L. 26 gennaio 1962, n. 16. Agg. G.U. 31/01/2006
Provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e degli Istituti
di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori
astronomici e dell'Osservatorio vesuviano.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 febbraio 1962, n. 38.
Artt.
TITOLO I - Professori universitari di ruolo e
incaricati . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 7
TITOLO II - Assistenti universitari . . . . . . . . 8 - 20
TITOLO III - Personale scientifico degli osservatori
astronomici e dell'osservatorio
vesuviano . . . . . . . . . . . . . . . 21
TITOLO IV - Disposizioni comuni . . . . . . . . . . 22 - 24
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TITOLO I
Professori universitari di ruolo e incaricati
1. (2).
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(2) Sostituisce la tabella B annessa alla L. 18 marzo 1958, n. 311.
2. (3).
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(3) Modifica l'art. 21, L. 18 marzo 1958, n. 311.
3. Gli stipendi spettanti ai professori incaricati esterni d'insegnamento
universitario sono suscettibili di aumenti periodici costanti in ragione del
2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di insegnamento.
Gli aumenti periodici sono calcolati sull'importo iniziale degli stipendi
dovuti, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'inizio dell'anno accademico
successivo al compimento di ogni biennio di servizio.
Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi è valutato l'insegnamento
impartito a decorrere dall'anno accademico 1961-62.
L'attribuzione degli aumenti periodici è subordinata alla attestazione da parte
del preside della Facoltà o Scuola che l'incaricato ha adempiuto ai doveri di
cui all'art. 84 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato
con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
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(giurisprudenza di legittimità)
4. Ai professori incaricati esterni di insegnamento universitario, nonché ai
loro familiari in caso di morte, è riconosciuto il diritto al trattamento di
quiescenza e di previdenza previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili
dello Stato.
Ai fini del trattamento suddetto si considerano utili i servizi prestati in
qualità di incaricato esterno dal 1° novembre 1961.
Ai fini del solo trattamento di quiescenza si considerano utili anche i servizi
prestati anteriormente al 1° novembre 1961 qualora i servizi stessi siano
riscattati ai fini della pensione. Si applicano, per tale riscatto, le norme
vigenti in materia per gli impiegati statali di ruolo.
Agli effetti del predetto trattamento di quiescenza sono riscattabili altresì,
con le stesse norme indicate nel precedente comma, i servizi ammessi a riscatto
per i professori universitari di ruolo, salvo quanto previsto dal successivo
comma (3/bis).
I servizi prestati in qualità di professore incaricato nelle scuole ed istituti
di istruzione secondaria ed artistica con trattamento di cattedra o con almeno
18 ore settimanali di insegnamento, sono riscattabili con le norme vigenti in
materia per i professori di ruolo delle scuole ed istituti predetti. Gli anni di
servizio prestato con meno di 18 ore di insegnamento settimanale sono
riscattabili in ragione di tanti diciottesimi quante sono state le ore di
insegnamento (3/bis).
È ammesso il riscatto, totale o parziale, del periodo di tempo corrispondente
alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di
perfezionamento, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del
trattamento di quiescenza. Per i limiti e le modalità del riscatto, si applicano
il secondo ed il terzo comma dello articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n.
46 (3/ter).
Il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dal presente articolo è
liquidato a domanda degli interessati. La pensione compete nei casi in cui il
professore incaricato esterno abbia prestato almeno venti anni di servizio
effettivo, valutabile a tal fine. Negli altri casi compete l'indennità per una
volta tanto, in luogo di pensione, purché il professore incaricato abbia
prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.
Il professore incaricato collocato in pensione ai sensi del presente articolo,
che sia riassunto in servizio statale pensionabile, perde il godimento della
pensione. Qualora la pensione sia più favorevole del nuovo trattamento
economico, la differenza gli viene conservata a titolo di assegno personale non
pensionabile, da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio. Al professore
incaricato, riassunto in servizio statale, al quale già in precedenza sia stata
liquidata l'indennità per una volta tanto in luogo di pensione, si applica
l'art. 70 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.
Il professore di cui al precedente comma, all'atto della cessazione dal
servizio, liquida un nuovo trattamento di quiescenza sulla base di tutti i
servizi prestati e con le norme relative all'ultimo impiego. In ogni caso,
questo trattamento non può essere inferiore a quello precedentemente goduto.
