GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 320 DELL' 11/12/1972




D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748. Agg.  G.U. 31/01/2006
Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. 
 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 dicembre 1972, n. 320. 
Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti istruzioni: 
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione 
pubblica): Circ. 17 gennaio 1997, n. 3; 
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n. 
49/98; 
- Ministero del tesoro: Circ. 4 gennaio 1996, n. 661; 
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Circ. 26 ottobre 
2001, n. 157; 
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 25 giugno 1996, n. 294; Circ. 2 
aprile 1998, n. 173; 
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 3 luglio 1996, n. 80; Circ. 
29 novembre 1996, n. 142; Circ. 5 marzo 1997, n. 81; Circ. 4 giugno 1997, n. 
124; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 17 giugno 1998, n. 
AGP/1/2/2154/98/AR2.1; Circ. 24 ottobre 2000, n. 12; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e 
gli affari regionali: Circ. 12 dicembre 1996, n. 610. 
 





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 
249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione 
dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle 
carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali; 
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, nn. 1077 e 
1079; 
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 
ottobre 1970, n. 775; 
Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i 
Ministri per la riforma della pubblica amministrazione, per il tesoro e per il 
bilancio e la programmazione economica; 
Decreta: 
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TITOLO I 
Funzioni e statuto dei dirigenti 
Capo I - Funzioni, attribuzioni, responsabilità e reclutamento dei dirigenti 
(2). 
1. Qualifiche. 
[Nell'ambito delle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, anche 
ad ordinamento autonomo, le qualifiche dei dirigenti sono articolate come segue: 

dirigente generale; 
dirigente superiore; 
primo dirigente. 
In relazione a funzioni dirigenziali particolari, proprie di talune 
Amministrazioni, nelle annesse tabelle relative ai ruoli organici dei dirigenti 
sono previste qualifiche superiori] (2/a). 
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(2) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo 
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I 
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli 
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva 
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere 
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387. 
(2/a) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo 
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I 
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli 
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva 
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere 
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387. Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente 
articolo vedi l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
2. Compiti dei dirigenti. 
[I dirigenti attendono ai seguenti compiti: direzione, con connessa potestà 
decisoria, di ampie ripartizioni delle Amministrazioni centrali, dei più 
importanti uffici periferici e delle maggiori ripartizioni di quelli con 
circoscrizione non inferiore alla provincia; studio e ricerca; consulenza, 
progettazione, programmazione; emanazione, in relazione alle direttive generali 
impartite dal Ministro, di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi 
e regolamenti; propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo, al fine di 
assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la 
rispondenza al pubblico interesse dell'attività dei dipendenti uffici; 
partecipazione ad organi collegiali commissioni o comitati operanti in seno alla 
Amministrazione; rappresentanza dell'Amministrazione e cura degli interessi 
della medesima presso gli enti e le società sottoposte alla vigilanza dello 
Stato, nei casi previsti dalla legge. 
I dirigenti preposti agli uffici centrali e periferici hanno, nell'esercizio 
delle proprie attribuzioni, la rappresentanza giuridica dell'Amministrazione nei 
confronti dei terzi, fermo restando il disposto di cui alla L. 25 marzo 1958, n. 
260 (3), e successive integrazioni e modificazioni. 
Le funzioni e le attribuzioni particolari dei dirigenti delle diverse qualifiche 
sono stabilite negli articoli seguenti. 
Ai fini di quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 (4), i 
dirigenti precedono nell'ordine gli impiegati delle altre qualifiche della 
carriera direttiva] (4/a). 
------------------------ 
(3) Riportata alla voce Avvocatura dello Stato. 
(4) Riportato al n. A/III. 
(4/a) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo 
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I 
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli 
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva 
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere 
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
3. Direttive generali del Ministro. 
[Il Ministro stabilisce le direttive generali alle quali gli organi centrali e 
periferici dell'Amministrazione devono ispirare la propria azione, nonché i 
programmi di massima, e l'eventuale scala delle priorità per l'azione da 
svolgere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle rispettive 
competenze. 
I provvedimenti adottati dai dirigenti preposti agli uffici centrali e 
periferici, compresi nelle categorie specificate in apposito decreto 
ministeriale, sono comunicati al Ministro con le modalità nello stesso decreto 
stabilite. 
Il Ministro ha facoltà di procedere, di ufficio, entro quaranta giorni 
dall'emanazione, all'annullamento per vizi di legittimità e alla revoca, o 
riforma, per motivi di merito degli atti emanati dai dirigenti, fermo restando 
quanto previsto dall'art. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale 
approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (5). Restano, altresì, salve le 
disposizioni di cui all'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (6), e successive 
modificazioni e integrazioni, e all'art. 10 del relativo regolamento approvato 
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (6). 
Contro i provvedimenti non definitivi adottati dai dirigenti di qualsiasi 
qualifica o livello, addetti agli organi centrali o periferici, è ammesso 
ricorso gerarchico in unica istanza al Ministro, tanto per motivi di legittimità 
quanto per motivi di merito. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (7), ferme 
restando le speciali norme concernenti i ricorsi alle commissioni tributarie, 
nonché per quanto riguarda le autorità alle quali va diretto il ricorso, quelle 
relative ai ricorsi gerarchici previsti dal citato testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza. 
Il Ministro ha facoltà, sentito il consiglio di amministrazione, di revocare o 
modificare, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, i provvedimenti di 
concessione di durata pluriennale, o rinnovabili o prorogabili, adottati dai 
dirigenti. 
I provvedimenti del Ministro previsti dai precedenti commi terzo e quinto e 
quelli per la decisione dei ricorsi gerarchici sono adottati con decreto 
motivato, sentiti il dirigente che ha emanato l'atto e il direttore generale o 
capo del servizio centrale competente per materia. 
Le disposizioni di cui all'art. 20 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (7), e 
dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 
1199 (7), si applicano anche nei casi di ricorso in via gerarchica contro atti o 
provvedimenti non definitivi emessi dagli organi centrali dell'Amministrazione 
dello Stato] (7/a). 
------------------------ 
(5) Riportato alla voce Comuni e province. 
(6) Riportato alla voce Sicurezza pubblica. 
(6) Riportato alla voce Sicurezza pubblica. 
(7) Riportato alla voce Contenzioso amministrativo. 
(7) Riportato alla voce Contenzioso amministrativo. 
(7) Riportato alla voce Contenzioso amministrativo. 
(7/a) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo 
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I 
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli 
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva 
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere 
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
4. Funzioni dei dirigenti generali e qualifiche superiori. 
I funzionari con qualifica di dirigente generale e qualifiche superiori 
esercitano le funzioni di capo delle direzioni generali o degli uffici centrali 
o periferici di livello pari o superiore, nonché quelle di consigliere 
ministeriale con compiti di studi e ricerca ed altre di pari rilevanza 
specificate dalle disposizioni particolari concernenti le singole 
Amministrazioni (7/b). 
------------------------ 
(7/b) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo 
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I 
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli 
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva 
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere 
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387. L'art. 40, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che, 
dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, al 
personale della carriera prefettizia, gli articoli dal 4 al 12, commi primo, 
secondo, terzo e quarto, e gli articoli 15, 19 e 25, primo comma, del presente 
decreto. 
 





5. Funzioni dei dirigenti superiori. 
I funzionari con qualifica di dirigente superiore esercitano le funzioni di 
vicario dei titolari degli uffici previsti dall'articolo precedente, di capo di 
servizio centrale dipendente organicamente dal Ministro o di altri uffici di 
pari livello previsti dalla legge, di consigliere ministeriale aggiunto con 
compiti di studi e ricerca, di ispettore generale, di capo di ufficio periferico 
particolarmente importante con circoscrizione non inferiore a quella 
provinciale, ed altre di pari rilevanza specificate dalle disposizioni 
particolari concernenti le singole Amministrazioni (7/c). 
------------------------ 
(7/c) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo 
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I 
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli 
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva 
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere 
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387. L'art. 40, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che, 
dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, al 
personale della carriera prefettizia, gli articoli dal 4 al 12, commi primo, 
secondo, terzo e quarto, e gli articoli 15, 19 e 25, primo comma, del presente 
decreto. Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo vedi 
l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004. 
 





6. Funzioni dei primi dirigenti. 
I funzionari con la qualifica di primo dirigente esercitano le funzioni di 
direttore di divisione, di vice consigliere ministeriale con compiti di studio e 
ricerca, di ispettore capo, di capo di ufficio periferico con circoscrizione 
provinciale o di altri di particolare importanza. Negli uffici periferici 
diretti da dirigenti con qualifica superiore, essi sono preposti alle 
ripartizioni di livello corrispondente alla divisione, ove esistano o svolgono 
altre funzioni di pari rilevanza previste dalle disposizioni particolari 
concernenti le singole Amministrazioni (7/d). 
------------------------ 
(7/d) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo 
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I 
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli 
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva 
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere 
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387. L'art. 40, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che, 
dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, al 
personale della carriera prefettizia, gli articoli dal 4 al 12, commi primo, 
secondo, terzo e quarto, e gli articoli 15, 19 e 25, primo comma, del presente 
decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
7. Attribuzioni particolari dei dirigenti generali. 
Salvo le attribuzioni devolute ad altri organi dal terzo comma del presente 
articolo e dagli articoli successivi, ai dirigenti generali preposti alle 
direzioni generali e agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, 
nell'ambito della competenza dei predetti uffici, di: 
a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o 
regolamenti anche ministeriali; 
b) coadiuvare il Ministro nello svolgimento della azione amministrativa e 
proporgli l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria, 
eventualmente necessari; 
c) predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio 
preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio; 
d) predisporre gli elementi per la formazione dei programmi, annuali e 
pluriennali, dell'attività dell'Amministrazione; 
e) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per 
lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 600 milioni di lire, ridotto 
alla metà quando alla esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa 
privata o col sistema della concessione, nonché, ove occorra, provvedere 
all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori; 
f) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e 
servizi da essi gestiti, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare 
o di pagare non superi 120 milioni di lire concorrendo a formare tale somma le 
transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per 
l'esecuzione dello stesso contratto; 
g) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o 
che la Amministrazione abbandona non superi i 120 milioni di lire; 
h) provvedere a tutte le operazioni successive alla approvazione del progetto o 
del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei 
collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la 
formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei 
contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti 
lettere; 
i) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della 
controversia non superi 120 milioni di lire; 
l) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni 
previste dalla legge, a carico del bilancio dello Stato, a favore di enti e 
persone, fino all'importo di lire 120 milioni e proporre al Ministro le 
concessioni di importo superiore, emanando i conseguenti provvedimenti formali; 
m) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi 
salvo quelli di competenza del Presidente della Repubblica, nonché quelli che 
saranno espressamente riservati al Ministro o ad altri dirigenti dalla legge o 
dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro 
di avocare i singoli affari; 
n) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del 
personale in servizio, esclusi i dirigenti; 
o) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale 
che comportino impegni di spesa superiore a 20 milioni di lire ed agli altri 
specificati con regolamento anche ministeriale; 
p) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed 
informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza 
degli organi inferiori o degli enti vigilati, qualora siano stati da questi 
indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge, 
l'intervento di altri organi amministrativi. 
I provvedimenti di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), o) sono definitivi. 
Nei casi in cui particolari ordinamenti prevedano la esistenza di unità 
organiche costituite da più uffici centrali assimilabili alle direzioni generali 
e nel caso di Aziende autonome dello Stato, ai dirigenti preposti a tali unità 
organiche ed Aziende competono, salvo quanto previsto al successivo art. 14, le 
attribuzioni stabilite dai precedenti commi, elevati i limiti di valore, per gli 
atti per i quali siano previsti, di un terzo se trattasi di dirigenti generali, 
e della metà se trattasi di dirigenti con qualifica superiore. 
Per l'emanazione degli atti e provvedimenti di valore eccedente i limiti 
stabiliti nei precedenti commi e nei successivi articoli 8, 9 e 13 si osserva la 
procedura disposta con l'art. 1 del D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 777 (8), nel testo 
sostituito dall'art. 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134. Restano ferme le 
speciali disposizioni che prevedono limiti di valore superiore o prescindono da 
tale procedura. 
Sono, altresì, fatte salve le attribuzioni degli organi collegiali interni delle 
singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, previsti da speciali 
disposizioni, sempreché, ove siano contemplati limiti di valore, trattisi di 
atti o provvedimenti di importo superiore a quelli stabiliti dai precedenti 
commi e dai successivi articoli 8, 9 e 13 (8/a) (8/b). 
------------------------ 
(8) Riportato alla voce Ministero dei lavori pubblici. 
(8/a) La L. 25 maggio 1978, n. 233 (Gazz. Uff. 6 giugno 1978, n. 155) ha 
raddoppiato i limiti di somma indicati negli artt. 7, 8 e 9 del presente D.P.R., 
ora riportati con i detti importi aggiornati. Inoltre l'art. 20, L. 12 febbraio 
1981, n. 17, riportata alla voce Ferrovie dello Stato ha ulteriormente 
raddoppiato i limiti di somma indicati negli artt. 7, 8 e 9 del presente decreto 
per i dirigenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Vedi, anche, 
l'art. 14, L. 10 febbraio 1982, n. 39, riportata alla voce Ministero delle poste 
e delle telecomunicazioni. 
(8/b) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo 
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I 
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli 
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva 
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere 
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387. L'art. 40, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che, 
dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, al 
personale della carriera prefettizia, gli articoli dal 4 al 12, commi primo, 
secondo, terzo e quarto, e gli articoli 15, 19 e 25, primo comma, del presente 
decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
8. Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori. 
Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro 
spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni 
stabilite nel primo comma del precedente art. 7. 
Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, ai dirigenti superiori preposti 
agli altri uffici indicati nell'art. 5 spetta in particolare, nell'ambito della 
competenza del proprio ufficio, di: 
a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o 
regolamenti anche ministeriali; 
b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro i progetti per 
lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire, ridotto 
alla metà quando alla esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa 
privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere 
all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori; 
c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e 
servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare 
o di pagare non superi 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le 
transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per 
l'esecuzione dello stesso contratto; 
d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o 
che la Amministrazione abbandona, non superi i 60 milioni di lire; 
e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o 
del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei 
collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la 
formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei 
contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti 
lettere; 
f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della 
controversia non superi 60 milioni di lire; 
g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi 
ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regola mento anche 
ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli 
affari; 
h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del 
personale in servizio, esclusi i dirigenti; 
i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale 
che comportino impegni di spesa non superiore a 200 milioni di lire ed agli 
altri specificati con regolamento anche ministeriale; 
l) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed 
informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza 
degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o 
ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi 
amministrativi. 
I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), sono definitivi 
(8/c) (8/d). 
------------------------ 
(8/c) La L. 25 maggio 1978, n. 233 (Gazz. Uff. 6 giugno 1978, n. 155) ha 
raddoppiato i limiti di somma indicati negli artt. 7, 8 e 9 del presente D.P.R., 
ora riportati con i detti importi aggiornati. Inoltre l'art. 20, L. 12 febbraio 
1981, n. 17, riportata alla voce Ferrovie dello Stato ha ulteriormente 
raddoppiato i limiti di somma indicati negli artt. 7, 8 e 9 del presente decreto 
per i dirigenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Vedi, anche, 
l'art. 14, L. 10 febbraio 1982, n. 39, riportata alla voce Ministero delle poste 
e delle telecomunicazioni. 
(8/d) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo 
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I 
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli 
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva 
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere 
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387. L'art. 40, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che, 
dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, al 
personale della carriera prefettizia, gli articoli dal 4 al 12, commi primo, 
secondo, terzo e quarto, e gli articoli 15, 19 e 25, primo comma, del presente 
decreto. Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo vedi 
l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
9. Attribuzioni particolari dei primi dirigenti. 
Ai funzionari con qualifica di primo dirigente preposti alle divisioni ed agli 
uffici centrali equiparati spetta in particolare nell'ambito della competenza 
del proprio ufficio, di: 
a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o 
regolamenti anche ministeriali; 
b) approvare in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per 
lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 150 milioni di lire, ridotto 
alla metà quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa 
privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere 
all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori; 
c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e 
servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare 
o di pagare non superi 30 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le 
transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per 
l'esecuzione dello stesso contratto; 
d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o 
che la Amministrazione abbandona, non superi i 30 milioni di lire; 
e) provvedere a tutte le operazioni successive alla approvazione del progetto o 
del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina di 
collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la 
formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei 
contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti 
lettere; 
f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della 
controversia non superi 30 milioni di lire; 
g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi 
ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche 
ministeriale e salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro di avocare i singoli 
affari; 
h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del 
personale in servizio; 
i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale 
che comportino impegni di spesa non superiore a 100 milioni di lire ed agli 
altri specificati cod regolamento anche ministeriale. 
I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), sono definitivi. 
I dirigenti di cui al primo comma emettono, altresì, i titoli di pagamento 
relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi, qualunque sia 
l'importo, e dispongono per gli atti preliminari ed istruttori negli affari di 
competenza degli organi superiori. 
Ai predetti primi dirigenti spettano, infine, sempre nell'ambito della 
competenza del proprio ufficio, le attribuzioni non espressamente devolute dalla 
legge o dal regolamento anche ministeriale agli altri organi 
dell'Amministrazione, salvo quanto è previsto dalla lettera m) dell'articolo 7 
(8/c) (8/d). 
------------------------ 
(8/c) La L. 25 maggio 1978, n. 233 (Gazz. Uff. 6 giugno 1978, n. 155) ha 
raddoppiato i limiti di somma indicati negli artt. 7, 8 e 9 del presente D.P.R., 
ora riportati con i detti importi aggiornati. Inoltre l'art. 20, L. 12 febbraio 
1981, n. 17, riportata alla voce Ferrovie dello Stato ha ulteriormente 
raddoppiato i limiti di somma indicati negli artt. 7, 8 e 9 del presente decreto 
per i dirigenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Vedi, anche, 
l'art. 14, L. 10 febbraio 1982, n. 39, riportata alla voce Ministero delle poste 
e delle telecomunicazioni. 
(8/d) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo 
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I 
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli 
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva 
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere 
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387. L'art. 40, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che, 
dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, al 
personale della carriera prefettizia, gli articoli dal 4 al 12, commi primo, 
secondo, terzo e quarto, e gli articoli 15, 19 e 25, primo comma, del presente 
decreto. Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo vedi 
l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
10. Attribuzioni particolari dei dirigenti preposti all'amministrazione del 
personale. 
Spetta al dirigente con funzioni di capo del personale, salvo quanto attribuito 
dal presente decreto alla competenza di altri organi, l'emanazione dei 
provvedimenti relativi allo stato giuridico, alla carriera ed al trattamento 
economico del personale delle diverse carriere e l'obbligo di promuovere 
l'azione disciplinare quando venga a conoscenza di atti che comportano 
responsabilità disciplinare. Restano, comunque, riservati alla competenza del 
Ministro i provvedimenti relativi alla nomina all'impiego, alle promozioni, ai 
trasferimenti di sede, nonché le autorizzazioni di missione all'estero, 
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello 
stipendio ed i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa. 
Spettano ai direttori delle divisioni che amministrano il personale nell'ambito 
della competenza del proprio ufficio: la concessione dei congedi straordinari e 
delle aspettative, esclusa quella per motivi di famiglia; l'attribuzione dei 
benefìci combattentistici, delle classi di stipendio e degli aumenti periodici 
di stipendio anche anticipati; la liquidazione delle indennità di missione e di 
trasferimento; l'adozione dei provvedimenti relativi al riconoscimento di 
anzianità a fini di carriera, al riscatto di servizi pre-ruolo ai fini del 
trattamento di quiescenza e alla liquidazione delle pensioni; l'emanazione dei 
ruoli di spesa fissa. 
Restano ferme le competenze dei consigli di amministrazione e delle commissioni 
di disciplina. 
Sono, inoltre, fatte salve le competenze già devolute agli organi periferici 
(8/d). 
------------------------ 
(8/d) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo 
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I 
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli 
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva 
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere 
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387. L'art. 40, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che, 
dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, al 
personale della carriera prefettizia, gli articoli dal 4 al 12, commi primo, 
secondo, terzo e quarto, e gli articoli 15, 19 e 25, primo comma, del presente 
decreto. Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo vedi 
l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004. 
 





11. Attribuzioni particolari dei dirigenti addetti a funzioni di studio e 
ricerca. 
I dirigenti addetti a compiti di studio e ricerca studiano l'organizzazione 
dell'Amministrazione, le semplificazioni e la razionalizzazione delle procedure, 
le nuove tecniche di lavoro, nonché questioni di natura giuridica, economica, 
scientifica e tecnica attinenti ai settori di competenza dell'Amministrazione. I 
dirigenti predetti, inoltre, elaborano progetti per attuare le direttive del 
Ministro; esaminano documenti e studi ed elaborano relazioni e sintesi in 
preparazione o a conclusione di incontri di lavoro anche interministeriali o 
internazionali; attendono alle pubblicazioni edite dall'Amministrazione: 
coadiuvano le direzioni generali e gli altri uffici competenti nella 
formulazione delle proposte di programmazione; in collaborazione con i medesimi 
uffici, elaborano schemi di disegni di legge e di regolamenti d'iniziativa 
dell'Amministrazione e predispongono gli elementi per il parere della 
Amministrazione medesima sulle proposte di legge di altra iniziativa; attendono 
al contenzioso. 
I consiglieri ministeriali aggiunti ed i vice consiglieri ministeriali applicati 
alle direzioni generali ed ai servizi centrali attendono ai loro compiti in 
conformità delle direttive del rispettivo direttore generale o capo del servizio 
(8/e). 
------------------------ 
(8/e) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo 
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I 
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli 
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva 
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere 
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387. L'art. 40, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che, 
dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, al 
personale della carriera prefettizia, gli articoli dal 4 al 12, commi primo, 
secondo, terzo e quarto, e gli articoli 15, 19 e 25, primo comma, del presente 
decreto. 
 





12. Attribuzioni particolari dei dirigenti con funzioni ispettive. 
I dirigenti con funzioni ispettive provvedono, secondo le direttive del 
Ministro, o del competente direttore generale, alla vigilanza sugli uffici 
dell'Amministrazione, al fine di accertarne la regolarità amministrativa e 
contabile ed il corretto svolgimento dell'azione amministrativa; verificano la 
razionale organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del personale e 
l'andamento generale dell'ufficio, tenendo anche conto delle segnalazioni e dei 
suggerimenti eventualmente formulati dai cittadini o dalle organizzazioni di 
categoria; svolgono opera di consulenza e orientamento nei confronti del 
personale degli uffici sottoposti a visita ispettiva al fine di conseguire un 
migliore coordinamento ed il perfezionamento dell'azione amministrativa; 
riferiscono sull'esito delle ispezioni o inchieste loro affidate all'organo dal 
quale dipendono ed eventualmente a quello che le ha disposte, segnalando tutte 
le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare; 
in caso di urgenza adottano i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, 
per eliminare gli inconvenienti rilevati. 
Comunicano all'ufficio organizzazione e metodo, e, ove occorra, alla direzione 
generale competente per materia, copia della relazione ispettiva, per la parte 
relativa alle disfunzioni dovute a non razionale organizzazione dei servizi o a 
inadeguate procedure amministrative eventualmente riscontrate. 
Riferiscono direttamente al capo del personale, per i provvedimenti di 
competenza, tutti i fatti che possono dar luogo a procedimento disciplinare. 
Il disposto di cui all'art. 20, comma secondo, del testo unico approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, si applica a 
tutti i dirigenti che svolgono funzioni ispettive. 
I dirigenti con funzioni ispettive che nell'esercizio o a causa di tali loro 
funzioni accertano fatti che presentano caratteri di reato per la cui punibilità 
non sia prescritta querela dell'offeso, sono obbligati a farne rapporto 
direttamente alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 2 codice 
di procedura penale. Il rapporto stesso deve essere inviato per notizia 
all'organo dal quale gli ispettori dipendono ed a quello che eventualmente ha 
disposto l'ispezione o l'inchiesta. 
Nel caso di ispezioni in cui siano accertati fatti che possano interessare altri 
Ministeri o dar luogo a responsabilità a carico di personale da questi 
dipendenti, la relazione ispettiva dev'essere comunicata anche al Ministro 
interessato. 
Restano ferme le speciali disposizioni che concernono particolari controlli 
ispettivi da parte di organi dell'Amministrazione dello Stato nei confronti di 
enti e privati. 
Gli ispettori sono solidalmente responsabili dei danni derivanti da eventuali 
irregolarità dagli stessi non rilevate in sede d'ispezione, salvo che tali 
irregolarità non siano state commesse anteriormente a precedente visita 
ispettiva effettuata da altri funzionari. In questi casi la responsabilità si 
estende solo se gli ispettori abbiano ricevuto specifico incarico scritto di 
indagare anche sui fatti anteriori o abbiano omesso di informare gli organi 
competenti delle irregolarità delle quali siano venuti comunque a conoscenza 
(8/e). 
------------------------ 
(8/e) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo 
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I 
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli 
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva 
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere 
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387. L'art. 40, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che, 
dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, al 
personale della carriera prefettizia, gli articoli dal 4 al 12, commi primo, 
secondo, terzo e quarto, e gli articoli 15, 19 e 25, primo comma, del presente 
decreto. 
 





13. Attribuzioni particolari dei dirigenti periferici. 
[I dirigenti preposti agli uffici periferici o alle più ampie ripartizioni di 
questi, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, esercitano, nell'ambito della 
competenza dei rispettivi uffici e ripartizioni, le attribuzioni previste dal 
presente decreto per i dirigenti di pari qualifica preposti agli uffici 
centrali. 
Ove particolari ordinamenti prevedano che alla direzione di uffici periferici 
aventi la stessa competenza per materia ed eguale circoscrizione territoriale 
possano essere preposti dirigenti con qualifica diversa, i capi degli uffici 
medesimi che rivestano qualifica inferiore esercitano, salvo contrarie 
disposizioni di legge o regolamenti, le attribuzioni del rispettivo ufficio nei 
limiti previsti dal presente decreto per il dirigente con qualifica superiore] 
(8/f). 
------------------------ 
(8/f) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo 
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I 
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli 
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva 
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere 
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
14. Competenza propria e delegata. 
[Restano salve le vigenti disposizioni che prevedono attribuzioni diverse e 
competenze maggiori per i dirigenti delle varie qualifiche. 
Oltre alle attribuzioni istituzionalmente loro spettanti, i dirigenti esercitano 
le attribuzioni che ad essi vengono delegate dal Ministro o, con la sua 
approvazione, dal rispettivo superiore gerarchico. 
È ammessa la delega di attribuzioni dagli organi centrali agli organi 
periferici, previo conforme parere del consiglio di amministrazione. 
I provvedimenti di delega sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale 
dell'Amministrazione] (9). 
------------------------ 
(9) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo 
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I 
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli 
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva 
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere 
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
15. Assegnazione dei dirigenti alle diverse funzioni. 
La preposizione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici e l'attribuzione 
delle altre funzioni dirigenziali previste dal presente decreto sono disposte, o 
revocate, ai dirigenti di corrispondente qualifica o livello della stessa 
Amministrazione, con decreti del Ministro competente, sentito il Presidente del 
Consiglio dei Ministri, se trattisi di dirigenti generali o superiori, e con 
decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, negli altri casi. 

Il passaggio da una funzione ad altra di corrispondente livello o dalla 
dirigenza di un ufficio a quella di altro analogo, è disposto con le stesse 
modalità. 
Per i dirigenti di cui ai precedenti commi che prestino servizio presso 
un'Amministrazione diversa da quella di appartenenza, si provvede analogamente, 
sostituendosi al Ministro ed al consiglio di amministrazione indicati, i 
corrispondenti organi dell'Amministrazione presso cui i dirigenti medesimi sono 
comandati o collocati fuori ruolo (9/a). 
------------------------ 
(9/a) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo 
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I 
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli 
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva 
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere 
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387. L'art. 40, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che, 
dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, al 
personale della carriera prefettizia, gli articoli dal 4 al 12, commi primo, 
secondo, terzo e quarto, e gli articoli 15, 19 e 25, primo comma, del presente 
decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
16. Incarichi di funzioni dirigenziali. 
[La dirigenza di una direzione generale o di altro ufficio centrale o periferico 
equiparato o superiore, ove sussista la corrispondente vacanza nel ruolo 
organico, può essere conferita per incarico a tempo determinato, con decreto del 
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente previa 
deliberazione del Consiglio dei Ministri, a dipendenti dello Stato non 
appartenenti all'Amministrazione interessata e aventi funzioni o qualifiche 
equipollenti, o superiori, nonché ad estranei all'Amministrazione dello Stato, 
qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza 
richiesta. 
L'incarico non può avere durata superiore al biennio, non è rinnovabile e può 
essere revocato con le stesse modalità del conferimento. 
Fino a quando non sia stata disposta la revoca dell'incarico, il corrispondente 
posto vacante in ruolo organico è indisponibile. 
All'estraneo all'Amministrazione dello Stato cui sia stato conferito l'incarico 
dirigenziale ai sensi del primo comma compete, quale retribuzione 
onnicomprensiva, in considerazione dell'orario complessivo di lavoro nonché 
delle responsabilità inerenti alla funzione esercitata, una indennità mensile 
pari al trattamento economico mensile spettante ai dirigenti generali, o 
superiori, di corrispondente funzione. Ai fini previdenziali ed assistenziali si 
applicano, in quanto possibile, le disposizioni concernenti gli impiegati civili 
non di ruolo dello Stato. Per i dipendenti dello Stato si osserva il disposto di 
cui all'art. 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo modificato dall'art. 34 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Analogamente si 
provvede per i dipendenti degli enti pubblici salvo che per l'onere della spesa 
che viene posto a carico dell'Amministrazione statale di servizio. 
Durante l'incarico, sono estese all'incaricato di funzioni dirigenziali le 
disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i 
funzionari di ruolo di corrispondente funzione, nonché quelle relative 
all'orario di lavoro, al congedo ordinario e al divieto di percepire le 
indennità] (9/b). 
------------------------ 
(9/b) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo 
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I 
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli 
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva 
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere 
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387. 
 





17. Relazione al consiglio di amministrazione. 
[Ogni anno i dirigenti preposti alle direzioni generali, agli uffici centrali 
equiparati o superiori ed ai servizi centrali organicamente dipendenti dal 
Ministro riferiscono al consiglio di amministrazione sul modo con il quale si è 
svolta l'azione amministrativa in relazione alle direttive del Ministro, sui 
risultati concreti ottenuti, con particolare riguardo al buon andamento della 
Amministrazione, all'ordinamento dei servizi ed alla loro efficienza; formulano, 
altresì, le opportune proposte per la razionalizzazione dei servizi, lo 
snellimento delle procedure, la riduzione dei costi e, in genere, il 
miglioramento dell'azione amministrativa. 
I dirigenti di cui al precedente comma riferiscono, inoltre, per quanto di 
competenza dei propri uffici sull'andamento generale e sulla gestione degli enti 
sottoposti a vigilanza] (10). 
------------------------ 
(10) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo 
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I 
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli 
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva 
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere 
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387. 
 





