GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 275 DEL 23/11/1923




R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.   Agg. G. U. 31/01/2006
Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio 
e sulla contabilità generale dello Stato. 

 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 novembre 1923, n. 275. Il decreto, emanato in 
virtù della legge di delegazione di poteri, L. 3 dicembre 1922, n. 1601, 
sostituisce il R.D. 17 febbraio 1884, n. 2016 (Gazz. Uff. 20 marzo 1884, n. 68). 

(1/a) Per l'elevazione dei limiti di somma fissati dal presente decreto, vedi 
l'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII. 
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti istruzioni: 
- AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo): Circ. 1 
dicembre 1998, n. 47; 
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 28 settembre 1998, n. 
113/98; 
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 14 
gennaio 1999, n. 4; Circ. 29 marzo 1999, n. 21; Circ. 21 dicembre 1999, n. 52; 
Circ. 10 gennaio 2001, n. 1; 
- Ministero dell'interno: Circ. 23 luglio 1999, n. 83; 
- Ministero della giustizia: Circ. 31 luglio 2000, n. 2088/S/BLS/4905; 
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 26 febbraio 1996, n. 89; Circ. 15 
luglio 1996, n. 345; Circ. 11 dicembre 1997, n. 791; Circ. 17 dicembre 1997, n. 
861; Circ. 29 ottobre 1998, n. 435; 
- Ministero delle finanze: Circ. 8 luglio 1997, n. 192/E; Circ. 15 ottobre 1997, 
n. 265/P; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D; Circ. 10 giugno 1998, n. 146/E; 
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 3 gennaio 1996, n. 2; Circ. 
29 marzo 1996, n. 41; Circ. 1 agosto 1996, n. 89; Circ. 2 settembre 1996, n. 99; 
Circ. 2 settembre 1996, n. 101; Circ. 10 settembre 1996, n. 103; Circ. 29 
ottobre 1996, n. 128; Circ. 29 ottobre 1996, n. 129; Circ. 29 ottobre 1996, n. 
131; Circ. 31 ottobre 1996, n. 136; Circ. 18 dicembre 1996, n. 159; Circ. 18 
dicembre 1996, n. 161; Circ. 3 gennaio 1997, n. 2; Circ. 13 gennaio 1997, n. 11; 
Circ. 13 gennaio 1997, n. 9; Circ. 16 gennaio 1997, n. 18; Circ. 17 febbraio 
1997, n. 43; Circ. 25 febbraio 1997, n. 64; Circ. 25 febbraio 1997, n. 67; Circ. 
25 febbraio 1997, n. 68; Circ. 25 febbraio 1997, n. 69; Circ. 3 marzo 1997, n. 
73; Circ. 14 maggio 1997, n. 113; Circ. 25 giugno 1997, n. 142; Circ. 3 luglio 
1997, n. 150; Circ. 3 luglio 1997, n. 151; Circ. 3 luglio 1997, n. 153; Circ. 28 
ottobre 1997, n. 212; Circ. 28 ottobre 1997, n. 213; Circ. 5 novembre 1997, n. 
221; Circ. 5 novembre 1997, n. 228; Circ. 5 novembre 1997, n. 229; Circ. 25 
novembre 1997, n. 245; Circ. 25 gennaio 1999, n. 17; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/994; 
Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3124; Circ. 24 agosto 1998, n. 
DIE/ARE/1/3123; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e 
gli affari regionali: Circ. 28 marzo 1996, n. 132; 
- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 30 ottobre 1996, n. 68; Circ. 20 
dicembre 1996, n. 85; Circ. 6 novembre 1997, n. 80. 
 





TITOLO I 
Del patrimonio dello Stato. Dei contratti 
1. I beni immobili dello Stato, tanto pubblici quanto posseduti a titolo di 
privata proprietà, sono amministrati a cura del Ministero delle finanze, salve 
le eccezioni stabilite da leggi speciali. 
I beni immobili assegnati ad un servizio governativo s'intendono concessi in uso 
gratuito al ministero da cui il servizio dipende e sono da esso amministrati. 
Tosto che cessi tale uso passano all'amministrazione delle finanze. 
Ciascun ministero provvede all'amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso 
proprio o di servizi da esso dipendenti, salve le disposizioni speciali 
riguardanti i mobili di ufficio. 
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2. A cura del Ministro delle finanze deve formarsi l'inventario dei beni 
immobili di pertinenza dello Stato, distinguendo quelli destinati in servizio 
governativo dagli altri, e indicando gli elementi atti a farne conoscere la 
consistenza ed il valore. 
Ciascun ministro deve far compilare l'inventario dei mobili e dei materiali di 
spettanza dello Stato. 
Il regolamento determinerà le norme per la formazione e la conservazione dei 
detti inventari (2). 
------------------------ 
(2) Vedi gli artt. 2, 3, 4, 11 a 15, 17, 19, 22 a 25, 27 e 28, R.D. 23 maggio 
1924, n. 827, riportato al n. A/II. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
3. I contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti 
da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi 
menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da 
determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla 
licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata (2/a). 
I contratti dai quali derivi una spesa per lo Stato debbono essere preceduti da 
gare mediante pubblico incanto o licitazione privata, a giudizio discrezionale 
dell'amministrazione (2/a). 
Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che 
nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. 
L'esclusione è dichiarata con atto insindacabile della competente 
amministrazione centrale, la quale ne dà comunicazione alle altre 
amministrazioni (3). 
------------------------ 
(2/a) Gli attuali commi primo e secondo così sostituiscono l'originario primo 
comma per effetto dell'articolo 2, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, riportato al 
n. A/XXII. 
(2/a) Gli attuali commi primo e secondo così sostituiscono l'originario primo 
comma per effetto dell'articolo 2, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, riportato al 
n. A/XXII. 
(3) Il Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, 
riportato al n. A/II, determina i casi in cui è consentita la licitazione 
privata, agli artt. 38 e 39, dettando le norme per il relativo procedimento agli 
articoli 89 e 90. Le norme per il procedimento da seguire per i pubblici incanti 
sono contenute negli artt. da 63 a 88 del detto regolamento. Vedi, anche, gli 
artt. 87 e 140 della legge comunale e provinciale (R.D. 3 marzo 1934, n. 383), 
sostituiti rispettivamente dagli artt. 1 e 10, L. 9 giugno 1947, n. 530. Per 
casi in cui l'amministrazione ha ritenuto preferibile la licitazione privata, 
vedi: l'art. 31, R.D. 28 giugno 1912, n. 728, contenente modificazioni alle 
leggi vigenti riguardanti le Ferrovie dello Stato; l'art. 2, R.D. 8 febbraio 
1923, n. 422, contenente norme sull'esecuzione di opere pubbliche; l'articolo 1, 
R.D. 11 marzo 1923, n. 540, relativo agli acquisti, alle forniture ed ai servizi 
del Provveditorato generale dello Stato; l'art. 1, R.D.L. 30 settembre 1929, n. 
1718, contenente modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato 
nei riguardi dei servizi dell'aeronautica; l'art. 10, L. 22 dicembre 1932, n. 
1958, contenente norme per l'amministrazione e la contabilità degli enti 
aeronautici. 
I limiti originari di somma, indicati nelle citate disposizioni, vanno aumentati 
di 1000 volte, in virtù dell'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 
, riportato al n. A/CXXXVII, che ha assorbito i precedenti aumenti di 240 volte, 
in virtù del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI e di 60 volte 
disposto dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936. L'art. 20 del suddetto decreto n. 
367 del 1994 è entrato in vigore il 1° novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 
28 agosto 1995, n. 359, riportato al n. A/CXLVI. Si vedano, peraltro, le norme 
del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, riportato alla voce Impiegati civili dello 
Stato, in ordine ai limiti di nomina degli impegni che possono essere assunti 
direttamente dai funzionari dello Stato aventi qualifica di dirigenti. In deroga 
a quanto disposto nel presente articolo, vedi l'art. 3, comma 4, O.M. 3 agosto 
2000. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
4. Per speciali lavori o forniture possono invitarsi le persone o ditte ritenute 
idonee a presentare, in base a prestabilite norme di massima, i progetti tecnici 
e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli. 
Nei modi e nelle forme che saranno stabilite nell'invito, si procede, a giudizio 
insindacabile dell'amministrazione, alla scelta del progetto che risulti 
preferibile, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole 
offerte e delle garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti, e 
si fa quindi luogo alla stipulazione del contratto. 
Nessun compenso o rimborso spetta alle persone o ditte per la compilazione dei 
progetti presentati (4). 
------------------------ 
(4) Vedi, anche, gli artt. 40 e 91 del Regolamento (approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827), riportato al n. A/II. Per le ipotesi di appalto-concorso, vedi 
l'art. 8, R.D. 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dall'art. 2, R.D.L. 28 agosto 
1924, n. 1396. Vedi, anche, l'art. 286 della legge comunale e provinciale 
(approvata con R.D. 3 marzo 1934, n. 383). 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
5. I progetti di contratti devono essere comunicati al Consiglio di Stato, per 
averne il parere, quando l'importo previsto superi le lire 600.000.000 (5) se si 
tratta di contratti da stipularsi dopo pubblici incanti o le lire 300.000.000 
(5) se da stipularsi dopo privata licitazione o nel modo di cui al precedente 
art. 4. 
Il Consiglio di Stato darà il parere, tanto sulla regolarità del contratto, 
quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo gli saranno forniti dai 
ministeri i documenti, le giustificazioni e le notizie che riterrà di chiedere. 
Il parere del Consiglio di Stato sarà dal ministero comunicato alla Corte dei 
conti a corredo del decreto di approvazione del contratto, del quale viene 
chiesta la registrazione. 
Per ragioni di evidente urgenza, prodotte da circostanze non prevedibili, da 
farsi risultare nel decreto di approvazione del contratto, potranno comunicarsi 
al Consiglio di Stato, prima dell'approvazione ministeriale, in luogo dei 
progetti di contratti, i verbali di aggiudicazione o gli schemi di contratto 
sottoscritti dalla parte (6). 
------------------------ 
(5) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari importi 
prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte dal D.P.R. 
30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha assorbito il 
precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 2000 volte dall'art. 20, 
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, che ha altresì fatto 
salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano aumentato gli 
originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata dallo stesso 
articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° novembre 
1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359, riportato al n. 
A/CXLVI. 
(5) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari importi 
prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte dal D.P.R. 
30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha assorbito il 
precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 2000 volte dall'art. 20, 
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, che ha altresì fatto 
salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano aumentato gli 
originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata dallo stesso 
articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° novembre 
1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359, riportato al n. 
A/CXLVI. 
(6) Vedi, anche, l'art. 42, R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento di 
esecuzione), riportato al n. A/II. Vedi, inoltre, l'art. 6, D.Lgs.Lgt. 18 
gennaio 1945, n. 16, contenente l'istituzione dei provveditorati regionali alle 
opere pubbliche, che apporta deroga al presente articolo. In deroga a quanto 
disposto nel presente articolo, vedi l'art. 3, comma 4, O.M. 3 agosto 2000. 
 





5-bis. 1. Per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in 
genere e loro parti di ricambio, prodotti dall'industria nazionale ovvero da 
un'industria di uno Stato membro della Comunità europea, nonché per l'acquisto 
di carburanti, lubrificanti e ossigeno liquido avio destinati alle Forze armate 
e forniti dall'industria nazionale ovvero da un'industria di uno Stato membro 
della Comunità europea, non si applica il disposto del precedente art. 5 e 
quello del successivo art. 6, secondo comma (7). 
------------------------ 
(7) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, riportato al 
n. A/XXII, e poi così sostituito dall'art. 13, L. 22 febbraio 1994, n. 146, 
riportata alla voce Comunità Europee. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
6. Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze, che dovranno risultare nel 
decreto di approvazione del contratto, non possano essere utilmente seguite le 
forme indicate negli artt. 3 e 4, il contratto potrà essere concluso a 
trattativa privata. 
Se l'importo previsto superi le lire 150.000.000 (5) il progetto di contratto o, 
nel caso di cui al precedente art. 5, comma ultimo, lo schema di contratto 
firmato dalla ditta contraente sarà, ai sensi dell'articolo medesimo, comunicato 
al Consiglio di Stato per il parere (8). 
------------------------ 
(5) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari importi 
prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte dal D.P.R. 
30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha assorbito il 
precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 2000 volte dall'art. 20, 
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, che ha altresì fatto 
salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano aumentato gli 
originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata dallo stesso 
articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° novembre 
1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359, riportato al n. 
A/CXLVI. 
(8) Vedi, anche, gli artt. 41, 42 e 101, R.D. 23 maggio 1924, n. 827, riportato 
al n. A/II. 
Per alcune ipotesi in cui le amministrazioni sono state autorizzate a concludere 
contratti a trattativa privata, vedi: gli artt. 7, 25 e 26, R.D. 8 febbraio 
1923, n. 422, in materia di esecuzione di opere pubbliche; l'art. 18, R.D.L. 23 
aprile 1925, n. 520, contenente un nuovo ordinamento dell'amministrazione 
postale e telegrafica; nonché l'art. 12, L. 2 ottobre 1940, n. 1406, relativo 
alla vendita ed alla permuta di beni patrimoniali disponibili. I limiti 
originari di somma, indicati nelle richiamate disposizioni, vanno aumentati di 
60 volte in virtù della L. 10 dicembre 1953, n. 936. Vedi, inoltre, l'art. 6, 
D.Lgs.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 16, contenente l'istituzione dei provveditorati 
regionali alle opere pubbliche, che apporta deroga al presente articolo. Per 
un'ulteriore deroga al presente articolo vedi, anche, l'art. 15, L. 7 giugno 
2000, n. 150. In deroga a quanto disposto nel presente comma vedi, inoltre, 
l'art. 3, comma 4, O.M. 3 agosto 2000. 
 





7. Ove il contratto riguardi materia per la quale esistono capitolati d'oneri 
approvati dopo sentito il Consiglio di Stato e le condizioni del contratto siano 
conformi a quelle dei detti capitolati, i limiti di somma stabiliti per il 
parere del Consiglio stesso dagli artt. 5 e 6 sono aumentati della metà (9). 
------------------------ 
(9) Vedi, anche, gli artt. 42, 45-62, 99, 107, 109 e 114, R.D. 23 maggio 1924, 
n. 827 (Regolamento di esecuzione), riportato al n. A/II. Vedi, inoltre, l'art. 
6, D.Lgs.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 16, contenente l'istituzione dei 
provveditorati regionali alle opere pubbliche, che apporta deroga al presente 
articolo. Per un'ulteriore deroga a quanto disposto nel presente articolo, vedi 
l'art. 3, comma 4, O.M. 3 agosto 2000. 
 





