D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Agg. G.U. 31/01/2006
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 1965, n. 257, S.O.
Il presente T.U., emanato a seguito della delega contenuta nell'art. 30,
L. 19 gennaio 1963, n. 15, prorogata con L. 11 marzo 1965, n. 158, disciplina la
materia già regolata dai seguenti provvedimenti:
D.L.Lgt. 23 agosto 1917, n. 1450, D.Lgt. 21 novembre 1918, n. 1889, R.D. 17
agosto 1935, n. 1765, R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276, R.D. 25 gennaio 1937, n.
200, L. 29 agosto 1941, n. 1092, R.D.L. 25 marzo 1943, n. 315, L. 12 aprile
1943, n. 455, D.M. 19 maggio 1945, D.Lgs.Lgt 8 febbraio 1946, n. 85, D.Lgs.Lgt.
19 aprile 1946, n. 238, D.Lgs.C.P.S. 25 gennaio 1947, n. 14, D.Lgs.C.P.S. 9
settembre 1947, n. 928, L. 3 marzo 1949, n. 52, L. 20 febbraio 1950, n. 64, L.
11 gennaio 1952, n. 33, D.M. 10 dicembre 1953, L. 12 febbraio 1955, n. 52,
D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, L. 27 dicembre 1956, n. 1453, L. 21 marzo 1958, n.
313, L. 3 aprile 1958, n. 499, D.P.R. 28 aprile 1959, n. 471, D.P.R. 21 luglio
1960, n. 1169.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti istruzioni:
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 11
aprile 1996, n. 28; Circ. 23 ottobre 1996, n. 70; Circ. 11 dicembre 1996, n. 82;
Circ. 22 luglio 1997, n. 70; Circ. 20 marzo 1998, n. 17; Circ. 30 marzo 1998, n.
20; Circ. 2 aprile 1998, n. 22; Nota 8 febbraio 2001; Nota 16 luglio 2001; Circ.
22 agosto 2001, n. 61; Circ. 21 giugno 2002, n. 45; Circ. 3 luglio 2002, n. 48;
Circ. 28 gennaio 2003, n. 5; Circ. 23 aprile 2003, n. 28; Nota 8 maggio 2003;
Circ. 17 giugno 2003, n. 36; Circ. 10 ottobre 2003, n. 59; Circ. 17 dicembre
2003, n. 71; Circ. 19 dicembre 2003, n. 73; Nota 12 gennaio 2004; Nota 15
gennaio 2004; Nota 26 gennaio 2004; Circ. 22 gennaio 2004, n. 8; Circ. 23
novembre 2004, n. 80; Nota 24 gennaio 2005, n. 5403-bis; Circ. 23 maggio 2005,
n. 27;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione
pubblica): Circ. 11 luglio 1996, n. 40;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 20 aprile 1996, n. 91;
Circ. 30 maggio 1996, n. 115; Circ. 6 giugno 1996, n. 117; Circ. 23 luglio 1996,
n. 153; Circ. 24 ottobre 1996, n. 208; Circ. 28 dicembre 1996, n. 263; Circ. 22
febbraio 1997, n. 41; Circ. 30 agosto 1997, n. 190; Circ. 30 ottobre 1997, n.
213; Circ. 14 luglio 1998, n. 151; Circ. 21 luglio 1998, n. 160; Circ. 11
dicembre 2000, n. 207;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 27 luglio 1999, n. 885;
Lett.Circ. 4 gennaio 2001, n. 5/25019/70/DOC;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 29 gennaio 2003, n.
2/2003; Nota 7 luglio 2003, n. 5/26941/70;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 28 marzo 1996, n. 126; Circ. 10
luglio 1998, n. 305;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 2 gennaio 1997, n. 1;
- Ufficio italiano Cambi: Circ. 4 giugno 1996, n. 295.
TITOLO I
L'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria
Capo I - Attività protette
(giurisprudenza di legittimità)
1. È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone
le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a
macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a
pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone
comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori,
opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o
impianti.
L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresì quando le macchine, gli apparecchi
o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via
transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio
dell'industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano
adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione
pratica o esperimento.
L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di
cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal
presente titolo, siano addette ai lavori:
1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili,
comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di
rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di formazione di
elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili, nonché ai lavori,
sulle strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e
diserbo;
2) di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli
impianti all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio,
manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli
impianti di cui al primo comma;
3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o
il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini
montani, per la regolazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi di
acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il
drenaggio in galleria;
4) di scavo a ciclo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere
eseguiti con uso di mine;
5) di costruzione, manutenzione, riparazione di ferrovie, tramvie, filovie,
teleferiche e funivie o al loro esercizio;
6) di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di
distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica, compresi quelli
relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e
radiotelefoniche e di televisione; di costruzione, riparazione, manutenzione e
rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di
parafulmini;
7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o
animali;
8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;
9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o
aerei, nonché di posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici;
10) di carico o scarico;
11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea,
eccettuato il personale di cui all'art. 34 del R.D.L. 20 agosto 1923, n. 2207,
concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella L. 31 gennaio 1926,
n. 753;
12) della pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca
comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della
vallicoltura, della miticoltura, della ostricoltura;
13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze o di prodotti
esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi,
nonché ai lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito e
vendita di dette sostanze o prodotti; sono considerate materie infiammabili
quelle sostanze che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 125 °C e, in
ogni caso, i petroli greggi, gli olii minerali bianchi e gli olii minerali
lubrificanti;
14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse;
15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie;
16) delle concerie;
17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
18) delle miniere cave e torbiere e saline, compresi il trattamento e la
lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;
19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;
20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonché ad
operazioni di recupero di essi o del loro carico;
21) dei pubblici macelli o delle macellerie;
22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
23) per il servizio di salvataggio;
24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette
alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca;
25) per il servizio di nettezza urbana;
26) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori
nei giardini zoologici e negli acquari;
27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per
l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento, escluse le persone
addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali (2);
28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi in cui
al n. 5) dell'articolo 4 (2/a).
Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che
compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al
pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o
impianti suddetti.
Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma del presente
articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo,
sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o
sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui
si svolge la lavorazione principale.
Sono altresì considerate addette ai lavori di cui ai numeri da 1) a 28) del
presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dall'art. 4,
sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari o
sussidiari.
L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto
nel caso di attività lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per
i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso
familiare o privato.
Non rientrano nell'assicurazione del presente titolo le attività di cui al
presente articolo quando siano svolte dall'imprenditore agricolo per conto e
nell'interesse di aziende agricole o forestali, anche se i lavori siano eseguiti
con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente
dalla persona che ne usa, le quali ricadono in quelle tutelate dal titolo
secondo del presente decreto (2/b).
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(2) La Corte costituzionale con sentenza 8-21 marzo 1989, n. 137 (Gazz. Uff. 29
marzo 1989, n. 13 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1,
terzo comma, n. 27, in relazione al successivo art. 4, n. 1, nella parte in cui
non comprende tra le persone soggette all'assicurazione obbligatoria i ballerini
e i tersicorei addetti all'allestimento, alla prova o all'esecuzione di pubblici
spettacoli.
(2/a) La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-7 aprile 1981, n. 55 (Gazz.
Uff. 15 aprile 1981, n. 105) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, in
relazione all'art. 4, n. 1, stesso testo unico, nella parte in cui non comprende
nelle previsioni, di cui al terzo comma dell'art. 1 medesimo, le persone che
siano comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, a servizio di cassa
presso imprese, i cui dipendenti sono soggetti all'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La stessa Corte,
con sentenza 19 dicembre 1985, n. 369 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1986, n. 1, Serie
speciale) ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 1, R.D.L. 4 ottobre 1935, n.
1827 ed 1 e 4, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nelle parti in cui non prevedono
le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante
all'estero alle dipendenze di impresa italiana, e con sentenza 7-26 luglio 1988,
n. 880 (Gazz. Uff. 3 agosto 1988, n. 31 - Serie speciale), l'illegittimità degli
artt. 1 e 4, nelle parti in cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria a
favore degli artigiani italiani che lavorano all'estero.
(2/b) La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-7 aprile 1981, n. 55 (Gazz.
Uff. 15 aprile 1981, n. 105) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, in
relazione all'art. 4, n. 1, stesso testo unico, nella parte in cui non comprende
nelle previsioni, di cui al terzo comma dell'art. 1 medesimo, le persone che
siano comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, a servizio di cassa
presso imprese, i cui dipendenti sono soggetti all'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La stessa Corte,
con sentenza 19 dicembre 1985, n. 369 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1986, n. 1, Serie
speciale) ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 1, R.D.L. 4 ottobre 1935, n.
1827 ed 1 e 4, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nelle parti in cui non prevedono
le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante
all'estero alle dipendenze di impresa italiana, e con sentenza 7-26 luglio 1988,
n. 880 (Gazz. Uff. 3 agosto 1988, n. 31 - Serie speciale), l'illegittimità degli
artt. 1 e 4, nelle parti in cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria a
favore degli artigiani italiani che lavorano all'estero.
Capo II - Oggetto dell'assicurazione
(giurisprudenza di legittimità)
2. L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa
violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità
permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea
assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Agli effetti del presente decreto, è considerata infortunio sul lavoro
l'infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di infortunio sul
lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale è regolato da
disposizioni speciali (2/c).
Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o,
comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle
persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di
abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due
luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia
presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e
ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a
cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o
all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche
nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato.
Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso
di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed
allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente
sprovvisto della prescritta abilitazione di guida (2/d) (2/cost).
------------------------
(2/c) La Corte costituzionale, con sentenza 4 giugno 1987, n. 226 (Gazz. Uff. 24
giugno 1987, n. 26 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità dell'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in
cui non comprende tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante
da infezione malarica, regolato da disposizioni speciali.
(2/d) Comma aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
(2/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-11 gennaio 2005, n. 1 (Gazz.
Uff. 19 gennaio 2005, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo
comma, aggiunto dall'art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, 38, secondo comma, e 76
della Costituzione.
(giurisprudenza di legittimità)
3. L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate
nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa
delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni
rientrino fra quelle previste nell'art. 1. La tabella predetta può essere
modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro
per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria
maggiormente rappresentative (2/e).
Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite
disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.
------------------------
(2/e) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 179 (Gazz.
Uff. 24 febbraio 1988, n. 8 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
dell'art. 3, comma primo, nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione
contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per
malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette
malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente
patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali
sia comunque provata la causa di lavoro". Vedi, anche, l'art. 10, D.Lgs. 23
febbraio 2000, n. 38.
Capo III - Persone assicurate
(giurisprudenza di legittimità)
4. Sono compresi nell'assicurazione:
1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto
la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di
retribuzione;
2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche
senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive
imprese (3);
4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;
5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di
qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze
tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di
lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o
riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali,
o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli
inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di
lavoro;
6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli
affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestino con o
senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale
alle condizioni di cui al precedente n. 2) (3/a);
7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto,
comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale,
oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di
assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per
attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1,
nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse;
9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando,
per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività
occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i
loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse.
Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della L. 13 marzo
1958, n. 264, e del regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1959, n. 1289
(4).
Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e
gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio,
per l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in via occasionale di
veicoli a motore da essi personalmente condotti (4/a).
Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera
retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n.
2), alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle
associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettere a) e b), del
Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, anche se le modalità delle prestazioni
di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui
appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la
remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente
predetto.
Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione
i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti
anche se eserciti a scopo di diporto (4/b) (4/cost).
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(3) Vedi anche artt. 199, 203 e 204 del presente decreto.
(3/a) La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 1987, n. 476 (Gazz. Uff.
16 dicembre 1987, n. 53 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del n.
6 nella parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i familiari
partecipanti all'impresa familiare indicati nell'art. 230-bis cod. civ. che
prestano opera manuale o a questa assimilata ai sensi del precedente art. 2.
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 1987, n. 476 (Gazz. Uff.
16 dicembre 1987, n. 53 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del n.
6 nella parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i familiari
partecipanti all'impresa familiare indicati nell'art. 230-bis cod. civ. che
prestano opera manuale o a questa assimilata ai sensi del precedente art. 2.
(4/a) Vedi, anche, art. 199 del presente decreto.
(4/b) La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 1985, n. 369 (Gazz. Uff.
8 gennaio 1986, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt.
1, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 ed 1 e 4, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nelle
parti in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore
italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana. La stessa
Corte, con sentenza 7-26 luglio 1988, n. 880 (Gazz. Uff. 3 agosto 1988, n. 31 -
Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 1 e 4, nelle parti in
cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria a favore degli artigiani italiani
che lavorano all'estero; con altra sentenza 2-15 luglio 1992, n. 332 (Gazz. Uff.
22 luglio 1992, n. 31 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4, nella parte in cui non prevede tra le persone
assicurate gli associati in partecipazione i quali prestino opera manuale,
oppure non manuale alle condizioni di cui al n. 2 del medesimo art. 4; con
sentenza 6-10 maggio 2002, n. 171 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19 - Prima
Serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 4 e 9, nella parte in
cui non prevedono, tra i beneficiari della tutela assicurativa e tra gli
obbligati, ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali) e le
organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgono attività previste
dall'art. 1 del presente testo unico.
(4/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-30 dicembre 1996, n. 437
(Gazz. Uff. 15 gennaio 1997, n. 3, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.
La stessa Corte con successiva ordinanza 9 - 24 aprile 2003, n. 136 (Gazz. Uff.
30 aprile 2003, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 sollevata
in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.
5. Si considerano compresi nell'assicurazione agli effetti del n. 1) dell'art.
4, coloro che, prestando la loro opera alle dipendenze e sotto la direzione
altrui, abbiano, per esigenze lavorative o per rapporti di parentela, abitazione
nei locali in cui si svolge il lavoro.
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6. Le persone indicate nell'ultimo comma dell'art. 4 hanno diritto alle
prestazioni stabilite nell'art. 66 anche se l'infortunio avviene durante il
viaggio compiuto per andare a prendere imbarco sulle navi al servizio delle
quali sono arruolate o per essere rimpatriate nel caso in cui la dimissione dal
ruolo abbia avuto luogo per qualsiasi motivo in località diversa da quella di
arruolamento o da quella in cui esse trovavansi al momento della chiamata per
l'imbarco, sempreché nel viaggio di andata o di ritorno esse non mutino senza
ragione l'itinerario prestabilito.
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7. Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4 si considerano come persone
componenti l'equipaggio della nave tutte quelle regolarmente iscritte sul ruolo
di equipaggio o comunque imbarcate per servizio della nave. I ruoli di
equipaggio e gli stati paga di bordo tengono luogo dei libri di matricola e di
paga.
Per le navi che non siano munite di carte di bordo, si considerano componenti
l'equipaggio le persone iscritte sulla licenza e tutte le altre che sono
indicate nei libri di matricola e di paga prescritti dall'art. 20 e che per
dette navi il datore di lavoro deve tenere. Tale disposizione deve osservarsi
anche per le navi che siano munite di carte di bordo limitatamente alle persone
di rinforzo all'equipaggio e a quelle adibite ai servizi speciali durante la
sosta in porto. Dette persone sono comprese fra quelle assicurate presso le
Casse di cui al n. 1) dell'art. 127 del presente decreto.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro
per la marina mercantile, sentito l'Istituto assicuratore, può consentire
deroghe alle disposizioni degli articoli da 20 a 26 circa la formazione, la
tenuta e la conservazione dei libri di matricola e di paga.
------------------------
8. Nel caso in cui l'arruolamento abbia avuto termine per qualsiasi ragione in
località diversa da quella dell'iscrizione della nave, deve essere, agli effetti
dell'art. 6, apposta sul ruolo di equipaggio speciale menzione della cessazione
dell'arruolamento e del motivo di essa.
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Capo IV - Datori di lavoro
(giurisprudenza di legittimità)
9. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo sono le
persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che
nell'esercizio delle attività previste dall'art. 1 occupano persone tra quelle
indicate nell'art. 4 (4/c).
Agli effetti del presente titolo, sono inoltre considerati datori di lavoro:
le società cooperative e ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque
denominata, costituite totalmente o in parte da prestatori d'opera, nei
confronti dei propri soci addetti ai lavori nei modi previsti nel n. 7)
dell'art. 4;
le compagnie portuali nei confronti dei propri iscritti, adibiti alle operazioni
di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci o di
materiali; le carovane di facchini e altri simili aggregati di lavoratori, nei
confronti dei propri componenti;
gli armatori delle navi o coloro che sono ritenuti tali dalla legge, nei
confronti degli addetti alla navigazione e alla pesca marittima;
le società concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo, nei confronti
dei radiotelegrafisti di bordo, non assunti direttamente dagli armatori;
le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche
privati, gli enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione
professionale o di addestramento professionale anche aziendali o di cantieri
scuola, nei confronti delle persone nei limiti di cui all'art. 4 n. 5);
le case di cura, gli ospizi, gli ospedali, gli istituti di assistenza e
beneficenza, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 8);
gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena, nei confronti delle
persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 9);
gli appaltatori e i concessionari di lavori, opere e servizi, anche se
effettuati per conto dello Stato, di Regioni, di Province, di Comuni o di altri
Enti pubblici.
Sono considerati datori di lavoro, nei confronti delle persone addette
all'impiego delle macchine, apparecchi o impianti, coloro che eserciscono le
macchine, gli apparecchi o gli impianti o che li facciano esercire da loro
incaricati.
I prestatori d'opera occupati in violazione dei divieti posti dalla L. 23
ottobre 1960, n. 1369, da datori di lavoro di cui al presente articolo, sono
considerati a tutti gli effetti del presente decreto alle dipendenze del datore
di lavoro che abbia effettivamente utilizzato le loro prestazioni.
L'obbligo assicurativo ricorre per coloro i quali direttamente e per proprio
conto adibiscano complessivamente, anche se non contemporaneamente, più di tre
persone nei lavori previsti dall'art. 1 del presente decreto (4/d). Si prescinde
da tale limite soltanto se si tratti di lavori previsti dal primo e secondo
comma dell'art. 1; di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione di opere edili, nonché di rifinitura, pulitura, ornamento delle
opere stesse, eseguiti con uso di impalcature o di ponti fissi o mobili o di
scale; di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; di lavori di qualsiasi genere
eseguiti con uso di mine; di servizio di vigilanza privata; di allevamento,
riproduzione e custodia di animali; di allestimento, prova, esecuzione di
pubblici spettacoli, o allestimento ed esercizio di parchi di divertimento
(4/e).
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(4/c) La Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio-2 marzo 1990, n. 98
(Gazz. Uff. 7 marzo 1990, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
del comma 1 dell'art. 9, nella parte in cui non comprende tra i datori di lavoro
soggetti all'assicurazione coloro che occupano persone, tra quelle indicate
nell'art. 4, in attività previste dall'art. 1 dello stesso decreto, anche se
esercitate da altri.
(4/d) Con D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, sono state emanate le disposizioni in
materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
(4/e) La Corte costituzionale, con sentenza 6-10 maggio 2002, n. 171 (Gazz. Uff.
15 maggio 2002, n. 19 - Prima Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
degli artt. 4 e 9, nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari della
tutela assicurativa e tra gli obbligati, ricoprire cariche sindacali
(provinciali e nazionali) e le organizzazioni sindacali per conto delle quali
essi svolgono attività previste dall'art. 1 del presente testo unico.
(giurisprudenza di legittimità)
10. L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro
dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.
Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di
coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio
è derivato.
Permane, altresí, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la
sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a
coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del
fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la
punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela
della persona offesa.
Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte
dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli
interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se per il fatto che
avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi
secondo, terzo e quarto del presente articolo (5) (5/cost).
Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non
ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è
liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto (5/a) (6/cost).
Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che
eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti (5/b) (6/cost).
Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è
rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base
alle tabelle di cui all'art. 39 (5/c) (7/cost).
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(5) La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile 1986, n. 118 (Gazz. Uff. 7
maggio 1986, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità del
quinto comma dell'art. 10, nella parte in cui non consente che, ai fini
dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto
di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui, non
essendo stata promossa l'azione penale nei confronti del datore di lavoro o di
un suo dipendente, vi sia provvedimento di archiviazione; b) l'illegittimità, ex
art. 27 della legge n. 87 del 1953, del quinto comma dell'art. 10, nella parte
in cui non consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione da parte
dell'infortunato, l'accertamento del fatto di reato possa essere compiuto dal
giudice civile anche nel caso in cui il procedimento penale, nei confronti del
datore di lavoro o di un suo dipendente, si sia concluso con proscioglimento in
sede istruttoria.
(5/cost) La Corte costituzionale con sentenza 23 novembre-11 dicembre 1995, n.
499 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato non
fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, quinto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione.
(5/a) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 485 (Gazz.
Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
dell'art. 10, sesto e settimo comma, nella parte in cui prevede che il
lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti delle
persone civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato, al
risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della
capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno
risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità
corrisposte dall'I.N.A.I.L., nonché dell'art. 11, primo e secondo comma, nella
parte in cui consente all'I.N.A.I.L. di avvalersi, nell'esercizio del diritto di
regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al
lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non
collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica.
(6/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-22 ottobre 1997, n. 319
(Gazz. Uff. 29 ottobre 1997, n. 44, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10,
sesto e settimo comma, sollevata dal giudice remittente relativamente alla
risarcibilità del danno biologico, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo
comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. La stessa Corte ha,
inoltre, dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del medesimo art. 10, sesto e settimo comma, come sopra sollevata
relativamente alla risarcibilità del danno non patrimoniale.
(5/b) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 485 (Gazz.
Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
dell'art. 10, sesto e settimo comma, nella parte in cui prevede che il
lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti delle
persone civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato, al
risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della
capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno
risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità
corrisposte dall'I.N.A.I.L., nonché dell'art. 11, primo e secondo comma, nella
parte in cui consente all'I.N.A.I.L. di avvalersi, nell'esercizio del diritto di
regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al
lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non
collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica.
(6/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-22 ottobre 1997, n. 319
(Gazz. Uff. 29 ottobre 1997, n. 44, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10,
sesto e settimo comma, sollevata dal giudice remittente relativamente alla
risarcibilità del danno biologico, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo
comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. La stessa Corte ha,
inoltre, dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del medesimo art. 10, sesto e settimo comma, come sopra sollevata
relativamente alla risarcibilità del danno non patrimoniale.
(5/c) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 485 (Gazz.
Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
dell'art. 10, sesto e settimo comma, nella parte in cui prevede che il
lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti delle
persone civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato, al
risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della
capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno
risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità
corrisposte dall'I.N.A.I.L., nonché dell'art. 11, primo e secondo comma, nella
parte in cui consente all'I.N.A.I.L. di avvalersi, nell'esercizio del diritto di
regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al
lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non
collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica.
(7/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 25-29 ottobre 1999, n. 405 (Gazz.
Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11, sollevata dal
pretore di Brescia, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.
(giurisprudenza di legittimità)
11. L'istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal
precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo
d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili.
La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto
assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita
dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39 (5/d).
La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente
articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la
persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente
(5/e).
L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro
l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato
con sentenza penale. Quando sia pronunciata la sentenza di non doversi procedere
per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle
forme stabilite dal Codice di procedura civile (5/f) (7/cost).
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(5/d) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 485 (Gazz.
Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
dell'art. 10, sesto e settimo comma, nella parte in cui prevede che il
lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti delle
persone civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato, al
risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della
capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno
risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità
corrisposte dall'I.N.A.I.L., nonché dell'art. 11, primo e secondo comma, nella
parte in cui consente all'I.N.A.I.L. di avvalersi, nell'esercizio del diritto di
regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al
lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non
collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica.
(5/e) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 485 (Gazz.
Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
dell'art. 10, sesto e settimo comma, nella parte in cui prevede che il
lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti delle
persone civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato, al
risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della
capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno
risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità
corrisposte dall'I.N.A.I.L., nonché dell'art. 11, primo e secondo comma, nella
parte in cui consente all'I.N.A.I.L. di avvalersi, nell'esercizio del diritto di
regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al
lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non
collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica.
(5/f) Vedi la sentenza della Corte costituzionale all'ultimo comma dell'art. 10.
(7/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 25-29 ottobre 1999, n. 405 (Gazz.
Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11, sollevata dal
pretore di Brescia, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.
(giurisprudenza di legittimità)
12. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono
denunciare all'Istituto assicuratore, contestualmente all'inizio dei lavori, la
natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella
tabella allegato n. 4 al presente decreto per l'assicurazione contro le malattie
professionali, e debbono fornire all'Istituto medesimo tutti gli elementi e le
indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la
determinazione del premio di assicurazione (5/g) (5/h).
Quando per la natura dei lavori o per la necessità del loro inizio non fosse
possibile fare detta denuncia contestuale, alla stessa deve provvedere il datore
di lavoro entro i cinque giorni successivi all'inizio dei lavori (5/i).
I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all'Istituto assicuratore le
successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto
dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo
giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono
verificate. Per le imprese di trasporto la denuncia non è richiesta quando la
modificazione del rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente dalla
volontà del datore di lavoro (5/l).
Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni
riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la
residenza di esso, nonché la sede dell'azienda, entro trenta giorni da quello
nel quale le variazioni si sono verificate (5/m).
In caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro l'obbligo del
pagamento del premio di assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si
estende fino al decimo giorno successivo a quello della cessazione (5/n).
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(5/g) Comma così modificato dalla deliberazione INAIL 27 giugno 2002, n. 376,
riportata in allegato al D.M. 19 settembre 2003.
(5/h) Vedi, anche, paragrafo 7, D.M. 3 novembre 1962.
(5/i) Comma così modificato dalla deliberazione INAIL 27 giugno 2002, n. 376,
riportata in allegato al D.M. 19 settembre 2003.
(5/l) Comma così modificato dalla deliberazione INAIL 27 giugno 2002, n. 376,
riportata in allegato al D.M. 19 settembre 2003.
(5/m) Comma così modificato dalla deliberazione INAIL 27 giugno 2002, n. 376,
riportata in allegato al D.M. 19 settembre 2003.
(5/n) Sui termini per la presentazione delle denunce di cui al presente articolo
vedi l'art. 5, comma 5 e l'art. 6, comma 2, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
13. La denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia degli
infortuni e tutte le comunicazioni all'Istituto assicuratore debbono essere
fatte nella sede della circoscrizione dell'Istituto assicuratore nella quale si
svolgono i lavori, salvo una diversa sede stabilita dall'Istituto medesimo e sui
moduli dallo stesso predisposti (6).
(6/a).
(6/b).
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(6) Comma cosí sostituito dal D.M. 26 gennaio 1988 (Gazz. Uff. 11 febbraio 1988,
n. 34).
(6/a) Il comma secondo e il comma terzo, quest'ultimo introdotto dallart. 17, L.
10 maggio 1982, n. 251, sono stati soppressi dal D.M. 26 gennaio 1988 (Gazz.
Uff. 11 febbraio 1988, n. 34).
(6/b) Il comma secondo e il comma terzo, quest'ultimo introdotto dallart. 17, L.
10 maggio 1982, n. 251, sono stati soppressi dal D.M. 26 gennaio 1988 (Gazz.
Uff. 11 febbraio 1988, n. 34).
14. Il datore di lavoro, quando non sovraintende personalmente alla gestione, è
obbligato a denunciare all'Istituto assicuratore le generalità della persona che
lo rappresenta a tutti gli effetti del presente titolo e le eventuali variazioni
della persona stessa.
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(giurisprudenza di legittimità)
15. Nel caso di trasferimento di una azienda da un datore di lavoro ad un altro,
quest'ultimo, nonostante la denuncia effettuata ai sensi dell'art. 12, è
solidalmente obbligato con il primo, salvo l'eventuale diritto di regresso del
nuovo datore di lavoro verso il precedente, per tutto quanto risulta dovuto
all'Istituto assicuratore per premi o contributi di assicurazione e relativi
interessi e per somme supplementari a titolo di penale, riferentisi all'anno in
corso e ai due antecedenti.
Per le imprese che esercitano la navigazione o la pesca l'obbligo solidale di
cui al precedente comma sussiste in ogni caso quando vi sia passaggio di
proprietà della nave, tranne che il passaggio sia avvenuto a seguito di
procedimento per esecuzione forzata.
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(giurisprudenza di legittimità)
16. L'Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non si sia provveduto
secondo le disposizioni dell'art. 12 alle denunce in esso previste, diffida il
datore di lavoro mediante cartolina raccomandata, fissandogli il termine di
dieci giorni per l'adempimento.
Trascorso detto termine, senza che sia stato presentato ricorso ai sensi delle
disposizioni del presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a versare il
premio risultante dagli accertamenti compiuti dall'Istituto assicuratore, a
decorrere dall'inizio dei lavori.
Contro la diffida dell'Istituto assicuratore è data peraltro facoltà al datore
di lavoro di ricorrere, entro lo stesso termine di dieci giorni, all'Ispettorato
del lavoro nella cui circoscrizione si svolge il lavoro.
Contro le decisioni dell'Ispettorato del lavoro l'Istituto assicuratore ed il
datore di lavoro hanno facoltà di ricorrere entro quindici giorni al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale; il ricorso non ha effetto sospensivo,
salvo che il Ministero non ritenga di disporre preliminarmente la sospensione
degli effetti della decisione di primo grado.
All'Istituto assicuratore ed al datore di lavoro spetta l'azione avanti
l'autorità giudiziaria, da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione
della decisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Per il procedimento avanti l'autorità giudiziaria si osservano, anche per la
competenza, le norme di cui agli artt. 459-466 del Codice di procedura civile.
Per la navigazione marittima e la pesca marittima sui ricorsi di cui al terzo e
al quarto comma del presente articolo sono competenti a decidere rispettivamente
l'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del galleggiante e il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salva sempre l'azione avanti
l'autorità giudiziaria ai sensi dei due commi precedenti.
------------------------
17. Ai fini dell'applicazione dell'art. 12, i datori di lavoro marittimo
debbono, all'inizio di ciascun anno o all'inizio dell'esercizio di navi
mercantili nuovamente immatricolate o che si trovavano in disarmo al principio
dell'anno, comunicare all'Istituto assicuratore il numero delle persone
normalmente occupate a bordo, il loro grado o qualifica e la retribuzione,
calcolata secondo le norme degli artt. 31 e 32, che essi presumono dovere
corrispondere fino al 31 dicembre all'equipaggio, e la navigazione o zona di
pesca alla quale è normalmente adibita la nave. Essi debbono, inoltre,
notificare ogni indicazione che sia richiesta per mettere in grado l'Istituto
assicuratore di valutare il rischio. L'Istituto assicuratore deve comunicare al
datore di lavoro l'ammontare del contributo e le modalità del pagamento.
Ogni variazione che possa, durante l'anno modificare sostanzialmente il rischio
e le retribuzioni, deve essere subito notificata all'Istituto assicuratore. Gli
statuti degli Istituti assicuratori stabiliscono le modalità per le denunce
degli Istituti medesimi delle retribuzioni pagate.
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18. Ai fini dell'applicazione del presente titolo i Comuni debbono trasmettere
mensilmente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro l'elenco delle licenze e delle concessioni rilasciate. Analoga
comunicazione debbono fare all'Istituto predetto le Camere di commercio,
industria e agricoltura per le ditte industriali, commerciali e artigiane ed in
genere per le aziende che iniziano la loro attività nella rispettiva
circoscrizione.
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19. Agli effetti della determinazione dei premi dovuti dai datori di lavoro e
degli obblighi derivanti all'Istituto assicuratore dagli artt. 66 e 67, il
datore di lavoro è obbligato a dare all'Istituto stesso e, per esso, ai suoi
dipendenti all'uopo incaricati, le notizie documentate relative alle
retribuzioni che debbono servire di base per la liquidazione dei premi di
assicurazione, ed a consentire agli incaricati suddetti l'accertamento nella
propria azienda, anche nelle ore di lavoro, oltre che delle notizie predette,
delle circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e di tutte quelle altre
occorrenti per la valutazione del rischio.
I datori di lavoro o i loro rappresentanti che non forniscano le notizie
richieste o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con la
sanzione amministrativa fino a lire 360.000, salvo che il fatto non costituisca
reato più grave (6/c).
Gli incaricati dell'Istituto sono tenuti ad osservare il segreto sui processi e
sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza per
ragioni d'ufficio. In caso di violazione del segreto sono puniti con l'ammenda
da lire ventimila a lire quarantamila salvo che non si tratti di reato più
grave.
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(6/c) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione
amministrativa dall'art. 35, L. 24 novembre 1981, n. 689 e così elevata
dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in
relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art.
10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può
essere inferiore a lire 4.000.
(giurisprudenza di legittimità)
20. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono
tenere:
1) un libro di matricola nel quale siano iscritti, nell'ordine cronologico della
loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i
prestatori d'opera di cui all'art. 4. Il libro di matricola deve indicare, per
ciascun prestatore d'opera, il numero d'ordine di iscrizione, il cognome e il
nome, la data e il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella
di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria professionale e la misura
della retribuzione;
2) un libro di paga il quale, per ogni dipendente, deve indicare il cognome, il
nome e il numero di matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun
giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario; la
retribuzione effettivamente corrispostagli in danaro e la retribuzione
corrispostagli sotto altra forma.
Nel caso in cui al prestatore d'opera sia corrisposta una retribuzione fissa o a
giornata intera o a periodi superiori, è segnata solo la giornata di presenza al
lavoro.
Per ogni apprendista o dipendente comunque minore degli anni diciotto, oltre la
retribuzione effettiva ad esso eventualmente corrisposta, è indicata la
retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di età
superiore agli anni diciotto non apprendisti occupate nella medesima
lavorazione, cui gli apprendisti o i minori sono addetti e comunque una
retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo
di lavoro per prestatori d'opera di età superiore ai diciotto anni della stessa
categoria e lavorazione.
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(giurisprudenza di legittimità)
21. Il libro di paga e quello di matricola debbono essere presentati nel luogo
in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati dell'Istituto
assicuratore; a tal fine i libri non possono essere rimossi, neanche
temporaneamente, dal luogo di lavoro.
Il datore di lavoro deve dare tutte le prove, esibendo anche i libri contabili
ed altri documenti, e fornire ogni altra notizia complementare nonché i
chiarimenti necessari per dimostrare l'esattezza delle registrazioni.
Gli incaricati dell'Istituto assicuratore debbono, a richiesta, presentare un
documento di riconoscimento rilasciato dall'Istituto; essi debbono mettere la
data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro di paga.
L'Istituto assicuratore, a mezzo degli incaricati predetti, ha diritto di trarre
copia conforme del libro di paga, la quale deve essere controfirmata dal datore
di lavoro.
Gli incaricati medesimi fanno constare gli avvenuti accertamenti mediante
relazione che deve essere controfirmata dal datore di lavoro, il quale ha
diritto di fare iscrivere in essa le dichiarazioni che crede opportune. Se il
datore di lavoro si rifiuta di firmare, l'incaricato ne fa menzione indicando il
motivo del rifiuto.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
22. [L'Ispettorato del lavoro, quando vi sia il parere favorevole dell'Istituto
assicuratore, ha facoltà di dispensare dalla tenuta:
a) del libro di matricola e del libro di paga le pubbliche Amministrazioni e le
aziende sottoposte a controllo o vigilanza governativa, quando risulti che dalle
stesse sia provveduto efficacemente, alle prescritte registrazioni con fogli o
ruoli di paga;
b) del libro di paga i datori di lavoro che provvedano con altri sistemi idonei
alle registrazioni prescritte;
c) del libro di matricola per i lavori a carattere transitorio e di breve
durata; ed anche del libro di paga quando per i lavori stessi siano stabilite
tabelle di retribuzioni medie. In questi ultimi casi il datore di lavoro, prima
dell'inizio dei lavori o al momento della successiva assunzione, deve denunciare
all'Istituto assicuratore le generalità del personale tecnico addettovi] (6/d).
------------------------
(6/d) Articolo abrogato dall'art. 3, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 350 con
decorrenza dal centottantesimo giorno della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
23. Se ai lavori siano addette le persone indicate dall'art. 4, numeri 6) e 7)
il datore di lavoro, oltre ad iscrivere dette persone nei libri di matricola e
di paga, deve denunciarle all'Istituto assicuratore nominativamente e con le
rispettive retribuzioni. Se non sia corrisposta retribuzione e non sia
concordata una retribuzione convenzionale, si procede a norma dell'ultimo comma
dell'art. 30.
------------------------
24. Il datore di lavoro deve dare all'Istituto assicuratore tutte le notizie che
gli sono richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone
comprese nell'assicurazione, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da
esse eseguite.
------------------------
25. Il libro di paga deve essere tenuto al corrente. Ogni giorno debbono
effettuarsi le scritturazioni relative alle ore di lavoro eseguite da ciascun
prestatore d'opera nel giorno precedente e, nel caso previsto nel penultimo
comma dell'art. 20, solo quelle relative alle giornate di presenza al lavoro; le
retribuzioni debbono essere registrate nel libro di paga entro tre giorni dalla
scadenza del termine di ricorrenza del pagamento di esse.
Nel caso in cui per la modalità con le quali si svolge il lavoro lontano dalla
sede dell'azienda, con spostamenti successivi in diverse località, il datore di
lavoro non abbia la possibilità di effettuare nei termini prescritti le
scritturazioni relative alle ore di lavoro ordinario e straordinario eseguite
ogni giorno dal prestatore d'opera, le indicazioni delle ore predette possono
essere segnate nel libro di paga nello stesso termine nel quale sono registrate,
a norma del comma precedente, le retribuzioni.
Per i lavori retribuiti a cottimo debbono essere indicate nel libro di paga le
somme liquidate al lavoratore, entro tre giorni da ciascuna liquidazione.
------------------------
26. Il libro di matricola e il libro di paga debbono essere legati e numerati in
ogni pagina e, prima di essere messi in uso, debbono essere presentati
all'Istituto assicuratore, il quale li fa contrassegnare in ogni pagina da un
proprio incaricato, dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che
compongono il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la firma
dello stesso incaricato. I due libri anzidetti debbono essere tenuti senza
alcuno spazio in bianco, e debbono essere scritti con inchiostro o con altra
materia indelebile. Non vi si possono fare abrasioni; ed ove sia necessaria
qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate
siano tuttavia leggibili.
In casi speciali l'Istituto assicuratore può autorizzare per iscritto il datore
di lavoro a tenere più libri e fogli di paga e più libri di matricola, con
l'obbligo di riepilogarne i dati in libri riassuntivi secondo le modalità da
esso stabilite.
I libri o fogli di paga e i libri di matricola debbono essere contrassegnati a
cura dell'Istituto assicuratore da un numero d'ordine progressivo.
Il datore di lavoro deve conservare i libri di paga e i libri di matricola per
cinque anni almeno dall'ultima registrazione e, se non usati, dalla data in cui
furono vidimati ai sensi del primo comma (6/e).
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(6/e) Vedi l'art. 42, L. 30 aprile 1969, n. 153.
(giurisprudenza di legittimità)
27. La spesa dell'assicurazione è a esclusivo carico del datore di lavoro.
Chiunque mediante ritenute, dirette o indirette, sulle retribuzioni, sia in
denaro, sia in natura, fa concorrere i prestatori d'opera alla spesa
dell'assicurazione a cui è obbligato ai termini del presente titolo, è punito
con la sanzione amministrativa sino a lire 1.200.000 (6/f).
Le compagnie portuali previste nell'art. 9 hanno il diritto di rivalsa nei
confronti delle persone o degli enti, nell'interesse dei quali le operazioni da
esse svolte sono compiute.
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(6/f) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione
amministrativa dall'art. 35, L. 24 novembre 1981, n. 689 e così elevata
dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in
relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art.
10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può
essere inferiore a lire 4.000.
(giurisprudenza di legittimità)
28. I premi o contributi di assicurazione debbono essere versati dai datori di
lavoro all'Istituto assicuratore anticipatamente con le modalità e nei termini
di cui agli articoli 44 - così come modificato dal successivo punto 2) - e
seguenti, per la durata di un anno solare o per la minor durata dei lavori,
sulla base dell'importo delle retribuzioni che si presume saranno corrisposte
dal datore di lavoro durante l'anno o durante il periodo di tempo al quale si
riferiscono i premi o contributi medesimi.
