D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077. Agg. G.U. 31/01/2006
Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.
Pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 7 gennaio 1971, n. 4.
Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti circolari:
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 16 ottobre 1996, n. 121;
Circ. 18 gennaio 1999, n. 9/99;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e
gli affari regionali: Circ. 8 ottobre 1996, n. 8462.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n.
249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione
dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle
carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 21 della
legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
------------------------
Capo I - Ammissione agli impieghi
1. Concorsi di ammissione.
I concorsi di ammissione agli impieghi civili dello Stato sono per esami, per
titoli e per titoli ed esami.
A tal fine, per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso,
potrà tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si
faranno vacanti nel ruolo entro l'anno, in dipendenza dei collocamenti a riposo.
Le nomine ai posti in eccedenza a quelli disponibili alla data del bando sono
conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga
espletato prima.
Non possono essere messi a concorso i posti riservati ai passaggi di carriera ai
sensi dei successivi articoli 16, 21 e 27.
In deroga alla disposizione del secondo comma i concorsi per l'assunzione in
servizio del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa
la Magistratura, sono indetti per un numero di posti pari a quelli già
disponibili alla data del bando e a quelli che si renderanno vacanti nei due
anni successivi a quello di pubblicazione del bando stesso (2/a).
------------------------
(2/a) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 8 agosto 1980, n. 426, riportata alla voce
Ministero di grazia e giustizia.
(giurisprudenza di legittimità)
2. Bando di concorso.
Il concorso è indetto con decreto del Ministro da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale, salvo quanto previsto al successivo art. 5.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere
dalla data di pubblicazione del decreto.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile
anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Il decreto con il quale è indetto il concorso fissa il diario e la sede delle
prove scritte ed eventualmente di quelle pratiche.
I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso
disposta ai sensi del comma seguente, sono tenuti a presentarsi per sostenere le
prove scritte e pratiche nella sede e nei giorni indicati nel bando.
L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del
Ministro, la esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti
requisiti.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
3. Esami di ammissione.
Gli esami dei concorsi di ammissione in carriera consistono:
a) per le carriere direttive: in due prove scritte e in un colloquio.
Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura
economico-giuridica o tecnica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la
capacità di giudizio del candidato;
b) per le carriere di concetto: in due prove scritte e in un colloquio.
Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale
e delle cognizioni economiche, giuridiche o tecniche necessarie per
l'assorbimento delle funzioni proprie della carriera;
c) per le carriere esecutive: in una prova scritta, in una prova pratica e in un
colloquio.
Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale
e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie
della carriera, nonché l'idoneità all'uso di macchine di ufficio.
Per le carriere tecniche, direttive e di concetto, una delle prove scritte può
essere sostituita da una prova pratica.
La prima prova scritta dei concorsi per l'accesso alle carriere di concetto e
quella per l'accesso alle carriere esecutive può consistere in una serie di
esami obiettivi a risposta sintetica.
Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e su altre indicate
nel programma d'esame.
Il programma d'esame è stabilito per i concorsi unici di cui al successivo art.
5 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e per quelli di accesso
ai singoli ruoli con decreto del Ministro competente, sentito in entrambi i casi
il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
Le sedute delle commissioni esaminatrici, durante lo svolgimento delle prove
orali, sono pubbliche.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
4. Commissioni esaminatrici.
I componenti delle commissioni esaminatrici, ad esclusione del presidente,
possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza.
Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami, ovvero per titoli ed esami,
possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove
scritte superino le 1.000 unità, di un numero di componenti tale che permetta,
unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite
ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e
di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere
assegnato un numero di candidati inferiore a 500.
All'integrazione delle commissioni dei concorsi per soli titoli si può procedere
quando i candidati che abbiano presentato la domanda superino le 2.000 unità. A
ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati
inferiore a 1.000.
------------------------
5. Concorsi unici.
Può essere indetto un unico concorso di ammissione alle qualifiche iniziali di
carriere corrispondenti, anche se i relativi ruoli organici appartengono ad
amministrazioni diverse. Nel caso di ruoli organici appartenenti a Ministeri
diversi, le attribuzioni in materia di concorsi, sino all'approvazione delle
graduatorie degli idonei e dei vincitori compresa, spettanti ai competenti
organi dei Ministeri interessati sono devolute a quelli corrispondenti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; il relativo concorso è indetto con
decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri interessati.
Il decreto che indice il concorso unico stabilisce il numero dei posti messi a
concorso per ciascun ruolo.
I candidati, nella domanda di ammissione, indicano in ordine di preferenza i
ruoli organici in cui, se vincitori, intendono essere nominati. Essi possono
dichiarare di concorrere solo per determinati ruoli.
Le assegnazioni ai singoli ruoli sono effettuate col decreto che approva la
graduatoria dei vincitori, rispettando le preferenze secondo l'ordine di questa.
I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in numero
insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati,
discrezionalmente, ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento,
secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri
vincitori.
------------------------
6. Concorsi circoscrizionali.
I concorsi di ammissione alle varie carriere possono essere banditi anche
limitatamente ai posti disponibili negli uffici aventi sede in determinate
regioni, gruppi di regioni, compartimenti e altre circoscrizioni superiori alla
provincia, salva per tutti i cittadini la facoltà di parteciparvi.
------------------------
7. Regolamenti di esecuzione.
Con uno o più regolamenti, da emanarsi con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio di Stato,
sono determinati i ruoli per i quali può essere esercitata la facoltà di cui al
primo comma dell'art. 5, nonché gli specifici titoli di studio richiesti, le
particolari categorie dei titoli da valutare, le procedure per l'espletamento
dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici, sia per i
concorsi unici che per quelli di accesso a singoli ruoli organici, sia per
quelli nazionali che per i circoscrizionali.
------------------------
8. Concorsi interni.
Un terzo dei posti recati in aumento nei singoli ruoli organici per effetto di
norme di legge o regolamentari è conferito, nella prima applicazione delle norme
medesime, mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al
personale della stessa amministrazione in possesso dei prescritti requisiti.
------------------------
9. Accesso alle carriere direttive.
La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere direttive,
amministrative e tecniche, si consegue mediante pubblico concorso per esami, al
quale possono partecipare coloro che siano muniti di laurea e siano in possesso
dei requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (3), come modificato dal
presente decreto.
La nomina in prova del personale direttivo tecnico si consegue anche mediante
pubblico concorso per titoli integrato da colloquio, al quale possono
partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea e siano in possesso dei
requisiti di cui al citato art. 2.
Nella valutazione dei titoli, oltre che dei titoli professionali, si tiene anche
conto della votazione riportata nell'esame finale di laurea e nelle materie
aventi specifica attinenza alle attribuzioni proprie della carriera, nonché
delle specializzazioni conseguite.
Con i decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 7 e 3 saranno stabiliti,
rispettivamente, le altre categorie di titoli valutabili e l'oggetto del
colloquio.
I vincitori dei concorsi di cui al secondo comma del presente articolo non
possono conseguire la nomina in ruolo se, durante il periodo di prova, non
abbiano frequentato, con esito favorevole, apposito corso di formazione.
I vincitori dei concorsi di cui al citato secondo comma che, trovandosi in
particolare posizione di stato per causa di servizio militare, o per altri
motivi, non possono partecipare o portare a termine il corso di formazione sono
ammessi a frequentare il primo corso successivo all'assunzione o al rientro in
servizio.
------------------------
(3) Riportato al n. A/II.
(giurisprudenza di legittimità)
10. Accesso alle carriere di concetto.
La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere di concetto si
consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi coloro che
siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e
siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (3),
come modificato dal presente decreto.
------------------------
(3) Riportato al n. A/II.
11. Accesso alle carriere esecutive.
La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere esecutive si consegue
mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi coloro che siano
muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e siano in
possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (3), come
modificato dal presente decreto.
------------------------
(3) Riportato al n. A/II.
(giurisprudenza di legittimità)
12. Accesso alle carriere ausiliarie.
La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere del personale
ausiliario si consegue mediante pubblico concorso per titoli, al quale sono
ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza elementare e siano in possesso
degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (3), come
modificato dal presente decreto.
La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere del personale
ausiliario tecnico e di quello addetto alla conduzione di automezzi si consegue
mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi coloro che
siano in possesso dei requisiti di cui al primo comma, nonché, per il personale
addetto alla conduzione di automezzi, della patente di guida necessaria per
l'espletamento delle mansioni richieste.
L'esame consiste in una prova pratica di idoneità tecnica.
La nomina ad autista in prova è, altresì, subordinata all'esito favorevole di un
esame psicotecnico.
------------------------
(3) Riportato al n. A/II.
Capo II - Ordinamento delle carriere
13. Qualifiche iniziali delle carriere direttive.
Le qualifiche iniziali, sino a quella di consigliere di prima classe ed
equiparata, delle carriere direttive sono sostituite dall'unica qualifica di
consigliere, ed equiparate.
I posti di consigliere e di direttore di sezione, o qualifiche equiparate, sono
resi cumulativi in unico contingente organico.
------------------------
14. Attribuzioni dei consiglieri.
(4).
------------------------
(4) Sostituisce il primo comma dell'art. 159, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,
riportato al n. A/II.
(giurisprudenza di legittimità)
15. Promozione a direttore di sezione.
La promozione a direttore di sezione, o qualifiche equiparate, si consegue, a
ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i
consiglieri, o equiparati, dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio,
abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica,
ridotti a tre anni e sei mesi per il personale direttivo tecnico.
La promozione, per coloro che la conseguono al primo scrutinio, decorre agli
effetti giuridici ed economici dal giorno successivo alla data di compimento
dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio, fermo restando
l'ordine della relativa graduatoria.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
16. Nomina a direttore di sezione di impiegati della carriera di concetto.
La nomina a direttore di sezione, o qualifiche equiparate, si consegue mediante
concorso per esami nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili
nel ruolo organico. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come
posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si
procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio.
Al concorso sono ammessi gli impiegati delle carriere di concetto della stessa
amministrazione con qualifica di segretario capo, o equiparata nonché di
segretario principale, o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo
servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del
prescritto diploma di laurea.
Il passaggio alle carriere tecniche è limitato agli impiegati in possesso del
titolo di studio prescritto e delle eventuali specializzazioni.
Gli esami del concorso sono a carattere teorico-pratico e devono tendere ad
accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla
soluzione di questioni di carattere amministrativo o tecnico.
Il programma degli esami è stabilito con i criteri e le modalità di cui al
precedente art. 3.
L'ammissione al concorso per coloro che non siano provvisti del prescritto
titolo di studio è subordinata al giudizio favorevole del consiglio di
amministrazione che, a tale fine, tiene conto della qualità del servizio
prestato, del rendimento, delle attitudini ad esercitare le funzioni della
carriera direttiva e del risultato conseguito nei corsi di integrazione.
Nel mese di febbraio di ogni anno è pubblicato il bando di concorso per i posti
che si sono resi disponibili entro il 31 dicembre precedente.
Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti i concorsi di
ammissione in carriera e la nomina in ruolo; le previste pubblicazioni sono
fatte nel Bollettino ufficiale dell'amministrazione.
La nomina dei vincitori decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità dei posti messi a
concorso. I vincitori medesimi seguono nel ruolo gli impiegati promossi,
mediante scrutinio con la stessa decorrenza.
I vincitori che non riportino un giudizio favorevole al termine del periodo di
prova sono restituiti al ruolo di provenienza (4/a).
------------------------
(4/a) Vedi, anche, l'art. 53, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, riportato al n.
A/XXII.
17. Promozione alla qualifica di direttore di divisione.
La promozione a direttore di divisione, o qualifiche equiparate, si consegue
mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori di
sezione, o equiparati, dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio,
abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
------------------------
18. Qualifiche delle carriere di concetto e relative dotazioni organiche.
Le carriere di concetto comprendono le seguenti qualifiche:
a) personale amministrativo e contabile:
segretario capo, ragioniere capo, ed equiparate;
segretario principale, ragioniere principale, ed equiparate;
segretario, ragioniere, ed equiparate;
b) personale tecnico:
perito capo, geometra capo, ed equiparate;
perito principale, geometra principale, ed equiparate;
perito, geometra, ed equiparate.
La dotazione organica delle singole qualifiche è stabilita nelle seguenti
percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: segretario
capo, perito capo, od equiparate, dieci per cento; segretario principale, perito
principale, od equiparate, quarantacinque per cento; segretario, perito, od
equiparate, quarantacinque per cento.
Per i ruoli organici che non comprendono qualifiche corrispondenti a quella
iniziale della carriera la dotazione organica della qualifica terminale è pari
al dieci per cento del ruolo.
Ferma restando la dotazione complessiva dei ruoli organici, si determina il
dieci per cento da attribuire alla qualifica più elevata computando come posto
intero la eventuale frazione. Il resto dei posti va diviso in parti uguali tra
la qualifica intermedia e quella iniziale. In caso di numero dispari viene
attribuita una unità in più alla qualifica intermedia.
Restano ferme le disposizioni che prevedono maggiori percentuali di posti nelle
qualifiche più elevate.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
19. Attribuzioni del personale di concetto.
Il personale delle carriere di concetto, addetto agli uffici
dell'Amministrazione centrale o periferica, svolge compiti di segreteria e di
collaborazione; è preposto ad uffici ed attende a compiti di vigilanza non
riservati alle attribuzioni della carriera direttiva; rilascia certificazioni
nell'ambito delle proprie attribuzioni; provvede agli adempimenti che gli
vengono affidati ed esplica gli altri compiti di carattere amministrativo,
contabile e tecnico previsti dai singoli ordinamenti ministeriali; nei casi
previsti dagli ordinamenti medesimi può far parte, come membro tecnico o
segretario, di commissioni, comitati od altri organi collegiali operanti
nell'Amministrazione centrale o periferica, salvo che la partecipazione a tali
organi non sia riservata al personale della carriera direttiva.
------------------------
20. Promozione a segretario principale.
I posti disponibili nella qualifica di segretario principale, o equiparate,
detratti quelli da attribuire ai sensi dell'articolo seguente, sono conferiti
per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti
mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i segretari, o
equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo
servizio nella qualifica se appartenenti alle carriere amministrative e sette
anni se appartenenti alle carriere tecniche.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono in ruolo quelli promossi
per merito assoluto.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
21. Nomina a segretario principale di impiegati delle carriere esecutive.
La nomina a segretario principale, o qualifiche equiparate, si consegue mediante
concorso per esame, nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili,
al quale sono ammessi gli impiegati delle carriere esecutive della stessa
amministrazione con qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, nonché di
coadiutore principale, o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo
servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del
prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Al
concorso medesimo sono ammessi i coadiutori dattilografi ed i coadiutori
meccanografi con almeno sedici anni di anzianità nella carriera, ridotti a
undici per coloro che sono in possesso del prescritto diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado.
Gli esami del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere
ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla
soluzione di questioni di carattere amministrativo o tecnico.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art.
16.
------------------------
22. Promozione a segretario capo.
I posti disponibili nella qualifica di segretario capo, o equiparate, sono
conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due
quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i segretari
principali, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di
effettivo servizio nella qualifica.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli
promossi per merito assoluto.
------------------------
23. Qualifiche delle carriere esecutive e relative dotazioni organiche.
Le carriere esecutive comprendono le seguenti qualifiche:
a) personale amministrativo
-+
coadiutore superiore, ed equiparate;|
coadiutore principale, ed equiparate; > coadiutore dattilografo,
coadiutore, ed equiparate; | ed equiparate.
-+
b) personale tecnico:
coadiutore tecnico superiore, ed e- coadiutore meccanografo.
quiparate; superiore;
-+
coadiutore tecnico principale, ed e-|
quiparate; > coadiutore meccanografo.
coadiutore tecnico, ed equipaparate. |
-+
La dotazione organica delle singole qualifiche è stabilita nelle seguenti
percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: coadiutore
superiore, ed equiparate, dieci per cento; coadiutore principale, ed equiparate,
quarantacinque per cento; coadiutore, ed equiparate, quarantacinque per cento;
coadiutore meccanografo superiore dieci per cento; coadiutore meccanografo
novanta per cento. Si osserva il disposto di cui al terzo, quarto e quinto comma
dell'art. 18.
I contingenti di posti per le qualifiche di coadiutore e di coadiutore
principale, ed equiparate, del personale amministrativo sono distinti dal
contingente previsto per la qualifica di coadiutore dattilografo, che è
determinato riducendo in uno stesso numero di posti le dotazioni organiche delle
prime due.
Nei ruoli in cui sia prevista, la qualifica di assistente alla vigilanza,
equiparata a coadiutore principale, è conferita a scelta, previo parere
favorevole del consiglio di amministrazione, tra gli impiegati della carriera
ausiliaria dell'amministrazione con almeno venti anni di effettivo servizio di
ruolo.
------------------------
24. Attribuzioni del personale esecutivo.
Il personale delle carriere esecutive, addetto agli uffici dell'Amministrazione
centrale e periferica, disimpegna mansioni d'archivio, di protocollo, di
registrazione, di meccanografia, di stenografia e di copia anche con
l'utilizzazione di macchine, nonché quella di collaborazione in compiti di
natura contabile, tecnica ed amministrativa, non attribuite alla carriera
superiore e specificati dagli ordinamenti delle singole amministrazioni.
I coadiutori dattilografi che abbiano compiuto venti anni di effettivo servizio
nella qualifica possono, per esigenze di servizio, essere applicati alle altre
mansioni del personale amministrativo, sentiti gli impiegati ed il consiglio di
amministrazione.
------------------------
25. Passaggio dei dattilografi ad altre mansioni.
I coadiutori dattilografi, se riconosciuti permanentemente non idonei all'uso
delle macchine in base a giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, sono
trasferiti nel corrispondente contingente del personale esecutivo amministrativo
nella qualifica di coadiutore se siano in possesso di un'anzianità di servizio
inferiore agli undici anni, e in quella di coadiutore principale se in possesso
di anzianità maggiore.
Il trasferimento è disposto, occorrendo anche in soprannumero, con decreto del
Ministro, su conforme parere del consiglio di amministrazione. Gli impiegati
trasferiti conservano l'anzianità di carriera posseduta; ove siano inquadrati
nella qualifica di coadiutore, sono inseriti nell'ordine che ad essi spetta
secondo la data di nomina nella qualifica già ricoperta e ove siano inquadrati
nella qualifica di coadiutore principale sono inscritti in ruolo dopo l'ultimo
dei presenti, conservando, agli effetti economici, l'anzianità di servizio
eccedente gli undici anni.
I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione del precedente comma sono
riassorbiti al verificarsi delle prime corrispondenti vacanze nella qualifica;
sino al riassorbimento sono lasciati scoperti altrettanti posti nel contingente
dei coadiutori dattilografi.
Alla visita medica prevista dal primo comma assiste un medico di fiducia
dell'impiegato se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.
------------------------
26. Promozione a coadiutore principale.
I posti disponibili nella qualifica di coadiutore principale, o equiparate,
detratti quelli da attribuire ai sensi dell'articolo seguente, sono conferiti
per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti
mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori, o
equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo
servizio nella qualifica.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli
promossi per merito assoluto.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
27. Nomina a coadiutore principale di impiegati della carriera ausiliaria e di
operai.
La nomina a coadiutore principale, o qualifiche equiparate, del personale
esecutivo si consegue mediante concorso per esami, nella misura di un sesto dei
posti annualmente disponibili, al quale sono ammessi i dipendenti della stessa
amministrazione appresso indicati:
a) i commessi capi, e i commessi, o equiparati, delle carriere ausiliarie, anche
tecniche, con almeno tredici anni di effettivo servizio nella carriera;
b) i capi draga, i capi operai, gli operai specializzati, ed equiparati; gli
operai qualificati con almeno sei anni di anzianità nel ruolo; gli operai comuni
con almeno tredici anni di anzianità nel ruolo.
Il passaggio alle carriere dei coadiutori dattilografi e dei coadiutori
meccanografi avviene nella qualifica iniziale, nel limite di un sesto dei posti
in essa annualmente disponibili, con l'attribuzione della quarta classe di
stipendio.
I periodi di anzianità di servizio indicati nelle precedenti lettere sono
ridotti di quattro anni per i dipendenti che siano in possesso del diploma di
istruzione secondaria di primo grado.
Gli esami del concorso sono a carattere pratico sui servizi d'istituto.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art.
16.
------------------------
28. Promozione alla qualifica di coadiutore superiore.
I posti disponibili nella qualifica di coadiutore superiore, o equiparate, sono
conferiti per metà mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante
scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori principali ed
i coadiutori dattilografi dello stesso ruolo che abbiano compiuto nella
rispettiva qualifica cinque e sedici anni di effettivo servizio.
I posti da conferire sono ripartiti fra i coadiutori dattilografi ed i
coadiutori principali in proporzione diretta ai contingenti stabiliti per la
qualifica di coadiutore dattilografo e, complessivamente, per le qualifiche di
coadiutore e di coadiutore principale. Alla fine di ogni triennio si procede al
conguaglio delle aliquote di posti spettanti ai due contingenti.
La promozione alla qualifica di coadiutore tecnico superiore, o equiparate, si
consegue per metà dei posti disponibili mediante scrutinio per merito
comparativo e per metà mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono
ammessi i coadiutori tecnici principali o equiparati, dello stesso ruolo che
abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
La promozione alla qualifica di coadiutore meccanografo superiore si consegue
per metà dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo e per
metà mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori
meccanografi che abbiano compiuto sedici anni di effettivo servizio nella
carriera.
Gli impiegati nominati coadiutori dattilografi o coadiutori meccanografi ai
sensi del secondo comma dell'articolo precedente sono ammessi agli scrutini per
la promozione alla qualifica di coadiutore superiore del relativo ruolo al
compimento di cinque anni di effettivo servizio con la quarta classe di
stipendio.
Le frazioni di posto risultanti dalle ripartizioni previste dai precedenti commi
primo, terzo e quarto sono arrotondate all'unità in favore dell'aliquota dei
posti conferibili mediante scrutinio per merito comparativo.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono in ruolo quelli promossi
per merito assoluto.
------------------------
29. Qualifiche delle carriere ausiliarie e relative dotazioni organiche.
Le carriere del personale ausiliario comprendono le seguenti qualifiche:
a) personale addetto agli uffici: commesso capo, commesso;
b) personale ausiliario tecnico: agente tecnico capo, agente tecnico;
c) personale addetto al servizio degli automezzi: capo autorimessa, autista.
La dotazione organica delle singole qualifiche è stabilita nelle seguenti
percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: commesso
capo, o equiparate, trenta per cento; commesso o equiparate, settanta per cento.
Si osserva il disposto di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 18.
------------------------
30. Mansioni del personale ausiliario.
Il personale ausiliario addetto agli uffici provvede a mantenere l'ordine e la
pulizia degli uffici cui è assegnato, disimpegna il servizio di anticamera,
vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto dei fascicoli e
di altri oggetti, disimpegna mansioni di guardiania e di custodia, di manovra di
ascensori e montacarichi ed adempie agli incarichi di carattere materiale
inerenti al servizio.
Il personale ausiliario tecnico esplica le mansioni previste dai singoli
ordinamenti.
Il personale che riveste la qualifica di autista è addetto alla conduzione di
autoveicoli o di motoveicoli nonché alla piccola manutenzione e pulizia dei
medesimi; durante le ore di attesa è addetto, ove occorra, ai servizi di cui al
primo comma.
Il personale che riveste la qualifica di capo autorimessa può essere utilizzato,
ove occorra, anche per la conduzione di autoveicoli.
Al personale delle carriere ausiliarie di cui al primo ed al secondo comma che,
munito di patente di guida, ne faccia domanda, possono essere affidate, ove
ricorrano particolari esigenze di servizio, le mansioni degli autisti previo
accertamento, mediante prova pratica, della loro idoneità.
------------------------
31. Trasferimento degli autisti ad altro ruolo.
Il personale addetto al servizio degli automezzi che riveste la qualifica di
autista, se riconosciuto permanentemente non idoneo alle mansioni della
qualifica in base a giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, è
trasferito in altro ruolo del personale ausiliario della stessa amministrazione
nelle cui mansioni sia utilizzabile.
Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato,
se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.
Il trasferimento è disposto con decreto ministeriale, previo parere favorevole
del consiglio di amministrazione.
Il personale trasferito è collocato nella qualifica corrispondente del nuovo
ruolo, occorrendo anche in soprannumero, nell'ordine che gli spetta secondo la
data di nomina nella qualifica già ricoperta e conservando la relativa anzianità
di carriera.
I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione del precedente comma sono
riassorbiti al verificarsi delle prime corrispondenti vacanze nella qualifica;
sino al riassorbimento, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica
iniziale del ruolo di provenienza.
Il trasferimento ad altro ruolo è, altresì, disposto nei confronti degli autisti
cui sia stata definitivamente ritirata la patente di guida, salvo che non si
proceda alla destituzione ai sensi degli articoli 84 e 85 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (5).
------------------------
(5) Riportato al n. A/II.
32. Promozione alla qualifica di commesso capo.
I posti disponibili nella qualifica di commesso capo, o equiparate, sono
conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro
quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i commessi,
o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo
servizio nella qualifica.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli
promossi per merito assoluto.
------------------------
Capo III - Disposizioni comuni alle varie carriere
(giurisprudenza di legittimità)
33. Trasferimento di sede.
Il personale nominato all'impiego a seguito dei concorsi circoscrizionali di cui
all'art. 6 non può essere trasferito né distaccato ad uffici aventi sedi in
circoscrizione diversa da quella per la quale ha concorso prima che abbia
compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi
di incompatibilità da comunicare all'interessato.
------------------------
34. Personale comandato.
(6).
------------------------
(6) Sostituisce gli artt. 56 e 57, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, riportato al n.
A/II.
35. Personale fuori ruolo.
(7).
------------------------
(7) Sostituisce l'art. 59, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, riportato al n. A/II.
(giurisprudenza di legittimità)
36. Rapporti informativi.
Il rapporto informativo per l'impiegato della carriera direttiva è redatto in
base ai seguenti elementi: osservanza dell'orario e degli altri doveri di
ufficio; qualità del servizio prestato; capacità organizzativa; rendimento;
cultura generale e capacità professionale; attitudine ad assumere maggiori
responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore; lavori
originali elaborati per il servizio; incarichi svolti; corsi professionali
superati; pubblicazioni scientifiche; qualità morali e di carattere; stima e
prestigio goduti in ufficio.
