GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 129 DEL 27/10/1945


D.Lgs.Lgt. 31 agosto 1945, n. 660.    Agg. G.U. 31/01/2006
Modificazioni alla legge 2 febbraio 1939, n. 374, che contiene norme per la 
consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni. 

 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 ottobre 1945, n. 129. 
 





UMBERTO DI SAVOIA 
Principe di Piemonte 
Luogotenente generale del regno 
In virtù dell'autorità a Noi delegata; 
Vista la legge 2 febbraio 1939, n. 374; 
Visto il R.D. 12 dicembre 1940, n. 2052; 
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro 
Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la 
grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e 
per l'industria e commercio; 
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
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Articolo 1 
(2) 
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(2) Sostituisce il primo e il secondo comma dell'art. 1 della L. 2 febbraio 
1939, n. 374. 
 





Articolo 2 
(3). 
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(3) Modifica il primo comma dell'art. 2 della L. 2 febbraio 1939, n. 374. 
 





Articolo 3 
(4). 
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(4) Sostituisce l'art. 3 della L. 2 febbraio 1939, n. 374. 
 





Articolo 4 
(5). 
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(5) Sostituisce l'art. 4 della L. 2 febbraio 1939, n. 374. 
 





Articolo 5 
(6). 
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(6) Modifica il primo comma dell'art. 8 della L. 2 febbraio 1939, n. 374. 
 





Articolo 6 
(7). 
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(7) Sostituisce l'art. 10 della L. 2 febbraio 1939, n. 374. 
 





Articolo 7 
Spetta al Prefetto di vigilare sulla rigorosa osservanza delle disposizioni 
relative alla consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni. Egli è 
assistito in questa funzione dal capo della biblioteca pubblica del capoluogo 
della provincia o da persona idonea designata dal Ministero della pubblica 
istruzione. 
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Articolo 8 
Restano in vigore, se non incompatibili con le disposizioni del presente 
decreto, tutte le altre norme della legge 2 febbraio 1939, n. 374, nonché quelle 
del regolamento per l'attuazione della stessa legge, approvato con regio decreto 
12 dicembre 1940, n. 2052. 
Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 
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fp06-gr06