GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 130 DEL 3/6/1924



R.D. 23 maggio 1924, n. 827. Agg. G.U. 31/01/2006
Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato. 
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Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1924, n. 130, S.O. 
L'articolo unico, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI, ha 
elevato di 240 volte i limiti originari di somma comunque indicati nel presente 
regolamento. Per l'ulteriore elevazione dei limiti di somma, vedi l'art. 20, 
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII. 
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti istruzioni: 
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 13 gennaio 1998, n. 
5/98; Circ. 28 settembre 1998, n. 113/98; 
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 12 
maggio 1999, n. 30; Circ. 30 ottobre 2000, n. 34; 
- Ministero del tesoro: Circ. 7 gennaio 1997, n. 726; Circ. 5 marzo 1997, n. 
746; Circ. 27 maggio 1997, n. 763; 
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 16 gennaio 2002, n. 2; Circ. 25 
giugno 2004, n. 33/D; 
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 26 febbraio 1996, n. 89; Circ. 15 
luglio 1996, n. 345; Circ. 28 aprile 1997, n. 283; Circ. 21 agosto 1997, n. 525; 
Circ. 28 ottobre 1997, n. 662; Circ. 11 dicembre 1997, n. 791; Circ. 29 ottobre 
1998, n. 435; Circ. 8 gennaio 1999, n. 34633/BL; Circ. 21 gennaio 1999, n. 13; 
- Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 22 dicembre 
1997, n. 94; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D; Circ. 25 maggio 1998, n. 131/E; Circ. 
15 giugno 1998, n. 153/E; Circ. 28 agosto 1998, n. 210/T; 
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 8 gennaio 1997, n. 5; Circ. 
1 febbraio 1999, n. 2/99; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/994; 
Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3124; Circ. 24 agosto 1998, n. 
DIE/ARE/1/3123; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e 
gli affari regionali: Circ. 28 marzo 1996, n. 132; 
- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 26 giugno 1996, n. 49; Circ. 11 luglio 
1996, n. 57; Circ. 10 febbraio 1997, n. 10. 
 





TITOLO I 
Del patrimonio dello Stato 
Capo I - Norme generali. 
1. I beni dello Stato si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali, 
secondo le norme del Codice civile. 
Per i beni immobili assegnati in servizio governativo a diverse amministrazioni, 
esclusi gli edifici adibiti ad usi militari, le spese di comune interesse 
inerenti alla manutenzione e all'uso dell'immobile sono tutte a carico del 
bilancio del ministero delle finanze. 
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2. I beni dello Stato sono descritti in appositi registri di consistenza od 
inventari secondo le norme contenute nei successivi articoli. 
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Capo II - Del demanio pubblico. 
3. L'inventario dei beni di demanio pubblico consiste in uno stato descrittivo 
desunto dai rispettivi catasti, ovvero dai registri delle singole 
amministrazioni. 
L'inventario di tali beni è fatto eseguire a cura del ministero delle finanze e 
delle altre amministrazioni centrali ai cui servizi i beni sono addetti. 
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4. L'originale dell'inventario si conserva dal ministero delle finanze: un 
estratto di esso, per la parte relativa a ciascuna provincia, è conservato 
dall'intendenza di finanza per la vigilanza, che ad essa incombe. 
Fanno eccezione i beni relativi alla difesa dello Stato, pei quali l'originale 
dell'inventario è conservato dalle amministrazioni centrali militari e gli 
estratti dalle rispettive direzioni territoriali od uffici dipendenti. 
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5. I beni del pubblico demanio che cessano dalla loro destinazione all'uso 
pubblico passano al patrimonio dello Stato. 
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Capo III - Dei beni patrimoniali dello Stato. 
Sezione I - Norme generali. 
6. I beni patrimoniali dello Stato si distinguono in immobili e mobili, ed in 
disponibili e non disponibili. 
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7. Sono beni immobili per natura, o per destinazione, o per l'oggetto a cui si 
riferiscono, quelli designati tali dal Codice civile. 
Sono considerati immobili, agli effetti della compilazione degli inventari, 
anche i musei, le pinacoteche, le biblioteche, gli osservatori ed altri istituti 
congeneri colle raccolte artistiche e scientifiche che vi si contengono. 
Agli stessi effetti, le strade ferrate possedute dallo Stato sono considerate 
immobili, insieme col materiale mobile necessario al loro esercizio; salvo 
quanto, pei materiali fuori d'uso, è disposto dall'art. 35 del presente 
regolamento. 
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8. I beni mobili per loro natura, o per determinazione di legge, sono quelli 
enumerati dal Codice civile. Fra essi vanno compresi i materiali per servizi 
pubblici non ritenuti immobili ai sensi dell'articolo precedente, il danaro, i 
valori, i titoli e gli effetti che esistono nelle casse e nel portafoglio dello 
Stato. 
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9. Si considerano non disponibili quei beni che per la loro destinazione ad un 
servizio pubblico o, governativo ovvero per disposizioni di legge non possono 
essere alienati o comunque tolti dal patrimonio dello Stato. 
Gli altri beni patrimoniali si classificano fra i disponibili. 
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10. Per l'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato, si osservano le 
prescrizioni dei successivi artt. 11 a 35, salvo quanto è disposto dal R.D. 18 
gennaio 1923, n. 94, che istituisce il provveditorato generale dello Stato, e 
dalle relative norme regolamentari. 
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Sezione II - Dei beni immobili patrimoniali. 
11. I beni immobili patrimoniali sono descritti a cura delle intendenze di 
finanza, in registri di consistenza in doppio originale colle seguenti 
indicazioni: 
a) il luogo, la denominazione, la qualità; 
b) i connotati catastali, l'estimo o la rendita imponibile; 
c) i titoli di provenienza; 
d) la estensione; 
e) il reddito; 
f) il valore fondiario approssimativo; 
g) le servitù, i pesi e gli oneri di cui siano gravati; 
h) l'uso o servizio speciale a cui sono destinati e il ministero alla cui 
amministrazione sono affidati; 
i) la durata di tale ostinazione. 
I detti registri di consistenza devono pure indicare se i beni sono fruttiferi o 
infruttiferi. 
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12. I diritti, le servitù e le azimi, che, a norma del Codice civile, sono 
considerati come beni immobili, sono annotati negl'inventari e nei registri di 
consistenza insieme col relativo fondo, e sono descritti a parte, quando non 
riguardino immobili demaniali. 
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13. Un originale dei registri di consistenza è trasmesso dalle intendenze al 
ministero delle finanze. Il complesso di tali registri, unitamente agli 
inventari di cui all'art. 17 costituisce l'inventario generale dei beni immobili 
patrimoniali. 
L'altro originale dei registri di ciascuna provincia si conserva dalle 
intendenze di finanza. 
Un estratto della parte di tali registri, che comprende i beni immobili 
destinati in servizio governativo è comunicato dal ministero delle finanze alle 
amministrazioni da cui il servizio dipende. 
Un riepilogo dell'inventario generale è trasmesso alla ragioneria generale dello 
Stato ed un altro alla Corte dei conti. 
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14. Nei registri esistenti presso il ministero delle finanze, in quelli 
esistenti presso le intendenze di finanza non che nei riepiloghi si fa 
annotazione dei beni assegnati alla dotazione della Corona e di quelli destinati 
in uso od in servizio delle diverse amministrazioni dello Stato. 
Queste annotazioni esonerano tanto il ministero delle finanze quanto le 
intendenze di finanza da ogni ingerenza sino a che permane la destinazione 
suddetta, salvo per quanto riguarda i beni destinati a pubblici servizi il 
disposto del successivo art. 18. 
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15. Gli aumenti, le diminuzioni e trasformazioni nel valore e nella consistenza 
dei beni immobili patrimoniali, debbono essere registrati nell'inventario 
generale, nei registri di consistenza e nelle scritture contabili del ministero 
delle finanze e delle singole amministrazioni che hanno in uso i beni. 
Le intendenze di finanza di volta in volta che avvengono tali variazioni nei 
beni in servizio di altre amministrazioni, debbono darne notizia 
all'amministrazione consegnataria, la quale, dopo averne preso nota nei propri 
registri, le comunicherà al ministero delle finanze. 
Per i beni che non sono in consegna alle intendenze, le amministrazioni 
consegnatarie fanno tale comunicazione di propria iniziativa. 
Un riepilogo di tali variazioni è comunicato alla ragioneria generale dello 
Stato e alla Corte dei conti. 
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16. Le norme, per la custodia e la conservazione del materiale di cui al secondo 
comma dell'art. 7 del presente regolamento, sono stabilite con regolamenti 
speciali da emanarsi di concerto col ministro delle finanze, a cura delle 
amministrazioni dalle quali dipendono gli istituti che conservano il detto 
materiale. 
Gli stessi regolamenti dettano altresì le norme per la tenuta dei cataloghi e 
delle altre scritture necessarie ai fini del controllo tecnico ed amministrativo 
della contabilità patrimoniale dello Stato. 
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17. Gli inventari dei beni immobili patrimoniali esistenti all'estero sono 
conservati presso il ministero delle finanze, e presso quello degli affari 
esteri, a cura del quale e di concerto col ministero delle finanze saranno 
tenute in evidenza le variazioni. 
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18. [Gli intendenti di finanza vigilano sotto la loro responsabilità, perché non 
siano addetti ad uso pubblico o governativo, se non quei beni che strettamente 
occorrono al bisogno. All'uopo hanno facoltà di disporre tutti gli accertamenti 
che credono opportuni. 
Quando scorgano eccesso ed abuso in tali destinazioni ne riferiscono al 
ministero delle finanze, proponendo che si renda produttiva per lo Stato la 
parte dei beni riconosciuta esuberante, e non pertinente al bisogno dell'uso 
pubblico o del servizio governativo] (2). 
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(2) Articolo prima modificato dalla L. 10 dicembre 1953, n. 932 e poi abrogato 
dall'art. 9, D.P.R. 13 luglio 1998, n. 367, riportato al n. B/XIII. 
 





19. Gl'inventari dei beni dell'asse ecclesiastico, devoluti al demanio dello 
Stato, sono formati e tenuti in corrente colle variazioni presso le intendenze 
di finanza e il ministero delle finanze, separatamente dagli inventari, dal 
registro di consistenza e dai riepiloghi degli altri beni immobili, in 
conformità alle disposizioni date colla L. 15 agosto 1867, n. 3848, e col 
successivo regolamento del 22 detto mese, n. 3852. 
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Sezione III - Dei beni mobili. 
20. I beni mobili dello Stato si distinguono come segue: 
a) mobili destinati al servizio civile governativo, cioè arredi degli uffici, 
collezioni di leggi e decreti, utensili, macchine, attrezzi e simili; 
b) oggetti mobili destinati alla difesa dello Stato, cioè il materiale da guerra 
per l'esercito, per l'armata e per l'aeronautica; 
c) diritti ed azioni che a norma del Codice civile sono considerati come beni 
mobili. 
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21. Ciascun ministero provvede all'amministrazione dei beni mobili assegnati ad 
uso proprio o dei servizi da esso dipendenti. 
I titoli e valori tacenti parte del patrimonio dello Stato sono amministrati dal 
ministero delle finanze anche quando il reddito relativo sia destinato a scopi 
che rientrino nella competenza di altri ministeri. 
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22. Tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, debbono essere 
dati in consegna ad agenti responsabili. 
La consegna si effettua per mezzo di inventario. 
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23. Per quanto riguarda la formazione di nuovi inventari, lo stato degli 
esistenti, le modificazioni da recarvisi e la registrazione delle variazioni, 
tutte le amministrazioni governative sono sottoposte alla vigilanza del 
ministero delle finanze (3) il quale può sempre accertare l'esistenza degli 
oggetti in conformità delle scritture. 
Le norme da seguirsi in proposito formano oggetto di istruzioni speciali, da 
emanarsi dal ministero delle finanze (3), ragioneria generale, di concerto colle 
amministrazioni interessate. 
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(3) Ora, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per 
effetto del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, riportato alla voce Ministero del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
(3) Ora, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per 
effetto del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, riportato alla voce Ministero del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
 





24. Ciascun inventario per i beni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 deve 
presentare: 
a) la designazione degli stabilimenti e dei locali in cui trovansi gli oggetti; 
b) la denominazione e descrizione di essi oggetti secondo la diversa loro natura 
e specie; 
c) la quantità o numero degli oggetti secondo le varie specie; 
d) la classificazione, ove sia possibile, in nuovi, usati e fuori d'uso; 
e) il valore. 
I diritti e le azioni di cui alla lettera c) del detto art. 20 vengono descritti 
in separati inventari. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
25. I beni mobili si iscrivono negli inventari pel loro prezzo di acquisto, 
quando il valore pel quale essi debbono far carico ai consegnatari non sia 
stabilito da speciali tariffe. 
I regolamenti speciali provvedono per le occorrenti variazioni del valore dei 
beni mobili già iscritti negli inventari, e stabiliscono altresì le modalità per 
tener conto nelle scritture amministrative di tali variazioni, non che delle 
differenze tra il prezzo di acquisto registrato in dette scritture e quello 
indicato nelle tariffe speciali, sulla base delle quali quei beni mobili sono 
iscritti negli inventari. 
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26. In ciascun ministero ed in ciascuno degli uffici dipendenti il consegnatario 
responsabile degli arredi, della mobilia, degli utensili ed altro deve essere un 
impiegato del ruolo organico della stessa amministrazione. 
In casi eccezionali e col consenso del ministro delle finanze (3/a) tale 
incarico presso i ministeri può essere affidato a un funzionario del ruolo delle 
ragionerie centrali. 
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(3/a) Ora, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 
per effetto del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, riportato alla voce Ministero 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
 





27. Gl'inventari devono essere fatti in tre esemplari, firmati dal consegnatario 
e dal funzionario dell'amministrazione locale che dà la consegna, ed autenticati 
dal capo ragioniere della competente amministrazione centrale. 
L'amministrazione centrale, l'amministrazione locale ed il consegnatario 
conservano uno dei detti esemplari. 
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28. Ogni inventario dei beni mobili, indicati nell'art. 20, deve avere una 
recapitolazione distinta per categorie e specie di materie. 
Queste recapitolazioni costituiscono il conto del debito da tenersi in evidenza 
per ciascun consegnatario responsabile. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
29. I consegnatari degli oggetti e delle materie di cui alle lettere a) e b) 
dell'art. 20 sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in custodia, fino 
a che non ne abbiano ottenuto legale discarico. 
Non possono introdurre nei magazzini o altri luoghi di custodia e di deposito né 
estrarne cosa alcuna, senza un ordine scritto in conformità dei regolamenti 
speciali. 
La trasformazione, la diminuzione o la perdita degli oggetti consegnati 
dev'essere giustificata nelle forme e nei modi stabiliti dai regolamenti dei 
diversi servizi. 
I consegnatari non sono direttamente e personalmente responsabili dell'abusiva e 
colpevole deteriorazione degli oggetti regolarmente dati in uso ad impiegati od 
affidati ad uscieri per ragione di servizio, se non in quanto abbiano omesso di 
adoprare quella vigilanza che loro incombe nei limiti delle attribuzioni del 
loro ufficio, ed a norma delle speciali discipline d'ordine e servizio interno. 
I consegnatari dei diritti ed azioni indicati alla lettera c) dell'art. 20 
rispondono anche delle variazioni che subiscono i crediti loro affidati. 
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30. Ogni consegnatario di oggetti mobili tiene in evidenza la situazione della 
contabilità del materiale di cui risponde, secondo le quantità, le destinazioni 
e le classificazioni risultanti dal relativo inventario; nota a debito gli 
oggetti di nuova introduzione e a credito quegli estratti, e tutte le variazioni 
e le trasformazioni, così pel numero come per la qualità e specie, e pel valore. 

A tale effetto, oltre all'inventario, egli deve tenere un registro d'entrata e 
d'uscita in corrispondenza coll'inventario medesimo. Devono inoltre essere 
tenuti dalle ragionerie degli uffici provinciali e compartimentali tutti quei 
libri e registri che occorrono, per avere sempre in evidenza la gestione di 
ciascun consegnatario secondo le specialità e l'importanza dei vari servizi. 
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31. Nei termini stabiliti dai regolamenti speciali di ciascun servizio, i 
consegnatari fanno pervenire agli uffici da cui immediatamente dipendono, e 
nelle cui scritture devono essere aperti i conti individuali dei consegnatari 
medesimi un prospetto indicante: 
a) tutte le variazioni seguite negl'inventari col corredo dei documenti 
giustificativi o di copie dei medesimi; 
b) la situazione della contabilità del materiale mobile, risultante dalle 
introduzioni, distribuzioni o trasformazioni, e le rimanenze. 
Gli uffici provinciali e compartimentali, nei termini stabiliti dai regolamenti 
speciali, compilano un prospetto riassuntivo per ciascuna specie dei dipendenti 
consegnatari, e lo trasmettono alle amministrazioni centrali nelle cui scritture 
devono essere aperti i conti collettivi per provincia o compartimento. 
Le comunicazioni da farsi dalle amministrazioni centrali alla ragioneria 
generale formano oggetto delle istruzioni di cui all'art. 161 del presente 
regolamento. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
32. I consegnatari dei beni mobili sono sottoposti alla giurisdizione della 
Corte dei conti, alla quale devono alla fine di ogni anno finanziario rendere il 
conto giudiziale della loro gestione, nei modi e nelle forme prescritte al 
titolo XIII del presente regolamento. 
Non devono rendere conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di 
ufficio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino stampe, 
registri od altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell'uffizio 
cui il consegnatario è addetto. 
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33. Nel conto giudiziale di cui all'articolo precedente, il consegnatario si dà 
debito dei beni mobili avuti in consegna non solo secondo la specie, qualità e 
categoria di ciascuno, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari. In 
caso di deficienza o di mancata giustificazione, il consegnatario è responsabile 
dell'oggetto in natura, o del prezzo corrente del medesimo. 
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34. Gli oggetti mobili non possono essere dati in pagamento ai creditori dello 
Stato. 
Possono soltanto cedersi agli appaltatori di opere i materiali derivanti dalla 
demolizione, ripartizione, trasformazione o sostituzione di fabbriche, di 
macchine e di altri oggetti mobili, giusta il disposto dell'art. 52. 
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35. [Gli oggetti mobili divenuti inservibili e la mobilia degli uffici e degli 
alloggi governativi, che non occorra di ulteriormente conservare nei magazzini o 
negli stabilimenti dello Stato, sono alienati per cura del Provveditorato 
generale dello Stato e delle amministrazioni militari, se trattisi di oggetti ad 
esse spettanti. 
Di ogni vendita si fa constare mediante variazione nel relativo inventario] 
(3/b). 
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(3/b) Articolo abrogato dall'art. 12, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189. 
 





TITOLO II 
Dei contratti 
Capo I - Norme generali. 
36. Si provvede con contratti a tutte le forniture, trasporti, acquisti, 
alienazioni, affitti o lavori riguardanti, le varie amministrazioni e i vari 
servizi dello Stato. 
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37. Tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono 
essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali 
e quelli previsti nei successivi articoli. 
Le forniture, i trasporti e i lavori sono dati in appalto separatamente secondo 
la natura del servizio e divisi possibilmente in lotti, quando ciò sia 
riconosciuto più vantaggioso per l'amministrazione (4). 
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(4) In deroga a quanto disposto nel presente articolo, vedi l'art. 3, comma 4, 
O.M. 3 agosto 2000. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
38. I casi nei quali, a norma dell'art. 3 della legge si può procedere a 
licitazione privata sono i seguenti: 
1) Per le forniture d'ogni genere, per i trasporti o per i lavori, quando 
un'evidente urgenza prodotta da circostanze imprevedute non permetta l'indugio 
degli incanti, e per le provviste occorrenti all'esercito, all'armata o 
all'aeronautica militare, quando siano urgentemente richieste dalla sicurezza 
dello Stato; 
2) Per le provviste di materie e derrate che per la loro natura, o per l'uso 
speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della 
produzione o fornite direttamente dai produttori; 
3) Per i prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione 
l'esecuzione dei quali deve commettersi ad artefici o ditte specializzate; 
4) Per dare in affitto ad uso di abitazione locali e loro dipendenze, quando per 
ragioni speciali non sia conveniente sperimentare l'incanto; 
5) Quando sia andato deserto l'incanto o non siasi raggiunto dalle offerte il 
limite fissato, salvo che l'amministrazione non ritenga di dovere stipulare il 
contratto a trattativa privata; 
6) Quando trattisi di contratti che durano più anni e in virtù dei quali il 
fornitore debba sempre tenere a disposizione dell'amministrazione una 
determinata quantità della materia da somministrare, ovvero debba avere i mezzi 
necessari per una data fabbricazione. 
La ragione che in ogni singolo caso giustifica il ricorso alla licitazione 
privata, deve essere esposta e dimostrata al consiglio di Stato nei casi in cui 
occorra il suo preventivo avviso e va indicata nel decreto di approvazione del 
contratto (4/a). 
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(4/a) In deroga a quanto disposto nel presente articolo, vedi l'art. 3, comma 4, 
O.M. 3 agosto 2000. 
 





39. Si può inoltre ricorrere alla licitazione privata, concorrendovi particolari 
ragioni che devono essere indicate nel decreto di approvazione del contratto e 
dimostrate al consiglio di Stato, nel caso che occorra il suo preventivo avviso: 

1) Quando si tratti di spesa che non superi le lire 75.000.000 ovvero di spesa 
che non superi annualmente lire 15.000.000 e lo Stato non resti obbligato oltre 
cinque anni, sempreché per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto 
computato il quale si oltrepassino tali limiti; 
2) [Per la vendita di effetti mobili fuori d'uso e di derrate quando il valore 
di stima non superi le lire 60.000.000, fatta qui pure l'avvertenza contenuta 
nel n. 1] (4/b); 
3) Per l'affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti ed altri beni immobili, 
quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di lire 5.000.000 e 
la durata del contratto non ecceda i sei anni, e sempreché non ne sia stata data 
una parte a fitto con altro contratto per una somma e tempo che, uniti a quelli 
del nuovo contratto, eccedano i limiti qui determinati; 
4) Per l'acquisto e la macinazione di cereali, per l'acquisto dei viveri, del 
foraggio, della paglia e del combustibile e per il trasporto dei generi suddetti 
occorrenti per l'esercito; 
5) Per l'acquisto di cavalli di rimonta; 
6) Per le confezioni e riparazioni di corredo militare; 
7) Per le coltivazioni o fabbricazioni, o forniture a titolo di esperimento; 
8) Per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti, quando siano 
commesse a stabilimenti di opere pie, o per lavori da darsi ai detti detenuti 
(5) (5/a). 
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(4/b) Numero abrogato dall'art. 12, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189. 
(5) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari importi 
prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte dal D.P.R. 
30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha assorbito il 
precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'art. 20, 
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, che ha altresì fatto 
salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano aumentato gli 
originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata dallo stesso 
articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° novembre 
1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359, riportato al n. 
A/CXLVI. 
(5/a) In deroga a quanto disposto nel presente articolo, vedi l'art. 3, comma 4, 
O.M. 3 agosto 2000. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
40. Agli appalti di opere pubbliche, o di lavori o forniture speciali, per la 
cui esecuzione la amministrazione ritenga conveniente di giovarsi delle 
iniziative e dei progetti di private competenze tecniche, artistiche o 
scientifiche, può procedersi mediante la forma dell'appalto-concorso di cui 
all'art. 4 della legge. 
Le ragioni di convenienza di cui al precedente comma sono comunicate al 
Consiglio di Stato, nei casi in cui il suo parere sia richiesto, ai termini di 
legge (5/b). 
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(5/b) In deroga a quanto disposto nel presente articolo, vedi l'art. 3, comma 4, 
O.M. 3 agosto 2000. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
41. Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata: 
1) Quando gl'incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate 
prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte; 
2) Per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa 
industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di 
pubbliche offerte; 
3) Quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione 
che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione 
richiesti; 
4) Quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi governativi; 

5) Quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non 
consentire l'indugio degli incanti o della licitazione; 
6) E in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali 
circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli 
artt. da 37 a 40 del presente regolamento. 
Nei casi previsti dal presente articolo la ragione per la quale si ricorre alla 
trattativa privata, deve essere indicata nel decreto di approvazione del 
contratto e dimostrata al Consiglio di Stato quando occorra il suo preventivo 
avviso (6) (6/a). 
------------------------ 
(6) Vedi l'art. 6, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, riportato sopra, in questa 
stessa sottovoce, al n. A/I. Vedi, anche, l'art. 25, R.D. 8 febbraio 1923, n. 
422, sull'esecuzione di opere pubbliche. 
(6/a) In deroga a quanto disposto nel presente articolo, vedi l'art. 3, comma 4, 
O.M. 3 agosto 2000. 
 





42. Per determinare l'importo dei contratti continuativi, all'effetto di 
stabilire se sia necessario il preventivo avviso del Consiglio di Stato e la 
registrazione preventiva della Corte dei conti ai sensi degli artt. 5, 6, 7 e 19 
della legge, si deve tenere per base la cifra complessiva che risulta da tutte 
le annualità alle quali si estende il contratto. 
I progetti dei contratti che si comunicano al consiglio di Stato devono essere 
corredati dei capitoli d'oneri e contenere la precisa descrizione dei lavori, 
opere e forniture da eseguirsi (6/b). 
------------------------ 
(6/b) In deroga a quanto disposto nel presente articolo, vedi l'art. 3, comma 4, 
O.M. 3 agosto 2000. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
43. Pel complesso di una sola opera o di un solo lavoro, in caso di speciali 
necessità da farsi constare nel decreto di approvazione del contratto, possono 
formarsi progetti e perizie parziali per procedere a distinti contratti con più 
persone. 
Quando l'appaltatore o il fornitore sia la medesima persona, e le forniture e i 
lavori comunque parzialmente descritti formino sostanzialmente parte di una sola 
impresa, non si ammette alcuna divisione artificiosa in più e diversi contratti, 
ma si procede ad un solo contratto con le norme stabilite nel capo I del 
presente titolo. 
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44. I contratti stipulati con precedente data si considerano parti integranti 
dei contratti successivi, per gli effetti delle disposizioni contenute negli 
artt. 9 e 13 della legge e 39 e 42 del presente regolamento. 
------------------------ 
 





Capo II - Dei capitoli di oneri. 
(giurisprudenza di legittimità) 
45. I capitoli d'oneri per ogni genere di contratti possono dividersi, ove sia 
necessario, in generali e speciali e sono approvati da ciascun ministero. 
I capitoli generali d'oneri contengono le condizioni che possono applicarsi 
indistintamente ad un determinato genere di lavoro, appalto o contratto, e le 
forme da seguirsi per le gare. Quelli speciali riguardano le condizioni che si 
riferiscono più particolarmente all'oggetto proprio del contratto. 
Nei capitoli d'oneri sono determinate la natura e l'importanza delle garanzie 
che i concorrenti devono produrre per essere ammessi agl'incanti, e per 
assicurare l'adempimento dei loro impegni; come pure le clausole penali e 
l'azione che l'amministrazione può esercitare sopra le cauzioni nel caso 
d'inadempimento ai detti impegni non che il luogo in cui l'aggiudicatario, il 
suo fideiussore o l'approbatore, garante del fideiussore, devono eleggere il 
domicilio legale. 
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46. Nei capitoli d'oneri relativi agli affitti, si stabiliscono tutte le 
condizioni dirette alla conservazione delle proprietà che si danno in affitto, 
ed al loro miglioramento se trattasi di fondi rustici. 
Si deve pur determinare la durata dell'affitto, e stabilire le condizioni e le 
garanzie necessarie per assicurare il pagamento dei fitti e l'adempimento delle 
imposte obbligazioni. 
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47. Nei capitoli d'oneri concernenti la vendita degli oggetti fuori d'uso, 
derrate, strumenti e simili, si stabilisce che a garanzia dell'esecuzione del 
contratto si debba fare un deposito in ragione del quinto dell'intero prezzo 
degli oggetti da vendersi; che nessuno di detti oggetti possa essere asportato 
senza il previo pagamento del relativo prezzo e che ove gli oggetti venduti non 
siano dall'acquirente ritirati nel termine fissato dai capitoli stessi, 
l'amministrazione possa procedere a nuova vendita di essi a spese e rischio del 
primitivo acquirente. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
48. Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto da 
disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti nei limiti in 
cui sono ammessi dalla legge non possono eccedere i novantacinque centesimi 
dell'importo contrattuale (7). 
È fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale, per le quali può farsi il 
pagamento dell'intero prezzo delle materie già accettate in rate complete. 
Se contratti per provviste o forniture hanno durata di più anni, la liquidazione 
può essere fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto 
dei contratti, e possono essere dati i saldi corrispondenti alle opere eseguite 
od alle materie consegnate. 
------------------------ 
(7) Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904 (Gazz. 
Uff. 13 gennaio 1977, n. 11). 
Vedi, anche, l'art. 22, L. 3 gennaio 1978, n. 1 
, riportata alla voce Opere pubbliche. 
 





49. Nei contratti non si può convenire esenzione da qualsiasi specie di imposte 
o tasse vigenti all'epoca della loro stipulazione. 
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50. Non si può variare la durata dei contratti già stipulati quando siano in 
corso di esecuzione. 
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51. I termini e le norme speciali da osservarsi nei contratti relativi agli 
affitti ed all'esecuzione di forniture, trasporti e lavori, sono regolati da 
particolari disposizioni delle singole amministrazioni, secondo la natura di 
ciascun ramo di servizio. 
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52. Nei contratti per l'esecuzione di opere, si può stipulare la cessione, agli 
appaltatori, dei materiali derivanti dalla demolizione, riparazione, 
trasformazione o sostituzione di fabbriche, di macchine o di altri oggetti 
mobili quando non possa presumersi più vantaggiosa la vendita mediante incanto o 
licitazione. 
Il prezzo dei materiali ceduti agli appaltatori viene computato nella preventiva 
estimazione delle opere, rimanendo perciò fissata in una somma proporzionalmente 
minore la spesa inscritta in bilancio. 
In caso diverso, il prezzo dei detti materiali viene computato nel pagamento 
finale all'appaltatore, commutandosi il relativo, titolo di spesa in quietanza 
di entrata a favore del tesoro. 
Quando per l'importanza del contratto debba sentirsi il parere del Consiglio di 
Stato, si espongono nella relazione i motivi che consigliarono la cessione dei 
materiali od altri oggetti mobili all'appaltatore. 
------------------------ 
 





53. [Allorché nell'interesse dello Stato, per analogia degli oggetti da vendere 
con quelli che occorresse all'amministrazione di acquistare, si creda 
conveniente di facilitare agli appaltatori l'acquisto degli effetti fuori d'uso, 
si può, previ gli opportuni accordi col ministero delle finanze (8), provvedere 
nello stesso appalto per la vendita e per la fornitura, facendo, per mezzo di 
stima regolare, stabilire il prezzo corrente degli oggetti da vendere, il quale 
deve essere versato nelle casse dello Stato come entrata eventuale. 
In tal caso le offerte devono soltanto riguardare le forniture da farsi essendo 
inalterabile il prezzo degli oggetti da vendersi] (8/a). 
------------------------ 
(8) Ora, Ministero del tesoro. 
(8/a) Articolo abrogato dall'art. 12, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
54. Secondo la qualità e l'importanza dei contratti coloro che contraggono 
obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in 
numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dello Stato, al valore di borsa. 
Può accettarsi una cauzione costituita da fideiussione. 
Sono ammessi a prestare fideiussione gli Istituti di credito di diritto pubblico 
e le Banche di interesse nazionale nonché le Aziende di credito ordinario aventi 
un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a lire 300.000.000 e le 
Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di prima categoria e le Banche 
popolari aventi un patrimonio non inferiore a lire 100.000.000 (9). 
Per i contratti di affitto di fondi rustici, la fideiussione può accettarsi 
quando il canone annuo non superi le lire 6.000.000 (10) e la durata non 
oltrepassi i sei anni, o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto. 
Per il taglio dei boschi cedui, la fideiussione può accettarsi quando venga 
pagato per intero anticipatamente il prezzo pattuito. 
Per l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti senza l'impiego di 
trazione animale o meccanica che importano una somma non superiore alle lire 
480.000 annue (10), l'amministrazione può accettare la fideiussione di persona 
proba e solvente che firma in solido con l'accollatario. 
In casi speciali e per contratti a lunga scadenza può essere accettata una 
cauzione in beni stabiliti di prima ipoteca, sentito in precedenza il parere del 
Consiglio di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento e quello della 
Avvocatura dello Stato sulla proprietà e libertà dei beni da accettare in 
cauzione. 
È pure fatta facoltà all'amministrazione di prescindere in casi speciali dal 
richiedere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o 
ditte, sia nazionali che estere, di notoria solidità e per le provviste di cui 
ai numeri 2 e 3 dell'art. 38. 
L'esonero dalla cauzione o l'accettazione della fideiussione, sono subordinati 
ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. 
Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti 
un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo 
contratto, si può dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata 
per il contratto precedente, salvo quelle speciali garanzie che 
l'amministrazione contraente riconosce necessarie. 
Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai quali siano fornite 
cose di pertinenza dello Stato (11). 
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(9) Comma così modificato dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635. Ai limiti di somma 
indicati nel presente comma non si applica il disposto del D.P.R. 30 giugno 
1972, n. 422, riportato al n. A/XXI, e dell'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 
367, riportato al n. A/CXXXVII, in quanto il testo originario dell'art. 54 non 
conteneva una norma analoga. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 20 del citato 
decreto n. 367 del 1994. 
(10) Per effetto della sostituzione, tra gli altri, degli artt. 54 e 55 del 
presente regolamento, disposta dal D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309, i limiti 
originari di somme finali negli attuali commi quarto e sesto dell'art. 54 e 
secondo dell'art. 55 erano, rispettivamente, di lire 100.000, 8.000 e 100.000. 
Detti limiti sono stati elevati di 60 volte per effetto della L. 1° dicembre 
1953, n. 936. Successivamente, il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. 
A/XXI, ha disposto l'elevazione di 240 volte dei limiti originari di somme 
comunque indicati nel presente regolamento, facendo salve le disposizioni 
legislative o regolamentari che abbiano aumentato i predetti limiti originari in 
misura superiore alla moltiplicazione per 240. Nella specie, per le somme 
indicate nei commi quarto e sesto dell'art. 54 e nel comma secondo dell'art. 55, 
l'elevazione di 60 volte del limite fissato dal D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309, 
supera l'importo dei limiti originari elevati di 240 volte, sicché le somme sono 
quelle risultanti dal disposto della L. 10 dicembre 1953, n. 936. 
(10) Per effetto della sostituzione, tra gli altri, degli artt. 54 e 55 del 
presente regolamento, disposta dal D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309, i limiti 
originari di somme finali negli attuali commi quarto e sesto dell'art. 54 e 
secondo dell'art. 55 erano, rispettivamente, di lire 100.000, 8.000 e 100.000. 
Detti limiti sono stati elevati di 60 volte per effetto della L. 1° dicembre 
1953, n. 936. Successivamente, il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. 
A/XXI, ha disposto l'elevazione di 240 volte dei limiti originari di somme 
comunque indicati nel presente regolamento, facendo salve le disposizioni 
legislative o regolamentari che abbiano aumentato i predetti limiti originari in 
misura superiore alla moltiplicazione per 240. Nella specie, per le somme 
indicate nei commi quarto e sesto dell'art. 54 e nel comma secondo dell'art. 55, 
l'elevazione di 60 volte del limite fissato dal D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309, 
supera l'importo dei limiti originari elevati di 240 volte, sicché le somme sono 
quelle risultanti dal disposto della L. 10 dicembre 1953, n. 936. 
(11) Articolo così sostituito con D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309. 
 





55. Qualora nei beni rurali vi siano scorte vive o morte, deve esigersi dagli 
affittuari che le ricevono in consegna una speciale cauzione, da prestarsi, a 
norma della prima parte dell'articolo precedente. 
Quando il canone di affitto non superi le lire 6.000.000 (10) e la durata del 
contratto non oltrepassi i sei anni, l'amministrazione può accettare una 
fideiussione a norma del secondo e terzo comma dell'articolo precedente a 
guarentigia di tali scorte (11). 
------------------------ 
(10) Per effetto della sostituzione, tra gli altri, degli artt. 54 e 55 del 
presente regolamento, disposta dal D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309, i limiti 
originari di somme finali negli attuali commi quarto e sesto dell'art. 54 e 
secondo dell'art. 55 erano, rispettivamente, di lire 100.000, 8.000 e 100.000. 
Detti limiti sono stati elevati di 60 volte per effetto della L. 1° dicembre 
1953, n. 936. Successivamente, il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. 
A/XXI, ha disposto l'elevazione di 240 volte dei limiti originari di somme 
comunque indicati nel presente regolamento, facendo salve le disposizioni 
legislative o regolamentari che abbiano aumentato i predetti limiti originari in 
misura superiore alla moltiplicazione per 240. Nella specie, per le somme 
indicate nei commi quarto e sesto dell'art. 54 e nel comma secondo dell'art. 55, 
l'elevazione di 60 volte del limite fissato dal D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309, 
supera l'importo dei limiti originari elevati di 240 volte, sicché le somme sono 
quelle risultanti dal disposto della L. 10 dicembre 1953, n. 936. 
(11) Articolo così sostituito con D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309. 
 





56. Le locazioni dei beni urbani debbono essere garantite nei modi stabiliti 
dalle consuetudini locali. Ove queste manchino, si deve esigere una cauzione 
personale od una fideiussione secondo le norme del precedente art. 54: e se si 
reputi insufficiente la garanzia consuetudinaria, deve a questa aggiungersi la 
cauzione personale o la fideiussione (11). 
------------------------ 
(11) Articolo così sostituito con D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309. 
 





57. La validità delle cauzioni personali e del fideiussore deve essere 
riconosciuta e dichiarata dal pubblico ufficiale che l'accetta per conto 
dell'amministrazione (11). 
------------------------ 
(11) Articolo così sostituito con D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309. 
 





58. Sono eccettuati dall'obbligo della cauzione i privati che cedono in 
locazione all'amministrazione le loro proprietà sebbene i contratti relativi li 
assoggettino ad oneri, sempreché sia stabilito nei contratti che, non venendo 
gli oneri adempiuti nel tempo determinato, è riservato all'amministrazione il 
diritto di farli adempiere a loro rischio e pericolo coll'obbligo, inoltre, del 
risarcimento dei danni derivanti dal ritardo. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
59. Nei capitoli relativi ai contratti per l'esecuzione di lavori ed opere 
pubbliche, debbono essere richiamate le condizioni generali stabilite dalle 
disposizioni legislative e regolamentari in materie di opere pubbliche. 
------------------------ 
 





60. Per i progetti di contratti relativi all'esecuzione di opere pubbliche si 
osservano le disposizioni speciali vigenti in materia. 
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61. Ciascuna amministrazione centrale o provinciale tiene in evidenza, in 
apposito elenco, i prezzi unitari degli oggetti e delle materie che essa sia 
tenuta a procurarsi per i propri servizi per mezzo di appalto (11/a). 
Quest'elenco è formato e tenuto al corrente su informazioni degli uffici tecnici 
e delle camere di commercio all'uopo richieste, e con la periodica consultazione 
delle mercuriali e dei bollettini. 
L'elenco medesimo serve di norma nella formazione dei capitoli per i pubblici 
incanti o licitazioni e nelle trattative private (11/b). 
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(11/a) Comma così modificato dall'art. 14, D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384. 
(11/b) Comma così modificato dall'art. 14, D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384. 
 





62. Le spese di copia, bollo e le altre inerenti ai contratti sono a carico 
dell'appaltatore o del contraente con l'amministrazione dello Stato, a meno che 
per casi speciali d'interesse esclusivo dello Stato, e per esplicita 
convenzione, le spese predette siano da sostenersi dallo Stato medesimo e i 
relativi atti si debbano redigere e copiare in carta libera. 
I contratti sono registrati a spese, in tutto o in parte, dei contraenti colle 
amministrazioni dello Stato, od anche gratuitamente in relazione del particolare 
interesse dello Stato e degli oneri espressamente assunti dall'amministrazione, 
in conformità delle disposizioni contenute nella legge del registro. 
------------------------ 
 





Capo III - Procedimenti per gli incanti, per l'appalto-concorso e per 
licitazioni e trattative private. 
Sezione I - Procedimento per gli incanti. 
63. Quando si debbono fare contratti con formalità d'incanto, l'ufficio presso 
il quale si deve procedere alla stipulazione fa pubblicare l'avviso d'asta. Il 
funzionario designato quale ufficiale rogante deve intervenire agli incanti per 
autenticare i processi verbali. 
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64. L'avviso d'asta si pubblica almeno quindici giorni prima del giorno fissato 
per l'incanto e di quello per la successiva aggiudicazione. Tanto l'uno quanto 
l'altro giorno dovranno essere feriali. 
Quando l'interesse del servizio lo richieda è in facoltà dell'autorità che deve 
emanare il decreto di approvazione del contratto di ridurre questo termine fino 
a cinque giorni. 
Le ragioni della riduzione debbono essere indicate nel decreto suddetto. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
65. L'avviso d'asta deve indicare: 
1) l'autorità che presiede all'incanto, il luogo, il giorno e l'ora in cui deve 
seguire; 
2) l'oggetto dell'asta; 
3) la qualità, ed ove d'uopo, i prezzi parziali o totali, secondo la natura 
dell'oggetto; 
4) il termine prefisso dal compimento dei lavori o il tempo e il luogo della 
consegna per le forniture e quelli del pagamento per le vendite e per gli 
affitti; 
5) gli uffizi presso i quali si può avere cognizione delle condizioni d'appalto; 

6) i documenti comprovanti l'idoneità o le altre condizioni prescritte per 
essere ammessi all'asta; 
7) il modo con cui seguirà l'asta e il modo di presentazione delle offerte se si 
tratta di asta ad offerte segrete; 
8) il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta e le tesorerie nelle quali sarà 
ricevuto; 
9) se l'aggiudicazione sia definitiva a unico incanto, oppure soggetta ad 
offerte di ribasso o di aumento, che non potranno essere inferiori al ventesimo 
del prezzo di aggiudicazione; 
10) se nel caso di asta, coi sistemi delle offerte segrete, si procederà 
all'aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta. 
------------------------ 
 





66. Gli avvisi d'asta sono pubblicati nei comuni dove esistono gli effetti 
mobili, o gli stabili da vendere o da affittare, ed in quelli dove debbono farsi 
le forniture, i trasporti ed i lavori. 
Quando il prezzo di base d'asta raggiunga la somma di lire 50.000.000 (12), gli 
avvisi devono inserirsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'incanto, 
nel foglio degli annunzi legali della provincia in cui avrà luogo l'asta, salvo 
le abbreviazioni di cui all'art. 64. 
Quando il prezzo di base d'asta raggiunga le lire 200.000.000 (12), gli avvisi 
devono inoltre inserirsi almeno 16 giorni prima del giorno fissato per l'incanto 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, salvo abbreviazioni di cui sopra; sono 
inoltre pubblicati in quelle città del Regno e in quei comuni in cui 
l'amministrazione lo ritenga opportuno, tenuto conto del luogo dove esistono i 
mobili o gli immobili da vendere o da affittare, ovvero ove si devono eseguire i 
lavori, i trasporti e le forniture. 
Le pubblicazioni ed inserzioni suddette sono necessarie per la regolarità dei 
contratti. 
Quando l'amministrazione lo giudichi necessario, le pubblicazioni possono anche 
essere fatte in altri luoghi oltre i suddetti. 
La pubblicazione ed affissione degli avvisi di asta si fa alla porta 
dell'ufficio nel quale devono tenersi gli incanti e negli altri luoghi destinati 
all'affissione degli atti pubblici. 
Qualunque autorità locale, venendo richiesta, è obbligata di far eseguire 
gratuitamente la pubblicazione o l'affissione summentovate. 
I certificati della seguita pubblicazione ed affissione debbono trovarsi in mano 
dell'ufficiale che presiede all'asta, allorché questa viene dichiarata aperta. 
------------------------ 
(12) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari 
importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte 
dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha 
assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte 
dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, che ha 
altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano 
aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata 
dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° 
novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359, riportato al 
n. A/CXLVI. 
(12) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari 
importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte 
dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha 
assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte 
dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, che ha 
altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano 
aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata 
dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° 
novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359, riportato al 
n. A/CXLVI. 
 





67. Quando trattasi di lavori d'arte o di nuove costruzioni, l'aspirante deve 
dimostrare la sua idoneità con la presentazione d'un attestato, rilasciato non 
più di sei mesi prima del giorno in cui è tenuta l'asta, dal prefetto o 
sottoprefetto, sentito, secondo i casi, l'ufficio del Genio civile o l'ufficio 
tecnico di finanza, dal quale risulti aver l'aspirante dato prove di perizia e 
di sufficiente pratica nell'eseguimento, o nella direzione di altri consimili 
contratti d'appalto di lavori pubblici o privati. 
Quando l'aspirante non possa provare tale sua idoneità, e presenti in vece sua 
una persona che riunisca le condizioni suespresse, e alla quale egli si obblighi 
di affidare la esecuzione delle opere, l'amministrazione può ammetterlo 
all'incanto. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
68. Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che 
nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. La 
esclusione è dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione 
centrale da comunicarsi al ministero delle finanze (13) (ragioneria generale), a 
cura del quale ne viene data notizia alle altre amministrazioni. Analogamente si 
provvede per le eventuali riammissioni. 
Fermo il disposto del precedente comma, la amministrazione ha piena ed 
insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualsiasi concorrente senza che 
l'escluso possa reclamare indennità di sorta, né pretendere che gli siano rese 
note le ragioni dell'esclusione. 
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(13) Ora, Ministero del tesoro. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
69. Nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta, l'autorità che presiede 
all'incanto dichiara aperta l'asta. L'asta deve rimanere aperta un'ora per la 
presentazione delle offerte ed è dichiarata deserta ove non ne siano presentate 
almeno due, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia stabilito, avvertendolo 
nell'avviso d'asta, che, tenendosi l'asta coi sistemi delle offerte segrete, si 
procede all'aggiudicazione anche se venga presentata una sola offerta. 
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70. Aperta l'asta, l'autorità che presiede richiama l'attenzione dei concorrenti 
sull'oggetto dell'incanto: fa dare lettura delle condizioni del contratto; dà 
conoscenza dei disegni, modelli e campioni se ve ne sono, e quindi dichiara che 
il contratto si effettua sotto l'osservanza delle condizioni predette e dei 
capitoli d'onere. 
Possono essere omesse le formalità indicate nel presente articolo quando non vi 
siano offerenti presenti. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
71. Se l'incanto non possa compiersi nello stesso giorno in cui fu aperto, sarà 
continuato nel primo giorno seguente non festivo. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
72. Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per 
telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con 
semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. 
Quando in una offerta all'asta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in 
lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per 
l'amministrazione. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
73. L'asta, secondo che le circostanze, l'importanza o la qualità del contratto 
lo facciano reputare più vantaggioso per l'amministrazione, e sia stato disposto 
dal ministro competente o dall'ufficiale delegato, si tiene in uno dei seguenti 
modi: 
a) col metodo di estinzione di candela vergine; 
b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo massimo o minimo 
prestabilito e indicato in una scheda segreta dell'amministrazione; 
c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato 
nell'avviso d'asta; 
d) col mezzo di pubblico banditore, quando trattasi di alienare beni mobili 
fuori d'uso o derrate, cavalli di rimonta, residui di fabbricazioni o di 
costruzioni o di manufatti negli opifici dello Stato. 
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74. Quando l'asta si tiene col metodo della estinzione delle candele, se ne 
devono accendere tre, una dopo l'altra: se la terza si estingue senza che siano 
fatte offerte, l'incanto è dichiarato deserto. Se invece nell'ardere di una 
delle tre candele si siano avute offerte, si dovrà accendere la quarta e si 
proseguirà ad accenderne delle altre sino a che si avranno offerte. 
Quando una delle candele accese dopo le prime tre, come sopra è prescritto, si 
estingue ed è consumata senza che si sia avuta alcuna offerta durante tutto il 
tempo nel quale rimane accesa, e circostanze accidentali non abbiano interrotto 
il corso dell'asta, ha effetto l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore 
offerente. 
Le offerte devono esser fatte nella ragione decimale, da determinarsi 
nell'avviso d'asta, o da chi vi presiede all'atto dell'apertura della medesima. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
75. Quando l'asta si tiene col metodo delle offerte segrete di cui all'art. 73, 
lettera b), il limite massimo o minimo che deve essere almeno raggiunto per 
potersi procedere all'aggiudicazione, viene stabilito preventivamente dal 
ministro o dall'ufficiale da lui delegato, e indicato in una scheda segreta, 
chiusa con sigillo speciale. 
In tale scheda l'amministrazione può anche prefissare il limite di aumento o di 
ribasso che le offerte non devono oltrepassare. 
La scheda viene deposta dall'autorità che presiede l'asta, alla presenza del 
pubblico, sul banco degli incanti, all'apertura dell'adunanza e deve restare 
sigillata sin dopo aperte e lette le offerte dei concorrenti. 
Le offerte unitamente con la prova dell'eseguito deposito, possono essere 
mandate all'ufficio che tiene l'asta, a rischio dei concorrenti, per mezzo della 
posta o di terze persone, quando ciò non sia inibito dall'amministrazione 
nell'avviso d'asta: ma tali offerte per essere valide devono pervenire in piego 
sigillato non più tardi del giorno precedente a quello in cui si tiene l'asta. 
Per le offerte inviate per posta o a mezzo di terze persone che non siano 
pervenute o siano pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. 
Aperta l'asta, il presidente, dopo deposta la scheda segreta, enumera e depone 
sul banco senza aprirle, le buste contenenti le offerte già pervenute in uno dei 
modi di cui ai commi precedenti e invita gli astanti a presentare le loro 
offerte. 
Le offerte mandate o presentate non possono essere più ritirate dopo aperta 
l'asta, ma lo stesso offerente può presentarne altre prima che sia cominciata la 
apertura dei pieghi. 
Ciascun offerente rimette in piego chiuso al presidente la sua offerta, 
presentando a parte e contemporaneamente la prova dell'eseguito deposito. 
Il presidente, ricevute tutte le offerte, del che si accerta richiedendone ad 
alta voce gli astanti, e trascorsa l'ora di cui all'art. 69, apre i pieghi in 
presenza del pubblico e legge ad alta ed intelligibile voce le offerte. 
Iniziatasi l'apertura dei pieghi non è ammessa la presentazione di altre 
offerte. 
L'amministrazione ha anche facoltà di prescrivere, con l'avviso d'asta, che le 
offerte dei concorrenti alla gara, con la prova dell'eseguito deposito, siano 
inviate esclusivamente per posta in piego sigillato e raccomandato, in modo che 
pervengano all'ufficio appaltante non più tardi del giorno precedente a quello 
fissato per l'apertura delle schede e per l'aggiudicazione dell'appalto, oltre 
il quale termine non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od 
aggiuntiva ad offerta precedente. Debbono in tal caso osservarsi le disposizioni 
dei precedenti commi e degli altri articoli del presente capo in quanto non 
incompatibili (14). 
Dopo lette tutte le offerte, l'autorità che precede l'asta prende cognizione del 
prezzo stabilito nella scheda segreta e del limite di cui al comma secondo del 
presente articolo, se tale limite sia stato stabilito, ed eliminate dalla gara 
le offerte che lo abbiano oltrepassato, aggiudica il contratto al migliore 
offerente, senza palesare il prezzo stabilito nella scheda. 
Ove nessuna offerta abbia raggiunto tale prezzo l'asta viene dichiarata deserta, 
e viene comunicato ai concorrenti il prezzo indicato nella scheda segreta. 
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(14) Comma aggiunto dal R.D. 20 dicembre 1937, n. 2339. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
76. Quando l'asta si tiene col metodo di cui alla lettera c) dell'art. 73, si 
osservano, quanto al metodo di invio o di presentazione delle offerte, le 
disposizioni del precedente articolo. 
L'autorità che presiede l'asta, aperti i pieghi ricevuti e presentati e lette le 
offerte, aggiudica il contratto a colui che ha presentato l'offerta più 
vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato 
nell'avviso d'asta. 
Se non sono state presentate offerte, l'asta è dichiarata deserta. 
L'amministrazione può, anche in questa forma di incanto, prefissare il limite di 
aumento o di ribasso che le offerte non devono oltrepassare. In tal caso il 
limite suddetto sarà indicato in una scheda segreta sigillata da deporsi ed 
aprirsi con le modalità di cui al precedente articolo, e dopo l'apertura saranno 
eliminate dalla gara le offerte che abbiano oltrepassato il limite oltrepassato 
nella scheda. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
77. Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, presenti 
all'asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella 
medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o ad 
estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno l'ufficiale 
incaricato. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario. 
Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non 
vogliano migliorare l'offerta, ovvero nel caso in cui le offerte debbano essere 
contenute entro il limite di cui al secondo comma dell'art. 75 e all'ultimo 
comma dell'art. 76, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario. 
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78. Nel caso di provviste di generi speciali per cui sia utile nell'interesse 
dello Stato non dare pubblicità ai prezzi d'incanto il ministro può disporre 
che, tenendosi l'asta colle forme indicate all'articolo 75 le schede di offerta 
pervenute siano aperte, contrassegnate e autenticate dai pubblici ufficiali, 
preposti all'asta in numero almeno di tre. Essi, previo il giudizio sulla 
validità delle offerte, pronunziano, se vi ha luogo, sull'aggiudicazione della 
provvista al migliore offerente, senza che sia data pubblica lettura delle 
singole offerte, nè fatta alcuna comunicazione della scheda ministeriale e del 
prezzo di aggiudicazione; salvo le altre convenienti cautele che si creda di 
prescrivere, sentito il Consiglio di Stato. 
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79. Nelle aste a mezzo di pubblico banditore la gara è a viva voce, e dura 
fintantoché il presidente dell'asta non fa dare il segnale di aggiudicazione dal 
banditore. In questa specie di asta l'aggiudicazione è definitiva al primo 
incanto. 
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80. Nelle aste tenute nei modi indicati agli artt. 75 e 76, l'amministrazione 
può prescrivere in casi speciali che le offerte a schede segrete si ricevono 
simultaneamente in più luoghi da indicarsi negli avvisi d'asta. Nel giorno e 
nell'ora stabiliti negli avvisi medesimi, le autorità delegate ricevono le 
offerte ed aprono i pieghi che le contengono in presenza dei concorrenti, 
compilandone processo verbale. Indi trasmettono le offerte al funzionario 
delegato a presiedere agli incanti, il quale, fatto il confronto di ciascuna 
delle offerte ricevute o pervenutegli col prezzo stabilito nella scheda, o 
nell'avviso d'asta secondo i casi, aggiudica il contratto al migliore offerente, 
ovvero dichiara l'incanto di nessun effetto. In questo secondo caso, il minimo o 
il massimo scritto nella scheda sarà fatto comunicare ai concorrenti non 
presenti, per mezzo delle stesse autorità che ne ricevettero e trasmisero le 
offerte. 
I concorrenti possono anche far pervenire le proprie offerte, unitamente alla 
prova dell'eseguito deposito, all'ufficio appaltante col mezzo della posta ed a 
loro proprio rischio, giusta quanto è stabilito nell'art. 75. 
Pei casi speciali di appalti di opere o provviste ordinate dall'amministrazione 
dei lavori pubblici, il cui importare ecceda le lire 100.000.000, s'intendono 
conservate in vigore le disposizioni del R.D. 3 maggio 1863, n. 1269, in quanto 
non siano contrarie alle norme generali del presente regolamento (15). 
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(15) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari 
importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte 
dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha 
assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte 
dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, che ha 
altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano 
aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata 
dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° 
novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359, riportato al 
n. A/CXLVI. 
 





81. Gli accorrenti all'asta possono presentarsi muniti di regolare e autentico 
atto di procura speciale rilasciata da altra persona, sia che tale atto riguardi 
un solo e determinato appalto, sia che si riferisca a qualunque altro appalto 
per forniture dello Stato. In questo caso le offerte, la aggiudicazione ed il 
contratto si intendono fatti a nome e per conto della persona mandante, 
rappresentata dal mandatario. 
La procura in originale o in copia autentica è unita al verbale d'incanto. 
I mandati di procura generale non sono validi per la ammissione alle aste. 
Possono anche essere fatte offerte per conto di una terza persona con riserva di 
nominarla, purché l'offerente stesso abbia i requisiti necessari per essere 
ammesso agl'incanti, e il deposito a garanzia dell'offerta sia a lui intestato. 
Ove l'aggiudicazione abbia luogo a chi fece l'offerta per persona da dichiarare, 
se ne fa speciale menzione nel verbale di incanto, e l'offerente può dichiarare 
la persona all'atto dell'aggiudicazione, ovvero entro il termine di giorni tre a 
decorrere da quello del deliberamento, e non ostante che l'aggiudicazione resti 
subordinata all'approvazione superiore per conto dell'amministrazione. 
Se la persona dichiarata è presente al momento dell'aggiudicazione, la 
dichiarazione è da essa accettata, apponendo la sua firma sul verbale d'incanto. 

Se la persona dichiarata non è presente, o la dichiarazione per parte 
dell'offerente non è fatta al momento dell'aggiudicazione, deve la persona 
dichiarata presentarsi entro i tre giorni per accettare e firmare la 
dichiarazione. 
Non sono valide le dichiarazioni per le persone indicate all'art. 68 e per 
quelle che non hanno la capacità civile di obbligarsi e di fare contratti. 
Quando l'offerente non faccia, nel termine utile, la dichiarazione, o la persona 
dichiarata non accetti, o non abbia i requisiti voluti per concorrere all'asta, 
l'offerente è considerato per gli effetti legali come vero ed unico 
aggiudicatario. 
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82. Terminata l'asta, si stende un processo verbale in cui si descrivono le 
operazioni fatte e vi si uniscono le offerte ricevute. Lo sottoscrivono 
l'autorità che presiedette all'asta, l'aggiudicatario se presente, due 
testimoni, l'ufficiale pubblico che l'autentica, e nei casi previsti dal primo 
comma dell'art. 98 anche l'impiegato del ministero delle finanze (16) che vi 
intervenne. 
Si uniscono pure al processo verbale un esemplare dell'avviso d'asta ed i 
giornali in cui fu inserito. 
A tergo dell'avviso d'asta il funzionario che ha autenticato il verbale appone 
una dichiarazione indicante i luoghi nei quali l'avviso fu pubblicato, 
desumendolo dai certificati pervenuti a norma dell'articolo 66. 
Nel caso di offerte a schede segrete ricevute simultaneamente in più luoghi, se 
non sia presente l'aggiudicatario, si trasmette il processo verbale di 
aggiudicazione all'autorità che ricevette e trasmise l'offerta, per far 
notificare al domicilio eletto dall'aggiudicatario il fatto dell'avvenuta 
aggiudicazione. 
Nelle aste tenute nelle forme di cui agli artt. 75 e 76 il deliberatario, se 
presente, sottoscrive il verbale di aggiudicazione, ed in sua assenza gliene 
viene fatta notificazione come sopra è detto. 
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(16) Ora, Ministero del tesoro. 
 





