GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 292 DEL 19/12/1933





R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669.  Agg.  G.U. 31/01/2006
Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 dicembre 1933, n. 292. 
Il R.D.L. 25 agosto 1932, n. 1130, convertito nella L. 22 dicembre 1932, n. 
1946, ha reso esecutive in Italia le convenzioni stipulate a Ginevra il 7 giugno 
1930. I poteri per la modificazione delle norme sulla cambiale e sul vaglia 
cambiario erano state conferite al Governo dell'art. 2, L. 30 dicembre 1923, n. 
2814. 
I riferimenti tra parentesi quadra non preceduti da altra indicazione rinviano 
ad articoli della stessa legge cambiaria; gli altri riferimenti tra parentesi 
quadra rinviano a norme dei codici indicati di volta in volta prima del numero 
dell'articolo richiamato. Per la disciplina dei protesti delle cambiali e degli 
assegni bancari, vedi L. 12 giugno 1973, n. 349 
, riportata al n. XII. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
1. Alle disposizioni contenute nel codice di commercio concernenti la cambiale 
sono sostituite le norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario allegate al 
presente decreto e firmate d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli. 
Restano abrogate le disposizioni di leggi speciali concernenti la materia 
regolata dalle anzidette norme. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
2. Le norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario approvate con il presente 
decreto entreranno in vigore il 1° gennaio 1934. 


                                                           Artt.
TITOLO I    - Della cambiale:
 Capo I     - Della emissione e  della  forma  della
              cambiale . . . . . . . . . . . . . . .     1 -  14
 Capo II    - Della girata . . . . . . . . . . . . .    15 -  25
 Capo III   - Dell'accettazione  . . . . . . . . . .    26 -  34
 Capo IV    - Dell'avallo  . . . . . . . . . . . . .    35 -  37
 Capo V     - Della scadenza . . . . . . . . . . . .    38 -  42
 Capo VI    - Del pagamento  . . . . . . . . . . . .    43 -  48
 Capo VII   - Del regresso per mancata  accettazione
              o per mancato pagamento  . . . . . . .    49 -  73
 Capo VIII  - Dell'intervento:
  Sez. I    - Disposizioni generali  . . . . . . . .          74
  Sez. II   - Dell'accettazione per intervento . . .    75 -  77
  Sez. III  - Del pagamento per intervento . . . . .    78 -  82
 Capo IX    - Dei duplicati e delle copie:
  Sez. I    - Dei duplicati  . . . . . . . . . . . .    83 -  85
  Sez. II   - Delle copie  . . . . . . . . . . . . .    86 -  87
 Capo X     - Delle alterazioni  . . . . . . . . . .          88
 Capo XI    - Dell'ammortamento  . . . . . . . . . .    89 -  93
 Capo XII   - Della prescrizione . . . . . . . . . .    94 -  95
 Capo XIII  - Disposizioni generali  . . . . . . . .    96 -  99

TITOLO II   - Del vaglia cambiario . . . . . . . . .   100 - 103

TITOLO III  - Disposizioni tributarie  . . . . . . .   104 - 105

TITOLO IV   - Disposizioni transitorie e finali  . .   106 - 107
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TITOLO I 
Della cambiale 
Capo I - Della emissione e della forma della cambiale 
1. La cambiale contiene: 
1) la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa 
nella lingua in cui esso è redatto; 
2) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata [2, 6]; 
3) il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è 
designato a pagare (trattario) [2, 3] (3); 
4) l'indicazione della scadenza [2, 38 s., 96]; 
5) l'indicazione del luogo di pagamento [2, 4, 99]; 
6) il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento [2, 
3]; 
7) l'indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa [2]; 
8) la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente) [2, 7, 8, 27]. 
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(3) Numero così sostituito dall'art. 45, comma 1, L. 12 dicembre 2002, n. 273. 
 





2. Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo 
precedente non vale come cambiale, salvo i casi previsti nei seguenti comma 
[14]. 
La cambiale senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista [39]. 
In mancanza d'indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del 
trattario si reputa luogo del pagamento, e insieme, domicilio del trattario 
[99]. 
La cambiale in cui non è indicato il luogo di emissione si considera 
sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente. 
Se sono indicati più luoghi di pagamento, s'intende che il portatore possa 
presentare in qualunque di essi la cambiale per l'accettazione ed il pagamento. 
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3. La cambiale può essere all'ordine dello stesso traente. 
Può essere tratta sullo stesso traente. 
Può essere tratta per conto di un terzo. 
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4. La cambiale può essere pagabile al domicilio [99] di un terzo, sia nel luogo 
del domicilio del trattario, sia in altro luogo [32]. 
Se non è detto che il pagamento sarà fatto presso il terzo dal trattario, si 
intende che sarà fatto dal terzo. 
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5. Nella cambiale pagabile a vista [2, 38, 39] o a certo tempo vista [28, 38, 
40] il traente può disporre che la somma sia produttiva d'interessi. In 
qualunque altra specie di cambiale la promessa d'interessi si ha per non 
scritta. 
Il tasso d'interesse deve essere indicato nella cambiale; mancando tale 
indicazione, la clausola si ha per non scritta. 
Gli interessi decorrono dalla data della cambiale quando non sia indicata una 
decorrenza diversa. 
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6. La cambiale con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre, vale, in 
caso di differenza, per la somma indicata in lettere. 
Se la somma da pagarsi è scritta più di una volta in lettere o in cifre, la 
cambiale, in caso di differenza, vale per la somma minore. 
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7. Se la cambiale contiene firme di persone incapaci di obbligarsi 
cambiariamente [9], firme false o di persone immaginarie, ovvero firme che per 
qualsiasi altra ragione non obbligano le persone che hanno firmata la cambiale o 
col nome delle quali essa è stata firmata, le obbligazioni degli altri firmatari 
restano tuttavia valide. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
8. Ogni sottoscrizione cambiaria deve contenere il nome e cognome o la ditta di 
colui che si obbliga. È valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome 
sia abbreviato o indicato con la sola iniziale. 
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9. Il minore emancipato non autorizzato [c. 397] all'esercizio del commercio e 
l'inabilitato [c. 425, 427] non assumono obbligazioni cambiarie se la loro firma 
non sia accompagnata da quella del curatore con la clausola "per assistenza" o 
altra equivalente. Se sia omessa detta clausola o altra equivalente il curatore 
è obbligato personalmente. 
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10. Il genitore o il tutore non autorizzato all'esercizio del commercio per 
conto del minore o dell'interdetto si può obbligare cambiariamente in nome di 
costoro, il primo con l'autorizzazione del tribunale, l'altro con 
l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela omologata dal tribunale, 
l'una e l'altra anche di carattere generale (4). 
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(4) Vedi, ora, art. 375 c.c. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
11. Chi appone la firma sulla cambiale quale rappresentante di una persona per 
la quale non ha il potere di agire, è obbligato cambiariamente come se avesse 
firmato in proprio e, se ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il 
preteso rappresentato. La stessa disposizione si applica al rappresentante che 
abbia ecceduto i suoi poteri [c. 1398]. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
12. La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui non fa 
presumere, salvo prova contraria, la facoltà di obbligarsi cambiariamente [c. 
1708]. 
La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto di un commerciante 
comprende anche quella di obbligarsi cambiariamente, salvo che l'atto di 
rappresentanza, pubblicato a norma dell'art. 9 del codice di commercio (5) non 
disponga diversamente. 
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(5) Ora, art. 2206 c.c. 1942. 
 