8. [I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati 
e retti da speciali regolamenti approvati con decreto reale previo parere del 
Consiglio di Stato. 
Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad 
autorizzazione data con decreto motivato del ministro, servizi non preveduti dai 
regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo 
superi le lire 60.000.000 (10)] (10/a). 
------------------------ 
(10) Somma così aumentata, prima, dall'art. 7, L. 13 maggio 1961, n. 469, 
riportata alla voce Servizi antincendi, poi dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, 
riportato al n. A/XXI e, da ultimo, dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, 
riportato al n. A/CXXXVII. Vedi, anche, R.D. 1° marzo 1925, n. 394; R.D. 31 
marzo 1927, n. 715, contenente l'approvazione del regolamento per i servizi da 
farsi ad economia e per la liquidazione ed il pagamento delle spese relative al 
Ministero dell'interno; R.D. 6 aprile 1933, n. 805, (ora abrogato dall'art. 14, 
D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384), per i servizi ad economia del Ministero 
dell'aeronautica (ora, Ministero della difesa); D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1106, 
contenente il decentramento di servizi del Ministero della difesa. 
Vedi, inoltre, l'art. 6, D.Lgs.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 16, contenente 
l'istituzione dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, che apporta 
deroga al presente articolo. 
Vedi, anche, nota 5 all'art. 5. In deroga a quanto disposto nel presente 
articolo vedi, inoltre, l'art. 3, comma 4, O.M. 3 agosto 2000. 
(10/a) Articolo abrogato dall'art. 14, D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384. I 
richiami, contenuti in disposizioni normative vigenti relativi alle disposizioni 
regolamentari abrogate, si intendono riferiti al suddetto D.P.R. n. 384/2001, ai 
sensi dell'art. 11 dello stesso. 
 





9. Qualora, nella esecuzione di un contratto, pel quale non sia intervenuto il 
parere del Consiglio di Stato, sorga la necessità di arrecarvi mutamenti che ne 
facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati negli artt. 5, 6 e 7 prima 
che si provveda al pagamento finale, dovranno gli atti relativi comunicarsi al 
Consiglio di Stato per il parere. 
Se trattasi di spese in economia gli atti dovranno comunicarsi al Consiglio di 
Stato, quando l'importo preveduto in cifra non eccedente le lire 60.000.000 
(10/b), venga nel fatto a superare tale somma (11). 
------------------------ 
(10/b) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari 
importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte 
dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha 
assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 2000 volte 
dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, che ha 
altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano 
aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata 
dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° 
novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359, riportato al 
n. A/CXLVI. 
(11) Vedi, anche, gli artt. 44 e 119, R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (regolamento 
di esecuzione), riportato al n. A/II. Vedi, inoltre, l'art. 6, D.Lgs.Lgt. 18 
gennaio 1945, n. 16, contenente l'istituzione dei provveditorati regionali delle 
opere pubbliche, che apporta deroga al presente articolo. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
10. Per l'acquisto all'estero di combustibili, di tabacchi, di beni la cui 
produzione è garantita da privativa industriale, di macchinari, di strumenti ed 
oggetti di precisione che solo ditte straniere possono fornire con i requisiti 
tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché per l'esecuzione all'estero 
di lavori relativi ai beni predetti e per il noleggio delle navi destinate ai 
trasporti di combustibili, l'amministrazione può provvedere direttamente nei 
luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri a trattativa privata 
(11/a). 
Ai relativi contratti non sono applicabili le norme contenute negli articoli 5, 
6, secondo comma, e 19 del presente decreto (11/a). 
Per l'acquisto e la permuta all'estero di terreni edificatori ed edifici da 
destinarsi a sedi di rappresentanze diplomatiche e consolari non si applica il 
disposto degli articoli 5 e 6, secondo comma, del presente decreto (11/a). 
Alle relative convenzioni non è applicabile il disposto degli artt. 5, 6, 2° 
comma, e 19 del presente decreto (12). 
------------------------ 
(11/a) Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono l'originario 
primo comma per effetto dell'art. 1, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, riportato al 
n. A/XXII. 
(11/a) Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono l'originario 
primo comma per effetto dell'art. 1, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, riportato al 
n. A/XXII. 
(11/a) Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono l'originario 
primo comma per effetto dell'art. 1, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, riportato al 
n. A/XXII. 
(12) Per l'acquisto di tabacchi all'estero, e in genere di quanto può occorrere 
per i servizi delle aziende monopolizzate, vedi l'art. 12, R.D. 29 dicembre 
1927, n. 2452; quest'ultimo è stato modificato con R.D.L. 29 aprile 1937, n. 670 
e convertito in legge con L. 20 dicembre 1937, n. 2592. Per l'acquisto dei 
combustibili e per il noleggio delle navi destinate al loro trasporto, vedi L. 
15 luglio 1906, n. 346. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
11. Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una 
diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l'appaltatore è obbligato ad 
assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del 
prezzo di appalto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione 
del contratto. 
In questo caso sarà all'appaltatore pagato il prezzo delle opere, dei lavori o 
delle forniture eseguite, a termini di contratto. 
L'aumento entro il limite del quinto della somma preventivata non rende, in 
verun caso, necessario il parere del Consiglio di Stato (13). 
------------------------ 
(13) Vedi, anche, gli artt. 111, 119 e 120 del Regolamento (approvato con R.D. 
23 maggio 1924, n. 827), riportato al n. A/II. In deroga a quanto disposto nel 
presente articolo, vedi l'art. 3, comma 4, O.M. 3 agosto 2000. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
12. I contratti debbono avere termini e durata certa e non possono essere 
stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta 
convenienza o necessità da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto. 
Per le spese ordinarie la durata non può oltrepassare i nove anni. 
Non si possono stipulare interessi e provvigioni a favore di fornitori e 
intraprenditori sulle somme che fossero obbligati di anticipare per l'esecuzione 
dei contratti. 
Nei contratti per forniture, trasporti e lavori non si può stipulare l'obbligo 
di far pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia 
fornita. 
[Non sono compresi in questo divieto i contratti stipulati con stabilimenti di 
opere pie e con case e stabilimenti commerciali e industriali di notoria 
solidità, i quali non usino assumere incarico di lavori o di provviste senza 
anticipazione di parte del prezzo né i contratti per la costruzione di navi, di 
corazze o di artigliere (14)] (14/a). 
Con decreto del Ministero del Tesoro può consentirsi, per periodi di durata 
determinata, che, in deroga a quanto disposto dal precedente quarto comma, le 
amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, anticipino fino al 10 per 
cento del prezzo, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o 
equivalenti da parte del contraente; l'erogazione dell'anticipazione è 
subordinata all'avvenuto inizio dei lavori, ovvero dell'esecuzione della 
fornitura. La misura dell'anticipazione, il graduale recupero della medesima e 
il grado delle garanzie, sono stabiliti con il suddetto decreto (14/b). 
Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non sia proseguita 
secondo gli obblighi contrattuali. In tal caso spettano all'Amministrazione 
anche gli interessi legali sulle somme anticipate (14/b). 
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sesto e settimo si applicano agli 
enti locali e agli altri enti pubblici nonché agli istituti ed aziende operanti 
comunque nell'ambito della pubblica amministrazione (14/b). 
------------------------ 
(14) Vedi, anche, gli artt. 48, 49, 50, 51 e 62 del Regolamento (approvato con 
R.D. 23 maggio 1924, n. 827) riportato al n. A/II. Vedi, inoltre, per le tasse 
di registro e di bollo, per le spese di copia e per tutte quelle inerenti ai 
contratti, l'art. 94, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 e l'art. 8, D.L. 25 giugno 
1953, n. 492. 
(14/a) Comma abrogato dall'art. 2, D.L. 2 marzo 1989, n. 65, riportato al n. 
A/CIV. 
(14/b) Comma aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, riportata al 
n. A/XXII. Peraltro i commi sesto e settimo sono stati così sostituiti dall'art. 
2, D.L. 2 marzo 1989, n. 65, riportato al n. A/CIV. Vedi, anche, il D.M. 25 
novembre 1972, riportato al n. A/XXIII. 
(14/b) Comma aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, riportata al 
n. A/XXII. Peraltro i commi sesto e settimo sono stati così sostituiti dall'art. 
2, D.L. 2 marzo 1989, n. 65, riportato al n. A/CIV. Vedi, anche, il D.M. 25 
novembre 1972, riportato al n. A/XXIII. 
(14/b) Comma aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, riportata al 
n. A/XXII. Peraltro i commi sesto e settimo sono stati così sostituiti dall'art. 
2, D.L. 2 marzo 1989, n. 65, riportato al n. A/CIV. Vedi, anche, il D.M. 25 
novembre 1972, riportato al n. A/XXIII. 
 





12-bis. [Per esigenze connesse con la situazione economica del Paese, con 
decreto del Ministro per il tesoro può consentirsi, per periodi di durata 
determinata, che le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, 
concedano a richiesta delle imprese appaltatrici o fornitrici di beni o di 
servizi, dopo l'ultimazione dei lavori, ovvero dopo la consegna dei beni o la 
prestazione dei servizi oggetto della fornitura, una anticipazione nel limite 
massimo del settantacinque per cento delle somme eventualmente ancora dovute - a 
norma di legge o di contratto - sui pagamenti in conto nonché di quelle dovute 
dopo il collaudo, o l'atto a questo equivalente, dei lavori e delle forniture. 
Per la concessione dell'anticipazione l'impresa contraente è tenuta a prestare 
idonee garanzie bancarie o equivalenti. 
Sull'importo dell'anticipazione concessa a norma del presente articolo sarà 
trattenuta l'eventuale somma da recuperare a saldo delle anticipazioni concesse 
ai sensi del precendente articolo 12. 
Il recupero dell'anticipazione di cui al presente articolo sarà effettuato sul 
saldo del prezzo contrattuale e, quanto occorra, mediante le garanzie di cui al 
precedente secondo comma. 
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti, istituti ed 
aziende di cui all'ottavo comma del precedente articolo 12. 
Le anticipazioni di cui al presente articolo e quelle di cui all'articolo 
precedente sono effettuate in conto mutuo dagli istituti mutuanti qualora i 
lavori e le forniture siano eseguiti dagli enti, istituti ed aziende, di cui al 
comma precedente, con mutui assistiti o meno da contributi. Negli altri casi è 
in facoltà dei predetti enti, istituti ed aziende di concedere le anticipazioni. 

Resta comunque salva la disciplina prevista, per gli appalti di opere pubbliche, 
dall'articolo 4 della legge 17 febbraio 1968, n. 93] (14/c). 
------------------------ 
(14/c) Articolo aggiunto dall'art. un. L. 1° novembre 1973, n. 774 (Gazz. Uff. 6 
dicembre 1973, n. 315) e successivamente abrogato dall'art. 2, D.L. 2 marzo 
1989, n. 65, riportato al n. A/CIV. Vedi, anche, il D.M. 21 dicembre 1973, 
riportato al n. A/XXV. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
13. Deve essere nuovamente sentito il Consiglio di Stato, prima di rescindere o 
variare un contratto per causa in esso prevista, se il contratto stesso venne 
già sottoposto all'esame di detto Consiglio (15). 
------------------------ 
(15) Vedi, anche, gli artt. 44, 107 e 111, R.D. 23 maggio 1924, n. 827 
(Regolamento di esecuzione), riportato al n. A/II. Vedi, inoltre, l'art. 6, 
D.L.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 16, contenente l'istituzione dei provveditorati 
regionali alle opere pubbliche, in virtù del quale non si applica la 
disposizione del presente articolo quando i provvedimenti di cui agli artt. 4 e 
5 del citato D.L.Lgt., abbiano riportato l'approvazione a maggioranza assoluta 
del comitato previsto dall'art. 7 dello stesso D.Lgt. Vedi, anche, l'art. 17, 
D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534, contenente il decentramento dei servizi del 
Ministero dei lavori pubblici. In deroga a quanto disposto nel presente 
articolo, vedi l'art. 3, comma 4, O.M. 3 agosto 2000. 
 





14. Deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato prima di approvare gli 
atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie 
qualunque sia l'oggetto della controversia, quando ciò che l'amministrazione dà 
o abbandona sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 
20.000.000 (15/a). 
A formare la somma anzidetta concorrono le transazioni che siano intervenute 
precedentemente per lo stesso oggetto o per l'esecuzione del medesimo contratto. 

Deve essere sentito il Consiglio di Stato anche per le transazioni di minore 
importo, quando l'amministrazione non si uniformi per esse all'avviso espresso 
dall'avvocatura erariale (16). 
------------------------ 
(15/a) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari 
importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte 
dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha 
assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte 
dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, che ha 
altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano 
aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata 
dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° 
novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359, riportato al 
n. A/CXLVI. 
(16) Vedi l'art. 19, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534, che sostituisce l'art. 1, 
D.L. 17 aprile 1948, n. 777, già sostituito dall'art. 1, L. 3 febbraio 1951, n. 
165. Vedi, inoltre, l'art. 6, D.L.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 16, contenente 
l'istituzione dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, che apporta 
deroga al presente articolo. Per un'ulteriore deroga a quanto disposto nel 
presente articolo, vedi l'art. 3, comma 4, O.M. 3 agosto 2000. 
 





