GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 200 DELL' 1/9/1950




L. 10 agosto 1950, n. 648.  Agg. G.U. 31/01/2006
Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra. 


Pubblicata nel Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. 1° settembre 1950, n. 200. 
Vedi anche artt. 9, 10 e 34, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, riportato alla 
voce Ministero del tesoro, contenente norme sul decentramento dei servizi del 
Ministero del tesoro, a norma dei quali sono state demandate alle Direzioni 
provinciali del tesoro molte delle attribuzioni in materia di pensioni fra cui 
talune di quelle di cui al testo legislativo che qui si riporta. Vedi, peraltro, 
la L. 18 marzo 1968, n. 313, riportata al n. A/X, ed in particolare l'art. 121 
di tale legge. 
(2/a) La tabella B allegata al presente provvedimento è anche riportata, per 
coordinamento, in nota all'art. 3 della L. 3 giugno 1950, n. 375. 
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti circolari: 
- 
Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 7 ottobre 1997, n. 102/38; 
Circ. 7 ottobre 1997, n. 103/39; Circ. 10 novembre 1997, n. 16580; 
- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 12 luglio 1996, n. 344; Circ. 24 
aprile 1997, n. 280; Circ. 21 luglio 1998, n. 315. 
 





TITOLO I 
Del diritto alla pensione di guerra in generale 
(giurisprudenza di legittimità) 
1. Ai militari delle Forze armate, agli appartenenti a Corpi o servizi 
ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, che abbiano in 
guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata 
perdita o menomazione della capacità di lavoro, ed alle loro famiglie, quando da 
tali ferite, lesioni o infermità, sia derivata la morte, sono conferite 
pensioni, assegni o indennità di guerra, alle condizioni e nei modi stabiliti 
dalla presente legge. 
Le equiparazioni fra i gradi dei personali appartenenti ai Corpi o servizi 
ausiliari e quelli dell'Esercito sono determinate con decreti del Capo dello 
Stato, udito il Consiglio di Stato. 
Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati od assunti da 
Enti pubblici o da privati, ancorché vi abbiano prestato servizio in qualità di 
comandanti, si applica il regime delle pensioni di guerra, quando trattisi di 
decesso o invalidità direttamente derivanti da azioni belliche. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
2. La morte o l'invalidità dà diritto a pensione, assegno o indennità di guerra, 
quando le ferite, le lesioni o le malattie che l'hanno determinata siano state 
riportate od aggravate per causa del servizio di guerra. 
Si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le 
ferite, le lesioni o infermità, riportate od aggravate in occasione della 
prestazione di servizio di guerra in reparti operanti. 
Non si considerano reparti operanti quelli che furono dichiarati tali soltanto 
per essere destinati a speciali servizi, o designati per particolari impieghi, a 
meno che siano stati impegnati effettivamente in azioni di combattimento e per 
il periodo in cui tali azioni ebbero luogo. 
Si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie epidemico-contagiose 
contratte durante la prestazione del servizio militare in tempo di guerra. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
3. La morte o l'invalidità determinate da ferite, lesioni o malattie, riportate 
o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico, si presumono 
dipendenti da causa di servizio di guerra, salvo prova contraria. 
Non spetta mai pensione, assegno o indennità, quando risulti che il militare sia 
caduto prigioniero per circostanze a lui imputabili. 
Per il conferimento di tali pensioni, assegni o indennità, come pure per la 
concessione degli acconti, è sempre necessario il nulla osta del Ministero 
militare. 
Tuttavia le pensioni o gli assegni possono anche essere conferiti in via 
provvisoria, salvo revoca quando il competente Ministero dichiari che il 
militare cadde prigioniero per circostanze a lui imputabili. 
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4. Spetta la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, quando sussistano le 
altre condizioni necessarie, anche ai militari dei Corpi o servizi operanti in 
Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle Colonie, alle loro 
famiglie (2/b). 
In questo caso ha sempre luogo la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 
2. 
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(2/b) Sui cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale, vedi i 
provvedimenti normativi riportati nella sottovoce I. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
5. Spetta la pensione, l'assegno o la indennità di guerra, anche quando 
l'invalidità o la morte sia stata determinata da ferite, lesioni o malattie, 
riportate od aggravate per causa di servizio attinente alla guerra. 
Sono considerati servizi attinenti alla guerra quelli che esistono soltanto 
durante lo stato di guerra, ovvero che, per lo straordinario sviluppo dovuto 
alle esigenze belliche, presentano maggiori pericoli o richiedono maggiori 
fatiche che non in tempo di pace. 
Sono anche considerati attinenti alla guerra i servizi resi da militari 
richiamati e da quelli che, per ragioni di età o di salute, in tempo di pace 
sarebbero stati liberi od esonerati dagli obblighi di leva. In tali casi è 
sempre necessario che i militari siano stati sottoposti a servizi 
particolarmente gravosi in rapporto alle loro condizioni individuali. 
Il servizio prestato in uffici che non siano al seguito di truppe operanti non 
si considera mai come servizio di guerra o attinente alla guerra, salvo nel caso 
in cui l'invalidità o la morte derivino da azioni belliche. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
6. Non spetta mai pensione, assegno o indennità, nei casi in cui la invalidità o 
la morte siano state causate da dolo o colpa grave del militare, oppure quando 
derivino da fatti che non abbiano alcuna relazione col servizio di guerra o 
attinente alla guerra. 
In ogni caso non hanno alcuna relazione col servizio di guerra o attinente alla 
guerra le infermità dovute ai comuni fattori etiologici, che possa ritenersi si 
sarebbero ugualmente manifestate o aggravate ancorché il militare non si fosse 
trovato in servizio. 
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7. Sono considerati come morti per causa del servizio di guerra, agli effetti 
della presente legge, i militari dei quali, dopo due mesi da un fatto d'arme o 
dall'esecuzione di un incarico ricevuto durante azioni di guerra, non si abbiano 
più notizie. 
È pure presunta la morte del militare per causa del servizio di guerra quando 
risulti che il militare è, scomparso mentre prestava servizio di guerra o era 
prigioniero presso il nemico, e non si abbiano notizie di lui da almeno un anno. 

Nel caso che, dopo liquidata la pensione, venga accertato che il militare 
scomparso è tuttora in vita, la pensione è revocata con decreto del Ministro per 
il tesoro, e le rate già pagate vengono imputate sugli assegni arretrati 
spettanti al militare medesimo. Uguale imputazione viene fatta quando, liquidata 
la pensione, sia accertato che la morte del militare ha avuto luogo in un tempo 
posteriore a quello della presunta morte. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
8. È equiparato al servizio militare, agli effetti della concessione di 
pensioni, assegni o indennità di guerra, il servizio prestato da tutti i 
cittadini che in occasione dello stato di guerra, vengano militarizzati dalle 
competenti autorità e posti al seguito di truppe operanti. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
9. Fuori dei casi in cui si verifica la militarizzazione di diritto ai sensi 
dell'articolo precedente, i cittadini militarizzati per svolgere un'attività 
connessa con la preparazione e la difesa militare o con la condotta della guerra 
in generale, ed in caso di morte i loro congiunti, possono conseguire pensioni, 
assegni o indennità di guerra, soltanto quando trattisi di invalidità o di 
decesso derivanti da azioni belliche. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
10. Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, ai cittadini 
italiani divenuti invalidi ed alle famiglie dei cittadini italiani morti per 
qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed immediata 
della invalidità o della morte (3). 
Sono considerati fatti di guerra, agli effetti della presente legge, i fatti 
ovunque avvenuti, ad opera di forze armate nazionali od estere, alleate o 
nemiche e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra, o che, pur 
non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano 
stati occasionati dalle stesse. 
Sono considerati dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l'invalidità 
determinata da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel 
tentativo di sottrarsi all'offesa nemica. 
È sempre presunta la dipendenza dal fatto di guerra quando l'invalidità e la 
morte derivino da esplosione di un ordigno bellico provocato da un minorenne, 
nonché da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di 
rivalsa dello Stato verso i responsabili. 
Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, anche nei casi di morte 
o di invalidità derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, durante 
l'internamento in Paese estero o comunque subiti ad opera di forze nemiche. 
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(3) La Corte costituzionale, con sentenza 10 dicembre 1987, n. 561 (Gazz. Uff. 
23 dicembre 1987, n. 54 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale degli artt. 10, primo comma e 22 della L. 10 agosto 1950, n. 648; 
9, primo comma e 11 della L. 18 marzo 1968, n. 313; 1, 8, primo comma, 11 e 83 
del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui non prevedono un 
trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non 
patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di 
fatti bellici. 
 





11. Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nel caso 
della esistenza di un rapporto di dipendenza dell'infortunato dallo Stato o da 
Enti pubblici o da ditte private. 
Qualora però fosse dovuta indennità in base alle norme vigenti in materia di 
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, è 
in facoltà degli interessati di optare tra la indennità stessa e la pensione, 
l'assegno o l'indennità di guerra, secondo le norme di cui agli articoli 
seguenti. 
La pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, non è cumulabile con qualsiasi 
altro indennizzo liquidato per lo stesso titolo, a meno che tale indennizzo 
derivi da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore dell'interessato. 
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12. L'opzione è fatta mediante dichiarazione resa davanti al pretore del luogo 
di domicilio dell'interessato ed è irretrattabile. Qualora tuttavia, per effetto 
di disposizioni legislative emanate successivamente all'esercizio dell'opzione, 
il trattamento di pensione, assegno o indennità di guerra venisse a risultare 
più favorevole di quello conseguito a norma del secondo comma del precedente 
articolo 11 in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, gli interessati sono ammessi 
ad optare per il trattamento più favorevole, a condizione che la opzione venga 
esercitata, con le modalità previste dal presente articolo, successivamente alla 
data di entrata in vigore delle disposizioni legislative che abbiano determinato 
il maggior favore del trattamento di pensione, assegno o indennità di guerra 
(3/a). 
Nell'eventualità che, vuoi per effetto di opzione anteriormente esercitata a' 
sensi del precedente articolo 11, vuoi per non aver potuto l'interessato 
esercitare l'opzione per cause indipendenti dalla sua volontà sia già stata 
liquidata una indennità in capitale in base alle norme vigenti in materia di 
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, la 
somma per tale titolo corrisposta è considerata come capitalizzazione di una 
quota parte della pensione o dell'assegno di guerra, ed all'interessato spetta 
soltanto la rimanente quota della pensione o dell'assegno (4). Il calcolo per la 
capitalizzazione viene fatto in base alla tariffa dell'Istituto nazionale della 
previdenza sociale per le rendite vitalizie immediate. 
Così anche, se l'indennità di infortunio sia stata già liquidata in rendita 
vitalizia, all'interessato spetta soltanto la differenza fra la pensione o 
l'assegno di guerra e la rendita stessa. 
Copia autentica della dichiarazione di opzione va allegata alla domanda da 
presentarsi al Ministero del tesoro a norma del successivo articolo 101 (5). 
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(3/a) Comma così modificato per effetto dell'art. 1, L. 9 novembre 1961, n. 
1240. 
(4) Periodo così modificato per effetto dell'art. 1, L. 9 novembre 1961, n. 
1240. 
(5) Comma aggiunto per effetto dell'art. 1, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 
 





13. L'opzione per l'indennità di infortunio implica rinunzia alla pensione o 
all'assegno di guerra anche per i successivi aventi diritto. 
Qualora vi siano più aventi diritto a pensione o ad assegno di guerra, di cui 
alcuno soltanto opti per l'indennità di infortunio, a costui è liquidata la 
parte di indennità che gli sarebbe spettata, se anche gli altri avessero 
rinunziato alla pensione od all'assegno di guerra, e ai rimanenti viene 
liquidata quella parte della pensione o dell'assegno di guerra cui avrebbero 
diritto, se tutti vi avessero partecipato. 
Ogni volta che venga a mancare uno dei compartecipi, il quale abbia optato per 
la quota di pensione o di assegno di guerra, detta quota è ripartita tra gli 
altri. 
Quando l'interessato opti per le indennità e vi siano altri ai quali potrebbe in 
tutto o in parte devolversi successivamente il diritto alla pensione o 
all'assegno di guerra, il pretore determina se e quale quota della indennità che 
si corrisponde debba essere vincolata a garanzia dei successivi aventi diritto. 
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14. Nei casi di invalidità o di morte di militari per eventi di servizio 
prestato in territori esteri, gli aventi diritto alla pensione o all'assegno di 
guerra hanno facoltà di optare, con le norme di cui agli articoli 12 e 13, fra 
la pensione o l'assegno stesso e l'indennità che possa loro spettare a carico 
dei Governi di detti territori. 
L'opzione per la pensione o l'assegno di guerra implica rinunzia alla indennità. 
In tal caso le somme pagate dai Governi esteri sono devolute all'Erario. 
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15. Le norme dell'articolo precedente si applicano anche nei casi di morte o di 
invalidità di cittadini italiani, in dipendenza di fatti di guerra, ovunque 
avvenuti e che diano luogo a liquidazione di indennità da parte di Governi 
esteri. 
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16. Nel caso di infortunio per causa di guerra che colpisca equipaggi di navi 
mercantili i quali, al momento del disastro, erano militarizzati, è in facoltà 
degli interessati di optare fra la pensione, l'assegno o l'indennità, previsti 
dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro, 
vigenti alla data del sinistro, nonché dalle disposizioni speciali per gli 
equipaggi suddetti, e la pensione o l'assegno di guerra. 
Anche in tale caso si applicano le norme dei precedenti articoli 12 e 13. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
17. Il militare di carriera divenuto invalido per causa del servizio di guerra o 
attinente alla guerra, e la sua famiglia, in caso di morte, hanno sempre facoltà 
di optare per la pensione privilegiata ordinaria, che spetterebbe a termini 
delle disposizioni vigenti all'epoca in cui si verificò l'evento di servizio, e 
in base agli stipendi goduti a quella data, integrata dagli assegni accessori 
annessi alla pensione di guerra, in essi compreso l'assegno speciale temporaneo 
istituito con decreto legislativo 29 dicembre 1946, numero 576 (5/a). 
Agli impiegati civili, agli operai ed agli agenti con diritto a pensione a 
carico del bilancio dello Stato, chiamati o trattenuti sotto le armi in tempo di 
guerra, i quali per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, 
riportino ferite o contraggano infermità che li rendano permanentemente inabili 
anche al servizio civile, e alle loro famiglie quando da tali ferite o infermità 
sia derivata la morte, in luogo della pensione di guerra viene liquidata, se più 
favorevole, la pensione privilegiata civile, che spetta loro in base alle 
disposizioni vigenti e agli stipendi goduti al momento in cui sorge il diritto, 
integrata dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, in essi 
compreso l'assegno speciale temporaneo di cui al precedente comma. 
La stessa disposizione si applica anche ai pensionati civili dello Stato, 
richiamati alle armi ed alle loro famiglie, avendo riguardo allo stipendio o 
alla paga, di cui erano provvisti all'atto della cessazione dal servizio civile. 

La pensione di guerra sostituisce quella precedentemente goduta, ma non può 
essere inferiore a questa. 
La causa della morte, delle lesioni o delle infermità, la loro gravità e le loro 
conseguenze, sono accertate secondo le norme stabilite dalla presente legge. 
Le disposizioni di questo articolo e quelle degli articoli 18 e 19 sono 
applicabili ai cittadini italiani ritenuti invalidi per fatti di guerra di cui 
all'art. 10. 
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(5/a) L'assegno speciale temporaneo previsto nel comma è stato soppresso 
dall'art. 2, co. II lett. a) della L. 26 luglio 1957, n. 616, riportata al n. 
A/IV. 
 





18. Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni dello Stato che provvedono 
al pagamento delle pensioni con i propri bilanci o con fondi speciali, nonché 
delle Aziende municipalizzate e di tutti gli Enti pubblici che facciano al 
proprio personale un trattamento privilegiato nei casi di inabilità contratta o 
di morte avvenuta per causa di servizio, quando siano morti o divenuti 
permanentemente inabili al servizio per le cause indicate nel precedente 
articolo, sono considerati morti o feriti a causa dell'esercizio delle loro 
funzioni agli effetti della pensione privilegiata, dovuta in applicazione dei 
regolamenti degli Enti e delle Amministrazioni suddette, qualora detta pensione 
sia più favorevole di quella di guerra. 
La differenza tra gli assegni liquidati in applicazione del comma precedente e 
il trattamento normale dovuto in base alle disposizioni proprie delle 
Amministrazioni ed Enti, di cui al comma stesso, è a carico dello Stato. 
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19. Le norme di cui all'articolo precedente si applicano altresì ai dipendenti 
di tutti gli Enti per i quali sia ammesso, dalle norme vigenti, il riparto delle 
spese per le pensioni tra essi e lo Stato, in dipendenza dei servizi a quelli e 
a questo rispettivamente prestati, agli iscritti alla Cassa nazionale per la 
previdenza marinara, nonché a tutti gli iscritti ai fondi e trattamenti di 
previdenza costituiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in 
virtù di disposizioni legislative e regolamentari, ovvero di accordo collettivo 
o convenzione stipulata tra l'Istituto e l'Ente o l'Azienda da cui gli iscritti 
dipendono. 
Le stesse norme si applicano alle varie categorie di personale iscritto agli 
Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del 
Ministero del tesoro e al personale governativo iscritto all'Istituto nazionale 
della previdenza sociale. 
Se gli Enti, Amministrazioni o Istituti, di cui all'art. 18 ed ai commi 
precedenti, siano tenuti a corrispondere solamente una indennità per una volta 
tanto, per gli effetti del presente articolo si provvede alla sua valutazione in 
rendita vitalizia o temporanea in base alle apposite tabelle annesse alle leggi 
e ai regolamenti delle singole gestioni o delle gestioni affini. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
20. Con le norme emanate in materia di pensione di guerra si intende regolato 
verso lo Stato qualsiasi diritto del militare che, per causa del servizio di 
guerra o attinente alla guerra, e del civile che, per causa di fatti di guerra, 
abbiano riportato ferite o contratto infermità e, in caso di morte, qualsiasi 
diritto degli eredi o di terzi. 
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21. Le pensioni, gli assegni o le indennità, di cui alla presente legge, sono 
soggetti alle disposizioni generali concernenti le pensioni civili e militari, 
in quanto non contrastino con quelle della presente legge. 
Per gli invalidi di guerra restano tuttavia in vigore le eccezioni stabilite 
dall'art. 21 della legge 25 marzo 1917, n. 481. 
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TITOLO II 
Dei diritti dei mutilati ed invalidi di guerra 
(giurisprudenza di legittimità) 
22. Il militare che, per effetto di ferite, lesioni o infermità, riportate o 
aggravate per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ed il 
cittadino che, per causa dei fatti di guerra indicati al precedente art. 10, 
abbiano subito menomazione della integrità personale ascrivibile ad una delle 
categorie di cui alla annessa tabella A, hanno diritto a pensione vitalizia, se 
la menomazione non è suscettibile col tempo di modificazione, o ad assegno 
rinnovabile, se la menomazione non è suscettibile. 
Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nella allegata 
tabella B, e corrisposta una indennità per una volta tanto, in una misura pari 
ad una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di 
cinque, secondo la gravità della menomazione fisica. 
Le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B debbono ascriversi 
alle categorie che comprendono infermità equivalenti (5/b). 
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(5/b) La Corte costituzionale, con sentenza 10 dicembre 1987, n. 561 (Gazz. Uff. 
23 dicembre 1987, n. 54 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale degli artt. 10, primo comma e 22 della L. 10 agosto 1950, n. 648, 
nella parte in cui non prevedono un trattamento pensionistico di guerra che 
indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze 
carnali consumate in occasione di fatti bellici. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
23. L'assegno rinnovabile è accordato per periodi di tempo non inferiori a due 
anni, né superiori a quattro. 
Entro i sei mesi anteriori al termine di ciascun periodo, il mutilato o 
l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari, e, secondo l'esito di questi, 
l'assegno viene o convertito in pensione ovvero in indennità per una volta 
tanto, o prorogato per un nuovo periodo, o soppresso. 
La somma dei vari periodi per cui è accordato l'assegno rinnovabile non può 
eccedere gli otto anni, al termine dei quali esso deve essere in ogni caso o 
convertito in pensione ovvero in indennità per una volta tanto o soppresso. 
La somma dei periodi di cui al comma precedente non può eccedere i quattro anni 
per gli invalidi affetti da tubercolosi o da altre malattie di cui alla tabella 
E, e fruenti per la stessa malattia di assegno rinnovabile con superinvalidità. 
In ogni caso, qualora i detti invalidi, alla scadenza dell'assegno, vengano 
riconosciuti migliorati si da essere ascrivibili ad una categoria inferiore alla 
prima, conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio, 
ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza del biennio medesimo ove venga 
riconfermata la ascrivibilità alla categoria inferiore. 
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24. Qualora alla scadenza del periodo di assegno rinnovabile non sia compiuto il 
procedimento per la nuova valutazione dell'invalidità, l'assegno è prorogato per 
non oltre un anno, in base agli atti della relativa liquidazione. 
Nei casi di riduzione di categoria, la somma corrisposta per proroga sarà 
imputata al nuovo assegno, limitatamente però all'importo degli arretrati 
costituiti dalle rate maturate della minore categoria. 
Nel caso in cui all'invalido non venga concesso ulteriore assegno per 
guarigione, la somma suddetta sarà abbuonata. 
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25. Il richiedente la pensione di guerra che, senza giustificato motivo, dopo 
due inviti, di cui il secondo ad almeno due mesi di distanza dal primo, non si 
presenti alla chiamata per prima visita sanitaria entro sei mesi dal secondo 
invito, dovrà produrre nuova domanda di accertamenti sanitari. La pensione, 
l'assegno o l'indennità, eventualmente spettanti, decorreranno dal primo del 
mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa. 
Anche nel caso in cui l'invalido, senza giustificato motivo, non si presenti 
alla visita sanitaria, disposta alla scadenza dell'assegno rinnovabile, entro un 
anno dall'invito o entro l'anno di proroga di cui all'articolo precedente, se 
tale termine sia più favorevole, la pensione, l'assegno o l'indennità, 
eventualmente spettanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello 
della presentazione della relativa domanda. 
La domanda non sarà ammessa, in entrambi i casi, scorsi dieci anni dalla 
scadenza dei termini predetti. 
Le Commissioni mediche, di cui al successivo articolo 103, sono tenute a 
comunicare al Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) 
i nominativi degli interessati che non si sono presentati al primo accertamento 
sanitario oppure alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro i predetti 
termini, trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione 
dell'invito (6). 
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(6) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 10 maggio 1955, n. 491. 
 





