GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 4 DEL 7/1/1971


D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.   Agg. G.U. 31/01/2006
Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato. 
 
Pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 7 gennaio 1971, n. 4. 
Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. 
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti circolari: 
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7; 
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 16 ottobre 1996, n. 121; 
Circ. 18 gennaio 1999, n. 9/99; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e 
gli affari regionali: Circ. 8 ottobre 1996, n. 8462. 
 





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 
249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione 
dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle 
carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali; 
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 21 della 
legge 28 ottobre 1970, n. 775; 
Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i 
Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; 
Decreta: 
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Capo I - Ammissione agli impieghi 
1. Concorsi di ammissione. 
I concorsi di ammissione agli impieghi civili dello Stato sono per esami, per 
titoli e per titoli ed esami. 
A tal fine, per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso, 
potrà tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si 
faranno vacanti nel ruolo entro l'anno, in dipendenza dei collocamenti a riposo. 
Le nomine ai posti in eccedenza a quelli disponibili alla data del bando sono 
conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga 
espletato prima. 
Non possono essere messi a concorso i posti riservati ai passaggi di carriera ai 
sensi dei successivi articoli 16, 21 e 27. 
In deroga alla disposizione del secondo comma i concorsi per l'assunzione in 
servizio del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa 
la Magistratura, sono indetti per un numero di posti pari a quelli già 
disponibili alla data del bando e a quelli che si renderanno vacanti nei due 
anni successivi a quello di pubblicazione del bando stesso (2/a). 
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(2/a) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 8 agosto 1980, n. 426, riportata alla voce 
Ministero di grazia e giustizia. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
2. Bando di concorso. 
Il concorso è indetto con decreto del Ministro da pubblicarsi nella Gazzetta 
Ufficiale, salvo quanto previsto al successivo art. 5. 
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere 
dalla data di pubblicazione del decreto. 
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile 
anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il 
termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale 
accettante. 
Il decreto con il quale è indetto il concorso fissa il diario e la sede delle 
prove scritte ed eventualmente di quelle pratiche. 
I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso 
disposta ai sensi del comma seguente, sono tenuti a presentarsi per sostenere le 
prove scritte e pratiche nella sede e nei giorni indicati nel bando. 
L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del 
Ministro, la esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti 
requisiti. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
3. Esami di ammissione. 
Gli esami dei concorsi di ammissione in carriera consistono: 
a) per le carriere direttive: in due prove scritte e in un colloquio. 
Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura 
economico-giuridica o tecnica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la 
capacità di giudizio del candidato; 
b) per le carriere di concetto: in due prove scritte e in un colloquio. 
Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale 
e delle cognizioni economiche, giuridiche o tecniche necessarie per 
l'assorbimento delle funzioni proprie della carriera; 
c) per le carriere esecutive: in una prova scritta, in una prova pratica e in un 
colloquio. 
Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale 
e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie 
della carriera, nonché l'idoneità all'uso di macchine di ufficio. 
Per le carriere tecniche, direttive e di concetto, una delle prove scritte può 
essere sostituita da una prova pratica. 
La prima prova scritta dei concorsi per l'accesso alle carriere di concetto e 
quella per l'accesso alle carriere esecutive può consistere in una serie di 
esami obiettivi a risposta sintetica. 
Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e su altre indicate 
nel programma d'esame. 
Il programma d'esame è stabilito per i concorsi unici di cui al successivo art. 
5 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e per quelli di accesso 
ai singoli ruoli con decreto del Ministro competente, sentito in entrambi i casi 
il Consiglio superiore della pubblica amministrazione. 
Le sedute delle commissioni esaminatrici, durante lo svolgimento delle prove 
orali, sono pubbliche. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
4. Commissioni esaminatrici. 
I componenti delle commissioni esaminatrici, ad esclusione del presidente, 
possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza. 
Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami, ovvero per titoli ed esami, 
possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove 
scritte superino le 1.000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, 
unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite 
ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e 
di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere 
assegnato un numero di candidati inferiore a 500. 
All'integrazione delle commissioni dei concorsi per soli titoli si può procedere 
quando i candidati che abbiano presentato la domanda superino le 2.000 unità. A 
ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati 
inferiore a 1.000. 
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5. Concorsi unici. 
Può essere indetto un unico concorso di ammissione alle qualifiche iniziali di 
carriere corrispondenti, anche se i relativi ruoli organici appartengono ad 
amministrazioni diverse. Nel caso di ruoli organici appartenenti a Ministeri 
diversi, le attribuzioni in materia di concorsi, sino all'approvazione delle 
graduatorie degli idonei e dei vincitori compresa, spettanti ai competenti 
organi dei Ministeri interessati sono devolute a quelli corrispondenti della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; il relativo concorso è indetto con 
decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri interessati. 
Il decreto che indice il concorso unico stabilisce il numero dei posti messi a 
concorso per ciascun ruolo. 
I candidati, nella domanda di ammissione, indicano in ordine di preferenza i 
ruoli organici in cui, se vincitori, intendono essere nominati. Essi possono 
dichiarare di concorrere solo per determinati ruoli. 
Le assegnazioni ai singoli ruoli sono effettuate col decreto che approva la 
graduatoria dei vincitori, rispettando le preferenze secondo l'ordine di questa. 

I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in numero 
insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati, 
discrezionalmente, ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, 
secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri 
vincitori. 
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6. Concorsi circoscrizionali. 
I concorsi di ammissione alle varie carriere possono essere banditi anche 
limitatamente ai posti disponibili negli uffici aventi sede in determinate 
regioni, gruppi di regioni, compartimenti e altre circoscrizioni superiori alla 
provincia, salva per tutti i cittadini la facoltà di parteciparvi. 
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7. Regolamenti di esecuzione. 
Con uno o più regolamenti, da emanarsi con decreto del Presidente della 
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il 
Consiglio superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio di Stato, 
sono determinati i ruoli per i quali può essere esercitata la facoltà di cui al 
primo comma dell'art. 5, nonché gli specifici titoli di studio richiesti, le 
particolari categorie dei titoli da valutare, le procedure per l'espletamento 
dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici, sia per i 
concorsi unici che per quelli di accesso a singoli ruoli organici, sia per 
quelli nazionali che per i circoscrizionali. 
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8. Concorsi interni. 
Un terzo dei posti recati in aumento nei singoli ruoli organici per effetto di 
norme di legge o regolamentari è conferito, nella prima applicazione delle norme 
medesime, mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al 
personale della stessa amministrazione in possesso dei prescritti requisiti. 
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9. Accesso alle carriere direttive. 
La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere direttive, 
amministrative e tecniche, si consegue mediante pubblico concorso per esami, al 
quale possono partecipare coloro che siano muniti di laurea e siano in possesso 
dei requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (3), come modificato dal 
presente decreto. 
La nomina in prova del personale direttivo tecnico si consegue anche mediante 
pubblico concorso per titoli integrato da colloquio, al quale possono 
partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea e siano in possesso dei 
requisiti di cui al citato art. 2. 
Nella valutazione dei titoli, oltre che dei titoli professionali, si tiene anche 
conto della votazione riportata nell'esame finale di laurea e nelle materie 
aventi specifica attinenza alle attribuzioni proprie della carriera, nonché 
delle specializzazioni conseguite. 
Con i decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 7 e 3 saranno stabiliti, 
rispettivamente, le altre categorie di titoli valutabili e l'oggetto del 
colloquio. 
I vincitori dei concorsi di cui al secondo comma del presente articolo non 
possono conseguire la nomina in ruolo se, durante il periodo di prova, non 
abbiano frequentato, con esito favorevole, apposito corso di formazione. 
I vincitori dei concorsi di cui al citato secondo comma che, trovandosi in 
particolare posizione di stato per causa di servizio militare, o per altri 
motivi, non possono partecipare o portare a termine il corso di formazione sono 
ammessi a frequentare il primo corso successivo all'assunzione o al rientro in 
servizio. 
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(3) Riportato al n. A/II. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
10. Accesso alle carriere di concetto. 
La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere di concetto si 
consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi coloro che 
siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e 
siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (3), 
come modificato dal presente decreto. 
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(3) Riportato al n. A/II. 
 





11. Accesso alle carriere esecutive. 
La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere esecutive si consegue 
mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi coloro che siano 
muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e siano in 
possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (3), come 
modificato dal presente decreto. 
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(3) Riportato al n. A/II. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
12. Accesso alle carriere ausiliarie. 
La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere del personale 
ausiliario si consegue mediante pubblico concorso per titoli, al quale sono 
ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza elementare e siano in possesso 
degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (3), come 
modificato dal presente decreto. 
La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere del personale 
ausiliario tecnico e di quello addetto alla conduzione di automezzi si consegue 
mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi coloro che 
siano in possesso dei requisiti di cui al primo comma, nonché, per il personale 
addetto alla conduzione di automezzi, della patente di guida necessaria per 
l'espletamento delle mansioni richieste. 
L'esame consiste in una prova pratica di idoneità tecnica. 
La nomina ad autista in prova è, altresì, subordinata all'esito favorevole di un 
esame psicotecnico. 
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(3) Riportato al n. A/II. 
 





Capo II - Ordinamento delle carriere 
13. Qualifiche iniziali delle carriere direttive. 
Le qualifiche iniziali, sino a quella di consigliere di prima classe ed 
equiparata, delle carriere direttive sono sostituite dall'unica qualifica di 
consigliere, ed equiparate. 
I posti di consigliere e di direttore di sezione, o qualifiche equiparate, sono 
resi cumulativi in unico contingente organico. 
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14. Attribuzioni dei consiglieri. 
(4). 
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(4) Sostituisce il primo comma dell'art. 159, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, 
riportato al n. A/II. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
15. Promozione a direttore di sezione. 
La promozione a direttore di sezione, o qualifiche equiparate, si consegue, a 
ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i 
consiglieri, o equiparati, dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, 
abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, 
ridotti a tre anni e sei mesi per il personale direttivo tecnico. 
La promozione, per coloro che la conseguono al primo scrutinio, decorre agli 
effetti giuridici ed economici dal giorno successivo alla data di compimento 
dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio, fermo restando 
l'ordine della relativa graduatoria. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
16. Nomina a direttore di sezione di impiegati della carriera di concetto. 
La nomina a direttore di sezione, o qualifiche equiparate, si consegue mediante 
concorso per esami nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili 
nel ruolo organico. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come 
posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si 
procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio. 
Al concorso sono ammessi gli impiegati delle carriere di concetto della stessa 
amministrazione con qualifica di segretario capo, o equiparata nonché di 
segretario principale, o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo 
servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del 
prescritto diploma di laurea. 
Il passaggio alle carriere tecniche è limitato agli impiegati in possesso del 
titolo di studio prescritto e delle eventuali specializzazioni. 
Gli esami del concorso sono a carattere teorico-pratico e devono tendere ad 
accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla 
soluzione di questioni di carattere amministrativo o tecnico. 
Il programma degli esami è stabilito con i criteri e le modalità di cui al 
precedente art. 3. 
L'ammissione al concorso per coloro che non siano provvisti del prescritto 
titolo di studio è subordinata al giudizio favorevole del consiglio di 
amministrazione che, a tale fine, tiene conto della qualità del servizio 
prestato, del rendimento, delle attitudini ad esercitare le funzioni della 
carriera direttiva e del risultato conseguito nei corsi di integrazione. 
Nel mese di febbraio di ogni anno è pubblicato il bando di concorso per i posti 
che si sono resi disponibili entro il 31 dicembre precedente. 
Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti i concorsi di 
ammissione in carriera e la nomina in ruolo; le previste pubblicazioni sono 
fatte nel Bollettino ufficiale dell'amministrazione. 
La nomina dei vincitori decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno 
successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità dei posti messi a 
concorso. I vincitori medesimi seguono nel ruolo gli impiegati promossi, 
mediante scrutinio con la stessa decorrenza. 
I vincitori che non riportino un giudizio favorevole al termine del periodo di 
prova sono restituiti al ruolo di provenienza (4/a). 
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(4/a) Vedi, anche, l'art. 53, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, riportato al n. 
A/XXII. 
 





17. Promozione alla qualifica di direttore di divisione. 
La promozione a direttore di divisione, o qualifiche equiparate, si consegue 
mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori di 
sezione, o equiparati, dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, 
abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. 
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18. Qualifiche delle carriere di concetto e relative dotazioni organiche. 
Le carriere di concetto comprendono le seguenti qualifiche: 
a) personale amministrativo e contabile: 
segretario capo, ragioniere capo, ed equiparate; 
segretario principale, ragioniere principale, ed equiparate; 
segretario, ragioniere, ed equiparate; 
b) personale tecnico: 
perito capo, geometra capo, ed equiparate; 
perito principale, geometra principale, ed equiparate; 
perito, geometra, ed equiparate. 
La dotazione organica delle singole qualifiche è stabilita nelle seguenti 
percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: segretario 
capo, perito capo, od equiparate, dieci per cento; segretario principale, perito 
principale, od equiparate, quarantacinque per cento; segretario, perito, od 
equiparate, quarantacinque per cento. 
Per i ruoli organici che non comprendono qualifiche corrispondenti a quella 
iniziale della carriera la dotazione organica della qualifica terminale è pari 
al dieci per cento del ruolo. 
Ferma restando la dotazione complessiva dei ruoli organici, si determina il 
dieci per cento da attribuire alla qualifica più elevata computando come posto 
intero la eventuale frazione. Il resto dei posti va diviso in parti uguali tra 
la qualifica intermedia e quella iniziale. In caso di numero dispari viene 
attribuita una unità in più alla qualifica intermedia. 
Restano ferme le disposizioni che prevedono maggiori percentuali di posti nelle 
qualifiche più elevate. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
19. Attribuzioni del personale di concetto. 
Il personale delle carriere di concetto, addetto agli uffici 
dell'Amministrazione centrale o periferica, svolge compiti di segreteria e di 
collaborazione; è preposto ad uffici ed attende a compiti di vigilanza non 
riservati alle attribuzioni della carriera direttiva; rilascia certificazioni 
nell'ambito delle proprie attribuzioni; provvede agli adempimenti che gli 
vengono affidati ed esplica gli altri compiti di carattere amministrativo, 
contabile e tecnico previsti dai singoli ordinamenti ministeriali; nei casi 
previsti dagli ordinamenti medesimi può far parte, come membro tecnico o 
segretario, di commissioni, comitati od altri organi collegiali operanti 
nell'Amministrazione centrale o periferica, salvo che la partecipazione a tali 
organi non sia riservata al personale della carriera direttiva. 
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20. Promozione a segretario principale. 
I posti disponibili nella qualifica di segretario principale, o equiparate, 
detratti quelli da attribuire ai sensi dell'articolo seguente, sono conferiti 
per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti 
mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i segretari, o 
equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo 
servizio nella qualifica se appartenenti alle carriere amministrative e sette 
anni se appartenenti alle carriere tecniche. 
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono in ruolo quelli promossi 
per merito assoluto. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
21. Nomina a segretario principale di impiegati delle carriere esecutive. 
La nomina a segretario principale, o qualifiche equiparate, si consegue mediante 
concorso per esame, nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili, 
al quale sono ammessi gli impiegati delle carriere esecutive della stessa 
amministrazione con qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, nonché di 
coadiutore principale, o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo 
servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del 
prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Al 
concorso medesimo sono ammessi i coadiutori dattilografi ed i coadiutori 
meccanografi con almeno sedici anni di anzianità nella carriera, ridotti a 
undici per coloro che sono in possesso del prescritto diploma di istituto di 
istruzione secondaria di secondo grado. 
Gli esami del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere 
ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla 
soluzione di questioni di carattere amministrativo o tecnico. 
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 
16. 
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22. Promozione a segretario capo. 
I posti disponibili nella qualifica di segretario capo, o equiparate, sono 
conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due 
quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i segretari 
principali, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di 
effettivo servizio nella qualifica. 
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli 
promossi per merito assoluto. 
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23. Qualifiche delle carriere esecutive e relative dotazioni organiche. 
Le carriere esecutive comprendono le seguenti qualifiche: 


    a) personale amministrativo
                                    -+
coadiutore  superiore, ed equiparate;|
coadiutore principale, ed equiparate; > coadiutore dattilografo,
coadiutore, ed equiparate;           |  ed equiparate.
                                    -+
    b) personale tecnico:

coadiutore  tecnico  superiore, ed e-   coadiutore meccanografo.
  quiparate;                            superiore;
                                    -+
coadiutore  tecnico principale, ed e-|
  quiparate;                          > coadiutore meccanografo.
coadiutore tecnico, ed equipaparate. |
                                    -+
La dotazione organica delle singole qualifiche è stabilita nelle seguenti 
percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: coadiutore 
superiore, ed equiparate, dieci per cento; coadiutore principale, ed equiparate, 
quarantacinque per cento; coadiutore, ed equiparate, quarantacinque per cento; 
coadiutore meccanografo superiore dieci per cento; coadiutore meccanografo 
novanta per cento. Si osserva il disposto di cui al terzo, quarto e quinto comma 
dell'art. 18. 
I contingenti di posti per le qualifiche di coadiutore e di coadiutore 
principale, ed equiparate, del personale amministrativo sono distinti dal 
contingente previsto per la qualifica di coadiutore dattilografo, che è 
determinato riducendo in uno stesso numero di posti le dotazioni organiche delle 
prime due. 
Nei ruoli in cui sia prevista, la qualifica di assistente alla vigilanza, 
equiparata a coadiutore principale, è conferita a scelta, previo parere 
favorevole del consiglio di amministrazione, tra gli impiegati della carriera 
ausiliaria dell'amministrazione con almeno venti anni di effettivo servizio di 
ruolo. 
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24. Attribuzioni del personale esecutivo. 
Il personale delle carriere esecutive, addetto agli uffici dell'Amministrazione 
centrale e periferica, disimpegna mansioni d'archivio, di protocollo, di 
registrazione, di meccanografia, di stenografia e di copia anche con 
l'utilizzazione di macchine, nonché quella di collaborazione in compiti di 
natura contabile, tecnica ed amministrativa, non attribuite alla carriera 
superiore e specificati dagli ordinamenti delle singole amministrazioni. 
I coadiutori dattilografi che abbiano compiuto venti anni di effettivo servizio 
nella qualifica possono, per esigenze di servizio, essere applicati alle altre 
mansioni del personale amministrativo, sentiti gli impiegati ed il consiglio di 
amministrazione. 
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25. Passaggio dei dattilografi ad altre mansioni. 
I coadiutori dattilografi, se riconosciuti permanentemente non idonei all'uso 
delle macchine in base a giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, sono 
trasferiti nel corrispondente contingente del personale esecutivo amministrativo 
nella qualifica di coadiutore se siano in possesso di un'anzianità di servizio 
inferiore agli undici anni, e in quella di coadiutore principale se in possesso 
di anzianità maggiore. 
Il trasferimento è disposto, occorrendo anche in soprannumero, con decreto del 
Ministro, su conforme parere del consiglio di amministrazione. Gli impiegati 
trasferiti conservano l'anzianità di carriera posseduta; ove siano inquadrati 
nella qualifica di coadiutore, sono inseriti nell'ordine che ad essi spetta 
secondo la data di nomina nella qualifica già ricoperta e ove siano inquadrati 
nella qualifica di coadiutore principale sono inscritti in ruolo dopo l'ultimo 
dei presenti, conservando, agli effetti economici, l'anzianità di servizio 
eccedente gli undici anni. 
I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione del precedente comma sono 
riassorbiti al verificarsi delle prime corrispondenti vacanze nella qualifica; 
sino al riassorbimento sono lasciati scoperti altrettanti posti nel contingente 
dei coadiutori dattilografi. 
Alla visita medica prevista dal primo comma assiste un medico di fiducia 
dell'impiegato se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa. 
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26. Promozione a coadiutore principale. 
I posti disponibili nella qualifica di coadiutore principale, o equiparate, 
detratti quelli da attribuire ai sensi dell'articolo seguente, sono conferiti 
per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti 
mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori, o 
equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo 
servizio nella qualifica. 
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli 
promossi per merito assoluto. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
27. Nomina a coadiutore principale di impiegati della carriera ausiliaria e di 
operai. 
La nomina a coadiutore principale, o qualifiche equiparate, del personale 
esecutivo si consegue mediante concorso per esami, nella misura di un sesto dei 
posti annualmente disponibili, al quale sono ammessi i dipendenti della stessa 
amministrazione appresso indicati: 
a) i commessi capi, e i commessi, o equiparati, delle carriere ausiliarie, anche 
tecniche, con almeno tredici anni di effettivo servizio nella carriera; 
b) i capi draga, i capi operai, gli operai specializzati, ed equiparati; gli 
operai qualificati con almeno sei anni di anzianità nel ruolo; gli operai comuni 
con almeno tredici anni di anzianità nel ruolo. 
Il passaggio alle carriere dei coadiutori dattilografi e dei coadiutori 
meccanografi avviene nella qualifica iniziale, nel limite di un sesto dei posti 
in essa annualmente disponibili, con l'attribuzione della quarta classe di 
stipendio. 
I periodi di anzianità di servizio indicati nelle precedenti lettere sono 
ridotti di quattro anni per i dipendenti che siano in possesso del diploma di 
istruzione secondaria di primo grado. 
Gli esami del concorso sono a carattere pratico sui servizi d'istituto. 
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 
16. 
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28. Promozione alla qualifica di coadiutore superiore. 
I posti disponibili nella qualifica di coadiutore superiore, o equiparate, sono 
conferiti per metà mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante 
scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori principali ed 
i coadiutori dattilografi dello stesso ruolo che abbiano compiuto nella 
rispettiva qualifica cinque e sedici anni di effettivo servizio. 
I posti da conferire sono ripartiti fra i coadiutori dattilografi ed i 
coadiutori principali in proporzione diretta ai contingenti stabiliti per la 
qualifica di coadiutore dattilografo e, complessivamente, per le qualifiche di 
coadiutore e di coadiutore principale. Alla fine di ogni triennio si procede al 
conguaglio delle aliquote di posti spettanti ai due contingenti. 
La promozione alla qualifica di coadiutore tecnico superiore, o equiparate, si 
consegue per metà dei posti disponibili mediante scrutinio per merito 
comparativo e per metà mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono 
ammessi i coadiutori tecnici principali o equiparati, dello stesso ruolo che 
abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. 
La promozione alla qualifica di coadiutore meccanografo superiore si consegue 
per metà dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo e per 
metà mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori 
meccanografi che abbiano compiuto sedici anni di effettivo servizio nella 
carriera. 
Gli impiegati nominati coadiutori dattilografi o coadiutori meccanografi ai 
sensi del secondo comma dell'articolo precedente sono ammessi agli scrutini per 
la promozione alla qualifica di coadiutore superiore del relativo ruolo al 
compimento di cinque anni di effettivo servizio con la quarta classe di 
stipendio. 
Le frazioni di posto risultanti dalle ripartizioni previste dai precedenti commi 
primo, terzo e quarto sono arrotondate all'unità in favore dell'aliquota dei 
posti conferibili mediante scrutinio per merito comparativo. 
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono in ruolo quelli promossi 
per merito assoluto. 
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29. Qualifiche delle carriere ausiliarie e relative dotazioni organiche. 
Le carriere del personale ausiliario comprendono le seguenti qualifiche: 
a) personale addetto agli uffici: commesso capo, commesso; 
b) personale ausiliario tecnico: agente tecnico capo, agente tecnico; 
c) personale addetto al servizio degli automezzi: capo autorimessa, autista. 
La dotazione organica delle singole qualifiche è stabilita nelle seguenti 
percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: commesso 
capo, o equiparate, trenta per cento; commesso o equiparate, settanta per cento. 

Si osserva il disposto di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 18. 
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30. Mansioni del personale ausiliario. 
Il personale ausiliario addetto agli uffici provvede a mantenere l'ordine e la 
pulizia degli uffici cui è assegnato, disimpegna il servizio di anticamera, 
vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto dei fascicoli e 
di altri oggetti, disimpegna mansioni di guardiania e di custodia, di manovra di 
ascensori e montacarichi ed adempie agli incarichi di carattere materiale 
inerenti al servizio. 
Il personale ausiliario tecnico esplica le mansioni previste dai singoli 
ordinamenti. 
Il personale che riveste la qualifica di autista è addetto alla conduzione di 
autoveicoli o di motoveicoli nonché alla piccola manutenzione e pulizia dei 
medesimi; durante le ore di attesa è addetto, ove occorra, ai servizi di cui al 
primo comma. 
Il personale che riveste la qualifica di capo autorimessa può essere utilizzato, 
ove occorra, anche per la conduzione di autoveicoli. 
Al personale delle carriere ausiliarie di cui al primo ed al secondo comma che, 
munito di patente di guida, ne faccia domanda, possono essere affidate, ove 
ricorrano particolari esigenze di servizio, le mansioni degli autisti previo 
accertamento, mediante prova pratica, della loro idoneità. 
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31. Trasferimento degli autisti ad altro ruolo. 
Il personale addetto al servizio degli automezzi che riveste la qualifica di 
autista, se riconosciuto permanentemente non idoneo alle mansioni della 
qualifica in base a giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, è 
trasferito in altro ruolo del personale ausiliario della stessa amministrazione 
nelle cui mansioni sia utilizzabile. 
Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, 
se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa. 
Il trasferimento è disposto con decreto ministeriale, previo parere favorevole 
del consiglio di amministrazione. 
Il personale trasferito è collocato nella qualifica corrispondente del nuovo 
ruolo, occorrendo anche in soprannumero, nell'ordine che gli spetta secondo la 
data di nomina nella qualifica già ricoperta e conservando la relativa anzianità 
di carriera. 
I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione del precedente comma sono 
riassorbiti al verificarsi delle prime corrispondenti vacanze nella qualifica; 
sino al riassorbimento, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica 
iniziale del ruolo di provenienza. 
Il trasferimento ad altro ruolo è, altresì, disposto nei confronti degli autisti 
cui sia stata definitivamente ritirata la patente di guida, salvo che non si 
proceda alla destituzione ai sensi degli articoli 84 e 85 del testo unico 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (5). 

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(5) Riportato al n. A/II. 
 





32. Promozione alla qualifica di commesso capo. 
I posti disponibili nella qualifica di commesso capo, o equiparate, sono 
conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro 
quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i commessi, 
o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo 
servizio nella qualifica. 
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli 
promossi per merito assoluto. 
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Capo III - Disposizioni comuni alle varie carriere 
(giurisprudenza di legittimità) 
33. Trasferimento di sede. 
Il personale nominato all'impiego a seguito dei concorsi circoscrizionali di cui 
all'art. 6 non può essere trasferito né distaccato ad uffici aventi sedi in 
circoscrizione diversa da quella per la quale ha concorso prima che abbia 
compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi 
di incompatibilità da comunicare all'interessato. 
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34. Personale comandato. 
(6). 
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(6) Sostituisce gli artt. 56 e 57, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, riportato al n. 
A/II. 
 