18. Relazione generale del consiglio di amministrazione. 
[Il consiglio di amministrazione, vagliate e coordinate le proposte avanzate con 
le relazioni di cui all'articolo precedente redige la relazione generale 
sull'andamento dei servizi, sui risultati dell'azione amministrativa e, in 
particolare, dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti, sulle principali 
osservazioni occorse e sui più rilevanti provvedimenti adottati 
dall'Amministrazione, avanzando adeguate proposte per il miglioramento 
dell'organizzazione dei servizi, ivi comprese, in quanto occorra, le modifiche 
di struttura degli uffici e quelle degli organici del personale. La relazione 
contiene, altresì, le osservazioni e le proposte del consiglio di 
amministrazione in merito all'andamento generale e alla gestione degli enti 
sottoposti a vigilanza. 
La relazione è comunicata entro il mese di marzo alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri ai fini della predisposizione della relazione al Parlamento sullo 
stato della pubblica amministrazione, prevista dall'art. 30 della legge 28 
ottobre 1970, n. 775] (11). 
------------------------ 
(11) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel testo 
modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente Capo I 
del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli 
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva 
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere 
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
19. Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. 
Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa contabile e 
disciplinare prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i dirigenti 
delle diverse qualifiche sono responsabili, nell'esercizio delle rispettive 
funzioni, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione 
degli uffici cui sono preposti. 
I dirigenti medesimi sono specialmente responsabili sia dell'osservanza degli 
indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dal Consiglio dei 
Ministri, e dal Ministro per il dicastero di competenza, sia della rigorosa 
osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalle 
disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei risultati 
dell'azione degli uffici cui sono preposti. 
I risultati negativi, eventualmente rilevati, dell'organizzazione del lavoro e 
dell'attività dell'ufficio sono contestati ai dirigenti con atto del Ministro, 
sentito, per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti, il competente 
dirigente generale. 
Il Ministro, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, riferisce al 
Consiglio dei Ministri, se trattasi di dirigenti generali e qualifiche 
superiori, e al consiglio di amministrazione negli altri casi. 
In casi particolari, il Consiglio dei Ministri può deliberare il collocamento 
dei dirigenti generali a disposizione dell'Amministrazione di appartenenza. 
Salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso la posizione 
di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso, i dirigenti 
generali possono rimanere in tale posizione per un periodo di tre anni, 
trascorso il quale sono collocati a riposo di diritto. I dirigenti generali e 
qualifiche superiori a disposizione non possono eccedere il dieci per cento dei 
corrispondenti posti di ruolo organico. 
In caso di rilevante gravità o di reiterata responsabilità, il Consiglio dei 
Ministri può deliberare il collocamento a riposo, per ragioni di servizio, dei 
dirigenti generali o qualifiche superiori, anche se non siano mai stati 
collocati a disposizione. 
Ai dirigenti generali, o qualifiche superiori, collocati a riposo ai sensi dei 
precedenti commi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 
secondo, e 52 del testo unico delle disposizioni approvate con regio decreto 21 
febbraio 1895, n. 70 (12), e successive modificazioni, nonché il disposto 
dell'art. 10 del regio decreto 5 aprile 1925, n. 441 (12). 
Il consiglio di amministrazione, nei confronti dei funzionari con qualifica di 
dirigente superiore o di primo dirigente, può deliberare il loro trasferimento 
ad altre funzioni di corrispondente livello (12/a). 
------------------------ 
(12) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni ai 
dipendenti statali. 
(12) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni ai 
dipendenti statali. 
(12/a) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel 
testo modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 
30 marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente 
Capo I del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 
29 ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli 
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva 
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere 
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387. L'art. 40, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che, 
dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, al 
personale della carriera prefettizia, gli articoli dal 4 al 12, commi primo, 
secondo, terzo e quarto, e gli articoli 15, 19 e 25, primo comma, del presente 
decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
20. Orario di lavoro dei dirigenti. 
[L'orario settimanale di lavoro previsto per la generalità degli impiegati 
civili dell'Amministrazione dello Stato è maggiorato, per i dirigenti, di dieci 
ore settimanali, da ripartire in relazione alle esigenze del servizio (12/b). 
I dirigenti generali, e qualifiche superiori, ove particolari esigenze di 
servizio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le prestazioni giornaliere di 
servizio anche oltre l'orario predetto, senza diritto al compenso per lavoro 
straordinario] (12/c) (12/d). 
------------------------ 
(12/b) Comma abrogato dall'art. 5, D.L. 24 novembre 1990, n. 344, riportato al 
n. A/LXIII. 
(12/c) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel 
testo modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 
30 marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente 
Capo I del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 
29 ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli 
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva 
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere 
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387. 
(12/d) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale dirigenziale degli Enti pubblici non economici, del 
comparto Ministeri, delle Università, e delle aziende Autonome, vedi l'allegati 
B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 





21. Rapporti informativi e giudizi complessivi. 
In materia di rapporti informativi e giudizi complessivi relativi ai funzionari 
con qualifica di primo dirigente si osservano le disposizioni previste per gli 
impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di 
divisione. 
In sede di formulazione del giudizio complessivo da parte del consiglio di 
amministrazione, il capo del personale, per i rapporti informativi da lui non 
redatti, e negli altri casi un altro dirigente generale, scelto dal consiglio di 
amministrazione tra i suoi componenti, deve fare adeguata relazione con proprie 
motivate proposte. 
Non si fa luogo al rapporto informativo e al giudizio complessivo per i 
dirigenti superiori dei quali vanno, per altro, segnalati, dai competenti 
superiori gerarchici, i fatti meritevoli di particolare menzione sotto il 
profilo del merito o del demerito, verificatisi nell'anno (12/c) (12/e). 
------------------------ 
(12/c) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel 
testo modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 
30 marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente 
Capo I del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 
29 ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli 
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva 
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere 
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387. 
(12/e) Sulla sostituzione del rapporto informativo di cui al presente articolo, 
vedi il comma 5 dell'art. 11, D.Lgs. 3 aprile 2001, n. 155. Vedi, anche, quanto 
disposto dal comma 8 dell'art. 11 dello stesso decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
22. Nomina a primo dirigente. 
[La nomina a primo dirigente si consegue mediante corso di formazione 
dirigenziale con esami finali, al quale sono ammessi gli impiegati delle 
corrispondenti carriere direttive della stessa Amministrazione con qualifica non 
inferiore a direttore di sezione, o equiparata, che alla data di inizio del 
corso stesso abbiano compiuto cinque anni di effettivo complessivo servizio in 
qualifiche superiori a quella di consigliere, o equiparata. 
L'ammissione al corso, nel limite dei posti che si prevede si renderanno 
disponibili alla data della sua conclusione nella qualifica di primo dirigente, 
aumentati del cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità per eccesso, si 
consegue mediante concorso per titoli di servizio. Al concorso per titoli 
saranno ammessi, seguendo l'ordine di ruolo a cominciare dalla qualifica più 
elevata: 
nel limite di quattro volte i posti da conferire, gli impiegati di cui al primo 
comma che, nell'ultimo quinquennio, abbiano riportato il giudizio complessivo di 
"ottimo" e per almeno due volte siano stati qualificati "eccezionale"; 
nel limite di due volte i posti da conferire, gli impiegati di cui al primo 
comma che nell'ultimo quinquennio abbiano conseguito giudizi complessivi non 
inferiori a "distinto". 
Il concorso per titoli è indetto annualmente con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Il bando indica 
il termine di presentazione della domanda di ammissione, il numero dei posti da 
conferire per ciascun ruolo e la data di inizio del corso di formazione 
dirigenziale. 
Gli aspiranti indicano nella domanda i titoli di servizio di cui alla lettera d) 
del successivo comma sesto, allegando la documentazione di cui l'Amministrazione 
non sia in possesso. 
I capi del personale inviano alla commissione esaminatrice del concorso, entro 
quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, 
l'elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, il relativo fascicolo 
personale, copia dello stato matricolare e le domande ed i titoli prodotti dagli 
interessati. 
Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio 
massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: 
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: punti 
60; 
b) incarichi e servizi speciali: punti 18; 
c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: punti 12; 
d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del 
candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali 
per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (13), e 
successive modificazioni: punti 5; 
e) idoneità conseguita in precedenti corsi di formazione dirigenziale: punti 5. 
Si applicano gli articoli 26, 27, 29 e 67 del decreto del Presidente della 
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (14). 
La commissione esaminatrice del concorso è costituita presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio ed è composta da 
un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del 
Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, da tre dirigenti generali 
e da un membro aggiunto con qualifica non inferiore a dirigente superiore, 
designato dalle singole amministrazioni per l'esame dei titoli dei rispettivi 
dipendenti; funge da segretario un impiegato della carriera direttiva con 
qualifica non inferiore a direttore di sezione. 
Le norme particolari eventualmente occorrenti sono stabilite con il bando di 
concorso. 
Alla determinazione delle carriere direttive dalle quali si accede ai singoli 
ruoli dirigenziali si provvede, ove occorra, con decreto del Ministro, su 
conforme parere del consiglio di amministrazione, in relazione alla 
corrispondenza della funzione] (14/a). 
------------------------ 
(13) Riportato al n. A/II. 
(14) Riportato al n. A/III. 
(14/a) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel 
testo modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 
30 marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente 
Capo I del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 
29 ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli 
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva 
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere 
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387. 
 





23. Corso di formazione dirigenziale. 
[Il corso di formazione dirigenziale - cui attende la Scuola superiore della 
pubblica amministrazione - è ad indirizzo spiccatamente professionale e verte 
essenzialmente sulle tecniche dirette ad assicurare la più razionale 
organizzazione dell'Amministrazione e l'economicità, oltre che l'efficacia, 
della sua azione, senza peraltro, prescindere dall'approfondimento della 
cultura, giuridico amministrativa ed economica o tecnico-scientifica, 
indispensabile per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. Salvo quanto 
previsto al successivo comma, il corso è tenuto in Roma. 
Il corso ha la durata di quattordici mesi. Per non meno di sette mesi 
complessivi gli allievi sono applicati ai servizi di amministrazioni pubbliche, 
anche non statali, diverse da quella di appartenenza ed inviati presso grandi 
aziende, pubbliche o private, per compiervi studi sulla organizzazione 
aziendale; ove le amministrazioni pubbliche abbiano uffici periferici, gli 
allievi devono essere applicati ai servizi di questi, possibilmente in sedi 
diverse da Roma. 
A conclusione di tali esperimenti, gli allievi redigono una relazione 
illustrativa avente per oggetto: l'analisi critica dei servizi e delle 
organizzazioni studiati, l'esame comparato dei diversi sistemi organizzativi e 
di conduzione della pubblica Amministrazione e delle aziende, nonché le proprie 
osservazioni e proposte per adattare all'Amministrazione di appartenenza 
razionali soluzioni riscontrate nell'organizzazione dei servizi e delle aziende 
cui sono stati applicati. Le singole relazioni formano oggetto di dibattito in 
seminari costituiti da gruppi di allievi, sotto la direzione di tre docenti i 
quali attribuiscono collegialmente un giudizio motivato sulle singole relazioni, 
accompagnato da un voto espresso in trentesimi. 
Al termine del corso, gli allievi che abbiano conseguito nella relazione un 
punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi sostengono gli esami, 
costituiti da due prove scritte e da un colloquio, vertenti sulle materie che 
hanno formato oggetto di insegnamento. 
La commissione esaminatrice è costituita dal collegio dei docenti ed è 
presieduta dal direttore della scuola superiore della pubblica Amministrazione. 
Il punteggio, sia per le prove scritte che per il colloquio, è espresso in 
trentesimi e l'esito delle prove è considerato favorevole quando la votazione 
non sia per ciascuna di esse inferiore a ventiquattro. 
La votazione complessiva è data dalla somma del voto riportato nella relazione, 
della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel 
colloquio. 
A parità di punteggio ha la preferenza il candidato con qualifica più elevata e, 
a parità di qualifica, il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità. 
Gli impiegati che, pur avendo superato il corso, non conseguono la promozione 
per insufficienza di posti potranno essere ammessi per non più di due volte a 
successivi corsi. 
Gli impiegati che non hanno superato il corso, salvo che non si siano ritirati 
per comprovati motivi di salute, o per adempiere ad obblighi militari, possono 
essere ammessi a frequentarne solo un altro dopo che siano trascorsi almeno tre 
anni dalla data di approvazione della graduatoria. 
Il corso di formazione per dirigenti amministrativi è tenuto congiuntamente per 
gli impiegati appartenenti a tutte le Amministrazioni; l'insegnamento e gli 
esami sulle discipline comuni sono integrati da quelli speciali, relativi alla 
legislazione ed ai servizi dell'Amministrazione di rispettiva appartenenza, con 
particolare riferimento alle attribuzioni dei dirigenti di ciascun ruolo; si 
procede alla formazione di distinte graduatorie di merito. Analogamente si 
procede per le carriere dei dirigenti tecnici con funzioni omogenee. Per la 
formazione dei dirigenti tecnici la scuola superiore della pubblica 
Amministrazione può avvalersi delle Università e degli Istituti superiori, 
nonché delle scuole di perfezionamento o specializzazione. 
Il programma delle discipline di insegnamento o di esame è stabilito con 
regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
sentiti il Comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica 
amministrazione ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Con lo 
stesso regolamento sono determinati i ruoli organici dei dirigenti tecnici per 
l'accesso ai quali debba provvedersi con un corso comune di formazione 
dirigenziale ai sensi del comma precedente (14/b)] (14/c). 
------------------------ 
(14/b) Vedi il D.P.C.M. 16 luglio 1977, riportato al n. A/XXIII-bis. 
(14/c) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel 
testo modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 
30 marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente 
Capo I del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 
29 ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli 
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva 
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere 
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
24. Attribuzione della qualifica di dirigente superiore. 
La qualifica di dirigente superiore è conferita: 
1) secondo il turno di anzianità, nel limite della metà dei posti disponibili, 
ai primi dirigenti dello stesso ruolo che, entro il 31 dicembre, compiano nella 
qualifica tre anni di effettivo servizio senza demerito a giudizio del consiglio 
di amministrazione; 
2) mediante concorso per titoli di servizio, nel limite dei restanti posti 
disponibili, al quale sono ammessi i primi dirigenti che compiano, entro il 31 
dicembre, tre anni di effettivo servizio nella qualifica. 
La frazione di posto è arrotondata per eccesso alla unità in favore 
dell'aliquota di cui al precedente punto 1), salvo conguaglio da effettuarsi 
negli anni successivi; ove non sia possibile assegnare almeno un posto al 
concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti secondo il turno di 
anzianità. 
Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui 
si sono verificate le vacanze. I vincitori del concorso precedono nel ruolo i 
promossi secondo il turno di anzianità. 
Il concorso per titoli di servizio è indetto entro il mese di settembre di 
ciascun anno; il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il 
termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione. 
La commissione esaminatrice è composta da un magistrato amministrativo, con 
qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che 
la presiede, e da due funzionari dell'Amministrazione con qualifica non 
inferiore a dirigente superiore; funge da segretario un impiegato della carriera 
direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione. 
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai commi quarto, 
quinto, sesto, settimo e nono dell'art. 22 (14/c). 
------------------------ 
(14/c) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel 
testo modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 
30 marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente 
Capo I del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 
29 ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli 
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva 
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere 
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
25. Nomina a dirigente generale e qualifiche superiori. 
La nomina a dirigente generale, o a qualifiche superiori, è conferita, nei 
limiti delle disponibilità di organico, con decreto del Presidente della 
Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro competente (14/d). 
La nomina può essere conferita anche ad impiegati di altri ruoli o di altre 
Amministrazioni, ovvero a persone estranee all'Amministrazione dello Stato, 
salvo le riserve di posti previste da speciali disposizioni in favore di 
funzionari delle Amministrazioni interessate (14/e). 
------------------------ 
(14/d) L'art. 40, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che, dalla data di 
entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, al personale 
della carriera prefettizia, gli articoli dal 4 al 12, commi primo, secondo, 
terzo e quarto, e gli articoli 15, 19 e 25, primo comma, del presente decreto. 
(14/e) L'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n. A/LXV, nel 
testo modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 
30 marzo 2001, n. 165, hanno abrogato le disposizioni contenute nel presente 
Capo I del Titolo I ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 
29 ottobre 1998, n. 387, riportato al n. A/CV, delle disposizioni di cui agli 
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva 
applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere 
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. 29 
ottobre 1998, n. 387. 
 





Capo II - Disposizioni particolari 
Sezione I - Ministero degli affari esteri 
26. Relazione annuale del consiglio di amministrazione. 
La relazione di cui alla lettera d) del secondo comma dell'art. 26 del decreto 
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (15), è comunicata alla 
Presidenza del Consiglio ai fini di cui al secondo comma dell'art. 18 del 
presente decreto (1/a). 
------------------------ 
(15) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





27. Carriera diplomatica. 
La carriera diplomatica continua ad essere regolata dall'ordinamento speciale di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (15). 
Ad essa si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2, 3, 7, 10 primo 
comma, 11, 14, 19 primo e secondo comma, 20, 21, 67 e 68 del presente decreto. 
Le disposizioni degli articoli 8 secondo e terzo comma, 9 e 10 secondo comma, si 
applicano, di norma, ai funzionari preposti rispettivamente agli uffici ed ai 
reparti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, 
numero 18 (15). Le attribuzioni di cui agli articoli 8 secondo e terzo comma e 
10 secondo comma possono essere esercitate, in relazione alla disciplina 
conseguente dall'art. 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 
gennaio 1967, n. 18 (15/a), dai funzionari preposti ai gruppi di uffici previsti 
dall'art. 17 del decreto stesso (1/a). 
------------------------ 
(15) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(15) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(15/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





28. Modifiche all'ordinamento della carriera diplomatica. (16) 
Il n. 3 del primo comma dell'art. 102 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (15/a), è sostituito dal seguente: 
"3) corso di superiore informazione professionale della durata di almeno un anno 
per i funzionari nel grado di consigliere di legazione". 
L'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 
(15/a), è sostituito dal seguente: 
"Per l'avanzamento al grado superiore il funzionario diplomatico, oltre ad avere 
disimpegnato bene le funzioni del proprio grado, deve possedere i requisiti di 
carattere, intellettuali e di cultura, di preparazione e di formazione 
professionale necessari alle nuove funzioni. Per la promozione a scelta al grado 
di consigliere di ambasciata e le nomine ai gradi superiori i predetti requisiti 
debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alta 
responsabilità da esercitare. 
Per poter essere ammessi agli scrutini ed al concorso di promozione i funzionari 
diplomatici debbono avere: 
riportato nell'ultimo quadriennio giudizio complessivo non inferiore a distinto 
e per almeno tre volte quello di ottimo; 
compiuto per la promozione a consigliere di ambasciata, almeno cinque anni di 
effettivo servizio nel grado di consigliere di legazione. 
Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica sono conferite nei limiti 
delle dispobibilità dei posti nel grado in cui si deve accedere e in tutti i 
gradi superiori del ruolo". 
Il nono comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 1970, n. 1077 (17), è abrogato. 
Il quarto comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 
gennaio 1967, numero 18 (15/a), è sostituito dal seguente: 
"Sono ammessi a concorso i nove decimi dei posti disponibili a norma dell'art. 
96. L'altro decimo dei posti è conferito dopo l'espletamento del concorso per 
ordine di ruolo e con la stessa decorrenza delle promozioni dei vincitori del 
concorso stesso, ai funzionari che, oltre a possedere i requisiti previsti dal 
secondo comma, abbiano compiuto 16 anni di effettivo servizio nella carriera 
diplomatica sempreché riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione; il 
giudizio di inidoneità deve essere motivato. Il compimento dell'anzianità di 16 
anni di servizio effettivo nella carriera non preclude la possibilità di 
partecipazione al concorso; sono peraltro esclusi dalla graduatoria i funzionari 
che, in possesso dell'anzianità suddetta, non siano compresi tra i vincitori". 
Il sesto comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 
gennaio 1967, numero 18 (15/a), è abrogato. 
I primi due commi dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 
gennaio 1967, n. 18 (15/a), sono sostituiti dai seguenti: 
"Le promozioni a consigliere di ambasciata sono effettuate tra i consiglieri di 
legazione che, oltre a possedere i prescritti requisiti di scrutinabilità, 
abbiano partecipato con esito favorevole al corso di cui al primo comma, 
paragrafo 3, dell'art. 102 e siano compresi, per ordine di ruolo, in un numero 
pari a tre quinti dell'organico del grado. 
Per i primi nove decimi dei posti disponibili a norma dell'art. 96 le promozioni 
sono effettuate a scelta. L'altro decimo dei posti è successivamente conferito, 
per ordine di ruolo e con la stessa decorrenza delle promozioni effettuate a 
scelta, ai funzionari che abbiano compiuto 28 anni di servizio effettivo nella 
carriera diplomatica sempre che riconosciuti idonei dal consiglio di 
amministrazione; il giudizio di inidoneità deve essere motivato. Agli effetti 
del calcolo della ripartizione dei posti la frazione di posto eccedente un mezzo 
viene considerata come unità; se dal calcolo le frazioni di posto risultano 
uguali, il posto residuo è aggiunto all'aliquota dei nove decimi". 
Gli ultimi due periodi del terzo comma dell'art. 108 del decreto del Presidente 
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (15/a), sono abrogati; è abrogato altresì 
il quarto comma dello stesso articolo. 
L'incarico della sopraintendenza dell'archivio storico-diplomatico, da svolgersi 
in coordinamento con il Servizio storico e documentazione, è conferito ad un 
funzionario diplomatico di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario. 
L'art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 
(15/a), ed il quadro uno della tabella nove allegata al decreto medesimo sono 
abrogati. 
Il secondo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 
gennaio 1950, numero 180 (18), è abrogato (1/a). 
------------------------ 
(16) Il presente articolo reca modifiche testuali al D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 
18, al D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 e al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180. 
Data, peraltro, la complessità dell'articolo stesso, si reputa opportuno 
riportarne il testo integrale. Ovviamente, le modificazioni testuali sono state 
inserite anche nei provvedimenti sopra richiamati. 
(15/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(15/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(17) Riportato al n. A/XVIII. 
(15/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(15/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(15/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(15/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(15/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(18) Riportato al n. H/II. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





29. Trattamento economico del personale della carriera diplomatica. 
Ai funzionari della carriera diplomatica è attribuito: 
a) se segretari o primi segretari di legazione: il corrispondente trattamento 
economico dei funzionari direttivi; 
b) se consiglieri di legazione: il trattamento economico del direttore di 
divisione aggiunto e, dopo tre anni, purché dichiarati idonei nel corso di cui 
al n. 3 del primo comma dell'art. 102 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (15/a), il trattamento del primo dirigente. A 
coloro che, per necessità di servizio, effettuino il corso dopo la scadenza dei 
tre anni conseguendo l'idoneità, il trattamento di primo dirigente verrà 
corrisposto a decorrere dalla data del compimento del triennio di anzianità nel 
grado. Il trattamento economico di primo dirigente potrà comunque venire 
corrisposto solo ai funzionari che siano compresi nei primi tre quinti 
dell'organico del grado; 
c) se di grado superiore: il trattamento di cui alla tabella delle retribuzioni 
previste dall'art. 47 secondo la corrispondenza qui appresso indicata: 


|Consigliere di ambasciata. . . . . . .|Dirigente superiore    |
|Ministro plenipotenziario. . . . . . .|Dirigente generale     |
|Ministro plenipotenziario di 1ª classe|Prefetto di 1ª classe  |
|Ambasciatore . . . . . . . . . . . . .|Ambasciatore           |
Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 48, 49 e 50 del presente 
decreto (1/a). 
------------------------ 
(15/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





30. Disposizioni transitorie. 
Ai funzionari diplomatici che alla data di entrata in vigore del presente 
decreto rivestono il grado di consigliere di legazione è attribuito il 
trattamento economico di primo dirigente dopo un triennio di anzianità nel grado 
e sempre che siano compresi nei primi tre quinti dell'organico del grado stesso. 

Le disposizioni dell'art. 242, primo comma, e dell'art. 263, terzo comma, del 
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, numero 18 (18/a), nonché 
quella del secondo comma dell'art. 105 dello stesso decreto nel testo sostituito 
dall'ottavo comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 1970, n. 1077 (18/b), si applicano per la promozione a consigliere di 
ambasciata limitatamente ai funzionari che alla data di entrata in vigore del 
presente decreto rivestono il grado di consigliere di legazione. 
Il termine di 28 anni previsto dal secondo comma dell'art. 108 del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (18/a), nel testo sostituito 
dall'art. 28, sesto comma, del presente decreto, è ridotto a 25 anni per i 
funzionari che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono il 
grado di consigliere di legazione. 
La disposizione del comma precedente non si applica ai funzionari trasferiti dal 
Ministero dell'Africa italiana ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello 
Stato 13 dicembre 1947, n. 1480 (19), e del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 (20), ai quali si applica invece il 
disposto dell'ultima parte del primo comma dell'art. 7 del citato decreto del 
Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 (20) (1/a). 
------------------------ 
(18/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(18/b) Riportato al n. A/XVIII. 
(18/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(19) Recante norme sul trasferimento del personale appartenente ai ruoli 
dell'Amministrazione dell'Africa Italiana nei ruoli di altre Amministrazioni. 
(20) Recante norme sulla disciplina ed attuazione del trasferimento del 
personale dei ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa Italiana alle 
dipendenze di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento 
autonomo. 
(20) Recante norme sulla disciplina ed attuazione del trasferimento del 
personale dei ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa Italiana alle 
dipendenze di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento 
autonomo. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





31. Dirigenti amministrativi e dei ruoli e qualifiche speciali. 
Le materie di cui agli articoli 4, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 24 quinto comma e, 
limitatamente alle promozioni per merito comparativo, 54, primo comma, restano 
disciplinate, per ouanto riguarda i funzionari amministrativi e dei ruoli e 
qualifiche speciali dell'Amministrazione degli affari esteri, dalle disposizioni 
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (18/a), le 
disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, secondo comma, e 19 (20/a) sono 
applicabili secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 27 del 
presente decreto. 
L'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 
(18/a), è abrogato ad eccezione del secondo comma quale modificato dall'art. 48 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077 
(18/b). Le promozioni ad ispettore generale amministrativo ed a ispettore 
superiore amministrativo del ruolo ad esaurimento ai sensi degli articoli 61 e 
65 del presente decreto restano disciplinate dal precedente ordinamento con 
esclusione delle disposizioni concernenti le aliquote degli scrutinandi, la 
partecipazione ai corsi ed i requisiti di servizio (1/a). 
------------------------ 
(18/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(20/a) Così rettificato con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 
gennaio 1973, n. 15. 
(18/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(18/b) Riportato al n. A/XVIII. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





32. Accesso a particolari qualifiche. (20/a) 
Per la nomina a primo dirigente nel ruolo e nelle qualifiche di cui ai quadri C, 
D, della Tabella II dell'allegato II al presente decreto continuano ad 
applicarsi rispettivamente gli articoli 134 e 136 del decreto del Presidente 
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (18/a) (1/a). 
------------------------ 
(20/a) Così rettificato con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 
gennaio 1973, n. 15. 
(18/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





Sezione II - Ministero dell'interno 
33. Dirigenti del Ministero dell'interno. 
In sostituzione dell'art. 19 del presente decreto, ai prefetti di 1ª classe, ai 
prefetti ed ai dirigenti generali e dirigenti superiori della pubblica siurezza 
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui, rispettivamente agli articoli 
237, 238 e 249 del testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (21) (1/a). 
------------------------ 
(21) Riportato al n. A/II. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
34. Dirigenti dell'Amministrazione civile dell'interno. 
I prefetti di 1ª classe sono preposti alle prefetture nelle sedi dei capoluoghi 
di regione e nelle altre di particolare rilevanza e esercitano altresì le 
funzioni di direttore generale e di ispettore generale di amministrazione. 
I prefetti sono titolari di prefettura e possono esercitare altresì le funzioni 
di direttore generale, di ispettore generale di amministrazione o di consigliere 
ministeriale. 
Al coordinamento degli studi, degli affari legislativi e delle relazioni 
internazionali e degli studi ed affari relativi alle zone di confine ed alle 
minoranze etniche sono preposti prefetti di 1ª classe o prefetti in servizio 
presso il Ministero dell'interno. 
Nell'ambito della Direzione generale dell'Amministrazione civile del Ministero 
dell'interno un prefetto è incaricato di dirigere i servizi elettorali. 
I vice prefetti esercitano le funzioni vicarie dei prefetti in sede, dirigono 
gli uffici distaccati di prefettura, gli uffici provinciali elettorali e dei 
servizi ispettivi nelle prefetture nei capoluoghi di regione e gli uffici di 
Gabinetto nelle prefetture delle sedi di particolare rilevanza. Esercitano 
altresì le funzioni di ispettore generale o di consigliere ministeriale 
aggiunto, anche per le esigenze degli studi ed affari di cui al terzo comma. 
I vice prefetti ispettori esercitano anche le funzioni di direttore di divisione 
del Ministero e delle prefetture. Ai vice prefetti ispettori possono essere 
altresì affidate le funzioni di vice consigliere ministeriale, anche per le 
esigenze di collaborazione negli studi ed affari di cui al terzo comma (1/a). 
------------------------ 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





35. Norme particolari per l'Amministrazione della pubblica sicurezza. 
Per gli atti di competenza del capo della polizia si applicano i limiti di 
valore di cui all'ultima parte del terzo comma dell'art. 7. 
Le funzioni di vice capo della polizia sono conferite a uno o più funzionari con 
qualifica di prefetto o di ispettore generale capo di pubblica sicurezza per 
l'esercizio dei compiti stabiliti nel decreto di incarico. Ad uno dei suddetti 
vice capi della polizia è attribuito anche l'incarico di sostituire il capo 
della polizia in caso di assenza, di impedimento o di temporanea vacanza. 
I dirigenti della pubblica sicurezza conservano la qualifica di ufficiale di 
pubblica sicurezza e ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui 
all'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 14 
(22), ed all'art. 246 del testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (22/a) (1/a). 
------------------------ 
(22) Riportato alla voce Sicurezza pubblica. 
(22/a) Riportato al n. A/II. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





36. Particolari corsi di formazione dirigenziale. 
Per l'effettuazione dei corsi di formazione dirigenziale di cui ai precedenti 
articoli 22 e 23, le Amministrazioni della pubblica sicurezza e della protezione 
civile e servizi antincendi si avvalgono, per il personale dei propri ruoli, 
rispettivamente, della scuola superiore di polizia e delle scuole centrali 
antincendi e di protezione civile. 
Le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 dicembre 1963, n. 1409 (23), riguardanti i corsi di formazione e 
qualificazione del personale dei ruoli dell'Amministrazione degli archivi di 
Stato si applicano anche ai corsi di formazione dirigenziale di cui agli 
articoli citati al primo comma. 
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il 
Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore della pubblica 
amministrazione, sono dettate le opportune norme di adeguamento per quanto 
attiene all'ammissione, ai programmi, ai titoli e allo svolgimento dei corsi di 
formazione dirigenziale delle citate Amministrazioni (1/a). 
------------------------ 
(23) Riportato alla voce Archivi di Stato. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





Sezione III - Ministero di grazia e giustizia 
37. Incarichi di funzioni dirigenziali ai magistrati ordinari. 
Restano ferme le speciali disposizioni che consentono l'applicazione di 
magistrati ordinari a funzioni di dirigenza amministrativa presso il Ministero 
di grazia e giustizia. Nulla è, altresì, innovato alle disposizioni che 
attribuiscono la dirigenza degli organi ed uffici giudiziari ai magistrati. 
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15 e 
16 del presente decreto (1/a). 
------------------------ 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





