GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 92 DEL 20/4/1910



R.D. 10 marzo 1910, n. 149.  Agg.  G.U. 31/01/2006
Approvazione del regolamento sul servizio dei depositi giudiziari. 
 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 aprile 1910, n. 92. 
 





Articolo unico 
È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai ministri predetti, 
sul servizio dei depositi giudiziari. 
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Regolamento sul servizio dei depositi giudiziari. 
Articolo 1 
Sono abrogate le disposizioni contenute nel titolo 3°, capo I (articoli 73 a 91) 
del regolamento approvato col R.D. 10 dicembre 1882, n. 1103, e le disposizioni 
concernenti i depositi giudiziari (articoli 7 a 11) contenute nel regolamento 
approvato con R.D. 19 luglio 1892, n. 369. 
Sono del pari abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari riguardanti i 
depositi giudiziari, contrarie al presente regolamento. 
Ai moduli dei registri di cui all'art. 33, nn. 5 e 6, del suddetto regolamento 
10 dicembre 1882, sono sostituiti i moduli I e IV qui allegati. Il registro 
prescritto dallo stesso articolo n. 7 è soppresso. 
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Articolo 2 
Tutti i depositi di denaro, che secondo le disposizioni vigenti in materia 
civile e penale possono farsi presso le cancellerie giudiziarie, compresi quelli 
per cauzione e per spese giudiziarie, debbono essere eseguiti direttamente dalle 
parti o dai loro procuratori nell'ufficio postale incaricato del servizio dei 
depositi giudiziari. 
I depositi in titoli del debito pubblico ed in buoni del tesoro a lunga scadenza 
debbono essere fatti esclusivamente nella Cassa dei depositi e prestiti, colle 
norme stabilite dal regolamento approvato con R.D. 9 dicembre 1875, n. 2802. 
Solamente i depositi per concorrere agli incanti possono farsi anche nelle 
cancellerie (1/cost). 
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(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-22 luglio 2004, n. 266 (Gazz. 
Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 
sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 41 e 113 della Costituzione. 
 





Articolo 3 
Sono depositate nell'ufficio postale direttamente dall'ufficiale delegato le 
somme provenienti da esecuzioni forzate e quelle ricavate da vendite di corpi di 
reato. 
L'autorità giudiziaria deve pure ordinare il deposito nello stesso ufficio delle 
somme sequestrate nei procedimenti penali quando non risulti necessario 
conservarle nelle identiche specie, disponendo contemporaneamente che il 
cancelliere ne dia avviso per iscritto agli interessati. 
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Articolo 4 
Ad eccezione dei depositi fatti per concorrere agli incanti, delle indennità di 
trasferta e di soggiorno competenti a termini di legge e dei diritti per le 
copie degli atti giudiziari e per l'autenticazione dei bandi di vendita, i 
cancellieri non possono ricevere dalle parti o dai loro procuratori alcuna somma 
in denaro per qualsiasi titolo. 
Contravvenendo a questa disposizione, sono assoggettati alle pene disciplinari 
stabilite dalla legge sull'ordinamento giudiziario. 
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Articolo 5 
Eseguito il deposito nell'ufficio postale o nella Cassa dei depositi e prestiti, 
le parti od i loro procuratori e l'ufficiale delegato alle vendite debbono senza 
ritardo presentare al cancelliere il libretto di risparmio o la ricevuta 
provvisoria che vale come deposito fatto in cancelleria, ritirando ricevuta da 
staccarsi dal registro a matrice di cui al n. 5 dell'art. 33 del regolamento 
approvato con R.D. 10 dicembre 1882, n. 1103 (mod. I). 
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Articolo 6 
Appena ricevuto il libretto di risparmio o la ricevuta provvisoria, i 
cancellieri inscrivono ciascun deposito nel registro di cui all'articolo 
precedente. 
