GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 292 DELL' 11/11/1972

 





D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.  Agg. G. U. 31/01/2006
Disciplina dell'imposta di bollo. 

 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O., n. 3. 
Vedi, anche, il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, riportato al n. A/XI. Per 
l'esenzione dall'imposta di bollo di cui al presente decreto vedi l'art. 2, D.L. 
8 luglio 2002, n. 138. 
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti istruzioni: 
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione 
pubblica): Circ. 14 maggio 1996, n. 28; 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 17 settembre 1996, n. 
181; Circ. 29 ottobre 1996, n. 210; 
- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 28 dicembre 2001, n. 218/E; Nota 
21 settembre 2001; Ris. 1 febbraio 2002, n. 34/E; Ris. 5 febbraio 2002, n. 36/E; 
Ris. 6 giugno 2002, n. 175/E; Ris. 12 settembre 2002, n. 296/E; Ris. 15 novembre 
2002, n. 357/E; Ris. 25 marzo 2003, n. 71/E; Ris. 31 marzo 2003, n. 76/E; Ris. 1 
aprile 2003, n. 81/E; Ris. 8 agosto 2003, n. 171/E; Circ. 7 luglio 2004, n. 
37/D; Ris. 9 dicembre 2004, n. 146/E; Ris. 25 febbraio 2005, n. 28/E; Ris. 5 
maggio 2005, n. 59/E; Circ. 1 giugno 2005, n. 29/E; Ris. 1 giugno 2005, n. 70/E; 
Ris. 3 giugno 2005, n. 75/E; Ris. 17 giugno 2005, n. 79/E; 
- Ministero dell'interno: Circ. 2 settembre 1998, n. 14(98); 
- Ministero delle finanze: Circ. 13 agosto 1996, n. V/10/309/96; Circ. 23 aprile 
1996, n. 98/E; Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 10 febbraio 1998, n. 46/T; 
Circ. 4 marzo 1998, n. 73/T; Circ. 11 maggio 1998, n. 121/E; Circ. 26 giugno 
1998, n. 168/E; Circ. 1 luglio 1998, n. 171/E; Circ. 15 luglio 1998, n. 185/E; 
Nota 4 novembre 1998, n. V/10-90666; Circ. 15 aprile 1999, n. 85/E; Circ. 26 
agosto 1999, n. 180/E; Circ. 4 novembre 1999, n. 216/E; Circ. 12 maggio 2000, n. 
94/E; Circ. 6 luglio 2000, n. 139/E; Circ. 28 dicembre 2000, n. 240/E; 
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 8 gennaio 1996, n. 1/96; Circ. 23 
dicembre 1996, n. 23/96; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e 
gli affari regionali: Circ. 5 luglio 1996, n. 306. 
 





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visto l'art. 87 comma quinto, della Costituzione; 
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la 
riforma tributaria; 
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036; 
Visto il decreto legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella 
legge 24 luglio 1972, n. 321; 
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, 
comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; 
Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i 
Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la 
programmazione economica; 
Decreta: 
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TITOLO I 
Oggetto e specie dell'imposta e modi di pagamento 
1. Oggetto dell'imposta. 
Sono soggetti alla imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati 
nell'annessa tariffa. 
Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e, 
se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello 
Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
2. Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso. 
L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i 
registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in 
caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda. 
Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati 
all'ufficio del registro per la registrazione. 
Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al secondo 
comma, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, 
girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato (2/a). 
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(2/a) Così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 
31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione. Vedi, anche, l'art. 1, L. 19 gennaio 1985, n. 4, riportata al 
n. A/XIV. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
3. Modi di pagamento. 
L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata: 

1) in modo ordinario, mediante l'impiego dell'apposita carta filigranata e 
bollata di cui all'art. 4; 
2) in modo straordinario, mediante marche da bollo, visto per bollo o bollo a 
punzone; 
3) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio del registro o 
ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale; 
3-bis) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con 
l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito 
contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo (2/b). 
Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale 
sono arrotondate a lire cento per difetto o per eccesso a seconda che si tratti 
rispettivamente di frazioni fino a lire cinquanta o superiori a lire cinquanta. 
In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di lire cento ad eccezione 
delle cambiali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 9 della tariffa allegato A 
annessa al presente decreto e dei vaglia cambiali di cui all'art. 11 della 
medesima tariffa per i quali l'imposta minima è stabilita in lire cinquecento. 
L'intendenza di finanza può autorizzare singoli uffici statali, aventi sede 
nella circoscrizione territoriale dell'intendenza stessa, a riscuotere l'imposta 
per le domande presentate agli uffici stessi e per gli atti e documenti da essi 
formati. 
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 
sono stabiliti gli uffici statali ai quali può essere concessa l'autorizzazione 
di cui al comma precedente, nonché le modalità di riscossione e versamento del 
tributo (2/c). 
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(2/b) Numero aggiunto dal comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, 
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Con Provv. 5 maggio 
2005 (Gazz. Uff. 23 maggio 2005, n. 118) sono state approvate le caratteristiche 
e le modalità d'uso del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo, nonché 
le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il 
collegamento telematico tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate. 
(2/c) Così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 
31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione. 
 





4. Forma, valore e carattere distintivi della carta bollata, delle marche da 
bollo e dei bolli a punzone. 
La carta bollata è filigranata e reca impresso il relativo valore. Se il valore 
della carta bollata è inferiore all'imposta dovuta, la differenza viene 
corrisposta mediante applicazione di marche da bollo. 
La carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve essere marginata e contenere 
cento linee per ogni foglio. 
Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati la forma, il valore e 
gli altri caratteri distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei 
bolli a punzone, nonché le modalità d'applicazione del visto per bollo (2/d). 
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le 
caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli 
intermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo 
a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia (2/e). 
------------------------ 
(2/d) Articolo così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 
(Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione. 
(2/e) Comma aggiunto dal comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, 
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Con Provv. 5 maggio 
2005 (Gazz. Uff. 23 maggio 2005, n. 118) sono state approvate le caratteristiche 
e le modalità d'uso del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo, nonché 
le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il 
collegamento telematico tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate. 
 