26. Per il trattamento di pensione sono istituite due tabelle, annesse alla 
presente legge e distinte con le lettere C e D (7). 
Si applica la tabella C, quando le ferite, lesioni od infermità siano state 
riportate, contratte o aggravate in una delle seguenti circostanze: 
a) in servizio presso reparti operanti impiegati in azioni di combattimento; 
b) in servizio presso reparti non operanti, in occasione di combattimenti o di 
azioni, anche episodiche di guerra; 
c) durante lo stato di prigionia: 
ovvero quando le mutilazioni siano state riportate durante operazioni di 
rastrellamento di ordigni bellici o di sminamento. 
Negli altri casi si applica la tabella D. 
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(7) Le tabelle C e D, per effetto degli artt. 2 e 14, L. 26 luglio 1957, n. 616, 
riportata al n. A/IV, sono state sostituite con quelle allegate a tale legge, 
eccetto che per i fini della liquidazione delle pensioni di riversibilità di cui 
al successivo art. 69. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
27. La pensione, l'assegno o l'indennità di guerra sono liquidati, per ciascuna 
categoria di invalidità, in base alla seguente ripartizione per gruppi di gradi: 

a) ufficiali generali; 
b) ufficiali superiori; 
c) ufficiali inferiori; 
d) sottufficiali e truppa. 
Il grado è quello che il militare rivestiva al momento in cui si verificò 
l'evento di servizio e, nel caso di una malattia, alla data della prima 
constatazione sanitaria o comunque non oltre il giorno del congedo. 
Le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana sono equiparate, ai fini 
della concessione della pensione o dell'assegno di guerra, al grado di 
sottotenente. 
Al cittadino divenuto invalido per fatto di guerra, di cui all'art. 10, la 
pensione, l'assegno o l'indennità si liquida nella misura stabilita per il 
gruppo dei militari di truppa. Ove però egli, al momento dell'evento, risulti in 
possesso di un grado militare, anche nelle categorie in congedo, la pensione, 
l'assegno o l'indennità è concessa in base a tale grado. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
28. Oltre la pensione o l'assegno rinnovabile, è dovuto agli invalidi affetti 
dalle mutilazioni o infermità elencate nell'allegata tabella E un assegno per 
superinvalidità, nella misura indicata nella tabella stessa. 
A favore degli invalidi di 1ª categoria che non svolgano comunque un'attività 
lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è concessa una indennità 
speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo della pensione 
in godimento compresi i relativi assegni accessori. Tale indennità è liquidata 
con le norme stabilite dalla legge 29 luglio 1949, n. 472. La indennità speciale 
pari ad un dodicesimo del trattamento annuo complessivo fruito spetta anche agli 
invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª che non svolgano una attività 
lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle 
leggi in vigore, non assoggettabili per il loro reddito complessivo all'imposta 
complementare. L'indennità speciale di cui al presente articolo è corrisposta 
dalle Direzioni provinciali del tesoro competenti in unica soluzione entro il 
mese di dicembre di ciascun anno (8-9). 
Gli assegni suddetti non sono riversibili. 
------------------------ 
(8-9) Comma così sostituito prima dall'art. 11, L. 26 luglio 1957, n. 616 e poi 
dall'art. 8, L. 18 maggio 1967, n. 318, riportata al n. A/IX. 
 





29. Ai titolari di pensione di guerra di 1ª categoria, cui spetta un assegno di 
superinvalidità, ai sensi del precedente art. 28, è concesso un assegno 
supplementare non riversibile rispettivamente di annue lire 66.000 per le 
lettere A, 4-bis, B; lire 60.000 per lettere C, D ed E; e di lire 54.000 per le 
lettere F e G della tabella E annessa alla presente legge. 
Agli invalidi di prima categoria, i quali non fruiscano di assegni di 
superinvalidità, è concesso un assegno supplementare non riversibile di annue 
lire 160.000 comprensivo della aggiunta temporanea di cui all'art. 2 del decreto 
legislativo 9 marzo 1948, n. 257, che si intende assorbito. 
Agli invalidi delle categorie dalla 2ª alla 8ª è concesso un assegno 
supplementare non riversibile rispettivamente di annue lire 54.000, 36.000, 
22.800, 14.400, 12.000, 9.600 e 6.000 (10). 
------------------------ 
(10) L'assegno supplementare previsto sull'articolo modificato nei vari importi 
dall'art. 3, L. 11 aprile 1953, n. 263, è stato soppresso dall'art. 2, L. 26 
luglio 1957, n. 616, riportata al n. A/IV. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
30. Agli invalidi per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, 
che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non 
riversibile nella misura di annue lire 96.000 se si tratta di infermità 
ascrivibile ad una delle categorie dalla 2ª alla 5ª e di annue lire 48.000 se 
l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª alla 8ª dell'annessa 
tabella A (11). 
------------------------ 
(11) Articolo da ultimo così modificato dall'art. 4, L. 25 novembre 1964, n. 
1266. 
 





31. (11/a) 
------------------------ 
(11/a) Articolo soppresso dall'art. 3, L. 18 maggio 1967, n. 318, riportata al 
n. A/IX. 
 





32. Qualora l'invalido fruisca di cura ospedaliera di ricovero per mezzo 
dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui al regio decreto legge 
18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, o di 
altre Amministrazioni, gli assegni di cui agli articoli 30 e 31 della presente 
legge, 3 e 4 della legge 26 luglio 1957, n. 616 (12), sono sottoposti a ritenuta 
in misura non superiore ad un quarto per il periodo di tempo corrispondente al 
ricovero, in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese che 
l'Opera nazionale o l'Amministrazione competente deve sostenere presso i singoli 
Istituti di ricovero ed alle condizioni di famiglia dell'invalido. Il relativo 
importo è versato a favore della detta Opera ovvero delle altre Amministrazioni 
interessate (13). 
------------------------ 
(12) Riportata al n. A/IV. 
(13) Così sostituito dall'art. 3, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 
 





33. Il ricovero degli invalidi di guerra di ambedue i sessi, di età minore, in 
Istituti appositi che ne curino la rieducazione e qualificazione professionale 
in rapporto alle attitudini residue, è affidato all'Opera nazionale per gli 
invalidi di guerra. L'Opera si varrà del concorso di Enti giuridicamente 
riconosciuti che esplichino attività rientranti nei fini del presente articolo. 
------------------------ 
 





34. Per i minori invalidi di 1ª categoria la necessità del ricovero è presunta. 
Il trattamento complessivo di pensione di guerra, detratta la ritenuta di cui 
all'art. 32, è corrisposto con le cautele di legge ai legali rappresentanti dei 
minori medesimi. 
------------------------ 
 





35. Per i minori ascritti a categorie inferiori alla prima, l'Opera nazionale 
per gli invalidi di guerra accerterà la opportunità del ricovero. 
Nel caso affermativo, a favore dei minori invalidi è istituita una indennità di 
ricovero comprensiva degli eventuali assegni supplementari e di cura, 
dell'importo di lire 10.000 mensili, da devolvere direttamente all'Opera 
predetta (14). 
------------------------ 
(14) A norma dell'art. 9, lett. c), D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, riportato 
alla voce Ministero del tesoro, i provvedimenti per la concessione della 
indennità di ricovero e per l'attribuzione della quota del trattamento 
complessivo di pensione di guerra, previsti rispettivamente, dagli artt. 35, co. 
2 e 37 della legge che qui si riporta, sono stati demandati alle Direzioni 
provinciali del tesoro. 
 





36. Al ricovero dei minori invalidi non si provvede: 
a) quando, in rapporto alle loro condizioni fisiche, sia esclusa dall'Opera 
nazionale invalidi di guerra la opportunità della rieducazione o qualificazione 
prevista nell'art. 33; 
b) quando i genitori o tutori dei minori diano all'Opera nazionale invalidi di 
guerra la prova di essere in grado di provvedere essi stessi in modo sufficiente 
alla rieducazione e qualificazione dei minori stessi. 
------------------------ 
 





37. Nell'interesse dei minori ricoverati, ascritti a categorie inferiori alla 
1ª, e con le cautele di legge è corrisposta ai loro legali rappresentanti la 
quota del trattamento complessivo di pensione di guerra detratti gli assegni 
supplementari di cura (14). 
------------------------ 
(14) A norma dell'art. 9, lett. c), D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, riportato 
alla voce Ministero del tesoro, i provvedimenti per la concessione della 
indennità di ricovero e per l'attribuzione della quota del trattamento 
complessivo di pensione di guerra, previsti rispettivamente, dagli artt. 35, co. 
2 e 37 della legge che qui si riporta, sono stati demandati alle Direzioni 
provinciali del tesoro. 
 





38. Nel caso in cui i genitori o tutori non siano in grado di fornire la prova 
di cui all'articolo 36, lettera b), e si oppongano al ricovero, gli assegni di 
superinvalidità, supplementare, di cura e di cumulo dovuti al minore, anziché 
alle famiglie saranno versati all'Opera nazionale invalidi di guerra, che li 
amministrerà nell'interesse dei minori, fino all'età maggiore degli stessi. 
------------------------ 
 





39. Contro la decisione dell'Opera nazionale invalidi di guerra, relativamente 
al disposto dell'art. 35 e dell'art. 36, lettera b), è ammesso in prima ed 
ultima istanza il ricorso al Ministro dell'interno entro il termine di giorni 90 
dalla notifica del provvedimento. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
40. Quando il militare od il civile già affetto da perdita anatomica o 
funzionale di uno degli organi per causa estranea alla guerra, perda in tutto od 
in parte l'organo superiore per causa di guerra, la pensione o l'assegno si 
liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidità complessiva 
risultante dalle lesioni dei due organi. 
Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato pensione di 
guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere 
per causa estranea alla guerra in tutto o in parte l'organo superstite. 
Le indennità dovute all'invalido da Enti pubblici, da Istituti o da privati per 
le lesioni non di guerra di cui al comma precedente sono detratte dall'importo 
dell'assegno nei modi stabiliti dall'art. 12. 
Nel caso di cui al secondo comma del presente articolo l'assegno avrà decorrenza 
dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
41. Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione o assegno rinnovabile della 
2ª, 3ª e 4ª categoria ed a quelli iscritti alle categorie dalla 5ª all'8ª, 
quando abbiano compiuto, rispettivamente, il 55° od il 60° anno di età, e 
risulti altresì che il reddito complessivo netto, definito ai fini dell'imposta 
complementare, giusta l'articolo 130 del testo unico delle leggi sulle imposte 
dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, 
n. 645, non sia superiore a lire 720.000 annue (15), è concesso un assegno di 
previdenza, non riversibile né sequestrabile, di annue lire 174.000 (16). 
I limiti di età previsti nel precedente comma sono fissati a 55 anni 
indipendentemente dalla categoria, quando trattasi di donne mutilate ed invalide 
fornite di pensione o assegno rinnovabile. 
Si prescinde dai suddetti limiti di età quando trattasi di mutilati od invalidi 
che, in sede di visita collegiale, siano riconosciuti comunque inabili a 
qualsiasi proficuo lavoro. 
L'ammontare complessivo del reddito netto di cui al primo comma si determina 
sulla scorta delle certificazioni rilasciate dagli Uffici distrettuali delle 
imposte dirette in base alle dichiarazioni annuali di cui all'articolo 17 del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, che siano 
divenute definitive. 
Ai fini della concessione dell'assegno di previdenza gli interessati devono 
presentare agli Uffici distrettuali delle imposte dirette la dichiarazione dei 
redditi per la imposta complementare, nelle forme previste dal testo unico delle 
imposte dirette anche in deroga alle norme sulla esecuzione dall'obbligo della 
dichiarazione stessa. L'Ufficio provinciale del tesoro, che deve comunque 
acquisire la certificazione di cui al presente articolo, nel caso in cui ne sia 
privo, la richiede al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette. 
Questo provvederà a far compilare dagli interessati la dichiarazione di cui al 
precedente comma e sulla base di essa a rimettere all'Ufficio provinciale del 
tesoro le certificazioni di cui al precedente comma. 
Per titolari di pensione od assegni di guerra residenti all'estero, la 
concessione dell'assegno di previdenza, in deroga al disposto dell'articolo 9 
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 (17), è 
fatta con decreto del Ministro per il tesoro ed è subordinata alla sussistenza 
di condizioni economiche non superiori a quelle corrispondenti ai redditi 
stabiliti dal primo comma, avvalendosi ove occorra anche di dichiarazioni delle 
competenti Autorità consolari (18). 
------------------------ 
(15) Vedi, ora, sul limite massimo di reddito per il godimento dei benefici 
previsti dalla legislazione pensionistica di guerra, l'art. 6, L. 25 novembre 
1964, n. 1266, riportata al n. A/VII. 
(16) L'originario importo dell'assegno fissato in Lire 144.000 è stato così 
aumentato per effetto dell'art. 2, L. 25 novembre 1964, n. 1266. 
(17) Recante norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e 
riportato alla voce Ministero del tesoro. 
(18) Così sostituito dall'art. 4, L. 9 novembre 1961, n. 1240, riportata al n. 
A/V. Vedi, anche, sulla revoca dell'assegno di previdenza, l'art. 6 di detta 
legge. 
 





42. L'assegno di previdenza non spetta ai grandi invalidi ed ai mutilati ed 
invalidi provvisti di pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, nonché a 
coloro che abbiano ottenuto una indennità una volta tanto ai sensi dell'art. 22, 
secondo comma. 
------------------------ 
 





43. Per ottenere la concessione dell'assegno di previdenza, gli interessati 
devono presentare domanda al Ministero del tesoro, Direzione generale delle 
pensioni di guerra. 
L'assegno decorre dal compimento dell'età di cui al primo comma dell'art. 41. 
Qualora la domanda venga presentata oltre un anno dal compimento dell'età di cui 
al comma precedente e nei casi di inabilità indicati nel secondo e terzo comma 
dell'art. 41 l'assegno decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello 
della presentazione della domanda. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
44. Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con diritto a pensione o ad assegno 
delle categorie dalla 2ª all'8ª, e che siano incollocabili ai sensi 
dell'articolo 3, lettera b) della legge 3 giugno 1950, n. 375, in quanto, per la 
natura ed il grado della loro invalidità di guerra, possano riuscire di 
pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza 
degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in 
aggiunta alla pensione, e fino al compimento del 65° anno di età, un assegno di 
incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo 
corrispondente alla 1ª categoria senza superinvalidità e quello complessivo, 
compresi gli eventuali assegni accessori, di cui sono titolari. Ove il diritto 
all'assegno di incollocabilità derivi da infermità neuro-psichica od epilettica, 
ascrivibile alla 2ª, 3ª o 4ª categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino 
al compimento del 65° anno di età, in misura pari alla differenza fra il 
trattamento complessivo corrispondente alla 1ª categoria con assegno di 
superinvalidità di cui alla tabella E, lettera G, esclusa l'indennità di 
accompagnamento, e quello complessivo, compresi gli eventuali assegni accessori, 
di cui gli invalidi fruiscono. 
Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità e per la durata di questo, 
vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla 1ª 
categoria. Resta, comunque, ferma la facoltà di chiedere la revisione della 
pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidità di guerra, ai sensi 
dell'articolo 53 e successive modificazioni. 
Ai mutilati ed invalidi di guerra che, fino al compimento del 65° anno di età, 
abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilità viene corrisposto, dal 
giorno successivo alla data predetta e in aggiunta al trattamento previsto per 
la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima 
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 10, lettera 
a), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni, cumulabile 
con l'assegno di previdenza. 
L'incollocabilità è riconosciuta per periodi di tempo e con le modalità 
stabilite dai primi due commi dell'articolo 23, previo parere del Collegio 
medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375 (19), 
la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al presente 
articolo, viene integrata con il presidente della Commissione medica per le 
pensioni di guerra competente per territorio, o con un ufficiale medico, 
componente la predetta Commissione, designato dal presidente stesso. 
Il giudizio del Collegio medico di cui al precedente comma ha effetto solo per 
quanto riguarda il riconoscimento o meno del diritto all'assegno di 
incollocabilità. 
Il Ministro per il tesoro provvede alla concessione od al diniego dell'assegno 
di incollocabilità su proposta del Comitato di liquidazione per le pensioni di 
guerra di cui all'articolo 99 e successive modificazioni. 
L'assegno di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a 
quello della presentazione della domanda e non è cumulabile con l'indennità di 
disoccupazione, eventualmente spettante. L'assegno di incollocabilità compete 
finché sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione. 
Il trattamento di incollocabilità può essere in ogni tempo revocato, nella sede 
amministrativa, con provvedimento del Ministro per il tesoro se vengono meno le 
ragioni per le quali sia stato concesso. 
Gli invalidi, fruenti dell'assegno di incollocabilità, hanno l'obbligo, qualora 
esplichino attività lavorativa, in proprio o alle dipendenze altrui, di 
denunciare, entro sei mesi dalla data di inizio dell'attività medesima, il 
verificarsi di tale circostanza alla competente Direzione provinciale dell'Opera 
nazionale per gli invalidi di guerra, la quale, datane immediata comunicazione 
alla Direzione generale delle pensioni di guerra, predispone gli accertamenti 
del caso, ai fini dei conseguenti provvedimenti. 
Qualora l'invalido ometta la denuncia di cui al precedente comma, sono 
recuperate le somme indebitamente corrisposte e può essere comminata, sentita 
l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, una sanzione pecuniaria a 
carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilità 
dell'assegno di incollocabilità (20). 
------------------------ 
(19) Contenente la riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1321 
sull'assicurazione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e riportata 
alla voce Collocamento di lavoratori. 
(20) Così sostituito dall'art. 5, L. 18 maggio 1967, n. 318. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
44-bis. Ai mutilati ed invalidi di guerra residenti sul territorio nazionale, 
forniti di pensione o di assgegno rinnovabile dalla 2ª all'8ª categoria, di età 
inferiore ai 60 anni compiuti, quando siano incollocabili, e concesso un assegno 
di incollocamento di lire 186.000 annue (21). 
La domanda per conseguire detto assegno deve essere documentata con una 
attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla 
quale risulti che gli invalidi siano iscritti nelle liste dei disoccupati di cui 
alla legge 29 aprile 1949, n. 264, tenute dagli Uffici provinciali di lavoro e 
della massima occupazione, e siano effettivamente incollocati per circostanze 
non imputabili ad essi. 
L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della 
presentazione della domanda; non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui 
all'articolo 41, né con l'indennità di disoccupazione. 
L'assegno non è dovuto, e la corresponsione ne rimane sospesa, per i periodi di 
occupazione o di temporanea cancellazione dalle liste dei disoccupati; e può 
essere in ogni tempo revocato con decreto del direttore del competente Ufficio 
provinciale del tesoro (22), quando risulti che siano venute meno le condizioni 
che ne determinarono la concessione. 
Nei casi di revoca per dolo, la soppressione ha effetto dal giorno dell'avvenuta 
concessione. 
Qualora beneficiario dell'assegno di incollocamento sia un lavoratore agricolo 
avente diritto all'indennità di disoccupazione prevista dall'articolo 32, 
lettera a), della legge 29 aprile 1949, numero 264, l'importo delle indennità 
non cumulabili con l'assegno predetto verrà trattenuto a cura dell'organo 
erogatore delle indennità medesime e versato in conto entrate Tesoro senza 
pregiudizio del beneficio spettante all'interessato in virtù dell'art. 4, L. 4 
aprile 1952, n. 218. 
Gli invalidi fruenti dell'assegno di incollocamento hanno l'obbligo di 
denunciare al competente Ufficio provinciale del tesoro (22) il verificarsi 
delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso (23). 
------------------------ 
(21) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 18 maggio 1967, n. 318, riportata al 
n. A/IX. 
(22) Ora, Direzione provinciale del tesoro per effetto dell'art. 1, co. 1, L. 12 
agosto 1962, n. 1290. 
(22) Ora, Direzione provinciale del tesoro per effetto dell'art. 1, co. 1, L. 12 
agosto 1962, n. 1290. 
(23) Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
45. Ai mutilati ed invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o 
invalidità contemplate nella tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, è 
accordata una indennità per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, 
anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un 
familiare del minorato. 
L'indennità è concessa nella seguente misura mensile: 