83. I depositi da farsi dai concorrenti alle aste sono, di regola, ricevuti 
dalle tesorerie del Regno debitamente autorizzate ed indicate nell'avviso 
d'asta. Possono pure in casi speciali essere ricevuti da chi presiede all'asta. 
Chiusi gli incanti, siffatti depositi vengono restituiti a tutti gli altri 
concorrenti, ritenendosi solamente quelli fatti dagli aggiudicatari per essere 
passati alla Cassa dei depositi e prestiti. 
Per i contratti d'una durata non maggiore di tre mesi i depositi possono 
rimanere nella tesoreria ove furono effettuati, a titolo di deposito provvisorio 
infruttifero, sino alla completa esecuzione del contratto. Se i depositi fossero 
eseguiti presso l'ufficio appaltante, questo deve versarli nella più prossima 
tesoreria all'effetto medesimo. 
Per i depositi relativi ad aste per conto dell'amministrazione demaniale, sono 
osservate le speciali disposizioni in vigore. 
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84. Quando l'amministrazione, a norma del n. 9 dell'art. 65, abbia dichiarato 
che l'aggiudicazione è soggetta ad offerte di aumento o di ribasso, negli stessi 
luoghi dove furono pubblicati gli avvisi d'asta e negli stessi giornali o 
bollettini dove furono inseriti, si deve pubblicare nel più breve tempo 
possibile, con apposito avviso, la seguita aggiudicazione, ed indicare il giorno 
e l'ora precisa in cui scade il periodo di tempo (fatali), entro il quale si può 
migliorare il prezzo di aggiudicazione, e gli uffici ai quali dev'essere 
presentata l'offerta. 
Passato tale periodo non può essere accettata verun'altra offerta. 
Il periodo di tempo utile per migliorare il prezzo dell'aggiudicazione è di 
almeno giorni dieci dall'ultima pubblicazione e s'intende scaduto all'ora 
stabilita. 
L'autorità competente per l'approvazione del contratto può ridurre questo 
termine fino a cinque giorni con decreto motivato da unirsi a quello di 
approvazione del contratto. 
L'offerta di aumento o di ribasso non può mai essere inferiore al ventesimo del 
prezzo di aggiudicazione e dev'essere presentata in piego chiuso o aperto, 
accompagnata dai documenti e dalla prova dell'eseguito deposito prescritto 
nell'avviso d'asta. 
L'ufficio deve spedire all'offerente una dichiarazione indicante il giorno e 
l'ora in cui venne presentata l'offerta e trasmettere le offerte ricevute, 
insieme ai documenti, a chi presiede l'asta. 
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85. Prestandosi in tempo utile un'offerta ammissibile, si pubblica, secondo le 
norme indicate negli articoli precedenti e dopo scaduti i fatali, altro avviso 
d'asta, e si procede al nuovo incanto sul prezzo dell'ottenuta migliore offerta, 
col metodo dell'estinzione delle candele o per offerte segrete; come verrà 
determinato e pubblicato nell'avviso. 
Quando il prezzo più favorevole risulti da due o più offerte uguali, quella 
valida agli effetti della nuova asta è designata mediante sorteggio, salvo che 
fra dette offerte vi sia quella dell'aggiudicatario provvisorio alla quale viene 
data la preferenza. 
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86. Alla nuova asta sono applicabili le discipline stabilite negli articoli 
precedenti, eccetto quanto riguarda la scheda segreta. Il deliberamento è 
definitivo ed ha luogo quand'anche siavi un solo offerente. 
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87. Nel caso in cui al nuovo incanto nessuno si presenti a fare un'ulteriore 
offerta di aumento o di ribasso, l'aggiudicazione rimane definitiva a favore di 
colui sull'offerta del quale fu riaperto l'incanto. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
88. Avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede nel più breve termine alla 
stipulazione del contratto, tranne i casi in cui il verbale di aggiudicazione 
tenga luogo di contratto. 
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Sezione II - Procedimento per le licitazioni, per l'appalto-concorso e per le 
trattative private. 
(giurisprudenza di legittimità) 
89. Si procede alla licitazione privata: 
a) invitando per mezzo di avvisi particolari persone o ditte ritenute idonee per 
l'oggetto della licitazione, a comparire in luogo, giorno ed ora determinata, 
per presentare le loro offerte; 
b) mediante l'invio, alle persone che si presumono idonee per l'oggetto della 
licitazione, di uno schema di atto in cui sia descritto l'oggetto dell'appalto e 
le condizioni generali e speciali, con invito di restituirlo munito della 
propria firma e colla offerta del prezzo pel quale sarebbero disposte ad 
eseguire l'appalto o con la indicazione del miglioramento sul prezzo base, se 
questo sia stato stabilito dall'amministrazione. 
Nel primo caso gli invitati presentano le loro offerte a voce se la licitazione 
dev'essere verbale, o per iscritto se ad offerte segrete. 
Se altrimenti non sia stato indicato negli avvisi, l'autorità delegata, dopo 
invitati ancora i concorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento di quella 
più vantaggiosa presentata, aggiudica l'impresa, seduta stante, al migliore 
offerente. 
Nel secondo caso l'autorità che deve aggiudicare l'appalto, in un giorno ed ora 
da indicarsi alle persone state invitate a concorrere, procede in pubblica 
seduta all'apertura delle obbligazioni ricevute, e delibera la provvista od il 
lavoro al migliore offerente, stendendo verbale di deliberamento dal quale 
risultino le ditte invitate a concorrere, le offerte ricevute e l'esito della 
licitazione. 
Tale verbale deve essere corredato anche di copia delle obbligazioni ricevute 
dalle ditte concorrenti e non rimaste deliberatarie. 
Sono applicabili alle licitazioni private le norme sancite dagli artt. 67, 68, 
69, 72, 75, 76, 77 e 83. 
Se la licitazione privata è fatta col metodo delle offerte segrete di cui 
all'art. 73, lettera b), ciò deve essere dichiarato nell'invito. 
Sono ammesse le offerte per procura, ma non quelle per persona da nominare. 
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90. Nel caso di cui al n. 6 dell'art. 38 del presente regolamento sono invitati 
alla licitazione coloro i quali, dopo avvisi pubblicati due volte nella Gazzetta 
Ufficiale del Regno, abbiano provato di avere i requisiti necessari per 
l'adempimento delle condizioni previste nel citato n. 6. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
91. Quando si procede con la forma dell'appalto-concorso le persone o ditte 
invitate dall'amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge, presentano il 
progetto dei lavori o delle forniture coi prezzi relativi, nei termini, modi e 
forme che sono stabiliti nell'invito. 
L'amministrazione procede insindacabilmente alla scelta del progetto che ritiene 
preferibile, sentito, ove lo creda necessario, il parere di una commissione 
all'uopo nominata, e stipula poi il contratto con l'offerente prescelto. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
92. La trattativa privata ha luogo quando dopo aver interpellato, se ciò sia 
ritenuto conveniente, più persone o ditte, si tratta con una di esse. 
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Capo IV - Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti. 
Sezione I - Stipulazione dei contratti. 
(giurisprudenza di legittimità) 
93. I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare 
l'amministrazione. 
La delegazione deriva dalla legge, dal presente regolamento o dai regolamenti 
speciali delle singole amministrazioni. 
In difetto deve risultare da apposito decreto da emettersi dal ministro e da 
unirsi al contratto. 
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94. I contratti che si fanno nelle amministrazioni centrali sono stipulati dai 
ministri, dai sottosegretari di Stato o dai direttori generali o altri 
funzionari equiparati. 
Negli uffici di prefettura sono stipulati dai prefetti o dai viceprefetti e in 
quelli di sottoprefettura dai sottoprefetti. 
Nelle intendenze di finanza i contratti sono stipulati dagli intendenti o dai 
viceintendenti e nelle altre amministrazioni compartimentali o provinciali dai 
direttori o dai funzionari che normalmente ne fanno le veci. 
In tutti gli altri uffici si stipulano dai rispettivi capi. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
95. I contratti e i processi verbali di aggiudicazione, nelle aste e nelle 
licitazioni private, sono ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale 
rogante, di grado non inferiore al nono. 
Nelle amministrazioni centrali tale funzionario viene nominato con decreto del 
ministro e in quelle provinciali o compartimentali con decreto del capo di esse, 
il quale ne invia copia autentica al ministero da cui dipende. 
L'ufficiale rogante autentica le copie degli atti originali, da lui ricevuti, 
per ogni effetto di legge e rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano 
richiesta (16/a). 
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(16/a) Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo da soggetti 
diversi da quelli ivi indicati, vedi, anche, l'art. 65, comma 12, D.Lgs. 30 
dicembre 1997, n. 490, riportato alla voce Forze armate. 
 





96. I contratti in forma pubblica sono ricevuti con l'osservanza delle norme 
prescritte dalla legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
97. Quando si debba stipulare formale contratto, dopo che sia intervenuto 
verbale di aggiudicazione in seguito a pubblico incanto o a privata licitazione, 
il contratto è stipulato, in nome dell'amministrazione, dallo stesso funzionario 
che presiedette all'asta o alla licitazione. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
98. [Per la validità dei contratti per vendita di oggetti fuori d'uso deve, a 
tutela degli interessi erariali, prendere parte agli incanti ed intervenire alla 
stipulazione un agente dell'amministrazione finanziaria quando il valore di 
stima degli oggetti superi le lire 10.000.000 (17). 
Questo agente è di volta in volta destinato dal ministero delle finanze o 
dall'intendente di finanza (18)] (18/a). 
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(17) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari 
importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte 
dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha 
assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte 
dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, che ha 
altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano 
aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata 
dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° 
novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359. 
(18) Ora dal Ministero del tesoro. 
(18/a) Articolo abrogato dall'art. 12, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189. 
 





99. I contratti stipulati nella forma prescritta dagli articoli precedenti hanno 
forza do titolo autentico per ogni effetto di legge; e vanno perciò soggetti ad 
ogni formalità fiscale voluta dalle leggi generali per gli atti pubblici. 
Ad essi sono allegati i necessari documenti. 
Degli atti amministrativi approvati coi decreti reali o ministeriali e 
contenenti norme di carattere regolamentare o capitoli generali d'oneri basta 
fare menzione, senza che sia d'uopo di allegarli. 
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100. L'ufficiale rogante deve custodire i contratti in fascicoli per ordine 
cronologico e tenerne il repertorio. 
I contratti di qualsiasi specie non sono mai da comprendersi fra le carte da 
vendersi o da distruggersi. 
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101. I contratti a trattativa privata formati a termini dell'art. 17 della legge 
sono stipulati nell'interesse dell'amministrazione dai funzionari indicati negli 
articoli 93 e 94 del presente regolamento. 
Per quelli risultanti da corrispondenza, secondo l'uso del commercio, le lettere 
dell'amministrazione debbono essere firmate da un funzionario delegato ai sensi 
dei suddetti articoli. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
102. Quando i capi delle rispettive amministrazioni o l'altra parte contraente 
ne facciano richiesta, i contratti possono essere stipulati per mano di notaio, 
secondo le ordinarie forme del relativo procedimento. 
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Sezione II - Approvazione dei contratti. 
(giurisprudenza di legittimità) 
103. I contratti sono approvati con decreto. 
Il ministro può delegare l'approvazione dei contratti sul progetto dei quali non 
sia necessario l'avviso del Consiglio di Stato. 
Non può però essere mai delegata l'approvazione di un contratto al funzionario 
dal quale fu stipulato, salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 19 
della legge e nell'art. 105 del presente regolamento. 
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104. Le convenzioni e i contratti, sui quali siasi pronunciato il Consiglio di 
Stato, ai sensi dell'art. 12, n. 5 del testo unico di legge sul consiglio 
medesimo modificato con l'art. 4 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2840, e che 
debbano essere approvati per legge, sono presentati al Parlamento, ai termini 
dell'art. 29 della legge, di concerto col ministro delle finanze (19). 
Quelli, di tali convenzioni e contratti, per i quali non occorra l'approvazione 
per legge, non possono essere approvati e resi esecutivi, ove manchino le 
corrispondenti disponibilità sui fondi inscritti in bilancio, se non siano 
previamente autorizzati gli stanziamenti necessari. 
------------------------ 
(19) Ora art. 16, n. 5, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054. 
 





105. La facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 19 della legge è conferita 
mediante decreto ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti, quando il 
presunto importo degli oggetti da vendere superi le lire 20.000.000 (19/a). 
La facoltà stessa può essere data preventivamente con efficacia continuativa, 
dopo sentito il parere del Consiglio di Stato e con decreto registrato alla 
Corte dei conti, per tutti quei contratti pei quali concorrano costantemente e 
periodicamente le circostanze che danno luogo alla eccezione stabilita nel comma 
stesso. 
------------------------ 
(19/a) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari 
importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte 
dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha 
assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte 
dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, che ha 
altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano 
aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata 
dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° 
novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359. 
 





106. Pei contratti che non sono stipulati nei ministeri, l'autorità delegata ne 
trasmette copia autentica al ministero competente, unendovi i relativi 
documenti. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
107. I ministri e le autorità delegate per la approvazione dei contratti 
verificano la regolarità della seguita stipulazione, e la conformità dei patti 
stipulati con capitolati d'oneri, e le altre condizioni e clausole prestabilite. 

Se nelle trattative occorse e nella stipulazione di un contratto si fosse 
variata alcuna delle condizioni prestabilite, o altre ne fossero state eliminate 
ed altre aggiunte, e se già sul progetto del contratto fosse stato sentito il 
parere del Consiglio di Stato, è necessario, prima di approvare e rendere 
eseguibile il contratto, sentire il parere del Consiglio medesimo sulla 
convenienza delle occorse modificazioni. 
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108. I decreti di approvazione debbono sempre emanare dai competenti ministri, 
non solo nel caso previsto nella seconda parte dell'articolo precedente, ma 
anche in tutti i casi nei quali il contratto stipulato non sia conforme al 
progetto e alle condizioni prestabilite su cui non fu sentito il parere del 
Consiglio di Stato. 
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109. I decreti ministeriali di approvazione debbono essere motivati: 
1) quando in tutto o in parte non sia adottato l'avviso del Consiglio di Stato; 
2) quando vi sia difformità tra il progetto o il capitolato e il contratto, 
secondo che è espresso nel precedente art. 108. 
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110. Il decreto di approvazione dei contratti deve contenere le seguenti 
indicazioni: 
1) la data del contratto; 
2) il cognome e il nome del contraente o la ditta; 
3) la fornitura, il trasporto, il lavoro da farsi, la cosa da locarsi o da 
cedere ed ogni altro oggetto del contratto; 
4) la somma intiera che importa il contratto stipulato; 
5) il capitolo del bilancio al quale deve imputarsi l'entrata o la spesa 
derivante dal contratto. 
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111. Nei decreti di approvazione dei contratti per lavori, forniture o 
trasporti, deve essere indicata la somma dell'entrata o della spesa che ne 
derivi per lo Stato; e nei decreti di approvazione dei contratti pe' quali segua 
variazione del valore del patrimonio dello Stato, dev'essere indicato il montare 
dell'aumento o della diminuzione corrispondente. 
Quando queste somme non possano accertarsi in modo determinato e preciso, sono 
indicate in via di approssimazione. 
In questo caso le variazioni che occorra di arrecare in più o in meno alle somme 
presuntive di entrata o di spesa, di aumento o di diminuzione nel patrimonio, 
sono approvate di volta in volta con decreti motivati del competente ministro da 
registrarsi, ove ciò sia prescritto, alla Corte dei conti. 
Deve però sentirsi il Consiglio di Stato, allorquando colle variazioni da 
introdurre si ecceda il limite di somma oltre il quale il Consiglio medesimo 
deve dare il suo parere. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
112. I lavori addizionali debbono essere approvati dalla stessa autorità che 
approvò il contratto pei lavori principali, e debbono osservarsi le stesse 
formalità seguite pel contratto principale, non ostante che in questo fosse 
stato stipulato l'obbligo dell'impresario di eseguire anche i lavori addizionali 
ai prezzi ed alle condizioni stabilite. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
113. Per gravi motivi di interesse pubblico o dello Stato, il ministro o 
l'autorità delegata per l'approvazione può negare l'approvazione ai contratti 
anche se riconosciuti regolari. 
L'autorità delegata, nel caso in cui non ritenga di approvare il contratto, ne 
riferisce al ministro. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
114. Quando nel capitolato gli oneri o nello schema del contratto sia stabilito 
un termine per l'approvazione, il contraente ha diritto di essere liberato da 
ogni suo impegno, ove entro il termine stesso non venga emesso il decreto di 
approvazione. 
All'uopo egli deve notificare all'amministrazione appaltante la sua volontà di 
sciogliersi dall'impegno mediante dichiarazione che però rimane priva di 
effetti, se prima che pervenga all'amministrazione, il decreto di approvazione 
sia stato già emesso. 
Il contraente dichiaratosi sciolto dall'impegno assunto non può pretendere 
compenso di sorta. 
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115. I decreti di approvazione dei contratti devono essere trasmessi alla 
ragioneria centrale e, se di importo eccedente le lire 20.000.000, anche alla 
Corte dei conti per l'esame, il riscontro e le registrazioni di loro competenza 
(19/b). 
Vi sono uniti una copia del contratto, tutti i documenti che debbono essere 
allegati al contratto come le perizie, il parere del Consiglio di Stato, gli 
atti d'incanto o di licitazione privata ed ogni altro elemento o documento 
necessario. 
------------------------ 
(19/b) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari 
importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte 
dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha 
assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte 
dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, che ha 
altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano 
aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata 
dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° 
novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359, riportato al 
n. A/CXLVI. 
 





116. La Corte dei conti, nel comunicare al Parlamento l'elenco dei contratti di 
cui all'art. 20 della legge, indica di ciascun contratto l'oggetto, la durata, 
il prezzo di previsione e quello stipulato, il nome e il domicilio dei 
contraenti e, se il contratto sia stato fatto all'asta pubblica, a licitazione 
privata, per appalto-concorso o a trattativa privata. 
------------------------ 
 





Sezione III - Esecuzione dei contratti. 
(giurisprudenza di legittimità) 
117. Allorché i contratti sono stati approvati e, ove prescritto, registrati 
alla Corte dei conti, l'amministrazione provvede alla loro esecuzione (19/c). 
------------------------ 
(19/c) In deroga a quanto disposto nel presente articolo, vedi l'art. 3, comma 
4, O.M. 3 agosto 2000. 
 





118. Nei regolamenti speciali di ciascun servizio si stabiliscono le cautele di 
assistenza, vigilanza e direzione necessarie ad assicurare la buona esecuzione 
delle forniture, dei trasporti o lavori, secondo la diversa loro natura. 
Quando i lavori, i trasporti e le forniture subiscano ritardo, le persone 
incaricate di vigilarne l'esecuzione devono riferirne all'autorità competente 
per l'esatto adempimento del contratto e per l'applicazione delle sanzioni in 
esso previste. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
119. Le persone poste alla direzione dei lavori e dalla vigilanza sulle 
forniture e sui trasporti, non possono fare aggiunte né alcuna altra variazione 
ai contratti stipulati. 
Se però qualche aggiunta o variazione si renda necessaria, devono farne 
prontamente la proposta all'autorità od al ministero da cui dipendono con una 
particolareggiata relazione corredata dei necessari documenti. 
Tali variazioni od aggiunte non possono mandarsi ad effetto, se non quando siano 
autorizzate dall'autorità competente ad approvare il contratto. 
Per le variazioni e le aggiunte fatte eseguire senza la predetta autorizzazione, 
è tenuta responsabile la persona che le avesse illegalmente ordinate (19/d). 
------------------------ 
(19/d) In deroga a quanto disposto nel presente articolo, vedi l'art. 3, comma 
4, O.M. 3 agosto 2000. 
 





120. Nel caso di aumento o di diminuzione dei lavori oltre il quinto del prezzo 
di appalto ai sensi dell'art. 11 della legge, l'appaltatore, ove non si valga 
del diritto alla risoluzione del contratto, è obbligato ad assoggettarsi 
all'aumento o alla diminuzione. 
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Capo V - Collaudazione dei lavori e delle forniture. 
(giurisprudenza di legittimità) 
121. Tutti i lavori e tutte le forniture fatte ad appalto sono soggette, salvo 
speciali disposizioni in contrario, a collaudazione parziale o finale, nei modi 
stabiliti dai singoli regolamenti pei diversi servizi (20). 
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(20) Articolo così modificato dall'art. 14, D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384. 
 





122. Le collaudazioni finali dei lavori e delle forniture sono fatte da agenti 
destinati dall'amministrazione centrale cui la spesa riguarda. 
La collaudazione non può essere fatta dalla stessa persona che ha diretta o 
sorvegliata la esecuzione dei lavori. 
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123. I regolamenti speciali accennati nel precedente art. 118, oltre alle 
cautele e norme ivi additate, determinano pure il sistema di sindacato da 
esercitare ed il modo di compilare le liquidazioni parziali e finali, non che i 
documenti da produrre in appoggio alle medesime. 
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TITOLO III 
Dell'anno finanziario, del bilancio di previsione e del rendiconto generale 
Capo I - Dell'anno finanziario. 
124. La gestione dell'anno finanziario riguarda tutte le operazioni relative 
alle entrate ed alle spese autorizzate colla legge del bilancio, o con leggi 
successive, e tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio dello Stato 
in conseguenza dell'esercizio del bilancio, o di altre cause da questo 
indipendenti. 
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125. Il conto generale del patrimonio dello Stato mette in evidenza il valore 
degli immobili giusta i relativi stati di consistenza, e quello dei mobili, 
derrate, materiali e altri valori di proprietà dello Stato risultanti 
dagl'inventari, nonché l'importo dei crediti e dei debiti, all'inizio e al 
termine dell'esercizio finanziario, indicando per ogni categoria di attività e 
di passività e nel complesso, le variazioni intervenute nell'esercizio stesso e 
le cause relative. 
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126. Col 30 giugno l'esercizio finanziario si chiude e non può essere protratto 
(20/a). 
Tutte le operazioni per accertare entrate, e impegnare o ordinare spese, 
terminano col suddetto giorno e i conti relativi si chiudono colle operazioni 
eseguite nel giorno stesso. 
Si chiudono col 30 giugno (20/a) anche le operazioni relative alle riscossioni e 
ai pagamenti in conto dell'esercizio, salvo quanto è disposto dall'art. 61 della 
legge per il pagamento di spese mediante somme prelevate entro il detto termine 
dai funzionari delegati su ordini di accreditamento e dall'art. 68 per la 
consegna degli assegni emessi entro il termine medesimo. 
Le riscossioni fatte entro il 30 giugno (20/a) dagli agenti, i conti dei quali 
pervengono alle amministrazioni centrali nei primi giorni del mese di luglio, 
sono computate nell'esercizio scaduto (20/b). 
------------------------ 
(20/a) Per effetto dell'art. 1, L. 1° marzo 1964, n. 62, riportata al n. A/XI, 
che ha sostituito gli artt. 30, 34, 35, 36, 37 ed 80 del R.D. 18 novembre 1923, 
n. 2440, attualmente l'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 
dicembre dello stesso anno. 
(20/a) Per effetto dell'art. 1, L. 1° marzo 1964, n. 62, riportata al n. A/XI, 
che ha sostituito gli artt. 30, 34, 35, 36, 37 ed 80 del R.D. 18 novembre 1923, 
n. 2440, attualmente l'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 
dicembre dello stesso anno. 
(20/a) Per effetto dell'art. 1, L. 1° marzo 1964, n. 62, riportata al n. A/XI, 
che ha sostituito gli artt. 30, 34, 35, 36, 37 ed 80 del R.D. 18 novembre 1923, 
n. 2440, attualmente l'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 
dicembre dello stesso anno. 
(20/b) Vedi l'art. 30, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, riportato al n. I, così 
come modificato dall'art. 6, L. 9 dicembre 1928, n. 2783, che sposta al 31 
luglio il termine per la chiusura delle operazioni relative alle riscossioni e 
ai pagamenti in conto dell'esercizio. 
 





Capo II - Del bilancio di previsione. 
Sezione I - Norme generali. 
127. Le entrate e le spese che si inscrivono negli stati di previsione di cui 
all'art. 34 della legge, rappresentano le competenze dell'esercizio, cioè per le 
entrate ciò che si crede potranno produrre durante l'anno finanziario i diversi 
cespiti di entrata stabiliti da leggi e quelli eventuali che sono prevedibili e 
per le spese quelle che il Governo è autorizzato a fare nel corso dell'anno 
medesimo per provvedere ai pubblici servizi ed agli obblighi assunti dallo Stato 
(20/c). 
------------------------ 
(20/c) Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n. A/CLXIII. 
 





128. Le entrate del bilancio sono ripartite in titoli a seconda che siano 
tributarie, extratributarie o provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di 
beni patrimoniali e dal rimborso di crediti. 
Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate del bilancio sono ripartite in 
categorie, secondo la loro natura. 
Le entrate relative all'ammortamento di beni patrimoniali, in misura pari al 
complesso dei corrispondenti stanziamenti di spesa, sono comprese in apposita 
categoria. 
Le entrate connesse alle operazioni di accensione di prestiti sono esposte 
distintamente da quelle di cui al precedente primo comma (21) (22). 
------------------------ 
(21) Per la nuova classificazione delle entrate e delle spese, vedi, ora, l'art. 
37, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, riportato al n. A/I, sostituito dall'art. 1, 
L. 1° marzo 1964, n. 62, riportata al n. A/XI. Vedi, anche, l'art. 3 della legge 
da ultimo citata e il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n. A/CLXIII. 
(22) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15 
settembre 1973, n. 239). 
 





129. Le spese del bilancio sono ripartite in due titoli, secondo che siano della 
parte corrente (o di funzionamento e mantenimento) oppure della parte in conto 
capitale (o di investimento). 
Nell'ambito di ciascun titolo le spese sono ripartite in sezioni, secondo le 
funzioni svolte dallo Stato. 
Nell'ambito delle sezioni, le spese del bilancio si suddividono in categorie, 
secondo la loro analisi economica. 
Le sezioni e le categorie sono annualmente indicate dalla legge di approvazione 
del bilancio. La loro numerazione e denominazione è uguale per tutti gli stati 
di previsione della spesa. 
Le spese connesse alle operazioni di rimborso di prestiti sono esposte 
distintamente da quelle di cui ai predetti titoli (21) (22). 
------------------------ 
(21) Per la nuova classificazione delle entrate e delle spese, vedi, ora, l'art. 
37, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, riportato al n. A/I, sostituito dall'art. 1, 
L. 1° marzo 1964, n. 62, riportata al n. A/XI. Vedi, anche, l'art. 3 della legge 
da ultimo citata e il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n. A/CLXIII. 
(22) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15 
settembre 1973, n. 239). 
 





130. Le spese correnti (o di funzionamento e mantenimento) sono quelle connesse 
con il normale svolgimento dell'attività statale. Tra dette spese sono comprese, 
in apposita categoria, quelle per l'ammortamento di beni mobili ed immobili 
patrimoniali, costituiti con assegnazioni di spese in conto capitale, in uso 
alle diverse amministrazioni statali. 
Le quote di ammortamento vengono annualmente determinate, per i beni mobili, 
sulla base della media delle spese degli ultimi esercizi; per quelli immobili in 
misura percentuale del valore dei beni stessi. Il numero degli esercizi da 
considerare ai fini della media e la percentuale da applicare sono stabiliti con 
decreto del Ministro per il tesoro. 
Le spese in conto capitale (o di investimento) sono quelle riferibili ad 
investimenti diretti e indiretti, nonché ad operazioni per concessioni di 
crediti. 
Per le spese correnti e quelle in conto capitale sono distinte, con apposita 
indicazione, le spese fisse, ossia quelle derivanti da leggi organiche o da 
impegni permanenti e che hanno scadenze determinate (22/a). 
------------------------ 
(22/a) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15 
settembre 1973, n. 239). Vedi, anche il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato 
al n. A/CLXIII. 
 





131. In apposita sezione e in apposita categoria di ciascuno dei due titoli 
vengono inscritte le spese non attribuibili in modo specifico ad altre sezioni e 
categorie (22/a). 
------------------------ 
(22/a) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15 
settembre 1973, n. 239). Vedi, anche il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato 
al n. A/CLXIII. 
 





132. Le categorie delle entrate sono suddivise in rubriche secondo gli organi ai 
quali è affidato l'accertamento delle entrate stesse. 
Le categorie delle spese sono raggruppate in rubriche secondo l'organo che 
amministra le spese stesse od ai cui servizi esse si riferiscono (22/a). 
------------------------ 
(22/a) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15 
settembre 1973, n. 239). Vedi, anche il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato 
al n. A/CLXIII. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
133. Le entrate e le spese sono inscritte in bilancio in capitoli distinti 
secondo il rispettivo oggetto. Le spese, inoltre, sono inscritte in capitoli 
distinti a seconda che siano fisse o variabili, ovvero obbligatorie e d'ordine 
(22/b). 
------------------------ 
(22/b) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 
(Gazz. Uff. 15 settembre 1973, n. 239). Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 
279, riportato al n. A/CLXIII. 
 





134. Tutte le entrate debbono essere inscritte in bilancio nel loro importo 
integrale, senza alcuna riduzione per spese di riscossione o di qualsiasi altra 
natura. 
Parimenti le spese debbono essere inscritte in bilancio per intero, senza 
apportarvi riduzioni per effetto di qualsiasi entrata (22/c). 
------------------------ 
(22/c) Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n. A/CLXIII. 
 





135. Non possono i ministri valersi di entrate e profitti di qualsiasi 
provenienza per accrescere le assegnazioni fatte in bilancio per le spese dei 
rispettivi servizi. 
Le somme che per qualunque straordinario od eccezionale motivo fossero riscosse 
da un ministero, debbono essere immediatamente versate nelle tesorerie con 
applicazione al capitolo di entrata cui avessero relazione o colla istituzione 
di un capitolo nuovo (22/c). 
------------------------ 
(22/c) Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n. A/CLXIII. 
 





136. Le prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, di cui 
all'art. 42 della legge, possono essere disposte esclusivamente per provvedere a 
spese per le quali concorrano le seguenti condizioni: 
a) che non poteva prevedersi in alcun modo o in modo adeguato all'atto della 
presentazione o della discussione dei bilanci; 
b) che abbiano carattere di assoluta necessità e non possano prorogarsi senza 
detrimento del pubblico servizio; 
c) che non impegnino con un princìpio di spesa continuativa i bilanci futuri. 
La prelevazione deve essere deliberata dal Consiglio dei ministri, anche se non 
superiore al limite di L. 12.000.000 (22/d) di cui al 2° comma del citato 
articolo, quando il limite stesso risulti nel complesso superato tenendo conto 
di precedenti prelevazioni disposte a favore del medesimo capitolo (22/e). 
------------------------ 
(22/d) Vedi nota all'art. 39. Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, 
riportato al n. A/CLXIII. 
(22/e) Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n. A/CLXIII. 
 





Sezione II - Formazione del bilancio di previsione. 
137. Il Ministro delle finanze (23) forma il progetto del bilancio di 
previsione. A tale uopo gli altri ministri gli trasmettono entro il 31 ottobre 
gli elementi necessari (23/a). 
Il Ministro delle finanze (23) prepara inoltre le note di variazione, che si 
renda eventualmente necessario di presentare di concerto con il Ministero per il 
bilancio e la programmazione economica al Parlamento prima dell'approvazione del 
bilancio (23/b). 
------------------------ 
(23) Ora, Ministro del tesoro. 
(23/a) Vedi nota 20/a all'art. 126. 
(23) Ora, Ministro del tesoro. 
(23/b) Così modificato dall'art. 3, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15 
settembre 1973, n. 239). Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato 
al n. A/CLXIII. 
 





138. Lo stato di previsione dell'entrata ed i singoli stati di previsione della 
spesa comprendono: 
1) un prospetto per i capitoli contenente per ciascuno di essi, oltre il numero, 
la denominazione, la somma proposta, a confronto con quella risultante dal 
precedente bilancio approvato, escluse le successive variazioni, con le 
spiegazioni per le differenze; 
2) gli allegati eventualmente necessari per illustrare le proposte. 
Lo stato di previsione dell'entrata è chiuso: 
a) con un riassunto nel quale sono indicati il totale di ciascun titolo con le 
risultanze delle singole categorie; 
b) con un riepilogo comprendente distintamente le risultanze di ciascun titolo e 
delle accensioni di prestiti, con l'indicazione del totale parziale delle 
entrate tributarie ed extratributarie e del totale complessivo dell'entrata. 
Ogni stato di previsione della spesa è chiuso: 
a) con un riassunto delle relative risultanze classificate per titoli, con le 
rispettive sezioni, categorie e rubriche; per sezioni, con riferimento ai 
titoli; per categorie, con riferimento alle sezioni; per rubriche; 
b) con un riepilogo comprendente distintamente le risultanze per ciascun titolo 
e per rimborso di prestiti, ed il totale complessivo della spesa. 
Ciascuno stato di previsione è illustrato da una nota preliminare nella quale 
sono svolti i motivi generali delle proposte in esso contenute (23/c) (23/d). 
------------------------ 
(23/c) Vedi, ora, gli artt. 36 e 37, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, riportato 
al n. A/I, sostituiti dall'art. 1, L. 1° marzo 1964, n. 62, riportata al n. 
A/XI. Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n. A/CLXIII. 
(23/d) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15 
settembre 1973, n. 239). 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
139. Con gli stati di previsione dell'entrata e della spesa sono presentati al 
Parlamento, ed approvati nei casi previsti dalla legge, i bilanci delle 
amministrazioni ed aziende autonome. Tali bilanci sono allegati agli stati di 
previsione dei Ministeri che hanno sulle dette amministrazioni ed aziende poteri 
di direzione o di controllo. 
I conti consuntivi degli enti per i quali la presentazione al Parlamento è 
stabilita per legge sono annessi agli stati di previsione dei Ministeri i quali 
svolgono in via primaria sugli enti stessi poteri di vigilanza e di controllo. 
Al bilancio di previsione sono pure allegati i conti dei residui passivi al 31 
dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, suddivisi per Ministeri e 
con distinta indicazione dei residui delle spese in conto capitale, mantenuti in 
bilancio ai sensi del secondo comma dell'art. 36 della legge (23/c) (23/d). 
------------------------ 
(23/c) Vedi, ora, gli artt. 36 e 37, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, riportato 
al n. A/I, sostituiti dall'art. 1, L. 1° marzo 1964, n. 62, riportata al n. 
A/XI. Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n. A/CLXIII. 
(23/d) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15 
settembre 1973, n. 239). 
 





140. Nello stato di previsione dell'entrata sono iscritti in apposita categoria 
del titolo riguardante le entrate extratributarie, speciali capitoli per le 
somme dovute dai corpi morali e dai privati a titolo di rimborso o di concorso a 
spese sostenute dallo Stato (23/b). 
------------------------ 
(23/b) Così modificato dall'art. 3, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15 
settembre 1973, n. 239). Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato 
al n. A/CLXIII. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
141. Negli stati di previsione della spesa possono iscriversi, fra le spese 
correnti, capitoli con le denominazioni "spese di rappresentanza" e "spese 
casuali". 
Al capitolo "spese di rappresentanza" sono imputate soltanto le spese relative 
ad esigenze di rappresentanza dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. 
Il capitolo per "spese casuali" è esclusivamente destinato alle spese di natura 
del tutto accidentale che non possano nemmeno per analogia essere comprese negli 
altri capitoli, e per le quali non sia ritenuta opportuna l'istituzione di 
capitoli speciali. 
È vietato disporre di qualsiasi somma sul capitolo delle spese casuali per 
provvedere ad oblazioni, concorsi, premi e a qualsiasi altra spesa che abbia 
fini estranei ai servizi dell'amministrazione. È vietato inoltre disporre di 
qualsiasi somma sul capitolo "spese di rappresentanza" per provvedere a spese 
estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita (24). 
------------------------ 
(24) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15 
settembre 1973, n. 239). Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato 
al n. A/CLXIII. 
 





142. Tutte le spese si inscrivono in bilancio per la somma che si ritiene 
necessaria alle occorrenze dell'esercizio. Ogni spesa da eseguirsi 
ripartitamente in più anni, è inscritta in apposito capitolo, per la parte 
facente carico all'anno finanziario cui si riferisce il bilancio (25). 
Questo capitolo si ripete nei bilanci successivi per la parte che ad essi fa 
carico fino ad estinzione della somma totale autorizzata (25/a). 
------------------------ 
(25) Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 16 aprile 1973 n. 537 (Gazz. Uff. 
15 settembre 1973, n. 239). 
(25/a) Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n. A/CLXIII. 
 





143. Il quadro generale riassuntivo di cui agli articoli 34 e 35 della legge, 
consiste in un prospetto a sezioni divise nel quale sono indicati: 
a) per le entrate: gli importi di ciascun titolo, il totale delle entrate 
tributarie ed extratributarie, il totale dei titoli l'importo delle accensioni 
di prestiti ed il totale complessivo; 
b) per le spese: gli importi di ciascun titolo, con l'indicazione delle 
risultanze dei singoli stati di previsione, il loro totale, l'importo delle 
operazioni per rimborso di prestiti ed il totale complessivo. 
Gli importi dei titoli di cui alle precedenti lettere a) e b) possono essere 
oggetto di ulteriori distinzioni. 
Il quadro generale riassuntivo deve anche indicare il risultato differenziale 
tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle 
spese correnti, e quello tra il totale complessivo delle entrate e delle spese 
di qualsiasi natura, comprese le operazioni di accensione e di rimborso di 
prestiti. 
Al quadro generale riassuntivo sono uniti due prospetti nei quali le spese 
correnti ed in conto capitale comprese nei singoli stati di previsione sono 
raggruppate rispettivamente per sezioni e per categorie. 
Il quadro generale riassuntivo è illustrato da apposita nota preliminare (24). 
------------------------ 
(24) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15 
settembre 1973, n. 239). Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato 
al n. A/CLXIII. 
 





144. Le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa sono ripartite in 
articoli, da ciascun ministro, d'intesa con quello per il tesoro nei modi di cui 
all'art. 38-bis della legge. 
Analogamente verrà provveduto alla ripartizione in articoli delle nuove o 
maggiori somme che si stanziano nel corso dell'esercizio, nonché alla 
distribuzione fra i vari articoli delle riduzioni disposte, durante l'esercizio 
medesimo, agli stanziamenti di bilancio ed agli eventuali trasporti di fondi da 
un articolo all'altro di un medesimo capitolo. 
Con decreti da emanarsi dai ministri competenti, di concerto con quello per il 
tesoro e da registrarsi alla Corte dei conti viene provveduto, quando occorra, 
alla istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione della spesa dei 
vari Ministeri, per le spese da effettuarsi in conto residui degli esercizi 
anteriori, per le quali non esiste nel bilancio di competenza in corso il 
capitolo corrispondente (26). 
------------------------ 
(26) Così modificato dal D.P.R. 21 aprile 1948, n. 602. Vedi, anche, il D.Lgs. 7 
agosto 1997, n. 279, riportato al n. A/CLXIII. 
 





Capo III - Del rendiconto generale. 
145. La prima parte del rendiconto generale dimostra i risultati della gestione 
del bilancio, per l'entrata e per la spesa, distintamente per capitoli, secondo 
la classificazione degli stati di previsione. 
Per la competenza sono indicate le entrate dell'anno accertate, riscosse e 
rimaste da riscuotere e le spese dell'anno accertate, pagate e rimaste da 
pagare. 
Le somme accertate sono messe a confronto con quelle previste per rilevarne le 
eventuali differenze in più o in meno. 
Sono indicati distintamente, ai corrispondenti capitoli, i risultati della 
gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori e cioè: 
a) le entrate rimaste da riscuotere e le spese rimaste da pagare al princìpio 
dell'esercizio al quale il rendiconto si riferisce; 
b) le somme riscosse e pagate in conto di detti residui durante l'esercizio 
stesso; 
c) le variazioni apportate ai medesimi sia per legge, sia per più esatto 
accertamento e altre cause; 
d) i residui rimasti da riscuotere e da pagare alla chiusura del medesimo 
esercizio. 
Sono infine dimostrati per i singoli capitoli i risultati di cassa e cioè; 
e) gli incassi e i pagamenti fatti nel corso dell'anno complessivamente per 
competenza e per residui; 
f) le somme riscosse dagli agenti e rimaste da versare al tesoro alla chiusura 
dell'esercizio. 
------------------------ 
 





146. La seconda parte del rendiconto generale comprende la dimostrazione della 
consistenza del patrimonio dello Stato al principio dell'esercizio, delle 
variazioni verificatesi nel corso del medesimo e della consistenza alla fine di 
esso distintamente: 
a) per le attività e passività finanziarie proprie del conto del tesoro; 
b) per i beni mobili ed immobili, i crediti, i titoli di credito, i beni di 
natura industriale e le altre attività disponibili; 
c) per i materiali militari, i beni destinati ai servizi dello Stato, il 
materiale scientifico ed artistico e le altre attività non disponibili; 
d) per le passività consolidate, perpetue e redimibili e le passività diverse. 
Il conto del patrimonio è inoltre corredato: 
1° di una dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto del bilancio e 
quello del patrimonio, intesa a determinare le variazioni patrimoniali comprese 
negli accertamenti di bilancio, l'entrata e la spesa netta e di conseguenza il 
beneficio o la perdita che il bilancio ha lasciato al patrimonio; 
2° del conto generale delle rendite e delle spese, dal quale risultino le 
rendite e le spese della gestione del bilancio e da quella del patrimonio 
(26/a); 
3° del conto delle attività e passività classificate secondo i vari ministeri 
che le amministrano. 
Sono allegati al conto generale del patrimonio i costi speciali dimostrativi dei 
risultati di singole aziende od operazioni nelle quali sia impegnata la finanza 
dello Stato. 
------------------------ 
(26/a) Numero così modificato dall'art. 3, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. 
Uff. 15 settembre 1973, n. 239). 
 





147. Al rendiconto generale devono essere uniti i prospetti indicanti: 
1° i risultati generali della gestione del bilancio per l'esercizio finanziario 
cui il rendiconto si riferisce; 
2° le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai singoli stati di 
previsione, classificate a seconda della natura del relativo atto di 
autorizzazione, e cioè: 
a) con leggi e con decreti emanati ai sensi dell'art. 41 della legge o in 
esecuzione di legge di autorizzazione di spesa; 
b) con prelevamento del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine; 
c) con prelevamento dal tondo di riserva per le spese impreviste. 
In apposito sub-allegato le variazioni stesse sono indicate per capitoli; 
3° le variazioni per Ministeri e per capitoli apportate nell'esercizio ai 
residui degli esercizi precedenti (26/b). 
------------------------ 
(26/b) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15 
settembre 1973, n. 239). 
 





148. I conti speciali indicati all'art. 76 della legge devono essere compilati 
in modo che ne risultino gli effetti economici delle diverse aziende e delle 
operazioni finanziarie. 
A tale scopo le amministrazioni competenti tengono ordinate le rispettive 
scritture in guisa da fornire alla ragioneria generale le notizie e 
dimostrazioni necessarie, nella forma prescritta dal ministro delle finanze 
(27). 
------------------------ 
(27) Ora, Ministro del tesoro. 
 





149. Il rendiconto generale finanziario viene trasmesso alla Corte dei conti in 
tre esemplari e quello patrimoniale in un solo esemplare. La Corte dei conti 
eseguisce le verificazioni di sua competenza e dentro il 15 dicembre (28) 
restituisce due esemplari del rendiconto finanziario, accompagnandoli con una 
relazione al Parlamento, nella quale sono esposte le sue osservazioni sul 
rendiconto finanziario e su quello patrimoniale nonché sui conti speciali che vi 
sono uniti a corredo. 
------------------------ 
(28) Con D.M. 16 luglio 1929 (in Gazz. Uff. 30 luglio 1929, n. 176), emanato in 
base alla L. 9 dicembre 1928, n. 2783, riportata in appresso in questa stessa 
sottovoce, al n. III, il termine è stato fissato al 25 gennaio. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
150. Il rendiconto generale una volta chiuso ed approvato per legge è 
intangibile, né può essere modificato in nessuna delle sue parti. 
------------------------ 
 





151. Il bilancio di previsione ed il rendiconto generale sono presentati al 
Parlamento già stampati. 
------------------------ 
 





Capo IV - Residui attivi e passivi e variazioni ai medesimi. 
152. Le entrate accertate e non riscosse e le spese legalmente impegnate, 
liquidate, ordinate e non pagate, costituiscono i residui attivi e passivi di un 
esercizio. 
Essi sono compresi fra le attività e passività del tesoro. 
Le somme dei residui attivi e passivi che risultano accertati alla chiusura 
delle scritture, sono trasportate in quelle dell'esercizio nuovo ai capitoli 
corrispondenti, in sedi separate dalle competenze del medesimo, fermo il 
disposto dell'ultimo comma del precedente art. 144 nel caso in cui non esista un 
capitolo corrispondente del nuovo bilancio. 
------------------------ 
 





153. Le entrate previste nel bilancio, che non sono state accertate nel 
rendiconto, e le spese previste che non sono state ordinate o impegnate, vengono 
indicate nel rendiconto stesso rispettivamente come minori entrate o economie in 
confronto agli stanziamenti. 
------------------------ 
 





154. In nessun caso si può iscrivere fra i residui degli anni decorsi alcuna 
somma in entrata o in spesa, che non sia stata compresa fra le competenze degli 
esercizi anteriori. 
Nelle scritture delle amministrazioni deve tenersi conto distinto degli esercizi 
da cui provengono i residui attivi e passivi. 
------------------------ 
 





Capo V - Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione. 
155. Se dopo l'approvazione del bilancio di previsione si verificano nuove 
entrate di competenza dell'esercizio in corso, il ministro delle finanze (27) 
con suo decreto, su proposta del ragioniere generale, istituisce un nuovo 
capitolo. 
Il decreto del ministro è registrato alla Corte dei conti, e dalla ragioneria 
generale è comunicato alla direzione generale del tesoro. 
------------------------ 
(27) Ora, Ministro del tesoro. 
 





156. Le spese che è imprescindibile di eseguire e per le quali non è stabilito 
alcun fondo, o non è sufficiente quello assegnato in bilancio, si distinguono in 
spese nuove, e maggiori spese. 
Sono spese nuove quelle che richiedono la istituzione di uno o più capitoli 
nuovi. 
Sono maggiori spese quelle che importano un aumento alle assegnazioni di 
capitoli esistenti. 
Tanto le spese nuove quanto le maggiori spese non possono essere comprese che 
nelle competenze dell'esercizio in corso. 
------------------------ 
 





157. I disegni di legge per l'approvazione di variazioni agli stati di 
previsione dell'entrata e della spesa sono sempre presentati al Parlamento dal 
ministro delle finanze (29) di concerto con quello per il bilancio e la 
programmazione economica (29/a). 
L'autorizzazione delle spese nuove eccedenti il limite di cui al 2° comma 
dell'articolo 43 della legge, deve essere chiesta per l'intero importo, anche 
quando siano ripartite in più anni: ciò sia nel caso che vengano proposte con 
disegni di legge speciali, presentati dai singoli ministri competenti, di 
concerto col ministro delle finanze, sia che vengano comprese in disegni di 
legge per variazioni al bilancio, ai sensi del 1° comma del presente articolo. 
Agli effetti del limite di cui sopra, si tiene conto delle somme che siano state 
eventualmente autorizzate al medesimo scopo, con precedenti provvedimenti 
(29/a). 
Il riparto è determinato nella stessa legge. Può peraltro esserne proposta la 
modificazione con gli stati di previsione della spesa per i singoli ministeri, 
sia mediante proroga del termine di iscrizione in bilancio, sia con la riduzione 
degli stanziamenti, sia con la eliminazione delle rate non più necessarie, ai 
sensi dell'art. 9 del D.Lgt. 9 luglio 1916, n. 843. 
Per la preparazione dei disegni di legge di cui al 1° comma del presente 
articolo, debbono essere trasmessi dai ministeri interessati a quello delle 
finanze (29) gli opportuni schemi, corredati dalle relazioni illustrative. 
L'invio è fatto pel tramite della ragioneria centrale in elezione al successivo 
art. 170 del presente regolamento. 
------------------------ 
(29) Ora, Ministro del tesoro. 
(29/a) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. 
Uff. 15 settembre 1973, n. 239). 
(29/a) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. 
Uff. 15 settembre 1973, n. 239). 
(29) Ora, Ministro del tesoro. 
 





158. Per le nuove e maggiori spese alle quali può provvedersi nei modi indicati 
agli artt. 40, 41 e 42 della legge, i ministri, ove se ne presenti il bisogno, 
fanno proposta motivata al ministro delle finanze (29) accompagnandola, per il 
tramite della ragioneria centrale, con i documenti atti a provare la necessità 
della spesa. 
------------------------ 
(29) Ora, Ministro del tesoro. 
 





159. La cessione gratuita di materiali ed altre amministrazioni dello Stato od a 
privati è vietata. 
Quando occorra ad una amministrazione di usare per i servizi ad essa affidati 
materie di magazzino, utensili, macchine ed altri oggetti esistenti a consegna 
di un'altra amministrazione, la prima ne paga l'ammontare, a carico del capitolo 
iscritto per tali acquisti, con titolo di spesa commutabile in quietanza 
d'entrata. 
Si provvede nello stesso modo per la somministrazione di materiale da uno ad 
altro servizio di uno stesso ministero, quando i Fondi per provviste di detti 
materiali siano inscritti nel bilancio in capitoli distinti per ciascun 
servizio. 
------------------------ 
 





TITOLO IV 
Della ragioneria generale dello Stato, della direzione generale del tesoro e 
degli uffici che dipendono da esse 
Capo I - Della ragioneria generale dello Stato (30). 
160. La ragioneria generale dello Stato ha, per la gestione finanziaria dello 
Stato, le seguenti principali attribuzioni: 
a) compilare i conti riassuntivi delle entrate e delle spese dello Stato 
dipendenti dalla gestione del bilancio (29/a); 
b) compilare i conti riassuntivi del patrimonio dello Stato mettendo in evidenza 
le variazioni che avvengono nella consistenza di esso, sia per effetto della 
gestione del bilancio, sia per qualunque altra causa; 
c) predisporre sulle proposte e sugli elementi che i singoli ministeri devono 
trasmettere a quello delle finanze (29), i progetti del bilancio annuale di 
previsione, delle leggi di variazioni al bilancio stesso ed il rendiconto 
generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato; 
d) predisporre i provvedimenti per i prelevamenti dai fondi di riserva, a norma 
degli artt. 40 e 42 della legge, e quelli relativi all'assegnazione di fondi in 
bilancio, per le spese di cui all'art. 41 della legge stessa, da adottarsi 
mediante decreti Reali o ministeriali; 
e) preparare i disegni di legge per la convalidazione da parte del Parlamento 
delle prelevazioni dal tondo di riserva per le spese impreviste; 
f) esaminare, in base agli ordini del ministro delle finanze (29), i progetti di 
legge o di altri provvedimenti che abbiano in qualsiasi modo effetti finanziari, 
o che riguardino gli ordinamenti contabili dello Stato; 
g) preparare le situazioni finanziarie e tutte le dimostrazioni e i documenti 
che al ministro per le finanze (29), possono occorrere, sia per l'annuale 
esposizione relativa al bilancio di previsione (29/a) sia per qualunque altro 
scopo; 
h) stabilire i codici per la classificazione funzionale ed economica della spesa 
(30/a). 
------------------------ 
(30) Vedi le norme riportate in appresso, alla sottovoce C. 
(29/a) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. 
Uff. 15 settembre 1973, n. 239). 
(29) Ora, Ministro del tesoro. 
(29) Ora, Ministro del tesoro. 
(29) Ora, Ministro del tesoro. 
(29/a) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. 
Uff. 15 settembre 1973, n. 239). 
(30/a) Lettera aggiunta dall'art. 3, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 
15 settembre 1973, n. 239). 
 





161. Il ragioniere generale dello Stato propone all'approvazione del ministro 
delle finanze (29): 
a) le scritture che debbono essere tenute nelle ragionerie dei ministeri, delle 
amministrazioni centrali, degli uffici provinciali e compartimentali e negli 
uffici esecutivi; 
b) i provvedimenti che in materia di contabilità si rendano necessari anche per 
soddisfare a speciali esigenze di servizio; 
c) i regolamenti e le istruzioni in materia di contabilità e le relative 
varianti e riforme; 
d) le istruzioni per stabilire la specie e la forma dei documenti e delle 
comunicazioni che le ragionerie centrali e degli uffici provinciali e 
compartimentali debbono trasmettere alla ragioneria generale per il riscontro 
contabile di tutta la gestione finanziaria, e per l'adempimento degli altri 
incarichi ad essa affidati dalle disposizioni in vigore; 
e) le verifiche, ispezioni e indagini reputate opportune, nell'interesse della 
finanza, presso qualsiasi ufficio o servizio che abbia gestione finanziaria o 
attribuzioni contabili. 
------------------------ 
(29) Ora, Ministro del tesoro. 
 





162. Spetta al ragioniere generale dello Stato: 
a) di impartire disposizioni alle ragionerie centrali per il disimpegno delle 
attribuzioni di loro spettanza, e di vigilare sulle ragionerie medesime perché 
le loro scritture siano tenute al corrente e con la massima cura ed esattezza; 
b) di studiare i quesiti che possono presentarsi nell'applicazione della legge, 
del regolamento o di qualsiasi altra disposizione concernente la contabilità, e 
di proporre al ministro per le finanze (31) le risoluzioni di sua competenza, da 
adottarsi, sentiti previamente, ove occorra, la Corte dei conti ed il consiglio 
di Stato; 
c) di dar parere sulle proposte di regolamenti e di istruzioni su servizi 
contabili, ed anche su quelli amministrativi, quando contengano disposizioni che 
possono influire sugli ordinamenti contabili dello Stato. 
------------------------ 
(31) Ora, Ministro del tesoro. 
 





163. La vigilanza di cui alla lettera a) del precedente art. 162 può dal 
ragioniere generale esercitarsi sia personalmente, sia per mezzo dell'ispettore 
generale, degli ispettori superiori della ragioneria generale, o di altri 
funzionari da lui delegati a rappresentarlo. 
------------------------ 
 





164. [Del consiglio dei ragionieri, istituito presso il ministero delle finanze 
(31), fanno parte il ragioniere generale dello Stato, l'ispettore generale di 
ragioneria e tutti i direttori capi delle ragionerie centrali. 
Il consiglio dei ragionieri è di regola presieduto dal ragioniere generale dello 
Stato, salvo che il ministro per le finanze (31) creda opportuno intervenire 
personalmente] (31/a). 
------------------------ 
(31) Ora, Ministro del tesoro. 
(31) Ora, Ministro del tesoro. 
(31/a) Vedi, ora, gli artt. 4 e 14, D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, riportato 
alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
L'art. 14, in particolare, ha abrogato, con la decorrenza ivi prevista, gli 
artt. 164 e 165. La abrogazione è stata confermata dall'art. 8, D.P.R. 28 aprile 
1998, n. 154, riportato alla stessa voce. 
 





165. [Il consiglio dei ragionieri può essere consultato su tutte le questioni 
riguardanti materie di competenza delle ragionerie e, in generale, su qualsiasi 
argomento o questione su cui il ministro per le finanze (31) o il ragioniere 
generale dello Stato reputino opportuno interpellarlo. 
Può anche essere convocato per la preparazione di norme cui debbono 
uniformemente attenersi i direttori capi di ragioneria nel disimpegno delle loro 
funzioni. 
Il parere del consiglio dei ragionieri è puramente consultivo] (31/a). 
------------------------ 
(31) Ora, Ministro del tesoro. 
(31/a) Vedi, ora, gli artt. 4 e 14, D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, riportato 
alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
L'art. 14, in particolare, ha abrogato, con la decorrenza ivi prevista, gli 
artt. 164 e 165. La abrogazione è stata confermata dall'art. 8, D.P.R. 28 aprile 
1998, n. 154, riportato alla stessa voce. 
 





166. Ogni mese la ragioneria generale presenta al ministro per le finanze (31) 
la situazione riassuntiva delle entrate e delle spese accertate in confronto 
alle previsioni del bilancio, risultanti dagli stati di previsione e dalle 
eventuali variazioni in questi successivamente introdotte nei modi di legge. 
------------------------ 
(31) Ora, Ministro del tesoro. 
 





167. Il ragioniere generale è personalmente responsabile dell'esattezza e 
prontezza delle, registrazioni contabili. 
Ad esso spetta di assicurare, per mezzo del personale e degli uffici che da lui 
dipendono, l'efficace esercizio del riscontro contabile su tutta 
l'amministrazione dello Stato. 
Quando rilevi irregolarità di qualsiasi specie fa gli opportuni richiami alle 
singole ragionerie e provoca, ove necessario, i provvedimenti del ministro per 
le finanze (31). 
------------------------ 
(31) Ora, Ministro del tesoro. 
 





Capo II - Delle ragionerie delle Amministrazioni centrali. 
168. Le ragionerie centrali vigilano, secondo gli ordini impartiti dal ministro 
per le finanze (31), pel tramite della ragioneria generale, perché sia 
assicurata la regolarità della gestione relativa al patrimonio e al bilancio 
dello Stato. 
Esse tengono, colle forme prescritte dalla ragioneria generale, le scritture e 
tutti i registri necessari affinché risultino in ogni loro particolarità gli 
effetti degli atti amministrativi, sia in relazione alle entrate ed alle spese, 
sia in relazione alla sostanza patrimoniale e alle sue variazioni. 
Tutte le registrazioni debbono essere eseguite con la massima precisione, in 
chiara calligrafia, senza abrasioni né cancellature. 
Spettano inoltre alle ragionerie centrali tutte le attribuzioni di carattere 
contabile riguardanti le amministrazioni cui esse sono addette. 
Nessuna variazione può apportarsi alle attribuzioni anzidette, senza il 
preventivo assenso del ministro per le finanze (31). 
------------------------ 
(31) Ora, Ministro del tesoro. 
(31) Ora, Ministro del tesoro. 
 





169. Le ragionerie centrali, non più tardi del giorno 5 di ogni mese, 
trasmettono agli effetti del R.D. 16 dicembre 1923, n. 2765, al ministro per le 
finanze (31), per il tramite della ragioneria generale la situazione, alla fine 
del mese precedente, degli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli dello 
stato di previsione relativo all'esercizio in corso. 
Trasmettono inoltre periodicamente alla ragioneria generale i conti e i 
documenti indicati nella legge e nel presente regolamento, e quelli che siano 
prescritti con apposite istruzioni (32). 
------------------------ 
(31) Ora, Ministro del tesoro. 
(32) Il R.D. 16 dicembre 1923, n. 2765 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1924, n. 2), così 
dispone: 
"1 - Le situazioni mensili degli impegni di spesa a carico dei capitoli degli 
stati di previsione delle singole Amministrazioni, da compilarsi ai sensi 
dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1672, convertito 
nella legge 28 giugno 1917, n. 1065, sono dalle ragionerie centrali, inviate al 
Ministero delle finanze, non più tardi del giorno 5 del mese successivo a quello 
cui si riferiscono.Il Ministro per le finanze comunica, ai rispettivi Ministri, 
le osservazioni cui danno luogo le risultanze che emergono da dette situazioni. 
2 - Le osservazioni di cui all'art. 1 vengono, dai singoli Ministri portate 
immediatamente a conoscenza dei capi di servizio per i chiarimenti e le 
giustificazioni del caso. 
Ai capi di servizio il Ministro impartisce personalmente le disposizioni 
necessarie per assicurare le maggiori economie e per regolare l'andamento degli 
impegni di quelle spese che accennassero eventualmente a superare il limite dei 
fondi autorizzati. 
Della comunicazione fatta e delle disposizioni come sopra impartite viene 
redatto apposito verbale, copia del quale è inviata al Ministro per le finanze, 
entro 5 giorni dalla data di ricevuta delle osservazioni predette. 
3 - Il Ministro per le finanze, può, in relazione alle osservazioni occorse 
nell'esame della situazione mensile, fare eseguire accertamenti sugli impegni 
assunti e chiedere comunicazione dei contratti e degli altri atti in base ai 
quali gli impegni vennero prenotati. 
4 - Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto, che andrà in 
vigore dal 1° gennaio 1924". 
 





170. I direttori capi di ragioneria sono personalmente responsabili del regolare 
adempimento di tutte le funzioni proprie delle ragionerie cui sono preposti. 
Essi riferiscono al Ministro per le finanze (33), per il tramite del ragioniere 
generale, ogni volta rilevino l'opportunità che siano adottati provvedimenti o 
disposizioni di qualsiasi specie nell'interesse della finanza. 
Espongono anche le proprie osservazioni sui provvedimenti proposti dalle singole 
amministrazioni e che portino effetti finanziari, giusta gli artt. 2, comma 2, 
del R.D. 28 gennaio 1923, n. 126 (34) e 3, ultimo comma, del R.D. 25 marzo 1923, 
n. 599 (35). 
Vigilano perché alla dipendenza della Amministrazione dello Stato non si 
svolgano aziende o gestioni la cui autonomia non sia autorizzata da leggi 
speciali e le cui operazioni così attive come passive, non siano direttamente e 
distintamente coordinate col bilancio dell'entrata e con quello della spesa, 
ovvero in qualche modo sfuggano al sindacato parlamentare e al controllo della 
Corte dei conti. 
I direttori capi di ragioneria, appongono il visto sugli atti d'impegno e 
relative variazioni e sui titoli di spesa emessi dalle amministrazioni centrali, 
ove nulla trovino da osservare. 
La Corte dei conti rifiuta il proprio visto o la propria registrazione a quelli 
degli atti e titoli anzidetti che le pervengano senza il visto del direttore 
capo della ragioneria centrale competente. 
Nel caso di assenza o legittimo impedimento i direttori capi di ragioneria sono 
sostituiti da funzionari designati su loro proposta, con decreti emanati dal 
Ministro delle finanze (33) e da registrarsi alla Corte dei conti. 
------------------------ 
(33) Ora, Ministro del tesoro. 
(34) Riguardava il passaggio degli uffici di ragioneria delle amministrazioni 
centrali alle dipendenze del Ministero delle finanze. 
(35) Riportato in appresso, alla sottovoce C, n. I. 
(33) Ora, Ministro del tesoro. 
 





171. Il ragioniere generale, quando lo creda opportuno, dispone la verifica 
delle singole ragionerie centrali. 
I funzionari che eseguono la verifica hanno particolarmente l'obbligo: 
a) di esaminare le scritture concernenti le contabilità del bilancio e del 
patrimonio; 
b) di esaminare se i rapporti fra le ragionerie centrali e le divisioni 
amministrative, nonché fra queste e gli uffici provinciali dipendenti, si 
svolgano in modo da assicurare che le ragionerie medesime siano in grado di 
seguire lo svolgimento della gestione fino dai primi atti che in qualunque modo 
impegnino il bilancio dello Stato o altrimenti interessino i diritti e gli 
obblighi dell'erario; 
c) di esaminare la situazione degli impegni di spesa in relazione agli 
stanziamenti di bilancio; 
d) di accertare come vengano da ciascuna ragioneria centrale adempiute le 
funzioni ad essa attribuite; 
e) di verificare la gestione dei cassieri delle amministrazioni centrali. 
------------------------ 
 





Capo III - Delle ragionerie delle intendenze di finanza e degli altri uffici 
provinciali o compartimentali (36). 
172. Le ragionerie delle intendenze di finanza e degli altri uffici provinciali 
o compartimentali debbono tenere le loro scritture in relazione con quelle delle 
ragionerie delle amministrazioni centrali da cui dipendono i singoli servizi. 
Le forme di tali scritture, nonché quelle per i conti e le situazioni di 
qualsiasi specie ad esse collegati, sono approvate preventivamente dalla 
ragioneria generale. 
------------------------ 
(36) Vedi gli artt. 12 e 13, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, riportati in nota 
all'art. 2 L. 26 luglio 1939, n. 1037, riportata in appresso, nella sottovoce C, 
al n. II. 
 





173. Nei termini prefissi, le ragionerie delle intendenze di finanza e degli 
altri uffici provinciali e compartimentali inviano alle rispettive 
amministrazioni centrali i conti designati nel presente regolamento od in 
apposite istruzioni e forniscono alle medesime in ogni tempo quei prospetti, 
schiarimenti, notizie e dimostrazioni che siano loro richieste. 
------------------------ 
 





174. Le verifiche alle ragionerie delle intendenze di finanza sono 
esclusivamente disposte dal ragioniere generale dello Stato. 
I funzionari incaricati delle verifiche debbono: 
a) esaminare gli atti e le scritture delle ragionerie predette, e ispezionare 
tutte le loro operazioni in relazione ai compiti che alle ragionerie sono 
assegnati; 
b) esaminare se i rapporti tra dette ragionerie e i reparti amministrativi delle 
intendenze, come pure fra questi e i dipendenti uffici esecutivi, si svolgano in 
modo da assicurare la loro coordinata azione, ai fini della gestione finanziaria 
e patrimoniale dello Stato. 
------------------------ 
 





Capo IV - Della direzione generale del tesoro. 
175. Agli effetti dell'art. 47 della legge gli agenti della riscossione e tutti 
coloro i quali riscuotono e maneggiano danari dello Stato sono sottoposti anche 
all'autorità del direttore generale del tesoro. 
Questi inoltre, in nome del ministro delle finanze (33), rappresenta in giudizio 
lo Stato contro i detentori del pubblico denaro, non che contro i debitori verso 
lo Stato per somme accertate liquide e già scadute a loro carico. 
------------------------ 
(33) Ora, Ministro del tesoro. 
 





