GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 99 DEL 29/4/1950





D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.   Agg. G.U. 31/01/2006
Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro,
il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni 
dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni. 

 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 aprile 1950, n. 99, S.O. 
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti istruzioni: 
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione 
pubblica): Circ. 5 giugno 1996, n. 31; Circ. 1 ottobre 1996, n. 56; Informativa 
29 ottobre 2002, n. 78; Informativa 13 febbraio 2003, n. 9; 
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n. 
48/98; 
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 14 
maggio 1998, n. 41; Circ. 5 ottobre 1998; Circ. 5 ottobre 1998; 
- Ministero del tesoro: Circ. 15 aprile 1997; Circ. 18 settembre 1997; Circ. 26 
settembre 1997; Circ. 3 ottobre 1997; 
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 5 settembre 2003, n. 37; 
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 28 aprile 1998, n. 1786/S/APN/2042; 
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Lett.Circ. 11 gennaio 1996, n. 1; 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 9 giugno 1998, n. 
AGP/1/1/2151/98/BQ/1; Circ. 12 giugno 1998, n. 1100/AG2; 
- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 16 ottobre 1996, n. 63. 
 





È approvato l'unito testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il 
pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti 
dalle pubbliche Amministrazioni, composto di 77 articoli e firmato dal Ministro 
per il tesoro. 
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Testo unico (1/a) 
TITOLO I 
Del sequestro, del pignoramento e della cessione degli stipendi, salari e 
pensioni 
(giurisprudenza di legittimità) 
1. Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, 
pensioni ed altri emolumenti. 
Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite 
nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari, 
le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, 
i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, 
le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od 
istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza 
dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi 
pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di 
comunicazioni o di trasporto nonché le aziende private corrispondono ai loro 
impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed 
in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti (1/b). 
Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche il personale dipendente 
dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica e delle Camere del 
Parlamento (1/c) (1/cost). 
I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari 
finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 
1º settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della 
pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e 
per periodi non superiori a dieci anni (1/d). 
Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennità 
che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli 
assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli 
assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della 
previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e 
fondi in dipendenza del rapporto di lavoro (1/e). 
I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne 
assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario 
(1/f). 
Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al 
presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti 
dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni 
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso 
qualsiasi forma, purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli 
altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l'importo 
corrispondente al trattamento minimo (1/g). 
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(1/a) Vedi, anche, la L. 25 novembre 1957, n. 1139. 
(1/b) Comma così modificato prima dal comma 137 dell'art. 1, L. 30 dicembre 
2004, n. 311 e poi dall'art. 13-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(1/c) La Corte costituzionale, con sentenza 20 novembre-4 dicembre 2002, n. 506 
(Gazz. Uff. 11 dicembre 2002, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra 
l'altro, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità 
degli artt. 1 e 2, primo comma, del presente decreto, nella parte in cui 
escludono la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensione, 
indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai 
dipendenti dai soggetti individuati dall'art. 1, anziché prevedere 
l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti 
qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di 
quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze 
di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte. 
(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-16 luglio 1999, n. 315 (Gazz. 
Uff. 21 luglio 1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, 
sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 36 e 47 della Costituzione. La stessa 
Corte, con successiva ordinanza 8-22 giugno 2000, n. 230 (Gazz. Uff. 28 giugno 
2000, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della 
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, sollevata in 
riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione. 
(1/d) Comma aggiunto dall'art. 13-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(1/e) Comma aggiunto dall'art. 13-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(1/f) Comma aggiunto dall'art. 13-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(1/g) Comma aggiunto dal comma 346 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
2. Eccezioni alla insequestrabilità e all'impignorabilità. 
Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le 
indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza 
corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati 
nell'art. 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti: 
1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di 
alimenti dovuti per legge; 
2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti 
verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore 
dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro; 
3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi 
dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fin dalla loro 
origine, all'impiegato o salariato (2) (2/cost) (5/cost). 
Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate 
ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra 
indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non possono 
colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le 
disposizioni del titolo V nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e 
delegazioni (1/cost) (3/cost). 
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(2) La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo 1987, n. 89 (Gazz. Uff. 8 
aprile 1987, n. 15 - Serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, 
comma primo, n. 3 nella parte in cui, in contrasto con l'art. 545, quarto comma, 
c.p.c., non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari 
e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da aziende ed 
imprese di cui all'art. 1 dello stesso decreto fino alla concorrenza di un 
quinto per ogni credito valutato nei confronti del personale. La stessa Corte, 
con sentenza 7-26 luglio 1988, n. 878 (Gazz. Uff. 3 agosto 1988, n. 31 - Serie 
speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, primo comma, n. 3, nella 
parte in cui non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, 
salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un 
quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale; con sentenza 10-19 
marzo 1993, n. 99 (Gazz. Uff. 24 marzo 1993, n. 13 - Serie speciale), ha 
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3, nella 
parte in cui esclude, per i dipendenti degli enti indicati nell'art. 1 dello 
stesso decreto, la sequestrabilità e la pignorabilità, entro i limiti stabiliti 
dall'art. 545, quarto comma, del Codice di procedura civile, anche per ogni 
altro credito, delle indennità di fine rapporto di lavoro spettanti ai detti 
dipendenti; con sentenza 20 novembre-4 dicembre 2002, n. 506 (Gazz. Uff. 11 
dicembre 2002, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, in 
applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità degli artt. 
1 e 2, primo comma, del presente decreto, nella parte in cui escludono la 
pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensione, indennità che 
ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai 
soggetti individuati dall'art. 1, anziché prevedere l'impignorabilità, con le 
eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle 
pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al 
pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti 
del quinto della residua parte. 
(2/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 29 maggio - 1° giugno 1995, n. 
221 (Gazz. Uff. 7 giugno 1995, n. 24, serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 
2, primo comma, n. 3, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione e 
già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte con ordinanza n. 447 del 
1994. 
(5/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-25 novembre 2004, n. 359 
(Gazz. Uff. 1° dicembre 2004, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'articolo 2, primo comma, numero 3), e secondo comma, e dell'articolo 68, 
secondo comma, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione. 
(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-16 luglio 1999, n. 315 (Gazz. 
Uff. 21 luglio 1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, 
sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 36 e 47 della Costituzione. La stessa 
Corte, con successiva ordinanza 8-22 giugno 2000, n. 230 (Gazz. Uff. 28 giugno 
2000, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della 
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, sollevata in 
riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione. 
(3/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 luglio 1998, n. 302 (Gazz. 
Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato 
disposto dell'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, e 
dell'art. 2 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui limita a un 
quinto la sequestrabilità delle retribuzioni dovute al pubblico dipendente anche 
per i debiti risarcitori che derivano dal reato di abuso d'ufficio patrimoniale 
(art. 323, secondo comma, del codice penale), sollevata in riferimento all'art. 
3 della Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
3. Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti statali. 
Per gli impiegati e salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad 
ordinamento autonomo, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e 
retribuzioni equivalenti, pensioni, indennità che tengono luogo di pensione, ed 
altri assegni di quiescenza si eseguono presso il Ministero del tesoro, 
Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, in persona 
dell'Ispettore generale capo dell'ufficio. 
Per il personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato il 
sequestro ed il pignoramento si eseguono presso la Direzione generale delle 
ferrovie dello Stato in persona del Direttore generale (2/a). 
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(2/a) La Corte costituzionale, con sentenza 6-10 giugno 1994, n. 231 (Gazz. Uff. 
15 giugno 1994, n. 25 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 3, nella parte in cui prevede che i sequestri e i 
pignoramenti a carico dei dipendenti dello Stato si eseguono presso 
l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato del Ministero 
del tesoro, anziché presso l'organo dell'amministrazione che è titolare del 
potere di disporre la spesa. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
4. Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti da altre 
pubbliche Amministrazioni. 
Per gl'impiegati e salariati degli enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 
1, diversi dalle Amministrazioni dello Stato, il sequestro ed il pignoramento di 
stipendi, salari e retribuzioni equivalenti si eseguono presso l'amministrazione 
dalla quale gl'impiegati e salariati dipendono, in persona di chi ne ha la 
legale rappresentanza. 
Per il personale medesimo, il sequestro ed il pignoramento delle pensioni, delle 
indennità che tengono luogo di pensione e degli altri assegni di quiescenza si 
eseguono presso l'amministrazione che conferisce tali assegni, in persona del 
legale rappresentante. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
5. Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario. 
Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed 
imprese indicati nell'art. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con 
cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di 
tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a 
dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del presente 
testo unico. Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo 
unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato 
interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in 
materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, 
finanziari ed assicurativi (2/b). 
[Gli appartenenti al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo degli addetti 
commerciali all'estero non hanno tale facoltà] (2/c). 
Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento si osservano le norme 
speciali stabilite dalle Camere stesse. 
Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, 
salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13-bis, comma 2, 
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata 
in vigore della stessa legge n. 80 del 2005 (2/d). 
------------------------ 
(2/b) Comma così modificato dal comma 346 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 
266. 
(2/c) Comma abrogato dall'art. 28, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748. 
(2/d) Comma aggiunto dal comma 346 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. 
 





