GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 131 DEL 27/5/1970


L. 20 maggio 1970, n. 300.  Agg. G.U. 31/01/2006
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà 
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul 
collocamento. 
 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 maggio 1970, n. 131. 
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti istruzioni: 
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione 
pubblica): Circ. 14 marzo 1997, n. 17; Circ. 19 maggio 1997, n. 26; Informativa 
23 giugno 2003, n. 22; 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 12 aprile 1996, n. 86; 
Circ. 29 luglio 1996, n. 157; Circ. 14 novembre 1996, n. 220; Circ. 20 novembre 
1996, n. 225; Circ. 23 gennaio 1997, n. 14; Circ. 8 gennaio 1998, n. 3; Circ. 30 
gennaio 1998, n. 22; Circ. 5 marzo 1998, n. 51; Circ. 15 maggio 1998, n. 105; 
Circ. 7 luglio 1998, n. 147; Circ. 2 settembre 1998, n. 197; Circ. 22 ottobre 
1998, n. 221; Circ. 3 febbraio 2000, n. 22; Circ. 20 marzo 2000, n. 63; 
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 25 marzo 1996, n. 1195; 
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 4 dicembre 1996, n. 
162/96; Circ. 23 gennaio 1998, n. 12/98; 
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 3 agosto 2004, n. 
33/2004; 
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 20 febbraio 
2002, n. 74/Ris; 
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 16 gennaio 1996, n. 21; Circ. 31 
maggio 1996, n. 211; Circ. 30 dicembre 1996, n. 783; Circ. 25 maggio 1998, n. 
246; 
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 5 febbraio 1997, n. 32; 
Circ. 8 maggio 1997, n. 109; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e 
gli affari regionali: Circ. 29 gennaio 1996, n. 25690; Circ. 4 marzo 1996, n. 
26702; Circ. 12 aprile 1996, n. 26857; Circ. 17 maggio 1996, n. 30775; Circ. 17 
maggio 1996, n. 29002; Circ. 10 giugno 1996, n. 29906; Circ. 12 luglio 1996, n. 
30579; Circ. 3 agosto 1996, n. 996; Circ. 2 ottobre 1996, n. 5384; Circ. 22 
ottobre 1996, n. 4307; Circ. 22 novembre 1996, n. 6674; 
- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 9 maggio 1996, n. 38; 
- Ufficio italiano Cambi: Circ. 23 aprile 1997, n. 373; Circ. 22 luglio 1997, n. 
391. 
 





