L. 10 agosto 1950, n. 648. Agg. G.U. 31/01/2006
Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.
Pubblicata nel Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. 1° settembre 1950, n. 200.
Vedi anche artt. 9, 10 e 34, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, riportato alla
voce Ministero del tesoro, contenente norme sul decentramento dei servizi del
Ministero del tesoro, a norma dei quali sono state demandate alle Direzioni
provinciali del tesoro molte delle attribuzioni in materia di pensioni fra cui
talune di quelle di cui al testo legislativo che qui si riporta. Vedi, peraltro,
la L. 18 marzo 1968, n. 313, riportata al n. A/X, ed in particolare l'art. 121
di tale legge.
(2/a) La tabella B allegata al presente provvedimento è anche riportata, per
coordinamento, in nota all'art. 3 della L. 3 giugno 1950, n. 375.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti circolari:
-
Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 7 ottobre 1997, n. 102/38;
Circ. 7 ottobre 1997, n. 103/39; Circ. 10 novembre 1997, n. 16580;
- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 12 luglio 1996, n. 344; Circ. 24
aprile 1997, n. 280; Circ. 21 luglio 1998, n. 315.
TITOLO I
Del diritto alla pensione di guerra in generale
(giurisprudenza di legittimità)
1. Ai militari delle Forze armate, agli appartenenti a Corpi o servizi
ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, che abbiano in
guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata
perdita o menomazione della capacità di lavoro, ed alle loro famiglie, quando da
tali ferite, lesioni o infermità, sia derivata la morte, sono conferite
pensioni, assegni o indennità di guerra, alle condizioni e nei modi stabiliti
dalla presente legge.
Le equiparazioni fra i gradi dei personali appartenenti ai Corpi o servizi
ausiliari e quelli dell'Esercito sono determinate con decreti del Capo dello
Stato, udito il Consiglio di Stato.
Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati od assunti da
Enti pubblici o da privati, ancorché vi abbiano prestato servizio in qualità di
comandanti, si applica il regime delle pensioni di guerra, quando trattisi di
decesso o invalidità direttamente derivanti da azioni belliche.
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(giurisprudenza di legittimità)
2. La morte o l'invalidità dà diritto a pensione, assegno o indennità di guerra,
quando le ferite, le lesioni o le malattie che l'hanno determinata siano state
riportate od aggravate per causa del servizio di guerra.
Si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le
ferite, le lesioni o infermità, riportate od aggravate in occasione della
prestazione di servizio di guerra in reparti operanti.
Non si considerano reparti operanti quelli che furono dichiarati tali soltanto
per essere destinati a speciali servizi, o designati per particolari impieghi, a
meno che siano stati impegnati effettivamente in azioni di combattimento e per
il periodo in cui tali azioni ebbero luogo.
Si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie epidemico-contagiose
contratte durante la prestazione del servizio militare in tempo di guerra.
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(giurisprudenza di legittimità)
3. La morte o l'invalidità determinate da ferite, lesioni o malattie, riportate
o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico, si presumono
dipendenti da causa di servizio di guerra, salvo prova contraria.
Non spetta mai pensione, assegno o indennità, quando risulti che il militare sia
caduto prigioniero per circostanze a lui imputabili.
Per il conferimento di tali pensioni, assegni o indennità, come pure per la
concessione degli acconti, è sempre necessario il nulla osta del Ministero
militare.
Tuttavia le pensioni o gli assegni possono anche essere conferiti in via
provvisoria, salvo revoca quando il competente Ministero dichiari che il
militare cadde prigioniero per circostanze a lui imputabili.
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4. Spetta la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, quando sussistano le
altre condizioni necessarie, anche ai militari dei Corpi o servizi operanti in
Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle Colonie, alle loro
famiglie (2/b).
In questo caso ha sempre luogo la presunzione di cui al secondo comma dell'art.
2.
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(2/b) Sui cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale, vedi i
provvedimenti normativi riportati nella sottovoce I.
(giurisprudenza di legittimità)
5. Spetta la pensione, l'assegno o la indennità di guerra, anche quando
l'invalidità o la morte sia stata determinata da ferite, lesioni o malattie,
riportate od aggravate per causa di servizio attinente alla guerra.
Sono considerati servizi attinenti alla guerra quelli che esistono soltanto
durante lo stato di guerra, ovvero che, per lo straordinario sviluppo dovuto
alle esigenze belliche, presentano maggiori pericoli o richiedono maggiori
fatiche che non in tempo di pace.
Sono anche considerati attinenti alla guerra i servizi resi da militari
richiamati e da quelli che, per ragioni di età o di salute, in tempo di pace
sarebbero stati liberi od esonerati dagli obblighi di leva. In tali casi è
sempre necessario che i militari siano stati sottoposti a servizi
particolarmente gravosi in rapporto alle loro condizioni individuali.
Il servizio prestato in uffici che non siano al seguito di truppe operanti non
si considera mai come servizio di guerra o attinente alla guerra, salvo nel caso
in cui l'invalidità o la morte derivino da azioni belliche.
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(giurisprudenza di legittimità)
6. Non spetta mai pensione, assegno o indennità, nei casi in cui la invalidità o
la morte siano state causate da dolo o colpa grave del militare, oppure quando
derivino da fatti che non abbiano alcuna relazione col servizio di guerra o
attinente alla guerra.
In ogni caso non hanno alcuna relazione col servizio di guerra o attinente alla
guerra le infermità dovute ai comuni fattori etiologici, che possa ritenersi si
sarebbero ugualmente manifestate o aggravate ancorché il militare non si fosse
trovato in servizio.
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7. Sono considerati come morti per causa del servizio di guerra, agli effetti
della presente legge, i militari dei quali, dopo due mesi da un fatto d'arme o
dall'esecuzione di un incarico ricevuto durante azioni di guerra, non si abbiano
più notizie.
È pure presunta la morte del militare per causa del servizio di guerra quando
risulti che il militare è, scomparso mentre prestava servizio di guerra o era
prigioniero presso il nemico, e non si abbiano notizie di lui da almeno un anno.
Nel caso che, dopo liquidata la pensione, venga accertato che il militare
scomparso è tuttora in vita, la pensione è revocata con decreto del Ministro per
il tesoro, e le rate già pagate vengono imputate sugli assegni arretrati
spettanti al militare medesimo. Uguale imputazione viene fatta quando, liquidata
la pensione, sia accertato che la morte del militare ha avuto luogo in un tempo
posteriore a quello della presunta morte.
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(giurisprudenza di legittimità)
8. È equiparato al servizio militare, agli effetti della concessione di
pensioni, assegni o indennità di guerra, il servizio prestato da tutti i
cittadini che in occasione dello stato di guerra, vengano militarizzati dalle
competenti autorità e posti al seguito di truppe operanti.
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(giurisprudenza di legittimità)
9. Fuori dei casi in cui si verifica la militarizzazione di diritto ai sensi
dell'articolo precedente, i cittadini militarizzati per svolgere un'attività
connessa con la preparazione e la difesa militare o con la condotta della guerra
in generale, ed in caso di morte i loro congiunti, possono conseguire pensioni,
assegni o indennità di guerra, soltanto quando trattisi di invalidità o di
decesso derivanti da azioni belliche.
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(giurisprudenza di legittimità)
10. Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, ai cittadini
italiani divenuti invalidi ed alle famiglie dei cittadini italiani morti per
qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed immediata
della invalidità o della morte (3).
Sono considerati fatti di guerra, agli effetti della presente legge, i fatti
ovunque avvenuti, ad opera di forze armate nazionali od estere, alleate o
nemiche e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra, o che, pur
non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano
stati occasionati dalle stesse.
Sono considerati dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l'invalidità
determinata da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel
tentativo di sottrarsi all'offesa nemica.
È sempre presunta la dipendenza dal fatto di guerra quando l'invalidità e la
morte derivino da esplosione di un ordigno bellico provocato da un minorenne,
nonché da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di
rivalsa dello Stato verso i responsabili.
Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, anche nei casi di morte
o di invalidità derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, durante
l'internamento in Paese estero o comunque subiti ad opera di forze nemiche.
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(3) La Corte costituzionale, con sentenza 10 dicembre 1987, n. 561 (Gazz. Uff.
23 dicembre 1987, n. 54 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale degli artt. 10, primo comma e 22 della L. 10 agosto 1950, n. 648;
9, primo comma e 11 della L. 18 marzo 1968, n. 313; 1, 8, primo comma, 11 e 83
del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui non prevedono un
trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non
patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di
fatti bellici.
11. Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nel caso
della esistenza di un rapporto di dipendenza dell'infortunato dallo Stato o da
Enti pubblici o da ditte private.
Qualora però fosse dovuta indennità in base alle norme vigenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, è
in facoltà degli interessati di optare tra la indennità stessa e la pensione,
l'assegno o l'indennità di guerra, secondo le norme di cui agli articoli
seguenti.
La pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, non è cumulabile con qualsiasi
altro indennizzo liquidato per lo stesso titolo, a meno che tale indennizzo
derivi da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore dell'interessato.
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12. L'opzione è fatta mediante dichiarazione resa davanti al pretore del luogo
di domicilio dell'interessato ed è irretrattabile. Qualora tuttavia, per effetto
di disposizioni legislative emanate successivamente all'esercizio dell'opzione,
il trattamento di pensione, assegno o indennità di guerra venisse a risultare
più favorevole di quello conseguito a norma del secondo comma del precedente
articolo 11 in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, gli interessati sono ammessi
ad optare per il trattamento più favorevole, a condizione che la opzione venga
esercitata, con le modalità previste dal presente articolo, successivamente alla
data di entrata in vigore delle disposizioni legislative che abbiano determinato
il maggior favore del trattamento di pensione, assegno o indennità di guerra
(3/a).
Nell'eventualità che, vuoi per effetto di opzione anteriormente esercitata a'
sensi del precedente articolo 11, vuoi per non aver potuto l'interessato
esercitare l'opzione per cause indipendenti dalla sua volontà sia già stata
liquidata una indennità in capitale in base alle norme vigenti in materia di
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, la
somma per tale titolo corrisposta è considerata come capitalizzazione di una
quota parte della pensione o dell'assegno di guerra, ed all'interessato spetta
soltanto la rimanente quota della pensione o dell'assegno (4). Il calcolo per la
capitalizzazione viene fatto in base alla tariffa dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale per le rendite vitalizie immediate.
Così anche, se l'indennità di infortunio sia stata già liquidata in rendita
vitalizia, all'interessato spetta soltanto la differenza fra la pensione o
l'assegno di guerra e la rendita stessa.
Copia autentica della dichiarazione di opzione va allegata alla domanda da
presentarsi al Ministero del tesoro a norma del successivo articolo 101 (5).
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(3/a) Comma così modificato per effetto dell'art. 1, L. 9 novembre 1961, n.
1240.
(4) Periodo così modificato per effetto dell'art. 1, L. 9 novembre 1961, n.
1240.
(5) Comma aggiunto per effetto dell'art. 1, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
13. L'opzione per l'indennità di infortunio implica rinunzia alla pensione o
all'assegno di guerra anche per i successivi aventi diritto.
Qualora vi siano più aventi diritto a pensione o ad assegno di guerra, di cui
alcuno soltanto opti per l'indennità di infortunio, a costui è liquidata la
parte di indennità che gli sarebbe spettata, se anche gli altri avessero
rinunziato alla pensione od all'assegno di guerra, e ai rimanenti viene
liquidata quella parte della pensione o dell'assegno di guerra cui avrebbero
diritto, se tutti vi avessero partecipato.
Ogni volta che venga a mancare uno dei compartecipi, il quale abbia optato per
la quota di pensione o di assegno di guerra, detta quota è ripartita tra gli
altri.
Quando l'interessato opti per le indennità e vi siano altri ai quali potrebbe in
tutto o in parte devolversi successivamente il diritto alla pensione o
all'assegno di guerra, il pretore determina se e quale quota della indennità che
si corrisponde debba essere vincolata a garanzia dei successivi aventi diritto.
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14. Nei casi di invalidità o di morte di militari per eventi di servizio
prestato in territori esteri, gli aventi diritto alla pensione o all'assegno di
guerra hanno facoltà di optare, con le norme di cui agli articoli 12 e 13, fra
la pensione o l'assegno stesso e l'indennità che possa loro spettare a carico
dei Governi di detti territori.
L'opzione per la pensione o l'assegno di guerra implica rinunzia alla indennità.
In tal caso le somme pagate dai Governi esteri sono devolute all'Erario.
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15. Le norme dell'articolo precedente si applicano anche nei casi di morte o di
invalidità di cittadini italiani, in dipendenza di fatti di guerra, ovunque
avvenuti e che diano luogo a liquidazione di indennità da parte di Governi
esteri.
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16. Nel caso di infortunio per causa di guerra che colpisca equipaggi di navi
mercantili i quali, al momento del disastro, erano militarizzati, è in facoltà
degli interessati di optare fra la pensione, l'assegno o l'indennità, previsti
dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro,
vigenti alla data del sinistro, nonché dalle disposizioni speciali per gli
equipaggi suddetti, e la pensione o l'assegno di guerra.
Anche in tale caso si applicano le norme dei precedenti articoli 12 e 13.
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(giurisprudenza di legittimità)
17. Il militare di carriera divenuto invalido per causa del servizio di guerra o
attinente alla guerra, e la sua famiglia, in caso di morte, hanno sempre facoltà
di optare per la pensione privilegiata ordinaria, che spetterebbe a termini
delle disposizioni vigenti all'epoca in cui si verificò l'evento di servizio, e
in base agli stipendi goduti a quella data, integrata dagli assegni accessori
annessi alla pensione di guerra, in essi compreso l'assegno speciale temporaneo
istituito con decreto legislativo 29 dicembre 1946, numero 576 (5/a).
Agli impiegati civili, agli operai ed agli agenti con diritto a pensione a
carico del bilancio dello Stato, chiamati o trattenuti sotto le armi in tempo di
guerra, i quali per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra,
riportino ferite o contraggano infermità che li rendano permanentemente inabili
anche al servizio civile, e alle loro famiglie quando da tali ferite o infermità
sia derivata la morte, in luogo della pensione di guerra viene liquidata, se più
favorevole, la pensione privilegiata civile, che spetta loro in base alle
disposizioni vigenti e agli stipendi goduti al momento in cui sorge il diritto,
integrata dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, in essi
compreso l'assegno speciale temporaneo di cui al precedente comma.
La stessa disposizione si applica anche ai pensionati civili dello Stato,
richiamati alle armi ed alle loro famiglie, avendo riguardo allo stipendio o
alla paga, di cui erano provvisti all'atto della cessazione dal servizio civile.
La pensione di guerra sostituisce quella precedentemente goduta, ma non può
essere inferiore a questa.
La causa della morte, delle lesioni o delle infermità, la loro gravità e le loro
conseguenze, sono accertate secondo le norme stabilite dalla presente legge.
Le disposizioni di questo articolo e quelle degli articoli 18 e 19 sono
applicabili ai cittadini italiani ritenuti invalidi per fatti di guerra di cui
all'art. 10.
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(5/a) L'assegno speciale temporaneo previsto nel comma è stato soppresso
dall'art. 2, co. II lett. a) della L. 26 luglio 1957, n. 616, riportata al n.
A/IV.
18. Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni dello Stato che provvedono
al pagamento delle pensioni con i propri bilanci o con fondi speciali, nonché
delle Aziende municipalizzate e di tutti gli Enti pubblici che facciano al
proprio personale un trattamento privilegiato nei casi di inabilità contratta o
di morte avvenuta per causa di servizio, quando siano morti o divenuti
permanentemente inabili al servizio per le cause indicate nel precedente
articolo, sono considerati morti o feriti a causa dell'esercizio delle loro
funzioni agli effetti della pensione privilegiata, dovuta in applicazione dei
regolamenti degli Enti e delle Amministrazioni suddette, qualora detta pensione
sia più favorevole di quella di guerra.
La differenza tra gli assegni liquidati in applicazione del comma precedente e
il trattamento normale dovuto in base alle disposizioni proprie delle
Amministrazioni ed Enti, di cui al comma stesso, è a carico dello Stato.
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19. Le norme di cui all'articolo precedente si applicano altresì ai dipendenti
di tutti gli Enti per i quali sia ammesso, dalle norme vigenti, il riparto delle
spese per le pensioni tra essi e lo Stato, in dipendenza dei servizi a quelli e
a questo rispettivamente prestati, agli iscritti alla Cassa nazionale per la
previdenza marinara, nonché a tutti gli iscritti ai fondi e trattamenti di
previdenza costituiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in
virtù di disposizioni legislative e regolamentari, ovvero di accordo collettivo
o convenzione stipulata tra l'Istituto e l'Ente o l'Azienda da cui gli iscritti
dipendono.
Le stesse norme si applicano alle varie categorie di personale iscritto agli
Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del
Ministero del tesoro e al personale governativo iscritto all'Istituto nazionale
della previdenza sociale.
Se gli Enti, Amministrazioni o Istituti, di cui all'art. 18 ed ai commi
precedenti, siano tenuti a corrispondere solamente una indennità per una volta
tanto, per gli effetti del presente articolo si provvede alla sua valutazione in
rendita vitalizia o temporanea in base alle apposite tabelle annesse alle leggi
e ai regolamenti delle singole gestioni o delle gestioni affini.
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(giurisprudenza di legittimità)
20. Con le norme emanate in materia di pensione di guerra si intende regolato
verso lo Stato qualsiasi diritto del militare che, per causa del servizio di
guerra o attinente alla guerra, e del civile che, per causa di fatti di guerra,
abbiano riportato ferite o contratto infermità e, in caso di morte, qualsiasi
diritto degli eredi o di terzi.
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21. Le pensioni, gli assegni o le indennità, di cui alla presente legge, sono
soggetti alle disposizioni generali concernenti le pensioni civili e militari,
in quanto non contrastino con quelle della presente legge.
Per gli invalidi di guerra restano tuttavia in vigore le eccezioni stabilite
dall'art. 21 della legge 25 marzo 1917, n. 481.
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TITOLO II
Dei diritti dei mutilati ed invalidi di guerra
(giurisprudenza di legittimità)
22. Il militare che, per effetto di ferite, lesioni o infermità, riportate o
aggravate per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ed il
cittadino che, per causa dei fatti di guerra indicati al precedente art. 10,
abbiano subito menomazione della integrità personale ascrivibile ad una delle
categorie di cui alla annessa tabella A, hanno diritto a pensione vitalizia, se
la menomazione non è suscettibile col tempo di modificazione, o ad assegno
rinnovabile, se la menomazione non è suscettibile.
Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nella allegata
tabella B, e corrisposta una indennità per una volta tanto, in una misura pari
ad una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di
cinque, secondo la gravità della menomazione fisica.
Le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B debbono ascriversi
alle categorie che comprendono infermità equivalenti (5/b).
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(5/b) La Corte costituzionale, con sentenza 10 dicembre 1987, n. 561 (Gazz. Uff.
23 dicembre 1987, n. 54 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale degli artt. 10, primo comma e 22 della L. 10 agosto 1950, n. 648,
nella parte in cui non prevedono un trattamento pensionistico di guerra che
indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze
carnali consumate in occasione di fatti bellici.