TITOLO II 
Della cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e salariati dello 
Stato 
6. Requisiti necessari per l'esercizio della facoltà di cessione. 
Gli impiegati civili e militari e i salariati delle Amministrazioni dello Stato 
anche ad ordinamento autonomo possono contrarre prestiti, ai sensi dell'art. 5, 
qualora siano in attività di servizio, abbiano stabilità nel rapporto di impiego 
o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed 
abbiano diritto a conseguire un qualsiasi trattamento di quiescenza (3). 
I prestiti possono essere contratti per periodi di cinque o dieci anni, salvo 
l'applicazione degli artt. 13 e 23. 
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(3) Vedi, anche, l'art. 3, primo comma, L. 25 novembre 1957, n. 1139. 
 





7. Periodo minimo di servizio per l'esercizio della facoltà di cessione. 
La facoltà di contrarre prestiti di cui al precedente articolo non può essere 
esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo nel 
rapporto di impiego o di lavoro, valido ai fini del trattamento di quiescenza. 
Il limite di quattro anni è ridotto ad anni due per gli impiegati e salariati ex 
combattenti della guerra italo-austriaca 1915-1918, ai quali sia stato 
riconosciuto il diritto alla polizza di assicurazione dei combattenti, nonché 
per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra 
di liberazione e per coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento della 
qualifica di partigiano ai sensi del D.Lgs.Lgt. 21 agosto 1945, n. 518 (4). 
Il limite di quattro anni è ridotto a due anche per gli impiegati e salariati 
che risultino invalidi, mutilati o feriti di guerra oppure decorati al valor 
militare. 
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(4) Recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei 
partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa. 
 





8. Ufficiali e sottufficiali che sono considerati impiegati militari. 
Si considerano impiegati militari ai sensi dell'art. 6: 
a) gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle varie Forze armate e dei 
Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato. 
Sono parificati agli ufficiali in servizio permanente effettivo gli ufficiali 
invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario, ed inoltre, quelli i 
quali, avendo cessato di appartenere a ruoli di servizio permanente effettivo, 
siano in posizioni speciali con trattamento economico ragguagliato allo 
stipendio e con diritto a computare anche il periodo di durata di tali posizioni 
nel servizio utile per il futuro assegno di riposo; 
b) i sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate e dei Corpi 
organizzati militarmente di cui sopra, aventi grado non inferiore a maresciallo 
ordinario o parificato. 
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9. Personali speciali che godono della facoltà di cessione. 
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche al personale dipendente 
dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica, al personale speciale 
del Consiglio nazionale delle ricerche, al personale dell'Accademia nazionale 
dei Lincei, a quello dell'Istituto centrale di statistica e degli Archivi 
notarili e ai segretari comunali e provinciali che sono equiparati a tutti gli 
effetti agli impiegati dello Stato (5). 
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(5) Vedi l'art. 1, L. 25 novembre 1957, n. 1139. 
 





10. Personale dipendente da istituti di istruzione costituiti in enti autonomi. 
Le disposizioni del presente titolo si applicano, altresì, al personale 
retribuito sui bilanci propri degli istituti governativi di istruzione superiore 
e di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, 
costituiti in enti autonomi, ove nei loro statuti o regolamenti sia stabilito 
l'obbligo di tutto il personale dipendente di contribuire al Fondo per il 
credito ai dipendenti dello Stato a norma dell'art. 17 e tali enti effettuino 
regolarmente i versamenti (5). 
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(5) Vedi l'art. 1, L. 25 novembre 1957, n. 1139. 
 





11. Regolazione della facoltà di cessione per il personale delle Ferrovie dello 
Stato. 
Per il personale dipendente dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la 
facoltà di contrarre prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario è 
regolata dalle leggi che lo riguardano. 
Per quanto non è contemplato in dette leggi si applicano le disposizioni del 
presente titolo. 
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12. Del salario degli operai dello Stato ai fini della cessione. 
Il salario degli operai dello Stato è considerato, ai fini dell'art. 6, fisso e 
continuativo anche se corrisposto per le sole giornate lavorative o di effettiva 
prestazione di opera. 
La somma cedibile sui salari degli operai dipendenti dallo Stato è ragguagliata 
al prodotto del salario giornaliero che si percepisce al tempo della domanda del 
prestito, moltiplicato per il numero delle giornate lavorative di un anno. 
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13. Personale assunto con contratto a tempo determinato. 
Sono ammessi a contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello 
stipendio o salario anche gli impiegati e salariati assunti o confermati in 
servizio con contratto a tempo determinato, che abbiano compiuto quattro anni di 
effettivo servizio, o due anni nei casi contemplati dal secondo o terzo comma 
dell'articolo 7, ed abbiano un contratto di durata non inferiore a tre anni, che 
assicuri ad essi il diritto a un trattamento di quiescenza od altro equivalente. 

La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, a contare dal momento 
dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in corso. 

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14. Trattamenti di quiescenza considerati ai fini della facoltà di cessione. 
Si considerano trattamenti di quiescenza, a termini dell'art. 6, le pensioni o 
indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli 
enti dai quali gli impiegati o salariati dipendono; gli assegni equivalenti a 
carico di speciali casse di previdenza; le pensioni e gli assegni di invalidità 
e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; gli 
assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti di assicurazione, ai quali i 
cedenti siano iscritti in dipendenza del loro rapporto di impiego o di lavoro. 
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15. Istituti ammessi a concedere prestiti. 
Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello Stato ed ai 
personali di cui agli artt. 9 e 10, verso cessione di quote di stipendio o 
salario, soltanto gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra 
impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, l'Istituto nazionale 
delle assicurazioni, le società di assicurazioni legalmente esercenti, gli 
istituti e le società esercenti il credito, escluse quelle costituite in nome 
collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio e i monti di credito 
su pegno (6). 
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(6) Vedi l'art. 1, L. 25 novembre 1957, n. 1139. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
16. Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e sue funzioni. 
È costituito presso il Ministero del tesoro il "Fondo per il credito ai 
dipendenti dello Stato" amministrato con gestione speciale, dall'Ispettorato 
generale per il credito ai dipendenti dello Stato. 
L'ispettore generale preposto all'Ispettorato ha la rappresentanza legale del 
Fondo. 
Presso il detto Ispettorato funziona un apposito ufficio di ragioneria. 
Il Fondo è destinato: 
1) a garantire gli istituti indicati nell'art. 15 contro i rischi di perdite per 
mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o salario, per i quali 
l'amministrazione del Fondo abbia prestato garanzia; 
2) a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, 
agli impiegati e ai salariati dello Stato ed ai personali di cui agli artt. 9 e 
10, nei casi di accertate necessità familiari, entro i limiti delle 
disponibilità liquide di ciascun esercizio. 
I rischi delle operazioni di prestito diretto fanno carico al Fondo (7). 
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(7) Il Fondo è stato soppresso dall'art. 1, L. 25 novembre 1957, n. 1139. 
 





17. Contributi a favore del Fondo. 
Salvo quanto è disposto per i segretari comunali nell'articolo seguente, agli 
impiegati civili e militari e ai salariati dello Stato e ai personali di cui 
agli artt. 9 e 10 è ritenuto ogni mese a favore del Fondo per il credito ai 
dipendenti dello Stato, un contributo di centesimi dieci per ogni cento lire 
dello stipendio o del salario lordo mensile (8). 
I contributi sono rimborsabili soltanto nel caso di errata liquidazione. 
L'azione per il rimborso si prescrive in due anni a decorrere dal primo del mese 
successivo a quello in cui fu eseguita la indebita ritenuta. 
La restituzione avviene senza interessi. 
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(8) L'art. 11, L. 8 aprile 1952, n. 212 reca: 
"Il contributo stabilito dagli artt. 17 e 18 del testo unico delle leggi 
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e 
pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 a favore del "Fondo per 
il credito ai dipendenti dello Stato", è elevato alla misura unica di centesimi 
50 per ogni 100 lire dello stipendio o paga lorda mensile. 
Detto contributo è rimborsabile d'ufficio dopo la cessazione dal servizio, per 
qualsiasi motivo, al titolare o ai suoi aventi causa. La restituzione avviene 
senza interessi se effettuata entro un anno dalla data di cessazione dal 
servizio. 
Ove sussista un debito per cessione, la somma da rimborsare è trattenuta fino 
alla concorrenza del residuo debito, fermo restando il disposto dell'art. 46 del 
sopra citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
5 gennaio 1950, n. 180". 
 





