GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 144 DELL' 11/6/1970





L. 24 maggio 1970, n. 336.   Agg. G.U. 31/01/2006
Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato
ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati. 
 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 giugno 1970, n. 144. 
Per profonde modificazioni alla presente legge, vedi il D.L. 8 luglio 
1974, n. 261 e la relativa legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355, 
riportati, rispettivamente, ai nn. N/XIX e N/XX. 
(2) Vedi, anche, le disposizioni di cui alla L. 9 ottobre 1971, n. 824, 
riportata al n. N/X. Hanno disposto norme in materia di benefici in favore del 
personale ex combattente, tra gli altri, il R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 48 (Norme 
a favore del personale ex combattente, appartenente alle amministrazioni dello 
Stato) e il R.D.L. 6 gennaio 1927, n. 27 (Norme integrative di quelle stabilite 
a favore del personale statale ex combattente con il R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 
48.) La più gran parte delle disposizioni contenute in tali provvedimenti è da 
considerare ormai non più attuale in quanto superata dai tempi e dalla 
successiva normativa. Tuttavia, per completezza di informazione, si riportano 
qui di seguito gli artt. 12, 13 e 17 del R.D.L. 1926, n. 48 e 7 del R.D.L. 1927, 
n. 27, che possano ancora considerarsi di un certo interesse: 
"Art. 12, R.D.L. 1926, n. 48. Gli ex combattenti, già nominati o da nominare nei 
ruoli del personale civile del gruppo C in seguito a passaggi di categoria 
consentiti dalle vigenti disposizioni, comprese quelle del presente decreto, 
sono collocati nel grado dodicesimo con decorrenza, agli effetti economici, dal 
1° gennaio 1925, ferma ad ogni altro effetto, la valutazione, nel grado 
medesimo, della anzianità computabile a norma delle disposizioni per il 
personale assunto al grado iniziale dei ruoli predetti. 
I collocamenti di cui al comma precedente hanno luogo anche in soprannumero ai 
posti stabiliti in ruolo per il grado predetto, quando nel grado inferiore 
esistano, o risultino in conseguenza dei collocamenti medesimi, corrispondenti 
vacanze di posti, che potranno essere successivamente coperte soltanto in 
relazione al graduale riassorbimento della eccedenza nel grado dodicesimo. 
Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano, se più 
favorevoli, anche agli ex combattenti ivi indicati i quali abbiano già 
conseguita la promozione al grado dodicesimo dei ruoli di gruppo 
C". 
"Art. 13, R.D.L. 1926, n. 48. Entro il limite massimo della metà dei posti 
disponibili, debbono riservarsi agli ex combattenti, nelle nuove assunzioni di 
personale ai sensi dell'art. 20 del R.D. 8 maggio 1924, n. 843, tanti posti 
quanti ne occorrono per la nomina degli ex combattenti che risultino idonei nei 
concorsi relativi". 
" 
Art. 17, R.D.L. 1926, n. 48. Ferme le disposizioni dell'art. 42 del R.D. 30 
settembre 1922, n. 1290, circa il limite massimo di età per l'ammissione di 
coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra, ai concorsi di 
nomina al grado iniziale dei singoli ruoli, il limite predetto, ove occorra, è 
protratto, per i decorati al valor militare, al compimento del 39° anno di età". 

"Art. 7, R.D.L. 1927, n. 27. Le disposizioni dell'art. 12 del R.D. 3 gennaio 
1926, n. 48, sono estese, con decorrenza, agli effetti economici, non anteriore 
al 1° luglio 1926, agli ex combattenti ed ai congiunti dei caduti in guerra, di 
cui all'art. 19 del R.D. 8 maggio 1924, n. 843, che abbiano già ottenuto o che 
otterranno la nomina nei ruoli di gruppo C in virtù di provvedimenti diversi da 
quelli previsti dal citato art. 1 del R.D. 3 gennaio 1926, n. 48". Da ultimo, la 
L. 9 maggio 1984, n. 118 (Gazz. Uff. 11 maggio 1984, n. 129) ha così disposto: 
"Articolo unico. Le disposizioni della L. 24 maggio 1970, n. 336, e successive 
modificazioni e integrazioni, si applicano, con effetto alla data prevista da 
ciascuna disposizione e nei confronti dei destinatari tassativamente indicati 
nelle leggi stesse, anche nei confronti dei trattamenti a carico 
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i 
superstiti dei lavoratori dipendenti". 