I professori di cui al primo comma sono assoggettati, dal 1° novembre 1961 alla
ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per gli
impiegati civili di ruolo dello Stato. Dalla stessa data cessa per i professori
medesimi l'iscrizione alle assicurazioni sociali obbligatorie. Per il periodo
computabile ai fini del trattamento di quiescenza l'Istituto nazionale della
previdenza sociale rimborserà allo Stato ed agli interessati i contributi
versati per l'assicurazione invalidità e vecchiaia.
Il personale di cui al presente articolo ha diritto ad opzione nei confronti
dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
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(3/bis) Gli attuali commi quarto e quinto sono stati aggiunti dall'art. 5, L. 6
dicembre 1966, n. 1077, riportata alla voce Impiegati civili dello Stato, il
quale ha inoltre disposto che essi hanno efficacia dal 18 novembre 1961.
(3/bis) Gli attuali commi quarto e quinto sono stati aggiunti dall'art. 5, L. 6
dicembre 1966, n. 1077, riportata alla voce Impiegati civili dello Stato, il
quale ha inoltre disposto che essi hanno efficacia dal 18 novembre 1961.
(3/ter) Comma così sostituito dall'art. 7, L. 6 dicembre 1966, n. 1077,
riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(giurisprudenza di legittimità)
5. Le deliberazioni sulle proposte relative agli incarichi d'insegnamento
debbono essere adottate dai competenti Organi accademici entro il 15 luglio, per
l'anno accademico successivo.
È data facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di accordare una proroga
di 15 giorni qualora, per comprovati motivi gli Organi accademici non abbiano
potuto deliberare in ordine alle proposte d'incarichi entro il predetto termine
del 15 luglio.
Oltre ai termini previsti dai precedenti commi si può provvedere al conferimento
di incarico d'insegnamento in casi di morte, di dimissioni, o rinuncia di un
professore ufficiale o di trasferimento di un professore di ruolo. Negli altri
casi, l'incarico s'intende rinnovato, con le modalità previste dai successivi
commi, al professore che l'ha svolto nell'anno accademico precedente sulla base
delle relative delibere dei competenti organi accademici. Le Direzioni
provinciali del Tesoro, ricevuta comunicazione del rinnovo dell'incarico da
parte dei rettori dell'Università, proseguono i pagamenti sulla base del ruolo
di spesa fissa relativo all'anno accademico precedente (3/a).
L'incarico è conferito con decreto del rettore dell'Università o Istituto di
istruzione superiore, previo nulla osta del Ministro per la pubblica istruzione
sentito, nei casi prescritti dalle vigenti norme, il parere della Sezione prima
del Consiglio superiore. Sono parimenti disposti dal rettore tutti gli altri
provvedimenti relativi agli incaricati di insegnamento ferma restando la
competenza del Ministro per la pubblica istruzione in materia di liquidazione
definitiva del trattamento di quiescenza e salva altresì, la competenza degli
Uffici provinciali del tesoro nei casi previsti dall'art. 18 del D.P.R. 30
giugno 1955, n. 1544.
Le funzioni di controllo preventivo, di competenza della Ragioneria centrale e
della Corte dei conti, sui provvedimenti devoluti ai rettori ai sensi del
precedente comma, sono devolute rispettivamente alle Ragionerie regionali dello
Stato e agli uffici della Corte dei conti indicati dall'art. 34 del sopracitato
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.
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(3/a) Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1963, n. 377.
6. Coloro che, per almeno cinque anni, abbiano lodevolmente tenuto un incarico
d'insegnamento universitario e siano abilitati alla libera docenza, ovvero siano
stati compresi nella terna di un concorso per assistente universitario di ruolo,
possono, a domanda e su conforme parere della Prima sezione del Consiglio
superiore della pubblica istruzione, essere assunti nei ruoli dei professori
delle scuole secondarie, subordinatamente alla disponibilità dei posti nei ruoli
medesimi.
La domanda è trasmessa al Ministero della pubblica istruzione dalla Facoltà
competente che la correda del proprio parere.
