R.D. 23 maggio 1924, n. 827. Agg. G.U. 31/01/2006
Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato.
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Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1924, n. 130, S.O.
L'articolo unico, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI, ha
elevato di 240 volte i limiti originari di somma comunque indicati nel presente
regolamento. Per l'ulteriore elevazione dei limiti di somma, vedi l'art. 20,
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti istruzioni:
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 13 gennaio 1998, n.
5/98; Circ. 28 settembre 1998, n. 113/98;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 12
maggio 1999, n. 30; Circ. 30 ottobre 2000, n. 34;
- Ministero del tesoro: Circ. 7 gennaio 1997, n. 726; Circ. 5 marzo 1997, n.
746; Circ. 27 maggio 1997, n. 763;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 16 gennaio 2002, n. 2; Circ. 25
giugno 2004, n. 33/D;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 26 febbraio 1996, n. 89; Circ. 15
luglio 1996, n. 345; Circ. 28 aprile 1997, n. 283; Circ. 21 agosto 1997, n. 525;
Circ. 28 ottobre 1997, n. 662; Circ. 11 dicembre 1997, n. 791; Circ. 29 ottobre
1998, n. 435; Circ. 8 gennaio 1999, n. 34633/BL; Circ. 21 gennaio 1999, n. 13;
- Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 22 dicembre
1997, n. 94; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D; Circ. 25 maggio 1998, n. 131/E; Circ.
15 giugno 1998, n. 153/E; Circ. 28 agosto 1998, n. 210/T;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 8 gennaio 1997, n. 5; Circ.
1 febbraio 1999, n. 2/99;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/994;
Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3124; Circ. 24 agosto 1998, n.
DIE/ARE/1/3123; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e
gli affari regionali: Circ. 28 marzo 1996, n. 132;
- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 26 giugno 1996, n. 49; Circ. 11 luglio
1996, n. 57; Circ. 10 febbraio 1997, n. 10.
TITOLO I
Del patrimonio dello Stato
Capo I - Norme generali.
1. I beni dello Stato si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali,
secondo le norme del Codice civile.
Per i beni immobili assegnati in servizio governativo a diverse amministrazioni,
esclusi gli edifici adibiti ad usi militari, le spese di comune interesse
inerenti alla manutenzione e all'uso dell'immobile sono tutte a carico del
bilancio del ministero delle finanze.
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2. I beni dello Stato sono descritti in appositi registri di consistenza od
inventari secondo le norme contenute nei successivi articoli.
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Capo II - Del demanio pubblico.
3. L'inventario dei beni di demanio pubblico consiste in uno stato descrittivo
desunto dai rispettivi catasti, ovvero dai registri delle singole
amministrazioni.
L'inventario di tali beni è fatto eseguire a cura del ministero delle finanze e
delle altre amministrazioni centrali ai cui servizi i beni sono addetti.
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4. L'originale dell'inventario si conserva dal ministero delle finanze: un
estratto di esso, per la parte relativa a ciascuna provincia, è conservato
dall'intendenza di finanza per la vigilanza, che ad essa incombe.
Fanno eccezione i beni relativi alla difesa dello Stato, pei quali l'originale
dell'inventario è conservato dalle amministrazioni centrali militari e gli
estratti dalle rispettive direzioni territoriali od uffici dipendenti.
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5. I beni del pubblico demanio che cessano dalla loro destinazione all'uso
pubblico passano al patrimonio dello Stato.
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Capo III - Dei beni patrimoniali dello Stato.
Sezione I - Norme generali.
6. I beni patrimoniali dello Stato si distinguono in immobili e mobili, ed in
disponibili e non disponibili.
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7. Sono beni immobili per natura, o per destinazione, o per l'oggetto a cui si
riferiscono, quelli designati tali dal Codice civile.
Sono considerati immobili, agli effetti della compilazione degli inventari,
anche i musei, le pinacoteche, le biblioteche, gli osservatori ed altri istituti
congeneri colle raccolte artistiche e scientifiche che vi si contengono.
Agli stessi effetti, le strade ferrate possedute dallo Stato sono considerate
immobili, insieme col materiale mobile necessario al loro esercizio; salvo
quanto, pei materiali fuori d'uso, è disposto dall'art. 35 del presente
regolamento.
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8. I beni mobili per loro natura, o per determinazione di legge, sono quelli
enumerati dal Codice civile. Fra essi vanno compresi i materiali per servizi
pubblici non ritenuti immobili ai sensi dell'articolo precedente, il danaro, i
valori, i titoli e gli effetti che esistono nelle casse e nel portafoglio dello
Stato.
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9. Si considerano non disponibili quei beni che per la loro destinazione ad un
servizio pubblico o, governativo ovvero per disposizioni di legge non possono
essere alienati o comunque tolti dal patrimonio dello Stato.
Gli altri beni patrimoniali si classificano fra i disponibili.
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10. Per l'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato, si osservano le
prescrizioni dei successivi artt. 11 a 35, salvo quanto è disposto dal R.D. 18
gennaio 1923, n. 94, che istituisce il provveditorato generale dello Stato, e
dalle relative norme regolamentari.
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Sezione II - Dei beni immobili patrimoniali.
11. I beni immobili patrimoniali sono descritti a cura delle intendenze di
finanza, in registri di consistenza in doppio originale colle seguenti
indicazioni:
a) il luogo, la denominazione, la qualità;
b) i connotati catastali, l'estimo o la rendita imponibile;
c) i titoli di provenienza;
d) la estensione;
e) il reddito;
f) il valore fondiario approssimativo;
g) le servitù, i pesi e gli oneri di cui siano gravati;
h) l'uso o servizio speciale a cui sono destinati e il ministero alla cui
amministrazione sono affidati;
i) la durata di tale ostinazione.
I detti registri di consistenza devono pure indicare se i beni sono fruttiferi o
infruttiferi.
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12. I diritti, le servitù e le azimi, che, a norma del Codice civile, sono
considerati come beni immobili, sono annotati negl'inventari e nei registri di
consistenza insieme col relativo fondo, e sono descritti a parte, quando non
riguardino immobili demaniali.
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13. Un originale dei registri di consistenza è trasmesso dalle intendenze al
ministero delle finanze. Il complesso di tali registri, unitamente agli
inventari di cui all'art. 17 costituisce l'inventario generale dei beni immobili
patrimoniali.
L'altro originale dei registri di ciascuna provincia si conserva dalle
intendenze di finanza.
Un estratto della parte di tali registri, che comprende i beni immobili
destinati in servizio governativo è comunicato dal ministero delle finanze alle
amministrazioni da cui il servizio dipende.
Un riepilogo dell'inventario generale è trasmesso alla ragioneria generale dello
Stato ed un altro alla Corte dei conti.
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14. Nei registri esistenti presso il ministero delle finanze, in quelli
esistenti presso le intendenze di finanza non che nei riepiloghi si fa
annotazione dei beni assegnati alla dotazione della Corona e di quelli destinati
in uso od in servizio delle diverse amministrazioni dello Stato.
Queste annotazioni esonerano tanto il ministero delle finanze quanto le
intendenze di finanza da ogni ingerenza sino a che permane la destinazione
suddetta, salvo per quanto riguarda i beni destinati a pubblici servizi il
disposto del successivo art. 18.
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15. Gli aumenti, le diminuzioni e trasformazioni nel valore e nella consistenza
dei beni immobili patrimoniali, debbono essere registrati nell'inventario
generale, nei registri di consistenza e nelle scritture contabili del ministero
delle finanze e delle singole amministrazioni che hanno in uso i beni.
Le intendenze di finanza di volta in volta che avvengono tali variazioni nei
beni in servizio di altre amministrazioni, debbono darne notizia
all'amministrazione consegnataria, la quale, dopo averne preso nota nei propri
registri, le comunicherà al ministero delle finanze.
Per i beni che non sono in consegna alle intendenze, le amministrazioni
consegnatarie fanno tale comunicazione di propria iniziativa.
Un riepilogo di tali variazioni è comunicato alla ragioneria generale dello
Stato e alla Corte dei conti.
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16. Le norme, per la custodia e la conservazione del materiale di cui al secondo
comma dell'art. 7 del presente regolamento, sono stabilite con regolamenti
speciali da emanarsi di concerto col ministro delle finanze, a cura delle
amministrazioni dalle quali dipendono gli istituti che conservano il detto
materiale.
Gli stessi regolamenti dettano altresì le norme per la tenuta dei cataloghi e
delle altre scritture necessarie ai fini del controllo tecnico ed amministrativo
della contabilità patrimoniale dello Stato.
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17. Gli inventari dei beni immobili patrimoniali esistenti all'estero sono
conservati presso il ministero delle finanze, e presso quello degli affari
esteri, a cura del quale e di concerto col ministero delle finanze saranno
tenute in evidenza le variazioni.
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18. [Gli intendenti di finanza vigilano sotto la loro responsabilità, perché non
siano addetti ad uso pubblico o governativo, se non quei beni che strettamente
occorrono al bisogno. All'uopo hanno facoltà di disporre tutti gli accertamenti
che credono opportuni.
Quando scorgano eccesso ed abuso in tali destinazioni ne riferiscono al
ministero delle finanze, proponendo che si renda produttiva per lo Stato la
parte dei beni riconosciuta esuberante, e non pertinente al bisogno dell'uso
pubblico o del servizio governativo] (2).
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(2) Articolo prima modificato dalla L. 10 dicembre 1953, n. 932 e poi abrogato
dall'art. 9, D.P.R. 13 luglio 1998, n. 367, riportato al n. B/XIII.
19. Gl'inventari dei beni dell'asse ecclesiastico, devoluti al demanio dello
Stato, sono formati e tenuti in corrente colle variazioni presso le intendenze
di finanza e il ministero delle finanze, separatamente dagli inventari, dal
registro di consistenza e dai riepiloghi degli altri beni immobili, in
conformità alle disposizioni date colla L. 15 agosto 1867, n. 3848, e col
successivo regolamento del 22 detto mese, n. 3852.
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Sezione III - Dei beni mobili.
20. I beni mobili dello Stato si distinguono come segue:
a) mobili destinati al servizio civile governativo, cioè arredi degli uffici,
collezioni di leggi e decreti, utensili, macchine, attrezzi e simili;
b) oggetti mobili destinati alla difesa dello Stato, cioè il materiale da guerra
per l'esercito, per l'armata e per l'aeronautica;
c) diritti ed azioni che a norma del Codice civile sono considerati come beni
mobili.
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21. Ciascun ministero provvede all'amministrazione dei beni mobili assegnati ad
uso proprio o dei servizi da esso dipendenti.
I titoli e valori tacenti parte del patrimonio dello Stato sono amministrati dal
ministero delle finanze anche quando il reddito relativo sia destinato a scopi
che rientrino nella competenza di altri ministeri.
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22. Tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, debbono essere
dati in consegna ad agenti responsabili.
La consegna si effettua per mezzo di inventario.
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23. Per quanto riguarda la formazione di nuovi inventari, lo stato degli
esistenti, le modificazioni da recarvisi e la registrazione delle variazioni,
tutte le amministrazioni governative sono sottoposte alla vigilanza del
ministero delle finanze (3) il quale può sempre accertare l'esistenza degli
oggetti in conformità delle scritture.
Le norme da seguirsi in proposito formano oggetto di istruzioni speciali, da
emanarsi dal ministero delle finanze (3), ragioneria generale, di concerto colle
amministrazioni interessate.
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(3) Ora, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
effetto del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, riportato alla voce Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
(3) Ora, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
effetto del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, riportato alla voce Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
24. Ciascun inventario per i beni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 deve
presentare:
a) la designazione degli stabilimenti e dei locali in cui trovansi gli oggetti;
b) la denominazione e descrizione di essi oggetti secondo la diversa loro natura
e specie;
c) la quantità o numero degli oggetti secondo le varie specie;
d) la classificazione, ove sia possibile, in nuovi, usati e fuori d'uso;
e) il valore.
I diritti e le azioni di cui alla lettera c) del detto art. 20 vengono descritti
in separati inventari.
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(giurisprudenza di legittimità)
25. I beni mobili si iscrivono negli inventari pel loro prezzo di acquisto,
quando il valore pel quale essi debbono far carico ai consegnatari non sia
stabilito da speciali tariffe.
I regolamenti speciali provvedono per le occorrenti variazioni del valore dei
beni mobili già iscritti negli inventari, e stabiliscono altresì le modalità per
tener conto nelle scritture amministrative di tali variazioni, non che delle
differenze tra il prezzo di acquisto registrato in dette scritture e quello
indicato nelle tariffe speciali, sulla base delle quali quei beni mobili sono
iscritti negli inventari.
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26. In ciascun ministero ed in ciascuno degli uffici dipendenti il consegnatario
responsabile degli arredi, della mobilia, degli utensili ed altro deve essere un
impiegato del ruolo organico della stessa amministrazione.
In casi eccezionali e col consenso del ministro delle finanze (3/a) tale
incarico presso i ministeri può essere affidato a un funzionario del ruolo delle
ragionerie centrali.
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(3/a) Ora, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per effetto del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, riportato alla voce Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
27. Gl'inventari devono essere fatti in tre esemplari, firmati dal consegnatario
e dal funzionario dell'amministrazione locale che dà la consegna, ed autenticati
dal capo ragioniere della competente amministrazione centrale.
L'amministrazione centrale, l'amministrazione locale ed il consegnatario
conservano uno dei detti esemplari.
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28. Ogni inventario dei beni mobili, indicati nell'art. 20, deve avere una
recapitolazione distinta per categorie e specie di materie.
Queste recapitolazioni costituiscono il conto del debito da tenersi in evidenza
per ciascun consegnatario responsabile.
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(giurisprudenza di legittimità)
29. I consegnatari degli oggetti e delle materie di cui alle lettere a) e b)
dell'art. 20 sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in custodia, fino
a che non ne abbiano ottenuto legale discarico.
Non possono introdurre nei magazzini o altri luoghi di custodia e di deposito né
estrarne cosa alcuna, senza un ordine scritto in conformità dei regolamenti
speciali.
La trasformazione, la diminuzione o la perdita degli oggetti consegnati
dev'essere giustificata nelle forme e nei modi stabiliti dai regolamenti dei
diversi servizi.
I consegnatari non sono direttamente e personalmente responsabili dell'abusiva e
colpevole deteriorazione degli oggetti regolarmente dati in uso ad impiegati od
affidati ad uscieri per ragione di servizio, se non in quanto abbiano omesso di
adoprare quella vigilanza che loro incombe nei limiti delle attribuzioni del
loro ufficio, ed a norma delle speciali discipline d'ordine e servizio interno.
I consegnatari dei diritti ed azioni indicati alla lettera c) dell'art. 20
rispondono anche delle variazioni che subiscono i crediti loro affidati.
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30. Ogni consegnatario di oggetti mobili tiene in evidenza la situazione della
contabilità del materiale di cui risponde, secondo le quantità, le destinazioni
e le classificazioni risultanti dal relativo inventario; nota a debito gli
oggetti di nuova introduzione e a credito quegli estratti, e tutte le variazioni
e le trasformazioni, così pel numero come per la qualità e specie, e pel valore.
A tale effetto, oltre all'inventario, egli deve tenere un registro d'entrata e
d'uscita in corrispondenza coll'inventario medesimo. Devono inoltre essere
tenuti dalle ragionerie degli uffici provinciali e compartimentali tutti quei
libri e registri che occorrono, per avere sempre in evidenza la gestione di
ciascun consegnatario secondo le specialità e l'importanza dei vari servizi.
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31. Nei termini stabiliti dai regolamenti speciali di ciascun servizio, i
consegnatari fanno pervenire agli uffici da cui immediatamente dipendono, e
nelle cui scritture devono essere aperti i conti individuali dei consegnatari
medesimi un prospetto indicante:
a) tutte le variazioni seguite negl'inventari col corredo dei documenti
giustificativi o di copie dei medesimi;
b) la situazione della contabilità del materiale mobile, risultante dalle
introduzioni, distribuzioni o trasformazioni, e le rimanenze.
Gli uffici provinciali e compartimentali, nei termini stabiliti dai regolamenti
speciali, compilano un prospetto riassuntivo per ciascuna specie dei dipendenti
consegnatari, e lo trasmettono alle amministrazioni centrali nelle cui scritture
devono essere aperti i conti collettivi per provincia o compartimento.
Le comunicazioni da farsi dalle amministrazioni centrali alla ragioneria
generale formano oggetto delle istruzioni di cui all'art. 161 del presente
regolamento.
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(giurisprudenza di legittimità)
32. I consegnatari dei beni mobili sono sottoposti alla giurisdizione della
Corte dei conti, alla quale devono alla fine di ogni anno finanziario rendere il
conto giudiziale della loro gestione, nei modi e nelle forme prescritte al
titolo XIII del presente regolamento.
Non devono rendere conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di
ufficio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino stampe,
registri od altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell'uffizio
cui il consegnatario è addetto.
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33. Nel conto giudiziale di cui all'articolo precedente, il consegnatario si dà
debito dei beni mobili avuti in consegna non solo secondo la specie, qualità e
categoria di ciascuno, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari. In
caso di deficienza o di mancata giustificazione, il consegnatario è responsabile
dell'oggetto in natura, o del prezzo corrente del medesimo.
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34. Gli oggetti mobili non possono essere dati in pagamento ai creditori dello
Stato.
Possono soltanto cedersi agli appaltatori di opere i materiali derivanti dalla
demolizione, ripartizione, trasformazione o sostituzione di fabbriche, di
macchine e di altri oggetti mobili, giusta il disposto dell'art. 52.
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35. [Gli oggetti mobili divenuti inservibili e la mobilia degli uffici e degli
alloggi governativi, che non occorra di ulteriormente conservare nei magazzini o
negli stabilimenti dello Stato, sono alienati per cura del Provveditorato
generale dello Stato e delle amministrazioni militari, se trattisi di oggetti ad
esse spettanti.
Di ogni vendita si fa constare mediante variazione nel relativo inventario]
(3/b).
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(3/b) Articolo abrogato dall'art. 12, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189.
TITOLO II
Dei contratti
Capo I - Norme generali.
36. Si provvede con contratti a tutte le forniture, trasporti, acquisti,
alienazioni, affitti o lavori riguardanti, le varie amministrazioni e i vari
servizi dello Stato.
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37. Tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono
essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali
e quelli previsti nei successivi articoli.
Le forniture, i trasporti e i lavori sono dati in appalto separatamente secondo
la natura del servizio e divisi possibilmente in lotti, quando ciò sia
riconosciuto più vantaggioso per l'amministrazione (4).
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(4) In deroga a quanto disposto nel presente articolo, vedi l'art. 3, comma 4,
O.M. 3 agosto 2000.
(giurisprudenza di legittimità)
38. I casi nei quali, a norma dell'art. 3 della legge si può procedere a
licitazione privata sono i seguenti:
1) Per le forniture d'ogni genere, per i trasporti o per i lavori, quando
un'evidente urgenza prodotta da circostanze imprevedute non permetta l'indugio
degli incanti, e per le provviste occorrenti all'esercito, all'armata o
all'aeronautica militare, quando siano urgentemente richieste dalla sicurezza
dello Stato;
2) Per le provviste di materie e derrate che per la loro natura, o per l'uso
speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della
produzione o fornite direttamente dai produttori;
3) Per i prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione
l'esecuzione dei quali deve commettersi ad artefici o ditte specializzate;
4) Per dare in affitto ad uso di abitazione locali e loro dipendenze, quando per
ragioni speciali non sia conveniente sperimentare l'incanto;
5) Quando sia andato deserto l'incanto o non siasi raggiunto dalle offerte il
limite fissato, salvo che l'amministrazione non ritenga di dovere stipulare il
contratto a trattativa privata;
6) Quando trattisi di contratti che durano più anni e in virtù dei quali il
fornitore debba sempre tenere a disposizione dell'amministrazione una
determinata quantità della materia da somministrare, ovvero debba avere i mezzi
necessari per una data fabbricazione.
La ragione che in ogni singolo caso giustifica il ricorso alla licitazione
privata, deve essere esposta e dimostrata al consiglio di Stato nei casi in cui
occorra il suo preventivo avviso e va indicata nel decreto di approvazione del
contratto (4/a).
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(4/a) In deroga a quanto disposto nel presente articolo, vedi l'art. 3, comma 4,
O.M. 3 agosto 2000.
39. Si può inoltre ricorrere alla licitazione privata, concorrendovi particolari
ragioni che devono essere indicate nel decreto di approvazione del contratto e
dimostrate al consiglio di Stato, nel caso che occorra il suo preventivo avviso:
1) Quando si tratti di spesa che non superi le lire 75.000.000 ovvero di spesa
che non superi annualmente lire 15.000.000 e lo Stato non resti obbligato oltre
cinque anni, sempreché per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto
computato il quale si oltrepassino tali limiti;
2) [Per la vendita di effetti mobili fuori d'uso e di derrate quando il valore
di stima non superi le lire 60.000.000, fatta qui pure l'avvertenza contenuta
nel n. 1] (4/b);
3) Per l'affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti ed altri beni immobili,
quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di lire 5.000.000 e
la durata del contratto non ecceda i sei anni, e sempreché non ne sia stata data
una parte a fitto con altro contratto per una somma e tempo che, uniti a quelli
del nuovo contratto, eccedano i limiti qui determinati;
4) Per l'acquisto e la macinazione di cereali, per l'acquisto dei viveri, del
foraggio, della paglia e del combustibile e per il trasporto dei generi suddetti
occorrenti per l'esercito;
5) Per l'acquisto di cavalli di rimonta;
6) Per le confezioni e riparazioni di corredo militare;
7) Per le coltivazioni o fabbricazioni, o forniture a titolo di esperimento;
8) Per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti, quando siano
commesse a stabilimenti di opere pie, o per lavori da darsi ai detti detenuti
(5) (5/a).
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(4/b) Numero abrogato dall'art. 12, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189.
(5) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari importi
prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte dal D.P.R.
30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha assorbito il
precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'art. 20,
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, che ha altresì fatto
salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano aumentato gli
originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata dallo stesso
articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° novembre
1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359, riportato al n.
A/CXLVI.
(5/a) In deroga a quanto disposto nel presente articolo, vedi l'art. 3, comma 4,
O.M. 3 agosto 2000.
(giurisprudenza di legittimità)
40. Agli appalti di opere pubbliche, o di lavori o forniture speciali, per la
cui esecuzione la amministrazione ritenga conveniente di giovarsi delle
iniziative e dei progetti di private competenze tecniche, artistiche o
scientifiche, può procedersi mediante la forma dell'appalto-concorso di cui
all'art. 4 della legge.
Le ragioni di convenienza di cui al precedente comma sono comunicate al
Consiglio di Stato, nei casi in cui il suo parere sia richiesto, ai termini di
legge (5/b).
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(5/b) In deroga a quanto disposto nel presente articolo, vedi l'art. 3, comma 4,
O.M. 3 agosto 2000.
(giurisprudenza di legittimità)
41. Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata:
1) Quando gl'incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate
prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte;
2) Per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa
industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di
pubbliche offerte;
3) Quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione
che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione
richiesti;
4) Quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi governativi;
5) Quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non
consentire l'indugio degli incanti o della licitazione;
6) E in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali
circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli
artt. da 37 a 40 del presente regolamento.
Nei casi previsti dal presente articolo la ragione per la quale si ricorre alla
trattativa privata, deve essere indicata nel decreto di approvazione del
contratto e dimostrata al Consiglio di Stato quando occorra il suo preventivo
avviso (6) (6/a).
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(6) Vedi l'art. 6, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, riportato sopra, in questa
stessa sottovoce, al n. A/I. Vedi, anche, l'art. 25, R.D. 8 febbraio 1923, n.
422, sull'esecuzione di opere pubbliche.
(6/a) In deroga a quanto disposto nel presente articolo, vedi l'art. 3, comma 4,
O.M. 3 agosto 2000.
42. Per determinare l'importo dei contratti continuativi, all'effetto di
stabilire se sia necessario il preventivo avviso del Consiglio di Stato e la
registrazione preventiva della Corte dei conti ai sensi degli artt. 5, 6, 7 e 19
della legge, si deve tenere per base la cifra complessiva che risulta da tutte
le annualità alle quali si estende il contratto.
I progetti dei contratti che si comunicano al consiglio di Stato devono essere
corredati dei capitoli d'oneri e contenere la precisa descrizione dei lavori,
opere e forniture da eseguirsi (6/b).
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(6/b) In deroga a quanto disposto nel presente articolo, vedi l'art. 3, comma 4,
O.M. 3 agosto 2000.
(giurisprudenza di legittimità)
43. Pel complesso di una sola opera o di un solo lavoro, in caso di speciali
necessità da farsi constare nel decreto di approvazione del contratto, possono
formarsi progetti e perizie parziali per procedere a distinti contratti con più
persone.
Quando l'appaltatore o il fornitore sia la medesima persona, e le forniture e i
lavori comunque parzialmente descritti formino sostanzialmente parte di una sola
impresa, non si ammette alcuna divisione artificiosa in più e diversi contratti,
ma si procede ad un solo contratto con le norme stabilite nel capo I del
presente titolo.
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44. I contratti stipulati con precedente data si considerano parti integranti
dei contratti successivi, per gli effetti delle disposizioni contenute negli
artt. 9 e 13 della legge e 39 e 42 del presente regolamento.
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Capo II - Dei capitoli di oneri.
(giurisprudenza di legittimità)
45. I capitoli d'oneri per ogni genere di contratti possono dividersi, ove sia
necessario, in generali e speciali e sono approvati da ciascun ministero.
I capitoli generali d'oneri contengono le condizioni che possono applicarsi
indistintamente ad un determinato genere di lavoro, appalto o contratto, e le
forme da seguirsi per le gare. Quelli speciali riguardano le condizioni che si
riferiscono più particolarmente all'oggetto proprio del contratto.
Nei capitoli d'oneri sono determinate la natura e l'importanza delle garanzie
che i concorrenti devono produrre per essere ammessi agl'incanti, e per
assicurare l'adempimento dei loro impegni; come pure le clausole penali e
l'azione che l'amministrazione può esercitare sopra le cauzioni nel caso
d'inadempimento ai detti impegni non che il luogo in cui l'aggiudicatario, il
suo fideiussore o l'approbatore, garante del fideiussore, devono eleggere il
domicilio legale.
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46. Nei capitoli d'oneri relativi agli affitti, si stabiliscono tutte le
condizioni dirette alla conservazione delle proprietà che si danno in affitto,
ed al loro miglioramento se trattasi di fondi rustici.
Si deve pur determinare la durata dell'affitto, e stabilire le condizioni e le
garanzie necessarie per assicurare il pagamento dei fitti e l'adempimento delle
imposte obbligazioni.
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47. Nei capitoli d'oneri concernenti la vendita degli oggetti fuori d'uso,
derrate, strumenti e simili, si stabilisce che a garanzia dell'esecuzione del
contratto si debba fare un deposito in ragione del quinto dell'intero prezzo
degli oggetti da vendersi; che nessuno di detti oggetti possa essere asportato
senza il previo pagamento del relativo prezzo e che ove gli oggetti venduti non
siano dall'acquirente ritirati nel termine fissato dai capitoli stessi,
l'amministrazione possa procedere a nuova vendita di essi a spese e rischio del
primitivo acquirente.
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(giurisprudenza di legittimità)
48. Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto da
disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti nei limiti in
cui sono ammessi dalla legge non possono eccedere i novantacinque centesimi
dell'importo contrattuale (7).
È fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale, per le quali può farsi il
pagamento dell'intero prezzo delle materie già accettate in rate complete.
Se contratti per provviste o forniture hanno durata di più anni, la liquidazione
può essere fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto
dei contratti, e possono essere dati i saldi corrispondenti alle opere eseguite
od alle materie consegnate.
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(7) Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904 (Gazz.
Uff. 13 gennaio 1977, n. 11).
Vedi, anche, l'art. 22, L. 3 gennaio 1978, n. 1
, riportata alla voce Opere pubbliche.
49. Nei contratti non si può convenire esenzione da qualsiasi specie di imposte
o tasse vigenti all'epoca della loro stipulazione.
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50. Non si può variare la durata dei contratti già stipulati quando siano in
corso di esecuzione.
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51. I termini e le norme speciali da osservarsi nei contratti relativi agli
affitti ed all'esecuzione di forniture, trasporti e lavori, sono regolati da
particolari disposizioni delle singole amministrazioni, secondo la natura di
ciascun ramo di servizio.
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52. Nei contratti per l'esecuzione di opere, si può stipulare la cessione, agli
appaltatori, dei materiali derivanti dalla demolizione, riparazione,
trasformazione o sostituzione di fabbriche, di macchine o di altri oggetti
mobili quando non possa presumersi più vantaggiosa la vendita mediante incanto o
licitazione.
Il prezzo dei materiali ceduti agli appaltatori viene computato nella preventiva
estimazione delle opere, rimanendo perciò fissata in una somma proporzionalmente
minore la spesa inscritta in bilancio.
In caso diverso, il prezzo dei detti materiali viene computato nel pagamento
finale all'appaltatore, commutandosi il relativo, titolo di spesa in quietanza
di entrata a favore del tesoro.
Quando per l'importanza del contratto debba sentirsi il parere del Consiglio di
Stato, si espongono nella relazione i motivi che consigliarono la cessione dei
materiali od altri oggetti mobili all'appaltatore.
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53. [Allorché nell'interesse dello Stato, per analogia degli oggetti da vendere
con quelli che occorresse all'amministrazione di acquistare, si creda
conveniente di facilitare agli appaltatori l'acquisto degli effetti fuori d'uso,
si può, previ gli opportuni accordi col ministero delle finanze (8), provvedere
nello stesso appalto per la vendita e per la fornitura, facendo, per mezzo di
stima regolare, stabilire il prezzo corrente degli oggetti da vendere, il quale
deve essere versato nelle casse dello Stato come entrata eventuale.
In tal caso le offerte devono soltanto riguardare le forniture da farsi essendo
inalterabile il prezzo degli oggetti da vendersi] (8/a).
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(8) Ora, Ministero del tesoro.
(8/a) Articolo abrogato dall'art. 12, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189.
(giurisprudenza di legittimità)
54. Secondo la qualità e l'importanza dei contratti coloro che contraggono
obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in
numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dello Stato, al valore di borsa.
Può accettarsi una cauzione costituita da fideiussione.
Sono ammessi a prestare fideiussione gli Istituti di credito di diritto pubblico
e le Banche di interesse nazionale nonché le Aziende di credito ordinario aventi
un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a lire 300.000.000 e le
Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di prima categoria e le Banche
popolari aventi un patrimonio non inferiore a lire 100.000.000 (9).
Per i contratti di affitto di fondi rustici, la fideiussione può accettarsi
quando il canone annuo non superi le lire 6.000.000 (10) e la durata non
oltrepassi i sei anni, o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto.
Per il taglio dei boschi cedui, la fideiussione può accettarsi quando venga
pagato per intero anticipatamente il prezzo pattuito.
Per l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti senza l'impiego di
trazione animale o meccanica che importano una somma non superiore alle lire
480.000 annue (10), l'amministrazione può accettare la fideiussione di persona
proba e solvente che firma in solido con l'accollatario.
In casi speciali e per contratti a lunga scadenza può essere accettata una
cauzione in beni stabiliti di prima ipoteca, sentito in precedenza il parere del
Consiglio di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento e quello della
Avvocatura dello Stato sulla proprietà e libertà dei beni da accettare in
cauzione.
È pure fatta facoltà all'amministrazione di prescindere in casi speciali dal
richiedere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o
ditte, sia nazionali che estere, di notoria solidità e per le provviste di cui
ai numeri 2 e 3 dell'art. 38.
L'esonero dalla cauzione o l'accettazione della fideiussione, sono subordinati
ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti
un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo
contratto, si può dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata
per il contratto precedente, salvo quelle speciali garanzie che
l'amministrazione contraente riconosce necessarie.
Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai quali siano fornite
cose di pertinenza dello Stato (11).
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(9) Comma così modificato dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635. Ai limiti di somma
indicati nel presente comma non si applica il disposto del D.P.R. 30 giugno
1972, n. 422, riportato al n. A/XXI, e dell'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n.
367, riportato al n. A/CXXXVII, in quanto il testo originario dell'art. 54 non
conteneva una norma analoga. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 20 del citato
decreto n. 367 del 1994.
(10) Per effetto della sostituzione, tra gli altri, degli artt. 54 e 55 del
presente regolamento, disposta dal D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309, i limiti
originari di somme finali negli attuali commi quarto e sesto dell'art. 54 e
secondo dell'art. 55 erano, rispettivamente, di lire 100.000, 8.000 e 100.000.
Detti limiti sono stati elevati di 60 volte per effetto della L. 1° dicembre
1953, n. 936. Successivamente, il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n.
A/XXI, ha disposto l'elevazione di 240 volte dei limiti originari di somme
comunque indicati nel presente regolamento, facendo salve le disposizioni
legislative o regolamentari che abbiano aumentato i predetti limiti originari in
misura superiore alla moltiplicazione per 240. Nella specie, per le somme
indicate nei commi quarto e sesto dell'art. 54 e nel comma secondo dell'art. 55,
l'elevazione di 60 volte del limite fissato dal D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309,
supera l'importo dei limiti originari elevati di 240 volte, sicché le somme sono
quelle risultanti dal disposto della L. 10 dicembre 1953, n. 936.
(10) Per effetto della sostituzione, tra gli altri, degli artt. 54 e 55 del
presente regolamento, disposta dal D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309, i limiti
originari di somme finali negli attuali commi quarto e sesto dell'art. 54 e
secondo dell'art. 55 erano, rispettivamente, di lire 100.000, 8.000 e 100.000.
Detti limiti sono stati elevati di 60 volte per effetto della L. 1° dicembre
1953, n. 936. Successivamente, il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n.
A/XXI, ha disposto l'elevazione di 240 volte dei limiti originari di somme
comunque indicati nel presente regolamento, facendo salve le disposizioni
legislative o regolamentari che abbiano aumentato i predetti limiti originari in
misura superiore alla moltiplicazione per 240. Nella specie, per le somme
indicate nei commi quarto e sesto dell'art. 54 e nel comma secondo dell'art. 55,
l'elevazione di 60 volte del limite fissato dal D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309,
supera l'importo dei limiti originari elevati di 240 volte, sicché le somme sono
quelle risultanti dal disposto della L. 10 dicembre 1953, n. 936.
(11) Articolo così sostituito con D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309.
55. Qualora nei beni rurali vi siano scorte vive o morte, deve esigersi dagli
affittuari che le ricevono in consegna una speciale cauzione, da prestarsi, a
norma della prima parte dell'articolo precedente.
Quando il canone di affitto non superi le lire 6.000.000 (10) e la durata del
contratto non oltrepassi i sei anni, l'amministrazione può accettare una
fideiussione a norma del secondo e terzo comma dell'articolo precedente a
guarentigia di tali scorte (11).
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(10) Per effetto della sostituzione, tra gli altri, degli artt. 54 e 55 del
presente regolamento, disposta dal D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309, i limiti
originari di somme finali negli attuali commi quarto e sesto dell'art. 54 e
secondo dell'art. 55 erano, rispettivamente, di lire 100.000, 8.000 e 100.000.
Detti limiti sono stati elevati di 60 volte per effetto della L. 1° dicembre
1953, n. 936. Successivamente, il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n.
A/XXI, ha disposto l'elevazione di 240 volte dei limiti originari di somme
comunque indicati nel presente regolamento, facendo salve le disposizioni
legislative o regolamentari che abbiano aumentato i predetti limiti originari in
misura superiore alla moltiplicazione per 240. Nella specie, per le somme
indicate nei commi quarto e sesto dell'art. 54 e nel comma secondo dell'art. 55,
l'elevazione di 60 volte del limite fissato dal D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309,
supera l'importo dei limiti originari elevati di 240 volte, sicché le somme sono
quelle risultanti dal disposto della L. 10 dicembre 1953, n. 936.
(11) Articolo così sostituito con D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309.
56. Le locazioni dei beni urbani debbono essere garantite nei modi stabiliti
dalle consuetudini locali. Ove queste manchino, si deve esigere una cauzione
personale od una fideiussione secondo le norme del precedente art. 54: e se si
reputi insufficiente la garanzia consuetudinaria, deve a questa aggiungersi la
cauzione personale o la fideiussione (11).
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(11) Articolo così sostituito con D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309.
57. La validità delle cauzioni personali e del fideiussore deve essere
riconosciuta e dichiarata dal pubblico ufficiale che l'accetta per conto
dell'amministrazione (11).
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(11) Articolo così sostituito con D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309.
58. Sono eccettuati dall'obbligo della cauzione i privati che cedono in
locazione all'amministrazione le loro proprietà sebbene i contratti relativi li
assoggettino ad oneri, sempreché sia stabilito nei contratti che, non venendo
gli oneri adempiuti nel tempo determinato, è riservato all'amministrazione il
diritto di farli adempiere a loro rischio e pericolo coll'obbligo, inoltre, del
risarcimento dei danni derivanti dal ritardo.
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(giurisprudenza di legittimità)
59. Nei capitoli relativi ai contratti per l'esecuzione di lavori ed opere
pubbliche, debbono essere richiamate le condizioni generali stabilite dalle
disposizioni legislative e regolamentari in materie di opere pubbliche.
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60. Per i progetti di contratti relativi all'esecuzione di opere pubbliche si
osservano le disposizioni speciali vigenti in materia.
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61. Ciascuna amministrazione centrale o provinciale tiene in evidenza, in
apposito elenco, i prezzi unitari degli oggetti e delle materie che essa sia
tenuta a procurarsi per i propri servizi per mezzo di appalto (11/a).
Quest'elenco è formato e tenuto al corrente su informazioni degli uffici tecnici
e delle camere di commercio all'uopo richieste, e con la periodica consultazione
delle mercuriali e dei bollettini.
L'elenco medesimo serve di norma nella formazione dei capitoli per i pubblici
incanti o licitazioni e nelle trattative private (11/b).
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(11/a) Comma così modificato dall'art. 14, D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.
(11/b) Comma così modificato dall'art. 14, D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.
62. Le spese di copia, bollo e le altre inerenti ai contratti sono a carico
dell'appaltatore o del contraente con l'amministrazione dello Stato, a meno che
per casi speciali d'interesse esclusivo dello Stato, e per esplicita
convenzione, le spese predette siano da sostenersi dallo Stato medesimo e i
relativi atti si debbano redigere e copiare in carta libera.
I contratti sono registrati a spese, in tutto o in parte, dei contraenti colle
amministrazioni dello Stato, od anche gratuitamente in relazione del particolare
interesse dello Stato e degli oneri espressamente assunti dall'amministrazione,
in conformità delle disposizioni contenute nella legge del registro.
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Capo III - Procedimenti per gli incanti, per l'appalto-concorso e per
licitazioni e trattative private.
Sezione I - Procedimento per gli incanti.
63. Quando si debbono fare contratti con formalità d'incanto, l'ufficio presso
il quale si deve procedere alla stipulazione fa pubblicare l'avviso d'asta. Il
funzionario designato quale ufficiale rogante deve intervenire agli incanti per
autenticare i processi verbali.
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64. L'avviso d'asta si pubblica almeno quindici giorni prima del giorno fissato
per l'incanto e di quello per la successiva aggiudicazione. Tanto l'uno quanto
l'altro giorno dovranno essere feriali.
Quando l'interesse del servizio lo richieda è in facoltà dell'autorità che deve
emanare il decreto di approvazione del contratto di ridurre questo termine fino
a cinque giorni.
Le ragioni della riduzione debbono essere indicate nel decreto suddetto.
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(giurisprudenza di legittimità)
65. L'avviso d'asta deve indicare:
1) l'autorità che presiede all'incanto, il luogo, il giorno e l'ora in cui deve
seguire;
2) l'oggetto dell'asta;
3) la qualità, ed ove d'uopo, i prezzi parziali o totali, secondo la natura
dell'oggetto;
4) il termine prefisso dal compimento dei lavori o il tempo e il luogo della
consegna per le forniture e quelli del pagamento per le vendite e per gli
affitti;
5) gli uffizi presso i quali si può avere cognizione delle condizioni d'appalto;
6) i documenti comprovanti l'idoneità o le altre condizioni prescritte per
essere ammessi all'asta;
7) il modo con cui seguirà l'asta e il modo di presentazione delle offerte se si
tratta di asta ad offerte segrete;
8) il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta e le tesorerie nelle quali sarà
ricevuto;
9) se l'aggiudicazione sia definitiva a unico incanto, oppure soggetta ad
offerte di ribasso o di aumento, che non potranno essere inferiori al ventesimo
del prezzo di aggiudicazione;
10) se nel caso di asta, coi sistemi delle offerte segrete, si procederà
all'aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta.
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66. Gli avvisi d'asta sono pubblicati nei comuni dove esistono gli effetti
mobili, o gli stabili da vendere o da affittare, ed in quelli dove debbono farsi
le forniture, i trasporti ed i lavori.
Quando il prezzo di base d'asta raggiunga la somma di lire 50.000.000 (12), gli
avvisi devono inserirsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'incanto,
nel foglio degli annunzi legali della provincia in cui avrà luogo l'asta, salvo
le abbreviazioni di cui all'art. 64.
Quando il prezzo di base d'asta raggiunga le lire 200.000.000 (12), gli avvisi
devono inoltre inserirsi almeno 16 giorni prima del giorno fissato per l'incanto
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, salvo abbreviazioni di cui sopra; sono
inoltre pubblicati in quelle città del Regno e in quei comuni in cui
l'amministrazione lo ritenga opportuno, tenuto conto del luogo dove esistono i
mobili o gli immobili da vendere o da affittare, ovvero ove si devono eseguire i
lavori, i trasporti e le forniture.
Le pubblicazioni ed inserzioni suddette sono necessarie per la regolarità dei
contratti.
Quando l'amministrazione lo giudichi necessario, le pubblicazioni possono anche
essere fatte in altri luoghi oltre i suddetti.
La pubblicazione ed affissione degli avvisi di asta si fa alla porta
dell'ufficio nel quale devono tenersi gli incanti e negli altri luoghi destinati
all'affissione degli atti pubblici.
Qualunque autorità locale, venendo richiesta, è obbligata di far eseguire
gratuitamente la pubblicazione o l'affissione summentovate.
I certificati della seguita pubblicazione ed affissione debbono trovarsi in mano
dell'ufficiale che presiede all'asta, allorché questa viene dichiarata aperta.
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(12) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari
importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte
dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha
assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte
dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, che ha
altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano
aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata
dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1°
novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359, riportato al
n. A/CXLVI.
(12) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari
importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte
dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha
assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte
dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, che ha
altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano
aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata
dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1°
novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359, riportato al
n. A/CXLVI.
67. Quando trattasi di lavori d'arte o di nuove costruzioni, l'aspirante deve
dimostrare la sua idoneità con la presentazione d'un attestato, rilasciato non
più di sei mesi prima del giorno in cui è tenuta l'asta, dal prefetto o
sottoprefetto, sentito, secondo i casi, l'ufficio del Genio civile o l'ufficio
tecnico di finanza, dal quale risulti aver l'aspirante dato prove di perizia e
di sufficiente pratica nell'eseguimento, o nella direzione di altri consimili
contratti d'appalto di lavori pubblici o privati.
Quando l'aspirante non possa provare tale sua idoneità, e presenti in vece sua
una persona che riunisca le condizioni suespresse, e alla quale egli si obblighi
di affidare la esecuzione delle opere, l'amministrazione può ammetterlo
all'incanto.
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(giurisprudenza di legittimità)
68. Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che
nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. La
esclusione è dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione
centrale da comunicarsi al ministero delle finanze (13) (ragioneria generale), a
cura del quale ne viene data notizia alle altre amministrazioni. Analogamente si
provvede per le eventuali riammissioni.
Fermo il disposto del precedente comma, la amministrazione ha piena ed
insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualsiasi concorrente senza che
l'escluso possa reclamare indennità di sorta, né pretendere che gli siano rese
note le ragioni dell'esclusione.
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(13) Ora, Ministero del tesoro.
(giurisprudenza di legittimità)
69. Nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta, l'autorità che presiede
all'incanto dichiara aperta l'asta. L'asta deve rimanere aperta un'ora per la
presentazione delle offerte ed è dichiarata deserta ove non ne siano presentate
almeno due, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia stabilito, avvertendolo
nell'avviso d'asta, che, tenendosi l'asta coi sistemi delle offerte segrete, si
procede all'aggiudicazione anche se venga presentata una sola offerta.
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70. Aperta l'asta, l'autorità che presiede richiama l'attenzione dei concorrenti
sull'oggetto dell'incanto: fa dare lettura delle condizioni del contratto; dà
conoscenza dei disegni, modelli e campioni se ve ne sono, e quindi dichiara che
il contratto si effettua sotto l'osservanza delle condizioni predette e dei
capitoli d'onere.
Possono essere omesse le formalità indicate nel presente articolo quando non vi
siano offerenti presenti.
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(giurisprudenza di legittimità)
71. Se l'incanto non possa compiersi nello stesso giorno in cui fu aperto, sarà
continuato nel primo giorno seguente non festivo.
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(giurisprudenza di legittimità)
72. Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per
telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con
semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
Quando in una offerta all'asta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in
lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per
l'amministrazione.
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(giurisprudenza di legittimità)
73. L'asta, secondo che le circostanze, l'importanza o la qualità del contratto
lo facciano reputare più vantaggioso per l'amministrazione, e sia stato disposto
dal ministro competente o dall'ufficiale delegato, si tiene in uno dei seguenti
modi:
a) col metodo di estinzione di candela vergine;
b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo massimo o minimo
prestabilito e indicato in una scheda segreta dell'amministrazione;
c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato
nell'avviso d'asta;
d) col mezzo di pubblico banditore, quando trattasi di alienare beni mobili
fuori d'uso o derrate, cavalli di rimonta, residui di fabbricazioni o di
costruzioni o di manufatti negli opifici dello Stato.
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74. Quando l'asta si tiene col metodo della estinzione delle candele, se ne
devono accendere tre, una dopo l'altra: se la terza si estingue senza che siano
fatte offerte, l'incanto è dichiarato deserto. Se invece nell'ardere di una
delle tre candele si siano avute offerte, si dovrà accendere la quarta e si
proseguirà ad accenderne delle altre sino a che si avranno offerte.
Quando una delle candele accese dopo le prime tre, come sopra è prescritto, si
estingue ed è consumata senza che si sia avuta alcuna offerta durante tutto il
tempo nel quale rimane accesa, e circostanze accidentali non abbiano interrotto
il corso dell'asta, ha effetto l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore
offerente.
Le offerte devono esser fatte nella ragione decimale, da determinarsi
nell'avviso d'asta, o da chi vi presiede all'atto dell'apertura della medesima.
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(giurisprudenza di legittimità)
75. Quando l'asta si tiene col metodo delle offerte segrete di cui all'art. 73,
lettera b), il limite massimo o minimo che deve essere almeno raggiunto per
potersi procedere all'aggiudicazione, viene stabilito preventivamente dal
ministro o dall'ufficiale da lui delegato, e indicato in una scheda segreta,
chiusa con sigillo speciale.
In tale scheda l'amministrazione può anche prefissare il limite di aumento o di
ribasso che le offerte non devono oltrepassare.
La scheda viene deposta dall'autorità che presiede l'asta, alla presenza del
pubblico, sul banco degli incanti, all'apertura dell'adunanza e deve restare
sigillata sin dopo aperte e lette le offerte dei concorrenti.
Le offerte unitamente con la prova dell'eseguito deposito, possono essere
mandate all'ufficio che tiene l'asta, a rischio dei concorrenti, per mezzo della
posta o di terze persone, quando ciò non sia inibito dall'amministrazione
nell'avviso d'asta: ma tali offerte per essere valide devono pervenire in piego
sigillato non più tardi del giorno precedente a quello in cui si tiene l'asta.
Per le offerte inviate per posta o a mezzo di terze persone che non siano
pervenute o siano pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.
Aperta l'asta, il presidente, dopo deposta la scheda segreta, enumera e depone
sul banco senza aprirle, le buste contenenti le offerte già pervenute in uno dei
modi di cui ai commi precedenti e invita gli astanti a presentare le loro
offerte.
Le offerte mandate o presentate non possono essere più ritirate dopo aperta
l'asta, ma lo stesso offerente può presentarne altre prima che sia cominciata la
apertura dei pieghi.
Ciascun offerente rimette in piego chiuso al presidente la sua offerta,
presentando a parte e contemporaneamente la prova dell'eseguito deposito.
Il presidente, ricevute tutte le offerte, del che si accerta richiedendone ad
alta voce gli astanti, e trascorsa l'ora di cui all'art. 69, apre i pieghi in
presenza del pubblico e legge ad alta ed intelligibile voce le offerte.
Iniziatasi l'apertura dei pieghi non è ammessa la presentazione di altre
offerte.
L'amministrazione ha anche facoltà di prescrivere, con l'avviso d'asta, che le
offerte dei concorrenti alla gara, con la prova dell'eseguito deposito, siano
inviate esclusivamente per posta in piego sigillato e raccomandato, in modo che
pervengano all'ufficio appaltante non più tardi del giorno precedente a quello
fissato per l'apertura delle schede e per l'aggiudicazione dell'appalto, oltre
il quale termine non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od
aggiuntiva ad offerta precedente. Debbono in tal caso osservarsi le disposizioni
dei precedenti commi e degli altri articoli del presente capo in quanto non
incompatibili (14).
Dopo lette tutte le offerte, l'autorità che precede l'asta prende cognizione del
prezzo stabilito nella scheda segreta e del limite di cui al comma secondo del
presente articolo, se tale limite sia stato stabilito, ed eliminate dalla gara
le offerte che lo abbiano oltrepassato, aggiudica il contratto al migliore
offerente, senza palesare il prezzo stabilito nella scheda.
Ove nessuna offerta abbia raggiunto tale prezzo l'asta viene dichiarata deserta,
e viene comunicato ai concorrenti il prezzo indicato nella scheda segreta.
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(14) Comma aggiunto dal R.D. 20 dicembre 1937, n. 2339.
(giurisprudenza di legittimità)
76. Quando l'asta si tiene col metodo di cui alla lettera c) dell'art. 73, si
osservano, quanto al metodo di invio o di presentazione delle offerte, le
disposizioni del precedente articolo.
L'autorità che presiede l'asta, aperti i pieghi ricevuti e presentati e lette le
offerte, aggiudica il contratto a colui che ha presentato l'offerta più
vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato
nell'avviso d'asta.
Se non sono state presentate offerte, l'asta è dichiarata deserta.
L'amministrazione può, anche in questa forma di incanto, prefissare il limite di
aumento o di ribasso che le offerte non devono oltrepassare. In tal caso il
limite suddetto sarà indicato in una scheda segreta sigillata da deporsi ed
aprirsi con le modalità di cui al precedente articolo, e dopo l'apertura saranno
eliminate dalla gara le offerte che abbiano oltrepassato il limite oltrepassato
nella scheda.
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(giurisprudenza di legittimità)
77. Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, presenti
all'asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella
medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o ad
estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno l'ufficiale
incaricato. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario.
Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non
vogliano migliorare l'offerta, ovvero nel caso in cui le offerte debbano essere
contenute entro il limite di cui al secondo comma dell'art. 75 e all'ultimo
comma dell'art. 76, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario.
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78. Nel caso di provviste di generi speciali per cui sia utile nell'interesse
dello Stato non dare pubblicità ai prezzi d'incanto il ministro può disporre
che, tenendosi l'asta colle forme indicate all'articolo 75 le schede di offerta
pervenute siano aperte, contrassegnate e autenticate dai pubblici ufficiali,
preposti all'asta in numero almeno di tre. Essi, previo il giudizio sulla
validità delle offerte, pronunziano, se vi ha luogo, sull'aggiudicazione della
provvista al migliore offerente, senza che sia data pubblica lettura delle
singole offerte, nè fatta alcuna comunicazione della scheda ministeriale e del
prezzo di aggiudicazione; salvo le altre convenienti cautele che si creda di
prescrivere, sentito il Consiglio di Stato.
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79. Nelle aste a mezzo di pubblico banditore la gara è a viva voce, e dura
fintantoché il presidente dell'asta non fa dare il segnale di aggiudicazione dal
banditore. In questa specie di asta l'aggiudicazione è definitiva al primo
incanto.
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80. Nelle aste tenute nei modi indicati agli artt. 75 e 76, l'amministrazione
può prescrivere in casi speciali che le offerte a schede segrete si ricevono
simultaneamente in più luoghi da indicarsi negli avvisi d'asta. Nel giorno e
nell'ora stabiliti negli avvisi medesimi, le autorità delegate ricevono le
offerte ed aprono i pieghi che le contengono in presenza dei concorrenti,
compilandone processo verbale. Indi trasmettono le offerte al funzionario
delegato a presiedere agli incanti, il quale, fatto il confronto di ciascuna
delle offerte ricevute o pervenutegli col prezzo stabilito nella scheda, o
nell'avviso d'asta secondo i casi, aggiudica il contratto al migliore offerente,
ovvero dichiara l'incanto di nessun effetto. In questo secondo caso, il minimo o
il massimo scritto nella scheda sarà fatto comunicare ai concorrenti non
presenti, per mezzo delle stesse autorità che ne ricevettero e trasmisero le
offerte.
I concorrenti possono anche far pervenire le proprie offerte, unitamente alla
prova dell'eseguito deposito, all'ufficio appaltante col mezzo della posta ed a
loro proprio rischio, giusta quanto è stabilito nell'art. 75.
Pei casi speciali di appalti di opere o provviste ordinate dall'amministrazione
dei lavori pubblici, il cui importare ecceda le lire 100.000.000, s'intendono
conservate in vigore le disposizioni del R.D. 3 maggio 1863, n. 1269, in quanto
non siano contrarie alle norme generali del presente regolamento (15).
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(15) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari
importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte
dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha
assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte
dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, che ha
altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano
aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata
dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1°
novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359, riportato al
n. A/CXLVI.
81. Gli accorrenti all'asta possono presentarsi muniti di regolare e autentico
atto di procura speciale rilasciata da altra persona, sia che tale atto riguardi
un solo e determinato appalto, sia che si riferisca a qualunque altro appalto
per forniture dello Stato. In questo caso le offerte, la aggiudicazione ed il
contratto si intendono fatti a nome e per conto della persona mandante,
rappresentata dal mandatario.
La procura in originale o in copia autentica è unita al verbale d'incanto.
I mandati di procura generale non sono validi per la ammissione alle aste.
Possono anche essere fatte offerte per conto di una terza persona con riserva di
nominarla, purché l'offerente stesso abbia i requisiti necessari per essere
ammesso agl'incanti, e il deposito a garanzia dell'offerta sia a lui intestato.
Ove l'aggiudicazione abbia luogo a chi fece l'offerta per persona da dichiarare,
se ne fa speciale menzione nel verbale di incanto, e l'offerente può dichiarare
la persona all'atto dell'aggiudicazione, ovvero entro il termine di giorni tre a
decorrere da quello del deliberamento, e non ostante che l'aggiudicazione resti
subordinata all'approvazione superiore per conto dell'amministrazione.
Se la persona dichiarata è presente al momento dell'aggiudicazione, la
dichiarazione è da essa accettata, apponendo la sua firma sul verbale d'incanto.
Se la persona dichiarata non è presente, o la dichiarazione per parte
dell'offerente non è fatta al momento dell'aggiudicazione, deve la persona
dichiarata presentarsi entro i tre giorni per accettare e firmare la
dichiarazione.
Non sono valide le dichiarazioni per le persone indicate all'art. 68 e per
quelle che non hanno la capacità civile di obbligarsi e di fare contratti.
Quando l'offerente non faccia, nel termine utile, la dichiarazione, o la persona
dichiarata non accetti, o non abbia i requisiti voluti per concorrere all'asta,
l'offerente è considerato per gli effetti legali come vero ed unico
aggiudicatario.
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82. Terminata l'asta, si stende un processo verbale in cui si descrivono le
operazioni fatte e vi si uniscono le offerte ricevute. Lo sottoscrivono
l'autorità che presiedette all'asta, l'aggiudicatario se presente, due
testimoni, l'ufficiale pubblico che l'autentica, e nei casi previsti dal primo
comma dell'art. 98 anche l'impiegato del ministero delle finanze (16) che vi
intervenne.
Si uniscono pure al processo verbale un esemplare dell'avviso d'asta ed i
giornali in cui fu inserito.
A tergo dell'avviso d'asta il funzionario che ha autenticato il verbale appone
una dichiarazione indicante i luoghi nei quali l'avviso fu pubblicato,
desumendolo dai certificati pervenuti a norma dell'articolo 66.
Nel caso di offerte a schede segrete ricevute simultaneamente in più luoghi, se
non sia presente l'aggiudicatario, si trasmette il processo verbale di
aggiudicazione all'autorità che ricevette e trasmise l'offerta, per far
notificare al domicilio eletto dall'aggiudicatario il fatto dell'avvenuta
aggiudicazione.
Nelle aste tenute nelle forme di cui agli artt. 75 e 76 il deliberatario, se
presente, sottoscrive il verbale di aggiudicazione, ed in sua assenza gliene
viene fatta notificazione come sopra è detto.
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(16) Ora, Ministero del tesoro.
83. I depositi da farsi dai concorrenti alle aste sono, di regola, ricevuti
dalle tesorerie del Regno debitamente autorizzate ed indicate nell'avviso
d'asta. Possono pure in casi speciali essere ricevuti da chi presiede all'asta.
Chiusi gli incanti, siffatti depositi vengono restituiti a tutti gli altri
concorrenti, ritenendosi solamente quelli fatti dagli aggiudicatari per essere
passati alla Cassa dei depositi e prestiti.
Per i contratti d'una durata non maggiore di tre mesi i depositi possono
rimanere nella tesoreria ove furono effettuati, a titolo di deposito provvisorio
infruttifero, sino alla completa esecuzione del contratto. Se i depositi fossero
eseguiti presso l'ufficio appaltante, questo deve versarli nella più prossima
tesoreria all'effetto medesimo.
Per i depositi relativi ad aste per conto dell'amministrazione demaniale, sono
osservate le speciali disposizioni in vigore.
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84. Quando l'amministrazione, a norma del n. 9 dell'art. 65, abbia dichiarato
che l'aggiudicazione è soggetta ad offerte di aumento o di ribasso, negli stessi
luoghi dove furono pubblicati gli avvisi d'asta e negli stessi giornali o
bollettini dove furono inseriti, si deve pubblicare nel più breve tempo
possibile, con apposito avviso, la seguita aggiudicazione, ed indicare il giorno
e l'ora precisa in cui scade il periodo di tempo (fatali), entro il quale si può
migliorare il prezzo di aggiudicazione, e gli uffici ai quali dev'essere
presentata l'offerta.
Passato tale periodo non può essere accettata verun'altra offerta.
Il periodo di tempo utile per migliorare il prezzo dell'aggiudicazione è di
almeno giorni dieci dall'ultima pubblicazione e s'intende scaduto all'ora
stabilita.
L'autorità competente per l'approvazione del contratto può ridurre questo
termine fino a cinque giorni con decreto motivato da unirsi a quello di
approvazione del contratto.
L'offerta di aumento o di ribasso non può mai essere inferiore al ventesimo del
prezzo di aggiudicazione e dev'essere presentata in piego chiuso o aperto,
accompagnata dai documenti e dalla prova dell'eseguito deposito prescritto
nell'avviso d'asta.
L'ufficio deve spedire all'offerente una dichiarazione indicante il giorno e
l'ora in cui venne presentata l'offerta e trasmettere le offerte ricevute,
insieme ai documenti, a chi presiede l'asta.