Sezione IV - Ministero del tesoro 
38. Dirigenti per i servizi ispettivi centrali della direzione generale del 
Tesoro e della direzione generale degli Istituti di previdenza. 
Nella prima applicazione del presente decreto, gli impiegati, provenienti dalla 
qualifica di ispettore capo per i servizi della direzione generale del Tesoro e 
di ispettore capo per i servizi della direzione generale degli istituti di 
previdenza, che hanno conseguito la qualifica di ispettore generale con le 
modalità di cui all'art. 14 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 (24), sono 
inquadrati, anche in soprannumero, con i criteri e le modalità previsti dal 
presente decreto, nella qualifica di dirigente superiore di cui rispettivamente 
ai quadri C e D della annessa tabella VII. 
Gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono 
la qualifica di ispettore capo per i servizi del Tesoro e di ispettore capo per 
i servizi degli istituti di previdenza, di cui alla tabella A del quadro I 
allegato alla legge 12 agosto 1962, n. 1289 (24), sono inquadrati con 
l'applicazione delle norme del presente decreto, nella qualifica di primo 
dirigente di cui rispettivamente ai quadri C e D dell'annessa tabella VII. 
Ai fini della determinazione dei posti del ruolo ad esaurimento delle carriere 
ispettive per i servizi della direzione generale del Tesoro e della direzione 
generale degli istituti di previdenza di cui alla tabella A del quadro I 
allegato alla legge 12 agosto 1962, n. 1289 (24), va tenuto conto del numero 
degli impiegati con qualifica di ispettore generale di cui al primo comma del 
presente articolo. 
È abrogato l'art. 14 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 (24) (1/a). 
------------------------ 
(24) Riportata alla voce Ministero del tesoro. 
(24) Riportata alla voce Ministero del tesoro. 
(24) Riportata alla voce Ministero del tesoro. 
(24) Riportata alla voce Ministero del tesoro. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





39. Dirigente sanitario della Zecca e direttore della Scuola dell'arte della 
medaglia. 
Le nomine a dirigente sanitario della Zecca ed a direttore della Scuola 
dell'arte della medaglia restano disciplinate rispettivamente dall'art. 3 della 
legge 18 marzo 1968, n. 309 (24) e dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 
114 (25), e successive modificazioni (1/a). 
------------------------ 
(24) Riportata alla voce Ministero del tesoro. 
(25) Recante norme per l'adeguamento dei servizi tecnici della Zecca alle 
esigenze della monetazione e della medaglistica. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





40. Dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello 
Stato. 
Per le funzioni ispettive degli ispettori appartenenti all'Ispettorato generale 
di finanza della Ragioneria generale dello Stato, previste dagli articoli 29 del 
regio decreto 19 novembre 1923, n. 2440 (26), e 3 della legge 26 luglio 1939, 
numero 1037 (27), e successive modificazioni, è istituito, in sostituzione del 
ruolo direttivo di cui al quadro III annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291 
(27), il ruolo dei dirigenti la cui dotazione organica risulta dal quadro L 
della annessa tabella VII. 
[La nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi 
ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui al precedente 
comma, si consegue mediante concorso per titoli fra i primi dirigenti 
amministrativi delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, 
forniti di laurea in economia e commercio, ed equipollenti, o in giurisprudenza] 
(27/a). 
[Nella valutazione dei titoli avranno particolare considerazione, tra i servizi 
resi dal concorrente, quelli aventi caratteristiche affini al servizio 
ispettivo, nonché l'anzianità nella qualifica di primo dirigente] (27/a). 
I funzionari che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono 
la qualifica di ispettore del ruolo di cui al quadro III annesso alla legge 16 
agosto 1962, n. 1291 (27), conservano tale qualifica ad esaurimento e continuano 
ad esercitare le funzioni previste dalle norme vigenti in materia anteriormente 
allo stesso decreto. 
I funzionari predetti sono scrutinati per la promozione alla qualifica ad 
esaurimento di ispettore capo, per non oltre la metà dei posti vacanti in detta 
qualifica anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al 
raggiungimento di un'anzianità di servizio di ruolo delle carriere direttive, 
anche se speciali, delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad 
ordinamento autonomo, pari a quella richiesta dalle norme già esistenti per 
l'ammissione, mediante concorso, all'attuale qualifica di ispettore, elevata di 
anni tre e sempreché abbiano esercitato le funzioni proprie della qualifica per 
un periodo non inferiore a quello richiesto dall'art. 19, secondo comma, della 
legge 16 agosto 1962, n. 1291 (27). 
Per ogni funzionario delle predette qualifiche ad esaurimento di ispettore e di 
ispettore capo è lasciato scoperto, per tutta la durata del servizio con tali 
qualifiche, un posto di primo dirigente nel ruolo istituito col precedente primo 
comma. 
I posti che rimarranno disponibili nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi 
di finanza di cui al quadro L dell'annessa tabella VII dopo l'inquadramento, in 
sede di prima applicazione del presente decreto, degli ispettori generali e 
degli ispettori capi di ruolo di cui al quadro III annesso alla legge 16 agosto 
1962, n. 1291 (27), e dopo il primo scrutinio di promozione dei primi dirigenti 
possono essere conferiti, in quest'ultima qualifica, per non oltre un settimo 
della dotazione organica della qualifica di dirigente superiore, ai primi 
dirigenti amministrativi di cui al quadro I della stessa tabella VII che ne 
facciano domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto e che a tale data abbiano almeno quattro anni di anzianità riconosciuta 
nella qualifica di primo dirigente. Ai fini del conferimento, il consiglio di 
amministrazione terrà conto della natura dei servizi resi dai richiedenti e 
dell'anzianità riconosciuta ai medesimi nella stessa qualifica di primo 
dirigente. 
Dopo l'applicazione del precedente comma ed il primo successivo inquadramento 
fra i primi dirigenti dello stesso ruolo dei funzionari di cui al quarto comma 
promossi alla qualifica ad esaurimento di ispettore capo ai sensi del quinto 
comma, i posti di primo dirigente che rimarranno ancora disponibili nel ruolo 
medesimo, fatto salvo il disposto del sesto comma, possono essere conferiti ai 
primi dirigenti amministrativi e ai direttori di divisione della Ragioneria 
generale dello Stato che ne faccano domanda entro 60 giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto. Ai fini del conferimento, il consiglio 
di amministrazione terrà conto della natura dei servizi resi dai richiedenti e 
dell'anzianità riconosciuta ai medesimi nella qualifica di appartenenza. 
I primi dirigenti amministrativi e i direttori di divisione della Ragioneria 
generale dello Stato immessi nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di 
finanza in applicazione del precedente comma non potranno essere scrutinati per 
la promozione alla qualifica superiore se non dopo una permanenza di almeno tre 
anni nel ruolo medesimo (1/a). 
------------------------ 
(26) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(27) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(27) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(27/a) Comma abrogato dall'art. 5, L. 7 agosto 1985, n. 427, riportata alla voce 
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 
(27/a) Comma abrogato dall'art. 5, L. 7 agosto 1985, n. 427, riportata alla voce 
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 
(27) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(27) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(27) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





Sezione V - Ministero della difesa 
(giurisprudenza di legittimità) 
41. Consiglio di amministrazione. 
Restano ferme le speciali disposizioni che consentono di conferire agli 
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica le funzioni di 
dirigenza amministrativa presso il Ministero della difesa, nonché le norme dei 
decreti del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477 (28) e n. 1478 
(29) in materia d'impiego dei predetti ufficiali. 
Le disposizioni degli articoli 17 e 18 del presente decreto si applicano nei 
confronti del consiglio di amministrazione degli impiegati civili della Difesa, 
facendo salve le norme della legge 9 gennaio 1951, n. 167 (30), e successive 
modificazioni, e della legge 8 marzo 1968, numero 200 (30) (1/a). 
------------------------ 
(28) Riportato alla voce Forze armate. 
(29) Riportato alla voce Ministero della difesa. 
(30) Riportata alla voce Forze armate. 
(30) Riportata alla voce Forze armate. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





42. Riordinamento dei ruoli. 
Con effetto dal 1° luglio 1972 sono soppressi i ruoli ad esaurimento delle 
carriere direttive di cui al secondo comma dell'art. 66 del decreto del 
Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, numero 1479 (30/a) e alle tabelle 
nn. 2, 3, 4, 16, 17, 18 e 19 annesse al decreto stesso, nonché i ruoli della 
carriera direttiva amministrativa della Difesa di cui alle tabelle 1 e 63, il 
ruolo della carriera direttiva amministrativa degli esperti in organizzazione e 
metodo di cui alla tabella n. 5 e il ruolo della carriera direttiva dei 
ragionieri della Difesa, di cui alla tabella n. 64 annessa al predetto decreto. 
Da tale data il personale dei ruoli di cui alle predette tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 
5 e 63 è inquadrato, secondo le norme del presente decreto, nel ruolo organico 
dei dirigenti amministrativi del Ministero della difesa, di cui al quadro A 
della tabella VIII annessa al presente decreto, o nel ruolo della carriera 
direttiva amministrativa della Difesa, ricostruito ai sensi del successivo art. 
60, con l'osservanza delle disposizioni del citato art. 66 del decreto del 
Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 (30/a) sopracitato; il 
personale dei ruoli di cui alle tabelle nn. 16, 17, 18, 19 e 64 è inquadrato, 
secondo le norme del presente decreto, nel ruolo organico dei dirigenti dei 
Servizi di ragioneria, di cui al quadro L della predetta tabella VIII o nel 
ruolo della carriera direttiva dei ragionieri della difesa, ricostruito ai sensi 
del successivo art. 60, tenuto conto delle variazioni apportate con il decreto 
del Presidente della Repubblica concernente il riordinamento delle ex carriere 
speciali, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 66 del decreto del 
Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 (30/a). 
I vincitori dei concorsi in via di espletamento per la nomina alla qualifica 
iniziale del ruolo della carriera direttiva amministrativa degli esperti in 
organizzazione e metodi, di cui alla tabella n. 5 annessa al decreto del 
Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 (30/a), od i cui bandi, 
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati pubblicati sul 
Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, sono nominati nel ruolo unico 
della carriera direttiva amministrativa della difesa con l'osservanza delle 
disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 66 del predetto decreto del 
Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 (30/a). 
I vincitori dei concorsi in via di espletamento per la nomina alla qualifica di 
vice direttore di ragioneria nei ruoli delle carriere direttive ordinarie dei 
ragionieri di artiglieria o della motorizzazione, del genio militare, di Marina 
e dell'Aeronautica, di cui alle tabelle numeri 16, 17, 18 e 19 annesse al 
decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1975, n. 1479 (30/a), od i 
cui bandi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati 
pubblicati sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, sono nominati nel 
ruolo unico della carriera direttiva dei ragionieri della Difesa con 
l'osservanza delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 66 del decreto 
del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 (30/a) (1/a). 
------------------------ 
(30/a) Riportato alla voce Ministero della difesa. 
(30/a) Riportato alla voce Ministero della difesa. 
(30/a) Riportato alla voce Ministero della difesa. 
(30/a) Riportato alla voce Ministero della difesa. 
(30/a) Riportato alla voce Ministero della difesa. 
(30/a) Riportato alla voce Ministero della difesa. 
(30/a) Riportato alla voce Ministero della difesa. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





43. Dirigenti delle cancellerie militari. 
Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397 
(31), e successive modificazioni, ai gradi di maggior generale o di colonnello 
del ruolo ordinario, categoria cancellieri del Corpo degli ufficiali in congedo 
della giustizia militare corrispondono rispettivamente le qualifiche di 
dirigente superiore e di primo dirigente del ruolo della carriera dei dirigenti 
delle cancellerie militari, nel limite della dotazione organica prevista dal 
quadro B dell'annessa tabella VIII (1/a). 
------------------------ 
(31) Riportato alla voce Giustizia militare. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





44. Commissione per il personale della giustizia militare. 
La commissione per il personale della giustizia militare, di cui all'art. 17 
dell'ordinamento della giustizia militare approvato con regio decreto 19 ottobre 
1923, numero 2316 (31), e successive modificazioni, esercita le attribuzioni di 
sua competenza anche nei confronti del personale della carriera dei dirigenti 
delle cancellerie militari. In tale ipotesi e salvo il caso che si debba 
procedere allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore, la commissione 
è integrata con il dirigente della cancelleria del tribunale supremo militare; 
quest'ultimo nei casi di assenza o di legittimo impedimento o di vacanza della 
carica, è sostituito dal dirigente di cancelleria con maggiore anzianità di 
qualifica (1/a). 
------------------------ 
(31) Riportato alla voce Giustizia militare. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





Sezione VI - Ministero della pubblica istruzione 
(giurisprudenza di legittimità) 
45. Accesso a particolari qualifiche. 
Ai fini dell'accesso alla qualifica di dirigente superiore del ruolo dei 
dirigenti amministrativi dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione 
scolastica periferica, nonché a quella di ispettore centrale restano ferme le 
disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1971, numero 283 (32) (1/a). 
------------------------ 
(32) Riportato alla voce Ministero della pubblica istruzione. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





Sezione VII - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 
46. Dirigenti per i servizi delle Camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura. 
Per la nomina a dirigente superiore per i servizi delle Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni 
di cui all'art. 2, comma secondo, della legge 23 febbraio 1968, n. 125 (33), 
intendendosi sostituiti ai funzionari della carriera direttiva degli uffici 
provinciali dell'industria, commercio e artigianato i funzionari del Ministero 
della industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a 
primo dirigente. 
In via transitoria al concorso sono anche ammessi gli impiegati della citata 
carriera direttiva che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, 
rivestano qualifica con parametro non inferiore a 387 (1/a). 
------------------------ 
(33) Riportata alla voce Camere di commercio, industria, artigianato ed 
agricoltura. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





Trattamento economico dei dirigenti 
(giurisprudenza di legittimità) 
47. Tabella delle retribuzioni (33/a). 
Ai dirigenti sono attribuiti gli stipendi e le indennità appresso indicati, a 
decorrere dalle date ivi stabilite (1/a) (33/b) 


+-------+----------------------+-------------------------------+
|Livelli|                      |         Stipendi [1]          |
|  di   |     QUALIFICHE       +---------+----------+----------+
|funzio-|                      |   dal   |    dal   |    dal   |
|  ne   |                      |1°-1-1971|1°-1-1972 |1°-1-1972 |
+-------+----------------------+---------+----------+----------+
|   A   |Ambasciatore . . . . .|6.336.937|12.421.000|14.010.000|
|   B   |Prefetto  di 1ª classe|         |          |          |
|       | ed equiparati . . . .|5.957.910|11.167.000|12.540.000|
|   C   |Dirigente generale . .|5.726.385| 9.251.000|10.200.000|
|   D   |Dirigente    superiore|         |          |          |
|       |  [2]. . . . . . . . .|4.090.275| 4.870.000| 5.000.000|
|   E   |Primo dirigente dopo 2|         |          |          |
|       |  anni [3] . . . . . .|3.287.655| 4.097.000| 4.160.000|
|   E   |Primo dirigente [3]. .|2.986.672| 3.560.000| 3.560.000|
                                                                
----------                                                      
  [1] per i trattamenti riferiti  agli ex parametri 850 e 825 lo
stipendio è stabilito nella seguente misura:                    
      a) ex  parametro 850 - L. 6.559.875  dal 1° gennaio  1971,
         lire 13.898.000 dal 1° luglio  1972, L. 15.810.000  dal
         1° dicembre 1972;
      b) ex parametro  825 - L. 6.366.937  dal 1° gennaio  1971,
         lire 12.421.000 dal 1° luglio  1972, L.  14.010.000 dal
         1°dicembre 1972;
  [2] compete l'indennità di funzione  nella  misura lorda di L.
2.200.000  dal 1°luglio 1972  e di  L. 2.900.000 dal 1° dicembre
1972.                                                           
  [3] compete l'indennità di funzione  nella misura lorda  di L.
1.170.000  dal 1°luglio 1972  e  di L.1.640.000  dal 1° dicembre
1972.                                                           
------------------------ 
(33/a) La Corte costituzionale con sentenza 8-17 luglio 1975, n. 219 (Gazz. Uff. 
23 luglio 1975, n. 195) ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli 
articoli 16-bis della L. 18 marzo 1968, n. 249 (come modificato dalla legge 
1970, n. 775) e 47 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, nella parte in cui, con le 
decorrenze ivi indicate, non estendono ai professori universitari di ruolo 
aventi diritto all'ultima classe di stipendio (di cui al parametro 825) il 
trattamento retributivo stabilito per la qualifica A ed ex parametro 825; 
ha dichiarato, altresì, l'illegittimità derivata dell'articolo 12, commi primo, 
secondo e terzo, del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580 (convertito in legge 1973, n. 
766), per la parte che riguarda i docenti universitari con parametro 825. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
(33/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale dirigenziale del comparto Ministeri e delle Aziende 
autonome, vedi l'allegato B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 





48. Indennità di funzione. 
L'indennità di funzione, prevista per dirigenti superiori e per i primi 
dirigenti dalle note in calce alla tabella degli stipendi è pensionabile, è 
assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne 
subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione o il 
ritardo (1/a) (33/c). 
------------------------ 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
(33/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale dirigenziale del comparto Ministeri e delle Aziende 
autonome, vedi l'allegato B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 





49. Effetti delle nuove retribuzioni. 
Le nuove misure delle retribuzioni stabilite dall'articolo 47 sono considerate 
anche ai fini dei relativi aumenti periodici, della tredicesima mensilità 
dell'indennità di buona uscita, della determinazione dell'equo indennizzo di cui 
all'art. 68 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'assegno alimentare. 
Per quanto concerne la liquidazione e la riliquidazione delle pensioni ordinarie 
e degli assegni sostitutivi nulla è innovato sino alla data del 30 novembre 
1972, con effetto dalla quale si provvederà in materia, ai sensi del successivo 
art. 73 (1/a) (34). 
------------------------ 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
(34) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale dirigenziale del comparto Ministeri e delle Aziende 
autonome, vedi l'allegato B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
50. Divieto di corrispondere indennità. 
Con effetto dal 1° dicembre 1972 è fatto divieto di corrispondere ai funzionari 
dirigenti, anche se fuori ruolo, oltre all'indennità di funzione di cui all'art. 
47, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in 
connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza 
dell'Amministrazione di appartenenza, salvo che abbiano carattere di generalità 
per tutti gli impiegati civili dello Stato. 
L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la 
corresponsione deve essere versato dagli enti, società, aziende e 
amministrazioni tenuti ad erogarli, direttamente in conto entrate del Tesoro. 
Le indennità, i proventi ed i compensi di cui al precedente comma, riscossi in 
relazione alla attività prestata nell'anno 1971 e sino al 30 novembre 1972, 
saranno versati dagli interessati direttamente in conto entrate del Tesoro, nel 
limite, per ogni mese di attività, del miglioramento economico netto per 
stipendio e per indennità di funzione conseguito, nello stesso mese in 
applicazione del presente decreto. Degli avvenuti versamenti sarà dato di volta 
in volta comunicazione all'amministrazione d'appartenenza, con l'indicazione 
dell'importo e del titolo delle singole indennità, proventi e compensi percepiti 
e dei periodi d'attività cui essi si riferiscono. Il personale che entro trenta 
giorni dalla data d'entrata in vigore del presente decreto dichiari di 
rinunciare agli eventuali conguagli sulle competenze relative al periodo 
anteriore al 1° luglio 1972 non è tenuto per lo stesso periodo ai predetti 
versamenti. 
Restano ferme le disposizioni che disciplinano il trattamento economico del 
personale in servizio all'estero, anche se concernenti particolari categorie di 
funzionari, nonché le norme di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 (35). 
Per le esigenze degli uffici per i quali le disposizioni vigenti anteriormente 
alla legge 28 ottobre 1970, n. 775 (36), consentivano la corresponsione di 
particolari indennità per spese di rappresentanza, saranno istituiti con la 
legge di bilancio appositi capitoli i cui stanziamenti, contenuti nei limiti 
della spesa già prevista, saranno annualmente ripartiti tra gli uffici 
interessati con decreto del Ministro competente di concerto con quello per il 
tesoro. I capi degli uffici predetti hanno l'obbligo del rendiconto (36/a) (1/a) 
(36/b). 
------------------------ 
(35) Riportata alla voce Sicurezza pubblica. 
(36) Riportata al n. A/XVII. 
(36/a) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-10 luglio 1981, n. 126 
(Gazz. Uff. 15 luglio 1981, n. 193) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 
del presente art. 50, nella parte in cui esclude che ai docenti universitari i 
quali operino in cliniche universitarie ed abbiano raggiunto il parametro 825 
possa essere corrisposta l'indennità prevista dall'art. 4, L. 25 marzo 1971, n. 
213 e dall'art. 31, D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
(36/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale dirigenziale del comparto Ministeri e delle Aziende 
autonome, vedi l'allegato B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 





TITOLO II 
Ristrutturazione delle carriere direttive 
Capo I - Disposizioni generali 
51. Qualifiche. 
Le carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 
autonomo, comprendono, oltre le qualifiche di cui al precedente art. 1, le 
seguenti: 
direttore aggiunto di divisione, o equiparata; 
direttore di sezione, o equiparata; 
consigliere, o equiparata. 
Ai fini dell'ammissione e dell'avanzamento nelle carriere direttive si 
considerano posti disponibili anche quelli vacanti nelle qualifiche 
dirigenziali; ove a queste si acceda da più ruoli organici i posti disponibili 
sono ripartiti proporzionalmente alla dotazione di tali ruoli (1/a). 
------------------------ 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





52. Attribuzioni del personale direttivo. 
(37) (1/a). 
------------------------ 
(37) Sostituisce l'art. 154, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, riportato al n. A/II. 

(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
53. Passaggio alla carriera direttiva di personale della carriera di concetto. 
Nei pubblici concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali dei singoli 
ruoli organici delle carriere direttive delle amministrazioni, comprese quelle 
con ordinamento autonomo, un sesto dei posti è riservato agli impiegati della 
carriera di concetto o corrispondenti della stessa amministrazione con qualifica 
di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata 
con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da 
tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea. 
Il passaggio alle carriere tecniche è limitato agli impiegati in possesso del 
titolo di studio prescritto e delle eventuali specializzazioni. 
È fatto salvo il disposto di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (38) (1/a). 
------------------------ 
(38) Riportato al n. A/XVIII. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
54. Promozione a direttore aggiunto di divisione. 
I posti disponibili nella qualifica di direttore aggiunto di divisione, o 
equiparata, sono conferiti per 3 quinti secondo il turno di anzianità senza 
demerito a giudizio del consiglio di amministrazione e per 2 quinti mediante 
scrutinio per merito comparativo ai direttori di sezione, o equiparati, dello 
stesso ruolo, con almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica. 
I promossi per merito comparativo precedono nel ruolo i promossi secondo il 
turno di anzianità (1/a). 
------------------------ 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





55. Trattamento economico del direttore aggiunto di divisione. 
Al direttore aggiunto di divisione, e qualifiche equiparate, sono attribuiti i 
seguenti stipendi: 


+---------------+---------------------------+------------------+
|               |    Anni di permanenza     |     Stipndio     |
|   Parametri   |        nella classe       |   annuo  lordo   |
+---------------+---------------------------+------------------+
|      530      |            ---            |      3.895.500   |
|      487      |             7             |      3.579.450   |
|      455      |             5             |      3.344.250   |
|      426      |             5             |      3.131.100   |
|      387      |             2             |      2.844.450   |
Si osserva il disposto di cui agli articoli 1, 8 e 9 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (39). 
Al direttore aggiunto di divisione, e qualifiche equiparate, spettano, altresì, 
le indennità ed assegni previsti per gli impiegati civili del ruolo di 
appartenenza nella misura - ove non siano rapportabili in base alle vigenti 
disposizioni allo stipendio o ad una aliquota di questo - già spettante 
all'impiegato della carriera direttiva con qualifica di direttore di divisione, 
o equiparata (1/a). 
------------------------ 
(39) Riportato al n. F/XIII. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





56. Carriere con ordinamento particolare. 
Restano salve le speciali disposizioni che per particolari carriere direttive 
prevedono limzio da una qualifica superiore a consigliere o una più favorevole 
progressione giuridica o economica, senza pregiudizio del conseguimento delle 
ulteriori più elevate classi di stipendio ai sensi del precedente art. 55 (1/a). 

------------------------ 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





Capo II - Disposizioni particolari per il Ministero del tesoro 
57. Carriera direttiva degli ispettori per i servizi della Direzione generale 
del tesoro. 
La carriera direttiva per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale 
del tesoro è ordinata come segue: 


+--------------------------------------------------+-----------+
|                                                  |   Numero  |
|                     Qualifica                    | dei posti |
+--------------------------------------------------+-----------+
|Ispettore  capo  aggiunto, equiparata  a direttore|           |
|  aggiunto di divisione. . . . . . . . . . . . . .|       6   |
|                                               -+ |           |
|Ispettore  superiore, equiparata a direttore di | |           |
|  sezione . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  >|      18   |
|Ispettore, equiparata a consigliere . . . . . . | |           |
|                                               -+ | --------- |
|                                                         24
È abrogato l'art. 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 (40) (1/a). 
------------------------ 
(40) Riportata alla voce Ministero del tesoro. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





58. Carriera direttiva degli ispettori per i servizi della Direzione degli 
istituti di previdenza. 
La carriera direttiva per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale 
degli istituti di previdenza è riordinata come segue: 


+--------------------------------------------------+-----------+
|                                                  |   Numero  |
|                     Qualifica                    | dei posti |
+--------------------------------------------------+-----------+
|Ispettore  capo  aggiunto, equiparata  a direttore|           |
|  di divisione aggiunto. . . . . . . . . . . . . .|      4    |
|                                               -+ |           |
|Ispettore  superiore, equiparata a direttore di | |           |
|  sezione . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  >|     11    |
|Ispettore equiparata a consigliere. . . . . . . | |           |
|                                               -+ |   ------  |
|                                                  |     15    |
È abrogato l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 (40/a) (1/a). 
------------------------ 
(40/a) Riportata alla voce Ministero del tesoro. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





TITOLO III 
Disposizioni finali e transitorie 
(giurisprudenza di legittimità) 
59. Inquadramento nelle qualifiche dirigenziali. 
Gli impiegati civili delle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, 
anche ad ordinamento autonomo, che alla data del 1° gennaio 1971 rivestivano una 
qualifica con parametro di stipendio non inferiore a 742 sono inquadrati anche 
in soprannumero, con effetto della data medesima e con l'osservanza dei criteri 
di cui all'art. 200, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (41), nelle qualifiche di 
prefetto di 1° classe o equiparate e in quella di dirigente generale a seconda 
che provengano, rispettivamente, da una qualifica con parametro 772 o 742. 
Gli impiegati che rivestivano la qualifica di ispettore generale, o equiparata, 
sono inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica di dirigente superiore; 
sino alla concorrenza dell'eventuale soprannumero sono accantonati altrettanti 
posti nella qualifica di primo dirigente. Durante il periodo in cui i dirigenti 
superiori non svolgono funzioni dirigenziali di corrispondente livello, 
l'indennità di funzione è corrisposta nella misura prevista nella qualifica di 
primo dirigente. 
Gli impiegati con qualifica di direttore di divisione o equiparata, sono 
inquadrati nella qualifica di primo dirigente, nel limite dei posti disponibili 
dopo l'applicazione del comma precedente, con la classe di stipendio che compete 
in base all'anzianità maturata nella qualifica di provenienza. 
I soprannumeri previsti dal presente articolo sono riassorbiti con le prime 
corrispondenti vacanze successivamente alla data di entrata in vigore del 
presente decreto. 
L'inquadramento nelle nuove qualifiche dirigenziali degli impiegati di cui al 
secondo e terzo comma è disposto con decreto del Ministro, previo parere 
favorevole del consiglio di amministrazione sulla base dei rapporti informativi 
e dei giudizi complessivi conseguiti dagli interessati, con l'osservanza dei 
criteri di cui all'art. 200, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (41). 
I dirigenti inquadrati ai sensi dei precedenti commi conservano gli aumenti 
periodici spettanti nella qualifica di provenienza. 
La corrispondenza tra le soppresse qualifiche delle carriere direttive e quelle 
dei dirigenti è stabilita, ove occorra, con decreto del Ministro, su conforme 
parere del consiglio di amministrazione, in relazione alla corrispondenza fra le 
funzioni già spettanti alle qualifiche soppresse e quelle attribuite ai 
dirigenti. 
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti delle 
carriere direttive che abbiano conseguito la nomina o la promozione ad una delle 
qualifiche ivi indicate successivamente al 1° gennaio 1971, ma anteriormente 
alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale caso 
l'inquadramento nelle corrispondenti qualifiche dirigenziali ha effetto dalla 
data del conseguimento della nomina o della promozione. Sono fatti salvi in ogni 
caso gli inquadramenti nelle qualifiche dirigenziali aventi effetto da data 
anteriore (1/a). 
------------------------ 
(41) Riportato al n. A/II. 
(41) Riportato al n. A/II. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
60. Ricostruzione dei ruoli organici delle carriere direttive. 
I ruoli organici delle carriere direttive, amministrative e tecniche, esistenti 
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono modificati come segue, 
fermo restando quanto stabilito dal titolo I: 
i posti previsti per le qualifiche corrispondenti ai parametri di stipendio 772 
o 742 sono soppressi; 
le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, 
sono conservate ad esaurimento entro i limiti di una autonoma nuova dotazione 
organica da determinare con l'osservanza dei seguenti criteri: 
a) la dotazione organica complessiva per le due qualifiche ad esaurimento è 
stabilita in misura pari alla somma del numero degli impiegati con qualifica di 
ispettore generale, o equiparata, in attività di servizio e del numero dei posti 
di organico previsti per la qualifica di direttore di divisione, o equiparata, o 
se più favorevole, del numero degli impiegati con tale qualifica in attività di 
servizio, ridotta del numero complessivo dei posti di organico previsti per le 
corrispondenti qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente; 
b) il numero dei posti delle due qualifiche ad esaurimento è stabilito, 
rispettivamente, in misura pari alla metà della dotazione organica complessiva 
rideterminata ai sensi della precedente lettera a); 
c) i posti ad esaurimento sono soppressi, a cominciare da quelli previsti per la 
qualifica di direttore di divisione, o equiparate, in ragione di un terzo delle 
future vacanze, dopo il riassorbimento del soprannumero di cui all'articolo 65. 
Le dotazioni organiche delle qualifiche inferiori a primo dirigente, riordinate 
ai sensi del titolo II, sono rideterminate con l'osservanza dei seguenti 
criteri; 
1) la dotazione organica complessiva è pari a quella prevista dalle vigenti 
disposizioni, per l'intero ruolo organico, tenuto anche conto delle variazioni 
apportate in conseguenza del riordinamento delle carriere ex speciali, ridotta 
dei posti istituiti con il presente decreto per le qualifiche dirigenziali dello 
stesso ruolo; 
2) la dotazione della qualifica di direttore aggiunto di divisione, o 
equiparata, è pari ad un quarto della dotazione organica complessiva di cui al 
precedente punto 1); la dotazione cumulativa delle qualifiche di direttore di 
sezione e consigliere, o equiparate, è pari ai restanti posti; 
3) in corrispondenza dei posti ad esaurimento previsti dal precedente primo 
comma per le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o 
equiparate, sono accantonati altrettanti posti nella qualifica di direttore 
aggiunto di divisione o equiparata. 
Ai fini di quanto previsto all'art. 15 del decreto del Presidente della 
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (42), i dirigenti precedono i funzionari delle 
qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o 
equiparato (42/a) (1/a). 
------------------------ 
(42) Riportato al n. A/III. 
(42/a) Vedi, anche, l'art. 69, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
61. Trattamento economico delle qualifiche ad esaurimento. 
Gli impiegati delle carriere direttive non inquadrati nella corrispondente 
carriera dei dirigenti ai sensi del precedente art. 59 conservano nel ruolo ad 
esaurimento di cui all'art. 60 la qualifica rivestita e l'anzianità di carriera 
e di qualifica possedute. La promozione ad ispettore generale, o qualifiche 
equiparate, resta disciplinata dalle disposizioni vigenti anteriormente alla 
entrata in vigore del presente decreto. 
Lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e 
di direttore di divisione, o equiparate, è stabilito, con effetto dal 1° luglio 
1972, in misura pari a quattro quinti di quello spettante rispettivamente al 
dirigente superiore ed al primo dirigente con pari anzianità di qualifica. Le 
indennità, i proventi ed i compensi indicati nel primo comma dell'art. 50 
continuano ad essere corrisposti in conformità delle vigenti disposizioni. 
Il trattamento giuridico ed economico previsto dai precedenti commi è esteso 
agli impiegati che accederanno al ruolo ad esaurimento successivamente 
all'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 65 (42/b) (1/a). 
------------------------ 
(42/b) Vedi, anche, l'art. 69, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
62. Riserva di posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali. 
Tutti i posti che si renderanno disponibili sino al 30 giugno 1975 nella 
qualifica inziale dei singoli ruoli dirigenziali dopo effettuato l'inquadramento 
ai sensi dell'art. 59, saranno conferiti agli impiegati direttivi delle 
qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o 
equiparate, a cominciare da quella di ispettore generale, o equiparata. 
Gli impiegati inquadrati ai sensi del precedente comma, nella qualifica di primo 
dirigente, conservano l'anzianità complessivamente maturata nelle qualifiche di 
direttore di divisione e di ispettore generale. Si osservano, in quanto 
applicabili, le modalità di cui al quinto comma del citato art. 59. 
La riserva prevista dal primo comma è ridotta al cinquanta per cento dei posti 
che si renderanno successivamente disponibili sino al 31 dicembre 1980. 
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche in favore degli 
impiegati che conseguiranno le predette qualifiche ad esaurimento 
successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 
65 (1/a). 
------------------------ 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