TITOLO I 
Della libertà e dignità del lavoratore 
(giurisprudenza di legittimità) 
1. Libertà di opinione. 
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede 
religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare 
liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e 
delle norme della presente legge. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
2. Guardie giurate. 
Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli 
articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 
1931, numero 773 (2), soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale. 
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi 
da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale. 
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività 
lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei 
locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non 
eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui 
al primo comma. 
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle 
disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove 
presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca 
della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi. 
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(2) Riportato alla voce Sicurezza pubblica. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
3. Personale di vigilanza. 
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza 
dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
4. Impianti audiovisivi. 
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità 
di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. 
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze 
organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali 
derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei 
lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le 
rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la 
commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, 
provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso 
di tali impianti. 
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle 
caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di 
accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, 
l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della 
presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le 
modalità di uso degli impianti suddetti. 
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo 
e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in 
mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di 
cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione 
del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
5. Accertamenti sanitari. 
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla 
infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. 
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto 
attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali 
sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. 
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del 
lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto 
pubblico. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
6. Visite personali di controllo. 
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in 
cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in 
relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei 
prodotti. 
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a 
condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano 
salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con 
l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a 
gruppi di lavoratori. 
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, 
ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le 
relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le 
rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la 
commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, 
provvede l'Ispettorato del lavoro. 
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, 
il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di 
queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al 
successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione 
del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
7. Sanzioni disciplinari. 
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle 
quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione 
delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante 
affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia 
è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano (2/a). 
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei 
confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e 
senza averlo sentito a sua difesa (2/a) (2/cost). 
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione 
sindacale cui aderisce o conferisce mandato (2/a) (2/cost). 
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 (2/b), non 
possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti 
definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per 
un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal 
servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. 
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non 
possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla 
contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. 
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma 
restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia 
stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni 
successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero 
conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e 
della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, 
composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro 
scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore 
dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla 
pronuncia da parte del collegio. 
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito 
rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno 
al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. 
Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare 
resta sospesa fino alla definizione del giudizio. 
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due 
anni dalla loro applicazione. 
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(2/a) Con sentenza 29-30 novembre 1982, n. 204 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1982, n. 
338), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 7, commi 
primo, secondo e terzo, interpretati nel senso che siano inapplicabili ai 
licenziamenti disciplinari, per i quali detti commi non siano espressamente 
richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal 
datore di lavoro. 
(2/a) Con sentenza 29-30 novembre 1982, n. 204 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1982, n. 
338), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 7, commi 
primo, secondo e terzo, interpretati nel senso che siano inapplicabili ai 
licenziamenti disciplinari, per i quali detti commi non siano espressamente 
richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal 
datore di lavoro. 
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 18-26 maggio 1995, n. 193 (Gazz. 
Uff. 31 maggio 1995, n. 23, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, secondo e terzo comma, e 
35, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
(2/a) Con sentenza 29-30 novembre 1982, n. 204 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1982, n. 
338), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 7, commi 
primo, secondo e terzo, interpretati nel senso che siano inapplicabili ai 
licenziamenti disciplinari, per i quali detti commi non siano espressamente 
richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal 
datore di lavoro. 
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 18-26 maggio 1995, n. 193 (Gazz. 
Uff. 31 maggio 1995, n. 23, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, secondo e terzo comma, e 
35, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
(2/b) Riportata al n. L/III. La stessa Corte, con sentenza 18-25 luglio 1989, n. 
427 (Gazz. Uff. 2 agosto 1989, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato 
l'illegittimità dell'art. 7, commi secondo e terzo, nella parte in cui è esclusa 
la loro applicabilità al licenziamento per motivi disciplinari irrogato da 
imprenditore che abbia meno di sedici dipendenti. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
8. Divieto di indagini sulle opinioni. 
- È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso 
dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo 
di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché 
su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale 
del lavoratore. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
9. Tutela della salute e dell'integrità fisica. 
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare 
l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte 
le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
10. Lavoratori studenti. 
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in 
scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, 
statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio 
di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la 
frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a 
prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. 
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove 
di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. 
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni 
necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
11. Attività culturali, ricreative e assistenziali e controlli sul servizio di 
mensa (2/c). 
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono 
gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori. 
Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'art. 19, hanno 
diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità 
stabilite dalla contrattazione collettiva (3). 
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(2/c) Rubrica così modificata dall'art. 6, D.L. 11 luglio 1992, n. 333, 
riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello 
Stato. 
(3) Comma aggiunto dall'art. 6, D.L. 11 luglio 1992, n. 333, riportato alla voce 
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 
 





12. Istituti di patronato. 
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al 
D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804 (3/a), hanno diritto di svolgere, su un 
piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità 
da stabilirsi con accordi aziendali. 
------------------------ 
(3/a) Riportato alla voce Istituti di patronato e di assistenza sociale. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
13. Mansioni del lavoratore. 
L'articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente: 
"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato 
assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia 
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime 
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di 
assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento 
corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, 
ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con 
diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti 
collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito 
da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, 
organizzative e produttive. 
Ogni patto contrario è nullo". 
------------------------ 
 





