GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 38 DEL 29/3/1945



D.Lgs.Lgt. 1 marzo 1945, n. 82. Agg. G.U. 31/01/2006
Riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche. 

 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 marzo 1945, n. 38. 
Il Consiglio nazionale delle ricerche è stato istituito con R.D. 18 novembre 
1923, n. 2895. Il suo statuto, approvato con R.D. 2 ottobre 1924, n. 1625, ha 
subìto successivamente modifiche per effetto del R.D.L. 31 marzo 1927, n. 638, 
della L. 26 maggio 1932, n. 598 e del R.D. 24 agosto 1933, n. 1306. Il nuovo 
ordinamento dell'ente è stato infine, dettato con R.D.L. 25 giugno 1937, n. 
1114, convertito in legge dalla L. 11 aprile 1938, n. 569. Vedi, ora, il D.Lgs. 
30 gennaio 1999, n. 19, riportato al n. A/XLI. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
1. (3). 
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(3) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 30 gennaio 1999, 
n. 19, riportato al n. A/XLI, ad eccezione degli artt. 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 
30. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
2. (3). 
------------------------ 
(3) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 30 gennaio 1999, 
n. 19, riportato al n. A/XLI, ad eccezione degli artt. 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 
30. 
 





3-10. (3). 
------------------------ 
(3) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 30 gennaio 1999, 
n. 19, riportato al n. A/XLI, ad eccezione degli artt. 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 
30. 
 





11. Per lo studio di determinate questioni, il presidente ha facoltà di 
costituire commissioni di studio, la cui durata non può comunque essere 
superiore ai quattro anni. 
Di tali commissioni possono far parte anche persone estranee agli organi del 
Consiglio. 
------------------------ 
 





12-21. (3). 
------------------------ 
(3) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 30 gennaio 1999, 
n. 19, riportato al n. A/XLI, ad eccezione degli artt. 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 
30. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
22. (3). 
------------------------ 
(3) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 30 gennaio 1999, 
n. 19, riportato al n. A/XLI, ad eccezione degli artt. 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 
30. 
 





23. [Tutti i tipografi i quali abbiano stampato per proprio conto o per conto di 
editori, di enti pubblici o privati, pubblicazioni in lingua italiana o 
straniera, periodiche o non periodiche, e comunque interessanti la scienza, la 
tecnica o la ricostruzione, debbono entro un mese dall'ultimazione della stampa, 
farne pervenire una copia completa al Consiglio nazionale delle ricerche. 
Il tipografo che non esegua la consegna della pubblicazione nel termine 
stabilito, è punito con un'ammenda pari al triplo del prezzo di copertina della 
pubblicazione ed in ogni caso non inferiore a L. 1000] (3/a). 
------------------------ 
(3/a) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 8, L. 15 aprile 2004, 
n. 106. 
 





24-25. (3). 
------------------------ 
(3) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 30 gennaio 1999, 
n. 19, riportato al n. A/XLI, ad eccezione degli artt. 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 
30. 
 





26. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Istituto nazionale 
di geofisica, sinora dipendente dal Consiglio nazionale delle ricerche, è 
conferita personalità giuridica, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica 
istruzione (3/b). 
[Esso conserva le proprie dotazioni mobiliari e l'uso degli immobili che 
attualmente ha in assegnazione; continua a disimpegnare, a mezzo dei propri 
osservatori sismici e geofisici, i servizi geofisici di cui alla legge 5 gennaio 
1939, n. 18 (4), ed a svolgere la propria attività scientifica in coordinamento 
con l'attività generale del Consiglio nazionale delle ricerche] (5). 
Lo statuto dell'Istituto nazionale di geofisica sarà approvato con successivo 
decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, 
d'intesa con il Ministro per il tesoro e con il presidente del Consiglio 
nazionale delle ricerche. 
Con apposita convenzione saranno regolati i rapporti fra il Consiglio nazionale 
delle ricerche e l'istituto predetto (6). 
------------------------ 
(3/b) Per la soppressione dell'Istituto nazionale di geofisica, vedi l'art. 6, 
D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381. Vedi, inoltre, l'art. 1 dello stesso decreto. 
(4) Recante norme relative al passaggio dei servizi geofisici dal Regio ufficio 
centrale di meteorologia e geofisica al Consiglio nazionale delle ricerche. 
(5) Comma abrogato dall'art. 2, L. 30 ottobre 1989, n. 356, riportata al n. 
A/XXXIV. 
(6) Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 26 luglio 1996, n. 393, riportato alla voce 
Calamità pubbliche. 
 





27. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli istituti 
talassografici di Messina, Taranto e Trieste, passeranno alle dipendenze del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'istituto per l'esame delle 
invenzioni passerà alle dipendenze del Ministero dell'industria, commercio e 
lavoro. 
Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti fra il Consiglio nazionale 
delle ricerche e le amministrazioni sopraindicate, per quanto concerne il 
trasferimento degli istituti predetti. 
Alla data indicata nel primo comma, gli istituti di biologia, di chimica, di 
elettroacustica, dei motori, nonché l'istituto per le applicazioni del calcolo, 
l'organo tecnico minerario ed il centro per le applicazioni della psicologia, 
assumeranno la figura di centri di studio e di ricerca presso le università o 
presso altri enti od amministrazioni, ai sensi dell'art. 12. 
Con apposite convenzioni, stipulate a norma del predetto art. 12, saranno 
regolati i rapporti fra il Consiglio nazionale delle ricerche e le 
amministrazioni o gli enti presso i quali i centri dovranno funzionare (7). 
------------------------ 
(7) Tale norma, che fa riferimento all'art. 12, abrogato dal D.Lgs. 7 maggio 
1948, n. 1167, ha ormai esaurito la sua efficacia. 
 





28. I ruoli del personale statale, di cui all'art. 2 del R.D.L. 25 giugno 1937, 
numero 1114, ed all'art. 4 della legge 20 novembre 1939, n. 2092 (8), sono 
soppressi, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
A decorrere dalla stessa data, sono istituiti: 
a) presso il Ministero della pubblica istruzione: un ruolo speciale transitorio 
di gruppo A di personale statale, costituito da sei posti di ricercatore, di 
grado 6°; 
b) presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste: un ruolo speciale 
transitorio di gruppo A di personale statale, costituito da un posto di biologo, 
di grado 6°. 
Il consigliere, presentemente incaricato delle funzioni di segretario generale a 
norma dell'ultimo comma dell'art. 2 del R.D.L. 25 giugno 1937, n. 1114, passa al 
posto di segretario generale, di cui all'art. 16 del presente decreto. 
L'altro consigliere, presentemente in servizio, è collocato in disponibilità, a 
norma dell'art. 87 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960 (9). 
Sei relatori-ricercatori tecnici, appartenenti al soppresso ruolo di cui 
all'art. 2 del R.D.L. 25 giugno 1937, n. 1114 - sopra citato - passano nel ruolo 
transitorio, di cui alla lettera a) del secondo comma del presente articolo. 
Il relatore chimico, proveniente dall'Amministrazione dell'interno, ruolo 
Istituto superiore di sanità (gruppo A), viene restituito al ruolo di origine. 
Il relatore amministrativo, proveniente dai ruoli del Ministero dell'interno, 
viene restituito al ruolo della amministrazione civile (gruppo A) del Ministero 
stesso. 
L'altro relatore amministrativo è trasferito nei ruoli del personale 
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno (gruppo A). 
Il biologo, appartenente al soppresso ruolo di cui al terzo comma dell'art. 4 
della sopracitata legge 20 novembre 1939, n. 2092, passa nel ruolo transitorio 
di cui alla lettera b) del secondo comma del presente articolo. 
Il personale trasferito a norma dei precedenti commi, conserva l'anzianità di 
grado e la posizione economica già conseguita. 
I relatori di cui ai commi 6, 7 e 8 sono collocati nel grado 6° dei ruoli ivi 
indicati, e prendono posto immediatamente dopo l'ultimo dei funzionari del 
predetto grado, restando eventualmente in soprannumero, salvo riassorbimento 
nelle nuove successive vacanze. 
------------------------ 
(8) Recante norme per il riordinamento del Regio comitato talassografico 
italiano. 
(9) Vedi, ora, l'art. 72, T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e 
riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
 





29. A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, il personale non 
statale addetto all'Istituto nazionale di geofisica ed agli osservatori da esso 
dipendenti, resta alle dipendenze dell'istituto stesso che ne regolerà nel 
proprio statuto, la posizione giuridica ed economica. 
A decorrere dalla data predetta, il personale non statale, addetto agli 
istituti, trasferiti a norma dell'art. 27, 1° comma, passerà alle dipendenze 
delle amministrazioni interessate. 
Il personale non statale addetto agli istituti di cui al 3° comma dell'art. 27 
passerà alle dipendenze delle amministrazioni presso le quali i centri saranno 
istituiti. 
(10). 
------------------------ 
(10) Comma abrogato dall'art. 18, primo comma, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1167. 
 





30. In conseguenza ed in applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 
26, 27 e 28, il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri 
decreti alle variazioni che seguono: 
a) i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro, per il pagamento del personale statale che passa alle dipendenze del 
Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste a norma del citato art. 28, saranno trasferiti negli stati di previsione 
dei Ministeri interessati; 
b) negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della pubblica 
istruzione, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, commercio e 
lavoro, saranno stanziati i fondi occorrenti per il funzionamento 
rispettivamente dell'Istituto nazionale di geofisica di cui all'art. 26, degli 
istituti talassografici e dell'istituto per l'esame delle invenzioni, di cui al 
primo comma dell'art. 27 e per il pagamento del personale non statale con essi 
trasferito a norma dell'art. 29, 2° comma. 
------------------------ 
 





31-33. (11). 
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(11) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 30 gennaio 1999, 
n. 19, riportato al n. A/XLI, ad eccezione degli artt. 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 
30. 
 




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