GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 292 DELL' 11/11/1972





D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633  Agg. G.U. 03/05/2007
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. 



Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O.
Il testo del presente D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato pressoché 
integralmente modificato dal D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. Si riportano 
soltanto le successive modificazioni che il testo ha subìto. Vedi, inoltre, il 
D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, e l'art. 2, D.M. 27 giugno 2003.
(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti 
istruzioni: 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 8 novembre 1996, n. 
214; Circ. 22 novembre 1996, n. 232; Circ. 30 dicembre 1997, n. 272; Circ. 8 
aprile 1998, n. 79; Circ. 4 novembre 1998, n. 231; 
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 22 
maggio 1998, n. 40; 
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 22 giugno 1998, n. 164/E; Circ. 
2 agosto 2001, n. 75/E; Ris. 12 ottobre 2001, n. 157/E; Ris. 17 ottobre 2001, n. 
160/E; Ris. 26 ottobre 2001, n. 168/E; Ris. 13 novembre 2001, n. 180/E; Ris. 20 
novembre 2001, n. 185/E; Ris. 22 novembre 2001, n. 186/E; Ris. 26 novembre 2001, 
n. 193/E; Ris. 28 novembre 2001, n. 195/E; Ris. 4 dicembre 2001, n. 202/E; Ris. 
13 dicembre 2001, n. 206/E; Ris. 14 dicembre 2001, n. 210/E; Ris. 8 gennaio 
2002, n. 1/E; Ris. 8 gennaio 2002, n. 2/E; Ris. 9 gennaio 2002, n. 4/E; Ris. 25 
gennaio 2002, n. 21/E; Ris. 28 gennaio 2002, n. 23/E; Ris. 29 gennaio 2002, n. 
27/E; Ris. 30 gennaio 2002, n. 28/E; Ris. 31 gennaio 2002, n. 33/E; Ris. 19 
febbraio 2002, n. 50/E; Ris. 27 febbraio 2002, n. 59/E; Ris. 4 marzo 2002, n. 
66/E; Ris. 4 marzo 2002, n. 69/E; Ris. 4 marzo 2002, n. 71/E; Ris. 5 marzo 2002, 
n. 73/E; Ris. 5 marzo 2002, n. 74/E; Ris. 5 marzo 2002, n. 75/E; Ris. 6 marzo 
2002, n. 77/E; Ris. 11 marzo 2002, n. 82/E; Ris. 13 marzo 2002, n. 86/E; Ris. 18 
marzo 2002, n. 89/E; Ris. 21 marzo 2002, n. 94/E; Ris. 29 marzo 2002, n. 103/E; 
Ris. 29 marzo 2002, n. 107/E; Ris. 9 aprile 2002, n. 111/E; Ris. 30 aprile 2002, 
n. 129/E; Ris. 9 maggio 2002, n. 909-20845; Circ. 14 maggio 2002, n. 43/E; Ris. 
15 maggio 2002, n. 145/E; Ris. 20 maggio 2002, n. 148/E; Ris. 23 maggio 2002, n. 
153/E; Ris. 28 maggio 2002, n. 159/E; Ris. 30 maggio 2002, n. 160/E; Ris. 4 
giugno 2002, n. 168/E; Ris. 6 giugno 2002, n. 173/E; Ris. 6 giugno 2002, n. 
174/E; Circ. 7 giugno 2002, n. 49/E; Ris. 11 giugno 2002, n. 183/E; Ris. 12 
giugno 2002, n. 189/E; Ris. 17 giugno 2002, n. 190/E; Ris. 17 giugno 2002, n. 
191/E; Ris. 17 giugno 2002, n. 194/E; Ris. 4 luglio 2002, n. 216/E; Ris. 8 
luglio 2002, n. 220/E; Ris. 15 luglio 2002, n. 230/E; Ris. 15 luglio 2002, n. 
231/E; Ris. 17 luglio 2002, n. 233/E; Ris. 23 luglio 2002, n. 247/E; Ris. 30 
luglio 2002, n. 250/E; Ris. 30 luglio 2002, n. 252/E; Circ. 31 luglio 2002, n. 
61/E; circ. 1 agosto 2002, n. 62/E; Ris. 2 agosto 2002, n. 261/E; Ris. 2 agosto 
2002, n. 262/E; Ris. 6 agosto 2002, n. 267/E; Ris. 6 agosto 2002, n. 268/E; Ris. 
7 agosto 2002, n. 273/E; Ris. 12 agosto 2002, n. 278/E; Ris. 13 agosto 2002, n. 
282/E; Ris. 12 settembre 2002, n. 301/E; Ris. 26 settembre 2002, n. 311/E; Circ. 
2 ottobre 2002, n. 76/E; Ris. 11 ottobre 2002, n. 323/E; Ris. 16 ottobre 2002, 
n. 328/E; Ris. 21 ottobre 2002, n. 329/E; Ris. 25 ottobre 2002, n. 333/E;Ris. 29 
ottobre 2002, n. 336/E; Ris. 30 ottobre 2002, n. 339/E; Ris. 31 ottobre 2002, n. 
344/E; Ris. 6 novembre 2002, n. 347/E; Ris. 11 novembre 2002, n. 352/E; Ris. 14 
novembre 2002, n. 355/E; Ris. 22 novembre 2002, n. 366/E; Ris. 22 novembre 2002, 
n. 367/E; Ris. 22 novembre 2002, n. 368/E; Ris. 22 novembre 2002, n. 369/E; Ris. 
23 dicembre 2002, n. 392/E; Ris. 27 dicembre 2002, n. 395/E; Ris. 2 gennaio 
2003, n. 1/E; Ris. 10 gennaio 2003, n. 3/1587; Ris. 22 gennaio 2003, n. 10/E; 
Ris. 5 febbraio 2003, n. 25/E; Ris. 13 febbraio 2003, n. 34/E; Ris. 27 febbraio 
2003, n. 39/E; Ris. 11 marzo 2003, n. 59/E; Ris. 17 marzo 2003, n. 65/E; Ris. 25 
marzo 2003, n. 73/E; Ris. 3 aprile 2003, n. 83/E; Ris. 4 aprile 2003, n. 84/E; 
Ris. 23 aprile 2003, n. 93/E; Ris. 29 aprile 2003, n. 97/E; Ris. 12 maggio 2003, 
n. 909-24940; Ris. 28 maggio 2003, n. 117/E; Ris. 28 maggio 2003, n. 119/E; Ris. 
28 maggio 2003, n. 120/E; Ris. 5 giugno 2003, n. 123/E; Ris. 5 giugno 2003, n. 
125/E; Ris. 6 giugno 2003, n. 128/E; Ris. 13 giugno 2003, n. 133/E; Ris. 13 
giugno 2003, n. 134/E; Ris. 23 giugno 2003, n. 135/E; Ris. 23 giugno 2003, n. 
136/E; Ris. 30 luglio 2003, n. 161/E; Circ. 1 agosto 2003, n. 44/E; Ris. 7 
agosto 2003, n. 28288; Ris. 8 agosto 2003, n. 172/E; Ris. 8 agosto 2003, n. 
174/E; Nota 12 settembre 2003, n. 121653; Ris. 18 settembre 2003, n. 181/E; Ris. 
24 settembre 2003, n. 183/E; Ris. 24 settembre 2003, n. 184/E; Ris. 30 settembre 
2003, n. 186/E; Ris. 6 ottobre 2003, n. 193/E; Ris. 4 novembre 2003, n. 207/E; 
Ris. 5 dicembre 2003, n. 220/E; Ris. 5 dicembre 2003, n. 221/E; Ris. 5 dicembre 
2003, n. 223/E; Ris. 18 gennaio 2004, n. 7/E; Ris. 9 febbraio 2004, n. 13/E; 
Circ. 11 febbraio 2004, n. 4/D; Nota 25 febbraio 2004, n. 954-22166; Ris. 1 
marzo 2004, n. 26/E; Ris. 12 marzo 2004, n. 36/E; Ris. 16 marzo 2004, n. 39/E; 
Ris. 16 marzo 2004, n. 40/E; Ris. 16 marzo 2004, n. 41/E; Ris. 16 marzo 2004, n. 
42/E; Nota 25 marzo 2004, n. 7711; Ris. 9 aprile 2004, n. 60/E; Ris. 23 aprile 
2004, n. 64/E; Nota 11 giugno 2004, n. 103395; Ris. 15 giugno 2004, n. 81/E; 
Ris. 15 giugno 2004, n. 82/E; Ris. 15 giugno 2004, n. 83/E; Ris. 15 giugno 2004, 
n. 85/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 99/E; Ris. 5 agosto 2004, n. 111/E; Ris. 5 
agosto 2004, n. 112/E; Circ. 5 agosto 2004, n. 39/E; Ris. 10 agosto 2004, n. 
115/E; Ris. 10 agosto 2004, n. 117/E; Ris. 29 settembre 2004, n. 125/E; Ris. 12 
ottobre 2004, n. 128/E; Ris. 20 ottobre 2004, n. 130/E; Ris. 17 novembre 2004, 
n. 139/E; Ris. 26 novembre 2004, n. 140/E; Ris. 26 novembre 2004, n. 141/E; Ris. 
28 dicembre 2004, n. 165/E; Circ. 28 gennaio 2005, n. 4/E; Ris. 28 gennaio 2005, 
n. 10/E; Ris. 28 gennaio 2005, n. 11/E; Ris. 4 febbraio 2005, n. 13/E; Circ. 16 
febbraio 2005, n. 6/E; Ris. 24 febbraio 2005, n. 24/E; Ris. 1 marzo 2005, n. 
31/E; Ris. 5 maggio 2005, n. 58/E; Circ. 13 maggio 2005, n. 21/E; Ris. 16 maggio 
2005, n. 62/E; Ris. 17 maggio 2005, n. 63/E; Ris. 1 giugno 2005, n. 67/E; Ris. 3 
giugno 2005, n. 73/E;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 28 marzo 1996, n. 126; Circ. 22 
luglio 1998, n. 318; 
- Ministero delle finanze: Circ. 21 febbraio 1996, n. 45/E; Circ. 26 febbraio 
1996, n. 47/E; Circ. 29 febbraio 1996, n. 50/E; Circ. 1 aprile 1996, n. 85/E; 
Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E; Circ. 24 aprile 1996, n. 100/E; Circ. 3 maggio 
1996, n. 108/E; Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 10 maggio 1996, n. 116/E; 
Circ. 15 maggio 1996, n. 127/E; Circ. 15 maggio 1996, n. 128/E; Circ. 11 luglio 
1996, n. 182/E; Circ. 15 luglio 1996, n. 185/D; Circ. 24 luglio 1996, n. 190/E; 
Circ. 13 agosto 1996, n. 198/E; Circ. 13 agosto 1996, n. 199/E; Circ. 16 
settembre 1996, n. 225/E; Circ. 2 ottobre 1996, n. 237/E; Circ. 11 ottobre 1996, 
n. 249/E; Circ. 16 ottobre 1996, n. 251/E; Circ. 28 ottobre 1996, n. 259/E; 
Circ. 5 dicembre 1996, n. 283/E; Circ. 18 dicembre 1996, n. 295/D; Circ. 18 
dicembre 1996, n. 291/E; Circ. 31 dicembre 1996, n. 307/E; Nota 9 gennaio 1997, 
n. VI/12-25; Circ. 17 gennaio 1997, n. 10/E; Circ. 24 gennaio 1997, n. 14/E; 
Circ. 11 febbraio 1997, n. 32/E; Circ. 13 febbraio 1997, n. 35/E; Circ. 13 
febbraio 1997, n. 36/E; Circ. 26 febbraio 1997, n. 48/E; Nota 3 marzo 1997, n. 
VI/13-232; Circ. 5 marzo 1997, n. 68/E; Circ. 12 marzo 1997, n. 74/E; Circ. 13 
marzo 1997, n. 75/E; Circ. 13 marzo 1997, n. 76/D; Circ. 18 marzo 1997, n. 84/D; 
Circ. 4 aprile 1997, n. 97/E; Circ. 15 aprile 1997, n. 110/E; Circ. 29 aprile 
1997, n. VI-12-1152/97; Nota 6 maggio 1997, n. 1248; Nota 7 maggio 1997, n. 
926/V-SD; Circ. 8 maggio 1997, n. 127/E; Circ. 8 maggio 1997, n. 129/E; Circ. 8 
maggio 1997, n. 128/E; Circ. 15 maggio 1997, n. 137/E; Circ. 29 maggio 1997, n. 
147/E; Circ. 30 maggio 1997, n. 148/E; Circ. 13 giugno 1997, n. 168/E; Circ. 8 
luglio 1997, n. 192/E; Circ. 8 luglio 1997, n. 195/E; Circ. 16 luglio 1997, n. 
205/E; Circ. 29 luglio 1997, n. 214/E; Circ. 8 agosto 1997, n. 235/E; Circ. 11 
agosto 1997, n. 238/E; Circ. 9 settembre 1997, n. 249/E; Circ. 26 settembre 
1997, n. 256/E; Circ. 1 ottobre 1997, n. 259/E; Circ. 21 ottobre 1997, n. 271/E; 
Circ. 31 ottobre 1997, n. 284/E; Circ. 31 dicembre 1997, n. 335/E; Circ. 14 
gennaio 1998, n. 7/E; Circ. 26 gennaio 1998, n. 29/E; Circ. 6 febbraio 1998, n. 
43/E; Nota 11 febbraio 1998, n. VII/15-10367; Circ. 4 marzo 1998, n. 75/E; Circ. 
10 marzo 1998, n. 78/E; Nota 11 marzo 1998, n. 514-V; Circ. 12 marzo 1998, n. 
84/E; Circ. 24 marzo 1998, n. 89/E; Circ. 31 marzo 1998, n. 94/D; Circ. 11 
maggio 1998, n. 121/E; Circ. 13 maggio 1998, n. 125/E; Circ. 28 maggio 1998, n. 
134/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 140/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 9 
giugno 1998, n. 144/E; Circ. 10 giugno 1998, n. 147/E; Circ. 10 giugno 1998, n. 
145/E; Circ. 10 giugno 1998, n. 146/E; Circ. 19 giugno 1998, n. 154/E; Circ. 19 
giugno 1998, n. 155/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 10 luglio 1998, n. 
180/E; Circ. 16 luglio 1998, n. 188/E; Circ. 23 luglio 1998, n. 193/E; Nota 24 
luglio 1998, n. 6-91003; Circ. 12 agosto 1998, n. 205/E; Circ. 27 agosto 1998, 
n. 209/E; Circ. 3 settembre 1998, n. 211/E; Circ. 30 ottobre 1998, n. 252/E; 
Circ. 23 novembre 1998, n. 273/E; Nota 14 gennaio 1999, n. 212; Circ. 26 
febbraio 1999, n. 52/E; Circ. 26 febbraio 1999, n. 11370; Circ. 4 marzo 1999, n. 
54/E; Nota 11 marzo 1999, n. 150; Circ. 24 marzo 1999, n. 68/E; Circ. 7 aprile 
1999, n. 82/E; Nota 12 aprile 1999, n. 28; Nota 16 aprile 1999, n. 42; Circ. 26 
aprile 1999, n. 92/E; Nota 6 maggio 1999, n. 7; Nota 10 maggio 1999, n. 343; 
Ris. 15 giugno 1999, n. 52209/95; Circ. 15 luglio 1999, n. 156/E; Circ. 3 agosto 
1999, n. 171/D; Circ. 5 agosto 1999, n. 175/E; Nota 19 agosto 1999, n. 49097; 
Nota 27 agosto 1999, n. 32; Circ. 4 novembre 1999, n. 216/E; Nota 8 novembre 
1999, n. 12; Circ. 3 dicembre 1999, n. 226/E; Circ. 9 dicembre 1999, n. 232/E; 
Circ. 29 dicembre 1999, n. 247/E; Circ. 5 aprile 2000, n. 66/E; Nota 10 aprile 
2000, n. 67824; Circ. 17 aprile 2000, n. 77/E; Circ. 24 maggio 2000, n. 108/E; 
Circ. 31 maggio 2000, n. 113/E; Circ. 3 luglio 2000, n. 133/E; Circ. 11 luglio 
2000, n. 143/E; Circ. 7 agosto 2000, n. 158/E; Ris. 4 ottobre 2000, n. 
33248/2000; Circ. 5 ottobre 2000, n. 178/E; Nota 11 ottobre 2000, n. 2688; Circ. 
27 novembre 2000, n. 216/E; Circ. 30 novembre 2000, n. 218/E; Circ. 30 novembre 
2000, n. 219/E; Circ. 30 novembre 2000, n. 222/E; Circ. 22 dicembre 2000, n. 
239/D; Circ. 29 dicembre 2000, n. 62874/2000; Circ. 6 febbraio 2001, n. 6/12684; 
Circ. 7 febbraio 2001, n. 15/E; Circ. 20 marzo 2001, n. 27/E; 
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 12 settembre 1996, n. 19/96; 
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 25 gennaio 1999, n. 18/99; 
- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 21 novembre 1996, n. 76.
 





TITOLO I 
Disposizioni generali 
(giurisprudenza di legittimità)
1. Operazioni imponibili.
L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni 
di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o 
nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate 
(4) (5). 



(4)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. Vedi, 
anche, l'art. 3 del citato decreto. 
(5)  La Corte costituzionale, con O.M. 11 luglio 2000, n. 316 e O.M. 20 luglio 
2000, n. 316 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato 
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli 
artt. 1, 3, 10 e 18 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76 della 
Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
2. Cessioni di beni.
Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano 
trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti 
reali di godimento su beni di ogni genere. 
Costituiscono inoltre cessioni di beni: 
1) le vendite con riserva di proprietà; 
2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per 
ambedue le parti; 
3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al 
committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di 
commissione; 
4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il 
cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo 
unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia 
stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione 
dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui 
all'articolo 36-bis (6); 
5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare 
dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad 
altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della 
professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di 
quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione 
dell'imposta di cui all'articolo 19 [, si considera destinato a finalità 
estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione l'impiego di 
beni per l'effettuazione di operazioni diverse da quelle imponibili ovvero non 
imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni escluse dal campo 
di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 74, commi primo, 
quinto e sesto, nonché delle operazioni di cui al terzo comma del presente 
articolo e all'art. 3, quarto comma] (7); 
6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e 
oggetto nonché le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti 
privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni 
senza personalità giuridica. 
Non sono considerate cessioni di beni: 
a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro; 
b) le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e 
le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di 
azienda (8); 
c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione 
edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione 
edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art. 9 lettera a), della 
legge 28 gennaio 1977, n. 10 ; 
d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente 
contrassegnati; 
e) [i conferimenti in società e altri enti, compresi i consorzi e le 
associazioni o altre organizzazioni a condizione che il soggetto conferitario 
abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari] 
(9); 
f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di 
società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti [a condizione che 
il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla 
trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto ad esercitare la 
detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari] (10); 
g) ... (11); 
h) [le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati dal cedente 
senza poter detrarre la relativa imposta per effetto dell'articolo 19, secondo 
comma, lettere da a) a e-quater)] (12) (13); 
i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari (14); 

l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le cessioni di pane, biscotto 
di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di 
zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d. 19.07); le 
cessioni di latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo 
alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione 
o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie (15); 
m) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni 
a premio di cui al R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 
giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni (16) (17). 



(6)  Numero così sostituito dall'art. 16-bis, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, nel 
testo introdotto dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415. 
(7)  Numero prima sostituito dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, e poi 
così modificato dall'art. 16-bis, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41. Successivamente 
il suddetto art. 16-bis è stato integralmente sostituito dall'art. 4, D.L. 2 
ottobre 1995, n. 415 e, nella nuova formulazione, non contiene più le modifiche 
al presente numero 5). Tali modifiche, da ritenersi non più vigenti, sono 
riportate tra parentesi quadre. Vedi, anche, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 23 marzo 
1998, n. 56. 
(8)  Lettera così sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313. Vedi, 
anche, il comma 138 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(9)  Lettera così modificata dall'art. 16-bis, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, e 
successivamente abrogata dall'art. 1, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313. 
(10)  Lettera così modificata prima dall'art. 16-bis, D.L. 23 febbraio 1995, n. 
41, e poi dall'art. 16, L. 24 dicembre 1993, n. 537. Successivamente il suddetto 
art. 16-bis è stato integralmente sostituito dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, 
n. 415 e, nella nuova formulazione, non contiene più le modifiche alla presente 
lettera f). Tali modifiche, da ritenersi non più vigenti, sono riportate tra 
parentesi quadre. 
(11)  Lettera soppressa dall'art. 34, D.L. 2 marzo 1989, n. 69. Vedi, anche, 
l'art. 38, comma 2-bis, dello stesso decreto-legge. 
(12)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. Vedi, 
anche, l'art. 3 del citato decreto. 
(13)  Lettera così modificata dall'art. 10, D.L. 20 giugno 1996, n. 323e poi 
abrogata dall'art. 1, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313. 
(14)  Lettera aggiunta dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 e poi così 
sostituita dall'art. 34, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, con effetto dal 1° gennaio 
1990, a norma dell'art. 38, comma 2, dello stesso decreto-legge. 
(15)  Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 22 dicembre 1980, n. 889. Con effetto dal 
1° gennaio 1985, a norma dell'art. 1, comma 2, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, le 
cessioni e le importazioni "di pane, altri prodotti di panetteria, paste 
alimentari e latte fresco" sono state assoggettate all'aliquota del 2 per cento, 
e quindi, dal 1° gennaio 1989, del 4 per cento, a norma dell'art. 34, comma 1, 
D.L. 2 marzo 1989, n. 69. Vedasi la tabella A, parte II, nn. 3) e 15). 
(16)  Lettera aggiunta dall'art. 1, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793. In materia 
di semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, vedi, 
anche, il D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695. 
(17)  Vedi, anche, il Provv. 8 luglio 2005. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
3. Prestazioni di servizi.
Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo 
dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, 
agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e 
di permettere quale ne sia la fonte. [Costituiscono prestazioni di servizi a 
titolo oneroso quelle effettuate per l'uso personale o familiare 
dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o per 
altre finalità estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della 
professione] (18). 
Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: 

1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili; 
2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, 
quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e 
simili e quelle relative a marchi e insegne nonché le cessioni, concessioni, 
licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti (19); 
3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le 
operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione 
pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i 
depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni 
statali, anche se regolati in conto corrente (20); 
4) le somministrazioni di alimenti e bevande; 
5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto. 
Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreché l'imposta afferente 
agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, 
costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila 
prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare 
dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee 
all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense 
aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, 
di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché 
delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività 
istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono 
finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà 
sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e 
delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di 
pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici (21). 
Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 sono considerate prestazioni di 
servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai 
numeri 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o 
ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di 
servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario. 
Non sono considerate prestazioni di servizi: 
a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore 
effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle 
opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2, L. 22 aprile 1941, n. 633 , e alle 
opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale; 
b) i prestiti obbligazionari (22); 
c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma 
dell'art. 2; 
d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma 
dell'art. 2; 
e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, 
tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni 
relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di 
intermediazione nella riscossione dei proventi; 
f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti 
obbligazionari; 
g) ... (23); 
h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del 
secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del 
presente articolo (24). 
Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli 
spettacoli ed alle altre attività elencati nella tabella C allegata al presente 
decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso 
gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità 
di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro 
delle finanze: 
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei 
posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo 
ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità; 
b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso 
fanno parte; 
c) dall'Unione nazionale incremento razze equine; 
d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere 
nazionale (25) (26) (27). 



(18)  Periodo aggiunto dall'art. 16-bis, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41. 
Successivamente il suddetto art. 16-bis è stato integralmente sostituito 
dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415 e, nella nuova formulazione, non 
contiene più le modifiche al presente comma. Tali modifiche, da ritenersi non 
più vigenti, sono riportate tra parentesi quadre. 
(19)  Numero così modificato dall'art. 2, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. 
(20)  Numero così modificato dall'art. 4, L. 18 febbraio 1997, n. 28. Vedi, 
anche, l'art. 4, L. 8 maggio 1998, n. 146. 
(21)  Periodo premesso al terzo comma dall'art. 16-bis, D.L. 23 febbraio 1995, 
n. 41, nel testo introdotto dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415. Esso è 
stato, inoltre, così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. 
Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56. 
(22)  L'art. 2, L. 13 gennaio 1994, n. 43, ha disposto che, ai fini dell'imposta 
sul valore aggiunto, le operazioni relative alle cambiali finanziarie sono 
assoggettate al regime previsto per i prestiti obbligazionari. 
(23)  Lettera soppressa dall'art. 34, D.L. 2 marzo 1989, n. 69. 
(24)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. In 
materia di semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, 
vedi, anche, il D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695. 
(25)  Comma aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la 
decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto. 
(26)  Vedi, anche, il Provv. 8 luglio 2005. 
(27)  La Corte costituzionale, con ordinanza 11-20 luglio 2000, n. 316 (Gazz. 
Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 
10 e 18 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
4. Esercizio di imprese.
Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, 
ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli 
articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di 
impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette 
alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice 
civile (28). 
Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese: 
1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome 
collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita 
per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, 
di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507 
del codice civile e dalle società di fatto; 
2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici 
e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza 
personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o 
principale l'esercizio di attività commerciali o agricole. 
Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del 
precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte 
dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o 
partecipanti. 
Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto 
esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si 
considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e 
le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o 
agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le 
cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti 
verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari 
determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno 
diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità 
istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, 
assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di 
formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di 
associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o 
statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei 
rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive 
organizzazioni nazionali. [Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio 
effettuate da associazioni culturali o sportive costituite ai sensi 
dell'articolo 36 del codice civile, la disposizione si applica nei confronti 
degli associati o partecipanti minori d'età e, per i maggiorenni, a condizione 
che questi abbiano il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni 
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi 
dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della 
medesima, una quota del patrimonio sociale, se questo non è destinato a finalità 
di utilità generale] (29). 
Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso 
commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività: a) 
cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle 
associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, 
culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione 
extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati; b) 
erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica 
e vapore (30); c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) 
gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; e) 
trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone; g) organizzazione di 
viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi 
portuali e aeroportuali; i) pubblicità commerciale; l) telecomunicazioni e 
radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attività commerciali: le 
operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in 
conto corrente, effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei 
cambi; la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di 
polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei 
Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi 
inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte 
di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il 
controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di 
qualità; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione 
di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle 
Assemblee nazionali e regionali; le cessioni di beni e prestazioni di servizi 
poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, 
dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento 
di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie 
locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. Non sono 
considerate, inoltre, attività commerciali, anche in deroga al secondo comma: 
a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili 
nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità 
classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unità da 
diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso 
privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati 
all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di società 
o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un 
corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare 
dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito 
indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche 
attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni; 
b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di 
partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti 
immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, 
senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di 
indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società 
partecipate (31) (32). 
Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui 
all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui 
finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si 
considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi 
specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi 
in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, 
sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in 
diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti 
degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma (33). 
Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a 
condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, 
da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma 
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: 
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione 
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la 
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; 
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per 
qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di 
pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 
190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta 
dalla legge; 
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative 
volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente 
ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita 
associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il 
diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei 
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; 
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e 
finanziario secondo le disposizioni statutarie; 
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo 
di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità 
dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione 
ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni 
assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso 
il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, 
anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi 
dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse 
abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello 
locale (34); 
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei 
trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa (35). 
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano 
alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato 
ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, 
sindacali e di categoria (36). 
Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui 
all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano 
anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (37). 



(28)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313. 
(29)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954, con 
decorrenza dal 1° gennaio 1974. L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 14, 
L. 24 dicembre 1993, n. 537, a decorrere dal 1° gennaio 1994. Peraltro, detto 
periodo è stato soppresso dall'art. 5, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, il quale 
ha anche modificato il secondo periodo. 
(30)  Lettera così modificata dall'art. 31, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
(31)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. 
(32)  Comma prima sostituito dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 e 
dall'art. 1, D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954, e, da ultimo, così modificato 
dall'art. 3, comma 121, L. 28 dicembre 1995, n. 549, dall'art. 5, D.Lgs. 4 
dicembre 1997, n. 460 e dall'art. 3, L. 17 gennaio 2000, n. 7. L'ultimo periodo 
è stato aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313. 
(33)  Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. 
(34)  Lettera così modificata dall'art. 5, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 
(Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287). 
(35)  Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. 
(36)  Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. 
(37)  Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
5. Esercizio di arti e professioni.
Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione 
abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da 
parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni 
senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in 
forma associata delle attività stesse. 
Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le 
prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa di cui all'art. 49, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (38), nonché 
le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'àmbito dei contratti di 
associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c), del 
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rese da soggetti che non esercitano per 
professione abituale altre attività di lavoro autonomo. Non si considerano 
altresì effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di 
servizi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari 
comunali ai sensi della L. 12 giugno 1973, n. 349, nonché le prestazioni di 
vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al R.D.L. 26 settembre 1935, 
n. 1952 (39) (40). 



(38)  Ora, art. 49, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 
(39)  Articolo prima sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 e poi 
così modificato dall'art. 4, D.L. 14 marzo 1988, n. 70, dall'art. 2, D.L. 30 
dicembre 1993, n. 557 e dall'art. 5, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(40)  Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
6. Effettuazione delle operazioni.
Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se 
riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano 
beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si 
producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, 
si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e 
comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o 
spedizione. 
In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata: 
a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni 
periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di 
somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo; 
b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 
2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario; 
c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad 
altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, 
all'atto del prelievo dei beni; 
d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della 
rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine 
convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o 
spedizione; 
d-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da 
cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile (41); 
d-ter) ... (42). 
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del 
corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si 
considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere 
periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese (43). 
Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o 
indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte 
il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente 
all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del 
pagamento, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma 
(44). 
L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene 
esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le 
disposizioni dei commi precedenti e l'imposta è versata con le modalità e nei 
termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti 
farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A 
effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi 
ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4, 
nonché per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di 
personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi 
costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , alle 
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti 
universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti 
pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti 
pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene 
esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di 
applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui 
all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo, l'imposta diviene esigibile nel 
mese successivo a quello della loro effettuazione. [Per le prestazioni di 
servizi effettuate dagli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti 
nell'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, l'imposta diviene esigibile 
all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare 
le disposizioni di cui al primo periodo] (45). 



(41)  Lettera aggiunta dall'art. 3, D.L. 27 aprile 1990, n. 90. La lettera 
d-ter), peraltro, è stata soppressa dall'art. 1, comma 2, D.L. 30 dicembre 1991, 
n. 417. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso art. 1. 
(42)  Lettera aggiunta dall'art. 3, D.L. 27 aprile 1990, n. 90. La lettera 
d-ter), peraltro, è stata soppressa dall'art. 1, comma 2, D.L. 30 dicembre 1991, 
n. 417. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso art. 1. 
(43)  Periodo aggiunto dall'art. 16-bis, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, nel testo 
introdotto dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415. 
(44)  Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, e dall'art. 
1, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417. 
(45)  Così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793. L'ultimo 
comma è stato, prima sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313 e 
poi così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la decorrenza 
indicata nell'art. 7 dello stesso decreto. L'ultimo periodo è stato aggiunto 
dall'art. 5, L. 8 maggio 1998, n. 146. Peraltro, nella nuova formulazione del 
citato art. 5, come sostituito dall'art. 1-bis, D.L. 12 giugno 1998, n. 181, non 
è più riportata la modifica relativa all'ultimo periodo del presente comma. 
Vedi, anche, l'articolo 4, D.L. 1° ottobre 1982, n. 697, e l'art. 6, D.P.R. 9 
dicembre 1996, n. 695. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
7. Territorialità dell'imposta.
Agli effetti del presente decreto: 
a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della 
Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia 
e delle acque italiane del lago di Lugano; 
b) per "Comunità" o "territorio della Comunità" si intende il territorio 
corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità 
economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella 
lettera a): 
1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos; 
2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio 
di Büsingen; 
3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare; 
4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie; 
4-bis per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland; 
c) il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di sovranità del Regno 
Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio 
rispettivamente della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e 
Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro (46). 
Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se 
hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o 
vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio 
dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, 
montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si 
considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni 
nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo 
di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello 
Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di 
arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di 
imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco. Le 
cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni 
di energia elettrica si considerano effettuate nel territorio dello Stato: 
a) quando il cessionario è un soggetto passivo rivenditore che ha il domicilio 
nel territorio dello Stato o è ivi residente senza aver stabilito all'estero il 
domicilio o una stabile organizzazione destinataria dei beni ceduti, ovvero ha 
in Italia una stabile organizzazione, per la quale gli acquisti sono effettuati. 
Per soggetto passivo-rivenditore, si intende un soggetto passivo la cui 
principale attività in relazione all'acquisto di gas e di elettricità è 
costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti 
prodotti è trascurabile; 
b) quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono 
usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalità o parte dei beni 
non è di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o 
non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel 
territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti che 
hanno il domicilio nel territorio dello Stato o di soggetti ivi residenti che 
non abbiano stabilito il domicilio all'estero, ovvero nei confronti di stabili 
organizzazioni nel territorio dello Stato, per le quali sono effettuati gli 
acquisti da parte di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si 
considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere 
nei confronti di stabili organizzazioni all'estero, per le quali sono effettuati 
gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia (47). 
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato 
quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da 
soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, nonché 
quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e 
residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato 
quando sono rese da stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o 
residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, agli effetti 
del presente articolo, si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede 
legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva (48). 
In deroga al secondo e al terzo comma: 
a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le 
prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al 
coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano effettuate 
nel territorio dello Stato quando l'immobile è situato nel territorio stesso; 
b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili 
materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, 
didattici, sportivi, ricreativi e simili, nonché le operazioni di carico, 
scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, si considerano 
effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso 
(49); 
c) le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello 
Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa; 
d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, 
noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le 
prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell'articolo 3, 
le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, 
comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, le prestazioni 
di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione, le 
prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, di elaborazione e 
fornitura di dati e simili, le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e 
le prestazioni relative a prestiti di personale, la concessione dell'accesso ai 
sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di 
trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente 
collegati, nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette 
prestazioni o operazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, 
nonché le cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi 
professionisti, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono 
rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che 
non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili 
organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno 
che non siano utilizzate fuori dalla Comunità economica europea (50); 
e) le prestazioni di servizi e le operazioni di cui alla lettera precedente rese 
a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri della Comunità 
economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando 
il destinatario non è soggetto passivo dell'imposta nello Stato in cui ha il 
domicilio o la residenza; 
f) le operazioni di cui alla lettera d), escluse le prestazioni di servizi di 
telecomunicazione, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici a 
committenti non soggetti passivi d'imposta residenti al di fuori della Comunità, 
le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, ivi comprese quelle 
di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di 
dati e simili la concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di 
energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli 
stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati, rese a soggetti 
domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea nonché quelle 
derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di 
mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità 
stessa ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo 
comma lettera a), ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori, 
si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; 
queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia 
si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in 
Italia o in altro Stato membro della Comunità stessa (51) (52); 
f-bis) le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti 
domiciliati o residenti fuori del territorio della Comunità da soggetti 
domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa, ovvero domiciliati o 
residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), si 
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i servizi sono ivi 
utilizzati. Tali servizi si considerano utilizzati nel territorio dello Stato se 
in partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la prestazione tramite cessione 
di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione del 
servizio, la loro distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di 
commissionari, rappresentanti, o altri intermediari, nel territorio dello Stato 
(53); 
f-ter) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti 
domiciliati o residenti fuori della Comunità a committenti non soggetti passivi 
d'imposta nello Stato, si considerano ivi effettuate (54); 
f-quater) le prestazioni di telecomunicazione, di radiodiffusione e di 
televisione rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità a 
committenti comunitari non soggetti passivi d'imposta si considerano effettuate 
nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate (55);
f-quinquies) le prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse 
da quelle di cui alla lettera d) del presente comma e da quelle di cui 
all'articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si 
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto 
dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non siano 
commesse da soggetto passivo in un altro Stato membro dell'Unione europea; le 
suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello 
Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta (56).
Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni 
all'esportazione, le operazioni assimilate a cessioni all'esportazione e i 
servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui ai 
successivi articoli 8, 8-bis e 9 (57). 



