GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 200 DEL 12/8/1957



D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686.  Agg. G.U. 31/01/2006 
Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli 
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 

 
Pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazz. Uff. 12 agosto 1957, n. 
200. 
Riportato al n. A/II di questa voce. 
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti circolari: 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 24 dicembre 1997, n. 
263; 
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7; 
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 20 novembre 2001, n. 9; 
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 4 giugno 1996, n. 215; Circ. 21 
luglio 1998, n. 315; 
- Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo 1998, 
n. 86/D; 
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 17 aprile 1996, n. 648/S/5424. 
 





TITOLO I 
Ammissione agli impieghi 
Capo I - Concorsi d'ammissione 
1. Bando di concorso. 
Il decreto Ministeriale che indice il concorso per l'assunzione all'impiego 
dello Stato deve indicare: 
a) il numero dei posti messi a concorso; 
b) i documenti prescritti; 
c) i termini di presentazione della domanda di ammissione e dei documenti 
previsti dai successivi artt. 11 e 12; 
d) il programma degli esami scritti e di quelli orali; 
e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna. 
La sede in cui devono aver luogo le prove scritte può essere stabilita col 
medesimo decreto o con successivo atto da comunicare ai partecipanti al 
concorso. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
2. Domanda di ammissione ai concorsi. 
Per l'ammissione ai concorsi alle qualifiche iniziali delle carriere degli 
impiegati civili dello Stato gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda: 
a) la data ed il luogo di nascita; 
b) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli 
italiani non appartenenti alla Repubblica; 
c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non 
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
d) le eventuali condanne penali riportate; 
e) il titolo di studio; 
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 
h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per 
l'ammissione al concorso. 
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal 
segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è 
sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. 
L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona 
condotta, nonché le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico 
impiego. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
3. Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza. 
Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione alle carriere 
direttive sono composte da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi 
o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, 
e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su 
cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive 
dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le 
funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato delle carriere 
direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 
seconda classe. 
Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione alle carriere di 
concetto sono composte da un presidente scelto tra gli impiegati 
dell'Amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale, e da 
altri quattro membri, due dei quali professori d'istituto d'istruzione 
secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame e due 
impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non 
inferiore a direttore di sezione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da 
un impiegato delle carriere direttive con qualifica non inferiore a consigliere 
di seconda classe. 
Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione alle carriere 
esecutive sono composte da un presidente scelto tra gli impiegati delle carriere 
direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di 
divisione, e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati delle carriere 
direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di 
sezione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato delle 
carriere direttive con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe. 
Le commissioni dei concorsi per l'ammissione alle carriere del personale 
ausiliario sono composte da un presidente e da altri quattro membri, tutti 
scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con 
qualifica non inferiore a direttore di sezione. Le funzioni di segretario sono 
disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive o di concetto con 
qualifica non inferiore, rispettivamente, a consigliere di seconda classe e a 
segretario. 
Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di 
lingue estere o per materie speciali. 
Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce per ciascuna 
sede, esclusa quella della commissione esaminatrice, un comitato di vigilanza, 
presieduto da un membro della commissione stessa, ovvero da un impiegato 
dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e 
costituita da due impiegati delle carriere direttive e da un segretario scelto 
tra gli impiegati delle carriere direttive o di concetto con qualifica non 
inferiore, rispettivamente a consigliere di seconda classe e a segretario. 
Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti 
fra quelli in servizio nella sede d'esame, a meno che, per giustificate esigenze 
di servizio, sia necessario destinare à tale funzione impiegati residenti in 
altra sede. 
Sono abrogate le norme relative alla composizione delle commissioni esaminatrici 
per le quali gli ordinamenti delle singole Amministrazioni emanati anteriormente 
al primo aprile 1957 prevedano una diversa composizione. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
4. Cessazione dall'incarico di componente di commissione esaminatrice. 
Il presidente e i commissari che vengono destinati ad altro servizio, o il cui 
rapporto d'impiego si risolva durante l'espletamento dei lavori della 
commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione. 
Non possono essere confermati i componenti della commissione il cui rapporto 
d'impiego sia cessato per motivi disciplinari o per dispensa dal servizio ai 
sensi dell'art. 129 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (3). 
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(3) Riportato al n. A/II di questa voce. 





