D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409. Agg. G.U. 31/01/2006
Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1963, n. 285.
Il presente decreto è stato emanato in esecuzione della legge delega 17
dicembre 1962, n. 1863, riportata al n. VII. Il regolamento di esecuzione
vigente è quello approvato con R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163, riportato al n. I;
esso, ai sensi dell'art. 73, secondo comma, del presente decreto, resterà in
vigore fino all'emanazione del nuovo regolamento. Vedi, anche, il D.P.R. 9
maggio 1994, n. 608, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato, e le relative tabelle annesse.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti circolari:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 13 novembre 1996, n.
216;
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 29 gennaio 1996, n. 7881/42;
- Ministero delle finanze: Circ. 15 maggio 1997, n. 137/E; Circ. 26 giugno 1998,
n. 168/E;
- Ministero dell'interno: Circ. 23 febbraio 2000, n. 24;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 28 maggio 1996, n. 68;
Circ. 10 febbraio 1997, n. 37; Circ. 26 marzo 1999, n. 2012; Circ. 10 settembre
1999, n. 8768.A.2; Circ. 13 settembre 1999, n. 8768; Circ. 10 gennaio 2000, n.
2/2000.
TITOLO I
Attribuzioni e organi dell'Amministrazione degli archivi di Stato
Capo I - Attribuzioni
1. È compito dell'Amministrazione degli archivi di Stato:
a) conservare: 1) gli archivi degli Stati italiani pre-unitari; 2) i documenti
degli organi giudiziari ed amministrativi dello Stato non più occorrenti alle
necessità ordinarie del servizio; 3) tutti gli altri archivi e singoli documenti
che lo Stato abbia in proprietà o in deposito per disposizione di legge o per
altro titolo (1/b);
b) esercitare la vigilanza: 1) sugli archivi degli enti pubblici; 2) sugli
archivi di notevole interesse storico di cui siano proprietari, i possessori o
detentori, a qualsiasi titolo, i privati.
L'amministrazione degli archivi di Stato ha altresì facoltà di consultare, ai
fini della ricerca scientifica e dei servizi di documentazione, gli archivi e i
documenti indicati nella lettera b) del precedente comma.
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(1/b) Lettera così modificata dall'articolo unico, L. 3 febbraio 1971, n. 147,
riportata al n. XII.
Capo II - Direzione generale degli Archivi di Stato, Archivi di Stato e
sovrintendenze archivistiche
2. Direzione generale degli Archivi di Stato.
Per l'attuazione dei compiti stabiliti dal precedente articolo è istituita
presso il Ministero dell'interno la Direzione generale degli Archivi di Stato.
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3. Organi preposti alla conservazione.
Gli organi che provvedono alla conservazione degli archivi e dei documenti di
cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 1 sono:
a) l'archivio centrale dello Stato, con sede in Roma;
b) gli archivi di Stato, con sede nei capoluoghi di Provincia. In non più di
quaranta Comuni, nei quali esistano archivi statali rilevanti per qualità e
quantità, possono essere istituite sezioni di archivio di Stato, con decreto del
Ministro per l'interno, su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi
(2).
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(2) Con D.M. 20 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 13 luglio 2000, n. 162), è stata
istituita la sezione di Archivio di Stato di Avezzano.
4. Organi preposti alla vigilanza.
Gli organi che provvedono alla vigilanza sugli archivi di cui alla lettera b)
del primo comma dell'art. 1 sono le sovraintendenze archivistiche, le sedi e
circoscrizioni dalle quali sono stabilite nella tabella A annessa al presente
decreto.
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Capo III - Consiglio superiore degli archivi
5. Composizione.
È istituito presso il Ministero dell'interno il Consiglio superiore degli
archivi.
Il Consiglio è composto da:
a) il Ministro per l'interno, presidente. Il Ministro può delegare alla
presidenza un Sottosegretario di Stato per l'interno o uno dei due vice
presidenti di cui al comma quarto;
b) quattro componenti scelti tra persone particolarmente competenti in
discipline archivistiche, storiche o amministrative;
c) un componente designato dall'Accademia dei lincei, uno designato dalla Giunta
centrale degli studi storici, e quattro professori di ruolo di discipline
storiche o di discipline ausiliarie della storia nella scuola speciale per
archivisti e bibliotecari presso le Università degli studi o nelle Facoltà di
lettere e filosofia, o di giurisprudenza, o di scienze politiche, o di economia
e commercio, o di Magistero delle Università degli studi, designati dal
Ministero della pubblica istruzione;
d) quattro impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Archivi
di Stato che rivestano qualifica non inferiore a quella di direttore, designati
mediante elezione dagli impiegati della medesima carriera.
Il direttore generale degli Archivi di Stato e il sovrintendente all'archivio
centrale dello Stato fanno parte di diritto del Consiglio.
Il Consiglio elegge nel proprio seno, a maggioranza di voti, due vice
presidenti.
Sono chiamati di volta in volta a partecipare alle riunioni del Consiglio, con
voto consultivo, rappresentanti delle Amministrazioni statali, quando vengano
trattate questioni che interessano le Amministrazioni stesse.
I componenti non di diritto del Consiglio sono nominati con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno.
Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Se durante il triennio si verificano vacanze nei posti riservati ai componenti
elettivi, vengono nominati, per la restante durata di esso, coloro che seguivano
immediatamente, per numero di voti, nella graduatoria dei candidati.
Le funzioni di segretario del Consiglio sono disimpegnate da un impiegato della
carriera direttiva dell'Amministrazione degli Archivi di Stato che rivesta una
qualifica non inferiore a quella di sovrintendente-direttore capo di 2ª classe.
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6. Competenze.
È compito del Consiglio superiore degli archivi dare parere su tutte le
questioni di carattere generale attinenti all'organizzazione e al funzionamento
degli archivi di Stato, delle Sovrintendenze archivistiche, degli archivi delle
Amministrazioni statali e degli enti pubblici.
In particolare, sono sottoposti all'esame del Consiglio per il parere:
a) i progetti di legge e di regolamenti attinenti agli oggetti indicati nel
comma precedente;
b) i programmi delle scuole di cui al capo IV, nonché i corsi di formazione e di
perfezionamento per il personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato;
c) il metodo e i criteri generali dell'ordinamento degli archivi e dei lavori
archivistici in genere;
d) la disciplina dell'esercizio della vigilanza attribuita allo Stato sugli
archivi privati di notevole interesse storico;
e) la nomina del sovrintendente all'archivio centrale dello Stato.
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7. Riunioni.
Il Consiglio superiore degli archivi si riunisce, in sessione ordinaria tre
volte l'anno all'inizio di ciascun quadrimestre, e in sessione straordinaria
ogni qualvolta il Ministro lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata
richiesta da almeno la metà dei consiglieri.
In una delle sessioni ordinarie vengono sottoposti all'esame del Consiglio la
relazione annuale sull'attività dell'Amministrazione degli Archivi di Stato i
programmi per l'ulteriore svolgimento di essa e la situazione del personale.
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8. Giunta del Consiglio.
In seno al Consiglio è costituita una Giunta composta da:
a) il Ministro, presidente. Il Ministro può delegare alla presidenza un
Sottosegretario di Stato per l'interno o uno dei due vice presidenti;
b) i due vice presidenti;
c) i componenti di diritto di cui al terzo comma dell'art. 5;
d) tre consiglieri uno per ciascuna delle categorie indicate nelle lettere b),
c), d) del secondo comma del ricordato art. 5, designati dal Consiglio.
Le funzioni di segretario della Giunta sono disimpegnate dal segretario del
Consiglio.
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9. Competenze della Giunta.
È compito della Giunta:
a) esercitare, per il personale appartenente all'Amministrazione degli archivi
di Stato, le attribuzioni che il testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, conferisce al consiglio di
amministrazione per il personale. Nell'esercizio di tali attribuzioni la giunta
è integrata da quattro rappresentanti del personale dell'Amministrazione degli
archivi di Stato da nominarsi all'inizio di ogni biennio con le modalità
previste dall'art. 146 del citato testo unico, modificato dagli articoli 7 delle
leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775 (2/a);
b) dar parere in tutti i casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.
