GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 38 DEL 12/2/1962



L. 26 gennaio 1962, n. 16.  Agg. G.U. 31/01/2006 
Provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e degli Istituti 
di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori 
astronomici e dell'Osservatorio vesuviano. 
 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 febbraio 1962, n. 38. 
 







                                                           Artt.
TITOLO I   - Professori   universitari   di  ruolo  e
             incaricati . . . . . . . . . . . . . . .    1 -  7

TITOLO II  - Assistenti universitari  . . . . . . . .    8 - 20

TITOLO III - Personale scientifico  degli osservatori
             astronomici      e     dell'osservatorio
             vesuviano  . . . . . . . . . . . . . . .   21

TITOLO IV  - Disposizioni comuni  . . . . . . . . . .   22 - 24
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TITOLO I 
Professori universitari di ruolo e incaricati 
1. (2). 
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(2) Sostituisce la tabella B annessa alla L. 18 marzo 1958, n. 311. 
 





2. (3). 
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(3) Modifica l'art. 21, L. 18 marzo 1958, n. 311. 
 





3. Gli stipendi spettanti ai professori incaricati esterni d'insegnamento 
universitario sono suscettibili di aumenti periodici costanti in ragione del 
2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di insegnamento. 
Gli aumenti periodici sono calcolati sull'importo iniziale degli stipendi 
dovuti, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'inizio dell'anno accademico 
successivo al compimento di ogni biennio di servizio. 
Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi è valutato l'insegnamento 
impartito a decorrere dall'anno accademico 1961-62. 
L'attribuzione degli aumenti periodici è subordinata alla attestazione da parte 
del preside della Facoltà o Scuola che l'incaricato ha adempiuto ai doveri di 
cui all'art. 84 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato 
con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
4. Ai professori incaricati esterni di insegnamento universitario, nonché ai 
loro familiari in caso di morte, è riconosciuto il diritto al trattamento di 
quiescenza e di previdenza previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili 
dello Stato. 
Ai fini del trattamento suddetto si considerano utili i servizi prestati in 
qualità di incaricato esterno dal 1° novembre 1961. 
Ai fini del solo trattamento di quiescenza si considerano utili anche i servizi 
prestati anteriormente al 1° novembre 1961 qualora i servizi stessi siano 
riscattati ai fini della pensione. Si applicano, per tale riscatto, le norme 
vigenti in materia per gli impiegati statali di ruolo. 
Agli effetti del predetto trattamento di quiescenza sono riscattabili altresì, 
con le stesse norme indicate nel precedente comma, i servizi ammessi a riscatto 
per i professori universitari di ruolo, salvo quanto previsto dal successivo 
comma (3/bis). 
I servizi prestati in qualità di professore incaricato nelle scuole ed istituti 
di istruzione secondaria ed artistica con trattamento di cattedra o con almeno 
18 ore settimanali di insegnamento, sono riscattabili con le norme vigenti in 
materia per i professori di ruolo delle scuole ed istituti predetti. Gli anni di 
servizio prestato con meno di 18 ore di insegnamento settimanale sono 
riscattabili in ragione di tanti diciottesimi quante sono state le ore di 
insegnamento (3/bis). 
È ammesso il riscatto, totale o parziale, del periodo di tempo corrispondente 
alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di 
perfezionamento, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del 
trattamento di quiescenza. Per i limiti e le modalità del riscatto, si applicano 
il secondo ed il terzo comma dello articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 
46 (3/ter). 
Il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dal presente articolo è 
liquidato a domanda degli interessati. La pensione compete nei casi in cui il 
professore incaricato esterno abbia prestato almeno venti anni di servizio 
effettivo, valutabile a tal fine. Negli altri casi compete l'indennità per una 
volta tanto, in luogo di pensione, purché il professore incaricato abbia 
prestato almeno un anno intero di servizio effettivo. 
Il professore incaricato collocato in pensione ai sensi del presente articolo, 
