
L. 2 aprile 1958, n. 322. Agg. G.U. 31/01/2006 Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza. Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 aprile 1958, n. 91. Vedi anche gli artt. 37-43 e 45, L. 22 novembre 1962, n. 1646, riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: istituti di previdenza amministrativi dal Ministero del tesoro. (1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni: - I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 1 agosto 1996, n. 161; Circ. 13 luglio 1998, n. 150; Circ. 5 dicembre 2001, n. 214; Circ. 13 maggio 2004, n. 81; - Ministero della pubblica istruzione: Circ. 31 maggio 2001, n. 100; - Ufficio italiano Cambi: Circ. 23 aprile 1997, n. 373. (giurisprudenza di legittimitā) Articolo unico. - In favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l'invaliditā, la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione da detta assicurazione, deve essere provveduto, quando viene a cessare il rapporto di lavoro che aveva dato luogo alla iscrizione alle suddette forme o trattamenti di previdenza senza il diritto a pensione, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invaliditā, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo di tali contributi č portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto. Tali norme sono valide anche per il personale cessato dal servizio prima del 30 aprile 1958. Qualora gli iscritti a dette forme obbligatorie di previdenza abbiano ottenuto una liquidazione in luogo di pensione per il corrispondente periodo di iscrizione, possono chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della posizione assicurativa, mediante il versamento dei contributi alle stesse condizioni a cui li avrebbero versati le gestioni previdenziali in applicazione della presente legge (3). ------------------------ (3) Comma aggiunto dall'art. 52, L. 30 aprile 1969, n. 153, riportata al n. A/XXXII.