In particolare, sono sottoposti all'esame della Giunta per il parere:
1) le proposte di scarto di documenti ai sensi dell'art. 26;
2) le autorizzazioni alle comunicazioni ai privati di documenti non compresi tra
quelli dichiarati dalla legge consultabili senza limitazioni;
3) le proposte di acquisto di documenti di particolare importanza;
4) i trasferimenti a carattere permanente da uno ad altro Archivio di Stato;
5) le richieste di prestito di documenti per l'estero.
La Giunta può inoltre provvedere su questioni di competenza del Consiglio,
allorché l'urgenza sia tale da non consentire l'immediata convocazione di
questo. In tali casi le deliberazioni adottate dalla Giunta sono sottoposte alla
ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva.
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(2/a) Lettera così modificata dall'art. 53, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077,
riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
10. Riunioni della Giunta.
La giunta del Consiglio superiore degli archivi si riunisce in via ordinaria
quattro volte l'anno all'inizio di ciascun trimestre e in via straordinaria ogni
qualvolta il Ministro lo ritenga necessario.
Per l'esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a) del primo comma
dell'art. 9. valgono le disposizioni dell'art. 9 della legge 22 ottobre 1961, n.
1143.
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11. Comitato per le pubblicazioni.
In seno al Consiglio è costituito un Comitato per le pubblicazioni composto da:
a) i due vice presidenti, il più anziano dei quali presiede;
b) i componenti di diritto di cui al terzo comma dell'art. 5;
c) tre consiglieri designati dal Consiglio.
Del Comitato fa altresì parte il capo dell'Ufficio studi e pubblicazioni della
Direzione generale degli Archivi di Stato, che esercita anche le funzioni di
segretario.
È compito del Comitato dare parere sulle pubblicazioni che sono edite a cura
dell'Amministrazione degli Archivi di Stato.
Possono essere chiamate di volta in volta a partecipare alle sedute del
Comitato, con voto consultivo, persone particolarmente esperte nelle nelle
materie da trattare, anche estranee al Consiglio.
Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.
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12. Commissione per la fotoriproduzione dei documenti.
In seno al Consiglio è costituita una Commissione per la fotoriproduzione dei
documenti composta da:
a) i due vice presidenti, il più anziano dei quali presiede;
b) i componenti di diritto di cui al terzo comma dell'art. 5;
c) tre consiglieri designati dal Consiglio.
Della Commissione fa altresì parte il direttore della divisione della
fotoriproduzione, legatoria e restauro della Direzione generale degli Archivi di
Stato, che esercita anche le funzioni di segretario.
Sono chiamati di volta in volta a partecipare alle riunioni della Commissione,
con voto consultivo, rappresentanti di altre Amministrazioni quando sono
trattate questioni che interessano le Amministrazioni stesse.
È compito della Commissione:
a) fissare i criteri generali per la fotoriproduzione dei documenti degli
archivi di Stato e degli enti pubblici;
b) dar parere sui progetti di legge e di regolamenti attinenti alla
fotoriproduzione dei documenti di archivio;
c) dar parere su tutte le questioni che le siano sottoposte dal Ministro per
l'interno;
d) determinare, sulla base dei relativi costi, le tariffe delle fotoriproduzioni
e delle copie ottenute mediante procedimenti meccanici o combinati eseguite
negli Archivi di Stato a richiesta di terzi. Le tariffe sono approvate e rese
esecutive con decreto del Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per
il tesoro e per le finanze.
La Commissione per la fotoriproduzione si riunisce almeno una volta ogni sei
mesi.
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13. Validità delle adunanze e delle deliberazioni.
Per la validità delle adunanze del Consiglio, della Giunta, del Comitato per le
pubblicazioni e della Commissione per la fotoriproduzione dei documenti è
richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti. Le
deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità,
prevale il voto del presidente. Le deliberazioni e i pareri concernenti persone
adottati a scrutinio segreto.
Per la validità delle deliberazioni della Giunta quando esercita le attribuzioni
di cui alla lett. a) del primo comma dell'art. 9 è necessaria la presenza di
almeno i due terzi dei componenti.
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Capo IV - Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica
(giurisprudenza di legittimità)
14. Scuole presso gli Archivi di Stato e corsi per il personale.
Presso gli Archivi di Stato indicati nella tabella B annessa al presente decreto
sono istituite scuole di archivistica, paleografia e diplomatica. Le scuole
rilasciano il diploma di archivistica, paleografia e diplomatica.
Le norme per l'istituzione e l'ordinamento didattico delle scuole sono stabilite
con regolamento da emanare su proposta del Ministro per l'interno, di concerto
con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro.
Per lo svolgimento dei corsi previsti dagli articoli 150 e 151 del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
l'Amministrazione degli Archivi di Stato si avvale, oltre che delle scuole di
cui al presente articolo, della collaborazione delle scuole speciali per
archivisti e bibliotecari istituite presso le Università degli studi, con
l'osservanza delle norme contenute negli articoli 150 e 151 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (2/b).
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(2/b) Comma corretto con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazz. Uff. 28
gennaio 1964, n. 23.
Capo V - Servizio di fotoriproduzione, legatoria e restauro
15. Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro.
È istituito, con sede in Roma, il Centro di fotoriproduzione, legatoria e
restauro degli archivi di Stato.
È compito del Centro:
a) studiare e sperimentare le attrezzature ed i procedimenti da usare nel
servizio di fotoriproduzione, legatoria e restauro;
b) curare l'addestramento del personale dell'Amministrazione degli Archivi di
Stato addetto al servizio di fotoriproduzione, legatoria e restauro mediante
corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento, di specializzazione
e di qualificazione tecnica. Ai corsi possono essere ammessi anche impiegati di
altre Amministrazioni dello Stato, a spese delle Amministrazioni stesse;
c) esercitare la vigilanza sulle attrezzature e sui procedimenti tecnici delle
sezioni di cui all'art. 16;
d) gestire gli impianti mobili per la fotoriproduzione e la disinfestazione.
La direzione del Centro è affidata ad un impiegato della carriera direttiva
dell'Amministrazione degli archivi di Stato che rivesta qualifica non inferiore
a quella di sovrintendente-direttore capo di 2ª classe.
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16. Sezioni di fotoriproduzione.
Presso gli archivi di Stato, che sono elencati nel regolamento di esecuzione del
presente decreto in numero non superiore a quaranta, sono istituite sezioni di
fotoriproduzione. Il regolamento indica anche, fra i quaranta predetti, dieci
archivi in cui alla sezione di fotoriproduzione è annesso un laboratorio di
legatoria, e altri dieci in cui è annesso un laboratorio di legatoria e
restauro.
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17. Schedario nazionale degli archivi fotoriprodotti.
Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici danno notizia della
fotoriproduzione dei propri archivi rispettivamente al sovrintendente
all'archivio centrale dello Stato, ai direttori degli Archivi di Stato e ai
sovrintendenti archivisti competenti, che provvedono ad informare il centro di
fotoriproduzione, legatoria e restauro degli Archivi di Stato.
Presso l'archivio centrale dello Stato è istituito lo schedario nazionale degli
archivi fotoriprodotti.
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TITOLO II
Documenti dello Stato e degli enti pubblici
18. Condizione giuridica degli archivi e dei documenti dello Stato e degli enti
pubblici.
[Gli archivi che appartengono allo Stato fanno parte del demanio pubblico.
Gli archivi che appartengono alle Regioni alle Provincie o ai Comuni sono
soggetti al regime del demanio pubblico.
I singoli documenti che appartengono allo Stato, alle regioni alle Provincie o
ai Comuni e gli archivi e i singoli documenti che appartengono agli enti
pubblici non territoriali sono inalienabili] (2/c).
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(2/c) Articolo abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
19. Tutela dei documenti dello Stato.
Spetta ai sovrintendenti archivistici la tutela dei documenti appartenenti allo
Stato che si trovino fuori degli archivi dello Stato.
La tutela è esercitata nei modi previsti dal secondo comma dell'art. 823 del
Codice civile.
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20. Tutela dei documenti degli enti pubblici.
I sovrintendenti archivistici, qualora accertino che documenti di proprietà
degli enti pubblici si trovino in possesso altrui, ne informano immediatamente
l'ente proprietario perché provveda alla tutela dei suoi diritti, notificando in
pari tempo al detentore l'obbligo di restituire i documenti all'ente.
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21. Limiti alla consultabilità dei documenti.