(giurisprudenza di legittimità) 
5. Adempimenti della Commissione. 
La commissione esaminatrice prepara tre temi per ciascuna prova scritta, se gli 
esami hanno luogo in unica sede, ed un tema solo quando gli esami hanno luogo in 
più sedi. 
I temi, appena formulati, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati 
esteriormente sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal 
segretario. Tali pieghi sono conservati dal presidente della Commissione e dai 
capi degli uffici periferici se le prove si svolgono in più sedi. 
All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le 
sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza 
fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della 
loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra 
loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi o del piego 
contenenti i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema 
da svolgere. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
6. Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte. 
Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro 
verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che 
con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione 
esaminatrice. 
I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta 
portante il timbro d'ufficio e la firma d'un membro della commissione 
esaminatrice o del comitato di vigilanza. 
I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o 
pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge 
posti a loro disposizione dalla commissione, o preventivamente autorizzati nelle 
forme previste dal regolamento dell'Amministrazione o dal bando di concorso, i 
dizionari, e quelle altre pubblicazioni che siano espressamente consentite dal 
regolamento, dal bando di concorso o da deliberazione motivata della commissione 
esaminatrice. 
Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che 
comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso 
dal concorso. 
La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle 
disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A 
tale scopo, due almeno dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli 
esami. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
7. Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove 
scritte. 
Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale 
colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco. 
Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro 
contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio 
nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella 
busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e 
consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne 
fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza o chi ne 
fa le veci, appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il 
lembo della chiusura o la restante parte della busta stessa, la propria firma e 
l'indicazione della data della consegna. 
Al termine di ogni giorno di esame viene assegnato alla busta contenente 
l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta 
staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, 
le buste appartenenti allo stesso candidato. 
Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova di esame 
si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in unica busta, 
dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione viene 
effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con 
l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel 
giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in 
aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero 
non superiori alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni. 
I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa 
deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova d'esame. 
Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di 
tutti gli elaborati dei concorrenti. 
I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quella 
della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal 
presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico 
raccomandato, per il tramite del capo dell'ufficio periferico 
dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte (3/a). 
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(3/a) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 10 marzo 1989, n. 116 (Gazz. 
Uff. 1° aprile 1989, n. 76). L'art. 2 dello stesso decreto ha, inoltre, così 
disposto: " Art. 2. 1. Per i concorsi banditi alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, le cui prove abbiano avuto già inizio, resta ferma la 
normativa preesistente ". 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
8. Processo verbale delle operazioni di esame. 
Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione 
esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno 
un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. 
I comitati di vigilanza debbono pure redigere giornalmente il verbale delle 
operazioni da essi compiute, sottoscritto da tutti i membri e dal segretario, e 
trasmetterlo alla commissione esaminatrice col piego previsto dall'ultimo comma 
dell'art. 7. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
9. Esito delle prove di esame. 
Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di 
almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di 
esse. 
La prova orale e le prove pratiche, non si intendono superate se il candidato 
non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse. 
La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati 
nelle prove scritte, della media dei voti riportati nelle prove pratiche e del 
voto ottenuto in quella orale. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
10. Concorsi per esami e per titoli. 
Nei casi in cui gli ordinamenti delle singole Amministrazioni stabiliscono che 
l'ammissione a determinate carriere avviene in base a concorso per esami e per 
titoli, i regolamenti delle Amministrazioni stesse possono determinare le 
categorie dei titoli valutabili e stabilire le norme relative alla 
documentazione dei titoli stessi. 
Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. 
La valutazione dei titoli precede le prove di esame. 
La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella 
valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella 
dei voti riportati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto in quella orale. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
11. Presentazione dei documenti. 
I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire 
all'Amministrazione nel termine stabilito dal bando di concorso i documenti 
prescritti per dimostrare i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina. 
La graduatoria prevista dall'art. 7 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 
1957, n. 3 (4), è approvato con decreto Ministeriale sotto condizione 
dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i 
concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono inviati dalla 
Amministrazione a presentare nel termine e con le modalità stabilite nel bando 
di concorso, a pena di decadenza: 
a) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica, ovvero il 
documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del 
diploma; 
b) il certificato generale del casellario giudiziale; 
c) il certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo 
ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso; 
d) gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti 
prescritti. 
Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine di cui al precedente 
comma, una copia integrale dello stato matricolare il titolo di studio ed il 
certificato medico, ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti 
occorrenti per dimostrare il possesso degli altri requisiti indicati dal primo 
comma dell'art. 2. 
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(4) Riportato al n. A/II di questa voce. 





