. Dirigenti delle cancellerie militari.
Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397
(31), e successive modificazioni, ai gradi di maggior generale o di colonnello
del ruolo ordinario, categoria cancellieri del Corpo degli ufficiali in congedo
della giustizia militare corrispondono rispettivamente le qualifiche di
dirigente superiore e di primo dirigente del ruolo della carriera dei dirigenti
delle cancellerie militari, nel limite della dotazione organica prevista dal
quadro B dell'annessa tabella VIII (1/a).
------------------------
(31) Riportato alla voce Giustizia militare.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
44. Commissione per il personale della giustizia militare.
La commissione per il personale della giustizia militare, di cui all'art. 17
dell'ordinamento della giustizia militare approvato con regio decreto 19 ottobre
1923, numero 2316 (31), e successive modificazioni, esercita le attribuzioni di
sua competenza anche nei confronti del personale della carriera dei dirigenti
delle cancellerie militari. In tale ipotesi e salvo il caso che si debba
procedere allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore, la commissione
è integrata con il dirigente della cancelleria del tribunale supremo militare;
quest'ultimo nei casi di assenza o di legittimo impedimento o di vacanza della
carica, è sostituito dal dirigente di cancelleria con maggiore anzianità di
qualifica (1/a).
------------------------
(31) Riportato alla voce Giustizia militare.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
Sezione VI - Ministero della pubblica istruzione
(giurisprudenza di legittimità)
45. Accesso a particolari qualifiche.
Ai fini dell'accesso alla qualifica di dirigente superiore del ruolo dei
dirigenti amministrativi dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione
scolastica periferica, nonché a quella di ispettore centrale restano ferme le
disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1971, numero 283 (32) (1/a).
------------------------
(32) Riportato alla voce Ministero della pubblica istruzione.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
Sezione VII - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
46. Dirigenti per i servizi delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
Per la nomina a dirigente superiore per i servizi delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui all'art. 2, comma secondo, della legge 23 febbraio 1968, n. 125 (33),
intendendosi sostituiti ai funzionari della carriera direttiva degli uffici
provinciali dell'industria, commercio e artigianato i funzionari del Ministero
della industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a
primo dirigente.
In via transitoria al concorso sono anche ammessi gli impiegati della citata
carriera direttiva che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
rivestano qualifica con parametro non inferiore a 387 (1/a).
------------------------
(33) Riportata alla voce Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
Trattamento economico dei dirigenti
(giurisprudenza di legittimità)
47. Tabella delle retribuzioni (33/a).
Ai dirigenti sono attribuiti gli stipendi e le indennità appresso indicati, a
decorrere dalle date ivi stabilite (1/a) (33/b)
+-------+----------------------+-------------------------------+
|Livelli| | Stipendi [1] |
| di | QUALIFICHE +---------+----------+----------+
|funzio-| | dal | dal | dal |
| ne | |1°-1-1971|1°-1-1972 |1°-1-1972 |
+-------+----------------------+---------+----------+----------+
| A |Ambasciatore . . . . .|6.336.937|12.421.000|14.010.000|
| B |Prefetto di 1ª classe| | | |
| | ed equiparati . . . .|5.957.910|11.167.000|12.540.000|
| C |Dirigente generale . .|5.726.385| 9.251.000|10.200.000|
| D |Dirigente superiore| | | |
| | [2]. . . . . . . . .|4.090.275| 4.870.000| 5.000.000|
| E |Primo dirigente dopo 2| | | |
| | anni [3] . . . . . .|3.287.655| 4.097.000| 4.160.000|
| E |Primo dirigente [3]. .|2.986.672| 3.560.000| 3.560.000|
----------
[1] per i trattamenti riferiti agli ex parametri 850 e 825 lo
stipendio è stabilito nella seguente misura:
a) ex parametro 850 - L. 6.559.875 dal 1° gennaio 1971,
lire 13.898.000 dal 1° luglio 1972, L. 15.810.000 dal
1° dicembre 1972;
b) ex parametro 825 - L. 6.366.937 dal 1° gennaio 1971,
lire 12.421.000 dal 1° luglio 1972, L. 14.010.000 dal
1°dicembre 1972;
[2] compete l'indennità di funzione nella misura lorda di L.
2.200.000 dal 1°luglio 1972 e di L. 2.900.000 dal 1° dicembre
1972.
[3] compete l'indennità di funzione nella misura lorda di L.
1.170.000 dal 1°luglio 1972 e di L.1.640.000 dal 1° dicembre
1972.
------------------------
(33/a) La Corte costituzionale con sentenza 8-17 luglio 1975, n. 219 (Gazz. Uff.
23 luglio 1975, n. 195) ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli
articoli 16-bis della L. 18 marzo 1968, n. 249 (come modificato dalla legge
1970, n. 775) e 47 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, nella parte in cui, con le
decorrenze ivi indicate, non estendono ai professori universitari di ruolo
aventi diritto all'ultima classe di stipendio (di cui al parametro 825) il
trattamento retributivo stabilito per la qualifica A ed ex parametro 825;
ha dichiarato, altresì, l'illegittimità derivata dell'articolo 12, commi primo,
secondo e terzo, del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580 (convertito in legge 1973, n.
766), per la parte che riguarda i docenti universitari con parametro 825.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
(33/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale dirigenziale del comparto Ministeri e delle Aziende
autonome, vedi l'allegato B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
48. Indennità di funzione.
L'indennità di funzione, prevista per dirigenti superiori e per i primi
dirigenti dalle note in calce alla tabella degli stipendi è pensionabile, è
assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne
subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione o il
ritardo (1/a) (33/c).
------------------------
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
(33/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale dirigenziale del comparto Ministeri e delle Aziende
autonome, vedi l'allegato B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
49. Effetti delle nuove retribuzioni.
Le nuove misure delle retribuzioni stabilite dall'articolo 47 sono considerate
anche ai fini dei relativi aumenti periodici, della tredicesima mensilità
dell'indennità di buona uscita, della determinazione dell'equo indennizzo di cui
all'art. 68 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'assegno alimentare.
Per quanto concerne la liquidazione e la riliquidazione delle pensioni ordinarie
e degli assegni sostitutivi nulla è innovato sino alla data del 30 novembre
1972, con effetto dalla quale si provvederà in materia, ai sensi del successivo
art. 73 (1/a) (34).
------------------------
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
(34) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale dirigenziale del comparto Ministeri e delle Aziende
autonome, vedi l'allegato B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(giurisprudenza di legittimità)
50. Divieto di corrispondere indennità.
Con effetto dal 1° dicembre 1972 è fatto divieto di corrispondere ai funzionari
dirigenti, anche se fuori ruolo, oltre all'indennità di funzione di cui all'art.
47, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in
connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza
dell'Amministrazione di appartenenza, salvo che abbiano carattere di generalità
per tutti gli impiegati civili dello Stato.
L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la
corresponsione deve essere versato dagli enti, società, aziende e
amministrazioni tenuti ad erogarli, direttamente in conto entrate del Tesoro.
Le indennità, i proventi ed i compensi di cui al precedente comma, riscossi in
relazione alla attività prestata nell'anno 1971 e sino al 30 novembre 1972,
saranno versati dagli interessati direttamente in conto entrate del Tesoro, nel
limite, per ogni mese di attività, del miglioramento economico netto per
stipendio e per indennità di funzione conseguito, nello stesso mese in
applicazione del presente decreto. Degli avvenuti versamenti sarà dato di volta
in volta comunicazione all'amministrazione d'appartenenza, con l'indicazione
dell'importo e del titolo delle singole indennità, proventi e compensi percepiti
e dei periodi d'attività cui essi si riferiscono. Il personale che entro trenta
giorni dalla data d'entrata in vigore del presente decreto dichiari di
rinunciare agli eventuali conguagli sulle competenze relative al periodo
anteriore al 1° luglio 1972 non è tenuto per lo stesso periodo ai predetti
versamenti.
Restano ferme le disposizioni che disciplinano il trattamento economico del
personale in servizio all'estero, anche se concernenti particolari categorie di
funzionari, nonché le norme di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 (35).
Per le esigenze degli uffici per i quali le disposizioni vigenti anteriormente
alla legge 28 ottobre 1970, n. 775 (36), consentivano la corresponsione di
particolari indennità per spese di rappresentanza, saranno istituiti con la
legge di bilancio appositi capitoli i cui stanziamenti, contenuti nei limiti
della spesa già prevista, saranno annualmente ripartiti tra gli uffici
interessati con decreto del Ministro competente di concerto con quello per il
tesoro. I capi degli uffici predetti hanno l'obbligo del rendiconto (36/a) (1/a)
(36/b).
------------------------
(35) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.
(36) Riportata al n. A/XVII.
(36/a) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-10 luglio 1981, n. 126
(Gazz. Uff. 15 luglio 1981, n. 193) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
del presente art. 50, nella parte in cui esclude che ai docenti universitari i
quali operino in cliniche universitarie ed abbiano raggiunto il parametro 825
possa essere corrisposta l'indennità prevista dall'art. 4, L. 25 marzo 1971, n.
213 e dall'art. 31, D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
(36/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale dirigenziale del comparto Ministeri e delle Aziende
autonome, vedi l'allegato B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
TITOLO II
Ristrutturazione delle carriere direttive
Capo I - Disposizioni generali
51. Qualifiche.
Le carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, comprendono, oltre le qualifiche di cui al precedente art. 1, le
seguenti:
direttore aggiunto di divisione, o equiparata;
direttore di sezione, o equiparata;
consigliere, o equiparata.
Ai fini dell'ammissione e dell'avanzamento nelle carriere direttive si
considerano posti disponibili anche quelli vacanti nelle qualifiche
dirigenziali; ove a queste si acceda da più ruoli organici i posti disponibili
sono ripartiti proporzionalmente alla dotazione di tali ruoli (1/a).
------------------------
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
52. Attribuzioni del personale direttivo.
(37) (1/a).
------------------------
(37) Sostituisce l'art. 154, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, riportato al n. A/II.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
(giurisprudenza di legittimità)
53. Passaggio alla carriera direttiva di personale della carriera di concetto.
Nei pubblici concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali dei singoli
ruoli organici delle carriere direttive delle amministrazioni, comprese quelle
con ordinamento autonomo, un sesto dei posti è riservato agli impiegati della
carriera di concetto o corrispondenti della stessa amministrazione con qualifica
di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata
con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da
tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea.
Il passaggio alle carriere tecniche è limitato agli impiegati in possesso del
titolo di studio prescritto e delle eventuali specializzazioni.
È fatto salvo il disposto di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (38) (1/a).
------------------------
(38) Riportato al n. A/XVIII.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
(giurisprudenza di legittimità)
54. Promozione a direttore aggiunto di divisione.
I posti disponibili nella qualifica di direttore aggiunto di divisione, o
equiparata, sono conferiti per 3 quinti secondo il turno di anzianità senza
demerito a giudizio del consiglio di amministrazione e per 2 quinti mediante
scrutinio per merito comparativo ai direttori di sezione, o equiparati, dello
stesso ruolo, con almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica.
I promossi per merito comparativo precedono nel ruolo i promossi secondo il
turno di anzianità (1/a).
------------------------
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
55. Trattamento economico del direttore aggiunto di divisione.
Al direttore aggiunto di divisione, e qualifiche equiparate, sono attribuiti i
seguenti stipendi:
+---------------+---------------------------+------------------+
| | Anni di permanenza | Stipndio |
| Parametri | nella classe | annuo lordo |
+---------------+---------------------------+------------------+
| 530 | --- | 3.895.500 |
| 487 | 7 | 3.579.450 |
| 455 | 5 | 3.344.250 |
| 426 | 5 | 3.131.100 |
| 387 | 2 | 2.844.450 |
Si osserva il disposto di cui agli articoli 1, 8 e 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (39).
Al direttore aggiunto di divisione, e qualifiche equiparate, spettano, altresì,
le indennità ed assegni previsti per gli impiegati civili del ruolo di
appartenenza nella misura - ove non siano rapportabili in base alle vigenti
disposizioni allo stipendio o ad una aliquota di questo - già spettante
all'impiegato della carriera direttiva con qualifica di direttore di divisione,
o equiparata (1/a).
------------------------
(39) Riportato al n. F/XIII.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
56. Carriere con ordinamento particolare.
Restano salve le speciali disposizioni che per particolari carriere direttive
prevedono limzio da una qualifica superiore a consigliere o una più favorevole
progressione giuridica o economica, senza pregiudizio del conseguimento delle
ulteriori più elevate classi di stipendio ai sensi del precedente art. 55 (1/a).
------------------------
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
Capo II - Disposizioni particolari per il Ministero del tesoro
57. Carriera direttiva degli ispettori per i servizi della Direzione generale
del tesoro.
La carriera direttiva per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale
del tesoro è ordinata come segue:
+--------------------------------------------------+-----------+
| | Numero |
| Qualifica | dei posti |
+--------------------------------------------------+-----------+
|Ispettore capo aggiunto, equiparata a direttore| |
| aggiunto di divisione. . . . . . . . . . . . . .| 6 |
| -+ | |
|Ispettore superiore, equiparata a direttore di | | |
| sezione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >| 18 |
|Ispettore, equiparata a consigliere . . . . . . | | |
| -+ | --------- |
| 24
È abrogato l'art. 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 (40) (1/a).
------------------------
(40) Riportata alla voce Ministero del tesoro.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
58. Carriera direttiva degli ispettori per i servizi della Direzione degli
istituti di previdenza.
La carriera direttiva per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale
degli istituti di previdenza è riordinata come segue:
+--------------------------------------------------+-----------+
| | Numero |
| Qualifica | dei posti |
+--------------------------------------------------+-----------+
|Ispettore capo aggiunto, equiparata a direttore| |
| di divisione aggiunto. . . . . . . . . . . . . .| 4 |
| -+ | |
|Ispettore superiore, equiparata a direttore di | | |
| sezione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >| 11 |
|Ispettore equiparata a consigliere. . . . . . . | | |
| -+ | ------ |
| | 15 |
È abrogato l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 (40/a) (1/a).
------------------------
(40/a) Riportata alla voce Ministero del tesoro.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
TITOLO III
Disposizioni finali e transitorie
(giurisprudenza di legittimità)
59. Inquadramento nelle qualifiche dirigenziali.
Gli impiegati civili delle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, che alla data del 1° gennaio 1971 rivestivano una
qualifica con parametro di stipendio non inferiore a 742 sono inquadrati anche
in soprannumero, con effetto della data medesima e con l'osservanza dei criteri
di cui all'art. 200, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (41), nelle qualifiche di
prefetto di 1° classe o equiparate e in quella di dirigente generale a seconda
che provengano, rispettivamente, da una qualifica con parametro 772 o 742.
Gli impiegati che rivestivano la qualifica di ispettore generale, o equiparata,
sono inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica di dirigente superiore;
sino alla concorrenza dell'eventuale soprannumero sono accantonati altrettanti
posti nella qualifica di primo dirigente. Durante il periodo in cui i dirigenti
superiori non svolgono funzioni dirigenziali di corrispondente livello,
l'indennità di funzione è corrisposta nella misura prevista nella qualifica di
primo dirigente.
Gli impiegati con qualifica di direttore di divisione o equiparata, sono
inquadrati nella qualifica di primo dirigente, nel limite dei posti disponibili
dopo l'applicazione del comma precedente, con la classe di stipendio che compete
in base all'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.
I soprannumeri previsti dal presente articolo sono riassorbiti con le prime
corrispondenti vacanze successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
L'inquadramento nelle nuove qualifiche dirigenziali degli impiegati di cui al
secondo e terzo comma è disposto con decreto del Ministro, previo parere
favorevole del consiglio di amministrazione sulla base dei rapporti informativi
e dei giudizi complessivi conseguiti dagli interessati, con l'osservanza dei
criteri di cui all'art. 200, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (41).
I dirigenti inquadrati ai sensi dei precedenti commi conservano gli aumenti
periodici spettanti nella qualifica di provenienza.
La corrispondenza tra le soppresse qualifiche delle carriere direttive e quelle
dei dirigenti è stabilita, ove occorra, con decreto del Ministro, su conforme
parere del consiglio di amministrazione, in relazione alla corrispondenza fra le
funzioni già spettanti alle qualifiche soppresse e quelle attribuite ai
dirigenti.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti delle
carriere direttive che abbiano conseguito la nomina o la promozione ad una delle
qualifiche ivi indicate successivamente al 1° gennaio 1971, ma anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale caso
l'inquadramento nelle corrispondenti qualifiche dirigenziali ha effetto dalla
data del conseguimento della nomina o della promozione. Sono fatti salvi in ogni
caso gli inquadramenti nelle qualifiche dirigenziali aventi effetto da data
anteriore (1/a).
------------------------
(41) Riportato al n. A/II.
(41) Riportato al n. A/II.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
(giurisprudenza di legittimità)
60. Ricostruzione dei ruoli organici delle carriere direttive.
I ruoli organici delle carriere direttive, amministrative e tecniche, esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono modificati come segue,
fermo restando quanto stabilito dal titolo I:
i posti previsti per le qualifiche corrispondenti ai parametri di stipendio 772
o 742 sono soppressi;
le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate,
sono conservate ad esaurimento entro i limiti di una autonoma nuova dotazione
organica da determinare con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) la dotazione organica complessiva per le due qualifiche ad esaurimento è
stabilita in misura pari alla somma del numero degli impiegati con qualifica di
ispettore generale, o equiparata, in attività di servizio e del numero dei posti
di organico previsti per la qualifica di direttore di divisione, o equiparata, o
se più favorevole, del numero degli impiegati con tale qualifica in attività di
servizio, ridotta del numero complessivo dei posti di organico previsti per le
corrispondenti qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente;
b) il numero dei posti delle due qualifiche ad esaurimento è stabilito,
rispettivamente, in misura pari alla metà della dotazione organica complessiva
rideterminata ai sensi della precedente lettera a);
c) i posti ad esaurimento sono soppressi, a cominciare da quelli previsti per la
qualifica di direttore di divisione, o equiparate, in ragione di un terzo delle
future vacanze, dopo il riassorbimento del soprannumero di cui all'articolo 65.
Le dotazioni organiche delle qualifiche inferiori a primo dirigente, riordinate
ai sensi del titolo II, sono rideterminate con l'osservanza dei seguenti
criteri;
1) la dotazione organica complessiva è pari a quella prevista dalle vigenti
disposizioni, per l'intero ruolo organico, tenuto anche conto delle variazioni
apportate in conseguenza del riordinamento delle carriere ex speciali, ridotta
dei posti istituiti con il presente decreto per le qualifiche dirigenziali dello
stesso ruolo;
2) la dotazione della qualifica di direttore aggiunto di divisione, o
equiparata, è pari ad un quarto della dotazione organica complessiva di cui al
precedente punto 1); la dotazione cumulativa delle qualifiche di direttore di
sezione e consigliere, o equiparate, è pari ai restanti posti;
3) in corrispondenza dei posti ad esaurimento previsti dal precedente primo
comma per le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o
equiparate, sono accantonati altrettanti posti nella qualifica di direttore
aggiunto di divisione o equiparata.
Ai fini di quanto previsto all'art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (42), i dirigenti precedono i funzionari delle
qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o
equiparato (42/a) (1/a).
------------------------
(42) Riportato al n. A/III.
(42/a) Vedi, anche, l'art. 69, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
(giurisprudenza di legittimità)
61. Trattamento economico delle qualifiche ad esaurimento.
Gli impiegati delle carriere direttive non inquadrati nella corrispondente
carriera dei dirigenti ai sensi del precedente art. 59 conservano nel ruolo ad
esaurimento di cui all'art. 60 la qualifica rivestita e l'anzianità di carriera
e di qualifica possedute. La promozione ad ispettore generale, o qualifiche
equiparate, resta disciplinata dalle disposizioni vigenti anteriormente alla
entrata in vigore del presente decreto.
Lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e
di direttore di divisione, o equiparate, è stabilito, con effetto dal 1° luglio
1972, in misura pari a quattro quinti di quello spettante rispettivamente al
dirigente superiore ed al primo dirigente con pari anzianità di qualifica. Le
indennità, i proventi ed i compensi indicati nel primo comma dell'art. 50
continuano ad essere corrisposti in conformità delle vigenti disposizioni.
Il trattamento giuridico ed economico previsto dai precedenti commi è esteso
agli impiegati che accederanno al ruolo ad esaurimento successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 65 (42/b) (1/a).
------------------------
(42/b) Vedi, anche, l'art. 69, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
(giurisprudenza di legittimità)
62. Riserva di posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali.
Tutti i posti che si renderanno disponibili sino al 30 giugno 1975 nella
qualifica inziale dei singoli ruoli dirigenziali dopo effettuato l'inquadramento
ai sensi dell'art. 59, saranno conferiti agli impiegati direttivi delle
qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o
equiparate, a cominciare da quella di ispettore generale, o equiparata.
Gli impiegati inquadrati ai sensi del precedente comma, nella qualifica di primo
dirigente, conservano l'anzianità complessivamente maturata nelle qualifiche di
direttore di divisione e di ispettore generale. Si osservano, in quanto
applicabili, le modalità di cui al quinto comma del citato art. 59.
La riserva prevista dal primo comma è ridotta al cinquanta per cento dei posti
che si renderanno successivamente disponibili sino al 31 dicembre 1980.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche in favore degli
impiegati che conseguiranno le predette qualifiche ad esaurimento
successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art.
65 (1/a).
------------------------
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
63. Piante organiche delle carriere direttive.
Le piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere direttive
sono specificate per ciascun ruolo organico, in conformità di quanto disposto
negli articoli precedenti, con decreto del Ministro competente, di concerto con
i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione (1/a).
------------------------
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
(giurisprudenza di legittimità)
64. Inquadramento di particolari categorie di personale.
Gli impiegati delle carriere direttive con qualifica inferiore a direttore di
divisione, o equiparata, sono inquadrati nelle corrispondenti qualifiche delle
nuove carriere direttive, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica e
l'ordine di ruolo.
Il personale dei servizi dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste che abbia conservato le funzioni direttive ai sensi dell'art. 12
della legge 6 marzo 1958, n. 199 (43) ed alla data del 31 dicembre 1970 aveva
conseguito l'ex coefficiente di stipendio 50 è inquaquadrato in soprannumero,
con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nella
qualifica di ispettore capo del corrispondente ruolo direttivo ad esaurimento.
Il personale contemplato nell'art. 92 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (43/a) che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, sia in godimento dello stipendio corrispondente ai
parametri 387 e 426 è inquadrato, in soprannumero, con effetto dalla data
medesima, nella qualifica di direttore capo del ruolo ad esaurimento degli
uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella D annessa alla
legge 22 luglio 1961, n. 628 (44), quale modificata dalla legge 27 ottobre 1965,
n. 1206.
Al personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi secondo e terzo compete il
trattamento previsto dall'art. 55 del presente decreto (1/a).
------------------------
(43) Riportata alla voce Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
(43/a) Riportato al n. A/XVIII.
(44) Riportata alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
(giurisprudenza di legittimità)
65. Promozione a direttore di divisione.
La promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata, dei ruoli
ad esaurimento può essere conferita, mediante scrutinio per merito comparativo,
soltanto agli impiegati delle carriere direttive, che, alla data del 31 dicembre
1970, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed avevano
maturato almeno dieci anni di effettivo complessivo servizio; si prescinde da
tale anzianità per coloro che hanno conseguito la promozione a direttore di
sezione, o qualifica equiparata, mediante concorso per merito distinto o esami
di idoneità o a seguito del corso-concorso previsto dall'art. 1, comma quinto,
del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 (45), e
dell'inquadramento previsto dall'art. 138 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (45/a) o mediante il concorso già previsto
dal secondo comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18 (46).
Per il personale proveniente dagli ufficiali in servizio permanente effettivo,
nominato direttore di sezione del ruolo della carriera direttiva amministrativa
degli esperti in organizzazione e metodo della Difesa, ai sensi del citato art.
1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 (45), è
riconosciuta a tutti gli effetti l'anzianità da ufficiale in servizio permanente
effettivo e il corso-concorso superato è considerato come concorso per merito
distinto o esame di idoneità.
La promozione è conferita, anche in soprannumero, nel limite complessivo del
cinquanta per cento della dotazione organica della qualifica di direttore di
divisione, o equiparata, esistente al 31 dicembre 1970, di cui la metà con
effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e gli altri due
quarti, rispettivamente, con effetto dal 1° luglio 1974.
I posti attribuiti in soprannumero e non utilizzati in ciascuno dei predetti
anni possono essere conferiti negli anni successivi e comunque non oltre il 1°
luglio 1975. I posti vacanti nelle corrispondenti qualifiche di dirigente
superiore e di primo dirigente costituiscono posti di risulta.
I posti in soprannumero sono gradualmente riassorbiti a decorrere dal 1° luglio
1975, in ragione di due terzi delle successive vacanze.
Gli impiegati di cui al primo comma sono ammessi, altresì, agli scrutini di
promozione alla qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata,
prevista dall'art. 54. Gli impiegati promossi conservano il titolo ad essere
ammessi allo scrutinio di promozione alla qualifica di direttore di divisione, o
equiparata, del ruolo ad esaurimento.
Nei confronti degli impiegati che avevano conseguito la promozione a direttore
di sezione, o qualifica equiparata, in base alle norme vigenti anteriormente al
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 (45/a), nonché degli
impiegati indicati nell'art. 138 del decreto medesimo, ai fini della promozione
alle qualifiche di direttore di divisione o equiparate del ruolo ad esaurimento
e di direttore aggiunto di divisione, o equiparate, si applicano il disposto di
cui all'art. 139, commi primo e secondo, del citato decreto del Presidente della
Repubblica e le speciali analoghe disposizioni contenute nel medesimo. Nei
confronti dei restanti impiegati contemplati nel primo comma del presente
articolo, ai fini dell'ammissione agli scrutini per la promozione alle stesse
qualifiche, è richiesta l'anzianità di almeno quattro anni di effettivo servizio
nella qualifica di direttore di sezione o equiparata, o di almeno quattordici
anni di effettivo complessivo servizio nella carriera.
Ai fini del computo dei periodi di effettivo complessivo servizio nella carriera
direttiva previsti dai precedenti commi primo e settimo e dalle norme ivi
richiamate, il servizio prestato in carriera corrispondente a quella direttiva o
nella carriera di concetto è valutato, anche per gli impiegati delle carriere
direttive ex speciali, nei limiti di cui agli articoli 41, commi primo e
secondo, e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.
1077 (45/a).
Sono fatti salvi il disposto di cui all'art. 61 dello stesso decreto, quello
dell'art. 71 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (47), e le analoghe speciali
disposizioni di legge (1/a).
------------------------
(45) Riportato alla voce Ministero della difesa.
(45/a) Riportato al n. A/XVIII.
(46) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(45) Riportato alla voce Ministero della difesa.
(45/a) Riportato al n. A/XVIII.
(45/a) Riportato al n. A/XVIII.
(47) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
(giurisprudenza di legittimità)
66. Scrutini di promozione fino al 30 giugno 1975.
Sino al 30 giugno 1975, per le promozioni alle qualifiche superiori a direttore
di sezione, si prescinde dall'osservanza dei termini previsti, rispettivamente,
dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.
1077 (45/a) e dall'art. 24 del presente decreto.
Per le promozioni a dirigente superiore si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni della legge 12 dicembre 1964, n. 1337 (48), salvo quanto previsto
al successivo comma.
Per i posti disponibili sino a tutto il 30 giugno 1973 la promozione a dirigente
superiore è conferita, per metà secondo il turno di anzianità e per metà
mediante scrutinio per merito comparativo, ai primi dirigenti che abbiano
compiuto tre anni di anzianità alla data dello scrutinio (1/a).
------------------------
(45/a) Riportato al n. A/XVIII.
(48) La L. 12 dicembre 1964, n. 1337 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1964, n. 315) ha
interpretato autenticamente l'articolo unico della L. 28 ottobre 1962, n. 1526
(Gazz. Uff. 9 novembre 1962, n. 284), recante norme transitorie per la
promozione a direttore di divisione e a primo archivista. Per completezza, si
riporta qui il testo di entrambe le leggi sopra citate:
"L. 28 ottobre 1962, n. 1526:
Articolo unico. Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle
promozioni di cui agli artt. 166 e 187 del testo unico approvato con D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, si prescinde dai termini previsti dai suddetti articoli,
qualora dette promozioni siano effettuate in dipendenza di istituzione o di
ampliamento di organici o per la copertura dei posti di direttore di divisione e
di primo archivista derivanti, rispettivamente, dalle promozioni conferite in
soprannumero in attuazione della L. 19 ottobre 1959, n. 928, e della L. 22
ottobre 1961, n. 1143, ovvero in applicazione di norme che riducono l'anzianità
prescritta per le promozioni stesse.
L. 12 dicembre 1964, n. 1337:
Art. 1. La L. 28 ottobre 1962, n. 1526, e le precedenti leggi recanti deroga
agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.
3, spiegano effetti tanto per le promozioni conferite mediante scrutinio per
merito comparativo che per quelle conseguite a seguito dei concorsi previsti
dagli articoli citati.
Le promozioni conferite mediante scrutinio decorrono dalla data dei verbali del
Consiglio di amministrazione; le promozioni conferite mediante concorso
decorrono dalla data dei singoli scrutini nel limite dei posti di volta in volta
resi disponibili per il concorso stesso o, eventualmente, dalla successiva data
di compimento, da parte dei vincitori, dell'anzianità minima prescritta per
l'ammissione al concorso.
I vincitori dei concorsi precedono nel ruolo, secondo l'ordine di graduatoria, i
promossi per scrutinio, indipendentemente dalla data di decorrenza delle
promozioni.
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
(giurisprudenza di legittimità)
67. Esodo volontario.
Ai dirigenti ed al restante personale delle carriere direttive i quali chiedano,
entro il 30 giugno 1973, il collocamento a riposo anticipato sono attribuiti:
a) un aumento di servizio di sette anni sia ai fini del compimento
dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione sia ai fini della
liquidazione della pensione o dell'indennità una volta tanto; agli stessi
effetti l'aumento di servizio è di dieci anni per le donne con prole di età
inferiore ai quattordici anni;
b) un aumento di servizio pari al doppio del periodo occorrente per il
raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo, e
comunque per non oltre sette anni, ai fini della liquidazione dell'indennità di
buonuscita;
c) la qualifica immediatamente superiore a quella posseduta o, se l'interessato
ne faccia domanda o rivesta la qualifica terminale della propria carriera,
cinque aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a quelli in godimento, ai
fini della liquidazione della pensione, o della indennità una volta tanto, e
dell'indennità di buonuscita.
Per qualifica immediatamente superiore a quella posseduta si intende quella
eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale
prevista dall'ordinamento generale della carriera stessa, ai sensi delle norme
vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento; ove, a causa
dell'anomala struttura del ruolo organico, nella progressione gerarchica di una
determinata carriera sia omessa una qualifica intermedia, ai fini della
determinazione della predetta qualifica superiore si fa riferimento alla
progressione gerarchica tipo, conforme a quella dell'allegato I. Nei casi in cui
per determinate qualifiche di particolari ruoli organici dirigenziali sia
previsto il successivo conseguimento del trattamento economico stabilito
dall'art. 47 per la qualifica superiore, agli stessi fini è attribuito il
trattamento economico drevisto per quest'ultima qualifica, se l'interessato sia
in godimento dello stipendio previsto per la qualifica meno elevata, o cinque
aumenti periodici di stipendio, se sia in godimento dello stipendio previsto per
la qualifica superiore.
Ai fini dell'applicazione delle norme concorrenti l'esodo volontario, gli
impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la
qualifica di ispettore generale di divisione, od equiparate, sono assimilati,
rispettivamente, ai funzionari con qualifica di dirigente superiore e di primo
dirigente; per gli impiegati che conseguiranno tali qualifiche successivamente,
si considerano qualifiche immediatamente superiori, rispettivamente, quella di
dirigente superiore e quella di primo dirigente alla seconda classe di
stipendio; per i direttori aggiunti di divisione e per i direttori di sezione si
considerano le posizioni corrispondenti, rispettivamente, ai parametri 530 e 426
(48/a).
Ciascuno dei benefici indicati nei precedenti commi, anche se previsto da altre
disposizioni di legge, può essere goduto una sola volta. Agli impiegati
direttivi ed ai dirigenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge 24
maggio 1970, n 336 (49), e successive modificazioni, che chiedano il
collocamento a riposo entro la predetta data del 30 giugno 1973 è concesso di
optare per i benefici previsti dalla citata legge o per le agevolazioni di cui
ai precedenti commi, con l'aggiunta di cinque aumenti periodici di stipendio
nella qualifica con la quale vengono collocati a riposo.
L'esodo per il personale di cui al primo comma appartenente alle carriere
tecniche è consentito sino alla concorrenza dei posti ad esaurimento di cui
all'art. 60, lettera a), a prescindere dalla qualifica rivestita dai dirigenti e
dagli impiegati delle carriere direttive che ne fanno domanda. La precedenza è
data dall'ordine di presentazione delle domande e, a parità di data, dalla
maggiore età degli interessati.
L'esodo dei dirigenti e del restante personale delle carriere direttive, anche
amministrative, del Ministero delle finanze potrà essere ritardato, con decreto
del competente Ministro, sino ad un anno dalla data di presentazione della
domanda e comunque non oltre il termine di compimento del limite massimo di età
stabilito dalle vigenti disposizioni per il collocamento a riposo, in relazione
alle esigenze connesse alla riforma tributaria prevista dalla legge 9 ottobre
1961, n. 825 (50), e successive modificazioni ed integrazioni.
In corrispondenza dei posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo ai
sensi del presente articolo sono resi indisponibili nella qualifica iniziale del
relativo ruolo organico della carriera direttiva altrettanti posti, sino alla
revisione dei ruoli organici prevista dall'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n.
249 (51), quale modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775 (52).
Gli impiegati collocati a riposo ai sensi del presente articolo non possono
essere assunti in impiego alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici (1/a).
------------------------
(48/a) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 162, L.
11 luglio 1980, n. 312, riportata al n. A/XXXI.
(49) Riportata al n. N/VI.
(50) Recte, L. 9 ottobre 1971, n. 825, riportata alla voce Imposte e tasse in
genere.
(51) Riportata al n. A/XV.
(52) Riportata al n. A/XVII.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
(giurisprudenza di legittimità)
68. Disposizioni particolari per il personale delle Amministrazioni dello Stato
trasferito alle Regioni.
Agli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che, nei limiti
dei contingenti previsti dai decreti delegati emanati in attuazione dell'art. 17
della legge 16 maggio 1970, n. 281 (53), sialno trasferiti alle Regioni a
statuto ordinario in occasione del passaggio a queste ultime delle funzioni
amministrative di cui all'art. 118 della Costituzione, è attribuita, con
decorrenza giuridica ed economica dalla data del trasferimento predetto, la
promozione alla qualifica superiore. Ove trattisi di dipendenti che rivestano
già la qualifica terminale della rispettiva carriera, sono attribuiti, in luogo
della promozione, cinque aumenti periodici di stipendio; agli impiegati con
qualifica di ispettore generale, o equiparata, gli stessi aumenti periodici sono
attribuiti nella qualifica di dirigente superiore; agli impiegati con qualifica
di direttore di divisione, o equiparata, è attribuita la qualifica di dirigente
superiore; ai direttori di sezione, ed equiparati, è attribuita la qualifica di
direttore aggiunto di divisione alla prima classe di stipendio, elevata alla
seconda per gli impiegati contemplati dall'art. 139, comma primo, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (54).
Agli operai dello Stato sono attribuiti cinque aumenti periodici di stipendio in
aggiunta a quelli goduti nella categoria di appartenenza.
Il personale non di ruolo, compreso nelle categorie di cui al regio decreto 4
febbraio 1937, n. 100 (55), e successive modificazioni, è inquadrato nelle
corrispondenti carriere di ruolo organico, alla qualifica iniziale, con
l'attribuzione di cinque aumenti periodici di stipendio.
Il beneficio previsto dal presente articolo non è cumulabile con quello di cui
all'art. 3 della L. 24 maggio 1970, n. 336 (55/a) e con quelli previsti
dall'art. 67 del presente decreto.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche al personale delle
amministrazioni dello Stato comandato per le esigenze della prima costituzione
degli uffici della Regione a statuto ordinario che sia immesso nei ruoli
organici del personale delle predette Regioni nella loro prima istituzione. I
benefici previsti sono concessi con effetto dalla data dell'immissione medesima.
Ai fini della partecipazione ai concorsi di ammissione nelle carriere delle
magistrature amministrative il personale transitato, ai sensi dei precedenti
commi, nei ruoli organici delle Regioni è equiparato agli impiegati civili dello
Stato (1/a).
------------------------
(53) Riportata alla voce Regioni.
(54) Riportato al n. A/XVIII.
(55) Riportato al n. D/I.
(55/a) Riportata al n. N/VI.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
69. Personale direttivo tecnico dei monopoli di Stato.
Nei confronti degli impiegati del ruolo del personale direttivo tecnico
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che, anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato nella carriera
direttiva l'anzianità complessiva prevista dall'art. 8 della legge 23 dicembre
1956, n. 1417 (56) per la promozione a direttore di divisione si applicano le
disposizioni di cui al primo comma dell'art. 65.
Ai fini della promozione alla qualifica di direttore di divisione, o equiparata,
si applica il disposto di cui al penultimo comma dell'art. 97 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (54) (1/a).
------------------------
(56) Riportata alla voce Monopoli di Stato.
(54) Riportato al n. A/XVIII.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
70. Attribuzioni degli uffici.
I singoli ordinamenti stabiliscono, in relazione alle esigenze dei vari rami di
servizio, le attribuzioni particolari per i funzionari delle carriere direttive
delle diverse qualifiche o livelli (1/a).
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(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
71. Conservazione delle attuali funzioni.
Nella prima applicazione del presente decreto e sino a quando non si provvederà
a successive variazioni ai sensi del precedente art. 15, i dirigenti restano
assegnati alle funzioni che esercitano alla data di entrata in vigore del
decreto medesimo; ove queste non siano comprese tra quelle dirigenziali, al
conferimento delle nuove funzioni dirigenziali si provvede con il decreto di
inquadramento previsto dal precedenie articolo 59.
I dirigenti generali conservano la qualifica di direttore generale acquisita in
data anteriore alla entrata in vigore del presente decreto anche se non
esercitino le nuove funzioni di cui all'art. 7 (1/a).
------------------------
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
72. Inquadramento di personale di altre Amministrazioni.
Nella prima applicazione del presente decreto, i posti che dopo l'inquadramento
previsto dai precedenti articoli 59 e 64 dovessero risultare vacanti nelle nuove
dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, esclusa la qualifica di
dirigente generale, e in quelle direttive, possono essere conferiti agli
impiegati di corrispondente qualifica che, alla data di entrata in vigore del
decreto medesimo, prestino da almeno un anno ininterrotto servizio presso
l'Amministrazione nei cui ruoli sussistano le vacanze.
Ai fini dell'inquadramento a dirigente la corrispondenza delle qualifiche è
stabilita in conformità dell'allegato I.
L'inquadramento è disposto, a domanda degli interessati, con decreto dei
Ministri competenti, sentiti i rispettivi consigli di amministrazione. Si
osserva il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 199 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
(57). La domanda di inquadramento deve essere presentata entro un trimestre
dall'entrata in vigore del presente decreto (1/a).