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85. Prestandosi in tempo utile un'offerta ammissibile, si pubblica, secondo le
norme indicate negli articoli precedenti e dopo scaduti i fatali, altro avviso
d'asta, e si procede al nuovo incanto sul prezzo dell'ottenuta migliore offerta,
col metodo dell'estinzione delle candele o per offerte segrete; come verrà
determinato e pubblicato nell'avviso.
Quando il prezzo più favorevole risulti da due o più offerte uguali, quella
valida agli effetti della nuova asta è designata mediante sorteggio, salvo che
fra dette offerte vi sia quella dell'aggiudicatario provvisorio alla quale viene
data la preferenza.
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86. Alla nuova asta sono applicabili le discipline stabilite negli articoli
precedenti, eccetto quanto riguarda la scheda segreta. Il deliberamento è
definitivo ed ha luogo quand'anche siavi un solo offerente.
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87. Nel caso in cui al nuovo incanto nessuno si presenti a fare un'ulteriore
offerta di aumento o di ribasso, l'aggiudicazione rimane definitiva a favore di
colui sull'offerta del quale fu riaperto l'incanto.
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(giurisprudenza di legittimità)
88. Avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede nel più breve termine alla
stipulazione del contratto, tranne i casi in cui il verbale di aggiudicazione
tenga luogo di contratto.
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Sezione II - Procedimento per le licitazioni, per l'appalto-concorso e per le
trattative private.
(giurisprudenza di legittimità)
89. Si procede alla licitazione privata:
a) invitando per mezzo di avvisi particolari persone o ditte ritenute idonee per
l'oggetto della licitazione, a comparire in luogo, giorno ed ora determinata,
per presentare le loro offerte;
b) mediante l'invio, alle persone che si presumono idonee per l'oggetto della
licitazione, di uno schema di atto in cui sia descritto l'oggetto dell'appalto e
le condizioni generali e speciali, con invito di restituirlo munito della
propria firma e colla offerta del prezzo pel quale sarebbero disposte ad
eseguire l'appalto o con la indicazione del miglioramento sul prezzo base, se
questo sia stato stabilito dall'amministrazione.
Nel primo caso gli invitati presentano le loro offerte a voce se la licitazione
dev'essere verbale, o per iscritto se ad offerte segrete.
Se altrimenti non sia stato indicato negli avvisi, l'autorità delegata, dopo
invitati ancora i concorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento di quella
più vantaggiosa presentata, aggiudica l'impresa, seduta stante, al migliore
offerente.
Nel secondo caso l'autorità che deve aggiudicare l'appalto, in un giorno ed ora
da indicarsi alle persone state invitate a concorrere, procede in pubblica
seduta all'apertura delle obbligazioni ricevute, e delibera la provvista od il
lavoro al migliore offerente, stendendo verbale di deliberamento dal quale
risultino le ditte invitate a concorrere, le offerte ricevute e l'esito della
licitazione.
Tale verbale deve essere corredato anche di copia delle obbligazioni ricevute
dalle ditte concorrenti e non rimaste deliberatarie.
Sono applicabili alle licitazioni private le norme sancite dagli artt. 67, 68,
69, 72, 75, 76, 77 e 83.
Se la licitazione privata è fatta col metodo delle offerte segrete di cui
all'art. 73, lettera b), ciò deve essere dichiarato nell'invito.
Sono ammesse le offerte per procura, ma non quelle per persona da nominare.
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90. Nel caso di cui al n. 6 dell'art. 38 del presente regolamento sono invitati
alla licitazione coloro i quali, dopo avvisi pubblicati due volte nella Gazzetta
Ufficiale del Regno, abbiano provato di avere i requisiti necessari per
l'adempimento delle condizioni previste nel citato n. 6.
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(giurisprudenza di legittimità)
91. Quando si procede con la forma dell'appalto-concorso le persone o ditte
invitate dall'amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge, presentano il
progetto dei lavori o delle forniture coi prezzi relativi, nei termini, modi e
forme che sono stabiliti nell'invito.
L'amministrazione procede insindacabilmente alla scelta del progetto che ritiene
preferibile, sentito, ove lo creda necessario, il parere di una commissione
all'uopo nominata, e stipula poi il contratto con l'offerente prescelto.
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(giurisprudenza di legittimità)
92. La trattativa privata ha luogo quando dopo aver interpellato, se ciò sia
ritenuto conveniente, più persone o ditte, si tratta con una di esse.
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Capo IV - Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti.
Sezione I - Stipulazione dei contratti.
(giurisprudenza di legittimità)
93. I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare
l'amministrazione.
La delegazione deriva dalla legge, dal presente regolamento o dai regolamenti
speciali delle singole amministrazioni.
In difetto deve risultare da apposito decreto da emettersi dal ministro e da
unirsi al contratto.
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94. I contratti che si fanno nelle amministrazioni centrali sono stipulati dai
ministri, dai sottosegretari di Stato o dai direttori generali o altri
funzionari equiparati.
Negli uffici di prefettura sono stipulati dai prefetti o dai viceprefetti e in
quelli di sottoprefettura dai sottoprefetti.
Nelle intendenze di finanza i contratti sono stipulati dagli intendenti o dai
viceintendenti e nelle altre amministrazioni compartimentali o provinciali dai
direttori o dai funzionari che normalmente ne fanno le veci.
In tutti gli altri uffici si stipulano dai rispettivi capi.
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(giurisprudenza di legittimità)
95. I contratti e i processi verbali di aggiudicazione, nelle aste e nelle
licitazioni private, sono ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale
rogante, di grado non inferiore al nono.
Nelle amministrazioni centrali tale funzionario viene nominato con decreto del
ministro e in quelle provinciali o compartimentali con decreto del capo di esse,
il quale ne invia copia autentica al ministero da cui dipende.
L'ufficiale rogante autentica le copie degli atti originali, da lui ricevuti,
per ogni effetto di legge e rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano
richiesta (16/a).
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(16/a) Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo da soggetti
diversi da quelli ivi indicati, vedi, anche, l'art. 65, comma 12, D.Lgs. 30
dicembre 1997, n. 490, riportato alla voce Forze armate.
96. I contratti in forma pubblica sono ricevuti con l'osservanza delle norme
prescritte dalla legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
97. Quando si debba stipulare formale contratto, dopo che sia intervenuto
verbale di aggiudicazione in seguito a pubblico incanto o a privata licitazione,
il contratto è stipulato, in nome dell'amministrazione, dallo stesso funzionario
che presiedette all'asta o alla licitazione.
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(giurisprudenza di legittimità)
98. [Per la validità dei contratti per vendita di oggetti fuori d'uso deve, a
tutela degli interessi erariali, prendere parte agli incanti ed intervenire alla
stipulazione un agente dell'amministrazione finanziaria quando il valore di
stima degli oggetti superi le lire 10.000.000 (17).
Questo agente è di volta in volta destinato dal ministero delle finanze o
dall'intendente di finanza (18)] (18/a).
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(17) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari
importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte
dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha
assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte
dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, che ha
altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano
aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata
dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1°
novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359.
(18) Ora dal Ministero del tesoro.
(18/a) Articolo abrogato dall'art. 12, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189.
99. I contratti stipulati nella forma prescritta dagli articoli precedenti hanno
forza do titolo autentico per ogni effetto di legge; e vanno perciò soggetti ad
ogni formalità fiscale voluta dalle leggi generali per gli atti pubblici.
Ad essi sono allegati i necessari documenti.
Degli atti amministrativi approvati coi decreti reali o ministeriali e
contenenti norme di carattere regolamentare o capitoli generali d'oneri basta
fare menzione, senza che sia d'uopo di allegarli.
------------------------
100. L'ufficiale rogante deve custodire i contratti in fascicoli per ordine
cronologico e tenerne il repertorio.
I contratti di qualsiasi specie non sono mai da comprendersi fra le carte da
vendersi o da distruggersi.
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101. I contratti a trattativa privata formati a termini dell'art. 17 della legge
sono stipulati nell'interesse dell'amministrazione dai funzionari indicati negli
articoli 93 e 94 del presente regolamento.
Per quelli risultanti da corrispondenza, secondo l'uso del commercio, le lettere
dell'amministrazione debbono essere firmate da un funzionario delegato ai sensi
dei suddetti articoli.
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(giurisprudenza di legittimità)
102. Quando i capi delle rispettive amministrazioni o l'altra parte contraente
ne facciano richiesta, i contratti possono essere stipulati per mano di notaio,
secondo le ordinarie forme del relativo procedimento.
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Sezione II - Approvazione dei contratti.
(giurisprudenza di legittimità)
103. I contratti sono approvati con decreto.
Il ministro può delegare l'approvazione dei contratti sul progetto dei quali non
sia necessario l'avviso del Consiglio di Stato.
Non può però essere mai delegata l'approvazione di un contratto al funzionario
dal quale fu stipulato, salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 19
della legge e nell'art. 105 del presente regolamento.
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104. Le convenzioni e i contratti, sui quali siasi pronunciato il Consiglio di
Stato, ai sensi dell'art. 12, n. 5 del testo unico di legge sul consiglio
medesimo modificato con l'art. 4 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2840, e che
debbano essere approvati per legge, sono presentati al Parlamento, ai termini
dell'art. 29 della legge, di concerto col ministro delle finanze (19).
Quelli, di tali convenzioni e contratti, per i quali non occorra l'approvazione
per legge, non possono essere approvati e resi esecutivi, ove manchino le
corrispondenti disponibilità sui fondi inscritti in bilancio, se non siano
previamente autorizzati gli stanziamenti necessari.
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(19) Ora art. 16, n. 5, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.
105. La facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 19 della legge è conferita
mediante decreto ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti, quando il
presunto importo degli oggetti da vendere superi le lire 20.000.000 (19/a).
La facoltà stessa può essere data preventivamente con efficacia continuativa,
dopo sentito il parere del Consiglio di Stato e con decreto registrato alla
Corte dei conti, per tutti quei contratti pei quali concorrano costantemente e
periodicamente le circostanze che danno luogo alla eccezione stabilita nel comma
stesso.
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(19/a) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari
importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte
dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha
assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte
dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, che ha
altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano
aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata
dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1°
novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359.
106. Pei contratti che non sono stipulati nei ministeri, l'autorità delegata ne
trasmette copia autentica al ministero competente, unendovi i relativi
documenti.
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(giurisprudenza di legittimità)
107. I ministri e le autorità delegate per la approvazione dei contratti
verificano la regolarità della seguita stipulazione, e la conformità dei patti
stipulati con capitolati d'oneri, e le altre condizioni e clausole prestabilite.
Se nelle trattative occorse e nella stipulazione di un contratto si fosse
variata alcuna delle condizioni prestabilite, o altre ne fossero state eliminate
ed altre aggiunte, e se già sul progetto del contratto fosse stato sentito il
parere del Consiglio di Stato, è necessario, prima di approvare e rendere
eseguibile il contratto, sentire il parere del Consiglio medesimo sulla
convenienza delle occorse modificazioni.
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108. I decreti di approvazione debbono sempre emanare dai competenti ministri,
non solo nel caso previsto nella seconda parte dell'articolo precedente, ma
anche in tutti i casi nei quali il contratto stipulato non sia conforme al
progetto e alle condizioni prestabilite su cui non fu sentito il parere del
Consiglio di Stato.
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109. I decreti ministeriali di approvazione debbono essere motivati:
1) quando in tutto o in parte non sia adottato l'avviso del Consiglio di Stato;
2) quando vi sia difformità tra il progetto o il capitolato e il contratto,
secondo che è espresso nel precedente art. 108.
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110. Il decreto di approvazione dei contratti deve contenere le seguenti
indicazioni:
1) la data del contratto;
2) il cognome e il nome del contraente o la ditta;
3) la fornitura, il trasporto, il lavoro da farsi, la cosa da locarsi o da
cedere ed ogni altro oggetto del contratto;
4) la somma intiera che importa il contratto stipulato;
5) il capitolo del bilancio al quale deve imputarsi l'entrata o la spesa
derivante dal contratto.
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111. Nei decreti di approvazione dei contratti per lavori, forniture o
trasporti, deve essere indicata la somma dell'entrata o della spesa che ne
derivi per lo Stato; e nei decreti di approvazione dei contratti pe' quali segua
variazione del valore del patrimonio dello Stato, dev'essere indicato il montare
dell'aumento o della diminuzione corrispondente.
Quando queste somme non possano accertarsi in modo determinato e preciso, sono
indicate in via di approssimazione.
In questo caso le variazioni che occorra di arrecare in più o in meno alle somme
presuntive di entrata o di spesa, di aumento o di diminuzione nel patrimonio,
sono approvate di volta in volta con decreti motivati del competente ministro da
registrarsi, ove ciò sia prescritto, alla Corte dei conti.
Deve però sentirsi il Consiglio di Stato, allorquando colle variazioni da
introdurre si ecceda il limite di somma oltre il quale il Consiglio medesimo
deve dare il suo parere.
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(giurisprudenza di legittimità)
112. I lavori addizionali debbono essere approvati dalla stessa autorità che
approvò il contratto pei lavori principali, e debbono osservarsi le stesse
formalità seguite pel contratto principale, non ostante che in questo fosse
stato stipulato l'obbligo dell'impresario di eseguire anche i lavori addizionali
ai prezzi ed alle condizioni stabilite.
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(giurisprudenza di legittimità)
113. Per gravi motivi di interesse pubblico o dello Stato, il ministro o
l'autorità delegata per l'approvazione può negare l'approvazione ai contratti
anche se riconosciuti regolari.
L'autorità delegata, nel caso in cui non ritenga di approvare il contratto, ne
riferisce al ministro.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
114. Quando nel capitolato gli oneri o nello schema del contratto sia stabilito
un termine per l'approvazione, il contraente ha diritto di essere liberato da
ogni suo impegno, ove entro il termine stesso non venga emesso il decreto di
approvazione.
All'uopo egli deve notificare all'amministrazione appaltante la sua volontà di
sciogliersi dall'impegno mediante dichiarazione che però rimane priva di
effetti, se prima che pervenga all'amministrazione, il decreto di approvazione
sia stato già emesso.
Il contraente dichiaratosi sciolto dall'impegno assunto non può pretendere
compenso di sorta.
------------------------
115. I decreti di approvazione dei contratti devono essere trasmessi alla
ragioneria centrale e, se di importo eccedente le lire 20.000.000, anche alla
Corte dei conti per l'esame, il riscontro e le registrazioni di loro competenza
(19/b).
Vi sono uniti una copia del contratto, tutti i documenti che debbono essere
allegati al contratto come le perizie, il parere del Consiglio di Stato, gli
atti d'incanto o di licitazione privata ed ogni altro elemento o documento
necessario.
------------------------
(19/b) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari
importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte
dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha
assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte
dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, che ha
altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano
aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata
dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1°
novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359, riportato al
n. A/CXLVI.
116. La Corte dei conti, nel comunicare al Parlamento l'elenco dei contratti di
cui all'art. 20 della legge, indica di ciascun contratto l'oggetto, la durata,
il prezzo di previsione e quello stipulato, il nome e il domicilio dei
contraenti e, se il contratto sia stato fatto all'asta pubblica, a licitazione
privata, per appalto-concorso o a trattativa privata.
------------------------
Sezione III - Esecuzione dei contratti.
(giurisprudenza di legittimità)
117. Allorché i contratti sono stati approvati e, ove prescritto, registrati
alla Corte dei conti, l'amministrazione provvede alla loro esecuzione (19/c).
------------------------
(19/c) In deroga a quanto disposto nel presente articolo, vedi l'art. 3, comma
4, O.M. 3 agosto 2000.
118. Nei regolamenti speciali di ciascun servizio si stabiliscono le cautele di
assistenza, vigilanza e direzione necessarie ad assicurare la buona esecuzione
delle forniture, dei trasporti o lavori, secondo la diversa loro natura.
Quando i lavori, i trasporti e le forniture subiscano ritardo, le persone
incaricate di vigilarne l'esecuzione devono riferirne all'autorità competente
per l'esatto adempimento del contratto e per l'applicazione delle sanzioni in
esso previste.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
119. Le persone poste alla direzione dei lavori e dalla vigilanza sulle
forniture e sui trasporti, non possono fare aggiunte né alcuna altra variazione
ai contratti stipulati.
Se però qualche aggiunta o variazione si renda necessaria, devono farne
prontamente la proposta all'autorità od al ministero da cui dipendono con una
particolareggiata relazione corredata dei necessari documenti.
Tali variazioni od aggiunte non possono mandarsi ad effetto, se non quando siano
autorizzate dall'autorità competente ad approvare il contratto.
Per le variazioni e le aggiunte fatte eseguire senza la predetta autorizzazione,
è tenuta responsabile la persona che le avesse illegalmente ordinate (19/d).
------------------------
(19/d) In deroga a quanto disposto nel presente articolo, vedi l'art. 3, comma
4, O.M. 3 agosto 2000.
120. Nel caso di aumento o di diminuzione dei lavori oltre il quinto del prezzo
di appalto ai sensi dell'art. 11 della legge, l'appaltatore, ove non si valga
del diritto alla risoluzione del contratto, è obbligato ad assoggettarsi
all'aumento o alla diminuzione.
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Capo V - Collaudazione dei lavori e delle forniture.
(giurisprudenza di legittimità)
121. Tutti i lavori e tutte le forniture fatte ad appalto sono soggette, salvo
speciali disposizioni in contrario, a collaudazione parziale o finale, nei modi
stabiliti dai singoli regolamenti pei diversi servizi (20).
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(20) Articolo così modificato dall'art. 14, D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.
122. Le collaudazioni finali dei lavori e delle forniture sono fatte da agenti
destinati dall'amministrazione centrale cui la spesa riguarda.
La collaudazione non può essere fatta dalla stessa persona che ha diretta o
sorvegliata la esecuzione dei lavori.
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123. I regolamenti speciali accennati nel precedente art. 118, oltre alle
cautele e norme ivi additate, determinano pure il sistema di sindacato da
esercitare ed il modo di compilare le liquidazioni parziali e finali, non che i
documenti da produrre in appoggio alle medesime.
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TITOLO III
Dell'anno finanziario, del bilancio di previsione e del rendiconto generale
Capo I - Dell'anno finanziario.
124. La gestione dell'anno finanziario riguarda tutte le operazioni relative
alle entrate ed alle spese autorizzate colla legge del bilancio, o con leggi
successive, e tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio dello Stato
in conseguenza dell'esercizio del bilancio, o di altre cause da questo
indipendenti.
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125. Il conto generale del patrimonio dello Stato mette in evidenza il valore
degli immobili giusta i relativi stati di consistenza, e quello dei mobili,
derrate, materiali e altri valori di proprietà dello Stato risultanti
dagl'inventari, nonché l'importo dei crediti e dei debiti, all'inizio e al
termine dell'esercizio finanziario, indicando per ogni categoria di attività e
di passività e nel complesso, le variazioni intervenute nell'esercizio stesso e
le cause relative.
------------------------
126. Col 30 giugno l'esercizio finanziario si chiude e non può essere protratto
(20/a).
Tutte le operazioni per accertare entrate, e impegnare o ordinare spese,
terminano col suddetto giorno e i conti relativi si chiudono colle operazioni
eseguite nel giorno stesso.
Si chiudono col 30 giugno (20/a) anche le operazioni relative alle riscossioni e
ai pagamenti in conto dell'esercizio, salvo quanto è disposto dall'art. 61 della
legge per il pagamento di spese mediante somme prelevate entro il detto termine
dai funzionari delegati su ordini di accreditamento e dall'art. 68 per la
consegna degli assegni emessi entro il termine medesimo.
Le riscossioni fatte entro il 30 giugno (20/a) dagli agenti, i conti dei quali
pervengono alle amministrazioni centrali nei primi giorni del mese di luglio,
sono computate nell'esercizio scaduto (20/b).
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(20/a) Per effetto dell'art. 1, L. 1° marzo 1964, n. 62, riportata al n. A/XI,
che ha sostituito gli artt. 30, 34, 35, 36, 37 ed 80 del R.D. 18 novembre 1923,
n. 2440, attualmente l'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31
dicembre dello stesso anno.
(20/a) Per effetto dell'art. 1, L. 1° marzo 1964, n. 62, riportata al n. A/XI,
che ha sostituito gli artt. 30, 34, 35, 36, 37 ed 80 del R.D. 18 novembre 1923,
n. 2440, attualmente l'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31
dicembre dello stesso anno.
(20/a) Per effetto dell'art. 1, L. 1° marzo 1964, n. 62, riportata al n. A/XI,
che ha sostituito gli artt. 30, 34, 35, 36, 37 ed 80 del R.D. 18 novembre 1923,
n. 2440, attualmente l'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31
dicembre dello stesso anno.
(20/b) Vedi l'art. 30, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, riportato al n. I, così
come modificato dall'art. 6, L. 9 dicembre 1928, n. 2783, che sposta al 31
luglio il termine per la chiusura delle operazioni relative alle riscossioni e
ai pagamenti in conto dell'esercizio.
Capo II - Del bilancio di previsione.
Sezione I - Norme generali.
127. Le entrate e le spese che si inscrivono negli stati di previsione di cui
all'art. 34 della legge, rappresentano le competenze dell'esercizio, cioè per le
entrate ciò che si crede potranno produrre durante l'anno finanziario i diversi
cespiti di entrata stabiliti da leggi e quelli eventuali che sono prevedibili e
per le spese quelle che il Governo è autorizzato a fare nel corso dell'anno
medesimo per provvedere ai pubblici servizi ed agli obblighi assunti dallo Stato
(20/c).
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(20/c) Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n. A/CLXIII.
128. Le entrate del bilancio sono ripartite in titoli a seconda che siano
tributarie, extratributarie o provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di
beni patrimoniali e dal rimborso di crediti.
Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate del bilancio sono ripartite in
categorie, secondo la loro natura.
Le entrate relative all'ammortamento di beni patrimoniali, in misura pari al
complesso dei corrispondenti stanziamenti di spesa, sono comprese in apposita
categoria.
Le entrate connesse alle operazioni di accensione di prestiti sono esposte
distintamente da quelle di cui al precedente primo comma (21) (22).
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(21) Per la nuova classificazione delle entrate e delle spese, vedi, ora, l'art.
37, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, riportato al n. A/I, sostituito dall'art. 1,
L. 1° marzo 1964, n. 62, riportata al n. A/XI. Vedi, anche, l'art. 3 della legge
da ultimo citata e il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n. A/CLXIII.
(22) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15
settembre 1973, n. 239).
129. Le spese del bilancio sono ripartite in due titoli, secondo che siano della
parte corrente (o di funzionamento e mantenimento) oppure della parte in conto
capitale (o di investimento).
Nell'ambito di ciascun titolo le spese sono ripartite in sezioni, secondo le
funzioni svolte dallo Stato.
Nell'ambito delle sezioni, le spese del bilancio si suddividono in categorie,
secondo la loro analisi economica.
Le sezioni e le categorie sono annualmente indicate dalla legge di approvazione
del bilancio. La loro numerazione e denominazione è uguale per tutti gli stati
di previsione della spesa.
Le spese connesse alle operazioni di rimborso di prestiti sono esposte
distintamente da quelle di cui ai predetti titoli (21) (22).
------------------------
(21) Per la nuova classificazione delle entrate e delle spese, vedi, ora, l'art.
37, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, riportato al n. A/I, sostituito dall'art. 1,
L. 1° marzo 1964, n. 62, riportata al n. A/XI. Vedi, anche, l'art. 3 della legge
da ultimo citata e il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n. A/CLXIII.
(22) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15
settembre 1973, n. 239).
130. Le spese correnti (o di funzionamento e mantenimento) sono quelle connesse
con il normale svolgimento dell'attività statale. Tra dette spese sono comprese,
in apposita categoria, quelle per l'ammortamento di beni mobili ed immobili
patrimoniali, costituiti con assegnazioni di spese in conto capitale, in uso
alle diverse amministrazioni statali.
Le quote di ammortamento vengono annualmente determinate, per i beni mobili,
sulla base della media delle spese degli ultimi esercizi; per quelli immobili in
misura percentuale del valore dei beni stessi. Il numero degli esercizi da
considerare ai fini della media e la percentuale da applicare sono stabiliti con
decreto del Ministro per il tesoro.
Le spese in conto capitale (o di investimento) sono quelle riferibili ad
investimenti diretti e indiretti, nonché ad operazioni per concessioni di
crediti.
Per le spese correnti e quelle in conto capitale sono distinte, con apposita
indicazione, le spese fisse, ossia quelle derivanti da leggi organiche o da
impegni permanenti e che hanno scadenze determinate (22/a).
------------------------
(22/a) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15
settembre 1973, n. 239). Vedi, anche il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato
al n. A/CLXIII.
131. In apposita sezione e in apposita categoria di ciascuno dei due titoli
vengono inscritte le spese non attribuibili in modo specifico ad altre sezioni e
categorie (22/a).
------------------------
(22/a) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15
settembre 1973, n. 239). Vedi, anche il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato
al n. A/CLXIII.
132. Le categorie delle entrate sono suddivise in rubriche secondo gli organi ai
quali è affidato l'accertamento delle entrate stesse.
Le categorie delle spese sono raggruppate in rubriche secondo l'organo che
amministra le spese stesse od ai cui servizi esse si riferiscono (22/a).
------------------------
(22/a) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15
settembre 1973, n. 239). Vedi, anche il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato
al n. A/CLXIII.
(giurisprudenza di legittimità)
133. Le entrate e le spese sono inscritte in bilancio in capitoli distinti
secondo il rispettivo oggetto. Le spese, inoltre, sono inscritte in capitoli
distinti a seconda che siano fisse o variabili, ovvero obbligatorie e d'ordine
(22/b).
------------------------
(22/b) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537
(Gazz. Uff. 15 settembre 1973, n. 239). Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n.
279, riportato al n. A/CLXIII.
134. Tutte le entrate debbono essere inscritte in bilancio nel loro importo
integrale, senza alcuna riduzione per spese di riscossione o di qualsiasi altra
natura.
Parimenti le spese debbono essere inscritte in bilancio per intero, senza
apportarvi riduzioni per effetto di qualsiasi entrata (22/c).
------------------------
(22/c) Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n. A/CLXIII.
135. Non possono i ministri valersi di entrate e profitti di qualsiasi
provenienza per accrescere le assegnazioni fatte in bilancio per le spese dei
rispettivi servizi.
Le somme che per qualunque straordinario od eccezionale motivo fossero riscosse
da un ministero, debbono essere immediatamente versate nelle tesorerie con
applicazione al capitolo di entrata cui avessero relazione o colla istituzione
di un capitolo nuovo (22/c).
------------------------
(22/c) Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n. A/CLXIII.
136. Le prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, di cui
all'art. 42 della legge, possono essere disposte esclusivamente per provvedere a
spese per le quali concorrano le seguenti condizioni:
a) che non poteva prevedersi in alcun modo o in modo adeguato all'atto della
presentazione o della discussione dei bilanci;
b) che abbiano carattere di assoluta necessità e non possano prorogarsi senza
detrimento del pubblico servizio;
c) che non impegnino con un princìpio di spesa continuativa i bilanci futuri.
La prelevazione deve essere deliberata dal Consiglio dei ministri, anche se non
superiore al limite di L. 12.000.000 (22/d) di cui al 2° comma del citato
articolo, quando il limite stesso risulti nel complesso superato tenendo conto
di precedenti prelevazioni disposte a favore del medesimo capitolo (22/e).
------------------------
(22/d) Vedi nota all'art. 39. Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279,
riportato al n. A/CLXIII.
(22/e) Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n. A/CLXIII.
Sezione II - Formazione del bilancio di previsione.
137. Il Ministro delle finanze (23) forma il progetto del bilancio di
previsione. A tale uopo gli altri ministri gli trasmettono entro il 31 ottobre
gli elementi necessari (23/a).
Il Ministro delle finanze (23) prepara inoltre le note di variazione, che si
renda eventualmente necessario di presentare di concerto con il Ministero per il
bilancio e la programmazione economica al Parlamento prima dell'approvazione del
bilancio (23/b).
------------------------
(23) Ora, Ministro del tesoro.
(23/a) Vedi nota 20/a all'art. 126.
(23) Ora, Ministro del tesoro.
(23/b) Così modificato dall'art. 3, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15
settembre 1973, n. 239). Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato
al n. A/CLXIII.
138. Lo stato di previsione dell'entrata ed i singoli stati di previsione della
spesa comprendono:
1) un prospetto per i capitoli contenente per ciascuno di essi, oltre il numero,
la denominazione, la somma proposta, a confronto con quella risultante dal
precedente bilancio approvato, escluse le successive variazioni, con le
spiegazioni per le differenze;
2) gli allegati eventualmente necessari per illustrare le proposte.
Lo stato di previsione dell'entrata è chiuso:
a) con un riassunto nel quale sono indicati il totale di ciascun titolo con le
risultanze delle singole categorie;
b) con un riepilogo comprendente distintamente le risultanze di ciascun titolo e
delle accensioni di prestiti, con l'indicazione del totale parziale delle
entrate tributarie ed extratributarie e del totale complessivo dell'entrata.
Ogni stato di previsione della spesa è chiuso:
a) con un riassunto delle relative risultanze classificate per titoli, con le
rispettive sezioni, categorie e rubriche; per sezioni, con riferimento ai
titoli; per categorie, con riferimento alle sezioni; per rubriche;
b) con un riepilogo comprendente distintamente le risultanze per ciascun titolo
e per rimborso di prestiti, ed il totale complessivo della spesa.
Ciascuno stato di previsione è illustrato da una nota preliminare nella quale
sono svolti i motivi generali delle proposte in esso contenute (23/c) (23/d).
------------------------
(23/c) Vedi, ora, gli artt. 36 e 37, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, riportato
al n. A/I, sostituiti dall'art. 1, L. 1° marzo 1964, n. 62, riportata al n.
A/XI. Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n. A/CLXIII.
(23/d) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15
settembre 1973, n. 239).
(giurisprudenza di legittimità)
139. Con gli stati di previsione dell'entrata e della spesa sono presentati al
Parlamento, ed approvati nei casi previsti dalla legge, i bilanci delle
amministrazioni ed aziende autonome. Tali bilanci sono allegati agli stati di
previsione dei Ministeri che hanno sulle dette amministrazioni ed aziende poteri
di direzione o di controllo.
I conti consuntivi degli enti per i quali la presentazione al Parlamento è
stabilita per legge sono annessi agli stati di previsione dei Ministeri i quali
svolgono in via primaria sugli enti stessi poteri di vigilanza e di controllo.
Al bilancio di previsione sono pure allegati i conti dei residui passivi al 31
dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, suddivisi per Ministeri e
con distinta indicazione dei residui delle spese in conto capitale, mantenuti in
bilancio ai sensi del secondo comma dell'art. 36 della legge (23/c) (23/d).
------------------------
(23/c) Vedi, ora, gli artt. 36 e 37, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, riportato
al n. A/I, sostituiti dall'art. 1, L. 1° marzo 1964, n. 62, riportata al n.
A/XI. Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n. A/CLXIII.
(23/d) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15
settembre 1973, n. 239).
140. Nello stato di previsione dell'entrata sono iscritti in apposita categoria
del titolo riguardante le entrate extratributarie, speciali capitoli per le
somme dovute dai corpi morali e dai privati a titolo di rimborso o di concorso a
spese sostenute dallo Stato (23/b).
------------------------
(23/b) Così modificato dall'art. 3, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15
settembre 1973, n. 239). Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato
al n. A/CLXIII.
(giurisprudenza di legittimità)
141. Negli stati di previsione della spesa possono iscriversi, fra le spese
correnti, capitoli con le denominazioni "spese di rappresentanza" e "spese
casuali".
Al capitolo "spese di rappresentanza" sono imputate soltanto le spese relative
ad esigenze di rappresentanza dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Il capitolo per "spese casuali" è esclusivamente destinato alle spese di natura
del tutto accidentale che non possano nemmeno per analogia essere comprese negli
altri capitoli, e per le quali non sia ritenuta opportuna l'istituzione di
capitoli speciali.
È vietato disporre di qualsiasi somma sul capitolo delle spese casuali per
provvedere ad oblazioni, concorsi, premi e a qualsiasi altra spesa che abbia
fini estranei ai servizi dell'amministrazione. È vietato inoltre disporre di
qualsiasi somma sul capitolo "spese di rappresentanza" per provvedere a spese
estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita (24).
------------------------
(24) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15
settembre 1973, n. 239). Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato
al n. A/CLXIII.
142. Tutte le spese si inscrivono in bilancio per la somma che si ritiene
necessaria alle occorrenze dell'esercizio. Ogni spesa da eseguirsi
ripartitamente in più anni, è inscritta in apposito capitolo, per la parte
facente carico all'anno finanziario cui si riferisce il bilancio (25).
Questo capitolo si ripete nei bilanci successivi per la parte che ad essi fa
carico fino ad estinzione della somma totale autorizzata (25/a).
------------------------
(25) Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 16 aprile 1973 n. 537 (Gazz. Uff.
15 settembre 1973, n. 239).
(25/a) Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n. A/CLXIII.
143. Il quadro generale riassuntivo di cui agli articoli 34 e 35 della legge,
consiste in un prospetto a sezioni divise nel quale sono indicati:
a) per le entrate: gli importi di ciascun titolo, il totale delle entrate
tributarie ed extratributarie, il totale dei titoli l'importo delle accensioni
di prestiti ed il totale complessivo;
b) per le spese: gli importi di ciascun titolo, con l'indicazione delle
risultanze dei singoli stati di previsione, il loro totale, l'importo delle
operazioni per rimborso di prestiti ed il totale complessivo.
Gli importi dei titoli di cui alle precedenti lettere a) e b) possono essere
oggetto di ulteriori distinzioni.
Il quadro generale riassuntivo deve anche indicare il risultato differenziale
tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle
spese correnti, e quello tra il totale complessivo delle entrate e delle spese
di qualsiasi natura, comprese le operazioni di accensione e di rimborso di
prestiti.
Al quadro generale riassuntivo sono uniti due prospetti nei quali le spese
correnti ed in conto capitale comprese nei singoli stati di previsione sono
raggruppate rispettivamente per sezioni e per categorie.
Il quadro generale riassuntivo è illustrato da apposita nota preliminare (24).
------------------------
(24) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15
settembre 1973, n. 239). Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato
al n. A/CLXIII.
144. Le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa sono ripartite in
articoli, da ciascun ministro, d'intesa con quello per il tesoro nei modi di cui
all'art. 38-bis della legge.
Analogamente verrà provveduto alla ripartizione in articoli delle nuove o
maggiori somme che si stanziano nel corso dell'esercizio, nonché alla
distribuzione fra i vari articoli delle riduzioni disposte, durante l'esercizio
medesimo, agli stanziamenti di bilancio ed agli eventuali trasporti di fondi da
un articolo all'altro di un medesimo capitolo.
Con decreti da emanarsi dai ministri competenti, di concerto con quello per il
tesoro e da registrarsi alla Corte dei conti viene provveduto, quando occorra,
alla istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione della spesa dei
vari Ministeri, per le spese da effettuarsi in conto residui degli esercizi
anteriori, per le quali non esiste nel bilancio di competenza in corso il
capitolo corrispondente (26).
------------------------
(26) Così modificato dal D.P.R. 21 aprile 1948, n. 602. Vedi, anche, il D.Lgs. 7
agosto 1997, n. 279, riportato al n. A/CLXIII.
Capo III - Del rendiconto generale.
145. La prima parte del rendiconto generale dimostra i risultati della gestione
del bilancio, per l'entrata e per la spesa, distintamente per capitoli, secondo
la classificazione degli stati di previsione.
Per la competenza sono indicate le entrate dell'anno accertate, riscosse e
rimaste da riscuotere e le spese dell'anno accertate, pagate e rimaste da
pagare.
Le somme accertate sono messe a confronto con quelle previste per rilevarne le
eventuali differenze in più o in meno.
Sono indicati distintamente, ai corrispondenti capitoli, i risultati della
gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori e cioè:
a) le entrate rimaste da riscuotere e le spese rimaste da pagare al princìpio
dell'esercizio al quale il rendiconto si riferisce;
b) le somme riscosse e pagate in conto di detti residui durante l'esercizio
stesso;
c) le variazioni apportate ai medesimi sia per legge, sia per più esatto
accertamento e altre cause;
d) i residui rimasti da riscuotere e da pagare alla chiusura del medesimo
esercizio.
Sono infine dimostrati per i singoli capitoli i risultati di cassa e cioè;
e) gli incassi e i pagamenti fatti nel corso dell'anno complessivamente per
competenza e per residui;
f) le somme riscosse dagli agenti e rimaste da versare al tesoro alla chiusura
dell'esercizio.
------------------------
146. La seconda parte del rendiconto generale comprende la dimostrazione della
consistenza del patrimonio dello Stato al principio dell'esercizio, delle
variazioni verificatesi nel corso del medesimo e della consistenza alla fine di
esso distintamente:
a) per le attività e passività finanziarie proprie del conto del tesoro;
b) per i beni mobili ed immobili, i crediti, i titoli di credito, i beni di
natura industriale e le altre attività disponibili;
c) per i materiali militari, i beni destinati ai servizi dello Stato, il
materiale scientifico ed artistico e le altre attività non disponibili;
d) per le passività consolidate, perpetue e redimibili e le passività diverse.
Il conto del patrimonio è inoltre corredato:
1° di una dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto del bilancio e
quello del patrimonio, intesa a determinare le variazioni patrimoniali comprese
negli accertamenti di bilancio, l'entrata e la spesa netta e di conseguenza il
beneficio o la perdita che il bilancio ha lasciato al patrimonio;
2° del conto generale delle rendite e delle spese, dal quale risultino le
rendite e le spese della gestione del bilancio e da quella del patrimonio
(26/a);
3° del conto delle attività e passività classificate secondo i vari ministeri
che le amministrano.
Sono allegati al conto generale del patrimonio i costi speciali dimostrativi dei
risultati di singole aziende od operazioni nelle quali sia impegnata la finanza
dello Stato.
------------------------
(26/a) Numero così modificato dall'art. 3, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz.
Uff. 15 settembre 1973, n. 239).
147. Al rendiconto generale devono essere uniti i prospetti indicanti:
1° i risultati generali della gestione del bilancio per l'esercizio finanziario
cui il rendiconto si riferisce;
2° le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai singoli stati di
previsione, classificate a seconda della natura del relativo atto di
autorizzazione, e cioè:
a) con leggi e con decreti emanati ai sensi dell'art. 41 della legge o in
esecuzione di legge di autorizzazione di spesa;
b) con prelevamento del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;
c) con prelevamento dal tondo di riserva per le spese impreviste.
In apposito sub-allegato le variazioni stesse sono indicate per capitoli;
3° le variazioni per Ministeri e per capitoli apportate nell'esercizio ai
residui degli esercizi precedenti (26/b).
------------------------
(26/b) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff. 15
settembre 1973, n. 239).
148. I conti speciali indicati all'art. 76 della legge devono essere compilati
in modo che ne risultino gli effetti economici delle diverse aziende e delle
operazioni finanziarie.
A tale scopo le amministrazioni competenti tengono ordinate le rispettive
scritture in guisa da fornire alla ragioneria generale le notizie e
dimostrazioni necessarie, nella forma prescritta dal ministro delle finanze
(27).
------------------------
(27) Ora, Ministro del tesoro.
149. Il rendiconto generale finanziario viene trasmesso alla Corte dei conti in
tre esemplari e quello patrimoniale in un solo esemplare. La Corte dei conti
eseguisce le verificazioni di sua competenza e dentro il 15 dicembre (28)
restituisce due esemplari del rendiconto finanziario, accompagnandoli con una
relazione al Parlamento, nella quale sono esposte le sue osservazioni sul
rendiconto finanziario e su quello patrimoniale nonché sui conti speciali che vi
sono uniti a corredo.
------------------------
(28) Con D.M. 16 luglio 1929 (in Gazz. Uff. 30 luglio 1929, n. 176), emanato in
base alla L. 9 dicembre 1928, n. 2783, riportata in appresso in questa stessa
sottovoce, al n. III, il termine è stato fissato al 25 gennaio.
(giurisprudenza di legittimità)
150. Il rendiconto generale una volta chiuso ed approvato per legge è
intangibile, né può essere modificato in nessuna delle sue parti.
------------------------
151. Il bilancio di previsione ed il rendiconto generale sono presentati al
Parlamento già stampati.
------------------------
Capo IV - Residui attivi e passivi e variazioni ai medesimi.
152. Le entrate accertate e non riscosse e le spese legalmente impegnate,
liquidate, ordinate e non pagate, costituiscono i residui attivi e passivi di un
esercizio.
Essi sono compresi fra le attività e passività del tesoro.
Le somme dei residui attivi e passivi che risultano accertati alla chiusura
delle scritture, sono trasportate in quelle dell'esercizio nuovo ai capitoli
corrispondenti, in sedi separate dalle competenze del medesimo, fermo il
disposto dell'ultimo comma del precedente art. 144 nel caso in cui non esista un
capitolo corrispondente del nuovo bilancio.
------------------------
153. Le entrate previste nel bilancio, che non sono state accertate nel
rendiconto, e le spese previste che non sono state ordinate o impegnate, vengono
indicate nel rendiconto stesso rispettivamente come minori entrate o economie in
confronto agli stanziamenti.
------------------------
154. In nessun caso si può iscrivere fra i residui degli anni decorsi alcuna
somma in entrata o in spesa, che non sia stata compresa fra le competenze degli
esercizi anteriori.
Nelle scritture delle amministrazioni deve tenersi conto distinto degli esercizi
da cui provengono i residui attivi e passivi.
------------------------
Capo V - Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.
155. Se dopo l'approvazione del bilancio di previsione si verificano nuove
entrate di competenza dell'esercizio in corso, il ministro delle finanze (27)
con suo decreto, su proposta del ragioniere generale, istituisce un nuovo
capitolo.
Il decreto del ministro è registrato alla Corte dei conti, e dalla ragioneria
generale è comunicato alla direzione generale del tesoro.
------------------------
(27) Ora, Ministro del tesoro.
156. Le spese che è imprescindibile di eseguire e per le quali non è stabilito
alcun fondo, o non è sufficiente quello assegnato in bilancio, si distinguono in
spese nuove, e maggiori spese.
Sono spese nuove quelle che richiedono la istituzione di uno o più capitoli
nuovi.
Sono maggiori spese quelle che importano un aumento alle assegnazioni di
capitoli esistenti.
Tanto le spese nuove quanto le maggiori spese non possono essere comprese che
nelle competenze dell'esercizio in corso.
------------------------
157. I disegni di legge per l'approvazione di variazioni agli stati di
previsione dell'entrata e della spesa sono sempre presentati al Parlamento dal
ministro delle finanze (29) di concerto con quello per il bilancio e la
programmazione economica (29/a).
L'autorizzazione delle spese nuove eccedenti il limite di cui al 2° comma
dell'articolo 43 della legge, deve essere chiesta per l'intero importo, anche
quando siano ripartite in più anni: ciò sia nel caso che vengano proposte con
disegni di legge speciali, presentati dai singoli ministri competenti, di
concerto col ministro delle finanze, sia che vengano comprese in disegni di
legge per variazioni al bilancio, ai sensi del 1° comma del presente articolo.
Agli effetti del limite di cui sopra, si tiene conto delle somme che siano state
eventualmente autorizzate al medesimo scopo, con precedenti provvedimenti
(29/a).
Il riparto è determinato nella stessa legge. Può peraltro esserne proposta la
modificazione con gli stati di previsione della spesa per i singoli ministeri,
sia mediante proroga del termine di iscrizione in bilancio, sia con la riduzione
degli stanziamenti, sia con la eliminazione delle rate non più necessarie, ai
sensi dell'art. 9 del D.Lgt. 9 luglio 1916, n. 843.
Per la preparazione dei disegni di legge di cui al 1° comma del presente
articolo, debbono essere trasmessi dai ministeri interessati a quello delle
finanze (29) gli opportuni schemi, corredati dalle relazioni illustrative.
L'invio è fatto pel tramite della ragioneria centrale in elezione al successivo
art. 170 del presente regolamento.
------------------------
(29) Ora, Ministro del tesoro.
(29/a) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz.
Uff. 15 settembre 1973, n. 239).
(29/a) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz.
Uff. 15 settembre 1973, n. 239).
(29) Ora, Ministro del tesoro.
158. Per le nuove e maggiori spese alle quali può provvedersi nei modi indicati
agli artt. 40, 41 e 42 della legge, i ministri, ove se ne presenti il bisogno,
fanno proposta motivata al ministro delle finanze (29) accompagnandola, per il
tramite della ragioneria centrale, con i documenti atti a provare la necessità
della spesa.
------------------------
(29) Ora, Ministro del tesoro.
159. La cessione gratuita di materiali ed altre amministrazioni dello Stato od a
privati è vietata.
Quando occorra ad una amministrazione di usare per i servizi ad essa affidati
materie di magazzino, utensili, macchine ed altri oggetti esistenti a consegna
di un'altra amministrazione, la prima ne paga l'ammontare, a carico del capitolo
iscritto per tali acquisti, con titolo di spesa commutabile in quietanza
d'entrata.
Si provvede nello stesso modo per la somministrazione di materiale da uno ad
altro servizio di uno stesso ministero, quando i Fondi per provviste di detti
materiali siano inscritti nel bilancio in capitoli distinti per ciascun
servizio.
------------------------
TITOLO IV
Della ragioneria generale dello Stato, della direzione generale del tesoro e
degli uffici che dipendono da esse
Capo I - Della ragioneria generale dello Stato (30).
160. La ragioneria generale dello Stato ha, per la gestione finanziaria dello
Stato, le seguenti principali attribuzioni:
a) compilare i conti riassuntivi delle entrate e delle spese dello Stato
dipendenti dalla gestione del bilancio (29/a);
b) compilare i conti riassuntivi del patrimonio dello Stato mettendo in evidenza
le variazioni che avvengono nella consistenza di esso, sia per effetto della
gestione del bilancio, sia per qualunque altra causa;
c) predisporre sulle proposte e sugli elementi che i singoli ministeri devono
trasmettere a quello delle finanze (29), i progetti del bilancio annuale di
previsione, delle leggi di variazioni al bilancio stesso ed il rendiconto
generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato;
d) predisporre i provvedimenti per i prelevamenti dai fondi di riserva, a norma
degli artt. 40 e 42 della legge, e quelli relativi all'assegnazione di fondi in
bilancio, per le spese di cui all'art. 41 della legge stessa, da adottarsi
mediante decreti Reali o ministeriali;
e) preparare i disegni di legge per la convalidazione da parte del Parlamento
delle prelevazioni dal tondo di riserva per le spese impreviste;
f) esaminare, in base agli ordini del ministro delle finanze (29), i progetti di
legge o di altri provvedimenti che abbiano in qualsiasi modo effetti finanziari,
o che riguardino gli ordinamenti contabili dello Stato;
g) preparare le situazioni finanziarie e tutte le dimostrazioni e i documenti
che al ministro per le finanze (29), possono occorrere, sia per l'annuale
esposizione relativa al bilancio di previsione (29/a) sia per qualunque altro
scopo;
h) stabilire i codici per la classificazione funzionale ed economica della spesa
(30/a).
------------------------
(30) Vedi le norme riportate in appresso, alla sottovoce C.
(29/a) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz.
Uff. 15 settembre 1973, n. 239).
(29) Ora, Ministro del tesoro.
(29) Ora, Ministro del tesoro.
(29) Ora, Ministro del tesoro.
(29/a) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz.
Uff. 15 settembre 1973, n. 239).
(30/a) Lettera aggiunta dall'art. 3, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff.
15 settembre 1973, n. 239).
161. Il ragioniere generale dello Stato propone all'approvazione del ministro
delle finanze (29):
a) le scritture che debbono essere tenute nelle ragionerie dei ministeri, delle
amministrazioni centrali, degli uffici provinciali e compartimentali e negli
uffici esecutivi;
b) i provvedimenti che in materia di contabilità si rendano necessari anche per
soddisfare a speciali esigenze di servizio;
c) i regolamenti e le istruzioni in materia di contabilità e le relative
varianti e riforme;
d) le istruzioni per stabilire la specie e la forma dei documenti e delle
comunicazioni che le ragionerie centrali e degli uffici provinciali e
compartimentali debbono trasmettere alla ragioneria generale per il riscontro
contabile di tutta la gestione finanziaria, e per l'adempimento degli altri
incarichi ad essa affidati dalle disposizioni in vigore;
e) le verifiche, ispezioni e indagini reputate opportune, nell'interesse della
finanza, presso qualsiasi ufficio o servizio che abbia gestione finanziaria o
attribuzioni contabili.
------------------------
(29) Ora, Ministro del tesoro.
162. Spetta al ragioniere generale dello Stato:
a) di impartire disposizioni alle ragionerie centrali per il disimpegno delle
attribuzioni di loro spettanza, e di vigilare sulle ragionerie medesime perché
le loro scritture siano tenute al corrente e con la massima cura ed esattezza;
b) di studiare i quesiti che possono presentarsi nell'applicazione della legge,
del regolamento o di qualsiasi altra disposizione concernente la contabilità, e
di proporre al ministro per le finanze (31) le risoluzioni di sua competenza, da
adottarsi, sentiti previamente, ove occorra, la Corte dei conti ed il consiglio
di Stato;
c) di dar parere sulle proposte di regolamenti e di istruzioni su servizi
contabili, ed anche su quelli amministrativi, quando contengano disposizioni che
possono influire sugli ordinamenti contabili dello Stato.
------------------------
(31) Ora, Ministro del tesoro.
163. La vigilanza di cui alla lettera a) del precedente art. 162 può dal
ragioniere generale esercitarsi sia personalmente, sia per mezzo dell'ispettore
generale, degli ispettori superiori della ragioneria generale, o di altri
funzionari da lui delegati a rappresentarlo.
------------------------
164. [Del consiglio dei ragionieri, istituito presso il ministero delle finanze
(31), fanno parte il ragioniere generale dello Stato, l'ispettore generale di
ragioneria e tutti i direttori capi delle ragionerie centrali.
Il consiglio dei ragionieri è di regola presieduto dal ragioniere generale dello
Stato, salvo che il ministro per le finanze (31) creda opportuno intervenire
personalmente] (31/a).
------------------------
(31) Ora, Ministro del tesoro.
(31) Ora, Ministro del tesoro.
(31/a) Vedi, ora, gli artt. 4 e 14, D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, riportato
alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
L'art. 14, in particolare, ha abrogato, con la decorrenza ivi prevista, gli
artt. 164 e 165. La abrogazione è stata confermata dall'art. 8, D.P.R. 28 aprile
1998, n. 154, riportato alla stessa voce.
165. [Il consiglio dei ragionieri può essere consultato su tutte le questioni
riguardanti materie di competenza delle ragionerie e, in generale, su qualsiasi
argomento o questione su cui il ministro per le finanze (31) o il ragioniere
generale dello Stato reputino opportuno interpellarlo.
Può anche essere convocato per la preparazione di norme cui debbono
uniformemente attenersi i direttori capi di ragioneria nel disimpegno delle loro
funzioni.
Il parere del consiglio dei ragionieri è puramente consultivo] (31/a).
------------------------
(31) Ora, Ministro del tesoro.
(31/a) Vedi, ora, gli artt. 4 e 14, D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, riportato
alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
L'art. 14, in particolare, ha abrogato, con la decorrenza ivi prevista, gli
artt. 164 e 165. La abrogazione è stata confermata dall'art. 8, D.P.R. 28 aprile
1998, n. 154, riportato alla stessa voce.
166. Ogni mese la ragioneria generale presenta al ministro per le finanze (31)
la situazione riassuntiva delle entrate e delle spese accertate in confronto
alle previsioni del bilancio, risultanti dagli stati di previsione e dalle
eventuali variazioni in questi successivamente introdotte nei modi di legge.
------------------------
(31) Ora, Ministro del tesoro.
167. Il ragioniere generale è personalmente responsabile dell'esattezza e
prontezza delle, registrazioni contabili.
Ad esso spetta di assicurare, per mezzo del personale e degli uffici che da lui
dipendono, l'efficace esercizio del riscontro contabile su tutta
l'amministrazione dello Stato.
Quando rilevi irregolarità di qualsiasi specie fa gli opportuni richiami alle
singole ragionerie e provoca, ove necessario, i provvedimenti del ministro per
le finanze (31).
------------------------
(31) Ora, Ministro del tesoro.
Capo II - Delle ragionerie delle Amministrazioni centrali.
168. Le ragionerie centrali vigilano, secondo gli ordini impartiti dal ministro
per le finanze (31), pel tramite della ragioneria generale, perché sia
assicurata la regolarità della gestione relativa al patrimonio e al bilancio
dello Stato.
Esse tengono, colle forme prescritte dalla ragioneria generale, le scritture e
tutti i registri necessari affinché risultino in ogni loro particolarità gli
effetti degli atti amministrativi, sia in relazione alle entrate ed alle spese,
sia in relazione alla sostanza patrimoniale e alle sue variazioni.
Tutte le registrazioni debbono essere eseguite con la massima precisione, in
chiara calligrafia, senza abrasioni né cancellature.
Spettano inoltre alle ragionerie centrali tutte le attribuzioni di carattere
contabile riguardanti le amministrazioni cui esse sono addette.
Nessuna variazione può apportarsi alle attribuzioni anzidette, senza il
preventivo assenso del ministro per le finanze (31).
------------------------
(31) Ora, Ministro del tesoro.
(31) Ora, Ministro del tesoro.
169. Le ragionerie centrali, non più tardi del giorno 5 di ogni mese,
trasmettono agli effetti del R.D. 16 dicembre 1923, n. 2765, al ministro per le
finanze (31), per il tramite della ragioneria generale la situazione, alla fine
del mese precedente, degli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli dello
stato di previsione relativo all'esercizio in corso.
Trasmettono inoltre periodicamente alla ragioneria generale i conti e i
documenti indicati nella legge e nel presente regolamento, e quelli che siano
prescritti con apposite istruzioni (32).
------------------------
(31) Ora, Ministro del tesoro.
(32) Il R.D. 16 dicembre 1923, n. 2765 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1924, n. 2), così
dispone:
"1 - Le situazioni mensili degli impegni di spesa a carico dei capitoli degli
stati di previsione delle singole Amministrazioni, da compilarsi ai sensi
dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1672, convertito
nella legge 28 giugno 1917, n. 1065, sono dalle ragionerie centrali, inviate al
Ministero delle finanze, non più tardi del giorno 5 del mese successivo a quello
cui si riferiscono.Il Ministro per le finanze comunica, ai rispettivi Ministri,
le osservazioni cui danno luogo le risultanze che emergono da dette situazioni.
2 - Le osservazioni di cui all'art. 1 vengono, dai singoli Ministri portate
immediatamente a conoscenza dei capi di servizio per i chiarimenti e le
giustificazioni del caso.
Ai capi di servizio il Ministro impartisce personalmente le disposizioni
necessarie per assicurare le maggiori economie e per regolare l'andamento degli
impegni di quelle spese che accennassero eventualmente a superare il limite dei
fondi autorizzati.
Della comunicazione fatta e delle disposizioni come sopra impartite viene
redatto apposito verbale, copia del quale è inviata al Ministro per le finanze,
entro 5 giorni dalla data di ricevuta delle osservazioni predette.
3 - Il Ministro per le finanze, può, in relazione alle osservazioni occorse
nell'esame della situazione mensile, fare eseguire accertamenti sugli impegni
assunti e chiedere comunicazione dei contratti e degli altri atti in base ai
quali gli impegni vennero prenotati.
4 - Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto, che andrà in
vigore dal 1° gennaio 1924".
170. I direttori capi di ragioneria sono personalmente responsabili del regolare
adempimento di tutte le funzioni proprie delle ragionerie cui sono preposti.
Essi riferiscono al Ministro per le finanze (33), per il tramite del ragioniere
generale, ogni volta rilevino l'opportunità che siano adottati provvedimenti o
disposizioni di qualsiasi specie nell'interesse della finanza.
Espongono anche le proprie osservazioni sui provvedimenti proposti dalle singole
amministrazioni e che portino effetti finanziari, giusta gli artt. 2, comma 2,
del R.D. 28 gennaio 1923, n. 126 (34) e 3, ultimo comma, del R.D. 25 marzo 1923,
n. 599 (35).
Vigilano perché alla dipendenza della Amministrazione dello Stato non si
svolgano aziende o gestioni la cui autonomia non sia autorizzata da leggi
speciali e le cui operazioni così attive come passive, non siano direttamente e
distintamente coordinate col bilancio dell'entrata e con quello della spesa,
ovvero in qualche modo sfuggano al sindacato parlamentare e al controllo della
Corte dei conti.
I direttori capi di ragioneria, appongono il visto sugli atti d'impegno e
relative variazioni e sui titoli di spesa emessi dalle amministrazioni centrali,
ove nulla trovino da osservare.
La Corte dei conti rifiuta il proprio visto o la propria registrazione a quelli
degli atti e titoli anzidetti che le pervengano senza il visto del direttore
capo della ragioneria centrale competente.
Nel caso di assenza o legittimo impedimento i direttori capi di ragioneria sono
sostituiti da funzionari designati su loro proposta, con decreti emanati dal
Ministro delle finanze (33) e da registrarsi alla Corte dei conti.
------------------------
(33) Ora, Ministro del tesoro.
(34) Riguardava il passaggio degli uffici di ragioneria delle amministrazioni
centrali alle dipendenze del Ministero delle finanze.
(35) Riportato in appresso, alla sottovoce C, n. I.
(33) Ora, Ministro del tesoro.
171. Il ragioniere generale, quando lo creda opportuno, dispone la verifica
delle singole ragionerie centrali.
I funzionari che eseguono la verifica hanno particolarmente l'obbligo:
a) di esaminare le scritture concernenti le contabilità del bilancio e del
patrimonio;
b) di esaminare se i rapporti fra le ragionerie centrali e le divisioni
amministrative, nonché fra queste e gli uffici provinciali dipendenti, si
svolgano in modo da assicurare che le ragionerie medesime siano in grado di
seguire lo svolgimento della gestione fino dai primi atti che in qualunque modo
impegnino il bilancio dello Stato o altrimenti interessino i diritti e gli
obblighi dell'erario;
c) di esaminare la situazione degli impegni di spesa in relazione agli
stanziamenti di bilancio;
d) di accertare come vengano da ciascuna ragioneria centrale adempiute le
funzioni ad essa attribuite;
e) di verificare la gestione dei cassieri delle amministrazioni centrali.
------------------------
Capo III - Delle ragionerie delle intendenze di finanza e degli altri uffici
provinciali o compartimentali (36).
172. Le ragionerie delle intendenze di finanza e degli altri uffici provinciali
o compartimentali debbono tenere le loro scritture in relazione con quelle delle
ragionerie delle amministrazioni centrali da cui dipendono i singoli servizi.
Le forme di tali scritture, nonché quelle per i conti e le situazioni di
qualsiasi specie ad esse collegati, sono approvate preventivamente dalla
ragioneria generale.
------------------------
(36) Vedi gli artt. 12 e 13, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, riportati in nota
all'art. 2 L. 26 luglio 1939, n. 1037, riportata in appresso, nella sottovoce C,
al n. II.
173. Nei termini prefissi, le ragionerie delle intendenze di finanza e degli
altri uffici provinciali e compartimentali inviano alle rispettive
amministrazioni centrali i conti designati nel presente regolamento od in
apposite istruzioni e forniscono alle medesime in ogni tempo quei prospetti,
schiarimenti, notizie e dimostrazioni che siano loro richieste.
------------------------
174. Le verifiche alle ragionerie delle intendenze di finanza sono
esclusivamente disposte dal ragioniere generale dello Stato.