Per il rapporto informativo dell'impiegato della carriera di concetto si tiene
conto degli elementi di giudizio previsti dal precedente comma in relazione alle
diverse funzioni svolte ed alle relative responsabilità.
L'organo competente e redigere il rapporto informativo attribuisce un
coefficiente numerico per ciascuno degli elementi indicati nel primo comma, con
esclusione delle ultime sei voci.
Il rapporto informativo dell'impiegato della carriera esecutiva è redatto in
base ai seguenti elementi: osservanza dell'orario e degli altri doveri di
ufficio; qualità del servizio prestato; rendimento; cultura generale e capacità
professionale; attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore;
corsi professionali superati; qualità morali e di carattere.
Per il rapporto informativo dell'impiegato della carriera ausiliaria si tiene
conto degli elementi di giudizio previsti dal precedente comma in relazione alle
diverse funzioni svolte ed alle relative responsabilità.
Per gli impiegati delle carriere esecutiva ed ausiliaria il coefficiente
numerico è attribuito a ciascuno dei previsti elementi di giudizio con
esclusione delle ultime due voci.
Sono abrogati gli articoli 43, 44, 45 e 46 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (7/a).
------------------------
(7/a) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente articolo vedi l'art.
3, D.P.C.M. 4 settembre 2001, n. 373.
(giurisprudenza di legittimità)
37. Giudizio complessivo.
L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo, fermo restando
l'obbligo della motivazione, attribuisce un punteggio complessivo pari alla
somma dei coefficienti numerici parziali attribuiti all'impiegato ai sensi
dell'articolo precedente, con possibilità di variarla, in più o in meno, nel
limite del cinque per cento tenuto anche conto degli elementi di giudizio per i
quali non è previsto il coefficiente numerico.
Il giudizio complessivo di "ottimo" è attribuito al personale che riporti un
punteggio complessivo non inferiore ai nove decimi di quello massimo previsto
per la carriera di appartenenza; quello di "distinto" un punteggio non inferiore
a otto decimi; quello di "buono" non inferiore a sette decimi; quello di
"mediocre" non inferiore ai sei decimi.
Gli impiegati che abbiano riportato il giudizio complessivo di "ottimo" con non
meno di novantacinque centesimi del punteggio massimo complessivo stabilito per
la carriera di appartenenza possono essere qualificati "eccezionali" con
deliberazione motivata del consiglio di amministrazione, su proposta degli
organi competenti ad esprimere il giudizio complessivo, in relazione a
particolari meriti dimostrati per attaccamento al servizio, rendimento e qualità
delle prestazioni rese, preparazione e capacità professionali. Gli organi
competenti ad esprimere il giudizio complessivo non possono avanzare proposta
per oltre il sessanta per cento degli impiegati di ciascuna qualifica da loro
dipendenti, il consiglio di amministrazione non può attribuire l'"eccezionale"
ad un numero di impiegati superiore al trenta per cento degli iscritti in ruolo
per ciascuna qualifica.
Il coefficiente numerico massimo da attribuire per ogni giudizio parziale ed il
punteggio massimo complessivo per ciascuna carriera sono stabiliti con
regolamento ministeriale, sentiti il consiglio di amministrazione e il Consiglio
di Stato.
L'impiegato, prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli è comunicato
il giudizio complessivo, prende visione del rapporto informativo (7/b).
------------------------
(7/b) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente articolo vedi l'art.
3, D.P.C.M. 4 settembre 2001, n. 373.
38. Scrutinio per merito comparativo.
(8).
------------------------
(8) Sostituisce l'art. 169, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, riportato al n. A/II.
39. Promozione per merito assoluto.
Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo,
agli impiegati che ne siano ritenuti meritevoli per capacità professionale,
rendimento e buona condotta.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
40. Decorrenza delle promozioni per scrutinio.
Gli scrutini per le promozioni sono tenuti due volte all'anno, entro il 30
giugno ed entro il 31 dicembre.
Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 15, le promozioni sono
conferite seguendo l'ordine di graduatoria, con effetto, rispettivamente, dal 1°
luglio e dal 1° gennaio successivi.
È ammesso agli scrutini il personale che matura la prescritta anzianità,
rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.
L'impiegato delle carriere esecutive o ausiliarie può rinunziare alla promozione
conseguita, entro quindici giorni dalla comunicazione; in tal caso la promozione
stessa è conferita ad altro impiegato, secondo l'ordine di graduatoria dello
scrutinio. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di non accettare, per
esigenze di servizio, la rinunzia alla promozione.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
41. Valutazione di anzianità.
Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli
scrutini di promozione alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario
principale, di coadiutore principale e di commesso capo, o equiparate, il
servizio prestato, senza demerito, in carriera corrispondente o superiore è
valutato per intero; quello prestato nella carriera immediatamente inferiore è
valutato per metà.
I servizi di cui al precedente comma non possono essere valutati per più di
quattro anni complessivi.
Le promozioni alle qualifiche indicate non potranno, comunque, essere conferite
se nella nuova carriera non sia stato prestato servizio effettivo per almeno tre
anni, ridotti a due per le carriere direttive.
I servizi militari prestati, senza demerito, nella posizione di sottufficiale,
di appuntato e di carabiniere, e gradi equiparati, in servizio permanente o
continuativo, in ferma volontaria o in rafferma, e nelle corrispondenti
posizioni del Corpo forestale dello Stato, sono valutati ai sensi e nei limiti
di cui ai precedenti commi, considerando equiparati quello di sottufficiale al
servizio prestato nelle carriere esecutive e gli altri al servizio prestato
nelle carriere ausiliarie.
È abrogato l'art. 354 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (8/a).
------------------------
(8/a) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi
l'art. 143, D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217. Vedi, anche, l'art. 2, L. 30
settembre 2004, n. 252.
42. Valutazione del servizio prestato nei reparti combattenti.
Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli
scrutini per la promozione alle qualifiche di direttore di sezione, di
segretario principale, di coadiutore principale e di commesso capo, o
equiparata, il servizio militare prestato, anteriormente alla nomina ad
impiegato di ruolo, in reparti combattenti è valutato per intero come servizio
civile di ruolo.
Il servizio valutato ai sensi del primo comma è cumulabile con quello valutato
ai sensi dell'art. 41, fermo restando il disposto di cui al terzo comma dello
stesso articolo.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli impiegati ai quali
sono stati estesi i benefici spettanti ai combattenti per la progressione in
carriera.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
43. Personale militare passato all'impiego civile.
Ai militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia e al personale del Corpo
forestale dello Stato transitati all'impiego civile ai sensi dell'art. 352 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 (9), e successive modificazioni, o di analoghe disposizioni, è
attribuita la seconda classe di stipendio, nella qualifica iniziale della nuova
carriera; essi prendono posto nel ruolo dopo gli impiegati con la stessa classe
di stipendio già iscritti nel ruolo medesimo.
Il personale transitato, ai sensi delle disposizioni richiamate nel precedente
comma, rispettivamente nelle carriere esecutiva ed ausiliaria consegue la terza
classe di stipendio dopo un anno di effettivo servizio nel ruolo.
------------------------
(9) Riportata al n. A/II.
44. Coadiutori e commessi, o equiparati, invalidi di guerra.
I coadiutori e i commessi, o equiparati, invalidi di guerra al compimento del
primo aumento periodico nella seconda classe di stipendio conseguono la terza
classe.
------------------------
Capo IV - Disposizioni particolari per le varie amministrazioni
Sezione I - Presidenza del Consiglio dei Ministri
45. Personale del C.N.E.L.
Al personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si applicano le norme del
presente decreto.
L'anzianità di servizio per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo
per la promozione alla qualifica di referendario aggiunto è stabilita in tre
anni.
L'anzianità minima di effettivo servizio prescritta dall'art. 20 per
l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla
qualifica di segretario principale è ridotta di due anni.
------------------------
Sezione II - Ministero degli affari esteri
46. Applicabilità al personale dell'amministrazione degli affari esteri.
Le carriere del personale dell'Amministrazione degli affari esteri, compresi i
ruoli e le qualifiche speciali, restano disciplinate dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (10), salvo quanto di seguito disposto
nel presente decreto.
In relazione alla norma del primo comma dell'art. 269 del surrichiamato decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (10), valgono per
l'Amministrazione degli affari esteri le disposizioni generali di cui agli
articoli 1, 34, 35, 36, 37, 132, secondo ed ultimo comma, 134, 149 e 152 del
presente decreto.
Si applica altresì il disposto dell'art. 38, salvo che la determinazione dei
criteri e dei correlativi coefficienti numerici va effettuata annualmente dalle
competenti commissioni di avanzamento di cui agli articoli 97 e 98 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (10), con riferimento alla
disciplina propria delle singole carriere.
I periodi di prova previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18 (10), sono ridotti alla durata di sei mesi per tutto il
personale dell'Amministrazione degli affari-esteri.
(11).
Al numero 1) del primo comma dell'art. 102 del predetto decreto, le parole:
"durata di nove mesi, due dei quali" sono sostituite dalle seguenti: "durata di
almeno sei mesi, uno dei quali". Nel primo comma dell'art. 104 del medesimo
decreto le parole: "servizio di dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"servizio di sei mesi".
Continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le norme transitorie di cui alla
parte quarta del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(10).
Le anzianità di servizio di cui al decimo comma dell'art. 228 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 18, sono riconosciute ai fini della
progressione nella carriera di inquadramento come anzianità di servizio maturato
nella carriera medesima.
I periodi di servizio al Ministero istituiti dal presente decreto per gli
avanzamenti nelle carriere direttiva amministrativa, di concetto ed esecutiva
non sono richiesti agli impiegati in servizio nelle carriere del Ministero alla
data del 18 febbraio 1967 ed a quelli che vi sono stati collocati con effetto
dalla data medesima.
Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per
il tesoro, saranno modificate, in conseguenza delle variazioni derivanti dal
presente decreto, le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18 (10), concernenti la corrispondenza fra gradi e funzioni
all'estero e le indennità di servizio all'estero.
Le norme della presente sezione abrogano e sostituiscono quelle con esse
incompatibili del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(10).
------------------------
(10) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(10) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(10) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(10) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(11) Il comma che si omette aggiunge un comma all'art. 96, D.P.R. 5 gennaio
1967, n. 18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(10) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(10) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(10) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
47. Carriera diplomatica.
I primi tre gradi della carriera diplomatica, indicati nell'art. 101 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (10), sono unificati nel
grado di segretario di legazione.
I funzionari che rivestono il grado di secondo segretario di legazione, terzo
segretario di legazione ed addetto di legazione sono inquadrati nel grado di
segretario di legazione, nel quale conservano l'anzianità e l'ordine di ruolo
del grado di provenienza nonché l'anzianità di servizio complessivamente
posseduta nel grado stesso ed in quelli inferiori della carriera. L'attribuzione
delle classi di stipendio è regolata dalle norme concernenti il trattamento
economico.
(12).
Il disposto del primo e secondo comma dell'articolo 139 del presente decreto si
applica limitatamente alla sola ipotesi del compimento di nove anni e sei mesi
di servizio effettivo nella carriera diplomatica; si prescinde in tal caso dai
requisiti di servizio prescritti dall'art. 107 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (10).
(13).
I posti di segretario e di primo segretario di legazione sono cumulati in un
unico contingente organico.
Le promozioni a primo segretario di legazione effettuate in applicazione del
terzo comma del presente articolo non possono essere conferite con decorrenza
anteriore alla data del 1° luglio 1970.
(14).
[In deroga al comma precedente, per i funzionari diplomatici in servizio alla
data del 31 dicembre 1970 il periodo di esercizio richiesto per la promozione a
consigliere di ambasciata rimane quello di due anni anteriormente prescritto
dall'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18]
(14/a).
È abrogato l'ultimo periodo del primo comma dell'art. 103 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La durata dei corsi di
formazione professionale di cui al primo comma dell'art. 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, può protrarsi oltre il
compimento del periodo di prova.
(15).
------------------------
(10) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(12) Il comma che si omette sostituisce l'art. 106, D.P.R. 5 gennaio 1967, n.
18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(10) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(13) Il comma che si omette sostituisce il secondo comma dell'art. 105, D.P.R. 5
gennaio 1967, n. 18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(14) Il comma che si omette sostituisce il secondo comma dell'art. 107, D.P.R. 5
gennaio 1967, n. 18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(14/a) Comma abrogato dall'art. 28, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, riportato al
n. A/XXII.
(15) Il comma che si omette sostituisce l'art. 111, D.P.R. 5 gennaio 1967, n.
18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
48. Carriera direttiva amministrativa.
I primi tre gradi della carriera direttiva amministrativa, indicati nell'art.
115 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (16), sono unificati nel grado di vice
ispettore amministrativo.
(17).
I posti di ispettore amministrativo e di vice ispettore amministrativo sono
cumulati in un unico contingente organico.
Le promozioni ad ispettore amministrativo effettuate in applicazione del secondo
comma del presente articolo non possono essere conferite con decorrenza
anteriore alla data del 1° luglio 1970.
(18).
Si applica per la nomina a ispettore amministrativo degli impiegati della
carriera di concetto del Ministero degli affari esteri il disposto dell'art. 16
del presente decreto.
Si applicano al personale della carriera direttiva amministrativa del Ministero
degli affari esteri le disposizioni degli articoli 41, 42, 133, 134, 135, 139,
commi primo e secondo, e 146, 148, 150, comma terzo, del presente decreto.
------------------------
(16) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(17) Il comma che si omette sostituisce i primi tre commi dell'art. 117, D.P.R.
5 gennaio 1967, n. 18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(18) Il comma che si omette sostituisce il comma secondo dell'art. 249, D.P.R. 5
gennaio 1967, n. 18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
49. Carriera di concetto.
Le prime tre qualifiche della carriera del personale di cancelleria, indicate
nell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(16), sono unificate nella qualifica di cancelliere; la quarta e quinta
qualifica sono unificate nella qualifica di cancelliere principale.
Le prime tre qualifiche della carriera degli assistenti commerciali indicate
nell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(16), sono unificate nella qualifica di assistente commerciale; la quarta e
quinta qualifica sono unificate nella qualifica di assistente commerciale
principale.
La dotazione organica delle singole qualifiche contemplate nei predetti articoli
è stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo
ruolo organico: cancelliere capo e assistente commerciale capo, dieci per cento;
cancelliere principale e assistente principale, quarantacinque per cento;
cancelliere e assistente commerciale, quarantacinque per cento.
Ai fini della determinazione della dotazione organica non si tiene conto del
personale nella speciale posizione di soprannumero di cui alla legge 17 luglio
1970, n. 569.
(19).
Fino alla revisione delle tabelle di cui al penultimo comma dell'art. 46, si
applicano le norme del precedente ordinamento, tenendo conto, per
l'individuazione delle qualifiche, delle classi di stipendio corrispondenti.
Durante il suddetto periodo, i posti di cancelliere capo di prima classe presso
gli uffici all'estero non possono essere aumentati oltre il limite di cinque. I
posti di cancelliere capo non oltre il limite di quindici, i posti di
cancelliere principale non oltre il limite di venticinque.
(20).
Fino alla revisione delle tabelle di cui al penultimo comma dell'art. 46, si
applicano le norme del precedente ordinamento, tenendo conto, per
l'individuazione delle qualifiche, delle classi di stipendio corrispondenti.
Durante il suddetto periodo, i posti di assistente commerciale capo di prima
classe presso gli uffici all'estero non possono essere aumentati oltre il limite
di due; i posti di assistente commerciale capo non oltre il limite di tre; i
posti di assistente commerciale principale non oltre il limite di quattro.
(21).
Per la nomina alla qualifica intermedia delle carriere di concetto del Ministero
degli affari esteri si applica il disposto dell'art. 21 del presente decreto.
Al personale delle carriere di concetto del Ministero degli affari esteri si
applica il disposto degli articoli 18, commi quarto e quinto, 39, 41, 42, 132,
comma primo, 133, 134, 135, 142, 146, 148, 150, comma terzo, del presente
decreto.
------------------------
(16) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(16) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(19) Il comma che si omette sostituisce l'ultimo comma dell'art. 118, D.P.R. 5
gennaio 1967, n. 18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(20) Il comma che si omette sostituisce l'ultimo comma dell'art. 120, D.P.R. 5
gennaio 1967, n. 18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(21) Il comma che si omette sostituisce l'art. 122, D.P.R. 5 gennaio 1967, n.
18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
50. Carriera esecutiva.
Le prime tre qualifiche della carriera esecutiva indicate dall'art. 125 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (16), sono
unificate nella qualifica di coadiutore: la quarta e quinta qualifica sono
unificate nella qualifica di coadiutore principale. La qualifica di esperto per
i servizi tecnici è mutata in quella di coadiutore superiore.
(22).
Fino alla revisione delle tabelle di cui al penultimo comma dell'art. 46 si
applicano le norme del precedente ordinamento, tenuto conto, per
l'individuazione delle qualifiche, delle classi di stipendio corrispondenti.
Durante il suddetto periodo i posti di archivista capo e quelli di primo
archivista presso gli uffici all'estero non possono essere aumentati
rispettivamente oltre il limite di quindici e di trenta.
(23).
Per la nomina a coadiutore principale degli impiegati delle carriere ausiliarie
e degli operai del Ministero degli affari esteri si applica il disposto
dell'art. 27 del presente decreto.
Si applica al personale della carriera esecutiva del Ministero degli affari
esteri il disposto degli articoli 23, escluso il terzo comma, 39, 40, comma
quarto, 41, 42, 43, 44, 133, 134, 135, 145, 148 e 150, comma terzo.
------------------------
(16) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(22) Il comma che si omette sostituisce il secondo comma dell'art. 125, D.P.R. 5
gennaio 1967, n. 18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(23) Il comma che si omette sostituisce l'art. 127, D.P.R. 5 gennaio 1967, n.
18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
51. Carriere ausiliarie.
Le prime tre qualifiche della carriera ausiliaria indicate nell'art. 129, comma
primo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (23/a),
sono unificate nella qualifica di commesso; la quarta e quinta qualifica della
carriera stessa sono unificate nella qualifica di commesso capo.
Le qualifiche di agente tecnico capo e di agente tecnico di cui all'art. 129,
comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(23/a), sono mutate in quelle di autista capo (equiparato a capo autorimessa) ed
autista.
(24).
Si applica al personale della carriera ausiliaria del Ministero degli affari
esteri il disposto degli articoli 29, 30, 31, 39, 40, comma quarto, 41, 42, 44,
132, comma primo, 133, 134, 135, del presente decreto.
------------------------
(23/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(23/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(24) Il comma che si omette sostituisce i commi dal secondo al sesto dell'art.
130, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, riportato alla voce Ministero degli affari
esteri.
52. Ruoli e qualifiche speciali.
Le prime due qualifiche nel ruolo direttivo degli esperti nella ricerca
storico-diplomatica indicate nell'art. 132 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (23/a), sono unificate nella qualifica di
esperto nella ricerca storico-diplomatica. Nel quarto comma del medesimo art.
132 sono soppresse, nelle lettere a) e b), rispettivamente le parole "con
qualifica non inferiore a direttore di seconda classe" e "con qualifica non
inferiore a bibliotecario di prima classe".
Nel quinto comma dell'art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18 (23/a), sono soppresse, nella lettera a), le parole "con
qualifica non inferiore a bibliotecario di prima classe".
Le prime tre qualifiche nel ruolo direttivo degli esperti in lingue estere
indicate nell'art. 135 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18 (23/a), sono unificate nella qualifica di esperto in lingue estere.
(25).
È abrogato l'art. 137 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18 (23/a). Il ruolo degli ingegneri architetti è soppresso.
Le prime tre qualifiche nel ruolo di concetto degli interpreti, indicate
nell'art. 138 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(23/a), sono unificate in quella di interprete. La quarta e la quinta qualifica
sono unificate in quella di interprete principale.
(26).
Nell'ultimo comma dell'art. 135 e dell'art. 138 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (23/a), le parole "di consigliere di prima
classe" sono sostituite dalle seguenti: "del consigliere alla seconda classe di
stipendio".
Le prime tre qualifiche del ruolo di concetto dei periti tecnici, indicate
nell'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(23/a), sono unificate in quella di perito tecnico. La quarta e quinta qualifica
dello stesso ruolo sono unificate in quella di perito tecnico principale.
(27).
(28).
Sono abrogati l'art. 141 ed il comma nono dell'articolo 254 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (23/a).
------------------------
(23/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(23/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(23/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(25) Il periodo che si omette sostituisce il quarto comma dell'art. 135, D.P.R.
5 gennaio 1967, n. 18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(23/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(23/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(26) Il periodo che si omette sostituisce il quinto comma dell'art. 138, D.P.R.
5 gennaio 1967, n. 18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(23/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(23/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(27) Il comma che si omette sostituisce il terzo comma dell'art. 139, D.P.R. 5
gennaio 1967, n. 18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(28) Il comma che si omette sostituisce l'ultimo comma dell'art. 139, D.P.R. 5
gennaio 1967, n. 18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(23/a) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
Sezione III - Ministero dell'interno
53. Carriere degli Archivi di Stato.
Ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di
direttore, gli archivisti di Stato devono essere in possesso, oltre che degli
altri requisiti prescritti del diploma di archivistica paleografia e
diplomatica, rilasciato dalle scuole di cui all'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (29). Detto diploma deve
essere altresì posseduto dagli impiegati della carriera di concetto degli
Archivi di Stato, che a norma dell'art. 16 partecipano al concorso per il
conseguimento della qualifica di direttore.
Le qualifiche di sovrintendente - direttore capo di 2° classe e di ispettore
generale si conseguono con le modalità previste rispettivamente dagli articoli
51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409
(29).
L'anzianità di servizio di cui all'art. 51 è elevata di due anni; si osserva in
quanto applicabile, il disposto di cui all'art. 139 comma primo del presente
decreto.
(30).
------------------------
(29) Riportata alla voce Archivi di Stato.
(29) Riportata alla voce Archivi di Stato.
(30) Il comma che si omette modifica la lettera a) del primo comma dell'art. 9,
D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, riportato alla voce Archivi di Stato.
54. Carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile
dell'interno.
Agli impiegati che, anteriormente all'11 gennaio 1967, siano stati nominati
mediante pubblici concorsi nel ruolo organico della carriera di concetto
amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, già ruolo organico dei
segretari di polizia dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, è
riconosciuta, ai fini della promozione alla qualifica di segretario principale
del predetto ruolo, un'anzianità di anni quattro in aggiunta a quella
effettivamente maturata.
La disposizione di cui al precedente comma è applicabile, qualora più
favorevole, anche agli impiegati previsti dall'art. 12, ultimo comma, della
legge 20 dicembre 1966, n. 1116 (31).
Restano ferme, per il conferimento dei posti della qualifica iniziale del ruolo
della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile
dell'interno che si siano resi o si rendano disponibili entro il 10 gennaio
1972, le disposizioni dell'art. 12 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116 (31).
Per la predetta carriera resta sospesa, fino al 10 gennaio 1972, l'applicazione
dell'art. 21 del presente decreto.
------------------------
(31) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.
(31) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.
55. Carriere esecutive dell'Amministrazione civile.
Le promozioni a capo dell'ufficio crittografico, dell'ufficio telegrafico e
cifra e dell'ufficio della biblioteca, si conseguono mediante scrutinio per
merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati del rispettivo ruolo con
almeno tre anni di anzianità nella qualifica inferiore.
------------------------
56. Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
In sostituzione dell'organico dei sottufficiali, vigili scelti e vigili
permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituite le carriere
dei capi reparto e capi squadra, e dei vigili, con una dotazione organica pari,
rispettivamente, al quarantacinque ed al cinquantacinque per cento del predetto
organico. Tali carriere sono ordinate come appresso:
a) Carriera dei capi reparto e capi squadra:
+------------------------------------+-------------------------+
| Qualifica | Posti |
+------------------------------------+-------------------------+
|Capo reparto . . . . . . . . . . . .| 15% del ruolo organico |
|Vice capo reparto. . . . . . . . . .| 40% del ruolo organico |
|Capo squadra . . . . . . . . . . . .| 45% del ruolo organico |
-----
Totale . . . 100%
b) Carriera dei vigili:
+------------------------------------+-------------------------+
| Qualifica | Posti |
+------------------------------------+-------------------------+
|Vigile . . . . . . . . . . . . . . .|100% del ruolo organico |
Il passaggio alla carriera dei capi reparto e capi squadra si consegue nel
limite di due quinti dei posti disponibili mediante concorso per esame e per i
restanti tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono
ammessi i vigili che abbiano compiuto rispettivamente quattro e sette anni di
anzianità nella carriera. Ai Vigili che passano nella carriera superiore è
attribuito nella qualifica di capo squadra la classe di stipendio immediatamente
superiore a quella in godimento all'atto del passaggio.
La promozione a vice capo reparto e a capo reparto si consegue per metà dei
posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante
scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente gli
impiegati della qualifica immediatamente inferiore che abbiano compiuto nella
medesima quattro anni di effettivo servizio.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli
promossi per merito assoluto.
Nella prima applicazione del presente decreto i marescialli di prima classe ed i
marescialli di seconda classe sono inquadrati rispettivamente nelle qualifiche
di capo reparto e di vice capo reparto, conservando nelle medesime l'anzianità
riconosciuta nel grado ai sensi delle precedenti disposizioni; i marescialli di
terza classe nella qualifica di capo squadra al parametro 188 conservando
l'intera anzianità riconosciuta nel grado ai sensi delle precedenti disposizioni
aumentata di cinque anni; i brigadieri con più di tre anni di anzianità
complessiva nei gradi di brigadiere e di vice brigadiere, nella qualifica di
capo squadra al parametro 188 conservando l'anzianità riconosciuta nel grado ai
sensi delle precedenti disposizioni ridotta di tre anni; i brigadieri con meno
di tre anni di anzianità complessiva nei gradi di brigadiere e vice brigadiere
nella qualifica di capo squadra al parametro 173 conservando l'intera anzianità
riconosciuta nel grado dalle precedenti disposizioni; i vice brigadieri nella
qualifica di capo squadra al parametro 173 conservando l'intera anzianità
riconosciuta nel grado dalle precedenti disposizioni; il vigile scelto nella
qualifica di vigile al parametro 165 conservando l'intera anzianità riconosciuta
nel grado dalle precedenti disposizioni; il vigile nella stessa qualifica di
vigile al parametro 120 se con anzianità inferiore a due anni ed al parametro
140 se con anzianità superiore, conservando l'intera anzianità riconosciuta
dalle precedenti disposizioni; il vigile con oltre sei anni di anzianità è
inquadrato direttamente nel parametro 165 conservando la intera anzianità
riconosciuta dalle precedenti disposizioni.