------------------------
(57) Riportato al n. A/II.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
(giurisprudenza di legittimità)
73. Liquidazione e riliquidazione delle pensioni.
Con effetto dal 1° dicembre 1972 le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi
dei dirigenti sono liquidati sulla base del trattamento economico definitivo
previsto dal precedente art. 47, considerando in ogni caso l'indennità di
funzione corrispondente alla qualifica rivestita.
Con effetto dalla data predetta, le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi
per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di cui al precedente art. 60
sono liquidati sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi tato se,
all'atto della cessazione dal servizio, avessero conseguito l'inquadramento a
primo dirigente ai sensi dell'art. 62.
Con effetto dalla stessa data le pensioni e gli assegni sostitutivi del
personale direttivo, già in quiescenza, con qualifica non inferiore a direttore
di divisione, o equiparata, sono riliquidati sulla base del trattamento
economico definitivamente spettante ai dirigenti di corrispondente qualifica
secondo il quadro di equiparazione di cui all'allegato I (1/a).
------------------------
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
74. Riduzione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali.
Con il decreto previsto dal comma quarto dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968,
n. 249 (57/a), nel testo sostituito dall'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n.
775, si provvederà alla riduzione delle dotazioni organiche delle qualifiche
dirigenziali risultanti dalle allegate tabelle, per adeguarle alla nuova
struttura degli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato
che sarà stabilita successivamente all'entrata in vigore del presente decreto
(1/a).
------------------------
(57/a) Riportata al n. A/XV.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
75. Copertura dell'onere finanziario.
All'onere netto a carico del bilancio per l'anno 1972, valutato in complessive
L. 20 miliardi, ivi compresa la maggiore spesa conseguente alla attuazione
dell'art. 67 per l'indennità di buonuscita da rimborsare ai competenti fondi, si
provvede quanto a L. 3 miliardi e a L. 17 miliardi, rispettivamente, a carico e
con riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo n. 3523 degli stati di
previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1971 e 1972.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le
occorrenti variazioni al bilancio dello Stato e a quello delle Amministrazioni
autonome (1/a).
------------------------
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
(giurisprudenza di legittimità)
76. Rinvio alle disposizioni generali.
Per quanto non previsto dal presente decreto si osservano le disposizioni, con
esso compatibili, relative alle corrispondenti carriere direttive. I riferimenti
alle attuali qualifiche di dette carriere si intendono estesi a quelle
dirigenziali secondo la corrispondenza risultante dall'allegato I.
L'accantonamento dei posti nella qualifica iniziale dei singoli ruoli organici,
in relazione a particolari posizioni di stato nelle qualifiche superiori, è
effettuato per i dirigenti, nella qualifica iniziale del ruolo organico della
carriera direttiva.
Ai fini di quanto previsto agli articoli 54, 59, 60, 61, 62, 64, 67 e 68 del
presente decreto, il richiamo alle qualifiche di direttore di sezione, direttore
aggiunto di divisione, direttore di divisione e ispettore generale deve
intendersi riferito, per quanto riguarda il personale che progredisce soltanto
per classi di stipendio, ai parametri di stipendio corrispondenti alle
qualifiche suddette.
Sono abrogate le norme incompatibili con il presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (1/a).
------------------------
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
Allegato I (1/a)
+-------------------------------+------------------------------+
| FUNZIONARI DIRETTIVI | FUNZIONARI DIRIGENTI |
+---------+---------------------+--------+---------------------+
| | |Livelli | |
|Parametri| Qualifica | di | Qualifica |
| | |funzione| |
+---------+---------------------+--------+---------------------+
| 772 |Prefetto di 1ª classe| B |Prefetto di 1ª classe|
| | e qualifiche equipa-| | e qualifiche equipa-|
| | rate | | rate |
| | | | |
| 742 |Direttore generale e| C |Dirigente generale |
| | qualifiche equipa-| | |
| | rate | | |
| | | | |
| 530 |Ispettore generale e| D |Dirigente superiore |
| | qualifiche equipa-| | |
| | rate | | |
| -+ | | | |
| 426| | | | |
| > |Direttore di divisio-| E |Primo dirigente |
| 387| | ne e qualifiche e-| | |
| -+ | quiparate | | |
------------------------
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
Allegato II (1/a)
Tabelle organiche dei dirigenti
Tabella I (1/a)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello | | Posti | |Posti di|
| di | Qualifica | di | Funzione |funzione|
|funzione| |qualifica| | |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
Quadro A. (57/b). - Dirigenti del Servizio delle informazioni e
dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e
scientifica
| C |Dirigente gene-| | | |
| | rale . . . . .| 1 |Direttore generale| 1 |
| D |Dirigente supe-| | | |
| | riore. . . . .| 2 |Capo servizio | 2 |
| E |Primo dirigente| 10 |Direttore di divi-| |
| | | | sione | 10 |
| | | ---- | | |
| | | 13 | | |
Quadro B. - Dirigenti del Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro (58)
| B |Segretario ge-| | | |
| | nerale . . . .| 1 |Segretario genera-| |
| | | | le | 1 |
| C |Dirigente gene-| | | |
| | rale . . . . .| - | | - |
| D |Dirigente supe-| | | |
| | riore. . . . .| 5 |Primo referendario| 5 |
| E |Primo dirigente| 5 |Referendario | 5 |
| | | ---- | | |
| | | 11 | | |
Quadro C. - Dirigenti del Consiglio nazionale delle ricerche
| C |Dirigente gene-| | | |
| | rale . . . . .| 1 |Segretario gene-| |
| | | | rale | 1 |
| | | ---- | | |
| | | 1 | | |
Quadro D. - Dirigenti di segreteria del Consiglio di Stato
| D |Dirigente supe-| | | |
| | riore. . . . .| 1 |Per i servizi di| |
| | | | segreteria | 1 |
| E |Primo dirigente| 2 |Per i servizi di| |
| | | | segreteria | 2 |
| | | --- | | |
| | | 3 | | |
Quadro E. - Dirigenti della segreteria della Corte dei conti
(58/a)
| D |Dirigente supe-| | | |
| | riore. . . . .| 7 |Per i servizi di| |
| | | | segreteria | 7 |
| E |Primo dirigente| 23 |Per i servizi di| |
| | | | segreteria | 23 |
------------------------
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
(57/b) Vedi, anche, l'art. 10, L. 5 agosto 1981, n. 416 e l'art. 30, L. 25
febbraio 1987, n. 67, riportate alla voce Ente nazionale per la cellulosa e per
la carta.
(58) Vedi, anche, l'art. 23, L. 30 dicembre 1986, n. 936, riportata alla voce
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
(58/a) Quadro così sostituito dall'art. 11, L. 7 agosto 1985, n. 428, riportata
alla voce Ministero del tesoro. Vedi, anche, il D.P.R. 30 novembre 1990 (Gazz.
Uff. 22 gennaio 1991, n. 18) ed ora il D.P.C.M. 28 aprile 1997, riportato alla
voce Corte dei Conti.
Tabella II (1/a)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello | | Posti | |Posti di|
| di | Qualifica | di | Funzione |funzione|
|funzione| |qualifica| | |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
Quadro A. - Dirigenti amministrativi (58/b) (58/c)
| C |Dirigente gene-| | | |
| | rale . . . . .| 2 |Ispettore generale| 2 [*]|
| | | | capo (Commissario| |
| | | | regionale capo) | |
| | | |Consigliere mini-| |
| | | | steriale (Esperto| |
| | | | amministrativo | |
| | | | capo) | |
| | | | | |
| D |Dirigente supe-| | | |
| | riore. . . . .| 9 |Capo ufficio | 9 [*]|
| | | |(Primo commissario| |
| | | | regionale) | |
| | | |Consigliere mini-| |
| | | | steriale aggiunto| |
| | | |(Esperto ammini-| |
| | | | strativo) Capo| |
| | | | reparto | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 18 |(Commissario re-| 18 [*]|
| | | | gion.) | |
| | | |(V. cons. ministe-| |
| | | | riale) | |
| | | |(Esperto ammini-| |
| | | | strativo aggiun-| |
| | | | to) | |
----------
Sono riportate le funzioni all'interno e tra parentesi le fun-
zioni all'estero
[*] Fatto salvo quanto disposto dall'art. 114, terzo comma,
D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18.
Quadro B. - Dirigenti per la ricerca storico diplomatica (58/c)
| D |Dirigente supe-| | | |
| | riore. . . . .| 2 |Esperto capo della| 2 [a]|
| | | | ricerca storico| |
| | | | diplomatica | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 2 |Esperto superiore| 2 |
| | | | della ricerca| |
| | | | storico diploma-| |
| | | | tica | |
----------
[a] Ad uno di essi può essere conferito l'incarico di diretto-
re dell'Archivio storico diplomatico.
Quadro C. - Dirigente della biblioteca (58/c)
| E |Primo dirigente| 1 |Direttore biblio-| 1 [a]|
| | | | teca | |
----------
[a] Dopo cinque anni di permanenza nella qualifica compete il
trattamento economico del dirigente superiore.
Quadro D. - Dirigente esperto in crittografia (58/d)
| E |Primo dirigente| 1 |Esperto capo in| 1 [a]|
| | | | crittografia | |
----------
[a] Dopo cinque anni di permanenza nella qualifica compete il
trattamento economico del dirigente superiore.
Quadro E. - Dirigenti dell'Istituto agronomico d'oltremare
(58/e)
| C |Dirigente gene-| 1 |Direttore generale| 1 |
| | rale . . . . .| | dell'Istituto | |
| | | | | |
| D |Dirigente supe-| 1 |V. direttore gene-| 1 |
| | riore. . . . .| | rale | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 2 |Direttore labora-| 2 |
| | | | torio | |
------------------------
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
(58/b) Quadro così sostituito prima dalla tabella allegata al D.P.R. 29 dicembre
1980, n. 1117 (Gazz. Uff. 21 aprile 1981, n. 109), e poi dalla tabella allegata
alla L. 6 febbraio 1985, n. 15, riportata alla voce Ministero degli affari
esteri.
(58/c) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero degli
affari esteri vedi, ora, il D.P.C.M. 14 ottobre 1996, riportato alla voce
Ministero degli affari esteri.
(58/c) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero degli
affari esteri vedi, ora, il D.P.C.M. 14 ottobre 1996, riportato alla voce
Ministero degli affari esteri.
(58/c) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero degli
affari esteri vedi, ora, il D.P.C.M. 14 ottobre 1996, riportato alla voce
Ministero degli affari esteri.
(58/d) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero degli
affari esteri vedi, ora, il D.P.C.M. 14 ottobre 1996, riportato alla voce
Ministero degli affari esteri.
(58/e) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del
presente istituto vedi, ora, il D.P.C.M. 4 febbraio 1997, riportato alla voce
Ministero degli affari esteri.
Tabella III (58/f) (1/a)
MINISTERO DELL'INTERNO
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello | | Posti | |Posti di|
| di | Qualifica | di | Funzione [a] |funzione|
|funzione| |qualifica| | |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
Quadro A - Capo della polizia e dirigenti dell'Amministrazione
civile (59)
| | | + | |
| B |Capo della po-| | Capo della polizia| 1 |
| | lizia e pre-| 49 < Prefetto di 1ª| 48 |
| | fetto di 1ª| | classe | |
| | classe . . . .| + | |
| | | | | |
| C |Dirigente gene-| 74 [b] |Prefetto | 74 |
| | rale . . . . .| | | |
| | | | | |
| D |Dirigente supe-| 188 |Vice prefetto | 188 |
| | riore. . . . .| | | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 198 |Vice prefetto i-| 198 |
| | | | spettore | |
| | | ----- | | |
| | | 509 [b] | | |
----------
[a] L'ulteriore specificazione delle funzioni è stabilita
nell'art. 34;
[b] Oltre al posto dell'ex direttore generale della soppressa
Opera nazionale ciechi civili che, con decorrenza dal 1° marzo
1973, verrà portato in aumento con le funzioni di consigliere
ministeriale.
------------------------
(58/f) Tabella così modificata dal D.P.R. 28 febbraio 1980, n. 207 (Gazz. Uff. 5
giugno 1980, n. 153).
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
(59) Vedi, ora, l'art. 97, L. 1° aprile 1981, n. 121, riportata alla voce
Sicurezza pubblica.
Quadro B. - Dirigenti dei servizi di ragioneria (58/f)
| D |Dirigente supe-| 16 |Ispettore ministe-| 16 |
| | riore. . . . .| | riale e consi-| |
| | | | gliere ministe-| |
| | | | riale aggiunto | |
| | | | | |
| | | + | |
| | | | Direttore di divi-| |
| | | | sione | |
| E |Primo dirigente| 49 < Ispettore capo e| 49 |
| | | | vice consigliere| |
| | | | ministeriale | |
| | | + | |
| | | ---- | | ---- |
| | | 65 | | 65 |
------------------------
(58/f) Tabella così modificata dal D.P.R. 28 febbraio 1980, n. 207 (Gazz. Uff. 5
giugno 1980, n. 153).
Quadro C. - Dirigenti della pubblica sicurezza
| | | + | |
| | | | Vice capo della| 2 |
| | | | polizia | |
| C |Dirigente gene-| 20 < Ispettore generale| 18 |
| | rale . . . . .| | capo e consiglie-| |
| | | | re ministeriale | |
| | | + | |
| | | + | |
| | | | Questore e ispet-| 125 |
| | | | tore generale | |
| D |Dirigente supe-| 135 < | |
| | riore. . . . .| | Consigliere mini-| 10 |
| | | | steriale aggiunto| |
| | | + | |
| | | + | |
| | | | Vice questore e| |
| | | | direttore di di-| |
| E |Primo dirigente| | visione | 346 |
| | (59/a) . . . .| 350 < Ispettrice capo e| 4 |
| | | | vice consigliere| |
| | | | ministeriale per| |
| | | | la polizia fem-| |
| | | | minile | |
| | | + | |
| | | --- | | |
| | | 505 | | |
------------------------
(59/a) In tale qualifica l'art. 47, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, ha disposto
l'elevazione della dotazione di sedici unità.
Quadro D. - Dirigenti per la protezione civile (59/b)
| C |Dirigente gene-| 1 |Ispettore capo dei| 1 |
| | rale . . . . .| | servizi antincen-| |
| | | | di | |
| | | |Dirigente del Ser-| 1 |
| | | | vizio tecnico| |
| | | | centrale | |
| | | |Comandante delle| 1 |
| | | | scuole centrali | |
| | | |Direttore del| 1 |
| | | | Centro studi ed| |
| | | | esperienze | |
| | | |Ispettori generali| 3 |
| | | | del Servizio ae-| |
| | | | roportuale | |
| | | | | |
| D |Dirigente supe-| 26 |Ispettore generale| 2 |
| | riore. . . . .| | e consigliere mi-| |
| | | | nisteriale ag-| |
| | | | giunto | |
| | | |Dirigente del ser-| 1 |
| | | | vizio sanitario | |
| | | |Dirigente del ser-| 1 |
| | | | vizio ginnico| |
| | | | sportivo | |
| | | |Dirigente dello| 16 |
| | | |Ispettorato regio-| |
| | | | nale o interre-| |
| | | | gionale | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 113 |Ispettore capo e| 113 |
| | (59/bb). . . .| | viceconsigliere | |
| | | | ministeriale | |
------------------------
(59/b) Quadro così sostituito dalla tabella C allegata alla L. 23 dicembre 1980,
n. 930.
(59/bb) Per l'aumento di due posti, vedi l'art. 5, L. 4 marzo 1982, n. 66,
riportata alla voce Servizi antincendi.
Quadro E. - Dirigenti degli Archivi di Stato
| C |Dirigente gene-| 1 |Sovrintendente | 1 |
| | rale . . . . .| | dell'Archivio | |
| | | | centrale dello| |
| | | | Stato | |
| | | |Ispettore generale| 6 |
| | | | e consigliere mi-| |
| | | | nisteriale ag-| |
| | | | giunto | |
| | | |Segretario del| 1 |
| | | | Consiglio supe-| |
| | | | riore degli ar-| |
| | | | chivi di Stato | |
| | | |Vice sovrintenden-| 1 |
| | | | te dell' Archivio| |
| | | | centrale | |
| | | | | |
| D |Dirigente supe-| 26 |Dirigente di so-| 18 |
| | riore. . . . .| | vrintendenza e di| |
| | | | archivio nelle| |
| | | | sedi più impor-| |
| | | | tanti | |
| | | |Direttore di so-| 45 |
| | | | vrintendenza e| |
| | | | direttore di ar-| |
| | | | chivio di Stato| |
| | | | nelle sedi di| |
| | | | particolare im-| |
| | | | importanza | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 50 |Dirigente centro| 1 |
| | | | fotoriproduzione | |
| | | | legatoria e re-| |
| | | | stauro | |
| | | |Direttore di divi-| 4 |
| | | | sione | |
Quadro F. - Dirigenti dell'Amministrazione per le attività assi-
stenziali italiane e internazionali
| C |Dirigente gene-| 1 |Direttore generale| 1 |
| | rale . . . . .| | | |
| | | | | |
| D |Dirigente supe-| 3 |Vice direttore ge-| 1 |
| | riore. . . . .| | nerale | |
| | | |Ispettore generale| 2 |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 6 |Direttore di divi-| 5 |
| | | | sione | |
| | | |Ispettore capo | 1 |
------------------------
Tabella IV (1/a)
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello | | Posti | |Posti di|
| di | Qualifica | di | Funzione |funzione|
|funzione| |qualifica| | |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
Quadro A. (59/c) - Dirigenti delle cancellerie e segreterie giu-
diziarie
| D |Dirigente supe-| 74 |Dirigente della| 1 |
| | riore | | cancelleria della| |
| | | | Corte di cassa-| |
| | | | zione | |
| | | |Dirigente della| 1 |
| | | | segreteria della| |
| | | | procura generale| |
| | | | presso la Corte| |
| | | | di cassazione | |
| | | |Dirigente della| 1 |
| | | | cancelleria del| |
| | | | Tribunale supe-| |
| | | | riore delle acque| |
| | | | pubbiche | |
| | | |Dirigente della| 26 |
| | | | cancelleria della| |
| | | | corte di appello | |
| | | |Dirigente della| 26 |
| | | | segreteria della| |
| | | | procura generale| |
| | | | presso la corte| |
| | | | di appello | |
| | | |Ispettore superio-| 12 |
| | | | re | |
| | | |Consigliere mini-| 7 |
| | | | steriale aggiunto| |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 392 |Dirigente della| 159 |
| | | | cancelleria del| |
| | | | tribunale | |
| | | |Dirigente della| 94 |
| | | | segreteria della| |
| | | | procura della Re-| |
| | | | pubblica presso| |
| | | | il tribunale di| |
| | | | città capoluogo| |
| | | | di provincia | |
| | | ----- | | |
| | | 466 | | |
| | | |Ispettore capo | 24 |
| | | |Dirigente della| 97 |
| | | | cancelleria di| |
| | | | uffici giudiziari| |
| | | | di particolare| |
| | | | importanza | |
| | | |Vice consigliere| 18 |
| | | | ministeriale | |
Quadro B. - Dirigenti degli Istituti di prevenzione e pena
(59/d)
| | | + | |
| | | | Ispettore generale| 4 |
| | | | o consigliere mi-| |
| D |Dirigente supe-| 13 < nisteriale ag-| |
| | riore. . . . .| | giunto | |
| | | | Ispettore distret-| 9 |
| | | | tuale | |
| | | + | |
| | | + | |
| | | | Direttore degli| 32 |
| | | | II. P.P. e dei| |
| | | | centri di riedu-| |
| | | | cazione minorenni| |
| | | | di particolare| |
| | | | importanza | |
| | | | Vice consigliere| 2 |
| | | | ministeriale | |
| | | | Primo dirigente| 9 |
| | | | addetto con fun-| |
| | | | zioni vicarie e| |
| E |Primo dirigente| 44 < di collaborazione| |
| | | | presso gli uffici| |
| | | | dell'ispettore | |
| | | | distrettuale | |
| | | | Primo dirigente| 1 |
| | | | direttore della| |
| | | | scuola di forma-| |
| | | | zione per il per-| |
| | | | sonale civile de-| |
| | | | gli istituti di| |
| | | | prevenzione e di| |
| | | | pena per adulti | |
| | | + | |
Quadro C. - Dirigenti tecnici (59/d)
| D |Dirigente supe-| 1 |Consigliere mini-| 1 |
| | riore. . . . .| | steriale | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 5 |Dirigente tecnico| 5 |
| | | | edile, industria-| |
| | | | le o agrario o| |
| | | | vice consigliere| |
| | | | ministeriale | |
Quadro D. - Dirigenti sanitari (59/d)
| D |Dirigente supe-| 1 |Ispettore generale| 1 |
| | riore. . . . .| | sanitario | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 4 |Dirigente sanita-| 4 |
| | | | rio | |
Quadro E. - Dirigenti per il servizio sociale (59/d)
| D |Dirigente supe-| 1 |Ispettore generale| 1 |
| | riore. . . . .| | per i servizi so-| |
| | | | ciali | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 3 |Direttore di cen-| 3 |
| | | | tro di servizio | |
| | | | sociale | |
Quadro F. - Dirigenti dell'ufficio traduzioni
| E |Primo dirigente| 1 [a] |Direttore dell'uf-| 1 |
| | | | ficio traduzione | |
Quadro G. - Dirigenti dell'Amministrazione degli archivi
notarili (59/e)
| C |Dirigente gene-| 1 |Direttore dell'uf-| 1 |
| | rale . . . . .| | ficio centrale| |
| | | | degli archivi no-| |
| | | | tarili | |
| | | | | |
| D |Dirigente supe-| 11 |Consigliere mini-| 1 |
| | riore . . . . | | steriale aggiunto| |
| | | |Capo di circoscri-| 5 |
| | | | zione ispettiva | |
| | | |Sovrintendente di| 5 |
| | | | archivio notarile| |
| | | | nelle sedi di Ro-| |
| | | | ma, Torino, Mila-| |
| | | | no, Firenze e Na-| |
| | | | poli | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 25 |Direttore di divi-| 3 |
| | | | sione | |
| | | |Conservatore capo| 22 |
| | | | di archivio nota-| |
| | | | rile | |
Quadro H. - Dirigenti per la giustizia minorile (59/f)
| D |Dirigente supe-| 2 |Ispettore generale| 2 |
| | riore | | e consigliere mi-| |
| | | | nisteriale ag-| |
| | | | giunto | |
| | | | | |
| E |Primo dirigen-| 20 |Dirigente di cen-| 17 |
| | te | | tri per la giu-| |
| | | | stizia minorile| |
| | | | (dodici) e di uf-| |
| | | | fici di servizio | |
| | | | sociale (cinque) | |
| | | |Direttori di| 3 |
| | | | strutture ammini-| |
| | | | strative dell'Uf-| |
| | | | ficio centrale | |
----------
[a] Dopo cinque anni di permanenza nella qualifica spetta il
trattamento economico della qualifica di dirigente superiore.