La determinazione del premio anticipato è effettuata come segue:
a) per il primo pagamento del premio, afferente al periodo assicurativo
decorrente dall'inizio dell'attività al 31 dicembre e per il pagamento del
premio del primo anno solare successivo, in base alle retribuzioni presunte
dichiarate nella denuncia d'esercizio;
b) per il pagamento delle rate di premio degli anni solari successivi al primo
anno solare intero, in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte
nell'anno precedente, che si considerano come presunte.
Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo delle rate di premio
anticipato relative agli anni solari sulla base delle retribuzioni presunte.
Entro il 31 dicembre l'istituto assicuratore comunica al datore di lavoro gli
altri elementi necessari per il calcolo.
Il datore di lavoro deve comunicare all'istituto assicuratore nel termine di
trenta giorni successivi alla scadenza del periodo assicurativo, l'ammontare
delle retribuzioni effettivamente pagate durante detto periodo, salvo i
controlli che l'Istituto creda di disporre (6/g).
La regolazione del premio alla scadenza del periodo assicurativo è calcolata dal
datore di lavoro in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte durante
l'anno e versata con le modalità e nei termini di cui all'art. 44, così come
modificato dal successivo punto 2).
Il datore di lavoro che preveda di erogare, nel periodo di tempo per il quale
deve essere anticipato il premio, retribuzioni inferiori a quelle effettivamente
corrisposte nell'anno precedente, può calcolare la rata premio sul minore
importo presunto e deve darne comunicazione motivata entro il 20 febbraio
all'Istituto assicuratore, ai fini di eventuali controlli (6/h).
Se durante il periodo di tempo per il quale è stato anticipato il premio o
contributo l'istituto assicuratore accerta che l'ammontare delle retribuzioni
corrisposte supera quello delle retribuzioni presunte in base al quale fu
anticipato il premio o contributo, l'istituto assicuratore medesimo può
richiedere il versamento di un'ulteriore quota di premio o contributo.
In caso di mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni entro i termini
di cui al comma 4, l'istituto assicuratore può o procedere direttamente
all'accertamento delle retribuzioni, addebitando al datore di lavoro le spese
sostenute per l'accertamento stesso, o effettuare la liquidazione del premio
dovuto, sia per la regolazione, sia per la rata anticipata, in base al doppio
delle retribuzioni presunte dell'ultimo periodo assicurativo. Restano
impregiudicati i diritti dell'istituto assicuratore sia per il premio sia per le
sanzioni civili, anche nel caso che da successivi accertamenti risultasse dovuto
un premio superiore a quello già richiesto o riscosso (6/i).
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(6/g) Vedi anche l'art. 3, comma 5, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
(6/h) Comma così modificato dalla delibera n. 890 in data 26 giugno 1996
dell'INAIL, approvata con D.M. 3 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 11 dicembre 1996, n.
290).
(6/i) Così sostituito dalla delibera n. 92 dell'INAIL in data 26 luglio 1989,
approvata con D.M. 13 dicembre 1989 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1989, n. 300), con
decorrenza 1° gennaio 1991. La stessa delibera ha, inoltre, così disposto:
"La graduale attuazione della presente delibera opererà, in via sperimentale,
presso le sedi pilota di Prato, Ragusa e Rovigo a decorrere dal 1° gennaio 1990.
La presente delibera, che annulla e sostituisce la deliberazione n. 52 del 22
marzo 1989, sarà sottoposta all'approvazione ministeriale, ai sensi dell'art.
10, comma 2, del decretolegge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
modificazioni, in legge 29 febbraio 1988, n. 48". Successivamente, l'art. 28 è
stato sostituito con delibera della Cassa marittima adriatica, approvata con
D.M. 30 maggio 1991 (Gazz. Uff. 18 giugno 1991, n. 141) e con delibera
dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) approvata con D.M.
30 settembre 1996 (Gazz. Uff. 8 ottobre 1996, n. 236) che ha così riformulato, a
decorrere dal 1
° gennaio 1997, per il proprio settore di competenza, il suddetto art. 28: "I
premi o contributi di assicurazione debbono essere versati dai datori di lavoro
all'Istituto assicuratore anticipatamente con le modalità e nei termini di cui
all'art. 44 così come modificato dal successivo punto 2) - e seguenti, per la
durata di un anno solare o per la minor durata dei lavori, sulla base
dell'importo delle retribuzioni che si presume saranno corrisposte dal datore di
lavoro durante l'anno o durante il periodo di tempo al quale si riferiscono i
premi o contributi medesimi.
La determinazione del premio anticipato è effettuata come segue:
a) per il primo pagamento del premio, afferente il periodo assicurativo
decorrente dall'inizio dell'attività al 31 dicembre e per il pagamento del
premio del primo anno solare successivo, in base alle retribuzioni presunte
dichiarate nella denunzia d'esercizio;
b) per il pagamento delle rate di premio degli anni solari successivi al primo
anno solare intero, in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte
nell'anno precedente, che si considerano come presunte.
Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo delle rate di premio
anticipato relative agli anni solari sulla base delle retribuzioni presunte.
Entro il 31 dicembre l'istituto assicuratore comunica al datore di lavoro gli
altri elementi necessari per il calcolo.
Il datore di lavoro deve comunicare all'istituto assicuratore, nel termine di
trenta giorni successivi alla scadenza del periodo assicurativo, l'ammontare
delle retribuzioni effettivamente pagate durante detto periodo, salvo i
controlli che l'istituto creda di disporre.
La regolazione del premio alla scadenza del periodo assicurativo è calcolata dal
datore di lavoro in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte durante
l'anno e versata con le modalità e nei termini di cui all'art. 44, così come
modificato dal successivo punto 2).
Il datore di lavoro, se per il periodo di tempo per il quale deve essere
anticipato il premio presuma di erogare retribuzioni inferiori a quelle
effettivamente corrisposte nell'anno precedente, potrà calcolare la rata premio
sul minore importo delle retribuzioni stesse dandone comunicazione motivata
all'istituto assicuratore entro il 30 novembre, salvo i controlli che l'istituto
assicuratore stesso intenda disporre.
Se durante il periodo di tempo per il quale è stato anticipato il premio o
contributo l'istituto assicuratore accerta che l'ammontare delle retribuzioni
corrisposte supera quello delle retribuzioni presunte in base al quale fu
anticipato il premio o contributo, l'istituto assicuratore medesimo può
richiedere il versamento di un'ulteriore quota di premio o contributo.
In caso di mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni entro i termini
di cui al comma 4, l'istituto assicuratore può o procedere direttamente
all'accertamento delle retribuzioni, addebitando al datore di lavoro le spese
sostenute per l'accertamento stesso, o effettuare la liquidazione del premio
dovuto, sia per la regolazione sia per la rata anticipata, in base al doppio
delle retribuzioni presunte dell'ultimo periodo assicurativo. Restano
impregiudicati i diritti dell'istituto assicuratore sia per il premio sia per le
somme aggiuntive, anche nel caso che da successivi accertamenti risultasse
dovuto un premio superiore a quello già richiesto o riscosso".
Per il termine di presentazione delle denunce retributive annuali vedi il D.M.
16 giugno 2003.
(giurisprudenza di legittimità)
29. Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi.
1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui
all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati
nel periodo di riferimento.
2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano
le disposizioni contenute nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi.
3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'articolo 48 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di qualsiasi contributo e
trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera h), dello stesso
articolo 48.
4. Sono esclusi dalla base imponibile:
a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al
fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae
origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità
sostitutiva del preavviso;
c) i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo
di risarcimento danni;
d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali
obbligatorie per legge; le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e
gestioni di cui al successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili di cui
al comma 4; i proventi derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per
conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;
e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.
135, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di
secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la
cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione
di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività
assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi
risultati;
f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate,
sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
e integrazioni, e a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da
accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative
previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso
del rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti, diverse
dalle quote di accantonamento al TFR, sono assoggettati al contributo di
solidarietà del 10 per cento di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 29
marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991,
n. 166, e al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive
modificazioni e integrazioni, a carico del datore di lavoro e devoluto alle
gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Resta fermo
l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di
appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore
destinati al finanziamento delle forme pensionistiche complementari e alle
casse, fondi e gestioni predetti. Resta fermo, altresì, il contributo di
solidarietà a carico del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui
all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995,
n. 579;
g) i trattamenti di famiglia di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa.
6. Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi
annui sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza per il loro
intero ammontare. Le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore
versate alle predette casse ad altro titolo sono soggette a contribuzione di
previdenza e assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.
7. Per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle
contribuzioni dovute per i soci di cooperative di lavoro si applicano le norme
del presente articolo.
8. Sono confermate le disposizioni in materia di retribuzione imponibile di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e
integrazioni, nonché ogni altra disposizione in materia di retribuzione minima o
massima imponibile, quelle in materia di retribuzioni convenzionali previste per
determinate categorie di lavoratori e quelle in materia di retribuzioni
imponibili non rientranti tra i redditi di cui all'articolo 46 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
9. Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti
a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi
di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di
corresponsione.
10. La retribuzione imponibile, è presa a riferimento per il calcolo delle
prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale
interessate (7).
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(7) Articolo prima sostituito dall'art. 12, L. 30 aprile 1969, n. 153 e poi
modificato dall'art. 1, L. 13 dicembre 1986, n. 876 (Gazz. Uff. 20 dicembre
1986, n. 295). L'art. 2 di detta legge ha, inoltre così disposto:
"Art. 2. 1. Nei casi disciplinati dall'articolo 7 della L. 11 giugno 1974, n.
252, le disposizioni contenute nell'art. 1 della presente legge si applicano,
fermi restando i termini di prescrizione previsti nell'art. 41 della L. 30
aprile 1969, n. 153, ai periodi di paga anteriori alla data di entrata in vigore
della presente legge. Restano comunque valide e conservano la loro efficacia le
prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate sulla base degli emolumenti
di cui al presente articolo 1". Da ultimo il presente articolo è stato così
sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.
(giurisprudenza di legittimità)
30. Per le categorie per le quali siano stabiliti salari medi o convenzionali,
questi valgono per la determinazione della retribuzione.
Se la retribuzione consiste in tutto o in parte nel vitto o alloggio o in altre
prestazioni in natura, il valore di essa è determinato in ragione dei prezzi
locali, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per retribuzione il
guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati dalle spese fatte a
proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfettaria.
Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa o
comunque la remunerazione non sia accettabile, si assume, qualora non siano
stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida
ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle
rendite di cui all'articolo 116, comma 3 (7/a).
Per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado la retribuzione annua da
assumersi a base della determinazione della rendita di inabilità o della rendita
ai superstiti è fissata, avuto riguardo a classi di età ed alla natura del corso
degli studi seguiti dagli alunni stessi, con decreto del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la
pubblica istruzione. Per gli alunni delle scuole private detta retribuzione vale
anche ai fini contributivi.
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(7/a) Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
31. Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, il cui
arruolamento non è disciplinato dalle norme di cui al primo comma del successivo
art. 32, valgono, per la determinazione della retribuzione, le stesse norme
dell'art. 29.
Nel caso in cui non sia obbligatoria ai sensi di legge la stipulazione di una
convenzione scritta di arruolamento, la paga ed il vitto debbono essere indicati
nel libro di paga. Se la convenzione verbale è fatta in relazione ad un
contratto collettivo di lavoro, sul libro di paga debbono essere annotate le
paghe stabilite per la categoria alla quale appartiene il prestatore d'opera.
Nel caso di arruolamento a viaggio la retribuzione giornaliera risulta dividendo
la somma iscritta sul ruolo di equipaggio o convenuta come retribuzione del
viaggio, compreso il valore del vitto, per il numero di giorni di durata normale
media del viaggio.
Quando il contratto di arruolamento sia di durata non inferiore ad un anno o
quando il prestatore d'opera sia rimasto imbarcato per una durata non inferiore
ad un anno con lo stesso grado, la retribuzione annua da assumere a base della
determinazione della rendita di inabilità o della rendita ai superstiti è quella
effettivamente corrisposta durante un anno: negli altri casi è eguale a trecento
volte la retribuzione giornaliera.
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32. Per gli equipaggi arruolati in forma di partecipazione al nolo o agli altri
proventi o prodotti del viaggio, sono stabilite, sentite le associazioni
sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative e l'autorità
marittima, retribuzioni convenzionali da valere sia per il calcolo dei premi e
dei contributi, sia per il calcolo delle indennità per inabilità temporanea
assoluta e per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente o ai
superstiti.
Nella determinazione delle retribuzioni convenzionali deve tenersi conto sia
della paga fissa, sia delle percentuali di compartecipazione, sia del valore
della panatica tanto se somministrata in natura quanto se corrisposta in denaro.
Il decreto di approvazione delle retribuzioni suddette è emanato dal Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la marina
mercantile.
Le retribuzioni convenzionali hanno effetto dalla data di pubblicazione del
decreto di cui al comma precedente nella Gazzetta Ufficiale e sono rivedute
normalmente ogni triennio.
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33. I crediti dell'Istituto assicuratore verso i datori di lavoro per premi o
contributi di assicurazione e relativi interessi o per somme supplementari a
titolo di penale, giusta gli artt. 50 e 51, riferentisi all'anno in corso e ai
due antecedenti, salva in ogni caso la disposizione del comma secondo dell'art.
112, hanno privilegio sulla generalità dei mobili del debitore a norma degli
artt. 2754 e 2778 del Codice civile.
I crediti di cui al comma precedente verso i datori di lavoro iscritti alle
Casse di cui al n. 1) dell'art. 127 sono privilegiati sulle navi, sul nolo o
sugli altri proventi o prodotti del viaggio durante il quale è sorto il credito
privilegiato e sugli accessori della nave e del nolo guadagnato dopo, l'inizio
del viaggio, al grado terzo stabilito dall'art. 552 del Codice della
navigazione.
Detti crediti seguono la nave presso qualunque possessore di essa.
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(giurisprudenza di legittimità)
34. Le somme dovute per i crediti di cui all'articolo precedente sono esigibili
con le norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette, salvo quanto è
stabilito con i successivi artt. 36, 37 e 38.
I ricorsi contro la formazione dei ruoli sono di competenza, in prima istanza
dell'Ispettorato del lavoro della circoscrizione dove si svolge il lavoro e in
seconda istanza, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
I ricorsi di prima istanza debbono essere prodotti entro sessanta giorni da
quello in cui il datore di lavoro debitore ha ricevuto l'avviso di pagamento, e
quelli di seconda istanza entro sessanta giorni da quello della notificazione al
ricorrente della decisione dell'Ispettorato del lavoro.
Tali ricorsi non sospendono l'esecuzione del ruolo; tuttavia l'Ispettorato del
lavoro e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in sede di esame del
ricorso possono sospendere la esecuzione, ogni qualvolta il ricorso, in base
all'esame preliminare, appaia fondato a loro insindacabile giudizio.
L'azione avanti l'autorità giudiziaria non può proporsi se non dopo esauriti i
ricorsi in via amministrativa.
Riguardo all'azione giudiziaria si osservano le disposizioni dei commi quinto e
sesto dell'art. 16.
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(giurisprudenza di legittimità)
35. La procedura per la riscossione delle imposte dirette, prevista dall'art. 24
del presente decreto, si applica anche alla riscossione delle somme dovute
secondo l'art. 33 dello stesso decreto dai datori di lavoro alle Casse mutue di
cui al numero 1) dell'art. 127 e alle Sezioni su base mutua che fossero
costituite presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro a norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264
(8), convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860 e degli articoli 10, 11 e 12
del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033 (8/a), sull'ordinamento dell'Istituto
stesso.
Per la riscossione delle somme dovute ai datori di lavoro non contemplati nel
comma precedente l'Istituto assicuratore può avvalersi del procedimento di
ingiunzione stabilito dal testo unico delle leggi relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici, approvato
con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
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(8) Recava norme sull'unificazione degli istituti per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro. Vedi nota 2
all'epigrafe.
(8/a) Le tabelle dei coefficienti sono state da ultimo approvate dal D.M. 9
luglio 1984 (Suppl. Ord. Gazz. Uff. 20 ottobre 1984, n. 290) che ha recepito la
delibera dell'I.N.A.I.L. 17 ottobre 1983. Successivamente, il D.M. 11 marzo 1986
(Gazz. Uff. 14 aprile 1986, n. 86) ha approvato le tabelle dei coefficienti per
il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a
favore dei superstiti per i marittimi, da adottarsi dalle Casse marittime
adriatica, tirrena e meridionale.
36. L'accertamento dei crediti di cui all'articolo 34 si esegue sulla base delle
scritture contabili dell'Istituto assicuratore, il quale li scrive in apposito
elenco.
L'elenco predetto è pubblicato presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro ed
ogni interessato, salvo il ricorso di cui al predetto art. 34. può presentare le
sue osservazioni all'Ispettorato medesimo entro il termine di venti giorni dalla
pubblicazione stessa, che deve essere notificata dall'Istituto assicuratore al
datore di lavoro.
Scaduto detto termine l'Istituto, tenuto conto delle osservazioni presentate,
forma il ruolo di esazione e lo trasmette insieme con le osservazioni
all'Ispettorato del lavoro che, previe le modificazioni che ritiene del caso, lo
rende esecutivo e lo invia al sindaco per la pubblicazione e la consegna
all'esattore con le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni sulla
riscossione delle imposte dirette e dei contributi.
Il ruolo è firmato da chi ha la rappresentanza dell'Istituto.
------------------------
37. Il ricorso in via amministrativa contro la formazione dei ruoli di esazione
di cui all'articolo 34 deve essere trasmesso in plico raccomandato
all'Ispettorato del lavoro o al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
ai quali deve essere fornita la prova che copia del ricorso stesso è stata
comunicata all'Istituto assicuratore affinché questo possa presentare nel
termine di quindici giorni dal ricevimento di essa le proprie controdeduzioni.
------------------------
38. La sospensione di esecuzione del ruolo, di cui al quarto comma dell'art. 34,
è disposta con ordinanza da comunicarsi mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno all'esattore e all'Istituto assicuratore.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
39. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le Casse di cui all'art. 127 debbono sottoporre all'approvazione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale le tabelle dei coefficienti per il calcolo
dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei
superstiti. Dette tabelle sono soggette a revisione almeno ogni quinquennio
(8/b).
Le tariffe dei premi e dei contributi sono determinate in modo da comprendere
l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di
assicurazione.
[Contro l'applicazione della tariffa dei premi il datore di lavoro può ricorrere
ad una Commissione nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale e composta di un ispettore del lavoro che la presiede, di due
rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria, di un rappresentante dei
datori di lavoro del commercio, di due rappresentanti dei lavoratori
dell'industria, di un rappresentante dei lavoratori del commercio e di un
rappresentante degli artigiani, designati dalle rispettive associazioni
sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative (8/c)] (8/d).
[Le spese per il funzionamento della Commissione anzidetta sono a carico
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale] (8/e).
[Avverso le decisioni della suddetta Commissione è ammesso ricorso al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale] (8/f).
------------------------
(8/b) Le tabelle dei coefficienti sono state da ultimo approvate dal D.M. 9
luglio 1984 (Suppl. Ord. Gazz. Uff. 20 ottobre 1984, n. 290) che ha recepito la
delibera dell'I.N.A.I.L. 17 ottobre 1983. Successivamente, il D.M. 11 marzo 1986
(Gazz. Uff. 14 aprile 1986, n. 86) ha approvato le tabelle dei coefficienti per
il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a
favore dei superstiti per i marittimi, da adottarsi dalle Casse marittime
adriatica, tirrena e meridionale. Con D.M. 24 maggio 2000 (Gazz. Uff. 9 giugno
2000, n. 133, S.O.), corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio
2000, n. 177, sono state approvate le tabelle dei coefficienti per il calcolo
dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei
superstiti dei lavoratori infortunati.
(8/c) L'art. 8, D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479 ha disposto la soppressione della
commissione prevista dal presente comma e l'attribuzione al consiglio di
amministrazione dell'INAIL delle competenze ad essa spettanti.
(8/d) Comma abrogato dal'art. 6, D.P.R. 14 maggio 2001, n. 314.
(8/e) Comma abrogato dal'art. 6, D.P.R. 14 maggio 2001, n. 314.
(8/f) Comma abrogato dal'art. 6, D.P.R. 14 maggio 2001, n. 314.
(giurisprudenza di legittimità)
40. Le tariffe dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative modalità di
applicazione sono approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale su delibera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (8/g).
La tariffa dei premi e dei contributi relativa all'assicurazione gestita dalle
Casse di cui all'articolo 127 è determinata secondo le norme previste dagli
statuti delle Casse stesse.
La tariffa stabilisce tassi di premio nella misura corrispondente al rischio
medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, in modo da comprendere
l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'art. 39.
------------------------
(8/g) Il D.M. 12 febbraio 1998 (Gazz. Uff. 16 febbraio 1998, n. 38) ha disposto
che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, per la durata di un triennio e a titolo di
sperimentazione, ai datori di lavoro, per le borse di lavoro, e ai soggetti
utilizzatori, per i piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di
occupazione, sia concessa una riduzione del 50 per cento del premio INAIL,
determinato sulla base della retribuzione minima annua fissata ai fini della
rivalutazione delle rendite e del tasso di tariffa relativo alla voce
corrispondente alle lavorazioni effettivamente svolte.
(giurisprudenza di legittimità)
41. Il premio di assicurazione è dovuto dal datore di lavoro in base al tasso di
premio previsto dalla tariffa di cui al precedente articolo e applicato
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
nella misura, con le modalità e secondo le condizioni della tariffa stessa,
sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o
convenzionali o, comunque, da assumersi ai sensi di legge, per tutta la durata
dei lavori, ai prestatori d'opera compresi nell'obbligo dell'assicurazione.
I tassi della tariffa sono riferiti a mille lire di retribuzione.
------------------------
42. Per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della
loro natura o delle modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà
per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all'articolo
precedente, sono approvati con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, su delibera dell'Istituto assicuratore, premi speciali
unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la
durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante
utilizzato, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma dell'art. 39
(8/h).
------------------------
(8/h) Con D.M. 1° agosto 1969 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1969, n. 263) è stata
approvata la delibera del Consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. in data 7
maggio 1969, relativa alla adozione di premi speciali unitari per alunni,
studenti e insegnanti di scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e
grado non statali. Con D.M. 18 novembre 1982 (Gazz. Uff. 25 novembre 1982, n.
325) è stata approvata la delibera adottata dal consiglio di amministrazione
dell'I.N.A.I.L. in data 25 ottobre 1982, concernente nuovi premi speciali
unitari per l'assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e
spremitura delle olive.
43. Per le lavorazioni a carattere continuativo e per quelle temporanee di
durata superiore ad un anno, il premio è riferito per la prima volta al periodo
di tempo decorrente dall'inizio della lavorazione al 31 dicembre dello stesso
anno e successivamente a periodi corrispondenti agli anni solari, ad eccezione
dell'ultimo periodo delle lavorazioni temporanee, che sarà quello decorrente dal
primo dell'anno della cessazione della lavorazione fino alla data della
cessazione stessa.
Per le lavorazioni temporanee di durata non superiore ad un anno, il premio è
riferito a tutta la durata della lavorazione.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
44. Il primo pagamento del premio di assicurazione deve essere effettuato in via
anticipata entro la data di inizio dei lavori.
Il pagamento della rata di premio per gli anni solari successivi deve essere
effettuato dal datore di lavoro entro il 20 febbraio dell'anno in cui la rata si
riferisce; contestualmente il datore di lavoro deve effettuare il pagamento
della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente (9).
Il pagamento all'INAIL della rata di premio può, a richiesta del datore di
lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da versarsi alle
scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui
la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a
quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi ad un
tasso pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno
precedente da indicarsi da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo
precedente va in ogni caso effettuato in un'unica soluzione, entro il 20
febbraio (9/a) (9/b).
Ove risulti un conguaglio a favore del datore di lavoro, questi lo può detrarre
dalla rata anzidetta; sono escluse detrazioni per titoli diversi e per titoli
relativi ad anni precedenti a quello in cui si riferisce la regolazione. Ove
risulti un ulteriore conguaglio di premi a favore del datore di lavoro,
l'istituto effettua il rimborso entro settanta giorni dalla comunicazione di cui
al comma 4 dell'art. 28, salvo i controlli che l'istituto medesimo intenda
disporre (9/c).
Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di comunicazione fatta
dall'istituto assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote
residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi nonché le differenze
supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche
delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi e quanto altro dovuto
all'istituto.
L'istituto assicuratore non è tenuto a rammentare al datore di lavoro le date
delle singole scadenze (9/d).
------------------------
(9) Per l'unificazione dei termini di pagamento previsti dai commi 2, 3 e 4,
vedi l'art. 55, L. 17 maggio 1999, n. 144. Vedi anche l'art. 3, comma 5, D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38.
(9/a) Per l'unificazione dei termini di pagamento previsti dai commi 2, 3 e 4,
vedi l'art. 55, L. 17 maggio 1999, n. 144. Vedi anche l'art. 3, comma 5, D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38.
(9/b) Comma aggiunto dall'art. 59, comma 19, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(9/c) Per l'unificazione dei termini di pagamento previsti dai commi 2, 3 e 4,
vedi l'art. 55, L. 17 maggio 1999, n. 144.
(9/d) Così sostituito dalla delibera n. 92 dell'I.N.A.I.L., in data 26 luglio
1989, approvata con D.M. 13 dicembre 1989 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1989, n. 300),
con decorrenza dal 1° gennaio 1991. Successivamente l'art. 44 è stato sostituito
con la delibera della cassa marittima adriatica, approvata con D.M. 30 maggio
1991 (Gazz. Uff. 18 giugno 1991, n. 141) e con la delibera dell'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), approvata con D.M. 30 settembre
1996 (Gazz. Uff. 8 ottobre 1996, n. 236), che ha così riformulato, a decorrere
dal 1° gennaio 1997, per il proprio settore di competenza, il suddetto art. 44:
"Il primo pagamento del premio di assicurazione deve essere effettuato in via
anticipata entro la data di inizio dei lavori.
Il pagamento della rata di premio per gli anni solari successivi deve essere
effettuato dal datore di lavoro entro il 20 febbraio dell'anno a cui la rata si
riferisce; contestualmente il datore di lavoro deve effettuare il pagamento
della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente.
Ove risulti un conguaglio a favore del datore di lavoro, questi lo può detrarre
dalla rata anzidetta; sono escluse detrazioni per titoli diversi e per titoli
relativi ad anni precedenti a quello cui si riferisce la regolazione. Ove
risulti un ulteriore conguaglio di premi a favore del datore di lavoro,
l'Istituto effettua il rimborso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui
al comma 4 dell'art. 28, salvo i controlli che l'Istituto medesimo intenda
disporre.
Entro il 20 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall'Istituto
assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di
premio risultanti da rettifiche dei conteggi nonché le differenze supplementari
determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle
retribuzioni, da accertamenti ispettivi e quanto altro dovuto all'Istituto.
L'Istituto assicuratore non è tenuto a rammentare al datore di lavoro le date
delle singole scadenze". Con D.M. 7 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2001,
n. 38), i termini stabiliti negli artt. 28 e 44 del presente decreto sono stati
prorogati al 23 marzo 2001, limitatamente all'autoliquidazione 2000/2001, fermo
restando che, entro il 20 febbraio 2001, dovrà essere corrisposto, a titolo di
acconto, un importo pari al 60% del versamento dovuto al 16 marzo 2000, in
dipendenza dell'autoliquidazione 1999/2000.
(giurisprudenza di legittimità)
45. [I ricorsi del datore di lavoro contro i provvedimenti dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro riguardanti
l'applicazione delle tariffe dei premi debbono pervenire alla Commissione di cui
all'articolo 39 non oltre il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione dei provvedimenti stessi] (9/e).
Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo, deve
effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima
applicazione, in base al tasso medio di tariffa, e, negli altri casi, in base al
tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo
conguaglio per la eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti
dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una
somma in ragione d'anno pari al tasso di interesse di differimento e di
dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e
successive modificazioni ed integrazioni (9/f).
------------------------
(9/e) Comma abrogato dal'art. 6, D.P.R. 14 maggio 2001, n. 314.
(9/f) Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 9 ottobre 1989, n. 338.
46. [I ricorsi e tutti gli altri atti di parte debbono essere sottoscritti dalla
parte o da chi la rappresenta legalmente, esclusi peraltro i procuratori
speciali, e depositati o trasmessi alla segreteria della Commissione unitamente
a dieci copie occorrenti per la distribuzione ai componenti la Commissione e per
le comunicazioni all'altra parte.
La segreteria appone sulle scritture la data del deposito o dell'arrivo] (9/g).
------------------------
(9/g) Articolo abrogato dal'art. 6, D.P.R. 14 maggio 2001, n. 314.
47. [Le notificazioni alle parti si fanno a cura della segreteria della
Commissione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita
alla residenza delle parti o, nel caso di elezione di domicilio, al domicilio
eletto.
L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'avvenuta notificazione.
Ricevuto il ricorso, la segreteria provvede, entro dieci giorni, alla sua
notificazione all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro.
La segreteria, con successiva comunicazione, fissa un termine di trenta giorni
entro il quale il predetto Istituto può depositare o trasmettere alla segreteria
stessa le eventuali controdeduzioni.
Il ricorrente, entro trenta giorni dal ricevimento della risposta, può replicare
definitivamente e, a sua volta, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro, sempre entro trenta giorni dal ricevimento, può
controreplicare definitivamente.
I documenti che si intendono produrre debbono essere allegati al ricorso o ai
relativi scritti difensivi.
Il presidente della Commissione, può, in caso di urgenza, abbreviare i termini
suddetti.
La Commissione può d'ufficio invitare le parti a fornire, entro un determinato
termine, chiarimenti o a produrre documenti richiamati negli atti già trasmessi]
(9/h).
------------------------
(9/h) Articolo abrogato dal'art. 6, D.P.R. 14 maggio 2001, n. 314.
48. [Ultimato lo scambio degli atti, o decorsi i termini all'uopo stabiliti;
richiesti, se del caso, i chiarimenti e i documenti di cui al precedente
articolo e decorso il termine all'uopo stabilito, il presidente fissa il giorno
per la trattazione del ricorso.
Del provvedimento si dà comunicazione alle parti, se queste abbiano chiesto di
essere sentite personalmente, e soltanto a tale effetto. La parte, in questo
caso, deve comparire personalmente o in persona di chi la rappresenta
legalmente, esclusi peraltro i procuratori e i mandatari speciali.
La decisione, sottoscritta dai componenti la Commissione, è depositata presso la
segreteria della Commissione stessa la quale provvede a notificare alle parti il
dispositivo, agli effetti del decorso del termine di impugnativa, e, se
richiesta, rilascia copia integrale della decisione] (9/i).
------------------------
(9/i) Articolo abrogato dal'art. 6, D.P.R. 14 maggio 2001, n. 314.
49. [Avverso le decisioni della Commissione può essere proposto ricorso, non
oltre sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente
articolo, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide in
modo definitivo.
Per il procedimento avanti il Ministero si osservano, in quanto applicabili, le
modalità stabilite per i ricorsi di prima istanza] (9/l).
------------------------
(9/l) Articolo abrogato dal'art. 6, D.P.R. 14 maggio 2001, n. 314.
(giurisprudenza di legittimità)
50. I datori di lavoro, che non adempiano all'obbligo della denuncia del lavoro
da essi esercitato ai sensi del presente titolo, sono puniti con la sanzione
amministrativa sino: a lire 60.000 quando le persone da essi dipendenti,
comprese nell'obbligo dell'assicurazione, sono in numero non superiore a dieci,
sino a lire 240.000 quando i dipendenti sono più di dieci e non più di cento, e
sino a lire 1.200.000 quando i dipendenti sono più di cento (9/m).
Indipendentemente dal procedimento penale, i datori di lavoro sono tenuti a
versare all'Istituto assicuratore, oltre il premio di assicurazione dovuto
dall'inizio dei lavori, una somma pari alla quota di detto premio corrispondente
al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dei lavori e la data di
presentazione della denuncia.
I datori di lavoro che alle scadenze non provvedano, salvo le dilazioni concesse
dall'Istituto assicuratore, al pagamento del premio dovuto o delle quote rateali
o residue di esso o delle differenze supplementari determinate dalle variazioni
di rischio o dai conguagli operati in relazione alle registrazioni delle
retribuzioni o alla rettifica delle registrazioni stesse, sono tenuti a versare
all'Istituto, oltre il premio, o le quote rateali o residue o le differenze
supplementari di esso, gli interessi nella misura del saggio legale in materia
civile sull'ammontare del premio dovuto o delle quote o differenze predette, e
una somma pari ad un quinto di detto ammontare.
I datori di lavoro che presentino denunce di esercizio infedeli o che omettano
le denunce di modificazione di estensione e di natura del rischio già coperto da
assicurazione, a norma dell'art. 12, e le prescritte registrazioni dei
dipendenti assicurati o delle retribuzioni loro corrisposte o dovute o che
abbiano denunciato, ai fini della regolazione dei premi, retribuzioni di importo
inferiore a quello effettivo in modo da determinare la liquidazione e il
pagamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto, sono tenuti a
versare all'Istituto assicuratore oltre la differenza supplementare tra il
premio liquidato o pagato e quello dovuto, una somma pari a detta differenza e
ciò con effetto dalla data di inizio della inadempienza (9/n).
------------------------
(9/m) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione
amministrativa dall'art. 35, L. 24 novembre 1981, n. 689 e così elevata
dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in
relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art.
10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può
essere inferiore a lire 4.000.
(9/n) La L. 21 aprile 1967, n. 272 (Gazz. Uff. 17 maggio 1967, n. 123) ha così
disposto:
"
Art. 1. Le misure delle sanzioni amministrative previste a carico dei datori di
lavoro inadempienti agli obblighi di cui all'art. 50, commi secondo, terzo e
quarto del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché delle
sanzioni amministrative di cui all'art. 51 del medesimo T.U., possono essere
graduate entro i limiti massimi stabiliti dalle norme predette sulla base di
criteri di carattere generale da determinarsi dai Consigli di amministrazione
degli Istituti assicuratori interessati.
Tali criteri debbono essere approvati dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
Art. 2. Nella determinazione dei criteri di cui al precedente articolo, i
Consigli di amministrazione degli Istituti assicuratori predetti debbono tener
conto della gravità della inadempienza, in rapporto alle reali circostanze che
l'hanno determinata.
In particolare, fra i motivi attenuanti debbono essere considerate l'evidente
buona fede e l'avvenuta spontanea regolarizzazione dell'inadempienza". Con D.M.
24 maggio 1969 (Gazz. Uff. 26 giugno 1969, n. 159) e con D.M. 15 giugno 1971
(Gazz. Uff. 6 luglio 1971, n. 168) sono state approvate le delibere del
consiglio di amministrazione della Cassa marittima adriatica e della Cassa
marittima tirrena, concernenti la graduazione delle sanzioni amministrative.
Vedi, anche, il D.M. 24 aprile 1985 e il D.M. 26 aprile 1985.
(giurisprudenza di legittimità)
51. I datori di lavoro, i quali dopo essere incorsi in una inadempienza prevista
nell'articolo precedente, incorrano nella medesima inadempienza, sono tenuti,
oltre ad eseguire i versamenti disposti dall'articolo medesimo, a rimborsare
all'Istituto assicuratore l'ammontare delle prestazioni liquidate per infortuni
avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti. Ai fini
delle disposizioni del presente articolo si considerano come indennità liquidate
le somme già pagate e quelle da pagare, capitalizzando le rendite in base alle
tabelle di cui all'art. 39 (9/o).
------------------------
(9/o) La L. 21 aprile 1967, n. 272 (Gazz. Uff. 17 maggio 1967, n. 123) ha così
disposto:
"
Art. 1. Le misure delle sanzioni amministrative previste a carico dei datori di
lavoro inadempienti agli obblighi di cui all'art. 50, commi secondo, terzo e
quarto del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché delle
sanzioni amministrative di cui all'art. 51 del medesimo T.U., possono essere
graduate entro i limiti massimi stabiliti dalle norme predette sulla base di
criteri di carattere generale da determinarsi dai Consigli di amministrazione
degli Istituti assicuratori interessati.
Tali criteri debbono essere approvati dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
Art. 2. Nella determinazione dei criteri di cui al precedente articolo, i
Consigli di amministrazione degli Istituti assicuratori predetti debbono tener
conto della gravità della inadempienza, in rapporto alle reali circostanze che
l'hanno determinata.
In particolare, fra i motivi attenuanti debbono essere considerate l'evidente
buona fede e l'avvenuta spontanea regolarizzazione dell'inadempienza". Con D.M.
24 maggio 1969 (Gazz. Uff. 26 giugno 1969, n. 159) e con D.M. 15 giugno 1971
(Gazz. Uff. 6 luglio 1971, n. 168) sono state approvate le delibere del
consiglio di amministrazione della Cassa marittima adriatica e della Cassa
marittima tirrena, concernenti la graduazione delle sanzioni amministrative.
Vedi, anche, il D.M. 24 aprile 1985 e il D.M. 26 aprile 1985.
(giurisprudenza di legittimità)
52. L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio
che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando
l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore
di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia
fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo non è corrisposta
l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha
avuto notizia dell'infortunio.
La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al
datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di
essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente
la denuncia.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
53. Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli
infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano
prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni
valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.
La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13
entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve
essere corredata da certificato medico. Qualora il datore di lavoro effettui la
denuncia di infortunio per via telematica, il certificato medico deve essere
inviato solo su espressa richiesta dell'Istituto assicuratore nelle ipotesi in
cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore
(9/p).
Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia
preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo
entro ventiquattro ore dall'infortunio.
Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni
si prolunghi al quarto il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo
giorno.
La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre
alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio,
le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze
di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica
della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni
preesistenti.
La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le
modalità di cui all'art. 13 dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore,
corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel
quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della
manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre
l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova
ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata
dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici
certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le
notizie che esso reputi necessarie (9/q).
Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il salario
percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello
dell'infortunio o della malattia professionale.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia
deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del
galleggiante o, in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto
assicuratore e all'autorità portuale o consolare competente. Quando l'infortunio
si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del
primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico, che deve corredare la
denuncia di infortunio, deve essere rilasciato dal medico di bordo o, in
mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo sia nel territorio
nazionale sia all'estero.
I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire tremilioni (9/r).
------------------------
(9/p) Comma così modificato prima dal D.M. 26 gennaio 1988 (Gazz. Uff. 11
febbraio 1988, n. 34) e poi dal D.M. 15 luglio 2005.
(9/q) Comma così modificato dal D.M. 26 gennaio 1988 (Gazz. Uff. 11 febbraio
1988, n. 34).
(9/r) Le violazioni previste dagli artt. 53 e 54 del presente decreto sono state
trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro, nella misura sopra indicata, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 1 e 2, L. 28 dicembre 1993, n. 561.
(giurisprudenza di legittimità)
54. Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente
titolo, deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità locale di
pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la
morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.
La denuncia deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in
cui è avvenuto l'infortunio. Se l'infortunio sia avvenuto in viaggio e in
territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità di pubblica sicurezza
nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio
italiano, e per la navigazione marittima e la pesca marittima la denuncia è
fatta, a norma del penultimo comma dell'art. 53, alla autorità portuale o
consolare competente.
Gli uffici, ai quali è presentata la denuncia, debbono rilasciarne ricevuta e
debbono tenere l'elenco degli infortuni denunciati.
La denuncia deve indicare:
1) il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore di
lavoro;
2) il luogo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio;
3) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze
nelle quali esso si è verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze
di misure di igiene e di prevenzione;
4) il nome e il cognome, l'età, la residenza e l'occupazione abituale della
persona rimasta lesa;
5) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo
in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo;
6) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.
Per i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione la denuncia deve
essere fatta secondo il modulo previsto dall'art. 13 (9/s) (10).