176. La direzione generale del tesoro provvede alla gestione degli stralci delle 
cessate amministrazioni degli antichi Stati: tiene i conti correnti con le 
diverse aziende delle quali le tesorerie dello Stato fanno il servizio di cassa, 
e predispone, in conformità degli ordini e degli incarichi ricevuti dal Ministro 
delle finanze (33), gli atti occorrenti per le negoziazioni, l'emissione, il 
riscatto e il rimborso delle rendite consolidate e dei debiti redimibili, e per 
ogni, altra operazione finanziaria. 
Sopraintende al servizio della zecca e dell'officina carte-valori. 
Provvede al servizio dei buoni ordinari del tesoro, delle anticipazioni dovute 
dagli istituti di emissione per qualsiasi titolo ed alle operazioni di banca 
occorrenti pel servizio del tesoro, e tiene la gestione dei rimborsi e concorsi 
alle pubbliche spese, da qualunque ente o persona dovuti al tesoro dello Stato. 
Il direttore generale del tesoro è incaricato e responsabile della gestione del 
portafoglio dello Stato. 
Il direttore generale medesimo sovraintende alla circolazione di Stato e vigila 
su quella bancaria. 
------------------------ 
(33) Ora, Ministro del tesoro. 
 





177. La direzione generale del tesoro tiene, in conformità delle speciali 
istruzioni, i registri contabili necessari ai propri servizi ed alla 
compilazione del conto mensile riassuntivo del tesoro di cui all'art. 609. 
------------------------ 
 





TITOLO V 
Degli agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato, e di altri 
pubblici funzionari. 
Capo I - Norme generali. 
(giurisprudenza di legittimità) 
178. Sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si 
comprendono: 
a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle 
disposizioni organiche di ciascuna amministrazione di riscuotere le varie 
entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro; 
b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le 
altre delle quali questo diventa debitore, eseguiscono i pagamenti delle spese 
per conto dello Stato, e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che 
sono loro affidati dal ministro delle finanze (37) o dal direttore generale del 
tesoro; 
c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, come facenti parte 
di consigli di amministrazione per i servizi della guerra e della marina e 
simili, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono consegnatari di 
generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato; 
d) gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia dato speciale 
incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza; 
e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli 
incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello 
Stato. 
------------------------ 
(37) Ora, Ministro del tesoro. 
 





179. Tutti gli agenti contabili, e gli enti di cui al precedente art. 178, 
esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo gli ordini che ricevono 
dai capi delle rispettive amministrazioni centrali, dagli intendenti di finanza 
o dai capi degli altri uffici provinciali e compartimentali da cui, a seconda 
dei rispettivi servizi, immediatamente dipendono. 
Il tesoriere centrale dipende direttamente dal direttore generale del tesoro e 
da lui riceve gli ordini. 
------------------------ 
 





180. Quando un agente di cui all'articolo 178 sia dal Tribunale nominato 
sequestratario, o altrimenti eletto amministratore giudiziario di beni, in 
esproprio di debitori dello Stato, deve informare, prima di assumere tali 
funzioni, il capo dell'amministrazione da cui dipende, e tenere una distinta 
contabilità sottoposta pur essa alla vigilanza dell'amministrazione anzidetta. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
181. Gli agenti contabili non possono riscuotere somme o ricevere depositi di 
valori o materie, se non in conformità delle leggi e dei regolamenti e dal 
giorno in cui ha principio la loro gestione. 
La gestione degli agenti contabili comincia dalla data dell'assunzione del 
servizio, e termina col giorno della cessazione di esso. 
Al principio della gestione devono essere redatti processi verbali ed inventari, 
dai quali risulti la seguita consegna dell'uffizio ed il debito che l'agente 
assume. 
Con eguali atti, si accerta al termine della gestione il credito ed il debito 
dell'agente cessante. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
182. All'atto dell'assunzione in funzioni di agente contabile dello Stato, si fa 
luogo alla ricognizione delle casse, di tutte le contabilità, delle scritture e 
del mobilio, arredi ed altri oggetti che erano in consegna del contabile 
cessante e che passano a quello subentrante. 
Siffatte operazioni compionsi dai funzionari che, a norma degli speciali 
regolamenti di ciascuna amministrazione, sono delegati ad intervenire in tali 
consegne, ed in contraddittorio del contabile che assume il servizio e di quello 
che cessa o del suo legale rappresentante. 
Le operazioni anzidette e la immissione in funzioni di un agente contabile 
qualsiasi, devono ai sensi del precedente articolo 181, risultare da analoghi 
processi verbali compilati nelle forme prescritte dai regolamenti speciali di 
ciascuna amministrazione e sottoscritti da tutti gli intervenuti. 
------------------------ 
 





183. Nel caso in cui venisse a cessare un agente per morte o per altra causa, se 
egli aveva un gerente di sua fiducia e riconosciuto dall'amministrazione da cui 
dipendeva secondo i regolamenti speciali di essa, la gestione dell'uffizio potrà 
interinalmente essere continuata dal gerente anzidetto sotto la responsabilità e 
la garanzia della eventuale cauzione del cessato titolare, fino a che non sarà 
dalla amministrazione provveduto alla nomina del nuovo contabile effettivo. Nel 
caso di morte però l'amministrazione deve richiedere dagli eredi legittimi del 
contabile defunto o da altri interessati analogo atto di consenso, specialmente 
per quanto riguarda la garanzia sulla eventuale cauzione del defunto contabile 
per la gestione interinale del gerente anzidetto. 
Se il cessante non fosse provvisto di gerente legalmente riconosciuto, o gli 
eredi del defunto contabile non intendessero garantire la gestione del gerente, 
o non fosse creduto conveniente di lasciare la gestione dell'ufficio al gerente 
del cessato contabile, l'amministrazione da cui esso dipendeva destina un 
gerente d'uffizio per non far venir meno il servizio pubblico. 
Quando si verifichi la mancanza di un contabile e siavi urgenza di provvedere, 
l'intendente di finanza e gli altri capi degli uffici provinciali e 
compartimentali diversi dalle intendenze di finanza, possono destinare il 
gerente informandone il capo dell'Amministrazione centrale da cui dipende il 
servizio. 
------------------------ 
 





184. In qualunque caso, sia che il servizio di un ufficio passi al gerente 
stesso del cessato titolare, sia che vi sia destinato un gerente di ufficio come 
è espresso nell'articolo precedente, l'assunzione in funzioni del gerente deve 
essere preceduta dalle ricognizioni necessarie, e risultare da processi verbali 
nei modi prescritti dall'art. 182. 
In ogni caso i gerenti sono soggetti a tutti gli obblighi imposti ai contabili 
titolari e debbono rendere il loro conto giudiziale alla Corte dei conti nei 
modi prescritti. 
------------------------ 
 





185. Gli agenti contabili debbono prestare il loro sevizio e tenere aperti i 
loro uffici in tutti i giorni feriali, e per le ore stabilite dagli speciali 
regolamenti ed istruzioni dell'amministrazione centrale da cui rispettivamente 
dipendono, salvo quanto può essere prescritto nei capitoli speciali per gli 
esattori delle imposte dirette. 
Debbono anche fare le loro operazioni nei giorni festivi, quando ciò venga 
ordinato dalle competenti autorità. 
------------------------ 
 





186. Gli agenti della riscossione delle entrate e gli uffici postali che sono 
fuori del capoluogo della provincia, pagano, nei limiti dei fondi di cui 
dispongono, i titoli di spesa che sono assegnati pel pagamento sulle loro casse 
dalle delegazioni del tesoro (38), fermo il disposto dell'art. 320. 
------------------------ 
(38) Ora, Sezioni di tesoreria provinciale. 
 





187. Gli agenti contabili debbono uniformarsi alle leggi ed alle istruzioni 
relative al corso legale ed alle specie delle valute che introitano ed esitano. 
Essi non possono fare il cambio delle specie che ricevono senza esserne 
autorizzati, eccetto che si tratti di monete introitate dagli agenti della 
riscossione, le quali siano ammesse nei versamenti presso le tesorerie entro 
limiti stabiliti dai regolamenti dei rispettivi servizi o da disposizioni 
particolari della direzione generale del tesoro. 
------------------------ 
 





Capo II - Della responsabilità degli agenti e altri pubblici funzionari. 
(giurisprudenza di legittimità) 
188. Gli agenti indicati nell'art. 178 del presente regolamento, oltre che della 
loro gestione personale, rispondono altresì dell'operato dei cassieri, impiegati 
o commessi di cui si valgono nel proprio ufficio, anche se la loro assunzione 
sia stata approvata dalle autorità competenti. 
Tale responsabilità non varia né diminuisce per la vigilanza, pel sindacato o 
pel riscontro che venisse esercitato da altri funzionari sulla gestione dei 
detti agenti. 
------------------------ 
 





189. Gli agenti della riscossione sono responsabili della esazione dei diritti e 
dei crediti dello Stato liquidati da essi o dalle autorità competenti, secondo 
ne sia il caso. 
Essi debbono riscuotere e versare nei termini stabiliti le somme di cui hanno 
debito. 
------------------------ 
 





190. Gli agenti che hanno obbligo di riscuotere entrate dovute allo Stato a 
scadenze determinate, in conformità di liste di carico, debbono pagare del 
proprio le somme non riscosse, quando non giustifichino, entro un mese dalla 
data della scadenza delle singole rate, di aver iniziato gli atti coercitivi 
contro i debitori morosi, o non comprovino con validi documenti l'inesigibilità 
delle partite. 
Quelle partite che non possono esser dichiarate assolutamente inesigibili, 
rimangono iscritte a carico degli agenti. 
Quando questi paghino del proprio le somme dovute allo Stato, subentrano nelle 
azioni del medesimo a' termini di diritto. 
------------------------ 
 





191. Gli agenti della riscossione che secondo le leggi, i regolamenti o per 
contratti hanno l'obbligo di rispondere e versare a scadenze fisse le somme da 
loro dovute, le abbiano o no riscosse dai debitori diretti, debbono eseguire il 
versamento delle somme alle scadenze stabilite senza eccezione di sorta. 
Ove non adempiano tale obbligo, vanno sottoposti alle misure disciplinari ed 
alle penalità stabilite dalle leggi, regolamenti e contratti anzidetti. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
192. Per le amministrazioni che hanno contabili principali e contabili 
secondari, le riscossioni fatte ed i versamenti e pagamenti eseguiti da questi 
ultimi si concentrano nella contabilità dei primi. 
I contabili principali però non rispondono dei fatti dei contabili secondari, se 
non in quanto essi stessi siano imputabili di colpa o di trascuranza. 
I contabili secondari sono al pari dei principali sottoposti alla vigilanza del 
ministro delle finanze (39) ed alla giurisdizione della Corte dei conti, e 
debbono rendere ad essa il loro conto giudiziale da unirsi a corredo di quello 
del contabile principale. 
------------------------ 
(39) Ora, Ministro del tesoro. 
 





193. Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche nel caso in cui 
esistano consegnatari di materie dipendenti da altri consegnatari o enti tenuti 
a rendere conto giudiziale a norma del presente regolamento. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
194. Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzione di denaro o di cose mobili 
avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non 
sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le 
giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non 
comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza, né per 
indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione 
del danaro o delle cose avute in consegna. 
Non possono neppure essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o 
trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nelle spedizioni o 
nel ricevimento del danaro e delle cose mobili. 
Quando viene accordato il discarico, questo deve risultare da un decreto del 
ministro da cui l'agente dipende. 
Tale decreto, però, vale a porre in regola la gestione del contabile nei 
rapporti amministrativi, ma non produce alcuno effetto di legale liberazione, 
rimanendo integro e non pregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulla 
responsabilità dell'agente. 
I decreti ministeriali di discarico non sono sottoposti al visto ed alla 
registrazione della Corte dei conti. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
195. Le istanze per dichiarazione di responsabilità dei funzionari di cui agli 
articoli 81 e 82 della legge vengono promosse dal procuratore generale presso la 
Corte dei conti in base agli elementi e documenti che gli sono comunicati dalle 
rispettive amministrazioni, od anche quando la responsabilità emerga dall'esame 
dei conti, da fatti o da documenti sottoposti in qualunque modo al riscontro 
preventivo, al sindacato, al giudizio, o alla vigilanza della Corte medesima. 
------------------------ 
 





196. Nei casi di responsabilità dei funzionari, i ministri da cui essi dipendono 
possono adottare tutti i provvedimenti amministrativi di loro competenza, 
consentiti dalle leggi e dai regolamenti organici, indipendentemente e senza 
pregiudizio del procedimento giudiziario dinanzi alla Corte dei conti, e 
qualunque possa essere il risultato del procedimento stesso. 
------------------------ 
 





Capo III - Delle cauzioni. 
197. Qualora a norma del comma 3 dell'art. 73 della legge o di speciali leggi o 
regolamenti sia richiesta la prestazione della cauzione e non sia stabilito in 
quale misura ed in quale modo debba essere prestata, ciò sarà determinato, 
sentito il consiglio di Stato, con decreto Reale (40) da emanarsi su proposta 
del ministro competente, di concerto con quello delle finanze (41), e da 
registrarsi alla Corte dei conti. 
------------------------ 
(40) Ora, decreto del Presidente della Repubblica. 
(41) Ora, Ministro del tesoro. 
 





198. Con decreti reali (40) da emanarsi su proposta del ministro delle finanze 
(41), di concerto con gli altri ministri interessati, sentiti il consiglio di 
Stato e la Corte dei conti, possono disporsi le eventuali cautele a cui debba 
essere sottoposta la gestione degli agenti contabili. 
------------------------ 
(40) Ora, decreto del Presidente della Repubblica. 
(41) Ora, Ministro del tesoro. 
 





199. Nei casi in cui debbansi prestare cauzioni, queste devono essere costituite 
mediante vincolo su certificati nominativi di debiti dello Stato o garantiti 
dallo Stato, ragguagliati al prezzo medio di borsa dei corsi del semestre 
precedente al tempo in cui dev'essere data la cauzione, e per nove decimi del 
detto valore. Possono anche essere date mediante depositi alla Cassa depositi e 
prestiti, in numerario o in titoli al portatore dei debiti sopraindicati. 
La cauzione può essere data con ipoteca sopra beni immobili quando ciò sia 
consentito da speciali disposizioni regolamentari. 
Le cauzioni possono altresì, nei casi in cui il ministro delle finanze (41) lo 
ravvisi opportuno anche nell'interesse della pubblica amministrazione, essere 
fornite mediante obbligazioni formali rilasciate a favore dello Stato da 
speciali istituti di credito di notoria solidità, e che abbiano assicurato con 
materiale garanzia i mezzi per corrispondere agli impegni che assumono col 
rilascio delle dette obbligazioni. 
------------------------ 
(41) Ora, Ministro del tesoro. 
 





200. Non si può immettere in funzione un agente contabile, obbligato a prestar 
cauzione, se non abbia prima adempiuto a tale obbligo, salvo che il ministro 
competente, con una speciale autorizzazione, lo consenta, accordando all'agente 
una proroga per la prestazione della cauzione, che può estendersi a sei mesi 
dalla data dell'assunzione del servizio. 
Per gli atti con i quali si approvano le cauzioni, o si autorizza la riduzione, 
il trasporto o la cancellazione del vincolo si osservano le disposizioni 
dell'art. 27 della L. 14 agosto 1862, n. 800 (42). 
------------------------ 
(42) Ora art. 37, primo comma, T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei 
conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214. 
 





201. Quando la Corte dei conti abbia condannato un agente contabile al pagamento 
di un debito, ed abbia autorizzata l'amministrazione a rivalersi sulla cauzione 
dal medesimo prestata, si procede all'alienazione ed all'incasso del prezzo 
ricavato, a cura del ministero o della amministrazione competente. 
------------------------ 
 





Capo IV - Delle tesorerie e degli uffici provinciali del tesoro, delle casse, 
del controllo e delle verifiche (43). 
202. Lo Stato provvede al servizio di tesoreria mediante la tesoreria centrale e 
la tesoreria provinciale. 
La prima è esercitata direttamente dallo Stato. L'esercizio della seconda può 
essere affidato ad un istituto bancario che lo effettua mediante sezioni nelle 
provincie e nelle colonie e con le norme contenute nel presente regolamento, in 
quelli speciali ed in apposite istruzioni. 
L'istituto incaricato del servizio di tesoreria tiene le scritture stabilite 
dalle disposizioni in vigore e da tutte le altre che venissero in seguito 
emanate con regolamenti ed istruzioni ministeriali o dalle amministrazioni 
interessate previo accordo col ministero delle finanze. 
------------------------ 
(43) Il D.P.R. 4 giugno 1925, n. 835 ha dato mandato al Ministero delle finanze 
di approvare una convenzione con la Banca d'Italia per il trasferimento a questa 
di tutte le funzioni di carattere esecutivo esercitate dalle Delegazioni del 
tesoro. La convenzione di cui sopra è stata approvata con D.M. 16 giugno 1925. 
 





203. Gli intendenti di finanza esercitano la vigilanza sul servizio di tesoreria 
della rispettiva provincia conto della direzione generale del tesoro (43/a). 
------------------------ 
(43/a) Vedi anche l'art. 2, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, sul decentramento 
dei servizi del Ministero del tesoro. 
 





204. La tesoreria centrale, oltre le operazioni contemplate nel presente 
regolamento, compie anche quelle concernenti il servizio dell'amministrazione 
centrale della Cassa depositi e prestiti, per il quale il tesoriere centrale è 
pure tenuto a rendere conto alla Corte dei conti. 
Provvede inoltre al servizio del movimento dei fondi dello Stato con le sezioni 
di tesoreria ai sensi dell'art. 515 e col contabile del portafoglio (43/b). 
------------------------ 
(43/b) I riferimenti al contabile del portafoglio sono stati soppressi ai sensi 
di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482. 
 





205. A capo della tesoreria centrale è un tesoriere centrale e presso la stessa 
tesoreria vi è un controllore capo. Entrambi vengono immessi in funzione dal 
direttore generale del tesoro, previa ricognizione dei fondi esistenti nelle 
casse come è stabilito dall'art. 182. 
------------------------ 
 





206. Il controllore capo, alla immediata dipendenze direttore generale del 
tesoro, esercita il controllo su tutte le operazioni giornaliere del tesoriere 
centrale e vigila sul maneggio e la custodia dei fondi e valori che, a qualunque 
titolo e per conto di qualsiasi amministrazione, diano luogo ad operazioni o 
rimangano giacenti presso la tesoreria centrale. 
Il controllore capo risponde in solido col tesoriere centrale della gestione di 
questi; l'uno e l'altro sono inoltre responsabili dell'operato dei loro 
dipendenti. 
------------------------ 
 





207. La tesoreria centrale deve avere due casse: l'una corrente, l'altra di 
riserva. 
La cassa corrente è destinata al movimento giornaliero dei fondi per gli incassi 
e per i pagamenti ed in essa non può tenersi se non la somma che si presume 
necessaria al servizio della giornata. 
La cassa di riserva è destinata alla custodia dei fondi esuberanti al bisogno 
giornaliero e di ogni altro titolo e valore. 
------------------------ 
 





208. La cassa corrente ha due serrature a congegni differenti le cui chiavi sono 
tenute l'una dal tesoriere centrale e l'altra dal controllore capo. 
La cassa di riserva ne ha tre, pure a congegni differenti e le chiavi si 
conservano una dal tesoriere centrale, una dal controllore capo e la terza dal 
direttore generale del tesoro o da un suo delegato. 
------------------------ 
 





209. Nella cassa di riserva si tiene racchiuso il relativo registro d'entrata e 
di uscita. 
Un esemplare di tale registro è tenuto da ciascuno dei funzionari che 
custodiscono una delle chiavi della cassa. 
Ogni introduzione od estrazione di valori deve eseguirsi coll'intervento di chi 
tiene le chiavi della cassa, allibrarsi in tutti gli esemplari del registro 
specificatamente per ogni specie di valute, effetti e valori e convalidarsi con 
la sottoscrizione degli intervenuti. 
------------------------ 
 





210. A ciascuna sezione di tesoreria è annessa una delegazione del tesoro il cui 
capo viene immesso in funzioni dall'intendente di finanza ed è ala diretta 
dipendenza del direttore generale del tesoro. 
------------------------ 
 





211. Il capo della delegazione del tesoro esercita il riscontro su tutte le 
operazioni della sezione di tesoreria; ne controfirma le contabilità e le 
situazioni dopo averle esaminate e trovate conformi ai risultati dei propri 
registri; sottoscrive le quietanze di entrate e le relative fatture di 
versamento, i vaglia, i buoni del tesoro ed ogni altro titolo rilasciato dalla 
sezione di tesoreria; ammette a pagamento degli ordini delle contabilità 
speciali; autorizza la restituzione dei depositi provvisori e compie tutti gli 
altri incarichi a lui demandati dal presente regolamento e da speciali 
istruzioni. 
Il capo della delegazione provvede alla liquidazione delle rate di pensioni e 
alte spese fisse ed ordina il pagamento di esse e di quelle spese per le quali 
fosse a ciò autorizzato da regolamenti ed istruzioni speciali. 
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212. Ogni qualvolta nelle operazioni di tesoreria il controllore capo od il capo 
della delegazione del tesoro rilevino abusi, irregolarità od infrazioni alle 
vigenti prescrizioni, ne informano immediatamente il direttore generale del 
tesoro per le occorrenti provvidenze. 
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213. Alla sicurezza della tesoreria centrale dello Stato, della Cassa speciale 
per le monete e i biglietti a debito dello Stato nonché al servizio di scorta 
per il trasporto dei segni monetari dello Stato si provvede con militari del 
Corpo di guardia di finanza o dell'Arma dei carabinieri. A tale scopo sono presi 
dal direttore generale del tesoro gli opportuni accordi con le competenti 
autorità (44). 
Nel caso che il governo credesse necessario di provvedere analogamente per le 
sezioni di tesoreria, salvo gli obblighi contrattuali assunti al riguardo 
dall'istituto incaricato del servizio, gli opportuni concerti con l'autorità 
militare competente sono presi dal capo della delegazione. 
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(44) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 26 gennaio 1982, n. 21, riportata 
alla voce Forze armate. 
 





214. Le norme per il funzionamento della r. zecca, della officina carte-valori e 
della cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, nonché pei relativi 
controlli e verifiche, formano oggetto di speciali disposizioni. 
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215. Le verifiche delle casse della tesoreria centrale devono eseguirsi almeno 
una volta all'anno dagli ispettori del tesoro col concorso del tesoriere 
centrale, del controllore capo e del detentore della terza chiave della cassa di 
riserva. 
Possono anche aver luogo delle verificazioni straordinarie ogniqualvolta il 
direttore generale del tesoro lo creda opportuno. 
Del processo verbale compilato nell'eseguire la verificazione, un esemplare è 
lasciato al tesoriere, un altro al controllore capo, un terzo all'ispettore del 
tesoro ed un quarto viene trasmesso alla direzione generale del tesoro. 
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216. Le verifiche delle casse delle sezioni di tesoreria che vengano ordinate 
dalla direzione generale del tesoro, sono eseguite dagli ispettori del tesoro o 
da altri funzionari incaricati dal direttore generale del tesoro in concorso del 
direttore dello stabilimento, del capo della sezione di tesoreria e del capo 
della delegazione e limitate ai valori di pertinenza della cassa depositi e 
prestiti ed agli altri effetti pubblici o valori, in deposito provvisorio, da 
restituirsi nell'identica specie. 
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217. In ogni ufficio di riscossione, ove non sia diversamente disposto, 
dev'esservi una sola cassa per raccogliere tutte le somme a qualunque titolo 
riscosse. 
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218. Le casse, i magazzini e le relative scritture elementari, tenute da agenti, 
da magazzinieri, da enti collettivi come consigli di amministrazione, comitati e 
simili, ed in generale da chiunque sia consegnatario di danaro, valori o materie 
appartenenti allo Stato, sono verificati da appositi funzionari delle competenti 
amministrazioni nei tempi stabiliti od in altri straordinari giusta i 
regolamenti speciali pei diversi servizi. 
Di ogni verificazione dev'essere fatto processo verbale sottoscritto dagli 
intervenuti. 
Ove non sia diversamente disposto dai regolamenti speciali delle singole 
amministrazioni, per il servizio delle casse sopraindicate si osservano, in 
quanto applicabili, le disposizioni del presente capo. 
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TITOLO VI 
Delle entrate dello Stato. 
Capo I - Norme generali. 
219. Le entrate dello Stato sono costituite di tutti i redditi, proventi e 
crediti di qualsiasi natura che lo Stato ha il diritto di riscuotere in virtù di 
leggi, decreti regolamenti, o altri titoli. 
Tutte, le entrate dello Stato debbono essere inscritte nel bilancio di 
previsione. Per quelle, tuttavia, che non siano in esso previste rimane 
impregiudicato il diritto dello Stato a riscuoterle e fermo il dovere, da parte 
delle competenti amministrazioni e dei funzionari ed agenti incaricati, di 
curarne l'accertamento e la riscossione. 
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220. La classificazione di tutte le entrate dello Stato previste nel bilancio, 
la assegnazione di esse alle diverse amministrazioni centrali che sotto la 
propria responsabilità debbono curarne l'accertamento e la riscossione, e la 
imputazione dei versamenti da farsi dagli agenti della riscossione, sono 
stabilite col quadro di classificazione annuale delle entrate che si compila 
dalla ragioneria generale (44/a). 
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(44/a) Per la nuova classificazione delle entrate e delle spese, vedi, ora, 
l'art. 37, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, riportato al n. A/I, sostituito 
dall'art. 1, L. 1° marzo 1964, n. 62, riportata al n. A/XI. Vedi, anche, l'art. 
3 della legge da ultimo citata e il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al 
n. A/CLXIII. 
 





221. Tutte le entrate dello Stato passano per i seguenti stadi: 
accertamento; 
riscossione; 
versamento. 
Questi tre stadi per talune entrate possono essere simultanei. 
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222. L'entrata è accertata quando le amministrazione competente appura la 
ragione del credito dello Stato e la persona che ne è debitrice, ed inscrive 
come competenza dell'anno finanziario l'ammontare del credito che viene a 
scadenza entro l'anno medesimo. 
L'accertamento si compie: 
a) per le imposte dirette e per le altre entrate a scadenze determinate, 
mediante ruoli, che vengono emessi in ciascun anno colle forme prescritte dalle 
relative leggi e regolamenti e che costituiscono il debito del contribuente, e 
secondo i casi, del contabile verso lo Stato; 
b) per gli affitti, censi, canoni, livelli e per ogni altra prestazione 
periodica, mediante liste di carico che, giusta i contratti, i titoli e le 
proprie scritture, le intendenze di finanza formano e trasmettono agli agenti 
incaricati di farne la riscossione; 
c) per le entrate amministrate dalla direzione generale del tesoro, mediante le 
prenotazioni esistenti nei registri tenuti dalle intendenze di finanza, e le 
particolari notificazioni che vengono fatte dalla detta direzione generale alle 
intendenze medesime; 
d) per tutte le altre entrate, imposte, tasse e proventi di natura eventuale o 
variabile, e che sono accertabili all'atto stesso della riscossione, o 
liquidabili entro l'esercizio finanziario, mediante una continua e diligente 
vigilanza a tutela di tutti i diritti dello Stato. 
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223. La riscossione delle entrate autorizzate colla legge del bilancio 
dev'essere fatta per mezzo degli agenti designati dalle relative leggi e dai 
regolamenti e nei modi e colle forme in essi prescritti. 
Le entrate amministrate dalla direzione generale del tesoro si riscuotono a cura 
delle intendenze di finanza per mezzo delle sezioni di tesoreria, tranne quelle 
che per speciali istruzioni vengono a cura della direzione generale suddetta, 
riscosse dalla tesoreria centrale. 
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224. La riscossione delle entrate è fatta per conto delle singole 
amministrazioni che sotto la propria responsabilità le amministrano. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
225. Le entrate dello Stato si riscuotono, di regola, in contanti. 
Nessun titolo di credito può essere ricevuto in conto dei debiti verso lo Stato, 
eccettuati i titoli previsti dal successivo art. 230. 
Gli agenti della riscossione che accettino titoli di credito non previsti dal 
citato art. 230 sono obbligati a versare del proprio la somma del titolo 
illegalmente ricevuto (44/b). 
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(44/b) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656 
(Gazz. Uff. 21 settembre 1976, n. 251). 
 





226. Le somme di spettanza dello Stato introitate per qualsivoglia titolo dagli 
incaricati della riscossione debbono essere integralmente versate nelle casse 
dello Stato, nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti. 
I versamenti si fanno per conto di ciascuna amministrazione e con l'imputazione 
al bilancio stabilita nel quadro di classificazione di cui all'art. 220 del 
presente regolamento. 
------------------------ 
 





227. Coloro che riscuotono somme per conto dello Stato, quando esista tesoreria 
nel luogo di loro residenza, debbono fare in essa giornalmente il versamento 
delle somme riscosse, salvo che sia altrimenti disposto da speciali regolamenti. 

Se risiedono altrove, debbono fare i versamenti alle scadenze periodiche fissate 
dai regolamenti per rispettivi servizi. 
Le prescrizioni suaccennate sono applicabili agli agenti secondari o particolari 
di talune amministrazioni, obbligati a fare i versamenti nelle mani dell'agente 
principale, da cui direttamente dipendono, secondo gli speciali regolamenti e le 
istruzioni pei relativi servizi. 
I detti agenti secondari possono essere autorizzati a versare le somme nella 
tesoreria a nome dell'agente principale: ed in tale caso la quietanza che 
ricevono dalla tesoreria è da essi consegnata all'agente principale, che ne 
rilascia una propria a loro discarico. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
228. Gli agenti della riscossione che ritardino i versamenti nelle tesorerie 
incorrono, per ogni giorno di ritardo, in una multa (45) commisurata 
all'interesse dell'uno per cento al mese sulle somme non versate. 
Se il ritardo sia maggiore di cinque giorni, oltre all'applicazione della multa, 
si può far luogo al procedimento disciplinare a norma delle disposizioni sullo 
stato degli impiegati civili. 
Agli agenti i cui rapporti con l'amministrazione sono regolati da contratti, si 
applicano le penalità stabilite dai contratti medesimi. 
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(45) La sanzione della multa non sembra di natura penale essendo comminata 
dall'amministrazione centrale o dagli uffici provinciali o compartimentali a cui 
i conti amministrativi devono essere presentati, come prevede l'art. 229 del 
presente decreto. 
 





229. Le multe di cui al 1° comma dell'art. precedente sono applicate per decreto 
emesso dall'amministrazione centrale o dagli uffici provinciali o 
compartimentali a cui i conti amministrativi devono essere presentati. 
Il decreto dev'essere registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante 
ritenuta in via amministrativa sugli averi degli agenti, e, quando sia stata 
prestata la cauzione, mediante sequestro dei frutti di essa, o vendita della 
medesima da promuoversi con istanza nelle forme di legge dinanzi alla Corte dei 
conti. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
230. I versamenti di somme nelle tesorerie devono essere fatti in denaro 
effettivo. 
Le somme da versarsi in denaro possono anche essere spedite alla tesoreria col 
mezzo di titoli postali la cui spesa però resta, di regola, a carico dei 
mittenti. 
Le ricevute di conto corrente postale hanno potere liberatorio nei confronti dei 
debitori e tengono luogo delle quietanze di tesoreria ai fini dei conti 
amministrativi e giudiziali (45/a). 
Per il versamento di somme relative a particolari servizi possono essere 
utilizzati, sentito il Ministro del tesoro, conti correnti postali "dedicati" 
intestati ad una sola sezione di tesoreria provinciale (45/a). 
I versamenti presso la Tesoreria centrale dello Stato possono essere effettuati 
anche mediante vaglia cambiari della Banca d'Italia con esclusione di qualsiasi 
altro titolo di credito. 
Gli agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria provinciale possono 
accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d'Italia, nonché assegni 
bancari emessi da banche sui conti in essere presso la Banca d'Italia, non 
trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni (45/b). 
Gli agenti della riscossione devono girare per l'incasso i titoli di credito al 
loro ordine ricevuti in versamento esclusivamente in favore della sezione di 
tesoreria provinciale competente per territorio. 
Gli agenti della riscossione, che sono autorizzati dal direttore generale del 
tesoro a versare soltanto somme in contanti in una sezione di tesoreria di 
provincia diversa da quella in cui risiedono, effettuano i loro versamenti sul 
conto corrente postale a nome della sezione di tesoreria della propria 
provincia. 
Per i titoli di credito di cui al presente articolo, riconosciuti falsi o 
sospettati di falsità, si applica la procedura di cui all'art. 233 (45/c). 
------------------------ 
(45/a) Gli attuali commi terzo e quarto sono stati aggiunti, dopo l'originario 
comma 2, dall'art. 1, D.M. 4 aprile 1995, n. 334 (Gazz. Uff. 11 agosto 1995, n. 
187). 
(45/a) Gli attuali commi terzo e quarto sono stati aggiunti, dopo l'originario 
comma 2, dall'art. 1, D.M. 4 aprile 1995, n. 334 (Gazz. Uff. 11 agosto 1995, n. 
187). 
(45/b) Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 2 novembre 2000, n. 355 (Gazz. 
Uff. 1° dicembre 2000, n. 281). 
(45/c) Articolo così sostituito prima dall'art. 1, D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656 
(Gazz. Uff. 21 settembre 1976, n. 251), e poi dall'art. 1, D.P.R. 6 luglio 1993, 
n. 343 (Gazz. Uff. 1° settembre 1993, n. 205). Vedi, anche, l'art. 14, L. 23 
dicembre 1993, n. 559, riportata al n. A/CXXXII. 
 





231. Qualunque versamento da farsi nelle tesorerie dev'essere accompagnato da 
una fattura delle monete, dei valori che si vogliono versare e dei titoli di 
spesa pagati per conto della tesoreria. 
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232. Le fatture pei versamenti da farsi dai debitori diretti debbono indicare 
l'importo di ciascuna specie di monete e di valori che si versano non che la 
somma totale della fattura. 
Tali fatture sono presentate da chi versa al capo della delegazione del tesoro o 
al controllore capo della tesoreria centrale il quale riscontrati i computi e 
nulla trovando da osservare aggiunge alle fatture l'indicazione del capitolo del 
bilancio di entrata cui dev'essere imputata la somma, vi appone la sua firma e 
le restituisce ai presentatori, affinché le passino insieme coi valori alle 
tesorerie e ne ottengano la relativa quietanza. 
Le fatture pei versamenti da farsi dagli agenti della riscossione debbono essere 
compilate da essi e contenere: 
a) l'indicazione dell'importo di ciascuna specie di monete e di valori, la 
descrizione e l'importo, ove occorra, dei titoli di spesa pagati e la somma 
totale che vuol versarsi; 
b) la quantità delle quietanze che si chiede vengano rilasciate, la somma di 
ciascuna di esse e indicazione del capitolo, o gruppo di capitoli del bilancio 
dell'entrata cui ogni quietanza è da applicarsi; 
c) la data e la firma di colui che effettua il versamento. 
Le fatture degli agenti di riscossione sono presentate alla delegazione del 
tesoro, la quale, accertata la regolarità dei titoli pagati e l'esattezza della 
richiesta delle quietanze e dei capitoli o gruppi cui vanno applicate, vi appone 
il proprio visto e le restituisce all'esibitore, affinché questi le presenti 
insieme coi corrispondenti valori alla sezione di tesoreria per effettuare il 
versamento. 
Per le entrate per le quali sia prescritto, le fatture di versamento sono 
presentate al visto preventivo dell'intendenza di finanza. 
Le tesorerie, appena ricevute le fatture, riscontrano la esattezza del danaro, 
dei valori e dei titoli consegnati loro e rilasciano immediatamente le chieste 
quietanze annotandone il numero d'ordine e la data nelle fatture stesse. 
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233. Le valute riconosciute false, o quelle sospette di falsità, sono trattenute 
sia dai contabili che dalle sezioni di tesoreria e dalla tesoreria centrale e 
trasmesse, insieme coll'atto verbale da compilarsi firmato anche dal 
presentatore alle delegazioni del tesoro e al direttore generale del tesoro 
rispettivamente, per l'invio al procuratore del Re con le informazioni sulla 
persona dalla quale furono presentate. 
Le delegazioni informano di ciò la direzione generale del tesoro. 
Per i biglietti a carico dello Stato riconosciuti falsi o sospetti di falsità, 
si osservano le norme del regolamento approvato con R.D. 30 ottobre 1896, n. 508 
(46). 
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(46) Ora, regolamento approvato con R.D.L. 20 maggio 1935, n. 874. 
 





234. Le fatture dei versamenti sono custodite dalla delegazione del tesoro fino 
a che il direttore generale del tesoro ne autorizzi la distruzione. 
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235. Costituiscono titoli di spesa pagati, da comprendersi nelle fatture di 
versamento di cui al precedente art. 232, gli ordinativi diretti egli ordini di 
spese fisse, di spese di giustizia o di altre spese che a senso dell'art. 186 
sono assegnati pel pagamento sulle casse degli agenti della riscossione e sono 
stati dai medesimi estinti colle regole stabilite dal presente regolamento 
nonché gli assegni girati agli agenti stessi. 
Questi nel comprendere i detti titoli nelle loro fatture di versamento, debbono 
giustificarne l'importo unendo alle fatture stesse i titoli regolarmente 
quietanzati, coll'indicazione del pagato firmata dall'agente e gli assegni da 
essi quietanzati. 
L'importo dei titoli riconosciuti regolarmente estinti si considera, agli 
effetti del corrispondente discarico degli agenti, come denaro da essi versato. 
L'ammissione di detti titoli nei conti delle tesorerie e degli agenti pagatori, 
non discarica però la responsabilità di coloro che hanno emesso tali titoli, e 
che devono giustificare il loro operato nei conti che come ordinatori sono 
obbligati di rendere a senso di legge; ne pregiudica i diritti 
dell'amministrazione circa l'esame della regolarità dei pagamenti effettuati, e 
le conseguenze di responsabilità che nei casi d'indebiti pagamenti possono 
derivare a carico degli agenti pagatori. 
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236. I proventi che si realizzano per conto dello Stato dalle ambasciate, dalle 
legazioni e dai consolati possono essere destinati a sopperire alle spese delle 
cancellerie e dei consolati durante un trimestre. 
Se il saldo della relativa contabilità trimestrale è attivo (proventi maggiori 
delle spese) si dovrà rimettere al Ministero degli affari esteri, insieme agli 
stati della contabilità stessa un effetto cambiario, possibilmente un assegno, 
rappresentante la differenza fra le somme dovute all'erario per proventi e 
l'importo delle spese. Se invece la contabilità risulta passiva (spese maggiori 
dei proventi) si può provvedere al saldo di essa, previa autorizzazione, 
mediante tratte sul Ministero suddetto, in modo che l'importo complessivo di 
esse corrisponda esattamente alla differenza fra le spese e le quote dovute 
all'erario per proventi. 
Le entrate e le spese riferibili ai soli uffici all'estero formano competenza 
dell'esercizio in cui ha luogo rispettivamente l'accertamento e l'ordinazione da 
parte del Ministero degli affari esteri, anche se riguardino gli esercizi 
precedenti. 
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237. Gli agenti di riscossione, mentre dipendono dalle amministrazioni cui 
rispettivamente appartengono le entrate, sono sottoposti, per quando concerne 
l'adempimento dei loro obblighi, a speciale vigilanza del direttore generale del 
tesoro, il quale, quando scorga ritardo od altre irregolarità, può promuovere 
misure di rigore contro di essi. 
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Capo II - Delle quietanze 
Sezione I - Quietanze degli agenti della riscossione. 
238. Gli agenti della riscossione debbono rilasciare quietanza delle somme che 
riscuotono, nelle forme prescritte dalle varie leggi d'imposta e dai regolamenti 
emanati pei diversi servizi. 
Le quietanze sono staccate da un bollettario a madre e figlia con numero 
continuativo per ogni esercizio e per ogni agente. 
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239. I bollettari debbono essere tenuti colla più scrupolosa esattezza. Nei casi 
di smarrimento, alterazione o distruzione di fogli, anche non adoperati, o di 
alcuna parte di essi, l'amministrazione può sottoporre l'agente ad una multa, 
nella misura da lire 50.000 a 500.000 (47); e ciò, salvo i provvedimenti e le 
procedure a cui si debba far luogo nei casi di frode. 
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(47) La sanzione della multa non sembra di natura penale essendo comminata 
dall'amministrazione competente. La misura della sanzione è stata così elevata, 
prima, dall'art. un., D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI, poi 
dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII ed 
entrato in vigore il 1° novembre 1995 in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, 
n. 359, riportato al n. A/CXLVI. 
 





240. Oltre all'indicazione di chi paga, della somma riscossa scritta in cifre e 
in lettere, dell'oggetto e della data della riscossione, le quietanze staccate 
dal bollettario debbono contenere quelle altre indicazioni che sono prescritte 
dai regolamenti speciali, ed essere sottoscritte dall'agente riscotitore o da 
chi legalmente lo rappresenti. 
Qualora agli uffici di riscossione sia addetto un ufficiale pel controllo, le 
quietanze debbono essere dal medesimo allibrate in apposito registro e fornite 
del suo visto, quando le riconosca regolari. 
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Sezione II - Quietanze dei tesorieri. 
241. Le tesorerie, pei versamenti fatti nelle loro casse tanto dai debitori 
diretti quanto dagli agenti di riscossione, debbono rilasciare quietanze 
staccate da un bollettario a madre e figlia e munite del bollo a secco del 
ministero delle finanze (48). 
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(48) Il D.P.R. 18 ottobre 1955, n. 1182, che, con l'art. 1, aveva aggiunto un 
secondo comma all'art. 241, è stato abrogato dal D.P.R. 15 luglio 1961, n. 782. 
In deroga a quanto disposto dal presente articolo, vedi l'art. 2, D.M. 11 
dicembre 2001. 
 





242. I bollettari per le quietanze sono forniti alle tesorerie su richiesta 
della direzione generale del tesoro, dal provveditore generale dello Stato con 
le norme stabilite dall'ordinamento di questo ufficio. 
Quando un tesoriere cessi dalle proprie funzioni, la parte dei bollettari che 
non è stata adoperata viene passata al successore, facendone constare dal 
processo verbale di cui all'art. 182. 
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243. Le quietanze da rilasciarsi dai tesorieri a senso dei precedenti artt. 232, 
ultimo comma, e 241, debbono avere, senza riguardo alla diversità delle entrate, 
un numero continuativo per la tesoreria centrale e per ogni sezione di tesoreria 
e per esercizio, e debbono indicare: 
a) il cognome, nome e qualità della persona o la denominazione dell'ente per 
conto del quale è fatto il versamento; 
b) la somma versata in tutte lettere ed in cifre; 
c) il capitolo o gruppi di capitoli del bilancio dell'entrata cui è da 
applicarsi la somma versata; 
d) la specie dei valori versati, cioè se oro, scudi, altre valute, o titoli di 
spesa pagati; 
e) la data in cui sono rilasciate. 
A cura dei tesorieri l'importo delle quietanze deve essere convalidato mediante 
punzonatura di garanzia od altro procedimento meccanico diretto alla indelebile 
impressione dell'importo medesimo, sia sulle matrici che sulle figlie (48/a). 
La indicazione del procedimento per tale convalida e delle relative modalità 
d'attuazione è effettuata con decreto del Ministro per il tesoro (48/a). 
Le quietanze rilasciate per pagamenti fatti dai debitori diretti debbono inoltre 
indicare la causale del debito e l'anno cui si riferisce. 
Una quietanza non può riguardare versamenti relativi a differenti 
amministrazioni. 
Pei versamenti riferibili a più capitoli o gruppi di capitoli di entrata di una 
stessa amministrazione si rilascia una sola quietanza, apponendovi a tergo la 
distinzione dei vari capitoli o gruppi, e della somma a ciascuno di essi 
applicabile in relazione a quanto è prescritto di sopra alla lettera c). 
------------------------ 
(48/a) Il D.P.R. 18 ottobre 1955, n. 1182, che, con l'art. 2, aveva aggiunto un 
comma subito dopo la lettera e), è stato abrogato. I due commi che nel testo 
seguono attualmente la lettera e) sono stati aggiunti dal D.P.R. 15 luglio 1961, 
n. 782. 
(48/a) Il D.P.R. 18 ottobre 1955, n. 1182, che, con l'art. 2, aveva aggiunto un 
comma subito dopo la lettera e), è stato abrogato. I due commi che nel testo 
seguono attualmente la lettera e) sono stati aggiunti dal D.P.R. 15 luglio 1961, 
n. 782. 
 





244. Le quietanze di tesoreria debbono essere sottoscritte dal tesoriere 
centrale e dal controllore capo se rilasciate dalla tesoreria centrale e dal 
capo della sezione se rilasciate dalla tesoreria provinciale. 
Le quietanze sono consegnate o trasmesse alle parti interessate a cura, 
rispettivamente, del controllore capo e del capo della sezione (49). 
------------------------ 
(49) Così sostituito dall'art. 1, D.M. 26 gennaio 1994, n. 101 (Gazz. Uff. 14 
febbraio 1994, n. 36). 
 





245. Una quietanza, la cui somma in tutte lettere non corrisponda a quella in 
cifre, non è valida se non per la somma minore, sino a che non sia provato che 
il versamento ebbe realmente luogo per la somma maggiore. 
------------------------ 
 





246. Quando i tesorieri ricevono entrate in seguito a mandati spediti da corpi 
morali o da altri debitori dello Stato, non debbono quietanzare i mandati ma 
bensì rilasciare, come per le altre entrate, le relative quietanze, e 
consegnarle a coloro che versano affinché le uniscano ai mandati stessi in prova 
della loro estinzione. 
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247. Nelle quietanze non devono farsi cancellazioni, sostituzioni di parole o di 
cifre, né alterazioni di sorta. 
Accadendo errore, si corregge mediante annotazione firmata a norma dell'art. 
244, apposta a tergo della quietanza e sulla relativa matrice di essa. 
Se la matrice della quietanza non sia più in potere della delegazione del 
tesoro, perché unita ai conti giudiziali, la delegazione comunica il testo della 
annotazione di rettifica apposta a tergo della quietanza alla direzione generale 
del tesoro, perché ne disponga la trascrizione sulla matrice. 
Quando non sia possibile eseguire le correzioni mediante annotazione a tergo 
della quietanza, il capo della delegazione ne effettua l'annullamento, mediante 
annotazione firmata come all'art. 244. 
Le quietanza annullata viene ritirata dal capo della delegazione del tesoro ed 
unita alla relativa matrice a tergo della quale si indica il motivo 
dell'annullamento. 
Se la matrice della quietanza annullata sia stata già unita ai conti giudiziali 
il capo della delegazione del tesoro comunica alla direzione generale del tesoro 
il testo dell'annotazione di annullamento, affinché venga trascritta sulla 
relativa matrice. 
Alle correzioni e rettifiche che occorresse di fare ed agli annullamenti di 
quietanze emesse dal tesoriere centrale, provvede la direzione generale del 
tesoro. 
Delle variazioni e degli annullamenti di quietanze delle tesorerie, la stessa 
direzione generale informa l'amministrazione centrale cui riguarda l'entrata e 
la Corte dei conti. 
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248. Nei casi di malversazioni da parte dei tesorieri, le quietanze da essi 
rilasciate a favore di contabili non fanno prova contro lo Stato, quando siano 
prive delle formalità stabilite nel presente regolamento. 
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Sezione III - Smarrimento e distruzione delle quietanze dei tesorieri 
249. In nessun caso è permesso ai tesorieri di dare copia delle quietanze. 
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250. 1. In caso di smarrimento o distruzione di una quietanza, la tesoreria che 
l'ha emessa rilascia un certificato desunto dalla relativa scheda o omologo 
supporto informatico, anche nel caso in cui la matrice della quietanza stessa 
sia stata unita al conto giudiziale. 
2. La stessa tesoreria deve annotare l'avvenuto rilascio del certificato sulla 
corrispondente scheda (49/a). 
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(49/a) Articolo così sostituito prima dall'art. 2, D.P.R. 13 novembre 1976, n. 
904 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1977, n. 11) e poi dall'art. 1, D.P.R. 6 luglio 1993, 
n. 343 (Gazz. Uff. 1° settembre 1993, n. 205). 
 





251. Quando si rinvenga la quietanza dopo dato il certificato, questo viene 
permutato colla quietanza e poscia annullato. Se non sia possibile riavere il 
certificato, si annulla la quietanza nel modo indicato all'art. 247. 
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Capo III - Della contabilità delle entrate e dei rendiconti degli agenti della 
riscossione. 
252. Tutti coloro che sono incaricati di riscuotere entrate di qualsiasi natura 
di spettanza dello Stato, debbono render conto della loro gestione alle 
amministrazioni da cui rispettivamente dipendono. 
I conti sono resi per bimestre o per i periodi di tempo stabiliti dai 
regolamenti speciali delle singole amministrazioni. 
Le intendenze di finanza e gli altri uffici provinciali e compartimentali, dopo 
avere accertata la regolarità dei conti degli agenti da esse dipendenti, 
compilano e trasmettono alle varie amministrazioni centrali i prospetti o 
rendiconti riassuntivi, e gli altri documenti che sono ad essi necessari per la 
formazione delle scritture e per l'esercizio della vigilanza sull'operato dei 
propri agenti. 
I conti e i documenti anzidetti debbono essere compilati e trasmessi nelle forme 
e nei termini che sono prescritti dal presente regolamento. 
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253. Entro i primi cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al 
2° comma dell'art. precedente, gli agenti che, senza l'obbligo del non riscosso 
per riscosso, riscuotono entrate dello Stato, amministrate dalle intendenze di 
finanza, presentano a quella della rispettiva provincia il conto delle somme 
accertate, di quelle riscosse e dei versamenti eseguiti nelle tesorerie dello 
Stato allegandovi i documenti prescritti dai rispettivi regolamenti o da 
speciali istruzioni. 
Il conto deve presentarsi in due esemplari per l'ultimo periodo dell'esercizio e 
nel caso in cui siasi verificato cambiamento di gestione agli effetti del 
disposto dell'ultima parte del successivo art. 254, in un solo esemplare negli 
altri casi. Esso è distinto in due parti, l'una per le operazioni concernenti la 
competenza dell'anno, l'altra per quelle riferibili ai residui. 
Per ciascuna di dette parti il conto deve dimostrare distintamente per ogni 
capitolo del bilancio di entrata: 
a) il carico accertato per la riscossione sia con ruoli, liste di carico od 
altro documento, sia con liquidazioni contemporanee all'atto della riscossione; 
b) le somme riscosse; 
c) le somme da riscuotere; 
d) i versamenti fatti nelle tesorerie; 
e) le somme riscosse e rimaste da versare. 
In ciascuna delle dette due parti del conto debbono essere riepilogate le somme 
accertate, riscosse e versate nei mesi precedenti. 
Un riepilogo generale riassume le totalità delle anzidette due parti del conto 
del mese. 
Quando sia necessario svolgere analiticamente le somme accertate e riscosse per 
taluna entrata, vi si supplisce con separate dimostrazioni, che possono essere 
allegate ai conti o trasmesse più tardi, non dovendo per qualsiasi causa venir 
ritardata la presentazione dei conti oltre il termine prescritto. 
Ove le esigenze del servizio lo consentono, le singole amministrazioni possono 
dispensare i contabili dalla dimostrazione di cui alla lett. a), salvo per i 
conti relativi all'ultimo periodo dell'esercizio. 
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254. Le intendenze di finanza non più tardi del giorno 10 di ogni mese 
successivo alla scadenza del termine di cui al 2° comma dell'art. 252: 
a) rivedono i conti loro presentati dagli agenti della riscossione indicati 
nell'art. precedente, ne accertano la regolarità in confronto ai documenti 
allegati, e agli altri elementi di cui sono in possesso, rilevano se gli agenti 
abbiano adempiuto il puntuale versamento delle somme riscosse nella tesoreria, 
e, in caso di ritardo, se e in quale misura taluno di essi sia incorso nella 
multa o nelle altre penalità comminate dal presente regolamento; allibrano poi i 
risultati di tali conti già accertati nelle loro scritture; 
b) compilano per ogni amministrazione centrale il proprio rendiconto riassuntivo 
tanto per gli agenti della riscossione di cui all'art. 253 quanto per quelli 
aventi obbligo del non riscosso per riscosso e per i debitori diretti, 
consistenti in un prospetto in unico esemplare che riepiloghi per ciascun 
capitolo del bilancio le somme accertate, le riscosse e quelle rimaste da 
riscuotere, nonché i versamenti fatti in tesoreria secondo i risultati dei conti 
degli agenti, già riveduti ed accertati, e i dati forniti loro dalle delegazioni 
del tesoro relativi ai versamenti fatti direttamente in tesoreria. 
Le medesime intendenze di finanza, non oltre lo stesso giorno 10 spediscono alle 
rispettive amministrazioni centrali il prospetto indicato alla lettera b) 
unendovi uno degli esemplari dei conti degli agenti nei casi in cui tali conti 
debbano compilarsi in doppio, giusta il precedente art. 253. 
Provvedono quindi all'applicazione delle multe e penalità a norma del precedente 
art. 229. 
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255. Non più tardi del giorno 5 di ogni mese successivo alla scadenza del 
termine di cui al 2° comma dell'art. 252, le intendenze di finanza, compilano in 
unico esemplare e trasmettono alla direzione generale del tesoro il conto del 
periodo precedente per le entrate amministrate dalla direzione generale 
medesima, versate nelle sezioni di tesorerie. La direzione generale del tesoro 
compila direttamente il conto delle proprie entrate versate nella tesoreria 
centrale. 
Tali conti, come quelli degli agenti di riscossione, devono presentare 
distintamente per la competenza e pei residui le medesime indicazioni prescritte 
col precedente art. 253. 
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256. Gli agenti che riscuotono entrate amministrate da uffici provinciali e 
compartimentali diversi dalle intendenze di finanza, e che non hanno l'obbligo 
del non riscosso per riscosso, debbono, entro i primi cinque giorni successivi 
alla scadenza del termine di cui al 2° comma dell'art. 252, presentare 
all'amministrazione centrale od agli uffici provinciali o compartimentali da cui 
direttamente dipendono, il conto, in uno o due esemplari come al precedente art. 
253, delle entrate accertate e riscosse e dei versamenti fatti nella tesoreria 
nel periodo precedente, unendovi a corredo i documenti richiesti dai regolamenti 
e istruzioni speciali pei rispettivi servizi. 
Il conto deve presentare le stesse distinzioni ed indicazioni prescritte col 
precedente art. 253. 
Anche per tali conti le dimostrazioni analitiche occorrenti per talune specie di 
entrate formano oggetto di speciali prospetti da allegarsi a ciascun conto, o da 
trasmettersi separatamente nei modi e nelle forme indicate col detto art. 253. 
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257. Gli uffici provinciali e compartimentali, ricevuti i conti degli agenti da 
essi rispettivamente dipendenti, li esaminano e ne accertano la regolarità in 
confronto dei documenti che debbono esservi allegati e degli altri elementi che 
essi possiedono, rilevano se qualcuno degli agenti, per ritardato versamento, 
sia incorso nella multa e nelle altre penalità comminate dall'art. 228 del 
presente regolamento, provvedono all'applicazione delle multe e penalità stesse 
a norma del successivo art. 229 e allibrano i risultati di tali conti nei 
relativi registri. 
Compilano quindi un prospetto che riassuma per ogni agente e per ciascun 
capitolo del bilancio le somme accertate, le riscosse e quelle rimaste da 
riscuotere, non che i versamenti fatti in tesoreria, secondo i risultati dei 
conti degli agenti riveduti ed accertati. 
Tale prospetto è trasmesso dai detti uffici provinciali o compartimentali, non 
più tardi di 10 giorni dalla fine del periodo, alla rispettiva amministrazione 
centrale, insieme coi conti degli agenti e coi documenti giustificativi quando 
il prospetto si riferisca all'ultimo periodo dell'esercizio o si sia verificato 
cambiamento di gestione. 
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258. In base alle risultanze dei conti degli agenti e delle proprie scritture, 
le amministrazioni centrali, le intendenze di finanza e gli altri uffici 
provinciali e compartimentali, informano la direzione generale del tesoro delle 
irregolarità rilevate nei versamenti da parte degli agenti e dei provvedimenti 
adottati. 
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259. Le ragionerie delle amministrazioni centrali, ricevuti rispettivamente 
dalle intendenze di finanza o dagli altri uffizi provinciali e compartimentali i 
prospetti riassuntivi indicati nei precedenti artt. 254 e 257 coi conti e 
documenti prescritti, li esaminano e riconosciutane la regolarità ne riportano 
le risultanze nei rispettivi registri e promuovono, ove ne sia il caso, i 
decreti per l'applicazione delle multe o delle penalità a carico degli agenti 
che non hanno effettuato nei termini prescritti il versamento in tesoreria delle 
somme riscosse. 
Chiuso l'esercizio, compilano, con la guida dei detti prospetti un conto 
riepilogativo dimostrante per ciascuna tesoreria i versamenti eseguiti dagli 
agenti nell'esercizio, distinti secondo è stabilito nel quadro di 
classificazione delle entrate. 
Tale prospetto, entro il 15 agosto viene trasmesso alla direzione generale del 
tesoro, la quale, verificatolo in confronto delle proprie scritture, lo 
restituisce debitamente parificato, all'amministrazione centrale mittente non 
oltre il 31 agosto. 
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260. La direzione generale del tesoro, ricevuti dalle intendenze di finanza i 
conti di cui al precedente art. 255, li esamina in confronto agli elementi che 
sono in suo possesso, ed accertatane la regolarità, allibra i risultati di tali 
conti nei suoi registri. 
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261. Le ragionerie delle amministrazioni centrali e la direzione generale del 
tesoro per le proprie entrate, adempiuti gli esami e le scritturazioni 
prescritte negli articoli precedenti, comunicano alla ragioneria generale i 
risultati dei conti delle rispettive entrate, per la formazione dei conti 
riassuntivi, ai sensi dell'art. 160. 
Le forme e i termini per tali comunicazioni sono stabiliti dalla ragioneria 
generale con apposite istruzioni. 
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262. Per l'esercizio della vigilanza sulla riscossione delle entrate, demandata 
alla Corte dei conti, le sono forniti periodicamente, in relazione ai termini di 
cui al 2° comma dell'art. 252, a cura delle ragionerie e delle amministrazioni 
centrali cui spetta, i conti riassuntivi dimostranti per ciascun capitolo del 
bilancio d'entrata, il debito degli agenti, le rate scadute a carico degli 
agenti medesimi e degli appaltatori o debitori diretti, le riscossioni fatte dai 
primi, i versamenti eseguiti nelle tesorerie dagli uni e dagli altri, e le somme 
rimaste da riscuotere e le differenze a debito degli agenti per le somme 
riscosse e non versate. 
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Capo IV - Norme speciali per la classificazione e sistemazione dei crediti 
arretrati (50). 
(giurisprudenza di legittimità) 
263. I crediti dello Stato per entrate che non si siano potute riscuotere entro 
l'esercizio in cui furono accertate, debbono venir classificati in crediti: 
a) la cui riscossione, quantunque ritardata, può considerarsi certa; 
b) pei quali il debitore abbia ottenuta dilazione di pagamento; 
c) incerti perché giudizialmente controversi; 
d) riconosciuti di dubbia e difficile esazione; 
e) riconosciuti assolutamente inesigibili. 
I crediti indicati alle lettere a), b), c) continuano a essere riportati nella 
contabilità degli uffici incaricati della loro riscossione, e sono ripresi nei 
conti annuali fra i residui degli anni precedenti. 
I crediti indicati alla lettera d), che malgrado l'impiego dei mezzi 
amministrativi o giudiziari stabiliti dalle leggi e dai regolamenti non siansi 
potuti riscuotere, si trasportano, colle forme di cui al seguente art. 264, 
dalle contabilità ove si trovano in quelle dell'amministrazione del demanio, 
affinché questa ne curi la riscossione per mezzo dei propri agenti. 
I crediti di cui alla lettera e) si eliminano dalle scritture degli uffici che 
li hanno in carico, colle forme stabilite nei successivi artt. 265 e 266. 
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(50) Vedi anche L. 1° luglio 1955, n. 553, riportata in appresso, nella 
sottovoce D, al n. III, recante disposizioni per l'annullamento dei crediti 
dello Stato di modico valore. 
 





264. Il trasporto dei crediti all'amministrazione demaniale dalle contabilità 
delle altre amministrazioni centrali, di cui al precedente articolo 263, si 
compie mediante elenchi che, in doppio originale, le amministrazioni centrali 
interessate, e per quella finanziaria i contabili che hanno in carico le 
partite, trasmettono all'intendenza di finanza, della provincia nella quale le 
partite debbono riscuotersi. 
Tali elenchi debbono indicare i crediti da trasportarsi, e le operazioni 
eseguite per la riscossione di essi, comprovate dai documenti da unirsi agli 
elenchi medesimi. 
L'intendenza di finanza, verificati tali elenchi, ove nulla trovi da osservare, 
trasmette il carico delle partite da riscuotersi colle necessarie notizie agli 
agenti del demanio che da essa dipendono per la iscrizione nei rispettivi 
registri. 
Indi appone a piedi di un esemplare degli elenchi la dichiarazione che le 
partite sono state date in carico agli agenti del demanio, e lo trasmette 
all'amministrazione o al contabile da cui le è pervenuto. 
In base a tale dichiarazione le singole amministrazioni fanno eliminare dalle 
scritture dei propri agenti le partite passate all'amministrazione demaniale, e 
dispongono che le partite stesse vengano pure portate a scarico dei conti 
giudiziali degli agenti medesimi, unendovi a giustificazione la dichiarazione 
predetta. 
In caso di disaccordo tra l'amministrazione nei registri della quale trovasi 
iscritto il credito, e la intendenza di finanza che si ricusasse al trasporto 
richiestole, decide il Ministro delle finanze. 
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265. L'annullamento dei crediti di cui alla lettera c) del precedente art. 263, 
è ordinato dagli intendenti di finanza per tutti i crediti dell'amministrazione 
finanziaria, siano essi o non siano in carico a contabili dello Stato. 
Per crediti superiori a lire 5.000.000, occorre il conforme avviso della r. 
avvocatura erariale e per quelli superiori alle lire 40.000.000 occorre inoltre 
il conforme voto del Consiglio di Stato. 
L'annullamento dei crediti riguardanti le altre amministrazioni è ordinato su 
proposta documentata dalle amministrazioni stesse, con decreto del Ministero 
delle finanze su conforme parere dell'avvocatura erariale, per le partite 
d'importo superiore alle lire 5.000.000 e per le partite superiori alle lire 
40.000.000 su conforme parere dell'avvocatura stessa e del Consiglio di Stato. 
Tutti i decreti di annullamento sono sottoposti alla registrazione della Corte 
dei conti (51). 
------------------------ 
(51) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari 
importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte 
dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha 
assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte 
dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, che ha 
altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano 
aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata 
dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° 
novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359, riportato al 
n. A/CXLVI. 
 