L'assunzione ha luogo con la qualifica di straordinario e per l'insegnamento di
materie o gruppi di materie che, a giudizio della Giunta della Sezione prima del
Consiglio superiore della pubblica istruzione, siano corrispondenti a quelle
tenute dall'interessato per incarico in una Facoltà o Scuola.
La domanda di assunzione può essere presentata anche nel corso dell'incarico: in
caso di cessazione, deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre un
anno dalla data della cessazione stessa. I requisiti di cui al primo comma del
presente articolo debbono essere posseduti alla data della domanda.
Nei concorsi per le scuole secondarie e nelle graduatorie per il conferimento
degli incarichi nelle predette scuole, il servizio prestato dagli ex incaricati
universitari ha lo stesso valore, ai fini dell'attribuzione del relativo
punteggio, del servizio prestato quale incaricato nelle scuole secondarie con
piena qualifica. Il servizio stesso viene riconosciuto, ai fini
dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, nei modi e nei limiti
stabiliti nell'art. 6, primo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165.
La valutazione di cui al comma quarto dell'art. 17 della legge 18 marzo 1958, n.
311, è estesa, limitatamente a un terzo, anche al periodo d'insegnamento
prestato antecedentemente al conseguimento della libera docenza, fermo restando
comunque il limite massimo complessivo di 4 anni previsto dal comma anzidetto
(3/b).
Nei confronti dei professori degli Istituti di istruzione secondaria pervenuti
nei relativi ruoli ai sensi del presente articolo e dell'art. 132 del testo
unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni il servizio prestato quali incaricati di insegnamento
universitario o di assistente ordinario è considerato, ai fini dell'attribuzione
del punteggio relativo ai trasferimenti, come servizio prestato nelle Scuole
secondarie con piena qualifica.
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(3/b) L'articolo unico, L. 8 febbraio 1973, n. 24 (Gazz. Uff. 14 marzo 1973, n.
68) ha così disposto:
"Articolo unico. La valutazione di cui al comma sesto dell'art. 6 della L. 26
gennaio 1962, n. 16, deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro un anno
dalla data del decreto di nomina ad ordinario. Detto termine, per i professori
ordinari attualmente in servizio, decorre dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Ai fini del riconoscimento di cui al precedente comma sono prese in
considerazione anche le istanze già pervenute al Ministero della pubblica
istruzione, da parte di professori in servizio all'atto della domanda, dopo la
data di entrata in vigore della L. 26 gennaio 1962, n. 16".
7. (4).
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(4) Modifica l'art. 22, L. 18 marzo 1958, n. 311.
TITOLO II
Assistenti universitari
8. (5).
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(5) Modifica l'art. 4, L. 18 marzo 1958, n. 349.
9. Fermo restando l'art. 39 del regolamento generale universitario di cui al
regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, gli assistenti, di ruolo e non di ruolo,
devono tenere aggiornato un registro nel quale vanno annotate sommariamente le
ricerche, gli studi, le attività didattiche e le altre attività di istituto
compiuti nel corso di ogni bimestre, secondo le modalità stabilite dal Senato
accademico.
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10. (6).
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(6) Modifica l'art. 8, L. 18 marzo 1958, n. 349.
11. (7).
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(7) Sostituisce l'art. 10, L. 18 marzo 1958, n. 349.
12. Il coefficiente 229, previsto dal quinto comma dell'art. 13 della legge 18
marzo 1958, n. 349, per determinare la misura della retribuzione spettante
all'assistente incaricato, è elevato al coefficiente 271.
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13. (8).
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(8) Sostituisce l'art. 15, L. 18 marzo 1958, n. 349.
14. Il periodo trascorso in congedo per motivi di studio senza assegni è utile
ai fini della pensione, previo versamento allo Stato della ritenuta in conto
entrate del Tesoro, da calcolarsi sullo stipendio che l'assistente avrebbe
percepito se avesse prestato effettivo servizio nel periodo medesimo.
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15. (9).
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(9) Sostituisce l'art. 19, L. 18 marzo 1958, n. 349.
16. I contributi dovuti dallo Stato per ogni esercizio finanziario alle
Università e agli Istituti di istruzione universitaria, ai sensi dell'articolo
20 della legge 18 marzo 1958, n. 349, sono elevati alla misura complessiva di
lire 800 milioni.