(giurisprudenza di legittimità)
23. L'assegno rinnovabile è accordato per periodi di tempo non inferiori a due
anni, né superiori a quattro.
Entro i sei mesi anteriori al termine di ciascun periodo, il mutilato o
l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari, e, secondo l'esito di questi,
l'assegno viene o convertito in pensione ovvero in indennità per una volta
tanto, o prorogato per un nuovo periodo, o soppresso.
La somma dei vari periodi per cui è accordato l'assegno rinnovabile non può
eccedere gli otto anni, al termine dei quali esso deve essere in ogni caso o
convertito in pensione ovvero in indennità per una volta tanto o soppresso.
La somma dei periodi di cui al comma precedente non può eccedere i quattro anni
per gli invalidi affetti da tubercolosi o da altre malattie di cui alla tabella
E, e fruenti per la stessa malattia di assegno rinnovabile con superinvalidità.
In ogni caso, qualora i detti invalidi, alla scadenza dell'assegno, vengano
riconosciuti migliorati si da essere ascrivibili ad una categoria inferiore alla
prima, conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio,
ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza del biennio medesimo ove venga
riconfermata la ascrivibilità alla categoria inferiore.
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24. Qualora alla scadenza del periodo di assegno rinnovabile non sia compiuto il
procedimento per la nuova valutazione dell'invalidità, l'assegno è prorogato per
non oltre un anno, in base agli atti della relativa liquidazione.
Nei casi di riduzione di categoria, la somma corrisposta per proroga sarà
imputata al nuovo assegno, limitatamente però all'importo degli arretrati
costituiti dalle rate maturate della minore categoria.
Nel caso in cui all'invalido non venga concesso ulteriore assegno per
guarigione, la somma suddetta sarà abbuonata.
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25. Il richiedente la pensione di guerra che, senza giustificato motivo, dopo
due inviti, di cui il secondo ad almeno due mesi di distanza dal primo, non si
presenti alla chiamata per prima visita sanitaria entro sei mesi dal secondo
invito, dovrà produrre nuova domanda di accertamenti sanitari. La pensione,
l'assegno o l'indennità, eventualmente spettanti, decorreranno dal primo del
mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
Anche nel caso in cui l'invalido, senza giustificato motivo, non si presenti
alla visita sanitaria, disposta alla scadenza dell'assegno rinnovabile, entro un
anno dall'invito o entro l'anno di proroga di cui all'articolo precedente, se
tale termine sia più favorevole, la pensione, l'assegno o l'indennità,
eventualmente spettanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello
della presentazione della relativa domanda.
La domanda non sarà ammessa, in entrambi i casi, scorsi dieci anni dalla
scadenza dei termini predetti.
Le Commissioni mediche, di cui al successivo articolo 103, sono tenute a
comunicare al Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra)
i nominativi degli interessati che non si sono presentati al primo accertamento
sanitario oppure alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro i predetti
termini, trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione
dell'invito (6).
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(6) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 10 maggio 1955, n. 491.
26. Per il trattamento di pensione sono istituite due tabelle, annesse alla
presente legge e distinte con le lettere C e D (7).
Si applica la tabella C, quando le ferite, lesioni od infermità siano state
riportate, contratte o aggravate in una delle seguenti circostanze:
a) in servizio presso reparti operanti impiegati in azioni di combattimento;
b) in servizio presso reparti non operanti, in occasione di combattimenti o di
azioni, anche episodiche di guerra;
c) durante lo stato di prigionia:
ovvero quando le mutilazioni siano state riportate durante operazioni di
rastrellamento di ordigni bellici o di sminamento.
Negli altri casi si applica la tabella D.
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(7) Le tabelle C e D, per effetto degli artt. 2 e 14, L. 26 luglio 1957, n. 616,
riportata al n. A/IV, sono state sostituite con quelle allegate a tale legge,
eccetto che per i fini della liquidazione delle pensioni di riversibilità di cui
al successivo art. 69.
(giurisprudenza di legittimità)
27. La pensione, l'assegno o l'indennità di guerra sono liquidati, per ciascuna
categoria di invalidità, in base alla seguente ripartizione per gruppi di gradi:
a) ufficiali generali;
b) ufficiali superiori;
c) ufficiali inferiori;
d) sottufficiali e truppa.
Il grado è quello che il militare rivestiva al momento in cui si verificò
l'evento di servizio e, nel caso di una malattia, alla data della prima
constatazione sanitaria o comunque non oltre il giorno del congedo.
Le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana sono equiparate, ai fini
della concessione della pensione o dell'assegno di guerra, al grado di
sottotenente.
Al cittadino divenuto invalido per fatto di guerra, di cui all'art. 10, la
pensione, l'assegno o l'indennità si liquida nella misura stabilita per il
gruppo dei militari di truppa. Ove però egli, al momento dell'evento, risulti in
possesso di un grado militare, anche nelle categorie in congedo, la pensione,
l'assegno o l'indennità è concessa in base a tale grado.
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(giurisprudenza di legittimità)
28. Oltre la pensione o l'assegno rinnovabile, è dovuto agli invalidi affetti
dalle mutilazioni o infermità elencate nell'allegata tabella E un assegno per
superinvalidità, nella misura indicata nella tabella stessa.
A favore degli invalidi di 1ª categoria che non svolgano comunque un'attività
lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è concessa una indennità
speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo della pensione
in godimento compresi i relativi assegni accessori. Tale indennità è liquidata
con le norme stabilite dalla legge 29 luglio 1949, n. 472. La indennità speciale
pari ad un dodicesimo del trattamento annuo complessivo fruito spetta anche agli
invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª che non svolgano una attività
lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle
leggi in vigore, non assoggettabili per il loro reddito complessivo all'imposta
complementare. L'indennità speciale di cui al presente articolo è corrisposta
dalle Direzioni provinciali del tesoro competenti in unica soluzione entro il
mese di dicembre di ciascun anno (8-9).
Gli assegni suddetti non sono riversibili.
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(8-9) Comma così sostituito prima dall'art. 11, L. 26 luglio 1957, n. 616 e poi
dall'art. 8, L. 18 maggio 1967, n. 318, riportata al n. A/IX.
29. Ai titolari di pensione di guerra di 1ª categoria, cui spetta un assegno di
superinvalidità, ai sensi del precedente art. 28, è concesso un assegno
supplementare non riversibile rispettivamente di annue lire 66.000 per le
lettere A, 4-bis, B; lire 60.000 per lettere C, D ed E; e di lire 54.000 per le
lettere F e G della tabella E annessa alla presente legge.
Agli invalidi di prima categoria, i quali non fruiscano di assegni di
superinvalidità, è concesso un assegno supplementare non riversibile di annue
lire 160.000 comprensivo della aggiunta temporanea di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 9 marzo 1948, n. 257, che si intende assorbito.
Agli invalidi delle categorie dalla 2ª alla 8ª è concesso un assegno
supplementare non riversibile rispettivamente di annue lire 54.000, 36.000,
22.800, 14.400, 12.000, 9.600 e 6.000 (10).
------------------------
(10) L'assegno supplementare previsto sull'articolo modificato nei vari importi
dall'art. 3, L. 11 aprile 1953, n. 263, è stato soppresso dall'art. 2, L. 26
luglio 1957, n. 616, riportata al n. A/IV.
(giurisprudenza di legittimità)
30. Agli invalidi per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare,
che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non
riversibile nella misura di annue lire 96.000 se si tratta di infermità
ascrivibile ad una delle categorie dalla 2ª alla 5ª e di annue lire 48.000 se
l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª alla 8ª dell'annessa
tabella A (11).
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(11) Articolo da ultimo così modificato dall'art. 4, L. 25 novembre 1964, n.
1266.
31. (11/a)
------------------------
(11/a) Articolo soppresso dall'art. 3, L. 18 maggio 1967, n. 318, riportata al
n. A/IX.
32. Qualora l'invalido fruisca di cura ospedaliera di ricovero per mezzo
dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui al regio decreto legge
18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, o di
altre Amministrazioni, gli assegni di cui agli articoli 30 e 31 della presente
legge, 3 e 4 della legge 26 luglio 1957, n. 616 (12), sono sottoposti a ritenuta
in misura non superiore ad un quarto per il periodo di tempo corrispondente al
ricovero, in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese che
l'Opera nazionale o l'Amministrazione competente deve sostenere presso i singoli
Istituti di ricovero ed alle condizioni di famiglia dell'invalido. Il relativo
importo è versato a favore della detta Opera ovvero delle altre Amministrazioni
interessate (13).
------------------------
(12) Riportata al n. A/IV.
(13) Così sostituito dall'art. 3, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
33. Il ricovero degli invalidi di guerra di ambedue i sessi, di età minore, in
Istituti appositi che ne curino la rieducazione e qualificazione professionale
in rapporto alle attitudini residue, è affidato all'Opera nazionale per gli
invalidi di guerra. L'Opera si varrà del concorso di Enti giuridicamente
riconosciuti che esplichino attività rientranti nei fini del presente articolo.
------------------------
34. Per i minori invalidi di 1ª categoria la necessità del ricovero è presunta.
Il trattamento complessivo di pensione di guerra, detratta la ritenuta di cui
all'art. 32, è corrisposto con le cautele di legge ai legali rappresentanti dei
minori medesimi.
------------------------
35. Per i minori ascritti a categorie inferiori alla prima, l'Opera nazionale
per gli invalidi di guerra accerterà la opportunità del ricovero.
Nel caso affermativo, a favore dei minori invalidi è istituita una indennità di
ricovero comprensiva degli eventuali assegni supplementari e di cura,
dell'importo di lire 10.000 mensili, da devolvere direttamente all'Opera
predetta (14).
------------------------
(14) A norma dell'art. 9, lett. c), D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, riportato
alla voce Ministero del tesoro, i provvedimenti per la concessione della
indennità di ricovero e per l'attribuzione della quota del trattamento
complessivo di pensione di guerra, previsti rispettivamente, dagli artt. 35, co.
2 e 37 della legge che qui si riporta, sono stati demandati alle Direzioni
provinciali del tesoro.
36. Al ricovero dei minori invalidi non si provvede:
a) quando, in rapporto alle loro condizioni fisiche, sia esclusa dall'Opera
nazionale invalidi di guerra la opportunità della rieducazione o qualificazione
prevista nell'art. 33;
b) quando i genitori o tutori dei minori diano all'Opera nazionale invalidi di
guerra la prova di essere in grado di provvedere essi stessi in modo sufficiente
alla rieducazione e qualificazione dei minori stessi.
------------------------
37. Nell'interesse dei minori ricoverati, ascritti a categorie inferiori alla
1ª, e con le cautele di legge è corrisposta ai loro legali rappresentanti la
quota del trattamento complessivo di pensione di guerra detratti gli assegni
supplementari di cura (14).
------------------------
(14) A norma dell'art. 9, lett. c), D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, riportato
alla voce Ministero del tesoro, i provvedimenti per la concessione della
indennità di ricovero e per l'attribuzione della quota del trattamento
complessivo di pensione di guerra, previsti rispettivamente, dagli artt. 35, co.
2 e 37 della legge che qui si riporta, sono stati demandati alle Direzioni
provinciali del tesoro.
38. Nel caso in cui i genitori o tutori non siano in grado di fornire la prova
di cui all'articolo 36, lettera b), e si oppongano al ricovero, gli assegni di
superinvalidità, supplementare, di cura e di cumulo dovuti al minore, anziché
alle famiglie saranno versati all'Opera nazionale invalidi di guerra, che li
amministrerà nell'interesse dei minori, fino all'età maggiore degli stessi.
------------------------
39. Contro la decisione dell'Opera nazionale invalidi di guerra, relativamente
al disposto dell'art. 35 e dell'art. 36, lettera b), è ammesso in prima ed
ultima istanza il ricorso al Ministro dell'interno entro il termine di giorni 90
dalla notifica del provvedimento.
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(giurisprudenza di legittimità)
40. Quando il militare od il civile già affetto da perdita anatomica o
funzionale di uno degli organi per causa estranea alla guerra, perda in tutto od
in parte l'organo superiore per causa di guerra, la pensione o l'assegno si
liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidità complessiva
risultante dalle lesioni dei due organi.
Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato pensione di
guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere
per causa estranea alla guerra in tutto o in parte l'organo superstite.
Le indennità dovute all'invalido da Enti pubblici, da Istituti o da privati per
le lesioni non di guerra di cui al comma precedente sono detratte dall'importo
dell'assegno nei modi stabiliti dall'art. 12.
Nel caso di cui al secondo comma del presente articolo l'assegno avrà decorrenza
dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
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(giurisprudenza di legittimità)
41. Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione o assegno rinnovabile della
2ª, 3ª e 4ª categoria ed a quelli iscritti alle categorie dalla 5ª all'8ª,
quando abbiano compiuto, rispettivamente, il 55° od il 60° anno di età, e
risulti altresì che il reddito complessivo netto, definito ai fini dell'imposta
complementare, giusta l'articolo 130 del testo unico delle leggi sulle imposte
dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958,
n. 645, non sia superiore a lire 720.000 annue (15), è concesso un assegno di
previdenza, non riversibile né sequestrabile, di annue lire 174.000 (16).
I limiti di età previsti nel precedente comma sono fissati a 55 anni
indipendentemente dalla categoria, quando trattasi di donne mutilate ed invalide
fornite di pensione o assegno rinnovabile.
Si prescinde dai suddetti limiti di età quando trattasi di mutilati od invalidi
che, in sede di visita collegiale, siano riconosciuti comunque inabili a
qualsiasi proficuo lavoro.
L'ammontare complessivo del reddito netto di cui al primo comma si determina
sulla scorta delle certificazioni rilasciate dagli Uffici distrettuali delle
imposte dirette in base alle dichiarazioni annuali di cui all'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, che siano
divenute definitive.
Ai fini della concessione dell'assegno di previdenza gli interessati devono
presentare agli Uffici distrettuali delle imposte dirette la dichiarazione dei
redditi per la imposta complementare, nelle forme previste dal testo unico delle
imposte dirette anche in deroga alle norme sulla esecuzione dall'obbligo della
dichiarazione stessa. L'Ufficio provinciale del tesoro, che deve comunque
acquisire la certificazione di cui al presente articolo, nel caso in cui ne sia
privo, la richiede al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette.
Questo provvederà a far compilare dagli interessati la dichiarazione di cui al
precedente comma e sulla base di essa a rimettere all'Ufficio provinciale del
tesoro le certificazioni di cui al precedente comma.
Per titolari di pensione od assegni di guerra residenti all'estero, la
concessione dell'assegno di previdenza, in deroga al disposto dell'articolo 9
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 (17), è
fatta con decreto del Ministro per il tesoro ed è subordinata alla sussistenza
di condizioni economiche non superiori a quelle corrispondenti ai redditi
stabiliti dal primo comma, avvalendosi ove occorra anche di dichiarazioni delle
competenti Autorità consolari (18).
------------------------
(15) Vedi, ora, sul limite massimo di reddito per il godimento dei benefici
previsti dalla legislazione pensionistica di guerra, l'art. 6, L. 25 novembre
1964, n. 1266, riportata al n. A/VII.
(16) L'originario importo dell'assegno fissato in Lire 144.000 è stato così
aumentato per effetto dell'art. 2, L. 25 novembre 1964, n. 1266.
(17) Recante norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e
riportato alla voce Ministero del tesoro.
(18) Così sostituito dall'art. 4, L. 9 novembre 1961, n. 1240, riportata al n.
A/V. Vedi, anche, sulla revoca dell'assegno di previdenza, l'art. 6 di detta
legge.
42. L'assegno di previdenza non spetta ai grandi invalidi ed ai mutilati ed
invalidi provvisti di pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, nonché a
coloro che abbiano ottenuto una indennità una volta tanto ai sensi dell'art. 22,
secondo comma.
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43. Per ottenere la concessione dell'assegno di previdenza, gli interessati
devono presentare domanda al Ministero del tesoro, Direzione generale delle
pensioni di guerra.
L'assegno decorre dal compimento dell'età di cui al primo comma dell'art. 41.
Qualora la domanda venga presentata oltre un anno dal compimento dell'età di cui
al comma precedente e nei casi di inabilità indicati nel secondo e terzo comma
dell'art. 41 l'assegno decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello
della presentazione della domanda.
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(giurisprudenza di legittimità)
44. Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con diritto a pensione o ad assegno
delle categorie dalla 2ª all'8ª, e che siano incollocabili ai sensi
dell'articolo 3, lettera b) della legge 3 giugno 1950, n. 375, in quanto, per la
natura ed il grado della loro invalidità di guerra, possano riuscire di
pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza
degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in
aggiunta alla pensione, e fino al compimento del 65° anno di età, un assegno di
incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo
corrispondente alla 1ª categoria senza superinvalidità e quello complessivo,
compresi gli eventuali assegni accessori, di cui sono titolari. Ove il diritto
all'assegno di incollocabilità derivi da infermità neuro-psichica od epilettica,
ascrivibile alla 2ª, 3ª o 4ª categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino
al compimento del 65° anno di età, in misura pari alla differenza fra il
trattamento complessivo corrispondente alla 1ª categoria con assegno di
superinvalidità di cui alla tabella E, lettera G, esclusa l'indennità di
accompagnamento, e quello complessivo, compresi gli eventuali assegni accessori,
di cui gli invalidi fruiscono.
Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità e per la durata di questo,
vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla 1ª
categoria. Resta, comunque, ferma la facoltà di chiedere la revisione della
pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidità di guerra, ai sensi
dell'articolo 53 e successive modificazioni.
Ai mutilati ed invalidi di guerra che, fino al compimento del 65° anno di età,
abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilità viene corrisposto, dal
giorno successivo alla data predetta e in aggiunta al trattamento previsto per
la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 10, lettera
a), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni, cumulabile
con l'assegno di previdenza.
L'incollocabilità è riconosciuta per periodi di tempo e con le modalità
stabilite dai primi due commi dell'articolo 23, previo parere del Collegio
medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375 (19),
la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al presente
articolo, viene integrata con il presidente della Commissione medica per le
pensioni di guerra competente per territorio, o con un ufficiale medico,
componente la predetta Commissione, designato dal presidente stesso.
Il giudizio del Collegio medico di cui al precedente comma ha effetto solo per
quanto riguarda il riconoscimento o meno del diritto all'assegno di
incollocabilità.
Il Ministro per il tesoro provvede alla concessione od al diniego dell'assegno
di incollocabilità su proposta del Comitato di liquidazione per le pensioni di
guerra di cui all'articolo 99 e successive modificazioni.
L'assegno di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello della presentazione della domanda e non è cumulabile con l'indennità di
disoccupazione, eventualmente spettante. L'assegno di incollocabilità compete
finché sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione.
Il trattamento di incollocabilità può essere in ogni tempo revocato, nella sede
amministrativa, con provvedimento del Ministro per il tesoro se vengono meno le
ragioni per le quali sia stato concesso.