Ai vigili ed ai vigili scelti attualmente in servizio all'atto della promozione
a capo squadra è conferito direttamente il parametro 173.
Al personale attualmente in servizio temporaneo sarà riconosciuta, all'atto
della nomina a vigile permanente, la valutazione del servizio prestato nella
posizione di temporaneo con i limiti e le modalità di cui all'art. 3, ultimo
comma, della legge 3 novembre 1963, n. 1543 (32). Il personale medesimo all'atto
della promozione a capo squadra consegue il parametro 173.
Gli esami per la promozione a vice brigadiere ed a maresciallo di terza classe
in via di espletamento saranno portati a termine; qualora alla data di entrata
in vigore del presente decreto siano già state iniziate le prove scritte.
I vigili vincitori del concorso a vice brigadiere sono collocati nella qualifica
di capo squadra, attribuendo nella seconda classe di stipendio la anzianità
riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti al 30 giugno 1970.
Gli estranei vincitori del concorso di cui alla lettera a) dell'art. 29 della
legge 16 maggio 1961, n. 469 (33), saranno nominati allievi capo squadra con
l'attribuzione del parametro 143, a decorrere dalla data di approvazione della
graduatoria, e capi squadra alla fine del corso previsto dagli articoli 33 e 34
della legge 13 maggio 1961, n. 469 (33).
I vincitori del concorso a maresciallo di terza classe saranno inquadrati, a
decorrere dal 1° luglio 1970, subito dopo gli attuali marescialli, nella
qualifica di capo squadra attribuendo nella terza classe di stipendio
l'anzianità riconosciuta nel grado di brigadiere.
Il periodo minimo di permanenza nella qualifica di vice capo reparto per
l'ammissione allo scrutinio per la promozione a capo reparto è ridotta a due
anni per gli attuali marescialli di seconda e terza classe e per i vincitori del
concorso di cui al comma precedente.
------------------------
(32) Riportata alla voce Forze armate.
(33) Riportata alla voce Servizi antincendi.
(33) Riportata alla voce Servizi antincendi.
Sezione IV - Ministero di grazia e giustizia
57. Ruolo ispettivo tecnico industriale e agrario.
La nomina in prova alla qualifica di ispettore del ruolo ispettivo tecnico
industriale ed agrario si consegue mediante concorso per titoli ed esami al
quale sono ammessi coloro che siano muniti del diploma di laurea in ingegneria o
in scienze agrarie e siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 (34), come modificato dal presente decreto.
Il bando stabilisce per quale delle due specializzazioni è indetto il concorso.
Agli impiegati iscritti nel ruolo alla data dalla quale ha effetto il presente
decreto è attribuito lo stipendio corrispondente all'ex coefficiente in
godimento, conservando nello stesso l'anzianità maturata con l'ex coefficiente.
------------------------
(34) Riportato al n. A/II.
58. Carriera di concetto del personale di educazione addetto agli istituti di
rieducazione dei minorenni.
Il personale della carriera di concetto del ruolo di rieducazione assume le
seguenti qualifiche in sostituzione di quelle a fianco di ciascuna indicata:
educatore capo . . . . . censore dirigente di prima classe;
+-
| censore dirigente di seconda classe;
educatore principale . . <
| censore;
+-
+-
| primo educatore;
educatore. . . . . . . . < educatore;
| educatore aggiunto.
+-
------------------------
59. Coadiutori dattilografi giudiziari.
Fino alla revisione dei ruoli organici prevista dall'art. 25 della legge 18
marzo 1968, n. 249 (35), e successive modificazioni ed integrazioni, il
personale del ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari svolge anche le
mansioni indicate nell'art. 24, comma primo, del presente decreto.
------------------------
(35) Riportata al n. A/XV.
60. Carriera ausiliaria dell'Amministrazione della giustizia.
Al personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione della giustizia si
applicano le norme del presente decreto, fermo restando il disposto di cui
all'art. 23 del testo organico approvato con regio decreto 28 dicembre 1924, n.
22711 (36).
------------------------
(36) Riportato alla voce Ordinamento giudiziario.
Sezione V - Ministero delle finanze
61. Carriera direttiva dell'amministrazione centrale.
L'art. 253 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 (34), è abrogato.
Ai fini del computo dell'anzianità di servizio per il conseguimento della
seconda classe di stipendio nella qualifica di consigliere e per l'ammissione
allo scrutinio per la promozione a direttore di sezione nei confronti degli
impiegati della carriera direttiva del personale amministrativo
dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, in servizio alla data
di entrata in vigore del presente decreto, o che conseguiranno la nomina nel
ruolo successivamente a seguito di concorsi indetti alla data predetta,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 26 luglio
1961, n. 712, salvo il disposto di cui al comma terzo del precedente art. 41.
------------------------
(34) Riportato al n. A/II.
62. Capo ufficio cifra e telegrafo.
(37).
------------------------
(37) Sostituisce l'art. 258, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, riportato al n. A/II.
63. Cassieri degli uffici del registro.
(38).
------------------------
(38) Sostituisce il primo comma dell'art. 266, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,
riportato al n. A/II.
64. Carriera esecutiva del personale tecnico del catasto e dei servizi tecnici
erariali.
È abrogato l'art. 259 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (34).
------------------------
(34) Riportato al n. A/II.
65. Carriere esecutive delle dogane e degli uffici tecnici delle imposte di
fabbricazione.
È abrogato l'art. 260 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (34).
------------------------
(34) Riportato al n. A/II.
66. Commessi tecnici dei laboratori chimici delle dogane e dei bollatori delle
tasse e imposte indirette sugli affari.
Alle carriere dei commessi tecnici dei laboratori chimici delle dogane e dei
bollatori delle tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano le norme
relative alle carriere ausiliarie tecniche.
------------------------
67. Limiti di applicabilità.
Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale del Ministero
delle finanze sino a quando non saranno emanate nuove disposizioni con esse
incompatibili, in attuazione della riforma tributaria.
------------------------
Sezione VI - Ministero del tesoro
68. Amministrazione del tesoro - Personale addetto ai servizi meccanografici e
di elaborazione dei dati con sistemi elettronici.
Al personale addetto ai servizi meccanografici e di elaborazione dei dati con
sistemi elettronici dell'Amministrazione del tesoro, con funzioni di direzione,
analisi e programmazione, nonché agli operatori degli apparati in dotazione ai
centri meccanografici ed elettronici, formalmente istituiti, spetta il
trattamento giuridico ed economico del personale tecnico.
I contingenti del personale che svolge le funzioni di cui al precedente comma da
data anteriore al 1° luglio 1970 sono trasformati in autonomi ruoli organici con
le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 132.
L'inquadramento del personale nei nuovi ruoli è stabilito con decreto del
Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione.
------------------------
69. Ordinamenti delle carriere direttive della scuola dell'arte della medaglia e
del sanitario della Zecca.
Restano fermi gli ordinamenti della carriera direttiva della scuola dell'arte
della medaglia e di quella del sanitario della Zecca istituita con l'art. 3
della legge 6 aprile 1968, n. 309 (39).
------------------------
(39) Recte, L. 18 marzo 1968, n. 309, riportata alla voce Ministero del tesoro.
70. Incisori della Zecca.
L'ordinamento e la dotazione organica della carriera di concetto degli incisori
della Zecca sono stabiliti come segue:
+------------------------------------------------------+-------+
| Qualifica | Posti |
+------------------------------------------------------+-------+
| Incisore capo (equiparato a perito capo) . . . . . . | 2 |
| Incisore principale (equiparato a perito principale) | 5 |
| Incisore (equiparato a perito) . . . . . . . . . . . | 4 |
| | ---- |
| Totale . . . | 11 |
I posti di incisore e di incisore capo sono conferiti mediante pubblici concorsi
per titoli ed esperimento per l'ammissione ai quali non è chiesto il possesso di
titoli di studio.
Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso per la nomina a incisore
capo è stabilito in quarantacinque anni.
Gli impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
rivestano la qualifica di incisore principale conseguono la promozione alla
qualifica di incisore capo secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla
data predetta.
------------------------
71. Ruolo dei coadiutori tecnici della Zecca.
È istituito il ruolo dei coadiutori tecnici della Zecca, detraendo le
corrispondenti unità dalla dotazione organica del ruolo della carriera esecutiva
del personale delle direzioni provinciali del tesoro, con le seguenti qualifiche
e dotazioni:
+------------------------------------------------+-------------+
| Qualifica | Posti |
+------------------------------------------------+-------------+
| Coadiutore tecnico superiore . . . . . . . . . | 2 |
| Coadiutore tecnico principale. . . . . . . . . | 7 |
| Coadiutore tecnico . . . . . . . . . . . . . . | 7 |
| | ---- |
| Totale . . . | 16 |
I coadiutori tecnici espletano mansioni di assistente del laboratorio chimico
del servizio sanitario e del servizio tecnico nonché di collaborazione in genere
in compiti di carattere tecnico.
In sede di prima applicazione, un quarto dei posti disponibili nel ruolo sono
conferiti mediante concorso riservato per esame consistente in una prova
pratica, prescindendo dal titolo di studio, agli impiegati delle carriere
esecutiva ed ausiliaria nonché agli operai che alla data di entrata in vigore
del presente decreto siano stati adibiti per un periodo non inferiore a tre anni
a mansioni esecutive di carattere tecnico.
------------------------
Sezione VII - Ministero della difesa
72. Commissari di leva.
Restano salve le speciali disposizioni che concernono il personale del ruolo dei
commissari di leva.
------------------------
73. Cancellieri della giustizia militare.
Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2397 e
successive modificazioni, ai gradi di capitano, tenente e sottotenente del ruolo
ordinario, categoria cancellieri, del Corpo degli ufficiali in congedo della
giustizia militare corrisponde la qualifica di cancelliere, rispettivamente alla
terza, seconda e prima classe di stipendio, del ruolo della carriera di concetto
dei cancellieri della giustizia militare.
------------------------
74. Personale del servizio dei fari e segnalamento marittimo.
La carriera del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo è
ordinata come segue:
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Tecnico capo dei fari . . . . . . . . . . . . . | 220 |
| Tecnico dei fari. . . . . . . . . . . . . . . . | 330 |
| | ----- |
| Totale . . . | 550 |
I posti disponibili nella qualifica di tecnico capo sono conferiti per un terzo
mediante scrutinio per merito comparativo e per due terzi mediante scrutinio per
merito assoluto, ai quali sono ammessi i tecnici che abbiano compiuto otto anni
di effettivo servizio.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli
promossi per merito assoluto.
I tecnici capi ed i tecnici, se riconosciuti permanentemente non idonei alle
mansioni della propria carriera a giudizio di un medico scelto
dall'amministrazione, possono essere utilizzati in mansioni di ufficio.
------------------------
75. Carriere esecutive tecniche.
I ruoli degli assistenti e quello dei disegnatori restitutisti e calcolatori
delle carriere esecutive tecniche di cui alle tabelle numeri 41, 44, 45, 47, 48,
49 e 50 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n.
1479 (40), assumono la denominazione di ruoli dei capi tecnici delle rispettive
specializzazioni.
------------------------
(40) Riportato alla voce Ministero della difesa.
Sezione VIII - Ministero della pubblica istruzione
76. Carriere ausiliarie delle soprintendenze ed istituti delle antichità e belle
arti.
In sostituzione della carriera ausiliaria dei custodi e guardie notturne sono
istituite la carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici e la carriera
ausiliaria dei custodi e delle guardie notturne.
La dotazione complessiva dei singoli ruoli è pari, rispettivamente, al quindici
e all'ottantacinque per cento del soppresso ruolo dei custodi e delle guardie
notturne.
La dotazione organica delle singole qualifiche è determinata ai sensi del
secondo comma dell'art. 29.
L'inquadramento nei ruoli è effettuato, con l'osservanza del disposto di cui al
secondo comma dell'articolo 133, a scelta del consiglio di amministrazione
tenuto conto delle mansioni prevalentemente svolte.
------------------------
77. Carriera esecutiva tecnica dell'istituto di patologia del libro.
La carriera esecutiva tecnica dei fotografi, restauratori, stampatori,
meccanici, disinfestatori e cartai è ordinata come segue:
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Assistente superiore. . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| Assistente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| | ---- |
| Totale . . . | 18 |
La promozione ad assistente superiore si consegue mediante scrutinio per merito
comparativo al quale sono ammessi gli assistenti con almeno quindici anni di
effettivo servizio nel ruolo.
------------------------
78. Carriera di concetto dei tecnici delle università e degli istituti di
istruzione universitaria e degli osservatori astronomici.
Le carriere di concetto dei tecnici coadiutori, dei calcolatori degli
osservatori astronomici, dei tecnici degli uffici tecnici universitari, dei
tecnici coadiutori degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano,
dei tecnici dietisti, dei tecnici ortottici e dei tecnici terapisti sono così
ordinate:
+------------------------------------+-------------------------+
| Qualifica | Posti |
+------------------------------------Á-------------------------+
| -+ |
|Tecnico coadiutore capo, calcolatore| |
| capo, tecnico capo; | |
|Tecnico dietista capo, tecnico > dieci per cento del|
| ortottico capo e tecnico terapista| rispettivo ruolo |
| capo; | |
| -+ |
| -+ |
|Tecnico coadiutore, calcolatore,| |
| tecnico, tecnico dietista, > novanta per cento del|
| tecnico ortottico e tecnico | rispettivo ruolo |
| -+ |
La promozione alla qualifica di tecnico coadiutore capo, o equiparate, si
consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli
impiegati del rispettivo ruolo con almeno diciotto anni di effettivo servizio
nella carriera di appartenenza.
------------------------
79. Carriera di concetto delle ostetriche.
La carriera di concetto delle ostetriche dell'amministrazione universitaria è
ordinata come segue:
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Ostetrica capo. . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 |
| Ostetrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 270 |
| | ----- |
| Totale . . . | 300 |
La promozione alla qualifica di ostetrica capo si consegue mediante concorso per
esami al quale sono ammesse le ostetriche con almeno dieci anni di effettivo
servizio nella carriera.
------------------------
80. Carriere esecutive dei tecnici di radiologia medica, delle infermiere
diplomate, delle infermiere abilitate e assistenti sanitarie visitatrici delle
università e degli istituti di istruzione universitaria.
Le carriere esecutive dei tecnici di radiologia medica, delle infermiere
diplomate, delle infermiere abilitate a funzioni direttive e delle assistenti
sanitarie visitatrici, sono ordinate come segue:
+------------------------------------+-------------------------+
| Qualifica | Posti |
+------------------------------------Á-------------------------+
| -+ |
|Tecnico superiore di radiologia| |
| medica; | |
|Infermiera capo sala; | |
| > dieci per cento del|
|Infermiera abilitata superiore o| rispettivo ruolo |
| assistente sanitaria visitatrice| |
| superiore. | |
| -+ |
| -+ |
|Tecnico di radiologia medica; | |
|Infermiera diplomata; | |
| > novanta per cento del|
|Infermiera abilitata o assistente| rispettivo ruolo |
| sanitaria visitatrice. | |
| -+ |
La promozione alle qualifiche di tecnico superiore, ed equiparate, si consegue,
per metà dei posti mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante
scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i tecnici di radiologia e
qualifiche equiparate con almeno diciotto anni di effettivo servizio nella
carriera. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo
quelli promossi per merito assoluto.
------------------------
81. Carriere di concetto degli istituti di istruzione secondaria ed artistica.
Le carriere di concetto dei segretari, dei segretari economi, dei segretari
ragionieri economi, dei censori di disciplina, degli economi, dei ragionieri
economi, degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, degli
istituti e scuole d'arte, degli istituti tecnici e professionali, della scuola
media, dei convitti annessi agli istituti tecnici, dei conservatori di musica,
delle accademie di belle arti e licei artistici annessi, delle accademie
nazionali di arte drammatica e di danza, dei convitti nazionali ed educandati
femminili, e delle altre scuole ed istituti speciali sono così ordinate:
+------------------------------------+-------------------------+
| Qualifica | Posti |
+------------------------------------+-------------------------+
|Segretario capo ed equiparate. . . .|dieci per cento del ri-|
| | spettivo ruolo |
| | |
|Segretario ed equiparate . . . . . .|novanta per cento del ri-|
| | spettivo ruolo |
I posti disponibili nella qualifica di segretario capo, od equiparate, sono
conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due
quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli
impiegati del rispettivo ruolo con almeno diciotto anni di effettivo servizio
nella carriera di appartenenza.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli
promossi per merito assoluto.
------------------------
82. Carriere esecutive degli istituti di istruzione secondaria ed artistica.
Le carriere esecutive degli applicati di segreteria, degli addetti di
segreteria, degli aiutanti tecnici, dei magazzinieri, degli istituti di
istruzione classica, scientifica e magistrale, degli istituti tecnici e
professionali, della scuola media, dei conservatori di musica, delle accademie
di belle arti e annessi licei artistici, delle accademie nazionali di arte
drammatica e di danza, degli istituti e scuole d'arte e delle altre scuole ed
istituti speciali sono ordinate come segue:
+------------------------------------+-------------------------+
| Qualifica | Posti |
+------------------------------------+-------------------------+
|Applicato superiore ed equiparate. .|dieci per cento del|
| | rispettivo ruolo |
| | |
|Applicato ed equiparate. . . . . . .|novanta per cento del|
| | rispettivo ruolo |
I posti disponibili nella qualifica di applicato superiore, o equiparate, sono
conferiti per metà mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante
scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli impiegati del
rispettivo ruolo con almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera
di appartenenza.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli
promossi per merito assoluto.
------------------------
83. Carriera direttiva dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti
e degli annessi licei artistici, delle accademie di arte drammatica e di danza.
Alla carriera direttiva dei conservatori di musica, delle accademie di belle
arti e degli annessi licei artistici, delle accademie di arte drammatica e di
danza si applica il trattamento giuridico ed economico delle carriere direttive
amministrative delle amministrazioni dello Stato.
------------------------
84. Nomina ad ispettore centrale dell'istruzione elementare.
Alla lettera b) del secondo comma dell'art. 276 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono soppresse le
seguenti parole: "equiparata, per il trattamento economico a quella di
segretario principale".
------------------------
85. Limiti di applicabilità.
Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale non insegnante
delle scuole di istruzione secondaria ed artistica sino a quando non saranno
emanate nuove disposizioni con esse incompatibili, ad integrazione del relativo
stato giuridico.
------------------------
Sezione IX - Ministero dell'agricoltura e delle foreste
(giurisprudenza di legittimità)
86. Personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria.
Le carriere del personale dei ruoli dei direttori, dei direttori di sezione e
degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria,
anche non liberi docenti, si sviluppano per classi di stipendio secondo le norme
relative, rispettivamente, alle carriere dei professori, dei professori
aggregati e degli assistenti delle università ed alle valutazioni dei periodi di
servizio di ruolo e non di ruolo, ivi compreso il tirocinio, in qualità di
borsista, di cui all'art. 52, lettera b), del regio decreto 29 maggio 1941, n.
489 (41) e successive modificazioni.
------------------------
(41) Riportato alla voce Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
87. Personale del ruolo ad esaurimento della carriera di concetto
dell'alimentazione con funzioni direttive.
Al personale dei servizi dell'alimentazione il quale, assunto con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 1945 in qualità di esperto
con funzioni di carattere direttivo, sia stato inquadrato nel ruolo ad
esaurimento della carriera di concetto dei servizi dell'alimentazione ai sensi
della legge 6 marzo 1958, n. 199 (41/a) ed abbia conservato le funzioni
direttive ai sensi dell'art. 12 della suddetta legge n. 199, è attribuito ad
personam il trattamento economico relativo ai parametri 257, 307 e 387 in luogo
rispettivamente di quello corrispondente agli ex coefficienti di stipendio 325,
402 e 500. Gli impiegati con parametro 387 che svolgono funzioni di capo
compartimento conseguono, al compimento di otto anni di effettivo servizio senza
demerito in tale funzione, il parametro di stipendio 530.
------------------------
(41/a) Riportato alla voce Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
88. Personale tecnico addetto alla conduzione degli automezzi.
Le qualifiche di primo autista ed autista dei ruoli del personale addetto alla
conduzione degli automezzi dell'amministrazione centrale e periferica del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli istituti di ricerca e di
sperimentazione agraria sono sostituite dall'unica qualifica di autista.
Si applicano le norme di cui agli articoli 134 e 135 del presente decreto.
------------------------
Sezione X - Ministero del lavoro e della previdenza sociale
89. Collocatori degli uffici del lavoro e della massima occupazione.
Per i collocatori degli uffici del lavoro e della massima occupazione i periodi
minimi di effettivo servizio previsti negli articoli 26 e 28 per il
conseguimento delle promozioni sono ridotti di due anni.
Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336 (42) come
sostituiti dall'art. 1 della legge 10 gennaio 1968, n. 8.
------------------------
(42) Riportato alla voce Collocamento di lavoratori.
90. Carriere esecutive degli uffici del lavoro.
(43).
Nella carriera di cui al punto a) sono inquadrati, previo giudizio favorevole
del consiglio di amministrazione, gli impiegati di cui alla soppressa tabella
annessa alla legge 9 ottobre 1967, n. 951, sulla base delle funzioni svolte nel
servizio di avviamento dei lavoratori e dei giudizi complessivi, in ogni caso
non inferiori a buono, conseguiti nell'ultimo triennio, nella qualifica
corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza, conservando a tutti
gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera posseduta.
Nei confronti del personale di cui al precedente comma si applica la riduzione
di anzianità prevista dall'articolo 89.
------------------------
(43) Il primo comma che si omette sostituisce la tabella di cui alla L. 9
ottobre 1967, n. 951, la quale ha sostituito la tabella C allegata alla L. 22
luglio 1961, n. 628, riportata alla voce Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
(giurisprudenza di legittimità)
91. Personale del ruolo dell'ispettorato del lavoro.
(44).
Nella carriera di cui al punto a) sono inquadrati, previo giudizio favorevole
del consiglio di amministrazione, gli impiegati di cui alla tabella b) allegata
alla legge 22 luglio 1961, n. 628 (45), sulla base delle funzioni svolte nel
servizio della vigilanza e dei giudizi complessivi, in ogni caso non inferiori a
buono, conseguiti nell'ultimo triennio nella qualifica corrispondente a quella
rivestita nel ruolo di provenienza, conservando a tutti gli effetti l'anzianità
di qualifica e di carriera posseduta.
Nei confronti del personale di cui al precedente comma si applica la riduzione
di anzianità prevista dall'articolo 89.
Sono abrogati i commi quarto e successivi dell'art. 8 della legge 22 luglio
1961, n. 628 (45).
------------------------
(44) Il comma che si omette modifica la tabella B allegata alla L. 22 luglio
1961, n. 628, riportata alla voce Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
(45) Riportato alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
(45) Riportato alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
(giurisprudenza di legittimità)
92. Ruolo ad esaurimento degli uffici del lavoro e della massima occupazione.
Al personale, assunto prima del 16 maggio 1956 nella tabella C del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 aprile 1948, n. 381, il quale
abbia svolto per almeno un quinquennio le funzioni di vice direttore, di capo
servizio degli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima
occupazione o di capo sezione ministeriale, sono estese le norme dell'art. 38
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 (45),
modificato dall'art. 339 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (46), su conforme parere del consiglio di
amministrazione.
Agli stessi sono attribuiti rispettivamente i parametri di stipendio 257, 307 e
387 in corrispondenza degli ex coefficienti 325, 402 e 500 e, al compimento di
quattro anni di effettivo servizio senza demerito col parametro 387, il
parametro 426.
La determinazione del contingente del personale di cui ai commi precedenti è
stabilita ai sensi dell'art. 132, ultimo comma, del presente decreto (46/a).
------------------------
(45) Riportato alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
(46) Riportato al n. A/II.
(46/a) Vedi l'art. 64, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, riportato al n. A/XXII.
Sezione XI - Ministero della sanità
93. Guardie di sanità.
La carriera delle, guardie di sanità e ordinata come segue:
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Capo guardia. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 180 |
| Guardia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 270 |
| | ----- |
| Totale . . . | 450 |
I posti disponibili nella qualifica di capo guardia sono conferiti per un quinto
mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quindi mediante
scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi le guardie che abbiano
compiuto otto anni di effettivo servizio nella carriera.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli
promossi per merito assoluto.
------------------------
94. Carriere direttive tecniche.
La promozione alla qualifica di ricercatore aggiunto è disciplinata dalle
disposizioni di cui all'art. 15 del presente decreto.
Le promozioni alle qualifiche di ricercatore e di primo ricercatore rimangono
disciplinate dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3 (46/b) e del decreto del Presidente della Repubblica 11
agosto 1959, n. 750 (47).
------------------------
(46/b) Riportato al n. A/II.
(47) Riportato alla voce Ministero della sanità.
95. Carriere ausiliarie tecniche.
Gli impiegati che attualmente rivestono la qualifica di sorvegliante tecnico
capo e sorvegliante tecnico vengono inquadrati con la qualifica di sorvegliante
tecnico capo.
Agli impiegati provenienti dalla qualifica attuale di sorvegliante tecnico capo
è attribuita, nella qualifica di inquadramento, la seconda classe di stipendio
con l'anzianità posseduta nella qualifica di provenienza.
------------------------
Capo V - Disposizioni particolari per le aziende autonome
Sezione I - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
96. Carriere.
Il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si distingue
in:
personale direttivo;
personale degli uffici;
personale dell'esercizio.
Ai ruoli ad esaurimento del personale dell'ex Azienda monopoli banane si
estendono, in quanto applicabili, le disposizioni del presente decreto.