(46)  Comma prima sostituito dall'art. 57, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e poi 
così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 15 dicembre 2005, n. 294. 
(47)  Comma prima sostituito dall'art. 57, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e poi 
così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 15 dicembre 2005, n. 294. In deroga a quanto 
disposto dal presente comma vedi l'art. 40, commi 3 e 4, lettera a), D.L. 30 
agosto 1993, n. 331. 
(48)  Gli attuali commi terzo e quarto sono così sostituiti ai precedenti commi 
terzo, quarto e quinto, con decorrenza dal 1° aprile 1979, dall'art. 9, D.P.R. 
31 marzo 1979, n. 94. 
(49)  Per una deroga alle disposizioni recate dalla presente lettera b), vedi 
l'art. 40, comma 6, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(50)  L'attuale lettera d) così sostituisce le lettere d) ed e) per effetto 
dell'art. 39, L. 29 dicembre 1990, n. 428, che ha anche trasformato in e) ed f) 
le originarie lettere f) e g). La lettera d) è stata poi modificata dall'art. 2, 
D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 e dall'art. 2, D.L. 29 settembre 1997, n. 328. 
Successivamente, le parole riportate in grassetto sono state aggiunte dall'art. 
1, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 273 e si applicano con i limiti temporali previsti 
dalla direttiva 2002/38/CE, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 dello 
stesso decreto legislativo n. 273 del 2003. Da ultimo, la lettera d) è stata 
così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 15 dicembre 2005, n. 294. 
(51)  Gli attuali commi terzo e quarto sono così sostituiti ai precedenti commi 
terzo, quarto e quinto, con decorrenza dal 1° aprile 1979, dall'art. 9, D.P.R. 
31 marzo 1979, n. 94. Da ultimo il comma 4 è stato così modificato dall'art. 3, 
comma 120, L. 28 dicembre 1995, n. 549. 
(52)  Lettera prima sostituita dall'art. 1, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897 e 
dall'art. 3, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793 e poi modificata dall'art. 2, D.L. 
31 dicembre 1996, n. 669, dall'art. 2, L. 18 febbraio 1997, n. 28 e dall'art. 
46, L. 21 novembre 2000, n. 342. Successivamente, le parole riportate in 
grassetto sono state aggiunte dall'art. 1, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 273 e si 
applicano con i limiti temporali previsti dalla direttiva 2002/38/CE, ai sensi 
di quanto disposto dall'articolo 2 dello stesso decreto legislativo n. 273 del 
2003. Da ultimo, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 
15 dicembre 2005, n. 294. 
(53)  Lettera aggiunta dall'art. 2, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Vedi, anche, 
il comma 10 dello stesso art. 2. 
(54)  La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 1° agosto 2003, 
n. 273 e si applica con i limiti temporali previsti dalla direttiva 2002/38/CE, 
ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 dello stesso decreto legislativo n. 
273 del 2003. 
(55)  La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 1° agosto 2003, 
n. 273 e si applica con i limiti temporali previsti dalla direttiva 2002/38/CE, 
ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 dello stesso decreto legislativo n. 
273 del 2003. 
(56) Lettera aggiunta dal comma 325 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(57)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
8. Cessioni all'esportazione.
Costituiscono cessioni all'esportazione: 
a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o 
spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura 
o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri 
cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto 
del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, 
trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. 
L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta 
dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della 
bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2, D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 
627, o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, quarto 
comma, secondo periodo. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale 
l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle 
finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (58); 

b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità 
economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario 
non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o 
provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o 
di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi 
nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea; 
l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o 
dall'ufficio postale su un esemplare della fattura (59); 
c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e 
dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo 
effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si 
avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare 
beni e servizi senza pagamento dell'imposta (60). 
Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate senza 
pagamento dell'imposta ai soggetti indicati nella lettera a), se residenti, ed 
ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla lettera b) del precedente 
comma su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità, nei limiti 
dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse 
lettere dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e 
i commissionari possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli 
acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi 
successivi alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e 
l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso 
anno ai sensi della lettera a), relativamente agli acquisti di altri beni o di 
servizi. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e 
servizi senza pagamento dell'imposta devono darne comunicazione scritta al 
competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero 
oltre tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione della prima 
operazione, indicando l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte 
nell'anno solare precedente. Gli stessi soggetti possono optare, dandone 
comunicazione entro il 31 gennaio, per la facoltà di acquistare beni e servizi 
senza pagamento dell'imposta assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun 
mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi 
precedenti. L'opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora non sia 
revocata, si estende di triennio in triennio. La revoca deve essere comunicata 
all'ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio. I soggetti che 
iniziano l'attività o non hanno comunque effettuato esportazioni nell'anno 
solare precedente possono avvalersi per la durata di un triennio solare della 
facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, dandone 
preventiva comunicazione all'ufficio, assumendo come ammontare di riferimento, 
in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei 
dodici mesi precedenti (61). 
[I contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare beni e servizi 
senza pagamento dell'imposta ai sensi del precedente comma devono annotare nei 
registri di cui agli articoli 23 o 24 ovvero 39, secondo comma, entro ciascun 
mese, l'ammontare di riferimento delle esportazioni e quello degli acquisti 
fatti senza pagamento dell'imposta ai sensi della lettera c) del primo comma 
risultanti dalle fatture e bollette doganali registrate o soggette a 
registrazione entro il mese precedente. I contribuenti che fanno riferimento ai 
corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti devono inviare 
all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro il mese successivo a ciascun 
semestre solare, un prospetto analitico delle annotazioni del semestre] (62). 
Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del 
beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per 
cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo 
comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel 
relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata 
entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio (63). 
Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati 
fuori della Comunità anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare 
territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la 
trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di 
perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti fra 
dette piattaforme e la terraferma (64). 



(58)  Lettera così modificata dall'art. 57, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e 
dall'art. 2, L. 18 febbraio 1997, n. 28. Vedi, anche, l'art. 13, L. 30 dicembre 
1991, n. 413. 
(59)  Lettera così sostituita dall'art. 4, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, poi 
così modificata dall'art. 57, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(60)  Lettera così sostituita prima dall'art. 4, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 
793, poi modificata dall'art. 57, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, e di nuovo 
sostituita dall'art. 2, L. 18 febbraio 1997, n. 28. 
(61)  Nel presente comma, ai sensi dell'art. 3, D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, 
sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 1984, le disposizioni "concernenti la 
dichiarazione e la comunicazione dell'intento di avvalersi della facoltà di 
effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta" nonché quelle 
"riguardanti i soggetti che iniziano l'attività". 
Al riguardo vedasi ora quanto disposto dagli artt. da 1 a 4 del citato 
decreto-legge n. 746 del 1983. 
(62)  Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 2, D.P.R. 30 dicembre 1980, 
n. 897. L'art. 3, D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, ha abrogato l'art. 8, comma 3 
del presente decreto. Al riguardo vedasi ora quanto disposto dagli artt. da 1 a 
4 del citato decreto-legge n. 746 del 1983. Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 19 
dicembre 1984, n. 853. 
(63)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417. 
(64)  Comma aggiunto dall'art. 57, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
8-bis. Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione.
Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8 
(65): 
a) le cessioni di navi destinate all'esercizio di attività commerciali o della 
pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla 
demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla L. 11 febbraio 1971, n. 50 
(66); 
b) le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello 
Stato ancorché dotati di personalità giuridica; 
c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che 
effettuano prevalentemente trasporti internazionali; 
d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli 
stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le 
cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al 
loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e 
di bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, 
il vettovagliamento (67); 
e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi 
alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, 
assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli 
aeromobili di cui alle lettere a), b) e c), degli apparati motori e loro 
componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di 
servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a) e b) (68). 
Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo e terzo comma 
dell'articolo 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei 
corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli 
acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi 
fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio 
dell'attività propria dell'impresa (69) (70). 



(65)  Alinea così modificato dall'art. 2, L. 18 febbraio 1997, n. 28. 
(66)  Lettera così sostituita dall'art. 3, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897. 
Vedi, inoltre, l'art. 23, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793. 
(67)  Lettera così sostituita dall'art. 5, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793. 
(68)  Lettera così sostituita dall'art. 3, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897. 
Vedi, inoltre, l'art. 23, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793. 
(69)  Comma sostituito prima dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, poi 
dall'art. 3, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897 ed infine così modificato dall'art. 
2, L. 18 febbraio 1997, n. 28. 
(70)  Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 e poi così 
sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. Vedi, anche, l'art. 4, 
D.L. 29 dicembre 1983, n. 746. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
9. Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali.
Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali: 
1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in 
parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto; 
2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione 
temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui 
corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69 
(71); 
3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, 
cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente 
n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea 
importazione nonché a quelli relativi a beni in importazione sempreché i 
corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a 
norma del primo comma dell'art. 69 (72); 
4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai 
trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione 
nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei 
servizi di spedizione siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma 
dell'art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali (73); 
5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, 
disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, 
deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in 
importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreché i 
corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo 
comma dell'art. 69 (74); 
6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari 
di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli 
impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi 
dagli agenti marittimi raccomandatari; 
7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione 
o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e 
alle locazioni di cui al n. 3); le cessioni di licenze all'esportazione (75); 
7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di 
viaggio di cui all'articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del 
territorio degli Stati membri della Comunità economica europea (76); 
8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'art. 152, 
primo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 ; 
9) i trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico approvato con D.P.R. 23 
gennaio 1973, n. 43 , eseguiti su beni di provenienza estera non ancora 
definitivamente importati, nonché su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari 
destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore di servizio o del 
committente non residente nel territorio dello Stato (77); 
10) [i servizi relativi alle telecomunicazioni internazionali, con esclusione 
delle comunicazioni telefoniche in partenza dallo Stato] (78); 
11) [il transito nei trafori internazionali] (79); 
12) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art. 10, effettuate nei 
confronti di soggetti residenti fuori dalla Comunità economica europea o 
relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla Comunità stessa. 
Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo e terzo comma 
dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei 
corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli 
acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi 
fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio 
dell'attività propria dell'impresa (80). 



(71)  Numero così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897. 
(72)  Numero così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897. 
(73)  Numero così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897. 
(74)  Numero così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897. 
(75)  Numero così sostituito dall'art. 6, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, con 
effetto dal 1° aprile 1979. 
(76)  Numero aggiunto dall'art. 57, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(77)  Numero così modificato dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(78)  Numero abrogato dall'art. 2, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. 
(79)  Numero abrogato dall'art. 21, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289. 
(80)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. 
L'ultimo comma è stato, poi sostituito dall'art. 4, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 
897 ed infine così modificato dall'art. 2, L. 18 febbraio 1997, n. 28. Vedi, 
anche, l'art. 4, D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, e l'art. 2, D.L. 29 dicembre 
1984, n. 853. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
10. Operazioni esenti dall'imposta.
Sono esenti dall'imposta: 
1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di 
crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di 
finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di 
fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte 
dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la 
negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, 
giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del 
recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi 
pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di 
pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta (81); 
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio; 
3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in 
valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le 
operazioni di copertura dei rischi di cambio (82); 
4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non 
rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e 
l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le 
opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e 
a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare 
operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a 
termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, 
comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative 
opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in 
funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e 
relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici 
finanziari, comunque regolate (83); 
5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative 
ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di 
specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito; 
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei 
giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti 
indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 
aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative 
all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento 
approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 
novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, 
e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le 
operazioni relative alla raccolta delle giocate (84); 
7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, 
corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle 
indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco 
nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate 
(85); 
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di 
terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di 
veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione 
edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i 
beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e 
affittati, escluse le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione 
di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno 
costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, 
primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro 
quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a 
condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le 
locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono 
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate 
nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) 
ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente 
manifestato l'opzione per l'imposizione (86);
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli 
di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici 
degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese 
appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) 
ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di 
ultimazione della costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso 
in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non 
inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale 
convenzionata (87);
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per 
le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza 
radicali trasformazioni, escluse:
a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della 
costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle 
imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli 
interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della 
legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla 
detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;
c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio 
di impresa, arti o professioni;
d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente 
manifestato l'opzione per l'imposizione (88);
9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle 
operazioni di cui ai numeri da 1 a 7, nonché quelle relative all'oro e alle 
valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in 
relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio 
italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto 
(89); 
10) [le cessioni agli editori della carta destinata alla stampa di giornali 
quotidiani e le prestazioni agli stessi dei servizi relativi alla composizione e 
stampa di tali giornali] (90) (91); 
11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da 
certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad 
esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da 
investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro 
da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti 
dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in 
relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni 
previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo 
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite 
all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. 
Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può 
essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da 
investimento si intende: 
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato 
dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 
millesimi, rappresentato o meno da titoli; 
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 
1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente 
vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato 
libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla 
Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese 
dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché 
le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto 
elenco (92); 
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni 
riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, 
beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS 
(93); 
13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite 
da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 
dicembre 1970, n. 996 , o della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (94); 
14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da 
piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto 
marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti 
effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre 
cinquanta chilometri (95) (96); 
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo 
equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS (97); 
16) le prestazioni relative ai servizi postali (98); 
17) [le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani] (99); 
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla 
persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, 
ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con 
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e successive modificazioni, ovvero 
individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro 
delle finanze (100); 
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e 
case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità 
giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presìdi 
sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali 
(101); 
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche 
di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e 
riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche 
amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al 
vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da 
istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, 
nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da 
insegnanti a titolo personale (102); 
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo 
per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi 
e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326 , comprese le 
somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le 
altre prestazioni accessorie; 
22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle 
inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, 
parchi, giardini botanici e zoologici e simili; 
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale 
dipendente; 
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno; 
25) ... (103); 
26) ... (104); 
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri (105); 
27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende 
municipalizzate, o private per l'affidamento in concessione di costruzione e di 
esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al 
riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani speciali, tossici o nocivi, 
solidi e liquidi (106); 
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o 
ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, 
di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei 
minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone 
migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne 
vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto 
pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, 
previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi 
finalità di assistenza sociale e da ONLUS (107); 
27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 
della legge 2 agosto 1897, n. 382 (108); 
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati 
senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli 
articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 (109) (110); 
27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca 
marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di 
conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna 
(111). 



(81)  Numero prima sostituito dall'art. 4, L. 18 febbraio 1997, n. 28 e 
successivamente così modificato dall'art. 15, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, 
con la decorrenza indicata dall'art. 16 dello stesso decreto. Vedi, anche, 
l'art. 4, L. 8 maggio 1998, n. 146. 
(82)  Numero così sostituito dall'art. 3, comma 122, L. 28 dicembre 1995, n. 
549. Vedi, anche, l'art. 3, L. 17 gennaio 2000, n. 7. 
(83)  Numero così sostituito dall'art. 3, comma 122, L. 28 dicembre 1995, n. 
549. 
(84)  Numero così sostituito prima dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, poi 
dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, dall'art. 3, comma 80, L. 23 dicembre 
1996, n. 662 ed, infine, dall'art. 30, comma 1, lettera a), L. 23 dicembre 2000, 
n. 388. Vedi, anche, il comma 497 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. 
(85)  Numero così sostituito, con decorrenza dal 1° aprile 1979, dall'art. 9, 
D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94. 
(86)  Numero prima sostituito dall'art. 35-bis, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, poi 
modificato dall'art. 10, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, sostituito dal comma 8 
dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge 
di conversione ed infine così modificato dal comma 330 dell'art. 1, L. 27 
dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 9 dell'art. 35 del citato D.L. n. 
223 del 2006.
(87)  Numero aggiunto dall'art. 10, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, poi sostituito 
dal comma 8 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla 
relativa legge di conversione ed infine così modificato dal comma 330 dell'art. 
1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 9 dell'art. 35 del citato 
D.L. n. 223 del 2006.
(88) Numero aggiunto dal comma 8 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come 
modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 9 dello 
stesso art. 35.
(89)  Numero da ultimo così modificato dall'art. 3, D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 
954 e dall'art. 3, L. 17 gennaio 2000, n. 7. 
(90)  Numero così sostituito, con decorrenza dal 1° aprile 1979, dall'art. 9, 
D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94. 
(91)  Numero da ultimo soppresso dall'art. 34, D.L. 2 marzo 1989, n. 69. 
(92)  Numero prima sostituito dall'art. 3, L. 17 gennaio 2000, n. 7 e poi così 
modificato dall'art. 42, L. 21 novembre 2000, n. 342. Vedi, inoltre, l'art. 5, 
L. 29 febbraio 1980, n. 31. 
(93)  Numero così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. 
(94)  Numero così modificato dall'art. 6, D.L. 24 novembre 1994, n. 646, nel 
testo modificato dalla relativa legge di conversione. 
(95)  Numero sostituito, con effetto dal 1° ottobre 1981, dall'art. 5, D.P.R. 30 
dicembre 1980, n. 897. Il predetto art. 5, peraltro, è stato abrogato, con 
effetto dal 1° ottobre 1981, dall'art. 23, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, il 
cui art. 7 ha nuovamente sostituito il n. 14. Da ultimo, il n. 14 è stato così 
sostituito dall'art. 2, D.L. 29 settembre 1997, n. 328. 
(96)  Per l'interpretazione autentica del n. 14, vedi l'art. 3, comma 6, D.L. 27 
aprile 1990, n. 90. 
(97)  Numero prima sostituito dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415 e poi 
così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. 
(98)  Numero così sostituito dall'art. 11, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41. 
(99)  Numero abrogato dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557. 
(100)  Numero così sostituito prima dall'art. 30, L. 29 dicembre 1990, n. 428, e 
poi dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. Con D.M. 17 maggio 2002 sono 
state individuate le prestazioni sanitarie esenti dall'IVA. Vedi, inoltre, 
l'art. 6, comma 10, L. 13 maggio 1999, n. 133. 
(101)  Numero così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. 
Vedi, anche, l'art. 5, L. 29 febbraio 1980, n. 31, nonché l'art. 5, D.L. 14 
marzo 1988, n. 70. 
(102)  Numero prima sostituito dall'art. 14, L. 24 dicembre 1993, n. 537, e poi 
così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. 
(103)  Numero soppresso dall'art. 5, L. 22 dicembre 1980, n. 889. 
(104)  Numero così sostituito prima dall'art. 5, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, 
e poi abrogato dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557. 
(105)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. 
(106)  Numero aggiunto dall'art. 9-undecies, D.L. 9 settembre 1988, n. 397. 
Peraltro il suddetto art. 9-undecies è stato abrogato dall'art. 56, D.Lgs. 5 
febbraio 1997, n. 22. 
(107)  Il n. 27-ter, originariamente aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, 
n. 331, e poi abrogato dall'art. 2, D.L. 30 settembre 1994, n. 564, è stato 
nuovamente inserito dall'art. 4-bis, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, nel testo 
introdotto dalla relativa legge di conversione. Il citato n. 27-ter è stato poi 
così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460dall'art. 17, L. 27 
dicembre 1997, n. 449e dall'art. 4, L. 18 febbraio 1999, n. 28 e dal comma 312 
dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(108)  Numero aggiunto dall'art. 10, D.L. 20 giugno 1996, n. 323. 
(109)  Numero aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313. 
(110)  La Corte costituzionale, con ordinanza 11-20 luglio 2000, n. 316 (Gazz. 
Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 
10 e 18 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione. 
(111)  Numero aggiunto dall'art. 30, comma 1, lettera b), L. 23 dicembre 2000, 
n. 388. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
11. Operazioni permutative e dazioni in pagamento.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di 
altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti 
obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in 
corrispondenza delle quali sono effettuate. 
La disposizione del comma precedente non si applica per la cessione al 
prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti della lavorazione di 
materie fornite dal committente quando il valore dei residuati o sottoprodotti 
ceduti, determinato a norma dell'art. 14, non supera il cinque per cento del 
corrispettivo in denaro. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
12. Cessioni e prestazioni accessorie.
Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura 
di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una 
cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal 
cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti 
autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale. 
Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi 
delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base 
imponibile. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
13. Base imponibile.
La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è 
costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o 
prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese 
inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al 
cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse 
con i corrispettivi dovuti da altri soggetti (112). 
Agli effetti del comma precedente i corrispettivi sono costituiti: 
a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della 
pubblica autorità, dall'indennizzo comunque denominato; 
b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario 
al committente, di cui al n. 3) dell'art. 2, rispettivamente dal prezzo di 
vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo 
di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le 
prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di 
cui al terzo comma dell'articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del 
servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di 
acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione; 
c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma 
dell'articolo 2, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi 
effettuate per estinguere precedenti obbligazioni e per quelle di cui 
all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, dal valore normale dei beni e delle 
prestazioni; per le assegnazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, secondo 
periodo, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per la prestazione dei 
servizi (113); 
d) per le operazioni permutative di cui all'art. 11, dal valore normale dei beni 
e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse; 
e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, 
dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio 
doganale all'atto della temporanea importazione. 
Per le cessioni di beni indicati alla lettera e-bis) del secondo comma 
dell'articolo 19 la base imponibile è ridotta alla metà qualora la detrazione 
dell'imposta relativa al loro acquisto o importazione da parte del cedente sia 
stata operata con la riduzione prevista nella disposizione stessa (114). 
... (115). 



(112)  Comma così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 26 febbraio 
1979, n. 56. 
(113)  Lettera così sostituita dall'art. 16-bis, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, 
nel nuovo testo introdotto dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415. 
(114)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151. 
(115)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. 
L'ultimo comma, peraltro, è stato soppresso dall'art. 5, D.L. 30 dicembre 1982, 
n. 953. Vedi, anche, l'art. 7, D.L. 29 dicembre 1983, n. 746. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
14. Determinazione della base imponibile.
Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le 
spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio 
del giorno in cui è stata effettuata l'operazione e, in mancanza, secondo il 
cambio del giorno antecedente più prossimo. 
I residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente 
sono computati secondo il loro valore normale. 
Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo 
mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in 
condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, 
nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel 
luogo più prossimi. 
Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, 
ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in 
mancanza, alle mercuriali e ai listini della camera di commercio più vicina, 
alle tariffe professionali e ai listini di borsa. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
15. Esclusioni dal computo della base imponibile.
Non concorrono a formare la base imponibile: 
1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o 
altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del 
committente; 
2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in 
conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui 
cessione è soggetta ad aliquota più elevata; 
3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per 
conto della controparte, purché regolarmente documentate; 
4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato 
espressamente pattuito il rimborso alla resa; 
5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto. 
Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme 
addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre 
irregolarità nell'esecuzione del contratto (116). 



(116)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
16. Aliquote dell'imposta (117).
L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del 20% della base imponibile 
dell'operazione. 
L'aliquota è ridotta al 4 e al 10 per cento per le operazioni che hanno per 
oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata tabella A, salvo il disposto 
dell'art. 34, ed è elevata al 38 per cento (ora venti per cento) per quelle che 
hanno per oggetto i beni elencati nell'allegata tabella B. 
Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e 
simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da 
contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica 
con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni 
prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili (118). 
[In caso di mutamento di aliquota le fatture emesse, ai sensi dell'art. 21 con 
riferimento ai momenti di effettuazione di cui all'art. 6, commi primo, secondo 
e quarto, nei confronti dei soggetti indicati nell'ultimo comma dello stesso 
art. 6, non sono soggette a rettifica in relazione all'aliquota applicabile al 
momento del pagamento del corrispettivo dell'operazione] (119) (120). 



(117)  Le aliquote indicate nell'articolo sono quelle introdotte, da ultimo, 
rispettivamente, dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, che ha elevato 
l'aliquota ordinaria di cui al primo comma dal 19% al 20%; dall'art. 34, D.L. 2 
marzo 1989, n. 69, che ha elevato l'aliquota ridotta dal 2% al 4%; dall'art. 1, 
D.L. 24 dicembre 1984, n. 853, che ha unificato al 9% le aliquote ridotte 
dell'8% e del 10%, allora vigenti e dall'art. 10, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, 
che ha elevato al 10% la suddetta aliquota del 9%; dall'art. 36, D.L. 30 agosto 
1993, n. 331, che ha ridotto al 19% (ora al 20% in virtù del disposto dell'art. 
1 del suddetto D.L. n. 328 del 1997) l'aliquota del 38% di cui all'allegata 
tabella B. Con riferimento all'aliquota applicabile agli acquisti 
intracomunitari vedasi quanto disposto dall'art. 43, comma 2, del citato D.L. 30 
agosto 1993, n. 331, nonché l'art. 10 del citato D.L. 23 febbraio 1995, n. 41. 
Un'ulteriore aliquota ridotta al 16% era stata stabilita per le cessioni ed 
importazioni dei beni indicati nell'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151 e 
nell'art. 36 del citato D.L. n. 331 del 1993 ed è stata soppressa dall'art. 1, 
D.L. 29 settembre 1997, n. 328.
(118)  Comma così sostituito dall'art. 7, L. 29 febbraio 1980, n. 31. 
(119)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. 
(120)  Comma aggiunto dall'art. 8, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793 e poi 
abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
17. Soggetti passivi.
L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le 
prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, 
cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione 
prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo. 
Gli obblighi e i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di 
imposta sul valore aggiunto, relativamente ad operazioni effettuate nel 
territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti, possono 
essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti 
direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un 
loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nella forme 
previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 
10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il 
rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle 
norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante 
fiscale è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione 
dell'operazione. La nomina del rappresentante è obbligatoria qualora il soggetto 
non residente, che non si sia identificato direttamente ai sensi dell'articolo 
35-ter, effettui nel territorio dello Stato cessioni di beni o prestazioni di 
servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto nei confronti di cessionari o 
committenti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni. Le 
disposizioni che precedono si applicano anche alle operazioni, imponibili ai 
sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti 
domiciliati, residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori 
esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo 7 (121). 
Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi 
effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, che non si 
siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter, né abbiano 
nominato un rappresentante fiscale ai sensi del comma precedente, sono adempiuti 
dai cessionari o committenti, residenti nel territorio dello Stato, che 
acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, arti o 
professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni 
imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da 
soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei 
territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo 7. 
Gli obblighi relativi alle cessioni di cui all'articolo 7, secondo comma, terzo 
periodo, ed alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7, quarto comma, 
lettera d), rese da soggetti non residenti a soggetti domiciliati nel territorio 
dello Stato, a soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio 
all'estero ovvero a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e 
residenti all'estero, sono adempiuti dai cessionari e dai committenti medesimi 
qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni (122). 
Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni 
effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti 
residenti all'estero (123). 
In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di 
cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per 
quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al 
pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta 
nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito 
d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 
seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere 
integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa 
imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro 
il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici 
giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, 
ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25 
(124). 
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche: 
a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel 
settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che 
svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei 
confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico 
radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni 
governative di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, 
dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed 
accessori; 
c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori; 
d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da 
cave e miniere (125) (126).
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni 
individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in 
base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero 
individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva 
autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, 
del 17 maggio 1977 (127) (128).



(121)  Comma prima modificato dall'art. 2, L. 18 febbraio 1997, n. 28 e poi così 
sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 19 giugno 2002, n. 191 (Gazz. Uff. 30 agosto 
2002, n. 203), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 
(122)  Comma prima modificato dall'art. 2, L. 18 febbraio 1997, n. 28, poi 
sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 19 giugno 2002, n. 191 (Gazz. Uff. 30 agosto 
2002, n. 203), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione, ed infine così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 15 dicembre 2005, 
n. 294. 
(123)  Articolo così sostituito dall'art. 9, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793. 
(124)  Comma aggiunto dall'art. 3, L. 17 gennaio 2000, n. 7. 
(125) Comma aggiunto dal comma 5 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come 
modificato dalla relativa legge di conversione e con i limiti indicati nel comma 
6 dello stesso art. 35, e poi così sostituito dal comma 44 dell'art. 1, L. 27 
dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 6-ter del suddetto articolo 35, 
D.L. n. 223 del 2006 e il comma 45 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 
2006.
(126) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-19 luglio 2005, n. 298 (Gazz. 
Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 17 
e 18 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(127) Comma aggiunto dal comma 44 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(128) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-20 luglio 2006, n. 303 (Gazz. 
Uff. 26 luglio 2006, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 17 
e 18, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
 





(giurisprudenza di legittimità)
18. Rivalsa.
Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile 
deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al 
committente. 
Per le operazioni per le quali non è prescritta l'emissione della fattura il 
prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta. Se la fattura è 
emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere 
diminuito della percentuale indicata nel quarto comma dell'art. 27 (129). 
La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) del 
secondo comma dell'articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo 
comma, primo periodo, dell'articolo 3 (130). 
È nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti. 
Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della 
cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli artt. 2758 e 2772 
del codice civile e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio 
sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio 
generale stabilito nell'articolo 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto 
(131) (132) (133) (134). 



(129)  Gli attuali commi secondo e terzo così sostituiscono l'originario secondo 
comma per effetto dell'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, che ha anche 
sostituito l'ultimo comma. Il comma terzo, peraltro è stato successivamente così 
sostituito dall'art. 16-bis, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, nel testo introdotto 
dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415. 
(130)  Gli attuali commi secondo e terzo così sostituiscono l'originario secondo 
comma per effetto dell'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, che ha anche 
sostituito l'ultimo comma. Il comma terzo, peraltro è stato successivamente così 
sostituito dall'art. 16-bis, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, nel testo introdotto 
dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415. 
(131)  Gli attuali commi secondo e terzo così sostituiscono l'originario secondo 
comma per effetto dell'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, che ha anche 
sostituito l'ultimo comma. Il comma terzo, peraltro è stato successivamente così 
sostituito dall'art. 16-bis, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, nel testo introdotto 
dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415. 
(132)  La Corte costituzionale, con ordinanza 11-20 luglio 2000, n. 316 (Gazz. 
Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 
10 e 18 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione. 
(133) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-19 luglio 2005, n. 298 (Gazz. 
Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 17 
e 18 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(134) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-20 luglio 2006, n. 303 (Gazz. 
Uff. 26 luglio 2006, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 17 
e 18, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
 





(giurisprudenza di legittimità)
19. Detrazione.
1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma 
dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è 
detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, 
quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a 
titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati 
nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione 
dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento 
in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la 
dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto 
alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita 
del diritto medesimo. 
2. Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e 
servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo 
il disposto dell'articolo 19-bis2. In nessun caso è detraibile l'imposta 
relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per 
l'effettuazione di manifestazioni a premio (135). 
3. La indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi 
indicate sono costituite da: 
a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assimilate dalla 
legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 30 
agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 
1993, n. 427; 
b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se 
effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione 
dell'imposta; 
c) operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) ed f); 
d) cessioni di cui all'articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che 
producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento (136); 
e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui al 
primo comma dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari 
settori (137) (138); 
4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette 
all'imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali 
utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri 
oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi 
criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa 
ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei 
all'esercizio dell'impresa, arte e professione. 
5. Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che 
conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad 
operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla detrazione 
dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e 
il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di 
cui all'articolo 19-bis. Nel corso dell'anno la detrazione è provvisoriamente 
operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, 
salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano 
la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata 
presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno (139) (140). 
5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la 
limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con 
riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche 
intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche 
intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento 
destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi 
soggetti o per loro conto, nonché per i servizi consistenti in modifiche della 
forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento (141). 



(135)  Periodo aggiunto dall'art. 19, L. 27 dicembre 1997, n. 449. In deroga al 
presente comma vedi il comma 6 dello stesso art. 19. Per l'interpretazione 
autentica del comma 2, vedi l'art. 5, L. 18 febbraio 1999, n. 28. 
(136)  Lettera così sostituita dall'art. 3, L. 17 gennaio 2000, n. 7. 
(137)  Lettera prima modificata dall'art. 1, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la 
decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto e poi così sostituita 
dall'art. 41, L. 21 novembre 2000, n. 342 e dal comma 1 dell'art. 35, D.L. 30 
settembre 2003, n. 269. 
(138)  Il presente comma era stato modificato, con l'aggiunta della lettera 
e-bis), dal comma 7 dell'art. 11-quinquiesdecies, D.L. 30 settembre 2005, n. 
203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e con i limiti 
indicati nel comma 8 dello stesso articolo 11-quinquiesdecies. I suddetti commi 
7 e 8 sono stati abrogati dal comma 35 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(139)  Il presente comma era stato modificato, con l'aggiunta di un periodo, dal 
comma 7 dell'art. 11-quinquiesdecies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione, con i limiti indicati nel comma 8 
dello stesso articolo 11-quinquiesdecies. I suddetti commi 7 e 8 sono stati 
abrogati dal comma 35 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(140)  Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 2 settembre 1997, 
n. 313. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 11 del suddetto decreto. 
(141)  Comma aggiunto dall'art. 3, L. 17 gennaio 2000, n. 7. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
19-bis. Percentuale di detrazione.
1. La percentuale di detrazione di cui all'articolo 19, comma 5, è determinata 
in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a 
detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle 
operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo. La percentuale di detrazione è 
arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale 
superi o meno i cinque decimi. 
2. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene 
conto delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi di cui all'articolo 
36, ultimo comma, e delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere 
a), b), d) e f), delle operazioni esenti di cui all'articolo 10, primo comma, 
numero 27-quinquies), e, quando non formano oggetto dell'attività propria del 
soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre 
operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10, ferma 
restando la indetraibilità dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati 
esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni (142). 



(142)  Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, più volte 
modificato e da ultimo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 
313. 
 





19-bis1. Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi.
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19: 
a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di 
autoveicoli di cui alla lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia la 
cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di 
servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, 
manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione se i 
beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad 
essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria 
dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; 
b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati 
nell'allegata tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei relativi 
componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma 
dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione 
relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano 
oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli 
esercenti arti e professioni; 
c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di 
motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, lettere a) 
e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell'allegata 
tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività 
propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle 
prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di 
impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non è 
ammessa in detrazione a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea della autorizzazione riconosciuta all'Italia dal Consiglio 
dell'Unione europea ai sensi della direttiva 77/388/ CEE del Consiglio, del 17 
maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione 
dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e le relative 
spese di cui alla presente lettera, nei termini ivi previsti, senza prova 
contraria, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio (143); 
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e 
lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni 
da diporto è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l'imposta relativa 
all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di 
locazione finanziaria, di noleggio e simili di dette autovetture, veicoli, 
aeromobili e natanti (144); 
e) salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa 
in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazioni 
di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a 
convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, 
delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali 
dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale 
e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi 
di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito 
stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e 
c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (145); 
f) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o 
all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano 
oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense 
scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici 
collocati nei locali dell'impresa; 
g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di 
servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonché alle spese di gestione, 
di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di 
comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui 
all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal D.M. 28 dicembre 1995, 
del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 
dicembre 1995, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento; la 
predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli 
utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto 
limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo (146); 
h) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, 
come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per 
l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila (147); 
i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o 
di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla 
locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per 
le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata 
la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La 
disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno 
luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano 
la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, 
e dell'articolo 19-bis (148) (149). 



(143)  Lettera così modificata dal comma 2-bis dell'art. 1, D.L. 15 settembre 
2005, n. 258, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 
14, comma 9, L. 24 dicembre 1993, n. 537, l'art. 7, comma 3, L. 23 dicembre 
1999, n. 488, l'art. 30, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 1 del 
citato, D.L. 15 settembre 2006, n. 258.
(144) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 15 settembre 2006, n. 258.
(145) Lettera così modificata dal comma 304 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296. Vedi, anche, il comma 305 dello stesso articolo 1.
(146)  Lettera prima modificata dall'art. 31, comma 1, lettera a), L. 23 
dicembre 2000, n. 388 e poi così sostituita dal comma 3 dell'art. 15, L. 28 
dicembre 2001, n. 448. 
(147)  Lettera così modificata dall'art. 31, comma 1, lettera a), L. 23 dicembre 
2000, n. 388. 
(148) Lettera così modificata dal comma 8 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 
223.
(149)  Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313. Vedi, 
anche, quanto disposto dall'art. 11 del suddetto decreto. L'ultimo periodo della 
lettera i) è stato aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. 
Uff. 9 dicembre 1998, n. 287), per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° 
gennaio 1998, in virtù del disposto del comma 3 dello stesso art. 3. 
 





19-bis2. Rettifica della detrazione.
1. La detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi 
è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi 
sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in 
misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si 
tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi. 
2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 è eseguita in 
rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in 
funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a 
tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del 
quinquennio. 
3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di 
detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportano la detrazione 
dell'imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita 
limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, 
per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da 
quello della loro entrata in funzione. 
4. La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, 
nonché alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento 
o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell'articolo 19, 
comma 5, è altresì, soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni 
successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della 
percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua 
aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della 
differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla 
percentuale di detrazione dell'anno di competenza. Se l'anno o gli anni di 
acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della 
sua entrata in funzione, la prima rettifica è eseguita, per tutta l'imposta 
relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di 
quest'ultimo anno anche se lo scostamento non è superiore a dieci punti. La 
rettifica può essere eseguita anche se la variazione della percentuale di 
detrazione non è superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo 
adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia 
comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale inizia ad avvalersi di 
detta facoltà. 
5. Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di 
costo unitario non superiore ad un milione di lire, né quelli il cui 
coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è 
superiore al venticinque per cento. 
6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo di 
rettifica, la rettifica della detrazione va operata in unica soluzione per gli 
anni mancanti al compimento del periodo di rettifica, considerando a tal fine la 
percentuale di detrazione pari al cento per cento se la cessione è soggetta ad 
imposta, ma l'ammontare dell'imposta detraibile non può eccedere quello 
dell'imposta relativa alla cessione del bene. 
7. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di 
scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali 
relativi a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di cui ai commi precedenti 
si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla 
società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società 
scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono 
obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle 
rettifiche. 
8. Le disposizioni del presente articolo relative ai beni ammortizzabili devono 
intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all'articolo 68 del testo 
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del presente articolo i 
fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni 
ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti 
da quello di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta assolta sull'acquisto di 
aree fabbricabili l'obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di 
ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree medesime. L'imputazione 
dell'imposta relativa ai fabbricati ovvero alle singole unità immobiliari, 
soggette a rettifica, che siano compresi in edifici o complessi di edifici 
acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente, deve essere determinata 
sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal metro cubo, 
o da parametri similari, che rispettino la proporzionalità fra l'onere 
complessivo dell'imposta relativa ai costi di acquisto, costruzione o 
ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o unità immobiliari 
specificamente attribuibile alle operazioni che non danno diritto alla 
detrazione dell'imposta. 
9. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate 
nella dichiarazione relativa all'anno in cui si verificano gli eventi che le 
determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie 
(150). 



(150)  Aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313. Vedi, anche, 
quanto disposto dall'art. 11 del suddetto decreto. Vedi, inoltre, il comma 9 
dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come sostituito dalla relativa legge 
di conversione.
 





(giurisprudenza di legittimità)
19-ter. Detrazione per gli enti non commerciali.
Per gli enti indicati nel quarto comma dell'art. 4 è ammessa in detrazione, a 
norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi 
previste, soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti 
nell'esercizio di attività commerciali o agricole. 
La detrazione spetta a condizione che l'attività commerciale o agricola sia 
gestita con contabilità separata da quella relativa all'attività principale e 
conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20-bis del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 600. L'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati 
promiscuamente nell'esercizio dell'attività commerciale o agricola e 
dell'attività principale è ammessa in detrazione per la parte imputabile 
all'esercizio dell'attività commerciale o agricola (151). 
La detrazione non è ammessa in caso di omessa tenuta, anche in relazione 
all'attività principale, della contabilità obbligatoria a norma di legge o di 
statuto, né quando la contabilità stessa presenti irregolarità tali da renderla 
inattendibile. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, università ed 
enti di ricerca, la contabilità separata di cui al comma precedente è realizzata 
nell'ambito e con l'osservanza delle modalità previste per la contabilità 
pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto (152). 
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli enti pubblici di 
assistenza e beneficenza ed a quelli di previdenza nonché all'Automobile club 
d'Italia e agli automobile clubs (153). 