15. Deve essere sentito il Consiglio di Stato, qualunque sia l'oggetto ed il 
valore del contratto, nei casi nei quali si tratti di riconoscere se siano in 
tutto od in parte applicabili le clausole penali stipulate a carico dei 
fornitori o appaltatori, quando la somma in controversia o che l'amministrazione 
abbandoni superi le lire 5.000.000 (15/a). 
La sospensione dei lavori o il prolungamento dei termini, per cause non previste 
dal contratto debbono risultare da atti addizionali al contratto stesso. Su tali 
atti deve essere sentito il Consiglio di Stato, se la durata della sospensione o 
il prolungamento dei termini siano indeterminati o tali che vi corrisponda, 
secondo il contratto originario, una penalità eccedente le lire 5.000.000 (15/a) 
(17). 
------------------------ 
(15/a) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari 
importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte 
dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha 
assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte 
dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, che ha 
altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano 
aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata 
dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° 
novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359, riportato al 
n. A/CXLVI. 
(15/a) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari 
importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte 
dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha 
assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte 
dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, che ha 
altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano 
aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata 
dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° 
novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359, riportato al 
n. A/CXLVI. 
(17) Vedi, anche, l'art. 50 del Regolamento (approvato con R.D. 23 maggio 1924, 
n. 827) riportato al n. A/II; vedi, inoltre, gli artt. 12 e 19, D.P.R. 30 giugno 
1955, n. 1534, nonché l'art. 6, D.L.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 16, contenente 
l'istituzione dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, che apporta 
deroga al presente articolo. Per un'ulteriore deroga a quanto disposto nel 
presente articolo, vedi l'art. 3, comma 4, O.M. 3 agosto 2000. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
16. I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare 
l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale 
rogante, con le norme stabilite dal regolamento. 
I processi verbali di aggiudicazione nelle aste e nelle licitazioni private sono 
parimenti formati da quest'ultimo funzionario. 
I contratti ed i verbali anzidetti hanno forza di titolo autentico. 
I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici 
o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto. 
Il deliberatario non può impugnare l'efficacia dell'atto o incanto pel motivo 
che non sia stato da lui firmato il relativo verbale d'asta o di licitazione 
privata (18). 
------------------------ 
(18) Vedi gli artt. 63, 88 e 93 a 102 del Regolamento. Vedi, inoltre, gli artt. 
89 e 142 della legge comunale e provinciale, approvata con R.D. 3 marzo 1934, n. 
383. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
16-bis. Le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai 
contratti sono a carico dei contraenti con l'amministrazione dello Stato. 
Sono altresì a carico di detti contraenti le spese di registrazione dei 
contratti, in conformità del disposto dell'articolo 55 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sull'imposta di registro. 
Le spese di copia di cui al precedente primo comma sono determinate sulla base 
di apposite tariffe predisposte dal Provveditorato generale dello Stato e 
approvate con decreto del Ministro per il tesoro. Dette tariffe si applicano 
anche nei confronti delle ditte cui siano affidati eccezionalmente lavori di 
copia. 
Gli importi delle spese di cui al primo comma, nonché quelle di cui al secondo 
comma, sono versati dal contraente, entro cinque giorni dalla data di 
stipulazione del contratto, sul conto corrente postale intestato alla sezione di 
tesoreria provinciale dello Stato e con imputazione ad apposito capitolo dello 
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato o del bilancio delle 
amministrazioni o aziende autonome. La causale del versamento dovrà indicare, 
oltre il capitolo di entrata sul quale affluisce l'importo, la specificazione 
analitica delle spese da comunicarsi dall'ufficiale rogante o, ove occorra, dal 
funzionario che stipula il contratto, all'atto della stipulazione del medesimo. 
L'attestato del versamento di cui al comma precedente deve essere consegnato 
all'amministrazione per essere allegato al contratto. 
In caso di ritardo nel versamento, l'importo delle spese di cui al primo comma è 
aumentato degli interessi legali decorrenti dalla scadenza del termine fissato 
dal precedente quarto comma fino alla data dell'effettivo versamento sul conto 
corrente postale. 
In caso di mancato versamento ovvero di mancata consegna dell'attestato di 
versamento, l'amministrazione trattiene la somma dovuta dal contraente, 
aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto e la versa 
direttamente al capitolo di entrata di cui al precedente quarto comma (18/a). 
------------------------ 
(18/a) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 27 dicembre 1975, n. 790 (Gazz. Uff. 23 
gennaio 1976, n. 20), che, all'art. 2, ha così disposto: 
" 
Art. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari, anche 
speciali, incompatibili o in contrasto con la presente legge. 
La presente legge entra in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica". 
 





16-ter. Il pagamento delle spese di cui al primo e secondo comma del precedente 
articolo è eseguito in contanti dal cassiere per i contratti stipulati dalle 
amministrazioni centrali, anche autonome, e dal funzionario delegato per quelli 
stipulati da uffici periferici, sulla base di ordini di accreditamento emessi a 
loro favore su apposito capitolo da istituire negli stati di previsione della 
spesa dei singoli Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni ed aziende 
autonome. 
Ai fini di cui al precedente comma, l'atto approvativo del contratto deve 
contenere l'attestazione circa la disponibilità della somma necessaria al 
pagamento delle spese di registrazione. 
Restano comunque fermi gli obblighi e le responsabilità previsti dalle vigenti 
disposizioni sull'imposta di registro a carico del pubblico ufficiale che ha 
redatto l'atto. 
I rendiconti delle spese di cui al precedente primo comma sono sottoposti al 
controllo delle ragionerie centrali e della Corte dei conti se si riferiscono a 
contratti stipulati dalle amministrazioni centrali ed al controllo delle 
ragionerie regionali dello Stato e delle delegazioni regionali della Corte dei 
conti competenti per territorio se si riferiscono a contratti stipulati dagli 
uffici periferici. 
Per i contratti stipulati dagli uffici centrali e periferici delle 
amministrazioni ed aziende autonome il controllo di cui al comma precedente è 
eseguito dagli uffici o servizi centrali di ragioneria e dalla Corte dei conti. 
Per le amministrazioni ed aziende autonome che hanno uffici o servizi di 
ragioneria decentrati il controllo sui rendiconti delle spese relative a 
contratti stipulati dagli uffici periferici è esercitato dai citati uffici o 
servizi di ragioneria e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti 
competenti per territorio (18/a). 
------------------------ 
(18/a) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 27 dicembre 1975, n. 790 (Gazz. Uff. 23 
gennaio 1976, n. 20), che, all'art. 2, ha così disposto: 
" 
Art. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari, anche 
speciali, incompatibili o in contrasto con la presente legge. 
La presente legge entra in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica". 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
17. I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa 
nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi: 
per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario 
rappresentante l'amministrazione; 
per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato; 
con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; 
per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi 
con ditte commerciali (19). 
------------------------ 
(19) Vedi, anche, gli artt. 94 e 101 del Regolamento, riportato al n. A/II. 
 





18. I contratti stipulati con ditte o società commerciali devono contenere 
l'indicazione delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare. 
L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta 
o società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei 
contratti vengono designate a riscuotere, incombe al funzionario rogante, nei 
contratti in forma pubblica amministrativa, ed al funzionario che stipula e 
riceve l'impegno contrattuale, nei contratti in forma privata. 
I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro 
conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente, eseguiti, finché la 
revoca del mandato, conferito alle persone stesse, non sia notificata nelle 
forme di legge alle amministrazioni, agli uffici, agli enti o ai funzionari cui 
spetta ordinare il pagamento, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 69 
del presente decreto, riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi 
(20). 
------------------------ 
(20) Vedi, anche, l'art. 294, come risulta sostituito dall'art. 25, D.P.R. 30 
giugno 1955, n. 1534 e gli articoli 295 e 296 del Regolamento, riportato al n. 
A/II. Vedi, inoltre, l'art. 6, R.D. 8 febbraio 1923, n. 422, contenente norme 
per l'esecuzione delle opere pubbliche, in relazione alla rappresentanza delle 
società commerciali negli appalti con l'amministrazione e l'art. 4, commi 
sedicesimo e diciassettesimo, L. 30 marzo 1942, n. 511. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
19. Gli atti di aggiudicazione definitiva ed i contratti, anche se stipulati per 
corrispondenza ai sensi del precedente art. 17, non sono obbligatori per 
l'amministrazione, finché non sono approvati dal ministro o dall'ufficiale 
all'uopo delegato e non sono eseguibili che dopo l'approvazione. 
L'approvazione dei contratti pei quali sia richiesto il parere del Consiglio di 
Stato deve essere data con decreto ministeriale. Il decreto sarà motivato quando 
non sia seguito in tutto o in parte tale parere. 
I decreti di approvazione dei contratti di importo eccedente le lire 20.000.000 
(21) sono sottoposti alla registrazione preventiva della Corte dei conti. 
Per il medesimo oggetto non possono essere formati più contratti, salve speciali 
necessità da farsi constare nel decreto di approvazione del contratto. 
Quando si tratti di oggetti che, per la loro natura o per il luogo in cui si 
effettua la vendita, debbono essere immediatamente consegnati all'acquirente, il 
ministro può conferire all'autorità che presiede l'asta la facoltà di approvare 
e rendere eseguibile il contratto (22). 
------------------------ 
(21) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari 
importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte 
dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato al n. A/XXI (questo aumento ha 
assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte 
dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII, che ha 
altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano 
aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata 
dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° 
novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359, riportato al 
n. A/CXLVI. 
(22) Vedi, anche, gli artt. 4, 44 e 103 a 117 (il 105 si riferisce 
specificatamente all'ultimo comma del presente articolo) del Regolamento, 
riportato al n. A/II, nonché l'art. 296 della legge comunale e provinciale, 
approvata con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 17, L. 9 giugno 
1947, n. 530. In deroga al disposto del presente articolo, l'art. 3, L. 22 
dicembre 1932, n. 1958, contenente norme per l'amministrazione e la contabilità 
degli enti aeronautici, consente l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 2 
della stessa legge prima che avvenga la registrazione alla Corte dei conti, 
mentre l'art. 1, R.D.L. 3 giugno 1938, n. 836, in materia di attuazione di 
programma navale, prevede la possibilità, in caso di particolare urgenza, che il 
Ministro autorizzi l'esecuzione dei contratti prima della loro approvazione. In 
deroga a quanto disposto nel presente articolo, vedi l'art. 3, comma 4, O.M. 3 
agosto 2000. 
 





20. Alla fine di ogni anno la Corte dei conti comunicherà al Parlamento l'elenco 
dei contratti da essa registrati e per i quali l'amministrazione non abbia 
seguito il parere del Consiglio di Stato, indicando le ragioni all'uopo addotte 
dall'amministrazione (23). 
------------------------ 
(23) Vedi, anche, gli artt. 115 e 116 del Regolamento, riportato al n. A/II. 
Vedi, inoltre, l'art. 32, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo 
unico della legge sulla Corte dei conti. In deroga a quanto disposto nel 
presente articolo, vedi l'art. 3, comma 4, O.M. 3 agosto 2000. 
 





21. L'alienazione degli immobili dello Stato, quando non sia regolata, per 
determinate categorie di beni, da leggi speciali, deve essere autorizzata, caso 
per caso, con particolari provvedimenti legislativi. 
Restano ferme le disposizioni delle leggi vigenti per quanto concerne 
l'alienazione delle navi dello Stato (24). 
------------------------ 
(24) Vedi l'art. 2, L. 31 gennaio 1926, n. 100, il quale dispone che 
l'approvazione dei contratti stipulati dallo Stato, nei casi per i quali era 
richiesta una legge, è data con decreto del Capo dello Stato, previa 
deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il parere dei consigli tecnici 
istituiti presso i vari ministeri e del Consiglio di Stato. Vedi, anche, gli 
artt. 4 e 5, R.D.L. 21 dicembre 1922, n. 1800 (contenente norme sui limiti di 
servizio effettivo dopo i quali ciascuna unità navale deve essere radiata), che 
autorizzano la vendita delle navi. 
Il limite originario di somma, indicato nel secondo dei citati articoli, va 
aumentato di 60 volte, in virtù della L. 10 dicembre 1953, n. 936. 
 





TITOLO II 
Della contabilità generale dello Stato 
Capo I - Disposizioni generali 
22. Alla immediata dipendenza del Ministro delle finanze (25) sono la ragioneria 
generale dello Stato e la direzione generale del Tesoro. 
Dipendono dalla ragioneria generale dello Stato le ragioniere delle 
amministrazione centrali (26). 
------------------------ 
(25) Ora, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 
per effetto del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, riportato alla voce Ministero 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
(26) Per effetto del D.Lgt. 5 settembre 1944, n. 202, la Ragioneria generale 
dello Stato (istituita con L. 22 aprile 1869, n. 5026) e la Direzione generale 
del tesoro sono passate alle dipendenze del Ministero del tesoro. Vedi, anche, 
ai capi I, II e IV del Titolo IV del Regolamento. 
 





23. Il direttore generale del Tesoro sovrintende al servizio di tesoreria dello 
Stato, provvede al movimento di fondi ed eseguisce le operazioni finanziarie di 
tesoreria che gli sono ordinate dal Ministro delle finanze (27). 
------------------------ 
(27) La Direzione generale del tesoro, in virtù del D.Lgt. 5 settembre 1944, n. 
202, è passata alla dipendenza del Ministero del tesoro. Il D.Lgs. 5 dicembre 
1997, n. 430, riportato alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, ha unificato i ministeri del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica ed ha abrogato l'art. 3 del suddetto D.Lgs. n. 
202 del 1944. Vedi, anche, gli articoli 175, 176, 510, 533, 537 e 609 del 
Regolamento. 
 





24. La ragioneria generale dello Stato riassume i risultati dei conti delle 
entrate accertate, riscosse e versate e delle spese impegnate e pagate; riassume 
altresì le modificazioni che si verificano nella consistenza del patrimonio 
mobile ed immobile dello Stato. 
Le ragionerie delle amministrazioni centrali devono tenere le loro scritture 
nelle forme prescritte dalla ragioneria generale e trasmettere alla medesima i 
conti periodici e tutti gli altri elementi e notizie che le possono occorrere 
(28). 
------------------------ 
(28) Vedi, anche, gli artt. 160, 166 e 168 a 171 del Regolamento. Vedi, inoltre, 
per il consiglio dei ragionieri la L. 26 luglio 1939, n. 1037, riportata al n. 
C/II. 
 





25. La ragioneria generale, sulle proposte e sugli elementi che i singoli 
ministeri devono trasmettere a quello delle finanze (29), predispone il progetto 
del bilancio di previsione, i provvedimenti di variazioni al bilancio ed il 
rendiconto generale consuntivo da presentare al Parlamento. 
Prepara inoltre le situazioni finanziarie, per le quali tiene conto anche dei 
vari provvedimenti che in esse comunque influiscono e che debbono essere 
comunicati dai rispettivi ministeri, pel tramite dei direttori capi delle 
ragionerie centrali, al Ministro delle finanze per il preventivo e consenso 
(30). 
------------------------ 
(29) Ora, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 
per effetto del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, riportato alla voce Ministero 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
(30) Vedi, anche, artt. 137, 160 e 166 del Regolamento. 
 