12. Concorso di titoli di precedenza. 
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne 
siano taluni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti 
riserve di posti, si tien conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore 
riserva. 
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13. Disposizioni per l'ammissione ai concorsi di accesso a carriere superiori. 
Nel caso in cui ai concorsi di ammissione alla qualifica iniziale delle carriere 
direttive e di concetto partecipino, ai sensi degli artt. 161, comma quarto, e 
173 comma quarto del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, impiegati 
delle carriere di concetto ed esecutive, le Amministrazioni alle quali 
appartengono gli impiegati comunicano di ufficio all'Amministrazione che ha 
bandito il concorso i giudizi complessivi riportati dagli impiegati stessi nel 
triennio antecedente al concorso. 
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14. Applicazione a servizi diversi dell'impiegato in prova. 
L'impiegato, durante il periodo di prova deve essere applicato almeno a due 
diversi servizi, per un periodo, in ciascuno, non minore di due mesi. 
Il capo di ciascun servizio al quale l'impiegato viene applicato, al termine del 
periodo di applicazione, redige una relazione sul comportamento sull'attitudine 
e sul grado di operosità e di cultura dimostrati dall'impiegato e la trasmette 
al capo dell'ufficio del personale. 
Entro trenta giorni dal termine del periodo di prova, il capo dell'ufficio del 
personale sottopone le predette relazioni con le proprie osservazioni e proposte 
al Consiglio di amministrazione ai fini del giudizio prescritto dall'art. 10 del 
T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (4/a). 
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(4/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale delle Istituzioni ed 
enti di ricerca e nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, 
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti del 
personale dirigente dell'Area I, vedi l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004. 
 





TITOLO II 
Diritti e doveri 
Capo I - Rapporto gerarchico 
15. Gerarchia ed anzianità. 
La gerarchia fra gli impiegati appartenenti a diverse carriere è determinata 
come segue: carriera direttiva, carriera di concetto, carriera esecutiva, 
carriera del personale ausiliario. Nell'ambito della stessa carriera la 
gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, 
dall'anzianità. 
L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a 
parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla 
qualifica precedente, ed a parità di tutte le date dall'età, salvi, in ogni 
caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di 
concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito 
(4/b). 
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(4/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo vedi 
l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004. 
 





16. Conferimento di funzioni relative a diversa qualifica. 
L'impiegato cui siano conferite ai sensi dell'art. 31, comma terzo, del T.U. 
approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, funzioni di qualifiche diverse da 
quella rivestita è considerato, agli effetti gerarchici durante lo esercizio 
delle dette funzioni, come appartenente alla qualifica corrispondente alle 
funzioni esercitate (4/c). 
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(4/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo vedi 
l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004. 
 





17. Attribuzioni di aumenti periodici di stipendio per merito. 
Per la concessione dell'aumento periodico di stipendio con l'anticipazione di un 
anno, ai sensi del quinto comma dell'art. 33 del T.U. approvato con D.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 3, gli impiegati più meritevoli sono scelti dal Consiglio di 
amministrazione tenendo conto specialmente del maggiore rendimento e 
dell'attitudine a rendere ulteriori lodevoli servizi nella qualifica. 
Ai fini dell'applicazione del precedente comma il Consiglio di amministrazione 
effettua la scelta fra tutti gli impiegati che abbiano compiuto almeno un anno 
di servizio nella qualifica e che non abbiano già conseguito in essa 
l'anticipazione della decorrenza dell'aumento periodico. In ogni caso, 
l'anticipazione dell'aumento periodico di stipendio ha effetto dal compimento di 
un anno di effettivo servizio prestato dalla data di attribuzione dello 
stipendio in godimento (5). 
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(5) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo vedi 
l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004. 
 





18. Rinvio od interruzione del congedo ordinario. 
Nei casi di rinvio od interruzione del congedo ordinario previsti dall'ultimo 
comma dell'art. 36 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 
l'impiegato può rispettivamente fruire di tutto il congedo o della parte residua 
entro il primo semestre dell'anno successivo a quello in cui tale diritto ha 
maturato (5/a). 
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(5/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, 
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti del personale non dirigenziale e 
dirigenziale del comparto Ministeri, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle 
Università e delle Aziende autonome, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165; nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera 
prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316. 
 