------------------------
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
(59/c) Quadro così sostituito dall'art. 2, D.L. 8 maggio 1989, n. 166, riportato
alla voce Calabria e da ultimo dall'art. 1, comma 1, L. 8 agosto 1991, n. 263
(Gazz. Uff. 20 agosto 1991, n. 194). I commi 2 e 3 dello stesso art. 1 hanno,
inoltre, così disposto:
"2. La dotazione organica del personale appartenente alla ottava qualifica
funzionale, profilo professionale "funzionario di cancelleria", determinata, ai
sensi dell'art. 6 della L. 11 luglio 1980, n. 312, con D.P.C.M. 8 marzo 1988,
registrato alla Corte dei conti il successivo 4 giugno 1988, è ridotta di
quarantasette unità.
3. I posti recati in aumento dalla presente legge sono attribuiti in aggiunta
alle normali vacanze createsi nell'anno 1990". Vedi, ora, la tabella allegata al
D.P.C.M. 13 aprile 1995, riportato alla voce Ministero di grazia e giustizia.
(59/d) Vedi, ora, l'art. 3 e le tab. A e B allegate al D.Lgs. 30 ottobre 1992,
n. 445, riportato alla voce Carceri e case di rieducazione.
(59/d) Vedi, ora, l'art. 3 e le tab. A e B allegate al D.Lgs. 30 ottobre 1992,
n. 445, riportato alla voce Carceri e case di rieducazione.
(59/d) Vedi, ora, l'art. 3 e le tab. A e B allegate al D.Lgs. 30 ottobre 1992,
n. 445, riportato alla voce Carceri e case di rieducazione.
(59/d) Vedi, ora, l'art. 3 e le tab. A e B allegate al D.Lgs. 30 ottobre 1992,
n. 445, riportato alla voce Carceri e case di rieducazione.
(59/e) Quadro così sostituito dall'allegato C alla L. 16 ottobre 1991, n. 321.
Vedi, ora, il D.P.C.M. 20 dicembre 1996.
(59/f) Quadro così inserito dall'art. 26, e dalla relativa tabella B, D.L. 8
giugno 1992, n. 306, riportato alla voce Sicurezza pubblica. Vedi, ora, la
tabella A allegata allo stesso decreto come sostituita dal D.P.C.M. 23 aprile
1997 (Gazz. Uff. 28 giugno 1997, n. 149, S.O.).
Tabella V (59/g) (1/a)
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Dirigenti amministrativi e consiglieri economici
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello | | Posti | |Posti di|
| di | Qualifica | di | Funzione |funzione|
|funzione| |qualifica| | |
+--------+---------------+---------Á------------------+--------+
| | | + | |
| | | | Direttore generale| 2 |
| | | | e Direttore ser-| |
| C |Dirigente gene-| 7 < vizio centrale | |
| | rale . . . . .| | Consigliere mini-| 5 |
| | | | steriale | |
| | | + | |
| | | + | |
| | | | Vice Direttore ge-| 3 |
| | | | nerale e Vice Ca-| |
| | | | po servizio cen-| |
| D |Dirigente supe-| 9 < trale | |
| | riore. . . . .| | Capo ufficio orga-| 1 |
| | | | nizzazione | |
| | | | Consigliere mini-| 5 |
| | | | steriale aggiunto| |
| | | + | |
| | | + | |
| | | | Direttore di divi-| 27 |
| E |Primo dirigente| 27 < sione e Capo uf-| |
| | | | ficio equiparato | |
| | | + | |
------------------------
(59/g) Tabella così sostituita dall'art. 10, L. 17 dicembre 1986, n. 878,
riportata alla voce Ministero del bilancio e della programmazione economica.
Vedi, ora, il D.P.C.M. 4 agosto 1995, riportato alla stessa voce.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
Tabella VI (1/a)
MINISTERO DELLE FINANZE
Qualifiche dirigenziali (60)
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello | | Posti | |Posti di|
| di | Qualifica | di | Funzione |funzione|
|funzione| |qualifica| | |
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
| | | | I. Ruolo ammini- | |
| | | | strativo. | |
| B |Dirigente gene-| 4 |Segretario genera-| |
| | rale | | le. . . . . . . .| 1 |
| | | |Direttore generale| |
| | | | di dipartimento| |
| | | | o della direzione| |
| | | | generale affari| |
| | | | generali e perso-| |
| | | | nale. . . . . . .| 3 |
| | | | | |
| C |Dirigente gene-| 32 |Direttore di uffi-| |
| | rale | | cio centrale del-| |
| | | | l'ufficio del se-| |
| | | | gretario generale| 5 |
| | | |Vice direttore ge-| |
| | | | nerale e diretto-| |
| | | | re centrale . . .| 3 |
| | | |Direttore centrale| 9 |
| | | |Direttore regiona-| |
| | | | le delle entrate| |
| | | | nelle sedi più| |
| | | | rilevanti . . . .| 15 |
| | | | | |
| D |Dirigente supe-| 556 |Direttore di ser-| |
| | riore | | vizi amministra-| |
| | | | tivi negli uffi-| |
| | | | ci centrali e| |
| | | | nelle direzioni| |
| | | | centrali e diret-| |
| | | | tore dei servizi| |
| | | | dell'ufficio del| |
| | | | coordinamento le-| |
| | | | gislativo; ispet-| |
| | | | tore generale| |
| | | | centrale; consi-| |
| | | | gliere ministe-| |
| | | | riale aggiunto;| |
| | | | direttore di cen-| |
| | | | tro informativo .| 96 |
| | | |Direttore regiona-| |
| | | | le delle entrate| |
| | | | nelle sedi meno| |
| | | | rilevanti; diret-| |
| | | | tore di servizio| |
| | | | o di reparto nel-| |
| | | | le direzioni re-| |
| | | | gionali o compar-| |
| | | | timentali;capo di| |
| | | | servizio ispetti-| |
| | | | vo nelle direzio-| |
| | | | ni regionali o| |
| | | | compartimentali .| 60 |
| | | |Direttore di cen-| |
| | | | tro di servizio o| |
| | | | di ufficio delle| |
| | | | entrate o di uf-| |
| | | | ficio del terri-| |
| | | | torio nelle sedi| |
| | | | più rilevanti . .| 400 |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 1.535 |Direttore di divi-| |
| | | | sione negli uffi-| |
| | | | ci centrali o| |
| | | | nelle direzioni| |
| | | | centrali;diretto-| |
| | | | re di divisione| |
| | | | nell'ufficio del| |
| | | | coordinamento le-| |
| | | | gislativo; diret-| |
| | | | tore di servizio| |
| | | | amministrativo | |
| | | | nel SECIT; ispet-| |
| | | | tore capo centra-| |
| | | | le; vice consi-| |
| | | | gliere ministe-| |
| | | | riale, direttore| |
| | | | di centro infor-| |
| | | | mativo. . . . . .| 135 |
| | | |Direttore di re-| |
| | | | parto nelle dire-| |
| | | | zioni regionali o| |
| | | | compartimentali; | |
| | | | ispettore capo. .| 200 |
| | | |Direttore di uffi-| |
| | | | cio delle entrate| |
| | | | o del territorio;| |
| | | | capo reparto nei| |
| | | | centri di servi-| |
| | | | zio o negli uffi-| |
| | | | ci delle entrate| |
| | | | o di ufficio del| |
| | | | territorio. . . .|1.200 |
| | | | | |
| | | |II. Ruolo tecnico.| |
| | | | | |
| D |Dirigente supe-| 48 |Direttore di ser-| |
| | riore | | vizi tecnici ne-| |
| | | | gli uffici cen-| |
| | | | trali e nelle di-| |
| | | | rezioni centrali;| |
| | | | direttore di cen-| |
| | | | tro informativo;| |
| | | | direttore regio-| |
| | | | nale;direttore di| |
| | | | ufficio del ter-| |
| | | | ritorio; diretto-| |
| | | | re di reparto| |
| | | | tecnico nelle di-| |
| | | | rezioni regiona-| |
| | | | li; ispettore ge-| |
| | | | nerale regionale;| |
| | | | consigliere mini-| |
| | | | steriale aggiunto| 48 |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 245 |Dirigente di divi-| |
| | | | sione nelle dire-| |
| | | | zioni centrali;| |
| | | | vice consigliere| |
| | | | ministeriale; di-| |
| | | | rettore di repar-| |
| | | | to nelle direzio-| |
| | | | ni regionali; di-| |
| | | | rettore di uffi-| |
| | | | cio del territo-| |
| | | | rio o di reparto| |
| | | | negli uffici del| |
| | | | territorio;ispet-| |
| | | | tore capo regio-| |
| | | | nale;direttore di| |
| | | | centro informati-| |
| | | | vo. . . . . . . .| 245 |
------------------------
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
(60) Da ultimo l'art. 10 e la tabella allegata alla L. 29 ottobre 1991, n. 358,
riportata alla voce Ministero delle finanze, hanno così sostituito i quadri A,
B, C, D, H, I, L ed M1. Vedi, anche, l'art. 67, D.L. 30 agosto 1993, n. 331,
riportato alla voce Imposte e tasse in genere. Per l'attuale dotazione organica
del personale del Ministero delle Finanze vedi. ora, il D.P.C.M. 18 novembre
1996, riportato alla voce Ministero delle finanze.
Quadro E. - Dirigenti generali del Dipartimento delle dogane e
delle imposte indirette (60/a)
| B |Direttore gene-| 1 |Dirigente generale| 1 |
| | rale . . . . .| | del Dipartimento| |
| | | | delle Dogane ed| |
| | | | Imposte Indirette| |
| | | | | |
| C |Direttore cen-| 3 |Vice Direttore ge-| 1 |
| | trale. . . . .| | nerale e Diretto-| |
| | | | re centrale | |
| | | |Direttore centrale| 2 |
Quadro F. - Dirigenti del Dipartimento delle Dogane e delle
imposte indirette (60/a)
- Sottoquadro F1 - Dirigenti amministrativi
| D |Dirigente supe-| 37 |Direttore di i-| 37 |
| | riore. . . . .| | spettorato gene-| |
| | | | rale o Direttore| |
| | | | compartimentale o| |
| | | | Direttore di re-| |
| | | | parto comparti-| |
| | | | mentale o Ispet-| |
| | | | tore generale o| |
| | | | Consigliere mini-| |
| | | | steriale aggiunto| |
| | | | o addetto doga-| |
| | | | nale | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 145 |Direttore di divi-| 145 |
| | | | sione o Direttore| |
| | | | di Circoscrizione| |
| | | | doganale o Diret-| |
| | | | tore di reparto| |
| | | | compartimentale o| |
| | | | Ispettore Capo o| |
| | | | Vice Consigliere| |
| | | | ministeriale o| |
| | | | Addetto doganale | |
- Sottoquadro F2 - Dirigenti tecnici: Chimici
| D |Dirigente Supe-| 8 |Direttore di i-| 8 |
| | riore. . . . .| | spettorato gene-| |
| | | | rale o Direttore| |
| | | | compartimentale o| |
| | | | Direttore di re-| |
| | | | parto comparti-| |
| | | | mentale o Ispet-| |
| | | | tore generale o| |
| | | | Consigliere mini-| |
| | | | steriale aggiunto| |
| E |Primo dirigente| 26 |Direttore di divi-| 26 |
| | | | sione o Direttore| |
| | | | di laboratorio| |
| | | | chimico o Diret-| |
| | | | tore di reparto| |
| | | | compartimentale, | |
| | | | Ispettore Capo o| |
| | | | Vice Consigliere| |
| | | | ministeriale | |
- Sottoquadro F3 - Dirigenti tecnici: Ingegneri
| D |Dirigente supe-| 11 |Direttore di i-| 11 |
| | riore. . . . .| | spettorato o Di-| |
| | | | rettore comparti-| |
| | | | mentale o Diret-| |
| | | | tore di reparto| |
| | | | compartimentale o| |
| | | | Ispettore genera-| |
| | | | le o Consigliere| |
| | | | ministeriale ag-| |
| | | | giunto | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 49 |Direttore di divi-| 49 |
| | | | sione o Direttore| |
| | | | di ufficio tecni-| |
| | | | co di finanza o| |
| | | | Direttore di Re-| |
| | | | parto comparti-| |
| | | | mentale o Ispet-| |
| | | | tore capo o Vice| |
| | | | consigliere mi-| |
| | | | nisteriale | |
Qualifiche ad esaurimento
+---------------------------------+--------+-----------+-------+
| | | Tecnici |Tecnici|
| | Amm.vi | ingegneri |chimici|
| +--------+-----------+-------+
|Ispettore Generale. . . . . . . .| 70 | 3 | 14 |
|Direttore Divisione - o qualifi-| | | |
| che equiparate. . . . . . . . .| 285 | 3 | 13 |
| --- | --- | ---- |
| 355 | 6 | 27 |
Quadro G. - Dirigenti delle dogane
| | | |Direttore U.C.R. | 1 |
| | | |Direttore U.T.C.D.| 1 |
| | | | | |
| D |Dirigente supe-| 19 |Capo compartimento| 17 |
| | riore | | doganale e ispet-| |
| | | | tore generale | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 95 |Titolare di circo-| 95 |
| | | | scrizione dogana-| |
| | | | le e ispettore| |
| | | | capo | |
Quadro H. - Dirigenti delle imposte dirette (60/b)
Quadro I. - Dirigenti delle conservatorie dei registri immobi-
liari (60/b)
Quadro L. - Dirigenti uffici tasse e imposte indirette sugli
affari (60/b)
Quadro M/1. - Dirigenti tecnici dell'organizzazione dei servizi
tributari (60/b)
------------------------
(60/a) Quadro così sostituito dall'art. 30 e dalla Tab. A, D.Lgs. 26 aprile
1990, n. 105, riportato alla voce Dogane. Per le attuali dotazioni organiche del
personale di cui ai quadri E ed F vedi, ora, il D.P.C.M. 2 dicembre 1996,
riportato alla voce Dogane.
(60/a) Quadro così sostituito dall'art. 30 e dalla Tab. A, D.Lgs. 26 aprile
1990, n. 105, riportato alla voce Dogane. Per le attuali dotazioni organiche del
personale di cui ai quadri E ed F vedi, ora, il D.P.C.M. 2 dicembre 1996,
riportato alla voce Dogane.
(60/b) Da ultimo, l'art. 10 e la tabella allegata alla L. 29 ottobre 1991, n.
358, riportata alla voce Ministro delle finanze, hanno così sostituito i quadri
A, B, C, D, H, I, L ed M1. Per l'attuale dotazione organica del personale del
Ministero delle finanze, vedi il D.P.C.M. 18 novembre 1996, riportato alla voce
Ministero delle finanze.
(60/b) Da ultimo, l'art. 10 e la tabella allegata alla L. 29 ottobre 1991, n.
358, riportata alla voce Ministro delle finanze, hanno così sostituito i quadri
A, B, C, D, H, I, L ed M1. Per l'attuale dotazione organica del personale del
Ministero delle finanze, vedi il D.P.C.M. 18 novembre 1996, riportato alla voce
Ministero delle finanze.
(60/b) Da ultimo, l'art. 10 e la tabella allegata alla L. 29 ottobre 1991, n.
358, riportata alla voce Ministro delle finanze, hanno così sostituito i quadri
A, B, C, D, H, I, L ed M1. Per l'attuale dotazione organica del personale del
Ministero delle finanze, vedi il D.P.C.M. 18 novembre 1996, riportato alla voce
Ministero delle finanze.
(60/b) Da ultimo, l'art. 10 e la tabella allegata alla L. 29 ottobre 1991, n.
358, riportata alla voce Ministro delle finanze, hanno così sostituito i quadri
A, B, C, D, H, I, L ed M1. Per l'attuale dotazione organica del personale del
Ministero delle finanze, vedi il D.P.C.M. 18 novembre 1996, riportato alla voce
Ministero delle finanze.
Quadro N. - Dirigenti generali dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato (60/c)
| B |Direttore gene-| 1 |Direttore generale| 1 |
| | rale di azien-| | dei monopoli di| |
| | da autonoma. .| | Stato | |
| | | + | |
| | | | Vice direttore ge-| 1 |
| | | | nerale tecnico | |
| | | | Vice direttore ge-| 1 |
| C |Dirigente gene-| 8 < nerale ammini-| |
| | rale . . . . .| | strativo | |
| | | | Direttore centrale| 3 |
| | | | tecnico | |
| | | + | |
| | | |Direttore centrale| 3 |
| | | | amministrativo | |
| | | ------ | | |
9
Quadro O. - Dirigenti tecnici dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato (60/d)
| D |Dirigente supe-| 21 [a] |Vice direttore| 21 |
| | riore. . . . .| | centrale,ispetto-| |
| | | | re generale e di-| |
| | | | rettore superiore| |
| | | | di stabilimento | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 29 [b] |Direttore di divi-| 29 |
| | | | sione e direttore| |
| | | | di stabilimento | |
----------
[a] Di cui: 5 per la branca coltivazione tabacchi; 14 per la
branca manifattura tabacchi; 2 per la branca sale e chinino;
[b] Di cui: 8 per la branca coltivazione tabacchi; 16 per la
branca manifattura tabacchi; 5 per la branca sale e chinino.