266. I crediti annullati nei modi e colle forme prescritte dal precedente art. 
265, sono cancellati dalle scritture delle varie amministrazioni, e quelli dati 
in carico ai contabili sono altresì portati a discarico nei loro conti 
giudiziali in base ai decreti di annullamento da unirsi ai conti medesimi. 
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267. Per la eliminazione totale o parziale, dai registri ove sono inscritti, di 
quei crediti che, essendo in carico di contabili dello Stato, vengono 
riconosciuti in tutto o in parte insussistenti per la già seguita legale 
estinzione, o perché indebitamente o erroneamente liquidati, provvedono le 
singole amministrazioni con atti da unirsi ai conti giudiziali dei contabili. 
Per le partite che non siano in carico a contabili, l'annullamento è disposto, 
secondo le norme del precedente art. 265, ed esclusi i pareri ivi indicati, con 
decreti degli intendenti di finanza o del Ministro delle finanze (52), da 
sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti. 
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(52) Ora, Ministro del tesoro. 
 





268. I crediti riconosciuti assolutamente inesigibili non sono compresi nel 
rendiconto generale consuntivo, anche se non sia stato provveduto alla 
eliminazione dalle scritture a norma dell'ultimo comma del precedente art. 263. 
Quelli incerti perché giudizialmente controversi e quelli di dubbia e difficile 
esazione sono in complesso, calcolati nel rendiconto solo per la parte su cui, a 
giudizio dell'amministrazione, si può fare assegnamento secondo le probabilità 
della loro riscossione. 
I residui di entrata, di cui sia legalmente dilazionata la scadenza, sono 
eliminati dal conto dei residui, per formare oggetto di nuova iscrizione in 
bilancio alle scadenze stabilite. La eliminazione è disposta mediante decreti 
dei singoli ministri, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti. 
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TITOLO VII 
Delle spese dello Stato. 
Capo I - Norme generali. 
Sezione I - Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese 
(giurisprudenza di legittimità) 
269. Sono spese dello Stato quelle alle quali si deve provvedere a carico 
dell'erario a norma di leggi, decreti, regolamenti o altri atti, di qualsiasi 
specie, e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi 
pubblici che dipendono dalle amministrazioni dello Stato. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
270. Tutte le spese dello Stato passano per i seguenti stadi: 
impegno; 
liquidazione; 
ordinazione e pagamento. 
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271. [Nei limiti dei fondi rispettivamente assegnati in bilancio, i ministri 
impegnano ed ordinano le spese. 
Essi possono delegare la facoltà di assumere impegni sul bilancio dello Stato a 
funzionari dipendenti ed eventualmente anche di altre amministrazioni nei limiti 
e con le modalità stabilite dai regolamenti di ciascuna amministrazione, da 
emanarsi d'intesa col Ministro per le finanze (52/a). 
Tali deleghe devono risultare da decreto ministeriale da registrarsi alla Corte 
dei conti] (53). 
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(52/a) Ora, Ministro del tesoro. 
(53) Abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. 
A/CXXXVII. 
 





272. Di regola gli impegni possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso. 
Fanno eccezione quelli relativi: 
a spese in conto capitale ripartite per legge in più esercizi, per le quali 
l'impegno può estendersi a più anni, ma i pagamenti devono essere contenuti nei 
limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio; 
a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la 
continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo; 
a spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno 
può estendersi a più esercizi quando ciò rientri nelle consuetudini o quando 
l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza. 
Gli impegni per spese correnti a carico degli esercizi successivi a quello in 
corso non possono essere assunti se non previo assenso del Ministro delle 
finanze (52/a) fatta eccezione per gli affitti e per le altre spese continuative 
di carattere analogo (53/a). 
------------------------ 
(52/a) Ora, Ministro del tesoro. 
(53/a) Così modificato dall'art. 3, D.P.R. 16 aprile 1973 n. 537 (Gazz. Uff. 15 
settembre 1973, n. 239). 
 





273. Formano impegno sui relativi fondi della competenza dell'esercizio: 
a) le spese permanenti e d'indole generale che sono annualmente dovute in virtù 
di leggi generali e organiche; 
b) le spese in conto capitale autorizzate da speciali disposizioni di legge, 
ripartite in più anni, per la quota che è stabilita potersi erogare nell'anno; 
c) le altre spese in conto capitale destinate a scopi determinati, per l'intero 
stanziamento inscritto in bilancio o per la minor somma effettivamente 
occorrente; 
d) le spese dipendenti da contratti portanti oneri continuativi con scadenze 
determinate, per le rate che scadono nell'anno e quelle dipendenti da contratti 
per forniture o prestazioni d'opera, per la parte riferibile all'anno; 
e) le spese dipendenti da contratti non continuativi stipulati ed approvati 
nell'anno nelle forme di legge, eccetto quelle che facciano carico all'esercizio 
successivo, giusta il terzo comma dell'articolo 49 della legge; 
f) le spese per servizi in economia che vengano eseguite nell'anno; 
g) le spese per stipendi, assegni, pensioni, censi, canoni, livelli ed altre di 
simile natura di somme a scadenze fisse e prestabilite entro l'anno, per 
l'ammontare che risulta dai corrispondenti titoli e dai ruoli emessi in 
conformità delle prescrizioni del presente regolamento; 
h) gli aggi, indennità ed altre simili competenze, riferibili a servizi prestati 
o ad operazioni eseguite nell'anno; 
i) le spese obbligatorie e di ordine, per le quali l'impegno nasce 
contemporaneamente all'atto in cui ne viene accertato e liquidato l'importo 
sulla base dei documenti richiesti e con le norme stabilite dalle leggi e dai 
regolamenti; 
l) le somme dovute in corrispondenza degli accertamenti di entrata, come 
all'art. 41, secondo comma della legge; 
m) le spese facoltative eventuali e variabili autorizzate, colle formalità 
prescritte dalla legge e dal presente regolamento, mediante decreti reali (54) e 
ministeriali che indichino il nome dei creditori ed autorizzino il pagamento 
della somma dovuta; 
n) le spese il cui importo, a norma del 3° comma dell'art. 50 della legge, viene 
accertato al momento in cui se ne dispone il pagamento, senza preventivo atto di 
autorizzazione; 
o) le spese di giustizia anticipate coi fondi della riscossione, pagate 
nell'anno dai contabili competenti a norma di legge; 
p) le vincite al lotto riferibili alle estrazioni effettuate nell'anno (53/a). 
------------------------ 
(54) Ora, decreti del Presidente della Repubblica. 
(53/a) Così modificato dall'art. 3, D.P.R. 16 aprile 1973 n. 537 (Gazz. Uff. 15 
settembre 1973, n. 239). 
 





274. Chiuso col 30 giugno (54/a) l'esercizio finanziario, nessun impegno può 
essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. 
La differenza che risulti fra la somma stanziata nei rispettivi capitoli del 
bilancio della spesa e la somma che forma impegno ai sensi dell'articolo 273 
deve essere portata in economia. 
------------------------ 
(54/a) Vedi nota 20/a all'art. 126. 
 





275. L'accertamento delle somme da iscriversi come residuo nel conto consuntivo 
è fatto a cura delle ragionerie centrali, le quali, per la parte riferibile alla 
competenza dell'esercizio scaduto, compilano apposita dimostrazione da allegarsi 
ai decreti ministeriali di cui all'articolo 53 della legge. 
Tale dimostrazione deve indicare distintamente: 
a) le somme riferibili ad ordinativi diretti e ad ordini di accreditamento 
trasportati; 
b) le rate di spese fisse rimaste insolute, pari alla differenza tra i ruoli 
emessi ed i pagamenti eseguiti; 
c) le somme riferibili ad impegni registrati nelle scritture delle ragionerie in 
base ad atti formali; 
d) le somme riferibili ad ordinativi trasportati e relativi ad ordini di 
accreditamento per i quali non è consentito il trasporto nonché quelle 
riferibili ad impegni assunti dai funzionari delegati e per i quali non è stato 
disposto il relativo pagamento; 
e) le somme riferibili alle spese di giustizia anticipate con i fondi della 
riscossione, alle vincite al lotto, a quelle di cui alla lettera l) del 
precedente art. 273 nonché ad ogni altra spesa rimasta da pagare, non compresa 
nelle lettere di cui sopra; 
f) i residui di stanziamento delle spese in conto capitale, di cui all'art. 36, 
secondo comma, della legge (54/b). 
La dimostrazione sarà corredata per le spese di cui alle lettere c) e d) degli 
elenchi compilati dai competenti uffici centrali e periferici nei quali siano 
indicati il nome del creditore, l'oggetto della spesa e la somma dovuta; per le 
spese di giustizia e di vincite al lotto di cui alla lettera e) da prospetti 
riassuntivi compilati per provincia o per compartimento; per le spese di cui 
alla lettera f) da un raffronto allo stanziamento con gli impegni assunti, 
munito di una dichiarazione circa la necessità di conservare la differenza in 
bilancio (54/c). 
Per singole partite la Corte dei conti può inoltre richiedere quei documenti che 
ritenga indispensabili per l'esercizio del suo riscontro. 
Per le spese di cui sia già stato disposto nel nuovo esercizio, e fino alla data 
di compilazione del decreto di accertamento dei residui, il pagamento in conto 
residui, può negli elenchi di cui alle lettere c) e d) sostituirsi, alla 
indicazione specifica delle singole partite quella complessiva dell'ammontare 
degli ordinativi od assegni emessi. 
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(54/b) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656 (Gazz. 
Uff. 21 settembre 1976, n. 251). 
(54/c) Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656 (Gazz. 
Uff. 21 settembre 1976, n. 251). 
 





276. Gli impegni contratti ai termini dell'articolo 273 a tutto il 30 giugno 
rimangono in vigore, e della parte di essi che risulti non pagata alla chiusura 
dell'esercizio può, dopo il 1° luglio, eseguirsi la liquidazione e disporsene il 
pagamento, purché non si oltrepassino i limiti della somma disponibile nel 
relativo capitolo, e si registri l'importo nell'esercizio nuovo, imputandolo al 
conto speciale dei residui dell'esercizio precedente, anche prima che tali 
residui siano definitivamente approvati con la legge sul rendiconto consuntivo 
dell'esercizio chiuso (54/d). 
------------------------ 
(54/d) Vedi nota 20 all'art. 126. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
277. La liquidazione delle spese deve essere appoggiata a titoli e documenti 
comprovanti il diritto acquisito dai creditori dello Stato, e compilati nelle 
forme stabilite dal presente regolamento e da quelli speciali pei vari servizi. 
I conti dei fornitori da unirsi a corredo della liquidazione di spese per 
provviste del materiale mobile che viene affidato ai consegnatari di cui è 
menzione all'art. 22 del presente regolamento, debbono portare a corredo un 
certificato del consegnatario stesso, attestante il ricevimento del materiale e 
la iscrizione di esso nei relativi inventari. 
L'esemplare dei documenti sui quali è basata la liquidazione delle spese e che 
debbono corredare il titolo di spesa, deve essere munito delle volute 
certificazioni comprovanti i diritti dei creditori. L'altro o gli altri 
esemplari che l'amministrazione deve conservare nei propri atti debbono sempre 
rilasciarsi in forma di semplici copie autentiche. 
La emissione di duplicati di tali documenti può solo aver luogo in casi 
eccezionali e d'imprescindibile necessità, e con forme e cautele tali da 
togliere la possibilità di un duplicato pagamento. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
278. Il pagamento delle spese inscritte in bilancio e debitamente liquidate e 
giustificate viene ordinato: 
a) con assegni a favore dei creditori, tratti sull'istituto bancario incaricato 
del servizio di tesoreria; 
b) con aperture di credito a favore di funzionari delegati, i quali provvedono 
sia col mezzo di assegni come alla precedente lettera a), sia direttamente 
mediante prelevazione di fondi dai crediti medesimi; 
c) con ruoli per le spese fisse cioè stipendi, pensioni ed altre d'importo e 
scadenze determinate; 
d) mediante ordinativi diretti sulle tesorerie dello Stato. Per i pagamenti 
delle spese di giustizia e delle vincite al lotto si osservano le disposizioni 
degli artt. 454 e 469 del presente regolamento e per i pagamenti del debito 
pubblico all'interno e all'esterno quelle dei successivi artt. 475 e 486. 
Per i pagamenti relativi a spesa di importo non superiore a L. 20.000, le 
amministrazioni emettono aperture di credito a favore di funzionari che vi 
provvedono direttamente mediante prelevamento dei necessari fondi dagli 
accreditamenti ricevuti (54/e). 
------------------------ 
(54/e) Comma aggiunto dall'art. 2, D.M. 4 aprile 1995, n. 334 (Gazz. Uff. 11 
agosto 1995, n. 187). 
 





278-bis. I titoli di spesa devono di regola, all'atto della emissione, in 
aggiunta alle altre indicazioni prescritte dal presente regolamento o da altre 
norme speciali o regolamentari, recare i codici per la classificazione 
funzionale ed economica della spesa, nonché altri eventuali codici 
meccanografici. 
Negli ordini di accreditamento devono essere indicati anche i codici 
corrispondenti ai funzionari delegati ed ai titoli di contabilità speciale in 
favore dei quali vengono emessi. 
Per l'attuazione delle norme di cui ai precedenti commi spetta al ministero del 
tesoro di stabilire con propri decreti: a) i titoli di spesa sui quali dovranno 
indicarsi i codici di cui al primo comma; b) i codici per i funzionari delegati 
e per i titolari di contabilità speciale; c) le date a partire dalle quali i 
titoli di spesa e gli ordini di accreditamento dovranno recare l'indicazione dei 
codici (54/f). 
------------------------ 
(54/f) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 
15 settembre 1973, n. 239). 
 





279. Agli effetti di cui al 3° comma dell'articolo 50 della legge valgono come 
atti di autorizzazione della spesa anche gli ordini di accreditamento che 
vengono emessi per concedere aperture di credito a funzionari delegati nei casi 
e limiti consentiti. 
Non ha luogo l'applicazione del disposto di cui al citato 3° comma dell'art. 50 
della legge quando per la natura della spesa l'autorizzazione di essa debba 
essere data prima dell'emissione del titolo di pagamento. 
------------------------ 
 





280. I titoli di spesa che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso 
debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizio scaduti. 
Questi ultimi titoli devono portare l'indicazione "anni precedenti" con la 
specificazione dell'esercizio a cui si riferiscono, nonché l'indicazione del 
capitolo del bilancio dell'anno in corso o del capitolo aggiunto sotto il quale 
la somma venne riportata. 
------------------------ 
 





281. (54/g). 
------------------------ 
(54/g) Abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. 
A/CXXXVII. 
 





282. Gli assegni devono essere individuali. Sono anche considerati individuali 
quelli emessi per somma indivisa, sebbene sia richiesta la quietanza di più 
persone. 
Possono essere emessi ordinativi diretti collettivi per i pagamenti da farsi per 
lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
283. [Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di 
tesoreria, aperture di credito a favore di funzionari delegati per il pagamento 
delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio sia in conto 
residui: 
1° spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, 
da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del 
Ministero delle finanze; 
2° spese da farsi ad economia; 
3° spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa; 
4° assegni fissi e indennità degli ufficiali sottufficiali ed uomini di truppa, 
spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e altre spese per il 
funzionamento dei corpi istituiti e stabilimenti dell'esercito, della marina e 
dell'aeronautica, servizi di rimonta e acquisto di cavalli stalloni; 
5° paghe ed assegni ai corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato; 
6° retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e 
dei telefoni; 
7° somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e 
missioni all'estero, nonché alle navi viaggianti fuori dello Stato; 
8° pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di 
produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di 
forniture e lavori pei quali la amministrazione giudichi opportuna tale forma di 
pagamento; 
9° spese da farsi in occorrenze straordinarie per le quali sia indispensabile il 
pagamento immediato; 
10° ogni altra spesa per la quale leggi e regolamenti consentano il pagamento a 
mezzo di funzionari delegati] (54/h). 
------------------------ 
(54/h) Abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. 
A/CXXXVII. 
 





284. [Per le spese indicate ai numeri 2, 3, 6 e 9 del precedente art. 283, 
l'apertura di credito può farsi solo in quanto l'emissione degli assegni a 
favore dei creditori da parte dell'amministrazione centrale, risulti 
incompatibile con le necessità dei servizi. Siffatta incompatibilità sarà 
comprovata da decreti motivati del ministro o del capo dell'amministrazione 
centrale. Per le spese indicate ai detti numeri e per quelle di cui al n. 10, 
l'importo dell'apertura di credito per ciascun capitolo non può superare le lire 
15 milioni (55), salvo i maggiori limiti stabiliti da speciali disposizioni di 
leggi o regolamenti. 
Per le spese di cui al n. 8 di detto articolo devono farsi aperture di credito 
distintamente per ogni contratto di fornitura e lavoro] (54/h). 
------------------------ 
(55) Vedi nota all'art. 39. 
(54/h) Abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. 
A/CXXXVII. 
 





285. [È in facoltà dell'amministrazione di disporre, per lo stesso oggetto, più 
aperture di credito a favore dello stesso funzionario, purché l'importo 
complessivo delle somme non ancora giustificate non superi i limiti stabiliti 
dall'articolo 284. 
La giustificazione deve risultare dai rendiconti presentati dai funzionari 
delegati] (54/h). 
------------------------ 
(54/h) Abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. 
A/CXXXVII. 
 





286. Al pagamento degli stipendi ed assegni degli impiegati, delle pensioni, dei 
fitti, dei censi, dei canoni e di altre spese d'importo e scadenza fissi ed 
accertati, che non sia fatto mediante ordinativi diretti od assegni, si provvede 
con ordini emessi dalle delegazioni del tesoro, nelle forme stabilite dal 
presente regolamento sulla base di ruoli compilati dalle competenti 
amministrazioni centrali e visti dal direttore capo della ragioneria e dalla 
Corte dei conti. 
I ruoli di spese fisse devono essere individuali: però possono essere emessi 
ruoli collettivi, quando non si riferiscono a stipendi ed assegni congeneri, nel 
caso in cui si tratti di somme per le quali unico era l'originario avente 
diritto. 
------------------------ 
 





287. Mediante ordinativi sulle tesorerie, emessi dalle amministrazioni centrali 
vengono disposti pagamenti per i titoli seguenti: 
a) fondi di bilancio da versare ai conti correnti di amministrazioni o gestioni 
autonome; 
b) somme da versare o rimborsare al contabile del portafoglio (55/a); 
c) somme da versare con imputazione a entrate di bilancio; 
d) somme dovute dallo Stato e da compensare, a termini degli artt. 1285 e 1286 
(56) del codice civile; 
e) ritenute per imposte, tasse, e titoli diversi da versare allo Stato o ad enti 
autonomi; 
f) somme dovute per qualsiasi altro titolo che non determini effettivo movimento 
di denaro. 
Pure con ordinativi si provvede al pagamento degli stipendi ed assegni fissi nei 
casi in cui non si effettui mediante ruoli o, per i personali militari con 
aperture di credito, nonché al pagamento di ogni altra spesa che interessi il 
personale dell'amministrazione dello Stato. 
Gli ordinativi possono emettersi anche per il pagamento di qualsiasi altra spesa 
quando l'amministrazione lo giudichi opportuno. 
------------------------ 
(55/a) I riferimenti al contabile del portafoglio sono stati soppressi ai sensi 
di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482. 
(56) Ora, artt. 1241 e 1242 c.c. 1942. 
 





Sezione II - Procedimento per l'emissione dei titoli di spesa (57). 
288. In ciascuna amministrazione centrale gli uffici ai quali è affidata la 
trattazione amministrativa degli affari, fatta la liquidazione della spesa da 
pagare o da rimborsare, trasmettono alla rispettiva ragioneria con apposito 
elenco descrittivo il titolo di spesa unendovi a corredo i necessari documenti. 
------------------------ 
(57) L'art. 1, R.D.L. 3 dicembre 1942, n. 1397 ha così disposto: 
"Le Sezioni di regia tesoreria hanno facoltà di pagare i titoli di spesa dello 
Stato, il cui importo singolo ecceda le lire 3.000.000 (limite di somma così 
aumentato per effetto dell'art. 1, L. 10 dicembre 1953, n. 936), mediante 
accreditamento in conto corrente fruttifero presso la Banca d'Italia al nome dei 
creditori. 
Su domanda degli interessati la Banca d'Italia può girare le somme così 
accreditate al conto di un istituto di credito indicato da ciascun creditore". 
 





289. [Verificata la legalità, la documentazione e la liquidazione della spesa ed 
accertato che questa sia regolarmente imputata al conto della competenza od a 
quello dei residui e che vi siano disponibili i fondi sul relativo capitolo del 
bilancio e quando nulla trovi da osservare, il direttore capo della ragioneria 
appone il visto sul titolo di spesa (57/a). 
Qualora, per qualsiasi motivo d'irregolarità, non ritenga di potere apporre il 
suo visto agli atti di impegno di spesa o ai titoli di pagamento emessi 
dall'ufficio amministrativo ne comunica le ragioni al competente direttore 
generale. 
Ove questi insista perché gli atti o i titoli abbiano corso, il direttore capo 
di ragioneria, se persiste nel suo dissenso, ne riferisce direttamente al 
ministro ai sensi dell'art. 64 della legge] (58). 
------------------------ 
(57/a) Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al 
n. A/CXXXVII. 
(58) Articolo abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, riportato 
alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
con la decorrenza ivi prevista. 
 





290. La Corte dei conti nelle comunicazioni al Parlamento sulle registrazioni 
con riserva, indica anche i titoli di spesa pei quali siavi stato un ordine 
scritto dei ministri ai sensi dell'art. 64, secondo comma della legge. 
------------------------ 
 





291. I titoli di spesa sono trasmessi dalla ragioneria alla Corte dei conti, o 
al funzionario all'uopo da questa distaccato presso la ragioneria medesima, per 
il suo visto. 
A corredo dei titoli stessi debbono trasmettersi alla Corte dei conti tutti i 
documenti giustificativi. 
La Corte può richiedere l'invio o la comunicazione di tutti quegli altri 
documenti che reputi necessari. 
I documenti trasmessi per semplice comunicazione, e che non sono ritenuti dalla 
Corte necessari alla giustificazione preventiva ai sensi del precedente comma, 
sono restituiti alle amministrazioni. Gli altri sono trattenuti dalla Corte. 
------------------------ 
 





292. I titoli di spesa debbono essere scritti con chiarezza e nitidezza, senza 
cancellazione od alterazione di sorta. 
Accadendo errore, si provvede alla correzione con annotazione a tergo, quando 
non sia più conveniente annullare il titolo di pagamento e rifarne un altro, 
fermo quanto è disposto dall'art. 311 per gli assegni. 
------------------------ 
 





293. Quando un titolo di spesa sia intestato ad un pubblico ufficiale, non per 
credito personale, ma per spese in servizio dello Stato, viene omesso, nel 
titolo medesimo, il nome e cognome del titolare, e ne è solamente indicata la 
qualità ufficiale. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
294. Salvo il disposto del secondo comma dell'art. 18 della legge, la 
costituzione di procuratore, per riscuotere e dar quietanza di somme dovute 
dallo Stato si prova con la produzione all'ufficio cui spetta l'emissione del 
titolo di spesa, dell'atto di procura o della copia autenticata di esso, da 
unirsi a corredo del primo titolo di spesa. Negli ordini susseguenti si fa 
menzione di quello cui fu unito l'atto di procura. 
Quando la procura sia fatta per atto privato, le sottoscrizioni devono essere 
autenticate dal notaio in conformità al disposto dell'art. 2703 del Codice 
civile. 
La rappresentanza legale degli istituti, enti e società si prova di regola 
mediante la produzione dell'atto costitutivo, dello statuto se prescritto, e 
della deliberazione degli organi deliberanti, corredati da certificato 
attestante la vigenza degli atti stessi, da rilasciarsi dall'ufficio competente. 

Per gli istituti, enti e società soggetti all'obbligo della iscrizione nel 
registro delle imprese, e per gli istituti ed enti soggetti all'obbligo della 
iscrizione nel pubblico registro delle persone giuridiche, è in facoltà 
dell'Amministrazione statale di accettare, in luogo della documentazione di cui 
sopra, un certificato rilasciato, rispettivamente, dall'Ufficio del registro 
delle imprese e dall'Ufficio del registro delle persone giuridiche, da cui 
risultino i nominativi e le qualifiche delle persone che rivestono la legale 
rappresentanza ed abbiano i poteri di riscuotere, quietanzare e compiere altre 
operazioni amministrative, in base agli atti in vigore depositati, ed in cui sia 
dichiarato che l'istituto, ente, società, si trova nel libero esercizio dei 
propri diritti. 
Sino a quando non entrino in funzione gli Uffici del registro delle imprese, 
l'Amministrazione statale potrà accettare in sostituzione, certificati 
rilasciati dalla cancelleria del tribunale in base agli atti in vigore, 
depositati, trascritti e pubblicati. 
Per le società di fatto la rappresentanza legale può essere comprovata parimenti 
mediante certificati delle Camere di commercio, industria ed agricoltura purché 
dai medesimi risulti che la denunzia sia stata fatta con le modalità indicate 
nell'art. 64 del R.D.L. 8 maggio 1924, n. 750 e nell'art. 82, n. 3, del 
regolamento approvato con R.D. 4 gennaio 1925, n.29. Ai fini però della facoltà 
di riscuotere e di quietanzare somme dovute dallo Stato gli stessi certificati 
devono altresì attestare che il rappresentante è abilitato a riscuotere e a 
quietanzare nel nome della società. 
La rappresentanza legale delle società semplici e delle ditte ad unico 
proprietario può anche comprovarsi in base ad atti che costituiscono 
certificazioni di pubblica autorità, ivi compresi i certificati delle Camere di 
commercio, industria e agricoltura, nei quali sia fatto richiamo alla denuncia o 
agli atti giustificativi depositati. 
Per i titoli di spesa a favore dell'istituto incaricato del servizio di 
tesoreria, l'indicazione dei legali rappresentanti dell'istituto stesso, che 
devono quietanzarli, può essere fatta con la sola menzione della qualità 
ufficiale dei rappresentanti medesimi. 
È in facoltà della Direzione generale del tesoro di consentire - previa 
deliberazione, da parte degli enti di cui appresso, di esonerare le 
Amministrazioni ordinatrici dal dovere di compiere qualsiasi ulteriore verifica 
- che, agli effetti della riscossione dei titoli di spesa, la prova della 
qualità di rappresentanti legali degli istituti di credito di diritto pubblico e 
delle banche di interesse nazionale di cui all'art. 25 del regio decreto-legge 
12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, sia data, 
anziché mediante la produzione, agli uffici cui spetta l'emissione dei titoli 
predetti, dell'atto di nomina, mediante l'invio ad essi, da parte delle 
rispettive Direzioni generali, di lettera ufficiale in cui siano rese note le 
qualifiche ed i nominativi dei rappresentanti legali medesimi, con l'indicazione 
della loro specifica competenza e capacità a riscuotere titoli di spesa ed a 
rilasciarne quietanza, e con la menzione, altresì, delle eventuali limitazioni 
di tale competenza. 
È parimenti in facoltà della Direzione generale del tesoro di consentire, con 
cautela analoga a quella indicata nel precedente capoverso, che, agli stessi 
fini ivi specificati le ditte, società commerciali, e in genere tutti gli enti 
non contemplati nei due capoversi precedenti, esibiscano una volta tanto ad 
essa, con efficacia per tutti i pagamenti di somme dovute dallo Stato, e nei 
confronti di tutte le Amministrazioni, la documentazione prescritta dal presente 
regolamento per la prova della loro rappresentanza legale. 
Gli istituti e banche, nonché le ditte, società ed enti rispettivamente 
contemplati nei due capoversi precedenti, hanno l'obbligo di notificare, e, 
secondo i casi, di comprovare, tempestivamente, qualsiasi variazione 
sopravvenuta nella loro rappresentanza legale e nella estensione o natura della 
specifica competenza o capacità delle cariche o persone di tale rappresentanza 
investite, esclusa qualunque responsabilità da parte dell'Amministrazione in 
rapporto alla tempestività, all'esattezza e alla tempestiva cognizione della 
notifica e delle prove allegate. 
Le disposizioni dei commi nove e dieci del presente articolo relative alle 
documentazioni degli ordini di pagamento si applicano anche agli atti e 
deliberazioni qui sopra indicati (59). 
------------------------ 
(59) Così sostituito dall'art. 25, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544. 
 





295. I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per 
loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti, finché 
la revoca del mandato, conferito alle persone stesse, non sia notificata nelle 
forme di legge alle amministrazioni, agli uffici, agli enti o ai funzionari cui 
spetta ordinare il pagamento salvo il disposto del secondo comma dell'art. 69 
della legge, riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi. 
------------------------ 
 





296. I titoli di spesa devono essere intestati al nome dei creditori dello Stato 
ed indicare che sono pagabili con quietanza di essi o del loro procuratore. 
Quando la quietanza sia fatta per atto pubblico e la procura sia inserita in 
questo atto, il pagamento può essere fatto al procuratore quantunque non sia 
nominato nell'ordine di spesa. 
È fatto salvo quanto è disposto per gli assegni. 
------------------------ 
 





297. Nei casi di assenza, minore età, interdizione, inabilitazione, fallimento o 
morte di un creditore, i titoli di spesa devono essere intestati al 
rappresentante, tutore, curatore o agli eredi. Quando alcuni degli eredi siano 
capaci ed altri incapaci, i titoli sono spediti a favore dei primi e del tutore 
o curatore dei secondi. 
A corredo dei titoli, oltre ai documenti giustificativi che la natura delle 
spese può richiedere, deve essere unito l'atto che provi la qualità di 
rappresentante, tutore, curatore o erede del creditore, atto che viene 
richiamato nei titoli successivi. 
Il provvedimento dell'autorità giudiziaria, che, per le somme dovute dalle 
amministrazioni a persone incapaci, autorizza la riscossione da parte dei loro 
rappresentanti legali, con l'obbligo del reimpiego, deve designare il notaio o 
altra persona sotto la cui responsabilità deve eseguirsi il reimpiego. 
In tal caso il pagamento si effettua congiuntamente con quietanza del 
rappresentante dell'incapace e della persona come sopra designata. 
------------------------ 
 





298. La qualità di rappresentante, tutore o curatore si prova colla copia 
autentica dell'atto di nomina. 
La qualità di eredi testamentari si prova: 
1° colla copia autentica o coll'estratto autentico dell'atto di ultima volontà; 
2° con un'attestazione di notorietà giudiziaria o notarile da cui risulti quale 
testamento sia ritenuto valido e senza opposizioni, chi di conseguenza sia 
riconosciuto erede e se vi siano eredi legittimi o riservatari oltre quelli 
contemplati nel testamento; 
3° col certificato di morte del creditore, rilasciato dall'ufficiale dello stato 
civile sempreché non sia stato trascritto dal notaio sulla copia o sull'estratto 
del testamento. 
La qualità di eredi intestati si prova: 
1° con un'attestazione di notorietà giudiziaria o notarile da cui risulti la non 
esistenza di disposizione di ultima volontà, e la indicazione di tutti coloro 
cui è devoluta per legge la successione; 
2° col certificato di morte, come sopra. 
L'amministrazione può, in entrambi i casi, chiedere anche la situazione di 
famiglia rilasciata dall'autorità municipale (60). 
------------------------ 
(60) Vedi, anche, D.P.R. 2 agosto 1957, n. 678, riportato alla voce 
Documentazioni amministrative e legalizzazione di firme. 
 





299. Ove gli eredi testamentari siano creditori verso lo Stato di somma non 
eccedente al lordo le lire 1.000.000 (61) basta che producano l'atto di 
notorietà e quello di morte. 
Se la somma non eccede le lire 500.000 (61), gli eredi tanto per testamento 
quanto ab intestato possono produrre un atto o certificato di notorietà 
rilasciato dal sindaco, anziché l'attestazione giudiziaria o notarile di cui al 
precedente articolo. 
Quando la somma non ecceda le lire 200.000 (61) la qualità di erede può essere 
provata da una semplice dichiarazione del sindaco. 
Gli eredi degli impiegati dello Stato deceduti in attività di servizio, per la 
riscossione delle rate di stipendio ed altri assegni possono, in ogni caso, 
comprovare la loro qualità ereditaria, mediante una semplice attestazione del 
capo dell'ufficio. 
------------------------ 
(61) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari 
importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte 
dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha 
assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte 
dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, che ha 
altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano 
aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata 
dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° 
novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359, riportato al 
n. A/CXLVI. 
(61) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari 
importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte 
dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha 
assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte 
dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, che ha 
altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano 
aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata 
dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° 
novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359, riportato al 
n. A/CXLVI. 
(61) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari 
importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte 
dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha 
assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte 
dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, che ha 
altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano 
aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata 
dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° 
novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359, riportato al 
n. A/CXLVI. 
 





300. Quando siano trascorsi i termini per la denuncia di successione o per il 
pagamento della relativa tassa, gli eredi per riscuotere i crediti loro 
spettanti devono fornire la prova di avere, a seconda dei casi, fatta la 
denuncia o soddisfatta la tassa, con certificato del competente ufficio del 
registro. 
Ove gli eredi siano esenti da tassa di successione perché compresi nel gruppo 
familiare, lo stesso atto notorio da esibirsi ai termini dell'art. 3 del R.D. 10 
settembre 1923, n. 1914, può contenere le attestazioni richieste dal n. 2 del 
secondo comma e dal n. 1 del terzo comma del precedente art. 298. 
------------------------ 
 





301. Per le successioni che si aprono all'estero, la qualità ereditaria è 
provata secondo le forme della rispettiva legislazione, ed i documenti 
giustificativi spediti in modo autentico dovranno avere il visto degli agenti 
diplomatici e consolari del Regno d'Italia, e la ricognizione della firma dei 
medesimi per parte del ministero degli affari esteri. 
------------------------ 
 





302. Quando sia presentato un atto legale che attribuisca specificatamente le 
rispettive quote agli aventi diritto alla successione, possono essere spediti 
titoli di spesa parziali a favore di ciascuno di essi, non ostante che una sola 
fosse la somma dovuta al creditore defunto. 
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Capo II - Assegni da emettersi dagli uffici centrali amministrativi. 
303. Gli assegni da emettersi dagli uffici amministrativi centrali vengono 
compilati su appositi modelli, stampati su carta filigrana e sono esenti da 
tassa di bollo. 
Ogni foglio comprende: la matrice, l'assegno, la contromatrice, la ricevuta ed 
il tallone. 
Ciascuna di queste parti è munita di uno stesso numero ordinale progressivo. 
L'assegno deve contenere le seguenti indicazioni: 
ministero ed ufficio emittente; 
esercizio al quale si riferisce la spesa; 
numero del capitolo del bilancio a cui va imputata la spesa; 
specificazione se questa debba ricadere a carico della competenza o dei residui; 

somma netta da pagarsi, scritta in lettere ed in numeri; 
stabilimento dell'istituto bancario che ne deve eseguire il pagamento 
(trattario); 
indicazione del prenditore; 
data dell'emissione. 
La matrice e la contromatrice devono recare in più l'indicazione: della somma 
lorda e delle ritenute (tasse di quietanza compresa) e della precisa causale del 
pagamento. 
L'assegno deve portare stampata a tergo la seguente avvertenza: "Il presente 
assegno è passibile di una sola girata ed esclusivamente a favore di una banca o 
di un agente della riscossione che abbia il proprio ufficio nella provincia nel 
quale l'assegno è pagabile" nonché la formula per la girata in pieno. 
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304. L'assegno reca un tabellino numerico di controllo che deve venir perforato 
in corrispondenza delle cifre indicative dell'ammontare dell'importo netto da 
pagarsi limitatamente alle centinaia. Le decine, le unità ed i centesimi vengono 
trascurati. 
L'assegno stesso viene anche perforato, dove è indicato in lettere ed in cifre, 
il suo importo, immediatamente prima del principio di tali indicazioni e 
immediatamente dopo la indicazione delle unità. 
Il tabellino deve essere tagliato in modo da asportarne le colonne di cifre ove 
non vi sia perforazione alcuna; colonne che rimangono così annesse al tallone di 
cui all'articolo seguente. 
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305. A fianco del tabellino numerico di cui sopra è stampato un tallone 
contenente il numero ordinale progressivo dell'assegno corrispondente e nel 
quale devono essere indicati: lo stabilimento dell'istituto bancario sul quale 
l'assegno è tratto; la somma netta da pagarsi; l'indicazione del prenditore, la 
data di emissione, la firma del capo dell'ufficio emittente. 
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306. I modelli per gli assegni sono, con le opportune cautele, somministrati ai 
vari uffici amministrativi centrali, incaricati della loro emissione a cura 
della direzione generale del tesoro. 
Presso ciascuno di tali uffici, i modelli stessi debbono essere accuratamente 
custoditi, insieme agli accessori necessari per la loro scritturazione e 
perforazione, da funzionari responsabili. 
Relativamente alla conservazione di questi modelli si applica l'art. 239 del 
presente regolamento. 
Almeno due volte all'anno, e, indipendentemente dalle verifiche che possano 
compiere gli ispettori del tesoro, il capo di ciascun ufficio ha l'obbligo di 
procedere alla verifica delle quantità dei modelli non adoperati e delle matrici 
di quelli consunti per accertare se esse corrispondano alle risultanze di 
apposito registro di carico e scarico che i funzionari medesimi devono tenere 
con ogni esattezza. Riscontrandosi differenze, il capo dell'ufficio ne riferisce 
alla direzione generale del tesoro. 
Alla fine dell'esercizio, i modelli che non siano stati usati e quelli comunque 
annullati anche perché emessi e non consegnati vengono, dai funzionari 
sopradetti e pel tramite del capo dell'ufficio, restituiti secondo le norme 
stabilite dalla direzione generale del tesoro insieme ad un estratto sintetico 
redatto in duplice esemplare delle risultanze finali del suindicato registro. 
La direzione generale del tesoro, riscontrata la corrispondenza della quantità 
dei modelli resi con quelle dell'estratto, restituirà uno degli esemplari di 
questo al capo dell'ufficio per ricevuta e discarico del funzionario. Con le 
norme da stabilirsi la direzione generale predetta provvederà alla distruzione 
dei modelli residuati. 
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307. Gli assegni sono allibrati dalle rispettive ragionerie, sia distintamente 
per capitolo di bilancio, sia in apposito registro numerico ordinale e, dopo 
vistati dal direttore capo delle ragionerie stesse, qualora non occorrano 
rilievi, vengono trasmessi alla Corte dei conti, con un elenco in doppio 
esemplare, uno dei quali è restituito per ricevuta. 
Le ragionerie non debbono mai distaccare dagli assegni le annessevi 
contromatrici. 
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308. La Corte dei conti, trattenuti i documenti uniti agli assegni e restituiti 
gli altri che fossero stati dati in semplice comunicazione ai sensi dell'art. 
291 del presente regolamento, distacca dagli assegni riconosciuti regolari le 
contromatrici, che trattiene a corredo dei propri atti (62). 
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(62) Così modificato dall'art. 1, R.D. 25 giugno 1925, n. 1045. 
 





309. Qualora la ragioneria o la Corte dei conti dovessero muovere rilievi in 
merito a spese delle quali sia disposto il pagamento mediante assegno, questo 
deve sempre essere, insieme alla contromatrice, restituito all'ufficio mittente 
allegandolo al rilievo. 
A seconda dell'esito del rilievo stesso, l'assegno o viene riprodotto per 
l'ulteriore corso ai termini dei due articoli precedenti, ovvero è, a cura 
dell'ufficio che lo ha emesso, annullato ed unito alla matrice rispettiva. 
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310. (63). 
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(63) Soppresso dall'art. 2, R.D. 25 giugno 1925, n. 1045. 
 





311. Gli assegni, dopo muniti del visto della ragioneria od anche della Corte 
dei conti, non possono essere annullati, senza il concorso dell'ufficio 
emittente, e degli uffici che li hanno vistati. 
Ogni variazione dell'assegno è vietata, tranne che per la indicazione dello 
stabilimento bancario che deve farne il pagamento e tale variazione può essere 
fatta soltanto dall'ufficio amministrativo emittente, munendo la variazione 
stessa di una legittimazione di conferma firmata dal capo dell'ufficio che deve 
dare immediata notizia del cambiamento ai due stabilimenti bancari interessati. 
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312. Quando l'intestatario dell'assegno abbia il suo domicilio, reale od eletto, 
in Roma, la Corte dei conti trasmette direttamente l'assegno stesso all'ufficio 
amministrativo emittente, il quale lo allega alla matrice e dà avviso della 
emissione dell'assegno medesimo al detto intestatario. 
La consegna dell'assegno viene fatta previa firma della dichiarazione di 
ricevuta di che al successivo art. 316 predisposta dall'ufficio amministrativo o 
ritiro della quietanza staccata da apposito bollettario nel caso previsto dal 
successivo art. 317 (62). 
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(62) Così modificato dall'art. 1, R.D. 25 giugno 1925, n. 1045. 
 





313. Quando l'intestatario dell'assegno abbia il suo domicilio, reale od eletto, 
fuori di Roma, la Corte dei conti provvede: 
alla spedizione dell'assegno all'ufficio locale o alla ricevitoria postale, 
designati dall'ufficio amministrativo con annotazione sulla contromatrice, ad 
effettuare la consegna, 
alla contemporanea comunicazione all'intestatario dell'avvenuta spedizione. 
Dell'avvenuta spedizione è pure data notizia all'ufficio emittente mediante 
elenco, che viene corredato dal tallone dell'assegno. 
Ad ogni assegno viene unita la dichiarazione di ricevuta di che al successivo 
art. 316, compilata dall'ufficio emittente, salvo i casi contemplati dal 
seguente articolo 317. 
Gli uffici incaricati della consegna trasmettono giornalmente le dichiarazioni 
di ricevuta all'ufficio centrale emittente, insieme ad un elenco in doppio 
esemplare contenente il numero dell'assegno e la data della consegna di esso. Un 
esemplare dell'elenco è restituito firmato, in segno di ricevimento delle dette 
dichiarazioni. 
Le modalità e le cautele per le spedizioni, così degli assegni come delle 
ricevute, sono determinate dal ministro per le finanze d'accordo con 
l'amministrazione delle poste (62). 
------------------------ 
(62) Così modificato dall'art. 1, R.D. 25 giugno 1925, n. 1045. 
 





314. Gli assegni possono essere spediti direttamente agli intestatari, quando la 
Amministrazione ne ravvisi la opportunità o quando gli intestatari stessi ne 
facciano preventiva richiesta. In tal caso, nel trasmettere l'assegno alla 
ragioneria, l'ufficio amministrativo vi allega il predisposto modulo di 
accompagnamento. Se l'invio è fatto su richiesta dell'intestatario le spese 
postali vengono dedotte dall'importo dell'assegno. 
La spedizione viene fatta dalla Corte dei conti a nome dell'Amministrazione 
emittente, in lettera assicurata per il valore massimo di lire 1.000.000 (64) 
con ricevuta di ritorno. 
Dell'avvenuta spedizione è data notizia dalla Corte dei conti 
all'Amministrazione emittente con elenco, corredato dei talloni degli assegni e 
dell'annessa formula di ricevuta trattenuta al momento della spedizione. 
La formula di ricevuta viene dall'Amministrazione emittente allegata alla 
matrice dell'assegno, alla quale si unisce pure, appena pervenga, la ricevuta 
postale di ritorno. 
Quando la spedizione è fatta su richiesta dell'intestatario, la ricevuta postale 
di spedizione e quella di ritorno sostituiscono ad ogni effetto la dichiarazione 
di ricevuta e l'Amministrazione che ha emesso l'assegno non assume alcuna 
responsabilità per l'eventuale smarrimento, sottrazione o manomissione 
dell'assegno, salvi i diritti del destinatario verso l'Amministrazione delle 
poste a norma delle leggi postali e salvo quanto è disposto dall'articolo 472 
per la procedura di ammortamento. 
Se la spedizione è fatta di iniziativa dell'Amministrazione, le dette ricevute 
sono considerate come prova del recapito dell'assegno, salvo risulti accertato 
che questo non si è in fatto verificato, nel qual caso l'Amministrazione 
provvede per la procedura di ammortamento (62). 
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(64) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari 
importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte 
dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha 
assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte 
dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, che ha 
altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano 
aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata 
dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto n. 367 del 1994 è entrato 
in vigore il 1° novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 
359, riportato al n. A/CXLVI. 
(62) Così modificato dall'art. 1, R.D. 25 giugno 1925, n. 1045. 
 





315. Ogni ufficio amministrativo centrale redige, giornalmente, tanti elenchi 
quanti sono gli stabilimenti bancari su cui gli assegni sono tratti, nei quali 
elenchi descrive per numero ordinale e per importo netto gli assegni da 
consegnarsi direttamente a norma del precedente articolo 312 e quelli spediti 
dalla Corte dei conti, a' sensi degli artt. 313 e 314. 
Ciascun elenco viene compilato in tre originali, dei quali due vengono, insieme 
ai talloni degli assegni, spediti allo stabilimento bancario, che ne restituisce 
uno per ricevuta, e il terzo alla delegazione del tesoro della provincia nella 
cui circoscrizione ciascun stabilimento è compreso. 
L'ufficio amministrativo invia mensilmente alla ragioneria centrale ed alla 
Corte dei conti un elenco degli assegni consegnati o spediti per posta al 
creditore, indicando per ciascuno il numero ordinale e la data di consegna o 
della ricevuta di ritorno. 
Alla scadenza del termine di cui all'articolo 68 della legge, l'ufficio 
amministrativo compila una nota in doppio esemplare, per ciascun stabilimento 
bancario, degli assegni non consegnati entro il termine medesimo. 
Un esemplare della nota è rimesso allo stabilimento che lo restituisce corredato 
dei talloni dei suddetti assegni, dopo aver fatto le necessarie annotazioni nel 
proprio originale degli elenchi di cui al 1° comma del presente articolo; il 
secondo esemplare è inviato alla delegazione del tesoro perché esegua identiche 
annotazioni nell'altro originale degli elenchi stessi. 
Ricevuti di ritorno i talloni l'ufficio amministrativo ne cura l'unione ai 
relativi assegni, debitamente annullati, prima che questi siano trasmessi alla 
direzione generale del tesoro agli effetti dell'art. 306 (65). 
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(65) Vedi nota all'art. 308. 
 





316. Nessun assegno può essere consegnato all'intestatario dagli uffici 
amministrativi centrali e da quelli locali, se non previo ritiro di apposita 
dichiarazione di ricevuta, la quale deve contenere, oltre a tutte le indicazioni 
riportate nell'assegno, anche quelle relative: all'ammontare lordo dell'assegno; 
alle ritenute effettuate su tale ammontare; ed alla causale del pagamento. 
Detta dichiarazione di ricevuta deve essere firmata, alla presenza del capo 
dell'ufficio che procede alla consegna o di un suo delegato, dall'intestatario 
dell'assegno o da coloro che sono autorizzati a riscuotere e quietanzare per suo 
conto. 
Se coloro che debbono dar quietanza non possono o non sanno scrivere, la 
quietanza medesima può risultare da un segno di croce, fatto alla presenza del 
capo dell'ufficio o del suo delegato e di due testimoni dai medesimi 
riconosciuti e che sottoscrivono anch'essi. 
La dichiarazione di ricevuta, così firmata, estingue il debito 
dell'amministrazione, salvi gli obblighi dello Stato derivanti dalla emissione 
dell'assegno. 
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317. Per gli assegni emessi a favore di corpi morali o stabilimenti, la ricevuta 
è staccata dal bollettario stabilito per le entrate dalle rispettive 
amministrazioni e unita al modello predisposto dall'ufficio emittente 
dell'assegno. 
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318. Per la consegna degli assegni si osservano, in quanto siano applicabili, le 
norme degli artt. 420 e seguenti del presente regolamento. 
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319. Le ricevute degli assegni emessi e le relative matrici vengono trasmesse, 
mensilmente, a corredo dell'elenco di cui all'art. 315, alla Corte dei conti che 
ne cura la custodia. 
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320. L'intestatario dell'assegno può effettuarne la girata, nelle forme ammesse 
dal codice di commercio esclusivamente a favore di un agente della riscossione 
che abbia il proprio ufficio nella circoscrizione della provincia in cui 
l'assegno è pagabile o di una banca. 
Qualunque girata oltre alla prima, anche se fatta con le clausole di cui 
all'articolo 259 del codice di commercio non ha valore (66). 
La girata a favore dell'agente della riscossione, quando l'intestatario 
dell'assegno non possa o non sappia scrivere, può farsi mediante segno di croce 
apposto in presenza dell'agente medesimo con l'assistenza e la firma di due 
testimoni. 
Gli agenti della riscossione effettuano il pagamento degli assegni girati a loro 
favore entro i limiti dei fondi di cui dispongono previa richiesta allo 
stabilimento trattario, ove lo chiedano, di una dichiarazione di conferma della 
esistenza del tallone corrispondente. 
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(66) Ora artt. 22 e 23 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736. 
 





321. Gli assegni possono essere accettati in girata, ai sensi dell'art. 
precedente: 
dai procuratori del registro; 
dai conservatori delle ipoteche; 
dai contabili doganali; 
dai contabili carcerari; 
dai procuratori del registro; 
dai conservatori delle ipoteche; 
dai contabili doganali; 
dai contabili doganali; 
dai contabili carcerari; 
dagli uffici e ricevitorie postali. 
Il ministro delle finanze (67) può, ove lo creda opportuno, autorizzare altri 
agenti della riscossione ad accettare la girata degli assegni. 
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(67) Ora, Ministro del tesoro. 
 





322. L'annullamento degli assegni in tutti i casi nei quali è prescritto dalla 
legge e dal presente regolamento deve essere fatto mediante perforazione in vari 
punti del titolo ed apposizione di bollo ad inchiostro oleoso indelebile, 
recante la leggenda "Annullato". 
Nello stesso modo ed a cura degli uffici emittenti si procede, in fine di 
esercizio, all'annullamento dei modelli rimasti in bianco. 
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323. Le ragionerie delle amministrazioni centrali comunicano giornalmente alla 
direzione generale del tesoro un prospetto contenente l'indicazione per capitolo 
e per luogo di pagamento, degli assegni di importo più notevole - nei limiti da 
concordarsi secondo le esigenze del servizio con la direzione generale predetta 
- vistati e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione. 
Qualora tale prospetto risulti negativo ne viene omessa la comunicazione (67/a). 

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(67/a) Così modificato dall'art. 1, R.D. 25 giugno 1925, n. 1045. 
 





324. Il termine di cinque anni per la prescrizione degli assegni decorre dal 
giorno della loro emissione. 
Verificatasi la prescrizione, le delegazioni del tesoro curano il ritiro dei 
talloni degli assegni prescritti dallo stabilimento della propria provincia ed 
il loro invio alla direzione generale del tesoro. 
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Capo III - Aperture di credito a favore di funzionari delegati. 
Sezione I - Ordini di accreditamento 
325. [Mediante ordini di accreditamento, i ministri aprono crediti presso gli 
stabilimenti dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, a favore di 
funzionari dipendenti, sì civili che militari per porli in grado di provvedere a 
spese della natura di quelle indicate nell'art. 283 del presente regolamento] 
(68). 
Detti ordini vengono emessi colle condizioni e formalità prescritte per tutti 
gli altri titoli di spesa nel capo I (sez. II) del presente titolo. 
Gli ordini muniti del visto della Corte dei conti, sono da questa trasmessi alla 
direzione generale del tesoro, con elenco in doppio esemplare, uno dei quali 
viene ritornato per ricevuta. 
La direzione generale suddetta trasmette gli ordini stessi, pure con elenco in 
doppio, agli stabilimenti dell'istituto sui quali essi sono tratti, ed invia 
contemporaneamente al funzionario delegato l'apposito avviso predisposto ed 
unito all'ordine dall'amministrazione emittente. 
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(68) Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. 
A/CXXXVII. 
 





326. La somministrazione di fondi agli enti militari (corpi, istituti e 
stabilimenti) per le spese di cui all'art. 56, n. 4, della legge, e per le altre 
previste dal regolamenti speciali, quando non vi si provveda nel modo indicato 
all'art. 325, si effettua mediante aperture di credito a favore dei consigli di 
amministrazione degli uffici di contabilità e di revisione presso i comandi di 
corpo d'armata di cui al R.D. 19 luglio 1923, n. 1857. 
I consigli suddetti forniscono di fondi gli enti militari della circoscrizione, 
o effettuano pagamenti per conto di questi, mediante assegni emessi sulle 
aperture di credito di cui al comma precedente, giustificando le somme erogate 
colle dichiarazioni di ricevuta degli enti medesimi. 
Gli assegni per la somministrazione di fondi agli enti militari da parte dei 
consigli di amministrazione suddetti, possono essere emessi senza l'indicazione 
del capitolo. La specificazione delle somme riferibili a ciascun capitolo, e che 
nel complesso debbono costituire l'ammontare indicato nell'assegno, deve però 
risultare dalla matrice dell'assegno stesso e dalle dichiarazioni di ricevuta di 
cui al comma precedente. 
La somministrazione di fondi agli enti amministrativi dell'aeronautica, per le 
spese di cui all'art. 56 della legge, si effettua mediante aperture di credito a 
favore dei responsabili della cassa di riserva degli enti stessi, i quali 
forniscono di fondi i distaccamenti amministrativi posti alla loro dipendenza o 
effettuano pagamenti per conto di questi, con le norme di cui ai precedenti 
commi. 
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327. Gli ordini di accreditamento debbono contenere le seguenti indicazioni: 
ministero ed ufficio emittente; 
esercizio al quale si riferisce l'ordine; 
numero e denominazione del capitolo del bilancio; 
imputazione ai residui o alla competenza e indicazione nel primo caso, 
dell'esercizio al quale la spesa si riferisce; 
numero d'ordine progressivo per ciascun capitolo; 
stabilimento dell'istituto bancario che deve eseguire l'accreditamento; 
oggetto delle spese da effettuarsi dal funzionario; 
qualità del funzionario delegato ed, eventualmente, cognome e nome; 
ammontare del credito aperto, con la indicazione del limite di somma entro il 
quale possono effettuarsi dal funzionario prelevamenti con assegni a proprio 
favore; 
data dell'emissione. 
Lo stabilimento dell'istituto sul quale è aperto il credito, nel caso che 
vengano emessi da una stessa amministrazione ed anche su capitoli diversi di 
bilancio, a favore dello stesso funzionario più ordini di accreditamento, apre 
un unico conto corrente, tenendo nota dei limiti entro i quali, secondo gli 
ordini di accreditamento il funzionario può prelevare somme con assegni a 
proprio favore ed eventualmente con assegni a favore di terzi. 
Qualora più accreditamenti siano disposti a favore di uno stesso funzionario da 
diversi ministeri od amministrazioni autonome, lo stabilimento deve tenere conti 
separati. 
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328. Le somme prelevate sopra una apertura di credito che prima della chiusura 
dell'esercizio, fossero riversate dal funzionario delegato o per conto del 
medesimo allo stabilimento presso cui il credito è aperto, sono riportate in 
aumento del credito residuale. 
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329. Gli ordini di cui agli articoli precedenti impegnano il bilancio per il 
loro totale ammontare, ma non vi fanno imputazione definitiva che per le somme 
effettivamente prelevate mediante assegni emessi nell'esercizio e consegnati 
entro il termine di cui all'art. 68 della legge. 
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330. Alla chiusura dell'esercizio il funzionario delegato trasmette alla 
tesoreria un prospetto, in duplice copia, contenente per ciascun capitolo e 
distintamente per competenza e residui, l'indicazione del numero e dell'importo 
dei singoli ordini di accreditamento disposti a suo favore nonché dei 
corrispondenti pagamenti effettuati. 
La tesoreria appone sul prospetto di cui sopra una dichiarazione di concordanza 
con i dati in suo possesso e ne restituisce una copia al funzionario delegato. 
La stessa tesoreria procede, quindi, alla riduzione o all'annullamento degli 
ordini di accreditamento rimasti rispettivamente parzialmente o interamente 
inestinti, compilando un elenco, in triplice esemplare, dal quale risultino, per 
ciascuno di essi e distintamente per competenza e residui, il capitolo, il 
numero, l'importo dell'ordine di accreditamento, l'importo pagato e quello della 
riduzione apportata. 
Un esemplare di detto elenco è inviato, unitamente ai titoli ridotti e 
annullati, alla Corte dei conti, il secondo alla amministrazione emittente ed il 
terzo alla competente ragioneria. 
Qualora nel corso dell'esercizio occorra annullare un ordine di accreditamento o 
ridurre l'importo, l'amministrazione emittente provvede con apposito decreto e 
con la stessa procedura prescritta per l'emissione dell'ordine di 
accreditamento. Detto decreto è unito, a cura della tesoreria, al relativo 
ordine di accreditamento (68/a). 
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(68/a) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656 
(Gazz. Uff. 21 settembre 1976, n. 251). 
 





331. Quando, per traslocamento o per altra causa, un funzionario subentri ad un 
altro nella carica per la quale aveva facoltà di usare dell'apertura di credito 
fatta a suo favore, il funzionario che cessa consegna al suo successore, 
mediante apposito verbale: 
a) gli assegni già emessi e non ritirati dai prenditori, che esistessero tuttora 
presso il funzionario cessante, con i relativi documenti; 
b) il numerario effettivo giacente presso il medesimo; 
c) gli assegni in bianco od annullati; 
d) un estratto del registro di carico e scarico dei modelli per assegni di cui 
al successivo art. 341 debitamente chiuso alla data della consegna. 
------------------------ 
 





332. La Corte dei conti e le amministrazioni centrali, compartimentali e 
provinciali dalle quali dipendono i funzionari a cui favore vengono emessi 
ordini di accreditamento, nonché le ragionerie centrali, tengono, in appositi 
registri, i conti di ogni funzionario delegato, partitamente per ciascun 
capitolo di bilancio e separatamente per il conto della competenza e per quello 
dei residui. 
Analoghe scritture sono tenute da ciascun funzionario. 
Nei suddetti conti è fatta menzione separata delle somme che il funzionario può 
prelevare con assegni a proprio favore e di quelle delle quali può disporre con 
assegni a favore dei creditori, nonché delle correlative emissioni di detti 
assegni. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
333. 1. Alla compilazione dei conti delle somme erogate, alle scadenze previste 
dagli articoli 60 e 61 della legge, provvedono i funzionari delegati in carica 
al momento delle scadenze medesime. 
2. I rendiconti sono presentati all'Amministrazione centrale o agli uffici 
periferici, cui spetta di esercitarne il riscontro, entro il venticinquesimo 
giorno successivo al periodo cui si riferisce ciascun rendiconto. Per le 
prefetture tale termine è fissato al quarantesimo giorno. 
3. I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e 
devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza 
distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili 
direttamente dal funzionario e disponibili per pagamento a terzi. 
4. Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione 
dei pagamenti effettuati. 
5. I rendiconti vengono corredati: 
a) [degli ordinativi estinti] (68/b); 
b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della 
legge; 
c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie 
erogazioni (69). 
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(68/b) Lettera abrogata dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato 
al n. A/CXXXVII. 
(69) Articolo, prima modificato dall'art. 1, R.D. 9 dicembre 1935, n. 2211, 
mediante sostituzione dell'originario secondo comma con gli attuali secondo, 
terzo, quarto e quinto comma e poi così sostituito dall'articolo unico, D.P.R. 
13 dicembre 1965, n. 1684 (Gazz. Uff. 18 marzo 1966, n. 69) e dall'art. 1, 
D.P.R. 6 luglio 1993, n. 343 (Gazz. Uff. 1° settembre 1993, n. 205). 
 





334. Gli enti militari rendono i conti delle somme ricevute dagli uffici di 
contabilità e di revisione di corpo d'armata, ai sensi dell'art. 326, non più 
tardi del giorno 30 del mese successivo al trimestre (70). 
Tale termine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le 
legioni dei Reali carabinieri, per i depositi settoriali di guardia alla 
frontiera e per i depositi dei reggimenti e dei gruppi autonomi di artiglieria 
guardia alla frontiera, al giorno settantacinquesimo per gli Enti militari di 
stanza nella Libia e nelle Isole marine dell'Egeo ed al giorno novantesimo per 
gli Enti militari di stanza nell'Africa Orientale Italiana (70). 
I rendiconti sono trasmessi ai predetti uffici di corpo d'armata, che dopo 
effettuati i riscontri prescritti, li rimettono all'amministrazione centrale. 
Il termine per la presentazione dei rendiconti da parte delle direzioni di 
commissariato, relativi alle spese delle regie navi, non può oltrepassare il 40° 
giorno successivo al trimestre (71). 
------------------------ 
(70) Il primo comma, già modificato dal R.D. 9 dicembre 1935, n. 2211, e dal 
R.D. 16 maggio 1940, n. 612, è stato sostituito dal R.D. 24 maggio 1943, n. 604, 
con gli attuali due primi commi. 
(70) Il primo comma, già modificato dal R.D. 9 dicembre 1935, n. 2211, e dal 
R.D. 16 maggio 1940, n. 612, è stato sostituito dal R.D. 24 maggio 1943, n. 604, 
con gli attuali due primi commi. 
(71) L'articolo è stato integrato dal D.Lgt. 28 giugno 1945, n. 448, di cui si 
riporta il testo: 
"1. Gli enti militari di cui al primo comma dell'art. 334 del regolamento per 
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, 
quale risulta modificato dall'articolo unico del R.D. 24 maggio 1943, n. 604, 
rendono i conti delle somme ricevute ai sensi dell'art. 326, non più tardi del 
cinquantesimo giorno successivo al trimestre. 
Tale termine è portato al giorno sessantesimo successivo al trimestre per le 
legioni dei Reali carabinieri. 
2. Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1944 e fino ad un anno dalla 
cessazione dello stato di guerra". 
 