TITOLO II 
Della libertà sindacale 
(giurisprudenza di legittimità) 
14. Diritto di associazione e di attività sindacale. 
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere 
attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di 
lavoro. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
15. Atti discriminatori. 
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a: 
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non 
aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; 
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o 
mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli 
altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale 
ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. 
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti 
diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di 
sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle 
convinzioni personali (3/b). 
------------------------ 
(3/b) Comma prima sostituito dall'art. 13, L. 9 dicembre 1977, n. 903 e poi così 
modificato dall'art. 4, D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
16. Trattamenti economici collettivi discriminatori. 
È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi 
carattere discriminatorio a mente dell'articolo 15. 
Il pretore (3/bb), su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata 
la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali 
alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di 
lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari 
all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente 
corrisposti nel periodo massimo di un anno. 
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(3/bb) Ora tribunale in composizione monocratica ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 244, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a far data dal 2 giugno 1999. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
17. Sindacati di comodo. 
È fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di lavoro di 
costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni 
sindacali di lavoratori. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
18. Reintegrazione nel posto di lavoro. 
Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della 
legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara 
inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o 
annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, 
ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di 
lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, 
filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento 
occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque 
se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di 
lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori 
e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici 
dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale 
occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, 
singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore 
di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più 
di sessanta prestatori di lavoro (3/c). 
Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si 
tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, 
dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la 
quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il 
computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla 
contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti 
del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea 
collaterale (3/d). 
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme 
o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie (3/e). 
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al 
risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia 
stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata 
alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello 
dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e 
previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva 
reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere 
inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto (3/f). 
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto 
comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro 
in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a 
quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro 
trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso 
il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del 
deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il 
rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti (3/g) 
(1/cost). 
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente 
esecutiva. 
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza 
congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca 
mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre 
con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova 
forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di 
lavoro. 
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo 
immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni 
dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura 
civile. 
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa. 
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore 
di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero 
all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che 
l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a 
favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della 
retribuzione dovuta al lavoratore (8/cost). 
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(3/c) I primi cinque commi hanno così sostituito i commi primo e secondo per 
effetto dell'art. 1, L. 11 maggio 1990, n. 108, riportata al n. L/IV. 
Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio-6 febbraio 
2003, n. 41 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2003, ediz. straord. - Prima serie 
speciale), ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per 
l'abrogazione, nelle parti indicate nella stessa sentenza: dell'art. 18, commi 
primo, secondo e terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo risultante 
dalle modifiche apportate dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108; degli 
artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, secondo periodo, della legge n. 108 del 1990; 
dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604; nel testo sostituito dall'art. 
2, comma 3, della legge n. 108 del 1990; richiesta dichiarata legittima, con 
ordinanza del 9 dicembre 1992, dall'Ufficio centrale per il referendum 
costituito presso la Corte di cassazione. Il referendum popolare per 
l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 9 aprile 2003 
(Gazz. Uff. 11 aprile 2003, n. 85), corretto con Comunicato 9 maggio 2003 (Gazz. 
Uff. 9 maggio 2003, n. 106). Con Comunicato 14 luglio 2003 (Gazz. Uff. 14 luglio 
2003, n. 161) la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che 
l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale 
chiuso in data 10 luglio 2003, ha accertato che alla votazione per il referendum 
popolare indetto con il suddetto D.P.R. 9 aprile 2003 non ha partecipato la 
maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, 
della Costituzione. 
(3/d) I primi cinque commi hanno così sostituito i commi primo e secondo per 
effetto dell'art. 1, L. 11 maggio 1990, n. 108, riportata al n. L/IV. 
Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio-6 febbraio 
2003, n. 41 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2003, ediz. straord. - Prima serie 
speciale), ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per 
l'abrogazione, nelle parti indicate nella stessa sentenza: dell'art. 18, commi 
primo, secondo e terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo risultante 
dalle modifiche apportate dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108; degli 
artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, secondo periodo, della legge n. 108 del 1990; 
dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604; nel testo sostituito dall'art. 
2, comma 3, della legge n. 108 del 1990; richiesta dichiarata legittima, con 
ordinanza del 9 dicembre 1992, dall'Ufficio centrale per il referendum 
costituito presso la Corte di cassazione. Il referendum popolare per 
l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 9 aprile 2003 
(Gazz. Uff. 11 aprile 2003, n. 85), corretto con Comunicato 9 maggio 2003 (Gazz. 
Uff. 9 maggio 2003, n. 106). Con Comunicato 14 luglio 2003 (Gazz. Uff. 14 luglio 
2003, n. 161) la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che 
l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale 
chiuso in data 10 luglio 2003, ha accertato che alla votazione per il referendum 
popolare indetto con il suddetto D.P.R. 9 aprile 2003 non ha partecipato la 
maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, 
della Costituzione. 
(3/e) I primi cinque commi hanno così sostituito i commi primo e secondo per 
effetto dell'art. 1, L. 11 maggio 1990, n. 108, riportata al n. L/IV. 
Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio-6 febbraio 
2003, n. 41 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2003, ediz. straord. - Prima serie 
speciale), ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per 
l'abrogazione, nelle parti indicate nella stessa sentenza: dell'art. 18, commi 
primo, secondo e terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo risultante 
dalle modifiche apportate dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108; degli 
artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, secondo periodo, della legge n. 108 del 1990; 
dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604; nel testo sostituito dall'art. 
2, comma 3, della legge n. 108 del 1990; richiesta dichiarata legittima, con 
ordinanza del 9 dicembre 1992, dall'Ufficio centrale per il referendum 
costituito presso la Corte di cassazione. Il referendum popolare per 
l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 9 aprile 2003 
(Gazz. Uff. 11 aprile 2003, n. 85), corretto con Comunicato 9 maggio 2003 (Gazz. 
Uff. 9 maggio 2003, n. 106). Con Comunicato 14 luglio 2003 (Gazz. Uff. 14 luglio 
2003, n. 161) la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che 
l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale 
chiuso in data 10 luglio 2003, ha accertato che alla votazione per il referendum 
popolare indetto con il suddetto D.P.R. 9 aprile 2003 non ha partecipato la 
maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, 
della Costituzione. 
(3/f) I primi cinque commi hanno così sostituito i commi primo e secondo per 
effetto dell'art. 1, L. 11 maggio 1990, n. 108, riportata al n. L/IV. 
(3/g) I primi cinque commi hanno così sostituito i commi primo e secondo per 
effetto dell'art. 1, L. 11 maggio 1990, n. 108, riportata al n. L/IV. 
(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-15 marzo 1996, n. 77 (Gazz. 
Uff. 20 marzo 1996, n. 12, Serie speciale) e con ordinanza 11-22 luglio 1996, n. 
291 (Gazz. Uff. 14 agosto 1996, n. 33, Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 
18, quinto comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
Analoga questione era già stata esaminata dalla stessa Corte e dichiarata non 
fondata con sentenza n. 81 del 1982, seguita da due ordinanze di manifesta 
infodatezza, nn. 160 e 427 del 1962. Le ragioni addotte nell'attuale ordinanza 
di rimessione non hanno indotto la Corte a mutare giurisprudenza. 
(8/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 dicembre 1998, n. 420 
(Gazz. Uff. 30 dicembre 1998, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato non fondata 
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevata in 
riferimento agli artt. 3 e 27 (recte: 24) della Costituzione. 
 