13. Il traente risponde dell'accettazione [26 s.] e del pagamento [43 s.]. 
Egli può esonerarsi dalla responsabilità per l'accettazione; ogni clausola con 
la quale si esoneri dalla responsabilità per il pagamento si ha per non scritta. 

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(giurisprudenza di legittimità) 
14. Se una cambiale, incompleta [2] quando fu emessa, venga completata 
contrariamente agli accordi interceduti, la inosservanza di tali accordi non può 
essere opposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato la cambiale in 
mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola. 
Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo tre anni 
dal giorno dell'emissione del titolo. 
Tale decadenza non è opponibile al portatore di buona fede, al quale il titolo 
sia pervenuto già completo. 
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Capo II - Della girata 
(giurisprudenza di legittimità) 
15. La cambiale ancorché non espressamente tratta all'ordine è trasferibile 
mediante girata [1]. 
Se il traente abbia inserito nella cambiale le parole "non all'ordine" o una 
espressione equivalente, il titolo è trasferibile solo nella forma e con gli 
effetti di una cessione ordinaria [25]. 
La girata può essere fatta anche a favore del trattario, abbia o non abbia 
accettato, del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di 
nuovo la cambiale. 
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16. La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale sia 
subordinata si ha per non scritta [c. 2010]. 
La girata parziale è nulla. 
La girata al portatore vale come girata in bianco [17, 18; c. 2009]. 
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17. La girata deve essere scritta sulla cambiale o su un foglio ad essa 
attaccato (allungamento). Deve essere sottoscritta dal girante [8, c. 2009]. 
La girata è valida ancorché il beneficiario non sia indicato o il girante abbia 
apposto soltanto la firma (girata in bianco) [18]. In questo caso la girata per 
essere valida deve essere scritta a tergo della cambiale o sull'allungamento. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
18. La girata trasferisce tutti i diritti inerenti alla cambiale [c. 2011]. 
Se la girata è in bianco [16], il portatore può: 
1) riempirla col proprio nome o con quello di altra persona; 
2) girare la cambiale di nuovo in bianco o a persona determinata; 
3) trasmettere la cambiale a un terzo, senza riempire la girata in bianco e 
senza girarla. 
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19. Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde dell'accettazione e 
del pagamento [26, 43]. 
Egli può vietare una nuova girata; in questo caso non è responsabile verso 
coloro ai quali la cambiale sia stata ulteriormente girata. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
20. Il detentore della cambiale è considerato portatore legittimo se giustifica 
il suo diritto con una serie continua di girate [c. 2008], anche se l'ultima è 
in bianco. Le girate cancellate si hanno, a questo effetto, per non scritte. Se 
una girata in bianco è seguita da un'altra girata, si reputa che il 
sottoscrittore di quest'ultima abbia acquistato la cambiale per effetto della 
girata in bianco. 
Se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di una cambiale, il 
nuovo portatore che giustifichi il suo diritto nella maniera indicata nel 
precedente comma, non è tenuto a consegnarla se non quando l'abbia acquistata in 
mala fede ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola [c. 1994]. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
21. La persona contro la quale sia promossa azione cambiaria non può opporre al 
portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali col traente o con i 
portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia 
agito scientemente a danno del debitore [c. 1993]. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
22. Se alla girata è apposta la clausola "valuta per incasso", "per incasso", 
"per procura" od ogni altra che implichi un semplice mandato, il portatore può 
esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale, ma non può girarla che per 
procura [c. 2013]. 
Gli obbligati non possono in questo caso opporre al portatore se non le 
eccezioni che avrebbero potuto opporre al girante [21, 65]. 
Il mandato contenuto in una girata per procura non si estingue per la morte del 
mandante o per la sopravvenuta sua incapacità [c. 1723]. 
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23. Se alla girata è apposta la clausola "valuta in garanzia", "valuta in pegno" 
od ogni altra che implichi un pegno, il portatore può esercitare tutti i diritti 
inerenti alla cambiale, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per 
procura [22]. 
Gli obbligati non possono opporre al portatore le eccezioni fondate sui loro 
rapporti personali col girante, a meno che il portatore, ricevendo la cambiale, 
abbia agito scientemente a danno del debitore [21, 65]. 
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24. La girata posteriore alla scadenza produce gli stessi effetti di una girata 
anteriore. Nondimeno la girata fatta posteriormente al protesto [51, 68], per 
mancato pagamento o dopo spirato il termine per levare protesto, produce solo 
gli effetti di una cessione ordinaria [c. 1260]. 
La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta prima dello 
spirare del termine stabilito per levare protesto. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
25. Con la cessione della cambiale, sia derivante da una girata fatta 
posteriormente al protesto per mancato pagamento o dopo spirato il termine per 
levare protesto, sia derivante da atto separato, ancorché anteriore alla 
scadenza, si trasmettono al cessionario tutti i diritti cambiari del cedente, ma 
egli resta soggetto alle eccezioni opponibili a questo [65]. 
Il cessionario ha diritto alla consegna della cambiale. 
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Capo III - Dell'accettazione 
(giurisprudenza di legittimità) 
26. La cambiale può, dal portatore o da un semplice detentore, essere presentata 
per l'accettazione al trattario nel suo domicilio [99] fino alla scadenza [38 
s., 96]. 
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27. In qualsiasi cambiale il traente può prescrivere che essa sia presentata per 
l'accettazione, fissando o non fissando un termine. 
Egli può vietare nella cambiale che essa sia presentata alla accettazione, a 
meno che non sia pagabile presso un terzo, o in luogo diverso da quello del 
domicilio del trattario, o sia tratta a certo tempo vista [38 s.]. 
Egli può anche prescrivere che la presentazione per l'accettazione non abbia 
luogo prima di un certo termine. 
Ogni girante può prescrivere che la cambiale sia presentata per l'accettazione, 
fissando o non fissando un termine, salvo che il traente l'abbia dichiarata non 
accettabile. 
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28. La cambiale a certo tempo vista [38, 40] deve essere presentata 
all'accettazione entro un anno dalla sua data. 
Il traente può abbreviare questo termine o prolungarlo. 
Detti termini possono essere abbreviati dai giranti. 
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29. Il trattario può chiedere che gli sia fatta una seconda presentazione il 
giorno seguente alla prima. Gli interessati non possono prevalersi 
dell'inosservanza di tale richiesta se non sia stata menzionata nel protesto 
[51, 68 s.]. 
Il portatore non è obbligato a consegnare al trattario la cambiale presentata 
per l'accettazione [51, 68 s.]. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
30. L'accettazione è scritta sulla cambiale. È espressa colla parola 
"accettato", "visto" o con altre equivalenti; è sottoscritta dal trattario; il 
trattario indica il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale [8]. La 
semplice sottoscrizione del trattario sulla faccia anteriore della cambiale vale 
accettazione. Ciò vale anche per la cambiale a certo tempo vista [5, 38, 40] 
(6). 
Se la cambiale è pagabile a certo tempo vista o, in virtù di clausola speciale, 
deve essere presentata per l'accettazione entro un termine stabilito [27], 
l'accettazione deve portare la data del giomo in cui è fatta a meno che il 
portatore non esiga che vi sia apposta la data della presentazione. Se manca la 
data, il portatore, per conservare il regresso [49 s.] contro i giranti e contro 
il traente, deve far constatare la mancanza con protesto levato in tempo utile 
[51, 61]. 
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(6) Comma così modificato dall'art. 45, comma 1, L. 12 dicembre 2002, n. 273. 
 