Lettera A. . . . . . L. 40.000    Lettera  D. . . . . L.  20.000
   "    A-bis. . . . "  35.000       "     E. . . . . "   15.000
   "    B. . . . . . "  31.000       "     F. . . . . "   15.000
   "    C. . . . . . "  22.000       "     G. . . . . "   12.000
L'indennità è ridotta come segue per gli invalidi residenti in Comuni con 
popolazione inferiore ai 100.000 abitanti: 


Lettera A. . . . . . L. 37.000    Lettera  D. . . . . L.  17.000
   "    A-bis. . . . "  32.000       "     E. . . . . "   12.000
   "    B. . . . . . "  28.000       "     E. . . . . "   12.000
   "    C. . . . . . "  19.000       "     G. . . . . "    9.000
Ai pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A, A-bis, 
B, punti 1, 2, comma 2°, 3, C, D, E, punti 1, 2 della tabella stessa, è data 
facoltà della scelta fra l'accompagnatore militare e l'indennità di 
accompagnamento. 
In caso di scelta dell'accompagnatore militare, l'indennità è ridotta della 
misura prevista dalla lettera G indicata nel presente articolo (24). 
L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ricoverati in ospedali 
od in altri luoghi di cura. 
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in Istituti 
rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro 
quinti all'Istituto di ricovero e per il rimanente quinto all'invalido. 
L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovrà dare comunicazione dei 
suddetti ricoveri all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita 
di pensione agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma 
precedente. 
L'indennità è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a 
quello della presentazione della domanda (25). 
------------------------ 
(24) Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 
1962, n. 19. 
(25) L'articolo, modificato dall'art. 5, L. 26 luglio 1957, n. 616, è stato così 
modificato dall'art. 8, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 
 





46. L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha diritto 
di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo: 
a) di lire 18 mila per la moglie che non abbia alcun reddito proprio; 
b) di lire 36 mila per ciascuno dei figli, finché minorenni, ed inoltre nubili, 
se femmine (26). 
Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni che 
siano o divengano inabili a qualsiasi lavoro per una infermità ascrivibile alla 
1ª categoria dell'annessa tabella A, finché duri tale inabilità (27). 
Se la domanda sia presentata oltre un anno dal giorno in cui è sorto il diritto, 
l'aumento integratore decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di 
presentazione (28). 
------------------------ 
(26) Comma così sostituito dall'art. 9, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 
(27) Vedi anche art. 19, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 
(28) A norma dell'art. 2, lett. d), D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, riportato 
alla voce Ministero del tesoro, la concessione dell'aumento di cui agli artt. 
46, 47 e 48 della presente legge è stata demandata alle Direzioni provinciali 
del tesoro. 
 





47. Agli effetti del precedente articolo sono parificati ai figli legittimi i 
figli legittimati per susseguente matrimonio. 
L'aumento integratore spetta anche per i figli legittimati con decreto, per i 
figli naturali riconosciuti e per i figli adottati nelle forme di legge purché 
la legittimazione, il concepimento e l'adozione siano rispettivamente avvenuti 
prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra da cui derivò l'invalidità 
(28/a). 
------------------------ 
(28/a) Vedi nota n. 28 all'art. 46. 
 





48. Le disposizioni degli articoli 46 e 47 sono estese alla donna provvista di 
pensione o di assegno di prima categoria (28/a). 
------------------------ 
(28/a) Vedi nota n. 28 all'art. 46. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
49. Agli ufficiali in servizio permanente effettivo che cessino od abbiano 
cessato da tale posizione per ferite, lesioni od infermità, riportate od 
aggravate a causa di guerra, è concesso, dalla data di cessazione del servizio, 
il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra, compresi tutti 
gli assegni accessori, con il trattamento ordinario di quiescenza loro spettante 
liquidato in base al numero degli anni di servizio utile, aumentato di quattro 
anni (29). 
Ai suddetti ufficiali, qualora all'atto della cessazione dal servizio permanente 
effettivo non abbiano raggiunto il limite di anzianità per conseguire il 
trattamento normale di quiescenza, viene corrisposto, in aggiunta alla pensione 
od all'assegno rinnovabile di guerra, compresi tutti gli assegni accessori, un 
assegno integratore corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima 
ordinaria quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di quattro (29). 
Le suddette disposizioni si applicano anche ai sottufficiali e militari di 
carriera, nonché ai personali civili contemplati negli articoli 10, 17, 18, 19, 
senza l'aggiunta dei quattro anni di cui ai commi precedenti (30). 
Il trattamento normale di quiescenza è liquidato dagli enti competenti, secondo 
le disposizioni sulle pensioni ordinarie, mentre l'assegno integratore è 
liquidato dal Ministero del tesoro (31). 
Resta fermo il diritto di opzione per la pensione privilegiata ordinaria 
contemplato dall'art. 17. 
------------------------ 
(29) L'aumento di anzianità previsto nel comma è stato elevato a sei anni 
dall'art. 38, L. 10 aprile 1954, n. 113, recante norme sullo stato degli 
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e riportata alla voce 
Forze armate. 
(29) L'aumento di anzianità previsto nel comma è stato elevato a sei anni 
dall'art. 38, L. 10 aprile 1954, n. 113, recante norme sullo stato degli 
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e riportata alla voce 
Forze armate. 
(30) Vedi, anche, l'art. 30, L. 31 luglio 1954, n. 599, riportata alla voce 
Forze armate, che ha esteso ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e 
dell'Aeronautica il beneficio dell'aumento di anzianità, nella misura di sei 
anni, di cui ai commi primo e secondo dell'articolo. 
(31) A norma dell'art. 9, lett. l), D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, la 
liquidazione dell'assegno integratore previsto dal presente articolo, è stata 
demandata alle Direzioni provinciali del tesoro. 
 





50. Le disposizioni di cui al precedente articolo, sono applicabili agli 
ufficiali provenienti dal servizio effettivo anche se conseguano od abbiano 
conseguito la pensione o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal 
servizio stesso. 
In tal caso, però, resta esclusa la concessione dei quattro anni (32) di 
aumento, di cui all'articolo precedente. 
Le suddette norme sono applicabili anche a sottufficiali e militari di carriera, 
nonché ai personali civili contemplati negli articoli 10, 17, 18, 19. 
------------------------ 
(32) Ora, sei anni per gli ufficiali e per i sottufficiali, vedi le note 29 e 30 
all'art. 49. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
51. Per il militare inviato in licenza speciale in attesa del trattamento di 
guerra, la pensione, assegno o indennità, decorre dal giorno in cui 
l'interessato fu collocato nella suddetta posizione. 
Nei casi di superinvalidità che diano luogo alla concessione di un trattamento 
di guerra superiore a quello di attività goduto dall'interessato dopo la sua 
dimissione definitiva dal luogo di cura, la pensione o l'assegno decorre dal 
giorno successivo a quello della dimissione. 
Gli assegni di attività corrisposti da detto giorno si considerano concessi a 
titolo di anticipazione sul trattamento di guerra e saranno recuperati, sugli 
importi arretrati del trattamento stesso. 
Fuori dei casi indicati nei commi precedenti, la pensione o l'assegno decorre 
dal giorno in cui il militare è stato inviato in congedo per riforma o collocato 
a riposo per invalidità che dia diritto a liquidazione di pensione od assegno di 
guerra. Negli altri casi in cui il militare sia stato inviato in congedo o 
collocato a riposo, la pensione o l'assegno decorre dalla data della visita 
collegiale di cui all'art. 101 oppure qualora risulti più favorevole, dal primo 
del mese successivo alla presentazione della domanda. 
Per i cittadini divenuti invalidi per fatti di guerra di cui all'art. 10 la 
pensione o l'assegno decorre dalla data dell'evento. Ove la domanda sia stata 
presentata oltre un anno dopo la data dell'evento, la pensione, assegno o 
indennità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della 
presentazione della domanda stessa. 
------------------------ 
 





52. Ai militari inviati in licenza speciale è in facoltà del Ministro per il 
tesoro di concedere, a titolo di anticipazione e qualora vi siano elementi di 
presunzione circa la dipendenza da causa di servizio della invalidità, la 
pensione o l'assegno corrispondente alla categoria proposta all'atto dell'invio 
in licenza speciale, nella misura stabilita dall'annessa tabella D con gli 
eventuali assegni accessori. 
In caso di denegata pensione o di concessione di pensione o di assegno in misura 
inferiore a quella corrisposta a titolo di anticipazione, le somme non dovute o 
pagate in più, in base al presente articolo, sono abbuonate. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
53. Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali siasi concessa 
pensione od assegno rinnovabile od indennità per una volta tanto, l'invalido può 
chiederne la revisione senza limite di tempo. Se, eseguiti gli opportuni 
accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più 
di due volte (33). 
Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando la Commissione, di 
cui all'art. 103, dichiari che la invalidità, sebbene non aggravata, sia 
tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima 
assegnata, purché tale giudizio sia confermato dalla Commissione superiore di 
cui all'art. 104. 
Qualora la rivalutazione proposta superi almeno di due categorie la precedente 
assegnazione, la Commissione medica superiore dovrà pronunciarsi su visita 
diretta. 
La nuova pensione od il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno del 
mese successivo a quello della presentazione della domanda, oppure, qualora 
risulti più favorevole, dalla data della visita collegiale di cui all'art. 103, 
e sarà pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile già 
riscosse dall'interessato dopo la detta decorrenza (34). 
Uguale deduzione della somma già liquidata si farà nel caso di nuova 
liquidazione dell'indennità per una volta tanto. 
Se l'indennità per una volta tanto viene convertita in pensione o in assegno 
rinnovabile, le somme pagate in più di quelle che sarebbero state dovute per una 
pensione o assegno di 8ª categoria durante il periodo intercorso tra 
l'accertamento dell'invalidità e quello dell'aggravamento, vengono recuperate 
mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito del 
militare il recupero sarà effettuato sui ratei successivi secondo le norme 
stabilite dall'art. 2 del testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 
180 (35). 
------------------------ 
(33) L'attuale primo comma ha sostituito gli originari primo e secondo comma per 
effetto dell'art. 10, L. 9 novembre 1961, n. 1240, riportata al n. A/V. 
(34) Comma così sostituito dall'art. 11, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 
(35) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
 





54. Nessuna modificazione nel trattamento di pensione viene fatta agli invalidi 
di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione professionale conseguita e 
qualunque sia lo stipendio, mercede o assegno che a qualsiasi titolo essi 
possano riscuotere per l'opera propria dallo Stato, da enti pubblici o da 
privati. Il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non è ostacolo 
al conseguimento di una pensione ordinaria quando l'invalido venga ad 
acquistarne il diritto indipendentemente dall'invalidità di guerra. 
I criteri per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di guerra, 
agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria alla quale l'invalido 
possa acquistare diritto dopo la liquidazione della pensione o dell'assegno di 
guerra, sono regolati dalle disposizioni sulle pensioni ordinarie normali. 
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli ufficiali invalidi di 
guerra riassunti in servizio nell'Esercito, nella Marina, nella Aeronautica e 
nella Guardia di finanza. 
Quando l'invalido è costretto ad abbandonare il servizio in conseguenza 
dell'infermità di guerra, senza aver conseguito il diritto ad una pensione 
ordinaria normale, gli anni di servizio ulteriormente prestati sono computati in 
aggiunta a quelli prestati anteriormente alla infermità per la concessione 
dell'assegno integratore di cui all'art. 49. Resta salvo il diritto all'opzione 
per la indennità una volta tanto, ove sia il caso. 
------------------------ 
 





TITOLO III 
Dei diritti della vedova e degli orfani 
(giurisprudenza di legittimità) 
55. La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente 
alla guerra, o del civile morto per i fatti di guerra di cui all'art. 10, contro 
la quale non sussista sentenza per separazione personale passata in giudicato, 
ha diritto alla pensione di guerra nella misura stabilita dall'annessa tabella 
G, quando la morte sia derivata da ferite, lesioni od infermità, riportate o 
contratte nelle circostanze indicate dal secondo comma dell'art. 26. 
Quando si tratti di militare morto per causa di servizio di guerra o attinente 
alla guerra in circostanze diverse, oppure di civile deceduto per i fatti di 
guerra contemplati nell'art. 10, la vedova ha diritto a pensione di guerra nella 
misura stabilita dalla annessa tabella H (36). 
Ai soli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova la donna che 
non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, 
avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dalla data della procura da lui 
rilasciata per la celebrazione del matrimonio. 
La stessa disposizione è applicabile anche quando la morte del militare o del 
civile sia avvenuta dopo trascorso il termine anzidetto ma durante lo stato di 
guerra, e purché le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio 
non risultino imputabili a volontà delle parti (37). 
------------------------ 
(36) La tabella H è stata soppressa ed assorbita dalla tabella G per effetto 
dell'art. 6, L. 25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI. 
(37) Gli attuali commi terzo e quarto dell'articolo hanno modificato 
l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 12, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 
Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 8 gennaio 1986, n. 5 (Gazz. Uff. 
22 gennaio 1986, n. 3), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 55, ultimo 
comma, L. 10 agosto 1950, n. 648 nel testo originario e nel testo modificato 
dall'art. 12, L. 9 novembre 1961, n. 1240, nonché dall'art. 42, secondo e terzo 
comma, L. 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui non considerano come vedova 
di guerra la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del 
militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, anche nel caso che siano 
state richieste le prescritte pubblicazioni; e, in applicazione dell'art. 27, L. 
11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità dell'art. 7, terzo e quarto comma, D.P.R. 
23 dicembre 1978, n. 915, nei termini di cui al capo precedente. 
 





56. Alle vedove in possesso di pensione di guerra è concesso un assegno di 
previdenza di lire annue 42.000 (38), quando abbiano raggiunto il 60° anno di 
età, o, anteriormente, qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo 
lavoro e risultino in istato di bisogno (39). L'assegno può essere congruamente 
ridotto fino alla metà nei casi di minor bisogno (40). 
------------------------ 
(38) Vedi, anche, l'art. 2, L. 25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI che 
ha disposto un aumento dell'assegno di previdenza di cui al presente articolo. 
(39) Per la sussistenza dello stato di bisogno, vedi, ora, gli artt. 6, L. 26 
luglio 1957, n. 616, 5, L. 9 novembre 1961, n. 1240 e 6, L. 25 novembre 1964, n. 
1266, riportate, rispettivamente, ai nn. A/IV, A/V ed A/VII. 
(40) L'ultimo periodo dell'articolo, relativo alla riduzione dell'assegno, è 
stato abrogato dall'art. 5, comma secondo, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
57. Quando il militare od il civile, appartenenti ad uno dei personali 
contemplati negli artt. 17, 18, 19, abbiano acquistato diritto a trattamento 
ordinario di quiescenza, la vedova, in aggiunta al trattamento ordinario di 
riversibilità ad essa spettante, consegue la pensione di guerra. 
Se il militare od il civile non abbiano raggiunto il limite di anzianità per 
conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, alla vedova è dovuto, in 
aggiunta alla pensione di guerra, un assegno integratore commisurato a tanti 
ventesimi della pensione minima ordinaria di riversibilità per quanti sono gli 
anni di servizio utile a pensione. 
Nulla è innovato circa il diritto di opzione per la pensione privilegiata 
ordinaria contemplata dagli artt. 17, 18 e 19. 
------------------------ 
 





58. La vedova ha diritto alla pensione di guerra se il matrimonio è stato 
contratto anteriormente alle ferite o malattie da cui derivò la morte del 
militare o del civile. A tale effetto l'infermità non dipendente da causa 
violenta esterna si presume contratta per i civili nel giorno dell'evento, e per 
i militari nel giorno della prima constatazione, e, in ogni caso, non oltre il 
giorno del congedo o del collocamento a riposo. 
Quando il matrimonio sia posteriore, ma la richiesta delle pubblicazioni, in 
seguito alle quali esso venne celebrato, sia anteriore alla ferita o malattia, 
la vedova ha egualmente diritto alla pensione. 
Per la vedova del civile morto per la causa di guerra di cui all'art. 10 e del 
militare deceduto per causa del servizio di guerra, od attinente alla guerra ma 
non provvisti di pensione o di assegno rinnovabile, si considera tempestivo il 
matrimonio contratto entro i cinque anni dal giorno dell'evento per i civili e 
dalla data dell'invio in congedo o del collocamento a riposo per i militari, 
purché non sia durato meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorché postuma. 
Se il militare od il civile erano provvisti di pensione o di assegno 
rinnovabile, si considera tempestivo il matrimonio in qualunque tempo contratto, 
purché sia durato non meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorché postuma. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
59. La vedova che passi ad altre nozze perde la pensione (40/a). Tuttavia, 
quando non vi siano orfani ai quali spetti per riversibilità la pensione, ha 
diritto di conseguire un capitale pari a: 
sette annualità della pensione vedovile di guerra, contemplate nelle annesse 
tabelle G e H (41), se alla data del nuovo matrimonio non abbia oltrepassato i 
25 anni 
sei annualità, se alla stessa data abbia oltrepassato i 25, ma non i 30 anni; 
cinque annualità, se alla stessa data, abbia oltrepassato i 30, ma non i 35 
anni; 
quattro annualità, se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 35, ma non i 40 
anni. 
Se la vedova abbia oltrepassato i 40 anni alla data delle nuove nozze o se, alla 
stessa data, esistano orfani a cui spetti per riversibilità la pensione, essa ha 
diritto a conseguire un capitale pari a tre annualità della pensione. 
Nessun capitale spetta alla vedova, che passi a nuove nozze dopo oltrepassati i 
50 anni. 
La domanda per ottenere il capitale di cui sopra deve essere presentata entro il 
termine perentorio di 180 giorni dalla data del nuovo matrimonio o della 
consegna del libretto di pensione se il matrimonio è avvenuto anteriormente 
(42). 
------------------------ 
(40/a) La Corte costituzionale, con sentenza 27 giugno-8 luglio 1975, n. 184 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1957, n. 188) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 
dell'art. 59, primo comma, della presente legge e del corrispondente art. 47, 
primo comma, L. 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui stabiliscono che la 
vedova che passi ad altre nozze perde la pensione per il solo fatto del 
matrimonio anche se il marito non fruisce di reddito assoggettabile alla imposta 
complementare. 
(41) La tabella H è stata soppressa ed assorbita dalla tabella G per effetto 
dell'art. 6, L. 25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI. 
(42) Vedi, anche, l'art. 13, L. 9 novembre 1961, n. 1240 e l'art. 7, L. 25 
gennaio 1962, n. 12, riportate, rispettivamente, ai nn. A/V ed A/VI. 
Attualmente, a norma dell'art. 9, lett. h), D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, 
riportato alla voce Ministero del tesoro, competente alla liquidazione del 
capitale di cui al presente articolo, è la Direzione provinciale del tesoro. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
60. Quando esistano orfani di età minore dei 21 anni ed inoltre nubili, se 
donne, alla vedova del militare o del civile è corrisposta la pensione nella 
misura indicata dalla annessa tabella I, nei casi in cui sarebbe stata 
applicabile la tabella G e nella misura indicata dalla tabella L, nei casi in 
cui sarebbe stata applicabile la tabella H. 
I figli e le figlie nubili, se maggiorenni, sono equiparati ai minorenni qualora 
siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità 
ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A (43). 
Anche se non esistano orfani nelle condizioni previste dal presente articolo, la 
vedova del militare o del civile può egualmente conseguire la pensione nella 
misura indicata dalle tabelle I ed L quando sia o divenga inabile a qualsiasi 
proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della annessa 
tabella A e risulti in stato di bisogno (43). 
Nel caso che l'invalidità sia temporanea, la pensione viene liquidata in base 
alle suddette tabelle I ed L per periodi di tempo non interiori a due anni né 
superiori a quattro. La somma dei vari periodi non può eccedere gli otto anni, 
al termine dei quali, se l'invalidità permanga, la detta pensione viene concessa 
a vita. 
L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro della vedova è da considerarsi presunta 
al compimento dell'età di 70 anni (44). 
------------------------ 
(43) Vedi, ora, per il criterio di valutazione dell'inabilità al lavoro, l'art. 
19, L. 9 novembre 1961, n. 1240, riportata al n. A/V. 
(43) Vedi, ora, per il criterio di valutazione dell'inabilità al lavoro, l'art. 
19, L. 9 novembre 1961, n. 1240, riportata al n. A/V. 
(44) Le tabelle H ed L, previste nell'articolo, sono state soppresse ed 
assorbite rispettivamente dalle tabelle G e I per effetto dell'art. 6, L. 25 
gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI. 
 