(151)  Comma così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. 
(152)  Periodo prima sostituito dall'art. 8, L. 29 febbraio 1970, n. 31 e poi 
così modificato dall'art. 2, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, nel testo integrato 
dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 47, L. 21 novembre 
2000, n. 342. 
(153)  Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. Il quarto 
comma è stato, poi, aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
20. Volume d'affari.
Per volume d'affari del contribuente si intende l'ammontare complessivo delle 
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, 
registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma 
degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. Non 
concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, 
compresi quelli indicati nell'art. 2425, n. 3, del codice civile, nonché i 
passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36 del presente decreto (154). 
L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, 
ancorché non imponibili o esenti, è determinato secondo le disposizioni degli 
artt. 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a 
norma dell'art. 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto 
comma dell'articolo 27 (155). 



(154)  Comma così sostituito, a decorrere dal 1° aprile 1979, dall'art. 9, 
D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, e successivamente dall'art. 7, D.P.R. 30 dicembre 
1980, n. 897. Da ultimo il medesimo comma è stato così modificato dall'art. 3, 
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557. 
(155)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. 
 





TITOLO II 
Obblighi dei contribuenti 
(giurisprudenza di legittimità)
21. Fatturazione delle operazioni.
1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del 
bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, 
conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che 
la stessa sia emessa dal cessionario o dal committente, ovvero, per suo conto, 
da un terzo. L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del 
cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcun 
strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a 
condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'amministrazione 
finanziaria e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attività da 
almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque 
anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in 
materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore 
dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le 
procedure telematiche della comunicazione. La fattura si ha per emessa all'atto 
della sua consegna o spedizione all'altra parte ovvero all'atto della sua 
trasmissione per via elettronica (156). 
2. La fattura è datata e numerata in ordine progressivo (157) per anno solare e 
contiene le seguenti indicazioni: 
a) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti 
fra cui è effettuata l'operazione, del rappresentante fiscale nonché ubicazione 
della stabile organizzazione per i soggetti non residenti e, relativamente al 
cedente o prestatore, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, 
società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o 
ragione sociale, il nome e il cognome (158); 
b) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto 
dell'operazione; 
c) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base 
imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, 
premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2; 
d) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; 
e) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al 
centesimo di euro; 
f) numero di partita IVA del cessionario del bene o del committente del servizio 
qualora sia debitore dell'imposta in luogo del cedente o del prestatore, con 
l'indicazione della relativa norma; 
g) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero 
dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di 
cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, comma 
4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 
h) annotazione che la stessa è compilata dal cliente ovvero, per conto del 
cedente o prestatore, da un terzo. 
3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni 
o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di 
cui al comma 2, lettere b), c) ed e), devono essere indicati distintamente 
secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno 
nei confronti di un medesimo destinatario può essere emessa una sola fattura. In 
caso di più fatture trasmesse in unico lotto, per via elettronica, allo stesso 
destinatario da parte di un unico fornitore o prestatore, le indicazioni comuni 
alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni 
fattura sia accessibile la totalità delle informazioni. La trasmissione per via 
elettronica della fattura, non contenente macroistruzioni né codice eseguibile, 
è consentita previo accordo con il destinatario. L'attestazione della data, 
l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica 
sono rispettivamente garantite mediante l'apposizione su ciascuna fattura o sul 
lotto di fatture del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata 
dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati che 
garantiscano i predetti requisiti di autenticità e integrità. Le fatture in 
lingua straniera devono essere tradotte in lingua nazionale a richiesta 
dell'amministrazione finanziaria e gli importi possono essere espressi in 
qualsiasi valuta purché l'imposta sia indicata in euro. 
4. La fattura è emessa al momento di effettuazione dell'operazione determinata a 
norma dell'art. 6. La fattura in formato cartaceo è compilata in duplice 
esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di 
beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro 
documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione 
ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della 
Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, la fattura è emessa entro il giorno 15 del 
mese successivo a quello della consegna o spedizione e contiene anche 
l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso, può 
essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese 
solare fra le stesse parti. In deroga a quanto disposto nel terzo periodo la 
fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o 
spedizione dei beni limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal 
cessionario per il tramite del proprio cedente. 
5. Nelle ipotesi di cui all'art. 17, terzo comma, il cessionario o il 
committente deve emettere la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando 
la sua responsabilità, assicurarsi che la stessa sia emessa, per suo conto, da 
un terzo. 
6. La fattura deve essere emessa anche per le cessioni relative a beni in 
transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette 
all'imposta a norma dell'art. 7, secondo comma, nonché per le operazioni non 
imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, per le operazioni 
esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6), per le operazioni 
soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché 
dall'art. 74-ter per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e 
turismo. In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare 
dell'imposta, reca l'annotazione che si tratta rispettivamente di operazione non 
soggetta, non imponibile, esente ovvero assoggettata al regime del margine, con 
l'indicazione della relativa norma. 
7. Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i 
corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicate in misura 
superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o 
corrispondente alle indicazioni della fattura. 
8. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità 
non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo (159). 



(156)  L'art. 3, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2004, n. 
49, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione, ha disposto che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle 
entrate previsto dal presente comma, sia emanato entro sessanta giorni dalla 
data della sua entrata in vigore. Per le modalità di trasmissione ed i contenuti 
della comunicazione telematica di cui al presente comma vedi il Provv. 9 
dicembre 2004. 
(157)  Vedi, anche, l'art. 1, D.M. 24 ottobre 2000, n. 370. 
(158)  In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi il comma 109 
dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. 
(159)  Articolo prima sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, poi 
modificato dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, a decorrere dal 1° aprile 
1979, dall'art. 8, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, dall'art. 10, D.P.R. 30 
dicembre 1981, n. 793, con effetto dal 1° luglio 1982, dall'art. 5, D.P.R. 28 
dicembre 1982, n. 954, con effetto dal 1° gennaio 1982, dall'art. 3, D.L. 29 
settembre 1997, n. 328, dall'art. 1, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la 
decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto, ed infine così sostituito 
dall'art. 1, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2004, n. 49, 
S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione 
ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 dello stesso decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
22. Commercio al minuto e attività assimilate.
L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non 
oltre il momento di effettuazione dell'operazione: 
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in 
locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di 
distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante; 
2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande 
effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di 
distribuzione automatica; 
3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al 
seguito; 
4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti 
al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti; 
5) per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri 
servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o 
fiduciarie; 
6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 
9), 16) e 22) dell'art. 10 (160). 
La disposizione del comma precedente può essere dichiarata applicabile, con 
decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che 
prestino servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e importo 
limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di 
fatturazione e degli adempimenti connessi (161). 
Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria 
dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della 
fattura sono obbligati a richiederla (162). 



(160)  Numero prima sostituito, a decorrere dal 1° aprile 1979, dall'art. 9, 
D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 e poi così modificato dall'art. 3, L. 17 gennaio 
2000, n. 7. 
(161)  In applicazione di quanto previsto dal presente comma vedi il D.M. 7 
luglio 1998 e il D.M. 24 ottobre 2000, n. 370. 
(162)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. 
Vedi, anche i commi 33 e 37 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
23. Registrazione delle fatture.
Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, 
nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro 
emissione, in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda 
parte, dell'art. 21, devono essere registrate entro il termine di emissione e 
con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni (163). 
Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di 
emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e 
l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, 
denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del 
servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente 
o del prestatore (164). 
Se l'altro contraente non è un'impresa, società o ente devono essere indicati, 
in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per 
le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto 
comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, 
il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma. 
[Per le fatture di importo inferiore a lire cinquantamila può essere annotato, 
in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo sul quale devono essere 
indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo 
imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo 
l'aliquota applicata] (165) (166). 
Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 6 le fatture emesse devono 
essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato 
e numerato ai sensi dell'art. 39, secondo modalità e termini stabiliti con 
apposito decreto ministeriale (167). 



(163)  Comma così modificato prima dall'art. 3, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 e 
poi dall'art. 3, D.L. 29 settembre 1997, n. 328. 
(164)  Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557. 
(165)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. 
(166)  Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 6 dicembre 1996, n. 695, a decorrere 
dalla data della sua entrata in vigore. 
(167)  Comma aggiunto dall'art. 10-bis, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41. Vedi, 
anche, l'art. 6, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
24. Registrazione dei corrispettivi.
I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo 
di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito 
registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, 
l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle 
relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare 
globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21, 
sesto comma, e, distintamente, all'art. 38-quater e quello delle operazioni 
esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al 
giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo 
successivo. [Le operazioni assoggettate all'obbligo del rilascio della ricevuta 
fiscale devono essere annotate distintamente, secondo l'aliquota applicabile] 
(168) (169). 
Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere 
computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di 
fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle 
indicate nel terzo comma dell'articolo 17, includendo nel corrispettivo anche 
l'imposta. 
Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano 
promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il 
Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che 
la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza 
distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi 
ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli 
acquisti (170). 
I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo 
diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita devono eseguire le 
annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un 
registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in 
cui svolgono l'attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con 
decreto del Ministro delle finanze (171). 



(168)  Comma così sostituito prima dall'art. 9, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, 
poi dall'art. 11, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, quindi così modificato 
dall'art. 3, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557. 
(169)  Il terzo periodo dell'art. 24, comma 1, e i commi primo e quarto 
dell'art. 25 sono stati abrogati dall'art. 6, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, a 
decorrere dalla data della sua entrata in vigore. 
(170)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24 
febbraio 1973. 
(171)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. 
Vedi, anche, l'art. 3 del citato decreto, l'art. 4, D.L. 24 settembre 1987, n. 
391, l'art. 6, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, l'art. 1, D.P.R. 30 dicembre 
1999, n. 544, gli artt. 2 e 3, D.M. 24 ottobre 2000, n. 370 e l'art. 37, commi 
34 e 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
 





(giurisprudenza di legittimità)
25. Registrazione degli acquisti.
Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette 
doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio 
dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma 
dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla 
liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è 
esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta (172). 
[Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette 
doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio 
dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma 
dell'art. 17, e deve annotarle in apposito registro entro il mese successivo a 
quello in cui ne è venuto in possesso] (173). 
Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero 
progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del 
cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si 
tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare 
dell'imposta distinti secondo l'aliquota. 
Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto 
comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, 
il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma. 
[Per le fatture di importo inferiore a lire cinquantamila, che non siano 
relative a beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o 
dell'arte o professione, può essere annotato, in luogo delle singole fatture, un 
documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri, attribuiti 
dal destinatario, delle fatture cui si riferisce, l'ammontare imponibile 
complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo 
l'aliquota] (174). 
La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a 
prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie 
di viaggi, quale ne sia l'importo (175). 



(172)  Comma inserito dall'art. 4, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313 e poi così 
modificato dall'art. 1, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la decorrenza indicata 
nell'art. 7 dello stesso decreto. 
(173)  Il terzo periodo dell'art. 24, comma 1, e i commi primo e quarto 
dell'art. 25 sono stati abrogati dall'art. 6, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, a 
decorrere dalla data della sua entrata in vigore. 
(174)  Il terzo periodo dell'art. 24, comma 1, e i commi primo e quarto 
dell'art. 25 sono stati abrogati dall'art. 6, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, a 
decorrere dalla data della sua entrata in vigore. 
(175)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. 
Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 1° ottobre 1982, n. 697. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
26. Variazioni dell'imponibile o dell'imposta.
Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in 
relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente 
all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 
l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad 
aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della 
fatturazione o della registrazione. 
Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla 
registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se 
ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, 
annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento 
in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive 
rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti 
previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha 
diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente 
alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o 
committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo 
articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o 
dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al 
cedente o prestatore a titolo di rivalsa (176). 
Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il 
decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli 
eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le 
parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di 
rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo 
all'applicazione del settimo comma dell'art. 21. 
La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli 
articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 
33 deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in 
aumento nel registro di cui all'art. 23 e delle variazioni dell'imposta in 
diminuzione nel registro di cui all'art. 25. Con le stesse modalità devono 
essere corretti, nel registro di cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti 
alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma 
di legge (177). 
Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione di 
cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore del 
servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in 
rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul 
registro di cui all'articolo 25 (178). 



(176)  Comma così modificato, prima, dall'art. 2, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, 
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi dall'art. 13-bis, 
D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nel testo integrato dalla relativa legge di 
conversione. 
(177)  Comma rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 26 febbraio 
1979, n. 56, e poi così sostituito dall'art. 12, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 
793. 
(178)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. 
Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 1° ottobre 1982, n. 697 e l'art. 1, comma 39, L. 23 
agosto 2004, n. 239. 
 





27. Liquidazioni e versamenti mensili.
[Entro il giorno 18 (179) di ciascun mese il contribuente deve calcolare in 
apposita sezione del registro di cui all'articolo 23 o del registro di cui 
all'articolo 24, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta divenuta 
esigibile nel mese precedente e quello dell'imposta per la quale il diritto alla 
detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 (180)] 
(181). 
[Entro il termine previsto dal primo comma il contribuente deve versare 
l'importo della differenza a norma dell'art. 38, annotando sul registro gli 
estremi della relativa attestazione. Qualora l'importo non superi il limite di 
lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello 
relativo al mese successivo (182)] (183). 
Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo 
importo è computato in detrazione nel mese successivo. 
Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 
l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese 
successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare 
complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili 
registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo 24, diminuiti di una 
percentuale pari al 3,85 per cento per quelle soggette all'aliquota del quattro 
per cento, all'8,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del nove per 
cento, all'11,50 per cento per quelle soggette all'aliquota del tredici per 
cento, al 15,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciannove per 
cento (184). In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, 
la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle 
percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 104 quando l'imposta è 
del quattro per cento, per 109 quando l'imposta è del nove per cento, per 113 
quando l'imposta è del tredici per cento, per 119 quando l'imposta è del 
diciannove per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il 
prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima (185). 
[Le detrazioni non computate per il mese di competenza non possono essere 
computate per i mesi successivi, ma soltanto in sede di dichiarazione annuale] 
(186). 



(179)  Per lo spostamento del termine al giorno 15 vedi gli artt. 17 e 18, 
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 
(180)  Comma prima modificato dall'art. 7, D.L. 30 maggio 1988, n. 173, 
dall'art. 8, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, nel testo modificato dalla relativa 
legge di conversione, dall'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n. 405, dall'art. 1, 
D.L. 13 maggio 1991, n. 151 e dall'art. 3, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, nel 
testo modificato dalla relativa legge di conversione. Da ultimo, il comma 1 è 
stato così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313. Per 
l'introduzione dell'obbligo del versamento di acconto IVA al 20 dicembre, vedi 
l'art. 6, comma 2, L. 29 dicembre 1990, n. 405, come modificato dall'art. 15, 
D.L. 22 maggio 1993, n. 155. 
(181)  L'art. 2, D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, ha abrogato i commi 1 e 2 
dell'art. 27 a decorrere dall'entrata in vigore del D.P.R. stesso. 
(182)  Comma così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, e 
poi successivamente così modificato dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151. 
Vedi, anche, l'art. 14, commi da 5 a 8 L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(183)  L'art. 2, D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, ha abrogato i commi 1 e 2 
dell'art. 27 a decorrere dall'entrata in vigore del D.P.R. stesso. 
(184)  Per l'aggiornamento delle percentuali e delle aliquote vedi l'art. 1, 
D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, l'art. 10, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 e l'art. 
1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328. 
(185)  Comma così sostituito prima dall'art. 11, L. 22 dicembre 1980, n. 889, e 
poi dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151. Da ultimo il comma in questione è 
stato così modificato dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. Da ultimo, il 
comma 4 è stato così modificato dall'art. 3, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557. 
(186)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. 
L'ultimo comma è stato abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
28. Dichiarazione annuale.
[1. Tra il 1° febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno il contribuente presenta, 
in duplice esemplare, la dichiarazione relativa all'anno solare precedente, 
redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle 
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 dicembre dell'anno 
precedente a quello in cui deve essere utilizzato. Sono esonerati dalla 
presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente 
hanno effettuato soltanto operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 salvo che 
siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all'articolo 19-bis2. I 
contribuenti con periodo d'imposta coincidente, agli effetti delle imposte sui 
redditi, con l'anno solare obbligati alla presentazione anche della 
dichiarazione dei redditi e di quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano 
effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non più di dieci soggetti, devono 
presentare, entro il termine di cui all'articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, 
n. 600 , la dichiarazione unificata annuale, redatta in conformità all'articolo 
8 dello stesso decreto. 
2. La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari per la 
individuazione del contribuente, per la determinazione dell'ammontare delle 
operazioni e dell'imposta, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri 
elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che 
l'amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente. 
3. Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non esercitate entro il 
termine stabilito dall'articolo 19, comma 1, secondo periodo. 
4. La dichiarazione annuale deve essere presentata anche dai contribuenti che 
non hanno effettuato operazioni imponibili] (187). 



(187)  Articolo prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, 
dall'art. 11, L. 30 dicembre 1991, n. 413, dall'art. 3, D.L. 30 dicembre 1993, 
n. 557, dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, e poi così sostituito 
dall'art. 11, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e dall'art. 4, D.Lgs. 2 settembre 
1997, n. 313. Da ultimo l'art. 28 è stato abrogato con la decorrenza ivi 
indicata, dall'art. 9, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Vedi, anche, l'art. 3, 
D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
29. Elenchi dei clienti e dei fornitori.
[Entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale deve essere 
compilato, in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle 
finanze, l'elenco dei clienti dal quale devono risultare la ditta, denominazione 
o ragione sociale, il numero di partita IVA, il domicilio o la residenza, la 
sede, nonché l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non 
residenti, dei contribuenti nei cui confronti sono state emesse fatture 
registrate per l'anno precedente. Nell'elenco devono essere indicati per ciascun 
cliente, distintamente in base all'anno risultante dalla data delle anzidette 
fatture, l'ammontare complessivo delle imposte addebitate e quello dei 
corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle operazioni imponibili 
nonché l'ammontare dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle 
operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21. Ai fini 
della compilazione dell'elenco i soggetti che acquistano beni o servizi 
nell'esercizio di imprese, di arti o professioni devono comunicare gli elementi 
necessari al soggetto obbligato ad emettere la fattura (188) (189). 
Ai fini del precedente comma si tiene conto delle fatture emesse per le 
operazioni di cui all'art. 22 e registrate ai sensi dell'art. 24, tranne quelle 
indicate ai numeri 2) e 5) dell'art. 22. Non si tiene invece conto: 1) delle 
fatture emesse nei confronti di non residenti relative alle operazioni di cui 
alle lettere a) e b) dell'art. 8, dell'art. 9 e dell'art. 38-quater, nonché 
delle fatture relative a cessioni intracomunitarie; 2) delle fatture annotate ai 
sensi del quarto comma dell'art. 23 e di quelle di importo non superiore a lire 
cinquantamila, annotate ai sensi dell'art. 24; 3) delle fatture emesse dalle 
agenzie di viaggio e turismo (190). 
Entro il termine di cui al primo comma deve essere compilato, in conformità al 
modello approvato con decreto del Ministro delle finanze (191), l'elenco dei 
fornitori nel quale devono essere indicati, in base alle risultanze delle 
fatture ricevute e delle bollette doganali, la ditta, la denominazione o ragione 
sociale, il numero di partita IVA, il domicilio o la residenza, la sede, nonché 
l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non residenti, dei 
contribuenti che hanno ceduto beni o prestato servizi. Per ciascuno di essi 
devono essere specificati, distintamente in base all'anno risultante dalla data 
delle fatture: il numero complessivo delle fatture ricevute e registrate 
nell'anno precedente, comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o 
esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 ed escluse quelle annotate ai sensi 
del quarto comma dell'art. 25; l'ammontare complessivo delle operazioni 
imponibili e l'ammontare complessivo delle imposte addebitate; l'ammontare 
imponibile degli acquisti effettuati senza applicazione dell'imposta e, 
distintamente, quello degli acquisti fatti ai sensi del secondo comma dell'art. 
8. L'elenco deve inoltre recare l'indicazione del numero complessivo delle 
bollette doganali registrate nell'anno precedente, del valore complessivo 
imponibile dei beni importati e delle relative imposte. 
Le imprese indicate nel secondo comma dell'art. 22, che emettano le fatture in 
relazione ai servizi prestati, possono essere tuttavia dispensate, con decreto 
del Ministro delle finanze, dalla compilazione dell'elenco dei clienti. 
I contribuenti che hanno effettuato operazioni non soggette all'imposta a norma 
delle lettere c), g) e h) del terzo comma dell'art. 2, delle lettere a), e) e g) 
del quarto comma dell'art. 3, e dell'ultimo comma dell'art. 4 devono elencarle 
in allegato alla dichiarazione, con i dati richiesti nel modello di cui al primo 
comma dell'art. 28. 
Con apposito decreto emanato entro venti giorni dalla scadenza del termine per 
la presentazione della dichiarazione annuale il Ministro delle finanze può 
disporre, anche limitatamente a determinate categorie di contribuenti, che gli 
elenchi di cui al primo e terzo comma siano presentati, entro il 31 maggio dello 
stesso anno, al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; con lo 
stesso decreto può essere disposta anche la presentazione di uno o più degli 
elenchi di cui al decreto del Ministro delle finanze del 21 ottobre 1992, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992. In tal caso i 
contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di 
elaborazione dati dotati di supporti magnetici, in luogo dell'allegazione degli 
elenchi, devono produrre, secondo modalità e termini stabiliti nel decreto 
stesso, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere 
indicati negli elenchi] (192). 



(188)  Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557. 
(189)  Con D.M. 30 dicembre 1991 (Gazz. Uff. 24 gennaio 1992, n. 19, S.O.) sono 
stati approvati i modelli IVA relativi agli elenchi dei clienti e dei fornitori. 

(190)  Comma così sostituito dall'art. 13, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, e 
poi così modificato dall'art. 57, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(191)  L'elenco è stato approvato con D.M. 6 dicembre 1983 (Gazz. Uff. 20 
dicembre 1983, n. 347, S.O.), modificato dal D.M. 30 dicembre 1991 (Gazz. Uff. 
24 gennaio 1992, n. 19, S.O.). 
(192)  Articolo così sostituito prima dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 
24, e poi, con effetto dal 1° gennaio 1982, dall'art. 11, D.P.R. 30 dicembre 
1980, n. 897. Il primo periodo dell'ultimo comma è stato, inoltre, così 
sostituito dall'art. 11, L. 30 dicembre 1991, n. 413, e poi così ulteriormente 
modificato dall'art. 57, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. Infine l'intero articolo è 
stato abrogato dall'art. 6, D.L. 10 giugno 1994, n. 357. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
30. Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza.
[La differenza tra l'ammontare dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione 
annuale e l'ammontare delle somme già versate mensilmente ai sensi dell'art. 27 
deve essere versata in unica soluzione entro il 15 marzo di ciascun anno ovvero 
entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla 
dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi 
nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo 
alla predetta data] (193). 
Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 
3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a 
quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello 
stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo 
dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il 
rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di 
cessazione di attività (194) (195). 
Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza 
detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della 
presentazione della dichiarazione: 
a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano 
l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a 
quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal 
fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto e sesto 
comma (196); 
b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 
per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte 
le operazioni effettuate; 
c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni 
ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche; 
d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per 
effetto dell'articolo 7; 
e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 17 
(197). 
Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo comma può 
chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione 
annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze 
detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare 
comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze (198). 
Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale 
saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito 
allegato, che, in relazione all'attività esercitata, hanno determinato il 
verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso (199). 
Agli effetti della norma di cui all'articolo 73, ultimo comma, le disposizioni 
del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si intendono applicabili 
per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti (200). 



(193)  Comma così modificato prima dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330 e 
poi dall'art. 11, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nel testo risultante dalle 
modifiche introdotte dall'art. 1, D.Lgs. 24 marzo 1999, n. 81 (Gazz. Uff. 1° 
aprile 1999, n. 76), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 
Successivamente il presente comma è stato soppresso dall'art. 11, D.P.R. 14 
ottobre 1999, n. 542. 
(194)  Gli attuali commi dal secondo al sesto così sostituiscono gli originari 
commi secondo e terzo per effetto dell'art. 4, D.L. 27 aprile 1990, n. 90. 
Successivamente il presente comma, è stato così modificato dall'art. 11, D.P.R. 
7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso 
decreto. 
(195)  Vedi, anche, l'art. 31, L. 23 dicembre 1994, n. 724. 
(196)  Lettera così modificata prima dall'art. 3, L. 17 gennaio 2000, n. 7 e poi 
dal comma 6-bis dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato 
dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 28 giugno 1995, 
n. 250. 
(197)  Gli attuali commi dal secondo al sesto così sostituiscono gli originari 
commi secondo e terzo per effetto dell'art. 4, D.L. 27 aprile 1990, n. 90. 
(198)  Gli attuali commi dal secondo al sesto così sostituiscono gli originari 
commi secondo e terzo per effetto dell'art. 4, D.L. 27 aprile 1990, n. 90. 
(199)  Gli attuali commi dal secondo al sesto così sostituiscono gli originari 
commi secondo e terzo per effetto dell'art. 4, D.L. 27 aprile 1990, n. 90. 
(200)  Gli attuali commi dal secondo al sesto così sostituiscono gli originari 
commi secondo e terzo per effetto dell'art. 4, D.L. 27 aprile 1990, n. 90. Per 
la computabilità in detrazione, in un periodo successivo, dei crediti non 
ammessi al rimborso, vedi il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 443. Vedi, anche, il 
D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
31. Applicazione dell'imposta per i contribuenti minimi.
... (201). 



(201)  Articolo, da ultimo, sostituito dall'art. 5, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, e 
poi abrogato dall'art. 4, L. 30 dicembre 1991, n. 413. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
32. Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni per i contribuenti 
minori relative alla fatturazione e alla registrazione.
1. I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume 
d'affari non superiore a lire seicento milioni per le imprese aventi per oggetto 
prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un 
miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono adempiere gli 
obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23, mediante 
la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica la disposizione 
dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Nei 
confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di 
servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei 
corrispettivi resta applicabile il limite di lire seicento milioni relativamente 
a tutte le attività esercitate. 
2. Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all'articolo 
21, secondo comma, nelle due parti del bollettario; la parte figlia costituisce 
fattura agli effetti dell'articolo 21 e deve essere consegnata o spedita 
all'altro contraente ai sensi del quarto comma dello stesso articolo. 
3. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, può determinare le 
caratteristiche del bollettario, tenendo conto della disciplina stabilita per i 
contribuenti minori dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle 
imposte sui redditi (202). 



(202)  Il presente articolo è stato prima sostituito dall'art. 1, D.P.R. 23 
dicembre 1974, n. 687, poi modificato dal D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 872 (Gazz. 
Uff. 31 dicembre 1976, n. 348), dall'art. 1, D.P.R. 30 novembre 1977, n. 888, 
dall'art. 2, L. 29 febbraio 1980, n. 31, dall'art. 5, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, 
dall'art. 10, L. 30 dicembre 1991, n. 413, dall'art. 4, D.L. 23 gennaio 1993, n. 
16, ed infine abrogato e sostituito dall'art. 2, D.P.R. 12 aprile 2001, n. 222. 
 





32-bis. Contribuenti minimi in franchigia.
1. I contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e 
professionali che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di 
inizio di attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 
7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni 
all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli 
altri obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi di 
numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette 
doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l'imposta a titolo di 
rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, 
anche intracomunitari, e sulle importazioni.
3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono 
di regimi speciali di determinazione dell'imposta e i soggetti non residenti 
(203).
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che in via 
esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di 
fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, n. 8), del presente 
decreto e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del 
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 
29 ottobre 1993, n. 427.
5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto 
direttoriale di cui al comma 15, l'ufficio attribuisce un numero speciale di 
partita IVA.
6. I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese, arti o 
professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno 
comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio attività 
di cui all'articolo 35.
7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono 
optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione, valida per 
almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da 
presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di 
permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno 
successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. 
La revoca è comunicata con le stesse modalità dell'opzione ed ha effetto 
dall'anno in corso.
8. L'applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della 
detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2. La stessa rettifica si applica se il 
contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta. In 
relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto 
della rettifica di cui all'articolo 19-bis2 è versata in tre rate annuali da 
corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere 
dall'anno nel quale è intervenuta la modifica. Il debito può essere estinto 
anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle 
liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta 
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 
471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva (204).
9. Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta è applicata nei modi 
ordinari si tiene conto anche dell'imposta dovuta relativa alle operazioni 
indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 per le quali non si è ancora 
verificata l'esigibilità.
10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall'articolo 30, l'eccedenza 
detraibile emergente dall'ultima dichiarazione annuale IVA presentata dai 
soggetti di cui al comma 1 è utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per le 
altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la 
fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano 
entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle 
operazioni.
12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente articolo 
trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo 
delle operazioni effettuate.
13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli 
adempimenti tributari dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente 
in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di una 
apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da utilizzare per la 
connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.
14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il 
contribuente è assoggettato alla disciplina di determinazione dell'imposta sul 
valore aggiunto nei modi ordinari:
a) a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui risulta superato uno 
dei limiti di cui al comma 1;
b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d'affari dichiarato dal 
contribuente o rettificato dall'ufficio supera il limite di cui al comma 1 del 
cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà dovuta l'imposta 
relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero 
anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti 
relativi al medesimo periodo.
15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le 
modalità da osservare in occasione dell'opzione per il regime ordinario, i 
termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del presente articolo 
(205).



(203) Il presente comma era stato modificato dal comma 1 dell'art. 4, D.L. 3 
ottobre 2006, n. 262. La modifica non è più prevista nel testo del citato 
decreto dopo la sua conversione in legge.
(204) Comma così modificato dal comma 291 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296.
(205) Articolo aggiunto dal comma 15 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, 
come modificato dalla relativa legge di conversione e a partire dal periodo di 
imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dello stesso 
decreto, ai sensi di quanto disposto dal comma 17 del medesimo art. 37. In 
attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Provv. 20 dicembre 
2006.
 





(giurisprudenza di legittimità)
33. Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai 
versamenti.
[1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume 
d'affari non superiore a trecentosessanta milioni di lire per le imprese aventi 
per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, 
ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, 
possono optare, dandone comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione 
relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio attività: 
a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti 
entro il giorno 5 del secondo mese (206) successivo a ciascuno dei primi tre 
trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila 
il versamento dovrà essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre 
successivo; 
b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il 15 marzo di ciascun anno 
ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base 
alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli 
interessi, nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese 
successivo alla predetta data (207). 
2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni 
di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei 
corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire 
relativamente a tutte le attività esercitate. 
3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da 
versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per 
cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24. 
L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui è esercitata e fino a quando non 
sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione 
annuale ed ha effetto dall'anno in corso] (208). 



(206)  Per i soggetti titolari di conto fiscale il termine è fissato al giorno 3 
del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, a norma 
dell'art. 5, comma 2, D.M. 28 dicembre 1993, n. 567. Per la fissazione del 
termine al giorno 16, vedi gli artt. 17 e 18, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con 
le modifiche introdotte dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 
9 dicembre 1998, n. 287). 
(207)  Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, dall'art. 
11, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e dall'art. 2, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con 
la decorrenza indicata nell'art. 7. 
(208)  Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 66, D.L. 30 agosto 1993, 
n. 331 e successivamente soppresso dall'art. 11, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542. 

 





(giurisprudenza di legittimità)
34. Regime speciale per i produttori agricoli.
1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte 
dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione 
prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante 
dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle 
percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del 
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. 
L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva 
l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione 
per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che 
applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al 
comma 6, primo e secondo periodo (209). 
2. Si considerano produttori agricoli: 
a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell'articolo 2135 del codice 
civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di 
piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi 
e crostacei, nonché di allevamento di rane; 
b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che 
effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione 
europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi; 
c) le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e 
riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di 
beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato 
originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che 
provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita 
collettiva per conto dei produttori soci (210). 
3. [Ferma restando la loro applicazione nei confronti dei soggetti di cui alle 
lettere b) e c) del comma 2, le disposizioni del presente articolo non si 
applicano ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume 
di affari superiore a quaranta milioni di lire] (211). 
4. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati 
nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta, sempre 
che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario 
(212). 
5. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche 
operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono 
registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione 
periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si 
detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non 
ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni 
e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse. 
6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in 
caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non 
superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti 
di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli 
obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo 
restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a 
norma dell'articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o 
utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con 
le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa 
imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di 
compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla 
separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma 
cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a 
quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia 
superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori 
agricoli hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. 
In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, 
n. 442, e successive modificazioni (213). 
7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli 
altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della 
vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati 
all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. 
L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per 
conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un 
esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel 
presente titolo. 
8. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi di 
prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati 
dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro 
costituite e relativi consorzi nonché alle società consortili e agli altri 
organismi associativi indicati al comma 2, lettera c) (214). 
9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi 
indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonché le 
cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un 
importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che 
sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello 
Stato. 
10. [Agli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 36, le attività svolte 
nell'ambito della medesima impresa agricola da cui derivano i prodotti 
assoggettati alla disciplina di cui al comma 1 sono in ogni caso unitariamente 
considerate (215)] (216). 
11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui 
al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino 
per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione 
all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 (217). 
12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità 
di attuazione del presente articolo (218). 



(209)  Per le percentuali di compensazione di cui al presente comma, vedi il 
D.M. 12 maggio 1992. 
(210)  Lettera così sostituita dal comma 1 dell'art. 10, D.L. 14 marzo 2005, n. 
35. 
(211)  Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 10, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, come 
modificato dalla relativa legge di conversione. 
(212)  Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con 
la decorrenza indicata nell'art. 7, dello stesso decreto e poi dal comma 1 
dell'art. 10, D.L. 14 marzo 2005, n. 35. 
(213)  Comma prima modificato dall'art. 1, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56con la 
decorrenza indicata nell'art. 7, dello stesso decreto e dall'art. 11, D.P.R. 14 
ottobre 1999, n. 542 e poi così sostituito dal comma 31 dell'art. 2, D.L. 3 
ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(214)  Comma così modificato dal comma 10 dell'art. 9, L. 28 dicembre 2001, n. 
448. 
(215)  Vedi, anche, l'art. 11, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313. Le disposizioni 
di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai sensi 
di quanto disposto dall'art. 6-sexies, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(216)  Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 10, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, come 
modificato dalla relativa legge di conversione. 
(217)  Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 10, D.L. 14 marzo 2005, n. 
35, come modificato dalla relativa legge di conversione. 
(218)  Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 2 settembre 1997, 
n. 313. Vedi, anche, l'art. 11 dello stesso decreto, come modificato, da ultimo, 
dal comma 8 dell'art. 9, L. 28 dicembre 2001, n. 448, dall'art. 19, L. 27 
dicembre 2002, n. 289, dal comma 2 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e 
dal comma 506 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. 
 





34-bis. Attività agricole connesse.
1. Per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi 
di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, l'imposta sul valore 
aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili 
in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione 
forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni. 
2. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della disposizione del presente 
articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione dell'imposta 
nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante 
norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul 
valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni (219). 



(219)  Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 7, L. 24 dicembre 2003, n. 350. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
35. Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, 
variazione e cessazione attività.
1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione 
nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono 
farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia 
delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto 
della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su 
modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia 
delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. 
che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale 
fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle 
dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento 
ove richiesto. 
2. Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare: 
a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il 
codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta; 
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la 
denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella 
amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice 
fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza; 
c) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile 
organizzazione; 
d) il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene 
esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, 
negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i 
libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e 
da altre disposizioni; 
e) per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l'indirizzo 
del sito web ed i dati identificativi dell'internet service provider; 
f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che 
l'Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente (220). 
3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di 
cessazione dell'attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne 
dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli 
conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle 
entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa 
ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata. 
In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni 
sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione 
è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione. 
4. In caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione della 
dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle 
operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme 
le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, 
registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale 
deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'articolo 2, 
da determinare computando anche le operazioni indicate nell'ultimo comma 
dell'articolo 6, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità 
dell'imposta. 
5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione, 
se ritengono di realizzare un volume d'affari che comporti l'applicazione di 
disposizioni speciali ad esso connesse concernenti l'osservanza di adempimenti o 
di criteri speciali di determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella 
dichiarazione di inizio attività da presentare a norma del presente articolo e 
devono osservare la disciplina stabilita in relazione al volume d'affari 
dichiarato. 
6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via 
telematica secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e seguenti ovvero, in 
duplice esemplare, direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le 
dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere inoltrate in unico 
esemplare a mezzo servizio postale mediante raccomandata, con l'obbligo di 
garantire l'identità del soggetto dichiarante mediante allegazione di idonea 
documentazione; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui 
risultano spedite. 
7. L'ufficio rilascia o invia al contribuente certificato di attribuzione della 
partita IVA o dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attività e nel caso di 
presentazione diretta consegna la copia della dichiarazione al contribuente 
debitamente timbrata. 
8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla 
denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) ai sensi, 
rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della 
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione 
dell'articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione 
del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi di presentazione 
delle dichiarazioni di cui al presente articolo presentando le dichiarazioni 
stesse all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in via 
telematica all'Agenzia delle entrate e rilascia apposita certificazione 
dell'avvenuta operazione. Nel caso di inizio dell'attività l'ufficio del 
registro delle imprese comunica al contribuente il numero di partita IVA 
attribuito in via telematica dall'Agenzia delle entrate. 
9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate può essere 
stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni di inizio, variazione 
e cessazione attività sono presentate esclusivamente all'ufficio del registro 
delle imprese ovvero in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi 
successivi. 
10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate in 
via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui 
all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 
322 del 1998; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui sono 
trasmesse all'Agenzia delle entrate in via telematica e il procedimento di 
trasmissione si considera concluso nel giorno in cui è completata la ricezione 
da parte dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione delle 
dichiarazioni è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante 
l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse. 
11. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, restituiscono al contribuente 
una copia della dichiarazione attestante la data di consegna con l'impegno alla 
trasmissione in via telematica e rilasciano la certificazione restituita 
dall'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta operazione e contenente, in 
caso di inizio attività, il numero di partita IVA attribuito al contribuente. 
12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via telematica si applicano 
ai fini della sottoscrizione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. 
13. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 322 del 1998, incaricati della predisposizione delle 
dichiarazioni previste dal presente articolo, sono obbligati alla trasmissione 
in via telematica delle stesse. 
14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si applicano le disposizioni 
previste per la conservazione delle dichiarazioni annuali dal decreto del 
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. 
15. Le modalità tecniche di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni 
previste dal presente articolo ed i tempi di attivazione del servizio di 
trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore 
dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (221). 
15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di 
riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al 
rilascio dello stesso nonchè l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di 
esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto 
(222).
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono 
individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio 
di attività;
b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita 
IVA determina la possibilità di effettuare gli acquisti di cui all'articolo 38 
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, a condizione che sia 
rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre 
anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d'affari 
presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro (223).