[I documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad
eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o
interna dello Stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data, e di
quelli contenenti i dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, che diventano liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro
data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. Anteriormente
al decorso dei termini di cui al presente comma, i documenti restano accessibili
ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi; sull'istanza
di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del
versamento o del deposito (2/d) (2/dd).
Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato
competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità
degli atti di archivio riservati istituita presso il Ministero dell'interno, può
permettere, se necessario per scopi storici, la consultazione di documenti di
carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati nel comma
precedente. In tal caso l'autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni,
ad ogni altro richiedente (2/e) (2/ee).
I documenti di proprietà dei privati, e da questi depositati negli archivi di
Stato o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato,
sono assoggettati alla disciplina stabilita dal primo e dal secondo comma del
presente articolo, nonché dall'art. 21-bis (2/d) (2/f).
I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato
documenti agli archivi di Stato, possono tuttavia porre la condizione della non
consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale
limitazione, come pure quella generale stabilita dal primo comma, non opera nei
riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra
persona da essi designata. La limitazione è altresì inoperante nei confronti
degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti
di documenti concernenti oggetti patrimoniali ai quali siano interessati per il
titolo d'acquisto (2/ff)] (2/g).
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(2/d) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la
decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto.
(2/dd) Comma abrogato dall'art. 184, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a decorrere
dal 1° maggio 2004, ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 dello stesso
decreto.
(2/e) Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la
decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto.
(2/ee) Comma abrogato dall'art. 184, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a decorrere
dal 1° maggio 2004, ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 dello stesso
decreto.
(2/d) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la
decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto.
(2/f) Comma abrogato dall'art. 184, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a decorrere
dal 1° maggio 2004, ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 dello stesso
decreto.
(2/ff) L'art. 2, L. 11 ottobre 1990, n. 291, (Gazz. Uff. 18 ottobre 1990, n.
244), ha disposto che i criteri per la consultabilità dei documenti di cui
all'art. 21 valgono anche per gli atti del Tribunale speciale per la difesa
dello Stato, in quanto documenti di carattere riservato relativi alla politica
interna dello Stato.
(2/g) Articolo abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
21-bis. Trattamento di dati personali per scopi storici.
[1. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi
dell'articolo 21, secondo comma, conservano il loro carattere riservato e non
possono essere diffusi.
2. I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di
Stato sono conservati e consultabili anche in caso di esercizio dei diritti
dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
qualora ciò risulti necessario per scopi storici. Ai documenti è allegata la
documentazione relativa all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque vi
abbia interesse ai sensi del medesimo articolo 13, può essere comunque disposto
il blocco dei dati personali, qualora il loro trattamento comporti un concreto
pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale
degli interessati e i dati non siano di rilevante interesse pubblico (2/h)]
(2/i) (2/ii).
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(2/h) Articolo aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la
decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto.
(2/i) Articolo abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. Il comma
2 dell'art. 181, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ha stabilito che le disposizioni
del presente articolo restino in vigore fino alla data di entrata in vigore
dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003 (1° gennaio 2004, n.d.r.).
(2/ii) Articolo abrogato dall'art. 184, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a
decorrere dal 1° maggio 2004, ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 dello
stesso decreto.
22. Estensione delle norme contenute negli articoli 21 e 21-bis (2/l).
[Le disposizioni degli articoli 21 e 21-bis sono applicabili, in quanto non
siano in contrasto con gli ordinamenti particolari:
a) agli archivi correnti e di deposito degli organi legislativi, giudiziari e
amministrativi dello Stato;
b) agli archivi degli enti pubblici;
b-bis) agli archivi privati utilizzati per scopi storici, secondo le modalità
individuate, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali, dal codice di deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi
dell'articolo 31, comma 1, lettera h), della legge 31 dicembre 1996, n. 675
(2/m)] (2/n).
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(2/l) Rubrica così modificata dall'art. 9, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la
decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto.
(2/m) Comma così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, che ha
anche aggiunto la lett. b-bis), con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello
stesso decreto.
(2/n) Articolo abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Successivamente l'art. 184, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ha abrogato il primo
comma del presente articolo a decorrere dal 1° maggio 2004, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 183 dello stesso decreto.
TITOLO III
Conservazione degli archivi e dei documenti
23. Versamenti.
[Gli organi indicati nel n. 2) della lettera a) del primo comma dell'art. 1
versano ai competenti Archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti
da oltre 40 anni. Le liste di leva e di estrazione sono versate 70 anni dopo
l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano
gli atti notarili ricevuti dai notari che cessarono dall'esercizio professionale
anteriormente all'ultimo centennio.
Il sovrintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi
di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia
pericolo di dispersione o di danneggiamento.
Nessun versamento può essere ricevuto se non siano state effettuate le
operazioni di scarto. Le spese per i versamenti sono a carico delle
Amministrazioni che li effettuano.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero degli affari
esteri (2/o)] (2/p).
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(2/o) L'art. 1, L. 11 ottobre 1990, n. 291, (Gazz. Uff. 18 ottobre 1990, n.
244), ha disposto che le norme di cui all'art. 23 si applicano anche per il
versamento degli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.
(2/p) Articolo abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
24. Archivi degli uffici statali soppressi.
[Gli archivi degli uffici statali soppressi sono versati ai competenti archivi
di Stato] (2/q).
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(2/q) Articolo abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
25. Commissioni di sorveglianza.
[Presso gli uffici centrali, interregionali, regionali, interprovinciali e
provinciali delle Amministrazioni dello Stato, esclusi i Ministeri degli affari
esteri e della difesa, e presso gli uffici giudiziari non inferiori ai tribunali
sono istituite Commissioni di sorveglianza sui rispettivi archivi, composte dal
capo dell'ufficio o da un suo delegato, da un impiegato della carriera direttiva
del medesimo ufficio, che disimpegna anche le funzioni di segretario, dal
sovraintendente all'archivio centrale dello Stato o dal direttore dell'archivio
di Stato competente per territorio o da impiegati della carriera direttiva dei
propri archivi da essi delegati. È compito delle Commissioni:
a) esercitare la sorveglianza sulla conservazione e l'ordinamento degli archivi
e sulla tenuta dei relativi inventari e degli altri strumenti di consultazione;
b) esercitare le funzioni di Commissioni di scarto;
c) esercitare la sorveglianza sulla applicazione delle norme dettate dalla
Commissione per le fotoriproduzioni di cui all'art. 12;
d) curare la preparazione dei versamenti nei competenti Archivi di Stato.
Le Commissioni istituite presso gli uffici centrali curano altresì la
compilazione e l'aggiornamento dei massimari di scarto.
Le Commissioni sono nominate per un triennio con decreto del Ministro da cui
dipende l'ufficio interessato e si riuniscono almeno due volte l'anno e ogni
qual volta sia richiesto dal capo dell'ufficio e dal rappresentante
dell'Amministrazione degli archivi di Stato (2/r).
Per ogni seduta cui partecipano viene corrisposto ai componenti la Commissione
un gettone di presenza nella misura stabilita dalle disposizioni in vigore. La
relativa spesa fa carico alle Amministrazioni presso le quali sono costituite le
Commissioni] (2/s).
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(2/r) Comma abrogato dall'art. 5, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 344, riportato al n.
XIX.
(2/s) Articolo abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. La
conferma dell'abrogazione è stata disposta dall'art. 10, D.P.R. 8 gennaio 2001,
n. 37.
26. Scarto di documenti conservati negli Archivi di Stato.
Il Ministro per l'interno può consentire, su conforme parere della Giunta del
Consiglio superiore degli archivi, lo scarto di documenti conservati negli
archivi di Stato.
------------------------
27. Scarto di documenti degli uffici dello Stato.
[Il Ministro per l'interno, sentita, se lo ritiene necessario, la Giunta del
Consiglio superiore degli archivi, decide sulle proposte di scarto formulate
dalle Commissioni di cui all'art. 25.
Gli uffici dello Stato ai quali non si applica l'art. 25 provvedono a
costituire, con le medesime norme stabilite da detto articolo, e fatta sempre
eccezione per i Ministeri degli affari esteri e della difesa, apposite
Commissioni ogni volta che si rende necessario effettuare operazioni di scarto.
Anche sulle proposte formulate dalle Commissioni di cui al precedente comma
decide il Ministro per l'interno, sentita, se lo ritiene necessario, la Giunta
del Consiglio superiore degli archivi] (2/t).