63. Piante organiche delle carriere direttive. 
Le piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere direttive 
sono specificate per ciascun ruolo organico, in conformità di quanto disposto 
negli articoli precedenti, con decreto del Ministro competente, di concerto con 
i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione (1/a). 
------------------------ 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
64. Inquadramento di particolari categorie di personale. 
Gli impiegati delle carriere direttive con qualifica inferiore a direttore di 
divisione, o equiparata, sono inquadrati nelle corrispondenti qualifiche delle 
nuove carriere direttive, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica e 
l'ordine di ruolo. 
Il personale dei servizi dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste che abbia conservato le funzioni direttive ai sensi dell'art. 12 
della legge 6 marzo 1958, n. 199 (43) ed alla data del 31 dicembre 1970 aveva 
conseguito l'ex coefficiente di stipendio 50 è inquaquadrato in soprannumero, 
con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nella 
qualifica di ispettore capo del corrispondente ruolo direttivo ad esaurimento. 
Il personale contemplato nell'art. 92 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (43/a) che, alla data di entrata in vigore 
del presente decreto, sia in godimento dello stipendio corrispondente ai 
parametri 387 e 426 è inquadrato, in soprannumero, con effetto dalla data 
medesima, nella qualifica di direttore capo del ruolo ad esaurimento degli 
uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella D annessa alla 
legge 22 luglio 1961, n. 628 (44), quale modificata dalla legge 27 ottobre 1965, 
n. 1206. 
Al personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi secondo e terzo compete il 
trattamento previsto dall'art. 55 del presente decreto (1/a). 
------------------------ 
(43) Riportata alla voce Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 
(43/a) Riportato al n. A/XVIII. 
(44) Riportata alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
65. Promozione a direttore di divisione. 
La promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata, dei ruoli 
ad esaurimento può essere conferita, mediante scrutinio per merito comparativo, 
soltanto agli impiegati delle carriere direttive, che, alla data del 31 dicembre 
1970, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed avevano 
maturato almeno dieci anni di effettivo complessivo servizio; si prescinde da 
tale anzianità per coloro che hanno conseguito la promozione a direttore di 
sezione, o qualifica equiparata, mediante concorso per merito distinto o esami 
di idoneità o a seguito del corso-concorso previsto dall'art. 1, comma quinto, 
del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 (45), e 
dell'inquadramento previsto dall'art. 138 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (45/a) o mediante il concorso già previsto 
dal secondo comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 
gennaio 1967, n. 18 (46). 
Per il personale proveniente dagli ufficiali in servizio permanente effettivo, 
nominato direttore di sezione del ruolo della carriera direttiva amministrativa 
degli esperti in organizzazione e metodo della Difesa, ai sensi del citato art. 
1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 (45), è 
riconosciuta a tutti gli effetti l'anzianità da ufficiale in servizio permanente 
effettivo e il corso-concorso superato è considerato come concorso per merito 
distinto o esame di idoneità. 
La promozione è conferita, anche in soprannumero, nel limite complessivo del 
cinquanta per cento della dotazione organica della qualifica di direttore di 
divisione, o equiparata, esistente al 31 dicembre 1970, di cui la metà con 
effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e gli altri due 
quarti, rispettivamente, con effetto dal 1° luglio 1974. 
I posti attribuiti in soprannumero e non utilizzati in ciascuno dei predetti 
anni possono essere conferiti negli anni successivi e comunque non oltre il 1° 
luglio 1975. I posti vacanti nelle corrispondenti qualifiche di dirigente 
superiore e di primo dirigente costituiscono posti di risulta. 
I posti in soprannumero sono gradualmente riassorbiti a decorrere dal 1° luglio 
1975, in ragione di due terzi delle successive vacanze. 
Gli impiegati di cui al primo comma sono ammessi, altresì, agli scrutini di 
promozione alla qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata, 
prevista dall'art. 54. Gli impiegati promossi conservano il titolo ad essere 
ammessi allo scrutinio di promozione alla qualifica di direttore di divisione, o 
equiparata, del ruolo ad esaurimento. 
Nei confronti degli impiegati che avevano conseguito la promozione a direttore 
di sezione, o qualifica equiparata, in base alle norme vigenti anteriormente al 
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 (45/a), nonché degli 
impiegati indicati nell'art. 138 del decreto medesimo, ai fini della promozione 
alle qualifiche di direttore di divisione o equiparate del ruolo ad esaurimento 
e di direttore aggiunto di divisione, o equiparate, si applicano il disposto di 
cui all'art. 139, commi primo e secondo, del citato decreto del Presidente della 
Repubblica e le speciali analoghe disposizioni contenute nel medesimo. Nei 
confronti dei restanti impiegati contemplati nel primo comma del presente 
articolo, ai fini dell'ammissione agli scrutini per la promozione alle stesse 
qualifiche, è richiesta l'anzianità di almeno quattro anni di effettivo servizio 
nella qualifica di direttore di sezione o equiparata, o di almeno quattordici 
anni di effettivo complessivo servizio nella carriera. 
Ai fini del computo dei periodi di effettivo complessivo servizio nella carriera 
direttiva previsti dai precedenti commi primo e settimo e dalle norme ivi 
richiamate, il servizio prestato in carriera corrispondente a quella direttiva o 
nella carriera di concetto è valutato, anche per gli impiegati delle carriere 
direttive ex speciali, nei limiti di cui agli articoli 41, commi primo e 
secondo, e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 
1077 (45/a). 
Sono fatti salvi il disposto di cui all'art. 61 dello stesso decreto, quello 
dell'art. 71 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (47), e le analoghe speciali 
disposizioni di legge (1/a). 
------------------------ 
(45) Riportato alla voce Ministero della difesa. 
(45/a) Riportato al n. A/XVIII. 
(46) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(45) Riportato alla voce Ministero della difesa. 
(45/a) Riportato al n. A/XVIII. 
(45/a) Riportato al n. A/XVIII. 
(47) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
66. Scrutini di promozione fino al 30 giugno 1975. 
Sino al 30 giugno 1975, per le promozioni alle qualifiche superiori a direttore 
di sezione, si prescinde dall'osservanza dei termini previsti, rispettivamente, 
dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 
1077 (45/a) e dall'art. 24 del presente decreto. 
Per le promozioni a dirigente superiore si osservano, in quanto applicabili, le 
disposizioni della legge 12 dicembre 1964, n. 1337 (48), salvo quanto previsto 
al successivo comma. 
Per i posti disponibili sino a tutto il 30 giugno 1973 la promozione a dirigente 
superiore è conferita, per metà secondo il turno di anzianità e per metà 
mediante scrutinio per merito comparativo, ai primi dirigenti che abbiano 
compiuto tre anni di anzianità alla data dello scrutinio (1/a). 
------------------------ 
(45/a) Riportato al n. A/XVIII. 
(48) La L. 12 dicembre 1964, n. 1337 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1964, n. 315) ha 
interpretato autenticamente l'articolo unico della L. 28 ottobre 1962, n. 1526 
(Gazz. Uff. 9 novembre 1962, n. 284), recante norme transitorie per la 
promozione a direttore di divisione e a primo archivista. Per completezza, si 
riporta qui il testo di entrambe le leggi sopra citate: 
"L. 28 ottobre 1962, n. 1526: 
Articolo unico. Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle 
promozioni di cui agli artt. 166 e 187 del testo unico approvato con D.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 3, si prescinde dai termini previsti dai suddetti articoli, 
qualora dette promozioni siano effettuate in dipendenza di istituzione o di 
ampliamento di organici o per la copertura dei posti di direttore di divisione e 
di primo archivista derivanti, rispettivamente, dalle promozioni conferite in 
soprannumero in attuazione della L. 19 ottobre 1959, n. 928, e della L. 22 
ottobre 1961, n. 1143, ovvero in applicazione di norme che riducono l'anzianità 
prescritta per le promozioni stesse. 
L. 12 dicembre 1964, n. 1337: 
Art. 1. La L. 28 ottobre 1962, n. 1526, e le precedenti leggi recanti deroga 
agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 
3, spiegano effetti tanto per le promozioni conferite mediante scrutinio per 
merito comparativo che per quelle conseguite a seguito dei concorsi previsti 
dagli articoli citati. 
Le promozioni conferite mediante scrutinio decorrono dalla data dei verbali del 
Consiglio di amministrazione; le promozioni conferite mediante concorso 
decorrono dalla data dei singoli scrutini nel limite dei posti di volta in volta 
resi disponibili per il concorso stesso o, eventualmente, dalla successiva data 
di compimento, da parte dei vincitori, dell'anzianità minima prescritta per 
l'ammissione al concorso. 
I vincitori dei concorsi precedono nel ruolo, secondo l'ordine di graduatoria, i 
promossi per scrutinio, indipendentemente dalla data di decorrenza delle 
promozioni. 
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica". 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
67. Esodo volontario. 
Ai dirigenti ed al restante personale delle carriere direttive i quali chiedano, 
entro il 30 giugno 1973, il collocamento a riposo anticipato sono attribuiti: 
a) un aumento di servizio di sette anni sia ai fini del compimento 
dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione sia ai fini della 
liquidazione della pensione o dell'indennità una volta tanto; agli stessi 
effetti l'aumento di servizio è di dieci anni per le donne con prole di età 
inferiore ai quattordici anni; 
b) un aumento di servizio pari al doppio del periodo occorrente per il 
raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo, e 
comunque per non oltre sette anni, ai fini della liquidazione dell'indennità di 
buonuscita; 
c) la qualifica immediatamente superiore a quella posseduta o, se l'interessato 
ne faccia domanda o rivesta la qualifica terminale della propria carriera, 
cinque aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a quelli in godimento, ai 
fini della liquidazione della pensione, o della indennità una volta tanto, e 
dell'indennità di buonuscita. 
Per qualifica immediatamente superiore a quella posseduta si intende quella 
eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale 
prevista dall'ordinamento generale della carriera stessa, ai sensi delle norme 
vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento; ove, a causa 
dell'anomala struttura del ruolo organico, nella progressione gerarchica di una 
determinata carriera sia omessa una qualifica intermedia, ai fini della 
determinazione della predetta qualifica superiore si fa riferimento alla 
progressione gerarchica tipo, conforme a quella dell'allegato I. Nei casi in cui 
per determinate qualifiche di particolari ruoli organici dirigenziali sia 
previsto il successivo conseguimento del trattamento economico stabilito 
dall'art. 47 per la qualifica superiore, agli stessi fini è attribuito il 
trattamento economico drevisto per quest'ultima qualifica, se l'interessato sia 
in godimento dello stipendio previsto per la qualifica meno elevata, o cinque 
aumenti periodici di stipendio, se sia in godimento dello stipendio previsto per 
la qualifica superiore. 
Ai fini dell'applicazione delle norme concorrenti l'esodo volontario, gli 
impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la 
qualifica di ispettore generale di divisione, od equiparate, sono assimilati, 
rispettivamente, ai funzionari con qualifica di dirigente superiore e di primo 
dirigente; per gli impiegati che conseguiranno tali qualifiche successivamente, 
si considerano qualifiche immediatamente superiori, rispettivamente, quella di 
dirigente superiore e quella di primo dirigente alla seconda classe di 
stipendio; per i direttori aggiunti di divisione e per i direttori di sezione si 
considerano le posizioni corrispondenti, rispettivamente, ai parametri 530 e 426 
(48/a). 
Ciascuno dei benefici indicati nei precedenti commi, anche se previsto da altre 
disposizioni di legge, può essere goduto una sola volta. Agli impiegati 
direttivi ed ai dirigenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge 24 
maggio 1970, n 336 (49), e successive modificazioni, che chiedano il 
collocamento a riposo entro la predetta data del 30 giugno 1973 è concesso di 
optare per i benefici previsti dalla citata legge o per le agevolazioni di cui 
ai precedenti commi, con l'aggiunta di cinque aumenti periodici di stipendio 
nella qualifica con la quale vengono collocati a riposo. 
L'esodo per il personale di cui al primo comma appartenente alle carriere 
tecniche è consentito sino alla concorrenza dei posti ad esaurimento di cui 
all'art. 60, lettera a), a prescindere dalla qualifica rivestita dai dirigenti e 
dagli impiegati delle carriere direttive che ne fanno domanda. La precedenza è 
data dall'ordine di presentazione delle domande e, a parità di data, dalla 
maggiore età degli interessati. 
L'esodo dei dirigenti e del restante personale delle carriere direttive, anche 
amministrative, del Ministero delle finanze potrà essere ritardato, con decreto 
del competente Ministro, sino ad un anno dalla data di presentazione della 
domanda e comunque non oltre il termine di compimento del limite massimo di età 
stabilito dalle vigenti disposizioni per il collocamento a riposo, in relazione 
alle esigenze connesse alla riforma tributaria prevista dalla legge 9 ottobre 
1961, n. 825 (50), e successive modificazioni ed integrazioni. 
In corrispondenza dei posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo ai 
sensi del presente articolo sono resi indisponibili nella qualifica iniziale del 
relativo ruolo organico della carriera direttiva altrettanti posti, sino alla 
revisione dei ruoli organici prevista dall'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 
249 (51), quale modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775 (52). 
Gli impiegati collocati a riposo ai sensi del presente articolo non possono 
essere assunti in impiego alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici (1/a). 
------------------------ 
(48/a) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 162, L. 
11 luglio 1980, n. 312, riportata al n. A/XXXI. 
(49) Riportata al n. N/VI. 
(50) Recte, L. 9 ottobre 1971, n. 825, riportata alla voce Imposte e tasse in 
genere. 
(51) Riportata al n. A/XV. 
(52) Riportata al n. A/XVII. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
68. Disposizioni particolari per il personale delle Amministrazioni dello Stato 
trasferito alle Regioni. 
Agli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che, nei limiti 
dei contingenti previsti dai decreti delegati emanati in attuazione dell'art. 17 
della legge 16 maggio 1970, n. 281 (53), sialno trasferiti alle Regioni a 
statuto ordinario in occasione del passaggio a queste ultime delle funzioni 
amministrative di cui all'art. 118 della Costituzione, è attribuita, con 
decorrenza giuridica ed economica dalla data del trasferimento predetto, la 
promozione alla qualifica superiore. Ove trattisi di dipendenti che rivestano 
già la qualifica terminale della rispettiva carriera, sono attribuiti, in luogo 
della promozione, cinque aumenti periodici di stipendio; agli impiegati con 
qualifica di ispettore generale, o equiparata, gli stessi aumenti periodici sono 
attribuiti nella qualifica di dirigente superiore; agli impiegati con qualifica 
di direttore di divisione, o equiparata, è attribuita la qualifica di dirigente 
superiore; ai direttori di sezione, ed equiparati, è attribuita la qualifica di 
direttore aggiunto di divisione alla prima classe di stipendio, elevata alla 
seconda per gli impiegati contemplati dall'art. 139, comma primo, del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (54). 
Agli operai dello Stato sono attribuiti cinque aumenti periodici di stipendio in 
aggiunta a quelli goduti nella categoria di appartenenza. 
Il personale non di ruolo, compreso nelle categorie di cui al regio decreto 4 
febbraio 1937, n. 100 (55), e successive modificazioni, è inquadrato nelle 
corrispondenti carriere di ruolo organico, alla qualifica iniziale, con 
l'attribuzione di cinque aumenti periodici di stipendio. 
Il beneficio previsto dal presente articolo non è cumulabile con quello di cui 
all'art. 3 della L. 24 maggio 1970, n. 336 (55/a) e con quelli previsti 
dall'art. 67 del presente decreto. 
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche al personale delle 
amministrazioni dello Stato comandato per le esigenze della prima costituzione 
degli uffici della Regione a statuto ordinario che sia immesso nei ruoli 
organici del personale delle predette Regioni nella loro prima istituzione. I 
benefici previsti sono concessi con effetto dalla data dell'immissione medesima. 

Ai fini della partecipazione ai concorsi di ammissione nelle carriere delle 
magistrature amministrative il personale transitato, ai sensi dei precedenti 
commi, nei ruoli organici delle Regioni è equiparato agli impiegati civili dello 
Stato (1/a). 
------------------------ 
(53) Riportata alla voce Regioni. 
(54) Riportato al n. A/XVIII. 
(55) Riportato al n. D/I. 
(55/a) Riportata al n. N/VI. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





69. Personale direttivo tecnico dei monopoli di Stato. 
Nei confronti degli impiegati del ruolo del personale direttivo tecnico 
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che, anteriormente alla data 
di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato nella carriera 
direttiva l'anzianità complessiva prevista dall'art. 8 della legge 23 dicembre 
1956, n. 1417 (56) per la promozione a direttore di divisione si applicano le 
disposizioni di cui al primo comma dell'art. 65. 
Ai fini della promozione alla qualifica di direttore di divisione, o equiparata, 
si applica il disposto di cui al penultimo comma dell'art. 97 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (54) (1/a). 
------------------------ 
(56) Riportata alla voce Monopoli di Stato. 
(54) Riportato al n. A/XVIII. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





70. Attribuzioni degli uffici. 
I singoli ordinamenti stabiliscono, in relazione alle esigenze dei vari rami di 
servizio, le attribuzioni particolari per i funzionari delle carriere direttive 
delle diverse qualifiche o livelli (1/a). 
------------------------ 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





71. Conservazione delle attuali funzioni. 
Nella prima applicazione del presente decreto e sino a quando non si provvederà 
a successive variazioni ai sensi del precedente art. 15, i dirigenti restano 
assegnati alle funzioni che esercitano alla data di entrata in vigore del 
decreto medesimo; ove queste non siano comprese tra quelle dirigenziali, al 
conferimento delle nuove funzioni dirigenziali si provvede con il decreto di 
inquadramento previsto dal precedenie articolo 59. 
I dirigenti generali conservano la qualifica di direttore generale acquisita in 
data anteriore alla entrata in vigore del presente decreto anche se non 
esercitino le nuove funzioni di cui all'art. 7 (1/a). 
------------------------ 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





72. Inquadramento di personale di altre Amministrazioni. 
Nella prima applicazione del presente decreto, i posti che dopo l'inquadramento 
previsto dai precedenti articoli 59 e 64 dovessero risultare vacanti nelle nuove 
dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, esclusa la qualifica di 
dirigente generale, e in quelle direttive, possono essere conferiti agli 
impiegati di corrispondente qualifica che, alla data di entrata in vigore del 
decreto medesimo, prestino da almeno un anno ininterrotto servizio presso 
l'Amministrazione nei cui ruoli sussistano le vacanze. 
Ai fini dell'inquadramento a dirigente la corrispondenza delle qualifiche è 
stabilita in conformità dell'allegato I. 
L'inquadramento è disposto, a domanda degli interessati, con decreto dei 
Ministri competenti, sentiti i rispettivi consigli di amministrazione. Si 
osserva il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 199 del testo unico 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 
(57). La domanda di inquadramento deve essere presentata entro un trimestre 
dall'entrata in vigore del presente decreto (1/a). 
------------------------ 
(57) Riportato al n. A/II. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
73. Liquidazione e riliquidazione delle pensioni. 
Con effetto dal 1° dicembre 1972 le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi 
dei dirigenti sono liquidati sulla base del trattamento economico definitivo 
previsto dal precedente art. 47, considerando in ogni caso l'indennità di 
funzione corrispondente alla qualifica rivestita. 
Con effetto dalla data predetta, le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi 
per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di cui al precedente art. 60 
sono liquidati sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi tato se, 
all'atto della cessazione dal servizio, avessero conseguito l'inquadramento a 
primo dirigente ai sensi dell'art. 62. 
Con effetto dalla stessa data le pensioni e gli assegni sostitutivi del 
personale direttivo, già in quiescenza, con qualifica non inferiore a direttore 
di divisione, o equiparata, sono riliquidati sulla base del trattamento 
economico definitivamente spettante ai dirigenti di corrispondente qualifica 
secondo il quadro di equiparazione di cui all'allegato I (1/a). 
------------------------ 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





74. Riduzione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali. 
Con il decreto previsto dal comma quarto dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, 
n. 249 (57/a), nel testo sostituito dall'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 
775, si provvederà alla riduzione delle dotazioni organiche delle qualifiche 
dirigenziali risultanti dalle allegate tabelle, per adeguarle alla nuova 
struttura degli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato 
che sarà stabilita successivamente all'entrata in vigore del presente decreto 
(1/a). 
------------------------ 
(57/a) Riportata al n. A/XV. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





75. Copertura dell'onere finanziario. 
All'onere netto a carico del bilancio per l'anno 1972, valutato in complessive 
L. 20 miliardi, ivi compresa la maggiore spesa conseguente alla attuazione 
dell'art. 67 per l'indennità di buonuscita da rimborsare ai competenti fondi, si 
provvede quanto a L. 3 miliardi e a L. 17 miliardi, rispettivamente, a carico e 
con riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo n. 3523 degli stati di 
previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1971 e 1972. 
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le 
occorrenti variazioni al bilancio dello Stato e a quello delle Amministrazioni 
autonome (1/a). 
------------------------ 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
76. Rinvio alle disposizioni generali. 
Per quanto non previsto dal presente decreto si osservano le disposizioni, con 
esso compatibili, relative alle corrispondenti carriere direttive. I riferimenti 
alle attuali qualifiche di dette carriere si intendono estesi a quelle 
dirigenziali secondo la corrispondenza risultante dall'allegato I. 
L'accantonamento dei posti nella qualifica iniziale dei singoli ruoli organici, 
in relazione a particolari posizioni di stato nelle qualifiche superiori, è 
effettuato per i dirigenti, nella qualifica iniziale del ruolo organico della 
carriera direttiva. 
Ai fini di quanto previsto agli articoli 54, 59, 60, 61, 62, 64, 67 e 68 del 
presente decreto, il richiamo alle qualifiche di direttore di sezione, direttore 
aggiunto di divisione, direttore di divisione e ispettore generale deve 
intendersi riferito, per quanto riguarda il personale che progredisce soltanto 
per classi di stipendio, ai parametri di stipendio corrispondenti alle 
qualifiche suddette. 
Sono abrogate le norme incompatibili con il presente decreto. 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (1/a). 
------------------------ 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





Allegato I (1/a) 


+-------------------------------+------------------------------+
|     FUNZIONARI DIRETTIVI      |      FUNZIONARI DIRIGENTI    |
+---------+---------------------+--------+---------------------+
|         |                     |Livelli |                     |
|Parametri|      Qualifica      |   di   |       Qualifica     |
|         |                     |funzione|                     |
+---------+---------------------+--------+---------------------+
|   772   |Prefetto di 1ª classe|    B   |Prefetto di 1ª classe|
|         | e qualifiche equipa-|        | e qualifiche equipa-|
|         | rate                |        | rate                |
|         |                     |        |                     |
|   742   |Direttore  generale e|    C   |Dirigente generale   |
|         | qualifiche   equipa-|        |                     |
|         | rate                |        |                     |
|         |                     |        |                     |
|   530   |Ispettore  generale e|    D   |Dirigente superiore  |
|         | qualifiche   equipa-|        |                     |
|         | rate                |        |                     |
|     -+  |                     |        |                     |
|   426|  |                     |        |                     |
|       > |Direttore di divisio-|    E   |Primo dirigente      |
|   387|  | ne e  qualifiche  e-|        |                     |
|     -+  | quiparate           |        |                     |
------------------------ 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





Allegato II (1/a) 
Tabelle organiche dei dirigenti 
Tabella I (1/a) 


             PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI              
                                                                
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello |               |  Posti  |                  |Posti di|
|  di    |   Qualifica   |   di    |      Funzione    |funzione|
|funzione|               |qualifica|                  |        |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
Quadro A. (57/b). - Dirigenti del Servizio  delle informazioni e
          dell'Ufficio della  proprietà  letteraria, artistica e
          scientifica

|   C    |Dirigente gene-|         |                  |        |
|        | rale . . . . .|   1     |Direttore generale|   1    |
|   D    |Dirigente supe-|         |                  |        |
|        | riore. . . . .|   2     |Capo servizio     |   2    |
|   E    |Primo dirigente|  10     |Direttore di divi-|        |
|        |               |         | sione            |  10    |
|        |               | ----    |                  |        |
|        |               |  13     |                  |        |

Quadro B. - Dirigenti  del Consiglio  nazionale  dell'economia e
          del lavoro (58)

|   B    |Segretario  ge-|         |                  |        |
|        | nerale . . . .|   1     |Segretario genera-|        |
|        |               |         | le               |   1    |
|   C    |Dirigente gene-|         |                  |        |
|        | rale . . . . .|   -     |                  |   -    |
|   D    |Dirigente supe-|         |                  |        |
|        | riore. . . . .|   5     |Primo referendario|   5    |
|   E    |Primo dirigente|   5     |Referendario      |   5    |
|        |               | ----    |                  |        |
|        |               |  11     |                  |        |

 Quadro C.  - Dirigenti del Consiglio nazionale delle ricerche

|   C    |Dirigente gene-|         |                  |        |
|        | rale . . . . .|   1     |Segretario   gene-|        |
|        |               |         | rale             |   1    |
|        |               | ----    |                  |        |
|        |               |   1     |                  |        |

  Quadro D.  - Dirigenti di segreteria del Consiglio di Stato

|   D    |Dirigente supe-|         |                  |        |
|        | riore. . . . .|   1     |Per  i  servizi di|        |
|        |               |         | segreteria       |   1    |
|   E    |Primo dirigente|   2     |Per  i  servizi di|        |
|        |               |         | segreteria       |   2    |
|        |               |  ---    |                  |        |
|        |               |   3     |                  |        |

Quadro E. - Dirigenti  della  segreteria  della  Corte dei conti
                            (58/a)

|   D    |Dirigente supe-|         |                  |        |
|        | riore. . . . .|   7     |Per  i  servizi di|        |
|        |               |         | segreteria       |   7    |
|   E    |Primo dirigente|  23     |Per  i  servizi di|        |
|        |               |         | segreteria       |  23    |
------------------------ 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
(57/b) Vedi, anche, l'art. 10, L. 5 agosto 1981, n. 416 e l'art. 30, L. 25 
febbraio 1987, n. 67, riportate alla voce Ente nazionale per la cellulosa e per 
la carta. 
(58) Vedi, anche, l'art. 23, L. 30 dicembre 1986, n. 936, riportata alla voce 
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. 
(58/a) Quadro così sostituito dall'art. 11, L. 7 agosto 1985, n. 428, riportata 
alla voce Ministero del tesoro. Vedi, anche, il D.P.R. 30 novembre 1990 (Gazz. 
Uff. 22 gennaio 1991, n. 18) ed ora il D.P.C.M. 28 aprile 1997, riportato alla 
voce Corte dei Conti. 
 





Tabella II (1/a) 


                 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI                  
                                                                
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello |               |  Posti  |                  |Posti di|
|  di    |   Qualifica   |   di    |      Funzione    |funzione|
|funzione|               |qualifica|                  |        |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
      Quadro A.  - Dirigenti amministrativi (58/b) (58/c)       

|   C    |Dirigente gene-|         |                  |        |
|        | rale . . . . .|   2     |Ispettore generale|   2 [*]|
|        |               |         | capo (Commissario|        |
|        |               |         | regionale capo)  |        |
|        |               |         |Consigliere  mini-|        |
|        |               |         | steriale (Esperto|        |
|        |               |         | amministrativo   |        |
|        |               |         | capo)            |        |
|        |               |         |                  |        |
|   D    |Dirigente supe-|         |                  |        |
|        | riore. . . . .|   9     |Capo ufficio      |   9 [*]|
|        |               |         |(Primo commissario|        |
|        |               |         | regionale)       |        |
|        |               |         |Consigliere  mini-|        |
|        |               |         | steriale aggiunto|        |
|        |               |         |(Esperto   ammini-|        |
|        |               |         | strativo)    Capo|        |
|        |               |         | reparto          |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|  18     |(Commissario   re-|  18 [*]|
|        |               |         | gion.)           |        |
|        |               |         |(V. cons. ministe-|        |
|        |               |         | riale)           |        |
|        |               |         |(Esperto   ammini-|        |
|        |               |         | strativo  aggiun-|        |
|        |               |         | to)              |        |
                                                                
----------                                                      
  Sono riportate le funzioni all'interno e tra parentesi le fun-
zioni all'estero                                                
                                                                
  [*] Fatto  salvo  quanto  disposto dall'art. 114, terzo comma,
D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18.                                   
                                                                
                                                                
 Quadro B. - Dirigenti per la ricerca storico diplomatica (58/c)
                                                                
|   D    |Dirigente supe-|         |                  |        |
|        | riore. . . . .|   2     |Esperto capo della|   2 [a]|
|        |               |         | ricerca   storico|        |
|        |               |         | diplomatica      |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|   2     |Esperto  superiore|   2    |
|        |               |         | della     ricerca|        |
|        |               |         | storico  diploma-|        |
|        |               |         | tica             |        |
                                                                
----------                                                      
  [a] Ad uno di essi può essere conferito l'incarico di diretto-
re dell'Archivio storico diplomatico.


          Quadro C. - Dirigente della biblioteca (58/c)         

|   E    |Primo dirigente|   1     |Direttore  biblio-|   1 [a]|
|        |               |         | teca             |        |
                                                                
----------                                                      
  [a] Dopo cinque anni di permanenza  nella qualifica compete il
trattamento economico del dirigente superiore.


     Quadro D.  - Dirigente esperto in crittografia (58/d)      

|   E    |Primo dirigente|   1     |Esperto   capo  in|   1 [a]|
|        |               |         | crittografia     |        |

----------
  [a] Dopo cinque anni di  permanenza nella qualifica compete il
trattamento economico del dirigente superiore.


   Quadro E.  - Dirigenti dell'Istituto agronomico d'oltremare  
                            (58/e)                              

|   C    |Dirigente gene-|   1     |Direttore generale|   1    |
|        | rale . . . . .|         | dell'Istituto    |        |
|        |               |         |                  |        |
|   D    |Dirigente supe-|   1     |V. direttore gene-|   1    |
|        | riore. . . . .|         | rale             |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|   2     |Direttore  labora-|   2    |
|        |               |         | torio            |        |
------------------------ 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
(58/b) Quadro così sostituito prima dalla tabella allegata al D.P.R. 29 dicembre 
1980, n. 1117 (Gazz. Uff. 21 aprile 1981, n. 109), e poi dalla tabella allegata 
alla L. 6 febbraio 1985, n. 15, riportata alla voce Ministero degli affari 
esteri. 
(58/c) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero degli 
affari esteri vedi, ora, il D.P.C.M. 14 ottobre 1996, riportato alla voce 
Ministero degli affari esteri. 
(58/c) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero degli 
affari esteri vedi, ora, il D.P.C.M. 14 ottobre 1996, riportato alla voce 
Ministero degli affari esteri. 
(58/c) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero degli 
affari esteri vedi, ora, il D.P.C.M. 14 ottobre 1996, riportato alla voce 
Ministero degli affari esteri. 
(58/d) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero degli 
affari esteri vedi, ora, il D.P.C.M. 14 ottobre 1996, riportato alla voce 
Ministero degli affari esteri. 
(58/e) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del 
presente istituto vedi, ora, il D.P.C.M. 4 febbraio 1997, riportato alla voce 
Ministero degli affari esteri. 
 