------------------------
(9/s) Le violazioni previste dagli artt. 53 e 54 del presente decreto sono state
trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro, nella misura sopra indicata, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 1 e 2, L. 28 dicembre 1993, n. 561.
(10) Comma così sostituito dal D.M. 26 gennaio 1988 (Gazz. Uff. 11 febbraio
1988, n. 34).
55. Per ogni infortunio avvenuto, sia a bordo, sia a terra, per servizi della
nave, e per il quale una persona dell'equipaggio sia deceduta od abbia sofferto
lesioni tali da doversene prevedere la morte o una inabilità superiore ai trenta
giorni, si procede, dall'autorità marittima o dall'autorità consolare che ha
ricevuto la denuncia dell'infortunio, ad un'inchiesta, alla quale deve
partecipare un rappresentante della Cassa marittima competente nelle forme e con
le procedure stabilite dagli articoli da 578 a 584 del Codice della navigazione.
Per le spese relative alla inchiesta si provvede in conformità degli artt. 58 e
62 del presente decreto.
Copia del processo verbale di inchiesta deve essere rimessa alla direzione
provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro del luogo dove è situato
l'ufficio di porto di iscrizione della nave ed all'Istituto assicuratore (10/a).
Su richiesta dell'Istituto assicuratore o dell'assicurato l'autorità marittima o
consolare dispone che si proceda all'inchiesta anche per i casi di infortunio
per i quali non sia prevedibile una inabilità superiore ai trenta giorni. La
spesa relativa all'inchiesta è a carico dell'Istituto assicuratore.
------------------------
(10/a) Comma così modificato dall'art. 236, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(giurisprudenza di legittimità)
56. L'autorità di pubblica sicurezza, appena ricevuta la denuncia di cui
all'art. 54, deve rimettere, per ogni caso denunciato di infortunio, in
conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto od abbia sofferto
lesioni tali da doversene prevedere la morte od un'inabilità superiore ai trenta
giorni e si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un
esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro - settore
ispezione del lavoro nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio (10/b).
Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dal
ricevimento della denuncia, la direzione provinciale del lavoro - settore
ispezione del lavoro procede ad un'inchiesta al fine di accertare:
1) la natura del lavoro al quale era addetto l'infortunato;
2) le circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e la causa e la natura di esso,
anche in riferimento ad eventuali deficienze di misura di igiene e di
prevenzione;
3) l'identità dell'infortunato e il luogo dove esso si trova;
4) la natura e l'entità delle lesioni;
5) lo stato dell'infortunato;
6) la retribuzione;
7) in caso di morte, le condizioni di famiglia dell'infortunato, i superstiti
aventi diritto a rendita e la residenza di questi ultimi (10/c).
La direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro, qualora lo
ritenga necessario ovvero ne sia richiesto dall'Istituto assicuratore o
dall'infortunato o dai suoi superstiti, esegue l'inchiesta sul luogo
dell'infortunio (10/d).
L'Istituto assicuratore, l'infortunato o i suoi superstiti hanno facoltà di
domandare direttamente alla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione
del lavoro che sia eseguita l'inchiesta per gli infortuni che abbiano le
conseguenze indicate nella prima parte del presente articolo e per i quali, per
non essere stata fatta la segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza o per
non essere state previste o indicate nella segnalazione le conseguenze predette
o per qualsiasi altro motivo, l'inchiesta non sia stata eseguita (10/e).
------------------------
(10/b) Comma così modificato dall'art. 236, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(10/c) Comma così modificato dall'art. 236, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(10/d) Comma così modificato dall'art. 236, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(10/e) Comma così modificato dall'art. 236, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
57. L'indicazione della data e del luogo dell'inchiesta è comunicata, a cura
della direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro, con
lettera raccomandata o della quale si sia ritirata ricevuta, al datore di
lavoro, all'infortunato o ai suoi superstiti e all'Istituto assicuratore (10/f).
L'inchiesta è fatta in contraddittorio degli interessati o dei loro delegati e
con l'intervento, se necessario, di un medico o di altri periti, scelti dalla
direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro (10/g).
Qualora non siano presenti, né rappresentati, gli aventi diritto alle
prestazioni, la direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro
fa assistere all'inchiesta, nel loro interesse, due prestatori d'opera che
designa fra quelli addetti ai lavori nell'esecuzione dei quali è avvenuto
l'infortunio e, preferibilmente, fra gli esercenti lo stesso mestiere
dell'infortunato (10/h).
La direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro ha inoltre
facoltà di interrogare tutte quelle persone che, a suo giudizio, possono portare
luce sulle circostanze e sulle cause dell'infortunio (10/i) (12/cost).
------------------------
(10/f) Comma così modificato dall'art. 236, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(10/g) Comma così modificato dall'art. 236, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(10/h) Comma così modificato dall'art. 236, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(10/i) Comma così modificato dall'art. 236, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(12/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 24-30 giugno 1999, n. 274
(Gazz. Uff. 7 luglio 1999, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 57,
quarto comma, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 24 della
Costituzione.
58. Gli ispettori del lavoro e i funzionari da essi delegati i quali, per
eseguire le inchieste previste dall'articolo 56, devono trasferirsi dalla
propria sede, hanno diritto ad un'indennità nella misura ed alle condizioni
stabilite dalle norme vigenti (10/l).
[L'indennità predetta non è dovuta nei casi in cui la trasferta sia necessaria
ai termini del Codice di procedura penale] (10/ll).
È parimenti corrisposta un'indennità, nella misura e nei casi determinati dalla
vigente tariffa penale, ai testimoni, ai medici e agli altri periti chiamati
dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro, che
esegue l'inchiesta, nell'interesse di questa (10/m).
------------------------
(10/l) Comma così sostituito dall'art. 236, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(10/ll) Comma abrogato dall'art. 236, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(10/m) Comma così modificato dall'art. 236, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
59. Non è ammesso l'intervento dei periti negli stabilimenti dello Stato
sottoposti a speciale sorveglianza e negli stabilimenti nei quali si compiono
lavori che, per la sicurezza dello Stato, debbono essere tenuti segreti.
In questi casi i funzionari preposti alla sorveglianza degli stabilimenti
presentano alla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro
una relazione sulle cause dell'infortunio, che è unita al processo verbale
dell'inchiesta (10/mm).
------------------------
(10/mm) Comma così modificato dall'art. 236, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
60. Salvo il caso di impedimento da costatarsi nel processo verbale, l'inchiesta
deve essere compiuta nel più breve termine e non oltre il decimo giorno da
quello in cui è pervenuta alla direzione provinciale del lavoro - settore
ispezione del lavoro la denuncia dell'infortunio (10/n).
Dell'inchiesta è redatto processo verbale, nel quale gli intervenuti hanno
diritto di far inserire le proprie dichiarazioni. Nei casi previsti dal
penultimo comma dell'art. 56, il verbale deve essere redatto sul luogo
dell'infortunio.
[Il processo verbale è sottoscritto dal pretore e resta depositato per cinque
giorni nella cancelleria della Pretura] (10/nn).
------------------------
(10/n) Comma così modificato dall'art. 236, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(10/nn) Comma abrogato dall'art. 236, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
61. Decorsi i cinque giorni di cui al terzo comma dell'articolo precedente, il
processo verbale dell'inchiesta è trasmesso all'autorità giudiziaria competente,
la quale provvede, se del caso, a norma di legge, rimettendo quindi copia del
processo verbale stesso alla cancelleria del Tribunale civile nella cui
giurisdizione è avvenuto l'infortunio. La cancelleria conserva i processi
verbali di inchiesta per dieci anni dal giorno dell'infortunio.
Finché il processo verbale rimane depositato nella cancelleria della Pretura o
del Tribunale, le parti interessate possono prenderne conoscenza o trarne copia
in carta libera.
Copia del processo verbale dell'inchiesta deve essere inviata all'Istituto
assicuratore, all'infortunato o ai suoi superstiti ed al datore di lavoro a cura
del cancelliere, contro pagamento dei diritti di sua competenza.
------------------------
62. Le indennità di cui all'articolo 58 sono liquidate dalla direzione
provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro (10/o).
Sono compresi fra i periti gli ufficiali sanitari e i medici condotti, di cui
all'art. 97, in quanto prestino l'opera loro nei casi e per gli effetti indicati
nell'art. 58.
L'onorario per l'autopsia con il referto è liquidato dalla direzione provinciale
del lavoro - settore ispezione del lavoro nella misura da stabilirsi con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la sanità, ed
è compreso tra le spese di cui al primo comma del successivo articolo 202
(10/oo) (10/p).
Il pagamento di dette indennità è effettuato per mezzo degli agenti demaniali e,
in mancanza, per mezzo degli uffici postali, osservate le vigenti norme per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e
grava sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Per tutto ciò che concerne la liquidazione e il pagamento di dette indennità, le
quietanze e le verifiche dei mandati relativi, sono osservate, in quanto
applicabili, le disposizioni della tariffa penale e le altre norme e istruzioni
vigenti nella materia.
------------------------
(10/o) Comma così sostituito dall'art. 236, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(10/oo) Il D.P.R. 19 dicembre 1981 (Gazz. Uff. 30 giugno 1982, n. 177) ha così
disposto:
"In caso di morte in conseguenza di infortunio sul lavoro o di malattia
professionale nell'industria e nell'agricoltura l'onorario per l'autopsia con il
referto è determinato nelle seguenti misure:
per esame necroscopico completo: L. 300.000
per esame necroscopico completo su cadavere esumato: L. 500.000.
(10/p) Comma così modificato dall'art. 236, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
63. In caso di morte in conseguenza di infortunio, su istanza motivata
dell'Istituto assicuratore o degli aventi diritto, il pretore, ove ritenga
fondata la domanda, dispone che sia praticata l'autopsia con la maggiore
tempestività. Le parti interessate possono delegare un medico di fiducia per
assistervi.
Le spese sono a carico dell'Istituto assicuratore e liquidate nella misura e con
la procedura previste nel terzo comma dell'articolo precedente.
------------------------
64. L'Istituto assicuratore, quando abbia motivo di ritenere che l'infortunio
sia avvenuto per dolo dell'infortunato o che le conseguenze di esso siano state
dolosamente aggravate, ha facoltà di richiedere al pretore l'accertamento
d'urgenza con il procedimento e con le norme di cui agli articoli 692 e seguenti
del Codice di procedura civile ed all'art. 231 del Codice di procedura penale.
Le spese relative sono a carico dell'Istituto assicuratore.
------------------------
65. L'assicurato, il quale abbia simulato un infortunio o abbia dolosamente
aggravato le conseguenze di esso, perde il diritto ad ogni prestazione, ferme
rimanendo le pene stabilite dalla legge.
------------------------
Capo V - Prestazioni
(giurisprudenza di legittimità)
66. Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'idennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
67. Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto
assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli
obblighi stabiliti nel presente titolo (10/pp).
------------------------
(10/pp) Vedi, anche, l'art. 59, comma 19, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(giurisprudenza di legittimità)
68. A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto
l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura
l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di
attendere al lavoro, è corrisposta all'infortunato stesso un'indennità
giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera
calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120.
Ove la durata dell'inabilità, di cui al comma precedente, si prolunghi oltre i
novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennità giornaliera è
elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della
retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116
a 120.
Le indennità per inabilità temporanea sono pagate in via posticipata a periodi
non eccedenti i sette giorni.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'indennità
giornaliera decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco dell'infortunato
ed è corrisposto nella misura del settantacinque per cento della retribuzione
effettivamente goduta alla data dello sbarco annotata sul molo o sulla licenza.
Agli effetti del precedente comma la retribuzione giornaliera si calcola
dividendo per trenta la retribuzione mensile.
------------------------
69. Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente, la data di
sbarco, sia che questo avvenga all'estero, sia che avvenga nel territorio
nazionale, è quella indicata sul ruolo di equipaggio dall'ufficiale consolare o
dall'ufficiale di porto.
In caso di sbarco di un infortunato in un porto del territorio nazionale, non vi
è obbligo del deposito delle spese di cura e di rimpatrio da parte del
comandante della nave; se lo sbarco avviene invece in altri porti, il
comandante, d'accordo con l'ufficio di porto o consolare, deve anche garantire e
depositare presso detto ufficio acconti sull'indennità per inabilità temporanea
per il periodo che l'ufficio stesso crederà di stabilire.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
70. Il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni sull'indennità
per inabilità temporanea quando ne sia richiesto dall'Istituto assicuratore.
Il datore di lavoro deve, a richiesta dell'Istituto assicuratore, pagare
all'infortunato, se questi si trova nel luogo dove risiede il datore di lavoro,
l'indennità giornaliera per inabilità temporanea spettantegli a termine di
legge, secondo le istruzioni date dallo stesso Istituto assicuratore.
L'ammontare delle indennità è rimborsato al datore di lavoro dall'Istituto
assicuratore alla fine di ogni mese, salvo diversa convenzione.
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71. Il giorno in cui avviene l'infortunio non è compreso fra quelli da computare
per la determinazione della durata delle conseguenze dell'infortunio stesso.
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72. In caso di ricovero in un istituto di cura, l'Istituto assicuratore ha
facoltà di ridurre di un terzo l'indennità per inabilità temporanea.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la facoltà di
ridurre l'indennità è limitata al valore convenzionale della panatica.
Nessuna riduzione, però, può essere disposta ove l'assicurato abbia il coniuge o
solo i figli nelle condizioni di cui all'art. 85 o abbia a proprio carico
ascendenti.
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(giurisprudenza di legittimità)
73. Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato
l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il
sessanta per cento della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste
da norme legislative e regolamentari, nonché da contratti collettivi o
individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza
dell'assicurazione.
L'obbligo suddetto sussiste anche nei casi in cui la guarigione avvenga entro il
periodo di carenza.
L'obbligo suddetto compete, altresì, per le giornate festive e per i casi di
malattia professionale nell'industria, nonché per i casi di infortunio e di
malattia professionale nell'agricoltura. La conseguente erogazione è commisurata
sulla base del salario medio giornaliero percepito dal lavoratore negli ultimi
quindici giorni precedenti l'evento.
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(giurisprudenza di legittimità)
74. Agli effetti del presente titolo deve ritenersi inabilità permanente
assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la
quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve
ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una
malattia professionale la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per
tutta la vita, l'attitudine al lavoro (9/cost).
Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia
derivata un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in
misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per
cento per i casi di malattia professionale, è corrisposta, con effetto dal
giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta,
una rendita d'inabilità rapportata al grado dell'inabilità stessa sulla base
delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni
degli articoli da 116 a 120:
1) per inabilità di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, aliquota
crescente col grado della inabilità, come dalla tabella allegato n. 6, dal
cinquanta per cento al sessanta per cento;
2) per inabilità di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento,
aliquota pari al grado di inabilità;
3) per inabilità dall'ottanta per cento al cento per cento, aliquota pari al
cento per cento (10/q).
Gli importi delle rendite mensili sono arrotondati al migliaio più prossimo: per
eccesso quelli uguali o superiori alle lire cinquecento, per difetto quelli
inferiori a tale cifra (10/qq).
A decorrere dal 1° luglio 1965, per il calcolo delle rendite per inabilità
permanente si applica la tabella delle aliquote di retribuzione allegato n. 7.
Dalla data del 1° luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite in corso di
godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al comma
precedente.
------------------------
(9/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 novembre 1997, n. 350
(Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato non fondata
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 74, primo comma, e 78,
primo comma, sollevata in riferimento all'art. 38, secondo comma, della
Costituzione.
(10/q) La Corte costituzionale, con sentenza 24-30 maggio 1977, n. 93 (Gazz.
Uff. 8 giugno 1977, n. 155), ha dichiarato l'illegittimità del secondo comma
dell'art. 74, nella parte in cui non pone, agli effetti della rendita, chi è
colpito da malattia professionale nella stessa condizione di chi è invece
colpito da infortunio sul lavoro.
(10/qq) Comma così sostituito dal D.M. 26 gennaio 1988 (Gazz. Uff. 11 febbraio
1988, n. 34).
(giurisprudenza di legittimità)
75. Qualora, dopo la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, il
grado di inabilità permanente residuato all'infortunato risulti determinato in
maniera definitiva nella misura superiore al dieci e inferiore al sedici per
cento, è corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore
capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'art. 39,
dell'ulteriore rendita spettante, calcolata sul limite minimo di retribuzione
annua ai sensi del terzo comma dell'art. 116, applicabile al momento della
liquidazione di tale somma.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
76. Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni
elencate nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indispensabile un'assistenza
personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di lire
duecentocinquantamila per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo
all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata in luogo di
ricovero con onere a carico dell'Istituto assicuratore o di altri enti.
L'assegno è erogato anche nel caso in cui l'assistenza personale sia effettuata
da un familiare e non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento
corrisposti dallo Stato o da enti pubblici. In caso di cumulo è consentita
l'opzione tra i vari assegni da parte dei beneficiari (10/r) (10/rr).
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(10/r) Così sostituito dall'art. 6, L. 10 maggio 1982, n. 251.
(10/rr) Per la rivalutazione dell'assegno per l'assistenza personale
continuativa per il settore industria vedi, ora, l'art. 2, D.M. 9 ottobre 2001.
(giurisprudenza di legittimità)
77. Se l'infortunato ha moglie e figli, solo moglie o solo figli aventi
requisiti di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 85 la rendita è aumentata di un
ventesimo per la moglie e per ciascun figlio, indipendentemente dalla data di
matrimonio e di nascita.
Tali quote integrative della rendita sono corrisposte anche nel caso in cui
l'infortunio sia occorso ad una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il
coniuge, debbono ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n.
1 dell'art. 85 (10/s).
Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita e cessano
in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della
persona per la quale furono costituite o per il raggiungimento del diciottesimo
anno per i figli. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato dette
quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se
studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del
corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari.
Le quote predette, che sono parte integrante della rendita liquidata
all'infortunato, sono riferite per tutta la durata della rendita alla
composizione della famiglia dell'infortunato stesso.
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(10/s) La Corte costituzionale, con sentenza 10-12 maggio 1988, n. 529 (Gazz.
Uff. 18 maggio 1988, n. 20 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
dell'art. 77, secondo comma, nella parte in cui dispone che, per quanto riguarda
il coniuge, debbano ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del
n. 1 dell'art. 85 stessa legge.
(giurisprudenza di legittimità)
78. Nei casi d'inabilità permanente previsti nella tabella allegato n. 1,
l'attitudine al lavoro, agli effetti della liquidazione della rendita, si
intende ridotta nella misura percentuale indicata per ciascun caso.
L'abolizione assoluta della funzionalità di arti o di organi o di parti di essi
è equiparata alla loro perdita anatomica.
Quando gli arti o gli organi o parte di essi abbiano perduto soltanto
parzialmente la loro funzione, il grado di riduzione dell'attitudine al lavoro
si determina sulla base della percentuale d'inabilità stabilita per la loro
perdita totale, ed in proporzione del valore lavorativo della funzione perduta.
In caso di perdita di più arti, od organo, o di più parti di essi, e qualora non
si tratti di molteplicità espressamente contemplata nella tabella, il grado di
riduzione dell'attitudine al lavoro deve essere determinato di volta in volta
tenendo conto di quanto, in conseguenza dell'infortunio, e per effetto della
coesistenza delle singole lesioni, è diminuita l'attitudine al lavoro.
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(giurisprudenza di legittimità)
79. Il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata da
infortunio, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti da
fatti estranei al lavoro o da altri infortuni non contemplati dal presente
titolo o liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75, deve essere rapportato non
all'attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle
preesistenti inabilità. Il rapporto è espresso da una frazione in cui il
denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il
numeratore la differenza fra questa e il grado di attitudine residuato dopo
l'infortunio (10/cost).
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(10/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 12-19 gennaio 1995, n. 17 (Gazz.
Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 79 e 83, sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.
(giurisprudenza di legittimità)
80. Nel caso in cui il titolare di una rendita, corrisposta a norma del presente
titolo, sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di
inabilità, si procede alla costituzione di un'unica rendita in base al grado di
riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni
determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata
secondo le disposizioni dell'art. 78 ed in base alla retribuzione che è servita
per la determinazione della precedente rendita. Se però tale retribuzione è
inferiore a quella in base alla quale sarebbe stata liquidata la rendita in
relazione al nuovo infortunio, la nuova rendita viene determinata in base a
quest'ultima retribuzione (10/ss).
Nel caso in cui il nuovo infortunio per sé considerato determini un'inabilità
permanente non superiore al dieci per cento e l'inabilità complessiva sia
superiore a quella in base alla quale fu liquidata la precedente rendita, è
liquidata una nuova rendita secondo le norme del comma precedente.
Nel caso in cui, a seguito di precedenti infortuni, sia residuata inabilità
permanente che non superi il dieci per cento ed in seguito a nuovo infortunio
risulti una inabilità permanente che complessivamente superi detta percentuale,
è liquidata una rendita in base al grado di riduzione dell'attitudine al lavoro
risultante dopo l'ultimo infortunio ed alla retribuzione percepita all'epoca in
cui questo si è verificato.
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(10/ss) La Corte costituzionale, con sentenza 18 maggio-6 giugno 1989, n. 318
(Gazz. Uff. 14 giugno 1989, n. 24 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 80, nella parte in cui
non prevede che, qualora sopravvenga un ulteriore infortunio dopo il, decorso di
dieci anni dalla costituzione della rendita per un precedente infortunio, al
lavoratore spetta una rendita non inferiore a quella già erogatagli.
81. Nel caso di infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità
permanente, nel quale si abbia concorso di inabilità determinato dalla
preesistenza di una lesione invalidante che abbia dato luogo alla liquidazione
di un'indennità per inabilità permanente da infortunio sul lavoro a norma del
regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51 (10/t), la rendita a seguito del nuovo
infortunio è liquidata in base all'inabilità complessiva secondo le disposizioni
dell'art. 80.
Quando per l'infortunio precedente sia erogato un assegno continuativo mensile,
ai sensi dell'art. 124, l'importo della rendita, determinato come nel precedente
comma, è diminuito di quello dell'assegno predetto.
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(10/t) Recava il testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro, che cessò di aver vigore per il disposto
dell'art. 76, R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 recante disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali assorbito dal presente decreto come detto alla nota 2
all'epigrafe.
82. In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità
permanente, nel quale si abbia concorso fra quest'ultima inabilità e quella che
ha dato luogo alla liquidazione di una rendita riscattata, si procede secondo il
criterio stabilito dall'art. 80.
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(giurisprudenza di legittimità)
83. La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del
titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di
diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a
modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché,
quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha
dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere
soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo
indennizzabile.
La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve
essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato
un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti anche la nuova
misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.
L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda,
deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima.
Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte
ovvero l'infortunato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita,
alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104.
Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di
controllo che siano disposte ai fini del presente articolo dall'Istituto
assicuratore. In caso di rifiuto l'Istituto assicuratore può disporre la
sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.
Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima
revisione può essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data
dell'infortunio e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita,
ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a
distanza inferiore di un anno dalla precedente.
Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione
può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un
triennio e la seconda alla fine del successivo triennio.
Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di
malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato
guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono
il minimo per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza
dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere
l'indennizzabilità, l'assicurato stesso può chiedere all'Istituto assicuratore
la liquidazione della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini
stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento.
In caso di revisione o di liquidazione a seguito di aggravamento, la misura
della rendita d'inabilità è quella stabilita dalle tabelle in vigore al momento
della revisione o della liquidazione a seguito di aggravamento (10/cost).
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(10/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 12-19 gennaio 1995, n. 17 (Gazz.
Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 79 e 83, sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.
84. Qualora in seguito a revisione la misura della rendita sia modificata, la
variazione ha effetto dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa
al periodo di tempo nel quale è stata richiesta la revisione.
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(giurisprudenza di legittimità)
85. Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti
sottoindicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti, ragguagliata
al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli
articoli da 116 a 120:
1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo
matrimonio; in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità
di rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o
riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età,
e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel
caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli
viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non
prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento
del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per
tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se
studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è
loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui
al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data
dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data
dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;
3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a
ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del
defunto e fino alla loro morte;
4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a
ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico
nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli.
La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno
come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione
calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione,
le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una
o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente
reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle
singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli
aventi diritto ai sensi del comma precedente.
Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di lire
un milione al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di
questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi, ultimi, ai fratelli e
sorelle, aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e
4). Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a
chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del
lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite
massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno di
cui al precedente comma non può essere comunque inferiore ad una mensilità di
retribuzione.
Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri
discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori
o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente
affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le persone a cui
gli esposti sono regolarmente affidati (10/u) (11) (11/a).
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(10/u) Così sostituito dall'art. 7, L. 10 maggio 1982, n. 251. In relazione alla
rendita spettante ai superstiti, l'art. 28 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 così
disponeva:
"
Art. 28. Quando la morte sopraggiunge in conseguenza dell'infortunio dopo la
liquidazione della rendita di inabilità permanente la domanda per ottenere la
rendita nella misura e nei modi stabiliti nell'articolo precedente deve essere
proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro un mese dalla data della
morte".
Peraltro la Corte costituzionale, con sentenza n. 85 del 2-5 luglio 1968, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui
stabilisce che la domanda dei superstiti del lavoratore deceduto a causa
dell'infortunio, deve essere proposta, a pena di decadenza, entro un mese dalla
data della morte.
(11) La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 1985, n. 360 (Gazz. Uff.
31 dicembre 1985, n. 306-bis), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente art. 85 nella parte in cui nel disporre che, nel caso di infortunio
mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta
per cento della rendita, esclude che tale rendita spetti anche all'orfano
dell'unico genitore naturale che lo ha riconosciuto.
(11/a) Per la rivalutazione dell'assegno da corrispondere in caso di morte o per
infortunio o malattia professionale vedi:
- per il settore industria l'art. 3, D.M. 9 ottobre 2001;
- per il settore agricoltura l'art. 3, D.M. 9 ottobre 2001.
86. L'istituto assicuratore è tenuto a prestare all'assicurato nei casi di
infortunio previsti nel presente titolo, e salvo quanto dispongono gli artt. 72
e 88, le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata
dell'inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto
occorrano al recupero della capacità lavorativa.
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87. L'infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi
alle cure mediche e chirurgiche che l'Istituto assicuratore ritenga necessarie.
L'accertamento dei motivi del rifiuto o dell'elusione delle cure prescritte è
demandato, in caso di contestazione, al giudizio di un collegio arbitrale
composto di un medico designato dall'Istituto assicuratore, di un medico
designato dall'infortunato o dall'ente di patrocinio che lo rappresenta o, in
mancanza, dal presidente del Tribunale e di un terzo medico scelto da essi in
una lista preparata dal Ministero della sanità; qualora i medici delle parti non
si accordino sulla scelta del terzo arbitro, questi è designato dal Ministero
della sanità.
Il giudizio è promosso dall'Istituto assicuratore o dall'infortunato nel termine
di quindici giorni dalla dichiarazione o dalla constatazione del rifiuto.
Il rifiuto ingiustificato a sottoporsi alle cure o la elusione delle cure
prescritte da parte dell'infortunato importano la perdita del diritto
all'indennità per inabilità temporanea e la riduzione della rendita a quella
misura presunta alla quale sarebbe stata ridotta se l'assicurato si fosse
sottoposto alle cure prescritte.
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(giurisprudenza di legittimità)
88. Per l'esecuzione delle cure di cui agli articoli precedenti ed anche a scopo
di accertamento, l'Istituto assicuratore può disporre il ricovero
dell'infortunato in una clinica, ospedale od altro luogo di cura indicato
dall'Istituto medesimo. Se il ricovero avviene in ospedali civili, per la spesa
di degenza è applicata, quando non sia stipulata un'apposita convenzione e
quando l'infortunato non abbia diritto all'assistenza gratuita, la tariffa
minima che i singoli ospedali praticano per la degenza a carico dei Comuni.
Qualora la cura importi un atto operativo, l'infortunato può chiedere che questo
sia eseguito da un medico di sua fiducia: in tal caso, però, è a suo carico
l'eventuale differenza fra la spesa effettivamente sostenuta e quella che
avrebbe sostenuto l'Istituto assicuratore, se avesse provveduto direttamente
alla cura.
L'Istituto assicuratore, anche nel caso previsto nel comma precedente, ha
diritto di disporre controlli a mezzo di propri medici fiduciari. Qualora sorga
disaccordo fra il medico dell'infortunato e quello dell'Istituto assicuratore
sul trattamento curativo, la decisione è rimessa ad un collegio arbitrale
costituito in conformità dello stesso art. 87 e con le modalità stabilite in
detto articolo.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
89. Anche dopo la costituzione della rendita di inabilità l'Istituto
assicuratore dispone che l'infortunato si sottoponga a speciali cure mediche e
chirurgiche quando siano ritenute utili per la restaurazione della capacità
lavorativa.
Durante il periodo delle cure e fin quando l'infortunato non possa attendere al
proprio lavoro, l'Istituto assicuratore integra la rendita di inabilità fino
alla misura massima dell'indennità per inabilità temporanea assoluta.
In caso di rifiuto dell'infortunato a sottostare alle cure di cui al primo comma
si provvede a norma dell'art. 87.
Qualora il collegio arbitrale medico riconosca ingiustificato il rifiuto,
l'Istituto assicuratore può disporre la riduzione della rendita di inabilità in
misura da determinarsi dal collegio stesso.
Sono applicabili per le cure chirurgiche di cui al presente articolo le
disposizioni dell'articolo precedente.
L'Istituto assicuratore può anche stipulare accordi con Istituti all'uopo
autorizzati per facilitare la rieducazione professionale.
La stipulazione di detti accordi deve essere preventivamente autorizzata, di
volta in volta, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
------------------------
90. L'Istituto assicuratore è tenuto a provvedere alla prima fornitura degli
apparecchi di protesi e degli apparecchi atti a ridurre il grado dell'inabilità,
nonché alla rinnovazione degli stessi, quando sia trascorso il termine stabilito
dall'Istituto medesimo allo scopo di garantire la buona manutenzione degli
apparecchi da parte dell'infortunato, salvo casi di inefficienza o di rottura
non imputabili all'infortunato.
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(giurisprudenza di legittimità)
91. Nel caso di infortunio che abbia causato ernia addominale, l'Istituto
assicuratore è tenuto solo alle prestazioni mediche e chirurgiche e al pagamento
dell'indennità per l'inabilità temporanea, fermo restando il disposto dell'art.
72.
Nel caso in cui si tratti di ernia non operabile è dovuta la rendita di
inabilità nella misura stabilita per la riduzione del quindici per cento
dell'attitudine al lavoro; qualora sorga contestazione circa l'operabilità, la
decisione è rimessa ad un collegio arbitrale costituito in conformità dell'art.
87 (11/b).
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(11/b) Vedi anche l'art. 13, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
92. L'Istituto assicuratore provvede ai servizi per la prestazione dei soccorsi
di urgenza a mezzo di propri ambulatori o anche mediante accordi con enti o
sanitari locali.
Qualora l'Istituto non possa provvedere, provvede il datore di lavoro con propri
mezzi e l'Istituto stesso gli rimborsa la spesa che avrebbe sostenuto se avesse
direttamente prestato i soccorsi di urgenza.
Il datore di lavoro è tenuto in ogni caso a provvedere al trasporto
dell'infortunato, rimanendo a suo carico le relative spese.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di tenere esposto in luogo e in modo visibile
un cartello indicante i medici e gli stabilimenti di cura designati
dall'Istituto assicuratore.
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93. Per i servizi di salvataggio e di pronto soccorso nelle miniere di zolfo in
Sicilia si applicano le speciali norme vigenti in materia.
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(giurisprudenza di legittimità)
94. Le Amministrazioni ospedaliere non possono rifiutarsi di ricevere negli
ospedali le persone colpite da infortunio sul lavoro e debbono dare notizia
immediatamente, e comunque entro due giorni, del ricovero all'Istituto
assicuratore, anche ai fini del pagamento delle spese di spedalità da parte
dell'Istituto stesso, quando si tratti di infortunio indennizzabile ai termini
del presente titolo ed il ricovero sia stato disposto o approvato dall'Istituto
assicuratore.
L'Istituto assicuratore ha diritto di far visitare da medici di propria fiducia
gli infortunati degenti in ospedali.
I medici degli ospedali hanno l'obbligo di rilasciare i certificati attestanti
la lesione da infortunio, con diritto ai compensi stabiliti a norma dell'art.
88.
Le Amministrazioni ospedaliere hanno l'obbligo di dare visione all'Istituto
assicuratore e all'infortunato o ai suoi superstiti dei documenti clinici e
necroscopici relativi agli infortunati da esse ricoverati e, se richiesta, di
rilasciare copia integrale degli stessi. Analogo obbligo spetta, nei confronti
dell'infortunato o dei superstiti, ai luoghi di cura dell'Istituto assicuratore.
------------------------
95. L'Istituto assicuratore ha il diritto di controllare l'andamento delle cure
in qualsiasi luogo esse siano praticate e di disporre il trasferimento
dell'infortunato in luogo di cura designato dall'Istituto medesimo. A tal fine i
luoghi di cura e i medici privati debbono permettere tutti gli accertamenti
disposti dall'Istituto e fornire allo stesso tutte le notizie, gli elementi e i
documenti da esso richiesti.
In caso di contestazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 87.
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96. Se nel Comune o nella Provincia esistono medici o stabilimenti di cura
preventivamente designati dall'Istituto assicuratore, e l'infortunato,
tempestivamente avvertito, si avvale di altro medico o stabilimento di cura, le
spese relative sono a carico dell'infortunato salvo quanto dispone il secondo
comma dell'art. 88.
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97. Gli ufficiali sanitari e i medici condotti non possono rifiutarsi di
prestare i primi soccorsi agli infortunati sul lavoro e sono tenuti a rilasciare
i relativi certificati.
I compensi spettanti per le prestazioni di cui al precedente comma sono
corrisposti dall'Istituto assicuratore nella misura da stabilirsi con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentiti i Ministri per il tesoro e per la sanità.
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98. I compensi ai sanitari componenti il collegio arbitrale di cui agli artt.
87, 88 e 89 sono liquidati dal presidente del Tribunale nelle misure stabilite
dalla tariffa nazionale per le prestazioni mediche di cui alla legge 21 febbraio
1963, n. 244 (11/c).
Il presidente del Tribunale decide circa l'onere dei predetti compensi e delle
eventuali spese da lui contestualmente liquidate.
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(11/c) Recante norme generali relative agli onorari ed ai compensi per le
prestazioni medico-chirurgiche e istituzione della relativa tariffa.
99. Contro il rifiuto dell'assistenza sanitaria da parte dell'Istituto
assicuratore e contro i provvedimenti dell'Istituto stesso circa la natura ed i
limiti delle prestazioni di carattere sanitario a favore dell'infortunato,
quando, ai termini del presente titolo, non si debba costituire il collegio
arbitrale previsto dall'art. 87, è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
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100. Ricevuta la denuncia dell'infortunio col certificato medico attestante che
l'assicurato non è in grado di recarsi al lavoro, l'Istituto assicuratore,
accertata la indennizzabilità dell'infortunio ai sensi del presente titolo,
provvede affinché, entro il più breve termine, e in ogni caso non oltre il
ventesimo giorno da quello dell'infortunio, sia pagata all'infortunato
l'indennità per inabilità temporanea.
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101. Qualora l'Istituto assicuratore ritenga di non essere obbligato a
corrispondere le prestazioni, deve darne comunicazione all'infortunato o agli
aventi diritto, specificando i motivi del provvedimento adottato.
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(giurisprudenza di legittimità)
102. Ricevuto il certificato medico costatante l'esito definitivo della lesione,
l'Istituto assicuratore comunica immediatamente all'infortunato la data della
cessazione l'indennità per inabilità temporanea e se siano o no prevedibili
conseguenze di carattere permanente indennizzabili ai sensi del presente titolo.
Qualora siano prevedibili dette conseguenze, l'Istituto assicuratore procede
agli accertamenti per determinare la specie ed il grado dell'inabilità
permanente al lavoro e, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento
del certificato medico di cui al comma precedente, comunica all'infortunato la
liquidazione della rendita di inabilità, indicando gli elementi che sono serviti
di base a tale liquidazione.
Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di
inabilità permanente, l'Istituto assicuratore liquida una rendita in misura
provvisoria, dandone comunicazione nel termine suddetto all'interessato, con
riserva di procedere a liquidazione definitiva.
Nel caso di liquidazione di rendita non accettata dall'infortunato, ove questi
convenga in giudizio l'Istituto assicuratore, quest'ultimo, fino all'esito del
giudizio, è tenuto a corrispondere la rendita liquidata.
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103. L'infortunato, nei riguardi del quale sia stata accertata un'inabilità
permanente indennizzabile, deve presentare all'Istituto assicuratore, agli
effetti della liquidazione delle quote integrative, la richiesta documentazione
anagrafica.
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(giurisprudenza di legittimità)
104. L'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali
l'Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità o
non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o
sull'inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una
rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Istituto assicuratore, comunica
all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con
lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene
giustificabile il provvedimento dell'Istituto, precisando, nel caso in cui si
tratti di inabilità permanente, la misura di indennità che ritiene essergli
dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale
emergano gli elementi giustificativi della domanda.
Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta
della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri
soddisfacente, l'infortunato può convenire in giudizio l'Istituto assicuratore
avanti l'autorità giudiziaria.
Qualora il termine di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 102 decorra senza
che l'Istituto assicuratore abbia fatto all'infortunato le comunicazioni in essi
previste, si applica la disposizione del comma precedente.
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(giurisprudenza di legittimità)
105. Nel caso in cui l'infortunio abbia causato la morte, i superstiti ai sensi
dell'art. 85 debbono presentare all'Istituto assicuratore gli atti e i documenti
comprovanti il loro diritto. L'Istituto assicuratore, accertata
l'indennizzabilità del caso ai termini del presente titolo, provvede alla
liquidazione delle rendite di cui allo stesso art. 85.
Le rendite ai superstiti decorrono dal giorno successivo a quello della morte.
In caso di opposizione al rifiuto di corrispondere la rendita o qualora sorga
contestazione sulla misura di essa, si applicano le disposizioni dell'articolo
precedente.
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(giurisprudenza di legittimità)
106. Agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata quando risulti che
gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e al
mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto.
Agli effetti dell'art. 85, secondo comma del n. 1, l'attitudine al lavoro si
considera in ogni caso ridotta permanentemente a meno di un terzo quando il
vedovo abbia raggiunto i sessantacinque anni di età al momento della morte della
moglie per infortunio.
Per l'accertamento della vivenza a carico l'Istituto assicuratore può assumere
le notizie del caso presso gli uffici comunali, presso gli uffici delle imposte
e presso altri uffici pubblici e può chiedere per le indagini del caso
l'intervento dell'Arma dei carabinieri.
Gli uffici comunali debbono fornire agli Istituti assicuratori le notizie che
siano da essi richieste in ordine alla vivenza a carico di cui all'art. 85 e
debbono, altresì, rilasciare gratuitamente i certificati di esistenza in vita,
gli stati di famiglia e gli atti di nascita ad essi richiesti dagli Istituti
assicuratori medesimi o dai titolari di rendite, ai fini del pagamento delle
rate di rendita.
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107. Le rendite di inabilità permanente e quelle ai superstiti sono pagate a
rate posticipate mensili (11/d).
In caso di morte del titolare della rendita è corrisposta per intero agli eredi
la rata in corso.
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(11/d) Comma così sostituito dal D.M. 26 gennaio 1988 (Gazz. Uff. 11 febbraio
1988, n. 34).
108. Per le indennità dovute in base al presente titolo l'avente diritto non può
rilasciare procura ad esigere se non al coniuge, ad un parente od affine ovvero
ad una delle persone con cui sia comune il diritto ad esigere l'indennità
medesima.
Solo nei casi di legittimo impedimento è consentito rilasciare la procura
predetta a persona diversa da quelle indicate nel comma precedente. In questo
caso la procura è vistata dal sindaco o, nel caso di residenza fuori del
territorio nazionale, dall'autorità consolare italiana.