5. Definizione di foglio, di pagina e di copia. 
Agli effetti del presente decreto e delle annesse tariffa e tabella: 
a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata; 

b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e 
registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata. 
Per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione 
di 100 linee effettivamente utilizzate. 
Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio 
si intende composto da quattro facciate sempreché queste siano unite o rilegate 
tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell'ultima facciata la 
dichiarazione di conformità all'originale (2/f). 
------------------------ 
(2/f) Articolo così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 
(Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione. 
 





6. Misura del tributo in caso d'uso. 
Per gli atti, documenti e registri soggetti a bollo solo in caso d'uso l'imposta 
è dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso (3). 
------------------------ 
(3) Così sostituito dall'art. 6, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 
dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione. 
 





7. Definizione di ricevuta. 
(3/a). 
------------------------ 
(3/a) Soppresso dall'art. 7, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 
dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione. 
 





8. Onere del tributo nei rapporti con lo Stato. 
Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico 
dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario (3/b). 
------------------------ 
(3/b) Così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 
31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione. 
 





TITOLO II 
Modi di applicazione dell'imposta 
(giurisprudenza di legittimità) 
9. Carta bollata. 
Sulla carta bollata non si può scrivere fuori dei margini né eccedere il numero 
delle linee in essa tracciate. Nei margini del foglio possono apporsi 
sottoscrizioni e annotazioni, visti, vidimazioni, numerazioni e bolli prescritti 
o consentiti da leggi o regolamenti. 
Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia o altri analoghi 
sistemi è consentito, in deroga al disposto del precedente comma, scrivere fuori 
dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 100 linee per foglio. 
È vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul bollo, nonché 
usare carta bollata deteriorata nel bollo o nella filigrana o già usata per 
altro atto o documento (3/c). 
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(3/c) Così sostituito dall'art. 9, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 
31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione. 
 





10. Bollo straordinario o virtuale sostitutivo o alternativo di quello 
ordinario. 
Nei casi in cui il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario o 
virtuale sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario si osservino i limiti 
stabiliti dagli articoli 4 e 9 circa il numero delle linee di ciascun foglio. 
La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai tabulati, repertori 
ed ai registri nonché alle copie degli stati di servizio rilasciate dalle 
pubbliche amministrazioni (3/d). 
------------------------ 
(3/d) Così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 
31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione. 
 





11. Bollo straordinario. 
Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione delle marche da 
bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone deve precedere l'eventuale 
sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione. 
È vietato scrivere ed apporre timbri od altre stampigliature sull'impronta del 
bollo a punzone o sul visto per bollo. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
12. Marche da bollo. 
L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione 
della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su 
ciascuna marca e parte sul foglio. 
Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa. 
Sulle marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri o altre 
stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformità dei 
precedenti commi. 
È vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza. 
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13. Facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio. 
Un atto per il quale è prevista in via esclusiva od alternativa l'applicazione 
dell'imposta in modo straordinario può essere scritto su un foglio che sia già 
servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o 
straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa imposta. 
Ogni rinnovazione o proroga anche se apposta su atti o documenti formati 
precedentemente è soggetta a imposta di bollo nella misura vigente per gli 
stessi al momento della rinnovazione o della proroga. 
In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul 
medesimo foglio: 
1) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in più 
sedute; 
2) la ratifica apposta sull'atto cui si riferisce; 
3) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il mandato; 
4) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la 
dichiarazione di concordanza con l'originale; 
5) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull'atto 
relativo; 
6) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita; 
7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui 
pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per 
l'iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al 
quale avviene la formalità; 
8) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri 
costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni 
riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato 
concerne più di una persona; 
9) il certificato scritto sull'estratto catastale e attestante l'imposta dovuta 
per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale 
apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita; 
10) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei 
rispettivi uffici, purché riguardino una sola persona o più persone coobbligate 
o cointeressate nell'affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si 
rilasciano; 
11) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale 
od amministrativa; 
12) gli atti d'istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte 
sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull'originale e sulla copia 
dell'atto notificato, nonché i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli 
atti rilasciati in forma esecutiva; 
13) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio 
che contiene le firme da autenticare o da legalizzare; 
14) le certificazioni dei pubblici uffici apposte sul duplicato e sul secondo 
originale delle domande; 
15) gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o 
provvedimenti, se redatti in un unico contesto (3/e). 
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(3/e) Così sostituito dall'art. 11, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 
31 dicembre 1982, n. 359). 
 





14. Speciali modalità di pagamento. 
Con decreto del Ministro delle finanze saranno determinati gli atti per i quali 
l'imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, può essere assolta mediante 
applicazione di speciale impronta apposta da macchine bollatrici, nonché le 
caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per 
ottenere l'autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalità di 
applicazione (3/f). 
L'autorizzazione all'impiego di macchine bollatrici è rilasciata, su richiesta 
dell'interessato, e in conformità al decreto previsto nel comma precedente, 
dall'intendenza di finanza nella cui circoscrizione territoriale la macchina 
deve essere posta in uso. 
L'utente delle macchine bollatrici non può cederne l'uso o la proprietà a terzi, 
nemmeno temporaneamente né trasferirle in altra sede, modificarle o ripararle 
senza la preventiva autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata 
dall'intendente di finanza e, per le modifiche e le riparazioni, può essere 
rilasciata anche dall'ufficio del registro nella cui circoscrizione la macchina 
è posta in uso (3/g). 
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(3/f) Vedi il D.M. 7 giugno 1973, riportato al n. A/VII, il D.M. 5 luglio 1973, 
riportato al n. A/IX, e il D.M. 11 settembre 1978, riportato al n. A/X. 
(3/g) Così sostituito dall'art. 12, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 
31 dicembre 1982, n. 359). 
 