61. Se con la vedova concorra prole al godimento della pensione di guerra, 
questa è ulteriormente integrata con un aumento di annue lire 36.000 per ciascun 
orfano, finché non compia il 21° anno di età e sia nubile se di sesso femminile, 
oppure anche dopo compiuti gli anni 21, purché sia inabile assolutamente a 
qualsiasi proficuo lavoro (45). 
Qualora la inabilità sia temporanea, si applicano le norme del quarto comma 
dell'art. 60. 
------------------------ 
(45) Vedi, anche, sull'assegno integratore per gli orfani studenti universitari, 
l'art. 3, secondo comma, L. 25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
62. I figli e le figlie nubili, minorenni, del militare morto per causa del 
servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di 
guerra contemplati nell'art. 10, qualora siano altresì privi della madre o 
questa, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione o la perda per 
passaggio a nuove nozze, ovvero venga a mancare dopo la morte del marito, hanno 
diritto alla pensione nella misura di quella vedovile, con i benefici di cui 
agli articoli 60 e 61 (45/a). 
Per il calcolo dell'aumento di cui all'art. 61, il primo orfano non viene 
computato. 
I figli e le figlie nubili, minorenni, della donna morta per causa del servizio 
di guerra o attinente alla guerra o della civile deceduta per i fatti di guerra 
contemplati nell'art. 10, qualora siano altresì privi del padre o questi sia o 
divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro e risulti provvisto di un reddito 
complessivo inferiore alle annue lire 240.000 conseguono lo stesso trattamento 
previsto nei commi precedenti (45/b) (46). 
Non hanno diritto alla pensione di guerra i figli nati da matrimonio contratto 
posteriormente alle ferite o malattie, da cui derivò la morte, salvo i casi del 
secondo, terzo e quarto comma dell'art. 58. 
Per stabilire l'epoca delle ferite o malattie, si applica la norma del primo 
comma dell'art. 58. 
Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minori gli orfani maggiorenni, 
nubili se di sesso femminile, iscritti ad Università o ad Istituti superiori 
equiparati, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di 
età (46/a). 
------------------------ 
(45/a) Con sentenza n. 135 del 16-22 giugno 1971 (Gazz. Uff. 30 giugno 1971, n. 
163) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 
dell'art. 62, commi primo e terzo, e dell'art. 63, comma primo, nella parte in 
cui dispongono che le orfane hanno diritto alla pensione solo se nubili. 
(45/b) Vedi nota 45/a che precede. La Corte costituzionale con sentenza 20-25 
febbraio 1975, n. 37 (Gazz. Uff. 26 febbraio 1975, n. 55) ha dichiarato 
l'illegittimità dell'art. 63, comma primo, nella parte in cui subordina il 
diritto alla pensione indiretta di guerra dei figli e delle figlie maggiorenni 
inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che siano divenuti tali 
prima di aver raggiunto la maggiore età o prima della data di cessazione del 
diritto del genitore. 
(46) Per la valutazione e per il limite massimo del reddito complessivo, 
indicato nel comma, vedi, ora gli artt. 7, L. 26 luglio 1957, n. 616, 5, L. 9 
novembre 1961, n. 1240 e 6, L. 25 novembre 1964, n. 1266, riportate, 
rispettivamente, ai nn. A/IV, A/V ed A/VII. 
(46/a) Comma aggiunto dall'art. 15, L. 18 maggio 1967, n. 318, riportata al n. 
A/IX. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
63. Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente articolo, 
anche i figli e le figlie nubili maggiorenni divenuti inabili a qualsiasi 
proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa 
tabella A, prima di avere raggiunto la maggiore età o prima della data di 
cessazione del diritto a pensione da parte del genitore (45/b). 
Nei casi di inabilità temporanea si applicano le norme del quarto comma 
dell'art. 60. 
Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per cause di guerra hanno 
diritto al cumulo delle due pensioni, compreso l'assegno speciale temporaneo. 
------------------------ 
(45/b) Vedi nota 45/a che precede. La Corte costituzionale con sentenza 20-25 
febbraio 1975, n. 37 (Gazz. Uff. 26 febbraio 1975, n. 55) ha dichiarato 
l'illegittimità dell'art. 63, comma primo, nella parte in cui subordina il 
diritto alla pensione indiretta di guerra dei figli e delle figlie maggiorenni 
inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che siano divenuti tali 
prima di aver raggiunto la maggiore età o prima della data di cessazione del 
diritto del genitore. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
64. I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai figli 
legittimi nel diritto a pensione di guerra. 
Sono equiparati ai figli legittimi anche i figli legittimati con decreto, quelli 
adottati nelle forme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di 
guerra che cagionò la morte del genitore ed i figli naturali legalmente 
riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di 
guerra, ovvero per sentenza purché concepiti prima della ferita o della malattia 
da cui derivò la morte del genitore. Se concorrono con la vedova e con la prole 
legittima essi sono considerati come orfani di precedente matrimonio (46/b). 
Sono altresì equiparati ai figli legittimi coloro che siano stati affiliati 
nelle forme di legge prima dell'evento di servizio e del fatto di guerra che 
cagionò la morte dell'affiliante (47). 
------------------------ 
(46/b) La Corte costituzionale, con sentenza 5-21 luglio 1988, n. 828 (Gazz. 
Uff. 27 luglio 1988, n. 30 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità 
dell'art. 64, comma secondo, limitatamente alle parole "non oltre il termine di 
un anno dalla cessazione dello stato di guerra". 
(47) Comma aggiunto dall'art. 14, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 
 





65. La pensione si perde dagli orfani quando siano giunti all'età maggiore, 
salvo il caso di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro prevista dal primo comma 
dell'art. 63 e dalle figlie anche in età minore, quando abbiano contratto 
matrimonio (47/a). 
------------------------ 
(47/a) Con sentenza n. 135 del 16-22 giugno 1971 (Gazz. Uff. 30 giugno 1971, n. 
163) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 65 nella 
parte in cui dispone che le figlie perdono la pensione o decadono dal diritto 
quando contraggono matrimonio. 
 





66. Alla vedova, che viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da 
taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito 
deceduto, o da quelli indicati nel secondo comma dell'art. 64, è devoluta la 
metà della pensione ad essa spettante a termini dell'art. 55. 
L'altra metà è divisa in parti uguali fra tutti i figli che ne abbiano diritto. 
Se esiste un figlio solo, alla vedova vengono devoluti i tre quarti della 
pensione, ed il rimanente quarto viene assegnato al figlio. 
L'aumento per coesistenza di orfani, di cui all'art. 60, risultante dalla 
differenza tra le tabelle I e G, L e H, è devoluto esclusivamente agli orfani 
che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso (48). 
Se la vedova si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 60, 
anche l'aumento di cui al comma precedente è ripartito tra la vedova e gli 
orfani nelle proporzioni stabilite per la pensione. 
L'aumento integratore di cui all'art. 61 è devoluto esclusivamente a favore dei 
figli ed in parti uguali fra essi. 
------------------------ 
(48) Le tabelle H ed L, previste nel comma, sono state soppresse ed assorbite, 
rispettivamente, dalle tabelle G ed I, per effetto dell'art. 6, L. 25 gennaio 
1962, n. 12, riportata al n. A/VI. 
 





67. Se la vedova è privata in tutto o in parte dell'esercizio della patria 
potestà, ovvero trascuri di provvedere all'educazione dell'orfano in 
corrispondenza ai mezzi di cui può disporre, il Giudice delle tutele, in 
applicazione della legge 26 luglio 1929, n. 1397 (49), può determinare la quota 
spettante al figlio sulla pensione in misura anche maggiore di quella stabilita 
dall'articolo precedente, e può ordinare che sia riscossa ed erogata a vantaggio 
dell'orfano dal Comitato provinciale o da alcuni degli Enti indicati nell'art. 
34 della legge predetta. 
Il Giudice delle tutele può, in caso che l'orfano sia affidato ad un Istituto, 
ordinare che il pagamento della quota, ad esso spettante a termini della 
presente legge, sia fatto direttamente all'Istituto. 
Lo stesso provvedimento il Giudice delle tutele può adottare quanto l'orfano sia 
soggetto a tutela. 
Le ordinanze del Giudice delle tutele vengono eseguite a cura degli Uffici 
provinciali del tesoro (50). 
Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare al figlio a termini 
degli artt. 147 e 148 del Codice civile. 
------------------------ 
(49) Istitutiva dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra. 
(50) Comma così modificato dall'art. 11, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544. Gli 
uffici provinciali del tesoro hanno assunto la denominazione di Direzioni 
provinciali del tesoro per effetto dell'art. 1, co. 1, L. 12 agosto 1962, n. 
1290. 
 





68. In caso di morte o di perdita del diritto a pensione della vedova o degli 
orfani, la pensione della vedova e le quote degli orfani si devolvono o si 
accrescono ai superstiti, salvo le riduzioni previste dall'art. 61, dal giorno 
successivo a quello della morte, o dal giorno della perdita del diritto stesso. 
------------------------ 
 





69. (51-52). 
------------------------ 
(51-52) Articolo soppresso dall'art. 12, L. 18 maggio 1967, n. 318, riportata al 
n. A/IX. La Corte costituzionale, con sentenza 25-30 gennaio 1980, n. 9 (Gazz. 
Uff. 6 febbraio 1980, n. 36) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 
dell'art. 69, nella parte in cui non ha previsto, accanto alla vedova, anche il 
vedovo quale soggetto di diritto alla riversibilità di pensione di guerra già 
fruita dal coniuge. 
 





70. In mancanza di diversa disposizione, la pensione e gli assegni regolati dal 
presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello della morte o della 
scomparsa del militare o del civile. 
Quando occorre ripartire fra i più aventi diritto una pensione od assegno 
conferito a taluno di essi, il riparto decorre dal primo giorno del mese 
successivo a quello della domanda. 
Nei casi di promozione postuma degli ufficiali delle forze armate, le competenze 
relative al nuovo grado sono considerate, ai soli effetti della liquidazione 
della pensione o degli assegni, come decorrenti dalla data a cui è fatta 
risalire l'anzianità di grado. 
------------------------ 
 





TITOLO IV 
Dei diritti dei genitori, dei collaterali e degli assimilati 
(giurisprudenza di legittimità) 
71. Quando il militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla 
guerra od il civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10 non 
abbia lasciato vedova o figli con diritto a pensione, la pensione è concessa: 
a) al padre che abbia l'età di anni 58, oppure sia inabile a qualsiasi proficuo 
lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della annessa tabella 
A; nei casi di inabilità temporanea, si applica la norma del quarto comma 
dell'art. 60 (53); 
b) alla madre vedova; 
c) ai fratelli ed alle sorelle nubili, purché minorenni, quando siano orfani di 
entrambi i genitori o quando la madre non abbia diritto alla pensione (53/a). 
Tra collaterali la pensione si divide in parti uguali, e quando cessa il diritto 
di alcuno di essi la relativa quota si consolida per intero nei superstiti. 
Se il militare od il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del 
compimento del 12° anno di età, la pensione in mancanza di altri aventi diritto, 
spetta a coloro che abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione di lui 
fino alla maggiore età e fino alla chiamata alle armi, ovvero fino alla data 
dell'evento dannoso, sempreché si verifichino nei loro confronti le condizioni 
previste per i genitori. Quando il militare o il civile sia rimasto orfano di 
uno solo dei genitori, la disposizione di cui al presente comma si applica anche 
al patrigno od alla matrigna (54). 
La misura della pensione è quella stabilita dalla annessa tabella M quando la 
morte del militare sia derivata da ferite, lesioni od infermità, riportate od 
aggravate nelle circostanze indicate dal 2° comma dell'art. 26. 
Quando si tratti di militare morto per causa di servizio di guerra od attinente 
alla guerra in circostanze diverse, oppure di civile deceduto per i fatti di 
guerra contemplati nell'art. 10, la pensione è concessa nella misura stabilita 
dall'annessa tabella N (55). 
------------------------ 
(53) Per il criterio di valutazione dell'inabilità al lavoro, vedi, ora, l'art. 
19, L. 9 novembre 1961, n. 1240, riportata al n. A/V. 
(53/a) Con sentenza 21-28 marzo 1969, n. 53 (Gazz. Uff. 2 aprile 1969, n. 85) la 
Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 
71, comma primo, lettera c), 77, comma primo e 84 comma secondo, della L. 19 
agosto 1950, n. 648, limitatamente alle parti in cui prevedono che la pensione 
indiretta spetta alle sorelle del militare morto per causa di servizio di guerra 
o del civile deceduto per fatto di guerra, solo in quanto nubili; 
ha dichiarato inoltre, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, 
n. 87, limitatamente alle stesse parti, l'illegittimità costituzionale degli 
articoli 64, comma primo, lettera c), 75, comma primo e 76, comma secondo, della 
L. 18 marzo 1958, n. 313. 
(54) Comma così modificato dall'art. 16, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 
(55) La tabella N, prevista nel comma, per effetto dell'art. 6, L. 25 gennaio 
1962, n. 12, è stata soppressa ed assorbita nella tabella M allegata alla 
predetta legge. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
72. Ai genitori in possesso di pensione di guerra è concesso un assegno di 
previdenza di annue lire 42.000 (56), quando abbiano raggiunto il 65° anno di 
età (57), o, anteriormente, qualora, siano o divengano inabili a qualsiasi 
proficuo lavoro e risultino in istato di bisogno (58). L'assegno può essere 
congruamente ridotto fino alla metà nei casi di minor bisogno (59). 
------------------------ 
(56) Vedi anche art. 2, L. 25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI che ha 
disposto un aumento dell'assegno di previdenza di cui al presente articolo. 
(57) Ora sessantesimo anno di età per effetto dell'art. 6, L. 25 gennaio 1962, 
n. 12. 
(58) Per la sussistenza dello stato di bisogno, vedi ora, gli artt. 6, L. 26 
luglio 1957, n. 616, 5, L. 9 novembre 1961, n. 1240 e 6, L. 25 novembre 1964, n. 
1266. 
(59) L'ultimo periodo dell'articolo, relativo alla riduzione dell'assegno, è 
stato abrogato dall'art. 5, comma secondo, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
73. Per la concessione della pensione di cui al precedente articolo 71 occorre 
che ai genitori, collaterali od assimilati siano venuti a mancare, a causa della 
morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza, tenendo conto 
dell'aiuto che il dante causa ad essi prestava al momento della morte. Si terrà 
anche conto dell'aiuto che il figlio sarebbe stato presumibilmente in grado di 
prestare ai genitori in qualsiasi momento futuro. 
Si considera che siano venuti meno i necessari mezzi di sussistenza quando il 
richiedente risulti non assoggettabile per l'ammontare del suo reddito 
complessivo all'imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore (60). 
------------------------ 
(60) Così modificato dall'art. 9, L. 18 maggio 1967, n. 318, riportata al n. 
A/IX. 
 





74. Quando le condizioni generali per la concessione della pensione si 
verifichino posteriormente alla morte del militare o del civile, il diritto alla 
pensione viene riconosciuto a decorrere dal giorno in cui tutte le condizioni 
prescritte si sono verificate. 
La domanda non è ammessa trascorsi i termini di cui al primo e terzo comma del 
successivo art. 108. 
------------------------ 
 





75. Agli effetti della pensione di guerra, in mancanza dei genitori legittimi, 
sono equiparati ad essi coloro che abbiano adottato il militare o il civile 
nelle forme di legge prima dell'evento che ne cagionò la morte. 
In mancanza degli adottanti, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che, 
prima dell'evento di guerra, lo abbiano riconosciuto come proprio figlio 
naturale e, in tal caso, per la madre lo stato di nubile tiene luogo di quello 
vedovile. 
Se entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale, la pensione 
viene liquidata a quello che si trova nelle condizioni prescritte per 
conseguirla, ovvero viene divisa in parti uguali, ove risulti che ambedue vi 
abbiano diritto. 
Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare o del civile 
già da entrambi legalmente e tempestivamente riconosciuto, sono considerati, 
agli effetti della pensione di guerra, come genitori di un figlio legittimato. 
In mancanza degli adottanti e dei genitori naturali di cui ai precedenti commi, 
sono equiparati ai genitori legittimi coloro che abbiano affiliato il militare 
od il civile, nelle forme di legge, prima dell'evento che ne cagionò la morte 
(61). 
------------------------ 
(61) Articolo così sostituito dall'art. 18, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
76. Alla madre vedova è equiparata quella che, alla data del decesso del figlio, 
viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza 
riceverne gli alimenti. 
Ove il marito sia il padre del militare o del civile defunto e possegga i 
requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in parti 
eguali fra i genitori. 
Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra i coniugi avvenga 
posteriormente alla morte del militare o del civile, alla madre spetta la metà 
della pensione già attribuita al padre o che potrebbe a questo spettare. 
In caso di morte di uno dei genitori, la pensione si consolida per intero nel 
superstite. 
È equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze prima della 
morte del figlio, ove il marito sia o divenga inabile a proficuo lavoro per una 
infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A, anche 
temporaneamente, nel qual caso si applicano le norme del quarto comma dell'art. 
60 (62) (62/a). 
------------------------ 
(62) Per il criterio di valutazione dell'inabilità al lavoro, vedi, ora, l'art. 
19, L. 9 novembre 1961, n. 1240. Vedi nota 53/a all'art. 71. 
(62/a) La Corte costituzionale, con sentenza 27 giugno-9 luglio 1974, n. 221 
(Gazz. Uff. 17 luglio 1974, n. 187) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 
dell'art. 76, ultimo comma nella parte in cui non riconosce il diritto alla 
pensione indiretta di guerra alla madre passata a nuove nozze successivamente 
alla morte del figlio. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
77. Ai fratelli e alle sorelle nubili, minorenni, sono equiparati i fratelli e 
le sorelle nobili maggiorenni, che, alla data del decesso del militare o del 
civile, siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile 
alla prima categoria dell'annessa tabella A; o che siano divenuti tali anche 
dopo la suddetta data, ma prima di raggiungere la maggiore età o prima del 
giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione già liquidata al 
padre o alla madre (62). 
Nel caso di inabilità temporanea, si applicano le norme del quarto comma 
dell'art. 60 (62/b). 
------------------------ 
(62) Per il criterio di valutazione dell'inabilità al lavoro, vedi, ora, l'art. 
19, L. 9 novembre 1961, n. 1240. Vedi nota 53/a all'art. 71. 
(62/b) La Corte costituzionale con sentenza 20-25 febbraio 1975, n. 36 (Gazz. 
Uff. 26 febbraio 1975, n. 55) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 
dell'art. 77, limitatamente alla parte in cui subordina il diritto alla pensione 
indiretta di guerra dei fratelli e sorelle maggiorenni comunque inabili a 
qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che l'inabilità sussiste alla data del 
decesso del militare o del civile o che divengano inabili anche dopo tale data, 
ma prima di raggiungere la maggiore età o prima del danno dal quale dovrebbe 
devolversi in loro favore la pensione già liquidata al padre o alla madre. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
78. Ai genitori del militare o del civile morto lasciando vedova o prole con 
diritto a pensione, è concessa una pensione speciale, pari ad un terzo di quella 
stabilita dall'art. 71, purché sussistano le altre condizioni prescritte 
dall'art. 73. 
La pensione suddetta non è cumulabile con altra pensione che possa spettare a 
termini dell'art. 71; non è soggetta alla riduzione, di cui all'art. 73; è 
soggetta all'aumento per cessato godimento di pensione da parte della vedova e 
della prole del militare o del civile, e rimane integra anche quando sia stata, 
da parte degli altri aventi diritto, esercitata l'opzione per l'indennità 
secondo gli artt. 11 e successivi. 
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79. Il genitore che abbia perduto più figli militari per causa del servizio di 
guerra od attinente alla guerra ed anche, se civili, per i fatti di guerra 
contemplati nell'art. 10, consegue, a prescindere dall'età e dalle condizioni 
economiche, la pensione più favorevole che gli compete. 
Oltre tale pensione compete anche un aumento da calcolarsi in base alla pensione 
più favorevole che spetterebbe in applicazione delle tabelle sulle pensioni di 
guerra, compreso l'assegno speciale temporaneo, nella misura del 30 per cento se 
i figli morti siano due, del 60 per cento se siano tre e del 100 per cento se 
siano più di tre. 
Ai collaterali ed agli assimilati, che si trovino nelle condizioni previste 
dall'art. 73, spetta la pensione nella misura più favorevole senza il beneficio 
di cui sopra. 
------------------------ 
 





80. Il genitore che abbia perduto più figli militari o civili per cause di 
guerra ed inoltre uno o più figli militari per causa di servizio ordinario, 
consegue lo stesso trattamento di cui all'articolo precedente. 
Nel caso che uno soltanto dei figli sia morto per causa di guerra, la 
concessione è peraltro subordinata alle condizioni generali prescritte dagli 
artt. 71 e 73. 
Qualora la pensione che compete per il figlio morto a causa del servizio 
ordinario sia più favorevole, viene liquidata dall'Amministrazione di 
appartenenza, mentre gli aumenti previsti dall'articolo precedente sono 
liquidati dal Ministero del tesoro. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
81. Il genitore che per la morte di uno o più figli sia rimasto totalmente privo 
di prole consegue, finché duri tale situazione, la pensione più favorevole che 
gli compete in base alle tabelle M, N, O e P, compreso l'assegno speciale 
temporaneo, aumentata della metà (63). 
Se abbia perduto l'unico figlio spetta lo stesso trattamento di cui al comma 
precedente, a prescindere dall'età e dalle condizioni economiche. 
L'aumento è cumulabile con quello contemplato nell'art. 79. 
------------------------ 
(63) Le tabelle N e P, previste nel comma, per effetto dell'art. 6, L. 25 
gennaio 1962, n. 12, riportata al numero A/VI, sono state soppresse ed 
assorbite, rispettivamente nelle tabelle M ed O allegate alla predetta legge. 
 