Per l'esercizio finanziario 1961-62, la misura complessiva dei contributi è
fissata in lire 700 milioni.
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17. Agli assistenti non di ruolo degli Istituti superiori navale ed orientale di
Napoli e dell'Università di Camerino, inquadrati, come dipendenti statali non di
ruolo, ai sensi delle leggi 3 dicembre 1957, n. 1210, e 13 marzo 1958, n. 254,
compete, dalla data di applicazione delle leggi medesime, un assegno personale
pari alla differenza fra il trattamento attribuito a norma delle citate leggi e
quello spettante all'assistente incaricato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e della presente legge.
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18. (10).
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(10) Modifica il secondo comma art. 1, L. 23 novembre 1951, n. 1340, che ha a
sua volta sostituito l'art. 14 D.Lgs 7 maggio 1948, n. 1172.
19. Gli assistenti volontari che, alla data del 31 ottobre 1961, risultino
presso ciascuna cattedra in eccedenza rispetto al contingente fissato dal
precedente art. 18, rimangono in servizio, alle condizioni previste dalle
vigenti norme, fino al riassorbimento con le prime vacanze presso la cattedra
stessa.
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20. A decorrere dal 1° novembre 1961, gli assistenti ordinari in servizio presso
le Università e gli Istituti di istruzione superiore sono inquadrati nelle
classi di stipendio di cui alla tabella B allegata alla presente legge con
l'osservanza delle seguenti norme:
a) agli assistenti ordinari che alla data del 1° novembre 1961 non abbiano
compiuto un biennio di servizio dalla nomina nel ruolo è attribuito il
coefficiente 309 (quarta classe di stipendio);
b) agli assistenti ordinari che, alla data del 1° novembre 1961 abbiano compiuto
almeno un biennio di servizio dalla nomina in ruolo, è attribuito - sempreché
intervenga il giudizio favorevole di cui al precedente art. 8 - il coefficiente
420 (terza classe di stipendio). Qualora il giudizio sia sfavorevole essi sono
mantenuti in servizio, nel coefficiente 309 (quarta classe di stipendio), per
altri due anni solari, al termine dei quali, ove il nuovo giudizio non sia
favorevole, cessano dall'ufficio di assistente;
c) agli assistenti ordinari che al termine del primo anno di servizio nel
coefficiente 420 (terza classe di stipendio) risultino in possesso
dell'abilitazione alla libera docenza, è attribuito il coefficiente 500 (seconda
classe di stipendio). L'anzianità nel coefficiente 500 decorre dalla data del
compimento del primo anno di servizio nel coefficiente 420.
Qualora l'anzianità nel coefficiente 500 risulti di almeno quattro anni (ivi
compresi quelli derivanti dagli eventuali riconoscimenti di servizi) agli
assistenti predetti è attribuito il coefficiente 580 (prima classe di
stipendio);
d) agli assistenti ordinari che abbiano conseguito la libera docenza
successivamente al compimento del primo anno di servizio nel coefficiente 420
(terza classe di stipendio), è attribuito il coefficiente 500 (seconda classe di
stipendio).
L'anzianità nel coefficiente medesimo decorre dal primo giorno del mese
successivo al conseguimento della predetta abilitazione.
Qualora l'anzianità nel coefficiente 500 risulti di almeno 4 anni (ivi compresi
quelli derivanti dagli eventuali riconoscimenti di servizi), agli assistenti è
attribuito il coefficiente 580 (prima classe di stipendio).
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TITOLO III
Personale scientifico degli osservatori astronomici e dell'Osservatorio
vesuviano
21. Le tabelle A e B, concernenti i ruoli della carriera direttiva del personale
scientifico degli Osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano, annesse
alla legge 18 marzo 1958, n. 276, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle
C e D allegate alla presente legge, nelle quali è previsto anche il nuovo
sviluppo di carriera in sostituzione di quello di cui alla legge 18 marzo 1958,
n. 726.
Il personale di ruolo in servizio alla data del 1° novembre 1961 viene
inquadrato, a decorrere dalla data medesima, nei coefficienti previsti per le
rispettive qualifiche nelle allegate tabelle C e D, con il riconoscimento
dell'intera anzianità di servizio, compreso il periodo di prova, maturata nella
qualifica.