------------------------
109. Sono nulle le obbligazioni contratte per remunerazione di intermediari che
abbiano preso interesse alla liquidazione ed al pagamento delle indennità
fissate dal presente titolo.
Sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire 120.000 (11/e):
a) gli intermediari che, a scopo di lucro, abbiano offerto agli assicurati ed ai
loro aventi diritto l'opera loro o di altri per gli scopi indicati nel comma
precedente;
b) coloro che, per ragioni del loro ufficio, avendo notizia degli infortuni
avvenuti, ne abbiano informato intermediari per metterli in grado di offrire
l'opera loro o di altri, come previsto alla lettera a).
------------------------
(11/e) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione
amministrativa dall'art. 35, L. 24 novembre 1981, n. 689 e così elevata
dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in
relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art.
10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può
essere inferiore a lire 4.000.
(giurisprudenza di legittimità)
110. Il credito delle indennità fissate dal presente decreto non può essere
ceduto per alcun titolo né può essere pignorato o sequestrato, tranne che per
spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto, con sentenza
passata in giudicato, siano stati condannati in seguito a controversia
dipendente dall'esecuzione del presente decreto (11/f).
------------------------
(11/f) La Corte cost., con sentenza 4-9 maggio 1973, n. 55 (Gazz. Uff. 16 maggio
1973, n. 126) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 110 limitatamente alla
disposizione "tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli
aventi diritto con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in
seguito a controversia dipendente dall'esecuzione del presente decreto".
La stessa Corte, con altra sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 572 (Gazz. Uff. 27
dicembre 1989, n. 52 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 110, nella parte in cui non consente, entro i limiti
stabiliti dall'art. 2 n. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, la pignorabilità
per crediti alimentari dovuti per legge delle rendite erogate dall'INAIL.
(giurisprudenza di legittimità)
111. Il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo esaurite
tutte le pratiche prescritte dal presente titolo per la liquidazione
amministrativa delle indennità.
La prescrizione prevista dall'art. 112 del presente decreto rimane sospesa
durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità (11/cost).
Tale liquidazione, peraltro, deve essere esaurita nel termine di centocinquanta
giorni, per il procedimento previsto dall'art. 104, e di duecentodieci, per
quello indicato nell'art. 83. Trascorsi tali termini senza che la liquidazione
sia avvenuta, l'interessato ha facoltà di proporre la azione giudiziaria
(11/cost).
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(11/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 17-27 giugno 1997, n. 207 (Gazz.
Uff. 2 luglio 1997, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 111, secondo e terzo comma,
sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della
Costituzione.
(11/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 17-27 giugno 1997, n. 207 (Gazz.
Uff. 2 luglio 1997, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 111, secondo e terzo comma,
sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della
Costituzione.
(giurisprudenza di legittimità)
112. L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si
prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della
manifestazione della malattia professionale (11/g) (13/cost).
L'azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute
dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore si prescrive nel termine di un
anno dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento (11/h).
Le azioni spettanti all'Istituto assicuratore, in forza del presente titolo,
verso i datori di lavoro e verso le persone assicurate possono essere esercitate
indipendentemente dall'azione penale, salvo nei casi previsti negli artt. 10 e
11.
La prescrizione dell'azione di cui al primo comma è interrotta quando gli aventi
diritto all'indennità, ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo
secondo del presente decreto, abbiano iniziato o proseguito le pratiche
amministrative o l'azione giudiziaria in conformità delle relative norme.
Il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni
dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause
indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui all'art. 11 si
prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza
penale è divenuta irrevocabile (14/cost).
------------------------
(11/g) La Corte cost., con sentenza n. 116 del 30 giugno-8 luglio 1969 (Gazz.
Uff. 16 luglio 1969, n. 179) ha dichiarato: a) l'illegittimità dell'art. 67,
comma primo, R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, nella parte in cui dispone che
l'azione per conseguire dall'INAIL la rendita per inabilità permanente si
prescrive col decorso del termine ivi previsto anche nel caso in cui entro lo
stesso termine tale inabilità non abbia ridotto l'attitudine al lavoro in misura
superiore al minimo indennizzabile; b) in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo
1953, n. 87, l'illegittimità dell'art. 16, comma primo, L. 19 gennaio 1963, n.
15, nonché dell'art. 112, comma primo, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Con
sentenza 21 maggio 1986, n. 129 (Gazz. Uff. 28 maggio 1986, n. 24 - Serie
speciale) la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 112, comma primo,
nella parte in cui non prevede che il termine triennale di prescrizione
dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative sia interrotto a far
tempo dalla data del deposito del ricorso introduttivo della controversia,
effettuato nella cancelleria dell'adito pretore, e seguito dalla notificazione
del ricorso e del decreto pretorile di fissazione dell'udienza in discussione.
La Corte costituzionale, con sentenza 12-19 dicembre 1990, n. 544 (Gazz. Uff. 27
dicembre 1990, n. 51 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art.
112, comma primo, nella parte in cui prevede che la prescrizione dell'azione
giudiziaria decorra da un momento anteriore alla morte dell'assicurato anche
quando la malattia professionale non sia accertabile se non mediante, o previo,
esame autoptico.
(13/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 7-14 luglio 1999, n. 297 (Gazz.
Uff. 21 luglio 1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, primo comma, sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.
(11/h) Termine elevato a tre anni dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, e
poi a dieci anni dall'art. 12, D.L. 30 dicembre 1987, n. 536. Vedi, anche,
l'art. 3, commi 9 e 10, L. 8 agosto 1995, n. 335.
(14/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 luglio 2000, n. 356
(Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art 112,
sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35 e 38 della Costituzione.
La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 22 aprile-3 maggio
2002, n. 152 (Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 18, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 112, quinto comma, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
113. Ai fini dell'applicazione degli artt. 91, 92 e 96 del Codice di procedura
civile nelle controversie riguardanti la liquidazione dell'indennità, il giudice
può anche tener conto della misura dell'indennità assegnata in confronto di
quella richiesta dall'infortunato e di quella offerta dall'Istituto
assicuratore.
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114. È nullo qualsiasi patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità o a
diminuirne la misura stabilita nel presente titolo.
Le transazioni concernenti il diritto all'indennità o alla misura di essa non
sono valide senza l'omologazione del Tribunale del luogo dove si è effettuata la
transazione stessa. All'omologazione il Tribunale provvede in camera di
consiglio.
------------------------
115. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità per inabilità
temporanea, della rendita per inabilità permanente e della rendita ai superstiti
la retribuzione da prendersi per base è accertata a norma degli articoli da 116
a 120 del presente decreto e dell'articolo 29 o, per la navigazione marittima e
la pesca marittima, degli artt. 31 e 32.
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(giurisprudenza di legittimità)
116. Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite
ai superstiti, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 118, è assunta quale
retribuzione annua la retribuzione effettiva che è stata corrisposta
all'infortunato sia in danaro, sia in natura durante i dodici mesi trascorsi
prima dell'infortunio.
Qualora l'infortunato non abbia prestato la sua opera durante il detto periodo
in modo continuativo, oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di
lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni percepite
nel periodo medesimo, la retribuzione annua si valuta eguale a trecento volte la
retribuzione giornaliera. A questo effetto, si considera retribuzione
giornaliera la sesta parte della somma che si ottiene rapportando alla durata
oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda per la categoria cui
appartiene l'infortunato il guadagno medio orario percepito dall'infortunato
stesso anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno dell'infortunio
nel periodo, non superiore ai dodici mesi, per il quale sia possibile
l'accertamento dei guadagni percepiti.
In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo corrispondente a
trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento
ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera,
aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media
giornaliera è fissata per ogni anno a partire dal 1° luglio 1983, non oltre i
tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sulle
retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennità per inabilità
temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali
manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso (12).
Ove sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera
precedentemente fissata, una variazione in misura non inferiore al cinque per
cento, il decreto interministeriale determina la nuova retribuzione media
giornaliera per gli effetti di cui al precedente comma e indica, per gli effetti
di cui al penultimo comma del presente articolo, i coefficienti annui di
variazione per il periodo di tempo considerato (12/a).
La variazione inferiore al cinque per cento, intervenuta nell'anno, si computa
con quelle verificatesi negli anni successivi per la determinazione della
retribuzione media giornaliera (12/b).
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca
marittima la retribuzione massima risultante del terzo comma del presente
articolo è aumentata del quarantaquattro per cento per i comandanti e per i capi
macchinisti, del ventidue per cento per i primi ufficiali di coperta e di
macchina e dell'undici per cento per gli altri ufficiali.
Le rendite in corso di godimento alla data d'inizio dell'anno, per il quale ha
effetto il decreto interministeriale di cui al quarto comma del presente
articolo, sono riliquidate, con effetto da tale data e a norma del presente
decreto, su retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni
salariali considerate dal decreto stesso (12/c).
Per il periodo 1° luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della nuova
retribuzione media giornaliera terrà conto della variazione intervenuta in
misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione media
giornaliera, fissata con decreto interministeriale 3 luglio 1980 (12/d).
------------------------
(12) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 10 maggio 1982, n. 251. Con D.M. 13
ottobre 1965 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1965, n. 307) si è proceduto per il
triennio 1° luglio 1965-30 giugno 1968, alla rivalutazione delle rendite per il
settore industriale. Ad una ulteriore rivalutazione per il triennio 1° luglio
1968-30 giugno 1971 ha provveduto il D.M. 26 novembre 1968 (Gazz. Uff. 8 gennaio
1969, n. 5). Successivamente l'art. 1, D.M. 18 novembre 1971 (Gazz. Uff. 24
dicembre 1971, n. 325) ha così disposto:
"Art. 1. A norma dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione media giornaliera è fissata per il
triennio 1° luglio 1971-30 giugno 1974 nella misura di L. 4461, agli effetti
della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua, i
quali, di conseguenza, sono stabiliti nella misura di L. 1.740.000 e di L.
940.000.
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca
marittima il massimale della retribuzione annua risulta stabilito,
rispettivamente in:
L. 2.510.000, per i comandanti e per i capi macchinisti;
L. 2.120.000, per i primi ufficiali di coperta e di macchina;
L. 1.930.000 per gli altri ufficiali.
Ai fini della riliquidazione delle rendite prevista dal penultimo comma
dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle
seguenti misure: anno 1967 e precedenti: 1,3747; anno 1968: 1,3101; anno 1969:
1,1998; anno 1970 ed oltre: 1,000".
Vedi, inoltre, il D.M. 15 novembre 1974, il D.M. 28 luglio 1977, , il D.M. 25
luglio 1987 e l'art. 20, L. 28 febbraio 1986, n. 41. Vedi, ora, il D.M. 9
ottobre 2001.
(12/a) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 10 maggio 1982, n. 251. Con D.M. 13
ottobre 1965 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1965, n. 307) si è proceduto per il
triennio 1° luglio 1965-30 giugno 1968, alla rivalutazione delle rendite per il
settore industriale. Ad una ulteriore rivalutazione per il triennio 1° luglio
1968-30 giugno 1971 ha provveduto il D.M. 26 novembre 1968 (Gazz. Uff. 8 gennaio
1969, n. 5). Successivamente l'art. 1, D.M. 18 novembre 1971 (Gazz. Uff. 24
dicembre 1971, n. 325) ha così disposto:
"Art. 1. A norma dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione media giornaliera è fissata per il
triennio 1° luglio 1971-30 giugno 1974 nella misura di L. 4461, agli effetti
della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua, i
quali, di conseguenza, sono stabiliti nella misura di L. 1.740.000 e di L.
940.000.
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca
marittima il massimale della retribuzione annua risulta stabilito,
rispettivamente in:
L. 2.510.000, per i comandanti e per i capi macchinisti;
L. 2.120.000, per i primi ufficiali di coperta e di macchina;
L. 1.930.000 per gli altri ufficiali.
Ai fini della riliquidazione delle rendite prevista dal penultimo comma
dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle
seguenti misure: anno 1967 e precedenti: 1,3747; anno 1968: 1,3101; anno 1969:
1,1998; anno 1970 ed oltre: 1,000".
Vedi, inoltre, il D.M. 15 novembre 1974, il D.M. 28 luglio 1977, , il D.M. 25
luglio 1987 e l'art. 20, L. 28 febbraio 1986, n. 41. Vedi, ora, il D.M. 9
ottobre 2001.
(12/b) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 10 maggio 1982, n. 251. Con D.M. 13
ottobre 1965 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1965, n. 307) si è proceduto per il
triennio 1° luglio 1965-30 giugno 1968, alla rivalutazione delle rendite per il
settore industriale. Ad una ulteriore rivalutazione per il triennio 1° luglio
1968-30 giugno 1971 ha provveduto il D.M. 26 novembre 1968 (Gazz. Uff. 8 gennaio
1969, n. 5). Successivamente l'art. 1, D.M. 18 novembre 1971 (Gazz. Uff. 24
dicembre 1971, n. 325) ha così disposto:
"
Art. 1. A norma dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione media giornaliera è fissata per il
triennio 1° luglio 1971-30 giugno 1974 nella misura di L. 4461, agli effetti
della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua, i
quali, di conseguenza, sono stabiliti nella misura di L. 1.740.000 e di L.
940.000.
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca
marittima il massimale della retribuzione annua risulta stabilito,
rispettivamente in:
L. 2.510.000, per i comandanti e per i capi macchinisti;
L. 2.120.000, per i primi ufficiali di coperta e di macchina;
L. 1.930.000 per gli altri ufficiali.
Ai fini della riliquidazione delle rendite prevista dal penultimo comma
dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle
seguenti misure: anno 1967 e precedenti: 1,3747; anno 1968: 1,3101; anno 1969:
1,1998; anno 1970 ed oltre: 1,000".
Vedi, inoltre, il D.M. 15 novembre 1974, il D.M. 28 luglio 1977, , il D.M. 25
luglio 1987 e l'art. 20, L. 28 febbraio 1986, n. 41. Vedi, ora, il D.M. 9
ottobre 2001.
(12/c) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 10 maggio 1982, n. 251. Con D.M. 13
ottobre 1965 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1965, n. 307) si è proceduto per il
triennio 1° luglio 1965-30 giugno 1968, alla rivalutazione delle rendite per il
settore industriale. Ad una ulteriore rivalutazione per il triennio 1° luglio
1968-30 giugno 1971 ha provveduto il D.M. 26 novembre 1968 (Gazz. Uff. 8 gennaio
1969, n. 5). Successivamente l'art. 1, D.M. 18 novembre 1971 (Gazz. Uff. 24
dicembre 1971, n. 325) ha così disposto:
"
Art. 1. A norma dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione media giornaliera è fissata per il
triennio 1° luglio 1971-30 giugno 1974 nella misura di L. 4461, agli effetti
della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua, i
quali, di conseguenza, sono stabiliti nella misura di L. 1.740.000 e di L.
940.000.
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca
marittima il massimale della retribuzione annua risulta stabilito,
rispettivamente in:
L. 2.510.000, per i comandanti e per i capi macchinisti;
L. 2.120.000, per i primi ufficiali di coperta e di macchina;
L. 1.930.000 per gli altri ufficiali.
Ai fini della riliquidazione delle rendite prevista dal penultimo comma
dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle
seguenti misure: anno 1967 e precedenti: 1,3747; anno 1968: 1,3101; anno 1969:
1,1998; anno 1970 ed oltre: 1,000".
Vedi, inoltre, il D.M. 15 novembre 1974, il D.M. 28 luglio 1977, , il D.M. 25
luglio 1987 e l'art. 20, L. 28 febbraio 1986, n. 41. Vedi, ora, il D.M. 9
ottobre 2001.
(12/d) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 10 maggio 1982, n. 251. Con D.M. 13
ottobre 1965 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1965, n. 307) si è proceduto per il
triennio 1° luglio 1965-30 giugno 1968, alla rivalutazione delle rendite per il
settore industriale. Ad una ulteriore rivalutazione per il triennio 1° luglio
1968-30 giugno 1971 ha provveduto il D.M. 26 novembre 1968 (Gazz. Uff. 8 gennaio
1969, n. 5). Successivamente l'art. 1, D.M. 18 novembre 1971 (Gazz. Uff. 24
dicembre 1971, n. 325) ha così disposto:
"
Art. 1. A norma dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione media giornaliera è fissata per il
triennio 1° luglio 1971-30 giugno 1974 nella misura di L. 4461, agli effetti
della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua, i
quali, di conseguenza, sono stabiliti nella misura di L. 1.740.000 e di L.
940.000.
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca
marittima il massimale della retribuzione annua risulta stabilito,
rispettivamente in:
L. 2.510.000, per i comandanti e per i capi macchinisti;
L. 2.120.000, per i primi ufficiali di coperta e di macchina;
L. 1.930.000 per gli altri ufficiali.
Ai fini della riliquidazione delle rendite prevista dal penultimo comma
dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle
seguenti misure: anno 1967 e precedenti: 1,3747; anno 1968: 1,3101; anno 1969:
1,1998; anno 1970 ed oltre: 1,000".
Vedi, inoltre, il D.M. 15 novembre 1974, il D.M. 28 luglio 1977, , il D.M. 25
luglio 1987 e l'art. 20, L. 28 febbraio 1986, n. 41. Vedi, ora, il D.M. 9
ottobre 2001.
(giurisprudenza di legittimità)
117. Per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea, quando non
ricorra l'applicazione del successivo art. 118, la retribuzione da assumere come
base è uguale alla retribuzione giornaliera che si ottiene col procedimento di
cui al secondo comma dell'art. 116, calcolando, però, il guadagno medio orario
degli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti quello dell'infortunio.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
118. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative,
possono essere stabilite, d'ufficio o su richiesta delle organizzazioni predette
o dell'Istituto assicuratore, tabelle di retribuzioni medie o convenzionali per
determinati lavori o per determinate località o anche per singole imprese o per
speciali categorie di prestatori d'opera da assumere come base della
liquidazione delle indennità fermo rimanendo il disposto del terzo comma
dell'art. 116.
Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente
articolo sono riliquidate ogni anno a norma dell'art. 116 sulla base delle
retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun anno, sempreché
sia intervenuta una variazione non inferiore al cinque per cento; in mancanza di
retribuzioni convenzionali cui fare riferimento si applica il disposto del
settimo comma dell'articolo 116 (12/e).
La variazione inferiore al cinque per cento intervenuta nell'anno si computa con
quelle verificatesi negli anni successivi per la riliquidazione delle rendite
(13).
------------------------
(12/e) Comma cosí sostituito dall'art. 2, L. 10 maggio 1982, n. 251. Vedi il
D.M. 3 dicembre 1968, il D.M. 30 giugno 1969 e il D.M. 5 giugno 1974.
(13) Comma cosí sostituito dall'art. 2, L. 10 maggio 1982, n. 251. Vedi il D.M.
3 dicembre 1968, il D.M. 30 giugno 1969 e il D.M. 5 giugno 1974.
119. Se l'infortunato è apprendista, o comunque minore degli anni diciotto, ha
diritto alle cure secondo il disposto dell'art. 86 e le prestazioni in denaro,
commisurate alla retribuzione sono così determinate:
a) l'indennità per inabilità temporanea assoluta è ragguagliata alla
retribuzione effettiva secondo le norme dell'art. 117;
b) la rendita di inabilità e la rendita ai superstiti sono ragguagliate alla
retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di età
superiore agli anni diciotto non apprendiste occupate nella medesima lavorazione
cui gli apprendisti stessi o i minori sono addetti e comunque a retribuzione non
inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per
prestatori d'opera di età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e
lavorazione.
Nei casi in cui le predette persone non percepiscono una retribuzione o comunque
la remunerazione non sia accertabile, le prestazioni in denaro sono determinate
in base a tabelle di salari stabiliti a norma dell'art. 118 o, in mancanza di
queste, in base alla retribuzione prevista per i prestatori d'opera della stessa
località occupati nella medesima lavorazione e categoria.
Resta in ogni caso fermo il disposto del terzo comma dell'art. 116.
Il contributo settimanale dovuto ai sensi dell'art. 22, L. 19 gennaio 1955, n.
25, per ogni apprendista soggetto all'obbligo delle assicurazioni sociali, ivi
compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali è fissato in lire trecentodieci e la quota dovuta per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è
fissata in lire centottanta.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
120. Se la retribuzione effettivamente corrisposta all'infortunato è superiore a
quella risultante dalle registrazioni prescritte dall'art. 20 l'Istituto
assicuratore è tenuto a corrispondere le indennità secondo la retribuzione
effettiva, salvo le sanzioni stabilite dall'art. 50.
L'Istituto stesso è inoltre tenuto a corrispondere un'indennità supplementare
qualora venisse accertato, in sede giudiziale o in altri modi previsti dalle
norme vigenti che la retribuzione presa a base della liquidazione è inferiore a
quella dovuta secondo legge, salvo anche in questo caso, le sanzioni stabilite
dall'art. 50.
Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai casi previsti
dall'art. 118.
------------------------
121. Nel caso in cui una nave sia perduta, o possa considerarsi perduta secondo
l'art. 162 del Codice della navigazione, e dal giorno del naufragio, o da quello
al quale si riferiscono le ultime notizie della nave, siano decorsi sei mesi
senza che siano pervenute notizie attendibili di persone dell'equipaggio, gli
aventi diritto di cui all'art. 85 possono ottenere la liquidazione della
indennità assicurata per il caso di morte.
Il termine di tre anni fissato nell'art. 112 per la prescrizione dell'azione per
conseguire l'indennità decorre dal giorno in cui scade il detto termine di sei
mesi.
Quando ritorni chi si credeva disperso o si vengano ad avere di lui notizie
certe, l'Istituto assicuratore cessa il pagamento della rendita già liquidata e
in base alle conseguenze dell'infortunio sono regolati i rapporti fra l'Istituto
assicuratore, coloro che hanno riscosso le rate di rendita e colui che si
credeva disperso.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
122. Quando la morte sopraggiunge in conseguenza dell'infortunio dopo la
liquidazione della rendita di inabilità permanente, la domanda per ottenere la
rendita nella misura e nei modi stabiliti nell'art. 85 deve essere proposta dai
superstiti a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della morte
(13/a).
------------------------
(13/a) La Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio-3 febbraio 1994, n. 14
(Gazz. Uff. 9 febbraio 1994, n. 7 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 122, nella parte in cui non prevede che
l'Istituto assicuratore, nel caso di decesso dell'assicurato, debba avvertire i
superstiti della loro facoltà di proporre domanda per la rendita nella misura e
nei modi previsti dall'art. 85 nel termine decadenziale di novanta giorni
decorrenti dalla data dell'avvenuta comunicazione.
123. Nel caso di morte di un infortunato avvenuta durante il periodo di
corresponsione dell'indennità per inabilità temporanea o di pagamento della
rendita di inabilità permanente o mentre si svolgono le pratiche amministrative
per la liquidazione della rendita, l'Istituto, assicuratore, se gli risulti che
i superstiti dell'infortunato non erano informati del decesso, deve, appena
venutone a conoscenza, dare notizie del decesso stesso ai superstiti, agli
effetti dell'eventuale applicazione dell'articolo precedente.
In ogni caso il termine di cui all'articolo predetto decorre dal giorno nel
quale i superstiti sono venuti a conoscenza del decesso.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
124. Con decorrenza dal 1° luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul lavoro o
malattia professionale nell'industria già indennizzati in capitale, ai sensi
della legge 31 gennaio 1904, n. 51 (13/b) del regio decreto 13 maggio 1929, n.
928 (14), o titolari di rendita vitalizia con grado di inabilità non inferiore
al 50 per cento, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:
con grado di inabilità dal cinquanta al cinquantanove per cento, lire
dodicimila;
con grado di inabilità dal sessanta al settantanove per cento, lire sedicimila;
con grado di inabilità dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire
trentaduemila;
con grado di inabilità dal novanta al cento per cento, lire cinquantamila;
con grado di inabilità cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile
un'assistenza personale continuativa, a norma dell'articolo 76, lire
cinquantamila, più lire trentacinquemila quale assegno per detta assistenza
personale continuativa.
Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a
concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto, anche sotto
diversa denominazione dall'istituto assicuratore (14/a).
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(13/b) Non più in vigore per il disposto dell'art. 76, R.D. 17 agosto 1935, n.
1765, recante disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali, assorbito dal presente decreto come detto
alla nota 2 all'epigrafe.
(14) Non più in vigore per il disposto dell'art. 76, R.D. 17 agosto 1935, n.
1765, recante disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali, assorbito dal presente decreto come detto
alla nota 2 all'epigrafe.
(14/a) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 12 marzo 1968, n. 235. Vedi,
ora, l'art. 8, L. 27 dicembre 1975, n. 780.
125. Le indennità dell'assicurazione assorbono e sostituiscono fino alla
concorrenza del loro ammontare, gli assegni e le indennità che debbono per legge
o per contratti collettivi o per accordi economici essere direttamente
corrisposte, o sono di fatto corrisposte, dal datore di lavoro al lavoratore in
caso di infortunio o di malattia professionale, salvo i casi in cui, in virtù di
contratti collettivi o di accordi economici, i datori di lavoro sono tenuti a
corrispondere direttamente ai propri dipendenti un supplemento di indennità sino
alla copertura dell'intera retribuzione.
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Capo VI - Istituti assicuratori
126. L'assicurazione secondo il presente titolo è esercitata, anche con forme di
assistenza e di servizio sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, salvo quanto dispone l'articolo seguente.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
127. Non sono assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro:
1) gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, nonché i
radiotelegrafisti di bordo non assunti direttamente dagli armatori, alla cui
assicurazione provvedono le Casse previste nell'art. 4 del regio decreto-legge
23 marzo 1933, n. 264 (15), convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860; le
Casse predette sono autorizzate a provvedere anche all'assicurazione di
prestazioni supplementari previste da regolamenti organici, da contratti
collettivi, da convenzioni di arruolamento e di ingaggi in favore delle persone
soggette all'obbligo dell'assicurazione presso le Casse predette;
2) [i dipendenti delle aziende autonome del Ministero delle poste e
telecomunicazioni e il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello
Stato] (16);
3) i detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato.
Per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere attuata con forme
particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni,
fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente
decreto (17). Le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro di
concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità.
------------------------
(15) Contenente norme sull'unificazione degli Istituti per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro.
(16) Numero abrogato dall'art. 53, comma 7, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Vedi
R.D. 10 marzo 1938, n. 1054; R.D. 16 giugno 1938, n. 1274 e R.D. 16 giugno 1938,
n. 1275.
(17) Vedi D.M. 19 gennaio 1939.
128. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
può assumere, su richiesta delle Casse di cui all'art. 127, il servizio della
corresponsione delle rendite di inabilità e delle rendite ai superstiti, ferma
rimanendo l'applicazione delle norme stabilite per le vendite stesse nel
presente titolo; in tal caso le Casse versano al predetto Istituto i valori
capitali delle rendite, calcolati secondo tabelle all'uopo concordate fra gli
enti interessati, e sono esonerate da qualsiasi obbligo verso i titolari di
esse. Fin quando non siano stabilite tali tabelle, sono applicate quelle formate
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai
termini dell'art. 39.
Le Casse di cui all'art. 127, che intendono provvedere alla riassicurazione
parziale dei rischi da esse assunti in forza del presente titolo, debbono
stipulare la riassicurazione presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con
il Ministro per il tesoro e dell'Amministrazione interessata, l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere
incaricato, con le modalità stabilite nel decreto stesso, di erogare le
prestazioni assicurative per infortuni in servizio o malattie professionali
dovute dalle Amministrazioni dello Stato, secondo i propri ordinamenti, a
persone non soggette all'obbligo dell'assicurazione disciplinata dal presente
titolo.
------------------------
129. Le Casse di cui al n. 1) dell'art. 127 sono poste sotto la vigilanza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e si applicano ad esse le
disposizioni dell'art. 13 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, concernente
l'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro.
Gli statuti delle Casse predette sono approvati con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto con quelli per il tesoro e per la marina mercantile, sentito il
Consiglio di Stato.
Le Casse rimettono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i propri
bilanci, le relazioni dei sindaci e tutte le notizie statistiche che siano ad
esse richieste da detto Ministero.
------------------------
130. Gli impiegati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro sono equiparati ai dipendenti dello Stato agli efetti del
trattamento tributario e delle disposizioni relative alla sequestrabilità e
cedibilità degli stipendi (18).
------------------------
(18) Per la parificazione gerarchica degli impiegati dell'I.N.A.I.L. al
personale dello Stato vedi D.M. 18 gennaio 1954.
Capo VII - Disposizioni speciali per le malattie professionali (19)
131. Per le malattie professionali si applicano le disposizioni concernenti gli
infortuni sul lavoro, salvo le disposizioni speciali del presente capo.
------------------------
(19) Per la tabella delle malattie professionali vedi allegato 4.
132. Gli artt. 80 e 81 si applicano anche quando l'inabilità complessiva sia
derivata in parte da infortunio sul lavoro ed in parte da malattia
professionale.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
133. La tutela assicurativa contro le malattie professionali non comprende le
conseguenze non direttamente connesse alle malattie stesse.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
134. Le prestazioni per le malattie professionali sono dovute anche quando
l'assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni per le
quali è ammesso il diritto alle prestazioni, sempreché l'inabilità o la morte si
verifichi entro il periodo di tempo che per ciascuna malattia è indicato nella
tabella allegato n. 4 (19/a).
Le prestazioni sono pure dovute nel caso di ricaduta di una malattia
precedentemente indennizzata o che sarebbe stata indennizzata ai termini del
presente decreto, qualora tale ricaduta si verifichi non oltre il periodo di tre
anni dalla cessazione di prestazione d'opera nella lavorazione che abbia
determinato la malattia.
Agli effetti del comma precedente, per malattia che può dar luogo ad una
ricaduta indennizzabile, s'intende quella che si sia manifestata dopo l'entrata
in vigore delle norme che hanno esteso alla stessa l'assicurazione obbligatoria.
------------------------
(19/a) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 179 (Gazz.
Uff. 24 febbraio 1988, n. 8 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del
comma primo del presente art. 134 nella parola "sempreché" alla fine.
(giurisprudenza di legittimità)
135. La manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel
primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia.
Se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo che
l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha
determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si
considera verificata nel giorno in cui è presentata all'Istituto assicuratore la
denuncia con il certificato medico (19/b).
------------------------
(19/b) La Corte costituzionale, con sentenza 11-25 febbraio 1988, n. 206 (Gazz.
Uff. 2 marzo 1988, n. 9 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del
secondo comma dell'art. 135.
136. Nel caso di inabilità permanente al lavoro in conseguenza di malattia
professionale, se il grado dell'inabilità può essere ridotto con l'abbandono
definitivo o temporaneo della specie di lavorazione per effetto e nell'esercizio
della quale la malattia fu contratta, e il prestatore d'opera non intende
cessare dalla lavorazione, la rendita è commisurata a quel minor grado di
inabilità presumibile al quale il prestatore d'opera sarebbe ridotto con
l'abbandono definitivo o temporaneo della lavorazione predetta.
Le eventuali controversie sui provvedimenti adottati dall'Istituto assicuratore
in applicazione del precedente comma sono demandate ad un collegio arbitrale
costituito con le modalità stabilite dall'art. 87; il collegio determina la
misura della riduzione della rendita.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
137. La misura della rendita di inabilità da malattia professionale può essere
riveduta su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto
assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed
in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della
rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla
malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La
rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al
lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve
essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato
un aggravamento nelle conseguenze della malattia professionale e risulti anche
la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.
Sulla predetta domanda l'Istituto assicuratore è tenuto a pronunciarsi entro
novanta giorni dal ricevimento di essa.
Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte
ovvero l'assicurato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita,
alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104.
Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di
controllo che siano disposte, ai fini del presente articolo, dall'Istituto
assicuratore. In caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore può disporre la
sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.
La prima revisione può essere richiesta o disposta dopo che siano trascorsi sei
mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea, ovvero,
qualora non sussista tale inabilità, dopo che sia trascorso un anno dalla data
di manifestazione della malattia professionale. Ciascuna delle successive
revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore ad un anno
dalla precedente, mentre l'ultima può aversi soltanto per modificazioni avvenute
entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita.
La relativa domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, non oltre un anno
dalla scadenza del termine di quindici anni di cui al comma precedente.
------------------------
138. L'Istituto assicuratore può prendere visione dei referti relativi alle
visite mediche preventive e periodiche previste dalle disposizioni vigenti in
tema di prevenzione e di igiene del lavoro.
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139. È obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia
delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi
con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con
quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità (20).
La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro competente per
territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale.
I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due
milioni (21).
Se la contravvenzione è stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'art.
33, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del
lavoro, la pena è dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un
milione a lire cinque milioni (21/a).
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(20) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 aprile
2004.
(21) Così modificato, da ultimo, dall'art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
(21/a) Così modificato, da ultimo, dall'art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n.
758.
Capo VIII - Disposizioni speciali per la silicosi e l'asbestosi (22)
(giurisprudenza di legittimità)
140. Nell'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate
dall'art. 3 del presente decreto è compresa la silicosi, contratta
nell'esercizio dei lavori specificati nella tabella, allegato n. 8, e che
risultino fra quelli previsti dall'art. 1.
La tabella predetta è sottoposta a revisione ogni due anni, su proposta del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, qualora
sussistano altri lavori che espongano al rischio della silicosi (22/a).
------------------------
(22) Per i lavoratori italiani in Belgio vedi l'art. 293 del presente decreto.
(22/a) Così sostituito dall'art. 1, L. 27 dicembre 1975, n. 780.
141. Per la silicosi e l'asbestosi, ferma l'osservanza, in quanto applicabili,
delle disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro e le altre malattie
professionali, valgono le disposizioni particolari contenute nel presente capo.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
142. [Agli effetti del presente capo per silicosi deve intendersi una fibrosi
polmonare complicata o non a tubercolosi polmonare che, provocata da inalazione
di polvere di biossido di silicio allo stato libero, si manifesta
particolarmente, ma non esclusivamente, con bronchite ed enfisema e
ripercussione sull'apparato circolatorio ed all'esame radiologico con
disseminazione diffusa di ombre nodulari miliariformi, confluenti o non] (22/b).
------------------------
(22/b) Abrogato dall'art. 3, L. 27 dicembre 1975, n. 780.
(giurisprudenza di legittimità)
143. [Per silice libera, o biossido di silicio allo stato libero, di cui
all'articolo precedente ed alla tabella allegato n. 8, s'intende sia quella a
struttura cristallina, sia quella allo stato amorfo.
Ai fini dell'applicazione delle norme di legge e della tabella delle lavorazioni
per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, le
rocce, gli abrasivi e i materiali indicati nella tabella medesima si considerano
contenenti silice libera o amianto quando questi siano presenti in percentuale
tale da poter dare luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad
inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il
rischio] (22/b).
------------------------
(22/b) Abrogato dall'art. 3, L. 27 dicembre 1975, n. 780.
144. Nell'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate
dall'art. 3 del presente decreto è compresa l'asbestosi, contratta
nell'esercizio dei lavori specificati nella tabella, allegato n. 8, e che
risultino fra quelli previsti dall'art. 1.
La tabella predetta è sottoposta a revisione ogni due anni con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, qualora
sussistano altri lavori che espongono al rischio dell'asbestosi (22/c).
------------------------
(22/c) Così sostituito dall'art. 2, L. 27 dicembre 1975, n. 780.
(giurisprudenza di legittimità)
145. Le prestazioni assicurative sono dovute:
a) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi con le loro conseguenze dirette -
da cui sia derivata la morte ovvero una inabilità permanente al lavoro superiore
al 20 per cento (22/cc);
b) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate ad altre forme morbose
dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. In tali casi si procederà alla
valutazione globale del danno.
Le prestazioni di cui alla lett. b) del comma precedente si intendono dovute
anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi, associate ad altre
forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio (22/d).
------------------------
(22/cc) La Corte costituzionale, con sentenza 2-15 aprile 1981, n. 64 (Gazz.
Uff. 22 aprile 1981, n. 111), ha dichiarato l'illegittimità della lettera a)
dell'art. 145, nella parte in cui richiede, ai fini della corresponsione della
rendita, in caso di silicosi o asbestosi, un grado di inabilità permanente
superiore al 20%, anziché al 10%.
(22/d) Così sostituito dall'art. 4, L. 27 dicembre 1975, n. 780.
(giurisprudenza di legittimità)
146. La misura della rendita di inabilità permanente da silicosi o da asbestosi
può essere riveduta, su richiesta del titolare della rendita o per disposizione
dell'istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine
al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del
titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia
derivato dalla silicosi o dalla asbestosi che ha dato luogo alla liquidazione
della rendita. Accertata l'esistenza di tale peggioramento assumono rilevanza,
agli effetti della misura dell'inabilità complessiva da valutare, nei limiti e
alle condizioni di cui all'art. 145, le associazioni della silicosi e
dell'asbestosi con le forme morbose dell'apparato cardiaco e dell'apparato
respiratorio. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero
dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile (22/e).
Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di
controllo che siano disposte, ai fini del comma precedente, dall'Istituto
assicuratore. In caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore può disporre la
sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.
La prima revisione può aver luogo solo dopo che sia trascorso un anno dalla data
della manifestazione della malattia o dopo almeno sei mesi da quella della
costituzione della rendita. Ciascuna delle successive revisioni non può aver
luogo a distanza inferiore ad un anno dalla precedente.
In caso di insorgenza di complicanze tubercolari a carattere tisiogeno
evolutivo, le revisioni di cui al presente articolo possono aver luogo anche
fuori dei termini ivi previsti.
Le revisioni di cui ai precedenti commi possono essere richieste o disposte
anche oltre il termine di quindici anni previsto dall'art. 137.
L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda,
deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima.
------------------------
(22/e) Comma così sostituito dall'art. 5, L. 27 dicembre 1975, n. 780.
147. Ferme le altre disposizioni dell'art. 116, la retribuzione annua da
assumersi a base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente o
per morte conseguenti a silicosi o ad asbestosi, è quella percepita dal
lavoratore, sia in danaro, sia in natura, nei dodici mesi precedenti la
manifestazione della malattia verificatasi durante il periodo nel quale è stato
adibito alle lavorazioni di cui all'art. 140.
Qualora la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle
lavorazioni predette, durante il periodo di disoccupazione o di occupazione in
lavorazioni non soggette all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del titolo
primo del presente decreto, viene presa a base la retribuzione percepita, sia in
danaro, sia in natura, alla data della manifestazione, dai lavoratori occupati
nella medesima località e nella medesima lavorazione cui era addetto il
lavoratore alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse.
Se, invece, la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle
lavorazioni di cui ai precedenti commi, e il lavoratore alla data della
manifestazione medesima si trovi occupato in attività soggetta all'obbligo
dell'assicurazione ai sensi del titolo primo del presente decreto, viene presa a
base per la liquidazione la retribuzione che sarebbe servita per la
determinazione della rendita ove la liquidazione fosse avvenuta alla data
dell'abbandono delle lavorazioni stesse. Se, però, tale retribuzione risulti
inferiore a quella percepita dal lavoratore alla data della manifestazione della
malattia, viene presa a base quest'ultima retribuzione.
------------------------
148. Gli accertamenti diagnostici sulle condizioni morbose contemplate nel
presente capo sono, in ogni caso denunciato, di competenza dell'Istituto
assicuratore e così pure le cure, salvo quelle a favore del lavoratore affetto
da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi attiva, le quali spettano
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, purché sussistano le condizioni
stabilite dalla legge per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria contro la tubercolosi.
Ove non sussistano le condizioni stabilite dalla legge per il diritto alle
prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, gli
accertamenti diagnostici e le cure di cui al comma precedente sono erogati
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, salvo rimborso da parte
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Se per l'esecuzione delle cure predette o degli accertamenti diagnostici
l'assicurato è obbligato ad astenersi dal lavoro, l'Istituto assicuratore gli
corrisponde, durante il periodo di astensione, un assegno giornaliero nella
misura corrispondente all'indennità di infortunio per inabilità temporanea
assoluta.
Quando per i motivi sopraindicati l'assicurato sia ricoverato in un istituto di
cura, egli ha diritto ad un assegno giornaliero corrispondente alla indennità di
cui all'art. 72.