19. Modalità per la richiesta del congedo straordinario. 
Ai fini dell'osservanza del limite massimo di durata dei congedi straordinari di 
cui al terzo comma dell'art. 37 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, 
n. 3, la concessione del primo congedo straordinario non può superare di regola, 
nell'anno, il periodo di un mese. 
Nella domanda di richiesta di ulteriore congedo straordinario avanzata nello 
stesso anno l'impiegato deve indicare se trovasi nelle condizioni previste dal 
secondo comma del citato art. 37 (5/b). 
------------------------ 
(5/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, 
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316. 
 





TITOLO III 
Rapporti informativi - Organi competenti a compilarli - Gravami - Fascicolo 
personale e stato matricolare 
Capo I - Rapporto informativo - Organi competenti 
20. Rapporto informativo. 
Il rapporto informativo ed il giudizio complessivo, previsti dall'art. 42 del 
T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, debbono essere contenuti in 
unico prospetto, conforme al modello da stabilirsi da ciascun Ministero. Il 
prospetto è diviso in tre parti, delle quali la prima indica il nome e cognome 
dell'impiegato, la carriera, la qualifica, la sede di servizio e l'ufficio cui è 
addetto; la seconda è destinata alla compilazione del rapporto informativo e la 
terza a giudizio complessivo motivato. Le eventuali osservazioni del direttore 
generale, previste dall'art. 47, lett. b), del T.U. approvato dal D.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 3, debbono essere stese in calce alla seconda parte. 
Il prospetto originale viene allegato al fascicolo personale dell'impiegato dopo 
la comunicazione prevista dall'art. 54 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 
1957, n. 3 (5/c). 
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(5/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo vedi 
l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004. 
 





21. Comunicazione del giudizio complessivo. 
La comunicazione all'impiegato del giudizio complessivo si effettua mediante un 
modulo, conforme al modello da stabilirsi da ciascun Ministero, sul quale deve 
essere trascritta la parte terza del prospetto di cui all'articolo precedente. 
La richiesta dell'impiegato di prendere visione del rapporto informativo deve 
essere rivolta per iscritto, dopo la comunicazione del giudizio complessivo, al 
superiore competente ad esprimere il giudizio stesso, ovvero all'ufficio del 
personale del Ministero quando tale competenza spetti al Consiglio di 
amministrazione. 
L'impiegato, dopo avere preso visione del rapporto informativo, vi deve apporre 
a margine la propria firma e la data; se si rifiuta, l'ufficio che ha dato 
visione del rapporto, appone a margine la relativa attestazione. 
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22. Impossibilità della compilazione del rapporto informativo. 
Il superiore competente ad esprimere il giudizio complessivo qualora non sia 
stata possibile la compilazione del rapporto informativo d'un impiegato, deve 
riferirne all'ufficio del personale. 
Il capo del personale riferisce al Consiglio di amministrazione per gli effetti 
previsti dall'articolo 53 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 
(6). 
La deliberazione del Consiglio d'amministrazione deve indicare gli elementi 
tenuti presenti nella formazione del giudizio. 
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(6) Riportato al n. A/II di questa voce. 





Capo II - Gravami 
23. Gravami. 
Il ricorso contro il giudizio complessivo, previsto dall'art. 54 del T.U. 
approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (6), deve pervenire, entro il termine 
previsto dal citato articolo, all'ufficio presso il quale l'impiegato presta 
servizio, che deve trasmetterlo senza indugio all'ufficio del personale. 
Se la trasmissione è effettuata dallo stesso superiore che ha espresso il 
giudizio complessivo ed il ricorso non è stato inoltrato in piego chiuso, il 
superiore stesso allega al ricorso le proprie osservazioni. 
In ogni altra ipotesi, l'ufficio del personale richiede le osservazioni scritte 
del superiore che ha espresso il giudizio complessivo; allega le proprie 
osservazioni e trasmette gli atti al Consiglio d'amministrazione per la 
decisione. 
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(6) Riportato al n. A/II di questa voce. 