La retribuzione spettante al personale incaricato di cui all'art. 13 della
citata legge 18 marzo 1958, n. 276, è fissata in misura pari allo stipendio
previsto per il coefficiente 271 del decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 19 (11).
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(11) Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1963, n. 377.
TITOLO IV
Disposizioni comuni
(giurisprudenza di legittimità)
22. L'indennità di ricerca scientifica è fissata a decorrere dal 1° novembre
1961, nelle seguenti misure mensili lorde:
professori universitari di ruolo e fuori ruolo . . L. 85.000
professori universitari incaricati esterni . . . . " 65.000
professori universitari incaricati interni . . . . " 35.000
astronomi capi, primi astronomi, ricercatore capo
e primi ricercatori . . . . . . . . . . . . . . " 40.000
astronomi, aiuti astronomi, ricercatori e aiuti
ricercatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 35.000
personale scientifico incaricato degli Osservatori
astronomici e dell'osservatorio vesuviano . . . " 20.000
assistenti universitari ordinari in possesso della
libera docenza . . . . . . . . . . . . . . . . . " 40.000
assistenti universitari ordinari senza libera do-
cenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 35.000
assistenti universitari incaricati . . . . . . . . " 20.000
L'indennità di ricerca scientifica viene corrisposta per dodici mesi all'anno ed
è subordinata alla corresponsione dello stipendio o assegni: nei casi in cui
questi sono ridotti, è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo
di tempo. Detta indennità è corrisposta con ruoli di spesa fissa ed assorbe ogni
altra indennità che in atto gli interessati eventualmente percepiscono, esclusa
l'indennità di rischio e l'indennità di carica dei rettori. L'indennità di
ricerca scientifica è ridotta della metà per coloro che svolgano privatamente
libera attività professionale o di consulenza professionale retribuita con un
reddito netto annuo, escluso quello derivante da diritti di autore, tassabile,
ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, superiore ad 1 milione di lire.
Ai professori universitari direttori degli Osservatori astronomici e
dell'osservatorio vesuviano, nonché al personale di cui alle tabelle C e D,
annesse alla presente legge, può essere corrisposto, oltre l'indennità di
ricerca scientifica, l'eventuale compenso per lavoro straordinario.
Agli assistenti ed al personale scientifico degli Osservatori astronomici e
dell'osservatorio vesuviano cui sia conferito un incarico di insegnamento presso
le Università ed Istituti di istruzione universitaria è attribuita, durante il
periodo di incarico, l'indennità di ricerca scientifica nella misura spettante
ai professori incaricati esterni (12).
Sono abrogati gli artt. 19 della legge 18 marzo 1958, n. 311, 17 della legge 18
marzo 1958, n. 349, e 19 della legge 18 marzo 1958, n. 276.
A decorrere dal 1° novembre 1961, è attribuita ai direttori delle scuole di
ostetricia di Venezia e Trieste l'indennità di ricerca scientifica nella misura
mensile lorda di lire 65 mila. Dalla stessa data cessa per i direttori anzidetti
l'indennità di carica fissata dall'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
In nessun caso può essere corrisposta più di una indennità di ricerca
scientifica a due o più diversi titoli (13).
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(12) Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1963, n. 377.
(13) L'art. 12, D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, riportato alla voce Istruzione
pubblica: istruzione superiore, ha disposto che l'assegno ivi previsto è
sostitutivo dell'indennità di ricerca scientifica prevista dal presente articolo
22.
23. Al personale di ruolo di cui alla presente legge che cessi dal servizio con
il 31 ottobre 1961, il trattamento di quiescenza è liquidato sulla base del
trattamento economico stabilito dalla presente legge.
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24. La presente legge ha effetto dal 1° novembre 1961, salvo per quanto concerne
le disposizioni contenute nei commi terzo e quarto dell'art. 5, che avranno
effetto dal 1° novembre 1962.
All'onere derivante dalla presente legge si provvede con quota parte delle
maggiori entrate derivanti dal disegno di legge sull'adeguamento dei canoni
demaniali e di sovraccanoni dovuti ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
occorrenti variazioni di bilancio.
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