Nello stesso registro i cancellieri debbono iscrivere anche i depositi ricevuti 
dagli offerenti agli incanti divenuti aggiudicatari e quelli delle somme 
sequestrate nei procedimenti penali, delle quali l'autorità giudiziaria abbia 
ordinato il deposito nell'ufficio postale. 
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Articolo 7 
Per i depositi provvisori per concorrere agli incanti si deve tenere in ogni 
cancelleria un apposito registro a matrice (mod. II). 
Per questi depositi i cancellieri rilasciano ricevuta da staccarsi dal registro 
suddetto. 
Terminati gli incanti, gli offerenti non aggiudicatari ritirano il deposito, 
restituendo al cancelliere la ricevuta e rilasciando quietanza nel registro 
stesso. 
Gli aggiudicatari poi presentano alla cancelleria la ricevuta del deposito 
provvisorio e ritirano contemporaneamente quella del deposito definitivo da 
staccarsi dal registro indicato nell'art. 5 (mod. I). 
Nel caso di cui agli articoli 672 primo capoverso e 678 del Codice di procedura 
civile i presidenti od i pretori, a richiesta degli interessati, autorizzano gli 
uffici postali a convertire a favore della persona per la quale l'acquisto è 
stato fatto il deposito eseguito dal procuratore. 
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Articolo 8 
Tutte le somme ricevute dai cancellieri dagli offerenti agli incanti, anche in 
grado di sesto, e quelle sequestrate nei procedimenti penali da versarsi alla 
cassa postale debbono essere consegnate nel giorno stesso o al più tardi nel 
successivo all'ufficio postale, e, trattandosi di titoli del debito pubblico o 
di buoni del tesoro a lunga scadenza, alla Cassa dei depositi e prestiti. 
Nel giorno stesso del versamento i cancellieri debbono presentare pel visto del 
presidente o del pretore il relativo libretto di risparmio o la ricevuta 
provvisoria per ogni deposito. 
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Articolo 9 
Nel caso di deposito in valute non aventi corso nel Regno, escluse le monete di 
bronzo e di nichel, i cancellieri le consegnano al locale ufficio di posta che 
le invia all'Amministrazione centrale delle casse di risparmio. 
Questa ne cura il cambio in valute nazionali e ne trasmette l'importo con la 
fattura del cambio all'ufficio speditore che lo inscrive nel libretto di 
risparmio a favore della persona per conto della quale venne eseguito il 
deposito. 
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Articolo 10 
Il funzionario di cancelleria che assiste all'udienza per gli incanti deve, alla 
fine di essa e sotto la propria responsabilità, trasmettere all'ufficio postale 
un elenco dei depositi eseguiti direttamente in cancelleria dagli offerenti 
divenuti aggiudicatari (mod. III), e quando si tratti di incanti in grado di 
sesto, deve accertarsi, personalmente, che al fascicolo si trovino uniti i 
libretti di risparmio o le ricevute provvisorie rappresentanti i depositi 
eseguiti da coloro che hanno fatto l'aumento, informandone, ove occorra, il 
presidente od il pretore. 
Nei casi di cui agli articoli 2 ultimo capoverso e 3 il presidente od il pretore 
debbono, sotto la propria responsabilità, richiedere al cancelliere o 
all'ufficiale delegato la prova di aver passato nello stesso giorno o nel 
successivo il deposito alla Cassa di risparmio postale e, trattandosi di titoli 
del Debito pubblico o di buoni del tesoro a lunga scadenza, alla Cassa dei 
depositi e prestiti. Le parti, poi, che hanno eseguiti i depositi nelle 
cancellerie o presso gli ufficiali delegati ad esecuzioni forzate e a vendita di 
corpi di reato, e gli interessati, che hanno avuto l'avviso che le somme 
sequestrate nei procedimenti penali sono state depositate nell'ufficio postale, 
debbono indirizzare apposito reclamo al presidente o al procuratore del Re, 
qualora non ricevano entro cinque giorni dall'ufficio postale o dall'intendenza 
di finanza la quietanza o la ricevuta provvisoria comprovante l'avvenuto 
deposito. 