I funzionari incaricati delle verifiche debbono:
a) esaminare gli atti e le scritture delle ragionerie predette, e ispezionare
tutte le loro operazioni in relazione ai compiti che alle ragionerie sono
assegnati;
b) esaminare se i rapporti tra dette ragionerie e i reparti amministrativi delle
intendenze, come pure fra questi e i dipendenti uffici esecutivi, si svolgano in
modo da assicurare la loro coordinata azione, ai fini della gestione finanziaria
e patrimoniale dello Stato.
------------------------
Capo IV - Della direzione generale del tesoro.
175. Agli effetti dell'art. 47 della legge gli agenti della riscossione e tutti
coloro i quali riscuotono e maneggiano danari dello Stato sono sottoposti anche
all'autorità del direttore generale del tesoro.
Questi inoltre, in nome del ministro delle finanze (33), rappresenta in giudizio
lo Stato contro i detentori del pubblico denaro, non che contro i debitori verso
lo Stato per somme accertate liquide e già scadute a loro carico.
------------------------
(33) Ora, Ministro del tesoro.
176. La direzione generale del tesoro provvede alla gestione degli stralci delle
cessate amministrazioni degli antichi Stati: tiene i conti correnti con le
diverse aziende delle quali le tesorerie dello Stato fanno il servizio di cassa,
e predispone, in conformità degli ordini e degli incarichi ricevuti dal Ministro
delle finanze (33), gli atti occorrenti per le negoziazioni, l'emissione, il
riscatto e il rimborso delle rendite consolidate e dei debiti redimibili, e per
ogni, altra operazione finanziaria.
Sopraintende al servizio della zecca e dell'officina carte-valori.
Provvede al servizio dei buoni ordinari del tesoro, delle anticipazioni dovute
dagli istituti di emissione per qualsiasi titolo ed alle operazioni di banca
occorrenti pel servizio del tesoro, e tiene la gestione dei rimborsi e concorsi
alle pubbliche spese, da qualunque ente o persona dovuti al tesoro dello Stato.
Il direttore generale del tesoro è incaricato e responsabile della gestione del
portafoglio dello Stato.
Il direttore generale medesimo sovraintende alla circolazione di Stato e vigila
su quella bancaria.
------------------------
(33) Ora, Ministro del tesoro.
177. La direzione generale del tesoro tiene, in conformità delle speciali
istruzioni, i registri contabili necessari ai propri servizi ed alla
compilazione del conto mensile riassuntivo del tesoro di cui all'art. 609.
------------------------
TITOLO V
Degli agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato, e di altri
pubblici funzionari.
Capo I - Norme generali.
(giurisprudenza di legittimità)
178. Sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si
comprendono:
a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle
disposizioni organiche di ciascuna amministrazione di riscuotere le varie
entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro;
b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le
altre delle quali questo diventa debitore, eseguiscono i pagamenti delle spese
per conto dello Stato, e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che
sono loro affidati dal ministro delle finanze (37) o dal direttore generale del
tesoro;
c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, come facenti parte
di consigli di amministrazione per i servizi della guerra e della marina e
simili, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono consegnatari di
generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato;
d) gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia dato speciale
incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza;
e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli
incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello
Stato.
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(37) Ora, Ministro del tesoro.
179. Tutti gli agenti contabili, e gli enti di cui al precedente art. 178,
esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo gli ordini che ricevono
dai capi delle rispettive amministrazioni centrali, dagli intendenti di finanza
o dai capi degli altri uffici provinciali e compartimentali da cui, a seconda
dei rispettivi servizi, immediatamente dipendono.
Il tesoriere centrale dipende direttamente dal direttore generale del tesoro e
da lui riceve gli ordini.
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180. Quando un agente di cui all'articolo 178 sia dal Tribunale nominato
sequestratario, o altrimenti eletto amministratore giudiziario di beni, in
esproprio di debitori dello Stato, deve informare, prima di assumere tali
funzioni, il capo dell'amministrazione da cui dipende, e tenere una distinta
contabilità sottoposta pur essa alla vigilanza dell'amministrazione anzidetta.
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(giurisprudenza di legittimità)
181. Gli agenti contabili non possono riscuotere somme o ricevere depositi di
valori o materie, se non in conformità delle leggi e dei regolamenti e dal
giorno in cui ha principio la loro gestione.
La gestione degli agenti contabili comincia dalla data dell'assunzione del
servizio, e termina col giorno della cessazione di esso.
Al principio della gestione devono essere redatti processi verbali ed inventari,
dai quali risulti la seguita consegna dell'uffizio ed il debito che l'agente
assume.
Con eguali atti, si accerta al termine della gestione il credito ed il debito
dell'agente cessante.
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(giurisprudenza di legittimità)
182. All'atto dell'assunzione in funzioni di agente contabile dello Stato, si fa
luogo alla ricognizione delle casse, di tutte le contabilità, delle scritture e
del mobilio, arredi ed altri oggetti che erano in consegna del contabile
cessante e che passano a quello subentrante.
Siffatte operazioni compionsi dai funzionari che, a norma degli speciali
regolamenti di ciascuna amministrazione, sono delegati ad intervenire in tali
consegne, ed in contraddittorio del contabile che assume il servizio e di quello
che cessa o del suo legale rappresentante.
Le operazioni anzidette e la immissione in funzioni di un agente contabile
qualsiasi, devono ai sensi del precedente articolo 181, risultare da analoghi
processi verbali compilati nelle forme prescritte dai regolamenti speciali di
ciascuna amministrazione e sottoscritti da tutti gli intervenuti.
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183. Nel caso in cui venisse a cessare un agente per morte o per altra causa, se
egli aveva un gerente di sua fiducia e riconosciuto dall'amministrazione da cui
dipendeva secondo i regolamenti speciali di essa, la gestione dell'uffizio potrà
interinalmente essere continuata dal gerente anzidetto sotto la responsabilità e
la garanzia della eventuale cauzione del cessato titolare, fino a che non sarà
dalla amministrazione provveduto alla nomina del nuovo contabile effettivo. Nel
caso di morte però l'amministrazione deve richiedere dagli eredi legittimi del
contabile defunto o da altri interessati analogo atto di consenso, specialmente
per quanto riguarda la garanzia sulla eventuale cauzione del defunto contabile
per la gestione interinale del gerente anzidetto.
Se il cessante non fosse provvisto di gerente legalmente riconosciuto, o gli
eredi del defunto contabile non intendessero garantire la gestione del gerente,
o non fosse creduto conveniente di lasciare la gestione dell'ufficio al gerente
del cessato contabile, l'amministrazione da cui esso dipendeva destina un
gerente d'uffizio per non far venir meno il servizio pubblico.
Quando si verifichi la mancanza di un contabile e siavi urgenza di provvedere,
l'intendente di finanza e gli altri capi degli uffici provinciali e
compartimentali diversi dalle intendenze di finanza, possono destinare il
gerente informandone il capo dell'Amministrazione centrale da cui dipende il
servizio.
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184. In qualunque caso, sia che il servizio di un ufficio passi al gerente
stesso del cessato titolare, sia che vi sia destinato un gerente di ufficio come
è espresso nell'articolo precedente, l'assunzione in funzioni del gerente deve
essere preceduta dalle ricognizioni necessarie, e risultare da processi verbali
nei modi prescritti dall'art. 182.
In ogni caso i gerenti sono soggetti a tutti gli obblighi imposti ai contabili
titolari e debbono rendere il loro conto giudiziale alla Corte dei conti nei
modi prescritti.
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185. Gli agenti contabili debbono prestare il loro sevizio e tenere aperti i
loro uffici in tutti i giorni feriali, e per le ore stabilite dagli speciali
regolamenti ed istruzioni dell'amministrazione centrale da cui rispettivamente
dipendono, salvo quanto può essere prescritto nei capitoli speciali per gli
esattori delle imposte dirette.
Debbono anche fare le loro operazioni nei giorni festivi, quando ciò venga
ordinato dalle competenti autorità.
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186. Gli agenti della riscossione delle entrate e gli uffici postali che sono
fuori del capoluogo della provincia, pagano, nei limiti dei fondi di cui
dispongono, i titoli di spesa che sono assegnati pel pagamento sulle loro casse
dalle delegazioni del tesoro (38), fermo il disposto dell'art. 320.
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(38) Ora, Sezioni di tesoreria provinciale.
187. Gli agenti contabili debbono uniformarsi alle leggi ed alle istruzioni
relative al corso legale ed alle specie delle valute che introitano ed esitano.
Essi non possono fare il cambio delle specie che ricevono senza esserne
autorizzati, eccetto che si tratti di monete introitate dagli agenti della
riscossione, le quali siano ammesse nei versamenti presso le tesorerie entro
limiti stabiliti dai regolamenti dei rispettivi servizi o da disposizioni
particolari della direzione generale del tesoro.
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Capo II - Della responsabilità degli agenti e altri pubblici funzionari.
(giurisprudenza di legittimità)
188. Gli agenti indicati nell'art. 178 del presente regolamento, oltre che della
loro gestione personale, rispondono altresì dell'operato dei cassieri, impiegati
o commessi di cui si valgono nel proprio ufficio, anche se la loro assunzione
sia stata approvata dalle autorità competenti.
Tale responsabilità non varia né diminuisce per la vigilanza, pel sindacato o
pel riscontro che venisse esercitato da altri funzionari sulla gestione dei
detti agenti.
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189. Gli agenti della riscossione sono responsabili della esazione dei diritti e
dei crediti dello Stato liquidati da essi o dalle autorità competenti, secondo
ne sia il caso.
Essi debbono riscuotere e versare nei termini stabiliti le somme di cui hanno
debito.
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190. Gli agenti che hanno obbligo di riscuotere entrate dovute allo Stato a
scadenze determinate, in conformità di liste di carico, debbono pagare del
proprio le somme non riscosse, quando non giustifichino, entro un mese dalla
data della scadenza delle singole rate, di aver iniziato gli atti coercitivi
contro i debitori morosi, o non comprovino con validi documenti l'inesigibilità
delle partite.
Quelle partite che non possono esser dichiarate assolutamente inesigibili,
rimangono iscritte a carico degli agenti.
Quando questi paghino del proprio le somme dovute allo Stato, subentrano nelle
azioni del medesimo a' termini di diritto.
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191. Gli agenti della riscossione che secondo le leggi, i regolamenti o per
contratti hanno l'obbligo di rispondere e versare a scadenze fisse le somme da
loro dovute, le abbiano o no riscosse dai debitori diretti, debbono eseguire il
versamento delle somme alle scadenze stabilite senza eccezione di sorta.
Ove non adempiano tale obbligo, vanno sottoposti alle misure disciplinari ed
alle penalità stabilite dalle leggi, regolamenti e contratti anzidetti.
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(giurisprudenza di legittimità)
192. Per le amministrazioni che hanno contabili principali e contabili
secondari, le riscossioni fatte ed i versamenti e pagamenti eseguiti da questi
ultimi si concentrano nella contabilità dei primi.
I contabili principali però non rispondono dei fatti dei contabili secondari, se
non in quanto essi stessi siano imputabili di colpa o di trascuranza.
I contabili secondari sono al pari dei principali sottoposti alla vigilanza del
ministro delle finanze (39) ed alla giurisdizione della Corte dei conti, e
debbono rendere ad essa il loro conto giudiziale da unirsi a corredo di quello
del contabile principale.
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(39) Ora, Ministro del tesoro.
193. Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche nel caso in cui
esistano consegnatari di materie dipendenti da altri consegnatari o enti tenuti
a rendere conto giudiziale a norma del presente regolamento.
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(giurisprudenza di legittimità)
194. Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzione di denaro o di cose mobili
avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non
sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le
giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non
comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza, né per
indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione
del danaro o delle cose avute in consegna.
Non possono neppure essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o
trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nelle spedizioni o
nel ricevimento del danaro e delle cose mobili.
Quando viene accordato il discarico, questo deve risultare da un decreto del
ministro da cui l'agente dipende.
Tale decreto, però, vale a porre in regola la gestione del contabile nei
rapporti amministrativi, ma non produce alcuno effetto di legale liberazione,
rimanendo integro e non pregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulla
responsabilità dell'agente.
I decreti ministeriali di discarico non sono sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti.
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(giurisprudenza di legittimità)
195. Le istanze per dichiarazione di responsabilità dei funzionari di cui agli
articoli 81 e 82 della legge vengono promosse dal procuratore generale presso la
Corte dei conti in base agli elementi e documenti che gli sono comunicati dalle
rispettive amministrazioni, od anche quando la responsabilità emerga dall'esame
dei conti, da fatti o da documenti sottoposti in qualunque modo al riscontro
preventivo, al sindacato, al giudizio, o alla vigilanza della Corte medesima.
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196. Nei casi di responsabilità dei funzionari, i ministri da cui essi dipendono
possono adottare tutti i provvedimenti amministrativi di loro competenza,
consentiti dalle leggi e dai regolamenti organici, indipendentemente e senza
pregiudizio del procedimento giudiziario dinanzi alla Corte dei conti, e
qualunque possa essere il risultato del procedimento stesso.
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Capo III - Delle cauzioni.
197. Qualora a norma del comma 3 dell'art. 73 della legge o di speciali leggi o
regolamenti sia richiesta la prestazione della cauzione e non sia stabilito in
quale misura ed in quale modo debba essere prestata, ciò sarà determinato,
sentito il consiglio di Stato, con decreto Reale (40) da emanarsi su proposta
del ministro competente, di concerto con quello delle finanze (41), e da
registrarsi alla Corte dei conti.
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(40) Ora, decreto del Presidente della Repubblica.
(41) Ora, Ministro del tesoro.
198. Con decreti reali (40) da emanarsi su proposta del ministro delle finanze
(41), di concerto con gli altri ministri interessati, sentiti il consiglio di
Stato e la Corte dei conti, possono disporsi le eventuali cautele a cui debba
essere sottoposta la gestione degli agenti contabili.
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(40) Ora, decreto del Presidente della Repubblica.
(41) Ora, Ministro del tesoro.
199. Nei casi in cui debbansi prestare cauzioni, queste devono essere costituite
mediante vincolo su certificati nominativi di debiti dello Stato o garantiti
dallo Stato, ragguagliati al prezzo medio di borsa dei corsi del semestre
precedente al tempo in cui dev'essere data la cauzione, e per nove decimi del
detto valore. Possono anche essere date mediante depositi alla Cassa depositi e
prestiti, in numerario o in titoli al portatore dei debiti sopraindicati.
La cauzione può essere data con ipoteca sopra beni immobili quando ciò sia
consentito da speciali disposizioni regolamentari.
Le cauzioni possono altresì, nei casi in cui il ministro delle finanze (41) lo
ravvisi opportuno anche nell'interesse della pubblica amministrazione, essere
fornite mediante obbligazioni formali rilasciate a favore dello Stato da
speciali istituti di credito di notoria solidità, e che abbiano assicurato con
materiale garanzia i mezzi per corrispondere agli impegni che assumono col
rilascio delle dette obbligazioni.
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(41) Ora, Ministro del tesoro.
200. Non si può immettere in funzione un agente contabile, obbligato a prestar
cauzione, se non abbia prima adempiuto a tale obbligo, salvo che il ministro
competente, con una speciale autorizzazione, lo consenta, accordando all'agente
una proroga per la prestazione della cauzione, che può estendersi a sei mesi
dalla data dell'assunzione del servizio.
Per gli atti con i quali si approvano le cauzioni, o si autorizza la riduzione,
il trasporto o la cancellazione del vincolo si osservano le disposizioni
dell'art. 27 della L. 14 agosto 1862, n. 800 (42).
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(42) Ora art. 37, primo comma, T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei
conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214.
201. Quando la Corte dei conti abbia condannato un agente contabile al pagamento
di un debito, ed abbia autorizzata l'amministrazione a rivalersi sulla cauzione
dal medesimo prestata, si procede all'alienazione ed all'incasso del prezzo
ricavato, a cura del ministero o della amministrazione competente.
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Capo IV - Delle tesorerie e degli uffici provinciali del tesoro, delle casse,
del controllo e delle verifiche (43).
202. Lo Stato provvede al servizio di tesoreria mediante la tesoreria centrale e
la tesoreria provinciale.
La prima è esercitata direttamente dallo Stato. L'esercizio della seconda può
essere affidato ad un istituto bancario che lo effettua mediante sezioni nelle
provincie e nelle colonie e con le norme contenute nel presente regolamento, in
quelli speciali ed in apposite istruzioni.
L'istituto incaricato del servizio di tesoreria tiene le scritture stabilite
dalle disposizioni in vigore e da tutte le altre che venissero in seguito
emanate con regolamenti ed istruzioni ministeriali o dalle amministrazioni
interessate previo accordo col ministero delle finanze.
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(43) Il D.P.R. 4 giugno 1925, n. 835 ha dato mandato al Ministero delle finanze
di approvare una convenzione con la Banca d'Italia per il trasferimento a questa
di tutte le funzioni di carattere esecutivo esercitate dalle Delegazioni del
tesoro. La convenzione di cui sopra è stata approvata con D.M. 16 giugno 1925.
203. Gli intendenti di finanza esercitano la vigilanza sul servizio di tesoreria
della rispettiva provincia conto della direzione generale del tesoro (43/a).
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(43/a) Vedi anche l'art. 2, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, sul decentramento
dei servizi del Ministero del tesoro.
204. La tesoreria centrale, oltre le operazioni contemplate nel presente
regolamento, compie anche quelle concernenti il servizio dell'amministrazione
centrale della Cassa depositi e prestiti, per il quale il tesoriere centrale è
pure tenuto a rendere conto alla Corte dei conti.
Provvede inoltre al servizio del movimento dei fondi dello Stato con le sezioni
di tesoreria ai sensi dell'art. 515 e col contabile del portafoglio (43/b).
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(43/b) I riferimenti al contabile del portafoglio sono stati soppressi ai sensi
di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.
205. A capo della tesoreria centrale è un tesoriere centrale e presso la stessa
tesoreria vi è un controllore capo. Entrambi vengono immessi in funzione dal
direttore generale del tesoro, previa ricognizione dei fondi esistenti nelle
casse come è stabilito dall'art. 182.
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206. Il controllore capo, alla immediata dipendenze direttore generale del
tesoro, esercita il controllo su tutte le operazioni giornaliere del tesoriere
centrale e vigila sul maneggio e la custodia dei fondi e valori che, a qualunque
titolo e per conto di qualsiasi amministrazione, diano luogo ad operazioni o
rimangano giacenti presso la tesoreria centrale.
Il controllore capo risponde in solido col tesoriere centrale della gestione di
questi; l'uno e l'altro sono inoltre responsabili dell'operato dei loro
dipendenti.
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207. La tesoreria centrale deve avere due casse: l'una corrente, l'altra di
riserva.
La cassa corrente è destinata al movimento giornaliero dei fondi per gli incassi
e per i pagamenti ed in essa non può tenersi se non la somma che si presume
necessaria al servizio della giornata.
La cassa di riserva è destinata alla custodia dei fondi esuberanti al bisogno
giornaliero e di ogni altro titolo e valore.
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208. La cassa corrente ha due serrature a congegni differenti le cui chiavi sono
tenute l'una dal tesoriere centrale e l'altra dal controllore capo.
La cassa di riserva ne ha tre, pure a congegni differenti e le chiavi si
conservano una dal tesoriere centrale, una dal controllore capo e la terza dal
direttore generale del tesoro o da un suo delegato.
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209. Nella cassa di riserva si tiene racchiuso il relativo registro d'entrata e
di uscita.
Un esemplare di tale registro è tenuto da ciascuno dei funzionari che
custodiscono una delle chiavi della cassa.
Ogni introduzione od estrazione di valori deve eseguirsi coll'intervento di chi
tiene le chiavi della cassa, allibrarsi in tutti gli esemplari del registro
specificatamente per ogni specie di valute, effetti e valori e convalidarsi con
la sottoscrizione degli intervenuti.
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210. A ciascuna sezione di tesoreria è annessa una delegazione del tesoro il cui
capo viene immesso in funzioni dall'intendente di finanza ed è ala diretta
dipendenza del direttore generale del tesoro.
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211. Il capo della delegazione del tesoro esercita il riscontro su tutte le
operazioni della sezione di tesoreria; ne controfirma le contabilità e le
situazioni dopo averle esaminate e trovate conformi ai risultati dei propri
registri; sottoscrive le quietanze di entrate e le relative fatture di
versamento, i vaglia, i buoni del tesoro ed ogni altro titolo rilasciato dalla
sezione di tesoreria; ammette a pagamento degli ordini delle contabilità
speciali; autorizza la restituzione dei depositi provvisori e compie tutti gli
altri incarichi a lui demandati dal presente regolamento e da speciali
istruzioni.
Il capo della delegazione provvede alla liquidazione delle rate di pensioni e
alte spese fisse ed ordina il pagamento di esse e di quelle spese per le quali
fosse a ciò autorizzato da regolamenti ed istruzioni speciali.
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212. Ogni qualvolta nelle operazioni di tesoreria il controllore capo od il capo
della delegazione del tesoro rilevino abusi, irregolarità od infrazioni alle
vigenti prescrizioni, ne informano immediatamente il direttore generale del
tesoro per le occorrenti provvidenze.
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213. Alla sicurezza della tesoreria centrale dello Stato, della Cassa speciale
per le monete e i biglietti a debito dello Stato nonché al servizio di scorta
per il trasporto dei segni monetari dello Stato si provvede con militari del
Corpo di guardia di finanza o dell'Arma dei carabinieri. A tale scopo sono presi
dal direttore generale del tesoro gli opportuni accordi con le competenti
autorità (44).
Nel caso che il governo credesse necessario di provvedere analogamente per le
sezioni di tesoreria, salvo gli obblighi contrattuali assunti al riguardo
dall'istituto incaricato del servizio, gli opportuni concerti con l'autorità
militare competente sono presi dal capo della delegazione.
------------------------
(44) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 26 gennaio 1982, n. 21, riportata
alla voce Forze armate.
214. Le norme per il funzionamento della r. zecca, della officina carte-valori e
della cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, nonché pei relativi
controlli e verifiche, formano oggetto di speciali disposizioni.
------------------------
215. Le verifiche delle casse della tesoreria centrale devono eseguirsi almeno
una volta all'anno dagli ispettori del tesoro col concorso del tesoriere
centrale, del controllore capo e del detentore della terza chiave della cassa di
riserva.
Possono anche aver luogo delle verificazioni straordinarie ogniqualvolta il
direttore generale del tesoro lo creda opportuno.
Del processo verbale compilato nell'eseguire la verificazione, un esemplare è
lasciato al tesoriere, un altro al controllore capo, un terzo all'ispettore del
tesoro ed un quarto viene trasmesso alla direzione generale del tesoro.
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216. Le verifiche delle casse delle sezioni di tesoreria che vengano ordinate
dalla direzione generale del tesoro, sono eseguite dagli ispettori del tesoro o
da altri funzionari incaricati dal direttore generale del tesoro in concorso del
direttore dello stabilimento, del capo della sezione di tesoreria e del capo
della delegazione e limitate ai valori di pertinenza della cassa depositi e
prestiti ed agli altri effetti pubblici o valori, in deposito provvisorio, da
restituirsi nell'identica specie.
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217. In ogni ufficio di riscossione, ove non sia diversamente disposto,
dev'esservi una sola cassa per raccogliere tutte le somme a qualunque titolo
riscosse.
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218. Le casse, i magazzini e le relative scritture elementari, tenute da agenti,
da magazzinieri, da enti collettivi come consigli di amministrazione, comitati e
simili, ed in generale da chiunque sia consegnatario di danaro, valori o materie
appartenenti allo Stato, sono verificati da appositi funzionari delle competenti
amministrazioni nei tempi stabiliti od in altri straordinari giusta i
regolamenti speciali pei diversi servizi.
Di ogni verificazione dev'essere fatto processo verbale sottoscritto dagli
intervenuti.
Ove non sia diversamente disposto dai regolamenti speciali delle singole
amministrazioni, per il servizio delle casse sopraindicate si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni del presente capo.
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TITOLO VI
Delle entrate dello Stato.
Capo I - Norme generali.
219. Le entrate dello Stato sono costituite di tutti i redditi, proventi e
crediti di qualsiasi natura che lo Stato ha il diritto di riscuotere in virtù di
leggi, decreti regolamenti, o altri titoli.
Tutte, le entrate dello Stato debbono essere inscritte nel bilancio di
previsione. Per quelle, tuttavia, che non siano in esso previste rimane
impregiudicato il diritto dello Stato a riscuoterle e fermo il dovere, da parte
delle competenti amministrazioni e dei funzionari ed agenti incaricati, di
curarne l'accertamento e la riscossione.
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220. La classificazione di tutte le entrate dello Stato previste nel bilancio,
la assegnazione di esse alle diverse amministrazioni centrali che sotto la
propria responsabilità debbono curarne l'accertamento e la riscossione, e la
imputazione dei versamenti da farsi dagli agenti della riscossione, sono
stabilite col quadro di classificazione annuale delle entrate che si compila
dalla ragioneria generale (44/a).
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(44/a) Per la nuova classificazione delle entrate e delle spese, vedi, ora,
l'art. 37, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, riportato al n. A/I, sostituito
dall'art. 1, L. 1° marzo 1964, n. 62, riportata al n. A/XI. Vedi, anche, l'art.
3 della legge da ultimo citata e il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al
n. A/CLXIII.
221. Tutte le entrate dello Stato passano per i seguenti stadi:
accertamento;
riscossione;
versamento.
Questi tre stadi per talune entrate possono essere simultanei.
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222. L'entrata è accertata quando le amministrazione competente appura la
ragione del credito dello Stato e la persona che ne è debitrice, ed inscrive
come competenza dell'anno finanziario l'ammontare del credito che viene a
scadenza entro l'anno medesimo.
L'accertamento si compie:
a) per le imposte dirette e per le altre entrate a scadenze determinate,
mediante ruoli, che vengono emessi in ciascun anno colle forme prescritte dalle
relative leggi e regolamenti e che costituiscono il debito del contribuente, e
secondo i casi, del contabile verso lo Stato;
b) per gli affitti, censi, canoni, livelli e per ogni altra prestazione
periodica, mediante liste di carico che, giusta i contratti, i titoli e le
proprie scritture, le intendenze di finanza formano e trasmettono agli agenti
incaricati di farne la riscossione;
c) per le entrate amministrate dalla direzione generale del tesoro, mediante le
prenotazioni esistenti nei registri tenuti dalle intendenze di finanza, e le
particolari notificazioni che vengono fatte dalla detta direzione generale alle
intendenze medesime;
d) per tutte le altre entrate, imposte, tasse e proventi di natura eventuale o
variabile, e che sono accertabili all'atto stesso della riscossione, o
liquidabili entro l'esercizio finanziario, mediante una continua e diligente
vigilanza a tutela di tutti i diritti dello Stato.
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223. La riscossione delle entrate autorizzate colla legge del bilancio
dev'essere fatta per mezzo degli agenti designati dalle relative leggi e dai
regolamenti e nei modi e colle forme in essi prescritti.
Le entrate amministrate dalla direzione generale del tesoro si riscuotono a cura
delle intendenze di finanza per mezzo delle sezioni di tesoreria, tranne quelle
che per speciali istruzioni vengono a cura della direzione generale suddetta,
riscosse dalla tesoreria centrale.
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224. La riscossione delle entrate è fatta per conto delle singole
amministrazioni che sotto la propria responsabilità le amministrano.
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(giurisprudenza di legittimità)
225. Le entrate dello Stato si riscuotono, di regola, in contanti.
Nessun titolo di credito può essere ricevuto in conto dei debiti verso lo Stato,
eccettuati i titoli previsti dal successivo art. 230.
Gli agenti della riscossione che accettino titoli di credito non previsti dal
citato art. 230 sono obbligati a versare del proprio la somma del titolo
illegalmente ricevuto (44/b).
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(44/b) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656
(Gazz. Uff. 21 settembre 1976, n. 251).
226. Le somme di spettanza dello Stato introitate per qualsivoglia titolo dagli
incaricati della riscossione debbono essere integralmente versate nelle casse
dello Stato, nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.
I versamenti si fanno per conto di ciascuna amministrazione e con l'imputazione
al bilancio stabilita nel quadro di classificazione di cui all'art. 220 del
presente regolamento.
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227. Coloro che riscuotono somme per conto dello Stato, quando esista tesoreria
nel luogo di loro residenza, debbono fare in essa giornalmente il versamento
delle somme riscosse, salvo che sia altrimenti disposto da speciali regolamenti.
Se risiedono altrove, debbono fare i versamenti alle scadenze periodiche fissate
dai regolamenti per rispettivi servizi.
Le prescrizioni suaccennate sono applicabili agli agenti secondari o particolari
di talune amministrazioni, obbligati a fare i versamenti nelle mani dell'agente
principale, da cui direttamente dipendono, secondo gli speciali regolamenti e le
istruzioni pei relativi servizi.
I detti agenti secondari possono essere autorizzati a versare le somme nella
tesoreria a nome dell'agente principale: ed in tale caso la quietanza che
ricevono dalla tesoreria è da essi consegnata all'agente principale, che ne
rilascia una propria a loro discarico.
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(giurisprudenza di legittimità)
228. Gli agenti della riscossione che ritardino i versamenti nelle tesorerie
incorrono, per ogni giorno di ritardo, in una multa (45) commisurata
all'interesse dell'uno per cento al mese sulle somme non versate.
Se il ritardo sia maggiore di cinque giorni, oltre all'applicazione della multa,
si può far luogo al procedimento disciplinare a norma delle disposizioni sullo
stato degli impiegati civili.
Agli agenti i cui rapporti con l'amministrazione sono regolati da contratti, si
applicano le penalità stabilite dai contratti medesimi.
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(45) La sanzione della multa non sembra di natura penale essendo comminata
dall'amministrazione centrale o dagli uffici provinciali o compartimentali a cui
i conti amministrativi devono essere presentati, come prevede l'art. 229 del
presente decreto.
229. Le multe di cui al 1° comma dell'art. precedente sono applicate per decreto
emesso dall'amministrazione centrale o dagli uffici provinciali o
compartimentali a cui i conti amministrativi devono essere presentati.
Il decreto dev'essere registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante
ritenuta in via amministrativa sugli averi degli agenti, e, quando sia stata
prestata la cauzione, mediante sequestro dei frutti di essa, o vendita della
medesima da promuoversi con istanza nelle forme di legge dinanzi alla Corte dei
conti.
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(giurisprudenza di legittimità)
230. I versamenti di somme nelle tesorerie devono essere fatti in denaro
effettivo.
Le somme da versarsi in denaro possono anche essere spedite alla tesoreria col
mezzo di titoli postali la cui spesa però resta, di regola, a carico dei
mittenti.
Le ricevute di conto corrente postale hanno potere liberatorio nei confronti dei
debitori e tengono luogo delle quietanze di tesoreria ai fini dei conti
amministrativi e giudiziali (45/a).
Per il versamento di somme relative a particolari servizi possono essere
utilizzati, sentito il Ministro del tesoro, conti correnti postali "dedicati"
intestati ad una sola sezione di tesoreria provinciale (45/a).
I versamenti presso la Tesoreria centrale dello Stato possono essere effettuati
anche mediante vaglia cambiari della Banca d'Italia con esclusione di qualsiasi
altro titolo di credito.
Gli agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria provinciale possono
accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d'Italia, nonché assegni
bancari emessi da banche sui conti in essere presso la Banca d'Italia, non
trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni (45/b).
Gli agenti della riscossione devono girare per l'incasso i titoli di credito al
loro ordine ricevuti in versamento esclusivamente in favore della sezione di
tesoreria provinciale competente per territorio.
Gli agenti della riscossione, che sono autorizzati dal direttore generale del
tesoro a versare soltanto somme in contanti in una sezione di tesoreria di
provincia diversa da quella in cui risiedono, effettuano i loro versamenti sul
conto corrente postale a nome della sezione di tesoreria della propria
provincia.
Per i titoli di credito di cui al presente articolo, riconosciuti falsi o
sospettati di falsità, si applica la procedura di cui all'art. 233 (45/c).
------------------------
(45/a) Gli attuali commi terzo e quarto sono stati aggiunti, dopo l'originario
comma 2, dall'art. 1, D.M. 4 aprile 1995, n. 334 (Gazz. Uff. 11 agosto 1995, n.
187).
(45/a) Gli attuali commi terzo e quarto sono stati aggiunti, dopo l'originario
comma 2, dall'art. 1, D.M. 4 aprile 1995, n. 334 (Gazz. Uff. 11 agosto 1995, n.
187).
(45/b) Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 2 novembre 2000, n. 355 (Gazz.
Uff. 1° dicembre 2000, n. 281).
(45/c) Articolo così sostituito prima dall'art. 1, D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656
(Gazz. Uff. 21 settembre 1976, n. 251), e poi dall'art. 1, D.P.R. 6 luglio 1993,
n. 343 (Gazz. Uff. 1° settembre 1993, n. 205). Vedi, anche, l'art. 14, L. 23
dicembre 1993, n. 559, riportata al n. A/CXXXII.
231. Qualunque versamento da farsi nelle tesorerie dev'essere accompagnato da
una fattura delle monete, dei valori che si vogliono versare e dei titoli di
spesa pagati per conto della tesoreria.
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232. Le fatture pei versamenti da farsi dai debitori diretti debbono indicare
l'importo di ciascuna specie di monete e di valori che si versano non che la
somma totale della fattura.
Tali fatture sono presentate da chi versa al capo della delegazione del tesoro o
al controllore capo della tesoreria centrale il quale riscontrati i computi e
nulla trovando da osservare aggiunge alle fatture l'indicazione del capitolo del
bilancio di entrata cui dev'essere imputata la somma, vi appone la sua firma e
le restituisce ai presentatori, affinché le passino insieme coi valori alle
tesorerie e ne ottengano la relativa quietanza.
Le fatture pei versamenti da farsi dagli agenti della riscossione debbono essere
compilate da essi e contenere:
a) l'indicazione dell'importo di ciascuna specie di monete e di valori, la
descrizione e l'importo, ove occorra, dei titoli di spesa pagati e la somma
totale che vuol versarsi;
b) la quantità delle quietanze che si chiede vengano rilasciate, la somma di
ciascuna di esse e indicazione del capitolo, o gruppo di capitoli del bilancio
dell'entrata cui ogni quietanza è da applicarsi;
c) la data e la firma di colui che effettua il versamento.
Le fatture degli agenti di riscossione sono presentate alla delegazione del
tesoro, la quale, accertata la regolarità dei titoli pagati e l'esattezza della
richiesta delle quietanze e dei capitoli o gruppi cui vanno applicate, vi appone
il proprio visto e le restituisce all'esibitore, affinché questi le presenti
insieme coi corrispondenti valori alla sezione di tesoreria per effettuare il
versamento.
Per le entrate per le quali sia prescritto, le fatture di versamento sono
presentate al visto preventivo dell'intendenza di finanza.
Le tesorerie, appena ricevute le fatture, riscontrano la esattezza del danaro,
dei valori e dei titoli consegnati loro e rilasciano immediatamente le chieste
quietanze annotandone il numero d'ordine e la data nelle fatture stesse.
------------------------
233. Le valute riconosciute false, o quelle sospette di falsità, sono trattenute
sia dai contabili che dalle sezioni di tesoreria e dalla tesoreria centrale e
trasmesse, insieme coll'atto verbale da compilarsi firmato anche dal
presentatore alle delegazioni del tesoro e al direttore generale del tesoro
rispettivamente, per l'invio al procuratore del Re con le informazioni sulla
persona dalla quale furono presentate.
Le delegazioni informano di ciò la direzione generale del tesoro.
Per i biglietti a carico dello Stato riconosciuti falsi o sospetti di falsità,
si osservano le norme del regolamento approvato con R.D. 30 ottobre 1896, n. 508
(46).
------------------------
(46) Ora, regolamento approvato con R.D.L. 20 maggio 1935, n. 874.
234. Le fatture dei versamenti sono custodite dalla delegazione del tesoro fino
a che il direttore generale del tesoro ne autorizzi la distruzione.
------------------------
235. Costituiscono titoli di spesa pagati, da comprendersi nelle fatture di
versamento di cui al precedente art. 232, gli ordinativi diretti egli ordini di
spese fisse, di spese di giustizia o di altre spese che a senso dell'art. 186
sono assegnati pel pagamento sulle casse degli agenti della riscossione e sono
stati dai medesimi estinti colle regole stabilite dal presente regolamento
nonché gli assegni girati agli agenti stessi.
Questi nel comprendere i detti titoli nelle loro fatture di versamento, debbono
giustificarne l'importo unendo alle fatture stesse i titoli regolarmente
quietanzati, coll'indicazione del pagato firmata dall'agente e gli assegni da
essi quietanzati.
L'importo dei titoli riconosciuti regolarmente estinti si considera, agli
effetti del corrispondente discarico degli agenti, come denaro da essi versato.
L'ammissione di detti titoli nei conti delle tesorerie e degli agenti pagatori,
non discarica però la responsabilità di coloro che hanno emesso tali titoli, e
che devono giustificare il loro operato nei conti che come ordinatori sono
obbligati di rendere a senso di legge; ne pregiudica i diritti
dell'amministrazione circa l'esame della regolarità dei pagamenti effettuati, e
le conseguenze di responsabilità che nei casi d'indebiti pagamenti possono
derivare a carico degli agenti pagatori.
------------------------
236. I proventi che si realizzano per conto dello Stato dalle ambasciate, dalle
legazioni e dai consolati possono essere destinati a sopperire alle spese delle
cancellerie e dei consolati durante un trimestre.
Se il saldo della relativa contabilità trimestrale è attivo (proventi maggiori
delle spese) si dovrà rimettere al Ministero degli affari esteri, insieme agli
stati della contabilità stessa un effetto cambiario, possibilmente un assegno,
rappresentante la differenza fra le somme dovute all'erario per proventi e
l'importo delle spese. Se invece la contabilità risulta passiva (spese maggiori
dei proventi) si può provvedere al saldo di essa, previa autorizzazione,
mediante tratte sul Ministero suddetto, in modo che l'importo complessivo di
esse corrisponda esattamente alla differenza fra le spese e le quote dovute
all'erario per proventi.
Le entrate e le spese riferibili ai soli uffici all'estero formano competenza
dell'esercizio in cui ha luogo rispettivamente l'accertamento e l'ordinazione da
parte del Ministero degli affari esteri, anche se riguardino gli esercizi
precedenti.
------------------------
237. Gli agenti di riscossione, mentre dipendono dalle amministrazioni cui
rispettivamente appartengono le entrate, sono sottoposti, per quando concerne
l'adempimento dei loro obblighi, a speciale vigilanza del direttore generale del
tesoro, il quale, quando scorga ritardo od altre irregolarità, può promuovere
misure di rigore contro di essi.
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Capo II - Delle quietanze
Sezione I - Quietanze degli agenti della riscossione.
238. Gli agenti della riscossione debbono rilasciare quietanza delle somme che
riscuotono, nelle forme prescritte dalle varie leggi d'imposta e dai regolamenti
emanati pei diversi servizi.
Le quietanze sono staccate da un bollettario a madre e figlia con numero
continuativo per ogni esercizio e per ogni agente.
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239. I bollettari debbono essere tenuti colla più scrupolosa esattezza. Nei casi
di smarrimento, alterazione o distruzione di fogli, anche non adoperati, o di
alcuna parte di essi, l'amministrazione può sottoporre l'agente ad una multa,
nella misura da lire 50.000 a 500.000 (47); e ciò, salvo i provvedimenti e le
procedure a cui si debba far luogo nei casi di frode.
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(47) La sanzione della multa non sembra di natura penale essendo comminata
dall'amministrazione competente. La misura della sanzione è stata così elevata,
prima, dall'art. un., D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI, poi
dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII ed
entrato in vigore il 1° novembre 1995 in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995,
n. 359, riportato al n. A/CXLVI.
240. Oltre all'indicazione di chi paga, della somma riscossa scritta in cifre e
in lettere, dell'oggetto e della data della riscossione, le quietanze staccate
dal bollettario debbono contenere quelle altre indicazioni che sono prescritte
dai regolamenti speciali, ed essere sottoscritte dall'agente riscotitore o da
chi legalmente lo rappresenti.
Qualora agli uffici di riscossione sia addetto un ufficiale pel controllo, le
quietanze debbono essere dal medesimo allibrate in apposito registro e fornite
del suo visto, quando le riconosca regolari.
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Sezione II - Quietanze dei tesorieri.
241. Le tesorerie, pei versamenti fatti nelle loro casse tanto dai debitori
diretti quanto dagli agenti di riscossione, debbono rilasciare quietanze
staccate da un bollettario a madre e figlia e munite del bollo a secco del
ministero delle finanze (48).
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(48) Il D.P.R. 18 ottobre 1955, n. 1182, che, con l'art. 1, aveva aggiunto un
secondo comma all'art. 241, è stato abrogato dal D.P.R. 15 luglio 1961, n. 782.
In deroga a quanto disposto dal presente articolo, vedi l'art. 2, D.M. 11
dicembre 2001.
242. I bollettari per le quietanze sono forniti alle tesorerie su richiesta
della direzione generale del tesoro, dal provveditore generale dello Stato con
le norme stabilite dall'ordinamento di questo ufficio.
Quando un tesoriere cessi dalle proprie funzioni, la parte dei bollettari che
non è stata adoperata viene passata al successore, facendone constare dal
processo verbale di cui all'art. 182.
------------------------
243. Le quietanze da rilasciarsi dai tesorieri a senso dei precedenti artt. 232,
ultimo comma, e 241, debbono avere, senza riguardo alla diversità delle entrate,
un numero continuativo per la tesoreria centrale e per ogni sezione di tesoreria
e per esercizio, e debbono indicare:
a) il cognome, nome e qualità della persona o la denominazione dell'ente per
conto del quale è fatto il versamento;
b) la somma versata in tutte lettere ed in cifre;
c) il capitolo o gruppi di capitoli del bilancio dell'entrata cui è da
applicarsi la somma versata;
d) la specie dei valori versati, cioè se oro, scudi, altre valute, o titoli di
spesa pagati;
e) la data in cui sono rilasciate.
A cura dei tesorieri l'importo delle quietanze deve essere convalidato mediante
punzonatura di garanzia od altro procedimento meccanico diretto alla indelebile
impressione dell'importo medesimo, sia sulle matrici che sulle figlie (48/a).
La indicazione del procedimento per tale convalida e delle relative modalità
d'attuazione è effettuata con decreto del Ministro per il tesoro (48/a).
Le quietanze rilasciate per pagamenti fatti dai debitori diretti debbono inoltre
indicare la causale del debito e l'anno cui si riferisce.
Una quietanza non può riguardare versamenti relativi a differenti
amministrazioni.
Pei versamenti riferibili a più capitoli o gruppi di capitoli di entrata di una
stessa amministrazione si rilascia una sola quietanza, apponendovi a tergo la
distinzione dei vari capitoli o gruppi, e della somma a ciascuno di essi
applicabile in relazione a quanto è prescritto di sopra alla lettera c).
------------------------
(48/a) Il D.P.R. 18 ottobre 1955, n. 1182, che, con l'art. 2, aveva aggiunto un
comma subito dopo la lettera e), è stato abrogato. I due commi che nel testo
seguono attualmente la lettera e) sono stati aggiunti dal D.P.R. 15 luglio 1961,
n. 782.
(48/a) Il D.P.R. 18 ottobre 1955, n. 1182, che, con l'art. 2, aveva aggiunto un
comma subito dopo la lettera e), è stato abrogato. I due commi che nel testo
seguono attualmente la lettera e) sono stati aggiunti dal D.P.R. 15 luglio 1961,
n. 782.
244. Le quietanze di tesoreria debbono essere sottoscritte dal tesoriere
centrale e dal controllore capo se rilasciate dalla tesoreria centrale e dal
capo della sezione se rilasciate dalla tesoreria provinciale.
Le quietanze sono consegnate o trasmesse alle parti interessate a cura,
rispettivamente, del controllore capo e del capo della sezione (49).
------------------------
(49) Così sostituito dall'art. 1, D.M. 26 gennaio 1994, n. 101 (Gazz. Uff. 14
febbraio 1994, n. 36).
245. Una quietanza, la cui somma in tutte lettere non corrisponda a quella in
cifre, non è valida se non per la somma minore, sino a che non sia provato che
il versamento ebbe realmente luogo per la somma maggiore.
------------------------
246. Quando i tesorieri ricevono entrate in seguito a mandati spediti da corpi
morali o da altri debitori dello Stato, non debbono quietanzare i mandati ma
bensì rilasciare, come per le altre entrate, le relative quietanze, e
consegnarle a coloro che versano affinché le uniscano ai mandati stessi in prova
della loro estinzione.
------------------------
247. Nelle quietanze non devono farsi cancellazioni, sostituzioni di parole o di
cifre, né alterazioni di sorta.
Accadendo errore, si corregge mediante annotazione firmata a norma dell'art.
244, apposta a tergo della quietanza e sulla relativa matrice di essa.
Se la matrice della quietanza non sia più in potere della delegazione del
tesoro, perché unita ai conti giudiziali, la delegazione comunica il testo della
annotazione di rettifica apposta a tergo della quietanza alla direzione generale
del tesoro, perché ne disponga la trascrizione sulla matrice.
Quando non sia possibile eseguire le correzioni mediante annotazione a tergo
della quietanza, il capo della delegazione ne effettua l'annullamento, mediante
annotazione firmata come all'art. 244.
Le quietanza annullata viene ritirata dal capo della delegazione del tesoro ed
unita alla relativa matrice a tergo della quale si indica il motivo
dell'annullamento.
Se la matrice della quietanza annullata sia stata già unita ai conti giudiziali
il capo della delegazione del tesoro comunica alla direzione generale del tesoro
il testo dell'annotazione di annullamento, affinché venga trascritta sulla
relativa matrice.
Alle correzioni e rettifiche che occorresse di fare ed agli annullamenti di
quietanze emesse dal tesoriere centrale, provvede la direzione generale del
tesoro.
Delle variazioni e degli annullamenti di quietanze delle tesorerie, la stessa
direzione generale informa l'amministrazione centrale cui riguarda l'entrata e
la Corte dei conti.
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248. Nei casi di malversazioni da parte dei tesorieri, le quietanze da essi
rilasciate a favore di contabili non fanno prova contro lo Stato, quando siano
prive delle formalità stabilite nel presente regolamento.
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Sezione III - Smarrimento e distruzione delle quietanze dei tesorieri
249. In nessun caso è permesso ai tesorieri di dare copia delle quietanze.
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250. 1. In caso di smarrimento o distruzione di una quietanza, la tesoreria che
l'ha emessa rilascia un certificato desunto dalla relativa scheda o omologo
supporto informatico, anche nel caso in cui la matrice della quietanza stessa
sia stata unita al conto giudiziale.
2. La stessa tesoreria deve annotare l'avvenuto rilascio del certificato sulla
corrispondente scheda (49/a).
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(49/a) Articolo così sostituito prima dall'art. 2, D.P.R. 13 novembre 1976, n.
904 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1977, n. 11) e poi dall'art. 1, D.P.R. 6 luglio 1993,
n. 343 (Gazz. Uff. 1° settembre 1993, n. 205).
251. Quando si rinvenga la quietanza dopo dato il certificato, questo viene
permutato colla quietanza e poscia annullato. Se non sia possibile riavere il
certificato, si annulla la quietanza nel modo indicato all'art. 247.
------------------------
Capo III - Della contabilità delle entrate e dei rendiconti degli agenti della
riscossione.
252. Tutti coloro che sono incaricati di riscuotere entrate di qualsiasi natura
di spettanza dello Stato, debbono render conto della loro gestione alle
amministrazioni da cui rispettivamente dipendono.
I conti sono resi per bimestre o per i periodi di tempo stabiliti dai
regolamenti speciali delle singole amministrazioni.
Le intendenze di finanza e gli altri uffici provinciali e compartimentali, dopo
avere accertata la regolarità dei conti degli agenti da esse dipendenti,
compilano e trasmettono alle varie amministrazioni centrali i prospetti o
rendiconti riassuntivi, e gli altri documenti che sono ad essi necessari per la
formazione delle scritture e per l'esercizio della vigilanza sull'operato dei
propri agenti.
I conti e i documenti anzidetti debbono essere compilati e trasmessi nelle forme
e nei termini che sono prescritti dal presente regolamento.
------------------------
253. Entro i primi cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
2° comma dell'art. precedente, gli agenti che, senza l'obbligo del non riscosso
per riscosso, riscuotono entrate dello Stato, amministrate dalle intendenze di
finanza, presentano a quella della rispettiva provincia il conto delle somme
accertate, di quelle riscosse e dei versamenti eseguiti nelle tesorerie dello
Stato allegandovi i documenti prescritti dai rispettivi regolamenti o da
speciali istruzioni.
Il conto deve presentarsi in due esemplari per l'ultimo periodo dell'esercizio e
nel caso in cui siasi verificato cambiamento di gestione agli effetti del
disposto dell'ultima parte del successivo art. 254, in un solo esemplare negli
altri casi. Esso è distinto in due parti, l'una per le operazioni concernenti la
competenza dell'anno, l'altra per quelle riferibili ai residui.
Per ciascuna di dette parti il conto deve dimostrare distintamente per ogni
capitolo del bilancio di entrata:
a) il carico accertato per la riscossione sia con ruoli, liste di carico od
altro documento, sia con liquidazioni contemporanee all'atto della riscossione;
b) le somme riscosse;
c) le somme da riscuotere;
d) i versamenti fatti nelle tesorerie;
e) le somme riscosse e rimaste da versare.
In ciascuna delle dette due parti del conto debbono essere riepilogate le somme
accertate, riscosse e versate nei mesi precedenti.
Un riepilogo generale riassume le totalità delle anzidette due parti del conto
del mese.
Quando sia necessario svolgere analiticamente le somme accertate e riscosse per
taluna entrata, vi si supplisce con separate dimostrazioni, che possono essere
allegate ai conti o trasmesse più tardi, non dovendo per qualsiasi causa venir
ritardata la presentazione dei conti oltre il termine prescritto.
Ove le esigenze del servizio lo consentono, le singole amministrazioni possono
dispensare i contabili dalla dimostrazione di cui alla lett. a), salvo per i
conti relativi all'ultimo periodo dell'esercizio.
------------------------
254. Le intendenze di finanza non più tardi del giorno 10 di ogni mese
successivo alla scadenza del termine di cui al 2° comma dell'art. 252:
a) rivedono i conti loro presentati dagli agenti della riscossione indicati
nell'art. precedente, ne accertano la regolarità in confronto ai documenti
allegati, e agli altri elementi di cui sono in possesso, rilevano se gli agenti
abbiano adempiuto il puntuale versamento delle somme riscosse nella tesoreria,
e, in caso di ritardo, se e in quale misura taluno di essi sia incorso nella
multa o nelle altre penalità comminate dal presente regolamento; allibrano poi i
risultati di tali conti già accertati nelle loro scritture;
b) compilano per ogni amministrazione centrale il proprio rendiconto riassuntivo
tanto per gli agenti della riscossione di cui all'art. 253 quanto per quelli
aventi obbligo del non riscosso per riscosso e per i debitori diretti,
consistenti in un prospetto in unico esemplare che riepiloghi per ciascun
capitolo del bilancio le somme accertate, le riscosse e quelle rimaste da
riscuotere, nonché i versamenti fatti in tesoreria secondo i risultati dei conti
degli agenti, già riveduti ed accertati, e i dati forniti loro dalle delegazioni
del tesoro relativi ai versamenti fatti direttamente in tesoreria.
Le medesime intendenze di finanza, non oltre lo stesso giorno 10 spediscono alle
rispettive amministrazioni centrali il prospetto indicato alla lettera b)
unendovi uno degli esemplari dei conti degli agenti nei casi in cui tali conti
debbano compilarsi in doppio, giusta il precedente art. 253.
Provvedono quindi all'applicazione delle multe e penalità a norma del precedente
art. 229.
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255. Non più tardi del giorno 5 di ogni mese successivo alla scadenza del
termine di cui al 2° comma dell'art. 252, le intendenze di finanza, compilano in
unico esemplare e trasmettono alla direzione generale del tesoro il conto del
periodo precedente per le entrate amministrate dalla direzione generale
medesima, versate nelle sezioni di tesorerie. La direzione generale del tesoro
compila direttamente il conto delle proprie entrate versate nella tesoreria
centrale.
Tali conti, come quelli degli agenti di riscossione, devono presentare
distintamente per la competenza e pei residui le medesime indicazioni prescritte
col precedente art. 253.
------------------------
256. Gli agenti che riscuotono entrate amministrate da uffici provinciali e
compartimentali diversi dalle intendenze di finanza, e che non hanno l'obbligo
del non riscosso per riscosso, debbono, entro i primi cinque giorni successivi
alla scadenza del termine di cui al 2° comma dell'art. 252, presentare
all'amministrazione centrale od agli uffici provinciali o compartimentali da cui
direttamente dipendono, il conto, in uno o due esemplari come al precedente art.
253, delle entrate accertate e riscosse e dei versamenti fatti nella tesoreria
nel periodo precedente, unendovi a corredo i documenti richiesti dai regolamenti
e istruzioni speciali pei rispettivi servizi.
Il conto deve presentare le stesse distinzioni ed indicazioni prescritte col
precedente art. 253.
Anche per tali conti le dimostrazioni analitiche occorrenti per talune specie di
entrate formano oggetto di speciali prospetti da allegarsi a ciascun conto, o da
trasmettersi separatamente nei modi e nelle forme indicate col detto art. 253.
------------------------
257. Gli uffici provinciali e compartimentali, ricevuti i conti degli agenti da
essi rispettivamente dipendenti, li esaminano e ne accertano la regolarità in
confronto dei documenti che debbono esservi allegati e degli altri elementi che
essi possiedono, rilevano se qualcuno degli agenti, per ritardato versamento,
sia incorso nella multa e nelle altre penalità comminate dall'art. 228 del
presente regolamento, provvedono all'applicazione delle multe e penalità stesse
a norma del successivo art. 229 e allibrano i risultati di tali conti nei
relativi registri.
Compilano quindi un prospetto che riassuma per ogni agente e per ciascun
capitolo del bilancio le somme accertate, le riscosse e quelle rimaste da
riscuotere, non che i versamenti fatti in tesoreria, secondo i risultati dei
conti degli agenti riveduti ed accertati.
Tale prospetto è trasmesso dai detti uffici provinciali o compartimentali, non
più tardi di 10 giorni dalla fine del periodo, alla rispettiva amministrazione
centrale, insieme coi conti degli agenti e coi documenti giustificativi quando
il prospetto si riferisca all'ultimo periodo dell'esercizio o si sia verificato
cambiamento di gestione.
------------------------
258. In base alle risultanze dei conti degli agenti e delle proprie scritture,
le amministrazioni centrali, le intendenze di finanza e gli altri uffici
provinciali e compartimentali, informano la direzione generale del tesoro delle
irregolarità rilevate nei versamenti da parte degli agenti e dei provvedimenti
adottati.
------------------------
259. Le ragionerie delle amministrazioni centrali, ricevuti rispettivamente
dalle intendenze di finanza o dagli altri uffizi provinciali e compartimentali i
prospetti riassuntivi indicati nei precedenti artt. 254 e 257 coi conti e
documenti prescritti, li esaminano e riconosciutane la regolarità ne riportano
le risultanze nei rispettivi registri e promuovono, ove ne sia il caso, i
decreti per l'applicazione delle multe o delle penalità a carico degli agenti
che non hanno effettuato nei termini prescritti il versamento in tesoreria delle
somme riscosse.
Chiuso l'esercizio, compilano, con la guida dei detti prospetti un conto
riepilogativo dimostrante per ciascuna tesoreria i versamenti eseguiti dagli
agenti nell'esercizio, distinti secondo è stabilito nel quadro di
classificazione delle entrate.
Tale prospetto, entro il 15 agosto viene trasmesso alla direzione generale del
tesoro, la quale, verificatolo in confronto delle proprie scritture, lo
restituisce debitamente parificato, all'amministrazione centrale mittente non
oltre il 31 agosto.
------------------------
260. La direzione generale del tesoro, ricevuti dalle intendenze di finanza i
conti di cui al precedente art. 255, li esamina in confronto agli elementi che
sono in suo possesso, ed accertatane la regolarità, allibra i risultati di tali
conti nei suoi registri.
------------------------
261. Le ragionerie delle amministrazioni centrali e la direzione generale del
tesoro per le proprie entrate, adempiuti gli esami e le scritturazioni
prescritte negli articoli precedenti, comunicano alla ragioneria generale i
risultati dei conti delle rispettive entrate, per la formazione dei conti
riassuntivi, ai sensi dell'art. 160.
Le forme e i termini per tali comunicazioni sono stabiliti dalla ragioneria
generale con apposite istruzioni.
------------------------
262. Per l'esercizio della vigilanza sulla riscossione delle entrate, demandata
alla Corte dei conti, le sono forniti periodicamente, in relazione ai termini di
cui al 2° comma dell'art. 252, a cura delle ragionerie e delle amministrazioni
centrali cui spetta, i conti riassuntivi dimostranti per ciascun capitolo del
bilancio d'entrata, il debito degli agenti, le rate scadute a carico degli
agenti medesimi e degli appaltatori o debitori diretti, le riscossioni fatte dai
primi, i versamenti eseguiti nelle tesorerie dagli uni e dagli altri, e le somme
rimaste da riscuotere e le differenze a debito degli agenti per le somme
riscosse e non versate.
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Capo IV - Norme speciali per la classificazione e sistemazione dei crediti
arretrati (50).
(giurisprudenza di legittimità)
263. I crediti dello Stato per entrate che non si siano potute riscuotere entro
l'esercizio in cui furono accertate, debbono venir classificati in crediti:
a) la cui riscossione, quantunque ritardata, può considerarsi certa;
b) pei quali il debitore abbia ottenuta dilazione di pagamento;
c) incerti perché giudizialmente controversi;
d) riconosciuti di dubbia e difficile esazione;
e) riconosciuti assolutamente inesigibili.
I crediti indicati alle lettere a), b), c) continuano a essere riportati nella
contabilità degli uffici incaricati della loro riscossione, e sono ripresi nei
conti annuali fra i residui degli anni precedenti.
I crediti indicati alla lettera d), che malgrado l'impiego dei mezzi
amministrativi o giudiziari stabiliti dalle leggi e dai regolamenti non siansi
potuti riscuotere, si trasportano, colle forme di cui al seguente art. 264,
dalle contabilità ove si trovano in quelle dell'amministrazione del demanio,
affinché questa ne curi la riscossione per mezzo dei propri agenti.
I crediti di cui alla lettera e) si eliminano dalle scritture degli uffici che
li hanno in carico, colle forme stabilite nei successivi artt. 265 e 266.
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(50) Vedi anche L. 1° luglio 1955, n. 553, riportata in appresso, nella
sottovoce D, al n. III, recante disposizioni per l'annullamento dei crediti
dello Stato di modico valore.
264. Il trasporto dei crediti all'amministrazione demaniale dalle contabilità
delle altre amministrazioni centrali, di cui al precedente articolo 263, si
compie mediante elenchi che, in doppio originale, le amministrazioni centrali
interessate, e per quella finanziaria i contabili che hanno in carico le
partite, trasmettono all'intendenza di finanza, della provincia nella quale le
partite debbono riscuotersi.
Tali elenchi debbono indicare i crediti da trasportarsi, e le operazioni
eseguite per la riscossione di essi, comprovate dai documenti da unirsi agli
elenchi medesimi.
L'intendenza di finanza, verificati tali elenchi, ove nulla trovi da osservare,
trasmette il carico delle partite da riscuotersi colle necessarie notizie agli
agenti del demanio che da essa dipendono per la iscrizione nei rispettivi
registri.
Indi appone a piedi di un esemplare degli elenchi la dichiarazione che le
partite sono state date in carico agli agenti del demanio, e lo trasmette
all'amministrazione o al contabile da cui le è pervenuto.