31. L'accettazione deve essere incondizionata; il trattario può limitarla ad una 
parte della somma. 
Qualsiasi altra modificazione apportata nell'accettazione al tenore della 
cambiale equivale a rifiuto di accettazione [34]; nondimeno l'accettante resta 
obbligato nei termini della sua accettazione. 
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32. Se il traente ha indicato nella cambiale un luogo di pagamento diverso da 
quello del domicilio [99] del trattario, ma non una terza persona presso la 
quale il pagamento deve essere effettuato [4], il trattario può indicarla al 
momento della accettazione. In mancanza di tale indicazione si reputa che 
l'accettante sia tenuto a pagare egli stesso nel luogo di pagamento. 
Se la cambiale è pagabile al domicilio del trattario, questi può indicare 
nell'accettazione un indirizzo nello stesso luogo in cui il pagamento deve 
essere effettuato. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
33. Con l'accettazione il trattario si obbliga di pagare la cambiale alla 
scadenza [38 s.]. 
In mancanza di pagamento il portatore, ancorché sia il traente, ha contro 
l'accettante un'azione cambiaria diretta per tutto quanto può essere chiesto ai 
sensi degli artt. 55 e 56. 
Il trattario che accetta resta obbligato anche se ignora il fallimento del 
traente. 
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34. Se l'accettazione apposta sulla cambiale del trattario è da lui cancellata 
prima di restituire il titolo, l'accettazione si ha per rifiutata. La 
cancellazione si reputa fatta, fino a prova contraria, prima della restituzione 
del titolo. 
Nondimeno, se il trattario ha dato notizia dell'accettazione per iscritto al 
portatore, o a un firmatario qualsiasi, è tenuto verso di essi nei termini 
dell'accettazione. 
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Capo IV - Dell'avallo 
(giurisprudenza di legittimità) 
35. Il pagamento [43 s.] di una cambiale può essere garantito con avallo per 
tutta o parte della somma [c. 1936]. 
Questa garanzia può essere prestata da un terzo o anche da un firmatario della 
cambiale. 
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36. L'avallo è apposto sulla cambiale o sull'allungamento. 
È espresso con le parole "per avallo" o con ogni altra formula equivalente; è 
sottoscritto dall'avallante [8]. 
Si considera dato con la sola firma dell'avallante apposta sulla faccia 
anteriore della cambiale, purché non si tratti della firma del trattario o del 
traente. 
L'avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si 
intende dato per il traente. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
37. L'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è 
stato dato [c. 1945]. 
La sua obbligazione è valida ancorché l'obbligazione garantita sia nulla per 
qualsiasi altra causa che un vizio di forma. 
L'avallante che paga la cambiale acquista i diritti ad essa inerenti contro 
l'avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo 
[c. 1949 s.]. 
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Capo V - Della scadenza 
(giurisprudenza di legittimità) 
38. La cambiale può essere tratta: 
a vista [39]; 
a certo tempo vista [28, 40]; 
a certo tempo data [41]; 
a giorno fisso [42]. 
Le cambiali ad altre scadenze o a scadenze successive sono nulle. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
39. La cambiale a vista [39] è pagabile alla presentazione. Essa deve essere 
presentata per il pagamento nel termine di un anno dalla sua data. Il traente 
può abbreviare questo termine o prolungarlo. Tali termini possono essere 
abbreviati dai giranti. 
Il traente può stabilire che una cambiale pagabile a vista non sia presentata 
per il pagamento prima di una certa data. In questo caso il termine di 
presentazione decorre da tale data. 
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40. La scadenza della cambiale a certo tempo vista è determinata dalla data 
dell'accettazione o da quella del protesto [28, 51, 61, 68]. 
In mancanza di protesto l'accettazione non datata si reputa data, rispetto 
all'accettante, l'ultimo giorno del termine previsto per la presentazione 
all'accettazione [28]. 
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41. La cambiale tratta a uno o più mesi data o vista scade nel giorno 
corrispondente del mese in cui il pagamento deve essere effettuato. In mancanza 
del giorno corrispondente la cambiale scade l'ultimo del mese. 
Se la cambiale è tratta a uno o più mesi e mezzo data o vista, si computano 
prima i mesi interi. 
Se la scadenza è fissata al principio, alla metà (metà gennaio, metà febbraio, 
ecc.) o alla fine del mese, la cambiale scade il primo, il quindici o l'ultimo 
giorno del mese. 
Con le espressioni "otto giorni" o "quindici giorni" s'intende non già una o due 
settimane ma otto o quindici giorni effettivi. 
Con la espressione "mezzo mese" si intende il termine di quindici giorni. 
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42. Se la cambiale è pagabile a giorno fisso in un luogo in cui il calendario è 
differente da quello del luogo di emissione, la data della scadenza si intende 
fissata secondo il calendario del luogo di pagamento. 
Se una cambiale tratta fra due piazze che hanno calendari diversi è pagabile a 
certo tempo data, la scadenza è stabilita contando dal giorno che, secondo il 
calendario del luogo di pagamento, corrisponde al giorno dell'emissione. 
I termini di presentazione delle cambiali sono calcolati in conformità alle 
disposizioni del comma precedente. 
Queste disposizioni non si applicano se da clausola della cambiale o anche dalle 
sole enunciazioni del titolo risulti la intenzione di adottare norme diverse. 
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Capo VI - Del pagamento 
(giurisprudenza di legittimità) 
43. Il portatore di una cambiale pagabile a giorno fisso [42], o a certo tempo 
data [41], o vista [40], deve presentarla al pagamento nel giorno in cui essa è 
pagabile o in uno dei due giorni feriali successivi [48, 96]. 
La presentazione della cambiale ad una stanza di compensazione equivale a 
presentazione per il pagamento. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
44. La cambiale deve essere presentata per il pagamento nel luogo e 
all'indirizzo indicato sul titolo [2, 99]. 
Quando manchi tale indirizzo deve essere presentata per il pagamento: 
1) al domicilio [99] del trattario o della persona designata sul titolo a pagare 
per esso [74]; 
2) al domicilio dell'accettante per intervento [75] o della persona designata 
sul titolo a pagare per esso [74]; 
3) al domicilio dell'indicato al bisogno [74]. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
45. Il trattario che paga la cambiale può esigere che gli sia consegnata 
quietanzata dal portatore. 
Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale. 
In caso di pagamento parziale il trattario può esigere che ne sia fatta menzione 
sulla cambiale e gliene sia data quietanza. 
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46. Il portatore della cambiale non è tenuto a riceverne il pagamento prima 
della scadenza. 
Il trattario che paga prima della scadenza lo fa a suo rischio e pericolo. 
Chi paga alla scadenza è validamente liberato, a meno che da parte sua non vi 
sia dolo o colpa grave. Egli è tenuto ad accertare la regolare continuità delle 