Quadro P. - Dirigenti amministrativi dell'Amministrazione auto-
noma dei monopoli di Stato (61)
| D |Dirigente supe-| 13 |Vice direttore| 13 |
| | riore. . . . .| | centrale,ispetto-| |
| | | | re generale e di-| |
| | | | rettore superiore| |
| | | | di ispettorato| |
| | | | compartimentale | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 28 |Direttore di divi-| 28 |
| | | | sione e direttore| |
| | | | di ispettorato| |
| | | | compartimentale | |
------------------------
(60/c) Vedi, ora, il D.P.C.M. 10 febbraio 1997, riportato alla voce Monopoli di
Stato.
(60/d) Quadro così sostituito, da ultimo, dall'art. 4 e dalla relativa tabella
del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853. Vedi, ora, il D.P.C.M. 10 febbraio 1997,
riportato alla voce Monopoli di Stato.
(61) Quadro così sostituito dall'art. 17 della tabella annessa alla L. 29
gennaio 1986, n. 25. Vedi, ora, il D.P.C.M. 10 febbraio 1997, riportato alla
voce Monopoli di Stato.
Tabella VII (1/a)
MINISTERO DEL TESORO
Amministrazione centrale
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello | | Posti | |Posti di|
| di | Qualifica | di | Funzione |funzione|
|funzione| |qualifica| | |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
Quadro A. - Dirigenti generali (61/a)
| B |Dirigente gene-| 1 |Direttore generale| 1 |
| | rale . . . . .| | del tesoro | |
| | | | | |
| C |Dirigente gene-| 12 |Direttore generale| 5 |
| | rale . . . . .| |Consigliere mini-| 2 |
| | | | steriale | |
| | | |Capo servizio | 5 |
Quadro B. - Dirigenti per i servizi amministrativi centrali
(61/aa) (61/b) (61/c)
| | | |Vice direttore ge-| 9 |
| | | | nerale [b] | |
| D |Dirigente supe-| 62 |Ispettore generale| 47 |
| | riore | | o consigliere mi-| |
| | | | nisteriale ag-| |
| | | | giunto | |
| | | |Capo ufficio ge-| 6 |
| | | | stione aggiunto | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 106 |Direttore di divi-| 106 |
| | | | sione | |
| | | ----- | | |
| | | 168 [a] | | |
----------
[a] Sono riservati un posto al personale della carriera diret-
tiva degli statistici e un posto a quello della carriera diret-
tiva degli attuari.
[b] Entro tale limite numerico le funzioni vicarie possono es-
sere affidate anche a dirigenti superiori dei quadri C e D in
sostituzione di altrettanti dirigenti del presente quadro ai
quali saranno assegnate funzioni di consigliere ministeriale
aggiunto o di ispettore generale.
Quadro C. - Dirigenti dei servizi ispettivi centrali della Dire-
zione generale del tesoro (61/c)
| D |Dirigente supe-| 12 |Ispettore generale| 12 |
| | riore. . . . .| | | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 12 |Ispettore capo | 12 |
| | | ----- | | |
| | | 24 | | |
Quadro D. - Dirigenti dei servizi ispettivi centrali della Di-
rezione generale degli istituti di previdenza (61/c)
| D |Dirigente supe-| 8 |Ispettore generale| 8 |
| | riore. . . . .| | | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 8 |Ispettore capo | 8 |
| | | ----- | | |
| | | 16 | | |
AMMINISTRAZIONE PERIFERICA
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello | | Posti | |Posti di|
| di | Qualifica | di | Funzione |funzione|
|funzione| |qualifica| | |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
Quadro E. - Dirigenti della Direzione generale per i servizi
periferici del Tesoro (61/aa).
| D |Dirigente supe-| 40 |Vice direttore ge-| 40 |
| | riore. . . . .| | nerale; ispettore| |
| | | | generale; consi-| |
| | | | gliere ministe-| |
| | | | riale aggiunto| |
| | | | [a]; direttore| |
| | | | provinciale del| |
| | | | Tesoro delle sedi| |
| | | | più importanti | |
| | | + | |
| | | | Direttore provin-| 113 |
| | | | ciale del Tesoro;| |
| | | | direttore di uf-| |
| | | | ficio amministra-| |
| | | | tivo o per l'in-| |
| | | | formatica; diret-| |
| | | | tore vicario o| |
| E |Primo dirigente| 128 < direttore di di-| |
| | | | visione o di cir-| |
| | | | coscrizione delle| |
| | | | sedi più impor-| |
| | | | tanti | |
| | | | Ispettore capo e| 15 |
| | | | vice consigliere| |
| | | | ministeriale [a] | |
| | | + | |
| | | --- | | |
| | | 168 | | |
----------
[a] Non superiore a quattro.
Quadro F. - Dirigenti della Zecca
| | | |Dirigente sanita-| 1 |
| | | | rio | |
| E |Primo dirigente| 3 [a] |Dirigente ingegne-| 1 |
| | | | re | |
| | | |Dirigente chimico | 1 |
| | | ----- | | |
| | | 3 | | |
----------
[a] Compete il trattamento economico di dirigente superiore
dopo cinque anni di permanenza nella qualifica, ridotti a tre
anni in via transitoria per gli attuali ingegneri capi e chimici
capi.
Quadro G. - Dirigenti della Scuola dell'arte della medaglia
| E |Primo dirigente| 1 [a] |Direttore della| 1 |
| | | | Scuola dell'arte| |
| | | | della medaglia | |
----------
[a] Compete il trattamento economico di dirigente superiore
dopo cinque anni, ridotti in via transitoria a tre per l'attuale
direttore.
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO (61/cc)
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello | | Posti | |Posti di|
| di | Qualifica | di | Funzione |funzione|
|funzione| |qualifica| | |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
Quadro H. - Dirigenti generali (61/d)
| B |Ragioniere ge-| 1 |Ragioniere genera-| 1 |
| | nerale dello| | le dello Stato | |
| | Stato. . . . .| | | |
| | | + | |
| | | | Ispettore genera-| 9 |
| | | | le capo | |
| | | | Direttore di ra-| 7 |
| C |Dirigente gene-| 24 < gioneria centra-| |
| | rale . . . . .| | le di maggiore| |
| | | ---- | importanza | |
| | | 25 | Consigliere mini-| 8 |
| | | | steriale | |
| | | + | |
Quadro I. - Dirigenti amministrativi (61/e)
| | | + | |
| | | | Consigliere mini-| 29 |
| | | | steriale aggiunto| |
| | | | Ispettore genera-| 19 |
| | | | le | |
| | | | Capo servizio | 15 |
| | | | Direttore di ra-| 24 |
| D |Dirigente supe-| 108 < gioneria centrale| |
| | riore. . . . .| | Direttore di ra-| 20 |
| | | | gioneria regiona-| |
| | | | le | |
| | | | Direttore di se-| 1 |
| | | | greteria Ragione-| |
| | | | ria generale del-| |
| | | | lo Stato | |
| | | + | |
| | | + | |
| | | | Direttore di divi-| 239 |
| | | | sione presso la| |
| | | | Ragioneria gene-| |
| | | | rale dello Sta-| |
| | | | to e le ragione-| |
| | | | rie centrali e| |
| E |Primo dirigente| 244 < regionali | |
| | | | Vice consigliere| 2 |
| | | | ministeriale | |
| | | | Vice consiglie-| 3 |
| | | | re ministeriale| |
| | | | presso il consi-| |
| | | | glio ragionieri | |
| | | +
Quadro L. - Dirigenti dei servizi ispettivi di finanza (61/f)
| D |Dirigente supe-| 70 |Ispettore generale| 70 |
| | riore. . . . .| | | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 80 |Ispettore capo | 80 |
Quadro M. - Dirigenti delle Ragionerie provinciali dello Stato
(61/g)
| | | + | |
| | | | Ispettore generale| 13 |
| | | | Direttore di ra-| 27 |
| D |Dirigente supe-| 40 < gioneria provin-| |
| | riore. . . . .| | ciale delle sedi| |
| | | | più importanti | |
| | | + | |
| | | + | |
| | | | Direttore di ra-| 97 |
| | | | gioneria provin-| |
| | | | ciale; vice di-| |
| E |Primo dirigente| 97 < rettore di ragio-| |
| | | | neria delle sedi| |
| | | | più importanti o| |
| | | | ispettore capo | |
| | | + | |
------------------------
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
(61/a) Quadro così sostituito, prima, dall'art. 4, L. 7 agosto 1985, n. 428, e
poi dall'art. 3 e dall'allegato alla L. 27 novembre 1991, n. 378, riportate,
entrambe alla voce Ministero del tesoro. Vedi, ora, il D.P.C.M. 6 novembre 1996,
riportato alla stessa voce.
(61/aa) Quadro così sostituito dall'art. 4, L. 7 agosto 1985, n. 428, riportata
alla voce Ministero del tesoro. Per il quadro E, vedi ora, la Tabella A,
allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1990, riportato alla voce Ministero del tesoro.
(61/b) Vedi, anche, l'art. 9, D.Lgs. 26 aprile 1990, n. 105, riportato alla voce
Dogane, e il D.P.R. 30 novembre 1990 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1991, n. 18).
(61/c) Vedi, ora, il D.P.C.M. 6 novembre 1996, riportato alla voce Ministero del
tesoro.
(61/c) Vedi, ora, il D.P.C.M. 6 novembre 1996, riportato alla voce Ministero del
tesoro.
(61/c) Vedi, ora, il D.P.C.M. 6 novembre 1996, riportato alla voce Ministero del
tesoro.
(61/aa) Quadro così sostituito dall'art. 4, L. 7 agosto 1985, n. 428, riportato
alla voce Ministero del tesoro. Per il quadro E, vedi ora, la Tabella A,
allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1990, riportato alla voce Ministero del tesoro.
(61/cc) Vedi, ora, le tabelle allegate al D.P.C.M. 3 gennaio 1996, riportato
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(61/d) Quadro così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396,
dall'art. 1, D.P.R. 23 marzo 1989, dall'art. 3, D.P.R. 31 gennaio 1991,
riportati, tutti, alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato, dall'art. 5 e dall'annesso allegato, D.L. 23 aprile 1993,
n. 118, riportato alla voce Ministero delle partecipazioni statali ed infine
così modificato dall'art. 3, D.P.R. 1° settembre 1995, n. 473, riportato alla
voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
(61/e) Quadro così sostituito dall'art. 3, L. 7 agosto 1985, n. 427, dall'art.
7, D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396, dall'art. 1, D.P.R. 23 marzo 1989, e dall'art.
3, D.P.R. 31 gennaio 1991, riportati alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'art. 9, L. 3 marzo 1987, n. 59,
riportata alla voce Ministero per l'ambiente, l'art. 27, L. 23 agosto 1988, n.
400, riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali, l'art. 14, L. 9
maggio 1989, n. 168, riportata alla voce Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, e l'art. 9, D.Lgs. 26 aprile 1990, n. 105,
riportato alla voce Dogane. L'art. 3, comma 2, D.P.R. 1° settembre 1995, n. 473,
riportato alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, ha disposto
che la dotazione organica della qualifica di dirigente superiore, di cui al
presente quadro I, sia ridotta complessivamente di una unità.
(61/f) Quadro così sostituito dall'art. 5, L. 7 agosto 1985, n. 427, riportata
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(61/g) Quadro così sostituito dal D.P.R. 5 giugno 1976, n. 996 (Gazz. Uff. 26
febbraio 1977, n. 54) e poi dall'art. 3, L. 7 agosto 1985, n. 427.
Tabella VIII (1/a)
MINISTERO DELLA DIFESA (61/gg)
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello | | Posti | |Posti di|
| di | Qualifica | di | Funzione |funzione|
|funzione| |qualifica| | |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
Quadro A. - Dirigenti amministrativi
| C |Dirigente gene-| 11 |Direttore genera-| 11 |
| | rale . . . . .| | le e direttore | |
| | | | centrale | |
| | | + | |
| | | | Vice direttore ge-| 11 |
| | | | nerale e vice di-| |
| | | | rettore centrale| |
| D |Dirigente supe-| 75 < Consigliere mini-| 64 |
| | riore. . . . .| | steriale aggiunto| |
| | | | e ispettore gene-| |
| | | | rale | |
| | | + | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 112 |Direttore di divi-| 112 |
| | | | sione, vice con-| |
| | | | sigliere ministe-| |
| | | | riale e ispetto- | |
| | | | re capo | |
| | | ----- | | |
| | | 198 | | |
Quadro B. - Dirigenti generali tecnici
| C |Dirigente gene-| 2 [a] |Consigliere mini-| 2 |
| | rale . . . . .| | steriale | |
| | | ----- | | |
| | | 2 | | |
----------
[a] Riservati ai dirigenti di cui ai ruoli delle tabelle C, D,
E, F, G, H, I.
Quadro C. - Dirigenti tecnici geografici dell'Istituto geografi-
co militare
| D |Dirigente supe-| 1 |Consigliere mini-| 1 |
| | riore. . . . .| | steriale aggiunto| |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 1 |Vice consigliere| 1 |
| | | | ministeriale | |
| | | ----- | | |
| | | 2 | | |
Quadro D. - Dirigenti tecnici chimici fisici e biologi dell'E-
sercito
| D |Dirigente supe-| 3 |Consigliere mini-| 3 |
| | riore. . . . .| | steriale aggiunto| |
| | | | o capo laborato-| |
| | | | rio | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 4 |Vice consigliere| 4 |
| | | | ministeriale o| |
| | | | capo reparto | |
| | | ----- | | |
| | | 7 | | |
Quadro E. - Dirigenti tecnici ingegneri del Genio militare
| D |Dirigente supe-| 1 |Consigliere mini-| 1 |
| | riore. . . . .| | steriale aggiunto| |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 1 |Vice consigliere| 1 |
| | | | ministeriale | |
| | | ------ | | |
| | | 2 | | |
Quadro F. - Dirigenti tecnici fisici della Marina
| D |Dirigente supe-| 1 |Consigliere mini-| 1 |
| | riore. . . . .| | steriale aggiunto| |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 2 |Vice consigliere| 2 |
| | | | ministeriale | |
| | | ----- | | |
| | | 3 | | |
Quadro G. - Dirigenti tecnici ingegneri della Marina
| D |Dirigente supe-| 1 |Consigliere mini-| 1 |
| | riore. . . . .| | steriale aggiunto| |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 2 |Vice consigliere| 2 |
| | | | ministeriale | |
| | | ----- | | |
| | | 3 | | |
Quadro H. - Dirigenti tecnici chimici della Marina
| D |Dirigente supe-| 1 |Consigliere mini-| 1 |
| | riore. . . . .| | steriale aggiunto| |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 3 |Vice consigliere| 3 |
| | | | ministeriale | |
| | | ---- | | |
| | | 4 | | |
Quadro I. - Dirigenti tecnici servizio aerologico aeronautico
(ad esaurimento)
| D |Dirigente supe-| 1 |Consigliere mini-| 1 |
| | riore. . . . .| | steriale aggiunto| |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 1 |Vice consigliere| 1 |
| | | | ministeriale | |
| | | ----- | | |
| | | 2 | | |
Quadro L. - Dirigenti dei servizi di ragioneria
| D |Dirigente supe-| 3 |Ispettore genera-| 3 |
| | riore. . . . .| | le | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 12 |Ispettore capo di| 12 |
| | | | ragioneria | |
| | | ---- | | |
| | | 15 | | |
Quadro M. - Dirigenti delle cancellerie militari
| D |Dirigente supe-| 2 |Direttore della| 2 |
| | riore. . . . .| | cancelleria del| |
| | | | tribunale supremo| |
| | | | militare e della| |
| | | | procura generale| |
| | | | militare | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 2 |Direttore delle| 2 |
| | | | cancellerie dei| |
| | | | tribunali milita-| |
| | | | ri territoriali| |
| | | | di Roma e di Pa-| |
| | | | dova | |
| | | --- | | |
| | | 4 | | |
------------------------
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
(61/gg) Vedi, ora, il D.P.C.M. 7 febbraio 1997, riportato alla voce Ministero
della difesa, con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche di
cui alla presente tabella.
Tabella IX (1/a)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (61/h) (61/hh)
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello | | Posti | |Posti di|
| di | Qualifica | di | Funzione |funzione|
|funzione| |qualifica| | |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
Quadro A. - Dirigenti dell'amministrazione centrale e dell'am-
ministrazione scolastica periferica (61/hh) (61/i)
| C |Dirigente gene-| 11 |Direttore generale| 11 |
| | rale . . . . .| |Consigliere mini-| 2 |
| | | | steriale | |
| | | |Capo servizio | 4 |
| | | | | |
| D |Dirigente supe-| 135 |Vice direttore ge-| |
| | riore. . . . .| | nerale | 9 |
| | | |Consigliere mini-| |
| | | | steriale aggiunto| |
| | | | e ispettore gene-| |
| | | | rale | 13 |
| | | |Sovrintendente re-| |
| | | | gionale scolasti-| |
| | | | co | 15 |
| | | |Provveditore agli| |
| | | | studi | 94 |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 207 |Direttore di divi-| |
| | | | sione e vice con-| |
| | | | sigliere ministe-| |
| | | | riale | 207 |
| | | --- | | |
| | | 353 | | |
Quadro B. - Ispettori centrali (61/hh) (61/l)
| D |Dirigente supe-| 130 |Ispettore centra-| 130 |
| | riore. . . . .| | le | |
| | | --- | | |
| | | 130 | | |
Quadro C. - Dirigenti statistici (61/hh)
| D |Dirigente supe-| 1 |Capo del servizio| 1 |
| | riore. . . . .| | statistico | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 4 |Direttore di divi-| 4 |
| | | | sione | |
| | | --- | | |
| | | 5 | | |
Quadro D. - Dirigenti per i Servizi di ragioneria (61/hh)
(61/m)
| D |Dirigente supe-| 6 |Ispettore genera-| 6 |
| | riore. . . . .| | le di ragioneria | |
| | | + | |
| | | | Direttore di ra-| 22 |
| E |Primo dirigente| 22 < gioneria | |
| | | | Ispettore capo | |
| | | + | |
| | | ---- | | |
| | | 28 | | |
Quadro E. - Dirigenti delle Sovrintendenze delle antichità e
belle arti (61/n)
| D |Dirigente supe-| 34 |Sovrintendente di| 34 |
| | riore. . . . .| | 1ª classe | |
| | | + | |
| | | | Sovrintendente di| 42 |
| E |Primo dirigen-| 47 < 2ª classe | |
| | te . . . . . .| | Direttore Istituti| 5 |
| | | | autonomi AA.BB. | |
| | | + | |
| | | ---- | | |
| | | 81 | | |
Quadro F. - Dirigenti delle biblioteche pubbliche statali e del-
l'Istituto di patologia del libro (61/n)
| | | + | |
| | | | Direttore Istitu-| 1 |
| | | | to patologico del| |
| D |Dirigente supe-| 10 < libro | |
| | riore. . . . .| | Direttore di 1ª| 9 |
| | | | classe | |
| | | + | |
| E |Primo dirigente| 20 |Direttore di 2ª| 20 |
| | | | classe | |
| | | ---- | | |
| | | 30 | | |
Quadro G. - Dirigenti delle Università e degli istituti di
istruzione universitaria (61/n) (61/o)
| D |Dirigente supe-| 49 |Direttore ammini-| 49 |
| | riore. . . . .| | strativo [1] | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 110 |Direttore di divi-| 110 |
| | | | sione dell'area| |
| | | | amministrativo -| |
| | | | contabile [2] | |
----------
[1] Uno per ciascuna Università o istituto di istruzione uni-
versitaria.