Nei casi di cui ai commi precedenti, qualora l'assicurato sia già titolare di
una rendita per inabilità, si applica la disposizione dell'art. 89.
------------------------
149. Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 148, le contestazioni
tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla diagnosi di silicosi o
asbestosi associate a tubercolosi in fase attiva sono sottoposte alla decisione,
in via amministrativa, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Nelle more della decisione, l'interessato è assistito dall'Istituto assicuratore
al quale il caso è stato inizialmente denunciato.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
150. Quando l'assicurato abbandoni, per ragioni profilattiche, la lavorazione
cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia, perché riscontrato affetto
da conseguenze dirette di silicosi o di asbestosi con inabilità permanente di
qualunque grado, purché non superiore all'ottanta per cento, l'Istituto
assicuratore corrisponde, per il periodo di un anno ed indipendentemente dalle
prestazioni o dalle indennità che possano spettare per l'accertata riduzione
dell'attitudine al lavoro e per le condizioni di famiglia, una rendita di
passaggio.
Nel caso in cui l'assicurato si occupi in lavorazioni diverse da quelle di cui
all'art. 140, tale rendita è pari ai due terzi della differenza in meno tra la
retribuzione giornaliera, determinata ai sensi dell'art. 116, comma secondo,
percepita nei trenta giorni precedenti l'abbandono della lavorazione morbigena e
quella, determinata allo stesso modo, percepita per la nuova occupazione.
Nel caso in cui l'assicurato rimanga temporaneamente disoccupato, la rendita
medesima è pari ai due terzi della retribuzione giornaliera, determinata ai
sensi del precedente comma, percepita negli ultimi trenta giorni di occupazione
nella lavorazione morbigena, ed indipendentemente dalla relativa indennità di
disoccupazione.
Qualora l'assicurato si rioccupi entro l'anno, si applica il trattamento
previsto nel secondo comma.
La rendita di passaggio può essere concessa una seconda volta, entro il termine
massimo di dieci anni dalla sua cessazione, e nei limiti di durata e di misura
fissati dai precedenti commi, quando anche la successiva lavorazione, non
compresa fra quelle di cui all'art. 140, risulti dannosa all'assicurato,
influendo sull'ulteriore corso della malattia (22/ee).
La rendita di passaggio è in ogni caso ridotta in misura tale che, sommata con
le indennità spettanti per la riduzione della capacità lavorativa e
rispettivamente con la retribuzione relativa alla nuova occupazione o con
l'indennità di disoccupazione, non superi la retribuzione percepita nella
lavorazione nella quale l'assicurato ha contratto la malattia.
La rendita decorre dalla data dell'effettivo abbandono del lavoro. Qualora il
lavoratore venga sottoposto ad accertamenti o cure per i quali fruisca del
relativo assegno giornaliero, la rendita di passaggio decorre dal giorno
successivo alla data di cessazione dell'assegno medesimo.
------------------------
(22/ee) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 178 (Gazz.
Uff. 24 febbraio 1988, n. 8 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del
quinto comma del presente articolo, nella parte in cui non prevede che la
rendita ivi indicata possa essere concessa anche quando non sia stata
corrisposta quella prevista dal primo comma dello stesso articolo, sempre che
ricorrano tutte le altre condizioni in esso prescritte.
151. Per ottenere la liquidazione della rendita di passaggio di cui all'art.
150, l'assicurato deve inoltrare domanda all'Istituto assicuratore entro il
termine di centottanta giorni dalla data in cui, a seguito dell'esito degli
accertamenti, ha abbandonato la lavorazione, precisando se abbia trovato
occupazione in altra lavorazione non prevista nella tabella allegato n. 8 o se
sia disoccupato.
La domanda, corredata da dichiarazione del datore di lavoro attestante
l'abbandono della lavorazione e la misura dell'ultima retribuzione, deve essere
accompagnata:
a) nel caso in cui l'assicurato abbia trovato occupazione in altra lavorazione
non prevista dalla tabella sopra richiamata, dalla dichiarazione del datore di
lavoro sulla natura della nuova lavorazione e sulla misura della retribuzione
relativa;
b) nel caso in cui l'assicurato sia disoccupato, da relativa attestazione degli
organi competenti.
------------------------
152. In conformità di quanto previsto all'art. 16, l'Istituto assicuratore,
quando venga a conoscenza che non si sia provveduto alla denuncia delle
lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 8, diffida il datore di
lavoro, fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento.
Il ricorso all'Ispettorato del lavoro contro la diffida dell'Istituto
assicuratore e quello al Ministero del lavoro e della previdenza sociale contro
la decisione dell'Ispettorato del lavoro non sospendono l'esecuzione delle
visite mediche preventive e periodiche, salvo che i detti organi non ritengano
di disporre la sospensione dell'esecuzione medesima.
L'azione avanti l'autorità giudiziaria non esime il datore di lavoro
dall'obbligo di provvedere all'esecuzione delle visite mediche preventive o
periodiche indicate nei precedenti commi.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
153. I datori di lavoro, che svolgono lavorazioni previste nella tabella
allegato n. 8, sono tenuti a corrispondere un premio supplementare, fissato in
relazione all'incidenza dei salari specifici riflettenti gli operai esposti ad
inalazioni di silice libera o di amianto in concentrazione tale da determinare
il rischio, sul complesso delle mercedi erogate a tutti gli operai dello stesso
stabilimento, opificio, cantiere ecc. (22/f).
A tale scopo, i datori di lavoro debbono comunicare all'Istituto assicuratore,
ad integrazione delle notizie fornite ai sensi dell'art. 12, tutti gli elementi
e le indicazioni da questo richiesti per la valutazione del rischio.
------------------------
(22/f) Comma così sostituito dall'art. 10, L. 27 dicembre 1975, n. 780.
154. I criteri per la determinazione del premio supplementare di cui al
precedente articolo, la misura di esso e le modalità della sua applicazione sono
stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su
proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (22/g).
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(22/g) Vedi D.M. 19 maggio 1945.
155. Ferme restando nel resto le disposizioni degli artt. 10 e 11, la
responsabilità civile del datore di lavoro permane solo quando la silicosi e
l'asbestosi siano insorte o si siano aggravate per la violazione delle norme di
prevenzione e di sicurezza di cui all'art. 173.
------------------------
156. I datori di lavoro sono tenuti, nell'effettuare le registrazioni sui libri
di paga ai sensi dell'art. 20, a raggruppare gli operai addetti alle lavorazioni
implicanti il rischio della silicosi e dell'asbestosi, secondo la loro
adibizione ai singoli reparti delle lavorazioni medesime.
------------------------
157. I lavoratori, prima di essere adibiti alle lavorazioni di cui all'art. 140,
e comunque non oltre cinque giorni da quello in cui sono stati adibiti alle
lavorazioni stesse, debbono essere sottoposti, a cura e a spese del datore di
lavoro, a visita medica da eseguirsi dal medico di fabbrica, oppure da enti a
ciò autorizzati, secondo le modalità di cui agli artt. 158 e seguenti, allo
scopo di accertarne l'idoneità fisica alle lavorazioni suddette (23).
Detti accertamenti debbono essere ripetuti ad intervalli non superiori ad un
anno, ugualmente a cura e a spese del datore di lavoro. A seguito di tali
accertamenti viene rilasciata una particolare attestazione secondo le modalità
di cui all'articolo seguente (23).
Per i lavoratori per i quali le disposizioni legislative vigenti prescrivano
visite mediche periodiche ad intervalli più brevi di un anno, una di dette
visite è sostituita da quella annuale prevista nel comma precedente.
Non possono essere assunti o permanere nelle lavorazioni suindicate i lavoratori
che risultino affetti da silicosi o da asbestosi associate a tubercolosi
polmonare in fase attiva, anche se iniziale.
Entro trenta giorni dal ricevimento dell'attestazione di cui al secondo comma,
il lavoratore può richiedere con istanza motivata all'Ispettorato del lavoro
territorialmente competente un nuovo accertamento, avente carattere definitivo,
da eseguirsi collegialmente con le modalità cui agli artt. 160 e seguenti.
Il collegio è composto da un ispettore medico del lavoro, che lo presiede, dal
medico rappresentante del lavoratore e da un medico designato dal datore di
lavoro.
Le spese per il funzionamento del collegio medico di cui al precedente comma,
sono a carico di un fondo all'uopo costituito presso ciascun Ispettorato del
lavoro con il concorso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
dell'Istituto nazionale per I'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
------------------------
(23) Il D.M. 21 gennaio 1987 (Gazz. Uff. 12 febbraio 1987, n. 35) ha così
disposto:
"Nelle visite mediche periodiche per le lavorazioni che espongono al rischio di
asbestosi di cui all'art. 157 del testo unico citato in premessa, gli
accertamenti radiologici previsti dal successivo art. 160, sono sostituiti dalla
ricerca di almeno tre dei seguenti indicatori, a scelta, a seconda della
prevalenza delle fibre lunghe o corte disperse nell'aria ed inalate:
1) corpuscoli dell'asbesto nell'espettorato;
2) siderociti nell'espettorato;
3) rantolini crepitanti basilari molto fini e persistenti nel tempo;
4) insufficienza ventilatoria restrittiva;
5) compromissione della diffusione alveolo-capillare dei gas".
(23) Il D.M. 21 gennaio 1987 (Gazz. Uff. 12 febbraio 1987, n. 35) ha così
disposto:
"Nelle visite mediche periodiche per le lavorazioni che espongono al rischio di
asbestosi di cui all'art. 157 del testo unico citato in premessa, gli
accertamenti radiologici previsti dal successivo art. 160, sono sostituiti dalla
ricerca di almeno tre dei seguenti indicatori, a scelta, a seconda della
prevalenza delle fibre lunghe o corte disperse nell'aria ed inalate:
1) corpuscoli dell'asbesto nell'espettorato;
2) siderociti nell'espettorato;
3) rantolini crepitanti basilari molto fini e persistenti nel tempo;
4) insufficienza ventilatoria restrittiva;
5) compromissione della diffusione alveolo-capillare dei gas".
158. Alla visita medica prescritta dal primo comma dell'articolo precedente
debbono essere sottoposti anche i lavoratori provenienti da altra impresa
soggetta all'obbligo assicurativo contro la silicosi e l'asbestosi.
Il datore di lavoro è esonerato dal fare eseguire la suddetta visita quando
questa sia stata effettuata, a distanza di tempo non superiore ad un anno, a
cura di precedente datore di lavoro, purché questa condizione possa essere
dimostrata dal lavoratore mediante consegna dell'attestazione di cui all'art.
162. L'attestazione è conservata dal datore di lavoro stesso ai fini della
vigilanza.
Anche in tale caso la prima visita periodica o di controllo è eseguita ai sensi
del comma secondo dell'art. 157 non oltre un anno dalla data della precedente
visita.
------------------------
159. La richiesta delle visite mediche di cui all'art. 157 è fatta dal datore di
lavoro al medico di fabbrica o ad uno degli enti autorizzati a norma dell'art.
161, allegando alla richiesta stessa la precedente attestazione medica
eventualmente in suo possesso.
------------------------
160. La visita medica di cui all'art. 157, comprende, oltre l'esame clinico,
anche una radiografia del torace comprendente l'intero ambito polmonare.
L'Ispettorato del lavoro può autorizzare a sostituire la radiografia del torace
con l'esame schermografico, purché lo schermogramma non abbia formato inferiore
a millimetri settanta per settanta.
Ogni qualvolta lo schermogramma non consenta l'accertamento di cui al primo
comma dell'art. 157 deve essere eseguita, entro quindici giorni dalla
schermografia, una radiografia.
Il medico di fabbrica o l'ente che effettua la visita medica indica su apposito
registro a numerazione progressiva, le generalità del lavoratore, il nome del
radiologo, il luogo e la data dell'accertamento ed il numero dello schermogramma
o del radiogramma.
In ogni schermogramma o radiogramma è indicata, oltre al numero, la data in cui
viene eseguito.
------------------------
161. Gli enti che intendono ottenere l'autorizzazione a compiere gli esami
medici di cui al presente capo debbono essere autorizzati dall'Ispettorato del
lavoro competente, il quale, previo accertamento dell'adeguata organizzazione ed
attrezzatura dell'ente stesso, decide di concerto con il medico provinciale.
Gli enti che, oltre l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni,
intendono operare in tutto il territorio nazionale debbono essere autorizzati
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero della
sanità.
------------------------
162. I rilievi clinici e radiologici eseguiti ai sensi dell'art. 160 sono
riportati dal medico su di una scheda personale conforme al modello A, allegato
n. 9.
Sulla base di detti rilievi, il medico redige l'attestazione di cui all'art.
157, conforme al modello B, allegato n. 10.
Nel caso in cui il lavoratore venga riscontrato affetto da silicosi o asbestosi
associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, la suddetta
attestazione è redatta secondo il modello C, allegato n. 10, contenente la
precisazione che il lavoratore non può essere assunto o permanere nelle
lavorazioni medesime ai sensi del quarto comma del richiamato art. 157.
L'abbandono della lavorazione deve avvenire entro otto giorni dalla data in cui
il datore di lavoro viene a conoscenza del risultato degli accertamenti.
La scheda, l'originale ed una copia firmata dell'attestazione, nonché i
documenti radiografici e schermografici, sono trasmessi, entro dieci giorni
dall'esecuzione degli accertamenti, a cura del medico o dell'ente che li ha
eseguiti, al datore di lavoro. Quest'ultimo è tenuto a far pervenire la copia
dell'attestazione, entro cinque giorni dal ricevimento, al lavoratore
interessato ed a conservare i documenti originali, unitamente al registro di cui
all'art. 160, nel luogo in cui si esegue il lavoro per un periodo di almeno
sette anni, nonché a presentarli ad ogni richiesta dell'Ispettorato del lavoro o
del Distretto minerario. L'Ispettorato del lavoro può autorizzare la
conservazione dei documenti e del registro predetti in altro luogo.
------------------------
163. Quando dalla visita medica il lavoratore sia risultato affetto da silicosi
o da asbestosi, anche se iniziale, deve essere trasmessa al datore di lavoro,
con i documenti di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente anche una
seconda copia dell'attestazione, da inviare all'Ispettorato del lavoro entro
cinque giorni dal ricevimento.
------------------------
164. Su istanza del lavoratore, che intende richiedere l'accertamento collegiale
di cui al quinto comma dell'art. 157 il datore di lavoro deve rilasciare entro
cinque giorni dal ricevimento dell'istanza medesima copia della scheda di cui al
primo comma dell'art. 162.
------------------------
165. Il lavoratore, che richiede l'accertamento collegiale di cui al quinto
comma dell'art. 157, deve indicare il nome del medico di sua fiducia, che lo
rappresenta nel collegio.
L'Ispettorato del lavoro, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta,
procede alla costituzione del collegio, dandone avviso al datore di lavoro che
deve designare il proprio rappresentante sanitario nel collegio medesimo e
trasmettere entro dieci giorni all'Ispettorato la scheda di cui al primo comma
dell'art. 162 e tutti gli altri documenti e dati relativi agli accertamenti
stessi.
------------------------
166. Il collegio medico, entro venti giorni dalla sua costituzione, comunica le
proprie decisioni all'Ispettorato del lavoro, che provvede a notificarle alle
parti, restituendo ad esse i documenti esibiti dopo aver annotato le conclusioni
del collegio sulla scheda di cui al primo comma dell'art. 162.
------------------------
167. I compensi spettanti ai componenti del collegio di cui al sesto comma
dell'art. 157 sono stabiliti nella misura prevista dalle disposizioni relative
alla tariffa nazionale per le prestazioni mediche.
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168. Indipendentemente dagli accertamenti medici contemplati nell'art. 157,
l'Ispettorato del lavoro competente per territorio può con motivata ordinanza
prescrivere visite di controllo sulla salute dei lavoratori. Agli effetti del
secondo comma dell'art. 157 le visite di controllo disposte dall'Ispettorato del
lavoro valgono come accertamenti periodici. L'onere relativo grava sul datore di
lavoro.
I risultati delle visite di controllo e quelli delle visite preventive e
periodiche di cui all'art. 157 debbono essere portati a conoscenza delle persone
e degli enti indicati nell'art. 161, con le modalità e i termini ivi stabiliti.
Il lavoratore, qualora non accetti i risultati delle visite di controllo può
richiedere un nuovo accertamento nei modi e nei termini di cui al quinto comma
dell'art. 157.
------------------------
169. L'Ispettorato del lavoro, direttamente o su richiesta del competente
Distretto minerario, può disporre con motivata ordinanza che le visite di
controllo di cui all'articolo precedente siano eseguite da medici da esso
designati per tutti i lavoratori esposti al rischio o limitatamente ad una parte
di essi.
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170. La facoltà di prendere visione dei referti relativi alle visite mediche,
prevista per l'Istituto assicuratore dall'art. 138, sussiste anche nei riguardi
degli accertamenti disposti a norma del presente capo.
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171. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito l'Ispettorato
medico centrale, ha facoltà di emanare speciali norme di carattere tecnico per
l'esecuzione delle visite mediche di cui al presente capo, anche allo scopo di
rendere, quanto più possibile, uniforme il metodo di rilevazione dei dati
obiettivi, con particolare riguardo agli accertamenti radiologici.
------------------------
172. Il lavoratore, che rifiuti di sottoporsi alle visite mediche periodiche o
di controllo previste dagli artt. 157 e seguenti, non può continuare ad essere
adibito alle lavorazioni di cui alla tabella allegato n. 8.
------------------------
173. Le disposizioni particolari, concernenti le misure di prevenzione e di
sicurezza tecniche e profilattiche individuali e collettive e i termini della
loro attuazione a seconda della natura e delle modalità delle lavorazioni, sono
prescritte da regolamenti speciali, da emanarsi con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per la sanità.
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174. Agli effetti dell'art. 155, in attesa dell'emanazione delle disposizioni
particolari di prevenzione e di sicurezza di cui all'articolo precedente,
valgono le disposizioni protettive contenute nel regolamento generale per
l'igiene del lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303.
------------------------
175. Il datore di lavoro, che ometta di far sottoporre i propri dipendenti,
addetti alle lavorazioni di cui all'art. 140, agli accertamenti medici
prescritti dall'art. 157, o che adibisca alle predette lavorazioni i lavoratori
riscontrati affetti da silicosi o asbestosi associate a tubercolosi polmonare in
fase attiva anche se iniziale, è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni (24) per ciascun lavoratore
nei riguardi del quale sia avvenuta la predetta violazione.
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(24) Così modificata, da ultimo, dall'art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
176. Salvo quanto disposto dall'articolo precedente e salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque violi le disposizioni del presente capo è
punito con la sanzione amministrativa da lire 6.000 a lire 60.000 (24/a) per
ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la violazione stessa.
L'importo complessivo dell'ammenda non può in ogni caso superare le lire 240.000
(24/b).
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(24/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione
amministrativa dall'art. 35, L. 24 novembre 1981, n. 689 e così elevata
dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in
relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art.
10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può
essere inferiore a lire 4.000.
(24/b) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione
amministrativa dall'art. 35, L. 24 novembre 1981, n. 689 e così elevata
dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in
relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art.
10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può
essere inferiore a lire 4.000.
177. Presso la Cassa depositi e prestiti è istituita una Sezione distinta del
Fondo speciale infortuni di cui all'art. 197, cui debbono affluire le ammende
riscosse per le violazioni delle norme della legge 12 aprile 1943, n. 455 (25),
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648 (26) e del
presente capo affinché il Ministero del lavoro e della previdenza sociale possa,
in casi particolarmente meritevoli di considerazione, erogare somme per
sussidiare:
a) lavoratori assicurati nei quali la silicosi o la asbestosi si sia manifestata
oltre il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione delle lavorazioni
indicate nella tabella allegata alla legge 12 aprile 1943, n. 455 e successive
modificazioni e integrazioni (27);
b) lavoratori assicurati o loro superstiti non ammessi alle prestazioni in
quanto la denuncia non è stata presentata entro il periodo massimo di
indennizzabilità dalla cessazione delle lavorazioni indicate nella tabella
predetta;
c) lavoratori assicurati o loro superstiti che, per effetto del lungo intervallo
tra l'ultima occupazione in lavorazioni nocive e la manifestazione della
malattia, abbiano ricevuto liquidazione delle indennità per inabilità permanente
o per morte sulla base di una retribuzione notevolmente svalutata;
d) lavoratori emigrati, che, rientrati in Patria, siano riconosciuti affetti da
silicosi o da asbestosi con inabilità permanente superiore al venti per cento,
non indennizzata nel Paese dal quale essi provengono.
Con i fondi di detta Sezione sarà provveduto altresì:
e) al rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro delle spese sostenute per la cura dei lavoratori, affetti da silicosi
o da asbestosi associata a tubercolosi in fase attiva, per i quali non
sussistano le condizioni previste dall'art. 148, per il diritto alle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;
f) all'incremento di iniziative scientifiche nel campo degli studi e delle
ricerche concernenti la silicosi e l'asbestosi.
------------------------
(25) L'art. 16 della legge predetta nel testo sostituito dall'art. 8, D.P.R. 20
marzo 1956, n. 648, è del seguente tenore (La sanzione originaria dell'ammenda è
stata così sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 35, L. 24
novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 114, primo comma, della citata
L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, terzo comma, della
stessa legge):
"Art. 16. Il datore di lavoro che ometta di far sottoporre i propri dipendenti,
addetti alle lavorazioni di cui all'art. 1 della presente legge, agli
accertamenti medici prescritti dal precedente art. 5, o adibisca alle predette
lavorazioni lavoratori riscontrati affetti da silicosi o asbestosi associate a
tubercolosi polmonare in fase attiva anche se iniziale, è punito con la sanzione
amministrativa da lire 25.000 a lire 100.000 per ciascun lavoratore nei riguardi
del quale sia avvenuta la predetta violazione.
L'importo complessivo della sanzione amministrativa non può in ogni caso
superare le lire 400.000".
(26) L'art. 9 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 è del seguente tenore (La
sanzione originaria dell'ammenda è stata così sostituita con la sanzione
amministrativa dall'art. 35, L. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata
dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981 n. 689, in
relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge):
"Art. 9. Salvo quanto disposto dal precedente art. 8 del presente decreto e
salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque violi le disposizioni
della L. 12 aprile 1943, n. 455, quelle del presente decreto, nonché quelle che
saranno emanate col regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire
10.000 a lire 100.000 per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta
la violazione stessa.
L'importo complessivo della sanzione amministrativa non può in ogni caso
superare le lire 400.000".
(27) Vedi, ora, la tabella allegata al D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648.
Capo IX - Assistenza ai grandi invalidi
(giurisprudenza di legittimità)
178. Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro è istituita una speciale gestione avente per scopo di provvedere, nei
limiti e con le forme stabilite dal regolamento approvato con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, al ricovero, alla cura, alla
rieducazione, qualificazione, riqualificazione, addestramento e perfezionamento
professionale e, in generale, all'assistenza materiale e morale dei grandi
invalidi del lavoro.
Sono ammessi alle prestazioni della speciale gestione coloro che, essendo
assicurati in base al regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51 (28), al R.D. 17
agosto 1935, n. 1765 (29), al D.Lgs.Lgt. 23 agosto 1917, n. 1450 (30) e loro
successive modificazioni ed integrazioni, o al presente decreto abbiano subìto o
subiscano un'inabilità permanente che riduca l'attitudine al lavoro di almeno
quattro quinti.
Nei limiti delle possibilità finanziarie ed in genere dei mezzi tecnici della
speciale gestione possono essere ammessi, su deliberazione del Comitato tecnico
di cui all'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 438, alle cure
chirurgiche, mediche, ortopediche, fisio ed ergoterapiche, alla fornitura di
protesi e di altri apparecchi diretti al massimo possibile recupero di capacità
lavorativa, in quanto ad esse non sia già tenuto l'Istituto assicuratore a
termine del presente decreto, nonché ad altre prestazioni deliberate dal
Comitato tecnico stesso, anche invalidi ai quali sia stata riconosciuta
dall'Istituto assicuratore un'inabilità inferiore ai quattro quinti.
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(28) Provvedimento non più in vigore per il disposto dell'art. 76, R.D. 17
agosto 1935, n. 1765.
(29) Provvedimento trasfuso nel presente decreto.
(30) Provvedimento trasfuso nel presente decreto.
(giurisprudenza di legittimità)
179. Gli invalidi con riduzione di attitudine al lavoro inferiore ai quattro
quinti, su loro domanda, purché avanzata entro un anno dalla data della
costituzione di rendita o dalla data di completamento delle cure indicate agli
articoli 89 e 178, possono essere ammessi a frequentare corsi di addestramento o
di qualificazione o di perfezionamento o di rieducazione professionale in
attività lavorativa adeguata alle loro attitudini e alle loro residue capacità,
secondo le possibilità di occupazione del mercato del lavoro.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stabilisce annualmente,
sentito il Ministero della sanità, un piano organico dei corsi di addestramento
istituiti ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e riconosciuti idonei per
la rieducazione professionale degli invalidi di cui al comma precedente.
Su tali piani deve essere acquisito, altresì, il parere dell'Associazione
nazionale mutilati ed invalidi del lavoro. È fatta salva la facoltà
dell'Associazione suddetta di istituire per proprio conto corsi di addestramento
ai sensi dell'art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 335.
I partecipanti ai predetti corsi fruiscono del trattamento previsto dagli artt.
52 e 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
180. Nei casi in cui non sia applicabile, per le limitazioni previste dall'art.
2, secondo comma, D.Lgs.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222, il beneficio
dell'assunzione obbligatoria nelle imprese private, l'Associazione nazionale
mutilati ed invalidi del lavoro è autorizzata a concedere, ove sussistano
condizioni di accertato bisogno, un assegno mensile di incollocabilità non
superiore a lire quindicimila, per tutta la durata di dette limitazioni e
condizioni.
Le modalità per l'erogazione di tale assegno sono deliberate dall'Associazione
di cui sopra ed approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
(31).
------------------------
(31) Vedi, anche, l'art. 10, L. 5 maggio 1976, n. 248. L'importo mensile
dell'assegno di incollocabilità è stato stabilito con D.M. 9 maggio 1986 (Gazz.
Uff. 14 giugno 1986, n. 136), in lire 200.000 a decorrere dal 1° gennaio 1986;
con D.M. 13 giugno 1990 (Gazz. Uff. 4 luglio 1990, n. 154) in lire 200.000 dal
1° gennaio 1987 al 30 giugno 1987, in lire 212.200 dal 1° luglio 1987, in lire
222.000 dal 1° luglio 1988 e in lire 232.995 dal 1° luglio 1989; con D.M. 27
settembre 1990 (Gazz. Uff. 17 ottobre 1990, n. 243) in lire 248.393 dal 1°
luglio 1990; con D.M. 2 luglio 1991 (Gazz. Uff. 11 luglio 1991, n. 161) in lire
263.300 dal 1° luglio 1991; con D.M. 16 dicembre 1994 (Gazz. Uff. 30 dicembre
1994, n. 304) in lire 307.750 dal 1° luglio 1994; con D.M. 15 dicembre 1995
(Gazz. Uff. 2 gennaio 1996, n. 1) in lire 319.850 dal 1° luglio 1995; con D.M.
12 luglio 1996 (Gazz. Uff. 24 luglio 1996, n. 172) in lire 337.000 dal 1° luglio
1996; con D.M. 15 settembre 1997 (Gazz. Uff. 30 settembre 1997, n. 228) in lire
350.000 dal 1° luglio 1997; con D.M. 10 giugno 1998 (Gazz. Uff. 2 luglio 1998,
n. 152) in lire 356.000 dal 1° luglio 1998; con D.M. 14 maggio 1999 (Gazz. Uff.
1° giugno 1999, n. 126) in lire 362.000 dal 1° luglio 1999; con D.M. 3 dicembre
2001 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2002, n. 43) in lire 368.000 (euro 190,06) dal 1°
luglio 2000 e in lire 378.000 (euro 195,22) dal 1° luglio 2001; con D.M. 3
settembre 2002 (Gazz. Uff. 30 ottobre 2002, n. 255) in euro 200,49 dal 1° luglio
2002; con D.M. 11 agosto 2003 (Gazz. Uff. 24 ottobre 2003, n. 248) in euro
205,30 dal 1° luglio 2003; con D.M. 9 luglio 2004 (Gazz. Uff. 7 settembre 2004,
n. 210) in euro 210,43 dal 1° luglio 2004; con D.M. 8 agosto 2005 (Gazz. Uff. 12
novembre 2005, n. 264) in euro 214,64 dal 1° luglio 2005.
181. Per i compiti di cui agli artt. 179 e 180 e per la realizzazione degli
altri fini di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 335, si provvede con
un'addizionale in misura pari all'1 per cento su premi e contributi
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
in sostituzione dei contributi previsti ai nn. 1 e 2 dell'art. 5 della legge 21
marzo 1958, n. 335.
Dal gettito della predetta addizionale viene annualmente prelevato e versato al
fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'art. 62 della
legge 29 aprile 1949, n. 264, l'ammontare delle somme occorrenti per lo
svolgimento delle attività addestrative a favore degli invalidi del lavoro a
norma dell'art. 179. L'ammontare è da stabilirsi con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale sulla base del piano di cui all'art. 179.
L'addizionale, detratte le spese di cui al comma precedente, è devoluta
all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro per i suoi compiti
istituzionali e per quelli previsti dall'articolo precedente (32).
------------------------
(32) Per la destinazione alle regioni dell'addizionale prevista dal presente
articolo, vedi l'art. 4, L. 12 marzo 1999, n. 68.
182. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
provvede all'assistenza di cui all'art. 178:
a) con i mezzi stanziati di anno in anno dal Consiglio di amministrazione sul
bilancio delle singole gestioni dell'Istituto stesso;
b) con un contributo da parte delle singole Casse, Aziende e Amministrazioni di
cui all'articolo 127 nella misura da stabilirsi di anno in anno in base al
numero degli assistiti delle rispettive gestioni e al costo medio pro-capite
dell'assistenza erogata a tutti gli invalidi;
c) con l'apporto eventuale derivante da donazioni, lasciti ed erogazioni di
terzi.
------------------------
183. Il Comitato di cui all'art. 178 ha facoltà di stabilire che, nei casi di
ricovero dei grandi invalidi titolari di rendita di inabilità si applicano le
disposizioni dell'art. 72.
------------------------
184. Le Casse, Aziende ed Amministrazioni previste dai nn. 1) e 2) dell'art. 127
hanno l'obbligo di denunciare alla gestione per l'assistenza ai grandi invalidi
del lavoro, istituita presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, gli invalidi i quali in seguito ad infortunio sul lavoro o
a malattia professionale abbiano subìto un'inabilità permanente di almeno,
l'ottanta per cento. Le Casse, Aziende ed Amministrazioni predette debbono anche
fornire alla detta gestione tutte le notizie ed informazioni ad esse richieste
dalla gestione stessa.
------------------------
185. Nell'erogazione delle prestazioni viene tenuto conto, come titolo di
preferenza, del grado di inabilità della natura della lesione e, in genere,
delle condizioni fisiche attuali dell'invalido, nonché delle condizioni
economiche e familiari di esso.
------------------------
186. I ricorsi contro il rifiuto delle prestazioni assistenziali da parte della
gestione o circa la natura e i limiti delle prestazioni stesse sono demandati
alla decisione del Comitato di cui al terzo comma dell'art. 178. Contro le
decisioni del Comitato è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
------------------------
187. Il Comitato di cui al terzo comma dell'art. 178 preposto alla gestione
delibera:
1) sulle forme di assistenza della gestione e sui modi e limiti di essa;
2) sui ricorsi di cui all'articolo precedente;
3) sulla compilazione di regolamenti interni;
4) su convenzioni da stipulare con Enti ed Istituzioni forniti di mezzi idonei
per l'assistenza;
5) su quanto attiene, in genere, al funzionamento della gestione.
Il Comitato predispone il conto preventivo ed il conto consuntivo della gestione
e propone la misura del contributo a carico degli Istituti assicuratori ai sensi
dell'art. 182.
Per la convocazione del Comitato e la validità delle adunanze si applicano le
disposizioni dello statuto dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro, che disciplinano detta materia per il Comitato
esecutivo dell'Istituto medesimo.
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188. Il conto consuntivo della gestione forma parte integrante del bilancio
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
------------------------
189. Ai servizi della gestione si provvede per mezzo degli uffici e con il
personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro.
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Capo X - Norme generali, transitorie e finali
(giurisprudenza di legittimità)
190. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai dipendenti dello
Stato e delle Aziende autonome di Stato (33), agli addetti alla navigazione
marittima e alla pesca marittima, nonché ai detenuti ed alle categorie in genere
assicurate nei modi previsti dall'art. 127.
Per l'assicurazione delle persone contemplate dall'art. 4, n. 5, lo Stato può
provvedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 127. Le relative norme sono
emanate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per
il lavoro e la previdenza sociale e per la pubblica istruzione (34).
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(33) Vedi il R.D. 10 marzo 1938, n. 1054; il R.D. 16 giugno 1938, n. 1274, il
R.D. 16 giugno 1938, n. 1274 e il D.M. 19 gennaio 1939. Vedi, anche, art. 128
del presente decreto.
(34) Non si riporta la L. 29 agosto 1941, n. 1092, recante assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli alunni delle regie scuole
derivanti dalle esercitazioni fatte in applicazione della carta della scuola,
perché le disposizioni in essa contenute sono superate da quelle del presente
decreto (vedi in particolare art. 4, n. 5; art. 30, ultimo comma; art. 127,
ultimo comma).
191. Gli oneri derivanti allo Stato ed alle Aziende autonome statali faranno
carico ai normali stanziamenti di bilancio.
------------------------
192. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge 19 gennaio 1963,
n. 15 e del presente decreto, le Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e
le malattie provvedono secondo le norme della legislazione che le concerne e dei
propri statuti.
------------------------
193. Agli oneri della gestione assicurativa l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvede secondo le norme della
legislazione che lo concerne.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
194. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti all'INAIL, per la gestione
industria, dall'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del presente
decreto si provvede, fin quando non sarà emanata e sarà entrata in vigore una
tariffa dei premi che consideri anche la copertura degli oneri predetti, con
un'addizionale sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali.
Per l'anno 1965 e per gli anni successivi l'addizionale di cui sopra è
determinata, in relazione all'effettivo fabbisogno, con decreto del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, in misura non superiore al venti per cento
(35).
I fondi introitati con l'applicazione dell'addizionale suddetta sono esenti da
ogni prelevamento di aliquote per contribuzione, a favore di Enti pubblici o
privati, previste da disposizioni di legge in vigore.
------------------------
(35) Per l'anno 1977 ha disposto il D.M. 18 ottobre 1978 (Gazz. Uff. 9 novembre
1978, n. 314), per il 1978 il D.M. 15 settembre 1979 (Gazz. Uff. 30 ottobre
1979, n. 296), per il 1979 il D.M. 10 ottobre 1980 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1980,
n. 287) e per il 1980 il D.M. 2 ottobre 1981 (Gazz. Uff. 15 ottobre 1981, n.
284). Per il periodo gennaio-agosto 1981 ha provveduto il D.M. 1° ottobre 1982
(Gazz. Uff. 13 ottobre 1982, n. 282).
(giurisprudenza di legittimità)
195. I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del presente titolo
sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire
trecentomila, salvo i casi nei quali siano stabilite nel titolo medesimo
specifiche sanzioni (35/a).
------------------------
(35/a) Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 19 dicembre
1994, n. 758.
196. I ricorsi in via amministrativa previsti dal presente titolo debbono essere
comunicati alla controparte mediante invio di copia conforme in plico
raccomandato con ricevuta di ritorno.
Di tale comunicazione deve essere data la prova all'Ispettorato del lavoro o al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondoché il ricorso sia
presentato all'uno o all'altro.
L'Ispettorato del lavoro e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
qualora non risulti eseguita la comunicazione, assegnano al ricorrente un
termine perentorio per la comunicazione alla controparte; trascorso tale termine
senza che il ricorrente ne abbia data la prova, l'Ispettorato del lavoro e il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale dichiarano inammissibile il
ricorso.
------------------------
197. Le somme riscosse per contravvenzioni al presente titolo ed al titolo
secondo sono versate a favore del fondo speciale infortuni, istituito presso la
Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 37 del R.D. 31 gennaio 1904, n. 51
(35/b), ed amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Sul fondo di cui al comma precedente, il Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale può erogare somme:
a) per contribuire al finanziamento dello speciale assegno corrisposto ai
superstiti dei grandi invalidi del lavoro deceduti per cause estranee
all'infortunio o alla malattia professionale;
b) per sovvenire istituzioni aventi per scopo il mantenimento e l'educazione di
orfani di infortunati morti sul lavoro e l'assistenza in genere agli infortuni;
c) per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle
discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere (35/c).
Le somme riscosse per contravvenzioni al titolo secondo del testo unico
approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, fino alla data di entrata in
vigore della presente legge restano acquisite al fondo speciale infortuni
(35/d).
------------------------
(35/b) Provvedimento non più in vigore per il disposto dell'art. 76, R.D. 17
agosto 1935, n. 1765, assorbito dal precedente decreto.
(35/c) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 27
febbraio 2003, il D.M. 29 dicembre 2003 e il D.M. 30 dicembre 2004.
(35/d) Articolo così sostituito dall'art. 9, L. 5 maggio 1976, n. 248. Vedi,
anche, l'art. 16, L. 23 dicembre 1993, n. 559.
198. Sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni diritto e tassa
giudiziaria tutti gli atti del procedimento, i provvedimenti di qualunque natura
emessi dall'autorità giudiziaria, nonché tutti gli atti o scritti o documenti
prodotti dalle parti nelle controversie che, in dipendenza del presente decreto,
sorgano fra gli infortunati o i loro aventi diritto e l'Istituto assicuratore o
le persone tenute all'obbligo dell'assicurazione.
Sono anche esenti dalle imposte di bollo e registro e dalle imposte sulle
assicurazioni e sui contratti vitalizi gli atti concernenti le assicurazioni
previste nel presente decreto, gli atti relativi ai pagamenti di indennità e
alle costituzioni di rendita, non esclusi i processi verbali, i certificati,
atti di notorietà e quanti altri documenti occorrano in dipendenza del decreto
stesso.
Tutti gli atti e contratti relativi alla gestione dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e delle Casse di cui all'art.
127, le donazioni ed elargizioni disposte a loro favore sono esenti dalle
imposte di bollo, registro e ipotecarie.
Sono esenti dalle tasse di concessione governativa gli atti costitutivi
dell'Istituto, le modificazioni successive ai suoi statuti e tutti gli altri
atti e documenti che possono occorrere tanto all'Istituto per se stesso, quanto
agli assicurati, relativamente all'esecuzione delle leggi per le assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro.
Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile le eccedenze attive di bilancio
dell'Istituto e delle Casse predette, i frutti annuali e le rendite da essi
liquidate.
Gli atti e i contratti stipulati dall'Istituto e dalle Casse predette per
impiegare i propri fondi sono soggetti al trattamento tributario stabilito per
gli atti stipulati dallo Stato. Qualora, però tali impieghi di fondo siano
diretti ad operazioni di finanziamento, anche contro la cessione di annualità
dovute dallo Stato o di altri crediti di qualsiasi natura, i relativi atti e
contratti sono soggetti alla tassa proporzionale di cui all'art. 28 della
tariffa, allegato A, al R.D. del 30 dicembre 1923, n. 3269, a carico della parte
sovvenzionata, salvo che questa non abbia diritto a speciale agevolazione
tributaria.
Sui depositi di titoli pubblici effettuati presso la Cassa depositi e prestiti
dell'Istituto e dalle Casse predette è fissata la tassa di custodia in ragione
di lire una all'anno per ogni mille lire di capitale nominale, qualunque sia
l'ammontare del deposito ai termini dell'art. 1, D.L. 12 gennaio 1928 n. 38,
convertito nella L. 7 giugno 1928, n. 1396.
------------------------
199. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche agli addetti alla
navigazione marittima e alla pesca marittima in quanto non sia diversamente
stabilito dalle speciali disposizioni contenute nel titolo medesimo.