girate [20] ma non a verificare l'autenticità delle firme dei giranti. 
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47. Se la cambiale è pagabile in moneta che non ha corso nel luogo di pagamento, 
la somma può essere pagata nella moneta del paese secondo il suo valore nel 
giorno della scadenza. Se il debitore è in ritardo, il portatore può a sua 
scelta domandare che la somma sia pagata nella moneta del paese secondo il 
valore del giorno di scadenza o in quello del pagamento. 
Il valore della moneta estera è determinato dagli usi del luogo di pagamento. Il 
traente può tuttavia stabilire che la somma da pagare sia calcolata secondo il 
corso indicato nella cambiale. 
Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il traente abbia 
stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta espressamente indicata 
(clausola di pagamento effettivo in moneta estera) [c. 1279]. 
Se la somma è indicata in una moneta avente la stessa denominazione ma un valore 
diverso nel paese di emissione e in quello del pagamento, si presume che 
l'indicazione si riferisca alla moneta del luogo di pagamento. 
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48. Se la cambiale non è presentata per il pagamento nel termine fissato 
dall'art. 43, qualsiasi debitore ha facoltà di depositare la somma presso 
l'autorità competente, a spese, rischio e pericolo del portatore del titolo. 
Per le cambiali pagabili nel Regno l'autorità competente a ricevere il deposito 
e l'Istituto di emissione. 
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Capo VII - Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento 
(giurisprudenza di legittimità) 
49. L'azione cambiaria è diretta o di regresso: diretta contro l'accettante [26 
s.] ed i suoi avallanti [35 s.]; di regresso contro ogni altro obbligato. 
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50. Il portatore può esercitare il regresso [55] contro i giranti, il traente e 
gli altri obbligati [57]: 
alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo; 
anche prima della scadenza: 
1) se l'accettazione [26] sia stata rifiutata in tutto o in parte; 
2) in caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato [51]; di 
cessazione dei pagamenti, ancorché non constatata con sentenza; di esecuzione 
infruttuosa sui suoi beni; 
3) in caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile [27, 51]. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
51. Il rifiuto dell'accettazione o del pagamento deve essere constatato con atto 
autentico (protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento) [68-73]. 
Il protesto per mancata accettazione deve essere levato nei termini fissati per 
la presentazione all'accettazione [27 s.]. Se la prima presentazione, nel caso 
previsto dall'art. 29, comma 1°, è stata fatta nell'ultimo giorno del termine, 
il protesto può essere levato anche il giorno successivo. 
Il protesto per mancato pagamento di una cambiale, pagabile a giorno fisso [42] 
o a certo tempo data o vista [41] deve essere levato in uno dei due giorni 
feriali seguenti al giorno in cui la cambiale è pagabile. Se la cambiale è a 
vista [39], il protesto deve essere levato secondo le norme del precedente comma 
relativo al protesto per mancata accettazione (7). 
Il protesto per mancata accettazione [26] dispensa dalla presentazione al 
pagamento e dal protesto per mancato pagamento. 
In caso di cessazione di pagamenti del trattario, abbia o non abbia accettato, o 
in caso di esecuzione infruttuosa sui suoi beni, il portatore non può esercitare 
il regresso [50] che dopo aver presentato la cambiale al trattario per il 
pagamento e dopo aver levato protesto. 
In caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato, e nel caso di 
fallimento del traente di una cambiale non accettabile [27], la produzione della 
sentenza dichiarativa del fallimento basta al portatore per esercitare il 
regresso. 
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(7) L'articolo unico della L. 24 febbraio 1965, n. 92 ha, inoltre, così 
disposto: "Sono assimilati ai giorni festivi legali, per quanto concerne i 
termini di scadenza e quelli della levata del protesto delle cambiali, dei 
vaglia cambiari degli assegni bancari e degli altri titoli disciplinati dal 
regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, i giorni che, per il personale delle 
aziende ed istituti di credito, sono da considerarsi non lavorativi e comportano 
ai sensi della legge 24 gennaio 1962, n. 13, la chiusura degli sportelli". 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
52. Il portatore deve dare avviso al proprio girante e al traente della mancata 
accettazione o del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi 
al giorno del protesto o della presentazione se vi sia la clausola "senza spese" 
[53]. Ogni girante nei due giorni feriali successivi al giorno in cui ha 
ricevuto l'avviso deve informare il precedente girante dell'avviso ricevuto, 
indicando i nomi e gli indirizzi di coloro che hanno dato gli avvisi precedenti, 
e così di seguito, risalendo fino al traente. I termini predetti decorrono dal 
ricevimento dell'avviso precedente. 
Se in conformità del precedente comma l'avviso è dato ad un firmatario della 
cambiale, analogo avviso deve essere dato entro lo stesso termine anche al suo 
avallante. 
Se un girante non ha indicato il suo indirizzo o lo ha indicato in maniera 
illeggibile, basta che l'avviso sia dato al girante che lo precede. 
Chi è tenuto a dare l'avviso può darlo in una forma qualsiasi, anche col 
semplice rinvio della cambiale. 
Egli deve provare di aver dato l'avviso nel termine stabilito. Il termine si 
considera rispettato se una lettera contenente l'avviso sia stata spedita per 
posta nel termine predetto. 
Chi non dà l'avviso nel termine sopra indicato non decade dal regresso; tuttavia 
è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza però che 
l'ammontare del risarcimento possa superare quello della cambiale. 
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53. Il traente, il girante o l'avallante può, con la clausola "senza spese", 
"senza protesto", od ogni altra equivalente, apposta sulla cambiale e firmata, 
dispensare il portatore dal protesto per mancata accettazione o per mancato 
pagamento, per esercitare il regresso. 
Tale clausola non dispensa il portatore dalla presentazione della cambiale nei 
termini prescritti [43], né dagli avvisi [52]. La prova dell'inosservanza dei 
termini incombe a colui che la oppone al portatore. 
Se la clausola è apposta dal traente produce i suoi effetti nei confronti di 
tutti i firmatari; se è apposta da un girante o da un avallante, produce i suoi 
effetti soltanto rispetto a costui. Se la clausola è apposta dal traente e il 
portatore fa levare il protesto, le spese restano a suo carico. Se la clausola è 
apposta da un girante o da un avallante le spese per il protesto, qualora sia 
levato, sono ripetibili contro tutti i firmatari. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
54. Il traente, l'accettante, il girante e l'avallante della cambiale rispondono 
in solido [c. 1292 s.] verso il portatore. 
Il portatore ha diritto di agire contro queste Persone individualmente o 
congiuntamente e non è tenuto ad osservare l'ordine nel quale si sono obbligate. 