82. Ai genitori collaterali ed assimilati del militare o del civile che si 
trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 73 ed inoltre siano 
inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima 
categoria dell'annessa tabella A (64), è concessa la pensione nella misura 
indicata dall'annessa tabella O nei casi in cui sarebbe stata applicabile la 
tabella M e nella misura indicata dalla tabella P nei casi in cui sarebbe stata 
applicabile la tabella N (64/a). 
Nei casi di cui all'art. 78, si applica la riduzione prevista dal primo comma 
dell'articolo stesso. 
L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è da considerarsi presunta al compimento 
dell'età di 70 anni. 
------------------------ 
(64) Per il criterio di valutazione dell'inabilità al lavoro, vedi ora, l'art. 
19, L. 9 novembre 1961, n. 1240, riportata al n. A/V. 
(64/a) Le tabelle N e P, previste nel comma, per effetto dell'art. 6, L. 25 
gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI, sono state soppresse ed assorbite, 
rispettivamente, nelle tabelle M ed O allegate alla predetta legge. 
 





83. La pensione di guerra si perde dalla madre e dalle sorelle che contraggono 
matrimonio, o dai fratelli e dalle sorelle, che raggiungono gli anni 21, salvo 
il caso di cui all'art. 77. 
Nel calcolare l'età del padre e dell'assimilato, ai soli effetti dell'art. 71, 
la frazione di anno si considera come anno intero, se eccede i sei mesi e si 
trascura, se è uguale o inferiore ai sei mesi. 
------------------------ 
 





84. Ove i genitori o gli assimilati del militare o del civile siano entrambi 
viventi all'atto in cui sorge il diritto alla pensione di guerra, questa, in 
caso di morte di uno di essi, si consolida nel superstite. 
La stessa pensione si devolve a favore dei collaterali del militare o del civile 
quando divengano orfani e siano minorenni o inabili, a qualsiasi lavoro proficuo 
ed, inoltre, nubili se sorelle (64/b). 
------------------------ 
(64/b) Vedi nota 53/a all'art. 71. 
 





TITOLO V 
Riversibilità dei soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare (65) 
85. Il soprassoldo di medaglia al valore per fatto di guerra si devolve per 
intero alla vedova ed agli orfani secondo le norme di cui al titolo III della 
presente legge. 
------------------------ 
(65) I soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare hanno assunto la 
denominazione di "assegni" per effetto dell'art. 1, L. 5 marzo 1961, n. 212, 
riportata alla voce Onorificenze. 
 





86. Quando il decorato sia morto senza lasciare vedova ed orfani con diritto a 
soprassoldo, questo spetta ai genitori, collaterali ed assimilati, nell'ordine 
stabilito dall'art. 71 e con le norme degli artt. 75, 76, 83 e 84. 
------------------------ 
 





86-bis. I congiunti dei decorati di medaglia al valor militare che presentino la 
domanda per conseguire ai sensi dei precedenti artt. 85 ed 86, la riversibilità 
del relativo assegno oltre il termine di un anno dalla trascrizione dell'atto di 
morte del decorato nei registri di stato civile, o dalla partecipazione della 
dichiarazione di irreperibilità al Comune dell'ultimo domicilio, conseguono il 
beneficio a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della 
presentazione della domanda (66). 
------------------------ 
(66) Articolo aggiunto per effetto dell'art. 20, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 
 





87. Per concedere la riversibilità del soprassoldo di cui ai precedenti artt. 85 
e 86 è necessario accertare, di intesa con la competente Amministrazione 
militare, se colui il quale è autorizzato a fregiarsi della decorazione sia 
immune da gravi carichi penali e morali. 
------------------------ 
 





88. La perdita o la sospensione del diritto a fregiarsi delle medaglie al valor 
militare comporta, in ogni caso, la perdita o la sospensione del relativo 
soprassoldo. 
Nei casi di cui al precedente comma la riversibilità del soprassoldo è ammessa 
su domanda, a favore delle persone di famiglia per le quali la riversibilità è 
consentita dalle disposizioni vigenti in caso di decesso del decorato. 
------------------------ 
 





89. Il ripristino del diritto a fregiarsi delle medaglie al valor militare 
comporta la riattivazione del pagamento al decorato del soprassoldo, dalla data 
in cui il ripristino ha effetto, verso contemporanea cessazione ed imputazione 
delle somme eventualmente corrisposte a favore dei congiunti. 
------------------------ 
 





90. Di tutti i provvedimenti che abbiano, comunque, influenza sul pagamento del 
soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare di cui sono insigniti i 
militari in congedo e gli estranei alle forze militari, l'Amministrazione 
competente dà notizia al Ministero del tesoro, per gli eventuali provvedimenti 
di sua competenza. 
La cessazione o la riattivazione del pagamento del soprassoldo deve sempre avere 
la stessa decorrenza della perdita, della sospensione o del riacquisto. 
------------------------ 
 





TITOLO VI 
Perdita, sospensione e revoca delle pensioni e degli assegni 
91. (66/a). 
------------------------ 
(66/a) Con sentenza n. 113 del 2-19 luglio 1968 (Gazz. Uff. 20 luglio 1968, n. 
184) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 
presente articolo. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
92. La moglie, i figli, i genitori, i collaterali e gli assimilati del militare 
morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra e del civile 
deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, i quali siano incorsi 
in una condanna, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, 
perdono il diritto a conseguire o godere la pensione o l'assegno. Nel caso di 
condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'esercizio 
del diritto è sospeso durante l'espiazione della pena, nonché durante il periodo 
dell'interdizione ad essa connessa. 
Perde, altresì il diritto a conseguire o godere la pensione la vedova del 
militare o del civile, che eserciti pubblicamente il meretricio o abbia 
riportata condanna per lenocinio. 
Nei casi di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del militare o 
del civile, al coniuge e alla prole viene liquidata la quota di pensione o di 
assegno a cui avrebbe avuto diritto se il militare o il civile fosse morto. 
Nel caso di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del coniuge, di 
taluno dei figli, dei genitori dei collaterali e degli assimilati del militare o 
del civile, la pensione o l'assegno vengono devoluti agli altri aventi diritto, 
come se chi ha perduto definitivamente o temporaneamente il diritto fosse morto 
(66/b). 
------------------------ 
(66/b) Con sentenza n. 147 del 18-30 giugno 1971 (Gazz. Uff. 7 luglio 1971, n. 
170) la Corte costituzionale ha così disposto: 
"a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, primo comma, della L. 
10 agosto 1950, n. 648, recante "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni 
di guerra''; 
b) ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità 
costituzionale di tutti gli altri commi del predetto art. 92". 
 





93. Il diritto a pensione, assegno od indennità che sia stato perduto 
definitivamente per una qualunque delle cause contemplate dai precedenti 
articoli, può essere ripristinato quando sia intervenuta amnistia, grazia o 
riabilitazione. 
Quando il diritto sia stato semplicemente sospeso per condanna a pena che 
importi interdizione temporanea dai pubblici uffici, il godimento della pensione 
o dell'assegno è ripristinato non appena espiata la pena e cessata la 
interdizione. 
Ripristinato il diritto del titolare, cessano in tutti i casi di aver effetto i 
provvedimenti per la devoluzione della pensione o dell'assegno a favore degli 
altri aventi diritto. 
------------------------ 
 





94. Durante l'espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà personale 
di durata superiore ad un anno, derivante da condanna che non importi perdita 
della pensione e dell'assegno già conseguiti dal militare o dal civile, gli 
assegni stessi sono soggetti alla ritenuta della metà. 
Se il condannato ha moglie, dalla quale non sia separato con sentenza passata in 
giudicato, ovvero ha figlie nubili o figli minorenni celibi a suo carico, la 
ritenuta è soltanto di un terzo e la quota residua viene ripartita nelle 
proporzioni stabilite dall'art. 142 del regolamento approvato con regio decreto 
5 settembre 1895, numero 603 (67). 
Se il condannato è il coniuge o uno dei figli, dei genitori, dei collaterali o 
degli assimilati, la pensione o l'assegno si devolve, durante l'espiazione della 
pena, agli altri aventi diritto, ai quali spetterebbe qualora egli fosse morto. 
------------------------ 
(67) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei 
dipendenti statali. 
 





95. Chi acquista o ha acquistato per propria volontà una cittadinanza straniera, 
decade dal diritto a conseguire od a godere pensioni, assegni o indennità di 
guerra. 
I minori che abbiano acquistato una cittadinanza straniera col concorso della 
volontà propria o di quella del genitore esercente la patria potestà o del 
tutore, decadono in ogni caso dal diritto a conseguire od a godere pensioni, 
assegni o indennità di guerra se, al raggiungimento della maggiore età, 
conservino, tacitamente o per espressa dichiarazione di volontà, la cittadinanza 
straniera. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
96. Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano: 
a) a coloro che, già residenti all'estero, siano rimpatriati per compiere il 
servizio militare durante la guerra in cui riportarono l'invalidità; 
b) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui 
legislazione permetta la conservazione della cittadinanza italiana; 
c) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui 
legislazione ne permetta la perdita senza condizionarla in nessun caso ad 
autorizzazione o ad altro atto di autorità; 
d) a chi non aveva la cittadinanza italiana al momento della concessione del 
beneficio; 
e) a chi, risiedendo stabilmente all'estero per ragioni di lavoro, abbia dovuto 
acquistare la cittadinanza straniera per ottenere il posto di lavoro (68). 
------------------------ 
(68) Lettera aggiunta per effetto dell'art. 21, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 
 





97. Il diritto a pensione, assegno od indennità, che sia stato perduto in 
applicazione dell'art. 95 può essere ripristinato qualora l'interessato provi di 
aver riacquistato la cittadinanza italiana. 
Il ripristino ha effetto dal giorno della pronuncia del relativo provvedimento 
da parte della competente autorità italiana. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
98. I provvedimenti concessivi di pensione di guerra possono essere, in 
qualsiasi tempo, revocati o modificati quando: 
a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi 
risultanti dallo stato di servizio; 
b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennità, 
nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni, 
assegni od indennità; 
c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del decreto; 
d) la liquidazione sia stata effettuata od il decreto sia stato emesso sulla 
base di documenti falsi. 
Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione o dell'assegno ha 
effetto dal giorno della concessione; negli altri casi, la soppressione o la 
riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al Comitato di liquidazione ai 
sensi dell'art. 110 della presente legge. 
Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, gli interessati già 
provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali siano già eseguiti 
accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma 
perché possa farsi luogo a revoca od a riduzione della pensione o dell'assegno è 
sempre necessario il parere della Commissione medica superiore di cui al 
successivo art. 104, previa visita diretta. 
A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle visite di cui 
al precedente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o 
l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati sino a quando 
l'invalido non si sia presentato. 
Il miglioramento clinico conseguito per cure effettuate dall'invalido 
successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra non 
può mai costituire motivo di modificazione dei trattamento di pensione, né di 
riduzione o soppressione di assegni, salvo quanto disposto dal precedente art. 
44 per i casi di revoca o sospensione del trattamento di incollocabilità (69). 
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(69) L'articolo, modificato dall'art. 1, L. 27 ottobre 1957, n. 1028, è stato 
così modificato dall'art. 22, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 
 





TITOLO VII 
Procedura per la liquidazione e la revoca delle pensioni e degli assegni 
99. Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge sono 
liquidati dal Ministro per il tesoro. 
Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle 
pensioni, assegni od indennità anche per la quota che debba far carico ad altri 
Enti, in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun 
pagamento se non in base al provvedimento del Ministro suddetto, notificato 
nelle forme di legge. 
Il Ministro delibera su proposta del Comitato di liquidazione, nominato con 
decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio dei Ministri e composto di un 
presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e di un numero di 
membri da trentacinque a settantasei, a seconda delle esigenze delle sue 
funzioni. 
I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, 
anche se a riposo: magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori 
a quelle di magistrato di Corte d'appello o equiparati, magistrati del Consiglio 
di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di 
referendario, ufficiali generali e superiori medici, professori ordinari 
straordinari e liberi docenti di Università - a preferenza delle Facoltà di 
medicina - direttori generali o equiparati e funzionari di qualifica 
immediatamente inferiore. 
Il Ministro per il tesoro designa non oltre dieci membri anche al di fuori delle 
categorie suindicate, su proposta dell'Associazione nazionale mutilati ed 
invalidi di guerra; designa, altresì, sei membri su proposta dell'Associazione 
nazionale famiglie dei caduti in guerra, tre membri su proposta 
dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, un membro appartenente 
alla categoria degli invalidi per la lotta di liberazione, un membro scelto fra 
i congiunti dei caduti per la lotta di liberazione e non più di quindici membri 
scelti fra i funzionari, in attività di servizio o a riposo, della carriera 
direttiva dei servizi amministrativi del Ministero del tesoro, con qualifica non 
inferiore a quella di ispettore generale. 
È in facoltà del Ministro per il tesoro di affidare le funzioni di vice 
presidente del Comitato a tre membri di esso, scelti tra i magistrati in 
servizio della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei 
conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere od equiparati. 
Tutti i membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati. 
I membri del Comitato di liquidazione non possono essere nominati o confermati 
nell'incarico quando abbiano superato il 75° anno di età. 
Alla direzione della segreteria del Comitato è preposto un funzionario del 
Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di direttore di 
divisione (70). 
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(70) Articolo così sostituito prima dall'art. 35, L. 9 novembre 1961, n. 1240 e 
poi dall'art. 17, L. 18 maggio 1967, n. 318, riportata al n. A/IX. 
 





100. Il Comitato di liquidazione può funzionare anche suddividendosi in sezioni. 

Le sezioni decidono con l'intervento di un numero di votanti non inferiore a 
cinque, di cui almeno due magistrati della Corte dei conti ed un sanitario e 
sono costituite in modo che vi possa intervenire almeno uno dei membri nominati 
su proposta delle Associazioni di cui all'articolo 99. 
Le sezioni sono presiedute dal presidente o dai vice presidenti. Il presidente 
del Comitato può tuttavia, in relazione alle esigenze di servizio, conferire 
annualmente l'incarico di presiedere alle singole sezioni a non oltre dodici 
membri, scelti tra i magistrati in servizio o a riposo della Corte di 
cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con funzioni non 
inferiori a quelle di consigliere o equiparati. 
Alle adunanze di ciascuna sezione assiste, in qualità di segretario, un 
funzionario nominato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del 
presidente del Comitato. 
Spetta al Ministro per il tesoro provvedere, con suo decreto, all'approvazione 
delle norme relative al funzionamento ed alla procedura del Comitato di 
liquidazione. 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il 
tesoro, stabilisce l'indennità mensile spettante al presidente ed ai vice 
presidenti del Comitato di liquidazione nonché ai magistrati incaricati di 
presiedere alle sezioni. 
In aggiunta al normale gettone di presenza ai componenti del Comitato è dovuta 
una indennità integrativa per ogni pratica esaminata definita, di cui ciascun 
componente del Comitato sia stato relatore. Per l'intervento alle adunanze, al 
segretario del Comitato è dovuta, in aggiunta al normale gettone di presenza, 
una indennità integrativa per ogni pratica definita nell'adunanza cui si 
riferisce il gettone medesimo. 
Il Ministro per il tesoro stabilisce, con proprio decreto, le misure delle 
indennità di cui al precedente comma. 
L'articolo 36 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è abrogato (70/a). 
------------------------ 
(70/a) Così sostituito dall'art. 18, L. 18 maggio 1967, n. 318, riportata al n. 
A/IX. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
101. Il procedimento per la liquidazione si inizia a domanda dell'interessato o 
di ufficio. 
La domanda, diretta al Ministro per il tesoro, è esente da tassa di bollo, salvo 
che abbia per oggetto la concessione della pensione o dell'assegno di 
riversibilità ordinaria regolato dall'articolo 69. Anche i documenti relativi 
alla domanda sono esenti da tassa di bollo, e la legalizzazione delle copie 
degli atti dello stato civile viene eseguita gratuitamente. 
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102. Il procedimento per la liquidazione si inizia d'ufficio quando la ferita, 
lesione o infermità, riportata dal militare sia stata riconosciuta dipendente da 
causa di servizio dalle competenti autorità amministrative e sanitarie. 
In tal caso, se il militare al termine della eventuale degenza ospedaliera o 
della licenza di convalescenza è giudicato inidoneo a qualsiasi servizio, perché 
affetto da menomazioni che lasciano presumere diritto a pensione od assegno di 
guerra, l'ospedale o l'istituto che effettua la visita di controllo deve 
rimettere d'ufficio la rispettiva pratica sanitaria alla competente Commissione 
medica per le pensioni di guerra per gli accertamenti sanitari. 
Contemporaneamente il militare è inviato in licenza speciale in attesa del 
trattamento di quiescenza. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
103. Gli accertamenti sanitari relativi alle cause ed all'entità delle 
menomazioni dell'integrità fisica del militare o del civile vengono eseguiti 
mediante visita diretta da parte di una Commissione composta di ufficiali medici 
di cui almeno un ufficiale superiore con funzioni di presidente, di medici 
appartenenti al personale civile dello Stato, di ruolo o a contratto, e di 
sanitari civili scelti fra quelli designati dalla Associazione nazionale 
famiglie dei caduti in guerra, nonché di un sanitario avente la qualifica di 
mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, di uno avente la qualifica 
di partigiano combattente e di uno designato dall'Associazione nazionale vittime 
civili di guerra. 
Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino ex deportati di sesso 
femminile, della Commissione medica di cui al precedente comma farà parte, 
altresì, un sanitario specialista in ginecologia (71). 
La Commissione giudica con l'intervento di tre membri di cui almeno uno militare 
con funzioni di presidente. 
Di essa deve sempre far parte uno dei medici civili designati dall'Associazione 
nazionale fra i mutilati e invalidi di guerra. 
Il Ministro per il tesoro, con suo decreto, d'intesa con il Ministro per la 
difesa, determina le sedi delle Commissioni e ne nomina i componenti, di 
concerto con i Ministri interessati. 
Qualora il militare od il civile da sottoporre a visita sia internato in 
manicomio, la Commissione può pronunciare il suo parere in base ad un 
certificato del direttore dello stabilimento. 
La Commissione redige un verbale della visita eseguita formulando il proprio 
giudizio diagnostico e procedendo alla classificazione dell'invalidità secondo 
le annesse tabelle. 
Il componente della Commissione eventualmente dissenziente dichiara nel verbale 
i motivi del dissenso. 
Un estratto del verbale viene consegnato all'interessato, che deve dichiarare se 
accetta il parere. 
Ai lavori di segreteria della Commissione si provvede con personale dipendente 
dai Ministeri della difesa e del tesoro (72). 
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(71) Comma inserito per effetto dell'art. 23, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 
(72) Comma aggiunto per effetto dell'art. 23, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
104. Il parere della Commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, è 
sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata dal Ministro per 
il tesoro, d'intesa con il Ministro per la difesa, composta di ufficiali 
generali e superiori medici del servizio permanente o delle categorie in congedo 
di cui almeno due docenti universitari nella specialità relativa alle lesioni o 
infermità in esame, nonché di un sanitario avente la qualifica di mutilato od 
invalido per la lotta di liberazione e di uno avente la qualifica di partigiano 
combattente. Per i docenti universitari è sufficiente il grado di capitano. 
Un quarto degli ufficiali medici predetti è scelto fra quelli proposti 
dall'Associazione nazionale fra i mutilati ed invalidi di guerra, 
dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti di guerra e dall'Associazione 
nazionale vittime civili di guerra. 
Gli ufficiali in congedo saranno richiamati in servizio per l'espletamento del 
loro incarico. La relativa spesa per stipendi ed indennità graverà sul bilancio 
delle pensioni. 
La Commissione è presieduta da un ufficiale generale medico. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
105. La Commissione medica superiore può funzionare anche suddividendosi in 
Sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale più 
elevato in grado o più anziano, e decide con l'intervento di non meno cinque 
membri, fra i quali almeno uno dei designati dall'Associazione nazionale dei 
mutilati ed invalidi di guerra, uno dei designati dall'Associazione nazionale 
famiglie dei caduti in guerra, uno dei designati dall'Associazione nazionale 
vittime civili di guerra ed uno avente la qualifica di mutilato o di invalido 
per la lotta di liberazione o di partigiano combattente. 
Essa esprime di regola il proprio parere sui documenti; ma qualora lo ritenga 
opportuno e sempre, quando vi sia stato dissenso nella Commissione di cui 
all'art. 103, esprime il suo giudizio dopo la visita diretta dell'interessato. 
La Commissione può delegare per la visita uno dei suoi membri o un'autorità 
sanitaria locale. 
La Commissione dà inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta dal Ministro 
per il tesoro. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
106. Le ferite, lesioni o infermità dalle quali sia derivata l'invalidità o la 
morte del militare o del civile debbono essere constatate dagli Enti sanitari o 
dalle altre competenti autorità militari o civili, in ogni caso non oltre i 
cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra 
oppure dagli eventi bellici indicati nell'art. 10. Per i minori e i dementi il 
termine predetto rimane sospeso finché duri la incapacità giuridica. 
Nei confronti degli ex internati militari e degli ex deportati per ragioni 
politiche, razziali, religiose ed ideologiche la constatazione sanitaria di cui 
al precedente comma è validamente eseguita in qualunque momento anche se 
trattisi di malattia manifestatasi dopo la scadenza del suddetto termine di 
cinque anni, purché per le sue peculiari caratteristiche cliniche possa 
causalmente e direttamente collegarsi alle pregresse condizioni particolari 
dello stato di cattività sofferto. 
Per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad una infezione 
encefalitica che risulti contratta in modo non dubbio durante il servizio di 
guerra o attinente alla guerra, o comunque in occasione della guerra, o 
conseguente ad altre cause di servizio alle quali il parkinsonismo sia 
direttamente riportabile, il termine di cui al primo comma è di anni dieci (73). 