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti istruzioni: 
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione 
pubblica): Circ. 4 giugno 1997, n. 34; Informativa 10 aprile 2002, n. 39; 
Informativa 4 ottobre 2002, n. 73; Informativa 29 ottobre 2002, n. 79; 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 14 gennaio 1998, n. 
10; 
- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 4 giugno 1996, n. 28; 
- Ministero dei trasporti: Circ. 11 settembre 1996, n. 1531; 
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 8 marzo 1996, n. 103; Circ. 12 
agosto 1996, n. 500; Circ. 14 luglio 1997, n. 432; Circ. 18 settembre 1998, n. 
387; Circ. 25 settembre 1998, n. 397; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e 
gli affari regionali: Circ. 12 luglio 1996, n. 2680/96/4.2.55; Circ. 9 febbraio 
1996, n. 932; Circ. 13 aprile 1996, n. 2591; Circ. 13 aprile 1996, n. 2809; 
Circ. 12 luglio 1996, n. 2677; Circ. 12 luglio 1996, n. 2678; Circ. 12 luglio 
1996, n. 2679; Circ. 12 luglio 1996, n. 2680; Circ. 25 luglio 1996, n. 6537; 
Circ. 6 agosto 1996, n. 6543; Circ. 29 agosto 1996, n. 6907; Circ. 17 ottobre 
1996, n. 6335; Circ. 19 ottobre 1996, n. 6405; Circ. 23 ottobre 1996, n. 8737; 
Circ. 26 ottobre 1996, n. 8739; Circ. 22 novembre 1996, n. 9153; Circ. 16 
dicembre 1996, n. 9870; Circ. 16 dicembre 1996, n. 9797; 
- Ufficio italiano Cambi: Circ. 17 maggio 1996, n. 287. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
1. I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli 
delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale 
direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati 
dell'ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati 
ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerre, o per 
causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie 
equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la 
valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di 
guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in 
luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte 
presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o internamento, ai fini 
dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva 
classe di stipendio, paga o retribuzione. 
Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per l'attribuzione degli 
ulteriori aumenti periodici e per il conferimento della successiva classe di 
stipendio, paga o retribuzione (2) (2/a). 
------------------------ 
(2) Vedi, anche, le disposizioni di cui alla L. 9 ottobre 1971, n. 824, 
riportata al n. N/X. Hanno disposto norme in materia di benefici in favore del 
personale ex combattente, tra gli altri, il R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 48 (Norme 
a favore del personale ex combattente, appartenente alle amministrazioni dello 
Stato) e il R.D.L. 6 gennaio 1927, n. 27 (Norme integrative di quelle stabilite 
a favore del personale statale ex combattente con il R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 
48.) La più gran parte delle disposizioni contenute in tali provvedimenti è da 
considerare ormai non più attuale in quanto superata dai tempi e dalla 
successiva normativa. Tuttavia, per completezza di informazione, si riportano 
qui di seguito gli artt. 12, 13 e 17 del R.D.L. 1926, n. 48 e 7 del R.D.L. 1927, 
n. 27, che possano ancora considerarsi di un certo interesse: 
"Art. 12, R.D.L. 1926, n. 48. Gli ex combattenti, già nominati o da nominare nei 
ruoli del personale civile del gruppo C in seguito a passaggi di categoria 
consentiti dalle vigenti disposizioni, comprese quelle del presente decreto, 
sono collocati nel grado dodicesimo con decorrenza, agli effetti economici, dal 
1° gennaio 1925, ferma ad ogni altro effetto, la valutazione, nel grado 
medesimo, della anzianità computabile a norma delle disposizioni per il 
personale assunto al grado iniziale dei ruoli predetti. 
I collocamenti di cui al comma precedente hanno luogo anche in soprannumero ai 
posti stabiliti in ruolo per il grado predetto, quando nel grado inferiore 
esistano, o risultino in conseguenza dei collocamenti medesimi, corrispondenti 
vacanze di posti, che potranno essere successivamente coperte soltanto in 
relazione al graduale riassorbimento della eccedenza nel grado dodicesimo. 
Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano, se più 
favorevoli, anche agli ex combattenti ivi indicati i quali abbiano già 
conseguita la promozione al grado dodicesimo dei ruoli di gruppo 
C". 