che sia riassunto in servizio statale pensionabile, perde il godimento della 
pensione. Qualora la pensione sia più favorevole del nuovo trattamento 
economico, la differenza gli viene conservata a titolo di assegno personale non 
pensionabile, da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio. Al professore 
incaricato, riassunto in servizio statale, al quale già in precedenza sia stata 
liquidata l'indennità per una volta tanto in luogo di pensione, si applica 
l'art. 70 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70. 
Il professore di cui al precedente comma, all'atto della cessazione dal 
servizio, liquida un nuovo trattamento di quiescenza sulla base di tutti i 
servizi prestati e con le norme relative all'ultimo impiego. In ogni caso, 
questo trattamento non può essere inferiore a quello precedentemente goduto. 
I professori di cui al primo comma sono assoggettati, dal 1° novembre 1961 alla 
ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per gli 
impiegati civili di ruolo dello Stato. Dalla stessa data cessa per i professori 
medesimi l'iscrizione alle assicurazioni sociali obbligatorie. Per il periodo 
computabile ai fini del trattamento di quiescenza l'Istituto nazionale della 
previdenza sociale rimborserà allo Stato ed agli interessati i contributi 
versati per l'assicurazione invalidità e vecchiaia. 
Il personale di cui al presente articolo ha diritto ad opzione nei confronti 
dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia entro un anno dalla data di entrata 
in vigore della presente legge. 
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(3/bis) Gli attuali commi quarto e quinto sono stati aggiunti dall'art. 5, L. 6 
dicembre 1966, n. 1077, riportata alla voce Impiegati civili dello Stato, il 
quale ha inoltre disposto che essi hanno efficacia dal 18 novembre 1961. 
(3/bis) Gli attuali commi quarto e quinto sono stati aggiunti dall'art. 5, L. 6 
dicembre 1966, n. 1077, riportata alla voce Impiegati civili dello Stato, il 
quale ha inoltre disposto che essi hanno efficacia dal 18 novembre 1961. 
(3/ter) Comma così sostituito dall'art. 7, L. 6 dicembre 1966, n. 1077, 
riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
5. Le deliberazioni sulle proposte relative agli incarichi d'insegnamento 
debbono essere adottate dai competenti Organi accademici entro il 15 luglio, per 
l'anno accademico successivo. 
È data facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di accordare una proroga 
di 15 giorni qualora, per comprovati motivi gli Organi accademici non abbiano 
potuto deliberare in ordine alle proposte d'incarichi entro il predetto termine 
del 15 luglio. 
Oltre ai termini previsti dai precedenti commi si può provvedere al conferimento 
di incarico d'insegnamento in casi di morte, di dimissioni, o rinuncia di un 
professore ufficiale o di trasferimento di un professore di ruolo. Negli altri 
casi, l'incarico s'intende rinnovato, con le modalità previste dai successivi 
commi, al professore che l'ha svolto nell'anno accademico precedente sulla base 
delle relative delibere dei competenti organi accademici. Le Direzioni 
provinciali del Tesoro, ricevuta comunicazione del rinnovo dell'incarico da 
parte dei rettori dell'Università, proseguono i pagamenti sulla base del ruolo 
di spesa fissa relativo all'anno accademico precedente (3/a). 
L'incarico è conferito con decreto del rettore dell'Università o Istituto di 
istruzione superiore, previo nulla osta del Ministro per la pubblica istruzione 
sentito, nei casi prescritti dalle vigenti norme, il parere della Sezione prima 
del Consiglio superiore. Sono parimenti disposti dal rettore tutti gli altri 
provvedimenti relativi agli incaricati di insegnamento ferma restando la 
competenza del Ministro per la pubblica istruzione in materia di liquidazione 
definitiva del trattamento di quiescenza e salva altresì, la competenza degli 
Uffici provinciali del tesoro nei casi previsti dall'art. 18 del D.P.R. 30 
giugno 1955, n. 1544. 
Le funzioni di controllo preventivo, di competenza della Ragioneria centrale e 
della Corte dei conti, sui provvedimenti devoluti ai rettori ai sensi del 
precedente comma, sono devolute rispettivamente alle Ragionerie regionali dello 
Stato e agli uffici della Corte dei conti indicati dall'art. 34 del sopracitato 
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544. 
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(3/a) Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1963, n. 377. 
 