Capo III - Fascicolo personale e stato matricolare 
24. Fascicolo personale e stato matricolare. 
Il fascicolo personale dell'impiegato, previsto dall'art. 55 del T.U. approvato 
con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (6), corredato di un indice, deve contenere: 
1) i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera ed al 
trattamento economico, nonché le decisioni giurisdizionali sugli atti medesimi; 
2) i rapporti informativi ed i giudizi complessivi; 
3) i documenti relativi a titoli di studio conseguiti dopo la nomina 
all'impiego, a corsi di abilitazione, istruzione e perfezionamento, ad attività 
scientifica, di insegnamento ed in genere ogni altro documento relativo alla 
preparazione tecnica e professionale dell'impiegato; 
4) i documenti relativi ad encomi per servizi resi nell'interesse 
dell'Amministrazione, a benemerenze di guerra ed a onorificenze; 
5) i documenti relativi ad invalidità per causa di guerra o di lavoro o ad 
invalidità od infermità contratte per causa di servizio; 
6) i provvedimenti coi quali sono inflitte punizioni disciplinari con le 
relative deliberazioni della Commissione di disciplina ove prescritte, i 
provvedimenti di sospensione cautelare, di sospensione per effetto di condanna 
penale e quelli d'esclusione dagli esami e dagli scrutini previsti dall'art. 93 
del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (6), le decisioni 
giurisdizionali ed i decreti che decidono ricorsi gerarchici o straordinari 
relativi a tali provvedimenti, i decreti di riabilitazione disciplinare previsti 
dall'art. 87 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (6); 
7) gli atti relativi ai giudizi di responsabilità verso l'Amministrazione e 
verso i terzi, previsti dal Capo II del Titolo II del T.U. approvato con D.P.R. 
10 gennaio 1957, n. 3; 
8) ogni altro atto che possa interessare la carriera dell'impiegato; 
9) gli atti ed i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le relative 
decisioni giurisdizionali, gli atti ed i decreti relativi alla liquidazione del 
trattamento di quiescenza. 
Le singole Amministrazioni stabiliscono le modalità per la tenuta dei fascicoli 
personali. 
Nel Bollettino ufficiale di ciascuna Amministrazione, da pubblicarsi 
mensilmente, va data notizia almeno degli atti di cui ai punti 1, 4, 5, 6, 7 e 9 
con l'indicazione degli estremi delle disposizioni in base alle quali gli atti 
stessi sono stati adottati. 
Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1958. 
------------------------ 
(6) Riportato al n. A/II di questa voce. 
(6) Riportato al n. A/II di questa voce. 
(6) Riportato al n. A/II di questa voce. 





25. Eliminazione di atti dal fascicolo. 
Debbono essere eliminati dal fascicolo personale: 
a) i provvedimenti disciplinari annullati, revocati o riformati d'ufficio o su 
ricorso dell'impiegato; quelli revocati o riformati a seguito di riapertura del 
procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 22 del T.U. approvato con D.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 3 (6), e quelli revocati a seguito di assoluzione in giudizio 
penale di revisione ai sensi dell'art. 88 del decreto citato; 
b) i provvedimenti di sospensione cautelare revocati ai sensi dell'art. 92, 
comma secondo e dell'art. 97, comma primo, del T.U. approvato con D.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 3 (6), e quelli divenuti inefficaci ai sensi del quarto comma 
dell'articolo 97 e del terzo comma dell'art. 120 del T.U. citato; 
c) i provvedimenti d'esclusione dell'impiegato da esami o scrutini quando, 
venuta meno la causa che li ha determinati, siano intervenuti i provvedimenti 
definitivi previsti dagli artt. 94 e 95 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 
1957, n. 3; 
d) i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annullati o riformati di 
ufficio o su ricorso degli interessati. 
------------------------ 
(6) Riportato al n. A/II di questa voce. 
(6) Riportato al n. A/II di questa voce. 





26. Adempimenti del capo del personale concernenti il fascicolo personale. 
Il capo del personale è responsabile della regolare tenuta dei fascicoli 
personali. 
Quando un impiegato debba essere sottoposto a valutazione o giudizio da parte di 
uno degli organi collegiali previsti dal titolo X, parte prima, del T.U. 
approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (7), il capo del personale deve: 
- verificare preventivamente gli atti contenuti nel fascicolo personale; 
- ordinare l'inserzione degli atti eventualmente mancanti e l'eliminazione di 
quelli indicati nell'art. 25; 
- apporre la propria firma e la data di seguito all'ultimo atto registrato ai 
sensi dell'articolo 55 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (7). 
------------------------ 
(7) Riportato al n. A/II di questa voce. 
(7) Riportato al n. A/II di questa voce. 