(220) Vedi, anche, il Provv. 21 dicembre 2006.
(221)  Articolo prima sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, poi 
modificato dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 a decorrere dal 1° aprile 
1979, dall'art. 14, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, dall'art. 15, D.P.R. 30 
dicembre 1981, n. 793, dall'art. 6, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, ed infine 
così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404. Vedi, anche, l'art. 
8, D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954. Con D.M. 16 dicembre 1994 (Gazz. Uff. 20 
dicembre 1994, n. 296, S.O.) sono stati approvati i modelli per la domanda di 
attribuzione del numero di codice fiscale e per le dichiarazioni di inizio 
attività, variazione dati o cessazione di attività in materia di imposta sul 
valore aggiunto (modelli AA7/6 e AA9/6). Con Provv. 12 novembre 2002 (Gazz. Uff. 
6 dicembre 2002, n. 286, S.O.) sono stati approvati i modelli AA7/7 e AA9/7 da 
utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione 
attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Con Provv. 27 dicembre 2002 
(Gazz. Uff. 10 gennaio 2003, n. 7, S.O.), modificato dal Provv. 5 marzo 2003 e 
dal Provv. 11 novembre 2005 (Gazz. Uff. 25 novembre 2005, n. 275, S.O.), sono 
state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati 
contenuti nei suddetti modelli AA7/7 e AA9/7. Con D.Dirig. 12 maggio 2004 (Gazz. 
Uff. 27 maggio 2004, n. 123, S.O.) sono state disciplinate le modalità di 
presentazione all'ufficio del registro delle imprese delle dichiarazioni di cui 
al presente articolo e sono state definite le specifiche tecniche per la 
trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate. Con Provv. 28 dicembre 2006 
(Gazz. Uff. 9 gennaio 2007, n. 6, S.O.) sono stati approvati i modelli AA7/8 e 
AA9/8 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o 
cessazione attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Con Provv. 13 
febbraio 2007 (Gazz. Uff. 6 marzo 2007, n. 54, S.O.) sono state apportate le 
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei 
suddetti modelli AA7/8 e AA9/8. 
(222) Comma aggiunto dal comma 18 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come 
modificato dalla relativa legge di conversione e con i limiti di applicabilità 
indicati nel comma 19 dello stesso art. 37.
(223) Comma aggiunto dal comma 18 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come 
modificato dalla relativa legge di conversione e con i limiti di applicabilità 
indicati nel comma 19 dello stesso art. 37.
 





35-bis. Eredi del contribuente.
Gli obblighi derivanti, a norma del presente decreto, dalle operazioni 
effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, 
ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della 
data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data (224). 
Resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto per le operazioni 
effettuate, anche ai fini della liquidazione dell'azienda, dagli eredi 
dell'imprenditore (225). 



(224)  Comma così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 
(225)  Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. Vedi, 
anche, l'art. 3, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94. 
 





35-ter.  Identificazione ai fini I.V.A. ed obblighi contabili del soggetto non 
residente.
1. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che, ai sensi 
dell'articolo 17, secondo comma, intendono assolvere gli obblighi ed esercitare 
i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne 
dichiarazione all'Ufficio competente, prima dell'effettuazione delle operazioni 
per le quali si vuole adottare il suddetto sistema. 
2. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni: 
a) per le persone fisiche, il cognome, il nome e la eventuale ditta, il luogo e 
la data di nascita, il domicilio fiscale nello Stato estero in cui l'attività è 
esercitata; 
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, ragione 
sociale o ditta, la sede legale o, in mancanza, amministrativa, nello Stato 
estero in cui l'attività è esercitata; gli elementi di cui alla lettera a) per 
almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza; 
c) l'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i 
controlli sull'attività del dichiarante, nonché il numero di identificazione 
all'imposta sul valore aggiunto ovvero, in mancanza, il codice identificativo 
fiscale attribuito dal medesimo Stato; 
d) il tipo e l'oggetto dell'attività esercitata nello Stato estero di 
stabilimento; 
e) l'impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti 
dall'amministrazione richiedente; 
f) ogni altro elemento richiesto dal modello di dichiarazione. 
3. L'ufficio attribuisce al richiedente un numero di partita I.V.A., in cui sia 
evidenziata anche la natura di soggetto non residente identificato in Italia. Il 
predetto numero deve essere riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto, 
ove richiesto. 
4. In caso di variazione dei dati di cui al comma 2, il soggetto non residente 
presenta apposita dichiarazione entro trenta giorni al competente ufficio 
dell'Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono 
redatte in conformità al modello stabilito con provvedimento del direttore 
dell'Agenzia delle entrate. 
5. Possono avvalersi dell'identificazione diretta prevista dal presente 
articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o 
professione in altro Stato membro della Comunità europea o in un Paese terzo con 
il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza 
in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle 
direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 
dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 
1992. 
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo anche in materia 
di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate 
per la presentazione di documenti, atti e istanze, si fa rinvio, in quanto 
applicabili, alle disposizioni dell'articolo 35, come modificato dal decreto del 
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404 (226). 



(226)  Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 19 giugno 2002, n. 191 (Gazz. Uff. 
30 agosto 2002, n. 203), entrato in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
36. Esercizio di più attività.
Nei confronti dei soggetti che esercitano più attività l'imposta si applica 
unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume 
di affari complessivo, salvo quanto stabilito nei successivi commi. 
Se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti o professioni 
l'imposta si applica separatamente per l'esercizio di imprese e per l'esercizio 
di arti o professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al 
rispettivo volume d'affari. 
I soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa 
impresa, ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per 
l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcuna delle attività 
esercitate, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa 
all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività. In tal caso 
la detrazione di cui all'art. 19 spetta a condizione che l'attività sia gestita 
con contabilità separata ed è esclusa, in deroga a quanto stabilito nell'ultimo 
comma, per l'imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati 
promiscuamente. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni 
caso per almeno un triennio. Se nel corso di un anno sono acquistati beni 
ammortizzabili la revoca non è ammessa fino al termine del periodo di rettifica 
della detrazione di cui all'art. 19-bis. La revoca deve essere comunicata 
all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Le 
disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano 
sia locazioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a 
destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di 
detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis, sia 
locazioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di 
tali settori di attività (227). 
L'imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive 
disposizioni e con riferimento al volume di affari di ciascuna di esse, per le 
attività di commercio al minuto di cui al terzo comma dell'art. 24, comprese le 
attività ad esse accessorie e quelle non rientranti nell'attività propria 
dell'impresa, nonché per le attività di cui all'art. 34, fermo restando il 
disposto dei commi secondo e terzo dello stesso articolo e per quelle di cui 
all'art. 74, sesto comma, per le quali la detrazione prevista dall'art. 19 sia 
applicata forfettariamente e per quelle di cui al comma 5 dell'articolo 
74-quater (228). 
In tutti i casi nei quali l'imposta è applicata separatamente per una 
determinata attività la detrazione di cui all'art. 19, se ridotta ai sensi del 
terzo comma dello stesso articolo ovvero se applicata forfettariamente, è 
ammessa per l'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente, 
nei limiti della parte imputabile all'esercizio dell'attività stessa; i passaggi 
di servizi all'attività soggetta a detrazione ridotta o forfettaria 
costituiscono prestazioni di servizio ai sensi dell'art. 3 e si considerano 
effettuati, in base al loro valore normale, nel momento in cui sono rese. Per i 
passaggi interni dei beni tra attività separate si applicano le disposizioni 
degli artt. 21 e seguenti, con riferimento al loro valore normale, e le 
annotazioni di cui agli artt. 23 e 25 devono essere eseguite nello stesso mese. 
Per i passaggi dei beni all'attività di commercio al minuto di cui al terzo 
comma dell'art. 24 e per quelli da questa ad altra attività, l'imposta non è 
dovuta, ma i passaggi stessi devono essere annotati, in base al corrispettivo di 
acquisto dei beni, entro il giorno non festivo successivo a quello del 
passaggio. Le annotazioni devono essere eseguite, distintamente in base 
all'aliquota applicabile per le relative cessioni, nei registri di cui agli 
artt. 23, 24 e 25, ovvero in apposito registro tenuto a norma dell'art. 39. La 
dichiarazione annuale deve essere presentata su un unico modello per tutte le 
attività secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al primo comma 
dell'art. 28 e i versamenti di cui agli artt. 27, 30 e 33 devono essere eseguiti 
per l'ammontare complessivo dovuto, al netto delle eccedenze detraibili (229) 
(230). 



(227)  Periodo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 
9 dicembre 1998, n. 287). Successivamente il presente periodo era stato 
soppresso dalla lettera c) del comma 8 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, 
a sua volta soppressa dalla relativa legge di conversione. Per la decorrenza 
dell'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi il comma 3 del 
citato art. 3, D.Lgs. n. 422 del 1998. 
(228)  Comma prima sostituito dall'art. 15, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897 e 
poi così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la 
decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto. 
(229)  Comma così sostituito dall'art. 15, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897. 
(230)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
36-bis. Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti.
Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio è 
dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle 
operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, tranne quelle indicate ai 
numeri 11), 18) e 19) dello stesso articolo, fermi restando l'obbligo di 
fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, 
l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal 
presente decreto, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia 
richiesta dal cliente (231). 
Nell'ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non è ammesso a detrarre 
dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle 
importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale, compilando l'elenco dei 
fornitori, ancorché non abbia effettuato operazioni imponibili (232). 
La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle 
operazioni esenti dev'essere fatta nella dichiarazione annuale relativa all'anno 
precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività ed ha effetto fino a 
quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La revoca deve 
essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto 
dall'anno in corso (233). 



(231)  Comma così sostituito, a decorrere dal 1° aprile 1979, dall'art. 9, 
D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94. 
(232)  Comma così sostituito dall'art. 16, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897. 
Vedi, anche, l'art. 45 dello stesso decreto. 
(233)  Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. Vedi, 
anche, l'art. 3, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
37. Presentazione delle dichiarazioni.
[Le dichiarazioni previste dal presente decreto devono essere sottoscritte, a 
pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o 
negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione 
entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio 
dell'imposta sul valore aggiunto territorialmente competente (234). 
Le dichiarazioni sono presentate all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, 
il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta. La dichiarazione 
annuale dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare agli 
effetti della imposizione sui redditi deve essere presentata a norma 
dell'articolo 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (235). 
Le dichiarazioni possono anche essere spedite all'ufficio a mezzo di lettera 
raccomandata e si considerano presentate nel giorno in cui sono consegnate 
all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario anche sulla 
dichiarazione. 
La prova della presentazione della dichiarazione che dai protocolli, registri ed 
atti dell'ufficio non risulti pervenuta non può essere data che mediante la 
ricevuta dell'ufficio o la ricevuta della raccomandata. 
Le dichiarazioni presentate entro trenta giorni dalla scadenza del termine sono 
valide, salvo quanto stabilito nel primo comma dell'art. 43 e nel primo comma 
dell'art. 48. 
Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a trenta giorni si considerano 
omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione 
dell'imposta che ne risulta dovuta (236). 



(234)  Comma così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 
(235)  Periodo aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 
(236)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, e 
poi abrogato, con la decorrenza ivi indicata, dall'art. 9, D.P.R. 22 luglio 
1998, n. 322. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
38. Esecuzione dei versamenti.
I versamenti previsti dagli artt. 27, 30 e 33 devono essere eseguiti al 
competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del 
contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento 
per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, 
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, ovvero ad una delle casse rurali e 
artigiane di cui al R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la L. 4 agosto 
1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega 
deve essere rilasciata presso una qualsiasi dipendenza dell'azienda delegata 
sita nel territorio dello Stato (237) (238). 
L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante 
l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della data in cui lo ha 
ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento all'ufficio per conto del 
contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega è irrevocabile ed ha 
effetto liberatorio per il delegante. 
Le caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonché le 
modalità per l'esecuzione dei versamenti agli uffici dell'imposta sul valore 
aggiunto, per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione 
e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze 
di concerto con il Ministro del tesoro. 
I versamenti diversi da quelli indicati nel primo comma devono essere eseguiti 
direttamente all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o in contanti o 
mediante assegni circolari non trasferibili intestati all'ufficio stesso o 
mediante altri titoli di credito bancario o postali a copertura garantita. Il 
versamento mediante assegni circolari o titoli bancari o postali può essere 
eseguito anche a mezzo posta con lettera raccomandata, nella quale deve essere 
specificata la causale del versamento. L'ufficio rilascia quietanza nelle forme 
e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze anche in 
deroga alle disposizioni contenute negli articoli 238 e 240 del regolamento per 
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, 
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (239). 



(237)  Comma così sostituito dall'art. 5, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, e poi 
così modificato dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(238)  La Corte costituzionale con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 430 (Gazz. 
Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, come 
modificato dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, sollevata in 
riferimento agli artt. 3 e 16 della Costituzione. 
(239)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. 
Vedi, anche, gli artt. da 17 a 25, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
38-bis. Esecuzione dei rimborsi.
I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede 
di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di 
presentazione della dichiarazione prestando, contestualmente all'esecuzione del 
rimborso e per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore, al 
periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, cauzione in titoli 
di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione 
rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e 
artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38, o da una impresa 
commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate 
garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un 
istituto o impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite 
secondo i criteri stabiliti dal D.M. 18 settembre 1997 e dal D.M. 27 ottobre 
1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di 
adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere 
anche prestate, dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui 
all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita 
sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti con 
decreto del Ministro delle finanze (240). Per i gruppi di società, con 
patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 500 miliardi di lire, 
la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della 
società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile 
della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, 
comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche per 
il caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. 
In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo 
all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella 
società controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad 
annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa. 
Dall'obbligo di prestazione delle garanzie sono esclusi i soggetti cui spetta un 
rimborso di imposta di importo non superiore a lire 10 milioni. Sulle somme 
rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 5 per cento annuo (241), 
con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata 
presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data 
di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando 
superi quindici giorni. I rimborsi previsti nell'articolo 30 possono essere 
richiesti, utilizzando apposita dichiarazione redatta su modello approvato con 
decreto dirigenziale contenente i dati che hanno determinato l'eccedenza di 
credito, a decorrere dal primo febbraio dell'anno successivo a quello di 
riferimento; in tal caso i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla 
presentazione della dichiarazione, che vale come dichiarazione annuale 
limitatamente ai dati in essa indicati, con le modalità stabilite dal presente 
articolo e, agli effetti del computo degli interessi, si tiene conto della data 
di presentazione della dichiarazione stessa (242). I rimborsi di cui al presente 
comma possono essere richiesti con apposita istanza, anche ai competenti 
concessionari della riscossione secondo le modalità stabilite dall'articolo 78, 
commi 27 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dai relativi 
regolamenti di attuazione (243) (244) (245). 
Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori 
all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di 
cui alle lettere a), b) ed e) del terzo comma dell'articolo 30 nonché nelle 
ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo terzo comma quando effettua acquisti 
ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi 
dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi 
imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (246). 
Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui 
all'articolo 4, primo comma, n. 5), del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi 
prevista nei commi precedenti è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare 
dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti 
illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo 
procedimento penale (247). 
Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi 
provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, 
eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul 
valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per 
l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento 
all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i 
normali stanziamenti di bilancio (248). 
Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 
sono stabiliti le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalità ed 
i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e 
per la loro esecuzione. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi 
alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonché le 
modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al 
trasferimento dei fondi tra i vari uffici. 
Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o 
accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le 
somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme 
con gli interessi del 5 per cento annuo (249) dalla data del rimborso, a meno 
che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando 
l'accertamento sia divenuto definitivo (250). 
I rimborsi di cui all'articolo 30, terzo comma, lettere a), b) e d), sono 
eseguiti, senza prestazione delle garanzie previste nel presente articolo, 
quando concorrono le seguenti condizioni: 
a) l'attività è esercitata dall'impresa da almeno 5 anni; 
b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica concernenti 
l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile da cui risulti, per ciascun anno, una 
differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o 
dell'eccedenza di credito dichiarate superiore: 
1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano cento milioni 
di lire; 
2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano i cento milioni di 
lire ma non superano un miliardo di lire; 
3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 100 milioni di lire, 
se gli importi dichiarati superano un miliardo di lire; 
c) è presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma 
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che: 
1) il patrimonio netto non è diminuito rispetto alle risultanze dell'ultimo 
bilancio approvato, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili 
iscritti nell'attivo patrimoniale non si è ridotta, rispetto alle risultanze 
dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento per cessioni non 
effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa 
non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di 
aziende compresi nel suddetto bilancio; 
2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di 
capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la 
richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 
per cento del capitale sociale; 
3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi 
(251). 
L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100 per 
cento della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del 
biennio precedente (252). 
Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche 
progressivamente, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di 
operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di 
cui al primo e al secondo comma sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi 
dalla richiesta (253).



(240)  In attuazione di quanto disposto dal presente periodo, vedi il D.M. 22 
settembre 1999, n. 366. 
(241)  La misura dell'interesse annuo è stata così determinata dall'art. 3, 
comma 141, L. 23 dicembre 1996, n. 662. 
(242)  Con D.M. 20 febbraio 1998 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1998, n. 45), 
modificato dal Provv. 10 giugno 2004 (Gazz. Uff. 15 giugno 2004, n. 138), è 
stato approvato il modello di garanzia dei rimborsi dell'imposta sul valore 
aggiunto. 
(243)  Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 27 aprile 1990, n. 90. Gli ultimi 
due periodi del comma 1 sono stati poi aggiunti dall'art. 31, D.Lgs. 9 luglio 
1997, n. 241. 
(244)  Comma da ultimo così modificato dall'art. 24, L. 27 dicembre 1997, n. 
449, dall'art. 1, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la decorrenza indicata 
nell'art. 7 dello stesso decreto e dall'art. 9, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 
(245)  La Corte costituzionale, con Ordinanza 10 - 19 luglio 1996, n. 266 (Gazz. 
Uff. 31 luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38-bis, 
primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 
97, primo comma, della Costituzione. 
(246)  Comma prima sostituito dall'art. 4, D.L. 27 aprile 1990, n. 90 e poi così 
modificato dall'art. 52, L. 21 novembre 2000, n. 342 e dal comma 308 dell'art. 
1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Per le modalità del rimborso di cui al presente 
comma vedi l'art. 8, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, come modificato dall'art. 
11, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. 
(247)  Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 27 aprile 1990, n. 90. 
(248)  Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 27 aprile 1990, n. 90. 
(249)  La misura dell'interesse annuo è stata così determinata dall'art. 3, 
comma 141, L. 23 dicembre 1996, n. 662. 
(250)  Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. Vedi, 
anche, l'art. 5, D.L. 14 marzo 1988, n. 70. Vedi, altresì, l'art. 1, comma 16, 
D.L. 30 dicembre 1991, n. 417 e l'art. 31, L. 23 dicembre 1994, n. 724. 
(251)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 
dicembre 1998, n. 287). 
(252)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 
dicembre 1998, n. 287). 
(253) Comma aggiunto dal comma 308 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Con 
D.M. 22 marzo 2007 (Gazz. Uff. 31 marzo 2007, n. 76) sono state individuate le 
categorie di contributi ammessi al rimborso, in via prioritaria, entro tre mesi 
dalla richiesta.
 





(giurisprudenza di legittimità)
38-ter. Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti.
I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunità economica 
europea, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 
35-ter e che non abbiano nominato un rappresentante ai sensi del secondo comma 
dell'art. 17, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o 
la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle 
prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai 
sensi dell'art. 9, nonché delle prestazioni indicate all'art. 7, quarto comma, 
lettera d) (254), possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all'anno, 
il rimborso dell'imposta, se detraibile a norma dell'art. 19, relativa ai beni 
mobili e ai servizi importati o acquistati, sempreché di importo complessivo non 
inferiore a duecento euro. Se l'importo complessivo relativo ai periodi 
infrannuali risulta inferiore a duecento euro il rimborso spetta annualmente, 
sempreché di importo non inferiore a venticinque euro. Le disposizioni del 
presente comma non si applicano per gli acquisti e le importazioni di beni e 
servizi effettuati da soggetti residenti all'estero tramite stabili 
organizzazioni in Italia (255) (256). 
La disposizione del primo comma si applica, a condizione di reciprocità, anche 
agli operatori economici domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla 
Comunità economica europea, ma limitatamente all'imposta relativa agli acquisti 
e importazioni di beni e servizi inerenti alla loro attività (257). 
Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo provvede l'ufficio provinciale 
dell'imposta sul valore aggiunto di Roma a norma del quarto comma dell'art. 
38-bis, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della 
richiesta. In caso di rifiuto, l'ufficio provvede, entro il suddetto termine, 
alla notifica di apposito provvedimento motivato avverso il quale è ammesso 
ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario (258). 
Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al primo 
comma dell'articolo 38-bis, con decorrenza dal centottantesimo giorno successivo 
a quello in cui è stata presentata la richiesta di rimborso, non computando il 
periodo intercorrente tra la data di notifica della eventuale richiesta di 
documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni (259). 
I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all'ufficio, 
entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme 
indebitamente rimborsate e nei loro confronti si applica la pena pecuniaria da 
due a quattro volte la somma rimborsata. L'ufficio, se ritiene fraudolenta la 
domanda, sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando 
non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena 
pecuniaria. 
Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, 
da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, sono stabilite le modalità e i termini relativi all'esecuzione dei 
rimborsi, le modalità e i termini per la richiesta degli stessi, nonché le 
prescrizioni relative al coordinamento tra i vari uffici IVA ai fini del 
controllo dei rimborsi. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi 
alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa, nonché le 
modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al 
trasferimento dei fondi tra i vari uffici. Alle disposizioni relative alle 
modalità ed ai termini anzidetti possono essere apportate integrazioni e 
correzioni con successivi decreti. 
L'adeguamento degli ammontari di riferimento previsti nel primo comma è 
disposto, con successivi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il 
Ministro del tesoro da emanarsi entro il 31 gennaio, quando il mutamento del 
tasso di conversione dell'unità di conto europea sia variata, alla data del 31 
dicembre dell'anno precedente, di oltre il dieci per cento rispetto a quello di 
cui si è tenuto conto nell'ultima determinazione degli ammontari di riferimento 
(260). 



(254)  L'originario riferimento alla lettera e) è stato modificato come nel 
testo alla lettera d) per effetto dell'art. 2, L. 18 febbraio 1997, n. 28. 
(255)  Gli importi dei rimborsi sono stati così elevati, prima, dal D.M. 30 
marzo 1988 (Gazz. Uff. 11 aprile 1988, n. 84), a partire dal 26 aprile 1988, dal 
D.M. 20 ottobre 1995 (Gazz. Uff. 8 novembre 1995, n. 261) e dall'art. 1, D.M. 18 
febbraio 1999 (Gazz. Uff. 11 marzo 1999, n. 58) a decorrere dal 1° gennaio 1999. 

(256)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 19 giugno 2002, n. 191 (Gazz. 
Uff. 30 agosto 2002, n. 203), entrato in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione. 
(257)  Comma aggiunto dall'art. 38, L. 29 dicembre 1990, n. 428. 
(258)  Comma così modificato dall'art. 38, L. 29 dicembre 1990, n. 428. Vedi, 
anche, il Provv. 7 dicembre 2001. 
(259)  Comma aggiunto dall'art. 26, L. 6 febbraio 1996, n. 52. 
(260)  Articolo aggiunto dall'art. 16, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793. Vedi, 
anche, l'art. 27 del citato decreto e il D.M. 20 maggio 1982. 
 





38-quater. Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori 
della Comunità europea.
1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea 
di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore 
aggiunto, superiore a lire 300 mila destinati all'uso personale o familiare, da 
trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità 
medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale 
disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma 
dell'articolo 21, e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il 
terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare 
della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, 
recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento 
equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato 
dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro il quarto mese successivo 
all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente 
deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, 
primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine (261). 
2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso 
della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta 
pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della 
Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che 
restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale 
entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il 
rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta 
mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui 
all'articolo 25 (262). 



(261)  Comma così modificato dal comma 356 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 
266. 
(262)  Articolo aggiunto dall'art. 16, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, e poi 
così sostituito dall'art. 57, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e dall'art. 1, L. 18 
febbraio 1997, n. 28. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
39. Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti.
I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui 
all'articolo 32, devono essere tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice 
civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di 
bollo. È ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine 
elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione 
finanziaria su richiesta del contribuente (263). 
I contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un 
solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli artt. 23, 24 e 
25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per 
ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della 
corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato. 
I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonché le fatture, le 
bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono 
essere conservati a norma dell'art. 22, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 . Le 
fatture elettroniche trasmesse o ricevute in forma elettronica sono archiviate 
nella stessa forma. Le fatture elettroniche consegnate o spedite in copia sotto 
forma cartacea possono essere archiviate in forma elettronica. Il luogo di 
archiviazione delle stesse può essere situato in un altro Stato, a condizione 
che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca 
assistenza. Il soggetto passivo, residente o domiciliato nel territorio dello 
Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio 
e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, ivi compresi i certificati 
destinati a garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità delle fatture 
emesse in formato elettronico, di cui all'art. 21, comma 3, siano stampabili e 
trasferibili su altro supporto informatico (264). 



(263)  Comma prima sostituito dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, poi 
modificato dall'art. 1, D.P.R. 2 luglio 1975, n. 288, e dall'art. 1, D.P.R. 18 
ottobre 1978, n. 668, ed infine così sostituito dall'art. 8, L. 18 ottobre 2001, 
n. 383. 
(264)  Comma prima sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1975, dall'art. 1, 
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 e successivamente così modificato dall'art. 1, 
D.P.R. 2 luglio 1975, n. 288, dall'art. 7, D.L. 10 giugno 1994, n. 357 e 
dall'art. 2, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2004, n. 49, 
S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione 
ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, dello stesso decreto. Vedi, anche, il 
comma 4-ter dello stesso art. 7. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
40. Ufficio competente.
Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti 
articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, è l'ufficio 
provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova 
il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59 del D.P.R. 
29 settembre 1973, n. 600 (265). Per i soggetti non residenti nello Stato, che 
non vi hanno una stabile organizzazione né un rappresentante nominato ai sensi 
dell'art. 17, è competente l'ufficio provinciale di Roma. 
Per i soggetti non residenti di cui all'articolo 35-ter, l'ufficio competente ai 
sensi del presente articolo è individuato con provvedimento del direttore 
dell'Agenzia delle entrate (266). 
Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso da quello 
indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nei giorni in cui 
siano pervenuti all'ufficio competente (267). 



(265)  Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone 
giuridiche (Imposte sui). 
(266)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 19 giugno 2002, n. 191 (Gazz. Uff. 30 
agosto 2002, n. 203), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 
(267)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. 
Vedi, anche, gli artt. 40 e 41, D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287. 
 





TITOLO III 
Sanzioni (268) 
(giurisprudenza di legittimità)
41. Violazioni dell'obbligo di fatturazione.
[Chi effettua operazioni imponibili senza emettere la fattura, essendo obbligato 
ad emetterla, è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta 
relativa all'operazione, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo. 
Alla stessa sanzione è soggetto chi emette la fattura senza l'indicazione 
dell'imposta o indicando una imposta inferiore, nel quale ultimo caso la pena 
pecuniaria è commisurata all'imposta indicata in meno. 
Chi effettua operazioni non imponibili o esenti senza emettere la fattura, 
essendo obbligato ad emetterla, o indicando nella fattura corrispettivi 
inferiori a quelli reali, è punito con la pena pecuniaria da 300.000 a 1.200.000 
di lire (269). 
Se la fattura emessa non contiene le indicazioni prescritte dall'art. 21, n. 1), 
o contiene indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire la 
identificazione delle parti, si applica la pena pecuniaria da 600.000 a 
3.000.000 di lire (270), salvo che le irregolarità siano imputabili 
esclusivamente al cessionario del bene o al committente del servizio. 
Per la violazione degli obblighi di fatturazione previsti dagli articoli 17, 
terzo comma, e 34, terzo comma, si applicano le pene pecuniarie di cui ai commi 
precedenti, fermo rimanendo l'obbligo del pagamento dell'imposta (271). 
Tuttavia, qualora la violazione degli obblighi previsti al quarto comma non 
comporti variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di 
dichiarazione annuale, si applicano esclusivamente le sanzioni previste 
all'articolo 47, primo comma, n. 3), e non è dovuto pagamento d'imposta (272). 
Il cessionario o committente che nell'esercizio di imprese, arti o professioni 
abbia acquistato beni o servizi senza emissione della fattura o con emissione di 
fattura irregolare da parte del soggetto obbligato ad emetterla, è tenuto a 
regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità: 
a) se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione 
dell'operazione deve presentare all'ufficio competente nei suoi confronti, entro 
il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare contenente le 
indicazioni prescritte dall'articolo 21 e deve contemporaneamente versare la 
relativa imposta; 
b) se ha ricevuto una fattura irregolare deve presentare all'ufficio competente 
nei suoi confronti, entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha 
registrato la fattura stessa, un documento integrativo, in duplice esemplare, 
contenente tutte le indicazioni prescritte dall'art. 21 e deve 
contemporaneamente versare la maggiore imposta eventualmente dovuta. Un 
esemplare del documento, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento o della 
intervenuta regolarizzazione, è restituito dall'ufficio all'interessato, che 
deve annotarlo a norma dell'articolo 25. In caso di mancata regolarizzazione si 
applicano al cessionario o committente le pene pecuniarie previste dai primi tre 
commi, oltre al pagamento della imposta, salvo che la fattura risulti emessa 
(273). 
Le presunzioni di cui all'art. 53 valgono anche agli effetti del presente 
articolo (274)] (275). 



(268)  Vedi, anche, sulle sanzioni in materia di imposta sul valore aggiunto il 
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
(269)  La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, primo 
comma, D.L. 30 settembre 1989, n. 332. 
(270)  La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, primo 
comma, D.L. 30 settembre 1989, n. 332. 
(271)  Comma così inserito dall'art. 22, D.L. 2 marzo 1989, n. 69. 
(272)  Comma aggiunto dall'art. 7, D.L. 10 giugno 1994, n. 357. 
(273)  Comma così sostituito dall'art. 22, D.L. 2 marzo 1989, n. 69. 
(274)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. 
(275)  Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
42. Violazioni dell'obbligo di registrazione.
[Chi omette le annotazioni prescritte negli articoli 23 e 24, in relazione ad 
operazioni imponibili effettuate, è punito con la pena pecuniaria in misura da 
due a quattro volte l'imposta relativa alle operazioni stesse, calcolata secondo 
le disposizioni del titolo primo. Se le annotazioni sono eseguite con 
indicazioni inesatte, tali da importare un'imposta inferiore, si applica la 
stessa sanzione, commisurata alla differenza. 
Chi esegue le annotazioni prescritte dall'articolo 25 con indicazioni incomplete 
o inesatte, tali da non consentire la identificazione dei cedenti dei beni o 
prestatori dei servizi, è punito con la pena pecuniaria da 600.000 a 3.000.000 
di lire (276). 
Le sanzioni stabilite nei commi precedenti si applicano anche per l'omissione o 
irregolarità delle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri a norma 
dell'art. 26 (277)] (278). 



(276)  La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, primo 
comma, D.L. 30 settembre 1989, n. 332. 
(277)  La Corte costituzionale con ordinanza 18-24 ottobre 1995, n. 454 (Gazz. 
Uff. 2 novembre 1995, n. 45, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, 
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione. 
(278)  Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
43. Violazioni dell'obbligo di dichiarazione.
[Chi non presenta la dichiarazione annuale è punito con la pena pecuniaria da 
due a quattro volte l'imposta dovuta per l'anno solare o per il più breve 
periodo in relazione al quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata 
(279). 
Se dalla dichiarazione presentata risulta una imposta inferiore di oltre un 
decimo a quella dovuta, ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore 
di oltre un decimo a quella spettante, si applica la pena pecuniaria da una a 
due volte la differenza. 
L'omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni 
inesatte sono punite, indipendentemente da quanto stabilito nei precedenti 
commi, con la pena pecuniaria da 600.000 a 3.000.000 di lire (280). 
... (281). 
Chi non presenta una delle dichiarazioni previste nel primo e nel terzo comma 
dell'art. 35 o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non 
consentire l'identificazione del contribuente è punito con la pena pecuniaria da 
lire 1.200.000 a lire 6.000.000 (282). La stessa pena si applica a chi presenta 
la dichiarazione senza le indicazioni di cui al n. 4) dello stesso articolo o 
con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione 
del luogo o dei luoghi in cui è esercitata l'attività o in cui sono tenuti e 
conservati i libri, registri, scritture e documenti. 
Chi non esegue con le modalità e nei termini prescritti la liquidazione di cui 
agli articoli 27 e 33 è punito con la pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 
2.000.000 (283). 
Per l'omessa o inesatta indicazione del numero di partita nelle dichiarazioni e 
negli altri documenti di cui all'art. 35 si applica la pena pecuniaria da lire 
200.000 a lire 4.000.000 (284) (285)] (286). 



(279)  Comma così sostituito dall'art. 17, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793. 
(280)  La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, primo 
comma, D.L. 30 settembre 1989, n. 332. 
(281)  Comma soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 1982, dall'art. 18, D.P.R. 30 
dicembre 1980, n. 897. 
(282)  La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, primo 
comma, D.L. 30 settembre 1989, n. 332. 
(283)  La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, primo 
comma, D.L. 30 settembre 1989, n. 332. 
(284)  La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, primo 
comma, D.L. 30 settembre 1989, n. 332. 
(285)  Articolo così sostituito prima dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 
24, e poi, con effetto dal 1° gennaio 1982, dall'art. 19, D.P.R. 30 dicembre 
1980, n. 897. 
(286)  Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
44. Violazione dell'obbligo di versamento.
[Chi non versa in tutto o in parte l'imposta risultante dalla dichiarazione 
annuale presentata nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 
33 e 74, quarto comma è soggetto a una soprattassa pari alla somma non versata o 
versata in meno. 
Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui agli articoli 27 e 33 è 
punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta non versata o 
versata in meno (287)] (288). 



(287)  Articolo prima sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 e 
poi così modificato dall'art. 10, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, che ha anche 
abrogato il comma 2. Vedi, anche, l'art. 6-bis, D.L. 29 settembre 1997, n. 328. 
(288)  Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
45. Violazione degli obblighi relativi alla contabilità e alla compilazione 
degli elenchi.
[Chi rifiuta di esibire o dichiara di non possedere libri, registri, scritture e 
documenti che gli siano richiesti ai fini delle ispezioni e verifiche previste 
nell'art. 52, o comunque li sottrae all'ispezione o alla verifica, è punito con 
la pena pecuniaria da lire 1.200.000 a lire 6.000.000 (289), sempre che si 
tratti di libri, registri, documenti e scritture la cui tenuta e conservazione 
sono obbligatorie a norma di legge o di cui risulta la esistenza. 
Chi non tiene o non conserva i registri previsti dal presente decreto è punito, 
anche se non ne sia derivato ostacolo all'accertamento, con la pena pecuniaria 
da lire 1.200.000 a lire 30.000.000 (290); la pena non può essere inferiore a 
lire 4.000.000 (291) per il registro di cui al quarto comma dell'art. 24. Alla 
stessa sanzione sono soggetti coloro che non tengono i registri in conformità 
alle disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 39 e coloro che non 
conservano in tutto o in parte le fatture emesse e ricevute e le bollette 
doganali, ma la pena pecuniaria può essere ridotta fino ad un quinto del minimo 
se le irregolarità dei registri o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza. 

Per la mancata o incompleta compilazione, anche su supporti magnetici, di 
ciascuno degli elenchi di cui al primo e al terzo comma dell'art. 29, si applica 
la pena pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 (292). La stessa sanzione 
si applica per l'omessa allegazione degli elenchi o per l'omessa produzione dei 
supporti, di cui all'ultimo comma dell'art. 29. Le sanzioni possono essere 
ridotte fino ad un quinto del minimo se i dati mancanti o inesatti sono di 
scarsa rilevanza e non si applicano se sono privi di rilevanza e in ogni caso se 
il contribuente provvede ad integrarli o rettificarli entro il mese successivo a 
quello di compilazione (293)] (294). 