------------------------
(2/t) Articolo abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. La
conferma dell'abrogazione è stata disposta dall'art. 10, D.P.R. 8 gennaio 2001,
n. 37.
28. Ricerche di studio.
[Le ricerche e letture per ragioni di studio di documenti conservati negli
archivi di Stato sono gratuite] (2/u).
------------------------
(2/u) Articolo abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
29. Richieste per ragioni non di studio.
Le richieste di lettura e copia od estratti di documenti conservati negli
Archivi di Stato fatte dagli enti pubblici e dai privati per ragioni che non
siano di studio devono essere redatte in carta bollata.
Il direttore dell'archivio di Stato appone sulle richieste il nulla osta che è
assoggettato ad imposta di bollo nella misura di L. 200 ed a tassa di
concessione governativa nella misura di lire 300 per la richiesta di lettura dei
documenti, e di L. 600 per il rilascio della copia od estratto dei documenti
stessi.
I suddetti tributi devono corrispondersi mediante applicazione di marche sulle
richieste di lettura dei documenti o di rilascio della copia dei documenti
stessi.
Le copie od estratti dei documenti sono redatti in carta bollata.
Restano salve le esenzioni in materia di imposta di bollo previste dalla tabella
allegato B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953,
n. 492.
I privati sono esenti dall'imposta di bollo per le richieste di lettura e di
copia od estratto nonché per il rilascio delle copie od estratti dei documenti
di loro proprietà volontariamente depositati presso gli archivi di Stato.
Le domande e le copie, esenti dall'imposta di bollo, sono esenti anche dalla
tassa di concessione governativa.
------------------------
TITOLO IV
Vigilanza
Capo I - Vigilanza sugli archivi degli enti pubblici
30. Obblighi degli enti.
[Gli enti pubblici hanno l'obbligo di:
a) provvedere alla conservazione e all'ordinamento dei propri archivi;
b) non procedere a scarti di documenti senza osservare la procedura stabilita
dall'art. 35;
c) istituire separate sezioni di archivio per i documenti relativi ad affari
esauriti da oltre 40 anni, redigendone l'inventario che deve essere inviato in
triplice copia alla sovrintendenza archivistica, la quale provvede a
trasmetterne una all'archivio di Stato competente per territorio e un'altra
all'archivio centrale dello Stato. Prima del passaggio dei documenti alle
sezioni separate d'archivio devono essere effettuate le operazioni di scarto;
d) consentire agli studiosi, che ne facciano richiesta, tramite il competente
sovrintendente archivistico, la consultazione dei documenti conservati nei
propri archivi e che siano consultabili ai sensi degli articoli 21 e 22.
Per l'attuazione di quanto disposto dalla lettera c) gli enti pubblici possono
riunirsi in consorzio, affidando ad un unico impiegato la direzione delle
sezioni separate d'archivio] (2/v).
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(2/v) Articolo abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
31. Direzione delle sezioni separate d'archivio.
La direzione delle sezioni separate d'archivio di cui alla lettera c) del primo
comma dell'art. 30 deve essere affidata a impiegati che siano in possesso del
diploma conseguito nelle scuole di archivista, paleografia e diplomatica
istituite presso gli archivi di Stato o nelle scuole speciali per archivisti e
bibliotecari istituite presso le Università degli studi, allorché si tratti di:
a) archivi delle Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario;
b) archivi delle Province;
c) archivi dei Comuni capoluoghi di Provincia;
d) consorzi di cui al secondo comma dell'articolo 30;
e) archivi che il Ministro per l'interno su proposta del sovrintendente
archivistico competente e udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi,
giudichi di particolare importanza.
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32. Archivi degli enti estinti.
[Nel caso di estinzione di enti pubblici i rispettivi archivi sono versati nei
competenti archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il
trasferimento in tutto o in parte, ad altri enti pubblici] (2/z).
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(2/z) Articolo abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
33. Inadempienza degli enti.
[In caso di totale o parziale inadempienza, da parte degli enti, agli obblighi
loro posti dagli articoli 30 e 31, il sovrintendente archivistico assegna ad
essi un congruo termine perché vi adempiano. Trascorso questo infruttuosamente,
il Ministro per l'interno, su proposta del sovrintendente, ordina il deposito,
negli archivi di Stato competenti, di quella parte degli archivi degli enti che
costituiscono, o che avrebbero dovuto costituire, la sezione separata di cui
alla lettera c) del primo comma dell'art. 30.
Qualora l'inadempienza consista nella mancata istituzione della predetta
sezione, il sovrintendente, invece di proporre il deposito di cui al precedente
comma, può proporre al Ministro per l'interno, che provvede udita la Giunta del
Consiglio superiore degli archivi, l'istituzione della sezione con relativo
ordinamento ed inventariazione dei documenti a cura dello Stato e a spese
dell'ente.
Il ministro per l'interno, su proposta del sovrintendente archivistico, o questi
direttamente, in caso di assoluta urgenza, ha anche facoltà di disporre il
restauro di singoli documenti degli archivi degli enti e di adottare tutti gli
altri provvedimenti necessari per impedirne il deterioramento. Le spese sono a
carico dell'ente] (3).
------------------------
(3) Articolo abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
34. Deposito volontario.
[Gli enti pubblici possono chiedere di depositare presso i competenti Archivi di
Stato i documenti dei loro archivi che dovrebbero costituire le sezioni separate
di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 30.
Il Ministro per l'interno decide sulla richiesta, udita la Giunta del Consiglio
superiore degli archivi.
Le spese per le operazioni di deposito sono a carico dell'ente] (4).
------------------------
(4) Articolo abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
35. Scarto di documenti degli enti pubblici.
[Gli enti pubblici stabiliscono con provvedimento motivato dei rispettivi organi
deliberanti quali documenti dei propri archivi siano da scartare. Il
provvedimento è sottoposto all'approvazione dell'autorità che esercita la
vigilanza sull'ente, previo nulla osta del competente sovrintendente
archivistico] (5).
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(5) Articolo abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Capo II - Vigilanza sugli archivi privati di notevole interesse storico
(giurisprudenza di legittimità)
36. Dichiarazione di notevole interesse storico.
[È compito dei sovrintendenti archivistici dichiarare, con provvedimento
motivato da notificare in forma amministrativa, il notevole interesse storico di
archivi o di singoli documenti di cui siano proprietari, possessori o detentori,
a qualsiasi titolo, i privati.
Contro i provvedimenti dei sovrintendenti i privati possono ricorrere, nel
termine di sessanta giorni, al Ministro per l'interno che decide, udita la
Giunta del Consiglio superiore degli archivi] (6).
------------------------
(6) Articolo abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
37. Accertamento dell'esistenza degli archivi privati di notevole interesse
storico.
[I privati proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi
di cui facciano parte documenti di data anteriore all'ultimo settantennio, hanno
l'obbligo, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto e, in caso
di successiva acquisizione, entro 90 giorni da essa, di darne notizia per
iscritto al sovrintendente archivista competente e al prefetto della Provincia.
I sovrintendenti archivistici accertano d'ufficio l'esistenza di archivi o di
singoli documenti anche di data più recente, di cui siano proprietari,
possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati, e di cui sia presumibile
il notevole interesse storico.
Tutti coloro che esercitano il commercio di documenti, nonché i titolari di case
di vendita, hanno l'obbligo di comunicare al competente sovrintendente
archivistico l'elenco dei documenti posti in vendita.
I pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di
comunicare al competente sovrintendente archivistico eventuale esistenza di
documenti tra oggetti da vendere.
Entro tre mesi dalle comunicazioni di cui ai due precedenti commi il
sovrintendente notifica ai denunzianti i provvedimenti di sua competenza,
dandone notizia al prefetto. Il silenzio del sovrintendente vale come
autorizzazione alla vendita] (7).
------------------------
(7) Articolo abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
(giurisprudenza di legittimità)
38. Obblighi per il privato.
[I privati proprietari, possessori o detentori degli archivi o dei singoli
documenti dichiarati di notevole interesse storico hanno l'obbligo di:
a) conservare gli archivi e i singoli documenti, nonché ordinarli e
inventariarli, o consentire che all'ordinamento e all'inventariazione provveda
il competente sovrintendente archivistico. Copia dell'inventario deve comunque
essere inviata al sovrintendente che provvede a rimborsarne il costo:
b) permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il
competente sovrintendente archivistico, la consultazione dei documenti che,
d'intesa con il sovrintendente, non siano riconosciuti di carattere riservato.