335. Gli uffici di corpo d'armata rendono direttamente al ministero della guerra 
i conti delle aperture di credito fatte a loro favore non più tardi del giorno 
20 del mese successivo al trimestre. In essi portano a debito oltre 
all'ammontare di dette aperture di credito, le somme avute in restituzione dagli 
enti militari ed a credito quelle erogate giusta l'art. 326. 
Con speciale contabilità sui residui dell'esercizio precedente rendono conto 
altresì delle somme ricevute e di quelle pagate per la sistemazione dei conti 
degli enti militari riferibili all'esercizio medesimo, ai sensi del successivo 
art. 349. 
------------------------ 
 





336. Ove si tratti di spese che ricorrono periodicamente, le somme che il 
funzionario delegato giustifichi di aver pagato con quelle da lui prelevate in 
proprio dall'apertura di credito possono venirgli rimborsate con ordinativo 
diretto a reintegrazione dell'apertura stessa, sino all'ultimo periodo dell'anno 
nel quale ha luogo il saldo finale. 
------------------------ 
 





337. Quando i rendiconti non siano presentati nei termini stabiliti dagli 
articoli 333, 334 e 335 e ciò non dipenda da forza maggiore, a coloro che sono 
tenuti a presentarli può applicarsi, indipendentemente dagli eventuali 
provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti ai termini 
dell'art. 83 della legge una pena pecuniaria non maggiore di lire 1.000.000 
(72). 
La pena è inflitta con decreto emesso dal capo dell'amministrazione centrale. 
Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante 
ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari. 
Dei decreti emessi per dette penalità le amministrazioni centrali danno 
comunicazione alla direzione generale del tesoro (73). 
------------------------ 
(72) La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 20, D.P.R. 
20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII ed entrato in vigore il 1° 
novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359, riportato al 
n. A/CXLVI. Per effetto dell'art. 10, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata 
alla voce Ordinamento giudiziario, l'entità della sanzione non può essere 
inferiore a lire 4.000. 
(73) Vedi, anche, il R.D. 26 ottobre 1933, n. 1454, riportato al n. V. 
 





Sezione II - Assegni da emettersi dai funzionari delegati. 
338. I funzionari delegati, secondo le facoltà loro attribuite dai regolamenti o 
dalle speciali autorizzazioni della competente amministrazione, dispongono le 
spese nei limiti delle aperture di credito loro concesse. 
------------------------ 
 





339. I funzionari suddetti ordinano il pagamento delle spese mediante assegni 
tratti sullo stabilimento bancario presso il quale fu disposta l'apertura di 
credito a loro favore. 
Tali assegni vengono emessi per l'importo netto, sono firmati dal funzionario 
delegato ed anche dal capo dell'ufficio contabile quando vi sia. 
Alla liquidazione delle spese ed alla emissione degli assegni sono estese, per 
quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 28 del presente regolamento. 
------------------------ 
 





340. Gli assegni da emettersi dai funzionari delegati vengono compilati su 
appositi modelli, analoghi a quelli per gli assegni degli uffici amministrativi 
centrali, ma stampati in colore diverso, e privi di contromatrice. Essi devono 
contenere le indicazioni prescritte dall'art. 303 del presente regolamento. 
------------------------ 
 





341. I modelli per gli assegni sono, con le opportune cautele, somministrati a 
cura della direzione generale del tesoro alle intendenze di finanza incaricate 
della custodia dei valori bollati alle quali i singoli ufficiali delegati 
rivolgono le richieste per la somministrazione delle quantità occorrenti. 
Presso le dette intendenze i modelli stessi sono custoditi dai consegnatari di 
valori bollati che ne tengono conto in apposito registro di carico e scarico e 
ne sono responsabili. 
I funzionari delegati, da parte loro sono responsabili dei modelli ritirati e 
debbono anche essi, tenere analogo registro. 
Alla fine dell'esercizio o quando vengono a cessare gli incarichi o servizi di 
natura transitoria, il funzionario deve restituire alla intendenza, che ne 
rilascia ricevuta, i modelli in bianco e quelli annullati, anche perché emessi e 
non consegnati, rimasti in suo possesso, accompagnandoli con un estratto 
sintetico delle risultanze finali del proprio registro. 
Le suindicate intendenze, raccolti i modelli loro pervenuti come sopra, li 
restituiscono alla fine dell'esercizio e debitamente annullati colle norme 
stabilite dalla direzione generale del tesoro, insieme alla propria rimanenza e 
ad un estratto sintetico del proprio registro di carico e scarico, redatto in 
doppio esemplare e certificato conforme dall'intendente e dal direttore di 
ragioneria. 
La direzione generale del tesoro provvede, dopo ciò, in conformità all'ultimo 
comma del precedente art. 306. 
Alla conservazione e tenuta dei modelli sono applicabili le disposizioni 
dell'articolo 239 del presente regolamento e per l'annullamento di essi si 
osservano le norme di cui all'art. 322. 
------------------------ 
 





342. Gli assegni emessi sono allibrati dal funzionario delegato, sia 
distintamente per ciascun capitolo nelle scritture di cui all'art. 332, sia 
ordinatamente per numero progressivo in apposito libro, con l'indicazione 
dell'ammontare netto, nonché della data di emissione di ciascun assegno e di 
quella di consegna dell'assegno stesso al creditore o dell'altra sotto la quale 
il funzionario stesso abbia riscosso gli assegni da lui tratti a proprio favore 
a norma dei successivi articoli. 
In base a tali scritturazioni il funzionario compila i rendiconti di cui al 
precedente articolo 333. 
------------------------ 
 





343. La consegna degli assegni ai prenditori viene eseguita dall'ufficiale 
delegato o direttamente, o a mezzo di uffici governativi aventi sede nella 
località dove il prenditore ha il proprio domicilio reale od eletto, ovvero a 
mezzo postale nei modi stabiliti all'art. 314. 
------------------------ 
 





344. Ciascun funzionario delegato redige, giornalmente, un elenco degli assegni 
da lui emessi descrivendo gli assegni stessi per numero ordinale e per importo 
netto. 
Tale elenco è da compilarsi in tre esemplari. Due di questi vengono, insieme ai 
talloni degli assegni, trasmessi allo stabilimento dell'istituto bancario che 
deve provvedere al pagamento, il quale ne restituisce uno per ricevuta. Il terzo 
viene contemporaneamente inviato alla delegazione del tesoro della provincia 
dove risiede lo stabilimento sopra detto. 
------------------------ 
 





345. Le ricevute degli assegni che il funzionario delegato ritiri personalmente 
dai prenditori o che gli pervengano da altri uffici incaricati della consegna, 
sono dal funzionario stesso, dopo eseguite le allibrazioni di cui all'art. 342, 
unite alle matrici degli assegni rispettivi e trasmesse con queste, a corredo 
dei propri rendiconti. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
346. I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme prelevate 
in proprio sulle aperture di credito disposte a loro favore. 
Essi devono limitare tali prelevamenti, nei limiti autorizzati, alle sole somme 
occorrenti per i pagamenti d'importo non superiore a L. 20.000 e per quelli che 
non sia possibile disporre mediante ordinativi a favore dei creditori (73/a). 
Delle somme prelevate non possono fare uso diverso da quello per cui vennero 
autorizzati ad effettuare il prelevamento e sono soggetti agli obblighi imposti 
ai depositari dalle leggi civili. 
È vietato il deposito da parte di detti funzionari delle somme prelevate in 
proprio in conto corrente postale oppure presso banche o istituti. 
In casi eccezionali ed esclusivamente per i funzionari non residenti nel luogo 
dove trovasi lo stabilimento presso il quale essi sono accreditati, possono 
essere autorizzati depositi in conto corrente postale oppure presso banche od 
istituti espressamente designati, di concerto con la Direzione generale del 
tesoro, dall'Amministrazione dalla quale i funzionari dipendono. 
Ove intervenga l'autorizzazione a versare le somme prelevate in conto corrente 
postale, i funzionari delegati possono chiedere alla Sezione di tesoreria 
provinciale competente la estinzione dei buoni per il prelevamento delle somme a 
loro favore mediante il versamento del relativo importo al conto corrente 
postale loro intestato. 
In questo caso il funzionario emette i buoni a proprio favore con l'annotazione: 

"da commutarsi in versamento sul conto corrente postale n. .... intestato al 
capo dell'ufficio .....presso l'ufficio dei conti di ....". 
In detto conto corrente possono essere versate solo le somme di cui ai 
precedenti commi, provenienti da emissione di buoni mod. 31-bis C. G. 
I prelevamenti dal conto corrente possono disporsi solo con assegno 
"localizzato" a firma del funzionario delegato o da chi sia incaricato di 
sostituirlo in caso di sua assenza. 
Il funzionario delegato deve curare personalmente la custodia del fascicolo 
degli assegni. 
Alla fine dell'esercizio finanziario o al termine dei periodi fissati 
dall'amministrazione centrale per l'erogazione delle somme prelevate a mezzo di 
buoni, le rimanenze, di cui non possa disporsi, debbono essere prelevate dal 
conto corrente con assegno a favore del funzionario delegato e versate in 
Tesoreria, ritirandone quietanza da allegare al relativo rendiconto. 
Gli interessi realizzati sui depositi di cui al precedente comma quinto sono 
versati a favore del bilancio dello Stato non oltre l'esercizio successivo a 
quello al quale si riferiscono. 
In caso di trasgressione al disposto del precedente comma secondo, ferme tutte 
le responsabilità conseguenti dagli effettuati depositi di somme senza 
autorizzazione, il funzionario è passibile di penalità pecuniarie da infliggersi 
mediante decreto ministeriale e da trattenersi sulle competenze del funzionario, 
in misura non inferiore al doppio importo degli interessi maturati durante il 
periodo di giacenza i quali restano pure devoluti allo Stato (74). 
------------------------ 
(73/a) Comma così sostituito dall'art. 3, D.M. 4 aprile 1995, n. 334 (Gazz. Uff. 
11 agosto 1995, n. 187). 
(74) Così modificato dal D.P.R. 20 settembre 1955, n. 1096. 
 





347. Se dal rendiconto l'ufficiale delegato risulti in credito per somme da lui 
pagate in eccedenza a quelle da lui prelevate, il pagamento del saldo a credito 
viene eseguito con ordinativo diretto. 
Qualora i rendiconti di un funzionario delegato chiudano con una rimanenza a 
credito sopra alcuni capitoli di bilancio e con una rimanenza a debito su altri 
capitoli, gli ordinativi di saldo a favore del funzionario stesso, a carico dei 
primi capitoli, possono accreditarsi per l'importo corrispondente alle rimanenze 
a debito sugli altri capitoli. 
------------------------ 
 





348. Nei casi in cui il funzionario delegato non possa o non debba più, per 
qualsiasi motivo, emettere assegni su crediti aperti a di lui favore, le somme 
da lui prelevate e non erogate vengono versate nella sezione di tesoreria, 
analogamente al disposto dell'art. 61, 3° comma, della legge. 
------------------------ 
 





349. Dalle disposizioni dei precedenti artt. 347 e 348 sono eccettuati gli enti 
militari che ricevono i fondi dagli uffici di corpo d'armata a termini dell'art. 
326 i quali, al termine dell'esercizio o alla chiusura del rendiconto suppletivo 
di cui all'art. 61 della legge, richiedono all'ufficio del corpo d'armata le 
somme risultanti a loro credito o versano al medesimo le somme risultanti a loro 
debito. 
------------------------ 
 





350. I funzionari a favore dei quali vennero ordinate aperture di credito e 
quelli che ai medesimi subentrassero, debbono trasmettere, in apposita lettera 
di ufficio, al direttore dello stabilimento dell'istituto presso il quale 
l'apertura di credito sia stata effettuata, la propria firma autografa. 
Per la firma degli assegni da emettersi dagli enti militari sulle aperture di 
credito disposte a loro favore, e per la riscossione di quelli ad essi intestati 
si osservano le disposizioni dei regolamenti speciali. 
------------------------ 
 





351. In quanto non sia diversamente disposto dai precedenti articoli valgono 
anche per gli assegni emessi dai funzionari delegati le disposizioni di cui al 
capo II del presente titolo VII. 
------------------------ 
 





Capo IV - Spese pagabili mediante cambiali tratte dall'estero. 
352. [I pagamenti che lo Stato debba effettuare all'estero possono anche essere 
eseguiti a mezzo di accettazione di tratte sui ministri o capi delle 
amministrazioni autonome cui riguardano i pagamenti stessi. Tali tratte possono 
essere spiccate solo da chi ne abbia la facoltà, in seguito a valida 
autorizzazione generale o speciale concessa nei limiti delle disponibilità di 
bilancio. 
I traenti contemporaneamente alla emissione del titolo debbono darne avviso al 
ministro od al capo dell'amministrazione su cui è tratta la lettera di cambio. 
Le tratte debbono essere regolate in modo che l'accettante abbia il tempo 
occorrente per provocare dal tesoro i provvedimenti necessari all'effettuazione 
del pagamento da parte dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria o di 
quell'altro eventualmente all'uopo prescelto, ed in ogni modo non possono essere 
emesse a meno di dieci giorni vista] (74/a). 
------------------------ 
(74/a) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482. 
 





353. [I competenti ministri o i capi di amministrazioni autonome, non appena 
accettate le tratte, provvedono a comunicarne tutti gli estremi alla direzione 
generale del tesoro (portafoglio), insieme alla dichiarazione del capo 
ragioniere attestante l'impegno preso sul competente capitolo di bilancio, a 
carico del quale deve effettuarsi il pagamento. 
La direzione generale del tesoro (portafoglio) avvisa in tempo opportuno 
l'istituto di cui al precedente articolo per l'estinzione delle tratte 
accettate] (74/b). 
------------------------ 
(74/b) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482. 
 





354. [Avvenuto il pagamento delle tratte, l'istituto pagatore ne chiede il 
rimborso alla direzione generale del tesoro (portafoglio) documentando 
l'avvenuto pagamento con la consegna del titolo ritirato] (74/c). 
------------------------ 
(74/c) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482. 
 





355. [Le tratte predette vengono dalla direzione generale del tesoro 
(portafoglio) inviate alle competenti amministrazioni per il rimborso, con 
regolari titoli di spesa, di commutarsi in quietanza di fondo somministrato a 
favore del contabile del portafoglio] (74/d). 
------------------------ 
(74/d) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482. 
 





Capo V - Ruoli di spese fisse. 
Sezione I - Norme generali. 
356. Ciascuna amministrazione centrale deve tenere appositi registri per 
descrivervi lo stato dei singoli impiegati addetti ai servizi da essa 
dipendenti, non che le variazioni che si verificano sia per nomine, per 
promozioni o per altre cause, sia per aumento o per diminuzione ai ruoli 
organici dei vari servizi. 
Deve pure tenere registri per tutte le altre spese fisse come fitti, censi, 
canoni, livelli e simili, per annotarvi le variazioni che per qualsiasi causa 
occorra di fare alle spese medesime. 
I detti registri si tengono rispettivamente presso gli uffici del personale o 
presso gli uffici amministrativi di ciascuna amministrazione centrale, e nei 
registri medesimi debbono altresì essere notate le nomine, i contratti, o altri 
simili atti che vengono fatti per delegazione da autorità provinciali o 
compartimentali. 
Gli assegni del debito vitalizio, liquidati e concessi in conformità alle leggi, 
devono essere inscritti in appositi registri del ministero delle finanze (75). 
------------------------ 
(75) Ora, Ministero del tesoro. 
 





357. A norma dei decreti di concessione di stipendi ed assegni, dei decreti di 
destinazione degli impiegati e di quegli altri titoli e decreti, registrati, ove 
ne sia il caso, alla Corte dei conti, dai quali derivi l'obbligo al pagamento 
dei canoni, censi, fitti, o di altre spese d'importo e scadenza fissi ed 
accertati, le amministrazioni centrali ai cui servizi le spese stesse si 
riferiscono, compilano, distintamente per provincia e per capitolo del bilancio, 
in doppio originale, i ruoli individuali, che servono di autorizzazione alle 
delegazioni del tesoro per disporre ed annotarvi i pagamenti delle spese fisse e 
le variazioni o le cessazioni delle stesse. 
I detti ruoli debbono portare un numero progressivo per ciascun capitolo ed 
indicare per ogni partita la somma annua dovuta al lordo, e, ove del caso, 
l'importo al lordo della quota riferibile all'esercizio in corso, nonché 
l'importo al lordo e al netto di ciascuna rata da pagarsi alle singole scadenze. 

Debbono altresì indicare le condizioni a cui va subordinato il pagamento ed il 
luogo ove questo deve essere effettuato, e l'importo complessivo di tutti gli 
anni susseguenti per gli assegni di aspettativa o di disponibilità e pei fitti. 
A favore dei creditori di fitti, canoni, livelli, censi e simili, riferibili a 
beni situati in località diverse può essere emesso un unico ruolo pagabile nel 
luogo di residenza, del creditore, purché le diverse partite siano imputabili ad 
uno stesso capitolo. 
I ruoli compilati con le indicazioni suddette, firmati dal capo 
dell'amministrazione centrale o da un suo delegato, visti, previo accertamento 
della loro regolarità, dal direttore capo della ragioneria e corredati degli 
atti relativi, non sottoposti preventivamente al visto della Corte dei conti, 
sono spediti in doppio originale alla Corte stessa con un elenco in due 
esemplari, uno dei quali è da essa restituito per ricevuta. 
Per le spese fisse, al pagamento delle quali si provvede direttamente dalle 
amministrazioni centrali i direttori capi di ragioneria debbono tenere i conti 
individuali nella forma stessa di quelli che vanno uniti ai ruoli, allibrandovi 
a credito la competenza annua le rate da pagarsi al netto e al lordo e a debito 
i pagamenti disposti. 
------------------------ 
 





358. Per le competenze dovute al personale, il ruolo viene di regola trasmesso 
alla ragioneria e da questa alla Corte dei conti insieme al decreto che 
autorizza la spesa o ne varia l'importo. 
------------------------ 
 





359. La Corte dei conti, ricevuti i ruoli anzidetti e riconosciutane la 
regolarità, li munisce del visto, ritiene i documenti che li riguardano, 
restituisce alle competenti amministrazioni centrali quegli altri documenti che 
le fossero stati dati in semplice comunicazione ed invia alla delegazione del 
tesoro della provincia in cui deve eseguirsi il pagamento un originale dei ruoli 
con elenchi in due esemplari, uno dei quali viene restituito per ricevuta. 
Gli elenchi portano un numero progressivo per provincia. 
------------------------ 
 





360. Le eventuali osservazioni della Corte dei conti sui ruoli ricevuti sono 
comunicate agli uffici che formarono i ruoli stessi. 
------------------------ 
 





361. I ruoli per le pensioni normali sono emessi in due esemplari dal ministero 
delle finanze in base al decreto della Corte dei conti che assegna la pensione. 
Un esemplare è trasmesso direttamente dal ministero alla delegazione del tesoro 
per la sua esecuzione e l'altro alla Corte dei conti che lo trattiene nei propri 
atti. 
Restano ferme le disposizioni speciali per l'emissione dei ruoli di pagamento 
delle pensioni di guerra. 
------------------------ 
 





362. La delegazione del tesoro, ricevuti i ruoli che contengono la iscrizione 
delle partite e i relativi conti correnti dei singoli creditori, li riunisce 
secondo i capitoli della spesa della rispettiva amministrazione, ed assegna a 
ciascun conto il numero progressivo che, oltre quello appostovi 
dall'amministrazione centrale, il conto medesimo deve prendere nel volume del 
rispettivo capitolo, fatta eccezione di quelli relativi al debito vitalizio, pei 
quali il ministero delle finanze assegna una numerazione progressiva per tutte 
le delegazioni. 
Le variazioni alle perdite per le quali trovansi aperti presso le delegazioni 
del tesoro i conti correnti, debbono risultare da ruoli di variazione, che 
debbono essere comunicati nei modi e colle forme stesse prescritte pei ruoli 
principali. 
Se la variazione importa un aumento o una diminuzione alla somma da pagare, o 
mutazione di norme o di condizioni, ne è fatta annotazione nel conto corrente 
cui si riferisce la variazione. Se questa importa la cessazione della partita, 
il relativo conto corrente vien chiuso e non può riaprirsi senza un nuovo ruolo 
di iscrizione. 
Ai semplici mutamenti nello stato, nella capacità e nella rappresentanza 
provvedono direttamente le delegazioni del tesoro in base ai documenti ad esse 
prodotti, senza che occorrano ruoli di variazione. 
Per le pensioni di guerra resta in vigore la disposizione contenuta nel R.D. 8 
febbraio 1923, n. 358. 
Gli uffici provinciali del Tesoro provvedono direttamente ad eseguire, nei ruoli 
per le spese fisse, le variazioni in dipendenza: 
1) di ritenute di natura non fiscale, consentite da apposite disposizioni 
legislative, in base a comunicazioni del capo dell'ufficio competente; 
2) dell'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia, in base a 
comunicazioni dei relativi atti concessivi emanati dalle competenti 
Amministrazioni; 
3) di promozioni, di aumenti periodici di stipendi per anzianità e di aumenti 
anticipati di stipendio, in base a comunicazione dei relativi atti concessivi 
(76). 
Tutte le comunicazioni indicate nel comma precedente sono trasmesse anche alla 
Corte dei conti (76). 
Le comunicazioni di cui al punto 1) debbono contenere l'attestazione che non 
vengono superati i limiti di cedibilità degli stipendi, salari e pensioni o gli 
altri particolari stabiliti dalle disposizioni vigenti. Gli uffici provinciali 
Tesoro non danno corso alla variazione, informandone l'ufficio richiedente, 
qualora accertino il superamento dei detti limiti, in base agli atti in proprio 
possesso (76). 
------------------------ 
(76) Gli ultimi tre commi sono stati così sostituiti all'originario ultimo comma 
dal D.P.R. 5 giugno 1961, n. 558. 
(76) Gli ultimi tre commi sono stati così sostituiti all'originario ultimo comma 
dal D.P.R. 5 giugno 1961, n. 558. 
(76) Gli ultimi tre commi sono stati così sostituiti all'originario ultimo comma 
dal D.P.R. 5 giugno 1961, n. 558. 
 





363. Se nei ruoli d'iscrizione ed in quelli di variazioni di spese fisse le 
delegazioni del tesoro rilevino errori tali da poter essere corretti senza alcun 
dubbio e che non alterino la somma assegnata, li emendano esse stesse, 
informandone la competente amministrazione centrale, la quale ne rende avvertita 
la Corte dei conti. 
Se trattasi invece di errori che diano luogo a dubbi ed incertezze, promuovono 
dalla competente amministrazione centrale le disposizioni occorrenti, che 
debbono essere date con altri ruoli di rettificazione, comunicati colle forme 
stesse prescritte pei ruoli principali e per quelli di variazioni. 
Ove accada che le delegazioni ricevano ruoli di variazione per diminuzione o 
cessazione di assegni, con decorrenza anteriore all'ultimo pagamento 
regolarmente eseguito sulla base del relativo conto corrente, e non possano 
perciò compensare coi pagamenti successivi la rata o maggior somma pagata, 
ritornano il ruolo di variazione all'amministrazione centrale emittente, 
affinché provveda alla variazione della decorrenza, come è detto al secondo 
alinea dell'articolo 362 del presente regolamento, ed al ricupero delle somme 
indebitamente pagate. 
Avvenendo il caso che l'amministrazione centrale spedisca il ruolo col conto 
individuale di un pensionato alla delegazione del tesoro ed a questa fosse noto 
che il titolare dimori in altra provincia, la delegazione medesima rimette il 
ruolo stesso, con gli elenchi relativi, alla delegazione competente, 
avvertendone il ministero delle finanze. 
------------------------ 
 





364. Ogni qualvolta consti ad un Ufficio provinciale del tesoro che una spesa 
fissa debba cessare per morte del creditore o per altra causa, esso ne sospende 
il pagamento, richiamando ed annullando anche gli ordini che fossero stati 
emessi e non pagati. Lo stesso Ufficio provvede alla chiusura della relativa 
partita trasmettendo con elenco la situazione partitaria all'Amministrazione 
centrale competente. 
Nella situazione partitaria deve indicarsi, ove necessario, l'ammontare del 
rateo relitto sulla partita di spesa chiusa. 
Nel computo delle rate i mesi si calcolano tutti di trenta giorni (77). 
------------------------ 
(77) Così sostituito dall'art. 26 D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544. 
 





365. Quando per tramutamento di residenza del creditore il pagamento di una 
spesa fissa, pur rimanendo questa invariata, deve esser fatto per l'avvenire in 
altra provincia, la delegazione del tesoro chiude il proprio conto corrente e ne 
rimette una copia autentica all'altra delegazione che deve provvedere agli 
ulteriori pagamenti, senza che per questi occorra altro ruolo della competente 
amministrazione centrale. La delegazione del tesoro che chiude il conto corrente 
ne informa l'amministrazione centrale e la Corte dei conti. 
È fatta eccezione per le indennità di rappresentanza ed altre competenze 
analoghe il cui importo sia variabile a seconda della sede o dell'ufficio, per 
le quali debbono bensì chiudersi i conti nel modo suindicato, ma non possono le 
delegazioni a cui vennero spedite le copie autentiche provvedere agli ulteriori 
pagamenti senza che prima abbiano ricevuto l'occorrente ruolo di inscrizione o 
di variazione dalla competente amministrazione centrale. 
Quando vi sia un conto corrente distinto per dette indennità od assegni, la 
prima delegazione provvede alla chiusura di esso senza inviarne copia all'altra 
delegazione. 
------------------------ 
 





366. Il tramutamento degli impegni governativi in attività di servizio è 
notificato alle delegazioni del tesoro dai rispettivi capi d'ufficio o 
d'amministrazione. Tale notificazione può aver luogo anche con pubblicazione sul 
bollettino ufficiale. 
Gli altri creditori che tramutino domicilio o residenza, ne fanno direttamente 
dichiarazione alla delegazione del tesoro della provincia nella quale è 
inscritto il loro credito. 
Se la partita del credito fosse iscritta presso un agente pagatore fuori del 
capoluogo della provincia, la dichiarazione è presentata all'agente pagatore, il 
quale, in tal caso, la trasmette alla delegazione del tesoro aggiungendovi 
l'indicazione dell'ultima rata pagata ed unendovi l'estratto del conto corrente 
di cui al successivo art. 400. 
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367. L'invio della copia autentica del conto corrente, di cui è parola 
nell'articolo 365, deve farsi con elenco in due esemplari, uno dei quali viene 
restituito per ricevuta. 
La delegazione del tesoro che riceve tale copia autentica, la ritiene come base 
degli ulteriori pagamenti, e la unisce al volume del rispettivo capitolo 
assegnandole il proprio numero progressivo. 
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368. Pel pagamento di una spesa fissa è sempre necessario che la delegazione sia 
in possesso del ruolo col relativo conto corrente, cui sia stato assegnato il 
proprio numero progressivo, e dal quale risultino chiaramente le rate che sono 
dovute. Ove ciò non emerga nettamente dal conto corrente, la delegazione deve 
domandare gli opportuni schiarimenti alla amministrazione centrale se si tratti 
di ruoli originali, od all'altra delegazione che ne fece l'invio, se invece si 
tratti di copie autentiche di detti ruoli. 
I pagamenti effettuati per acconti mensili di pensione, ai sensi dell'art. 23 
del R.D. 21 novembre 1923, n. 2480, modificato dall'art. 8 del R.D. 30 dicembre 
1923, n. 2835, sono considerati provvisori e scritturati come quelli dei titoli 
di spesa collettivi pagati in parte, sino all'arrivo del ruolo di pensione 
definitiva sul quale dovranno allora essere riportati. 
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369. La decorrenza degli stipendi, sia per nuova nomina, sia per promozione, 
comincia dal giorno primo del mese successivo a quello della data del decreto di 
nomina o di promozione, salvo che in esso decreto non sia diversamente disposto. 

Per gli impiegati retribuiti ad aggio che siano destinati ad impiego con 
stipendio fisso, e viceversa, lo stipendio o l'aggio decorre rispettivamente dal 
giorno in cui sia cessato il godimento dei precedenti averi. 
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370. Gli stipendi di attività, assegni di disponibilità o di aspettativa, 
pensioni ed assegni congeneri si pagano a mensilità maturate. 
Tuttavia il pagamento dello stipendio agli impiegati in attività di servizio e 
l'assegno agli impiegati in disponibilità, che prestano la loro opera presso 
uffici governativi, può incominciare il giorno 27 del mese cui si riferisce il 
pagamento od il precedente giorno feriale qualora il 27 del mese cada in giorno 
festivo. 
Coloro i quali sono incaricati, ai sensi del successivo art. 383, della 
riscossione per conto di altri, possono riscuotere presso gli uffici pagatori 
gli stipendi e gli assegni di disponibilità, per i quali sono stati incaricati, 
il giorno feriale che precede quello stabilito col secondo comma del presente 
articolo ed iniziare nello stesso giorno i pagamenti a favore degli aventi 
diritto. 
Il pagamento delle pensioni è eseguito alle speciali scadenze per esse stabilite 
o nel giorno precedente qualora quello di scadenza sia festivo. 
Il Ministro per il tesoro può disporre che i termini previsti dal secondo e 
terzo comma del presente articolo siano anticipati di due giorni feriali e che 
il pagamento delle pensioni abbia inizio non oltre cinque giorni feriali prima 
delle scadenze per esse stabilite con l'osservanza delle modalità che saranno 
determinate con suoi decreti. 
In caso di particolari esigenze connesse con il funzionamento del servizio di 
tesoreria, il Ministro del tesoro può consentire con proprio decreto che il 
pagamento diretto dello stipendio e degli altri assegni fissi e continuativi al 
personale statale, nonché le relative operazioni di accreditamento conseguenti 
alla richiesta da parte del personale stesso delle modalità agevolative di 
riscossione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 
1984, n. 21, abbiano inizio in data anteriore di non oltre sette giorni a quella 
di cui al comma 2 (77/a). 
In nessun caso, ove l'impiegato od il pensionato venisse a morire prima del 
giorno di maturazione della rata di assegni, si promuove azione contro gli eredi 
per la restituzione all'Erario dell'importo riscosso per i giorni che 
intercorrono tra la morte dell'assegnatario e la fine del mese, o la data di 
scadenza della pensione (78). 
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(77/a) Comma aggiunto dal D.P.R. 28 febbraio 1974, n. 119 (Gazz. Uff. 4 maggio 
1974, n. 115) e poi così sostituito dall'art. 2, D.M. 26 gennaio 1994, n. 101 
(Gazz. Uff. 14 febbraio 1994, n. 36). 
(78) Così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 14 febbraio 1963, n. 406 (Gazz. Uff. 6 
aprile 1963, n. 93). 
 





371. Gli assegni vitalizi di importo non superiore a lire 300.000 (79) annue 
sono corrisposti a trimestri maturati, salvo che il titolare faccia richiesta, 
anche verbale, di riscuoterli mensilmente. 
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(79) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari 
importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte 
dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha 
assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte 
dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, entrato 
in vigore il 1° novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 
359, riportato al n. A/CXLVI. 
 





372. Gli atti di giuramento degli impiegati dello Stato, o di assunzione in 
servizio, restano presso le rispettive amministrazioni per uso delle quali sono 
fatti. 
Tali atti debbono indicarsi nel primo titolo di spesa. 
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373. Quando gli impiegati in disponibilità, in aspettativa e in posizione 
ausiliaria, i pensionati, i danneggiati politici ed in generale coloro che 
godono assegni vitalizi a carico del bilancio dello Stato o delle 
amministrazioni autonome da esso dipendenti, non si presentino personalmente per 
la riscossione delle somme dovute, il rappresentante deve esibire il certificato 
di esistenza in vita dell'avente diritto. 
Per gli impiegati in disponibilità che prestano servizio in qualche ufficio 
governativo, e per gli ufficiali dell'esercito e dell'armata pensionati, che 
fossero eventualmente chiamati a prestare servizio presso i corpi ed altri 
uffici dipendenti dai ministri della guerra e della marina, basta la nota del 
capo dell'ufficio del pagamento dell'assegno, conformemente al disposto 
dell'art. 390. 
Gli altri pensionati che prestino servizio presso uffici governativi, qualora si 
avvalgano della facoltà consentita dall'art. 383, sono esonerati dall'obbligo 
della presentazione del certificato di vita, che resta sostituito da una 
dichiarazione di prestato servizio da rilasciarsi dal capo dell'ufficio. 
Le vedove e le orfane nubili, provviste di pensione di reversibilità, nel 
rilasciare la quietanza devono firmare una dichiarazione dalla quale risulti che 
conservano lo stato vedovile o nubile. Se esse non si presentano personalmente, 
il rappresentante deve esibire un certificato di esistenza in vita con 
l'annotazione che l'avente diritto conserva lo stato vedovile o nubile. 
Per la riscossione delle pensioni di cui sia autorizzato il pagamento all'estero 
deve sempre esibirsi il certificato di vita. 
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374. I certificati di vita sono rilasciati dal sindaco o da un notaio del luogo 
dove i creditori hanno domicilio. 
Essi devono portare il suggello del municipio o del notaio e sono esenti da 
tassa di bollo ai sensi dell'art. 145 della tariffa annessa al T.U. delle leggi 
sulle tasse di bollo, 6 gennaio 1918, n. 135 (80). 
Ove il certificato di vita sia rilasciato dal sindaco di un comune diverso da 
quello in cui è fatto il pagamento deve essere legalizzato dal prefetto o dal 
sottoprefetto, salvo che sia trasmesso con lettera d'ufficio dal sindaco 
all'ufficiale pagatore. 
Per i pensionati e gli altri assegnatari che si trovino rinchiusi in 
stabilimenti di beneficenza o di sanità, i certificati di vita sono rilasciati 
dai rispettivi direttori od amministratori e muniti del visto del sindaco 
locale. 
Per quelli rinchiusi in stabilimenti di pena, ma che ciò nonostante conservino 
il diritto al godimento della pensione o dell'assegno, il certificato di vita 
viene rilasciato dal direttore dello stabilimento penale e deve contenere la 
dichiarazione che il detenuto è in attesa di giudizio oppure che la sentenza per 
la quale sta scontando la pena non lo priva del godimento della pensione o 
dell'assegno. 
Tale dichiarazione deve essere convalidata dal procuratore del Re (81). 
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(80) Ora, art. 32, tabella all. B, D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492. 
(81) Ora, procuratore della Repubblica. 
 





375. I sindaci ed i notai sono obbligati di farsi presentare dai pensionati 
dello Stato i certificati d'iscrizione, di cui sono provvisti giusta il 
successivo art. 378, e di attestare sotto la loro responsabilità sui certificati 
di vita l'adempimento delle condizioni alle quali fosse vincolato il godimento 
della pensione. 
Devono inoltre confrontare la firma che viene apposta alla loro presenza sul 
certificato di vita con quella risultante dal certificato di iscrizione affine 
di accertarsi che la prima sia conforme alla seconda. 
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376. I certificati di vita per dimoranti all'estero sono rilasciati dai Regi 
consoli, quando il creditore dimori nello stesso luogo, od altrimenti 
dall'autorità locale. 
La firma dell'autorità locale dev'essere riconosciuta dal rappresentante del 
Governo italiano e, quando il pagamento avvenga nel Regno, la firma del 
rappresentante stesso deve essere riconosciuta dal ministero degli affari esteri 
nel Regno, salvo che il certificato di vita sia trasmesso dall'autorità 
consolare per via ufficiale alla delegazione del tesoro. 
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377. Ove uno stesso creditore sia provvisto di più assegni, è sufficiente la 
presentazione di un solo certificato di vita, da allegarsi ad uno degli ordini 
di pagamento facendo per gli altri riferimento al primo. 
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378. I pensionati dello Stato sono provvisti dal ministero delle finanze di un 
certificato di iscrizione. Tali certificati sono consegnati ai titolari dai 
sindaci, ai quali le delegazioni del tesoro li fanno pervenire. 
I sindaci, prima di farne la consegna ai pensionati debbono richiedere da essi, 
o da chi legalmente li rappresenta, che appongano in loro presenza la firma 
nella pagina e sede espressamente stabilite, la quale firma deve essere 
autenticata da quella del sindaco che fa la consegna. 
Il sindaco medesimo ritira poi ricevuta del certificato consegnato e la rimette, 
per proprio discarico, alla delegazione del tesoro. 
Su richiesta dei pensionati avanzata, a seconda dei casi, alla competente 
Amministrazione od all'Ufficio provinciale del tesoro, la consegna dei libretti 
(certificati di iscrizione) può essere effettuata dai notai, previo accertamento 
delle condizioni alle quali è subordinato il godimento delle pensioni, con la 
osservanza delle formalità prescritte e sotto la propria responsabilità (82). 
Le spese connesse con detta consegna sono a totale carico dei richiedenti (82). 
Gli Uffici provinciali del tesoro, nel trasmettere ai notai designati i libretti 
(certificati di iscrizione) provvedono a darne notizia al sindaco del Comune 
interessato (82). 
Il sindaco deve fornire assicurazioni al predetto Ufficio di aver reso nota nei 
registri anagrafici del Comune della qualità di pensionato del titolare del 
libretto (certificato di iscrizione) (82). 
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(82) Comma aggiunto dal D.P.R. 27 gennaio 1962, n. 72. 
(82) Comma aggiunto dal D.P.R. 27 gennaio 1962, n. 72. 
(82) Comma aggiunto dal D.P.R. 27 gennaio 1962, n. 72. 
(82) Comma aggiunto dal D.P.R. 27 gennaio 1962, n. 72. 
 





379. I certificati d'iscrizione sono di esclusiva proprietà 
dell'amministrazione, la quale li affida in deposito ai pensionati nel solo 
scopo che essi possano facilmente essere riconosciuti pei veri creditori dai 
funzionari incaricati di ordinare ed eseguire i pagamenti. 
A tale effetto l'amministrazione ha facoltà di richiedere che il certificato di 
inscrizione sia provvisto di fotografia del titolare, munita della firma del 
sindaco e del bollo del comune. 
Sono riconosciuti per veri creditori dello Stato coloro che risultano nominati 
nei certificati di iscrizione. 
I certificati d'iscrizione non possono dai pensionati dello Stato essere ceduti, 
nè dati in pegno od in deposito a chicchessia. 
In ogni caso la cessione, il pegno od il deposito non ha alcun valore per 
l'amministrazione, la quale si riserba di procedere a norma di legge per il 
ricupero del titolo, tanto contro il pensionato quanto contro il detentore. 
La revoca della procura rilasciata da un pensionato per la riscossione degli 
assegni di spettanza, può essere effettuata anche mediante semplice lettera del 
pensionato - a firma autenticata in forma amministrativa - diretta ed inviata a 
mezzo raccomandata postale all'Ufficio provinciale del tesoro che amministra la 
relativa partita di pensione (83). 
------------------------ 
(83) Comma così sostituito dall'art. 27 D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544. 
 





380. Le rate di pensioni, di stipendi ed altri assegni fissi al personale, non 
richieste entro due anni dalla loro scadenza, sono prescritte e non si può farne 
in verun caso il pagamento. 
Le altre spese fisse incorrono nella prescrizione a termine del codice civile o 
di leggi speciali. 
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381. Le spese fisse non possono essere pagate fuori della provincia in cui 
trovasi la delegazione del tesoro che ha inscritti i conti relativi nei suoi 
registri. 
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382. Le ritenute sugli stipendi od assegni degli impiegati per provvedimenti 
disciplinari sono disposte dai ministri, o dalle altre autorità che ne abbiano 
la facoltà, con decreti da trasmettersi alle delegazioni del tesoro, dandone 
avviso contemporaneamente alla competente amministrazione centrale, per 
prenderne nota nei relativi conti correnti ed alla Corte dei conti. 
Le delegazioni del tesoro annotano i decreti ricevuti nei relativi conti 
correnti, segnano in questi a debito dei titolari l'importo delle inflitte 
penalità ed uniscono i decreti alle note nominative, sulle quali, se non fosse 
stato fatto, devono le delegazioni stesse eseguire il diffalco delle somme da 
trattenersi. 
L'importo delle anzidette ritenute viene versato all'Opera di previdenza a 
favore dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti ai 
sensi dell'art. 4 lettera c) del R.D. 26 febbraio 1920, n. 219. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
383. Oli impiegati di un medesimo ufficio, di ruolo e non di ruolo, possono, con 
la loro dichiarazione, delegare uno di essi che sia sempre un impiegato di 
ruolo, a riscuotere e a dare quietanza dei loro stipendi, assegni fissi, 
retribuzioni e compensi a carattere collettivo. 
Ove gli impiegati di un medesimo ufficio siano tutti non di ruolo la delega di 
cui al precedente comma può essere rilasciata ad uno di loro. 
Negli uffici in cui esistono incaricati di funzioni di consegnatari-cassieri, la 
delega deve essere ad essi esclusivamente rilasciata. 
Tuttavia, qualora particolari circostanze lo consiglino, i capi uffici potranno, 
con loro motivata decisione, autorizzare il rilascio della delega ad altro 
funzionario. 
La dichiarazione sottoscritta dagli impiegati ed autenticata dal capo 
dell'ufficio con la propria firma e col suggello d'ufficio è mandata all'ufficio 
ordinatore della spesa che, fattane annotazione negli appositi conti, la allega 
al corrispondente ordine o all'ordine da servire per il pagamento della prima 
rata dovuta dopo la fatta delegazione, indicandovi la persona delegata a 
riscuotere e dare quietanza. 
Negli ordini successivi è fatta menzione di quello cui fu unito l'atto di 
delega. 
In deroga a quanto disposto nei precedenti commi quinto e sesto, nel caso in cui 
gli ordini di pagamento sono emessi con il sistema meccanografico, le 
dichiarazioni di delega sono acquisite agli atti degli uffici ordinatori della 
spesa, in apposita raccolta. 
Finché dura nella persona incaricata la facoltà di riscuotere, essa sola può 
dare quietanza per tutti coloro dai quali è stata delegata. Nel caso però di 
accertata assenza od impedimento, possono i titolari riscuotere le somme per 
ciascuno di essi rispettivamente indicate nella nota. 
Analoga facoltà è accordata agli impiegati in disponibilità e in aspettativa, 
agli ufficiali in posizione ausiliaria, ai pensionati e ai danneggiati politici 
che godono assegni vitalizi, quando prestino servizio presso uffici pubblici 
(84-86). 
------------------------ 
(84-86) Articolo prima modificato dall'art. 2, D.L.C.P.S. 5 novembre 1946, n. 
541 e dal D.P.R. 27 febbraio 1955, n. 250 e poi così sostituito dal D.P.R. 4 
maggio 1966, n. 696 (Gazz. Uff. 15 settembre 1966, n. 230). Vedi anche L. 23 
ottobre 1962, n. 1575, riportata al n. A/X. 
 





384-386. Il pensionato che per qualsiasi causa più non possieda il certificato 
d'iscrizione, deve dichiarare tale fatto all'Ufficio provinciale del tesoro 
della Provincia, richiedendo il duplicato del certificato ed obbligandosi di 
tenere indenne lo Stato da qualunque danno potesse derivargli dalla consegna del 
nuovo certificato, nonché a riconsegnare il primo all'Ufficio provinciale del 
tesoro stesso, nel caso che lo rinvenisse. 
L'Ufficio provinciale del tesoro provvede a rilasciare il duplicato richiesto, 
prendendone nota sul ruolo di pensione intestato al pensionato. 
Se il certificato del quale è stato rilasciato il duplicato fosse in seguito 
presentato, dovrà venire annullato e trattenuto negli atti dell'Ufficio 
provinciale del tesoro. 
Qualora un certificato d'iscrizione sia reso inservibile per deterioramento o 
per lungo uso, la sostituzione di detto certificato con la copia dello stesso è 
demandata all'Ufficio provinciale del tesoro, che vi provvede su domanda 
dell'intestatario accompagnata dal certificato d'iscrizione da sostituire. 
Questo ultimo viene quindi annullato e trattenuto negli atti dell'Ufficio. 
Gli adempimenti attuati in base al presente articolo debbono essere, caso per 
caso, segnalati dall'Ufficio provinciale del tesoro all'Amministrazione centrale 
sul bilancio della quale grava la spesa della pensione (87). 
------------------------ 
(87) Articoli così sostituiti e fusi dall'art. 28 D.P.R. 30 giugno 1955, n. 
1544. 
 





387. (88). 
------------------------ 
(88) Abrogato dall'art. 29 D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544. 
 





Sezione II - Disposizioni pel pagamento delle spese fisse. 
388. Il pagamento delle spese fisse, autorizzato per mezzo di ruoli, giusta gli 
artt. da 357 a 368, viene disposto dalle delegazioni del tesoro nei modi 
seguenti: 
1° in base a note nominative per gli stipendi od altri assegni personali agli 
impiegati dello Stato in servizio attivo o provvisorio, o per assegni alle varie 
cariche, come quelli per spese di ufficio, di rappresentanza, di giro e simili; 
2° per i fitti di locali, mediante ordini di pagamento emessi alle prescritte 
scadenze, sotto la responsabilità del capo dell'ufficio o dell'ente locatario, 
il quale è tenuto a dare le eventuali, motivate e tempestive disposizioni per 
cessazione o variazione della spesa, con lettera raccomandata diretta 
all'ufficio provinciale del tesoro competente (89). 
3° mediante appositi ordini corredati, ove d'uopo, dai certificati di vita, per 
le pensioni o simiglianti corresponsioni vitalizie, e per gli assegni 
agl'impiegati in disponibilità od in aspettativa che non prestano servizio; 
4° mediante appositi ordini individuali o collettivi per tutte le altre spese 
fisse. 
------------------------ 
(89) Numero così sostituito dall'art. 30 D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544. 
 





389. Gli ordini di pagamento delle delegazioni del tesoro devono essere firmati 
dal capo d'ufficio o da chi fosse da lui delegato, con atto comunicato alla 
Corte dei conti, per mezzo della direzione generale del tesoro. 
Debbono inoltre essere muniti del suggello di ufficio. 
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390. Le note nominative sono compilate rispettivamente dai capi delle 
magistrature e da quelli degli altri uffizi competenti, separatamente per 
località ove deve farsene il pagamento, e debbono essere trasmesse alle 
delegazioni del tesoro in tempo prossimo alla scadenza delle rate da pagarsi. 
Le dichiarazioni di nulla osta per i fitti dei locali sono compilate dai capi 
delle amministrazioni, o degli uffici che risiedono nei locali stessi. 
Nella compilazione delle une e delle altre si osservano, in quanto siano 
applicabili, le disposizioni degli artt. da 292 a 296 e 409. 
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391. Le delegazioni del tesoro, ricevute tali note e dichiarazioni, ne accertano 
la regolarità e la concordanza coi relativi conti correnti e quando non abbiano 
osservazioni da fare emettono il corrispondente ordine di pagamento. 
Notano poi la mensualità o la rata di cui si ordina il pagamento alla parte del 
debito dei relativi conti correnti, ed appostovi il suggello di ufficio, 
trasmettono gli ordini alla sezione di tesoreria o agli agenti che devono 
estinguerli, con un elenco in doppio esemplare, di cui uno è restituito per 
ricevuta. 
Dopo che gli ordini sono stati estinti, le delegazioni prendono nota 
dell'effettuato pagamento sui rispettivi conti correnti. 
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392. Se le delegazioni del tesoro rilevino essere incorso errore materiale nelle 
note o nelle dichiarazioni, ne fanno la correzione. 
Quando le note contengono partite per le quali non esistono i relativi conti 
correnti, le delegazioni ne fanno la detrazione e limitano l'ordine di pagamento 
all'importo delle restanti partite; ed ove le dichiarazioni di nulla osta 
offrano discordanza coi relativi conti correnti, od irregolarità sostanziale, le 
rinviano a coloro che le rilasciarono per le opportune correzioni. 
Delle detrazioni e correzioni fatte, le delegazioni informano immediatamente i 
capi di ufficio che compilarono le note o le dichiarazioni. 
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393. Ogni qualvolta dopo la spedizione delle note accada, per caso imprevisto, 
di dover sospendere il pagamento di alcuna spesa in esse compresa, i capi di 
ufficio ne rendono subito informata la delegazione rispettiva per le necessarie 
disposizioni. 
Ove l'informazione della sospensione pervenga dopo effettuato il pagamento, le 
delegazioni del tesoro curano, quando ne abbiano il mezzo, o promuovono dagli 
uffici competenti, il ricupero delle somme indebitamente pagate. 
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394. Le note nominative cogli ordini di pagamento delle delegazioni del tesoro, 
e gli ordini collettivi dati dalle medesime sugli appositi moduli, quando non 
siano del tutto pagati dagli agenti pagatori residenti fuori del capoluogo di 
provincia, sono compresi nei versamenti che, essi agenti, hanno l'obbligo di 
fare nelle tesorerie per la somma realmente pagata e vengono trasmessi, giusta 
l'art. 232, alla delegazione del tesoro, la quale detrae le partite non pagate, 
prendendone nota nei relativi, conti correnti, e per esse rinvia agli stessi 
agenti altrettanti ordini individuali. 
Presso le sezioni di regia tesoreria le note e gli ordini collettivi possono 
rimanere fino alla scadenza del trimestre successivo a quello in cui furono 
emessi e non oltre la fine dell'esercizio. Scorsi tali termini sono portati nei 
rispettivi conti delle sezioni per l'importo realmente pagato. Per le quote 
tuttora dovute le delegazioni procedono come al comma precedente. 
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395. Quando le sezioni di tesoreria vengono a conoscere che alcuna nota 
nominativa non possa o non debba essere pagata per l'intiera somma, la producono 
in contabilità anche prima dei termini fissati negli articoli precedenti 
soltanto per la somma pagata, ed informano la delegazione del tesoro del motivo 
per cui non può o non deve aver luogo il totale pagamento della nota. 
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396. Alle scadenze delle rate delle pensioni, degli assegni vitalizi e degli 
assegni di aspettativa e di disponibilità, le delegazioni del tesoro emettono 
gli ordini di pagamento e, dopo averli annotati nei relativi conti correnti e 
scritturati in apposito registro, li trasmettono, con elenco in doppio 
esemplare, alle sezioni di r. tesoreria ed agli altri agenti pagatori. 
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397. A richiesta degli interessati il ministro delle finanze può consentire che 
il pagamento degli ordini di pensione, oltre che dalle sezioni di regia 
tesoreria e dagli agenti indicati dall'art. 186, venga eseguito anche dalle 
casse di altri uffici governativi che abbiano da fare versamenti in tesoreria e, 
con le opportune garanzie, anche da enti privati. 
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398. Le sezioni di regia tesoreria e gli altri uffici, enti ed agenti incaricati 
del pagamento delle pensioni e degli assegni di cui agli artt. 396 e 397, 
estinguono gli ordini, allegando a questi, quando la riscossione abbia luogo a 
mezzo di persona delegata, il certificato di vita del titolare. 
Per le pensioni e gli altri assegni esigibili dietro presentazione del 
certificato di iscrizione, gli uffici pagatori appongono su di questo, 
nell'apposita casella, il timbro a calendario con la dizione"pagato" od, in 
difetto, analoga dichiarazione col bollo di ufficio seguito dalla data e dalla 
firma. 
Effettuato il pagamento, le sezioni di r. tesoreria passano gli ordini alle 
delegazioni del tesoro per la scritturazione a credito. Gli altri uffici ed enti 
li producono, con apposito elenco, alle delegazioni medesime per le disposizioni 
di rimborso. 
Le delegazioni verificano se il pagamento è stato regolarmente eseguito dalle 
sezioni di tesoreria e dagli agenti pagatori, scritturano gli ordini di uscita, 
li annotano a discarico nel registro di prenotazione e quindi li consegnano alle 
sezioni di r. tesoreria per i rimborsi agli agenti pagatori e per la 
compilazione delle contabilità mensili. 
I titoli riconosciuti irregolari vengono respinti a coloro che li hanno pagati. 
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399. Gli altri ordini di pagamento delle delegazioni del tesoro, dati sugli 
appositi moduli, sono spediti alla sezione di tesoreria od agli agenti pagatori 
con elenco in doppio nel modo prescritto dall'art. 391. 
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400. Per le spese fisse pagabili fuori del capoluogo di provincia sulla 
presentazione di speciali documenti, le delegazioni del tesoro, anziché emettere 
gli ordini alle singole scadenze, possono, all'inizio dei pagamenti, trasmettere 
agli enti ed uffici incaricati una copia del conto corrente, quale 
autorizzazione di carattere continuativo per corrispondere le rate alle scadenze 
medesime. 
Avvenendo qualche variazione nelle spese suddette le delegazioni ne informano 
gli agenti pagatori i quali apportano sull'estratto del conto le conseguenti 
modificazioni. 
Gli estratti e le note di variazione dei medesimi sono spediti con elenco in 
doppio esemplare, uno dei quali è restituito per ricevuta. 
Venendo a cessare la partita, le delegazioni richiamano l'estratto del conto. 
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401. Gli agenti pagatori, quando sono loro presentati i documenti prescritti, ne 
accertano la regolarità, provvedono al pagamento delle somme dovute in piena 
conformità all'estratto di conto corrente si fanno dare ricevuta, osservando le 
disposizioni del successivo art. 421 e poscia annotano sull'estratto stesso 
l'effettuato pagamento. 
Per le spese pagabili sulla produzione del certificato di iscrizione, gli agenti 
pagatori osservano, inoltre, le modalità prescritte col 2° comma dell'art. 398. 
------------------------ 
 





402. Allorché gli agenti della riscossione, nell'eseguire versamenti in 
tesoreria comprendono titoli di spesa da essi estinti in conformità 
dell'articolo precedente, le delegazioni del tesoro, dopo aver riscontrato che 
la somma è dovuta e che i documenti e le quietanze sono regolari, stendono, in 
corrispondenza ai titoli prodotti, gli ordini di pagamento, li annotano sui 
conti correnti e poi li passano alla sezione di regia tesoreria, che ne rimborsa 
l'importo agli agenti pagatori. 
I titoli riconosciuti irregolari sono detratti dal versamento e restituiti 
all'agente che li ha pagati. 
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403. Agli ordini di pagamento delle delegazioni del tesoro, ed ai documenti da 
prodursi alle medesime nei casi di assenza, interdizione od inabilitazione dei 
creditori, o di costituzione di procuratore, sono applicabili le disposizioni 
degli articoli da 292 a 302 e 435. 
------------------------ 
 





404. Nel caso di morte di alcuno dei creditori di spese fisse, le delegazioni 
del tesoro si fanno esibire i documenti prescritti dagli artt. da 298 a 300, 
secondo i casi, liquidano le rate dovute e rilasciano gli ordini di pagamento, 
allegandovi il foglio di liquidazione e gli altri documenti previa descrizione 
sugli ordini stessi. 
Per quelle partite di spese fisse, come fitti, canoni, e simili, che non devono 
essere chiuse per causa di morte dell'intestatario, le delegazioni del tesoro, 
dopo aver provveduto al pagamento del rateo a favore degli eredi, promuovono 
dall'autorità competente la variazione delle partite medesime per la 
continuazione dei pagamenti agli aventi diritto. 
------------------------ 
 





405. [I capi delle delegazioni del tesoro sono responsabili personalmente 
dell'esattezza delle liquidazioni delle spese fisse e dei relativi ordini di 
pagamento, nonché della regolarità dei documenti e degli atti presentati dai 
creditori, e sono sottoposti alle disposizioni del titolo V, capo II del 
presente regolamento] (89/a). 
------------------------ 
(89/a) Abrogato dall'art. 48, D.P.R. 8 luglio 1986, n. 429, riportato alla voce 
Ministero del tesoro. 
 





406. Ove una o più rate di stipendi, pensioni od altri assegni fissi personali 
fossero state indebitamente palate ai titolari, l'amministrazione, se non abbia 
altro mezzo immediato per conseguirne il rimborso, può trattenere il pagamento 
delle rate posteriori sino alla concorrenza delle somme indebitamente pagate, 
senza bisogno di atto giudiziale o di qualsiasi altra autorizzazione. 
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Capo VI - Ordinativi diretti sulle tesorerie dello Stato. 
407. Mediante ordinativi diretti, pagabili dalla tesoreria in essi indicata, i 
ministri dispongono il pagamento delle spese di cui all'art. 63 della legge. 
Detti ordinativi vengono emessi con le condizioni e formalità prescritte per 
tutti gli altri titoli di spesa nel capo I, sezione II, del presente titolo e 
sono allibrati in appositi registri distintamente per capitoli. 
Gli ordinativi stessi, muniti del visto della Corte dei conti, sono da questa 
trasmessi alla direzione generale del tesoro, con elenco in doppio esemplare, 
uno dei quali viene ritornato per ricevuta. 
La direzione generale suddetta trasmette gli ordinativi, pure con elenco in 
doppio esemplare, al controllore capo presso la tesoreria centrale o ai capi di 
delegazione del tesoro. 
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408. Gli ordinativi sono distinti, in modo appariscente, in due specie, a 
seconda che essi importino effettivo movimento di denaro, ovvero debbano essere 
estinti: mediante commutazione in quietanza di entrata o di versamento a conto 
corrente di amministrazioni e gestioni autonome; oppure mediante semplici 
registrazioni nelle scritture. 
Gli ordinativi possono anche comprendere più somme da pagarsi ripartitamente a 
diversi creditori. 
Per le competenze al personale dello Stato essi possono riferirsi anche a più 
capitoli. 
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409. Gli ordinativi delle due specie, tanto individuali quanto collettivi, hanno 
un numero di ordine progressivo per esercizio e per capitolo di bilancio e 
devono contenere le seguenti indicazioni: 
l'esercizio a cui si riferisce la spesa; 
il numero e la denominazione del capitolo del bilancio cui va imputata la spesa; 

il cognome, nome e qualità del creditore o dei creditori e di chi per loro fosse 
legalmente autorizzato a dar quietanza; 
l'oggetto preciso della spesa; 
la somma da pagare scritta in lettere ed in numeri; 
la specificazione dei documenti giustificativi annessivi; 
la data dell'emissione; 
la tesoreria ed il luogo dove deve farsi il pagamento. 
Alle competenze, che non abbiano carattere di spesa fissa, dovute agli 
impiegati, sono estese le disposizioni di cui all'art. 383. 
------------------------ 
 





410. Gli ordinativi della seconda specie debbono portare, in più, l'indicazione 
del capitolo o gruppo di capitoli del bilancio dell'entrata e delle somme da 
imputarsi a ciascun capitolo o gruppo, ovvero del conto corrente di 
amministrazioni autonome e gestioni a favore delle quali l'importo stesso debba 
essere versato. 
Della avvenuta emissione della quietanza, o dell'eseguito versamento al conto 
corrente a seconda dei casi, si deve far menzione in calce all'ordinativo 
stesso, a cura della tesoreria che ha estinto in siffatti modi l'ordinativo e 
col visto della delegazione del tesoro o del controllore capo. 
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411. Gli ordinativi di cui all'articolo precedente, quando si riferiscono a 
somme da introitarsi in conto entrate dello Stato per le quali non sia inscritto 
corrispondente carico presso gli agenti della riscossione, possono venire 
estinti senza dar luogo ad effettiva commutazione in quietanza di tesoreria. 
A tale scopo la direzione generale del tesoro, ricevuti dalla Corte dei conti i 
detti ordinativi, ne prende nota nelle proprie scritture e li trasmette agli 
uffici centrali cui spetta di registrare le corrispondenti entrate. Detti uffici 
eseguiscono le registrazioni di loro competenza agli effetti del bilancio, 
appongono sugli ordinativi conforme dichiarazione e li restituiscono alla 
direzione generale del tesoro, la quale, mensilmente, li trasmette alla Corte 
dei conti, con apposito elenco in due esemplari, uno dei quali viene restituito 
per ricevuta. 
Le registrazioni in entrata ed in uscita debbono essere fatte con la stessa 
data. 
Analogo procedimento può essere seguito per gli ordinativi emessi per versamento 
di somme a conti correnti. 
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412. (90). 
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(90) Abrogato dall'art. 4, R.D. 17 marzo 1927, n. 550, il quale negli altri 
articoli così dispone: 
"1. Per dare notizia ai creditori della emissione degli ordini di pagamento a 
loro favore, l'ufficio emittente compila opportuno avviso da recapitarsi a mezzo 
postale, o in altro modo, all'interessato. 
Quando si tratta di ordini emessi dalle amministrazioni centrali, le ragionerie, 
la Corte dei conti e la direzione generale del tesoro verificano che detti 
avvisi vi siano annessi per essere spediti, insieme agli ordini, alle sezioni di 
tesoreria che debbono curarne l'invio ai rispettivi titolari. 
Nel caso, però, di ordini esigibili sulla tesoreria centrale, l'avviso ai 
creditori è spedito direttamente dall'ufficio emittente. 
Quando trattasi di ordinativi o buoni emessi da funzionari delegati, gli avvisi 
di cui sopra sono spediti direttamente ai titolari dai funzionari 
contemporaneamente alla trasmissione degli ordinativi o buoni alla tesoreria. 
2. Qualora, per qualsiasi causa, le sezioni di tesoreria ricevessero ordini di 
pagamento emessi dalle amministrazioni centrali, non accompagnati dall'avviso 
per i titolari, provvederanno a compilarlo a loro cura e a farne prontamente 
l'invio, segnalando in pari tempo la mancanza all'ufficio emittente. 
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli ordini di 
pagamento emessi in base a ruoli di spese fisse". 
 