"Art. 13, R.D.L. 1926, n. 48. Entro il limite massimo della metà dei posti 
disponibili, debbono riservarsi agli ex combattenti, nelle nuove assunzioni di 
personale ai sensi dell'art. 20 del R.D. 8 maggio 1924, n. 843, tanti posti 
quanti ne occorrono per la nomina degli ex combattenti che risultino idonei nei 
concorsi relativi". 
" 
Art. 17, R.D.L. 1926, n. 48. Ferme le disposizioni dell'art. 42 del R.D. 30 
settembre 1922, n. 1290, circa il limite massimo di età per l'ammissione di 
coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra, ai concorsi di 
nomina al grado iniziale dei singoli ruoli, il limite predetto, ove occorra, è 
protratto, per i decorati al valor militare, al compimento del 39° anno di età". 

"Art. 7, R.D.L. 1927, n. 27. Le disposizioni dell'art. 12 del R.D. 3 gennaio 
1926, n. 48, sono estese, con decorrenza, agli effetti economici, non anteriore 
al 1° luglio 1926, agli ex combattenti ed ai congiunti dei caduti in guerra, di 
cui all'art. 19 del R.D. 8 maggio 1924, n. 843, che abbiano già ottenuto o che 
otterranno la nomina nei ruoli di gruppo C in virtù di provvedimenti diversi da 
quelli previsti dal citato art. 1 del R.D. 3 gennaio 1926, n. 48". Da ultimo, la 
L. 9 maggio 1984, n. 118 (Gazz. Uff. 11 maggio 1984, n. 129) ha così disposto: 
"Articolo unico. Le disposizioni della L. 24 maggio 1970, n. 336, e successive 
modificazioni e integrazioni, si applicano, con effetto alla data prevista da 
ciascuna disposizione e nei confronti dei destinatari tassativamente indicati 
nelle leggi stesse, anche nei confronti dei trattamenti a carico 
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i 
superstiti dei lavoratori dipendenti". 
(2/a) Per l'interpretazione autentica del presente art. 1, vedi l'art. 4, L. 23 
dicembre 1992, n. 498, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e 
contabilità generale dello Stato. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
2. Ai dipendenti indicati all'articolo 1, all'atto della cessazione dal servizio 
per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della 
pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici 
di stipendio, paga o retribuzione o, se più favorevole, un'aumento periodico per 
ogni anno o frazione, superiore a sei mesi di servizio militare prestato in 
territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in 
internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o 
infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento. 
Ai dipendenti indicati nel precedente comma, a loro richiesta o a richiesta 
degli eredi aventi diritto a pensione di riversibilità, anziché l'attribuzione 
degli aumenti periodici di stipendio, previsti dallo stesso precedente comma, va 
conferita la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente 
superiore a quella posseduta (2). 
------------------------ 
(2) Vedi, anche, le disposizioni di cui alla L. 9 ottobre 1971, n. 824, 
riportata al n. N/X. Hanno disposto norme in materia di benefici in favore del 
personale ex combattente, tra gli altri, il R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 48 (Norme 
a favore del personale ex combattente, appartenente alle amministrazioni dello 
Stato) e il R.D.L. 6 gennaio 1927, n. 27 (Norme integrative di quelle stabilite 
a favore del personale statale ex combattente con il R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 
48.) La più gran parte delle disposizioni contenute in tali provvedimenti è da 
considerare ormai non più attuale in quanto superata dai tempi e dalla 
successiva normativa. Tuttavia, per completezza di informazione, si riportano 
qui di seguito gli artt. 12, 13 e 17 del R.D.L. 1926, n. 48 e 7 del R.D.L. 1927, 
n. 27, che possano ancora considerarsi di un certo interesse: 
"Art. 12, R.D.L. 1926, n. 48. Gli ex combattenti, già nominati o da nominare nei 
ruoli del personale civile del gruppo C in seguito a passaggi di categoria 
consentiti dalle vigenti disposizioni, comprese quelle del presente decreto, 
sono collocati nel grado dodicesimo con decorrenza, agli effetti economici, dal 
1° gennaio 1925, ferma ad ogni altro effetto, la valutazione, nel grado 
medesimo, della anzianità computabile a norma delle disposizioni per il 
personale assunto al grado iniziale dei ruoli predetti. 