Qualora il decesso del militare sia avvenuto in azioni belliche o durante la 
prigionia o l'internamento presso il nemico, è sufficiente a darne prova, agli 
effetti della presente legge, la partecipazione rilasciata dalla competente 
Amministrazione, ferme restando, per quanto riguarda le cause di morte, le 
presunzioni di cui agli artt. 2, 3, 4 della presente legge. 
Nei casi di scomparsa del militare, la prova è data mediante una dichiarazione 
di irreperibilità, che deve essere redatta dalla competente autorità, appena 
trascorsi i termini stabiliti nell'art. 7, e trasmessa al sindaco del Comune di 
ultimo domicilio dello scomparso, per la consegna agli interessati. Dalla 
dichiarazione deve risultare il giorno della presunta morte. 
Per i civili la scomparsa è accertata mediante atto giudiziale di notorietà, 
senza pregiudizio degli ordinari mezzi di prova. Lo stesso procedimento può 
essere seguito per i militari, quando non sia possibile ottenere la 
dichiarazione di irreperibilità. 
La pensione o l'assegno decorre dal giorno successivo a quello della presunta 
morte. 
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(73) Gli attuali commi primo, secondo e terzo hanno sostituito l'originario 
primo comma per effetto dell'art. 24, L. 9 novembre 1961, n. 1240, riportata al 
n. A/V. Vedi, anche, l'art. 31 di detta legge. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
107. Le domande per conseguire il trattamento pensionistico sono ammesse senza 
limite di tempo purché si verifichino le condizioni stabilite all'art. 106 e 
successive modificazioni (74). 
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(74) Così sostituita dall'art. 25, L. 9 novembre 1961, n. 1240, riportata al n. 
A/V. Vedi, anche, l'art. 31 di detta legge. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
108. Il militare che presenti la domanda dopo un anno dalla effettiva cessazione 
del servizio od il civile dalla data dell'evento dannoso, sono ammessi a godere 
della pensione o dell'assegno dal primo giorno del mese successivo a quello 
della presentazione della domanda. 
I congiunti dei militari o dei civili, deceduti o dispersi a causa della guerra, 
che presentino la domanda trascorso un anno dalla trascrizione dell'atto di 
morte nei registri di stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione di 
irreperibilità al Comune dell'ultimo domicilio, conseguono il trattamento 
pensionistico di guerra dal primo giorno del mese successivo a quello della 
presentazione della domanda. 
Nei casi in cui le condizioni di età o di incapacità a qualsiasi proficuo lavoro 
per il padre e per l'assimilato e di vedovanza per la madre e per l'assimilata, 
si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, il 
computo dell'anno di cui al precedente comma si effettua a decorrere dal 
verificarsi di tali avvenimenti. 
Quando le condizioni previste dall'art. 73 si verifichino dopo la morte o la 
scomparsa del militare o del civile, nei confronti del genitore, dell'assimilato 
o del collaterale il suddetto termine di un anno decorre dal verificarsi di tali 
condizioni (75). 
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(75) L'articolo, modificato dall'art. 2, L. 10 maggio 1955, n. 491, è stato così 
sostituito dall'art. 26, L. 9 novembre 1961, n. 1240, riportata al n. A/V. Vedi 
anche l'art. 31 di quest'ultima legge. 
 





109. Quando il Ministro per il tesoro, per insufficiente documentazione o per 
altro motivo, non ritenga di poter deliberare definitivamente sulla concessione 
della pensione o dell'assegno da conferire, può procedere a liquidazione 
provvisoria allo stato degli atti. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
110. Nel caso di perdita, di sospensione o di riduzione della pensione o 
dell'assegno per condanna penale, il Ministro per il tesoro provvede, dopo la 
passata in giudicato la sentenza, a sopprimere, sospendere o ridurre gli assegni 
già liquidati. 
Nel caso di perdita per condotta immorale della vedova ai termini dell'art. 92, 
comma terzo, e nei casi di cui all'art. 98, il Ministro del tesoro provvede alla 
revoca totale o parziale della pensione od assegno, su proposta del Comitato di 
liquidazione riunito in turno speciale, del quale devono far parte almeno due 
membri della Corte dei conti ed un rappresentante delle Associazioni interessate 
di cui all'art. 99, quinto comma. 
Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Ministro per il tesoro, dopo 
raccolte le necessarie informazioni e su denuncia del Procuratore generale della 
Corte dei conti, trasmette al Comitato di liquidazione, costituito in turno 
speciale, una relazione motivata con i documenti su cui si fonda e provvede 
all'immediata sospensione dei pagamenti già autorizzati. 
Copia della relazione medesima deve essere notificata a cura del Comitato agli 
interessati, con l'assegnazione di un termine, non minore di un mese, per la 
presentazione di memorie e documenti. 
Ove lo richieda, l'interessato può essere udito personalmente (od a mezzo di 
procuratore). La mancata presentazione, qualunque ne sia la causa, non 
costituisce impedimento alla deliberazione del Comitato. 
Sulla proposta del Comitato, il Ministro decide in via definitiva con 
provvedimento da notificarsi agli interessati ed al Procuratore generale della 
Corte dei conti. 
Avverso tale decisione è ammesso, da parte degli interessati e del Procuratore 
generale, ricorso alla Corte dei conti, nei modi e termini stabiliti dal 
successivo art. 114. 
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111. Quando venga a cessare il godimento di una pensione o di un assegno di 
guerra e sia da far luogo ad ulteriore liquidazione a favore dello stesso 
titolare o di successivi aventi diritto, ma si riscontri taluno dei motivi di 
perdita o riduzione della pensione o dell'assegno previsti negli artt. 98, primo 
e secondo comma e 110, secondo comma, della presente legge, il Ministro per il 
tesoro decide con la procedura stabilita dal predetto art. 110. 
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112. Quando la Corte dei conti, nei giudizi sui ricorsi contro decreti 
ministeriali relativi a pensioni od assegni di guerra, ritenga possa farsi luogo 
a provvedimento di revoca, ai sensi degli artt. 98 e 110, rinvia gli atti al 
Ministro per il tesoro, salvo l'eventuale corso dei giudizi medesimi. 
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113. Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni od alle 
indennità regolati dalla presente legge, devono essere notificati agli 
interessati a mezzo dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale nel 
territorio della Repubblica, od a cura degli agenti consolari all'estero ovvero 
per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del 
servizio postale (76). 
È data facoltà al Ministro per il tesoro di omettere la notificazione ai 
concessionari dei decreti di liquidazione di pensioni, assegni od indennità, che 
a termini di legge siano di pieno accoglimento delle richieste delle parti 
interessate. In tal caso, i sindaci, entro cinque giorni dalla data di 
ricevimento dei certificati di iscrizione (libretti di pensione), debbono 
informare i concessionari con invito a presentarsi per la consegna. 
Dell'avvenuta consegna il concessionario rilascia, su apposito registro del 
municipio, ricevuta autenticata dal segretario. 
Qualora i sindaci contravvengano a tale disposizione o, comunque, si verifichino 
ritardi o irregolarità, nella consegna degli atti suddetti, provvede d'ufficio 
il prefetto della Provincia, valendosi, ove occorra, dell'opera di Commissari 
prefettizi. 
Le spese sono a carico dei comuni inadempienti. 
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(76) Comma così modificato dall'art. 27, L. 9 novembre 1961, n. 1240. Vedi anche 
art. 29 di quest'ultima legge. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
114. Contro il provvedimento del Ministro per il tesoro è ammesso il ricorso 
alla Corte dei conti, da presentarsi entro il termine perentorio di novanta 
giorni dalla notificazione del provvedimento e, nei casi in cui questa venga 
omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del certificato di iscrizione 
(libretto di pensione) risultante dall'apposito registro. Qualora la notifica 
del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, il 
termine per la presentazione del ricorso decorrerà dalla data di consegna 
risultante dall'avviso di ricevimento (77). 
La riscossione dell'indennità una volta tanto non implica decadenza dal ricorso 
alla Corte dei conti. 
Il ricorso provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore 
speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dalla autorità comunale o 
da un notaio o dal dirigente locale delle rispettive Associazioni assistenziali 
erette in Enti morali, è esente da spese di bollo e nel termine anzidetto deve 
essere depositato alla segreteria della Corte dei conti o a questa spedito 
mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede 
il bollo d'ufficio postale mittente e qualora questo sia illeggibile, la 
ricevuta della raccomandata. 
Nel caso di decesso del ricorrente, il ricorso potrà essere riassunto dagli 
eredi o anche da uno di essi, nelle stesse forme consentite dal presente 
articolo, anche per quanto riguarda la delega in calce o a margine per 
l'avvocato difensore (78). 
Per l'infermo di mente, cui non sia stato ancora nominato il legale 
rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso è validamente 
sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno 
dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o comunque lo assista. La 
persona che validamente sottoscrive il ricorso a sensi della presente 
disposizione può anche nominare l'avvocato difensore sia con procura notarile 
sia con delega in calce allo stesso ricorso (79) (79/a). 
------------------------ 
(77) Periodo aggiunto dall'art. 28, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 
(78) Comma inserito per effetto dell'art. 28, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 
(79) Periodo aggiunto per effetto dell'art. 28, L. 9 novembre 1961, n. 1240. 
(79/a) Con sentenza n. 97 del 19-25 giugno 1980 (Gazz. Uff. 2 luglio 1980, n. 
180), la Corte cost. ha dichiarato la illegittimità degli artt. 114, L. 10 
agosto 1950, n. 648 e 109, L. 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui 
prescrivono, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni, assegni o 
indennità di guerra, da parte degli aventi diritto, il termine perentorio di 
novanta giorni dalla data di notificazione o consegna del provvedimento 
impugnato. Ha dichiarato, altresì, d'ufficio, e negli stessi limiti, la 
illegittimità dell'art. 86, primo comma, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e 
dell'art. 116, D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
115. Se, in dipendenza di un medesimo evento attribuito a causa di servizio, 
siano negate la pensione di guerra dal Ministero del tesoro e la pensione 
privilegiata ordinaria dal competente Ministero e l'interessato impugni entrambi 
i provvedimenti negativi, la decisione, anche sul diritto alla pensione di 
guerra, spetta alla Sezione della Corte dei conti competente per la pensione 
privilegiata ordinaria. 
Il ricorso può essere prodotto entro 90 giorni dalla più recente data di 
notificazione dei due provvedimenti negativi se proposto contro entrambi o anche 
esclusivamente contro il primo di essi, purché la seconda pronuncia sia avvenuta 
in sede di rinvio per competenza dalla prima notificazione. 
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116. I ricorsi in materia di pensioni di guerra sono decisi da tre Sezioni 
speciali (80) della Corte dei conti composte ciascuna di un presidente di 
Sezione, un presidente di Sezione aggiunto ed un congruo numero di consiglieri, 
primi referendari e referendari assegnati con ordinanza del Presidente della 
Corte dei conti. 
Le predette Sezioni decidono con numero di cinque votanti, dei quali non più di 
due primi referendari o referendari. 
I ricorsi sono assegnati a ciascuna Sezione dal Presidente della Corte o da un 
presidente di Sezione da lui delegato. 
Il personale di magistratura della Corte è aumentato, nel ruolo organico per i 
servizi di carattere transitorio, di due Presidenti di Sezione e sei 
consiglieri. 
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(80) Per effetto dell'art. 1, L. 20 dicembre 1961, n. 1345, le Sezioni speciali, 
per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra, sono attualmente 
cinque. 
 





TITOLO VIII 
Disposizioni generali e transitorie 
(giurisprudenza di legittimità) 
117. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale. 
Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i casi avvenuti dal 29 
settembre 1911 in poi, salvo il disposto del successivo art. 122, ma il 
godimento dei nuovi e maggiori benefici che esse accordano decorre dal 1° marzo 
1950. 
Agli aumenti stabiliti dalla presente legge nei confronti delle pensioni ed 
assegni già concessi per eguale titolo dalle leggi precedenti viene provveduto 
d'ufficio. 
Ogni altro nuovo beneficio previsto dalla legge stessa deve essere richiesto con 
domanda, in carta libera, al Ministero del tesoro - Direzione generale delle 
pensioni di guerra - entro il termine perentorio di cinque anni dalla 
pubblicazione della presente legge. 
Se la domanda è presentata oltre il termine di un anno dalla data suddetta i 
maggiori e nuovi benefici decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla 
presentazione della domanda stessa. 
È conservato il diritto alla pensione e agli assegni a termini della 
legislazione anteriore, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima 
dell'entrata in vigore della presente legge. 
Dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge scade il termine per la 
presentazione della domanda di pensione da parte degli invalidi affetti da 
parkinsonismo, manifestatosi non oltre il 31 dicembre 1949, conseguente ad una 
infezione encefalitica contratta in occasione della campagna in Africa orientale 
1935-38. 
Le pensioni di riversibilità ordinaria concesse ai sensi dell'art. 35 del regio 
decreto 12 luglio 1923, n. 1491, saranno riesaminate in base alle disposizioni 
ed alle tabelle di cui alla presente legge. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
118. Dopo due anni dalla pubblicazione della presente legge scadono i termini: 
a) di cui agli artt. 107 e 108 per gli eventi verificatisi dal 1° settembre 1939 
in poi nei casi in cui erano scaduti i termini a norma della legislazione 
precedente; 
b) di cui al primo e secondo comma dell'art. 107 per le invalidità derivanti da 
ferite o lesioni riportate anteriormente al 1° settembre 1939 nelle circostanze 
di cui al secondo comma dell'art. 26; 
c) per una sola domanda di aggravamento consentita, agli effetti del primo comma 
dell'art. 53, relativamente agli eventi verificatisi anteriormente al 1° 
settembre 1939 nei casi in cui era scaduto il termine a norma della legislazione 
precedente. 
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119. Su richiesta degli interessati, sono sottoposte a revisione le pratiche di 
pensione comunque definite negativamente, relative ad infortuni subiti, senza 
colpa dell'infortunato, per esplosione di ordigni bellici. 
L'Amministrazione dello Stato può rivalersi, per le somme liquidate, contro il 
responsabile o i responsabili dell'evento dannoso che siano imputabili per 
colpa, secondo le norme comuni della responsabilità civile. 
La istanza di revisione deve essere presentata al Ministero del tesoro entro 90 
giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sotto pena di decadenza. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
120. Quando il trattamento stabilito dalla presente legge risulti più favorevole 
per i pensionati che in precedenza avevano optato per la pensione privilegiata 
ordinaria, gli interessati dovranno presentare la domanda entro il termine di 
cui all'articolo precedente. 
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121. I congiunti dei militari e dei civili morti per causa della guerra aventi 
diritto a pensione od assegno di guerra in base alle norme vigenti 
anteriormente, con esclusione di altri congiunti ammessi al diritto dalla 
presente legge, ne conservano il godimento e gli esclusi non subentrano se non 
quando vengono a mancare i primi concessionari. 
Se però la pensione o l'assegno di cui sono in godimento i primi concessionari è 
inferiore, per qualsiasi motivo, a quello che potrebbe spettare agli esclusi, a 
costoro viene liquidata la differenza a decorrere dal giorno dal quale avrebbero 
avuto diritto alla pensione o all'assegno, qualora non fossero esistiti gli 
attuali titolari. 
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122. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli operai che 
durante la guerra 1915-18, essendo addetti ad opere e servizi per conto 
dell'Amministrazione militare, hanno riportato per offesa di armi o di mezzi 
bellici del nemico ovvero nella zona delle operazioni di guerra, in occasione 
del lavoro e per causa violenta, lesioni o ferite dalle quali sia derivata una 
invalidità ascrivibile alle prime due categorie della annessa tabella A ed alle 
loro famiglie in caso di morte. 
Non sono compresi tra le persone aventi diritto a pensione od assegno di guerra 
i militari addetti quali operai in stabilimenti, cantieri, o lavori esercitati 
od assunti da Enti pubblici o dai privati, ancorché vi abbiano prestato servizio 
in qualità di comandanti durante la guerra 1915-18, e i cittadini italiani che 
abbiano riportato in conseguenza della stessa guerra una invalidità dovuta a 
qualsiasi fatto di guerra che ne sia stato la causa violenta, diretta ed 
immediata, ed in caso di morte le loro famiglie, qualora l'invalidità o la morte 
si siano verificate in occasione della prestazione di servizio obbligatorio o 
volontario tale da esporre la persona a rischio di guerra. 
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123. Nulla è innovato alla concessione della indennità di contingenza prevista 
dall'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 29 aprile 1946, numero 299, nonché 
alla concessione, per le pensioni dirette, dell'assegno speciale temporaneo di 
cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1108. 
L'assegno speciale temporaneo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 
aprile 1948, n. 530, dovuto alla vedova ed agli orfani, è elevato a lire 40.000 
annue. 
L'assegno speciale temporaneo di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° 
settembre 1947, n. 1108, spettante ai genitori, collaterali e assimilati, è 
elevato a lire 14.000 annue (81). 
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(81) L'indennità di contingenza e l'assegno speciale temporaneo previsti 
nell'articolo sono stati soppressi dall'art. 2, L. 26 luglio 1957, n. 616, 
riportata al n. A/IV. 
 





124. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le 
disposizioni contrarie o con essa non compatibili. 
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125. L'onere derivante al bilancio dello Stato, per il corrente esercizio 
finanziario 1949-50, dalla attuazione della presente legge, sarà fronteggiato 
per sei miliardi con le maggiori entrate previste dalla legge 18 aprile 1950, n. 
254, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 
finanziario 1949-50 (terzo provvedimento), e per 5 miliardi con le maggiori 
entrate previste dalla legge 28 luglio 1950, n. 568, recante variazioni allo 
stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1949-50 (quinto 
provvedimento). 
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge. 
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                                                       TABELLA A
       Tabella A) regio decreto 12 luglio 1923, n.  1491.
          (Tabella A) legge 19 febbraio 1942, n.  137.

Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad
                      assegno rinnovabile

                        PRIMA CATEGORIA
 1. La perdita  dei  quattro  arti, fino al limite della perdita
    totale delle due mani e dei due piedi insieme.
 2. La perdita dei tre arti, e quella totale delle due mani e di
    un piede insieme.
 3. Le alterazioni organiche  ed irreparabili di ambo gli occhi,
    che   abbiano   prodotto  cecità   bilaterale,   assoluta  e
    permanente.
 4. Le alterazioni organiche ed  irreparabili  di ambo gli occhi
    con  tale  riduzione della  acutezza  visiva  da  permettere
    appena il  conteggio delle dita alla distanza  della visione
    ordinaria da vicino.
 5. Le alterazioni  organiche e  irreparabili di  un  occhio che
    ne  abbiano  prodotto  cecità  assoluta  e  permanente,  con
    l'acutezza visiva  dell'altro ridotta  tra 1/50 e 1/25 della
    normale. Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - c).
 6. La perdita di  ambo gli arti superiori, fino al limite della
    perdita totale delle due mani.
 7. Tutte  le alterazioni  delle  facoltà  mentali (schizofrenia
    e  sindromi   schizofreniche,  demenza  paralitica,  demenze
    traumatiche, demenza  epilettica, distimie gravi, ecc.), che
    rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
 8. Le lesioni del sistema  nervoso centrale (encefalo e midollo
    spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da
    portare, o isolatamente  o  nel  loro complesso, profondi ed
    irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla
    vita organica e sociale.
 9. La perdita di  ambo  gli  arti inferiori (disarticolazione o
    amputazione delle cosce).
10. La perdita di due  arti, superiore ed inferiore dello stesso
    lato (disarticolazione  o  amputazione  del  braccio e della
    coscia).
11. La perdita di un arto inferiore e di uno superiore non dello
    stesso  lato (disarticolazione  o  amputazione del braccio e
    della coscia).
12. La perdita totale di una mano e di due piedi.
13. La perdita totale di una mano e di un piede.
14. La perdita totale di tutte le dita delle due mani, ovvero la
    perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.
15. La perdita  totale  di un pollice e di altre otto dita delle
    mani.
16. La perdita   totale  delle  cinque  dita di una mano e delle
    prime due dell'altra mano.
17. La perdita totale di ambo i piedi.
18. Le cachessie ed il marasma dimostratisi ribelli a cura.
19. Le  alterazioni  polmonari  ed  extra  polmonari  di  natura
    tubercolare  e  tutte  le  altre   infermità  e  le  lesioni
    organiche  e  funzionali  permanenti e  gravi  al  punto  da
    determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.
20. Le distruzioni  di ossa della faccia, specie dei mascellari,
    e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa
    e della  bocca tali da  determinare un  grave ostacolo  alla
    masticazione e alla deglutizione e da costringere a speciale
    alimentazione con conseguente notevole deperimento organico.
21. L'anchilosi temporo-mascellare permanente e completa.
22. Gli  aneurismi  dei  grossi  vasi  arteriosi del collo e del
    tronco, quando per  sede e  volume, o  grado di  evoluzione,
    determinano   assoluta  incapacità  lavorativa  o  imminente
    pericolo di vita.
23. L'ano preternaturale.
24. La perdita totale anatomica di sei dita delle mani, compresi
    anche i pollici  e gli indici, o la perdita totale anatomica
    di otto dita delle mani, compreso o non uno dei pollici.
25. La disarticolazione di un'anca e l'anchilosi completa  della
    stessa,  se   unita   a  grave  alterazione  funzionale  del
    ginocchio corrispondente.
26. L'amputazione di una coscia o gamba con moncone residuo tale
    da   non   permettere   in  modo   assoluto   e   permanente
    l'applicazione dell'apparecchio protesico.
27. Sordità bilaterale organica assoluta e permanente, quando si
    accompagni  alla perdita o disturbi gravi e permanenti della
    favella.

                       SECONDA CATEGORIA
 1. Le alterazioni organiche  ed irreparabili di ambo gli occhi,
    tali  da  ridurre  l'acutezza  visiva binoculare fra 1/50 ed
    1/25 della normale.
 2. La  sordità  bilaterale   organica  assoluta  e   permanente
    (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - d).
 3. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e
    tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e
    della   bocca  tali  da  ostacolare   la   masticazione,  la
    deglutizione  o  la  favella, oppure da  apportare  notevoli
    deformità, nonostante la protesi.
 4. L'anchilosi   temporo-mascellare  incompleta,  ma   grave  e
    permanente con notevole ostacolo alla masticazione.
 5. Le lesioni gravi e permanenti dell'apparecchio respiratorio,
    o  di  altri  apparecchi  e  sistemi  organici,  determinate
    dall'azione di gas o di vapori comunque nocivi.
 6. Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe,
    della  trachea  e   dei   polmoni,  che  arrechino  grave  e
    permanente dissesto alla funzione respiratoria.
 7. Le gravi malattie del cuore con sintomi palesi di scompenso,
    e le gravi e permanenti affezioni del pericardio, quando per
    la loro gravità  non  siano da ascriversi al numero 19 della
    prima categoria.
 8. Le   affezioni  polmonari  ed  extra  polmonari   di  natura
    tubercolare  accertate  clinicamente, o  radiologicamente  o
    batteriologicamente,  o  con   tutti  i  convenienti   mezzi
    scientifici, che  per  la  loro  gravità non  siano  tali da
    doversi ascrivere alla  prima categoria (Vedansi  avvertenze
    alle tabelle A e B - e).
 9. Le lesioni  od  affezioni  del  tubo  gastroenterico e delle
    glandole  annesse  con  grave e permanente deperimento della
    costituzione.
10. Le  lesioni  ed  affezioni  del  sistema   nervoso  centrale
    (encefalo e midollo spinale), che abbiano prodotto afasia od
    altre  conseguenze  gravi  e  permanenti,  ma  non  tali  da
    raggiungere il  grado  specificato ai nn. 7 e 8 della  prima
    categoria.
11. L'immobilità del capo in completa flessione od estensione da
    causa inamovibile, oppure la rigidità totale e permanente, o
    l'incurvamento notevole permanente della colonna vertebrale.
12. Le   paralisi  permanenti,  sia  di  origine  centrale,  che
    periferiche, interessanti i  muscoli o gruppi muscolari, che
    presiedono a  funzioni  essenziali  della vita, e che  per i
    caratteri e la durata, si giudicano inguaribili.
13. Gli  aneurismi dei grossi  vasi arteriosi del tronco  e  del
    collo, quando per la loro  gravità non debbano ascriversi al
    n. 22 della prima categoria.
14. Le lesioni ed  affezioni  gravi  e  permanenti  degli organi
    emopoietici.
15. Le lesioni ed affezioni gravi  e permanenti dell'apparecchio
    genito-urinario.
16. La evirazione (perdita completa del pene e dei testicoli).
17. La incontinenza delle  feci  grave  e permanente, da lesione
    organica, la  fistola  rettovescicale, la  fistola  uretrale
    posteriore  e  le   fistole  epatica, pancreatica, splenica,
    gastrica ed intestinale ribelli ad ogni cura.
18. L'artrite  cronica  che, per la molteplicità e  l'importanza
    delle  articolazioni  colpite, abbia  menomato gravemente la
    funzione di due o più arti.
19. La perdita  del  braccio o avambraccio destro sopra il terzo
    inferiore. (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - b).
20. La perdita  totale delle cinque dita della mano  destra e di
    due delle  ultime quattro dita della mano sinistra. (Vedansi
    avvertenze alle tabelle A e B - b).
21. La perdita di una coscia a qualunque altezza.
22. L'anchilosi  completa  dell'anca o  quella  in flessione del
    ginocchio.
23. L'amputazione medio-tarsica, o la sotto-astragalica, dei due
    piedi.

                        TERZA CATEGORIA.
 1. Le  alterazioni organiche e  irreparabili di  un  occhio che
    abbiano prodotta cecità assoluta e permanente con l'acutezza
    visiva  dell'altro  ridotta  da meno  di 1/25  a 1/12  della
    normale.
 2. Le  vertigini  labirintiche   gravi  e  permanenti. (Vedansi
    avvertenze alle tabelle A e B - d).
 3. La perdita  della  lingua o le lesioni gravi e permanenti di
    essa, tali  da  ostacolare  notevolmente  la  favella  e  la
    deglutizione.
 4. La perdita o i disturbi gravi e permanenti della favella.
 5. La   perdita  del   braccio  o   dell'avambraccio   sinistro
    (disarticolazione od  amputazione  sopra il  terzo inferiore
    dell'uno o dell'altro).
 6. La perdita totale  della  mano  destra,  o la perdita totale
    delle dita di essa.
 7. La perdita totale  di cinque dita, fra le due mani, compresi
    ambo i pollici.
 8. La perdita totale  delle  cinque  dita  della mano sinistra,
    insieme con  quella  di  due delle ultime quattro dita della
    mano destra.
 9. La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
10. La perdita  totale  di  un  pollice insieme con quella di un
    indice e di altre quattro dita fra le due mani con integrità
    dell'altro pollice.
11. La perdita totale di  ambo gli indici e di altre cinque dita
    fra le due mani, che non siano i pollici.
12. La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
13. La perdita totale o quasi del pene. 
14. La perdita di ambo i testicoli. 
15. L'anchilosi totale della  spalla destra in posizione viziata
    e non parallela all'asse del corpo.

                       QUARTA CATEGORIA.
 1. Le alterazioni  organiche  ed irreparabili di ambo gli occhi
    tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da meno di 1/25
    a 1/12 della normale.
 2. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne
    abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza
    visiva  dell'altro  ridotta  da  meno  di  1/12 a 1/4  della
    normale.
 3. L'anchilosi  totale   della   spalla  destra   in  posizione
    parallela  all'asse  del  corpo, o  della spalla sinistra in
    posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.
 4. La  perdita della  mano sinistra o la  perdita  totale delle
    dita di essa.
 5. La perdita  totale  delle  ultime  quattro  dita  della mano
    destra o delle prime tre dita di essa.
 6. La  perdita  totale  d i tre dita, tra le due mani, compresi
    ambo i pollici.
 7. La perdita totale di un pollice e dei due indici.
 8. La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita
    fra le due mani, esclusi gli indici e l'altro pollice.
 9. La perdita totale di  un indice e di altre sei o cinque dita
    fra le due mani, che non siano i pollici.
10. La perdita di una gamba al terzo inferiore. 
11. L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
12. Gli  esiti  permanenti  delle  fratture  di  ossa principali
    (pseudoartrosi, calli   molto   deformi, ecc.), che   ledano
    notevolmente la funzione di un arto. 
13. Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma
    con stato di latente insufficienza del miocardio.
14. L'epilessia a meno che, per la frequenza e gravità delle sue
    manifestazioni non  sia da equipararsi alle infermità di cui
    alle categorie precedenti.

                       QUINTA CATEGORIA.
 1. Le alterazioni organiche  ed  irreparabili di ambo gli occhi
    tali da  ridurre l'acutezza visiva binoculare da meno di 1/2
    a 1/4 della normale.
 1-bis. Le  alterazioni  organiche  ed irreparabili di un occhio
    che ne  abbiano  prodotto  cecità assoluta e permanente, con
    l'acutezza  visiva  dell'altro ridotta da meno di 1/4 a meno
    di 2/3 della normale.
 2. Le alterazioni  organiche ed  irreparabili di un  occhio che
    ne  abbiano  prodotto  cecità  assoluta  e  permanente,  con
    alterazioni  pure   irreparabili  della  visione  periferica
    dell'altro, sotto  forma di  restringimento concentrico  del
    campo visivo di  tale grado da  lasciarne libera soltanto la
    zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto
    forma di  lacune di tale ampiezza da  occupare una  metà del
    campo visivo stesso o settori equivalenti.
 3. Le  affezioni  purulente  dell'orecchio medio  (bilaterali o
    unilaterali) permanenti, che  siano  accompagnate  da  gravi
    complicazioni,  od  abbiano  prodotto  una diminuzione della
    funzione  uditiva  tale da ridurre la udizione della voce di
    conversazione alla distanza di 50 centimetri.
 4. L'anchilosi totale della spalla sinistra.
 5. L'anchilosi totale del gomito destro in estensione completa,
    o quasi.
 6. La  perdita  totale  del  pollice  e dell'indice  della mano
    destra.
 7. La  perdita  totale  delle  ultime quattro  dita  della mano
    sinistra o delle prime tre dita di essa.
 8. La perdita totale di ambo i pollici.
 9. La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra
    le due mani, che non siano gli indici e l'altro pollice.
10. La  perdita totale di uno degli  indici e di  altre  quattro
    dita,  tra le  due  mani, che non siano i  pollici e l'altro
    indice.
11. La  perdita  delle  due falangi di otto o sette dita, tra le
    due mani, che non siano quelle dei pollici.
12. La  perdita  della falange ungueale di dieci e  di nove dita
    delle mani, ovvero la perdita della falange ungueale di otto
    dita, compresa quella dei pollici.
13. La perdita  di  un  piede  ovvero  l'amputazione unilaterale
    medio-tarsica, o la sottoastragalica.
14. La perdita totale delle  dita  dei  piedi, o di nove od otto
    dita, compresi gli alluci.
15. Le malattie di cuore, senza sintomi di scompenso.
16. La arterio-sclerosi diffusa e manifesta.
17. Gli aneurismi  arteriosi ed arteriovenosi degli arti, che ne
    ostacolano notevolmente la funzione.
18. Gli  esiti  delle   affezioni  polmonari ed  extra-polmonari
    di     natura    tubercolare   accertata   clinicamente,   o
    radiologicamente, o  batteriologicamente,  o  con   tutti  i
    convenienti mezzi scientifici, che, per la loro gravità, non
    possono   essere   ascritti   ad  alcuna   delle   categorie
    precedenti. (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - e).
19. L'ernia  viscerale  molto  voluminosa, o che, a  prescindere
    dal  suo  volume, sia  accompagnata  da  gravi  e permanenti
    complicazioni.
20. La  lussazione   non   riducibile   di   una   delle  grandi
    articolazioni che menomi notevolmente la funzione dell'arto.

                        SESTA CATEGORIA.
 1. Le alterazioni  organiche ed  irreparabili di un  occhio che
    ne  abbiano  prodotto  cecità  assoluta  e  permanente,  con
    l'acutezza visiva  dell'altro normale, o  ridotta fino a 2/3
    della normale.
 2. Le  alterazioni  organiche  ed  irreparabili  della  visione
    periferica   di   entrambi   gli   occhi, sotto   forma   di
    restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da
    lasciarne  libera  soltanto la  zona centrale, o le zone più
    prossime al  centro, oppure  sotto forma di  lacune di  tale
    ampiezza da  occupare una  metà del  campo visivo  stesso  o
    settori equivalenti.
 3. L'anchilosi  totale  del  gomito   sinistro  in   estensione
    completa o quasi.
 4. L'anchilosi totale del gomito destro in flessione completa o
    quasi.
 5. La  perdita  totale  del  pollice e  dell'indice della  mano
    sinistra.
 6. La perdita totale di cinque dita, tra le due mani, che siano
    le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.
 7. La perdita totale  di uno dei pollici, insieme con quella di
    8 due  altre dita  tra le  due mani, esclusi  gli  indici  e
    l'altro pollice.
 8. La perdita totale  del pollice destro insieme con quella del
    corrispondente  metacarpo  ovvero  insieme  con  la  perdita
    totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.
 9. La perdita  totale  di  uno degli indici e di altre tre dita
    tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
10. La  perdita  delle  due ultime  falangi delle ultime quattro
    dita  della  mano  destra ovvero la perdita delle due ultime
    falangi di sei o cinque dita, fra le due mani, che non siano
    quelle dei pollici. 
11. La perdita della falange  ungueale  di sette o sei dita, tra
    le  due  mani, compresa  quella  dei due  pollici, oppure la
    perdita  della  falange  ungueale  di otto dita, tra  le due
    mani, compresa quella di uno dei due pollici.
12. La amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
13. La perdita totale  di sette o sei dita dei piedi, compresi i
    due alluci.
14. La perdita totale  di  nove od otto dita del piedi, compreso
    un alluce.
15. Le nevriti  ed  i loro esiti permanenti dimostratisi ribelli
    ad ogni cura.

                       SETTIMA CATEGORIA.
 1. Le  alterazioni  organiche  ed  irreparabili  di  un  occhio
    essendo l'altro  integro che ne riducano  l'acutezza  visiva
    fra 1/50 ed 1/12 della normale.
 2. La  diminuzione  bilaterale  permanente  dello   udito   non
    accompagnata  da  affezioni  purulente  dell'orecchio medio,
    quando la  udizione della  voce di conversazione sia ridotta
    alla distanza di 50 centimetri.
 3. Le  cicatrici  estese  e profonde del cranio, con perdita di
    sostanza  delle  ossa  in  tutto  il  loro  spessore,  senza
    disturbi funzionali del cervello.
 4. L'anchilosi totale del gomito sinistro in flessione completa
    o quasi.
 5. L'anchilosi  completa  dell'articolazione della  mano destra
    (radio carpica).
 6. La perdita  totale  di  quattro dita tra le due mani che non
    siano i pollici né gli indici.
 7. La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.
 8. La perdita totale dei due indici.
 9. La perdita totale del pollice destro.
10. La perdita totale  del  pollice  della mano sinistra insieme
    con  quella  del  corrispondente  metacarpo o  di  una delle
    ultime tre dita della stessa mano.
11. La perdita  totale  di uno degli indici e di due altre dita,
    tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
12. La perdita delle  due ultime falangi dell'indice e di quelle
    di altre tre dita, fra le due mani, che non siano quelle dei
    pollici, o la  perdita  delle  stesse  falangi  delle ultime
    quattro dita della mano sinistra.
13. La perdita  della  falange ungueale di cinque, quattro o tre
    dita delle mani, compresa quella dei due pollici.
14. La perdita della  falange  ungueale  di tutte le dita di una
    mano,  oppure  la  perdita della falange ungueale di sette o
    sei dita fra le due mani, compresa quella di un pollice. 
15. La perdita della  falange ungueale di otto o sette dita, tra
    le due mani, che non sia quella dei pollici.
16. La perdita totale di cinque o tre dita dei piedi, compreso i
    due alluci.
17. La  perdita  totale di  sette o  sei dita, tra  i due piedi,
    compreso un alluce  oppure  di tutte o delle prime quattro
    dita di un solo piede.
18. La perdita totale di otto o sette dita, fra i due piedi, che
    non siano gli alluci.
19. La  perdita  totale  dei  due  alluci e  dei  corrispondenti
    metatarsi.
20. La  perdita  delle  due falangi o  quella  ungueale  dei due
    alluci  insieme con la  perdita della  falange  ungueale  di
    altre otto a cinque dita dei piedi.
21. L'anchilosi  completa  dei  due  piedi (tibiotarsica), senza
    deviazione  di   essi  e  senza   notevole   disturbo  della
    deambulazione.
22. Le  varici molto voluminose con molteplici e grossi nodi, ed
    i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti, dimostratisi
    ribelli a cure.
23. L'anchilosi in estensione del ginocchio.