------------------------
97. Carriere del personale direttivo.
Le carriere del personale direttivo sono distinte come segue:
------------------------
Tabella I
+--------------------------------------------------+-----------+
| Qualifica | Posti |
+--------------------------------------------------+-----------+
| Direttore generale dei monopoli di Stato . . . . | 1 |
------------------------
Tabella II
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Vice direttore generale tecnico . . . . . . . . | 1 |
| Vice direttore generale amministrativo. . . . . | 1 |
| Direttore centrale tecnico. . . . . . . . . . . | 3 |
| Direttore centrale amministrativo . . . . . . . | 3 |
| | ----- |
| Totale . . . | 8 |
------------------------
Tabella III
Ruolo del personale tecnico
+----------------------+---------------------------------------+
| | Numero dei posti |
| +------------+-----------+-------+------+
| Qualifiche | Branca | Branca | Branca| |
| |coltivazione|manifatture| sali e|Totale|
| | tabacchi | tabacchi |chinino| |
+----------------------+------------+-----------+-------+------+
|Ispettore generale e| | | | |
| direttore superiore| | | | |
| di stabilimento. . .| 7 | 15 | 4 | 26 |
| | | | | |
|Ispettore capo e| | | | |
| direttore di| | | | |
| stabilimento. . . . .| 12 | 21 | 8 | 41 |
| |-+ | | | |
|Ispettore superiore e| | | | | |
| vice direttore di| | | | | |
| stabilimento. . . . .| > 30 | 55 | 20 | 105 |
| | | | | | |
|Ispettore. . . . . . .| | | | | |
| |-+ ---- | ---- | ---- | -----|
| Totali . . .| 49 | 91 | 32 | 172 |
------------------------
Tabella IV
Ruolo del personale amministrativo
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifiche | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Ispettore generale. . . . . . . . . . . . . . . | 21 (a) |
| Ispettore capo. . . . . . . . . . . . . . . . . | 28 |
| -+ | |
| Ispettore superiore | | |
| >. . . . . . . . . . . . . | 122 |
| Ispettore | | |
| -+ | ----- |
| Totale . . .| 171 |
----------
(a) Oltre a quattro posti in assegnazione temporanea, per
l'aadeguamento delle strutture dell'Amministrazione alle
esigenze del M.E.C. e della maggior produzione, da assorbire
gradualmente entro dieci anni dall'entrata in vigore della legge
28 marzo 1962, n. 143.
Restano ferme le disposizioni che concernono le nomine di cui alle tabelle I e
II.
L'avanzamento nelle carriere direttive di cui alle precedenti tabelle III e IV è
disciplinato dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (46/b), e del presente
decreto, relative al personale direttivo tecnico.
L'anzianità di tre anni prevista dal primo comma dell'art. 139 è ridotta a due
anni.
Non si applica il disposto di cui all'ultimo comma del citato art. 139.
------------------------
(46/b) Riportato al n. A/II.
98. Carriere del personale degli uffici.
Le carriere del personale degli uffici sono distinte come segue:
------------------------
Tabella V
Carriera di concetto
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Interprete traduttore principale (equiparato a | |
| segretario principale). . . . . . . . . . . . | 3 |
| Interprete traduttore (equiparato a segretario) | 4 |
| | --- |
| Totale . . . | 7 |
------------------------
Tabella VI
Carriera esecutiva. Ruolo del personale di dattilografia
+------------------------------------------------------+-------+
| Qualifica | Posti |
+------------------------------------------------------+-------+
| Dattilografo operatore elettrocontabile (equiparato) | |
| a coadiutore principale) . . . . . . . . . . . . . | 125 |
| Dattilografo (equiparato a coadiutore) . . . . . . . | 125 |
| | ----- |
| Totale . . . | 250 |
------------------------
Tabella VII
Carriera ausiliaria
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Commesso capo . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 |
| Commesso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 140 |
| | ----- |
| Totale . . . | 200 |
Le promozioni ed i passaggi di carriera del personale degli uffici sono
disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (47/a), e del presente decreto
concernenti l'avanzamento alle qualifiche corrispondenti od equiparate.
------------------------
(47/a) Riportato al n. A/II.
99. Carriere dell'esercizio.
Le carriere del personale dell'esercizio sono distinte come segue:
------------------------
Tabella VIII
+---------------------+----------------------------------------+
| | Tecnici |
| +--------+------------+-----------+------+
| Qualifiche | Ammini-| Branca | Branca |Branca|
| |strativi|coltivazioni|manifatture|saline|
| | (A) | (B) | (C) | (D) |
+---------------------+--------+------------+-----------+------+
|Dirigente amministra-| | | | |
| tivo (A) o dirigente| | | | |
| lavorazioni o diri-| | | | |
| gente manutenzione e| | | | |
| impianti (B, C e D)| | | | |
| ed equiparate. . . .| 28 (a)| 27 (b)| 31 (c)| 6 |
|Capo revisore (A) o| | | | |
| capo reparto lavora-| | | | |
| zioni o capo offici-| | | | |
| na (B, C, e D) ed| | | | |
| equiparate . . . . .| 126 | 120 | 141 | 24 |
|Revisore (A) o capo| | | | |
| laboratorio o vice| | | | |
| capo officina (B, C| | | | |
| e D) ed equiparate .| 126 | 121 | 142 | 25 |
| +--------+------------+-----------+------+
| Totali. . .| 280 | 268 | 314 | 55 |
----------
(a) Oltre a quattro posti in assegnazione temporanea, per le
particolari esigenze di sviluppo e adeguamento dei settori da
assorbire gradualmente entro dieci anni dall'entrata in vigore
della legge 28 marzo 1962, n. 143.
(b) Oltre a due posti per le particolari esigenze di sviluppo
e adeguamento dei settori da assorbire gradualmente entro dieci
anni dall'entrata in vigore della legge 28 maro 1962, n. 143.
(c) Oltre a cinque posti per le particolari esigenze di
sviluppo e adeguamento dei settori da assorbire gradualmente
entro dieci anni dall'entrata in vigore della legge 28 marzo
1962, n. 143.
------------------------
Tabella IX
+---------------------+----------------------------------------+
| | Numero dei posti |
| +------------+-----------+-------+-------+
| Qualifiche | Branca | Branca |Branca | |
| |coltivazioni|manifatture|sali e|Totale |
| | tabacchi | tabacchi |chinino| |
+---------------------+------------+-----------+-------+-------+
|Capo tecnico superio-| 36 | 65 | 11 |112 (a)|
| re. . . . . . . . .| 36 | 65 | 11 |112 (a)|
|Capo tecnico princi-| | | | |
| pale. . . . . . . .| 117 | 219 | 38 |374 |
|Capo tecnico. . . . .| 125 | 233 | 40 |398 |
| +------------+-----------+-------+-------+
| Totali . . .| 278 | 517 | 89 |884 |
----------
(a) Oltre a dieci posti in assegnazione temporanea per le par-
ticolari esigenze dell'Azienda da assorbire a far tempo dal 1°
gennaio 1976 in ragione di un terzo all'anno. Tale aumento tem-
poraneo è ripartito come segue: tre posti alla branca coltiva-
zioni tabacchi, sei posti alla branca manifatture tabacchi ed un
posto alla branca saline. In corrispondenza saranno lasciati
vacanti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali.
------------------------
Tabella X
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Computista superiore. . . . . . . . . . . . . . | 60 |
| Computista principale . . . . . . . . . . . . . | 270 |
| Computista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 270 |
| | ----- |
| Totale . . . | 600 |
------------------------
Tabella XI
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Agente di custodia. . . . . . . . . . . . . . . | 82 |
| Agente di controllo . . . . . . . . . . . . . . | 193 |
| | ----- |
| Totale . . . | 275 |
I posti disponibili nelle qualifiche di capo revisore ed equiparate, quelli
disponibili nelle qualifiche di capo tecnico principale e computista principale,
nonché quelli disponibili nella qualifica di agente di custodia sono conferiti
agli impiegati della qualifica iniziale del relativo ruolo, o contingente,
rispettivamente ai sensi degli articoli 20, 26 e 32; l'anzianità minima di
servizio ivi prevista è stabilita in sette anni.
I posti disponibili nelle qualifiche di dirigente amministrativo, e qualifiche
equiparate, e quelli di capo tecnico superiore e di computista superiore sono
conferiti agli impiegati della qualificà immediatamente inferiore del relativo
ruolo, o contingente, rispettivamente ai sensi degli articoli 22 e 28, ultimo
comma.
Ai concorsi di passaggio alle qualifiche di capo revisore, od equiparate, ed a
quelle di capo tecnico principale e di computista principale sono ammessi, nei
limiti, con le modalità ed i requisiti di cui agli articoli 21 e 27,
rispettivamente gli impiegati che rivestono le qualifiche terminale o intermedia
delle carriere di cui alle tabelle IX e X e gli impiegati della tabella XI ed i
capi operai, gli operai specializzati, gli operai qualificati e gli operai
comuni.
Al concorso per la nomina a capo revisore sono ammessi altresì i dattilografi
operatori elettrocontabili che, se sprovvisti di diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado, abbiano maturato almeno cinque anni di
effettivo servizio nella qualifica.
------------------------
100. Il personale dei ruoli organici di cui alle tabelle E, F, G, H, I, L, M,
annesse alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417 (48), e successive modificazioni, è
inquadrato con le qualifiche stabilite dagli articoli 98 e 99 secondo la
corrispondenza appresso specificata:
Qualifiche di inquadramento
|Tabella V |Interprete traduttore principale |
| |Interprete traduttore |
| | |
|Tabella VI |Dattilografo operatore elettrocontabile |
| |Dattilografo |
| | |
|TABELLA VIII|Dirigente amministrativo (A), dirigente lavora-|
| | zioni o dirigente manutenzione e impianti (B,|
| | ed equiparati |
| |Capo revisore (A), capo reparto lavorazioni o ca-|
| | po officina (B, C, D) ed equiparati |
| |Revisore (A), capo laboratorio, o vice capo offi-|
| | cina (B, C, D) ed equiparati |
| | |
|TABELLA IX |Capo tecnico superiore |
| |Capo tecnico principale |
| |Capo tecnico |
| | |
|TABELLA X |Computista superiore |
| |Computista principale |
| |Computista |
| | |
|TABELLA XI |Agente di custodia |
| |Agente di controllo |
| |Qualifiche di provenienza |
| | |
|TABELLA G |Interprete traduttore capo |
| |Interprete traduttore di prima, seconda e terza|
| | classe |
| | |
|TABELLA L |Dattilografo capo e dattilografo di prima classe |
| |Dattilografo di seconda e terza classe |
| | |
|TABELLE E, F|Revisore capo; perito capo |
| |Primo revisore e revisore; Perito principale di|
| | prima e seconda classe |
| |Primo ragioniere, ragioniere e vice ragioniere,|
| | perito, perito aggiunto di prima e seconda|
| | classe |
| | |
|TABELLA H |Capo tecnico principale di prima classe e capo|
| | tecnico principale |
| |Capo tecnico di prima classe e capo tecnico di|
| | seconda classe |
| |Capo tecnico aggiunto ed applicato tecnico |
| | |
|TABELLA I |Computista principale |
| |Computista capo e computista |
| |Primo applicato ed applicato |
| | |
|TABELLA M |Agente di custodia di prima e seconda classe |
| |Agente di controllo di prima e seconda classe |
Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, rivestivano la qualifica di capo tecnico principale di prima classe
precedono nell'ordine di ruolo della qualifica di capo tecnico superiore quelli
che rivestivano la qualifica di capo tecnico principale. I primi conseguono la
seconda classe dello stipendio previsto per la qualifica di capo tecnico
superiore al compimento di tre anni di effettivo servizio nella qualifica di
provenienza ed in quella di inquadramento.
------------------------
(48) Riportata alla voce Monopoli di Stato.
101. Limiti di età per l'ammissione agli impieghi.
Per l'ammissione agli impieghi nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato si osservano i limiti di età previsti per le corrispondenti carriere dal
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 (48/a).
------------------------
(48/a) Riportato al n. A/II.
Sezione II - Azienda nazionale autonoma strade
102. Carriere.
Le carriere del personale dell'A.N.A.S. sono distinte come segue:
------------------------
Tabella I
Carriere direttive
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Direttore generale dell'A.N.A.S.. . . . . . . . | 1 |
------------------------
Tabella II
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Direttore centrale amministrativo . . . . . . . | 1 |
| Direttore centrale tecnico. . . . . . . . . . . | 2 |
| | --- |
| Totale . . . | 3 |
------------------------
Tabella III
Ruolo del personale amministrativo
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Ispettore generale. . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| Ispettore capo e direttore di divisione . . . . | 14 |
| |-+ |
| Ispettore superiore e direttore di sezione. . . | | |
| | > 86 |
| Ispettore e consigliere . . . . . . . . . . . . | | |
| |-+ ----- |
| Totale . . . | 106 |
------------------------
Tabella IV
Ruolo del personale tecnico
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Ispettore generale e capo compartimento di 1ª | |
| classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 (*)|
| Capo compartimento di 2ª classe, ingegnere capo | |
| e ispettore capo. . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
| |-+ |
| Ingegnere superiore e ispettore superiore . . . | | |
| | > 162 |
| Ingegnere e ispettore . . . . . . . . . . . . . | | |
| |-+ -------|
| Totale . . . | 200 |
----------
(*) Di cui nove posti per la funzione di capo compartimento di
prima classe.
------------------------
Tabella V
Carriere di concetto
Ruolo del personale amministrativo
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Segretario capo . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| Segretario principale . . . . . . . . . . . . . | 36 |
| Segretario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36 |
| | ---- |
| Totale . . . | 80 |
------------------------
Tabella VI
Ruolo dei geometri
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Geometra capo . . . . . . . . . . . . . . . . . | 44 |
| Geometra principale . . . . . . . . . . . . . . | 198 |
| Geometra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 198 |
| | ----- |
| Totale . . . | 440 |
------------------------
Tabella VII
Ruolo dei disegnatori
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Disegnatore capo (equiparato a geometra capo) . | 5 |
| Disegnatore principale (equiparato a geometra | |
| principale) . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
| Disegnatore (equiparato a geometra) . . . . . . | 23 |
| | ---- |
| Totale . . . | 50 |
------------------------
Tabella VIII
Ruolo dei ragionieri
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Ragioniere capo . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 |
| Ragioniere principale . . . . . . . . . . . . . | 34 |
| Ragioniere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34 |
| | ---- |
| Totale . . . | 75 |
------------------------
Tabella IX
Carriere esecutive
Ruolo del personale tecnico
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Assistente superiore (equiparato a coadiutore | |
| superiore tecnico). . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| Assistente principale (equiparato a coadiutore | |
| principale tecnico). . . . . . . . . . . . . . | 65 |
| Assistente (equiparato a coadiutore tecnico). . | 65 |
| | ----- |
| Totale . . . | 145 |
------------------------
Tabella X
Ruolo del personale d'archivio e copia
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Coadiutore superiore. . . . . . . . . . . . . . | 48 |
| Coadiutore principale . . . . . . . . . . . . . | 214 |
| Coadiutore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 214 |
| | ----- |
| Totale . . . | 476 |
------------------------
Tabella XI
Carriere ausiliarie
Ruolo del personale addetto ai caselli delle autostrade
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Capo casellante (equiparato a commesso capo). . | 135 |
| Casellante (equiparato a commesso). . . . . . . | 315 |
| | ----- |
| Totale . . . | 450 |
------------------------
Tabella XII
Ruolo dei cantonieri stradali
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Capo cantoniere (equiparato a commesso capo). . | 1.780 |
| Cantoniere (equiparato a commesso). . . . . . . | 4.155 |
| | ------- |
| Totale . . . | 5.935 |
------------------------
Tabella XIII
Ruolo degli agenti tecnici
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Agente tecnico capo . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| Agente tecnico. . . . . . . . . . . . . . . . . | 45 |
| | ---- |
| Totale . . . | 65 |
------------------------
Tabella XIV
Ruolo dei commessi
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Commesso capo . . . . . . . . . . . . . . . . . | 44 |
| Commesso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 102 |
| | ----- |
| Totale . . . | 146 |
Restano ferme le disposizioni che concernono la nomina alle qualifiche di cui
alle tabelle I e II.
Le promozioni ed i passaggi di carriera per i ruoli di cui alle tabelle dalla
III alla XIV sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (48/b), e del
presente decreto concernenti l'avanzamento alle qualifiche corrispondenti od
equiparate. La promozione ad ispettore superiore, o equiparato, del ruolo di cui
alla tabella III e l'avanzamento a segretario principale sono disciplinati dalle
disposizioni concernenti il corrispondente personale tecnico.
------------------------
(48/b) Riportato al n. A/II.
Sezione III - Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato
103. Carriere.
Le carriere del personale dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello
Stato sono ordinate come segue:
Personale direttivo
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Direttore generale delle ferrovie dello Stato . | 1 |
| Vice direttore generale . . . . . . . . . . . . | 2 |
| | --- |
| Totale . . . | 3 |
| |+ |
| Direttore centrale di 1ª classe . . . . . . . . || |
| | > 19 |
| Direttore compartimentale di 1ª classe. . . . . || |
| |+ |
| |+ |
| Direttore centrale. . . . . . . . . . . . . . . || |
| | > 33 |
| Direttore compartimentale . . . . . . . . . . . || |
| |+ |
| Ispettore capo superiore. . . . . . . . . . . . | 195 |
| Ispettore capo. . . . . . . . . . . . . . . . . | 450 |
| |+ |
| Ispettore principale. . . . . . . . . . . . . . || |
| | > 1.396 |
| Ispettore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . || |
| |+ ---------|
| Totale . . . | 2.093 (a)|
----------
(a) Di cui novecentonovanticinque posti per laureati in
ingegneria e novantasette posti per laureati in medicina.
Personale degli uffici
Personale di concetto (48/c)
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Segretario superiore di 1ª classe . . . . . . . | 711 |
| Segretario superiore. . . . . . . . . . . . . . | 3.197 |
| Segretario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.197 |
| | ----------|
| Totale . . . | 7.105 |
| | |
| Segretario tecnico superiore di 1ª classe . . . | 358 |
| Segretario tecnico superiore. . . . . . . . . . | 1.613 |
| Segretario tecnico. . . . . . . . . . . . . . . | 1.613 |
| | ----------|
| Totale . . . | 3.584 (a)|
| | |
| Disegnatore superiore di 1ª classe. . . . . . . | 30 |
| Disegnatore superiore . . . . . . . . . . . . . | 135 |
| Disegnatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 135 |
| | ----------|
| Totale . . . | 300 (a)|
| | |
| Revisore superiore di 1ª classe . . . . . . . . | 180 |
| Revisore superiore. . . . . . . . . . . . . . . | 819 |
| | ----------|
| Totale . . . | 999 (b)|
| | ----------|
| Totale personale di concetto . . . | 11.988 |
----------
(a) Nella prima applicazione del presente provvedimento la
dotazione organica dei posti dei segretari tecnici e dei
disegnatori deve considerarsi cumulativa.
(b) Ivi compresi i revisori capi a.p. ed i revisori principali
a.p.
Personale esecutivo degli uffici (48/c)
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Applicato capo. . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.873 |
| Applicato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.915 |
| | ------- |
| Totale . . . | 4.788 |
| | |
| Applicato stenodattilografo capo. . . . . . . . | 108 |
| Applicato stenodattilografo . . . . . . . . . . | 72 |
| | ------- |
| Totale . . . | 180 |
| | |
| Applicato tecnico capo. . . . . . . . . . . . . | 593 |
| Applicato tecnico . . . . . . . . . . . . . . . | 396 |
| | ------- |
| Totale . . . | 989 |
| | |
| Tecnico di radiologia capo. . . . . . . . . . . | 21 |
| Tecnico di radiologia . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| | ------- |
| Totale . . . | 35 |
| | |
| Infermiere capo . . . . . . . . . . . . . . . . | 145 |
| Infermiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 97 |
| | ------- |
| Totale . . . | 242 (a)|
| | |
| Totale personale esecutivo degli uffici . . . | 6.234 |
Personale ausiliario degli uffici
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Commesso capo . . . . . . . . . . . . . . . . . | 713 (b)|
| Commesso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.665 |
| | ------- |
| Totale . . . | 2.378 |
----------
(a) A carico di tale dotazione organica sono da considerare
gli infermieri di 1ª classe a.p. e gli infermieri a.p.
(b) Ivi compresi i dipendenti con qualifica di commesso a.p.
Personale dell'esercizio
Dirigenti delle stazioni
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Movimentisti | |
| | |
|Capo stazione sovrintendente. . . . . . . . . . .| 1.033 |
|Capo stazione superiore . . . . . . . . . . . . .| 4.648 |
|Capo stazione . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 4.649 |
| | -----------|
| Totale . . .| 10.330 |
| | |
| Gestionisti | |
| | |
|Capo gestione sovrintendente. . . . . . . . . . .| 655 |
|Capo gestione superiore . . . . . . . . . . . . .| 2.947 |
|Capo gestione . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 2.948 |
| | -----------|
| Totale . . .| 6.550 (a)|
| | |
| Totale dirigenti delle stazioni . . .| 16.880 |
----------
(a) Le assunzioni nella qualifica di Capo gestione da concorsi
pubblici banditi anteriormente al 1° gennaio 1971 possono essere
disposte con riferimento all'organico vigente al 31 dicembre
1970 e in ogni caso entro il limite dei posti disponibili nella
qualifica di assistente capo di stazione.
Personale esecutivo delle stazioni
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Assistenti | |
| | |
|Assistente capo di stazione . . . . . . . . . . .| 7.118 |
|Assistente di stazione. . . . . . . . . . . . . .| 4.746 |
| | -----------|
| Totale . . .| 11.864 (a)|
| | |
| Manovratori | |
| | |
|Manovratore capo. . . . . . . . . . . . . . . . .| 1.070 |
|Primo manovratore . . . . . . . . . . . . . . . .| 4.816 |
|Manovratore . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 4.817 |
| | -----------|
| Totale . . .| 10.703 |
| | |
| Deviatori | |
| | |
|Deviatore capo. . . . . . . . . . . . . . . . . .| 803 |
|Primo deviatore . . . . . . . . . . . . . . . . .| 3.613 |
|Deviatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 3.613 |
| | -----------|
| Totale . . .| 8.029 |
| | |
| Ausiliari | |
| | |
|Ausiliario di stazione. . . . . . . . . . . . . .| 4.723 (b)|
| Totale personale esecutivo delle stazioni . . .| 35.319 |
----------
(a) Ivi compresi i dipendenti con qualifica di aiutante a.p.e
alunno d'ordine a.p.
(b) Ivi compresi i dipendenti che rivestono la qualifica di
ausiliario di stazione alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Personale delle fermate
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Gestori | |
| | |
|Gestore capo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 381 |
|Gestore di prima classe . . . . . . . . . . . . .| 1.716 |
|Gestore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 1.717 |
| | -----------|
| Totale . . .| 3.814 |
| | |
| Ausiliari | |
| | |
|Ausiliario di fermata . . . . . . . . . . . . . .| 888 |
| | ------- |
| Totale del personale delle fermate . . .| 4.702 |
Dirigenti dei depositi del personale viaggiante
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Capo personale viaggiante sovrintendente. . . . .| 99 |
|Capo personale viaggiante superiore . . . . . . .| 444 |
|Capo personale viaggiante . . . . . . . . . . . .| 445 |
| | ----- |
| Totale . . .| 998 |
Controllori viaggianti
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Controllore viaggiante sovrintendente . . . . . .| 32 |
|Controllore viaggiante superiore. . . . . . . . .| 144 |
|Controllore viaggiante. . . . . . . . . . . . . .| 144 |
| | ----- |
| Totale . . .| 320 |
Personale dei treni
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Dirigente dei treni | |
|Capo treno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 6.981 |
| | |
| Personale esecutivo | |
|Conduttore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 5.814 (a)|
|Assistente viaggiante . . . . . . . . . . . . . .| 2.485 |
|Ausiliario viaggiante . . . . . . . . . . . . . .| 1.700 |
| | ------- |
| Totale . . .| 9.999 |
| | -------- |
| Totale del personale dei treni . . .| 16.980 |
Dirigenti dei depositi locomotive
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Capo deposito sovrintendente. . . . . . . . . . .| 79 |
|Capo deposito superiore . . . . . . . . . . . . .| 355 |
|Capo deposito . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 356 |
| | ----- |
| Totale . . .| 790 |
----------
(a) Ivi compresi i dipendenti con qualifica di conduttore
principale a.p.
Personale di macchina
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Dirigenti di macchina | |
| Macchinista. . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 11.388 |
| | |
| Personale esecutivo | |
| Macchinista T.M. . . . . . . . . . . . . . . . .| 2.340 |
| Aiuto macchinista. . . . . . . . . . . . . . . .| 10.634 |
| Aiuto macchinista T.M. . . . . . . . . . . . . .| 663 |
| | -------- |
| Totale del personale di macchina . . .| 25.025 |
Dirigenti della linea
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Capo tecnico superiore della linea. . . . . . . .| 171 |
|Capo tecnico della linea. . . . . . . . . . . . .| 399 |
| | ----- |
| Totale . . .| 570 |
Personale esecutivo della linea
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Operaio specializzato dell'armamento. . . . . . .| 4.934 |
|Operaio dell'armamento. . . . . . . . . . . . . .| 11.511 |
| | -------- |
| Totale . . .| 16.445 |
Personale di vigilanza
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Guardiano di 1ª classe. . . . . . . . . . . . . .| 2.494 |
|Guardiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 5.485 |
| | ------- |
| Totale . . .| 7.979 |
Dirigenti tecnici
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Capo tecnico sovrintendente . . . . . . . . . . .| 351 |
|Capo tecnico superiore. . . . . . . . . . . . . .| 1.580 |
|Capo tecnico. . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 1.580 |
| | ------- |
| Totale . . .| 3.511 |
Tecnici I.E., verificatori e operai
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| |+ |
|Tecnico I.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .|| |
| | > 3.493 (a)|
|Verificatore. . . . . . . . . . . . . . . . . . .|| |
| |+ |
|Operaio specializzato . . . . . . . . . . . . . .| 15.717 (b)|
|Operaio qualificato . . . . . . . . . . . . . . .| 15.717 |
| | -------- |
| Totale . . .| 34.927 |
----------
(a) Di cui 1203 tecnici I.E.
(b) Ivi compresi i dipendenti con la qualifica di sottocapo
tecnico a.p.