413. Gli ordinativi, dopo vistati dalla Corte dei conti, non possono essere 
annullati, né variati in alcuna loro parte, se non col concorso 
dell'amministrazione che li ha emessi, della ragioneria e della Corte dei conti, 
fatta eccezione soltanto per l'indicazione del luogo dove è da farsene il 
pagamento. 
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414. Le delegazioni del tesoro prendono nota degli ordinativi ricevuti, separano 
poi gli ordinativi stessi a seconda che siano pagabili dalla sezione di 
tesoreria oppure da altri uffici fuori del capoluogo. 
I primi sono dalla delegazione consegnati direttamente alla sezione mediante 
apposito registro sul quale la sezione stessa appone la ricevuta. I secondi sono 
dalla delegazione spediti agli agenti che debbono farne il pagamento, con 
elenchi in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito per ricevuta. 
Per gli ordinativi pagabili dalla tesoreria centrale, il controllore capo prende 
nota del loro ricevimento, e li consegna al tesoriere centrale mediante registro 
analogo a quello di cui al precedente comma. 
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415. Quando un ordinativo debba essere pagato in luogo diverso da quello in esso 
indicato, la delegazione fa da sé la variazione, purché si trovi nella stessa 
provincia il luogo ove è da farsi il pagamento. 
Se l'ordinativo debba invece essere pagato in altra provincia, lo invia alla 
delegazione della provincia stessa, informandone l'amministrazione emittente, la 
quale è anche avvisata dell'arrivo dell'ordinativo dalla delegazione ricevente. 
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416. Se un ordinativo per morte del titolare o per qualsiasi altra causa non 
possa o non debba più essere pagato, viene rinviato all'ufficio che lo ha 
emesso. 
Si procede in pari modo quando si scorga che in un ordinativo sia incorso 
errore. 
All'annullamento o correzione, secondo ne sia il caso, degli ordinativi 
anzidetti si provvede in conformità al disposto con gli artt. 282 e 413 del 
presente regolamento. 
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Capo VII - Del pagamento dei titoli di spesa. 
Sezione I - Norme generali (91). 
(giurisprudenza di legittimità) 
417. Ai fini dell'attuazione dell'art. 65 della legge, il tesoriere centrale, 
l'istituto incaricato del servizio di tesoreria e gli altri agenti accertano 
che: 
1) i titoli di spesa contengano le indicazioni prescritte dagli artt. 327 e 409 
del presente regolamento; 
2) le firme dei funzionari ordinatori e di quelli degli organi di riscontro 
siano conformi alle firme autografe comunicate ai predetti ufficiali pagatori; 
3) i titoli di spesa siano compilati a mano o a macchina secondo le prescrizioni 
vigenti; 
4) la trasmissione dei titoli stessi sia avvenuta nei modi prescritti dal 
presente regolamento (91/a). 
Per gli assegni, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria è dispensato da 
qualsiasi indagine per l'accertamento dell'idoneità dei funzionari ordinatori e 
dell'autenticità delle loro firme e di quelle di controllo, quando queste non 
siano state ad esso comunicate. 
------------------------ 
(91) Vedi anche D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71, riportato al n. IX, e L. 23 
ottobre 1962, n. 1575, riportata al n. X. 
Vedi anche la nota all'epigrafe del cap. IV del Titolo V del presente 
Regolamento. 
(91/a) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656 (Gazz. 
Uff. 21 settembre 1976, n. 251). 
 





418. Il tesoriere centrale, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria e 
gli altri agenti, confrontati i titoli di spesa ricevuti con gli elenchi di 
invio e compiuti gli accertamenti di cui al precedente art. 417, qualora non 
abbiano nulla da osservare, provvedono al pagamento dei titoli di spesa a favore 
delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare. 
Nel caso invece, che dagli accertamenti eseguiti risultino irregolarità relative 
alle prescrizioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente articolo, gli 
ufficiali pagatori devono rifiutare il pagamento dei titoli di spesa e 
restituire gli stessi all'ufficio mittente. 
Qualsiasi violazione agli obblighi previsti dal presente e dal precedente 
articolo comporta il risarcimento all'erario delle somme irregolarmente pagate 
(91/b). 
------------------------ 
(91/b) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656 
(Gazz. Uff. 21 settembre 1976, n. 251). 
 





419. Quando i tesorieri ed agenti paghino un titolo di spesa la cui somma in 
tutte lettere non corrisponda con quella in cifre, non hanno diritto d'essere 
discaricati che della somma minore e sono responsabili della differenza tra 
questa e la maggiore che abbiano pagata. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
420. Gli ufficiali pagatori debbono pagare i titoli di spesa ai creditori che si 
presentino in persona o a chi sia nominativamente indicato nei titoli stessi e 
siano da loro conosciuti. 
Gli intestatari non conosciuti devono provare l'identità della loro persona, 
mediante attestazione di chi sia noto all'ufficio pagatore. 
Quando questi non avesse modo di accertare la identità dell'intestatario, se 
egli è un pubblico funzionario, può richiedere la legalizzazione della firma 
dalla autorità locale, e se è un privato può esigere che la firma sia 
autenticata da un notaio. 
Il pagamento di somme non superiori a lire due milioni e quattrocentomila (91/c) 
può essere effettuato, in deroga alle norme di cui ai precedenti commi del 
presente articolo, anche su esibizione di uno dei seguenti documenti di identità 
personale: 
1) passaporto; 
2) tessera personale di riconoscimento di cui all'art. 1 del D.P.R. 28 luglio 
1967, n. 851, rilasciata da amministrazioni statali ai propri dipendenti, civili 
e militari, in attività di servizio ed in quiescenza nonché ai loro familiari; 
3) libretto per licenza di porto d'armi; 
4) tessera postale di riconoscimento; 
5) patente di abilitazione per la guida di autoveicoli o motoveicoli; 
6) carta d'identità (91/d). 
Ai soli fini dell'identificazione personale dei creditori da parte degli 
ufficiali pagatori, i documenti indicati nel presente articolo hanno la validità 
di cinque anni o quella eventualmente maggiore stabilita per i documenti stessi 
(92). 
------------------------ 
(91/c) Limite elevato a 10 milioni dall'art. 2, L. 7 agosto 1985, n. 428, 
riportata alla voce Ministero del Tesoro. Vedi, anche, l'art. 20, terzo comma, 
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, entrato in vigore il 
1°novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359, riportato al 
n. A/CXLVI. 
(91/d) Comma così sostituito prima dal D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1563 (Gazz. 
Uff. 2 febbraio 1966, n. 28), e poi dall'art. 3, D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904 
(Gazz. Uff. 13 gennaio 1977, n. 11). 
(92) Così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71, riportato al n. 
A/IX. 
 





421. I creditori devono, alla presenza di chi paga, stendere la quietanza sui 
titoli di spesa nella apposita sede, apponendovi il proprio nome e cognome. 
Se coloro che debbono dar quietanza non possono o non sanno scrivere, la 
quietanza medesima può ris0ultare da un segno di croce fatto alla presenza 
dell'ufficiale pagatore e di due testimoni da lui conosciuti e che 
sottoscrivono. 
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422. Gli ufficiali pagatori possono accettare, sotto la loro personale 
responsabilità, quietanze o ricevute stese su foglio a parte, in cui sia 
espressa in tutte lettere la somma stessa, la causa del pagamento, e, 
occorrendo, la mensualità o rata cui si riferisce. 
Se i creditori non sanno o non possono scrivere, appongono sulla quietanza in 
foglio a parte un segno di croce, come è detto nell'articolo precedente. 
Appiedi di ciascuna delle quietanze in foglio a parte gli ufficiali pagatori 
notano la data del pagamento e poscia le uniscono ai titoli pagati facendone su 
di essi menzione. 
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423. All'atto del pagamento gli ufficiali pagatori devono apporre sui titoli di 
spesa il timbro a calendario con la dizione "pagato" od in difetto, il bollo di 
ufficio seguito dalla data e dalla firma. 
La tesoreria centrale e le sezioni della tesoreria provinciale annullano, 
inoltre, i titoli pagati, compresi quelli ricevuti in versamento dagli agenti 
pagatori, mediante perforazione. 
------------------------ 
 





424. I presentatori delle quietanze o ricevute di cui al precedente art. 422 
devono essere conosciuti dagli ufficiali pagatori, ed apporre su di esse la loro 
firma, supplendo, quando non possano o non sappiano scrivere, col segno di croce 
alla presenza di due testimoni conosciuti che sottoscrivono. 
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425. Quelli tra i creditori di una somma indivisa, che danno quietanza in foglio 
a parte, devono adoperare la seguente formula: 
Vale come quietanza per la parte che mi spetta sulla somma di lire... dovuta 
per... ecc. 
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426. Non si possono accettare quietanze sotto riserva o condizione. 
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427. Se la quietanza per un titolo di spesa emesso in favore di una ditta 
commerciale è fatta nel modo accettato in commercio, ma non conforme 
all'intestazione del titolo di spesa gli ufficiali pagatori devono richiedere 
una attestazione della Camera di commercio, od una circolare della ditta 
autenticata dalla Camera stessa, ed unirla al titolo pagato. 
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428. Quando un titolo di spesa sia stato emesso a favore del titolare di una 
carica, non nominativamente indicato, giusta l'art. 293, esse deve, nel dare la 
quietanza, scrivere, oltre al nome e cognome, anche la qualità ufficiale che gli 
dà diritto a riscuotere la somma. 
Nel caso di assenza o di impedimento del titolare, può essere accettata la 
quietanza di chi lo rappresenti ufficialmente per ragion di grado, purché su di 
essa dichiari di riscuotere pel titolare assente od impedito, ed aggiunga alla 
sottoscrizione la propria qualità. 
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429. Qualora una persona sola sia delegata a riscuotere gli stipendi, assegni, 
ed altre competenze degli impiegati addetti ad un medesimo ufficio, giusta gli 
articoli 383 e 409, ultimo comma, essa deve dare quietanza sul titolo di spesa 
ed indicare in tutte lettere la somma effettivamente riscossa. 
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430. Quando i titoli di spesa siano da convertire in quietanze d'entrata od in 
vaglia del tesoro, non occorre la quietanza dei titolari, ma basta che sui 
titoli stessi sia annotata la data ed il numero delle quietanze o dei vaglia, e 
che tale annotazione sia autenticata col timbro d'ufficio e colla firma del 
tesoriere e del controllore capo per la tesoreria centrale, e del capo della 
sezione di tesoreria e del capo della delegazione del tesoro per le sezioni di 
tesoreria. 
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431. Per i titoli di spesa che comprendono ritenute, le quietanze dei creditori 
sono date per la somma netta effettivamente pagata. 
Se le somme delle ritenute sono da introitarsi come entrate dello Stato, vengono 
osservate le disposizioni del Capo XIV di questo Titolo VII. 
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432. Per le spese dello Stato il cui pagamento deve constare da quietanza dei 
creditori o dei loro rappresentanti data per atto pubblico, i ministri o i loro 
delegati debbono stipulare il relativo atto senza intervento degli ufficiali 
pagatori, e dare in pagamento come equivalenti a danaro gli ordini emessi, 
facendovi, ove non si tratti di assegni, annotazioni della quietanza data con 
l'atto stipulato ed indicando la persona che rilasciò la quietanza stessa, ed 
alla quale perciò sono da pagarsi gli ordini medesimi. 
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433. Sino a che i titoli di spesa collettivi restano presso le tesorerie, le 
somme pagate in acconto non devono figurare come danaro in cassa, ma essere 
invece allibrate nei registri delle tesorerie stesse e computate nei loro conti 
sotto il titolo: pagamenti in conto titoli collettivi. 
I titoli di spesa sono portati a discarico dei tesorieri per la somma 
effettivamente pagata allora soltanto che siano stati del tutto estinti, o che 
sia trascorso il termine fissato pel loro pagamento, o che sia noto non essere 
più dovute o non potersi più pagare le quote insolute. 
In tali casi i titoli predetti sono definitivamente compresi nei conti dei 
tesorieri, e gli importi relativi sono diffalcati dal conto dei collettivi. 
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434. Gli ufficiali pagatori sono responsabili della regolarità delle quietanze 
dei titoli di spesa da essi pagati. 
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435. I titoli di spesa pagati nei modi stabiliti dal presente regolamento 
producono effetto definitivo, tanto nei conti delle tesorerie quanto in quelli 
delle amministrazioni dello Stato, ancorché dopo il pagamento sia riconosciuto 
che con essi furono pagate somme indebite o maggiori delle dovute. 
Le amministrazioni competenti curano il ricupero di tali somme ed il loro 
versamento nelle tesorerie. 
Nelle quietanze e nei conti relativi, sono riferite le indicazioni principali 
del titolo di spesa col quale ebbe luogo l'indebito pagamento, ed è indicato se 
la somma ricuperata e versata sia a conto od a saldo. 
Se i titoli di spesa contengono errori a pregiudizio dei creditori si provvede 
colla emissione di altri titoli al pagamento delle somme ancora dovute. 
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Sezione II - Norme speciali per gli assegni. 
436. Il pagamento degli assegni si effettua a vista agli sportelli dello 
stabilimento dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria sul quale gli 
assegni sono stati tratti, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai 
precedenti artt. 417, 420, 421, 423, 426, 428, 432, 434 e 435. Lo stabilimento 
può rifiutare il pagamento dell'assegno se non sia in possesso del tallone 
corrispondente. 
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437. Gli agenti della riscossione a cui favore siano stati girati assegni, 
comprendono gli assegni stessi, debitamente da loro quietanzati e muniti della 
indicazione "pagato" firmata dall'agente, nei versamenti che essi devono 
eseguire presso le sezioni di regia tesoreria, analogamente a quanto è 
prescritto per gli altri titoli di spesa dall'art. 235 del presente regolamento. 

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438. Le sezioni di tesoreria curano l'incasso degli assegni di cui all'articolo 
precedente presso lo stabilimento dell'istituto esistente nel capoluogo o per 
mezzo di esso se gli assegni sono tratti su altro stabilimento della provincia e 
provvedono, poi, al rilascio delle quietanze a favore degli agenti che hanno 
eseguito il versamento. 
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439. Gli assegni pagati sono dagli stabilimenti trasmessi giornalmente, insieme 
con i relativi talloni, alla delegazione del tesoro della rispettiva provincia, 
descritti in separate distinte a seconda che trattisi di assegni emessi 
dall'amministrazione centrale o da funzionari delegati. 
Tali distinte, da compilarsi in tre esemplari, debbono contenere l'indicazione 
del numero ordinale dell'assegno, del ministero, amministrazione od ufficio 
emittente e dell'ammontare. 
La delegazione, fatti i debiti riscontri, con gli elenchi a suo tempo 
pervenutile a norma degli articoli 315 e 344 riscontra la regolarità dei 
pagamenti ed eseguito il discarico sugli elenchi stessi, trattiene uno degli 
esemplari delle distinte pervenutele dagli stabilimenti e trasmette gli assegni 
pagati alla coesistente sezione di tesoreria insieme alle altre due copie delle 
distinte munite del proprio visto e della autorizzazione di rimborso. 
La sezione di tesoreria provvede a rimborsare gli stabilimenti in base ai 
risultati di dette distinte, trasmettendone, in pari tempo, una copia agli 
stabilimenti stessi. 
Gli assegni così rimborsati vengono, dalla sezione di tesoreria, annullati e 
perforati giusta il disposto degli artt. 322 e 423, portati in uscita e compresi 
poi nelle proprie contabilità. 
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Capo VIII - Dei limiti per l'emissione e per il pagamento dei titoli di spesa. 
Sezione I - Ordinativi diretti. 
440. (93). 
------------------------ 
(93) L'art. 2, D.P.R. 21 ottobre 1989, n. 402 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1989, n. 
296), ha così disposto: 
"Art. 2. 1. Gli articoli 440, 441 e 442 del regolamento per l'amministrazione 
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827, sono abrogati. Si intendono di conseguenza abrogati i 
riferimenti normativi contenuti negli articoli 446 e 448 dello stesso decreto". 
 





441. (93). 
------------------------ 
(93) L'art. 2, D.P.R. 21 ottobre 1989, n. 402 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1989, n. 
296), ha così disposto: 
"Art. 2. 1. Gli articoli 440, 441 e 442 del regolamento per l'amministrazione 
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827, sono abrogati. Si intendono di conseguenza abrogati i 
riferimenti normativi contenuti negli articoli 446 e 448 dello stesso decreto". 
 





442. (93). 
------------------------ 
(93) L'art. 2, D.P.R. 21 ottobre 1989, n. 402 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1989, n. 
296), ha così disposto: 
"Art. 2. 1. Gli articoli 440, 441 e 442 del regolamento per l'amministrazione 
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827, sono abrogati. Si intendono di conseguenza abrogati i 
riferimenti normativi contenuti negli articoli 446 e 448 dello stesso decreto". 
 





443. 1. Gli ordinativi diretti individuali inestinti e quelli collettivi rimasti 
interamente o parzialmente insoluti alla chiusura dell'esercizio, emessi sulla 
competenza dell'esercizio finanziario scaduto col 31 dicembre, possono essere 
pagati anche nel corso dell'esercizio successivo, purché ne sia variata 
l'imputazione dalla competenza al conto dei residui a mente dell'art. 276 del 
presente regolamento. 
2. Egualmente gli ordinativi diretti individuali e collettivi emessi 
nell'esercizio in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti, possono 
essere trasportati all'esercizio successivo, variandosene l'imputazione, ad 
eccezione di quelli il cui credito sia prescritto o le relative somme perenti 
agli effetti amministrativi ai sensi dell'art. 36 della legge 18 novembre 1923, 
n. 2440. 
3. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale dello Stato e la 
tesoreria centrale dello Stato, per il tramite del controllore capo, elaborano 
entro il 20 gennaio una raccolta di dati informatici contenente gli estremi 
identificativi degli ordinativi di cui ai commi 1 e 2. 
4. Ove sia noto che di taluno degli ordinativi individuali, o di quota di quelli 
collettivi non debba effettuarsi il pagamento, gli ordinativi stessi non vengono 
compresi nella raccolta, ma sono restituiti alle ragionerie competenti che ne 
promuovono l'annullamento o la rinnovazione per la parte dovuta (94). 
------------------------ 
(94) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 21 ottobre 1989, n. 402 (Gazz. Uff. 20 
dicembre 1989, n. 296). 
 





444. 1. La raccolta di cui al comma 3 dell'art. 443 è inviata con nota di 
accompagnamento, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato 
che, dopo aver effettuato il riscontro con i propri dati, previa convalida delle 
ragionerie competenti, stralcia gli ordinativi da trasportare dalle scritture 
dell'esercizio scaduto, li inserisce in quelle del nuovo esercizio ed integra la 
raccolta stessa con gli estremi dell'imputazione al conto dei residui 
dell'esercizio in corso. 
2. Effettuate le operazioni di cui al comma 1, il sistema informativo della 
Ragioneria generale dello Stato trasmette la raccolta recante l'indicazione 
della nuova imputazione al sistema informativo della Corte dei conti. 
3. La Corte, riconosciuta nell'ambito delle proprie competenze l'esattezza della 
nuova imputazione, sulla base anche dei dati in suo possesso elimina dalle 
scritture informatiche gli ordinativi indicati nella raccolta, li trasporta in 
quelle dell'esercizio in corso e rinvia la raccolta stessa al sistema 
informativo della Ragioneria generale dello Stato che la restituisce, con nota 
di accompagnamento, all'istituto incaricato del servizio di tesoreria 
provinciale dello Stato e al controllore capo della tesoreria centrale dello 
Stato. 
4. Sulla base delle informazioni contenute nella raccolta, le sezioni di 
tesoreria ed il controllore centrale provvedono ad indicare la nuova imputazione 
su ciascun ordinativo esistente presso la tesoreria e sugli altri che man mano 
vengono presentati dagli agenti pagatori (94). 
------------------------ 
(94) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 21 ottobre 1989, n. 402 (Gazz. Uff. 20 
dicembre 1989, n. 296). 
 





445. 1. Dal 1° gennaio e fino a che le sezioni di tesoreria provinciale dello 
Stato e la tesoreria centrale dello Stato non abbiano ricevuto la nuova 
imputazione, i titoli di spesa inestinti al 31 dicembre precedente possono 
essere pagati dai tesorieri ed inseriti nelle scritture del conto sospeso dagli 
ordinativi collettivi (94). 
------------------------ 
(94) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 21 ottobre 1989, n. 402 (Gazz. Uff. 20 
dicembre 1989, n. 296). 
 





446. 1. Gli ordinativi diretti individuali inestinti e quelli collettivi rimasti 
parzialmente o interamente insoluti al 31 dicembre dell'esercizio successivo a 
quello di emissione, tanto presso i tesorieri quanto presso gli altri agenti 
pagatori, non debbono essere piú pagati ma restituiti entro il giorno 5 del 
seguente mese di gennaio alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e 
quelli della tesoreria centrale alla Direzione generale del tesoro. 
2. Le sezioni di tesoreria provinciale e la Direzione generale suddetta, fatte 
le occorrenti annotazioni nelle loro scritture, trasmettono i titoli inestinti, 
descritti in elenco, alla ragioneria competente che ne procura l'annullamento 
nei modi stabiliti dal presente regolamento, salvo il diritto dei creditori di 
chiederne la rinnovazione, se ed in quanto tale diritto non sia prescritto, 
secondo le disposizioni del codice civile o di leggi speciali e salvo il 
disposto dell'art. 36 della legge. 
3. La Corte dei conti, ricevute le contabilità dei pagamenti e fatte le proprie 
registrazioni, trasmette i titoli di spesa non interamente estinti alle 
ragionerie competenti, le quali provvedono alla loro riduzione e li rinviano 
alla Corte dei conti per gli effetti definitivi a favore dei tesorieri (95). 
------------------------ 
(95) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 21 ottobre 1989, n. 402 (Gazz. Uff. 20 
dicembre 1989, n. 296). 
 





447. Negli ultimi dieci giorni di giugno, approvato che sia lo stato di 
previsione della spesa pel nuovo esercizio, le amministrazioni centrali possono 
emettere ordinativi diretti, con imputazione all'esercizio medesimo: essi, però, 
non potranno essere pagati che dal 1° luglio successivo. 
------------------------ 
 





Sezione II - Assegni ed ordini di accreditamento emessi dalle amministrazioni 
centrali, assegni emessi da funzionari delegati. 
448. 1. Gli ordini di accreditamento concernenti spese in conto capitale, emessi 
sia in conto competenza dell'esercizio finanziario scaduto al 31 dicembre, sia 
in conto residui, possono essere trasportati, interamente o per la parte 
inestinta, all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato 
purché ne sia variata l'imputazione. La richiesta dovrà pervenire alla 
competente tesoreria entro il 10 gennaio. 
2. Dopo tale data, le tesorerie restituiranno alle rispettive amministrazioni, 
per il tramite delle competenti ragionerie, gli ordini di accreditamento per i 
quali non è stato richiesto il trasporto. 
3. A detti titoli sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 443, 
comma 3, 444 e 445. 
4. Al funzionario delegato dovrà pervenire, da parte della tesoreria, un elenco 
degli ordini di accreditamento trasportati con gli estremi della nuova 
imputazione. 
5. Gli ordini di accreditamento non piú trasportabili, seguono la procedura di 
riduzione di cui all'art. 330. 
6. La disposizione di cui al comma 1, non si applica agli ordini di 
accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, 
della legge, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio (95). 
------------------------ 
(95) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 21 ottobre 1989, n. 402 (Gazz. Uff. 20 
dicembre 1989, n. 296). 
 





449. I funzionari delegati cessano col 30 giugno di emettere assegni sulle 
aperture di credito loro concesse durante l'esercizio. 
------------------------ 
 





Sezione III - Ordini di spese fisse. 
450. Al 30 giugno di ogni anno le sezioni di tesoreria allibrano nei registri e 
comprendono definitivamente nei loro conti, per le somme realmente pagate, le 
note nominative e gli ordini collettivi, emessi durante l'anno e pagati soltanto 
in parte. 
Le delegazioni del tesoro operano la riduzione di tali note ed ordini, regolano 
in conformità le proprie scritture, e per le quote dovute e non pagate 
rilasciano nuovi ordini individuali con imputazione al conto dei residui, quando 
i creditori richiedano il pagamento del loro credito, e questo non sia 
prescritto o perento agli effetti amministrativi (95/a). 
------------------------ 
(95/a) Per la durata dell'esercizio finanziario vedi l'art. 1, L. 5 agosto 1978, 
n. 468, riportata al n. A/XXX. 
 





451. Le note nominative e gli ordini tanto collettivi quanto individuali, emessi 
durante l'anno finanziario e rimasti interamente da pagare al 30 giugno, 
continuano a rimanere presso la delegazione del tesoro e gli agenti pagatori, e 
possono essere pagati per tutto l'esercizio successivo, purché ne sia variata 
l'imputazione dalla competenza al conto dei residui a mente dell'art. 443. 
Scorso tale termine, non possono più essere pagati e devono essere restituiti 
entro il 5 di luglio alle delegazioni del tesoro per l'annullamento, salvo il 
diritto ai creditori di chiederne la rinnovazione, se ed in quanto tale diritto 
non sia prescritto secondo le disposizioni del Codice civile o di leggi 
speciali, e salvo il disposto dell'art. 36 della legge. 
La nuova imputazione al conto dei residui viene operata dalle delegazioni del 
tesoro la sera del 30 giugno o la mattina del 1° luglio, nelle note ed ordini 
anzidetti che trovansi presso le sezioni di tesoreria provinciale, e viene 
eseguita sui titoli pagati dagli agenti fuori del capoluogo di provincia 
all'atto in cui questi li presentano con la loro fattura di versamento (95/a). 
------------------------ 
(95/a) Per la durata dell'esercizio finanziario vedi l'art. 1, L. 5 agosto 1978, 
n. 468, riportata al n. A/XXX. 
 





452. L'accertamento delle rate di spese fisse e delle pensioni rimaste insolute 
alla fine di ciascun esercizio finanziario viene fatto a cura delle ragionerie 
delle amministrazioni centrali, le quali espongono nel rendiconto consuntivo la 
differenza tra l'importo degli impegni, risultanti dalle scritture delle 
ragionerie stesse, e l'ammontare dei pagamenti eseguiti dalle tesorerie. 
All'uopo le ragionerie medesime inviano alla Corte dei conti non più tardi del 
10 luglio di ogni anno, la situazione degli impegni al 30 giugno dell'esercizio 
finanziario scaduto, distintamente per ciascun capitolo del bilancio. 
Entro la data suddetta, le delegazioni del tesoro inviano alla Corte stessa gli 
elenchi in unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio, delle 
rate o quote cadute in perenzione od in prescrizione distinguendole secondo 
l'esercizio finanziario cui si riferiscono. Detti elenchi sono riassunti in un 
prospetto nel quale vengono indicati con numero e denominazione i singoli 
capitoli del bilancio e notato per ciascuno di essi l'importo complessivo delle 
somme prescritte o perente. 
La Corte dei conti, dopo i necessari riscontri, trattiene gli elenchi e 
trasmette i prospetti riassuntivi alle ragionerie delle amministrazioni centrali 
che ne comprendono i risultati fra le economie nel rendiconto consuntivo. 
Per le rate di spese fisse scadute e non pagate alla fine dell'esercizio 
finanziario, ne sia o no stato ordinato il pagamento nell'esercizio precedente, 
le delegazioni del tesoro, in seguito a domanda dei creditori e quando il 
diritto di questi ultimi non sia prescritto o perento, ne ordinano il pagamento 
con imputazione della spesa al nuovo esercizio finanziario nel conto speciale 
dei residui dell'anno precedente (96). 
------------------------ 
(96) Per la durata dell'esercizio finanziario vedi l'art. 1, L. 5 agosto 1978, 
n. 468, riportata al n. A/XXX. 
 





453. Verificatasi la prescrizione delle rate di spese fisse, si chiude la 
partita ed alla sua riattivazione provvede la competente amministrazione 
centrale su domanda dell'interessato. 
------------------------ 
 





Capo IX - Delle spese di giustizia penale e civile. 
(giurisprudenza di legittimità) 
454. [Le spese di giustizia da anticiparsi dall'erario dello Stato a norma delle 
disposizioni vigenti nei procedimenti penali e civili e le spese relative alle 
inchieste amministrative per gli infortuni degli operai sul lavoro e degli 
infortuni agricoli, sono pagate dai procuratori del registro coi fondi della 
riscossione, dietro ordini o decreti spediti dalle autorità giudiziarie civili o 
militari, sulle note delle spese conformi alle tariffe in vigore e secondo il 
disposto delle leggi. Tali ordini o decreti devono indicare l'importo lordo le 
ritenute e la somma netta da corrispondersi al creditore. 
Quando nel comune capoluogo di mandamento non vi sia ufficio del registro, le 
spese di giustizia anzidette possono essere pagate dall'ufficio postale. 
Però le spese relative a procedimenti per contravvenzioni alle leggi sulle 
dogane e sulle imposte indirette sono pagate coi fondi della riscossione dagli 
agenti di dette amministrazioni. 
Al pagamento delle analoghe spese riflettenti l'amministrazione dei monopoli 
industriali provvedono i magazzinieri di vendita mediante fondi della 
riscossione ed in mancanza coi fondi loro provvisti con aperture di credito] 
(96/a). 
------------------------ 
(96/a) Articolo abrogato dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e 
dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza 
indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. 
 





455. [I funzionari giudiziari sono responsabili dei pagamenti da essi ordinati, 
e sono tenuti al risarcimento del danno che l'erario venisse a soffrire per gli 
errori o le irregolarità delle loro disposizioni] (96/b). 
------------------------ 
(96/b) Articolo abrogato dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e 
dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza 
indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. 
 





456. [La responsabilità degli uffici postali, riguardo ai pagamenti per spese di 
giustizia da essi eseguiti a mente dell'art. 454 del presente regolamento, sorge 
nel caso che essi manchino agli obblighi loro imposti dall'art. 94 del 
regolamento approvato col R.D. 10 dicembre 1882, numero 1103] (96/c). 
------------------------ 
(96/c) Articolo abrogato dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e 
dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza 
indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. 
 





457. [I procuratori del registro, i contabili delle dogane ed i magazzinieri di 
vendita, esaminano gli ordini e le note delle spese di giustizia col riscontro 
delle relative tariffe, e quando nulla abbiano da osservare, ne fanno il 
pagamento contro quietanza dei creditori data nel modo prescritto dall'art. 421 
apponendovi la loro firma nel modo indicato all'art. 423. 
Ove rilevino irregolarità negli ordini, o errori di applicazione della tariffa, 
sospendono il pagamento e rinviano gli ordini colle loro osservazioni ai 
funzionari giudiziari che li hanno spediti. 
Se questi persistono nell'ordine emanato i suddetti agenti eseguiscono il 
pagamento e ne riferiscono all'amministrazione da cui dipendono, la quale, ove 
riconosca sussistenti gli errori o le irregolarità rilevate dagli agenti stessi, 
provvede a termini degli articoli 147 e 165 del D.L. 23 dicembre 1865, n. 2701] 
(96/d). 
------------------------ 
(96/d) Articolo abrogato dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e 
dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza 
indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. 
 





458. [I procuratori del registro, i contabili delle dogane ed i magazzinieri di 
vendita sono solidalmente responsabili con i funzionari giudiziari, quando 
abbiano omesso di adempiere le prescrizioni e gli obblighi loro imposti dal 
presente regolamento generale, o dalle discipline e dai regolamenti speciali 
sopra questa materia] (96/e). 
------------------------ 
(96/e) Articolo abrogato dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e 
dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza 
indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. 
 





459. [Appena eseguito il pagamento, i procuratori del registro, i contabili 
delle dogane ed i magazzinieri di vendita ne prendono nota in apposito registro 
descrivendovi uno per uno i documenti ricevuti. 
Gli ordini pagati e corredati dei rispettivi documenti sono descritti in una 
nota in doppio esemplare, distinta per ogni capitolo del bilancio a cui si 
riferisce la spesa per competenza e per residui. 
Un esemplare della nota viene redatto con tutte le indicazioni atte ad 
identificare il pagamento eseguito. Nell'altro esemplare, invece, la descrizione 
degli ordini può essere sommaria. 
Gli uffici postali debbono rimettere gli ordini pagati e documentati alla 
rispettiva direzione compartimentale, la quale provvede come ai precedenti 
commi. 
compartimentali delle poste trasmettono alle intendenze le note suindicate coi 
relativi ordini entro il giorno dieci del mese successivo a quello in cui gli 
ordini furono estinti] (96/f). 
------------------------ 
(96/f) Articolo abrogato dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e 
dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza 
indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. 
 





460. [Le intendenze di finanza confrontano la nota con gli ordini e con le 
cedole di citazione, accertano la regolare applicazione delle disposizioni delle 
leggi e delle tariffe ed ove rilevino irregolarità nei pagamenti eliminano le 
corrispondenti partite dalla nota medesima, quindi le registrano in apposito 
libro dandovi un numero progressivo; appongono sopra il secondo esemplare 
l'ordine di rimborso e lo restituiscono ai contabili o alle direzioni postali. 
L'ordine di rimborso è compreso nella fattura del più prossimo versamento da 
farsi per la riscossione di entrate delle rispettive amministrazioni. 
Il primo esemplare della nota, con i relativi ordini e documenti, è trattenuto 
dalle intendenze] (96/g). 
------------------------ 
(96/g) Articolo abrogato dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e 
dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza 
indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. 
 





461. [Le sezioni della tesoreria provinciale accettano in versamento come 
qualunque altro titolo regolare di spesa le note con l'ordine di rimborso di cui 
all'articolo precedente, rilasciano le quietanze e registrano in uscita 
definitiva a proprio credito il corrispondente ammontare] (96/h). 
------------------------ 
(96/h) Articolo abrogato dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e 
dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza 
indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. 
 





462. [Le intendenze di finanza riassumono in prospetti mensili, distintamente 
per ciascun agente ed in relazione a ciascun capitolo del bilancio, per 
competenza e residui, le note di cui all'art. 459 ammesse a rimborso in ciascun 
mese ed entro i primi venticinque giorni del mese successivo trasmettono alle 
locali ragionerie provinciali dello Stato, in unico esemplare, i prospetti 
medesimi, corredati delle note e dei documenti giustificativi delle spese. 
Le predette ragionerie eseguono i riscontri di propria competenza, richiedono la 
correzione degli errori rilevati e trasmettono, quindi, i prospetti, le note ed 
i documenti annessi alla Corte dei conti per la revisione definitiva (97)] 
(97/a). 
------------------------ 
(97) Così sostituito dall'articolo unico D.P.R. 13 dicembre 1965, n. 1684 (Gazz. 
Uff. 18 marzo 1966, n. 69). 
(97/a) Articolo abrogato dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e 
dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza 
indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
463. [La Corte dei conti procede, anche saltuariamente alla verificazione e 
revisione dei suaccennati prospetti mensili ed ove abbia da fare osservazioni, 
le comunica alla ragioneria. Avute le risposte e gli schiarimenti delibera 
definitivamente] (97/b). 
------------------------ 
(97/b) Articolo abrogato dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e 
dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza 
indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. 
 





Capo X - Delle spese per vincite al lotto (98). 
464. Le vincite al lotto sono pagate o dai ricevitori presso i banchi del lotto 
con i fondi della riscossione, sulla presentazione dei biglietti vincenti; 
oppure dalle sezioni della tesoreria provinciale sovra ordini spediti dalle 
intendenze di finanza sedi dei compartimenti del lotto. 
I pagamenti per mezzo dei ricevitori, il modo di renderne conto ed il 
procedimento pel rimborso, mediante ordini convertibili in quietanze di entrata, 
sono disciplinati dal regolamento speciale per codesto servizio in tutto ciò che 
non e prescritto dalle disposizioni del presente regolamento. 
------------------------ 
(98) Vedi ora R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, regolante il pagamento delle 
vincite al lotto, alla voce Lotto e lotterie. 
 





465. Gli ordini di pagamento delle intendenze di finanza, sedi dei compartimenti 
del lotto, possono essere emessi a favore dei ricevitori per l'importo dei 
biglietti vincenti da essi prodotti, oppure a favore direttamente dei giuocatori 
pei biglietti da loro stessi presentati alle intendenze medesime. 
Gli ordini devono essere corredati dei biglietti relativi forniti dal 
visto-buono per la somma da pagarsi, firmato dal prefetto, dal sindaco e 
dall'intendente di finanza. A quelli in favore dei ricevitori dev'essere inoltre 
unito uno degli originali della ricevuta dai medesimi rilasciata in doppio 
all'atto del ricevimento dei biglietti vincenti, nel solo caso però in cui siano 
da pagarsi vincite per un importo eccedente la cauzione dei ricevitori. 
------------------------ 
 





466. Siffatti ordini, col corredo preaccennato, sono trasmessi alle delegazioni 
del tesoro descritti in elenco in due esemplari, di cui uno è restituito per 
ricevuta. 
Contemporaneamente il prefetto del luogo di residenza della intendenza di 
finanza, sede del compartimento del lotto, manda alle delegazioni del tesoro un 
estratto del processo verbale di verificazione dei biglietti vincenti. 
------------------------ 
 





467. Le delegazioni del tesoro accertano che i biglietti annessi agli ordini di 
pagamento siano compresi nell'estratto del processo verbale, allegano l'estratto 
agli ordini, fanno su questi la dichiarazione dell'eseguito accertamento, e 
trasmettono tutto alle rispettive sezioni di tesoreria nel modo prescritto 
dall'art. 414, previ gli occorrenti allibramenti nei propri registri. 
------------------------ 
 





468. Le sezioni di tesoreria, per gli ordini a favore dei ricevitori, si fanno 
consegnare il secondo originale della ricevuta di cui è parola nell'ultimo 
capoverso dell'art. 465, quando l'importo espresso sugli ordini; e per quelli a 
favore dei giuocatori, la ricevuta data loro dalla intendenza di finanza cui 
produssero i biglietti. La prima ricevuta deve essere unita all'ordine relativo; 
la seconda restituita alla intendenza medesima a mezzo della delegazione del 
tesoro della provincia sulla cui sezione di tesoreria l'ordine fu tratto. 
Effettuano poscia i pagamenti, e portano definitivamente in uscita i relativi 
ordini estinti. 
Sui biglietti vincenti che trovansi a corredo degli ordini di pagamento, e 
precisamente dove è indicato il prezzo della giuocata, i tesorieri appongano il 
marchio colla dizione "pagato". 
------------------------ 
 





469. Per le vincite pagate dai ricevitori coi fondi della riscossione, 
l'intendenza di finanza sede di ciascun compartimento, eseguite le verificazioni 
prescritte dai regolamenti e dalle disposizioni in vigore spedisce ogni 
quadrimestre un ordine collettivo di pagamento sulla sezione di tesoreria della 
sede predetta commutabile in quietanza a favore del magazziniere-contabile del 
compartimento in conto del debito di questo per eseguite somministrazioni di 
registri-valore ai dipendenti ricevitori del lotto e trasmette l'ordine medesimo 
alla delegazione del tesoro, inviando contemporaneamente i biglietti vincenti 
alla direzione generale del tesoro, al quale ne cura a suo tempo l'unione al 
conto giudiziale di rendersi dall'istituto incaricato del servizio della 
tesoreria provinciale. 
La delegazione del tesoro invia alla sezione di tesoreria l'ordine collettivo e 
cura che ne sia riportato l'ammontare in uscita e che venga contemporaneamente 
emessi la corrispondente quietanza. 
------------------------ 
 





Capo XI - Dello smarrimento o distruzione dei titoli di spesa. 
470. Nel caso di smarrimento o distruzione di un ordinativo diretto emesso da 
una amministrazione centrale o di un ordine di pagamento emesso da una 
delegazione del tesoro o di un ordine dell'intendenza riguardante il servizio 
del lotto, ne deve essere informata la direzione generale del tesoro, che farà 
eseguire accurate indagini per l'accertamento del fatto e pel rinvenimento del 
titolo smarrito. A tal uopo potrà essa richiedere quelle prove che reputa 
necessarie e fare pubblicare il fatto denunciatole nella Gazzetta Ufficiale del 
Regno, ed in altri giornali (99). 
------------------------ 
(99) Vedi anche D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, il quale, all'art. 32, così 
dispone: "Sono demandate agli Uffici provinciali del tesoro le attribuzioni 
contenute negli artt. 470, 471 e 473 del regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827, circa i provvedimenti inerenti alla emissione dei duplicati 
di spesa smarriti o distrutti, emessi dagli Uffici provinciali del tesoro o da 
altri ordinatori secondari della spesa. 
I decreti che autorizzano l'emissione dei duplicati di cui al comma precedente, 
debbono essere firmati esclusivamente dai direttori degli uffici predetti". 
 





471. Riuscite infruttuose le indagini, e, nel caso fosse stata eseguita la 
pubblicazione, scorso il termine assegnato per la presentazione del titolo senza 
che sia stata fatta opposizione, la direzione generale del tesoro autorizza, con 
apposito decreto, la spedizione di un duplicato del titolo smarrito o distrutto, 
e trasmette il decreto a chi spetta rilasciare il duplicato anzidetto. 
Il nuovo titolo viene spedito colle stesse formalità del primo, contiene 
identiche indicazioni, più la dichiarazione che è dato per duplicato, e viene 
corredato del decreto suaccennato. 
Se fosse in seguito rinvenuto il primo titolo, deve essere inviato alla 
direzione generale del tesoro che ne procura l'annullamento. 
Del fatto denunciato e della spedizione del nuovo titolo, è fatta menzione sulla 
matrice del primo quando esista, ed in tutti i registri ove questo fu allibrato 
(99). 
------------------------ 
(99) Vedi anche D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, il quale, all'art. 32, così 
dispone: "Sono demandate agli Uffici provinciali del tesoro le attribuzioni 
contenute negli artt. 470, 471 e 473 del regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827, circa i provvedimenti inerenti alla emissione dei duplicati 
di spesa smarriti o distrutti, emessi dagli Uffici provinciali del tesoro o da 
altri ordinatori secondari della spesa. 
I decreti che autorizzano l'emissione dei duplicati di cui al comma precedente, 
debbono essere firmati esclusivamente dai direttori degli uffici predetti". 
 





472. In caso di smarrimento, furto o distruzione di un assegno, il prenditore o 
il giratario ne avverte immediatamente per iscritto lo stabilimento su cui 
l'assegno è tratto. Questo ne sospende il pagamento, se non ancora effettuato. 
Ove il prenditore o il giratario denunci lo smarrimento, il furto o la 
distruzione all'amministrazione o al funzionario delegato che ha emesso 
l'assegno, viene immediatamente ordinato allo stabilimento di sospendere il 
pagamento, se non ancora effettuato. 
Nell'uno e nell'altro caso la sospensione cessasse, al termine di cinque giorni 
dalla denuncia, il prenditore o giratario non abbia dimostrato allo stabilimento 
di avere iniziato la procedura di cui agli artt. 329 e seguenti del Cod. di 
commercio (100). 
Compiuta tale procedura l'amministrazione od il funzionario delegato che emise 
l'assegno dichiarato inefficace, ritira dallo stabilimento il tallone relativo 
all'assegno stesso e ne emette nei modi prescritti altro conforme, annotandovi 
che viene rilasciato in luogo di quello smarrito. Prende inoltre nota sulla 
matrice di quest'ultimo del nuovo assegno emesso ed esegue le occorrenti 
allibrazioni nei registri. 
In caso di smarrimento di un assegno girato ad un agente della riscossione, si 
applicano per analogia le disposizioni di cui al successivo articolo 473 (99). 
------------------------ 
(100) Ora artt. 69-74 L. 21 dicembre 1933, n. 1736. 
(99) Vedi anche D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, il quale, all'art. 32, così 
dispone: "Sono demandate agli Uffici provinciali del tesoro le attribuzioni 
contenute negli artt. 470, 471 e 473 del regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827, circa i provvedimenti inerenti alla emissione dei duplicati 
di spesa smarriti o distrutti, emessi dagli Uffici provinciali del tesoro o da 
altri ordinatori secondari della spesa. 
I decreti che autorizzano l'emissione dei duplicati di cui al comma precedente, 
debbono essere firmati esclusivamente dai direttori degli uffici predetti". 
 





473. I titoli di spesa pagati, smarriti dalle tesorerie prima di produrli in 
contabilità, possono su autorizzazione della direzione generale del tesoro, 
essere sostituiti da analoga dichiarazione con la quale da parte delle tesorerie 
stesse si assuma l'obbligo di tenere indenne l'erario da qualunque danno potesse 
derivargli in dipendenza dell'avvenuto smarrimento. Tale dichiarazione deve 
contenere le precise caratteristiche del titolo con l'attestazione dell'avvenuto 
pagamento, da parte, secondo i casi, del controllore capo o del capo della 
delegazione del tesoro. 
I titoli di spesa pagati, e smarriti da altri contabili prima di produrli in 
versamento non possono, agli effetti del rimborso, essere, di regola, sostituiti 
che da duplicati dei titoli smarriti, emessi nelle debite forme e muniti di 
regolare quietanza dei creditori. In casi eccezionali, la direzione del tesoro 
può autorizzare il rimborso contro produzione, in luogo dei titoli smarriti, di 
dichiarazione conforme a quella di cui al comma precedente, a condizione che 
tali dichiarazioni siano seguite dalla quietanza delle parti e vidimate dal capo 
di ufficio da cui il contabile dipende. 
I titoli pagati, smarriti dopo prodotti in contabilità o in versamento, possono 
essere sostituiti da analoga attestazione a firma del controllore capo o del 
capo della delegazione: in essa, oltre le precise caratteristiche del titolo, 
deve essere certificata la data dell'avvenuto pagamento (99). 
------------------------ 
(99) Vedi anche D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, il quale, all'art. 32, così 
dispone: "Sono demandate agli Uffici provinciali del tesoro le attribuzioni 
contenute negli artt. 470, 471 e 473 del regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827, circa i provvedimenti inerenti alla emissione dei duplicati 
di spesa smarriti o distrutti, emessi dagli Uffici provinciali del tesoro o da 
altri ordinatori secondari della spesa. 
I decreti che autorizzano l'emissione dei duplicati di cui al comma precedente, 
debbono essere firmati esclusivamente dai direttori degli uffici predetti". 
 





474. Nel caso di smarrimento di un ordine di spese di giustizia, prima del 
pagamento, l'autorità giudiziaria accertato il fatto e trascorso il termine di 
validità del titolo, ordina la emissione del duplicato con apposita 
deliberazione motivata. 
I titoli smarriti dopo il pagamento e prima della presentazione all'intendenza 
non sono rinnovabili. 
Quelli smarriti negli uffici direttivi o di riscontro vengono sostituiti agli 
effetti del rimborso con semplici certificati delle cancellerie giudiziarie. 
In caso di smarrimento di ordini di versamento di spese di giustizia, le 
intendenze, sotto la loro responsabilità, provvedono al rilascio di un 
duplicato. 
------------------------ 
 





Capo XII - Dei pagamenti di debito pubblico (101). 
475. Le sezioni di tesoreria provinciale effettuano il pagamento delle rate di 
rendita e d'interessi di tutti i debiti amministrati dalla direzione generale 
del debito pubblico, il rimborso dei capitali dei titoli estratti o scaduti e 
dei relativi premi e quegli altri pagamenti che possono essere ordinati dalla 
detta direzione generale. 
La tesoreria centrale esegue i pagamenti pei quali riceve speciale 
autorizzazione dalla direzione generale del debito pubblico, d'intesa con la 
direzione generale del tesoro, esclusi i pagamenti al pubblico. 
------------------------ 
(101) Vedi anche R.D. 17 luglio 1910, n. 536 (T.U. delle leggi sul debito 
pubblico), L. 12 agosto 1957, n. 752 e L. 18 marzo 1958, n. 241, riportati alla 
voce Debito pubblico. 
 





476. Il riscontro della Corte dei conti sui pagamenti del debito pubblico è 
esercitato da un ufficio speciale, istituito presso la direzione generale del 
debito pubblico e dipendente dalla Corte dei conti. 
------------------------ 
 





477. Il pagamento delle rate di rendita e degli interessi, quello dei premi, 
nonché il rimborso dei capitali, si eseguono dalle tesorerie sotto l'osservanza 
delle norme contenute nel regolamento speciale del debito pubblico e per i buoni 
poliennali delle norme speciali da cui sono regolati. 
------------------------ 
 





478. Il pagamento delle rendite nominative dei vari consolidati, prestiti 
nazionali, debiti perpetui e debiti redimibili, amministrati dalla direzione 
generale del debito pubblico, viene effettuato a mezzo del ruolo mobile o a 
mezzo di ordini di pagamento. 
Il ruolo mobile è composto di tanti fogli quante sono le iscrizioni di rendita. 
Questi vengono trasmessi dalla predetta direzione generale alle tesorerie per il 
tramite del controllore centrale o delle delegazioni del tesoro, descritti in 
elenco per ordine di numero progressivo d'iscrizione. Le formule di ricevuta per 
le singole rate sono trasmesse prima delle relative scadenze. 
Per il pagamento degli interessi sulle rendite nominative non vincolate di 
usufrutto o di pagamento personale, la direzione generale del debito pubblico 
può rilasciare certificati muniti, in corrispondenza delle rate a scadenze, di 
un foglio di ricevute da staccarsi all'atto del pagamento. 
Il controllore capo e le delegazioni del tesoro, dopo le necessarie verifiche e 
dopo l'apposizione del bollo d'ufficio, passano le formule, previa annotazione 
nei propri registri, alle tesorerie le quali le assumono in carico e ne accusano 
ricevuta che viene rimessa alla direzione generale del debito pubblico col visto 
e pel tramite del controllore centrale o del capo della delegazione del tesoro. 
I buoni e gli altri ordinativi di pagamento riguardanti il debito pubblico sono 
trasmessi al controllore centrale od alle delegazioni del tesoro che, dopo 
averne preso nota nei propri registri, li passano alle tesorerie per il 
pagamento. 
Il pagamento delle rate d'interessi sui buoni del tesoro poliennali nominativi è 
effettuato sulla base delle contromatrici trasmesse alle tesorerie dalla 
direzione generale del debito pubblico e mediante distacco dei tagliandi dai 
relativi titoli (101/a). 
------------------------ 
(101/a) L'art. 3, D.M. 26 gennaio 1994, n. 101 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1994, n. 
36) ha così disposto: 
"Art. 3. 1. La documentazione prevista dagli articoli 478, 549, 604 e 645 del 
R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, può essere sostituita 
da evidenze su supporti informatici contenenti i medesimi dati richiesti sui 
moduli cartacei. Le contromatrici dei buoni del Tesoro di cui al titolo IX, capo 
III dello stesso decreto possono essere sostituite da evidenze informatiche, 
anche al fine di consentire il pagamento dei buoni presso qualsiasi tesoreria". 
 





479. I pagamenti di debito pubblico effettuati dalle tesorerie nel Regno e 
Colonie sotto imputati, al netto delle ritenute, direttamente al bilancio in 
base alle risultanze delle contabilità rese in conformità dell'art. 482. 
All'uopo la direzione generale del debito pubblico trasmette alla ragioneria 
centrale del ministero delle finanze (102) una nota d'imputazione per capitolo, 
distintamente per competenza e per residui, comprendente le risultanze 
complessive delle predette contabilità. Detta nota è munita del visto 
dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti, presso il debito pubblico, ed 
un esemplare di essa viene dall'ufficio medesimo trasmesso alla Corte dei conti. 

Il tesoriere centrale e l'istituto incaricato del servizio di tesoreria 
trasmettono alla direzione generale del debito pubblico, a mezzo della direzione 
generale del tesoro, le note riassuntive di cui agli artt. 603 e 604 del 
presente regolamento sulle quali la predetta direzione generale rilascia 
dichiarazione di concordanza dei risultati con quelli delle contabilità 
ricevute, senza pregiudizio degli effetti della successiva revisione delle 
contabilità stesse. 
Detta dichiarazione, munita del visto dell'ufficio di riscontro della Corte dei 
conti, serve come documento di scarico dei conti giudiziali dei suddetti 
tesorieri. 
------------------------ 
(102) Ora, Ministero del tesoro. 
 





480. Le ritenute per imposta di ricchezza mobile e per tassa di negoziazione da 
effettuarsi sulle competenze da pagare ai portatori dei titoli di debito 
pubblico, sono versate complessivamente per scadenze al bilancio dell'entrata 
mediante ordinativi diretti alla cui emissione provvede la direzione generale 
del debito pubblico. 
Le altre ritenute che si accertano solo all'atto dell'effettivo pagamento 
vengono versate nel modo sopraindicato dopo la revisione delle contabilità da 
parte della direzione generale del debito pubblico. 
I residui passivi per i pagamenti di debito pubblico sono conservati in bilancio 
fino all'accertamento della prescrizione delle competenze dovute ai portatori 
dei titoli da effettuarsi dalla direzione generale del debito pubblico. 
------------------------ 
 





481. Le cedole al portatore estinte sono dagli agenti pagatori annullate 
mediante perforamento e con le altre modalità e cautele prescritte dalla 
direzione generale del debito pubblico per evitare nel modo più efficace che 
possano essere presentate una seconda volta al pagamento. 
Sulle formule di ricevuta, sulle ricevute staccate dai fogli annessi ai 
certificati nominativi che ne sono corredati, sui buoni, sugli ordinativi e sui 
titoli rimborsati, viene impresso con inchiostro indelebile un bollo a 
calendario portante la leggenda "pagato" e la indicazione della città in cui ha 
luogo il pagamento. Tale bollo a calendario viene apposto, altresì, nel 
casellario dei certificati nominativi delle rendite non muniti del foglio di 
ricevuta. 
Presso gli agenti pagatori devono essere conservate, almeno per un quinquennio, 
le note o distinte con le quali vengono accompagnate le cedole ed i certificati 
sui quali sono da riscuotere rate di rendita. 
------------------------ 
 





482. Le contabilità dei pagamenti del debito pubblico sono chiuse mensilmente. 
I documenti comprovanti i pagamenti eseguiti sono descritti in appositi elenchi, 
distintamente per specie di titoli e categorie di debito, per competenza e per 
residui, secondo le disposizioni emanate dalla Direzione generale del debito 
pubblico. 
Gli elenchi sono trasmessi alla Direzione generale del debito pubblico nei modi 
e nei termini stabiliti dalla medesima direzione generale, ai fini 
dell'emissione della nota di imputazione, di cui al precedente art. 479. 
I titoli pagati devono essere ordinati e conservati progressivamente per ciascun 
debito, in modo da consentire alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato 
di inviare alla Direzione generale del debito pubblico i titoli oggetto di 
sequestro, impedimento od opposizione di qualsiasi specie, autorizzati od 
ordinati dalla competente autorità, fino alla comunicazione da parte della 
Direzione generale del debito pubblico dell'avvenuta parificazione da parte 
della Corte dei conti, a norma dell'art. 5 della L. 7 agosto 1985, n. 428 
(102/a). 
------------------------ 
(102/a) Articolo così sostituito prima dall'art. 1, D.P.R. 30 aprile 1976, n. 
656 (Gazz. Uff. 1° settembre 1976, n. 251) e poi dall'art. 1. D.P.R. 9 maggio 
1988, n. 171 (Gazz. Uff. 28 maggio 1988, n. 124), le cui disposizioni, per 
effetto dell'art. 1, D.P.R. 15 settembre 1989, n. 324 (Gazz. Uff. 23 settembre 
1989, n. 223), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1991. 
 





483. Sui titoli rimborsati, sui mandati, sui buoni interessi, sulle cedole, sui 
tagliandi e sulle formule di ricevuta pagati, il direttore provinciale del 
tesoro e il direttore della ragioneria provinciale dello Stato, o chi per essi, 
coll'assistenza del capo della sezione di tesoreria provinciale, o chi per esso, 
accertano - secondo le istruzioni emanate dalla Direzione generale del debito 
pubblico, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato - il regolare 
annullamento dei titoli e degli altri valori compresi in contabilità e la 
regolarità dei pagamenti effettuati (102/b). 
------------------------ 
(102/b) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 9 maggio 1988, n. 171 (Gazz. Uff. 28 
maggio 1988, n. 124), le cui disposizioni, per effetto dell'art. 1, D.P.R. 15 
settembre 1989, n. 324 (Gazz. Uff. 23 settembre 1989, n. 223), si applicano a 
decorrere dal 1° gennaio 1991. 
 





484. L'esito delle operazioni di revisione viene comunicato alla Direzione 
generale del debito pubblico entro la fine del secondo mese successivo a quello 
della chiusura della contabilità. 
La Direzione generale del debito pubblico attua i provvedimenti necessari ad 
assicurare il recupero delle somme indebitamente pagate ed a sanare le 
irregolarità accertate direttamente o emerse in sede della revisione di cui al 
precedente art. 483. 
La parificazione delle contabilità da parte dell'ufficio di riscontro della 
Corte dei conti viene eseguita a norma dell'art. 5 della L. 7 agosto 1985, n. 
428 (102/b). 
------------------------ 
(102/b) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 9 maggio 1988, n. 171 (Gazz. Uff. 28 
maggio 1988, n. 124), le cui disposizioni, per effetto dell'art. 1, D.P.R. 15 
settembre 1989, n. 324 (Gazz. Uff. 23 settembre 1989, n. 223), si applicano a 
decorrere dal 1° gennaio 1991. 
 





485. Qualora avvenga smarrimento o distruzione di formule di ricevuta, di buoni 
o di altri ordinativi al nome, deve farsene avviso all'amministrazione del 
debito pubblico, la quale provvede al rilascio del duplicato di dette formule di 
ricevute, nonché del duplicato dei buoni ed ordinativi, osservate per questi 
ultimi titoli le disposizioni del presente regolamento e per le formule di 
ricevute quelle speciali dell'amministrazione del debito pubblico. 
Nel caso di smarrimento di ricevute annesse al titolo, il titolare della rendita 
o il possessore del certificato deve farne denunzia con apposita domanda, nella 
quale la verità della firma deve essere accertata dal sindaco o da un altro 
pubblico funzionario. 
Se la domanda è fatta al possessore, l'ufficiale autenticante deve anche 
accertare e dichiarare il possesso del titolo da parte del denunziante. 
La domanda è trasmessa alla direzione generale del debito pubblico a mezzo della 
delegazione del tesoro. 
La direzione generale del debito pubblico fa pubblicare l'avviso di smarrimento 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno e, trascorso un mese dalla data della 
pubblicazione, autorizza il pagamento contro presentazione del certificato di 
rendita e con quietanza sopra apposito modulo. 
------------------------ 
 





486. I pagamenti di debito pubblico all'estero hanno luogo a mezzo di case ed 
istituti bancari corrispondenti del tesoro o da esso appositamente incaricati. 
La direzione generale del debito pubblico, col concorso della Corte dei conti, 
verifica le relative contabilità e ne comunica i risultati alla direzione 
generale del tesoro, la quale provvede a regolare definitivamente i conti, con 
le case ed istituti anzidetti. 
La stessa direzione generale del debito pubblico provvede, mediante ordinativi 
diretti a carico del bilancio, al rimborso al tesoro (contabile del portafoglio) 
per l'importo netto dei pagamenti riconosciuti regolari. 
------------------------ 
 





Capo XIII - Paghe ed assegni ai corpi organizzati militarmente a servizio dello 
Stato e retribuzioni al personale non di ruolo dell'amministrazione delle poste, 
dei telegrafi e dei telefoni. 
487. Gli ordini di accreditamento da emettersi, giusta l'art. 56, n. 5, della 
legge, per le paghe ed assegni ai corpi organizzati militarmente in servizio 
dello Stato, sono rilasciati per importi determinati in relazione alla forza 
numerica del personale in servizio. 
------------------------ 
 





488. Per il personale fuori ruolo, avventizio ed assimilato dipendente dal 
ministero delle poste e dei telegrafi, le direzioni provinciali o 
compartimentali compilano e tengono in corrente apposito albo nominativo con 
l'indicazione delle singole retribuzioni e degli altri elementi necessari. 
Copia di detto albo è trasmessa alla Corte dei conti, per il tramite della 
ragioneria centrale, e nello stesso modo sono pure notificate alla Corte le 
successive variazioni che si verifichino nel predetto personale. 
------------------------ 
 





489. Il pagamento delle retribuzioni spettanti ai ricevitori postelegrafonici, 
ai portalettere rurali, agli accollatari dei trasporti postali ed ai procaccia 
vincolati da obbligazioni personali è eseguito mediante note nominative sulla 
base di ruoli di spese fisse intestati alla carica o ai singoli servizi. 
------------------------ 
 





490. Il ministero della giustizia e i funzionari delegati al pagamento delle 
competenze agli agenti di custodia delle carceri tengono il ruolo nominativo dei 
detti agenti. Copia del ruolo è trasmessa dal ministero alla Corte dei conti, 
alla quale devono essere comunicate le successive variazioni. 
Quando un agente di custodia delle carceri passi da una circoscrizione ad un 
altra, il funzionario delegato della prima invia a quello dell'altra la 
situazione del conto di paga dell'agente trasferito. 
Tale situazione viene unita alla giustificazione del primo pagamento fatto nella 
nuova residenza. 
------------------------ 
 





491. Il pagamento delle paghe ed assegni al personale della guardia di finanza è 
effettuato con l'osservanza delle norme generali del presente regolamento e di 
quelle speciali del regolamento di amministrazione del corpo. 
------------------------ 
 





492. Nei riguardi dei personali considerati agli artt. 488 489 e 490 per quanto 
non sia nei medesimi articoli espressamente disposto, si applicano le norme 
speciali emanate dalle singole amministrazioni. 
------------------------ 
 





493. Le norme del presente capo sono osservate anche per gli altri personali 
aventi ordinamenti analoghi a quelli considerati nei precedenti articoli, ove 
non sia diversamente provveduto con speciali disposizioni. 
------------------------ 
 





Capo XIV - Delle ritenute sulle spese. 
494. Salvo i procedimenti semplificativi che potrà stabilire il Ministro delle 
finanze (103) in conformità dell'art. 63 della legge, le ritenute da versare 
allo Stato sono regolate come segue: 
a) per le spese disposte dalle amministrazioni centrali mediante assegni emessi 
per l'importo netto, le ragionerie delle amministrazioni medesime tengono nota 
delle ritenute relative ad ogni singolo assegno, e nel mese di giugno promuovono 
da ciascun ufficio amministrativo la emissione di ordinativi commutabili in 
quietanze di entrata per le ritenute registrate a tutto maggio. 
Avvenuta la restituzione degli assegni non consegnati ai creditori, com'è 
disposto dall'art. 68 della legge, si provvede nello stesso modo alla emissione 
di ordinativi per la somma a saldo delle ritenute operate durante l'esercizio 
sugli assegni effettivamente consegnati ai creditori; 
b) per le spese fisse disposte al netto mediante ordinativi delle 
amministrazioni centrali ed in base a ruoli mediante ordini delle delegazioni 
del tesoro, le ragionerie centrali, dopo la chiusura dell'esercizio ricavano 
dall'importo netto dei pagamenti l'importo lordo e quello delle singole 
ritenute. Pel montare di queste le ragionerie promuovono l'emissione di 
ordinativi commutabili in quietanze di entrata o di conto corrente; 
c) per le pensioni, per le quali i pagamenti sono pure disposti al netto, le 
ritenute vengono determinate dalle ragionerie centrali. 
All'uomo, esse, al termine dell'esercizio finanziario traducono nel loro importo 
lordo i pagamenti eseguiti da tutte le sezioni di tesoreria in base agli 
epiloghi mensili comunicati dalle delegazioni del tesoro; sugli importi lordi 
calcolano le ritenute e promuovono dalle Amministrazioni centrali l'emissione 
dei corrispondenti ordinativi da commutare in quietanze di entrata; 
d) per le altre spese per le quali gli ordinativi delle amministrazioni centrali 
sono emessi per la somma lorda, con la indicizione della somma netta e 
dell'importo complessivo delle ritenute, queste sono regolate alla fine di ogni 
mese dalle tesorerie: le quali, determinato in base alle categorie di aliquote, 
l'ammontare delle singole ritenute, si addebitano del loro importo mediante 
quietanza di entrata e contemporaneamente se ne accreditano scritturandone la 
somma in uscita; 
e) per gli ordini di rimborsi di spese di giustizia, anticipate coi fondi della 
riscossione la regolazione delle ritenute è fatta come alla lettera d); 
f) per i pagamenti del debito pubblico nel modo indicato all'art. 480. 
------------------------ 
(103) Ora, Ministero del tesoro. 
 