Lo stesso diritto spetta ad ogni firmatario che abbia pagato la cambiale. 
L'azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli 
altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto. 
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55. Il portatore può chiedere in via di regresso: 
1) l'ammontare della cambiale non accettata o non pagata con gli interessi, se 
siano stati indicati [5]; 
2) gli interessi dalla scadenza in misura uguale a quella indicata nel titolo a 
norma dell'art. 5 o, in mancanza, al tasso legale [c. 1284]; 
3) le spese per il protesto, per gli avvisi dati [52] e le altre spese. 
Se il regresso è esercitato prima della scadenza, sarà dedotto uno sconto dallo 
ammontare della cambiale. Tale sconto è calcolato in base al tasso ufficiale 
vigente (tasso della Banca di emissione) alla data del regresso nel luogo del 
domicilio [99] del portatore. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
56. Chi ha pagato la cambiale può ripetere dai suoi garanti [35 s.]: 
1) la somma integrale sborsata; 
2) gli interessi sulla somma in misura uguale a quella indicata nel titolo a 
norma dell'art. 5 o, in mancanza, al tasso legale [c. 1284], dal giorno del 
disborso; 
3) le spese sostenute. 
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57. Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere promosso il 
regresso può esigere, contro pagamento, la consegna della cambiale col protesto 
e col conto di ritorno quietanzato [55]. 
Qualsiasi girante che ha pagato la cambiale può cancellare la propria girata e 
quella dei giranti susseguenti. 
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58. In caso di regresso dopo un'accettazione parziale [31], chi paga la somma 
per la quale la cambiale non è stata accettata, può esigere che del pagamento 
sia fatta menzione sulla cambiale e che gliene sia data quietanza. Il portatore 
deve inoltre rilasciargli copia certificata conforme [86 s.] della cambiale ed 
il protesto per rendere possibile l'esercizio degli ulteriori regressi. 
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59. Chi ha il diritto di esercitare il regresso può, salvo clausola contraria, 
rimborsarsi con una nuova cambiale (rivalsa) tratta a vista su uno dei propri 
garanti [35] e pagabile al domicilio [99] di costui. 
La rivalsa comprende, oltre le somme indicate negli artt. 55 e 56, un diritto di 
provvigione e la tassa di bollo sulla rivalsa. 
Se la rivalsa è tratta dal portatore, l'ammontare ne è fissato secondo il corso 
di una cambiale a vista [39] tratta dal luogo dove la cambiale originaria era 
pagabile sul luogo del domicilio [99] del garante. Se la rivalsa è tratta da un 
girante, l'ammontare ne è fissato secondo il corso di una cambiale a vista 
tratta dal luogo dove il traente della rivalsa ha il suo domicilio sul luogo del 
domicilio del garante. 
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60. Spirati i termini stabiliti: 
per la presentazione di una cambiale a vista [39] o a certo tempo vista [40]; 
per levare il protesto per mancata accettazione o mancato pagamento [51]; 
per la presentazione al pagamento se vi sia la clausola "senza spese" [53]; 
il portatore decade dai suoi diritti contro i giranti, contro il traente e 
contro gli altri obbligati, ad eccezione dell'accettante [61]. 
Se la cambiale non è presentata per l'accettazione nel termine stabilito dal 
traente [27], il portatore decade dal diritto di esercitare il regresso sia per 
mancato pagamento sia per mancata accettazione, salvo che non risulti dal tenore 
del titolo che il traente abbia inteso di esonerarsi soltanto dalla garanzia per 
l'accettazione. 
Se un termine per la presentazione è fissato in una girata, solo il girante può 
prevalersene. 
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61. Se un ostacolo insormontabile (disposizione di legge di uno Stato o altro 
caso di forza maggiore) impedisce di presentare la cambiale o di levare il 
protesto nei termini stabiliti [51] questi sono prolungati. 
Il portatore è tenuto a dare avviso senza indugio nel caso di forza maggiore al 
girante precedente e a fare, sulla cambiale o sull'allungamento, menzione datata 
e sottoscritta di questo avviso; per il resto si applicano le disposizioni 
dell'articolo 52. 
Cessata la forza maggiore, il portatore deve presentare senza indugio la 
cambiale per l'accettazione o per il pagamento e, se necessario, levare 
protesto. 
Se la forza maggiore dura oltre trenta giorni dalla scadenza, il regresso può 
essere esercitato senza bisogno di presentazione e di protesto [51]. 
Nelle cambiali a vista [39] o a certo tempo vista [40], il termine di trenta 
giorni decorre dalla data in cui il portatore, anche prima che sia scaduto il 
termine di presentazione, ha dato avviso della forza maggiore al girante 
precedente; nelle cambiali a certo tempo vista al termine di trenta giorni si 
aggiunge il termine dalla vista indicato nella cambiale. 
Non sono considerati casi di forza maggiore i fatti puramente personali al 
portatore o alla persona da lui incaricata di presentare la cambiale o di levare 
il protesto. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
62. Fra più obbligati che abbiano assunto una posizione di pari grado nella 
cambiale non ha luogo l'azione cambiaria e il rapporto è regolato con le norme 
relative alle obbligazioni solidali [c. 1292 s.]. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
63. La cambiale ha gli effetti di titolo esecutivo [p. c. 474 s.] per il 
capitale e per gli accessori a norma degli artt. 55, 56 e 59. 
La cambiale emessa all'estero ha gli stessi effetti in quanto questi siano 
ammessi dalla legge del luogo in cui la cambiale è stata emessa. 
Il precetto [p. c. 479 s.] deve contenere la trascrizione della cambiale o del 
protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta. 
Nelle obbligazioni cambiarie sottoscritte per procura [12] il precetto deve 
indicare anche l'atto dal quale risulta il mandato. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
64. L'opposizione al precetto [p. c. 615 s.] non sospende l'esecuzione; ma il 
presidente del tribunale, o il pretore competente per valore, su ricorso 
dell'opponente che disconosca la propria firma o la rappresentanza, oppure 
adduca gravi e fondati motivi, può, con decreto motivato non soggetto a gravame, 
esaminati i documenti prodotti, sospendere in tutto o in parte gli atti 
esecutivi, imponendo idonea cauzione [p. c. 623 s.]. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
65. Nei giudizi cambiari, tanto di cognizione quanto di opposizione al precetto 
[p. c. 615 s.] il debitore può opporre soltanto le eccezioni di nullità della 
cambiale a termini dell'art. 2 e quelle non vietate dall'art. 21. 
Se le eccezioni siano di lunga indagine, il giudice, su istanza del creditore, 
deve emettere sentenza provvisoria di condanna, con cauzione o senza. 
Può anche concedere su richiesta del debitore, quando concorrano gravi ragioni, 
la sospensione della esecuzione, imponendo, se lo ritenga opportuno, idonea 
cauzione [p. c. 624]. 
Se la sospensione fosse stata già concessa col decreto indicato nell'articolo 
precedente, il giudice in prosieguo di giudizio deciderà la conferma o la 
revocazione del provvedimento. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
66. Se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione della 
cambiale derivi un'azione, questa permane nonostante l'emissione o la 
trasmissione della cambiale salvo che si provi che vi fu novazione [c. 1230 s.]. 