18. Contributo dovuto per i segretari comunali a favore del Fondo. 
Per i segretari comunali i contributi al Fondo per il credito ai dipendenti 
dello Stato sono stabiliti nella misura di centesimi dodici per ogni cento lire 
dello stipendio lordo. 
Il contributo è dovuto da ciascun comune sulla base dello stipendio iniziale del 
grado di segretario previsto dalla legge comunale e provinciale in rapporto al 
numero degli abitanti, anche quando il segretario abbia grado diverso da quello 
previsto in rapporto alla popolazione, ovvero il comune sia unito in consorzio 
con altri o si avvalga dell'opera del segretario di altro comune. 
Il contributo è dovuto per l'intero anno ed è indipendente dalla persona del 
titolare, nonché dalle circostanze che il titolare si trovi in posizione di 
aspettativa o disponibilità, senza stipendio o con stipendio ridotto, ovvero il 
posto sia vacante, od occupato da un reggente o supplente con stipendio ridotto. 
Il comune ha diritto di rivalsa verso il segretario comunale; ma rimane a carico 
del comune il contributo o la parte del contributo sullo stipendio o parte dello 
stipendio non corrisposti per vacanza del posto, disponibilità, aspettativa o 
qualsiasi altro motivo. 
Valgono per i contributi del presente articolo le disposizioni contenute negli 
ultimi due commi dell'articolo precedente (9). 
------------------------ 
(9) Vedi l'art. 11, L. 8 aprile 1952, n. 212, riportata al n. F/II. 
 





19. Versamento dei contributi al Fondo. 
I contributi a carico degli impiegati civili e militari retribuiti sul bilancio 
dello Stato sono versati dalle singole amministrazioni centrali al Fondo per il 
credito ai dipendenti dello Stato, all'inizio dell'esercizio finanziario, in 
ragione dei quattro quinti del loro importo globale calcolato sugli stanziamenti 
di bilancio per stipendi. 
La residua parte è calcolata e versata in base agli stipendi effettivamente 
pagati, secondo le risultanze del bilancio consuntivo della spesa. 
Per i salariati dello Stato e per i personali di cui agli artt. 9 e 10, 
eccettuati i segretari comunali, i contributi debbono essere versati a semestri 
posticipati, nei primi cinque giorni di gennaio e luglio. 
------------------------ 
 





20. Riscossione dei contributi concernenti i segretari comunali. 
Per la riscossione dei contributi concernenti i segretari comunali l'Ispettorato 
generale per il credito ai dipendenti dello Stato emette, entro l'aprile di ogni 
anno, un ruolo generale collettivo per l'anno solare in corso, a carico dei 
comuni di ogni provincia. Il ruolo è reso esecutivo dal prefetto e trasmesso 
all'Ufficio provinciale del tesoro per la riscossione presso la Sezione di 
tesoreria provinciale. 
Contemporaneamente è trasmesso a ciascun comune un estratto del ruolo, con 
l'indicazione del contributo a suo carico; il comune deve versarne l'importo in 
unica soluzione nel mese di giugno. 
Per la riscossione dei contributi non iscritti nei ruoli generali possono essere 
emessi, in ogni tempo, ruoli suppletivi il cui importo deve essere versato dai 
comuni debitori entro il mese successivo a quello della notificazione 
dell'estratto del ruolo. 
------------------------ 
 





21. Dei contratti di prestito stipulati con istituti autorizzati con garanzia 
del Fondo. 
I prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario concessi dagli 
istituti di cui all'art. 15 debbono risultare da contratti per iscritto, tra gli 
impiegati e salariati e gli enti mutuanti, stipulati con le modalità e nelle 
forme indicate dal regolamento. I contratti si perfezionano col provvedimento 
dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato che approva 
il contratto e concede la garanzia. 
La garanzia ha effetto, rispetto al cessionario, dal giorno della 
somministrazione del mutuo, purché tale somministrazione sia eseguita in data 
posteriore alla prestazione della garanzia, osservato quanto prescritto dal 
penultimo comma dell'articolo seguente. 
------------------------ 
 





22. Comitato amministrativo e suoi compiti - Somministrazione dei prestiti 
diretti. 
La concessione dei prestiti sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è 
deliberata da un Comitato amministrativo presieduto dal Sottosegretario di Stato 
per il tesoro e costituito dal capo dell'Ispettorato generale per il credito ai 
dipendenti dello Stato, vice presidente, e da sette membri effettivi e sette 
supplenti nominati, per ogni biennio, con decreto del Ministro per il tesoro, e 
cioè: 
1) due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza dei dipendenti 
statali, da designarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sino a quando 
non potranno essere designati da associazioni regolarmente riconosciute; 
2) uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza e su designazione dell'Ente 
nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali; 
3) quattro membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza, 
rispettivamente, della Direzione generale degli affari generali e personale del 
Ministero del tesoro, della Ragioneria generale dello Stato, dell'Ispettorato 
generale per il credito ai dipendenti dello Stato e della Direzione generale 
della Cassa depositi e prestiti. Dopo la estinzione del debito di cui al primo 
comma dell'art. 75, il membro in rappresentanza della Cassa depositi e prestiti 
cesserà di far parte del Comitato. 
L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato designa, per 
ogni biennio, un segretario effettivo e uno supplente di grado non inferiore al 
9° di gruppo A. 
Spetta inoltre al Comitato: 
a) proporre le somme da stanziarsi per ogni esercizio finanziario nello stato di 
previsione della spesa del Ministro del tesoro; 
b) approvare il rendiconto generale alla fine di ogni esercizio finanziario; 
c) proporre le eventuali modificazioni del tasso di interesse di cui all'art. 
26, nonché della misura del premio compensativo dei rischi e del concorso nelle 
spese di amministrazione di cui all'art. 27; 
d) determinare per ogni esercizio finanziario le somme destinate alle spese 
amministrative impreviste, erogabili con ordinativi sul c/c infruttifero di cui 
all'art. 50; 
e) deliberare sui fitti dei locali disponibili dell'edificio di proprietà del 
Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, sentito l'ufficio tecnico 
erariale; 
f) deliberare sulle forme di investimento, a breve termine, di fondi 
disponibili. 
Il Comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto 
del presidente. 
Le deliberazioni del Comitato, in materia di concessione di prestiti, sono 
insindacabili nel merito. 
La somministrazione del prestito deve essere fatta personalmente al mutuatario o 
a chi ne abbia la rappresentanza per legge. 
In caso di morte del mutuatario prima che la somministrazione sia eseguita, la 
concessione si ha come non avvenuta (10). 
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(10) Vedi artt. 7 e 8, L. 25 novembre 1957, n. 1139, riportata al n. H/IV di 
questa voce. 
 





23. Casi di limitazione della durata dei prestiti. 
L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al 
collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, 
non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili 
quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a 
riposo. 
Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra, riassunti in servizio sedentario, 
possono contrarre prestiti in misura non superiore alla cessione di tante quote 
mensili quanti siano i mesi necessari per il raggiungimento dello speciale 
limite di età per il loro collocamento a riposo. 
Per gli ufficiali nelle posizioni speciali di cui all'articolo 8, i prestiti non 
possono essere superiori alla cessione di tante quote mensili quanti siano i 
mesi che mancano per la fine della posizione speciale. 
------------------------ 
 





24. Indicazione di coloro che non possono contrarre prestiti. 
Non possono ottenere prestiti: 
a) coloro che non comprovino, nei modi stabiliti dal regolamento, di avere sana 
costituzione fisica; 
b) gli impiegati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età o che lo 
compiano entro il mese successivo a quello in cui il prestito dovrebbe 
concedersi, e i salariati che abbiano compiuto, o compiano nello anzidetto 
termine, sessanta anni di età, se uomini e cinquantacinque, se donne; 
c) coloro che siano ancora soggetti agli obblighi di leva; 
d) coloro che non siano in attività di servizio. La esclusione per questo motivo 
non si applica agli ufficiali che si trovino nelle posizioni speciali indicate 
nell'art. 8. 
------------------------ 
 