Tabella III (58/f) (1/a) 


                     MINISTERO DELL'INTERNO                     
                                                                
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello |               |  Posti  |                  |Posti di|
|  di    |   Qualifica   |   di    |   Funzione [a]   |funzione|
|funzione|               |qualifica|                  |        |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
Quadro A - Capo della polizia e  dirigenti  dell'Amministrazione
         civile (59)                                            

|        |               |        +                   |        |
|   B    |Capo  della po-|        | Capo della polizia|   1    |
|        | lizia  e  pre-|  49   <  Prefetto   di   1ª|  48    |
|        | fetto   di  1ª|        |  classe           |        |
|        | classe . . . .|        +                   |        |
|        |               |         |                  |        |
|   C    |Dirigente gene-|  74 [b] |Prefetto          |  74    |
|        | rale . . . . .|         |                  |        |
|        |               |         |                  |        |
|   D    |Dirigente supe-| 188     |Vice prefetto     | 188    |
|        | riore. . . . .|         |                  |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente| 198     |Vice  prefetto  i-| 198    |
|        |               |         | spettore         |        |
|        |               | -----   |                  |        |
|        |               | 509 [b] |                  |        |
                                                                
----------                                                      
  [a] L'ulteriore  specificazione  delle  funzioni  è  stabilita
nell'art. 34;                                                   
  [b] Oltre al posto dell'ex direttore  generale della soppressa
Opera  nazionale  ciechi civili che, con decorrenza dal 1° marzo
1973, verrà portato in aumento con le  funzioni  di  consigliere
ministeriale.
------------------------ 
(58/f) Tabella così modificata dal D.P.R. 28 febbraio 1980, n. 207 (Gazz. Uff. 5 
giugno 1980, n. 153). 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
(59) Vedi, ora, l'art. 97, L. 1° aprile 1981, n. 121, riportata alla voce 
Sicurezza pubblica. 
 








     Quadro B. - Dirigenti dei servizi di ragioneria (58/f)     

|   D    |Dirigente supe-|  16     |Ispettore ministe-|  16    |
|        | riore. . . . .|         | riale  e   consi-|        |
|        |               |         | gliere   ministe-|        |
|        |               |         | riale aggiunto   |        |
|        |               |         |                  |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Direttore di divi-|        |
|        |               |        |  sione            |        |
|   E    |Primo dirigente|  49   <  Ispettore  capo  e|  49    |
|        |               |        |  vice  consigliere|        |
|        |               |        |  ministeriale     |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               | ----    |                  | ----   |
|        |               |  65     |                  |  65    |
                                                                
------------------------ 
(58/f) Tabella così modificata dal D.P.R. 28 febbraio 1980, n. 207 (Gazz. Uff. 5 
giugno 1980, n. 153). 
 







        Quadro C.  - Dirigenti della pubblica sicurezza         
                                                                
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Vice   capo  della|   2    |
|        |               |        |  polizia          |        |
|   C    |Dirigente gene-|  20   <  Ispettore generale|  18    |
|        | rale . . . . .|        |  capo e consiglie-|        |
|        |               |        |  re ministeriale  |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Questore  e ispet-| 125    |
|        |               |        |  tore generale    |        |
|   D    |Dirigente supe-| 135   <                    |        |
|        | riore. . . . .|        | Consigliere  mini-|  10    |
|        |               |        |  steriale aggiunto|        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Vice   questore  e|        |
|        |               |        |  direttore di  di-|        |
|  E     |Primo dirigente|        |  visione          | 346    |
|        | (59/a) . . . .| 350   <  Ispettrice  capo e|   4    |
|        |               |        |  vice  consigliere|        |
|        |               |        |  ministeriale  per|        |
|        |               |        |  la  polizia  fem-|        |
|        |               |        |  minile           |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               | ---     |                  |        |
|        |               | 505     |                  |        |
                                                                
------------------------ 
(59/a) In tale qualifica l'art. 47, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, ha disposto 
l'elevazione della dotazione di sedici unità. 
 







     Quadro D.  - Dirigenti per la protezione civile (59/b)     
                                                                
|  C     |Dirigente gene-|   1     |Ispettore capo dei|   1    |
|        | rale . . . . .|         | servizi antincen-|        |
|        |               |         | di               |        |
|        |               |         |Dirigente del Ser-|   1    |
|        |               |         | vizio     tecnico|        |
|        |               |         | centrale         |        |
|        |               |         |Comandante   delle|   1    |
|        |               |         | scuole centrali  |        |
|        |               |         |Direttore      del|   1    |
|        |               |         | Centro  studi  ed|        |
|        |               |         | esperienze       |        |
|        |               |         |Ispettori generali|   3    |
|        |               |         | del  Servizio ae-|        |
|        |               |         | roportuale       |        |
|        |               |         |                  |        |
|  D     |Dirigente supe-|  26     |Ispettore generale|   2    |
|        | riore. . . . .|         | e consigliere mi-|        |
|        |               |         | nisteriale    ag-|        |
|        |               |         | giunto           |        |
|        |               |         |Dirigente del ser-|   1    |
|        |               |         | vizio sanitario  |        |
|        |               |         |Dirigente del ser-|   1    |
|        |               |         | vizio     ginnico|        |
|        |               |         | sportivo         |        |
|        |               |         |Dirigente    dello|  16    |
|        |               |         |Ispettorato regio-|        |
|        |               |         | nale  o  interre-|        |
|        |               |         | gionale          |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente| 113     |Ispettore  capo  e| 113    |
|        | (59/bb). . . .|         | viceconsigliere  |        |
|        |               |         | ministeriale     |        |

------------------------ 
(59/b) Quadro così sostituito dalla tabella C allegata alla L. 23 dicembre 1980, 
n. 930. 
(59/bb) Per l'aumento di due posti, vedi l'art. 5, L. 4 marzo 1982, n. 66, 
riportata alla voce Servizi antincendi. 
 







         Quadro E.  - Dirigenti degli Archivi di Stato

|   C    |Dirigente gene-|   1     |Sovrintendente    |   1    |
|        | rale . . . . .|         | dell'Archivio    |        |
|        |               |         | centrale    dello|        |
|        |               |         | Stato            |        |
|        |               |         |Ispettore generale|   6    |
|        |               |         | e consigliere mi-|        |
|        |               |         | nisteriale    ag-|        |
|        |               |         | giunto           |        |
|        |               |         |Segretario     del|   1    |
|        |               |         | Consiglio   supe-|        |
|        |               |         | riore  degli  ar-|        |
|        |               |         | chivi di Stato   |        |
|        |               |         |Vice sovrintenden-|   1    |
|        |               |         | te dell' Archivio|        |
|        |               |         | centrale         |        |
|        |               |         |                  |        |
|   D    |Dirigente supe-|  26     |Dirigente  di  so-|  18    |
|        | riore. . . . .|         | vrintendenza e di|        |
|        |               |         | archivio    nelle|        |
|        |               |         | sedi  più  impor-|        |
|        |               |         | tanti            |        |
|        |               |         |Direttore  di  so-|  45    |
|        |               |         | vrintendenza    e|        |
|        |               |         | direttore  di ar-|        |
|        |               |         | chivio  di  Stato|        |
|        |               |         | nelle   sedi   di|        |
|        |               |         | particolare   im-|        |
|        |               |         | importanza       |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|  50     |Dirigente   centro|   1    |
|        |               |         | fotoriproduzione |        |
|        |               |         | legatoria  e  re-|        |
|        |               |         | stauro           |        |
|        |               |         |Direttore di divi-|   4    |
|        |               |         | sione            |        |

Quadro F. - Dirigenti dell'Amministrazione per le attività assi-
          stenziali italiane e internazionali

|   C    |Dirigente gene-|   1     |Direttore generale|   1    |
|        | rale . . . . .|         |                  |        |
|        |               |         |                  |        |
|   D    |Dirigente supe-|   3     |Vice direttore ge-|   1    |
|        | riore. . . . .|         | nerale           |        |
|        |               |         |Ispettore generale|   2    |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|   6     |Direttore di divi-|   5    |
|        |               |         | sione            |        |
|        |               |         |Ispettore capo    |   1    |
------------------------ 
 





Tabella IV (1/a) 


                MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA                 
                                                                
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello |               |  Posti  |                  |Posti di|
|  di    |   Qualifica   |   di    |      Funzione    |funzione|
|funzione|               |qualifica|                  |        |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
Quadro A. (59/c) - Dirigenti delle cancellerie e segreterie giu-
                 diziarie

|   D    |Dirigente supe-|  74     |Dirigente    della|   1    |
|        | riore         |         | cancelleria della|        |
|        |               |         | Corte  di  cassa-|        |
|        |               |         | zione            |        |
|        |               |         |Dirigente    della|   1    |
|        |               |         | segreteria  della|        |
|        |               |         | procura  generale|        |
|        |               |         | presso  la  Corte|        |
|        |               |         | di cassazione    |        |
|        |               |         |Dirigente    della|   1    |
|        |               |         | cancelleria   del|        |
|        |               |         | Tribunale   supe-|        |
|        |               |         | riore delle acque|        |
|        |               |         | pubbiche         |        |
|        |               |         |Dirigente    della|  26    |
|        |               |         | cancelleria della|        |
|        |               |         | corte di appello |        |
|        |               |         |Dirigente    della|  26    |
|        |               |         | segreteria  della|        |
|        |               |         | procura  generale|        |
|        |               |         | presso  la  corte|        |
|        |               |         | di appello       |        |
|        |               |         |Ispettore superio-|  12    |
|        |               |         | re               |        |
|        |               |         |Consigliere  mini-|   7    |
|        |               |         | steriale aggiunto|        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente| 392     |Dirigente    della| 159    |
|        |               |         | cancelleria   del|        |
|        |               |         | tribunale        |        |
|        |               |         |Dirigente    della|  94    |
|        |               |         | segreteria  della|        |
|        |               |         | procura della Re-|        |
|        |               |         | pubblica   presso|        |
|        |               |         | il  tribunale  di|        |
|        |               |         | città   capoluogo|        |
|        |               |         | di provincia     |        |
|        |               | -----   |                  |        |
|        |               | 466     |                  |        |
|        |               |         |Ispettore capo    |  24    |
|        |               |         |Dirigente    della|  97    |
|        |               |         | cancelleria    di|        |
|        |               |         | uffici giudiziari|        |
|        |               |         | di    particolare|        |
|        |               |         | importanza       |        |
|        |               |         |Vice   consigliere|  18    |
|        |               |         | ministeriale     |        |

Quadro  B. -  Dirigenti  degli  Istituti  di prevenzione e  pena
                             (59/d)

|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Ispettore generale|   4    |
|        |               |        |  o consigliere mi-|        |
|   D    |Dirigente supe-|  13   <   nisteriale    ag-|        |
|        | riore. . . . .|        |  giunto           |        |
|        |               |        | Ispettore distret-|   9    |
|        |               |        |  tuale            |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Direttore    degli|  32    |
|        |               |        |  II. P.P.   e  dei|        |
|        |               |        |  centri  di riedu-|        |
|        |               |        |  cazione minorenni|        |
|        |               |        |  di    particolare|        |
|        |               |        |  importanza       |        |
|        |               |        | Vice   consigliere|   2    |
|        |               |        |  ministeriale     |        |
|        |               |        | Primo    dirigente|   9    |
|        |               |        |  addetto  con fun-|        |
|        |               |        |  zioni  vicarie  e|        |
|   E    |Primo dirigente|  44   <   di collaborazione|        |
|        |               |        |  presso gli uffici|        |
|        |               |        |  dell'ispettore   |        |
|        |               |        |  distrettuale     |        |
|        |               |        | Primo    dirigente|   1    |
|        |               |        |  direttore   della|        |
|        |               |        |  scuola  di forma-|        |
|        |               |        |  zione per il per-|        |
|        |               |        |  sonale civile de-|        |
|        |               |        |  gli  istituti  di|        |
|        |               |        |  prevenzione  e di|        |
|        |               |        |  pena per adulti  |        |
|        |               |        +                   |        |

             Quadro C.  - Dirigenti tecnici (59/d)

|   D    |Dirigente supe-|   1     |Consigliere  mini-|   1    |
|        | riore. . . . .|         | steriale         |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|   5     |Dirigente  tecnico|   5    |
|        |               |         | edile, industria-|        |
|        |               |         | le  o  agrario  o|        |
|        |               |         | vice  consigliere|        |
|        |               |         | ministeriale     |        |

             Quadro D.  - Dirigenti sanitari (59/d)             

|   D    |Dirigente supe-|   1     |Ispettore generale|   1    |
|        | riore. . . . .|         | sanitario        |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|   4     |Dirigente  sanita-|   4    |
|        |               |         | rio              |        |

      Quadro E. - Dirigenti per il servizio sociale (59/d)      

|   D    |Dirigente supe-|   1     |Ispettore generale|   1    |
|        | riore. . . . .|         | per i servizi so-|        |
|        |               |         | ciali            |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|   3     |Direttore  di cen-|   3    |
|        |               |         | tro  di servizio |        |
|        |               |         | sociale          |        |

         Quadro F.  - Dirigenti dell'ufficio traduzioni

|   E    |Primo dirigente|   1 [a] |Direttore dell'uf-|   1    |
|        |               |         | ficio traduzione |        |

Quadro  G.  -   Dirigenti   dell'Amministrazione  degli  archivi
                        notarili (59/e)

|   C    |Dirigente gene-|   1     |Direttore dell'uf-|   1    |
|        | rale . . . . .|         | ficio    centrale|        |
|        |               |         | degli archivi no-|        |
|        |               |         | tarili           |        |
|        |               |         |                  |        |
|   D    |Dirigente supe-|  11     |Consigliere  mini-|   1    |
|        | riore . . . . |         | steriale aggiunto|        |
|        |               |         |Capo di circoscri-|   5    |
|        |               |         | zione ispettiva  |        |
|        |               |         |Sovrintendente  di|   5    |
|        |               |         | archivio notarile|        |
|        |               |         | nelle sedi di Ro-|        |
|        |               |         | ma, Torino, Mila-|        |
|        |               |         | no, Firenze e Na-|        |
|        |               |         | poli             |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|  25     |Direttore di divi-|   3    |
|        |               |         | sione            |        |
|        |               |         |Conservatore  capo|  22    |
|        |               |         | di archivio nota-|        |
|        |               |         | rile             |        |

    Quadro H.  - Dirigenti per la giustizia minorile (59/f)

|   D    |Dirigente supe-|   2     |Ispettore generale|   2    |
|        | riore         |         | e consigliere mi-|        |
|        |               |         | nisteriale    ag-|        |
|        |               |         | giunto           |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo  dirigen-|  20     |Dirigente di  cen-|  17    |
|        | te            |         | tri  per  la giu-|        |
|        |               |         | stizia   minorile|        |
|        |               |         | (dodici) e di uf-|        |
|        |               |         | fici di servizio |        |
|        |               |         | sociale (cinque) |        |
|        |               |         |Direttori       di|   3    |
|        |               |         | strutture ammini-|        |
|        |               |         | strative dell'Uf-|        |
|        |               |         | ficio centrale   |        |
                                                                
----------                                                      
  [a] Dopo cinque anni di permanenza  nella  qualifica spetta il
trattamento economico della qualifica di dirigente superiore.   
------------------------ 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
(59/c) Quadro così sostituito dall'art. 2, D.L. 8 maggio 1989, n. 166, riportato 
alla voce Calabria e da ultimo dall'art. 1, comma 1, L. 8 agosto 1991, n. 263 
(Gazz. Uff. 20 agosto 1991, n. 194). I commi 2 e 3 dello stesso art. 1 hanno, 
inoltre, così disposto: 
"2. La dotazione organica del personale appartenente alla ottava qualifica 
funzionale, profilo professionale "funzionario di cancelleria", determinata, ai 
sensi dell'art. 6 della L. 11 luglio 1980, n. 312, con D.P.C.M. 8 marzo 1988, 
registrato alla Corte dei conti il successivo 4 giugno 1988, è ridotta di 
quarantasette unità. 
3. I posti recati in aumento dalla presente legge sono attribuiti in aggiunta 
alle normali vacanze createsi nell'anno 1990". Vedi, ora, la tabella allegata al 
D.P.C.M. 13 aprile 1995, riportato alla voce Ministero di grazia e giustizia. 
(59/d) Vedi, ora, l'art. 3 e le tab. A e B allegate al D.Lgs. 30 ottobre 1992, 
n. 445, riportato alla voce Carceri e case di rieducazione. 
(59/d) Vedi, ora, l'art. 3 e le tab. A e B allegate al D.Lgs. 30 ottobre 1992, 
n. 445, riportato alla voce Carceri e case di rieducazione. 
(59/d) Vedi, ora, l'art. 3 e le tab. A e B allegate al D.Lgs. 30 ottobre 1992, 
n. 445, riportato alla voce Carceri e case di rieducazione. 
(59/d) Vedi, ora, l'art. 3 e le tab. A e B allegate al D.Lgs. 30 ottobre 1992, 
n. 445, riportato alla voce Carceri e case di rieducazione. 
(59/e) Quadro così sostituito dall'allegato C alla L. 16 ottobre 1991, n. 321. 
Vedi, ora, il D.P.C.M. 20 dicembre 1996. 
(59/f) Quadro così inserito dall'art. 26, e dalla relativa tabella B, D.L. 8 
giugno 1992, n. 306, riportato alla voce Sicurezza pubblica. Vedi, ora, la 
tabella A allegata allo stesso decreto come sostituita dal D.P.C.M. 23 aprile 
1997 (Gazz. Uff. 28 giugno 1997, n. 149, S.O.). 
 





Tabella V (59/g) (1/a) 


    MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA     
        Dirigenti amministrativi e consiglieri economici        
                                                                
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello |               |  Posti  |                  |Posti di|
|  di    |   Qualifica   |   di    |      Funzione    |funzione|
|funzione|               |qualifica|                  |        |
+--------+---------------+---------Á------------------+--------+
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Direttore generale|   2    |
|        |               |        |  e  Direttore ser-|        |
|   C    |Dirigente gene-|   7   <   vizio centrale   |        |
|        | rale . . . . .|        | Consigliere  mini-|   5    |
|        |               |        |  steriale         |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Vice Direttore ge-|   3    |
|        |               |        |  nerale e Vice Ca-|        |
|        |               |        |  po  servizio cen-|        |
|   D    |Dirigente supe-|   9   <   trale            |        |
|        | riore. . . . .|        | Capo ufficio orga-|   1    |
|        |               |        |  nizzazione       |        |
|        |               |        | Consigliere  mini-|   5    |
|        |               |        |  steriale aggiunto|        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Direttore di divi-|  27    |
|   E    |Primo dirigente|  27   <   sione e  Capo uf-|        |
|        |               |        |  ficio equiparato |        |
|        |               |        +                   |        |
------------------------ 
(59/g) Tabella così sostituita dall'art. 10, L. 17 dicembre 1986, n. 878, 
riportata alla voce Ministero del bilancio e della programmazione economica. 
Vedi, ora, il D.P.C.M. 4 agosto 1995, riportato alla stessa voce. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





Tabella VI (1/a) 


                    MINISTERO DELLE FINANZE                     
                  Qualifiche dirigenziali (60)                  
                                                                
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello |               |  Posti  |                  |Posti di|
|  di    |   Qualifica   |   di    |      Funzione    |funzione|
|funzione|               |qualifica|                  |        |
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|        |               |         | I. Ruolo ammini- |        |
|        |               |         |    strativo.     |        |
|   B    |Dirigente gene-|    4    |Segretario genera-|        |
|        | rale          |         | le. . . . . . . .|    1   |
|        |               |         |Direttore generale|        |
|        |               |         | di   dipartimento|        |
|        |               |         | o della direzione|        |
|        |               |         | generale   affari|        |
|        |               |         | generali e perso-|        |
|        |               |         | nale. . . . . . .|    3   |
|        |               |         |                  |        |
|   C    |Dirigente gene-|   32    |Direttore di uffi-|        |
|        | rale          |         | cio centrale del-|        |
|        |               |         | l'ufficio del se-|        |
|        |               |         | gretario generale|    5   |
|        |               |         |Vice direttore ge-|        |
|        |               |         | nerale e diretto-|        |
|        |               |         | re centrale . . .|    3   |
|        |               |         |Direttore centrale|    9   |
|        |               |         |Direttore regiona-|        |
|        |               |         | le  delle entrate|        |
|        |               |         | nelle  sedi   più|        |
|        |               |         | rilevanti . . . .|   15   |
|        |               |         |                  |        |
|   D    |Dirigente supe-|   556   |Direttore  di ser-|        |
|        | riore         |         | vizi  amministra-|        |
|        |               |         | tivi negli  uffi-|        |
|        |               |         | ci   centrali   e|        |
|        |               |         | nelle   direzioni|        |
|        |               |         | centrali e diret-|        |
|        |               |         | tore  dei servizi|        |
|        |               |         | dell'ufficio  del|        |
|        |               |         | coordinamento le-|        |
|        |               |         | gislativo; ispet-|        |
|        |               |         | tore     generale|        |
|        |               |         | centrale;  consi-|        |
|        |               |         | gliere   ministe-|        |
|        |               |         | riale   aggiunto;|        |
|        |               |         | direttore di cen-|        |
|        |               |         | tro informativo .|   96   |
|        |               |         |Direttore regiona-|        |
|        |               |         | le  delle entrate|        |
|        |               |         | nelle  sedi  meno|        |
|        |               |         | rilevanti; diret-|        |
|        |               |         | tore  di servizio|        |
|        |               |         | o di reparto nel-|        |
|        |               |         | le  direzioni re-|        |
|        |               |         | gionali o compar-|        |
|        |               |         | timentali;capo di|        |
|        |               |         | servizio ispetti-|        |
|        |               |         | vo nelle direzio-|        |
|        |               |         | ni  regionali   o|        |
|        |               |         | compartimentali .|   60   |
|        |               |         |Direttore  di cen-|        |
|        |               |         | tro di servizio o|        |
|        |               |         | di  ufficio delle|        |
|        |               |         | entrate o  di uf-|        |
|        |               |         | ficio  del terri-|        |
|        |               |         | torio  nelle sedi|        |
|        |               |         | più rilevanti . .|  400   |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|  1.535  |Direttore di divi-|        |
|        |               |         | sione negli uffi-|        |
|        |               |         | ci   centrali   o|        |
|        |               |         | nelle   direzioni|        |
|        |               |         | centrali;diretto-|        |
|        |               |         | re  di  divisione|        |
|        |               |         | nell'ufficio  del|        |
|        |               |         | coordinamento le-|        |
|        |               |         | gislativo; diret-|        |
|        |               |         | tore  di servizio|        |
|        |               |         | amministrativo   |        |
|        |               |         | nel SECIT; ispet-|        |
|        |               |         | tore capo centra-|        |
|        |               |         | le;  vice  consi-|        |
|        |               |         | gliere   ministe-|        |
|        |               |         | riale,  direttore|        |
|        |               |         | di centro  infor-|        |
|        |               |         | mativo. . . . . .|  135   |
|        |               |         |Direttore  di  re-|        |
|        |               |         | parto nelle dire-|        |
|        |               |         | zioni regionali o|        |
|        |               |         | compartimentali; |        |
|        |               |         | ispettore capo. .|  200   |
|        |               |         |Direttore di uffi-|        |
|        |               |         | cio delle entrate|        |
|        |               |         | o del territorio;|        |
|        |               |         | capo reparto  nei|        |
|        |               |         | centri  di servi-|        |
|        |               |         | zio o negli uffi-|        |
|        |               |         | ci delle  entrate|        |
|        |               |         | o di  ufficio del|        |
|        |               |         | territorio. . . .|1.200   |
|        |               |         |                  |        |
|        |               |         |II. Ruolo tecnico.|        |
|        |               |         |                  |        |
|   D    |Dirigente supe-|   48    |Direttore  di ser-|        |
|        | riore         |         | vizi  tecnici ne-|        |
|        |               |         | gli  uffici  cen-|        |
|        |               |         | trali e nelle di-|        |
|        |               |         | rezioni centrali;|        |
|        |               |         | direttore di cen-|        |
|        |               |         | tro  informativo;|        |
|        |               |         | direttore  regio-|        |
|        |               |         | nale;direttore di|        |
|        |               |         | ufficio  del ter-|        |
|        |               |         | ritorio; diretto-|        |
|        |               |         | re   di   reparto|        |
|        |               |         | tecnico nelle di-|        |
|        |               |         | rezioni  regiona-|        |
|        |               |         | li; ispettore ge-|        |
|        |               |         | nerale regionale;|        |
|        |               |         | consigliere mini-|        |
|        |               |         | steriale aggiunto|   48   |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|   245   |Dirigente di divi-|        |
|        |               |         | sione nelle dire-|        |
|        |               |         | zioni   centrali;|        |
|        |               |         | vice  consigliere|        |
|        |               |         | ministeriale; di-|        |
|        |               |         | rettore di repar-|        |
|        |               |         | to nelle direzio-|        |
|        |               |         | ni regionali; di-|        |
|        |               |         | rettore  di uffi-|        |
|        |               |         | cio  del territo-|        |
|        |               |         | rio o  di reparto|        |
|        |               |         | negli  uffici del|        |
|        |               |         | territorio;ispet-|        |
|        |               |         | tore  capo regio-|        |
|        |               |         | nale;direttore di|        |
|        |               |         | centro informati-|        |
|        |               |         | vo. . . . . . . .|  245   |
------------------------ 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
(60) Da ultimo l'art. 10 e la tabella allegata alla L. 29 ottobre 1991, n. 358, 
riportata alla voce Ministero delle finanze, hanno così sostituito i quadri A, 
B, C, D, H, I, L ed M1. Vedi, anche, l'art. 67, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, 
riportato alla voce Imposte e tasse in genere. Per l'attuale dotazione organica 
del personale del Ministero delle Finanze vedi. ora, il D.P.C.M. 18 novembre 
1996, riportato alla voce Ministero delle finanze. 
 








Quadro E. -  Dirigenti generali del Dipartimento delle  dogane e
          delle imposte indirette (60/a)

|   B    |Direttore gene-|   1     |Dirigente generale|    1   |
|        | rale . . . . .|         | del  Dipartimento|        |
|        |               |         | delle  Dogane  ed|        |
|        |               |         | Imposte Indirette|        |
|        |               |         |                  |        |
|   C    |Direttore  cen-|   3     |Vice Direttore ge-|    1   |
|        | trale. . . . .|         | nerale e Diretto-|        |
|        |               |         | re centrale      |        |
|        |               |         |Direttore centrale|    2   |

Quadro F. -  Dirigenti del Dipartimento  delle  Dogane  e  delle
          imposte indirette (60/a)

- Sottoquadro F1 - Dirigenti amministrativi

|   D    |Dirigente supe-|  37     |Direttore   di  i-|   37   |
|        | riore. . . . .|         | spettorato  gene-|        |
|        |               |         | rale  o Direttore|        |
|        |               |         | compartimentale o|        |
|        |               |         | Direttore  di re-|        |
|        |               |         | parto   comparti-|        |
|        |               |         | mentale  o Ispet-|        |
|        |               |         | tore  generale  o|        |
|        |               |         | Consigliere mini-|        |
|        |               |         | steriale aggiunto|        |
|        |               |         | o  addetto  doga-|        |
|        |               |         | nale             |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente| 145     |Direttore di divi-|  145   |
|        |               |         | sione o Direttore|        |
|        |               |         | di Circoscrizione|        |
|        |               |         | doganale o Diret-|        |
|        |               |         | tore  di  reparto|        |
|        |               |         | compartimentale o|        |
|        |               |         | Ispettore  Capo o|        |
|        |               |         | Vice  Consigliere|        |
|        |               |         | ministeriale    o|        |
|        |               |         | Addetto doganale |        |

- Sottoquadro F2 - Dirigenti tecnici: Chimici

|   D    |Dirigente Supe-|   8     |Direttore   di  i-|    8   |
|        | riore. . . . .|         | spettorato  gene-|        |
|        |               |         | rale  o Direttore|        |
|        |               |         | compartimentale o|        |
|        |               |         | Direttore  di re-|        |
|        |               |         | parto   comparti-|        |
|        |               |         | mentale  o Ispet-|        |
|        |               |         | tore  generale  o|        |
|        |               |         | Consigliere mini-|        |
|        |               |         | steriale aggiunto|        |
|   E    |Primo dirigente|  26     |Direttore di divi-|   26   |
|        |               |         | sione o Direttore|        |
|        |               |         | di    laboratorio|        |
|        |               |         | chimico  o Diret-|        |
|        |               |         | tore  di  reparto|        |
|        |               |         | compartimentale, |        |
|        |               |         | Ispettore  Capo o|        |
|        |               |         | Vice  Consigliere|        |
|        |               |         | ministeriale     |        |

- Sottoquadro F3 - Dirigenti tecnici: Ingegneri

|   D    |Dirigente supe-|  11     |Direttore   di  i-|   11   |
|        | riore. . . . .|         | spettorato  o Di-|        |
|        |               |         | rettore comparti-|        |
|        |               |         | mentale  o Diret-|        |
|        |               |         | tore  di  reparto|        |
|        |               |         | compartimentale o|        |
|        |               |         | Ispettore genera-|        |
|        |               |         | le  o Consigliere|        |
|        |               |         | ministeriale  ag-|        |
|        |               |         | giunto           |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|  49     |Direttore di divi-|   49   |
|        |               |         | sione o Direttore|        |
|        |               |         | di ufficio tecni-|        |
|        |               |         | co  di  finanza o|        |
|        |               |         | Direttore  di Re-|        |
|        |               |         | parto   comparti-|        |
|        |               |         | mentale  o Ispet-|        |
|        |               |         | tore  capo o Vice|        |
|        |               |         | consigliere   mi-|        |
|        |               |         | nisteriale       |        |

                   Qualifiche ad esaurimento
+---------------------------------+--------+-----------+-------+
|                                 |        |  Tecnici  |Tecnici|
|                                 | Amm.vi | ingegneri |chimici|
|                                 +--------+-----------+-------+
|Ispettore Generale. . . . . . . .|    70  |      3    |   14  |
|Direttore Divisione - o  qualifi-|        |           |       |
|  che equiparate. . . . . . . . .|   285  |      3    |   13  |
                                  |   ---  |     ---   |  ---- |
                                  |   355  |      6    |   27  |

Quadro G. - Dirigenti delle dogane

|        |               |         |Direttore U.C.R.  |    1   |
|        |               |         |Direttore U.T.C.D.|    1   |
|        |               |         |                  |        |
|   D    |Dirigente supe-|  19     |Capo compartimento|   17   |
|        | riore         |         | doganale e ispet-|        |
|        |               |         | tore generale    |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|  95     |Titolare di circo-|   95   |
|        |               |         | scrizione dogana-|        |
|        |               |         | le  e   ispettore|        |
|        |               |         | capo             |        |

Quadro H. - Dirigenti delle imposte dirette (60/b)


Quadro I. - Dirigenti delle conservatorie  dei  registri immobi-
          liari (60/b)


Quadro L. - Dirigenti  uffici  tasse  e  imposte indirette sugli
          affari (60/b)


Quadro M/1. - Dirigenti tecnici dell'organizzazione  dei servizi
            tributari (60/b)

------------------------ 
(60/a) Quadro così sostituito dall'art. 30 e dalla Tab. A, D.Lgs. 26 aprile 
1990, n. 105, riportato alla voce Dogane. Per le attuali dotazioni organiche del 
personale di cui ai quadri E ed F vedi, ora, il D.P.C.M. 2 dicembre 1996, 
riportato alla voce Dogane. 
(60/a) Quadro così sostituito dall'art. 30 e dalla Tab. A, D.Lgs. 26 aprile 
1990, n. 105, riportato alla voce Dogane. Per le attuali dotazioni organiche del 
personale di cui ai quadri E ed F vedi, ora, il D.P.C.M. 2 dicembre 1996, 
riportato alla voce Dogane. 
(60/b) Da ultimo, l'art. 10 e la tabella allegata alla L. 29 ottobre 1991, n. 
358, riportata alla voce Ministro delle finanze, hanno così sostituito i quadri 
A, B, C, D, H, I, L ed M1. Per l'attuale dotazione organica del personale del 
Ministero delle finanze, vedi il D.P.C.M. 18 novembre 1996, riportato alla voce 
Ministero delle finanze. 
(60/b) Da ultimo, l'art. 10 e la tabella allegata alla L. 29 ottobre 1991, n. 
358, riportata alla voce Ministro delle finanze, hanno così sostituito i quadri 
A, B, C, D, H, I, L ed M1. Per l'attuale dotazione organica del personale del 
Ministero delle finanze, vedi il D.P.C.M. 18 novembre 1996, riportato alla voce 
Ministero delle finanze. 
(60/b) Da ultimo, l'art. 10 e la tabella allegata alla L. 29 ottobre 1991, n. 
358, riportata alla voce Ministro delle finanze, hanno così sostituito i quadri 
A, B, C, D, H, I, L ed M1. Per l'attuale dotazione organica del personale del 
Ministero delle finanze, vedi il D.P.C.M. 18 novembre 1996, riportato alla voce 
Ministero delle finanze. 
(60/b) Da ultimo, l'art. 10 e la tabella allegata alla L. 29 ottobre 1991, n. 
358, riportata alla voce Ministro delle finanze, hanno così sostituito i quadri 
A, B, C, D, H, I, L ed M1. Per l'attuale dotazione organica del personale del 
Ministero delle finanze, vedi il D.P.C.M. 18 novembre 1996, riportato alla voce 
Ministero delle finanze. 
 