Autisti
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Autista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 533 |
Personale di manovalanza
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Capo squadra manovali . . . . . . . . . . . . . .| 1.455 |
|Manovale specializzato e ausiliario di magazzino.| 16.744 (a)|
|Manovale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 8.767 |
| | -------- |
| Totale . . .| 16.966 |
----------
(a) Ivi compresi i dipendenti con la qualifica di a. operaio
a.p.
Ufficiali delle navi traghetto (48/d)
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Ufficiale di coperta | |
|Comandante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 40 |
|Primo ufficiale . . . . . . . . . . . . . . . . .| 40 |
|Ufficiale navale. . . . . . . . . . . . . . . . .| 36 |
|Primo ufficiale marconista (48/e) . . . . . . . .| 6 |
|Ufficiale marconista (48/e) . . . . . . . . . . .| 12 |
| | -----------|
| Totale . . .| 134 |
| | |
| Ufficiale di macchina | |
|Direttore di macchina . . . . . . . . . . . . . .| 40 |
|Primo ufficiale di macchina . . . . . . . . . . .| 40 |
|Ufficiale di macchina . . . . . . . . . . . . . .| 32 |
| | ---------- |
| Totale . . .| 112 |
| | |
|Totale degli ufficiali delle navi traghetto . . .| 228 |
Personale di coperta e di macchina delle navi traghetto (48/d)
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Personale di coperta | |
|Nostromo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 38 |
|Carpentiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 23 |
|Marinaio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 518 |
| | -----------|
| Totale . . .| 579 |
| | |
| Personale di macchina | |
| | |
|Capo motorista. . . . . . . . . . . . . . . . . .| 38 |
|Capo elettricista . . . . . . . . . . . . . . . .| 38 |
|Motorista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 255 |
|Elettricista. . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 91 |
|Ingrassatore. . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 33 (a)|
|Carbonaio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 78 |
| | -----------|
| Totale . . .| 533 |
| | |
| Totale del personale esecutivo di coperta| |
| e di macchina delle navi traghetto . . .| 1.112 |
----------
(a) Ivi compresi i dipendenti con qualifica di fuochista a.p.
------------------------
(48/c) Per variazioni in aumento e in diminuzione, vedi l'art. 2, L. 1° giugno
1977, n. 276, riportata alla voce Ministero dei trasporti.
(48/c) Per variazioni in aumento e in diminuzione, vedi l'art. 2, L. 1° giugno
1977, n. 276, riportata alla voce Ministero dei trasporti.
(48/d) Per variazioni in aumento e in diminuzione, vedi l'art. 2, L. 1° giugno
1977, n. 276, riportata alla voce Ministero dei trasporti.
(48/e) Qualifica aggiunta dall'art. 3, L. 1° giugno 1977, n. 276, riportata alla
voce Ministero dei trasporti.
(48/e) Qualifica aggiunta dall'art. 3, L. 1° giugno 1977, n. 276, riportata alla
voce Ministero dei trasporti.
(48/d) Per variazioni in aumento e in diminuzione, vedi l'art. 2, L. 1° giugno
1977, n. 276, riportata alla voce Ministero dei trasporti.
104. Modificazioni e integrazioni della legge 26 marzo 1958, n. 425.
(49).
------------------------
(49) Modifica gli artt. 1 penultimo comma, 9 comma primo, 10 comma terzo, 29, 30
comma terzo, 63 comma settimo, 67 commi primo, secondo e terzo, 72, 78 comma
sesto, 126 comma quarto, 156 comma quarto, lettera a) e comma sesto, lettera a),
168 comma primo, L. 26 marzo 1958, n. 425, riportata alla voce Ministero dei
trasporti e dell'aviazione civile. Successivamente, l'articolo 1, L. 12 febbraio
1974, n. 27, riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione
civile, ha aggiunto un ulteriore comma al presente art. 104, che ha soppresso
l'art. 74, quarto comma, della sopracitata L. 26 marzo 1958, n. 425.
105. Sostituzione di allegati alla legge 25 marzo 1958, n. 425.
Gli allegati 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16 della legge 26 marzo 1958,
numero 425 (50), sono sostituiti rispettivamente dai quadri n. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 e 10 annessi al presente decreto.
------------------------
(50) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
106. Assunzione di nuove qualifiche.
Alla data di entrata in vigore del presente decreto i dipendenti in servizio
nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato salvo le eccezioni previste,
assumono la qualifica corrispondente a quella rivestita in base alle indicazioni
del quadro di equiparazione di cui al quadro n. 10 annesso al presente decreto.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
107. Norme particolari.
Le disposizioni di cui agli articoli 21, 27, 36, 37, 41 e 42 della presente
legge non si applicano al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato.
Restano salve le disposizioni di cui agli artt. 15, 2° comma, e 18 della L. 8
dicembre 1961, n. 1265 (50).
------------------------
(50) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
108. Norme di adeguamento.
Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile sentito il
consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, si provvederà, ove
occorra, in relazione alle modifiche introdotte con il presente decreto, al
coordinamento delle norme relative ai requisiti di ammissibilità agli scrutini e
concorsi di promozione e di passaggio di carriera.
------------------------
109. Variazione delle piante organiche.
Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 175 della L. 26 marzo 1958, n. 425
(50), all'art. 27 della L. 27 luglio 1967, n. 668 (51), e agli artt. 2 e 3 della
L. 29 dicembre 1969, n. 1041 (50) concernenti variazioni alle piante organiche.
I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della legge 19 ottobre
1959, n. 928 (52), sono riassorbiti in occasione di aumenti conseguenti a
variazioni di organico.
------------------------
(50) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
(51) Riportata alla voce Ferrovie dello Stato.
(50) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
(52) Riportata al n. A/VII.
110. Norme di inquadramento.
Il personale delle carriere di concetto degli uffici e delle carriere dei
dirigenti dell'esercizio che, anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto rivestiva una qualifica corrispondente all'ex coefficiente 402
è inquadrato nella qualifica terminale del rispettivo ruolo con effetti
giuridici ed economici dal 1° luglio 1970 per coloro che alla data stessa
rivestivano già la qualifica, o alla data della promozione per coloro che hanno
conseguito successivamente la qualifica stessa.
Al personale di cui al precedente comma è riconosciuta nella nuova qualifica di
inquadramento l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza (52/a).
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano con effetto dalla data
di entrata in vigore del presente decreto agli ufficiali delle navi traghetto
che anteriormente alla data stessa rivestivano la qualifica di comandante o di
direttore di macchina (ex coefficiente 357).
------------------------
(52/a) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 12 febbraio 1974, n. 27, riportato
alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
111. Disposizioni transitorie.
Le anzianità minime di servizio previste per la promozione alle qualifiche di
segretario superiore di prima classe ed equiparate, di capo stazione
sovrintendente ed equiparate, sono ridotte a tre anni per coloro che alla data
di entrata in vigore del presente decreto rivestono rispettivamente la qualifica
di segretario superiore ed equiparate, di capo stazione superiore ed equiparate
nonché per coloro che conseguono dette qualifiche con gli avanzamenti per l'anno
1971 (52/b).
Il personale direttivo in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto sarà ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a
ispettore capo al compimento di otto anni e sei mesi nella carriera direttiva,
ridotti a sei anni e sei mesi per il personale immesso nella carriera direttiva
con la qualifica di ispettore di prima classe mediante concorso interno in base
alle norme del precedente ordinamento (52/c).
Dette disposizioni si applicano anche a coloro che fruiscono della norma di cui
all'ultimo comma del presente articolo. A seconda che alla data di compimento
del periodo di anzianità di carriera cada nel primo o nel secondo semestre, essa
si intende riportata, agli effetti dell'ammissione allo scrutinio, al 31
dicembre dell'anno precedente o dell'anno corrente (52/cc).
Agli scrutini di avanzamento alle qualifiche di comandante e di direttore di
macchina per l'anno 1971 è ammesso il personale che alla data di entrata in
vigore del presente decreto riveste rispettivamente la qualifica di ufficiale
navale di 1ª classe e di ufficiale macchinista di 1ª classe con almeno tre anni
di anzianità nella qualifica.
Agli scrutini d'avanzamento a comandante ed a direttore di macchina dei
successivi quattro anni sono ammessi rispettivamente i primi ufficiali navali ed
i primi ufficiali di macchina a prescindere dall'anzianità nella qualifica.
Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la
qualifica di revisore principale o di revisore capo è ammesso allo scrutinio
d'avanzamento per merito comparativo a revisore superiore al compimento di sette
anni complessivi di servizio nella carriera di concetto degli uffici e dei
dirigenti d'esercizio.
Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è
ammesso al passaggio alla qualifica di ispettore principale mediante concorso
interno, nel limite dei posti di cui alla nota 3 posta in calce al quadro 6
degli avanzamenti, allorché risulti rivestito della qualifica di segretario
superiore ed equiparata, di capo stazione superiore ed equiparata.
Ai fini dell'ammissione al concorso di cui al precedente comma è richiesta
l'anzianità minima di 13 anni nella carriera del personale di concetto degli
uffici o di quella dei dirigenti dell'esercizio ovvero complessivamente in
entrambe le carriere.
Il personale rivestito alla data di entrata in vigore del presente decreto di
una delle qualifiche del personale di concetto degli uffici o dei dirigenti
dell'esercizio è ammesso al passaggio alla qualifica di Ispettore mediante
concorso interno, nel limite dei posti di cui alla nota 3 posta in calce al
quadro 6 degli avanzamenti, allorché risulti in possesso dell'anzianità di
almeno nove anni in una delle predette carriere ovvero complessivamente in
entrambe.
L'anzianità minima di servizio per l'ammissione al concorso interno per morosità
è ridotta a tre anni per coloro che alla data di entrata in vigore del presente
decreto rivestono la qualifica di carbonaio.
I posti disponibili nella qualifica di capo treno sono conferiti, nel limite del
sessanta per cento, per merito comparativo al personale che alla data di entrata
in vigore del presente decreto riveste la qualifica di conduttore ed è abilitato
alla dirigenza convogli.
Il personale proveniente dalla soppressa qualifica di interprete superiore
concorre all'avanzamento a capo gestione sovrintendente se in possesso della
idoneità alla dirigenza impianti.
Si prescinde da detto requisito per gli avanzamenti per l'anno 1971. Parimenti
si prescinde dal possesso della prescritta idoneità per l'avanzamento a capo
gestione superiore, per l'anno 1971, nei confronti del personale proveniente
dalle soppresse qualifiche di interprete principale e di interprete di 1ª
classe.
Il personale della soppressa qualifica di frenatore potrà essere inquadrato
nella qualifica di assistente viaggiante a condizione che consegua la prescritta
abilitazione entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
In caso contrario sarà inquadrato nella qualifica di ausiliario viaggiante.
Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercita le
mansioni di tecnico di radiologia viene inquadrato, nei limiti dei posti
disponibili, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nel
ruolo dei tecnici di radiologia; agli interessati è attribuita nel nuovo ruolo
l'anzianità decorrente dalla data di immissione nelle mansioni di tecnico di
radiologia (52/d). L'inquadramento decorre dal 1° gennaio 1971 per il personale
in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e dal 1° luglio
1971, ai soli effetti giuridici, per il personale che sarà assunto in base al
concorso bandito con decreto ministeriale 30 giugno 1970, n. 18155 (52/dd).
Nell'attuale ruolo degli infermieri ad esaurimento, il relativo personale
conserva ad personam le qualifiche in atto rivestite ed è ammesso a concorrere,
nei limiti dei posti disponibili, nella qualifica di infermiere appartenente
alla carriera esecutiva mediante concorso per esame e per titoli (52/d).
Ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di merito comparativo per la
promozione ad infermiere capo, nei confronti del personale rivestito della
qualifica di infermiere di prima classe alla data di entrata in vigore del
presente decreto è valutata l'anzianità maturata in quest'ultima qualifica
(52/e).
Il personale che, entro i 12 mesi precedenti la data di entrata in vigore del
presente decreto, sia stato utilizzato alla guida di automezzi per almeno
novanta giornate di effettivo servizio, concorre, nei limiti dei posti
disponibili, su domanda da prodursi entro trenta giorni all'inquadramento nella
qualifica di autista.
L'inquadramento avverrà secondo l'ordine di graduatoria formulata sulla base
delle giornate di utilizzazione nell'ultimo biennio.
Il personale già rivestito di una delle soppresse qualifiche ad personam
conserva, ai fini dell'avanzamento, il trattamento giuridico previsto dalle
norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'anzianità minima prescritta per l'ammissione agli scrutini di avanzamento a
commesso capo è ridotta a sette anni per il personale in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
L'anzianità minima prescritta per l'ammissione agli scrutini d'avanzamento ad
assistente capo di stazione è ridotta a cinque per il personale in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto ed a quattro per il personale
pervenuto dalla qualifica di assuntore a quella di assistente di stazione
mediante concorso interno.
Per coloro che all'entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora
conseguito l'avanzamento o i cambi di qualifica ammessi da speciali norme
legislative e regolamentari e tuttora in corso di attuazione o da concorsi
interni già autorizzati ancora in via di svolgimento o da svolgere, i relativi
provvedimenti sono da deliberarsi nelle preesistenti qualifiche in base alle
quali si opera l'equiparazione di cui al precedente art. 106.
------------------------
(52/b) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 12 febbraio 1974, n. 27, riportata
alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
(52/c) Gli attuali commi secondo e terzo così sostituiscono l'originario comma
secondo per effetto dell'art. 4, L. 12 febbraio 1974, n. 27, riportata alla voce
Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
(52/cc) Vedi nota 52/c all'art. 111, secondo comma.
(52/d) Comma così modificato dall'art. 5, L. 12 febbraio 1974, n. 27, riportata
alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
(52/dd) Periodo aggiunto dall'art. 16, L. 17 agosto 1974, n. 396, sostituito
dall'art. 22, L. 6 giugno 1975, n. 197, riportate alla voce Ministero dei
trasporti e dell'aviazione civile.
(52/d) Comma così modificato dall'art. 5, L. 12 febbraio 1974, n. 27, riportata
alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
(52/e) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 12 febbraio 1974, n. 27, riportata alla
voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
Sezione IV - Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni
112. Carriere.
Il personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni
si distingue in:
personale direttivo;
personale degli uffici;
personale dell'esercizio:
a) per i servizi postali e di telecomunicazione;
b) per gli uffici locali.
Restano fermi l'ordinamento delle carriere e le dotazioni organiche del
personale insegnante ed assistente della Scuola superiore di telegrafia e di
telefonia di cui alla L. 5 giugno 1954, n. 317.
------------------------
113. Carriere del personale direttivo.
Le carriere del personale direttivo sono distinte come segue:
------------------------
Tabella I
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Direttore generale delle poste e delle | |
| telecomunicazioni (a) . . . . . . . . . . . . | 1 |
------------------------
Tabella II
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Ispettore generale superiore delle telecomunica-| |
| zioni (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 1 |
------------------------
Tabella III
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Direttore centrale e direttore compartimentale. .| 24 (b)|
----------
(a) Compete l'indennità di cui all'art. 4 del R.D.L. 23 aprile
1925, n. 520, convertito nella L. 21 marzo 1926, n. 597.
(b) Di cui dieci con funzione di direttore centrale.
------------------------
Tabella IV
Ruolo del personale amministrativo
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Ispettore generale, direttore provinciale ed| |
| equiparate. . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 47 |
| |+ |
|Ispettore capo, direttore di divisione ed|| |
| equiparate. . . . . . . . . . . . . . . . . . .|| |
|Ispettore superiore, direttore di sezione ed| > 1.050 |
| equiparate. . . . . . . . . . . . . . . . . . .|| |
|Ispettore e consigliere . . . . . . . . . . . . .|| |
| |+ --------- |
| Totale . . .| 1.277 |
------------------------
Tabella V
Ruolo del personale tecnico delle telecomunicazioni
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Ispettore generale, direttore di circolo delle| |
| costruzioni T.T. ed equiparate. . . . . . . . .| 13 |
|Ispettore capo, direttore di divisione ed| |
| equiparate. . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 34 |
| |+ |
|Ispettore superiore, direttore di sezione ed|| |
| equiparate. . . . . . . . . . . . . . . . . . .| > 163 |
|Ispettore e consigliere . . . . . . . . . . . . .|| |
| |+ -------- |
| Totale . . .| 210 |
------------------------
Tabella VI
Ruolo del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti
tecnologici
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Ispettore generale e direttore di ufficio compar-| |
| timentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 5 |
|Ispettore capo, direttore di divisione ed equipa-| |
| rate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15 |
| |+ |
|Ispettore superiore, direttore di sezione ed|| |
| equiparate. . . . . . . . . . . . . . . . . . .| > 85 |
|Ispettore e consigliere . . . . . . . . . . . . .|| |
| |+ -------- |
| Totale . . .| 105 |
------------------------
Tabella VII
Ruolo del personale tecnico dei trasporti
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Ispettore generale e direttore di ufficio compar-| |
| timentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 1 |
|Ispettore capo, direttore di divisione ed equipa-| |
| rate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 4 |
| |+ |
|Ispettore superiore, direttore di sezione ed e-|| |
| quiparate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| > 24 |
|Ispettore e consigliere . . . . . . . . . . . . .|| |
| |+ -------- |
Totale . . . 29
Le promozioni nelle carriere direttive di cui alle tabelle IV, V, VI, VII, sono
disciplinate dalle disposizioni del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3 e del presente decreto, relative al personale direttivo tecnico. Al
concorso per la nomina alle qualifiche di ispettore superiore ed equiparate sono
ammessi, nei limiti, con le modalità e i requisiti di cui al precedente art. 16,
oltre che gli impiegati della carriera di concetto del personale degli uffici,
anche quelli delle carriere dell'esercizio di cui alle successive tabelle XI,
XII, XIII che rivestano la qualifica terminale o intermedia, nonché gli
impiegati di cui alla tabella XXII, con almeno cinque anni di anzianità nella
qualifica se direttori di ufficio locale di gruppo C.
Restano ferme le disposizioni che concernono le nomine alle qualifiche di cui
alle tabelle I, II e III.
------------------------
114. Carriere del personale degli uffici.
Le carriere del personale degli uffici sono distinte come segue:
------------------------
Tabella VIII (52/f)
Carriera di concetto
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
| |Numero posti |Numero posti |Numero posti |
| Qualifiche |dal 1°-1-1971|dal 1°-1-1973|dal 1°-1-1975|
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|Segretario capo. . .| 63 | 63 | 110 |
|Segretario principa-| [a] 662 | 662 | |
| le . . . . . . . .| [a] 662 | 662 | 662 |
|Segretario . . . . .| 378 | 473 | 662 |
| +-------------+-------------+-------------+
| Totale . . .| 1.103 | 1.198 | 1.434 |
----------
[a] in corrispondenza dei posti di organico arrecati in
aumento sono lasciati scoperti fino al 31 dicembre 1972
altrettanti posti nella qualifica iniziale.
------------------------
(52/f) Tabella così sostituita dall'art. 7 e dall'allegato A alla L. 14 agosto
1971, n. 736, riportata alla voce Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.
Tabella IX
Carriera esecutiva
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Coadiutore superiore. . . . . . . . . . . . . . .| 120 |
|Coadiutore principale . . . . . . . . . . . . . .| 540 |
|Coadiutore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 540 |
| | ------- |
| Totale . . .| 1.200 |
------------------------
Tabella X
Carriera ausiliaria
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Commesso capo . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 330 |
|Commesso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 770 |
| | ------ |
| Totale . . .| 1.100 |
Le promozioni ed i passaggi di carriera del personale degli uffici sono
disciplinati dalle disposizioni del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957,
n. 3 e del presente decreto concernenti le qualifiche corrispondenti; la
promozione a segretario principale è disciplinata dalle disposizioni relative al
personale tecnico.
Ai concorsi per il passaggio alle qualifiche di segretario principale e di
coadiutore principale sono ammessi soltanto gli impiegati appartenenti,
rispettivamente, ai ruoli di cui alle tabelle IX e X e gli operai.
------------------------
115. Personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni.
Il personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni è
distinto come segue:
------------------------
Tabella XI (52/f)
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
| |Numero posti |Numero posti |Numero posti |
| Qualifiche |dal 1°-1-1971|dal 1°-1-1973|dal 1°-1-1975|
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|Dirigente superiore| | | |
| di esercizio ed| | | |
| ispettore superiore| | | |
| di ragioneria . . .| 314 | 314 | 550 |
|Dirigente di eserci-| | | |
| zio, ispettore capo| | | |
| di ragioneria e| | | |
| revisore principale| | | |
| di esercizio. . . .| [a] 2.306 | 2.306 | 2.306 |
|Revisore di eserci-| | | |
| zio . . . . . . . .| 1.316 | 1.646 | 2.306 |
| +-------------+-------------+-------------+
| Totale . . .| 3.936 | 4.266 | 5.162 |
----------
[a] In corrispondenza dei posti di organico arrecati in
aumento sono lasciati scoperti fino al 31 dicembre 1972
altrettanti posti nella qualifica iniziale.
------------------------
(52/f) Tabella così sostituita dall'art. 7 e dall'allegato A alla L. 14 agosto
1971, n. 736, riportata alla voce Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.
Tabella XII (52/f)
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
| |Numero posti |Numero posti |Numero posti |
| Qualifiche |dal 1°-1-1971|dal 1°-1-1973|dal 1°-1-1975|
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|Perito capo. . . . .| 56 | 56 | 76 |
|Perito principale. .| [a] 342 | 342 | 342 |
|Perito . . . . . . .| 252 | 282 | 342 |
| +-------------+-------------+-------------+
| Totale . . .| 650 | 680 | 760 |
----------
[a] In corrispondenza dei posti di organico arrecati in
aumento sono lasciati scoperti fino al 31 dicembre 1972
altrettanti posti nella qualifica iniziale.
------------------------
(52/f) Tabella così sostituita dall'art. 7 e dall'allegato A alla L. 14 agosto
1971, n. 736, riportata alla voce Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.
Tabella XIII (52/f)
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
| |Numero posti |Numero posti |Numero posti |
| Qualifiche |dal 1°-1-1971|dal 1°-1-1973|dal 1°-1-1975|
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|Geometra capo. . . .| 53 | 53 | 105 |
|Geometra principale.| [a] 473 | 473 | 473 |
|Geometra . . . . . .| 238 | 316 | 472 |
| +-------------+-------------+-------------+
| Totale . . .| 764 | 842 | 1.050 |
----------
[a] In corrispondenza dei posti di organico arrecati in
aumento sono lasciati scoperti fino al 31 dicembre 1972
altrettanti posti nella qualifica iniziale.
------------------------
(52/f) Tabella così sostituita dall'art. 7 e dall'allegato A alla L. 14 agosto
1971, n. 736, riportata alla voce Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.
Tabella XIV (52/g)
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Dirigente di ufficio. . . . . . . . . . . . . . .| 3.190 |
|Capo ufficio ed operatore principale di esercizio| 14.352 (*)|
|Operatore di esercizio. . . . . . . . . . . . . .| 15.303 |
| | -----------|
| Totale . . .| 32.845 |
----------
(*) Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di
capo ufficio, capo radiotelegrafista e capo radioelettricista,
capo tecnico di officina postelegrafica e capo tecnico di
officina di posta pneumatica o di operatore principale,
possono essere utilizzati anche nelle mansioni previste per il
rispettivo ruolo dal terzo comma dell'art. 37 della L. 27
febbraio 1958, n. 119.
------------------------
(52/g) Vedi l'art. 1, L. 27 ottobre 1973, n. 674, riportata alla voce Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni. Successivamente, il D.P.R. 26 marzo 1974
(Gazz. Uff. 19 luglio 1974, n. 189) ha così disposto:
"Le dotazioni organiche delle tabelle XIV, XIX e XXI dell'art. 115 del D.P.R. 28
dicembre 1970, n. 1077 e della tabella V dell'art. 125 dello stesso decreto sono
aumentate nella misura del quattro per cento e portate, rispettivamente, da
posti 31.582, 42.576, 4.223 e 217 a posti 32.845, 44.279, 4.391 e 225.
Gli aumenti di organico, pari a posti 1.263, 1.703 e 168, rispettivamente, per
le tabelle XIV, XIX e XXI del personale dell'esercizio per i servizi postali e
di telecomunicazione e a posti 8 per la tabella XV del personale dell'esercizio
telefonico, sono ripartiti fra le qualifiche di ciascuna tabella avuto riguardo
alle aliquote percentuali fissate per le qualifiche stesse dal decreto
presidenziale n. 1077 citato". Seguivano le tabelle che sono state inserite nel
testo dagli artt. 115 e 125. Vedi, ora, il D.P.C.M. 3 giugno 1976, riportato
alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Tabella XV (52/h)
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Dirigente radiotelegrafista e dirigente radio-| |
| elettricista. . . . . . . . . . . . . . . . . .| 61 |
|Capo radiotelegrafista e capo radioelettricista| |
| ed operatore tecnico principale . . . . . . . .| 186 (a)|
|Operatore radiotelegrafista ed operatore radio-| |
| elettricista. . . . . . . . . . . . . . . . . .| 213 |
| | -----------|
| Totale . . .| 460 |
----------
(a) Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di
capo radiotelegrafista o capo radioelettricista e di operatore
principale, possono essere utilizzati a nche nelle mansioni
previste per il rispettivo ruolo dal terzo comma dell'art. 37
della L. 27 febbraio 1958, n. 119.
------------------------
(52/h) Tabella così sostituita dall'art. 1 e dall'allegato A L. 29 novembre
1973, n. 809, riportata alla voce Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni. Vedi, ora, il D.P.C.M. 3 giugno 1976, riportato alla voce
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Tabella XVI (52/h)
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Dirigente di officina postelegrafonica. . . . . .| 161 |
|Capo tecnico ed operatore tecnico principale di| |
| officina postelegrafonica . . . . . . . . . . .| 722 (a)|
|Operatore tecnico di officina postelegrafonica. .| 722 |
| | -----------|
| Totale . . .| 1.605 |
----------
(a) Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di
capo tecnico e di operatore principale, possono essere utilizza-
ti anche nelle mansioni previste per il rispettivo ruolo del
terzo comma dell'art. 37 della L. 27 febbraio 1958, n. 119.