Per gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive
imprese e che non abbiano dipendenti per i quali ricorra l'obbligo assicurativo
a norma del presente titolo, nonché per i commessi viaggiatori, i piazzisti e
gli agenti delle imposte di consumo, di cui al terzo comma dell'art. 4, le
disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1966 (35/e).
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(35/e) Con sentenza n. 152 del 10-17 dicembre 1969 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1969,
n. 324), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 199,
comma secondo, nella parte in cui esclude che gli agenti delle imposte di
consumo di cui al terzo comma dell'art. 4 siano soggetti all'assicurazione
obbligatoria fino alla data del 1° gennaio 1966. Con altra sentenza 28 giugno-16
luglio 1973, n. 134 (Gazz. Uff. 25 luglio 1973, n. 191), la Corte costituzionale
ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 199, comma secondo, nella parte in cui
esclude i commessi viaggiatori ed i piazzisti, di cui all'art. 4, comma terzo,
dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni fino alla data del 1°
gennaio 1966.
200. Le attribuzioni demandate dal presente decreto all'Ispettorato del lavoro
sono devolute, per quanto riguarda la navigazione marittima e la pesca
marittima, all'autorità marittima o consolare.
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201. La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto è
esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo
dell'Ispettorato del lavoro, salvo per quanto riguarda la navigazione marittima,
la pesca marittima e il lavoro portuale, nei cui confronti la vigilanza è
esercitata rispettivamente a mezzo delle autorità marittime del territorio dello
Stato o consolari all'estero e degli uffici del lavoro portuale.
Le autorità predette hanno facoltà di negare le spedizioni alla nave, quando
risulti che le disposizioni stesse non siano state osservate.
Per la navigazione marittima le spedizioni debbono essere negate quando siano
omessi in tutto o in parte i versamenti dei contributi assicurativi.
------------------------
202. Alle spese per gli esperti e per i periti nei procedimenti previsti dal
presente decreto e per l'attuazione di speciali corsi di perfezionamento dei
magistrati delle materie relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie
professionali, concorrono gli Istituti assicuratori di cui agli artt. 126 e 127.
Gli istituti predetti versano annualmente alla Tesoreria dello Stato la somma
occorsa per le spese di cui al precedente comma, nell'ammontare liquido dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con quello del tesoro
e ripartito fra gli Istituti stessi in proporzione dei premi e contributi
assicurativi da essi introitati.
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(giurisprudenza di legittimità)
203. I titolari di aziende artigiane, ai fini dell'attuazione della tutela
assicurativa per essi prevista dall'art. 4, n. 3), sono tenuti agli stessi
adempimenti prescritti dal presente titolo a carico dei datori di lavoro per
l'assicurazione dei loro dipendenti e soggetti alle medesime sanzioni.
Qualora il titolare di azienda artigiana non provveda, nei termini di cui
all'art. 53, alla denuncia dell'infortunio occorsogli, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 52.
In caso di infortunio sul lavoro del titolare di azienda artigiana, ove questi
si trovi nell'impossibilità di provvedere alla prescritta denuncia di
infortunio, il sanitario che abbia per primo constatato le conseguenze
dell'infortunio, è obbligato a darne immediata notizia all'Istituto
assicuratore.
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204. I contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, stipulati dal datore di lavoro a favore di prestatori d'opera
che, in conseguenza del presente decreto, vengono ad esser compresi tra le
persone soggette all'obbligo dell'assicurazione predetta sono risolti a seguito
di richiesta del datore di lavoro contraente, con effetto dal 1° gennaio 1966.
Le imprese assicuratrici hanno però facoltà di chiedere la restituzione
proporzionale degli sconti poliennali concessi.
Qualora detti contratti assicurino altri rischi oltre quelli per gli infortuni
sul lavoro previsti dal presente decreto, oppure garantiscono gli indennizzi
stabiliti in misura superiore a quella delle indennità fissate dal decreto
medesimo i contratti stessi sono mantenuti in vigore per la parte che non
riguarda questi ultimi rischi e per quella eccedente le indennità predette.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
stipulati dagli artigiani per i quali sussiste l'obbligo dell'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del presente decreto.
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TITOLO II
L'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'agricoltura
Capo I - Soggetti di applicazione (soggetti e lavorazioni)
(giurisprudenza di legittimità)
205. In virtù delle disposizioni del presente titolo si intendono assicurati
contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura dall'età di dodici anni ai
settanta compiuti:
a) i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali;
b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniuge e figli, anche naturali e
adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende (35/f);
c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, che prestino opera
retribuita. Sono considerati come sovrastanti tutti coloro che, per incarico od
interesse dell'azienda, esercitano funzioni di direzione o di sorveglianza di
lavori, anche se a questi materialmente non partecipino (36).
Sono pure compresi nell'assicurazione i soci di società cooperative conduttrici
di aziende agricole o forestali e i partecipanti ad affittanze collettive quando
siano occupati nei lavori previsti negli artt. 206, 207 e 208 ai termini della
precedente lettera b).
I parenti diversi da quelli indicati nella lettera b) del presente articolo,
nonché gli esposti regolarmente affidati e gli affiliati, sebbene convivano col
proprietario, mezzadro o affittuario contemplato in quella disposizione, sono, a
tutti gli effetti, compresi fra i lavoratori indicati sotto la lettera a) del
presente articolo, sempreché abbiano i requisiti richiesti in essa lettera a)
(36/a).
------------------------
(35/f) Lettera così modificata dall'art. 10, L. 9 dicembre 1977, n. 903. Vedi,
anche, l'art. 14, D.L. 22 maggio 1993, n. 155.
(36) La Corte costituzionale, con sentenza 21-29 dicembre 1976, n. 262 (Gazz.
Uff. 5 gennaio 1977, n. 4), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
primo comma dell'art. 205 nella parte in cui esclude che i lavoratori agricoli
autonomi di età superiore ai settanta anni siano soggetti all'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
(36/a) Il D.M. 14 agosto 1975 (Gazz. Uff. 3 settembre 1975, n. 234) ha così
disposto:
"Art. 1. Dal 30 giugno 1974 fino al 31 dicembre 1974 per tutte le persone
previste dall'art. 205 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, infortunatesi nelle attività indicate dall'art. 209 dello stesso testo
unico, si applica la retribuzione convenzionale giornaliera di L. 6000
(seimila).
Art. 2. A decorrere dal 1° gennaio 1975 le retribuzioni convenzionali
giornaliere, da valere per le persone elencate all'art. 205 del testo unico
emanato dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ai fini della liquidazione delle
indennità in caso di infortunio occorso nelle attività di cui al primo e secondo
comma dell'art. 209 dello stesso testo unico, sono le seguenti:
a) lavoratori specializzati: L. 8.500
b) lavoratori qualificati: L. 8.000
c) lavoratori comuni: L. 7.500
I proprietari, mezzadri, affittuari di cui alla lettera b) del precitato art.
205 sono assimilati ai fini dell'applicazione del comma precedente, ai
"lavoratori specializzati" ed i coadiuvanti e familiari ai "lavoratori
qualificati".
Art. 3. La retribuzione da assumere a base per la liquidazione dell'indennità
per inabilità temporanea assoluta è uguale alle retribuzioni convenzionali
giornaliere come sopra stabilite; la retribuzione annua da assumere come base
per la liquidazione della rendita per inabilità permanente e della rendita ai
superstiti si valuta uguale a trecento volte le stesse retribuzioni
convenzionali giornaliere, ferma restando, in ogni caso, la disposizione del
terzo comma, art. 116 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124".
Vedi, anche, il D.M. 29 luglio 1977.
(giurisprudenza di legittimità)
206. Sono considerate aziende agricole o forestali, ai fini del presente titolo,
quelle esercenti una attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla
silvicoltura, all'allevamento degli animali ed attività connesse, ai sensi
dell'art. 2135 del codice civile. Si reputano in ogni caso agricole, a norma del
primo comma del medesimo articolo, le attività di allevamento delle specie
suinicole, avicole, cunicole, itticole, dei selvatici a scopo alimentare e
quelle attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e simili (36/b).
------------------------
(36/b) Così sostituito dall'art. 1, L. 20 novembre 1986, n. 778 (Gazz. Uff. 26
novembre 1986, n. 275), che con l'art. 3 ha così disposto:
"Art. 3. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i rapporti
assicurativi in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state
definite con sentenza passata in giudicato, fatti salvi gli effetti dei rapporti
già esauriti".
(giurisprudenza di legittimità)
207. Sono considerati lavori agricoli, ai fini del presente titolo, tutti i
lavori inerenti alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento
del bestiame ed attività connesse, ossia quelli che rientrano nell'attività
dell'imprenditore agricolo, a norma dell'art. 2135 del codice civile, anche se i
lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato,
ovvero non direttamente dalla persona che ne usa ed anche se essi non siano
eseguiti per conto e nell'interesse dell'azienda conduttrice del fondo.
Le lavorazioni connesse, complementari od accessorie dirette alla trasformazione
od all'alienazione dei prodotti agricoli, quando siano eseguite sul fondo
dell'azienda agricola, o nell'interesse e per conto di una azienda agricola sono
comprese nell'assicurazione a norma del presente titolo.
Sono altresì soggetti alle disposizioni del presente titolo i lavori di
coltivazione di orti e di giardini, anche se eseguiti su fondi per i quali non
sia stabilita l'imposta sui terreni.
(36/c).
------------------------
(36/c) Comma abrogato dall'art. 2, L. 20 novembre 1986, n. 778 (Gazz. Uff. 26
novembre 1986, n. 275). Vedi, anche, la nota che precede.
208. Sono considerati come lavori forestali soggetti alle disposizioni del
presente titolo tutti quelli di coltivazione dei boschi, quali la piantagione,
la seminagione, la potatura, la decorticatura delle piante, la estirpazione
delle piante dannose, e simili. Vi sono pure compresi il taglio e la riduzione
delle piante e loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive
dei fiumi o torrenti, o presso le strade carreggiabili e il loro getto dai
luoghi di deposito in fiumi o torrenti, quando detti lavori siano svolti da
imprenditori agricoli.
È soggetta, altresì, alle disposizioni del presente titolo la coltivazione delle
piante ovunque queste si trovino.
Nelle lavorazioni connesse, complementari od accessorie è considerata come tale
anche la carbonizzazione.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
209. Alle persone di cui all'art. 205 del presente decreto, addette a macchine
mosse da agente inanimato ovvero non direttamente dalla persona che ne usa,
spettano le prestazioni dell'assicurazione ai termini del titolo I quando siano
colpite da infortunio lavorando a servizio delle dette macchine.
Dette prestazioni spettano, altresì, alle persone previste all'art. 205 che,
nelle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 4, siano addette alle altre
lavorazioni previste dall'art. 1, con esclusione di quelle di cui ai numeri 7),
8), 10), 13) limitatamente al deposito ed all'impiego, 14) se eseguite con meno
di quattro persone, 24) e 26) (36/d).
------------------------
(36/d) La Corte costituzionale, con sentenza 31 ottobre 1986, n. 231 (Gazz. Uff.
12 novembre 1986, n. 53 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
dell'art. 209 nella parte in cui non prevede che spettano le prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria ai termini del titolo I dello stesso decreto
anche ai lavoratori agricoli comunque addetti all'utilizzazione delle macchine.
Capo II - Oggetto dell'assicurazione
(giurisprudenza di legittimità)
210. L'assicurazione secondo il presente titolo comprende tutti i casi di
infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia
derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale,
ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per
più di tre giorni.
Deve considerarsi come inabilità permanente assoluta la conseguenza di un
infortunio la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al
lavoro.
Deve considerarsi come inabilità permanente parziale la conseguenza di un
infortunio, la quale diminuisca in misura superiore al quindici per cento e per
tutta la vita l'attitudine al lavoro, in conformità della tabella allegato n. 2.
Si considera come inabilità temporanea assoluta la conseguenza di un infortunio
che impedisca totalmente e di fatto per un determinato periodo di tempo di
attendere al lavoro.
Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o,
comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle
persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di
abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due
luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia
presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e
ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a
cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o
all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche
nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato.
Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso
di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed
allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente
sprovvisto della prescritta abilitazione di guida (36/e).
------------------------
(36/e) Comma aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
(giurisprudenza di legittimità)
211. L'assicurazione comprende, altresì, le malattie professionali indicate
nella tabella allegato n. 5 le quali siano contratte nell'esercizio ed a causa
delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni
rientrino tra quelle previste negli artt. 206, 207 e 208 (36/f).
Per tali malattie professionali, in quanto non siano stabilite disposizioni
speciali, si applicano le norme concernenti gli infortuni sul lavoro in
agricoltura (36/ff).
------------------------
(36/f) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 179 (Gazz.
Uff. 24 febbraio 1988, n. 8 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del
primo comma del presente articolo 211, nella parte in cui non prevede che
l'assicurazione è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese
nelle tabelle concernenti malattie professionali nell'agricoltura e da quelle
causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle
tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la
causa di lavoro.
(36/ff) Vedi, anche, l'art. 10, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
Capo III - Prestazioni
212. Ove non sia diversamente disposto nel presente titolo, si applicano alle
indennità per inabilità temporanea e a quelle in rendita, nonché ai relativi
procedimenti di liquidazione in materia di infortuni sul lavoro in agricoltura,
le disposizioni del titolo I per gli infortuni sul lavoro nell'industria.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
213. L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da
infortunio sul lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per
più di tre giorni, è corrisposta a partire dal quarto giorno e per tutta la
durata dell'inabilità stessa, compresi i giorni festivi, alle persone previste
alle lettere a) e c) dell'art. 205, nella misura del 60 per cento della
retribuzione media giornaliera determinata con decreto ministeriale ai sensi
dell'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (36/g).
Ove la durata dell'inabilità di cui al comma precedente si prolunghi oltre i
novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennità giornaliera è
elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della
retribuzione giornaliera di cui al comma precedente (36/gg).
Il giorno in cui avviene l'infortunio non è compreso fra quelli da computarsi
all'effetto di determinare la durata delle conseguenze dell'infortunio stesso.
Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato,
compreso fra le persone previste alle lettere a) e c) dell'articolo 205,
l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il
sessanta per cento della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste
da norme legislative e regolamentari, nonché da contratti collettivi o
individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza
dell'assicurazione, come previsto dall'art. 73.
------------------------
(36/g) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 16 febbraio 1977, n. 37.
(36/gg) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 16 febbraio 1977, n. 37.
214. Nei casi di inabilità permanente previsti nella tabella allegato n. 2,
l'attitudine al lavoro, agli effetti della liquidazione della rendita s'intende
ridotta nella misura percentuale indicata per ciascun caso.
Valgono altresì, per la valutazione delle inabilità i criteri specificati
nell'art. 78.
------------------------
215. Per i casi di inabilità permanente derivante, da infortunio sul lavoro in
agricoltura, assoluta o parziale di grado superiore al quindici per cento, è
corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione
dell'inabilità, sulla base della retribuzione annua convenzionale di lire
trecentosettantamila per i lavoratori di età superiore a sedici anni e di lire
duecentosedicimila per i lavoratori di età non superiore a sedici anni, e delle
aliquote percentuali stabilite nella tabella allegato n. 6 (36/h).
A decorrere dal 1° luglio 1965 si applica la tabella delle aliquote percentuali
di retribuzione di cui all'allegato n. 7.
Dalla data del 1° luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite in godimento in
base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al precedente comma.
------------------------
(36/h) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 dicembre 1988, n. 1129 (Gazz.
Uff. 28 dicembre 1988, n. 52 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 215, primo comma, nella parte in cui, per i casi di
infortunio sul lavoro in agricoltura, richiede, ai fini della corresponsione
della rendita, un grado di inabilità permanente parziale superiore al quindici
per cento, anziché al dieci per cento.
216. Le indennità liquidate agli infortunati di età non superiore a sedici anni
sono elevate, al compimento del sedicesimo anno di età, alla misura prevista per
i lavoratori di età superiore a sedici anni.
------------------------
217. Le rendite sono integrate in conformità alle disposizioni dell'art. 77.
------------------------
218. Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni
elencate nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indispensabile un'assistenza
personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di lire
duecentocinquantamila per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo
all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata in luogo di
ricovero con onere a carico dell'Istituto assicuratore o di altri enti.
L'assegno è erogato anche nel caso in cui l'assistenza personale sia effettuata
da un familiare e non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento
corrisposti dallo Stato o da enti pubblici. In caso di cumulo è consentita
l'opzione tra i vari assegni da parte dei beneficiari (36/i) (36/l).
------------------------
(36/i) Così sostituito dall'art. 6, L. 10 maggio 1982, n. 251.
(36/l) Per la rivalutazione dell'assegno per l'assistenza personale continuativa
per il settore agricoltura vedi, ora, l'art. 2, D.M. 9 ottobre 2001.
219. Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro con grado di inabilità
permanente in forma definita non superiore al venti per cento è data facoltà di
richiedere all'Istituto assicuratore, entro un anno dalla scadenza di un
decennio dalla data di costituzione della rendita, la corresponsione, ad
estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale della
ulteriore rendita dovuta.
Il valore capitale delle rendite è calcolato in base alle tabelle approvate con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
------------------------
220. Ai titolari di rendita per inabilità permanente derivante da infortunio sul
lavoro in agricoltura, di grado non inferiore al cinquanta per cento, con moglie
e figli, o solo moglie, o solo figli aventi i requisiti prescritti per
l'assegnazione delle quote integrative della rendita ai sensi dello articolo 77,
può essere concesso, al solo scopo di investimento in beni terrieri o per
miglioramenti degli stessi o di acquisto di macchine agricole ad uso di
lavorazione su propri fondi, e purché siano trascorsi almeno due anni dalla
liquidazione della rendita, ed il titolare della rendita sia in età non
superiore ai cinquantacinque anni, il riscatto in capitale di tutta o parte
della rendita stessa secondo i criteri, le condizioni e le garanzie indicati
negli articoli che seguono.
------------------------
221. Il riscatto in capitale della rendita di cui all'articolo precedente è
condizionato alla dimostrazione da parte del titolare della rendita del possesso
dei requisiti personali e familiari di legge e dell'utilità, dell'investimento
per gli scopi contemplati dall'articolo stesso.
Nell'investimento in beni terrieri s'intendono compresi, oltre l'acquisto dei
terreni, affrancazioni di canoni ed estinzione di mutui, tutte le opere edilizie
inerenti al fondo ed utili alla valorizzazione dell'azienda agricola, nonché le
opere di miglioramento fondiario.
Le macchine agricole, per il cui acquisto può essere concesso il riscatto,
debbono essere di apprezzabile rilevanza economica e reale utilità in relazione
all'entità ed alle caratteristiche dell'azienda agricola, per la quale debbono
essere usate.
------------------------
222. La domanda per ottenere il riscatto di cui all'art. 220 deve essere
presentata alla sede provinciale territorialmente competente dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e deve essere
corredata dei documenti dimostrativi della ricorrenza delle condizioni
richieste.
L'Istituto predetto ha facoltà di richiedere, inoltre, tutti gli altri elementi
e documenti che ritenga necessari, anche rivolgendosi d'ufficio alle autorità
competenti.
------------------------
223. Il valore capitale per il riscatto della rendita di cui all'art. 220 è
calcolato in base alle tabelle approvate con decreto del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Il valore capitale della rendita è calcolato con riferimento alla data di
presentazione della domanda e ne sono detratti i ratei di rendita eventualmente
pagati dopo tale data.
------------------------
224. Il riscatto dell'intera rendita liquidata ai sensi dell'art. 220 può essere
concesso solo quando i postumi delle lesioni riportate possono ritenersi
immodificabili.
Qualora, invece, i postumi delle lesioni, riportate siano suscettibili di
modificazioni, la rendita può essere riscattata in misura non superiore alla
metà.
L'eventuale differenza dovuta in rapporto all'entità dei postumi accertati
nell'ultimo giudizio di revisione può essere corrisposta sempreché permangono le
condizioni richieste dall'art. 220.
------------------------
225. Nel caso in cui il titolare della rendita riscattata ai sensi dell'art. 220
sia colpito da un nuovo infortunio in agricoltura, indennizzabile con rendita di
inabilità permanente ai sensi del presente titolo, l'importo della nuova rendita
complessivamente dovuta, da liquidarsi a norma dell'art. 82, è decurtato,
dell'importo corrispondente alla rendita già riscattata.
Qualora l'infortunato venga a morte dopo il riscatto in capitale della rendita,
spetta ugualmente ai superstiti la rendita, a norma dell'articolo 231, quando
sia provato che la morte sia avvenuta in conseguenza dell'infortunio.
------------------------
226. A garanzia dell'utilizzazione del capitale riscattato ai sensi dell'art.
220, per i fini stabiliti dalla legge, l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato:
a) ad intervenire nei contratti di acquisto dei beni mobili ed immobili per i
quali ultimi deve essere stabilito che non possono essere alienati o ipotecati,
sotto pena la nullità, prima che siano trascorsi dieci anni dalla costituzione
della rendita o almeno cinque anni dalla data di riscatto. Le spese per la
stipulazione degli atti di compravendita e conseguenziali sono a carico
dell'infortunato acquirente;
b) ad eseguire, per le opere di costruzione, ricostruzione e riparazione di cui
all'art. 221, il versamento del capitale di riscatto in base agli stati di
avanzamento approvati dal proprio ufficio tecnico;
c) a corrispondere direttamente al venditore, nell'acquisto delle macchine
agricole, il relativo prezzo;
d) a richiedere tutte quelle altre garanzie che ritenesse idonee al
raggiungimento degli scopi voluti dalla legge.
------------------------
227. Sulle domande di riscatto previste dall'art. 222, decide il Comitato
esecutivo dell'Istituto assicuratore, il quale, sentito il Comitato tecnico per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, deve
pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
------------------------
228. Avverso il provvedimento del Comitato esecutivo di cui all'articolo
precedente è ammesso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, ricorso al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che decide in via definitiva.
------------------------
229. L'infortunato, anche dopo il conseguimento del riscatto, di cui all'art.
220, sia totale, sia parziale, conserva il diritto alle prestazioni mediche,
chirurgiche e protesiche, ivi comprese quelle ai grandi invalidi del lavoro, in
quanto spettino, ed eventualmente il diritto alla revisione ai termini di legge,
nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni legislative.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
230. Alla revisione delle rendite di inabilità permanente per infortunio sul
lavoro in agricoltura si applicano le disposizioni contenute negli artt. 83 e
84.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
231. Le indennità per i casi di morte derivante da infortunio sul lavoro in
agricoltura sono liquidate in rendita sulla base delle retribuzioni indicate
nell'art. 215 ed in conformità delle disposizioni del titolo primo.
A decorrere dal 1° luglio 1965 le rendite di cui al comma precedente, in corso
di godimento a tale data, sono ragguagliate al cento per cento della
retribuzione annua convenzionale di cui all'art. 234.
------------------------
232. In ogni caso di morte, ad istanza dell'Istituto assicuratore o degli aventi
diritto dell'infortunato, il Pretore, avuto il consenso dei componenti la
famiglia dell'infortunato, dispone che sia praticata l'autopsia; le parti
interessate possono delegare un medico per assistervi.
La richiesta deve essere motivata e, nel caso che sia fatta dall'Istituto
assicuratore, il Pretore, nel darne comunicazione agli aventi diritto, deve
avvertirli che il loro rifiuto a consentire alla richiesta potrebbe
eventualmente costituire un elemento di presunzione contro l'eventuale loro
diritto all'indennità. Se i componenti la famiglia non consentano all'autopsia,
il Pretore deve farlo risultare da una dichiarazione che rilascia all'Istituto
assicuratore, a sua domanda, nella quale fa menzione, altresì, dell'avvertenza
fatta ai componenti la famiglia a norma del presente comma.
Le spese dell'autopsia richiesta a norma del presente articolo sono in ogni caso
a carico dell'Istituto assicuratore, l'onorario per l'autopsia, con il referto,
è liquidato dalla direzione provinciale del lavoro-settore ispezione del lavoro
nella misura da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i
Ministri per il tesoro e per la sanità (36/m).
------------------------
(36/m) Comma così modificato dall'art. 236, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
233. Oltre alla rendita di cui all'articolo 231 è corrisposto ai superstiti
aventi diritto un assegno, una volta tanto, nella misura e secondo le
disposizioni dell'articolo 85 (36/n).
------------------------
(36/n) Così sostituito dall'art. 8, L. 10 maggio 1982, n. 251.
234. Le rendite per inabilità permanente e per morte sono riliquidate ogni anno,
a partire dal 1° luglio 1983, in base alle variazioni dell'indice delle
retribuzioni orarie contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli
assegni familiari, quali risultano accertate nelle pubblicazioni ufficiali
dell'Istituto centrale di statistica.
A tale effetto, entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni anno, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, quando accerti che è intervenuta
una variazione dell'indice delle retribuzioni orarie contrattuali di almeno il
cinque per cento nel corso dell'anno, determina con proprio decreto, di concerto
con il Ministro del tesoro, la nuova retribuzione convenzionale sulla cui base
debbono riliquidarsi le rendite in atto, nonché le nuove misure dell'indennità
giornaliera per inabilità temporanea assoluta dovuta per gli infortuni sul
lavoro avvenuti e le malattie professionali manifestatesi entro il 31 dicembre
1976.
Per il periodo 1° luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della nuova
retribuzione convenzionale terrà conto della variazione intervenuta in misura
non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione annua convenzionale
fissata con decreto interministeriale del 3 luglio 1980 (36/o).
------------------------
(36/o) Così sostituito dall'art. 3, L. 10 maggio 1982, n. 251. Il D.M. 18
novembre 1971 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1971, n. 235) ha così disposto:
"
Art. 1. A norma dell'art. 234 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione
delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata per il triennio 1°
luglio 1971-30 giugno 1974 nella misura di L. 980.000 per i lavoratori di età
superiore a sedici anni e di L. 570.000 per i lavoratori di età non superiore a
sedici anni.
Art. 2. A norma dell'art. 234 del T.U. sull'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30
giugno 1965, numero 1124, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea
assoluta è fissata per i lavoratori di età superiore a 16 anni nella misura di
L. 1850 e per i lavoratori di età non superiore a 16 anni nella misura di L.
1050.
Quando la durata dell'inabilità si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non
continuativi, le predette misure sono elevate, a decorrere dal novantunesimo
giorno, rispettivamente a L. 2370 ed a L. 1380".
Vedi, inoltre il D.M. 15 novembre 1974, il D.M. 28 luglio 1977, il D.M. 27
luglio 1987 con i provvedimenti richiamati in nota e l'art. 1, D.M. 9 ottobre
2001.
235. Con decorrenza dal 1° luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul lavoro
in agricoltura, già indennizzati in capitale ai sensi dell'art. 3 del D.Lgt. 23
agosto 1917, n. 1450 (36/p), convertito nella L. 17 aprile 1925, n. 473, o in
rendita vitalizia costituita a norma dell'art. 111 del regolamento 21 novembre
1918, n. 1889 (37), per l'esecuzione del predetto D.Lgt., con grado di inabilità
non inferiore al 50 per cento, sono concessi i seguenti assegni continuativi
mensili:
con grado di inabilità dal cinquanta al cinquantanove per cento, lire diecimila;
con grado di inabilità dal sessanta al settantanove per cento, lire tredicimila;
con grado di inabilità dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire
ventiseimila;
con grado di inabilità dal novanta al cento per cento lire trentaseimila;
con grado di inabilità cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile
un'assistenza personale continuativa, a norma dell'art. 212, lire trentaseimila
più lire trentamila quale assegno per detta assistenza personale continuativa.
Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a
concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile, corrisposto, anche
sotto diversa denominazione, dall'istituto assicuratore (37/a).
------------------------
(36/p) Provvedimento trasfuso nel presente decreto.
(37) Provvedimento trasfuso nel presente decreto.
(37/a) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 12 marzo 1968, n. 235. Vedi,
ora, l'art. 8, L. 27 dicembre 1975, n. 780.
236. Nei casi di infortunio sul lavoro in agricoltura l'Istituto assicuratore è
tenuto ad erogare le medesime prestazioni sanitarie previste per gli infortuni
sul lavoro nell'industria secondo le disposizioni contenute negli artt. 86 e
seguenti.
------------------------
237. Gli ufficiali sanitari e i medici condotti sono tenuti, per i casi di
infortunio sul lavoro in agricoltura, agli obblighi stabiliti dagli articoli 97
e seguenti, salvo che non sia diversamente disposto nel presente titolo.
------------------------
238. Qualunque medico presti la prima assistenza ad un infortunato è obbligato a
rilasciare un certificato della visita quando, a suo giudizio, la lesione possa
avere per conseguenza un'inabilità che importi l'astensione assoluta dal lavoro
per più di tre giorni.
Detto certificato vale anche come denunzia dell'infortunio: esso è compilato
secondo un modulo speciale portante un talloncino per la ricevuta, approvato dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da quello per le poste e le
telecomunicazioni sentito l'Istituto assicuratore. Questo ha cura di fornire
periodicamente ed in numero sufficiente i detti moduli ai medici, ai Comuni,
agli ospedali ed agli uffici postali della circoscrizione e, occorrendo, anche
agli esercenti le aziende.
Il preposto all'azienda deve fornire al medico tutte le notizie necessarie per
completare il modulo, e firmarlo egli pure quando ne sia richiesto dal medico.
Il medico deve curare, sotto la sua responsabilità, che il certificato sia
consegnato, non oltre il giorno successivo a quello della prima assistenza,
all'ufficio postale per l'invio all'Istituto assicuratore e, qualora la consegna
non avvenga entro il termine stabilito, egli sarà passibile della penalità
comminata dall'art. 246.
L'ufficio postale stacca dal certificato il talloncino di ricevuta e lo consegna
al mittente con la firma dell'impiegato di posta e col timbro dell'ufficio di
accettazione e trasmette il certificato stesso, raccomandato a carico del
destinatario, all'Istituto assicuratore.
La mancanza del modulo non dispensa dall'obbligo di redigere il
certificato-denuncia ed inviarlo all'Istituto assicuratore, fermo l'obbligo di
redigerlo sul modulo a richiesta dell'Istituto stesso (37/b).
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(37/b) Sull'obbligo di denuncia di cui al presente comma vedi l'art. 25, D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38.
239. Nei casi di infortunio seguiti da morte o da lesioni tali da doversene
prevedere la morte o un'inabilità assoluta al lavoro superiore ai trenta giorni,
il medico è obbligato a trasmettere direttamente copia del certificato-denuncia
all'autorità di pubblica sicurezza. Questa, non più tardi del giorno successivo
a quello del ricevimento, ne trasmette copia all'Ispettorato del lavoro e al
pubblico ministero nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio. Inoltre, in
caso d'infortunio mortale, il medico deve darne avviso per telegrafo
immediatamente e, in ogni caso, entro ventiquattro ore dall'infortunio
all'Istituto assicuratore, che ne rimborsa la spesa (37/c).
La direzione provinciale del lavoro-settore ispezione del lavoro nel più breve
tempo possibile e in ogni caso, non più tardi di quattro giorni dal ricevimento
della denuncia, procede sul luogo dell'infortunio ad una inchiesta, secondo le
disposizioni contenute negli articoli da 56 a 62 e negli artt. 64 e 232 (37/d).
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(37/c) Comma così modificato dall'art. 236, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Sull'obbligo di denuncia di cui al presente comma vedi l'art. 25, D.Lgs. 23
febbraio 2000, n. 38.
(37/d) Comma così modificato dall'art. 236, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Sull'obbligo di denuncia di cui al presente comma vedi l'art. 25, D.Lgs. 23
febbraio 2000, n. 38.
240. Per gli infortuni seguiti da morte, copia del processo verbale di inchiesta
deve essere, a cura della direzione provinciale del lavoro-settore ispezione del
lavoro, rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (37/e).
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(37/e) Comma così modificato dall'art. 236, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Sull'obbligo di denuncia di cui al presente comma vedi l'art. 25, D.Lgs. 23
febbraio 2000, n. 38.
241. L'infortunato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio
occorsogli, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro o al preposto
all'azienda.
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242. Nel caso in cui l'infortunato abbia indugiato più di tre giorni da quello
dell'infortunio a farsi visitare dal medico, viene considerata come data
dell'infortunio, agli effetti del pagamento delle indennità, quella della prima
visita medica.
Qualora l'inabilità per un infortunio, prognosticato guaribile entro tre giorni,
si prolunghi al quarto, il medico effettua una speciale dichiarazione nella
denuncia.
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243. Le Amministrazioni ospedaliere, per i casi di infortunio sul lavoro in
agricoltura, sono tenute agli obblighi stabiliti dagli artt. 94 e seguenti,
salvo che non sia diversamente disposto nel presente titolo.
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244. L'esercente l'azienda ha l'obbligo di fornire tutti i mezzi a sua
disposizione e di provvedere alle spese relative per il trasporto
dell'infortunato al luogo nel quale questi può ricevere le prime immediate cure
o anche per far venire il medico al luogo in cui l'infortunato si trova, se
intrasportabile.
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245. Il medico curante deve inviare all'Istituto assicuratore pronta
comunicazione delle deviazioni del decorso presunto per anticipazione o ritardo
della guarigione, per complicazioni, peggioramento o postumi e deve inviare,
altresì, il certificato che attesti la fine della malattia, fornendo tutte le
indicazioni richieste nel modulo speciale, il quale è compilato e messo a
disposizione di tutti i medici con le stesse norme indicate per il certificato
di denuncia.
Su richiesta dell'Istituto assicuratore deve, altresì, inviare i certificati di
continuazione della malattia nei periodi di tempo stabiliti dall'Istituto
medesimo.
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246. La spesa per i certificati-denuncia e quella per i certificati di
continuazione e termine della malattia è a carico dell'Istituto assicuratore, il
quale corrisponde i relativi compensi nella misura stabilita con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentiti i Ministri per il tesoro e per la sanità.
Il medico, che rifiuti di rilasciare i certificati o che li rilasci in modo
incompleto o che non li consegni all'ufficio postale o che, trattandosi del
primo certificato, non lo spedisca nei termini previsti dal quarto comma
dell'art. 238, oppure che, nel caso previsto dall'art. 239, non ne trasmetta
copia all'autorità di pubblica sicurezza, è punito con l'arresto fino a tre mesi
o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni (38).
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(38) Così modificato dall'art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
247. L'Istituto assicuratore, quando abbia motivo di ritenere che l'infortunio
sia avvenuto per dolo del danneggiato o che le conseguenze di esso siano state
dolosamente aggravate, ha facoltà di richiedere al Pretore l'accertamento
d'urgenza col procedimento e con le norme stabilite dagli artt. 692 e seguenti
del Codice di procedura civile e 231 del Codice di procedura penale; le spese
relative sono a carico dell'Istituto assicuratore.
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248. Può essere rilasciata procura ad esigere l'indennità al coniuge, ad un
parente o affine o ad una delle persone, cui sia comune il diritto ad esigerla.
Nei casi di legittimo impedimento la procura predetta può essere rilasciata a
persone diverse da quelle indicate nel comma precedente. In questo caso la
procura deve essere vistata dal sindaco.
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Capo IV - Disposizioni speciali per le malattie professionali (39)
249. Per l'assicurazione obbligatoria delle malattie professionali in
agricoltura valgono le disposizioni del presente titolo, nonché quelle del
titolo primo, in quanto applicabili e non in contrasto, salvo quanto
diversamente disposto dalle norme che seguono.
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(39) Per la tabella delle malattie professionali vedi allegato 5.
250. La denuncia al medico da parte dell'ammalato s'intende avvenuta con la
richiesta di visita medica a domicilio ovvero con la diretta presentazione
dell'ammalato all'ambulatorio.
Il lavoratore, che abbia indugiato a denunciare la malattia al medico per più di
quindici giorni da quello dell'astensione al lavoro a causa della malattia
medesima, perde il diritto all'indennizzo per il periodo antecedente al giorno
della denuncia.
La manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel primo
giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia stessa.
Se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo che
l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha
determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si
considera verificata nel giorno in cui è presentata all'Istituto assicuratore la
denuncia con il certificato medico.
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251. Il medico, che ha prestato assistenza ad un lavoratore affetto da malattia
ritenuta professionale, deve trasmetterne il certificato-denuncia all'Istituto
assicuratore, entro dieci giorni dalla data della prima visita medica, con le
modalità previste dall'art. 238, quando la malattia possa, a suo giudizio,
determinare inabilità che importi l'astensione assoluta dal lavoro per più di
tre giorni.
Con le stesse modalità debbono essere denunciate all'Istituto assicuratore le
ricadute in precedenti malattie professionali.
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252. Quando per l'incertezza dei sintomi o per la difficoltà della diagnosi la
malattia sia stata denunciata ad altro ente previdenziale, la prescrizione
dell'azione per conseguire le prestazioni è interrotta fino a quando non sia
stata esaurita la procedura amministrativa presso l'ente adito.
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253. La malattia dà luogo a rendita quando comporti una inabilità permanente di
grado superiore al venti per cento.
Quando la morte in conseguenza diretta della malattia professionale sopraggiunga
dopo la costituzione della rendita di inabilità permanente, i superstiti del
lavoratore deceduto, per ottenere le prestazioni di cui all'art. 231, debbono
proporre domanda, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della
morte.
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254. Le prestazioni per malattie professionali sono dovute anche quando
l'assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni per le
quali è ammesso il diritto alle prestazioni, sempre che l'invalidità o la morte
si verifichino entro il periodo di tempo che per ciascuna malattia è indicato
nella tabella allegato n. 5 (40).
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(40) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 179, ha
dichiarato l'illegittimità del presente art. 254 dalla parola " sempreché " alla
fine.
255. L'Istituto assicuratore, ferme restando le altre facoltà di accertamento
conferitegli, sia in via generale, sia in via particolare, ha, per i casi di
anchilostomiasi, anche la facoltà di prendere visione dei referti relativi alle
visite mediche effettuate in base alle norme sull'igiene e la profilassi della
stessa.
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Capo V - Organizzazione tecnica e finanziaria dell'assicurazione
256. L'assicurazione secondo il presente titolo è esercitata, anche con forme di
assistenza e di servizio sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro.
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257. Al fabbisogno di ciascun esercizio è provveduto mediante contributi
costituenti quote addizionali dell'imposta erariale sui fondi rustici,
corrisposti, in ogni caso, dai censiti, indipendentemente dalle convenzioni e
dai rapporti contrattuali intercedenti tra essi e gli affittuari, i mezzadri e i
coloni.
I contributi sono determinati in ragione dell'estensione dei terreni, della
specie di coltivazione, della mano d'opera media necessaria alla lavorazione ed
anche del rischio di infortunio, oppure possono essere commisurati all'imposta
erariale sui fondi rustici, secondo le norme indicate negli articoli successivi.
Le tariffe dei contributi sono determinate con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale.
Nelle tariffe dei contributi commisurati all'imposta erariale sui fondi rustici
deve essere stabilito il massimo dei contributi per ettaro.
I ruoli per la riscossione dei contributi sono resi esecutivi dall'intendente di
finanza. I contributi possono essere liquidati sui ruoli per la riscossione
dell'imposta erariale sui fondi rustici.
Le quote addizionali al tributo fondiario erariale disposte col presente
articolo non consentono sovrimposte provinciali né comunali.
Lo Stato, le Province e i Comuni non sono soggetti al contributo disposto dal
presente articolo, qualora ai casi di infortunio dei lavoratori delle aziende
agricole e forestali ad essi appartenenti sia provveduto con speciali
disposizioni di legge o di regolamento, che assicurino un trattamento non
inferiore a quello stabilito dal presente titolo.
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258. I ricorsi riguardanti la formazione delle tariffe di assicurazione sono
decisi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale. I ricorsi riguardanti i contributi assegnati
a singole aziende in applicazione delle tariffe debitamente approvate, sono
decisi dall'intendente di finanza.
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259. Il cinque per cento del contributo annuale deve essere accantonato per la
costituzione di un fondo di riserva, in aumento del quale sono portati gli
avanzi di esercizio risultanti dai bilanci annuali e gli interessi del fondo
fino a che esso abbia raggiunto un ammontare pari alla metà di un fabbisogno
annuo.