In base a tale dichiarazione le singole amministrazioni fanno eliminare dalle
scritture dei propri agenti le partite passate all'amministrazione demaniale, e
dispongono che le partite stesse vengano pure portate a scarico dei conti
giudiziali degli agenti medesimi, unendovi a giustificazione la dichiarazione
predetta.
In caso di disaccordo tra l'amministrazione nei registri della quale trovasi
iscritto il credito, e la intendenza di finanza che si ricusasse al trasporto
richiestole, decide il Ministro delle finanze.
------------------------
265. L'annullamento dei crediti di cui alla lettera c) del precedente art. 263,
è ordinato dagli intendenti di finanza per tutti i crediti dell'amministrazione
finanziaria, siano essi o non siano in carico a contabili dello Stato.
Per crediti superiori a lire 5.000.000, occorre il conforme avviso della r.
avvocatura erariale e per quelli superiori alle lire 40.000.000 occorre inoltre
il conforme voto del Consiglio di Stato.
L'annullamento dei crediti riguardanti le altre amministrazioni è ordinato su
proposta documentata dalle amministrazioni stesse, con decreto del Ministero
delle finanze su conforme parere dell'avvocatura erariale, per le partite
d'importo superiore alle lire 5.000.000 e per le partite superiori alle lire
40.000.000 su conforme parere dell'avvocatura stessa e del Consiglio di Stato.
Tutti i decreti di annullamento sono sottoposti alla registrazione della Corte
dei conti (51).
------------------------
(51) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari
importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte
dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha
assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte
dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, che ha
altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano
aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata
dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1°
novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359, riportato al
n. A/CXLVI.
266. I crediti annullati nei modi e colle forme prescritte dal precedente art.
265, sono cancellati dalle scritture delle varie amministrazioni, e quelli dati
in carico ai contabili sono altresì portati a discarico nei loro conti
giudiziali in base ai decreti di annullamento da unirsi ai conti medesimi.
------------------------
267. Per la eliminazione totale o parziale, dai registri ove sono inscritti, di
quei crediti che, essendo in carico di contabili dello Stato, vengono
riconosciuti in tutto o in parte insussistenti per la già seguita legale
estinzione, o perché indebitamente o erroneamente liquidati, provvedono le
singole amministrazioni con atti da unirsi ai conti giudiziali dei contabili.
Per le partite che non siano in carico a contabili, l'annullamento è disposto,
secondo le norme del precedente art. 265, ed esclusi i pareri ivi indicati, con
decreti degli intendenti di finanza o del Ministro delle finanze (52), da
sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.
------------------------
(52) Ora, Ministro del tesoro.
268. I crediti riconosciuti assolutamente inesigibili non sono compresi nel
rendiconto generale consuntivo, anche se non sia stato provveduto alla
eliminazione dalle scritture a norma dell'ultimo comma del precedente art. 263.
Quelli incerti perché giudizialmente controversi e quelli di dubbia e difficile
esazione sono in complesso, calcolati nel rendiconto solo per la parte su cui, a
giudizio dell'amministrazione, si può fare assegnamento secondo le probabilità
della loro riscossione.
I residui di entrata, di cui sia legalmente dilazionata la scadenza, sono
eliminati dal conto dei residui, per formare oggetto di nuova iscrizione in
bilancio alle scadenze stabilite. La eliminazione è disposta mediante decreti
dei singoli ministri, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.
------------------------
TITOLO VII
Delle spese dello Stato.
Capo I - Norme generali.
Sezione I - Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese
(giurisprudenza di legittimità)
269. Sono spese dello Stato quelle alle quali si deve provvedere a carico
dell'erario a norma di leggi, decreti, regolamenti o altri atti, di qualsiasi
specie, e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi
pubblici che dipendono dalle amministrazioni dello Stato.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
270. Tutte le spese dello Stato passano per i seguenti stadi:
impegno;
liquidazione;
ordinazione e pagamento.
------------------------
271. [Nei limiti dei fondi rispettivamente assegnati in bilancio, i ministri
impegnano ed ordinano le spese.
Essi possono delegare la facoltà di assumere impegni sul bilancio dello Stato a
funzionari dipendenti ed eventualmente anche di altre amministrazioni nei limiti
e con le modalità stabilite dai regolamenti di ciascuna amministrazione, da
emanarsi d'intesa col Ministro per le finanze (52/a).
Tali deleghe devono risultare da decreto ministeriale da registrarsi alla Corte
dei conti] (53).
------------------------
(52/a) Ora, Ministro del tesoro.
(53) Abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n.
A/CXXXVII.
272. Di regola gli impegni possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.
Fanno eccezione quelli relativi:
a spese in conto capitale ripartite per legge in più esercizi, per le quali
l'impegno può estendersi a più anni, ma i pagamenti devono essere contenuti nei
limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;
a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la
continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo;
a spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno
può estendersi a più esercizi quando ciò rientri nelle consuetudini o quando
l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.
Gli impegni per spese correnti a carico degli esercizi successivi a quello in
corso non possono essere assunti se non previo assenso del Ministro delle
finanze (52/a) fatta eccezione per gli affitti e per le altre spese continuative
di carattere analogo (53/a).
------------------------
(52/a) Ora, Ministro del tesoro.
(53/a) Così modificato dall'art. 3, D.P.R. 16 aprile 1973 n. 537 (Gazz. Uff. 15
settembre 1973, n. 239).
273. Formano impegno sui relativi fondi della competenza dell'esercizio:
a) le spese permanenti e d'indole generale che sono annualmente dovute in virtù
di leggi generali e organiche;
b) le spese in conto capitale autorizzate da speciali disposizioni di legge,
ripartite in più anni, per la quota che è stabilita potersi erogare nell'anno;
c) le altre spese in conto capitale destinate a scopi determinati, per l'intero
stanziamento inscritto in bilancio o per la minor somma effettivamente
occorrente;
d) le spese dipendenti da contratti portanti oneri continuativi con scadenze
determinate, per le rate che scadono nell'anno e quelle dipendenti da contratti
per forniture o prestazioni d'opera, per la parte riferibile all'anno;
e) le spese dipendenti da contratti non continuativi stipulati ed approvati
nell'anno nelle forme di legge, eccetto quelle che facciano carico all'esercizio
successivo, giusta il terzo comma dell'articolo 49 della legge;
f) le spese per servizi in economia che vengano eseguite nell'anno;
g) le spese per stipendi, assegni, pensioni, censi, canoni, livelli ed altre di
simile natura di somme a scadenze fisse e prestabilite entro l'anno, per
l'ammontare che risulta dai corrispondenti titoli e dai ruoli emessi in
conformità delle prescrizioni del presente regolamento;
h) gli aggi, indennità ed altre simili competenze, riferibili a servizi prestati
o ad operazioni eseguite nell'anno;
i) le spese obbligatorie e di ordine, per le quali l'impegno nasce
contemporaneamente all'atto in cui ne viene accertato e liquidato l'importo
sulla base dei documenti richiesti e con le norme stabilite dalle leggi e dai
regolamenti;
l) le somme dovute in corrispondenza degli accertamenti di entrata, come
all'art. 41, secondo comma della legge;
m) le spese facoltative eventuali e variabili autorizzate, colle formalità
prescritte dalla legge e dal presente regolamento, mediante decreti reali (54) e
ministeriali che indichino il nome dei creditori ed autorizzino il pagamento
della somma dovuta;
n) le spese il cui importo, a norma del 3° comma dell'art. 50 della legge, viene
accertato al momento in cui se ne dispone il pagamento, senza preventivo atto di
autorizzazione;
o) le spese di giustizia anticipate coi fondi della riscossione, pagate
nell'anno dai contabili competenti a norma di legge;
p) le vincite al lotto riferibili alle estrazioni effettuate nell'anno (53/a).
------------------------
(54) Ora, decreti del Presidente della Repubblica.
(53/a) Così modificato dall'art. 3, D.P.R. 16 aprile 1973 n. 537 (Gazz. Uff. 15
settembre 1973, n. 239).
274. Chiuso col 30 giugno (54/a) l'esercizio finanziario, nessun impegno può
essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.
La differenza che risulti fra la somma stanziata nei rispettivi capitoli del
bilancio della spesa e la somma che forma impegno ai sensi dell'articolo 273
deve essere portata in economia.
------------------------
(54/a) Vedi nota 20/a all'art. 126.
275. L'accertamento delle somme da iscriversi come residuo nel conto consuntivo
è fatto a cura delle ragionerie centrali, le quali, per la parte riferibile alla
competenza dell'esercizio scaduto, compilano apposita dimostrazione da allegarsi
ai decreti ministeriali di cui all'articolo 53 della legge.
Tale dimostrazione deve indicare distintamente:
a) le somme riferibili ad ordinativi diretti e ad ordini di accreditamento
trasportati;
b) le rate di spese fisse rimaste insolute, pari alla differenza tra i ruoli
emessi ed i pagamenti eseguiti;
c) le somme riferibili ad impegni registrati nelle scritture delle ragionerie in
base ad atti formali;
d) le somme riferibili ad ordinativi trasportati e relativi ad ordini di
accreditamento per i quali non è consentito il trasporto nonché quelle
riferibili ad impegni assunti dai funzionari delegati e per i quali non è stato
disposto il relativo pagamento;
e) le somme riferibili alle spese di giustizia anticipate con i fondi della
riscossione, alle vincite al lotto, a quelle di cui alla lettera l) del
precedente art. 273 nonché ad ogni altra spesa rimasta da pagare, non compresa
nelle lettere di cui sopra;
f) i residui di stanziamento delle spese in conto capitale, di cui all'art. 36,
secondo comma, della legge (54/b).
La dimostrazione sarà corredata per le spese di cui alle lettere c) e d) degli
elenchi compilati dai competenti uffici centrali e periferici nei quali siano
indicati il nome del creditore, l'oggetto della spesa e la somma dovuta; per le
spese di giustizia e di vincite al lotto di cui alla lettera e) da prospetti
riassuntivi compilati per provincia o per compartimento; per le spese di cui
alla lettera f) da un raffronto allo stanziamento con gli impegni assunti,
munito di una dichiarazione circa la necessità di conservare la differenza in
bilancio (54/c).
Per singole partite la Corte dei conti può inoltre richiedere quei documenti che
ritenga indispensabili per l'esercizio del suo riscontro.
Per le spese di cui sia già stato disposto nel nuovo esercizio, e fino alla data
di compilazione del decreto di accertamento dei residui, il pagamento in conto
residui, può negli elenchi di cui alle lettere c) e d) sostituirsi, alla
indicazione specifica delle singole partite quella complessiva dell'ammontare
degli ordinativi od assegni emessi.
------------------------
(54/b) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656 (Gazz.
Uff. 21 settembre 1976, n. 251).
(54/c) Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656 (Gazz.
Uff. 21 settembre 1976, n. 251).
276. Gli impegni contratti ai termini dell'articolo 273 a tutto il 30 giugno
rimangono in vigore, e della parte di essi che risulti non pagata alla chiusura
dell'esercizio può, dopo il 1° luglio, eseguirsi la liquidazione e disporsene il
pagamento, purché non si oltrepassino i limiti della somma disponibile nel
relativo capitolo, e si registri l'importo nell'esercizio nuovo, imputandolo al
conto speciale dei residui dell'esercizio precedente, anche prima che tali
residui siano definitivamente approvati con la legge sul rendiconto consuntivo
dell'esercizio chiuso (54/d).
------------------------
(54/d) Vedi nota 20 all'art. 126.
(giurisprudenza di legittimità)
277. La liquidazione delle spese deve essere appoggiata a titoli e documenti
comprovanti il diritto acquisito dai creditori dello Stato, e compilati nelle
forme stabilite dal presente regolamento e da quelli speciali pei vari servizi.
I conti dei fornitori da unirsi a corredo della liquidazione di spese per
provviste del materiale mobile che viene affidato ai consegnatari di cui è
menzione all'art. 22 del presente regolamento, debbono portare a corredo un
certificato del consegnatario stesso, attestante il ricevimento del materiale e
la iscrizione di esso nei relativi inventari.
L'esemplare dei documenti sui quali è basata la liquidazione delle spese e che
debbono corredare il titolo di spesa, deve essere munito delle volute
certificazioni comprovanti i diritti dei creditori. L'altro o gli altri
esemplari che l'amministrazione deve conservare nei propri atti debbono sempre
rilasciarsi in forma di semplici copie autentiche.
La emissione di duplicati di tali documenti può solo aver luogo in casi
eccezionali e d'imprescindibile necessità, e con forme e cautele tali da
togliere la possibilità di un duplicato pagamento.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
278. Il pagamento delle spese inscritte in bilancio e debitamente liquidate e
giustificate viene ordinato:
a) con assegni a favore dei creditori, tratti sull'istituto bancario incaricato
del servizio di tesoreria;
b) con aperture di credito a favore di funzionari delegati, i quali provvedono
sia col mezzo di assegni come alla precedente lettera a), sia direttamente
mediante prelevazione di fondi dai crediti medesimi;
c) con ruoli per le spese fisse cioè stipendi, pensioni ed altre d'importo e
scadenze determinate;
d) mediante ordinativi diretti sulle tesorerie dello Stato. Per i pagamenti
delle spese di giustizia e delle vincite al lotto si osservano le disposizioni
degli artt. 454 e 469 del presente regolamento e per i pagamenti del debito
pubblico all'interno e all'esterno quelle dei successivi artt. 475 e 486.
Per i pagamenti relativi a spesa di importo non superiore a L. 20.000, le
amministrazioni emettono aperture di credito a favore di funzionari che vi
provvedono direttamente mediante prelevamento dei necessari fondi dagli
accreditamenti ricevuti (54/e).
------------------------
(54/e) Comma aggiunto dall'art. 2, D.M. 4 aprile 1995, n. 334 (Gazz. Uff. 11
agosto 1995, n. 187).
278-bis. I titoli di spesa devono di regola, all'atto della emissione, in
aggiunta alle altre indicazioni prescritte dal presente regolamento o da altre
norme speciali o regolamentari, recare i codici per la classificazione
funzionale ed economica della spesa, nonché altri eventuali codici
meccanografici.
Negli ordini di accreditamento devono essere indicati anche i codici
corrispondenti ai funzionari delegati ed ai titoli di contabilità speciale in
favore dei quali vengono emessi.
Per l'attuazione delle norme di cui ai precedenti commi spetta al ministero del
tesoro di stabilire con propri decreti: a) i titoli di spesa sui quali dovranno
indicarsi i codici di cui al primo comma; b) i codici per i funzionari delegati
e per i titolari di contabilità speciale; c) le date a partire dalle quali i
titoli di spesa e gli ordini di accreditamento dovranno recare l'indicazione dei
codici (54/f).
------------------------
(54/f) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537 (Gazz. Uff.
15 settembre 1973, n. 239).
279. Agli effetti di cui al 3° comma dell'articolo 50 della legge valgono come
atti di autorizzazione della spesa anche gli ordini di accreditamento che
vengono emessi per concedere aperture di credito a funzionari delegati nei casi
e limiti consentiti.
Non ha luogo l'applicazione del disposto di cui al citato 3° comma dell'art. 50
della legge quando per la natura della spesa l'autorizzazione di essa debba
essere data prima dell'emissione del titolo di pagamento.
------------------------
280. I titoli di spesa che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso
debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizio scaduti.
Questi ultimi titoli devono portare l'indicazione "anni precedenti" con la
specificazione dell'esercizio a cui si riferiscono, nonché l'indicazione del
capitolo del bilancio dell'anno in corso o del capitolo aggiunto sotto il quale
la somma venne riportata.
------------------------
281. (54/g).
------------------------
(54/g) Abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n.
A/CXXXVII.
282. Gli assegni devono essere individuali. Sono anche considerati individuali
quelli emessi per somma indivisa, sebbene sia richiesta la quietanza di più
persone.
Possono essere emessi ordinativi diretti collettivi per i pagamenti da farsi per
lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
283. [Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di
tesoreria, aperture di credito a favore di funzionari delegati per il pagamento
delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio sia in conto
residui:
1° spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli,
da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del
Ministero delle finanze;
2° spese da farsi ad economia;
3° spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa;
4° assegni fissi e indennità degli ufficiali sottufficiali ed uomini di truppa,
spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e altre spese per il
funzionamento dei corpi istituiti e stabilimenti dell'esercito, della marina e
dell'aeronautica, servizi di rimonta e acquisto di cavalli stalloni;
5° paghe ed assegni ai corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;
6° retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e
dei telefoni;
7° somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e
missioni all'estero, nonché alle navi viaggianti fuori dello Stato;
8° pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di
produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di
forniture e lavori pei quali la amministrazione giudichi opportuna tale forma di
pagamento;
9° spese da farsi in occorrenze straordinarie per le quali sia indispensabile il
pagamento immediato;
10° ogni altra spesa per la quale leggi e regolamenti consentano il pagamento a
mezzo di funzionari delegati] (54/h).
------------------------
(54/h) Abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n.
A/CXXXVII.
284. [Per le spese indicate ai numeri 2, 3, 6 e 9 del precedente art. 283,
l'apertura di credito può farsi solo in quanto l'emissione degli assegni a
favore dei creditori da parte dell'amministrazione centrale, risulti
incompatibile con le necessità dei servizi. Siffatta incompatibilità sarà
comprovata da decreti motivati del ministro o del capo dell'amministrazione
centrale. Per le spese indicate ai detti numeri e per quelle di cui al n. 10,
l'importo dell'apertura di credito per ciascun capitolo non può superare le lire
15 milioni (55), salvo i maggiori limiti stabiliti da speciali disposizioni di
leggi o regolamenti.
Per le spese di cui al n. 8 di detto articolo devono farsi aperture di credito
distintamente per ogni contratto di fornitura e lavoro] (54/h).
------------------------
(55) Vedi nota all'art. 39.
(54/h) Abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n.
A/CXXXVII.
285. [È in facoltà dell'amministrazione di disporre, per lo stesso oggetto, più
aperture di credito a favore dello stesso funzionario, purché l'importo
complessivo delle somme non ancora giustificate non superi i limiti stabiliti
dall'articolo 284.
La giustificazione deve risultare dai rendiconti presentati dai funzionari
delegati] (54/h).
------------------------
(54/h) Abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n.
A/CXXXVII.
286. Al pagamento degli stipendi ed assegni degli impiegati, delle pensioni, dei
fitti, dei censi, dei canoni e di altre spese d'importo e scadenza fissi ed
accertati, che non sia fatto mediante ordinativi diretti od assegni, si provvede
con ordini emessi dalle delegazioni del tesoro, nelle forme stabilite dal
presente regolamento sulla base di ruoli compilati dalle competenti
amministrazioni centrali e visti dal direttore capo della ragioneria e dalla
Corte dei conti.
I ruoli di spese fisse devono essere individuali: però possono essere emessi
ruoli collettivi, quando non si riferiscono a stipendi ed assegni congeneri, nel
caso in cui si tratti di somme per le quali unico era l'originario avente
diritto.
------------------------
287. Mediante ordinativi sulle tesorerie, emessi dalle amministrazioni centrali
vengono disposti pagamenti per i titoli seguenti:
a) fondi di bilancio da versare ai conti correnti di amministrazioni o gestioni
autonome;
b) somme da versare o rimborsare al contabile del portafoglio (55/a);
c) somme da versare con imputazione a entrate di bilancio;
d) somme dovute dallo Stato e da compensare, a termini degli artt. 1285 e 1286
(56) del codice civile;
e) ritenute per imposte, tasse, e titoli diversi da versare allo Stato o ad enti
autonomi;
f) somme dovute per qualsiasi altro titolo che non determini effettivo movimento
di denaro.
Pure con ordinativi si provvede al pagamento degli stipendi ed assegni fissi nei
casi in cui non si effettui mediante ruoli o, per i personali militari con
aperture di credito, nonché al pagamento di ogni altra spesa che interessi il
personale dell'amministrazione dello Stato.
Gli ordinativi possono emettersi anche per il pagamento di qualsiasi altra spesa
quando l'amministrazione lo giudichi opportuno.
------------------------
(55/a) I riferimenti al contabile del portafoglio sono stati soppressi ai sensi
di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.
(56) Ora, artt. 1241 e 1242 c.c. 1942.
Sezione II - Procedimento per l'emissione dei titoli di spesa (57).
288. In ciascuna amministrazione centrale gli uffici ai quali è affidata la
trattazione amministrativa degli affari, fatta la liquidazione della spesa da
pagare o da rimborsare, trasmettono alla rispettiva ragioneria con apposito
elenco descrittivo il titolo di spesa unendovi a corredo i necessari documenti.
------------------------
(57) L'art. 1, R.D.L. 3 dicembre 1942, n. 1397 ha così disposto:
"Le Sezioni di regia tesoreria hanno facoltà di pagare i titoli di spesa dello
Stato, il cui importo singolo ecceda le lire 3.000.000 (limite di somma così
aumentato per effetto dell'art. 1, L. 10 dicembre 1953, n. 936), mediante
accreditamento in conto corrente fruttifero presso la Banca d'Italia al nome dei
creditori.
Su domanda degli interessati la Banca d'Italia può girare le somme così
accreditate al conto di un istituto di credito indicato da ciascun creditore".
289. [Verificata la legalità, la documentazione e la liquidazione della spesa ed
accertato che questa sia regolarmente imputata al conto della competenza od a
quello dei residui e che vi siano disponibili i fondi sul relativo capitolo del
bilancio e quando nulla trovi da osservare, il direttore capo della ragioneria
appone il visto sul titolo di spesa (57/a).
Qualora, per qualsiasi motivo d'irregolarità, non ritenga di potere apporre il
suo visto agli atti di impegno di spesa o ai titoli di pagamento emessi
dall'ufficio amministrativo ne comunica le ragioni al competente direttore
generale.
Ove questi insista perché gli atti o i titoli abbiano corso, il direttore capo
di ragioneria, se persiste nel suo dissenso, ne riferisce direttamente al
ministro ai sensi dell'art. 64 della legge] (58).
------------------------
(57/a) Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al
n. A/CXXXVII.
(58) Articolo abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, riportato
alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
con la decorrenza ivi prevista.
290. La Corte dei conti nelle comunicazioni al Parlamento sulle registrazioni
con riserva, indica anche i titoli di spesa pei quali siavi stato un ordine
scritto dei ministri ai sensi dell'art. 64, secondo comma della legge.
------------------------
291. I titoli di spesa sono trasmessi dalla ragioneria alla Corte dei conti, o
al funzionario all'uopo da questa distaccato presso la ragioneria medesima, per
il suo visto.
A corredo dei titoli stessi debbono trasmettersi alla Corte dei conti tutti i
documenti giustificativi.
La Corte può richiedere l'invio o la comunicazione di tutti quegli altri
documenti che reputi necessari.
I documenti trasmessi per semplice comunicazione, e che non sono ritenuti dalla
Corte necessari alla giustificazione preventiva ai sensi del precedente comma,
sono restituiti alle amministrazioni. Gli altri sono trattenuti dalla Corte.
------------------------
292. I titoli di spesa debbono essere scritti con chiarezza e nitidezza, senza
cancellazione od alterazione di sorta.
Accadendo errore, si provvede alla correzione con annotazione a tergo, quando
non sia più conveniente annullare il titolo di pagamento e rifarne un altro,
fermo quanto è disposto dall'art. 311 per gli assegni.
------------------------
293. Quando un titolo di spesa sia intestato ad un pubblico ufficiale, non per
credito personale, ma per spese in servizio dello Stato, viene omesso, nel
titolo medesimo, il nome e cognome del titolare, e ne è solamente indicata la
qualità ufficiale.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
294. Salvo il disposto del secondo comma dell'art. 18 della legge, la
costituzione di procuratore, per riscuotere e dar quietanza di somme dovute
dallo Stato si prova con la produzione all'ufficio cui spetta l'emissione del
titolo di spesa, dell'atto di procura o della copia autenticata di esso, da
unirsi a corredo del primo titolo di spesa. Negli ordini susseguenti si fa
menzione di quello cui fu unito l'atto di procura.
Quando la procura sia fatta per atto privato, le sottoscrizioni devono essere
autenticate dal notaio in conformità al disposto dell'art. 2703 del Codice
civile.
La rappresentanza legale degli istituti, enti e società si prova di regola
mediante la produzione dell'atto costitutivo, dello statuto se prescritto, e
della deliberazione degli organi deliberanti, corredati da certificato
attestante la vigenza degli atti stessi, da rilasciarsi dall'ufficio competente.
Per gli istituti, enti e società soggetti all'obbligo della iscrizione nel
registro delle imprese, e per gli istituti ed enti soggetti all'obbligo della
iscrizione nel pubblico registro delle persone giuridiche, è in facoltà
dell'Amministrazione statale di accettare, in luogo della documentazione di cui
sopra, un certificato rilasciato, rispettivamente, dall'Ufficio del registro
delle imprese e dall'Ufficio del registro delle persone giuridiche, da cui
risultino i nominativi e le qualifiche delle persone che rivestono la legale
rappresentanza ed abbiano i poteri di riscuotere, quietanzare e compiere altre
operazioni amministrative, in base agli atti in vigore depositati, ed in cui sia
dichiarato che l'istituto, ente, società, si trova nel libero esercizio dei
propri diritti.
Sino a quando non entrino in funzione gli Uffici del registro delle imprese,
l'Amministrazione statale potrà accettare in sostituzione, certificati
rilasciati dalla cancelleria del tribunale in base agli atti in vigore,
depositati, trascritti e pubblicati.
Per le società di fatto la rappresentanza legale può essere comprovata parimenti
mediante certificati delle Camere di commercio, industria ed agricoltura purché
dai medesimi risulti che la denunzia sia stata fatta con le modalità indicate
nell'art. 64 del R.D.L. 8 maggio 1924, n. 750 e nell'art. 82, n. 3, del
regolamento approvato con R.D. 4 gennaio 1925, n.29. Ai fini però della facoltà
di riscuotere e di quietanzare somme dovute dallo Stato gli stessi certificati
devono altresì attestare che il rappresentante è abilitato a riscuotere e a
quietanzare nel nome della società.
La rappresentanza legale delle società semplici e delle ditte ad unico
proprietario può anche comprovarsi in base ad atti che costituiscono
certificazioni di pubblica autorità, ivi compresi i certificati delle Camere di
commercio, industria e agricoltura, nei quali sia fatto richiamo alla denuncia o
agli atti giustificativi depositati.
Per i titoli di spesa a favore dell'istituto incaricato del servizio di
tesoreria, l'indicazione dei legali rappresentanti dell'istituto stesso, che
devono quietanzarli, può essere fatta con la sola menzione della qualità
ufficiale dei rappresentanti medesimi.
È in facoltà della Direzione generale del tesoro di consentire - previa
deliberazione, da parte degli enti di cui appresso, di esonerare le
Amministrazioni ordinatrici dal dovere di compiere qualsiasi ulteriore verifica
- che, agli effetti della riscossione dei titoli di spesa, la prova della
qualità di rappresentanti legali degli istituti di credito di diritto pubblico e
delle banche di interesse nazionale di cui all'art. 25 del regio decreto-legge
12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, sia data,
anziché mediante la produzione, agli uffici cui spetta l'emissione dei titoli
predetti, dell'atto di nomina, mediante l'invio ad essi, da parte delle
rispettive Direzioni generali, di lettera ufficiale in cui siano rese note le
qualifiche ed i nominativi dei rappresentanti legali medesimi, con l'indicazione
della loro specifica competenza e capacità a riscuotere titoli di spesa ed a
rilasciarne quietanza, e con la menzione, altresì, delle eventuali limitazioni
di tale competenza.
È parimenti in facoltà della Direzione generale del tesoro di consentire, con
cautela analoga a quella indicata nel precedente capoverso, che, agli stessi
fini ivi specificati le ditte, società commerciali, e in genere tutti gli enti
non contemplati nei due capoversi precedenti, esibiscano una volta tanto ad
essa, con efficacia per tutti i pagamenti di somme dovute dallo Stato, e nei
confronti di tutte le Amministrazioni, la documentazione prescritta dal presente
regolamento per la prova della loro rappresentanza legale.
Gli istituti e banche, nonché le ditte, società ed enti rispettivamente
contemplati nei due capoversi precedenti, hanno l'obbligo di notificare, e,
secondo i casi, di comprovare, tempestivamente, qualsiasi variazione
sopravvenuta nella loro rappresentanza legale e nella estensione o natura della
specifica competenza o capacità delle cariche o persone di tale rappresentanza
investite, esclusa qualunque responsabilità da parte dell'Amministrazione in
rapporto alla tempestività, all'esattezza e alla tempestiva cognizione della
notifica e delle prove allegate.
Le disposizioni dei commi nove e dieci del presente articolo relative alle
documentazioni degli ordini di pagamento si applicano anche agli atti e
deliberazioni qui sopra indicati (59).
------------------------
(59) Così sostituito dall'art. 25, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544.
295. I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per
loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti, finché
la revoca del mandato, conferito alle persone stesse, non sia notificata nelle
forme di legge alle amministrazioni, agli uffici, agli enti o ai funzionari cui
spetta ordinare il pagamento salvo il disposto del secondo comma dell'art. 69
della legge, riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.
------------------------
296. I titoli di spesa devono essere intestati al nome dei creditori dello Stato
ed indicare che sono pagabili con quietanza di essi o del loro procuratore.
Quando la quietanza sia fatta per atto pubblico e la procura sia inserita in
questo atto, il pagamento può essere fatto al procuratore quantunque non sia
nominato nell'ordine di spesa.
È fatto salvo quanto è disposto per gli assegni.
------------------------
297. Nei casi di assenza, minore età, interdizione, inabilitazione, fallimento o
morte di un creditore, i titoli di spesa devono essere intestati al
rappresentante, tutore, curatore o agli eredi. Quando alcuni degli eredi siano
capaci ed altri incapaci, i titoli sono spediti a favore dei primi e del tutore
o curatore dei secondi.
A corredo dei titoli, oltre ai documenti giustificativi che la natura delle
spese può richiedere, deve essere unito l'atto che provi la qualità di
rappresentante, tutore, curatore o erede del creditore, atto che viene
richiamato nei titoli successivi.
Il provvedimento dell'autorità giudiziaria, che, per le somme dovute dalle
amministrazioni a persone incapaci, autorizza la riscossione da parte dei loro
rappresentanti legali, con l'obbligo del reimpiego, deve designare il notaio o
altra persona sotto la cui responsabilità deve eseguirsi il reimpiego.
In tal caso il pagamento si effettua congiuntamente con quietanza del
rappresentante dell'incapace e della persona come sopra designata.
------------------------
298. La qualità di rappresentante, tutore o curatore si prova colla copia
autentica dell'atto di nomina.
La qualità di eredi testamentari si prova:
1° colla copia autentica o coll'estratto autentico dell'atto di ultima volontà;
2° con un'attestazione di notorietà giudiziaria o notarile da cui risulti quale
testamento sia ritenuto valido e senza opposizioni, chi di conseguenza sia
riconosciuto erede e se vi siano eredi legittimi o riservatari oltre quelli
contemplati nel testamento;
3° col certificato di morte del creditore, rilasciato dall'ufficiale dello stato
civile sempreché non sia stato trascritto dal notaio sulla copia o sull'estratto
del testamento.
La qualità di eredi intestati si prova:
1° con un'attestazione di notorietà giudiziaria o notarile da cui risulti la non
esistenza di disposizione di ultima volontà, e la indicazione di tutti coloro
cui è devoluta per legge la successione;
2° col certificato di morte, come sopra.
L'amministrazione può, in entrambi i casi, chiedere anche la situazione di
famiglia rilasciata dall'autorità municipale (60).
------------------------
(60) Vedi, anche, D.P.R. 2 agosto 1957, n. 678, riportato alla voce
Documentazioni amministrative e legalizzazione di firme.
299. Ove gli eredi testamentari siano creditori verso lo Stato di somma non
eccedente al lordo le lire 1.000.000 (61) basta che producano l'atto di
notorietà e quello di morte.
Se la somma non eccede le lire 500.000 (61), gli eredi tanto per testamento
quanto ab intestato possono produrre un atto o certificato di notorietà
rilasciato dal sindaco, anziché l'attestazione giudiziaria o notarile di cui al
precedente articolo.
Quando la somma non ecceda le lire 200.000 (61) la qualità di erede può essere
provata da una semplice dichiarazione del sindaco.
Gli eredi degli impiegati dello Stato deceduti in attività di servizio, per la
riscossione delle rate di stipendio ed altri assegni possono, in ogni caso,
comprovare la loro qualità ereditaria, mediante una semplice attestazione del
capo dell'ufficio.
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(61) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari
importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte
dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha
assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte
dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, che ha
altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano
aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata
dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1°
novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359, riportato al
n. A/CXLVI.
(61) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari
importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte
dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha
assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte
dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, che ha
altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano
aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata
dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1°
novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359, riportato al
n. A/CXLVI.
(61) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari
importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte
dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha
assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte
dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, che ha
altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano
aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata
dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1°
novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359, riportato al
n. A/CXLVI.
300. Quando siano trascorsi i termini per la denuncia di successione o per il
pagamento della relativa tassa, gli eredi per riscuotere i crediti loro
spettanti devono fornire la prova di avere, a seconda dei casi, fatta la
denuncia o soddisfatta la tassa, con certificato del competente ufficio del
registro.
Ove gli eredi siano esenti da tassa di successione perché compresi nel gruppo
familiare, lo stesso atto notorio da esibirsi ai termini dell'art. 3 del R.D. 10
settembre 1923, n. 1914, può contenere le attestazioni richieste dal n. 2 del
secondo comma e dal n. 1 del terzo comma del precedente art. 298.
------------------------
301. Per le successioni che si aprono all'estero, la qualità ereditaria è
provata secondo le forme della rispettiva legislazione, ed i documenti
giustificativi spediti in modo autentico dovranno avere il visto degli agenti
diplomatici e consolari del Regno d'Italia, e la ricognizione della firma dei
medesimi per parte del ministero degli affari esteri.
------------------------
302. Quando sia presentato un atto legale che attribuisca specificatamente le
rispettive quote agli aventi diritto alla successione, possono essere spediti
titoli di spesa parziali a favore di ciascuno di essi, non ostante che una sola
fosse la somma dovuta al creditore defunto.
------------------------
Capo II - Assegni da emettersi dagli uffici centrali amministrativi.
303. Gli assegni da emettersi dagli uffici amministrativi centrali vengono
compilati su appositi modelli, stampati su carta filigrana e sono esenti da
tassa di bollo.
Ogni foglio comprende: la matrice, l'assegno, la contromatrice, la ricevuta ed
il tallone.
Ciascuna di queste parti è munita di uno stesso numero ordinale progressivo.
L'assegno deve contenere le seguenti indicazioni:
ministero ed ufficio emittente;
esercizio al quale si riferisce la spesa;
numero del capitolo del bilancio a cui va imputata la spesa;
specificazione se questa debba ricadere a carico della competenza o dei residui;
somma netta da pagarsi, scritta in lettere ed in numeri;
stabilimento dell'istituto bancario che ne deve eseguire il pagamento
(trattario);
indicazione del prenditore;
data dell'emissione.
La matrice e la contromatrice devono recare in più l'indicazione: della somma
lorda e delle ritenute (tasse di quietanza compresa) e della precisa causale del
pagamento.
L'assegno deve portare stampata a tergo la seguente avvertenza: "Il presente
assegno è passibile di una sola girata ed esclusivamente a favore di una banca o
di un agente della riscossione che abbia il proprio ufficio nella provincia nel
quale l'assegno è pagabile" nonché la formula per la girata in pieno.
------------------------
304. L'assegno reca un tabellino numerico di controllo che deve venir perforato
in corrispondenza delle cifre indicative dell'ammontare dell'importo netto da
pagarsi limitatamente alle centinaia. Le decine, le unità ed i centesimi vengono
trascurati.
L'assegno stesso viene anche perforato, dove è indicato in lettere ed in cifre,
il suo importo, immediatamente prima del principio di tali indicazioni e
immediatamente dopo la indicazione delle unità.
Il tabellino deve essere tagliato in modo da asportarne le colonne di cifre ove
non vi sia perforazione alcuna; colonne che rimangono così annesse al tallone di
cui all'articolo seguente.
------------------------
305. A fianco del tabellino numerico di cui sopra è stampato un tallone
contenente il numero ordinale progressivo dell'assegno corrispondente e nel
quale devono essere indicati: lo stabilimento dell'istituto bancario sul quale
l'assegno è tratto; la somma netta da pagarsi; l'indicazione del prenditore, la
data di emissione, la firma del capo dell'ufficio emittente.
------------------------
306. I modelli per gli assegni sono, con le opportune cautele, somministrati ai
vari uffici amministrativi centrali, incaricati della loro emissione a cura
della direzione generale del tesoro.
Presso ciascuno di tali uffici, i modelli stessi debbono essere accuratamente
custoditi, insieme agli accessori necessari per la loro scritturazione e
perforazione, da funzionari responsabili.
Relativamente alla conservazione di questi modelli si applica l'art. 239 del
presente regolamento.
Almeno due volte all'anno, e, indipendentemente dalle verifiche che possano
compiere gli ispettori del tesoro, il capo di ciascun ufficio ha l'obbligo di
procedere alla verifica delle quantità dei modelli non adoperati e delle matrici
di quelli consunti per accertare se esse corrispondano alle risultanze di
apposito registro di carico e scarico che i funzionari medesimi devono tenere
con ogni esattezza. Riscontrandosi differenze, il capo dell'ufficio ne riferisce
alla direzione generale del tesoro.
Alla fine dell'esercizio, i modelli che non siano stati usati e quelli comunque
annullati anche perché emessi e non consegnati vengono, dai funzionari
sopradetti e pel tramite del capo dell'ufficio, restituiti secondo le norme
stabilite dalla direzione generale del tesoro insieme ad un estratto sintetico
redatto in duplice esemplare delle risultanze finali del suindicato registro.
La direzione generale del tesoro, riscontrata la corrispondenza della quantità
dei modelli resi con quelle dell'estratto, restituirà uno degli esemplari di
questo al capo dell'ufficio per ricevuta e discarico del funzionario. Con le
norme da stabilirsi la direzione generale predetta provvederà alla distruzione
dei modelli residuati.
------------------------
307. Gli assegni sono allibrati dalle rispettive ragionerie, sia distintamente
per capitolo di bilancio, sia in apposito registro numerico ordinale e, dopo
vistati dal direttore capo delle ragionerie stesse, qualora non occorrano
rilievi, vengono trasmessi alla Corte dei conti, con un elenco in doppio
esemplare, uno dei quali è restituito per ricevuta.
Le ragionerie non debbono mai distaccare dagli assegni le annessevi
contromatrici.
------------------------
308. La Corte dei conti, trattenuti i documenti uniti agli assegni e restituiti
gli altri che fossero stati dati in semplice comunicazione ai sensi dell'art.
291 del presente regolamento, distacca dagli assegni riconosciuti regolari le
contromatrici, che trattiene a corredo dei propri atti (62).
------------------------
(62) Così modificato dall'art. 1, R.D. 25 giugno 1925, n. 1045.
309. Qualora la ragioneria o la Corte dei conti dovessero muovere rilievi in
merito a spese delle quali sia disposto il pagamento mediante assegno, questo
deve sempre essere, insieme alla contromatrice, restituito all'ufficio mittente
allegandolo al rilievo.
A seconda dell'esito del rilievo stesso, l'assegno o viene riprodotto per
l'ulteriore corso ai termini dei due articoli precedenti, ovvero è, a cura
dell'ufficio che lo ha emesso, annullato ed unito alla matrice rispettiva.
------------------------
310. (63).
------------------------
(63) Soppresso dall'art. 2, R.D. 25 giugno 1925, n. 1045.
311. Gli assegni, dopo muniti del visto della ragioneria od anche della Corte
dei conti, non possono essere annullati, senza il concorso dell'ufficio
emittente, e degli uffici che li hanno vistati.
Ogni variazione dell'assegno è vietata, tranne che per la indicazione dello
stabilimento bancario che deve farne il pagamento e tale variazione può essere
fatta soltanto dall'ufficio amministrativo emittente, munendo la variazione
stessa di una legittimazione di conferma firmata dal capo dell'ufficio che deve
dare immediata notizia del cambiamento ai due stabilimenti bancari interessati.
------------------------
312. Quando l'intestatario dell'assegno abbia il suo domicilio, reale od eletto,
in Roma, la Corte dei conti trasmette direttamente l'assegno stesso all'ufficio
amministrativo emittente, il quale lo allega alla matrice e dà avviso della
emissione dell'assegno medesimo al detto intestatario.
La consegna dell'assegno viene fatta previa firma della dichiarazione di
ricevuta di che al successivo art. 316 predisposta dall'ufficio amministrativo o
ritiro della quietanza staccata da apposito bollettario nel caso previsto dal
successivo art. 317 (62).
------------------------
(62) Così modificato dall'art. 1, R.D. 25 giugno 1925, n. 1045.
313. Quando l'intestatario dell'assegno abbia il suo domicilio, reale od eletto,
fuori di Roma, la Corte dei conti provvede:
alla spedizione dell'assegno all'ufficio locale o alla ricevitoria postale,
designati dall'ufficio amministrativo con annotazione sulla contromatrice, ad
effettuare la consegna,
alla contemporanea comunicazione all'intestatario dell'avvenuta spedizione.
Dell'avvenuta spedizione è pure data notizia all'ufficio emittente mediante
elenco, che viene corredato dal tallone dell'assegno.
Ad ogni assegno viene unita la dichiarazione di ricevuta di che al successivo
art. 316, compilata dall'ufficio emittente, salvo i casi contemplati dal
seguente articolo 317.
Gli uffici incaricati della consegna trasmettono giornalmente le dichiarazioni
di ricevuta all'ufficio centrale emittente, insieme ad un elenco in doppio
esemplare contenente il numero dell'assegno e la data della consegna di esso. Un
esemplare dell'elenco è restituito firmato, in segno di ricevimento delle dette
dichiarazioni.
Le modalità e le cautele per le spedizioni, così degli assegni come delle
ricevute, sono determinate dal ministro per le finanze d'accordo con
l'amministrazione delle poste (62).
------------------------
(62) Così modificato dall'art. 1, R.D. 25 giugno 1925, n. 1045.
314. Gli assegni possono essere spediti direttamente agli intestatari, quando la
Amministrazione ne ravvisi la opportunità o quando gli intestatari stessi ne
facciano preventiva richiesta. In tal caso, nel trasmettere l'assegno alla
ragioneria, l'ufficio amministrativo vi allega il predisposto modulo di
accompagnamento. Se l'invio è fatto su richiesta dell'intestatario le spese
postali vengono dedotte dall'importo dell'assegno.
La spedizione viene fatta dalla Corte dei conti a nome dell'Amministrazione
emittente, in lettera assicurata per il valore massimo di lire 1.000.000 (64)
con ricevuta di ritorno.
Dell'avvenuta spedizione è data notizia dalla Corte dei conti
all'Amministrazione emittente con elenco, corredato dei talloni degli assegni e
dell'annessa formula di ricevuta trattenuta al momento della spedizione.
La formula di ricevuta viene dall'Amministrazione emittente allegata alla
matrice dell'assegno, alla quale si unisce pure, appena pervenga, la ricevuta
postale di ritorno.
Quando la spedizione è fatta su richiesta dell'intestatario, la ricevuta postale
di spedizione e quella di ritorno sostituiscono ad ogni effetto la dichiarazione
di ricevuta e l'Amministrazione che ha emesso l'assegno non assume alcuna
responsabilità per l'eventuale smarrimento, sottrazione o manomissione
dell'assegno, salvi i diritti del destinatario verso l'Amministrazione delle
poste a norma delle leggi postali e salvo quanto è disposto dall'articolo 472
per la procedura di ammortamento.
Se la spedizione è fatta di iniziativa dell'Amministrazione, le dette ricevute
sono considerate come prova del recapito dell'assegno, salvo risulti accertato
che questo non si è in fatto verificato, nel qual caso l'Amministrazione
provvede per la procedura di ammortamento (62).
------------------------
(64) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari
importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte
dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha
assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte
dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, che ha
altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano
aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata
dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto n. 367 del 1994 è entrato
in vigore il 1° novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n.
359, riportato al n. A/CXLVI.
(62) Così modificato dall'art. 1, R.D. 25 giugno 1925, n. 1045.
315. Ogni ufficio amministrativo centrale redige, giornalmente, tanti elenchi
quanti sono gli stabilimenti bancari su cui gli assegni sono tratti, nei quali
elenchi descrive per numero ordinale e per importo netto gli assegni da
consegnarsi direttamente a norma del precedente articolo 312 e quelli spediti
dalla Corte dei conti, a' sensi degli artt. 313 e 314.
Ciascun elenco viene compilato in tre originali, dei quali due vengono, insieme
ai talloni degli assegni, spediti allo stabilimento bancario, che ne restituisce
uno per ricevuta, e il terzo alla delegazione del tesoro della provincia nella
cui circoscrizione ciascun stabilimento è compreso.
L'ufficio amministrativo invia mensilmente alla ragioneria centrale ed alla
Corte dei conti un elenco degli assegni consegnati o spediti per posta al
creditore, indicando per ciascuno il numero ordinale e la data di consegna o
della ricevuta di ritorno.
Alla scadenza del termine di cui all'articolo 68 della legge, l'ufficio
amministrativo compila una nota in doppio esemplare, per ciascun stabilimento
bancario, degli assegni non consegnati entro il termine medesimo.
Un esemplare della nota è rimesso allo stabilimento che lo restituisce corredato
dei talloni dei suddetti assegni, dopo aver fatto le necessarie annotazioni nel
proprio originale degli elenchi di cui al 1° comma del presente articolo; il
secondo esemplare è inviato alla delegazione del tesoro perché esegua identiche
annotazioni nell'altro originale degli elenchi stessi.
Ricevuti di ritorno i talloni l'ufficio amministrativo ne cura l'unione ai
relativi assegni, debitamente annullati, prima che questi siano trasmessi alla
direzione generale del tesoro agli effetti dell'art. 306 (65).
------------------------
(65) Vedi nota all'art. 308.
316. Nessun assegno può essere consegnato all'intestatario dagli uffici
amministrativi centrali e da quelli locali, se non previo ritiro di apposita
dichiarazione di ricevuta, la quale deve contenere, oltre a tutte le indicazioni
riportate nell'assegno, anche quelle relative: all'ammontare lordo dell'assegno;
alle ritenute effettuate su tale ammontare; ed alla causale del pagamento.
Detta dichiarazione di ricevuta deve essere firmata, alla presenza del capo
dell'ufficio che procede alla consegna o di un suo delegato, dall'intestatario
dell'assegno o da coloro che sono autorizzati a riscuotere e quietanzare per suo
conto.
Se coloro che debbono dar quietanza non possono o non sanno scrivere, la
quietanza medesima può risultare da un segno di croce, fatto alla presenza del
capo dell'ufficio o del suo delegato e di due testimoni dai medesimi
riconosciuti e che sottoscrivono anch'essi.
La dichiarazione di ricevuta, così firmata, estingue il debito
dell'amministrazione, salvi gli obblighi dello Stato derivanti dalla emissione
dell'assegno.
------------------------
317. Per gli assegni emessi a favore di corpi morali o stabilimenti, la ricevuta
è staccata dal bollettario stabilito per le entrate dalle rispettive
amministrazioni e unita al modello predisposto dall'ufficio emittente
dell'assegno.
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318. Per la consegna degli assegni si osservano, in quanto siano applicabili, le
norme degli artt. 420 e seguenti del presente regolamento.
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319. Le ricevute degli assegni emessi e le relative matrici vengono trasmesse,
mensilmente, a corredo dell'elenco di cui all'art. 315, alla Corte dei conti che
ne cura la custodia.
------------------------
320. L'intestatario dell'assegno può effettuarne la girata, nelle forme ammesse
dal codice di commercio esclusivamente a favore di un agente della riscossione
che abbia il proprio ufficio nella circoscrizione della provincia in cui
l'assegno è pagabile o di una banca.
Qualunque girata oltre alla prima, anche se fatta con le clausole di cui
all'articolo 259 del codice di commercio non ha valore (66).
La girata a favore dell'agente della riscossione, quando l'intestatario
dell'assegno non possa o non sappia scrivere, può farsi mediante segno di croce
apposto in presenza dell'agente medesimo con l'assistenza e la firma di due
testimoni.
Gli agenti della riscossione effettuano il pagamento degli assegni girati a loro
favore entro i limiti dei fondi di cui dispongono previa richiesta allo
stabilimento trattario, ove lo chiedano, di una dichiarazione di conferma della
esistenza del tallone corrispondente.
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(66) Ora artt. 22 e 23 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736.
321. Gli assegni possono essere accettati in girata, ai sensi dell'art.
precedente:
dai procuratori del registro;
dai conservatori delle ipoteche;
dai contabili doganali;
dai contabili carcerari;
dai procuratori del registro;
dai conservatori delle ipoteche;
dai contabili doganali;
dai contabili doganali;
dai contabili carcerari;
dagli uffici e ricevitorie postali.
Il ministro delle finanze (67) può, ove lo creda opportuno, autorizzare altri
agenti della riscossione ad accettare la girata degli assegni.
------------------------
(67) Ora, Ministro del tesoro.
322. L'annullamento degli assegni in tutti i casi nei quali è prescritto dalla
legge e dal presente regolamento deve essere fatto mediante perforazione in vari
punti del titolo ed apposizione di bollo ad inchiostro oleoso indelebile,
recante la leggenda "Annullato".
Nello stesso modo ed a cura degli uffici emittenti si procede, in fine di
esercizio, all'annullamento dei modelli rimasti in bianco.
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323. Le ragionerie delle amministrazioni centrali comunicano giornalmente alla
direzione generale del tesoro un prospetto contenente l'indicazione per capitolo
e per luogo di pagamento, degli assegni di importo più notevole - nei limiti da
concordarsi secondo le esigenze del servizio con la direzione generale predetta
- vistati e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione.
Qualora tale prospetto risulti negativo ne viene omessa la comunicazione (67/a).
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(67/a) Così modificato dall'art. 1, R.D. 25 giugno 1925, n. 1045.
324. Il termine di cinque anni per la prescrizione degli assegni decorre dal
giorno della loro emissione.
Verificatasi la prescrizione, le delegazioni del tesoro curano il ritiro dei
talloni degli assegni prescritti dallo stabilimento della propria provincia ed
il loro invio alla direzione generale del tesoro.
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Capo III - Aperture di credito a favore di funzionari delegati.
Sezione I - Ordini di accreditamento
325. [Mediante ordini di accreditamento, i ministri aprono crediti presso gli
stabilimenti dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, a favore di
funzionari dipendenti, sì civili che militari per porli in grado di provvedere a
spese della natura di quelle indicate nell'art. 283 del presente regolamento]
(68).
Detti ordini vengono emessi colle condizioni e formalità prescritte per tutti
gli altri titoli di spesa nel capo I (sez. II) del presente titolo.
Gli ordini muniti del visto della Corte dei conti, sono da questa trasmessi alla
direzione generale del tesoro, con elenco in doppio esemplare, uno dei quali
viene ritornato per ricevuta.
La direzione generale suddetta trasmette gli ordini stessi, pure con elenco in
doppio, agli stabilimenti dell'istituto sui quali essi sono tratti, ed invia
contemporaneamente al funzionario delegato l'apposito avviso predisposto ed
unito all'ordine dall'amministrazione emittente.
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(68) Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n.
A/CXXXVII.
326. La somministrazione di fondi agli enti militari (corpi, istituti e
stabilimenti) per le spese di cui all'art. 56, n. 4, della legge, e per le altre
previste dal regolamenti speciali, quando non vi si provveda nel modo indicato
all'art. 325, si effettua mediante aperture di credito a favore dei consigli di
amministrazione degli uffici di contabilità e di revisione presso i comandi di
corpo d'armata di cui al R.D. 19 luglio 1923, n. 1857.
I consigli suddetti forniscono di fondi gli enti militari della circoscrizione,
o effettuano pagamenti per conto di questi, mediante assegni emessi sulle
aperture di credito di cui al comma precedente, giustificando le somme erogate
colle dichiarazioni di ricevuta degli enti medesimi.
Gli assegni per la somministrazione di fondi agli enti militari da parte dei
consigli di amministrazione suddetti, possono essere emessi senza l'indicazione
del capitolo. La specificazione delle somme riferibili a ciascun capitolo, e che
nel complesso debbono costituire l'ammontare indicato nell'assegno, deve però
risultare dalla matrice dell'assegno stesso e dalle dichiarazioni di ricevuta di
cui al comma precedente.
La somministrazione di fondi agli enti amministrativi dell'aeronautica, per le
spese di cui all'art. 56 della legge, si effettua mediante aperture di credito a
favore dei responsabili della cassa di riserva degli enti stessi, i quali
forniscono di fondi i distaccamenti amministrativi posti alla loro dipendenza o
effettuano pagamenti per conto di questi, con le norme di cui ai precedenti
commi.
------------------------
327. Gli ordini di accreditamento debbono contenere le seguenti indicazioni:
ministero ed ufficio emittente;
esercizio al quale si riferisce l'ordine;
numero e denominazione del capitolo del bilancio;
imputazione ai residui o alla competenza e indicazione nel primo caso,
dell'esercizio al quale la spesa si riferisce;
numero d'ordine progressivo per ciascun capitolo;
stabilimento dell'istituto bancario che deve eseguire l'accreditamento;
oggetto delle spese da effettuarsi dal funzionario;
qualità del funzionario delegato ed, eventualmente, cognome e nome;
ammontare del credito aperto, con la indicazione del limite di somma entro il
quale possono effettuarsi dal funzionario prelevamenti con assegni a proprio
favore;
data dell'emissione.
Lo stabilimento dell'istituto sul quale è aperto il credito, nel caso che
vengano emessi da una stessa amministrazione ed anche su capitoli diversi di
bilancio, a favore dello stesso funzionario più ordini di accreditamento, apre
un unico conto corrente, tenendo nota dei limiti entro i quali, secondo gli
ordini di accreditamento il funzionario può prelevare somme con assegni a
proprio favore ed eventualmente con assegni a favore di terzi.
Qualora più accreditamenti siano disposti a favore di uno stesso funzionario da
diversi ministeri od amministrazioni autonome, lo stabilimento deve tenere conti
separati.
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328. Le somme prelevate sopra una apertura di credito che prima della chiusura
dell'esercizio, fossero riversate dal funzionario delegato o per conto del
medesimo allo stabilimento presso cui il credito è aperto, sono riportate in
aumento del credito residuale.
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329. Gli ordini di cui agli articoli precedenti impegnano il bilancio per il
loro totale ammontare, ma non vi fanno imputazione definitiva che per le somme
effettivamente prelevate mediante assegni emessi nell'esercizio e consegnati
entro il termine di cui all'art. 68 della legge.
------------------------
330. Alla chiusura dell'esercizio il funzionario delegato trasmette alla
tesoreria un prospetto, in duplice copia, contenente per ciascun capitolo e
distintamente per competenza e residui, l'indicazione del numero e dell'importo
dei singoli ordini di accreditamento disposti a suo favore nonché dei
corrispondenti pagamenti effettuati.
La tesoreria appone sul prospetto di cui sopra una dichiarazione di concordanza
con i dati in suo possesso e ne restituisce una copia al funzionario delegato.
La stessa tesoreria procede, quindi, alla riduzione o all'annullamento degli
ordini di accreditamento rimasti rispettivamente parzialmente o interamente
inestinti, compilando un elenco, in triplice esemplare, dal quale risultino, per
ciascuno di essi e distintamente per competenza e residui, il capitolo, il
numero, l'importo dell'ordine di accreditamento, l'importo pagato e quello della
riduzione apportata.
Un esemplare di detto elenco è inviato, unitamente ai titoli ridotti e
annullati, alla Corte dei conti, il secondo alla amministrazione emittente ed il
terzo alla competente ragioneria.
Qualora nel corso dell'esercizio occorra annullare un ordine di accreditamento o
ridurre l'importo, l'amministrazione emittente provvede con apposito decreto e
con la stessa procedura prescritta per l'emissione dell'ordine di
accreditamento. Detto decreto è unito, a cura della tesoreria, al relativo
ordine di accreditamento (68/a).
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(68/a) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656
(Gazz. Uff. 21 settembre 1976, n. 251).
331. Quando, per traslocamento o per altra causa, un funzionario subentri ad un
altro nella carica per la quale aveva facoltà di usare dell'apertura di credito
fatta a suo favore, il funzionario che cessa consegna al suo successore,
mediante apposito verbale:
a) gli assegni già emessi e non ritirati dai prenditori, che esistessero tuttora
presso il funzionario cessante, con i relativi documenti;
b) il numerario effettivo giacente presso il medesimo;
c) gli assegni in bianco od annullati;
d) un estratto del registro di carico e scarico dei modelli per assegni di cui
al successivo art. 341 debitamente chiuso alla data della consegna.
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332. La Corte dei conti e le amministrazioni centrali, compartimentali e
provinciali dalle quali dipendono i funzionari a cui favore vengono emessi
ordini di accreditamento, nonché le ragionerie centrali, tengono, in appositi
registri, i conti di ogni funzionario delegato, partitamente per ciascun
capitolo di bilancio e separatamente per il conto della competenza e per quello
dei residui.
Analoghe scritture sono tenute da ciascun funzionario.
Nei suddetti conti è fatta menzione separata delle somme che il funzionario può
prelevare con assegni a proprio favore e di quelle delle quali può disporre con
assegni a favore dei creditori, nonché delle correlative emissioni di detti
assegni.
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(giurisprudenza di legittimità)
333. 1. Alla compilazione dei conti delle somme erogate, alle scadenze previste
dagli articoli 60 e 61 della legge, provvedono i funzionari delegati in carica
al momento delle scadenze medesime.
2. I rendiconti sono presentati all'Amministrazione centrale o agli uffici
periferici, cui spetta di esercitarne il riscontro, entro il venticinquesimo
giorno successivo al periodo cui si riferisce ciascun rendiconto. Per le
prefetture tale termine è fissato al quarantesimo giorno.
3. I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e
devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza
distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili
direttamente dal funzionario e disponibili per pagamento a terzi.
4. Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione
dei pagamenti effettuati.
5. I rendiconti vengono corredati:
a) [degli ordinativi estinti] (68/b);
b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della
legge;
c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie
erogazioni (69).
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(68/b) Lettera abrogata dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato
al n. A/CXXXVII.
(69) Articolo, prima modificato dall'art. 1, R.D. 9 dicembre 1935, n. 2211,
mediante sostituzione dell'originario secondo comma con gli attuali secondo,
terzo, quarto e quinto comma e poi così sostituito dall'articolo unico, D.P.R.
13 dicembre 1965, n. 1684 (Gazz. Uff. 18 marzo 1966, n. 69) e dall'art. 1,
D.P.R. 6 luglio 1993, n. 343 (Gazz. Uff. 1° settembre 1993, n. 205).
334. Gli enti militari rendono i conti delle somme ricevute dagli uffici di
contabilità e di revisione di corpo d'armata, ai sensi dell'art. 326, non più
tardi del giorno 30 del mese successivo al trimestre (70).
Tale termine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le
legioni dei Reali carabinieri, per i depositi settoriali di guardia alla
frontiera e per i depositi dei reggimenti e dei gruppi autonomi di artiglieria
guardia alla frontiera, al giorno settantacinquesimo per gli Enti militari di
stanza nella Libia e nelle Isole marine dell'Egeo ed al giorno novantesimo per
gli Enti militari di stanza nell'Africa Orientale Italiana (70).
I rendiconti sono trasmessi ai predetti uffici di corpo d'armata, che dopo
effettuati i riscontri prescritti, li rimettono all'amministrazione centrale.
Il termine per la presentazione dei rendiconti da parte delle direzioni di
commissariato, relativi alle spese delle regie navi, non può oltrepassare il 40°
giorno successivo al trimestre (71).
