
R.D. 10 marzo 1910, n. 149. Agg. G.U. 31/01/2006 Approvazione del regolamento sul servizio dei depositi giudiziari. Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 aprile 1910, n. 92. Articolo unico È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai ministri predetti, sul servizio dei depositi giudiziari. ------------------------ Regolamento sul servizio dei depositi giudiziari. Articolo 1 Sono abrogate le disposizioni contenute nel titolo 3°, capo I (articoli 73 a 91) del regolamento approvato col R.D. 10 dicembre 1882, n. 1103, e le disposizioni concernenti i depositi giudiziari (articoli 7 a 11) contenute nel regolamento approvato con R.D. 19 luglio 1892, n. 369. Sono del pari abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari riguardanti i depositi giudiziari, contrarie al presente regolamento. Ai moduli dei registri di cui all'art. 33, nn. 5 e 6, del suddetto regolamento 10 dicembre 1882, sono sostituiti i moduli I e IV qui allegati. Il registro prescritto dallo stesso articolo n. 7 è soppresso. ------------------------ Articolo 2 Tutti i depositi di denaro, che secondo le disposizioni vigenti in materia civile e penale possono farsi presso le cancellerie giudiziarie, compresi quelli per cauzione e per spese giudiziarie, debbono essere eseguiti direttamente dalle parti o dai loro procuratori nell'ufficio postale incaricato del servizio dei depositi giudiziari. I depositi in titoli del debito pubblico ed in buoni del tesoro a lunga scadenza debbono essere fatti esclusivamente nella Cassa dei depositi e prestiti, colle norme stabilite dal regolamento approvato con R.D. 9 dicembre 1875, n. 2802. Solamente i depositi per concorrere agli incanti possono farsi anche nelle cancellerie (1/cost). ------------------------ (1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-22 luglio 2004, n. 266 (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 41 e 113 della Costituzione. Articolo 3 Sono depositate nell'ufficio postale direttamente dall'ufficiale delegato le somme provenienti da esecuzioni forzate e quelle ricavate da vendite di corpi di reato. L'autorità giudiziaria deve pure ordinare il deposito nello stesso ufficio delle somme sequestrate nei procedimenti penali quando non risulti necessario conservarle nelle identiche specie, disponendo contemporaneamente che il cancelliere ne dia avviso per iscritto agli interessati. ------------------------ Articolo 4 Ad eccezione dei depositi fatti per concorrere agli incanti, delle indennità di trasferta e di soggiorno competenti a termini di legge e dei diritti per le copie degli atti giudiziari e per l'autenticazione dei bandi di vendita, i cancellieri non possono ricevere dalle parti o dai loro procuratori alcuna somma in denaro per qualsiasi titolo. Contravvenendo a questa disposizione, sono assoggettati alle pene disciplinari stabilite dalla legge sull'ordinamento giudiziario. ------------------------ Articolo 5 Eseguito il deposito nell'ufficio postale o nella Cassa dei depositi e prestiti, le parti od i loro procuratori e l'ufficiale delegato alle vendite debbono senza ritardo presentare al cancelliere il libretto di risparmio o la ricevuta provvisoria che vale come deposito fatto in cancelleria, ritirando ricevuta da staccarsi dal registro a matrice di cui al n. 5 dell'art. 33 del regolamento approvato con R.D. 10 dicembre 1882, n. 1103 (mod. I). ------------------------ Articolo 6 Appena ricevuto il libretto di risparmio o la ricevuta provvisoria, i cancellieri inscrivono ciascun deposito nel registro di cui all'articolo precedente. Nello stesso registro i cancellieri debbono iscrivere anche i depositi ricevuti dagli offerenti agli incanti divenuti aggiudicatari e quelli delle somme sequestrate nei procedimenti penali, delle quali l'autorità giudiziaria abbia ordinato il deposito nell'ufficio postale. ------------------------ Articolo 7 Per i depositi provvisori per concorrere agli incanti si deve tenere in ogni cancelleria un apposito registro a matrice (mod. II). Per questi depositi i cancellieri rilasciano ricevuta da staccarsi dal registro suddetto. Terminati gli incanti, gli offerenti non aggiudicatari ritirano il deposito, restituendo al cancelliere la ricevuta e rilasciando quietanza nel registro stesso. Gli aggiudicatari poi presentano alla cancelleria la ricevuta del deposito provvisorio e ritirano contemporaneamente quella del deposito definitivo da staccarsi dal registro indicato nell'art. 5 (mod. I). Nel caso di cui agli articoli 672 primo capoverso e 678 del Codice di procedura civile i presidenti od i pretori, a richiesta degli interessati, autorizzano gli uffici postali a convertire a favore della persona per la quale l'acquisto è stato fatto il deposito eseguito dal procuratore. ------------------------ Articolo 8 Tutte le somme ricevute dai cancellieri dagli offerenti agli incanti, anche in grado di sesto, e quelle sequestrate nei procedimenti penali da versarsi alla cassa postale debbono essere consegnate nel giorno stesso o al più tardi nel successivo all'ufficio postale, e, trattandosi di titoli del debito pubblico o di buoni del tesoro a lunga scadenza, alla Cassa dei depositi e prestiti. Nel giorno stesso del versamento i cancellieri debbono presentare pel visto del presidente o del pretore il relativo libretto di risparmio o la ricevuta provvisoria per ogni deposito. ------------------------ Articolo 9 Nel caso di deposito in valute non aventi corso nel Regno, escluse le monete di bronzo e di nichel, i cancellieri le consegnano al locale ufficio di posta che le invia all'Amministrazione centrale delle casse di risparmio. Questa ne cura il cambio in valute nazionali e ne trasmette l'importo con la fattura del cambio all'ufficio speditore che lo inscrive nel libretto di risparmio a favore della persona per conto della quale venne eseguito il deposito. ------------------------ Articolo 10 Il funzionario di cancelleria che assiste all'udienza per gli incanti deve, alla fine di essa e sotto la propria responsabilità, trasmettere all'ufficio postale un elenco dei depositi eseguiti direttamente in cancelleria dagli offerenti divenuti aggiudicatari (mod. III), e quando si tratti di incanti in grado di sesto, deve accertarsi, personalmente, che al fascicolo si trovino uniti i libretti di risparmio o le ricevute provvisorie rappresentanti i depositi eseguiti da coloro che hanno fatto l'aumento, informandone, ove occorra, il presidente od il pretore. Nei casi di cui agli articoli 2 ultimo capoverso e 3 il presidente od il pretore debbono, sotto la propria responsabilità, richiedere al cancelliere o all'ufficiale delegato la prova di aver passato nello stesso giorno o nel successivo il deposito alla Cassa di risparmio postale e, trattandosi di titoli del Debito pubblico o di buoni del tesoro a lunga scadenza, alla Cassa dei depositi e prestiti. Le parti, poi, che hanno eseguiti i depositi nelle cancellerie o presso gli ufficiali delegati ad esecuzioni forzate e a vendita di corpi di reato, e gli interessati, che hanno avuto l'avviso che le somme sequestrate nei procedimenti penali sono state depositate nell'ufficio postale, debbono indirizzare apposito reclamo al presidente o al procuratore del Re, qualora non ricevano entro cinque giorni dall'ufficio postale o dall'intendenza di finanza la quietanza o la ricevuta provvisoria comprovante l'avvenuto deposito. ------------------------ Articolo 11 Per i depositi di carta bollata di cui all'art. 49 del regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103, è istituito in ogni cancelleria un apposito registro a matrice (mod. V) ed un registro di discarico (mod. VI). È vietato ai cancellieri di ricevere invece della carta bollata il corrispondente importo in numerario. ------------------------ Articolo 12 Per l'esecuzione di quanto è prescritto nei precedenti articoli, all'atto di ciascun deposito, tanto se eseguito dalle parti o dai loro procuratori, quanto se eseguito dai cancellieri o da qualsiasi altro funzionario giudiziario, l'ufficio postale rilascia gratuitamente un libretto di risparmio infruttifero, sul quale scrive il cognome, il nome, la paternità, la condizione ed il domicilio della persona a favore della quale il libretto è rilasciato, l'ammontare del deposito e la causa o l'affare per cui il deposito stesso è fatto, nonché, la cancelleria presso la quale deve rimanere il libretto. Tutte le indicazioni per le intestazioni dei libretti sono fornite dalle parti o dai loro procuratori ovvero dai cancellieri e dagli altri funzionari giudiziari secondo i casi. L'ufficio postale rilascia ricevuta da staccarsi da apposito libro a matrice dei depositi che riceve. Esso deve partecipare immediatamente ciascun deposito all'Amministrazione centrale della Cassa di risparmio con apposito vaglia, riportandolo sul corrispondente registro di conto corrente. ------------------------ Articolo 13 Quando i depositi nelle Casse postali di risparmio sono eseguiti dai cancellieri o da altro funzionario giudiziario, l'ufficio postale consegna ai depositanti il relativo libretto di risparmio e contemporaneamente trasmette in raccomandazione le ricevute dei depositi alle parti a favore delle quali essi vengono fatti. Qualora l'ufficio postale, dopo avere avuto dal funzionario di cancelleria che assiste all'udienza per gli incanti l'elenco dei depositi eseguiti direttamente in cancelleria dagli offerenti divenuti aggiudicatari, non ricevesse nello stesso giorno o nel successivo tutti i depositi, deve sollecitamente informarne il presidente o il