Gli invalidi, fruenti dell'assegno di incollocabilità, hanno l'obbligo, qualora
esplichino attività lavorativa, in proprio o alle dipendenze altrui, di
denunciare, entro sei mesi dalla data di inizio dell'attività medesima, il
verificarsi di tale circostanza alla competente Direzione provinciale dell'Opera
nazionale per gli invalidi di guerra, la quale, datane immediata comunicazione
alla Direzione generale delle pensioni di guerra, predispone gli accertamenti
del caso, ai fini dei conseguenti provvedimenti.
Qualora l'invalido ometta la denuncia di cui al precedente comma, sono
recuperate le somme indebitamente corrisposte e può essere comminata, sentita
l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, una sanzione pecuniaria a
carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilità
dell'assegno di incollocabilità (20).
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(19) Contenente la riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1321
sull'assicurazione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e riportata
alla voce Collocamento di lavoratori.
(20) Così sostituito dall'art. 5, L. 18 maggio 1967, n. 318.
(giurisprudenza di legittimità)
44-bis. Ai mutilati ed invalidi di guerra residenti sul territorio nazionale,
forniti di pensione o di assgegno rinnovabile dalla 2ª all'8ª categoria, di età
inferiore ai 60 anni compiuti, quando siano incollocabili, e concesso un assegno
di incollocamento di lire 186.000 annue (21).
La domanda per conseguire detto assegno deve essere documentata con una
attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla
quale risulti che gli invalidi siano iscritti nelle liste dei disoccupati di cui
alla legge 29 aprile 1949, n. 264, tenute dagli Uffici provinciali di lavoro e
della massima occupazione, e siano effettivamente incollocati per circostanze
non imputabili ad essi.
L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della
presentazione della domanda; non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui
all'articolo 41, né con l'indennità di disoccupazione.
L'assegno non è dovuto, e la corresponsione ne rimane sospesa, per i periodi di
occupazione o di temporanea cancellazione dalle liste dei disoccupati; e può
essere in ogni tempo revocato con decreto del direttore del competente Ufficio
provinciale del tesoro (22), quando risulti che siano venute meno le condizioni
che ne determinarono la concessione.
Nei casi di revoca per dolo, la soppressione ha effetto dal giorno dell'avvenuta
concessione.
Qualora beneficiario dell'assegno di incollocamento sia un lavoratore agricolo
avente diritto all'indennità di disoccupazione prevista dall'articolo 32,
lettera a), della legge 29 aprile 1949, numero 264, l'importo delle indennità
non cumulabili con l'assegno predetto verrà trattenuto a cura dell'organo
erogatore delle indennità medesime e versato in conto entrate Tesoro senza
pregiudizio del beneficio spettante all'interessato in virtù dell'art. 4, L. 4
aprile 1952, n. 218.
Gli invalidi fruenti dell'assegno di incollocamento hanno l'obbligo di
denunciare al competente Ufficio provinciale del tesoro (22) il verificarsi
delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso (23).
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(21) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 18 maggio 1967, n. 318, riportata al
n. A/IX.
(22) Ora, Direzione provinciale del tesoro per effetto dell'art. 1, co. 1, L. 12
agosto 1962, n. 1290.
(22) Ora, Direzione provinciale del tesoro per effetto dell'art. 1, co. 1, L. 12
agosto 1962, n. 1290.
(23) Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
(giurisprudenza di legittimità)
45. Ai mutilati ed invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o
invalidità contemplate nella tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, è
accordata una indennità per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore,
anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un
familiare del minorato.
L'indennità è concessa nella seguente misura mensile:
Lettera A. . . . . . L. 40.000 Lettera D. . . . . L. 20.000
" A-bis. . . . " 35.000 " E. . . . . " 15.000
" B. . . . . . " 31.000 " F. . . . . " 15.000
" C. . . . . . " 22.000 " G. . . . . " 12.000
L'indennità è ridotta come segue per gli invalidi residenti in Comuni con
popolazione inferiore ai 100.000 abitanti:
Lettera A. . . . . . L. 37.000 Lettera D. . . . . L. 17.000
" A-bis. . . . " 32.000 " E. . . . . " 12.000
" B. . . . . . " 28.000 " E. . . . . " 12.000
" C. . . . . . " 19.000 " G. . . . . " 9.000
Ai pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A, A-bis,
B, punti 1, 2, comma 2°, 3, C, D, E, punti 1, 2 della tabella stessa, è data
facoltà della scelta fra l'accompagnatore militare e l'indennità di
accompagnamento.
In caso di scelta dell'accompagnatore militare, l'indennità è ridotta della
misura prevista dalla lettera G indicata nel presente articolo (24).
L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ricoverati in ospedali
od in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in Istituti
rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro
quinti all'Istituto di ricovero e per il rimanente quinto all'invalido.
L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovrà dare comunicazione dei
suddetti ricoveri all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita
di pensione agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma
precedente.
L'indennità è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a
quello della presentazione della domanda (25).
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(24) Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio
1962, n. 19.
(25) L'articolo, modificato dall'art. 5, L. 26 luglio 1957, n. 616, è stato così
modificato dall'art. 8, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
46. L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha diritto
di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:
a) di lire 18 mila per la moglie che non abbia alcun reddito proprio;
b) di lire 36 mila per ciascuno dei figli, finché minorenni, ed inoltre nubili,
se femmine (26).
Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni che
siano o divengano inabili a qualsiasi lavoro per una infermità ascrivibile alla
1ª categoria dell'annessa tabella A, finché duri tale inabilità (27).
Se la domanda sia presentata oltre un anno dal giorno in cui è sorto il diritto,
l'aumento integratore decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di
presentazione (28).
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(26) Comma così sostituito dall'art. 9, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
(27) Vedi anche art. 19, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
(28) A norma dell'art. 2, lett. d), D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, riportato
alla voce Ministero del tesoro, la concessione dell'aumento di cui agli artt.
46, 47 e 48 della presente legge è stata demandata alle Direzioni provinciali
del tesoro.
47. Agli effetti del precedente articolo sono parificati ai figli legittimi i
figli legittimati per susseguente matrimonio.
L'aumento integratore spetta anche per i figli legittimati con decreto, per i
figli naturali riconosciuti e per i figli adottati nelle forme di legge purché
la legittimazione, il concepimento e l'adozione siano rispettivamente avvenuti
prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra da cui derivò l'invalidità
(28/a).
------------------------
(28/a) Vedi nota n. 28 all'art. 46.
48. Le disposizioni degli articoli 46 e 47 sono estese alla donna provvista di
pensione o di assegno di prima categoria (28/a).
------------------------
(28/a) Vedi nota n. 28 all'art. 46.
(giurisprudenza di legittimità)
49. Agli ufficiali in servizio permanente effettivo che cessino od abbiano
cessato da tale posizione per ferite, lesioni od infermità, riportate od
aggravate a causa di guerra, è concesso, dalla data di cessazione del servizio,
il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra, compresi tutti
gli assegni accessori, con il trattamento ordinario di quiescenza loro spettante
liquidato in base al numero degli anni di servizio utile, aumentato di quattro
anni (29).
Ai suddetti ufficiali, qualora all'atto della cessazione dal servizio permanente
effettivo non abbiano raggiunto il limite di anzianità per conseguire il
trattamento normale di quiescenza, viene corrisposto, in aggiunta alla pensione
od all'assegno rinnovabile di guerra, compresi tutti gli assegni accessori, un
assegno integratore corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima
ordinaria quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di quattro (29).
Le suddette disposizioni si applicano anche ai sottufficiali e militari di
carriera, nonché ai personali civili contemplati negli articoli 10, 17, 18, 19,
senza l'aggiunta dei quattro anni di cui ai commi precedenti (30).
Il trattamento normale di quiescenza è liquidato dagli enti competenti, secondo
le disposizioni sulle pensioni ordinarie, mentre l'assegno integratore è
liquidato dal Ministero del tesoro (31).
Resta fermo il diritto di opzione per la pensione privilegiata ordinaria
contemplato dall'art. 17.
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(29) L'aumento di anzianità previsto nel comma è stato elevato a sei anni
dall'art. 38, L. 10 aprile 1954, n. 113, recante norme sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e riportata alla voce
Forze armate.
(29) L'aumento di anzianità previsto nel comma è stato elevato a sei anni
dall'art. 38, L. 10 aprile 1954, n. 113, recante norme sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e riportata alla voce
Forze armate.
(30) Vedi, anche, l'art. 30, L. 31 luglio 1954, n. 599, riportata alla voce
Forze armate, che ha esteso ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica il beneficio dell'aumento di anzianità, nella misura di sei
anni, di cui ai commi primo e secondo dell'articolo.
(31) A norma dell'art. 9, lett. l), D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, la
liquidazione dell'assegno integratore previsto dal presente articolo, è stata
demandata alle Direzioni provinciali del tesoro.
50. Le disposizioni di cui al precedente articolo, sono applicabili agli
ufficiali provenienti dal servizio effettivo anche se conseguano od abbiano
conseguito la pensione o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal
servizio stesso.
In tal caso, però, resta esclusa la concessione dei quattro anni (32) di
aumento, di cui all'articolo precedente.
Le suddette norme sono applicabili anche a sottufficiali e militari di carriera,
nonché ai personali civili contemplati negli articoli 10, 17, 18, 19.
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(32) Ora, sei anni per gli ufficiali e per i sottufficiali, vedi le note 29 e 30
all'art. 49.
(giurisprudenza di legittimità)
51. Per il militare inviato in licenza speciale in attesa del trattamento di
guerra, la pensione, assegno o indennità, decorre dal giorno in cui
l'interessato fu collocato nella suddetta posizione.
Nei casi di superinvalidità che diano luogo alla concessione di un trattamento
di guerra superiore a quello di attività goduto dall'interessato dopo la sua
dimissione definitiva dal luogo di cura, la pensione o l'assegno decorre dal
giorno successivo a quello della dimissione.
Gli assegni di attività corrisposti da detto giorno si considerano concessi a
titolo di anticipazione sul trattamento di guerra e saranno recuperati, sugli
importi arretrati del trattamento stesso.
Fuori dei casi indicati nei commi precedenti, la pensione o l'assegno decorre
dal giorno in cui il militare è stato inviato in congedo per riforma o collocato
a riposo per invalidità che dia diritto a liquidazione di pensione od assegno di
guerra. Negli altri casi in cui il militare sia stato inviato in congedo o
collocato a riposo, la pensione o l'assegno decorre dalla data della visita
collegiale di cui all'art. 101 oppure qualora risulti più favorevole, dal primo
del mese successivo alla presentazione della domanda.
Per i cittadini divenuti invalidi per fatti di guerra di cui all'art. 10 la
pensione o l'assegno decorre dalla data dell'evento. Ove la domanda sia stata
presentata oltre un anno dopo la data dell'evento, la pensione, assegno o
indennità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della
presentazione della domanda stessa.
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52. Ai militari inviati in licenza speciale è in facoltà del Ministro per il
tesoro di concedere, a titolo di anticipazione e qualora vi siano elementi di
presunzione circa la dipendenza da causa di servizio della invalidità, la
pensione o l'assegno corrispondente alla categoria proposta all'atto dell'invio
in licenza speciale, nella misura stabilita dall'annessa tabella D con gli
eventuali assegni accessori.
In caso di denegata pensione o di concessione di pensione o di assegno in misura
inferiore a quella corrisposta a titolo di anticipazione, le somme non dovute o
pagate in più, in base al presente articolo, sono abbuonate.
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(giurisprudenza di legittimità)
53. Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali siasi concessa
pensione od assegno rinnovabile od indennità per una volta tanto, l'invalido può
chiederne la revisione senza limite di tempo. Se, eseguiti gli opportuni
accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più
di due volte (33).
Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando la Commissione, di
cui all'art. 103, dichiari che la invalidità, sebbene non aggravata, sia
tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima
assegnata, purché tale giudizio sia confermato dalla Commissione superiore di
cui all'art. 104.
Qualora la rivalutazione proposta superi almeno di due categorie la precedente
assegnazione, la Commissione medica superiore dovrà pronunciarsi su visita
diretta.
La nuova pensione od il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno del
mese successivo a quello della presentazione della domanda, oppure, qualora
risulti più favorevole, dalla data della visita collegiale di cui all'art. 103,
e sarà pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile già
riscosse dall'interessato dopo la detta decorrenza (34).
Uguale deduzione della somma già liquidata si farà nel caso di nuova
liquidazione dell'indennità per una volta tanto.
Se l'indennità per una volta tanto viene convertita in pensione o in assegno
rinnovabile, le somme pagate in più di quelle che sarebbero state dovute per una
pensione o assegno di 8ª categoria durante il periodo intercorso tra
l'accertamento dell'invalidità e quello dell'aggravamento, vengono recuperate
mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito del
militare il recupero sarà effettuato sui ratei successivi secondo le norme
stabilite dall'art. 2 del testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n.
180 (35).
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(33) L'attuale primo comma ha sostituito gli originari primo e secondo comma per
effetto dell'art. 10, L. 9 novembre 1961, n. 1240, riportata al n. A/V.
(34) Comma così sostituito dall'art. 11, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
(35) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
54. Nessuna modificazione nel trattamento di pensione viene fatta agli invalidi
di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione professionale conseguita e
qualunque sia lo stipendio, mercede o assegno che a qualsiasi titolo essi
possano riscuotere per l'opera propria dallo Stato, da enti pubblici o da
privati. Il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non è ostacolo
al conseguimento di una pensione ordinaria quando l'invalido venga ad
acquistarne il diritto indipendentemente dall'invalidità di guerra.
I criteri per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di guerra,
agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria alla quale l'invalido
possa acquistare diritto dopo la liquidazione della pensione o dell'assegno di
guerra, sono regolati dalle disposizioni sulle pensioni ordinarie normali.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli ufficiali invalidi di
guerra riassunti in servizio nell'Esercito, nella Marina, nella Aeronautica e
nella Guardia di finanza.
Quando l'invalido è costretto ad abbandonare il servizio in conseguenza
dell'infermità di guerra, senza aver conseguito il diritto ad una pensione
ordinaria normale, gli anni di servizio ulteriormente prestati sono computati in
aggiunta a quelli prestati anteriormente alla infermità per la concessione
dell'assegno integratore di cui all'art. 49. Resta salvo il diritto all'opzione
per la indennità una volta tanto, ove sia il caso.
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TITOLO III
Dei diritti della vedova e degli orfani
(giurisprudenza di legittimità)
55. La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente
alla guerra, o del civile morto per i fatti di guerra di cui all'art. 10, contro
la quale non sussista sentenza per separazione personale passata in giudicato,
ha diritto alla pensione di guerra nella misura stabilita dall'annessa tabella
G, quando la morte sia derivata da ferite, lesioni od infermità, riportate o
contratte nelle circostanze indicate dal secondo comma dell'art. 26.
Quando si tratti di militare morto per causa di servizio di guerra o attinente
alla guerra in circostanze diverse, oppure di civile deceduto per i fatti di
guerra contemplati nell'art. 10, la vedova ha diritto a pensione di guerra nella
misura stabilita dalla annessa tabella H (36).
Ai soli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova la donna che
non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile,
avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dalla data della procura da lui
rilasciata per la celebrazione del matrimonio.
La stessa disposizione è applicabile anche quando la morte del militare o del
civile sia avvenuta dopo trascorso il termine anzidetto ma durante lo stato di
guerra, e purché le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio
non risultino imputabili a volontà delle parti (37).
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(36) La tabella H è stata soppressa ed assorbita dalla tabella G per effetto
dell'art. 6, L. 25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI.
(37) Gli attuali commi terzo e quarto dell'articolo hanno modificato
l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 12, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 8 gennaio 1986, n. 5 (Gazz. Uff.
22 gennaio 1986, n. 3), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 55, ultimo
comma, L. 10 agosto 1950, n. 648 nel testo originario e nel testo modificato
dall'art. 12, L. 9 novembre 1961, n. 1240, nonché dall'art. 42, secondo e terzo
comma, L. 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui non considerano come vedova
di guerra la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del
militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, anche nel caso che siano
state richieste le prescritte pubblicazioni; e, in applicazione dell'art. 27, L.
11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità dell'art. 7, terzo e quarto comma, D.P.R.
23 dicembre 1978, n. 915, nei termini di cui al capo precedente.
56. Alle vedove in possesso di pensione di guerra è concesso un assegno di
previdenza di lire annue 42.000 (38), quando abbiano raggiunto il 60° anno di
età, o, anteriormente, qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo
lavoro e risultino in istato di bisogno (39). L'assegno può essere congruamente
ridotto fino alla metà nei casi di minor bisogno (40).
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(38) Vedi, anche, l'art. 2, L. 25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI che
ha disposto un aumento dell'assegno di previdenza di cui al presente articolo.
(39) Per la sussistenza dello stato di bisogno, vedi, ora, gli artt. 6, L. 26
luglio 1957, n. 616, 5, L. 9 novembre 1961, n. 1240 e 6, L. 25 novembre 1964, n.
1266, riportate, rispettivamente, ai nn. A/IV, A/V ed A/VII.
(40) L'ultimo periodo dell'articolo, relativo alla riduzione dell'assegno, è
stato abrogato dall'art. 5, comma secondo, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
(giurisprudenza di legittimità)
57. Quando il militare od il civile, appartenenti ad uno dei personali
contemplati negli artt. 17, 18, 19, abbiano acquistato diritto a trattamento
ordinario di quiescenza, la vedova, in aggiunta al trattamento ordinario di
riversibilità ad essa spettante, consegue la pensione di guerra.
Se il militare od il civile non abbiano raggiunto il limite di anzianità per
conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, alla vedova è dovuto, in
aggiunta alla pensione di guerra, un assegno integratore commisurato a tanti
ventesimi della pensione minima ordinaria di riversibilità per quanti sono gli
anni di servizio utile a pensione.
Nulla è innovato circa il diritto di opzione per la pensione privilegiata
ordinaria contemplata dagli artt. 17, 18 e 19.
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58. La vedova ha diritto alla pensione di guerra se il matrimonio è stato
contratto anteriormente alle ferite o malattie da cui derivò la morte del
militare o del civile. A tale effetto l'infermità non dipendente da causa
violenta esterna si presume contratta per i civili nel giorno dell'evento, e per
i militari nel giorno della prima constatazione, e, in ogni caso, non oltre il
giorno del congedo o del collocamento a riposo.
Quando il matrimonio sia posteriore, ma la richiesta delle pubblicazioni, in
seguito alle quali esso venne celebrato, sia anteriore alla ferita o malattia,
la vedova ha egualmente diritto alla pensione.
Per la vedova del civile morto per la causa di guerra di cui all'art. 10 e del
militare deceduto per causa del servizio di guerra, od attinente alla guerra ma
non provvisti di pensione o di assegno rinnovabile, si considera tempestivo il
matrimonio contratto entro i cinque anni dal giorno dell'evento per i civili e
dalla data dell'invio in congedo o del collocamento a riposo per i militari,
purché non sia durato meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorché postuma.
Se il militare od il civile erano provvisti di pensione o di assegno
rinnovabile, si considera tempestivo il matrimonio in qualunque tempo contratto,
purché sia durato non meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorché postuma.