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(70) Il primo comma, già modificato dal R.D. 9 dicembre 1935, n. 2211, e dal
R.D. 16 maggio 1940, n. 612, è stato sostituito dal R.D. 24 maggio 1943, n. 604,
con gli attuali due primi commi.
(70) Il primo comma, già modificato dal R.D. 9 dicembre 1935, n. 2211, e dal
R.D. 16 maggio 1940, n. 612, è stato sostituito dal R.D. 24 maggio 1943, n. 604,
con gli attuali due primi commi.
(71) L'articolo è stato integrato dal D.Lgt. 28 giugno 1945, n. 448, di cui si
riporta il testo:
"1. Gli enti militari di cui al primo comma dell'art. 334 del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato,
quale risulta modificato dall'articolo unico del R.D. 24 maggio 1943, n. 604,
rendono i conti delle somme ricevute ai sensi dell'art. 326, non più tardi del
cinquantesimo giorno successivo al trimestre.
Tale termine è portato al giorno sessantesimo successivo al trimestre per le
legioni dei Reali carabinieri.
2. Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1944 e fino ad un anno dalla
cessazione dello stato di guerra".
335. Gli uffici di corpo d'armata rendono direttamente al ministero della guerra
i conti delle aperture di credito fatte a loro favore non più tardi del giorno
20 del mese successivo al trimestre. In essi portano a debito oltre
all'ammontare di dette aperture di credito, le somme avute in restituzione dagli
enti militari ed a credito quelle erogate giusta l'art. 326.
Con speciale contabilità sui residui dell'esercizio precedente rendono conto
altresì delle somme ricevute e di quelle pagate per la sistemazione dei conti
degli enti militari riferibili all'esercizio medesimo, ai sensi del successivo
art. 349.
------------------------
336. Ove si tratti di spese che ricorrono periodicamente, le somme che il
funzionario delegato giustifichi di aver pagato con quelle da lui prelevate in
proprio dall'apertura di credito possono venirgli rimborsate con ordinativo
diretto a reintegrazione dell'apertura stessa, sino all'ultimo periodo dell'anno
nel quale ha luogo il saldo finale.
------------------------
337. Quando i rendiconti non siano presentati nei termini stabiliti dagli
articoli 333, 334 e 335 e ciò non dipenda da forza maggiore, a coloro che sono
tenuti a presentarli può applicarsi, indipendentemente dagli eventuali
provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti ai termini
dell'art. 83 della legge una pena pecuniaria non maggiore di lire 1.000.000
(72).
La pena è inflitta con decreto emesso dal capo dell'amministrazione centrale.
Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante
ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari.
Dei decreti emessi per dette penalità le amministrazioni centrali danno
comunicazione alla direzione generale del tesoro (73).
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(72) La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 20, D.P.R.
20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII ed entrato in vigore il 1°
novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359, riportato al
n. A/CXLVI. Per effetto dell'art. 10, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata
alla voce Ordinamento giudiziario, l'entità della sanzione non può essere
inferiore a lire 4.000.
(73) Vedi, anche, il R.D. 26 ottobre 1933, n. 1454, riportato al n. V.
Sezione II - Assegni da emettersi dai funzionari delegati.
338. I funzionari delegati, secondo le facoltà loro attribuite dai regolamenti o
dalle speciali autorizzazioni della competente amministrazione, dispongono le
spese nei limiti delle aperture di credito loro concesse.
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339. I funzionari suddetti ordinano il pagamento delle spese mediante assegni
tratti sullo stabilimento bancario presso il quale fu disposta l'apertura di
credito a loro favore.
Tali assegni vengono emessi per l'importo netto, sono firmati dal funzionario
delegato ed anche dal capo dell'ufficio contabile quando vi sia.
Alla liquidazione delle spese ed alla emissione degli assegni sono estese, per
quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 28 del presente regolamento.
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340. Gli assegni da emettersi dai funzionari delegati vengono compilati su
appositi modelli, analoghi a quelli per gli assegni degli uffici amministrativi
centrali, ma stampati in colore diverso, e privi di contromatrice. Essi devono
contenere le indicazioni prescritte dall'art. 303 del presente regolamento.
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341. I modelli per gli assegni sono, con le opportune cautele, somministrati a
cura della direzione generale del tesoro alle intendenze di finanza incaricate
della custodia dei valori bollati alle quali i singoli ufficiali delegati
rivolgono le richieste per la somministrazione delle quantità occorrenti.
Presso le dette intendenze i modelli stessi sono custoditi dai consegnatari di
valori bollati che ne tengono conto in apposito registro di carico e scarico e
ne sono responsabili.
I funzionari delegati, da parte loro sono responsabili dei modelli ritirati e
debbono anche essi, tenere analogo registro.
Alla fine dell'esercizio o quando vengono a cessare gli incarichi o servizi di
natura transitoria, il funzionario deve restituire alla intendenza, che ne
rilascia ricevuta, i modelli in bianco e quelli annullati, anche perché emessi e
non consegnati, rimasti in suo possesso, accompagnandoli con un estratto
sintetico delle risultanze finali del proprio registro.
Le suindicate intendenze, raccolti i modelli loro pervenuti come sopra, li
restituiscono alla fine dell'esercizio e debitamente annullati colle norme
stabilite dalla direzione generale del tesoro, insieme alla propria rimanenza e
ad un estratto sintetico del proprio registro di carico e scarico, redatto in
doppio esemplare e certificato conforme dall'intendente e dal direttore di
ragioneria.
La direzione generale del tesoro provvede, dopo ciò, in conformità all'ultimo
comma del precedente art. 306.
Alla conservazione e tenuta dei modelli sono applicabili le disposizioni
dell'articolo 239 del presente regolamento e per l'annullamento di essi si
osservano le norme di cui all'art. 322.
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342. Gli assegni emessi sono allibrati dal funzionario delegato, sia
distintamente per ciascun capitolo nelle scritture di cui all'art. 332, sia
ordinatamente per numero progressivo in apposito libro, con l'indicazione
dell'ammontare netto, nonché della data di emissione di ciascun assegno e di
quella di consegna dell'assegno stesso al creditore o dell'altra sotto la quale
il funzionario stesso abbia riscosso gli assegni da lui tratti a proprio favore
a norma dei successivi articoli.
In base a tali scritturazioni il funzionario compila i rendiconti di cui al
precedente articolo 333.
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343. La consegna degli assegni ai prenditori viene eseguita dall'ufficiale
delegato o direttamente, o a mezzo di uffici governativi aventi sede nella
località dove il prenditore ha il proprio domicilio reale od eletto, ovvero a
mezzo postale nei modi stabiliti all'art. 314.
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344. Ciascun funzionario delegato redige, giornalmente, un elenco degli assegni
da lui emessi descrivendo gli assegni stessi per numero ordinale e per importo
netto.
Tale elenco è da compilarsi in tre esemplari. Due di questi vengono, insieme ai
talloni degli assegni, trasmessi allo stabilimento dell'istituto bancario che
deve provvedere al pagamento, il quale ne restituisce uno per ricevuta. Il terzo
viene contemporaneamente inviato alla delegazione del tesoro della provincia
dove risiede lo stabilimento sopra detto.
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345. Le ricevute degli assegni che il funzionario delegato ritiri personalmente
dai prenditori o che gli pervengano da altri uffici incaricati della consegna,
sono dal funzionario stesso, dopo eseguite le allibrazioni di cui all'art. 342,
unite alle matrici degli assegni rispettivi e trasmesse con queste, a corredo
dei propri rendiconti.
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(giurisprudenza di legittimità)
346. I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme prelevate
in proprio sulle aperture di credito disposte a loro favore.
Essi devono limitare tali prelevamenti, nei limiti autorizzati, alle sole somme
occorrenti per i pagamenti d'importo non superiore a L. 20.000 e per quelli che
non sia possibile disporre mediante ordinativi a favore dei creditori (73/a).
Delle somme prelevate non possono fare uso diverso da quello per cui vennero
autorizzati ad effettuare il prelevamento e sono soggetti agli obblighi imposti
ai depositari dalle leggi civili.
È vietato il deposito da parte di detti funzionari delle somme prelevate in
proprio in conto corrente postale oppure presso banche o istituti.
In casi eccezionali ed esclusivamente per i funzionari non residenti nel luogo
dove trovasi lo stabilimento presso il quale essi sono accreditati, possono
essere autorizzati depositi in conto corrente postale oppure presso banche od
istituti espressamente designati, di concerto con la Direzione generale del
tesoro, dall'Amministrazione dalla quale i funzionari dipendono.
Ove intervenga l'autorizzazione a versare le somme prelevate in conto corrente
postale, i funzionari delegati possono chiedere alla Sezione di tesoreria
provinciale competente la estinzione dei buoni per il prelevamento delle somme a
loro favore mediante il versamento del relativo importo al conto corrente
postale loro intestato.
In questo caso il funzionario emette i buoni a proprio favore con l'annotazione:
"da commutarsi in versamento sul conto corrente postale n. .... intestato al
capo dell'ufficio .....presso l'ufficio dei conti di ....".
In detto conto corrente possono essere versate solo le somme di cui ai
precedenti commi, provenienti da emissione di buoni mod. 31-bis C. G.
I prelevamenti dal conto corrente possono disporsi solo con assegno
"localizzato" a firma del funzionario delegato o da chi sia incaricato di
sostituirlo in caso di sua assenza.
Il funzionario delegato deve curare personalmente la custodia del fascicolo
degli assegni.
Alla fine dell'esercizio finanziario o al termine dei periodi fissati
dall'amministrazione centrale per l'erogazione delle somme prelevate a mezzo di
buoni, le rimanenze, di cui non possa disporsi, debbono essere prelevate dal
conto corrente con assegno a favore del funzionario delegato e versate in
Tesoreria, ritirandone quietanza da allegare al relativo rendiconto.
Gli interessi realizzati sui depositi di cui al precedente comma quinto sono
versati a favore del bilancio dello Stato non oltre l'esercizio successivo a
quello al quale si riferiscono.
In caso di trasgressione al disposto del precedente comma secondo, ferme tutte
le responsabilità conseguenti dagli effettuati depositi di somme senza
autorizzazione, il funzionario è passibile di penalità pecuniarie da infliggersi
mediante decreto ministeriale e da trattenersi sulle competenze del funzionario,
in misura non inferiore al doppio importo degli interessi maturati durante il
periodo di giacenza i quali restano pure devoluti allo Stato (74).
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(73/a) Comma così sostituito dall'art. 3, D.M. 4 aprile 1995, n. 334 (Gazz. Uff.
11 agosto 1995, n. 187).
(74) Così modificato dal D.P.R. 20 settembre 1955, n. 1096.
347. Se dal rendiconto l'ufficiale delegato risulti in credito per somme da lui
pagate in eccedenza a quelle da lui prelevate, il pagamento del saldo a credito
viene eseguito con ordinativo diretto.
Qualora i rendiconti di un funzionario delegato chiudano con una rimanenza a
credito sopra alcuni capitoli di bilancio e con una rimanenza a debito su altri
capitoli, gli ordinativi di saldo a favore del funzionario stesso, a carico dei
primi capitoli, possono accreditarsi per l'importo corrispondente alle rimanenze
a debito sugli altri capitoli.
------------------------
348. Nei casi in cui il funzionario delegato non possa o non debba più, per
qualsiasi motivo, emettere assegni su crediti aperti a di lui favore, le somme
da lui prelevate e non erogate vengono versate nella sezione di tesoreria,
analogamente al disposto dell'art. 61, 3° comma, della legge.
------------------------
349. Dalle disposizioni dei precedenti artt. 347 e 348 sono eccettuati gli enti
militari che ricevono i fondi dagli uffici di corpo d'armata a termini dell'art.
326 i quali, al termine dell'esercizio o alla chiusura del rendiconto suppletivo
di cui all'art. 61 della legge, richiedono all'ufficio del corpo d'armata le
somme risultanti a loro credito o versano al medesimo le somme risultanti a loro
debito.
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350. I funzionari a favore dei quali vennero ordinate aperture di credito e
quelli che ai medesimi subentrassero, debbono trasmettere, in apposita lettera
di ufficio, al direttore dello stabilimento dell'istituto presso il quale
l'apertura di credito sia stata effettuata, la propria firma autografa.
Per la firma degli assegni da emettersi dagli enti militari sulle aperture di
credito disposte a loro favore, e per la riscossione di quelli ad essi intestati
si osservano le disposizioni dei regolamenti speciali.
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351. In quanto non sia diversamente disposto dai precedenti articoli valgono
anche per gli assegni emessi dai funzionari delegati le disposizioni di cui al
capo II del presente titolo VII.
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Capo IV - Spese pagabili mediante cambiali tratte dall'estero.
352. [I pagamenti che lo Stato debba effettuare all'estero possono anche essere
eseguiti a mezzo di accettazione di tratte sui ministri o capi delle
amministrazioni autonome cui riguardano i pagamenti stessi. Tali tratte possono
essere spiccate solo da chi ne abbia la facoltà, in seguito a valida
autorizzazione generale o speciale concessa nei limiti delle disponibilità di
bilancio.
I traenti contemporaneamente alla emissione del titolo debbono darne avviso al
ministro od al capo dell'amministrazione su cui è tratta la lettera di cambio.
Le tratte debbono essere regolate in modo che l'accettante abbia il tempo
occorrente per provocare dal tesoro i provvedimenti necessari all'effettuazione
del pagamento da parte dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria o di
quell'altro eventualmente all'uopo prescelto, ed in ogni modo non possono essere
emesse a meno di dieci giorni vista] (74/a).
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(74/a) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.
353. [I competenti ministri o i capi di amministrazioni autonome, non appena
accettate le tratte, provvedono a comunicarne tutti gli estremi alla direzione
generale del tesoro (portafoglio), insieme alla dichiarazione del capo
ragioniere attestante l'impegno preso sul competente capitolo di bilancio, a
carico del quale deve effettuarsi il pagamento.
La direzione generale del tesoro (portafoglio) avvisa in tempo opportuno
l'istituto di cui al precedente articolo per l'estinzione delle tratte
accettate] (74/b).
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(74/b) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.
354. [Avvenuto il pagamento delle tratte, l'istituto pagatore ne chiede il
rimborso alla direzione generale del tesoro (portafoglio) documentando
l'avvenuto pagamento con la consegna del titolo ritirato] (74/c).
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(74/c) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.
355. [Le tratte predette vengono dalla direzione generale del tesoro
(portafoglio) inviate alle competenti amministrazioni per il rimborso, con
regolari titoli di spesa, di commutarsi in quietanza di fondo somministrato a
favore del contabile del portafoglio] (74/d).
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(74/d) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.
Capo V - Ruoli di spese fisse.
Sezione I - Norme generali.
356. Ciascuna amministrazione centrale deve tenere appositi registri per
descrivervi lo stato dei singoli impiegati addetti ai servizi da essa
dipendenti, non che le variazioni che si verificano sia per nomine, per
promozioni o per altre cause, sia per aumento o per diminuzione ai ruoli
organici dei vari servizi.
Deve pure tenere registri per tutte le altre spese fisse come fitti, censi,
canoni, livelli e simili, per annotarvi le variazioni che per qualsiasi causa
occorra di fare alle spese medesime.
I detti registri si tengono rispettivamente presso gli uffici del personale o
presso gli uffici amministrativi di ciascuna amministrazione centrale, e nei
registri medesimi debbono altresì essere notate le nomine, i contratti, o altri
simili atti che vengono fatti per delegazione da autorità provinciali o
compartimentali.
Gli assegni del debito vitalizio, liquidati e concessi in conformità alle leggi,
devono essere inscritti in appositi registri del ministero delle finanze (75).
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(75) Ora, Ministero del tesoro.
357. A norma dei decreti di concessione di stipendi ed assegni, dei decreti di
destinazione degli impiegati e di quegli altri titoli e decreti, registrati, ove
ne sia il caso, alla Corte dei conti, dai quali derivi l'obbligo al pagamento
dei canoni, censi, fitti, o di altre spese d'importo e scadenza fissi ed
accertati, le amministrazioni centrali ai cui servizi le spese stesse si
riferiscono, compilano, distintamente per provincia e per capitolo del bilancio,
in doppio originale, i ruoli individuali, che servono di autorizzazione alle
delegazioni del tesoro per disporre ed annotarvi i pagamenti delle spese fisse e
le variazioni o le cessazioni delle stesse.
I detti ruoli debbono portare un numero progressivo per ciascun capitolo ed
indicare per ogni partita la somma annua dovuta al lordo, e, ove del caso,
l'importo al lordo della quota riferibile all'esercizio in corso, nonché
l'importo al lordo e al netto di ciascuna rata da pagarsi alle singole scadenze.
Debbono altresì indicare le condizioni a cui va subordinato il pagamento ed il
luogo ove questo deve essere effettuato, e l'importo complessivo di tutti gli
anni susseguenti per gli assegni di aspettativa o di disponibilità e pei fitti.
A favore dei creditori di fitti, canoni, livelli, censi e simili, riferibili a
beni situati in località diverse può essere emesso un unico ruolo pagabile nel
luogo di residenza, del creditore, purché le diverse partite siano imputabili ad
uno stesso capitolo.
I ruoli compilati con le indicazioni suddette, firmati dal capo
dell'amministrazione centrale o da un suo delegato, visti, previo accertamento
della loro regolarità, dal direttore capo della ragioneria e corredati degli
atti relativi, non sottoposti preventivamente al visto della Corte dei conti,
sono spediti in doppio originale alla Corte stessa con un elenco in due
esemplari, uno dei quali è da essa restituito per ricevuta.
Per le spese fisse, al pagamento delle quali si provvede direttamente dalle
amministrazioni centrali i direttori capi di ragioneria debbono tenere i conti
individuali nella forma stessa di quelli che vanno uniti ai ruoli, allibrandovi
a credito la competenza annua le rate da pagarsi al netto e al lordo e a debito
i pagamenti disposti.
------------------------
358. Per le competenze dovute al personale, il ruolo viene di regola trasmesso
alla ragioneria e da questa alla Corte dei conti insieme al decreto che
autorizza la spesa o ne varia l'importo.
------------------------
359. La Corte dei conti, ricevuti i ruoli anzidetti e riconosciutane la
regolarità, li munisce del visto, ritiene i documenti che li riguardano,
restituisce alle competenti amministrazioni centrali quegli altri documenti che
le fossero stati dati in semplice comunicazione ed invia alla delegazione del
tesoro della provincia in cui deve eseguirsi il pagamento un originale dei ruoli
con elenchi in due esemplari, uno dei quali viene restituito per ricevuta.
Gli elenchi portano un numero progressivo per provincia.
------------------------
360. Le eventuali osservazioni della Corte dei conti sui ruoli ricevuti sono
comunicate agli uffici che formarono i ruoli stessi.
------------------------
361. I ruoli per le pensioni normali sono emessi in due esemplari dal ministero
delle finanze in base al decreto della Corte dei conti che assegna la pensione.
Un esemplare è trasmesso direttamente dal ministero alla delegazione del tesoro
per la sua esecuzione e l'altro alla Corte dei conti che lo trattiene nei propri
atti.
Restano ferme le disposizioni speciali per l'emissione dei ruoli di pagamento
delle pensioni di guerra.
------------------------
362. La delegazione del tesoro, ricevuti i ruoli che contengono la iscrizione
delle partite e i relativi conti correnti dei singoli creditori, li riunisce
secondo i capitoli della spesa della rispettiva amministrazione, ed assegna a
ciascun conto il numero progressivo che, oltre quello appostovi
dall'amministrazione centrale, il conto medesimo deve prendere nel volume del
rispettivo capitolo, fatta eccezione di quelli relativi al debito vitalizio, pei
quali il ministero delle finanze assegna una numerazione progressiva per tutte
le delegazioni.
Le variazioni alle perdite per le quali trovansi aperti presso le delegazioni
del tesoro i conti correnti, debbono risultare da ruoli di variazione, che
debbono essere comunicati nei modi e colle forme stesse prescritte pei ruoli
principali.
Se la variazione importa un aumento o una diminuzione alla somma da pagare, o
mutazione di norme o di condizioni, ne è fatta annotazione nel conto corrente
cui si riferisce la variazione. Se questa importa la cessazione della partita,
il relativo conto corrente vien chiuso e non può riaprirsi senza un nuovo ruolo
di iscrizione.
Ai semplici mutamenti nello stato, nella capacità e nella rappresentanza
provvedono direttamente le delegazioni del tesoro in base ai documenti ad esse
prodotti, senza che occorrano ruoli di variazione.
Per le pensioni di guerra resta in vigore la disposizione contenuta nel R.D. 8
febbraio 1923, n. 358.
Gli uffici provinciali del Tesoro provvedono direttamente ad eseguire, nei ruoli
per le spese fisse, le variazioni in dipendenza:
1) di ritenute di natura non fiscale, consentite da apposite disposizioni
legislative, in base a comunicazioni del capo dell'ufficio competente;
2) dell'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia, in base a
comunicazioni dei relativi atti concessivi emanati dalle competenti
Amministrazioni;
3) di promozioni, di aumenti periodici di stipendi per anzianità e di aumenti
anticipati di stipendio, in base a comunicazione dei relativi atti concessivi
(76).
Tutte le comunicazioni indicate nel comma precedente sono trasmesse anche alla
Corte dei conti (76).
Le comunicazioni di cui al punto 1) debbono contenere l'attestazione che non
vengono superati i limiti di cedibilità degli stipendi, salari e pensioni o gli
altri particolari stabiliti dalle disposizioni vigenti. Gli uffici provinciali
Tesoro non danno corso alla variazione, informandone l'ufficio richiedente,
qualora accertino il superamento dei detti limiti, in base agli atti in proprio
possesso (76).
------------------------
(76) Gli ultimi tre commi sono stati così sostituiti all'originario ultimo comma
dal D.P.R. 5 giugno 1961, n. 558.
(76) Gli ultimi tre commi sono stati così sostituiti all'originario ultimo comma
dal D.P.R. 5 giugno 1961, n. 558.
(76) Gli ultimi tre commi sono stati così sostituiti all'originario ultimo comma
dal D.P.R. 5 giugno 1961, n. 558.
363. Se nei ruoli d'iscrizione ed in quelli di variazioni di spese fisse le
delegazioni del tesoro rilevino errori tali da poter essere corretti senza alcun
dubbio e che non alterino la somma assegnata, li emendano esse stesse,
informandone la competente amministrazione centrale, la quale ne rende avvertita
la Corte dei conti.
Se trattasi invece di errori che diano luogo a dubbi ed incertezze, promuovono
dalla competente amministrazione centrale le disposizioni occorrenti, che
debbono essere date con altri ruoli di rettificazione, comunicati colle forme
stesse prescritte pei ruoli principali e per quelli di variazioni.
Ove accada che le delegazioni ricevano ruoli di variazione per diminuzione o
cessazione di assegni, con decorrenza anteriore all'ultimo pagamento
regolarmente eseguito sulla base del relativo conto corrente, e non possano
perciò compensare coi pagamenti successivi la rata o maggior somma pagata,
ritornano il ruolo di variazione all'amministrazione centrale emittente,
affinché provveda alla variazione della decorrenza, come è detto al secondo
alinea dell'articolo 362 del presente regolamento, ed al ricupero delle somme
indebitamente pagate.
Avvenendo il caso che l'amministrazione centrale spedisca il ruolo col conto
individuale di un pensionato alla delegazione del tesoro ed a questa fosse noto
che il titolare dimori in altra provincia, la delegazione medesima rimette il
ruolo stesso, con gli elenchi relativi, alla delegazione competente,
avvertendone il ministero delle finanze.
------------------------
364. Ogni qualvolta consti ad un Ufficio provinciale del tesoro che una spesa
fissa debba cessare per morte del creditore o per altra causa, esso ne sospende
il pagamento, richiamando ed annullando anche gli ordini che fossero stati
emessi e non pagati. Lo stesso Ufficio provvede alla chiusura della relativa
partita trasmettendo con elenco la situazione partitaria all'Amministrazione
centrale competente.
Nella situazione partitaria deve indicarsi, ove necessario, l'ammontare del
rateo relitto sulla partita di spesa chiusa.
Nel computo delle rate i mesi si calcolano tutti di trenta giorni (77).
------------------------
(77) Così sostituito dall'art. 26 D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544.
365. Quando per tramutamento di residenza del creditore il pagamento di una
spesa fissa, pur rimanendo questa invariata, deve esser fatto per l'avvenire in
altra provincia, la delegazione del tesoro chiude il proprio conto corrente e ne
rimette una copia autentica all'altra delegazione che deve provvedere agli
ulteriori pagamenti, senza che per questi occorra altro ruolo della competente
amministrazione centrale. La delegazione del tesoro che chiude il conto corrente
ne informa l'amministrazione centrale e la Corte dei conti.
È fatta eccezione per le indennità di rappresentanza ed altre competenze
analoghe il cui importo sia variabile a seconda della sede o dell'ufficio, per
le quali debbono bensì chiudersi i conti nel modo suindicato, ma non possono le
delegazioni a cui vennero spedite le copie autentiche provvedere agli ulteriori
pagamenti senza che prima abbiano ricevuto l'occorrente ruolo di inscrizione o
di variazione dalla competente amministrazione centrale.
Quando vi sia un conto corrente distinto per dette indennità od assegni, la
prima delegazione provvede alla chiusura di esso senza inviarne copia all'altra
delegazione.
------------------------
366. Il tramutamento degli impegni governativi in attività di servizio è
notificato alle delegazioni del tesoro dai rispettivi capi d'ufficio o
d'amministrazione. Tale notificazione può aver luogo anche con pubblicazione sul
bollettino ufficiale.
Gli altri creditori che tramutino domicilio o residenza, ne fanno direttamente
dichiarazione alla delegazione del tesoro della provincia nella quale è
inscritto il loro credito.
Se la partita del credito fosse iscritta presso un agente pagatore fuori del
capoluogo della provincia, la dichiarazione è presentata all'agente pagatore, il
quale, in tal caso, la trasmette alla delegazione del tesoro aggiungendovi
l'indicazione dell'ultima rata pagata ed unendovi l'estratto del conto corrente
di cui al successivo art. 400.
------------------------
367. L'invio della copia autentica del conto corrente, di cui è parola
nell'articolo 365, deve farsi con elenco in due esemplari, uno dei quali viene
restituito per ricevuta.
La delegazione del tesoro che riceve tale copia autentica, la ritiene come base
degli ulteriori pagamenti, e la unisce al volume del rispettivo capitolo
assegnandole il proprio numero progressivo.
------------------------
368. Pel pagamento di una spesa fissa è sempre necessario che la delegazione sia
in possesso del ruolo col relativo conto corrente, cui sia stato assegnato il
proprio numero progressivo, e dal quale risultino chiaramente le rate che sono
dovute. Ove ciò non emerga nettamente dal conto corrente, la delegazione deve
domandare gli opportuni schiarimenti alla amministrazione centrale se si tratti
di ruoli originali, od all'altra delegazione che ne fece l'invio, se invece si
tratti di copie autentiche di detti ruoli.
I pagamenti effettuati per acconti mensili di pensione, ai sensi dell'art. 23
del R.D. 21 novembre 1923, n. 2480, modificato dall'art. 8 del R.D. 30 dicembre
1923, n. 2835, sono considerati provvisori e scritturati come quelli dei titoli
di spesa collettivi pagati in parte, sino all'arrivo del ruolo di pensione
definitiva sul quale dovranno allora essere riportati.
------------------------
369. La decorrenza degli stipendi, sia per nuova nomina, sia per promozione,
comincia dal giorno primo del mese successivo a quello della data del decreto di
nomina o di promozione, salvo che in esso decreto non sia diversamente disposto.
Per gli impiegati retribuiti ad aggio che siano destinati ad impiego con
stipendio fisso, e viceversa, lo stipendio o l'aggio decorre rispettivamente dal
giorno in cui sia cessato il godimento dei precedenti averi.
------------------------
370. Gli stipendi di attività, assegni di disponibilità o di aspettativa,
pensioni ed assegni congeneri si pagano a mensilità maturate.
Tuttavia il pagamento dello stipendio agli impiegati in attività di servizio e
l'assegno agli impiegati in disponibilità, che prestano la loro opera presso
uffici governativi, può incominciare il giorno 27 del mese cui si riferisce il
pagamento od il precedente giorno feriale qualora il 27 del mese cada in giorno
festivo.
Coloro i quali sono incaricati, ai sensi del successivo art. 383, della
riscossione per conto di altri, possono riscuotere presso gli uffici pagatori
gli stipendi e gli assegni di disponibilità, per i quali sono stati incaricati,
il giorno feriale che precede quello stabilito col secondo comma del presente
articolo ed iniziare nello stesso giorno i pagamenti a favore degli aventi
diritto.
Il pagamento delle pensioni è eseguito alle speciali scadenze per esse stabilite
o nel giorno precedente qualora quello di scadenza sia festivo.
Il Ministro per il tesoro può disporre che i termini previsti dal secondo e
terzo comma del presente articolo siano anticipati di due giorni feriali e che
il pagamento delle pensioni abbia inizio non oltre cinque giorni feriali prima
delle scadenze per esse stabilite con l'osservanza delle modalità che saranno
determinate con suoi decreti.
In caso di particolari esigenze connesse con il funzionamento del servizio di
tesoreria, il Ministro del tesoro può consentire con proprio decreto che il
pagamento diretto dello stipendio e degli altri assegni fissi e continuativi al
personale statale, nonché le relative operazioni di accreditamento conseguenti
alla richiesta da parte del personale stesso delle modalità agevolative di
riscossione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
1984, n. 21, abbiano inizio in data anteriore di non oltre sette giorni a quella
di cui al comma 2 (77/a).
In nessun caso, ove l'impiegato od il pensionato venisse a morire prima del
giorno di maturazione della rata di assegni, si promuove azione contro gli eredi
per la restituzione all'Erario dell'importo riscosso per i giorni che
intercorrono tra la morte dell'assegnatario e la fine del mese, o la data di
scadenza della pensione (78).
------------------------
(77/a) Comma aggiunto dal D.P.R. 28 febbraio 1974, n. 119 (Gazz. Uff. 4 maggio
1974, n. 115) e poi così sostituito dall'art. 2, D.M. 26 gennaio 1994, n. 101
(Gazz. Uff. 14 febbraio 1994, n. 36).
(78) Così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 14 febbraio 1963, n. 406 (Gazz. Uff. 6
aprile 1963, n. 93).
371. Gli assegni vitalizi di importo non superiore a lire 300.000 (79) annue
sono corrisposti a trimestri maturati, salvo che il titolare faccia richiesta,
anche verbale, di riscuoterli mensilmente.
------------------------
(79) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari
importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte
dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha
assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte
dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, entrato
in vigore il 1° novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n.
359, riportato al n. A/CXLVI.
372. Gli atti di giuramento degli impiegati dello Stato, o di assunzione in
servizio, restano presso le rispettive amministrazioni per uso delle quali sono
fatti.
Tali atti debbono indicarsi nel primo titolo di spesa.
------------------------
373. Quando gli impiegati in disponibilità, in aspettativa e in posizione
ausiliaria, i pensionati, i danneggiati politici ed in generale coloro che
godono assegni vitalizi a carico del bilancio dello Stato o delle
amministrazioni autonome da esso dipendenti, non si presentino personalmente per
la riscossione delle somme dovute, il rappresentante deve esibire il certificato
di esistenza in vita dell'avente diritto.
Per gli impiegati in disponibilità che prestano servizio in qualche ufficio
governativo, e per gli ufficiali dell'esercito e dell'armata pensionati, che
fossero eventualmente chiamati a prestare servizio presso i corpi ed altri
uffici dipendenti dai ministri della guerra e della marina, basta la nota del
capo dell'ufficio del pagamento dell'assegno, conformemente al disposto
dell'art. 390.
Gli altri pensionati che prestino servizio presso uffici governativi, qualora si
avvalgano della facoltà consentita dall'art. 383, sono esonerati dall'obbligo
della presentazione del certificato di vita, che resta sostituito da una
dichiarazione di prestato servizio da rilasciarsi dal capo dell'ufficio.
Le vedove e le orfane nubili, provviste di pensione di reversibilità, nel
rilasciare la quietanza devono firmare una dichiarazione dalla quale risulti che
conservano lo stato vedovile o nubile. Se esse non si presentano personalmente,
il rappresentante deve esibire un certificato di esistenza in vita con
l'annotazione che l'avente diritto conserva lo stato vedovile o nubile.
Per la riscossione delle pensioni di cui sia autorizzato il pagamento all'estero
deve sempre esibirsi il certificato di vita.
------------------------
374. I certificati di vita sono rilasciati dal sindaco o da un notaio del luogo
dove i creditori hanno domicilio.
Essi devono portare il suggello del municipio o del notaio e sono esenti da
tassa di bollo ai sensi dell'art. 145 della tariffa annessa al T.U. delle leggi
sulle tasse di bollo, 6 gennaio 1918, n. 135 (80).
Ove il certificato di vita sia rilasciato dal sindaco di un comune diverso da
quello in cui è fatto il pagamento deve essere legalizzato dal prefetto o dal
sottoprefetto, salvo che sia trasmesso con lettera d'ufficio dal sindaco
all'ufficiale pagatore.
Per i pensionati e gli altri assegnatari che si trovino rinchiusi in
stabilimenti di beneficenza o di sanità, i certificati di vita sono rilasciati
dai rispettivi direttori od amministratori e muniti del visto del sindaco
locale.
Per quelli rinchiusi in stabilimenti di pena, ma che ciò nonostante conservino
il diritto al godimento della pensione o dell'assegno, il certificato di vita
viene rilasciato dal direttore dello stabilimento penale e deve contenere la
dichiarazione che il detenuto è in attesa di giudizio oppure che la sentenza per
la quale sta scontando la pena non lo priva del godimento della pensione o
dell'assegno.
Tale dichiarazione deve essere convalidata dal procuratore del Re (81).
------------------------
(80) Ora, art. 32, tabella all. B, D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492.
(81) Ora, procuratore della Repubblica.
375. I sindaci ed i notai sono obbligati di farsi presentare dai pensionati
dello Stato i certificati d'iscrizione, di cui sono provvisti giusta il
successivo art. 378, e di attestare sotto la loro responsabilità sui certificati
di vita l'adempimento delle condizioni alle quali fosse vincolato il godimento
della pensione.
Devono inoltre confrontare la firma che viene apposta alla loro presenza sul
certificato di vita con quella risultante dal certificato di iscrizione affine
di accertarsi che la prima sia conforme alla seconda.
------------------------
376. I certificati di vita per dimoranti all'estero sono rilasciati dai Regi
consoli, quando il creditore dimori nello stesso luogo, od altrimenti
dall'autorità locale.
La firma dell'autorità locale dev'essere riconosciuta dal rappresentante del
Governo italiano e, quando il pagamento avvenga nel Regno, la firma del
rappresentante stesso deve essere riconosciuta dal ministero degli affari esteri
nel Regno, salvo che il certificato di vita sia trasmesso dall'autorità
consolare per via ufficiale alla delegazione del tesoro.
------------------------
377. Ove uno stesso creditore sia provvisto di più assegni, è sufficiente la
presentazione di un solo certificato di vita, da allegarsi ad uno degli ordini
di pagamento facendo per gli altri riferimento al primo.
------------------------
378. I pensionati dello Stato sono provvisti dal ministero delle finanze di un
certificato di iscrizione. Tali certificati sono consegnati ai titolari dai
sindaci, ai quali le delegazioni del tesoro li fanno pervenire.
I sindaci, prima di farne la consegna ai pensionati debbono richiedere da essi,
o da chi legalmente li rappresenta, che appongano in loro presenza la firma
nella pagina e sede espressamente stabilite, la quale firma deve essere
autenticata da quella del sindaco che fa la consegna.
Il sindaco medesimo ritira poi ricevuta del certificato consegnato e la rimette,
per proprio discarico, alla delegazione del tesoro.
Su richiesta dei pensionati avanzata, a seconda dei casi, alla competente
Amministrazione od all'Ufficio provinciale del tesoro, la consegna dei libretti
(certificati di iscrizione) può essere effettuata dai notai, previo accertamento
delle condizioni alle quali è subordinato il godimento delle pensioni, con la
osservanza delle formalità prescritte e sotto la propria responsabilità (82).
Le spese connesse con detta consegna sono a totale carico dei richiedenti (82).
Gli Uffici provinciali del tesoro, nel trasmettere ai notai designati i libretti
(certificati di iscrizione) provvedono a darne notizia al sindaco del Comune
interessato (82).
Il sindaco deve fornire assicurazioni al predetto Ufficio di aver reso nota nei
registri anagrafici del Comune della qualità di pensionato del titolare del
libretto (certificato di iscrizione) (82).
------------------------
(82) Comma aggiunto dal D.P.R. 27 gennaio 1962, n. 72.
(82) Comma aggiunto dal D.P.R. 27 gennaio 1962, n. 72.
(82) Comma aggiunto dal D.P.R. 27 gennaio 1962, n. 72.
(82) Comma aggiunto dal D.P.R. 27 gennaio 1962, n. 72.
379. I certificati d'iscrizione sono di esclusiva proprietà
dell'amministrazione, la quale li affida in deposito ai pensionati nel solo
scopo che essi possano facilmente essere riconosciuti pei veri creditori dai
funzionari incaricati di ordinare ed eseguire i pagamenti.
A tale effetto l'amministrazione ha facoltà di richiedere che il certificato di
inscrizione sia provvisto di fotografia del titolare, munita della firma del
sindaco e del bollo del comune.
Sono riconosciuti per veri creditori dello Stato coloro che risultano nominati
nei certificati di iscrizione.
I certificati d'iscrizione non possono dai pensionati dello Stato essere ceduti,
nè dati in pegno od in deposito a chicchessia.
In ogni caso la cessione, il pegno od il deposito non ha alcun valore per
l'amministrazione, la quale si riserba di procedere a norma di legge per il
ricupero del titolo, tanto contro il pensionato quanto contro il detentore.
La revoca della procura rilasciata da un pensionato per la riscossione degli
assegni di spettanza, può essere effettuata anche mediante semplice lettera del
pensionato - a firma autenticata in forma amministrativa - diretta ed inviata a
mezzo raccomandata postale all'Ufficio provinciale del tesoro che amministra la
relativa partita di pensione (83).
------------------------
(83) Comma così sostituito dall'art. 27 D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544.
380. Le rate di pensioni, di stipendi ed altri assegni fissi al personale, non
richieste entro due anni dalla loro scadenza, sono prescritte e non si può farne
in verun caso il pagamento.
Le altre spese fisse incorrono nella prescrizione a termine del codice civile o
di leggi speciali.
------------------------
381. Le spese fisse non possono essere pagate fuori della provincia in cui
trovasi la delegazione del tesoro che ha inscritti i conti relativi nei suoi
registri.
------------------------
382. Le ritenute sugli stipendi od assegni degli impiegati per provvedimenti
disciplinari sono disposte dai ministri, o dalle altre autorità che ne abbiano
la facoltà, con decreti da trasmettersi alle delegazioni del tesoro, dandone
avviso contemporaneamente alla competente amministrazione centrale, per
prenderne nota nei relativi conti correnti ed alla Corte dei conti.
Le delegazioni del tesoro annotano i decreti ricevuti nei relativi conti
correnti, segnano in questi a debito dei titolari l'importo delle inflitte
penalità ed uniscono i decreti alle note nominative, sulle quali, se non fosse
stato fatto, devono le delegazioni stesse eseguire il diffalco delle somme da
trattenersi.
L'importo delle anzidette ritenute viene versato all'Opera di previdenza a
favore dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti ai
sensi dell'art. 4 lettera c) del R.D. 26 febbraio 1920, n. 219.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
383. Oli impiegati di un medesimo ufficio, di ruolo e non di ruolo, possono, con
la loro dichiarazione, delegare uno di essi che sia sempre un impiegato di
ruolo, a riscuotere e a dare quietanza dei loro stipendi, assegni fissi,
retribuzioni e compensi a carattere collettivo.
Ove gli impiegati di un medesimo ufficio siano tutti non di ruolo la delega di
cui al precedente comma può essere rilasciata ad uno di loro.
Negli uffici in cui esistono incaricati di funzioni di consegnatari-cassieri, la
delega deve essere ad essi esclusivamente rilasciata.
Tuttavia, qualora particolari circostanze lo consiglino, i capi uffici potranno,
con loro motivata decisione, autorizzare il rilascio della delega ad altro
funzionario.
La dichiarazione sottoscritta dagli impiegati ed autenticata dal capo
dell'ufficio con la propria firma e col suggello d'ufficio è mandata all'ufficio
ordinatore della spesa che, fattane annotazione negli appositi conti, la allega
al corrispondente ordine o all'ordine da servire per il pagamento della prima
rata dovuta dopo la fatta delegazione, indicandovi la persona delegata a
riscuotere e dare quietanza.
Negli ordini successivi è fatta menzione di quello cui fu unito l'atto di
delega.
In deroga a quanto disposto nei precedenti commi quinto e sesto, nel caso in cui
gli ordini di pagamento sono emessi con il sistema meccanografico, le
dichiarazioni di delega sono acquisite agli atti degli uffici ordinatori della
spesa, in apposita raccolta.
Finché dura nella persona incaricata la facoltà di riscuotere, essa sola può
dare quietanza per tutti coloro dai quali è stata delegata. Nel caso però di
accertata assenza od impedimento, possono i titolari riscuotere le somme per
ciascuno di essi rispettivamente indicate nella nota.
Analoga facoltà è accordata agli impiegati in disponibilità e in aspettativa,
agli ufficiali in posizione ausiliaria, ai pensionati e ai danneggiati politici
che godono assegni vitalizi, quando prestino servizio presso uffici pubblici
(84-86).
------------------------
(84-86) Articolo prima modificato dall'art. 2, D.L.C.P.S. 5 novembre 1946, n.
541 e dal D.P.R. 27 febbraio 1955, n. 250 e poi così sostituito dal D.P.R. 4
maggio 1966, n. 696 (Gazz. Uff. 15 settembre 1966, n. 230). Vedi anche L. 23
ottobre 1962, n. 1575, riportata al n. A/X.
384-386. Il pensionato che per qualsiasi causa più non possieda il certificato
d'iscrizione, deve dichiarare tale fatto all'Ufficio provinciale del tesoro
della Provincia, richiedendo il duplicato del certificato ed obbligandosi di
tenere indenne lo Stato da qualunque danno potesse derivargli dalla consegna del
nuovo certificato, nonché a riconsegnare il primo all'Ufficio provinciale del
tesoro stesso, nel caso che lo rinvenisse.
L'Ufficio provinciale del tesoro provvede a rilasciare il duplicato richiesto,
prendendone nota sul ruolo di pensione intestato al pensionato.
Se il certificato del quale è stato rilasciato il duplicato fosse in seguito
presentato, dovrà venire annullato e trattenuto negli atti dell'Ufficio
provinciale del tesoro.
Qualora un certificato d'iscrizione sia reso inservibile per deterioramento o
per lungo uso, la sostituzione di detto certificato con la copia dello stesso è
demandata all'Ufficio provinciale del tesoro, che vi provvede su domanda
dell'intestatario accompagnata dal certificato d'iscrizione da sostituire.
Questo ultimo viene quindi annullato e trattenuto negli atti dell'Ufficio.
Gli adempimenti attuati in base al presente articolo debbono essere, caso per
caso, segnalati dall'Ufficio provinciale del tesoro all'Amministrazione centrale
sul bilancio della quale grava la spesa della pensione (87).
------------------------
(87) Articoli così sostituiti e fusi dall'art. 28 D.P.R. 30 giugno 1955, n.
1544.
387. (88).
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(88) Abrogato dall'art. 29 D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544.
Sezione II - Disposizioni pel pagamento delle spese fisse.
388. Il pagamento delle spese fisse, autorizzato per mezzo di ruoli, giusta gli
artt. da 357 a 368, viene disposto dalle delegazioni del tesoro nei modi
seguenti:
1° in base a note nominative per gli stipendi od altri assegni personali agli
impiegati dello Stato in servizio attivo o provvisorio, o per assegni alle varie
cariche, come quelli per spese di ufficio, di rappresentanza, di giro e simili;
2° per i fitti di locali, mediante ordini di pagamento emessi alle prescritte
scadenze, sotto la responsabilità del capo dell'ufficio o dell'ente locatario,
il quale è tenuto a dare le eventuali, motivate e tempestive disposizioni per
cessazione o variazione della spesa, con lettera raccomandata diretta
all'ufficio provinciale del tesoro competente (89).
3° mediante appositi ordini corredati, ove d'uopo, dai certificati di vita, per
le pensioni o simiglianti corresponsioni vitalizie, e per gli assegni
agl'impiegati in disponibilità od in aspettativa che non prestano servizio;
4° mediante appositi ordini individuali o collettivi per tutte le altre spese
fisse.
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(89) Numero così sostituito dall'art. 30 D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544.
389. Gli ordini di pagamento delle delegazioni del tesoro devono essere firmati
dal capo d'ufficio o da chi fosse da lui delegato, con atto comunicato alla
Corte dei conti, per mezzo della direzione generale del tesoro.
Debbono inoltre essere muniti del suggello di ufficio.
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390. Le note nominative sono compilate rispettivamente dai capi delle
magistrature e da quelli degli altri uffizi competenti, separatamente per
località ove deve farsene il pagamento, e debbono essere trasmesse alle
delegazioni del tesoro in tempo prossimo alla scadenza delle rate da pagarsi.
Le dichiarazioni di nulla osta per i fitti dei locali sono compilate dai capi
delle amministrazioni, o degli uffici che risiedono nei locali stessi.
Nella compilazione delle une e delle altre si osservano, in quanto siano
applicabili, le disposizioni degli artt. da 292 a 296 e 409.
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391. Le delegazioni del tesoro, ricevute tali note e dichiarazioni, ne accertano
la regolarità e la concordanza coi relativi conti correnti e quando non abbiano
osservazioni da fare emettono il corrispondente ordine di pagamento.
Notano poi la mensualità o la rata di cui si ordina il pagamento alla parte del
debito dei relativi conti correnti, ed appostovi il suggello di ufficio,
trasmettono gli ordini alla sezione di tesoreria o agli agenti che devono
estinguerli, con un elenco in doppio esemplare, di cui uno è restituito per
ricevuta.
Dopo che gli ordini sono stati estinti, le delegazioni prendono nota
dell'effettuato pagamento sui rispettivi conti correnti.
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392. Se le delegazioni del tesoro rilevino essere incorso errore materiale nelle
note o nelle dichiarazioni, ne fanno la correzione.
Quando le note contengono partite per le quali non esistono i relativi conti
correnti, le delegazioni ne fanno la detrazione e limitano l'ordine di pagamento
all'importo delle restanti partite; ed ove le dichiarazioni di nulla osta
offrano discordanza coi relativi conti correnti, od irregolarità sostanziale, le
rinviano a coloro che le rilasciarono per le opportune correzioni.
Delle detrazioni e correzioni fatte, le delegazioni informano immediatamente i
capi di ufficio che compilarono le note o le dichiarazioni.
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393. Ogni qualvolta dopo la spedizione delle note accada, per caso imprevisto,
di dover sospendere il pagamento di alcuna spesa in esse compresa, i capi di
ufficio ne rendono subito informata la delegazione rispettiva per le necessarie
disposizioni.
Ove l'informazione della sospensione pervenga dopo effettuato il pagamento, le
delegazioni del tesoro curano, quando ne abbiano il mezzo, o promuovono dagli
uffici competenti, il ricupero delle somme indebitamente pagate.
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394. Le note nominative cogli ordini di pagamento delle delegazioni del tesoro,
e gli ordini collettivi dati dalle medesime sugli appositi moduli, quando non
siano del tutto pagati dagli agenti pagatori residenti fuori del capoluogo di
provincia, sono compresi nei versamenti che, essi agenti, hanno l'obbligo di
fare nelle tesorerie per la somma realmente pagata e vengono trasmessi, giusta
l'art. 232, alla delegazione del tesoro, la quale detrae le partite non pagate,
prendendone nota nei relativi, conti correnti, e per esse rinvia agli stessi
agenti altrettanti ordini individuali.
Presso le sezioni di regia tesoreria le note e gli ordini collettivi possono
rimanere fino alla scadenza del trimestre successivo a quello in cui furono
emessi e non oltre la fine dell'esercizio. Scorsi tali termini sono portati nei
rispettivi conti delle sezioni per l'importo realmente pagato. Per le quote
tuttora dovute le delegazioni procedono come al comma precedente.
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395. Quando le sezioni di tesoreria vengono a conoscere che alcuna nota
nominativa non possa o non debba essere pagata per l'intiera somma, la producono
in contabilità anche prima dei termini fissati negli articoli precedenti
soltanto per la somma pagata, ed informano la delegazione del tesoro del motivo
per cui non può o non deve aver luogo il totale pagamento della nota.
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396. Alle scadenze delle rate delle pensioni, degli assegni vitalizi e degli
assegni di aspettativa e di disponibilità, le delegazioni del tesoro emettono
gli ordini di pagamento e, dopo averli annotati nei relativi conti correnti e
scritturati in apposito registro, li trasmettono, con elenco in doppio
esemplare, alle sezioni di r. tesoreria ed agli altri agenti pagatori.
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397. A richiesta degli interessati il ministro delle finanze può consentire che
il pagamento degli ordini di pensione, oltre che dalle sezioni di regia
tesoreria e dagli agenti indicati dall'art. 186, venga eseguito anche dalle
casse di altri uffici governativi che abbiano da fare versamenti in tesoreria e,
con le opportune garanzie, anche da enti privati.
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398. Le sezioni di regia tesoreria e gli altri uffici, enti ed agenti incaricati
del pagamento delle pensioni e degli assegni di cui agli artt. 396 e 397,
estinguono gli ordini, allegando a questi, quando la riscossione abbia luogo a
mezzo di persona delegata, il certificato di vita del titolare.
Per le pensioni e gli altri assegni esigibili dietro presentazione del
certificato di iscrizione, gli uffici pagatori appongono su di questo,
nell'apposita casella, il timbro a calendario con la dizione"pagato" od, in
difetto, analoga dichiarazione col bollo di ufficio seguito dalla data e dalla
firma.
Effettuato il pagamento, le sezioni di r. tesoreria passano gli ordini alle
delegazioni del tesoro per la scritturazione a credito. Gli altri uffici ed enti
li producono, con apposito elenco, alle delegazioni medesime per le disposizioni
di rimborso.
Le delegazioni verificano se il pagamento è stato regolarmente eseguito dalle
sezioni di tesoreria e dagli agenti pagatori, scritturano gli ordini di uscita,
li annotano a discarico nel registro di prenotazione e quindi li consegnano alle
sezioni di r. tesoreria per i rimborsi agli agenti pagatori e per la
compilazione delle contabilità mensili.
I titoli riconosciuti irregolari vengono respinti a coloro che li hanno pagati.
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399. Gli altri ordini di pagamento delle delegazioni del tesoro, dati sugli
appositi moduli, sono spediti alla sezione di tesoreria od agli agenti pagatori
con elenco in doppio nel modo prescritto dall'art. 391.
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400. Per le spese fisse pagabili fuori del capoluogo di provincia sulla
presentazione di speciali documenti, le delegazioni del tesoro, anziché emettere
gli ordini alle singole scadenze, possono, all'inizio dei pagamenti, trasmettere
agli enti ed uffici incaricati una copia del conto corrente, quale
autorizzazione di carattere continuativo per corrispondere le rate alle scadenze
medesime.
Avvenendo qualche variazione nelle spese suddette le delegazioni ne informano
gli agenti pagatori i quali apportano sull'estratto del conto le conseguenti
modificazioni.
Gli estratti e le note di variazione dei medesimi sono spediti con elenco in
doppio esemplare, uno dei quali è restituito per ricevuta.
Venendo a cessare la partita, le delegazioni richiamano l'estratto del conto.
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401. Gli agenti pagatori, quando sono loro presentati i documenti prescritti, ne
accertano la regolarità, provvedono al pagamento delle somme dovute in piena
conformità all'estratto di conto corrente si fanno dare ricevuta, osservando le
disposizioni del successivo art. 421 e poscia annotano sull'estratto stesso
l'effettuato pagamento.
Per le spese pagabili sulla produzione del certificato di iscrizione, gli agenti
pagatori osservano, inoltre, le modalità prescritte col 2° comma dell'art. 398.
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402. Allorché gli agenti della riscossione, nell'eseguire versamenti in
tesoreria comprendono titoli di spesa da essi estinti in conformità
dell'articolo precedente, le delegazioni del tesoro, dopo aver riscontrato che
la somma è dovuta e che i documenti e le quietanze sono regolari, stendono, in
corrispondenza ai titoli prodotti, gli ordini di pagamento, li annotano sui
conti correnti e poi li passano alla sezione di regia tesoreria, che ne rimborsa
l'importo agli agenti pagatori.
I titoli riconosciuti irregolari sono detratti dal versamento e restituiti
all'agente che li ha pagati.
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403. Agli ordini di pagamento delle delegazioni del tesoro, ed ai documenti da
prodursi alle medesime nei casi di assenza, interdizione od inabilitazione dei
creditori, o di costituzione di procuratore, sono applicabili le disposizioni
degli articoli da 292 a 302 e 435.
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404. Nel caso di morte di alcuno dei creditori di spese fisse, le delegazioni
del tesoro si fanno esibire i documenti prescritti dagli artt. da 298 a 300,
secondo i casi, liquidano le rate dovute e rilasciano gli ordini di pagamento,
allegandovi il foglio di liquidazione e gli altri documenti previa descrizione
sugli ordini stessi.
Per quelle partite di spese fisse, come fitti, canoni, e simili, che non devono
essere chiuse per causa di morte dell'intestatario, le delegazioni del tesoro,
dopo aver provveduto al pagamento del rateo a favore degli eredi, promuovono
dall'autorità competente la variazione delle partite medesime per la
continuazione dei pagamenti agli aventi diritto.
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405. [I capi delle delegazioni del tesoro sono responsabili personalmente
dell'esattezza delle liquidazioni delle spese fisse e dei relativi ordini di
pagamento, nonché della regolarità dei documenti e degli atti presentati dai
creditori, e sono sottoposti alle disposizioni del titolo V, capo II del
presente regolamento] (89/a).
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(89/a) Abrogato dall'art. 48, D.P.R. 8 luglio 1986, n. 429, riportato alla voce
Ministero del tesoro.
406. Ove una o più rate di stipendi, pensioni od altri assegni fissi personali
fossero state indebitamente palate ai titolari, l'amministrazione, se non abbia
altro mezzo immediato per conseguirne il rimborso, può trattenere il pagamento
delle rate posteriori sino alla concorrenza delle somme indebitamente pagate,
senza bisogno di atto giudiziale o di qualsiasi altra autorizzazione.
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Capo VI - Ordinativi diretti sulle tesorerie dello Stato.
407. Mediante ordinativi diretti, pagabili dalla tesoreria in essi indicata, i
ministri dispongono il pagamento delle spese di cui all'art. 63 della legge.
Detti ordinativi vengono emessi con le condizioni e formalità prescritte per
tutti gli altri titoli di spesa nel capo I, sezione II, del presente titolo e
sono allibrati in appositi registri distintamente per capitoli.
Gli ordinativi stessi, muniti del visto della Corte dei conti, sono da questa
trasmessi alla direzione generale del tesoro, con elenco in doppio esemplare,
uno dei quali viene ritornato per ricevuta.
La direzione generale suddetta trasmette gli ordinativi, pure con elenco in
doppio esemplare, al controllore capo presso la tesoreria centrale o ai capi di
delegazione del tesoro.
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408. Gli ordinativi sono distinti, in modo appariscente, in due specie, a
seconda che essi importino effettivo movimento di denaro, ovvero debbano essere
estinti: mediante commutazione in quietanza di entrata o di versamento a conto
corrente di amministrazioni e gestioni autonome; oppure mediante semplici
registrazioni nelle scritture.
Gli ordinativi possono anche comprendere più somme da pagarsi ripartitamente a
diversi creditori.
Per le competenze al personale dello Stato essi possono riferirsi anche a più
capitoli.
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409. Gli ordinativi delle due specie, tanto individuali quanto collettivi, hanno
un numero di ordine progressivo per esercizio e per capitolo di bilancio e
devono contenere le seguenti indicazioni:
l'esercizio a cui si riferisce la spesa;
il numero e la denominazione del capitolo del bilancio cui va imputata la spesa;
il cognome, nome e qualità del creditore o dei creditori e di chi per loro fosse
legalmente autorizzato a dar quietanza;
l'oggetto preciso della spesa;
la somma da pagare scritta in lettere ed in numeri;
la specificazione dei documenti giustificativi annessivi;
la data dell'emissione;
la tesoreria ed il luogo dove deve farsi il pagamento.
Alle competenze, che non abbiano carattere di spesa fissa, dovute agli
impiegati, sono estese le disposizioni di cui all'art. 383.
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410. Gli ordinativi della seconda specie debbono portare, in più, l'indicazione
del capitolo o gruppo di capitoli del bilancio dell'entrata e delle somme da
imputarsi a ciascun capitolo o gruppo, ovvero del conto corrente di
amministrazioni autonome e gestioni a favore delle quali l'importo stesso debba
essere versato.
Della avvenuta emissione della quietanza, o dell'eseguito versamento al conto
corrente a seconda dei casi, si deve far menzione in calce all'ordinativo
stesso, a cura della tesoreria che ha estinto in siffatti modi l'ordinativo e
col visto della delegazione del tesoro o del controllore capo.
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411. Gli ordinativi di cui all'articolo precedente, quando si riferiscono a
somme da introitarsi in conto entrate dello Stato per le quali non sia inscritto
corrispondente carico presso gli agenti della riscossione, possono venire
estinti senza dar luogo ad effettiva commutazione in quietanza di tesoreria.
A tale scopo la direzione generale del tesoro, ricevuti dalla Corte dei conti i
detti ordinativi, ne prende nota nelle proprie scritture e li trasmette agli
uffici centrali cui spetta di registrare le corrispondenti entrate. Detti uffici
eseguiscono le registrazioni di loro competenza agli effetti del bilancio,
appongono sugli ordinativi conforme dichiarazione e li restituiscono alla
direzione generale del tesoro, la quale, mensilmente, li trasmette alla Corte
dei conti, con apposito elenco in due esemplari, uno dei quali viene restituito
per ricevuta.
Le registrazioni in entrata ed in uscita debbono essere fatte con la stessa
data.
Analogo procedimento può essere seguito per gli ordinativi emessi per versamento
di somme a conti correnti.
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412. (90).
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(90) Abrogato dall'art. 4, R.D. 17 marzo 1927, n. 550, il quale negli altri
articoli così dispone:
"1. Per dare notizia ai creditori della emissione degli ordini di pagamento a
loro favore, l'ufficio emittente compila opportuno avviso da recapitarsi a mezzo
postale, o in altro modo, all'interessato.
Quando si tratta di ordini emessi dalle amministrazioni centrali, le ragionerie,
la Corte dei conti e la direzione generale del tesoro verificano che detti
avvisi vi siano annessi per essere spediti, insieme agli ordini, alle sezioni di
tesoreria che debbono curarne l'invio ai rispettivi titolari.
Nel caso, però, di ordini esigibili sulla tesoreria centrale, l'avviso ai
creditori è spedito direttamente dall'ufficio emittente.
Quando trattasi di ordinativi o buoni emessi da funzionari delegati, gli avvisi
di cui sopra sono spediti direttamente ai titolari dai funzionari
contemporaneamente alla trasmissione degli ordinativi o buoni alla tesoreria.
2. Qualora, per qualsiasi causa, le sezioni di tesoreria ricevessero ordini di
pagamento emessi dalle amministrazioni centrali, non accompagnati dall'avviso
per i titolari, provvederanno a compilarlo a loro cura e a farne prontamente
l'invio, segnalando in pari tempo la mancanza all'ufficio emittente.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli ordini di
pagamento emessi in base a ruoli di spese fisse".