26. I direttori capi delle singole ragionerie delle amministrazioni centrali e 
coloniali sono nominati dal Ministro delle finanze, sulla proposta del 
ragioniere generale dello Stato (31). 
------------------------ 
(31) Così modificato dall'art. 16, secondo comma, della L. 26 luglio 1939, n. 
1037, riportata al n. C/II. 
 





27. Le ragionerie centrali osservano e vigilano perché siano osservate le leggi 
e tutte le disposizioni impartite dal Ministero delle finanze (29): 
a) per la conservazione del patrimonio dello Stato; 
b) per l'esatto accertamento delle entrate; 
c) per la regolare gestione dei fondi di bilancio. 
I direttori capi delle ragionerie riferiscono al Ministro delle finanze (29), 
pel tramite della ragioneria generale, sulle questioni di maggiore importanza e 
su tutto quanto abbiano occasione di rilevare nell'adempimento delle proprie 
funzioni e che interessi il bilancio, specie per quanto concerne l'andamento 
degli impegni di spesa (32). 
------------------------ 
(29) Ora, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 
per effetto del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, riportato alla voce Ministero 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
(29) Ora, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 
per effetto del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, riportato alla voce Ministero 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
(32) Vedi gli artt. 168 a 171, 286, 289, 357 e 494 del Regolamento. Vedi, anche, 
il R.D.L. 16 dicembre 1923, n. 2765, contenente disposizioni per la vigilanza 
sugli impegni di spesa, assunti dalle amministrazioni dello Stato, nonché il 
R.D.L. 29 giugno 1924, n. 1036, contenente disposizioni sulla vigilanza delle 
ragionerie centrali, sulla gestione del patrimonio e del bilancio dello Stato, e 
la L. 26 luglio 1939, n. 1037, riportata al n. C/II. 
 





28. Le ragionerie delle amministrazioni centrali compilano gli schemi degli 
stati di previsione della entrata e della spesa ed il rendiconto consuntivo, da 
trasmettersi al Ministro delle finanze (29) e adempiono ogni altro incarico loro 
affidato dai singoli ministri (33). 
------------------------ 
(29) Ora, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 
per effetto del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, riportato alla voce Ministero 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
(33) Vedi, anche, l'art. 137 del Regolamento. 
 





29. I disegni di legge, che importino o riflettano spese a carico dello Stato, 
sono proposti dal ministro da cui dipendono i servizi ai quali le spese si 
riferiscono, di concerto col Ministro delle finanze (29). 
Sono del pari emanati di concerto col Ministro delle finanze (29), gli altri 
provvedimenti che regolino comunque l'assunzione di nuovi oneri, oppure 
modificazioni o deroghe a precedenti disposizioni adottate su proposta o di 
concerto col detto ministro. 
Il Ministro delle finanze (29) esercita il riscontro finanziario e contabile su 
tutte le amministrazioni dello Stato e sulle aziende autonome che ne dipendono. 
A tale fine esso ha facoltà di disporre verifiche ed ispezioni presso qualsiasi 
ufficio o servizio che abbia gestione finanziaria o attribuzioni contabili (34). 

------------------------ 
(29) Ora, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 
per effetto del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, riportato alla voce Ministero 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
(29) Ora, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 
per effetto del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, riportato alla voce Ministero 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
(29) Ora, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 
per effetto del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, riportato alla voce Ministero 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
(34) Vedi il D.Lgs.C.P.S. 4 giugno 1947, n. 407 (Gazz. Uff. 6 giugno 1947, n. 
126) che istituisce il Ministero del bilancio. 
 





Capo II - Dell'anno finanziario e del bilancio di previsione 
30. [L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello 
stesso anno. 
Per gli incassi ed i versamenti delle entrate accertate e per i pagamenti delle 
spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta al 31 
gennaio successivo] (35). 
------------------------ 
(35) L'articolo, già sostituito dall'art. 6, L. 9 dicembre 1928, n. 2783, 
riportata al n. A/III, le cui norme di attuazione furono emanate con D.M. 3 
giugno 1929, riportato al n. A/IV, e poi dall'art. 1, L. 1° marzo 1964, n. 62, 
riportata al n. A/XI è stato abrogato dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, n. 468, 
riportata al n. A/XXX. 
 





31. [I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e 
dimostrati: 
a) nel conto del bilancio; 
b) nel conto generale del patrimonio dello Stato] (35/a). 
------------------------ 
(35/a) Gli artt. da 30 a 35-bis sono stati soppressi dall'art. 33, L. 5 agosto 
1978, n. 468, riportata al n. A/XXX. 
 





32. [Sono materie del conto del bilancio: 
1) le entrate accertate e scadute durante l'anno finanziario; 
2) le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate nello stesso periodo di 
tempo; 
3) le riscossioni degli agenti, i versamenti nelle casse del tesoro e i 
pagamenti riguardanti lo stesso esercizio finanziario e quelle anteriori 
effettuate entro il termine previsto dal 2° comma del precedente art. 30] (36). 
------------------------ 
(36) Articolo prima sostituito dall'art. 6, L. 9 dicembre 1928, n. 2783, 
riportata al n. A/III e poi abrogato dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, n. 468, 
riportata al n. A/XXX. 
 





33. [Sono materia del conto generale del patrimonio dello Stato, oltre le 
variazioni che apporta in esso la gestione del bilancio, anche tutte quelle che, 
per qualsiasi causa, si verifichino durante l'esercizio nelle attività e 
passività patrimoniali] (36/a). 
------------------------ 
(36/a) Gli artt. da 30 a 35-bis sono stati soppressi dall'art. 33, L. 5 agosto 
1978, n. 468, riportata al n. A/XXX. 
 





34. [Il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per il bilancio e la 
programmazione economica, presenta al Parlamento: 
1) nel mese di luglio, il rendiconto generale dell'esercizio finanziario scaduto 
il 31 dicembre precedente; 
2) nel mese di settembre, il bilancio di previsione per l'anno finanziario che 
inizia il 1° gennaio successivo, costituito dallo stato di previsione 
dell'entrata, da quelli della spesa distinti per Ministeri e dal quadro generale 
riassuntivo. 
Nello stesso mese di settembre, il Ministro per il bilancio e la programmazione 
economica ed il Ministro per il tesoro presentano al Parlamento la relazione 
previsionale e programmatica di cui all'art. 4 della legge 1° marzo 1964, n. 62, 
la quale, in una apposita sezione, conterrà una illustrazione del quadro 
generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con una analitica dimostrazione 
delle variazioni rispetto alle previsioni dell'anno precedente, nonché 
informazioni sulla parte discrezionale di spesa, sul fabbisogno di cassa del 
tesoro e sul finanziamento di tale fabbisogno. 
Le relazioni programmatiche di settore previste da specifiche leggi saranno 
presentate dai Ministri interessati di concerto con il Ministro per il bilancio 
e la programmazione economica, in allegato alla relazione di cui al comma 
precedente] (37). 
------------------------ 
(37) Articolo prima sostituito dall'art. 1, L. 20 luglio 1977, n. 407, riportata 
al n. A/XXVII e poi abrogato dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, n. 468, riportata 
al n. A/XXX. 
 





35. [Lo stato di previsione dell'entrata e gli stati di previsione della spesa, 
con gli allegati bilanci delle Amministrazioni autonome e con il quadro generale 
riassuntivo, formano oggetto di un unico disegno di legge. 
Ciascuno stato di previsione è illustrato da note preliminari. 
L'approvazione dello stato di previsione della entrata, del totale generale 
della spesa, di ciascuno stato di previsione della spesa e del quadro generale 
riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge] 
(38). 
------------------------ 
(38) Articolo già sostituito dall'art. 1, L. 1° marzo 1964, n. 62, riportata al 
n. A/XI, poi modificato dall'art. 2, L. 20 luglio 1977, n. 407, riportata al n. 
A/XVII e infine abrogato dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, n. 468, riportata al n. 
A/XXX. 
 





35-bis. [Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono 
annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti per i 
quali la presentazione al Parlamento è prevista dalla legge] (39). 
------------------------ 
(39) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 1° marzo 1964, n. 62, riportata al n. 
A/XI e poi abrogato dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, n. 468, riportata al n. 
A/XXX. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
36. I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio 
successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si 
intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per 
lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo 
esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. 
Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai 
pertinenti capitoli degli esercizi successivi (40) (40/a). 
Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura 
dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre 
l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di 
stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore 
nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di 
conservazione è protratto di un anno (40). 
I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia 
assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di 
lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo 
a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti 
agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio 
con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi (40). 
Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, 
che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, 
costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto 
dell'esercizio 1982 (40). 
[Sono però mantenuti oltre al termine stabilito nel precedente comma i residui 
delle spese in conto capitale (o di investimento) relativi ad importi che lo 
Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere 
prestate o di lavori o di forniture eseguite] (40/b). 
I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio 
precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al 
secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto 
generale anche al bilancio di previsione. 
Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che 
nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della 
competenza e viceversa (41). 
------------------------ 
(40) L'art. 39, L. 7 agosto 1982, n. 526, riportata alla voce Economia nazionale 
(Sviluppo della), ha sostituito con quattro commi gli originari commi primo e 
secondo. L'attuale secondo comma è stato, poi, sostituito dall'art. 6, D.L. 2 
marzo 1989, n. 65, modificato dall'art. 3, L. 3 aprile 1997, n. 94, ed infine 
così sostituito dal comma 6 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come 
modificato dalla relativa legge di conversione. Da ultimo, l'attuale terzo comma 
è stato così modificato dall'art. 12, L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata alla 
voce Economia nazionale (Sviluppo della). 
(40/a) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 3, D.L. 23 
novembre 2001, n. 411. 
(40) L'art. 39, L. 7 agosto 1982, n. 526, riportata alla voce Economia nazionale 
(Sviluppo della), ha sostituito con quattro commi gli originari commi primo e 
secondo. L'attuale secondo comma è stato, poi, sostituito dall'art. 6, D.L. 2 
marzo 1989, n. 65, modificato dall'art. 3, L. 3 aprile 1997, n. 94, ed infine 
così sostituito dal comma 6 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come 
modificato dalla relativa legge di conversione. Da ultimo, l'attuale terzo comma 
è stato così modificato dall'art. 12, L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata alla 
voce Economia nazionale (Sviluppo della). 
(40) L'art. 39, L. 7 agosto 1982, n. 526, riportata alla voce Economia nazionale 
(Sviluppo della), ha sostituito con quattro commi gli originari commi primo e 
secondo. L'attuale secondo comma è stato, poi, sostituito dall'art. 6, D.L. 2 
marzo 1989, n. 65, modificato dall'art. 3, L. 3 aprile 1997, n. 94, ed infine 
così sostituito dal comma 6 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come 
modificato dalla relativa legge di conversione. Da ultimo, l'attuale terzo comma 
è stato così modificato dall'art. 12, L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata alla 
voce Economia nazionale (Sviluppo della). 
(40) L'art. 39, L. 7 agosto 1982, n. 526, riportata alla voce Economia nazionale 
(Sviluppo della), ha sostituito con quattro commi gli originari commi primo e 
secondo. L'attuale secondo comma è stato, poi, sostituito dall'art. 6, D.L. 2 
marzo 1989, n. 65, modificato dall'art. 3, L. 3 aprile 1997, n. 94, ed infine 
così sostituito dal comma 6 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come 
modificato dalla relativa legge di conversione. Da ultimo, l'attuale terzo comma 
è stato così modificato dall'art. 12, L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata alla 
voce Economia nazionale (Sviluppo della). 
(40/b) Comma abrogato dall'art. 4, L. 20 luglio 1977, n. 407, riportata al n. 
A/XXVII. 
(41) Articolo così sostituito dall'art. 6, L. 9 dicembre 1928, n. 2783. Vedi, 
anche, gli artt. da 144 a 147, da 152 a 154, 236, da 263 a 268, 275, 324, 380, 
446, 451 e 480 del Regolamento. Vedi, inoltre, per la eliminazione dei residui 
passivi, l'art. 7, L. 9 dicembre 1928, n. 2783. Per il pagamento dei residui 
passivi perenti, a richiesta dei privati, vedi l'art. 40 del presente decreto. 
Vedi, altresì, l'art. 1-ter, D.L. 22 dicembre 1984, n. 901, riportato alla voce 
Opere pubbliche. Il comma 7 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, ha 
abrogato tutte le disposizioni legislative che derogano al presente articolo. 
 





37. [Le entrate dello Stato sono ripartite: 
in titoli, secondo che siano tributarie, extratributarie o provengano 
dall'alienazione e dallo ammortamento di beni patrimoniali e dal rimborso di 
crediti; 
in categorie, secondo la loro natura; 
in rubriche, secondo l'organo al quale ne è affidato l'accertamento; 
in capitoli, secondo il rispettivo oggetto. 
Le spese dello Stato sono ripartite: 
in titoli, secondo che siano di pertinenza della parte corrente (o di 
funzionamento e mantenimento) ovvero della parte in conto capitale (o di 
investimento). La parte in conto capitale comprende le partite che attengono 
agli investimenti diretti ed indiretti, nonché ad operazioni per concessione di 
crediti. La parte corrente comprende le altre spese e l'onere degli 
ammortamenti; 
in sezioni, secondo l'analisi funzionale; 
in rubriche, secondo l'organo che amministra la spesa od ai cui servizi si 
riferiscono gli oneri relativi; 
in categorie, secondo l'analisi economica; 
in capitoli, secondo il rispettivo oggetto. 
Nel bilancio di previsione, nel quadro generale riassuntivo e nel rendiconto 
generale trovano esposizione distinta dalle precedenti entrate e spese quelle 
connesse alle operazioni di accensione e rimborso di prestiti. 
Nel quadro generale riassuntivo è data distinta indicazione: 
1) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extra 
tributarie ed il totale delle spese correnti (o di funzionamento e 
mantenimento); 
2) del risultato differenziale tra il totale complessivo delle entrate e delle 
spese di qualsiasi natura, comprese quelle connesse ad operazioni di accensione 
e di rimborso di prestiti] (41/a) (41/b). 
------------------------ 
(41/a) L'articolo, già sostituito dall'art. 1, R.D.L. 10 maggio 1925, n. 596, 
convertito in legge dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, è stato da ultimo così 
sostituito dall'art. 1, L 1° marzo 1964, n. 62 (riportata al n. A/XI). Vedi gli 
altri articoli di quest'ultima legge, per altre norme sulla nuova disciplina del 
bilancio e per le disposizioni transitorie sulla disciplina medesima. Vedi, 
anche, gli artt. 127 a 135 e 140 del Regolamento. 
(41/b) Gli artt. da 37 a 43 sono stati soppressi dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, 
n. 468, riportata al n. A/XXX. 
 