Quadro N. - Dirigenti generali dell'Amministrazione autonoma dei
          monopoli di Stato (60/c)

|   B    |Direttore gene-|   1     |Direttore generale|    1   |
|        | rale di azien-|         | dei  monopoli  di|        |
|        | da autonoma. .|         | Stato            |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Vice direttore ge-|    1   |
|        |               |        |  nerale tecnico   |        |
|        |               |        | Vice direttore ge-|    1   |
|   C    |Dirigente gene-|   8   <   nerale    ammini-|        |
|        | rale . . . . .|        |  strativo         |        |
|        |               |        | Direttore centrale|    3   |
|        |               |        |  tecnico          |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |         |Direttore centrale|    3   |
|        |               |         | amministrativo   |        |
|        |               | ------  |                  |        |
                             9

Quadro O. - Dirigenti  tecnici dell'Amministrazione autonoma dei
          monopoli di Stato (60/d)

|   D    |Dirigente supe-|  21 [a] |Vice     direttore|   21   |
|        | riore. . . . .|         | centrale,ispetto-|        |
|        |               |         | re generale e di-|        |
|        |               |         | rettore superiore|        |
|        |               |         | di stabilimento  |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|  29 [b] |Direttore di divi-|   29   |
|        |               |         | sione e direttore|        |
|        |               |         | di stabilimento  |        |

----------
  [a] Di cui: 5 per la branca  coltivazione  tabacchi; 14 per la
branca manifattura tabacchi; 2 per la branca sale e chinino;
  [b] Di cui: 8 per la branca  coltivazione  tabacchi; 16 per la
branca manifattura tabacchi; 5 per la branca sale e chinino.

Quadro P. - Dirigenti  amministrativi dell'Amministrazione auto-
          noma dei monopoli di Stato (61)

|   D    |Dirigente supe-|  13     |Vice     direttore|   13   |
|        | riore. . . . .|         | centrale,ispetto-|        |
|        |               |         | re generale e di-|        |
|        |               |         | rettore superiore|        |
|        |               |         | di    ispettorato|        |
|        |               |         | compartimentale  |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|  28     |Direttore di divi-|   28   |
|        |               |         | sione e direttore|        |
|        |               |         | di    ispettorato|        |
|        |               |         | compartimentale  |        |
------------------------ 
(60/c) Vedi, ora, il D.P.C.M. 10 febbraio 1997, riportato alla voce Monopoli di 
Stato. 
(60/d) Quadro così sostituito, da ultimo, dall'art. 4 e dalla relativa tabella 
del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853. Vedi, ora, il D.P.C.M. 10 febbraio 1997, 
riportato alla voce Monopoli di Stato. 
(61) Quadro così sostituito dall'art. 17 della tabella annessa alla L. 29 
gennaio 1986, n. 25. Vedi, ora, il D.P.C.M. 10 febbraio 1997, riportato alla 
voce Monopoli di Stato. 
 





Tabella VII (1/a) 


                      MINISTERO DEL TESORO                      
                    Amministrazione centrale                    
                                                                
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello |               |  Posti  |                  |Posti di|
|  di    |   Qualifica   |   di    |      Funzione    |funzione|
|funzione|               |qualifica|                  |        |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
              Quadro A.  - Dirigenti generali (61/a)

|   B    |Dirigente gene-|   1     |Direttore generale|    1   |
|        | rale . . . . .|         | del tesoro       |        |
|        |               |         |                  |        |
|   C    |Dirigente gene-|  12     |Direttore generale|    5   |
|        | rale . . . . .|         |Consigliere  mini-|    2   |
|        |               |         | steriale         |        |
|        |               |         |Capo servizio     |    5   |

Quadro B. - Dirigenti  per  i  servizi  amministrativi  centrali
                      (61/aa) (61/b) (61/c)                     

|        |               |         |Vice direttore ge-|    9   |
|        |               |         |  nerale [b]      |        |
|   D    |Dirigente supe-|  62     |Ispettore generale|   47   |
|        | riore         |         | o consigliere mi-|        |
|        |               |         | nisteriale    ag-|        |
|        |               |         | giunto           |        |
|        |               |         |Capo  ufficio  ge-|    6   |
|        |               |         | stione aggiunto  |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente| 106     |Direttore di divi-|  106   |
|        |               |         | sione            |        |
|        |               | -----   |                  |        |
|        |               | 168 [a] |                  |        |

----------
  [a] Sono riservati un posto al personale della carriera diret-
tiva degli statistici e un  posto a quello della carriera diret-
tiva degli attuari.
  [b] Entro tale limite numerico le funzioni vicarie possono es-
sere  affidate  anche a  dirigenti superiori dei quadri C e D in
sostituzione di altrettanti dirigenti  del  presente  quadro  ai
quali  saranno  assegnate  funzioni  di consigliere ministeriale
aggiunto o di ispettore generale.

Quadro C. - Dirigenti dei servizi ispettivi centrali della Dire-
                    zione generale del tesoro (61/c)

|   D    |Dirigente supe-|  12     |Ispettore generale|   12   |
|        | riore. . . . .|         |                  |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|  12     |Ispettore capo    |   12   |
|        |               | -----   |                  |        |
|        |               |  24     |                  |        |


Quadro  D. - Dirigenti dei servizi ispettivi  centrali della Di-
       rezione generale degli istituti di previdenza (61/c)     

|   D    |Dirigente supe-|   8     |Ispettore generale|    8   |
|        | riore. . . . .|         |                  |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|   8     |Ispettore capo    |    8   |
|        |               | -----   |                  |        |
|        |               |  16     |                  |        |


                   AMMINISTRAZIONE PERIFERICA
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello |               |  Posti  |                  |Posti di|
|  di    |   Qualifica   |   di    |      Funzione    |funzione|
|funzione|               |qualifica|                  |        |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
  Quadro E. - Dirigenti della Direzione generale per i servizi  
                  periferici del Tesoro (61/aa).                
                                                                
|   D    |Dirigente supe-|  40     |Vice direttore ge-|   40   |
|        | riore. . . . .|         | nerale; ispettore|        |
|        |               |         | generale;  consi-|        |
|        |               |         | gliere   ministe-|        |
|        |               |         | riale    aggiunto|        |
|        |               |         | [a];    direttore|        |
|        |               |         | provinciale   del|        |
|        |               |         | Tesoro delle sedi|        |
|        |               |         | più importanti   |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Direttore  provin-|  113   |
|        |               |        |  ciale del Tesoro;|        |
|        |               |        |  direttore  di uf-|        |
|        |               |        |  ficio amministra-|        |
|        |               |        |  tivo o  per l'in-|        |
|        |               |        |  formatica; diret-|        |
|        |               |        |  tore   vicario  o|        |
|   E    |Primo dirigente| 128   <   direttore  di di-|        |
|        |               |        |  visione o di cir-|        |
|        |               |        |  coscrizione delle|        |
|        |               |        |  sedi  più  impor-|        |
|        |               |        |  tanti            |        |
|        |               |        | Ispettore  capo  e|   15   |
|        |               |        |  vice  consigliere|        |
|        |               |        |  ministeriale [a] |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               | ---     |                  |        |
|        |               | 168     |                  |        |
                                                                
----------                                                      
  [a] Non superiore a quattro.

               Quadro F.  - Dirigenti della Zecca

|        |               |         |Dirigente  sanita-|   1    |
|        |               |         | rio              |        |
|   E    |Primo dirigente|   3 [a] |Dirigente ingegne-|   1    |
|        |               |         | re               |        |
|        |               |         |Dirigente chimico |   1    |
|        |               | -----   |                  |        |
|        |               |   3     |                  |        |
                                                                
----------                                                      
  [a] Compete il  trattamento  economico  di dirigente superiore
dopo cinque  anni  di  permanenza nella qualifica, ridotti a tre
anni in via transitoria per gli attuali ingegneri capi e chimici
capi.

  Quadro G.  - Dirigenti della Scuola dell'arte della medaglia

|   E    |Primo dirigente|   1 [a] |Direttore    della|   1    |
|        |               |         | Scuola  dell'arte|        |
|        |               |         | della medaglia   |        |

----------
  [a] Compete il trattamento  economico  di  dirigente superiore
dopo cinque anni, ridotti in via transitoria a tre per l'attuale
direttore.


           RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO (61/cc)              
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello |               |  Posti  |                  |Posti di|
|  di    |   Qualifica   |   di    |      Funzione    |funzione|
|funzione|               |qualifica|                  |        |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
             Quadro H.  - Dirigenti generali (61/d)

|   B    |Ragioniere  ge-|   1     |Ragioniere genera-|   1    |
|        | nerale   dello|         | le dello Stato   |        |
|        | Stato. . . . .|         |                  |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Ispettore  genera-|   9    |
|        |               |        |  le capo          |        |
|        |               |        | Direttore  di  ra-|   7    |
|   C    |Dirigente gene-|  24   <   gioneria  centra-|        |
|        | rale . . . . .|        |  le   di  maggiore|        |
|        |               | ----   |  importanza       |        |
|        |               |  25    | Consigliere  mini-|   8    |
|        |               |        |  steriale         |        |
|        |               |        +                   |        |


          Quadro I.  - Dirigenti amministrativi (61/e)

|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Consigliere  mini-|   29   |
|        |               |        |  steriale aggiunto|        |
|        |               |        | Ispettore  genera-|   19   |
|        |               |        |  le               |        |
|        |               |        | Capo servizio     |   15   |
|        |               |        | Direttore  di  ra-|   24   |
|   D    |Dirigente supe-| 108   <   gioneria centrale|        |
|        | riore. . . . .|        | Direttore  di  ra-|   20   |
|        |               |        |  gioneria regiona-|        |
|        |               |        |  le               |        |
|        |               |        | Direttore  di  se-|    1   |
|        |               |        |  greteria Ragione-|        |
|        |               |        |  ria generale del-|        |
|        |               |        |  lo Stato         |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Direttore di divi-|  239   |
|        |               |        |  sione  presso  la|        |
|        |               |        |  Ragioneria  gene-|        |
|        |               |        |  rale  dello  Sta-|        |
|        |               |        |  to e  le ragione-|        |
|        |               |        |  rie   centrali  e|        |
|   E    |Primo dirigente| 244   <   regionali        |        |
|        |               |        | Vice   consigliere|    2   |
|        |               |        |  ministeriale     |        |
|        |               |        | Vice    consiglie-|    3   |
|        |               |        |  re   ministeriale|        |
|        |               |        |  presso  il consi-|        |
|        |               |        |  glio ragionieri  |        |
|        |               |        + 

 Quadro L.  - Dirigenti dei servizi ispettivi di finanza (61/f)

|   D    |Dirigente supe-|  70     |Ispettore generale|   70   |
|        | riore. . . . .|         |                  |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|  80     |Ispettore capo    |   80   |

Quadro M. - Dirigenti delle  Ragionerie  provinciali dello Stato
                             (61/g)

|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Ispettore generale|   13   |
|        |               |        | Direttore  di  ra-|   27   |
|   D    |Dirigente supe-|  40   <   gioneria  provin-|        |
|        | riore. . . . .|        |  ciale  delle sedi|        |
|        |               |        |  più importanti   |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Direttore  di  ra-|   97   |
|        |               |        |  gioneria  provin-|        |
|        |               |        |  ciale;  vice  di-|        |
|   E    |Primo dirigente|  97   <   rettore di ragio-|        |
|        |               |        |  neria  delle sedi|        |
|        |               |        |  più  importanti o|        |
|        |               |        |  ispettore capo   |        |
|        |               |        +                   |        |
------------------------ 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
(61/a) Quadro così sostituito, prima, dall'art. 4, L. 7 agosto 1985, n. 428, e 
poi dall'art. 3 e dall'allegato alla L. 27 novembre 1991, n. 378, riportate, 
entrambe alla voce Ministero del tesoro. Vedi, ora, il D.P.C.M. 6 novembre 1996, 
riportato alla stessa voce. 
(61/aa) Quadro così sostituito dall'art. 4, L. 7 agosto 1985, n. 428, riportata 
alla voce Ministero del tesoro. Per il quadro E, vedi ora, la Tabella A, 
allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1990, riportato alla voce Ministero del tesoro. 

(61/b) Vedi, anche, l'art. 9, D.Lgs. 26 aprile 1990, n. 105, riportato alla voce 
Dogane, e il D.P.R. 30 novembre 1990 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1991, n. 18). 
(61/c) Vedi, ora, il D.P.C.M. 6 novembre 1996, riportato alla voce Ministero del 
tesoro. 
(61/c) Vedi, ora, il D.P.C.M. 6 novembre 1996, riportato alla voce Ministero del 
tesoro. 
(61/c) Vedi, ora, il D.P.C.M. 6 novembre 1996, riportato alla voce Ministero del 
tesoro. 
(61/aa) Quadro così sostituito dall'art. 4, L. 7 agosto 1985, n. 428, riportato 
alla voce Ministero del tesoro. Per il quadro E, vedi ora, la Tabella A, 
allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1990, riportato alla voce Ministero del tesoro. 

(61/cc) Vedi, ora, le tabelle allegate al D.P.C.M. 3 gennaio 1996, riportato 
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 
(61/d) Quadro così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396, 
dall'art. 1, D.P.R. 23 marzo 1989, dall'art. 3, D.P.R. 31 gennaio 1991, 
riportati, tutti, alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità 
generale dello Stato, dall'art. 5 e dall'annesso allegato, D.L. 23 aprile 1993, 
n. 118, riportato alla voce Ministero delle partecipazioni statali ed infine 
così modificato dall'art. 3, D.P.R. 1° settembre 1995, n. 473, riportato alla 
voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. 
(61/e) Quadro così sostituito dall'art. 3, L. 7 agosto 1985, n. 427, dall'art. 
7, D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396, dall'art. 1, D.P.R. 23 marzo 1989, e dall'art. 
3, D.P.R. 31 gennaio 1991, riportati alla voce Amministrazione del patrimonio e 
contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'art. 9, L. 3 marzo 1987, n. 59, 
riportata alla voce Ministero per l'ambiente, l'art. 27, L. 23 agosto 1988, n. 
400, riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali, l'art. 14, L. 9 
maggio 1989, n. 168, riportata alla voce Ministero dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica, e l'art. 9, D.Lgs. 26 aprile 1990, n. 105, 
riportato alla voce Dogane. L'art. 3, comma 2, D.P.R. 1° settembre 1995, n. 473, 
riportato alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, ha disposto 
che la dotazione organica della qualifica di dirigente superiore, di cui al 
presente quadro I, sia ridotta complessivamente di una unità. 
(61/f) Quadro così sostituito dall'art. 5, L. 7 agosto 1985, n. 427, riportata 
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 
(61/g) Quadro così sostituito dal D.P.R. 5 giugno 1976, n. 996 (Gazz. Uff. 26 
febbraio 1977, n. 54) e poi dall'art. 3, L. 7 agosto 1985, n. 427. 
 





Tabella VIII (1/a) 


                   MINISTERO DELLA DIFESA (61/gg)               
                                                                
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello |               |  Posti  |                  |Posti di|
|  di    |   Qualifica   |   di    |      Funzione    |funzione|
|funzione|               |qualifica|                  |        |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
             Quadro A.  - Dirigenti amministrativi

|   C    |Dirigente gene-|   11    |Direttore  genera-|   11   |
|        | rale . . . . .|         | le  e  direttore |        |
|        |               |         | centrale         |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Vice direttore ge-|   11   |
|        |               |        |  nerale e vice di-|        |
|        |               |        |  rettore  centrale|        |
|   D    |Dirigente supe-|   75  <  Consigliere  mini-|   64   |
|        | riore. . . . .|        |  steriale aggiunto|        |
|        |               |        |  e ispettore gene-|        |
|        |               |        |  rale             |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|  112    |Direttore di divi-|  112   |
|        |               |         | sione, vice  con-|        |
|        |               |         | sigliere ministe-|        |
|        |               |         | riale e ispetto- |        |
|        |               |         | re capo          |        |
|        |               | -----   |                  |        |
|        |               |  198    |                  |        |


            Quadro B.  - Dirigenti generali tecnici

|   C    |Dirigente gene-|   2 [a] |Consigliere  mini-|    2   |
|        | rale . . . . .|         | steriale         |        |
|        |               |  -----  |                  |        |
|        |               |   2     |                  |        |

----------
  [a] Riservati ai dirigenti di cui ai ruoli delle tabelle C, D,
E, F, G, H, I.

Quadro C. - Dirigenti tecnici geografici dell'Istituto geografi-
                          co militare

|   D    |Dirigente supe-|   1     |Consigliere  mini-|    1   |
|        | riore. . . . .|         | steriale aggiunto|        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|   1     |Vice   consigliere|    1   |
|        |               |         | ministeriale     |        |
|        |               | -----   |                  |        |
|        |               |   2     |                  |        |

Quadro D. - Dirigenti tecnici  chimici fisici e  biologi dell'E-
                            sercito

|   D    |Dirigente supe-|   3     |Consigliere  mini-|    3   |
|        | riore. . . . .|         | steriale aggiunto|        |
|        |               |         | o capo  laborato-|        |
|        |               |         | rio              |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|   4     |Vice   consigliere|    4   |
|        |               |         | ministeriale    o|        |
|        |               |         | capo reparto     |        |
|        |               | -----   |                  |        |
|        |               |   7     |                  |        |

  Quadro E.  - Dirigenti tecnici ingegneri del Genio militare

|   D    |Dirigente supe-|   1     |Consigliere  mini-|    1   |
|        | riore. . . . .|         | steriale aggiunto|        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|   1     |Vice   consigliere|    1   |
|        |               |         | ministeriale     |        |
|        |               | ------  |                  |        |
|        |               |   2     |                  |        |

       Quadro F.  - Dirigenti tecnici fisici della Marina

|   D    |Dirigente supe-|   1     |Consigliere  mini-|    1   |
|        | riore. . . . .|         | steriale aggiunto|        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|   2     |Vice   consigliere|    2   |
|        |               |         | ministeriale     |        |
|        |               |  -----  |                  |        |
|        |               |   3     |                  |        |

     Quadro G.  - Dirigenti tecnici ingegneri della Marina

|   D    |Dirigente supe-|   1     |Consigliere  mini-|    1   |
|        | riore. . . . .|         | steriale aggiunto|        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|   2     |Vice   consigliere|    2   |
|        |               |         | ministeriale     |        |
|        |               | -----   |                  |        |
|        |               |   3     |                  |        |

      Quadro H.  - Dirigenti tecnici chimici della Marina

|   D    |Dirigente supe-|   1     |Consigliere  mini-|    1   |
|        | riore. . . . .|         | steriale aggiunto|        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|   3     |Vice   consigliere|    3   |
|        |               |         | ministeriale     |        |
|        |               |  ----   |                  |        |
|        |               |   4     |                  |        |

Quadro I. - Dirigenti  tecnici  servizio  aerologico aeronautico
                        (ad esaurimento)

|   D    |Dirigente supe-|   1     |Consigliere  mini-|    1   |
|        | riore. . . . .|         | steriale aggiunto|        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|   1     |Vice   consigliere|    1   |
|        |               |         | ministeriale     |        |
|        |               | -----   |                  |        |
|        |               |   2     |                  |        |

Quadro L. - Dirigenti dei servizi di ragioneria

|   D    |Dirigente supe-|   3     |Ispettore  genera-|    3   |
|        | riore. . . . .|         | le               |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|  12     |Ispettore  capo di|   12   |
|        |               |         | ragioneria       |        |
|        |               | ----    |                  |        |
|        |               |  15     |                  |        |

       Quadro M.  - Dirigenti delle cancellerie militari

|   D    |Dirigente supe-|   2     |Direttore    della|    2   |
|        | riore. . . . .|         | cancelleria   del|        |
|        |               |         | tribunale supremo|        |
|        |               |         | militare  e della|        |
|        |               |         | procura  generale|        |
|        |               |         | militare         |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|   2     |Direttore    delle|    2   |
|        |               |         | cancellerie   dei|        |
|        |               |         | tribunali milita-|        |
|        |               |         | ri   territoriali|        |
|        |               |         | di Roma e  di Pa-|        |
|        |               |         | dova             |        |
|        |               |  ---    |                  |        |
|        |               |   4     |                  |        |
------------------------ 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
(61/gg) Vedi, ora, il D.P.C.M. 7 febbraio 1997, riportato alla voce Ministero 
della difesa, con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche di 
cui alla presente tabella. 
 





Tabella IX (1/a) 


       MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (61/h) (61/hh)       
                                                                
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello |               |  Posti  |                  |Posti di|
|  di    |   Qualifica   |   di    |      Funzione    |funzione|
|funzione|               |qualifica|                  |        |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
Quadro  A. - Dirigenti dell'amministrazione  centrale e dell'am-
           ministrazione scolastica periferica (61/hh) (61/i)   

|   C    |Dirigente gene-|  11     |Direttore generale|   11   |
|        | rale . . . . .|         |Consigliere  mini-|    2   |
|        |               |         | steriale         |        |
|        |               |         |Capo servizio     |    4   |
|        |               |         |                  |        |
|   D    |Dirigente supe-| 135     |Vice direttore ge-|        |
|        | riore. . . . .|         | nerale           |    9   |
|        |               |         |Consigliere  mini-|        |
|        |               |         | steriale aggiunto|        |
|        |               |         | e ispettore gene-|        |
|        |               |         | rale             |   13   |
|        |               |         |Sovrintendente re-|        |
|        |               |         | gionale scolasti-|        |
|        |               |         | co               |   15   |
|        |               |         |Provveditore  agli|        |
|        |               |         | studi            |   94   |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente| 207     |Direttore di divi-|        |
|        |               |         | sione e vice con-|        |
|        |               |         | sigliere ministe-|        |
|        |               |         | riale            |  207   |
|        |               | ---     |                  |        |
|        |               | 353     |                  |        |

         Quadro B.  - Ispettori centrali (61/hh) (61/l)         

|   D    |Dirigente supe-| 130     |Ispettore  centra-|  130   |
|        | riore. . . . .|         | le               |        |
|        |               | ---     |                  |        |
|        |               | 130     |                  |        |

            Quadro C.  - Dirigenti statistici (61/hh)           

|   D    |Dirigente supe-|   1     |Capo  del servizio|    1   |
|        | riore. . . . .|         | statistico       |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|   4     |Direttore di divi-|    4   |
|        |               |         | sione            |        |
|        |               |  ---    |                  |        |
|        |               |   5     |                  |        |
                                                                
   Quadro D.  - Dirigenti per i Servizi di ragioneria (61/hh)   
           (61/m)                                               
                                                                
|   D    |Dirigente supe-|   6     |Ispettore  genera-|    6   |
|        | riore. . . . .|         | le di ragioneria |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Direttore  di  ra-|   22   |
|   E    |Primo dirigente|  22   <   gioneria         |        |
|        |               |        | Ispettore capo    |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               | ----    |                  |        |
|        |               |  28     |                  |        |

Quadro E. - Dirigenti  delle  Sovrintendenze  delle  antichità e
          belle arti (61/n)                                     

|   D    |Dirigente supe-|  34     |Sovrintendente  di|   34   |
|        | riore. . . . .|         | 1ª classe        |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Sovrintendente  di|   42   |
|   E    |Primo  dirigen-|  47   <   2ª classe        |        |
|        | te . . . . . .|        | Direttore Istituti|    5   |
|        |               |        |  autonomi AA.BB.  |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               | ----    |                  |        |
|        |               |  81     |                  |        |

Quadro F. - Dirigenti delle biblioteche pubbliche statali e del-
            l'Istituto di patologia del libro (61/n)            

|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Direttore  Istitu-|    1   |
|        |               |        |  to patologico del|        |
|   D    |Dirigente supe-|  10   <   libro            |        |
|        | riore. . . . .|        | Direttore   di  1ª|    9   |
|        |               |        |  classe           |        |
|        |               |        +                   |        |
|   E    |Primo dirigente|  20     |Direttore   di  2ª|   20   |
|        |               |         | classe           |        |
|        |               | ----    |                  |        |
|        |               |  30     |                  |        |

 Quadro G. - Dirigenti  delle  Università  e degli istituti di 
           istruzione universitaria (61/n) (61/o)              

|   D    |Dirigente supe-|  49     |Direttore  ammini-|   49   |
|        | riore. . . . .|         | strativo [1]     |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente| 110     |Direttore di divi-|  110   |
|        |               |         | sione   dell'area|        |
|        |               |         | amministrativo  -|        |
|        |               |         | contabile [2]    |        |

----------
  [1] Uno per ciascuna  Università o istituto di istruzione uni-
versitaria.
  [2] Almeno uno per ciascuna Università o istituto di istruzio-
ne  universitaria; uno  per  ogni  policlinico  universitario  a
gestione diretta.


      Quadro H. - Dirigenti dei servizi ispettivi centrali      
          dell'istruzione universitaria (61/n) (61/o)           

|   D    |Dirigente supe-|  10     |Ispettore         |   10   |
|        | riore. . . . .|         |                  |        |
------------------------ 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
(61/h) Vedi, anche, la L. 9 maggio 1989, n. 168, riportata alla voce Ministero 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché la L. 15 
novembre 1989, n. 373, riportata alla voce Ministero della pubblica istruzione e 
l'art. 5, D.L. 6 novembre 1989, n. 357, riportato alla voce Istruzione pubblica: 
personale. 
(61/hh) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero della 
pubblica istruzione vedi, ora, il D.P.C.M. 30 luglio 1996, riportato alla voce 
Ministero della pubblica istruzione. 
(61/hh) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero della 
pubblica istruzione vedi, ora, il D.P.C.M. 30 luglio 1996, riportato alla voce 
Ministero della pubblica istruzione. 
(61/i) Vedi, anche, l'art. 4, L. 29 gennaio 1986, n. 23, riportata alla voce 
Istruzione pubblica: personale. Il quadro A è stato, da ultimo, così sostituito 
dalla tabella annessa al D.L. 28 giugno 1988, n. 239, riportato alla voce 
Istruzione pubblica: personale. Vedi, inoltre, il D.P.R. 30 novembre 1990 (Gazz. 
Uff. 22 gennaio 1991, n. 18). 
(61/hh) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero della 
pubblica istruzione vedi, ora, il D.P.C.M. 30 luglio 1996, riportato alla voce 
Ministero della pubblica istruzione. 
(61/l) Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 6 novembre 1989, n. 357, riportato alla voce 
Istruzione pubblica: personale. 
(61/hh) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero della 
pubblica istruzione vedi, ora, il D.P.C.M. 30 luglio 1996, riportato alla voce 
Ministero della pubblica istruzione. 
(61/hh) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero della 
pubblica istruzione vedi, ora, il D.P.C.M. 30 luglio 1996, riportato alla voce 
Ministero della pubblica istruzione. 
(61/m) La L. 26 maggio 1984, n. 183 (Gazz. Uff. 31 maggio 1984, n. 149) ha 
disposto che, fino all'emanazione del provvedimento di riforma della dirigenza 
statale, i dirigenti di cui al quadro D esercitano le funzioni di ispettore capo 
o di direttore di ragioneria presso gli uffici dell'amministrazione centrale e 
dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica 
istruzione. Il quadro D è stato, da ultimo, così sostituito dalla tabella 
annessa al D.P.R. 28 giugno 1988, n. 239, riportato alla voce Istruzione 
pubblica: personale. 
(61/n) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero della 
pubblica istruzione, vedi, ora, il D.P.C.M. 30 luglio 1996, riportato alla voce 
Ministero della pubblica istruzione. 
(61/n) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero della 
pubblica istruzione, vedi, ora, il D.P.C.M. 30 luglio 1996, riportato alla voce 
Ministero della pubblica istruzione. 
(61/n) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero della 
pubblica istruzione, vedi, ora, il D.P.C.M. 30 luglio 1996, riportato alla voce 
Ministero della pubblica istruzione. 
(61/o) La tabella A allegata alla L. 29 gennaio 1986, n. 23, ha così sostituito 
il quadro G e ha aggiunto il quadro H. Vedi, anche, l'art. 11, L. 7 agosto 1990, 
n. 245, riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore. 
(61/n) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero della 
pubblica istruzione, vedi, ora, il D.P.C.M. 30 luglio 1996, riportato alla voce 
Ministero della pubblica istruzione. 
(61/o) La tabella A allegata alla L. 29 gennaio 1986, n. 23, ha così sostituito 
il quadro G e ha aggiunto il quadro H. Vedi, anche, l'art. 11, L. 7 agosto 1990, 
n. 245, riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore. 
 





Tabella X (61/p) (1/a) 


                 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI                  
                                                                
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello |               |  Posti  |                  |Posti di|
|  di    |   Qualifica   |   di    |      Funzione    |funzione|
|funzione|               |qualifica|                  |        |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
          Quadro A.  - Dirigenti amministrativi (61/p)          

|   C    |Dirigente gene-|   5 [a] |Direttore generale|    5   |
|        | rale . . . . .|         |                  |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Vice direttore ge-|    5   |
|        |               |        |  nerale           |        |
|        |               |        | Capo  servizio  i-|    1   |
|        |               |        |  spettivo         |        |
|        |               |        | Consigliere Consi-|    4   |
|   D    |Dirigente supe-|  15   <   glio    superiore|        |
|        | riore. . . . .|        |  dei  lavori  pub-|        |
|        |               |        |  blici            |        |
|        |               |        | Consigliere  mini-|    5   |
|        |               |        |  steriale aggiunto|        |
|        |               |        |  o ispettore supe-|        |
|        |               |        |  riore            |        |
|        |               |        +                   |        |
|   E    |Primo dirigente|  53 [b] |Direttore di divi-|   53   |
|        |               |         | sione  presso  la|        |
|        |               |         | Amministrazione  |        |
|        |               |         | centrale   e  gli|        |
|        |               |         | uffici periferici|        |

----------
  [a] Oltre tre posti temporaneamente aggiunti sino alla data di
entrata  in vigore  del riordinamento  del Ministero  dei lavori
pubblici.
  [b]  Nove posti con effetto dalla data di entrata in vigore del
riordinamento del Ministero dei lavori pubblici.