La consultazione può avvenire, a scelta del privato, mediante riproduzione
fotografica eseguita a cura del sovrintendente, oppure mediante temporaneo
deposito dei documenti presso il competente archivio di Stato, oppure in altro
modo che venga concordato volta a volta fra il sovrintendente e il privato. Le
spese sono a carico dello studioso;
c) comunicare entro 30 giorni dall'evento al sovrintendente archivistico
competente la perdita o la distruzione degli archivi o dei singoli documenti,
nonché il trasferimento di essi in altra sede;
d) procedere al restauro dei documenti deteriorati, o consentire che vi provveda
il competente sovrintendente archivistico;
e) non trasferire, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà, il possesso o la
detenzione degli archivi o dei singoli documenti, senza darne preventiva notizia
al competente sovrintendente archivistico. La stessa comunicazione debbono fare
coloro che acquistano a titolo di eredità o di legato gli archivi o i singoli
documenti, non ché il notaio, nei casi di suo intervento;
f) non esportare dal territorio della Repubblica gli archivi o i singoli
documenti senza la preventiva autorizzazione della competente sovrintendenza
archivistica, che esercita la funzione di ufficio di esportazione. Entro il
termine di novanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, il Ministro per
l'interno ha facoltà di acquistare, per il valore dichiarato nella richiesta
stessa, le cose che presentino interesse documentale o archivistico. Ai fini
dell'esercizio della predetta facoltà, nei confronti dei beni per i quali viene
richiesta autorizzazione di esportazione verso i Paesi appartenenti alla
Comunità economica europea, il prezzo di acquisto è proposto dal Ministro
stesso. Ove l'esportatore ritenga di non accettare il prezzo offerto dal
Ministro e non rinunzi all'esportazione, il prezzo stesso sarà stabilito
insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta da tre
membri, da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dall'esportatore ed il terzo dal
presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'esportatore
(8).
La disposizione di cui al precedente comma si applica a chiunque intenda
esportare dal territorio della Repubblica archivi o singoli documenti anche se
non dichiarati di notevole interesse storico (8);
g) non smembrare gli archivi, i quali debbono essere conservati nella loro
organicità;
h) non procedere a scarti senza osservare la Procedura prescritta dall'art. 42;
i) consentire al sovrintendente archivistico di procedere, previe intese, a
visite per accertare l'adempimento degli obblighi posti dal presente articolo]
(9).
------------------------
(8) Le disposizioni di cui alla lettera f) sono state così sostituite dall'art.
5, D.L. 5 luglio 1972, n. 288 (nel testo modificato dalla relativa legge di
conversione), riportato alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei.
(8) Le disposizioni di cui alla lettera f) sono state così sostituite dall'art.
5, D.L. 5 luglio 1972, n. 288 (nel testo modificato dalla relativa legge di
conversione), riportato alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei.
(9) Articolo abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
39. Deposito volontario.
[I privati proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti
possono chiedere di depositarli presso i competenti archivi di Stato. I privati
possono revocare il deposito assumendo gli obblighi di cui all'art. 38] (10).
------------------------
(10) Articolo abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
40. Diritto di prelazione.
[Nei casi previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 37 e della lett. e)
dell'art. 38 il Ministro per l'interno può esercitare entro tre mesi dalla
comunicazione fatta al sovrintendente archivistico, il diritto di prelazione]
(11).
------------------------
(11) Articolo abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
41. Nullità delle alienazioni.
[Sono nulle le alienazioni non precedute dalle notifiche previste dal terzo e
dal quarto comma dell'art. 37 e dalla lettera e) dell'art. 38, nonché quelle
effettuate prima della scadenza del termine indicato nell'articolo 40] (12).
------------------------
(12) Articolo abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
42. Scarto di documenti dei privati.
[I proprietari, possessori, o detentori di archivi o di singoli documenti
dichiarati di notevole interesse storico non possono procedere a scarti se non
previa autorizzazione del competente sovrintendente archivistico.
Il sovrintendente può disporre il deposito, presso il competente archivio di
Stato, dei documenti che i privati propongono per lo scarto] (13).
------------------------
(13) Articolo abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
(giurisprudenza di legittimità)
43. Inadempienze dei privati.
[Qualora i proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti
dichiarati di notevole interesse storico non ottemperino, in tutto o in parte
agli obblighi sanciti dalle lettere a) e d) dell'articolo 38, il sovrintendente
archivistico assegna ad essi un congruo termine perché vi adempiano o permettano
al sovrintendente stesso di provvedere direttamente. Trascorso questo termine
infruttuosamente, il Ministro per l'interno, nei casi di particolare gravità,
ordina, su proposta del sovrintendente e su conforme parere della Giunta del
Consiglio superiore degli archivi, il deposito dell'archivio o dei singoli
documenti nell'archivio di Stato competente.
Il deposito, con le stesse modalità, può essere ordinato anche nei casi di
trasgressione dei divieti stabiliti dalle lettere f), g), h) del menzionato art.
38] (14).
------------------------
(14) Articolo abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Capo III - Ispettori onorari
44. Ispettori archivisti onorari.
Il Ministro per l'interno, udita la Giunta del Consiglio superiore degli
archivi, ha facoltà di nominare ispettori archivisti onorari col compito di
collaborare con i sovrintendenti archivistici nell'esercizio della vigilanza.
In particolare, gli ispettori onorari segnalano:
a) gli archivi o i singoli documenti di cui i privati siano proprietari,
possessori o detentori e che abbiano un presumibile notevole interesse storico;
b) i documenti dello Stato e degli enti pubblici che si trovino avulsi dagli
archivi cui spettano;
c) il commercio abusivo di archivi o di singoli documenti;
d) gli scarti di archivi o di singoli documenti, compiuti senza l'osservanza
delle norme previste dal presente decreto.
Gli ispettori onorari sono scelti fra gli impiegati a riposo
dell'Amministrazione degli Archivi di Stato, fra i membri della Società e delle
deputazioni di storia patria, di associazioni e di istituti culturali, nonché
fra gli studiosi in genere di discipline storiche con particolare riguardo alla
storia locale.
Gli ispettori onorari restano in carica per un triennio e possono essere
confermati.
------------------------
Capo IV - Espropriazione per pubblica utilità
45. Espropriazione degli archivi e dei documenti.
[Con decreto del Ministro per l'interno gli archivi e i singoli documenti
dichiarati di notevole interesse storico possono essere espropriati per ragioni
di pubblica utilità e salvo indennizzo, a sensi della legge 25 giugno 1865, n.
2359, e successive modificazioni.
La dichiarazione di pubblica utilità è fatta dal Ministro per l'interno, su
conforme parere del Consiglio superiore degli archivi] (15).
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(15) Articolo abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
TITOLO V
Disposizioni relative al personale
46. Ruoli.
I ruoli del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato sono stabiliti
nella tabella C annessa al presente decreto.
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47. Titoli di studio richiesti per l'ammissione alle singole carriere.
I titoli di studio richiesti per l'ammissione alla qualifica iniziale delle
singole carriere del personale dell'Amministrazione degli Archivi di Stato sono:
a) per la carriera direttiva: laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche,
o in lettere, o in filosofia, oppure laurea in materie letterarie o in pedagogia
conseguita presso la Facoltà di magistero;
b) per la carriera di concetto, ruolo segretari: diploma di maturità classica o
scientifica o di abilitazione magistrale;
c) per la carriera di concetto, ruolo ragionieri: diploma di abilitazione
tecnica e commerciale;
d) per la carriera esecutiva, ruolo aiutanti: licenza di scuola media;
e) per la carriera esecutiva, ruolo operatorifotografici: licenza di scuola
media o di scuola di avviamento.
------------------------
48. Esami di ammissione e di promozione.
Le prove di esame dei concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali e per
le promozioni nelle singole carriere del personale dell'Amministrazione degli
archivi di Stato si svolgono in base ai programmi stabiliti dal regolamento.
Il regolamento stabilisce anche la composizione delle Commissioni giudicatrici.
------------------------
49. Promozione alla qualifica di primo archivista di Stato.
Non sono scrutinabili per la promozione alla qualifica di primo archivista di
Stato gli archivisti di Stato che non hanno conseguito il diploma di archivista,
paleografia e diplomatica rilasciato dalle scuole di cui all'art. 14.