413. Gli ordinativi, dopo vistati dalla Corte dei conti, non possono essere
annullati, né variati in alcuna loro parte, se non col concorso
dell'amministrazione che li ha emessi, della ragioneria e della Corte dei conti,
fatta eccezione soltanto per l'indicazione del luogo dove è da farsene il
pagamento.
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414. Le delegazioni del tesoro prendono nota degli ordinativi ricevuti, separano
poi gli ordinativi stessi a seconda che siano pagabili dalla sezione di
tesoreria oppure da altri uffici fuori del capoluogo.
I primi sono dalla delegazione consegnati direttamente alla sezione mediante
apposito registro sul quale la sezione stessa appone la ricevuta. I secondi sono
dalla delegazione spediti agli agenti che debbono farne il pagamento, con
elenchi in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito per ricevuta.
Per gli ordinativi pagabili dalla tesoreria centrale, il controllore capo prende
nota del loro ricevimento, e li consegna al tesoriere centrale mediante registro
analogo a quello di cui al precedente comma.
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415. Quando un ordinativo debba essere pagato in luogo diverso da quello in esso
indicato, la delegazione fa da sé la variazione, purché si trovi nella stessa
provincia il luogo ove è da farsi il pagamento.
Se l'ordinativo debba invece essere pagato in altra provincia, lo invia alla
delegazione della provincia stessa, informandone l'amministrazione emittente, la
quale è anche avvisata dell'arrivo dell'ordinativo dalla delegazione ricevente.
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416. Se un ordinativo per morte del titolare o per qualsiasi altra causa non
possa o non debba più essere pagato, viene rinviato all'ufficio che lo ha
emesso.
Si procede in pari modo quando si scorga che in un ordinativo sia incorso
errore.
All'annullamento o correzione, secondo ne sia il caso, degli ordinativi
anzidetti si provvede in conformità al disposto con gli artt. 282 e 413 del
presente regolamento.
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Capo VII - Del pagamento dei titoli di spesa.
Sezione I - Norme generali (91).
(giurisprudenza di legittimità)
417. Ai fini dell'attuazione dell'art. 65 della legge, il tesoriere centrale,
l'istituto incaricato del servizio di tesoreria e gli altri agenti accertano
che:
1) i titoli di spesa contengano le indicazioni prescritte dagli artt. 327 e 409
del presente regolamento;
2) le firme dei funzionari ordinatori e di quelli degli organi di riscontro
siano conformi alle firme autografe comunicate ai predetti ufficiali pagatori;
3) i titoli di spesa siano compilati a mano o a macchina secondo le prescrizioni
vigenti;
4) la trasmissione dei titoli stessi sia avvenuta nei modi prescritti dal
presente regolamento (91/a).
Per gli assegni, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria è dispensato da
qualsiasi indagine per l'accertamento dell'idoneità dei funzionari ordinatori e
dell'autenticità delle loro firme e di quelle di controllo, quando queste non
siano state ad esso comunicate.
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(91) Vedi anche D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71, riportato al n. IX, e L. 23
ottobre 1962, n. 1575, riportata al n. X.
Vedi anche la nota all'epigrafe del cap. IV del Titolo V del presente
Regolamento.
(91/a) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656 (Gazz.
Uff. 21 settembre 1976, n. 251).
418. Il tesoriere centrale, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria e
gli altri agenti, confrontati i titoli di spesa ricevuti con gli elenchi di
invio e compiuti gli accertamenti di cui al precedente art. 417, qualora non
abbiano nulla da osservare, provvedono al pagamento dei titoli di spesa a favore
delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare.
Nel caso invece, che dagli accertamenti eseguiti risultino irregolarità relative
alle prescrizioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente articolo, gli
ufficiali pagatori devono rifiutare il pagamento dei titoli di spesa e
restituire gli stessi all'ufficio mittente.
Qualsiasi violazione agli obblighi previsti dal presente e dal precedente
articolo comporta il risarcimento all'erario delle somme irregolarmente pagate
(91/b).
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(91/b) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656
(Gazz. Uff. 21 settembre 1976, n. 251).
419. Quando i tesorieri ed agenti paghino un titolo di spesa la cui somma in
tutte lettere non corrisponda con quella in cifre, non hanno diritto d'essere
discaricati che della somma minore e sono responsabili della differenza tra
questa e la maggiore che abbiano pagata.
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(giurisprudenza di legittimità)
420. Gli ufficiali pagatori debbono pagare i titoli di spesa ai creditori che si
presentino in persona o a chi sia nominativamente indicato nei titoli stessi e
siano da loro conosciuti.
Gli intestatari non conosciuti devono provare l'identità della loro persona,
mediante attestazione di chi sia noto all'ufficio pagatore.
Quando questi non avesse modo di accertare la identità dell'intestatario, se
egli è un pubblico funzionario, può richiedere la legalizzazione della firma
dalla autorità locale, e se è un privato può esigere che la firma sia
autenticata da un notaio.
Il pagamento di somme non superiori a lire due milioni e quattrocentomila (91/c)
può essere effettuato, in deroga alle norme di cui ai precedenti commi del
presente articolo, anche su esibizione di uno dei seguenti documenti di identità
personale:
1) passaporto;
2) tessera personale di riconoscimento di cui all'art. 1 del D.P.R. 28 luglio
1967, n. 851, rilasciata da amministrazioni statali ai propri dipendenti, civili
e militari, in attività di servizio ed in quiescenza nonché ai loro familiari;
3) libretto per licenza di porto d'armi;
4) tessera postale di riconoscimento;
5) patente di abilitazione per la guida di autoveicoli o motoveicoli;
6) carta d'identità (91/d).
Ai soli fini dell'identificazione personale dei creditori da parte degli
ufficiali pagatori, i documenti indicati nel presente articolo hanno la validità
di cinque anni o quella eventualmente maggiore stabilita per i documenti stessi
(92).
------------------------
(91/c) Limite elevato a 10 milioni dall'art. 2, L. 7 agosto 1985, n. 428,
riportata alla voce Ministero del Tesoro. Vedi, anche, l'art. 20, terzo comma,
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, entrato in vigore il
1°novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359, riportato al
n. A/CXLVI.
(91/d) Comma così sostituito prima dal D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1563 (Gazz.
Uff. 2 febbraio 1966, n. 28), e poi dall'art. 3, D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904
(Gazz. Uff. 13 gennaio 1977, n. 11).
(92) Così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71, riportato al n.
A/IX.
421. I creditori devono, alla presenza di chi paga, stendere la quietanza sui
titoli di spesa nella apposita sede, apponendovi il proprio nome e cognome.
Se coloro che debbono dar quietanza non possono o non sanno scrivere, la
quietanza medesima può ris0ultare da un segno di croce fatto alla presenza
dell'ufficiale pagatore e di due testimoni da lui conosciuti e che
sottoscrivono.
------------------------
422. Gli ufficiali pagatori possono accettare, sotto la loro personale
responsabilità, quietanze o ricevute stese su foglio a parte, in cui sia
espressa in tutte lettere la somma stessa, la causa del pagamento, e,
occorrendo, la mensualità o rata cui si riferisce.
Se i creditori non sanno o non possono scrivere, appongono sulla quietanza in
foglio a parte un segno di croce, come è detto nell'articolo precedente.
Appiedi di ciascuna delle quietanze in foglio a parte gli ufficiali pagatori
notano la data del pagamento e poscia le uniscono ai titoli pagati facendone su
di essi menzione.
------------------------
423. All'atto del pagamento gli ufficiali pagatori devono apporre sui titoli di
spesa il timbro a calendario con la dizione "pagato" od in difetto, il bollo di
ufficio seguito dalla data e dalla firma.
La tesoreria centrale e le sezioni della tesoreria provinciale annullano,
inoltre, i titoli pagati, compresi quelli ricevuti in versamento dagli agenti
pagatori, mediante perforazione.
------------------------
424. I presentatori delle quietanze o ricevute di cui al precedente art. 422
devono essere conosciuti dagli ufficiali pagatori, ed apporre su di esse la loro
firma, supplendo, quando non possano o non sappiano scrivere, col segno di croce
alla presenza di due testimoni conosciuti che sottoscrivono.
------------------------
425. Quelli tra i creditori di una somma indivisa, che danno quietanza in foglio
a parte, devono adoperare la seguente formula:
Vale come quietanza per la parte che mi spetta sulla somma di lire... dovuta
per... ecc.
------------------------
426. Non si possono accettare quietanze sotto riserva o condizione.
------------------------
427. Se la quietanza per un titolo di spesa emesso in favore di una ditta
commerciale è fatta nel modo accettato in commercio, ma non conforme
all'intestazione del titolo di spesa gli ufficiali pagatori devono richiedere
una attestazione della Camera di commercio, od una circolare della ditta
autenticata dalla Camera stessa, ed unirla al titolo pagato.
------------------------
428. Quando un titolo di spesa sia stato emesso a favore del titolare di una
carica, non nominativamente indicato, giusta l'art. 293, esse deve, nel dare la
quietanza, scrivere, oltre al nome e cognome, anche la qualità ufficiale che gli
dà diritto a riscuotere la somma.
Nel caso di assenza o di impedimento del titolare, può essere accettata la
quietanza di chi lo rappresenti ufficialmente per ragion di grado, purché su di
essa dichiari di riscuotere pel titolare assente od impedito, ed aggiunga alla
sottoscrizione la propria qualità.
------------------------
429. Qualora una persona sola sia delegata a riscuotere gli stipendi, assegni,
ed altre competenze degli impiegati addetti ad un medesimo ufficio, giusta gli
articoli 383 e 409, ultimo comma, essa deve dare quietanza sul titolo di spesa
ed indicare in tutte lettere la somma effettivamente riscossa.
------------------------
430. Quando i titoli di spesa siano da convertire in quietanze d'entrata od in
vaglia del tesoro, non occorre la quietanza dei titolari, ma basta che sui
titoli stessi sia annotata la data ed il numero delle quietanze o dei vaglia, e
che tale annotazione sia autenticata col timbro d'ufficio e colla firma del
tesoriere e del controllore capo per la tesoreria centrale, e del capo della
sezione di tesoreria e del capo della delegazione del tesoro per le sezioni di
tesoreria.
------------------------
431. Per i titoli di spesa che comprendono ritenute, le quietanze dei creditori
sono date per la somma netta effettivamente pagata.
Se le somme delle ritenute sono da introitarsi come entrate dello Stato, vengono
osservate le disposizioni del Capo XIV di questo Titolo VII.
------------------------
432. Per le spese dello Stato il cui pagamento deve constare da quietanza dei
creditori o dei loro rappresentanti data per atto pubblico, i ministri o i loro
delegati debbono stipulare il relativo atto senza intervento degli ufficiali
pagatori, e dare in pagamento come equivalenti a danaro gli ordini emessi,
facendovi, ove non si tratti di assegni, annotazioni della quietanza data con
l'atto stipulato ed indicando la persona che rilasciò la quietanza stessa, ed
alla quale perciò sono da pagarsi gli ordini medesimi.
------------------------
433. Sino a che i titoli di spesa collettivi restano presso le tesorerie, le
somme pagate in acconto non devono figurare come danaro in cassa, ma essere
invece allibrate nei registri delle tesorerie stesse e computate nei loro conti
sotto il titolo: pagamenti in conto titoli collettivi.
I titoli di spesa sono portati a discarico dei tesorieri per la somma
effettivamente pagata allora soltanto che siano stati del tutto estinti, o che
sia trascorso il termine fissato pel loro pagamento, o che sia noto non essere
più dovute o non potersi più pagare le quote insolute.
In tali casi i titoli predetti sono definitivamente compresi nei conti dei
tesorieri, e gli importi relativi sono diffalcati dal conto dei collettivi.
------------------------
434. Gli ufficiali pagatori sono responsabili della regolarità delle quietanze
dei titoli di spesa da essi pagati.
------------------------
435. I titoli di spesa pagati nei modi stabiliti dal presente regolamento
producono effetto definitivo, tanto nei conti delle tesorerie quanto in quelli
delle amministrazioni dello Stato, ancorché dopo il pagamento sia riconosciuto
che con essi furono pagate somme indebite o maggiori delle dovute.
Le amministrazioni competenti curano il ricupero di tali somme ed il loro
versamento nelle tesorerie.
Nelle quietanze e nei conti relativi, sono riferite le indicazioni principali
del titolo di spesa col quale ebbe luogo l'indebito pagamento, ed è indicato se
la somma ricuperata e versata sia a conto od a saldo.
Se i titoli di spesa contengono errori a pregiudizio dei creditori si provvede
colla emissione di altri titoli al pagamento delle somme ancora dovute.
------------------------
Sezione II - Norme speciali per gli assegni.
436. Il pagamento degli assegni si effettua a vista agli sportelli dello
stabilimento dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria sul quale gli
assegni sono stati tratti, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai
precedenti artt. 417, 420, 421, 423, 426, 428, 432, 434 e 435. Lo stabilimento
può rifiutare il pagamento dell'assegno se non sia in possesso del tallone
corrispondente.
------------------------
437. Gli agenti della riscossione a cui favore siano stati girati assegni,
comprendono gli assegni stessi, debitamente da loro quietanzati e muniti della
indicazione "pagato" firmata dall'agente, nei versamenti che essi devono
eseguire presso le sezioni di regia tesoreria, analogamente a quanto è
prescritto per gli altri titoli di spesa dall'art. 235 del presente regolamento.
------------------------
438. Le sezioni di tesoreria curano l'incasso degli assegni di cui all'articolo
precedente presso lo stabilimento dell'istituto esistente nel capoluogo o per
mezzo di esso se gli assegni sono tratti su altro stabilimento della provincia e
provvedono, poi, al rilascio delle quietanze a favore degli agenti che hanno
eseguito il versamento.
------------------------
439. Gli assegni pagati sono dagli stabilimenti trasmessi giornalmente, insieme
con i relativi talloni, alla delegazione del tesoro della rispettiva provincia,
descritti in separate distinte a seconda che trattisi di assegni emessi
dall'amministrazione centrale o da funzionari delegati.
Tali distinte, da compilarsi in tre esemplari, debbono contenere l'indicazione
del numero ordinale dell'assegno, del ministero, amministrazione od ufficio
emittente e dell'ammontare.
La delegazione, fatti i debiti riscontri, con gli elenchi a suo tempo
pervenutile a norma degli articoli 315 e 344 riscontra la regolarità dei
pagamenti ed eseguito il discarico sugli elenchi stessi, trattiene uno degli
esemplari delle distinte pervenutele dagli stabilimenti e trasmette gli assegni
pagati alla coesistente sezione di tesoreria insieme alle altre due copie delle
distinte munite del proprio visto e della autorizzazione di rimborso.
La sezione di tesoreria provvede a rimborsare gli stabilimenti in base ai
risultati di dette distinte, trasmettendone, in pari tempo, una copia agli
stabilimenti stessi.
Gli assegni così rimborsati vengono, dalla sezione di tesoreria, annullati e
perforati giusta il disposto degli artt. 322 e 423, portati in uscita e compresi
poi nelle proprie contabilità.
------------------------
Capo VIII - Dei limiti per l'emissione e per il pagamento dei titoli di spesa.
Sezione I - Ordinativi diretti.
440. (93).
------------------------
(93) L'art. 2, D.P.R. 21 ottobre 1989, n. 402 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1989, n.
296), ha così disposto:
"Art. 2. 1. Gli articoli 440, 441 e 442 del regolamento per l'amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827, sono abrogati. Si intendono di conseguenza abrogati i
riferimenti normativi contenuti negli articoli 446 e 448 dello stesso decreto".
441. (93).
------------------------
(93) L'art. 2, D.P.R. 21 ottobre 1989, n. 402 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1989, n.
296), ha così disposto:
"Art. 2. 1. Gli articoli 440, 441 e 442 del regolamento per l'amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827, sono abrogati. Si intendono di conseguenza abrogati i
riferimenti normativi contenuti negli articoli 446 e 448 dello stesso decreto".
442. (93).
------------------------
(93) L'art. 2, D.P.R. 21 ottobre 1989, n. 402 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1989, n.
296), ha così disposto:
"Art. 2. 1. Gli articoli 440, 441 e 442 del regolamento per l'amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827, sono abrogati. Si intendono di conseguenza abrogati i
riferimenti normativi contenuti negli articoli 446 e 448 dello stesso decreto".
443. 1. Gli ordinativi diretti individuali inestinti e quelli collettivi rimasti
interamente o parzialmente insoluti alla chiusura dell'esercizio, emessi sulla
competenza dell'esercizio finanziario scaduto col 31 dicembre, possono essere
pagati anche nel corso dell'esercizio successivo, purché ne sia variata
l'imputazione dalla competenza al conto dei residui a mente dell'art. 276 del
presente regolamento.
2. Egualmente gli ordinativi diretti individuali e collettivi emessi
nell'esercizio in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti, possono
essere trasportati all'esercizio successivo, variandosene l'imputazione, ad
eccezione di quelli il cui credito sia prescritto o le relative somme perenti
agli effetti amministrativi ai sensi dell'art. 36 della legge 18 novembre 1923,
n. 2440.
3. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale dello Stato e la
tesoreria centrale dello Stato, per il tramite del controllore capo, elaborano
entro il 20 gennaio una raccolta di dati informatici contenente gli estremi
identificativi degli ordinativi di cui ai commi 1 e 2.
4. Ove sia noto che di taluno degli ordinativi individuali, o di quota di quelli
collettivi non debba effettuarsi il pagamento, gli ordinativi stessi non vengono
compresi nella raccolta, ma sono restituiti alle ragionerie competenti che ne
promuovono l'annullamento o la rinnovazione per la parte dovuta (94).
------------------------
(94) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 21 ottobre 1989, n. 402 (Gazz. Uff. 20
dicembre 1989, n. 296).
444. 1. La raccolta di cui al comma 3 dell'art. 443 è inviata con nota di
accompagnamento, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato
che, dopo aver effettuato il riscontro con i propri dati, previa convalida delle
ragionerie competenti, stralcia gli ordinativi da trasportare dalle scritture
dell'esercizio scaduto, li inserisce in quelle del nuovo esercizio ed integra la
raccolta stessa con gli estremi dell'imputazione al conto dei residui
dell'esercizio in corso.
2. Effettuate le operazioni di cui al comma 1, il sistema informativo della
Ragioneria generale dello Stato trasmette la raccolta recante l'indicazione
della nuova imputazione al sistema informativo della Corte dei conti.
3. La Corte, riconosciuta nell'ambito delle proprie competenze l'esattezza della
nuova imputazione, sulla base anche dei dati in suo possesso elimina dalle
scritture informatiche gli ordinativi indicati nella raccolta, li trasporta in
quelle dell'esercizio in corso e rinvia la raccolta stessa al sistema
informativo della Ragioneria generale dello Stato che la restituisce, con nota
di accompagnamento, all'istituto incaricato del servizio di tesoreria
provinciale dello Stato e al controllore capo della tesoreria centrale dello
Stato.
4. Sulla base delle informazioni contenute nella raccolta, le sezioni di
tesoreria ed il controllore centrale provvedono ad indicare la nuova imputazione
su ciascun ordinativo esistente presso la tesoreria e sugli altri che man mano
vengono presentati dagli agenti pagatori (94).
------------------------
(94) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 21 ottobre 1989, n. 402 (Gazz. Uff. 20
dicembre 1989, n. 296).
445. 1. Dal 1° gennaio e fino a che le sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato e la tesoreria centrale dello Stato non abbiano ricevuto la nuova
imputazione, i titoli di spesa inestinti al 31 dicembre precedente possono
essere pagati dai tesorieri ed inseriti nelle scritture del conto sospeso dagli
ordinativi collettivi (94).
------------------------
(94) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 21 ottobre 1989, n. 402 (Gazz. Uff. 20
dicembre 1989, n. 296).
446. 1. Gli ordinativi diretti individuali inestinti e quelli collettivi rimasti
parzialmente o interamente insoluti al 31 dicembre dell'esercizio successivo a
quello di emissione, tanto presso i tesorieri quanto presso gli altri agenti
pagatori, non debbono essere piú pagati ma restituiti entro il giorno 5 del
seguente mese di gennaio alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e
quelli della tesoreria centrale alla Direzione generale del tesoro.
2. Le sezioni di tesoreria provinciale e la Direzione generale suddetta, fatte
le occorrenti annotazioni nelle loro scritture, trasmettono i titoli inestinti,
descritti in elenco, alla ragioneria competente che ne procura l'annullamento
nei modi stabiliti dal presente regolamento, salvo il diritto dei creditori di
chiederne la rinnovazione, se ed in quanto tale diritto non sia prescritto,
secondo le disposizioni del codice civile o di leggi speciali e salvo il
disposto dell'art. 36 della legge.
3. La Corte dei conti, ricevute le contabilità dei pagamenti e fatte le proprie
registrazioni, trasmette i titoli di spesa non interamente estinti alle
ragionerie competenti, le quali provvedono alla loro riduzione e li rinviano
alla Corte dei conti per gli effetti definitivi a favore dei tesorieri (95).
------------------------
(95) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 21 ottobre 1989, n. 402 (Gazz. Uff. 20
dicembre 1989, n. 296).
447. Negli ultimi dieci giorni di giugno, approvato che sia lo stato di
previsione della spesa pel nuovo esercizio, le amministrazioni centrali possono
emettere ordinativi diretti, con imputazione all'esercizio medesimo: essi, però,
non potranno essere pagati che dal 1° luglio successivo.
------------------------
Sezione II - Assegni ed ordini di accreditamento emessi dalle amministrazioni
centrali, assegni emessi da funzionari delegati.
448. 1. Gli ordini di accreditamento concernenti spese in conto capitale, emessi
sia in conto competenza dell'esercizio finanziario scaduto al 31 dicembre, sia
in conto residui, possono essere trasportati, interamente o per la parte
inestinta, all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato
purché ne sia variata l'imputazione. La richiesta dovrà pervenire alla
competente tesoreria entro il 10 gennaio.
2. Dopo tale data, le tesorerie restituiranno alle rispettive amministrazioni,
per il tramite delle competenti ragionerie, gli ordini di accreditamento per i
quali non è stato richiesto il trasporto.
3. A detti titoli sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 443,
comma 3, 444 e 445.
4. Al funzionario delegato dovrà pervenire, da parte della tesoreria, un elenco
degli ordini di accreditamento trasportati con gli estremi della nuova
imputazione.
5. Gli ordini di accreditamento non piú trasportabili, seguono la procedura di
riduzione di cui all'art. 330.
6. La disposizione di cui al comma 1, non si applica agli ordini di
accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma,
della legge, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio (95).
------------------------
(95) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 21 ottobre 1989, n. 402 (Gazz. Uff. 20
dicembre 1989, n. 296).
449. I funzionari delegati cessano col 30 giugno di emettere assegni sulle
aperture di credito loro concesse durante l'esercizio.
------------------------
Sezione III - Ordini di spese fisse.
450. Al 30 giugno di ogni anno le sezioni di tesoreria allibrano nei registri e
comprendono definitivamente nei loro conti, per le somme realmente pagate, le
note nominative e gli ordini collettivi, emessi durante l'anno e pagati soltanto
in parte.
Le delegazioni del tesoro operano la riduzione di tali note ed ordini, regolano
in conformità le proprie scritture, e per le quote dovute e non pagate
rilasciano nuovi ordini individuali con imputazione al conto dei residui, quando
i creditori richiedano il pagamento del loro credito, e questo non sia
prescritto o perento agli effetti amministrativi (95/a).
------------------------
(95/a) Per la durata dell'esercizio finanziario vedi l'art. 1, L. 5 agosto 1978,
n. 468, riportata al n. A/XXX.
451. Le note nominative e gli ordini tanto collettivi quanto individuali, emessi
durante l'anno finanziario e rimasti interamente da pagare al 30 giugno,
continuano a rimanere presso la delegazione del tesoro e gli agenti pagatori, e
possono essere pagati per tutto l'esercizio successivo, purché ne sia variata
l'imputazione dalla competenza al conto dei residui a mente dell'art. 443.
Scorso tale termine, non possono più essere pagati e devono essere restituiti
entro il 5 di luglio alle delegazioni del tesoro per l'annullamento, salvo il
diritto ai creditori di chiederne la rinnovazione, se ed in quanto tale diritto
non sia prescritto secondo le disposizioni del Codice civile o di leggi
speciali, e salvo il disposto dell'art. 36 della legge.
La nuova imputazione al conto dei residui viene operata dalle delegazioni del
tesoro la sera del 30 giugno o la mattina del 1° luglio, nelle note ed ordini
anzidetti che trovansi presso le sezioni di tesoreria provinciale, e viene
eseguita sui titoli pagati dagli agenti fuori del capoluogo di provincia
all'atto in cui questi li presentano con la loro fattura di versamento (95/a).
------------------------
(95/a) Per la durata dell'esercizio finanziario vedi l'art. 1, L. 5 agosto 1978,
n. 468, riportata al n. A/XXX.
452. L'accertamento delle rate di spese fisse e delle pensioni rimaste insolute
alla fine di ciascun esercizio finanziario viene fatto a cura delle ragionerie
delle amministrazioni centrali, le quali espongono nel rendiconto consuntivo la
differenza tra l'importo degli impegni, risultanti dalle scritture delle
ragionerie stesse, e l'ammontare dei pagamenti eseguiti dalle tesorerie.
All'uopo le ragionerie medesime inviano alla Corte dei conti non più tardi del
10 luglio di ogni anno, la situazione degli impegni al 30 giugno dell'esercizio
finanziario scaduto, distintamente per ciascun capitolo del bilancio.
Entro la data suddetta, le delegazioni del tesoro inviano alla Corte stessa gli
elenchi in unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio, delle
rate o quote cadute in perenzione od in prescrizione distinguendole secondo
l'esercizio finanziario cui si riferiscono. Detti elenchi sono riassunti in un
prospetto nel quale vengono indicati con numero e denominazione i singoli
capitoli del bilancio e notato per ciascuno di essi l'importo complessivo delle
somme prescritte o perente.
La Corte dei conti, dopo i necessari riscontri, trattiene gli elenchi e
trasmette i prospetti riassuntivi alle ragionerie delle amministrazioni centrali
che ne comprendono i risultati fra le economie nel rendiconto consuntivo.
Per le rate di spese fisse scadute e non pagate alla fine dell'esercizio
finanziario, ne sia o no stato ordinato il pagamento nell'esercizio precedente,
le delegazioni del tesoro, in seguito a domanda dei creditori e quando il
diritto di questi ultimi non sia prescritto o perento, ne ordinano il pagamento
con imputazione della spesa al nuovo esercizio finanziario nel conto speciale
dei residui dell'anno precedente (96).
------------------------
(96) Per la durata dell'esercizio finanziario vedi l'art. 1, L. 5 agosto 1978,
n. 468, riportata al n. A/XXX.
453. Verificatasi la prescrizione delle rate di spese fisse, si chiude la
partita ed alla sua riattivazione provvede la competente amministrazione
centrale su domanda dell'interessato.
------------------------
Capo IX - Delle spese di giustizia penale e civile.
(giurisprudenza di legittimità)
454. [Le spese di giustizia da anticiparsi dall'erario dello Stato a norma delle
disposizioni vigenti nei procedimenti penali e civili e le spese relative alle
inchieste amministrative per gli infortuni degli operai sul lavoro e degli
infortuni agricoli, sono pagate dai procuratori del registro coi fondi della
riscossione, dietro ordini o decreti spediti dalle autorità giudiziarie civili o
militari, sulle note delle spese conformi alle tariffe in vigore e secondo il
disposto delle leggi. Tali ordini o decreti devono indicare l'importo lordo le
ritenute e la somma netta da corrispondersi al creditore.
Quando nel comune capoluogo di mandamento non vi sia ufficio del registro, le
spese di giustizia anzidette possono essere pagate dall'ufficio postale.
Però le spese relative a procedimenti per contravvenzioni alle leggi sulle
dogane e sulle imposte indirette sono pagate coi fondi della riscossione dagli
agenti di dette amministrazioni.
Al pagamento delle analoghe spese riflettenti l'amministrazione dei monopoli
industriali provvedono i magazzinieri di vendita mediante fondi della
riscossione ed in mancanza coi fondi loro provvisti con aperture di credito]
(96/a).
------------------------
(96/a) Articolo abrogato dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e
dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza
indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.
455. [I funzionari giudiziari sono responsabili dei pagamenti da essi ordinati,
e sono tenuti al risarcimento del danno che l'erario venisse a soffrire per gli
errori o le irregolarità delle loro disposizioni] (96/b).
------------------------
(96/b) Articolo abrogato dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e
dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza
indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.
456. [La responsabilità degli uffici postali, riguardo ai pagamenti per spese di
giustizia da essi eseguiti a mente dell'art. 454 del presente regolamento, sorge
nel caso che essi manchino agli obblighi loro imposti dall'art. 94 del
regolamento approvato col R.D. 10 dicembre 1882, numero 1103] (96/c).
------------------------
(96/c) Articolo abrogato dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e
dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza
indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.
457. [I procuratori del registro, i contabili delle dogane ed i magazzinieri di
vendita, esaminano gli ordini e le note delle spese di giustizia col riscontro
delle relative tariffe, e quando nulla abbiano da osservare, ne fanno il
pagamento contro quietanza dei creditori data nel modo prescritto dall'art. 421
apponendovi la loro firma nel modo indicato all'art. 423.
Ove rilevino irregolarità negli ordini, o errori di applicazione della tariffa,
sospendono il pagamento e rinviano gli ordini colle loro osservazioni ai
funzionari giudiziari che li hanno spediti.
Se questi persistono nell'ordine emanato i suddetti agenti eseguiscono il
pagamento e ne riferiscono all'amministrazione da cui dipendono, la quale, ove
riconosca sussistenti gli errori o le irregolarità rilevate dagli agenti stessi,
provvede a termini degli articoli 147 e 165 del D.L. 23 dicembre 1865, n. 2701]
(96/d).
------------------------
(96/d) Articolo abrogato dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e
dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza
indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.
458. [I procuratori del registro, i contabili delle dogane ed i magazzinieri di
vendita sono solidalmente responsabili con i funzionari giudiziari, quando
abbiano omesso di adempiere le prescrizioni e gli obblighi loro imposti dal
presente regolamento generale, o dalle discipline e dai regolamenti speciali
sopra questa materia] (96/e).
------------------------
(96/e) Articolo abrogato dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e
dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza
indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.
459. [Appena eseguito il pagamento, i procuratori del registro, i contabili
delle dogane ed i magazzinieri di vendita ne prendono nota in apposito registro
descrivendovi uno per uno i documenti ricevuti.
Gli ordini pagati e corredati dei rispettivi documenti sono descritti in una
nota in doppio esemplare, distinta per ogni capitolo del bilancio a cui si
riferisce la spesa per competenza e per residui.
Un esemplare della nota viene redatto con tutte le indicazioni atte ad
identificare il pagamento eseguito. Nell'altro esemplare, invece, la descrizione
degli ordini può essere sommaria.
Gli uffici postali debbono rimettere gli ordini pagati e documentati alla
rispettiva direzione compartimentale, la quale provvede come ai precedenti
commi.
compartimentali delle poste trasmettono alle intendenze le note suindicate coi
relativi ordini entro il giorno dieci del mese successivo a quello in cui gli
ordini furono estinti] (96/f).
------------------------
(96/f) Articolo abrogato dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e
dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza
indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.
460. [Le intendenze di finanza confrontano la nota con gli ordini e con le
cedole di citazione, accertano la regolare applicazione delle disposizioni delle
leggi e delle tariffe ed ove rilevino irregolarità nei pagamenti eliminano le
corrispondenti partite dalla nota medesima, quindi le registrano in apposito
libro dandovi un numero progressivo; appongono sopra il secondo esemplare
l'ordine di rimborso e lo restituiscono ai contabili o alle direzioni postali.
L'ordine di rimborso è compreso nella fattura del più prossimo versamento da
farsi per la riscossione di entrate delle rispettive amministrazioni.
Il primo esemplare della nota, con i relativi ordini e documenti, è trattenuto
dalle intendenze] (96/g).
------------------------
(96/g) Articolo abrogato dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e
dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza
indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.
461. [Le sezioni della tesoreria provinciale accettano in versamento come
qualunque altro titolo regolare di spesa le note con l'ordine di rimborso di cui
all'articolo precedente, rilasciano le quietanze e registrano in uscita
definitiva a proprio credito il corrispondente ammontare] (96/h).
------------------------
(96/h) Articolo abrogato dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e
dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza
indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.
462. [Le intendenze di finanza riassumono in prospetti mensili, distintamente
per ciascun agente ed in relazione a ciascun capitolo del bilancio, per
competenza e residui, le note di cui all'art. 459 ammesse a rimborso in ciascun
mese ed entro i primi venticinque giorni del mese successivo trasmettono alle
locali ragionerie provinciali dello Stato, in unico esemplare, i prospetti
medesimi, corredati delle note e dei documenti giustificativi delle spese.
Le predette ragionerie eseguono i riscontri di propria competenza, richiedono la
correzione degli errori rilevati e trasmettono, quindi, i prospetti, le note ed
i documenti annessi alla Corte dei conti per la revisione definitiva (97)]
(97/a).
------------------------
(97) Così sostituito dall'articolo unico D.P.R. 13 dicembre 1965, n. 1684 (Gazz.
Uff. 18 marzo 1966, n. 69).
(97/a) Articolo abrogato dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e
dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza
indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.
(giurisprudenza di legittimità)
463. [La Corte dei conti procede, anche saltuariamente alla verificazione e
revisione dei suaccennati prospetti mensili ed ove abbia da fare osservazioni,
le comunica alla ragioneria. Avute le risposte e gli schiarimenti delibera
definitivamente] (97/b).
------------------------
(97/b) Articolo abrogato dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e
dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza
indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.
Capo X - Delle spese per vincite al lotto (98).
464. Le vincite al lotto sono pagate o dai ricevitori presso i banchi del lotto
con i fondi della riscossione, sulla presentazione dei biglietti vincenti;
oppure dalle sezioni della tesoreria provinciale sovra ordini spediti dalle
intendenze di finanza sedi dei compartimenti del lotto.
I pagamenti per mezzo dei ricevitori, il modo di renderne conto ed il
procedimento pel rimborso, mediante ordini convertibili in quietanze di entrata,
sono disciplinati dal regolamento speciale per codesto servizio in tutto ciò che
non e prescritto dalle disposizioni del presente regolamento.
------------------------
(98) Vedi ora R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, regolante il pagamento delle
vincite al lotto, alla voce Lotto e lotterie.
465. Gli ordini di pagamento delle intendenze di finanza, sedi dei compartimenti
del lotto, possono essere emessi a favore dei ricevitori per l'importo dei
biglietti vincenti da essi prodotti, oppure a favore direttamente dei giuocatori
pei biglietti da loro stessi presentati alle intendenze medesime.
Gli ordini devono essere corredati dei biglietti relativi forniti dal
visto-buono per la somma da pagarsi, firmato dal prefetto, dal sindaco e
dall'intendente di finanza. A quelli in favore dei ricevitori dev'essere inoltre
unito uno degli originali della ricevuta dai medesimi rilasciata in doppio
all'atto del ricevimento dei biglietti vincenti, nel solo caso però in cui siano
da pagarsi vincite per un importo eccedente la cauzione dei ricevitori.
------------------------
466. Siffatti ordini, col corredo preaccennato, sono trasmessi alle delegazioni
del tesoro descritti in elenco in due esemplari, di cui uno è restituito per
ricevuta.
Contemporaneamente il prefetto del luogo di residenza della intendenza di
finanza, sede del compartimento del lotto, manda alle delegazioni del tesoro un
estratto del processo verbale di verificazione dei biglietti vincenti.
------------------------
467. Le delegazioni del tesoro accertano che i biglietti annessi agli ordini di
pagamento siano compresi nell'estratto del processo verbale, allegano l'estratto
agli ordini, fanno su questi la dichiarazione dell'eseguito accertamento, e
trasmettono tutto alle rispettive sezioni di tesoreria nel modo prescritto
dall'art. 414, previ gli occorrenti allibramenti nei propri registri.
------------------------
468. Le sezioni di tesoreria, per gli ordini a favore dei ricevitori, si fanno
consegnare il secondo originale della ricevuta di cui è parola nell'ultimo
capoverso dell'art. 465, quando l'importo espresso sugli ordini; e per quelli a
favore dei giuocatori, la ricevuta data loro dalla intendenza di finanza cui
produssero i biglietti. La prima ricevuta deve essere unita all'ordine relativo;
la seconda restituita alla intendenza medesima a mezzo della delegazione del
tesoro della provincia sulla cui sezione di tesoreria l'ordine fu tratto.
Effettuano poscia i pagamenti, e portano definitivamente in uscita i relativi
ordini estinti.
Sui biglietti vincenti che trovansi a corredo degli ordini di pagamento, e
precisamente dove è indicato il prezzo della giuocata, i tesorieri appongano il
marchio colla dizione "pagato".
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469. Per le vincite pagate dai ricevitori coi fondi della riscossione,
l'intendenza di finanza sede di ciascun compartimento, eseguite le verificazioni
prescritte dai regolamenti e dalle disposizioni in vigore spedisce ogni
quadrimestre un ordine collettivo di pagamento sulla sezione di tesoreria della
sede predetta commutabile in quietanza a favore del magazziniere-contabile del
compartimento in conto del debito di questo per eseguite somministrazioni di
registri-valore ai dipendenti ricevitori del lotto e trasmette l'ordine medesimo
alla delegazione del tesoro, inviando contemporaneamente i biglietti vincenti
alla direzione generale del tesoro, al quale ne cura a suo tempo l'unione al
conto giudiziale di rendersi dall'istituto incaricato del servizio della
tesoreria provinciale.
La delegazione del tesoro invia alla sezione di tesoreria l'ordine collettivo e
cura che ne sia riportato l'ammontare in uscita e che venga contemporaneamente
emessi la corrispondente quietanza.
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Capo XI - Dello smarrimento o distruzione dei titoli di spesa.
470. Nel caso di smarrimento o distruzione di un ordinativo diretto emesso da
una amministrazione centrale o di un ordine di pagamento emesso da una
delegazione del tesoro o di un ordine dell'intendenza riguardante il servizio
del lotto, ne deve essere informata la direzione generale del tesoro, che farà
eseguire accurate indagini per l'accertamento del fatto e pel rinvenimento del
titolo smarrito. A tal uopo potrà essa richiedere quelle prove che reputa
necessarie e fare pubblicare il fatto denunciatole nella Gazzetta Ufficiale del
Regno, ed in altri giornali (99).
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(99) Vedi anche D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, il quale, all'art. 32, così
dispone: "Sono demandate agli Uffici provinciali del tesoro le attribuzioni
contenute negli artt. 470, 471 e 473 del regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827, circa i provvedimenti inerenti alla emissione dei duplicati
di spesa smarriti o distrutti, emessi dagli Uffici provinciali del tesoro o da
altri ordinatori secondari della spesa.
I decreti che autorizzano l'emissione dei duplicati di cui al comma precedente,
debbono essere firmati esclusivamente dai direttori degli uffici predetti".
471. Riuscite infruttuose le indagini, e, nel caso fosse stata eseguita la
pubblicazione, scorso il termine assegnato per la presentazione del titolo senza
che sia stata fatta opposizione, la direzione generale del tesoro autorizza, con
apposito decreto, la spedizione di un duplicato del titolo smarrito o distrutto,
e trasmette il decreto a chi spetta rilasciare il duplicato anzidetto.
Il nuovo titolo viene spedito colle stesse formalità del primo, contiene
identiche indicazioni, più la dichiarazione che è dato per duplicato, e viene
corredato del decreto suaccennato.
Se fosse in seguito rinvenuto il primo titolo, deve essere inviato alla
direzione generale del tesoro che ne procura l'annullamento.
Del fatto denunciato e della spedizione del nuovo titolo, è fatta menzione sulla
matrice del primo quando esista, ed in tutti i registri ove questo fu allibrato
(99).
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(99) Vedi anche D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, il quale, all'art. 32, così
dispone: "Sono demandate agli Uffici provinciali del tesoro le attribuzioni
contenute negli artt. 470, 471 e 473 del regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827, circa i provvedimenti inerenti alla emissione dei duplicati
di spesa smarriti o distrutti, emessi dagli Uffici provinciali del tesoro o da
altri ordinatori secondari della spesa.
I decreti che autorizzano l'emissione dei duplicati di cui al comma precedente,
debbono essere firmati esclusivamente dai direttori degli uffici predetti".
472. In caso di smarrimento, furto o distruzione di un assegno, il prenditore o
il giratario ne avverte immediatamente per iscritto lo stabilimento su cui
l'assegno è tratto. Questo ne sospende il pagamento, se non ancora effettuato.
Ove il prenditore o il giratario denunci lo smarrimento, il furto o la
distruzione all'amministrazione o al funzionario delegato che ha emesso
l'assegno, viene immediatamente ordinato allo stabilimento di sospendere il
pagamento, se non ancora effettuato.
Nell'uno e nell'altro caso la sospensione cessasse, al termine di cinque giorni
dalla denuncia, il prenditore o giratario non abbia dimostrato allo stabilimento
di avere iniziato la procedura di cui agli artt. 329 e seguenti del Cod. di
commercio (100).
Compiuta tale procedura l'amministrazione od il funzionario delegato che emise
l'assegno dichiarato inefficace, ritira dallo stabilimento il tallone relativo
all'assegno stesso e ne emette nei modi prescritti altro conforme, annotandovi
che viene rilasciato in luogo di quello smarrito. Prende inoltre nota sulla
matrice di quest'ultimo del nuovo assegno emesso ed esegue le occorrenti
allibrazioni nei registri.
In caso di smarrimento di un assegno girato ad un agente della riscossione, si
applicano per analogia le disposizioni di cui al successivo articolo 473 (99).
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(100) Ora artt. 69-74 L. 21 dicembre 1933, n. 1736.
(99) Vedi anche D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, il quale, all'art. 32, così
dispone: "Sono demandate agli Uffici provinciali del tesoro le attribuzioni
contenute negli artt. 470, 471 e 473 del regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827, circa i provvedimenti inerenti alla emissione dei duplicati
di spesa smarriti o distrutti, emessi dagli Uffici provinciali del tesoro o da
altri ordinatori secondari della spesa.
I decreti che autorizzano l'emissione dei duplicati di cui al comma precedente,
debbono essere firmati esclusivamente dai direttori degli uffici predetti".
473. I titoli di spesa pagati, smarriti dalle tesorerie prima di produrli in
contabilità, possono su autorizzazione della direzione generale del tesoro,
essere sostituiti da analoga dichiarazione con la quale da parte delle tesorerie
stesse si assuma l'obbligo di tenere indenne l'erario da qualunque danno potesse
derivargli in dipendenza dell'avvenuto smarrimento. Tale dichiarazione deve
contenere le precise caratteristiche del titolo con l'attestazione dell'avvenuto
pagamento, da parte, secondo i casi, del controllore capo o del capo della
delegazione del tesoro.
I titoli di spesa pagati, e smarriti da altri contabili prima di produrli in
versamento non possono, agli effetti del rimborso, essere, di regola, sostituiti
che da duplicati dei titoli smarriti, emessi nelle debite forme e muniti di
regolare quietanza dei creditori. In casi eccezionali, la direzione del tesoro
può autorizzare il rimborso contro produzione, in luogo dei titoli smarriti, di
dichiarazione conforme a quella di cui al comma precedente, a condizione che
tali dichiarazioni siano seguite dalla quietanza delle parti e vidimate dal capo
di ufficio da cui il contabile dipende.
I titoli pagati, smarriti dopo prodotti in contabilità o in versamento, possono
essere sostituiti da analoga attestazione a firma del controllore capo o del
capo della delegazione: in essa, oltre le precise caratteristiche del titolo,
deve essere certificata la data dell'avvenuto pagamento (99).
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(99) Vedi anche D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, il quale, all'art. 32, così
dispone: "Sono demandate agli Uffici provinciali del tesoro le attribuzioni
contenute negli artt. 470, 471 e 473 del regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827, circa i provvedimenti inerenti alla emissione dei duplicati
di spesa smarriti o distrutti, emessi dagli Uffici provinciali del tesoro o da
altri ordinatori secondari della spesa.
I decreti che autorizzano l'emissione dei duplicati di cui al comma precedente,
debbono essere firmati esclusivamente dai direttori degli uffici predetti".
474. Nel caso di smarrimento di un ordine di spese di giustizia, prima del
pagamento, l'autorità giudiziaria accertato il fatto e trascorso il termine di
validità del titolo, ordina la emissione del duplicato con apposita
deliberazione motivata.
I titoli smarriti dopo il pagamento e prima della presentazione all'intendenza
non sono rinnovabili.
Quelli smarriti negli uffici direttivi o di riscontro vengono sostituiti agli
effetti del rimborso con semplici certificati delle cancellerie giudiziarie.
In caso di smarrimento di ordini di versamento di spese di giustizia, le
intendenze, sotto la loro responsabilità, provvedono al rilascio di un
duplicato.
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Capo XII - Dei pagamenti di debito pubblico (101).
475. Le sezioni di tesoreria provinciale effettuano il pagamento delle rate di
rendita e d'interessi di tutti i debiti amministrati dalla direzione generale
del debito pubblico, il rimborso dei capitali dei titoli estratti o scaduti e
dei relativi premi e quegli altri pagamenti che possono essere ordinati dalla
detta direzione generale.
La tesoreria centrale esegue i pagamenti pei quali riceve speciale
autorizzazione dalla direzione generale del debito pubblico, d'intesa con la
direzione generale del tesoro, esclusi i pagamenti al pubblico.
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(101) Vedi anche R.D. 17 luglio 1910, n. 536 (T.U. delle leggi sul debito
pubblico), L. 12 agosto 1957, n. 752 e L. 18 marzo 1958, n. 241, riportati alla
voce Debito pubblico.
476. Il riscontro della Corte dei conti sui pagamenti del debito pubblico è
esercitato da un ufficio speciale, istituito presso la direzione generale del
debito pubblico e dipendente dalla Corte dei conti.
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477. Il pagamento delle rate di rendita e degli interessi, quello dei premi,
nonché il rimborso dei capitali, si eseguono dalle tesorerie sotto l'osservanza
delle norme contenute nel regolamento speciale del debito pubblico e per i buoni
poliennali delle norme speciali da cui sono regolati.
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478. Il pagamento delle rendite nominative dei vari consolidati, prestiti
nazionali, debiti perpetui e debiti redimibili, amministrati dalla direzione
generale del debito pubblico, viene effettuato a mezzo del ruolo mobile o a
mezzo di ordini di pagamento.
Il ruolo mobile è composto di tanti fogli quante sono le iscrizioni di rendita.
Questi vengono trasmessi dalla predetta direzione generale alle tesorerie per il
tramite del controllore centrale o delle delegazioni del tesoro, descritti in
elenco per ordine di numero progressivo d'iscrizione. Le formule di ricevuta per
le singole rate sono trasmesse prima delle relative scadenze.
Per il pagamento degli interessi sulle rendite nominative non vincolate di
usufrutto o di pagamento personale, la direzione generale del debito pubblico
può rilasciare certificati muniti, in corrispondenza delle rate a scadenze, di
un foglio di ricevute da staccarsi all'atto del pagamento.
Il controllore capo e le delegazioni del tesoro, dopo le necessarie verifiche e
dopo l'apposizione del bollo d'ufficio, passano le formule, previa annotazione
nei propri registri, alle tesorerie le quali le assumono in carico e ne accusano
ricevuta che viene rimessa alla direzione generale del debito pubblico col visto
e pel tramite del controllore centrale o del capo della delegazione del tesoro.
I buoni e gli altri ordinativi di pagamento riguardanti il debito pubblico sono
trasmessi al controllore centrale od alle delegazioni del tesoro che, dopo
averne preso nota nei propri registri, li passano alle tesorerie per il
pagamento.
Il pagamento delle rate d'interessi sui buoni del tesoro poliennali nominativi è
effettuato sulla base delle contromatrici trasmesse alle tesorerie dalla
direzione generale del debito pubblico e mediante distacco dei tagliandi dai
relativi titoli (101/a).
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(101/a) L'art. 3, D.M. 26 gennaio 1994, n. 101 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1994, n.
36) ha così disposto:
"Art. 3. 1. La documentazione prevista dagli articoli 478, 549, 604 e 645 del
R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, può essere sostituita
da evidenze su supporti informatici contenenti i medesimi dati richiesti sui
moduli cartacei. Le contromatrici dei buoni del Tesoro di cui al titolo IX, capo
III dello stesso decreto possono essere sostituite da evidenze informatiche,
anche al fine di consentire il pagamento dei buoni presso qualsiasi tesoreria".
479. I pagamenti di debito pubblico effettuati dalle tesorerie nel Regno e
Colonie sotto imputati, al netto delle ritenute, direttamente al bilancio in
base alle risultanze delle contabilità rese in conformità dell'art. 482.
All'uopo la direzione generale del debito pubblico trasmette alla ragioneria
centrale del ministero delle finanze (102) una nota d'imputazione per capitolo,
distintamente per competenza e per residui, comprendente le risultanze
complessive delle predette contabilità. Detta nota è munita del visto
dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti, presso il debito pubblico, ed
un esemplare di essa viene dall'ufficio medesimo trasmesso alla Corte dei conti.
Il tesoriere centrale e l'istituto incaricato del servizio di tesoreria
trasmettono alla direzione generale del debito pubblico, a mezzo della direzione
generale del tesoro, le note riassuntive di cui agli artt. 603 e 604 del
presente regolamento sulle quali la predetta direzione generale rilascia
dichiarazione di concordanza dei risultati con quelli delle contabilità
ricevute, senza pregiudizio degli effetti della successiva revisione delle
contabilità stesse.
Detta dichiarazione, munita del visto dell'ufficio di riscontro della Corte dei
conti, serve come documento di scarico dei conti giudiziali dei suddetti
tesorieri.
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(102) Ora, Ministero del tesoro.
480. Le ritenute per imposta di ricchezza mobile e per tassa di negoziazione da
effettuarsi sulle competenze da pagare ai portatori dei titoli di debito
pubblico, sono versate complessivamente per scadenze al bilancio dell'entrata
mediante ordinativi diretti alla cui emissione provvede la direzione generale
del debito pubblico.
Le altre ritenute che si accertano solo all'atto dell'effettivo pagamento
vengono versate nel modo sopraindicato dopo la revisione delle contabilità da
parte della direzione generale del debito pubblico.
I residui passivi per i pagamenti di debito pubblico sono conservati in bilancio
fino all'accertamento della prescrizione delle competenze dovute ai portatori
dei titoli da effettuarsi dalla direzione generale del debito pubblico.
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481. Le cedole al portatore estinte sono dagli agenti pagatori annullate
mediante perforamento e con le altre modalità e cautele prescritte dalla
direzione generale del debito pubblico per evitare nel modo più efficace che
possano essere presentate una seconda volta al pagamento.
Sulle formule di ricevuta, sulle ricevute staccate dai fogli annessi ai
certificati nominativi che ne sono corredati, sui buoni, sugli ordinativi e sui
titoli rimborsati, viene impresso con inchiostro indelebile un bollo a
calendario portante la leggenda "pagato" e la indicazione della città in cui ha
luogo il pagamento. Tale bollo a calendario viene apposto, altresì, nel
casellario dei certificati nominativi delle rendite non muniti del foglio di
ricevuta.
Presso gli agenti pagatori devono essere conservate, almeno per un quinquennio,
le note o distinte con le quali vengono accompagnate le cedole ed i certificati
sui quali sono da riscuotere rate di rendita.
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482. Le contabilità dei pagamenti del debito pubblico sono chiuse mensilmente.
I documenti comprovanti i pagamenti eseguiti sono descritti in appositi elenchi,
distintamente per specie di titoli e categorie di debito, per competenza e per
residui, secondo le disposizioni emanate dalla Direzione generale del debito
pubblico.
Gli elenchi sono trasmessi alla Direzione generale del debito pubblico nei modi
e nei termini stabiliti dalla medesima direzione generale, ai fini
dell'emissione della nota di imputazione, di cui al precedente art. 479.
I titoli pagati devono essere ordinati e conservati progressivamente per ciascun
debito, in modo da consentire alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato
di inviare alla Direzione generale del debito pubblico i titoli oggetto di
sequestro, impedimento od opposizione di qualsiasi specie, autorizzati od
ordinati dalla competente autorità, fino alla comunicazione da parte della
Direzione generale del debito pubblico dell'avvenuta parificazione da parte
della Corte dei conti, a norma dell'art. 5 della L. 7 agosto 1985, n. 428
(102/a).
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(102/a) Articolo così sostituito prima dall'art. 1, D.P.R. 30 aprile 1976, n.
656 (Gazz. Uff. 1° settembre 1976, n. 251) e poi dall'art. 1. D.P.R. 9 maggio
1988, n. 171 (Gazz. Uff. 28 maggio 1988, n. 124), le cui disposizioni, per
effetto dell'art. 1, D.P.R. 15 settembre 1989, n. 324 (Gazz. Uff. 23 settembre
1989, n. 223), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1991.
483. Sui titoli rimborsati, sui mandati, sui buoni interessi, sulle cedole, sui
tagliandi e sulle formule di ricevuta pagati, il direttore provinciale del
tesoro e il direttore della ragioneria provinciale dello Stato, o chi per essi,
coll'assistenza del capo della sezione di tesoreria provinciale, o chi per esso,
accertano - secondo le istruzioni emanate dalla Direzione generale del debito
pubblico, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato - il regolare
annullamento dei titoli e degli altri valori compresi in contabilità e la
regolarità dei pagamenti effettuati (102/b).
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(102/b) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 9 maggio 1988, n. 171 (Gazz. Uff. 28
maggio 1988, n. 124), le cui disposizioni, per effetto dell'art. 1, D.P.R. 15
settembre 1989, n. 324 (Gazz. Uff. 23 settembre 1989, n. 223), si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 1991.
484. L'esito delle operazioni di revisione viene comunicato alla Direzione
generale del debito pubblico entro la fine del secondo mese successivo a quello
della chiusura della contabilità.
La Direzione generale del debito pubblico attua i provvedimenti necessari ad
assicurare il recupero delle somme indebitamente pagate ed a sanare le
irregolarità accertate direttamente o emerse in sede della revisione di cui al
precedente art. 483.
La parificazione delle contabilità da parte dell'ufficio di riscontro della
Corte dei conti viene eseguita a norma dell'art. 5 della L. 7 agosto 1985, n.
428 (102/b).
------------------------
(102/b) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 9 maggio 1988, n. 171 (Gazz. Uff. 28
maggio 1988, n. 124), le cui disposizioni, per effetto dell'art. 1, D.P.R. 15
settembre 1989, n. 324 (Gazz. Uff. 23 settembre 1989, n. 223), si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 1991.
485. Qualora avvenga smarrimento o distruzione di formule di ricevuta, di buoni
o di altri ordinativi al nome, deve farsene avviso all'amministrazione del
debito pubblico, la quale provvede al rilascio del duplicato di dette formule di
ricevute, nonché del duplicato dei buoni ed ordinativi, osservate per questi
ultimi titoli le disposizioni del presente regolamento e per le formule di
ricevute quelle speciali dell'amministrazione del debito pubblico.
Nel caso di smarrimento di ricevute annesse al titolo, il titolare della rendita
o il possessore del certificato deve farne denunzia con apposita domanda, nella
quale la verità della firma deve essere accertata dal sindaco o da un altro
pubblico funzionario.
Se la domanda è fatta al possessore, l'ufficiale autenticante deve anche
accertare e dichiarare il possesso del titolo da parte del denunziante.
La domanda è trasmessa alla direzione generale del debito pubblico a mezzo della
delegazione del tesoro.
La direzione generale del debito pubblico fa pubblicare l'avviso di smarrimento
nella Gazzetta Ufficiale del Regno e, trascorso un mese dalla data della
pubblicazione, autorizza il pagamento contro presentazione del certificato di
rendita e con quietanza sopra apposito modulo.
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486. I pagamenti di debito pubblico all'estero hanno luogo a mezzo di case ed
istituti bancari corrispondenti del tesoro o da esso appositamente incaricati.
La direzione generale del debito pubblico, col concorso della Corte dei conti,
verifica le relative contabilità e ne comunica i risultati alla direzione
generale del tesoro, la quale provvede a regolare definitivamente i conti, con
le case ed istituti anzidetti.
La stessa direzione generale del debito pubblico provvede, mediante ordinativi
diretti a carico del bilancio, al rimborso al tesoro (contabile del portafoglio)
per l'importo netto dei pagamenti riconosciuti regolari.
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Capo XIII - Paghe ed assegni ai corpi organizzati militarmente a servizio dello
Stato e retribuzioni al personale non di ruolo dell'amministrazione delle poste,
dei telegrafi e dei telefoni.
487. Gli ordini di accreditamento da emettersi, giusta l'art. 56, n. 5, della
legge, per le paghe ed assegni ai corpi organizzati militarmente in servizio
dello Stato, sono rilasciati per importi determinati in relazione alla forza
numerica del personale in servizio.
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488. Per il personale fuori ruolo, avventizio ed assimilato dipendente dal
ministero delle poste e dei telegrafi, le direzioni provinciali o
compartimentali compilano e tengono in corrente apposito albo nominativo con
l'indicazione delle singole retribuzioni e degli altri elementi necessari.
Copia di detto albo è trasmessa alla Corte dei conti, per il tramite della
ragioneria centrale, e nello stesso modo sono pure notificate alla Corte le
successive variazioni che si verifichino nel predetto personale.
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489. Il pagamento delle retribuzioni spettanti ai ricevitori postelegrafonici,
ai portalettere rurali, agli accollatari dei trasporti postali ed ai procaccia
vincolati da obbligazioni personali è eseguito mediante note nominative sulla
base di ruoli di spese fisse intestati alla carica o ai singoli servizi.
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490. Il ministero della giustizia e i funzionari delegati al pagamento delle
competenze agli agenti di custodia delle carceri tengono il ruolo nominativo dei
detti agenti. Copia del ruolo è trasmessa dal ministero alla Corte dei conti,
alla quale devono essere comunicate le successive variazioni.
Quando un agente di custodia delle carceri passi da una circoscrizione ad un
altra, il funzionario delegato della prima invia a quello dell'altra la
situazione del conto di paga dell'agente trasferito.
Tale situazione viene unita alla giustificazione del primo pagamento fatto nella
nuova residenza.
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491. Il pagamento delle paghe ed assegni al personale della guardia di finanza è
effettuato con l'osservanza delle norme generali del presente regolamento e di
quelle speciali del regolamento di amministrazione del corpo.
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492. Nei riguardi dei personali considerati agli artt. 488 489 e 490 per quanto
non sia nei medesimi articoli espressamente disposto, si applicano le norme
speciali emanate dalle singole amministrazioni.
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493. Le norme del presente capo sono osservate anche per gli altri personali
aventi ordinamenti analoghi a quelli considerati nei precedenti articoli, ove
non sia diversamente provveduto con speciali disposizioni.
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Capo XIV - Delle ritenute sulle spese.
494. Salvo i procedimenti semplificativi che potrà stabilire il Ministro delle
finanze (103) in conformità dell'art. 63 della legge, le ritenute da versare
allo Stato sono regolate come segue:
a) per le spese disposte dalle amministrazioni centrali mediante assegni emessi
per l'importo netto, le ragionerie delle amministrazioni medesime tengono nota
delle ritenute relative ad ogni singolo assegno, e nel mese di giugno promuovono
da ciascun ufficio amministrativo la emissione di ordinativi commutabili in
quietanze di entrata per le ritenute registrate a tutto maggio.