------------------------
(52/h) Tabella così sostituita dall'art. 1 e dall'allegato A L. 29 novembre
1973, n. 809, riportata alla voce Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni. Vedi, ora, il D.P.C.M. 3 giugno 1976, riportato alla voce
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Tabella XVII
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Dirigente di officina di posta pneumatica . . . .| 7 |
|Capo tecnico ed operatore tecnico principale di| |
| officina di posta pneumatica. . . . . . . . . .| 29 (a)|
|Operatore tecnico di posta pneumatica . . . . . .| 30 |
| | -----------|
| Totale . . .| 66 |
----------
(a) Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di
capo ufficio, capo radiotelegrafista o capo radioelettricista,
capo tecnico di officina postelegrafica e capo tecnico di offi-
cina di posta pneumatica o di operatore principale, possono
essere utilizzati anche nelle mansioni previste per il
rispettivo ruolo dal terzo comma dell'art. 37 della L. 27
febbraio 1958, n. 119.
------------------------
Tabella XVIII
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Assistente superiore e disegnatore superiore. . .| 30 |
|Assistente principale e disegnatore principale. .| 135 |
|Assistente e disegnatore. . . . . . . . . . . . .| 135 |
| | -----------|
| Totale . . .| 300 |
------------------------
Tabella XIX (52/i)
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Sorvegliante capo ed assimilate . . . . . . . . .| 4.373 |
|Portalettere ed assimilate. . . . . . . . . . . .| 26.430 |
|Fattorino ed assimilate . . . . . . . . . . . . .| 13.476 |
| | -------- |
| Totale . . .| 44.279 |
------------------------
(52/i) Vedi la nota 51/g.
Tabella XX
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Sorvegliante capo di linea o impianto e apparec-| |
| chiatore capo . . . . . . . . . . . . . . . . .| 585 |
|Guardafili principale e apparecchiatore principa-| |
| le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 3.507 |
|Guardafili e apparecchiatore. . . . . . . . . . .| 1.754 |
| | --------- |
| Totale . . .| 5.846 |
------------------------
Tabella XXI (52/i)
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Sorvegliante capo trasporti e scambi. . . . . . .| 439 |
|Conducente principale e scambista principale. . .| 2.635 |
|Conducente e scambista. . . . . . . . . . . . . .| 1.517 |
| | ------- |
| Totale . . .| 4.391 |
------------------------
(52/i) Vedi la nota 51/g.
(giurisprudenza di legittimità)
116. Avanzamento.
I posti disponibili nella qualifica di dirigente superiore di esercizio sono
conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due
quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i dirigenti
di esercizio che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di
effettivo servizio nella qualifica.
I posti disponibili nella qualifica di dirigente di esercizio, salvo quanto
previsto dal successivo art. 117, sono conferiti per due quinti mediante
scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito
assoluto, ai quali sono ammessi i revisori di esercizio che abbiano compiuto
sette anni di effettivo servizio nella qualifica medesima, fermo restando il
disposto dei precedenti articoli 41 e 42.
Tali periodi di anzianità sono ridotti di due anni per gli impiegati dello
stesso ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto,
muniti di diploma di laurea o titolo equipollente.
I posti disponibili nella qualifica di dirigente di ufficio sono conferiti per
tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante
scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i capi ufficio che abbiano
compiuto nella rispettiva qualifica cinque anni di effettivo servizio.
I posti disponibili nella qualifica di capo ufficio, salvo quanto previsto dal
successivo articolo 117, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per
merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto,
ai quali sono ammessi gli operatori di esercizio che abbiano compiuto sette anni
di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il disposto di cui ai
precedenti articoli 41 e 42.
I posti disponibili nella qualifica di sorvegliante capo, ed assimilata, sono
conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre
quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i
portalettere ed assimilati che abbiano compiuto cinque anni di effettivo
servizio nella qualifica.
I posti disponibili nella qualifica di portalettere, ed assimilata, sono
conferiti mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i
fattorini ed equiparati che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio
nella qualifica, fermo restando il disposto dei precedenti articoli 41 e 42.
Le promozioni alla terza e seconda qualifica nelle tabelle XII e XIII di cui
all'art. 115 sono conferite con l'osservanza delle disposizioni di cui ai
precedenti commi primo e secondo per le corrispondenti qualifiche; le promozioni
alla terza e seconda qualifica nelle tabelle XV, XVI, XVII e XVIII sono
conferite con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi quarto
e quinto per le corrispondenti qualifiche; le promozioni alla terza e seconda
qualifica nelle tabelle XX e XXI sono conferite con l'osservanza delle
disposizioni di cui ai precedenti commi sesto e settimo per le corrispondenti
qualifiche.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli
promossi per merito assoluto.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
117. Passaggi di ruolo.
Un sesto dei posti disponibili nella qualifica di dirigente di esercizio è
conferito mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli impiegati delle
tabelle di cui all'art. 115 con qualifica di dirigente di ufficio, di dirigente
radio telegrafista e radio elettricista, di dirigente di officina
postelegrafica, di dirigente di officina di posta pneumatica e di assistente
superiore e disegnatore superiore, nonché di capo ufficio, di capo radio
telegrafista, di capo radio elettricista, di capo tecnico ed operatore tecnico
principale di officina postelegrafica, di capo tecnico ed operatore tecnico
principale di officina di posta pneumatica, di assistente principale e
disegnatore principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella
qualifica o a prescindere da tale anzianità se in possesso di diploma di
istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Gli esami del concorso sono
a carattere prevalentemente pratico e devono tendere ad accertare la
preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di
questioni di carattere amministrativo e di esercizio.
Un sesto dei posti disponibili nella qualifica di capo ufficio è conferito
mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli impiegati delle tabelle di
cui all'art. 115 e gli operai appresso indicati:
a) i sorveglianti capi ed assimilati;
b) i portalettere, i fattorini, i guardafili principali, i guardafili, i
conducenti principali, i conducenti e gli assimilati, con almeno tredici anni di
effettivo servizio nel ruolo;
c) i capi operai e gli operai specializzati; gli operai qualificati con almeno
sei anni di anzianità nel ruolo; gli operai comuni con almeno tredici anni di
anzianità nel ruolo.
I periodi di anzianità di servizio indicati nelle precedenti lettere b) e c)
sono ridotti di quattro anni per i dipendenti che siano in possesso del diploma
di istituto di istruzione secondaria di primo grado.
Gli esami del concorso sono a carattere pratico sui servizi di istituto.
L'ammissione ai concorsi per coloro che non sono provvisti del prescritto titolo
di studio è subordinata al giudizio favorevole della commissione centrale del
personale che, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, del
rendimento, delle attitudini ad esercitare le mansioni del ruolo cui si
riferisce il concorso stesso.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo, terzo e quarto, si
applicano anche per i passaggi alle qualifiche intermedie rispettivamente dei
ruoli di cui alle tabelle XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII; il passaggio di ruolo
è, peraltro, limitato agli impiegati in possesso del titolo di studio
prescritto.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 16.
------------------------
118. Norme di inquadramento.
Il personale dei ruoli organici di cui alle tabelle F, G, H, I, L, M, N, O, P,
Q, S, T, U di cui all'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27 (53), è
inquadrato nelle qualifiche stabilite dall'art. 115, secondo la corrispondenza
appresso specificata:
------------------------
(53) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Tabella XI
Qualifiche di inquadramento
|TABELLA XI |Dirigente superiore di esercizio e ispettore|
| | superiore e ispettore superiore di ragioneria |
| | |
| |Dirigente di esercizio ed ispettore capo di|
| | ragioneria |
| |Revisore di esercizio |
| | |
|TABELLA XII |Perito capo |
| |Perito principale |
| |Perito |
| | |
|TABELLA XIII |Geometra capo |
| |Geometra principale |
| |Geometra |
| | |
|TABELLA XIV |Dirigente di ufficio |
| |Capo ufficio ed operatore principale di eserci-|
| | zio |
| |Operatore di esercizio |
| | |
|TABELLA XV |Dirigente radiotelegrafista e dirigente radioe-|
| | lettricista |
| |Capo radiotelegrafista, capo radioelettricista e|
| | operatore tecnico principale |
| |Operatore radiotelegrafista e operatore radioe-|
| | lettricista |
| | |
|TABELLA XVI |Dirigente di officina postelegrafica |
| |Capo tecnico e operatore tecnico principale di|
| | officina postelegrafica |
| |Operatore tecnico di officina postelegrafica |
| | |
|TABELLA XVII |Dirigente di officina di posta pneumatica |
| |Capo tecnico e operatore tecnico principale di|
| | officina di posta pneumatica |
| |Operatore tecnico di posta pneumatica |
| | |
|TABELLA XVIII|Assistente superiore e disegnatore superiore |
| |Assistente principale e disegnatore principale |
| |Assistente e disegnatore |
| | |
|TABELLA XIX |Sorvegliante capo ed assimilati |
| (53/a) |Portalettere ed assimilati |
| |Fattorino ed assimilati |
| | |
|TABELLA XX |Sorvegliante capo di linea o impianto e apparec-|
| (53/b) | chiatore capo |
| |Guardafili principale e apparecchiatore prin-|
| | cipale |
| |Guardafili e apparecchiatore |
| | |
|TABELLA XXI |Sorvegliante capo trasporti e scambi |
| (53/b) |Conducente principale e scambista principale |
| |Conducente e scambista |
Qualifiche di provenienza
(allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27)
|TABELLA F |Primo direttore capo ed ispettore superiore di|
| | ragioneria |
| |Direttore capo ed ispettore capo di ragioneria e|
| | direttore principale di ragioneria |
| | |
|TABELLA G |Segretario, segretario aggiunto e vice segretario |
| | |
|TABELLA H |Perito capo |
| |Perito principale e primo perito |
| |Perito, perito aggiunto e vice perito |
| | |
|TABELLA I |Geometra capo |
| |Geometra principale e primo geometra |
| |Geometra, geometra aggiunto e vice geometra |
| | |
|TABELLE L-M|Capo ufficio superiore e capo ufficio di 1ª classe|
| |Capo ufficio principale, capo ufficio e ufficiale|
| | di 1ª classe |
| |Ufficiale di 2ª e 3ª classe |
| | |
|TABELLA N |Capo radiotelegrafista o radioelettricista di 1ª|
| | classe |
| |Capo radiotelegrafista o radioelettricista, opera-|
| | tore capo e ufficiale radiotelegrafista o radio-|
| | elettricista di 1ª classe |
| |Ufficiale radiotelegrafista o radioelettricista|
| | di 2ª e 3ª classe |
| | |
|TABELLA O |Capo tecnico di 1ª classe |
| |Capo tecnico, operatore capo e ufficiale tecnico|
| | di 1ª classe |
| |Ufficiale tecnico di 2ª e 3ª classe |
| | |
|TABELLA P |Capo officina di 1ª classe |
| |Capo officina, operatore capo e ufficiale meccani-|
| | co di 1ª classe |
| |Ufficiale meccanico di 2ª e 3ª classe |
| | |
|TABELLA Q |Assistente o disegnatore capo di 1ª classe |
| |Assistente o disegnatore capo e assistente o dise-|
| | gnatore di 1ª classe |
| |Assistente o disegnatore di 2ª e 3ª classe |
| | |
|TABELLA S |Agente di esercizio superiore |
| (53/a) |Agente di esercizio di 1ª e 2ª classe |
| |Agente di esercizio di 3ª classe e fattorino |
| | |
|TABELLA T |Agente tecnico superiore |
| (53/b) |Agente tecnico di 1ª e 2ª classe |
| |Agente tecnico di 3ª classe e allievo agente tec-|
| | nico |
| | |
|TABELLA U |Agente tecnico superiore |
| (53/b) |Agente tecnico di 1ª e 2ª classe |
| |Agente tecnico di 3ª classe e allievo agente tec-|
| | nico |
Gli impiegati di cui alla tabella G dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970,
n. 27 (53/c) che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto rivestivano una qualifica non superiore a segretario sono inquadrati,
nella prima attuazione del presente decreto, nella nuova qualifica di segretario
di cui alla tabella VIII dell'art. 114, a prescindere dalla disponibilità di
posti.
Dopo le prime promozioni alla qualifica di segretario principale in attuazione
delle disposizioni contenute nel presente decreto, gli impiegati che hanno
partecipato ai relativi scrutini, anche se promossi, sono ammessi a domanda agli
scrutini di prima attuazione del presente decreto per la promozione a dirigente
di esercizio di cui alla tabella XI dell'art. 115.
Gli impiegati che successivamente alle promozioni di cui ai precedenti commi
rivestono la qualifica di segretario saranno inquadrati, con effetto dal 1°
luglio 1970, nella qualifica di revisore di esercizio, nel limite dei posti
disponibili, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 134 e nell'ordine del
ruolo di provenienza salvo che non richiedano, entro sessanta giorni dalla data
dello scrutinio per le prime promozioni a dirigente di esercizio, di rimanere
nella predetta qualifica di segretario.
Gli impiegati che rivestivano la qualifica di capo ufficio superiore e quelli
che rivestivano la qualifica di capo ufficio di 1ª classe sono inquadrati,
secondo l'ordine del ruolo di provenienza, nella qualifica di dirigente di
ufficio; i primi hanno precedenza sui secondi.
Nella prima attuazione del presente decreto agli impiegati che rivestivano la
qualifica di capo ufficio principale e di capo ufficio è attribuito il
trattamento economico relativo alla nuova qualifica di capo ufficio ed operatore
principale, ferma restando, in via provvisoria, la distinzione nei due ruoli di
cui alle tabelle L ed M dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27
(53/c). Le prime promozioni alla qualifica di dirigente di ufficio sono
conferite avuto riguardo al numero di posti fissato dal 1° gennaio 1971 per le
predette tabelle L ed M dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27.
Dopo le promozioni di cui al precedente comma gli impiegati rimasti nelle
qualifiche di capo ufficio principale e di capo ufficio saranno inseriti nella
nuova qualifica di capo ufficio e operatore principale secondo la data di
iscrizione in ruolo nelle predette qualifiche di provenienza.
I vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale n. 2261 del 27 giugno
1970 per la nomina alla qualifica di vice segretario del ruolo organico di cui
alla tabella G dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27, sono
collocati nelle qualifiche di segretario e di revisore di esercizio secondo la
preferenza da indicare, nell'ordine della graduatoria, e nei limiti dei posti
disponibili in ciascuna di dette qualifiche.
------------------------
(53/a) Tabella così sostituita dall'art. 5, L. 14 agosto 1971, n. 736, riportata
alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(53/b) Tabella così sostituita dall'art. 5, L. 14 agosto 1971, n. 736, riportata
alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Vedi, anche, l'art.
1, L. 27 ottobre 1973, n. 674, riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(53/b) Tabella così sostituita dall'art. 5, L. 14 agosto 1971, n. 736, riportata
alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Vedi, anche, l'art.
1, L. 27 ottobre 1973, n. 674, riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(53/a) Tabella così sostituita dall'art. 5, L. 14 agosto 1971, n. 736, riportata
alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(53/b) Tabella così sostituita dall'art. 5, L. 14 agosto 1971, n. 736, riportata
alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Vedi, anche, l'art.
1, L. 27 ottobre 1973, n. 674, riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(53/b) Tabella così sostituita dall'art. 5, L. 14 agosto 1971, n. 736, riportata
alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Vedi, anche, l'art.
1, L. 27 ottobre 1973, n. 674, riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(53/c) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(53/c) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
119. Personale dell'esercizio per gli uffici locali (53/d).
Il personale dell'esercizio per gli uffici locali è distinto come segue:
------------------------
(53/d) Vedi l'art. 2, L. 27 ottobre 1973, n. 674, riportata alla voce Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni.
Tabella XXII [a]
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Direttore di ufficio locale di gruppo A. . . . .| 135 |
| Direttore di ufficio locale di gruppo B. . . . .| 609 |
| Direttore di ufficio locale di gruppo C. . . . .| 610 |
| | ------- |
| Totale . . .| 1.354 |
----------
[a] Con decreto del Ministro per le poste e le telecomu-
nicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita
la Commissione centrale per gli uffici locali, saranno variati i
punti necessari per la classificazione degli uffici locali, pre-
visti dall'art. 3 del regolamento di esecuzione approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505,
in relazione alle modifiche dell'organico di ciascuna qualifica
apportate in applicazione della presente tabella. Ai sensi del-
l'art. 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, con decreto del Mini-
stro per le poste e le telecomunicazioni saranno annualmente
apportate all'organico complessivo della presente tabella ed
alla votazione organica di posti di ciascuna qualifica le
necessarie variazioni in dipendenza delle modifiche nel numero
di posti verificatesi sino al 31 dicembre di ogni anno, per la
istituzione, soppressione, variazione di classifica degli uffici
locali, mantenendo tra le varie qualifiche i rapporti risultanti
dalla presente tabella.
------------------------
Tabella XXIII [b]
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
| Direttore di ufficio locale di gruppo D. . . . .| 4.455 |
| Direttore di ufficio locale di gruppo E ed| |
| operatore principale U.L.A. . . . . . . . . .| 20.048 |
| Operatore U.L.A. . . . . . . . . . . . . . . . .| 20.049 |
| | -------- |
| Totale . . .| 44.552 |
----------
[b] Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunica-
zioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la
commissione centrale per gli uffici locali, saranno variati i
punti necessari per la classificazione degli uffici locali e
delle agenzie, previsti dall'art. 3 del regolamento di
esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica
3 agosto 1968, n. 1505, in relazione alle modifiche dell'organi-
co delle qualifiche di direttore di ufficio locale apportate in
applicazione della presente tabella. Ai sensi dell'art. 24 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubbli-
ca 9 agosto 1967, n. 1417, con decreto del Ministro per le poste
e le telecomunicazioni saranno annualmente apportate all'organi-
co complessivo della presente tabella ed alla dotazione organica
di posti di ciascuna qualifica le necessarie variazioni in di-
pendenza delle modifiche nel numero di posti verificatesi sino
al 31 dicembre di ogni anno, per la istituzione, soppressione,
variazione di classifica degli uffici locali e delle agenzie,
variazioni all'assegno del personale, mantenendo fra le varie
qualifiche i rapporti risultanti dalla presente tabella. A
decorre dal 1° gennaio 1971, la qualifica di direttore di uffi-
cio locale di gruppo E del quadro A del ruolo della carriera
del personale esecutivo degli uffici locali e quella di primo
ufficiale del quadro B del ruolo stesso sono unificate nella
qualifica con unica dotazione organica, di direttore di ufficio
locale di gruppo E ed operatore principale, prevista dalla
presente tabella. Nella qualifica stessa sono inseriti, senza
tener conto del quadro di provenienza, i direttori di ufficio
locale di gruppo E ed i primi ufficiali, secondo l'ordine di
anzianità determinato ai sensi del secondo comma dell'articolo
15 del regolamento di esecuzione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Essi conser-
vano le anzianità di carriera e di qualifica possedute. Dalla
stessa data del 1° gennaio 1971 è soppresso il secondo comma
dell'art. 58 del testo unico approvato con decreto del Presiden-
te della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. Le norme di cui al
primo e secondo comma dell'art. 82 del testo unico approvato con
decreto del presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417,
valgono anche per gli operatori U.L.A. Gli operatori principali,
oltre a svolgere le mansioni previste per gli operatori, coadiu-
vano i direttori di ufficio locale, anche nello svolgimento del-
l'azione di controllo, e possono essere incaricati della reggen-
za di uffici locali e della titolarità o reggenza di agenzie.
------------------------
Tabella XXIV [c]
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Portalettere superiore ed assimilate. . . . . . .| 2.612 |
|Portalettere ed assimilate. . . . . . . . . . . .| 15.671 |
|Fattorino ed assimilate . . . . . . . . . . . . .| 7.835 |
| | --------- |
| Totale . . .| 26.118 |
----------
[c] Ai sensi dell'art. 24 del testo unico approvato con decre-
to del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, con
decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni saranno
annualmente apportate all'organico complessivo della presente
tabella ed alla dotazione organica di posti di ciascuna
qualifica le necessarie variazioni in dipendenza delle modifiche
del numero di posti verificatesi sino al 31 dicembre di ogni an-
no per la istituzione, soppressione di posti e variazione allo
assegno del personale della presente tabella, mantenendo fra le
varie qualifiche i rapporti risultanti dalla tabella medesima.
------------------------
120. Avanzamento e passaggi di ruolo del personale U.L.A.
Le promozioni a direttore di ufficio locale di gruppo A e B restano disciplinate
dagli articoli 55 e 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 (54).
I posti disponibili nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo C
sono conferiti:
1) per un sesto dei posti disponibili mediante concorso per esame al quale sono
ammessi i direttori di ufficio locale di gruppo D, nonché i direttori di ufficio
locale di gruppo E e gli operatori principali U.L.A. con almeno cinque anni di
effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità se in
possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Gli
esami del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e debbono tendere ad
accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla
soluzione di questioni di carattere amministrativo e di esercizio;
2) per i restanti posti disponibili mediante concorso per titoli, al quale sono
ammessi a partecipare i direttori degli uffici locali di gruppo D ed E, e gli
operatori principali U.L.A., in possesso del titolo di studio di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado, i quali, alla data di pubblicazione del
decreto che indice il concorso, abbiano compiuto, se direttori di ufficio locale
di gruppo D, quattro anni di complessivo servizio nella qualifica stessa ed in
quella di direttore di ufficio locale di gruppo E e operatori principali, e, se
direttori di ufficio locale di gruppo E e operatori principali, otto anni di
effettivo servizio nella qualifica.
La norma di cui all'art. 9 della legge 12 marzo 1968, n. 259, resta in vigore
permanentemente, per il personale ivi contemplato, ai fini dell'ammissione al
concorso previsto al numero 2) del presente articolo.
Non possono partecipare ai concorsi gli aspiranti che abbiano riportato
nell'ultimo triennio, anche per una sola volta, un giudizio complessivo
inferiore a "buono".
L'ammissione ai concorsi è subordinata al parere favorevole della Commissione
centrale per gli uffici locali che a tal fine tiene conto della qualità del
servizio prestato, del rendimento e delle attitudini a svolgere le funzioni
della qualifica da conferire.
Per l'espletamento e la definizione dei concorsi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 49 comma ottavo, 50, 53 e
55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
agosto 1967, n. 1417 (54/a).
Gli impiegati che cambiano ruolo mediante concorso per esami ai sensi del punto
1) del secondo comma conseguono le promozioni successive anche a prescindere dal
titolo di studio.
I posti disponibili nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo D
sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo
assoluto, ai quali sono ammessi gli impiegati della qualifica immediatamente
inferiore della stessa tabella, che abbiano compiuto nella stessa qualifica
cinque anni di effettivo servizio.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel titolo quelli
promossi per merito assoluto.
I posti disponibili nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo E
ed operatore principale U.L.A. sono conferiti:
1) per un sesto dei posti disponibili mediante concorso per esame al quale sono
ammessi:
a) i portalettere superiori, ed assimilati U.L.A.;
b) i portalettere ed i fattorini ed assimilati U.L.A. con almeno tredici anni di
effettivo servizio nel ruolo.
Il periodo di anzianità indicato nella lettera b) è ridotto di quattro anni per
i dipendenti in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di
primo grado.
Gli esami del concorso sono a carattere pratico sui servizi d'istituto.
L'ammissione al concorso è subordinata, per coloro che non sono provvisti del
prescritto titolo di studio, al giudizio favorevole della Commissione centrale
U.L.A. che, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, del
rendimento, delle attitudini ad esercitare le mansioni del ruolo cui si
riferisce il concorso.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art.
16;
2) per i restanti posti disponibili, una metà mediante scrutinio per merito
comparativo e una metà mediante scrutinio per merito assoluto.
Agli scrutini sono ammessi gli operatori della stessa tabella che abbiano
compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il
disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42.
I posti disponibili nella qualifica di portalettere superiore ed assimilati
U.L.A. sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e
per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi
i portalettere ed assimilati U.L.A. che abbiano compiuto alla data dello
scrutinio cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
Le promozioni alla qualifica di portalettere ed assimilati U.L.A. vengono
conferite mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i
fattorini ed assimilati U.L.A. che abbiano compiuto sette anni di effettivo
servizio nella qualifica fermo restando il disposto di cui ai precedenti
articoli 41 e 42 (54/b).
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli
promossi per merito assoluto.
Gli impiegati che cambiano ruolo mediante concorso per esami, ai sensi del punto
1) del decimo comma, conseguono le promozioni successive anche a prescindere dal
titolo di studio.
------------------------
(54) Riportato alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(54/a) Riportato alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(54/b) Comma così modificato dall'art. 9, L. 14 agosto 1971, n. 736, riportata
alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
121. Norme di inquadramento.
Il personale degli uffici locali è inquadrato nelle qualifiche stabilite
dall'art. 119, secondo la corrispondenza appresso specificata:
------------------------
Tabella XXII
Qualifiche di inquadramento
|TABELLA XXII |Direttore di ufficio locale di gruppo A |
| |Direttore di ufficio locale di gruppo B |
| |Direttore di ufficio locale di gruppo C |
| | |
|TABELLA XXIII|Direttore di ufficio locale di gruppo D |
| |Direttore di ufficio locale di gruppo E ed ope-|
| | ratore principale U.L.A. |
| |Operatore U.L.A. |
| | |
|TABELLA XXIV |Portalettere superiore ed assimilate |
| (54/c) |Portalettere ed assimilate |
| |Fattorino ed assimilate |
Qualifiche di provenienza
(allegato II alla legge 11 febbraio 1970, n. 27)
|TABELLA A |Direttore di ufficio locale di gruppo A |
| |Direttore di ufficio locale di gruppo B |
| |Direttore di ufficio locale di gruppo C |
| | |
|TABELLA B |Direttore di ufficio locale di gruppo D |
| |Direttore di ufficio locale di gruppo E, primo|
| | ufficiale e ufficiale di prima classe |
| |Ufficiale di seconda classe |
| |Ufficiale di terza classe |
| | |
|TABELLA C |Agente superiore |
| (54/c) |Agente di 1ª e 2ª classe |
| |Agente di 3ª classe e fattorino |
------------------------
(54/c) Tabella così sostituita dall'art. 5, L. 14 agosto 1971, n. 736, riportata
alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(54/c) Tabella così sostituita dall'art. 5, L. 14 agosto 1971, n. 736, riportata
alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Sezione V - Azienda di Stato per i servizi telefonici
122. Carriere.
Il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si distingue in:
personale direttivo;
personale degli uffici;
personale dell'esercizio.