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Articolo 11 
Per i depositi di carta bollata di cui all'art. 49 del regolamento 10 dicembre 
1882, n. 1103, è istituito in ogni cancelleria un apposito registro a matrice 
(mod. V) ed un registro di discarico (mod. VI). 
È vietato ai cancellieri di ricevere invece della carta bollata il 
corrispondente importo in numerario. 
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Articolo 12 
Per l'esecuzione di quanto è prescritto nei precedenti articoli, all'atto di 
ciascun deposito, tanto se eseguito dalle parti o dai loro procuratori, quanto 
se eseguito dai cancellieri o da qualsiasi altro funzionario giudiziario, 
l'ufficio postale rilascia gratuitamente un libretto di risparmio infruttifero, 
sul quale scrive il cognome, il nome, la paternità, la condizione ed il 
domicilio della persona a favore della quale il libretto è rilasciato, 
l'ammontare del deposito e la causa o l'affare per cui il deposito stesso è 
fatto, nonché, la cancelleria presso la quale deve rimanere il libretto. 
Tutte le indicazioni per le intestazioni dei libretti sono fornite dalle parti o 
dai loro procuratori ovvero dai cancellieri e dagli altri funzionari giudiziari 
secondo i casi. 
L'ufficio postale rilascia ricevuta da staccarsi da apposito libro a matrice dei 
depositi che riceve. 
Esso deve partecipare immediatamente ciascun deposito all'Amministrazione 
centrale della Cassa di risparmio con apposito vaglia, riportandolo sul 
corrispondente registro di conto corrente. 
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Articolo 13 
Quando i depositi nelle Casse postali di risparmio sono eseguiti dai cancellieri 
o da altro funzionario giudiziario, l'ufficio postale consegna ai depositanti il 
relativo libretto di risparmio e contemporaneamente trasmette in raccomandazione 
le ricevute dei depositi alle parti a favore delle quali essi vengono fatti. 
Qualora l'ufficio postale, dopo avere avuto dal funzionario di cancelleria che 
assiste all'udienza per gli incanti l'elenco dei depositi eseguiti direttamente 
in cancelleria dagli offerenti divenuti aggiudicatari, non ricevesse nello 
stesso giorno o nel successivo tutti i depositi, deve sollecitamente informarne 
il presidente o il procuratore del re, secondo che trattisi di tribunale o di 
pretura (mod. III). 
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Articolo 14 
L'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio registra nei propri conti i 
depositi e conferma immediatamente ogni deposito alle parti con apposita 
dichiarazione, qualunque sia la somma. 
Le parti debbono, nel proprio interesse, reclamare le dichiarazioni mancanti 
dopo trascorsi 15 giorni e respingere subito quelle irregolari con lettera 
raccomandata in esenzione di tassa all'Amministrazione centrale delle Casse di 
risparmio. 
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Articolo 15 
Quando qualche libretto sia esaurito, l'ufficio di posta ne rilascia un altro 
trasportandovi il residuo credito risultante dal libretto precedente. 
Spetta all'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio di duplicare, su 
richiesta delle parti e previo il nulla osta da parte del presidente, del 
pretore o del conciliatore, secondo i casi, i libretti smarriti o in qualunque 
modo distrutti, con le norme prescritte per lo smarrimento dei libretti 
ordinari. 
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Articolo 16 
Ogniqualvolta risulti al cancelliere che nell'ufficio di posta la somma dei 
depositi giudiziari eseguiti in un giorno superi le lire 5000, deve, se il detto 
ufficio non è in capoluogo di Provincia, informarne il presidente, il pretore o 
il conciliatore, il quale ne dà immediata partecipazione alla Direzione delle 
poste della Provincia possibilmente per telegrafo. 
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Articolo 17 
Nessuna somma può essere prelevata dai libretti di risparmio senza apposito 
mandato staccato dal registro a matrice di cui all'art. 33, n. 6, del 
regolamento approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103 (mod. IV), e 
firmato dai presidenti, dai pretori o dai conciliatori, secondo i casi. 