35. Personale fuori ruolo. 
(7). 
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(7) Sostituisce l'art. 59, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, riportato al n. A/II. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
36. Rapporti informativi. 
Il rapporto informativo per l'impiegato della carriera direttiva è redatto in 
base ai seguenti elementi: osservanza dell'orario e degli altri doveri di 
ufficio; qualità del servizio prestato; capacità organizzativa; rendimento; 
cultura generale e capacità professionale; attitudine ad assumere maggiori 
responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore; lavori 
originali elaborati per il servizio; incarichi svolti; corsi professionali 
superati; pubblicazioni scientifiche; qualità morali e di carattere; stima e 
prestigio goduti in ufficio. 
Per il rapporto informativo dell'impiegato della carriera di concetto si tiene 
conto degli elementi di giudizio previsti dal precedente comma in relazione alle 
diverse funzioni svolte ed alle relative responsabilità. 
L'organo competente e redigere il rapporto informativo attribuisce un 
coefficiente numerico per ciascuno degli elementi indicati nel primo comma, con 
esclusione delle ultime sei voci. 
Il rapporto informativo dell'impiegato della carriera esecutiva è redatto in 
base ai seguenti elementi: osservanza dell'orario e degli altri doveri di 
ufficio; qualità del servizio prestato; rendimento; cultura generale e capacità 
professionale; attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore; 
corsi professionali superati; qualità morali e di carattere. 
Per il rapporto informativo dell'impiegato della carriera ausiliaria si tiene 
conto degli elementi di giudizio previsti dal precedente comma in relazione alle 
diverse funzioni svolte ed alle relative responsabilità. 
Per gli impiegati delle carriere esecutiva ed ausiliaria il coefficiente 
numerico è attribuito a ciascuno dei previsti elementi di giudizio con 
esclusione delle ultime due voci. 
Sono abrogati gli articoli 43, 44, 45 e 46 del testo unico approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (7/a). 
------------------------ 
(7/a) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente articolo vedi l'art. 
3, D.P.C.M. 4 settembre 2001, n. 373. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
37. Giudizio complessivo. 
L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo, fermo restando 
l'obbligo della motivazione, attribuisce un punteggio complessivo pari alla 
somma dei coefficienti numerici parziali attribuiti all'impiegato ai sensi 
dell'articolo precedente, con possibilità di variarla, in più o in meno, nel 
limite del cinque per cento tenuto anche conto degli elementi di giudizio per i 
quali non è previsto il coefficiente numerico. 
Il giudizio complessivo di "ottimo" è attribuito al personale che riporti un 
punteggio complessivo non inferiore ai nove decimi di quello massimo previsto 
per la carriera di appartenenza; quello di "distinto" un punteggio non inferiore 
a otto decimi; quello di "buono" non inferiore a sette decimi; quello di 
"mediocre" non inferiore ai sei decimi. 
Gli impiegati che abbiano riportato il giudizio complessivo di "ottimo" con non 
meno di novantacinque centesimi del punteggio massimo complessivo stabilito per 
la carriera di appartenenza possono essere qualificati "eccezionali" con 
deliberazione motivata del consiglio di amministrazione, su proposta degli 
organi competenti ad esprimere il giudizio complessivo, in relazione a 
particolari meriti dimostrati per attaccamento al servizio, rendimento e qualità 
delle prestazioni rese, preparazione e capacità professionali. Gli organi 
competenti ad esprimere il giudizio complessivo non possono avanzare proposta 
per oltre il sessanta per cento degli impiegati di ciascuna qualifica da loro 
dipendenti, il consiglio di amministrazione non può attribuire l'"eccezionale" 
ad un numero di impiegati superiore al trenta per cento degli iscritti in ruolo 
per ciascuna qualifica. 
Il coefficiente numerico massimo da attribuire per ogni giudizio parziale ed il 
punteggio massimo complessivo per ciascuna carriera sono stabiliti con 
regolamento ministeriale, sentiti il consiglio di amministrazione e il Consiglio 
di Stato. 
L'impiegato, prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli è comunicato 
il giudizio complessivo, prende visione del rapporto informativo (7/b). 
------------------------ 
(7/b) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente articolo vedi l'art. 
3, D.P.C.M. 4 settembre 2001, n. 373. 
 





38. Scrutinio per merito comparativo. 
(8). 
------------------------ 
(8) Sostituisce l'art. 169, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, riportato al n. A/II. 
 





39. Promozione per merito assoluto. 
Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, 
agli impiegati che ne siano ritenuti meritevoli per capacità professionale, 
rendimento e buona condotta. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
40. Decorrenza delle promozioni per scrutinio. 
Gli scrutini per le promozioni sono tenuti due volte all'anno, entro il 30 
giugno ed entro il 31 dicembre. 
Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 15, le promozioni sono 
conferite seguendo l'ordine di graduatoria, con effetto, rispettivamente, dal 1° 
luglio e dal 1° gennaio successivi. 
È ammesso agli scrutini il personale che matura la prescritta anzianità, 
rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. 
L'impiegato delle carriere esecutive o ausiliarie può rinunziare alla promozione 
conseguita, entro quindici giorni dalla comunicazione; in tal caso la promozione 
stessa è conferita ad altro impiegato, secondo l'ordine di graduatoria dello 
scrutinio. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di non accettare, per 
esigenze di servizio, la rinunzia alla promozione. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
41. Valutazione di anzianità. 
Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli 
scrutini di promozione alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario 
principale, di coadiutore principale e di commesso capo, o equiparate, il 
servizio prestato, senza demerito, in carriera corrispondente o superiore è 
valutato per intero; quello prestato nella carriera immediatamente inferiore è 
valutato per metà. 
I servizi di cui al precedente comma non possono essere valutati per più di 
quattro anni complessivi. 
Le promozioni alle qualifiche indicate non potranno, comunque, essere conferite 
se nella nuova carriera non sia stato prestato servizio effettivo per almeno tre 
anni, ridotti a due per le carriere direttive. 
I servizi militari prestati, senza demerito, nella posizione di sottufficiale, 
di appuntato e di carabiniere, e gradi equiparati, in servizio permanente o 
continuativo, in ferma volontaria o in rafferma, e nelle corrispondenti 
posizioni del Corpo forestale dello Stato, sono valutati ai sensi e nei limiti 
di cui ai precedenti commi, considerando equiparati quello di sottufficiale al 
servizio prestato nelle carriere esecutive e gli altri al servizio prestato 
nelle carriere ausiliarie. 
È abrogato l'art. 354 del testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (8/a). 
------------------------ 
(8/a) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi 
l'art. 143, D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217. Vedi, anche, l'art. 2, L. 30 
settembre 2004, n. 252. 
 





42. Valutazione del servizio prestato nei reparti combattenti. 
Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli 
scrutini per la promozione alle qualifiche di direttore di sezione, di 
segretario principale, di coadiutore principale e di commesso capo, o 
equiparata, il servizio militare prestato, anteriormente alla nomina ad 
impiegato di ruolo, in reparti combattenti è valutato per intero come servizio 
civile di ruolo. 
Il servizio valutato ai sensi del primo comma è cumulabile con quello valutato 
ai sensi dell'art. 41, fermo restando il disposto di cui al terzo comma dello 
stesso articolo. 
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli impiegati ai quali 
sono stati estesi i benefici spettanti ai combattenti per la progressione in 
carriera. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
43. Personale militare passato all'impiego civile. 
Ai militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia e al personale del Corpo 
forestale dello Stato transitati all'impiego civile ai sensi dell'art. 352 del 
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3 (9), e successive modificazioni, o di analoghe disposizioni, è 
attribuita la seconda classe di stipendio, nella qualifica iniziale della nuova 
carriera; essi prendono posto nel ruolo dopo gli impiegati con la stessa classe 
di stipendio già iscritti nel ruolo medesimo. 
Il personale transitato, ai sensi delle disposizioni richiamate nel precedente 
comma, rispettivamente nelle carriere esecutiva ed ausiliaria consegue la terza 
classe di stipendio dopo un anno di effettivo servizio nel ruolo. 
------------------------ 
(9) Riportata al n. A/II. 
 





44. Coadiutori e commessi, o equiparati, invalidi di guerra. 
I coadiutori e i commessi, o equiparati, invalidi di guerra al compimento del 
primo aumento periodico nella seconda classe di stipendio conseguono la terza 
classe. 
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Capo IV - Disposizioni particolari per le varie amministrazioni 
Sezione I - Presidenza del Consiglio dei Ministri 
45. Personale del C.N.E.L. 
Al personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del 
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si applicano le norme del 
presente decreto. 
L'anzianità di servizio per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo 
per la promozione alla qualifica di referendario aggiunto è stabilita in tre 
anni. 
L'anzianità minima di effettivo servizio prescritta dall'art. 20 per 
l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla 
qualifica di segretario principale è ridotta di due anni. 
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Sezione II - Ministero degli affari esteri 
46. Applicabilità al personale dell'amministrazione degli affari esteri. 
Le carriere del personale dell'Amministrazione degli affari esteri, compresi i 
ruoli e le qualifiche speciali, restano disciplinate dal decreto del Presidente 
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (10), salvo quanto di seguito disposto 
nel presente decreto. 
In relazione alla norma del primo comma dell'art. 269 del surrichiamato decreto 
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (10), valgono per 
l'Amministrazione degli affari esteri le disposizioni generali di cui agli 
articoli 1, 34, 35, 36, 37, 132, secondo ed ultimo comma, 134, 149 e 152 del 
presente decreto. 
Si applica altresì il disposto dell'art. 38, salvo che la determinazione dei 
criteri e dei correlativi coefficienti numerici va effettuata annualmente dalle 
competenti commissioni di avanzamento di cui agli articoli 97 e 98 del decreto 
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (10), con riferimento alla 
disciplina propria delle singole carriere. 
I periodi di prova previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 
gennaio 1967, n. 18 (10), sono ridotti alla durata di sei mesi per tutto il 
personale dell'Amministrazione degli affari-esteri. 
(11). 
Al numero 1) del primo comma dell'art. 102 del predetto decreto, le parole: 
"durata di nove mesi, due dei quali" sono sostituite dalle seguenti: "durata di 
almeno sei mesi, uno dei quali". Nel primo comma dell'art. 104 del medesimo 
decreto le parole: "servizio di dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti: 
"servizio di sei mesi". 
Continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le norme transitorie di cui alla 
parte quarta del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 
(10). 
Le anzianità di servizio di cui al decimo comma dell'art. 228 del citato decreto 
del Presidente della Repubblica n. 18, sono riconosciute ai fini della 
progressione nella carriera di inquadramento come anzianità di servizio maturato 
nella carriera medesima. 
I periodi di servizio al Ministero istituiti dal presente decreto per gli 
avanzamenti nelle carriere direttiva amministrativa, di concetto ed esecutiva 
non sono richiesti agli impiegati in servizio nelle carriere del Ministero alla 
data del 18 febbraio 1967 ed a quelli che vi sono stati collocati con effetto 
dalla data medesima. 
Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per 
il tesoro, saranno modificate, in conseguenza delle variazioni derivanti dal 
presente decreto, le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 
5 gennaio 1967, n. 18 (10), concernenti la corrispondenza fra gradi e funzioni 
all'estero e le indennità di servizio all'estero. 
Le norme della presente sezione abrogano e sostituiscono quelle con esse 
incompatibili del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 
(10). 
------------------------ 
(10) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(10) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(10) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(10) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(11) Il comma che si omette aggiunge un comma all'art. 96, D.P.R. 5 gennaio 
1967, n. 18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(10) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(10) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(10) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
 





47. Carriera diplomatica. 
I primi tre gradi della carriera diplomatica, indicati nell'art. 101 del decreto 
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (10), sono unificati nel 
grado di segretario di legazione. 
I funzionari che rivestono il grado di secondo segretario di legazione, terzo 
segretario di legazione ed addetto di legazione sono inquadrati nel grado di 
segretario di legazione, nel quale conservano l'anzianità e l'ordine di ruolo 
del grado di provenienza nonché l'anzianità di servizio complessivamente 
posseduta nel grado stesso ed in quelli inferiori della carriera. L'attribuzione 
delle classi di stipendio è regolata dalle norme concernenti il trattamento 
economico. 
(12). 
Il disposto del primo e secondo comma dell'articolo 139 del presente decreto si 
applica limitatamente alla sola ipotesi del compimento di nove anni e sei mesi 
di servizio effettivo nella carriera diplomatica; si prescinde in tal caso dai 
requisiti di servizio prescritti dall'art. 107 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (10). 
(13). 
I posti di segretario e di primo segretario di legazione sono cumulati in un 
unico contingente organico. 
Le promozioni a primo segretario di legazione effettuate in applicazione del 
terzo comma del presente articolo non possono essere conferite con decorrenza 
anteriore alla data del 1° luglio 1970. 
(14). 
[In deroga al comma precedente, per i funzionari diplomatici in servizio alla 
data del 31 dicembre 1970 il periodo di esercizio richiesto per la promozione a 
consigliere di ambasciata rimane quello di due anni anteriormente prescritto 
dall'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18] 
(14/a). 
È abrogato l'ultimo periodo del primo comma dell'art. 103 del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La durata dei corsi di 
formazione professionale di cui al primo comma dell'art. 102 del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, può protrarsi oltre il 
compimento del periodo di prova. 
(15). 
------------------------ 
(10) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(12) Il comma che si omette sostituisce l'art. 106, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 
18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(10) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(13) Il comma che si omette sostituisce il secondo comma dell'art. 105, D.P.R. 5 
gennaio 1967, n. 18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(14) Il comma che si omette sostituisce il secondo comma dell'art. 107, D.P.R. 5 
gennaio 1967, n. 18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(14/a) Comma abrogato dall'art. 28, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, riportato al 
n. A/XXII. 
(15) Il comma che si omette sostituisce l'art. 111, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 
18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
 





48. Carriera direttiva amministrativa. 
I primi tre gradi della carriera direttiva amministrativa, indicati nell'art. 
115 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (16), sono unificati nel grado di vice 
ispettore amministrativo. 
(17). 
I posti di ispettore amministrativo e di vice ispettore amministrativo sono 
cumulati in un unico contingente organico. 
Le promozioni ad ispettore amministrativo effettuate in applicazione del secondo 
comma del presente articolo non possono essere conferite con decorrenza 
anteriore alla data del 1° luglio 1970. 
(18). 
Si applica per la nomina a ispettore amministrativo degli impiegati della 
carriera di concetto del Ministero degli affari esteri il disposto dell'art. 16 
del presente decreto. 
Si applicano al personale della carriera direttiva amministrativa del Ministero 
degli affari esteri le disposizioni degli articoli 41, 42, 133, 134, 135, 139, 
commi primo e secondo, e 146, 148, 150, comma terzo, del presente decreto. 
------------------------ 
(16) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(17) Il comma che si omette sostituisce i primi tre commi dell'art. 117, D.P.R. 
5 gennaio 1967, n. 18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(18) Il comma che si omette sostituisce il comma secondo dell'art. 249, D.P.R. 5 
gennaio 1967, n. 18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
 





49. Carriera di concetto. 
Le prime tre qualifiche della carriera del personale di cancelleria, indicate 
nell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 
(16), sono unificate nella qualifica di cancelliere; la quarta e quinta 
qualifica sono unificate nella qualifica di cancelliere principale. 
Le prime tre qualifiche della carriera degli assistenti commerciali indicate 
nell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 
(16), sono unificate nella qualifica di assistente commerciale; la quarta e 
quinta qualifica sono unificate nella qualifica di assistente commerciale 
principale. 
La dotazione organica delle singole qualifiche contemplate nei predetti articoli 
è stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo 
ruolo organico: cancelliere capo e assistente commerciale capo, dieci per cento; 
cancelliere principale e assistente principale, quarantacinque per cento; 
cancelliere e assistente commerciale, quarantacinque per cento. 
Ai fini della determinazione della dotazione organica non si tiene conto del 
personale nella speciale posizione di soprannumero di cui alla legge 17 luglio 
1970, n. 569. 
(19). 
Fino alla revisione delle tabelle di cui al penultimo comma dell'art. 46, si 
applicano le norme del precedente ordinamento, tenendo conto, per 
l'individuazione delle qualifiche, delle classi di stipendio corrispondenti. 
Durante il suddetto periodo, i posti di cancelliere capo di prima classe presso 
gli uffici all'estero non possono essere aumentati oltre il limite di cinque. I 
posti di cancelliere capo non oltre il limite di quindici, i posti di 
cancelliere principale non oltre il limite di venticinque. 
(20). 
Fino alla revisione delle tabelle di cui al penultimo comma dell'art. 46, si 
applicano le norme del precedente ordinamento, tenendo conto, per 
l'individuazione delle qualifiche, delle classi di stipendio corrispondenti. 
Durante il suddetto periodo, i posti di assistente commerciale capo di prima 
classe presso gli uffici all'estero non possono essere aumentati oltre il limite 
di due; i posti di assistente commerciale capo non oltre il limite di tre; i 
posti di assistente commerciale principale non oltre il limite di quattro. 
(21). 
Per la nomina alla qualifica intermedia delle carriere di concetto del Ministero 
degli affari esteri si applica il disposto dell'art. 21 del presente decreto. 
Al personale delle carriere di concetto del Ministero degli affari esteri si 
applica il disposto degli articoli 18, commi quarto e quinto, 39, 41, 42, 132, 
comma primo, 133, 134, 135, 142, 146, 148, 150, comma terzo, del presente 
decreto. 
------------------------ 
(16) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(16) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(19) Il comma che si omette sostituisce l'ultimo comma dell'art. 118, D.P.R. 5 
gennaio 1967, n. 18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(20) Il comma che si omette sostituisce l'ultimo comma dell'art. 120, D.P.R. 5 
gennaio 1967, n. 18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(21) Il comma che si omette sostituisce l'art. 122, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 
18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
 





50. Carriera esecutiva. 
Le prime tre qualifiche della carriera esecutiva indicate dall'art. 125 del 
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (16), sono 
unificate nella qualifica di coadiutore: la quarta e quinta qualifica sono 
unificate nella qualifica di coadiutore principale. La qualifica di esperto per 
i servizi tecnici è mutata in quella di coadiutore superiore. 
(22). 
Fino alla revisione delle tabelle di cui al penultimo comma dell'art. 46 si 
applicano le norme del precedente ordinamento, tenuto conto, per 
l'individuazione delle qualifiche, delle classi di stipendio corrispondenti. 
Durante il suddetto periodo i posti di archivista capo e quelli di primo 
archivista presso gli uffici all'estero non possono essere aumentati 
rispettivamente oltre il limite di quindici e di trenta. 
(23). 
Per la nomina a coadiutore principale degli impiegati delle carriere ausiliarie 
e degli operai del Ministero degli affari esteri si applica il disposto 
dell'art. 27 del presente decreto. 
Si applica al personale della carriera esecutiva del Ministero degli affari 
esteri il disposto degli articoli 23, escluso il terzo comma, 39, 40, comma 
quarto, 41, 42, 43, 44, 133, 134, 135, 145, 148 e 150, comma terzo. 
------------------------ 
(16) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(22) Il comma che si omette sostituisce il secondo comma dell'art. 125, D.P.R. 5 
gennaio 1967, n. 18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(23) Il comma che si omette sostituisce l'art. 127, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 
18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
 





51. Carriere ausiliarie. 
Le prime tre qualifiche della carriera ausiliaria indicate nell'art. 129, comma 
primo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (23/a), 
sono unificate nella qualifica di commesso; la quarta e quinta qualifica della 
carriera stessa sono unificate nella qualifica di commesso capo. 
Le qualifiche di agente tecnico capo e di agente tecnico di cui all'art. 129, 
comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 
(23/a), sono mutate in quelle di autista capo (equiparato a capo autorimessa) ed 
autista. 
(24). 
Si applica al personale della carriera ausiliaria del Ministero degli affari 
esteri il disposto degli articoli 29, 30, 31, 39, 40, comma quarto, 41, 42, 44, 
132, comma primo, 133, 134, 135, del presente decreto. 
------------------------ 
(23/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(23/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(24) Il comma che si omette sostituisce i commi dal secondo al sesto dell'art. 
130, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, riportato alla voce Ministero degli affari 
esteri. 
 





52. Ruoli e qualifiche speciali. 
Le prime due qualifiche nel ruolo direttivo degli esperti nella ricerca 
storico-diplomatica indicate nell'art. 132 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (23/a), sono unificate nella qualifica di 
esperto nella ricerca storico-diplomatica. Nel quarto comma del medesimo art. 
132 sono soppresse, nelle lettere a) e b), rispettivamente le parole "con 
qualifica non inferiore a direttore di seconda classe" e "con qualifica non 
inferiore a bibliotecario di prima classe". 
Nel quinto comma dell'art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica 5 
gennaio 1967, n. 18 (23/a), sono soppresse, nella lettera a), le parole "con 
qualifica non inferiore a bibliotecario di prima classe". 
Le prime tre qualifiche nel ruolo direttivo degli esperti in lingue estere 
indicate nell'art. 135 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 
1967, n. 18 (23/a), sono unificate nella qualifica di esperto in lingue estere. 
(25). 
È abrogato l'art. 137 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 
1967, n. 18 (23/a). Il ruolo degli ingegneri architetti è soppresso. 
Le prime tre qualifiche nel ruolo di concetto degli interpreti, indicate 
nell'art. 138 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 
(23/a), sono unificate in quella di interprete. La quarta e la quinta qualifica 
sono unificate in quella di interprete principale. 
(26). 
Nell'ultimo comma dell'art. 135 e dell'art. 138 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (23/a), le parole "di consigliere di prima 
classe" sono sostituite dalle seguenti: "del consigliere alla seconda classe di 
stipendio". 
Le prime tre qualifiche del ruolo di concetto dei periti tecnici, indicate 
nell'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 
(23/a), sono unificate in quella di perito tecnico. La quarta e quinta qualifica 
dello stesso ruolo sono unificate in quella di perito tecnico principale. 
(27). 
(28). 
Sono abrogati l'art. 141 ed il comma nono dell'articolo 254 del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (23/a). 
------------------------ 
(23/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(23/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(23/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(25) Il periodo che si omette sostituisce il quarto comma dell'art. 135, D.P.R. 
5 gennaio 1967, n. 18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(23/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(23/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(26) Il periodo che si omette sostituisce il quinto comma dell'art. 138, D.P.R. 
5 gennaio 1967, n. 18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(23/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(23/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(27) Il comma che si omette sostituisce il terzo comma dell'art. 139, D.P.R. 5 
gennaio 1967, n. 18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(28) Il comma che si omette sostituisce l'ultimo comma dell'art. 139, D.P.R. 5 
gennaio 1967, n. 18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(23/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
 





Sezione III - Ministero dell'interno 
53. Carriere degli Archivi di Stato. 
Ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di 
direttore, gli archivisti di Stato devono essere in possesso, oltre che degli 
altri requisiti prescritti del diploma di archivistica paleografia e 
diplomatica, rilasciato dalle scuole di cui all'art. 14 del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (29). Detto diploma deve 
essere altresì posseduto dagli impiegati della carriera di concetto degli 
Archivi di Stato, che a norma dell'art. 16 partecipano al concorso per il 
conseguimento della qualifica di direttore. 
Le qualifiche di sovrintendente - direttore capo di 2° classe e di ispettore 
generale si conseguono con le modalità previste rispettivamente dagli articoli 
51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 
(29). 
L'anzianità di servizio di cui all'art. 51 è elevata di due anni; si osserva in 
quanto applicabile, il disposto di cui all'art. 139 comma primo del presente 
decreto. 
(30). 
------------------------ 
(29) Riportata alla voce Archivi di Stato. 
(29) Riportata alla voce Archivi di Stato. 
(30) Il comma che si omette modifica la lettera a) del primo comma dell'art. 9, 
D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, riportato alla voce Archivi di Stato. 
 





54. Carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile 
dell'interno. 
Agli impiegati che, anteriormente all'11 gennaio 1967, siano stati nominati 
mediante pubblici concorsi nel ruolo organico della carriera di concetto 
amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, già ruolo organico dei 
segretari di polizia dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, è 
riconosciuta, ai fini della promozione alla qualifica di segretario principale 
del predetto ruolo, un'anzianità di anni quattro in aggiunta a quella 
effettivamente maturata. 
La disposizione di cui al precedente comma è applicabile, qualora più 
favorevole, anche agli impiegati previsti dall'art. 12, ultimo comma, della 
legge 20 dicembre 1966, n. 1116 (31). 
Restano ferme, per il conferimento dei posti della qualifica iniziale del ruolo 
della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile 
dell'interno che si siano resi o si rendano disponibili entro il 10 gennaio 
1972, le disposizioni dell'art. 12 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116 (31). 
Per la predetta carriera resta sospesa, fino al 10 gennaio 1972, l'applicazione 
dell'art. 21 del presente decreto. 
------------------------ 
(31) Riportata alla voce Sicurezza pubblica. 
(31) Riportata alla voce Sicurezza pubblica. 
 





55. Carriere esecutive dell'Amministrazione civile. 
Le promozioni a capo dell'ufficio crittografico, dell'ufficio telegrafico e 
cifra e dell'ufficio della biblioteca, si conseguono mediante scrutinio per 
merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati del rispettivo ruolo con 
almeno tre anni di anzianità nella qualifica inferiore. 
------------------------ 
 





56. Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
In sostituzione dell'organico dei sottufficiali, vigili scelti e vigili 
permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituite le carriere 
dei capi reparto e capi squadra, e dei vigili, con una dotazione organica pari, 
rispettivamente, al quarantacinque ed al cinquantacinque per cento del predetto 
organico. Tali carriere sono ordinate come appresso: 


          a) Carriera dei capi reparto e capi squadra:
+------------------------------------+-------------------------+
|              Qualifica             |          Posti          |
+------------------------------------+-------------------------+
|Capo reparto . . . . . . . . . . . .| 15%  del ruolo organico |
|Vice capo reparto. . . . . . . . . .| 40%  del ruolo organico |
|Capo squadra . . . . . . . . . . . .| 45%  del ruolo organico |
                                      -----
                         Totale . . . 100%

                    b) Carriera dei vigili:
+------------------------------------+-------------------------+
|              Qualifica             |          Posti          |
+------------------------------------+-------------------------+
|Vigile . . . . . . . . . . . . . . .|100%  del ruolo organico |
Il passaggio alla carriera dei capi reparto e capi squadra si consegue nel 
limite di due quinti dei posti disponibili mediante concorso per esame e per i 
restanti tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono 
ammessi i vigili che abbiano compiuto rispettivamente quattro e sette anni di 
anzianità nella carriera. Ai Vigili che passano nella carriera superiore è 
attribuito nella qualifica di capo squadra la classe di stipendio immediatamente 
superiore a quella in godimento all'atto del passaggio. 
La promozione a vice capo reparto e a capo reparto si consegue per metà dei 
posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante 
scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente gli 
impiegati della qualifica immediatamente inferiore che abbiano compiuto nella 
medesima quattro anni di effettivo servizio. 
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli 
promossi per merito assoluto. 
Nella prima applicazione del presente decreto i marescialli di prima classe ed i 
marescialli di seconda classe sono inquadrati rispettivamente nelle qualifiche 
di capo reparto e di vice capo reparto, conservando nelle medesime l'anzianità 
riconosciuta nel grado ai sensi delle precedenti disposizioni; i marescialli di 
terza classe nella qualifica di capo squadra al parametro 188 conservando 
l'intera anzianità riconosciuta nel grado ai sensi delle precedenti disposizioni 
aumentata di cinque anni; i brigadieri con più di tre anni di anzianità 
complessiva nei gradi di brigadiere e di vice brigadiere, nella qualifica di 
capo squadra al parametro 188 conservando l'anzianità riconosciuta nel grado ai 
sensi delle precedenti disposizioni ridotta di tre anni; i brigadieri con meno 
di tre anni di anzianità complessiva nei gradi di brigadiere e vice brigadiere 
nella qualifica di capo squadra al parametro 173 conservando l'intera anzianità 
riconosciuta nel grado dalle precedenti disposizioni; i vice brigadieri nella 
qualifica di capo squadra al parametro 173 conservando l'intera anzianità 
riconosciuta nel grado dalle precedenti disposizioni; il vigile scelto nella 
qualifica di vigile al parametro 165 conservando l'intera anzianità riconosciuta 
nel grado dalle precedenti disposizioni; il vigile nella stessa qualifica di 
vigile al parametro 120 se con anzianità inferiore a due anni ed al parametro 
140 se con anzianità superiore, conservando l'intera anzianità riconosciuta 
dalle precedenti disposizioni; il vigile con oltre sei anni di anzianità è 
inquadrato direttamente nel parametro 165 conservando la intera anzianità 
riconosciuta dalle precedenti disposizioni. 
Ai vigili ed ai vigili scelti attualmente in servizio all'atto della promozione 
a capo squadra è conferito direttamente il parametro 173. 
Al personale attualmente in servizio temporaneo sarà riconosciuta, all'atto 
della nomina a vigile permanente, la valutazione del servizio prestato nella 
posizione di temporaneo con i limiti e le modalità di cui all'art. 3, ultimo 
comma, della legge 3 novembre 1963, n. 1543 (32). Il personale medesimo all'atto 
della promozione a capo squadra consegue il parametro 173. 
Gli esami per la promozione a vice brigadiere ed a maresciallo di terza classe 
in via di espletamento saranno portati a termine; qualora alla data di entrata 
in vigore del presente decreto siano già state iniziate le prove scritte. 
I vigili vincitori del concorso a vice brigadiere sono collocati nella qualifica 
di capo squadra, attribuendo nella seconda classe di stipendio la anzianità 
riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti al 30 giugno 1970. 
Gli estranei vincitori del concorso di cui alla lettera a) dell'art. 29 della 
legge 16 maggio 1961, n. 469 (33), saranno nominati allievi capo squadra con 
l'attribuzione del parametro 143, a decorrere dalla data di approvazione della 
graduatoria, e capi squadra alla fine del corso previsto dagli articoli 33 e 34 
della legge 13 maggio 1961, n. 469 (33). 
I vincitori del concorso a maresciallo di terza classe saranno inquadrati, a 
decorrere dal 1° luglio 1970, subito dopo gli attuali marescialli, nella 
qualifica di capo squadra attribuendo nella terza classe di stipendio 
l'anzianità riconosciuta nel grado di brigadiere. 
Il periodo minimo di permanenza nella qualifica di vice capo reparto per 
l'ammissione allo scrutinio per la promozione a capo reparto è ridotta a due 
anni per gli attuali marescialli di seconda e terza classe e per i vincitori del 
concorso di cui al comma precedente. 
------------------------ 
(32) Riportata alla voce Forze armate. 
(33) Riportata alla voce Servizi antincendi. 
(33) Riportata alla voce Servizi antincendi. 
 