I collocamenti di cui al comma precedente hanno luogo anche in soprannumero ai 
posti stabiliti in ruolo per il grado predetto, quando nel grado inferiore 
esistano, o risultino in conseguenza dei collocamenti medesimi, corrispondenti 
vacanze di posti, che potranno essere successivamente coperte soltanto in 
relazione al graduale riassorbimento della eccedenza nel grado dodicesimo. 
Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano, se più 
favorevoli, anche agli ex combattenti ivi indicati i quali abbiano già 
conseguita la promozione al grado dodicesimo dei ruoli di gruppo 
C". 
"Art. 13, R.D.L. 1926, n. 48. Entro il limite massimo della metà dei posti 
disponibili, debbono riservarsi agli ex combattenti, nelle nuove assunzioni di 
personale ai sensi dell'art. 20 del R.D. 8 maggio 1924, n. 843, tanti posti 
quanti ne occorrono per la nomina degli ex combattenti che risultino idonei nei 
concorsi relativi". 
" 
Art. 17, R.D.L. 1926, n. 48. Ferme le disposizioni dell'art. 42 del R.D. 30 
settembre 1922, n. 1290, circa il limite massimo di età per l'ammissione di 
coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra, ai concorsi di 
nomina al grado iniziale dei singoli ruoli, il limite predetto, ove occorra, è 
protratto, per i decorati al valor militare, al compimento del 39° anno di età". 

"Art. 7, R.D.L. 1927, n. 27. Le disposizioni dell'art. 12 del R.D. 3 gennaio 
1926, n. 48, sono estese, con decorrenza, agli effetti economici, non anteriore 
al 1° luglio 1926, agli ex combattenti ed ai congiunti dei caduti in guerra, di 
cui all'art. 19 del R.D. 8 maggio 1924, n. 843, che abbiano già ottenuto o che 
otterranno la nomina nei ruoli di gruppo C in virtù di provvedimenti diversi da 
quelli previsti dal citato art. 1 del R.D. 3 gennaio 1926, n. 48". Da ultimo, la 
L. 9 maggio 1984, n. 118 (Gazz. Uff. 11 maggio 1984, n. 129) ha così disposto: 
"Articolo unico. Le disposizioni della L. 24 maggio 1970, n. 336, e successive 
modificazioni e integrazioni, si applicano, con effetto alla data prevista da 
ciascuna disposizione e nei confronti dei destinatari tassativamente indicati 
nelle leggi stesse, anche nei confronti dei trattamenti a carico 
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i 
superstiti dei lavoratori dipendenti". 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
3. [I dipendenti indicati all'articolo 1 possono chiedere il collocamento a 
riposo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge] 
(3). 
Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso, sia ai 
fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a 
pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di 
buonuscita o di previdenza, un aumento di servizio di sette o, se trattasi di 
mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra, di dieci anni. 
Ai predetti fini si fa riferimento allo stipendio in godimento dopo la 
applicazione dei precedenti articoli. 
I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del 
presente articolo, esclusi quelli lasciati liberi dal personale direttivo e 
docente della scuola di ogni ordine e grado e dagli impiegati dipendenti dal 
Ministero della pubblica istruzione o dal Ministero del turismo e spettacolo, 
dalle aziende autonome dello Stato, sono portati in diminuzione nella qualifica 
iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza (4). 
------------------------ 
(3) Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 8 luglio 1974, n. 261, riportato al n. 
N/XIX. 
(4) Vedi nota all'art. 1 che precede. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
4. Le norme della presente legge si applicano anche al personale dipendente 
dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle 
municipalizzate, dagli enti pubblici e di diritto pubblico, compresi gli enti 
pubblici economici, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e 
dagli enti ospedalieri, ancorché regolamentati da contratti collettivi di lavoro 
(4). 
------------------------ 
(4) Vedi nota all'art. 1 che precede. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato, 
rispettivamente in lire 7.000 milioni per l'anno finanziario 1969 e in lire 
9.000 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante corrispondente 
riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 
finanziario 1969 e degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970. 
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle 
occorrenti variazioni di bilancio. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
6. Gli effetti giuridici della presente legge decorrono dal 7 maggio 1968 e 
quelli economici dal 10 gennaio 1969. 
Ai fini dei termini per la presentazione delle domande di cui al precedente 
articolo 3 la decorrenza inizia dalla data della pubblicazione della presente 
legge nella Gazzetta Ufficiale. 
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fp06-gr06