TITOLO III 
Dell'attività sindacale 
(giurisprudenza di legittimità) 
19. Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali. 
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei 
lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito: 
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative 
sul piano nazionale (3/h); 
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che 
siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro 
applicati nell'unità produttiva (3/i). 
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali 
possono istituire organi di coordinamento (5/cost). 
------------------------ 
(3/h) Con D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 (Gazz. Uff. 29 luglio 1995, n. 176), in 
esito al referendum indetto con D.P.R. 5 aprile 1995 (Gazz. Uff. 11 aprile 1995, 
n. 85) è stato abrogato l'art. 19, primo comma, lettera a) nonché l'art. 19, 
primo comma, lettera b), limitatamente alle parole "non affiliate alle predette 
confederazioni" e alle parole "nazionali o provinciali", della legge 20 maggio 
1970, n. 300. 
L'abrogazione ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del 
decreto n. 312 del 1995 nella Gazzetta Ufficiale. 
(3/i) Con D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 (Gazz. Uff. 29 luglio 1995, n. 176), in 
esito al referendum indetto con D.P.R. 5 aprile 1995 (Gazz. Uff. 11 aprile 1995, 
n. 85) è stato abrogato l'art. 19, primo comma, lettera a) nonché l'art. 19, 
primo comma, lettera b), limitatamente alle parole "non affiliate alle predette 
confederazioni" e alle parole "nazionali o provinciali", della legge 20 maggio 
1970, n. 300. 
L'abrogazione ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del 
decreto n. 312 del 1995 nella Gazzetta Ufficiale. 
(5/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 27 giugno-12 luglio 1996, n. 244 
(Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, nel testo risultante 
dall'abrogazione parziale disposta dal D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312, sollevata 
in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione. Successivamente la stessa 
Corte, con ordinanza 14-18 ottobre 1996, n. 345 (Gazz. Uff. 23 ottobre 1996, n. 
43, Serie speciale), e con ordinanza 19-23 maggio 1997, n. 148 (Gazz. Uff. 28 
maggio 1997, n. 22, Serie speciale) e con ordinanza 23-26 marzo 1998, n. 76 
(Gazz. Uff. 1° aprile 1998, n. 13, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, nel 
testo risultante dall'abrogazione parziale disposta dal D.P.R. 28 luglio 1995, 
n. 312, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 39 della Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
20. Assemblea. 
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano 
la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, 
nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale 
retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione 
collettiva. 
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di 
essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze 
sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di 
interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle 
convocazioni, comunicate al datore di lavoro. 
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, 
dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale 
aziendale. 
Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere 
stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali (3/cost). 
------------------------ 
(3/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 15-16 maggio 1995, n. 170 (Gazz. 
Uff. 24 maggio 1995, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, 
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 18, 21, 39 e 41 della Costituzione, e 
già dichiarata non fondata dalla Corte con le sentenze n. 54 del 1974, n. 334 
del 1988 e n. 30 del 1990. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
21. Referendum. 
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori 
dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie 
inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali 
aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori 
appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata. 

Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite 
dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
22. Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali. 
Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze 
sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri 
di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle 
associazioni sindacali di appartenenza. 
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e 
settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a 
quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle 
elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello 
in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
23. Permessi retribuiti. 
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 
hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. 
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto 
ai permessi di cui al primo comma almeno: 
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità 
produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa 
è organizzata; 
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna 
rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 
3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; 
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è 
organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di 
maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera 
b). 
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori 
a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma 
precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non 
potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente. 
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne 
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le 
rappresentanze sindacali aziendali. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
24. Permessi non retribuiti. 
I dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 23 hanno diritto a permessi 
non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e 
convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno. 
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente 
devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni 
prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
25. Diritto di affissione. 
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi 
spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili 
a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e 
comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
26. Contributi sindacali. 
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di 
proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di 
lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale. 
[Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite 
ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto degli enti 
previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, 
con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la 
segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione 
sindacale] (4) (4/a). 
[Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti 
collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo 
sindacale all'associazione da lui indicata] (4/a) (7/cost). 
------------------------ 
(4) Comma così sostituito dall'art. 18, L. 23 luglio 1991, n. 223, riportata al 
n. A/LXXXIII. 
(4/a) Il D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313 (Gazz. Uff. 29 luglio 1995, n. 176), in 
esito al referendum indetto con D.P.R. 5 aprile 1995 (Gazz. Uff. 11 aprile 1995, 
n. 85), ha abrogato, decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale, l'art. 26, commi secondo e terzo, L. 20 maggio 1970, n. 300. 

(4/a) Il D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313 (Gazz. Uff. 29 luglio 1995, n. 176), in 
esito al referendum indetto con D.P.R. 5 aprile 1995 (Gazz. Uff. 11 aprile 1995, 
n. 85), ha abrogato, decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale, l'art. 26, commi secondo e terzo, L. 20 maggio 1970, n. 300. 