Tale azione non può esercitarsi se non dopo accertata col protesto la mancanza 
di accettazione o di pagamento. 
Il portatore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la 
restituzione della cambiale e depositandola presso la cancelleria del giudice 
competente, purché abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al 
debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli [49 s.]. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
67. Quando il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti gli 
obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale, può agire contro il 
traente o l'accettante o il girante per la somma di cui si siano arricchiti 
ingiustamente a suo danno [94; c. 2041 s.]. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
68. Il protesto deve essere fatto con un solo atto da un notaro o da un 
ufficiale giudiziario [51, 106]. 
Nei comuni nei quali non esista notaro o ufficiale giudiziario il protesto può 
essere levato dal segretario comunale. 
Non è richiesta l'assistenza di testimoni per levare protesto (7/a). 
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(7/a) Vedi la L. 12 giugno 1973, n. 349, riportata al n. XII. 
 





69. Il protesto può essere fatto con atto separato [71], oppure essere scritto 
sulla cambiale o sul duplicato [83 s.] o sulla copia [86 s.] ovvero sul foglio 
di allungamento [17]. Questo foglio può essere aggiunto anche dal notaro o 
dall'ufficiale giudiziario o dal segretario comunale, i quali in ogni caso 
dovranno apporre il proprio sigillo sulla linea di congiunzione. 
Se il protesto è fatto con atto separato chi vi procede deve farne menzione 
sulla cambiale o sul duplicato o sulla copia o sul foglio di allungamento, a 
meno che si sia dovuto procedere al protesto pur non avendo il possesso del 
titolo. 
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70. Il protesto si deve fare nei luoghi indicati dall'art. 44 contro le persone 
ivi rispettivamente indicate, anche se non presenti. 
Se il domicilio [99] di dette persone non si può rintracciare, il protesto può 
esser fatto in qualsiasi località nel luogo di pagamento a scelta di chi vi 
procede. 
L'incapacità delle persone alle quali la cambiale deve essere presentata non 
dispensa dall'obbligo di levare il protesto contro di esse, salvo quanto è 
disposto nell'ultimo comma dell'art. 51. 
Se la persona alla quale la cambiale deve essere presentata è morta, il protesto 
si leva egualmente al suo nome secondo le regole precedenti. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
71. Il protesto deve contenere: 
1) la data; 
2) il nome del richiedente; 
3) l'indicazione dei luoghi in cui è fatto e la menzione delle ricerche eseguite 
a termine dell'art. 44; 
4) l'oggetto delle richieste, il nome delle persone richieste, le risposte avute 
o i motivi pei quali non se ne ebbe alcuna; 
5) la sottoscrizione del notaro o dell'ufficiale giudiziario o del segretario 
comunale. 
Il protesto per atto separato deve contenere la trascrizione della cambiale. 
Per più cambiali da pagarsi dalla stessa persona nello stesso luogo, il 
creditore può levare protesto con unico atto separato. 
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72. A meno che il traente non abbia prescritto sullo stesso titolo l'obbligo del 
protesto, questo può essere sostituito, se il portatore lo consente, da una 
dichiarazione di rifiuto dell'accettazione [26 s.] o del pagamento, scritta e 
datata sulla cambiale o sul foglio di allungamento o su atto separato e firmata 
dal trattario. 
Questa dichiarazione per avere gli effetti del protesto deve essere sottoposta a 
registrazione nei termini del protesto medesimo [51]. 
Nei casi previsti nel primo comma la girata senza data si presume latta 
anteriormente alla dichiarazione. 
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73. I notari, gli ufficiali giudiziari e i segretari comunali debbono tener 
nota, nel repertorio, dei protesti, indicando i requisiti di cui agli articoli 
precedenti, giorno per giorno e per ordine di data (8). 
L'originale del protesto fatto per atto separato deve essere consegnato al 
portatore della cambiale. 
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(8) Sull'obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti al presidente del 
tribunale, vedi artt. 13 e 235, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare). 
Le norme circa la pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari sono 
contenute nella L. 12 dicembre 1955, n. 77, riportata al n. VI. 
 