15. Pagamento in modo virtuale. 
Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del 
Ministro delle finanze, l'intendente di finanza può, su richiesta degli 
interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziché in modo ordinario 
o straordinario avvenga in modo virtuale (3/h). 
Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui 
al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante 
il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione. 
Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato deve 
presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta 
contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che 
potranno essere emessi durante l'anno. 
L'ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l'autorizzazione 
dell'intendenza di finanza, procede, sulla base della predetta dichiarazione, 
alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la 
data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre ripartendone l'ammontare 
in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con 
scadenza alla fine di ciascun bimestre solare (3/i). 
Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'ufficio 
del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e 
documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa, nonché degli 
assegni bancari estinti nel suddetto periodo. 
L'ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione 
definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a 
debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in 
quella successiva (3/i). 
Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione ad 
eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta 
come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. Se 
le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a liquidazione provvisoria già 
eseguita, l'ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate 
con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di 
entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore 
imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione è pagata 
unitamente all'imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai 
fini della riliquidazione in corso d'anno, delle modifiche intervenute nel corso 
dell'ultimo bimestre. Se le modifiche comportano l'applicazione di una imposta 
di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la 
riliquidazione è effettuata dall'ufficio, su istanza del contribuente, entro 
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza (3/l). 
L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo 
indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all'interessato. 
L'interessato, che intenda rinunziare all'autorizzazione, deve darne 
comunicazione scritta all'intendenza di finanza presentando contemporaneamente 
la dichiarazione di cui al quinto comma per il periodo compreso dal 1° gennaio 
al giorno da cui ha effetto la rinunzia. Il pagamento dell'imposta risultante 
dalla liquidazione definitiva dovrà essere effettuato nei venti giorni 
successivi alla notificazione della liquidazione (3/m). 
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(3/h) Vedi il D.M. 7 giugno 1973, riportato al n. A/VIII, e il D.M. 10 febbraio 
1988, riportato al n. A/XV. 
(3/i) Comma così modificato dall'art. 3, comma 136, L. 28 dicembre 1995, n. 549, 
riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello 
Stato. 
(3/i) Comma così modificato dall'art. 3, comma 136, L. 28 dicembre 1995, n. 549, 
riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello 
Stato. 
(3/l) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 136, L. 28 dicembre 1995, n. 549, 
riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello 
Stato. 
(3/m) Così sostituito dall'art. 13, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 
31 dicembre 1982, n. 359). 
 





15-bis. Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale. 
1. Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e società finanziari 
indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, entro 
il 30 novembre di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al 
settanta per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi 
dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dai 
versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio (3/n). 
------------------------ 
(3/n) Articolo aggiunto dall'art. 4, D.L. 29 novembre 2004, n. 282. Vedi, anche, 
quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 4. 
 





16. Riscossione coattiva. 
Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene 
pecuniarie si applicano le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del regio 
decreto 14 aprile 1910, n. 639 (4). 
Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l'art. 36 
della tariffa allegata al presente decreto (4/a). 
------------------------ 
(4) Riportato alla voce Riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. 
(4/a) Così sostituito dall'art. 14, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 
31 dicembre 1982, n. 359). 
 





TITOLO III 
Atti e scritti per i quali l'imposta è prenotata a debito 
(giurisprudenza di legittimità) 
17. Atti dei procedimenti giurisdizionali. 
Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorità giudiziaria 
ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni 
dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del patrocinio a spese 
dello Stato è prenotata a debito (4/b). 
[Nella procedura di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 91 del 
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267] (5). 
[Le imposte di bollo prenotate a debito ai sensi dei commi precedenti sono 
ripetibili nei casi e con i modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio] 
(5/a) (5/b). 
------------------------ 
(4/b) Comma così modificato dall'art. 300, comma 3, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 
113 e dall'art. 300, comma 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza 
indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. 
(5) Comma abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, 
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, vedi anche l'art. 302 dello stesso decreto. 
(5/a) Comma abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 
299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, vedi anche l'art. 302 dello stesso decreto. 
(5/b) Articolo così sostituito dall'art. 15, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 
(Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359). 
 





18. Atti di persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (5/c). 
Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al 
patrocinio a spese dello Stato non può farsi uso della carta libera, se in 
ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di 
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e se, trattandosi di atti, 
documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in esso indicato lo scopo 
della produzione (5/d). 
------------------------ 
(5/c) Rubrica così modificata dall'art. 300, comma 3, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 
113 e dall'art. 300, comma 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza 
indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. 
(5/d) Articolo così modificato dall'art. 300, comma 3, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 
113 e dall'art. 300, comma 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza 
indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. 
 





TITOLO IV 
Effetti del mancato od insufficiente pagamento dell'imposta; obblighi, divieti, 
solidarietà 
(giurisprudenza di legittimità) 
19. Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali. 
Salvo quanto disposto dai successivi articoli 20 e 21, i giudici, i funzionari e 
i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali 
e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e 
segretari, nonché gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o 
accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o 
enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le 
disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o 
la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha 
ricevuti e, per l'autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per 
la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente ufficio del 
registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del 
deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo 
(5/e). 
------------------------ 
(5/e) Così sostituito dall'art. 16, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 
31 dicembre 1982, n. 359). 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
20. Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bollo. 
La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno bancario non hanno la qualità di 
titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine e, 
qualora si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne faccia uso. 

Il portatore o possessore, non può esercitare i diritti cambiari inerenti al 
titolo se non abbia corrisposto l'imposta di bollo dovuta e pagato le relative 
sanzioni amministrative (5/f). 
La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai 
giudici anche d'ufficio (5/cost) (7/cost). 
------------------------ 
(5/f) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, 
riportato alla voce Imposte e tasse in genere. 
(5/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-20 dicembre 2000, n. 567 
(Gazz. Uff. 27 dicembre 2000, n. 53, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 e 
dell'art. 15 della tariffa, Allegato "A", sollevata in riferimento agli artt. 3 
e 24 della Cost. 
(7/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 26-28 aprile 2004, n. 133 (Gazz. 
Uff. 5 maggio 2004, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
 





21. Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario. 
I notai, gli ufficiali giudiziari ed i segretari comunali, devono negli atti di 
protesto delle cambiali, fare menzione dell'ammontare dell'imposta di bollo 
pagata per detti titoli e, quando questi siano muniti di marche da bollo o di 
visto per bollo, devono anche indicare l'ufficio che ha annullato le marche od 
apposto il visto e la relativa data. 
------------------------ 
 





22. Solidarietà. 
Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali 
sanzioni amministrative: 
1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, 
documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto 
ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti; 
2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o 
registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del 
bollo prescritto (5/g). 
La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola 
con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia 
partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni 
commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti 
all'ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento 
della sola imposta. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti 
del trasgressore (5/h). 
[Indipendentemente dalle pene previste dal codice penale, il venditore o il 
locatore delle macchine bollatrici o chi comunque le dà in uso a qualsiasi 
titolo è responsabile, in solido con l'utente, della imposta di bollo e delle 
sanzioni per le infrazioni rese possibili da difetti di costruzione delle 
macchine, da irregolare fornitura di punzoni o dall'omissione della 
comunicazione all'amministrazione finanziaria della vendita, della locazione o 
della dazione in uso delle macchine stesse (5/i)] (5/l). 
------------------------ 
(5/g) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, 
riportato alla voce Imposte e tasse in genere. 
(5/h) Comma così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 
1983, n. 62. 
(5/i) Così sostituito dall'art. 17, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 
31 dicembre 1982, n. 359). 
(5/l) Comma abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, riportato 
alla voce Imposte e tasse in genere. 
 