25. Casi di revocabilità della concessione dei prestiti e della garanzia. 
Fino a che non sia avvenuta la somministrazione del mutuo, l'amministrazione del 
Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, venendo in qualunque modo a 
conoscenza che esisteva o è sopravvenuto alcuno dei motivi che avrebbero potuto 
determinare, ai sensi degli artt. 23 e 24, la limitazione o il diniego della 
concessione del prestito diretto o della garanzia, può revocare la concessione 
del prestito diretto o della garanzia. 
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26. Interessi e inizio dell'ammortamento dei prestiti. 
Gli interessi sono liquidati con il metodo a scalare al tasso del 4,50 per 
cento, modificabile, in seguito a conforme richiesta del Comitato 
amministrativo, di cui all'art. 22, con decreto del Presidente della Repubblica, 
da emanare su proposta del Ministro del tesoro e sentito il Consiglio dei 
Ministri. Gli interessi sono trattenuti in anticipo all'atto della 
somministrazione del prestito. 
L'estinzione di ciascun prestito ha inizio dal primo giorno del mese 
immediatamente successivo a quello in cui il prestito è somministrato; agli 
effetti del calcolo degli interessi, si considera iniziata dal primo giorno del 
terzo mese. 
------------------------ 
 





27. Ritenute per spese di amministrazione e premio rischi. 
Sull'importo lordo complessivo di ciascun prestito, concesso o garantito, si 
trattengono in anticipo a favore del Fondo: 
a) una somma calcolata in ragione di lire 0,50 per cento per spese di 
amministrazione, modificabile, nei modi e con le forme di cui all'articolo 
precedente, con decreto del Presidente della Repubblica; 
b) un premio compensativo dei rischi dell'operazione pari al 2 per cento per i 
prestiti estinguibili fino a cinque anni ed al 4 per cento per i prestiti 
estinguibili oltre il quinquennio, salva nuova determinazione da adottarsi con 
decreto del Presidente della Repubblica, nei modi e con le forme di cui alla 
lettera a) (11). 
------------------------ 
(11) Vedi l'art. 6, L. 25 novembre 1957, n. 1139, riportata al n. H/IV di questa 
voce. 
 





28. Notificazione dei prestiti alle amministrazioni e suoi effetti. 
L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato dà 
comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, alle amministrazioni dalle quali 
dipendono i mutuatari, dei mutui da estinguersi con cessione di quote di 
stipendio o salario, concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato 
o dagli altri istituti. 
Le cessioni di quote di stipendio o salario hanno effetto, rispetto a dette 
amministrazioni, nei termini di cui all'articolo 1, sesto comma (11/a). 
Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore ceduto, ai 
sensi del codice civile. 
------------------------ 
(11/a) Comma così modificato dal comma 346 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 
266. 
 





29. Versamento delle quote trattenute per cessione. 
Le quote di stipendio o salario trattenute per cessione debbono essere versate 
all'istituto cessionario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono. 
Qualora i cedenti siano retribuiti con ruoli di spese fisse sul bilancio dello 
Stato e cessionario sia il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, dette 
quote sono versate in una sola volta per ciascun esercizio finanziario, nel mese 
di gennaio, salvo rimborso da parte del Fondo delle quote o parti di quote che 
in seguito risultassero non dovute. 
------------------------ 
 





30. Ritenute e versamenti delle quote cedute dai segretari comunali - Azioni per 
mancato versamento. 
I comuni hanno l'obbligo di trattenere mensilmente la quota di stipendio ceduta 
dai segretari comunali e di versarla all'ente cessionario nel mese successivo a 
quello cui la quota si riferisce. 
Qualora il versamento non sia stato effettuato per mancato pagamento dello 
stipendio, l'ente cessionario può richiedere al prefetto di promuovere i 
provvedimenti di cui agli artt. 242 e 243 del testo unico della legge comunale e 
provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (12). 
Qualora il versamento non sia stato effettuato per omissione dei provvedimenti 
necessari alla esecuzione della cessione, l'ente cessionario può esperire azione 
tanto contro il comune, quanto contro il segretario comunale e il sindaco, 
responsabili in proprio e solidalmente. 
------------------------ 
(12) Riportato alla voce Comuni e province. 





31. Procedimento coattivo a carico dei Comuni per somme dovute al Fondo. 
Se il comune non esegue il pagamento delle somme dovute al Fondo per il credito 
ai dipendenti dello Stato nei termini di cui ai precedenti artt. 20 e 30, 
l'esattore delle imposte dirette, dietro ordine dell'Intendenza di finanza, deve 
ritenerne l'ammontare sulla prima rata bimestrale della sovrimposta comunale o, 
quando questa non sia disponibile per deleghe od impegni legali preesistenti e 
prevalenti, sulla prima rata degli altri proventi comunali dei quali sia 
affidata la riscossione all'esattore. Le somme ritenute devono essere versate 
immediatamente al Fondo creditore. 
In mancanza di fondi in cassa, l'esattore deve anticipare le somme necessarie 
percependone, a carico del comune, l'interesse in misura uguale al tasso 
ufficiale di sconto. 
Se l'esattore non esegue l'ordine di ritenuta o ritarda il versamento, si 
procede contro di lui a termini delle disposizioni relative alla riscossione 
delle imposte dirette, per mezzo della Intendenza di finanza. 
Le indennità di mora a carico dell'esattore vanno a beneficio del Fondo. 
Se l'esattoria delle imposte dirette è sprovvista di titolare, oppure l'esattore 
non ha in riscossione rendite o proventi del comune liberi da vincoli e in 
misura sufficiente, l'Intendenza di finanza dispone che sulle somme dovute dal 
comune sia liquidato l'interesse di mora al saggio legale dal giorno della 
scadenza a quello del pagamento. 
------------------------ 
 





32. Rischi che assume il Fondo con la garanzia - Conseguenti obblighi e diritti. 

Con la prestazione della garanzia di cui al n. 1 dell'articolo 16 il Fondo per 
il credito ai dipendenti dello Sta assume i seguenti rischi: 
a) morte del cedente prima che sia estinta la cessione; 
b) cessazione del cedente dal servizio per qualunque causa, senza diritto a 
pensione, indennità od altro assegno di quiescenza, oppure con diritto ad 
assegno insufficiente al normale ammortamento del prestito; 
c) riduzione dello stipendio o salario del cedente per effetto della quale non 
sia più consentita la ritenuta della intera quota ceduta. 
Il Fondo ha facoltà di adempiere l'obbligo della garanzia corrispondendo 
mensilmente la quota o parte di quota di stipendio o salario ceduta, per la 
quale sia venuta a mancare la possibilità di trattenuta ovvero riscattando la 
cessione con l'abbuono degli interessi in più percetti dal cessionario. 
Il Fondo, nel rivalersi verso il cedente delle somme pagate per conto di lui, 
liquida a proprio favore gli interessi a scalare sulle somme stesse al saggio 
originario del contratto di mutuo fino alla scadenza del contratto ed al saggio 
legale civile dopo tale scadenza. 
Nel caso di cui alla lettera c) il Fondo ricupera le somme pagate per conto del 
cedente cogli interessi, mediante il corrispondente prolungamento della ritenuta 
mensile sullo stipendio o salario, salva la facoltà di cui all'art. 45. 
------------------------ 
 





33. Limiti per gli obblighi delle garanzie prestate dal Fondo. 
Gli obblighi delle garanzie prestate dal Fondo per il credito ai dipendenti 
dello Stato sono contenuti nei limiti del patrimonio del fondo stesso. 
------------------------ 
 





34. Esclusione di ogni garanzia diversa da quella del Fondo. 
[Le cessioni di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo non 
possono avere altra garanzia che quella del Fondo per il credito ai dipendenti 
dello Stato. Ogni diversa garanzia, sotto qualsiasi forma anche assicurativa, è 
nulla, sia nei rapporti con le amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono, 
che nei rapporti delle stesse parti contraenti] (12/a). 
------------------------ 
(12/a) Articolo abrogato dal comma 137 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. 