495. Quando non siano attuati i procedimenti semplificativi di cui all'art. 63 
della legge per l'importo delle ritenute da versare allo Stato, rimaste 
impegnate sulle aperture di credito in dipendenza dei pagamenti disposti 
mediante ordinativi dai funzionari delegati, questi, entro il giorno 18 
successivo al mese scaduto od altro periodo stabilito dagli speciali 
regolamenti, emettono un unico buono sulla competente apertura di credito per le 
ritenute relative agli ordinativi effettivamente pagati ai creditori. Del 
predetto buono la tesoreria cura la riscossione e per l'importo di esso rilascia 
le corrispondenti quietanze di entrata e le rimette, entro il giorno 21 
successivo, al funzionario delegato perché siano unite a giustificazione del 
proprio rendiconto. 
Con analogo procedimento sono regolate le ritenute sui pagamenti che il 
funzionario delegato è autorizzato a fare con le somme prelevate a proprio 
favore sulla apertura di credito. 
La regolazione delle ritenute di cui al presente articolo può anche effettuarsi 
dai funzionari delegati mediante versamento in contanti. 
Per il versamento delle ritenute relative agli ordinativi pagati durante il mese 
di protrazione dell'esercizio scaduto, i funzionari delegati emettono, sulla 
competente sezione di tesoreria, separato buono a carico dei fondi in conto 
residui ad essi accreditati. Le relative quietanze sono del pari trasmesse ai 
funzionari delegati interessati per essere allegate ai rendiconti di tali fondi 
(103/a). 
------------------------ 
(103/a) Così sostituito dall'articolo unico D.P.R. 13 dicembre 1965, n. 1684 
(Gazz. Uff. 18 marzo 1966, n. 69). 
 





496. Le ritenute per debiti verso lo Stato od a favore di terzi per cessioni o 
per effetto di assegnazioni giudiziali e quelle derivanti da decreti 
dell'autorità competente per provvedimenti disciplinari a carico di impiegati ed 
agenti sono computate in meno sugli assegni o sugli ordinativi che si emettono a 
favore dei creditori della spesa. 
Per le ritenute derivanti da cessioni o da assegnazioni giudiziali si rilasciano 
assegni o ordinativi a favore dei cessionari o dei creditori sequestranti. 
Per le ritenute in conto debiti verso lo Stato si rilasciano assegni per i quali 
il versamento in conto entrate dell'importo degli assegni avviene nel modo 
indicato nell'art. 495 oppure ordinativi che sono direttamente commutati in 
quietanza di entrata. 
L'importo delle ritenute dipendenti da penalità contrattuali o da non prestata 
cauzione costituisce un'economia di bilancio. 
Le somme trattenute sugli stipendi in conseguenza di provvedimenti disciplinari 
sono devolute all'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari 
dello Stato e dei loro superstiti, salvo diversa destinazione stabilita da 
disposizioni speciali. 
------------------------ 
 





497. Qualora dopo l'introito delle ritenute a norma del precedente art. 494, 
lettera d) ed e) le tesorerie rilevino essere incorso errore nel computo delle 
somme per le quali furono spedite le quietanze d'entrata, del maggiore o minore 
introito tengono conto nel versamento delle ritenute del mese in cui vene 
constatato l'errore ed a tergo delle quietanze da spedirsi per le medesime ne 
danno ragione mediante annotazione. 
Se invece l'errore si verifichi nell'importo delle ritenute conteggiate nei 
titoli di spesa, si fa la compensazione nel primo dei successivi titoli che sia 
da emettersi a favore del credito, dandone ragione nei documenti giustificativi 
della spesa o nel titolo stesso; altrimenti si provvede a seconda del caso, o 
pel ricupero della somma ritenuta in meno o per la restituzione, mediante 
apposito ordine, della somma ritenuta in più. 
------------------------ 
 





Capo XV - Degli atti aventi per iscopo di impedire e di trattenere il pagamento 
di somme dovute dallo Stato. 
498. Le amministrazioni, enti, uffici o funzionari a cui siano notificati 
pignoramenti, sequestri od opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, 
sospendono l'ordinazione del pagamento delle somme cui i suddetti atti si 
riferiscono, dandone notizia alla Corte dei conti. 
I funzionari, tesorieri o agenti incaricati di eseguire il pagamento degli 
ordini o di effettuare la consegna degli assegni, quando ricevano la notifica 
degli atti suddetti, sospendono il pagamento o la consegna, e trasmettono gli 
atti all'amministrazione centrale o all'ente, ufficio o funzionario ordinatore. 
In ogni caso gli uffici, enti o funzionari ordinatori danno notizia della 
ricevuta notifica e della sospensione all'amministrazione centrale. 
Quando gli atti contengono citazione a comparire davanti l'autorità giudiziaria 
ne è subito avvertita l'avvocatura erariale, per i provvedimenti di sua 
competenza, con la comunicazione degli elementi necessari perché eventualmente 
possa essere resa la dichiarazione delle somme dovute, secondo le norme del 
Codice di procedura civile. 
------------------------ 
 





499. Ai soli effetti del 2° comma dell'art. 69 della legge, l'ordine di 
pagamento si considera emesso nella data sotto la quale risulta firmato da chi è 
autorizzato ad emetterlo, indipendentemente dai successivi visti di controllo. 
------------------------ 
 





500. Per amministrazioni diverse ai fini di cui al 2° comma dell'art. 70 della 
legge, si devono intendere le varie direzioni generali e i servizi autonomi di 
ciascun ministero. 
------------------------ 
 





501. Agli effetti di cui al 3° comma dell'articolo 70 della legge, devono essere 
osservate anche le disposizioni degli articoli 352, 353 e 354 della L. 20 marzo 
1865, n. 2248, all. F. 
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502. Se gli atti di cui al precedente art. 498 siano nulli o inefficaci per 
disposizione esplicita di legge o per vizio di forma, l'amministrazione 
centrale, sentita l'avvocatura erariale, può ordinare che il pagamento abbia 
corso. 
In caso contrario, non si dà corso al pagamento fino a che non sia notificata 
sentenza dell'autorità giudiziaria passata in giudicato sulla validità degli 
atti o sull'assegnazione delle somme, salvo che il creditore sequestrante, 
pignorante od opponente non rinunzi formalmente all'impedimento notificato. 
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503. Qualora da legge o regolamento sia ordinato il deposito delle somme 
controverse nella cassa depositi e prestiti, o esso tomi utile all'interesse 
dell'amministrazione, questa provvede, sentita l'avvocatura erariale. 
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504. Qualora siano notificate sentenze esecutive di assegnazione a creditori 
sequestrati o pignoranti, viene ordinato il pagamento a favore dei creditori 
stessi delle quote loro giudizialmente assegnate, e se ne dà notizia alla Corte 
dei conti. 
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505. Quando alle amministrazioni, enti, uffici o funzionari siano notificate 
cessioni o delegazioni di crediti verso lo Stato, o revoca, rinuncia o 
modificazione di vincoli, gli uffici amministrativi o funzionari delegati ne 
tengono conto nella emissione dei titoli di spesa, previo, quando occorra, il 
consenso dell'amministrazione e allegano gli atti relativi a corredo di essi. 
I funzionari delegati ne danno inoltre notizia all'amministrazione centrale. 
In caso di costituzione di pegno l'amministrazione tiene sospeso il pagamento 
del credito fino a che tale vincolo non sia legalmente risoluto. 
Per la cessione o sequestro degli stipendi o pensioni degli impiegati e 
salariati dello Stato si applicano le disposizioni speciali vigenti al riguardo 
e gli atti diretti a colpire stipendi, pensioni e assegni equivalenti devono 
essere notificati all'ufficio incaricato del servizio del credito per gli 
impiegati e salariati dello Stato, presso il ministero delle finanze (104). 
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(104) Vedi ora L. 25 novembre 1957, n. 1139, riguardante l'assistenza creditizia 
ai dipendenti statali. 
L'ufficio incaricato del servizio di credito è stato ora sostituito 
dall'Ispettorato generale per il credito con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180. 
 





506. Quando si tratta di stipendio, di pensione o di altra spesa fissa, non 
viene ordinato il pagamento delle quote assegnate o cedute ai creditori se non 
sia stata riscossa dal titolare la parte rimanente. 
Se però la rata della spesa fissa sia scaduta ed il titolare non siasi 
presentato a riscuotere la parte libera, il pagamento della quota assegnata o 
ceduta può aver luogo dietro produzione del certificato di vita o di prestato 
servizio del titolare stesso, o, quando risulti comunque accertato, di altra 
attestazione comprovante non essere venuto meno in lui il diritto al 
conseguimento dello stipendio, della pensione o dell'assegno. 
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507. Le amministrazioni, gli enti, gli uffici ed i funzionari delegati tengono 
in apposito registro i conti dei sequestri e dei pignoramenti, in modo che ad 
ogni momento possa rilevarsene la situazione nell'interesse tanto dello Stato 
quanto dei singoli creditori sequestranti o pignoranti. 
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508. Quando il creditore di una spesa fissa colpita da assegnazione o cessione 
in favore di terzi, cambia residenza, la delegazione del tesoro, nel trasmettere 
la copia autentica del conto corrente all'altra delegazione che deve provvedere 
agli ulteriori pagamenti, giusta l'art. 365 del presente regolamento, vi unisce 
un estratto del conto relativo all'assegnazione od alla cessione, desumendolo 
dal registro prescritto coll'articolo precedente. 
Uguale estratto viene dalle delegazioni del tesoro spedito, in due esemplari, 
alla amministrazione centrale cui la spesa si riferisce, quando un conto debba 
venir chiuso per essere compiuto il pagamento delle somme a favore dei terzi, o 
per morte del titolare della spesa fissa o per altra causa. 
L'amministrazione centrale, quando trovi regolare siffatto estratto, ne 
trasmette col suo visto un esemplare alla Corte dei conti. 
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TITOLO VIII 
Del movimento dei fondi e dei vaglia del tesoro. 
Capo I - Movimento dei fondi. 
Sezione I - Movimento dei fondi fra le sezioni di tesoreria. 
509. Il movimento dei fondi è costituito dalle spedizioni di moneta metallica, 
di biglietti a debito dello Stato e di altri equivalenti valori, che si fanno da 
una ad altra tesoreria. 
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510. Le spedizioni di fondi da una ad altra tesoreria sono fatte su ordini del 
direttore generale del tesoro. 
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511. Ricevuto l'ordine di invio di fondi ad altra tesoreria il tesoriere 
centrale, col concorso del controllore capo e del detentore della terza chiave 
della cassa di riserva, estrae dalla medesima il danaro, i biglietti e gli altri 
valori da spedire e numeratili li ripone nelle casse, nei recipienti o in plichi 
bene assicurati e sigillati, compilandone processo verbale, che è sottoscritto 
dagli intervenuti nella operazione. 
Per l'invio dei fondi da una sezione di tesoreria ad un'altra od alla tesoreria 
centrale, od alla r. zecca, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria 
estrae i valori dalla cassa ed alla presenza del capo della delegazione del 
tesoro li ripone nelle casse, nei recipienti o nei plichi, come è prescritto nel 
comma precedente. 
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512. Se l'invio dei fondi si fa per mezzo della ferrovia, il tesoriere centrale 
ed il controllore capo o i loro delegati debbono, insieme colla forza armata, 
accompagnare le casse e i recipienti dal locale della tesoreria sino a quello 
della stazione, ed ivi, fatta la debita consegna, ritirare dal capo stazione la 
ricevuta per unirla al processo verbale di spedizione. 
Se la spedizione è fatta da una sezione di tesoreria, alla consegna dei fondi 
alla ferrovia provvedono i rappresentanti dell'istituto incaricato del servizio 
di tesoreria, accompagnati, ove sia il caso, dalla forza pubblica e senza 
l'intervento del capo della delegazione del tesoro. 
Se, infine, la spedizione si fa per mare con navi dello Stato o con piroscafi 
delle società di navigazione con le quali lo Stato abbia stipulato convenzioni 
per tale servizio, i rappresentanti dell'istituto incaricato del servizio di 
tesoreria, debbono accompagnare le casse e i recipienti dal locale della 
tesoreria fino a bordo della nave, ed ivi, fatta la debita consegna, ritirare 
dal comandante della nave stessa la corrispondente ricevuta per unirla al 
processo verbale di spedizione. 
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513. Le norme, le formalità e le cautele che occorressero oltre quelle 
prescritte dai precedenti articoli, per l'invio dei fondi da una ad un'altra 
tesoreria dello Stato, pel ricevimento e riscontro del denaro e dei valori 
inviati, per le relative registrazioni, per le quietanze da rilasciarsi dai 
tesorieri riceventi e per il modo di provvedere al pagamento del nolo e delle 
spese di trasporto delle casse e dei recipienti, sono stabilite da speciali 
istruzioni della direzione generale del tesoro. 
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514. Le spedizioni dei biglietti o d'altri valori cartacei si fanno anche per 
mezzo della posta in pieghi assicurati, osservando le speciali norme stabilite 
d'accordo col ministero delle poste e telegrafi. 
Per tali spedizioni si compila processo verbale secondo il disposto dell'art. 
511 del presente regolamento. 
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515. Il movimento dei fondi tra sezione e sezione di tesoreria provinciali e fra 
la tesoreria centrale e le dette sezioni, a mezzo di quella di Roma, è disposto 
in modo che l'uscita di una sezione o della tesoreria centrale si bilanci nello 
stesso giorno con l'entrata di altra sezione o della stessa tesoreria centrale. 
L'uscita è giustificata provvisoriamente sotto il titolo dei vaglia del tesoro, 
con un verbale a cui è allegato l'ordine di spedizione. L'entrata è giustificata 
con la emissione di un vaglia del tesoro a favore dello stabilimento 
dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria di quella località dove è 
avvenuta l'uscita. 
Pervenuto il vaglia alla sezione di tesoreria che ha spedito i fondi, questa 
annulla il verbale ed indica nel giornale generale di uscita la data e il numero 
del vaglia stesso. 
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516. Per la trasmissione di valute cartacee da sezione a sezione o dalle sezioni 
alla tesoreria centrale od alla cassa speciale, l'istituto incaricato del 
servizio di tesoreria può valersi della franchigia postale, al quale effetto il 
capo della delegazione del tesoro appone il visto sulle relative richieste. 
Per il movimento delle valute metalliche a mezzo della ferrovia o dei piroscafi 
postali, l'istituto suddetto può fare uso della richiesta firmata dal capo della 
delegazione per l'applicazione delle tariffe speciali e delle altre agevolazioni 
concesse allo Stato. 
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Sezione II - Passaggio dei fondi per cambio di gestione fra i tesorieri. 
517. È regolata come movimento dei fondi la consegna dei valori di cassa, che si 
fa da un tesoriere cessante al tesoriere che gli subentra. 
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518. Avvenendo per qualsiasi causa cambio di tesoriere, quegli che cessa dalle 
funzioni deve addebitarsi ed accreditarsi definitivamente delle ritenute sui 
pagamenti avvenuti sino al giorno in cui termina la sua gestione, nei modi 
indicati nel precedente art. 494. 
Dal suo credito deve poi detrarre l'importo totale dei pagamenti fatti nel 
decorso del mese stesso, su titoli di spesa collettivi di qualunque specie 
esistenti tuttora presso di lui, ed il residuo risultante a debito nei conti 
costituisce la rimanenza di cassa da passare al tesoriere subentrante. 
I pagamenti fatti nel mese dal tesoriere cessante sotto il titolo di fondi 
somministrati e non per anco rimborsati, restano a credito nei suoi conti, ed i 
titoli relativi vengono trasmessi da chi spetta alle amministrazioni che devono 
provvedere pel rimborso, nei modi prescritti dal presente regolamento. 
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519. Avvenuta la consegna dei valori e dei titoli di spesa collettivi al 
tesoriere subentrante, questi spedisce una quietanza di fondo somministrato per 
l'importo della rimanenza di cassa di ragione dello Stato, e la rimette al 
tesoriere cessato che l'annota a discarico nei propri conti. 
Il tesoriere subentrato si accredita contemporaneamente dell'importo delle somme 
già pagate su titoli di spesa collettivi ricevuti in consegna, mantenendo le 
distinzioni prescritte dal presente regolamento e facendo risultare che i 
pagamenti furono eseguiti dal suo predecessore. 
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520. I resti di cassa riguardanti i depositi e le contabilità speciali vengono 
assunti a debito del tesoriere che subentra, senza che occorra emettere 
quietanze, bastando a giustificazione sua, ed a discarico del tesoriere che 
cessa, l'esemplare rispettivo del processo verbale da compilarsi secondo il 
disposto dell'articolo 182. 
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Capo II - Dei vaglia del tesoro. 
521. I vaglia del tesoro sono titoli in virtù dei quali vien pagata da una 
tesoreria la somma che in un'altra è stata versata. 
Il giro di tali vaglia costituisce un movimento di fondi fra le tesorerie dello 
Stato. 
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522. I vaglia del tesoro possono emettersi soltanto nell'interesse delle 
amministrazioni pubbliche nei loro rapporti col servizio di tesoreria. 
Il rilascio dei vaglia deve essere previamente autorizzato dalla direzione 
generale del tesoro per la tesoreria centrale e dalla delegazione del tesoro per 
le sezioni di tesoreria. 
In casi di riconosciuta necessità di servizio, i tesorieri possono essere 
autorizzati ad emettere vaglia sopra sé medesimi anche pagabili da altri agenti 
della provincia. 
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523. Il tesoriere che riceve il denaro emette un vaglia del tesoro che viene poi 
pagato dal tesoriere sul quale è tratto. 
I vaglia sono staccati da un bollettario a matrice e contromatrice, hanno il 
marchio a secco del ministero delle finanze (105) ed un numero continuativo per 
tesoriere ed esercizio. 
I vaglia a favore del tesoriere centrale quale cassiere della cassa depositi e 
prestiti, da rilasciarsi su speciale bollettario, sono privi di contromatrice. 
I vaglia debbono indicare: 
1° l'amministrazione, od il cognome, nome e qualità di chi fa il versamento; 
2° l'importo della somma versata, in tutte lettere ed in numeri; 
3° la specie dei valori versati; 
4° la tesoreria dalla quale deve essere pagato; 
5° il cognome, nome e qualità della persona, o la denominazione dell'ente che 
deve riscuoterlo; 
6° l'oggetto o la causa del versamento; 
7° la data in cui è rilasciato. 
Ai vaglia sono da applicarsi le disposizioni degli artt. 244, 245, 247, 248 e 
249 del presente regolamento, ed ai bollettari relativi quelle degli articoli 
239 e 242. 
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(105) Ora, Ministero del tesoro. 
 





524. Quando un vaglia del tesoro deve essere convertito in quietanza di entrata, 
viene apposto sul medesimo un marchio avente la dizione: commutabile in 
quietanza. 
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525. È in facoltà dell'amministrazione del tesoro di pagare i vaglia nella 
stessa specie delle monete o dei valori versati. 
In questo caso deve farsene avvertenza sui vaglia stessi. 
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526. Le contromatrici dei vaglia emessi dalla tesoreria centrale sono staccate 
dal controllore capo all'atto della presentazione pel visto. 
Quelle dei vaglia emessi dalle sezioni di r. tesoreria provinciale sono staccate 
dal capo della delegazione del tesoro. 
Le contromatrici dei vaglia pagabili da una sezione di tesoreria sono a questa 
trasmesse pel tramite della rispettiva delegazione dal controllore capo della 
tesoreria centrale o dalla delegazione del tesoro della provincia ove fu fatto 
il versamento. 
Quelle dei vaglia pagabili dalla tesoreria centrale sono ad essa trasmesse pel 
tramite del controllore capo presso la tesoreria medesima. 
L'invio delle contromatrici deve essere fatto con apposita nota nel giorno 
stesso del rilascio dei vaglia. 
L'ufficio che riceve le contromatrici ne prende nota in uno speciale registro e 
le trasmette subito al contabile incaricato del pagamento. 
Le contromatrici dei vaglia emessi dai tesorieri in conformità del terzo comma 
dell'art. 522 sono dalle delegazioni del tesoro spedite, se del caso, agli 
agenti che devono pagare i vaglia stessi. 
------------------------ 
 





527. I tesorieri non possono pagare vaglia se prima non hanno ricevuto le 
corrispondenti contromatrici pel debito riscontro. 
I vaglia non sono girabili. 
Per le quietanze relative ai vaglia valgono le disposizioni riguardanti quelle 
dei titoli di spesa. Non sono però ammesse le quietanze in foglio a parte, di 
cui all'art. 422. 
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528. Quando occorra per ragioni di servizio che un vaglia del tesoro, assegnato 
su di una sezione di tesoreria, debba essere pagato per suo conto da un altro 
agente residente nella provincia stessa, ma fuori del capoluogo, la delegazione 
del tesoro trasmette all'agente la contromatrice. 
L'agente non paga il vaglia se non ha ricevuto la relativa contromatrice. Egli 
unisce poi la contromatrice al vaglia pagato, e lo comprende nel prossimo 
versamento da fare alla tesoreria. 
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529. Accadendo lo smarrimento, la perdita o la distruzione di vaglia o di 
contromatrici, la direzione generale del tesoro provvede al rilascio di un 
certificato, pei vaglia emessi dalla tesoreria centrale e le delegazioni del 
tesoro provvedono analogamente per quelli emessi dalle rispettive sezioni di 
tesoreria, osservate le disposizioni contenute negli artt. 470 e 472 del 
presente regolamento. 
La stessa direzione generale provvede al rilascio del certificato anche per i 
vaglia emessi dalle sezioni di tesoreria nel caso che le rispettive matrici 
siano già state allegate ai conti giudiziali. 
Sulla matrice del vaglia e nei registri è fatta annotazione della spedizione del 
certificato. 
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530. I vaglia del tesoro rimasti da pagare alla chiusura d'un esercizio 
costituiscono debito del tesoro, e sono riportati nei registri dell'esercizio 
susseguente, per annotarvi a suo tempo il relativo pagamento. 
Qualora al termine di un quinquennio dalla data di emissione dei vaglia non se 
ne sia verificato il pagamento, l'ammontare dei vaglia non pagati, d'importo 
fino a lire 10.000.000, viene introitato in conto entrate eventuali del tesoro, 
salvo a provvedere, quando occorra, a nuova emissione a favore degli intestatari 
o loro aventi causa, e quello dei vaglia d'importo superiore a lire 10.000.000 
viene depositato presso la cassa depositi e prestiti (106). 
------------------------ 
(106) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari 
importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte 
dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha 
assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte 
dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, che ha 
altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano 
aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata 
dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto n. 367 del 1994 è entrato 
in vigore il 1° novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 
359, riportato al n. A/CXLVI. 
 





531. Entro il giorno 10 di luglio di ogni anno, le delegazioni del tesoro devono 
trasmettere alla direzione generale del tesoro un conto, dimostrante il montare 
dei vaglia del tesoro che nell'anno precedente dovevano essere pagati dalla 
rispettiva sezione di tesoreria, quello dei pagati e l'importo dei rimasti da 
pagare al 30 giugno, descrivendo questi ultimi uno per uno. 
La direzione generale del tesoro, esaminati tali conti e riconosciutili 
regolari, ne compila un prospetto generale e lo unisce al conto speciale dei 
vaglia per il rendiconto generale dell'esercizio scaduto (107). 
------------------------ 
(107) Per la durata dell'esercizio finanziario vedi l'art. 1, L. 5 agosto 1978, 
n. 468, riportata al n. A/XXX. 
 





531-bis. 1. Il trasferimento dei fondi tra le tesorerie dello Stato può anche 
aver luogo mediante un flusso elettronico di dati. 
2. La tesoreria che deve trasferire i fondi emette apposita quietanza a fronte 
della quale quella destinataria, sulla base dei dati prodotti ai sensi del comma 
1, effettua le connesse operazioni di uscita emettendo un ordine di pagamento 
estinguibile anche mediante le modalità agevolative previste dal D.P.R. 10 
febbraio 1984, n. 21. 
3. Le contabilità relative ai trasferimenti elettronici di fondi sono rese 
mensilmente alla Direzione generale del tesoro. A tal fine le tesorerie 
trasmettono l'elenco descrittivo dei versamenti che hanno dato luogo alle 
quietanze di cui al comma 2, l'elenco dei trasferimenti effettuati, nonché 
quello dei pagamenti eseguiti. 
4. Con cadenza annuale, le tesorerie producono alla medesima Direzione generale 
del tesoro un elenco descrittivo di tutti i versamenti per trasferimento fondi 
ricevuti, degli ordini di pagamento eseguiti e delle partite rimaste da eseguire 
alla chiusura dell'esercizio precedente. 
5. Tutti gli elaborati possono essere allestiti su supporti elettronici prodotti 
dall'Istituto incaricato del servizio di tesoreria (107/a). 
------------------------ 
(107/a) Aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 6 luglio 1993, n. 343 (Gazz. Uff. 1° 
settembre 1993, n. 205). 
 





TITOLO IX 
Delle operazioni finanziarie e di tesoreria e del servizio del portafoglio. 
Capo I - Norme generali. 
532. Sotto il titolo di operazioni finanziarie si comprendono quelle che si 
fondano sul credito pubblico con effetto sul patrimonio dello Stato, come 
l'emissione di prestiti, il riscatto di obbligazioni, e simili. 
Sotto il titolo di operazioni di tesoreria si comprendono quelle che servono per 
i bisogni immediati della cassa, come le provviste e i trasferimenti di fondi, e 
l'emissione di buoni del tesoro ordinari. 
[Sotto il titolo di operazioni di portafoglio si comprendono quelle relative 
agli acquisti ed alle alienazioni di rendita pubblica, all'acquisto ed alla 
rimessa di fondi per pagamenti all'estero, al movimento di debito e di credito 
nei conti correnti con istituti esteri e nazionali corrispondenti del tesoro o 
incaricati di operazioni per conto di esso] (107/b). 
------------------------ 
(107/b) Comma abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482. 
 





533. [Le operazioni accennate nell'ultimo comma del precedente articolo formano 
materia del servizio speciale del portafoglio affidato al direttore generale del 
tesoro. 
La direzione generale del tesoro deve tenere esatta registrazione di tutte le 
operazioni finanziarie, di tesoreria e di portafoglio] (107/c). 
------------------------ 
(107/c) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482. 
 





534. [Di ciascuna operazione finanziaria o di tesoreria o di portafoglio, non 
attinente alle ordinarie provviste di fondi, si fa constare da apposito verbale, 
approvato dal ministro delle finanze, quando ciò sia richiesto dall'importanza o 
dal carattere dell'operazione stessa] (107/d). 
------------------------ 
(107/d) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482. 
 





Capo II - Del servizio del portafoglio (108). 
535. [La gestione del portafoglio dello Stato si esercita dal direttore generale 
del tesoro per mezzo di un funzionario, che col titolo di contabile del 
portafoglio è designato con decreto del ministro delle finanze, registrato alla 
Corte dei conti] (108/a). 
------------------------ 
(108) Vedi, anche, L. 9 dicembre 1928, n. 2783 e L. 3 marzo 1951, n. 193, 
riportate rispettivamente ai nn. III e VI. 
(108/a) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482. 
 





536. [Il contabile del portafoglio esegue gli ordini che gli vengono impartiti 
dal direttore generale del tesoro, sia per quanto riguarda le operazioni 
finanziarie e di tesoreria da eseguirsi attraverso la azienda speciale del 
portafoglio, sia per quanto riguarda il movimento dei titoli affidati alla sua 
custodia, nonché per quanto riguarda le operazioni di entrata e di uscita per 
provvista e somministrazione di fondi all'estero, per acquisto di titoli di 
credito e per i relativi rimborsi, ed infine per gli accreditamenti ed 
addebitamenti verso i vari istituti esteri e nazionali con i quali il tesoro ha 
aperti conti correnti] (108/b). 
------------------------ 
(108/b) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482. 
 





537. [Il contabile del portafoglio è responsabile dell'esatto adempimento degli 
ordini ricevuti per le operazioni indicate nell'articolo precedente, della 
integrale conservazione dei titoli affidatigli in custodia e della regolare 
tenuta delle proprie scritture. 
Egli deve rendere il suo conto giudiziario annualmente alla Corte dei conti. 
Il conto giudiziale predetto viene presentato al direttore generale del tesoro, 
il quale, riconosciutolo regolare, vi appone il suo visto e lo trasmette alla 
Corte dei conti per il relativo giudizio. 
Il contabile del portafoglio trasmette al termine di ogni trimestre alla 
ragioneria generale dello Stato, per ogni eventuale effetto di bilancio, un 
prospetto riassuntivo dimostrante la situazione dei conti aperti alle varie 
amministrazioni, e quella dei pagamenti effettuati dal tesoriere centrale per 
mezzo di ordini di portafoglio e delle riscossioni verificatesi a titolo di 
fondi somministrati per suo conto] (108/c). 
------------------------ 
(108/c) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482. 
 





538. [Quando occorra di pagare all'estero spese per conto dello Stato o delle 
varie aziende speciali statali, vi provvede la direzione generale del tesoro 
(portafoglio) in seguito a motivate richieste delle amministrazioni cui le spese 
riguardano. Dette richieste devono indicare il modo con cui sarà provveduto al 
relativo rimborso, il capitolo del bilancio dello Stato o dell'azienda, sul 
quale deve sostenersi la spesa e devono essere corredate dal visto del capo 
ragioniere dell'amministrazione richiedente, che attesti l'impegno preso sul 
capitolo (109)] (109/a). 
------------------------ 
(109) Vedi nota all'epigrafe di questo stesso capo. 
(109/a) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482. 
 





539. [La direzione generale del tesoro (portafoglio) provvede ai pagamenti 
anzidetti o con disposizioni dirette sugli istituti coi quali ha aperti conti 
correnti, o con effetti acquistati e girati alle amministrazioni che ne hanno 
fatto richiesta e comunica alla ragioneria centrale competente, con riferimento 
all'impegno preventivo iscritto a norma del precedente art. 538, l'importo 
definitivo del credito del portafoglio, per le occorrenti variazioni nelle 
scritture] (109/b). 
------------------------ 
(109/b) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482. 
 





540. [Il prezzo degli effetti acquistati per essere trasmessi alle case bancarie 
all'estero, o per essere girati alle amministrazioni dello Stato, viene pagato 
ai cedenti dalla tesoreria centrale dello Stato sovra ordini appositi staccati 
da registro a madre e figlia, firmati dal direttore generale del tesoro e dal 
contabile del portafoglio. 
Siffatti ordini sono descritti nei conti a credito del tesoriere centrale, e a 
debito del contabile del portafoglio come somministrazioni di fondi. 
Delle somme da rimborsare al tesoro dalle amministrazioni per le cessioni loro 
fatte ai sensi degli articoli precedenti, nonché del capitolo di bilancio cui va 
imputata la spesa, il tesoro deve dar notizia, contemporaneamente all'eseguita 
operazione, alla Corte dei conti, che ne prende nota nei suoi registri] (109/c). 

------------------------ 
(109/c) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482. 
 





541. [Il contabile del portafoglio deve in apposito registro annotare a suo 
debito, partita per partita, i valori ed effetti acquistati e l'ammontare del 
prezzo di acquisto risultante dagli ordini di cui all'articolo precedente, 
coll'indicazione della data in cui ebbe luogo l'operazione, della persona o casa 
bancaria che cedette i valori, del corso relativo e delle spese di commissione 
od altro, risultanti dalle distinte dei cedenti] (109/d). 
------------------------ 
(109/d) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482. 
 





542. [Le cambiali ed effetti acquistati sono pure registrati dal contabile del 
portafoglio singolarmente, con indicazione delle relative scadenze in apposito 
libro, ove a suo tempo deve indicarsi la casa bancaria o l'amministrazione cui 
vengono cedute, addebitandole nei rispettivi conti correnti] (109/e). 
------------------------ 
(109/e) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482. 
 





543. [Il contabile del portafoglio viene rimborsato mediante ordinativi od altri 
titoli di spesa, dalle amministrazioni alle quali furono ceduti effetti o per 
conto delle quali furono anticipati fondi all'estero. 
Gli ordinativi e titoli anzidetti sono commutati in quietanze del tesoriere 
centrale per fondi somministrati dal contabile del portafoglio] (109/f). 
------------------------ 
(109/f) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482. 
 





544. [I profitti o le perdite che si verificano nella gestione del contabile del 
portafoglio sono rispettivamente versati al bilancio dello Stato o rimborsati a 
carico di esso alla fine di ciascun esercizio] (109/g). 
------------------------ 
(109/g) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482. 
 





Capo III - Dei buoni del tesoro ordinari. 
Sezione I - Emissione dei buoni. 
545. I buoni ordinari del tesoro sono titoli fruttiferi mediante i quali lo 
Stato si procura delle somme per farne restituzione a determinate scadenze. 
------------------------ 
 





546. I buoni ordinari sono al portatore o all'ordine, a richiesta 
dell'acquirente, che ne può versare l'importo presso qualunque tesoreria o 
presso gli uffici postali fuori del capoluogo della provincia. I primi vengono 
rilasciati dalla tesoreria centrale del Regno o dalle sezioni di r. tesoreria; i 
secondi dalla direzione generale del tesoro. 
I buoni da lire mille possono essere soltanto all'ordine (110). 
------------------------ 
(110) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 30 giugno 1948, n. 1043. 
 





547. I buoni sono stampati su carta filigranata, portano impresso il suggello a 
secco della Repubblica Italiana sono muniti di matrice, contromatrice e cedola 
interessi e portano le indicazioni del numero progressivo per ciascuna serie e 
per ciascun esercizio, del capitale nominale, degli interessi corrisposti, della 
durata, della data di emissione e di scadenza, della Tesoreria che ha ricevuto 
il versamento e di quella che deve effettuarne il pagamento alla scadenza. 
Quelli all'ordine devono inoltre indicare la persona o l'ente a cui favore sono 
rilasciati. 
Quelli al portatore hanno la firma in fac-simile del direttore generale del 
Tesoro, e all'atto della emissione vengono firmati dal tesoriere centrale o dal 
cassiere della sezione di Tesoreria, e dal controllore capo o dal capo della 
sezione di Tesoreria. Quelli all'ordine vengono firmati all'atto dell'emissione 
dal direttore generale del Tesoro o da un suo delegato. 
I buoni stessi, sia all'ordine che al portatore, sono distinti nelle seguenti 
quindici serie: 
      A da L. 1.000  solo per i buoni all'ordine 
      B " " 5.000  
      C " " 10.000  
      D " " 25.000  
      E " " 50.000  
      F " " 100.000  
      G " " 500.000  
      H " " 1.000.000  
      I " " 2.000.000  
      L " " 5.000.000  
      M " " 10.000.000  
      N " " 50.000.000  
      O " " 100.000.000  
      P " " 500.000.000  
      Q " " 1.000.000.000 (111). 

------------------------ 
(111) Articolo così modificato dall'art. 1, D.P.R. 21 aprile 1961, n. 470, con 
decorrenza (ai sensi dell'art. 3 stesso decreto) dal 1° luglio 1961. 
 





548. Salvo il disposto dell'art. 71 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
le caratteristiche, la durata in mesi, sino ad un massimo di 12, e la misura 
degli interessi dei buoni del Tesoro ordinari sono stabiliti con decreti del 
Ministro per il tesoro (112). 
Quando viene variata la misura dell'interesse, la variazione non è applicabile 
alle somme già versate per acquisto dei buoni. 
Nel computo degli interessi il mese si considera di 30 giorni e le scadenze sono 
sempre a mesi interi a decorrere dal giorno in cui la somma è versata nelle 
Tesorerie o negli uffici postali. 
Il calcolo degli interessi viene arrotondato con l'osservanza delle norme che 
regolano l'arrotondamento dei pagamenti delle pubbliche Amministrazioni (113). 
------------------------ 
(112) Per l'arrotondamento, vedi le norme riportate alla sottovoce D. 
(113) Articolo così modificato dall'art. 1, D.P.R. 21 aprile 1961, n. 470, con 
decorrenza (ai sensi dell'art. 3 stesso decreto) dal 1° luglio 1961. In deroga a 
quanto disposto nel presente articolo, vedi gli artt. 2 e 4, D.M. 21 settembre 
2000 e gli artt. 3 e 6, D.M. 20 maggio 2003. 
 





549. I moduli per i buoni all'ordine sono forniti dalla direzione generale del 
tesoro, consegnati ad un suo funzionario che ne è responsabile e che, per 
seguire il movimento dei moduli stessi, tiene apposito registro di carico e 
scarico distintamente per ogni serie. 
I buoni al portatore sono forniti ad ogni singola tesoreria che li assume in 
carico e tiene, in concorso col controllore capo o col capo della delegazione 
del tesoro, un registro analogo a quello di cui al comma precedente. 
------------------------ 
 





550. In corrispondenza degli acquisti di buoni del Tesoro ordinari le Tesorerie 
emettono giornalmente quietanze d'entrata per l'importo del valore nominale dei 
buoni stessi (114). 
Tali quietanze debbono indicare: 
a) pei buoni al portatore: la quantità dei buoni da rilasciare per ciascuna 
serie, la loro durata in mesi, la decorrenza degli interessi, quando il 
versamento sia stato effettuato presso un ufficio postale e la tesoreria che 
dovrà effettuarne il pagamento alla scadenza; 
b) pei buoni all'ordine: le stesse indicazioni di cui alla precedente lettera a) 
ed inoltre il nome e cognome della persona o la denominazione dell'ente a cui 
favore i buoni debbono intestarsi, nonché la qualità di chi legalmente lo 
rappresenta. 
Nelle quietanze per acquisto di buoni da intestare a comuni deve essere indicato 
che sono pagabili su quietanza del rispettivo tesoriere o cassiere col visto del 
sindaco; in quelle di buoni da intestare a istituzioni pubbliche di beneficenza 
deve risultare che i buoni sono pagabili su quietanza del rispettivo cassiere o 
tesoriere col visto del presidente dell'opera intestataria e del prefetto della 
provincia; in quelle di buoni da intestare a minori, a interdetti e ad 
inabilitati deve essere indicato il nome e cognome e la qualità di chi 
legalmente li rappresenta. 
Nelle quietanze emesse in commutazione di vaglia postali di servizio o di vaglia 
del Tesoro, devono essere indicati il numero e la data dei vaglia stessi e in 
quelle per rinnovazione di buoni scaduti la data della loro presentazione o 
quella della loro scadenza (114). 
------------------------ 
(114) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 21 aprile 1961, n. 470, con 
decorrenza dal 1° luglio 1961, ai sensi dell'art. 3 stesso decreto. 
(114) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 21 aprile 1961, n. 470, con 
decorrenza dal 1° luglio 1961, ai sensi dell'art. 3 stesso decreto. 
 





551. Per gli acquisti dei buoni all'ordine le Tesorerie emettono vaglia del 
Tesoro per il capitale nominale, detratti gli interessi, commutabile in 
quietanza presso la Tesoreria centrale e rilasciano agli acquirenti ricevute 
provvisorie da staccarsi da un libretto a madre e figlia. Le relative quietanze, 
emesse dalla Tesoreria centrale, vengono trasmesse alla Direzione generale del 
Tesoro. 
Le quietanze relative ai buoni al portatore vengono dalle Tesorerie allegate al 
prospetto mensile di cui al successivo art. 555 (115). 
------------------------ 
(115) Vedi nota all'art. 547. 
 





552. I buoni al portatore sono consegnati agli acquirenti, all'atto del 
versamento, dalla Tesoreria presso la quale il versamento stesso è stato 
eseguito. Quando le Tesorerie siano sprovviste di moduli di buoni al portatore, 
rilasciano al nome dell'acquirente apposita ricevuta provvisoria staccata da un 
libretto a madre e figlia ed emettono vaglia del Tesoro commutabile in 
quietanza, per il capitale nominale detratti gli interessi (115). 
------------------------ 
(115) Vedi nota all'art. 547. 
 





553. La direzione generale del tesoro invia alla tesoreria, presso la quale fu 
eseguito il relativo versamento, i buoni all'ordine, da essa predisposti in base 
alle indicazioni delle relative quietanze, insieme ad una ricevuta appositamente 
predisposta, che la tesoreria stessa restituisce firmata col visto del 
controllore capo o del capo della delegazione del tesoro. 
Contemporaneamente invia al controllore capo od al capo della delegazione le 
contromatrici dei buoni suddetti. 
Se tra questi buoni ve ne siano taluni pagabili a scadenza da una tesoreria 
diversa da quella che ha ricevuto il versamento, la relativa contromatrice viene 
invece inviata al controllore capo ovvero al capo della competente delegazione 
del tesoro secondo che il pagamento debba effettuarsi alla scadenza dalla 
tesoreria centrale o da una sezione di tesoreria. 
------------------------ 
 





554. La ricevuta provvisoria di cui agli articoli 551 e 552 deve essere 
presentata alle Tesorerie per il ritiro dei buoni al portatore od all'ordine. Le 
Tesorerie medesime, dopo di aver verificata la corrispondenza con la relativa 
matrice, effettuano la consegna dei buoni, del cui ritiro l'esibitore deve fare 
dichiarazione sulla ricevuta medesima. Questa viene, poi, unita alla matrice 
suddetta (115). 
------------------------ 
(115) Vedi nota all'art. 547. 
 





555. Mensilmente le Tesorerie compilano, in doppio esemplare, un prospetto 
dimostrativo dei buoni al portatore alienati nel mese. Un esemplare di detto 
prospetto è dalle Tesorerie inviato alla Direzione generale del tesoro, insieme 
con le quietanze d'entrata riguardanti i relativi acquisti. L'altro esemplare 
viene dalle Tesorerie trasmesso alla Corte dei conti. 
La Direzione generale del tesoro compila analogo prospetto per i buoni 
all'ordine da essa emessi nel mese e lo trasmette alla Corte dei conti. 
Inoltre, le Tesorerie, per i buoni al portatore e all'ordine, compilano 
mensilmente separati prospetti, in duplice esemplare, relativi agli interessi 
sui buoni scaduti ed ai buoni rimborsati e li trasmettono, corredati 
rispettivamente dai tagliandi cedola e dai buoni, alla Direzione generale del 
tesoro (115). 
------------------------ 
(115) Vedi nota all'art. 547. 
 





555. I buoni ordinari all'ordine sono girabili, e le girate devono essere 
scritte, datate e sottoscritte. 
Le girate fatte da persone illetterate od altrimenti impossibilitate ad apporre 
la propria firma, devono risultare da atto notarile steso a tergo del buono. 
------------------------ 
 





557. Il rimborso dei buoni viene eseguito dalla tesoreria che li ha emessi o da 
quella indicata all'atto dell'acquisto o più tardi dal possessore mediante 
domanda rivolta alla delegazione del tesoro, presso la sezione di tesoreria ove 
il buono è pagabile od alla direzione generale del tesoro per i buoni pagabili 
dalla tesoreria centrale. 
A questo effetto gli uffici ai quali è diretta tale domanda provvedono all'invio 
della contromatrice relativa alla tesoreria sulla quale viene richiesto il 
pagamento. 
Il movimento di carico e scarico delle contromatrici ricevute e spedite è tenuto 
in evidenza dal controllore capo e dal capo della delegazione in apposito 
scadenzario. 
------------------------ 
 





558. La Corte dei conti esercita il riscontro sovra i buoni già emessi in base 
ai prospetti dimostrativi, che alla fine di ogni mese le vengono inviati dalla 
direzione generale del tesoro per i buoni all'ordine e dalle tesorerie emittenti 
per i buoni al portatore a norma dell'art. 555. 
------------------------ 
 





559. I buoni al portatore rimasti inalienati al compiersi dell'esercizio 
vengono, dalle tesorerie, rimessi con le necessarie cautele e col concorso del 
controllore capo o del capo della delegazione, che si accerta della avvenuta 
perforazione e dell'annullamento dei buoni stessi, alla officina carte valori 
direttamente. 
Questa, verificata la consistenza, per quantità e serie dei buoni pervenutile, 
ne dà ricevuta alle tesorerie e procede poi alla distruzione dei buoni stessi 
nei modi prescritti. 
In modo analogo la direzione generale del tesoro provvede, per proprio conto, 
alla distruzione dei moduli per buoni all'ordine che siano rimasti in suo 
possesso alla fine dell'esercizio e che più non le occorrono, dandone 
contemporaneamente discarico al funzionario che li aveva in consegna. 
------------------------ 
 





Sezione II - Pagamento e prescrizione dei buoni. 
560. I tesorieri non possono pagare alcun buono del tesoro se non esiste in 
tesoreria la relativa contromatrice, con la quale devono confrontarlo per 
accertarne la legittimità e riconoscere se sia scaduto. 
Se il buono non confronta con la contromatrice o fa sorgere comunque dubbi sulla 
sua legittimità, i tesorieri lo ritirano senza effettuare il pagamento e 
rilasciano una ricevuta all'esibitore. Di ciò viene data immediata notizia alla 
direzione generale del tesoro. 
I buoni all'ordine devono essere quietanzati dal titolare o dall'ultimo 
giratario. 
I buoni di cui i titolari non abbiano la libera disponibilità non possono essere 
pagati senza la autorizzazione della Direzione generale del tesoro da unire in 
copia ai buoni stessi. I buoni rinnovati devono portare a tergo, oltre alla 
firma per quietanza, l'indicazione della quietanza di entrata o del vaglia del 
Tesoro emesso per la rinnovazione (116). 
Per le quietanze dei buoni del tesoro valgono le disposizioni del presente 
regolamento relative alle quietanze dei titoli di spesa. 
Non sono però ammesse le quietanze in foglio a parte. 
------------------------ 
(116) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 21 aprile 1961, n. 470, con 
decorrenza dal 1° luglio 1961, ai sensi dell'art. 3 stesso decreto. 
 





561. Il pagamento ai cessionari per atto pubblico o per scrittura privata 
autenticata da notaio, e quello ai procuratori o agli eredi del titolare o 
dell'ultimo giratario di un buono deve essere autorizzato dalla direzione 
generale del tesoro. In quest'ultimo caso dev'essere prodotta istanza corredata 
dei documenti prescritti coll'art. 298 del presente regolamento. 
------------------------ 
 





562. I buoni pagati sono annullati dai tesorieri mediante apposizione sulla 
parte centrale dei titoli e sulle contromatrici del timbro con la dizione 
"pagato" e la data del pagamento e con perforazione. 
Il timbro deve essere impresso in modo ben chiaro e marcato con inchiostro a 
tinta indelebile e la perforazione deve essere eseguita su diversi punti del 
titolo lasciandone però inalterate le caratteristiche principali. 
------------------------ 
 





563. A termini dell'art. 1 della L. 4 aprile 1856, n. 1560, sono prescritti i 
buoni ordinari del tesoro al portatore e all'ordine il cui pagamento non sia 
reclamato durante venticinque anni a partire dal giorno della loro scadenza. 
------------------------ 
 





Sezione III. - Smarrimento, furto o distruzione dei buoni, delle contromatrici e 
delle ricevute. 
564. I buoni al portatore sono a rischio e pericolo dei possessori. 
Per quelli all'ordine, qualora ne sia dichiarato lo smarrimento, il furto o la 
distruzione, se ne può ottenere il pagamento con le modalità indicate negli 
articoli successivi. 
------------------------ 
 





565. Per ottenere il pagamento di un buono ordinario all'ordine smarrito, rubato 
o distrutto, devesi produrre istanza alla direzione generale del tesoro. 
L'istanza deve indicare le caratteristiche necessarie per identificare il buono 
e le circostanze che comprovano l'asserita perdita. 
------------------------ 
 





566. La direzione generale del tesoro, ricevuta l'istanza, ritira dalla 
tesoreria la contromatrice, sospende ogni operazione sul buono e fa pubblicare 
per tre volte sulla Gazzetta Ufficiale del Regno e sul foglio degli annunzi 
legali della provincia, in cui il buono era pagabile, un avviso con cui rende 
noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione senza che sia 
fatta opposizione ai sensi dell'art. 567, e, maturatasi la scadenza, sarà 
provveduto al rimborso del buono perduto. 
Analogo avviso viene affisso, per sei mesi, all'albo delle camere di commercio 
del Regno. 
Le spese sono a carico dell'istante. 
Ove la direzione generale del tesoro lo ritenga opportuno, l'avviso può essere 
anche affisso agli sportelli delle delegazioni del tesoro, delle sezioni di 
tesoreria e della tesoreria centrale. 
La stessa direzione generale può per ragioni speciali raddoppiare il termine di 
sei mesi e far ripetere le pubblicazioni. 
Per somme non eccedenti le lire 2.000.000 (117) non è necessaria l'affissione 
nelle camere di commercio, è sufficiente una sola pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale e nel foglio degli annunzi legali, il termine per l'opposizione è 
ridotto ad un mese ed il rimborso può effettuarsi alla scadenza con garanzia 
fideiussoria ritenuta accettabile dall'amministrazione. 
------------------------ 
(117) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari 
importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte 
dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha 
assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte 
dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, che ha 
altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano 
aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata 
dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° 
novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359, riportato al 
n. A/CXLVI. 
 





567. Chi ritiene di avere diritto di opporsi al pagamento del buono deve far 
notificare giudizialmente la opposizione a chi ha denunciato lo smarrimento, il 
furto o la distruzione e alla direzione generale del tesoro, e depositare in una 
tesoreria dello Stato il buono in contestazione, qualora ne sia in possesso. 
Dopo ciò la direzione generale del tesoro sospende ogni provvedimento fino a che 
non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato o un accordo fra le parti. 

In base alla sentenza o all'accordo viene disposto il pagamento a scadenza del 
buono smarrito, rubato o distrutto. 
------------------------ 
 





568. Trascorso il termine per le opposizioni, le camere di commercio e gli altri 
uffici presso i quali gli avvisi siano stati pubblicati, li restituiscono alla 
direzione generale del tesoro con dichiarazione che sono stati affissi per tutto 
il tempo prescritto. 
------------------------ 
 





569. La direzione generale del tesoro quando abbia avuto di ritorno tutti gli 
avvisi muniti della dichiarazione di affissione, di cui all'art. precedente, e 
qualora non sia stata fatta opposizione, prende nota sulle proprie scritture 
dell'annullamento del buono dichiarato perduto e ne annulla la matrice e la 
contromatrice. 
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570. Se la denunzia della perdita del buono e la relativa richiesta di rimborso 
provengono dal titolare o dal suo erede o dal cessionario riconosciuto dal 
titolare stesso o dichiarato tale da sentenza passata in cosa giudicata, la 
direzione generale del tesoro provvede sotto l'osservanza dell'articolo 
precedente al pagamento a scadenza del buono. 
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571. Se chi ha fatto la domanda si dichiara bensì cessionario, ma non sia 
riconosciuto tale dal titolare o da sentenza passata in cosa giudicata, deve 
prestare una cauzione per somma non inferiore all'importo del buono. 
La cauzione può essere prestata in contanti o in titoli di rendita consolidata o 
redimibile o di prestiti nazionali. 
Se è prestata in contanti o in titoli al portatore deve farsene il deposito alla 
cassa dei depositi e prestiti. Se è prestata in titoli nominativi, questi devono 
essere vincolati a favore dello Stato con la precisa indicazione del vincolo. 
I titoli sono valutati al corso medio di borsa del semestre precedente a quello 
in cui viene prestata la cauzione sotto deduzione di un decimo. 
Se per successive variazioni nei corsi di borsa o per altro motivo la cauzione 
divenisse insufficiente, l'amministrazione può fissare all'interessato un 
termine per reintegrarla. 
Se questi non vi provvede può venire sospeso il pagamento degli interessi sui 
titoli costituiti in cauzione. 
La direzione generale del tesoro, dietro produzione della polizza del deposito e 
del titolo vincolato e sotto l'osservanza dei precedenti commi, provvede al 
pagamento a scadenza del buono dichiarato perduto. 
------------------------ 
 





572. La cauzione dura fino al termine di prescrizione dei buoni in conformità al 
precedente art. 563. 
Se prima della scadenza di tale termine il titolare del buono o il suo erede o 
il cessionario riconosciuto dal titolare stesso o dichiarato tale da sentenza 
passata in cosa giudicata intenda fare valere il proprio diritto, dovrà esibire 
il buono, ove ne sia in possesso, e promuovere una sentenza a proprio favore, in 
base alla quale, quando sia passata in cosa giudicata, la direzione generale del 
tesoro provvede al pagamento della somma rappresentata dal buono, ed incamera la 
cauzione prestata da chi ne aveva denunciata la perdita, fino a concorrenza 
della somma pagata. 
------------------------ 
 





573. Quando lo Stato, adempiute le formalità prescritte, ha eseguito il 
pagamento di un buono smarrito, rubato o distrutto, rimane liberato da ogni 
responsabilità verso i terzi. 
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574. Nel caso di smarrimento o distruzione della contromatrice di un buono del 
tesoro deve esserne informata la direzione generale del tesoro, la quale 
provvede rilasciando una dichiarazione che tenga luogo della contromatrice 
stessa. 
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575. Nel caso di smarrimento della dichiarazione di ricevuta di cui agli artt. 
551 e 552, si provvede giusta quanto è stabilito dall'art. 250 per lo 
smarrimento delle quietanze di Tesoreria. 
Nel caso di smarrimento di buoni del Tesoro ordinari pagati o di cedole 
interessi si provvede giusta quanto è stabilito dall'art. 473 per lo smarrimento 
dei titoli di spesa pagati (118). 
------------------------ 
(118) Vedi nota all'art. 547. 
 





TITOLO X 
Dei conti correnti e delle contabilità speciali. 
Capo I - Dei conti correnti tra il tesoro e talune amministrazioni speciali 
(119). 
576. 1. Le sezioni di tesoreria pagano per conto della Cassa depositi e prestiti 
e del Fondo edifici di culto, nonché delle amministrazioni ed aziende autonome e 
degli enti pubblici a ciò autorizzati, i titoli di spesa che vengono loro 
spediti dalle amministrazioni anzidette. Le amministrazioni versano 
anticipatamente le somme occorrenti nella tesoreria centrale. La tesoreria 
accredita le somme nei rispettivi conti correnti (119/a). 
------------------------ 
(119) Vedi, anche, nota all'epigrafe del capo IV del titolo V. 
(119/a) Così sostituito dall'art. 18, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato 
al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in virtù di quanto disposto 
dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al n. A/CLX. Vedi, peraltro, 
quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n 
A/CLXIII. 
 





577. 1. Nell'eseguire i pagamenti di cui all'articolo 576 le sezioni di 
tesoreria osservano le norme generali contenute nel presente regolamento e le 
disposizioni speciali dei regolamenti della Cassa depositi e prestiti, del Fondo 
edifici di culto, delle amministrazioni e aziende autonome e degli enti pubblici 
dai quali sono spediti i titoli di spesa (119/b). 
------------------------ 
(119/b) Così sostituito dall'art. 18, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato 
al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in virtù di quanto disposto 
dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al n. A/CLX. Vedi, peraltro, 
quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n 
A/CLXIII. 
 





578. I titoli di spesa da pagarsi dalle sezioni di tesoreria sono inviati dalle 
amministrazioni che li emettono alle delegazioni del tesoro, che ne prendono 
nota in appositi registri e li rimettono alle sezioni di tesoreria ritirandone 
ricevuta. 
I titoli di spesa da pagarsi fuori del capoluogo della provincia debbono essere 
individuali. 
------------------------ 
 





579. 1. Le sezioni di tesoreria iscrivono i pagamenti eseguiti in registri 
speciali distinti per ogni amministrazione e presentano le contabilità dei 
titoli di spesa cartacei e di quelli informatici pagati con le modalità previste 
per i titoli emessi dalle amministrazioni centrali dello Stato (119/b). 
------------------------ 
(119/b) Così sostituito dall'art. 18, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato 
al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in virtù di quanto disposto 
dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al n. A/CLX. Vedi, peraltro, 
quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n 
A/CLXIII. 
 





580. Le delegazioni del tesoro verificano i titoli pagati, li allibrano nei loro 
registri e li restituiscono alle rispettive sezioni di tesoreria. Queste li 
descrivono giornalmente in tanti elenchi quante sono le amministrazioni cui si 
riferiscono i pagamenti e alla fine del mese, fatto il totale di ciascuno di 
tali elenchi, li trasmettono, pel tramite della delegazione, insieme coi titoli 
pagati, alle amministrazioni competenti. 
Gli invii degli elenchi e titoli anzidetti debbono farsi dalle delegazioni del 
tesoro nei primi cinque giorni del mese successivo a quello cui i detti elenchi 
si riferiscono. 
------------------------ 
 





581. 1. La Cassa depositi e prestiti, il Fondo edifici di culto, le 
amministrazioni e aziende autonome e gli enti pubblici di cui all'art. 576 
confrontano i dati informatici dei titoli pagati con quelli dei titoli emessi e, 
riconosciutili regolari, ne informano la Direzione generale del tesoro e la 
Corte dei conti, evidenziando il complessivo importo dei titoli respinti. 
2. La Direzione generale del tesoro sulla base delle predette informazioni 
ordina alla tesoreria centrale di addebitare le somme pagate sui relativi conti 
correnti con contestuale emissione di quietanza di fondo somministrato e 
comunica l'avvenuto addebitamento sia alle amministrazioni interessate sia 
all'istituto incaricato del servizio di tesoreria (119/b). 
------------------------ 
(119/b) Così sostituito dall'art. 18, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato 
al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in virtù di quanto disposto 
dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al n. A/CLX. Vedi, peraltro, 
quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n 
A/CLXIII. 
 





582. 1. I titoli di spesa cartacei e i mandati informatici, non pagati entro 
l'anno finanziario successivo a quello di emissione, sono restituiti, salvo che 
non sia altrimenti disposto dai rispettivi regolamenti (119/b). 
------------------------ 
(119/b) Così sostituito dall'art. 18, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato 
al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in virtù di quanto disposto 
dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al n. A/CLX. Vedi, peraltro, 
quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n 
A/CLXIII. 
 





583. Nel caso di smarrimento o distruzione di un titolo di spesa, se ne informa 
l'amministrazione che lo emise, e questa provvede per la spedizione di un 
duplicato nel modo e nelle forme stabilite dal suo speciale regolamento. 
------------------------ 
 





584. Le operazioni relative alle amministrazioni autorizzate a tener conto 
corrente col tesoro, per le quali non siano applicabili le disposizioni del 
presente regolamento, sono regolate da speciali istruzioni. 
------------------------ 
 





Capo II - Delle contabilità speciali. 
(giurisprudenza di legittimità) 
585. Le somme versate nelle sezioni di tesoreria da speciali amministrazioni o 
da funzionari, per formare fondi dei quali possano disporre mediante ordini di 
pagamento, costituiscono le contabilità speciali. 
Non possono essere versati a tali contabilità fondi di bilancio, salvo che ciò 
sia autorizzato da speciali disposizioni legislative (119/c). 
Nessuna contabilità speciale può essere tenuta dai tesorieri senza 
autorizzazione della direzione generale del tesoro. 
Le delegazioni del tesoro debbono tenere in appositi registri i conti correnti 
delle somme versate, e di quelle pagate per ciascuna amministrazione o 
funzionario autorizzati a tenere contabilità speciali. 
------------------------ 
(119/c) In deroga al presente comma secondo, vedi l'art. 1, comma 3, D.L. 18 
maggio 1995, n. 176. 
 





586. La sezione di tesoreria non può ricevere alcuna somma a credito delle 
contabilità speciali, senza la fattura di versamento vistata dal capo della 
delegazione del tesoro. 
------------------------ 
 





587. I pagamenti sono eseguiti dalle sezioni di tesoreria su ordini emessi dai 
responsabili delle amministrazioni alle quali sono intestate le contabilità 
speciali e sempre entro i limiti dei fondi medesimi. I responsabili delle 
suddette amministrazioni emettono con l'obbligo della resa del conto ordinativi 
a proprio favore per eseguire direttamente i pagamenti di importo non superiore 
a L. 20.000. Sui titoli pagati le sezioni di tesoreria appongono il bollo con la 
dizione pagato (119/d). 
Tali ordini sono trasmessi alle sezioni di tesoreria pel tramite delle 
delegazioni del tesoro, le quali, dopo averli riscontrati in regola coi conti 
correnti di cui all'art. 585 ed averli in essi registrati, vi appongono il 
visto. 
------------------------ 
(119/d) Comma così sostituito dall'art. 4, D.M. 4 aprile 1995, n. 334 (Gazz. 
Uff. 11 agosto 1995, n. 187). 
 