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50. Promozione alla qualifica di primo operatore fotografo.
Non possono essere ammessi alle prove di esame per la promozione alla qualifica
di primo operatore-fotografo gli impiegati che non abbiano frequentato con esito
favorevole il corso di qualificazione tecnica in fotoriproduzione, legatoria e
restauro presso il centro di fotoriproduzione, legatorie e restauro degli
Archivi di Stato.
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51. Promozione alla qualifica di sovrintendente-direttore capo di 2ª classe.
Le promozioni alla qualifica di sovrintendente-direttore capo di 2ª classe sono
conferite mediante concorso per titoli riservato agli impiegati della carriera
direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato i quali abbiano compiuto
almeno un triennio di servizio nella qualifica di direttore.
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52. Nomina a ispettore generale.
La qualifica di ispettore generale è conferita mediante concorso per titoli al
quale possono partecipare gli impiegati della carriera direttiva
dell'Amministrazione degli archivi di Stato che rivestano la qualifica di
sovrintendente-direttore capo di 1ª classe, nonché quelli che rivestano da
almeno tre anni la qualifica di sovrintendente-direttore capo di 2ª classe.
------------------------
53. Commissioni giudicatrici.
La Commissione giudicatrice nei concorsi per titoli di cui all'articolo 51 è
nominata dal Ministro per l'interno ed è composta da un vice presidente del
Consiglio superiore degli archivi, che la presiede; dal direttore generale degli
Archivi di Stato: da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione
degli Archivi di Stato che rivesta qualifica non inferiore a quella di
sovrintendente-direttore capo di 1ª classe o di ispettore generale; da due
componenti del Consiglio superiore designati dal Consiglio stesso.
La Commissione giudicatrice nei concorsi per titoli di cui all'art. 52 è
nominata dal Ministro per l'interno ed è composta da un vice presidente del
Consiglio superiore degli archivi che la presiede; dal direttore generale degli
archivi di Stato; da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione
degli Archivi di Stato che rivesta qualifica o di sovrintendente all'archivio
centrale dello Stato o di ispettore generale; da due componenti del Consiglio
superiore designati dal Consiglio stesso.
Il Consiglio superiore designa altresì i membri che, in caso di assenza o di
impedimento, sostituiscono i due componenti delle Commissioni designati da esso
Consiglio.
Le funzioni di segretario delle Commissioni di cui sopra sono disimpegnate dal
direttore della divisione del personale della Direzione generale degli archivi
di Stato.
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54. Vestiario protettivo e disintossicanti.
La Amministrazione degli Archivi di Stato fornisce agli impiegati della carriera
esecutiva, ruolo operatori-fotografi, ed agli operai permanenti del Nolo ad
esaurimento di cui al successivo art. 70, il vestiario e le altre
apparecchiature protettive nonché i necessari disintossicanti.
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55. Volontari.
Il Ministro per l'interno, udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi
può, con suo decreto, consentire che persone particolarmente idonee, in possesso
del titolo di studio di cui alla lettera a) dell'art. 47 nonché dei requisiti
generali di legge, siano ammesse a prestare, a titolo gratuito, opera di
collaborazione presso l'Amministrazione degli Archivi di Stato.
Coloro che hanno lodevolmente svolto l'attività predetta in modo continuativo e
regolare per più di sei mesi, in caso di successiva assunzione in ruolo
nell'Amministrazione degli Archivi di Stato, sono esonerati dal servizio di
prova.
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TITOLO VI
Disposizioni finali e transitorie
56. Vigilanza sugli archivi delle Regioni.
Le norme del presente decreto relative alla vigilanza sugli archivi degli enti
pubblici si applicano anche agli archivi delle Regioni a Statuto speciale e a
Statuto ordinario, nonché agli archivi degli enti pubblici istituiti nel
territorio delle Regioni medesime.
L'esercizio della vigilanza si effettua in armonia con quanto previsto dai
singoli Statuti e dalle loro norme di attuazione.
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57. Trasformazione o soppressione delle sottosezioni di Archivio di Stato.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro
per l'interno provvede a trasformare in sezioni di Archivio di Stato le
sottosezioni di Archivio di Stato per le quali sussistono le condizioni previste
dalla lettera b) dell'art. 3, seguendo la procedura dal medesimo articolo
pre-scritta. Le sottosezioni non trasformate sono soppresse.
Gli archivi e i documenti di proprietà dei Comuni, già conservati presso le
sottosezioni, sono trasferiti alle sezioni separate dell'archivio comunale da
istituire ai sensi della lettera c) del primo comma dell'art. 30, a meno che i
Comuni non intendano depositarli presso i competenti Archivi di Stato. Tutti gli
altri documenti e archivi già conservati dalle sottosezioni sono versati nei
competenti Archivi di Stato.
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58. Archivi notarili comunali.
Gli atti notarili, sia in originale che in copia, conservati negli archivi
notarili comunali, sono versati nei competenti Archivi di Stato.
Tuttavia gli archivi notarili comunali che alla data di entrata in vigore del
presente decreto: a) conservano atti di data posteriore all'ultimo centennio; b)
sono retti da conservatori nominati con decreto ministeriale, continueranno a
sussistere sino a che nel caso sub a) non sia decorso un centennio per tutti gli
atti conservati, nel caso sub b) i rispettivi conservatori non lascino il
servizio. Gli archivi suddetti non potranno però ricevere ulteriori versamenti
di atti.
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59. Termine per gli adempimenti da parte degli enti pubblici.
Gli enti pubblici debbono adempiere agli obblighi sanciti dagli articoli 30 e 31
entro tre anni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.
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60. Limite temporaneo per le assunzioni alle qualifiche iniziali.
Fino al 30 giugno 1964 le assunzioni alle qualifiche iniziali nelle varie
carriere secondo i ruoli stabiliti dalla tabella C annessa al presente decreto
non potranno superare il 25% della disponibilità dei nuovi organici.
È fatto salvo il disposto dell'art. 69.
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61. Programmi di esame.
Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento, i programmi di esame dei
concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali e per le promozioni nelle
singole carriere del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato
saranno stabiliti con decreto ministeriale, udita la Giunta del Consiglio
superiore degli archivi.
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62. Inquadramento nelle nuove qualifiche ed assorbimento del soprannumero.
Il personale della carriera direttiva è inquadrato nelle nuove qualifiche che
costituiscono quelle precedenti di eguale coefficiente, conservando l'anzianità
posseduta.
L'ampliamento degli organici assorbe i posti soprannumerari determinati nelle
qualifiche di ispettore generale degli Archivi di Stato, di
sovrintendente-direttore capo di 1ª classe, di segretario principale e di
aiutante capo, in applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928, e della
legge 22 ottobre 1961, n. 1143.
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63. Unificazione di qualifiche.
Le qualifiche di sovrintendente di 1ª classe e di direttore capo di 1ª classe
sono unificate nella nuova qualifica di sovrintendente-direttore capo di 1ª
classe. Le qualifiche di sovrintendente di 2ª classe e di direttore capo di 2ª
classe sono unificate nella nuova qualifica di sovrintrndente-direttore capo di
2ª classe.
Gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono
le qualifiche unificate sono collocati rispettivamente in quelle nuove secondo
l'ordine di anzianità nella qualifica rivestita e, a parità di questa, secondo
l'ordine di graduatoria dei concorsi in base ai quali sono pervenuti alle
qualifiche di sovrintendente di 2ª classe o di direttore capo di 2ª classe. In
caso di parità di graduatoria nello stesso concorso oppure di partecipazione
soltanto a concorsi distinti che abbiano dato luogo a promozioni nella stessa
data, ha precedenza l'impiegato con maggiore anzianità di servizio nella
carriera direttiva. Nel caso che anche questa sia pari, ha la precedenza
l'impiegato più anziano di età.
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64. Passaggio degli impiegati della carriera di concetto nel ruolo ragionieri.
Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli impiegati
appartenenti, alla data anzidetta, alla carriera di concetto
dell'Amministrazione degli Archivi di Stato possono chiedere di essere
inquadrati nella qualifica, di uguale coefficiente, della carriera di concetto,
ruolo ragionieri, previo parere della Giunta del Consiglio superiore degli
archivi.