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(giurisprudenza di legittimità)
59. La vedova che passi ad altre nozze perde la pensione (40/a). Tuttavia,
quando non vi siano orfani ai quali spetti per riversibilità la pensione, ha
diritto di conseguire un capitale pari a:
sette annualità della pensione vedovile di guerra, contemplate nelle annesse
tabelle G e H (41), se alla data del nuovo matrimonio non abbia oltrepassato i
25 anni
sei annualità, se alla stessa data abbia oltrepassato i 25, ma non i 30 anni;
cinque annualità, se alla stessa data, abbia oltrepassato i 30, ma non i 35
anni;
quattro annualità, se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 35, ma non i 40
anni.
Se la vedova abbia oltrepassato i 40 anni alla data delle nuove nozze o se, alla
stessa data, esistano orfani a cui spetti per riversibilità la pensione, essa ha
diritto a conseguire un capitale pari a tre annualità della pensione.
Nessun capitale spetta alla vedova, che passi a nuove nozze dopo oltrepassati i
50 anni.
La domanda per ottenere il capitale di cui sopra deve essere presentata entro il
termine perentorio di 180 giorni dalla data del nuovo matrimonio o della
consegna del libretto di pensione se il matrimonio è avvenuto anteriormente
(42).
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(40/a) La Corte costituzionale, con sentenza 27 giugno-8 luglio 1975, n. 184
(Gazz. Uff. 16 luglio 1957, n. 188) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 59, primo comma, della presente legge e del corrispondente art. 47,
primo comma, L. 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui stabiliscono che la
vedova che passi ad altre nozze perde la pensione per il solo fatto del
matrimonio anche se il marito non fruisce di reddito assoggettabile alla imposta
complementare.
(41) La tabella H è stata soppressa ed assorbita dalla tabella G per effetto
dell'art. 6, L. 25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI.
(42) Vedi, anche, l'art. 13, L. 9 novembre 1961, n. 1240 e l'art. 7, L. 25
gennaio 1962, n. 12, riportate, rispettivamente, ai nn. A/V ed A/VI.
Attualmente, a norma dell'art. 9, lett. h), D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544,
riportato alla voce Ministero del tesoro, competente alla liquidazione del
capitale di cui al presente articolo, è la Direzione provinciale del tesoro.
(giurisprudenza di legittimità)
60. Quando esistano orfani di età minore dei 21 anni ed inoltre nubili, se
donne, alla vedova del militare o del civile è corrisposta la pensione nella
misura indicata dalla annessa tabella I, nei casi in cui sarebbe stata
applicabile la tabella G e nella misura indicata dalla tabella L, nei casi in
cui sarebbe stata applicabile la tabella H.
I figli e le figlie nubili, se maggiorenni, sono equiparati ai minorenni qualora
siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità
ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A (43).
Anche se non esistano orfani nelle condizioni previste dal presente articolo, la
vedova del militare o del civile può egualmente conseguire la pensione nella
misura indicata dalle tabelle I ed L quando sia o divenga inabile a qualsiasi
proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della annessa
tabella A e risulti in stato di bisogno (43).
Nel caso che l'invalidità sia temporanea, la pensione viene liquidata in base
alle suddette tabelle I ed L per periodi di tempo non interiori a due anni né
superiori a quattro. La somma dei vari periodi non può eccedere gli otto anni,
al termine dei quali, se l'invalidità permanga, la detta pensione viene concessa
a vita.
L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro della vedova è da considerarsi presunta
al compimento dell'età di 70 anni (44).
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(43) Vedi, ora, per il criterio di valutazione dell'inabilità al lavoro, l'art.
19, L. 9 novembre 1961, n. 1240, riportata al n. A/V.
(43) Vedi, ora, per il criterio di valutazione dell'inabilità al lavoro, l'art.
19, L. 9 novembre 1961, n. 1240, riportata al n. A/V.
(44) Le tabelle H ed L, previste nell'articolo, sono state soppresse ed
assorbite rispettivamente dalle tabelle G e I per effetto dell'art. 6, L. 25
gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI.
61. Se con la vedova concorra prole al godimento della pensione di guerra,
questa è ulteriormente integrata con un aumento di annue lire 36.000 per ciascun
orfano, finché non compia il 21° anno di età e sia nubile se di sesso femminile,
oppure anche dopo compiuti gli anni 21, purché sia inabile assolutamente a
qualsiasi proficuo lavoro (45).
Qualora la inabilità sia temporanea, si applicano le norme del quarto comma
dell'art. 60.
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(45) Vedi, anche, sull'assegno integratore per gli orfani studenti universitari,
l'art. 3, secondo comma, L. 25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI.
(giurisprudenza di legittimità)
62. I figli e le figlie nubili, minorenni, del militare morto per causa del
servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di
guerra contemplati nell'art. 10, qualora siano altresì privi della madre o
questa, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione o la perda per
passaggio a nuove nozze, ovvero venga a mancare dopo la morte del marito, hanno
diritto alla pensione nella misura di quella vedovile, con i benefici di cui
agli articoli 60 e 61 (45/a).
Per il calcolo dell'aumento di cui all'art. 61, il primo orfano non viene
computato.
I figli e le figlie nubili, minorenni, della donna morta per causa del servizio
di guerra o attinente alla guerra o della civile deceduta per i fatti di guerra
contemplati nell'art. 10, qualora siano altresì privi del padre o questi sia o
divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro e risulti provvisto di un reddito
complessivo inferiore alle annue lire 240.000 conseguono lo stesso trattamento
previsto nei commi precedenti (45/b) (46).
Non hanno diritto alla pensione di guerra i figli nati da matrimonio contratto
posteriormente alle ferite o malattie, da cui derivò la morte, salvo i casi del
secondo, terzo e quarto comma dell'art. 58.
Per stabilire l'epoca delle ferite o malattie, si applica la norma del primo
comma dell'art. 58.
Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minori gli orfani maggiorenni,
nubili se di sesso femminile, iscritti ad Università o ad Istituti superiori
equiparati, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di
età (46/a).
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(45/a) Con sentenza n. 135 del 16-22 giugno 1971 (Gazz. Uff. 30 giugno 1971, n.
163) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 62, commi primo e terzo, e dell'art. 63, comma primo, nella parte in
cui dispongono che le orfane hanno diritto alla pensione solo se nubili.
(45/b) Vedi nota 45/a che precede. La Corte costituzionale con sentenza 20-25
febbraio 1975, n. 37 (Gazz. Uff. 26 febbraio 1975, n. 55) ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 63, comma primo, nella parte in cui subordina il
diritto alla pensione indiretta di guerra dei figli e delle figlie maggiorenni
inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che siano divenuti tali
prima di aver raggiunto la maggiore età o prima della data di cessazione del
diritto del genitore.
(46) Per la valutazione e per il limite massimo del reddito complessivo,
indicato nel comma, vedi, ora gli artt. 7, L. 26 luglio 1957, n. 616, 5, L. 9
novembre 1961, n. 1240 e 6, L. 25 novembre 1964, n. 1266, riportate,
rispettivamente, ai nn. A/IV, A/V ed A/VII.
(46/a) Comma aggiunto dall'art. 15, L. 18 maggio 1967, n. 318, riportata al n.
A/IX.
(giurisprudenza di legittimità)
63. Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente articolo,
anche i figli e le figlie nubili maggiorenni divenuti inabili a qualsiasi
proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa
tabella A, prima di avere raggiunto la maggiore età o prima della data di
cessazione del diritto a pensione da parte del genitore (45/b).
Nei casi di inabilità temporanea si applicano le norme del quarto comma
dell'art. 60.
Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per cause di guerra hanno
diritto al cumulo delle due pensioni, compreso l'assegno speciale temporaneo.
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(45/b) Vedi nota 45/a che precede. La Corte costituzionale con sentenza 20-25
febbraio 1975, n. 37 (Gazz. Uff. 26 febbraio 1975, n. 55) ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 63, comma primo, nella parte in cui subordina il
diritto alla pensione indiretta di guerra dei figli e delle figlie maggiorenni
inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che siano divenuti tali
prima di aver raggiunto la maggiore età o prima della data di cessazione del
diritto del genitore.
(giurisprudenza di legittimità)
64. I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai figli
legittimi nel diritto a pensione di guerra.
Sono equiparati ai figli legittimi anche i figli legittimati con decreto, quelli
adottati nelle forme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di
guerra che cagionò la morte del genitore ed i figli naturali legalmente
riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di
guerra, ovvero per sentenza purché concepiti prima della ferita o della malattia
da cui derivò la morte del genitore. Se concorrono con la vedova e con la prole
legittima essi sono considerati come orfani di precedente matrimonio (46/b).
Sono altresì equiparati ai figli legittimi coloro che siano stati affiliati
nelle forme di legge prima dell'evento di servizio e del fatto di guerra che
cagionò la morte dell'affiliante (47).
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(46/b) La Corte costituzionale, con sentenza 5-21 luglio 1988, n. 828 (Gazz.
Uff. 27 luglio 1988, n. 30 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
dell'art. 64, comma secondo, limitatamente alle parole "non oltre il termine di
un anno dalla cessazione dello stato di guerra".
(47) Comma aggiunto dall'art. 14, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
65. La pensione si perde dagli orfani quando siano giunti all'età maggiore,
salvo il caso di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro prevista dal primo comma
dell'art. 63 e dalle figlie anche in età minore, quando abbiano contratto
matrimonio (47/a).
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(47/a) Con sentenza n. 135 del 16-22 giugno 1971 (Gazz. Uff. 30 giugno 1971, n.
163) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 65 nella
parte in cui dispone che le figlie perdono la pensione o decadono dal diritto
quando contraggono matrimonio.
66. Alla vedova, che viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da
taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito
deceduto, o da quelli indicati nel secondo comma dell'art. 64, è devoluta la
metà della pensione ad essa spettante a termini dell'art. 55.
L'altra metà è divisa in parti uguali fra tutti i figli che ne abbiano diritto.
Se esiste un figlio solo, alla vedova vengono devoluti i tre quarti della
pensione, ed il rimanente quarto viene assegnato al figlio.
L'aumento per coesistenza di orfani, di cui all'art. 60, risultante dalla
differenza tra le tabelle I e G, L e H, è devoluto esclusivamente agli orfani
che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso (48).
Se la vedova si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 60,
anche l'aumento di cui al comma precedente è ripartito tra la vedova e gli
orfani nelle proporzioni stabilite per la pensione.
L'aumento integratore di cui all'art. 61 è devoluto esclusivamente a favore dei
figli ed in parti uguali fra essi.
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(48) Le tabelle H ed L, previste nel comma, sono state soppresse ed assorbite,
rispettivamente, dalle tabelle G ed I, per effetto dell'art. 6, L. 25 gennaio
1962, n. 12, riportata al n. A/VI.
67. Se la vedova è privata in tutto o in parte dell'esercizio della patria
potestà, ovvero trascuri di provvedere all'educazione dell'orfano in
corrispondenza ai mezzi di cui può disporre, il Giudice delle tutele, in
applicazione della legge 26 luglio 1929, n. 1397 (49), può determinare la quota
spettante al figlio sulla pensione in misura anche maggiore di quella stabilita
dall'articolo precedente, e può ordinare che sia riscossa ed erogata a vantaggio
dell'orfano dal Comitato provinciale o da alcuni degli Enti indicati nell'art.
34 della legge predetta.
Il Giudice delle tutele può, in caso che l'orfano sia affidato ad un Istituto,
ordinare che il pagamento della quota, ad esso spettante a termini della
presente legge, sia fatto direttamente all'Istituto.
Lo stesso provvedimento il Giudice delle tutele può adottare quanto l'orfano sia
soggetto a tutela.
Le ordinanze del Giudice delle tutele vengono eseguite a cura degli Uffici
provinciali del tesoro (50).
Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare al figlio a termini
degli artt. 147 e 148 del Codice civile.
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(49) Istitutiva dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.
(50) Comma così modificato dall'art. 11, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544. Gli
uffici provinciali del tesoro hanno assunto la denominazione di Direzioni
provinciali del tesoro per effetto dell'art. 1, co. 1, L. 12 agosto 1962, n.
1290.
68. In caso di morte o di perdita del diritto a pensione della vedova o degli
orfani, la pensione della vedova e le quote degli orfani si devolvono o si
accrescono ai superstiti, salvo le riduzioni previste dall'art. 61, dal giorno
successivo a quello della morte, o dal giorno della perdita del diritto stesso.
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69. (51-52).
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(51-52) Articolo soppresso dall'art. 12, L. 18 maggio 1967, n. 318, riportata al
n. A/IX. La Corte costituzionale, con sentenza 25-30 gennaio 1980, n. 9 (Gazz.
Uff. 6 febbraio 1980, n. 36) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 69, nella parte in cui non ha previsto, accanto alla vedova, anche il
vedovo quale soggetto di diritto alla riversibilità di pensione di guerra già
fruita dal coniuge.
70. In mancanza di diversa disposizione, la pensione e gli assegni regolati dal
presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello della morte o della
scomparsa del militare o del civile.
Quando occorre ripartire fra i più aventi diritto una pensione od assegno
conferito a taluno di essi, il riparto decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello della domanda.
Nei casi di promozione postuma degli ufficiali delle forze armate, le competenze
relative al nuovo grado sono considerate, ai soli effetti della liquidazione
della pensione o degli assegni, come decorrenti dalla data a cui è fatta
risalire l'anzianità di grado.
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TITOLO IV
Dei diritti dei genitori, dei collaterali e degli assimilati
(giurisprudenza di legittimità)
71. Quando il militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla
guerra od il civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10 non
abbia lasciato vedova o figli con diritto a pensione, la pensione è concessa:
a) al padre che abbia l'età di anni 58, oppure sia inabile a qualsiasi proficuo
lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della annessa tabella
A; nei casi di inabilità temporanea, si applica la norma del quarto comma
dell'art. 60 (53);
b) alla madre vedova;
c) ai fratelli ed alle sorelle nubili, purché minorenni, quando siano orfani di
entrambi i genitori o quando la madre non abbia diritto alla pensione (53/a).
Tra collaterali la pensione si divide in parti uguali, e quando cessa il diritto
di alcuno di essi la relativa quota si consolida per intero nei superstiti.
Se il militare od il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del
compimento del 12° anno di età, la pensione in mancanza di altri aventi diritto,
spetta a coloro che abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione di lui
fino alla maggiore età e fino alla chiamata alle armi, ovvero fino alla data
dell'evento dannoso, sempreché si verifichino nei loro confronti le condizioni
previste per i genitori. Quando il militare o il civile sia rimasto orfano di
uno solo dei genitori, la disposizione di cui al presente comma si applica anche
al patrigno od alla matrigna (54).
La misura della pensione è quella stabilita dalla annessa tabella M quando la
morte del militare sia derivata da ferite, lesioni od infermità, riportate od
aggravate nelle circostanze indicate dal 2° comma dell'art. 26.
Quando si tratti di militare morto per causa di servizio di guerra od attinente
alla guerra in circostanze diverse, oppure di civile deceduto per i fatti di
guerra contemplati nell'art. 10, la pensione è concessa nella misura stabilita
dall'annessa tabella N (55).
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(53) Per il criterio di valutazione dell'inabilità al lavoro, vedi, ora, l'art.
19, L. 9 novembre 1961, n. 1240, riportata al n. A/V.
(53/a) Con sentenza 21-28 marzo 1969, n. 53 (Gazz. Uff. 2 aprile 1969, n. 85) la
Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli
71, comma primo, lettera c), 77, comma primo e 84 comma secondo, della L. 19
agosto 1950, n. 648, limitatamente alle parti in cui prevedono che la pensione
indiretta spetta alle sorelle del militare morto per causa di servizio di guerra
o del civile deceduto per fatto di guerra, solo in quanto nubili;
ha dichiarato inoltre, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, limitatamente alle stesse parti, l'illegittimità costituzionale degli
articoli 64, comma primo, lettera c), 75, comma primo e 76, comma secondo, della
L. 18 marzo 1958, n. 313.
(54) Comma così modificato dall'art. 16, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
(55) La tabella N, prevista nel comma, per effetto dell'art. 6, L. 25 gennaio
1962, n. 12, è stata soppressa ed assorbita nella tabella M allegata alla
predetta legge.
(giurisprudenza di legittimità)
72. Ai genitori in possesso di pensione di guerra è concesso un assegno di
previdenza di annue lire 42.000 (56), quando abbiano raggiunto il 65° anno di
età (57), o, anteriormente, qualora, siano o divengano inabili a qualsiasi
proficuo lavoro e risultino in istato di bisogno (58). L'assegno può essere
congruamente ridotto fino alla metà nei casi di minor bisogno (59).
------------------------
(56) Vedi anche art. 2, L. 25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI che ha
disposto un aumento dell'assegno di previdenza di cui al presente articolo.
(57) Ora sessantesimo anno di età per effetto dell'art. 6, L. 25 gennaio 1962,
n. 12.
(58) Per la sussistenza dello stato di bisogno, vedi ora, gli artt. 6, L. 26
luglio 1957, n. 616, 5, L. 9 novembre 1961, n. 1240 e 6, L. 25 novembre 1964, n.
1266.
(59) L'ultimo periodo dell'articolo, relativo alla riduzione dell'assegno, è
stato abrogato dall'art. 5, comma secondo, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
(giurisprudenza di legittimità)
73. Per la concessione della pensione di cui al precedente articolo 71 occorre
che ai genitori, collaterali od assimilati siano venuti a mancare, a causa della
morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza, tenendo conto
dell'aiuto che il dante causa ad essi prestava al momento della morte. Si terrà
anche conto dell'aiuto che il figlio sarebbe stato presumibilmente in grado di
prestare ai genitori in qualsiasi momento futuro.
Si considera che siano venuti meno i necessari mezzi di sussistenza quando il
richiedente risulti non assoggettabile per l'ammontare del suo reddito
complessivo all'imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore (60).
------------------------
(60) Così modificato dall'art. 9, L. 18 maggio 1967, n. 318, riportata al n.
A/IX.
74. Quando le condizioni generali per la concessione della pensione si
verifichino posteriormente alla morte del militare o del civile, il diritto alla
pensione viene riconosciuto a decorrere dal giorno in cui tutte le condizioni
prescritte si sono verificate.
La domanda non è ammessa trascorsi i termini di cui al primo e terzo comma del
successivo art. 108.
------------------------
75. Agli effetti della pensione di guerra, in mancanza dei genitori legittimi,
sono equiparati ad essi coloro che abbiano adottato il militare o il civile
nelle forme di legge prima dell'evento che ne cagionò la morte.
In mancanza degli adottanti, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che,
prima dell'evento di guerra, lo abbiano riconosciuto come proprio figlio
naturale e, in tal caso, per la madre lo stato di nubile tiene luogo di quello
vedovile.
Se entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale, la pensione
viene liquidata a quello che si trova nelle condizioni prescritte per
conseguirla, ovvero viene divisa in parti uguali, ove risulti che ambedue vi
abbiano diritto.
Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare o del civile
già da entrambi legalmente e tempestivamente riconosciuto, sono considerati,
agli effetti della pensione di guerra, come genitori di un figlio legittimato.