             Quadro B.  - Dirigenti tecnici (61/q)              

|   B    |Presidente Con-|   1     |Presidente  Consi-|   1    |
|        | siglio   supe-|         | glio             |        |
|        | riore   lavori|         |                  |        |
|        | pubblici . . .|         |                  |        |
|        |               |         |                  |        |
|   C    |Dirigente gene-|   5 [a] |Presidente sezione|   5 [a]|
|        | rale . . . . .|         |Consiglio superio-|        |
|        |               |         | re lavori pubbli-|        |
|        |               |         | ci o capo ufficio|        |
|        |               |         | superiore centra-|        |
|        |               |         | le tecnico       |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Consigliere    del|  23 [b]|
|        |               |        |  Consiglio   supe-|        |
|        |               |        |  riore lavori pub-|        |
|        |               |        |  blici            |        |
|   D    |Dirigente supe-|  35   <  Capo servizio tec-|  23 [c]|
|        | riore (61/p) .|  [b]   |  nico  e  capo del|        |
|        |               |  [c]   |  servizio  tecnico|        |
|        |               |        |  presso gli organi|        |
|        |               |        |  centrali  o peri-|        |
|        |               |        |  ferici           |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Ingegnere capo Ge-|  12    |
|        |               |        |  nio civile       |        |
|        |               |        | Direttore di divi-|  99 [d]|
|   E    |Primo dirigente| 111   <   sione e  capo uf-|        |
|        | (62). . . . . |        |  ficio     tecnico|        |
|        |               |        |  presso gli organi|        |
|        |               |        |  periferici       |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               | -----   |                  |        |
|        |               | 152 [a] |                  |        |
|        |               | [b] [c] |                  |        |
|        |               | [d]     |                  |        |
                                                                
----------                                                      
  [a] Oltre un posto temporaneamente aggiunto sino alla data  di
entrata  in vigore  del riordinamento  del Ministero  dei lavori
pubblici.
  [b] Oltre sei posti temporaneamente aggiunti sino alla data di
cui alla nota [a].
  [c] Di cui  nove  posti  con  effetto  dalla  data di cui alla
nota [a].
  [d] Di cui ventisette posti con effetto dalla data di cui alla

nota [a].

Quadro C. - Presidenti del Magistrato delle acque o provveditori
                     opere pubbliche (61/q)                     

|   C    |Dirigente gene-|  15 [a] |Presidente     del|  15 [a]|
|        | rale . . . . .|         | Magistrato per il|        |
|        |               |         | Po,    presidente|        |
|        |               |         | del    Magistrato|        |
|        |               |         | alle   acque    e|        |
|        |               |         | provveditore     |        |
|        |               |         | alle  opere  pub-|        |
|        |               |         | bliche           |        |
|        |               | ----    |                  |        |
|        |               |  15 [a] |                  |        |

----------
  [a] Oltre cinque posti temporaneamente aggiunti sino alla data
di entrata in vigore del riordinamento del Ministero dei  lavori
pubblici.


         Quadro D.  - Dirigenti generali dell'A.N.A.S.

|   B    |Direttore gene-|   1     |Direttore generale|   1    |
|        | rale di azien-|         | dell'A.N.A.S.    |        |
|        | da autonoma. .|         |                  |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Direttore centrale|   3    |
|        |               |        |  tecnico          |        |
|   C    |Dirigente gene-|   5   <                    |        |
|        | rale . . . . .|        | Direttore centrale|   2    |
|        |               |        |  amministrativo   |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |  ---    |                  |        |
|        |               |   6     |                  |        |
                                                                
  Quadro E.  - Dirigenti amministrativi dell'A.N.A.S. (62/a)    
                                                                
|   D    |Dirigente supe-|   7     |Vice     direttore|   7    |
|        | riore. . . . .|         | centrale         |        |
|        |               |         |Ispettore generale|        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Dirigente  ammini-|   8    |
|        |               |        |  strativo centrale|        |
|   E    |Primo dirigente|  30   <  Dirigente  ammini-|  22    |
|        |               |        |  strativo  compar-|        |
|        |               |        |  timentale        |        |
|        |               |        +                   |        |

      Quadro F. - Dirigenti tecnici dell'A.N.A.S. (62/a)        

|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Vice     direttore|   12   |
|        |               |        |  centrale - Ispet-|        |
|   D    |Dirigente supe-|  34   <   tore generale    |        |
|        | riore . . . . |        | Capo di  comparti-|   22   |
|        |               |        |  mento o  di uffi-|        |
|        |               |        |  cio speciale     |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Vice capo  di com-|   23   |
|        |               |        |  partimento di uf-|        |
|        |               |        |  ficio speciale   |        |
|        |               |        | Capo centro speri-|    1   |
|   E    |Primo dirigente|  26   <   mentale di Cesano|        |
|        |               |        | Primo geologo cen-|    1   |
|        |               |        |  trale            |        |
|        |               |        | Primo   architetto|    1   |
|        |               |        |  centrale         |        |
|        |               |        +                   |        |
------------------------ 
(61/p) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dei 
lavori pubblici vedi il D.P.C.M. 19 aprile 1996, riportato alla voce Ministero 
dei lavori pubblici. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
(61/p) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dei 
lavori pubblici vedi il D.P.C.M. 19 aprile 1996, riportato alla voce Ministero 
dei lavori pubblici. 
(61/q) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dei 
lavori pubblici vedi il D.P.C.M. 19 aprile 1996, riportato alla voce Ministero 
dei lavori pubblici. 
(61/p) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dei 
lavori pubblici vedi il D.P.C.M. 19 aprile 1996, riportato alla voce Ministero 
dei lavori pubblici. 
(62) L'art. 4, D.P.R. 19 dicembre 1983, riportato alla voce Ministero dei lavori 
pubblici, ha ridotto di una unità la dotazione organica dei primi dirigenti. 
(61/q) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dei 
lavori pubblici vedi il D.P.C.M. 19 aprile 1996, riportato alla voce Ministero 
dei lavori pubblici. 
(62/a) L'art. 1, D.P.R. 6 marzo 1975 (Gazz. Uff. 20 giugno 1975, n. 161), fermo 
restando il numero dei posti dei dirigenti tecnici dell'A.N.A.S., ha così 
modificato il quadro F. Vedi, anche, per la qualifica di primo dirigente, l'art. 
3, L. 14 novembre 1984, n. 781, riportata alla voce Strade pubbliche. Da ultimo, 
i quadri E ed F sono stati così sostituiti dall'allegato B alla L. 26 marzo 
1986, n. 86, riportata alla voce Strade pubbliche. 
(62/a) L'art. 1, D.P.R. 6 marzo 1975 (Gazz. Uff. 20 giugno 1975, n. 161), fermo 
restando il numero dei posti dei dirigenti tecnici dell'A.N.A.S., ha così 
modificato il quadro F. Vedi, anche, per la qualifica di primo dirigente, l'art. 
3, L. 14 novembre 1984, n. 781, riportata alla voce Strade pubbliche. Da ultimo, 
i quadri E ed F sono stati così sostituiti dall'allegato B alla L. 26 marzo 
1986, n. 86, riportata alla voce Strade pubbliche. 
 





Tabella XI (62/b) (1/a) 


           MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE           
                                                                
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello |               |  Posti  |                  |Posti di|
|  di    |   Qualifica   |   di    |      Funzione    |funzione|
|funzione|               |qualifica|                  |        |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
             Quadro A.  - Dirigenti generali (62/b)

|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Direttore generale|   6 [a]|
|   C    |Dirigente gene-|        | Presidente     del|   1    |
|        | rale . . . . .|   7   <   Consiglio   supe-|        |
|        |               |  [a]   |  riore  dell'agri-|        |
|        |               |        |  coltura          |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |  ---    |                  |        |
|        |               |   7 [a] |                  |        |

----------
  [a] Oltre due posti temporaneamente aggiunti sino alla data di
entrata in vigore  del riordinamento del Ministero dell'agricol-
tura e delle foreste.

         Quadro B.  - Dirigenti amministrativi (62/c).

|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Vice direttore ge-|   3    |
|        |               |        |  nerale           |        |
|   D    |Dirigente supe-|  12   <  Consigliere  mini-|   9    |
|        | riore. . . . .|        |  steriale aggiunto|        |
|        |               |        |  o ispettore gene-|        |
|        |               |        |  rale             |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Direttore di divi-|  40 [a]|
|        |               |        |  sione      presso|        |
|        |               |        |  l'Amministrazione|        |
|   E    |Primo dirigente|  45   <   centrale   e  gli|        |
|        |               |  [a]   |  organi periferici|        |
|        |               |        | Vice   consigliere|   5    |
|        |               |        |  ministeriale    e|        |
|        |               |        |  ispettore capo   |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               | -----   |                  |        |
|        |               |  57 [a] |                  |        |

----------
  [a] Di cui 12 posti con effetto dalla data di entrata in vigo-
re del riordinamento del Ministero  dell'agricoltura e delle fo-
reste.

    Quadro C.  - Dirigenti tecnici dell'agricoltura (62/c).

|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Presidenza  di se-|   3    |
|        |               |        |  zione  del Consi-|        |
|        |               |        |  glio    superiore|        |
|        |               |        |  della agricoltura|        |
|        |               |        | Vice direttore ge-|   2    |
|   D    |Dirigente supe-|  20   <   nerale           |        |
|        | riore. . . . .|  [a]   | Ispettore generale|   9    |
|        |               |        |  e consigliere    |        |
|        |               |        |  ministeriale     |        |
|        |               |        |  aggiunto         |        |
|        |               |        | Direttore di      |   6 [a]|
|        |               |        |  distretto        |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Direttore di divi-|  41 [b]|
|        |               |        |  sione      presso|        |
|        |               |        |  l'Amministrazione|        |
|   E    |Primo dirigente|  46   <   centrale  e   gli|        |
|        |               |  [b]   |  organi periferici|        |
|        |               |        | Ispettore  capo  o|   5    |
|        |               |        |  vice  consigliere|        |
|        |               |        |  ministeriale     |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               | -----   |                  |        |
|        |               |  66     |                  |        |
|        |               | [a] [b] |                  |        |

----------
  [a] I sei posti previsti per la funzione  di direttore  di di-
stretto sono attribuiti con effetto dalla data di entrata in vi-
gore  del riordinamento  del Ministero  dell'agricoltura e delle
foreste;
  [b] Di cui sei  posti  con  e ffetto dalla  data indicata alla
nota [a].

 Quadro D.  - Dirigenti tecnici del Corpo forestale dello Stato (62/d)

|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Presidente  di se-|   1    |
|        |               |        |  zione  del Consi-|        |
|        |               |        |  glio    superiore|        |
|        |               |        |  della agricoltura|        |
|        |               |        | Vice direttore ge-|   1    |
|        |               |        |  nerale           |        |
|        |               |        | Ispettore generale|   4    |
|   D    |Dirigente supe-|  13   <   o consigliere mi-|        |
|        | riore. . . . .|  [a]   |  nisteriale    ag-|        |
|        |               |        |  giunto           |        |
|        |               |        | Direttore  di  di-|   6 [a]|
|        |               |        |  stretto          |        |
|        |               |        | Direttore   scuola|    1   |
|        |               |        |  allievi sottuffi-|        |
|        |               |        |  ciali  e  guardie|        |
|        |               |        |  forestali        |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Direttore  di  di-|  23 [b]|
|        |               |        |  visione    presso|        |
|        |               |        |  l'Amministrazione|        |
|        |               |        |  centrale   e  gli|        |
|        |               |        |  organi periferici|        |
|   E    |Primo dirigente|  33   <  Ispettore  capo  o|   4    |
|        |               |  [b]   |  vice  consigliere|        |
|        |               |        |  ministeriale     |        |
|        |               |        | Capo reparto scuo-|   6    |
|        |               |        |  la  allievi  sot-|        |
|        |               |        |  tufficiali      e|        |
|        |               |        |  guardie forestali|        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               | -----   |                  |        |
|        |               |  46     |                  |        |
|        |               | [a] [b] |                  |        |

----------
  [a] I sei posti previsti  per la funzione  di direttore di di-
stretto sono attribuiti con effetto dalla data di entrata in vi-
gore  del riordinamento  del Ministero dell'agricoltura e  delle
foreste;
  [b] Di cui  sei  posti  con  effetto dalla data  indicata alla
nota [a].

Quadro E. - Dirigenti  per i servizi  di ecologia e difesa delle
                             piante (62/c)

|   D    |Dirigente supe-|   1     |Direttore dell'uf-|   1    |
|        | riore. . . . .|         | ficio    centrale|        |
|        |               |         | per i  servizi di|        |
|        |               |         | ecologia e difesa|        |
|        |               |         | delle piante     |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|   2 [a] |Direttore di divi-|   2 [a]|
|        |               |         | sione  dell'uffi-|        |
|        |               |         | cio centrale  per|        |
|        |               |         | i servizi di eco-|        |
|        |               |         | logia  e   difesa|        |
|        |               |         | delle piante     |        |
|        |               | -----   |                  |        |
|        |               |   3 [a] |                  |        |

----------
  [a] Di cui un posto con effetto dalla data di entrata in vigo-
re del  riordinamento del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste.

      Quadro F.  - Dirigenti per i servizi della pesca (62/e)

|   D    |Dirigente supe-|   1     |Direttore      del|    1   |
|        | riore. . . . .|         | laboratorio  cen-|        |
|        |               |         | trale   di  idro-|        |
|        |               |         | biologia         |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|   2     |Direttore  di sta-|    2   |
|        |               |         | bilimento  ittio-|        |
|        |               |         | genico           |        |
|        |               |  ---    |                  |        |
|        |               |   3     |                  |        |

              Quadro G.  - Dirigenti analisti (62/e)

|   E    |Primo dirigente|   2     |Direttore di uffi-|    2   |
|        |               |         | cio enologico    |        |
|        |               |  ---    |                  |        |
|        |               |   2     |                  |        |
------------------------ 
(62/b) Vedi, ora, le tabelle allegate al D.P.C.M. 4 agosto 1995, riportato alla 
voce Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
(62/b) Vedi, ora, le tabelle allegate al D.P.C.M. 4 agosto 1995, riportato alla 
voce Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. 
(62/c) Vedi, anche, il D.P.R. 30 novembre 1990 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1991, n. 
18). Vedi, ora, le tabelle allegate al D.P.C.M. 4 agosto 1995, riportato alla 
voce Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. 
(62/c) Vedi, anche, il D.P.R. 30 novembre 1990 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1991, n. 
18). Vedi, ora, le tabelle allegate al D.P.C.M. 4 agosto 1995, riportato alla 
voce Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. 
(62/d) Vedi, ora la tabella B allegata al D.Lgs. 3 aprile 2001, n. 155. 
(62/c) Vedi, anche, il D.P.R. 30 novembre 1990 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1991, n. 
18). Vedi, ora, le tabelle allegate al D.P.C.M. 4 agosto 1995, riportato alla 
voce Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. 
(62/e) Vedi, ora, le tabelle allegate al D.P.C.M. 4 agosto 1995, riportato alla 
voce Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. 
(62/e) Vedi, ora, le tabelle allegate al D.P.C.M. 4 agosto 1995, riportato alla 
voce Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. 
 





Tabella XII (1/a) 



         MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE         
                                                                
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello |               |  Posti  |                  |Posti di|
|  di    |   Qualifica   |   di    |      Funzione    |funzione|
|funzione|               |qualifica|                  |        |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
Quadro A. - Dirigenti della Direzione  generale  programmazione,
                 organizzazione e coordinamento

|   C    |Dirigente gene-|   1     |Direttore  genera-|    1   |
|        | rale . . . . .|         | le               |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Vice direttore ge-|    1   |
|        |               |        |  nerale           |        |
|   D    |Dirigente supe-|   2   <                    |        |
|        | riore. . . . .|  [a]   | Consigliere  mini-|    1   |
|        |               |        |  steriale aggiunto|        |
|        |               |        +                   |        |
|   E    |Primo dirigente|   5 [a] |Direttore di divi-|    5   |
|        |               |         | sione            |        |
|        |               | -----   |                  |        |
|        |               |   8 [a] |                  |        |

----------
  [a] Le funzioni di  dirigente superiore  e di primo  dirigente
sono conferite a  funzionari  di  corrispondente qualifica delle
Amministrazioni  dipendenti  dal  Ministero dei trasporti e del-
l'aviazione civile, da collocare fuori ruolo.

Quadro B. - Direttore generale della Motorizzazione civile e dei
                    trasporti in concessione

|   C    |Dirigente gene-|   1     |Direttore generale|    1   |
|        | rale . . . . .|         | della  Motorizza-|        |
|        |               |         | zione   civile  e|        |
|        |               |         | dei trasporti  in|        |
|        |               |         | concessione      |        |
|        |               |  ---    |                  |        |
|        |               |   1     |                  |        |
                                                                
Quadro C. - Dirigenti tecnici della Direzione generale della    
     motorizzazione civile e dei trasporti in concessione       
                                                                
|   C    |Dirigente gene-|   3     |Direttore centrale|    3   |
|        | rale . . . . .|         |                  |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Vice     direttore|    3   |
|        |               |        |  centrale         |        |
|        |               |        | Consigliere  mini-|    3   |
|        |               |        |  steriale aggiunto|        |
|        |               |        |  e ispettore gene-|        |
|   D    |Dirigente supe-|  10   <   rale             |        |
|        | riore. . . . .|        | Capo ufficio  com-|    4   |
|        |               |        |  partimentale nel-|        |
|        |               |        |  le Regioni a sta-|        |
|        |               |        |  tuto speciale    |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Direttore di divi-|   19   |
|        |               |        |  sione e ispettore|        |
|   E    |Primo dirigente|  27   <   capo             |        |
|        |               |        | Direttore di  cen-|    8   |
|        |               |        |  tro  prova  auto-|        |
|        |               |        |  veicoli          |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               | ----    |                  |        |
|        |               |  40     |                  |        |

Quadro D. - Dirigenti  amministrativi  della  Direzione generale
   della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

|   C    |Dirigente gene-|   3     |Direttore centrale|    3   |
|        | rale . . . . .|         |                  |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Vice     direttore|    3   |
|        |               |        |  centrale         |        |
|        |               |        | Capo  servizio na-|    1   |
|        |               |        |  vigazione interna|        |
|   D    |Dirigente supe-|   9   <  Ispettore generale|    5   |
|        | riore. . . . .|        |  e consigliere mi-|        |
|        |               |        |  nisteriale    ag-|        |
|        |               |        |  giunto           |        |
|        |               |        +                   |        |
|   E    |Primo dirigente|  20     |Direttore di divi-|   20   |
|        |               |         | sione            |        |
|        |               | ----    |                  |        |
|        |               |  32     |                  |        |

Quadro E. - Dirigenti  generali  della Direzione  generale della
                    aviazione civile (62/e)                     

|   C    |Dirigente gene-|   5     |Direttore generale|    1   |
|        | rale . . . . .|         |Direttore centrale|    4   |
|        |               |  ---    |                  |        |
|        |               |   5     |                  |        |

Quadro F. - Dirigenti  amministrativi  della Direzione  generale
                  dell'aviazione civile (62/e)                  

|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Vice     direttore|    2   |
|        |               |        |  centrale         |        |
|   D    |Dirigente supe-|   5   <  Ispettore generale|    3   |
|        | riore. . . . .|        |  e consigliere mi-|        |
|        |               |        |  nisteriale    ag-|        |
|        |               |        |  giunto           |        |
|        |               |        +                   |        |
|   E    |Primo dirigente|  13     |Direttore di divi-|   13   |
|        |               |         | sione e ispettore|        |
|        |               |         | capo             |        |
|        |               | ----    |                  |        |
|        |               |  18     |                  |        |

Quadro G. - Dirigenti  della  Direzione  generale dell'aviazione
                          civile (62/f)                         

|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Vice     direttore|    1   |
|        |               |        |  centrale         |        |
|   D    |Dirigente supe-|   3   <  Ispettore generale|    1   |
|        | riore. . . . .|        | Consigliere  mini-|        |
|        |               |        |  steriale aggiunto|    1   |
|        |               |        +                   |        |
|   E    |Primo dirigente|   5     |Direttore di divi-|    5   |
|        |               |         | sione e ispettore|        |
|        |               |         | capo             |        |
|        |               |  ---    |                  |        |
|        |               |   8     |                  |        |

Quadro H. - Dirigenti  della navigazione  aerea  della Direzione
             generale dell'aviazione civile (62/f)              

|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Vice     direttore|    1   |
|        |               |        |  centrale         |        |
|   D    |Dirigente supe-|   5   <  Ispettore generale|    1   |
|        | riore. . . . .|        | Direttore di  com-|    3   |
|        |               |        |  partimento    del|        |
|        |               |        |  traffico aereo   |        |
|        |               |        +                   |        |
|   E    |Primo dirigente|   7     |Direttore di divi-|    3   |
|        |               |         | sione            |        |
|        |               |         |Ispettore  capo  o|    4   |
|        |               |         | vice  consigliere|        |
|        |               |         | ministeriale     |        |
|        |               |  ----   |                  |        |
|        |               |   12    |                  |        |
                                                                
Quadro I. - Dirigenti  di aereoporto  della  Direzione  generale
                  dell'aviazione civile (62/f)                  
                                                                
|   D    |Dirigente supe-|    6    |Direttore  di cir-|    6   |
|        | riore. . . . .|         | coscrizione di a-|        |
|        |               |         | eroporto    delle|        |
|        |               |         | sedi  più  impor-|        |
|        |               |         | tanti            |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|   20    |Direttore  di cir-|   20   |
|        |               |         | coscrizione di a-|        |
|        |               |         | eroporto         |        |
|        |               |  ----   |                  |        |
|        |               |   26    |                  |        |
                                                                
  Quadro L. - Dirigenti  amministrativi e tecnici dell'Azienda  
            autonoma delle ferrovie dello Stato (62/g)          
                                                                
|   B    |Direttore gene-|   1     |Direttore generale|    1   |
|        | rale   azienda|         | delle    ferrovie|        |
|        | autonoma . . .|         | dello Stato      |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Vice direttore ge-|    2   |
|        |               |        |  nerale           |        |
|        |               |        | Direttore centrale|   11   |
|        |               |        | Consigliere  mini-|   11   |
|   C    |Dirigente supe-|  39   <   steriale e ispet-|        |
|        | riore. . . . .|        |  tore generale ca-|        |
|        |               |        |  po               |        |
|        |               |        | Direttore  compar-|   15   |
|        |               |        |  timentale        |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Consigliere  mini-|   40   |
|        |               |        |  steriale aggiunto|        |
|        |               |        |  e ispettore gene-|        |
|        |               |        |  rale             |        |
|   D    |Dirigente supe-| 213   <  Capo ufficio della|        |
|        | riore. . . . .|  [a]   |  Amministrazione  |   65   |
|        |               |        |  centrale         |        |
|        |               |        | Capo ufficio pres-|  108   |
|        |               |        |  so gli organi pe-|        |
|        |               |        |  riferici         |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Capo     divisione|  160   |
|        |               |        |  presso  l'Ammini-|        |
|        |               |        |  strazione centra-|        |
|        |               |        |  le               |        |
|        |               |        | Capi     divisione|  150   |
|   E    |Primo dirigente| 325   <  presso   l'Ammini-|        |
|        |               |  [b]   |  strazione perife-|        |
|        |               |        |  rica             |        |
|        |               |        | Ispettore  capo  o|   15   |
|        |               |        |  vice  consigliere|        |
|        |               |        |  ministeriale     |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               | -----   |                  |        |
|        |               | 578 [a] |                  |        |
|        |               | [b]     |                  |        |

----------
  [a] Di cui 121  posti  riservati agli ingegneri ed architetti,
10 ai medici e 82 alle altre specializzazioni.
  [b] Di cui 160  posti  riservati agli ingegneri ed architetti,
14 ai medici e 151 alle altre specializzazioni.
------------------------ 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
(62/e) Vedi, ora, le tabelle allegate al D.P.C.M. 4 agosto 1995, riportato alla 
voce Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. 
(62/e) Vedi, ora, le tabelle allegate al D.P.C.M. 4 agosto 1995, riportato alla 
voce Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. 
(62/f) Vedi, ora, il D.P.C.M. 7 gennaio 1997, riportato alla voce Ministero dei 
trasporti e dell'aviazione civile. 
(62/f) Vedi, ora, il D.P.C.M. 7 gennaio 1997, riportato alla voce Ministero dei 
trasporti e dell'aviazione civile. 
(62/f) Vedi, ora, il D.P.C.M. 7 gennaio 1997, riportato alla voce Ministero dei 
trasporti e dell'aviazione civile. 
(62/g) Vedi, anche, l'art. 19, L. 12 febbraio 1981, n. 17, riportata alla voce 
Ferrovie dello Stato. 
 





Tabella XIII (62/h) (1/a) 


        MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Quadro A. - Dirigenti  generali dell'Amministrazione delle poste
                   e delle telecomunicazioni

|        |               |        +                   |        |
|   B    |Direttore gene-|   1    | Direttore generale|    1   |
|        | rale di azien-|        |  delle   poste   e|        |
|        | da autonoma   |        |  delle telecomuni-|        |
|        |               |        |  cazioni          |        |
|        |               |        | Ispettore generale|    1   |
|        |               |        |  superiore   delle|        |
|        |               |        |  telecomunicazioni|        |
|        |               |        | Vice direttore ge-|    1   |
|        |               |        |  nerale           |        |
|   C    |Dirigente gene-|  34   <  Consigliere  mini-|    1   |
|        | rale . . . . .|        |  steriale         |        |
|        |               |        | Direttore  dell'I-|    1   |
|        |               |        |  stituto superiore|        |
|        |               |        |  delle   poste   e|        |
|        |               |        |  delle telecomuni-|        |
|        |               |        |  cazioni          |        |
|        |               |        | Direttore centrale|   11   |
|        |               |        | Direttore  compar-|   19   |
|        |               |        |  timentale        |        |
|        |               |        +                   |        |

Quadro B. - Dirigenti  amministrativi dell'Amministrazione delle
                poste e delle telecomunicazioni

|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Vice     direttore|   10   |
|        |               |        |  centrale         |        |
|        |               |        | Direttore di uffi-|    3   |
|        |               |        |  cio  della  dire-|        |
|        |               |        |  zione generale   |        |
|        |               |        | Direttore  ufficio|    1   |
|        |               |        |  centrale  dopola-|        |
|        |               |        |  voro             |        |
|   D    |Dirigente supe-| 139   <  Ispettore  genera-|   30   |
|        | riore. . . . .|        |  le,   consigliere|        |
|        |               |        |  ministeriale  ag-|        |
|        |               |        |  giunto e vice di-|        |
|        |               |        |  rettore comparti-|        |
|        |               |        |  mentale          |        |
|        |               |        | Direttore  provin-|   95   |
|        |               |        |  ciale            |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Vice     direttore|   72   |
|        |               |        |  provinciale      |        |
|        |               |        | Direttore di uffi-|   76   |
|        |               |        |  cio  compartimen-|        |
|   E    |Primo dirigente| 210   <   tale             |        |
|        |               |        | Direttore di divi-|   62   |
|        |               |        |  sione e vice con-|        |
|        |               |        |  sigliere    mini-|        |
|        |               |        |  steriale aggiunto|        |
|        |               |        +                   |        |

Quadro C. - Dirigenti tecnici delle telecomunicazioni dell'Ammi-
       nistrazione delle poste e delle telecomunicazioni

|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Vice     direttore|    3   |
|        |               |        |  centrale         |        |
|        |               |        | Vice     direttore|        |
|        |               |        |  dell'Istituto    |        |
|        |               |        |  delle   poste   e|        |
|        |               |        |  delle telecomuni-|        |
|        |               |        |  cazioni  o consi-|        |
|        |               |        |  gliere   ministe-|        |
|        |               |        |  riale aggiunto   |        |
|        |               |        | Ispettore  genera-|    4   |
|   D    |Dirigente supe-|  26   <   le,   consigliere|        |
|        | riore. . . . .|        |  ministeriale  ag-|        |
|        |               |        |  giunto   e   vice|        |
|        |               |        |  direttore compar-|        |
|        |               |        |  timentale        |        |
|        |               |        | Direttore  di cir-|   18   |
|        |               |        |  colo  di  costru-|        |
|        |               |        |  zioni  delle  po-|        |
|        |               |        |  ste e  delle  te-|        |
|        |               |        |  lecomunicazioni  |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |         |Direttore di divi-|   15   |
|        |               |         | sione            |        |
|        |               |         |Direttore di uffi-|    4   |
|        |               |         | cio  presso  l'I-|        |
|        |               |         | stituto superiore|        |
|        |               |         | delle   poste   e|        |
|        |               |         | delle telecomuni-|        |
|        |               |         | cazioni          |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Ispettore  capo  o|    6   |
|        |               |        |  vice consigliere |        |
|        |               |        |  ministeriale  ag-|        |
|   E    |Primo dirigente|  34   <   giunto           |        |
|        |               |        | Vice  direttore di|    9   |
|        |               |        |  circolo   di  co-|        |
|        |               |        |  struzioni        |        |
|        |               |        +                   |        |

Quadro D. - Dirigenti tecnici delle costruzioni dell'Amministra-
          zione delle poste e delle telecomunicazioni

|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Vice     direttore|    1   |
|        |               |        |  centrale         |        |
|        |               |        | Ispettore generale|   12   |
|   D    |Dirigente supe-|  13   <   per  i  comparti-|        |
|        | riore. . . . .|        |  menti   e  consi-|        |
|        |               |        |  gliere   ministe-|        |
|        |               |        |  riale aggiunto   |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |         |Vice   consigliere|    2   |
|        |               |         | ministeriale     |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Direttore di divi-|    6   |
|        |               |        |  sione            |        |
|   E    |Primo dirigente|  27   <  Direttore di uffi-|   19   |
|        |               |        |  cio  compartimen-|        |
|        |               |        |  tale             |        |
|        |               |        +                   |        |

Quadro E. - Dirigenti tecnici dei trasporti dell'Amministrazione
             delle poste e delle telecomunicazioni

|   D    |Dirigente supe-|   4     |Vice     direttore|    1   |
|        | riore. . . . .|         | centrale         |        |
|        |               |         |Ispettore generale|    3   |
|        |               |         | per  i  comparti-|        |
|        |               |         | menti   e  consi-|        |
|        |               |         | gliere   ministe-|        |
|        |               |         | riale aggiunto   |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Vice   consigliere|    1   |
|        |               |        |  ministeriale     |        |
|        |               |        | Direttore di divi-|    3   |
|        |               |        |  sione            |        |
|        |               |        | Direttore di uffi-|    1   |
|        |               |        |  cio  presso  l'I-|        |
|   E    |Primo dirigente|  24   <   stituto superiore|        |
|        |               |        |  delle   poste   e|        |
|        |               |        |  delle telecomuni-|        |
|        |               |        |  cazioni          |        |
|        |               |        | Direttore di uffi-|   19   |
|        |               |        |  cio  compartimen-|        |
|        |               |        |  tale             |        |
|        |               |        +                   |        |
                                                                
Quadro F. - Direttore  dell'Azienda di Stato per i servizi tele-
                             fonici                             
                                                                
|   C    |Primo dirigente|   1     |Direttore  dell'a-|    1   |
|        |               |         | zienda  di  Stato|        |
|        |               |         | per i servizi te-|        |
|        |               |         | lefonici [a]     |        |
                                                                
----------                                                      
  [a] [Esercita  le  attribuzioni  già  spettanti  all'ispettore
generale superiore  delle telecomunicazioni ai sensi del decreto
legislativo 2 aprile 1948, n. 432, e successive  modificazioni e
integrazioni] (63).