------------------------
123. Carriere del personale direttivo.
Le carriere del personale direttivo sono distinte come segue:
------------------------
Tabella I
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Direttore dell'A.S.S.T. [a] . . . . . . . . . . .| 1 |
----------
[a] Compete l'indennità di cui all'art. 3 del regio decreto-
legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo
1926, n. 562.
------------------------
Tabella II
Ruolo del personale amministrativo
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Direttore centrale. . . . . . . . . . . . . . . .| 4 |
|Ispettore generale. . . . . . . . . . . . . . . .| 12 |
|Ispettore capo e direttore di divisione . . . . .| 30 |
| |+ |
|Ispettore superiore e direttore di sezione. . . .|| |
| | > 130 |
|Ispettore e consigliere . . . . . . . . . . . . .|| |
| |+ ----- |
| Totale . . .| 176 |
------------------------
Tabella III
Ruolo del personale tecnico
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Direttore centrale. . . . . . . . . . . . . . . .| 4 |
|Ispettore generale. . . . . . . . . . . . . . . .| 15 |
|Ispettore capo e direttore di divisione . . . . .| 30 |
| |+ |
|Ispettore superiore e direttore di sezione. . . .|| |
| | > 157 |
|Ispettore e consigliere . . . . . . . . . . . . .|| |
| |+ ------- |
| Totale . . .| 206 |
Le promozioni nelle carriere direttive di cui al presente articolo sono
disciplinate dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del presente decreto
relativo al personale tecnico.
Al concorso per la nomina alle qualifiche di ispettore superiore ed equiparate
sono ammessi, nei limiti, con le modalità e i requisiti di cui al precedente
art. 16, oltre che gli impiegati della carriera di concetto degli uffici, anche
quelli delle carriere dell'esercizio di cui alle successive tabelle IX e X che
rivestano la qualifica terminale o intermedia.
Restano ferme le disposizioni che concernono la nomina alle qualifiche di
direttore dell'A.S.S.T. e di direttore centrale.
------------------------
124. Carriera del personale degli uffici.
Le carriere del personale degli uffici sono distinte come segue:
------------------------
Tabella IV (54/d)
Carriera di concetto
+----------------------+-------------------+-------------------+
| | Numero posti | Numero posti |
| Qualifiche |dal 1° gennaio 1973|dal 1° gennaio 1975|
+----------------------+-------------------+-------------------+
|Segretario capo. . . .| 93 | 226 |
|Segretario principale.| 1.016 | 1.016 |
|Segretario . . . . . .| 1.149 | 1.016 |
| +-------------------+-------------------+
| Totale . . .| 2.258 | 2.258 |
------------------------
(54/d) Tabella così sostituita prima dall'art. 7 e dall'allegato B alla L. 14
agosto 1971, n. 736, riportata alla voce Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e poi dall'art. 1 e dall'allegato B alla L. 29 novembre 1973,
n. 809, riportata alla stessa voce.
Tabella V
Carriera esecutiva
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Coadiutore superiore. . . . . . . . . . . . . . .| 30 |
|Coadiutore principale . . . . . . . . . . . . . .| 135 |
|Coadiutore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 135 |
| | ------- |
| Totale . . .| 300 |
------------------------
Tabella VI
Ruolo ad esaurimento del personale aiuto contabile [a]
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Aiuto contabile principale (equiparata a coadiu-| |
| tore superiore) . . . . . . . . . . . . . . . .| 131 |
|Primo aiuto contabile (equiparata a coadiutore| |
| principale) . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 199 |
|Aiuto contabile (equiparata a coadiutore) . . . .| 270 |
| | ----- |
| Totale . . .| 600 |
----------
[a] Nella tabella V possono essere coperti i posti risultanti
dalla differenza tra la dotazione complessiva della tabella
stessa ed il numero dei posti occupati nella tabella VI.
------------------------
Tabella VII
Carriera ausiliaria
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Commesso capo . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 45 |
|Commesso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 105 |
| | ------- |
| Totale . . .| 150 |
------------------------
Tabella VIII
Ruolo ad esaurimento del personale ausiliario [b]
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Capo commesso principale. . . . . . . . . . . . .| 22 |
|Capo commesso di 1ª classe (equiparata a commesso| |
| capo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 83 |
|Capo commesso di 2ª classe (equiparato e com-| |
| messo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 45 |
| | ------- |
| Totale . . .| 150 |
----------
[b] In corrispondenza dei posti coperti nel ruolo ad
esaurimento di cui alla presente tabella sono lasciati scoperti
altrettanti posti nel ruolo di cui alla tabella VII.
Le promozioni ed i passaggi di carriera del personale degli uffici sono
disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del presente decreto,
concernenti le qualifiche corrispondenti. La promozione a segretario principale
è disciplinata dalle disposizioni relative al personale tecnico.
L'anzianità richiesta per la promozione alla qualifica di primo aiuto contabile
del ruolo ad esaurimento è quella prevista dal successivo art. 126 per la
promozione alla qualifica di operatore telefonico principale ed equiparata.
I posti disponibili nella qualifica di capo commesso principale del ruolo ad
esaurimento sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito
comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai
quali sono ammessi gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore dello
stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella
qualifica medesima.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli
promossi per merito assoluto.
I capi commessi principali del ruolo ad esaurimento sono ammessi al concorso per
esame per la nomina a coadiutore principale a prescindere dall'anzianità di
qualifica, fermi restando gli altri requisiti.
Ai concorsi per il passaggio alle qualifiche di segretario principale e di
coadiutore principale sono ammessi rispettivamente gli impiegati appartenenti ai
ruoli di cui alle tabelle V e VI ed alle tabelle VII, VIII e gli operai.
------------------------
125. Personale dell'esercizio telefonico (54/e).
Il personale dell'esercizio è distinto come segue:
------------------------
(54/e) Vedi la L. 27 ottobre 1973, n. 674, riportata alla voce Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni.
Tabella IX
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Dirigente superiore di esercizio. . . . . . . . .| 24 |
|Dirigente di esercizio. . . . . . . . . . . . . .| 46 |
|Revisore di esercizio . . . . . . . . . . . . . .| 45 |
| | ------- |
| Totale . . .| 115 |
------------------------
Tabella X (a) (54/f)
+----------------------+-------------------+-------------------+
| | Numero posti | Numero posti |
| Qualifiche |dal 1° gennaio 1973|dal 1° gennaio 1975|
+----------------------+-------------------+-------------------+
|Dirigente tecnico su-| | |
| periore ed assimilato| 84 | 245 |
|Dirigente tecnico, re-| | |
| visore tecnico prin-| | |
| cipale ed assimilato.| 779 (b) | 1.105 (b) |
|Revisore tecnico ed| | |
| assimilato. . . . . .| 1.591 (c) | 1.104 (c) |
| +-------------------+-------------------+
| Totale . . .| 2.454 | 2.454 |
----------
(a) L'art. 51 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, è abrogato.
(b) Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di
dirigente tecnico, revisore tecnico principale ed assimilate
possono essere utilizzati anche nelle mansioni previste dall'ul-
timo comma dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1963, n. 81.
(c) Un'aliquota dei posti da mettere a pubblico concorso di
ammissione può essere conferita mediante concorsi riservati a
candidati forniti del diploma di geometra.
------------------------
(54/f) Tabella così sostituita prima dall'art. 7 e dall'allegato B alla L. 14
agosto 1971, n. 736, riportata alla voce Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e poi dall'art. 1 e dall'allegato B alla L. 29 novembre 1973,
n. 809, riportata alla stessa voce.
Tabella XI (a)
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Dirigente di commutazione e assistente superiore| |
| di commutazione . . . . . . . . . . . . . . . .| 250 |
|Assistente di commutazione. . . . . . . . . . . .| 450 |
| | ------- |
| Totale . . .| 700 |
----------
(a) Gli impiegati della tabella dei dirigenti e degli assi-
stente di commutazione hanno preminenza gerarchica sul personale
della tabella degli operatori telefonici.
------------------------
Tabella XII (54/g)
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Operatore telefonico superiore e assistente supe-| |
| riore d'esercizio . . . . . . . . . . . . . . .| 647 |
|Operatore telefonico principale e assistente| |
| principale d'esercizio. . . . . . . . . . . . .| 3.585 |
|Operatore telefonico. . . . . . . . . . . . . . .| 4.034 |
| | --------- |
| Totale . . .| 8.266 |
------------------------
(54/g) Tabella così sostituita dall'art. 1 e dalla tabella B allegata alla L. 29
novembre 1973, n. 809, riportata alla voce Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.
Tabella XIII (54/g)
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Capo centrale superiore, capo officina superiore,| |
| capo tecnico superiore e operatore tecnico| |
| superiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 20 |
|Capo centrale, capo officina, capo tecnico e| |
| operatore tecnico principale. . . . . . . . . .| 90 |
|Operatore tecnico . . . . . . . . . . . . . . . .| 90 |
| | ------- |
| Totale . . .| 200 |
------------------------
(54/g) Tabella così sostituita dall'art. 1 e dalla tabella B allegata alla L. 29
novembre 1973, n. 809, riportata alla voce Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.
Tabella XIV (54/h)
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Sorvegliante capo e smistatore capo . . . . . . .| 99 |
|Smistatore principale ed assimilate . . . . . . .| 591 |
|Smistatore ed assimilate. . . . . . . . . . . . .| 296 |
| | ------- |
| Totale . . .| 986 |
------------------------
(54/h) Vedi l'art. 1, L. 9 gennaio 1973, n. 4, riportata alla voce Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni, e, soprattutto, la nota 51/g.
Tabella XV (54/h)
+-------------------------------------------------+------------+
| Qualifica | Posti |
+-------------------------------------------------+------------+
|Sorvegliante capo trasporti . . . . . . . . . . .| 26 |
|Conducente principale, apparecchiatore principale| |
| ed assimilate . . . . . . . . . . . . . . . . .| 132 |
|Conducente, apparecchiatore ed assimilate . . . .| 67 |
| | ------- |
| Totale . . .| 225 |
------------------------
(54/h) Vedi l'art. 1, L. 9 gennaio 1973, n. 4, riportata alla voce Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni, e, soprattutto, la nota 51/g.
126. Accesso ai ruoli - Avanzamento.
La nomina ad assistente di commutazione (tabella XI) è riservata al personale
della tabella XII ai sensi dell'art. 21 della legge 18 febbraio 1963, n. 81
(55), il quale è modificato nel senso che il concorso per merito distinto è
sostituito da un concorso per esame speciale mediante colloquio vertente sui
servizi d'istituto e sul programma da stabilire con decreto del Ministro per le
poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, al quale
possono partecipare gli operatori telefonici di cui alla predetta tabella XII
che abbiano maturato alla data del relativo bando di concorso sei anni di
anzianità nella tabella di appartenenza. Il colloquio non s'intende superato ove
il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.
Le tabelle XI e XII si considerano cumulativamente ai fini della determinazione
dei posti disponibili da mettere a concorso per l'ammissione all'impiego nella
predetta tabella XII.
I posti disponibili nella qualifiche di dirigente superiore di esercizio e di
dirigente tecnico superiore ed assimilate sono conferiti per tre quinti mediante
scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito
assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente i dirigenti di esercizio ed i
dirigenti tecnici ed assimilati che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto
cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
I posti disponibili nelle qualifiche di dirigente di esercizio e dirigente
tecnico ed assimilate, salvo quanto previsto dal successivo art. 127, sono
conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre
quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi
rispettivamente i revisori di esercizio e i revisori tecnici ed assimilati che
abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo
restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42. Tali periodi di
anzianità sono ridotti di due anni per gli impiegati dello stesso ruolo in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto muniti di diploma
di laurea o titolo equipollente.
I posti disponibili nelle qualifiche di dirigente di commutazione, di operatore
telefonico superiore e di capo centrale superiore ed assimilate sono conferiti
per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti
mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente
gli assistenti di commutazione, gli operatori telefonici principali e i capi
centrali ed assimilati che abbiano compiuto nella qualifica cinque anni di
effettivo servizio.
I posti disponibili nelle qualifiche di operatore telefonico principale e capo
centrale ed assimilate, salvo quanto previsto dal successivo art. 127, sono
conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro
quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi
rispettivamente gli operatori telefonici e gli operatori tecnici che abbiano
compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il
disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42.
I posti disponibili nelle qualifiche di sorvegliante capo e sorvegliante capo
trasporti ed assimilate sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per
merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai
quali sono ammessi rispettivamente gli impiegati della qualifica immediatamente
inferiore del rispettivo ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo
servizio nella qualifica.
I posti disponibili nelle qualifiche di smistatore principale e di conducente
principale ed assimilate sono conferiti mediante scrutinio per merito assoluto
ai quali sono ammessi gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore del
rispettivo ruolo che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella
qualifica fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42
(55/a).
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli
promossi per merito assoluto.
------------------------
(55) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(55/a) Comma così modificato dall'art. 9, L. 14 agosto 1971, n. 736, riportata
alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
127. Passaggi di ruolo.
Un sesto dei posti disponibili nella qualifica di dirigente di esercizio è
conferito mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli impiegati delle
tabelle di cui all'art. 125 con qualifica di dirigente di commutazione, di
operatore telefonico superiore e di capo centrale superiore, ed assimilate,
nonché di assistente di commutazione, di operatore telefonico principale e di
capo centrale, ed assimilate, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella
qualifica o a prescindere da tale anzianità se in possesso di diploma di
istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
Gli esami del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere
ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla
soluzione di questioni di carattere amministrativo e di esercizio.
Un sesto dei posti disponibili nella qualifica di operatore telefonico
principale, o assimilata, è conferito mediante concorso per esame al quale sono
ammessi gli impiegati delle tabelle di cui all'art. 125 e gli operai appresso
indicati:
a) sorveglianti capo ed assimilati delle tabelle XIV e XV;
b) smistatori principali, conducenti principali, smistatori e conducenti ed
assimilati delle tabelle XIV e XV, con almeno tredici anni di effettivo servizio
nel ruolo;
c) capi operai e operai specializzati; operai qualificati con almeno sei anni di
anzianità nel ruolo; operai comuni con almeno tredici anni di anzianità nel
ruolo.
I periodi di anzianità di servizio indicati nelle precedenti lettere b) e c)
sono ridotti di quattro anni per i dipendenti che siano in possesso di diploma
di istituto di istruzione secondaria di primo grado.
Gli esami del concorso sono a carattere pratico sui servizi di istituto. Le
disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo, terzo e quarto, si
applicano anche per i passaggi alle qualifiche intermedie rispettivamente dei
ruoli di cui alle tabelle X e XIII; il passaggio di ruolo è, peraltro, limitato
agli impiegati in possesso del titolo di studio prescritto.
L'ammissione ai concorsi per coloro che non sono provvisti del prescritto titolo
di studio è subordinata al giudizio favorevole della Commissione centrale del
personale che, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, del
rendimento, delle attitudini ad esercitare le mansioni del ruolo cui si
riferisce il concorso stesso.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art.
16.
------------------------
128. Norme di inquadramento.
Il personale dei ruoli organici di cui alle tabelle D, E, F, G, H, I, M, N, O e
P di cui all'allegato III alla legge 11 febbraio 1970 n. 27 (55/b), è inquadrato
nelle qualifiche stabilite dagli articoli 124 (ruoli ad esaurimento) e 125
secondo la corrispondenza appresso specificata:
Qualifiche di inquadramento
|TABELLA IX |Dirigente superiore di esercizio |
| |Dirigente di esercizio |
| |Revisore di esercizio |
| | |
|TABELLA X |Dirigente tecnico superiore ed assimilate |
| |Dirigente tecnico ed assimilate |
| |Revisore tecnico ed assimilate |
| | |
|TABELLA XI |Dirigente di commutazione e assistente superiore|
| | di commutazione |
| |Assistente di commutazione |
| | |
|Tabella XII |Operatore telefonico superiore ed assisistente|
| | superiore di esercizio |
| |Operatore telefonico principale ed assistente|
| | principale di esercizio peratore telefonico |
| | |
|TABELLA XIII|Capo centrale superiore, capo officina superiore,|
| | capo tecnico superiore ed operatore tecnico|
| | superiore |
| |Capo centrale, capo officina, capo tecnico ed|
| | operatore tecnico principale |
| |Operatore tecnico |
| | |
|TABELLA VI |(ad esaurimento) |
| |Aiuto contabile principale |
| |Primo aiuto contabile |
| |Aiuto contabile |
| | |
|TABELLA XIV |Sorvegliante capo e smistatore capo |
| (55/c) |Smistatore principale ed assimilate |
| |Smistatore ed assimilate |
| | |
|TABELLA XV |Sorvegliante capo trasporti |
| (55/c) |Conducente principale, apparecchiatore principale|
| | ed assimilate |
| |Conducente, apparecchiatore ed assimilate |
| | |
|TABELLA VIII|(ad esaurimento) |
| |Capo commesso principale |
| |Capo commesso di 1ª classe |
| |Capo commesso di 2ª classe |
Qualifiche di provenienza
(allegato III alla legge 11 febbraio 1970, n. 27)
|TABELLA D |Primo direttore capo di ufficio interurbano |
| |Direttore capo di ufficio interurbano e direttore|
| | di ufficio interurbano |
| | |
|TABELLA E |Segretario, segretario aggiunto e vice segretario|
| | |
|TABELLA F |Segretario capo e dirigente tecnico superiore |
| |Segretario principale e dirigente tecnico princi-|
| | pale, primo segretario e primo dirigente|
| | tecnico |
| |Segretario e dirigente tecnico, se gretario ag-|
| | giunto, dirigente tecnico aggiunto, vice segre-|
| | tario e vice dirigente |
| | |
|TABELLA G |Capo turno di commutazione e assi stente di com-|
| | mutazione di 1ª classe |
| |Assistente di commutazione |
| | |
|TABELLA H |Ufficiale telefonico superiore |
| |Primo ufficiale telefonico e ufficiale telefonico|
| | di 1ª classe |
| |Ufficiale telefonico di 2ª e 3ª classe |
| | |
|TABELLA I |Capo centrale di 1ª classe, capo officina di 1ª|
| | classe e capo tecnico di 1ª classe |
| |Capo centrale, capo officina, capo tecnico ed|
| | operatore tecnico di 1ª classe |
| |Operatore tecnico di 2ª e 3ª classe |
| | |
|TABELLA M |(ad esaurimento) |
| |Aiuto contabile principale |
| |Primo aiuto contabile e aiuto con tabile di 1ª|
| | classe |
| |Aiuto contabile di 2ª e 3ª classe |
| | |
|TABELLA N |Agente telefonico superiore |
| (55/c) |Agente telefonico di 1ª e 2ª classe |
| |Agente telefonico di 3ª classe e allievo agente|
| | telefonico |
| | |
|TABELLA P |Agente tecnico superiore |
| (55/c) |Agente tecnico di 1ª e 2ª classe |
| |Agente tecnico di 3ª classe ed allievo agente|
| | tecnico |
| | |
|TABELLA O |(ad esaurimento) |
| |Capo commesso principale |
| |Capo commesso di 1ª classe |
| |Capo commesso di 2ª classe e primo commesso |
Gli impiegati di cui alla tabella E dell'allegato III alla legge 11 febbraio
1970 n. 27 (55/d), che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto rivestivano una qualifica non superiore a segretario sono inquadrati,
nella prima attuazione del presente decreto, nella nuova qualifica di segretario
della carriera di concetto del personale degli uffici, a prescindere dalla
disponibilità dei posti.
Gli impiegati della predetta carriera che successivamente alle prime promozioni
alla qualifica di segretario principale in attuazione delle disposizioni
contenute nel presente decreto rivestano tale qualifica o quella di segretario
sono inquadrati, con effetto dal 1° luglio 1970, nel limite dei posti
disponibili e con l'osservanza del disposto di cui all'art. 134 rispettivamente
nella qualifica di dirigente di esercizio e di revisore di esercizio (tabella
IX) secondo l'ordine di ruolo nella carriera di provenienza.
L'inquadramento di cui al precedente comma è disposto a domanda degli
interessati, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data dello scrutinio
relativo alle prime promozioni alla qualifica di segretario principale.
------------------------
(55/b) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(55/c) Tabella così sostituita dall'art. 5, L. 14 agosto 1971, n. 736, riportata
alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(55/c) Tabella così sostituita dall'art. 5, L. 14 agosto 1971, n. 736, riportata
alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(55/c) Tabella così sostituita dall'art. 5, L. 14 agosto 1971, n. 736, riportata
alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(55/c) Tabella così sostituita dall'art. 5, L. 14 agosto 1971, n. 736, riportata
alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(55/d) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
129. Inquadramento di operatori telefonici nei ruoli dei dirigenti ed assistenti
di commutazione.
Gli impiegati del ruolo di cui alla tabella XII che alla data del 1° luglio 1971
rivestano la qualifica di operatore telefonico superiore, o di operatore
telefonico principale, o assimilate, e abbiano svolto lodevolmente da almeno
diciotto mesi mansioni di dirigenza dei servizi di accettazione o di
commutazione telefonica possono essere inquadrati nel ruolo di cui alla tabella
XI, alle corrispondenti qualifiche di dirigente di commutazione, o assimilata, e
di assistente di commutazione, prendendo posto dopo gli impiegati che alla data
dell'inquadramento già rivestano le anzidette qualifiche.
L'inquadramento decorre dalla data del relativo provvedimento ed è disposto,
anche in soprannumero, con decreto del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per il personale, a domanda
degli interessati da presentarsi entro novanta giorni dalla data del 1° luglio
1971. Gli impiegati inquadrati nei ruoli dei dirigenti ed assistenti di
commutazione conservano le anzianità di carriera e di qualifica acquisite nei
ruoli di provenienza.
I soprannumeri risultanti dall'applicazione del presente articolo non possono
superare il cinquanta per cento della dotazione organica delle singole
qualifiche del ruolo dei dirigenti e degli assistenti di commutazione; nelle
corrispondenti qualifiche del ruolo degli operatori telefonici sono lasciati
scoperti altrettanti posti.
Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di dirigente di
commutazione ed assimilata, possono essere utilizzati anche nelle mansioni
proprie degli assistenti di commutazione.
------------------------
130. Norme comuni alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.
Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 46, 49 e 50 della legge 12
marzo 1968, n. 325 (55/d), concernenti variazioni alle piante organiche del
personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.
Ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche si applicano le disposizioni
di cui all'ultimo comma dell'art. 133 del presente decreto.
Gli impiegati provenienti dalle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti
284 e 240 della carriera di concetto, all'ex coefficiente 211 della carriera
esecutiva ed all'ex coefficiente 170 della carriera ausiliaria conservano, nelle
rispettive qualifiche di inquadramento, l'anzianità di servizio complessivamente
posseduta nella qualifica di provenienza ed in quelle inferiori dello stesso
ruolo. L'attribuzione della classe di stipendio è regolata dalle norme
concernenti il trattamento economico (55/e).
Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, rivestivano qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 402 della
carriera di concetto, 284 della carriera esecutiva e 210 della carriera
ausiliaria sono ammessi agli scrutini per la promozione alla nuova qualifica
superiore della rispettiva tabella di inquadramento al compimento di tre anni di
effettivo servizio nella qualifica di provenienza.
Per gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, erano provvisti di stipendio corrispondente all'ex coefficiente 357, il
numero degli anni previsto per il conseguimento della seconda classe di
stipendio della nuova qualifica di inquadramento è ridotto da cinque a tre anni.
I concorsi per titoli per la promozione a qualifiche corrispondenti all'ex
coefficiente 284 del personale degli uffici locali saranno portati a termine se
alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già scaduti i termini
per la presentazione delle domande. Le promozioni dei vincitori saranno
conferite con effetto dalla data del 1° luglio 1970.
I concorsi per esame per la promozione alle qualifiche corrispondenti all'ex
coefficiente 284 del personale degli uffici locali in corso di espletamento
saranno portati a termine se alla data di entrata in vigore del presente decreto
le prove scritte siano già state iniziate. Le promozioni dei vincitori saranno
conferite con effetto dalla data del 1° luglio 1970.
Per i concorsi mediante esame per la promozione alle qualifiche corrispondenti
all'ex coefficiente 284 valgono nei confronti dei personali non citati nei due
commi precedenti le disposizioni di cui al successivo art. 144.
L'inquadramento nella qualifica intermedia previsto dall'articolo 118 per i
ruoli organici di cui alle tabelle XIV, XV, XVI, XVII XVIII, XIX, XX e XXI,
dall'art. 121 per i ruoli organici di cui alle tabelle XXIII e XXIV e dall'art.
128 per i ruoli organici di cui alle tabelle XII, XIII, VI, XIV e XV è disposto,
occorrendo, in soprannumero. In corrispondenza di tale soprannumero sono
lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo
organico (55/f).
------------------------
(55/d) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(55/e) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 14 agosto 1971, n. 736, riportata
alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(55/f) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 14 agosto 1971, n. 736, riportata
alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Capo VI - Disposizioni finali e transitorie
131. Carriere per classi di stipendio.
Le carriere che si sviluppano per classi di stipendio, nonché le relative
qualifiche e permanenze, risultano dalle disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica concernente il trattamento economico dei dipendenti
dello Stato emanato in attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 18
marzo 1968, n. 249 (56), e successive modificazioni.
------------------------
(56) Riportata al n. A/XV.
132. Ruoli organici.
Per la prima applicazione del presente decreto, nei ruoli in cui esistono
personali in soprannumero nelle qualifiche inferiori a quella terminale le
dotazioni organiche risultanti dall'applicazione delle percentuali del dieci e
del quarantacinque per cento previste, rispettivamente, per la terza e la
seconda qualifica delle carriere di concetto ed esecutive, e la percentuale del
trenta per cento prevista per la seconda qualifica delle carriere ausiliarie,
vengono proporzionalmente aumentate. Tale aumento verrà riassorbito in ragione
di un decimo delle vacanze future, a partire dalla qualifica meno elevata. La
disposizione del presente comma si applica anche ai ruoli organici la cui
dotazione risulta determinata nei precedenti articoli.