37-bis. [La numerazione delle sezioni, delle rubriche, delle categorie e dei 
capitoli può essere discontinua in relazione alle necessità della codificazione 
meccanografica] (41/c) (41/b). 
------------------------ 
(41/c) Vedi nota 39 all'art. 35-bis. 
(41/b) Gli artt. da 37 a 43 sono stati soppressi dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, 
n. 468, riportata al n. A/XXX. 
 





38. [È vietato il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi a ciascuno 
assegnati dalle leggi del bilancio di previsione] (42) (41/b). 
------------------------ 
(42) Vedi, anche, l'art. 144 del Regolamento. 
(41/b) Gli artt. da 37 a 43 sono stati soppressi dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, 
n. 468, riportata al n. A/XXX. 
 





38-bis. [Prima dell'inizio di ogni esercizio, ciascuno ministro, di intesa con 
quello per il tesoro, provvede a ripartire in articoli la somma stanziata sui 
singoli capitoli, in relazione alla natura delle spese ed all'orientamento dei 
servizi. 
È data, tuttavia, facoltà ai ministri medesimi, d'intesa con quello per il 
tesoro, di effettuare trasporti di fondi da un articolo all'altro di un medesimo 
capitolo. 
Tanto la ripartizione in articoli quanto i cennati trasporti di fondi saranno 
disposti con decreti dei ministri competenti, di concerto con il Ministro per il 
tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti] (43) (41/b). 
------------------------ 
(43) L'art. 38-bis è stato aggiunto dal D.Lgs. 21 aprile 1948, n. 600, 
ratificato con L. 5 gennaio 1953, n. 30. Vedi, anche, l'art. 2, L. 17 agosto 
1960, n. 908. 
(41/b) Gli artt. da 37 a 43 sono stati soppressi dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, 
n. 468, riportata al n. A/XXX. 
 





39. [È vietata l'assegnazione di qualsiasi provento per spese od erogazioni 
speciali rimanendo soppressa ogni destinazione già stabilita da particolari 
disposizioni. 
Questa disposizione non si applica ai proventi e quote di proventi riscossi per 
conto di privati o enti estranei all'amministrazione dello Stato, né ai proventi 
derivanti da lasciti, fondazioni, oblazioni e simili, fatte a scopo determinato] 
(41/b). 
------------------------ 
(41/b) Gli artt. da 37 a 43 sono stati soppressi dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, 
n. 468, riportata al n. A/XXX. 
 





40. [Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze (43/a) è 
istituito un "fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine". 
Con decreti del Ministro delle finanze (43/a) registrati alla Corte dei conti 
possono essere prelevate da detto fondo ed inscritte ai competenti capitoli le 
somme occorrenti: 
1) per pagamento di residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per 
perenzione amministrativa ai sensi dell'art. 36. primo comma, in caso di 
richiesta da parte degli aventi diritto (44); 
2) per aumento di stanziamento a capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio 
od in connessione con l'accertamento e la riscossione delle entrate. 
Allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze (43/a) sarà 
allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente n. 2 da approvarsi con 
apposito articolo della legge relativa] (45) (41/b). 
------------------------ 
(43/a) Vedi nota all'art. 22, primo comma. 
(43/a) Vedi nota all'art. 22, primo comma. 
(44) Lettera così sostituita dall'art. 5, L. 20 luglio 1977, n. 407, riportata 
al n. A/XXVII. 
(43/a) Vedi nota all'art. 22, primo comma. 
(45) Vedi, anche, artt. 135, 136 e 158 del Regolamento. 
(41/b) Gli artt. da 37 a 43 sono stati soppressi dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, 
n. 468, riportata al n. A/XXX. 
 





40-bis. [Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è 
istituito un fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti di cui al 
secondo comma dell'articolo 36. 
A richiesta delle amministrazioni competenti, con decreti del Ministro per il 
tesoro, registrati alla Corte dei conti, possono essere prelevate da detto fondo 
- per le finalità per le quali furono autorizzate - le somme di volta in volta 
occorrenti da iscrivere ai pertinenti capitoli di competenza, ovvero a capitoli 
di nuova istituzione, per il caso in cui quello di competenza fosse stato nel 
frattempo soppresso] (45/a) (45/b). 
------------------------ 
(45/a) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 20 luglio 1977, n. 407, riportata al n. 
A/XXVII. 
(45/b) Gli artt. da 37 a 43 sono stati soppressi dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, 
n. 468, riportata al n. A/XXX. 
 





41. [Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per 
il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, possono iscriversi nella parte 
passiva del bilancio, le somme occorrenti per restituire tributi indebitamente 
percetti, ovvero tasse su prodotti che si esportano, per pagare vincite al 
lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico in dipendenza di 
operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, per integrare 
le assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, 
tassativamente autorizzati e regolati per legge, nonché per integrare la 
dotazione del fondo speciale di cui all'articolo 40-bis della presente legge 
(45/c). 
In corrispondenza con gli accertamenti della entrata, possono mediante decreti 
del Ministro delle finanze (45/d), inscriversi nella parte passiva del bilancio 
le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il 
pagamento di quote d'entrate devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque 
percette per conto di terzi. 
Allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze (45/d) saranno 
allegati due elenchi da approvarsi con apposito articolo della relativa legge, 
dei capitoli per i quali possono essere esercitate rispettivamente le facoltà di 
cui al primo e secondo comma del presente articolo. 
Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 19 della L. 17 luglio 1910, n. 511, 
relativa alle spese che le amministrazioni militari sostengono nell'interesse di 
altre amministrazioni dello Stato ed eventualmente di privati] (46) (45/b). 
------------------------ 
(45/c) L'art. 72, L. 20 luglio 1977, n. 407, riportata al n. A/XXVII, ha così 
modificato il primo comma del presente art. 41, "fatte salve le disposizioni 
legislative che ad esso facciano riferimento". 
(45/d) Vedi nota all'art. 22, primo comma. 
(45/d) Vedi nota all'art. 22, primo comma. 
(46) Vedi, anche, l'art. 158 del Regolamento. 
(45/b) Gli artt. da 37 a 43 sono stati soppressi dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, 
n. 468, riportata al n. A/XXX. 
 





42. [Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, 
che non riguardino le spese di cui ai precedenti artt. 40 e 41, è iscritto, 
nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze (45/d), un 
"fondo di riserva per le spese impreviste". 
La prelevazione di somme da questo capitolo e la loro iscrizione ai vari 
capitoli del bilancio o a capitoli nuovi, ha luogo mediante decreti reali (47), 
promossi dal Ministro delle finanze (45/d). Le prelevazioni per somme superiori 
a lire 12.000.000 (47/a) per ciascun capitolo devono essere precedute da 
deliberazione del Consiglio dei Ministri. 
Detti decreti vengono presentati al Parlamento per la convalidazione] (48) 
(45/b). 
------------------------ 
(45/d) Vedi nota all'art. 22, primo comma. 
(47) Ora del Presidente della Repubblica. 
(45/d) Vedi nota all'art. 22, primo comma. 
(47/a) Vedi la nota all'art. 5. 
(48) Vedi, anche, gli artt. 135 e 158 del Regolamento. 
(45/b) Gli artt. da 37 a 43 sono stati soppressi dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, 
n. 468, riportata al n. A/XXX. 
 





43. [Le nuove e le maggiori spese, alle quali non possa provvedersi nella forma 
indicata negli articoli precedenti, debbono essere autorizzate per legge. 
Le spese eccedenti la somma di lire 36.000.000 (47/a) non imputabili a capitoli 
già compresi negli stati di previsione dell'esercizio in corso, non possono 
iscriversi nei bilanci se non siano approvate con speciali disposizioni di 
legge. 
Nelle proposte di nuove e maggiori spese occorrenti dopo l'approvazione del 
bilancio devono essere indicati i mezzi per far fronte alle spese stesse] (49) 
(45/b). 
------------------------ 
(47/a) Vedi la nota all'art. 5. 
(49) Vedi, anche, gli artt. 156 e 157 del Regolamento. Vedi, inoltre, l'art. 81, 
quarto comma, della Costituzione. 
(45/b) Gli artt. da 37 a 43 sono stati soppressi dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, 
n. 468, riportata al n. A/XXX. 
 





Capo III - Delle entrate dello Stato 
44. I direttori generali e gli altri capi degli uffici centrali, compartimentali 
e provinciali che hanno gestione di entrate curano, nei limiti delle rispettive 
loro attribuzioni e sotto la personale loro responsabilità, che l'accertamento, 
la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed 
integralmente (50). 
------------------------ 
(50) Vedi, anche, gli artt. 219 e 229 del Regolamento. 
 





45. I tesorieri devono trasmettere mensilmente al direttore generale del tesoro 
il conto dei versamenti effettuati nelle loro casse e gli agenti della 
riscossione devono comunicare alle amministrazioni da cui dipendono, ogni 
bimestre o ad altro periodo stabilito dai regolamenti i conti debitamente 
giustificati degli accertamenti, delle riscossioni e dei versamenti eseguiti. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
46. Le somme di spettanza dello Stato introitate per qualsivoglia titolo dagli 
incaricati della riscossione debbono essere integralmente versate nelle casse 
dello Stato, nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti. 
------------------------ 
 





47. Il direttore generale del Tesoro vigila al versamento nelle tesorerie delle 
somme riscosse dagli agenti di tutte le amministrazioni dello Stato e di quelle 
dovute dai debitori diretti. Alla sua vigilanza sono sottoposti gli agenti di 
riscossione ed il versamento del denaro (51). 
------------------------ 
(51) Vedi, anche, l'art. 237 del Regolamento. 
 





48. Quando col denaro incassato gli agenti della riscossione abbiano, a ciò 
autorizzati, estinto titoli di pagamento, essi produrranno tali titoli 
regolarmente quietanzati. 
L'importo relativo è considerato, agli effetti del corrispondente discarico, 
come denaro versato (52). 
------------------------ 
(52) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, vedi 
l'art. 15, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573, riportato al n. A/CXXXVI-bis. Vedi, 
anche, gli artt. 235 e 238 a 251 del Regolamento. 
 





Capo IV - Delle spese dello Stato 
49. [I ministri impegnano ed ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in 
bilancio. 
Per le spese straordinarie ripartite per legge in più esercizi finanziari, può 
l'impegno estendersi a più anni, ma i pagamenti devono essere contenuti nei 
limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio. 
Per le spese da erogarsi per legge in annualità, il primo di ciascun 
stanziamento da inscrivere in bilancio in dipendenza di autorizzazione 
legislativa costituisce il limite massimo a carico del quale possono essere 
assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità. Gli 
impegni, così assunti si estendono per tanti esercizi quante sono le annualità 
da pagare sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi (53). 
Per le spese ordinarie, possono altresì essere assunti impegni a carico 
dell'esercizio successivo, quando ciò sia indispensabile per assicurare la 
continuità dei servizi. 
L'impegno può anche estendersi a più esercizi, a norma della consuetudine o, se 
l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza, quando si tratti 
di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti. 
Non possono i ministri valersi di entrate e profitti di qualsiasi provenienza 
per accrescere le assegnazioni fatte in bilancio per le spese dei rispettivi 
servizi. 
Gli impegni per spese ordinarie a carico degli esercizi successivi a quello in 
corso, finché non sia approvato il relativo stato di previsione, non possono 
essere assunti, se non previo assenso del Ministro delle finanze (53/a), fatta 
eccezione per gli affitti e per le altre spese continuative di carattere analogo 
(54). 
L'assenso del Ministro per le finanze (53/a) può anche essere dato 
preventivamente per somme determinate e per singoli capitoli ed esercizi, 
mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti. In tal caso gli atti sono 
comunicati alla Corte dei conti con dichiarazione del direttore capo della 
ragioneria centrale attestante che i singoli impegni restano compresi nella 
somma autorizzata] (54) (54/a). 
------------------------ 
(53) Comma aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, riportato al n. 
A/XXII. 
(53/a) Vedi nota all'art. 22, primo comma. 
(54) Gli ultimi due commi del presente articolo sono stati aggiunti dall'art. 2, 
R.D.L. 10 maggio 1925, n. 596, convertito in legge dalla L. 18 marzo 1926, n. 
562. 
(53/a) Vedi nota all'art. 22, primo comma. 
(54) Gli ultimi due commi del presente articolo sono stati aggiunti dall'art. 2, 
R.D.L. 10 maggio 1925, n. 596, convertito in legge dalla L. 18 marzo 1926, n. 
562. 
(54/a) Articolo soppresso dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, n. 468, riportata al 
n. A/XXX. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
50. [Tutti gli atti con i quali si approvano contratti e si autorizzano spese e 
in generale tutti quelli dai quali derivi l'obbligo di pagare somme a carico del 
bilancio dello Stato, debbono essere comunicati dagli uffici amministrativi alla 
rispettiva ragioneria centrale per la registrazione dell'impegno] (54/b). 
[Prima di eseguire la registrazione la ragioneria verifica la legalità della 
spesa e la regolarità della documentazione e accerta la giusta imputazione della 
spesa al bilancio nonché l'esistenza del fondo disponibile sul relativo 
capitolo] (54/b). 
Per gli stipendi, le pensioni e le spese fisse similari la registrazione 
dell'impegno può essere effettuata con frequenza periodica con le modalità 
stabilite dal Ministero per il tesoro (53). 
Quando l'impegno della spesa viene accertato all'atto stesso in cui occorra 
disporne il pagamento, il titolo di pagamento può valere altresì come atto di 
autorizzazione della spesa. 
Gli uffici amministrativi devono inoltre comunicare alla ragioneria i 
provvedimenti di qualsiasi natura dai quali possono derivare impegni di spesa 
indicando l'ammontare presunto di tali impegni nonché l'esercizio e il capitolo 
del bilancio a cui devono imputarsi. La ragioneria prenota nelle sue scritture 
in sede separata tali impegni in corso di formazione. 
Per le spese da ordinarsi dagli uffici, enti e funzionari delegati, la 
ragioneria centrale considera come impegnato l'intero importo della apertura di 
credito concessa a norma del seguente art. 56. Tale importo costituisce il 
limite massimo degli impegni che possono essere assunti dai detti delegati (55). 