In mancanza degli adottanti e dei genitori naturali di cui ai precedenti commi,
sono equiparati ai genitori legittimi coloro che abbiano affiliato il militare
od il civile, nelle forme di legge, prima dell'evento che ne cagionò la morte
(61).
------------------------
(61) Articolo così sostituito dall'art. 18, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
(giurisprudenza di legittimità)
76. Alla madre vedova è equiparata quella che, alla data del decesso del figlio,
viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza
riceverne gli alimenti.
Ove il marito sia il padre del militare o del civile defunto e possegga i
requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in parti
eguali fra i genitori.
Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra i coniugi avvenga
posteriormente alla morte del militare o del civile, alla madre spetta la metà
della pensione già attribuita al padre o che potrebbe a questo spettare.
In caso di morte di uno dei genitori, la pensione si consolida per intero nel
superstite.
È equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze prima della
morte del figlio, ove il marito sia o divenga inabile a proficuo lavoro per una
infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A, anche
temporaneamente, nel qual caso si applicano le norme del quarto comma dell'art.
60 (62) (62/a).
------------------------
(62) Per il criterio di valutazione dell'inabilità al lavoro, vedi, ora, l'art.
19, L. 9 novembre 1961, n. 1240. Vedi nota 53/a all'art. 71.
(62/a) La Corte costituzionale, con sentenza 27 giugno-9 luglio 1974, n. 221
(Gazz. Uff. 17 luglio 1974, n. 187) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 76, ultimo comma nella parte in cui non riconosce il diritto alla
pensione indiretta di guerra alla madre passata a nuove nozze successivamente
alla morte del figlio.
(giurisprudenza di legittimità)
77. Ai fratelli e alle sorelle nubili, minorenni, sono equiparati i fratelli e
le sorelle nobili maggiorenni, che, alla data del decesso del militare o del
civile, siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile
alla prima categoria dell'annessa tabella A; o che siano divenuti tali anche
dopo la suddetta data, ma prima di raggiungere la maggiore età o prima del
giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione già liquidata al
padre o alla madre (62).
Nel caso di inabilità temporanea, si applicano le norme del quarto comma
dell'art. 60 (62/b).
------------------------
(62) Per il criterio di valutazione dell'inabilità al lavoro, vedi, ora, l'art.
19, L. 9 novembre 1961, n. 1240. Vedi nota 53/a all'art. 71.
(62/b) La Corte costituzionale con sentenza 20-25 febbraio 1975, n. 36 (Gazz.
Uff. 26 febbraio 1975, n. 55) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 77, limitatamente alla parte in cui subordina il diritto alla pensione
indiretta di guerra dei fratelli e sorelle maggiorenni comunque inabili a
qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che l'inabilità sussiste alla data del
decesso del militare o del civile o che divengano inabili anche dopo tale data,
ma prima di raggiungere la maggiore età o prima del danno dal quale dovrebbe
devolversi in loro favore la pensione già liquidata al padre o alla madre.
(giurisprudenza di legittimità)
78. Ai genitori del militare o del civile morto lasciando vedova o prole con
diritto a pensione, è concessa una pensione speciale, pari ad un terzo di quella
stabilita dall'art. 71, purché sussistano le altre condizioni prescritte
dall'art. 73.
La pensione suddetta non è cumulabile con altra pensione che possa spettare a
termini dell'art. 71; non è soggetta alla riduzione, di cui all'art. 73; è
soggetta all'aumento per cessato godimento di pensione da parte della vedova e
della prole del militare o del civile, e rimane integra anche quando sia stata,
da parte degli altri aventi diritto, esercitata l'opzione per l'indennità
secondo gli artt. 11 e successivi.
------------------------
79. Il genitore che abbia perduto più figli militari per causa del servizio di
guerra od attinente alla guerra ed anche, se civili, per i fatti di guerra
contemplati nell'art. 10, consegue, a prescindere dall'età e dalle condizioni
economiche, la pensione più favorevole che gli compete.
Oltre tale pensione compete anche un aumento da calcolarsi in base alla pensione
più favorevole che spetterebbe in applicazione delle tabelle sulle pensioni di
guerra, compreso l'assegno speciale temporaneo, nella misura del 30 per cento se
i figli morti siano due, del 60 per cento se siano tre e del 100 per cento se
siano più di tre.
Ai collaterali ed agli assimilati, che si trovino nelle condizioni previste
dall'art. 73, spetta la pensione nella misura più favorevole senza il beneficio
di cui sopra.
------------------------
80. Il genitore che abbia perduto più figli militari o civili per cause di
guerra ed inoltre uno o più figli militari per causa di servizio ordinario,
consegue lo stesso trattamento di cui all'articolo precedente.
Nel caso che uno soltanto dei figli sia morto per causa di guerra, la
concessione è peraltro subordinata alle condizioni generali prescritte dagli
artt. 71 e 73.
Qualora la pensione che compete per il figlio morto a causa del servizio
ordinario sia più favorevole, viene liquidata dall'Amministrazione di
appartenenza, mentre gli aumenti previsti dall'articolo precedente sono
liquidati dal Ministero del tesoro.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
81. Il genitore che per la morte di uno o più figli sia rimasto totalmente privo
di prole consegue, finché duri tale situazione, la pensione più favorevole che
gli compete in base alle tabelle M, N, O e P, compreso l'assegno speciale
temporaneo, aumentata della metà (63).
Se abbia perduto l'unico figlio spetta lo stesso trattamento di cui al comma
precedente, a prescindere dall'età e dalle condizioni economiche.
L'aumento è cumulabile con quello contemplato nell'art. 79.
------------------------
(63) Le tabelle N e P, previste nel comma, per effetto dell'art. 6, L. 25
gennaio 1962, n. 12, riportata al numero A/VI, sono state soppresse ed
assorbite, rispettivamente nelle tabelle M ed O allegate alla predetta legge.
82. Ai genitori collaterali ed assimilati del militare o del civile che si
trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 73 ed inoltre siano
inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima
categoria dell'annessa tabella A (64), è concessa la pensione nella misura
indicata dall'annessa tabella O nei casi in cui sarebbe stata applicabile la
tabella M e nella misura indicata dalla tabella P nei casi in cui sarebbe stata
applicabile la tabella N (64/a).
Nei casi di cui all'art. 78, si applica la riduzione prevista dal primo comma
dell'articolo stesso.
L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è da considerarsi presunta al compimento
dell'età di 70 anni.
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(64) Per il criterio di valutazione dell'inabilità al lavoro, vedi ora, l'art.
19, L. 9 novembre 1961, n. 1240, riportata al n. A/V.
(64/a) Le tabelle N e P, previste nel comma, per effetto dell'art. 6, L. 25
gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI, sono state soppresse ed assorbite,
rispettivamente, nelle tabelle M ed O allegate alla predetta legge.
83. La pensione di guerra si perde dalla madre e dalle sorelle che contraggono
matrimonio, o dai fratelli e dalle sorelle, che raggiungono gli anni 21, salvo
il caso di cui all'art. 77.
Nel calcolare l'età del padre e dell'assimilato, ai soli effetti dell'art. 71,
la frazione di anno si considera come anno intero, se eccede i sei mesi e si
trascura, se è uguale o inferiore ai sei mesi.
------------------------
84. Ove i genitori o gli assimilati del militare o del civile siano entrambi
viventi all'atto in cui sorge il diritto alla pensione di guerra, questa, in
caso di morte di uno di essi, si consolida nel superstite.
La stessa pensione si devolve a favore dei collaterali del militare o del civile
quando divengano orfani e siano minorenni o inabili, a qualsiasi lavoro proficuo
ed, inoltre, nubili se sorelle (64/b).
------------------------
(64/b) Vedi nota 53/a all'art. 71.
TITOLO V
Riversibilità dei soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare (65)
85. Il soprassoldo di medaglia al valore per fatto di guerra si devolve per
intero alla vedova ed agli orfani secondo le norme di cui al titolo III della
presente legge.
------------------------
(65) I soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare hanno assunto la
denominazione di "assegni" per effetto dell'art. 1, L. 5 marzo 1961, n. 212,
riportata alla voce Onorificenze.
86. Quando il decorato sia morto senza lasciare vedova ed orfani con diritto a
soprassoldo, questo spetta ai genitori, collaterali ed assimilati, nell'ordine
stabilito dall'art. 71 e con le norme degli artt. 75, 76, 83 e 84.
------------------------
86-bis. I congiunti dei decorati di medaglia al valor militare che presentino la
domanda per conseguire ai sensi dei precedenti artt. 85 ed 86, la riversibilità
del relativo assegno oltre il termine di un anno dalla trascrizione dell'atto di
morte del decorato nei registri di stato civile, o dalla partecipazione della
dichiarazione di irreperibilità al Comune dell'ultimo domicilio, conseguono il
beneficio a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della
presentazione della domanda (66).
------------------------
(66) Articolo aggiunto per effetto dell'art. 20, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
87. Per concedere la riversibilità del soprassoldo di cui ai precedenti artt. 85
e 86 è necessario accertare, di intesa con la competente Amministrazione
militare, se colui il quale è autorizzato a fregiarsi della decorazione sia
immune da gravi carichi penali e morali.
------------------------
88. La perdita o la sospensione del diritto a fregiarsi delle medaglie al valor
militare comporta, in ogni caso, la perdita o la sospensione del relativo
soprassoldo.
Nei casi di cui al precedente comma la riversibilità del soprassoldo è ammessa
su domanda, a favore delle persone di famiglia per le quali la riversibilità è
consentita dalle disposizioni vigenti in caso di decesso del decorato.
------------------------
89. Il ripristino del diritto a fregiarsi delle medaglie al valor militare
comporta la riattivazione del pagamento al decorato del soprassoldo, dalla data
in cui il ripristino ha effetto, verso contemporanea cessazione ed imputazione
delle somme eventualmente corrisposte a favore dei congiunti.
------------------------
90. Di tutti i provvedimenti che abbiano, comunque, influenza sul pagamento del
soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare di cui sono insigniti i
militari in congedo e gli estranei alle forze militari, l'Amministrazione
competente dà notizia al Ministero del tesoro, per gli eventuali provvedimenti
di sua competenza.
La cessazione o la riattivazione del pagamento del soprassoldo deve sempre avere
la stessa decorrenza della perdita, della sospensione o del riacquisto.
------------------------
TITOLO VI
Perdita, sospensione e revoca delle pensioni e degli assegni
91. (66/a).
------------------------
(66/a) Con sentenza n. 113 del 2-19 luglio 1968 (Gazz. Uff. 20 luglio 1968, n.
184) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente articolo.
(giurisprudenza di legittimità)
92. La moglie, i figli, i genitori, i collaterali e gli assimilati del militare
morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra e del civile
deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, i quali siano incorsi
in una condanna, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici,
perdono il diritto a conseguire o godere la pensione o l'assegno. Nel caso di
condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'esercizio
del diritto è sospeso durante l'espiazione della pena, nonché durante il periodo
dell'interdizione ad essa connessa.
Perde, altresì il diritto a conseguire o godere la pensione la vedova del
militare o del civile, che eserciti pubblicamente il meretricio o abbia
riportata condanna per lenocinio.
Nei casi di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del militare o
del civile, al coniuge e alla prole viene liquidata la quota di pensione o di
assegno a cui avrebbe avuto diritto se il militare o il civile fosse morto.
Nel caso di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del coniuge, di
taluno dei figli, dei genitori dei collaterali e degli assimilati del militare o
del civile, la pensione o l'assegno vengono devoluti agli altri aventi diritto,
come se chi ha perduto definitivamente o temporaneamente il diritto fosse morto
(66/b).
------------------------
(66/b) Con sentenza n. 147 del 18-30 giugno 1971 (Gazz. Uff. 7 luglio 1971, n.
170) la Corte costituzionale ha così disposto:
"a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, primo comma, della L.
10 agosto 1950, n. 648, recante "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni
di guerra'';
b) ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità
costituzionale di tutti gli altri commi del predetto art. 92".
93. Il diritto a pensione, assegno od indennità che sia stato perduto
definitivamente per una qualunque delle cause contemplate dai precedenti
articoli, può essere ripristinato quando sia intervenuta amnistia, grazia o
riabilitazione.
Quando il diritto sia stato semplicemente sospeso per condanna a pena che
importi interdizione temporanea dai pubblici uffici, il godimento della pensione
o dell'assegno è ripristinato non appena espiata la pena e cessata la
interdizione.
Ripristinato il diritto del titolare, cessano in tutti i casi di aver effetto i
provvedimenti per la devoluzione della pensione o dell'assegno a favore degli
altri aventi diritto.
------------------------
94. Durante l'espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà personale
di durata superiore ad un anno, derivante da condanna che non importi perdita
della pensione e dell'assegno già conseguiti dal militare o dal civile, gli
assegni stessi sono soggetti alla ritenuta della metà.
Se il condannato ha moglie, dalla quale non sia separato con sentenza passata in
giudicato, ovvero ha figlie nubili o figli minorenni celibi a suo carico, la
ritenuta è soltanto di un terzo e la quota residua viene ripartita nelle
proporzioni stabilite dall'art. 142 del regolamento approvato con regio decreto
5 settembre 1895, numero 603 (67).
Se il condannato è il coniuge o uno dei figli, dei genitori, dei collaterali o
degli assimilati, la pensione o l'assegno si devolve, durante l'espiazione della
pena, agli altri aventi diritto, ai quali spetterebbe qualora egli fosse morto.
------------------------
(67) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei
dipendenti statali.
95. Chi acquista o ha acquistato per propria volontà una cittadinanza straniera,
decade dal diritto a conseguire od a godere pensioni, assegni o indennità di
guerra.
I minori che abbiano acquistato una cittadinanza straniera col concorso della
volontà propria o di quella del genitore esercente la patria potestà o del
tutore, decadono in ogni caso dal diritto a conseguire od a godere pensioni,
assegni o indennità di guerra se, al raggiungimento della maggiore età,
conservino, tacitamente o per espressa dichiarazione di volontà, la cittadinanza
straniera.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
96. Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano:
a) a coloro che, già residenti all'estero, siano rimpatriati per compiere il
servizio militare durante la guerra in cui riportarono l'invalidità;
b) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui
legislazione permetta la conservazione della cittadinanza italiana;
c) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui
legislazione ne permetta la perdita senza condizionarla in nessun caso ad
autorizzazione o ad altro atto di autorità;
d) a chi non aveva la cittadinanza italiana al momento della concessione del
beneficio;
e) a chi, risiedendo stabilmente all'estero per ragioni di lavoro, abbia dovuto
acquistare la cittadinanza straniera per ottenere il posto di lavoro (68).
------------------------
(68) Lettera aggiunta per effetto dell'art. 21, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
97. Il diritto a pensione, assegno od indennità, che sia stato perduto in
applicazione dell'art. 95 può essere ripristinato qualora l'interessato provi di
aver riacquistato la cittadinanza italiana.
Il ripristino ha effetto dal giorno della pronuncia del relativo provvedimento
da parte della competente autorità italiana.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
98. I provvedimenti concessivi di pensione di guerra possono essere, in
qualsiasi tempo, revocati o modificati quando:
a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi
risultanti dallo stato di servizio;
b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennità,
nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni,
assegni od indennità;
c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del decreto;
d) la liquidazione sia stata effettuata od il decreto sia stato emesso sulla
base di documenti falsi.
Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione o dell'assegno ha
effetto dal giorno della concessione; negli altri casi, la soppressione o la
riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al Comitato di liquidazione ai
sensi dell'art. 110 della presente legge.
Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, gli interessati già
provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali siano già eseguiti
accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma
perché possa farsi luogo a revoca od a riduzione della pensione o dell'assegno è
sempre necessario il parere della Commissione medica superiore di cui al
successivo art. 104, previa visita diretta.
A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle visite di cui
al precedente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o
l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati sino a quando
l'invalido non si sia presentato.
Il miglioramento clinico conseguito per cure effettuate dall'invalido
successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra non
può mai costituire motivo di modificazione dei trattamento di pensione, né di
riduzione o soppressione di assegni, salvo quanto disposto dal precedente art.
44 per i casi di revoca o sospensione del trattamento di incollocabilità (69).
------------------------
(69) L'articolo, modificato dall'art. 1, L. 27 ottobre 1957, n. 1028, è stato
così modificato dall'art. 22, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
TITOLO VII
Procedura per la liquidazione e la revoca delle pensioni e degli assegni
99. Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge sono
liquidati dal Ministro per il tesoro.
Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle
pensioni, assegni od indennità anche per la quota che debba far carico ad altri
Enti, in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun
pagamento se non in base al provvedimento del Ministro suddetto, notificato
nelle forme di legge.
Il Ministro delibera su proposta del Comitato di liquidazione, nominato con
decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio dei Ministri e composto di un
presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e di un numero di
membri da trentacinque a settantasei, a seconda delle esigenze delle sue
funzioni.
I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie,
anche se a riposo: magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori
a quelle di magistrato di Corte d'appello o equiparati, magistrati del Consiglio
di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di
referendario, ufficiali generali e superiori medici, professori ordinari
straordinari e liberi docenti di Università - a preferenza delle Facoltà di
medicina - direttori generali o equiparati e funzionari di qualifica
immediatamente inferiore.
Il Ministro per il tesoro designa non oltre dieci membri anche al di fuori delle
categorie suindicate, su proposta dell'Associazione nazionale mutilati ed
invalidi di guerra; designa, altresì, sei membri su proposta dell'Associazione
nazionale famiglie dei caduti in guerra, tre membri su proposta
dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, un membro appartenente
alla categoria degli invalidi per la lotta di liberazione, un membro scelto fra
i congiunti dei caduti per la lotta di liberazione e non più di quindici membri
scelti fra i funzionari, in attività di servizio o a riposo, della carriera
direttiva dei servizi amministrativi del Ministero del tesoro, con qualifica non
inferiore a quella di ispettore generale.
È in facoltà del Ministro per il tesoro di affidare le funzioni di vice
presidente del Comitato a tre membri di esso, scelti tra i magistrati in
servizio della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei
conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere od equiparati.
Tutti i membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
I membri del Comitato di liquidazione non possono essere nominati o confermati
nell'incarico quando abbiano superato il 75° anno di età.
Alla direzione della segreteria del Comitato è preposto un funzionario del
Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di direttore di
divisione (70).
------------------------
(70) Articolo così sostituito prima dall'art. 35, L. 9 novembre 1961, n. 1240 e
poi dall'art. 17, L. 18 maggio 1967, n. 318, riportata al n. A/IX.
100. Il Comitato di liquidazione può funzionare anche suddividendosi in sezioni.
Le sezioni decidono con l'intervento di un numero di votanti non inferiore a
cinque, di cui almeno due magistrati della Corte dei conti ed un sanitario e
sono costituite in modo che vi possa intervenire almeno uno dei membri nominati
su proposta delle Associazioni di cui all'articolo 99.
Le sezioni sono presiedute dal presidente o dai vice presidenti. Il presidente
del Comitato può tuttavia, in relazione alle esigenze di servizio, conferire
annualmente l'incarico di presiedere alle singole sezioni a non oltre dodici
membri, scelti tra i magistrati in servizio o a riposo della Corte di
cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con funzioni non
inferiori a quelle di consigliere o equiparati.