Capo VIII - Dell'intervento 
Sezione I - Disposizioni generali 
74. Il traente, il girante o l'avallante può indicare una persona per accettare 
o pagare al bisogno [75 s.]. 
La cambiale può, nelle condizioni sottoindicate, essere accettata o pagata da 
una persona che interviene per qualsiasi obbligato in via di regresso. 
L'interveniente può essere un terzo, lo stesso trattario o una persona già 
obbligata cambiariamente tranne l'accettante. 
L'interveniente deve, nei due giorni feriali successivi all'intervento, darne 
avviso a colui per il quale è intervenuto. In caso di inosservanza di tale 
termine egli è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza 
però che l'ammontare del risarcimento possa superare quello della cambiale. 
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Sezione II - Dell'accettazione per intervento 
75. L'accettazione per intervento può essere fatta ogni qualvolta il portatore 
di una cambiale accettabile possa esercitare il regresso prima della scadenza 
[50]. 
Se sulla cambiale è stata indicata una persona per accettarla o pagarla al 
bisogno [74] nel luogo del pagamento [99], il portatore non può esercitare prima 
della scadenza il regresso contro colui che ha apposto l'indicazione e contro i 
firmatari susseguenti a meno che egli abbia presentato la cambiale alla persona 
indicata e, avendone questa rifiutato l'accettazione, il rifiuto sia stato 
constatato con protesto [51]. 
Negli altri casi d'intervento il portatore può rifiutare l'accettazione per 
intervento. Tuttavia, se l'ammette, perde il diritto di agire prima della 
scadenza in via di regresso [50] contro colui per il quale l'accettazione è 
stata data e contro i firmatari susseguenti. 
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76. L'accettazione per intervento è apposta sulla cambiale ed è firmata 
dall'interveniente. Essa indica per chi è stata data; in mancanza di questa 
indicazione l'accettazione si reputa data per il traente. 
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77. L'accettante per intervento risponde verso il portatore e verso i giranti 
susseguenti a colui Per il quale è intervenuto, nello stesso modo di questo. 
Nonostante l'accettazione per intervento, colui per il quale è stata data e i 
suoi garanti [35 s.] possono chiedere al portatore, contro rimborso della somma 
indicata nell'art. 55, la consegna della cambiale, del protesto e del conto di 
ritorno quietanzato, se del caso. 
Se la cambiale non sia presentata all'accettante per intervento non più tardi 
del giorno seguente all'ultimo giorno consentito per levare il protesto per 
mancato pagamento [51] l'obbligazione dell'accettante per intervento si 
estingue. 
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Sezione III - Del pagamento per intervento 
78. Il pagamento per intervento può essere fatto ogni qualvolta il portatore 
possa esercitare il regresso alla scadenza o prima di essa [50]. 
Il pagamento deve comprendere tutta la somma che avrebbe dovuto essere pagata da 
colui per il quale l'intervento ha luogo. 
Esso deve essere fatto al più tardi nel giorno successivo all'ultimo giorno 
consentito per levare il protesto per mancato pagamento [51]. 
Il pagamento per intervento deve risultare dal protesto e, se questo era stato 
già levato, deve essere annotato in prosecuzione del protesto dal pubblico 
ufficiale che vi ha proceduto. Le spese del protesto sono ripetibili ancorché il 
traente abbia apposto sulla cambiale la clausola "senza spese" [53]. 
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79. Se la cambiale è stata accettata da intervenienti che hanno il loro 
domicilio [99] nel luogo del pagamento o se sono state indicate per pagare al 
bisogno persone che hanno il loro domicilio nel detto luogo, il portatore deve 
presentare la cambiale a tutte queste persone e, se del caso, levare protesto 
per mancato pagamento non più tardi del giorno seguente all'ultimo consentito 
per levare il protesto [51]. 
Se il protesto non è levato entro questo termine, colui che ha apposto 
l'indicazione al bisogno o per il quale la cambiale è stata accettata e i 
giranti susseguenti sono liberati. 
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80. Il portatore che rifiuta il pagamento per intervento perde il regresso 
contro coloro che sarebbero stati liberati. 
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81. Del pagamento per intervento deve essere data quietanza sulla cambiale 
coll'indicazione per chi è fatto. In mancanza di tale indicazione, il pagamento 
si intende fatto per il traente. 
La cambiale e il protesto, se sia stato levato, devono essere consegnati a chi 
paga per intervento. 
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82. Chi paga per intervento acquista i diritti inerenti alla cambiale contro 
colui per il quale ha pagato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente 
verso quest'ultimo; ma non può girare nuovamente la cambiale. 
I giranti susseguenti all'obbligato per il quale il pagamento è stato fatto sono 
liberati. 
Se più persone offrono il pagamento per intervento, è preferita quella il cui 
pagamento libera il maggiore numero di obbligati. Chi scientemente interviene in 
contrasto con questa disposizione perde il regresso contro coloro che sarebbero 
stati liberati. 
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Capo IX - Dei duplicati e delle copie 
Sezione I - Dei duplicati 
83. La cambiale può essere tratta in più esemplari identici (duplicati). 
I duplicati devono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in difetto, 
si considerano come altrettante cambiali distinte. 
Il portatore può chiedere il rilascio di duplicati a sue spese, salvo che dalla 
cambiale risulti che essa è tratta come sola di cambio. A tale effetto egli deve 
rivolgersi al suo girante immediato il quale è tenuto a prestare l'opera sua 
verso il proprio girante e così di seguito fino al traente. I giranti sono 
tenuti a riprodurre le girate sui duplicati. 
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84. Il pagamento di un duplicato è liberatorio, ancorché non sia dichiarato che 
tale pagamento annulli gli effetti degli altri duplicati. Il trattario resta 
però obbligato per ogni duplicato accettato del quale non abbia ottenuta la 
restituzione. 
Il girante che ha trasferito i duplicati a persone diverse e i giranti 
susseguenti sono obbligati per tutti i duplicati che portino la loro firma e non 
siano stati restituiti. 
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85. Chi ha inviato un duplicato per la accettazione [26 s.] deve indicare sugli 
altri il nome della persona presso cui esso si trova. Questa è tenuta a 
consegnarlo al portatore legittimo di un altro duplicato. 
Se essa si rifiuta, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver 
fatto constare con protesto [51]: 
1) che il duplicato inviato per l'accettazione non gli è stato consegnato 
malgrado sua richiesta; 
2) che l'accettazione o il pagamento non ha potuto essere ottenuto su altro 
duplicato. 
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Sezione II - Delle copie 
86. Qualsiasi portatore di una cambiale ha diritto di farne una o più copie. 
La copia deve riprodurre esattamente l'originale con le girate e tutte le altre 
indicazioni che vi figurano; essa deve indicare fin dove arriva. 
Può essere girata ed avallata nello stesso modo e con gli stessi effetti 
dell'originale. 
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87. La copia deve indicare chi detiene il titolo originale. Questi è tenuto a 
consegnarlo al Portatore legittimo della copia. 
In caso di rifiuto il portatore non può esercitare il regresso contro le persone 
che hanno girato o avallato la copia se non dopo aver fatto constare con 
protesto che l'originale non gli è stato consegnato malgrado sua richiesta. 
Se l'originale, dopo l'ultima girata apposta prima che la copia sia stata fatta, 
porti la clausola "da qui la girata non vale che sulla copia" od ogni altra 
formula equivalente, la girata fatta ulteriormente sull'originale è nulla. 
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Capo X - Delle alterazioni 
(giurisprudenza di legittimità) 
88. In caso di alterazione del testo della cambiale chi ha firmato dopo 
l'alterazione risponde nei termini del testo alterato; chi ha firmato prima 
risponde nei termini del testo originario. 
Qualora non risulti dal titolo o non si dimostri che la firma sia stata apposta 
prima o dopo, si presume che sia stata apposta prima. 
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Capo XI - Dell'ammortamento [c. 2016-2029] 
(giurisprudenza di legittimità) 
89. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione, il portatore della 
cambiale può farne denuncia al trattario e chiedere l'ammortamento del titolo 
con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui la cambiale è pagabile, 
o al pretore del luogo in cui egli ha domicilio [99, c. 2016]. 
Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali della cambiale e, se si tratta 
di cambiale in bianco, quelli sufficienti a identificarla. 
Il presidente del tribunale o il pretore, premessi gli opportuni accertamenti 
sulla verità dei fatti e sul diritto del portatore, emette nel più breve tempo 
possibile un decreto con il quale, menzionando i dati della cambiale, ne 
pronuncia l'ammortamento e ne autorizza il pagamento dopo trenta giorni [91] 
dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica, se la cambiale sia già scaduta o sia a vista [39], oppure dalla data 
della scadenza, se questa sia successiva alla detta pubblicazione, purché non 
venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore. 
Il decreto deve essere, a cura del ricorrente, notificato al trattario e 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
Malgrado la denuncia, il pagamento della cambiale al detentore prima della 
notificazione del decreto libera il debitore. 
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90. L'opposizione del detentore deve essere in ogni caso proposta con citazione 
da notificarsi al ricorrente e al trattario della cambiale per comparire davanti 
al tribunale del luogo di pagamento [c. 2017]. 
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91. Durante il termine stabilito nell'art. 89, il ricorrente [104] può 
esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti e, trattandosi 
di cambiale a vista [39] o già scaduta o che sia venuta intanto a scadere, è in 
facoltà di esigerne il pagamento mediante cauzione o di chiedere il deposito 
giudiziario della somma [c. 2018]. 
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92. Trascorso il termine indicato nell'art. 89 senza opposizione, o rigettata la 
opposizione con sentenza definitiva, la cambiale smarrita non ha più alcuna 
efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento può, su presentazione del decreto e 
di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante la non interposta 
opposizione, o su presentazione della sentenza definitiva che respinge 
l'opposizione, esigere il pagamento e, qualora la cambiale sia in bianco o non 
sia ancora scaduto, un duplicato [c. 2019]. 
Sulle cambiali sia scadute sia a vista dichiarate inefficaci sono dovuti 
interessi nella misura indicata negli artt. 55 e 56 salvo che la somma sia stata 
depositata a norma dell'art. 48 per conto della persona a favore della quale ha 
luogo l'ammortamento o è pronunciata la sentenza. 
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93. L'ammortamento estingue ogni diritto derivante dalla cambiale ammortizzata, 
ma non pregiudica le eventuali ragioni del portatore verso chi ottenne 
l'ammortamento [c. 2019]. 
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Capo XII - Della prescrizione 
(giurisprudenza di legittimità) 
94. Le azioni cambiarie contro l'accettante [26] si prescrivono in tre anni a 
decorrere dalla data della scadenza [38]. 
Le azioni del portatore contro i giranti e contro il traente si prescrivono in 
un anno a decorrere dalla data del protesto levato in tempo utile o da quella 
della scadenza, se vi sia la clausola "senza spese" [53]. 
Le azioni dei giranti gli uni contro gli altri e quelle contro il traente si 
prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui il girante ha pagato la 
cambiale o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui 
[49]. 
L'azione di arricchimento [67] si prescrive nel termine di un anno dal giorno 
della perdita dell'azione cambiaria. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
95. La interruzione della prescrizione non vale che contro colui rispetto al 
quale è stato compiuto l'atto interruttivo [c. 2943 s.]. 
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Capo XIII - Disposizioni generali 
96. Il pagamento della cambiale che scade in giorno festivo legale (9) non si 
può chiedere che il primo giorno feriale successivo [43]. Ugualmente tutti gli 
altri atti relativi alla cambiale, e in particolare la presentazione [26] per 
l'accettazione e il protesto [51], non possono essere fatti che in giorno 
feriale. 
Se uno di questi atti deve essere fatto entro un termine il cui ultimo giorno è 
festivo legale, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo 
[c. 2963]. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine. 
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(9) Sulle ricorrenze festive, vedi i provvedimenti riportati alla voce Giorni 
festivi, feste nazionali, solennità civili. 
 