Sezione IV - Ministero di grazia e giustizia 
57. Ruolo ispettivo tecnico industriale e agrario. 
La nomina in prova alla qualifica di ispettore del ruolo ispettivo tecnico 
industriale ed agrario si consegue mediante concorso per titoli ed esami al 
quale sono ammessi coloro che siano muniti del diploma di laurea in ingegneria o 
in scienze agrarie e siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 del 
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3 (34), come modificato dal presente decreto. 
Il bando stabilisce per quale delle due specializzazioni è indetto il concorso. 
Agli impiegati iscritti nel ruolo alla data dalla quale ha effetto il presente 
decreto è attribuito lo stipendio corrispondente all'ex coefficiente in 
godimento, conservando nello stesso l'anzianità maturata con l'ex coefficiente. 
------------------------ 
(34) Riportato al n. A/II. 
 





58. Carriera di concetto del personale di educazione addetto agli istituti di 
rieducazione dei minorenni. 
Il personale della carriera di concetto del ruolo di rieducazione assume le 
seguenti qualifiche in sostituzione di quelle a fianco di ciascuna indicata: 


educatore capo . . . . .    censore dirigente di prima classe;  
                          +-                                    
                          | censore dirigente di seconda classe;
educatore principale . . <                                      
                          | censore;                            
                          +-                                    
                          +-                                    
                          | primo educatore;                    
educatore. . . . . . . . <  educatore;                          
                          | educatore aggiunto.                 
                          +-                                    
------------------------ 
 





59. Coadiutori dattilografi giudiziari. 
Fino alla revisione dei ruoli organici prevista dall'art. 25 della legge 18 
marzo 1968, n. 249 (35), e successive modificazioni ed integrazioni, il 
personale del ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari svolge anche le 
mansioni indicate nell'art. 24, comma primo, del presente decreto. 
------------------------ 
(35) Riportata al n. A/XV. 
 





60. Carriera ausiliaria dell'Amministrazione della giustizia. 
Al personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione della giustizia si 
applicano le norme del presente decreto, fermo restando il disposto di cui 
all'art. 23 del testo organico approvato con regio decreto 28 dicembre 1924, n. 
22711 (36). 
------------------------ 
(36) Riportato alla voce Ordinamento giudiziario. 
 





Sezione V - Ministero delle finanze 
61. Carriera direttiva dell'amministrazione centrale. 
L'art. 253 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 3 (34), è abrogato. 
Ai fini del computo dell'anzianità di servizio per il conseguimento della 
seconda classe di stipendio nella qualifica di consigliere e per l'ammissione 
allo scrutinio per la promozione a direttore di sezione nei confronti degli 
impiegati della carriera direttiva del personale amministrativo 
dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, in servizio alla data 
di entrata in vigore del presente decreto, o che conseguiranno la nomina nel 
ruolo successivamente a seguito di concorsi indetti alla data predetta, 
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 
1961, n. 712, salvo il disposto di cui al comma terzo del precedente art. 41. 
------------------------ 
(34) Riportato al n. A/II. 
 





62. Capo ufficio cifra e telegrafo. 
(37). 
------------------------ 
(37) Sostituisce l'art. 258, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, riportato al n. A/II. 

 





63. Cassieri degli uffici del registro. 
(38). 
------------------------ 
(38) Sostituisce il primo comma dell'art. 266, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, 
riportato al n. A/II. 
 





64. Carriera esecutiva del personale tecnico del catasto e dei servizi tecnici 
erariali. 
È abrogato l'art. 259 del testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (34). 
------------------------ 
(34) Riportato al n. A/II. 
 





65. Carriere esecutive delle dogane e degli uffici tecnici delle imposte di 
fabbricazione. 
È abrogato l'art. 260 del testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (34). 
------------------------ 
(34) Riportato al n. A/II. 
 





66. Commessi tecnici dei laboratori chimici delle dogane e dei bollatori delle 
tasse e imposte indirette sugli affari. 
Alle carriere dei commessi tecnici dei laboratori chimici delle dogane e dei 
bollatori delle tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano le norme 
relative alle carriere ausiliarie tecniche. 
------------------------ 
 





67. Limiti di applicabilità. 
Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale del Ministero 
delle finanze sino a quando non saranno emanate nuove disposizioni con esse 
incompatibili, in attuazione della riforma tributaria. 
------------------------ 
 





Sezione VI - Ministero del tesoro 
68. Amministrazione del tesoro - Personale addetto ai servizi meccanografici e 
di elaborazione dei dati con sistemi elettronici. 
Al personale addetto ai servizi meccanografici e di elaborazione dei dati con 
sistemi elettronici dell'Amministrazione del tesoro, con funzioni di direzione, 
analisi e programmazione, nonché agli operatori degli apparati in dotazione ai 
centri meccanografici ed elettronici, formalmente istituiti, spetta il 
trattamento giuridico ed economico del personale tecnico. 
I contingenti del personale che svolge le funzioni di cui al precedente comma da 
data anteriore al 1° luglio 1970 sono trasformati in autonomi ruoli organici con 
le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 132. 
L'inquadramento del personale nei nuovi ruoli è stabilito con decreto del 
Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione. 
------------------------ 
 





69. Ordinamenti delle carriere direttive della scuola dell'arte della medaglia e 
del sanitario della Zecca. 
Restano fermi gli ordinamenti della carriera direttiva della scuola dell'arte 
della medaglia e di quella del sanitario della Zecca istituita con l'art. 3 
della legge 6 aprile 1968, n. 309 (39). 
------------------------ 
(39) Recte, L. 18 marzo 1968, n. 309, riportata alla voce Ministero del tesoro. 
 





70. Incisori della Zecca. 
L'ordinamento e la dotazione organica della carriera di concetto degli incisori 
della Zecca sono stabiliti come segue: 


+------------------------------------------------------+-------+
|                       Qualifica                      | Posti |
+------------------------------------------------------+-------+
| Incisore capo (equiparato a perito capo) . . . . . . |    2  |
| Incisore principale (equiparato a perito principale) |    5  |
| Incisore (equiparato a perito) . . . . . . . . . . . |    4  |
|                                                      |  ---- |
|                                         Totale . . . |   11  |
I posti di incisore e di incisore capo sono conferiti mediante pubblici concorsi 
per titoli ed esperimento per l'ammissione ai quali non è chiesto il possesso di 
titoli di studio. 
Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso per la nomina a incisore 
capo è stabilito in quarantacinque anni. 
Gli impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, 
rivestano la qualifica di incisore principale conseguono la promozione alla 
qualifica di incisore capo secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla 
data predetta. 
------------------------ 
 





71. Ruolo dei coadiutori tecnici della Zecca. 
È istituito il ruolo dei coadiutori tecnici della Zecca, detraendo le 
corrispondenti unità dalla dotazione organica del ruolo della carriera esecutiva 
del personale delle direzioni provinciali del tesoro, con le seguenti qualifiche 
e dotazioni: 


+------------------------------------------------+-------------+
|                     Qualifica                  |    Posti    |
+------------------------------------------------+-------------+
| Coadiutore tecnico superiore . . . . . . . . . |       2     |
| Coadiutore tecnico principale. . . . . . . . . |       7     |
| Coadiutore tecnico . . . . . . . . . . . . . . |       7     |
|                                                |     ----    |
|                                  Totale . . .  |      16     |
I coadiutori tecnici espletano mansioni di assistente del laboratorio chimico 
del servizio sanitario e del servizio tecnico nonché di collaborazione in genere 
in compiti di carattere tecnico. 
In sede di prima applicazione, un quarto dei posti disponibili nel ruolo sono 
conferiti mediante concorso riservato per esame consistente in una prova 
pratica, prescindendo dal titolo di studio, agli impiegati delle carriere 
esecutiva ed ausiliaria nonché agli operai che alla data di entrata in vigore 
del presente decreto siano stati adibiti per un periodo non inferiore a tre anni 
a mansioni esecutive di carattere tecnico. 
------------------------ 
 





Sezione VII - Ministero della difesa 
72. Commissari di leva. 
Restano salve le speciali disposizioni che concernono il personale del ruolo dei 
commissari di leva. 
------------------------ 
 





73. Cancellieri della giustizia militare. 
Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2397 e 
successive modificazioni, ai gradi di capitano, tenente e sottotenente del ruolo 
ordinario, categoria cancellieri, del Corpo degli ufficiali in congedo della 
giustizia militare corrisponde la qualifica di cancelliere, rispettivamente alla 
terza, seconda e prima classe di stipendio, del ruolo della carriera di concetto 
dei cancellieri della giustizia militare. 
------------------------ 
 





74. Personale del servizio dei fari e segnalamento marittimo. 
La carriera del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo è 
ordinata come segue: 


+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
| Tecnico capo dei fari . . . . . . . . . . . . . |     220    |
| Tecnico dei fari. . . . . . . . . . . . . . . . |     330    |
|                                                 |    -----   |
|                                    Totale . . . |     550    |
I posti disponibili nella qualifica di tecnico capo sono conferiti per un terzo 
mediante scrutinio per merito comparativo e per due terzi mediante scrutinio per 
merito assoluto, ai quali sono ammessi i tecnici che abbiano compiuto otto anni 
di effettivo servizio. 
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli 
promossi per merito assoluto. 
I tecnici capi ed i tecnici, se riconosciuti permanentemente non idonei alle 
mansioni della propria carriera a giudizio di un medico scelto 
dall'amministrazione, possono essere utilizzati in mansioni di ufficio. 
------------------------ 
 





75. Carriere esecutive tecniche. 
I ruoli degli assistenti e quello dei disegnatori restitutisti e calcolatori 
delle carriere esecutive tecniche di cui alle tabelle numeri 41, 44, 45, 47, 48, 
49 e 50 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 
1479 (40), assumono la denominazione di ruoli dei capi tecnici delle rispettive 
specializzazioni. 
------------------------ 
(40) Riportato alla voce Ministero della difesa. 
 





Sezione VIII - Ministero della pubblica istruzione 
76. Carriere ausiliarie delle soprintendenze ed istituti delle antichità e belle 
arti. 
In sostituzione della carriera ausiliaria dei custodi e guardie notturne sono 
istituite la carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici e la carriera 
ausiliaria dei custodi e delle guardie notturne. 
La dotazione complessiva dei singoli ruoli è pari, rispettivamente, al quindici 
e all'ottantacinque per cento del soppresso ruolo dei custodi e delle guardie 
notturne. 
La dotazione organica delle singole qualifiche è determinata ai sensi del 
secondo comma dell'art. 29. 
L'inquadramento nei ruoli è effettuato, con l'osservanza del disposto di cui al 
secondo comma dell'articolo 133, a scelta del consiglio di amministrazione 
tenuto conto delle mansioni prevalentemente svolte. 
------------------------ 
 





77. Carriera esecutiva tecnica dell'istituto di patologia del libro. 
La carriera esecutiva tecnica dei fotografi, restauratori, stampatori, 
meccanici, disinfestatori e cartai è ordinata come segue: 


+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
| Assistente superiore. . . . . . . . . . . . . . |       2    |
| Assistente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |      16    |
|                                                 |     ----   |
|                                    Totale . . . |      18    |
La promozione ad assistente superiore si consegue mediante scrutinio per merito 
comparativo al quale sono ammessi gli assistenti con almeno quindici anni di 
effettivo servizio nel ruolo. 
------------------------ 
 





78. Carriera di concetto dei tecnici delle università e degli istituti di 
istruzione universitaria e degli osservatori astronomici. 
Le carriere di concetto dei tecnici coadiutori, dei calcolatori degli 
osservatori astronomici, dei tecnici degli uffici tecnici universitari, dei 
tecnici coadiutori degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano, 
dei tecnici dietisti, dei tecnici ortottici e dei tecnici terapisti sono così 
ordinate: 


+------------------------------------+-------------------------+
|              Qualifica             |          Posti          |
+------------------------------------Á-------------------------+
|                                   -+                         |
|Tecnico coadiutore capo, calcolatore|                         |
|  capo, tecnico capo;               |                         |
|Tecnico   dietista   capo,  tecnico  > dieci  per   cento  del|
|  ortottico capo e tecnico terapista|    rispettivo ruolo     |
|  capo;                             |                         |
|                                   -+                         |
|                                   -+                         |
|Tecnico  coadiutore,    calcolatore,|                         |
|  tecnico,     tecnico     dietista, > novanta  per  cento del|
|  tecnico ortottico e tecnico       |    rispettivo ruolo     |
|                                   -+                         |
La promozione alla qualifica di tecnico coadiutore capo, o equiparate, si 
consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli 
impiegati del rispettivo ruolo con almeno diciotto anni di effettivo servizio 
nella carriera di appartenenza. 
------------------------ 
 





79. Carriera di concetto delle ostetriche. 
La carriera di concetto delle ostetriche dell'amministrazione universitaria è 
ordinata come segue: 


+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
| Ostetrica capo. . . . . . . . . . . . . . . . . |      30    |
| Ostetrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |     270    |
|                                                 |    -----   |
|                                    Totale . . . |     300    |
La promozione alla qualifica di ostetrica capo si consegue mediante concorso per 
esami al quale sono ammesse le ostetriche con almeno dieci anni di effettivo 
servizio nella carriera. 
------------------------ 
 





80. Carriere esecutive dei tecnici di radiologia medica, delle infermiere 
diplomate, delle infermiere abilitate e assistenti sanitarie visitatrici delle 
università e degli istituti di istruzione universitaria. 
Le carriere esecutive dei tecnici di radiologia medica, delle infermiere 
diplomate, delle infermiere abilitate a funzioni direttive e delle assistenti 
sanitarie visitatrici, sono ordinate come segue: 


+------------------------------------+-------------------------+
|              Qualifica             |           Posti         |
+------------------------------------Á-------------------------+
|                                   -+                         |
|Tecnico  superiore   di   radiologia|                         |
|  medica;                           |                         |
|Infermiera capo sala;               |                         |
|                                      > dieci per   cento  del|
|Infermiera   abilitata  superiore  o|   rispettivo ruolo      |
|  assistente sanitaria   visitatrice|                         |
|  superiore.                        |                         |
|                                   -+                         |
|                                   -+                         |
|Tecnico di radiologia medica;       |                         |
|Infermiera diplomata;               |                         |
|                                     > novanta  per  cento del|
|Infermiera  abilitata  o  assistente|    rispettivo ruolo     |
|  sanitaria visitatrice.            |                         |
|                                   -+                         |
La promozione alle qualifiche di tecnico superiore, ed equiparate, si consegue, 
per metà dei posti mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante 
scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i tecnici di radiologia e 
qualifiche equiparate con almeno diciotto anni di effettivo servizio nella 
carriera. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo 
quelli promossi per merito assoluto. 
------------------------ 
 





81. Carriere di concetto degli istituti di istruzione secondaria ed artistica. 
Le carriere di concetto dei segretari, dei segretari economi, dei segretari 
ragionieri economi, dei censori di disciplina, degli economi, dei ragionieri 
economi, degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, degli 
istituti e scuole d'arte, degli istituti tecnici e professionali, della scuola 
media, dei convitti annessi agli istituti tecnici, dei conservatori di musica, 
delle accademie di belle arti e licei artistici annessi, delle accademie 
nazionali di arte drammatica e di danza, dei convitti nazionali ed educandati 
femminili, e delle altre scuole ed istituti speciali sono così ordinate: 


+------------------------------------+-------------------------+
|              Qualifica             |           Posti         |
+------------------------------------+-------------------------+
|Segretario capo ed equiparate. . . .|dieci  per cento  del ri-|
|                                    | spettivo ruolo          |
|                                    |                         |
|Segretario ed equiparate . . . . . .|novanta per cento del ri-|
|                                    |  spettivo ruolo         |
I posti disponibili nella qualifica di segretario capo, od equiparate, sono 
conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due 
quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli 
impiegati del rispettivo ruolo con almeno diciotto anni di effettivo servizio 
nella carriera di appartenenza. 
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli 
promossi per merito assoluto. 
------------------------ 
 





82. Carriere esecutive degli istituti di istruzione secondaria ed artistica. 
Le carriere esecutive degli applicati di segreteria, degli addetti di 
segreteria, degli aiutanti tecnici, dei magazzinieri, degli istituti di 
istruzione classica, scientifica e magistrale, degli istituti tecnici e 
professionali, della scuola media, dei conservatori di musica, delle accademie 
di belle arti e annessi licei artistici, delle accademie nazionali di arte 
drammatica e di danza, degli istituti e scuole d'arte e delle altre scuole ed 
istituti speciali sono ordinate come segue: 


+------------------------------------+-------------------------+
|              Qualifica             |           Posti         |
+------------------------------------+-------------------------+
|Applicato superiore ed equiparate. .|dieci   per   cento   del|
|                                    |  rispettivo ruolo       |
|                                    |                         |
|Applicato ed equiparate. . . . . . .|novanta  per   cento  del|
|                                    |  rispettivo ruolo       |
I posti disponibili nella qualifica di applicato superiore, o equiparate, sono 
conferiti per metà mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante 
scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli impiegati del 
rispettivo ruolo con almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera 
di appartenenza. 
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli 
promossi per merito assoluto. 
------------------------ 
 





83. Carriera direttiva dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti 
e degli annessi licei artistici, delle accademie di arte drammatica e di danza. 
Alla carriera direttiva dei conservatori di musica, delle accademie di belle 
arti e degli annessi licei artistici, delle accademie di arte drammatica e di 
danza si applica il trattamento giuridico ed economico delle carriere direttive 
amministrative delle amministrazioni dello Stato. 
------------------------ 
 





84. Nomina ad ispettore centrale dell'istruzione elementare. 
Alla lettera b) del secondo comma dell'art. 276 del testo unico approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono soppresse le 
seguenti parole: "equiparata, per il trattamento economico a quella di 
segretario principale". 
------------------------ 
 





85. Limiti di applicabilità. 
Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale non insegnante 
delle scuole di istruzione secondaria ed artistica sino a quando non saranno 
emanate nuove disposizioni con esse incompatibili, ad integrazione del relativo 
stato giuridico. 
------------------------ 
 





Sezione IX - Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
(giurisprudenza di legittimità) 
86. Personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria. 
Le carriere del personale dei ruoli dei direttori, dei direttori di sezione e 
degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, 
anche non liberi docenti, si sviluppano per classi di stipendio secondo le norme 
relative, rispettivamente, alle carriere dei professori, dei professori 
aggregati e degli assistenti delle università ed alle valutazioni dei periodi di 
servizio di ruolo e non di ruolo, ivi compreso il tirocinio, in qualità di 
borsista, di cui all'art. 52, lettera b), del regio decreto 29 maggio 1941, n. 
489 (41) e successive modificazioni. 
------------------------ 
(41) Riportato alla voce Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 
 





87. Personale del ruolo ad esaurimento della carriera di concetto 
dell'alimentazione con funzioni direttive. 
Al personale dei servizi dell'alimentazione il quale, assunto con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 1945 in qualità di esperto 
con funzioni di carattere direttivo, sia stato inquadrato nel ruolo ad 
esaurimento della carriera di concetto dei servizi dell'alimentazione ai sensi 
della legge 6 marzo 1958, n. 199 (41/a) ed abbia conservato le funzioni 
direttive ai sensi dell'art. 12 della suddetta legge n. 199, è attribuito ad 
personam il trattamento economico relativo ai parametri 257, 307 e 387 in luogo 
rispettivamente di quello corrispondente agli ex coefficienti di stipendio 325, 
402 e 500. Gli impiegati con parametro 387 che svolgono funzioni di capo 
compartimento conseguono, al compimento di otto anni di effettivo servizio senza 
demerito in tale funzione, il parametro di stipendio 530. 
------------------------ 
(41/a) Riportato alla voce Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 
 





88. Personale tecnico addetto alla conduzione degli automezzi. 
Le qualifiche di primo autista ed autista dei ruoli del personale addetto alla 
conduzione degli automezzi dell'amministrazione centrale e periferica del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli istituti di ricerca e di 
sperimentazione agraria sono sostituite dall'unica qualifica di autista. 
Si applicano le norme di cui agli articoli 134 e 135 del presente decreto. 
------------------------ 
 





Sezione X - Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
89. Collocatori degli uffici del lavoro e della massima occupazione. 
Per i collocatori degli uffici del lavoro e della massima occupazione i periodi 
minimi di effettivo servizio previsti negli articoli 26 e 28 per il 
conseguimento delle promozioni sono ridotti di due anni. 
Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336 (42) come 
sostituiti dall'art. 1 della legge 10 gennaio 1968, n. 8. 
------------------------ 
(42) Riportato alla voce Collocamento di lavoratori. 
 





90. Carriere esecutive degli uffici del lavoro. 
(43). 
Nella carriera di cui al punto a) sono inquadrati, previo giudizio favorevole 
del consiglio di amministrazione, gli impiegati di cui alla soppressa tabella 
annessa alla legge 9 ottobre 1967, n. 951, sulla base delle funzioni svolte nel 
servizio di avviamento dei lavoratori e dei giudizi complessivi, in ogni caso 
non inferiori a buono, conseguiti nell'ultimo triennio, nella qualifica 
corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza, conservando a tutti 
gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera posseduta. 
Nei confronti del personale di cui al precedente comma si applica la riduzione 
di anzianità prevista dall'articolo 89. 
------------------------ 
(43) Il primo comma che si omette sostituisce la tabella di cui alla L. 9 
ottobre 1967, n. 951, la quale ha sostituito la tabella C allegata alla L. 22 
luglio 1961, n. 628, riportata alla voce Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
91. Personale del ruolo dell'ispettorato del lavoro. 
(44). 
Nella carriera di cui al punto a) sono inquadrati, previo giudizio favorevole 
del consiglio di amministrazione, gli impiegati di cui alla tabella b) allegata 
alla legge 22 luglio 1961, n. 628 (45), sulla base delle funzioni svolte nel 
servizio della vigilanza e dei giudizi complessivi, in ogni caso non inferiori a 
buono, conseguiti nell'ultimo triennio nella qualifica corrispondente a quella 
rivestita nel ruolo di provenienza, conservando a tutti gli effetti l'anzianità 
di qualifica e di carriera posseduta. 
Nei confronti del personale di cui al precedente comma si applica la riduzione 
di anzianità prevista dall'articolo 89. 
Sono abrogati i commi quarto e successivi dell'art. 8 della legge 22 luglio 
1961, n. 628 (45). 
------------------------ 
(44) Il comma che si omette modifica la tabella B allegata alla L. 22 luglio 
1961, n. 628, riportata alla voce Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale. 
(45) Riportato alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
(45) Riportato alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
92. Ruolo ad esaurimento degli uffici del lavoro e della massima occupazione. 
Al personale, assunto prima del 16 maggio 1956 nella tabella C del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 aprile 1948, n. 381, il quale 
abbia svolto per almeno un quinquennio le funzioni di vice direttore, di capo 
servizio degli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima 
occupazione o di capo sezione ministeriale, sono estese le norme dell'art. 38 
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 (45), 
modificato dall'art. 339 del testo unico approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (46), su conforme parere del consiglio di 
amministrazione. 
Agli stessi sono attribuiti rispettivamente i parametri di stipendio 257, 307 e 
387 in corrispondenza degli ex coefficienti 325, 402 e 500 e, al compimento di 
quattro anni di effettivo servizio senza demerito col parametro 387, il 
parametro 426. 
La determinazione del contingente del personale di cui ai commi precedenti è 
stabilita ai sensi dell'art. 132, ultimo comma, del presente decreto (46/a). 
------------------------ 
(45) Riportato alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
(46) Riportato al n. A/II. 
(46/a) Vedi l'art. 64, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, riportato al n. A/XXII. 
 





Sezione XI - Ministero della sanità 
93. Guardie di sanità. 
La carriera delle, guardie di sanità e ordinata come segue: 


+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
| Capo guardia. . . . . . . . . . . . . . . . . . |     180    |
| Guardia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |     270    |
|                                                 |    -----   |
|                                    Totale . . . |     450    |
I posti disponibili nella qualifica di capo guardia sono conferiti per un quinto 
mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quindi mediante 
scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi le guardie che abbiano 
compiuto otto anni di effettivo servizio nella carriera. 
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli 
promossi per merito assoluto. 
------------------------ 
 





94. Carriere direttive tecniche. 
La promozione alla qualifica di ricercatore aggiunto è disciplinata dalle 
disposizioni di cui all'art. 15 del presente decreto. 
Le promozioni alle qualifiche di ricercatore e di primo ricercatore rimangono 
disciplinate dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3 (46/b) e del decreto del Presidente della Repubblica 11 
agosto 1959, n. 750 (47). 
------------------------ 
(46/b) Riportato al n. A/II. 
(47) Riportato alla voce Ministero della sanità. 
 





95. Carriere ausiliarie tecniche. 
Gli impiegati che attualmente rivestono la qualifica di sorvegliante tecnico 
capo e sorvegliante tecnico vengono inquadrati con la qualifica di sorvegliante 
tecnico capo. 
Agli impiegati provenienti dalla qualifica attuale di sorvegliante tecnico capo 
è attribuita, nella qualifica di inquadramento, la seconda classe di stipendio 
con l'anzianità posseduta nella qualifica di provenienza. 
------------------------ 
 





Capo V - Disposizioni particolari per le aziende autonome 
Sezione I - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
96. Carriere. 
Il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si distingue 
in: 
personale direttivo; 
personale degli uffici; 
personale dell'esercizio. 
Ai ruoli ad esaurimento del personale dell'ex Azienda monopoli banane si 
estendono, in quanto applicabili, le disposizioni del presente decreto. 
------------------------ 
 





97. Carriere del personale direttivo. 
Le carriere del personale direttivo sono distinte come segue: 
------------------------ 
 





Tabella I 


+--------------------------------------------------+-----------+
|                      Qualifica                   |   Posti   |
+--------------------------------------------------+-----------+
| Direttore generale dei monopoli di Stato . . . . |      1    |
------------------------ 
 





Tabella II 


+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
| Vice direttore generale tecnico . . . . . . . . |      1     |
| Vice direttore generale amministrativo. . . . . |      1     |
| Direttore centrale tecnico. . . . . . . . . . . |      3     |
| Direttore centrale amministrativo . . . . . . . |      3     |
|                                                 |    -----   |
|                                    Totale . . . |      8     |
------------------------ 
 





Tabella III 


                  Ruolo del personale tecnico                   
+----------------------+---------------------------------------+
|                      |             Numero dei posti          |
|                      +------------+-----------+-------+------+
|      Qualifiche      |   Branca   |   Branca  | Branca|      |
|                      |coltivazione|manifatture| sali e|Totale|
|                      |  tabacchi  |  tabacchi |chinino|      |
+----------------------+------------+-----------+-------+------+
|Ispettore  generale  e|            |           |       |      |
| direttore   superiore|            |           |       |      |
| di stabilimento.  . .|      7     |     15    |    4  |   26 |
|                      |            |           |       |      |
|Ispettore    capo    e|            |           |       |      |
| direttore          di|            |           |       |      |
| stabilimento. . . . .|     12     |     21    |    8  |   41 |
|                      |-+          |           |       |      |
|Ispettore  superiore e| |          |           |       |      |
| vice  direttore    di| |          |           |       |      |
| stabilimento. . . . .|  >  30     |     55    |   20  |  105 |
|                      | |          |           |       |      |
|Ispettore. . . . . . .| |          |           |       |      |
|                      |-+  ----    |    ----   |  ---- | -----|
|          Totali . . .|     49     |     91    |   32  |  172 |
------------------------ 
 





Tabella IV 


               Ruolo del personale amministrativo               
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifiche                 |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
| Ispettore generale. . . . . . . . . . . . . . . |     21 (a) |
| Ispettore capo. . . . . . . . . . . . . . . . . |     28     |
|                    -+                           |            |
| Ispettore superiore |                           |            |
|                      >. . . . . . . . . . . . . |    122     |
| Ispettore           |                           |            |
|                    -+                           |   -----    |
|                                     Totale . . .|    171     |
                                                                
----------                                                      
  (a) Oltre  a  quattro  posti in  assegnazione  temporanea, per
l'aadeguamento   delle   strutture   dell'Amministrazione   alle
esigenze  del  M.E.C. e  della  maggior produzione, da assorbire
gradualmente entro dieci anni dall'entrata in vigore della legge
28 marzo 1962, n. 143.                                          
Restano ferme le disposizioni che concernono le nomine di cui alle tabelle I e 
II. 
L'avanzamento nelle carriere direttive di cui alle precedenti tabelle III e IV è 
disciplinato dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (46/b), e del presente 
decreto, relative al personale direttivo tecnico. 
L'anzianità di tre anni prevista dal primo comma dell'art. 139 è ridotta a due 
anni. 
Non si applica il disposto di cui all'ultimo comma del citato art. 139. 
------------------------ 
(46/b) Riportato al n. A/II. 
 