(7/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-26 marzo 1998, n. 76 (Gazz. 
Uff. 1° aprile 1998, n. 13, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, nel 
testo risultante dall'abrogazione parziale dichiarata dal D.P.R. 28 luglio 1995, 
n. 313, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
27. Locali delle rappresentanze sindacali aziendali. 
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone 
permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per 
l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'unità 
produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. 
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze 
sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un 
locale idoneo per le loro riunioni. 
------------------------ 
 





TITOLO IV 
Disposizioni varie e generali 
(giurisprudenza di legittimità) 
28. Repressione della condotta antisindacale. 
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o 
limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto 
di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali 
nazionali che vi abbiano interesse, il pretore (4/aa) del luogo ove è posto in 
essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le 
parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la 
violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto 
motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento 
illegittimo e la rimozione degli effetti. 
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con 
cui il pretore (4/aa) in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio 
instaurato a norma del comma successivo (4/b) (6/cost). 
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla 
comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti al pretore (4/aa) in 
funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. 
Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di 
procedura civile (4/c). 
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla 
sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 
650 del codice penale. 
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna 
nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale. 
[Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una 
amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione è 
proposta con ricorso davanti al pretore (4/aa) competente per territorio] (4/d). 

[Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni 
soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui 
al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti 
lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale 
amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di 
urgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul 
ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle 
parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza 
immediatamente esecutiva] (4/e) (4/cost). 
------------------------ 
(4/aa) Ora tribunale in composizione monocratica ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 244, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a far data dal 2 giugno 1999. 
(4/aa) Ora tribunale in composizione monocratica ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 244, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a far data dal 2 giugno 1999. 
(4/b) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 8 novembre 1977, n. 847 (Gazz. Uff. 
28 novembre 1977, n. 324). 
(6/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-16 aprile 1998, n. 130 (Gazz. 
Uff. 22 aprile 1998, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, 
secondo comma, come modificato dalla legge 8 novembre 1977, n. 847, sollevata in 
riferimento agli artt. 25, secondo comma, 3 e 24, primo comma, della 
Costituzione. 
(4/aa) Ora tribunale in composizione monocratica ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 244, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a far data dal 2 giugno 1999. 
(4/c) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 8 novembre 1977, n. 847 (Gazz. Uff. 
28 novembre 1977, n. 324). Gli artt. 1 e 4 della citata legge hanno, inoltre, 
così disposto: 
"Art. 1. Nelle controversie previste dall'art. 28 della L. 20 maggio 1970, n. 
300, ferme restando tutte le norme del procedimento speciale, si osservano, in 
quanto applicabili, le disposizioni della L. 11 agosto 1973, n. 533. 
Art. 4. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente 
legge sono definiti, secondo le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del 
codice di procedura civile, dal giudice del lavoro presso l'ufficio che ne 
conosceva in base alle norme di competenza anteriormente in vigore. 
L'appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale a seguito di opposizione 
già prevista nel terzo comma dell'art. 28 della L. 20 maggio 1970, n. 300, si 
propone alla Corte d'appello, secondo le norme di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 
533". 
(4/aa) Ora tribunale in composizione monocratica ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 244, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a far data dal 2 giugno 1999. 
(4/d) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 12 giugno 1990, n. 146, e poi abrogato 
dall'art. 4, L. 11 aprile 2000, n. 83. 
(4/e) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 12 giugno 1990, n. 146, e poi abrogato 
dall'art. 4, L. 11 aprile 2000, n. 83. 
(4/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 8-17 marzo 1995, n. 89 (Gazz. 
Uff. 22 marzo 1995, n. 12, Serie Speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, sollevata in riferimento 
agli artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39, primo comma, della Costituzione. 
Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 13-21 novembre 1997, n. 356 
(Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, ultimo 
comma, come novellato dall'art. 6 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sollevata 
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. 
 





29. Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali. 
Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 si siano 
costituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lettere a) e 
b) del primo comma dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di 
più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'articolo 23, 
secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali 
unitariamente rappresentate nella unità produttiva. 
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione 
delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 19, 
i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze 
sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'articolo 23, secondo comma, 
ovvero del primo comma del presente articolo restano immutati. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
30. Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali. 
I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni 
di cui all'articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei 
contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
31. Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a 
ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. 
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento 
europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni 
pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non 
retribuita, per tutta la durata del loro mandato (4/f). 
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche 
sindacali provinciali e nazionali. 
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a 
richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della 
determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale 
obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (5), e successive 
modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per 
forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che 
ne comportino comunque l'esonero. 
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il 
diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione 
delle prestazioni medesime. 
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a 
favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di 
pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo 
di aspettativa (5/a) (9/cost). 
------------------------ 
(4/f) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 13 agosto 1979, n. 384, riportata 
alla voce Comunità europee. 
(5) Riportato alla voce Previdenza sociale. 
(5/a) Vedi, anche, l'art. 16-ter, D.L. 2 marzo 1974, n. 30. L'articolo unico, L. 
9 maggio 1977, n. 210 (Gazz. Uff. 21 maggio 1977, n. 137) ha così disposto: 
"Articolo unico. - Le limitazioni previste dall'ultimo comma dell'art. 31 della 
L. 20 maggio 1970, n. 300, si applicano ai lavoratori che durante il periodo di 
aspettativa esplicano attività lavorativa che comporti forme di tutela 
previdenziale a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 
4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero a 
carico di fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell'assicurazione 
predetta". Vedi, inoltre, l'art. 22, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata alla 
voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e l'art. 
3, D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e 
superstiti (Assicurazione obbligatoria per). 
(9/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 149 
(Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 18, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 37 e 
40 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
32. Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive. 
I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non 
chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati 
ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento 
del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione. 
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di 
presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale hanno diritto anche 
a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili (5/b). 
------------------------ 
(5/b) Vedi, ora, l'art. 28, L. 27 dicembre 1985, n. 816, riportata alla voce 
Comuni e province. 
 





TITOLO V 
Norme sul collocamento 
(giurisprudenza di legittimità) 
33. Collocamento. 
[La commissione per il collocamento, di cui all'articolo 26 della legge 29 
aprile 1949, n. 264 (5/c), è costituita obbligatoriamente presso le sezioni 
zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della 
massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali 
dei lavoratori più rappresentative. 
Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio provinciale del 
lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei 
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di 
rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 
giorni, decorso il quale provvede d'ufficio. 
La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, 
frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti. In 
caso di parità prevale il voto del presidente. 
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la 
graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di 
cui al quarto comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (5/d). 
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di 
collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi 
alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico 
presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura 
dell'ufficio con la indicazione degli avviati. 
Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono 
dalle ditte. 
La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento 
al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo 
che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata 
urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di 
collocamento e deve essere convalidato dalla commissione di cui al primo comma 
del presente articolo, entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro 
per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito 
verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e 
l'altra presso il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro. Tale 
motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro 
richiedente. 
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro 
venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati 
possono inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il 
quale decide in via definitiva, su conforme parere della commissione di cui 
all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (6). 
I turni di lavoro di cui all'articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (6), 
sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere modificati 
dalla sezione. 
Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i 
provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto 
con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del direttore dell'ufficio 
provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la 
previdenza sociale. 
Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra 
occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente. 
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di 
collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 38 della 
presente legge. 
Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264 (6), rimangono in vigore 
in quanto non modificate dalla presente legge (6/a)] (6/b). 
------------------------ 
(5/c) Riportata al n. L/III. 
(5/d) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori. Vedi il D.M. 19 maggio 
1973, riportato alla stessa voce. 
(6) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori. Vedi il D.M. 19 maggio 1973, 
riportato alla stessa voce. 
(6) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori. Vedi il D.M. 19 maggio 1973, 
riportato alla stessa voce. 
(6) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori. Vedi il D.M. 19 maggio 1973, 
riportato alla stessa voce. 
(6/a) Vedi, ora, l'art. 1, L. 28 febbraio 1987, n. 56, riportata alla voce 
Collocamento di lavoratori. 
(6/b) Articolo abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
34. Richieste nominative di manodopera. 
[A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, 
le richieste nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse 
esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i 
lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di 
lavoratori altamente specializzati, da stabilirsi con decreto del Ministro per 
il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla 
legge 29 aprile 1949, n. 264 (6)] (6/c). 
------------------------ 
(6) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori. Vedi il D.M. 19 maggio 1973, 
riportato alla stessa voce. 
(6/c) Articolo abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297. 
 