23. Patti sull'onere del tributo e delle sanzioni. 
I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compreso quello che 
pone l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di 
quella che abbia determinato la necessità di far uso degli atti o dei documenti 
irregolari, sono nulli anche tra le parti. 
------------------------ 
 





TITOLO V (5/m) 
Sanzioni 
24. Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti. 
1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 è punita, per ogni 
atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da lire duecentomila a 
lire quattrocentomila (5/n). 
------------------------ 
(5/m) Vedi, anche, l'art. 9, comma 2, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, riportato 
alla voce Valore aggiunto (Imposta sul). 
(5/n) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, 
n. 473, riportato alla voce Imposte e tasse in genere. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
25. Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa o infedele 
dichiarazione di conguaglio. 
1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin 
dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione 
amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore 
imposta. 
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 
1977, n. 227, le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione 
amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un minimo di lire 
duecentomila. 
3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e 
dall'ultimo comma dell'articolo 15 è punita con la sanzione amministrativa dal 
cento al duecento per cento dell'imposta dovuta (5/o). 
------------------------ 
(5/o) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, 
n. 473, riportato alla voce Imposte e tasse in genere. 
 





26. Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici. 
1. L'utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui 
all'ultimo comma dell'articolo 14 è punito con la sanzione amministrativa da 
lire un milione a lire dieci milioni (5/p). 
------------------------ 
(5/p) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, 
n. 473, riportato alla voce Imposte e tasse in genere. 
 





27. Violazioni costituenti reati. 
[Nei casi di falsificazione, contraffazione e alterazione di valori bollati, di 
bollo a punzone o di attestazioni di pagamento delle imposte di bollo 
corrisposte in modo virtuale o con avviso per bollo o mediante l'uso di macchine 
bollatrici, oltre alle sanzioni previste dal codice penale sono applicabili le 
pene pecuniarie e soprattasse stabilite dal presente decreto per il mancato 
pagamento dell'imposta ove dovuta] (5/q). 
Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche od altri valori 
di bollo precedentemente usati è punito con le pene stabilite dall'art. 466 del 
codice penale. 
------------------------ 
(5/q) Comma abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, riportato 
alla voce Imposte e tasse in genere. 
 





28. Pena pecuniaria per l'inosservanza di altre prescrizioni. 
[Chiunque, fuori delle ipotesi previste negli articoli precedenti, non osservi 
le prescrizioni del presente decreto e della allegata tariffa è soggetto alla 
pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 120.000 per ciascuna infrazione (5/r)] 
(5/s). 
------------------------ 
(5/r) La misura minima della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 114, 
secondo e terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce 
Ordinamento giudiziario, nonché dall'art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 
332, riportato alla voce Imposte e tasse in genere, mentre la misura massima è 
stata elevata unicamente dal citato art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 
332. A norma dell'art. 10 della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, le pene 
proporzionali non hanno limite massimo. 
(5/s) Articolo abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, riportato 
alla voce Imposte e tasse in genere. 
 





29. Soprattassa per omesso o insufficiente pagamento dell'imposta. 
[Per l'omesso od insufficiente pagamento dell'imposta dovuta in modo virtuale, 
si applica una soprattassa pari al 10 per cento dell'imposta non versata. 
La soprattassa di cui al comma precedente è ridotta alla metà se il pagamento 
avviene entro il mese successivo alla scadenza e comunque prima della notifica 
della ingiunzione] (5/t). 
------------------------ 
(5/t) Articolo così sostituito prima dall'art. 21, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 
955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359) e poi abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 18 
dicembre 1997, n. 473, riportato alla voce Imposte e tasse in genere. 
 





30. Responsabilità dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria. 
Per gli atti di ogni specie, formati dai funzionari dell'Amministrazione 
finanziaria o dai conservatori dei registri immobiliari e dai loro dipendenti 
nell'esercizio delle loro funzioni, le sanzioni previste dagli articoli 
precedenti si applicano soltanto a carico di colui che ha formato l'atto. 
------------------------ 
 





31. Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente 
decreto. 
Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia 
stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre 
regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del 
supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della 
violazione. 
La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro mediante 
annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa riscossa (5/u). 
Nell'ipotesi prevista dall'art. 19 la regolarizzazione avviene sull'originale o 
sulla copia inviata all'ufficio del registro. 
------------------------ 
(5/u) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, 
riportato alla voce Imposte e tasse in genere. 
 





32. Irreperibilità di valori bollati. 
È ammesso corrispondere l'imposta direttamente agli uffici del registro ovvero 
mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro 
competente quando vi è impossibilità oggettiva di procurarsi la carta bollata o 
le marche da bollo necessarie e tale circostanza sia fatta risultare nel 
contesto dell'atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la 
causale del pagamento stesso ed essere allegata all'atto o documento cui si 
riferisce. 
Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali è prevista la 
corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l'imposta deve essere 
assolta esclusivamente mediante visto per bollo. 
È altresì consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale 
pagamento dell'imposta purché gli stessi siano presentati all'ufficio del 
registro per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilità 
di cui al primo comma e della quale dovrà essere fatta menzione nel contesto 
dell'atto. 
Il pagamento dell'imposta a norma dei commi precedenti non comporta applicazione 
di sanzioni amministrative (5/v). 
------------------------ 
(5/v) Articolo così sostituito dall'art. 22, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 
(Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359). Successivamente l'ultimo comma è stato 
così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, riportato alla 
voce Imposte e tasse in genere. 
 