Nulla è innovato per quanto concerne il riassorbimento di eventuali posti in
soprannumero diversi da quelli previsti nel precedente comma esistenti in tutte
le carriere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
I contingenti dei coadiutori e coadiutori principali e dei coadiutori
dattilografi saranno determinati con i provvedimenti concernenti la revisione
dei ruoli organici previsti dall'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (56),
modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775.
Fino all'emanazione dei provvedimenti delegati di cui al precedente comma, la
dotazione organica delle singole qualifiche dei ruoli istituiti specificamente
per i servizi di dattilografia è stabilita nelle seguenti percentuali della
dotazione complessiva del relativo ruolo organico: coadiutore superiore, dieci
per cento, coadiutore dattilografo, novanta per cento.
I contingenti del personale delle carriere esecutive che svolge mansioni di
meccanografo sono trasformati in autonomi ruoli organici di coadiutore
meccanografi con le modalità di cui all'ultimo comma del presente articolo. In
relazione alla istituzione di tali ruoli sono ridotti di altrettanti posti i
corrispondenti ruoli della carriera esecutiva.
L'inquadramento del personale nei nuovi ruoli di cui al precedente comma in
qualifica e classe di stipendio corrispondenti alla posizione già ricoperta, è
disposto con decreto del Ministro competente, sentito il Consiglio di
amministrazione, tenuto conto delle mansioni effettivamente svolte nei centri
meccanografici istituiti.
Le dotazioni organiche dei ruoli del personale ausiliario addetto al servizio
degli automezzi non previsti dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto saranno stabilite con le norme di
attuazione del citato art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (56), modificato
dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775. Con le stesse norme sarà disciplinato il
primo inquadramento nei nuovi ruoli dei dipendenti dello Stato, anche di altre
carriere e categorie, che esercitino le mansioni di autista e siano provvisti
dei prescritti requisiti.
Le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche, risultanti
per ciascun ruolo dall'applicazione del presente decreto ed in questo non
riportate, sono specificate in tabelle approvate con decreto del Ministro
competente, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della
pubblica amministrazione.
------------------------
(56) Riportata al n. A/XV.
(56) Riportata al n. A/XV.
133. Inquadramento nelle nuove qualifiche.
La corrispondenza fra le qualifiche previste dall'ordinamento in vigore
anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente decreto e quelle
stabilite negli articoli 13, 18, 23 e 29 risulta dall'annessa tabella A.
Gli impiegati delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati
nelle nuove corrispondenti qualifiche, conservando l'anzianità e l'ordine di
ruolo posseduti nella rispettiva qualifica di provenienza.
Resta salvo quanto previsto nei successivi articoli.
------------------------
134. Anzianità acquisita.
Nei casi di fusione di più qualifiche previste dal vecchio ordinamento in una,
gli impiegati conservano nella nuova qualifica di inquadramento l'anzianità di
servizio maturata complessivamente nelle qualifiche soppresse.
------------------------
135. Qualifica ad personam.
Ove le nuove qualifiche riproducano la denominazione prevista dal precedente
ordinamento con la omissione della distinzione in classi, o altra analoga, gli
impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno
facoltà di continuare ad usare la precedente qualifica.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
136. Personale di dattilografia e di meccanografia.
Gli impiegati appartenenti ai ruoli istituiti specificamente per compiti di
dattilografia, stenodattilografia o meccanografia che anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, rivestivano qualifiche non superiori a
quelle corrispondenti all'ex coefficiente 271 assumono la qualifica di
coadiutore dattilografo o coadiutore meccanografo ed in tale qualifica
conservano l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nella qualifica di
provenienza ed in quella immediatamente inferiore.
Ai coadiutori dattilografi è attribuito il parametro di stipendio 120, 133, 163,
183 e 213 previsto per la carriera, a seconda che l'anzianità complessiva non
superi, rispettivamente, gli anni due, sei, otto, tredici o, per il personale
comunque in servizio da data non posteriore al 1° gennaio 1967, rispettivamente
due, sei, otto, undici. Ai coadiutori meccanografi è attribuito il parametro di
stipendio 128, 143, 168, 188 e 218 previsto per la carriera a seconda che
l'anzianità complessiva non superi, rispettivamente, gli anni due, sei, otto,
tredici o, per il personale comunque in servizio da data non posteriore al 1°
gennaio 1967, rispettivamente due, sei, otto, undici. L'anzianità eccedente
rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita è
riconosciuta nella classe medesima ai fini del conseguimento degli aumenti
periodici di stipendio.
------------------------
137. Concorsi di promozione per titoli.
Salvo quanto previsto dagli articoli successivi, i concorsi per titoli per
l'avanzamento in carriera saranno portati a termine se alla data di entrata in
vigore del presente decreto siano già scaduti i termini per la presentazione
delle domande.
Le promozioni dei vincitori saranno conferite con effetto dalla data del 1°
luglio 1970, se più favorevole.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
138. Inquadramento nella qualifica di direttore di sezione in base ad esami
espletati o in corso di espletamento.
I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneità per la promozione alla
qualifica di direttore di sezione, ed equiparate, in corso di espletamento
saranno portati a termine qualora, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, siano già state iniziate le prove scritte.
I vincitori dei concorsi per merito distinto precedentemente espletati,
classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili, e gli
idonei dei concorsi medesimi e degli esami di idoneità che non abbiano
conseguito la promozione alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nonché i vincitori del concorso per merito distinto di cui al precedente comma
ed i candidati dichiarati idonei nello stesso concorso o nell'esame di idoneità
saranno collocati, con effetti giuridici ed economici dal 1° luglio 1970, nella
qualifica di direttore di sezione, o equiparate, subito dopo gli impiegati che
già rivestono tale qualifica, nell'ordine seguente:
1) vincitori dei precedenti concorsi per merito distinto, classificatisi in
graduatoria oltre il numero dei posti disponibili;
2) vincitori del concorso per merito distinto di cui al primo comma;
3) idonei compresi nella graduatoria unica di cui all'art. 165 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) idonei dell'esame di idoneità di cui al primo comma;
5) idonei dei precedenti concorsi per merito distinto non compresi nella
graduatoria unica di cui al citato art. 165, qualunque sia l'anzianità di
servizio;
6) idonei del concorso di merito distinto di cui al primo comma, qualunque sia
l'anzianità di servizio.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli esami di
avanzamento previsti dall'art. 211 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
Subito dopo gli impiegati di cui ai precedenti secondo e terzo commi sono
collocati nella qualifica di direttore di sezione o equiparate, sempre con
effetto dal 1° luglio 1970 quelli che hanno superato concorsi o esami di
promozione alla qualifica immediatamente inferiore previsti da precedenti
disposizioni di legge.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
139. Promozione degli attuali direttori di sezione.
Gli impiegati delle carriere direttive che, anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, rivestivano la qualifica di direttore di
sezione, o equiparata, o che a tale qualifica perverranno ai sensi del
precedente art. 138, sono ammessi allo scrutinio per la promozione a direttore
di divisione previsto dall'art. 17, al compimento di tre anni di effettivo
servizio nella qualifica o, se più favorevole, al compimento di nove anni e sei
mesi di servizio complessivo maturato nella carriera, ridotti ad otto anni e sei
mesi per il personale delle carriere direttive tecniche. Si applica il disposto
di cui agli articoli 41, primo e secondo comma, e 146.
Negli scrutini di promozione alla qualifica di direttore di divisione, o
equiparata, agli impiegati di cui al precedente comma è attribuito un autonomo
coefficiente di merito pari a cinque centesimi del punteggio complessivo massimo
dei titoli valutabili, elevato ad otto centesimi per coloro che hanno conseguito
la promozione a direttore di sezione mediante concorso per merito distinto. Un
ulteriore autonomo coefficiente pari a cinque centesimi del punteggio è
attribuito ai direttori di sezione, o equiparati, che abbiano superato il
concorso speciale per esami di cui all'art. 166, n. 1, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ma non
utilmente collocati in graduatoria.
Sino alla data del 31 dicembre 1971, agli impiegati indicati nel precedente
comma continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 166 e 167
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 e successive modificazioni. I posti riservati al concorso speciale
per esami comunque non conferiti sono portati in aumento all'aliquota riservata
allo scrutinio per merito comparativo.
------------------------
140. Decorrenza delle promozioni a direttore di sezione.
La decorrenza delle promozioni a direttore di sezione prevista dall'ultimo comma
dell'art. 15 non può comunque essere anteriore alla data del 1° luglio 1970.
------------------------
141. Inquadramento nella qualifica di segretario principale in base ad esami
espletati o in corso di espletamento.
I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneità per la promozione a primo
segretario, o qualifiche equiparate, in corso di espletamento saranno portati a
termine qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano
state già iniziate le prove scritte.
I vincitori dei concorsi per merito distinto precedentemente espletati,
classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili e gli idonei
compresi nella graduatoria unica di cui agli articoli 17 e 165 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i
quali non abbiano conseguito la promozione alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonché i vincitori del concorso di merito distinto di cui al
precedente comma ed i candidati dichiarati idonei nello stesso concorso o
nell'esame di idoneità saranno collocati, con effetti giuridici ed economici dal
1° luglio 1970, anche in soprannumero, nella qualifica di segretario principale
o equiparata, subito dopo gli impiegati che già rivestono tale qualifica
nell'ordine seguente:
1) vincitori dei precedenti concorsi per merito distinto, classificatisi in
graduatoria oltre il numero dei posti disponibili;
2) vincitori del concorso per merito distinto di cui al primo comma;
3) idonei compresi nella graduatoria unica di cui agli articoli 177 e 165 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
4) idonei dell'esame di idoneità di cui al primo comma;
5) idonei dei precedenti concorsi per merito distinto non compresi nella
graduatoria unica di cui ai citati articoli 177 e 165, qualunque sia l'anzianità
di servizio;
6) idonei del concorso di merito distinto di cui al primo comma qualunque sia
l'anzianità di esercizio.
I posti che risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al comma
precedente saranno conferiti mediante scrutinio per merito comparativo fra
coloro che abbiano superato i concorsi o gli esami di promozione alla qualifica
immediatamente inferiore previsti da precedenti disposizioni.
Nella qualifica iniziale di ciascun ruolo saranno lasciati vacanti tanti posti
quanti sono quelli conferiti in soprannumero ai sensi del presente articolo.
------------------------
142. Promozione a segretario principale e a segretario capo.
Nei confronti degli impiegati delle carriere di concetto forniti di laurea o
titoli equipollenti, in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i periodi di anzianità indicati nell'art. 20 sono ridotti di due anni.
Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto rivestivano la qualifica di segretario principale, o equiparata (ex
coefficiente 402), sono ammessi agli scrutini per la promozione a segretario
capo al compimento di tre anni di effettivo complesso servizio nella qualifica
di provenienza e con la seconda classe di stipendio prevista per la nuova
qualifica di segretario principale o, se più favorevole, al compimento di cinque
anni di effettivo servizio complessivamente prestato nelle qualifiche
corrispondenti agli ex coefficienti 402 e 425.
Negli scrutini di promozione alla qualifica di segretario capo, o equiparata, è
attribuito agli impiegati di cui al precedente comma un autonomo coefficiente di
merito pari a cinque centesimi del punteggio complessivo massimo dei titoli
valutabili elevato ad otto per coloro che hanno conseguito la promozione a primo
segretario, o equiparato, mediante concorso per merito distinto.
I posti che si renderanno disponibili nella qualifica di segretario capo, o
equiparata, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
saranno riservati agli impiegati di cui ai precedenti commi secondo e terzo.
------------------------
143. Rientro dal fuori ruolo.
Gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo,
che alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si
trovavano in posizione di fuori ruolo presso amministrazioni dello Stato o enti
pubblici hanno facoltà di rientrare, a domanda, nel ruolo di appartenenza.
Il provvedimento che dispone il rientro in ruolo è adottato entro tre mesi dalla
data di presentazione della domanda.
------------------------
144. Inquadramento nella qualifica di coadiutore principale in base ad esami
espletati o in corso di espletamento.
I concorsi per esami per la promozione a primo archivista, o equiparata, in
corso di espletamento saranno portati a termine qualora, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, le prove scritte siano già state iniziate.
Gli idonei dei concorsi precedentemente espletati i quali non abbiano ottenuto
la promozione alla data di entrata in vigore del presente decreto ed i vincitori
e gli idonei del concorso di cui al precedente comma saranno collocati con
effetti giuridici ed economici dal 1° luglio 1970, anche in soprannumero, nella
qualifica di coadiutore principale, subito dopo gli impiegati che già rivestono
tale qualifica nell'ordine seguente:
1) idonei dei concorsi precedentemente espletati;
2) vincitori del concorso di cui al primo comma;
3) idonei dello stesso concorso.
I posti che risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al comma
precedente saranno conferiti mediante scrutinio per merito comparativo fra
coloro che abbiano superato i concorsi o gli esami di promozione alla qualifica
immediatamente inferiore previsti da precedenti disposizioni.
Nella qualifica iniziale di ciascun ruolo saranno lasciati vacanti tanti posti
quanti sono quelli conferiti in soprannumero ai sensi del presente articolo.
------------------------
145. Promozione a coadiutore superiore degli attuali archivisti capi.
Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, rivestivano la qualifica di archivista capo, o equiparata, sono ammessi
agli scrutini per la promozione a coadiutore superiore al compimento di tre anni
di effettivo complessivo servizio nella qualifica di provenienza e con la
seconda classe di stipendio prevista per la qualifica di coadiutore principale,
o equiparata, o, se più favorevole, al compimento di cinque anni di effettivo
servizio prestato complessivamente nelle qualifiche corrispondenti agli ex
coefficienti 271 e 229.
Negli scrutini di promozione alla qualifica di coadiutore superiore, o
equiparata, è attribuito agli impiegati di cui al precedente comma un autonomo
coefficiente di merito, pari a cinque centesimi del punteggio complessivo
massimo dei titoli valutabili elevato ad otto per coloro che hanno conseguito la
promozione a primo archivista, o equiparato, mediante concorso per esami.
I posti che si renderanno disponibili nella qualifica di coadiutore superiore, o
equiparata, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
saranno riservati agli impiegati di cui ai precedenti commi.
------------------------
146. Anzianità acquisita in carriera inferiore.
Ai fini della valutazione di anzianità prevista dall'art. 41, primo comma, non
si tiene conto del servizio prestato con qualifica inferiore a segretario
aggiunto o archivista dal personale che si sia avvalso della disposizione
prevista dal quarto comma, rispettivamente, degli articoli 161 e 173 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
147. Carriere speciali.
Sono soppresse le carriere speciali disciplinate nella parte seconda titolo V
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 e successive integrazioni, ivi compreso il decreto del Presidente
della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, nonché quelle del personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196,
del personale di segreteria e di revisione della Corte dei conti di cui alla
legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e la carriera mista direttiva e di concetto del
personale di segreteria del Consiglio di Stato di cui alla legge 10 aprile 1964,
n. 193.
In sostituzione dei ruoli organici delle carriere direttive soppresse ai sensi
del primo comma sono istituiti i ruoli organici di carriere direttive ordinarie
di pari consistenza. La qualifica iniziale delle attuali carriere direttive
speciali è equiparata a quella di consigliere.
Fino a quando non sarà data attuazione al disposto di cui al successivo quinto
comma, sono istituiti, in sostituzione dei ruoli organici delle carriere di
concetto soppresse ai sensi del primo comma, ruoli organici di carriere di
concetto ordinarie e continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti
l'esercizio delle attribuzioni affidate al personale delle soppresse carriere
speciali ivi comprese quelle di cui all'art. 267 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed agli articoli
4 e 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Si osservano le disposizioni di cui ai precedenti articoli relative alla
struttura dei ruoli organici ed all'avanzamento previsto per le corrispondenti
carriere amministrative.
Si farà luogo, in attuazione dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e
successive modificazioni ed integrazioni, ad un'analisi globale del livello
delle funzioni di ciascuna carriera speciale, a cura della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, d'intesa con le organizzazioni sindacali nazionali
maggiormente rappresentative per stabilire se i tronconi di concetto debbano
essere inseriti nella corrispondente carriera direttiva, provvedendo alle
conseguenti variazioni delle relative dotazioni organiche.
Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, rivestivano la qualifica di direttore di seconda classe, ed equiparate,
sono ammessi allo scrutinio per la promozione a direttore di prima classe, o
equiparate, al compimento di tre anni di servizio nella qualifica di direttore
di seconda classe, o equiparate, o se più favorevole al compimento di nove anni
e sei mesi di servizio complessivo maturato nella carriera direttiva.
L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 è sospesa fino
all'emanazione dei provvedimenti di revisione dei relativi ruoli organici
prevista dall'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive
modificazioni ed integrazioni, e comunque non oltre la data del 6 giugno 1972.
Per gli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto rivestivano la qualifica di vice direttore, o equiparate, e per quelli
che tale qualifica conseguiranno ai sensi dei successivi commi, l'anzianità
minima di servizio prevista dal primo comma dell'art. 15 è ridotta ad un anno
per gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto
rivestono la qualifica di vice direttore o equiparata, ed a due anni per quelli
che a tale qualifica perverranno successivamente.
I concorsi per la nomina alla qualifica di vice direttore, o equiparate, in
corso di espletamento saranno portati a termine qualora alla data di entrata in
vigore del presente decreto siano già state iniziate le prove scritte.
Gli idonei dei concorsi precedentemente espletati e quelli dei concorsi di cui
al precedente comma saranno collocati, con effetti giuridici ed economici dal 1°
luglio 1970, anche in soprannumero, nella qualifica iniziale della carriera
direttiva ex speciale o equiparata, subito dopo i vincitori di questi ultimi
concorsi, nell'ordine delle rispettive graduatorie.
Tutti i posti disponibili fino al 30 giugno 1978 nelle carriere direttive ex
speciali sono riservati agli impiegati in servizio, alla data del 1° luglio
1970, nei corrispondenti tronconi di concetto. Essi conseguono la nomina alla
qualifica iniziale della carriera direttiva mediante esame colloquio sui servizi
d'istituto. L'anzianità minima prescritta per l'ammissione all'esame colloquio è
stabilita in otto anni di effettivo servizio nella carriera di concetto, ridotti
a quattro per gli impiegati in possesso del diploma di laurea o titolo
equipollente. Restano salve le speciali disposizioni che prevedono, in via
transitoria, la nomina a vice direttore, o qualifica equiparata, mediante
scrutinio per merito comparativo.
Agli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, rivestano da meno di un anno la qualifica di vice direttore, o
equiparata, ed a quelli che a tale qualifica perverranno ai sensi dei precedenti
commi è attribuita la seconda classe di stipendio prevista per la qualifica di
consigliere delle carriere direttive.
L'accantonamento dei posti ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della legge 7
luglio 1959, n. 469 ed analoghe disposizioni, permane nella qualifica iniziale
della carriera di concetto.
I posti lasciati liberi dal personale delle carriere direttive ex speciali
collocato a riposo ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono
portati in diminuzione nella qualifica iniziale delle carriere di concetto
(56/a).
------------------------
(56/a) Vedi il D.P.R. 1° giugno 1972, n. 319, riportato al n. A/XXI.
148. Concorsi per passaggio di carriera.
Fino all'assorbimento del soprannumero eventualmente formatosi nella qualifica
iniziale in conseguenza della ristrutturazione dei ruoli organici prevista dal
presente decreto o già esistenti in corrispondenza di vacanze in qualifiche
superiori dello stesso ruolo, i posti da riservare ai concorsi di passaggio di
carriera ai sensi degli artt. 16, 21 e 27 sono ridotti proporzionalmente in modo
che non si determinino eccedenze alla dotazione complessiva del ruolo organico.
Gli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto rivestivano la qualifica di primo segretario e di primo archivista, o
equiparate, sono ammessi ai concorsi di cui agli articoli 16 e 21 anche a
prescindere da qualsiasi anzianità nelle nuove qualifiche di segretario
principale e di coadiutore principale purché abbiano compiuto tredici anni di
effettivo complessivo servizio nella carriera.
------------------------
149. Decorrenza delle promozioni.
Gli effetti giuridici ed economici delle promozioni conferite successivamente al
1° luglio 1970, e nella prima applicazione del presente decreto, sono riportati
alla predetta data del 1° luglio 1970 o a quella successiva in cui gli
interessati abbiano maturato la prescritta anzianità, fermo restando l'ordine di
ruolo.
Agli scrutini di promozione tenuti nella prima applicazione del presente
decreto, secondo i criteri e le modalità relative agli scrutini effettuati ora
per allora, sono ammessi gli impiegati in possesso dei prescritti requisiti alla
data del 30 giugno 1970.
Le disposizioni dei precedenti commi non concernono le promozioni alle
qualifiche di direttore di divisione o equiparate, e superiori, delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché quelle del
personale delle carriere di concetto, esecutive, ausiliarie e dell'esercizio
indicate nel capo V.
Gli effetti giuridici ed economici delle promozioni del personale delle carriere
di concetto, esecutive, ausiliarie e dell'esercizio indicate nel predetto capo
V, ove i relativi scrutini siano tenuti, nella prima applicazione del presente
decreto, successivamente al 1° gennaio 1971, sono riportati a quest'ultima data
(56/b).
------------------------
(56/b) Vedi l'art. 8, L. 14 agosto 1971, n. 736, riportata alla voce Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni.
150. Concorsi per la nomina in ruolo e per i passaggi di carriera.
I provvedimenti di cui agli articoli 3 e 7 dovranno essere emanati entro il 30
giugno 1971. Sino a quando essi non entreranno in vigore e in quanto non sia
diversamente disposto dal presente decreto, continuano ad applicarsi per i
concorsi di ammissione in carriera le precedenti disposizioni.
Sono fatti salvi i concorsi già indetti e per i quali alla data di entrata in
vigore del presente decreto sia stato pubblicato il diario delle prove scritte.
Nella prima applicazione del presente decreto i concorsi per i passaggi di
carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 per i posti disponibili dal 1°
luglio al 31 dicembre 1970 sono indetti entro il mese di settembre del 1971
ferma restando al 1° gennaio 1971 la decorrenza degli effetti giuridici ed
economici delle nomine. Ai fini del computo dei posti da attribuire mediante
concorso di passaggio di carriera non si tiene conto di quelli conferiti
mediante promozione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per la determinazione dell'aliquota dei posti di cui all'art. 16 si
computano anche i posti messi a concorso nell'anno 1970 per l'accesso alla
qualifica iniziale delle carriere direttive. I posti così determinati saranno
messi a concorso per il passaggio di carriera degli impiegati di concetto, fino
però alla concorrenza dei posti effettivamente disponibili al 31 dicembre 1970.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
151. Applicabilità.
Il presente decreto si applica agli impiegati civili delle amministrazioni dello
Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ferme restando le speciali
disposizioni, non espressamente modificate dai precedenti articoli, che
contemplano, anche transitoriamente, una disciplina dell'ammissione e della
progressione in carriera diversa da quella generale stabilita dal testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e
successive modificazioni.
Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, al
personale delle varie carriere iscritto in ruoli ad esaurimento.
Esse non concernono il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 (57) e
quello direttivo e docente della Scuola di ogni ordine e grado.
------------------------
(57) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.
152. Incarichi speciali.
(58).
------------------------
(58) Sostituisce l'art. 380, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, riportato al n. A/II.
153. Data di entrata in vigore.
Oltre le disposizioni espressamente abrogate dal presente decreto, devono
intendersi abrogate quelle con esso incompatibili.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° luglio 1970, salvo
quanto disposto dai successivi commi.
Ferma restando alla predetta data del 1° luglio 1970 la decorrenza delle
modifiche conseguenti alla fusione di più qualifiche in una, le nuove dotazioni
organiche previste per le carriere inferiori a quella direttiva delle Aziende
autonome indicate nel capo V hanno effetto dal 1° gennaio 1971.
Le disposizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 hanno effetto dal 1° gennaio
1973, salvo per quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 169 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
come modificato dal citato art. 38.
------------------------
Tabella A
Tabella di corrispondenza tra le qualifiche tipiche previste dal
presente decreto e quelle previste dalle disposizioni
anteriormente vigenti
Carriera direttiva
+------------------------------+-------------------------------+
| Qualifiche di inquadramento | Qualifiche di provenienza |
+------------------------------+-------------------------------+
|Direttore generale . . . . . .|Direttore generale |
|Ispettore generale . . . . . .|Ispettore generale |
|Direttore di divisione . . . .|Direttore di divisione |
|Direttore di sezione . . . . .|Direttore di sezione |
| +- |
| |Consigliere di 1ª classe |
|Consigliere. . . . . . . . . < Consigliere di 2ª classe |
| |Consigliere di 3ª classe |
| +- |
Carriera di concetto
+------------------------------+-------------------------------+
| Qualifiche di inquadramento | Qualifiche di provenienza |
+------------------------------+-------------------------------+
|Segretario capo e perito capo.|Segretario capo |
| +- |
|Segretario principale e perito|Segretario principale |
| principale . . . . . . . . < |
| |Primo segretario |
| +- |
| +- |
| |Segretario |
|Segretario e perito. . . . . < Segretario aggiunto |
| |Vice segretario |
| +- |
Carriera esecutiva
+------------------------------+-------------------------------+
| Qualifiche di inquadramento | Qualifiche di provenienza |
+------------------------------+-------------------------------+
|Coadiutore superiore . . . . .|Archivista superiore |
| +- |
| |Archivista capo |
|Coadiutore principale. . . . < |
| |Primo archivista |
| +- |
| +- |
| |Archivista |
|Coadiutore . . . . . . . . . < Applicato |
| |Applicato aggiunto |
| +- |
Carriera ausiliaria
+------------------------------+-------------------------------+
| Qualifiche di inquadramento | Qualifiche di provenienza |
+------------------------------Á-------------------------------+
| +- |
|Commesso capo, agente tecnico |Commesso capo |
| capo e capo autorimessa < |
| |Commesso e agente tecnico capo |
| +- |
| +- |
|Commesso, agente tecnico e |Usciere capo e agente tecnico |
| autista. . . . . . . . . . < Usciere |
| |Inserviente |
| +- |
Quadri concernenti il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Quadri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 (59).
------------------------
(59) Sostituiscono, rispettivamente, gli allegati 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15
e 16, L. 26 marzo 1958, n. 425, riportata alla voce Ministero dei trasporti e
dell'aviazione civile. Successivamente, l'art. 7, L. 12 febbraio 1974, n. 27,
riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ha integrato
il quadro n. 6.