GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 91 DEL 15/4/1958





L. 2 aprile 1958, n. 322.    Agg. G.U. 31/01/2006
Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del 
diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza. 

 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 aprile 1958, n. 91. 
Vedi anche gli artt. 37-43 e 45, L. 22 novembre 1962, n. 1646, riportata 
alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: istituti di previdenza 
amministrativi dal Ministero del tesoro. 
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti istruzioni: 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 1 agosto 1996, n. 161; 
Circ. 13 luglio 1998, n. 150; Circ. 5 dicembre 2001, n. 214; Circ. 13 maggio 
2004, n. 81; 
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 31 maggio 2001, n. 100; 
- Ufficio italiano Cambi: Circ. 23 aprile 1997, n. 373. 
 





(giurisprudenza di legittimitā) 
Articolo unico. - In favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di 
previdenza sostitutive della assicurazione per l'invaliditā, la vecchiaia e i 
superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo 
all'esclusione da detta assicurazione, deve essere provveduto, quando viene a 
cessare il rapporto di lavoro che aveva dato luogo alla iscrizione alle suddette 
forme o trattamenti di previdenza senza il diritto a pensione, alla 
costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione 
assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invaliditā, la vecchiaia e i 
superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme 
della predetta assicurazione. 
L'importo di tali contributi č portato in detrazione, fino a concorrenza del suo 
ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente 
diritto. 
Tali norme sono valide anche per il personale cessato dal servizio prima del 30 
aprile 1958. Qualora gli iscritti a dette forme obbligatorie di previdenza 
abbiano ottenuto una liquidazione in luogo di pensione per il corrispondente 
periodo di iscrizione, possono chiedere all'Istituto nazionale della previdenza 
sociale la costituzione della posizione assicurativa, mediante il versamento dei 
contributi alle stesse condizioni a cui li avrebbero versati le gestioni 
previdenziali in applicazione della presente legge (3). 
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(3) Comma aggiunto dall'art. 52, L. 30 aprile 1969, n. 153, riportata al n. 
A/XXXII. 
 



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