6. Coloro che, per almeno cinque anni, abbiano lodevolmente tenuto un incarico 
d'insegnamento universitario e siano abilitati alla libera docenza, ovvero siano 
stati compresi nella terna di un concorso per assistente universitario di ruolo, 
possono, a domanda e su conforme parere della Prima sezione del Consiglio 
superiore della pubblica istruzione, essere assunti nei ruoli dei professori 
delle scuole secondarie, subordinatamente alla disponibilità dei posti nei ruoli 
medesimi. 
La domanda è trasmessa al Ministero della pubblica istruzione dalla Facoltà 
competente che la correda del proprio parere. 
L'assunzione ha luogo con la qualifica di straordinario e per l'insegnamento di 
materie o gruppi di materie che, a giudizio della Giunta della Sezione prima del 
Consiglio superiore della pubblica istruzione, siano corrispondenti a quelle 
tenute dall'interessato per incarico in una Facoltà o Scuola. 
La domanda di assunzione può essere presentata anche nel corso dell'incarico: in 
caso di cessazione, deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre un 
anno dalla data della cessazione stessa. I requisiti di cui al primo comma del 
presente articolo debbono essere posseduti alla data della domanda. 
Nei concorsi per le scuole secondarie e nelle graduatorie per il conferimento 
degli incarichi nelle predette scuole, il servizio prestato dagli ex incaricati 
universitari ha lo stesso valore, ai fini dell'attribuzione del relativo 
punteggio, del servizio prestato quale incaricato nelle scuole secondarie con 
piena qualifica. Il servizio stesso viene riconosciuto, ai fini 
dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, nei modi e nei limiti 
stabiliti nell'art. 6, primo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165. 
La valutazione di cui al comma quarto dell'art. 17 della legge 18 marzo 1958, n. 
311, è estesa, limitatamente a un terzo, anche al periodo d'insegnamento 
prestato antecedentemente al conseguimento della libera docenza, fermo restando 
comunque il limite massimo complessivo di 4 anni previsto dal comma anzidetto 
(3/b). 
Nei confronti dei professori degli Istituti di istruzione secondaria pervenuti 
nei relativi ruoli ai sensi del presente articolo e dell'art. 132 del testo 
unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive 
modificazioni il servizio prestato quali incaricati di insegnamento 
universitario o di assistente ordinario è considerato, ai fini dell'attribuzione 
del punteggio relativo ai trasferimenti, come servizio prestato nelle Scuole 
secondarie con piena qualifica. 
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(3/b) L'articolo unico, L. 8 febbraio 1973, n. 24 (Gazz. Uff. 14 marzo 1973, n. 
68) ha così disposto: 
"Articolo unico. La valutazione di cui al comma sesto dell'art. 6 della L. 26 
gennaio 1962, n. 16, deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro un anno 
dalla data del decreto di nomina ad ordinario. Detto termine, per i professori 
ordinari attualmente in servizio, decorre dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. 
Ai fini del riconoscimento di cui al precedente comma sono prese in 
considerazione anche le istanze già pervenute al Ministero della pubblica 
istruzione, da parte di professori in servizio all'atto della domanda, dopo la 
data di entrata in vigore della L. 26 gennaio 1962, n. 16". 
 





7. (4). 
------------------------ 
(4) Modifica l'art. 22, L. 18 marzo 1958, n. 311. 
 





TITOLO II 
Assistenti universitari 
8. (5). 
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(5) Modifica l'art. 4, L. 18 marzo 1958, n. 349. 
 





9. Fermo restando l'art. 39 del regolamento generale universitario di cui al 
regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, gli assistenti, di ruolo e non di ruolo, 
devono tenere aggiornato un registro nel quale vanno annotate sommariamente le 
ricerche, gli studi, le attività didattiche e le altre attività di istituto 
compiuti nel corso di ogni bimestre, secondo le modalità stabilite dal Senato 
accademico. 
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10. (6). 
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(6) Modifica l'art. 8, L. 18 marzo 1958, n. 349. 
 





11. (7). 
------------------------ 
(7) Sostituisce l'art. 10, L. 18 marzo 1958, n. 349. 
 





12. Il coefficiente 229, previsto dal quinto comma dell'art. 13 della legge 18 
marzo 1958, n. 349, per determinare la misura della retribuzione spettante 
all'assistente incaricato, è elevato al coefficiente 271. 
------------------------ 
 





13. (8). 
------------------------ 
(8) Sostituisce l'art. 15, L. 18 marzo 1958, n. 349. 
 





14. Il periodo trascorso in congedo per motivi di studio senza assegni è utile 
ai fini della pensione, previo versamento allo Stato della ritenuta in conto 
entrate del Tesoro, da calcolarsi sullo stipendio che l'assistente avrebbe 
percepito se avesse prestato effettivo servizio nel periodo medesimo. 
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15. (9). 
------------------------ 
(9) Sostituisce l'art. 19, L. 18 marzo 1958, n. 349. 
 