Le assegnazioni predette, ad eccezione degli interessi, cessano quando il fondo
di riserva abbia raggiunto il limite massimo stabilito dal comma precedente, ma
debbono essere ripristinate quando il fondo stesso venga a risultare inferiore
al limite suddetto.
Il fondo di riserva è investito in titolo di Stato o garantiti dallo Stato, in
cartelle fondiarie o titoli equiparati alle cartelle fondiarie, in acquisto di
immobili e in operazioni di mutui ipotecari, ai sensi dei capi I e II del testo
unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con regio
decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n.
1760 e successive modificazioni e integrazioni.
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260. I fondi di riserva, investiti in titoli a norma del precedente articolo,
sono depositati o custoditi presso istituti pubblici di credito.
La restante parte, meno la quota eventualmente impiegata in operazioni di mutui
ipotecari ai sensi del precedente articolo, viene depositata presso un istituto
di credito di notoria solidità.
------------------------
261. Ai maggiori oneri, che derivano dall'applicazione della legge 19 gennaio
1963, n. 15 e del presente decreto alla gestione assicurativa contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura, viene
provveduto mediante anticipo da parte dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle somme occorrenti da
recuperarsi in sede di determinazione del fabbisogno annuo. Le eventuali
variazioni in aumento o in diminuzione della misura del contributo sono
stabilite per gli esercizi di competenza in relazione alle risultanze e al
fabbisogno della gestione, con delibera del Consiglio di amministrazione
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da
approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Tale
contributo è commisurato all'imposta o all'estimo catastale dei fondi rustici ed
iscritto nei ruoli dell'imposta fondiaria, ai sensi dell'art. 3, comma primo
della legge 16 giugno 1939, n. 942, e riscosso in addizionale all'imposta
stessa.
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262. Il fabbisogno di ogni esercizio è determinato su base nazionale, tenendo
conto del probabile ammontare delle indennità e delle rendite dovute per
infortuni e per malattie professionali, delle spese per l'assistenza sanitaria,
delle spese di gestione compreso, l'ammortamento degli impianti, delle altre
spese che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro è tenuto a sostenere per disposizioni di legge e delle assegnazioni al
fondo di riserva.
La valutazione delle predette indennità e spese è effettuata tenendo conto del
presunto rischio di infortunio, in relazione ai risultati degli esercizi
precedenti. Quale importo della prevedibile spesa per indennità di inabilità
permanente e di morte viene assunto l'ammontare delle rate di rendita che
debbono essere corrisposte nell'esercizio per infortuni avvenuti
antecedentemente e per quelli che si prevede avvengano nell'esercizio.
In aumento del fabbisogno predetto sono portati i disavanzi degli esercizi
precedenti e, a diminuzione del fabbisogno stesso, possono essere portati gli
avanzi di esercizio e gli interessi del fondo di riserva, quando questo abbia
raggiunto i limiti di cui all'art. 259.
Il fabbisogno di ogni esercizio è stabilito con delibera del Consiglio di
amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro, da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale.
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263. Qualora il bilancio di un esercizio si chiuda in disavanzo e questo sia
superiore al dieci per cento dell'onere di competenza, il Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale provvede, con proprio decreto, su richiesta
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ad
apportare un congruo aumento nell'ammontare del contributo assicurativo, sia per
evitare disavanzi negli esercizi successivi, sia per colmare, in uno o più
esercizi, i disavanzi precedenti.
Se il disavanzo è inferiore al detto dieci per cento, il Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale può autorizzare l'Istituto assicuratore a colmarlo
mediante prelevamenti dal fondo di riserva.
In mancanza di tale fondo, lo stesso Ministro provvede in conformità del primo
comma del presente articolo.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche prima che il fondo di
riserva abbia raggiunto il limite di cui all'art. 259, può apportare una congrua
diminuzione al contributo, quando il bilancio di un esercizio si sia chiuso in
avanzo e questo sia superiore ai venti per cento dell'onere di competenza.
------------------------
264. I saggi dei contributi di assicurazione possono essere stabiliti in
ragione:
a) dell'estensione delle singole proprietà agricole o forestali e delle loro
specie di coltura (tariffe per estensione e coltura), ed in tal caso le varie
specie di coltura debbono essere raggruppate, di regola, in un numero di voci
non superiore a cinque;
b) dell'imposta principale sui terreni dovuta all'erario per le proprietà
agricole e forestali (tariffe per imposta) nei casi contemplati nella seconda
parte del secondo comma dell'art. 257.
Speciali sovrappremi possono essere stabiliti per le proprietà agricole e
forestali nelle quali le lavorazioni connesse, complementari o accessorie,
assumono una notevole importanza o che presentino un particolare rischio di
infortunio.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilisce con suo decreto
quale delle due specie di tariffa deve essere adottata.
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265. I saggi di contributo delle tariffe per estensione e coltura sono
determinati, in base al fabbisogno ed alla estensione complessiva dei terreni di
ciascuna specie di coltura, tenendo conto, rispettivamente, della mano d'opera
media necessaria alle lavorazioni di un ettaro di terreno e, eventualmente, del
rischio d'infortunio.
Per le proprietà agricole o forestali di limitata estensione le predette tariffe
possono contenere saggi di contributo commisurati alla sola imposta sui terreni
dovuta all'erario.
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266. I saggi di contributo per estensione e coltura non possono superare il
limite massimo per ettaro previsto dall'art. 257.
Per le proprietà agricole o forestali di limitata estensione i saggi,
commisurati all'imposta a norma del comma secondo dell'articolo precedente, sono
determinati in relazione ai saggi di contributo stabiliti per le colture.
------------------------
267. I saggi delle tariffe per imposta sono determinati in base al rapporto fra
il fabbisogno e l'ammontare dell'imposta principale sui terreni dovuta
all'erario, fermo restando il limite massimo per ettaro stabilito per le tariffe
per estensione e coltura.
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268. I contributi per i lavori di coltivazione di orti o di giardini o per i
lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni, per i quali non sia dovuta
o stabilita, in parte o in tutto, l'imposta terreni, sono determinati:
a) in ragione del saggio di tariffa corrispondente alle colture, se i predetti
lavori sono compiuti su terreni per i quali sono applicate le tariffe per
estensione e coltura;
b) in ragione del saggio medio risultante dal rapporto fra il complessivo
contributo e la corrispondente superficie agraria o forestale, se i detti lavori
sono compiuti sui terreni per i quali sono applicate le tariffe per imposta.
I contributi per i lavori di coltivazione delle piante situate in luoghi non
soggetti all'imposta terreni e ai quali non siano applicabili le precedenti
disposizioni sono determinati tenendo conto del quantitativo medio di mano
d'opera necessaria per le medesime lavorazioni.
------------------------
269. Il decreto con il quale il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
approva il fabbisogno dei contributi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione le Province, i Comuni, le
persone cui fa carico, a norma dell'art. 287, la spesa dell'assicurazione e
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono
ricorrere al Governo della Repubblica contro detto decreto.
Il ricorso non sospende l'applicazione dei contributi, salvo gli eventuali
conguagli sui contributi degli esercizi successivi.
Il decreto che decide sui detti ricorsi costituisce provvedimento definitivo.
------------------------
270. La riscossione dei contributi di assicurazione, costituenti quote
addizionali all'imposta terreni, è affidata, con l'obbligo del non riscosso come
riscosso, agli esattori comunali delle imposte dirette, con le stesse norme e
gli stessi privilegi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti per la riscossione
delle imposte dirette e dai capitoli normali per l'esercizio delle esattorie,
salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.
Per la detta riscossione spetta agli esattori il medesimo aggio stabilito nei
rispettivi contratti di appalto.
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271. La raccolta dei dati e la formazione dei ruoli per le riscossioni dei
contributi sono effettuate dall'Istituto assicuratore distintamente per ciascun
esercizio e per ogni Comune.
In ciascun ruolo sono iscritte le medesime persone od enti compresi nei ruoli
dello stesso anno per l'imposta sui terreni.
A tal uopo l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro può avvalersi degli elementi esistenti presso gli Uffici tecnici erariali
e gli Uffici distrettuali delle imposte, i quali debbono concedere la
consultazione gratuita degli atti agli incaricati dell'Istituto predetto
nell'ambito delle norme regolamentari da emanarsi con decreto del Ministro per
le finanze di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
La raccolta dei predetti dati può essere affidata anche, in parte o in tutto, ai
funzionari degli Uffici del catasto o delle imposte, previo accordo fra
l'Istituto assicuratore e i rispettivi uffici e con l'autorizzazione del
Ministero delle finanze.
Le spese, in ogni caso, sono a carico dell'Istituto assicuratore.
Per l'iscrizione dei contributi nei ruoli dell'imposta erariale sui fondi
rustici l'Istituto assicuratore deve corrispondere agli Uffici distrettuali
delle imposte dirette i compensi previsti dal decreto-legge 31 luglio 1954, n.
533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.
------------------------
272. Entro la seconda metà di dicembre i ruoli sono inviati all'intendente di
finanza, il quale, li rende esecutivi e li trasmette ai sindaci in pieghi
postali raccomandati, perché vengano pubblicati e consegnati all'esattore.
La pubblicazione è fatta nei modi e nei termini stabiliti per i ruoli delle
imposte sui terreni.
La ricevuta dell'esattore deve essere trasmessa, entro il mese di gennaio, in
piego postale raccomandato all'Istituto assicuratore, il quale, in caso di
ritardo, ne accerta la causa e promuove dall'intendente di finanza i
provvedimenti opportuni.
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273. L'avviso della pubblicazione dei ruoli e le cartelle che gli esattori
trasmettono ai singoli contribuenti, si fanno secondo il modulo prescritto dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Lo stesso Ministero, di concerto con quello delle finanze, può stabilire che
l'avviso e le cartelle riguardanti l'imposta erariale sui terreni indichino
anche i ruoli e le quote dei contributi di assicurazione.
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274. Di concerto fra il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e quello
per le finanze può anche essere stabilito che il contributo di assicurazione
venga liquidato, per tutti o per alcuni Comuni soltanto, sugli stessi ruoli da
compilarsi per la riscossione dell'imposta erariale sui terreni.
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275. I ruoli debbono indicare per ciascun contribuente la voce di tariffa
applicata e gli altri elementi in base ai quali sono state liquidate le
rispettive quote di contributo.
Per l'applicazione delle tariffe per estensione e coltura, le proprietà agricole
e forestali sono considerate per l'estensione, distribuita fra le prevalenti
colture, risultante dalla partita catastale di ciascun contribuente all'epoca
della formazione dei ruoli, e in corrispondenza delle voci di tariffa.
Le norme per la distribuzione ed assimilazione delle colture, ai fini del
raggruppamento delle voci di tariffa, sono stabilite con il decreto che approva
le tariffe. Le aziende che abbiano una proprietà complessiva inferiore ad un
ettaro, qualora debbano essere ad esse applicate le tariffe per estensione e
coltura, sono soggette al contributo corrispondente ad un ettaro di terreno
secondo il saggio più basso della tariffa fra quelli applicabili alle rispettive
colture.
Per le estensioni superiori ad un ettaro sono trascurate le frazioni non
eccedenti il mezzo ettaro e quelle maggiori si considerano per un ettaro intero.
I saggi delle tariffe per imposta sono applicabili per ciascun contribuente
all'imposta erariale principale iscritta a suo nome nei ruoli dell'imposta sui
terreni, indipendentemente dall'estensione e coltura delle proprietà cui si
riferisce l'imposta medesima, salvo il diritto di reclamo ai sensi dell'art.
277.
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276. I contributi di assicurazione sono esigibili in rate bimestrali alle stesse
scadenze stabilite per l'imposta sui terreni.
Il versamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro da parte dell'esattore deve essere effettuato, senza possibilità di
invocare il caso fortuito o la forza maggiore e con l'obbligo del non riscosso
come riscosso, entro quindici giorni dalla rispettiva scadenza bimestrale.
L'esattore ha la facoltà di versare l'ammontare della rata suddivisa
nell'importo di otto decimi entro i termini di cui al comma precedente e
nell'importo di due decimi entro il giorno 9 del secondo mese successivo alla
scadenza della rata.
In caso di ritardo nel versamento delle somme, l'esattore deve corrispondere
all'Istituto assicuratore un'indennità di mora nella misura del due per cento se
il ritardo non superi i tre giorni e del sei per cento se il ritardo è
superiore.
Nei casi di inadempienza da parte dell'esattore nel pagamento delle rate, il
ricevitore provinciale è tenuto, quando ne venga richiesto dal predetto Istituto
a procedere sulla cauzione e sugli altri beni dell'esattore, ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 9 dei capitolati normali per l'esercizio delle
ricevitorie ed esattorie.
------------------------
277. Entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in
mancanza, dalla notificazione dell'avviso di mora ovvero dalla notificazione del
ruolo, coloro che vi sono iscritti possono reclamare all'intendente di finanza
competente per Provincia per chiedere la revisione o correzione della rispettiva
quota di contributo.
È ammesso il reclamo per i ruoli formati in base all'imposta fondiaria, qualora
la quota di contributo iscritta al nome del reclamante, in rapporto alla
complessiva estensione catastale delle sue proprietà agricole e forestali,
calcolate le frazioni nel modo indicato dall'art. 275, risulti superiore al
saggio massimo per ettaro, nel qual caso si fa luogo allo sgravio della
eccedenza.
Il ricorso non sospende in nessun caso l'obbligo di pagare il contributo portato
sui ruoli, salvo il diritto all'eventuale sgravio o rimborso di quanto
risultasse non dovuto.
------------------------
278. Prima di decidere sui reclami che non riguardano semplici errori materiali,
ma che investono la liquidazione del contributo per ragioni di merito,
l'intendente di finanza deve darne comunicazione all'Istituto assicuratore per
le sue deduzioni ed assumere dagli Uffici tecnici erariali o dagli Uffici
distrettuali delle imposte le informazioni occorrenti circa le risultanze dei
registri catastali.
Quando l'Istituto riconosca che lo sgravio è indiscutibilmente dovuto, ne
avverte l'esattore perché sospenda la riscossione della somma corrispondente e
gli concede la tolleranza per la stessa somma nel versamento della rata di
prossima scadenza.
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279. Quando il ricorso è accolto in tutto o in parte, l'intendente di finanza
determina nella sua decisione l'ammontare del contributo effettivamente dovuto,
e ordina lo sgravio o il rimborso della maggior somma inscritta nel ruolo.
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280. La decisione dell'intendente di finanza è trasmessa in originale al
reclamante per mezzo del sindaco del Comune di residenza.
Inoltre, se la decisione contiene l'ordine di sgravio o rimborso, l'intendente
ne avverte anche l'esattore e l'Istituto assicuratore, indicando l'ammontare
dello sgravio o rimborso decretato.
La decisione dell'intendente costituisce provvedimento definitivo.
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281. Il contribuente deve consegnare all'esattore l'originale decisione
dell'intendente di finanza per conseguire lo sgravio o rimborso dovutogli e
l'esattore, in calce alla decisione stessa, appone la dichiarazione di aver
computato la somma sgravata dalla quota di contributo ancora insoddisfatta o fa
apporre dal contribuente la quietanza del rimborso ricevuto.
In occasione del versamento della successiva rata l'esattore può imputare il
detto documento come contante per la somma sgravata o rimborsata al netto
dell'aggio corrispondente.
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282. Le Amministrazioni dello Stato, le Province e i Comuni, nel caso previsto
dall'art. 257, per ottenere l'esonero dal contributo debbono far pervenire al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli atti dai quali risulta che
essi non sono soggetti al contributo stesso.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, riconosciuto che sussistono
le condizioni stabilite dal citato articolo, comunica la sua decisione
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
all'intendente di finanza, perché disponga lo sgravio o il rimborso del
contributo eventualmente iscritto a ruolo.
------------------------
283. Per la riscossione coattiva delle quote di contributo non pagate alle
prescritte scadenze, se il contribuente è debitore verso lo stesso esattore
anche dell'imposta e sovraimposta sui terreni o di altra imposta erariale,
l'esattore non può promuovere una separata procedura per la quota del contributo
di assicurazione.
Quando, per l'infruttuosità degli atti esecutivi, venga riconosciuta
dall'Amministrazione delle finanze la inesigibilità dell'imposta prediale dovuta
da un contribuente, l'esattore, in base ad analogo certificato dell'Ufficio
distrettuale delle imposte dirette, ha diritto di ottenere dall'Istituto
assicuratore il rimborso del contributo di assicurazione iscritto al nome del
contribuente stesso.
Nel caso in cui gli atti esecutivi siano stati esperiti per il solo contributo,
l'esattore deve esibire all'Istituto assicuratore i documenti giustificativi
dell'inesigibilità, salvo all'esattore, in caso di rifiuto di rimborso da parte
dell'Istituto, il diritto di ricorso all'intendente di finanza, entro il termine
di novanta giorni dalla comunicazione del rifiuto stesso.
------------------------
284. Il rimborso fatto all'esattore per causa d'inesigibilità non toglie
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il
diritto di procedere direttamente contro il debitore per il recupero delle quote
rimborsate.
------------------------
285. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio l'esattore rende all'Istituto
assicuratore il conto sommario dei ruoli avuti in riscossione, delle somme
versate, delle quote riconosciute indebite e inesigibili e degli aggi di
riscossione, per addivenire agli eventuali conguagli.
------------------------
Capo VI - Norme generali, transitorie e finali
286. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 10 e 11 si applicano anche
agli infortunati ai quali provvede il presente titolo.
Fermo restando il disposto dell'art. 198, per gli atti dei procedimenti ivi
indicati, sono esenti dalle imposte di bollo e registro e di assicurazione tutti
gli atti riferentisi ai pagamenti di contributi e di indennità, non esclusi i
processi verbali, certificati, atti di notorietà, di procura e di quietanza e
quanti altri documenti occorrano per l'applicazione del presente titolo.
Gli avanzi di esercizio della gestione sono esenti dall'imposta di ricchezza
mobile, sia che vengano devoluti a fondi di riserva, sia che vengano comunque
destinati a diminuzione dei contributi di cui all'art. 257.
------------------------
287. La spesa dell'assicurazione è interamente a carico del proprietario,
dell'enfiteuta e dell'usufruttuario del terreno, salvo quanto è stabilito nel
comma seguente.
Per i terreni concessi in affitto, mezzadria o colonia parziaria:
a) se il terreno è dato in affitto e l'affittuario non presti opera manuale
abituale nella coltivazione del fondo, il canone di affitto è aumentato di
diritto della spesa dell'assicurazione;
b) se il terreno è dato in affitto e l'affittuario presti opera manuale abituale
nella coltivazione del fondo, il canone di affitto è aumentato di diritto di una
quota corrispondente alla metà della spesa dell'assicurazione;
c) se il terreno è dato a mezzadria o colonia parziaria, è a carico del mezzadro
o colono una quota della spesa di assicurazione proporzionale alla parte di
reddito ad esso assegnato dal contratto di mezzadria o di colonia.
------------------------
288. Salvo i casi previsti dall'articolo precedente chiunque mediante ritenute
sui salari, dirette o indirette, fa concorrere il lavoratore a sostenere le
spese dell'assicurazione, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire
1.200.000 (41).
------------------------
(41) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione
amministrativa dall'art. 35, L. 24 novembre 1981, n. 689 e così elevata
dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in
relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art.
10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può
essere inferiore a lire 4.000.
289. La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente
titolo è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
------------------------
290. Le misure necessarie per prevenire gli infortuni e le malattie
professionali delle persone previste dall'art. 205 debbono essere adottate dagli
esercenti e assuntori dei lavori agricoli nei modi stabiliti dai regolamenti
speciali. Tali regolamenti sono predisposti dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, sentite le
proposte dell'Istituto assicuratore, e sono approvati con decreto del Presidente
della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato.
------------------------
TITOLO III
Regimi speciali
Capo I - Assicurazione contro gli infortuni e le malattie dei marittimi
imbarcati su navi straniere
(giurisprudenza di legittimità)
291. Le Casse marittime di cui all'art. 127 sono autorizzate ad assicurare
contro gli infortuni e le malattie, su richiesta dell'armatore, gli equipaggi di
navi battenti bandiera estera, in quanto composti, per almeno due terzi, da
marittimi di cittadinanza italiana.
L'assicurazione comprende le stesse prestazioni previste per i marittimi delle
navi italiane; la sua validità è in ogni momento subordinata al regolare
versamento dei contributi da parte dell'armatore.
La gestione è tenuta in coassicurazione fra le tre Casse marittime per gli
infortuni sul lavoro e le malattie con ripartizione degli oneri e dei contributi
in proporzione all'ammontare complessivo dei contributi spettanti a ciascuna
Cassa a carico dell'armamento nazionale di ogni categoria.
------------------------
TITOLO IV
Disposizioni per particolari categorie
292. Ai cittadini italiani titolari di rendite per infortuni sul lavoro occorsi
in Albania dal 1° luglio 1940 al 31 dicembre 1944, ai sensi del decreto
luogotenenziale 12 aprile 1940, n. 150, riliquidate a norma dell'art. 21 della
legge 19 gennaio 1963, n. 15, si applicano le disposizioni del presente decreto
concernenti la rendita di inabilità permanente e ai superstiti e gli assegni per
assistenza personale continuativa previsti per gli infortuni nell'industria.
------------------------
293. Ai lavoratori di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1115 si applicano le
disposizioni della legge 19 gennaio 1963, n. 15, nonché la tabella allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648 (42).
Le rendite di infortuni di cui agli artt. 1 e 3 del regio decreto-legge 24
settembre 1931, n. 1555, convertito nella legge 17 marzo 1932, n. 375, ed alla
Convenzione 30 maggio 1919, resa esecutiva con decreto del Ministro della guerra
del 14 giugno 1919, in corso di godimento alla data del 1° luglio 1962, erogato
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per
conto dello Stato, sono riliquidate sulla base di un salario annuo di lire
trecentosettantamila (43).
Qualora il grado di inabilità risulti inferiore al sedici per cento, è
corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale,
determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'art. 49, R.D. 17
agosto 1935, n. 1765 dell'ulteriore rendita spettante, calcolata sull'anzidetta
retribuzione annua di lire trecentosettantamila.
Restano assorbiti i miglioramenti derivanti dalla legge 18 aprile 1950, n. 243,
ed ogni altro assegno o indennità a qualsiasi titolo corrisposti.
------------------------
(42) La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-7 aprile 1981, n. 54 (Gazz.
Uff. 15 aprile 1981, n. 105), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
comma primo dell'art. 293, limitatamente alle parole "nonché la tabella allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648".
(43) Vedi, ora l'art. 9, L. 10 maggio 1982, n. 251.
294. Alle rendite in vigore al 1° luglio 1962 a carico delle Casse marittime di
cui all'art. 127 del presente decreto, si applicano, per gli effetti dell'art.
17, comma primo, della legge 19 gennaio 1963, n. 15, i valori medi semplici
corrispondenti ai coefficienti mensili riportati nelle tabelle II, III, IV e V
dell'allegato B della stessa legge n. 15.
Per gli effetti dell'art. 17, comma terzo, della predetta legge 19 gennaio 1963,
n. 15, le rendite costituite presso le Casse marittime richiamate nel precedente
comma, per infortuni avvenuti fino al 30 giugno 1962 nei confronti dei
lavoratori addetti alla pesca ed alla navigazione a vela e motovela, e
originariamente liquidate in base a salari convenzionali stabiliti ai sensi
dell'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1765, sono riliquidate,
con decorrenza 1° luglio 1962, sulla base di una retribuzione minima pari a lire
trecentosettantamila annue.
------------------------
Disposizioni finali del provvedimento
295. Le disposizioni di carattere transitorio contenute nelle leggi relative
alla materia riunita nel presente decreto, ivi comprese le norme di cui alla
legge 15 aprile 1965, n. 413, restano in vigore nei limiti della loro originaria
efficacia per i casi in esse previsti.
------------------------
296. Le disposizioni del presente decreto, ove non sia prevista una diversa
decorrenza, hanno effetto dal 1° luglio 1965.
------------------------
TABELLE
Allegato n. 1
Tabella delle valutazioni del grado percentuale di
invalidità permanente
INDUSTRIA
+-------------------------------------------------+------------+
| |Percentuali |
| DESCRIZIONE +---+----+---+
| | D.| -- | S.|
+-------------------------------------------------+---+----+---+
|Sordità completa di un orecchio . . . . . . . . .| | 15 | |
|Sordità completa bilaterale . . . . . . . . . . .| | 60 | |
|Perdita totale della facoltà visiva di un occhio.| | 35 | |
|Perdita anatomica o atrofia del globo oculare| | | |
| senza possibilità di applicazione di protesi. .| | 40 | |
|Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi| | | |
| relativa tabella) . . . . . . . . . . . . . . .| | | |
|Stenosi nasale assoluta unilaterale . . . . . . .| | 8 | |
|Stenosi nasale assoluta bilaterale . . . . . . .| | 18 | |
|Perdita di molti denti in modo che risulti grave-| | | |
| mente compromessa la funzione masticatoria: | | | |
| a) con possibilità di applicazione di protesi| | | |
| efficace . . . . . . . . . . . . . . . . . .| | 11 | |
| b) senza possibilità di applicazione di protesi| | | |
| efficace . . . . . . . . . . . . . . . . . .| | 30 | |
|Perdita di un rene con integrità del rene| | | |
| superstite. . . . . . . . . . . . . . . . . . .| | 25 | |
|Perdita della milza senza alterazioni della crasi| | | |
| ematica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| | 15 | |
|Per la perdita di un testicolo non si corrisponde| | | |
| indennità . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| | | |
|Esiti di frattura della clavicola bene consolida-| | | |
| ta, senza limitazione dei movimenti del braccio| | 5 | |
|Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-o-| | | |
| merale con arto in posizione favorevole quando| | | |
| coesista immobilità della scapola . . . . . . .| 50| | 40|
|Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-o-| | | |
| merale con arto in posizione favorevole quando| | | |
| coesista immobilità della scapola . . . . . . .| 40| | 30|
|Perdita del braccio: | | | |
| a) per disarticolazione scapolo-omerale . . . .| 85| | 75|
| b) per amputazione al terzo superiore . . . . .| 80| | 70|
|Perdita del braccio al terzo medio o totale del-| | | |
| l'avambraccio . . . . . . . . . . . . . . . . .| 75| | 65|
|Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita| | | |
| della mano. . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 70| | 60|
|Perdita di tutte le dita della mano . . . . . . .| 65| | 55|
|Perdita del pollice e del primo metacarpo . . . .| 35| | 30|
|Perdita totale del pollice. . . . . . . . . . . .| 28| | 23|
|Perdita totale dell'indice. . . . . . . . . . . .| 15| | 13|
|Perdita totale del medio. . . . . . . . . . . . .| | 12 | |
|Perdita totale dell'anulare . . . . . . . . . . .| | 8 | |
|Perdita totale del mignolo. . . . . . . . . . . .| | 12 | |
|Perdita della falange ungueale del pollice. . . .| 15| | 12|
|Perdita della falange ungueale dell'indice. . . .| 7| | 6|
|Perdita della falange ungueale del medio. . . . .| | 5 | |
|Perdita della falange ungueale dell'anulare . . .| | 3 | |
|Perdita della falange ungueale del mignolo. . . .| | 5 | |
|Perdita delle due ultime falangi dell'indice. . .| 11| | 9|
|Perdita delle due ultime falangi del medio. . . .| | 8 | |
|Perdita delle due ultime falangi dell'anulare . .| | 6 | |
|Perdita delle due ultime falangi del mignolo. . .| | 8 | |
|Anchilosi totale dell'articolazione del gomito| | | |
| con angolazione tra 110°-75°: | | | |
| a) in semipronazione. . . . . . . . . . . . . .| 30| | 25|
| b) in pronazione. . . . . . . . . . . . . . . .| 35| | 30|
| c) in supinazione . . . . . . . . . . . . . . .| 45| | 40|
| d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i| | | |
| movimenti di pronosupinazione. . . . . . . .| 25| | 20|
|Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in| | | |
| flessione massima o quasi . . . . . . . . . . .| 55| | 50|
|Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in| | | |
| estensione completa o quasi: | | | |
| a) in semipronazione. . . . . . . . . . . . . .| 40| | 35|
| b) in pronazione. . . . . . . . . . . . . . . .| 45| | 40|
| c) in supinazione . . . . . . . . . . . . . . .| 55| | 50|
| d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i| | | |
| movimenti di pronosupinazione. . . . . . . .| 35| | 30|
|Anchilosi complota dell'articolazione radio-car-| | | |
| ica in estensione rettilinea. . . . . . . . . .| 18| | 15|
|Se vi è contemporaneamente abolizione dei| | | |
| movimenti di pronosupinazione: | | | |
| a) in semipronazione. . . . . . . . . . . . . .| 22| | 18|
| b) in pronazione. . . . . . . . . . . . . . . .| 25| | 22|
| c) in supinazione . . . . . . . . . . . . . . .| 35| | 30|
|Anchilosi completa coxo-femorale con arto in| | | |
| estensione e in posizione favorevole. . . . . .| | 45 | |
|Perdita totale di una coscia per disarticolazione| | | |
| coxo-femorale o amputazione alta, che non renda| | | |
| possibile l'applicazione di un apparecchio di| | | |
| protesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| | 80 | |
|Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto. .| | 70 | |
|Perdita totale di una gamba o amputazione di essa| | | |
| al terzo superiore, quando non sia possibile| | | |
| l'applicazione di un apparecchio articolato . .| | 65 | |
|Perdita di una gamba al terzo superiore quando| | | |
| sia possibile l'applicazione di un apparecchio| | | |
| articolato. . . . . . . . . . . . . . . . . . .| | 55 | |
|Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un| | | |
| piede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| | 50 | |
|Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso| | 30 | |
|Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso. .| | 16 | |
|Perdita totale del solo alluce. . . . . . . . . .| | 7 | |
|Per la perdita di ogni altro dito di un piede non| | | |
| si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove| | | |
| concorra perdita di più dita ogni altro dito| | | |
| perduto è valutato il . . . . . . . . . . . . .| | 3 | |
|Anchilosi completa rettilinea del ginocchio . . .| | 35 | |
|Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto . . . . .| | 20 | |
|Semplice accorciamento di un arto inferiore che| | | |
| superi i tre centimetri e non oltrepassati i| | | |
| cinque centimetri . . . . . . . . . . . . . . .| | 11 | |
----------
N.B. - In caso di constatato mancinismo le percentuali di
riduzione della attitudine al lavoro stabilito per l'arto
superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e
quelle del sinistro al destro.
------------------------
(Segue tabella delle valutazioni del grado percentuale di
invalidità permanente - industria).
Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva.
+-------+-------+-----------------------+----------------------+
| Visus | Visus |Indennizzo dell'occhio|Indennizzo dell'occhio|
|perduto|residuo| con acutezza visiva | con acutezza visiva |
| | | minore | maggiore |
| | | (occhio peggiore) | (occhio migliore) |
+-------+-------+-----------------------+----------------------+
| 1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
| 2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
| 3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
| 4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
| 5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
| 6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
| 7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
| 8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
| 9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
| 10/10 | 0 | 35% | 65% |
----------
Note: 1. In caso di menomazione binoculare, si procede a
conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta
dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia
tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus
naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza
visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità
permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene
aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda della
entità del vizio di refrazione.
4. La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro
normale, è valutata in 16% se si tratta di infortunio agricolo.
5. In caso di afachia monolaterale:
a) con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 . . . . . . 15%
con visus corretto di 7/10 . . . . . . . . . . . . 18%
con visus corretto di 6/10 . . . . . . . . . . . . 21%
con visus corretto di 5/10 . . . . . . . . . . . . 24%
con visus corretto di 4/10 . . . . . . . . . . . . 28%
con visus corretto di 3/10 . . . . . . . . . . . . 32%
con visus corretto inferiore a 3/10 . . . . . . . . 35%
6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione
ottica è pressocchè uguale e pertanto tollerata, si applica la
tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva,
aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza
del potere accomodativo.
------------------------
Allegato n. 2
Tabella delle valutazioni del grado percentuale di
inabilità permanente
AGRICOLTURA
+--------------------------------------------------+-----------+
| DESCRIZIONE |Percentuali|
+--------------------------------------------------+-----------+
|Sordità completa di un orecchio. . . . . . . . . .| 20 |
|Sordità completa bilaterale. . . . . . . . . . . .| 60 |
|Perdita totale della facoltà visita di un occhio .| 35 |
|Perdita anatomica o atrofia del globo oculare| |
| senza possibilià di applicazione di protesi. . .| 40 |
| | |
| Altre menomazioni della facoltà visiva | |
| (vedasi tabella per gli infortuni oculari | |
| dell'industria). | |
|Stenosi nasale assoluta unilaterale. . . . . . . .| 8 |
|Stenosi nasale assoluta bilaterale . . . . . . . .| 18 |
|Perdita di un rene con integrità del rene| |
| superstite . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 25 |
|Perdita della milza senza alterazioni della crasi| |
| ematica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 16 |
|Per la perdita di un testicolo non si corrisponde| |
| indennità | |
|Perdita totale del braccio destro. . . . . . . . .| 85 |
|Perdita del braccio destro al terzo superiore. . .| 80 |
|Perdita totale del braccio sinistro. . . . . . . .| 80 |
|Perdita totale dell'avambraccio destro o del| |
| braccio sinistro al terzo superiore. . . . . . .| 75 |
|Perdita totale dell'avambraccio sinistro o di| |
| tutte le dita della mano destra destra . . . . .| 70 |
|Perdita totale di tutte le dita della mano| |
| sinistra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 65 |
|Perdita totale del pollice destro. . . . . . . . .| 30 |
|Perdita totale del pollice sinistro. . . . . . . .| 25 |
|Perdita della falange ungueale del pollice destro.| 16 |
|Perdita della falange ungueale dell'indice| |
| sinistro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 12 |
|Perdita totale dell'indice destro. . . . . . . . .| 20 |
|Perdita totale dell'indice sinistro. . . . . . . .| 16 |
|Perdita totale del medio . . . . . . . . . . . . .| 12 |
|Perdita totale dell'anulare. . . . . . . . . . . .| 8 |
|Perdita totale del mignolo . . . . . . . . . . . .| 12 |
|Perdita della falange ungueale dell'indice destro.| 7 |
|Perdita della falange ungueale dell'indice| |
| sinistra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 6 |
|Perdita della falange ungueale del medio . . . . .| 5 |
|Perdita della falange ungueale dell'anulare. . . .| 3 |
|Perdita della falange ungueale del mignolo . . . .| 5 |
|Perdita delle due ultime falangi dell'indice| |
| destro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 14 |
|Perdita delle due ultime falangi dell'indice| |
| sinistro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 11 |
|Perdita delle due ultime falangi del medio . . . .| 8 |
|Perdita delle due ultime falangi dell'anulare. . .| 6 |
|Perdita dello due ultime falangi del mignolo . . .| 8 |
|Perdita totale di una coscia . . . . . . . . . . .| 80 |
|Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto . .| 70 |
|Perdita di una gamba al terzo superiore. . . . . .| 65 |
|Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un| |
| piede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 50 |
|Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso . .| 16 |
|Perdita del solo alluce. . . . . . . . . . . . . .| 11 |
|Perdita di più dita del piede, per ogni dito| |
| perduto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 5 |
----------
N.B. - In caso di constatato mancinismo le percentuali di
riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l'arto
superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e
quelle del sinistro al destro.
------------------------
Allegato n. 3
Tabelle delle menomazioni che possono dar luogo all'assegno
per l'assistenza personale continuata
1. Riduzione dell'acutezza visiva, tale da permettere soltanto
il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria
da vicino (30 cm) o più grave;
2. Perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici;
3. Lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto
paralisi totale flaccida dei due arti inferiori;
4. Amputazione bilaterale degli arti inferiori:
a) di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro
all'altezza del collo del piede o al di sopra;
b) all'altezza del collo del piede o al di sopra, quando sia
impossibile l'applicazione di protesi;
5. Perdita di una mano e di ambedue i piedi, anche se sia
possibile l'applicazione di protesi;
6. Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore:
a) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, del braccio e
della gamba;
b) sopra il terzo inferiore rispettivamente, dell'avambraccio
e della coscia;
7. Alterazioni delle facoltà mentali che apportino gravi e
profondi perturbamenti alla vita organica e sociale;
8. Malattie o infermità che rendono necessaria la continua, o
quasi continua degenza a letto.
------------------------
Allegato N. 4 (44)
Tabella delle malattie professionali nell'industria
+--------------------+---------------------+-------------------+
| | | Periodo massimo |
| | | di |
| MALATTIE | LAVORAZIONI | indennizzabilità |
| | | dalla cessazione |
| | | del lavoro |
+--------------------+---------------------+-------------------+
| 1) Malattie causate| Lavorazioni che| 4 anni; 18 mesi|
|da: |espongono all'azione|per malattie|
| a) piombo, leghe e|del piombo, leghe e|causate dai|
|suoi composti|composti |composti organici|
|inorganici; | |del piombo. In caso|
| b) composti | |di nefrite: 8 anni|
|organici del piombo,| | |
|con le loro| | |
|conseguenze dirette| | |
| | | |
| 2) Malattie causate| Lavorazioni che| 4 anni |
|da: |espongono all'azione| |
| a) mercurio, |del mercurio,| |
|amalgame e composti|amalgame e composti| |
|inorganici; | | |
| b) composti | | |
|organici del| | |
|mercurio, con le| | |
|loro conseguenze| | |
|dirette | | |
| | | |
| 3) Malattie causate|Lavorazioni che| 6 anni |
|da: |espongono all'azione| |
| a) fosforo e suoi|del fosforo e| |
|composti inorganici;|composti | |
| b) composti | | |
|organici del| | |
|fosforo, con le| | |
|loro conseguenze| | |
|dirette | | |
| | | |
| 4) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni. In caso|
|da: |espongono all'azione|di manifestazioni|
| a) arsenico, leghe|dell'arsenico, leghe|neoplastiche: |
|e composti|e composti|illimitato |
|inorganici; | | |
| b) composti | | |
|organici | | |
|dell'arsenico, con| | |
|le loro conseguenze| | |
|dirette | | |
| | | |
| 5) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni. In caso|
|da: |espongono all'azione|di manifestazioni|
| a) cromo, leghe e|del cromo, leghe e|neoplastiche |
|composti del cromo|composti |polmonari: |
|trivalente; | |illimitato |
| b) composti del| | |
|cromo esavalente,| | |
|con le loro| | |
|conseguenze dirette| | |
| | | |
| 6) Malattie causate|Lavorazioni che| 4 anni |
|da berillio, leghe e|espongono all'azione| |
|composti, con le|del berillio, leghe e| |
|loro conseguenze|composti | |
|dirette | | |
| | | |
| 7) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da cadmio, leghe e|espongono all'azione| |
|composti, con le|del cadmio, leghe e| |
|loro conseguenze|composti | |
|dirette | | |
| | | |
| 8) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da vanadio, leghe e|espongono all'azione| |
|composti, con le|del vanadio, leghe e| |
|loro conseguenze|composti | |
|dirette | | |
| | | |
| 9) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni. In caso|
|da: |espongono all'azione|di manifestazioni|
| a) nichel, leghe e|del nichel, leghe e|neoplastiche: |
|composti inorganici;|composti |illimitato |
| b) nichel | | |
|tetracarbonile, con| | |
|le loro conseguenze| | |
|dirette | | |
| | | |
|10) Malattie causate|Lavorazioni che| 4 anni |
|da manganese, leghe|espongono all'azione| |
|e composti, con le|del maganese, leghe e| |
|loro conseguenze|composti | |
|dirette | | |
| | | |
|11) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da alogeni e loro|espongono all'azione| |
|composti inorganici:|del fluoro, cloro,| |
| a) fluoro; |bromo, iodio e| |
| b) cloro; |composti | |
| c) bromo; | | |
| d) iodio, | | |
|con le loro| | |
|conseguenze dirette| | |
| | | |
|12) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da: |espongono all'azione| |
| a) acido nitrico;|dell'acido nitrico,| |
| b) ossidi di|degli ossidi di azoto| |
|azoto; |e dell'ammoniaca| |
| c) ammoniaca, con| | |
|le loro conseguenze| | |
|dirette | | |
| | | |
|13) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da: |espongono all'azione| |
| a) anidride |dell'anidride | |
|solforosa e acido|solforosa, dell'acido| |
|solforico; |solforico, | |
| b) idrogeno |dell'idrogeno | |
|solforato, con le|solforato | |
|loro conseguenze| | |
|dirette | | |
| | | |
|14) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da tallio, leghe e|espongono all'azione| |
|composti, con le|del tallio, leghe e| |
|loro conseguenze|composti | |
|dirette | | |
| | | |
|15) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da antimonio, leghe|espongono all'azione| |
|e composti, con le|dell'antimonio, leghe| |
|loro conseguenze|e composti | |
|dirette | | |
| | | |
|16) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da osmio, leghe e|espongono all'azione| |
|composti, con le|dell'osmio, leghe e| |
|loro conseguenze|composti | |
|dirette | | |
| | | |
|17) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da selenio, leghe e|espongono all'azione| |
|composti, con le|del selenio, leghe e| |
|loro conseguenze|composti | |
|dirette | | |
| | | |
|18) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da rame, leghe e|espongono all'azione| |
|composti, con le|del rame, leghe e| |
|loro conseguenze|composti | |
|dirette | | |
| | | |
|19) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da stagno, leghe e|espongono all'azione| |
|composti, con le|dello stagno, leghe e| |
|loro conseguenze|composti | |
|dirette | | |
| | | |
|20) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da zinco, leghe e|espongono all'azione| |
|composti, con le|dello zinco, leghe e| |
|loro conseguenze|composti | |
|dirette | | |
| | | |
|21) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da acido carbammico,|espongono all'azione| |
|tiocarbammico, |dell'acido | |
|carbammati e|carbammico, | |
|tiocarbammati, con|tiocarbammico e| |
|le loro conseguenze|composti | |
|dirette | | |
| | | |
|22) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da solfuri di bario,|espongono all'azione| |
|calcio e sodio, con|dei solfuri di bario,| |
|le loro conseguenze|calcio e sodio| |
|dirette | | |
| | | |
|23) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da: |espongono all'azione| |
| a) ozono; |dell'ozono, degli| |
| b) ozonuri e|ozonuri e dei| |
|perossidi, con le|perossidi | |
|loro conseguenze| | |
|dirette | | |
| | | |
|24) Malattie causate|Lavorazioni che| 18 mesi. In caso|
|da: |espongono all'azione|di fibrosi|
| a) acido |dell'acido |polmonare da|
|cianidrico, cianuri|cianidrico, dei |alveolite allergica|
|e composti del|cianuri e dei|estrinseca: 3 anni|
|cianogeno; |composti del| |
| b) acido |cianogeno, dell'acido| |
|isocianico ed|isocianico e suoi| |
|isocianati, con le|esteri | |
|loro conseguenze| | |
|dirette | | |
| | | |
|25) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da: |espongono all'azione| |
| a) alcoli e|degli alcoli e dei| |
|derivati; |glicoli | |
| b) glicoli e| | |
|derivati, con le| | |
|loro conseguenze| | |
|dirette | | |
| | | |
------------------------
(44) Allegato così sostituito prima dal D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482 (Gazz. Uff.