I mandati per la restituzione o la consegna delle somme depositate nella Cassa 
di risparmio debbono essere fatti direttamente a favore delle parti. 
Ai cancellieri possono intestarsi mandati soltanto per il pagamento delle spese 
di carta bollata anticipate dalla cancelleria nonché dei diritti di 
scritturazione e di autenticazione. 
Per l'esecuzione di quanto è disposto nell'art. 7 ultimo capoverso i presidenti 
o i pretori rilasciano a favore dell'ufficio di posta il mandato da commutarsi 
in un deposito intestato all'acquirente mediante emissione di un nuovo libretto. 

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Articolo 18 
Occorrendo il trasmettere somme ai conservatori delle ipoteche, amministratori 
dei fogli periodici degli annunzi giudiziari, ricevitori del registro, ufficiali 
giudiziari ed altri ufficiali pubblici non residenti nel luogo ove ha sede 
l'autorità giudiziaria che ordina il pagamento o l'ufficio postale presso cui è 
depositata la somma, si procede come appresso: 
L'autorità giudiziaria nell'emettere i mandati deve comprendere nelle somme da 
pagarsi anche le tasse del vaglia postale ed intestarli, anziché‚ al nome del 
creditore, con questa formula: "L'ufficio postale di . . . è autorizzato a 
pagare dal libretto di risparmio infruttifero n. . . . intestato al sig. . . . 
sul quale rimane poi un credito di L. . . . la somma di L. . . . con quietanza 
del titolare dell'ufficio medesimo per essere convertita in un vaglia a favore 
di . . . (nome e grado del conservatore, amministratore, ricevitore, ufficiale 
giudiziario, ecc.) sotto deduzione della relativa tassa". 
L'ufficio postale al quale viene presentato un mandato di questa specie lo 
quietanza aggiungendovi le parole: "commutato nel vaglia ordinario n. . . ." 
indi stacca un corrispondente vaglia ordinario, sotto deduzione della tassa a 
favore dell'ufficio o della persona cui deve farsi il pagamento e lo consegna al 
cancelliere insieme alla ricevuta relativa. 
Il cancelliere trattiene la ricevuta a propria giustificazione e trasmette il 
vaglia all'avente diritto. 
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Articolo 19 
I libretti di risparmio debbono rimanere fino all'estinzione dei depositi in 
cancelleria. 
I cancellieri uniscono i libretti ai fascicoli od ai processi ai quali i 
depositi si riferiscono ed hanno l'obbligo di annotarvi a debito al momento 
dell'emissione tutti i mandati di cui all'art. 17. 
Quando sono estinti, i libretti debbono restituirsi all'ufficio postale a cura 
dei cancellieri. 
L'ufficio postale può sempre richiedere in comunicazione ai cancellieri per 
mezzo del procuratore del Re i libretti di risparmio, ma deve restituirli non 
oltre il giorno successivo a quello in cui li ha ricevuti. 
La stessa facoltà ha l'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio che 
provvede per la restituzione nel più breve termine possibile. 
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Articolo 20 
Non appena ricevuta dalla cancelleria la partecipazione (mod. IV) che è stato 
autorizzato qualche prelevamento dai libretti di risparmio, gli uffici di posta 
comunicano ai titolari dei libretti le operazioni disposte, trasmettendo in 
raccomandazione il corrispondente avviso già, completamente riempito dalla 
cancelleria. Operano poi i pagamenti, prelevando le relative somme dal libretto 
di risparmio infruttifero indicato nel mandato e ritirandone regolare quietanza 
in calce al mandato stesso. 
I mandati debitamente quietanzati sono ritenuti dagli uffici di posta per essere 
trasmessi all'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio a 
giustificazione dei rimborsi. 
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Articolo 21 
Ogni qualvolta occorrono pagamenti di urgenza per somme che eccedono i fondi 
disponibili dell'ufficio di posta, le autorità che le autorizzano possono 
richiedere per telegrafo o per lettera alla Direzione postale della Provincia di 
spedire subito apposita sovvenzione all'ufficio medesimo. 