(289)  La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, primo 
comma, D.L. 30 settembre 1989, n. 332. 
(290)  La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, primo 
comma, D.L. 30 settembre 1989, n. 332. 
(291)  La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, primo 
comma, D.L. 30 settembre 1989, n. 332. 
(292)  La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, primo 
comma, D.L. 30 settembre 1989, n. 332. 
(293)  Articolo così sostituito prima dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 
24, e poi, con effetto dal 1° gennaio 1982, dall'art. 19, D.P.R. 30 dicembre 
1980, n. 897. 
(294)  Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
46. Violazioni relative alle esportazioni (295).
[Per le cessioni di beni effettuate senza applicazione dell'imposta, di cui alla 
lettera b) dell'art. 8, il cedente è punito con la pena pecuniaria da due a 
quattro volte l'imposta relativa alla cessione qualora l'esportazione non 
avvenga nel termine ivi stabilito. La stessa pena pecuniaria si applica nel caso 
di cessione senza pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 38-quater qualora 
non si proceda alla regolarizzazione nei termini ivi previsti (296). 
La pena pecuniaria prevista nel comma precedente non si applica se entro dieci 
giorni successivi al termine ivi stabilito, previa regolarizzazione della 
fattura, venga eseguito il versamento dell'imposta con la maggiorazione del 10 
per cento a titolo di soprattassa. 
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate senza pagamento 
dell'imposta, di cui alla lettera c) dell'art. 8, il cessionario o committente 
che attesti falsamente all'altra parte di trovarsi nelle condizioni richieste 
per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici oltre i limiti consentiti 
è punito con la pena pecuniaria da 2 a 6 volte l'imposta relativa alle 
operazioni effettuate. Se il superamento del limite è dipeso dalla mancata 
esportazione da parte del cessionario o commissionario di cui al secondo comma 
dell'art. 8 dei beni acquistati per essere esportati nello stato originario nel 
termine ivi stabilito la pena non può superare il quadruplo dell'imposta e non 
si applica se questa viene versata, con la maggiorazione del 20 per cento a 
titolo di soprattassa, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di sei 
mesi, previa regolarizzazione della relativa fattura. 
I contribuenti che, entro i termini stabiliti, non hanno effettuato le 
comunicazioni di cui al secondo comma dell'art. 8 ovvero non hanno inviato il 
prospetto analitico di cui all'ultimo comma dello stesso articolo sono puniti 
con la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a due milioni e cinquecentomila 
(297). 
Il contribuente che nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a 
cessioni all'esportazione indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da 
quelli reali è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'eventuale 
eccedenza dell'imposta che sarebbe dovuta, secondo le disposizioni del titolo 
primo, se i beni indicati fossero stati ceduti nel territorio dello Stato ad un 
prezzo pari al valore normale di cui all'articolo 14 rispetto a quella che 
risulterebbe dovuta, secondo gli stessi criteri, per la cessione nel territorio 
dello Stato dei beni presentati in dogana. La pena non si applica per le 
eccedenze quantitative non superiori al 5 per cento (298)] (299). 



(295)  Vedasi quanto disposto, con effetto dal 1° gennaio 1984, dagli artt. 2 e 
3, ultimo comma, D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17.
(296)  Comma così sostituito dall'art. 18, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793. 
(297)  Comma abrogato dall'art. 3, comma 3, D.L. 29 dicembre 1983, n. 746. 
(298)  Articolo così sostituito prima dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 
24, e poi dall'articolo 20, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897. 
(299)  Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
47. Altre violazioni.
[Sono punite con la pena pecuniaria da 300.000 a 1.200.000 lire (300): 
1) la mancata restituzione dei questionari di cui al n. 3) dell'art. 51 e la 
restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere; 
2) la inottemperanza all'invito di comparizione di cui al n. 2) dell'art. 51 ed 
a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici nell'esercizio dei poteri 
indicati nell'art. 51; 
3) ogni altra violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto non 
contemplata espressamente] (301). 



(300)  La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, comma 
1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332. 
(301)  Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
48. Circostanze attenuanti ed esimenti.
[Il contribuente può sanare, senza applicazione delle sanzioni previste in 
materia di imposta sul valore aggiunto, le omissioni e le irregolarità relative 
ad operazioni imponibili, ivi comprese quelle di cui all'articolo 26, primo e 
quarto comma, comportanti variazioni in aumento, provvedendo ad effettuare 
l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito e contestualmente a versare una 
soprattassa, proporzionale all'imposta relativa all'operazione omessa o 
irregolare, stabilita nella misura del 5 per cento, qualora la regolarizzazione 
avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine relativo alla 
liquidazione di cui agli articoli 27 e 33, nella quale l'operazione doveva 
essere computata; nella misura del 20 per cento, qualora la regolarizzazione 
avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione 
della dichiarazione annuale; nella misura del 40 per cento, qualora la 
regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione 
per l'anno successivo; e nella misura del 60 per cento, qualora la 
regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione 
per il secondo anno successivo. L'ammontare dei versamenti a titolo di 
soprattassa, eseguiti con le modalità di cui all'articolo 38, quarto comma, deve 
essere annotato nel registro di cui all'articolo 23 o all'articolo 24 ovvero in 
quello di cui all'articolo 39, secondo comma. Per le violazioni che non danno 
luogo a rettifica o ad accertamento di imposta le sanzioni sono ridotte: ad un 
quinto, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino 
regolarizzati entro trenta giorni dal relativo termine di scadenza; alla metà, 
se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati 
entro trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine di presentazione 
della dichiarazione annuale; ai due terzi, se gli adempimenti omessi o 
irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro il termine di 
presentazione della dichiarazione per l'anno successivo; ai tre quarti, se gli 
adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro il 
termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo. Se 
i corrispettivi non registrati vengono specificatamente indicati nella 
dichiarazione annuale non si fa luogo all'applicazione delle soprattasse e delle 
pene pecuniarie dovute per la violazione dei relativi obblighi di fatturazione e 
registrazione, nonché in materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e 
ricevuta fiscale, qualora anteriormente alla presentazione della dichiarazione 
sia stata versata all'ufficio una somma pari a un decimo dei corrispettivi non 
registrati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano sempreché la 
violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate le 
ispezioni e verifiche di cui all'articolo 52; nei limiti delle integrazioni e 
delle regolarizzazioni effettuate ai sensi del presente comma è esclusa la 
punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e dalle altre 
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto (302). 
Se in relazione ad una stessa operazione sono state commesse più violazioni 
punite con la pena pecuniaria si applica soltanto la pena pecuniaria stabilita 
per la più grave di esse, aumentata da un terzo alla metà. 
Le sanzioni stabilite negli articoli da 41 a 45 non si applicano quando gli 
obblighi ai quali si riferiscono non sono stati osservati in relazione al volume 
d'affari del soggetto, secondo le disposizioni degli articoli 31 e seguenti, a 
meno che il volume d'affari non risulti superiore di oltre il cinquanta per 
cento al limite stabilito per l'applicazione delle disposizioni stesse. 
Le sanzioni previste negli articoli 43 e 44 non si applicano qualora, entro i 
termini rispettivamente stabiliti, la dichiarazione sia stata presentata o il 
versamento sia stato eseguito a un ufficio diverso da quello indicato nel primo 
comma dell'art. 40. 
La sanzione stabilita nella prima parte del terzo comma dell'art. 46 non si 
applica qualora la differenza tra i dati indicati nella comunicazione prevista 
nel secondo comma dell'art. 8 e quelli accertati non sia superiore al 10 per 
cento (303). 
Nei casi in cui l'imposta deve essere calcolata sulla base del valore normale le 
sanzioni previste non si applicano qualora il valore accertato non supera di 
oltre il dieci per cento quello indicato dal contribuente. 
Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene 
pecuniarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di 
incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle 
quali si riferisce (304) (305)] (306). 



(302)  Comma prima sostituito dall'art. 19, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, e 
poi modificato dall'art. 14, L. 29 dicembre 1990, n. 408, dall'art. 4, D.L. 30 
dicembre 1991, n. 413, e dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417. Da ultimo, 
il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330. 
(303)  Comma rettificato dall'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 26 febbraio 
1979, n. 56, e poi così sostituito dall'art. 21, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 
897. 
(304)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. 
(305)  La Corte costituzionale, con ordinanza 9-22 aprile 1997, n. 115 (Gazz. 
Uff. 30 aprile 1997, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 48, ultimo 
comma, e dell'art. 55, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
(306)  Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
49. Determinazione delle pene pecuniarie.
[Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto 
della gravità del danno o del pericolo per l'erario e della personalità 
dell'autore della violazione, desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni 
di vita individuale, familiare e sociale. 
La pena può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi nei tre anni 
precedenti sia incorso in un'altra violazione della stessa indole, per la quale 
sia stata inflitta la pena pecuniaria. Sono considerate violazioni della stessa 
indole non soltanto quelle che violano una stessa disposizione del presente 
decreto ma anche quelle che, pur essendo prevedute in più disposizioni, 
presentano in concreto, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei 
motivi che le determinano, carattere fondamentale comune] (307). 



(307)  Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
50. Sanzioni penali.
[Chi si sottrae al pagamento dell'imposta dovuta nel corso di un anno solare per 
un ammontare superiore a lire cento milioni, salve le disposizioni degli 
articoli precedenti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la 
multa dalla metà al doppio dell'imposta non versata. 
Chi nel corso di un anno solare consegue un indebito rimborso per un ammontare 
superiore a lire cinquanta milioni, indipendentemente da quanto stabilito negli 
articoli precedenti, è punito con la reclusione da un anno a cinque anni e con 
la multa dalla metà al doppio del rimborso conseguito, salvo che il fatto 
costituisca reato più grave. 
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti e fuori dei casi di concorso nei reati 
ivi previsti, chi ha sottoscritto la dichiarazione annuale è punito con 
l'arresto fino a sei mesi o con la ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque 
milioni. 
Chi emette fatture per operazioni inesistenti o indica nelle fatture i 
corrispettivi e le relative imposte in misura superiore a quella reale è punito 
con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione. 
La stessa pena si applica a chi annota nel registro di cui all'art. 25 fatture 
inesistenti o relative ad operazioni inesistenti o recanti le indicazioni dei 
corrispettivi o delle imposte in misura superiore a quella reale. 
La condanna importa, per i reati previsti nei comma primo e secondo, per un 
periodo di tre anni, l'interdizione e l'incapacità previste negli artt. 28 e 30 
del codice penale e nell'art. 2641 del codice civile, nonché la cancellazione, 
per lo stesso periodo, dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o 
elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie 
possono essere applicate provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio, a 
norma dell'art. 140 del codice penale] (308). 



(308)  Abrogato dall'art. 13, D.L. 10 luglio 1982, n. 429. Vedi, ora, le 
disposizioni recate dal titolo I del citato decreto-legge. 
 





TITOLO IV 
Accertamento e riscossione (309) 
(giurisprudenza di legittimità)
51. Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto.
Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni 
presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale 
omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o 
maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla 
fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilità e 
degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione 
delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto 
all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo 
delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno 
omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati 
annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacità 
operativa degli uffici stessi (310). 
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono: 
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art. 
52; 
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone 
il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire 
documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di 
scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini 
degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente ai rapporti ed alle 
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del 
numero 7) del presente comma, ovvero rilevati a norma dell'articolo 52, ultimo 
comma, o dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, 
comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed 
elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati 
rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 52, ultimo comma, o 
dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, 
lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base 
delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il 
contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non 
si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli 
acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente 
applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le 
risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 
52 (311) (312); 
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a 
restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di 
carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di 
loro clienti e fornitori; 
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia 
fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o 
prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle 
operazioni stesse; 
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici 
non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che 
effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la 
comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie 
o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o 
per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i 
rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e 
notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, 
all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a 
corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda 
della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa 
parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica e 
agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse 
dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), alle banche, alla società Poste 
italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari 
finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento 
collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società 
fiduciarie (313); 
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i 
notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli 
altri pubblici ufficiali; 
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale 
dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della 
stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, 
ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una 
dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi 
identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste 
italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli 
organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del 
risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero 
estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e 
coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le 
cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti (314); 
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento 
dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per 
il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla 
società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli 
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di 
investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e 
alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto 
intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i 
loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di 
cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione 
speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in 
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi 
temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei 
quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e 
partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere 
indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile 
della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto 
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio 
procedente (315) (316). 
Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo 
di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine 
non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non 
inferiore a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di 
venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal 
competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, 
ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale. Si 
applicano le disposizioni dell'articolo 52 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 
e successive modificazioni (317) (318). 
Le richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonché le relative risposte, 
anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via telematica. Con 
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le 
disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle 
risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni 
indicati nel citato numero 7) (319). 
Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4), si 
applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 32 del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive 
modificazioni (320) (321). 



(309)  Vedi, anche, gli artt. 40 e 41, D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287.
(310)  L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 6, L. 24 aprile 1980, n. 146. 

(311)  Numero prima sostituito dall'art. 4, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. 
Uff. 23 luglio 1982, n. 201) e dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e poi 
così modificato dal comma 403 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e dal 
comma 8 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203. 
(312)  La Corte costituzionale, con ordinanza 3-6 luglio 2000, n. 260 (Gazz. 
Uff. 12 luglio 2000, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo 
comma, numero 2 e numero 7, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 53 
della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 14-26 febbraio 
2002, n. 33 (Gazz. Uff. 6 marzo 2002, n. 10, serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 
51, secondo comma, numero 2, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo 
comma, della Costituzione. 
(313)  Numero prima sostituito dall'art. 4, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. 
Uff. 23 luglio 1982, n. 201) e poi così modificato dall'art. 18, L. 30 dicembre 
1991, n. 413 e dall'art. 1, comma 403, L. 30 dicembre 2004, n. 311. 
(314)  Numero aggiunto dall'art. 3, comma 177, L. 28 dicembre 1995, n. 549 e poi 
così modificato dal comma 403 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, 
anche, il comma 4 dell'art. 34, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, come modificato 
dal comma 5 dell'art. 1, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo modificato dalla 
relativa legge di conversione.
(315)  Numero aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. Uff. 23 
luglio 1982, n. 201) e poi così modificato dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 
413 e dall'art. 1, comma 403, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, il comma 
14-ter dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa 
legge di conversione, e il comma 4 dell'art. 34, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, 
come modificato dal comma 5 dell'art. 1, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262. 
(316)  La Corte costituzionale, con ordinanza 3-6 luglio 2000, n. 260 (Gazz. 
Uff. 12 luglio 2000, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo 
comma, numero 2 e numero 7, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 53 
della Costituzione. 
(317)  Comma prima sostituito dall'art. 4, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. 
Uff. 23 luglio 1982, n. 201) e poi così modificato dal comma 403 dell'art. 1, L. 
30 dicembre 2004, n. 311. 
(318)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. 
(319)  Comma aggiunto dal comma 403 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, 
con effetto dal 1° gennaio 2006 ai sensi di quanto disposto dal Provv. 1° luglio 
2005 (Gazz. Uff. 4 luglio 2005, n. 153). Con Provv. 22 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 
10 gennaio 2006, n. 7, S.O.), modificato dal Provv. 24 febbraio 2006 (Gazz. Uff. 
10 marzo 2006, n. 58) e dal Provv. 28 aprile 2006 (Gazz. Uff. 15 maggio 2006, n. 
111), sono state stabilite le modalità di trasmissione telematica delle 
richieste e delle risposte, nonché dei dati, notizie e documenti in esse 
contenuti. 
(320)  Comma aggiunto dall'art. 25, L. 18 febbraio 1999, n. 28. 
(321)  Vedi, anche, l'art. 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
51-bis.  [Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono richiedere i 
documenti, i dati e le notizie indicati al n. 7) dell'art. 51 su conforme parere 
dell'ispettorato compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli affari 
previa autorizzazione del presidente della commissione tributaria di primo grado 
territorialmente competente e possono accedere presso le aziende e istituti di 
credito e l'Amministrazione postale a norma dell'ultimo comma dell'art. 52 
previa autorizzazione dello stesso ispettore compartimentale nelle seguenti 
ipotesi: 
a) quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione di cui all'art. 28 
e l'ufficio è in possesso di elementi dai quali risulta che nell'anno di 
competenza ha effettuato operazioni imponibili, non imponibili, non soggette o 
esenti da imposta per corrispettivi superiori a lire cento milioni; 
b) quando dagli atti e documenti di cui all'art. 54, terzo comma, ovvero da 
altri elementi certi in possesso dell'ufficio risulta che il contribuente ha 
effettuato nel corso di un anno solare le operazioni indicate nella lettera a) 
per corrispettivi superiori al quadruplo di quelli dichiarati, sempre che la 
differenza sia superiore a lire cento milioni; 
c) quando, in ordine all'osservanza degli adempimenti contabili, ricorrono le 
ipotesi di cui al secondo comma, numeri 1) e 3), dell'art. 55; la disposizione 
non si applica se dagli elementi in possesso degli uffici non risultano 
corrispettivi per operazioni di importo superiore a lire cento milioni; 
d) quando risulta che il contribuente ha emesso o utilizzato fatture per 
operazioni inesistenti; 
e) quando dagli elementi in possesso dell'ufficio risulta che l'ammontare 
dell'imposta detraibile o rimborsabile indicato nella dichiarazione annuale è 
superiore di oltre un decimo a quella spettante e la differenza è superiore a 
lire cento milioni. 
La richiesta può riguardare anche i conti successivi all'anno o agli anni cui si 
riferiscono i fatti indicati nel precedente comma e può essere estesa ai conti 
intestati al coniuge non legalmente ed effettivamente separato ed ai figli 
minori conviventi. Nel caso previsto dalla precedente lettera d), se le fatture 
sono state emesse o utilizzate da una società che esercita l'attività di cui 
agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, la richiesta può essere estesa ai 
conti intestati ai soci delle società di fatto nonché agli amministratori delle 
società in nome collettivo e in accomandita semplice in carica nel periodo o nei 
periodi di imposta in cui le fatture sono state emesse o utilizzate. 
Con le richieste e nel corso degli accessi indicati nel primo comma non possono 
essere rilevati dagli uffici documenti, dati e notizie relativi a soggetti 
diversi dal contribuente. Tali documenti, dati e notizie sono tuttavia 
utilizzabili a fini fiscali se forniti dal contribuente o, autonomamente, dalle 
aziende e istituti di credito. 
L'ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari 
deve esprimersi sulla richiesta di autorizzazione all'accesso formulata dagli 
uffici entro il termine di giorni quindici dalla richiesta stessa. 
Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 34 del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive 
modificazioni] (322). 



(322)  Articolo aggiunto dall'art. 5, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. Uff. 
23 luglio 1982, n. 201), entrato in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione, e poi abrogato dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
52. Accessi, ispezioni e verifiche.
Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di 
impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di 
attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad 
ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione 
ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione 
dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso 
devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, 
rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in 
locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche 
l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei 
locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in 
presenza del titolare dello studio o di un suo delegato (323). 
L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere 
eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in 
caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo 
di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle 
violazioni. 
È in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o 
dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a 
perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, 
casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la 
richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale 
ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale 
(324). 
L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e 
scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, 
che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque 
accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali 
(325). 
I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non 
possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini 
dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di 
esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, 
registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione. 
Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le 
ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi 
lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal 
contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata 
sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia. 
I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è 
possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso 
di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri 
e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono 
eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che 
interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e 
possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei 
libri e dei registri. 
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di 
verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli 
e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi. 
In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono 
all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, 
elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri 
all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente 
non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale (326). 
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si 
trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi 
recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione 
non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non 
esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del 
quinto comma (327). 
Gli uffici della imposta sul valore aggiunto hanno facoltà di disporre l'accesso 
di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche 
amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare 
direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di 
credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e 
le notizie relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del numero 
7) dello stesso art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo 
comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la 
esattezza dei dati e notizie, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le 
pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i 
rapporti intrattenuti dal contribuente con le aziende e istituti di credito e 
l'Amministrazione postale. Si applicano le disposizioni dell'ultimo (328) comma 
dell'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni 
(329) (330). 



(323)  Comma così modificato dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413. 
(324)  Comma così modificato dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413. 
(325)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 (Gazz. 
Uff. 28 febbraio 2004, n. 49, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 dello 
stesso decreto. 
(326)  Comma aggiunto dall'art. 33, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 
(327)  Comma aggiunto dall'art. 33, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 
(328)  Rectius: penultimo. 
(329)  Comma aggiunto dall'art. 6, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. Uff. 23 
luglio 1982, n. 201), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione, poi così modificato dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413. 
(330)  Vedi, anche, l'art. 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
53. Presunzioni di cessione e di acquisto.
[Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano 
nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, comprese le sedi 
secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi 
dell'impresa, né presso suoi rappresentanti, salvo che sia dimostrato che i beni 
stessi: a) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti; b) sono 
stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di 
contratti estimatori o di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, 
commissione o altro titolo non traslativo della proprietà. 
Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità con le quali 
devono essere effettuate: 
a) la donazione dei beni ad enti di beneficenza; 
b) la distruzione dei beni (331). 
Le sedi secondarie, filiali o succursali devono risultare dalla iscrizione alla 
camera di commercio o da altro pubblico registro; le dipendenze, gli 
stabilimenti, i negozi e i depositi devono essere stati indicati a norma 
dell'art. 35 o del primo comma dell'art. 81. La rappresentanza deve risultare da 
atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata in apposito 
registro, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, 
presso l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante 
o del rappresentato. La consegna dei beni a terzi, di cui alla lettera b), deve 
risultare dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o 
da apposito registro tenuto in conformità all'art. 39 del presente decreto, 
ovvero da altro documento conservato a norma dello stesso articolo o da atto 
registrato presso l'ufficio del registro (332). 
I beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi in cui il contribuente 
esercita la sua attività si presumono acquistati se il contribuente non 
dimostra, nei casi e nei modi indicati nel primo e nel secondo comma, di averli 
ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o di lavorazione o ad uno 
degli altri titoli di cui al primo comma (333)] (334). 



(331)  Comma così inserito dall'art. 22, D.L. 2 marzo 1989, n. 69. 
(332)  Comma così modificato dall'art. 57, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(333)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. 
L'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 54 è stato così aggiunto dall'art. 10, 
D.L. 20 giugno 1996, n. 323. 
(334)  Le norme del presente articolo devono intendersi sostituite da quelle del 
D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, per effetto di quanto disposto dall'art. 5 
dello stesso decreto. Il medesimo articolo 5 ha inoltre stabilito che i 
riferimenti all'articolo 53, D.P.R. n. 633 del 1972 si intendono effettuati al 
suddetto D.P.R. n. 441 del 1997. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
54. Rettifica delle dichiarazioni.
L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della 
dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti 
una imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o 
rimborsabile superiore a quella spettante. 
L'infedeltà della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto 
di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui 
agli articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere 
accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e 
quelli annotati nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il 
controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla 
scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture 
contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli articoli 
51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere 
indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o 
anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e 
concordanti (335). 
L'ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa 
ispezione della contabilità del contribuente qualora l'esistenza di operazioni 
imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o 
l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla 
detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da 
verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 51, dagli 
elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi 
ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti 
e documenti in suo possesso. Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e 
relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata 
anche se l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle 
indicazioni di cui al secondo comma sono desunte sulla base del valore normale 
dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto 
(336). 
[Se vi è pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio può provvedere, 
prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione 
annuale, all'accertamento delle imposte non versate in tutto o in parte a norma 
degli articoli 27 e 33. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano 
nei casi previsti dall'articolo 60, sesto comma] (337) (338). 
Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti 
dall'articolo 57, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli 
accessi, ispezioni e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla 
Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio 
della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza 
o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso 
dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire 
l'esistenza di corrispettivi o di imposta in tutto o in parte non dichiarati o 
di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, può limitarsi ad accertare, in 
base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor 
credito spettante, nonché l'imposta o la maggiore imposta non versata, escluse 
le ipotesi di cui all'articolo 54-bis, anche avvalendosi delle procedure 
previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (339). 
[Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare applicazione anche 
con riguardo all'accertamento induttivo del volume di affari, di cui 
all'articolo 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, tenendo conto 
dell'indicazione dei motivi addotti dal contribuente con le modalità di cui al 
comma 1 dello stesso articolo 12] (340). 
Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio di 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera 
avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal 
destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa (341). 
Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall'ufficio che li ha emessi 
se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto 
o in parte (342) (343). 



(335)  Comma così modificato dall'art. 6, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. 
Uff. 23 luglio 1982, n. 201), entrato in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 8 dell'art. 33, D.L. 30 settembre 
2003, n. 269, come sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 2003, n. 
350, e il comma 4-bis dell'art. 10, L. 8 maggio 1998, n. 146, aggiunto dal comma 
17 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(336) Periodo aggiunto dal comma 2 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, 
come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 
23-bis del citato art. 35 e il comma 307 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296.
(337)  Comma prima modificato dall'art. 10, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e poi 
abrogato dal comma 12 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203. 
(338)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. 
(339)  Comma aggiunto dall'art. 3, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e poi così 
modificato dal comma 406 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, 
gli artt. 7, 8 e 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289. 
(340)  Comma prima aggiunto dall'art. 3, L. 30 dicembre 1991, n. 413, poi 
sostituito dall'art. 62-quater, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, ed infine abrogato, 
a decorrere dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data 
del 31 dicembre 1995, dall'art. 3, comma 179, L. 28 dicembre 1995, n. 549. 
(341)  Comma aggiunto dall'art. 3, L. 30 dicembre 1991, n. 413. Vedi, anche, gli 
artt. 7, 8 e 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289. 
(342)  Comma aggiunto dall'art. 3, L. 30 dicembre 1991, n. 413. 
(343)  Vedi, anche, i commi 505 e 507 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. 
 





54-bis. Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni.
1. Avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, 
entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative 
all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle 
dichiarazioni presentate dai contribuenti. 
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle 
dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, 
l'amministrazione finanziaria provvede a: 
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella 
determinazione del volume d'affari e delle imposte; 
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle 
eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni; 
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei 
versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di 
acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli 
articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma. 
2-bis. Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche 
prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la 
tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai sensi 
dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 
1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 
14 ottobre 1999, n. 542, nonché dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 
405 (344). 
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto 
a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti 
dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un imposta o una maggiore 
imposta, l'esito della liquidazione è comunicato ai sensi e per gli effetti di 
cui al comma 6 dell'articolo 60 al contribuente, nonché per evitare la 
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti 
formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali 
dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei 
tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione 
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione 
(345). 
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo 
si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente (346). 



(344)  Vedi, anche, i commi 505 e 507 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. 
(345)  Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 e 
poi dal comma 1 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203. 
(346)  Aggiunto dall'art. 14, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
55. Accertamento induttivo.
Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio 
dell'imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all'accertamento 
dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità. 
In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono 
determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti 
o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i 
versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai 
sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 
33. 
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione reca 
le indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni e 
specificazioni ivi richieste, sempreché le indicazioni stesse non siano state 
regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della 
dichiarazione. Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle disposizioni 
dell'art. 54, anche nelle seguenti ipotesi: 
1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 
52, che il contribuente non ha tenuto, o ha rifiutato di esibire o ha comunque 
sottratto all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le altre 
scritture contabili obbligatorie a norma del primo comma dell'art. 2214 del 
codice civile e delle leggi in materia di imposte sui redditi, o anche soltanto 
alcuni di tali registri e scritture; 
2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso le 
fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha 
rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione, totalmente o per una 
parte rilevante, le fatture emesse; 
3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate 
ai sensi dell'art. 54, ovvero le irregolarità formali dei registri e delle altre 
scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono così gravi, 
numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità del contribuente 
(347). 
Se vi è pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio può procedere 
all'accertamento induttivo, per la frazione di anno solare già decorsa, senza 
attendere la scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale e con 
riferimento alle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33 (348) (349). 



(347)  Comma così modificato prima dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330 e 
poi dall'art. 14, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Vedi, anche, il comma 8 
dell'art. 33, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come sostituito dall'art. 2, comma 
10, L. 24 dicembre 2003, n. 350. 
(348)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. 
Vedi, anche, l'art. 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e i commi 505 e 507 dell'art. 
1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. 
(349)  La Corte costituzionale, con ordinanza 9-22 aprile 1997, n. 115 (Gazz. 
Uff. 30 aprile 1997, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 48, ultimo 
comma, e dell'art. 55, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
56. Notificazione e motivazione degli accertamenti.
Le rettifiche e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti, mediante 
avvisi motivati, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte 
sui redditi, da messi speciali autorizzati dagli uffici dell'imposta sul valore 
aggiunto o dai messi comunali. 
Negli avvisi relativi alle rettifiche di cui all'art. 54 devono essere indicati 
specificamente, a pena di nullità, gli errori, le omissioni e le false o 
inesatte indicazioni su cui è fondata la rettifica e i relativi elementi 
probatori. Per le omissioni e le inesattezze desunte in via presuntiva devono 
essere indicati i fatti certi che danno fondamento alla presunzione. 
Negli avvisi relativi agli accertamenti induttivi devono essere indicati, a pena 
di nullità, l'imponibile determinato dall'ufficio, l'aliquota o le aliquote e le 
detrazioni applicate e le ragioni per cui sono state ritenute applicabili le 
disposizioni del primo o del secondo comma dell'art. 55. 
Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 54 e al terzo comma dell'art. 55 
devono essere inoltre indicate, a pena di nullità, le ragioni di pericolo per la 
riscossione dell'imposta (350). 
La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni 
giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un 
altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere 
allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il 
contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le 
disposizioni di cui al presente comma (351). 



(350)  La Corte costituzionale, con ordinanza 10-17 dicembre 1997, n. 409 (Gazz. 
Uff. 24 dicembre 1997, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, 
sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. 
(351)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
57. Termine per gli accertamenti.
Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art. 54 e 
nel secondo comma dell'art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, 
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata 
presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza 
d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di 
notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro 
consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di 
decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta 
a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il 
sedicesimo giorno e la data di consegna (352). 
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento 
dell'imposta a norma del primo comma dell'art. 55 può essere notificato fino al 
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe 
dovuto essere presentata. 
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 
331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto 
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono 
raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la 
violazione (353).
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e 
gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la 
notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi 
elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, 
i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza 
dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto (354) (355). 



(352)  Periodo aggiunto dall'art. 10, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313. 
(353) Comma aggiunto dal comma 25 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, con 
i limiti di applicabilità indicati nel comma 26 dello stesso art. 37.
(354)  Per la proroga dei termini di cui al presente articolo vedi, anche, 
l'art. 57, comma 2, L. 30 dicembre 1991, n. 413, l'art. 9, L. 23 dicembre 1998, 
n. 448 e l'art. 10, L. 27 dicembre 2002, n. 289. 
(355) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-14 ottobre 2005, n. 390 (Gazz. 
Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
 





(giurisprudenza di legittimità)
58. Irrogazione delle sanzioni.
[In caso di violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto l'ufficio 
dell'imposta sul valore aggiunto procede alla irrogazione delle pene pecuniarie 
e delle soprattasse previste nel titolo terzo. 
Per le violazioni che danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta la 
irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso avviso di 
rettifica o di accertamento. 
Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta 
l'ufficio può provvedere in qualsiasi momento, con separati avvisi da notificare 
a norma del primo comma dell'art. 56, entro il 31 dicembre del quinto anno 
successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. 
La pena pecuniaria non può essere irrogata qualora nel termine di trenta giorni 
dalla data del verbale di constatazione della violazione sia stata versata 
all'ufficio una somma pari ad un sesto del massimo della pena; la pena 
pecuniaria irrogata contestualmente alla constatazione della violazione 
effettuata presso l'ufficio sarà considerata priva di effetto se il pagamento 
avviene nei termini e con le modalità sopra citate (356). 
Nelle ipotesi previste dall'art. 50 l'azione penale ha corso dopo che 
l'accertamento dell'imposta è divenuto definitivo e la prescrizione del reato è 
sospesa fino alla stessa data (357) (358)] (359). 



(356)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.L. 27 aprile 1990, n. 90. In 
relazione al precedente testo, la Corte costituzionale, con sentenza 11-25 
febbraio 1988, n. 207 (Gazz. Uff. 2 marzo 1988, n. 9 - Serie speciale), ha 
dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto comma dell'art. 58, nella 
parte in cui non prevedeva che anche il cessionario del bene, o il committente 
del servizio potesse beneficiare della conciliazione amministrativa versando 
all'ufficio finanziario una somma pari ad un sesto del massimo della pena 
pecuniaria prevista, nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto 
concernente la sanzione. 
(357)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. Con 
sentenza 27 aprile-12 maggio 1982, n. 89 (Gazz. Uff. 20 maggio 1982, n. 137), la 
Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 58 "nella parte in 
cui dispone che l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento è divenuto 
definitivo anche nel caso del reato indicato nel quarto comma dell'art. 50 dello 
stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 633". 
(358)  L'ultimo comma è stato abrogato dall'art. 13, D.L. 10 luglio 1982, n. 
429. Con sentenza 12-19 gennaio 1993, n. 5 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1993, n. 4 - 
Serie speciale), la Corte costituzionale, posto che detto comma ha conservato 
una residuale applicabilità ai reati commessi fino al 31 dicembre 1992, ha 
dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui stabilisce che la 
decisione della commissione tributaria, divenuta definitiva, fa stato nel 
processo penale per il reato previsto dall'art. 50, primo comma, dello stesso 
D.P.R. 633/1972. 
(359)  Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
59. Ricorsi.
Il contribuente può ricorrere contro i provvedimenti di rettifica, di 
accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al 
contenzioso tributario. 
La nullità degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni 
prescritte negli articoli 56 e 57, terzo comma, e in genere per difetto di 
motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado (360). 
I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare 
circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze 
(361). 



(360)  Comma così sostituito dall'art. 61, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 
(361)  Comma così sostituito dall'art. 61, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
60. Pagamento delle imposte accertate.
L'imposta o la maggiore imposta accertata dall'ufficio dell'imposta sul valore 
aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla 
notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica (362). 
[Se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento 
dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito: 
1) per un terzo dell'ammontare accertato dall'ufficio, nel termine stabilito nel 
primo comma (363); 
2) fino alla concorrenza della metà dell'ammontare accertato dalla commissione 
tributaria di primo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione, a norma 
del primo comma dell'art. 56, della liquidazione fatta dall'ufficio (364); 
3) fino alla concorrenza di due terzi dell'ammontare accertato dalla commissione 
tributaria di secondo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione della 
liquidazione fatta dall'ufficio (365); 
4) per l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della 
commissione centrale o alla sentenza della corte d'appello, entro sessanta 
giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall'ufficio] (366). 
[Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi 
calcolati al saggio indicato nell'art. 38-bis, con decorrenza dal sessantesimo 
giorno successivo alla scadenza del termine del 5 marzo dell'anno solare cui si 
riferisce l'accertamento o la rettifica. Gli interessi sono liquidati 
dall'ufficio e indicati nell'avviso di accertamento o di rettifica o negli 
avvisi relativi alle liquidazioni da notificare a norma del comma precedente e 
ricominciano a decorrere in caso di ritardo nei pagamenti (367)] (368). 
[Se l'imposta o la maggiore imposta accertata ai sensi dei numeri 2), 3) o 4) 
del secondo comma è inferiore a quella già pagata, il contribuente ha diritto al 
rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notificazione della 
decisione o della sentenza, che deve essere eseguita anche su richiesta del 
contribuente. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati al 
saggio indicato nell'art. 38-bis, con decorrenza dalla data del pagamento fatto 
dal contribuente] (369). 
[I pagamenti previsti nel presente articolo devono essere fatti all'ufficio 
dell'imposta sul valore aggiunto nei modi indicati nel quarto comma dell'art. 
38] (370). 
L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta 
direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e 
alla soprattassa di cui all'articolo 44. La stessa procedura deve intendersi 
applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di 
errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della 
dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente 
a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con 
applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o 
versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all'ufficio 
con le modalità di cui all'articolo 38, quarto comma (371). 
Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore 
imposta pagata in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti 
dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi (372). 



(362)  Vedi, anche, l'art. 6, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. 
(363)  Riguardo all'elevazione da "un terzo" a "la metà" dell'ammontare previsto 
nel presente numero, vedasi l'art. 5, comma 7, D.L. 27 aprile 1990, n. 90. 
(364)  Riguardo all'elevazione da "la metà" a "due terzi" dell'ammontare 
previsto nel presente numero vedasi l'art. 5, comma 7, D.L. 27 aprile 1990, n. 
90. 
(365)  Riguardo all'elevazione da "due terzi" a "tre quarti" dell'ammontare 
previsto dal presente numero vedasi l'art. 5, comma 7, D.L. 27 aprile 1990, n. 
90. 
(366)  Comma abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come 
modificato dall'art. 2, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193. 
(367)  Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330. 
(368)  Comma abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come 
modificato dall'art. 2, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193. 
(369)  Comma abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come 
modificato dall'art. 2, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193. 
(370)  Comma abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come 
modificato dall'art. 2, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193. 
(371)  Comma aggiunto dall'art. 10, D.L. 20 giugno 1996, n. 323. 
(372)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. 
Vedi, anche, l'art. 68, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 
 





60-bis. Solidarietà nel pagamento dell'imposta.
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta degli 
organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di 
frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 
3. 
2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a 
cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, 
soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente 
al pagamento della predetta imposta. 
3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente 
dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di 
eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di 
specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato 
pagamento dell'imposta (373). 



(373)  Articolo aggiunto dal comma 386 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. 
Vedi, anche, il D.M. 22 dicembre 2005 e il Provv. 21 dicembre 2006. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
61. Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse.
[Le pene pecuniarie e le soprattasse irrogate dagli uffici dell'imposta sul 
valore aggiunto devono essere pagate nei modi indicati nel quarto comma 
dell'art. 38, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di rettifica 
o di accertamento con il quale sono state irrogate o del separato avviso di cui 
al terzo comma dell'art. 58 (374). Se è proposto ricorso contro la rettifica o 
l'accertamento o contro il separato provvedimento di irrogazione, il pagamento 
deve essere eseguito entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione 
della commissione centrale o della sentenza della corte d'appello o dell'ultima 
decisione non impugnata (375). 
In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi calcolati al saggio 
indicato nell'art. 38-bis, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo 
alla notificazione dell'avviso o della sentenza o decisione definitiva (376)] 
(377). 