98. Carriere del personale degli uffici. 
Le carriere del personale degli uffici sono distinte come segue: 
------------------------ 
 





Tabella V 


                      Carriera di concetto                      
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
| Interprete traduttore  principale (equiparato a |            |
|   segretario principale). . . . . . . . . . . . |      3     |
| Interprete traduttore (equiparato a segretario) |      4     |
|                                                 |     ---    |
|                                    Totale . . . |      7     |
------------------------ 
 





Tabella VI 


    Carriera esecutiva. Ruolo del personale di dattilografia    
+------------------------------------------------------+-------+
|                        Qualifica                     | Posti |
+------------------------------------------------------+-------+
| Dattilografo operatore elettrocontabile (equiparato) |       |
|   a coadiutore principale) . . . . . . . . . . . . . |  125  |
| Dattilografo (equiparato a coadiutore) . . . . . . . |  125  |
|                                                      | ----- |
|                                         Totale . . . |  250  |
------------------------ 
 





Tabella VII 


                       Carriera ausiliaria                      
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
| Commesso capo . . . . . . . . . . . . . . . . . |      60    |
| Commesso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |     140    |
|                                                 |    -----   |
|                                    Totale . . . |     200    |
Le promozioni ed i passaggi di carriera del personale degli uffici sono 
disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (47/a), e del presente decreto 
concernenti l'avanzamento alle qualifiche corrispondenti od equiparate. 
------------------------ 
(47/a) Riportato al n. A/II. 
 





99. Carriere dell'esercizio. 
Le carriere del personale dell'esercizio sono distinte come segue: 
------------------------ 
 





Tabella VIII 


+---------------------+----------------------------------------+
|                     |                Tecnici                 |
|                     +--------+------------+-----------+------+
|    Qualifiche       | Ammini-|   Branca   |  Branca   |Branca|
|                     |strativi|coltivazioni|manifatture|saline|
|                     |   (A)  |    (B)     |    (C)    |  (D) |
+---------------------+--------+------------+-----------+------+
|Dirigente amministra-|        |            |           |      |
| tivo (A) o dirigente|        |            |           |      |
| lavorazioni o  diri-|        |            |           |      |
| gente manutenzione e|        |            |           |      |
| impianti  (B, C e D)|        |            |           |      |
| ed equiparate. . . .|  28 (a)|      27 (b)|     31 (c)|    6 |
|Capo  revisore  (A) o|        |            |           |      |
| capo reparto lavora-|        |            |           |      |
| zioni o capo offici-|        |            |           |      |
| na (B,  C,  e  D) ed|        |            |           |      |
| equiparate . . . . .| 126    |     120    |    141    |   24 |
|Revisore  (A)  o capo|        |            |           |      |
| laboratorio   o vice|        |            |           |      |
| capo  officina (B, C|        |            |           |      |
| e D) ed equiparate .| 126    |     121    |    142    |   25 |
|                     +--------+------------+-----------+------+
|          Totali. . .| 280    |     268    |    314    |   55 |
                                                                
----------                                                      
  (a) Oltre a quattro  posti in assegnazione  temporanea, per le
particolari esigenze  di sviluppo  e adeguamento  dei settori da
assorbire  gradualmente  entro dieci anni dall'entrata in vigore
della legge 28 marzo 1962, n.  143.                             
  (b) Oltre a due posti  per le particolari esigenze di sviluppo
e adeguamento dei settori  da assorbire gradualmente entro dieci
anni dall'entrata in vigore della legge 28 maro 1962, n.  143.  
  (c) Oltre a  cinque  posti  per  le  particolari  esigenze  di
sviluppo e  adeguamento dei  settori da  assorbire  gradualmente
entro dieci anni  dall'entrata  in  vigore  della legge 28 marzo
1962, n. 143.
------------------------ 
 





Tabella IX 


+---------------------+----------------------------------------+
|                     |            Numero dei posti            |
|                     +------------+-----------+-------+-------+
|      Qualifiche     |   Branca   |   Branca  |Branca |       |
|                     |coltivazioni|manifatture|sali  e|Totale |
|                     |  tabacchi  |  tabacchi |chinino|       |
+---------------------+------------+-----------+-------+-------+
|Capo tecnico superio-|      36    |     65    |   11  |112 (a)|
|  re. . . . . . . . .|      36    |     65    |   11  |112 (a)|
|Capo tecnico  princi-|            |           |       |       |
|  pale. . . . . . . .|     117    |    219    |   38  |374    |
|Capo tecnico. . . . .|     125    |    233    |   40  |398    |
|                     +------------+-----------+-------+-------+
|         Totali . . .|     278    |    517    |   89  |884    |
                                                                
----------                                                      
  (a) Oltre a dieci posti in assegnazione temporanea per le par-
ticolari esigenze  dell'Azienda  da assorbire a far tempo dal 1°
gennaio 1976 in ragione  di un terzo all'anno. Tale aumento tem-
poraneo è ripartito come segue: tre  posti  alla branca coltiva-
zioni tabacchi, sei posti alla branca manifatture tabacchi ed un
posto alla  branca  saline. In  corrispondenza  saranno lasciati
vacanti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali.            
------------------------ 
 





Tabella X 


+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
| Computista superiore. . . . . . . . . . . . . . |      60    |
| Computista principale . . . . . . . . . . . . . |     270    |
| Computista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |     270    |
|                                                 |    -----   |
|                                    Totale . . . |     600    |
------------------------ 
 





Tabella XI 


+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
| Agente di custodia. . . . . . . . . . . . . . . |      82    |
| Agente di controllo . . . . . . . . . . . . . . |     193    |
|                                                 |    -----   |
|                                    Totale . . . |     275    |
I posti disponibili nelle qualifiche di capo revisore ed equiparate, quelli 
disponibili nelle qualifiche di capo tecnico principale e computista principale, 
nonché quelli disponibili nella qualifica di agente di custodia sono conferiti 
agli impiegati della qualifica iniziale del relativo ruolo, o contingente, 
rispettivamente ai sensi degli articoli 20, 26 e 32; l'anzianità minima di 
servizio ivi prevista è stabilita in sette anni. 
I posti disponibili nelle qualifiche di dirigente amministrativo, e qualifiche 
equiparate, e quelli di capo tecnico superiore e di computista superiore sono 
conferiti agli impiegati della qualificà immediatamente inferiore del relativo 
ruolo, o contingente, rispettivamente ai sensi degli articoli 22 e 28, ultimo 
comma. 
Ai concorsi di passaggio alle qualifiche di capo revisore, od equiparate, ed a 
quelle di capo tecnico principale e di computista principale sono ammessi, nei 
limiti, con le modalità ed i requisiti di cui agli articoli 21 e 27, 
rispettivamente gli impiegati che rivestono le qualifiche terminale o intermedia 
delle carriere di cui alle tabelle IX e X e gli impiegati della tabella XI ed i 
capi operai, gli operai specializzati, gli operai qualificati e gli operai 
comuni. 
Al concorso per la nomina a capo revisore sono ammessi altresì i dattilografi 
operatori elettrocontabili che, se sprovvisti di diploma di istituto di 
istruzione secondaria di secondo grado, abbiano maturato almeno cinque anni di 
effettivo servizio nella qualifica. 
------------------------ 
 





100. Il personale dei ruoli organici di cui alle tabelle E, F, G, H, I, L, M, 
annesse alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417 (48), e successive modificazioni, è 
inquadrato con le qualifiche stabilite dagli articoli 98 e 99 secondo la 
corrispondenza appresso specificata: 


                  Qualifiche di inquadramento

|Tabella V   |Interprete traduttore principale                 |
|            |Interprete traduttore                            |
|            |                                                 |
|Tabella VI  |Dattilografo operatore elettrocontabile          |
|            |Dattilografo                                     |
|            |                                                 |
|TABELLA VIII|Dirigente  amministrativo (A), dirigente  lavora-|
|            |  zioni o dirigente  manutenzione  e impianti (B,|
|            |  ed equiparati                                  |
|            |Capo revisore (A), capo reparto lavorazioni o ca-|
|            |  po officina (B, C, D) ed equiparati            |
|            |Revisore (A), capo laboratorio, o vice capo offi-|
|            |  cina (B, C, D) ed equiparati                   |
|            |                                                 |
|TABELLA IX  |Capo tecnico superiore                           |
|            |Capo tecnico principale                          |
|            |Capo tecnico                                     |
|            |                                                 |
|TABELLA X   |Computista superiore                             |
|            |Computista principale                            |
|            |Computista                                       |
|            |                                                 |
|TABELLA XI  |Agente di custodia                               |
|            |Agente di controllo                              |
|            |Qualifiche di provenienza                        |
|            |                                                 |
|TABELLA G   |Interprete traduttore capo                       |
|            |Interprete traduttore  di  prima, seconda e terza|
|            |  classe                                         |
|            |                                                 |
|TABELLA L   |Dattilografo capo e dattilografo di prima classe |
|            |Dattilografo di seconda e terza classe           |
|            |                                                 |
|TABELLE E, F|Revisore capo; perito capo                       |
|            |Primo revisore  e  revisore; Perito principale di|
|            |  prima e seconda classe                         |
|            |Primo ragioniere, ragioniere  e  vice ragioniere,|
|            |  perito, perito  aggiunto  di  prima  e  seconda|
|            |  classe                                         |
|            |                                                 |
|TABELLA H   |Capo  tecnico  principale di  prima classe e capo|
|            |  tecnico principale                             |
|            |Capo tecnico di  prima  classe  e capo tecnico di|
|            |  seconda classe                                 |
|            |Capo tecnico aggiunto ed applicato tecnico       |
|            |                                                 |
|TABELLA I   |Computista principale                            |
|            |Computista capo e computista                     |
|            |Primo applicato ed applicato                     |
|            |                                                 |
|TABELLA M   |Agente di custodia di prima e seconda classe     |
|            |Agente di controllo di prima e seconda classe    |
Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, rivestivano la qualifica di capo tecnico principale di prima classe 
precedono nell'ordine di ruolo della qualifica di capo tecnico superiore quelli 
che rivestivano la qualifica di capo tecnico principale. I primi conseguono la 
seconda classe dello stipendio previsto per la qualifica di capo tecnico 
superiore al compimento di tre anni di effettivo servizio nella qualifica di 
provenienza ed in quella di inquadramento. 
------------------------ 
(48) Riportata alla voce Monopoli di Stato. 
 





101. Limiti di età per l'ammissione agli impieghi. 
Per l'ammissione agli impieghi nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di 
Stato si osservano i limiti di età previsti per le corrispondenti carriere dal 
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3 (48/a). 
------------------------ 
(48/a) Riportato al n. A/II. 
 





Sezione II - Azienda nazionale autonoma strade 
102. Carriere. 
Le carriere del personale dell'A.N.A.S. sono distinte come segue: 
------------------------ 
 





Tabella I 


                       Carriere direttive                       
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
| Direttore generale dell'A.N.A.S.. . . . . . . . |       1    |
------------------------ 
 





Tabella II 


+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
| Direttore centrale amministrativo . . . . . . . |       1    |
| Direttore centrale tecnico. . . . . . . . . . . |       2    |
|                                                 |      ---   |
|                                    Totale . . . |       3    |
------------------------ 
 





Tabella III 


               Ruolo del personale amministrativo               
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
| Ispettore generale. . . . . . . . . . . . . . . |       6    |
| Ispettore capo e direttore di divisione . . . . |      14    |
|                                                 |-+          |
| Ispettore superiore e direttore di sezione. . . | |          |
|                                                 |  >   86    |
| Ispettore e consigliere . . . . . . . . . . . . | |          |
|                                                 |-+  -----   |
|                                    Totale . . . |     106    |
------------------------ 
 





Tabella IV 


                  Ruolo del personale tecnico                   
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
| Ispettore  generale  e capo compartimento di 1ª |            |
|   classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |      16 (*)|
| Capo compartimento di 2ª classe, ingegnere capo |            |
|   e ispettore capo. . . . . . . . . . . . . . . |      22    |
|                                                 |-+          |
| Ingegnere superiore e ispettore superiore . . . | |          |
|                                                 |  >  162    |
| Ingegnere e ispettore . . . . . . . . . . . . . | |          |
|                                                 |-+   -------|
|                                    Totale . . . |     200    |
                                                                
----------                                                      
  (*) Di cui nove posti per la funzione di capo compartimento di
prima classe.                                                   
------------------------ 
 





Tabella V 


                      Carriere di concetto                      
               Ruolo del personale amministrativo               
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
| Segretario capo . . . . . . . . . . . . . . . . |       8    |
| Segretario principale . . . . . . . . . . . . . |      36    |
| Segretario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |      36    |
|                                                 |     ----   |
|                                    Totale . . . |      80    |
------------------------ 
 





Tabella VI 


                       Ruolo dei geometri                       
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
| Geometra capo . . . . . . . . . . . . . . . . . |      44    |
| Geometra principale . . . . . . . . . . . . . . |     198    |
| Geometra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |     198    |
|                                                 |    -----   |
|                                    Totale . . . |     440    |
------------------------ 
 





Tabella VII 


                     Ruolo dei disegnatori                      
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
| Disegnatore capo (equiparato a geometra capo) . |       5    |
| Disegnatore  principale  (equiparato a geometra |            |
|   principale) . . . . . . . . . . . . . . . . . |      22    |
| Disegnatore (equiparato a geometra) . . . . . . |      23    |
|                                                 |     ----   |
|                                    Totale . . . |      50    |
------------------------ 
 





Tabella VIII 


                      Ruolo dei ragionieri                      
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
| Ragioniere capo . . . . . . . . . . . . . . . . |       7    |
| Ragioniere principale . . . . . . . . . . . . . |      34    |
| Ragioniere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |      34    |
|                                                 |     ----   |
|                                    Totale . . . |      75    |
------------------------ 
 





Tabella IX 


                       Carriere esecutive                       
                  Ruolo del personale tecnico                   
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
| Assistente superiore  (equiparato a  coadiutore |            |
|   superiore tecnico). . . . . . . . . . . . . . |      15    |
| Assistente principale (equiparato  a coadiutore |            |
|  principale tecnico). . . . . . . . . . . . . . |      65    |
| Assistente (equiparato a coadiutore tecnico). . |      65    |
|                                                 |    -----   |
|                                    Totale . . . |     145    |
------------------------ 
 





Tabella X 


             Ruolo del personale d'archivio e copia             
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
| Coadiutore superiore. . . . . . . . . . . . . . |      48    |
| Coadiutore principale . . . . . . . . . . . . . |     214    |
| Coadiutore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |     214    |
|                                                 |    -----   |
|                                    Totale . . . |     476    |
------------------------ 
 





Tabella XI 


                      Carriere ausiliarie                       
    Ruolo del personale addetto ai caselli delle autostrade     
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
| Capo casellante (equiparato a commesso capo). . |     135    |
| Casellante (equiparato a commesso). . . . . . . |     315    |
|                                                 |    -----   |
|                                    Totale . . . |     450    |
------------------------ 
 





Tabella XII 


                 Ruolo dei cantonieri stradali                  
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
| Capo cantoniere (equiparato a commesso capo). . |   1.780    |
| Cantoniere (equiparato a commesso). . . . . . . |   4.155    |
|                                                 |  -------   |
|                                    Totale . . . |   5.935    |
------------------------ 
 





Tabella XIII 


                   Ruolo degli agenti tecnici                   
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
| Agente tecnico capo . . . . . . . . . . . . . . |      20    |
| Agente tecnico. . . . . . . . . . . . . . . . . |      45    |
|                                                 |     ----   |
|                                    Totale . . . |      65    |
------------------------ 
 





Tabella XIV 


                       Ruolo dei commessi                       
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
| Commesso capo . . . . . . . . . . . . . . . . . |      44    |
| Commesso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |     102    |
|                                                 |    -----   |
|                                    Totale . . . |     146    |
Restano ferme le disposizioni che concernono la nomina alle qualifiche di cui 
alle tabelle I e II. 
Le promozioni ed i passaggi di carriera per i ruoli di cui alle tabelle dalla 
III alla XIV sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (48/b), e del 
presente decreto concernenti l'avanzamento alle qualifiche corrispondenti od 
equiparate. La promozione ad ispettore superiore, o equiparato, del ruolo di cui 
alla tabella III e l'avanzamento a segretario principale sono disciplinati dalle 
disposizioni concernenti il corrispondente personale tecnico. 
------------------------ 
(48/b) Riportato al n. A/II. 
 





Sezione III - Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato 
103. Carriere. 
Le carriere del personale dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello 
Stato sono ordinate come segue: 


                      Personale direttivo                       
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
| Direttore generale delle ferrovie dello Stato . |       1    |
| Vice direttore generale . . . . . . . . . . . . |       2    |
|                                                 |      ---   |
|                                    Totale . . . |       3    |
|                                                 |+           |
| Direttore centrale di 1ª classe . . . . . . . . ||           |
|                                                 | >    19    |
| Direttore compartimentale di 1ª classe. . . . . ||           |
|                                                 |+           |
|                                                 |+           |
| Direttore centrale. . . . . . . . . . . . . . . ||           |
|                                                 | >    33    |
| Direttore compartimentale . . . . . . . . . . . ||           |
|                                                 |+           |
| Ispettore capo superiore. . . . . . . . . . . . |     195    |
| Ispettore capo. . . . . . . . . . . . . . . . . |     450    |
|                                                 |+           |
| Ispettore principale. . . . . . . . . . . . . . ||           |
|                                                 | > 1.396    |
| Ispettore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ||           |
|                                                 |+  ---------|
|                                    Totale . . . |   2.093 (a)|
                                                                
----------                                                      
  (a) Di  cui  novecentonovanticinque   posti  per  laureati  in
ingegneria e novantasette posti per laureati in medicina.       
                                                                
                     Personale degli uffici                     
                  Personale di concetto (48/c)                  
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
| Segretario superiore di 1ª classe . . . . . . . |     711    |
| Segretario superiore. . . . . . . . . . . . . . |   3.197    |
| Segretario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |   3.197    |
|                                                 |  ----------|
|                                    Totale . . . |   7.105    |
|                                                 |            |
| Segretario tecnico superiore di 1ª classe . . . |     358    |
| Segretario tecnico superiore. . . . . . . . . . |   1.613    |
| Segretario tecnico. . . . . . . . . . . . . . . |   1.613    |
|                                                 |  ----------|
|                                    Totale . . . |   3.584 (a)|
|                                                 |            |
| Disegnatore superiore di 1ª classe. . . . . . . |      30    |
| Disegnatore superiore . . . . . . . . . . . . . |     135    |
| Disegnatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . |     135    |
|                                                 |  ----------|
|                                    Totale . . . |     300 (a)|
|                                                 |            |
| Revisore superiore di 1ª classe . . . . . . . . |     180    |
| Revisore superiore. . . . . . . . . . . . . . . |     819    |
|                                                 |  ----------|
|                                    Totale . . . |     999 (b)|
|                                                 |  ----------|
|              Totale personale di concetto . . . |  11.988    |
                                                                
----------                                                      
  (a) Nella prima  applicazione del  presente  provvedimento  la
dotazione  organica  dei  posti  dei  segretari  tecnici  e  dei
disegnatori deve considerarsi cumulativa.                       
  (b) Ivi compresi i revisori capi a.p. ed i revisori principali
a.p.                                                            
                                                                
            Personale esecutivo degli uffici (48/c)             
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
| Applicato capo. . . . . . . . . . . . . . . . . |   2.873    |
| Applicato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |   1.915    |
|                                                 |  -------   |
|                                    Totale . . . |   4.788    |
|                                                 |            |
| Applicato stenodattilografo capo. . . . . . . . |     108    |
| Applicato stenodattilografo . . . . . . . . . . |      72    |
|                                                 |  -------   |
|                                    Totale . . . |     180    |
|                                                 |            |
| Applicato tecnico capo. . . . . . . . . . . . . |     593    |
| Applicato tecnico . . . . . . . . . . . . . . . |     396    |
|                                                 |  -------   |
|                                    Totale . . . |     989    |
|                                                 |            |
| Tecnico di radiologia capo. . . . . . . . . . . |      21    |
| Tecnico di radiologia . . . . . . . . . . . . . |      14    |
|                                                 |  -------   |
|                                    Totale . . . |      35    |
|                                                 |            |
| Infermiere capo . . . . . . . . . . . . . . . . |     145    |
| Infermiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |      97    |
|                                                 |  -------   |
|                                    Totale . . . |     242 (a)|
|                                                 |            |
|   Totale personale esecutivo degli uffici . . . |   6.234    |
                                                                
               Personale ausiliario degli uffici                
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
| Commesso capo . . . . . . . . . . . . . . . . . |     713 (b)|
| Commesso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |   1.665    |
|                                                 |  -------   |
|                                    Totale . . . |   2.378    |
                                                                
----------                                                      
  (a) A carico di tale  dotazione  organica  sono da considerare
gli infermieri di 1ª classe a.p. e gli infermieri a.p.          
  (b) Ivi compresi i dipendenti con qualifica di commesso a.p.  
                                                                
                    Personale dell'esercizio                    
                    Dirigenti delle stazioni                    
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|                    Movimentisti                 |            |
|                                                 |            |
|Capo stazione sovrintendente. . . . . . . . . . .|   1.033    |
|Capo stazione superiore . . . . . . . . . . . . .|   4.648    |
|Capo stazione . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   4.649    |
|                                                 | -----------|
|                                     Totale . . .|  10.330    |
|                                                 |            |
|                     Gestionisti                 |            |
|                                                 |            |
|Capo gestione sovrintendente. . . . . . . . . . .|     655    |
|Capo gestione superiore . . . . . . . . . . . . .|   2.947    |
|Capo gestione . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   2.948    |
|                                                 | -----------|
|                                     Totale . . .|   6.550 (a)|
|                                                 |            |
|            Totale dirigenti delle stazioni . . .|  16.880    |
                                                                
----------                                                      
  (a) Le assunzioni nella qualifica di Capo gestione da concorsi
pubblici banditi anteriormente al 1° gennaio 1971 possono essere
disposte  con  riferimento  all'organico  vigente al 31 dicembre
1970 e in ogni caso entro il limite dei posti disponibili  nella
qualifica di assistente capo di stazione.                       
                                                                
               Personale esecutivo delle stazioni               
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|                     Assistenti                  |            |
|                                                 |            |
|Assistente capo di stazione . . . . . . . . . . .|   7.118    |
|Assistente di stazione. . . . . . . . . . . . . .|   4.746    |
|                                                 | -----------|
|                                     Totale . . .|  11.864 (a)|
|                                                 |            |
|                     Manovratori                 |            |
|                                                 |            |
|Manovratore capo. . . . . . . . . . . . . . . . .|   1.070    |
|Primo manovratore . . . . . . . . . . . . . . . .|   4.816    |
|Manovratore . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   4.817    |
|                                                 | -----------|
|                                     Totale . . .|  10.703    |
|                                                 |            |
|                       Deviatori                 |            |
|                                                 |            |
|Deviatore capo. . . . . . . . . . . . . . . . . .|     803    |
|Primo deviatore . . . . . . . . . . . . . . . . .|   3.613    |
|Deviatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   3.613    |
|                                                 | -----------|
|                                     Totale . . .|   8.029    |
|                                                 |            |
|                       Ausiliari                 |            |
|                                                 |            |
|Ausiliario di stazione. . . . . . . . . . . . . .|   4.723 (b)|
|  Totale personale esecutivo delle stazioni . . .|  35.319    |
                                                                
----------                                                      
  (a) Ivi compresi i dipendenti con  qualifica di aiutante a.p.e
alunno d'ordine a.p.                                            
  (b) Ivi compresi i  dipendenti  che  rivestono la qualifica di
ausiliario  di  stazione  alla  data  di  entrata  in vigore del
presente decreto.                                               
                                                                
                    Personale delle fermate                     
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|                       Gestori                   |            |
|                                                 |            |
|Gestore capo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .|     381    |
|Gestore di prima classe . . . . . . . . . . . . .|   1.716    |
|Gestore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   1.717    |
|                                                 | -----------|
|                                     Totale . . .|   3.814    |
|                                                 |            |
|                      Ausiliari                  |            |
|                                                 |            |
|Ausiliario di fermata . . . . . . . . . . . . . .|     888    |
|                                                 |  -------   |
|         Totale del personale delle fermate . . .|   4.702    |
                                                                
        Dirigenti dei depositi del personale viaggiante
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Capo personale viaggiante sovrintendente. . . . .|      99    |
|Capo personale viaggiante superiore . . . . . . .|     444    |
|Capo personale viaggiante . . . . . . . . . . . .|     445    |
|                                                 |    -----   |
|                                     Totale . . .|     998    |
                                                                
                     Controllori viaggianti                     
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Controllore viaggiante sovrintendente . . . . . .|      32    |
|Controllore viaggiante superiore. . . . . . . . .|     144    |
|Controllore viaggiante. . . . . . . . . . . . . .|     144    |
|                                                 |    -----   |
|                                     Totale . . .|     320    |
                                                                
                      Personale dei treni                       
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|               Dirigente dei treni               |            |
|Capo treno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   6.981    |
|                                                 |            |
|               Personale esecutivo               |            |
|Conduttore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   5.814 (a)|
|Assistente viaggiante . . . . . . . . . . . . . .|   2.485    |
|Ausiliario viaggiante . . . . . . . . . . . . . .|   1.700    |
|                                                 |  -------   |
|                                     Totale . . .|   9.999    |
|                                                 | --------   |
|             Totale del personale dei treni . . .|  16.980    |
                                                                
               Dirigenti dei depositi locomotive                
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Capo deposito sovrintendente. . . . . . . . . . .|      79    |
|Capo deposito superiore . . . . . . . . . . . . .|     355    |
|Capo deposito . . . . . . . . . . . . . . . . . .|     356    |
|                                                 |    -----   |
|                                     Totale . . .|     790    |
                                                                
----------                                                      
  (a) Ivi compresi i  dipendenti  con  qualifica  di  conduttore
principale a.p.                                                 
                                                                
                     Personale di macchina                      
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|               Dirigenti di macchina             |            |
| Macchinista. . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   11.388   |
|                                                 |            |
|                Personale esecutivo              |            |
| Macchinista T.M. . . . . . . . . . . . . . . . .|    2.340   |
| Aiuto macchinista. . . . . . . . . . . . . . . .|   10.634   |
| Aiuto macchinista T.M. . . . . . . . . . . . . .|      663   |
|                                                 |  --------  |
|           Totale del personale di macchina . . .|   25.025   |
                                                                
                     Dirigenti della linea                      
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Capo tecnico superiore della linea. . . . . . . .|     171    |
|Capo tecnico della linea. . . . . . . . . . . . .|     399    |
|                                                 |    -----   |
|                                     Totale . . .|     570    |
                                                                
                Personale esecutivo della linea                 
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Operaio specializzato dell'armamento. . . . . . .|    4.934   |
|Operaio dell'armamento. . . . . . . . . . . . . .|   11.511   |
|                                                 |  --------  |
|                                     Totale . . .|   16.445   |
                                                                
                     Personale di vigilanza                     
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Guardiano di 1ª classe. . . . . . . . . . . . . .|   2.494    |
|Guardiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   5.485    |
|                                                 |  -------   |
|                                     Totale . . .|   7.979    |
                                                                
                       Dirigenti tecnici                        
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Capo tecnico sovrintendente . . . . . . . . . . .|     351    |
|Capo tecnico superiore. . . . . . . . . . . . . .|   1.580    |
|Capo tecnico. . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   1.580    |
|                                                 |  -------   |
|                                     Totale . . .|   3.511    |
                                                                
              Tecnici I.E., verificatori e operai               
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|                                                 |+           |
|Tecnico I.E.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .||           |
|                                                 | > 3.493 (a)|
|Verificatore. . . . . . . . . . . . . . . . . . .||           |
|                                                 |+           |
|Operaio specializzato . . . . . . . . . . . . . .|  15.717 (b)|
|Operaio qualificato . . . . . . . . . . . . . . .|  15.717    |
|                                                 | --------   |
|                                     Totale . . .|  34.927    |
                                                                
----------                                                      
  (a) Di cui 1203 tecnici I.E.                                  
  (b) Ivi compresi i  dipendenti  con  la qualifica di sottocapo
tecnico a.p.                                                    
                                                                
                            Autisti                             
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Autista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|     533    |
                                                                
                    Personale di manovalanza                    
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Capo squadra manovali . . . . . . . . . . . . . .|   1.455    |
|Manovale specializzato e ausiliario di magazzino.|  16.744 (a)|
|Manovale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   8.767    |
|                                                 | --------   |
|                                     Totale . . .|  16.966    |
                                                                
----------                                                      
  (a) Ivi compresi i  dipendenti  con la qualifica di a. operaio
a.p.                                                            
                                                                
             Ufficiali delle navi traghetto (48/d)              
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|                Ufficiale di coperta             |            |
|Comandante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|      40    |
|Primo ufficiale . . . . . . . . . . . . . . . . .|      40    |
|Ufficiale navale. . . . . . . . . . . . . . . . .|      36    |
|Primo ufficiale marconista (48/e) . . . . . . . .|       6    |
|Ufficiale marconista (48/e) . . . . . . . . . . .|      12    |
|                                                 | -----------|
|                                     Totale . . .|     134    |
|                                                 |            |
|                Ufficiale di macchina            |            |
|Direttore di macchina . . . . . . . . . . . . . .|      40    |
|Primo ufficiale di macchina . . . . . . . . . . .|      40    |
|Ufficiale di macchina . . . . . . . . . . . . . .|      32    |
|                                                 | ---------- |
|                                     Totale . . .|     112    |
|                                                 |            |
|Totale degli ufficiali delle navi traghetto . . .|     228    |
                                                                
 Personale di coperta e di macchina delle navi traghetto (48/d) 
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|                Personale di coperta             |            |
|Nostromo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|      38    |
|Carpentiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|      23    |
|Marinaio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|     518    |
|                                                 | -----------|
|                                     Totale . . .|     579    |
|                                                 |            |
|               Personale di macchina             |            |
|                                                 |            |
|Capo motorista. . . . . . . . . . . . . . . . . .|      38    |
|Capo elettricista . . . . . . . . . . . . . . . .|      38    |
|Motorista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|     255    |
|Elettricista. . . . . . . . . . . . . . . . . . .|      91    |
|Ingrassatore. . . . . . . . . . . . . . . . . . .|      33 (a)|
|Carbonaio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|      78    |
|                                                 | -----------|
|                                     Totale . . .|     533    |
|                                                 |            |
|        Totale del personale esecutivo di coperta|            |
|        e di macchina delle  navi traghetto . . .|   1.112    |
                                                                
----------                                                      
  (a) Ivi compresi i dipendenti con qualifica di fuochista a.p. 
------------------------ 
(48/c) Per variazioni in aumento e in diminuzione, vedi l'art. 2, L. 1° giugno 
1977, n. 276, riportata alla voce Ministero dei trasporti. 
(48/c) Per variazioni in aumento e in diminuzione, vedi l'art. 2, L. 1° giugno 
1977, n. 276, riportata alla voce Ministero dei trasporti. 
(48/d) Per variazioni in aumento e in diminuzione, vedi l'art. 2, L. 1° giugno 
1977, n. 276, riportata alla voce Ministero dei trasporti. 
(48/e) Qualifica aggiunta dall'art. 3, L. 1° giugno 1977, n. 276, riportata alla 
voce Ministero dei trasporti. 
(48/e) Qualifica aggiunta dall'art. 3, L. 1° giugno 1977, n. 276, riportata alla 
voce Ministero dei trasporti. 
(48/d) Per variazioni in aumento e in diminuzione, vedi l'art. 2, L. 1° giugno 
1977, n. 276, riportata alla voce Ministero dei trasporti. 
 