Avvenuta la restituzione degli assegni non consegnati ai creditori, com'è
disposto dall'art. 68 della legge, si provvede nello stesso modo alla emissione
di ordinativi per la somma a saldo delle ritenute operate durante l'esercizio
sugli assegni effettivamente consegnati ai creditori;
b) per le spese fisse disposte al netto mediante ordinativi delle
amministrazioni centrali ed in base a ruoli mediante ordini delle delegazioni
del tesoro, le ragionerie centrali, dopo la chiusura dell'esercizio ricavano
dall'importo netto dei pagamenti l'importo lordo e quello delle singole
ritenute. Pel montare di queste le ragionerie promuovono l'emissione di
ordinativi commutabili in quietanze di entrata o di conto corrente;
c) per le pensioni, per le quali i pagamenti sono pure disposti al netto, le
ritenute vengono determinate dalle ragionerie centrali.
All'uomo, esse, al termine dell'esercizio finanziario traducono nel loro importo
lordo i pagamenti eseguiti da tutte le sezioni di tesoreria in base agli
epiloghi mensili comunicati dalle delegazioni del tesoro; sugli importi lordi
calcolano le ritenute e promuovono dalle Amministrazioni centrali l'emissione
dei corrispondenti ordinativi da commutare in quietanze di entrata;
d) per le altre spese per le quali gli ordinativi delle amministrazioni centrali
sono emessi per la somma lorda, con la indicizione della somma netta e
dell'importo complessivo delle ritenute, queste sono regolate alla fine di ogni
mese dalle tesorerie: le quali, determinato in base alle categorie di aliquote,
l'ammontare delle singole ritenute, si addebitano del loro importo mediante
quietanza di entrata e contemporaneamente se ne accreditano scritturandone la
somma in uscita;
e) per gli ordini di rimborsi di spese di giustizia, anticipate coi fondi della
riscossione la regolazione delle ritenute è fatta come alla lettera d);
f) per i pagamenti del debito pubblico nel modo indicato all'art. 480.
------------------------
(103) Ora, Ministero del tesoro.
495. Quando non siano attuati i procedimenti semplificativi di cui all'art. 63
della legge per l'importo delle ritenute da versare allo Stato, rimaste
impegnate sulle aperture di credito in dipendenza dei pagamenti disposti
mediante ordinativi dai funzionari delegati, questi, entro il giorno 18
successivo al mese scaduto od altro periodo stabilito dagli speciali
regolamenti, emettono un unico buono sulla competente apertura di credito per le
ritenute relative agli ordinativi effettivamente pagati ai creditori. Del
predetto buono la tesoreria cura la riscossione e per l'importo di esso rilascia
le corrispondenti quietanze di entrata e le rimette, entro il giorno 21
successivo, al funzionario delegato perché siano unite a giustificazione del
proprio rendiconto.
Con analogo procedimento sono regolate le ritenute sui pagamenti che il
funzionario delegato è autorizzato a fare con le somme prelevate a proprio
favore sulla apertura di credito.
La regolazione delle ritenute di cui al presente articolo può anche effettuarsi
dai funzionari delegati mediante versamento in contanti.
Per il versamento delle ritenute relative agli ordinativi pagati durante il mese
di protrazione dell'esercizio scaduto, i funzionari delegati emettono, sulla
competente sezione di tesoreria, separato buono a carico dei fondi in conto
residui ad essi accreditati. Le relative quietanze sono del pari trasmesse ai
funzionari delegati interessati per essere allegate ai rendiconti di tali fondi
(103/a).
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(103/a) Così sostituito dall'articolo unico D.P.R. 13 dicembre 1965, n. 1684
(Gazz. Uff. 18 marzo 1966, n. 69).
496. Le ritenute per debiti verso lo Stato od a favore di terzi per cessioni o
per effetto di assegnazioni giudiziali e quelle derivanti da decreti
dell'autorità competente per provvedimenti disciplinari a carico di impiegati ed
agenti sono computate in meno sugli assegni o sugli ordinativi che si emettono a
favore dei creditori della spesa.
Per le ritenute derivanti da cessioni o da assegnazioni giudiziali si rilasciano
assegni o ordinativi a favore dei cessionari o dei creditori sequestranti.
Per le ritenute in conto debiti verso lo Stato si rilasciano assegni per i quali
il versamento in conto entrate dell'importo degli assegni avviene nel modo
indicato nell'art. 495 oppure ordinativi che sono direttamente commutati in
quietanza di entrata.
L'importo delle ritenute dipendenti da penalità contrattuali o da non prestata
cauzione costituisce un'economia di bilancio.
Le somme trattenute sugli stipendi in conseguenza di provvedimenti disciplinari
sono devolute all'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari
dello Stato e dei loro superstiti, salvo diversa destinazione stabilita da
disposizioni speciali.
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497. Qualora dopo l'introito delle ritenute a norma del precedente art. 494,
lettera d) ed e) le tesorerie rilevino essere incorso errore nel computo delle
somme per le quali furono spedite le quietanze d'entrata, del maggiore o minore
introito tengono conto nel versamento delle ritenute del mese in cui vene
constatato l'errore ed a tergo delle quietanze da spedirsi per le medesime ne
danno ragione mediante annotazione.
Se invece l'errore si verifichi nell'importo delle ritenute conteggiate nei
titoli di spesa, si fa la compensazione nel primo dei successivi titoli che sia
da emettersi a favore del credito, dandone ragione nei documenti giustificativi
della spesa o nel titolo stesso; altrimenti si provvede a seconda del caso, o
pel ricupero della somma ritenuta in meno o per la restituzione, mediante
apposito ordine, della somma ritenuta in più.
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Capo XV - Degli atti aventi per iscopo di impedire e di trattenere il pagamento
di somme dovute dallo Stato.
498. Le amministrazioni, enti, uffici o funzionari a cui siano notificati
pignoramenti, sequestri od opposizioni relative a somme dovute dallo Stato,
sospendono l'ordinazione del pagamento delle somme cui i suddetti atti si
riferiscono, dandone notizia alla Corte dei conti.
I funzionari, tesorieri o agenti incaricati di eseguire il pagamento degli
ordini o di effettuare la consegna degli assegni, quando ricevano la notifica
degli atti suddetti, sospendono il pagamento o la consegna, e trasmettono gli
atti all'amministrazione centrale o all'ente, ufficio o funzionario ordinatore.
In ogni caso gli uffici, enti o funzionari ordinatori danno notizia della
ricevuta notifica e della sospensione all'amministrazione centrale.
Quando gli atti contengono citazione a comparire davanti l'autorità giudiziaria
ne è subito avvertita l'avvocatura erariale, per i provvedimenti di sua
competenza, con la comunicazione degli elementi necessari perché eventualmente
possa essere resa la dichiarazione delle somme dovute, secondo le norme del
Codice di procedura civile.
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499. Ai soli effetti del 2° comma dell'art. 69 della legge, l'ordine di
pagamento si considera emesso nella data sotto la quale risulta firmato da chi è
autorizzato ad emetterlo, indipendentemente dai successivi visti di controllo.
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500. Per amministrazioni diverse ai fini di cui al 2° comma dell'art. 70 della
legge, si devono intendere le varie direzioni generali e i servizi autonomi di
ciascun ministero.
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501. Agli effetti di cui al 3° comma dell'articolo 70 della legge, devono essere
osservate anche le disposizioni degli articoli 352, 353 e 354 della L. 20 marzo
1865, n. 2248, all. F.
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502. Se gli atti di cui al precedente art. 498 siano nulli o inefficaci per
disposizione esplicita di legge o per vizio di forma, l'amministrazione
centrale, sentita l'avvocatura erariale, può ordinare che il pagamento abbia
corso.
In caso contrario, non si dà corso al pagamento fino a che non sia notificata
sentenza dell'autorità giudiziaria passata in giudicato sulla validità degli
atti o sull'assegnazione delle somme, salvo che il creditore sequestrante,
pignorante od opponente non rinunzi formalmente all'impedimento notificato.
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503. Qualora da legge o regolamento sia ordinato il deposito delle somme
controverse nella cassa depositi e prestiti, o esso tomi utile all'interesse
dell'amministrazione, questa provvede, sentita l'avvocatura erariale.
------------------------
504. Qualora siano notificate sentenze esecutive di assegnazione a creditori
sequestrati o pignoranti, viene ordinato il pagamento a favore dei creditori
stessi delle quote loro giudizialmente assegnate, e se ne dà notizia alla Corte
dei conti.
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505. Quando alle amministrazioni, enti, uffici o funzionari siano notificate
cessioni o delegazioni di crediti verso lo Stato, o revoca, rinuncia o
modificazione di vincoli, gli uffici amministrativi o funzionari delegati ne
tengono conto nella emissione dei titoli di spesa, previo, quando occorra, il
consenso dell'amministrazione e allegano gli atti relativi a corredo di essi.
I funzionari delegati ne danno inoltre notizia all'amministrazione centrale.
In caso di costituzione di pegno l'amministrazione tiene sospeso il pagamento
del credito fino a che tale vincolo non sia legalmente risoluto.
Per la cessione o sequestro degli stipendi o pensioni degli impiegati e
salariati dello Stato si applicano le disposizioni speciali vigenti al riguardo
e gli atti diretti a colpire stipendi, pensioni e assegni equivalenti devono
essere notificati all'ufficio incaricato del servizio del credito per gli
impiegati e salariati dello Stato, presso il ministero delle finanze (104).
------------------------
(104) Vedi ora L. 25 novembre 1957, n. 1139, riguardante l'assistenza creditizia
ai dipendenti statali.
L'ufficio incaricato del servizio di credito è stato ora sostituito
dall'Ispettorato generale per il credito con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.
506. Quando si tratta di stipendio, di pensione o di altra spesa fissa, non
viene ordinato il pagamento delle quote assegnate o cedute ai creditori se non
sia stata riscossa dal titolare la parte rimanente.
Se però la rata della spesa fissa sia scaduta ed il titolare non siasi
presentato a riscuotere la parte libera, il pagamento della quota assegnata o
ceduta può aver luogo dietro produzione del certificato di vita o di prestato
servizio del titolare stesso, o, quando risulti comunque accertato, di altra
attestazione comprovante non essere venuto meno in lui il diritto al
conseguimento dello stipendio, della pensione o dell'assegno.
------------------------
507. Le amministrazioni, gli enti, gli uffici ed i funzionari delegati tengono
in apposito registro i conti dei sequestri e dei pignoramenti, in modo che ad
ogni momento possa rilevarsene la situazione nell'interesse tanto dello Stato
quanto dei singoli creditori sequestranti o pignoranti.
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508. Quando il creditore di una spesa fissa colpita da assegnazione o cessione
in favore di terzi, cambia residenza, la delegazione del tesoro, nel trasmettere
la copia autentica del conto corrente all'altra delegazione che deve provvedere
agli ulteriori pagamenti, giusta l'art. 365 del presente regolamento, vi unisce
un estratto del conto relativo all'assegnazione od alla cessione, desumendolo
dal registro prescritto coll'articolo precedente.
Uguale estratto viene dalle delegazioni del tesoro spedito, in due esemplari,
alla amministrazione centrale cui la spesa si riferisce, quando un conto debba
venir chiuso per essere compiuto il pagamento delle somme a favore dei terzi, o
per morte del titolare della spesa fissa o per altra causa.
L'amministrazione centrale, quando trovi regolare siffatto estratto, ne
trasmette col suo visto un esemplare alla Corte dei conti.
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TITOLO VIII
Del movimento dei fondi e dei vaglia del tesoro.
Capo I - Movimento dei fondi.
Sezione I - Movimento dei fondi fra le sezioni di tesoreria.
509. Il movimento dei fondi è costituito dalle spedizioni di moneta metallica,
di biglietti a debito dello Stato e di altri equivalenti valori, che si fanno da
una ad altra tesoreria.
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510. Le spedizioni di fondi da una ad altra tesoreria sono fatte su ordini del
direttore generale del tesoro.
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511. Ricevuto l'ordine di invio di fondi ad altra tesoreria il tesoriere
centrale, col concorso del controllore capo e del detentore della terza chiave
della cassa di riserva, estrae dalla medesima il danaro, i biglietti e gli altri
valori da spedire e numeratili li ripone nelle casse, nei recipienti o in plichi
bene assicurati e sigillati, compilandone processo verbale, che è sottoscritto
dagli intervenuti nella operazione.
Per l'invio dei fondi da una sezione di tesoreria ad un'altra od alla tesoreria
centrale, od alla r. zecca, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria
estrae i valori dalla cassa ed alla presenza del capo della delegazione del
tesoro li ripone nelle casse, nei recipienti o nei plichi, come è prescritto nel
comma precedente.
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512. Se l'invio dei fondi si fa per mezzo della ferrovia, il tesoriere centrale
ed il controllore capo o i loro delegati debbono, insieme colla forza armata,
accompagnare le casse e i recipienti dal locale della tesoreria sino a quello
della stazione, ed ivi, fatta la debita consegna, ritirare dal capo stazione la
ricevuta per unirla al processo verbale di spedizione.
Se la spedizione è fatta da una sezione di tesoreria, alla consegna dei fondi
alla ferrovia provvedono i rappresentanti dell'istituto incaricato del servizio
di tesoreria, accompagnati, ove sia il caso, dalla forza pubblica e senza
l'intervento del capo della delegazione del tesoro.
Se, infine, la spedizione si fa per mare con navi dello Stato o con piroscafi
delle società di navigazione con le quali lo Stato abbia stipulato convenzioni
per tale servizio, i rappresentanti dell'istituto incaricato del servizio di
tesoreria, debbono accompagnare le casse e i recipienti dal locale della
tesoreria fino a bordo della nave, ed ivi, fatta la debita consegna, ritirare
dal comandante della nave stessa la corrispondente ricevuta per unirla al
processo verbale di spedizione.
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513. Le norme, le formalità e le cautele che occorressero oltre quelle
prescritte dai precedenti articoli, per l'invio dei fondi da una ad un'altra
tesoreria dello Stato, pel ricevimento e riscontro del denaro e dei valori
inviati, per le relative registrazioni, per le quietanze da rilasciarsi dai
tesorieri riceventi e per il modo di provvedere al pagamento del nolo e delle
spese di trasporto delle casse e dei recipienti, sono stabilite da speciali
istruzioni della direzione generale del tesoro.
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514. Le spedizioni dei biglietti o d'altri valori cartacei si fanno anche per
mezzo della posta in pieghi assicurati, osservando le speciali norme stabilite
d'accordo col ministero delle poste e telegrafi.
Per tali spedizioni si compila processo verbale secondo il disposto dell'art.
511 del presente regolamento.
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515. Il movimento dei fondi tra sezione e sezione di tesoreria provinciali e fra
la tesoreria centrale e le dette sezioni, a mezzo di quella di Roma, è disposto
in modo che l'uscita di una sezione o della tesoreria centrale si bilanci nello
stesso giorno con l'entrata di altra sezione o della stessa tesoreria centrale.
L'uscita è giustificata provvisoriamente sotto il titolo dei vaglia del tesoro,
con un verbale a cui è allegato l'ordine di spedizione. L'entrata è giustificata
con la emissione di un vaglia del tesoro a favore dello stabilimento
dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria di quella località dove è
avvenuta l'uscita.
Pervenuto il vaglia alla sezione di tesoreria che ha spedito i fondi, questa
annulla il verbale ed indica nel giornale generale di uscita la data e il numero
del vaglia stesso.
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516. Per la trasmissione di valute cartacee da sezione a sezione o dalle sezioni
alla tesoreria centrale od alla cassa speciale, l'istituto incaricato del
servizio di tesoreria può valersi della franchigia postale, al quale effetto il
capo della delegazione del tesoro appone il visto sulle relative richieste.
Per il movimento delle valute metalliche a mezzo della ferrovia o dei piroscafi
postali, l'istituto suddetto può fare uso della richiesta firmata dal capo della
delegazione per l'applicazione delle tariffe speciali e delle altre agevolazioni
concesse allo Stato.
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Sezione II - Passaggio dei fondi per cambio di gestione fra i tesorieri.
517. È regolata come movimento dei fondi la consegna dei valori di cassa, che si
fa da un tesoriere cessante al tesoriere che gli subentra.
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518. Avvenendo per qualsiasi causa cambio di tesoriere, quegli che cessa dalle
funzioni deve addebitarsi ed accreditarsi definitivamente delle ritenute sui
pagamenti avvenuti sino al giorno in cui termina la sua gestione, nei modi
indicati nel precedente art. 494.
Dal suo credito deve poi detrarre l'importo totale dei pagamenti fatti nel
decorso del mese stesso, su titoli di spesa collettivi di qualunque specie
esistenti tuttora presso di lui, ed il residuo risultante a debito nei conti
costituisce la rimanenza di cassa da passare al tesoriere subentrante.
I pagamenti fatti nel mese dal tesoriere cessante sotto il titolo di fondi
somministrati e non per anco rimborsati, restano a credito nei suoi conti, ed i
titoli relativi vengono trasmessi da chi spetta alle amministrazioni che devono
provvedere pel rimborso, nei modi prescritti dal presente regolamento.
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519. Avvenuta la consegna dei valori e dei titoli di spesa collettivi al
tesoriere subentrante, questi spedisce una quietanza di fondo somministrato per
l'importo della rimanenza di cassa di ragione dello Stato, e la rimette al
tesoriere cessato che l'annota a discarico nei propri conti.
Il tesoriere subentrato si accredita contemporaneamente dell'importo delle somme
già pagate su titoli di spesa collettivi ricevuti in consegna, mantenendo le
distinzioni prescritte dal presente regolamento e facendo risultare che i
pagamenti furono eseguiti dal suo predecessore.
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520. I resti di cassa riguardanti i depositi e le contabilità speciali vengono
assunti a debito del tesoriere che subentra, senza che occorra emettere
quietanze, bastando a giustificazione sua, ed a discarico del tesoriere che
cessa, l'esemplare rispettivo del processo verbale da compilarsi secondo il
disposto dell'articolo 182.
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Capo II - Dei vaglia del tesoro.
521. I vaglia del tesoro sono titoli in virtù dei quali vien pagata da una
tesoreria la somma che in un'altra è stata versata.
Il giro di tali vaglia costituisce un movimento di fondi fra le tesorerie dello
Stato.
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522. I vaglia del tesoro possono emettersi soltanto nell'interesse delle
amministrazioni pubbliche nei loro rapporti col servizio di tesoreria.
Il rilascio dei vaglia deve essere previamente autorizzato dalla direzione
generale del tesoro per la tesoreria centrale e dalla delegazione del tesoro per
le sezioni di tesoreria.
In casi di riconosciuta necessità di servizio, i tesorieri possono essere
autorizzati ad emettere vaglia sopra sé medesimi anche pagabili da altri agenti
della provincia.
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523. Il tesoriere che riceve il denaro emette un vaglia del tesoro che viene poi
pagato dal tesoriere sul quale è tratto.
I vaglia sono staccati da un bollettario a matrice e contromatrice, hanno il
marchio a secco del ministero delle finanze (105) ed un numero continuativo per
tesoriere ed esercizio.
I vaglia a favore del tesoriere centrale quale cassiere della cassa depositi e
prestiti, da rilasciarsi su speciale bollettario, sono privi di contromatrice.
I vaglia debbono indicare:
1° l'amministrazione, od il cognome, nome e qualità di chi fa il versamento;
2° l'importo della somma versata, in tutte lettere ed in numeri;
3° la specie dei valori versati;
4° la tesoreria dalla quale deve essere pagato;
5° il cognome, nome e qualità della persona, o la denominazione dell'ente che
deve riscuoterlo;
6° l'oggetto o la causa del versamento;
7° la data in cui è rilasciato.
Ai vaglia sono da applicarsi le disposizioni degli artt. 244, 245, 247, 248 e
249 del presente regolamento, ed ai bollettari relativi quelle degli articoli
239 e 242.
------------------------
(105) Ora, Ministero del tesoro.
524. Quando un vaglia del tesoro deve essere convertito in quietanza di entrata,
viene apposto sul medesimo un marchio avente la dizione: commutabile in
quietanza.
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525. È in facoltà dell'amministrazione del tesoro di pagare i vaglia nella
stessa specie delle monete o dei valori versati.
In questo caso deve farsene avvertenza sui vaglia stessi.
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526. Le contromatrici dei vaglia emessi dalla tesoreria centrale sono staccate
dal controllore capo all'atto della presentazione pel visto.
Quelle dei vaglia emessi dalle sezioni di r. tesoreria provinciale sono staccate
dal capo della delegazione del tesoro.
Le contromatrici dei vaglia pagabili da una sezione di tesoreria sono a questa
trasmesse pel tramite della rispettiva delegazione dal controllore capo della
tesoreria centrale o dalla delegazione del tesoro della provincia ove fu fatto
il versamento.
Quelle dei vaglia pagabili dalla tesoreria centrale sono ad essa trasmesse pel
tramite del controllore capo presso la tesoreria medesima.
L'invio delle contromatrici deve essere fatto con apposita nota nel giorno
stesso del rilascio dei vaglia.
L'ufficio che riceve le contromatrici ne prende nota in uno speciale registro e
le trasmette subito al contabile incaricato del pagamento.
Le contromatrici dei vaglia emessi dai tesorieri in conformità del terzo comma
dell'art. 522 sono dalle delegazioni del tesoro spedite, se del caso, agli
agenti che devono pagare i vaglia stessi.
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527. I tesorieri non possono pagare vaglia se prima non hanno ricevuto le
corrispondenti contromatrici pel debito riscontro.
I vaglia non sono girabili.
Per le quietanze relative ai vaglia valgono le disposizioni riguardanti quelle
dei titoli di spesa. Non sono però ammesse le quietanze in foglio a parte, di
cui all'art. 422.
------------------------
528. Quando occorra per ragioni di servizio che un vaglia del tesoro, assegnato
su di una sezione di tesoreria, debba essere pagato per suo conto da un altro
agente residente nella provincia stessa, ma fuori del capoluogo, la delegazione
del tesoro trasmette all'agente la contromatrice.
L'agente non paga il vaglia se non ha ricevuto la relativa contromatrice. Egli
unisce poi la contromatrice al vaglia pagato, e lo comprende nel prossimo
versamento da fare alla tesoreria.
------------------------
529. Accadendo lo smarrimento, la perdita o la distruzione di vaglia o di
contromatrici, la direzione generale del tesoro provvede al rilascio di un
certificato, pei vaglia emessi dalla tesoreria centrale e le delegazioni del
tesoro provvedono analogamente per quelli emessi dalle rispettive sezioni di
tesoreria, osservate le disposizioni contenute negli artt. 470 e 472 del
presente regolamento.
La stessa direzione generale provvede al rilascio del certificato anche per i
vaglia emessi dalle sezioni di tesoreria nel caso che le rispettive matrici
siano già state allegate ai conti giudiziali.
Sulla matrice del vaglia e nei registri è fatta annotazione della spedizione del
certificato.
------------------------
530. I vaglia del tesoro rimasti da pagare alla chiusura d'un esercizio
costituiscono debito del tesoro, e sono riportati nei registri dell'esercizio
susseguente, per annotarvi a suo tempo il relativo pagamento.
Qualora al termine di un quinquennio dalla data di emissione dei vaglia non se
ne sia verificato il pagamento, l'ammontare dei vaglia non pagati, d'importo
fino a lire 10.000.000, viene introitato in conto entrate eventuali del tesoro,
salvo a provvedere, quando occorra, a nuova emissione a favore degli intestatari
o loro aventi causa, e quello dei vaglia d'importo superiore a lire 10.000.000
viene depositato presso la cassa depositi e prestiti (106).
------------------------
(106) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari
importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte
dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha
assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte
dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, che ha
altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano
aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata
dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto n. 367 del 1994 è entrato
in vigore il 1° novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n.
359, riportato al n. A/CXLVI.
531. Entro il giorno 10 di luglio di ogni anno, le delegazioni del tesoro devono
trasmettere alla direzione generale del tesoro un conto, dimostrante il montare
dei vaglia del tesoro che nell'anno precedente dovevano essere pagati dalla
rispettiva sezione di tesoreria, quello dei pagati e l'importo dei rimasti da
pagare al 30 giugno, descrivendo questi ultimi uno per uno.
La direzione generale del tesoro, esaminati tali conti e riconosciutili
regolari, ne compila un prospetto generale e lo unisce al conto speciale dei
vaglia per il rendiconto generale dell'esercizio scaduto (107).
------------------------
(107) Per la durata dell'esercizio finanziario vedi l'art. 1, L. 5 agosto 1978,
n. 468, riportata al n. A/XXX.
531-bis. 1. Il trasferimento dei fondi tra le tesorerie dello Stato può anche
aver luogo mediante un flusso elettronico di dati.
2. La tesoreria che deve trasferire i fondi emette apposita quietanza a fronte
della quale quella destinataria, sulla base dei dati prodotti ai sensi del comma
1, effettua le connesse operazioni di uscita emettendo un ordine di pagamento
estinguibile anche mediante le modalità agevolative previste dal D.P.R. 10
febbraio 1984, n. 21.
3. Le contabilità relative ai trasferimenti elettronici di fondi sono rese
mensilmente alla Direzione generale del tesoro. A tal fine le tesorerie
trasmettono l'elenco descrittivo dei versamenti che hanno dato luogo alle
quietanze di cui al comma 2, l'elenco dei trasferimenti effettuati, nonché
quello dei pagamenti eseguiti.
4. Con cadenza annuale, le tesorerie producono alla medesima Direzione generale
del tesoro un elenco descrittivo di tutti i versamenti per trasferimento fondi
ricevuti, degli ordini di pagamento eseguiti e delle partite rimaste da eseguire
alla chiusura dell'esercizio precedente.
5. Tutti gli elaborati possono essere allestiti su supporti elettronici prodotti
dall'Istituto incaricato del servizio di tesoreria (107/a).
------------------------
(107/a) Aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 6 luglio 1993, n. 343 (Gazz. Uff. 1°
settembre 1993, n. 205).
TITOLO IX
Delle operazioni finanziarie e di tesoreria e del servizio del portafoglio.
Capo I - Norme generali.
532. Sotto il titolo di operazioni finanziarie si comprendono quelle che si
fondano sul credito pubblico con effetto sul patrimonio dello Stato, come
l'emissione di prestiti, il riscatto di obbligazioni, e simili.
Sotto il titolo di operazioni di tesoreria si comprendono quelle che servono per
i bisogni immediati della cassa, come le provviste e i trasferimenti di fondi, e
l'emissione di buoni del tesoro ordinari.
[Sotto il titolo di operazioni di portafoglio si comprendono quelle relative
agli acquisti ed alle alienazioni di rendita pubblica, all'acquisto ed alla
rimessa di fondi per pagamenti all'estero, al movimento di debito e di credito
nei conti correnti con istituti esteri e nazionali corrispondenti del tesoro o
incaricati di operazioni per conto di esso] (107/b).
------------------------
(107/b) Comma abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.
533. [Le operazioni accennate nell'ultimo comma del precedente articolo formano
materia del servizio speciale del portafoglio affidato al direttore generale del
tesoro.
La direzione generale del tesoro deve tenere esatta registrazione di tutte le
operazioni finanziarie, di tesoreria e di portafoglio] (107/c).
------------------------
(107/c) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.
534. [Di ciascuna operazione finanziaria o di tesoreria o di portafoglio, non
attinente alle ordinarie provviste di fondi, si fa constare da apposito verbale,
approvato dal ministro delle finanze, quando ciò sia richiesto dall'importanza o
dal carattere dell'operazione stessa] (107/d).
------------------------
(107/d) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.
Capo II - Del servizio del portafoglio (108).
535. [La gestione del portafoglio dello Stato si esercita dal direttore generale
del tesoro per mezzo di un funzionario, che col titolo di contabile del
portafoglio è designato con decreto del ministro delle finanze, registrato alla
Corte dei conti] (108/a).
------------------------
(108) Vedi, anche, L. 9 dicembre 1928, n. 2783 e L. 3 marzo 1951, n. 193,
riportate rispettivamente ai nn. III e VI.
(108/a) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.
536. [Il contabile del portafoglio esegue gli ordini che gli vengono impartiti
dal direttore generale del tesoro, sia per quanto riguarda le operazioni
finanziarie e di tesoreria da eseguirsi attraverso la azienda speciale del
portafoglio, sia per quanto riguarda il movimento dei titoli affidati alla sua
custodia, nonché per quanto riguarda le operazioni di entrata e di uscita per
provvista e somministrazione di fondi all'estero, per acquisto di titoli di
credito e per i relativi rimborsi, ed infine per gli accreditamenti ed
addebitamenti verso i vari istituti esteri e nazionali con i quali il tesoro ha
aperti conti correnti] (108/b).
------------------------
(108/b) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.
537. [Il contabile del portafoglio è responsabile dell'esatto adempimento degli
ordini ricevuti per le operazioni indicate nell'articolo precedente, della
integrale conservazione dei titoli affidatigli in custodia e della regolare
tenuta delle proprie scritture.
Egli deve rendere il suo conto giudiziario annualmente alla Corte dei conti.
Il conto giudiziale predetto viene presentato al direttore generale del tesoro,
il quale, riconosciutolo regolare, vi appone il suo visto e lo trasmette alla
Corte dei conti per il relativo giudizio.
Il contabile del portafoglio trasmette al termine di ogni trimestre alla
ragioneria generale dello Stato, per ogni eventuale effetto di bilancio, un
prospetto riassuntivo dimostrante la situazione dei conti aperti alle varie
amministrazioni, e quella dei pagamenti effettuati dal tesoriere centrale per
mezzo di ordini di portafoglio e delle riscossioni verificatesi a titolo di
fondi somministrati per suo conto] (108/c).
------------------------
(108/c) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.
538. [Quando occorra di pagare all'estero spese per conto dello Stato o delle
varie aziende speciali statali, vi provvede la direzione generale del tesoro
(portafoglio) in seguito a motivate richieste delle amministrazioni cui le spese
riguardano. Dette richieste devono indicare il modo con cui sarà provveduto al
relativo rimborso, il capitolo del bilancio dello Stato o dell'azienda, sul
quale deve sostenersi la spesa e devono essere corredate dal visto del capo
ragioniere dell'amministrazione richiedente, che attesti l'impegno preso sul
capitolo (109)] (109/a).
------------------------
(109) Vedi nota all'epigrafe di questo stesso capo.
(109/a) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.
539. [La direzione generale del tesoro (portafoglio) provvede ai pagamenti
anzidetti o con disposizioni dirette sugli istituti coi quali ha aperti conti
correnti, o con effetti acquistati e girati alle amministrazioni che ne hanno
fatto richiesta e comunica alla ragioneria centrale competente, con riferimento
all'impegno preventivo iscritto a norma del precedente art. 538, l'importo
definitivo del credito del portafoglio, per le occorrenti variazioni nelle
scritture] (109/b).
------------------------
(109/b) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.
540. [Il prezzo degli effetti acquistati per essere trasmessi alle case bancarie
all'estero, o per essere girati alle amministrazioni dello Stato, viene pagato
ai cedenti dalla tesoreria centrale dello Stato sovra ordini appositi staccati
da registro a madre e figlia, firmati dal direttore generale del tesoro e dal
contabile del portafoglio.
Siffatti ordini sono descritti nei conti a credito del tesoriere centrale, e a
debito del contabile del portafoglio come somministrazioni di fondi.
Delle somme da rimborsare al tesoro dalle amministrazioni per le cessioni loro
fatte ai sensi degli articoli precedenti, nonché del capitolo di bilancio cui va
imputata la spesa, il tesoro deve dar notizia, contemporaneamente all'eseguita
operazione, alla Corte dei conti, che ne prende nota nei suoi registri] (109/c).
------------------------
(109/c) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.
541. [Il contabile del portafoglio deve in apposito registro annotare a suo
debito, partita per partita, i valori ed effetti acquistati e l'ammontare del
prezzo di acquisto risultante dagli ordini di cui all'articolo precedente,
coll'indicazione della data in cui ebbe luogo l'operazione, della persona o casa
bancaria che cedette i valori, del corso relativo e delle spese di commissione
od altro, risultanti dalle distinte dei cedenti] (109/d).
------------------------
(109/d) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.
542. [Le cambiali ed effetti acquistati sono pure registrati dal contabile del
portafoglio singolarmente, con indicazione delle relative scadenze in apposito
libro, ove a suo tempo deve indicarsi la casa bancaria o l'amministrazione cui
vengono cedute, addebitandole nei rispettivi conti correnti] (109/e).
------------------------
(109/e) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.
543. [Il contabile del portafoglio viene rimborsato mediante ordinativi od altri
titoli di spesa, dalle amministrazioni alle quali furono ceduti effetti o per
conto delle quali furono anticipati fondi all'estero.
Gli ordinativi e titoli anzidetti sono commutati in quietanze del tesoriere
centrale per fondi somministrati dal contabile del portafoglio] (109/f).
------------------------
(109/f) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.
544. [I profitti o le perdite che si verificano nella gestione del contabile del
portafoglio sono rispettivamente versati al bilancio dello Stato o rimborsati a
carico di esso alla fine di ciascun esercizio] (109/g).
------------------------
(109/g) Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.
Capo III - Dei buoni del tesoro ordinari.
Sezione I - Emissione dei buoni.
545. I buoni ordinari del tesoro sono titoli fruttiferi mediante i quali lo
Stato si procura delle somme per farne restituzione a determinate scadenze.
------------------------
546. I buoni ordinari sono al portatore o all'ordine, a richiesta
dell'acquirente, che ne può versare l'importo presso qualunque tesoreria o
presso gli uffici postali fuori del capoluogo della provincia. I primi vengono
rilasciati dalla tesoreria centrale del Regno o dalle sezioni di r. tesoreria; i
secondi dalla direzione generale del tesoro.
I buoni da lire mille possono essere soltanto all'ordine (110).
------------------------
(110) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 30 giugno 1948, n. 1043.
547. I buoni sono stampati su carta filigranata, portano impresso il suggello a
secco della Repubblica Italiana sono muniti di matrice, contromatrice e cedola
interessi e portano le indicazioni del numero progressivo per ciascuna serie e
per ciascun esercizio, del capitale nominale, degli interessi corrisposti, della
durata, della data di emissione e di scadenza, della Tesoreria che ha ricevuto
il versamento e di quella che deve effettuarne il pagamento alla scadenza.
Quelli all'ordine devono inoltre indicare la persona o l'ente a cui favore sono
rilasciati.
Quelli al portatore hanno la firma in fac-simile del direttore generale del
Tesoro, e all'atto della emissione vengono firmati dal tesoriere centrale o dal
cassiere della sezione di Tesoreria, e dal controllore capo o dal capo della
sezione di Tesoreria. Quelli all'ordine vengono firmati all'atto dell'emissione
dal direttore generale del Tesoro o da un suo delegato.
I buoni stessi, sia all'ordine che al portatore, sono distinti nelle seguenti
quindici serie:
A da L. 1.000 solo per i buoni all'ordine
B " " 5.000
C " " 10.000
D " " 25.000
E " " 50.000
F " " 100.000
G " " 500.000
H " " 1.000.000
I " " 2.000.000
L " " 5.000.000
M " " 10.000.000
N " " 50.000.000
O " " 100.000.000
P " " 500.000.000
Q " " 1.000.000.000 (111).
------------------------
(111) Articolo così modificato dall'art. 1, D.P.R. 21 aprile 1961, n. 470, con
decorrenza (ai sensi dell'art. 3 stesso decreto) dal 1° luglio 1961.
548. Salvo il disposto dell'art. 71 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
le caratteristiche, la durata in mesi, sino ad un massimo di 12, e la misura
degli interessi dei buoni del Tesoro ordinari sono stabiliti con decreti del
Ministro per il tesoro (112).
Quando viene variata la misura dell'interesse, la variazione non è applicabile
alle somme già versate per acquisto dei buoni.
Nel computo degli interessi il mese si considera di 30 giorni e le scadenze sono
sempre a mesi interi a decorrere dal giorno in cui la somma è versata nelle
Tesorerie o negli uffici postali.
Il calcolo degli interessi viene arrotondato con l'osservanza delle norme che
regolano l'arrotondamento dei pagamenti delle pubbliche Amministrazioni (113).
------------------------
(112) Per l'arrotondamento, vedi le norme riportate alla sottovoce D.
(113) Articolo così modificato dall'art. 1, D.P.R. 21 aprile 1961, n. 470, con
decorrenza (ai sensi dell'art. 3 stesso decreto) dal 1° luglio 1961. In deroga a
quanto disposto nel presente articolo, vedi gli artt. 2 e 4, D.M. 21 settembre
2000 e gli artt. 3 e 6, D.M. 20 maggio 2003.
549. I moduli per i buoni all'ordine sono forniti dalla direzione generale del
tesoro, consegnati ad un suo funzionario che ne è responsabile e che, per
seguire il movimento dei moduli stessi, tiene apposito registro di carico e
scarico distintamente per ogni serie.
I buoni al portatore sono forniti ad ogni singola tesoreria che li assume in
carico e tiene, in concorso col controllore capo o col capo della delegazione
del tesoro, un registro analogo a quello di cui al comma precedente.
------------------------
550. In corrispondenza degli acquisti di buoni del Tesoro ordinari le Tesorerie
emettono giornalmente quietanze d'entrata per l'importo del valore nominale dei
buoni stessi (114).
Tali quietanze debbono indicare:
a) pei buoni al portatore: la quantità dei buoni da rilasciare per ciascuna
serie, la loro durata in mesi, la decorrenza degli interessi, quando il
versamento sia stato effettuato presso un ufficio postale e la tesoreria che
dovrà effettuarne il pagamento alla scadenza;
b) pei buoni all'ordine: le stesse indicazioni di cui alla precedente lettera a)
ed inoltre il nome e cognome della persona o la denominazione dell'ente a cui
favore i buoni debbono intestarsi, nonché la qualità di chi legalmente lo
rappresenta.
Nelle quietanze per acquisto di buoni da intestare a comuni deve essere indicato
che sono pagabili su quietanza del rispettivo tesoriere o cassiere col visto del
sindaco; in quelle di buoni da intestare a istituzioni pubbliche di beneficenza
deve risultare che i buoni sono pagabili su quietanza del rispettivo cassiere o
tesoriere col visto del presidente dell'opera intestataria e del prefetto della
provincia; in quelle di buoni da intestare a minori, a interdetti e ad
inabilitati deve essere indicato il nome e cognome e la qualità di chi
legalmente li rappresenta.
Nelle quietanze emesse in commutazione di vaglia postali di servizio o di vaglia
del Tesoro, devono essere indicati il numero e la data dei vaglia stessi e in
quelle per rinnovazione di buoni scaduti la data della loro presentazione o
quella della loro scadenza (114).
------------------------
(114) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 21 aprile 1961, n. 470, con
decorrenza dal 1° luglio 1961, ai sensi dell'art. 3 stesso decreto.
(114) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 21 aprile 1961, n. 470, con
decorrenza dal 1° luglio 1961, ai sensi dell'art. 3 stesso decreto.
551. Per gli acquisti dei buoni all'ordine le Tesorerie emettono vaglia del
Tesoro per il capitale nominale, detratti gli interessi, commutabile in
quietanza presso la Tesoreria centrale e rilasciano agli acquirenti ricevute
provvisorie da staccarsi da un libretto a madre e figlia. Le relative quietanze,
emesse dalla Tesoreria centrale, vengono trasmesse alla Direzione generale del
Tesoro.
Le quietanze relative ai buoni al portatore vengono dalle Tesorerie allegate al
prospetto mensile di cui al successivo art. 555 (115).
------------------------
(115) Vedi nota all'art. 547.
552. I buoni al portatore sono consegnati agli acquirenti, all'atto del
versamento, dalla Tesoreria presso la quale il versamento stesso è stato
eseguito. Quando le Tesorerie siano sprovviste di moduli di buoni al portatore,
rilasciano al nome dell'acquirente apposita ricevuta provvisoria staccata da un
libretto a madre e figlia ed emettono vaglia del Tesoro commutabile in
quietanza, per il capitale nominale detratti gli interessi (115).
------------------------
(115) Vedi nota all'art. 547.
553. La direzione generale del tesoro invia alla tesoreria, presso la quale fu
eseguito il relativo versamento, i buoni all'ordine, da essa predisposti in base
alle indicazioni delle relative quietanze, insieme ad una ricevuta appositamente
predisposta, che la tesoreria stessa restituisce firmata col visto del
controllore capo o del capo della delegazione del tesoro.
Contemporaneamente invia al controllore capo od al capo della delegazione le
contromatrici dei buoni suddetti.
Se tra questi buoni ve ne siano taluni pagabili a scadenza da una tesoreria
diversa da quella che ha ricevuto il versamento, la relativa contromatrice viene
invece inviata al controllore capo ovvero al capo della competente delegazione
del tesoro secondo che il pagamento debba effettuarsi alla scadenza dalla
tesoreria centrale o da una sezione di tesoreria.
------------------------
554. La ricevuta provvisoria di cui agli articoli 551 e 552 deve essere
presentata alle Tesorerie per il ritiro dei buoni al portatore od all'ordine. Le
Tesorerie medesime, dopo di aver verificata la corrispondenza con la relativa
matrice, effettuano la consegna dei buoni, del cui ritiro l'esibitore deve fare
dichiarazione sulla ricevuta medesima. Questa viene, poi, unita alla matrice
suddetta (115).
------------------------
(115) Vedi nota all'art. 547.
555. Mensilmente le Tesorerie compilano, in doppio esemplare, un prospetto
dimostrativo dei buoni al portatore alienati nel mese. Un esemplare di detto
prospetto è dalle Tesorerie inviato alla Direzione generale del tesoro, insieme
con le quietanze d'entrata riguardanti i relativi acquisti. L'altro esemplare
viene dalle Tesorerie trasmesso alla Corte dei conti.
La Direzione generale del tesoro compila analogo prospetto per i buoni
all'ordine da essa emessi nel mese e lo trasmette alla Corte dei conti.
Inoltre, le Tesorerie, per i buoni al portatore e all'ordine, compilano
mensilmente separati prospetti, in duplice esemplare, relativi agli interessi
sui buoni scaduti ed ai buoni rimborsati e li trasmettono, corredati
rispettivamente dai tagliandi cedola e dai buoni, alla Direzione generale del
tesoro (115).
------------------------
(115) Vedi nota all'art. 547.
555. I buoni ordinari all'ordine sono girabili, e le girate devono essere
scritte, datate e sottoscritte.
Le girate fatte da persone illetterate od altrimenti impossibilitate ad apporre
la propria firma, devono risultare da atto notarile steso a tergo del buono.
------------------------
557. Il rimborso dei buoni viene eseguito dalla tesoreria che li ha emessi o da
quella indicata all'atto dell'acquisto o più tardi dal possessore mediante
domanda rivolta alla delegazione del tesoro, presso la sezione di tesoreria ove
il buono è pagabile od alla direzione generale del tesoro per i buoni pagabili
dalla tesoreria centrale.
A questo effetto gli uffici ai quali è diretta tale domanda provvedono all'invio
della contromatrice relativa alla tesoreria sulla quale viene richiesto il
pagamento.
Il movimento di carico e scarico delle contromatrici ricevute e spedite è tenuto
in evidenza dal controllore capo e dal capo della delegazione in apposito
scadenzario.
------------------------
558. La Corte dei conti esercita il riscontro sovra i buoni già emessi in base
ai prospetti dimostrativi, che alla fine di ogni mese le vengono inviati dalla
direzione generale del tesoro per i buoni all'ordine e dalle tesorerie emittenti
per i buoni al portatore a norma dell'art. 555.
------------------------
559. I buoni al portatore rimasti inalienati al compiersi dell'esercizio
vengono, dalle tesorerie, rimessi con le necessarie cautele e col concorso del
controllore capo o del capo della delegazione, che si accerta della avvenuta
perforazione e dell'annullamento dei buoni stessi, alla officina carte valori
direttamente.
Questa, verificata la consistenza, per quantità e serie dei buoni pervenutile,
ne dà ricevuta alle tesorerie e procede poi alla distruzione dei buoni stessi
nei modi prescritti.
In modo analogo la direzione generale del tesoro provvede, per proprio conto,
alla distruzione dei moduli per buoni all'ordine che siano rimasti in suo
possesso alla fine dell'esercizio e che più non le occorrono, dandone
contemporaneamente discarico al funzionario che li aveva in consegna.
------------------------
Sezione II - Pagamento e prescrizione dei buoni.
560. I tesorieri non possono pagare alcun buono del tesoro se non esiste in
tesoreria la relativa contromatrice, con la quale devono confrontarlo per
accertarne la legittimità e riconoscere se sia scaduto.
Se il buono non confronta con la contromatrice o fa sorgere comunque dubbi sulla
sua legittimità, i tesorieri lo ritirano senza effettuare il pagamento e
rilasciano una ricevuta all'esibitore. Di ciò viene data immediata notizia alla
direzione generale del tesoro.
I buoni all'ordine devono essere quietanzati dal titolare o dall'ultimo
giratario.
I buoni di cui i titolari non abbiano la libera disponibilità non possono essere
pagati senza la autorizzazione della Direzione generale del tesoro da unire in
copia ai buoni stessi. I buoni rinnovati devono portare a tergo, oltre alla
firma per quietanza, l'indicazione della quietanza di entrata o del vaglia del
Tesoro emesso per la rinnovazione (116).
Per le quietanze dei buoni del tesoro valgono le disposizioni del presente
regolamento relative alle quietanze dei titoli di spesa.
Non sono però ammesse le quietanze in foglio a parte.
------------------------
(116) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 21 aprile 1961, n. 470, con
decorrenza dal 1° luglio 1961, ai sensi dell'art. 3 stesso decreto.
561. Il pagamento ai cessionari per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata da notaio, e quello ai procuratori o agli eredi del titolare o
dell'ultimo giratario di un buono deve essere autorizzato dalla direzione
generale del tesoro. In quest'ultimo caso dev'essere prodotta istanza corredata
dei documenti prescritti coll'art. 298 del presente regolamento.
------------------------
562. I buoni pagati sono annullati dai tesorieri mediante apposizione sulla
parte centrale dei titoli e sulle contromatrici del timbro con la dizione
"pagato" e la data del pagamento e con perforazione.
Il timbro deve essere impresso in modo ben chiaro e marcato con inchiostro a
tinta indelebile e la perforazione deve essere eseguita su diversi punti del
titolo lasciandone però inalterate le caratteristiche principali.
------------------------
563. A termini dell'art. 1 della L. 4 aprile 1856, n. 1560, sono prescritti i
buoni ordinari del tesoro al portatore e all'ordine il cui pagamento non sia
reclamato durante venticinque anni a partire dal giorno della loro scadenza.
------------------------
Sezione III. - Smarrimento, furto o distruzione dei buoni, delle contromatrici e
delle ricevute.
564. I buoni al portatore sono a rischio e pericolo dei possessori.
Per quelli all'ordine, qualora ne sia dichiarato lo smarrimento, il furto o la
distruzione, se ne può ottenere il pagamento con le modalità indicate negli
articoli successivi.
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565. Per ottenere il pagamento di un buono ordinario all'ordine smarrito, rubato
o distrutto, devesi produrre istanza alla direzione generale del tesoro.
L'istanza deve indicare le caratteristiche necessarie per identificare il buono
e le circostanze che comprovano l'asserita perdita.
------------------------
566. La direzione generale del tesoro, ricevuta l'istanza, ritira dalla
tesoreria la contromatrice, sospende ogni operazione sul buono e fa pubblicare
per tre volte sulla Gazzetta Ufficiale del Regno e sul foglio degli annunzi
legali della provincia, in cui il buono era pagabile, un avviso con cui rende
noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione senza che sia
fatta opposizione ai sensi dell'art. 567, e, maturatasi la scadenza, sarà
provveduto al rimborso del buono perduto.
Analogo avviso viene affisso, per sei mesi, all'albo delle camere di commercio
del Regno.
Le spese sono a carico dell'istante.
Ove la direzione generale del tesoro lo ritenga opportuno, l'avviso può essere
anche affisso agli sportelli delle delegazioni del tesoro, delle sezioni di
tesoreria e della tesoreria centrale.
La stessa direzione generale può per ragioni speciali raddoppiare il termine di
sei mesi e far ripetere le pubblicazioni.
Per somme non eccedenti le lire 2.000.000 (117) non è necessaria l'affissione
nelle camere di commercio, è sufficiente una sola pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale e nel foglio degli annunzi legali, il termine per l'opposizione è
ridotto ad un mese ed il rimborso può effettuarsi alla scadenza con garanzia
fideiussoria ritenuta accettabile dall'amministrazione.
------------------------
(117) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari
importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte
dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha
assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte
dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, che ha
altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano
aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata
dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1°
novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359, riportato al
n. A/CXLVI.
567. Chi ritiene di avere diritto di opporsi al pagamento del buono deve far
notificare giudizialmente la opposizione a chi ha denunciato lo smarrimento, il
furto o la distruzione e alla direzione generale del tesoro, e depositare in una
tesoreria dello Stato il buono in contestazione, qualora ne sia in possesso.
Dopo ciò la direzione generale del tesoro sospende ogni provvedimento fino a che
non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato o un accordo fra le parti.
In base alla sentenza o all'accordo viene disposto il pagamento a scadenza del
buono smarrito, rubato o distrutto.
------------------------
568. Trascorso il termine per le opposizioni, le camere di commercio e gli altri
uffici presso i quali gli avvisi siano stati pubblicati, li restituiscono alla
direzione generale del tesoro con dichiarazione che sono stati affissi per tutto
il tempo prescritto.
------------------------
569. La direzione generale del tesoro quando abbia avuto di ritorno tutti gli
avvisi muniti della dichiarazione di affissione, di cui all'art. precedente, e
qualora non sia stata fatta opposizione, prende nota sulle proprie scritture
dell'annullamento del buono dichiarato perduto e ne annulla la matrice e la
contromatrice.
------------------------
570. Se la denunzia della perdita del buono e la relativa richiesta di rimborso
provengono dal titolare o dal suo erede o dal cessionario riconosciuto dal
titolare stesso o dichiarato tale da sentenza passata in cosa giudicata, la
direzione generale del tesoro provvede sotto l'osservanza dell'articolo
precedente al pagamento a scadenza del buono.
------------------------
571. Se chi ha fatto la domanda si dichiara bensì cessionario, ma non sia
riconosciuto tale dal titolare o da sentenza passata in cosa giudicata, deve
prestare una cauzione per somma non inferiore all'importo del buono.
La cauzione può essere prestata in contanti o in titoli di rendita consolidata o
redimibile o di prestiti nazionali.
Se è prestata in contanti o in titoli al portatore deve farsene il deposito alla
cassa dei depositi e prestiti. Se è prestata in titoli nominativi, questi devono
essere vincolati a favore dello Stato con la precisa indicazione del vincolo.
I titoli sono valutati al corso medio di borsa del semestre precedente a quello
in cui viene prestata la cauzione sotto deduzione di un decimo.
Se per successive variazioni nei corsi di borsa o per altro motivo la cauzione
divenisse insufficiente, l'amministrazione può fissare all'interessato un
termine per reintegrarla.
Se questi non vi provvede può venire sospeso il pagamento degli interessi sui
titoli costituiti in cauzione.
La direzione generale del tesoro, dietro produzione della polizza del deposito e
del titolo vincolato e sotto l'osservanza dei precedenti commi, provvede al
pagamento a scadenza del buono dichiarato perduto.
------------------------
572. La cauzione dura fino al termine di prescrizione dei buoni in conformità al
precedente art. 563.
Se prima della scadenza di tale termine il titolare del buono o il suo erede o
il cessionario riconosciuto dal titolare stesso o dichiarato tale da sentenza
passata in cosa giudicata intenda fare valere il proprio diritto, dovrà esibire
il buono, ove ne sia in possesso, e promuovere una sentenza a proprio favore, in
base alla quale, quando sia passata in cosa giudicata, la direzione generale del
tesoro provvede al pagamento della somma rappresentata dal buono, ed incamera la
cauzione prestata da chi ne aveva denunciata la perdita, fino a concorrenza
della somma pagata.
------------------------
573. Quando lo Stato, adempiute le formalità prescritte, ha eseguito il
pagamento di un buono smarrito, rubato o distrutto, rimane liberato da ogni
responsabilità verso i terzi.
------------------------
574. Nel caso di smarrimento o distruzione della contromatrice di un buono del
tesoro deve esserne informata la direzione generale del tesoro, la quale
provvede rilasciando una dichiarazione che tenga luogo della contromatrice
stessa.
------------------------
575. Nel caso di smarrimento della dichiarazione di ricevuta di cui agli artt.
551 e 552, si provvede giusta quanto è stabilito dall'art. 250 per lo
smarrimento delle quietanze di Tesoreria.
Nel caso di smarrimento di buoni del Tesoro ordinari pagati o di cedole
interessi si provvede giusta quanto è stabilito dall'art. 473 per lo smarrimento
dei titoli di spesa pagati (118).
------------------------
(118) Vedi nota all'art. 547.
TITOLO X
Dei conti correnti e delle contabilità speciali.
Capo I - Dei conti correnti tra il tesoro e talune amministrazioni speciali
(119).
576. 1. Le sezioni di tesoreria pagano per conto della Cassa depositi e prestiti
e del Fondo edifici di culto, nonché delle amministrazioni ed aziende autonome e
degli enti pubblici a ciò autorizzati, i titoli di spesa che vengono loro
spediti dalle amministrazioni anzidette. Le amministrazioni versano
anticipatamente le somme occorrenti nella tesoreria centrale. La tesoreria
accredita le somme nei rispettivi conti correnti (119/a).
------------------------
(119) Vedi, anche, nota all'epigrafe del capo IV del titolo V.
(119/a) Così sostituito dall'art. 18, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato
al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in virtù di quanto disposto
dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al n. A/CLX. Vedi, peraltro,
quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n
A/CLXIII.
577. 1. Nell'eseguire i pagamenti di cui all'articolo 576 le sezioni di
tesoreria osservano le norme generali contenute nel presente regolamento e le
disposizioni speciali dei regolamenti della Cassa depositi e prestiti, del Fondo
edifici di culto, delle amministrazioni e aziende autonome e degli enti pubblici
dai quali sono spediti i titoli di spesa (119/b).
------------------------
(119/b) Così sostituito dall'art. 18, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato
al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in virtù di quanto disposto
dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al n. A/CLX. Vedi, peraltro,
quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n
A/CLXIII.
578. I titoli di spesa da pagarsi dalle sezioni di tesoreria sono inviati dalle
amministrazioni che li emettono alle delegazioni del tesoro, che ne prendono
nota in appositi registri e li rimettono alle sezioni di tesoreria ritirandone
ricevuta.
I titoli di spesa da pagarsi fuori del capoluogo della provincia debbono essere
individuali.
------------------------
579. 1. Le sezioni di tesoreria iscrivono i pagamenti eseguiti in registri
speciali distinti per ogni amministrazione e presentano le contabilità dei
titoli di spesa cartacei e di quelli informatici pagati con le modalità previste
per i titoli emessi dalle amministrazioni centrali dello Stato (119/b).
------------------------
(119/b) Così sostituito dall'art. 18, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato
al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in virtù di quanto disposto
dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al n. A/CLX. Vedi, peraltro,
quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n
A/CLXIII.
580. Le delegazioni del tesoro verificano i titoli pagati, li allibrano nei loro
registri e li restituiscono alle rispettive sezioni di tesoreria. Queste li
descrivono giornalmente in tanti elenchi quante sono le amministrazioni cui si
riferiscono i pagamenti e alla fine del mese, fatto il totale di ciascuno di
tali elenchi, li trasmettono, pel tramite della delegazione, insieme coi titoli
pagati, alle amministrazioni competenti.
Gli invii degli elenchi e titoli anzidetti debbono farsi dalle delegazioni del
tesoro nei primi cinque giorni del mese successivo a quello cui i detti elenchi
si riferiscono.
------------------------
581. 1. La Cassa depositi e prestiti, il Fondo edifici di culto, le
amministrazioni e aziende autonome e gli enti pubblici di cui all'art. 576
confrontano i dati informatici dei titoli pagati con quelli dei titoli emessi e,
riconosciutili regolari, ne informano la Direzione generale del tesoro e la
Corte dei conti, evidenziando il complessivo importo dei titoli respinti.
2. La Direzione generale del tesoro sulla base delle predette informazioni
ordina alla tesoreria centrale di addebitare le somme pagate sui relativi conti
correnti con contestuale emissione di quietanza di fondo somministrato e
comunica l'avvenuto addebitamento sia alle amministrazioni interessate sia
all'istituto incaricato del servizio di tesoreria (119/b).
------------------------
(119/b) Così sostituito dall'art. 18, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato
al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in virtù di quanto disposto
dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al n. A/CLX. Vedi, peraltro,
quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n
A/CLXIII.
582. 1. I titoli di spesa cartacei e i mandati informatici, non pagati entro
l'anno finanziario successivo a quello di emissione, sono restituiti, salvo che
non sia altrimenti disposto dai rispettivi regolamenti (119/b).
------------------------
(119/b) Così sostituito dall'art. 18, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato
al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in virtù di quanto disposto
dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al n. A/CLX. Vedi, peraltro,
quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n
A/CLXIII.
583. Nel caso di smarrimento o distruzione di un titolo di spesa, se ne informa
l'amministrazione che lo emise, e questa provvede per la spedizione di un
duplicato nel modo e nelle forme stabilite dal suo speciale regolamento.
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584. Le operazioni relative alle amministrazioni autorizzate a tener conto
corrente col tesoro, per le quali non siano applicabili le disposizioni del
presente regolamento, sono regolate da speciali istruzioni.
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Capo II - Delle contabilità speciali.
(giurisprudenza di legittimità)
585. Le somme versate nelle sezioni di tesoreria da speciali amministrazioni o
da funzionari, per formare fondi dei quali possano disporre mediante ordini di
pagamento, costituiscono le contabilità speciali.
Non possono essere versati a tali contabilità fondi di bilancio, salvo che ciò
sia autorizzato da speciali disposizioni legislative (119/c).
Nessuna contabilità speciale può essere tenuta dai tesorieri senza
autorizzazione della direzione generale del tesoro.
Le delegazioni del tesoro debbono tenere in appositi registri i conti correnti
delle somme versate, e di quelle pagate per ciascuna amministrazione o
funzionario autorizzati a tenere contabilità speciali.
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(119/c) In deroga al presente comma secondo, vedi l'art. 1, comma 3, D.L. 18
maggio 1995, n. 176.
586. La sezione di tesoreria non può ricevere alcuna somma a credito delle
contabilità speciali, senza la fattura di versamento vistata dal capo della
delegazione del tesoro.
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587. I pagamenti sono eseguiti dalle sezioni di tesoreria su ordini emessi dai
responsabili delle amministrazioni alle quali sono intestate le contabilità
speciali e sempre entro i limiti dei fondi medesimi. I responsabili delle
suddette amministrazioni emettono con l'obbligo della resa del conto ordinativi
a proprio favore per eseguire direttamente i pagamenti di importo non superiore
a L. 20.000. Sui titoli pagati le sezioni di tesoreria appongono il bollo con la
dizione pagato (119/d).
Tali ordini sono trasmessi alle sezioni di tesoreria pel tramite delle
delegazioni del tesoro, le quali, dopo averli riscontrati in regola coi conti
correnti di cui all'art. 585 ed averli in essi registrati, vi appongono il
visto.
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(119/d) Comma così sostituito dall'art. 4, D.M. 4 aprile 1995, n. 334 (Gazz.
Uff. 11 agosto 1995, n. 187).
588. Tutte le operazioni relative alle contabilità speciali vengono registrate
in un solo giornale generale, distinto dagli altri giornali che si tengono nelle
sezioni di tesoreria per le contabilità dello Stato.
Il giornale porta una propria numerazione progressiva e si chiude in fine di
ciascun esercizio.