588. Tutte le operazioni relative alle contabilità speciali vengono registrate 
in un solo giornale generale, distinto dagli altri giornali che si tengono nelle 
sezioni di tesoreria per le contabilità dello Stato. 
Il giornale porta una propria numerazione progressiva e si chiude in fine di 
ciascun esercizio. 
------------------------ 
 





589. Per ognuna delle contabilità speciali è tenuto separato bollettario di 
quietanze a madre e figlia, con una particolare numerazione progressiva, la 
quale si chiude in fine di esercizio. 
Le quietanze portano il bollo a secco del ministero delle finanze e debbono 
essere registrate e controfirmate dal capo della delegazione del tesoro, al 
quale spetta di consegnarle o trasmetterle alle parti interessate (119/e). 
------------------------ 
(119/e) In deroga a quanto disposto dal presente articolo, vedi l'art. 2 D.M. 11 
dicembre 2001. 
 





590. Per lo smarrimento o la distruzione delle quietanze d'entrata e degli 
ordini di pagamento, quando nulla sia prescritto dai regolamenti e dalle 
istruzioni relative, si procede a norma del disposto nella sezione III del capo 
II del titolo VI e nel capo XI del titolo VII del presente regolamento. 
------------------------ 
 





591. Con le forme e secondo le prescrizioni stabilite dalle relative istruzioni, 
le sezioni di tesoreria presentano alle rispettive delegazioni del tesoro, alla 
fine di ogni mese o degli altri periodi stabiliti dalle istruzioni, o alla 
chiusura della contabilità speciale, se questa avvenga prima della fine del mese 
o dei periodi predetti, il conto dei fondi di ciascuna contabilità corredato dei 
titoli pagati. 
La delegazione del tesoro confronta il conto coi propri registri, e, dopo averlo 
fatto rettificare in relazione ad eventuali rilievi, lo trasmette con la propria 
dichiarazione di regolarità all'amministrazione o al funzionario interessato. 
------------------------ 
 





TITOLO XI 
Dei depositi (120) 
592. I tesorieri ricevono depositi per conto della Cassa depositi e prestiti, 
depositi provvisori amministrati dalla direzione generale del tesoro. 
I depositi della Cassa depositi e prestiti sono regolati dalle speciali norme 
stabilite per essi dalla legge e dai regolamenti di detta amministrazione. 
------------------------ 
(120) Vedi, anche, il R.D. 2 gennaio 1913, n. 453 (T.U. delle leggi sulla Cassa 
depositi e prestiti), riportato alla voce Cassa depositi e prestiti. 
 





593. Depositi provvisori sono quelli eseguiti, in contanti od in effetti 
pubblici o in valori diversi da restituirsi nelle identiche valute versate, dai 
concorrenti alle aste, nonché quegli altri di effetto temporaneo, che siano 
autorizzati con istruzioni da emanarsi dalla direzione generale del tesoro. 
I depositi dei concorrenti alle aste, qualora in seguito ad aggiudicazione 
debbano convertirsi in cauzione definitiva, sono passati fra quelli in 
amministrazione della Cassa depositi e prestiti. 
------------------------ 
 





594. Il ricevimento dei depositi provvisori nella tesoreria centrale deve essere 
previamente consentito dalla direzione generale del tesoro, e quello dei 
depositi da farsi nelle sezioni di tesoreria dalle delegazioni del tesoro. 
In casi speciali la direzione generale del tesoro può consentire il ricevimento 
di depositi presso le sezioni di tesoreria, ma l'ordine deve essere sempre 
comunicato alle sezioni stesse per mezzo della competente delegazione del 
tesoro. 
------------------------ 
 





595. Possono essere ricevuti in tutte le tesorerie i depositi per adire alle 
aste, in qualunque luogo siano indette, purché tale facoltà risulti dal 
corrispondente avviso d'asta e copia del medesimo sia comunicata alle 
delegazioni del tesoro, quando siffatto avviso non venga pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale. 
------------------------ 
 





596. All'atto del ricevimento dei valori, rappresentanti depositi provvisori, i 
tesorieri rilasciano quietanze staccate da bollettario a madre e figlia, avente 
il suggello a secco del ministero delle finanze (121) ed un numero continuativo 
per ogni esercizio e per ogni gestione di tesoriere e di controllore capo. 
Le quietanze debbono indicare: 
1° il cognome, il nome e la paternità (121/a) del depositante o di colui per 
conto del quale è fatto il deposito; ovvero la qualità del depositante, quando 
il deposito sia fatto per conto della pubblica amministrazione; 
2° la causa del deposito; 
3° la quantità e la specie dei valori depositati, e se questi consistono in 
effetti pubblici, la loro qualità, la rendita annua dei medesimi e la decorrenza 
di essa ed il capitale nominale. 
Alle quietanze di deposito e al relativo bollettario sono applicabili le 
disposizioni degli artt. 242 e 249 a 251. 
------------------------ 
(121) Ora, Ministero del tesoro. 
(121/a) Vedi, ora, la L. 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative 
alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni al regolamento 
dello stato civile, ed il relativo Regolamento approvato con D.P.R. 2 maggio 
1957, n. 432, riportati alla voce Stato civile. 
 





597. I depositi provvisori in effetti pubblici ed in valori diversi, da 
restituirsi nelle identiche specie versate, ricevuti dalle sezioni di tesoreria, 
sono custoditi in apposita cassaforte con serratura a differenti congegni, le 
chiavi della quale sono tenute dal capo della sezione di tesoreria e dal 
delegato del tesoro. 
I depositi della specie eseguiti presso la tesoreria centrale sono custoditi 
nella cassa di riserva. 
Ad ogni introduzione od estrazione intervengono i detentori delle chiavi, i 
quali convalidano le operazioni avvenute mediante la apposizione della propria 
firma sopra un registro, di cui un esemplare è conservato entro la cassaforte 
suddetta. 
------------------------ 
 





598. La restituzione dei depositi provvisori non può aver luogo che a seguito di 
regolare nulla osta rilasciato dalla autorità che ne ordinò o richiese il 
ricevimento. 
Tale restituzione è disposta dalla direzione generale del tesoro per la 
tesoreria centrale e dalle delegazioni del tesoro per le sezioni di tesoreria. 
Trattandosi di depositi di concorrenti alle aste, l'ordine di restituzione viene 
dato solo dopo che l'ufficiale preposto all'asta abbia confermato, a mezzo di 
lettera, il suo nulla osta per la restituzione medesima; a meno che la firma 
dell'ufficiale stesso sia conosciuta dal direttore generale del tesoro o dal 
capo della delegazione del tesoro, nel quale caso la restituzione può essere 
ordinata in base al solo nulla osta. 
Le direzioni provinciali del tesoro provvedono a dare disposizioni alle 
coesistenti sezioni di tesoreria per il versamento al bilancio dello Stato degli 
importi relativi ai depositi provvisori in numerario non ritirati alla scadenza 
dell'esercizio successivo a quello di costituzione (122). 
------------------------ 
(122) Comma aggiunto dall'art. 5, D.M. 4 aprile 1995, n. 334 (Gazz. Uff. 11 
agosto 1995, n. 187). 
 





599. La ricevuta per la restituzione integrale del deposito è apposta sulla 
quietanza che deve essere riconsegnata dal depositante. 
La ricevuta per la restituzione parziale è apposta su speciali ordinativi emessi 
dall'autorità che ha ordinato o richiesto il ricevimento del deposito. In tal 
caso, la quietanza è ritirata dalla delegazione del tesoro o dal controllore 
capo che la consegna al tesoriere perché vi annoti le parziali restituzioni. 
------------------------ 
 





600. Nel caso di smarrimento o di perdita delle quietanze di deposito nelle 
tesorerie, vengono osservate le disposizioni contenute nella sezione III del 
capo II del titolo VI del presente regolamento. 
------------------------ 
 





601. Il controllore capo della tesoreria centrale, le delegazioni del tesoro e 
le sezioni di tesoreria tengono rispettivamente un registro giornale di entrata, 
di uscita e di conto corrente dei depositi. Il controllore capo della tesoreria 
centrale e le delegazioni del tesoro compilano e trasmettono, a fine 
d'esercizio, alla direzione generale del tesoro, l'elenco dei depositi 
provvisori in tutto o in parte non restituiti al 30 giugno. 
Il tesoriere centrale col concorso del controllore capo e le sezioni di 
tesoreria rendono, per ogni esercizio o per ogni gestione di tesoriere o di 
controllore capo, il conto giudiziale dei depositi provvisori. 
------------------------ 
 





TITOLO XII 
Delle situazioni giornaliere di cassa e delle contabilità mensili delle 
tesorerie. 
602. Il tesoriere centrale compila giornalmente una nota descrittiva dei 
versamenti e dei pagamenti effettuati nel corso della giornata per i vari 
servizi affidatigli, con la dimostrazione dei valori esistenti nella cassa 
corrente e in quella di riserva e la consegna ogni sera, col visto del 
controllore capo, alla direzione generale del tesoro insieme con i titoli 
pagati, eccezion fatta per i vaglia e per i buoni del tesoro. 
------------------------ 
 





603. La direzione generale del tesoro, con la scorta della nota descrittiva di 
cui alla prima parte dell'articolo precedente, redige il conto mensile della 
tesoreria centrale nel quale riassume, per ogni titolo di entrata, i versamenti 
dalla tesoreria stessa ricevuti, e per ciascuna contabilità di spesa, i 
pagamenti effettuati. 
Per i vaglia, per i buoni del tesoro e per i pagamenti di debito pubblico, la 
contabilità è compilata direttamente dalla tesoreria centrale in modo identico a 
quello seguìto dalle sezioni di tesoreria. 
------------------------ 
 





604. 1. Le sezioni di tesoreria rendono conto, anche mediante l'utilizzo di 
strumenti e procedure informatiche, delle operazioni di entrata e di uscita, per 
tutte le contabilità loro affidate, presentando i seguenti documenti: 
A) giornalmente: 
a) alla locale ragioneria provinciale dello Stato, gli elenchi descrittivi dei 
versamenti per le entrate dello Stato amministrate dalle apposite sezioni della 
direzione regionale delle entrate, dalla direzione provinciale del tesoro e da 
altri uffici per i quali la ragioneria provinciale medesima provvede alla 
contabilizzazione delle rispettive entrate; 
B) mensilmente: 
b) alle amministrazioni e ai funzionari che abbiano costituito una contabilità 
speciale a norma dell'articolo 585 del presente regolamento, entro il giorno 21 
del mese la situazione della contabilità stessa con i titoli giustificativi, 
salva diversa disposizione relativa a ciascuna contabilità speciale; 
c) alla Direzione generale del tesoro: 
- entro i primi dodici giorni del mese, la dimostrazione degli incassi per 
entrate di bilancio e fuori bilancio fatti nel mese precedente, corredata di un 
riepilogo dei versamenti distinti per capi e capitoli delle entrate di bilancio, 
eccetto quelle che, per disposizioni speciali, sono esposte complessivamente per 
capo, i particolari per capitoli dovendo essere dati dalla ragioneria 
provinciale dello Stato; 
- entro i primi dodici giorni del mese, la dimostrazione dei pagamenti per spese 
di bilancio e fuori bilancio fatti nel mese precedente; 
- entro il giorno 19 del mese, i titoli estinti per pagamenti fuori bilancio e 
per buoni ordinari del tesoro eseguiti nel mese precedente, descritti negli 
elenchi, epiloghi e riassunti indicati nelle apposite istruzioni; 
d) alle competenti amministrazioni centrali, in conformità delle speciali 
istruzioni, le note descrittive dei versamenti ricevuti nel mese precedente 
relativamente alle entrate da esse amministrate, con esclusione di quelle 
amministrate dalle direzioni provinciali del tesoro e da altri uffici per i 
quali le ragionerie provinciali dello Stato provvedono alla contabilizzazione 
delle rispettive entrate; 
e) alle ragionerie provinciali dello Stato, la nota descrittiva dei versamenti 
del ramo del lotto ricevuti nel mese precedente; 
f) alla Corte dei conti, entro il giorno 21 del mese, una nota descrittiva dei 
pagamenti delle spese di bilancio eseguiti nel mese precedente con i titoli 
cartacei estinti, gli epiloghi e i riassunti indicati nelle istruzioni predette; 
sono esclusi i pagamenti e i titoli del debito pubblico, nonché i titoli emessi 
da uffici periferici ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908. Per i mandati 
informatici estinti si applicano gli artt. 651 e 653; 
g) alle singole ragionerie presso le amministrazioni centrali un esemplare degli 
elenchi descrittivi degli ordinativi diretti delle stesse amministrazioni 
centrali estinti nel mese precedente, un esemplare degli epiloghi dei titoli 
suddetti e degli ordini per pensioni pagati nel mese precedente; 
h) alle competenti sezioni regionali del controllo della Corte dei conti e alle 
delegazioni regionali della Corte stessa, entro il giorno 21 del mese, una nota 
descrittiva dei pagamenti delle spese di bilancio eseguiti nel mese precedente 
con i titoli cartacei estinti - descritti negli appositi elenchi, epiloghi e 
riassunti - emessi ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, da uffici 
periferici aventi attribuzioni decentrate. Per i mandati informatici si 
applicano gli artt. 651 e 653; 
i) alle ragionerie regionali e provinciali dello Stato, secondo la rispettiva 
competenza, un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi diretti 
degli uffici periferici aventi attribuzioni decentrate ai sensi della legge 17 
agosto 1960, n. 908, estinti nel mese precedente, nonché un esemplare degli 
epiloghi concernenti detti titoli. Un esemplare degli elenchi e degli epiloghi 
suddetti deve essere trasmesso alla competente ragioneria centrale; 
l) ai singoli funzionari delegati, un esemplare degli elenchi descrittivi degli 
ordinativi e dei buoni emessi dai medesimi, pagati nel mese precedente, con le 
modalità previste dall'articolo 9 del presente decreto. 
2. Analogamente procede, in quanto occorra, la Direzione generale del tesoro per 
le operazioni eseguite dalla tesoreria centrale. 
3. La sezione di tesoreria di Roma unisce alla dimostrazione mensile degli 
incassi anche l'elenco descrittivo delle quietanze da essa emesse a favore della 
Tesoreria centrale per fondi somministrati. 
4. Tutte le sezioni di tesoreria spediscono alla Direzione generale del tesoro 
l'elenco descrittivo dei versamenti che hanno dato luogo al rilascio dei vaglia 
del tesoro. Le sezioni trasmettono alla Direzione generale del tesoro l'elenco 
informatico dei movimenti relativi ai trasferimenti di fondi mediante sistemi 
informativi automatizzati. 
5. L'amministrazione centrale dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria 
predispone mediante strumenti informatici il conto riassuntivo mensile 
costituito dal riepilogo delle entrate distinte per capo e delle uscite di 
bilancio e fuori bilancio - ivi comprese quelle relative ai buoni ordinari del 
tesoro ed alle amministrazioni ed aziende autonome - delle sezioni di tesoreria 
provinciale. Tale conto riassuntivo è trasmesso alla Direzione generale del 
tesoro ed alla Corte dei conti entro il giorno 12 del mese successivo. Con le 
stesse modalità è predisposto il conto riassuntivo annuale da inviare ai 
medesimi organismi. 
6. Nei termini stabiliti, le sezioni di tesoreria provinciale trasmettono alla 
Direzione generale del tesoro le contabilità di cui all'articolo 482 (122/a). 
------------------------ 
(122/a) Così sostituito prima dall'articolo unico, D.P.R. 13 dicembre 1965, n. 
1684 (Gazz. Uff. 18 marzo 1966, n. 69), e poi dall'art. 18, D.P.R. 20 aprile 
1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in 
virtù di quanto disposto dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al n. 
A/CLX. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 
279, riportato al n. A/CLXIII. 
 





605. 1. La Direzione generale del tesoro e le ragionerie delle amministrazioni 
centrali, esaminano e verificano i conti, i documenti, gli elenchi, gli epiloghi 
e le note menzionate al precedente articolo. I funzionari delegati registrano i 
pagamenti degli assegni nel libro di cui all'articolo 342 e trasmettono poi gli 
elenchi ricevuti alle ragionerie delle amministrazioni centrali dalle quali 
ebbero le aperture di credito. 
2. La Direzione generale del tesoro trasmette alla Corte dei conti un esemplare 
del conto mensile della tesoreria centrale, insieme con tutti i titoli estinti 
per pagamenti fuori bilancio, e per buoni del tesoro, accompagnati dai relativi 
elenchi descrittivi, epiloghi e riassunti (123). 
------------------------ 
(123) Così sostituito dall'art. 18, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al 
n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in virtù di quanto disposto 
dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al n. A/CLX. Vedi, peraltro, 
quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n 
A/CLXIII. 
 





606. Le ragionerie delle amministrazioni centrali, in base agli elenchi e agli 
epiloghi degli ordinativi diretti e degli assegni emessi dagli uffici centrali, 
fanno le occorrenti registrazioni nelle scritture. 
------------------------ 
 





607. 1. La Corte dei conti accerta la regolarità dei titoli pagati e l'esattezza 
del conto riassuntivo informatico mensile ed annuale inviati dall'istituto 
incaricato del servizio di tesoreria; trasmette il conto mensile informatico, 
munito di dichiarazione di regolarità, alla Direzione generale del tesoro, che 
lo invia al tesoriere centrale, per il tramite del controllore capo, ed 
all'istituto incaricato del servizio di tesoreria. Provvede altresì alla 
parifica del conto riassuntivo annuale (123). 
------------------------ 
(123) Così sostituito dall'art. 18, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al 
n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in virtù di quanto disposto 
dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al n. A/CLX. Vedi, peraltro, 
quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n 
A/CLXIII. 
 





608. 1. La Direzione generale del tesoro, in base agli elenchi dei titoli di 
spesa a carico del bilancio dello Stato, compila mensilmente prospetti separati 
per ministeri ed amministrazioni centrali, nei quali è dimostrato distintamente 
per capitolo l'ammontare dei pagamenti effettuati dalle tesorerie, eccetto 
quelli eseguiti mediante assegni ed un prospetto riepilogativo per ministero e 
per specie di titoli, ed invia gli uni alle rispettive amministrazioni centrali 
per l'imputazione delle relative somme ai corrispondenti capitoli del bilancio, 
trattenendo presso di sé il prospetto riepilogativo per ministero e per specie 
di titoli. 
2. La stessa Direzione generale, in relazione agli elenchi degli interessi sui 
buoni del tesoro scaduti, compila in doppio esemplare e trasmette alla Corte dei 
conti una nota riepilogativa delle somme pagate per tale titolo. 
3. La Corte trattiene un esemplare della nota e restituisce l'altro alla 
Direzione generale del tesoro, per la relativa imputazione di detti interessi al 
competente capitolo del bilancio (123). 
------------------------ 
(123) Così sostituito dall'art. 18, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al 
n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in virtù di quanto disposto 
dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al n. A/CLX. Vedi, peraltro, 
quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n 
A/CLXIII. 
 





609. Il giorno 20 di ogni mese il direttore generale del tesoro fa pubblicare 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno il conto dei versamenti e dei pagamenti 
effettuati nelle tesorerie del Regno nel precedente mese ed in quelli anteriori. 

I versamenti ed i pagamenti, riferibili alle entrate ed alle spese comprese nei 
bilanci approvati dal Parlamento, vengono distinti in conformità dei riepiloghi 
annessi alla legge del bilancio. 
I debiti e crediti di tesoreria sono distinti secondo le categorie più 
importanti. 
L'ammontare del debito di tesoreria per assegni in circolazione risulta dalla 
differenza fra gli assegni emessi e quelli rimborsati all'istituto incaricato 
del servizio di tesoreria. Alla chiusura dell'esercizio vengono eseguite le 
regolazioni contabili necessarie in relazione agli assegni emessi e non 
consegnati nel termine di cui all'art. 68 della legge. 
------------------------ 
 





TITOLO XIII 
Del rendimento dei conti giudiziali 
Capo I - Disposizioni generali. 
(giurisprudenza di legittimità) 
610. Tutti gli agenti dell'amministrazione che sono incaricati delle riscossioni 
e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato, o altre delle quali lo 
Stato medesimo diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, 
ovvero debito di materie, ed anche coloro che si ingeriscono senza legale 
autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, oltre alle 
dimostrazioni ed ai conti amministrativi stabiliti dal presente regolamento, 
devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro 
gestione. 
Sono eccettuati i consigli d'amministrazione e gli altri enti dipendenti dai 
ministeri della guerra e della marina ed i funzionari di tutte le altre 
amministrazioni delegati a pagare spese sopra aperture di credito, i quali 
rendono i loro conti periodici, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 60 
della legge, alle amministrazioni da cui rispettivamente dipendono. 
Nei casi però che taluno dei suindicati consigli, enti o funzionari delegati sia 
imputabile di colpa o negligenza nell'adempimento dell'incarico ad esso 
affidato, o di morosità alla presentazione dei conti periodici cui è tenuto, 
l'amministrazione competente può richiedere che la Corte dei conti, sulla 
istanza del procuratore generale della Corte medesima, sottoponga i presunti 
responsabili a speciale giudizio in analogia a quanto pei conti giudiziali è 
stabilito dall'art. 35 della legge 14 agosto 1862, n. 800 (124) (124/a). 
------------------------ 
(124) Ora, art. 45, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, riportato alla voce Corte dei 
conti. 
(124/a) Vedi, anche, l'art. 9, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, riportato alla 
voce Riscossione delle imposte dirette. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
611. Il conto è reso alla Corte, o direttamente od a mezzo dell'amministrazione 
da cui dipende il contabile, entro tre mesi successivi alla chiusura 
dell'esercizio cui si riferisce il conto o successivi alla cessazione del 
contabile dall'ufficio per qualunque causa. 
------------------------ 
 





612. Gli agenti contabili rispondono della loro gestione personale, e sono 
tenuti a rendere il conto giudiziale soltanto per quel periodo dell'anno in cui 
sono stati in carica. 
Ove in un anno più titolari si siano succeduti in un ufficio, ciascuno di essi 
rende separatamente il conto pel periodo della propria gestione. 
Se però per congedo, permesso, malattia od altra causa, l'agente affidi sotto la 
sua responsabilità il servizio del suo ufficio ad altra persona, ancorché questa 
sia accettata dall'autorità competente, non s'interrompe la durata della sua 
gestione, e il contabile perciò deve comprendere nel suo conto giudiziale anche 
il periodo di tempo nel quale fu dalla predetta persona sostituito. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
613. Nei casi di morte, d'interdizione e d'inabilitazione di un contabile, i 
conti sono resi rispettivamente dagli eredi o dai legittimi rappresentanti nel 
termine come sopra prescritto. 
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614. Quando il conto non sia stato presentato entro il termine prescritto, si 
procederà contro il contabile o suoi aventi causa: 
a) o mediante istanza del pubblico ministero presso la Corte dei conti, nei modi 
previsti dall'art. 35 e seg. della L. 14 agosto 1862, n. 800 (124); 
b) o mediante compilazione del conto fatto d'ufficio dall'amministrazione. In 
questo caso il contabile o i suoi aventi causa saranno invitati con atto di 
ufficiale giudiziario a riconoscerlo e sottoscriverlo, entro un termine 
stabilito, e dopo ciò il conto sarà trasmesso alla Corte dei conti. 
Si avrà come accettato il conto, se il contabile o i suoi aventi causa non 
abbiano risposto nel termine prefisso all'invito dell'amministrazione. 
Può anche il pubblico ministero procedere a termini del citato art. 35 della L. 
14 agosto 1862 (124), in seguito a richiesta che gliene venga fatta dalla Corte 
nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose, od anche sovra domanda 
dell'amministrazione interessata. 
Quando sia stato iniziato giudizio davanti la Corte a norma del detto art. 35 
(124), l'amministrazione non può più ordinare la formazione del conto. 
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(124) Ora, art. 45, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, riportato alla voce Corte dei 
conti. 
(124) Ora, art. 45, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, riportato alla voce Corte dei 
conti. 
(124) Ora, art. 45, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, riportato alla voce Corte dei 
conti. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
615. In tutti i casi in cui un contabile, in seguito a circostanze di forza 
maggiore, si trovi nella impossibilità di osservare le disposizioni stabilite 
pel rendimento e la giustificazione dei suoi conti, può essere ammesso a darne 
la prova avanti la Corte dei conti. 
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616. Il conto giudiziale di ogni contabile deve comprendere il carico, lo 
scarico e i resti da esigere, l'introito, l'esito e la rimanenza. 
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617. Quando i contabili abbiano uniti i documenti giustificativi ai conti 
periodici amministrativi, ne fanno riferimento nel conto giudiziale. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
618. Tutti i conti devono essere, dagli uffici provinciali o compartimentali da 
cui dipendono i contabili e dalle rispettive amministrazioni centrali, riveduti 
e parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi 
alle proprie scritture o ad altri elementi contabili in loro possesso. 
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619. La Corte dei conti, nel pronunziare condanne a carico dei contabili, 
autorizza l'amministrazione ad alienare la cauzione, nei casi in cui l'abbiano 
prestata. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
620. A cura della ragioneria generale, sulle proposte delle singole 
amministrazioni e di accordo colla Corte dei conti, sono formati i modelli dei 
conti giudiziali di cui nel precedente art. 616 e stabiliti i documenti speciali 
che, secondo la diversità dei servizi, occorre di unire ai singoli conti 
giudiziali, oltre quelli generali prescritti dal presente regolamento. 
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Capo II - Norme speciali pei conti giudiziali degli agenti della riscossione. 
(giurisprudenza di legittimità) 
621. Gli agenti della riscossione di qualsiasi entrata debbono presentare il 
rispettivo conto giudiziale all'intendenza di finanza, o agli altri uffici 
provinciali e compartimentali da cui dipendono. 
Il conto giudiziale di ogni agente della riscossione deve essere di regola 
distinto in due parti. 
La prima parte dimostra: 
a) le somme rimaste da riscuotere alla fine dell'esercizio o della gestione 
precedente ed il carico successivamente dato al contabile, sia dal carico certo, 
sia proveniente da somme accertate all'atto stesso della riscossione; 
b) il discarico per somme riscosse o per annullamenti, variazioni e simili 
riferibili al carico accertato; 
c) i resti che per la competenza stessa risultano da riscuotere al termine 
dell'esercizio o della gestione. 
La parte seconda dimostra: 
d) il debito o il credito dell'esercizio o della gestione precedente, quando non 
si tratti di prima gestione; 
e) il debito per somme incassate; 
f) le somme versate; 
g) i discarichi amministrativi; 
h) i resti per le somme rimaste da versare, o il credito per quelle versate in 
più alla fine dell'esercizio o al termine della gestione. 
Il carico e il discarico ed i resti di cui alle lettere a), b) e c) del presente 
articolo, sono dimostrati distintamente secondo i capitoli iscritti nel 
bilancio. 
Agli effetti della responsabilità di cui agli articoli 189 e 190 del titolo V 
del presente regolamento, gli agenti anzidetti debbono unire al proprio conto, 
se ne sia fatta richiesta dalla Corte dei conti o dalla ragioneria centrale, un 
elenco nominativo dei debitori dai quali non abbiano riscosse le somme dovute 
durante l'anno, con la indicazione delle cause della mancata riscossione e col 
corredo dei documenti giustificanti le diligenze usate, gli atti incoati e tutti 
gli altri mezzi adoperati, a tenore dei relativi regolamenti ed istruzioni, per 
riscuotere le dette partite. 
Insieme col conto in denaro, gli agenti che hanno ricevuto in consegna 
bollettari pel rilascio delle quietanze ai debitori, debbono presentare il conto 
di carico e di scarico debitamente documentato dei bollettari ricevuti e di 
quelli consumati. Questo conto, quanto al carico, dev'essere in relazione 
coll'uscita che per gli stessi bollettari risulta dal conto del consegnatario 
presso l'intendenza di finanza. 
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622. I conti giudiziali degli agenti della riscossione di ogni provincia o 
compartimento, singolarmente parificati dagli uffici provinciali ai quali furono 
presentati, vengono da questi trasmessi alle competenti ragionerie centrali con 
elenchi distinti per i vari rami di servizio, corredati con i relativi 
documenti. 
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623. Le ragionerie centrali (125), riveduti i conti ad esse pervenuti, in base 
ai documenti allegati e verificatili con gli elementi di riscontro in loro 
possesso, appongono sui singoli conti la dichiarazione di avere eseguiti i 
suindicati riscontri e li spediscono, con gli elenchi degli uffici provinciali o 
compartimentali e con tutti i documenti, alla Corte dei conti. 
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(125) Ora, ragionerie regionali (art. 16 D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, 
riportato in nota alla L. 26 luglio 1939, n. 1037, riportata in appresso alla 
sottovoce C, n. II). 
 





Capo III - Norme speciali pei conti giudiziali degli agenti contabili di 
materie. 
624. I contabili, consegnatari, magazzinieri e gli altri funzionari che 
maneggiano o hanno in consegna materie, libri, bollettari o altre cose dello 
Stato, eccettuati quelli indicati nel 2° comma dell'articolo 32 di questo 
regolamento, presentano il conto giudiziale della propria gestione 
all'amministrazione da cui immediatamente dipendono, nei modi e colle forme 
stabilite dai regolamenti speciali di ciascun servizio. 
La ragioneria della rispettiva amministrazione rivede il conto in confronto agli 
elementi di riscontro in suo possesso e, ove lo riconosca, regolare, appone su 
di esso il suo certificato di conformità. 
Se l'amministrazione alla quale il contabile di materie ha presentato il suo 
conto, è un ufficio provinciale o compartimentale, questo trasmette il conto 
medesimo col certificato di conformità alla amministrazione centrale competente. 

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625. I conti giudiziali dei contabili di materie della stessa specie possono, 
ove sia reputato conveniente pel loro numero, essere riassunti in prospetti per 
province o compartimenti a cura delle intendenze di finanza o degli altri uffici 
provinciali o compartimentali. 
In tali casi i conti dei contabili sono trasmessi alla Corte dei conti insieme 
coi prospetti suaccennati. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
626. Il conto giudiziale dei contabili di materie deve dimostrare: 
a) il debito per le materie e gli oggetti esistenti al principio dell'esercizio 
o della gestione; 
b) gli oggetti e le materie avuti in consegna nel corso dell'esercizio o della 
gestione; 
c) il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o 
altrimenti esitate; 
d) le materie e gli oggetti che sono rimasti esistenti al termine dell'esercizio 
o della gestione. 
Il debito e il credito anzidetti debbono essere dimostrati nei conti 
distintamente non solo secondo la specie, la qualità e le categorie in cui le 
materie e gli oggetti sono qualificati, ma anche secondo le nomenclature 
stabilite dall'amministrazione, e secondo il valore risultante dagli inventari o 
dalle tariffe generali adottate per taluni servizi. 
Le materie che per la loro natura o per la tenuità del valore sono suscettive di 
essere riunite, possono essere presentate nel conto sotto una medesima unità, o 
raggruppate collettivamente secondo la classificazione stabilita dalle 
nomenclature adottate dall'amministrazione. 
Ogni operazione di entrata, di uscita, di trasformazione e di consumazione delle 
materie o di oggetti, dev'essere giustificata nei conti dei singoli contabili 
dai documenti che, in conformità degli speciali regolamenti, comprovino la 
regolarità della operazione stessa. 
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627. La presentazione dei conti giudiziali non è prescritta per i consegnatari 
del materiale raccolto negli istituti di cui al 2° comma dell'art. 7 del 
presente regolamento. 
Le amministrazioni competenti provvedono, almeno una volta ogni biennio, ad 
accertare, mediante visite, la consistenza e la buona conservazione del 
materiale suddetto. A tali verifiche può partecipare un funzionario 
dell'amministrazione finanziaria all'uopo delegato. Una copia dei rapporti delle 
verifiche stesse viene comunicata al procuratore generale della Corte dei conti. 

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(giurisprudenza di legittimità) 
628. Di regola, la base di ogni conto in materie consiste negli inventari visti 
e verificati dall'amministrazione. 
In via di eccezione, da riconoscersi ammissibile dalla Corte dei conti, il conto 
in materia di un contabile per la gestione dell'anno anteriore, può partire dal 
conto precedente che ne riporti esattamente i resti, o da certificati 
amministrativi attestanti la esistenza degli oggetti in magazzino, dichiarati 
conformi alle risultanze dei propri registri dai ministeri competenti. 
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629. La Corte dei conti nel giudizio dei conti in materia non giudica del valore 
degli oggetti. Nei casi di condanna però può determinare il valore da rifondersi 
dal contabile, quando abbia elementi sufficienti. 
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Capo IV - Dei conti giudiziali dei tesorieri. 
630. Il tesoriere centrale rende il conto giudiziale della propria gestione alla 
direzione generale del tesoro, nel termine prescritto dall'art. 611 del presente 
regolamento. 
Se durante la gestione dell'anno finanziario sia avvenuto cambiamento di 
controllore capo, deve il tesoriere centrale compilare tanti separati conti 
giudiziali quanti furono i controllori capi funzionanti durante la sua gestione. 

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631. L'istituto bancario incaricato del servizio della tesoreria provinciale 
presenta alla direzione generale del tesoro, nel termine prescritto dall'art. 
611 del presente regolamento, il conto unico giudiziale annuale per la gestione 
delle entrate ed uscite della contabilità di Stato. In detto conto sono 
riportati distintamente tutti i risultati finali dell'entrata e della uscita 
emergenti dai sottoconti delle sezioni di tesoreria, i quali sono allegati a 
corredo del conto stesso. 
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632. Il conto giudiziale, tanto del tesoriere centrale che dell'istituto 
incaricato del servizio di tesoreria deve dimostrare: 
nell'entrata: 
a) il debito alla chiusura dell'esercizio precedente; 
b) le somme ricevute sia per versamenti fatti dagli agenti della riscossione o 
da debitori diretti, sia per buoni e vaglia del tesoro, sia per valori ricevuti 
a titolo di somministrazione di fondi e per qualsiasi altra causa; 
nell'uscita: 
c) il credito, ove ve ne sia, alla chiusura dell'esercizio precedente; 
d) le somme pagate risultanti da analoghe dichiarazioni di regolarità, da 
quietanze di fondi somministrati e da altri documenti ed ordini regolari e 
definitivi; 
e) la differenza tra l'entrata e l'uscita da trasportare, secondo i casi, a 
debito o a credito dell'esercizio successivo. 
Al detto conto deve essere unito quello, a parte, di carico e scarico di tutti i 
bollettari ricevuti e di quelli consumati pel rilascio delle quietanze e dei 
vaglia del tesoro. Questo conto, quanto al carico, deve concordare coll'uscita 
di quello da rendersi dal magazziniere del provveditorato generale che ne ha 
fatto la somministrazione alle tesorerie. 
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633. Il conto giudiziale, tanto del tesoriere centrale che dell'istituto 
incaricato del servizio di tesoreria, deve essere corredato delle opportune 
giustificazioni consistenti: 
per l'entrata: 
nelle matrici delle quietanze rilasciate dal tesoriere a coloro che hanno 
eseguiti versamenti per somme da essi riscosse, per acquisto di buoni o per 
qualsiasi altra causa; 
nelle matrici dei vaglia del tesoro; 
nelle dichiarazioni di regolarità dei pagamenti eseguiti, nelle quietanze 
ricevute pei fondi somministrati, negli altri documenti ed ordini regolari e 
definitivi non che nei decreti di scarico ottenuti nei casi di furto o di 
perdita per forza maggiore: salvo sempre per questi due ultimi casi il giudizio 
definitivo di responsabilità da parte della Corte dei conti. 
La documentazione a corredo dei conti giudiziali prevista al comma 1 può essere 
sostituita da evidenze su supporti informatici contenenti le medesime 
informazioni previste sui moduli cartacei; è comunque esclusa la possibilità di 
variare i dati dopo la resa dei conti stessi (125/a). 
La documentazione rimane in custodia presso l'istituto incaricato del servizio 
di tesoreria per un periodo di dieci anni a disposizione del Ministero del 
tesoro e della Corte dei conti per i controlli di competenza. Dopo i primi 
cinque anni la documentazione può essere sostituita da riproduzioni ottenute con 
supporti ottici ovvero da altro idoneo strumento di archiviazione (125/a). 
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(125/a) Comma aggiunto dall'art. 6, D.M. 4 aprile 1995, n. 334 (Gazz. Uff. 11 
agosto 1995, n. 187). 
(125/a) Comma aggiunto dall'art. 6, D.M. 4 aprile 1995, n. 334 (Gazz. Uff. 11 
agosto 1995, n. 187). 
 





634. La direzione generale del tesoro, riveduti il conto del tesoriere centrale 
e quello dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale, appone 
sull'uno e sull'altro la dichiarazione che sono regolari e conformi alle proprie 
scritture, e ne fa la trasmissione alla Corte dei conti pel relativo giudizio. 
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635. I tesorieri rendono altresì il conto dei depositi provvisori di che al 
titolo XI e quello del movimento dei titoli riferibili a operazioni del debito 
pubblico. Questi conti, visti e verificati, dalla direzione generale del tesoro, 
sono sottoposti alla approvazione della Corte dei conti. 
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Capo V - Delle riscossioni dei crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei 
conti a carico dei pubblici funzionari e degli agenti contabili dello Stato. 
(giurisprudenza di legittimità) 
636. Le decisioni della Corte dei conti portanti condanne a carico di funzionari 
pubblici o di agenti contabili dello Stato, sono dal procuratore generale della 
Corte medesima comunicate, in forma esecutiva, alle amministrazioni centrali da 
cui dipendono rispettivamente i detti funzionari ed agenti, affinché curino la 
riscossione delle somme derivanti da tali condanne, e per estratto al direttore 
generale del tesoro. 
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637. I debiti verso lo Stato accertati giudiziariamente dalla Corte dei conti 
sia nei giudizi sui conti, sia in quelli speciali a sensi dell'art. 35 della L. 
14 agosto 1862, n. 800 (126), sono riscossi a cura delle amministrazioni 
centrali da cui rispettivamente dipendono i funzionari pubblici e gli agenti, a 
carico dei quali la Corte ha pronunziato le condanne. 
Se i funzionari pubblici e gli agenti, a carico dei quali la Corte ha 
pronunziato la condanna, non siano cessati dalle loro funzioni, e, fatta la 
ingiunzione non versino tosto le somme da essi dovute, le amministrazioni 
centrali possono disporre che il debito venga riscosso mediante alienazione 
della cauzione, se prestata, o mediante ritenuta sugli stipendi ed emolumenti, o 
con ogni altro mezzo stabilito dalle leggi e dai regolamenti. 
Se invece i predetti funzionari ed agenti dello Stato condannati dalla Corte dei 
conti siano cessati dalle loro funzioni, ma sia tuttora esistente la cauzione o 
qualche loro credito per stipendi, aggi o emolumenti, le amministrazioni 
centrali dispongono che le somme da essi dovute vengano riscosse alienando la 
cauzione, o ritenendo i crediti dei detti funzionari ed agenti, fino a 
concorrenza della somma dovuta. 
I crediti per condanne della Corte dei conti, o le parti di essi che non sia 
possibile riscuotere prontamente con i mezzi sovra accennati, sono passati dalle 
amministrazioni centrali a quella del demanio per curarne la riscossione. 
------------------------ 
(126) Vedi nota all'art. 610. 
 





638. Pel trasporto dei crediti anzidetti dalle amministrazioni centrali a quella 
del demanio per la iscrizione di essi nelle scritture demaniali e per le 
ulteriori operazioni occorrenti per realizzare i crediti medesimi, sono 
applicabili le norme e i procedimenti stabiliti per gli altri crediti dello 
Stato nel capo IV del titolo VI del presente regolamento; salvo che si tratti di 
annullamento degli addebiti fatti ai contabili in dipendenza dell'esercizio 
delle loro funzioni, nel qual caso l'amministrazione deve promuovere una 
decisione della Corte dei conti. 
------------------------ 
 





639. Le partite trasportate dai conti degli agenti delle varie amministrazioni 
nelle contabilità demaniali, sono discaricate dai conti giudiziali dei detti 
agenti. 
Tale discarico si giustifica con un certificato dell'amministrazione centrale 
del demanio attestante l'effettuato trasporto dei crediti nelle proprie 
scritture. 
Le ragionerie delle competenti amministrazioni centrali eseguono nelle loro 
scritture le annotazioni necessarie per dimostrare l'eseguito trasporto dei 
crediti anzidetti. 
------------------------ 
 





640. Ogni anno, dopo tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, le amministrazioni 
centrali trasmettono alla Corte dei conti un prospetto che dimostra 
particolarmente le comunicazioni ricevute di condanne della Corte dei conti, 
quali partite siano state riscosse, le disposizioni prese per quelle che restano 
a riscuotere e le partite che, essendo nelle condizioni previste dal precedente 
art. 637, siano state passate all'amministrazione del demanio. 
Questa, nel prospetto che a sua volta trasmette alla Corte dei conti, dà 
separata dimostrazione: 
a) dei crediti verso i propri contabili, pei quali sono in corso gli atti per il 
ricupero in via amministrativa; 
b) dei crediti iscritti ai campioni demaniali distinti per le amministrazioni di 
origine, indicando i provvedimenti presi per la riscossione. 
La direzione generale del tesoro trasmette separati prospetti: 
a) per i crediti verso i propri contabili e funzionari; 
b) per i crediti verso i contabili e funzionari dipendenti da amministrazioni 
che non hanno gestione di entrata. 
La Corte dei conti, dopo accertatasi della esattezza dei prospetti suaccennati, 
rilascia alle amministrazioni centrali una dichiarazione di regolarità. 
------------------------ 
 





641. Restano ferme, in quanto non siano contrarie alle disposizioni del presente 
regolamento, le norme approvate con R.D. 5 settembre 1909, n. 776 (127). 
------------------------ 
(127) Recante norme di esecuzione delle decisioni della Corte dei conti. 
 





TITOLO XIV 
Disposizioni generali 
642. Le rettificazioni che occorra di fare alle scritture, ai prospetti 
periodici e ai conti, debbono essere fatte senza raschiature e in modo da 
lasciar vedere le scritture preesistenti. 
Nella colonna delle osservazioni o nel margine dei documenti deve essere data 
ragione delle fatte rettificazioni. 
Nei conti giudiziali non possono introdursi alterazioni di sorta. Le 
rettificazioni che occorrano per effetto delle prescritte verificazioni, vengono 
indicate in colonne apposite, o in quelle delle osservazioni, o in margine del 
documento od anche in foglio separato, dandone ragione. 
Ove nella verificazione delle contabilità periodiche si riscontrino irregolarità 
tali che modifichino il credito del tesoriere o degli agenti pagatori, i titoli 
irregolarmente pagati sono dedotti dalle relative contabilità, e respinti al 
contabile che deve darsene debito nei propri conti; salvo a lui il diritto di 
riprodurre nelle successive contabilità tali titoli debitamente regolarizzati. 
------------------------ 
 





643. I conti, i prospetti, le note e le situazioni che debbono essere 
periodicamente trasmessi alle autorità competenti, ai termini del presente 
regolamento, si compilano e si producono nelle determinate scadenze, anche se 
negativi. 
Gli elenchi mediante i quali debbono, di regola, essere accompagnati documenti o 
titoli di spesa allo scopo di accertarne la consegna da uno ad altro ufficio, 
possono essere sostituiti da altro mezzo di trasmissione che garantisca e 
comprovi parimenti il sicuro recapito dei documenti e titoli medesimi. 
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644. A cura del ministero delle finanze (128), col concorso delle varie 
amministrazioni centrali e sentiti, ove occorra, il Consiglio di Stato e la 
Corte dei conti, sarà provveduto alla revisione dei regolamenti, delle 
istruzioni e delle disposizioni sotto qualsiasi forma emanate, che riguardino 
gli ordinamenti contabili dei servizi, allo scopo di introdurvi le variazioni 
necessarie per metterli in armonia con le disposizioni legislative sulla 
contabilità generale dello Stato e con quelle del presente regolamento e di 
apporvi tutte le semplificazioni opportune per un più spedito funzionamento dei 
singoli servizi. 
Allo stesso fine saranno pure riveduti i modelli di scritture, registri 
prospetti ed altri documenti attinenti alla contabilità, prescritti dal presente 
o da altri regolamenti, da istruzioni o da disposizioni delle varie 
amministrazioni centrali. 
Con decreti Reali, su proposta del ministro delle colonie, di concerto con 
quello delle finanze, sarà provveduto, entro sei mesi dalla entrata in vigore 
del presente regolamento, alla revisione degli attuali ordinamenti 
amministrativo-contabili delle colonie, per metterli in armonia con le 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel Regno, tenendo conto delle 
peculiari necessità delle colonie stesse. 
------------------------ 
(128) Ora, Ministero del tesoro. 
 





645. I tesorieri e gli agenti di riscossione debbono tenere un libro giornale, 
nel quale registrano le operazioni d'incasso e di pagamento da essi effettuate. 
Tengono inoltre gli altri libri e registri stabiliti dalle istruzioni speciali 
dei vari servizi. 
------------------------ 
 





646. I progetti di regolamento di pubblica amministrazione, d'istruzione o di 
altre disposizioni di carattere continuativo, concernenti la contabilità e i 
servizi amministrativi che abbiano con essa attinenza, debbono essere sottoposti 
al preventivo esame del ministro delle finanze (129) (ragioneria generale). 
Quando occorra sentire su detti progetti il consiglio di Stato, viene a questo 
comunicato lo schema concordato col ministero suddetto. 
I decreti Reali e ministeriali che approvano i regolamenti, le istruzioni o le 
disposizioni di cui sopra, vengono emanati di concerto col ministro delle 
finanze (129). 
Negli altri provvedimenti, che non abbiano forma di decreto, deve farsi menzione 
dell'accordo preso col ministro medesimo. 
Deve inoltre farsi sempre menzione del parere del consiglio di Stato, quando sia 
intervenuto. 
------------------------ 
(129) Ora, Ministro del tesoro. 
(129) Ora, Ministro del tesoro. 
 





TITOLO XV 
Disposizioni transitorie 
647-650. (130). 
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(130) Recavano disposizioni transitorie. 
 





TITOLO XVI 
Dei mandati informatici (131) 
Capo I - Mandati informatici (131) 
651. 1. I mandati informatici, muniti del visto della ragioneria e, ove 
previsto, anche della Corte dei conti, non possono essere annullati senza il 
concorso dell'ufficio emittente e degli uffici che li hanno vistati. 
2. I mandati da assoggettare al controllo preventivo della Corte dei conti 
vengono resi disponibili, unitamente alla relativa documentazione da specificare 
in apposito elenco informatico, per la competente ragioneria che, effettuato il 
proprio riscontro, e nulla avendo da osservare, li trasmette alla Corte dei 
conti per il tramite del sistema informativo integrato. 
3. La Corte dei conti restituisce con rilievo i mandati non ammessi al visto 
effettuando apposita transazione sul sistema integrato. 
4. La Direzione generale del tesoro, con apposita transazione, convalida i dati 
relativi ai titoli ammessi al pagamento e li rende disponibili per il sistema 
informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria. 
5. Per i pagamenti da effettuare allo sportello o presso gli uffici postali 
della provincia la sezione di tesoreria competente stampa i documenti 
sostitutivi e i relativi avvisi per i creditori. Gli avvisi devono contenere i 
dati essenziali del mandato informatico e possono essere recapitati con 
procedure elettroniche o con altri analoghi sistemi. I documenti sostitutivi 
devono contenere gli elementi del corrispondente mandato informatico. La sezione 
o l'ufficio postale acquisiscono sui documenti sostitutivi la firma di quietanza 
del creditore. L'amministrazione postale trasmette alla sezione competente, per 
il rimborso, il documento sostitutivo quietanzato. 
6. Per le somme da accreditare ai conti correnti bancari o postali la sezione di 
tesoreria, dopo aver scritturato fra i pagamenti i relativi mandati informatici, 
trasmette le informazioni rispettivamente al sistema bancario o 
all'amministrazione postale, accreditando i fondi necessari per il 
riconoscimento delle somme nei conti correnti. Gli importi non riconosciuti sono 
dalle singole aziende di credito o dalla posta riversati in tesoreria. Per gli 
ordinativi da commutare in documenti di entrata o in vaglia cambiari, la sezione 
scrittura fra i pagamenti i mandati informatici contestualmente all'emissione 
degli stessi documenti. Le partite di cui al presente comma sono descritte dalla 
sezione in elenchi informatici. 
7. Per i mandati non assoggettati al controllo preventivo della Corte dei conti, 
le competenti ragionerie appongono il visto su mandati informatici riconosciuti 
regolari effettuando la corrispondente transazione sul sistema informativo 
integrato e trattenendo presso di sé la documentazione. I dati riguardanti i 
mandati vistati dalle ragionerie sono resi direttamente disponibili per il 
sistema informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, tranne 
che, ai sensi delle vigenti disposizioni, si debba procedere all'ammissione al 
pagamento, nel qual caso l'invio dei dati è effettuato previa convalida da parte 
della Direzione generale del tesoro. 
8. I dati di tutti i pagamenti eseguiti sono trasmessi a cura della Banca 
d'Italia al sistema informativo integrato (132). 
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(131) Il titolo XVI e gli artt. 651-662 sono stati aggiunti dall'art. 17, D.P.R. 
20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 
1998, in virtù di quanto disposto dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, 
riportata al n. A/CLX. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 
agosto 1997, n. 279, riportato al n. A/CLXIII. 
(131) Il titolo XVI e gli artt. 651-662 sono stati aggiunti dall'art. 17, D.P.R. 
20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 
1998, in virtù di quanto disposto dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, 
riportata al n. A/CLX. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 
agosto 1997, n. 279, riportato al n. A/CLXIII. 
(132) Il Titolo XVI e gli artt. 651-662 sono stati aggiunti dall'art. 17, D.P.R. 
20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 
1998, in virtù del disposto dell'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al 
n. A/CLX. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 
279, riportato al n. A/CLXIII. 
 





652. 1. I mandati di cui al precedente articolo 651 sono di due specie: la prima 
comporta effettivo movimento di denaro ovvero determina commutazione in 
quietanza di entrata o versamento a conto corrente di amministrazioni e gestioni 
autonome; la seconda dà luogo a semplici registrazioni nelle scritture. I 
mandati hanno un numero d'ordine progressivo per esercizio e per capitolo di 
bilancio e devono contenere, a cura delle amministrazioni emittenti, le seguenti 
indicazioni: 
a) lo stato di previsione, l'esercizio e l'ufficio di livello dirigenziale 
generale al quale è affidata la gestione della quota parte del bilancio 
dell'amministrazione cui si riferisce la spesa; 
b) la specificazione dell'atto dal quale deriva l'impegno o l'autorizzazione 
della spesa; 
c) il numero e la denominazione completa del capitolo del bilancio cui è 
imputata la spesa; 
d) l'oggetto preciso della spesa e la legge dalla quale essa consegue; 
e) il cognome, il nome e la qualità del creditore o dei creditori o di chi per 
loro sia legalmente autorizzato a dare quietanza, nonché il relativo codice 
fiscale o la partita IVA; 
f) le eventuali indicazioni, anche codificate, dei conti ai quali deve affluire 
l'importo; 
g) l'indicazione del dirigente che ha emesso l'ordine di pagare e del relativo 
ufficio, nonché la data dell'ordine; 
h) la somma da pagare scritta in lettere ed in cifre; 
i) l'eventuale termine a partire dal quale il mandato è pagabile; 
l) la tesoreria ed il luogo dove deve farsi il pagamento; 
m) l'indirizzo del creditore; 
n) la zona d'intervento. 
2. I mandati della seconda specie fra quelle indicate al precedente comma 1 
debbono contenere, altresì, l'indicazione del capitolo o gruppo di capitoli del 
bilancio dell'entrata e delle somme da imputarsi a ciascun capitolo o gruppo, 
ovvero del conto corrente di amministrazioni autonome e gestioni a favore delle 
quali l'importo stesso deve essere versato (132). 
------------------------ 
(132) Il Titolo XVI e gli artt. 651-662 sono stati aggiunti dall'art. 17, D.P.R. 
20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 
1998, in virtù del disposto dell'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al 
n. A/CLX. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 
279, riportato al n. A/CLXIII. 
 





653. 1. I documenti sostitutivi dei titoli quietanzati, salvo quanto previsto 
dal comma seguente, rimangono in custodia presso le sezioni di tesoreria per un 
periodo di dieci anni. 
2. Dopo i primi cinque anni, i documenti di cui al comma 1 possono essere 
sostituiti da riproduzioni ottenute con supporti ottici ovvero con altro idoneo 
strumento di archiviazione. 
3. Gli elenchi elettronici delle partite estinte, nonché gli elenchi e i 
prospetti comunque denominati, rimangono in custodia presso la sezione di 
tesoreria per cinque anni. 
4. Presso le sezioni di tesoreria, i documenti, gli elenchi e gli altri supporti 
di archiviazione sostitutivi di essi sono a disposizione del Ministero del 
tesoro e della Corte dei conti per i controlli di competenza. 
5. Alle regolarizzazioni che si rendessero necessarie dopo il pagamento si 
provvede anche mediante flussi informatici di rettifica (132). 
------------------------ 
(132) Il Titolo XVI e gli artt. 651-662 sono stati aggiunti dall'art. 17, D.P.R. 
20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 
1998, in virtù del disposto dell'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al 
n. A/CLX. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 
279, riportato al n. A/CLXIII. 
 





654. 1. I mandati, dopo il visto degli organi di controllo, non possono essere 
annullati, né variati in alcuna loro parte, se non col concorso 
dell'amministrazione che li ha emessi e degli organi di controllo medesimi, 
fatta eccezione soltanto per l'indicazione del luogo del pagamento (132). 
------------------------ 
(132) Il Titolo XVI e gli artt. 651-662 sono stati aggiunti dall'art. 17, D.P.R. 
20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 
1998, in virtù del disposto dell'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al 
n. A/CLX. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 
279, riportato al n. A/CLXIII. 
 





655. 1. Le sezioni di tesoreria, per i mandati informatici da estinguere presso 
altri uffici pagatori, provvedono ad inviare il documento sostitutivo del titolo 
con elenchi di trasmissione in doppio esemplare, di cui uno deve essere 
restituito per ricevuta. Il relativo avviso può essere inviato con sistemi 
informatici o telematici o con altri analoghi sistemi (132). 
------------------------ 
(132) Il Titolo XVI e gli artt. 651-662 sono stati aggiunti dall'art. 17, D.P.R. 
20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 
1998, in virtù del disposto dell'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al 
n. A/CLX. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 
279, riportato al n. A/CLXIII. 
 





656. 1. Quando il pagamento deve essere eseguito in un luogo diverso da quello 
indicato, la sezione di tesoreria dispone la variazione purché tale luogo si 
trovi nella stessa provincia. 
2. Se il pagamento deve essere effettuato in altra provincia, la sezione di 
tesoreria invia i relativi dati alla sezione competente. 
3. Le informazioni riguardanti le modifiche di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse 
al sistema informativo integrato (132). 
------------------------ 
(132) Il Titolo XVI e gli artt. 651-662 sono stati aggiunti dall'art. 17, D.P.R. 
20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 
1998, in virtù del disposto dell'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al 
n. A/CLX. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 
279, riportato al n. A/CLXIII. 
 





657. 1. Il mandato informatico che non può o non deve più essere pagato, per 
morte del titolare o per qualsiasi altra causa, viene rinviato all'ufficio che 
lo ha emesso mediante comunicazione informatica. Si procede in pari modo quando 
in un titolo si sia incorsi in un errore. 
2. All'annullamento o correzione dei titoli si provvede in conformità al 
disposto degli articoli 292 e 413 del presente regolamento, in quanto 
applicabili. 
3. Le sezioni di tesoreria trasmettono al sistema informativo integrato i dati 
identificativi dei mandati che non devono essere più pagati ai sensi dei 
precedenti commi (132). 
------------------------ 
(132) Il Titolo XVI e gli artt. 651-662 sono stati aggiunti dall'art. 17, D.P.R. 
20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 
1998, in virtù del disposto dell'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al 
n. A/CLX. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 
279, riportato al n. A/CLXIII. 
 





658. 1. Per i mandati informatici la sezione di tesoreria competente, accerta la 
validità dell'autenticazione elettronica e provvede: 
a) per le partite pagabili allo sportello o presso gli altri uffici pagatori 
nella provincia, alla stampa dei documenti sostitutivi di cui al precedente 
articolo 651, comma 5, che ammette a pagamento previo accertamento 
dell'inesistenza degli atti impeditivi di cui all'articolo 69 della legge di 
contabilità generale dello Stato e l'esperimento, ove prevista, della procedura 
per la compensazione amministrativa. La sezione provvede altresì all'invio, 
anche con sistemi informatici, degli avvisi ai beneficiari con le modalità di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; 
b) per le partite da commutare in vaglia cambiario o in documenti di entrata di 
tesoreria, all'estinzione ed alla emissione dei vaglia e dei documenti; 
c) per le partite da accreditare in conto corrente bancario o postale, 
all'estinzione ed al successivo trasferimento delle relative informazioni al 
sistema bancario o postale. 
2. Il tesoriere centrale e l'istituto incaricato del servizio di tesoreria 
tramite il sistema informativo rinviano al sistema informativo integrato i dati 
identificativi dei mandati informatici la cui autenticazione elettronica non 
risulta valida. 
3. Per i mandati estinti mediante accreditamento, la data del pagamento è quella 
della scritturazione negli elenchi di cui all'articolo 651, comma 6 (133). 
------------------------ 
(133) Il Titolo XVI e gli artt. 651-662 sono stati aggiunti dall'art. 17, D.P.R. 
20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 
1998, in virtù del disposto dell'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al 
n. A/CLX. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 
279, riportato al n. A/CLXIII. 
 





659. 1. I mandati inestinti alla chiusura dell'esercizio, emessi sulla 
competenza dell'esercizio finanziario scaduto al 31 dicembre, possono essere 
pagati anche nel corso dell'esercizio successivo, purché ne sia variata 
l'imputazione dalla competenza al conto dei residui, ai sensi dell'articolo 276 
del presente regolamento. 
2. Egualmente i mandati informatici individuali emessi nell'esercizio in conto 
residui e rimasti inestinti, possono essere trasportati all'esercizio 
successivo, variandosene l'imputazione, ad eccezione di quelli il cui credito 
sia prescritto o le relative somme perente agli effetti amministrativi ai sensi 
dell'articolo 36 della legge di contabilità generale dello Stato. 
3. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale dello Stato e la 
tesoreria centrale dello Stato per il tramite del controllore capo, elaborano 
entro il 20 gennaio una raccolta di dati informatici contenente gli estremi 
identificativi degli ordinativi di cui ai commi 1 e 2. 
4. Ove sia noto che di taluno dei mandati informatici non debba effettuarsi il 
pagamento, i dati relativi non vengono compresi nella raccolta, ma sono 
comunicati alle ragionerie competenti, che ne promuovono l'annullamento o la 
rinnovazione (133). 
------------------------ 
(133) Il Titolo XVI e gli artt. 651-662 sono stati aggiunti dall'art. 17, D.P.R. 
20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 
1998, in virtù del disposto dell'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al 
n. A/CLX. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 
279, riportato al n. A/CLXIII. 
 





660. 1. La raccolta di dati informatici di cui al comma 3 dell'articolo 659 è 
inviata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato che, dopo 
avere effettuato il riscontro con i propri dati, previa convalida delle 
ragionerie competenti, stralcia gli ordinativi da trasportare dalle scritture 
dell'esercizio scaduto, li inserisce in quelle del nuovo esercizio ed integra la 
raccolta stessa con gli estremi dell'imputazione al conto dei residui 
dell'esercizio in corso. 
2. Effettuate le operazioni di cui al comma 1, il sistema informativo della 
Ragioneria generale dello Stato trasmette la raccolta recante l'indicazione 
della nuova imputazione al sistema informativo della Corte dei conti. 
3. La Corte, riconosciuta nell'ambito delle proprie competenze l'esattezza della 
nuova imputazione, sulla base anche dei dati in suo possesso, elimina dalle 
proprie scritture informatiche i mandati indicati nella raccolta, li trasporta 
in quelle dell'esercizio in corso e li mette a disposizione dell'istituto 
incaricato del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, nonché del 
controllore capo della tesoreria centrale dello Stato. 
4. Ove sui titoli di cui al comma 1 non sia previsto il controllo preventivo 
della Corte dei conti, la Ragioneria generale dello Stato trasmette la raccolta 
contenente la nuova imputazione al sistema informativo dell'istituto incaricato 
del servizio di tesoreria. 
5. Sulla base delle informazioni contenute nella raccolta, le sezioni di 
tesoreria ed il controllore capo della tesoreria centrale provvedono ad 
aggiornare i propri archivi informatici (133). 
------------------------ 
(133) Il Titolo XVI e gli artt. 651-662 sono stati aggiunti dall'art. 17, D.P.R. 
20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 
1998, in virtù del disposto dell'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al 
n. A/CLX. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 
279, riportato al n. A/CLXIII. 
 





661. 1. Dal 1° gennaio e fino a che le sezioni di tesoreria provinciale dello 
Stato e la tesoreria centrale dello Stato non abbiano ricevuto la nuova 
imputazione, i mandati informatici inestinti al 31 dicembre precedente possono 
essere pagati dai tesorieri ed inseriti nelle scritture del conto sospeso (133). 

------------------------ 
(133) Il Titolo XVI e gli artt. 651-662 sono stati aggiunti dall'art. 17, D.P.R. 
20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 
1998, in virtù del disposto dell'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al 
n. A/CLX. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 
279, riportato al n. A/CLXIII. 
 





662. 1. I pagamenti relativi a mandati informatici non eseguiti entro il 31 
dicembre dell'esercizio successivo a quello di emissione, non debbono essere più 
effettuati e gli altri agenti pagatori restituiscono entro il giorno 10 del mese 
di gennaio alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato i documenti 
sostitutivi; quelli giacenti presso la tesoreria centrale sono restituiti alla 
Direzione generale del tesoro. 
2. Le sezioni di tesoreria e la Direzione generale suddetta trasmettono un 
elenco informatico dei mandati di cui al comma 1 al sistema informativo 
integrato. Le competenti ragionerie provvedono all'annullamento nei modi 
stabiliti dal presente regolamento, salvo il diritto dei creditori di chiederne 
la rinnovazione, se ed in quanto tale diritto non sia prescritto, secondo le 
disposizioni del codice civile o di leggi speciali e salvo il disposto 
dell'articolo 36 della legge di contabilità generale dello Stato (134). 
------------------------ 
(134) Il Titolo XVI e gli artt. 651-662 sono stati aggiunti dall'art. 17, D.P.R. 
20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 
1998, in virtù del disposto dell'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al 
n. A/CLX. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 
279, riportato al n. A/CLXIII. 
 


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