procuratore del re, secondo che trattisi di tribunale o di pretura (mod. III). ------------------------ Articolo 14 L'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio registra nei propri conti i depositi e conferma immediatamente ogni deposito alle parti con apposita dichiarazione, qualunque sia la somma. Le parti debbono, nel proprio interesse, reclamare le dichiarazioni mancanti dopo trascorsi 15 giorni e respingere subito quelle irregolari con lettera raccomandata in esenzione di tassa all'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio. ------------------------ Articolo 15 Quando qualche libretto sia esaurito, l'ufficio di posta ne rilascia un altro trasportandovi il residuo credito risultante dal libretto precedente. Spetta all'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio di duplicare, su richiesta delle parti e previo il nulla osta da parte del presidente, del pretore o del conciliatore, secondo i casi, i libretti smarriti o in qualunque modo distrutti, con le norme prescritte per lo smarrimento dei libretti ordinari. ------------------------ Articolo 16 Ogniqualvolta risulti al cancelliere che nell'ufficio di posta la somma dei depositi giudiziari eseguiti in un giorno superi le lire 5000, deve, se il detto ufficio non è in capoluogo di Provincia, informarne il presidente, il pretore o il conciliatore, il quale ne dà immediata partecipazione alla Direzione delle poste della Provincia possibilmente per telegrafo. ------------------------ Articolo 17 Nessuna somma può essere prelevata dai libretti di risparmio senza apposito mandato staccato dal registro a matrice di cui all'art. 33, n. 6, del regolamento approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103 (mod. IV), e firmato dai presidenti, dai pretori o dai conciliatori, secondo i casi. I mandati per la restituzione o la consegna delle somme depositate nella Cassa di risparmio debbono essere fatti direttamente a favore delle parti. Ai cancellieri possono intestarsi mandati soltanto per il pagamento delle spese di carta bollata anticipate dalla cancelleria nonché dei diritti di scritturazione e di autenticazione. Per l'esecuzione di quanto è disposto nell'art. 7 ultimo capoverso i presidenti o i pretori rilasciano a favore dell'ufficio di posta il mandato da commutarsi in un deposito intestato all'acquirente mediante emissione di un nuovo libretto. ------------------------ Articolo 18 Occorrendo il trasmettere somme ai conservatori delle ipoteche, amministratori dei fogli periodici degli annunzi giudiziari, ricevitori del registro, ufficiali giudiziari ed altri ufficiali pubblici non residenti nel luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria che ordina il pagamento o l'ufficio postale presso cui è depositata la somma, si procede come appresso: L'autorità giudiziaria nell'emettere i mandati deve comprendere nelle somme da pagarsi anche le tasse del vaglia postale ed intestarli, anziché‚ al nome del creditore, con questa formula: "L'ufficio postale di . . . è autorizzato a pagare dal libretto di risparmio infruttifero n. . . . intestato al sig. . . . sul quale rimane poi un credito di L. . . . la somma di L. . . . con quietanza del titolare dell'ufficio medesimo per essere convertita in un vaglia a favore di . . . (nome e grado del conservatore, amministratore, ricevitore, ufficiale giudiziario, ecc.) sotto deduzione della relativa tassa". L'ufficio postale al quale viene presentato un mandato di questa specie lo quietanza aggiungendovi le parole: "commutato nel vaglia ordinario n. . . ." indi stacca un corrispondente vaglia ordinario, sotto deduzione della tassa a favore dell'ufficio o della persona cui deve farsi il pagamento e lo consegna al cancelliere insieme alla ricevuta relativa. Il cancelliere trattiene la ricevuta a propria giustificazione e trasmette il vaglia all'avente diritto. ------------------------ Articolo 19 I libretti di risparmio debbono rimanere fino all'estinzione dei depositi in cancelleria. I cancellieri uniscono i libretti ai fascicoli od ai processi ai quali i depositi si riferiscono ed hanno l'obbligo di annotarvi a debito al momento dell'emissione tutti i mandati di cui all'art. 17. Quando sono estinti, i libretti debbono restituirsi all'ufficio postale a cura dei cancellieri. L'ufficio postale può sempre richiedere in comunicazione ai cancellieri per mezzo del procuratore del Re i libretti di risparmio, ma deve restituirli non oltre il giorno successivo a quello in cui li ha ricevuti. La stessa facoltà ha l'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio che provvede per la restituzione nel più breve termine possibile. ------------------------ Articolo 20 Non appena ricevuta dalla cancelleria la partecipazione (mod. IV) che è stato autorizzato qualche