16. I contributi dovuti dallo Stato per ogni esercizio finanziario alle 
Università e agli Istituti di istruzione universitaria, ai sensi dell'articolo 
20 della legge 18 marzo 1958, n. 349, sono elevati alla misura complessiva di 
lire 800 milioni. 
Per l'esercizio finanziario 1961-62, la misura complessiva dei contributi è 
fissata in lire 700 milioni. 
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17. Agli assistenti non di ruolo degli Istituti superiori navale ed orientale di 
Napoli e dell'Università di Camerino, inquadrati, come dipendenti statali non di 
ruolo, ai sensi delle leggi 3 dicembre 1957, n. 1210, e 13 marzo 1958, n. 254, 
compete, dalla data di applicazione delle leggi medesime, un assegno personale 
pari alla differenza fra il trattamento attribuito a norma delle citate leggi e 
quello spettante all'assistente incaricato ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e della presente legge. 
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18. (10). 
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(10) Modifica il secondo comma art. 1, L. 23 novembre 1951, n. 1340, che ha a 
sua volta sostituito l'art. 14 D.Lgs 7 maggio 1948, n. 1172. 
 





19. Gli assistenti volontari che, alla data del 31 ottobre 1961, risultino 
presso ciascuna cattedra in eccedenza rispetto al contingente fissato dal 
precedente art. 18, rimangono in servizio, alle condizioni previste dalle 
vigenti norme, fino al riassorbimento con le prime vacanze presso la cattedra 
stessa. 
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20. A decorrere dal 1° novembre 1961, gli assistenti ordinari in servizio presso 
le Università e gli Istituti di istruzione superiore sono inquadrati nelle 
classi di stipendio di cui alla tabella B allegata alla presente legge con 
l'osservanza delle seguenti norme: 
a) agli assistenti ordinari che alla data del 1° novembre 1961 non abbiano 
compiuto un biennio di servizio dalla nomina nel ruolo è attribuito il 
coefficiente 309 (quarta classe di stipendio); 
b) agli assistenti ordinari che, alla data del 1° novembre 1961 abbiano compiuto 
almeno un biennio di servizio dalla nomina in ruolo, è attribuito - sempreché 
intervenga il giudizio favorevole di cui al precedente art. 8 - il coefficiente 
420 (terza classe di stipendio). Qualora il giudizio sia sfavorevole essi sono 
mantenuti in servizio, nel coefficiente 309 (quarta classe di stipendio), per 
altri due anni solari, al termine dei quali, ove il nuovo giudizio non sia 
favorevole, cessano dall'ufficio di assistente; 
c) agli assistenti ordinari che al termine del primo anno di servizio nel 
coefficiente 420 (terza classe di stipendio) risultino in possesso 
dell'abilitazione alla libera docenza, è attribuito il coefficiente 500 (seconda 
classe di stipendio). L'anzianità nel coefficiente 500 decorre dalla data del 
compimento del primo anno di servizio nel coefficiente 420. 
Qualora l'anzianità nel coefficiente 500 risulti di almeno quattro anni (ivi 
compresi quelli derivanti dagli eventuali riconoscimenti di servizi) agli 
assistenti predetti è attribuito il coefficiente 580 (prima classe di 
stipendio); 
d) agli assistenti ordinari che abbiano conseguito la libera docenza 
successivamente al compimento del primo anno di servizio nel coefficiente 420 
(terza classe di stipendio), è attribuito il coefficiente 500 (seconda classe di 
stipendio). 
L'anzianità nel coefficiente medesimo decorre dal primo giorno del mese 
successivo al conseguimento della predetta abilitazione. 
Qualora l'anzianità nel coefficiente 500 risulti di almeno 4 anni (ivi compresi 
quelli derivanti dagli eventuali riconoscimenti di servizi), agli assistenti è 
attribuito il coefficiente 580 (prima classe di stipendio). 
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TITOLO III 
Personale scientifico degli osservatori astronomici e dell'Osservatorio 
vesuviano 
21. Le tabelle A e B, concernenti i ruoli della carriera direttiva del personale 
scientifico degli Osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano, annesse 
alla legge 18 marzo 1958, n. 276, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle 
C e D allegate alla presente legge, nelle quali è previsto anche il nuovo 
sviluppo di carriera in sostituzione di quello di cui alla legge 18 marzo 1958, 
n. 726. 
Il personale di ruolo in servizio alla data del 1° novembre 1961 viene 
inquadrato, a decorrere dalla data medesima, nei coefficienti previsti per le 
rispettive qualifiche nelle allegate tabelle C e D, con il riconoscimento 
dell'intera anzianità di servizio, compreso il periodo di prova, maturata nella 
qualifica. 
La retribuzione spettante al personale incaricato di cui all'art. 13 della 
citata legge 18 marzo 1958, n. 276, è fissata in misura pari allo stipendio 
previsto per il coefficiente 271 del decreto del Presidente della Repubblica 11 
gennaio 1956, n. 19 (11). 
------------------------ 
(11) Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1963, n. 377. 
 