Alle adunanze di ciascuna sezione assiste, in qualità di segretario, un
funzionario nominato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del
presidente del Comitato.
Spetta al Ministro per il tesoro provvedere, con suo decreto, all'approvazione
delle norme relative al funzionamento ed alla procedura del Comitato di
liquidazione.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il
tesoro, stabilisce l'indennità mensile spettante al presidente ed ai vice
presidenti del Comitato di liquidazione nonché ai magistrati incaricati di
presiedere alle sezioni.
In aggiunta al normale gettone di presenza ai componenti del Comitato è dovuta
una indennità integrativa per ogni pratica esaminata definita, di cui ciascun
componente del Comitato sia stato relatore. Per l'intervento alle adunanze, al
segretario del Comitato è dovuta, in aggiunta al normale gettone di presenza,
una indennità integrativa per ogni pratica definita nell'adunanza cui si
riferisce il gettone medesimo.
Il Ministro per il tesoro stabilisce, con proprio decreto, le misure delle
indennità di cui al precedente comma.
L'articolo 36 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è abrogato (70/a).
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(70/a) Così sostituito dall'art. 18, L. 18 maggio 1967, n. 318, riportata al n.
A/IX.
(giurisprudenza di legittimità)
101. Il procedimento per la liquidazione si inizia a domanda dell'interessato o
di ufficio.
La domanda, diretta al Ministro per il tesoro, è esente da tassa di bollo, salvo
che abbia per oggetto la concessione della pensione o dell'assegno di
riversibilità ordinaria regolato dall'articolo 69. Anche i documenti relativi
alla domanda sono esenti da tassa di bollo, e la legalizzazione delle copie
degli atti dello stato civile viene eseguita gratuitamente.
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102. Il procedimento per la liquidazione si inizia d'ufficio quando la ferita,
lesione o infermità, riportata dal militare sia stata riconosciuta dipendente da
causa di servizio dalle competenti autorità amministrative e sanitarie.
In tal caso, se il militare al termine della eventuale degenza ospedaliera o
della licenza di convalescenza è giudicato inidoneo a qualsiasi servizio, perché
affetto da menomazioni che lasciano presumere diritto a pensione od assegno di
guerra, l'ospedale o l'istituto che effettua la visita di controllo deve
rimettere d'ufficio la rispettiva pratica sanitaria alla competente Commissione
medica per le pensioni di guerra per gli accertamenti sanitari.
Contemporaneamente il militare è inviato in licenza speciale in attesa del
trattamento di quiescenza.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
103. Gli accertamenti sanitari relativi alle cause ed all'entità delle
menomazioni dell'integrità fisica del militare o del civile vengono eseguiti
mediante visita diretta da parte di una Commissione composta di ufficiali medici
di cui almeno un ufficiale superiore con funzioni di presidente, di medici
appartenenti al personale civile dello Stato, di ruolo o a contratto, e di
sanitari civili scelti fra quelli designati dalla Associazione nazionale
famiglie dei caduti in guerra, nonché di un sanitario avente la qualifica di
mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, di uno avente la qualifica
di partigiano combattente e di uno designato dall'Associazione nazionale vittime
civili di guerra.
Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino ex deportati di sesso
femminile, della Commissione medica di cui al precedente comma farà parte,
altresì, un sanitario specialista in ginecologia (71).
La Commissione giudica con l'intervento di tre membri di cui almeno uno militare
con funzioni di presidente.
Di essa deve sempre far parte uno dei medici civili designati dall'Associazione
nazionale fra i mutilati e invalidi di guerra.
Il Ministro per il tesoro, con suo decreto, d'intesa con il Ministro per la
difesa, determina le sedi delle Commissioni e ne nomina i componenti, di
concerto con i Ministri interessati.
Qualora il militare od il civile da sottoporre a visita sia internato in
manicomio, la Commissione può pronunciare il suo parere in base ad un
certificato del direttore dello stabilimento.
La Commissione redige un verbale della visita eseguita formulando il proprio
giudizio diagnostico e procedendo alla classificazione dell'invalidità secondo
le annesse tabelle.
Il componente della Commissione eventualmente dissenziente dichiara nel verbale
i motivi del dissenso.
Un estratto del verbale viene consegnato all'interessato, che deve dichiarare se
accetta il parere.
Ai lavori di segreteria della Commissione si provvede con personale dipendente
dai Ministeri della difesa e del tesoro (72).
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(71) Comma inserito per effetto dell'art. 23, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
(72) Comma aggiunto per effetto dell'art. 23, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
(giurisprudenza di legittimità)
104. Il parere della Commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, è
sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata dal Ministro per
il tesoro, d'intesa con il Ministro per la difesa, composta di ufficiali
generali e superiori medici del servizio permanente o delle categorie in congedo
di cui almeno due docenti universitari nella specialità relativa alle lesioni o
infermità in esame, nonché di un sanitario avente la qualifica di mutilato od
invalido per la lotta di liberazione e di uno avente la qualifica di partigiano
combattente. Per i docenti universitari è sufficiente il grado di capitano.
Un quarto degli ufficiali medici predetti è scelto fra quelli proposti
dall'Associazione nazionale fra i mutilati ed invalidi di guerra,
dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti di guerra e dall'Associazione
nazionale vittime civili di guerra.
Gli ufficiali in congedo saranno richiamati in servizio per l'espletamento del
loro incarico. La relativa spesa per stipendi ed indennità graverà sul bilancio
delle pensioni.
La Commissione è presieduta da un ufficiale generale medico.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
105. La Commissione medica superiore può funzionare anche suddividendosi in
Sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale più
elevato in grado o più anziano, e decide con l'intervento di non meno cinque
membri, fra i quali almeno uno dei designati dall'Associazione nazionale dei
mutilati ed invalidi di guerra, uno dei designati dall'Associazione nazionale
famiglie dei caduti in guerra, uno dei designati dall'Associazione nazionale
vittime civili di guerra ed uno avente la qualifica di mutilato o di invalido
per la lotta di liberazione o di partigiano combattente.
Essa esprime di regola il proprio parere sui documenti; ma qualora lo ritenga
opportuno e sempre, quando vi sia stato dissenso nella Commissione di cui
all'art. 103, esprime il suo giudizio dopo la visita diretta dell'interessato.
La Commissione può delegare per la visita uno dei suoi membri o un'autorità
sanitaria locale.
La Commissione dà inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta dal Ministro
per il tesoro.
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(giurisprudenza di legittimità)
106. Le ferite, lesioni o infermità dalle quali sia derivata l'invalidità o la
morte del militare o del civile debbono essere constatate dagli Enti sanitari o
dalle altre competenti autorità militari o civili, in ogni caso non oltre i
cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra
oppure dagli eventi bellici indicati nell'art. 10. Per i minori e i dementi il
termine predetto rimane sospeso finché duri la incapacità giuridica.
Nei confronti degli ex internati militari e degli ex deportati per ragioni
politiche, razziali, religiose ed ideologiche la constatazione sanitaria di cui
al precedente comma è validamente eseguita in qualunque momento anche se
trattisi di malattia manifestatasi dopo la scadenza del suddetto termine di
cinque anni, purché per le sue peculiari caratteristiche cliniche possa
causalmente e direttamente collegarsi alle pregresse condizioni particolari
dello stato di cattività sofferto.
Per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad una infezione
encefalitica che risulti contratta in modo non dubbio durante il servizio di
guerra o attinente alla guerra, o comunque in occasione della guerra, o
conseguente ad altre cause di servizio alle quali il parkinsonismo sia
direttamente riportabile, il termine di cui al primo comma è di anni dieci (73).
Qualora il decesso del militare sia avvenuto in azioni belliche o durante la
prigionia o l'internamento presso il nemico, è sufficiente a darne prova, agli
effetti della presente legge, la partecipazione rilasciata dalla competente
Amministrazione, ferme restando, per quanto riguarda le cause di morte, le
presunzioni di cui agli artt. 2, 3, 4 della presente legge.
Nei casi di scomparsa del militare, la prova è data mediante una dichiarazione
di irreperibilità, che deve essere redatta dalla competente autorità, appena
trascorsi i termini stabiliti nell'art. 7, e trasmessa al sindaco del Comune di
ultimo domicilio dello scomparso, per la consegna agli interessati. Dalla
dichiarazione deve risultare il giorno della presunta morte.
Per i civili la scomparsa è accertata mediante atto giudiziale di notorietà,
senza pregiudizio degli ordinari mezzi di prova. Lo stesso procedimento può
essere seguito per i militari, quando non sia possibile ottenere la
dichiarazione di irreperibilità.
La pensione o l'assegno decorre dal giorno successivo a quello della presunta
morte.
------------------------
(73) Gli attuali commi primo, secondo e terzo hanno sostituito l'originario
primo comma per effetto dell'art. 24, L. 9 novembre 1961, n. 1240, riportata al
n. A/V. Vedi, anche, l'art. 31 di detta legge.
(giurisprudenza di legittimità)
107. Le domande per conseguire il trattamento pensionistico sono ammesse senza
limite di tempo purché si verifichino le condizioni stabilite all'art. 106 e
successive modificazioni (74).
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(74) Così sostituita dall'art. 25, L. 9 novembre 1961, n. 1240, riportata al n.
A/V. Vedi, anche, l'art. 31 di detta legge.
(giurisprudenza di legittimità)
108. Il militare che presenti la domanda dopo un anno dalla effettiva cessazione
del servizio od il civile dalla data dell'evento dannoso, sono ammessi a godere
della pensione o dell'assegno dal primo giorno del mese successivo a quello
della presentazione della domanda.
I congiunti dei militari o dei civili, deceduti o dispersi a causa della guerra,
che presentino la domanda trascorso un anno dalla trascrizione dell'atto di
morte nei registri di stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione di
irreperibilità al Comune dell'ultimo domicilio, conseguono il trattamento
pensionistico di guerra dal primo giorno del mese successivo a quello della
presentazione della domanda.
Nei casi in cui le condizioni di età o di incapacità a qualsiasi proficuo lavoro
per il padre e per l'assimilato e di vedovanza per la madre e per l'assimilata,
si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, il
computo dell'anno di cui al precedente comma si effettua a decorrere dal
verificarsi di tali avvenimenti.
Quando le condizioni previste dall'art. 73 si verifichino dopo la morte o la
scomparsa del militare o del civile, nei confronti del genitore, dell'assimilato
o del collaterale il suddetto termine di un anno decorre dal verificarsi di tali
condizioni (75).
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(75) L'articolo, modificato dall'art. 2, L. 10 maggio 1955, n. 491, è stato così
sostituito dall'art. 26, L. 9 novembre 1961, n. 1240, riportata al n. A/V. Vedi
anche l'art. 31 di quest'ultima legge.
109. Quando il Ministro per il tesoro, per insufficiente documentazione o per
altro motivo, non ritenga di poter deliberare definitivamente sulla concessione
della pensione o dell'assegno da conferire, può procedere a liquidazione
provvisoria allo stato degli atti.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
110. Nel caso di perdita, di sospensione o di riduzione della pensione o
dell'assegno per condanna penale, il Ministro per il tesoro provvede, dopo la
passata in giudicato la sentenza, a sopprimere, sospendere o ridurre gli assegni
già liquidati.
Nel caso di perdita per condotta immorale della vedova ai termini dell'art. 92,
comma terzo, e nei casi di cui all'art. 98, il Ministro del tesoro provvede alla
revoca totale o parziale della pensione od assegno, su proposta del Comitato di
liquidazione riunito in turno speciale, del quale devono far parte almeno due
membri della Corte dei conti ed un rappresentante delle Associazioni interessate
di cui all'art. 99, quinto comma.
Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Ministro per il tesoro, dopo
raccolte le necessarie informazioni e su denuncia del Procuratore generale della
Corte dei conti, trasmette al Comitato di liquidazione, costituito in turno
speciale, una relazione motivata con i documenti su cui si fonda e provvede
all'immediata sospensione dei pagamenti già autorizzati.
Copia della relazione medesima deve essere notificata a cura del Comitato agli
interessati, con l'assegnazione di un termine, non minore di un mese, per la
presentazione di memorie e documenti.
Ove lo richieda, l'interessato può essere udito personalmente (od a mezzo di
procuratore). La mancata presentazione, qualunque ne sia la causa, non
costituisce impedimento alla deliberazione del Comitato.
Sulla proposta del Comitato, il Ministro decide in via definitiva con
provvedimento da notificarsi agli interessati ed al Procuratore generale della
Corte dei conti.
Avverso tale decisione è ammesso, da parte degli interessati e del Procuratore
generale, ricorso alla Corte dei conti, nei modi e termini stabiliti dal
successivo art. 114.
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111. Quando venga a cessare il godimento di una pensione o di un assegno di
guerra e sia da far luogo ad ulteriore liquidazione a favore dello stesso
titolare o di successivi aventi diritto, ma si riscontri taluno dei motivi di
perdita o riduzione della pensione o dell'assegno previsti negli artt. 98, primo
e secondo comma e 110, secondo comma, della presente legge, il Ministro per il
tesoro decide con la procedura stabilita dal predetto art. 110.
------------------------
112. Quando la Corte dei conti, nei giudizi sui ricorsi contro decreti
ministeriali relativi a pensioni od assegni di guerra, ritenga possa farsi luogo
a provvedimento di revoca, ai sensi degli artt. 98 e 110, rinvia gli atti al
Ministro per il tesoro, salvo l'eventuale corso dei giudizi medesimi.
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113. Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni od alle
indennità regolati dalla presente legge, devono essere notificati agli
interessati a mezzo dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale nel
territorio della Repubblica, od a cura degli agenti consolari all'estero ovvero
per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del
servizio postale (76).
È data facoltà al Ministro per il tesoro di omettere la notificazione ai
concessionari dei decreti di liquidazione di pensioni, assegni od indennità, che
a termini di legge siano di pieno accoglimento delle richieste delle parti
interessate. In tal caso, i sindaci, entro cinque giorni dalla data di
ricevimento dei certificati di iscrizione (libretti di pensione), debbono
informare i concessionari con invito a presentarsi per la consegna.
Dell'avvenuta consegna il concessionario rilascia, su apposito registro del
municipio, ricevuta autenticata dal segretario.
Qualora i sindaci contravvengano a tale disposizione o, comunque, si verifichino
ritardi o irregolarità, nella consegna degli atti suddetti, provvede d'ufficio
il prefetto della Provincia, valendosi, ove occorra, dell'opera di Commissari
prefettizi.
Le spese sono a carico dei comuni inadempienti.
------------------------
(76) Comma così modificato dall'art. 27, L. 9 novembre 1961, n. 1240. Vedi anche
art. 29 di quest'ultima legge.
(giurisprudenza di legittimità)
114. Contro il provvedimento del Ministro per il tesoro è ammesso il ricorso
alla Corte dei conti, da presentarsi entro il termine perentorio di novanta
giorni dalla notificazione del provvedimento e, nei casi in cui questa venga
omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del certificato di iscrizione
(libretto di pensione) risultante dall'apposito registro. Qualora la notifica
del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, il
termine per la presentazione del ricorso decorrerà dalla data di consegna
risultante dall'avviso di ricevimento (77).
La riscossione dell'indennità una volta tanto non implica decadenza dal ricorso
alla Corte dei conti.
Il ricorso provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore
speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dalla autorità comunale o
da un notaio o dal dirigente locale delle rispettive Associazioni assistenziali
erette in Enti morali, è esente da spese di bollo e nel termine anzidetto deve
essere depositato alla segreteria della Corte dei conti o a questa spedito
mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede
il bollo d'ufficio postale mittente e qualora questo sia illeggibile, la
ricevuta della raccomandata.
Nel caso di decesso del ricorrente, il ricorso potrà essere riassunto dagli
eredi o anche da uno di essi, nelle stesse forme consentite dal presente
articolo, anche per quanto riguarda la delega in calce o a margine per
l'avvocato difensore (78).
Per l'infermo di mente, cui non sia stato ancora nominato il legale
rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso è validamente
sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno
dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o comunque lo assista. La
persona che validamente sottoscrive il ricorso a sensi della presente
disposizione può anche nominare l'avvocato difensore sia con procura notarile
sia con delega in calce allo stesso ricorso (79) (79/a).
------------------------
(77) Periodo aggiunto dall'art. 28, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
(78) Comma inserito per effetto dell'art. 28, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
(79) Periodo aggiunto per effetto dell'art. 28, L. 9 novembre 1961, n. 1240.
(79/a) Con sentenza n. 97 del 19-25 giugno 1980 (Gazz. Uff. 2 luglio 1980, n.
180), la Corte cost. ha dichiarato la illegittimità degli artt. 114, L. 10
agosto 1950, n. 648 e 109, L. 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui
prescrivono, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni, assegni o
indennità di guerra, da parte degli aventi diritto, il termine perentorio di
novanta giorni dalla data di notificazione o consegna del provvedimento
impugnato. Ha dichiarato, altresì, d'ufficio, e negli stessi limiti, la
illegittimità dell'art. 86, primo comma, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e
dell'art. 116, D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.
(giurisprudenza di legittimità)
115. Se, in dipendenza di un medesimo evento attribuito a causa di servizio,
siano negate la pensione di guerra dal Ministero del tesoro e la pensione
privilegiata ordinaria dal competente Ministero e l'interessato impugni entrambi
i provvedimenti negativi, la decisione, anche sul diritto alla pensione di
guerra, spetta alla Sezione della Corte dei conti competente per la pensione
privilegiata ordinaria.
Il ricorso può essere prodotto entro 90 giorni dalla più recente data di
notificazione dei due provvedimenti negativi se proposto contro entrambi o anche
esclusivamente contro il primo di essi, purché la seconda pronuncia sia avvenuta
in sede di rinvio per competenza dalla prima notificazione.
------------------------
116. I ricorsi in materia di pensioni di guerra sono decisi da tre Sezioni
speciali (80) della Corte dei conti composte ciascuna di un presidente di
Sezione, un presidente di Sezione aggiunto ed un congruo numero di consiglieri,
primi referendari e referendari assegnati con ordinanza del Presidente della
Corte dei conti.
Le predette Sezioni decidono con numero di cinque votanti, dei quali non più di
due primi referendari o referendari.
I ricorsi sono assegnati a ciascuna Sezione dal Presidente della Corte o da un
presidente di Sezione da lui delegato.
Il personale di magistratura della Corte è aumentato, nel ruolo organico per i
servizi di carattere transitorio, di due Presidenti di Sezione e sei
consiglieri.
------------------------
(80) Per effetto dell'art. 1, L. 20 dicembre 1961, n. 1345, le Sezioni speciali,
per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra, sono attualmente
cinque.
TITOLO VIII
Disposizioni generali e transitorie
(giurisprudenza di legittimità)
117. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i casi avvenuti dal 29
settembre 1911 in poi, salvo il disposto del successivo art. 122, ma il
godimento dei nuovi e maggiori benefici che esse accordano decorre dal 1° marzo
1950.