 





35. Riduzioni di stipendi o di salari gravati da cessione. 
Qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione non 
superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura 
stabilita. 
Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non può eccedere il 
quinto dello stipendio o salario ridotto. In tal caso la differenza con i 
relativi interessi è ricuperata dal Fondo per il credito ai dipendenti dello 
Stato, mediante corrispondente prolungamento della ritenuta mensile, salva la 
facoltà di cui all'art. 45. 
------------------------ 
 





36. Trattamento ai fini degli interessi delle quote scadute e non versate. 
Ogni quota o parte di quota mensile di stipendio o salario ceduta, che per 
qualsiasi motivo non sia rilasciata dal debitore alla data della scadenza, 
produce interesse a favore dell'ente cessionario, allo stesso saggio al quale fu 
accordato il mutuo. 
Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato non corrisponde interessi 
sulle quote o parti di quo cedute che, per effetto della prestata garanzia, 
debba versare all'istituto cessionario. 
Il Fondo, qualora riscatti la cessione, corrisponde al cessionario gli interessi 
al saggio indicato nel primo comma, a decorrere dal giorno successivo alla data 
in cui si è verificato il fatto che ha determinato il riscatto, sempre che il 
cessionario faccia pervenire all'amministrazione del Fondo la denuncia del 
mancato pagamento, entro novanta giorni da quella data. In caso diverso gli 
interessi sono corrisposti a decorrere dal giorno successivo a quello del 
ricevimento della denuncia. 
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37. Rivalsa da parte del Fondo per errori od omissioni. 
Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ha facoltà di rivalersi, 
mediante ritenute sullo stipendio o salario, anche oltre il limite del quinto e 
fino al massimo di un terzo, di ogni suo credito derivante da errori od 
omissioni verificatisi nella concessione o garanzia di prestiti o nel corso dei 
relativi ammortamenti. 
In ogni caso, la ritenuta di cui al precedente comma, sommata alla quota ceduta, 
non può eccedere la metà dello stipendio o salario. 
------------------------ 
 





38. Estinzione anticipata di cessione. 
Quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata per 
un quinquennio od almeno quattro anni dall'inizio di una cessione stipulata per 
un decennio, il cedente ha facoltà di estinguerla mediante versamento 
dell'intero debito residuo. 
In tal caso, sull'importo di ciascuna quota mensile di stipendio o salario non 
ancora scaduta, il cessionario è tenuto a scontare l'interesse pel tempo in cui 
è anticipato il rispettivo pagamento, calcolando lo sconto allo stesso saggio al 
quale fu accordato il mutuo. 
Nello stesso caso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è tenuto a 
restituire una quota del premio di garanzia riscosso a norma della lettera b) 
dell'art. 27, in relazione all'entità della somma pagata in anticipo e al 
periodo di abbreviazione della garanzia. 
Agli effetti dello sconto degli interessi e del premio di garanzia, il 
versamento a saldo si considera in ogni caso come avvenuto alla fine del mese in 
cui viene effettuato. 
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39. Rinnovo di cessione. 
È vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due 
anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro 
anni dall'inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata 
consentita l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può 
esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata 
estinzione. 
Qualora la precedente cessione non sia estinta, può esserne stipulata una nuova 
dopo la scadenza dei termini previsti nel precedente comma con lo stesso o con 
altro istituto, nei limiti di somma e di durata stabiliti negli artt. 5, 6 e 23, 
ed a condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato, sino a 
concorrente quantità, alla estinzione della cessione in corso. 
Anche prima che siano trascorsi due anni dall'inizio di una cessione 
quinquennale, può essere contratta la cessione decennale, quando questa si 
faccia per la prima volta, fermo restando l'obbligo di estinguere la precedente 
cessione. 
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40. Effetti di una nuova cessione in rapporto alla precedente. 
In caso di nuova cessione, al primo cessionario è dovuta la restituzione della 
somma capitale ancora non rimborsata oltre gli interessi pattuiti e maturati 
fino a tutto il mese nel quale si effettua la restituzione, nonostante qualunque 
patto in contrario. 
Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato restituisce la quota del 
premio di garanzia a norma del terzo comma dell'art. 38. 
Il mutuante deve pagare al primo cessionario il residuo suo credito 
contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato netto dei nuovo 
mutuo. 
L'obbligo della garanzia da parte del Fondo e l'obbligo dell'amministrazione di 
versare le quote di ammortamento del prestito sono subordinati alla condizione 
che l'istituto mutuante adempia all'estinzione della precedente cessione. 
------------------------ 
 





41. Obblighi degli istituti mutuanti verso il Fondo. 
Gli istituti autorizzati a concedere prestiti, alla fine di ogni mese e, in ogni 
caso, non oltre sessanta giorni dalla data della concessione della garanzia 
devono versare al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato le ritenute 
eseguite a norma dell'art. 27 sull'importo dei mutui da essi concessi e 
garantiti dal Fondo. In caso d'inadempimento, l'obbligo della garanzia da parte 
del Fondo e l'obbligo dell'amministrazione di versare le quote di ammortamento 
del prestito rimangono sospesi. 
------------------------ 
 





42. Nullità di atti aventi per oggetto l'importo dei prestiti - Inefficacia di 
atti riguardanti quote cedute. 
Sono nulli di pieno diritto i sequestri, i pignoramenti e le cessioni aventi per 
oggetto l'importo del prestito che il mutuante corrisponde all'impiegato o 
salariato, verso cessione di quote di stipendio o salario. 
Sono nulle del pari le procure e le delegazioni a riscuotere in qualsiasi forma 
rilasciate dall'impiegato o salariato per la riscossione dell'importo del mutuo. 

Sono inefficaci, rispetto allo Stato ed agli altri enti dai quali i cedenti 
dipendono, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle quote di stipendio 
o di salario cedute. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
43. Estensibilità dell'efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza. 
Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, 
l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno 
continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della 
cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di 
previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto 
di impiego o di lavoro, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di 
regolamenti organici o di contratto. 
La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno 
continuativo. 
Qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o altro assegno 
continuativo equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di 
indennità o di capitale assicurato, a carico dell'amministrazione o di un 
istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è ritenuta fino alla 
concorrenza dell'intero residuo debito per cessione. 
Ove la ritenuta di cui al precedente comma estingua il mutuo anticipatamente, 
sono dovuti al debitore gli sconti contemplati nell'art. 38. 
------------------------ 
 





44. Perseguibilità di somme dovute una volta tanto oltre gli assegni di 
quiescenza. 
Quando l'impiegato o salariato all'atto della cessazione dal servizio, oltre 
alla pensione od altro assegno continuativo equivalente, abbia diritto, a 
qualsiasi titolo, a percepire una somma una volta tanto dall'amministrazione 
dalla quale dipende, l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello 
Stato può stabilire che tale somma sia ritenuta, in tutto o in parte, a scomputo 
del debito per cessione. 
------------------------ 
 





45. Procedimenti coattivi - Casi di eccezione. 
Quando, per cessazione o interruzione del servizio o per qualsiasi altra causa, 
l'ammortamento di un prestito non può essere eseguito nelle condizioni 
prestabilite, il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato che abbia 
concesso il prestito direttamente o lo abbia riscattato da altri istituti, può 
ricuperare il suo credito, ove non possa provvedervi con i mezzi di cui agli 
artt. 43 e 44 o con il prolungamento delle ritenute ai sensi dell'art. 35, con 
privilegio sugli emolumenti comunque spettanti al debitore, anche se dichiarati 
insequestrabili, impignorabili od incedibili da leggi speciali, salva la facoltà 
di procedere sugli altri beni del debitore. 
Il Fondo si avvale della procedura coattiva, stabilita per la riscossione delle 
entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici. 
Non si possono perseguire in nessun caso le indennità di buona uscita conferite 
dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali, 
nonché i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria ad impiegati e salariati 
dello Stato. 
------------------------ 
 





46. Estinzione di obbligazione verso il Fondo per decesso del debitore. 
La morte dell'impiegato o salariato debitore estingue ogni obbligazione verso il 
Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. 
------------------------ 
 