TITOLO VI 
Disposizioni finali e penali 
(giurisprudenza di legittimità) 
35. Campo di applicazione. 
Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad 
eccezione del primo comma dell'articolo 27, della presente legge si applicano a 
ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più 
di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese 
agricole che occupano più di cinque dipendenti (7). 
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali 
che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle 
imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque 
dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non 
raggiunge tali limiti. 
Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i 
contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla 
presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante (2/cost) 
(8). 
------------------------ 
(7) Comma così modificato dall'art. 6, L. 11 maggio 1990, n. 108, riportata al 
n. L/IV. 
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 18-26 maggio 1995, n. 193 (Gazz. 
Uff. 31 maggio 1995, n. 23, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, secondo e terzo comma, e 
35, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
(8) La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo 1987, n. 96 (Gazz. Uff. 8 
aprile 1987, n. 15 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 10 
della L. 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui non prevede l'applicabilità 
della legge stessa al personale marittimo navigante delle imprese di 
navigazione; nonché l'illegittimità dell'art. 35, terzo comma, della L. 20 
maggio 1970, n. 300, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al 
predetto personale anche dell'art. 18 della stessa legge; con sentenza 17-31 
gennaio 1991, n. 41 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1991, n. 6 - Serie speciale), ha 
dichiarato l'illegittimità dell'art. 35, terzo comma, nella parte in cui non 
prevede la diretta applicabilità al personale navigante delle imprese di 
navigazione aerea anche dell'art. 18 della stessa legge n. 300 del 1970, come 
modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108; con sentenza 11-23 
luglio 1991, n. 364 (Gazz. Uff. 31 luglio 1991, n. 30 - Serie speciale), ha 
dichiarato l'illegittimità dell'art. 35, terzo comma, nella parte in cui non 
prevede la diretta applicabilità al personale navigante delle imprese di 
navigazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970; con 
sentenza 30 gennaio-6 febbraio 2003, n. 45 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2003 ediz. 
straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato inamissibile la richiesta di 
referendum popolare per l'abrogazione del presente articolo 35, così come 
modificato dall'art. 6, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108; richiesta 
dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso 
la Corte di cassazione con l'ordinanza del 9 dicembre 2002. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
36. Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori 
di opere pubbliche. 
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti 
leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente 
un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti 
all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita 
determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far 
applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della 
zona. 
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli 
impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui 
l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse 
dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del 
lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia 
stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno 
le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più 
gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, 
per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di 
agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. 
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti 
di agevolazioni finanziarie e creditizie ovvero di appalti concessi da enti 
pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni 
per l'adozione delle sanzioni (8/a). 
------------------------ 
(8/a) La Corte costituzionale, con sentenza 1-19 giugno 1998, n. 226 (Gazz. Uff. 
24 giugno 1998, n. 25 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del 
presente articolo, nella parte in cui non prevede che, nelle concessioni di 
pubblico servizio, deve essere inserita la clausola esplicita determinante 
l'obbligo per il concessionario di applicare o di far applicare nei confronti 
dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
37. Applicazione ai dipendenti da enti pubblici. 
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e 
di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgano esclusivamente o 
prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente legge si 
applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti 
pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali 
(9/cost). 
------------------------ 
(9/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 149 
(Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 18, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 37 e 
40 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
38. Disposizioni penali. 
Le violazioni degli articoli 2, 5, 6, e 15, primo comma lettera a), sono punite, 
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 
300.000 a lire 3.000.000 (9) o con l'arresto da 15 giorni ad un anno (10). 
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate 
congiuntamente. 
Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma 
può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà 
di aumentarla fino al quintuplo. 
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la 
pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 
36 del codice penale. 
------------------------ 
(9) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, terzo comma, L. 
24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La 
sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, 
della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. 
(10) Comma così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 2 
dell'art. 179, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 





39. Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni. 
L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
40. Abrogazione delle disposizioni contrastanti. 
Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è 
abrogata. 
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali 
più favorevoli ai lavoratori (9/cost). 
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(9/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 149 
(Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 18, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 37 e 
40 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
 





41. Esenzioni fiscali. 
Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e 
per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi 
ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di 
registro o di qualsiasi altra specie e da tasse. 
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fp06-gr06