TITOLO VI (5/z) 
Disposizioni relative alle controversie ed alle violazioni 
33. Ricorsi amministrativi e azione giudiziaria. 
Le controversie relative all'applicazione delle imposte previste dal presente 
decreto sono decise in via amministrativa dalle intendenze di finanza con 
provvedimento motivato avverso il quale è dato ricorso al Ministero delle 
finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento 
stesso se l'ammontare controverso delle imposte e soprattasse supera centomila 
lire (6). 
Contro le decisioni del Ministero e quelle definitive delle intendenze di 
finanza è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e 
nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2) e 3), del codice di procedura 
civile. 
Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti 
rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata 
scoperta la falsità o recuperato il documento. 
L'autorità amministrativa, adita a norma del primo comma, ha facoltà di 
sospendere la riscossione delle imposte in contestazione (6/a). 
Avverso le decisioni definitive di cui ai precedenti commi è promovibile 
l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione 
della decisione. Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione 
del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può 
promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione 
stessa (6/b) (6/cost). 
------------------------ 
(5/z) Vedi, anche, l'art. 9, comma 2, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, riportato 
alla voce Valore aggiunto (Imposta sul). 
(6) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, 
riportato alla voce Imposte e tasse in genere. 
(6/a) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, 
riportato alla voce Imposte e tasse in genere. 
(6/b) La Corte costituzionale, con sentenza 5-23 novembre 1993, n. 406 (Gazz. 
Uff. 1° dicembre 1993, n. 49 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 33, nella parte in cui non prevede, 
in materia di rimborsi di imposta, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche 
in mancanza del preventivo ricorso amministrativo. 
(6/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-26 luglio 2002, n. 410 (Gazz. 
Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 
sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. 
 





34. Accertamento delle violazioni. 
[Per l'accertamento delle violazioni delle norme del presente decreto e per 
l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della 
legge 7 gennaio 1929, n. 4] (6/c) (6/d). 
------------------------ 
(6/c) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, 
riportato alla voce Imposte e tasse in genere. 
(6/d) Articolo abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, riportato 
alla voce Imposte e tasse in genere. 
 





35. Organi competenti all'accertamento delle violazioni. 
L'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto, anche se 
costituenti reato, è demandato, oltre che ai soggetti indicati negli articoli 
30, 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (6/e), ai funzionari del Ministero 
delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di 
speciale tessera, nonché limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede 
degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario ed impiegato addetto agli uffici 
stessi. 
I soggetti indicati nell'art. 19 e tutti coloro che a norma di disposizioni 
legislative o regolamentari sono obbligati a tenere o a conservare libri, 
registri, atti o documenti soggetti a bollo sono obbligati ad esibirli ai 
funzionari ed impiegati di cui al precedente comma ed agli ufficiali ed agenti 
della polizia tributaria. 
L'obbligo di cui al precedente comma non si estende agli atti o documenti di cui 
siano in possesso le persone indicate negli articoli 351 e 352 del codice di 
procedura penale, sempre che tali atti o documenti si riferiscano a materie in 
ordine alle quali le dette persone avrebbero diritto di astenersi dal 
testimoniare a norma dei citati articoli. 
I notai sono tenuti in ogni caso ad esibire gli atti pubblici e le scritture 
private depositati presso di loro, ad eccezione degli atti di ricevimento dei 
testamenti segreti e dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi. 
------------------------ 
(6/e) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
36. Modalità di accertamento delle violazioni. 
Le violazioni delle norme contenute nel presente decreto sono constatate 
mediante processo verbale dal quale debbano risultare le ispezioni e le 
rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta 
e le risposte ricevute. Il verbale deve esser sottoscritto dal contribuente o da 
chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Copia 
di esso deve essere consegnata al contribuente. 
Gli atti e i documenti possono essere sequestrati soltanto se non è possibile 
riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata 
sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i 
registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne 
o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano 
la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo di ufficio e possono 
adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e 
dei registri. 
La regolarizzazione degli atti, documenti, libri e registri può avvenire a 
richiesta del contribuente sulla copia di cui al comma precedente (6/f). 
------------------------ 
(6/f) Così sostituito dall'art. 23, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 
31 dicembre 1982, n. 359). 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
37. Termini di decadenza - Rimborsi. 
L'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni 
alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni a 
decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione. 
L'intervenuta decadenza non autorizza l'uso degli atti, documenti e registri in 
violazione del presente decreto, senza pagamento dell'imposta nella misura 
dovuta al momento dell'uso. 
La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative sanzioni 
amministrative deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a 
decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento. Non si fa luogo 
alla restituzione delle imposte pagate mediante versamento in conto corrente 
postale. 
Non è ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o 
straordinario, salvo il caso in cui si tratti: 
a) di imposta assolta con bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili per 
sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari; 
b) di imposta corrisposta, anche parzialmente, mediante visto per bollo. 
La domanda di rimborso deve essere presentata a pena di decadenza, 
all'intendenza di finanza entro un anno dalla data di entrata in vigore delle 
sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari per l'ipotesi di cui alla 
lettera a) e dalla data del pagamento dell'imposta corrisposta a mezzo visto per 
bollo per l'ipotesi di cui alla lettera b). In questo ultimo caso la domanda di 
rimborso deve contenere la espressa rinuncia ad utilizzare l'atto; il rimborso è 
comunque subordinato all'assenza di qualsiasi sottoscrizione, sia pure 
cancellata, sull'atto e all'adozione da parte dell'ufficio del registro, presso 
il quale è stata assolta l'imposta di misura idonea a rendere inutilizzabile 
l'atto (6/g). 
------------------------ 
(6/g) Articolo così sostituito prima dall'art. 24, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 
955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359) e poi così modificato dall'art. 5, 
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, riportato alla voce Imposte e tasse in genere. 
 





38. Ripartizione delle sanzioni amministrative. 
Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto 
sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 (6/h). 
------------------------ 
(6/h) Articolo così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, 
riportato alla voce Imposte e tasse in genere. 
 