(374)  L'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha abrogato il primo periodo 
del primo comma, limitatamente alle parole "o del separato avviso di cui al 
terzo comma dell'art. 58". 
(375)  Periodo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 
(376)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. 
(377)  Articolo abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come 
modificato dall'art. 2, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
62. Riscossione coattiva e privilegi.
Se il contribuente non esegue il pagamento dell'imposta, delle pene pecuniarie e 
delle soprattasse nel termine stabilito l'ufficio dell'imposta sul valore 
aggiunto notifica ingiunzione di pagamento contenente l'ordine di pagare entro 
trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi. L'ingiunzione è vidimata e resa 
esecutiva dal pretore nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, qualunque sia 
la somma dovuta, ed è notificata a norma del primo comma dell'art. 56. 
Se entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione il contribuente non 
esegue il pagamento si procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni 
degli articoli da 5 a 29 e 31 del T.U. approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639 
(378). 
I crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute 
ai sensi del presente decreto hanno privilegio generale sui beni mobili del 
debitore con grado successivo a quello indicato al n. 15) dell'art. 2778 del 
codice civile. In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti 
sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza 
rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e 
secondo comma dell'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (379). 
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso che il 
contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente rimborsategli. 
Per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal committente ai 
sensi dell'art. 41 lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli articoli 2758 
e 2772 del codice civile, sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto 
della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il grado 
rispettivamente indicato al n. 5) dell'art. 2778 e al n. 4) dell'articolo 2780 
del codice civile (380). 
[Per il recupero dei crediti sorti negli Stati membri delle Comunità europee in 
materia di imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni contenute 
negli articoli 346-bis, 346-ter, 346-quater e 346-quinquies del testo unico 
delle norme legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sostituita alla competenza degli uffici 
doganali quella degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per il recupero 
dei crediti non connessi ad operazioni doganali] (381). 
[Il Ministro delle finanze può, con decreto, stabilire che taluni compiti degli 
uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, inerenti all'attuazione 
della mutua assistenza amministrativa per il recupero dei crediti sorti in 
materia di imposta sul valore aggiunto, siano devoluti all'ufficio centrale 
previsto dal secondo comma del citato articolo 346-quinquies] (382). 



(378)  L'art. 130, comma 2, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del 
servizio centrale della riscossione, ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 
1990, data di entrata in funzione del servizio stesso, tutte le disposizioni che 
regolano la riscossione coattiva mediante rinvio al R.D. n. 639 del 1910. 
A decorrere dalla predetta data, la riscossione coattiva delle tasse e delle 
imposte indirette è affidata ai concessionari del servizio della riscossione, ai 
sensi dell'art. 67 del citato D.P.R. n. 43 del 1988 e delle disposizioni 
integrative di detta norma, di cui al D.M. 28 dicembre 1989. 
(379)  Il citato art. 66 della L. 30 aprile 1969, n. 153, è stato abrogato 
dall'art. 16, L. 29 luglio 1975, n. 426, che ha apportato modifiche al codice 
civile. Trattasi dei crediti per retribuzioni e provvigioni, dei crediti dei 
coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese 
artigiane, aventi privilegio generale sui mobili, attualmente indicati dall'art. 
2751-bis del codice civile. 
(380)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. 
(381)  Comma aggiunto dall'articolo unico, L. 19 gennaio 1985, n. 3 (Gazz. Uff. 
24 gennaio 1985, n. 20) e, successivamente, abrogato dall'art. 11, D.Lgs. 9 
aprile 2003, n. 69. Per le norme di esecuzione, vedi il D.M. 25 agosto 1986. 
(382)  Comma aggiunto dall'articolo unico, L. 19 gennaio 1985, n. 3 (Gazz. Uff. 
24 gennaio 1985, n. 20) e, successivamente, abrogato dall'art. 11, D.Lgs. 9 
aprile 2003, n. 69. Per le norme di esecuzione, vedi il D.M. 25 agosto 1986. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
63. Collaborazione della guardia di finanza.
La Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto 
per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini 
dell'accertamento della imposta e per la repressione delle violazioni del 
presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, 
secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 51 e 52, alle operazioni 
ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. 
Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere 
concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, 
utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti, 
direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio 
dei poteri di polizia giudiziaria (383). 
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di finanza con 
quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi 
in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione generale 
delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e il Comando generale della 
guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli 
ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali. 
Gli uffici finanziari e i comandi della guardia di finanza, per evitare la 
reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi 
reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese. 
L'ufficio o il comando che riceva la comunicazione può richiedere all'organo che 
sta eseguendo l'ispezione o la verifica, l'esecuzione di determinati controlli e 
l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell'accertamento (384) 
(385). 



(383)  Comma prima sostituito dall'art. 7, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. 
Uff. 23 luglio 1982, n. 201), entrato in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione e poi così modificato dall'art. 5, D.L. 3 maggio 1991, 
n. 143, dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e dall'art. 23, D.Lgs. 10 
marzo 2000, n. 74. 
(384)  Vedi, anche, il comma 382 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. 
(385)  La Corte costituzionale, con ordinanza 26 marzo - 10 aprile 2003, n. 119 
(Gazz. Uff. 16 aprile 2003, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 
63 sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione. 
 





64. Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte di 
fabbricazione.
Gli uffici doganali eseguono i controlli necessari per l'accertamento delle 
violazioni di cui al quinto comma dell'art. 46 e ne riferiscono ai competenti 
uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Per le controversie relative alla 
qualità e quantità dei beni si applicano le disposizioni della legge doganale 
(386). 
Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione cooperano con gli uffici 
dell'imposta sul valore aggiunto per l'accertamento dell'imposta dovuta dalle 
imprese i cui depositi e stabilimenti sono sottoposti alla vigilanza degli 
uffici stessi. 



(386)  Comma così modificato, a decorrere dal 1° aprile 1979, dall'art. 9, 
D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, e poi così sostituito dall'art. 22, D.P.R. 30 
dicembre 1980, n. 897. 
 





65. Obblighi dell'amministrazione finanziaria.
L'amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità 
competenti degli Stati membri della Comunità economica europea, delle 
informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell'imposta sul 
valore aggiunto. Essa, a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio 
dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati 
membri. 
L'amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da 
fornire alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per 
l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto (387). 



(387)  Articolo prima soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 1975, dall'art. 1, 
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, e poi nuovamente inserito dall'art. 2, D.P.R. 5 
giugno 1982, n. 506 (Gazz. Uff. 6 agosto 1982, n. 215), entrato in vigore il 
giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 
 





66. Segreto d'ufficio.
Gli impiegati della amministrazione finanziaria e gli ufficiali e agenti della 
guardia di finanza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda i dati e 
le notizie di cui vengono a conoscenza nell'adempimento dei compiti e 
nell'esercizio dei poteri previsti dal presente decreto. 
Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte 
dell'Amministrazione finanziaria alle competenti autorità degli Stati membri 
della Comunità economica europea delle informazioni atte a permettere il 
corretto accertamento dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della 
direttiva 2003/93/CE e del regolamento (CE) n. 1798/2003 (388). 



(388)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 5 giugno 1982, n. 506 (Gazz. Uff. 6 
agosto 1982, n. 215), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione, e poi così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 19 settembre 2005, n. 
215. 
 





66-bis. Pubblicazione degli elenchi di contribuenti.
Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di elenchi di 
contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ha 
proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli articoli 54 e 55. Sono 
ricompresi nell'elenco solo quei contribuenti che non hanno presentato la 
dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un'imposta 
inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o 
rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante. Negli elenchi deve 
essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e deve 
essere indicato, in caso di rettifica, anche il volume di affari dichiarato dai 
contribuenti (389). 
Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto formano e pubblicano annualmente per 
ciascuna provincia compresa nella propria circoscrizione un elenco nominativo 
dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale ai fini 
dell'imposta sul valore aggiunto, con la specificazione, per ognuno, del volume 
di affari. Gli elenchi sono in ogni caso depositati per la durata di un anno, ai 
fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso l'ufficio che ha 
proceduto alla loro formazione, sia presso i comuni interessati. Per la 
consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 (390). 
[La pubblicazione dell'elenco di cui al comma precedente avviene mediante 
deposito per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di 
chiunque, sia presso l'ufficio che ha proceduto alla loro formazione sia presso 
i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di 
cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648] (391). 
Gli stessi uffici pubblicano, inoltre, un elenco cronologico contenente i 
nominativi dei contribuenti che hanno richiesto i rimborsi dell'imposta sul 
valore aggiunto e di quelli che li hanno ottenuti (392). 



(389)  I primi due periodi così sostituiscono l'originario primo periodo per 
effetto dell'art. 20, L. 30 dicembre 1991, n. 413. 
(390)  Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall'art. 20, L. 30 dicembre 
1991, n. 413. 
(391)  Comma abrogato dall'art. 20, L. 30 dicembre 1991, n. 413. 
(392)  Articolo aggiunto dall'art. 23, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897. L'ultimo 
comma è stato così sostituito dall'art. 20, L. 30 dicembre 1991, n. 413. 
 





TITOLO V 
Importazioni 
67. Importazioni.
1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni 
introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori 
non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in 
libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano 
provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma 
dell'articolo 7, primo comma, lettera b): 
a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento 
dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato 
membro della Comunità economica europea (393); 
b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2, lettera b), 
del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985; 
c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad 
essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della 
Comunità economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di 
importazione; 
d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte 
Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare; 
e) [le operazioni di estrazione dai depositi non doganali autorizzati per 
immissione in consumo dei beni di cui alla lettera a)] (394). 
2. Sono altresì soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a scarico 
di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di 
reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima 
(395). 



(393)  Lettera così modificata dall'art. 1, L. 18 febbraio 1997, n. 28. 
(394)  Lettera abrogata dall'art. 1, L. 18 febbraio 1997, n. 28. 
(395)  Articolo così sostituito prima dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 
24, e poi dall'art. 57, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
68. Importazioni non soggette all'imposta.
Non sono soggette all'imposta: 
a) le importazioni di beni indicati nel primo comma, lettera c) dell'art. 8, 
nell'art. 8-bis, nonché nel secondo comma dell'art. 9, limitatamente 
all'ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo, sempreché 
ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli (396); 
b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente 
contrassegnati (397); 
c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente 
dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'articolo 72. Per le operazioni 
concernenti l'oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), 
l'esenzione si applica allorché i requisiti ivi indicati risultino da conforme 
attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua 
l'operazione (398); 
c-bis) [le importazioni di beni indicati nell'ottavo e nel nono comma 
dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori] 
(399); 
d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso 
soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la 
franchigia doganale; 
e) ... (400); 
f) la importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni 
riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, 
beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quella 
di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o 
catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996; 
g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l), dell'articolo 
2 (401); 
g-bis) le importazioni di gas mediante sistemi di gas naturale e le importazioni 
di energia elettrica mediante sistemi di energia elettrica (402) (403). 



(396)  Lettera così sostituita dall'art. 6, D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954. 
Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 29 dicembre 1983, n. 746. 
(397)  Lettera così sostituita prima dall'art. 31, L. 29 dicembre 1990, n. 428 e 
poi dall'art. 3, L. 17 gennaio 2000, n. 7. Vedi, anche, il comma 11 del suddetto 
art. 3. 
(398)  Lettera così sostituita dall'art. 3, L. 17 gennaio 2000, n. 7. Vedi, 
anche, il comma 11 dello stesso art. 3. 
(399)  Lettera aggiunta dall'art. 41, L. 21 novembre 2000, n. 342 e poi 
soppressa dal comma 1 dell'art. 35, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 
(400)  Lettera abrogata dall'art. 57, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(401)  Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 22 dicembre 1980, n. 889. 
(402)  Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 15 dicembre 2005, n. 294. 
(403)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. 
 





69. Determinazione dell'imposta.
L'imposta è commisurata, con le aliquote indicate nell'articolo 16, al valore 
dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, 
aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta 
sul valore aggiunto, nonché dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo 
di destinazione all'interno del territorio della Comunità che figura sul 
documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio 
medesimo. Per i supporti informatici, contenenti programmi per elaborare 
prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati 
e delle istruzioni in essi contenuti (404). Per i beni che prima dello 
sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o più cessioni, la base 
imponibile è costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione (405) (406). 
Fatti salvi i casi di applicazione dell'articolo 68, lettera c), per i beni 
nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione 
prevista negli articoli 207 e 208 del testo unico approvato con D.P.R. 23 
gennaio 1973, n. 43, e l'esenzione prevista nell'articolo 209 dello stesso testo 
unico si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, soltanto se i beni 
vengono reimportati dal soggetto che li aveva esportati o da un terzo per conto 
del medesimo e se lo scarico della temporanea esportazione avviene per identità 
(407). 



(404)  Periodo aggiunto dall'art. 12, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41. 
(405)  Periodo aggiunto dall'art. 22, D.L. 2 marzo 1989, n. 69. 
(406)  Comma così modificato dall'art. 1, L. 18 febbraio 1997, n. 28. 
(407)  Articolo così sostituito prima dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 
24, e poi dall'art. 24, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
70. Applicazione dell'imposta.
L'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per 
ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le 
sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine. 
Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta, di cui alla lettera 
c) dell'art. 8, all'importatore che attesti falsamente di trovarsi nelle 
condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefìci oltre 
i limiti consentiti si applica la pena pecuniaria di cui al terzo comma 
dell'art. 46, salvo che il fatto costituisca reato a norma della legge doganale 
(408). 
L'imposta dovuta per l'introduzione dei beni nello Stato tramite il servizio 
postale deve essere assolta secondo le modalità stabilite con apposito decreto 
del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni (409). 
L'imposta assolta per l'importazione di beni da parte di enti, associazioni ed 
altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, può essere richiesta a 
rimborso secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro delle 
finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della 
Comunità economica europea. Il rimborso è eseguito a condizione che venga 
fornita la prova che l'acquisizione intracomunitaria di detti beni è stata 
assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione (410). 
Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di 
purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel 
territorio dello Stato l'imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione 
doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a norma delle 
disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere 
annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri 
di cui agli articoli 23 o 24 nonché, agli effetti della detrazione, nel registro 
di cui all'articolo 25 (411). 
Alle importazioni di beni indicati nel settimo e nell'ottavo comma dell'articolo 
74, concernente disposizioni relative a particolari settori, si applicano le 
disposizioni di cui al comma precedente (412). 



(408)  L'art. 3, comma 3, D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, ha abrogato le 
disposizioni del presente comma relative alla falsa attestazione. Vedi, ora, 
quanto dispone l'art. 2 del citato decreto-legge. 
(409)  Articolo prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, e 
poi così sostituito dall'art. 25, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897. 
(410)  Comma aggiunto dall'art. 57, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(411)  Comma aggiunto dall'art. 3, L. 17 gennaio 2000, n. 7. 
(412)  Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 35, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, 
come modificato dalla relativa legge di conversione. 
 





TITOLO VI 
Disposizioni varie 
(giurisprudenza di legittimità)
71. Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San 
Marino.
Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite 
mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città 
del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici 
richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930, e in 
quello della Repubblica di San Marino, ed ai servizi connessi, secondo modalità 
da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze (413) in 
base ad accordi con i detti Stati (414). 
Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato 
della Città del Vaticano, comprese le aree di cui al primo comma, e dalla 
Repubblica di San Marino i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne è 
effettuata l'introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento 
dell'imposta sul valore aggiunto a norma del terzo comma dell'art. 17 (415). 
Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, 
l'imposta sul valore aggiunto sarà assunta in deposito dalla dogana e rimborsata 
al detto Stato successivamente all'introduzione dei beni stessi nel suo 
territorio, secondo modalità da stabilire con il decreto previsto dal primo 
comma. 



(413)  Per quanto riguarda S. Marino, vedi, da ultimo, il D.M. 24 dicembre 1993. 

(414)  Comma così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 1975, dall'art. 1, 
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687. Vedi, inoltre, l'art. 2, D.P.R. 2 luglio 1975, 
n. 268. 
(415)  Comma così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 1975, dall'art. 1, 
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687. Vedi, inoltre, l'art. 2, D.P.R. 2 luglio 1975, 
n. 268. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
72. Trattati e accordi internazionali.
Le agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali relativamente alle 
imposte sulla cifra di affari valgono agli effetti dell'imposta sul valore 
aggiunto. 
Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di beni e le prestazioni 
di servizi non soggette all'imposta ai sensi del primo comma sono equiparate 
alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 (416). 
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle cessioni di beni e 
alle prestazioni di servizi effettuate: 
1) alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale 
tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità 
riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e 
consolari italiani (417); 
2) ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari 
internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in esecuzione del 
trattato del Nord-Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni 
istituzionali, nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto 
dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato (418); 
3) alle Comunità europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, 
anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e 
di associazione conclusi con le dette Comunità, nei limiti per questi ultimi 
della partecipazione della Comunità stessa; 
4) all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue istituzioni specializzate 
nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali; 
5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese 
nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali (419). 
Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione per gli enti 
indicati ai numeri 1), 3), 4) e 5) allorché le cessioni di beni e le prestazioni 
di servizi siano di importo superiore a lire cinquecentomila (420); per gli enti 
indicati nel numero 1), tuttavia, le disposizioni non si applicano alle 
operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorché il 
relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto 
limite di lire cinquecentomila non si applica alle cessioni di prodotti soggetti 
ad accisa, per le quali la non imponibilità all'imposta sul valore aggiunto 
opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa 
l'esenzione dai diritti di accisa (421). 



(416)  Comma così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 1975, dall'art. 1, 
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687. Vedi, inoltre, l'art. 2, D.P.R. 2 luglio 1975, 
n. 268. 
(417)  Numero prima modificato dall'art. 10, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e poi 
così sostituito dall'art. 1, L. 3 agosto 1998, n. 296. 
(418)  Vedi, anche, l'art. 66, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(419)  Gli attuali commi terzo e quarto così sostituiscono, a decorrere dal 1° 
gennaio 1975, l'originario comma terzo per effetto dell'art. 1, D.P.R. 23 
dicembre 1974, n. 687. Inoltre, il n. 5 del terzo comma è stato così sostituito 
dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417. Il quarto comma è stato, da ultimo, 
così sostituito dall'art. 13, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 e così integrato di 
un periodo dall'art. 10, D.L. 20 giugno 1996, n. 323. 
(420)  Originariamente l'importo era fissato in lire 500.000 ed era stato 
successivamente ridotto a lire 100.000 dall'art. 3, D.P.R. 2 luglio 1975, n. 
288. L'importo in questione è stato poi fissato in lire 500.000 dall'art. 10, 
D.L. 20 giugno 1996, n. 323. 
(421)  Gli attuali commi terzo e quarto così sostituiscono, a decorrere dal 1° 
gennaio 1975, l'originario comma terzo per effetto dell'art. 1, D.P.R. 23 
dicembre 1974, n. 687. Inoltre, il n. 5 del terzo comma è stato così sostituito 
dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417. Il quarto comma è stato, da ultimo, 
così sostituito dall'art. 13, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 e così integrato di 
un periodo dall'art. 10, D.L. 20 giugno 1996, n. 323. 
 





73. Modalità e termini speciali.
Il Ministro delle finanze, con propri decreti, può determinare le modalità ed i 
termini: 
a) per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o 
per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla 
stessa impresa in diversi settori di attività e ad operazioni effettuate a mezzo 
di sedi secondarie od altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35 e di 
commissionari, nonché per la registrazione dei relativi acquisti (422); 
b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a 
contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all'art. 15, 
n. 4), non restituiti in conformità alle pattuizioni contrattuali e a cessioni 
di beni il cui prezzo è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data 
di effettuazione della operazione; 
c) per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture 
relative a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e 
professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa 
l'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del presente decreto; 
d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte dei contribuenti 
che utilizzano macchine elettro-contabili, fermo restando l'obbligo di tenere 
conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche, di tutte le 
operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e 
liquidazioni stesse si riferiscono; 
e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni 
periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia 
elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive (423). 
Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere determinate le 
formalità che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione 
dell'imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione 
gratuita di beni invenduti previste da disposizioni legislative, usi commerciali 
o clausole contrattuali. [Per determinate categorie di beni, contenuti in 
recipienti, imballaggi e simili per la diretta vendita al consumo, potrà essere 
disposta l'applicazione di contrassegni di Stato atti a garantire il pagamento 
dell'imposta] (424). 
Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le 
relative modalità, che le dichiarazioni delle società controllate siano 
presentate dall'ente o società controllante all'ufficio del proprio domicilio 
fiscale e che i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 siano fatti 
all'ufficio stesso per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società 
controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili. 
Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente o società controllante, devono 
essere presentate anche agli uffici del domicilio fiscale delle società 
controllate, fermi restando gli altri obblighi e le responsabilità delle società 
stesse. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute 
dall'altra per oltre la metà fin dall'inizio dell'anno solare precedente (425) 
(426). 



(422)  Vedi, anche, il D.M. 30 luglio 1999, n. 340. 
(423)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24 
ottobre 2000, n. 370 e il D.M. 12 febbraio 2004, n. 75. 
(424)  Comma così sostituito dall'art. 22, D.L. 2 marzo 1989, n. 69. L'ultimo 
periodo è stato abrogato dall'art. 4, D.P.R. 7 febbraio 2000, n. 48. Vedi, 
anche, l'art. 3, L. 2 maggio 1976, n. 160, il D.M. 27 agosto 1976 e il D.M. 4 
maggio 1981. 
(425)  Vedi, anche, il Provv. 7 agosto 2002. 
(426)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. 
Vedi, anche, l'art. 8, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, come modificato dall'art. 
11, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. 
 





73-bis. Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti.
Il Ministro delle finanze con propri decreti può stabilire l'obbligo della 
individuazione, mediante apposizione di contrassegni ed etichette, di taluni 
prodotti appartenenti alle seguenti categorie: 
1) prodotti tessili di cui alla L. 26 novembre 1973, n. 883, nonché indumenti in 
pelle o pellicceria anche artificiali; 
2) apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione, apparecchi 
per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini, apparecchi 
del settore cine-foto-ottico, nonché talune relative parti e pezzi staccati; 
3) dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici (427). 
L'obbligo deve essere adempiuto dal produttore o dall'importatore ovvero da chi 
effettua acquisti intracomunitari anteriormente a qualsiasi atto di 
commercializzazione. Dal contrassegno o dall'etichetta devono risultare, per i 
prodotti indicati al n. 1), eventualmente anche in aggiunta ai dati richiesti 
dalla L. 26 novembre 1973, n. 883, il numero di partita IVA del soggetto 
obbligato e la identificazione merceologica del prodotto in base alla voce di 
tariffa doganale e, in caso di sottovoci, anche al numero di codice statistico; 
per i prodotti indicati al n. 2), oltre al numero di partita IVA del soggetto 
obbligato, il numero progressivo attribuito al prodotto. Con gli stessi decreti 
sono stabilite le caratteristiche, le modalità e i termini dell'apposizione, 
anche mediante idonee apparecchiature, del contrassegno e della etichetta nonché 
i relativi controlli. Possono essere altresì prescritte modalità per assicurare 
il raffronto delle indicazioni contenute nei contrassegni e nelle etichette con 
i documenti accompagnatori delle merci viaggianti e gli altri documenti 
commerciali e fiscali (428) (429). 
Con successivi decreti le disposizioni di cui al precedente comma possono essere 
estese anche a prodotti confezionati in tessuto o in pelle, anche artificiali, 
diversi dagli indumenti. 
[Ai produttori o importatori ovvero agli acquirenti intracomunitari che 
consegnano o spediscono, anche a titolo non traslativo ma per la vendita, 
prodotti di cui ai precedenti commi sprovvisti di contrassegno o etichetta 
ovvero con contrassegno o etichetta privi del numero di partita IVA o dei dati 
di identificazione del prodotto o del numero progressivo o con la loro 
indicazione incompleta o inesatta, si applica la sanzione di cui alla prima 
parte del primo comma dell'art. 41. La stessa sanzione si applica ai soggetti 
che ricevono, nell'esercizio di impresa, prodotti privi di contrassegno o 
etichetta ovvero con contrassegno o etichetta mancante dei detti elementi. La 
sanzione è ridotta ad un quarto se per la relativa cessione è stata emessa 
fattura (430)] (431). 
[Per ogni altra violazione alle disposizioni di cui ai decreti previsti dai 
commi primo e secondo si applica la pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 
1.000.000 (432)] (433). 



(427)  Numero aggiunto dall'art. 7, D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954. 
(428)  Comma così modificato dall'art. 57, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(429)  Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 
Successivamente l'art. 1, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, nel modificare il 
suddetto articolo 16, ha cancellato il riferimento relativo all'abrogazione del 
secondo comma del presente art. 73-bis, che pertanto torna nuovamente in vigore. 

(430)  Comma così modificato dall'art. 57, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(431)  Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 
Successivamente l'art. 1, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, nel modificare il 
suddetto articolo 16, ha cancellato il riferimento relativo all'abrogazione del 
secondo comma del presente art. 73-bis, che pertanto torna nuovamente in vigore. 

(432)  Articolo aggiunto dall'art. 26, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897. La 
misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, primo comma, D.L. 
30 settembre 1989, n. 332. 
(433)  Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 
Successivamente l'art. 1, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, nel modificare il 
suddetto articolo 16, ha cancellato il riferimento relativo all'abrogazione del 
secondo comma del presente art. 73-bis, che pertanto torna nuovamente in vigore. 

 





(giurisprudenza di legittimità)
74. Disposizioni relative a particolari settori.
In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta è dovuta: 
a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati 
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le 
rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del 
prezzo di vendita al pubblico (434); 
b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle 
consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, 
sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei 
confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi 
di provenienza comunitaria (435). L'imposta concorre a formare la percentuale di 
cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 
aprile 1948, n. 525; 
c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi 
supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di 
vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta può 
applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a 
titolo di forfettizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per 
cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e 
quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici 
si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della 
legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti 
integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri 
supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica 
confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che 
i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti 
integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione 
stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con 
l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al primo periodo 
della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici 
ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con 
prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, 
anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al 
cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene 
ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al 
dieci per cento del prezzo o dell'intera confezione, l'imposta si applica con 
l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per 
avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, 
per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle 
copie vendute, secondo le modalità previste dalla predetta legge. Non si 
considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il 
contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli 
pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 
15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, 
presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto (436); 
d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, 
nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di 
telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della 
concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del 
corrispettivo dovuto dall'utente (437); 
e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti 
di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone dall'esercente 
l'attività di trasporto e per la vendita al pubblico di documenti di sosta 
relativi ai parcheggi veicolari dall'esercente l'attività di gestione 
dell'autoparcheggio (438); 
e-bis) ... (439). 
Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente comma sono 
equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non 
imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2. 
Le modalità ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi 
precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze (440). 
Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di 
uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei 
corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con 
decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di 
cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente. La 
stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di 
distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di 
cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. 
Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 per le liquidazioni ed i 
versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di 
carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo 
sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti 
con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo 
comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma. Per le prestazioni di 
servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei 
confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine 
di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più 
operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto 
dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi 
dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il 
trimestre solare successivo a quello di emissione (441). 
Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il 
pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del 
bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il 
subfornitore può effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si 
dia luogo all'applicazione di interessi (442). 
Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa 
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, 
l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli 
intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima. 
La detrazione di cui all'articolo 19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta 
per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio 
delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di 
sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di 
trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa 
stessa, l'imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione è 
forfettizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione 
ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa 
televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attività 
incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che 
per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti 
di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni 
pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e 
dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si 
applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole 
imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi 
ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all'articolo 17 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in 
relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed 
all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando 
non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio (443) (444). 
[Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi 
pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 
aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 aprile 
1953, n. 342, l'imposta, compresa quella sulle operazioni riguardanti la 
raccolta delle giuocate, è compresa nella imposta unica di cui alla legge 22 
dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni. Conseguentemente le cessioni 
di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle dette operazioni 
sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione] 
(445). 
Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi 
lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, 
di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti 
beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o 
sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto 
e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta è tenuto 
il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La 
fattura, emessa dal cedente senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle 
disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma 
di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con 
l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel 
registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche 
successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con 
riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è 
annotato anche nel registro di cui all'articolo 25. Agli effetti della 
limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono 
considerate operazioni imponibili. Le disposizioni di cui al presente comma si 
applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle 
seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003: 
a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 
72.01); 
b) ferro-leghe (v.d. 72.02); 
c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri 
prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza 
minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03); 
d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di 
acciaio (v.d. 72.05) (446). 
Le disposizioni del precedemte comma si applicano anche per le cessioni di 
rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei 
semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguente voci della tariffa 
doganale comune vigente al 31 dicembre 1996; 
a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03); 
b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02); 
c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01); 
d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01); 
e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01); 
e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01) (447); 
e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 
7408.11) (448); 
e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri 
(vergella) (v.d. 7605.11) (449); 
e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri 
(vergella) (v.d. 7605.21) (450); 
e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21) (451); 
[Le disposizioni dell'ottavo comma si applicano, per i prodotti ivi considerati, 
sotto la responsabilità del cedente e sempreché nell'anno solare precedente 
l'ammontare delle relative cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori 
dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire] (452). 
[I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui all'ottavo comma sono esonerati 
dagli obblighi di cui al titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai 
sensi dell'articolo 39, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti 
e alle importazioni, nonché le fatture relative alle cessioni effettuate, 
all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni 
nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento senza 
diritto a detrazione. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la 
successiva rivendita se hanno realizzato cessioni per un importo superiore a 150 
milioni di lire nell'anno precedente possono optare per l'applicazione dell'IVA 
nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione all'ufficio nella 
dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente all'opzione deve essere 
presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto una garanzia, nelle 
forme di cui all'articolo 38-bis, primo comma, pari all'importo derivante 
dall'applicazione dell'aliquota ordinaria sull'ammontare di lire due miliardi. I 
raccoglitori e i rivenditori dotati di sede fissa, che effettuano sia cessioni 
di beni di cui all'ottavo comma che cessioni di beni di cui al nono comma, 
applicano le disposizioni di cui al nono comma. Nei confronti dei raccoglitori e 
dei rivenditori di beni di cui al nono comma, non dotati di sede fissa, si 
applicano le disposizioni del primo periodo] (453). 
[Per le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per l'esercizio 
dell'attività e quelli propri, comunque effettuate da esercenti agenzie di 
vendita all'asta, anche in esecuzione di rapporti di commissione o di 
rappresentanza di soggetti non operanti nell'esercizio di impresa o di arti e 
professioni, la base imponibile è costituita dal 15 per cento del prezzo di 
vendita. L'imposta afferente l'importazione o l'acquisto intracomunitario dei 
beni destinati alla vendita non è detraibile. Gli esercenti le dette agenzie, al 
fine di escludere le presunzioni di cui all'articolo 53, devono annotare in 
apposito registro, tenuto in conformità all'articolo 39, anche i beni ad essi 
consegnati dai soggetti di cui sopra, indicandone gli elementi identificativi, 
la data ed il titolo di consegna dei beni, nonché il prezzo di vendita degli 
stessi] (454). 
Nelle operazioni indicate nel primo comma, lettere a), b) e c) non sono comprese 
le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative (455). 



(434)  Lettera così sostituita dall'art. 20, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793. 
(435)  Periodo aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(436)  La lettera c) è stata sostituita dall'art. 70, L. 30 dicembre 1991, n. 
413, modificata dall'art. 3, comma 119, L. 28 dicembre 1995, n. 549, dall'art. 
2, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, dall'art. 2, D.L. 11 marzo 1997, n. 50, 
sostituita dall'art. 6, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, e, da ultimo, così 
modificata dall'art. 1, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la decorrenza indicata 
nell'art. 7 dello stesso decreto, dall'art. 6, L. 13 maggio 1999, n. 133, e dal 
comma 75 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448. 
(437)  Lettera così sostituita prima dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e 
poi dall'art. 8, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313. 
(438)  Lettera così modificata dall'art. 8, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313. 
(439)  Lettera aggiunta dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, e poi 
abrogata dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(440)  In attuazione di quanto disposto nel presente comma vedi il D.M. 24 
ottobre 2000, n. 366. 
(441)  Gli attuali secondo, terzo e quarto periodo così sostituiscono il secondo 
ed il terzo periodo per effetto dell'art. 3, D.L. 28 giugno 1995, n. 250. Il 
secondo periodo era stato aggiunto dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, e 
il terzo periodo era stato aggiunto dall'art. 66, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
Successivamente l'ultimo periodo è stato sostituito con gli attuali ultimi due 
periodi dall'art. 5, L. 8 maggio 1998, n. 146, come sostituito dall'art. 1-bis, 
D.L. 12 giugno 1998, n. 181. 
(442)  Comma aggiunto dall'art. 8, L. 18 giugno 1998, n. 192. Vedi, anche, il 
comma 2 dell'art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata 
nell'art. 22 dello stesso decreto. 
(443)  Comma da ultimo così sostituito dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 1993, n. 
557, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, dall'art. 7, 
D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313 e dall'art. 17, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, 
con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto. Vedi, anche, 
quanto disposto dall'art. 11 del suddetto decreto n. 313. 
(444)  Articolo così sostituito dall'art 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. 
(445)  Comma aggiunto dall'art. 63, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e poi abrogato 
dall'art. 30, comma 1, lettera b), L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(446)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, e poi 
sostituito dall'art. 2, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Detto comma è stato poi 
modificato dall'art. 21, L. 27 dicembre 1997, n. 449 ed infine così sostituito 
dall'art. 35, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa 
legge di conversione. 
(447)  Comma così modificato dall'art. 21, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(448)  Lettera aggiunta dall'art. 31, comma 1, lettera b), L. 23 dicembre 2000, 
n. 388. 
(449)  Lettera aggiunta dall'art. 31, comma 1, lettera b), L. 23 dicembre 2000, 
n. 388. 
(450)  Lettera aggiunta dall'art. 31, comma 1, lettera b), L. 23 dicembre 2000, 
n. 388. 
(451)  Lettera aggiunta dall'art. 35, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come 
modificato dalla relativa legge di conversione. 
(452)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione, poi sostituito dall'art. 21, L. 
27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 41, L. 21 novembre 2000, n. 342 ed infine 
abrogato dall'art. 35, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla 
relativa legge di conversione. 
(453)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, poi sostituito 
dall'art. 21, L. 27 dicembre 1997, n. 449, modificato dall'art. 1, D.Lgs. 23 
marzo 1998, n. 56, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto, 
così sostituito dall'art. 41, L. 21 novembre 2000, n. 342 ed infine abrogato dal 
comma 1 dell'art. 35, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla 
relativa legge di conversione. 
(454)  Comma aggiunto dall'art. 11, L. 30 dicembre 1991, n. 413, poi modificato 
dall'art. 57, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, ed infine abrogato dall'art. 45, L. 
21 novembre 2000, n. 342. Le disposizioni contenute nel suddetto art. 45 si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 31, comma 4, L. 23 
dicembre 2000, n. 388. 
(455)  Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
74-bis. Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa.
Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di 
liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e 
registrazione, sempreché i relativi termini non siano ancora scaduti, devono 
essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi 
dalla nomina. [Entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione 
relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreché il relativo 
termine non sia ancora scaduto, nonché apposita dichiarazione con le indicazioni 
e gli allegati di cui agli articoli 28 e 29, relativamente alle operazioni 
registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di 
fallimento, o di liquidazione coatta amministrativa, e ai sensi del presente 
comma] (456). 
Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento o 
all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal 
presente decreto, anche se è stato disposto l'esercizio provvisorio, devono 
essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono 
essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni 
e le liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 devono essere eseguite 
solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili (457). 

In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 38-bis, i rimborsi 
previsti nell'articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di 
fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono 
eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non 
superiore a lire cinquecento milioni (458). 



(456)  Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417. 
Successivamente l'art. 11, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 ha disposto che il 
secondo periodo del presente comma deve ritenersi soppresso. 
(457)  Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, e poi 
così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. Vedi, anche, l'art. 
8, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. 
(458)  Comma aggiunto dall'art. 31, comma 1, lettera c), L. 23 dicembre 2000, n. 
388. 
 





74-ter. Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo.
1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la 
organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'articolo 2 del 
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto 
compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono 
considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente 
articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle 
agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si 
applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei 
clienti. 
2. Ai fini della determinazione dell'imposta sulle operazioni indicate nel comma 
1, il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi e turismo è diminuito dei costi 
sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a 
diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta. 
3. Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi di cui al comma 2. 
4. Se la differenza di cui al comma 2, per effetto di variazioni successivamente 
intervenute nel costo, risulta superiore a quella determinata all'atto della 
conclusione del contratto, la maggiore imposta è a carico dell'agenzia; se 
risulta inferiore i viaggiatori non hanno diritto al rimborso della minore 
imposta. 
5. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in 
nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri 
soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al 
secondo periodo del comma 1, l'imposta si applica sulla differenza, al netto 
dell'imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto 
all'agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell'imposta. 
5-bis. Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a 
prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono 
essere considerati pacchetti turistici ai sensi dell'articolo 2 del decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 111, qualora precedentemente acquisite nella 
disponibilità dell'agenzia, l'imposta si applica, sempreché dovuta, con le 
stesse modalità previste dal comma 5 (459). 
6. Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori 
della Comunità economica europea la parte della prestazione della agenzia di 
viaggio ad essa corrispondente non è soggetta ad imposta a norma dell'articolo 
9. 
7. Per le operazioni di cui al comma 1 deve essere emessa fattura ai sensi 
dell'articolo 21, senza separata indicazione dell'imposta, considerando quale 
momento impositivo il pagamento integrale del corrispettivo o l'inizio del 
viaggio o del soggiorno se antecedente. Se le operazioni sono effettuate tramite 
intermediari, la fattura può essere emessa entro il mese successivo. 
8. Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione emettono una 
fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun 
intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il 
mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dal primo 
comma, secondo periodo, dell'articolo 21, al rappresentante, il quale le annota 
ai sensi dell'articolo 23 senza la contabilizzazione della relativa imposta. 
9. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di 
attuazione del presente articolo (460) (461). 



(459)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la 
decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto. 
(460)  Vedi il D.M. 16 gennaio 1980 e il D.M. 30 luglio 1999, n. 340. 
(461)  Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 e poi così 
sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313. Vedi, anche, l'art. 5, 
D.L. 14 marzo 1988, n. 70. 
 