[2] Almeno uno per ciascuna Università o istituto di istruzio-
ne universitaria; uno per ogni policlinico universitario a
gestione diretta.
Quadro H. - Dirigenti dei servizi ispettivi centrali
dell'istruzione universitaria (61/n) (61/o)
| D |Dirigente supe-| 10 |Ispettore | 10 |
| | riore. . . . .| | | |
------------------------
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
(61/h) Vedi, anche, la L. 9 maggio 1989, n. 168, riportata alla voce Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché la L. 15
novembre 1989, n. 373, riportata alla voce Ministero della pubblica istruzione e
l'art. 5, D.L. 6 novembre 1989, n. 357, riportato alla voce Istruzione pubblica:
personale.
(61/hh) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero della
pubblica istruzione vedi, ora, il D.P.C.M. 30 luglio 1996, riportato alla voce
Ministero della pubblica istruzione.
(61/hh) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero della
pubblica istruzione vedi, ora, il D.P.C.M. 30 luglio 1996, riportato alla voce
Ministero della pubblica istruzione.
(61/i) Vedi, anche, l'art. 4, L. 29 gennaio 1986, n. 23, riportata alla voce
Istruzione pubblica: personale. Il quadro A è stato, da ultimo, così sostituito
dalla tabella annessa al D.L. 28 giugno 1988, n. 239, riportato alla voce
Istruzione pubblica: personale. Vedi, inoltre, il D.P.R. 30 novembre 1990 (Gazz.
Uff. 22 gennaio 1991, n. 18).
(61/hh) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero della
pubblica istruzione vedi, ora, il D.P.C.M. 30 luglio 1996, riportato alla voce
Ministero della pubblica istruzione.
(61/l) Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 6 novembre 1989, n. 357, riportato alla voce
Istruzione pubblica: personale.
(61/hh) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero della
pubblica istruzione vedi, ora, il D.P.C.M. 30 luglio 1996, riportato alla voce
Ministero della pubblica istruzione.
(61/hh) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero della
pubblica istruzione vedi, ora, il D.P.C.M. 30 luglio 1996, riportato alla voce
Ministero della pubblica istruzione.
(61/m) La L. 26 maggio 1984, n. 183 (Gazz. Uff. 31 maggio 1984, n. 149) ha
disposto che, fino all'emanazione del provvedimento di riforma della dirigenza
statale, i dirigenti di cui al quadro D esercitano le funzioni di ispettore capo
o di direttore di ragioneria presso gli uffici dell'amministrazione centrale e
dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica
istruzione. Il quadro D è stato, da ultimo, così sostituito dalla tabella
annessa al D.P.R. 28 giugno 1988, n. 239, riportato alla voce Istruzione
pubblica: personale.
(61/n) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero della
pubblica istruzione, vedi, ora, il D.P.C.M. 30 luglio 1996, riportato alla voce
Ministero della pubblica istruzione.
(61/n) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero della
pubblica istruzione, vedi, ora, il D.P.C.M. 30 luglio 1996, riportato alla voce
Ministero della pubblica istruzione.
(61/n) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero della
pubblica istruzione, vedi, ora, il D.P.C.M. 30 luglio 1996, riportato alla voce
Ministero della pubblica istruzione.
(61/o) La tabella A allegata alla L. 29 gennaio 1986, n. 23, ha così sostituito
il quadro G e ha aggiunto il quadro H. Vedi, anche, l'art. 11, L. 7 agosto 1990,
n. 245, riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(61/n) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero della
pubblica istruzione, vedi, ora, il D.P.C.M. 30 luglio 1996, riportato alla voce
Ministero della pubblica istruzione.
(61/o) La tabella A allegata alla L. 29 gennaio 1986, n. 23, ha così sostituito
il quadro G e ha aggiunto il quadro H. Vedi, anche, l'art. 11, L. 7 agosto 1990,
n. 245, riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
Tabella X (61/p) (1/a)
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello | | Posti | |Posti di|
| di | Qualifica | di | Funzione |funzione|
|funzione| |qualifica| | |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
Quadro A. - Dirigenti amministrativi (61/p)
| C |Dirigente gene-| 5 [a] |Direttore generale| 5 |
| | rale . . . . .| | | |
| | | + | |
| | | | Vice direttore ge-| 5 |
| | | | nerale | |
| | | | Capo servizio i-| 1 |
| | | | spettivo | |
| | | | Consigliere Consi-| 4 |
| D |Dirigente supe-| 15 < glio superiore| |
| | riore. . . . .| | dei lavori pub-| |
| | | | blici | |
| | | | Consigliere mini-| 5 |
| | | | steriale aggiunto| |
| | | | o ispettore supe-| |
| | | | riore | |
| | | + | |
| E |Primo dirigente| 53 [b] |Direttore di divi-| 53 |
| | | | sione presso la| |
| | | | Amministrazione | |
| | | | centrale e gli| |
| | | | uffici periferici| |
----------
[a] Oltre tre posti temporaneamente aggiunti sino alla data di
entrata in vigore del riordinamento del Ministero dei lavori
pubblici.
[b] Nove posti con effetto dalla data di entrata in vigore del
riordinamento del Ministero dei lavori pubblici.
Quadro B. - Dirigenti tecnici (61/q)
| B |Presidente Con-| 1 |Presidente Consi-| 1 |
| | siglio supe-| | glio | |
| | riore lavori| | | |
| | pubblici . . .| | | |
| | | | | |
| C |Dirigente gene-| 5 [a] |Presidente sezione| 5 [a]|
| | rale . . . . .| |Consiglio superio-| |
| | | | re lavori pubbli-| |
| | | | ci o capo ufficio| |
| | | | superiore centra-| |
| | | | le tecnico | |
| | | + | |
| | | | Consigliere del| 23 [b]|
| | | | Consiglio supe-| |
| | | | riore lavori pub-| |
| | | | blici | |
| D |Dirigente supe-| 35 < Capo servizio tec-| 23 [c]|
| | riore (61/p) .| [b] | nico e capo del| |
| | | [c] | servizio tecnico| |
| | | | presso gli organi| |
| | | | centrali o peri-| |
| | | | ferici | |
| | | + | |
| | | + | |
| | | | Ingegnere capo Ge-| 12 |
| | | | nio civile | |
| | | | Direttore di divi-| 99 [d]|
| E |Primo dirigente| 111 < sione e capo uf-| |
| | (62). . . . . | | ficio tecnico| |
| | | | presso gli organi| |
| | | | periferici | |
| | | + | |
| | | ----- | | |
| | | 152 [a] | | |
| | | [b] [c] | | |
| | | [d] | | |
----------
[a] Oltre un posto temporaneamente aggiunto sino alla data di
entrata in vigore del riordinamento del Ministero dei lavori
pubblici.
[b] Oltre sei posti temporaneamente aggiunti sino alla data di
cui alla nota [a].
[c] Di cui nove posti con effetto dalla data di cui alla
nota [a].
[d] Di cui ventisette posti con effetto dalla data di cui alla
nota [a].
Quadro C. - Presidenti del Magistrato delle acque o provveditori
opere pubbliche (61/q)
| C |Dirigente gene-| 15 [a] |Presidente del| 15 [a]|
| | rale . . . . .| | Magistrato per il| |
| | | | Po, presidente| |
| | | | del Magistrato| |
| | | | alle acque e| |
| | | | provveditore | |
| | | | alle opere pub-| |
| | | | bliche | |
| | | ---- | | |
| | | 15 [a] | | |
----------
[a] Oltre cinque posti temporaneamente aggiunti sino alla data
di entrata in vigore del riordinamento del Ministero dei lavori
pubblici.
Quadro D. - Dirigenti generali dell'A.N.A.S.
| B |Direttore gene-| 1 |Direttore generale| 1 |
| | rale di azien-| | dell'A.N.A.S. | |
| | da autonoma. .| | | |
| | | + | |
| | | | Direttore centrale| 3 |
| | | | tecnico | |
| C |Dirigente gene-| 5 < | |
| | rale . . . . .| | Direttore centrale| 2 |
| | | | amministrativo | |
| | | + | |
| | | --- | | |
| | | 6 | | |
Quadro E. - Dirigenti amministrativi dell'A.N.A.S. (62/a)
| D |Dirigente supe-| 7 |Vice direttore| 7 |
| | riore. . . . .| | centrale | |
| | | |Ispettore generale| |
| | | + | |
| | | | Dirigente ammini-| 8 |
| | | | strativo centrale| |
| E |Primo dirigente| 30 < Dirigente ammini-| 22 |
| | | | strativo compar-| |
| | | | timentale | |
| | | + | |
Quadro F. - Dirigenti tecnici dell'A.N.A.S. (62/a)
| | | + | |
| | | | Vice direttore| 12 |
| | | | centrale - Ispet-| |
| D |Dirigente supe-| 34 < tore generale | |
| | riore . . . . | | Capo di comparti-| 22 |
| | | | mento o di uffi-| |
| | | | cio speciale | |
| | | + | |
| | | + | |
| | | | Vice capo di com-| 23 |
| | | | partimento di uf-| |
| | | | ficio speciale | |
| | | | Capo centro speri-| 1 |
| E |Primo dirigente| 26 < mentale di Cesano| |
| | | | Primo geologo cen-| 1 |
| | | | trale | |
| | | | Primo architetto| 1 |
| | | | centrale | |
| | | + | |
------------------------
(61/p) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dei
lavori pubblici vedi il D.P.C.M. 19 aprile 1996, riportato alla voce Ministero
dei lavori pubblici.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
(61/p) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dei
lavori pubblici vedi il D.P.C.M. 19 aprile 1996, riportato alla voce Ministero
dei lavori pubblici.
(61/q) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dei
lavori pubblici vedi il D.P.C.M. 19 aprile 1996, riportato alla voce Ministero
dei lavori pubblici.
(61/p) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dei
lavori pubblici vedi il D.P.C.M. 19 aprile 1996, riportato alla voce Ministero
dei lavori pubblici.
(62) L'art. 4, D.P.R. 19 dicembre 1983, riportato alla voce Ministero dei lavori
pubblici, ha ridotto di una unità la dotazione organica dei primi dirigenti.
(61/q) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dei
lavori pubblici vedi il D.P.C.M. 19 aprile 1996, riportato alla voce Ministero
dei lavori pubblici.
(62/a) L'art. 1, D.P.R. 6 marzo 1975 (Gazz. Uff. 20 giugno 1975, n. 161), fermo
restando il numero dei posti dei dirigenti tecnici dell'A.N.A.S., ha così
modificato il quadro F. Vedi, anche, per la qualifica di primo dirigente, l'art.
3, L. 14 novembre 1984, n. 781, riportata alla voce Strade pubbliche. Da ultimo,
i quadri E ed F sono stati così sostituiti dall'allegato B alla L. 26 marzo
1986, n. 86, riportata alla voce Strade pubbliche.
(62/a) L'art. 1, D.P.R. 6 marzo 1975 (Gazz. Uff. 20 giugno 1975, n. 161), fermo
restando il numero dei posti dei dirigenti tecnici dell'A.N.A.S., ha così
modificato il quadro F. Vedi, anche, per la qualifica di primo dirigente, l'art.
3, L. 14 novembre 1984, n. 781, riportata alla voce Strade pubbliche. Da ultimo,
i quadri E ed F sono stati così sostituiti dall'allegato B alla L. 26 marzo
1986, n. 86, riportata alla voce Strade pubbliche.
Tabella XI (62/b) (1/a)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello | | Posti | |Posti di|
| di | Qualifica | di | Funzione |funzione|
|funzione| |qualifica| | |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
Quadro A. - Dirigenti generali (62/b)
| | | + | |
| | | | Direttore generale| 6 [a]|
| C |Dirigente gene-| | Presidente del| 1 |
| | rale . . . . .| 7 < Consiglio supe-| |
| | | [a] | riore dell'agri-| |
| | | | coltura | |
| | | + | |
| | | --- | | |
| | | 7 [a] | | |
----------
[a] Oltre due posti temporaneamente aggiunti sino alla data di
entrata in vigore del riordinamento del Ministero dell'agricol-
tura e delle foreste.
Quadro B. - Dirigenti amministrativi (62/c).
| | | + | |
| | | | Vice direttore ge-| 3 |
| | | | nerale | |
| D |Dirigente supe-| 12 < Consigliere mini-| 9 |
| | riore. . . . .| | steriale aggiunto| |
| | | | o ispettore gene-| |
| | | | rale | |
| | | + | |
| | | + | |
| | | | Direttore di divi-| 40 [a]|
| | | | sione presso| |
| | | | l'Amministrazione| |
| E |Primo dirigente| 45 < centrale e gli| |
| | | [a] | organi periferici| |
| | | | Vice consigliere| 5 |
| | | | ministeriale e| |
| | | | ispettore capo | |
| | | + | |
| | | ----- | | |
| | | 57 [a] | | |
----------
[a] Di cui 12 posti con effetto dalla data di entrata in vigo-
re del riordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle fo-
reste.
Quadro C. - Dirigenti tecnici dell'agricoltura (62/c).
| | | + | |
| | | | Presidenza di se-| 3 |
| | | | zione del Consi-| |
| | | | glio superiore| |
| | | | della agricoltura| |
| | | | Vice direttore ge-| 2 |
| D |Dirigente supe-| 20 < nerale | |
| | riore. . . . .| [a] | Ispettore generale| 9 |
| | | | e consigliere | |
| | | | ministeriale | |
| | | | aggiunto | |
| | | | Direttore di | 6 [a]|
| | | | distretto | |
| | | + | |
| | | + | |
| | | | Direttore di divi-| 41 [b]|
| | | | sione presso| |
| | | | l'Amministrazione| |
| E |Primo dirigente| 46 < centrale e gli| |
| | | [b] | organi periferici| |
| | | | Ispettore capo o| 5 |
| | | | vice consigliere| |
| | | | ministeriale | |
| | | + | |
| | | ----- | | |
| | | 66 | | |
| | | [a] [b] | | |
----------
[a] I sei posti previsti per la funzione di direttore di di-
stretto sono attribuiti con effetto dalla data di entrata in vi-
gore del riordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste;
[b] Di cui sei posti con e ffetto dalla data indicata alla
nota [a].
Quadro D. - Dirigenti tecnici del Corpo forestale dello Stato (62/d)
| | | + | |
| | | | Presidente di se-| 1 |
| | | | zione del Consi-| |
| | | | glio superiore| |
| | | | della agricoltura| |
| | | | Vice direttore ge-| 1 |
| | | | nerale | |
| | | | Ispettore generale| 4 |
| D |Dirigente supe-| 13 < o consigliere mi-| |
| | riore. . . . .| [a] | nisteriale ag-| |
| | | | giunto | |
| | | | Direttore di di-| 6 [a]|
| | | | stretto | |
| | | | Direttore scuola| 1 |
| | | | allievi sottuffi-| |
| | | | ciali e guardie| |
| | | | forestali | |
| | | + | |
| | | + | |
| | | | Direttore di di-| 23 [b]|
| | | | visione presso| |
| | | | l'Amministrazione| |
| | | | centrale e gli| |
| | | | organi periferici| |
| E |Primo dirigente| 33 < Ispettore capo o| 4 |
| | | [b] | vice consigliere| |
| | | | ministeriale | |
| | | | Capo reparto scuo-| 6 |
| | | | la allievi sot-| |
| | | | tufficiali e| |
| | | | guardie forestali| |
| | | + | |
| | | ----- | | |
| | | 46 | | |
| | | [a] [b] | | |
----------
[a] I sei posti previsti per la funzione di direttore di di-
stretto sono attribuiti con effetto dalla data di entrata in vi-
gore del riordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste;
[b] Di cui sei posti con effetto dalla data indicata alla
nota [a].
Quadro E. - Dirigenti per i servizi di ecologia e difesa delle
piante (62/c)
| D |Dirigente supe-| 1 |Direttore dell'uf-| 1 |
| | riore. . . . .| | ficio centrale| |
| | | | per i servizi di| |
| | | | ecologia e difesa| |
| | | | delle piante | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 2 [a] |Direttore di divi-| 2 [a]|
| | | | sione dell'uffi-| |
| | | | cio centrale per| |
| | | | i servizi di eco-| |
| | | | logia e difesa| |
| | | | delle piante | |
| | | ----- | | |
| | | 3 [a] | | |
----------
[a] Di cui un posto con effetto dalla data di entrata in vigo-
re del riordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste.
Quadro F. - Dirigenti per i servizi della pesca (62/e)
| D |Dirigente supe-| 1 |Direttore del| 1 |
| | riore. . . . .| | laboratorio cen-| |
| | | | trale di idro-| |
| | | | biologia | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 2 |Direttore di sta-| 2 |
| | | | bilimento ittio-| |
| | | | genico | |
| | | --- | | |
| | | 3 | | |
Quadro G. - Dirigenti analisti (62/e)
| E |Primo dirigente| 2 |Direttore di uffi-| 2 |
| | | | cio enologico | |
| | | --- | | |
| | | 2 | | |
------------------------
(62/b) Vedi, ora, le tabelle allegate al D.P.C.M. 4 agosto 1995, riportato alla
voce Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
(62/b) Vedi, ora, le tabelle allegate al D.P.C.M. 4 agosto 1995, riportato alla
voce Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
(62/c) Vedi, anche, il D.P.R. 30 novembre 1990 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1991, n.
18). Vedi, ora, le tabelle allegate al D.P.C.M. 4 agosto 1995, riportato alla
voce Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
(62/c) Vedi, anche, il D.P.R. 30 novembre 1990 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1991, n.
18). Vedi, ora, le tabelle allegate al D.P.C.M. 4 agosto 1995, riportato alla
voce Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
(62/d) Vedi, ora la tabella B allegata al D.Lgs. 3 aprile 2001, n. 155.
(62/c) Vedi, anche, il D.P.R. 30 novembre 1990 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1991, n.
18). Vedi, ora, le tabelle allegate al D.P.C.M. 4 agosto 1995, riportato alla
voce Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
(62/e) Vedi, ora, le tabelle allegate al D.P.C.M. 4 agosto 1995, riportato alla
voce Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
(62/e) Vedi, ora, le tabelle allegate al D.P.C.M. 4 agosto 1995, riportato alla
voce Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
Tabella XII (1/a)
MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello | | Posti | |Posti di|
| di | Qualifica | di | Funzione |funzione|
|funzione| |qualifica| | |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
Quadro A. - Dirigenti della Direzione generale programmazione,
organizzazione e coordinamento
| C |Dirigente gene-| 1 |Direttore genera-| 1 |
| | rale . . . . .| | le | |
| | | + | |
| | | | Vice direttore ge-| 1 |
| | | | nerale | |
| D |Dirigente supe-| 2 < | |
| | riore. . . . .| [a] | Consigliere mini-| 1 |
| | | | steriale aggiunto| |
| | | + | |
| E |Primo dirigente| 5 [a] |Direttore di divi-| 5 |
| | | | sione | |
| | | ----- | | |
| | | 8 [a] | | |
----------
[a] Le funzioni di dirigente superiore e di primo dirigente
sono conferite a funzionari di corrispondente qualifica delle
Amministrazioni dipendenti dal Ministero dei trasporti e del-
l'aviazione civile, da collocare fuori ruolo.