TITOLO VII 
Vendita dei valori bollati 
39. Distribuzione, vendita al pubblico e aggio. 
La vendita al pubblico dei valori bollati può farsi soltanto dalle persone e 
dagli uffici autorizzati con apposito decreto dell'intendente di finanza (6/i). 
Il pagamento con modalità telematiche può essere eseguito presso i rivenditori 
di generi di monopolio, nonché presso gli ufficiali giudiziari e gli altri 
distributori, al 30 giugno 2004, autorizzati già alla vendita di valori bollati, 
previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalità di 
riscossione e di riversamento delle somme introitate nonché le penalità per 
l'inosservanza degli obblighi convenzionali (6/l). 
Ai soggetti di cui al primo comma compete l'aggio calcolato: 
a) sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno, nella 
seguente misura: 
1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento; 
2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento; 
3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento; 
b) sulle somme riscosse all'atto del rilascio del contrassegno di cui 
all'articolo 3, primo comma, n. 3-bis), nella misura stabilita dalla convenzione 
prevista dal primo comma del presente articolo (6/m). 
Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori bollati sono tenute a 
mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto di autorizzazione ed a 
soddisfare integralmente e senza ritardo, nei limiti delle dette scorte, le 
richieste dei valori bollati rivolte loro dal pubblico. 
Il Ministro delle finanze può, con proprio decreto, autorizzare persone od enti 
a prelevare per il proprio fabbisogno valori bollati con l'aggio di cui alla 
lettera c) direttamente dagli uffici del registro e dagli istituti di credito 
autorizzati alla distribuzione. 
Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, i criteri da 
osservarsi per la concessione delle autorizzazioni alla vendita al pubblico dei 
valori bollati nonché i requisiti, le condizioni e le modalità ai quali le 
autorizzazioni stesse sono subordinate. 
I venditori di generi di monopolio, autorizzati alla vendita al pubblico dei 
valori bollati sono sempre responsabili per il fatto dei loro coadiutori ed 
assistenti. 
I venditori di generi di monopolio e le persone aventi un esercizio aperto al 
pubblico, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, devono 
esporre all'esterno del proprio locale un avviso recante l'indicazione "valori 
bollati" ed avente le caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle 
finanze (6/n). 
L'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati può essere revocata 
dall'intendente di finanza qualora il distributore secondario non sia provvisto 
delle specie di valori indicate nel decreto di nomina o ne abbia rifiutato la 
vendita o preteso un prezzo maggiore di quello stabilito. 
L'autorizzazione medesima può essere, altresì, sospesa o revocata 
dall'intendente di finanza per gravi motivi dai quali siano derivati o 
potrebbero derivare danni all'Erario. 
Nei casi di sospensione, revoca o rinuncia dell'autorizzazione alla vendita al 
pubblico dei valori bollati, la richiesta di rimborso dei valori bollati rimasti 
invenduti, al netto dell'aggio, deve essere presentata all'Intendenza di finanza 
entro sei mesi dal ricevimento, da parte dell'interessato, della comunicazione 
della sospensione, della revoca o dell'accoglimento della rinuncia. 
Il cambio dei valori bollati inutilizzabili perché fuori corso deve essere 
richiesto, dalle persone e dagli uffici autorizzati alla vendita al pubblico dei 
valori bollati, a pena di decadenza e con le modalità stabilite dal Ministero 
delle finanze, entro sei mesi dal giorno della loro inutilizzabilità. Il cambio 
dei valori bollati difettosi o avariati potrà invece essere sempre concesso ai 
distributori secondari che ne facciano domanda. 
Il Ministro delle finanze può affidare, per il tempo ed alle condizioni di cui 
ad apposite convenzioni da approvarsi con proprio decreto, la distribuzione 
primaria dei valori bollati ad istituti di credito. 
Le somme riscosse dai suddetti istituti per tale distribuzione sono versate 
dagli istituti medesimi allo Stato al netto delle provvigioni ad essi 
riconosciute con le convenzioni di cui al comma precedente nonché dell'aggio 
spettante alle persone, uffici ed enti indicati nel secondo e quarto comma. 
Il Ministro delle finanze, al fine di assicurare, ai sensi del primo comma 
dell'art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la contabilizzazione delle 
entrate al lordo delle provvigioni e degli aggi di cui al precedente comma, 
dovrà provvedere alla emissione, a carico di apposito capitolo di spesa, di 
specifici mandati commutabili in quietanza di entrata per la regolazione 
contabile degli importi delle provvigioni e degli aggi relativi alle somme 
versate (6/o). 
------------------------ 
(6/i) Vedi l'art. 9, L. 7 febbraio 1979, n. 59, riportata alla voce Ordinamento 
giudiziario, sul divieto, al personale delle cancellerie e segreterie 
giudiziarie, di vendere valori bollati. 
(6/l) Comma così modificato prima dal comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 
2004, n. 168, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dal 
comma 42 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come sostituito dalla 
relativa legge di conversione. 
(6/m) Comma prima modificato dall'art. 4, L. 29 gennaio 1986, n. 25 e poi così 
sostituito dal comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(6/n) Il D.M. 3 agosto 1984 (Gazz. Uff. 4 settembre 1984, n. 243) ha così 
disposto: 
"I rivenditori di generi di monopolio, obbligati a termine dell'art. 39 del 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, alla esposizione dell'insegna indicante "valori 
bollati", possono aggiungere alla targa regolarmente già prevista dalle vigenti 
disposizioni, la scritta "valori bollati" da collocare sotto la dicitura 
"tabacchi", o - se ancora esistente - "sali e tabacchi". 
I soggetti diversi dai rivenditori di generi di monopolio, con esercizio aperto 
al pubblico, autorizzati alla vendita dei valori bollati, e i rivenditori di 
generi di monopolio che non intendono avvalersi della facoltà di cui sopra, 
devono esporre all'esterno del locale un'insegna di cm 50x20, a fondo nero 
opaco, recante, in colore bianco, lo stemma della Repubblica italiana e la 
scritta "valori bollati". 
Per una migliore visibilità a distanza di tale insegna, i rivenditori possono 
adoperare qualsiasi materiale e qualsiasi sistema di illuminazione, ferme 
restando le caratteristiche di cui innanzi. 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed 
avrà esecuzione dal 1° gennaio 1985". 
(6/o) Così sostituito dall'art. 25, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 
31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione. 
 