97. Nei termini legali o convenzionali non si computa il giorno da cui 
cominciano a decorrere [c. 2963]. 
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98. Non sono ammessi giorni di rispetto né legali né giudiziari. 
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99. Agli effetti della presente legge col termine domicilio si intende il luogo 
di residenza e col termine luogo di pagamento l'intero territorio del comune. 
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TITOLO II 
Del vaglia cambiario 
(giurisprudenza di legittimità) 
100. Il vaglia cambiario contiene: 
1) la denominazione del titolo inserita nel contesto ed espressa nella lingua in 
cui esso è redatto; 
2) la promessa incondizionata di pagare una somma determinata; 
3) l'indicazione della scadenza; 
4) l'indicazione del luogo di pagamento; 
5) il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento; 
6) l'indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso; 
7) la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente); 
7-bis) l'indicazione del luogo e della data di nascita ovvero del codice fiscale 
dell'emittente (10). 
Il vaglia cambiario può anche denominarsi "pagherò cambiario" o "cambiale". 
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(10) Numero aggiunto dall'art. 45, comma 1, L. 12 dicembre 2002, n. 273. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
101. Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo 
precedente non vale come vaglia cambiario, salvo nei casi previsti nei seguenti 
comma [104]. 
Il vaglia cambiario senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista. 

In mancanza d'indicazione speciale, il luogo di emissione del titolo si reputa 
luogo del pagamento ed insieme domicilio [99] dell'emittente. 
Il vaglia cambiario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera 
sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome dell'emittente. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
102. In quanto non siano incompatibili con la natura del vaglia cambiario, sono 
applicabili ad esso le disposizioni relative alla cambiale e concernenti: 
la girata [15-25]; 
la scadenza [38-42]; 
il pagamento [43-48]; 
l'azione cambiaria [49], il regresso per mancato pagamento ed il protesto 
[50-57, 59-73]; 
il pagamento per intervento [74, 78-82]; 
le copie [86, 87]; 
le alterazioni [88]; 
la prescrizione [94, 95]; 
i giorni festivi il computo dei termini e l'inammissibilità dei giorni di 
rispetto [96, 97, 98]. 
Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni concementi la 
cambiale pagabile presso un terzo o in luogo diverso da quello del domicilio del 
trattario [4, 32], la promessa di interessi [5], la differenza nell'indicazione 
della somma [6], gli effetti delle firme apposte nelle circostanze previste 
dall'art. 7, quelli della firma di persona che agisce senza poteri o eccedendo i 
suoi poteri [11] e la cambiale in bianco [14]. 
Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni relative 
all'avallo [35-37]; se l'avallo nel caso previsto dall'art. 36, ultimo comma, 
non indica per chi è dato, si reputa dato per l'emittente. 
Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni relative 
all'ammortamento [89-93] e quelle dell'art. 99. 
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103. L'emittente è obbligato nello stesso modo dell'accettante di una cambiale. 
Il vaglia cambiario pagabile a certo tempo vista deve essere presentato al visto 
dell'emittente nel termine fissato dall'articolo 28. Il termine dalla vista 
decorre dalla data del visto apposto dall'emittente sul vaglia. Il rifiuto 
dell'emittente di apporre il visto datato è constatato con protesto [30], la cui 
data serve a fissare l'inizio del termine dalla vista. 
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TITOLO III 
Disposizioni tributarie 
(giurisprudenza di legittimità) 
104. La validità della cambiale e del vaglia cambiario, compresi quelli a vista 
[39] o a certo tempo vista [101], non è subordinata all'osservanza delle 
disposizioni della legge sul bollo [106]. Essi tuttavia, se non siano stati 
regolarmente bollati (11) originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, 
non hanno la qualità di titolo esecutivo [63; p. c. 474]. 
Il portatore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non 
abbia corrisposto la tassa di bollo dovuta e pagato la relativa penalità. 
La inefficacia come titolo esecutivo dev'essere rilevata e pronunciata dai 
giudici anche d'ufficio (11/cost). 
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(11) Vedi, ora, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, ed il D.M. 20 agosto 1992, 
riportati alla voce Bollo (Imposta di). 
(11/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 26-28 aprile 2004, n. 133 
(Gazz. Uff. 5 maggio 2004, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 104 
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
 





105. Qualora la cambiale pagabile a vista o a certo tempo vista od il vaglia 
cambiario pagabile a vista o a certo tempo vista portino l'indicazione di 
interessi, la tassa graduale di bollo è dovuta oltre che sul capitale anche 
sullo importo degli interessi, i quali debbono essere calcolati in base al 
saggio indicato sul titolo e in ragione del periodo di validità del titolo 
stesso nei riguardi del bollo. In nessun caso gli interessi possono essere 
calcolati per un periodo superiore a dieci mesi. 
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TITOLO IV 
Disposizioni transitorie e finali 
106. Le cambiali ed i vaglia cambiari anche se in bianco [14], emessi prima 
dell'entrata in vigore della presente legge, sono regolati a tutti gli effetti, 
anche nei riguardi del bollo, dalla legge anteriore, ancorché alcune delle 
obbligazioni in essi contenute siano state assunte successivamente. 
Ad essi sono invece applicabili le disposizioni della presente legge che 
riguardano la forma e i termini del protesto [51] e le disposizioni 
sull'ammortamento [89 s.]. Sono applicabili inoltre le disposizioni dell'art. 
61. 
Gli effetti degli atti, che valgono ad evitare la decadenza dell'azione 
cambiaria o ad interrompere la prescrizione dell'azione, e che siano stati 
compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono regolati dalla 
legge anteriore. Se gli atti stessi sono invece compiuti dopo l'entrata in 
vigore della presente legge, gli effetti sono regolati dall'art. 94 per ciò che 
concerne la prescrizione, salvo l'osservanza della legge anteriore per quanto 
riguarda la decadenza. 
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107. Le disposizioni dell'art. 14 si applicano anche alle cambiali e ai vaglia 
cambiari rilasciati in bianco anteriormente all'entrata in vigore della presente 
legge. 
Il termine di tre anni previsto nell'articolo 14 decorre, per i titoli suddetti, 
dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, a meno che la 
prescrizione decennale del diritto di riempimento si compia, secondo la legge 
anteriore, prima della scadenza del termine medesimo. 
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fp06-gr06