74-quater.  Disposizioni per le attività spettacolistiche.
1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente 
decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al 
comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione 
delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per 
le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo. 
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di 
certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso 
mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie 
automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, 
n. 18, e successive modificazioni e integrazioni. 
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in 
cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. 
Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attività spettacolistica, la 
data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento 
identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I 
titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici 
centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze con proprio 
decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalità per 
l'emissione dei titoli di accesso (462). 
4. Per le attività di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario od 
occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni 
programmate al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in 
cui si svolge la manifestazione. 
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono 
le altre attività di cui alla tabella C allegata al presente decreto che 
nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 
cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50 
per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale 
indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle 
associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni pro-loco e le 
associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle 
disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti 
contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da 
emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 
662. È data facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari 
secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 
1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque 
vincolante per un quinquennio (463). 
6. Per le attività indicate nella tabella C, nonché per le attività svolte dai 
soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 
dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui 
all'articolo 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell'articolo 52, con gli 
uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di 
svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la 
prevendita dei titoli d'ingresso, nonché delle prestazioni di servizi accessori, 
al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed 
alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su 
richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni 
di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui 
all'articolo 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di 
constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui 
all'articolo 63, commi secondo e terzo. Le facoltà di cui all'articolo 52 sono 
esercitate dal personale del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto 
professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una 
adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero 
delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono 
stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le 
manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attività culturali 
il concessionario di cui al predetto articolo 17 del decreto n. 640 del 1972 e 
l'anagrafe tributaria. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 
18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972 (464). 
6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie 
nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di 
intrattenimento o di spettacolo ivi svolte (465).



(462)  In attuazione di quanto disposto nel presente comma vedi il D.Dirett. 13 
luglio 2000. 
(463)  Vedi, anche, l'art. 8, D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544. 
(464)  Articolo aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la 
decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto. Vedi, anche, l'art. 33, 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e l'art. 11, D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544. 
(465) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
 





74-quinquies. Disposizioni per i servizi resi tramite i mezzi elettronici da 
soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità a committenti comunitari 
non soggetti passivi d'imposta.
1. I soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità, non identificati in 
àmbito comunitario, possono identificarsi nel territorio dello Stato, con le 
modalità previste dal presente articolo, per l'assolvimento degli obblighi in 
materia di imposta sul valore aggiunto relativamente ai servizi resi tramite 
mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o 
residenti in Italia o in altro Stato membro. A tale fine presentano, prima 
dell'effettuazione delle operazioni, apposita dichiarazione all'ufficio 
competente, da individuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle 
entrate, il quale è tenuto a notificare al soggetto richiedente il numero di 
identificazione attribuito, nonché il conto bancario su cui effettuare il 
versamento dell'imposta. 
2. I soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità, che si avvalgono del 
regime previsto dal presente articolo, identificati in Italia, sono dispensati 
dagli obblighi di cui al Titolo II. 
3. La dichiarazione di identificazione di cui al comma 1 contiene le seguenti 
indicazioni: 
a) per le persone fisiche il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita ed 
eventualmente la ditta e il domicilio fiscale nello Stato extracomunitario; 
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione 
sociale o la ditta, l'eventuale sede legale o, in mancanza, quella 
amministrativa, nello Stato extracomunitario; 
c) l'indirizzo postale, gli indirizzi elettronici, inclusi i siti web; 
d) il numero del codice fiscale nel proprio Stato, in quanto previsto; 
e) l'attestazione della mancata identificazione ai fini dell'imposta sul valore 
aggiunto all'interno della Comunità. 
4. In caso di variazione dei dati di cui al comma 3, i soggetti indicati al 
comma 1 presentano apposita dichiarazione di variazione ovvero di cessazione nel 
caso in cui gli stessi non intendano più fornire servizi tramite mezzi 
elettronici o non soddisfino più i requisiti per avvalersi del regime speciale 
previsto dal presente articolo. 
5. I soggetti identificatisi ai sensi del regime previsto dal presente articolo 
sono esclusi dal regime medesimo se: 
a) comunicano di non fornire più servizi tramite mezzi elettronici; 
b) si può altrimenti presupporre che le loro attività soggette ad imposizione 
siano cessate; 
c) non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale 
previsto dal presente articolo; 
d) persistono a non osservare le norme previste dal regime stesso. 
6. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per ciascun trimestre dell'anno 
solare, entro il giorno venti del mese successivo al trimestre di riferimento, 
anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano: 
a) il numero di identificazione; 
b) l'ammontare delle prestazioni dei servizi elettronici effettuati nel periodo 
di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o residenza 
dei committenti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto; 
c) le aliquote ordinarie applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o 
di residenza dei committenti; 
d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto spettante a ciascuno Stato 
membro. 
7. Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo è fissato in valuta 
diversa dall'euro, il prestatore, in sede di redazione della dichiarazione 
dell'imposta sul valore aggiunto, utilizza il tasso di cambio dell'ultimo giorno 
del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio deve essere effettuato 
in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel 
giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del 
primo giorno successivo di pubblicazione. 
8. Le dichiarazioni previste nei commi 1, 4 e 6 sono redatte in conformità ai 
modelli approvati con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. 
9. I soggetti di cui al comma 1 versano, al momento di presentazione della 
dichiarazione trimestrale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta e conservano, 
per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla fine dell'anno di effettuazione 
delle transazioni, idonea documentazione delle stesse. Tale documentazione è 
fornita, su richiesta, all'amministrazione finanziaria e all'autorità fiscale 
del Paese di consumo. Analogamente, l'amministrazione finanziaria può richiedere 
idonea documentazione per i servizi resi a committenti privati nazionali da 
parte di prestatori domiciliati o residenti fuori della Comunità che si sono 
identificati in un altro Stato membro (466). 
10. È aperta apposita contabilità speciale su cui fare affluire i versamenti 
dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 9. 
11. I soggetti che applicano il regime speciale di cui al presente articolo non 
possono detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti 
di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello 
Stato, fermo restando il diritto al recupero dell'imposta mediante richiesta di 
rimborso da presentare ai sensi dell'articolo 38-ter. 
12. Le dichiarazioni e le comunicazioni previste dal presente articolo sono 
inviate in via telematica (467). 



(466)  Vedi, anche, il D.Dirett. 19 novembre 2003. 
(467)  Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 1° agosto 2003, 
n. 273 e si applica con i limiti temporali previsti dalla direttiva 2002/38/CE, 
ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 dello stesso decreto legislativo n. 
273 del 2003. Vedi, anche, l'art. 1, comma 2, del medesimo decreto. Con Provv. 8 
ottobre 2003 (Gazz. Uff. 13 ottobre 2003, n. 238) è stato approvato lo schema di 
dati da inviare per via telematica per l'assolvimento degli adempimenti ai fini 
IVA da parte dei soggetti di cui al presente articolo. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
75. Norme applicabili.
Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in 
materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice 
penale e del codice di procedura penale, della L. 7 gennaio 1929, n. 4 e del 
R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 63 , convertito nella L. 24 maggio 1926, n. 898, e 
successive modificazioni. 
Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai fondi 
costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, 
con le modalità previste con decreto del Ministro per le finanze. Si applica il 
quarto comma dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734 (468). 



(468)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687. 
 





TITOLO VII 
Disposizioni transitorie e finali 
76. Istituzione e decorrenza dell'imposta.
L'imposta sul valore aggiunto è istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1973. 
L'imposta si applica, salvo quanto è disposto negli articoli da 77 a 80, sulle 
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 
e sulle importazioni per le quali la dichiarazione di importazione definitiva è 
accettata dalla dogana posteriormente alla data stessa. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
77. Operazioni dipendenti da rapporti in corso o già assoggettate all'imposta 
generale sulla entrata.
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 
dicembre 1972 in esecuzione di contratti conclusi prima, il cedente del bene o 
il prestatore del servizio, se ne sia richiesto dal cessionario o dal 
committente, deve applicare l'imposta sul valore aggiunto anche sulla parte 
dell'ammontare imponibile eventualmente già assoggettata all'imposta generale 
sull'entrata. In questo caso l'imposta generale sull'entrata è ammessa in 
detrazione, a norma degli articoli 19, 27 e 28, per la determinazione 
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal cessionario o dal committente. 
Per le cessioni di beni effettuate dopo il 31 dicembre 1972, in relazione alle 
quali l'imposta generale sull'entrata è stata assolta preventivamente dal 
cedente una volta tanto in conformità a disposizioni vigenti alla detta data, la 
imposta stessa è ammessa in detrazione dalla imposta sul valore aggiunto dovuta 
dal cedente. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
78. Applicazione graduale dell'imposta per generi alimentari di prima necessità 
e prodotti tessili.
Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari, che secondo le 
disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972 sono esenti dall'imposta 
generale sull'entrata e dall'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del 
R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2 , convertito, con modificazioni, nella L. 19 giugno 
1940, n. 762, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta all'uno per 
cento per gli anni 1973 e 1974 e al 3 per cento per gli anni 1975 e 1976 (469) 
(470). 
Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali l'imposta 
generale sull'entrata e la parallela imposta sull'importazione si applicano con 
aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento, l'aliquota 
dell'IVA si applica nella misura del 3 per cento per gli anni 1973 e 1974 (471) 
(472) (473). 
Per le cessioni e le importazioni dei prodotti tessili, di cui alla L. 12 agosto 
1957, n. 757 e successive modificazioni, le aliquote dell'imposta sul valore 
aggiunto sono ridotte, per gli anni 1973 e 1974, al sei per cento per quelli 
soggetti all'aliquota del dodici per cento ed al nove per cento per quelli 
soggetti all'aliquota del diciotto per cento (474). 
... (475). 



(469)  Riduzione prorogata al 31 dicembre 1975 dall'art. 5-bis, D.L. 6 luglio 
1974, n. 254. 
(470)  Per le nuove aliquote, vedi ora l'art. 1, D.L. 23 dicembre 1976, n. 852. 
Vedi, inoltre, l'art. 2, D.L. 9 dicembre 1977, n. 893. Vedi, anche, l'art. 1, 
D.L. 23 dicembre 1978, n. 816. 
(471)  Riduzione prorogata al 31 dicembre 1975 dall'art. 5-bis, D.L. 6 luglio 
1974, n. 254. 
(472)  Per le nuove aliquote, vedi ora l'art. 1, D.L. 23 dicembre 1976, n. 852. 
Vedi, inoltre, l'art. 2, D.L. 9 dicembre 1977, n. 893. Vedi, anche, l'art. 1, 
D.L. 23 dicembre 1978, n. 816. 
(473)  Comma aggiunto dall'art. 2, L. 23 dicembre 1972, n. 821 (Gazz. Uff. 29 
dicembre 1972, n. 336). Vedi, anche, l'art. 5-bis, D.L. 6 luglio 1974, n. 254. 
(474)  Vedi nota 267 che precede. 
(475)  Comma soppresso dall'art. 11, L. 22 dicembre 1980, n. 889. Vedi l'art. 
12, D.L. 13 agosto 1975, n. 377. Il D.L. 3 luglio 1976, n. 452 (Gazz. Uff. 6 
luglio 1976, n. 175), convertito in legge con L. 19 agosto 1976, n. 590 (Gazz. 
Uff. 28 agosto 1976, n. 228), ha così disposto: 
"Art. 1. Con effetto dal 1° luglio 1976, il termine del 30 giugno 1976 previsto 
dall'art. 12 del D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, 
nella L. 16 ottobre 1975, n. 493, è prorogato al 30 giugno 1977. 
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in 
legge". Successivamente, il termine in questione è stato prorogato al 31 
dicembre 1977 dal D.L. 1° luglio 1977, n. 350 (Gazz. Uff. 2 luglio 1977, n. 
179), convertito in legge con L. 4 agosto 1977, n. 509 (Gazz. Uff. 16 agosto 
1977, n. 222). Successivamente ancora, il termine è stato prorogato al 31 
dicembre 1978 dall'art. 5, D.L. 9 dicembre 1977, n. 893. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
79. Applicazione dell'imposta nel settore edilizio.
[Per le cessioni dei fabbricati o porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 
della legge 2 luglio 1949, n. 408 , e successive modificazioni, effettuate dalle 
imprese costruttrici, e per le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza 
dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei fabbricati 
stessi, la aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta al tre per cento 
fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi 
dell'art. 9 n. 6) o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 
825] (476) (477). 



(476)  Vedi, per l'aliquota, l'art. 4, D.L. 6 luglio 1974, n. 254. Vedi, 
inoltre, l'art. 2, D.L. 23 dicembre 1976, n. 852. 
(477)  Soppresso dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. 
 





80. Operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi.
Fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi 
dell'art. 9, n. 6) o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 
825 , non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi, agli 
effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni comprese in regimi 
fiscali sostitutivi dell'imposta generale sull'entrata, o anche di essa, 
previsti dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972 (478). 



(478)  Vedi l'art. 42, secondo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
81. Applicazione dell'imposta nell'anno 1973.
I contribuenti che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione 
o hanno istituito una stabile organizzazione nel territorio dello Stato 
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono 
indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'art. 35 in allegato alla 
prima dichiarazione da presentare a norma degli articoli 27 e seguenti, sotto 
pena delle sanzioni stabilite nel quinto comma dell'art. 43. 
Ai fini dell'applicazione, nell'anno 1973, degli articoli 31, 32 terzo comma, 33 
secondo comma e 34 quarto comma il volume di affari dell'anno 1972 è costituito: 

a) per le attività già soggette all'imposta generale sull'entrata nei modi e 
termini normali, compresi i trasporti di cose, dall'ammontare risultante dalle 
fatture emesse; 
b) per le attività di commercio al minuto e artigianali e per l'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, ad eccezione dei 
ristoranti, trattorie e simili, dall'ammontare degli acquisti e delle 
importazioni risultante dalle fatture ricevute e dalle bollette doganali, 
maggiorato del cinquanta per cento; 
c) per l'esercizio di arti e professioni, dall'ammontare dei proventi 
assoggettati alle ritenute d'acconto di cui al secondo comma e alla lettera b) 
del terzo comma dell'art. 128 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette 
(479) e successive modificazioni; 
d) per i trasporti di persone con servizi di linea, le operazioni di credito e 
di assicurazione, i servizi alberghieri e i servizi di riscossione di entrate 
non tributarie, dall'ammontare risultante dalle denunce presentate a norma delle 
lettere l), p), q), r) e t) dell'art. 8 del R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2 , 
convertito nella L. 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni; 
e) per le somministrazioni di alimenti e bevande in ristoranti, trattorie e 
simili, per i trasporti di persone e per i servizi al dettaglio di cui alla 
lettera g) del primo comma dell'art. 5 e al primo comma dell'art. 6 della legge 
16 dicembre 1959, n. 1070 , e per ogni altra attività non contemplata 
espressamente nel presente articolo, dall'ammontare desumibile dalle risultanze 
contabili e da ogni altro elemento probatorio. 



(479)  Si tratta del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645. 
 





82. Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa agli investimenti.
I contribuenti di cui all'art. 4 del presente decreto, che esercitano attività 
commerciali o agricole di cui agli articoli 2195 e 2135 del c.c., possono 
detrarre dall'imposta sul valore aggiunto l'ammontare dell'imposta generale 
sull'entrata, dell'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del R.D.L. 9 
gennaio 1940, n. 2 , convertito con modificazioni nella L. 19 giugno 1940, n. 
762 e delle relative addizionali da essi assolte o ad essi addebitate a titolo 
di rivalsa per gli acquisti e le importazioni di beni di nuova produzione 
strumentali per l'esercizio delle attività esercitate e di beni e servizi 
impiegati nella costruzione di tali beni, effettuati nel periodo dal 1° luglio 
1971 al 25 maggio 1972. Per beni strumentali si intendono le costruzioni 
destinate all'esercizio di attività commerciali o agricole e non suscettibili di 
altra destinazione senza radicale trasformazione, le relative pertinenze, gli 
impianti, i macchinari e gli altri beni suscettibili di utilizzazione ripetuta, 
sempre che non siano destinati alla rivendita nello stato originario ovvero 
previa trasformazione o incorporazione. 
La detrazione è ammessa a condizione che gli acquisti, le importazioni e le 
relative imposte risultino da fatture o da bollette doganali e che i beni 
strumentali acquistati, importati, prodotti o in corso di produzione fossero 
ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972. 
Agli effetti del presente articolo: 
a) si tiene conto dei beni acquisiti mediante permute e contratti di appalto o 
d'opera; 
b) si tiene conto dei beni acquistati o importati per tramite di ausiliari del 
commercio, compresi i commissionari e i consorzi di acquisto, nonché di quelli 
acquistati dallo Stato estero. Per questi ultimi, se l'acquirente non è in 
possesso della bolletta d'importazione, l'ammontare dell'imposta detraibile, 
quando non sia separatamente addebitato in fattura, si determina scorporandolo 
dal prezzo complessivo indicato nella fattura stessa diminuito del quindici per 
cento; 
c) non si tiene conto, nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 77, 
dell'imposta generale sull'entrata assolta; 
d) nei casi di cessioni di aziende o complessi aziendali, comprese le 
concentrazioni di cui alla legge 18 marzo 1965, n. 170 e successive 
modificazioni, la detrazione delle imposte assolte dal cedente per l'acquisto, 
l'importazione o la produzione di beni compresi nella cessione spetta al 
cessionario; 
e) gli acquisti di beni o servizi si considerano effettuati alla data di 
emissione della fattura ovvero, se anteriore, alla data della consegna o 
spedizione o del pagamento; 
f) le importazioni, anche se relative a beni già temporaneamente importati, si 
considerano effettuate alla data di accettazione in dogana della dichiarazione 
di importazione definitiva. 
Nell'ipotesi di cui alla lettera b) la detrazione non compete ai commissionari, 
ai consorzi di acquisto e alle imprese che effettuano vendite allo stato estero 
per i beni consegnati prima del 26 maggio 1972 alle imprese per conto delle 
quali hanno agito. 



 





83. Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa alle scorte.
I contribuenti che esercitano attività industriali dirette alla produzione di 
beni o servizi, di cui all'art. 2195, n. 1 del codice civile, o attività 
agricole di cui all'articolo 2135 dello stesso codice, compresi i piccoli 
imprenditori, possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto, nella misura 
stabilita dal secondo comma del presente articolo, l'imposta generale 
sull'entrata, l'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17, R.D.L. 9 gennaio 
1940, n. 2 , convertito con modificazioni nella L. 19 giugno 1940, n. 762, e le 
relative addizionali, da essi assolte o ad essi addebitate a titolo di rivalsa: 
1) per gli acquisti e le importazioni di materie prime, semilavorati e 
componenti relativi all'attività esercitata, nonché per le relative lavorazioni 
commesse a terzi e per i passaggi ad altri stabilimenti o reparti produttivi 
della stessa impresa, effettuati nel periodo dal 1° settembre 1971 al 25 maggio 
1972. Per i beni soggetti a regimi speciali di imposizione una volta tanto 
l'imposta detraibile si determina applicando l'aliquota condensata all'ammontare 
imponibile risultante dalle fatture d'acquisto o dalle bollette d'importazione, 
decurtato dell'imposta che vi è eventualmente incorporata. Tuttavia per i 
prodotti tessili di cui alle tabelle B e C allegate alla L. 12 agosto 1957, n. 
757, e successive modificazioni, l'imposta detraibile, anche se la detrazione 
sia stata già operata, è determinata applicando all'ammontare imponibile le 
aliquote stabilite a norma della L. 31 luglio 1954, n. 570, e successive 
modificazioni (480); 
2) per gli acquisti e le importazioni di beni destinati alla rivendita nello 
stato originario e per i passaggi dei beni prodotti a propri negozi di vendita 
al pubblico, effettuati nel periodo indicato al n. 1. 
La detrazione è ammessa a condizione che gli acquisti, le importazioni, le 
lavorazioni e le relative imposte risultino da fatture e da bollette doganali e 
può essere applicata, a scelta del contribuente: 
a) o nella misura corrispondente alle quantità di beni, distinti per gruppi 
merceologici, che giusta apposito inventario, sottoscritto e presentato per la 
vidimazione entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, 
risultavano ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972, nello stato 
originario ovvero trasformati o incorporati in semilavorati, componenti o 
prodotti finiti, e considerando posseduti quelli acquistati o importati in data 
più recente. La vidimazione può essere eseguita anche dall'ufficio del registro 
o dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; 
b) o nella misura forfettaria del 25 per cento dell'ammontare globale delle 
imposte relative alle operazioni di cui al n. 1) del primo comma e del 7,50 per 
cento dell'ammontare di quelle relative alle operazioni di cui al n. 2). 
L'applicazione della detrazione in misura forfettaria non è ammessa 
relativamente ai beni soggetti a regimi speciali di imposizione una volta tanto, 
per i quali è consentita la detrazione di cui al n. 1) del primo comma a 
condizione che da apposito inventario risultino ancora posseduti alla data del 
25 maggio 1972. 
La detrazione prevista nei commi precedenti può essere applicata, con 
riferimento agli acquisti e alle importazioni delle merci che formano oggetto 
dell'attività esercitata nonché alle relative lavorazioni, anche dai 
contribuenti che esercitano attività intermediarie nella circolazione di beni, 
di cui all'art. 2195, n. 2, del codice civile. La percentuale di cui alla 
lettera b) del secondo comma è però ridotta al 10 per cento per i contribuenti 
che esercitano il commercio al minuto, al 5 per cento per quelli che esercitano 
il commercio all'ingrosso e al 7,50 per cento per quelli che esercitano 
promiscuamente il commercio al minuto e all'ingrosso. 
Le disposizioni del terzo e del quarto comma dell'art. 82 valgono anche agli 
effetti del presente articolo. 



(480)  Periodo aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 1975, dall'art. 1, D.P.R. 23 
dicembre 1974, n. 697. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
84. Dichiarazione di detrazione.
Ai fini delle detrazioni previste negli articoli 82 e 83 deve essere presentata 
al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro il termine 
perentorio del 31 dicembre 1973, una dichiarazione recante l'indicazione 
dell'ammontare complessivo delle detrazioni stesse, sottoscritta a pena di 
nullità dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale. 
Nella dichiarazione devono essere elencate le operazioni cui si riferiscono le 
imposte detraibili e le relative fatture e bollette doganali, nell'ordine 
progressivo di cui al secondo comma dell'art. 26 del regio decreto-legge 9 
gennaio 1940, n. 2 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, 
n. 762. Per ciascuna fattura o bolletta devono essere specificati la data di 
emissione, il numero progressivo di cui al citato art. 26, la quantità dei beni 
acquistati o importati o dei servizi ricevuti e l'ammontare delle imposte e 
addizionali. Devono essere inoltre indicati, per le fatture, la ditta emittente 
o in caso di autofatturazione la ditta cedente, nonché il prezzo o 
corrispettivo, e per i documenti relativi ai passaggi interni nell'ambito della 
stessa impresa il valore in base al quale è stata liquidata l'imposta. 
I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione relativa agli 
investimenti, di cui all'art. 82, devono indicare distintamente, nella 
dichiarazione, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti dei beni 
strumentali e devono allegare un prospetto indicante i beni strumentali di nuova 
produzione acquistati o costruiti dopo il 30 giugno 1971, posseduti alla data 
del 25 maggio 1972, distinguendo quelli acquistati o importati da quelli 
prodotti dalla stessa impresa interessata e con l'indicazione, per questi 
ultimi, dei quantitativi dei beni acquistati o importati nonché dei servizi 
ricevuti che siano stati impiegati nella loro produzione. 
I contribuenti che intendono applicare la detrazione relativa alle scorte nella 
misura di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 83 devono: 
1) redigere la dichiarazione distinguendo le fatture e le bollette in relazione 
ai singoli gruppi merceologici cui si riferiscono, con l'indicazione, per 
ciascun gruppo, della quantità complessiva dei beni acquistati. Nell'ambito di 
ciascun gruppo è sufficiente indicare le fatture e le bollette di data più 
recente fino a concorrenza della quantità di beni risultante dall'inventario di 
cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 83; 
2) allegare un prospetto indicante, per ciascuno dei gruppi merceologici cui si 
riferiscono i documenti di cui al n. 1): 
a) le quantità di beni che dall'inventario risultano esistenti nello stato 
originario; 
b) le quantità di beni trasformati o incorporati in semilavorati, componenti o 
prodotti finiti, con la indicazione delle corrispondenti quantità di tali 
semilavorati, componenti e prodotti finiti risultanti dall'inventario; 
c) la somma delle quantità di cui alle lettere a) e b); 
d) il raffronto, con riferimento a ciascun gruppo merceologico, tra le quantità 
complessive dei beni e dei servizi risultanti dai documenti indicati nella 
dichiarazione e quelle risultanti dall'inventario ai sensi delle precedenti 
lettere a), b) e c); 
e) l'ammontare, per ciascun gruppo merceologico, delle imposte detraibili in 
base alla corrispondenza tra le quantità acquistate e quelle risultanti 
dall'inventario. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
85. Applicazione delle detrazioni.
L'ammontare complessivo delle imposte detraibili indicato nella dichiarazione 
presentata a norma dell'articolo precedente è ammesso in detrazione, 
rispettivamente, nella misura di un dodicesimo o di un quarto, dall'importo da 
versare in ciascuno dei dodici mesi o dei quattro trimestri successivi a quello 
in cui è stata presentata la dichiarazione stessa. 
La detrazione non può superare, in ciascun mese o trimestre, il cinquanta per 
cento dell'importo da versare. 
Le somme delle quali non è stato possibile operare la detrazione in ciascun mese 
o trimestre sono detratte dall'importo da versare nel mese o trimestre 
successivo, fermo restando il limite di cui al comma precedente, e in ogni caso, 
indipendentemente dal detto limite, dall'importo da versare a norma del primo 
comma dell'art. 30 per l'anno solare in cui è compreso il dodicesimo mese o il 
quarto trimestre successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione 
di detrazione. 
Per l'eventuale eccedenza si applicano le disposizioni del secondo comma 
dell'art. 30 e dell'art. 38. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
86. Sanzioni per indebita detrazione.
Il contribuente che detrae dall'imposta somme superiori di oltre un decimo a 
quelle spettanti secondo gli articoli 82 e 83 è punito con la pena pecuniaria da 
una a due volte la somma indebitamente detratta, salva l'applicazione della 
sanzione prevista nel quarto comma dell'art. 50 se l'indebita detrazione sia 
dipesa dalla indicazione di dati non corrispondenti al vero negli elenchi, nei 
prospetti o negli inventari e salva l'applicazione delle sanzioni previste negli 
altri commi dello stesso articolo se ne ricorrano i presupposti. 
Della pena pecuniaria risponde, in solido con il contribuente, il rappresentante 
legale o negoziale che ha sottoscritto la dichiarazione e i relativi allegati. 



 





87. Detrazione dell'imposta di fabbricazione sui filati.
I contribuenti, compresi quelli indicati nel terzo comma dell'art. 4, che 
esercitano attività industriali dirette alla produzione di filati delle varie 
fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro e relativi tessuti e 
manufatti, possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto l'ammontare 
dell'imposta e sovrimposta di fabbricazione già assolta in relazione ai filati, 
tessuti e manufatti tuttora posseduti alla data del 31 dicembre 1972. 
Per ottenere la detrazione gli interessati devono presentare all'ufficio 
dell'imposta sul valore aggiunto e all'ufficio tecnico delle imposte di 
fabbricazione, entro il termine del 10 gennaio 1973, prorogabile per 
giustificati motivi, una dichiarazione, sottoscritta a pena di nullità dal 
contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale, contenente 
l'indicazione dell'ammontare dell'imposta detraibile e delle quantità di filati, 
tessuti e manufatti posseduti alla data del 31 dicembre 1972, distinti per 
titolo e qualità. 
Si applicano le disposizioni degli articoli 85 e 86. 
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano relativamente ai prodotti 
per i quali l'imposta di fabbricazione è stata sospesa per effetto dei 
decreti-legge 7 ottobre 1965, n. 1118 e 2 luglio 1969, n. 319 , convertiti con 
modificazioni nelle leggi 4 dicembre 1965, n. 1309 e 1° agosto 1969, n. 478, e 
successive modificazioni. 



 





88. Validità di precedenti autorizzazioni.
Le autorizzazioni all'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine 
elettrocontabili, già rilasciate agli effetti dell'imposta generale 
sull'entrata, restano valide agli affetti delle registrazioni previste dal 
presente decreto fino a quando non sarà diversamente stabilito dal Ministero 
delle finanze. I contribuenti che si avvalgono dell'autorizzazione devono tenere 
ugualmente i registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 ed eseguire su di essi 
entro l'ultimo giorno di ogni mese, relativamente alle operazioni registrate 
durante il mese stesso, le annotazioni di cui al settimo comma dell'art. 27, ai 
nn. 1), 2) e 3) dell'art. 28 e al n. 3) dell'art. 31. 
Restano ugualmente valide, fino a quando non sarà diversamente stabilito dal 
Ministero delle finanze, le autorizzazioni già rilasciate relativamente alla 
distinta numerazione delle fatture per settori di attività o per singole 
dipendenze, alla conservazione di esse mediante microfilms o in sede diversa 
dalla principale e alla osservanza di particolari modalità per i rapporti di cui 
all'art. 53. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
89. Revisione dei prezzi per i contratti in corso.
I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da 
effettuare dopo il 31 dicembre 1972 in dipendenza di contratti conclusi 
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971, n. 825 
, per i quali a norma di legge o in virtù di clausola contrattuale era esclusa 
la rivalsa dell'imposta generale sull'entrata, sono ridotti di un'ammontare pari 
a quello dell'imposta stessa. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
90. Abolizione dell'imposta generale sull'entrata e di altri tributi.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1973 cessano di avere applicazione: 
1) l'imposta generale sull'entrata, la corrispondente imposta prevista nel primo 
comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2 , convertito 
nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni e l'imposta di 
conguaglio dovuta per il fatto dell'importazione di cui alla legge 31 luglio 
1954, n. 570 , e successive modificazioni; 
2) le tasse di bollo sui documenti di trasporto, di cui al decreto legislativo 7 
maggio 1948, n. 1173 , ratificato dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, e 
successive modificazioni, e le tasse erariali sui trasporti, di cui al testo 
unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 , e successive 
modificazioni; 
3) la tassa di bollo sulle carte da giuoco, di cui al regio decreto 30 dicembre 
1923, n. 3277 , e successive modificazioni; 
4) la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi, 
di cui alla legge 15 dicembre 1960, n. 1560 ; 
5) l'imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del 
suono, di cui alla legge 1° luglio 1961, n. 569 ; 
6) l'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, 
artificiali, sintetiche e di vetro, di cui al decreto legislativo 3 gennaio 
1947, n. 1 e successive modificazioni; 
7) l'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di 
solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, di cui al decreto-legge 
20 novembre 1953, n. 843 , convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 949, e 
successive modificazioni; 
8) l'imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di 
solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti dalla 
lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, di cui al decreto-legge 26 
novembre 1954, n. 1080 , convertito nella legge 20 dicembre 1954, n. 1219, e 
successive modificazioni; 
9) l'imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale 
con punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonché 
sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi 
grassi, di cui al decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194 , convertito nella 
legge 20 dicembre 1956, n. 1386, e successive modificazioni; 
10) l'imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica, di cui 
al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954 , convertito nella legge 19 
gennaio 1939, n. 214, e successive modificazioni; 
11) l'imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè, di cui al testo unico 
approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924 , e successive 
modificazioni; 
12) le sovrimposte di confine corrispondenti alle imposte di fabbricazione di 
cui ai numeri precedenti; 
13) l'imposta erariale sul consumo del gas, di cui al testo unico approvato con 
decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924 , e successive modificazioni; 
14) l'imposta di consumo sul sale e l'imposta sul consumo di cartine e tubetti 
per sigarette, di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825 , e successive 
modificazioni; 
15) le imposte comunali di consumo, di cui al testo unico per la finanza locale 
approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e al regolamento 
approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138 , e successive 
modificazioni, nonché il diritto speciale sulle acque da tavola di cui alla 
legge 2 luglio 1952, n. 703 , e successive modificazioni; 
16) l'imposta erariale sulla pubblicità, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1954, n. 342 ; 
17) la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno, 
di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280 , e successive modificazioni; 
18) il diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali, di cui al 
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito nella legge 18 dicembre 1970, 
n. 1034; 
19) l'imposta sulle utenze telefoniche, di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 
1379 (481), e successive modificazioni; 
20) le addizionali ai tributi di cui ai numeri precedenti. 
Restano fermi gli obblighi, anche formali, derivanti da rapporti sorti 
anteriormente al 1° gennaio 1973 relativamente ai tributi indicati nel presente 
articolo. 



(481)  Recante modificazioni al regime tributario delle società concessionarie 
telefoniche. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
91. Norme transitorie in materia di imposta generale sull'entrata.
La restituzione dell'imposta generale sull'entrata prevista dalla legge 31 
luglio 1954, n. 570 , e successive modificazioni, compete per i prodotti 
indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 
agosto 1954, n. 676 (482), e successive modificazioni, che vengano esportati, 
senza avere subito trasformazioni, fino al 30 giugno 1973, limitatamente alle 
quantità corrispondenti a quelle che risultano possedute alla data del 31 
dicembre 1972, giusta inventario redatto e vidimato a norma dell'art. 2217 del 
codice civile. 
La restituzione dell'imposta generale sull'entrata prevista dall'art. 2 della 
legge 21 luglio 1965, n. 939 compete per i lavori navali ivi contemplati che da 
apposito certificato dell'ufficio del registro navale risultino ultimati entro 
il 31 dicembre 1972. Per i lavori navali non ancora ultimati a tale data, la 
restituzione compete nei limiti dei corrispettivi riferibili alla parte dei 
lavori che in base al certificato risulti già eseguita alla data stessa. La 
restituzione deve essere richiesta all'intendenza di finanza entro il termine 
del 31 dicembre 1973, prorogabile per giustificati motivi. 
Le fatture e le bollette doganali relative alle quantità di materie prime, 
semilavorati e componenti corrispondenti a quelle che dai certificati di cui al 
comma precedente risultino impiegati nei lavori ivi contemplati non possono 
essere comprese nella detrazione prevista dall'art. 83. Alla dichiarazione di 
detrazione eventualmente presentata deve essere allegata copia conforme della 
domanda di restituzione presentata. L'inosservanza di questa disposizione 
determina la decadenza dal diritto alla detrazione e l'obbligo di versare in 
unica soluzione le imposte già detratte. 



(482)  Recante approvazione delle tabelle previste dall'art. 3, L. 31 luglio 
1954, n. 570. 
 





92. Norme transitorie in materia di imposte di fabbricazione.
La soppressione delle imposte di fabbricazione sugli organi di illuminazione 
elettrica e sui surrogati del caffè, di cui ai nn. 10) e 11) dell'art. 90, ha 
effetto anche per i prodotti giacenti nei magazzini fiduciari alla data del 1° 
gennaio 1973. 
Con modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze si procederà al 
rimborso del prezzo dei contrassegni di Stato sui surrogati del caffè, istituiti 
con decreto del Ministro per le finanze 10 ottobre 1950, non ancora applicati 
dai fabbricanti ovvero già applicati sulle giacenze di cui al precedente comma. 
Il rimborso deve essere richiesto al competente ufficio tecnico delle imposte di 
fabbricazione entro il termine del 10 gennaio 1973, prorogabile per giustificati 
motivi. 



 





93. Norme transitorie in materia di imposte di consumo.
Per le opere edilizie in corso di costruzione alla data del 1° gennaio 1973 gli 
uffici delle imposte comunali di consumo procedono alla liquidazione e 
riscossione dell'imposta dovuta sui materiali impiegati nella parte di 
costruzione effettivamente eseguita. 
La liquidazione dell'imposta si effettua: 
per le parti dell'opera già ultimate, con la applicazione di un'aliquota fissa 
per ogni metro cubo di fabbrica, computando il vuoto per pieno, ovvero di 
un'aliquota fissa per ogni metro quadrato di area coperta e per piano, secondo i 
criteri di misurazione e con le esclusioni di cui all'art. 35, lettera a), 
secondo e terzo comma, del regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 
1936, n. 1138 ; 
per le parti non ultimate, applicando a ciascuna specie di materiali impiegati 
le rispettive aliquote. 
Per le autostrade costruite con il sistema della concessione l'imposta relativa 
ai tratti in corso di costruzione alla data del 1° gennaio 1973 è determinata 
applicando le misure d'imposta stabilite nella legge 16 settembre 1960, n. 1013 
(483), in proporzione al rapporto tra il valore dei materiali già impiegati e il 
valore complessivo dei materiali necessari per l'intero tratto. 



(483)  Sostituisce l'art. 7, L. 13 agosto 1959, n. 904. 
 