TITOLO VIII 
Disposizioni transitorie e finali 
40. Disposizioni transitorie. 
Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella allegate al presente 
decreto, le esenzioni e le agevolazioni nonché i regimi sostitutivi in materia 
di bollo, previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si 
applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai 
sensi del numero 6 dell'art. 9 o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 
ottobre 1971, n. 825. 
Per le cambiali di cui al primo comma dell'art. 41 della legge 28 febbraio 1967, 
n. 131, rimangono ferme le disposizioni di cui al secondo comma dello stesso 
articolo (6/p). 
------------------------ 
(6/p) Così sostituito, con decorrenza dal 1° giugno 1974, dall'art. 26, D.P.R. 
30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359), entrato in 
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 
 





41. Integrazione dei valori. 
I libri ed i registri già bollati in modo straordinario che all'attuazione del 
presente decreto si trovino interamente in bianco, dovranno, prima dell'uso, 
essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita 
dalla tariffa allegata al presente decreto, mediante applicazione di marche da 
bollo da annullarsi con l'osservanza delle norme di cui all'art. 12. 
------------------------ 
 





42. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973. 
------------------------ 
 





Allegato A (7) 
TARIFFA (Parte I) 
Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine 
TARIFFA (Parte II) 
Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso 
------------------------ 
(7) Vedi, ora, la tariffa allegata al D.M. 20 agosto 1992, riportato al n. 
A/XVII, che contiene anche le modifiche introdotte da ultimo dal comma 10 
dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, nel testo integrato dalla relativa 
legge di conversione. 
 





Allegato B 
TABELLA 
Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto (8) 
(8/a) 
1. Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione 
delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti 
elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale. 
2. Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare, la leva militare 
ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le province ed i 
comuni, nonché tutte le documentazioni e domande che attengono a tali 
prestazioni e le relative opposizioni (8). 
3. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di 
pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 
della tariffa e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere 
l'esercizio dell'azione penale e relative certificazioni. Documenti prodotti nei 
medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato (8). 
4. Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell'interesse dello 
Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 17 
del presente decreto. 
5. Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi 
tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai 
competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con 
esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente. 
Verbali, decisioni e relative copie delle commissioni tributarie nonché copie 
dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento 
depositati presso di esse. 
Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad 
esclusione dei repertori tenuti dai notai. 
Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei 
tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle 
regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di 
beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente 
autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio 
nazionale di riscossione (8/b). 
Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché 
documenti allegati alle istanze medesime. 
Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all'art. 3 della legge 21 
dicembre 1978, n. 843 (8/c). 
6. Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa 
riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta 
sul valore aggiunto. 
Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore 
aggiunto, la esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano 
l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di 
corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto (8). 
7. Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito 
ed altri titoli obbligazionari emessi dallo Stato, nonché le relative quietanze; 
libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; ricevute, 
quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, 
emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste 
Italiane SpA non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 
13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti 
correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato; buoni fruttiferi ed 
infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al 
debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure 
speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di 
risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, 
dai monti o società di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di 
risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate 
separatamente (8/d). 
Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi 
in serie, nonché certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente 
compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in 
borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di detti titoli. 
Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti 
commi nonché per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni 
politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e 
sportive (8). 
8. Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi 
genere rilasciati da autorità, pubblici uffici e ministri di culto 
nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio 
dei medesimi. 
Per fruire dell'esenzione di cui al precedente comma è necessario esibire 
all'ufficio che deve rilasciare l'atto, il certificato in carta libera del 
sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del 
richiedente nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 
luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173. 
Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di 
beneficenza e relativi documenti. 
Quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che 
sull'atto risulti tale scopo. 
8-bis. Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione 
delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di 
appartenenza (8/e). 
9. Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di 
assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti relativi alla 
liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni 
stesse anche se dovute in base a leggi straniere. 
Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il 
pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle 
indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto 
di lavoro anche se a carico di stranieri. 
Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento 
presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione (9). 
10. Certificati concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano 
agli uffici sanitari, ai medici, ai veterinari ed alle levatrici, quando tali 
certificati sono richiesti nell'esclusivo interesse della pubblica igiene e 
profilassi. 
11. Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola 
dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e 
diplomi rilasciati dalle scuole medesime. 
Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e 
relative quietanze nonché per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento 
delle tasse scolastiche. 
Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o 
alla frequenza dell'insegnamento religioso (9). 
12. Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale. 
Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed 
amministrativi relativi a controversie: 
1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari; 
2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego; 
3) in materia di pensioni dirette o di riversibilità; 
4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani. 
Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e 
della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di 
lavoro. 
Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui ai 
numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma 
del presente articolo. 
Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il 
mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze (9). 
13. Atti della procura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi 
l'inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione ed i 
relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal 
tutore in rappresentanza del minore o dell'interdetto; atti, scritti e documenti 
relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all'assistenza 
ed alla affiliazione dei minori di cui agli articoli 400 e seguenti del codice 
civile; atti di riconoscimento di figli naturali da parte di persone iscritte 
nell'elenco di cui all'art. 15, D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173. 
13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del 
regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui 
invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti (9/a). 
14. Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta 
di bollo; domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe 
e di stato civile; domande e certificati di nascita per il rilascio del 
certificato del casellario giudiziario. 
Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorietà rese ai 
sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
15. Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine. 