Agli impiegati inquadrati ai sensi del presente articolo si applicano le norme
di cui al terzo comma dell'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
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65. Passaggio degli impiegati della carriera esecutiva nel ruolo operatori
Entro un mesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli impiegati
appartenenti, alla data anzidetta, alla carriera esecutiva dell'Amministrazione
degli Archivi di Stato e che prestino servizio da almeno un anno presso il
centro microfotografico degli Archivi di Stato o presso le sezioni
microfotografiche, possono chiedere di essere inquadrati nella qualifica, di
eguale coefficiente, della carriera esecutiva, ruolo operatorifotografi, previo
parere della Giunta del Consiglio superiore degli archivi.
Agli impiegati inquadrati ai sensi del presente articolo si applicano le norme
di cui al terzo comma dell'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
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66. Passaggio alla qualifica iniziale della carriera di concetto, ruolo
ragionieri.
Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli impiegati
della carriera esecutiva della Amministrazione degli Archivi di Stato che, alla
data anzidetta, siano stati da a meno un anno nominati economi con decreto
ministeriale ai sensi dell'art. 51 del regolamento approvato con regio decreto 2
ottobre 1911, n. 1163 e che siano in possesso di licenza di scuola media
superiore o titolo equipollente, possono chiedere di essere ammessi, previo
parere della Giunta del Consiglio superiore degli archivi, ad un colloquio sulle
materie attinenti ai servizi di ragioneria e di economato che saranno indicate
nel bando di concorso. Coloro che avranno superato con esito favorevole il
colloquio saranno inquadrati nella qualifica di vice ragioniere della carriera
di concetto, ruolo ragionieri, nei limiti dei posti disponibili dopo effettuato
l'inquadramento ai sensi dell'art. 64.
La Commissione per il colloquio è nominata dal Ministro per l'interno ed è
composta dal direttore generale degli Archivi di Stato, presidente, dal
direttore della divisione del personale della Direzione generale degli Archivi
di Stato e da tre impiegati della carriera direttiva degli Archivi di Stato che
rivestano qualifica non inferiore a quella di direttore. Le funzioni di
segretario della Commissione sono esercitate da un impiegato della carriera
direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che rivesta qualifica non
inferiore a quella di archivista di Stato.
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67. Passaggio dai ruoli aggiunti ai ruoli organici.
Il personale dei ruoli aggiunti istituiti a norma dell'art. 71 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli
organici dell'Amministrazione degli archivi di Stato sostituiti da quelli di cui
alla tabella C annessa al presente decreto, è collocato nelle corrispondenti
qualifiche dei ruoli organici entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Il personale di cui al precedente comma è inserito nelle predette qualifiche
dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti, conservando l'anzianità di carriera
e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.
Il personale inquadrato nei ruoli organici ai sensi del presente articolo non
può essere ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla
qualifica superiore, sino a quando gli impiegati che lo precedono nell'ordine di
qualifica non abbiano maturato l'anzianità minima prescritta.
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68. Passaggio nei ruoli dell'Amministrazione degli Archivi di Stato di impiegati
di altre Amministrazioni statali.
Coloro che appartengono ai ruoli organici di altre Amministrazioni dello Stato e
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, prestino da almeno un
anno lodevole servizio, esclusivo e continuativo, nei servizi di economato o fra
il personale esecutivo ed ausiliario dell'Amministrazione degli Archivi di
Stato, possono, entro un mese dalla data suddetta, chiedere di essere
inquadrati, previo parere della Giunta del Consiglio superiore degli archivi, e
udita l'Amministrazione di appartenenza, nei ruoli del personale degli Archivi
di Sttato, rispettivamente nella carriera di concetto, ruolo ragionieri, nella
carriera esecutiva, ruolo aiutanti e ruolo operatori-fotografi, o nella carriera
ausiliaria. L'inquadramento avviene nella carriera e nella qualifica
corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza, nei limiti dei posti
disponibili dopo effettuato l'inquadramento di cui agli articoli 65 e 66. Gli
impiegati così inquadrati conservano l'anzianità di qualifica e di carriera
maturata nei ruoli di provenienza e sono collocati nel ruolo dopo l'ultimo degli
impiegati iscritti con pari anzianità di qualifica.
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69. Concorsi riservati.
Nella prima applicazione del presente decreto, effettuato l'inquadramento di cui
agli articoli precedenti, i posti che risulteranno disponibili nelle qualifiche
iniziali della carriera direttiva, della carriera di concetto, ruolo segretari e
ruolo ragionieri, nonché della carriera esecutiva, ruolo aiutanti e ruolo
operatori fotografi, saranno conferiti mediante concorsi per esami riservati,
limitatamente, ad eccezione che per il ruolo degli operatori-fotografi, ad un
terzo dei posti stessi, agli impiegati dell'amministrazione degli archivi di
Stato che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in
servizio da almeno tre anni e siano, alla data del bando di concorso, in
possesso rispettivamente dei titoli di studio indicati nelle lettere a), b), c),
d), e) dell'art. 47. Gli impiegati della carriera ausiliaria possono partecipare
al concorso riservato per la qualifica iniziale della carriera esecutiva, ruolo
aiutanti, anche se muniti di un titolo di studio equipollente alla licenza di
scuola media.
Ai predetti concorsi possono anche partecipare gli impiegati delle carriere di
concetto ed esecutiva della Amministrazione degli Archivi di Stato che, alla
data del bando di concorso, si troveranno rispettivamente nelle condizioni
previste dal quarto comma dell'art. 161 o dal quarto comma dell'art. 173 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
A detti concorsi possono altresì partecipare: a) gli impiegati che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, si trovino in servizio da almeno due
anni presso le sezioni o le sottosezioni di archivio di Stato e che siano in
possesso dei titoli di studio richiesti dal ricordato art. 47 per le singole
carriere e per i singoli ruoli; b) limitatamente alla qualifica iniziale della
carriera esecutiva, ruolo operatori-fotografi, gli operai permanenti del
servizio microfotografico, di legatoria e restauro degli archivi di Stato, del
ruolo istituito con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1961,
che siano in possesso della licenza di scuola media o titolo equipollente. A
coloro che avranno superato con esito favorevole il concorso si applica, per
quanto riguarda il trattamento economico, quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L.
26 luglio 1925, n. 1256; c) limitatamente alla qualifica iniziale della carriera
esecutiva, ruolo operatori-fotografi, coloro che siano in possesso del titolo di
studio richiesto dalla lettera e) dell'art. 47 e che, anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, abbiano prestato lodevole servizio
presso il centro microfotografico degli Archivi di Stato o presso le sezioni
microfotografiche in base a contratto di diritto privato, approvato con
provvedimento registrato alla Corte dei conti.
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70. Ruolo ad esaurimento degli operai permanenti.
Il ruolo degli operai permanenti del servizio micro-fotografico, di legatoria e
restauro degli archivi di Stato, istituito con decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 1961, è conservato come ruolo ad esaurimento.
In corrispondenza dei posti occupati nel ruolo ad esaurimento sono accantonati
altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo operatori-fotografi della
carriera esecutiva.
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71. Rinvio al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato.
Per quanto non contemplato dal presente decreto valgono, se con esso
compatibili, le norme stabilite dal testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni,
nonché le norme di esecuzione stabilite dal decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
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72. Norme provvisorie relative al Consiglio superiore.
Fino al momento della emanazione del regolamento di esecuzione del presente
decreto per la elezione dei membri del Consiglio superiore degli archivi
indicati nella lettera d) del secondo comma dell'art. 5 si osservano, in quanto
applicabili, le norme stabilite dall'ordinanza del Ministro per la pubblica
istruzione del 7 maggio 1948, contenente le modalità per la designazione dei
membri elettivi del Consiglio superiore, delle accademie e delle biblioteche.
Entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto dovrà procedersi alla
costituzione del Consiglio superiore fino all'insediamento del quale rimarrà in
carica il Consiglio che si trova costituito alla data di entrata in vigore del
decreto medesimo.