104. Modificazioni e integrazioni della legge 26 marzo 1958, n. 425. 
(49). 
------------------------ 
(49) Modifica gli artt. 1 penultimo comma, 9 comma primo, 10 comma terzo, 29, 30 
comma terzo, 63 comma settimo, 67 commi primo, secondo e terzo, 72, 78 comma 
sesto, 126 comma quarto, 156 comma quarto, lettera a) e comma sesto, lettera a), 
168 comma primo, L. 26 marzo 1958, n. 425, riportata alla voce Ministero dei 
trasporti e dell'aviazione civile. Successivamente, l'articolo 1, L. 12 febbraio 
1974, n. 27, riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione 
civile, ha aggiunto un ulteriore comma al presente art. 104, che ha soppresso 
l'art. 74, quarto comma, della sopracitata L. 26 marzo 1958, n. 425. 
 





105. Sostituzione di allegati alla legge 25 marzo 1958, n. 425. 
Gli allegati 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16 della legge 26 marzo 1958, 
numero 425 (50), sono sostituiti rispettivamente dai quadri n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 e 10 annessi al presente decreto. 
------------------------ 
(50) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. 
 





106. Assunzione di nuove qualifiche. 
Alla data di entrata in vigore del presente decreto i dipendenti in servizio 
nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato salvo le eccezioni previste, 
assumono la qualifica corrispondente a quella rivestita in base alle indicazioni 
del quadro di equiparazione di cui al quadro n. 10 annesso al presente decreto. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
107. Norme particolari. 
Le disposizioni di cui agli articoli 21, 27, 36, 37, 41 e 42 della presente 
legge non si applicano al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle 
ferrovie dello Stato. 
Restano salve le disposizioni di cui agli artt. 15, 2° comma, e 18 della L. 8 
dicembre 1961, n. 1265 (50). 
------------------------ 
(50) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. 
 





108. Norme di adeguamento. 
Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile sentito il 
consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, si provvederà, ove 
occorra, in relazione alle modifiche introdotte con il presente decreto, al 
coordinamento delle norme relative ai requisiti di ammissibilità agli scrutini e 
concorsi di promozione e di passaggio di carriera. 
------------------------ 
 





109. Variazione delle piante organiche. 
Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 175 della L. 26 marzo 1958, n. 425 
(50), all'art. 27 della L. 27 luglio 1967, n. 668 (51), e agli artt. 2 e 3 della 
L. 29 dicembre 1969, n. 1041 (50) concernenti variazioni alle piante organiche. 
I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della legge 19 ottobre 
1959, n. 928 (52), sono riassorbiti in occasione di aumenti conseguenti a 
variazioni di organico. 
------------------------ 
(50) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. 
(51) Riportata alla voce Ferrovie dello Stato. 
(50) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. 
(52) Riportata al n. A/VII. 
 





110. Norme di inquadramento. 
Il personale delle carriere di concetto degli uffici e delle carriere dei 
dirigenti dell'esercizio che, anteriormente alla data di entrata in vigore del 
presente decreto rivestiva una qualifica corrispondente all'ex coefficiente 402 
è inquadrato nella qualifica terminale del rispettivo ruolo con effetti 
giuridici ed economici dal 1° luglio 1970 per coloro che alla data stessa 
rivestivano già la qualifica, o alla data della promozione per coloro che hanno 
conseguito successivamente la qualifica stessa. 
Al personale di cui al precedente comma è riconosciuta nella nuova qualifica di 
inquadramento l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza (52/a). 
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano con effetto dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto agli ufficiali delle navi traghetto 
che anteriormente alla data stessa rivestivano la qualifica di comandante o di 
direttore di macchina (ex coefficiente 357). 
------------------------ 
(52/a) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 12 febbraio 1974, n. 27, riportato 
alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. 
 





111. Disposizioni transitorie. 
Le anzianità minime di servizio previste per la promozione alle qualifiche di 
segretario superiore di prima classe ed equiparate, di capo stazione 
sovrintendente ed equiparate, sono ridotte a tre anni per coloro che alla data 
di entrata in vigore del presente decreto rivestono rispettivamente la qualifica 
di segretario superiore ed equiparate, di capo stazione superiore ed equiparate 
nonché per coloro che conseguono dette qualifiche con gli avanzamenti per l'anno 
1971 (52/b). 
Il personale direttivo in servizio alla data di entrata in vigore del presente 
decreto sarà ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a 
ispettore capo al compimento di otto anni e sei mesi nella carriera direttiva, 
ridotti a sei anni e sei mesi per il personale immesso nella carriera direttiva 
con la qualifica di ispettore di prima classe mediante concorso interno in base 
alle norme del precedente ordinamento (52/c). 
Dette disposizioni si applicano anche a coloro che fruiscono della norma di cui 
all'ultimo comma del presente articolo. A seconda che alla data di compimento 
del periodo di anzianità di carriera cada nel primo o nel secondo semestre, essa 
si intende riportata, agli effetti dell'ammissione allo scrutinio, al 31 
dicembre dell'anno precedente o dell'anno corrente (52/cc). 
Agli scrutini di avanzamento alle qualifiche di comandante e di direttore di 
macchina per l'anno 1971 è ammesso il personale che alla data di entrata in 
vigore del presente decreto riveste rispettivamente la qualifica di ufficiale 
navale di 1ª classe e di ufficiale macchinista di 1ª classe con almeno tre anni 
di anzianità nella qualifica. 
Agli scrutini d'avanzamento a comandante ed a direttore di macchina dei 
successivi quattro anni sono ammessi rispettivamente i primi ufficiali navali ed 
i primi ufficiali di macchina a prescindere dall'anzianità nella qualifica. 
Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la 
qualifica di revisore principale o di revisore capo è ammesso allo scrutinio 
d'avanzamento per merito comparativo a revisore superiore al compimento di sette 
anni complessivi di servizio nella carriera di concetto degli uffici e dei 
dirigenti d'esercizio. 
Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è 
ammesso al passaggio alla qualifica di ispettore principale mediante concorso 
interno, nel limite dei posti di cui alla nota 3 posta in calce al quadro 6 
degli avanzamenti, allorché risulti rivestito della qualifica di segretario 
superiore ed equiparata, di capo stazione superiore ed equiparata. 
Ai fini dell'ammissione al concorso di cui al precedente comma è richiesta 
l'anzianità minima di 13 anni nella carriera del personale di concetto degli 
uffici o di quella dei dirigenti dell'esercizio ovvero complessivamente in 
entrambe le carriere. 
Il personale rivestito alla data di entrata in vigore del presente decreto di 
una delle qualifiche del personale di concetto degli uffici o dei dirigenti 
dell'esercizio è ammesso al passaggio alla qualifica di Ispettore mediante 
concorso interno, nel limite dei posti di cui alla nota 3 posta in calce al 
quadro 6 degli avanzamenti, allorché risulti in possesso dell'anzianità di 
almeno nove anni in una delle predette carriere ovvero complessivamente in 
entrambe. 
L'anzianità minima di servizio per l'ammissione al concorso interno per morosità 
è ridotta a tre anni per coloro che alla data di entrata in vigore del presente 
decreto rivestono la qualifica di carbonaio. 
I posti disponibili nella qualifica di capo treno sono conferiti, nel limite del 
sessanta per cento, per merito comparativo al personale che alla data di entrata 
in vigore del presente decreto riveste la qualifica di conduttore ed è abilitato 
alla dirigenza convogli. 
Il personale proveniente dalla soppressa qualifica di interprete superiore 
concorre all'avanzamento a capo gestione sovrintendente se in possesso della 
idoneità alla dirigenza impianti. 
Si prescinde da detto requisito per gli avanzamenti per l'anno 1971. Parimenti 
si prescinde dal possesso della prescritta idoneità per l'avanzamento a capo 
gestione superiore, per l'anno 1971, nei confronti del personale proveniente 
dalle soppresse qualifiche di interprete principale e di interprete di 1ª 
classe. 
Il personale della soppressa qualifica di frenatore potrà essere inquadrato 
nella qualifica di assistente viaggiante a condizione che consegua la prescritta 
abilitazione entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 
In caso contrario sarà inquadrato nella qualifica di ausiliario viaggiante. 
Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercita le 
mansioni di tecnico di radiologia viene inquadrato, nei limiti dei posti 
disponibili, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nel 
ruolo dei tecnici di radiologia; agli interessati è attribuita nel nuovo ruolo 
l'anzianità decorrente dalla data di immissione nelle mansioni di tecnico di 
radiologia (52/d). L'inquadramento decorre dal 1° gennaio 1971 per il personale 
in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e dal 1° luglio 
1971, ai soli effetti giuridici, per il personale che sarà assunto in base al 
concorso bandito con decreto ministeriale 30 giugno 1970, n. 18155 (52/dd). 
Nell'attuale ruolo degli infermieri ad esaurimento, il relativo personale 
conserva ad personam le qualifiche in atto rivestite ed è ammesso a concorrere, 
nei limiti dei posti disponibili, nella qualifica di infermiere appartenente 
alla carriera esecutiva mediante concorso per esame e per titoli (52/d). 
Ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di merito comparativo per la 
promozione ad infermiere capo, nei confronti del personale rivestito della 
qualifica di infermiere di prima classe alla data di entrata in vigore del 
presente decreto è valutata l'anzianità maturata in quest'ultima qualifica 
(52/e). 
Il personale che, entro i 12 mesi precedenti la data di entrata in vigore del 
presente decreto, sia stato utilizzato alla guida di automezzi per almeno 
novanta giornate di effettivo servizio, concorre, nei limiti dei posti 
disponibili, su domanda da prodursi entro trenta giorni all'inquadramento nella 
qualifica di autista. 
L'inquadramento avverrà secondo l'ordine di graduatoria formulata sulla base 
delle giornate di utilizzazione nell'ultimo biennio. 
Il personale già rivestito di una delle soppresse qualifiche ad personam 
conserva, ai fini dell'avanzamento, il trattamento giuridico previsto dalle 
norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

L'anzianità minima prescritta per l'ammissione agli scrutini di avanzamento a 
commesso capo è ridotta a sette anni per il personale in servizio alla data di 
entrata in vigore del presente decreto. 
L'anzianità minima prescritta per l'ammissione agli scrutini d'avanzamento ad 
assistente capo di stazione è ridotta a cinque per il personale in servizio alla 
data di entrata in vigore del presente decreto ed a quattro per il personale 
pervenuto dalla qualifica di assuntore a quella di assistente di stazione 
mediante concorso interno. 
Per coloro che all'entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora 
conseguito l'avanzamento o i cambi di qualifica ammessi da speciali norme 
legislative e regolamentari e tuttora in corso di attuazione o da concorsi 
interni già autorizzati ancora in via di svolgimento o da svolgere, i relativi 
provvedimenti sono da deliberarsi nelle preesistenti qualifiche in base alle 
quali si opera l'equiparazione di cui al precedente art. 106. 
------------------------ 
(52/b) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 12 febbraio 1974, n. 27, riportata 
alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. 
(52/c) Gli attuali commi secondo e terzo così sostituiscono l'originario comma 
secondo per effetto dell'art. 4, L. 12 febbraio 1974, n. 27, riportata alla voce 
Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. 
(52/cc) Vedi nota 52/c all'art. 111, secondo comma. 
(52/d) Comma così modificato dall'art. 5, L. 12 febbraio 1974, n. 27, riportata 
alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. 
(52/dd) Periodo aggiunto dall'art. 16, L. 17 agosto 1974, n. 396, sostituito 
dall'art. 22, L. 6 giugno 1975, n. 197, riportate alla voce Ministero dei 
trasporti e dell'aviazione civile. 
(52/d) Comma così modificato dall'art. 5, L. 12 febbraio 1974, n. 27, riportata 
alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. 
(52/e) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 12 febbraio 1974, n. 27, riportata alla 
voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. 
 





Sezione IV - Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni 
112. Carriere. 
Il personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni 
si distingue in: 
personale direttivo; 
personale degli uffici; 
personale dell'esercizio: 
a) per i servizi postali e di telecomunicazione; 
b) per gli uffici locali. 
Restano fermi l'ordinamento delle carriere e le dotazioni organiche del 
personale insegnante ed assistente della Scuola superiore di telegrafia e di 
telefonia di cui alla L. 5 giugno 1954, n. 317. 
------------------------ 
 





113. Carriere del personale direttivo. 
Le carriere del personale direttivo sono distinte come segue: 
------------------------ 
 





Tabella I 


+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
| Direttore   generale   delle   poste   e  delle |            |
|   telecomunicazioni (a) . . . . . . . . . . . . |       1    |
------------------------ 
 





Tabella II 


+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Ispettore generale superiore  delle telecomunica-|            |
|  zioni (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|       1    |
------------------------ 
 





Tabella III 


+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Direttore centrale e direttore compartimentale. .|      24 (b)|
                                                                
----------                                                      
  (a) Compete l'indennità di cui all'art. 4 del R.D.L. 23 aprile
1925, n. 520, convertito nella L. 21 marzo 1926, n. 597.        
  (b) Di cui dieci con funzione di direttore centrale.          
------------------------ 
 





Tabella IV 


               Ruolo del personale amministrativo               
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Ispettore  generale,  direttore  provinciale   ed|            |
|  equiparate. . . . . . . . . . . . . . . . . . .|      47    |
|                                                 |+           |
|Ispettore  capo,   direttore   di   divisione  ed||           |
|  equiparate. . . . . . . . . . . . . . . . . . .||           |
|Ispettore  superiore,  direttore  di  sezione  ed| > 1.050    |
|  equiparate. . . . . . . . . . . . . . . . . . .||           |
|Ispettore e consigliere . . . . . . . . . . . . .||           |
|                                                 |+ --------- |
|                                     Totale . . .|   1.277    |
------------------------ 
 





Tabella V 


      Ruolo del personale tecnico delle telecomunicazioni       
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Ispettore  generale, direttore  di  circolo delle|            |
|  costruzioni T.T. ed equiparate. . . . . . . . .|      13    |
|Ispettore  capo,  direttore   di   divisione   ed|            |
|  equiparate. . . . . . . . . . . . . . . . . . .|      34    |
|                                                 |+           |
|Ispettore  superiore,  direttore  di  sezione  ed||           |
|  equiparate. . . . . . . . . . . . . . . . . . .| >   163    |
|Ispettore e consigliere . . . . . . . . . . . . .||           |
|                                                 |+  -------- |
|                                     Totale . . .|     210    |
------------------------ 
 





Tabella VI 


 Ruolo del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti 
                          tecnologici                           
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Ispettore generale e direttore di ufficio compar-|            |
|  timentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|       5    |
|Ispettore capo, direttore di divisione ed equipa-|            |
|  rate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|      15    |
|                                                 |+           |
|Ispettore  superiore,  direttore  di  sezione  ed||           |
|  equiparate. . . . . . . . . . . . . . . . . . .| >    85    |
|Ispettore e consigliere . . . . . . . . . . . . .||           |
|                                                 |+  -------- |
|                                     Totale . . .|     105    |
------------------------ 
 





Tabella VII 


           Ruolo del personale tecnico dei trasporti            
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Ispettore generale e direttore di ufficio compar-|            |
|  timentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|       1    |
|Ispettore capo, direttore di divisione ed equipa-|            |
|  rate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|       4    |
|                                                 |+           |
|Ispettore  superiore, direttore di  sezione ed e-||           |
|  quiparate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| >    24    |
|Ispettore e consigliere . . . . . . . . . . . . .||           |
|                                                 |+  -------- |
                                      Totale . . .       29
Le promozioni nelle carriere direttive di cui alle tabelle IV, V, VI, VII, sono 
disciplinate dalle disposizioni del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 
1957, n. 3 e del presente decreto, relative al personale direttivo tecnico. Al 
concorso per la nomina alle qualifiche di ispettore superiore ed equiparate sono 
ammessi, nei limiti, con le modalità e i requisiti di cui al precedente art. 16, 
oltre che gli impiegati della carriera di concetto del personale degli uffici, 
anche quelli delle carriere dell'esercizio di cui alle successive tabelle XI, 
XII, XIII che rivestano la qualifica terminale o intermedia, nonché gli 
impiegati di cui alla tabella XXII, con almeno cinque anni di anzianità nella 
qualifica se direttori di ufficio locale di gruppo C. 
Restano ferme le disposizioni che concernono le nomine alle qualifiche di cui 
alle tabelle I, II e III. 
------------------------ 
 





114. Carriere del personale degli uffici. 
Le carriere del personale degli uffici sono distinte come segue: 
------------------------ 
 





Tabella VIII (52/f) 


                      Carriera di concetto                      
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|                    |Numero posti |Numero posti |Numero posti |
|     Qualifiche     |dal 1°-1-1971|dal 1°-1-1973|dal 1°-1-1975|
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|Segretario capo. . .|        63   |        63   |      110    |
|Segretario principa-|   [a] 662   |       662   |             |
|  le . . . . . . . .|   [a] 662   |       662   |      662    |
|Segretario . . . . .|       378   |       473   |      662    |
|                    +-------------+-------------+-------------+
|        Totale . . .|      1.103  |      1.198  |     1.434   |
                                                                
----------                                                      
  [a] in  corrispondenza  dei  posti  di  organico  arrecati  in
aumento  sono  lasciati   scoperti  fino  al  31  dicembre  1972
altrettanti posti nella qualifica iniziale.                     
------------------------ 
(52/f) Tabella così sostituita dall'art. 7 e dall'allegato A alla L. 14 agosto 
1971, n. 736, riportata alla voce Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni. 
 





Tabella IX 


                       Carriera esecutiva                       
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Coadiutore superiore. . . . . . . . . . . . . . .|     120    |
|Coadiutore principale . . . . . . . . . . . . . .|     540    |
|Coadiutore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|     540    |
|                                                 |  -------   |
|                                     Totale . . .|   1.200    |
------------------------ 
 





Tabella X 


                      Carriera ausiliaria                       
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Commesso capo . . . . . . . . . . . . . . . . . .|     330    |
|Commesso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|     770    |
|                                                 |   ------   |
|                                     Totale . . .|   1.100    |
Le promozioni ed i passaggi di carriera del personale degli uffici sono 
disciplinati dalle disposizioni del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, 
n. 3 e del presente decreto concernenti le qualifiche corrispondenti; la 
promozione a segretario principale è disciplinata dalle disposizioni relative al 
personale tecnico. 
Ai concorsi per il passaggio alle qualifiche di segretario principale e di 
coadiutore principale sono ammessi soltanto gli impiegati appartenenti, 
rispettivamente, ai ruoli di cui alle tabelle IX e X e gli operai. 
------------------------ 
 





115. Personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni. 
Il personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni è 
distinto come segue: 
------------------------ 
 





Tabella XI (52/f) 


+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|                    |Numero posti |Numero posti |Numero posti |
|     Qualifiche     |dal 1°-1-1971|dal 1°-1-1973|dal 1°-1-1975|
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|Dirigente  superiore|             |             |             |
| di   esercizio   ed|             |             |             |
| ispettore superiore|             |             |             |
| di ragioneria . . .|        314  |        314  |       550   |
|Dirigente di eserci-|             |             |             |
| zio, ispettore capo|             |             |             |
| di   ragioneria   e|             |             |             |
| revisore principale|             |             |             |
| di esercizio. . . .|  [a] 2.306  |      2.306  |     2.306   |
|Revisore  di eserci-|             |             |             |
| zio . . . . . . . .|      1.316  |      1.646  |     2.306   |
|                    +-------------+-------------+-------------+
|        Totale . . .|      3.936  |      4.266  |     5.162   |
                                                                
----------                                                      
  [a] In  corrispondenza  dei  posti  di  organico  arrecati  in
aumento  sono  lasciati  scoperti   fino  al  31  dicembre  1972
altrettanti posti nella qualifica iniziale.                     
------------------------ 
(52/f) Tabella così sostituita dall'art. 7 e dall'allegato A alla L. 14 agosto 
1971, n. 736, riportata alla voce Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni. 
 





Tabella XII (52/f) 


+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|                    |Numero posti |Numero posti |Numero posti |
|     Qualifiche     |dal 1°-1-1971|dal 1°-1-1973|dal 1°-1-1975|
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|Perito capo. . . . .|         56  |         56  |        76   |
|Perito principale. .|  [a]   342  |        342  |       342   |
|Perito . . . . . . .|        252  |        282  |       342   |
|                    +-------------+-------------+-------------+
|        Totale . . .|        650  |        680  |       760   |
                                                                
----------                                                      
  [a] In  corrispondenza  dei  posti  di  organico  arrecati  in
aumento  sono lasciati  scoperti  fino   al   31  dicembre  1972
altrettanti posti nella qualifica iniziale.                     
------------------------ 
(52/f) Tabella così sostituita dall'art. 7 e dall'allegato A alla L. 14 agosto 
1971, n. 736, riportata alla voce Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni. 
 





Tabella XIII (52/f) 


+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|                    |Numero posti |Numero posti |Numero posti |
|     Qualifiche     |dal 1°-1-1971|dal 1°-1-1973|dal 1°-1-1975|
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|Geometra capo. . . .|         53  |         53  |       105   |
|Geometra principale.|  [a]   473  |        473  |       473   |
|Geometra . . . . . .|        238  |        316  |       472   |
|                    +-------------+-------------+-------------+
|        Totale . . .|        764  |        842  |     1.050   |
                                                                
----------                                                      
  [a] In  corrispondenza  dei  posti  di  organico  arrecati  in
aumento  sono  lasciati  scoperti   fino  al  31  dicembre  1972
altrettanti posti nella qualifica iniziale.                     
------------------------ 
(52/f) Tabella così sostituita dall'art. 7 e dall'allegato A alla L. 14 agosto 
1971, n. 736, riportata alla voce Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni. 
 





Tabella XIV (52/g) 


+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Dirigente di ufficio. . . . . . . . . . . . . . .|   3.190    |
|Capo ufficio ed operatore principale di esercizio|  14.352 (*)|
|Operatore di esercizio. . . . . . . . . . . . . .|  15.303    |
|                                                 | -----------|
|                                     Totale . . .|  32.845    |
                                                                
----------                                                      
  (*) Per esigenze  di  servizio  gli impiegati con qualifica di
capo ufficio, capo radiotelegrafista e  capo  radioelettricista,
capo  tecnico  di  officina  postelegrafica e  capo  tecnico  di
officina  di  posta   pneumatica  o   di  operatore  principale,
possono essere utilizzati  anche nelle mansioni  previste per il
rispettivo  ruolo  dal  terzo  comma  dell'art. 37  della  L. 27
febbraio 1958, n. 119.
------------------------ 
(52/g) Vedi l'art. 1, L. 27 ottobre 1973, n. 674, riportata alla voce Ministero 
delle poste e delle telecomunicazioni. Successivamente, il D.P.R. 26 marzo 1974 
(Gazz. Uff. 19 luglio 1974, n. 189) ha così disposto: 
"Le dotazioni organiche delle tabelle XIV, XIX e XXI dell'art. 115 del D.P.R. 28 
dicembre 1970, n. 1077 e della tabella V dell'art. 125 dello stesso decreto sono 
aumentate nella misura del quattro per cento e portate, rispettivamente, da 
posti 31.582, 42.576, 4.223 e 217 a posti 32.845, 44.279, 4.391 e 225. 
Gli aumenti di organico, pari a posti 1.263, 1.703 e 168, rispettivamente, per 
le tabelle XIV, XIX e XXI del personale dell'esercizio per i servizi postali e 
di telecomunicazione e a posti 8 per la tabella XV del personale dell'esercizio 
telefonico, sono ripartiti fra le qualifiche di ciascuna tabella avuto riguardo 
alle aliquote percentuali fissate per le qualifiche stesse dal decreto 
presidenziale n. 1077 citato". Seguivano le tabelle che sono state inserite nel 
testo dagli artt. 115 e 125. Vedi, ora, il D.P.C.M. 3 giugno 1976, riportato 
alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
 





Tabella XV (52/h) 


+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Dirigente  radiotelegrafista  e dirigente  radio-|            |
|  elettricista. . . . . . . . . . . . . . . . . .|      61    |
|Capo radiotelegrafista  e  capo radioelettricista|            |
|  ed operatore tecnico principale . . . . . . . .|     186 (a)|
|Operatore radiotelegrafista  ed operatore  radio-|            |
|  elettricista. . . . . . . . . . . . . . . . . .|     213    |
|                                                 | -----------|
|                                     Totale . . .|     460    |
                                                                
----------                                                      
  (a) Per esigenze  di  servizio  gli impiegati con qualifica di
capo radiotelegrafista  o capo radioelettricista  e di operatore
principale, possono  essere  utilizzati  a nche  nelle  mansioni
previste  per  il  rispettivo ruolo dal terzo comma dell'art. 37
della L. 27 febbraio 1958, n. 119.
------------------------ 
(52/h) Tabella così sostituita dall'art. 1 e dall'allegato A L. 29 novembre 
1973, n. 809, riportata alla voce Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni. Vedi, ora, il D.P.C.M. 3 giugno 1976, riportato alla voce 
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
 





Tabella XVI (52/h) 


+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Dirigente di officina postelegrafonica. . . . . .|     161    |
|Capo tecnico ed operatore  tecnico  principale di|            |
|  officina postelegrafonica . . . . . . . . . . .|     722 (a)|
|Operatore tecnico di officina postelegrafonica. .|     722    |
|                                                 | -----------|
|                                     Totale . . .|   1.605    |
                                                                
----------                                                      
  (a) Per esigenze  di  servizio  gli impiegati con qualifica di
capo tecnico e di operatore principale, possono essere utilizza-
ti anche  nelle  mansioni  previste  per il rispettivo ruolo del
terzo comma dell'art. 37 della L. 27 febbraio 1958, n. 119.
------------------------ 
(52/h) Tabella così sostituita dall'art. 1 e dall'allegato A L. 29 novembre 
1973, n. 809, riportata alla voce Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni. Vedi, ora, il D.P.C.M. 3 giugno 1976, riportato alla voce 
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
 





Tabella XVII 


+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Dirigente di officina di posta pneumatica . . . .|       7    |
|Capo tecnico  ed operatore  tecnico principale di|            |
|  officina di posta pneumatica. . . . . . . . . .|      29 (a)|
|Operatore tecnico di posta pneumatica . . . . . .|      30    |
|                                                 | -----------|
|                                     Totale . . .|      66    |
                                                                
----------                                                      
  (a) Per esigenze di  servizio  gli  impiegati con qualifica di
capo ufficio,  capo  radiotelegrafista o capo radioelettricista,
capo tecnico di  officina postelegrafica e capo tecnico di offi-
cina di  posta  pneumatica o  di  operatore  principale, possono
essere   utilizzati   anche   nelle  mansioni  previste  per  il
rispettivo  ruolo  dal  terzo  comma  dell'art. 37  della  L. 27
febbraio 1958, n. 119.                                          
------------------------ 
 





Tabella XVIII 


+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Assistente superiore e disegnatore superiore. . .|      30    |
|Assistente principale e disegnatore principale. .|     135    |
|Assistente e disegnatore. . . . . . . . . . . . .|     135    |
|                                                 | -----------|
|                                     Totale . . .|     300    |
------------------------ 
 





Tabella XIX (52/i) 


+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Sorvegliante capo ed assimilate . . . . . . . . .|   4.373    |
|Portalettere ed assimilate. . . . . . . . . . . .|  26.430    |
|Fattorino ed assimilate . . . . . . . . . . . . .|  13.476    |
|                                                 | --------   |
|                                     Totale . . .|  44.279    |
------------------------ 
(52/i) Vedi la nota 51/g. 
 