Atti, documenti e registri relativi al movimento di valute a qualsiasi titolo. 
Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie 
di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e 
all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi 
restituibili all'esportazione. 
Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari 
o intermediari del commercio, nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere 
nell'interesse dell'ente o dell'impresa. 
Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'articolo 115 del Trattato 
CEE (10). 
16. Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, 
province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane 
sempreché vengano tra loro scambiati (10). 
17. Atti che autorità, pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a 
trasmettere all'ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali 
trasmessi all'ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di 
persone o il rinvenimento di bambini abbandonati. 
18. Passaporti e documenti equipollenti; carte di identità e documenti 
equipollenti. 
Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti: 
a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, 
che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie; 
b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino 
per prestare servizio militare; 
c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari; 
d) per gli indigenti (10). 
19. Atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, cooperative 
e loro consorzi, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro 
federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti. 
20. [Atti, documenti e registri relativi alle operazioni delle società 
cooperative e loro consorzi aventi, rispettivamente, un capitale sociale 
effettivamente versato non superiore a lire 50 milioni e a lire 100 milioni. 
Per le società cooperative per case popolari ed economiche tale limite è di L. 
1.000.000.000. 
Nota: L'esenzione è applicabile quando concorrano le seguenti condizioni: 
a) che gli enti contemplati nel presente articolo siano retti, in conformità 
dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, dai principi 
e dalla disciplina della mutualità; 
b) che gli enti stessi tengano regolarmente i libri obbligatori; 
c) che gli atti, documenti e registri siano previsti dai rispettivi statuti, non 
concernano rivendite a terzi o attività di mera mediazione e non si riferiscano 
- fatta eccezione per le cooperative per case popolari ed economiche o per 
appalti di lavori pubblici sottoposte al controllo dei Ministeri dei lavori 
pubblici e del lavoro e previdenza sociale - a negozi giuridici di valore 
superiore a venti volte il capitale sociale effettivamente versato; 
d) che gli atti, documenti e registri siano posti in essere nel decennio dalla 
costituzione, salvo che si tratti di contratti di assegnazione o di mutuo 
individuale di soci di società cooperative edilizie per case economiche e 
popolari a contributo statale, nonché per gli atti diretti o relativi 
all'acquisto di abitazioni da parte degli stessi soci. 
La detta esenzione non si applica agli assegni bancari, alle cambiali ed ai 
libretti di risparmio. 
Per le cooperative agricole ed edilizie l'esenzione non si estende alle 
retrocessioni volontarie dei beni già assegnati ai soci né alle assegnazioni ad 
altri soci di beni già comunque precedentemente assegnati] (10) (10/a). 
21. Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o 
all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e 
per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni 
perpetue aventi i fini suindicati e relative copie. 
Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione 
ipotecaria, e relative copie. 
21-bis. Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti 
comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari di 
esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in 
legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero prestiti da 
altre disposizioni legislative in materia (11). 
22. Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di 
pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, 
compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennità 
di espropriazione. 
23. Testamenti di qualunque forma redatti e schede di testamenti segreti. 
24. Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone nonché domande e documenti 
comunque occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti (10). 
25. Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di 
locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida di qualsiasi 
specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all'art. 2161 del 
codice civile e documenti consimili concernenti rapporti di lavoro agricolo 
anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti (12). 
26. Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e 
competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato (12). 
27. Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, 
comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari, trattati 
nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della 
riscossione di tributi in genere (12). 
27-bis. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate 
conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere 
o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle 
federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (13). 
27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per 
l'adempimento di obblighi dei movimenti o patiti politici, derivanti da 
disposizioni legislative o regolamentari (14). 
27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di 
brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di 
brevetti per modelli e disegni ornamentali (15). 
------------------------ 
(8) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 
dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione. 
(8/a) Vedi, anche, l'art. 7, comma 5, L. 29 dicembre 1990, n. 405, riportata 
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 
(8) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 
dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione. 
(8) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 
dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione. 
(8/b) Comma così modificato dall'art. 55, L. 21 novembre 2000, n. 342. 
(8/c) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 
31 dicembre 1982, n. 359), a decorrere dal 1° gennaio 1973, a norma dell'art. 29 
del decreto stesso. 
(8) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 
dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione. 
(8/d) Capoverso così modificato prima dall'art. 16, L. 24 dicembre 1993, n. 537, 
riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello 
Stato, poi dall'art. 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, riportato alla voce 
Imposte e tasse in genere, dall'art. 6, L. 8 maggio 1998, n. 146, riportata alla 
stessa voce ed infine dall'art. 33, comma 4, lett. a), L. 23 dicembre 2000, n. 
388. 
(8) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 
dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione ed infine dall'art. 33, comma 4, lett. a), L. 23 dicembre 
2000, n. 388. 
(8/e) Articolo aggiunto dall'art. 33, comma 4, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 
388. 
(9) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 
dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione. 
(9) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 
dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione. 
(9) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 
dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione. 
(9/a) Articolo aggiunto dall'art. 33, comma 4, lett. c), L. 23 dicembre 2000, n. 
388. 
(10) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 
31 dicembre 1982, n. 359). Il n. 15 è stato successivamente così sostituito 
dall'art. 37, L. 29 dicembre 1990, n. 428, riportata alla voce Comunità europee. 

(10) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 
31 dicembre 1982, n. 359). Il n. 15 è stato successivamente così sostituito 
dall'art. 37, L. 29 dicembre 1990, n. 428, riportata alla voce Comunità europee. 

(10) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 
31 dicembre 1982, n. 359). Il n. 15 è stato successivamente così sostituito 
dall'art. 37, L. 29 dicembre 1990, n. 428, riportata alla voce Comunità europee. 

(10) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 
31 dicembre 1982, n. 359). Il n. 15 è stato successivamente così sostituito 
dall'art. 37, L. 29 dicembre 1990, n. 428, riportata alla voce Comunità europee. 

(10/a) Numero abrogato dall'art. 66, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, riportato alla 
voce Imposte e tasse in genere. 
(11) Numero aggiunto dall'art. 7-bis, D.L. 29 dicembre 1983, n. 746. Il presente 
numero era stato modificato dal comma 5 dell'art. 4, D.L. 25 gennaio 2002, n. 4 
non convertito in legge. 
(10) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 
31 dicembre 1982, n. 359). Il n. 15 è stato successivamente così sostituito 
dall'art. 37, L. 29 dicembre 1990, n. 428, riportata alla voce Comunità europee. 

(12) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 
31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione. 
(12) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 
31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione. 
(12) Così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 
31 dicembre 1982, n. 359), entrato in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione. 
(13) Articolo aggiunto dall'art. 17, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Il presente 
numero 27-bis è stato successivamente così modificato dall'art. 90, comma 6, L. 
27 dicembre 2002, n. 289; in precedenza era stato, inoltre, modificato dall'art. 
6, comma 6, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, poi soppresso dalla relativa legge di 
conversione. 
(14) Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 3 giugno 1999, n. 157, riportata alla 
voce Partiti politici. 
(15) Numero aggiunto dal comma 352 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. 
 



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