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73. Disposizioni abrogate.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: gli articoli
246 e 247 del regolamento per la esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326; il quinto comma
dell'art. 7 del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84; il regio decreto 31
agosto 1933, n. 1313; la legge 19 giugno 1936, n. 624; la legge 22 dicembre
1939, n. 2006; gli articoli 43-45 del regio decreto 6 giugno 1940, n. 1481; il
regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361; il regio decreto 20 maggio 1943, n. 417;
il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 466; il decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 99; il secondo
comma dell'art. 3 della legge 17 maggio 1952, n. 629; la legge 13 aprile 1953,
n. 340; il n. 3 della parte I dell'allegato A del decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 da "Per le copie" a "visto per bollo"; gli
articoli da 239 a 244 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3; la legge 30 aprile 1959, n. 287; decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 1961; e ogni altra norma in contrasto con il presente
decreto.
Fino al momento della emanazione del regolamento di esecuzione del presente
decreto rimarranno in vigore, in quanto con esso compatibili, le disposizioni
del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163.
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TABELLA A
SOVRINTENDENZE ARCHIVISTICHE
1) Torino: . . . . . per il Piemonte (16);
1-bis) Aosta:. . . . . . per la Valle d'Aosta (16);
2) Genova: . . . . . per la Liguria;
3) Milano: . . . . . per la Lombardia;
4) Venezia:. . . . . per il Veneto;
5) Trento: . . . . . per il Trentino-Alto Adige;
6) Trieste:. . . . . per il Friuli-Venezia Giulia;
7) Bologna:. . . . . per l'Emilia-Romagna;
8) Firenze:. . . . . per la Toscana;
9) Ancona: . . . . . per le Marche;
10) Perugia:. . . . . per l'Umbria;
11) Roma: . . . . . per il Lazio;
12) Pescara:. . . . . per l'Abruzzo (16);
12-bis) Campobasso: . . . per il Molise (16);
13) Napoli: . . . . . per la Campania;
14) Potenza:. . . . . per la Basilicata;
15) Bari: . . . . . . per le Puglie;
16) Reggio Calabria:. per la Calabria;
17) Palermo:. . . . . per la Sicilia;
18) Cagliari: . . . . per la Sardegna.
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(16) Così modificato dall'art. 1, L. 5 febbraio 1992, n. 92, riportata al n.
XVII.
(16) Così modificato dall'art. 1, L. 5 febbraio 1992, n. 92, riportata al n.
XVII.
(16) Così modificato dall'art. 1, L. 5 febbraio 1992, n. 92, riportata al n.
XVII.
(16) Così modificato dall'art. 1, L. 5 febbraio 1992, n. 92, riportata al n.
XVII.
TABELLA B
ARCHIVI DI STATO PRESSO I QUALI SONO ISTITUITE SCUOLE DI
ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA
| 1) Torino; | 7) Genova; |13) Roma; |
| 2) Milano; | 8) Parma; |14) Napoli; |
| 3) Mantova; | 9) Modena; |15) Bari; |
| 4) Venezia; |10) Bologna; |16) Palermo; |
| 5) Bolzano; |11) Firenze; |17) Cagliari. |
| 6) Trieste; |12) Perugia; | |
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TABELLA C (17)
RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI DI STATO
1) CARRIERA DIRETTIVA (17)
+------------+---------------------------------------+---------+
|Coefficiente| | Numero |
| | |dei posti|
+------------+---------------------------------------+---------+
| 900 |Sovrintendente all'archivio centrale| |
| | dello Stato . . . . . . . . . . . . .| 1 |
| 670 |Ispettore generale degli Archivi di| |
| | Stato . . . . . . . . . . . . . . . .| 3 |
| 670 |Sovrintendente-direttore capo di 1ª| |
| | classe. . . . . . . . . . . . . . . .| 27 |
| 500 |Sovrintendente-direttore capo di 2ª| |
| | classe. . . . . . . . . . . . . . . .| 59 |
| 402 |Direttore . . . . . . . . . . . . . . .| 70 |
| | -+ | |
| 325 |Primo archivista di Stato . . . . . .| | |
| 271 |Archivista di Stato . . . . . . . . . >| 120 |
| 229 |Vice archivista di Stato. . . . . . .| | |
| | -+ | ------ |
Totale . . . 280
2) CARRIERA DI CONCETTO (17)
Ruolo segretari
+------------+---------------------------------------+---------+
|Coefficiente| | Numero |
| | |dei posti|
+------------+---------------------------------------+---------+
| 500 |Segretario capo . . . . . . . . . . . .| 2 |
| 402 |Segretario principale . . . . . . . . .| 6 |
| 325 |Primo segretario. . . . . . . . . . . .| 10 |
| | -+ | |
| 271 |Segretario. . . . . . . . . . . . . .| | |
| 229 |Segretario aggiunto . . . . . . . . . >| 30 |
| 202 |Vice segretario . . . . . . . . . . .| | |
| | -+ | ------ |
Totale . . . 48
3) CARRIERA DI CONCETTO (17)
Ruolo ragionieri
+------------+---------------------------------------+---------+
|Coefficiente| | Numero |
| | |dei posti|
+------------+---------------------------------------+---------+
| 500 |Ragioniere capo . . . . . . . . . . . .| 1 |
| 402 |Ragioniere principale . . . . . . . . .| 3 |
| 325 |Primo ragioniere. . . . . . . . . . . .| 6 |
| | -+ | |
| 271 |Ragioniere. . . . . . . . . . . . . .| | |
| 229 |Ragioniere aggiunto . . . . . . . . . >| 20 |
| 202 |Vice ragioniere . . . . . . . . . . .| | |
| | -+ | ------ |
Totale . . . 30
4) CARRIERA ESECUTIVA (17)
Ruolo aiutanti
+------------+---------------------------------------+---------+
|Coefficiente| | Numero |
| | |dei posti|
+------------+---------------------------------------+---------+
| 325 |Assistente archivistico . . . . . . . .| 12 |
| 271 |Aiutante capo . . . . . . . . . . . . .| 33 |
| 229 |Primo aiutante. . . . . . . . . . . . .| 64 |
| | -+ | |
| 202 |Aiutante. . . . . . . . . . . . . . .| | |
| 180 |Aiutante aggiunto . . . . . . . . . . >| 291 |
| 157 |Vice aiutante . . . . . . . . . . . .| | |
| | -+ | ------ |
Totale . . . 400
5) CARRIERA ESECUTIVA (18)
Ruolo operatori-fotografi
+------------+---------------------------------------+---------+
|Coefficiente| | Numero |
| | |dei posti|
+------------+---------------------------------------+---------+
| 325 |Operatore fotografo-capo. . . . . . . .| 2 |
| 271 |Operatore fotografo principale. . . . .| 6 |
| 229 |Primo operatore fotografo . . . . . . .| 12 |
| | -+ | |
| 202 |Operatore fotografo . . . . . . . . .| | |
| 180 |Operatore fotografo aggiunto. . . . . >| 44 |
| 157 |Aiuto operatore fotografo . . . . . .| | |
| | -+ | ------ |
Totale . . . 64
6) CARRIERA AUSILIARIA (18)
+------------+---------------------------------------+---------+
|Coefficiente| | Numero |
| | |dei posti|
+------------+---------------------------------------+---------+
| 173 |Custode capo. . . . . . . . . . . . . .| 30 |
| | -+ | |
| 159 |Custode . . . . . . . . . . . . . . .| | |
| 151 |Usciere . . . . . . . . . . . . . . . >| 290 |
| 142 |Inserviente . . . . . . . . . . . . .| | |
| | -+ | ------ |
Totale . . . 320
7) OPERAI PERMANENTI DEL SERVIZIO
DI FOTORIPRODUZIONE LEGATORIA E RESTAURO (18)
Ruolo ad esaurimento: vedi art. 70
+------------+---------------------------------------+---------+
|Coefficiente| | Numero |
| | |dei posti|
+------------+---------------------------------------+---------+
| 167 |Operaio specializzato (1ª categ.) . . .| 26 |
------------------------
(17) Vedi il D.M. 22 gennaio 1971, riportato al n. XI-bis.
(17) Vedi il D.M. 22 gennaio 1971, riportato al n. XI-bis.
(17) Vedi il D.M. 22 gennaio 1971, riportato al n. XI-bis.
(17) Vedi il D.M. 22 gennaio 1971, riportato al n. XI-bis.
(17) Vedi il D.M. 22 gennaio 1971, riportato al n. XI-bis.
(18) Vedi il D.M. 22 gennaio 1971, riportato al n. XI-bis.
(18) Vedi il D.M. 22 gennaio 1971, riportato al n. XI-bis.
(18) Vedi il D.M. 22 gennaio 1971, riportato al n. XI-bis.