------------------------ 
(54/b) Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al 
n. A/CXXXVII. 
(54/b) Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al 
n. A/CXXXVII. 
(53) Comma aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, riportato al n. 
A/XXII. 
(55) Vedi, anche, gli artt. 169 e 279 del Regolamento. 
 





51. Quando venga a risultare che l'assunzione degli impegni non fu 
tempestivamente denunciata alla ragioneria o che fu omessa la comunicazione di 
cui al penultimo comma dell'articolo precedente, i direttori capi di ragioneria 
hanno l'obbligo d'informare il Ministro delle finanze (56) ed il Ministro da cui 
il servizio dipende per l'accertamento delle responsabilità e l'applicazione 
delle relative sanzioni. 
Per tutte le spese che riguardano necessità continuative o periodiche, o che 
comunque siano o possano essere effettuate ripartitamente, a mesi o ad altri 
intervalli di tempo, i direttori capi di ragioneria vigilano affinché le 
erogazioni seguano per importi non superiori alla quota del fondo inscritto in 
bilancio, corrispondente al periodo di tempo cui la spesa si riferisce (57). 
Per le spese indicate nel precedente comma, pagabili ai sensi del successivo 
art. 56 sulla base di aperture di credito, è consentita l'emissione di ordini di 
accreditamento per importi corrispondenti al fabbisogno trimestrale, con 
l'obbligo per il funzionario delegato di disporre i pagamenti per importi non 
superiori alla quota corrispondente al periodo di tempo cui la spesa si 
riferisce (54/a). 
------------------------ 
(56) Con D.P.R. 20 giugno 1952, n. 1021, modificato prima dal D.P.R. 18 marzo 
1963, n. 679 e poi dal D.P.R. 10 giugno 1967, n. 850, sono state emanate norme 
per la delega della facoltà di assumere impegni a carico del bilancio del 
Ministero della difesa. 
(57) Vedi, anche, gli artt. 81 a 86 del presente decreto e l'art. 170 del 
Regolamento. 
(54/a) Articolo soppresso dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, n. 468, riportata al 
n. A/XXX. 
 





52. [Il Ministro può delegare la facoltà di assumere impegni sul bilancio dello 
Stato a funzionari dipendenti, ed eventualmente di altre amministrazioni nei 
limiti e con le modalità stabilite con proprio decreto di concerto con il 
Ministro per il tesoro (58) (58/a)] (54/b). 
------------------------ 
(58) Vedi, anche, l'art. 271 del Regolamento. 
(58/a) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, 
riportato al n. A/XXII. 
(54/b) Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al 
n. A/CXXXVII. 
 





53. Decorso il termine di cui al secondo comma del precedente art. 30, sarà, per 
ogni capitolo di bilancio, determinata con decreto ministeriale, da registrarsi 
alla Corte dei conti, la somma da conservarsi in conto residui per impegni 
riferibili all'esercizio scaduto. 
L'accertamento di tale somma è fatto a cura delle ragionerie centrali. 
Il regolamento determina le comunicazioni da farsi alla Corte dei conti ai fini 
del suo riscontro. 
Potranno effettuarsi dopo il 1° agosto anche prima della approvazione del 
rendiconto generale le spese di competenza dell'esercizio medesimo non pagate 
entro il 31 luglio nei limiti della somma dei residui passivi risultati a tale 
data (59) (59/a). 
------------------------ 
(59) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 6, L. 9 dicembre 1928, n. 
2783. Vedi, anche, gli artt. da 152 a 154, 275 e 276 del Regolamento. 
(59/a) Vedi, anche, l'art. 33, L. 5 agosto 1978, n. 468, riportata al n. A/XXX. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
54. Il pagamento delle spese dello Stato si effettua, secondo le disposizioni di 
cui ai successivi articoli: 
a) con assegni a favore dei creditori, tratti sull'istituto bancario incaricato 
del servizio di tesoreria; 
b) con aperture di credito a favore di funzionari delegati, i quali provvedono 
sia col mezzo di assegni come alla precedente lettera a), sia direttamente 
mediante prelevazione di fondi dai crediti medesimi; 
c) in base a ruoli, per le spese fisse e cioè stipendi, pensioni ed altre di 
importo e scadenze determinate; 
d) mediante ordinativi diretti sulle tesorerie dello Stato. 
Le forme per i pagamenti del debito pubblico all'interno e all'estero, delle 
spese di giustizia e di quelle per le vincite al lotto, nonché le modalità dei 
riscontri su tali pagamenti da parte della corte dei conti e le giustificazioni 
relative sono stabilite dal regolamento. 
Il regolamento determina anche le comunicazioni che relativamente ai pagamenti 
disposti dovranno essere fatte dalle ragionerie centrali alla direzione generale 
del tesoro agli effetti della vigilanza sul movimento di tesoreria (60). 
------------------------ 
(60) Vedi, anche, gli artt. 277, 278, 280 a 282, 288 a 302, 417 a 435, 454 a 497 
del Regolamento. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
55. Gli uffici amministrativi centrali, per il pagamento delle somme dovute 
dallo Stato, emettono a favore dei singoli creditori sull'istituto incaricato 
del servizio di tesoreria, assegni esigibili presso lo stabilimento 
dell'istituto medesimo in essi indicato. 
Gli assegni sono firmati dal ministro o dai funzionari da lui delegati ed 
inviati alla ragioneria insieme ai documenti giustificativi. 
Il direttore capo della ragioneria verifica la documentazione e la liquidazione 
della spesa, accerta che la spesa sia regolarmente imputata al conto della 
competenza od a quello dei residui e che vi siano disponibili i fondi sul 
relativo capitolo del bilancio, e, quando nulla trovi da osservare, appone il 
visto sugli assegni e li trasmette, con i documenti giustificativi, alla Corte 
dei conti o al funzionario da essa all'uopo distaccato presso la ragioneria 
stessa. 
La Corte o il suo funzionario, appone il visto sugli assegni riconosciuti 
regolari e li spedisce agli uffici incaricati di consegnarli ai creditori, fatta 
eccezione per quelli intestati a titolari residenti in Roma, i quali vengono 
restituiti all'ufficio amministrativo emittente, che provvede alla consegna 
direttamente (61). 
La consegna ha luogo contro rilascio di ricevuta, da unirsi alla matrice, ed 
estingue il debito per cui l'assegno venne emesso. Al debito estinto si 
sostituisce quello derivante dall'assegno stesso (61). 
Se il creditore non sa o non può scrivere, la ricevuta sarà data nei modi 
indicati al secondo comma del successivo articolo 67. 
Per gli assegni emessi a favore di agenti della riscossione, di corpi morali o 
stabilimenti, la ricevuta è staccata dal bollettario stabilito per le entrate 
delle rispettive amministrazioni. 
Il regolamento determina entro quali limiti e con quali condizioni e modalità 
gli assegni, a richiesta del creditore, possano essere loro inviati a mezzo 
della posta. 
Gli assegni sono emessi per l'importo netto; la regolazione delle somme 
trattenute si effettua a periodi prestabiliti mediante gli ordinativi di cui 
all'art. 63 (61/a). 
------------------------ 
(61) Il quarto e quinto comma del presente articolo sono stati così sostituiti 
dall'art. 1, R.D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito in legge dalla L. 18 
marzo 1926, n. 562. 
(61) Il quarto e quinto comma del presente articolo sono stati così sostituiti 
dall'art. 1, R.D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito in legge dalla L. 18 
marzo 1926, n. 562. 
(61/a) Vedi, anche, gli artt. 303 e 324 del Regolamento. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
56. [Possono essere autorizzate, presso l'Istituto incaricato del servizio di 
Tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia 
incompatibile con la necessità dei servizi, aperture di credito a favore di 
funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della 
competenza dell'esercizio che in conto residui: 
1) spese da farsi in economia; 
2) spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa, 
nonché indennità di missione e di trasferimento e compensi per lavoro 
straordinario per il personale che presta servizio presso gli Uffici periferici; 

3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e 
dei telefoni; 
4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile 
il pagamento immediato; 
5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il 
pagamento a mezzo di funzionari delegati; 
6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, 
da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del 
Ministero del tesoro; 
7) assegni fissi e indennità degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, 
spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e 
acquisto dei Corpi, Istituti e Stabilimenti dell'Esercito, della Marina e 
dell'Aeronautica; 
8) paghe ed assegni ai Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato; 
9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e 
missioni all'estero, nonché alle navi viaggianti fuori dello Stato; 
10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di 
produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di 
forniture e lavori per i quali l'Amministrazione giudichi opportuna tale forma 
di pagamento; 
11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonché 
alla restituzione di somme indebitamente percette] (62). 
[Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le aperture di credito per 
ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 
480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di 
legge o di regolamento (62/a)] (62). 
Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per 
ogni contratto di fornitura o lavoro (63-65). 
------------------------ 
(62) Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. 
A/CXXXVII. 
(62/a) Comma così sostituito dall'articolo unico, L. 26 marzo 1975, n. 92 (Gazz. 
Uff. 12 aprile 1975, n. 98). 
Per l'elevazione del limite a 900 milioni, vedi l'art. 19, L. 22 dicembre 1984, 
n. 887 
, riportata al n. A/LXXVII. Una deroga al suddetto limite è stata approvata con 
la L. 26 settembre 1986, n. 592 (Gazz. Uff. 30 settembre 1986, n. 227) 
concernente il finanziamento degli oneri per l'organizzazione e l'attuazione 
delle celebrazioni del quarantesimo anniversario della fondazione della 
Repubblica. 
(62) Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. 
A/CXXXVII. 
(63-65) Così sostituito dall'art. un., L. 2 marzo 1963, n. 386 (Gazz. Uff. 3 
aprile 1963, n. 90). Il limite di 60 milioni deriva dalla moltiplicazione per 
240 dell'originario limite di lire 250.000, in forza del D.P.R. 30 giugno 1972, 
n. 422, riportato al n. A/XXI. 
 





57. Le aperture di credito a favore di funzionari delegati sono disposte 
mediante ordini di accreditamento soggetti alla stessa procedura stabilita per 
la emissione di assegni. Detti ordini debbono contenere la indicazione della 
somma che potrà essere prelevata mediante assegni a favore dello stesso 
funzionario delegato e di quella che dovrà prelevarsi con assegni a favore dei 
creditori. 
L'istituto tiene un unico conto per tutte le aperture di credito disposte a 
favore del funzionario delegato; questi però deve giustificarne l'impiego per 
ciascun capitolo di bilancio, distintamente per il conto della competenza e per 
quella dei residui (66). 
------------------------ 
(66) Vedi, anche, gli artt. 332 e 346 del Regolamento. Vedi, inoltre, l'art. 1, 
L. 1° maggio 1930, n. 450 e l'art. 1, L. 22 dicembre 1960, n. 1614, che così 
dispone: "È elevato a cinque miliardi il limite previsto dall'art. 1, L. 20 
novembre 1951, n. 1512 e dall'art. 2, L. 8 febbraio 1957, n. 59, per l'emissione 
a favore dei competenti intendenti di finanza degli ordini di accreditamento per 
il pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dell'imposta generale 
sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti esportati". 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
58. I funzionari delegati, per le spese che non debbono pagare personalmente, e 
nei limiti consentiti ai sensi dell'articolo precedente, emettono assegni sullo 
stabilimento dell'istituto presso il quale è disposta l'apertura di credito. 
Tali assegni vengono emessi per l'importo netto, sono firmati dal funzionario 
delegato e dal capo dell'ufficio contabile o di riscontro, quando vi sia, e 
vengono rimessi al creditore nelle forme previste dal precedente art. 55. 
L'importo delle ritenute è però impegnato sull'apertura di credito dal 
funzionario delegato, il quale deve emettere alla fine di ogni mese o di altro 
periodo stabilito dai regolamenti un assegno complessivo a favore della 
tesoreria, la quale emetterà le corrispondenti quietanze di entrata. 
I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese da essi 
ordinate e della regolarità dei pagamenti disposti od eseguiti. 
Qualora le esigenze del servizio non richiedano che siano riscosse per intero le 
somme che i funzionari delegati predetti sono autorizzati a prelevare a loro 
favore, essi dovranno effettuarne la prelevazione, di volta in volta, nella 
misura strettamente occorrente. 
Il Ministro delle finanze (67) può provvedere ad ispezioni per riconoscere 
l'esistenza presso i funzionari delegati delle somme prelevate e la regolarità 
dei pagamenti disposti o effettuati (68). 
------------------------ 
(67) Vedi nota all'art. 22, primo comma. 
(68) Vedi, anche, gli artt. 338 e 351 del Regolamento. 
 





59. È in facoltà dell'amministrazione disporre, sullo stesso capitolo, più 
aperture di credito a favore di un funzionario delegato, quando la somma già 
utilizzata di ciascun accreditamento abbia superato la metà dell'importo 
accreditato (69). 
------------------------ 
(69) Articolo così sostituito prima dall'art. 1, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627 e 
poi dall'art. 9, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII. Vedi, 
anche, l'art. 285 del Regolamento, nonché l'art. 13, L. 10 gennaio 1952, n. 3, 
contenente provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dalle 
alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951, che apporta deroga al 
presente articolo. 
 