Quadro B. - Direttore generale della Motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione
| C |Dirigente gene-| 1 |Direttore generale| 1 |
| | rale . . . . .| | della Motorizza-| |
| | | | zione civile e| |
| | | | dei trasporti in| |
| | | | concessione | |
| | | --- | | |
| | | 1 | | |
Quadro C. - Dirigenti tecnici della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
| C |Dirigente gene-| 3 |Direttore centrale| 3 |
| | rale . . . . .| | | |
| | | + | |
| | | | Vice direttore| 3 |
| | | | centrale | |
| | | | Consigliere mini-| 3 |
| | | | steriale aggiunto| |
| | | | e ispettore gene-| |
| D |Dirigente supe-| 10 < rale | |
| | riore. . . . .| | Capo ufficio com-| 4 |
| | | | partimentale nel-| |
| | | | le Regioni a sta-| |
| | | | tuto speciale | |
| | | + | |
| | | + | |
| | | | Direttore di divi-| 19 |
| | | | sione e ispettore| |
| E |Primo dirigente| 27 < capo | |
| | | | Direttore di cen-| 8 |
| | | | tro prova auto-| |
| | | | veicoli | |
| | | + | |
| | | ---- | | |
| | | 40 | | |
Quadro D. - Dirigenti amministrativi della Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
| C |Dirigente gene-| 3 |Direttore centrale| 3 |
| | rale . . . . .| | | |
| | | + | |
| | | | Vice direttore| 3 |
| | | | centrale | |
| | | | Capo servizio na-| 1 |
| | | | vigazione interna| |
| D |Dirigente supe-| 9 < Ispettore generale| 5 |
| | riore. . . . .| | e consigliere mi-| |
| | | | nisteriale ag-| |
| | | | giunto | |
| | | + | |
| E |Primo dirigente| 20 |Direttore di divi-| 20 |
| | | | sione | |
| | | ---- | | |
| | | 32 | | |
Quadro E. - Dirigenti generali della Direzione generale della
aviazione civile (62/e)
| C |Dirigente gene-| 5 |Direttore generale| 1 |
| | rale . . . . .| |Direttore centrale| 4 |
| | | --- | | |
| | | 5 | | |
Quadro F. - Dirigenti amministrativi della Direzione generale
dell'aviazione civile (62/e)
| | | + | |
| | | | Vice direttore| 2 |
| | | | centrale | |
| D |Dirigente supe-| 5 < Ispettore generale| 3 |
| | riore. . . . .| | e consigliere mi-| |
| | | | nisteriale ag-| |
| | | | giunto | |
| | | + | |
| E |Primo dirigente| 13 |Direttore di divi-| 13 |
| | | | sione e ispettore| |
| | | | capo | |
| | | ---- | | |
| | | 18 | | |
Quadro G. - Dirigenti della Direzione generale dell'aviazione
civile (62/f)
| | | + | |
| | | | Vice direttore| 1 |
| | | | centrale | |
| D |Dirigente supe-| 3 < Ispettore generale| 1 |
| | riore. . . . .| | Consigliere mini-| |
| | | | steriale aggiunto| 1 |
| | | + | |
| E |Primo dirigente| 5 |Direttore di divi-| 5 |
| | | | sione e ispettore| |
| | | | capo | |
| | | --- | | |
| | | 8 | | |
Quadro H. - Dirigenti della navigazione aerea della Direzione
generale dell'aviazione civile (62/f)
| | | + | |
| | | | Vice direttore| 1 |
| | | | centrale | |
| D |Dirigente supe-| 5 < Ispettore generale| 1 |
| | riore. . . . .| | Direttore di com-| 3 |
| | | | partimento del| |
| | | | traffico aereo | |
| | | + | |
| E |Primo dirigente| 7 |Direttore di divi-| 3 |
| | | | sione | |
| | | |Ispettore capo o| 4 |
| | | | vice consigliere| |
| | | | ministeriale | |
| | | ---- | | |
| | | 12 | | |
Quadro I. - Dirigenti di aereoporto della Direzione generale
dell'aviazione civile (62/f)
| D |Dirigente supe-| 6 |Direttore di cir-| 6 |
| | riore. . . . .| | coscrizione di a-| |
| | | | eroporto delle| |
| | | | sedi più impor-| |
| | | | tanti | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 20 |Direttore di cir-| 20 |
| | | | coscrizione di a-| |
| | | | eroporto | |
| | | ---- | | |
| | | 26 | | |
Quadro L. - Dirigenti amministrativi e tecnici dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato (62/g)
| B |Direttore gene-| 1 |Direttore generale| 1 |
| | rale azienda| | delle ferrovie| |
| | autonoma . . .| | dello Stato | |
| | | + | |
| | | | Vice direttore ge-| 2 |
| | | | nerale | |
| | | | Direttore centrale| 11 |
| | | | Consigliere mini-| 11 |
| C |Dirigente supe-| 39 < steriale e ispet-| |
| | riore. . . . .| | tore generale ca-| |
| | | | po | |
| | | | Direttore compar-| 15 |
| | | | timentale | |
| | | + | |
| | | + | |
| | | | Consigliere mini-| 40 |
| | | | steriale aggiunto| |
| | | | e ispettore gene-| |
| | | | rale | |
| D |Dirigente supe-| 213 < Capo ufficio della| |
| | riore. . . . .| [a] | Amministrazione | 65 |
| | | | centrale | |
| | | | Capo ufficio pres-| 108 |
| | | | so gli organi pe-| |
| | | | riferici | |
| | | + | |
| | | + | |
| | | | Capo divisione| 160 |
| | | | presso l'Ammini-| |
| | | | strazione centra-| |
| | | | le | |
| | | | Capi divisione| 150 |
| E |Primo dirigente| 325 < presso l'Ammini-| |
| | | [b] | strazione perife-| |
| | | | rica | |
| | | | Ispettore capo o| 15 |
| | | | vice consigliere| |
| | | | ministeriale | |
| | | + | |
| | | ----- | | |
| | | 578 [a] | | |
| | | [b] | | |
----------
[a] Di cui 121 posti riservati agli ingegneri ed architetti,
10 ai medici e 82 alle altre specializzazioni.
[b] Di cui 160 posti riservati agli ingegneri ed architetti,
14 ai medici e 151 alle altre specializzazioni.
------------------------
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
(62/e) Vedi, ora, le tabelle allegate al D.P.C.M. 4 agosto 1995, riportato alla
voce Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
(62/e) Vedi, ora, le tabelle allegate al D.P.C.M. 4 agosto 1995, riportato alla
voce Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
(62/f) Vedi, ora, il D.P.C.M. 7 gennaio 1997, riportato alla voce Ministero dei
trasporti e dell'aviazione civile.
(62/f) Vedi, ora, il D.P.C.M. 7 gennaio 1997, riportato alla voce Ministero dei
trasporti e dell'aviazione civile.
(62/f) Vedi, ora, il D.P.C.M. 7 gennaio 1997, riportato alla voce Ministero dei
trasporti e dell'aviazione civile.
(62/g) Vedi, anche, l'art. 19, L. 12 febbraio 1981, n. 17, riportata alla voce
Ferrovie dello Stato.
Tabella XIII (62/h) (1/a)
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Quadro A. - Dirigenti generali dell'Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni
| | | + | |
| B |Direttore gene-| 1 | Direttore generale| 1 |
| | rale di azien-| | delle poste e| |
| | da autonoma | | delle telecomuni-| |
| | | | cazioni | |
| | | | Ispettore generale| 1 |
| | | | superiore delle| |
| | | | telecomunicazioni| |
| | | | Vice direttore ge-| 1 |
| | | | nerale | |
| C |Dirigente gene-| 34 < Consigliere mini-| 1 |
| | rale . . . . .| | steriale | |
| | | | Direttore dell'I-| 1 |
| | | | stituto superiore| |
| | | | delle poste e| |
| | | | delle telecomuni-| |
| | | | cazioni | |
| | | | Direttore centrale| 11 |
| | | | Direttore compar-| 19 |
| | | | timentale | |
| | | + | |
Quadro B. - Dirigenti amministrativi dell'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni
| | | + | |
| | | | Vice direttore| 10 |
| | | | centrale | |
| | | | Direttore di uffi-| 3 |
| | | | cio della dire-| |
| | | | zione generale | |
| | | | Direttore ufficio| 1 |
| | | | centrale dopola-| |
| | | | voro | |
| D |Dirigente supe-| 139 < Ispettore genera-| 30 |
| | riore. . . . .| | le, consigliere| |
| | | | ministeriale ag-| |
| | | | giunto e vice di-| |
| | | | rettore comparti-| |
| | | | mentale | |
| | | | Direttore provin-| 95 |
| | | | ciale | |
| | | + | |
| | | + | |
| | | | Vice direttore| 72 |
| | | | provinciale | |
| | | | Direttore di uffi-| 76 |
| | | | cio compartimen-| |
| E |Primo dirigente| 210 < tale | |
| | | | Direttore di divi-| 62 |
| | | | sione e vice con-| |
| | | | sigliere mini-| |
| | | | steriale aggiunto| |
| | | + | |
Quadro C. - Dirigenti tecnici delle telecomunicazioni dell'Ammi-
nistrazione delle poste e delle telecomunicazioni
| | | + | |
| | | | Vice direttore| 3 |
| | | | centrale | |
| | | | Vice direttore| |
| | | | dell'Istituto | |
| | | | delle poste e| |
| | | | delle telecomuni-| |
| | | | cazioni o consi-| |
| | | | gliere ministe-| |
| | | | riale aggiunto | |
| | | | Ispettore genera-| 4 |
| D |Dirigente supe-| 26 < le, consigliere| |
| | riore. . . . .| | ministeriale ag-| |
| | | | giunto e vice| |
| | | | direttore compar-| |
| | | | timentale | |
| | | | Direttore di cir-| 18 |
| | | | colo di costru-| |
| | | | zioni delle po-| |
| | | | ste e delle te-| |
| | | | lecomunicazioni | |
| | | + | |
| | | |Direttore di divi-| 15 |
| | | | sione | |
| | | |Direttore di uffi-| 4 |
| | | | cio presso l'I-| |
| | | | stituto superiore| |
| | | | delle poste e| |
| | | | delle telecomuni-| |
| | | | cazioni | |
| | | + | |
| | | | Ispettore capo o| 6 |
| | | | vice consigliere | |
| | | | ministeriale ag-| |
| E |Primo dirigente| 34 < giunto | |
| | | | Vice direttore di| 9 |
| | | | circolo di co-| |
| | | | struzioni | |
| | | + | |
Quadro D. - Dirigenti tecnici delle costruzioni dell'Amministra-
zione delle poste e delle telecomunicazioni
| | | + | |
| | | | Vice direttore| 1 |
| | | | centrale | |
| | | | Ispettore generale| 12 |
| D |Dirigente supe-| 13 < per i comparti-| |
| | riore. . . . .| | menti e consi-| |
| | | | gliere ministe-| |
| | | | riale aggiunto | |
| | | + | |
| | | |Vice consigliere| 2 |
| | | | ministeriale | |
| | | + | |
| | | | Direttore di divi-| 6 |
| | | | sione | |
| E |Primo dirigente| 27 < Direttore di uffi-| 19 |
| | | | cio compartimen-| |
| | | | tale | |
| | | + | |
Quadro E. - Dirigenti tecnici dei trasporti dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni
| D |Dirigente supe-| 4 |Vice direttore| 1 |
| | riore. . . . .| | centrale | |
| | | |Ispettore generale| 3 |
| | | | per i comparti-| |
| | | | menti e consi-| |
| | | | gliere ministe-| |
| | | | riale aggiunto | |
| | | + | |
| | | | Vice consigliere| 1 |
| | | | ministeriale | |
| | | | Direttore di divi-| 3 |
| | | | sione | |
| | | | Direttore di uffi-| 1 |
| | | | cio presso l'I-| |
| E |Primo dirigente| 24 < stituto superiore| |
| | | | delle poste e| |
| | | | delle telecomuni-| |
| | | | cazioni | |
| | | | Direttore di uffi-| 19 |
| | | | cio compartimen-| |
| | | | tale | |
| | | + | |
Quadro F. - Direttore dell'Azienda di Stato per i servizi tele-
fonici
| C |Primo dirigente| 1 |Direttore dell'a-| 1 |
| | | | zienda di Stato| |
| | | | per i servizi te-| |
| | | | lefonici [a] | |
----------
[a] [Esercita le attribuzioni già spettanti all'ispettore
generale superiore delle telecomunicazioni ai sensi del decreto
legislativo 2 aprile 1948, n. 432, e successive modificazioni e
integrazioni] (63).
Quadro G. - Dirigenti amministrativi dell'Azienda di Stato per i
servizi telefonici
| C |Dirigente gene-| 4 |Direttore centrale| 4 |
| | rale . . . . .| | | |
| | | + | |
| | | | Vice direttore| 6 |
| | | | centrale | |
| | | | Dirigente di i-| 2 |
| | | | spettorato di zo-| |
| D |Dirigente supe-| 14 < na | |
| | riore. . . . .| | Ispettore generale| 6 |
| | | | e consigliere | |
| | | | ministeriale | |
| | | | aggiunto | |
| | | + | |
| E |Primo dirigente| 28 |Direttore di re-| 28 |
| | | | parto presso gli| |
| | | | organi centrali e| |
| | | | periferici; vice| |
| | | | consigliere mini-| |
| | | | steriale aggiunto| |
| | | ---- | | |
| | | 46 | | |
Quadro H. - Dirigenti tecnici dell'Azienda di Stato per i
servizi telefonici
| C |Dirigente gene-| 4 |Direttore centrale| 4 |
| | rale . . . . .| | | |
| | | + | |
| | | | Vice direttore| 4 |
| | | | centrale | |
| | | | Dirigente di i-| 3 |
| | | | ispettorato di| |
| D |Dirigente supe-| 18 < zona | |
| | riore. . . . .| | Ispettore generale| 11 |
| | | | e consigliere mi-| |
| | | | nisteriale ag-| |
| | | | giunto | |
| | | + | |
| | | + | |
| | | | Direttore di re-| 28 |
| | | | parto presso gli| |
| | | | organi centrali e| |
| | | | periferici; vice| |
| | | | consigliere mini-| |
| E |Primo dirigente| 32 < steriale | |
| | | | Direttore di uffi-| 4 |
| | | | cio presso l'I-| |
| | | | stituto superiore| |
| | | | delle poste e| |
| | | | delle telecomuni-| |
| | | | cazioni | |
| | | + | |
| | | ---- | | |
| | | 54 | | |
------------------------
(62/h) Tabella così sostituita dall'art. 1 e dalla tabella allegata alla L. 22
dicembre 1984, n. 893. Il quadro A è stato poi così sostituito dall'art. 1, L.
26 gennaio 1989, n. 27.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
(63) Nota soppressa dall'art. 1, L. 26 gennaio 1989, n. 27, riportata alla voce
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Tabella XIV (63/a) (1/a)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello | | Posti | |Posti di|
| di | Qualifica | di | Funzione |funzione|
|funzione| |qualifica| | |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
Quadro A. - Dirigenti amministrativi
| C |Dirigente gene-| 6 [a] |Direttore generale| 6 [a]|
| | rale . . . . .| | | |
| | | + | |
| | | | Vice direttore ge-| 6 |
| | | | nerale | |
| | | | Capo servizio | 3 [b]|
| D |Dirigente supe-| 23 < Consigliere mini-| 14 |
| | riore. . . . .| [b] | steriale aggiun-| |
| | | | to e ispettore| |
| | | | generale | |
| | | + | |
| E |Primo dirigente| 57 |Direttore di divi-| 57 |
| | | | sione | |
| | | ----- | | |
| | | 86 [a] | | |
| | | [b] [c] | | |
----------
[a] Oltre un posto temporaneamente aggiunto sino alla data di
entrata in vigore del riordinamento del Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato;
[b] Di cui un posto con effetto dalla data indicata nella
nota [a];
[c] Nel primo inquadramento 47 posti sono riservati ai funzio-
nari provenienti dalla carriera direttiva amministrativa del'
l'Amministrazione centrale, 16 ai funzionari provenienti dalla
carriera degli ispettori e dei direttori degli U.P.I.C.A., 6 ai
funzionari provenienti dalla carriera dei capi uffici statistica
e 9 agli ispettori generali di ruolo statale delle camere di
commercio.
Quadro B. - Dirigenti per la proprietà intellettuale
| D |Dirigente supe-| 1 |Consigliere mini-| 1 |
| | riore. . . . .| | steriale aggiun-| |
| | | | to | |
| E |Primo dirigente| 4 |Direttore di divi-| 4 |
| | | | sione | |
| | | --- | | |
| | | 5 | | |
Quadro C. - Dirigenti per i servizi dell'energia
| | | + | |
| D |Dirigente supe-| 6 | Vice direttore ge-| 1 |
| | riore. . . . .| | nerale | |
| | | | Capo servizio | 4 |
| | | | Consigliere mini-| 1 |
| | | < steriale aggiunto| |
| E |Primo dirigente| 18 | Direttore di divi-| 14 |
| | | | sione | |
| | | | Vice consigliere| 4 |
| | | | ministeriale | |
| | | + | |
| | | ---- | | |
| | | 24 | | |
Quadro D. - Dirigenti per l'Ispettorato tecnico dell'industria
| D |Dirigente supe-| 3 |Ispettore generale| 3 |
| | riore. . . . .| | | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 7 |Direttore di divi-| 7 |
| | | | sione | |
| | | ---- | | |
| | | 10 | | |
Quadro E. - Dirigenti tecnici ispettivi per le assicurazioni
| D |Dirigente supe-| 1 |Ispettore generale| 1 |
| | riore. . . . .| | | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 6 |Ispettore capo | 6 |
| | | --- | | |
| | | 7 | | |
Quadro F. - Direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli
idrocarburi
| D |Dirigente supe-| 1 |Direttore dell'Uf-| 1 [a]|
| | riore. . . . .| | ficio nazionale| |
| | | | minerario per gli| |
| | | | idrocarburi | |
| | | --- | | |
| | | 1 | | |
----------
[a] Dopo tre anni di permanenza nella qualifica compete il
trattamento economico previsto per il direttore generale.