Quadro G. - Dirigenti amministrativi dell'Azienda di Stato per i
                       servizi telefonici

|   C    |Dirigente gene-|   4     |Direttore centrale|    4   |
|        | rale . . . . .|         |                  |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Vice     direttore|    6   |
|        |               |        |  centrale         |        |
|        |               |        | Dirigente  di   i-|    2   |
|        |               |        |  spettorato di zo-|        |
|   D    |Dirigente supe-|  14   <   na               |        |
|        | riore. . . . .|        | Ispettore generale|    6   |
|        |               |        |  e consigliere    |        |
|        |               |        |  ministeriale     |        |
|        |               |        |  aggiunto         |        |
|        |               |        +                   |        |
|   E    |Primo dirigente|  28     |Direttore  di  re-|   28   |
|        |               |         | parto  presso gli|        |
|        |               |         | organi centrali e|        |
|        |               |         | periferici;  vice|        |
|        |               |         | consigliere mini-|        |
|        |               |         | steriale aggiunto|        |
|        |               | ----    |                  |        |
|        |               |  46     |                  |        |
                                                                
    Quadro H. - Dirigenti tecnici dell'Azienda di Stato per i   
                       servizi telefonici                       
                                                                
|   C    |Dirigente gene-|   4     |Direttore centrale|    4   |
|        | rale . . . . .|         |                  |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Vice     direttore|    4   |
|        |               |        |  centrale         |        |
|        |               |        | Dirigente   di  i-|    3   |
|        |               |        |  ispettorato    di|        |
|   D    |Dirigente supe-|  18   <   zona             |        |
|        | riore. . . . .|        | Ispettore generale|   11   |
|        |               |        |  e consigliere mi-|        |
|        |               |        |  nisteriale    ag-|        |
|        |               |        |  giunto           |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Direttore  di  re-|   28   |
|        |               |        |  parto  presso gli|        |
|        |               |        |  organi centrali e|        |
|        |               |        |  periferici;  vice|        |
|        |               |        |  consigliere mini-|        |
|   E    |Primo dirigente|  32   <   steriale         |        |
|        |               |        | Direttore di uffi-|    4   |
|        |               |        |  cio  presso  l'I-|        |
|        |               |        |  stituto superiore|        |
|        |               |        |  delle   poste   e|        |
|        |               |        |  delle telecomuni-|        |
|        |               |        |  cazioni          |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               | ----    |                  |        |
|        |               |  54     |                  |        |
------------------------ 
(62/h) Tabella così sostituita dall'art. 1 e dalla tabella allegata alla L. 22 
dicembre 1984, n. 893. Il quadro A è stato poi così sostituito dall'art. 1, L. 
26 gennaio 1989, n. 27. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
(63) Nota soppressa dall'art. 1, L. 26 gennaio 1989, n. 27, riportata alla voce 
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
 





Tabella XIV (63/a) (1/a) 


   MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO    
                                                                
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello |               |  Posti  |                  |Posti di|
|  di    |   Qualifica   |   di    |      Funzione    |funzione|
|funzione|               |qualifica|                  |        |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
              Quadro A. - Dirigenti amministrativi              
                                                                
|   C    |Dirigente gene-|   6 [a] |Direttore generale|   6 [a]|
|        | rale . . . . .|         |                  |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Vice direttore ge-|   6    |
|        |               |        |  nerale           |        |
|        |               |        | Capo servizio     |   3 [b]|
|   D    |Dirigente supe-|  23   <  Consigliere  mini-|  14    |
|        | riore. . . . .|  [b]   |  steriale  aggiun-|        |
|        |               |        |  to  e   ispettore|        |
|        |               |        |  generale         |        |
|        |               |        +                   |        |
|   E    |Primo dirigente|  57     |Direttore di divi-|  57    |
|        |               |         | sione            |        |
|        |               | -----   |                  |        |
|        |               |  86 [a] |                  |        |
|        |               | [b] [c] |                  |        |
                                                                
----------                                                      
  [a] Oltre un posto temporaneamente aggiunto sino alla data  di
entrata in vigore del riordinamento del Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato;                               
  [b] Di cui  un  posto  con  effetto  dalla data indicata nella
nota [a];                                                       
  [c] Nel primo inquadramento 47 posti sono riservati ai funzio-
nari provenienti  dalla  carriera  direttiva amministrativa del'
l'Amministrazione centrale, 16  ai funzionari  provenienti dalla
carriera degli ispettori e dei direttori  degli U.P.I.C.A., 6 ai
funzionari provenienti dalla carriera dei capi uffici statistica
e 9 agli ispettori  generali  di ruolo  statale  delle camere di
commercio.                                                      
                                                                
     Quadro B.  - Dirigenti per la proprietà intellettuale      
                                                                
|   D    |Dirigente supe-|   1     |Consigliere  mini-|    1   |
|        | riore. . . . .|         | steriale  aggiun-|        |
|        |               |         | to               |        |
|   E    |Primo dirigente|   4     |Direttore di divi-|    4   |
|        |               |         | sione            |        |
|        |               |  ---    |                  |        |
|        |               |   5     |                  |        |
                                                                
        Quadro C. - Dirigenti per i servizi dell'energia        
                                                                
|        |               |        +                   |        |
|   D    |Dirigente supe-|   6    | Vice direttore ge-|    1   |
|        | riore. . . . .|        |  nerale           |        |
|        |               |        | Capo servizio     |    4   |
|        |               |        | Consigliere  mini-|    1   |
|        |               |       <   steriale aggiunto|        |
|   E    |Primo dirigente|  18    | Direttore di divi-|   14   |
|        |               |        |  sione            |        |
|        |               |        | Vice   consigliere|    4   |
|        |               |        |  ministeriale     |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               | ----    |                  |        |
|        |               |  24     |                  |        |
                                                                
 Quadro D. - Dirigenti per l'Ispettorato tecnico dell'industria 
                                                                
|   D    |Dirigente supe-|   3     |Ispettore generale|    3   |
|        | riore. . . . .|         |                  |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|   7     |Direttore di divi-|    7   |
|        |               |         | sione            |        |
|        |               | ----    |                  |        |
|        |               |  10     |                  |        |
                                                                
  Quadro E. - Dirigenti tecnici ispettivi per le assicurazioni  

|   D    |Dirigente supe-|   1     |Ispettore generale|    1   |
|        | riore. . . . .|         |                  |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|   6     |Ispettore capo    |    6   |
|        |               |  ---    |                  |        |
|        |               |   7     |                  |        |

 Quadro F. - Direttore dell'Ufficio nazionale  minerario per gli
                          idrocarburi

|   D    |Dirigente supe-|   1     |Direttore dell'Uf-|   1 [a]|
|        | riore. . . . .|         | ficio   nazionale|        |
|        |               |         | minerario per gli|        |
|        |               |         | idrocarburi      |        |
|        |               |  ---    |                  |        |
|        |               |   1     |                  |        |
                                                                
----------                                                      
  [a] Dopo tre  anni di  permanenza  nella  qualifica compete il
trattamento economico previsto per il direttore generale.       
                                                                
   Quadro G.  - Dirigenti del Corpo delle miniere - ingegneri   
                                                                
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Vice direttore ge-|    1   |
|        |               |        |  nerale           |        |
|        |               |        | Ispettore generale|    2   |
|        |               |        |                   |        |
|   D    |Dirigente supe-|   9   <  Capo   di  ufficio|    6   |
|        | riore. . . . .|        |  distrettuale del-|        |
|        |               |        |  le  miniere nelle|        |
|        |               |        |  sedi di  maggiore|        |
|        |               |        |  rilevanza        |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Direttore di divi-|    3   |
|        |               |        |  sione            |        |
|        |               |        | Ispettore capo    |    6   |
|        |               |        |                   |        |
|   E    |Primo dirigente|  17   <  Vice   consigliere|    2   |
|        |               |        |  ministeriale     |        |
|        |               |        | Capo  ufficio  di-|    6   |
|        |               |        |  strettuale  delle|        |
|        |               |        |  miniere          |        |
|        |               |        +                   |        |
                                                                
     Quadro H. - Dirigenti del Corpo delle miniere - geologi    
                                                                
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Capo  del servizio|    1   |
|        |               |        |  geologico        |        |
|   D    |Dirigente supe-|   2   <                    |        |
|        | riore. . . . .|        | Consigliere  mini-|    1   |
|        |               |        |  steriale aggiunto|        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Direttore di divi-|    2   |
|        |               |        |  sione            |        |
|   E    |Primo dirigente|   4   <                    |        |
|        |               |        | Vice   consigliere|    2   |
|        |               |        |  ministeriale     |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |  ---    |                  |        |
|        |               |   6     |                  |        |
                                                                
     Quadro I. - Dirigente del Corpo delle miniere - chimici    
                                                                
|   D    |Dirigente      |   1     |Capo  del servizio|    1   |
|        |superiore      |         | chimico          |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|   2     |Direttore di labo-|    2   |
|        |               |         | ratorio          |        |
|        |               |  ---    |                  |        |
|        |               |   3     |                  |        |

 Quadro L. - Dirigenti per i servizi delle Camere di commercio, 
              industria, artigianato e agricoltura              
                                                                
|   D    |Dirigente supe-|  83     |Segretario genera-|   83   |
|        | riore. . . . .|         | le               |        |
|        |               | ----    |                  |        |
|        |               |  83     |                  |        |
------------------------ 
(63/a) Vedi, ora, il D.P.C.M. 12 dicembre 1996, riportato alla voce Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale sono state 
rideterminate le dotazioni organiche del Ministero. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 





Tabella XV (1/a) 


     MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (63/b)     
                                                                
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello |               |  Posti  |                  |Posti di|
|  di    |   Qualifica   |   di    |      Funzione    |funzione|
|funzione|               |qualifica|                  |        |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
      Quadro A.  - Dirigenti dell'Amministrazione centrale

|   C    |Dirigente gene-|   6     |Direttore generale|    6   |
|        | rale . . . . .|         |                  |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Vice direttore ge-|    6   |
|        |               |        |  nerale           |        |
|        |               |        | Capo servizio     |    1   |
|   D    |Dirigente supe-|  13   <  Consigliere  mini-|    6   |
|        | riore. . . . .|        |  steriale aggiunto|        |
|        |               |        |  e ispettore gene-|        |
|        |               |        |  rale             |        |
|        |               |        +                   |        |
|   C    |Primo dirigente|  58     |Direttore di divi-|   58   |
|        |               |         | sione            |        |

Quadro B. - Dirigenti  degli uffici  del lavoro  e della massima
                          occupazione

|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Capo servizio     |    1   |
|        |               |        | Capo  ufficio  na-|    3   |
|        |               |        |  zionale  colloca-|        |
|        |               |        |  mento            |        |
|   D    |Dirigente supe-|  24   <  Direttore  ufficio|   20   |
|        | riore. . . . .|        |  regionale del la-|        |
|        |               |        |  voro e della mas-|        |
|        |               |        |  sima occupazione |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Direttore di uffi-|   93   |
|        |               |        |  cio   provinciale|        |
|        |               |        |  del lavoro e del-|        |
|        |               |        |  la  massima occu-|        |
|        |               |        |  pazione          |        |
|   E    |Primo dirigente|  99   <  Direttore   centro|    4   |
|        |               |        |  emigrazione nelle|        |
|        |               |        |  sedi  di maggiore|        |
|        |               |        |  importanza       |        |
|        |               |        | Ispettore capo    |    2   |
|        |               |        +                   |        |

       Quadro C.  - Dirigenti dell'Ispettorato del lavoro

|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Capo servizio     |     1  |
|        |               |        | Capo di ispettora-|    20  |
|   D    |Dirigente supe-|  24   <   to regionale     |        |
|        | riore. . . . .|        | Capo dell'Ispetto-|     1  |
|        |               |        |  rato medico      |        |
|        |               |        | Ispettore generale|     2  |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Capo di ispettora-|    93  |
|   E    |Primo dirigente|  97   <   to provinciale   |        |
|        |               |        | Ispettore capo    |     4  |
|        |               |        +                   |        |
------------------------ 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
(63/b) Le dotazioni organiche del personale del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale sono state rideterminate con D.P.C.M. 7 maggio 1996, 
riportato alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
 





Tabella XVI (63/c) (1/a) 


              MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO              
                                                                
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello |               |  Posti  |                  |Posti di|
|  di    |   Qualifica   |   di    |      Funzione    |funzione|
|funzione|               |qualifica|                  |        |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
                 Quadro A.  - Dirigenti (64)

|   C    |Dirigente gene-|   5     |Direttore generale|     5  |
|        | rale . . . . .|         |                  |        |
|        |               |         |                  |        |
|   D    |Dirigente supe-|  10     |Vice direttore ge-|     5  |
|        | riore. . . . .|         | nerale           |        |
|        |               |         |Consigliere  mini-|     5  |
|        |               |         | steriale aggiunto|        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|  26     |Direttore di divi-|    26  |
|        |               |         | sione            |        |
------------------------ 
(63/c) Vedi, ora, la tabella allegata al D.P.C.M. 13 maggio 1996, riportato alla 
voce Ministero del commercio con l'estero, che ha sostituito la tab. XVI 
allegata al presente decreto. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
(64) Vedi, anche, il D.P.R. 30 novembre 1990 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1991, n. 
18). 
 





Tabella XVII (64/a) (1/a) 


               MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE                
                                                                
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello |               |  Posti  |                  |Posti di|
|  di    |   Qualifica   |   di    |      Funzione    |funzione|
|funzione|               |qualifica|                  |        |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
         Quadro A.  - Dirigenti amministrativi (64)

|   C    |Dirigente gene-|   7     |Direttore generale|    7   |
|        | rale . . . . .|         |                  |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Vice direttore ge-|    6   |
|        |               |        |  nerale           |        |
|        |               |        |                   |        |
|   D    |Dirigente supe-|   9   <  Consigliere  mini-|    3   |
|        | riore. . . . .|        |  steriale aggiunto|        |
|        |               |        |  o ispettore gene-|        |
|        |               |        |  rale             |        |
|        |               |        +                   |        |
|   E    |Primo dirigente|  25     |Direttore di divi-|   25   |
|        |               |         | sione            |        |

                 Quadro B.  - Dirigenti tecnici

|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Capo   ispettorato|    1   |
|        |               |        |  tecnico          |        |
|   D    |Dirigente supe-|   2   <                    |        |
|        | riore. . . . .|        | Ispettore generale|    1   |
|        |               |        |  tecnico          |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|   2     |Direttore di divi-|    2   |
|        |               |         | sione dell'ispet-|        |
|        |               |         | torato tecnico   |        |
------------------------ 
(64/a) Così sostituita dalla tab. B allegata alla L. 31 dicembre 1982, n. 979, 
riportata alla voce Marina mercantile. Vedi, ora, il D.P.C.M. 5 novembre 1996, 
riportato alla voce Ministero della Marina mercantile. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
(64) Vedi, anche, il D.P.R. 30 novembre 1990 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1991, n. 
18). 
 





Tabella XVIII (1/a) 


             MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI             
                                                                
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello |               |  Posti  |                  |Posti di|
|  di    |   Qualifica   |   di    |      Funzione    |funzione|
|funzione|               |qualifica|                  |        |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
                 Quadro A.  - Dirigenti (64)

|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Direttore generale|    3   |
|        |               |        |                   |        |
|   C    |Dirigente gene-|   4   <  Ispettore generale|    1   |
|        | rale . . . . .|        |  capo dei  servizi|        |
|        |               |        |  ispettivi        |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Vice direttore ge-|    3   |
|        |               |        |  nerale           |        |
|   D    |Dirigente supe-|   5   <  Consigliere  mini-|    2   |
|        | riore. . . . .|        |  steriale aggiunto|        |
|        |               |        |  e ispettore gene-|        |
|        |               |        |  rale             |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Direttore di divi-|   18   |
|   E    |Primo dirigente|  20   <   sione            |        |
|        |               |        | Ispettore capo    |    2   |
|        |               |        +                   |        |
------------------------ 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
(64) Vedi, anche, il D.P.R. 30 novembre 1990 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1991, n. 
18). 
 





Tabella XIX (65) (1/a) 


                    MINISTERO DELLA SANITA'                     
                                                                
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello |               |  Posti  |                  |Posti di|
|  di    |   Qualifica   |   di    |      Funzione    |funzione|
|funzione|               |qualifica|                  |        |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
              Quadro A.  - Dirigenti generali (65)              

|   C    |Dirigente      |   5 [a] |Direttore generale|   5 [a]|
|        |generale       |         |                  |        |

----------
  [a] Oltre un posto  temporaneamente  aggiunto sino all'entrata
in vigore del riordinamento del Ministero della sanità.

          Quadro B.  - Dirigenti amministrativi (65)            

|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Vice direttore ge-|    1   |
|        |               |        |  nerale           |        |
|        |               |        |                   |        |
|   D    |Dirigente supe-|   9   <  Ispettore generale|    8   |
|        | riore. . . . .|        |  e consigliere mi-|        |
|        |               |        |  nisteriale    ag-|        |
|        |               |        |  giunto           |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Direttore di divi-|   10   |
|        |               |        |  sione            |        |
|   E    |Primo dirigente|  13   <  Ispettore  capo  e|    3   |
|        |               |        |  vice consigliere |        |
|        |               |        |  ministeriale     |        |
|        |               |        +                   |        |

                Quadro C.  - Dirigenti medici (66)              

|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Ispettore generale|    1   |
|        |               |        |  medico capo      |        |
|   C    |Dirigente gene-|   2   <  Segretario genera-|    1   |
|        | rale . . . . .|        |  le  del Consiglio|        |
|        |               |        |  superiore  di sa-|        |
|        |               |        |  nità             |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Vice direttore ge-|    4   |
|        |               |        |  nerale           |        |
|        |               |        | Ispettore generale|    9   |
|        |               |        |  e consigliere mi-|        |
|        |               |        |  nisteriale    ag-|        |
|        |               |        |  giunto           |        |
|   D    |Dirigente supe-|  15   <  Direttore di uffi-|    2   |
|        | riore. . . . .|        |  cio   del  medico|        |
|        |               |        |  provinciale nelle|        |
|        |               |        |  sedi  di maggiore|        |
|        |               |        |  rilevanza   delle|        |
|        |               |        |  Regioni a statuto|        |
|        |               |        |  speciale         |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Direttore di divi-|   26   |
|        |               |        |  sione            |        |
|        |               |        | Ispettore  capo  e|    5   |
|        |               |        |  vice  consigliere|        |
|        |               |        |  ministeriale     |        |
|        |               |        | Medico  di porto e|    7   |
|        |               |        |  di aeroporto e di|        |
|   E    |Primo dirigente|  54   <   confine nelle se-|        |
|        |               |        |  di   di  maggiore|        |
|        |               |        |  rilevanza        |        |
|        |               |        | Direttore di uffi-|   16   |
|        |               |        |  cio   del  medico|        |
|        |               |        |  provinciale   con|        |
|        |               |        |  sedi nelle Regio-|        |
|        |               |        |  ni a statuto spe-|        |
|        |               |        |  ciale            |        |
|        |               |        +                   |        |

             Quadro D.  - Dirigenti veterinari (66)             

|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Vice direttore ge-|    1   |
|        |               |        |  nerale           |        |
|        |               |        | Ispettore generale|    5   |
|        |               |        |  e consigliere mi-|        |
|        |               |        |  nisteriale    ag-|        |
|        |               |        |  giunto           |        |
|   D    |Dirigente supe-|   8   <  Capo ufficio vete-|    2   |
|        | riore. . . . .|        |  rinario   provin-|        |
|        |               |        |  ciale  nelle sedi|        |
|        |               |        |  di maggiore rile-|        |
|        |               |        |  vanza  nelle  Re-|        |
|        |               |        |  gioni  a  statuto|        |
|        |               |        |  speciale         |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Direttore di divi-|   12   |
|        |               |        |  sione e ispettore|        |
|        |               |        |  capo  e vice con-|        |
|        |               |        |  sigliere ministe-|        |
|        |               |        |  riale            |        |
|        |               |        | Veterinario     di|    6   |
|        |               |        |  porto o  di aero-|        |
|        |               |        |  porto o di confi-|        |
|   E    |Primo dirigente|  34   <   ne  nelle sedi di|        |
|        |               |        |  maggiore rilevan-|        |
|        |               |        |  za               |        |
|        |               |        | Direttore di uffi-|   16   |
|        |               |        |  cio del veterina-|        |
|        |               |        |  rio   provinciale|        |
|        |               |        |  con   sede  nelle|        |
|        |               |        |  Regioni a statuto|        |
|        |               |        |  speciale         |        |
|        |               |        +                   |        |

              Quadro E.  - Dirigenti chimici (66)

|   D    |Dirigente supe-|   2     |Ispettore generale|    2   |
|        | riore. . . . .|         | o consigliere mi-|        |
|        |               |         | nisteriale    ag-|        |
|        |               |         | giunto           |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|   4     |Direttore di divi-|    4   |
|        |               |         | sione,  ispettore|        |
|        |               |         | capo e  vice con-|        |
|        |               |         | sigliere ministe-|        |
|        |               |         | riale            |        |

             Quadro F.  - Dirigenti farmacisti (66)

|   D    |Dirigente supe-|   1     |Ispettore generale|    1   |
|        | riore. . . . .|         | o consigliere    |        |
|        |               |         | ministeriale     |        |
|        |               |         | aggiunto         |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|   1     |Direttore di divi-|    1   |
|        |               |         | sione            |        |

             Quadro G.  - Dirigenti ingegneri (66)

|   D    |Dirigente supe-|   1     |Ispettore generale|    1   |
|        | riore. . . . .|         | o consigliere    |        |
|        |               |         | ministeriale     |        |
|        |               |         | aggiunto         |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|   1     |Direttore di divi-|    1   |
|        |               |         | sione            |        |

Quadro H. - Dirigenti tecnici dell'Istituto  superiore di sanità

|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Direttore  dell'I-|   1    |
|        |               |        |  stituto superiore|        |
|   C    |Dirigente gene-|  11   <   di sanità        |        |
|        | rale . . . . .|        | Capo dei laborato-|  10    |
|        |               |        |  ri               |        |
|        |               |        +                   |        |
|   D    |Dirigente supe-|  30     |Ricercatore  supe-|  30 [a]|
|        | riore. . . . .|         | riore            |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|  36     |Primo ricercatore |  36 [b]|

----------
  [a] Cosï  ripartiti  tra  i  vari  laboratori: biologia  n. 3;
chimica n. 8; chimica biologica n. 3; chimica terapeutica  n. 3;
elettronica  n. 1; fisica  n. 2;  ingegneria    sanitaria  n. 2;
microbiologia n. 5; parassitologia n. 2; veterinaria n. 1;
  [b] Cosï  ripartiti  tra  i  vari  laboratori:  biologia n. 4;
chimica n. 10; chimica  biologica  n. 4; chimica  terapeutica n.
4; elettronica  n. 1; fisica  n. 3;  ingegneria  sanitaria n. 2;
microbiologia n. 5; parassitologia n. 2; veterinaria n. 1.

Quadro I. - Dirigenti amministrativi  dell'Istituto superiore di

                         sanità (66/a)

|   D    |Dirigente supe-|   1     |Capo  dei  servizi|   4    |
|        | riore. . . . .|         | amministrativi  e|        |
|        |               |         | del personale    |        |
|        |               |         |                  |        |
|   E    |Primo dirigente|   4     |Direttore di divi-|   4    |
|        |               |         | sione            |        |

Quadro L. - Dirigente del museo sperimentale dell'Istituto supe-
          riore di sanità

|   E    |Primo dirigente|   1     |Dirigente  del mu-|   1 [a]|
|        |               |         | seo              |        |

----------
  [a] Dopo cinque anni di permanenza nella qualifica, compete il
trattamento del dirigente superiore.

Quadro M. - Dirigente  della biblioteca dell'Istituto  superiore
                           di sanità

|   E    |Primo dirigente|   1      |Dirigente   della|   1 [a]|
|        |               |          | biblioteca      |        |
                                                                
----------                                                      
  [a] Dopo cinque anni di permanenza nella qualifica, compete il
trattamento economico del dirigente superiore.

           Quadro N.  - Dirigenti, architetti (66/b)

|   D    |Dirigente supe-|   1      |Consigliere mini-|   1    |
|        | riore. . . . .|          | steriale aggiun-|        |
|        |               |          | to              |        |
------------------------ 
(65) Vedi, ora, per quanto concerne i quadri da A a G, le tabelle allegate al 
D.P.C.M. 16 marzo 1996, riportato alla voce Ministero della sanità. In 
precedenza, modificazioni alla presente tabella erano state disposte con l'art. 
59, L. 23 dicembre 1978, n. 833, riportata alla voce Sanità pubblica; con l'art. 
8, D.P.R. 31 luglio 1980, n. 614, riportato alla voce Sanità di frontiera, 
marittima ed aerea; con l'art. 17, D.L. 18 giugno 1986, n. 282, riportato alla 
voce Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico (Igiene e repressione delle 
frodi in materia di); con l'art. 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riportato 
alla voce Stupefacenti e con il D.P.R. 30 novembre 1990 (Gazz. Uff. 22 gennaio 
1991, n. 18). 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
(65) Vedi, ora, per quanto concerne i quadri da A a G, le tabelle allegate al 
D.P.C.M. 16 marzo 1996, riportato alla voce Ministero della sanità. In 
precedenza, modificazioni alla presente tabella erano state disposte con l'art. 
59, L. 23 dicembre 1978, n. 833, riportata alla voce Sanità pubblica; con l'art. 
8, D.P.R. 31 luglio 1980, n. 614, riportato alla voce Sanità di frontiera, 
marittima ed aerea; con l'art. 17, D.L. 18 giugno 1986, n. 282, riportato alla 
voce Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico (Igiene e repressione delle 
frodi in materia di); con l'art. 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riportato 
alla voce Stupefacenti e con il D.P.R. 30 novembre 1990 (Gazz. Uff. 22 gennaio 
1991, n. 18). 
(65) Vedi, ora, per quanto concerne i quadri da A a G, le tabelle allegate al 
D.P.C.M. 16 marzo 1996, riportato alla voce Ministero della sanità. In 
precedenza, modificazioni alla presente tabella erano state disposte con l'art. 
59, L. 23 dicembre 1978, n. 833, riportata alla voce Sanità pubblica; con l'art. 
8, D.P.R. 31 luglio 1980, n. 614, riportato alla voce Sanità di frontiera, 
marittima ed aerea; con l'art. 17, D.L. 18 giugno 1986, n. 282, riportato alla 
voce Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico (Igiene e repressione delle 
frodi in materia di); con l'art. 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riportato 
alla voce Stupefacenti e con il D.P.R. 30 novembre 1990 (Gazz. Uff. 22 gennaio 
1991, n. 18). 
(66) Vedi, ora, per quanto concerne i quadri da A a G, le tabelle allegate al 
D.P.C.M. 16 marzo 1996, riportato alla voce Ministero della sanità. In 
precedenza, modificazioni alla presente tabella erano state disposte con l'art. 
59, L. 23 dicembre 1978, n. 833, riportata alla voce Sanità pubblica; con l'art. 
8, D.P.R. 31 luglio 1980, n. 614, riportato alla voce Sanità di frontiera, 
marittima ed aerea; con l'art. 17, D.L. 18 giugno 1986, n. 282, riportato alla 
voce Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico (Igiene e repressione delle 
frodi in materia di); con l'art. 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riportato 
alla voce Stupefacenti e con il D.M. 30 novembre 1990 (Gazz. Uff. 22 gennaio 
1991, n. 18). 
(66) Vedi, ora, per quanto concerne i quadri da A a G, le tabelle allegate al 
D.P.C.M. 16 marzo 1996, riportato alla voce Ministero della sanità. In 
precedenza, modificazioni alla presente tabella erano state disposte con l'art. 
59, L. 23 dicembre 1978, n. 833, riportata alla voce Sanità pubblica; con l'art. 
8, D.P.R. 31 luglio 1980, n. 614, riportato alla voce Sanità di frontiera, 
marittima ed aerea; con l'art. 17, D.L. 18 giugno 1986, n. 282, riportato alla 
voce Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico (Igiene e repressione delle 
frodi in materia di); con l'art. 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riportato 
alla voce Stupefacenti e con il D.M. 30 novembre 1990 (Gazz. Uff. 22 gennaio 
1991, n. 18). 
(66) Vedi, ora, per quanto concerne i quadri da A a G, le tabelle allegate al 
D.P.C.M. 16 marzo 1996, riportato alla voce Ministero della sanità. In 
precedenza, modificazioni alla presente tabella erano state disposte con l'art. 
59, L. 23 dicembre 1978, n. 833, riportata alla voce Sanità pubblica; con l'art. 
8, D.P.R. 31 luglio 1980, n. 614, riportato alla voce Sanità di frontiera, 
marittima ed aerea; con l'art. 17, D.L. 18 giugno 1986, n. 282, riportato alla 
voce Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico (Igiene e repressione delle 
frodi in materia di); con l'art. 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riportato 
alla voce Stupefacenti e con il D.M. 30 novembre 1990 (Gazz. Uff. 22 gennaio 
1991, n. 18). 
(66) Vedi, ora, per quanto concerne i quadri da A a G, le tabelle allegate al 
D.P.C.M. 16 marzo 1996, riportato alla voce Ministero della sanità. In 
precedenza, modificazioni alla presente tabella erano state disposte con l'art. 
59, L. 23 dicembre 1978, n. 833, riportata alla voce Sanità pubblica; con l'art. 
8, D.P.R. 31 luglio 1980, n. 614, riportato alla voce Sanità di frontiera, 
marittima ed aerea; con l'art. 17, D.L. 18 giugno 1986, n. 282, riportato alla 
voce Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico (Igiene e repressione delle 
frodi in materia di); con l'art. 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riportato 
alla voce Stupefacenti e con il D.M. 30 novembre 1990 (Gazz. Uff. 22 gennaio 
1991, n. 18). 
(66) Vedi, ora, per quanto concerne i quadri da A a G, le tabelle allegate al 
D.P.C.M. 16 marzo 1996, riportato alla voce Ministero della sanità. In 
precedenza, modificazioni alla presente tabella erano state disposte con l'art. 
59, L. 23 dicembre 1978, n. 833, riportata alla voce Sanità pubblica; con l'art. 
8, D.P.R. 31 luglio 1980, n. 614, riportato alla voce Sanità di frontiera, 
marittima ed aerea; con l'art. 17, D.L. 18 giugno 1986, n. 282, riportato alla 
voce Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico (Igiene e repressione delle 
frodi in materia di); con l'art. 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riportato 
alla voce Stupefacenti e con il D.M. 30 novembre 1990 (Gazz. Uff. 22 gennaio 
1991, n. 18). 
(66/a) Vedi, anche, l'art. 24-bis, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, riportato alla 
voce Sanità pubblica. 
(66/b) Quadro aggiunto dal D.P.R. 30 novembre 1990 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1991, 
n. 18). 
 





Tabella XX (67) (1/a) 


            MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO            
                                                                
+--------+---------------+---------+------------------+--------+
|Livello |               |  Posti  |                  |Posti di|
|  di    |   Qualifica   |   di    |      Funzione    |funzione|
|funzione|               |qualifica|                  |        |
+--------Á---------------Á---------Á------------------Á--------+
                     Quadro A.  - Dirigenti

|   C    |Dirigente gene-|   2     |Direttore generale|    2   |
|        | rale . . . . .|         |                  |        |
|        |               |        +                   |        |
|        |               |        | Vice direttore ge-|    3   |
|        |               |        |  nerale           |        |
|   D    |Dirigente supe-|   5   <  Consigliere  mini-|    2   |
|        | riore. . . . .|        |  steriale aggiunto|        |
|        |               |        |  e ispettore gene-|        |
|        |               |        |  rale             |        |
|        |               |        +                   |        |
|   E    |Primo dirigente|  24     |Direttore di divi-|   24   |
|        |               |         | sione, vice  con-|        |
|        |               |         | sigliere ministe-|        |
|        |               |         | riale e ispettore|        |
|        |               |         | capo             |        |
------------------------ 
(67) Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 2 febbraio 1988, n. 22, riportato alla voce 
Sport. 
(1/a) Le disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute 
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, 
comma 1, lett. b), dello stesso decreto. 
 



fp06-gr06