Agli aumenti stabiliti dalla presente legge nei confronti delle pensioni ed
assegni già concessi per eguale titolo dalle leggi precedenti viene provveduto
d'ufficio.
Ogni altro nuovo beneficio previsto dalla legge stessa deve essere richiesto con
domanda, in carta libera, al Ministero del tesoro - Direzione generale delle
pensioni di guerra - entro il termine perentorio di cinque anni dalla
pubblicazione della presente legge.
Se la domanda è presentata oltre il termine di un anno dalla data suddetta i
maggiori e nuovi benefici decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla
presentazione della domanda stessa.
È conservato il diritto alla pensione e agli assegni a termini della
legislazione anteriore, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima
dell'entrata in vigore della presente legge.
Dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge scade il termine per la
presentazione della domanda di pensione da parte degli invalidi affetti da
parkinsonismo, manifestatosi non oltre il 31 dicembre 1949, conseguente ad una
infezione encefalitica contratta in occasione della campagna in Africa orientale
1935-38.
Le pensioni di riversibilità ordinaria concesse ai sensi dell'art. 35 del regio
decreto 12 luglio 1923, n. 1491, saranno riesaminate in base alle disposizioni
ed alle tabelle di cui alla presente legge.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
118. Dopo due anni dalla pubblicazione della presente legge scadono i termini:
a) di cui agli artt. 107 e 108 per gli eventi verificatisi dal 1° settembre 1939
in poi nei casi in cui erano scaduti i termini a norma della legislazione
precedente;
b) di cui al primo e secondo comma dell'art. 107 per le invalidità derivanti da
ferite o lesioni riportate anteriormente al 1° settembre 1939 nelle circostanze
di cui al secondo comma dell'art. 26;
c) per una sola domanda di aggravamento consentita, agli effetti del primo comma
dell'art. 53, relativamente agli eventi verificatisi anteriormente al 1°
settembre 1939 nei casi in cui era scaduto il termine a norma della legislazione
precedente.
------------------------
119. Su richiesta degli interessati, sono sottoposte a revisione le pratiche di
pensione comunque definite negativamente, relative ad infortuni subiti, senza
colpa dell'infortunato, per esplosione di ordigni bellici.
L'Amministrazione dello Stato può rivalersi, per le somme liquidate, contro il
responsabile o i responsabili dell'evento dannoso che siano imputabili per
colpa, secondo le norme comuni della responsabilità civile.
La istanza di revisione deve essere presentata al Ministero del tesoro entro 90
giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sotto pena di decadenza.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
120. Quando il trattamento stabilito dalla presente legge risulti più favorevole
per i pensionati che in precedenza avevano optato per la pensione privilegiata
ordinaria, gli interessati dovranno presentare la domanda entro il termine di
cui all'articolo precedente.
------------------------
121. I congiunti dei militari e dei civili morti per causa della guerra aventi
diritto a pensione od assegno di guerra in base alle norme vigenti
anteriormente, con esclusione di altri congiunti ammessi al diritto dalla
presente legge, ne conservano il godimento e gli esclusi non subentrano se non
quando vengono a mancare i primi concessionari.
Se però la pensione o l'assegno di cui sono in godimento i primi concessionari è
inferiore, per qualsiasi motivo, a quello che potrebbe spettare agli esclusi, a
costoro viene liquidata la differenza a decorrere dal giorno dal quale avrebbero
avuto diritto alla pensione o all'assegno, qualora non fossero esistiti gli
attuali titolari.
------------------------
122. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli operai che
durante la guerra 1915-18, essendo addetti ad opere e servizi per conto
dell'Amministrazione militare, hanno riportato per offesa di armi o di mezzi
bellici del nemico ovvero nella zona delle operazioni di guerra, in occasione
del lavoro e per causa violenta, lesioni o ferite dalle quali sia derivata una
invalidità ascrivibile alle prime due categorie della annessa tabella A ed alle
loro famiglie in caso di morte.
Non sono compresi tra le persone aventi diritto a pensione od assegno di guerra
i militari addetti quali operai in stabilimenti, cantieri, o lavori esercitati
od assunti da Enti pubblici o dai privati, ancorché vi abbiano prestato servizio
in qualità di comandanti durante la guerra 1915-18, e i cittadini italiani che
abbiano riportato in conseguenza della stessa guerra una invalidità dovuta a
qualsiasi fatto di guerra che ne sia stato la causa violenta, diretta ed
immediata, ed in caso di morte le loro famiglie, qualora l'invalidità o la morte
si siano verificate in occasione della prestazione di servizio obbligatorio o
volontario tale da esporre la persona a rischio di guerra.
------------------------
123. Nulla è innovato alla concessione della indennità di contingenza prevista
dall'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 29 aprile 1946, numero 299, nonché
alla concessione, per le pensioni dirette, dell'assegno speciale temporaneo di
cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1108.
L'assegno speciale temporaneo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14
aprile 1948, n. 530, dovuto alla vedova ed agli orfani, è elevato a lire 40.000
annue.
L'assegno speciale temporaneo di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1°
settembre 1947, n. 1108, spettante ai genitori, collaterali e assimilati, è
elevato a lire 14.000 annue (81).
------------------------
(81) L'indennità di contingenza e l'assegno speciale temporaneo previsti
nell'articolo sono stati soppressi dall'art. 2, L. 26 luglio 1957, n. 616,
riportata al n. A/IV.
124. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le
disposizioni contrarie o con essa non compatibili.
------------------------
125. L'onere derivante al bilancio dello Stato, per il corrente esercizio
finanziario 1949-50, dalla attuazione della presente legge, sarà fronteggiato
per sei miliardi con le maggiori entrate previste dalla legge 18 aprile 1950, n.
254, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio
finanziario 1949-50 (terzo provvedimento), e per 5 miliardi con le maggiori
entrate previste dalla legge 28 luglio 1950, n. 568, recante variazioni allo
stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1949-50 (quinto
provvedimento).
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
------------------------
TABELLA A
Tabella A) regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.
(Tabella A) legge 19 febbraio 1942, n. 137.
Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad
assegno rinnovabile
PRIMA CATEGORIA
1. La perdita dei quattro arti, fino al limite della perdita
totale delle due mani e dei due piedi insieme.
2. La perdita dei tre arti, e quella totale delle due mani e di
un piede insieme.
3. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi,
che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e
permanente.
4. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi
con tale riduzione della acutezza visiva da permettere
appena il conteggio delle dita alla distanza della visione
ordinaria da vicino.
5. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che
ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con
l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 1/25 della
normale. Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - c).
6. La perdita di ambo gli arti superiori, fino al limite della
perdita totale delle due mani.
7. Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia
e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze
traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.), che
rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
8. Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo
spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da
portare, o isolatamente o nel loro complesso, profondi ed
irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla
vita organica e sociale.
9. La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o
amputazione delle cosce).
10. La perdita di due arti, superiore ed inferiore dello stesso
lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della
coscia).
11. La perdita di un arto inferiore e di uno superiore non dello
stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e
della coscia).
12. La perdita totale di una mano e di due piedi.
13. La perdita totale di una mano e di un piede.
14. La perdita totale di tutte le dita delle due mani, ovvero la
perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.
15. La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle
mani.
16. La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle
prime due dell'altra mano.
17. La perdita totale di ambo i piedi.
18. Le cachessie ed il marasma dimostratisi ribelli a cura.
19. Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura
tubercolare e tutte le altre infermità e le lesioni
organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da
determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.
20. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari,
e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa
e della bocca tali da determinare un grave ostacolo alla
masticazione e alla deglutizione e da costringere a speciale
alimentazione con conseguente notevole deperimento organico.
21. L'anchilosi temporo-mascellare permanente e completa.
22. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del
tronco, quando per sede e volume, o grado di evoluzione,
determinano assoluta incapacità lavorativa o imminente
pericolo di vita.
23. L'ano preternaturale.
24. La perdita totale anatomica di sei dita delle mani, compresi
anche i pollici e gli indici, o la perdita totale anatomica
di otto dita delle mani, compreso o non uno dei pollici.
25. La disarticolazione di un'anca e l'anchilosi completa della
stessa, se unita a grave alterazione funzionale del
ginocchio corrispondente.
26. L'amputazione di una coscia o gamba con moncone residuo tale
da non permettere in modo assoluto e permanente
l'applicazione dell'apparecchio protesico.
27. Sordità bilaterale organica assoluta e permanente, quando si
accompagni alla perdita o disturbi gravi e permanenti della
favella.
SECONDA CATEGORIA
1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi,
tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare fra 1/50 ed
1/25 della normale.
2. La sordità bilaterale organica assoluta e permanente
(Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - d).
3. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e
tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e
della bocca tali da ostacolare la masticazione, la
deglutizione o la favella, oppure da apportare notevoli
deformità, nonostante la protesi.
4. L'anchilosi temporo-mascellare incompleta, ma grave e
permanente con notevole ostacolo alla masticazione.
5. Le lesioni gravi e permanenti dell'apparecchio respiratorio,
o di altri apparecchi e sistemi organici, determinate
dall'azione di gas o di vapori comunque nocivi.
6. Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe,
della trachea e dei polmoni, che arrechino grave e
permanente dissesto alla funzione respiratoria.
7. Le gravi malattie del cuore con sintomi palesi di scompenso,
e le gravi e permanenti affezioni del pericardio, quando per
la loro gravità non siano da ascriversi al numero 19 della
prima categoria.
8. Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura
tubercolare accertate clinicamente, o radiologicamente o
batteriologicamente, o con tutti i convenienti mezzi
scientifici, che per la loro gravità non siano tali da
doversi ascrivere alla prima categoria (Vedansi avvertenze
alle tabelle A e B - e).
9. Le lesioni od affezioni del tubo gastroenterico e delle
glandole annesse con grave e permanente deperimento della
costituzione.
10. Le lesioni ed affezioni del sistema nervoso centrale
(encefalo e midollo spinale), che abbiano prodotto afasia od
altre conseguenze gravi e permanenti, ma non tali da
raggiungere il grado specificato ai nn. 7 e 8 della prima
categoria.
11. L'immobilità del capo in completa flessione od estensione da
causa inamovibile, oppure la rigidità totale e permanente, o
l'incurvamento notevole permanente della colonna vertebrale.
12. Le paralisi permanenti, sia di origine centrale, che
periferiche, interessanti i muscoli o gruppi muscolari, che
presiedono a funzioni essenziali della vita, e che per i
caratteri e la durata, si giudicano inguaribili.
13. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del
collo, quando per la loro gravità non debbano ascriversi al
n. 22 della prima categoria.
14. Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti degli organi
emopoietici.
15. Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti dell'apparecchio
genito-urinario.
16. La evirazione (perdita completa del pene e dei testicoli).
17. La incontinenza delle feci grave e permanente, da lesione
organica, la fistola rettovescicale, la fistola uretrale
posteriore e le fistole epatica, pancreatica, splenica,
gastrica ed intestinale ribelli ad ogni cura.
18. L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza
delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la
funzione di due o più arti.
19. La perdita del braccio o avambraccio destro sopra il terzo
inferiore. (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - b).
20. La perdita totale delle cinque dita della mano destra e di
due delle ultime quattro dita della mano sinistra. (Vedansi
avvertenze alle tabelle A e B - b).
21. La perdita di una coscia a qualunque altezza.
22. L'anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del
ginocchio.
23. L'amputazione medio-tarsica, o la sotto-astragalica, dei due
piedi.
TERZA CATEGORIA.
1. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che
abbiano prodotta cecità assoluta e permanente con l'acutezza
visiva dell'altro ridotta da meno di 1/25 a 1/12 della
normale.
2. Le vertigini labirintiche gravi e permanenti. (Vedansi
avvertenze alle tabelle A e B - d).
3. La perdita della lingua o le lesioni gravi e permanenti di
essa, tali da ostacolare notevolmente la favella e la
deglutizione.
4. La perdita o i disturbi gravi e permanenti della favella.
5. La perdita del braccio o dell'avambraccio sinistro
(disarticolazione od amputazione sopra il terzo inferiore
dell'uno o dell'altro).
6. La perdita totale della mano destra, o la perdita totale
delle dita di essa.
7. La perdita totale di cinque dita, fra le due mani, compresi
ambo i pollici.
8. La perdita totale delle cinque dita della mano sinistra,
insieme con quella di due delle ultime quattro dita della
mano destra.
9. La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
10. La perdita totale di un pollice insieme con quella di un
indice e di altre quattro dita fra le due mani con integrità
dell'altro pollice.
11. La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita
fra le due mani, che non siano i pollici.
12. La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
13. La perdita totale o quasi del pene.
14. La perdita di ambo i testicoli.
15. L'anchilosi totale della spalla destra in posizione viziata
e non parallela all'asse del corpo.
QUARTA CATEGORIA.
1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi
tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da meno di 1/25
a 1/12 della normale.
2. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne
abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza
visiva dell'altro ridotta da meno di 1/12 a 1/4 della
normale.
3. L'anchilosi totale della spalla destra in posizione
parallela all'asse del corpo, o della spalla sinistra in
posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.
4. La perdita della mano sinistra o la perdita totale delle
dita di essa.
5. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano
destra o delle prime tre dita di essa.
6. La perdita totale d i tre dita, tra le due mani, compresi
ambo i pollici.
7. La perdita totale di un pollice e dei due indici.
8. La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita
fra le due mani, esclusi gli indici e l'altro pollice.
9. La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita
fra le due mani, che non siano i pollici.
10. La perdita di una gamba al terzo inferiore.
11. L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
12. Gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali
(pseudoartrosi, calli molto deformi, ecc.), che ledano
notevolmente la funzione di un arto.
13. Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma
con stato di latente insufficienza del miocardio.
14. L'epilessia a meno che, per la frequenza e gravità delle sue
manifestazioni non sia da equipararsi alle infermità di cui
alle categorie precedenti.
QUINTA CATEGORIA.
1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi
tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da meno di 1/2
a 1/4 della normale.
1-bis. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio
che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con
l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di 1/4 a meno
di 2/3 della normale.
2. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che
ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con
alterazioni pure irreparabili della visione periferica
dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del
campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la
zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto
forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del
campo visivo stesso o settori equivalenti.
3. Le affezioni purulente dell'orecchio medio (bilaterali o
unilaterali) permanenti, che siano accompagnate da gravi
complicazioni, od abbiano prodotto una diminuzione della
funzione uditiva tale da ridurre la udizione della voce di
conversazione alla distanza di 50 centimetri.
4. L'anchilosi totale della spalla sinistra.
5. L'anchilosi totale del gomito destro in estensione completa,
o quasi.
6. La perdita totale del pollice e dell'indice della mano
destra.
7. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano
sinistra o delle prime tre dita di essa.
8. La perdita totale di ambo i pollici.
9. La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra
le due mani, che non siano gli indici e l'altro pollice.
10. La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro
dita, tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro
indice.
11. La perdita delle due falangi di otto o sette dita, tra le
due mani, che non siano quelle dei pollici.
12. La perdita della falange ungueale di dieci e di nove dita
delle mani, ovvero la perdita della falange ungueale di otto
dita, compresa quella dei pollici.
13. La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale
medio-tarsica, o la sottoastragalica.
14. La perdita totale delle dita dei piedi, o di nove od otto
dita, compresi gli alluci.
15. Le malattie di cuore, senza sintomi di scompenso.
16. La arterio-sclerosi diffusa e manifesta.
17. Gli aneurismi arteriosi ed arteriovenosi degli arti, che ne
ostacolano notevolmente la funzione.
18. Gli esiti delle affezioni polmonari ed extra-polmonari
di natura tubercolare accertata clinicamente, o
radiologicamente, o batteriologicamente, o con tutti i
convenienti mezzi scientifici, che, per la loro gravità, non
possono essere ascritti ad alcuna delle categorie
precedenti. (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - e).
19. L'ernia viscerale molto voluminosa, o che, a prescindere
dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti
complicazioni.
20. La lussazione non riducibile di una delle grandi
articolazioni che menomi notevolmente la funzione dell'arto.
SESTA CATEGORIA.
1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che
ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con
l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 2/3
della normale.
2. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione
periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di
restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da
lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più
prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale
ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o
settori equivalenti.
3. L'anchilosi totale del gomito sinistro in estensione
completa o quasi.
4. L'anchilosi totale del gomito destro in flessione completa o
quasi.
5. La perdita totale del pollice e dell'indice della mano
sinistra.
6. La perdita totale di cinque dita, tra le due mani, che siano
le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.
7. La perdita totale di uno dei pollici, insieme con quella di
8 due altre dita tra le due mani, esclusi gli indici e
l'altro pollice.
8. La perdita totale del pollice destro insieme con quella del
corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita
totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.
9. La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita
tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
10. La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro
dita della mano destra ovvero la perdita delle due ultime
falangi di sei o cinque dita, fra le due mani, che non siano
quelle dei pollici.
11. La perdita della falange ungueale di sette o sei dita, tra
le due mani, compresa quella dei due pollici, oppure la
perdita della falange ungueale di otto dita, tra le due
mani, compresa quella di uno dei due pollici.
12. La amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
13. La perdita totale di sette o sei dita dei piedi, compresi i
due alluci.
14. La perdita totale di nove od otto dita del piedi, compreso
un alluce.
15. Le nevriti ed i loro esiti permanenti dimostratisi ribelli
ad ogni cura.
SETTIMA CATEGORIA.
1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio
essendo l'altro integro che ne riducano l'acutezza visiva
fra 1/50 ed 1/12 della normale.
2. La diminuzione bilaterale permanente dello udito non
accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio,
quando la udizione della voce di conversazione sia ridotta
alla distanza di 50 centimetri.
3. Le cicatrici estese e profonde del cranio, con perdita di
sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza
disturbi funzionali del cervello.
4. L'anchilosi totale del gomito sinistro in flessione completa
o quasi.
5. L'anchilosi completa dell'articolazione della mano destra
(radio carpica).
6. La perdita totale di quattro dita tra le due mani che non
siano i pollici né gli indici.
7. La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.
8. La perdita totale dei due indici.
9. La perdita totale del pollice destro.
10. La perdita totale del pollice della mano sinistra insieme
con quella del corrispondente metacarpo o di una delle
ultime tre dita della stessa mano.
11. La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita,
tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
12. La perdita delle due ultime falangi dell'indice e di quelle
di altre tre dita, fra le due mani, che non siano quelle dei
pollici, o la perdita delle stesse falangi delle ultime
quattro dita della mano sinistra.
13. La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre
dita delle mani, compresa quella dei due pollici.
14. La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una
mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o
sei dita fra le due mani, compresa quella di un pollice.
15. La perdita della falange ungueale di otto o sette dita, tra
le due mani, che non sia quella dei pollici.
16. La perdita totale di cinque o tre dita dei piedi, compreso i
due alluci.
17. La perdita totale di sette o sei dita, tra i due piedi,
compreso un alluce oppure di tutte o delle prime quattro
dita di un solo piede.
18. La perdita totale di otto o sette dita, fra i due piedi, che
non siano gli alluci.
19. La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti
metatarsi.
20. La perdita delle due falangi o quella ungueale dei due
alluci insieme con la perdita della falange ungueale di
altre otto a cinque dita dei piedi.