Tabella XX 


+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Sorvegliante capo di linea o  impianto e apparec-|            |
|  chiatore capo . . . . . . . . . . . . . . . . .|     585    |
|Guardafili principale e apparecchiatore principa-|            |
|  le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|   3.507    |
|Guardafili e apparecchiatore. . . . . . . . . . .|   1.754    |
|                                                 | ---------  |
|                                     Totale . . .|   5.846    |
------------------------ 
 





Tabella XXI (52/i) 


+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Sorvegliante capo trasporti e scambi. . . . . . .|     439    |
|Conducente principale e scambista principale. . .|   2.635    |
|Conducente e scambista. . . . . . . . . . . . . .|   1.517    |
|                                                 |  -------   |
|                                     Totale . . .|   4.391    |
------------------------ 
(52/i) Vedi la nota 51/g. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
116. Avanzamento. 
I posti disponibili nella qualifica di dirigente superiore di esercizio sono 
conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due 
quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i dirigenti 
di esercizio che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di 
effettivo servizio nella qualifica. 
I posti disponibili nella qualifica di dirigente di esercizio, salvo quanto 
previsto dal successivo art. 117, sono conferiti per due quinti mediante 
scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito 
assoluto, ai quali sono ammessi i revisori di esercizio che abbiano compiuto 
sette anni di effettivo servizio nella qualifica medesima, fermo restando il 
disposto dei precedenti articoli 41 e 42. 
Tali periodi di anzianità sono ridotti di due anni per gli impiegati dello 
stesso ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, 
muniti di diploma di laurea o titolo equipollente. 
I posti disponibili nella qualifica di dirigente di ufficio sono conferiti per 
tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante 
scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i capi ufficio che abbiano 
compiuto nella rispettiva qualifica cinque anni di effettivo servizio. 
I posti disponibili nella qualifica di capo ufficio, salvo quanto previsto dal 
successivo articolo 117, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per 
merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, 
ai quali sono ammessi gli operatori di esercizio che abbiano compiuto sette anni 
di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il disposto di cui ai 
precedenti articoli 41 e 42. 
I posti disponibili nella qualifica di sorvegliante capo, ed assimilata, sono 
conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre 
quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i 
portalettere ed assimilati che abbiano compiuto cinque anni di effettivo 
servizio nella qualifica. 
I posti disponibili nella qualifica di portalettere, ed assimilata, sono 
conferiti mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i 
fattorini ed equiparati che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio 
nella qualifica, fermo restando il disposto dei precedenti articoli 41 e 42. 
Le promozioni alla terza e seconda qualifica nelle tabelle XII e XIII di cui 
all'art. 115 sono conferite con l'osservanza delle disposizioni di cui ai 
precedenti commi primo e secondo per le corrispondenti qualifiche; le promozioni 
alla terza e seconda qualifica nelle tabelle XV, XVI, XVII e XVIII sono 
conferite con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi quarto 
e quinto per le corrispondenti qualifiche; le promozioni alla terza e seconda 
qualifica nelle tabelle XX e XXI sono conferite con l'osservanza delle 
disposizioni di cui ai precedenti commi sesto e settimo per le corrispondenti 
qualifiche. 
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli 
promossi per merito assoluto. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
117. Passaggi di ruolo. 
Un sesto dei posti disponibili nella qualifica di dirigente di esercizio è 
conferito mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli impiegati delle 
tabelle di cui all'art. 115 con qualifica di dirigente di ufficio, di dirigente 
radio telegrafista e radio elettricista, di dirigente di officina 
postelegrafica, di dirigente di officina di posta pneumatica e di assistente 
superiore e disegnatore superiore, nonché di capo ufficio, di capo radio 
telegrafista, di capo radio elettricista, di capo tecnico ed operatore tecnico 
principale di officina postelegrafica, di capo tecnico ed operatore tecnico 
principale di officina di posta pneumatica, di assistente principale e 
disegnatore principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella 
qualifica o a prescindere da tale anzianità se in possesso di diploma di 
istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Gli esami del concorso sono 
a carattere prevalentemente pratico e devono tendere ad accertare la 
preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di 
questioni di carattere amministrativo e di esercizio. 
Un sesto dei posti disponibili nella qualifica di capo ufficio è conferito 
mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli impiegati delle tabelle di 
cui all'art. 115 e gli operai appresso indicati: 
a) i sorveglianti capi ed assimilati; 
b) i portalettere, i fattorini, i guardafili principali, i guardafili, i 
conducenti principali, i conducenti e gli assimilati, con almeno tredici anni di 
effettivo servizio nel ruolo; 
c) i capi operai e gli operai specializzati; gli operai qualificati con almeno 
sei anni di anzianità nel ruolo; gli operai comuni con almeno tredici anni di 
anzianità nel ruolo. 
I periodi di anzianità di servizio indicati nelle precedenti lettere b) e c) 
sono ridotti di quattro anni per i dipendenti che siano in possesso del diploma 
di istituto di istruzione secondaria di primo grado. 
Gli esami del concorso sono a carattere pratico sui servizi di istituto. 
L'ammissione ai concorsi per coloro che non sono provvisti del prescritto titolo 
di studio è subordinata al giudizio favorevole della commissione centrale del 
personale che, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, del 
rendimento, delle attitudini ad esercitare le mansioni del ruolo cui si 
riferisce il concorso stesso. 
Le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo, terzo e quarto, si 
applicano anche per i passaggi alle qualifiche intermedie rispettivamente dei 
ruoli di cui alle tabelle XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII; il passaggio di ruolo 
è, peraltro, limitato agli impiegati in possesso del titolo di studio 
prescritto. 
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 16. 
------------------------ 
 





118. Norme di inquadramento. 
Il personale dei ruoli organici di cui alle tabelle F, G, H, I, L, M, N, O, P, 
Q, S, T, U di cui all'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27 (53), è 
inquadrato nelle qualifiche stabilite dall'art. 115, secondo la corrispondenza 
appresso specificata: 
------------------------ 
(53) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
 





Tabella XI 


                  Qualifiche di inquadramento

|TABELLA XI   |Dirigente  superiore  di  esercizio  e ispettore|
|             |  superiore e ispettore superiore di ragioneria |
|             |                                                |
|             |Dirigente  di  esercizio  ed  ispettore  capo di|
|             |  ragioneria                                    |
|             |Revisore di esercizio                           |
|             |                                                |
|TABELLA XII  |Perito capo                                     |
|             |Perito principale                               |
|             |Perito                                          |
|             |                                                |
|TABELLA XIII |Geometra capo                                   |
|             |Geometra principale                             |
|             |Geometra                                        |
|             |                                                |
|TABELLA XIV  |Dirigente di ufficio                            |
|             |Capo ufficio ed  operatore principale di eserci-|
|             |  zio                                           |
|             |Operatore di esercizio                          |
|             |                                                |
|TABELLA XV   |Dirigente  radiotelegrafista e dirigente radioe-|
|             | lettricista                                    |
|             |Capo radiotelegrafista, capo radioelettricista e|
|             |  operatore tecnico principale                  |
|             |Operatore  radiotelegrafista e operatore radioe-|
|             |  lettricista                                   |
|             |                                                |
|TABELLA XVI  |Dirigente di officina postelegrafica            |
|             |Capo tecnico  e  operatore tecnico principale di|
|             |  officina postelegrafica                       |
|             |Operatore tecnico di officina postelegrafica    |
|             |                                                |
|TABELLA XVII |Dirigente di officina di posta pneumatica       |
|             |Capo tecnico e  operatore  tecnico principale di|
|             |  officina di posta pneumatica                  |
|             |Operatore tecnico di posta pneumatica           |
|             |                                                |
|TABELLA XVIII|Assistente superiore e disegnatore superiore    |
|             |Assistente principale e disegnatore principale  |
|             |Assistente e disegnatore                        |
|             |                                                |
|TABELLA XIX  |Sorvegliante capo ed assimilati                 |
| (53/a)      |Portalettere ed assimilati                      |
|             |Fattorino ed assimilati                         |
|             |                                                |
|TABELLA XX   |Sorvegliante capo di linea o impianto e apparec-|
| (53/b)      |  chiatore capo                                 |
|             |Guardafili principale  e  apparecchiatore  prin-|
|             |  cipale                                        |
|             |Guardafili e apparecchiatore                    |
|             |                                                |
|TABELLA XXI  |Sorvegliante capo trasporti e scambi            |
| (53/b)      |Conducente principale e scambista principale    |
|             |Conducente e scambista                          |
                                                                
                   Qualifiche di provenienza                    
        (allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n.  27)        
                                                                
|TABELLA F  |Primo direttore  capo ed  ispettore  superiore  di|
|           |  ragioneria                                      |
|           |Direttore  capo ed ispettore  capo di ragioneria e|
|           |  direttore principale di ragioneria              |
|           |                                                  |
|TABELLA G  |Segretario, segretario aggiunto e vice segretario |
|           |                                                  |
|TABELLA H  |Perito capo                                       |
|           |Perito principale e primo perito                  |
|           |Perito, perito aggiunto e vice perito             |
|           |                                                  |
|TABELLA I  |Geometra capo                                     |
|           |Geometra principale e primo geometra              |
|           |Geometra, geometra aggiunto e vice geometra       |
|           |                                                  |
|TABELLE L-M|Capo ufficio superiore e capo ufficio di 1ª classe|
|           |Capo ufficio principale, capo ufficio  e ufficiale|
|           |  di 1ª classe                                    |
|           |Ufficiale di 2ª e 3ª classe                       |
|           |                                                  |
|TABELLA N  |Capo  radiotelegrafista  o radioelettricista di 1ª|
|           |  classe                                          |
|           |Capo radiotelegrafista o radioelettricista, opera-|
|           |  tore capo e ufficiale radiotelegrafista o radio-|
|           |  elettricista di 1ª classe                       |
|           |Ufficiale  radiotelegrafista   o radioelettricista|
|           |  di 2ª e 3ª classe                               |
|           |                                                  |
|TABELLA O  |Capo tecnico di 1ª classe                         |
|           |Capo tecnico, operatore  capo e ufficiale  tecnico|
|           |  di 1ª classe                                    |
|           |Ufficiale tecnico di 2ª e 3ª classe               |
|           |                                                  |
|TABELLA P  |Capo officina di 1ª classe                        |
|           |Capo officina, operatore capo e ufficiale meccani-|
|           |  co di 1ª classe                                 |
|           |Ufficiale meccanico di 2ª e 3ª classe             |
|           |                                                  |
|TABELLA Q  |Assistente o disegnatore capo di 1ª classe        |
|           |Assistente o disegnatore capo e assistente o dise-|
|           |  gnatore di 1ª classe                            |
|           |Assistente o disegnatore di 2ª e 3ª classe        |
|           |                                                  |
|TABELLA S  |Agente di esercizio superiore                     |
| (53/a)    |Agente di esercizio di 1ª e 2ª classe             |
|           |Agente di esercizio di 3ª classe e fattorino      |
|           |                                                  |
|TABELLA T  |Agente tecnico superiore                          |
| (53/b)    |Agente tecnico di 1ª e 2ª classe                  |
|           |Agente tecnico di 3ª classe e allievo  agente tec-|
|           |  nico                                            |
|           |                                                  |
|TABELLA U  |Agente tecnico superiore                          |
| (53/b)    |Agente tecnico di 1ª e 2ª classe                  |
|           |Agente tecnico di 3ª classe e allievo  agente tec-|
|           |  nico                                            |
Gli impiegati di cui alla tabella G dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, 
n. 27 (53/c) che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente 
decreto rivestivano una qualifica non superiore a segretario sono inquadrati, 
nella prima attuazione del presente decreto, nella nuova qualifica di segretario 
di cui alla tabella VIII dell'art. 114, a prescindere dalla disponibilità di 
posti. 
Dopo le prime promozioni alla qualifica di segretario principale in attuazione 
delle disposizioni contenute nel presente decreto, gli impiegati che hanno 
partecipato ai relativi scrutini, anche se promossi, sono ammessi a domanda agli 
scrutini di prima attuazione del presente decreto per la promozione a dirigente 
di esercizio di cui alla tabella XI dell'art. 115. 
Gli impiegati che successivamente alle promozioni di cui ai precedenti commi 
rivestono la qualifica di segretario saranno inquadrati, con effetto dal 1° 
luglio 1970, nella qualifica di revisore di esercizio, nel limite dei posti 
disponibili, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 134 e nell'ordine del 
ruolo di provenienza salvo che non richiedano, entro sessanta giorni dalla data 
dello scrutinio per le prime promozioni a dirigente di esercizio, di rimanere 
nella predetta qualifica di segretario. 
Gli impiegati che rivestivano la qualifica di capo ufficio superiore e quelli 
che rivestivano la qualifica di capo ufficio di 1ª classe sono inquadrati, 
secondo l'ordine del ruolo di provenienza, nella qualifica di dirigente di 
ufficio; i primi hanno precedenza sui secondi. 
Nella prima attuazione del presente decreto agli impiegati che rivestivano la 
qualifica di capo ufficio principale e di capo ufficio è attribuito il 
trattamento economico relativo alla nuova qualifica di capo ufficio ed operatore 
principale, ferma restando, in via provvisoria, la distinzione nei due ruoli di 
cui alle tabelle L ed M dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27 
(53/c). Le prime promozioni alla qualifica di dirigente di ufficio sono 
conferite avuto riguardo al numero di posti fissato dal 1° gennaio 1971 per le 
predette tabelle L ed M dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27. 
Dopo le promozioni di cui al precedente comma gli impiegati rimasti nelle 
qualifiche di capo ufficio principale e di capo ufficio saranno inseriti nella 
nuova qualifica di capo ufficio e operatore principale secondo la data di 
iscrizione in ruolo nelle predette qualifiche di provenienza. 
I vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale n. 2261 del 27 giugno 
1970 per la nomina alla qualifica di vice segretario del ruolo organico di cui 
alla tabella G dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27, sono 
collocati nelle qualifiche di segretario e di revisore di esercizio secondo la 
preferenza da indicare, nell'ordine della graduatoria, e nei limiti dei posti 
disponibili in ciascuna di dette qualifiche. 
------------------------ 
(53/a) Tabella così sostituita dall'art. 5, L. 14 agosto 1971, n. 736, riportata 
alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
(53/b) Tabella così sostituita dall'art. 5, L. 14 agosto 1971, n. 736, riportata 
alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Vedi, anche, l'art. 
1, L. 27 ottobre 1973, n. 674, riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 

(53/b) Tabella così sostituita dall'art. 5, L. 14 agosto 1971, n. 736, riportata 
alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Vedi, anche, l'art. 
1, L. 27 ottobre 1973, n. 674, riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 

(53/a) Tabella così sostituita dall'art. 5, L. 14 agosto 1971, n. 736, riportata 
alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
(53/b) Tabella così sostituita dall'art. 5, L. 14 agosto 1971, n. 736, riportata 
alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Vedi, anche, l'art. 
1, L. 27 ottobre 1973, n. 674, riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 

(53/b) Tabella così sostituita dall'art. 5, L. 14 agosto 1971, n. 736, riportata 
alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Vedi, anche, l'art. 
1, L. 27 ottobre 1973, n. 674, riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 

(53/c) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
(53/c) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
 





119. Personale dell'esercizio per gli uffici locali (53/d). 
Il personale dell'esercizio per gli uffici locali è distinto come segue: 
------------------------ 
(53/d) Vedi l'art. 2, L. 27 ottobre 1973, n. 674, riportata alla voce Ministero 
delle poste e delle telecomunicazioni. 
 





Tabella XXII [a] 


+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
| Direttore di ufficio locale di gruppo A. . . . .|     135    |
| Direttore di ufficio locale di gruppo B. . . . .|     609    |
| Direttore di ufficio locale di gruppo C. . . . .|     610    |
|                                                 |  -------   |
|                                     Totale . . .|   1.354    |
                                                                
----------                                                      
  [a] Con decreto del Ministro  per  le  poste  e  le  telecomu-
nicazioni, di concerto con il Ministro  per  il  tesoro, sentita
la Commissione centrale per gli uffici locali, saranno variati i
punti necessari per la classificazione degli uffici locali, pre-
visti  dall'art. 3 del regolamento  di esecuzione  approvato con
decreto  del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505,
in relazione alle modifiche dell'organico di ciascuna  qualifica
apportate  in applicazione della presente tabella. Ai sensi del-
l'art. 24 del testo  unico approvato  con decreto del Presidente
della  Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, con decreto  del Mini-
stro per le poste e  le  telecomunicazioni  saranno  annualmente
apportate  all'organico  complessivo  della  presente tabella ed
alla votazione  organica  di  posti  di  ciascuna  qualifica  le
necessarie  variazioni  in dipendenza delle modifiche nel numero
di posti verificatesi sino al 31 dicembre di ogni anno,  per  la
istituzione, soppressione, variazione di classifica degli uffici
locali, mantenendo tra le varie qualifiche i rapporti risultanti
dalla presente tabella.
------------------------ 
 





Tabella XXIII [b] 


+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
| Direttore di ufficio locale di gruppo D. . . . .|   4.455    |
| Direttore di  ufficio  locale  di  gruppo  E  ed|            |
|   operatore principale U.L.A.  . . . . . . . . .|  20.048    |
| Operatore U.L.A. . . . . . . . . . . . . . . . .|  20.049    |
|                                                 | --------   |
|                                     Totale . . .|  44.552    |
                                                                
----------                                                      
  [b] Con decreto del  Ministro per le  poste e le telecomunica-
zioni, di concerto con il  Ministro  per il  tesoro, sentita  la
commissione  centrale  per  gli uffici locali, saranno variati i
punti necessari per la classificazione  degli  uffici  locali  e
delle  agenzie,  previsti  dall'art.   3  del   regolamento   di
esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica
3 agosto 1968, n. 1505, in relazione alle modifiche dell'organi-
co delle qualifiche di direttore  di ufficio locale apportate in
applicazione  della presente  tabella. Ai sensi dell'art. 24 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubbli-
ca 9 agosto 1967, n. 1417, con decreto del Ministro per le poste
e le telecomunicazioni saranno annualmente apportate all'organi-
co complessivo della presente tabella ed alla dotazione organica
di posti di ciascuna  qualifica le necessarie  variazioni in di-
pendenza delle modifiche  nel numero di posti  verificatesi sino
al 31 dicembre  di ogni anno, per  la istituzione, soppressione,
variazione di classifica degli uffici locali  e  delle  agenzie,
variazioni  all'assegno  del  personale, mantenendo fra le varie
qualifiche i rapporti  risultanti  dalla  presente  tabella.   A
decorre dal 1° gennaio 1971, la qualifica  di direttore di uffi-
cio locale  di gruppo  E del quadro  A del ruolo  della carriera
del  personale  esecutivo  degli uffici locali e quella di primo
ufficiale del quadro B del ruolo  stesso  sono  unificate  nella
qualifica  con unica dotazione organica, di direttore di ufficio
locale di gruppo  E  ed  operatore  principale,  prevista  dalla
presente  tabella. Nella qualifica  stessa sono  inseriti, senza
tener conto del quadro di provenienza, i  direttori  di  ufficio
locale  di  gruppo  E  ed i primi ufficiali, secondo l'ordine di
anzianità determinato ai sensi del secondo  comma  dell'articolo
15  del  regolamento  di  esecuzione,  approvato con decreto del
Presidente  della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Essi conser-
vano  le anzianità  di carriera e di qualifica  possedute. Dalla
stessa  data  del 1° gennaio 1971 è soppresso  il secondo  comma
dell'art. 58 del testo unico approvato con decreto del Presiden-
te della  Repubblica  9 agosto 1967, n. 1417. Le norme di cui al
primo e secondo comma dell'art. 82 del testo unico approvato con
decreto  del presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417,
valgono anche per gli operatori U.L.A. Gli operatori principali,
oltre a svolgere le mansioni previste per gli operatori, coadiu-
vano i direttori di ufficio locale, anche nello svolgimento del-
l'azione di controllo, e possono essere incaricati della reggen-
za di uffici locali e della titolarità o reggenza di agenzie.
------------------------ 
 





Tabella XXIV [c] 


+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Portalettere superiore ed assimilate. . . . . . .|    2.612   |
|Portalettere ed assimilate. . . . . . . . . . . .|   15.671   |
|Fattorino ed assimilate . . . . . . . . . . . . .|    7.835   |
|                                                 | ---------  |
|                                     Totale . . .|   26.118   |
                                                                
----------                                                      
  [c] Ai sensi dell'art. 24 del testo unico approvato con decre-
to del  Presidente  della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, con
decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni saranno
annualmente  apportate  all'organico  complessivo della presente
tabella  ed  alla  dotazione  organica  di  posti  di   ciascuna
qualifica le necessarie variazioni in dipendenza delle modifiche
del numero di posti verificatesi sino al 31 dicembre di ogni an-
no per  la istituzione, soppressione  di posti e variazione allo
assegno del personale della presente  tabella, mantenendo fra le
varie qualifiche i rapporti risultanti dalla tabella medesima.
------------------------ 
 





120. Avanzamento e passaggi di ruolo del personale U.L.A. 
Le promozioni a direttore di ufficio locale di gruppo A e B restano disciplinate 
dagli articoli 55 e 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 (54). 
I posti disponibili nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo C 
sono conferiti: 
1) per un sesto dei posti disponibili mediante concorso per esame al quale sono 
ammessi i direttori di ufficio locale di gruppo D, nonché i direttori di ufficio 
locale di gruppo E e gli operatori principali U.L.A. con almeno cinque anni di 
effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità se in 
possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Gli 
esami del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e debbono tendere ad 
accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla 
soluzione di questioni di carattere amministrativo e di esercizio; 
2) per i restanti posti disponibili mediante concorso per titoli, al quale sono 
ammessi a partecipare i direttori degli uffici locali di gruppo D ed E, e gli 
operatori principali U.L.A., in possesso del titolo di studio di istituto di 
istruzione secondaria di secondo grado, i quali, alla data di pubblicazione del 
decreto che indice il concorso, abbiano compiuto, se direttori di ufficio locale 
di gruppo D, quattro anni di complessivo servizio nella qualifica stessa ed in 
quella di direttore di ufficio locale di gruppo E e operatori principali, e, se 
direttori di ufficio locale di gruppo E e operatori principali, otto anni di 
effettivo servizio nella qualifica. 
La norma di cui all'art. 9 della legge 12 marzo 1968, n. 259, resta in vigore 
permanentemente, per il personale ivi contemplato, ai fini dell'ammissione al 
concorso previsto al numero 2) del presente articolo. 
Non possono partecipare ai concorsi gli aspiranti che abbiano riportato 
nell'ultimo triennio, anche per una sola volta, un giudizio complessivo 
inferiore a "buono". 
L'ammissione ai concorsi è subordinata al parere favorevole della Commissione 
centrale per gli uffici locali che a tal fine tiene conto della qualità del 
servizio prestato, del rendimento e delle attitudini a svolgere le funzioni 
della qualifica da conferire. 
Per l'espletamento e la definizione dei concorsi si osservano, in quanto 
applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 49 comma ottavo, 50, 53 e 
55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 
agosto 1967, n. 1417 (54/a). 
Gli impiegati che cambiano ruolo mediante concorso per esami ai sensi del punto 
1) del secondo comma conseguono le promozioni successive anche a prescindere dal 
titolo di studio. 
I posti disponibili nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo D 
sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo 
assoluto, ai quali sono ammessi gli impiegati della qualifica immediatamente 
inferiore della stessa tabella, che abbiano compiuto nella stessa qualifica 
cinque anni di effettivo servizio. 
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel titolo quelli 
promossi per merito assoluto. 
I posti disponibili nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo E 
ed operatore principale U.L.A. sono conferiti: 
1) per un sesto dei posti disponibili mediante concorso per esame al quale sono 
ammessi: 
a) i portalettere superiori, ed assimilati U.L.A.; 
b) i portalettere ed i fattorini ed assimilati U.L.A. con almeno tredici anni di 
effettivo servizio nel ruolo. 
Il periodo di anzianità indicato nella lettera b) è ridotto di quattro anni per 
i dipendenti in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 
primo grado. 
Gli esami del concorso sono a carattere pratico sui servizi d'istituto. 
L'ammissione al concorso è subordinata, per coloro che non sono provvisti del 
prescritto titolo di studio, al giudizio favorevole della Commissione centrale 
U.L.A. che, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, del 
rendimento, delle attitudini ad esercitare le mansioni del ruolo cui si 
riferisce il concorso. 
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 
16; 
2) per i restanti posti disponibili, una metà mediante scrutinio per merito 
comparativo e una metà mediante scrutinio per merito assoluto. 
Agli scrutini sono ammessi gli operatori della stessa tabella che abbiano 
compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il 
disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42. 
I posti disponibili nella qualifica di portalettere superiore ed assimilati 
U.L.A. sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e 
per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi 
i portalettere ed assimilati U.L.A. che abbiano compiuto alla data dello 
scrutinio cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. 
Le promozioni alla qualifica di portalettere ed assimilati U.L.A. vengono 
conferite mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i 
fattorini ed assimilati U.L.A. che abbiano compiuto sette anni di effettivo 
servizio nella qualifica fermo restando il disposto di cui ai precedenti 
articoli 41 e 42 (54/b). 
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli 
promossi per merito assoluto. 
Gli impiegati che cambiano ruolo mediante concorso per esami, ai sensi del punto 
1) del decimo comma, conseguono le promozioni successive anche a prescindere dal 
titolo di studio. 
------------------------ 
(54) Riportato alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
(54/a) Riportato alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
(54/b) Comma così modificato dall'art. 9, L. 14 agosto 1971, n. 736, riportata 
alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
 





121. Norme di inquadramento. 
Il personale degli uffici locali è inquadrato nelle qualifiche stabilite 
dall'art. 119, secondo la corrispondenza appresso specificata: 
------------------------ 
 





Tabella XXII 


                  Qualifiche di inquadramento

|TABELLA XXII |Direttore di ufficio locale di gruppo A         |
|             |Direttore di ufficio locale di gruppo B         |
|             |Direttore di ufficio locale di gruppo C         |
|             |                                                |
|TABELLA XXIII|Direttore di ufficio locale di gruppo D         |
|             |Direttore di ufficio locale di gruppo E  ed ope-|
|             |  ratore principale U.L.A.                      |
|             |Operatore U.L.A.                                |
|             |                                                |
|TABELLA XXIV |Portalettere superiore ed assimilate            |
| (54/c)      |Portalettere ed assimilate                      |
|             |Fattorino ed assimilate                         |
                                                                
                   Qualifiche di provenienza                    
       (allegato II alla legge 11 febbraio 1970, n.  27)        
                                                                
|TABELLA A    |Direttore di ufficio locale di gruppo A         |
|             |Direttore di ufficio locale di gruppo B         |
|             |Direttore di ufficio locale di gruppo C         |
|             |                                                |
|TABELLA B    |Direttore di ufficio locale di gruppo D         |
|             |Direttore di ufficio locale  di  gruppo E, primo|
|             |  ufficiale e ufficiale di prima classe         |
|             |Ufficiale di seconda classe                     |
|             |Ufficiale di terza classe                       |
|             |                                                |
|TABELLA C    |Agente superiore                                |
| (54/c)      |Agente di 1ª e 2ª classe                        |
|             |Agente di 3ª classe e fattorino                 |
------------------------ 
(54/c) Tabella così sostituita dall'art. 5, L. 14 agosto 1971, n. 736, riportata 
alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
(54/c) Tabella così sostituita dall'art. 5, L. 14 agosto 1971, n. 736, riportata 
alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
 





Sezione V - Azienda di Stato per i servizi telefonici 
122. Carriere. 
Il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si distingue in: 
personale direttivo; 
personale degli uffici; 
personale dell'esercizio. 
------------------------ 
 





123. Carriere del personale direttivo. 
Le carriere del personale direttivo sono distinte come segue: 
------------------------ 
 





Tabella I 


+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Direttore dell'A.S.S.T. [a] . . . . . . . . . . .|       1    |
                                                                
----------                                                      
  [a] Compete l'indennità di cui all'art. 3 del  regio  decreto-
legge  14 giugno 1925, n. 884, convertito  nella legge  18 marzo
1926, n. 562.
------------------------ 
 





Tabella II 


               Ruolo del personale amministrativo               
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Direttore centrale. . . . . . . . . . . . . . . .|       4    |
|Ispettore generale. . . . . . . . . . . . . . . .|      12    |
|Ispettore capo e direttore di divisione . . . . .|      30    |
|                                                 |+           |
|Ispettore superiore e direttore di sezione. . . .||           |
|                                                 | >   130    |
|Ispettore e consigliere . . . . . . . . . . . . .||           |
|                                                 |+   -----   |
|                                     Totale . . .|     176    |
------------------------ 
 





Tabella III 


                  Ruolo del personale tecnico                   
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Direttore centrale. . . . . . . . . . . . . . . .|       4    |
|Ispettore generale. . . . . . . . . . . . . . . .|      15    |
|Ispettore capo e direttore di divisione . . . . .|      30    |
|                                                 |+           |
|Ispettore superiore e direttore di sezione. . . .||           |
|                                                 | >   157    |
|Ispettore e consigliere . . . . . . . . . . . . .||           |
|                                                 |+  -------  |
|                                     Totale . . .|     206    |
Le promozioni nelle carriere direttive di cui al presente articolo sono 
disciplinate dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del presente decreto 
relativo al personale tecnico. 
Al concorso per la nomina alle qualifiche di ispettore superiore ed equiparate 
sono ammessi, nei limiti, con le modalità e i requisiti di cui al precedente 
art. 16, oltre che gli impiegati della carriera di concetto degli uffici, anche 
quelli delle carriere dell'esercizio di cui alle successive tabelle IX e X che 
rivestano la qualifica terminale o intermedia. 
Restano ferme le disposizioni che concernono la nomina alle qualifiche di 
direttore dell'A.S.S.T. e di direttore centrale. 
------------------------ 
 





124. Carriera del personale degli uffici. 
Le carriere del personale degli uffici sono distinte come segue: 
------------------------ 
 





Tabella IV (54/d) 


                      Carriera di concetto                      
+----------------------+-------------------+-------------------+
|                      |   Numero posti    |    Numero posti   |
|     Qualifiche       |dal 1° gennaio 1973|dal 1° gennaio 1975|
+----------------------+-------------------+-------------------+
|Segretario capo. . . .|         93        |         226       |
|Segretario principale.|      1.016        |       1.016       |
|Segretario . . . . . .|      1.149        |       1.016       |
|                      +-------------------+-------------------+
|          Totale . . .|      2.258        |       2.258       |
------------------------ 
(54/d) Tabella così sostituita prima dall'art. 7 e dall'allegato B alla L. 14 
agosto 1971, n. 736, riportata alla voce Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni e poi dall'art. 1 e dall'allegato B alla L. 29 novembre 1973, 
n. 809, riportata alla stessa voce. 
 