TITOLO IV 
Disposizioni comuni 
(giurisprudenza di legittimità) 
22. L'indennità di ricerca scientifica è fissata a decorrere dal 1° novembre 
1961, nelle seguenti misure mensili lorde: 


professori universitari di ruolo e fuori ruolo . .  L.    85.000
professori universitari incaricati esterni . . . .  "     65.000
professori universitari incaricati interni . . . .  "     35.000
astronomi capi, primi astronomi, ricercatore  capo
  e primi ricercatori  . . . . . . . . . . . . . .  "     40.000
astronomi, aiuti  astronomi, ricercatori  e  aiuti
  ricercatori  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "     35.000
personale scientifico incaricato degli Osservatori
  astronomici e dell'osservatorio vesuviano  . . .  "     20.000
assistenti universitari ordinari in possesso della
  libera docenza . . . . . . . . . . . . . . . . .  "     40.000
assistenti universitari  ordinari senza libera do-
  cenza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "     35.000
assistenti universitari incaricati . . . . . . . .  "     20.000
L'indennità di ricerca scientifica viene corrisposta per dodici mesi all'anno ed 
è subordinata alla corresponsione dello stipendio o assegni: nei casi in cui 
questi sono ridotti, è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo 
di tempo. Detta indennità è corrisposta con ruoli di spesa fissa ed assorbe ogni 
altra indennità che in atto gli interessati eventualmente percepiscono, esclusa 
l'indennità di rischio e l'indennità di carica dei rettori. L'indennità di 
ricerca scientifica è ridotta della metà per coloro che svolgano privatamente 
libera attività professionale o di consulenza professionale retribuita con un 
reddito netto annuo, escluso quello derivante da diritti di autore, tassabile, 
ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, superiore ad 1 milione di lire. 
Ai professori universitari direttori degli Osservatori astronomici e 
dell'osservatorio vesuviano, nonché al personale di cui alle tabelle C e D, 
annesse alla presente legge, può essere corrisposto, oltre l'indennità di 
ricerca scientifica, l'eventuale compenso per lavoro straordinario. 
Agli assistenti ed al personale scientifico degli Osservatori astronomici e 
dell'osservatorio vesuviano cui sia conferito un incarico di insegnamento presso 
le Università ed Istituti di istruzione universitaria è attribuita, durante il 
periodo di incarico, l'indennità di ricerca scientifica nella misura spettante 
ai professori incaricati esterni (12). 
Sono abrogati gli artt. 19 della legge 18 marzo 1958, n. 311, 17 della legge 18 
marzo 1958, n. 349, e 19 della legge 18 marzo 1958, n. 276. 
A decorrere dal 1° novembre 1961, è attribuita ai direttori delle scuole di 
ostetricia di Venezia e Trieste l'indennità di ricerca scientifica nella misura 
mensile lorda di lire 65 mila. Dalla stessa data cessa per i direttori anzidetti 
l'indennità di carica fissata dall'art. 18 del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. 
In nessun caso può essere corrisposta più di una indennità di ricerca 
scientifica a due o più diversi titoli (13). 
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(12) Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1963, n. 377. 
(13) L'art. 12, D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, riportato alla voce Istruzione 
pubblica: istruzione superiore, ha disposto che l'assegno ivi previsto è 
sostitutivo dell'indennità di ricerca scientifica prevista dal presente articolo 
22. 
 





23. Al personale di ruolo di cui alla presente legge che cessi dal servizio con 
il 31 ottobre 1961, il trattamento di quiescenza è liquidato sulla base del 
trattamento economico stabilito dalla presente legge. 
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24. La presente legge ha effetto dal 1° novembre 1961, salvo per quanto concerne 
le disposizioni contenute nei commi terzo e quarto dell'art. 5, che avranno 
effetto dal 1° novembre 1962. 
All'onere derivante dalla presente legge si provvede con quota parte delle 
maggiori entrate derivanti dal disegno di legge sull'adeguamento dei canoni 
demaniali e di sovraccanoni dovuti ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8. 
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle 
occorrenti variazioni di bilancio. 
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fp06-gr06