47. Agevolazioni fiscali. 
I documenti che si producono per ottenere prestiti verso cessione di quote di 
stipendio o di salario e gli atti di notificazione delle cessioni sono esenti 
dalle tasse di bollo. 
Le concessioni di mutui fatte dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato 
sono esenti dalla tassa di bollo e dalla formalità della registrazione. I 
redditi del Fondo mutuante sono esenti da ogni imposta. 
I contratti di mutuo stipulati con gli istituti indicati nell'art. 15 sono 
esenti dalla tassa di bollo, ma sono soggetti alla tassa di registro con 
l'aliquota speciale stabilita dall'art. 42 tabella allegato B), regio decreto 30 
dicembre 1923, n. 3269 (13), e successive modificazioni. 
Le quietanze estintive dei mutui concessi dagli istituti indicati nell'art. 15 
sono soggette alla tassa di bollo e sono registrate con tassa da liquidarsi 
limitatamente alla somma per la quale si rilascia il documento (14). 
------------------------ 
(13) Recante approvazione del testo di legge del registro. 
(14) L'articolo unico, L. 3 febbraio 1957, n. 17 reca: 
"Le esenzioni da imposta di bollo, previste dagli articoli 47 e 55 del testo 
unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 
1950, n. 180, in materia di cessione di quote dello stipendio o del salario da 
parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, sono 
prorogate al 31 dicembre 1965, con effetto dalla data di scadenza stabilita 
dall'art. 47, primo comma, del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492. 
Le esenzioni di cui al comma precedente si applicano, per lo stesso periodo di 
tempo ivi indicato, anche agli atti e scritti relativi: 
alle sovvenzioni contro cessione di quote della retribuzione effettuate, ai 
sensi dell'art. 20, punto sesto, della legge 21 novembre 1949, n. 914, e 
successive modificazioni, dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza 
presso il Ministero del tesoro a favore degli iscritti agli istituti da essa 
amministrati; 
ai piccoli prestiti concessi dall'Ente nazionale di assistenza e previdenza ai 
dipendenti dello Stato, ai sensi della legge 10 gennaio 1952, n. 38; 
ai crediti concessi dal Comitato interministeriale per le provvidenze agli 
statali in attuazione del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, e 
della legge 3 febbraio 1951, n. 53". 
Con L. 6 agosto 1966, n. 640 (Gazz. Uff. 22 agosto 1966, n. 207) il termine è 
stato prorogato al 31 dicembre 1970. 
 





48. Patrimonio del Fondo - Rendiconto - Controllo della Corte dei conti. 
Il patrimonio del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è costituito: 
a) dai crediti per le somme investite nella concessione di prestiti diretti o 
nei rimborsi e riscatti di cui all'art. 32; 
b) dal valore dell'immobile adibito a sede dei servizi del Fondo e da quello dei 
beni mobili che ne costituiscono l'arredamento; 
c) da titoli di Stato o garantiti dallo Stato; 
d) dal fondo di cassa risultante dalle disponibilità dei conti correnti di cui 
all'art. 50. 
I risultati della gestione patrimoniale sono riassunti in apposito rendiconto, 
da allegarsi al bilancio consuntivo del Ministero del tesoro. 
Il controllo della Corte dei conti sui provvedimenti concernenti le entrate in 
favore e i pagamenti a carico del Fondo ha luogo in sede di consuntivo. 
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49. Contributi e rimborsi dovuti dal Fondo al Tesoro. 
Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato versa al Tesoro dello Stato, a 
titolo di contributi, distinte somme da determinarsi annualmente con la legge di 
bilancio per: 
a) stipendi al personale di ruolo; 
b) spese di stampati e di cancelleria; 
c) spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento, pulizia, provvista 
d'acqua e di energia elettrica ai locali sede della gestione del Fondo. 
Lo stesso Fondo deve rimborsare integralmente al Tesoro le somme erogate per 
spese di liti, per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 22 e di 
eventuali Commissioni, per indennità di viaggio e di soggiorno, o per missioni 
inerenti all'accertamento e alla riscossione di somme dovute al Fondo, per 
premio giornaliero di presenza, per compensi di lavoro straordinario e per 
compensi speciali relativi a particolari esigenze di servizio a favore del 
personale, per retribuzioni al personale avventizio e per altre spese di 
amministrazione. 
Nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro sono iscritti appositi 
capitoli, sui quali vengono eseguiti i pagamenti per le suddette spese. 
Nel bilancio dell'entrata dello Stato è iscritto uno speciale capitolo con 
stanziamento corrispondente al complesso di detti capitoli del bilancio della 
spesa, al quale, il Fondo deve versare il complesso dei contributi e rimborsi 
suddetti. 
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50. Conti correnti del Fondo con il Tesoro. 
È istituito un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, 
intestato al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, al quale 
affluiscono i versamenti dovuti al Fondo per contributi, premi compensativi dei 
rischi, quote di ammortamento di prestiti e per qualsiasi altro titolo. Dallo 
stesso conto corrente sono prelevate le somme occorrenti per somministrazioni di 
prestiti concessi, riscatti di prestiti garantiti, concorsi e rimborsi e per 
ogni altro titolo. 
È istituito presso il Tesoro un conto corrente fruttifero intestato al Fondo per 
il credito ai dipendenti dello Stato, al quale sono versate le somme eccedenti 
le necessità correnti. Detto conto corrente frutta interesse pari alla media del 
saggio dei buoni ordinari del Tesoro. 
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TITOLO III 
Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti 
dal Fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei 
dipendenti di soggetti privati (14/a) 
51. Facoltà dei non dipendenti dello Stato di contrarre prestiti. 
Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nell'art. 1 e non 
contemplati nel Titolo II, possono contrarre prestiti alle condizioni e per la 
durata stabilite nell'art. 6. 
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(14/a) Rubrica così sostituita dal comma 137 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, 
n. 311. 
 





52. Impiegati e salariati a tempo indeterminato o con contratti collettivi di 
lavoro. 
Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel precedente 
articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge sui 
contratti d'impiego privato od in base a contratti collettivi di lavoro, possono 
fare cessione di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto per un 
periodo non superiore ai dieci anni, quando siano addetti a servizi di carattere 
permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo (14/b). 
Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo 
determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può 
eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora 
trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del 
trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al precedente e 
al presente comma non si applica il limite del quinto (14/c). 
I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice 
di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, 
primo comma, del presente testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi, 
possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute 
fiscali, purchè questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può 
eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora 
trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a 
tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all'articolo 
545 del codice di procedura civile (14/d). 
------------------------ 
(14/b) Comma così modificato dall'art. 13-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
(14/c) Comma aggiunto dall'art. 13-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dal comma 
346 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. 
(14/d) Comma aggiunto dall'art. 13-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
 





53. Istituti autorizzati a concedere prestiti. 
Sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati ed ai salariati di cui al 
presente titolo soltanto gli istituti indicati nell'art. 15. 
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54. Garanzia dell'assicurazione o altre malleverie. 
Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del titolo II 
e del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e 
contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei 
casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione 
di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione 
dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito (14/e). 
Non è consentito prestare garanzia in favore del cedente mediante cessione, da 
parte di altro impiegato o salariato di pubblica amministrazione, di una quota 
del proprio stipendio o salario. 
Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente titolo non 
possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti, ad 
eccezione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e delle società di 
assicurazione. 
------------------------ 
(14/e) Comma così modificato dal comma 137 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 
311. 
 





55. Applicabilità di disposizioni del titolo II - Estensione degli effetti della 
cessione nei casi di cessazione dal servizio - Eccezioni. 
Per le operazioni di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario 
contemplate nel presente titolo, quando non sia diversamente disposto dal titolo 
stesso, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme contenute negli 
articoli 7, 14, 23, 24, 29 primo comma, 35 primo comma, 39, 40 primo e terzo 
comma, 42, 43 e 47 commi primo, terzo e quarto, sostituendosi 
all'Amministrazione dello Stato quella alle cui dipendenze l'impiegato o 
salariato cedente presta servizio (14/f). 
Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di stipendio o salario in 
corso di estinzione estende i suoi effetti, a termini del penultimo comma 
dell'art. 43, anche sulle indennità che siano dovute agli impiegati o ai 
salariati indicati nell'art. 52, in base alla legge sul contratto di impiego 
privato o ai contratti di impiego o di lavoro. 
Per gli impiegati e salariati degli enti, imprese ed aziende sottoposti alla 
disciplina di cui al regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 (15), convertito 
nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, gli obblighi del "Fondo per le indennità 
agli impiegati" previsti dagli artt. 1 e seguenti di detto decreto-legge sono 
regolati, nei confronti degli Istituti autorizzati a concedere prestiti, 
dall'art. 14 del decreto stesso. 
Si possono perseguire le indennità premio di servizio conferite ai propri 
iscritti dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti 
dell'Amministrazione pubblica. Non si possono perseguire i concorsi e sussidi 
per assistenza sanitaria conferiti agli impiegati o salariati di cui al presente 
titolo (16) (16/cost). 
------------------------ 
(14/f) Comma così modificato prima dall'art. 13-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, 
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 346 
dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. 
(15) Recante costituzione di una gestione speciale degli accantonamenti dei 
fondi per le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso 
di risoluzione del rapporto d'impiego. 
(16) L'articolo unico, L. 3 febbraio 1957, n. 17 reca: 
"Le esenzioni da imposta di bollo, previste dagli articoli 47 e 55 del testo 
unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 
1950, n. 180, in materia di cessione di quote dello stipendio o del salario da 
parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, sono 
prorogate al 31 dicembre 1965, con effetto dalla data di scadenza stabilita 
dall'art. 47, primo comma, del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492. 
Le esenzioni di cui al comma precedente si applicano, per lo stesso periodo di 
tempo ivi indicato, anche agli atti e scritti relativi: 
alle sovvenzioni contro cessione di quote della retribuzione effettuate, ai 
sensi dell'art. 20, punto sesto, della legge 21 novembre 1949, n. 914, e 
successive modificazioni, dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza 
presso il Ministero del tesoro a favore degli iscritti agli istituti da essa 
amministrati; 
ai piccoli prestiti concessi dall'Ente nazionale di assistenza e previdenza ai 
dipendenti dello Stato, ai sensi della legge 10 gennaio 1952, n. 38; 
ai crediti concessi dal Comitato interministeriale per le provvidenze agli 
statali in attuazione del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, e 
della legge 3 febbraio 1951, n. 53". 
Con L. 6 agosto 1966, n. 640 (Gazz. Uff. 22 agosto 1966, n. 207) il termine è 
stato prorogato al 31 dicembre 1970. 
(16/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo-6 aprile 1998, n. 102 
(Gazz. Uff. 15 aprile 1998, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile 
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, quarto comma, sollevata 
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
 