Tabella V 


                       Carriera esecutiva                       
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Coadiutore superiore. . . . . . . . . . . . . . .|      30    |
|Coadiutore principale . . . . . . . . . . . . . .|     135    |
|Coadiutore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|     135    |
|                                                 |   -------  |
|                                     Totale . . .|     300    |
------------------------ 
 





Tabella VI 


     Ruolo ad esaurimento del personale aiuto contabile [a]     
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Aiuto contabile principale (equiparata  a coadiu-|            |
|  tore superiore) . . . . . . . . . . . . . . . .|     131    |
|Primo  aiuto  contabile  (equiparata a coadiutore|            |
|  principale) . . . . . . . . . . . . . . . . . .|     199    |
|Aiuto contabile (equiparata a coadiutore) . . . .|     270    |
|                                                 |    -----   |
|                                     Totale . . .|     600    |
                                                                
----------                                                      
  [a] Nella tabella V possono  essere coperti i posti risultanti
dalla differenza tra  la  dotazione  complessiva  della  tabella
stessa ed il numero dei posti occupati nella tabella VI.
------------------------ 
 





Tabella VII 


                      Carriera ausiliaria                       
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Commesso capo . . . . . . . . . . . . . . . . . .|      45    |
|Commesso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|     105    |
|                                                 |   -------  |
|                                     Totale . . .|     150    |
------------------------ 
 





Tabella VIII 


       Ruolo ad esaurimento del personale ausiliario [b]        
+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Capo commesso principale. . . . . . . . . . . . .|      22    |
|Capo commesso di 1ª classe (equiparata a commesso|            |
|  capo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|      83    |
|Capo  commesso  di  2ª  classe (equiparato e com-|            |
|  messo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|      45    |
|                                                 |   -------  |
|                                     Totale . . .|     150    |
                                                                
----------                                                      
  [b] In   corrispondenza   dei  posti  coperti  nel   ruolo  ad
esaurimento di cui alla presente tabella sono  lasciati scoperti
altrettanti posti nel ruolo di cui alla tabella VII.            
Le promozioni ed i passaggi di carriera del personale degli uffici sono 
disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del presente decreto, 
concernenti le qualifiche corrispondenti. La promozione a segretario principale 
è disciplinata dalle disposizioni relative al personale tecnico. 
L'anzianità richiesta per la promozione alla qualifica di primo aiuto contabile 
del ruolo ad esaurimento è quella prevista dal successivo art. 126 per la 
promozione alla qualifica di operatore telefonico principale ed equiparata. 
I posti disponibili nella qualifica di capo commesso principale del ruolo ad 
esaurimento sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito 
comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai 
quali sono ammessi gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore dello 
stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella 
qualifica medesima. 
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli 
promossi per merito assoluto. 
I capi commessi principali del ruolo ad esaurimento sono ammessi al concorso per 
esame per la nomina a coadiutore principale a prescindere dall'anzianità di 
qualifica, fermi restando gli altri requisiti. 
Ai concorsi per il passaggio alle qualifiche di segretario principale e di 
coadiutore principale sono ammessi rispettivamente gli impiegati appartenenti ai 
ruoli di cui alle tabelle V e VI ed alle tabelle VII, VIII e gli operai. 
------------------------ 
 





125. Personale dell'esercizio telefonico (54/e). 
Il personale dell'esercizio è distinto come segue: 
------------------------ 
(54/e) Vedi la L. 27 ottobre 1973, n. 674, riportata alla voce Ministero delle 
poste e delle telecomunicazioni. 
 





Tabella IX 


+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Dirigente superiore di esercizio. . . . . . . . .|      24    |
|Dirigente di esercizio. . . . . . . . . . . . . .|      46    |
|Revisore di esercizio . . . . . . . . . . . . . .|      45    |
|                                                 |   -------  |
|                                     Totale . . .|     115    |
------------------------ 
 





Tabella X (a) (54/f) 


+----------------------+-------------------+-------------------+
|                      |   Numero posti    |    Numero posti   |
|      Qualifiche      |dal 1° gennaio 1973|dal 1° gennaio 1975|
+----------------------+-------------------+-------------------+
|Dirigente tecnico  su-|                   |                   |
| periore ed assimilato|        84         |        245        |
|Dirigente tecnico, re-|                   |                   |
| visore  tecnico prin-|                   |                   |
| cipale ed assimilato.|        779 (b)    |       1.105 (b)   |
|Revisore  tecnico   ed|                   |                   |
| assimilato. . . . . .|      1.591 (c)    |       1.104 (c)   |
|                      +-------------------+-------------------+
|          Totale . . .|      2.454        |       2.454       |
                                                                
----------
  (a) L'art. 51 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, è abrogato.
  (b) Per esigenze di servizio  gli  impiegati  con qualifica di
dirigente tecnico, revisore  tecnico  principale  ed  assimilate
possono essere utilizzati anche nelle mansioni previste dall'ul-
timo comma dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1963, n. 81.
  (c) Un'aliquota  dei  posti  da mettere a pubblico concorso di
ammissione può  essere  conferita  mediante concorsi riservati a
candidati forniti del diploma di geometra.
------------------------ 
(54/f) Tabella così sostituita prima dall'art. 7 e dall'allegato B alla L. 14 
agosto 1971, n. 736, riportata alla voce Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni e poi dall'art. 1 e dall'allegato B alla L. 29 novembre 1973, 
n. 809, riportata alla stessa voce. 
 





Tabella XI (a) 


+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Dirigente di commutazione e  assistente superiore|            |
|  di commutazione . . . . . . . . . . . . . . . .|     250    |
|Assistente di commutazione. . . . . . . . . . . .|     450    |
|                                                 |   -------  |
|                                     Totale . . .|     700    |
                                                                
----------                                                      
  (a) Gli  impiegati della  tabella dei  dirigenti e degli assi-
stente di commutazione hanno preminenza gerarchica sul personale
della tabella degli operatori telefonici.
------------------------ 
 





Tabella XII (54/g) 


+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Operatore telefonico superiore e assistente supe-|            |
|  riore d'esercizio . . . . . . . . . . . . . . .|     647    |
|Operatore  telefonico   principale  e  assistente|            |
|  principale d'esercizio. . . . . . . . . . . . .|   3.585    |
|Operatore telefonico. . . . . . . . . . . . . . .|   4.034    |
|                                                 | ---------  |
|                                     Totale . . .|   8.266    |
------------------------ 
(54/g) Tabella così sostituita dall'art. 1 e dalla tabella B allegata alla L. 29 
novembre 1973, n. 809, riportata alla voce Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni. 
 





Tabella XIII (54/g) 


+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Capo centrale superiore, capo officina superiore,|            |
|  capo  tecnico  superiore  e  operatore  tecnico|            |
|  superiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|      20    |
|Capo centrale,  capo  officina,  capo  tecnico  e|            |
|  operatore tecnico principale. . . . . . . . . .|      90    |
|Operatore tecnico . . . . . . . . . . . . . . . .|      90    |
|                                                 |   -------  |
|                                     Totale . . .|     200    |
------------------------ 
(54/g) Tabella così sostituita dall'art. 1 e dalla tabella B allegata alla L. 29 
novembre 1973, n. 809, riportata alla voce Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni. 
 





Tabella XIV (54/h) 


+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Sorvegliante capo e smistatore capo . . . . . . .|      99    |
|Smistatore principale ed assimilate . . . . . . .|     591    |
|Smistatore ed assimilate. . . . . . . . . . . . .|     296    |
|                                                 |   -------  |
|                                     Totale . . .|     986    |
------------------------ 
(54/h) Vedi l'art. 1, L. 9 gennaio 1973, n. 4, riportata alla voce Ministero 
delle poste e delle telecomunicazioni, e, soprattutto, la nota 51/g. 
 





Tabella XV (54/h) 


+-------------------------------------------------+------------+
|                      Qualifica                  |    Posti   |
+-------------------------------------------------+------------+
|Sorvegliante capo trasporti . . . . . . . . . . .|      26    |
|Conducente principale, apparecchiatore principale|            |
|  ed assimilate . . . . . . . . . . . . . . . . .|     132    |
|Conducente, apparecchiatore ed assimilate . . . .|      67    |
|                                                 |   -------  |
|                                     Totale . . .|     225    |
------------------------ 
(54/h) Vedi l'art. 1, L. 9 gennaio 1973, n. 4, riportata alla voce Ministero 
delle poste e delle telecomunicazioni, e, soprattutto, la nota 51/g. 
 





126. Accesso ai ruoli - Avanzamento. 
La nomina ad assistente di commutazione (tabella XI) è riservata al personale 
della tabella XII ai sensi dell'art. 21 della legge 18 febbraio 1963, n. 81 
(55), il quale è modificato nel senso che il concorso per merito distinto è 
sostituito da un concorso per esame speciale mediante colloquio vertente sui 
servizi d'istituto e sul programma da stabilire con decreto del Ministro per le 
poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, al quale 
possono partecipare gli operatori telefonici di cui alla predetta tabella XII 
che abbiano maturato alla data del relativo bando di concorso sei anni di 
anzianità nella tabella di appartenenza. Il colloquio non s'intende superato ove 
il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi. 
Le tabelle XI e XII si considerano cumulativamente ai fini della determinazione 
dei posti disponibili da mettere a concorso per l'ammissione all'impiego nella 
predetta tabella XII. 
I posti disponibili nella qualifiche di dirigente superiore di esercizio e di 
dirigente tecnico superiore ed assimilate sono conferiti per tre quinti mediante 
scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito 
assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente i dirigenti di esercizio ed i 
dirigenti tecnici ed assimilati che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto 
cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. 
I posti disponibili nelle qualifiche di dirigente di esercizio e dirigente 
tecnico ed assimilate, salvo quanto previsto dal successivo art. 127, sono 
conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre 
quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi 
rispettivamente i revisori di esercizio e i revisori tecnici ed assimilati che 
abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo 
restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42. Tali periodi di 
anzianità sono ridotti di due anni per gli impiegati dello stesso ruolo in 
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto muniti di diploma 
di laurea o titolo equipollente. 
I posti disponibili nelle qualifiche di dirigente di commutazione, di operatore 
telefonico superiore e di capo centrale superiore ed assimilate sono conferiti 
per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti 
mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente 
gli assistenti di commutazione, gli operatori telefonici principali e i capi 
centrali ed assimilati che abbiano compiuto nella qualifica cinque anni di 
effettivo servizio. 
I posti disponibili nelle qualifiche di operatore telefonico principale e capo 
centrale ed assimilate, salvo quanto previsto dal successivo art. 127, sono 
conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro 
quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi 
rispettivamente gli operatori telefonici e gli operatori tecnici che abbiano 
compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il 
disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42. 
I posti disponibili nelle qualifiche di sorvegliante capo e sorvegliante capo 
trasporti ed assimilate sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per 
merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai 
quali sono ammessi rispettivamente gli impiegati della qualifica immediatamente 
inferiore del rispettivo ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo 
servizio nella qualifica. 
I posti disponibili nelle qualifiche di smistatore principale e di conducente 
principale ed assimilate sono conferiti mediante scrutinio per merito assoluto 
ai quali sono ammessi gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore del 
rispettivo ruolo che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella 
qualifica fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42 
(55/a). 
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli 
promossi per merito assoluto. 
------------------------ 
(55) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
(55/a) Comma così modificato dall'art. 9, L. 14 agosto 1971, n. 736, riportata 
alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
 





127. Passaggi di ruolo. 
Un sesto dei posti disponibili nella qualifica di dirigente di esercizio è 
conferito mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli impiegati delle 
tabelle di cui all'art. 125 con qualifica di dirigente di commutazione, di 
operatore telefonico superiore e di capo centrale superiore, ed assimilate, 
nonché di assistente di commutazione, di operatore telefonico principale e di 
capo centrale, ed assimilate, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella 
qualifica o a prescindere da tale anzianità se in possesso di diploma di 
istituto di istruzione secondaria di secondo grado. 
Gli esami del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere 
ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla 
soluzione di questioni di carattere amministrativo e di esercizio. 
Un sesto dei posti disponibili nella qualifica di operatore telefonico 
principale, o assimilata, è conferito mediante concorso per esame al quale sono 
ammessi gli impiegati delle tabelle di cui all'art. 125 e gli operai appresso 
indicati: 
a) sorveglianti capo ed assimilati delle tabelle XIV e XV; 
b) smistatori principali, conducenti principali, smistatori e conducenti ed 
assimilati delle tabelle XIV e XV, con almeno tredici anni di effettivo servizio 
nel ruolo; 
c) capi operai e operai specializzati; operai qualificati con almeno sei anni di 
anzianità nel ruolo; operai comuni con almeno tredici anni di anzianità nel 
ruolo. 
I periodi di anzianità di servizio indicati nelle precedenti lettere b) e c) 
sono ridotti di quattro anni per i dipendenti che siano in possesso di diploma 
di istituto di istruzione secondaria di primo grado. 
Gli esami del concorso sono a carattere pratico sui servizi di istituto. Le 
disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo, terzo e quarto, si 
applicano anche per i passaggi alle qualifiche intermedie rispettivamente dei 
ruoli di cui alle tabelle X e XIII; il passaggio di ruolo è, peraltro, limitato 
agli impiegati in possesso del titolo di studio prescritto. 
L'ammissione ai concorsi per coloro che non sono provvisti del prescritto titolo 
di studio è subordinata al giudizio favorevole della Commissione centrale del 
personale che, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, del 
rendimento, delle attitudini ad esercitare le mansioni del ruolo cui si 
riferisce il concorso stesso. 
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 
16. 
------------------------ 
 





128. Norme di inquadramento. 
Il personale dei ruoli organici di cui alle tabelle D, E, F, G, H, I, M, N, O e 
P di cui all'allegato III alla legge 11 febbraio 1970 n. 27 (55/b), è inquadrato 
nelle qualifiche stabilite dagli articoli 124 (ruoli ad esaurimento) e 125 
secondo la corrispondenza appresso specificata: 


                  Qualifiche di inquadramento

|TABELLA IX  |Dirigente superiore di esercizio                 |
|            |Dirigente di esercizio                           |
|            |Revisore di esercizio                            |
|            |                                                 |
|TABELLA X   |Dirigente tecnico superiore ed assimilate        |
|            |Dirigente tecnico ed assimilate                  |
|            |Revisore tecnico ed assimilate                   |
|            |                                                 |
|TABELLA XI  |Dirigente di commutazione  e assistente superiore|
|            |  di commutazione                                |
|            |Assistente di commutazione                       |
|            |                                                 |
|Tabella XII |Operatore  telefonico  superiore  ed assisistente|
|            |  superiore di esercizio                         |
|            |Operatore  telefonico  principale  ed  assistente|
|            |  principale di esercizio peratore telefonico    |
|            |                                                 |
|TABELLA XIII|Capo centrale superiore, capo officina superiore,|
|            |  capo tecnico superiore  ed   operatore  tecnico|
|            |  superiore                                      |
|            |Capo  centrale, capo   officina, capo  tecnico ed|
|            |  operatore tecnico principale                   |
|            |Operatore tecnico                                |
|            |                                                 |
|TABELLA VI  |(ad esaurimento)                                 |
|            |Aiuto contabile principale                       |
|            |Primo aiuto contabile                            |
|            |Aiuto contabile                                  |
|            |                                                 |
|TABELLA XIV |Sorvegliante capo e smistatore capo              |
| (55/c)     |Smistatore principale ed assimilate              |
|            |Smistatore ed assimilate                         |
|            |                                                 |
|TABELLA XV  |Sorvegliante capo trasporti                      |
| (55/c)     |Conducente principale, apparecchiatore principale|
|            |  ed assimilate                                  |
|            |Conducente, apparecchiatore ed assimilate        |
|            |                                                 |
|TABELLA VIII|(ad esaurimento)                                 |
|            |Capo commesso principale                         |
|            |Capo commesso di 1ª classe                       |
|            |Capo commesso di 2ª classe                       |
                                                                
                   Qualifiche di provenienza                    
       (allegato III alla legge 11 febbraio 1970, n.  27)       
                                                                
|TABELLA D   |Primo direttore capo di ufficio interurbano      |
|            |Direttore capo di ufficio interurbano e direttore|
|            |  di ufficio interurbano                         |
|            |                                                 |
|TABELLA E   |Segretario, segretario aggiunto e vice segretario|
|            |                                                 |
|TABELLA F   |Segretario capo e dirigente tecnico superiore    |
|            |Segretario principale e dirigente tecnico princi-|
|            |  pale, primo  segretario  e  primo     dirigente|
|            |  tecnico                                        |
|            |Segretario e  dirigente  tecnico, se gretario ag-|
|            |  giunto, dirigente tecnico aggiunto, vice segre-|
|            |  tario e vice dirigente                         |
|            |                                                 |
|TABELLA G   |Capo turno  di commutazione e assi stente di com-|
|            |  mutazione di 1ª classe                         |
|            |Assistente di commutazione                       |
|            |                                                 |
|TABELLA H   |Ufficiale telefonico superiore                   |
|            |Primo ufficiale telefonico e ufficiale telefonico|
|            |  di 1ª classe                                   |
|            |Ufficiale telefonico di 2ª e 3ª classe           |
|            |                                                 |
|TABELLA I   |Capo centrale di 1ª classe, capo  officina  di 1ª|
|            |  classe e capo tecnico di 1ª classe             |
|            |Capo  centrale, capo  officina, capo  tecnico  ed|
|            |  operatore  tecnico di 1ª classe                |
|            |Operatore tecnico di 2ª e 3ª classe              |
|            |                                                 |
|TABELLA M   |(ad esaurimento)                                 |
|            |Aiuto contabile principale                       |
|            |Primo  aiuto  contabile  e aiuto con tabile di 1ª|
|            |  classe                                         |
|            |Aiuto contabile di 2ª e 3ª classe                |
|            |                                                 |
|TABELLA N   |Agente telefonico superiore                      |
| (55/c)     |Agente telefonico di 1ª e 2ª classe              |
|            |Agente  telefonico di 3ª classe  e allievo agente|
|            | telefonico                                      |
|            |                                                 |
|TABELLA P   |Agente tecnico superiore                         |
| (55/c)     |Agente tecnico di 1ª e 2ª classe                 |
|            |Agente  tecnico  di 3ª classe  ed  allievo agente|
|            |  tecnico                                        |
|            |                                                 |
|TABELLA O   |(ad esaurimento)                                 |
|            |Capo commesso principale                         |
|            |Capo commesso di 1ª classe                       |
|            |Capo commesso di 2ª classe e primo commesso      |
Gli impiegati di cui alla tabella E dell'allegato III alla legge 11 febbraio 
1970 n. 27 (55/d), che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente 
decreto rivestivano una qualifica non superiore a segretario sono inquadrati, 
nella prima attuazione del presente decreto, nella nuova qualifica di segretario 
della carriera di concetto del personale degli uffici, a prescindere dalla 
disponibilità dei posti. 
Gli impiegati della predetta carriera che successivamente alle prime promozioni 
alla qualifica di segretario principale in attuazione delle disposizioni 
contenute nel presente decreto rivestano tale qualifica o quella di segretario 
sono inquadrati, con effetto dal 1° luglio 1970, nel limite dei posti 
disponibili e con l'osservanza del disposto di cui all'art. 134 rispettivamente 
nella qualifica di dirigente di esercizio e di revisore di esercizio (tabella 
IX) secondo l'ordine di ruolo nella carriera di provenienza. 
L'inquadramento di cui al precedente comma è disposto a domanda degli 
interessati, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data dello scrutinio 
relativo alle prime promozioni alla qualifica di segretario principale. 
------------------------ 
(55/b) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
(55/c) Tabella così sostituita dall'art. 5, L. 14 agosto 1971, n. 736, riportata 
alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
(55/c) Tabella così sostituita dall'art. 5, L. 14 agosto 1971, n. 736, riportata 
alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
(55/c) Tabella così sostituita dall'art. 5, L. 14 agosto 1971, n. 736, riportata 
alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
(55/c) Tabella così sostituita dall'art. 5, L. 14 agosto 1971, n. 736, riportata 
alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
(55/d) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
 





129. Inquadramento di operatori telefonici nei ruoli dei dirigenti ed assistenti 
di commutazione. 
Gli impiegati del ruolo di cui alla tabella XII che alla data del 1° luglio 1971 
rivestano la qualifica di operatore telefonico superiore, o di operatore 
telefonico principale, o assimilate, e abbiano svolto lodevolmente da almeno 
diciotto mesi mansioni di dirigenza dei servizi di accettazione o di 
commutazione telefonica possono essere inquadrati nel ruolo di cui alla tabella 
XI, alle corrispondenti qualifiche di dirigente di commutazione, o assimilata, e 
di assistente di commutazione, prendendo posto dopo gli impiegati che alla data 
dell'inquadramento già rivestano le anzidette qualifiche. 
L'inquadramento decorre dalla data del relativo provvedimento ed è disposto, 
anche in soprannumero, con decreto del Ministro per le poste e le 
telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per il personale, a domanda 
degli interessati da presentarsi entro novanta giorni dalla data del 1° luglio 
1971. Gli impiegati inquadrati nei ruoli dei dirigenti ed assistenti di 
commutazione conservano le anzianità di carriera e di qualifica acquisite nei 
ruoli di provenienza. 
I soprannumeri risultanti dall'applicazione del presente articolo non possono 
superare il cinquanta per cento della dotazione organica delle singole 
qualifiche del ruolo dei dirigenti e degli assistenti di commutazione; nelle 
corrispondenti qualifiche del ruolo degli operatori telefonici sono lasciati 
scoperti altrettanti posti. 
Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di dirigente di 
commutazione ed assimilata, possono essere utilizzati anche nelle mansioni 
proprie degli assistenti di commutazione. 
------------------------ 
 





130. Norme comuni alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni. 
Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 46, 49 e 50 della legge 12 
marzo 1968, n. 325 (55/d), concernenti variazioni alle piante organiche del 
personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni. 
Ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche si applicano le disposizioni 
di cui all'ultimo comma dell'art. 133 del presente decreto. 
Gli impiegati provenienti dalle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 
284 e 240 della carriera di concetto, all'ex coefficiente 211 della carriera 
esecutiva ed all'ex coefficiente 170 della carriera ausiliaria conservano, nelle 
rispettive qualifiche di inquadramento, l'anzianità di servizio complessivamente 
posseduta nella qualifica di provenienza ed in quelle inferiori dello stesso 
ruolo. L'attribuzione della classe di stipendio è regolata dalle norme 
concernenti il trattamento economico (55/e). 
Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, rivestivano qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 402 della 
carriera di concetto, 284 della carriera esecutiva e 210 della carriera 
ausiliaria sono ammessi agli scrutini per la promozione alla nuova qualifica 
superiore della rispettiva tabella di inquadramento al compimento di tre anni di 
effettivo servizio nella qualifica di provenienza. 
Per gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, erano provvisti di stipendio corrispondente all'ex coefficiente 357, il 
numero degli anni previsto per il conseguimento della seconda classe di 
stipendio della nuova qualifica di inquadramento è ridotto da cinque a tre anni. 

I concorsi per titoli per la promozione a qualifiche corrispondenti all'ex 
coefficiente 284 del personale degli uffici locali saranno portati a termine se 
alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già scaduti i termini 
per la presentazione delle domande. Le promozioni dei vincitori saranno 
conferite con effetto dalla data del 1° luglio 1970. 
I concorsi per esame per la promozione alle qualifiche corrispondenti all'ex 
coefficiente 284 del personale degli uffici locali in corso di espletamento 
saranno portati a termine se alla data di entrata in vigore del presente decreto 
le prove scritte siano già state iniziate. Le promozioni dei vincitori saranno 
conferite con effetto dalla data del 1° luglio 1970. 
Per i concorsi mediante esame per la promozione alle qualifiche corrispondenti 
all'ex coefficiente 284 valgono nei confronti dei personali non citati nei due 
commi precedenti le disposizioni di cui al successivo art. 144. 
L'inquadramento nella qualifica intermedia previsto dall'articolo 118 per i 
ruoli organici di cui alle tabelle XIV, XV, XVI, XVII XVIII, XIX, XX e XXI, 
dall'art. 121 per i ruoli organici di cui alle tabelle XXIII e XXIV e dall'art. 
128 per i ruoli organici di cui alle tabelle XII, XIII, VI, XIV e XV è disposto, 
occorrendo, in soprannumero. In corrispondenza di tale soprannumero sono 
lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo 
organico (55/f). 
------------------------ 
(55/d) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
(55/e) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 14 agosto 1971, n. 736, riportata 
alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
(55/f) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 14 agosto 1971, n. 736, riportata 
alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
 





Capo VI - Disposizioni finali e transitorie 
131. Carriere per classi di stipendio. 
Le carriere che si sviluppano per classi di stipendio, nonché le relative 
qualifiche e permanenze, risultano dalle disposizioni contenute nel decreto del 
Presidente della Repubblica concernente il trattamento economico dei dipendenti 
dello Stato emanato in attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 18 
marzo 1968, n. 249 (56), e successive modificazioni. 
------------------------ 
(56) Riportata al n. A/XV. 
 