59-bis. I funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i fondi 
di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o buoni sulle 
successive aperture di credito. 
I medesimi funzionari delegati, qualora accertino al 20 gennaio una rimanenza di 
importi non superiore alle lire 10.000 su singoli ordini di accreditamento 
relativi all'anno decorso, provvedono entro il 31 dello stesso mese ad 
estinguere tali ordini mediante versamento della detta rimanenza in apposito 
capitolo dello stato di previsione dell'entrata (70). 
------------------------ 
(70) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627. Vedi, anche, 
l'art. 33, L. 5 agosto 1978, n. 468. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
60. Ogni semestre, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali 
regolamenti e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati 
devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti 
giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che 
ritenga necessari (70/a). 
Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e 
compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di 
concerto col Ministro delle finanze (67), e nel quale saranno stabiliti i limiti 
e le modalità dei riscontri medesimi. 
[I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la quale, eseguiti i 
riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle proprie 
scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva] 
(70/b). 
La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facoltà di limitarli a 
determinati rendiconti. 
[Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8 dell'art. 56 è reso al 
termine della fornitura o del lavoro ed è unito agli atti per la emissione 
dell'assegno di saldo. È però reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il 
pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso] (70/b). 
I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti 
fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti 
(70/c). 
I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei 
conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti 
disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con la modalità da determinarsi 
dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai 
termini del successivo art. 83 (71). 
------------------------ 
(70/a) Comma così modificato dall'art. 32, L. 28 febbraio 1986, n. 41, riportata 
al n. A/LXXXVII. 
(67) Vedi nota all'art. 22, primo comma. 
(70/b) Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al 
n. A/CXXXVII. 
(70/b) Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al 
n. A/CXXXVII. 
(70/c) Vedi, anche, l'art. 9, L. 11 novembre 1986, n. 770, riportata al n. 
A/LXXXIX. 
(71) Vedi, anche, gli artt. 333, 334 e 337 del Regolamento. Vedi, inoltre, per 
gli ordini di accreditamento di importi esigui, l'art. 2, L. 15 marzo 1956, n. 
238, che, in deroga al primo comma del presente articolo, dispone: "In deroga al 
primo comma dell'art. 60 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, qualora nei 
trimestri, o in quegli altri periodi di un esercizio finanziario che fossero 
stabiliti da speciali regolamenti per la presentazione dei rendiconti, l'importo 
delle spese effettuate per ogni capitolo non superi le lire 5.000 (ora, 2 
milioni per effetto dell'art. 32, L. 28 febbraio 1986, n. 41, riportata al n. 
A/LXXXVII), i conti delle somme erogate sono presentati al termine 
dell'esercizio stesso". Vedi, anche, l'art. 1, D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 590 
e l'art. 9, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato al n. A/CXXXVII. 
 





61. Le somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che 
non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute 
per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio 
scaduto. 
La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da 
presentarsi non oltre il 30 settembre, ferme le disposizioni speciali relative 
alle spese per la esecuzione di opere pubbliche. 
Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in 
tesoreria. 
Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari 
vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata (72). 
------------------------ 
(72) Vedi l'art. 6, D.M. 3 giugno 1929, riportato al n. A/IV. 
 





61-bis. Gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale, 
emessi sia in conto competenze che in conto residui, rimasti in tutto o in parte 
inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o 
per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario 
delegato. 
La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di 
accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del 
presente decreto, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio (72/a). 
------------------------ 
(72/a) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, riportato 
al n. A/XXII. 
 





62. Il pagamento degli stipendi, delle pensioni, dei fitti e delle altre spese 
in importo e scadenze determinate può effettuarsi in base a ruoli emessi dalle 
amministrazioni centrali, riconosciuti regolari dalla ragioneria e dalla Corte 
dei conti, ai sensi del terzo e quarto comma del precedente art. 55. 
Il regolamento stabilisce i procedimenti da seguirsi per la ordinazione dei 
pagamenti delle spese di cui si tratta e le modalità e i limiti di relativi 
riscontri. 
Per il pagamento dei ratei di stipendi, pensioni ed altri assegni fissi mensili 
il mese è calcolato sempre di trenta giorni (73). 
------------------------ 
(73) Vedi, anche, gli artt. 286, 356 a 406 e 450 a 453 del Regolamento. Vedi, 
per il pagamento con il sistema meccanografico degli assegni fissi e del debito 
vitalizio, la L. 3 febbraio 1951, n. 38, riportata al n. F/I. 
 





63. Mediante ordinativi sulle tesorerie, emessi dalle amministrazioni centrali, 
con la procedura di cui al precedente art. 55, vengono disposti pagamenti per i 
titoli seguenti: 
a) fondi di bilancio da versare ai conti correnti di amministrazioni o gestioni 
autonome; 
b) somme da versare o rimborsare al contabile del portafoglio (73/a); 
c) somme da versare con imputazione ad entrate di bilancio; 
d) somme dovute dallo Stato e da compensare, ai termini degli articoli 1285 e 
1286 del codice civile (74); 
e) ritenute per imposte, tasse e titoli diversi da versare allo Stato o ad enti 
autonomi; 
f) somme dovute per qualsiasi altro titolo che non determini effettivo movimento 
di denaro. 
Le ritenute, di cui alla lettera e), dovute allo Stato, possono essere regolate 
con procedimenti semplificati, da stabilirsi con decreti del Ministro delle 
finanze (74/a) in base a valutazioni medie sull'intero stanziamento di ciascun 
capitolo (74/b). 
Gli ordinativi di cui al presente articolo si estinguono di regola mediante 
commutazione in quietanza. II regolamento stabilisce se ed in quali casi detti 
ordinativi abbiano effetto definitivo nei riguardi del bilancio mediante 
semplici registrazioni nelle scritture. 
Pure con ordinativi si provvede al pagamento degli stipendi ed assegni fissi nei 
casi in cui non si effettui mediante ruoli, nonché al pagamento di ogni altra 
spesa che interessi il personale dell'amministrazione dello Stato. 
Gli ordinativi possono emettersi anche per il pagamento di qualsiasi altra spesa 
quando la amministrazione lo giudichi opportuno (75). 
------------------------ 
(73/a) I riferimenti al contabile del portafoglio sono stati soppressi ai sensi 
di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482. 
(74) Ora, gli artt. 1241 e 1242 c.c. 1942. 
(74/a) Vedi nota all'art. 22, primo comma. 
(74/b) Vedi, anche, l'art. 4, D.M. 24 marzo 1998, riportato alla voce Imposte e 
tasse in genere. 
(75) Vedi, anche, gli artt. 287, 407 a 416 e 440 a 447 del Regolamento. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
64. [Ove, per qualsiasi motivo di irregolarità, il capo della ragioneria non 
creda di poter apporre il visto ad un atto di impegno di spesa o ad un titolo di 
pagamento, ne riferisce direttamente al ministro. 
Quando il ministro giudichi che, ciò nonostante, l'atto di impegno o il titolo 
di pagamento debba aver corso, dà ordine scritto al capo della ragioneria, il 
quale deve eseguirlo. Tale ordine scritto deve essere firmato personalmente dal 
ministro ed è comunicato, dal capo della ragioneria, alla Corte dei conti con 
l'atto medesimo. 
L'ordine però non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma 
stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo 
diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla 
competenza, o a questa piuttosto che a quelli] (76). 
------------------------ 
(76) Articolo abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, riportato 
alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
con le decorrenze ivi previste. 
 





65. Gli ufficiali pagatori non debbono, sotto la loro responsabilità personale, 
effettuare pagamenti su ordini che non siano rivestiti delle formalità richieste 
dal presente decreto e dal regolamento relativo. 
La disposizione di questo articolo non concerne il movimento dei fondi, che è 
disposto mediante ordini del direttore generale del Tesoro. 
------------------------ 
 





66. Gli assegni emessi dalle amministrazioni centrali e dai funzionari delegati 
possono essere girati nelle forme ammesse dal codice di commercio. La girata può 
essere fatta esclusivamente a favore di un agente della riscossione o di una 
banca. 
La girata a favore dell'agente della riscossione, quando il prenditore non 
sappia o non possa scrivere, può farsi mediante segno di croce apposto in 
presenza dell'agente medesimo con l'assistenza e la firma di due testimoni. 
È ammessa una sola girata. 
------------------------ 
 





67. Gli assegni sono esigibili secondo le norme che regolano la circolazione di 
tali titoli, in quanto applicabili, e sono soggetti alle prescrizioni di cui 
all'art. 919, n. 2, del Codice di commercio (77). 
Gli altri titoli di spesa debbono, all'atto del pagamento, essere sottoscritti 
per quietanza dagli interessati o da coloro che sono autorizzati a riscuotere e 
quietanzare per conto dei medesimi. Se coloro che debbono dar quiescenza non 
possono o non sanno scrivere, la quietanza medesima può risultare da un segno di 
croce fatto alla presenza dell'ufficiale pagatore e di testimoni da lui 
conosciuti e che sottoscrivono anch'essi. 
Le altre forme di quietanza sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti. 
------------------------ 
(77) Ora, artt. 75 e 76, L. 21 dicembre 1933, n. 1736. 
Comma così modificato dall'art. 1, R.D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito in 
legge dalla L. 18 marzo 1926, n. 562. Vedi, anche, gli artt. 436 e 439, 448 e 
449 del Regolamento. 
 





67-bis. [In deroga al disposto del secondo comma del precedente articolo, i 
titoli di spesa emessi a favore di persone giuridiche pubbliche e di persone 
giuridiche private, di cui agli articoli 11 e 12 del codice civile nonché di 
enti, associazioni ed istituzioni non riconosciuti giuridicamente - sottoposti o 
non a vigilanza e tutela governativa - sono estinti, senza presentazione, 
qualora prescritta, della bolletta di riscossione, mediante accreditamento in 
conto corrente postale intestato ai medesimi. L'accreditamento al conto corrente 
postale deve essere eseguito non oltre il quinto giorno dalla data di ricezione 
del titolo di spesa da parte della tesoreria, qualora non ostino ragioni di 
compensazione con crediti dello Stato] (77/a). 
------------------------ 
(77/a) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, riportato 
al n. A/XXII e poi abrogato dall'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, 
riportato al n. A/CXXXVII. 
 





68. Gli assegni non consegnati ai creditori entro il mese di luglio successivo 
all'esercizio in cui furono emessi sono dagli uffici incaricati della consegna 
ed entro il 10 agosto restituiti all'amministrazione o al funzionario delegato 
che li ha emessi, perché provvedano al loro annullamento. 
Gli assegni emessi dalle amministrazioni centrali e dai funzionari delegati e 
consegnati ai creditori si considerano, agli effetti del rendiconto consuntivo, 
titoli pagati. 
Gli assegni estinti dall'istituto incaricato vengono al medesimo rimborsati 
mediante operazioni di tesoreria nei modi stabiliti dal regolamento (77/b). 
------------------------ 
(77/b) Vedi, anche, l'art. 33, L. 5 agosto 1978, n. 468, riportata al n. A/XXX. 
 





68-bis. Gli ordinativi diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli 
ordinativi su contabilità speciali e gli ordini di pagamento su ruoli di spesa 
fissa, non pagati entro il mese di gennaio successivo all'esercizio in cui sono 
stati emessi, sono commutati di ufficio, a favore delle persone autorizzate a 
riscuotere ed a quietanzare, in vaglia cambiari non trasferibili dell'istituto 
incaricato del servizio di tesoreria. 
I titoli di spesa di cui al precedente comma commutati in vaglia cambiari si 
considerano, agli effetti del rendiconto generale dello Stato, titoli pagati. 
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabiliti l'importo minimo dei 
vaglia cambiari, le modalità per l'invio e la consegna di essi, i rapporti tra 
il Tesoro e l'istituto incaricato del servizio di tesoreria in relazione 
all'accertamento dell'effettivo pagamento dei vaglia medesimi, nonché i casi in 
cui non è ammessa la commutazione di ufficio di cui al primo comma (77/c). 
------------------------ 
(77/c) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627. Riportato 
al n. A/XXII. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
69. Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i 
sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui 
sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale 
ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento. 
La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che 
risultino già emessi. Potrà, per altro, il creditore fare tale notificazione 
all'ufficiale, tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento degli 
ordini o di effettuare la consegna degli assegni di cui all'art. 54, lettera a). 

Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, 
rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da 
scrittura privata, autenticata da notaio. 
I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno efficacia soltanto se fatti 
nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge. 
Nessun impedimento può essere costituito mediante semplici inibitorie o diffide 
(77/d). 
Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo ragione di 
credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda 
la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del 
provvedimento definitivo (78). 
Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso 
istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette 
amministrazioni devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio e l'Agenzia 
per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura delle 
funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia 
della qualità, relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di 
rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai 
sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni 
(78/a). 
------------------------ 
(77/d) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 42-ter 
dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di 
conversione. 
(78) Vedi, anche, gli artt. 498, 499 e 502 a 508 del Regolamento. 
(78/a) Comma aggiunto dal comma 5-decies dell'art. 3, D.L. 9 settembre 2005, n. 
182, aggiunto dalla relativa legge di conversione. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
70. Gli atti considerati nel precedente articolo 69, debbono indicare il titolo 
e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o 
delegare. 
Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso 
amministrazioni diverse. 
Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, 
devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 
marzo 1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F, della legge medesima 
(79). 
------------------------ 
(79) Vedi, anche, gli artt. 500 e 501 del Regolamento. 
 





71. L'emissione dei buoni ordinari del Tesoro ed il limite massimo della somma 
che può tenersene in circolazione sono stabiliti annualmente dalla legge che 
approva lo stato di previsione dell'entrata e da leggi speciali. 
La loro emissione può aver luogo soltanto in seguito all'effettivo versamento 
dell'importo nelle casse dello Stato. 
Le norme speciali per la gestione dei buoni di cui al presente articolo sono 
stabilite dal regolamento (80). 
------------------------ 
(80) Vedi, anche, gli artt. 545 a 575 del Regolamento. 
 





72. Le disposizioni che possono occorrere pel servizio dell'esercizio e 
dell'armata sul piede di guerra, nonché per il caso di pubbliche calamità, sono 
date con speciali regolamenti (81). 
------------------------ 
(81) Per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di 
guerra, vedi R.D.L. 21 giugno 1940, n. 856, convertito in legge con 
modificazioni dalla L. 21 ottobre 1940, n. 1518, modificato ancora all'art. 13 
dall'articolo unico, D.L.Lgt. 16 settembre 1944, n. 331 e all'art. 3 
dall'articolo unico D.L.Lgt. 28 dicembre 1944, n. 441. 
Per i casi di pubbliche calamità, vedi R.D.L. 19 dicembre 1926, n. 2178 e R.D.L. 
26 febbraio 1928, n. 457. 
 