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Articolo 22 
Gli uffici postali, prima di ammettere a pagamento i mandati, debbono accertarsi 
specialmente: 
1° che siano conformi ai moduli; 
2° che siano rilasciati dalle autorità giudiziarie competenti; 
3° che contengano tutte le indicazioni prescritte; 
4° che l'importo non superi il residuo del credito risultante dal libretto di 
risparmio; 
5° che le indicazioni apposte dalla cancelleria nell'avviso da spedirsi al 
titolare del libretto concordino con quelle risultanti dal registro dell'ufficio 
postale; 
6° che l'indicazione del residuo del credito corrisponda alle risultanze dei 
registri del proprio ufficio; 
7° che non sia scaduto il periodo di validità. 
Nel caso di qualsiasi irregolarità o discordanza, l'ufficio postale sospende il 
pagamento, informandone il magistrato che ha firmato il mandato. 
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Articolo 23 
I titolari dei libretti di risparmio, ricevuto l'avviso dei pagamenti avvenuti 
sui loro depositi, hanno l'obbligo di indirizzare subito apposito reclamo al 
presidente o al procuratore del Re, secondo che trattisi di depositi fatti nelle 
cancellerie delle Corti e dei tribunali od in quelle delle preture e degli 
uffici di conciliazione, qualora riconoscano che le operazioni eseguite no siano 
regolari. 
A tal fine essi od i loro procuratori possono in ogni tempo verificare nelle 
cancellerie la relativa contabilità, ed anche richiedere per mezzo del 
presidente del tribunale o del procuratore del Re una copia del conto corrente 
esistente nell'ufficio postale. 
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Articolo 24 
I mandati sono validi per un periodo di due mesi oltre quello in cui è avvenuta 
l'emissione; successivamente non possono essere pagati, se non previa 
rinnovazione per parte dell'autorità giudiziaria che li aveva emessi. 
Prima di rinnovare o duplicare un mandato scaduto o smarrito, i cancellieri 
debbono accertarsi all'ufficio di posta che non sia stato pagato, ritirando il 
relativo avviso e prendendo nota della rinnovazione o della duplicazione nella 
matrice del mandato precedente e nel libretto di risparmio. 
Se un mandato, dopo essere stato quietanzato, viene smarrito o distrutto, il 
magistrato competente richiesto dall'Amministrazione centrale delle Casse di 
risparmio deve rilasciarne un duplicato. 
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Articolo 25 
I cancellieri possono valersi dell'Amministrazione delle poste per far 
convertire in depositi nella Cassa dei depositi e prestiti od in rendita 
consolidata del Debito pubblico da depositarsi nella Cassa stessa le somme già 
da essi o dalle parti depositate sui libretti di risparmio infruttiferi, e ciò 
quando le parti ne facciano richiesta. 
Le domande, firmate dai cancellieri e vidimate dalle stesse autorità che possono 
autorizzare il prelevamento di fondi dai libretti di conto corrente ai termini 
dell'art. 17, sono spedite all'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio 
per mezzo del locale ufficio di posta. 
Ad operazione compiuta l'Amministrazione centrale spedisce al cancelliere per 
mezzo degli uffici di posta le polizze della Cassa dei depositi e prestiti colla 
nota della spesa occorsa. 
La relativa somma deve essere prelevata dal libretto di conto corrente nell'atto 
della consegna della polizza al cancelliere, mediante un mandato emesso a forma 
dell'articolo dianzi citato. 
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Articolo 26 
Il presente regolamento andrà in vigore dal 1° luglio 1910. 
Per la liquidazione dei depositi fatti anteriormente seguiteranno ad osservarsi 
le norme finora vigenti. 
È dato tuttavia facoltà al Ministero di grazia e giustizia e dei culti di 
impartire disposizioni generali per accelerare la liquidazione dei suddetti 
depositi facendoli, occorrendo, anche convertire in altrettanti libretti a 
favore degli interessati. 
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Allegati (2) 
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(2) Si omettono gli allegati. 
 




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