                       OTTAVA CATEGORIA.
 1. Le alterazioni  organiche  ed  irreparabili  di  un  occhio,
    essendo l'altro  integro, che ne riducano  l'acutezza visiva
    da meno di 1/12 e 1/4 della normale.
 2. Le  alterazioni  organiche  ed  irreparabili  della  visione
    periferica  di  un  occhio (avendo  l'altro  occhio  visione
    centrale   o   periferica    normale),   sotto    forma   di
    restringimento concentrico  del campo  visivo  di tale grado
    da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più
    prossime al  centro, oppure  sotto forma di  lacune di  tale
    ampiezza di  occupare una  metà del  campo visivo  stesso, o
    settori equivalenti.
 3. Le  cicatrici  della  faccia,  che  costituiscono   notevole
    deformità. La perdita o la grave deformità del padiglione di
    un orecchio. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo
    estese, o dolorose, o aderenti, o retratte  che siano facili
    ad ulcerarsi o comportino  apprezzabili disturbi funzionali,
    a  meno che, per la loro  gravità non  siano da  equipararsi
    alle infermità di cui alle categorie precedenti. 
 4. Gli  esiti delle  lesioni  boccali, che  producano  disturbi
    della  masticazione,  della  deglutizione  o  della  parola,
    congiuntamente  o  separatamente, senza  che  raggiungano il
    grado di cui al n. 3 della seconda categoria ed ai nn. 3 e 4
    della terza.
 5. L'anchilosi completa  dell'articolazione della mano sinistra
    (radio-carpica).
 6. La perdita totale di tre dita fra le due mani, che non siano
    i pollici né gli indici.
 7. La  perdita  totale  di  uno degli indici e di un dito della
    stessa mano escluso il pollice.
 8. La perdita totale del pollice sinistro.
 9. La perdita  delle  due  ultime falangi dell'indice insieme a
    quella  delle  due  ultime  falangi  di altre due dita della
    stessa mano, escluso il pollice.
10. La perdita totale di cinque o quattro dita, fra i due piedi,
    compreso  un  alluce, o delle ultime quattro dita di un solo
    piede.
11. La perdita totale di sei o cinque dita, tra i due piedi, che
    non siano gli alluci.
12. La  perdita di un alluce o  della  falange ungueale di esso,
    insieme con la perdita della  falange ungueale di altre otto
    a sei dita fra i due piedi. 
13. L'anchilosi  tibio-tarsica  completa di un solo piede, senza
    deviazione  di  esso  e   senza  notevole   disturbo   della
    deambulazione.
14. L'accorciamento  notevole (non minore di 4 centimetri) di un
    arto inferiore, a meno  che  non apporti disturbi tali nella
    statica o  nella  deambulazione  da  essere  compreso  nelle
    categorie precedenti.
15. Le  aderenze  parziali  o  totali diaframmatiche, postumi di
    pleuriti  tubercolari,  senza  altre  lesioni  dell'apparato
    respiratorio. (Vedasi tabella B, n. 17).
------------------------ 
 







                                                       Tabella B
  Lesioni ed infermità che danno diritto ad indennità per una
                          volta tanto

 1. Le alterazioni  organiche  ed irreparabili di ambo gli occhi
    che  riducono  l'acutezza  visiva  binoculare fra 1/4  e 2/3
    della normale.
 2. La perdita di uno dei testicoli.
 3. La sordità assoluta, permanente unilaterale.
 4. La perdita totale  di due delle ultime tre dita di una mano,
    o tra le due mani.
 5. La perdita  totale  di uno  degli indici, accompagnata o non
    dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano.
 6. La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di
    quelle di altre due  dita,  fra  le  due mani, che non siano
    quelle dei  pollici  e dell'altro  indice, oppure la perdita
    delle stesse falangi delle tre ultime dita di una mano, o di
    quattro tra le due mani.
 7. La perdita delle due ultime falangi dei due indici.
 8. La perdita della falange ungueale dei due pollici.
 9. La perdita  della  falange  ungueale di uno dei due pollici,
    insieme con  quella  della falange ungueale di un altro dito
    delle mani.
10. La perdita della  falange ungueale di sei o cinque dita, tra
    le due mani, che  non  siano  i pollici, oppure della stessa
    falange di quattro dita, tra le due mani, compreso uno degli
    indici.
11. La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso. 
12. La perdita  totale di tre o due dita di uno o dei due piedi,
    compreso  un  alluce  (con  integrità   del   corrispondente
    metatarso), ovvero  la perdita totale di quattro dita, fra i
    due piedi, che non siano gli alluci.
13. La  perdita  totale  dei  due  alluci, accompagnata o non da
    quella della falange ungueale di due o di un solo dito dello
    stesso o dell'altro piede.
14. La perdita di uno degli alluci, o della falange ungueale dei
    due  alluci, insieme  con  la perdita completa della falange
    ungueale di altre quattro o tre dita fra i due piedi. 
15. La perdita totale della  falange  ungueale di  otto  o sette
    dita, fra i due piedi che non siano gli alluci.
16. Le   comuni   nevrosi  e   le   sindromi  neuroasteniche   o
    neuroasteniformi, a meno che non  presentino tale gravità da
    rientrare in una delle categorie della tabella A.
17. Le aderenze parziali diaframmatiche, consecutive a pleuriti,
    quando  da  tempo  persistano  buone  condizioni generali ed
    assenza di altre lesioni dell'apparato respiratorio.
AVVERTENZE ALLE TABELLE A e B 
a) Le parole "grave, notevole, ecc." usate per caratterizzare il grado di talune 
infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità corrispondente 
alla categoria cui l'infermità è ascritta. 
Con la espressione "assoluta, totale, completa" applicata alla perdita di organi 
o di funzioni, si intende denotare la perdita intera senza tener calcolo di quei 
residui di organi o di funzioni che non presentino veruna utilità agli effetti 
della capacità a proficuo lavoro. 
Quando coesistano più infermità si terrà conto del grado di effettiva inabilità 
determinata dall'insieme delle infermità stesse. 
b) Gli arti destro e sinistro, ed i segmenti di essi devono considerarsi nel 
loro proprio senso anatomico o fisiologico, come appartenenti, cioè, alla metà 
destra o alla metà sinistra del corpo. 
Tuttavia in caso di constatato mancinismo la misura dell'inabilità stabilita per 
l'arto superiore destro si intende applicata all'arto sinistro e analogamente 
quella del sinistro al destro. Le mutilazioni sono classificate nella tabella A 
nella presunzione che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle 
parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto controlaterale, e, per gli arti 
inferiori, anche della colonna vertebrale. Si intende che la classificazione 
sarà più elevata, proporzionalmente all'entità della deficienza funzionale 
derivante da cicatrici, postumi di frattura, lesioni nervose delle parti sopra 
dette. Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve 
intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono. 
Se insieme alle falangi siasi perduto il corrispondente metacarpo o metatarso, 
allora il perito dovrà considerare il danno funzionale che ne deriva alla mano o 
al piede, deducendo così il grado di invalidità per l'ascrizione dell'infermità 
stessa a quella delle categorie che comprende la infermità equivalente, a meno 
che il caso non sia espressamente contemplato dalla tabella. 
c) L'acutezza visiva dovrà sempre essere determinata a distanza, ossia nello 
stato di riposo, dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di 
refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione 
dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa 
ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata. 
La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla 
determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che 
riusciranno indispensabili a quei periti, che non si siano dedicati in modo 
speciale all'olftalmologia. Le frazioni di visus (acutezza visiva) indicate nei 
vari numeri delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che si 
ottengono usando le scale murali del tipo De Weckre e Baroffio fondate sul 
principio delle Snellen, le quali sono tuttora le più note e le più diffuse, 
specialmente nei nostri Ospedali militari. 
Con le tavole di questo tipo determinandosi - come sempre si suole - l'acutezza 
visiva (V) alla distanza costante di cinque metri fra l'ottotipo e l'individuo 
in esame si hanno le seguenti gradazioni: 


   A    5     metri   V  =  5/5     ossia   V  =  1    (normale)
   "    7,5     "     V  =  5/7,5     "     V  =  2/3           
   "   10       "     V  =  5/10      "     V  =  1/2           
   "   15       "     V  =  5/15      "     V  =  1/3           
   "   20       "     V  =  5/20      "     V  =  1/4           
   "   30       "     V  =  5/30      "     V  =  1/6           
   "   40       "     V  =  5/40      "     V  =  1/8           
   "   50       "     V  =  5/50      "     V  =  1/10          
Nelle suddette frazioni, dunque, il numeratore cinque rappresenta la distanza 
costante tra il soggetto in esame e l'ottotipo; e il denominatore esprime la 
distanza in metri, a cui le lettere, o i segni corrispondenti, d'una data linea 
delle scale sono percepiti da un occhio normale. Se, per esempio, l'individuo in 
esame distingue, a cinque metri, le sole lettere o i soli segni, che un occhio 
normale vede a 40 metri, la sua acutezza visiva è ridotta a 5/40, ossia V = 1/8. 
Quando l'acutezza visiva risulti inferiore a 5/50 (V = 1/10), ossia quando a 
cinque metri non vengono più distinte neppure le lettere o i segni di maggiori 
dimensioni, che un occhio normale vede a cinquanta metri, occorrerà fare 
avvicinare il soggetto in esame all'ottotipo (o viceversa) e perciò sostituire 
al numeratore 5 (distanza costante) i numeratori 4, 3, 2, 1 che rappresentano la 
distanza - non più costante, ma variabile - a cui l'individuo distingue la linea 
delle lettere o dei segni più grossi della scala murale. Se per esempio, il 
soggetto in esame distingue a soli due metri le lettere o i segni che un occhio 
normale vede a cinquanta metri, la sua acutezza visiva è ridotta a 2/50: ossia V 
= 1/25. 
Al disotto di un 1/50 - frazione che esprime un visus con cui è soltanto 
possibile di distinguere a un metro le lettere, o i segni, che un occhio normale 
vede a 50 metri - la acutezza visiva non si può determinare se non nel conteggio 
delle dita a piccola distanza dall'occhio (V = dita a 50, 30, 20, 10 
centimetri). 
Ad un grado inferiore, il visus è ridotto alla pura e semplice percezione dei 
movimenti della mano, o di oggetti di maggiore dimensione. 
Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma 
(visus); conseguentemente si considerano come casi di cecità assoluta anche 
quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione del 
movimento delle mani e dei grossi oggetti, oppure rimanga, in tutto o in parte, 
la sola sensibilità luminosa. 
Nell'afachia bilaterale o nell'afachia unilaterale quando l'altro occhio è cieco 
deve essere considerato il visus corretto, mentre nell'afachia unilaterale con 
l'altro occhio in buone condizioni la correzione non è tollerata e pertanto deve 
essere considerato il visus non corretto. 
d) Le affezioni dell'orecchio debbono essere sempre accertate con il metodismo 
più rigoroso, specialmente quelle che riguardano le alterazioni della funzione 
auditiva. 
Perciò il giudizio di sordità assoluta o del grado di diminuzione dell'udito 
dovrà risultare da accurato e completo esame funzionale e otoscopico. 
Nell'apprezzamento delle affezioni purulente dell'orecchio medio è da ritenersi 
come grave complicazione la coesistenza di fungosità della cassa timpanica, di 
polipi, delle carie degli ossicini e delle pareti di colesteatoma. 
Nelle vertigini labirintiche il giudizio non sarà pronunziato che dopo fatti 
tutti gli accertamenti per dedurre il carattere di gravità e di permanenza della 
lesione e, in genere, dopo una osservazione di sei mesi, almeno, per avere la 
sicurezza che le vertigini non siano dipendenti da semplice commozione 
labirintica. 
e) Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare, che per la 
minore gravità non possono essere ascritte alle due prime categorie, saranno 
classificate nella categoria terza o quarta secondo la diminuzione della 
capacità lavorativa, presunta dalla sede, dall'estensione e dallo stadio 
evolutivo dei processi specifici e dalle condizioni generali. 
Gli esiti delle affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare, 
quando siano di lieve entità, potranno essere ascritti ad una categoria 
inferiore alla quinta. 
f) Quando il militare od il civile, già affetto da perdita anatomica o 
funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in 
tutto od in parte l'organo superstite per causa della guerra, la pensione o 
l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidità 
complessiva risultante dalle lesioni dei due organi. 
Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato la pensione 
di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a 
perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte l'organo superstite. 
------------------------ 
 







                                                  TABELLA C (82)
+--------------------------+-----------------------------------+
|                          |             CATEGORIA             |
|           GRADO          +--------+--------+--------+--------+
|                          |    1   |    2   |    3   |    4   |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+
| Ufficiali generali . . . | 81.630 | 77.153 | 71.817 | 68.678 |
| Ufficiali superiori. . . | 71.601 | 57.678 | 52.977 | 48.464 |
| Ufficiali inferiori. . . | 57.497 | 46.207 | 42.099 | 38.183 |
| Sottufficiali e truppa . | 36.846 | 29.020 | 25.029 | 22.596 |

                                            segue TABELLA C (82)
+--------------------------+-----------------------------------+
|                          |             CATEGORIA             |
|           GRADO          +--------+--------+--------+--------+
|                          |    5   |    6   |    7   |    8   |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+
| Ufficiali generali . . . | 59.150 | 49.139 | 38.016 | 29.477 |
| Ufficiali superiori. . . | 39.849 | 32.454 | 25.375 | 18.324 |
| Ufficiali inferiori. . . | 30.628 | 24.938 | 19.278 | 13.954 |
| Sottufficiali e truppa . | 18.291 | 15.671 | 12.032 |  8.483 |
------------------------ 
(82) Le tabelle C e D, per effetto degli artt. 2 e 14, L. 26 luglio 1957, n. 
616, riportata al n. A/IV, sono state sostituite da quelle corrispondenti 
annesse alla predetta legge, rimanendo, peraltro, in vigore ai fini della 
liquidazione della pensione di riversibilità prevista dal precedente art. 69. 
(82) Le tabelle C e D, per effetto degli artt. 2 e 14, L. 26 luglio 1957, n. 
616, riportata al n. A/IV, sono state sostituite da quelle corrispondenti 
annesse alla predetta legge, rimanendo, peraltro, in vigore ai fini della 
liquidazione della pensione di riversibilità prevista dal precedente art. 69. 
 







                                                  TABELLA D (82)
+--------------------------+-----------------------------------+
|                          |             CATEGORIA             |
|           GRADO          +--------+--------+--------+--------+
|                          |    1   |    2   |    3   |    4   |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+
| Ufficiali generali . . . | 77.015 | 74.610 | 68.868 | 66.088 |
| Ufficiali superiori. . . | 68.376 | 55.603 | 51.168 | 47.005 |
| Ufficiali inferiori. . . | 53.580 | 43.687 | 39.996 | 36.376 |
| Sottufficiali e truppa . | 32.023 | 26.069 | 22.609 | 20.463 |

                                            segue TABELLA D (82)
+--------------------------+-----------------------------------+
|                          |             CATEGORIA             |
|           GRADO          +--------+--------+--------+--------+
|                          |    5   |    6   |    7   |    8   |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+
| Ufficiali generali . . . | 57.678 | 47.317 | 36.543 | 27.889 |
| Ufficiali superiori. . . | 38.613 | 31.374 | 24.553 | 17.837 |
| Ufficiali inferiori. . . | 29.252 | 23.820 | 18.509 | 13.447 |
| Sottufficiali e truppa . | 16.811 | 14.473 | 11.116 |  7.964 |
------------------------ 
(82) Le tabelle C e D, per effetto degli artt. 2 e 14, L. 26 luglio 1957, n. 
616, riportata al n. A/IV, sono state sostituite da quelle corrispondenti 
annesse alla predetta legge, rimanendo, peraltro, in vigore ai fini della 
liquidazione della pensione di riversibilità prevista dal precedente art. 69. 
(82) Le tabelle C e D, per effetto degli artt. 2 e 14, L. 26 luglio 1957, n. 
616, riportata al n. A/IV, sono state sostituite da quelle corrispondenti 
annesse alla predetta legge, rimanendo, peraltro, in vigore ai fini della 
liquidazione della pensione di riversibilità prevista dal precedente art. 69. 
 





Tabella E (83-88) 
Assegni di superinvalidità 
A) 
1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto 
cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza 
degli arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale 
delle due mani o dei due piedi) o a sordità bilaterale assoluta e permanente. 
2. Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita 
totale delle due mani e dei due piedi insieme. 
      Annue  L. 984.000 

A-bis) 
1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto 
cecità bilaterale assoluta e permanente, quando vi sia una altra infermità 
ascrivibile ad una delle prime cinque categorie dell'annessa tabella A. 
2. Alterazioni delle facoltà mentali gravi al punto da rendere l'individuo, 
oltre che incapace a qualsiasi lavoro, socialmente pericoloso e da richiedere 
quindi l'internamento in ospedali psichiatrici od istituti assimilati. 
In caso di dimissione dai detti luoghi di cura, l'assegno sarà conservato quando 
il demente sia ancora socialmente pericoloso e risulti affidato, per la custodia 
e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del Tribunale. 
3. Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano 
prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del 
retto (paraplegici retto-vescicali). 
      Annue  L. 840.000 

B) 
1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto 
cecità bilaterale assoluta e permanente. 
2. Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con 
conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel 
loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e 
sociale. 
3. Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e 
permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la 
continua o quasi continua degenza a letto. 
4. La perdita delle due mani e di un piede o la perdita di ambo gli arti 
superiori fino al limite totale della perdita delle due mani. 
5. La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con 
impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi. 

      Annue  L. 667.400 

C) 
1. Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra 
il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità 
dell'applicazione dell'apparecchio di protesi. 
      Annue  L. 412.900 

D) 
1. Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza. 
      Annue  L. 384.000 

E) 
1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale diminuzione 
dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza 
della visione ordinaria da vicino. 
2. Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore 
rispettivamente del braccio e della coscia. 
3. Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici. 
4. Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della 
coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba. 
      Annue  L. 344.600 

F) 
1. Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme. 
2. Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati 
rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba. 

3. Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati 
rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della 
coscia. 
4. Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della 
coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba. 
5. Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia 
e l'altro fino al terzo inferiore della gamba. 
6. Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza. 
7. Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla 
vita organica e sociale. 
8. Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e 
permanente incapacità a qualsiai attività fisica, ma non tale da richiedere la 
continua o quasi continua degenza a letto. 
      Annue  L. 264.100 

G) 
1. Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme. 
2. La disarticolazione di un'anca. 
3. Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi 
schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, 
distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività. 
4. Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo 
lavoro. 
      Annue  L. 227.400 

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(83-88) Tabella così sostituita dall'art. 1, L. 18 maggio 1967, n. 318, 
riportata al n. A/IX. 
 





Tabella F (89) 
Cumulo 
Tabella G (90) 
Vedove ed orfani 
Tabella H (91) 
Vedove ed orfani 
Tabella I (90) 
Vedove ed orfani 
Tabella L (91) 
Vedove ed orfani 
Tabella M (90) 
Genitori, collaterali ed assimilati 
Tabella N (91) 
Genitori, collaterali ed assimilati 
Tabella O (90) 
Genitori, collaterali ed assimilati 
Tabella P (91) 
Genitori, collaterali ed assimilati 
------------------------ 
(89) Tabella soppressa dall'art. 3, L. 18 maggio 1967, n. 318, riportata al n. 
A/IX. 
(90) Le tabelle G, I, M ed O, che qui si omettono, sono state sostituite dalle 
corrispondenti tabelle annesse alla L. 25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n. 
A/VI, per effetto dell'art. 6 di detta legge. 
(91) Le tabelle H, L, N e P, che qui si omettono, per effetto dell'art. 6, L. 25 
gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI, sono state soppresse ed assorbite, 
rispettivamente, nelle tabelle G, I, M ed O allegate alla predetta legge. 
(90) Le tabelle G, I, M ed O, che qui si omettono, sono state sostituite dalle 
corrispondenti tabelle annesse alla L. 25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n. 
A/VI, per effetto dell'art. 6 di detta legge. 
(91) Le tabelle H, L, N e P, che qui si omettono, per effetto dell'art. 6, L. 25 
gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI, sono state soppresse ed assorbite, 
rispettivamente, nelle tabelle G, I, M ed O allegate alla predetta legge. 
(90) Le tabelle G, I, M ed O, che qui si omettono, sono state sostituite dalle 
corrispondenti tabelle annesse alla L. 25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n. 
A/VI, per effetto dell'art. 6 di detta legge. 
(91) Le tabelle H, L, N e P, che qui si omettono, per effetto dell'art. 6, L. 25 
gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI, sono state soppresse ed assorbite, 
rispettivamente, nelle tabelle G, I, M ed O allegate alla predetta legge. 
(90) Le tabelle G, I, M ed O, che qui si omettono, sono state sostituite dalle 
corrispondenti tabelle annesse alla L. 25 gennaio 1962, n. 12, riportata al n. 
A/VI, per effetto dell'art. 6 di detta legge. 
(91) Le tabelle H, L, N e P, che qui si omettono, per effetto dell'art. 6, L. 25 
gennaio 1962, n. 12, riportata al n. A/VI, sono state soppresse ed assorbite, 
rispettivamente, nelle tabelle G, I, M ed O allegate alla predetta legge. 
 



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