Capo V - Degli agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato 
(giurisprudenza di legittimità) 
73. Salvo le eccezioni che potranno essere stabilite da leggi e regolamenti, gli 
agenti e funzionari appartenenti ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, i 
quali, per il servizio loro affidato, hanno gestione di pubblico denaro o di 
qualunque altro valore o materia, non sono tenuti a prestare cauzione. 
L'amministrazione ha però facoltà di assoggettare a ritenuta gli stipendi ed 
altri emolumenti goduti da funzionari ed agenti, anche prima che sia pronunciata 
condanna a loro carico, quando il danno dell'erario sia accertato in via 
amministrativa. 
Rimane fermo l'obbligo della cauzione, secondo le disposizioni che regolano i 
singoli servizi, quando la gestione sia affidata a persone; istituti od enti 
estranei alla amministrazione dello Stato, nonché quando la cauzione sia 
stabilita a garanzia degli interessi di privati (82). 
------------------------ 
(82) Vedi, anche, gli artt. 197 a 201 e 619 del Regolamento. 
Fra le più importanti disposizioni che impongono la prestazione di cauzione 
vedi: per i ricevitori e i cassieri provinciali per la riscossione delle imposte 
dirette, il T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401 e R.D.L. 7 agosto 1931, n. 1113; per 
gli esattori, R.D.L. 16 febbraio 1931, n. 210 e L. 7 febbraio 1951, n. 143; per 
i ricevitori e gerenti dei banchi lotto, R.D. 25 luglio 1940, n. 1077; per i 
ricevitori degli uffici postali e telegrafici di prima, seconda e terza classe e 
per i titolari di agenzie postali, L. 18 ottobre 1942, n. 1407; per gli 
ufficiali giudiziari, L. 18 ottobre 1951, n. 1128. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
74. Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei 
pagamenti delle spese, o che ricavano somme dovute allo Stato e altre delle 
quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero 
debito di materia, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti 
ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle 
amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere 
il conto della gestione e, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del 
tesoro e alla giurisdizione della Corte dei conti. 
Sono anche obbligati alla resa del conto alle amministrazioni centrali o 
periferiche dalle quali direttamente dipendono gli impiegati ai quali sia stato 
dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza. 
I conti giudiziali sono trasmessi dalle amministrazioni di cui ai commi 
precedenti per il controllo di rispettiva competenza alle ragionerie centrali, 
regionali e provinciali dello Stato, a norma delle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio 
cui il conto si riferisce. 
Le predette ragionerie, riveduti i conti ad esse pervenuti, qualora non abbiano 
nulla da osservare, appongono sui singoli conti la dichiarazione di aver 
eseguito il riscontro di loro competenza e li trasmettono alla Corte dei conti 
entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della 
ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti (83). 
------------------------ 
(83) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, 
riportato al n. A/XXII. Vedi, anche, gli artt. 178 a 196, 204, 206, 218, 237, 
252 a 262, 346 e 610 a 635 del Regolamento. 
Vedi, anche, l'art. 251 del testo unico della legge comunale e provinciale, 
approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383. Vedi, inoltre, l'art. 9, D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 603 
, riportato alla voce Riscossione delle imposte dirette. 
 





75. Presso le casse del Tesoro, gestite direttamente dallo Stato, è istituito 
uno speciale servizio di controllo. 
Le funzioni dei controlli e le norme per le ispezioni e verificazioni di cassa 
sono determinate dai regolamenti, i quali stabiliscono pure le modalità e le 
norme per il controllo nell'interesse dello Stato, quando il servizio di cassa 
sia affidato a un istituto bancario. 
Il servizio di controllo sarà altresì istituito presso qualsiasi altra cassa 
dello Stato per la quale il ministero competente, di concerto con quello delle 
finanze (84), ne riconosca la necessità. 
Nulla è innovato per quanto concerne gli uffici di riscontro stabiliti con 
disposizioni speciali (85). 
------------------------ 
(84) Vedi nota all'art. 22, primo comma. 
(85) Vedi, anche, gli artt. 203, 206 e 215 a 218 del Regolamento. 
 





76. Le funzioni di ordinatore di spese e di ordinatore di pagamenti per conto 
dello Stato e quelle di agente per l'esecuzione del servizio al quale le spese o 
i pagamenti si riferiscono sono incompatibili con le altre di ricevitore, di 
pagatore o di magazziniere, eccetto il caso di spese pagate su crediti aperti ai 
sensi degli articoli 56 e 57 del presente decreto. 
------------------------ 
 





Capo VI - Rendimento di conti dell'Amministrazione dello Stato 
77. [Al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del capo della 
ragioneria, compila il conto consuntivo del bilancio ed il conto patrimoniale 
relativo alla propria amministrazione. 
Questi conti sono trasmessi alla ragioneria generale non più tardi del giorno 30 
novembre successivo al termine dell'anno finanziario e non più tardi del 31 
dicembre il Ministro per le finanze, per cura del ragioniere generale, trasmette 
alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto] (86) (86/a). 

------------------------ 
(86) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 6, L. 9 dicembre 
1928, n. 2783. Vedi, anche, gli artt. 145 a 151 del Regolamento. 
(86/a) Gli artt. da 77 a 79 sono stati soppressi dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, 
n. 468, riportata al n. A/XXX. 
 





78. [Il rendiconto generale dello Stato è diviso in due parti. 
La prima parte riguarda il conto consuntivo del bilancio in relazione alla 
classificazione del preventivo e comprende: 
a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da 
riscuotere; 
b) le spese di competenza dell'anno, accertate, pagate o rimaste da pagare; 
c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori; 
d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del 
bilancio complessivamente in conto competenza e in conto residui; 
e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio 
successivo. 
La seconda parte riguarda il conto generale a valore del patrimonio dello Stato, 
con le variazioni che hanno subìto: 
a) le attività e passività finanziarie proprie del conto del Tesoro; 
b) i beni mobili ed immobili, i crediti, i titoli di credito, i beni di natura 
industriale e le altre attività disponibili; 
c) i materiali militari, i beni destinati ai servizi dello Stato, il materiale 
artistico e scientifico e le altre attività non disponibili; 
d) le passività consolidate e le passività diverse. 
Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei vari punti 
di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale ed essere 
corredato dei conti speciali dimostrativi dei risultati dei singoli servizi] 
(87) (86/a). 
------------------------ 
(87) Vedi, anche, gli artt. da 146 a 148 del Regolamento. 
(86/a) Gli artt. da 77 a 79 sono stati soppressi dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, 
n. 468, riportata al n. A/XXX. 
 





79. [La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale, ne fa relazione 
motivata e la trasmette al Ministro delle finanze (88), affinché questi possa 
presentarla al Parlamento] (89) (86/a). 
------------------------ 
(88) Vedi nota all'art. 22, primo comma. 
(89) Vedi, anche, l'art. 149 del Regolamemto. 
(86/a) Gli artt. da 77 a 79 sono stati soppressi dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, 
n. 468, riportata al n. A/XXX. 
 





80. Entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre il Ministro per il 
bilancio fa la esposizione economico-finanziaria e il Ministro per il tesoro 
l'esposizione relativa al bilancio di previsione (90). 
------------------------ 
(90) Così sostituito dall'art. 1, L. 1° marzo 1964, n. 62, riportata al n. A/XI. 
Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge, che ha sostituito l'articolo unico 
della L. 21 agosto 1949, n. 639 (modificato dall'art. 2, L. 1° febbraio 1951, n. 
26), sulla presentazione al Parlamento della relazione generale sulla situazione 
economica del Paese per l'anno precedente e della relazione previsionale e 
programmatica per l'anno successivo. 
 





Capo VII - Della responsabilità dei pubblici funzionari 
(giurisprudenza di legittimità) 
81. I funzionari amministrativi, incaricati di assumere impegni e di disporre 
pagamenti, i capi delle ragionerie delle amministrazioni centrali e i funzionari 
a favore dei quali vengono disposte aperture di credito debbono rispondere dei 
danni che derivino alla amministrazione per loro colpa o negligenza o per la 
inosservanza degli obblighi loro demandati nell'esercizio delle funzioni ad essi 
attribuite. 
La responsabilità dei funzionari predetti non cessa per effetto della 
registrazione o dell'applicazione del visto da parte della Corte dei conti sugli 
atti d'impegno e sui titoli di spesa. 
Gli ordinatori secondari di spese pagabili in base a ruoli e ogni altro 
funzionario ordinatore di spese e pagamenti, sono personalmente responsabili 
dell'esattezza della liquidazione delle spese e dei relativi ordini di 
pagamento, come pure della regolarità dei documenti e degli atti presentati dai 
creditori. 
Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, compresi quelli dell'ordine 
giudiziario e specialmente quelli a cui è commesso il riscontro e la 
verificazione delle casse e dei magazzini, debbono rispondere dei valori che 
fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato (91). 
------------------------ 
(91) Vedi, anche, gli artt. 195, 196, 235, 346, 405 e da 455 a 458 del 
Regolamento. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
82. L'impiegato che per azione od omissione, anche solo colposa, nell'esercizio 
delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo. 
Quando l'azione od omissione è dovuta al fatto di più impiegati, ciascuno 
risponde per la parte che vi ha presa, tenuto conto delle attribuzioni e dei 
doveri del suo ufficio, tranne che dimostri di aver agito per ordine superiore 
che era obbligato ad eseguire (92). 
------------------------ 
(92) Vedi, anche, l'art. 28 della Costituzione. Vedi, inoltre, gli artt. 18, 22 
e 23, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
83. I funzionari di cui ai precedenti artt. 81 e 82 sono sottoposti alla 
giurisdizione della Corte dei conti la quale, valutate le singole 
responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno 
accertato o del valore perduto. 
I direttori generali e i capi di servizio i quali, nell'esercizio delle loro 
funzioni, vengano a conoscenza di un fatto, che possa dar luogo a 
responsabilità, a norma dei precedenti artt. 81 e 82, debbono farne denunzia al 
procuratore generale presso la Corte dei conti. 
Quando nel giudizio di responsabilità la Corte dei conti accerti che fu omessa 
denunzia a carico di personale dipendente, per dolo o colpa grave, può 
condannare al risarcimento, oltre che gli autori del danno, anche coloro che 
omisero la denunzia (93). 
------------------------ 
(93) L'art. 2, D.P.R. 21 ottobre 1989, n. 402 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1989, n. 
296), ha così disposto: 
" 
Art. 2. 1. Gli articoli 440, 441 e 442 del regolamento per l'amministrazione del 
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827, sono abrogati. Si intendono di conseguenza abrogati i 
riferimenti normativi contenuti negli articoli 446 e 448 dello stesso decreto". 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
84. La Corte dei conti, quando riconosca la regolarità dei conti degli agenti di 
cui all'art. 74 del presente decreto, ha facoltà di dichiarare il discarico 
degli agenti stessi senza procedere a giudizio. 
Quando i conti siano fatti compilare d'ufficio dalla amministrazione, la Corte 
procede alla revisione giudiziaria dei medesimi ritenendoli come presentati dai 
contabili, sempreché questi, invitati legalmente a riconoscerli e a 
sottoscriverli non lo abbiano fatto nel termine prefisso (94). 
------------------------ 
(94) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 21 ottobre 1989, n. 402 (Gazz. Uff. 20 
dicembre 1989, n. 296). 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
85. Nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione o di danni arrecati 
all'erario per fatto o per omissione, imputabile a colpa o negligenza dei 
contabili o di coloro di cui negli artt. 74 e 81, quarto comma, la Corte dei 
conti può pronunziarsi tanto contro di essi quanto contro i loro fideiussori 
anche prima del giudizio del conto (95). 
------------------------ 
(95) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 21 ottobre, 1989, n. 402 (Gazz. Uff. 20 
dicembre 1989, n. 296). 
 





86. I funzionari amministrativi ed i capi delle ragionerie, presunti 
responsabili di assunzione o di notazione d'impegni in eccedenza al fondo 
autorizzato senza che ne sia derivato danno all'amministrazione sono sottoposti, 
per iniziativa del ministro competente o di quello delle finanze (96), a 
giudizio disciplinare ai sensi della legge, R.D. 22 novembre 1908, n. 693 (97). 
Quando dal giudizio risulti accertata la responsabilità, è applicata al 
funzionario una pena pecuniaria da scontare sullo stipendio, in misura non 
superiore al quinto dello stipendio mensile e per non più di sei mesi. 
I ministri, prima di far luogo all'applicazione della pena, possono, ove lo 
ritengano opportuno, chiedere anche il parere della Corte dei conti (98). 
------------------------ 
(96) Vedi nota all'art. 22, primo comma. 
(97) Il T.U. approvato con R.D. 22 novembre 1908, n. 693, è stato abrogato dal 
R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, che ha dettato disposizioni sullo stato 
giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato. 
(98) Vedi, anche, l'art. 196 del Regolamento. 
 





Disposizioni generali. 
(giurisprudenza di legittimità) 
87. Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua 
pubblicazione, fatta eccezione per gli artt. 54 a 63 e 65 a 68, i quali avranno 
applicazione a decorrere dal 1° luglio 1924. 
Con le stesse date cessano di aver vigore le corrispondenti disposizioni della 
L. 17 febbraio 1884, n. 2016, e successive leggi generali che le hanno 
modificate. 
Restano ferme le disposizioni di leggi speciali che conferiscano alle 
amministrazioni facoltà più ampie di quelle consentite dal presente decreto. 
------------------------ 
 





88. Il Governo del Re, sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte 
dei conti, modificherà le norme regolamentari vigenti per la amministrazione del 
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, con facoltà di emanare 
ogni altra disposizione di complemento, di coordinamento e di attuazione. 
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Disposizioni transitorie. 
89. Le norme riferentisi alla revisione dei rendiconti, stabilite col precedente 
art. 60, si applicano anche a quelli già resi e da rendere per fondi concessi 
con mandati di anticipazione o a disposizione sino al 30 giugno 1924 ed alle 
contabilità relative alle gestioni fuori bilancio. 
Quando ricorrano circostanze di forza maggiore determinate dalla guerra, è 
rimesso alla Corte dei conti l'apprezzamento delle circostanze medesime ai fini 
delle giustificazioni dei rendiconti. 
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90. Le singole amministrazioni potranno disporre, anche prima che sia 
pronunciato il discarico dell'agente, a norma del precedente articolo 84, lo 
svincolo delle cauzioni già prestate e non più richieste ai sensi del primo 
comma dell'art. 73, quando non vi siano motivi di eccezione sulla regolarità 
delle gestioni. 
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