94. Entrata in vigore.
Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1973. 



 





PARTE I [**]
Prodotti agricoli e ittici
Tabella A [*] (484) 
__________ 
[*] Per l'applicazione della presente tabella si osservano le norme delle leggi 
doganali per le voci corrispondenti alla tariffa dei dazi doganali di 
importazione. 
[**] Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici indicati in tale parte della 
tabella, effettuate dai produttori agricoli e ittici di cui all'art. 34, si 
applicano le aliquote corrispondenti a quelle di compensazione forfettaria 
stabilite dal decreto ministeriale emanato a norma del primo comma del citato 
articolo. 
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v. d. 01.01); 
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, 
suina, ovina e caprina (v. d. 01.02 - 01.03 - 01.04) (485); 
3) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e 
refrigerati (v. d. 01.05 - ex 02.02); 
4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali 
vivi destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v. d. ex 01.06) 
(486); 
5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai numeri 3 e 4, fresche, 
refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. ex 02.02 - ex 
02.03 - ex 02.04 - ex 02.06); 
6) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato, salato o in 
salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05); 
7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in 
salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati (v. 
d. ex 03.01 - ex 03.02), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla 
piscicoltura; 
8) crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o 
dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, 
crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua (v. d. ex 03.03), derivanti 
dalla pesca in acque dolci e da allevamento; 
9) latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati (v. d. 04.01); 
10) burro, formaggi e latticini (v. d. 04.03 - 04.04); 
11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v. d. ex 04.05); 
12) miele naturale (v. d. 04.06); 
13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo 
vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le 
talee e le marze (v. d. 06.01 - 06.02); 
14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi; 
fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per 
mazzi o per ornamenti, freschi (v. d. ex 06.03 - ex 06.04); 
15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o 
presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze 
atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente 
preparati per il consumo immediato (v.d. ex 07.01 - ex 07.03); 
16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 
07.05); 
17) radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed 
altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o 
tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v. d. 07.06); 
18) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate (v. d. 
da 08.01 a 08.09 - 08.11 - 08.12); 
19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate 
immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad 
assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v. d. ex 08.13); 
20) spezie (v. d. da 09.04 a 09.10); 
21) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) (v. d. da 
10.01 a 10.05 - ex 10.06 - 10.07); 
22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v. d. ex 12.01); 
23) semi, spore e frutti da sementa (v. d. 12.03); 
24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate 
(v. d. ex 12.04); 
25) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte (v. 
d. ex 12.08); 
26) coni di luppolo (v. d. ex 12.06); 
27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate 
principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, 
antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o 
polverizzati (v. d. 12.07); 
28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati 
principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v. d. 
ex 12.08); 
29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v. d. 12.09); 
30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba 
medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili 
prodotti da foraggio (v. d. 12.10); 
31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi greggi, non pelati, né 
spaccati, né altrimenti preparati; saggina e trebbia (v. d. ex 14.01 - ex 
14.03); 
32) alghe (v. d. ex 14.05); 
33) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva (v. d. ex 15.07 - ex 15.17); 
34) cera d'api greggia (v. d. ex 15.15); 
35) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi 
dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v. d. 
ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05); 
36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di 
quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole (v. d. ex 
22.05) (487); 
37) sidro, sidro di pere e idromele (v. d. ex 22.07); 
38) aceto di vino (v. d. ex 22.10); 
39) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, 
escluse le morchie (v. d. ex 23.04); 
40) fecce di vino; tartaro greggio (v. d. 23.05); 
41) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la 
nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v. d. 23.06); 
42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v. d. 24.01); 
43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, 
compresa la segatura (v. d. 44.01); 
44) legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v. d. 44.03); 
45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v. d. ex 44.04); 
46) sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato 
o polverizzato (v. d. 45.01); 
47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v. d. 50.01); 
48) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli (v. 
d. ex 53.01 - 53.03); 
49) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v. d. ex 53.02); 
50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v. d. ex 
54.01); 
51) ramiè greggio (v. d. ex 54.02); 
52) cotone in massa; cascami di cotone, non pettinati né cardati (v. d. 55.01 - 
55.03); 
53) canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata; stoppa e cascami di 
canapa (v. d. ex 57.01); 
54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v. d. ex 57.02); 
55) sisal greggia (v. d. ex 57.04); 
56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v. d. ex 33.01). 



(484)  Tabella, da ultimo, così sostituita dall'art. 1, D.M. 28 febbraio 1985 
(Gazz. Uff. 5 marzo 1985, n. 55, S.O.). 
(485)  Numero così sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 
1986, n. 168). 
(486)  Numero così sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 
1986, n. 168). 
(487)  Numero così sostituito dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
 





PARTE II 
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4% (488) 
1) [Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati 
all'alimentazione, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v. 
d. 03.01 - 03.02)] (489); 
2) [crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o 
dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, 
salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua (v. 
d. 03.03)] (490); 
3) latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, 
confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri 
trattamenti previsti da leggi sanitarie; 
4) burro, formaggi e latticini (v. d. 04.03 - 04.04); 
5) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, 
presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze 
atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente 
preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche 
tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v. d. ex 07.01 - ex 
07.03 - ex 07.04); 
6) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati (v. d. 
07.02); 
7) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v. d. 
07.05); 
8) frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, 
anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri (v. d. da 08.01 a 
08.03 - ex 08.04 - da 08.05 a 08.12); 
9) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, 
escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, 
sorgo ed altri cereali minori, destinati ad uso zootecnico (v. d. 10.01 - 10.02 
ex 10.03 - ex 10.04 - 10.05 - ex 10.06 - ex 10.07, ex 21.07.02) (491); 
10) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo; farine di 
avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso zootecnico (v. 
d. ex 11.01 - ex 11.02); 
11) frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso, avena ed 
altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad uso zootecnico (v. d. 
ex 10.06 e ex 11.02) (492); 
12) germi di mais destinati alla disoleazione (ex 11.02 G II); semi e frutti 
oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino e quelli 
frantumati (v. d. ex 12.01) (493); 
12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione (v. 
d. ex 12.07) (494); 
13) olio d'oliva; oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, 
compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso 
alimentare (v. d. ex 15.07); 
14) margarina animale o vegetale (v. d. ex 15.13); 
15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e 
altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e 
sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza 
aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio (495); 
16) pomidoro pelati e conserve di pomidoro; olive in salamoia (v. d. ex 20.02) 
(496); 
17) crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di 
altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v. d. 23.02); 
18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, 
periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non 
vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei 
cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa 
e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa 
degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato 
della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne 
elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai 
partiti o dai movimenti di opinione politica (497); 
19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi 
considerati utili per la lotta biologica in agricoltura (498); 
20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali 
e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in 
misura superiore al 50%, cereali compresi nella presente parte della tabella; 
21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del 
Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 218 del 27 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria 
destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'art. 1 
della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni 
concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 
In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel 
quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella 
predetta nota (499); 
21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del 
terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del 
bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorché non 
ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le 
condizioni di cui all'art. 9, comma 3, lettere c) ed e), del D.L. 30 dicembre 
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 
(500); 
22) [opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4, L. 29 
settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44, L. 22 ottobre 1971, n. 865; 
linee di trasporto metropolitane, tramviarie ed altre linee di trasporto ad 
impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia 
ceduti da imprese costruttrici] (501) (502); 
23) ... (503); 
24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, 
anche in economia, dei fabbricati di cui all'art. 13 della L. 2 luglio 1949, n. 
408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 
21-bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli 
interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai 
movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell'11 maggio 1984 (504); 
25) [fabbricati o porzioni di essi sui quali sono stati eseguiti interventi di 
recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi 
quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti 
dalle imprese che hanno effettuato gli interventi] (505); 
26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 
21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi (506); 
27) [beni destinati alla ricostruzione pubblica e privata finalizzata a 
realizzare gli obiettivi della L. 4 novembre 1963, n. 1457, e successive 
modificazioni, nonché beni e servizi destinati alla ricostruzione ed al recupero 
del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 
aprile e 7 e 11 maggio 1984, dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei 
serbatoi di carburante dello stabilimento Agip-Petroli di Napoli e dai fenomeni 
franosi del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme, di cui al D.L. 24 settembre 1985, 
n. 480, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 novembre 1985, n. 662 e del 
26 luglio 1986 nel comune di Senise] [1] (507) (508); 
28) [case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 
1969, cedute da imprese non costruttrici nei confronti di persone fisiche nei 
termini e alle condizioni indicati nell'art. 2, primo comma, del D.L. 7 febbraio 
1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella L. 5 aprile 1985, n. 118] [2] 
(509) (510); 
29) [case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto 
ministeriale 2 agosto 1969, edificate prima del 18 luglio 1949, cedute da 
imprese costruttrici nei confronti di persone fisiche nei termini e alle 
condizioni indicati nell'art. 2, primo comma, del decreto-legge 7 febbraio 1985, 
n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118] [2] 
(511) (512); 
30) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed 
apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di 
protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai 
sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da 
inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v. d. 
90.19); 
31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo 
di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi 
simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte 
o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, 
lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché 
autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso 
decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e 
a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati 
per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai 
detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le 
prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di 
fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, 
effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 
54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 
2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a 
soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico 
(513); 
32) gas per uso terapeutico; reni artificiali; 
33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati 
ai precedenti numeri 30, 31 e 32; 
34) [bevande vinose destinate al consumo familiare dei produttori e ad essere 
somministrate ai collaboratori delle aziende agricole] (514); 
35) prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e 
stampa, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti 
e ipovedenti, dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad 
esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da 
quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, 
atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 
(515); 
36) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari con esclusione di 
quelle trasmesse in forma codificata [3]; prestazioni di servizi delle 
radiodiffusioni con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata aventi 
carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, 
didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'art. 19, lettere b) e c), L. 14 
aprile 1975, n. 103 (516); 
37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed 
interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle 
mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di 
contratti di appalto o di apposite convenzioni (517); 
38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori 
automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, 
caserme e altri edifici destinati a collettività (518); 
39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla 
costruzione dei fabbricati di cui all'art. 13 della L. 2 luglio 1949, n. 408, e 
successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono 
l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le 
cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di 
soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché 
alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) (519); 
40) [prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla 
ricostruzione pubblica e privata finalizzati a realizzare gli obiettivi della L. 
4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, nonché del D.L. 26 maggio 
1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 1984, n. 363, e 
successive integrazioni e modificazioni] [4] (520) (521); 
41) [gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura dei cibi e 
per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento 
del Comitato interministeriale prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; gas di 
petrolio liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15 kg] (522) (523); 
41-bis) prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza 
domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore 
degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli 
handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di 
disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia 
direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in 
generale (524); 
41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad 
oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o 
alla eliminazione delle barriere architettoniche (525); 
41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti 
(526). 
__________ 
[1] [Le disposizioni di cui alla seconda parte del punto n. 27), introdotte 
dall'art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito 
nella legge 28 febbraio 1986, n. 46, si applicano decorrere dalla data degli 
eventi calamitosi]. 
[2] [L'aliquota agevolata è applicabile fino al 31 dicembre 1986]. 
[3] L'imposta con l'aliquota ridotta si applica esclusivamente per i canoni di 
abbonamento alle radiodiffusioni circolari e sulla base imponibile costituita 
dalla quota spettante, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'ente 
concessionario del servizio; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 
22 e 24. I canoni di abbonamento sono riscossi dall'ente concessionario o per 
suo conto, ferme restando, per quanto concerne le sanzioni e la riscossione 
coattiva, le disposizioni degli articoli 19 e seguenti del R.D.L. 21 febbraio 
1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive 
modificazioni. 
[4] Le disposizioni di cui alla seconda parte del punto n. 40), introdotte 
dall'art. 5, comma 1-bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito nella L. 
28 febbraio 1986, n. 46, si applicano a decorrere dalla data degli eventi 
calamitosi. 



(488)  L'aliquota del 2% è stata elevata al 4% dall'art. 34, D.L. 2 marzo 1989, 
n. 69.
(489)  Numero così sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 
1986, n. 168), e poi soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151. 
(490)  Numero soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151. 
(491)  Numero prima sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 
1986, n. 168) e poi così modificato dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415. 
(492)  Numero così sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 
1986, n. 168). 
(493)  Numero così sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 
1986, n. 168). 
(494)  Numero aggiunto dall'art. 6, L. 13 maggio 1999, n. 133. 
(495)  Numero così sostituito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328. 
(496)  Numero così sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 
1986, n. 168). 
(497)  I numeri 18, 26 e 35 sono stati così sostituiti dall'art. 34, D.L. 2 
marzo 1989, n. 69. Il n. 18 è stato, successivamente, così modificato dall'art. 
18, L. 10 dicembre 1993, n. 515. Il n. 26 è stato, successivamente, così 
sostituito dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557. I numeri 18 e 35, sono 
stati nuovamente modificati dall'art. 6, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, 
sostituiti dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328 ed infine così modificati 
dall'art. 31, comma 1, lettera d), L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(498)  Numero così sostituito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328. 
(499)  Numero così sostituito dall'art. 16, D.L. 22 maggio 1993, n. 155. 
(500)  Il numero 21-bis, aggiunto dall'art. 16, D.L. 22 maggio 1993, n. 155, è 
stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 14, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, 
nel testo modificato dalla relativa legge di conversione. 
(501)  Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 14 marzo 1988, n. 70. 
(502)  I numeri 22, 23, 27, 34, 40 e 41 sono stati soppressi dall'art. 36, D.L. 
30 agosto 1993, n. 331. 
(503)  I numeri 22, 23, 27, 34, 40 e 41 sono stati soppressi dall'art. 36, D.L. 
30 agosto 1993, n. 331. 
(504)  Numero da ultimo così sostituito dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1993, n. 
557. 
(505)  Numero così sostituito, da ultimo, dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 
331, e poi soppresso dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557. 
(506)  Numero da ultimo così sostituito dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1993, n. 
557. 
(507)  I numeri 22, 23, 27, 34, 40 e 41 sono stati soppressi dall'art. 36, D.L. 
30 agosto 1993, n. 331. 
(508)  Numero prima modificato dall'art. 5, D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, come 
a sua volta modificato dall'art. 4, D.L. 26 gennaio 1987, n. 8 e poi così 
sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 1986, n. 168). 
(509)  Numero così sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 
1986, n. 168). 
(510)  Numero soppresso dall'art. 16, D.L. 22 maggio 1993, n. 155. 
(511)  Numero così sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 
1986, n. 168). 
(512)  Numero soppresso dall'art. 16, D.L. 22 maggio 1993, n. 155. 
(513)  Numero prima sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 
1986, n. 168) e dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, poi modificato 
dall'art. 3, comma 124, L. 28 dicembre 1995, n. 549 e, infine, così sostituito 
dall'art. 50, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la decorrenza indicata nel comma 
5 dello stesso articolo. 
(514)  I numeri 22, 23, 27, 34, 40 e 41 sono stati soppressi dall'art. 36, D.L. 
30 agosto 1993, n. 331. 
(515)  I numeri 18, 26 e 35 sono stati così sostituiti dall'art. 34, D.L. 2 
marzo 1989, n. 69. Successivamente, i numeri 18 e 35 sono stati prima modificati 
dall'art. 6, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, poi sostituiti dall'art. 1, D.L. 
29 settembre 1997, n. 328 ed infine così modificati dall'art. 31, comma 1, 
lettera d), L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(516)  Numero così modificato dall'art. 43, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41. Vedi, 
anche, l'art. 5, D.L. 14 marzo 1988, n. 70. Il n. 36 è stato, successivamente, 
così modificato dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415. 
(517)  Numero così sostituito dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. Vedi, 
anche, l'art. 43, L. 21 novembre 2000, n. 342. 
(518)  Numero così sostituito dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(519)  Numero così sostituito prima dall'art. 16, D.L. 22 maggio 1993, n. 155, 
nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, e poi dall'art. 4, 
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, nel testo modificato dalla relativa legge di 
conversione. 
(520)  Numero così sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 
1986, n. 168). 
(521)  I numeri 22, 23, 27, 34, 40 e 41 sono stati soppressi dall'art. 36, D.L. 
30 agosto 1993, n. 331. 
(522)  I numeri 22, 23, 27, 34, 40 e 41 sono stati soppressi dall'art. 36, D.L. 
30 agosto 1993, n. 331. 
(523)  Numero aggiunto dall'art. 1, D.L. 7 marzo 1991, n. 68. 
(524)  Numero aggiunto dall'art. 7, L. 8 novembre 1991, n. 381, e poi sostituito 
dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e dall'art. 2, D.L. 30 settembre 1994, 
n. 564. Vedi, anche, i commi 10 e 11 dello stesso art. 2. Da ultimo, il n. 
41-bis è stato così sostituito dall'art. 4-bis, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, nel 
testo introdotto dalla relativa legge di conversione. Vedi, inoltre, il comma 
467 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'interpretazione autentica 
del presente numero vedi il comma 331 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(525)  Numero aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(526)  Numero aggiunto dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328. 
 





PARTE III 
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10% (527) 
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01) (528); 
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, 
suina, ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04) (529); 
3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, 
mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, 
refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate 
(v.d. ex 02.01 - ex 02.06) (530); 
4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, 
bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, 
refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate 
(v.d. ex 02.01 - ex 02.06); 
5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti commestibili, freschi, 
refrigerati, congelati o surgelati (v.d. 01.05 - ex 02.02); 
6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5, fresche, refrigerate, 
salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate (v.d. ex 02.02 
- 02.03); 
7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali 
vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, 
refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta; 
pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, non destinati 
all'alimentazione (v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex 03.01) (531); 
8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o surgelate di conigli 
domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani (v.d. ex 02.04); 
9) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato, salato o in 
salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato (v.d. ex 02.05); 
10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, fresco, 
refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato 
(v.d. ex 02.05) (532); 
10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, 
destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o 
affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei 
(anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, 
congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e 
ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, 
esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03) (533); 
11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o 
latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v.d. ex 04.01) 
(534); 
12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d. ex 04.02); 
13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non (v.d. 
ex 04.01 - ex 04.02); 
14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05); 
15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, 
zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v.d. 04.05); 
16) miele naturale (v.d. 04.06); 
17) budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di 
pesci, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04); 
18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinate, 
loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione degli animali (v.d. ex 
05.08); 
19) prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi 
tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate (v.d. ex 
05.15); 
20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo 
vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le 
talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, 
freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e 
licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 - 
06.04) (535); 
21) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, macinati o polverizzati, ma 
non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e di salep, 
topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido 
o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. 
ex 07.04 e 07.06) (536); 
22) uva da vino (v.d. ex 08.04); 
23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate 
immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad 
assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13); 
24) tè, matè (v.d. 09.02 - 09.03) (537); 
25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10) (538); 
26) orzo destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo 
ed altri cereali minori, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 
10.03, ex 10.04 e ex 10.07) (539); 
27) farine di avena e di altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello 
zootecnico (v.d. ex 11.01); 
28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali mondati, 
perlati, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02) (540); 
29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad usi 
diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.06 e ex 11.02); 
30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella v.d. 07.05 o delle 
frutta comprese nel capitolo 8 della Tariffa Doganale; farine e semolini di sago 
e di radici e tuberi compresi nella v.d. 07.06; farina, semolino e fiocchi di 
patate (v.d. 11.04 - 11.05); 
31) malto, anche torrefatto (v.d. 11.07); 
32) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08); 
33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v.d. 11.09 - ex 23.03); 
34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati alla 
disoleazione, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01); 
35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di 
senapa (v.d. 12.02); 
36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03); 
37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate 
(v.d. ex 12.04); 
38) coni di luppolo (v.d. ex 12.06); 
38-bis) piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 
12.07) (541); 
39) [piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate 
principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, 
antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o 
polverizzati (v.d. 12.07)] (542); 
40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; 
carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati 
principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v.d. 
ex 12.08); 
41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09); 
42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba 
medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili 
prodotti da foraggio (v.d. 12.10); 
43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d. ex 13.03); 
44) [vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati né 
spaccati, né altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03)] 
(543); 
45) alghe (v.d. ex 14.05); 
46) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi, grasso di oca e di altri 
volatili, pressato o fuso (v.d. ex 15.01) (544); 
47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi 
detti "primo sugo", destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 
15.02); 
48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non 
emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati, destinati all'alimentazione 
umana od animale (v.d. ex 15.03); 
49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati 
all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.04); 
50) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli 
vegetali greggi destinati alla alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.06 - 
ex 15.07); 
51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e 
grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro 
processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana 
od animale (v.d. ex 15.12); 
52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (v.d. ex 
15.13); 
53) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15); 
54) [morchie e fecce di olio di oliva (v.d. ex 15.17)] (545); 
55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01) 
(546); 
56) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di 
quelle di fegato di oca o di anatra e di quelle di selvaggina (v.d. ex 16.02); 
57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03) (547); 
58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; 
crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed 
ostriche, preparati o conservati (v. d. ex 16.04 - ex 16.05) (548); 
59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli 
aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01) (549); 
60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati; 
sciroppi di zuccheri non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche 
misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati; destinati 
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 17.02); 
61) melassi destinati all'alimentazione umana od animale, esclusi quelli 
aromatizzati o colorati (v. d. ex 17.03); 
62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, 
pastigliaggi, torrone e simili) in confezione non di pregio, quali carta, 
cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v. d. 17.04) (550); 

63) cacao in polvere non zuccherato (v. d. 18.05); 
64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni 
non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro 
comune (v. d. ex 18.06) (551); 
65) estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi 
dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di 
malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso 
(v. d. 19.02); 
66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v. d. 19.04); 
67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: 
"puffed-rice", "corn-flakes" e simili (v.d. 19.05) (552); 
68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche 
addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v. d. 19.08); 
69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o 
nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (v. d. 20.01); 

70) ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o conservati senza 
aceto o acido acetico (v. d. ex 20.02); 
71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v. d. 20.03); 
72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o 
candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v. d. 20.04); 
73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, 
anche con aggiunta di zuccheri (v. d. 20.05); 
74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v. 
d. ex 20.06); 
75) [mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi 
dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v. d. 
ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05)] (553); 
76) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti; 
estratti o essenze di caffè, di tè, di matè e di camomilla; preparazioni a base 
di questi estratti o essenze (v. d. 21.02 - ex 30.03); 
77) farina di senape e senape preparate (v. d. 21.03); 
78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, 
minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. 
21.04-21.05) (554); 
79) lieviti naturali, e vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v. d. 
21.06); 
80) preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v. d. ex 21.07), 
esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura (555); 
81) acqua, acque minerali (v. d. ex 22.01) (556); 
82) birra (v. d. 22.03) (557); 
83) [vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti e quelli contenenti più del 
ventuno per cento in volume di alcole; vini liquorosi ed alcolizzati; vermouth 
ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze 
aromatiche con esclusione di quelli contenenti più del ventuno per cento in 
volume di alcole (v. d. ex 22.05 - ex 22.06)] (558); 
84) [sidro, sidro di pere e idromele (v. d. ex 22.07)] (559); 
85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei (v. d. 
22.10); 
86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di 
molluschi, non adatte all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla 
nutrizione degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale 
(v. d. ex 23.01); 
87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri 
cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della 
birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi 
ed altri avanzi e residui simili (v. d. ex 23.03); 
88) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, 
escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti 
oleosi (v.d. 23.04) (560); 
89) fecce di vino, tartaro greggio (v. d. 23.05); 
90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la 
nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v. d. 23.06); 
91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle 
utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o 
gatti condizionati per la vendita al minuto (v. d. ex 23.07) (561); 
92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v. d. 24.01); 
93) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 29.24); 
94) [polveri per acque da tavola (v. d. ex 30.03)] (562); 
95) [olio essenziale non deterpenato di Mentha piperita (v. d. ex 33.01)] (563); 

96) [saponi comuni (v. d. ex 34.01)] (564); 
97) [pelli gregge, ancorché salate, degli animali delle specie bovina, ovina, 
suina ed equina (v. d. ex 41.01)] (565); 
98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, 
compresa la segatura (v. d. 44.01); 
99) [legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v. d. 44.03)] 
(566); 
100) [legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v. d. ex 
44.04)] (567); 
101) [sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, 
granulato o polverizzato (v. d. 45.01)] (568); 
102) [materie tessili e loro manufatti indicati nella sezione XI della tariffa 
doganale comune vigente alla data del 20 dicembre 1984 e nelle voci 65.01, 
65.02, 65.03, 65.04, 65.05, 68.13-A e 13-B e 70.20-B della tariffa stessa, 
nonché gli altri prodotti di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive 
modificazioni] (569); 
103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di 
imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, 
editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti 
irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di 
bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui 
all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas 
metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente 
nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, 
ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia 
elettrica (570); 
104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per 
generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza 
installata non sia inferiore ad 1 KW; oli minerali greggi, oli combustibili (ad 
eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro 
residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 
per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili 
nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente 
forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, 
agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili 
diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere 
nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti 
dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni 
degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di 
natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55 
°C, nei quali il distillato a 225 °C sia inferiore al 95 per cento in volume ed 
a 300 °C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in 
gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione (571); 
105) [carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili (v. d. 
27.01); ligniti e relativi agglomerati (v. d. 27.02); coke e semi-coke di carbon 
fossile e di lignite, agglomerati o non (v. d. 27.04-A e B); coke di petrolio 
(v. d. 27.14-B)] (572); 
106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne; 
107) [materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico] (573); 
108) [materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma o grado di 
lavorazione] (574); 
109) [apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca 
sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche] (575); 
110) prodotti fitosanitari; 
111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame; 
112) princìpi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi; 
113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la 
nutrizione degli animali; 
114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti 
omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie 
devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale (576); 
115) [beni mobili ed immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 
1089 e successive modificazioni] (577); 
116) [materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, quale 
polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementi normali 
e clinker; laterizi, quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per stufe; 
ferro per cemento armato; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento, e 
laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri 
composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzione; materiali 
per pavimentazione interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma, 
pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per 
rivestimenti, quali carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico, 
piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di coibentazione, 
impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminosi, e 
bitumati, quali conglomerati bituminosi] (578); 
117) [dischi, nastri e cassette registrati] (579); 
118) [noleggi di film posti in essere nei confronti degli esercenti 
cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'art. 44 
della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni] (580); 
119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali (581); 
120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui 
all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, 
nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in 
istituti sanitari (582); 
121) somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni di servizi dipendenti 
da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di 
alimenti e bevande (583); 
122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi 
alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di 
teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito 
nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e 
successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti 
rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di 
energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria 
(584); 
123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, 
prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; 
attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e 
marionette ovunque tenuti (585); 
123-bis) [servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e 
telefoni a disposizione del pubblico] (586); 
123-ter) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma 
codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato 
effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite ivi 
comprese le trasmissioni televisive punto - punto, con esclusione dei 
corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di contenuto pornografico 
(587); 
124) [servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi attraverso 
posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico; servizio 
radiomobile pubblico di comunicazione per utenze residenziali] (588); 
125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a 
imprese agricole singole o associate; 
126) [cessioni dei contratti di prestazione sportiva, a titolo oneroso, svolta 
in forma professionistica, di cui all'art. 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91] 
(589); 
127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 
1927, n. 1110, e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito 
nella legge 5 gennaio 1939, n. 8; 
127-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi 
domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa 
T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) 
n. 37 del 26 giugno 1986; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di 
gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di 
acqua calda; gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi 
in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione (590); 
127-ter) [locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese 
che li hanno costruiti per la vendita] (591); 
127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento 
realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio 
energetico (592); 
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate 
nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 
44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane 
tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione 
e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte 
solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere 
collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di 
adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, 
assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 
408, e successive modificazioni (593); 
127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la 
costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 
127-quinquies) (594); 
127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi 
alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 
127-quinquies) (595); 
127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di accordi in 
deroga previsti dall'articolo 11, comma 2, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, resi dalle 
organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per il tramite delle 
loro organizzazioni provinciali (596); 
127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al 
seguito, escluse quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del 
presente decreto (597); 
127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli (598); 
127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. 2 
agosto 1969 del Ministro dei lavori pubblici pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprietà o in godimento a soci 
da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorché non ultimate, purché permanga 
l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel 
numero 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di 
fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'articolo 13 
della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, 
ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, ceduti da 
imprese costruttrici (599) (600); 
127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di 
interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, 
lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia 
residenziale pubblica (601); 
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la 
realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 
agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma 
dello stesso articolo (602) (603); 
127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto 
relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-undecies) e 
alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della 
legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del 
primo comma dello stesso articolo (604) (605); 
127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati 
eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 
1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello 
stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi (606); 

127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, 
previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 
5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di 
rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo 
decreto, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione 
(607); 
127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; 
oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, 
n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari (608); 
127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in 
esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li 
hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui 
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, 
n. 457 (609).



(527)  Aliquota così elevata dall'art. 10, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.
(528)  La parola "cavalli", che doveva intendersi eliminata per effetto 
dell'art. 1, comma 83, L. 23 dicembre 1996, n. 662 è stata nuovamente inserita 
dall'art. 2, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. 
(529)  Numero così sostituito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328. 
(530)  Numero così sostituito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328. 
(531)  Numero così sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 
1986, n. 168). 
(532)  Numero così sostituito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328. 
(533)  Numero aggiunto dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151 e poi così 
sostituito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328. 
(534)  Numero così sostituito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328. 
(535)  Numero prima soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, poi 
nuovamente inserito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, ed infine così 
sostituito dall'art. 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(536)  Numero così sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 
1986, n. 168). 
(537)  Numero così sostituito dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(538)  Numero soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151. 
Successivamente, il n. 25 è stato nuovamente inserito dall'art. 1, D.L. 29 
settembre 1997, n. 328. Lo stesso art. 1, ha così nuovamente inserito anche il 
n. 57. 
(539)  Numero così sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 
1986, n. 168). 
(540)  Numero così sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 
1986, n. 168). 
(541)  Numero aggiunto dall'art. 6, L. 13 maggio 1999, n. 133. 
(542)  Numero soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151.
(543)  Numero soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151.
(544)  Numero così sostituito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328. 
(545)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(546)  Numero così sostituito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328. 
(547)  Numero prima soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, poi 
nuovamente inserito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, ed infine così 
sostituito dall'art. 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(548)  Numero così sostituito dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151. 
(549)  Numero prima soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, poi 
nuovamente inserito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, ed infine così 
sostituito dall'art. 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(550)  Il presente numero era stato soppresso dal comma 1 dell'art. 36, D.L. 4 
luglio 2006, n. 223. La soppressione non è più prevista dalla nuova formulazione 
del citato comma 1 dopo la conversione in legge del suddetto decreto.
(551)  Numero così sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 
1986, n. 168). Il presente numero era stato soppresso dal comma 1 dell'art. 36, 
D.L. 4 luglio 2006, n. 223. La soppressione non è più prevista dalla nuova 
formulazione del citato comma 1 dopo la conversione in legge del suddetto 
decreto.
(552)  Numero prima soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, poi 
nuovamente inserito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, ed infine così 
sostituito dall'art. 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(553)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
Successivamente, l'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, ha così nuovamente 
inserito il n. 59. Lo stesso art. 1 ha nuovamente inserito anche il n. 88. 
(554)  Numero così sostituito prima dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, e 
poi dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328. 
(555)  Numero così sostituito dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(556)  A decorrere dal 22 luglio 1990, l'aliquota per le cessioni e le 
importazioni di acque minerali e di birra è stata stabilita nella misura del 19 
per cento, a norma di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, D.L. 15 settembre 
1990, n. 261. 
(557)  A decorrere dal 22 luglio 1990, l'aliquota per le cessioni e le 
importazioni di acque minerali e di birra è stata stabilita nella misura del 19 
per cento, a norma di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, D.L. 15 settembre 
1990, n. 261. 
(558)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
Successivamente, l'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, ha così nuovamente 
inserito il n. 59. Lo stesso art. 1, ha nuovamente inserito anche il n. 88. 
(559)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
Successivamente, l'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, ha così nuovamente 
inserito il n. 59. Lo stesso art. 1, ha nuovamente inserito anche il n. 88. 
(560)  Numero prima soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, poi 
nuovamente inserito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, ed infine così 
sostituito dall'art. 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(561)  Numero così sostituito dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151. 
(562)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(563)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(564)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(565)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(566)  Numero soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151. 
(567)  Numero soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151. 
(568)  Numero soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151. 
(569)  Numero soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151. 
(570)  Numero prima sostituito dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e 
dall'art. 2, comma 40, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e poi così modificato dal 
comma 42 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. 
(571)  Numero così sostituito dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(572)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(573)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(574)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(575)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(576)  Numero così sostituito prima dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, 
poi dall'art. 2, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 e, infine, dall'art. 49, L. 21 
novembre 2000, n. 342, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso 
articolo. 
(577)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(578)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(579)  Numero soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151. 
(580)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(581) Per l'interpretazione autentica del presente numero vedi il comma 300 
dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(582)  Numero prima sostituito dall'art. 10, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, e poi 
così modificato dall'art. 48, L. 21 novembre 2000, n. 342. 
(583)  Numero prima sostituito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328 e poi 
così modificato dall'art. 48, L. 21 novembre 2000, n. 342. 
(584) Numero così sostituito dal comma 384 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296. Il presente numero era stato inoltre sostituito dal comma 1 dell'art. 36, 
D.L. 4 luglio 2006, n. 223. La sostituzione non è più prevista dalla nuova 
formulazione del citato comma 1 dopo la conversione in legge del suddetto 
decreto.
(585)  Numero così sostituito prima dall'art. 1, D.M. 27 febbraio 1987 (Gazz. 
Uff. 28 febbraio 1987, n. 49), con effetto, ai sensi dell'art. 2, dal 2 marzo 
1987, dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e dall'art. 19, D.Lgs. 26 
febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 del suddetto 
decreto. 
(586)  Numero aggiunto dall'art. 10, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 e poi 
soppresso dal comma 1 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato 
dalla relativa legge di conversione. 
(587)  Numero aggiunto dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, poi sostituito 
dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, ed infine così modificato dall'art. 
74, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e dal comma 467 dell'art. 1, L. 23 dicembre 
2005, n. 266. 
(588)  Numero così sostituito dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, poi 
soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 1995, dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1993, 
n. 557. 
(589)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(590)  Numero aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, con le 
modificazioni recate dalla relativa legge di conversione. Per la sostituzione 
del presente numero, a decorrere dal 1° gennaio 2008, vedi l'art. 2, comma 5, 
D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26.
(591)  Numero aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, con le 
modificazioni recate dalla relativa legge di conversione, poi così modificato 
dall'art. 10, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 ed infine soppresso dal comma 8 
dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. 
(592)  Numero aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, con le 
modificazioni recate dalla relativa legge di conversione.
(593)  Numero aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, con le 
modificazioni recate dalla relativa legge di conversione e poi così modificato 
dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.
(594)  Numero aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, con le 
modificazioni recate dalla relativa legge di conversione. 
(595)  Numero aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, con le 
modificazioni recate dalla relativa legge di conversione.
(596)  Numero aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, con le 
modificazioni recate dalla relativa legge di conversione.
(597)  Numero aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, con le 
modificazioni recate dalla relativa legge di conversione. Successivamente il n. 
127-novies è stato così sostituito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328. 
(598)  Numero aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, con le 
modificazioni recate dalla relativa legge di conversione. Il presente numero era 
stato soppresso dal comma 1 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. La 
soppressione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato comma 1 dopo 
la conversione in legge del suddetto decreto.
(599)  I numeri 127-undecies e duodecies, sono stati aggiunti dall'art. 16, D.L. 
22 maggio 1993, n. 155. La relativa legge di conversione ha aggiunto i numeri 
127-terdecies e quaterdecies ed ha soppresso il n. 127-duodecies. Quest'ultimo 
numero è stato, poi, nuovamente inserito dall'art. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 
449. 
(600)  Numero sostituito dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, e poi così 
modificato dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557. 
(601)  I numeri 127-undecies e duodecies, sono stati aggiunti dall'art. 16, D.L. 
22 maggio 1993, n. 155. La relativa legge di conversione ha aggiunto i numeri 
127-terdecies e quaterdecies ed ha soppresso il n. 127-duodecies. Quest'ultimo 
numero è stato, poi, nuovamente inserito dall'art. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 
449. 
(602)  I numeri 127-undecies e duodecies, sono stati aggiunti dall'art. 16, D.L. 
22 maggio 1993, n. 155. La relativa legge di conversione ha aggiunto i numeri 
127-terdecies e quaterdecies ed ha soppresso il n. 127-duodecies. Quest'ultimo 
numero è stato, poi, nuovamente inserito dall'art. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 
449. 
(603)  Numero sostituito dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, e poi così 
modificato dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557. 
(604)  I numeri 127-undecies e duodecies, sono stati aggiunti dall'art. 16, D.L. 
22 maggio 1993, n. 155. La relativa legge di conversione ha aggiunto i numeri 
127-terdecies e quaterdecies ed ha soppresso il n. 127-duodecies. Quest'ultimo 
numero è stato, poi, nuovamente inserito dall'art. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 
449. 
(605)  Numero sostituito dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, e poi così 
modificato dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557. 
(606)  Numero aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, con le 
modificazioni recate dalla relativa legge di conversione, poi così sostituito 
dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557. 
(607)  Numero aggiunto dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, poi 
sostituito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, nel testo integrato 
dalla relativa legge di conversione ed infine così modificato dall'art. 31, 
comma 30, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
(608)  Numero aggiunto dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328. 
(609) Numero aggiunto dal comma 331 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 





Tabella B (610) 
Prodotti soggetti all'aliquota del 20 per cento (611)
a) lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di 
laboratorio; prodotti con parti o guarnizioni di platino, costituenti elemento 
prevalente del prezzo; 
b) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, 
sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, 
cincillà, ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, 
visone, pekan, breitshwanz, martora, lontra sealskin, lontra di fiume, volpe 
argentata, volpe bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola, e 
relative confezioni; 
c) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla 
preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia; 
d) [autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del 
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di 
cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici, esclusi quelli adibiti ad uso 
pubblico e quelli con motore diesel fino a 2500 centimetri cubici diversi da 
quelli indicati alla successiva lettera e)] (612); 
e) autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a 
pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con motore 
di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel superiore a 
2500 centimetri cubici; 
f) motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri 
cubici; 
g) navi e imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a diciotto 
tonnellate; 
h) tappeti e guide fabbricati a mano originari dall'Oriente, dall'Estremo 
Oriente e dal Nord Africa. 



(610)  Tabella così sostituita dall'art. 1, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853. 
(611)  L'aliquota del 38% è stata ridotta al 19% dall'art. 36, D.L. 30 agosto 
1993, n. 331 e poi aumentata al 20% dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328.
(612)  Lettera soppressa dall'art. 6, L. 13 maggio 1999, n. 133. 
 





Tabella C (613) 
SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITÀ 
1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed 
ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private; 
2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono; 
3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e 
strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora 
l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento 
dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle 
effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchature 
similari a gettone o a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e 
in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari; 
4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, 
prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, 
attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e 
marionette ovunque tenuti; 
5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e 
industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero 
delle finanze ed altre manifestazioni similari; 
6) prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico mediante 
radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione 
radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma 
digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite. 



(613)  Tabella aggiunta dall'Allegato B al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, in 
virtù di quanto disposto dall'art. 18 dello stesso decreto, con la decorrenza 
indicata nell'art. 22. Vedi, anche, l'art. 7, D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544. 
 




fp07-gr07