prelevamento dai libretti di risparmio, gli uffici di posta comunicano ai titolari dei libretti le operazioni disposte, trasmettendo in raccomandazione il corrispondente avviso già, completamente riempito dalla cancelleria. Operano poi i pagamenti, prelevando le relative somme dal libretto di risparmio infruttifero indicato nel mandato e ritirandone regolare quietanza in calce al mandato stesso. I mandati debitamente quietanzati sono ritenuti dagli uffici di posta per essere trasmessi all'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio a giustificazione dei rimborsi. ------------------------ Articolo 21 Ogni qualvolta occorrono pagamenti di urgenza per somme che eccedono i fondi disponibili dell'ufficio di posta, le autorità che le autorizzano possono richiedere per telegrafo o per lettera alla Direzione postale della Provincia di spedire subito apposita sovvenzione all'ufficio medesimo. ------------------------ Articolo 22 Gli uffici postali, prima di ammettere a pagamento i mandati, debbono accertarsi specialmente: 1° che siano conformi ai moduli; 2° che siano rilasciati dalle autorità giudiziarie competenti; 3° che contengano tutte le indicazioni prescritte; 4° che l'importo non superi il residuo del credito risultante dal libretto di risparmio; 5° che le indicazioni apposte dalla cancelleria nell'avviso da spedirsi al titolare del libretto concordino con quelle risultanti dal registro dell'ufficio postale; 6° che l'indicazione del residuo del credito corrisponda alle risultanze dei registri del proprio ufficio; 7° che non sia scaduto il periodo di validità. Nel caso di qualsiasi irregolarità o discordanza, l'ufficio postale sospende il pagamento, informandone il magistrato che ha firmato il mandato. ------------------------ Articolo 23 I titolari dei libretti di risparmio, ricevuto l'avviso dei pagamenti avvenuti sui loro depositi, hanno l'obbligo di indirizzare subito apposito reclamo al presidente o al procuratore del Re, secondo che trattisi di depositi fatti nelle cancellerie delle Corti e dei tribunali od in quelle delle preture e degli uffici di conciliazione, qualora riconoscano che le operazioni eseguite no siano regolari. A tal fine essi od i loro procuratori possono in ogni tempo verificare nelle cancellerie la relativa contabilità, ed anche richiedere per mezzo del presidente del tribunale o del procuratore del Re una copia del conto corrente esistente nell'ufficio postale. ------------------------ Articolo 24 I mandati sono validi per un periodo di due mesi oltre quello in cui è avvenuta l'emissione; successivamente non possono essere pagati, se non previa rinnovazione per parte dell'autorità giudiziaria che li aveva emessi. Prima di rinnovare o duplicare un mandato scaduto o smarrito, i cancellieri debbono accertarsi all'ufficio di posta che non sia stato pagato, ritirando il relativo avviso e prendendo nota della rinnovazione o della duplicazione nella matrice del mandato precedente e nel libretto di risparmio. Se un mandato, dopo essere stato quietanzato, viene smarrito o distrutto, il magistrato competente richiesto dall'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio deve rilasciarne un duplicato. ------------------------ Articolo 25 I cancellieri possono valersi dell'Amministrazione delle poste per far convertire in depositi nella Cassa dei depositi e prestiti od in rendita consolidata del Debito pubblico da depositarsi nella Cassa stessa le somme già da essi o dalle parti depositate sui libretti di risparmio infruttiferi, e ciò quando le parti ne facciano richiesta. Le domande, firmate dai cancellieri e vidimate dalle stesse autorità che possono autorizzare il prelevamento di fondi dai libretti di conto corrente ai termini dell'art. 17, sono spedite all'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio per mezzo del locale ufficio di posta. Ad operazione compiuta l'Amministrazione centrale spedisce al cancelliere per mezzo degli uffici di posta le polizze della Cassa dei depositi e prestiti colla nota della spesa occorsa. La relativa somma deve essere prelevata dal libretto di conto corrente nell'atto della consegna della polizza al cancelliere, mediante un mandato emesso a forma dell'articolo dianzi citato. ------------------------ Articolo 26 Il presente regolamento andrà in vigore dal 1° luglio 1910. Per la liquidazione dei depositi fatti anteriormente seguiteranno ad osservarsi le norme finora vigenti. È dato tuttavia facoltà al Ministero di grazia e giustizia e dei culti di impartire disposizioni generali per accelerare la liquidazione dei suddetti depositi facendoli, occorrendo, anche convertire in altrettanti libretti a favore degli interessati. ------------------------ Allegati (2) ------------------------ (2) Si omettono gli allegati.