Quadro G. - Dirigenti del Corpo delle miniere - ingegneri
| | | + | |
| | | | Vice direttore ge-| 1 |
| | | | nerale | |
| | | | Ispettore generale| 2 |
| | | | | |
| D |Dirigente supe-| 9 < Capo di ufficio| 6 |
| | riore. . . . .| | distrettuale del-| |
| | | | le miniere nelle| |
| | | | sedi di maggiore| |
| | | | rilevanza | |
| | | + | |
| | | + | |
| | | | Direttore di divi-| 3 |
| | | | sione | |
| | | | Ispettore capo | 6 |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 17 < Vice consigliere| 2 |
| | | | ministeriale | |
| | | | Capo ufficio di-| 6 |
| | | | strettuale delle| |
| | | | miniere | |
| | | + | |
Quadro H. - Dirigenti del Corpo delle miniere - geologi
| | | + | |
| | | | Capo del servizio| 1 |
| | | | geologico | |
| D |Dirigente supe-| 2 < | |
| | riore. . . . .| | Consigliere mini-| 1 |
| | | | steriale aggiunto| |
| | | + | |
| | | + | |
| | | | Direttore di divi-| 2 |
| | | | sione | |
| E |Primo dirigente| 4 < | |
| | | | Vice consigliere| 2 |
| | | | ministeriale | |
| | | + | |
| | | --- | | |
| | | 6 | | |
Quadro I. - Dirigente del Corpo delle miniere - chimici
| D |Dirigente | 1 |Capo del servizio| 1 |
| |superiore | | chimico | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 2 |Direttore di labo-| 2 |
| | | | ratorio | |
| | | --- | | |
| | | 3 | | |
Quadro L. - Dirigenti per i servizi delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura
| D |Dirigente supe-| 83 |Segretario genera-| 83 |
| | riore. . . . .| | le | |
| | | ---- | | |
| | | 83 | | |
------------------------
(63/a) Vedi, ora, il D.P.C.M. 12 dicembre 1996, riportato alla voce Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale sono state
rideterminate le dotazioni organiche del Ministero.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
Tabella XV (1/a)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (63/b)
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello | | Posti | |Posti di|
| di | Qualifica | di | Funzione |funzione|
|funzione| |qualifica| | |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
Quadro A. - Dirigenti dell'Amministrazione centrale
| C |Dirigente gene-| 6 |Direttore generale| 6 |
| | rale . . . . .| | | |
| | | + | |
| | | | Vice direttore ge-| 6 |
| | | | nerale | |
| | | | Capo servizio | 1 |
| D |Dirigente supe-| 13 < Consigliere mini-| 6 |
| | riore. . . . .| | steriale aggiunto| |
| | | | e ispettore gene-| |
| | | | rale | |
| | | + | |
| C |Primo dirigente| 58 |Direttore di divi-| 58 |
| | | | sione | |
Quadro B. - Dirigenti degli uffici del lavoro e della massima
occupazione
| | | + | |
| | | | Capo servizio | 1 |
| | | | Capo ufficio na-| 3 |
| | | | zionale colloca-| |
| | | | mento | |
| D |Dirigente supe-| 24 < Direttore ufficio| 20 |
| | riore. . . . .| | regionale del la-| |
| | | | voro e della mas-| |
| | | | sima occupazione | |
| | | + | |
| | | + | |
| | | | Direttore di uffi-| 93 |
| | | | cio provinciale| |
| | | | del lavoro e del-| |
| | | | la massima occu-| |
| | | | pazione | |
| E |Primo dirigente| 99 < Direttore centro| 4 |
| | | | emigrazione nelle| |
| | | | sedi di maggiore| |
| | | | importanza | |
| | | | Ispettore capo | 2 |
| | | + | |
Quadro C. - Dirigenti dell'Ispettorato del lavoro
| | | + | |
| | | | Capo servizio | 1 |
| | | | Capo di ispettora-| 20 |
| D |Dirigente supe-| 24 < to regionale | |
| | riore. . . . .| | Capo dell'Ispetto-| 1 |
| | | | rato medico | |
| | | | Ispettore generale| 2 |
| | | + | |
| | | + | |
| | | | Capo di ispettora-| 93 |
| E |Primo dirigente| 97 < to provinciale | |
| | | | Ispettore capo | 4 |
| | | + | |
------------------------
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
(63/b) Le dotazioni organiche del personale del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sono state rideterminate con D.P.C.M. 7 maggio 1996,
riportato alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Tabella XVI (63/c) (1/a)
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello | | Posti | |Posti di|
| di | Qualifica | di | Funzione |funzione|
|funzione| |qualifica| | |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
Quadro A. - Dirigenti (64)
| C |Dirigente gene-| 5 |Direttore generale| 5 |
| | rale . . . . .| | | |
| | | | | |
| D |Dirigente supe-| 10 |Vice direttore ge-| 5 |
| | riore. . . . .| | nerale | |
| | | |Consigliere mini-| 5 |
| | | | steriale aggiunto| |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 26 |Direttore di divi-| 26 |
| | | | sione | |
------------------------
(63/c) Vedi, ora, la tabella allegata al D.P.C.M. 13 maggio 1996, riportato alla
voce Ministero del commercio con l'estero, che ha sostituito la tab. XVI
allegata al presente decreto.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
(64) Vedi, anche, il D.P.R. 30 novembre 1990 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1991, n.
18).
Tabella XVII (64/a) (1/a)
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello | | Posti | |Posti di|
| di | Qualifica | di | Funzione |funzione|
|funzione| |qualifica| | |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
Quadro A. - Dirigenti amministrativi (64)
| C |Dirigente gene-| 7 |Direttore generale| 7 |
| | rale . . . . .| | | |
| | | + | |
| | | | Vice direttore ge-| 6 |
| | | | nerale | |
| | | | | |
| D |Dirigente supe-| 9 < Consigliere mini-| 3 |
| | riore. . . . .| | steriale aggiunto| |
| | | | o ispettore gene-| |
| | | | rale | |
| | | + | |
| E |Primo dirigente| 25 |Direttore di divi-| 25 |
| | | | sione | |
Quadro B. - Dirigenti tecnici
| | | + | |
| | | | Capo ispettorato| 1 |
| | | | tecnico | |
| D |Dirigente supe-| 2 < | |
| | riore. . . . .| | Ispettore generale| 1 |
| | | | tecnico | |
| | | + | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 2 |Direttore di divi-| 2 |
| | | | sione dell'ispet-| |
| | | | torato tecnico | |
------------------------
(64/a) Così sostituita dalla tab. B allegata alla L. 31 dicembre 1982, n. 979,
riportata alla voce Marina mercantile. Vedi, ora, il D.P.C.M. 5 novembre 1996,
riportato alla voce Ministero della Marina mercantile.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
(64) Vedi, anche, il D.P.R. 30 novembre 1990 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1991, n.
18).
Tabella XVIII (1/a)
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello | | Posti | |Posti di|
| di | Qualifica | di | Funzione |funzione|
|funzione| |qualifica| | |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
Quadro A. - Dirigenti (64)
| | | + | |
| | | | Direttore generale| 3 |
| | | | | |
| C |Dirigente gene-| 4 < Ispettore generale| 1 |
| | rale . . . . .| | capo dei servizi| |
| | | | ispettivi | |
| | | + | |
| | | + | |
| | | | Vice direttore ge-| 3 |
| | | | nerale | |
| D |Dirigente supe-| 5 < Consigliere mini-| 2 |
| | riore. . . . .| | steriale aggiunto| |
| | | | e ispettore gene-| |
| | | | rale | |
| | | + | |
| | | + | |
| | | | Direttore di divi-| 18 |
| E |Primo dirigente| 20 < sione | |
| | | | Ispettore capo | 2 |
| | | + | |
------------------------
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
(64) Vedi, anche, il D.P.R. 30 novembre 1990 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1991, n.
18).
Tabella XIX (65) (1/a)
MINISTERO DELLA SANITA'
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello | | Posti | |Posti di|
| di | Qualifica | di | Funzione |funzione|
|funzione| |qualifica| | |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
Quadro A. - Dirigenti generali (65)
| C |Dirigente | 5 [a] |Direttore generale| 5 [a]|
| |generale | | | |
----------
[a] Oltre un posto temporaneamente aggiunto sino all'entrata
in vigore del riordinamento del Ministero della sanità.
Quadro B. - Dirigenti amministrativi (65)
| | | + | |
| | | | Vice direttore ge-| 1 |
| | | | nerale | |
| | | | | |
| D |Dirigente supe-| 9 < Ispettore generale| 8 |
| | riore. . . . .| | e consigliere mi-| |
| | | | nisteriale ag-| |
| | | | giunto | |
| | | + | |
| | | + | |
| | | | Direttore di divi-| 10 |
| | | | sione | |
| E |Primo dirigente| 13 < Ispettore capo e| 3 |
| | | | vice consigliere | |
| | | | ministeriale | |
| | | + | |
Quadro C. - Dirigenti medici (66)
| | | + | |
| | | | Ispettore generale| 1 |
| | | | medico capo | |
| C |Dirigente gene-| 2 < Segretario genera-| 1 |
| | rale . . . . .| | le del Consiglio| |
| | | | superiore di sa-| |
| | | | nità | |
| | | + | |
| | | + | |
| | | | Vice direttore ge-| 4 |
| | | | nerale | |
| | | | Ispettore generale| 9 |
| | | | e consigliere mi-| |
| | | | nisteriale ag-| |
| | | | giunto | |
| D |Dirigente supe-| 15 < Direttore di uffi-| 2 |
| | riore. . . . .| | cio del medico| |
| | | | provinciale nelle| |
| | | | sedi di maggiore| |
| | | | rilevanza delle| |
| | | | Regioni a statuto| |
| | | | speciale | |
| | | + | |
| | | + | |
| | | | Direttore di divi-| 26 |
| | | | sione | |
| | | | Ispettore capo e| 5 |
| | | | vice consigliere| |
| | | | ministeriale | |
| | | | Medico di porto e| 7 |
| | | | di aeroporto e di| |
| E |Primo dirigente| 54 < confine nelle se-| |
| | | | di di maggiore| |
| | | | rilevanza | |
| | | | Direttore di uffi-| 16 |
| | | | cio del medico| |
| | | | provinciale con| |
| | | | sedi nelle Regio-| |
| | | | ni a statuto spe-| |
| | | | ciale | |
| | | + | |
Quadro D. - Dirigenti veterinari (66)
| | | + | |
| | | | Vice direttore ge-| 1 |
| | | | nerale | |
| | | | Ispettore generale| 5 |
| | | | e consigliere mi-| |
| | | | nisteriale ag-| |
| | | | giunto | |
| D |Dirigente supe-| 8 < Capo ufficio vete-| 2 |
| | riore. . . . .| | rinario provin-| |
| | | | ciale nelle sedi| |
| | | | di maggiore rile-| |
| | | | vanza nelle Re-| |
| | | | gioni a statuto| |
| | | | speciale | |
| | | + | |
| | | + | |
| | | | Direttore di divi-| 12 |
| | | | sione e ispettore| |
| | | | capo e vice con-| |
| | | | sigliere ministe-| |
| | | | riale | |
| | | | Veterinario di| 6 |
| | | | porto o di aero-| |
| | | | porto o di confi-| |
| E |Primo dirigente| 34 < ne nelle sedi di| |
| | | | maggiore rilevan-| |
| | | | za | |
| | | | Direttore di uffi-| 16 |
| | | | cio del veterina-| |
| | | | rio provinciale| |
| | | | con sede nelle| |
| | | | Regioni a statuto| |
| | | | speciale | |
| | | + | |
Quadro E. - Dirigenti chimici (66)
| D |Dirigente supe-| 2 |Ispettore generale| 2 |
| | riore. . . . .| | o consigliere mi-| |
| | | | nisteriale ag-| |
| | | | giunto | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 4 |Direttore di divi-| 4 |
| | | | sione, ispettore| |
| | | | capo e vice con-| |
| | | | sigliere ministe-| |
| | | | riale | |
Quadro F. - Dirigenti farmacisti (66)
| D |Dirigente supe-| 1 |Ispettore generale| 1 |
| | riore. . . . .| | o consigliere | |
| | | | ministeriale | |
| | | | aggiunto | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 1 |Direttore di divi-| 1 |
| | | | sione | |
Quadro G. - Dirigenti ingegneri (66)
| D |Dirigente supe-| 1 |Ispettore generale| 1 |
| | riore. . . . .| | o consigliere | |
| | | | ministeriale | |
| | | | aggiunto | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 1 |Direttore di divi-| 1 |
| | | | sione | |
Quadro H. - Dirigenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità
| | | + | |
| | | | Direttore dell'I-| 1 |
| | | | stituto superiore| |
| C |Dirigente gene-| 11 < di sanità | |
| | rale . . . . .| | Capo dei laborato-| 10 |
| | | | ri | |
| | | + | |
| D |Dirigente supe-| 30 |Ricercatore supe-| 30 [a]|
| | riore. . . . .| | riore | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 36 |Primo ricercatore | 36 [b]|
----------
[a] Cosï ripartiti tra i vari laboratori: biologia n. 3;
chimica n. 8; chimica biologica n. 3; chimica terapeutica n. 3;
elettronica n. 1; fisica n. 2; ingegneria sanitaria n. 2;
microbiologia n. 5; parassitologia n. 2; veterinaria n. 1;
[b] Cosï ripartiti tra i vari laboratori: biologia n. 4;
chimica n. 10; chimica biologica n. 4; chimica terapeutica n.
4; elettronica n. 1; fisica n. 3; ingegneria sanitaria n. 2;
microbiologia n. 5; parassitologia n. 2; veterinaria n. 1.
Quadro I. - Dirigenti amministrativi dell'Istituto superiore di
sanità (66/a)
| D |Dirigente supe-| 1 |Capo dei servizi| 4 |
| | riore. . . . .| | amministrativi e| |
| | | | del personale | |
| | | | | |
| E |Primo dirigente| 4 |Direttore di divi-| 4 |
| | | | sione | |
Quadro L. - Dirigente del museo sperimentale dell'Istituto supe-
riore di sanità
| E |Primo dirigente| 1 |Dirigente del mu-| 1 [a]|
| | | | seo | |
----------
[a] Dopo cinque anni di permanenza nella qualifica, compete il
trattamento del dirigente superiore.
Quadro M. - Dirigente della biblioteca dell'Istituto superiore
di sanità
| E |Primo dirigente| 1 |Dirigente della| 1 [a]|
| | | | biblioteca | |
----------
[a] Dopo cinque anni di permanenza nella qualifica, compete il
trattamento economico del dirigente superiore.
Quadro N. - Dirigenti, architetti (66/b)
| D |Dirigente supe-| 1 |Consigliere mini-| 1 |
| | riore. . . . .| | steriale aggiun-| |
| | | | to | |
------------------------
(65) Vedi, ora, per quanto concerne i quadri da A a G, le tabelle allegate al
D.P.C.M. 16 marzo 1996, riportato alla voce Ministero della sanità. In
precedenza, modificazioni alla presente tabella erano state disposte con l'art.
59, L. 23 dicembre 1978, n. 833, riportata alla voce Sanità pubblica; con l'art.
8, D.P.R. 31 luglio 1980, n. 614, riportato alla voce Sanità di frontiera,
marittima ed aerea; con l'art. 17, D.L. 18 giugno 1986, n. 282, riportato alla
voce Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico (Igiene e repressione delle
frodi in materia di); con l'art. 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riportato
alla voce Stupefacenti e con il D.P.R. 30 novembre 1990 (Gazz. Uff. 22 gennaio
1991, n. 18).
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.
(65) Vedi, ora, per quanto concerne i quadri da A a G, le tabelle allegate al
D.P.C.M. 16 marzo 1996, riportato alla voce Ministero della sanità. In
precedenza, modificazioni alla presente tabella erano state disposte con l'art.
59, L. 23 dicembre 1978, n. 833, riportata alla voce Sanità pubblica; con l'art.
8, D.P.R. 31 luglio 1980, n. 614, riportato alla voce Sanità di frontiera,
marittima ed aerea; con l'art. 17, D.L. 18 giugno 1986, n. 282, riportato alla
voce Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico (Igiene e repressione delle
frodi in materia di); con l'art. 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riportato
alla voce Stupefacenti e con il D.P.R. 30 novembre 1990 (Gazz. Uff. 22 gennaio
1991, n. 18).
(65) Vedi, ora, per quanto concerne i quadri da A a G, le tabelle allegate al
D.P.C.M. 16 marzo 1996, riportato alla voce Ministero della sanità. In
precedenza, modificazioni alla presente tabella erano state disposte con l'art.
59, L. 23 dicembre 1978, n. 833, riportata alla voce Sanità pubblica; con l'art.
8, D.P.R. 31 luglio 1980, n. 614, riportato alla voce Sanità di frontiera,
marittima ed aerea; con l'art. 17, D.L. 18 giugno 1986, n. 282, riportato alla
voce Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico (Igiene e repressione delle
frodi in materia di); con l'art. 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riportato
alla voce Stupefacenti e con il D.P.R. 30 novembre 1990 (Gazz. Uff. 22 gennaio
1991, n. 18).
(66) Vedi, ora, per quanto concerne i quadri da A a G, le tabelle allegate al
D.P.C.M. 16 marzo 1996, riportato alla voce Ministero della sanità. In
precedenza, modificazioni alla presente tabella erano state disposte con l'art.
59, L. 23 dicembre 1978, n. 833, riportata alla voce Sanità pubblica; con l'art.
8, D.P.R. 31 luglio 1980, n. 614, riportato alla voce Sanità di frontiera,
marittima ed aerea; con l'art. 17, D.L. 18 giugno 1986, n. 282, riportato alla
voce Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico (Igiene e repressione delle
frodi in materia di); con l'art. 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riportato
alla voce Stupefacenti e con il D.M. 30 novembre 1990 (Gazz. Uff. 22 gennaio
1991, n. 18).
(66) Vedi, ora, per quanto concerne i quadri da A a G, le tabelle allegate al
D.P.C.M. 16 marzo 1996, riportato alla voce Ministero della sanità. In
precedenza, modificazioni alla presente tabella erano state disposte con l'art.
59, L. 23 dicembre 1978, n. 833, riportata alla voce Sanità pubblica; con l'art.
8, D.P.R. 31 luglio 1980, n. 614, riportato alla voce Sanità di frontiera,
marittima ed aerea; con l'art. 17, D.L. 18 giugno 1986, n. 282, riportato alla
voce Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico (Igiene e repressione delle
frodi in materia di); con l'art. 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riportato
alla voce Stupefacenti e con il D.M. 30 novembre 1990 (Gazz. Uff. 22 gennaio
1991, n. 18).
(66) Vedi, ora, per quanto concerne i quadri da A a G, le tabelle allegate al
D.P.C.M. 16 marzo 1996, riportato alla voce Ministero della sanità. In
precedenza, modificazioni alla presente tabella erano state disposte con l'art.
59, L. 23 dicembre 1978, n. 833, riportata alla voce Sanità pubblica; con l'art.
8, D.P.R. 31 luglio 1980, n. 614, riportato alla voce Sanità di frontiera,
marittima ed aerea; con l'art. 17, D.L. 18 giugno 1986, n. 282, riportato alla
voce Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico (Igiene e repressione delle
frodi in materia di); con l'art. 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riportato
alla voce Stupefacenti e con il D.M. 30 novembre 1990 (Gazz. Uff. 22 gennaio
1991, n. 18).
(66) Vedi, ora, per quanto concerne i quadri da A a G, le tabelle allegate al
D.P.C.M. 16 marzo 1996, riportato alla voce Ministero della sanità. In
precedenza, modificazioni alla presente tabella erano state disposte con l'art.
59, L. 23 dicembre 1978, n. 833, riportata alla voce Sanità pubblica; con l'art.
8, D.P.R. 31 luglio 1980, n. 614, riportato alla voce Sanità di frontiera,
marittima ed aerea; con l'art. 17, D.L. 18 giugno 1986, n. 282, riportato alla
voce Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico (Igiene e repressione delle
frodi in materia di); con l'art. 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riportato
alla voce Stupefacenti e con il D.M. 30 novembre 1990 (Gazz. Uff. 22 gennaio
1991, n. 18).
(66) Vedi, ora, per quanto concerne i quadri da A a G, le tabelle allegate al
D.P.C.M. 16 marzo 1996, riportato alla voce Ministero della sanità. In
precedenza, modificazioni alla presente tabella erano state disposte con l'art.
59, L. 23 dicembre 1978, n. 833, riportata alla voce Sanità pubblica; con l'art.
8, D.P.R. 31 luglio 1980, n. 614, riportato alla voce Sanità di frontiera,
marittima ed aerea; con l'art. 17, D.L. 18 giugno 1986, n. 282, riportato alla
voce Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico (Igiene e repressione delle
frodi in materia di); con l'art. 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riportato
alla voce Stupefacenti e con il D.M. 30 novembre 1990 (Gazz. Uff. 22 gennaio
1991, n. 18).
(66/a) Vedi, anche, l'art. 24-bis, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, riportato alla
voce Sanità pubblica.
(66/b) Quadro aggiunto dal D.P.R. 30 novembre 1990 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1991,
n. 18).
Tabella XX (67) (1/a)
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello | | Posti | |Posti di|
| di | Qualifica | di | Funzione |funzione|
|funzione| |qualifica| | |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
Quadro A. - Dirigenti
| C |Dirigente gene-| 2 |Direttore generale| 2 |
| | rale . . . . .| | | |
| | | + | |
| | | | Vice direttore ge-| 3 |
| | | | nerale | |
| D |Dirigente supe-| 5 < Consigliere mini-| 2 |
| | riore. . . . .| | steriale aggiunto| |
| | | | e ispettore gene-| |
| | | | rale | |
| | | + | |
| E |Primo dirigente| 24 |Direttore di divi-| 24 |
| | | | sione, vice con-| |
| | | | sigliere ministe-| |
| | | | riale e ispettore| |
| | | | capo | |
------------------------
(67) Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 2 febbraio 1988, n. 22, riportato alla voce
Sport.
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72,
comma 1, lett. b), dello stesso decreto.