56. Applicabilità di disposizioni a personali di istituti di istruzione. 
Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale degli istituti di 
istruzione contemplati nell'art. 10, quando detti istituti non abbiano assunta 
la obbligazione di far contribuire tutto il personale al Fondo per il credito ai 
dipendenti dello Stato. 
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57. Disposizioni estensibili ai ferrovieri e agli operai dello Stato non aventi 
assegni fissi e continuativi. 
Le norme di cui agli artt. 51, 52, 54 e 55 sono estese, in quanto applicabili ai 
ferrovieri dipendenti dallo Stato ed agli operai dello Stato che non godono di 
un assegno fisso e continuativo, purché la cessione sia fatta a società mutue 
cooperative di credito o di consumo costituite nella rispettiva categoria. 
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TITOLO IV 
Della delega a pagare, sopra stipendi, salari e pensioni, le pigioni e le quote 
di prezzo di alloggi popolari ed economici, nonché le quote per sottoscrizioni a 
prestiti nazionali 
(giurisprudenza di legittimità) 
58. Facoltà e limiti delle deleghe. 
Gli impiegati e salariati e i pensionati delle pubbliche amministrazioni 
indicate nell'art. 1 hanno facoltà di rilasciare delega, fino alla metà dello 
stipendio o salario o della pensione, per il pagamento delle quote del prezzo o 
della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici costruiti dagli enti o 
dalle società di cui agli articoli 16 e 22 del testo unico delle disposizioni 
sulla edilizia popolare ed economica approvato con Regio decreto 28 aprile 1938, 
n. 1165. 
La delegazione sullo stipendio o salario si riversa sulla pensione fino ad 
estinzione del debito. 
La delegazione può essere fatta a favore degli istituti finanziatori e degli 
enti o società mutuanti, nonché degli istituti di assicurazione per il pagamento 
dei premi quando con la polizza si sia ottenuto un mutuo destinato al pagamento 
del prezzo dell'alloggio. 
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59. Notificazione delle deleghe. 
Le deleghe di cui al precedente articolo rilasciate da impiegati e salariati o 
pensionati delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo sono 
notificate all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, in 
persona dell'Ispettore generale capo dell'ufficio che ne dà comunicazione alle 
amministrazioni interessate, con le occorrenti istruzioni per la osservanza 
della legge. 
Le deleghe rilasciate dai dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello 
Stato sono notificate all'amministrazione medesima nella persona del Direttore 
generale. 
Le deleghe rilasciate da dipendenti di altre amministrazioni od imprese 
pubbliche sono notificate ai capi delle amministrazioni od imprese medesime. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
60. Ritenute per delega su stipendi, salari e pensioni - Notificazione. 
Il Ministero dei lavori pubblici per le case economiche costruite dal Ministero 
stesso o dalla cessata Unione edilizia nazionale nei paesi colpiti da terremoti 
e non cedute ai comuni, le Amministrazioni dello Stato civili e militari per le 
case concesse ad uso di alloggio ai propri dipendenti, l'Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato e l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per le case 
di loro proprietà, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato 
per la gestione propria e per quella del cessato Istituto romano cooperativo per 
le case degli impiegati dello Stato in Roma, quando gli alloggi sono ceduti in 
proprietà, dati in affitto, concessi in uso ad impiegati, salariati o 
pensionati, riscuotono le quote del prezzo, le pigioni ed i canoni d'uso 
mediante ritenuta sugli stipendi, salari o pensioni, fino alla metà di tali 
emolumenti. 
L'amministrazione creditrice delle quote del prezzo o pigioni o canoni d'uso 
notifica l'importo delle ritenute da eseguirsi mensilmente sugli stipendi, 
salari o pensioni, agli uffici ai quali compete ordinare il pagamento di tali 
assegni e, qualora si tratti di impiegati, salariati o pensionati statali, ne dà 
notizia anche all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato. 

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61. Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a promuovere, per morosità, 
ritenute d'ufficio. 
Quando i soci di società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case 
popolari od economiche finanziate dalla Cassa depositi e prestiti si rendono 
morosi nel versamento delle mensilità di ammortamento dei mutui, delle quote di 
manutenzione dei fabbricati e dell'importo dovuto per spese generali, la Cassa è 
autorizzata a promuovere, con semplice richiesta alle singole amministrazioni, 
la ritenuta di ufficio sugli stipendi, salari, pensioni, assegni nonché, sugli 
eventuali compensi o indennità straordinarie di qualunque specie. 
La ritenuta concorre con eventuali precedenti vincoli e può superare la metà 
degli emolumenti suindicati. 
Qualora l'assegnatario si sia reso moroso per due o più volte nel pagamento di 
quote di ammortamento e relativi accessori, la ritenuta può essere praticata in 
modo continuativo. 
Quando si tratta d'impiegati, salariati o pensionati dello Stato, la Cassa 
depositi e prestiti dà comunicazione all'Ispettorato generale per il credito ai 
dipendenti dello Stato, della richiesta di ritenute rivolta alle singole 
amministrazioni. 
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62. Facoltà delle amministrazioni di cui all'art. 60 a promuovere ritenute per 
morosità. 
Le amministrazioni indicate nell'art. 60 possono procedere a carico dei debitori 
a norma dell'articolo 61 quando, per qualsiasi ragione, non sia possibile 
effettuare le ritenute o lo sia in modo insufficiente ed in tutti i casi di 
morosità. 
Le stesse norme si applicano anche alle cooperative mutuatarie 
dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e alle cooperative di ferrovieri 
che, già finanziate da istituti di credito, ottengano in aggiunta altri mutui 
dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Questa, in caso di morosità 
degli assegnatari degli alloggi, è autorizzata ad avvalersi delle disposizioni 
predette anche per il ricupero delle somme, non escluse le quote arretrate, 
spettanti agli istituti mutuanti. 
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63. Effetti della riduzione dell'emolumento sulle ritenute per delega. 
La quota di stipendio, salario, o pensione delegata per pigione o prezzo di case 
popolari od economiche continua ad essere trattenuta nella misura stabilita 
anche nel caso di riduzione dell'emolumento, sempre che questa non ecceda il 
terzo dell'emolumento stesso. 
In caso diverso la quota delegata è trattenuta fino al limite della metà dello 
stipendio, salario o pensione ridotti, salva all'ente creditore ogni azione su 
altri beni del debitore, per il ricupero delle parti di quote non percette. 
Nei casi contemplati dagli artt. 61 e 62 la trattenuta continua ad essere 
operata nella misura stabilita, qualunque riduzione abbia subito l'emolumento. 
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64. Inefficacia di atti su quote delegate o soggette a ritenute. 
Sono inefficaci, rispetto allo Stato e agli altri enti debitori degli stipendi o 
salari e delle pensioni, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle 
quote di detti assegni delegate o soggette a ritenuta per pagamento di prezzo, 
pigione o canone d'uso degli alloggi di cui al presente titolo. 
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65. Deleghe per sottoscrizione rateale a prestiti nazionali. 
Gli impiegati civili e militari delle Amministrazioni statali, anche ad 
ordinamento autonomo, ed i pensionati dello Stato hanno facoltà di rilasciare, a 
favore degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche d'interesse 
nazionale, per il pagamento delle somme dovute in dipendenza di sottoscrizione 
rateale ai prestiti nazionali promossa dagli enti suddetti, delega per quote 
mensili uguali di stipendio o di pensione entro il limite del quinto, valutato 
al netto delle ritenute, per un periodo non eccedente un anno. 
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66. Agevolazioni fiscali e modalità per le deleghe di cui al precedente 
articolo. 
La delegazione rilasciata dall'impiegato o dal pensionato è esente da tassa di 
bollo e dalla registrazione e deve essere trasmessa in duplice esemplare ed in 
copia all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio o della pensione, il 
quale provvede alla trattenuta e al pagamento, a favore dell'istituto di 
credito, della rata delegata o della parte che non eccede il quinto, valutata al 
netto delle ritenute, dello stipendio o della pensione. 
Accettata la delegazione per la quota intera o ridotta, l'ufficio ordinatore 
trasmette un esemplare della medesima all'istituto interessato, e altro 
esemplare all'Amministrazione centrale competente per la emissione del 
prescritto ruolo di variazione. 
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TITOLO V 
Del concorso di vincoli sugli stipendi, salari e pensioni 
67. Singolo atto per ogni cessione e a favore di un solo istituto. 
In uno stesso atto non può essere stipulata la cessione di quote di stipendio o 
di salario se non da parte di un solo cedente in favore di un solo istituto 
cessionario. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
68. Limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e cessioni. 
Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il 
limite di cui al primo comma dell'art. 5, non può essere fatta se non 
limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario 
valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti. 

Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione 
perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non 
la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di 
ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2 (4/cost) 
(5/cost). 
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(4/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-6 luglio 2000, n. 258 (Gazz. 
Uff. 12 luglio 2000, n. 29, serie speciale), e con ordinanza 27 ottobre-14 
novembre 2000, n. 494 (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48, serie speciale), ha 
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 68, secondo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 
della Costituzione. 
(5/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-25 novembre 2004, n. 359 
(Gazz. Uff. 1° dicembre 2004, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'articolo 2, primo comma, numero 3), e secondo comma, e dell'articolo 68, 
secondo comma, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione. 
 





69. Limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e delegazioni. 
Quando preesistano sequestri o pignoramenti, la delegazione sullo stipendio, 
salario o pensione a norma dell'art. 58 e la ritenuta a norma dell'art. 60 sono 
consentite soltanto sulla differenza fra la metà dello stipendio, salario o 
pensione valutati al netto di ritenute e le somme precedentemente vincolate. 
La limitazione di cui al precedente comma non si applica alle ritenute disposte 
a norma degli artt. 61 e 62. 
Quando preesista delegazione o ritenuta, i sequestri e i pignoramenti non 
possono colpire se non l'eventuale differenza fra la metà dello stipendio, 
salario o pensione valutati al netto di ritenute e l'importo della delegazione o 
ritenuta. 
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70. Limiti nel caso di concorso di cessione e delegazione. 
Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi il limite 
della metà dello stipendio o salario se non quando l'amministrazione dalla quale 
l'impiegato o il salariato dipende ne riconosca la necessità e dia il suo 
assenso. 
Per i pensionati l'assenso è dato dall'amministrazione alla quale fa carico la 
pensione. 
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Disposizioni generali e transitorie 
71. Crediti dello Stato per responsabilità amministrative e contabili. 
Nulla è innovato alle disposizioni vigenti relative al ricupero dei crediti 
dello Stato derivanti da responsabilità amministrative o contabili dei suoi 
dipendenti ovvero da indebita corresponsione di assegni ai dipendenti stessi 
(17). 
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(17) Vedi R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, riportato al n. H/I di questa voce. 
 





72. Personale daziario di cessate gestioni statali. 
Le disposizioni del titolo II si applicano anche al personale daziario passato 
dalle cessate gestioni statali di Roma, Napoli, Palermo e Venezia ai comuni 
suindicati, fino a che detto personale rimanga alle dipendenze degli enti 
medesimi, addetto al servizio delle imposte di consumo. 
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73. Personale dell'amministrazione dell'ex casa reale. 
Le disposizioni del titolo II e dei titoli IV e V del presente testo unico si 
applicano al personale dell'ex casa reale amministrato dal Segretario generale 
della Presidenza della Repubblica. 
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74. Rimborsabilità di contributi rilasciati a favore del Fondo. 
Gli impiegati e salariati che, alla data di entrata in vigore del regio 
decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1556 (18), avevano raggiunto i 65 anni di età 
se impiegati, 60 se salariati e 55 anni se salariate, hanno diritto di ottenere, 
all'atto della cessazione dal servizio, il rimborso senza interessi dei 
contributi rilasciati a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello 
Stato, sempre che durante la loro carriera non abbiano contratto alcuna cessione 
di quote di stipendio o salario. 
Nel caso che l'impiegato o salariato cessi dal servizio per causa di morte il 
diritto al rimborso spetta agli eredi. 
L'azione per il rimborso si prescrive in due anni dalla data di cessazione dal 
servizio. 
------------------------ 
(18) Recante norme modificative ed aggiuntive alle vigenti disposizioni sulla 
pignorabilità, la sequestrabilità e la cessione degli stipendi e salari dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
 





75. Debito del Fondo verso la Cassa depositi e prestiti. 
Per la graduale estinzione del residuo debito del Fondo per il credito ai 
dipendenti dello Stato verso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 7, 
terzo e quarto comma, del regio decreto-legge 30 maggio 1920, numero 1934 (19), 
e degli artt. 1 e 2 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2133 (20), è 
aperto presso la Cassa medesima un conto corrente fruttifero al saggio del tre 
per cento, al quale il Fondo versa, entro il primo semestre di ogni anno solare, 
una annualità di dieci milioni di lire fino ad estinzione del debito. 
Il conteggio degli interessi attivi e passivi e la determinazione del debito 
residuo hanno luogo alla fine di ogni anno solare. 
------------------------ 
(19) Recante autorizzazione al Ministero del tesoro a concedere prestiti agli 
impiegati e salariati dello Stato e agli ufficiali del R. Esercito, della R. 
Marina e dei corpi armati al servizio dello Stato. 
(20) Recante modificazioni al R.D. 8 febbraio 1923, n. 311, riguardanti il 
credito agli impiegati e salariati dello Stato. 
 





76. Anticipazioni del Tesoro a favore del Fondo. 
Il Tesoro dello Stato è autorizzato a fare anticipazioni al Fondo per il credito 
ai dipendenti dello Stato per la concessione di prestiti quinquennali ai sensi 
delle disposizioni del titolo II del presente testo unico, entro il limite 
massimo di lire cinquecento milioni per anno solare all'interesse corrispondente 
a quello dei buoni ordinari del Tesoro ad anno, vigente al momento 
dell'anticipazione. Le eventuali variazioni del saggio avranno effetto per le 
anticipazioni successive. 
La concessione delle anticipazioni avrà termine il 31 dicembre 1956. 
Ai prestiti quinquennali concedibili con le anticipazioni di cui al primo comma 
si applica lo stesso saggio d'interesse dei prestiti concedibili dal Fondo per 
il credito ai dipendenti dello Stato con le proprie disponibilità. 
Le somme che alla fine di ogni anno solare risulteranno somministrate per le 
anticipazioni di cui al primo comma, saranno ammortizzate in cinque annualità 
costanti, comprensive di capitale e interesse, con imputazione a due appositi 
capitoli del bilancio dell'entrata, rispettivamente per la quota capitale e per 
la quota interesse. L'ammortamento avrà inizio dal 1° gennaio dell'anno 
successivo ed il versamento di ogni annualità dovrà essere eseguito entro il 
mese di gennaio. 
Le anticipazioni di cui al primo comma sono stanziate in apposito capitolo della 
categoria "movimento di capitali" dello stato di previsione della spesa del 
Ministero del tesoro, per essere versate, a richiesta dell'Ispettorato generale 
per il credito ai dipendenti dello Stato al conto corrente fruttifero che il 
Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato tiene con il Tesoro, giusta il 
disposto dell'art. 50 del presente testo unico. 
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77. Anticipazioni dell'E.N.P.A.S. a favore del Fondo. 
L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali è 
autorizzato, a' termini dell'art. 29 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 (21), 
modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 6 febbraio 1946, 
numero 103, ad investire i fondi di riserva per le gestioni ad esso affidate, le 
entrate eccedenti le sue normali necessità, ed in genere, ogni sua attività 
patrimoniale, anche in anticipazioni al Fondo per il credito ai dipendenti dello 
Stato. 
Le anticipazioni suddette sono regolate da apposita convenzione, mediante la 
quale il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato assicurerà all'Ente un 
interesse pari a quello che conseguirà nelle operazioni di credito ai dipendenti 
dello Stato. 
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(21) Riportata al n. L/I di questa voce. 





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