9 ottobre 1975, n. 269) e poi dal D.P.R. 13 aprile 1994, n. 336 (Gazz. Uff. 7
giugno 1994, n. 131), a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
medesimo.
|26) Malattie causate| a) Lavorazioni | 18 mesi |
|da ossido di|inerenti alla| |
|carbonio, con le|produzione, | |
|loro conseguenze|distribuzione e| |
|dirette |trattamento | |
| |industriale | |
| |dell'ossido di| |
| |carbonio e di miscele| |
| |gassose contenenti| |
| |ossido di carbonio;| |
| | b) produzione di| |
| |carbone da legna;| |
| | c) condotta termica| |
| |dei forni, delle| |
| |fornaci, delle fucine| |
| |e degli apparecchi a| |
| |combustione in| |
| |genere, ricottura e| |
| |sinterizzazione dei| |
| |metalli; | |
| | d) seconda | |
| |lavorazione del| |
| |vetro; | |
| | e) lavori di| |
| |saldatura autogena e| |
| |taglio dei metalli| |
| |con arco elettrico e| |
| |con fiamma ossidrica| |
| |o ossiacentilenica;| |
| | f) prova dei motori| |
| |a combustione interna| |
| |in ambienti chiusi;| |
| | g) altre lavorazioni| |
| |che espongono| |
| |all'azione di ossido| |
| |di carbonio, svolte| |
| |in ambiente confinato| |
| | | |
|27) Malattie causate| Lavorazioni che| 18 mesi |
|da cloruro di|espongono all'azione| |
|carbonile, con le|del cloruro di| |
|loro conseguenze|carbonile | |
|dirette | | |
| | | |
|28) Malattie causate|Lavorazioni che| 4 anni. In caso|
|da solfuro di|espongono all'azione|di encefalopatia:|
|carbonio, con le|del solfuro di|8 anni |
|loro conseguenze|carbonio | |
|dirette | | |
| | | |
|29) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da: |espongono all'azione| |
| a) idrocarburi |degli idrocarburi| |
|alifatici saturi;|alifatici ed| |
| b) idrocarburi |aliciclici | |
|alifatici non| | |
|saturi; | | |
| c) idrocarburi | | |
|aliciclici, con le| | |
|loro conseguenze| | |
|dirette | | |
| | | |
|30) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni. In caso|
|da idrocarburi|espongono all'azione|di manifestazioni|
|aromatici |degli idrocarburi|neoplastiche: |
|mononucleari e|aromatici, compresi|illimitato |
|polinucleari, con le|il processo Sëodeberg| |
|loro conseguenze|per la preparazione| |
|dirette |dell'alluminio e i| |
| |processi di fusione| |
| |dell'acciaio in forni| |
| |ad arco, mononucleari| |
| |e polinucleari| |
| | | |
|31) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da: |espongono all'azione| |
| a) nitroderivati |dei nitroderivati| |
|degli idrocarburi|alifatici, esteri| |
|alifatici; |dell'acido nitrico| |
| b) esteri nitrici,| | |
|con le loro| | |
|conseguenze dirette| | |
| | | |
|32) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da chinoni e|espongono all'azione| |
|derivati, con le|dei chinoni e| |
|loro conseguenze|derivati | |
|dirette | | |
| | | |
|33) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da fenoli ed|espongono all'azione| |
|omologhi, tiofenoli|dei fenoli ed| |
|ed omologhi, naftoli|omologhi, tiofenoli| |
|ed omologhi, con le|ed omologhi, naftoli| |
|loro conseguenze|ed omologhi| |
|dirette | | |
| | | |
|34) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni. In caso|
|da: |espongono all'azione|di manifestazioni|
| a) amine |delle amine|neoplastiche: |
|alifatiche |alifatiche ed|illimitato |
|(primarie, |aromatiche | |
|secondarie, |(primarie, | |
|terziarie ed|secondarie, | |
|eterocicliche) e|terziarie ed| |
|loro derivati|eterocicliche) e| |
|alogenati, fenolici,|delle idrazine| |
|nitrosi, nitrati e|aromatiche; loro| |
|solfonati; |derivati, alogenati,| |
| b) amine |fenolici, nitrosi,| |
|aromatiche |nitrati e solfonati| |
|(primarie, | | |
|secondarie, | | |
|terziarie ed| | |
|eterocicliche) e| | |
|loro derivati| | |
|alogenati, fenolici,| | |
|nitrosi, nitrati e| | |
|solfonati; | | |
| c) idrazine | | |
|aromatiche e loro| | |
|derivati alogenati,| | |
|fenolici, nitrosi,| | |
|nitrati e solfonati,| | |
|con le loro| | |
|conseguenze dirette| | |
| | | |
|35) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da: |espongono all'azione| |
| a) derivati |dei derivati| |
|alogenati, nitrici,|alogenati, nitrici,| |
|solfonici e|solfonici e| |
|fosforati degli|fosforati degli| |
|idrocarburi |idrocarburi | |
|aromatici |aromatici, | |
|mononucleari e|mononucleari e| |
|polinucleari; |polinucleari, dei| |
| b) derivati |fenoli, tiofenoli e| |
|alogenati, nitrici,|naftoli e loro| |
|solfonici e|omologhi | |
|fosforati dei fenoli| | |
|ed omologhi,| | |
|tiofenoli ed| | |
|omologhi, naftoli| | |
|ed omologhi, con le| | |
|loro conseguenze| | |
|dirette | | |
| | | |
|36) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni. In caso|
|da: |espongono all'azione|di manifestazioni|
| a) cloruro di|del cloruro di vinile|neoplastiche: |
|vinile; |e degli altri|illimitato |
| b) altri derivati|derivati alogenati| |
|alogenati degli|degli idrocarburi| |
|idrocarburi |alifatici, saturi e| |
|alifatici saturi e|non saturi, ciclici e| |
|non saturi, ciclici|non ciclici| |
|e non ciclici, con| | |
|le loro conseguenze| | |
|dirette | | |
| | | |
|37) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da chetoni e|espongono all'azione| |
|derivati alogenati,|dei chetoni e| |
|con le loro|derivati alogenati| |
|conseguenze dirette| | |
| | | |
|38) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni. In caso|
|da: |espongono all'azione|di manifestazioni|
| a) eteri ed|degli eteri ed|neoplastiche da|
|epossidi e loro|epossidi e loro|clorometiletere e|
|derivati alogenati;|derivati alogenati,|bisclorometiletere:|
| b) esteri organici|degli esteri organici|illimitato |
|e derivati, con le|e derivati| |
|loro conseguenze| | |
|dirette | | |
| | | |
|39) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da: |espongono all'azione| |
| a) aldeidi e loro|delle aldeidi, degli| |
|derivati; |acidi organici,| |
| b) acidi organici,|tioacidi ed anidridi| |
|tioacidi ed anidridi|loro derivati| |
|e loro derivati, con| | |
|le loro conseguenze| | |
|dirette | | |
| | | |
------------------------
+--------------------+---------------------+-------------------+
| | | Periodo massimo |
| | | di |
| MALATTIE | LAVORAZIONI | indennizzabilità |
| | | dalla cessazione |
| | | del lavoro |
+--------------------+---------------------+-------------------+
|40) Asma bronchiale|Lavorazioni che| 18 mesi |
|primario estrinseco|espongono all'azione| |
|con le sue|degli agenti asmogeni| |
|conseguenze dirette|a fianco indicati.| |
|causato dai seguenti|Per quelli di cui| |
|asmogeni |alla lettera e)| |
|professionali non|limitatamente alle| |
|considerati in altre|attività di ricerca| |
|voci: |scientifica, | |
| a) sali di|didattica, | |
|platino, palladio,|allevamento, | |
|cobalto; |addestramento e| |
| b) prepolimeri, |custodia degli| |
|oligomeri, |animali; mattazione e| |
|catalizzatori della|e macellazione,| |
|polimerizzazione di|conceria; produzione| |
|resine sintetiche;|latto-casearia | |
| c) colofonia, | | |
|gomma arabica;| | |
| d) enzimi | | |
|proteolitici e| | |
|glicolitici | | |
|(amilasi, lisozima);| | |
| e) derivati di| | |
|animali, compresi| | |
|gli acari ed altri| | |
|artropodi; | | |
| f) pellicce e| | |
|piume; | | |
| g) polveri e/o| | |
|farine di: cereali,| | |
|caffè verde, cacao,| | |
|carrube e soia; | | |
| h) miceti e B.| | |
|subtilis; | | |
| i) farmaci | | |
|(compresi i princïpi| | |
|attivi e gli| | |
|intermedi); | | |
| l) residui di| | |
|estrazione dell'olio| | |
|di ricino;| | |
| m) polveri di| | |
|legno; | | |
| n) persolfati | | |
| | | |
|41) Alveoliti |Lavorazioni che| 3 anni |
|allergiche |espongono | |
|estrinseche e|all'inalazione | |
|fibrosi polmonari|di miceti, altre| |
|da esse derivate|sostanze vegetali o| |
|causate da miceti,|animali, sostanze| |
|altre sostanze|chimiche | |
|vegetali o animali| | |
|o sostanze chimiche,| | |
|con le loro| | |
|conseguenze dirette| | |
| | | |
|42) Malattie cutanee|Lavorazioni che| 6 mesi. In caso di|
|dalle seguenti|espongono alle|manifestazioni |
|sostanze e|sostanze cutilesive a|neoplastiche: |
|materiali: |fianco indicate|illimitato |
| a) catrame, | | |
|bitume, pece,| | |
|fuliggine, | | |
|antracene, loro| | |
|miscele e formulati;| | |
| b) paraffine | | |
|grezze, olii| | |
|minerali, fluidi| | |
|lubrorefrigeranti, | | |
|cere, loro miscele e| | |
|formulati; | | |
| c) resine | | |
|naturali, | | |
|artificiali e| | |
|sintetiche, | | |
|oligomeri, | | |
|elastomeri, gomma| | |
|arabica, | | |
|caprolattame; | | |
| d) olii di lino,| | |
|trementina, suoi| | |
|distillati e| | |
|residui, lacche,| | |
|vernici, smalti e| | |
|e pitture;| | |
| e) cemento e| | |
|calce; | | |
| f) alcali | | |
|caustici, cloruro di| | |
|sodio, persolfato di| | |
|ammonio e acido| | |
|tannico; | | |
| g) detersivi; | | |
| h) conchiglie, | | |
|coralli e| | |
|madreperla; | | |
| i) antibiotici, | | |
|disinfettanti e| | |
|sulfamidici; | | |
| l) legni ed altre| | |
|sostanze vegetali| | |
| | | |
|43) Pneumoconiosi da|Estrazione, scavo e| 20 anni |
|polveri di silicati,|trattamento meccanico| |
|con le loro|di rocce silicatiche,| |
|conseguenze dirette|lavorazioni | |
| |dell'industria | |
| |marmifera, del| |
| |cemento, dei| |
| |refrattari, della| |
| |carta, della gomma,| |
| |delle smalterie ed| |
| |altre lavorazioni che| |
| |espongono a polveri| |
| |di feldspati, miche,| |
| |caolino, talco,| |
| |cemento ed altri| |
| |silicati naturali ed| |
| |artificiali | |
| | | |
|44) Pneumoconiosi da|Estrazione, scavo e| 20 anni |
|polveri di calcari e|trattamento meccanico| |
|dolomie, con le loro|di calcari e dolomie,| |
|conseguenze dirette|lavorazioni | |
| |dell'industria | |
| |marmifera, dei| |
| |refrattari, della| |
| |calce ed altre| |
| |lavorazioni che| |
| |espongono a polveri| |
| |di calcari e dolomie| |
| | | |
|45) Pneumoconiosi da|Lavorazioni di| 3 anni |
|polveri e fumi di|produzione primaria e| |
|alluminio e di|secondaria | |
|ossidi di alluminio,|dell'alluminio, delle| |
|con le loro|fonderie di| |
|conseguenze dirette|alluminio, dei| |
| |refrattari, degli| |
| |esplosivi ed altre| |
| |lavorazioni che| |
| |espongono a polveri e| |
| |fumi di alluminio e| |
| |di ossidi di| |
| |alluminio | |
| | | |
|46) Pneumoconiosi e|Lavorazioni per| 3 anni |
|processi fibrosanti|produrre oggetti in| |
|del polmone|"metallo duro" e di| |
|conseguenti ad|affilatura | |
|alveoliti da polveri|sistematica di| |
|di "metalli duri"|utensili in "metallo| |
|(carburi metallici|duro" o che espongono| |
|sinterizzati), con|a polveri costituite| |
|le loro conseguenze|da carburi metallici| |
|dirette |legati con cobalto,| |
| |nichel e ferro| |
| | | |
|47) Siderosi |Lavorazioni che| 20 anni |
| |espongono | |
| |all'inalazione di| |
| |ossidi di ferro| |
| | | |
|48) Bissinosi e|Lavorazioni di| 3 anni |
|pneumopatie da fibre|apritura, mischia,| |
|tessili vegetali ed|battitura, cardatura,| |
|animali, con le loro|del cotone, del lino| |
|conseguenze dirette|e di altre fibre| |
| |tessili vegetali ed| |
| |animali | |
| | | |
|49) Bronchite | a) Lavorazioni di| 6 anni |
|cronica ostruttiva|scavo e smarino| |
| |eseguite nel| |
| |sottosuolo; | |
| | b) produzione di| |
| |soda caustica,| |
| |potassa caustica,| |
| |calce viva;| |
| | c) insaccamento e| |
| |travaso del cemento| |
| |sfuso; | |
| | d) fusione | |
| |artigianale ed| |
| |artistica del vetro| |
| | | |
------------------------
+--------------------+---------------------+-------------------+
|50) Ipoacusia e| a) Martellatura, | 4 anni |
|sordità da rumori|cianfrinatura, | |
| |scriccatura, molatura| |
| |ed aggiustaggio nella| |
| |costruzione di| |
| |caldaie, serbatoi e| |
| |tubi metalli;| |
| | b) picchettaggio e| |
| |disincrostazione di| |
| |contenitori | |
| |metallici: vasche,| |
| |cisterne, serbatoi,| |
| |gasometri; | |
| | c) martellatura | |
| |sulle lamiere;| |
| | d) punzonatura o| |
| |tranciatura alle| |
| |presse, prive di| |
| |efficace cabinatura,| |
| |di materiali| |
| |metallici; | |
| | e) prova al banco| |
| |dei motori a| |
| |combustione interna,| |
| |priva di efficace| |
| |cabinatura; | |
| | f) prova dei motori| |
| |a reazione e a| |
| |turboelica, priva di| |
| |efficace cabinatura;| |
| | g) ribaditura di| |
| |chiodi nella| |
| |costruzione di| |
| |carlinghe per| |
| |aereomobili; | |
| | h) frantumazione o| |
| |macinazione ai| |
| |frantoi, molini e| |
| |macchine a pestelli,| |
| |priva di efficace| |
| |cabinatura di:| |
| |minerali o rocce;| |
| |clinker per la| |
| |produzione di| |
| |cemento; resine| |
| |sintetiche per la| |
| |loro riutilizzazione;| |
| | i) fabbricazione di| |
| |chiodi, viti e| |
| |bulloni alle presse,| |
| |prive di efficace| |
| |cabinatura; | |
| | l) filatura, | |
| |torcitura e| |
| |ritorcitura di| |
| |filati, tessitura ai| |
| |telai a navetta,| |
| |privi di efficace| |
| |cabinatura; | |
| | m) taglio di marmi o| |
| |pietre ornamentali| |
| |con dischi di acciaio| |
| |o con telai| |
| |multilame, privi di| |
| |efficace cabinatura;| |
| | n) perforazione con| |
| |martelli pneumatici| |
| |ed avvitatura con| |
| |avvitatori pneumatici| |
| |a percussione;| |
| | o) conduzione dei| |
| |forni elettrici ad| |
| |arco, privi di| |
| |efficace cabinatura;| |
| | p) formatura e| |
| |distaffatura in| |
| |fonderia con macchine| |
| |vibranti, prive di| |
| |efficace cabinatura;| |
| | q) sbavatura in| |
| |fonderia con mole;| |
| | r) formatura di| |
| |materiale metallico| |
| |con macchine prive di| |
| |efficace cabinatura,| |
| |mediante fucinatura e| |
| |stampaggio; | |
| | s) lavorazione | |
| |meccanica del legno| |
| |con impiego di seghe| |
| |circolari, seghe a| |
| |nastro, piallatrici e| |
| |toupies, prive di| |
| |efficace cabinatura;| |
| | t) lavori in| |
| |galleria con mezzi| |
| |meccanici ad aria| |
| |compressa; | |
| | u) lavorazioni di| |
| |martellatura, | |
| |picchettaggio, | |
| |cianfrinatura, | |
| |scriccatura, | |
| |molatura, ribattitura| |
| |di chiodi, su| |
| |qualsiasi parte| |
| |metallica di nave a| |
| |scafo metallico sia| |
| |in costruzione che in| |
| |riparazione, svolte a| |
| |bordo; | |
| | v) stampaggio di| |
| |vetro cavo, privo di| |
| |efficace cabinatura;| |
| | x) prova delle armi| |
| |da fuoco in ambiente| |
| |privo di efficace| |
| |cabinatura; | |
| | z) conduzione delle| |
| |riempitrici | |
| |automatiche, prive di| |
| |efficace cabinatura,| |
| |per | |
| |l'imbottigliamento in| |
| |vetro o| |
| |l'imbarattolamento in| |
| |metallo di: birra,| |
| |acque minerali,| |
| |bevande analcoliche| |
| |gassate | |
| | | |
------------------------
+--------------------+---------------------+-------------------+
|51) Malattie causate|Lavorazioni che| 5 anni. In caso di|
|da: |espongono alle|manifestazioni |
| a) radiazioni |radiazioni |neoplastiche: |
|ionizzanti; |ionizzanti, ai raggi|illimitato |
| b) laser e onde|laser ed alle altre| |
|elettromagnetiche, |onde | |
|con le loro|elettromagnetiche | |
|conseguenze dirette| | |
| | | |
|52) Malattie |Lavorazioni svolte in| 6 anni |
|osteoarticolari e|modo prevalente con| |
|angioneurotiche |impiego di:| |
|causate da| a) macchine | |
|vibrazioni |portatili munite di| |
|meccaniche prodotte|utensile; | |
|da strumenti di| b) macchine | |
|lavoro e trasmesse|portatili ad asse| |
|al sistema|flessibile; | |
|manobraccio, con le| c) macchine per| |
|loro conseguenze|calzaturifici: | |
|dirette |ribattitrici | |
| |rigasuole e| |
| |rigatacchi; | |
| | d) motoseghe | |
| |portatili | |
| | | |
|53) Malattie causate|Lavori subacquei ed| 3 anni. In caso di|
|da lavori subacquei|in camere iperbariche|manifestazioni |
|ed in camere| |artropatiche: 10|
|iperbariche | |anni |
| | | |
|54) Cataratta da|Fusione del vetro e| 6 anni |
|energie raggianti|dei metalli; | |
| |lavorazioni su masse| |
| |incandescenti | |
| | | |
|55) Anchilostomiasi,|Lavori di scavo| 3 anni |
|con le sue|all'aperto ed in| |
|conseguenze dirette|sottosuolo in| |
| |presenza di rocce| |
| |argillose | |
| | | |
|56) Malattie |Lavorazioni che| Illimitato |
|neoplastiche causate|espongono all'azione| |
|dall'asbesto: |delle fibre di| |
|mesotelioma |asbesto anche se| |
|pleurico, |presenti nel talco| |
|pericardico, | | |
|peritoneale; | | |
|carcinoma del| | |
|polmone | | |
| | | |
|57) Malattie |Lavorazioni che| Illimitato |
|neoplastiche causate|espongono all'azione| |
|da polvere di legno:|delle polveri del| |
|carcinoma delle|legno | |
|cavità nasali e| | |
|paranasali | | |
| | | |
|58) Malattie |Lavorazioni che| Illimitato |
|neoplastiche causate|espongono all'azione| |
|da polvere di cuoio:|delle polveri di| |
|carcinoma delle|cuoio nella| |
|cavità nasali e|rifinitura e| |
|paranasali |riparazione delle| |
| |calzature | |
------------------------
Allegato n. 5 (45)
Tabella delle malattie professionali nell'agricoltura
+--------------------+---------------------+-------------------+
| | | Periodo massimo |
| | | di |
| MALATTIE | LAVORAZIONI | indennizzabilità |
| | | dalla cessazione |
| | | del lavoro |
+--------------------+---------------------+-------------------+
| 1) Anchilostomiasi,|Lavorazioni in| 3 anni |
|con le sue|terreni irrigui ed| |
|conseguenze dirette|argillosi | |
| | | |
| 2) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni. In caso di|
| da: |espongono all'azione|manifestazioni |
| a) composti |dei composti|neoplastiche: |
|inorganici |arsenicali |illimitato |
|dell'arsenico; | | |
| b) composti | | |
|organici | | |
|dell'arsenico, con| | |
|le loro conseguenze| | |
|dirette | | |
| | | |
| 3) Malattie causate|Lavorazioni che| 4 anni |
|da: |espongono all'azione| |
| a) composti |dei composti del| |
|inorganici del|mercurio | |
|mercurio; | | |
| b) composti | | |
|organici del| | |
|mercurio, con le| | |
|loro conseguenze| | |
|dirette | | |
| | | |
| 4) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da solfuro di|espongono all'azione| |
|carbonio, con le|del solfuro di| |
|loro conseguenze|carbonio | |
|dirette | | |
| | | |
| 5) Malattie causate|Lavorazioni che| 6 anni |
|da: |espongono all'azione| |
| a) composti |dei composti del| |
|inorganici del|fosforo | |
|fosforo; | | |
| b) composti | | |
|organici del| | |
|fosforo, con le loro| | |
|conseguenze dirette| | |
| | | |
| 6) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da: |espongono all'azione| |
| a) derivati |dei derivati| |
|clorurati degli|clorurati e| |
|idrocarburi |bromurati degli| |
|alifatici; |idrocarburi alifatici| |
| b) derivati | | |
|bromurati degli| | |
|idrocarburi | | |
|alifatici, con le| | |
|loro conseguenze| | |
|dirette | | |
| | | |
| 7) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni. In caso di|
|da: |espongono all'azione|manifestazioni |
| a) derivati del|dei derivati del|neoplastiche: |
|benzolo ed omologhi;|benzolo, dei fenoli,|illimitato |
| b) derivati dei|dei cresoli e dei| |
|fenoli ed omologhi;|relativi omologhi| |
| c) derivati dei| | |
|cresoli ed omologhi,| | |
|con le loro| | |
|conseguenze dirette| | |
| | | |
| 8) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|dai composti del|espongono all'azione| |
|rame, con le loro|dei composti del rame| |
|conseguenze dirette| | |
| | | |
| 9) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da derivati|espongono all'azione| |
|dell'acido |dei derivati| |
|carbammico e|dell'acido carbammico| |
|tiocarbammico, con|e tiocarbammico| |
|le loro conseguenze| | |
|dirette | | |
| | | |
|10) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da: |espongono all'azione| |
| a) polisolfuri di|dei polisolfuri di| |
|bario; |bario, di calcio, di| |
| b) polisolfuri di|sodio | |
|calcio; | | |
| c) polisolfuri di| | |
|sodio, con le loro| | |
|conseguenze dirette| | |
| | | |
|11) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da composti organici|espongono all'azione| |
|dello stagno, con le|dei composti organici| |
|loro conseguenze|dello stagno | |
|dirette | | |
| | | |
|12) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da derivati degli|espongono all'azione| |
|arilsolfoni, con le|dei derivati degli| |
|loro conseguenze|arilsolfoni | |
|dirette | | |
| | | |
------------------------
(45) Allegato così sostituito prima dal D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482 (Gazz. Uff.
9 ottobre 1975, n. 269) e poi dal D.P.R. 13 aprile 1994, n. 336 (Gazz. Uff. 7
giugno 1994, n. 131), a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
medesimo.
+--------------------+---------------------+-------------------+
|13) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|dai fenossiderivati,|espongono all'azione| |
|con le loro|dei fenossiderivati| |
|conseguenze dirette| | |
| | | |
|14) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|dai derivati|espongono all'azione| |
|dell'acido ftalico e|dei derivati| |
|della ftalimide, con|dell'acido ftalico e| |
|le loro conseguenze|della ftalimide| |
|dirette | | |
| | | |
|15) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|dai derivati delle|espongono all'azione| |
|diazine e delle|dei derivati delle| |
|triazine, con le|diazine e delle| |
|loro conseguenze|triazine | |
|dirette | | |
| | | |
|16) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|dai derivati del|espongono all'azione| |
|dipiridile, con le|dei derivati del| |
|loro conseguenze|dipiridile | |
|dirette | | |
| | | |
|17) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|dai derivati|espongono all'azione| |
|clorurati dell'acido|dei derivati| |
|benzoico, con le|clorurati dell'acido| |
|loro conseguenze|benzoico | |
|dirette | | |
| | | |
|18) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da: |espongono all'azione| |
| a) ammoniaca; |dell'ammoniaca e di| |
| b) altri concimi|altri concimi azotati| |
|azotati, con le loro| | |
|conseguenze dirette| | |
| | | |
|19) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da cianocomposti,|espongono all'azione| |
|con le loro|dei cianocomposti| |
|conseguenze dirette| | |
| | | |
|20) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da chinoni, con le|espongono all'azione| |
|loro conseguenze|dei chinoni| |
|dirette | | |
| | | |
|21) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da: |espongono all'azione| |
| a) zolfo; |dello zolfo e| |
| b) anidride |dell'anidride | |
|solforosa, con le|solforosa | |
|loro conseguenze| | |
|dirette | | |
| | | |
|22) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da: |espongono all'azione| |
| a) composti |dei composti amminici| |
|amminici; |e composti ammidici| |
| b) composti | | |
|ammidici, con le| | |
|loro conseguenze| | |
|dirette | | |
| | | |
|23) Malattie cutanee|Lavorazioni che| 6 mesi. In caso di|
|causate da olii|espongono all'azione|manifestazioni |
|minerali |di olii minerali|neoplastiche: |
| | |illimitato |
| | | |
|24) Asma bronchiale|Lavorazioni che| 18 mesi |
|primario estrinseco|espongono | |
|causato da sostanze|all'inalazione di| |
|vegetali e derivati|sostanze vegetali e| |
|animali, con le sue|derivati animali| |
|conseguenze dirette| | |
| | | |
|25) Alveoliti |Lavorazioni che| 3 anni |
|allergiche |espongono | |
|estrinseche e|all'inalazione di| |
|fibrosi polmonari da|miceti e altre| |
|esse derivate,|sostanze vegetali e| |
|causate da miceti e|animali | |
|da altre sostanze| | |
|vegetali o animali,| | |
|con le loro| | |
|conseguenze dirette| | |
| | | |
|26) Ipoacusia e|Lavorazioni forestali| 4 anni |
|sordità da rumori|nelle quali si| |
| |impiegano in modo| |
| |prevalente motoseghe| |
| |portatili prive di| |
| |efficaci sistemi| |
| |insonorizzanti | |
| | | |
|27) Malattie |Lavorazioni forestali| 6 anni |
|osteoarticolari e|nelle quali si| |
|angioneurotiche |impiegano in modo| |
|causate da|prevalente | |
|vibrazioni |motoseghe portatili| |
|meccaniche trasmesse| | |
|al sistema| | |
|manobraccio, con le| | |
|loro conseguenze| | |
|dirette | | |
| | | |
------------------------
Allegato n. 6
Aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle
rendite e rendita base annua per ogni mille lire
di retribuzione
+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------+
|Grado di| Aliquota | Rendita|Grado di| Aliquota | Rendita |
|inabilità|percentuale|base per|inabilità|percentuale|base per|
| | base |L. 1000| | base | L. 1000 |
| | | di | | | di |
| | | retri- | | | retri- |
| | | buzione| | | buzione |
| | | annua | | | annua |
+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------+
| 11 | 50 -- | 55 | 56 | 59,16 | 331 |
| 12 | 50,20 | 60 | 57 | 59,37 | 338 |
| 13 | 50,40 | 66 | 58 | 59,58 | 346 |
| 14 | 50,60 | 71 | 59 | 59,79 | 353 |
| 15 | 50,80 | 76 | 60 | 60 -- | 360 |
| 16 | 51 -- | 82 | 61 | 61 -- | 372 |
| 17 | 51,20 | 87 | 62 | 62 -- | 384 |
| 18 | 51,40 | 93 | 63 | 63 -- | 397 |
| 19 | 51,60 | 98 | 64 | 64 -- | 410 |
| 20 | 51,80 | 104 | 65 | 65 -- | 422 |
| 21 | 52 -- | 109 | 66 | 66 -- | 436 |
| 22 | 52,20 | 115 | 67 | 67 -- | 449 |
| 23 | 52,40 | 121 | 68 | 68 -- | 462 |
| 24 | 52,60 | 126 | 69 | 69 -- | 476 |
| 25 | 52,80 | 132 | 70 | 70 -- | 490 |
| 26 | 53 -- | 138 | 71 | 71 -- | 504 |
| 27 | 53,20 | 144 | 72 | 72 -- | 518 |
| 28 | 53,40 | 150 | 73 | 73 -- | 533 |
| 29 | 53,60 | 155 | 74 | 74 -- | 548 |
| 30 | 53,80 | 161 | 75 | 75 -- | 562 |
| 31 | 54 -- | 167 | 76 | 76 -- | 578 |
| 32 | 54,20 | 173 | 77 | 77 -- | 593 |
| 33 | 54,40 | 180 | 78 | 78 -- | 608 |
| 34 | 54,60 | 186 | 79 | 79 -- | 624 |
| 35 | 54,80 | 192 | 80 | 100 -- | 800 |
| 36 | 55 -- | 198 | 81 | 100 -- | 810 |
| 37 | 55,20 | 204 | 82 | 100 -- | 820 |
| 38 | 55,40 | 211 | 83 | 100 -- | 830 |
| 39 | 55,60 | 217 | 84 | 100 -- | 840 |
| 40 | 55,80 | 223 | 85 | 100 -- | 850 |
| 41 | 56,01 | 230 | 86 | 100 -- | 860 |
| 42 | 56,22 | 236 | 87 | 100 -- | 870 |
| 43 | 56,43 | 243 | 88 | 100 -- | 880 |
| 44 | 56,64 | 249 | 89 | 100 -- | 890 |
| 45 | 56,85 | 256 | 90 | 100 -- | 900 |
| 46 | 57,06 | 262 | 91 | 100 -- | 910 |
| 47 | 57,27 | 269 | 92 | 100 -- | 920 |
| 48 | 57,48 | 276 | 93 | 100 -- | 930 |
| 49 | 57,69 | 283 | 94 | 100 -- | 940 |
| 50 | 57,90 | 289 | 95 | 100 -- | 950 |
| 51 | 58,11 | 296 | 96 | 100 -- | 960 |
| 52 | 58,32 | 303 | 97 | 100 -- | 970 |
| 53 | 58,53 | 310 | 98 | 100 -- | 980 |
| 54 | 58,74 | 317 | 99 | 100 -- | 990 |
| 55 | 58,95 | 324 | 100 | 100 -- | 1000 |
------------------------
Allegato n. 7
Aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle
rendite e rendita base annua per ogni mille lire di retribuzione
(In vigore dal 1° luglio 1965)
+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------+
|Grado di| Aliquota | Rendita|Grado di| Aliquota | Rendita |
|inabilità|percentuale|base per|inabilità|percentuale|base per|
| | base |L. 1000| | base | L. 1000 |
| | | di | | | di |
| | | retri- | | | retri- |
| | | buzione| | | buzione |
| | | annua | | | annua |
+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------+
| 11 | 50 -- | 55 | 56 | 82 -- | 459 |
| 12 | 50,20 | 60 | 57 | 84 -- | 479 |
| 13 | 50,40 | 66 | 58 | 86 -- | 499 |
| 14 | 50,60 | 71 | 59 | 88 -- | 519 |
| 15 | 50,80 | 76 | 60 | 90 -- | 540 |
| 16 | 51 -- | 82 | 61 | 92 -- | 581 |
| 17 | 51,20 | 87 | 62 | 94 -- | 583 |
| 18 | 51,40 | 90 | 63 | 96 -- | 605 |
| 19 | 51,60 | 98 | 64 | 98 -- | 627 |
| 20 | 51,80 | 104 | 65 | 100 -- | 650 |
| 21 | 52 -- | 109 | 66 | 100 -- | 660 |
| 22 | 52,20 | 115 | 67 | 100 -- | 670 |
| 23 | 52,40 | 121 | 68 | 100 -- | 680 |
| 24 | 52,60 | 126 | 69 | 100 -- | 690 |
| 25 | 52,80 | 132 | 70 | 100 -- | 700 |
| 26 | 53 -- | 138 | 71 | 100 -- | 710 |
| 27 | 53,20 | 144 | 72 | 100 -- | 720 |
| 28 | 53,40 | 150 | 73 | 100 -- | 730 |
| 29 | 53,60 | 155 | 74 | 100 -- | 740 |
| 30 | 54 -- | 162 | 75 | 100 -- | 750 |
| 31 | 54,50 | 169 | 76 | 100 -- | 760 |
| 32 | 55 -- | 176 | 77 | 100 -- | 770 |
| 33 | 55,50 | 183 | 78 | 100 -- | 780 |
| 34 | 56 -- | 190 | 79 | 100 -- | 790 |
| 35 | 56,50 | 198 | 80 | 100 -- | 800 |
| 36 | 57 -- | 205 | 81 | 100 -- | 810 |
| 37 | 57,50 | 213 | 82 | 100 -- | 820 |
| 38 | 58 -- | 220 | 83 | 100 -- | 830 |
| 39 | 59 -- | 230 | 84 | 100 -- | 840 |
| 40 | 60 -- | 240 | 85 | 100 -- | 850 |
| 41 | 61 -- | 250 | 86 | 100 -- | 860 |
| 42 | 62 -- | 260 | 87 | 100 -- | 870 |
| 43 | 63 -- | 271 | 88 | 100 -- | 880 |
| 44 | 64 -- | 282 | 89 | 100 -- | 890 |
| 45 | 65 -- | 292 | 90 | 100 -- | 900 |
| 46 | 66 -- | 304 | 91 | 100 -- | 910 |
| 47 | 67 -- | 315 | 92 | 100 -- | 920 |
| 48 | 68 -- | 328 | 93 | 100 -- | 930 |
| 49 | 69 -- | 338 | 94 | 100 -- | 940 |
| 50 | 70 -- | 350 | 95 | 100 -- | 950 |
| 51 | 72 -- | 367 | 96 | 100 -- | 960 |
| 52 | 74 -- | 385 | 97 | 100 -- | 970 |
| 53 | 76 -- | 403 | 98 | 100 -- | 980 |
| 54 | 78 -- | 421 | 99 | 100 -- | 990 |
| 55 | 80 -- | 440 | 100 | 100 -- | 1000 |
------------------------
Allegato n. 8
Tabella delle lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la
silicosi e l'asbestosi e del periodo massimo d'indennizzabilità dalla cessazione
del lavoro
Malattie Lavorazioni
Silicosi anche associata a tubercolosi a) Lavori nelle miniere e cave in
sotterraneo e lavori in sotterraneo in genere, lavori nelle miniere e cave
a cielo aperto e lavori di scavo a cielo aperto, in presenza di roccia
contenente silice libera o che comunque espongano alla inalazione di
polvere di silice libera.
b) Lavori di frantumazione, macinazione, manipolazione di rocce,
materiali ed abrasivi contenenti silice libera o che comunque espongano
alla inalazione di polvere di silice libera.
c) Taglio, lavorazione, preparazione, levigatura, smerigliatura,
molatura, lucidatura, adattamento in opera, delle rocce e di altri
materiali contenenti silice libera o che comunque espongano alla
inalazione di polvere di silice libera.
Taglio, levigatura, smerigliatura, molatura, lucidatura, eseguiti con
impiego di materiali contenenti silice libera (escluse le operazioni di
molatura di utensili aventi carattere occasionale) o che comunque
espongano alla inalazione di polvere di silice libera.
d) Produzione di mole e abrasivi in genere, di refrattari, di ceramiche,
di cemento e del vetro, limitatamente alle operazioni su materiali
contenenti silice libera o che comunque espongano alla inalazione di
polvere di silice libera.
e) Lavori nelle industrie siderurgiche, metallurgiche, meccaniche, nei
quali si usino o si trattino materiali contenenti silice libera o che
comunque espongano alla inalazione di polvere di silice libera.
f) Produzione di laterizi, comprese le cave di argilla, ed altre
lavorazioni nelle quali si usino o si trattino materiali contenenti silice
libera o che comunque espongano all'inalazione di polvere di silice
libera.
Asbestosi anche associata a tubercolosi Estrazione e successive
lavorazioni dell'amianto nelle miniere: lavori nelle manifatture e lavori
che comportano impiego ed applicazione di amianto e di materiali che lo
contengono o che comunque espongano ad inalazione di polvere di amianto.
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Allegato n. 9
(modello A)
Assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi
(Legge 12 aprile 1943, n. 455, modificata con decreto
legislativo 20 marzo 1956, n. 648).
(omissis)
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Allegato n. 10 (modello B e C)
(omissis)
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