21. L'anchilosi completa dei due piedi (tibiotarsica), senza
deviazione di essi e senza notevole disturbo della
deambulazione.
22. Le varici molto voluminose con molteplici e grossi nodi, ed
i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti, dimostratisi
ribelli a cure.
23. L'anchilosi in estensione del ginocchio.
OTTAVA CATEGORIA.
1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio,
essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva
da meno di 1/12 e 1/4 della normale.
2. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione
periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione
centrale o periferica normale), sotto forma di
restringimento concentrico del campo visivo di tale grado
da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più
prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale
ampiezza di occupare una metà del campo visivo stesso, o
settori equivalenti.
3. Le cicatrici della faccia, che costituiscono notevole
deformità. La perdita o la grave deformità del padiglione di
un orecchio. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo
estese, o dolorose, o aderenti, o retratte che siano facili
ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali,
a meno che, per la loro gravità non siano da equipararsi
alle infermità di cui alle categorie precedenti.
4. Gli esiti delle lesioni boccali, che producano disturbi
della masticazione, della deglutizione o della parola,
congiuntamente o separatamente, senza che raggiungano il
grado di cui al n. 3 della seconda categoria ed ai nn. 3 e 4
della terza.
5. L'anchilosi completa dell'articolazione della mano sinistra
(radio-carpica).
6. La perdita totale di tre dita fra le due mani, che non siano
i pollici né gli indici.
7. La perdita totale di uno degli indici e di un dito della
stessa mano escluso il pollice.
8. La perdita totale del pollice sinistro.
9. La perdita delle due ultime falangi dell'indice insieme a
quella delle due ultime falangi di altre due dita della
stessa mano, escluso il pollice.
10. La perdita totale di cinque o quattro dita, fra i due piedi,
compreso un alluce, o delle ultime quattro dita di un solo
piede.
11. La perdita totale di sei o cinque dita, tra i due piedi, che
non siano gli alluci.
12. La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso,
insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto
a sei dita fra i due piedi.
13. L'anchilosi tibio-tarsica completa di un solo piede, senza
deviazione di esso e senza notevole disturbo della
deambulazione.
14. L'accorciamento notevole (non minore di 4 centimetri) di un
arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella
statica o nella deambulazione da essere compreso nelle
categorie precedenti.
15. Le aderenze parziali o totali diaframmatiche, postumi di
pleuriti tubercolari, senza altre lesioni dell'apparato
respiratorio. (Vedasi tabella B, n. 17).
------------------------
Tabella B
Lesioni ed infermità che danno diritto ad indennità per una
volta tanto
1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi
che riducono l'acutezza visiva binoculare fra 1/4 e 2/3
della normale.
2. La perdita di uno dei testicoli.
3. La sordità assoluta, permanente unilaterale.
4. La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano,
o tra le due mani.
5. La perdita totale di uno degli indici, accompagnata o non
dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano.
6. La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di
quelle di altre due dita, fra le due mani, che non siano
quelle dei pollici e dell'altro indice, oppure la perdita
delle stesse falangi delle tre ultime dita di una mano, o di
quattro tra le due mani.
7. La perdita delle due ultime falangi dei due indici.
8. La perdita della falange ungueale dei due pollici.
9. La perdita della falange ungueale di uno dei due pollici,
insieme con quella della falange ungueale di un altro dito
delle mani.
10. La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita, tra
le due mani, che non siano i pollici, oppure della stessa
falange di quattro dita, tra le due mani, compreso uno degli
indici.
11. La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.
12. La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi,
compreso un alluce (con integrità del corrispondente
metatarso), ovvero la perdita totale di quattro dita, fra i
due piedi, che non siano gli alluci.
13. La perdita totale dei due alluci, accompagnata o non da
quella della falange ungueale di due o di un solo dito dello
stesso o dell'altro piede.
14. La perdita di uno degli alluci, o della falange ungueale dei
due alluci, insieme con la perdita completa della falange
ungueale di altre quattro o tre dita fra i due piedi.
15. La perdita totale della falange ungueale di otto o sette
dita, fra i due piedi che non siano gli alluci.
16. Le comuni nevrosi e le sindromi neuroasteniche o
neuroasteniformi, a meno che non presentino tale gravità da
rientrare in una delle categorie della tabella A.
17. Le aderenze parziali diaframmatiche, consecutive a pleuriti,
quando da tempo persistano buone condizioni generali ed
assenza di altre lesioni dell'apparato respiratorio.
AVVERTENZE ALLE TABELLE A e B
a) Le parole "grave, notevole, ecc." usate per caratterizzare il grado di talune
infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità corrispondente
alla categoria cui l'infermità è ascritta.
Con la espressione "assoluta, totale, completa" applicata alla perdita di organi
o di funzioni, si intende denotare la perdita intera senza tener calcolo di quei
residui di organi o di funzioni che non presentino veruna utilità agli effetti
della capacità a proficuo lavoro.
Quando coesistano più infermità si terrà conto del grado di effettiva inabilità
determinata dall'insieme delle infermità stesse.
b) Gli arti destro e sinistro, ed i segmenti di essi devono considerarsi nel
loro proprio senso anatomico o fisiologico, come appartenenti, cioè, alla metà
destra o alla metà sinistra del corpo.
Tuttavia in caso di constatato mancinismo la misura dell'inabilità stabilita per
l'arto superiore destro si intende applicata all'arto sinistro e analogamente
quella del sinistro al destro. Le mutilazioni sono classificate nella tabella A
nella presunzione che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle
parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto controlaterale, e, per gli arti
inferiori, anche della colonna vertebrale. Si intende che la classificazione
sarà più elevata, proporzionalmente all'entità della deficienza funzionale
derivante da cicatrici, postumi di frattura, lesioni nervose delle parti sopra
dette. Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve
intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.
Se insieme alle falangi siasi perduto il corrispondente metacarpo o metatarso,
allora il perito dovrà considerare il danno funzionale che ne deriva alla mano o
al piede, deducendo così il grado di invalidità per l'ascrizione dell'infermità
stessa a quella delle categorie che comprende la infermità equivalente, a meno
che il caso non sia espressamente contemplato dalla tabella.
c) L'acutezza visiva dovrà sempre essere determinata a distanza, ossia nello
stato di riposo, dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di
refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione
dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa
ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.
La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla
determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che
riusciranno indispensabili a quei periti, che non si siano dedicati in modo
speciale all'olftalmologia. Le frazioni di visus (acutezza visiva) indicate nei
vari numeri delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che si
ottengono usando le scale murali del tipo De Weckre e Baroffio fondate sul
principio delle Snellen, le quali sono tuttora le più note e le più diffuse,
specialmente nei nostri Ospedali militari.
Con le tavole di questo tipo determinandosi - come sempre si suole - l'acutezza
visiva (V) alla distanza costante di cinque metri fra l'ottotipo e l'individuo
in esame si hanno le seguenti gradazioni:
A 5 metri V = 5/5 ossia V = 1 (normale)
" 7,5 " V = 5/7,5 " V = 2/3
" 10 " V = 5/10 " V = 1/2
" 15 " V = 5/15 " V = 1/3
" 20 " V = 5/20 " V = 1/4
" 30 " V = 5/30 " V = 1/6
" 40 " V = 5/40 " V = 1/8
" 50 " V = 5/50 " V = 1/10
Nelle suddette frazioni, dunque, il numeratore cinque rappresenta la distanza
costante tra il soggetto in esame e l'ottotipo; e il denominatore esprime la
distanza in metri, a cui le lettere, o i segni corrispondenti, d'una data linea
delle scale sono percepiti da un occhio normale. Se, per esempio, l'individuo in
esame distingue, a cinque metri, le sole lettere o i soli segni, che un occhio
normale vede a 40 metri, la sua acutezza visiva è ridotta a 5/40, ossia V = 1/8.
Quando l'acutezza visiva risulti inferiore a 5/50 (V = 1/10), ossia quando a
cinque metri non vengono più distinte neppure le lettere o i segni di maggiori
dimensioni, che un occhio normale vede a cinquanta metri, occorrerà fare
avvicinare il soggetto in esame all'ottotipo (o viceversa) e perciò sostituire
al numeratore 5 (distanza costante) i numeratori 4, 3, 2, 1 che rappresentano la
distanza - non più costante, ma variabile - a cui l'individuo distingue la linea
delle lettere o dei segni più grossi della scala murale. Se per esempio, il
soggetto in esame distingue a soli due metri le lettere o i segni che un occhio
normale vede a cinquanta metri, la sua acutezza visiva è ridotta a 2/50: ossia V
= 1/25.
Al disotto di un 1/50 - frazione che esprime un visus con cui è soltanto
possibile di distinguere a un metro le lettere, o i segni, che un occhio normale
vede a 50 metri - la acutezza visiva non si può determinare se non nel conteggio
delle dita a piccola distanza dall'occhio (V = dita a 50, 30, 20, 10
centimetri).
Ad un grado inferiore, il visus è ridotto alla pura e semplice percezione dei
movimenti della mano, o di oggetti di maggiore dimensione.
Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma
(visus); conseguentemente si considerano come casi di cecità assoluta anche
quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione del
movimento delle mani e dei grossi oggetti, oppure rimanga, in tutto o in parte,
la sola sensibilità luminosa.
Nell'afachia bilaterale o nell'afachia unilaterale quando l'altro occhio è cieco
deve essere considerato il visus corretto, mentre nell'afachia unilaterale con
l'altro occhio in buone condizioni la correzione non è tollerata e pertanto deve
essere considerato il visus non corretto.
d) Le affezioni dell'orecchio debbono essere sempre accertate con il metodismo
più rigoroso, specialmente quelle che riguardano le alterazioni della funzione
auditiva.
Perciò il giudizio di sordità assoluta o del grado di diminuzione dell'udito
dovrà risultare da accurato e completo esame funzionale e otoscopico.
Nell'apprezzamento delle affezioni purulente dell'orecchio medio è da ritenersi
come grave complicazione la coesistenza di fungosità della cassa timpanica, di
polipi, delle carie degli ossicini e delle pareti di colesteatoma.
Nelle vertigini labirintiche il giudizio non sarà pronunziato che dopo fatti
tutti gli accertamenti per dedurre il carattere di gravità e di permanenza della
lesione e, in genere, dopo una osservazione di sei mesi, almeno, per avere la
sicurezza che le vertigini non siano dipendenti da semplice commozione
labirintica.
e) Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare, che per la
minore gravità non possono essere ascritte alle due prime categorie, saranno
classificate nella categoria terza o quarta secondo la diminuzione della
capacità lavorativa, presunta dalla sede, dall'estensione e dallo stadio
evolutivo dei processi specifici e dalle condizioni generali.
Gli esiti delle affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare,
quando siano di lieve entità, potranno essere ascritti ad una categoria
inferiore alla quinta.
f) Quando il militare od il civile, già affetto da perdita anatomica o
funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in
tutto od in parte l'organo superstite per causa della guerra, la pensione o
l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidità
complessiva risultante dalle lesioni dei due organi.
Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato la pensione
di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a
perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte l'organo superstite.
------------------------
TABELLA C (82)
+--------------------------+-----------------------------------+
| | CATEGORIA |
| GRADO +--------+--------+--------+--------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+
| Ufficiali generali . . . | 81.630 | 77.153 | 71.817 | 68.678 |
| Ufficiali superiori. . . | 71.601 | 57.678 | 52.977 | 48.464 |
| Ufficiali inferiori. . . | 57.497 | 46.207 | 42.099 | 38.183 |
| Sottufficiali e truppa . | 36.846 | 29.020 | 25.029 | 22.596 |
segue TABELLA C (82)
+--------------------------+-----------------------------------+
| | CATEGORIA |
| GRADO +--------+--------+--------+--------+
| | 5 | 6 | 7 | 8 |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+
| Ufficiali generali . . . | 59.150 | 49.139 | 38.016 | 29.477 |
| Ufficiali superiori. . . | 39.849 | 32.454 | 25.375 | 18.324 |
| Ufficiali inferiori. . . | 30.628 | 24.938 | 19.278 | 13.954 |
| Sottufficiali e truppa . | 18.291 | 15.671 | 12.032 | 8.483 |
------------------------
(82) Le tabelle C e D, per effetto degli artt. 2 e 14, L. 26 luglio 1957, n.
616, riportata al n. A/IV, sono state sostituite da quelle corrispondenti
annesse alla predetta legge, rimanendo, peraltro, in vigore ai fini della
liquidazione della pensione di riversibilità prevista dal precedente art. 69.
(82) Le tabelle C e D, per effetto degli artt. 2 e 14, L. 26 luglio 1957, n.
616, riportata al n. A/IV, sono state sostituite da quelle corrispondenti
annesse alla predetta legge, rimanendo, peraltro, in vigore ai fini della
liquidazione della pensione di riversibilità prevista dal precedente art. 69.
TABELLA D (82)
+--------------------------+-----------------------------------+
| | CATEGORIA |
| GRADO +--------+--------+--------+--------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+
| Ufficiali generali . . . | 77.015 | 74.610 | 68.868 | 66.088 |
| Ufficiali superiori. . . | 68.376 | 55.603 | 51.168 | 47.005 |
| Ufficiali inferiori. . . | 53.580 | 43.687 | 39.996 | 36.376 |
| Sottufficiali e truppa . | 32.023 | 26.069 | 22.609 | 20.463 |
segue TABELLA D (82)
+--------------------------+-----------------------------------+
| | CATEGORIA |
| GRADO +--------+--------+--------+--------+
| | 5 | 6 | 7 | 8 |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+
| Ufficiali generali . . . | 57.678 | 47.317 | 36.543 | 27.889 |
| Ufficiali superiori. . . | 38.613 | 31.374 | 24.553 | 17.837 |
| Ufficiali inferiori. . . | 29.252 | 23.820 | 18.509 | 13.447 |
| Sottufficiali e truppa . | 16.811 | 14.473 | 11.116 | 7.964 |
------------------------
(82) Le tabelle C e D, per effetto degli artt. 2 e 14, L. 26 luglio 1957, n.
616, riportata al n. A/IV, sono state sostituite da quelle corrispondenti
annesse alla predetta legge, rimanendo, peraltro, in vigore ai fini della
liquidazione della pensione di riversibilità prevista dal precedente art. 69.
(82) Le tabelle C e D, per effetto degli artt. 2 e 14, L. 26 luglio 1957, n.
616, riportata al n. A/IV, sono state sostituite da quelle corrispondenti
annesse alla predetta legge, rimanendo, peraltro, in vigore ai fini della
liquidazione della pensione di riversibilità prevista dal precedente art. 69.
Tabella E (83-88)
Assegni di superinvalidità
A)
1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto
cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza
degli arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale
delle due mani o dei due piedi) o a sordità bilaterale assoluta e permanente.
2. Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita
totale delle due mani e dei due piedi insieme.
Annue L. 984.000
A-bis)
1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto
cecità bilaterale assoluta e permanente, quando vi sia una altra infermità
ascrivibile ad una delle prime cinque categorie dell'annessa tabella A.
2. Alterazioni delle facoltà mentali gravi al punto da rendere l'individuo,
oltre che incapace a qualsiasi lavoro, socialmente pericoloso e da richiedere
quindi l'internamento in ospedali psichiatrici od istituti assimilati.
In caso di dimissione dai detti luoghi di cura, l'assegno sarà conservato quando
il demente sia ancora socialmente pericoloso e risulti affidato, per la custodia
e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del Tribunale.
3. Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano
prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del
retto (paraplegici retto-vescicali).
Annue L. 840.000
B)
1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto
cecità bilaterale assoluta e permanente.
2. Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con
conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel
loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e
sociale.
3. Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e
permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la
continua o quasi continua degenza a letto.
4. La perdita delle due mani e di un piede o la perdita di ambo gli arti
superiori fino al limite totale della perdita delle due mani.
5. La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con
impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.
Annue L. 667.400
C)
1. Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra
il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità
dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.
Annue L. 412.900
D)
1. Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.
Annue L. 384.000
E)
1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale diminuzione
dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza
della visione ordinaria da vicino.
2. Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore
rispettivamente del braccio e della coscia.
3. Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.
4. Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della
coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.
Annue L. 344.600
F)
1. Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
2. Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati
rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.
3. Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati
rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della
coscia.
4. Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della
coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.
5. Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia
e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.
6. Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.
7. Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla
vita organica e sociale.
8. Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e
permanente incapacità a qualsiai attività fisica, ma non tale da richiedere la
continua o quasi continua degenza a letto.
Annue L. 264.100
G)
1. Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.
2. La disarticolazione di un'anca.
3. Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi
schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica,
distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
4. Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo
lavoro.
Annue L. 227.400
------------------------
(83-88) Tabella così sostituita dall'art. 1, L. 18 maggio 1967, n. 318,
riportata al n. A/IX.
Tabella F (89)
Cumulo
Tabella G (90)
Vedove ed orfani
Tabella H (91)
Vedove ed orfani
Tabella I (90)
Vedove ed orfani
Tabella L (91)
Vedove ed orfani
Tabella M (90)
Genitori, collaterali ed assimilati
Tabella N (91)
Genitori, collaterali ed assimilati
Tabella O (90)
Genitori, collaterali ed assimilati
Tabella P (91)
Genitori, collaterali ed assimilati
------------------------
(89) Tabella soppressa dall'art. 3, L. 18 maggio 1967, n. 318, riportata al n.
A/IX.
(90) Le tabelle G, I, M ed O, che qui si omettono, sono state sostituite dalle
corrispondenti tabelle annesse alla L. 25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n.
A/VI, per effetto dell'art. 6 di detta legge.
(91) Le tabelle H, L, N e P, che qui si omettono, per effetto dell'art. 6, L. 25
gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI, sono state soppresse ed assorbite,
rispettivamente, nelle tabelle G, I, M ed O allegate alla predetta legge.
(90) Le tabelle G, I, M ed O, che qui si omettono, sono state sostituite dalle
corrispondenti tabelle annesse alla L. 25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n.
A/VI, per effetto dell'art. 6 di detta legge.
(91) Le tabelle H, L, N e P, che qui si omettono, per effetto dell'art. 6, L. 25
gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI, sono state soppresse ed assorbite,
rispettivamente, nelle tabelle G, I, M ed O allegate alla predetta legge.
(90) Le tabelle G, I, M ed O, che qui si omettono, sono state sostituite dalle
corrispondenti tabelle annesse alla L. 25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n.
A/VI, per effetto dell'art. 6 di detta legge.
(91) Le tabelle H, L, N e P, che qui si omettono, per effetto dell'art. 6, L. 25
gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI, sono state soppresse ed assorbite,
rispettivamente, nelle tabelle G, I, M ed O allegate alla predetta legge.
(90) Le tabelle G, I, M ed O, che qui si omettono, sono state sostituite dalle
corrispondenti tabelle annesse alla L. 25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n.
A/VI, per effetto dell'art. 6 di detta legge.
(91) Le tabelle H, L, N e P, che qui si omettono, per effetto dell'art. 6, L. 25
gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI, sono state soppresse ed assorbite,
rispettivamente, nelle tabelle G, I, M ed O allegate alla predetta legge.
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