
D.Lgs.Lgt. 1 marzo 1945, n. 82. Agg. G.U. 31/01/2006 Riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche. Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 marzo 1945, n. 38. Il Consiglio nazionale delle ricerche è stato istituito con R.D. 18 novembre 1923, n. 2895. Il suo statuto, approvato con R.D. 2 ottobre 1924, n. 1625, ha subìto successivamente modifiche per effetto del R.D.L. 31 marzo 1927, n. 638, della L. 26 maggio 1932, n. 598 e del R.D. 24 agosto 1933, n. 1306. Il nuovo ordinamento dell'ente è stato infine, dettato con R.D.L. 25 giugno 1937, n. 1114, convertito in legge dalla L. 11 aprile 1938, n. 569. Vedi, ora, il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, riportato al n. A/XLI. (giurisprudenza di legittimità) 1. (3). ------------------------ (3) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, riportato al n. A/XLI, ad eccezione degli artt. 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 30. (giurisprudenza di legittimità) 2. (3). ------------------------ (3) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, riportato al n. A/XLI, ad eccezione degli artt. 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 30. 3-10. (3). ------------------------ (3) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, riportato al n. A/XLI, ad eccezione degli artt. 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 30. 11. Per lo studio di determinate questioni, il presidente ha facoltà di costituire commissioni di studio, la cui durata non può comunque essere superiore ai quattro anni. Di tali commissioni possono far parte anche persone estranee agli organi del Consiglio. ------------------------ 12-21. (3). ------------------------ (3) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, riportato al n. A/XLI, ad eccezione degli artt. 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 30. (giurisprudenza di legittimità) 22. (3). ------------------------ (3) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, riportato al n. A/XLI, ad eccezione degli artt. 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 30. 23. [Tutti i tipografi i quali abbiano stampato per proprio conto o per conto di editori, di enti pubblici o privati, pubblicazioni in lingua italiana o straniera, periodiche o non periodiche, e comunque interessanti la scienza, la tecnica o la ricostruzione, debbono entro un mese dall'ultimazione della stampa, farne pervenire una copia completa al Consiglio nazionale delle ricerche. Il tipografo che non esegua la consegna della pubblicazione nel termine stabilito, è punito con un'ammenda pari al triplo del prezzo di copertina della pubblicazione ed in ogni caso non inferiore a L. 1000] (3/a). ------------------------ (3/a) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 8, L. 15 aprile 2004, n. 106. 24-25. (3). ------------------------ (3) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, riportato al n. A/XLI, ad eccezione degli artt. 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 30. 26. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Istituto nazionale di geofisica, sinora dipendente dal Consiglio nazionale delle ricerche, è conferita personalità giuridica, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione (3/b). [Esso conserva le proprie dotazioni mobiliari e l'uso degli immobili che attualmente ha in assegnazione; continua a disimpegnare, a mezzo dei propri osservatori sismici e geofisici, i servizi geofisici di cui alla legge 5 gennaio 1939, n. 18 (4), ed a svolgere la propria attività scientifica in coordinamento con l'attività generale del Consiglio nazionale delle ricerche] (5). Lo statuto dell'Istituto nazionale di geofisica sarà approvato con successivo decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per il tesoro e con il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche. Con apposita convenzione saranno regolati i rapporti fra il Consiglio nazionale delle ricerche e l'istituto predetto (6). ------------------------ (3/b) Per la soppressione dell'Istituto nazionale di geofisica, vedi l'art. 6, D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381. Vedi, inoltre, l'art. 1 dello stesso decreto. (4) Recante norme relative al passaggio dei servizi geofisici dal Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica al Consiglio nazionale delle ricerche. (5) Comma abrogato dall'art. 2, L. 30 ottobre 1989, n. 356, riportata al n. A/XXXIV. (6) Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 26 luglio 1996, n. 393, riportato alla voce Calamità pubbliche. 27. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli istituti talassografici di Messina, Taranto e Trieste, passeranno alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'istituto per l'esame delle invenzioni passerà alle dipendenze del Ministero dell'industria, commercio e lavoro. Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti fra il Consiglio nazionale delle ricerche e le amministrazioni sopraindicate, per quanto concerne il trasferimento degli istituti predetti. Alla data indicata nel primo comma, gli istituti di biologia, di chimica, di elettroacustica, dei motori, nonché l'istituto per le applicazioni del calcolo, l'organo tecnico minerario ed il centro per le applicazioni della psicologia, assumeranno la figura di centri di studio e di ricerca presso le università o presso altri enti od amministrazioni, ai sensi dell'art. 12. Con apposite convenzioni, stipulate a norma del predetto art. 12, saranno regolati i rapporti fra il Consiglio nazionale delle ricerche e le amministrazioni o gli enti presso i quali i centri dovranno funzionare (7). ------------------------ (7) Tale norma, che fa riferimento all'art. 12, abrogato dal D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1167, ha ormai esaurito la sua efficacia. 28. I ruoli del personale statale, di cui all'art. 2 del R.D.L. 25 giugno 1937, numero 1114, ed all'art. 4 della legge 20 novembre 1939, n. 2092 (8), sono soppressi, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla stessa data, sono istituiti: a) presso il Ministero della pubblica istruzione: un ruolo speciale transitorio di gruppo A di personale statale, costituito da sei posti di ricercatore, di grado 6°; b) presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste: un ruolo speciale transitorio di gruppo A di personale statale, costituito da un posto di biologo, di grado 6°. Il consigliere, presentemente incaricato delle funzioni di segretario generale a norma dell'ultimo comma dell'art. 2 del R.D.L. 25 giugno 1937, n. 1114, passa al posto di segretario generale, di cui all'art. 16 del presente decreto. L'altro consigliere, presentemente in servizio, è collocato in disponibilità, a norma dell'art. 87 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960 (9). Sei relatori-ricercatori tecnici, appartenenti al soppresso ruolo di cui all'art. 2 del R.D.L. 25 giugno 1937, n. 1114 - sopra citato - passano nel ruolo transitorio, di cui alla lettera a) del secondo comma del presente articolo. Il relatore chimico, proveniente dall'Amministrazione dell'interno, ruolo Istituto superiore di sanità (gruppo A), viene restituito al ruolo di origine. Il relatore amministrativo, proveniente dai ruoli del Ministero dell'interno, viene restituito al ruolo della amministrazione civile (gruppo A) del Ministero stesso. L'altro relatore amministrativo è trasferito nei ruoli del personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno (gruppo A). Il biologo, appartenente al soppresso ruolo di cui al terzo comma dell'art. 4 della sopracitata legge 20 novembre 1939, n. 2092, passa nel ruolo transitorio di cui alla lettera b) del secondo comma del presente articolo. Il personale trasferito a norma dei precedenti commi, conserva l'anzianità di grado e la posizione economica già conseguita. I relatori di cui ai commi 6, 7 e 8 sono collocati nel grado 6° dei ruoli ivi indicati, e prendono posto immediatamente dopo l'ultimo dei funzionari del predetto grado, restando eventualmente in soprannumero, salvo riassorbimento nelle nuove successive vacanze. ------------------------ (8) Recante norme per il riordinamento del Regio comitato talassografico italiano. (9) Vedi, ora, l'art. 72, T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 29. A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, il personale non statale addetto all'Istituto nazionale di geofisica ed agli osservatori da esso dipendenti, resta alle dipendenze dell'istituto stesso che ne regolerà nel proprio statuto, la posizione giuridica ed economica. A decorrere dalla data predetta, il personale non statale, addetto agli istituti, trasferiti a norma dell'art. 27, 1° comma, passerà alle dipendenze delle amministrazioni interessate. Il personale non statale addetto agli istituti di cui al 3° comma dell'art. 27 passerà alle dipendenze delle amministrazioni presso le quali i centri saranno istituiti. (10). ------------------------ (10) Comma abrogato dall'art. 18, primo comma, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1167. 30. In conseguenza ed in applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 26, 27 e 28, il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni che seguono: a) i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il pagamento del personale statale che passa alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma del citato art. 28, saranno trasferiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati; b) negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, commercio e lavoro, saranno stanziati i fondi occorrenti per il funzionamento rispettivamente dell'Istituto nazionale di geofisica di cui all'art. 26, degli istituti talassografici e dell'istituto per l'esame delle invenzioni, di cui al primo comma dell'art. 27 e per il pagamento del personale non statale con essi trasferito a norma dell'art. 29, 2° comma. ------------------------ 31-33. (11). ------------------------ (11) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, riportato al n. A/XLI, ad eccezione degli artt. 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 30.