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589. Per ognuna delle contabilità speciali è tenuto separato bollettario di
quietanze a madre e figlia, con una particolare numerazione progressiva, la
quale si chiude in fine di esercizio.
Le quietanze portano il bollo a secco del ministero delle finanze e debbono
essere registrate e controfirmate dal capo della delegazione del tesoro, al
quale spetta di consegnarle o trasmetterle alle parti interessate (119/e).
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(119/e) In deroga a quanto disposto dal presente articolo, vedi l'art. 2 D.M. 11
dicembre 2001.
590. Per lo smarrimento o la distruzione delle quietanze d'entrata e degli
ordini di pagamento, quando nulla sia prescritto dai regolamenti e dalle
istruzioni relative, si procede a norma del disposto nella sezione III del capo
II del titolo VI e nel capo XI del titolo VII del presente regolamento.
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591. Con le forme e secondo le prescrizioni stabilite dalle relative istruzioni,
le sezioni di tesoreria presentano alle rispettive delegazioni del tesoro, alla
fine di ogni mese o degli altri periodi stabiliti dalle istruzioni, o alla
chiusura della contabilità speciale, se questa avvenga prima della fine del mese
o dei periodi predetti, il conto dei fondi di ciascuna contabilità corredato dei
titoli pagati.
La delegazione del tesoro confronta il conto coi propri registri, e, dopo averlo
fatto rettificare in relazione ad eventuali rilievi, lo trasmette con la propria
dichiarazione di regolarità all'amministrazione o al funzionario interessato.
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TITOLO XI
Dei depositi (120)
592. I tesorieri ricevono depositi per conto della Cassa depositi e prestiti,
depositi provvisori amministrati dalla direzione generale del tesoro.
I depositi della Cassa depositi e prestiti sono regolati dalle speciali norme
stabilite per essi dalla legge e dai regolamenti di detta amministrazione.
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(120) Vedi, anche, il R.D. 2 gennaio 1913, n. 453 (T.U. delle leggi sulla Cassa
depositi e prestiti), riportato alla voce Cassa depositi e prestiti.
593. Depositi provvisori sono quelli eseguiti, in contanti od in effetti
pubblici o in valori diversi da restituirsi nelle identiche valute versate, dai
concorrenti alle aste, nonché quegli altri di effetto temporaneo, che siano
autorizzati con istruzioni da emanarsi dalla direzione generale del tesoro.
I depositi dei concorrenti alle aste, qualora in seguito ad aggiudicazione
debbano convertirsi in cauzione definitiva, sono passati fra quelli in
amministrazione della Cassa depositi e prestiti.
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594. Il ricevimento dei depositi provvisori nella tesoreria centrale deve essere
previamente consentito dalla direzione generale del tesoro, e quello dei
depositi da farsi nelle sezioni di tesoreria dalle delegazioni del tesoro.
In casi speciali la direzione generale del tesoro può consentire il ricevimento
di depositi presso le sezioni di tesoreria, ma l'ordine deve essere sempre
comunicato alle sezioni stesse per mezzo della competente delegazione del
tesoro.
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595. Possono essere ricevuti in tutte le tesorerie i depositi per adire alle
aste, in qualunque luogo siano indette, purché tale facoltà risulti dal
corrispondente avviso d'asta e copia del medesimo sia comunicata alle
delegazioni del tesoro, quando siffatto avviso non venga pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
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596. All'atto del ricevimento dei valori, rappresentanti depositi provvisori, i
tesorieri rilasciano quietanze staccate da bollettario a madre e figlia, avente
il suggello a secco del ministero delle finanze (121) ed un numero continuativo
per ogni esercizio e per ogni gestione di tesoriere e di controllore capo.
Le quietanze debbono indicare:
1° il cognome, il nome e la paternità (121/a) del depositante o di colui per
conto del quale è fatto il deposito; ovvero la qualità del depositante, quando
il deposito sia fatto per conto della pubblica amministrazione;
2° la causa del deposito;
3° la quantità e la specie dei valori depositati, e se questi consistono in
effetti pubblici, la loro qualità, la rendita annua dei medesimi e la decorrenza
di essa ed il capitale nominale.
Alle quietanze di deposito e al relativo bollettario sono applicabili le
disposizioni degli artt. 242 e 249 a 251.
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(121) Ora, Ministero del tesoro.
(121/a) Vedi, ora, la L. 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative
alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni al regolamento
dello stato civile, ed il relativo Regolamento approvato con D.P.R. 2 maggio
1957, n. 432, riportati alla voce Stato civile.
597. I depositi provvisori in effetti pubblici ed in valori diversi, da
restituirsi nelle identiche specie versate, ricevuti dalle sezioni di tesoreria,
sono custoditi in apposita cassaforte con serratura a differenti congegni, le
chiavi della quale sono tenute dal capo della sezione di tesoreria e dal
delegato del tesoro.
I depositi della specie eseguiti presso la tesoreria centrale sono custoditi
nella cassa di riserva.
Ad ogni introduzione od estrazione intervengono i detentori delle chiavi, i
quali convalidano le operazioni avvenute mediante la apposizione della propria
firma sopra un registro, di cui un esemplare è conservato entro la cassaforte
suddetta.
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598. La restituzione dei depositi provvisori non può aver luogo che a seguito di
regolare nulla osta rilasciato dalla autorità che ne ordinò o richiese il
ricevimento.
Tale restituzione è disposta dalla direzione generale del tesoro per la
tesoreria centrale e dalle delegazioni del tesoro per le sezioni di tesoreria.
Trattandosi di depositi di concorrenti alle aste, l'ordine di restituzione viene
dato solo dopo che l'ufficiale preposto all'asta abbia confermato, a mezzo di
lettera, il suo nulla osta per la restituzione medesima; a meno che la firma
dell'ufficiale stesso sia conosciuta dal direttore generale del tesoro o dal
capo della delegazione del tesoro, nel quale caso la restituzione può essere
ordinata in base al solo nulla osta.
Le direzioni provinciali del tesoro provvedono a dare disposizioni alle
coesistenti sezioni di tesoreria per il versamento al bilancio dello Stato degli
importi relativi ai depositi provvisori in numerario non ritirati alla scadenza
dell'esercizio successivo a quello di costituzione (122).
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(122) Comma aggiunto dall'art. 5, D.M. 4 aprile 1995, n. 334 (Gazz. Uff. 11
agosto 1995, n. 187).
599. La ricevuta per la restituzione integrale del deposito è apposta sulla
quietanza che deve essere riconsegnata dal depositante.
La ricevuta per la restituzione parziale è apposta su speciali ordinativi emessi
dall'autorità che ha ordinato o richiesto il ricevimento del deposito. In tal
caso, la quietanza è ritirata dalla delegazione del tesoro o dal controllore
capo che la consegna al tesoriere perché vi annoti le parziali restituzioni.
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600. Nel caso di smarrimento o di perdita delle quietanze di deposito nelle
tesorerie, vengono osservate le disposizioni contenute nella sezione III del
capo II del titolo VI del presente regolamento.
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601. Il controllore capo della tesoreria centrale, le delegazioni del tesoro e
le sezioni di tesoreria tengono rispettivamente un registro giornale di entrata,
di uscita e di conto corrente dei depositi. Il controllore capo della tesoreria
centrale e le delegazioni del tesoro compilano e trasmettono, a fine
d'esercizio, alla direzione generale del tesoro, l'elenco dei depositi
provvisori in tutto o in parte non restituiti al 30 giugno.
Il tesoriere centrale col concorso del controllore capo e le sezioni di
tesoreria rendono, per ogni esercizio o per ogni gestione di tesoriere o di
controllore capo, il conto giudiziale dei depositi provvisori.
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TITOLO XII
Delle situazioni giornaliere di cassa e delle contabilità mensili delle
tesorerie.
602. Il tesoriere centrale compila giornalmente una nota descrittiva dei
versamenti e dei pagamenti effettuati nel corso della giornata per i vari
servizi affidatigli, con la dimostrazione dei valori esistenti nella cassa
corrente e in quella di riserva e la consegna ogni sera, col visto del
controllore capo, alla direzione generale del tesoro insieme con i titoli
pagati, eccezion fatta per i vaglia e per i buoni del tesoro.
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603. La direzione generale del tesoro, con la scorta della nota descrittiva di
cui alla prima parte dell'articolo precedente, redige il conto mensile della
tesoreria centrale nel quale riassume, per ogni titolo di entrata, i versamenti
dalla tesoreria stessa ricevuti, e per ciascuna contabilità di spesa, i
pagamenti effettuati.
Per i vaglia, per i buoni del tesoro e per i pagamenti di debito pubblico, la
contabilità è compilata direttamente dalla tesoreria centrale in modo identico a
quello seguìto dalle sezioni di tesoreria.
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604. 1. Le sezioni di tesoreria rendono conto, anche mediante l'utilizzo di
strumenti e procedure informatiche, delle operazioni di entrata e di uscita, per
tutte le contabilità loro affidate, presentando i seguenti documenti:
A) giornalmente:
a) alla locale ragioneria provinciale dello Stato, gli elenchi descrittivi dei
versamenti per le entrate dello Stato amministrate dalle apposite sezioni della
direzione regionale delle entrate, dalla direzione provinciale del tesoro e da
altri uffici per i quali la ragioneria provinciale medesima provvede alla
contabilizzazione delle rispettive entrate;
B) mensilmente:
b) alle amministrazioni e ai funzionari che abbiano costituito una contabilità
speciale a norma dell'articolo 585 del presente regolamento, entro il giorno 21
del mese la situazione della contabilità stessa con i titoli giustificativi,
salva diversa disposizione relativa a ciascuna contabilità speciale;
c) alla Direzione generale del tesoro:
- entro i primi dodici giorni del mese, la dimostrazione degli incassi per
entrate di bilancio e fuori bilancio fatti nel mese precedente, corredata di un
riepilogo dei versamenti distinti per capi e capitoli delle entrate di bilancio,
eccetto quelle che, per disposizioni speciali, sono esposte complessivamente per
capo, i particolari per capitoli dovendo essere dati dalla ragioneria
provinciale dello Stato;
- entro i primi dodici giorni del mese, la dimostrazione dei pagamenti per spese
di bilancio e fuori bilancio fatti nel mese precedente;
- entro il giorno 19 del mese, i titoli estinti per pagamenti fuori bilancio e
per buoni ordinari del tesoro eseguiti nel mese precedente, descritti negli
elenchi, epiloghi e riassunti indicati nelle apposite istruzioni;
d) alle competenti amministrazioni centrali, in conformità delle speciali
istruzioni, le note descrittive dei versamenti ricevuti nel mese precedente
relativamente alle entrate da esse amministrate, con esclusione di quelle
amministrate dalle direzioni provinciali del tesoro e da altri uffici per i
quali le ragionerie provinciali dello Stato provvedono alla contabilizzazione
delle rispettive entrate;
e) alle ragionerie provinciali dello Stato, la nota descrittiva dei versamenti
del ramo del lotto ricevuti nel mese precedente;
f) alla Corte dei conti, entro il giorno 21 del mese, una nota descrittiva dei
pagamenti delle spese di bilancio eseguiti nel mese precedente con i titoli
cartacei estinti, gli epiloghi e i riassunti indicati nelle istruzioni predette;
sono esclusi i pagamenti e i titoli del debito pubblico, nonché i titoli emessi
da uffici periferici ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908. Per i mandati
informatici estinti si applicano gli artt. 651 e 653;
g) alle singole ragionerie presso le amministrazioni centrali un esemplare degli
elenchi descrittivi degli ordinativi diretti delle stesse amministrazioni
centrali estinti nel mese precedente, un esemplare degli epiloghi dei titoli
suddetti e degli ordini per pensioni pagati nel mese precedente;
h) alle competenti sezioni regionali del controllo della Corte dei conti e alle
delegazioni regionali della Corte stessa, entro il giorno 21 del mese, una nota
descrittiva dei pagamenti delle spese di bilancio eseguiti nel mese precedente
con i titoli cartacei estinti - descritti negli appositi elenchi, epiloghi e
riassunti - emessi ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, da uffici
periferici aventi attribuzioni decentrate. Per i mandati informatici si
applicano gli artt. 651 e 653;
i) alle ragionerie regionali e provinciali dello Stato, secondo la rispettiva
competenza, un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi diretti
degli uffici periferici aventi attribuzioni decentrate ai sensi della legge 17
agosto 1960, n. 908, estinti nel mese precedente, nonché un esemplare degli
epiloghi concernenti detti titoli. Un esemplare degli elenchi e degli epiloghi
suddetti deve essere trasmesso alla competente ragioneria centrale;
l) ai singoli funzionari delegati, un esemplare degli elenchi descrittivi degli
ordinativi e dei buoni emessi dai medesimi, pagati nel mese precedente, con le
modalità previste dall'articolo 9 del presente decreto.
2. Analogamente procede, in quanto occorra, la Direzione generale del tesoro per
le operazioni eseguite dalla tesoreria centrale.
3. La sezione di tesoreria di Roma unisce alla dimostrazione mensile degli
incassi anche l'elenco descrittivo delle quietanze da essa emesse a favore della
Tesoreria centrale per fondi somministrati.
4. Tutte le sezioni di tesoreria spediscono alla Direzione generale del tesoro
l'elenco descrittivo dei versamenti che hanno dato luogo al rilascio dei vaglia
del tesoro. Le sezioni trasmettono alla Direzione generale del tesoro l'elenco
informatico dei movimenti relativi ai trasferimenti di fondi mediante sistemi
informativi automatizzati.
5. L'amministrazione centrale dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria
predispone mediante strumenti informatici il conto riassuntivo mensile
costituito dal riepilogo delle entrate distinte per capo e delle uscite di
bilancio e fuori bilancio - ivi comprese quelle relative ai buoni ordinari del
tesoro ed alle amministrazioni ed aziende autonome - delle sezioni di tesoreria
provinciale. Tale conto riassuntivo è trasmesso alla Direzione generale del
tesoro ed alla Corte dei conti entro il giorno 12 del mese successivo. Con le
stesse modalità è predisposto il conto riassuntivo annuale da inviare ai
medesimi organismi.
6. Nei termini stabiliti, le sezioni di tesoreria provinciale trasmettono alla
Direzione generale del tesoro le contabilità di cui all'articolo 482 (122/a).
------------------------
(122/a) Così sostituito prima dall'articolo unico, D.P.R. 13 dicembre 1965, n.
1684 (Gazz. Uff. 18 marzo 1966, n. 69), e poi dall'art. 18, D.P.R. 20 aprile
1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in
virtù di quanto disposto dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al n.
A/CLX. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n.
279, riportato al n. A/CLXIII.
605. 1. La Direzione generale del tesoro e le ragionerie delle amministrazioni
centrali, esaminano e verificano i conti, i documenti, gli elenchi, gli epiloghi
e le note menzionate al precedente articolo. I funzionari delegati registrano i
pagamenti degli assegni nel libro di cui all'articolo 342 e trasmettono poi gli
elenchi ricevuti alle ragionerie delle amministrazioni centrali dalle quali
ebbero le aperture di credito.
2. La Direzione generale del tesoro trasmette alla Corte dei conti un esemplare
del conto mensile della tesoreria centrale, insieme con tutti i titoli estinti
per pagamenti fuori bilancio, e per buoni del tesoro, accompagnati dai relativi
elenchi descrittivi, epiloghi e riassunti (123).
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(123) Così sostituito dall'art. 18, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al
n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in virtù di quanto disposto
dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al n. A/CLX. Vedi, peraltro,
quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n
A/CLXIII.
606. Le ragionerie delle amministrazioni centrali, in base agli elenchi e agli
epiloghi degli ordinativi diretti e degli assegni emessi dagli uffici centrali,
fanno le occorrenti registrazioni nelle scritture.
------------------------
607. 1. La Corte dei conti accerta la regolarità dei titoli pagati e l'esattezza
del conto riassuntivo informatico mensile ed annuale inviati dall'istituto
incaricato del servizio di tesoreria; trasmette il conto mensile informatico,
munito di dichiarazione di regolarità, alla Direzione generale del tesoro, che
lo invia al tesoriere centrale, per il tramite del controllore capo, ed
all'istituto incaricato del servizio di tesoreria. Provvede altresì alla
parifica del conto riassuntivo annuale (123).
------------------------
(123) Così sostituito dall'art. 18, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al
n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in virtù di quanto disposto
dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al n. A/CLX. Vedi, peraltro,
quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n
A/CLXIII.
608. 1. La Direzione generale del tesoro, in base agli elenchi dei titoli di
spesa a carico del bilancio dello Stato, compila mensilmente prospetti separati
per ministeri ed amministrazioni centrali, nei quali è dimostrato distintamente
per capitolo l'ammontare dei pagamenti effettuati dalle tesorerie, eccetto
quelli eseguiti mediante assegni ed un prospetto riepilogativo per ministero e
per specie di titoli, ed invia gli uni alle rispettive amministrazioni centrali
per l'imputazione delle relative somme ai corrispondenti capitoli del bilancio,
trattenendo presso di sé il prospetto riepilogativo per ministero e per specie
di titoli.
2. La stessa Direzione generale, in relazione agli elenchi degli interessi sui
buoni del tesoro scaduti, compila in doppio esemplare e trasmette alla Corte dei
conti una nota riepilogativa delle somme pagate per tale titolo.
3. La Corte trattiene un esemplare della nota e restituisce l'altro alla
Direzione generale del tesoro, per la relativa imputazione di detti interessi al
competente capitolo del bilancio (123).
------------------------
(123) Così sostituito dall'art. 18, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al
n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in virtù di quanto disposto
dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al n. A/CLX. Vedi, peraltro,
quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n
A/CLXIII.
609. Il giorno 20 di ogni mese il direttore generale del tesoro fa pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale del Regno il conto dei versamenti e dei pagamenti
effettuati nelle tesorerie del Regno nel precedente mese ed in quelli anteriori.
I versamenti ed i pagamenti, riferibili alle entrate ed alle spese comprese nei
bilanci approvati dal Parlamento, vengono distinti in conformità dei riepiloghi
annessi alla legge del bilancio.
I debiti e crediti di tesoreria sono distinti secondo le categorie più
importanti.
L'ammontare del debito di tesoreria per assegni in circolazione risulta dalla
differenza fra gli assegni emessi e quelli rimborsati all'istituto incaricato
del servizio di tesoreria. Alla chiusura dell'esercizio vengono eseguite le
regolazioni contabili necessarie in relazione agli assegni emessi e non
consegnati nel termine di cui all'art. 68 della legge.
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TITOLO XIII
Del rendimento dei conti giudiziali
Capo I - Disposizioni generali.
(giurisprudenza di legittimità)
610. Tutti gli agenti dell'amministrazione che sono incaricati delle riscossioni
e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato, o altre delle quali lo
Stato medesimo diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro,
ovvero debito di materie, ed anche coloro che si ingeriscono senza legale
autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, oltre alle
dimostrazioni ed ai conti amministrativi stabiliti dal presente regolamento,
devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro
gestione.
Sono eccettuati i consigli d'amministrazione e gli altri enti dipendenti dai
ministeri della guerra e della marina ed i funzionari di tutte le altre
amministrazioni delegati a pagare spese sopra aperture di credito, i quali
rendono i loro conti periodici, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 60
della legge, alle amministrazioni da cui rispettivamente dipendono.
Nei casi però che taluno dei suindicati consigli, enti o funzionari delegati sia
imputabile di colpa o negligenza nell'adempimento dell'incarico ad esso
affidato, o di morosità alla presentazione dei conti periodici cui è tenuto,
l'amministrazione competente può richiedere che la Corte dei conti, sulla
istanza del procuratore generale della Corte medesima, sottoponga i presunti
responsabili a speciale giudizio in analogia a quanto pei conti giudiziali è
stabilito dall'art. 35 della legge 14 agosto 1862, n. 800 (124) (124/a).
------------------------
(124) Ora, art. 45, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, riportato alla voce Corte dei
conti.
(124/a) Vedi, anche, l'art. 9, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, riportato alla
voce Riscossione delle imposte dirette.
(giurisprudenza di legittimità)
611. Il conto è reso alla Corte, o direttamente od a mezzo dell'amministrazione
da cui dipende il contabile, entro tre mesi successivi alla chiusura
dell'esercizio cui si riferisce il conto o successivi alla cessazione del
contabile dall'ufficio per qualunque causa.
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612. Gli agenti contabili rispondono della loro gestione personale, e sono
tenuti a rendere il conto giudiziale soltanto per quel periodo dell'anno in cui
sono stati in carica.
Ove in un anno più titolari si siano succeduti in un ufficio, ciascuno di essi
rende separatamente il conto pel periodo della propria gestione.
Se però per congedo, permesso, malattia od altra causa, l'agente affidi sotto la
sua responsabilità il servizio del suo ufficio ad altra persona, ancorché questa
sia accettata dall'autorità competente, non s'interrompe la durata della sua
gestione, e il contabile perciò deve comprendere nel suo conto giudiziale anche
il periodo di tempo nel quale fu dalla predetta persona sostituito.
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(giurisprudenza di legittimità)
613. Nei casi di morte, d'interdizione e d'inabilitazione di un contabile, i
conti sono resi rispettivamente dagli eredi o dai legittimi rappresentanti nel
termine come sopra prescritto.
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614. Quando il conto non sia stato presentato entro il termine prescritto, si
procederà contro il contabile o suoi aventi causa:
a) o mediante istanza del pubblico ministero presso la Corte dei conti, nei modi
previsti dall'art. 35 e seg. della L. 14 agosto 1862, n. 800 (124);
b) o mediante compilazione del conto fatto d'ufficio dall'amministrazione. In
questo caso il contabile o i suoi aventi causa saranno invitati con atto di
ufficiale giudiziario a riconoscerlo e sottoscriverlo, entro un termine
stabilito, e dopo ciò il conto sarà trasmesso alla Corte dei conti.
Si avrà come accettato il conto, se il contabile o i suoi aventi causa non
abbiano risposto nel termine prefisso all'invito dell'amministrazione.
Può anche il pubblico ministero procedere a termini del citato art. 35 della L.
14 agosto 1862 (124), in seguito a richiesta che gliene venga fatta dalla Corte
nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose, od anche sovra domanda
dell'amministrazione interessata.
Quando sia stato iniziato giudizio davanti la Corte a norma del detto art. 35
(124), l'amministrazione non può più ordinare la formazione del conto.
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(124) Ora, art. 45, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, riportato alla voce Corte dei
conti.
(124) Ora, art. 45, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, riportato alla voce Corte dei
conti.
(124) Ora, art. 45, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, riportato alla voce Corte dei
conti.
(giurisprudenza di legittimità)
615. In tutti i casi in cui un contabile, in seguito a circostanze di forza
maggiore, si trovi nella impossibilità di osservare le disposizioni stabilite
pel rendimento e la giustificazione dei suoi conti, può essere ammesso a darne
la prova avanti la Corte dei conti.
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616. Il conto giudiziale di ogni contabile deve comprendere il carico, lo
scarico e i resti da esigere, l'introito, l'esito e la rimanenza.
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617. Quando i contabili abbiano uniti i documenti giustificativi ai conti
periodici amministrativi, ne fanno riferimento nel conto giudiziale.
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(giurisprudenza di legittimità)
618. Tutti i conti devono essere, dagli uffici provinciali o compartimentali da
cui dipendono i contabili e dalle rispettive amministrazioni centrali, riveduti
e parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi
alle proprie scritture o ad altri elementi contabili in loro possesso.
------------------------
619. La Corte dei conti, nel pronunziare condanne a carico dei contabili,
autorizza l'amministrazione ad alienare la cauzione, nei casi in cui l'abbiano
prestata.
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(giurisprudenza di legittimità)
620. A cura della ragioneria generale, sulle proposte delle singole
amministrazioni e di accordo colla Corte dei conti, sono formati i modelli dei
conti giudiziali di cui nel precedente art. 616 e stabiliti i documenti speciali
che, secondo la diversità dei servizi, occorre di unire ai singoli conti
giudiziali, oltre quelli generali prescritti dal presente regolamento.
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Capo II - Norme speciali pei conti giudiziali degli agenti della riscossione.
(giurisprudenza di legittimità)
621. Gli agenti della riscossione di qualsiasi entrata debbono presentare il
rispettivo conto giudiziale all'intendenza di finanza, o agli altri uffici
provinciali e compartimentali da cui dipendono.
Il conto giudiziale di ogni agente della riscossione deve essere di regola
distinto in due parti.
La prima parte dimostra:
a) le somme rimaste da riscuotere alla fine dell'esercizio o della gestione
precedente ed il carico successivamente dato al contabile, sia dal carico certo,
sia proveniente da somme accertate all'atto stesso della riscossione;
b) il discarico per somme riscosse o per annullamenti, variazioni e simili
riferibili al carico accertato;
c) i resti che per la competenza stessa risultano da riscuotere al termine
dell'esercizio o della gestione.
La parte seconda dimostra:
d) il debito o il credito dell'esercizio o della gestione precedente, quando non
si tratti di prima gestione;
e) il debito per somme incassate;
f) le somme versate;
g) i discarichi amministrativi;
h) i resti per le somme rimaste da versare, o il credito per quelle versate in
più alla fine dell'esercizio o al termine della gestione.
Il carico e il discarico ed i resti di cui alle lettere a), b) e c) del presente
articolo, sono dimostrati distintamente secondo i capitoli iscritti nel
bilancio.
Agli effetti della responsabilità di cui agli articoli 189 e 190 del titolo V
del presente regolamento, gli agenti anzidetti debbono unire al proprio conto,
se ne sia fatta richiesta dalla Corte dei conti o dalla ragioneria centrale, un
elenco nominativo dei debitori dai quali non abbiano riscosse le somme dovute
durante l'anno, con la indicazione delle cause della mancata riscossione e col
corredo dei documenti giustificanti le diligenze usate, gli atti incoati e tutti
gli altri mezzi adoperati, a tenore dei relativi regolamenti ed istruzioni, per
riscuotere le dette partite.
Insieme col conto in denaro, gli agenti che hanno ricevuto in consegna
bollettari pel rilascio delle quietanze ai debitori, debbono presentare il conto
di carico e di scarico debitamente documentato dei bollettari ricevuti e di
quelli consumati. Questo conto, quanto al carico, dev'essere in relazione
coll'uscita che per gli stessi bollettari risulta dal conto del consegnatario
presso l'intendenza di finanza.
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622. I conti giudiziali degli agenti della riscossione di ogni provincia o
compartimento, singolarmente parificati dagli uffici provinciali ai quali furono
presentati, vengono da questi trasmessi alle competenti ragionerie centrali con
elenchi distinti per i vari rami di servizio, corredati con i relativi
documenti.
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623. Le ragionerie centrali (125), riveduti i conti ad esse pervenuti, in base
ai documenti allegati e verificatili con gli elementi di riscontro in loro
possesso, appongono sui singoli conti la dichiarazione di avere eseguiti i
suindicati riscontri e li spediscono, con gli elenchi degli uffici provinciali o
compartimentali e con tutti i documenti, alla Corte dei conti.
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(125) Ora, ragionerie regionali (art. 16 D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544,
riportato in nota alla L. 26 luglio 1939, n. 1037, riportata in appresso alla
sottovoce C, n. II).
Capo III - Norme speciali pei conti giudiziali degli agenti contabili di
materie.
624. I contabili, consegnatari, magazzinieri e gli altri funzionari che
maneggiano o hanno in consegna materie, libri, bollettari o altre cose dello
Stato, eccettuati quelli indicati nel 2° comma dell'articolo 32 di questo
regolamento, presentano il conto giudiziale della propria gestione
all'amministrazione da cui immediatamente dipendono, nei modi e colle forme
stabilite dai regolamenti speciali di ciascun servizio.
La ragioneria della rispettiva amministrazione rivede il conto in confronto agli
elementi di riscontro in suo possesso e, ove lo riconosca, regolare, appone su
di esso il suo certificato di conformità.
Se l'amministrazione alla quale il contabile di materie ha presentato il suo
conto, è un ufficio provinciale o compartimentale, questo trasmette il conto
medesimo col certificato di conformità alla amministrazione centrale competente.
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625. I conti giudiziali dei contabili di materie della stessa specie possono,
ove sia reputato conveniente pel loro numero, essere riassunti in prospetti per
province o compartimenti a cura delle intendenze di finanza o degli altri uffici
provinciali o compartimentali.
In tali casi i conti dei contabili sono trasmessi alla Corte dei conti insieme
coi prospetti suaccennati.
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(giurisprudenza di legittimità)
626. Il conto giudiziale dei contabili di materie deve dimostrare:
a) il debito per le materie e gli oggetti esistenti al principio dell'esercizio
o della gestione;
b) gli oggetti e le materie avuti in consegna nel corso dell'esercizio o della
gestione;
c) il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o
altrimenti esitate;
d) le materie e gli oggetti che sono rimasti esistenti al termine dell'esercizio
o della gestione.
Il debito e il credito anzidetti debbono essere dimostrati nei conti
distintamente non solo secondo la specie, la qualità e le categorie in cui le
materie e gli oggetti sono qualificati, ma anche secondo le nomenclature
stabilite dall'amministrazione, e secondo il valore risultante dagli inventari o
dalle tariffe generali adottate per taluni servizi.
Le materie che per la loro natura o per la tenuità del valore sono suscettive di
essere riunite, possono essere presentate nel conto sotto una medesima unità, o
raggruppate collettivamente secondo la classificazione stabilita dalle
nomenclature adottate dall'amministrazione.
Ogni operazione di entrata, di uscita, di trasformazione e di consumazione delle
materie o di oggetti, dev'essere giustificata nei conti dei singoli contabili
dai documenti che, in conformità degli speciali regolamenti, comprovino la
regolarità della operazione stessa.
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627. La presentazione dei conti giudiziali non è prescritta per i consegnatari
del materiale raccolto negli istituti di cui al 2° comma dell'art. 7 del
presente regolamento.
Le amministrazioni competenti provvedono, almeno una volta ogni biennio, ad
accertare, mediante visite, la consistenza e la buona conservazione del
materiale suddetto. A tali verifiche può partecipare un funzionario
dell'amministrazione finanziaria all'uopo delegato. Una copia dei rapporti delle
verifiche stesse viene comunicata al procuratore generale della Corte dei conti.
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(giurisprudenza di legittimità)
628. Di regola, la base di ogni conto in materie consiste negli inventari visti
e verificati dall'amministrazione.
In via di eccezione, da riconoscersi ammissibile dalla Corte dei conti, il conto
in materia di un contabile per la gestione dell'anno anteriore, può partire dal
conto precedente che ne riporti esattamente i resti, o da certificati
amministrativi attestanti la esistenza degli oggetti in magazzino, dichiarati
conformi alle risultanze dei propri registri dai ministeri competenti.
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629. La Corte dei conti nel giudizio dei conti in materia non giudica del valore
degli oggetti. Nei casi di condanna però può determinare il valore da rifondersi
dal contabile, quando abbia elementi sufficienti.
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Capo IV - Dei conti giudiziali dei tesorieri.
630. Il tesoriere centrale rende il conto giudiziale della propria gestione alla
direzione generale del tesoro, nel termine prescritto dall'art. 611 del presente
regolamento.
Se durante la gestione dell'anno finanziario sia avvenuto cambiamento di
controllore capo, deve il tesoriere centrale compilare tanti separati conti
giudiziali quanti furono i controllori capi funzionanti durante la sua gestione.
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631. L'istituto bancario incaricato del servizio della tesoreria provinciale
presenta alla direzione generale del tesoro, nel termine prescritto dall'art.
611 del presente regolamento, il conto unico giudiziale annuale per la gestione
delle entrate ed uscite della contabilità di Stato. In detto conto sono
riportati distintamente tutti i risultati finali dell'entrata e della uscita
emergenti dai sottoconti delle sezioni di tesoreria, i quali sono allegati a
corredo del conto stesso.
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632. Il conto giudiziale, tanto del tesoriere centrale che dell'istituto
incaricato del servizio di tesoreria deve dimostrare:
nell'entrata:
a) il debito alla chiusura dell'esercizio precedente;
b) le somme ricevute sia per versamenti fatti dagli agenti della riscossione o
da debitori diretti, sia per buoni e vaglia del tesoro, sia per valori ricevuti
a titolo di somministrazione di fondi e per qualsiasi altra causa;
nell'uscita:
c) il credito, ove ve ne sia, alla chiusura dell'esercizio precedente;
d) le somme pagate risultanti da analoghe dichiarazioni di regolarità, da
quietanze di fondi somministrati e da altri documenti ed ordini regolari e
definitivi;
e) la differenza tra l'entrata e l'uscita da trasportare, secondo i casi, a
debito o a credito dell'esercizio successivo.
Al detto conto deve essere unito quello, a parte, di carico e scarico di tutti i
bollettari ricevuti e di quelli consumati pel rilascio delle quietanze e dei
vaglia del tesoro. Questo conto, quanto al carico, deve concordare coll'uscita
di quello da rendersi dal magazziniere del provveditorato generale che ne ha
fatto la somministrazione alle tesorerie.
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633. Il conto giudiziale, tanto del tesoriere centrale che dell'istituto
incaricato del servizio di tesoreria, deve essere corredato delle opportune
giustificazioni consistenti:
per l'entrata:
nelle matrici delle quietanze rilasciate dal tesoriere a coloro che hanno
eseguiti versamenti per somme da essi riscosse, per acquisto di buoni o per
qualsiasi altra causa;
nelle matrici dei vaglia del tesoro;
nelle dichiarazioni di regolarità dei pagamenti eseguiti, nelle quietanze
ricevute pei fondi somministrati, negli altri documenti ed ordini regolari e
definitivi non che nei decreti di scarico ottenuti nei casi di furto o di
perdita per forza maggiore: salvo sempre per questi due ultimi casi il giudizio
definitivo di responsabilità da parte della Corte dei conti.
La documentazione a corredo dei conti giudiziali prevista al comma 1 può essere
sostituita da evidenze su supporti informatici contenenti le medesime
informazioni previste sui moduli cartacei; è comunque esclusa la possibilità di
variare i dati dopo la resa dei conti stessi (125/a).
La documentazione rimane in custodia presso l'istituto incaricato del servizio
di tesoreria per un periodo di dieci anni a disposizione del Ministero del
tesoro e della Corte dei conti per i controlli di competenza. Dopo i primi
cinque anni la documentazione può essere sostituita da riproduzioni ottenute con
supporti ottici ovvero da altro idoneo strumento di archiviazione (125/a).
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(125/a) Comma aggiunto dall'art. 6, D.M. 4 aprile 1995, n. 334 (Gazz. Uff. 11
agosto 1995, n. 187).
(125/a) Comma aggiunto dall'art. 6, D.M. 4 aprile 1995, n. 334 (Gazz. Uff. 11
agosto 1995, n. 187).
634. La direzione generale del tesoro, riveduti il conto del tesoriere centrale
e quello dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale, appone
sull'uno e sull'altro la dichiarazione che sono regolari e conformi alle proprie
scritture, e ne fa la trasmissione alla Corte dei conti pel relativo giudizio.
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635. I tesorieri rendono altresì il conto dei depositi provvisori di che al
titolo XI e quello del movimento dei titoli riferibili a operazioni del debito
pubblico. Questi conti, visti e verificati, dalla direzione generale del tesoro,
sono sottoposti alla approvazione della Corte dei conti.
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Capo V - Delle riscossioni dei crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei
conti a carico dei pubblici funzionari e degli agenti contabili dello Stato.
(giurisprudenza di legittimità)
636. Le decisioni della Corte dei conti portanti condanne a carico di funzionari
pubblici o di agenti contabili dello Stato, sono dal procuratore generale della
Corte medesima comunicate, in forma esecutiva, alle amministrazioni centrali da
cui dipendono rispettivamente i detti funzionari ed agenti, affinché curino la
riscossione delle somme derivanti da tali condanne, e per estratto al direttore
generale del tesoro.
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637. I debiti verso lo Stato accertati giudiziariamente dalla Corte dei conti
sia nei giudizi sui conti, sia in quelli speciali a sensi dell'art. 35 della L.
14 agosto 1862, n. 800 (126), sono riscossi a cura delle amministrazioni
centrali da cui rispettivamente dipendono i funzionari pubblici e gli agenti, a
carico dei quali la Corte ha pronunziato le condanne.
Se i funzionari pubblici e gli agenti, a carico dei quali la Corte ha
pronunziato la condanna, non siano cessati dalle loro funzioni, e, fatta la
ingiunzione non versino tosto le somme da essi dovute, le amministrazioni
centrali possono disporre che il debito venga riscosso mediante alienazione
della cauzione, se prestata, o mediante ritenuta sugli stipendi ed emolumenti, o
con ogni altro mezzo stabilito dalle leggi e dai regolamenti.
Se invece i predetti funzionari ed agenti dello Stato condannati dalla Corte dei
conti siano cessati dalle loro funzioni, ma sia tuttora esistente la cauzione o
qualche loro credito per stipendi, aggi o emolumenti, le amministrazioni
centrali dispongono che le somme da essi dovute vengano riscosse alienando la
cauzione, o ritenendo i crediti dei detti funzionari ed agenti, fino a
concorrenza della somma dovuta.
I crediti per condanne della Corte dei conti, o le parti di essi che non sia
possibile riscuotere prontamente con i mezzi sovra accennati, sono passati dalle
amministrazioni centrali a quella del demanio per curarne la riscossione.
------------------------
(126) Vedi nota all'art. 610.
638. Pel trasporto dei crediti anzidetti dalle amministrazioni centrali a quella
del demanio per la iscrizione di essi nelle scritture demaniali e per le
ulteriori operazioni occorrenti per realizzare i crediti medesimi, sono
applicabili le norme e i procedimenti stabiliti per gli altri crediti dello
Stato nel capo IV del titolo VI del presente regolamento; salvo che si tratti di
annullamento degli addebiti fatti ai contabili in dipendenza dell'esercizio
delle loro funzioni, nel qual caso l'amministrazione deve promuovere una
decisione della Corte dei conti.
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639. Le partite trasportate dai conti degli agenti delle varie amministrazioni
nelle contabilità demaniali, sono discaricate dai conti giudiziali dei detti
agenti.
Tale discarico si giustifica con un certificato dell'amministrazione centrale
del demanio attestante l'effettuato trasporto dei crediti nelle proprie
scritture.
Le ragionerie delle competenti amministrazioni centrali eseguono nelle loro
scritture le annotazioni necessarie per dimostrare l'eseguito trasporto dei
crediti anzidetti.
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640. Ogni anno, dopo tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, le amministrazioni
centrali trasmettono alla Corte dei conti un prospetto che dimostra
particolarmente le comunicazioni ricevute di condanne della Corte dei conti,
quali partite siano state riscosse, le disposizioni prese per quelle che restano
a riscuotere e le partite che, essendo nelle condizioni previste dal precedente
art. 637, siano state passate all'amministrazione del demanio.
Questa, nel prospetto che a sua volta trasmette alla Corte dei conti, dà
separata dimostrazione:
a) dei crediti verso i propri contabili, pei quali sono in corso gli atti per il
ricupero in via amministrativa;
b) dei crediti iscritti ai campioni demaniali distinti per le amministrazioni di
origine, indicando i provvedimenti presi per la riscossione.
La direzione generale del tesoro trasmette separati prospetti:
a) per i crediti verso i propri contabili e funzionari;
b) per i crediti verso i contabili e funzionari dipendenti da amministrazioni
che non hanno gestione di entrata.
La Corte dei conti, dopo accertatasi della esattezza dei prospetti suaccennati,
rilascia alle amministrazioni centrali una dichiarazione di regolarità.
------------------------
641. Restano ferme, in quanto non siano contrarie alle disposizioni del presente
regolamento, le norme approvate con R.D. 5 settembre 1909, n. 776 (127).
------------------------
(127) Recante norme di esecuzione delle decisioni della Corte dei conti.
TITOLO XIV
Disposizioni generali
642. Le rettificazioni che occorra di fare alle scritture, ai prospetti
periodici e ai conti, debbono essere fatte senza raschiature e in modo da
lasciar vedere le scritture preesistenti.
Nella colonna delle osservazioni o nel margine dei documenti deve essere data
ragione delle fatte rettificazioni.
Nei conti giudiziali non possono introdursi alterazioni di sorta. Le
rettificazioni che occorrano per effetto delle prescritte verificazioni, vengono
indicate in colonne apposite, o in quelle delle osservazioni, o in margine del
documento od anche in foglio separato, dandone ragione.
Ove nella verificazione delle contabilità periodiche si riscontrino irregolarità
tali che modifichino il credito del tesoriere o degli agenti pagatori, i titoli
irregolarmente pagati sono dedotti dalle relative contabilità, e respinti al
contabile che deve darsene debito nei propri conti; salvo a lui il diritto di
riprodurre nelle successive contabilità tali titoli debitamente regolarizzati.
------------------------
643. I conti, i prospetti, le note e le situazioni che debbono essere
periodicamente trasmessi alle autorità competenti, ai termini del presente
regolamento, si compilano e si producono nelle determinate scadenze, anche se
negativi.
Gli elenchi mediante i quali debbono, di regola, essere accompagnati documenti o
titoli di spesa allo scopo di accertarne la consegna da uno ad altro ufficio,
possono essere sostituiti da altro mezzo di trasmissione che garantisca e
comprovi parimenti il sicuro recapito dei documenti e titoli medesimi.
------------------------
644. A cura del ministero delle finanze (128), col concorso delle varie
amministrazioni centrali e sentiti, ove occorra, il Consiglio di Stato e la
Corte dei conti, sarà provveduto alla revisione dei regolamenti, delle
istruzioni e delle disposizioni sotto qualsiasi forma emanate, che riguardino
gli ordinamenti contabili dei servizi, allo scopo di introdurvi le variazioni
necessarie per metterli in armonia con le disposizioni legislative sulla
contabilità generale dello Stato e con quelle del presente regolamento e di
apporvi tutte le semplificazioni opportune per un più spedito funzionamento dei
singoli servizi.
Allo stesso fine saranno pure riveduti i modelli di scritture, registri
prospetti ed altri documenti attinenti alla contabilità, prescritti dal presente
o da altri regolamenti, da istruzioni o da disposizioni delle varie
amministrazioni centrali.
Con decreti Reali, su proposta del ministro delle colonie, di concerto con
quello delle finanze, sarà provveduto, entro sei mesi dalla entrata in vigore
del presente regolamento, alla revisione degli attuali ordinamenti
amministrativo-contabili delle colonie, per metterli in armonia con le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel Regno, tenendo conto delle
peculiari necessità delle colonie stesse.
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(128) Ora, Ministero del tesoro.
645. I tesorieri e gli agenti di riscossione debbono tenere un libro giornale,
nel quale registrano le operazioni d'incasso e di pagamento da essi effettuate.
Tengono inoltre gli altri libri e registri stabiliti dalle istruzioni speciali
dei vari servizi.
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646. I progetti di regolamento di pubblica amministrazione, d'istruzione o di
altre disposizioni di carattere continuativo, concernenti la contabilità e i
servizi amministrativi che abbiano con essa attinenza, debbono essere sottoposti
al preventivo esame del ministro delle finanze (129) (ragioneria generale).
Quando occorra sentire su detti progetti il consiglio di Stato, viene a questo
comunicato lo schema concordato col ministero suddetto.
I decreti Reali e ministeriali che approvano i regolamenti, le istruzioni o le
disposizioni di cui sopra, vengono emanati di concerto col ministro delle
finanze (129).
Negli altri provvedimenti, che non abbiano forma di decreto, deve farsi menzione
dell'accordo preso col ministro medesimo.
Deve inoltre farsi sempre menzione del parere del consiglio di Stato, quando sia
intervenuto.
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(129) Ora, Ministro del tesoro.
(129) Ora, Ministro del tesoro.
TITOLO XV
Disposizioni transitorie
647-650. (130).
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(130) Recavano disposizioni transitorie.
TITOLO XVI
Dei mandati informatici (131)
Capo I - Mandati informatici (131)
651. 1. I mandati informatici, muniti del visto della ragioneria e, ove
previsto, anche della Corte dei conti, non possono essere annullati senza il
concorso dell'ufficio emittente e degli uffici che li hanno vistati.
2. I mandati da assoggettare al controllo preventivo della Corte dei conti
vengono resi disponibili, unitamente alla relativa documentazione da specificare
in apposito elenco informatico, per la competente ragioneria che, effettuato il
proprio riscontro, e nulla avendo da osservare, li trasmette alla Corte dei
conti per il tramite del sistema informativo integrato.
3. La Corte dei conti restituisce con rilievo i mandati non ammessi al visto
effettuando apposita transazione sul sistema integrato.
4. La Direzione generale del tesoro, con apposita transazione, convalida i dati
relativi ai titoli ammessi al pagamento e li rende disponibili per il sistema
informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria.
5. Per i pagamenti da effettuare allo sportello o presso gli uffici postali
della provincia la sezione di tesoreria competente stampa i documenti
sostitutivi e i relativi avvisi per i creditori. Gli avvisi devono contenere i
dati essenziali del mandato informatico e possono essere recapitati con
procedure elettroniche o con altri analoghi sistemi. I documenti sostitutivi
devono contenere gli elementi del corrispondente mandato informatico. La sezione
o l'ufficio postale acquisiscono sui documenti sostitutivi la firma di quietanza
del creditore. L'amministrazione postale trasmette alla sezione competente, per
il rimborso, il documento sostitutivo quietanzato.
6. Per le somme da accreditare ai conti correnti bancari o postali la sezione di
tesoreria, dopo aver scritturato fra i pagamenti i relativi mandati informatici,
trasmette le informazioni rispettivamente al sistema bancario o
all'amministrazione postale, accreditando i fondi necessari per il
riconoscimento delle somme nei conti correnti. Gli importi non riconosciuti sono
dalle singole aziende di credito o dalla posta riversati in tesoreria. Per gli
ordinativi da commutare in documenti di entrata o in vaglia cambiari, la sezione
scrittura fra i pagamenti i mandati informatici contestualmente all'emissione
degli stessi documenti. Le partite di cui al presente comma sono descritte dalla
sezione in elenchi informatici.
7. Per i mandati non assoggettati al controllo preventivo della Corte dei conti,
le competenti ragionerie appongono il visto su mandati informatici riconosciuti
regolari effettuando la corrispondente transazione sul sistema informativo
integrato e trattenendo presso di sé la documentazione. I dati riguardanti i
mandati vistati dalle ragionerie sono resi direttamente disponibili per il
sistema informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, tranne
che, ai sensi delle vigenti disposizioni, si debba procedere all'ammissione al
pagamento, nel qual caso l'invio dei dati è effettuato previa convalida da parte
della Direzione generale del tesoro.
8. I dati di tutti i pagamenti eseguiti sono trasmessi a cura della Banca
d'Italia al sistema informativo integrato (132).
------------------------
(131) Il titolo XVI e gli artt. 651-662 sono stati aggiunti dall'art. 17, D.P.R.
20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio
1998, in virtù di quanto disposto dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94,
riportata al n. A/CLX. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7
agosto 1997, n. 279, riportato al n. A/CLXIII.
(131) Il titolo XVI e gli artt. 651-662 sono stati aggiunti dall'art. 17, D.P.R.
20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio
1998, in virtù di quanto disposto dall'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94,
riportata al n. A/CLX. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7
agosto 1997, n. 279, riportato al n. A/CLXIII.
(132) Il Titolo XVI e gli artt. 651-662 sono stati aggiunti dall'art. 17, D.P.R.
20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio
1998, in virtù del disposto dell'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al
n. A/CLX. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n.
279, riportato al n. A/CLXIII.
652. 1. I mandati di cui al precedente articolo 651 sono di due specie: la prima
comporta effettivo movimento di denaro ovvero determina commutazione in
quietanza di entrata o versamento a conto corrente di amministrazioni e gestioni
autonome; la seconda dà luogo a semplici registrazioni nelle scritture. I
mandati hanno un numero d'ordine progressivo per esercizio e per capitolo di
bilancio e devono contenere, a cura delle amministrazioni emittenti, le seguenti
indicazioni:
a) lo stato di previsione, l'esercizio e l'ufficio di livello dirigenziale
generale al quale è affidata la gestione della quota parte del bilancio
dell'amministrazione cui si riferisce la spesa;
b) la specificazione dell'atto dal quale deriva l'impegno o l'autorizzazione
della spesa;
c) il numero e la denominazione completa del capitolo del bilancio cui è
imputata la spesa;
d) l'oggetto preciso della spesa e la legge dalla quale essa consegue;
e) il cognome, il nome e la qualità del creditore o dei creditori o di chi per
loro sia legalmente autorizzato a dare quietanza, nonché il relativo codice
fiscale o la partita IVA;
f) le eventuali indicazioni, anche codificate, dei conti ai quali deve affluire
l'importo;
g) l'indicazione del dirigente che ha emesso l'ordine di pagare e del relativo
ufficio, nonché la data dell'ordine;
h) la somma da pagare scritta in lettere ed in cifre;
i) l'eventuale termine a partire dal quale il mandato è pagabile;
l) la tesoreria ed il luogo dove deve farsi il pagamento;
m) l'indirizzo del creditore;
n) la zona d'intervento.
2. I mandati della seconda specie fra quelle indicate al precedente comma 1
debbono contenere, altresì, l'indicazione del capitolo o gruppo di capitoli del
bilancio dell'entrata e delle somme da imputarsi a ciascun capitolo o gruppo,
ovvero del conto corrente di amministrazioni autonome e gestioni a favore delle
quali l'importo stesso deve essere versato (132).
------------------------
(132) Il Titolo XVI e gli artt. 651-662 sono stati aggiunti dall'art. 17, D.P.R.
20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio
1998, in virtù del disposto dell'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al
n. A/CLX. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n.
279, riportato al n. A/CLXIII.
653. 1. I documenti sostitutivi dei titoli quietanzati, salvo quanto previsto
dal comma seguente, rimangono in custodia presso le sezioni di tesoreria per un
periodo di dieci anni.
2. Dopo i primi cinque anni, i documenti di cui al comma 1 possono essere
sostituiti da riproduzioni ottenute con supporti ottici ovvero con altro idoneo
strumento di archiviazione.
3. Gli elenchi elettronici delle partite estinte, nonché gli elenchi e i
prospetti comunque denominati, rimangono in custodia presso la sezione di
tesoreria per cinque anni.
4. Presso le sezioni di tesoreria, i documenti, gli elenchi e gli altri supporti
di archiviazione sostitutivi di essi sono a disposizione del Ministero del
tesoro e della Corte dei conti per i controlli di competenza.
5. Alle regolarizzazioni che si rendessero necessarie dopo il pagamento si
provvede anche mediante flussi informatici di rettifica (132).
------------------------
(132) Il Titolo XVI e gli artt. 651-662 sono stati aggiunti dall'art. 17, D.P.R.
20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio
1998, in virtù del disposto dell'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al
n. A/CLX. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n.
279, riportato al n. A/CLXIII.
654. 1. I mandati, dopo il visto degli organi di controllo, non possono essere
annullati, né variati in alcuna loro parte, se non col concorso
dell'amministrazione che li ha emessi e degli organi di controllo medesimi,
fatta eccezione soltanto per l'indicazione del luogo del pagamento (132).
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(132) Il Titolo XVI e gli artt. 651-662 sono stati aggiunti dall'art. 17, D.P.R.
20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio
1998, in virtù del disposto dell'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al
n. A/CLX. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n.
279, riportato al n. A/CLXIII.
655. 1. Le sezioni di tesoreria, per i mandati informatici da estinguere presso
altri uffici pagatori, provvedono ad inviare il documento sostitutivo del titolo
con elenchi di trasmissione in doppio esemplare, di cui uno deve essere
restituito per ricevuta. Il relativo avviso può essere inviato con sistemi
informatici o telematici o con altri analoghi sistemi (132).
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(132) Il Titolo XVI e gli artt. 651-662 sono stati aggiunti dall'art. 17, D.P.R.
20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio
1998, in virtù del disposto dell'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al
n. A/CLX. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n.
279, riportato al n. A/CLXIII.
656. 1. Quando il pagamento deve essere eseguito in un luogo diverso da quello
indicato, la sezione di tesoreria dispone la variazione purché tale luogo si
trovi nella stessa provincia.
2. Se il pagamento deve essere effettuato in altra provincia, la sezione di
tesoreria invia i relativi dati alla sezione competente.
3. Le informazioni riguardanti le modifiche di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse
al sistema informativo integrato (132).
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(132) Il Titolo XVI e gli artt. 651-662 sono stati aggiunti dall'art. 17, D.P.R.
20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio
1998, in virtù del disposto dell'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al
n. A/CLX. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n.
279, riportato al n. A/CLXIII.
657. 1. Il mandato informatico che non può o non deve più essere pagato, per
morte del titolare o per qualsiasi altra causa, viene rinviato all'ufficio che
lo ha emesso mediante comunicazione informatica. Si procede in pari modo quando
in un titolo si sia incorsi in un errore.
2. All'annullamento o correzione dei titoli si provvede in conformità al
disposto degli articoli 292 e 413 del presente regolamento, in quanto
applicabili.
3. Le sezioni di tesoreria trasmettono al sistema informativo integrato i dati
identificativi dei mandati che non devono essere più pagati ai sensi dei
precedenti commi (132).
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(132) Il Titolo XVI e gli artt. 651-662 sono stati aggiunti dall'art. 17, D.P.R.
20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio
1998, in virtù del disposto dell'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al
n. A/CLX. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n.
279, riportato al n. A/CLXIII.
658. 1. Per i mandati informatici la sezione di tesoreria competente, accerta la
validità dell'autenticazione elettronica e provvede:
a) per le partite pagabili allo sportello o presso gli altri uffici pagatori
nella provincia, alla stampa dei documenti sostitutivi di cui al precedente
articolo 651, comma 5, che ammette a pagamento previo accertamento
dell'inesistenza degli atti impeditivi di cui all'articolo 69 della legge di
contabilità generale dello Stato e l'esperimento, ove prevista, della procedura
per la compensazione amministrativa. La sezione provvede altresì all'invio,
anche con sistemi informatici, degli avvisi ai beneficiari con le modalità di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
b) per le partite da commutare in vaglia cambiario o in documenti di entrata di
tesoreria, all'estinzione ed alla emissione dei vaglia e dei documenti;
c) per le partite da accreditare in conto corrente bancario o postale,
all'estinzione ed al successivo trasferimento delle relative informazioni al
sistema bancario o postale.
2. Il tesoriere centrale e l'istituto incaricato del servizio di tesoreria
tramite il sistema informativo rinviano al sistema informativo integrato i dati
identificativi dei mandati informatici la cui autenticazione elettronica non
risulta valida.
3. Per i mandati estinti mediante accreditamento, la data del pagamento è quella
della scritturazione negli elenchi di cui all'articolo 651, comma 6 (133).
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(133) Il Titolo XVI e gli artt. 651-662 sono stati aggiunti dall'art. 17, D.P.R.
20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio
1998, in virtù del disposto dell'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al
n. A/CLX. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n.
279, riportato al n. A/CLXIII.
659. 1. I mandati inestinti alla chiusura dell'esercizio, emessi sulla
competenza dell'esercizio finanziario scaduto al 31 dicembre, possono essere
pagati anche nel corso dell'esercizio successivo, purché ne sia variata
l'imputazione dalla competenza al conto dei residui, ai sensi dell'articolo 276
del presente regolamento.
2. Egualmente i mandati informatici individuali emessi nell'esercizio in conto
residui e rimasti inestinti, possono essere trasportati all'esercizio
successivo, variandosene l'imputazione, ad eccezione di quelli il cui credito
sia prescritto o le relative somme perente agli effetti amministrativi ai sensi
dell'articolo 36 della legge di contabilità generale dello Stato.
3. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale dello Stato e la
tesoreria centrale dello Stato per il tramite del controllore capo, elaborano
entro il 20 gennaio una raccolta di dati informatici contenente gli estremi
identificativi degli ordinativi di cui ai commi 1 e 2.
4. Ove sia noto che di taluno dei mandati informatici non debba effettuarsi il
pagamento, i dati relativi non vengono compresi nella raccolta, ma sono
comunicati alle ragionerie competenti, che ne promuovono l'annullamento o la
rinnovazione (133).
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(133) Il Titolo XVI e gli artt. 651-662 sono stati aggiunti dall'art. 17, D.P.R.
20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio
1998, in virtù del disposto dell'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al
n. A/CLX. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n.
279, riportato al n. A/CLXIII.
660. 1. La raccolta di dati informatici di cui al comma 3 dell'articolo 659 è
inviata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato che, dopo
avere effettuato il riscontro con i propri dati, previa convalida delle
ragionerie competenti, stralcia gli ordinativi da trasportare dalle scritture
dell'esercizio scaduto, li inserisce in quelle del nuovo esercizio ed integra la
raccolta stessa con gli estremi dell'imputazione al conto dei residui
dell'esercizio in corso.
2. Effettuate le operazioni di cui al comma 1, il sistema informativo della
Ragioneria generale dello Stato trasmette la raccolta recante l'indicazione
della nuova imputazione al sistema informativo della Corte dei conti.
3. La Corte, riconosciuta nell'ambito delle proprie competenze l'esattezza della
nuova imputazione, sulla base anche dei dati in suo possesso, elimina dalle
proprie scritture informatiche i mandati indicati nella raccolta, li trasporta
in quelle dell'esercizio in corso e li mette a disposizione dell'istituto
incaricato del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, nonché del
controllore capo della tesoreria centrale dello Stato.
4. Ove sui titoli di cui al comma 1 non sia previsto il controllo preventivo
della Corte dei conti, la Ragioneria generale dello Stato trasmette la raccolta
contenente la nuova imputazione al sistema informativo dell'istituto incaricato
del servizio di tesoreria.
5. Sulla base delle informazioni contenute nella raccolta, le sezioni di
tesoreria ed il controllore capo della tesoreria centrale provvedono ad
aggiornare i propri archivi informatici (133).
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(133) Il Titolo XVI e gli artt. 651-662 sono stati aggiunti dall'art. 17, D.P.R.
20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio
1998, in virtù del disposto dell'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al
n. A/CLX. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n.
279, riportato al n. A/CLXIII.
661. 1. Dal 1° gennaio e fino a che le sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato e la tesoreria centrale dello Stato non abbiano ricevuto la nuova
imputazione, i mandati informatici inestinti al 31 dicembre precedente possono
essere pagati dai tesorieri ed inseriti nelle scritture del conto sospeso (133).
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(133) Il Titolo XVI e gli artt. 651-662 sono stati aggiunti dall'art. 17, D.P.R.
20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio
1998, in virtù del disposto dell'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al
n. A/CLX. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n.
279, riportato al n. A/CLXIII.
662. 1. I pagamenti relativi a mandati informatici non eseguiti entro il 31
dicembre dell'esercizio successivo a quello di emissione, non debbono essere più
effettuati e gli altri agenti pagatori restituiscono entro il giorno 10 del mese
di gennaio alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato i documenti
sostitutivi; quelli giacenti presso la tesoreria centrale sono restituiti alla
Direzione generale del tesoro.
2. Le sezioni di tesoreria e la Direzione generale suddetta trasmettono un
elenco informatico dei mandati di cui al comma 1 al sistema informativo
integrato. Le competenti ragionerie provvedono all'annullamento nei modi
stabiliti dal presente regolamento, salvo il diritto dei creditori di chiederne
la rinnovazione, se ed in quanto tale diritto non sia prescritto, secondo le
disposizioni del codice civile o di leggi speciali e salvo il disposto
dell'articolo 36 della legge di contabilità generale dello Stato (134).
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(134) Il Titolo XVI e gli artt. 651-662 sono stati aggiunti dall'art. 17, D.P.R.
20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, a decorrere dal 1° gennaio
1998, in virtù del disposto dell'art. 6, L. 3 aprile 1997, n. 94, riportata al
n. A/CLX. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 15, D.Lgs. 7 agosto 1997, n.
279, riportato al n. A/CLXIII.