132. Ruoli organici. 
Per la prima applicazione del presente decreto, nei ruoli in cui esistono 
personali in soprannumero nelle qualifiche inferiori a quella terminale le 
dotazioni organiche risultanti dall'applicazione delle percentuali del dieci e 
del quarantacinque per cento previste, rispettivamente, per la terza e la 
seconda qualifica delle carriere di concetto ed esecutive, e la percentuale del 
trenta per cento prevista per la seconda qualifica delle carriere ausiliarie, 
vengono proporzionalmente aumentate. Tale aumento verrà riassorbito in ragione 
di un decimo delle vacanze future, a partire dalla qualifica meno elevata. La 
disposizione del presente comma si applica anche ai ruoli organici la cui 
dotazione risulta determinata nei precedenti articoli. 
Nulla è innovato per quanto concerne il riassorbimento di eventuali posti in 
soprannumero diversi da quelli previsti nel precedente comma esistenti in tutte 
le carriere alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
I contingenti dei coadiutori e coadiutori principali e dei coadiutori 
dattilografi saranno determinati con i provvedimenti concernenti la revisione 
dei ruoli organici previsti dall'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (56), 
modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775. 
Fino all'emanazione dei provvedimenti delegati di cui al precedente comma, la 
dotazione organica delle singole qualifiche dei ruoli istituiti specificamente 
per i servizi di dattilografia è stabilita nelle seguenti percentuali della 
dotazione complessiva del relativo ruolo organico: coadiutore superiore, dieci 
per cento, coadiutore dattilografo, novanta per cento. 
I contingenti del personale delle carriere esecutive che svolge mansioni di 
meccanografo sono trasformati in autonomi ruoli organici di coadiutore 
meccanografi con le modalità di cui all'ultimo comma del presente articolo. In 
relazione alla istituzione di tali ruoli sono ridotti di altrettanti posti i 
corrispondenti ruoli della carriera esecutiva. 
L'inquadramento del personale nei nuovi ruoli di cui al precedente comma in 
qualifica e classe di stipendio corrispondenti alla posizione già ricoperta, è 
disposto con decreto del Ministro competente, sentito il Consiglio di 
amministrazione, tenuto conto delle mansioni effettivamente svolte nei centri 
meccanografici istituiti. 
Le dotazioni organiche dei ruoli del personale ausiliario addetto al servizio 
degli automezzi non previsti dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data 
di entrata in vigore del presente decreto saranno stabilite con le norme di 
attuazione del citato art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (56), modificato 
dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775. Con le stesse norme sarà disciplinato il 
primo inquadramento nei nuovi ruoli dei dipendenti dello Stato, anche di altre 
carriere e categorie, che esercitino le mansioni di autista e siano provvisti 
dei prescritti requisiti. 
Le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche, risultanti 
per ciascun ruolo dall'applicazione del presente decreto ed in questo non 
riportate, sono specificate in tabelle approvate con decreto del Ministro 
competente, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della 
pubblica amministrazione. 
------------------------ 
(56) Riportata al n. A/XV. 
(56) Riportata al n. A/XV. 
 





133. Inquadramento nelle nuove qualifiche. 
La corrispondenza fra le qualifiche previste dall'ordinamento in vigore 
anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente decreto e quelle 
stabilite negli articoli 13, 18, 23 e 29 risulta dall'annessa tabella A. 
Gli impiegati delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie in 
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati 
nelle nuove corrispondenti qualifiche, conservando l'anzianità e l'ordine di 
ruolo posseduti nella rispettiva qualifica di provenienza. 
Resta salvo quanto previsto nei successivi articoli. 
------------------------ 
 





134. Anzianità acquisita. 
Nei casi di fusione di più qualifiche previste dal vecchio ordinamento in una, 
gli impiegati conservano nella nuova qualifica di inquadramento l'anzianità di 
servizio maturata complessivamente nelle qualifiche soppresse. 
------------------------ 
 





135. Qualifica ad personam. 
Ove le nuove qualifiche riproducano la denominazione prevista dal precedente 
ordinamento con la omissione della distinzione in classi, o altra analoga, gli 
impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno 
facoltà di continuare ad usare la precedente qualifica. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
136. Personale di dattilografia e di meccanografia. 
Gli impiegati appartenenti ai ruoli istituiti specificamente per compiti di 
dattilografia, stenodattilografia o meccanografia che anteriormente alla data di 
entrata in vigore del presente decreto, rivestivano qualifiche non superiori a 
quelle corrispondenti all'ex coefficiente 271 assumono la qualifica di 
coadiutore dattilografo o coadiutore meccanografo ed in tale qualifica 
conservano l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nella qualifica di 
provenienza ed in quella immediatamente inferiore. 
Ai coadiutori dattilografi è attribuito il parametro di stipendio 120, 133, 163, 
183 e 213 previsto per la carriera, a seconda che l'anzianità complessiva non 
superi, rispettivamente, gli anni due, sei, otto, tredici o, per il personale 
comunque in servizio da data non posteriore al 1° gennaio 1967, rispettivamente 
due, sei, otto, undici. Ai coadiutori meccanografi è attribuito il parametro di 
stipendio 128, 143, 168, 188 e 218 previsto per la carriera a seconda che 
l'anzianità complessiva non superi, rispettivamente, gli anni due, sei, otto, 
tredici o, per il personale comunque in servizio da data non posteriore al 1° 
gennaio 1967, rispettivamente due, sei, otto, undici. L'anzianità eccedente 
rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita è 
riconosciuta nella classe medesima ai fini del conseguimento degli aumenti 
periodici di stipendio. 
------------------------ 
 





137. Concorsi di promozione per titoli. 
Salvo quanto previsto dagli articoli successivi, i concorsi per titoli per 
l'avanzamento in carriera saranno portati a termine se alla data di entrata in 
vigore del presente decreto siano già scaduti i termini per la presentazione 
delle domande. 
Le promozioni dei vincitori saranno conferite con effetto dalla data del 1° 
luglio 1970, se più favorevole. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
138. Inquadramento nella qualifica di direttore di sezione in base ad esami 
espletati o in corso di espletamento. 
I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneità per la promozione alla 
qualifica di direttore di sezione, ed equiparate, in corso di espletamento 
saranno portati a termine qualora, alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, siano già state iniziate le prove scritte. 
I vincitori dei concorsi per merito distinto precedentemente espletati, 
classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili, e gli 
idonei dei concorsi medesimi e degli esami di idoneità che non abbiano 
conseguito la promozione alla data di entrata in vigore del presente decreto, 
nonché i vincitori del concorso per merito distinto di cui al precedente comma 
ed i candidati dichiarati idonei nello stesso concorso o nell'esame di idoneità 
saranno collocati, con effetti giuridici ed economici dal 1° luglio 1970, nella 
qualifica di direttore di sezione, o equiparate, subito dopo gli impiegati che 
già rivestono tale qualifica, nell'ordine seguente: 
1) vincitori dei precedenti concorsi per merito distinto, classificatisi in 
graduatoria oltre il numero dei posti disponibili; 
2) vincitori del concorso per merito distinto di cui al primo comma; 
3) idonei compresi nella graduatoria unica di cui all'art. 165 del testo unico 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
4) idonei dell'esame di idoneità di cui al primo comma; 
5) idonei dei precedenti concorsi per merito distinto non compresi nella 
graduatoria unica di cui al citato art. 165, qualunque sia l'anzianità di 
servizio; 
6) idonei del concorso di merito distinto di cui al primo comma, qualunque sia 
l'anzianità di servizio. 
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli esami di 
avanzamento previsti dall'art. 211 del testo unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. 
Subito dopo gli impiegati di cui ai precedenti secondo e terzo commi sono 
collocati nella qualifica di direttore di sezione o equiparate, sempre con 
effetto dal 1° luglio 1970 quelli che hanno superato concorsi o esami di 
promozione alla qualifica immediatamente inferiore previsti da precedenti 
disposizioni di legge. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
139. Promozione degli attuali direttori di sezione. 
Gli impiegati delle carriere direttive che, anteriormente alla data di entrata 
in vigore del presente decreto, rivestivano la qualifica di direttore di 
sezione, o equiparata, o che a tale qualifica perverranno ai sensi del 
precedente art. 138, sono ammessi allo scrutinio per la promozione a direttore 
di divisione previsto dall'art. 17, al compimento di tre anni di effettivo 
servizio nella qualifica o, se più favorevole, al compimento di nove anni e sei 
mesi di servizio complessivo maturato nella carriera, ridotti ad otto anni e sei 
mesi per il personale delle carriere direttive tecniche. Si applica il disposto 
di cui agli articoli 41, primo e secondo comma, e 146. 
Negli scrutini di promozione alla qualifica di direttore di divisione, o 
equiparata, agli impiegati di cui al precedente comma è attribuito un autonomo 
coefficiente di merito pari a cinque centesimi del punteggio complessivo massimo 
dei titoli valutabili, elevato ad otto centesimi per coloro che hanno conseguito 
la promozione a direttore di sezione mediante concorso per merito distinto. Un 
ulteriore autonomo coefficiente pari a cinque centesimi del punteggio è 
attribuito ai direttori di sezione, o equiparati, che abbiano superato il 
concorso speciale per esami di cui all'art. 166, n. 1, del testo unico approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ma non 
utilmente collocati in graduatoria. 
Sino alla data del 31 dicembre 1971, agli impiegati indicati nel precedente 
comma continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 166 e 167 
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3 e successive modificazioni. I posti riservati al concorso speciale 
per esami comunque non conferiti sono portati in aumento all'aliquota riservata 
allo scrutinio per merito comparativo. 
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140. Decorrenza delle promozioni a direttore di sezione. 
La decorrenza delle promozioni a direttore di sezione prevista dall'ultimo comma 
dell'art. 15 non può comunque essere anteriore alla data del 1° luglio 1970. 
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141. Inquadramento nella qualifica di segretario principale in base ad esami 
espletati o in corso di espletamento. 
I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneità per la promozione a primo 
segretario, o qualifiche equiparate, in corso di espletamento saranno portati a 
termine qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano 
state già iniziate le prove scritte. 
I vincitori dei concorsi per merito distinto precedentemente espletati, 
classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili e gli idonei 
compresi nella graduatoria unica di cui agli articoli 17 e 165 del testo unico 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i 
quali non abbiano conseguito la promozione alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, nonché i vincitori del concorso di merito distinto di cui al 
precedente comma ed i candidati dichiarati idonei nello stesso concorso o 
nell'esame di idoneità saranno collocati, con effetti giuridici ed economici dal 
1° luglio 1970, anche in soprannumero, nella qualifica di segretario principale 
o equiparata, subito dopo gli impiegati che già rivestono tale qualifica 
nell'ordine seguente: 
1) vincitori dei precedenti concorsi per merito distinto, classificatisi in 
graduatoria oltre il numero dei posti disponibili; 
2) vincitori del concorso per merito distinto di cui al primo comma; 
3) idonei compresi nella graduatoria unica di cui agli articoli 177 e 165 del 
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3; 
4) idonei dell'esame di idoneità di cui al primo comma; 
5) idonei dei precedenti concorsi per merito distinto non compresi nella 
graduatoria unica di cui ai citati articoli 177 e 165, qualunque sia l'anzianità 
di servizio; 
6) idonei del concorso di merito distinto di cui al primo comma qualunque sia 
l'anzianità di esercizio. 
I posti che risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al comma 
precedente saranno conferiti mediante scrutinio per merito comparativo fra 
coloro che abbiano superato i concorsi o gli esami di promozione alla qualifica 
immediatamente inferiore previsti da precedenti disposizioni. 
Nella qualifica iniziale di ciascun ruolo saranno lasciati vacanti tanti posti 
quanti sono quelli conferiti in soprannumero ai sensi del presente articolo. 
------------------------ 
 





142. Promozione a segretario principale e a segretario capo. 
Nei confronti degli impiegati delle carriere di concetto forniti di laurea o 
titoli equipollenti, in servizio alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, i periodi di anzianità indicati nell'art. 20 sono ridotti di due anni. 
Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente 
decreto rivestivano la qualifica di segretario principale, o equiparata (ex 
coefficiente 402), sono ammessi agli scrutini per la promozione a segretario 
capo al compimento di tre anni di effettivo complesso servizio nella qualifica 
di provenienza e con la seconda classe di stipendio prevista per la nuova 
qualifica di segretario principale o, se più favorevole, al compimento di cinque 
anni di effettivo servizio complessivamente prestato nelle qualifiche 
corrispondenti agli ex coefficienti 402 e 425. 
Negli scrutini di promozione alla qualifica di segretario capo, o equiparata, è 
attribuito agli impiegati di cui al precedente comma un autonomo coefficiente di 
merito pari a cinque centesimi del punteggio complessivo massimo dei titoli 
valutabili elevato ad otto per coloro che hanno conseguito la promozione a primo 
segretario, o equiparato, mediante concorso per merito distinto. 
I posti che si renderanno disponibili nella qualifica di segretario capo, o 
equiparata, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
saranno riservati agli impiegati di cui ai precedenti commi secondo e terzo. 
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143. Rientro dal fuori ruolo. 
Gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, 
che alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si 
trovavano in posizione di fuori ruolo presso amministrazioni dello Stato o enti 
pubblici hanno facoltà di rientrare, a domanda, nel ruolo di appartenenza. 
Il provvedimento che dispone il rientro in ruolo è adottato entro tre mesi dalla 
data di presentazione della domanda. 
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144. Inquadramento nella qualifica di coadiutore principale in base ad esami 
espletati o in corso di espletamento. 
I concorsi per esami per la promozione a primo archivista, o equiparata, in 
corso di espletamento saranno portati a termine qualora, alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, le prove scritte siano già state iniziate. 
Gli idonei dei concorsi precedentemente espletati i quali non abbiano ottenuto 
la promozione alla data di entrata in vigore del presente decreto ed i vincitori 
e gli idonei del concorso di cui al precedente comma saranno collocati con 
effetti giuridici ed economici dal 1° luglio 1970, anche in soprannumero, nella 
qualifica di coadiutore principale, subito dopo gli impiegati che già rivestono 
tale qualifica nell'ordine seguente: 
1) idonei dei concorsi precedentemente espletati; 
2) vincitori del concorso di cui al primo comma; 
3) idonei dello stesso concorso. 
I posti che risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al comma 
precedente saranno conferiti mediante scrutinio per merito comparativo fra 
coloro che abbiano superato i concorsi o gli esami di promozione alla qualifica 
immediatamente inferiore previsti da precedenti disposizioni. 
Nella qualifica iniziale di ciascun ruolo saranno lasciati vacanti tanti posti 
quanti sono quelli conferiti in soprannumero ai sensi del presente articolo. 
------------------------ 
 





145. Promozione a coadiutore superiore degli attuali archivisti capi. 
Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, rivestivano la qualifica di archivista capo, o equiparata, sono ammessi 
agli scrutini per la promozione a coadiutore superiore al compimento di tre anni 
di effettivo complessivo servizio nella qualifica di provenienza e con la 
seconda classe di stipendio prevista per la qualifica di coadiutore principale, 
o equiparata, o, se più favorevole, al compimento di cinque anni di effettivo 
servizio prestato complessivamente nelle qualifiche corrispondenti agli ex 
coefficienti 271 e 229. 
Negli scrutini di promozione alla qualifica di coadiutore superiore, o 
equiparata, è attribuito agli impiegati di cui al precedente comma un autonomo 
coefficiente di merito, pari a cinque centesimi del punteggio complessivo 
massimo dei titoli valutabili elevato ad otto per coloro che hanno conseguito la 
promozione a primo archivista, o equiparato, mediante concorso per esami. 
I posti che si renderanno disponibili nella qualifica di coadiutore superiore, o 
equiparata, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
saranno riservati agli impiegati di cui ai precedenti commi. 
------------------------ 
 





146. Anzianità acquisita in carriera inferiore. 
Ai fini della valutazione di anzianità prevista dall'art. 41, primo comma, non 
si tiene conto del servizio prestato con qualifica inferiore a segretario 
aggiunto o archivista dal personale che si sia avvalso della disposizione 
prevista dal quarto comma, rispettivamente, degli articoli 161 e 173 del testo 
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 
3. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
147. Carriere speciali. 
Sono soppresse le carriere speciali disciplinate nella parte seconda titolo V 
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3 e successive integrazioni, ivi compreso il decreto del Presidente 
della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, nonché quelle del personale delle 
cancellerie e segreterie giudiziarie di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, 
del personale di segreteria e di revisione della Corte dei conti di cui alla 
legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e la carriera mista direttiva e di concetto del 
personale di segreteria del Consiglio di Stato di cui alla legge 10 aprile 1964, 
n. 193. 
In sostituzione dei ruoli organici delle carriere direttive soppresse ai sensi 
del primo comma sono istituiti i ruoli organici di carriere direttive ordinarie 
di pari consistenza. La qualifica iniziale delle attuali carriere direttive 
speciali è equiparata a quella di consigliere. 
Fino a quando non sarà data attuazione al disposto di cui al successivo quinto 
comma, sono istituiti, in sostituzione dei ruoli organici delle carriere di 
concetto soppresse ai sensi del primo comma, ruoli organici di carriere di 
concetto ordinarie e continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti 
l'esercizio delle attribuzioni affidate al personale delle soppresse carriere 
speciali ivi comprese quelle di cui all'art. 267 del testo unico approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed agli articoli 
4 e 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
Si osservano le disposizioni di cui ai precedenti articoli relative alla 
struttura dei ruoli organici ed all'avanzamento previsto per le corrispondenti 
carriere amministrative. 
Si farà luogo, in attuazione dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e 
successive modificazioni ed integrazioni, ad un'analisi globale del livello 
delle funzioni di ciascuna carriera speciale, a cura della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, d'intesa con le organizzazioni sindacali nazionali 
maggiormente rappresentative per stabilire se i tronconi di concetto debbano 
essere inseriti nella corrispondente carriera direttiva, provvedendo alle 
conseguenti variazioni delle relative dotazioni organiche. 
Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, rivestivano la qualifica di direttore di seconda classe, ed equiparate, 
sono ammessi allo scrutinio per la promozione a direttore di prima classe, o 
equiparate, al compimento di tre anni di servizio nella qualifica di direttore 
di seconda classe, o equiparate, o se più favorevole al compimento di nove anni 
e sei mesi di servizio complessivo maturato nella carriera direttiva. 
L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 è sospesa fino 
all'emanazione dei provvedimenti di revisione dei relativi ruoli organici 
prevista dall'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive 
modificazioni ed integrazioni, e comunque non oltre la data del 6 giugno 1972. 
Per gli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente 
decreto rivestivano la qualifica di vice direttore, o equiparate, e per quelli 
che tale qualifica conseguiranno ai sensi dei successivi commi, l'anzianità 
minima di servizio prevista dal primo comma dell'art. 15 è ridotta ad un anno 
per gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto 
rivestono la qualifica di vice direttore o equiparata, ed a due anni per quelli 
che a tale qualifica perverranno successivamente. 
I concorsi per la nomina alla qualifica di vice direttore, o equiparate, in 
corso di espletamento saranno portati a termine qualora alla data di entrata in 
vigore del presente decreto siano già state iniziate le prove scritte. 
Gli idonei dei concorsi precedentemente espletati e quelli dei concorsi di cui 
al precedente comma saranno collocati, con effetti giuridici ed economici dal 1° 
luglio 1970, anche in soprannumero, nella qualifica iniziale della carriera 
direttiva ex speciale o equiparata, subito dopo i vincitori di questi ultimi 
concorsi, nell'ordine delle rispettive graduatorie. 
Tutti i posti disponibili fino al 30 giugno 1978 nelle carriere direttive ex 
speciali sono riservati agli impiegati in servizio, alla data del 1° luglio 
1970, nei corrispondenti tronconi di concetto. Essi conseguono la nomina alla 
qualifica iniziale della carriera direttiva mediante esame colloquio sui servizi 
d'istituto. L'anzianità minima prescritta per l'ammissione all'esame colloquio è 
stabilita in otto anni di effettivo servizio nella carriera di concetto, ridotti 
a quattro per gli impiegati in possesso del diploma di laurea o titolo 
equipollente. Restano salve le speciali disposizioni che prevedono, in via 
transitoria, la nomina a vice direttore, o qualifica equiparata, mediante 
scrutinio per merito comparativo. 
Agli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, rivestano da meno di un anno la qualifica di vice direttore, o 
equiparata, ed a quelli che a tale qualifica perverranno ai sensi dei precedenti 
commi è attribuita la seconda classe di stipendio prevista per la qualifica di 
consigliere delle carriere direttive. 
L'accantonamento dei posti ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della legge 7 
luglio 1959, n. 469 ed analoghe disposizioni, permane nella qualifica iniziale 
della carriera di concetto. 
I posti lasciati liberi dal personale delle carriere direttive ex speciali 
collocato a riposo ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono 
portati in diminuzione nella qualifica iniziale delle carriere di concetto 
(56/a). 
------------------------ 
(56/a) Vedi il D.P.R. 1° giugno 1972, n. 319, riportato al n. A/XXI. 
 





148. Concorsi per passaggio di carriera. 
Fino all'assorbimento del soprannumero eventualmente formatosi nella qualifica 
iniziale in conseguenza della ristrutturazione dei ruoli organici prevista dal 
presente decreto o già esistenti in corrispondenza di vacanze in qualifiche 
superiori dello stesso ruolo, i posti da riservare ai concorsi di passaggio di 
carriera ai sensi degli artt. 16, 21 e 27 sono ridotti proporzionalmente in modo 
che non si determinino eccedenze alla dotazione complessiva del ruolo organico. 
Gli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente 
decreto rivestivano la qualifica di primo segretario e di primo archivista, o 
equiparate, sono ammessi ai concorsi di cui agli articoli 16 e 21 anche a 
prescindere da qualsiasi anzianità nelle nuove qualifiche di segretario 
principale e di coadiutore principale purché abbiano compiuto tredici anni di 
effettivo complessivo servizio nella carriera. 
------------------------ 
 





149. Decorrenza delle promozioni. 
Gli effetti giuridici ed economici delle promozioni conferite successivamente al 
1° luglio 1970, e nella prima applicazione del presente decreto, sono riportati 
alla predetta data del 1° luglio 1970 o a quella successiva in cui gli 
interessati abbiano maturato la prescritta anzianità, fermo restando l'ordine di 
ruolo. 
Agli scrutini di promozione tenuti nella prima applicazione del presente 
decreto, secondo i criteri e le modalità relative agli scrutini effettuati ora 
per allora, sono ammessi gli impiegati in possesso dei prescritti requisiti alla 
data del 30 giugno 1970. 
Le disposizioni dei precedenti commi non concernono le promozioni alle 
qualifiche di direttore di divisione o equiparate, e superiori, delle 
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché quelle del 
personale delle carriere di concetto, esecutive, ausiliarie e dell'esercizio 
indicate nel capo V. 
Gli effetti giuridici ed economici delle promozioni del personale delle carriere 
di concetto, esecutive, ausiliarie e dell'esercizio indicate nel predetto capo 
V, ove i relativi scrutini siano tenuti, nella prima applicazione del presente 
decreto, successivamente al 1° gennaio 1971, sono riportati a quest'ultima data 
(56/b). 
------------------------ 
(56/b) Vedi l'art. 8, L. 14 agosto 1971, n. 736, riportata alla voce Ministero 
delle poste e delle telecomunicazioni. 
 





150. Concorsi per la nomina in ruolo e per i passaggi di carriera. 
I provvedimenti di cui agli articoli 3 e 7 dovranno essere emanati entro il 30 
giugno 1971. Sino a quando essi non entreranno in vigore e in quanto non sia 
diversamente disposto dal presente decreto, continuano ad applicarsi per i 
concorsi di ammissione in carriera le precedenti disposizioni. 
Sono fatti salvi i concorsi già indetti e per i quali alla data di entrata in 
vigore del presente decreto sia stato pubblicato il diario delle prove scritte. 
Nella prima applicazione del presente decreto i concorsi per i passaggi di 
carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 per i posti disponibili dal 1° 
luglio al 31 dicembre 1970 sono indetti entro il mese di settembre del 1971 
ferma restando al 1° gennaio 1971 la decorrenza degli effetti giuridici ed 
economici delle nomine. Ai fini del computo dei posti da attribuire mediante 
concorso di passaggio di carriera non si tiene conto di quelli conferiti 
mediante promozione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente 
decreto. Per la determinazione dell'aliquota dei posti di cui all'art. 16 si 
computano anche i posti messi a concorso nell'anno 1970 per l'accesso alla 
qualifica iniziale delle carriere direttive. I posti così determinati saranno 
messi a concorso per il passaggio di carriera degli impiegati di concetto, fino 
però alla concorrenza dei posti effettivamente disponibili al 31 dicembre 1970. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
151. Applicabilità. 
Il presente decreto si applica agli impiegati civili delle amministrazioni dello 
Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ferme restando le speciali 
disposizioni, non espressamente modificate dai precedenti articoli, che 
contemplano, anche transitoriamente, una disciplina dell'ammissione e della 
progressione in carriera diversa da quella generale stabilita dal testo unico 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 
successive modificazioni. 
Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, al 
personale delle varie carriere iscritto in ruoli ad esaurimento. 
Esse non concernono il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 (57) e 
quello direttivo e docente della Scuola di ogni ordine e grado. 
------------------------ 
(57) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario. 
 





152. Incarichi speciali. 
(58). 
------------------------ 
(58) Sostituisce l'art. 380, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, riportato al n. A/II. 

 





153. Data di entrata in vigore. 
Oltre le disposizioni espressamente abrogate dal presente decreto, devono 
intendersi abrogate quelle con esso incompatibili. 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° luglio 1970, salvo 
quanto disposto dai successivi commi. 
Ferma restando alla predetta data del 1° luglio 1970 la decorrenza delle 
modifiche conseguenti alla fusione di più qualifiche in una, le nuove dotazioni 
organiche previste per le carriere inferiori a quella direttiva delle Aziende 
autonome indicate nel capo V hanno effetto dal 1° gennaio 1971. 
Le disposizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 hanno effetto dal 1° gennaio 
1973, salvo per quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 169 del testo unico 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 
come modificato dal citato art. 38. 
------------------------ 
 





Tabella A 


Tabella di corrispondenza tra le qualifiche tipiche previste dal
     presente decreto e quelle previste dalle disposizioni      
                     anteriormente vigenti                      
                                                                
                       Carriera direttiva                       
+------------------------------+-------------------------------+
| Qualifiche  di inquadramento |   Qualifiche di provenienza   |
+------------------------------+-------------------------------+
|Direttore generale . . . . . .|Direttore generale             |
|Ispettore generale . . . . . .|Ispettore generale             |
|Direttore di divisione . . . .|Direttore di divisione         |
|Direttore di sezione . . . . .|Direttore di sezione           |
|                              +-                              |
|                              |Consigliere di 1ª classe       |
|Consigliere. . . . . . . . . < Consigliere di 2ª classe       |
|                              |Consigliere di 3ª classe       |
|                              +-                              |
                                                                
                      Carriera di concetto                      
+------------------------------+-------------------------------+
| Qualifiche  di inquadramento |   Qualifiche di provenienza   |
+------------------------------+-------------------------------+
|Segretario capo e perito capo.|Segretario capo                |
|                              +-                              |
|Segretario principale e perito|Segretario principale          |
|  principale . . . . . . . . <                                |
|                              |Primo segretario               |
|                              +-                              |
|                              +-                              |
|                              |Segretario                     |
|Segretario e perito. . . . . < Segretario aggiunto            |
|                              |Vice segretario                |
|                              +-                              |
                                                                
                       Carriera esecutiva                       
+------------------------------+-------------------------------+
| Qualifiche  di inquadramento |   Qualifiche di provenienza   |
+------------------------------+-------------------------------+
|Coadiutore superiore . . . . .|Archivista superiore           |
|                              +-                              |
|                              |Archivista capo                |
|Coadiutore principale. . . . <                                |
|                              |Primo archivista               |
|                              +-                              |
|                              +-                              |
|                              |Archivista                     |
|Coadiutore . . . . . . . . . < Applicato                      |
|                              |Applicato aggiunto             |
|                              +-                              |
                                                                
                      Carriera ausiliaria                       
+------------------------------+-------------------------------+
| Qualifiche  di inquadramento |   Qualifiche di provenienza   |
+------------------------------Á-------------------------------+
|                              +-                              |
|Commesso capo, agente tecnico |Commesso capo                  |
|  capo e capo autorimessa    <                                |
|                              |Commesso e agente tecnico capo |
|                              +-                              |
|                              +-                              |
|Commesso, agente  tecnico  e  |Usciere capo e agente tecnico  |
|  autista. . . . . . . . . . < Usciere                        |
|                              |Inserviente                    |
|                              +-                              |
Quadri concernenti il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato 

Quadri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 (59). 
------------------------ 
(59) Sostituiscono, rispettivamente, gli allegati 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15 
e 16, L. 26 marzo 1958, n. 425, riportata alla voce Ministero dei trasporti e 
dell'aviazione civile. Successivamente, l'art. 7, L. 12 febbraio 1974, n. 27, 
riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ha integrato 
il quadro n. 6. 
 



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