27. Adempimenti del capo del personale concernenti lo stato matricolare. 
Il capo del personale, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 26 deve 
altresì verificare lo stato matricolare, per accertare che esso sia conforme a 
quanto dispone il terzo comma dell'art. 55 del T.U. approvato con D.P.R. 10 
gennaio 1957, numero 3 (7), ordinare le eventuali rettifiche, aggiunte o 
cancellazioni ed apporvi la propria firma e la data. 
------------------------ 
(7) Riportato al n. A/II di questa voce. 





28. Modalità della eliminazione di atti. 
L'eliminazione di atti o documenti dal fascicolo personale dell'impiegato si 
esegue mediante stralcio dell'atto o documento ed inserzione, in sua vece, della 
determinazione del capo del personale, che deve limitarsi a precisare la 
disposizione in base alla quale viene disposta l'eliminazione. Nella detta 
determinazione l'atto o documento stralciato deve essere indicato soltanto 
mediante gli estremi con cui è iscritto nell'indice del fascicolo personale, 
escluso ogni ulteriore riferimento al suo contenuto. Gli estremi della 
determinazione sono annotati a margine dell'indice del fascicolo personale 
nonché a margine dello stato matricolare, se l'atto o documento è in questo 
menzionato. 
Gli atti o documenti stralciati vengono trasmessi all'archivio dal quale non 
potranno essere estratti se non per ordine scritto del Ministro o del capo del 
personale, che indicherà a quale autorità o ufficio gli atti stessi possano 
essere comunicati o dati in visione. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
29. Rilascio di copie dello stato matricolare. 
L'impiegato può chiedere all'ufficio del personale di prendere visione degli 
indici del fascicolo personale e può ottenere altresì che gli siano rilasciati a 
sue spese estratti dello stato matricolare o copie degli atti cui abbia diritto. 

I criteri per la determinazione delle spese di cui al comma precedente sono 
stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione in base al costo del 
servizio. L'importo è corrisposto dall'impiegato mediante applicazioni sulla 
domanda di marche da bollo da annullarsi a cura dello stesso ufficio del 
personale. 
Sulla domanda dell'impiegato intesa ad ottenere la eliminazione di atti o 
documenti dal fascicolo personale, ovvero l'inserzione nello stesso di atti o 
documenti, nonché su quella con cui l'impiegato chiede che nello stato 
matricolare sia inscritta o cancellata la menzione di atti o provvedimenti che 
lo concernono, provvede il capo del personale. 
Il provvedimento che respinge la domanda deve essere motivato. 
------------------------ 
 





TITOLO IV 
Casi e modalità del collocamento in aspettativa per infermità 
Capo I - Aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio 
30. Denuncia dell'infermità. 
La domanda di collocamento in aspettativa per infermità deve essere presentata 
in via gerarchica all'autorità competente, ai sensi dell'art. 66 del T.U. 
approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (7), ad emettere il provvedimento e 
deve essere corredata da un certificato medico, nel quale devono essere 
specificate l'infermità e la presumibile durata di questa. 
L'impiegato deve indicare nella domanda la dimora che avrà durante il periodo di 
aspettativa ed ha l'obbligo di comunicare successivamente le eventuali 
variazioni. 
Ove, nel denunciare una malattia di breve durata, l'impiegato non specifichi se 
intenda essere collocato in aspettativa o in congedo straordinario, 
l'Amministrazione può collocarlo in congedo straordinario ai sensi degli artt. 
37 e 66, comma secondo, del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (7) 
(7/a). 
------------------------ 
(7) Riportato al n. A/II di questa voce. 
(7) Riportato al n. A/II di questa voce. 
(7/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, 
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti del personale non dirigenziale 
del comparto Ministeri, delle Regioni autonomie locali, della Sanità, delle 
Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e della 
scuola e nei confronti del personale dirigenziale del comparto Ministeri, delle 
Regioni ed autonomie locali, della Sanità, delle Università e delle Aziende 
autonome, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti 
dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 
maggio 2001, n. 316. 
 





31. Collocamento in aspettativa disposto d'ufficio. 
L'aspettativa per infermità può essere disposta di ufficio, su richiesta del 
capo ufficio o di altro superiore gerarchico dell'impiegato con qualifica non 
inferiore a direttore di sezione (7/b). 
------------------------ 
(7/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, 
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti del personale non dirigenziale 
del comparto Ministeri, delle Regioni autonomie locali, della Sanità, delle 
Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e della 
scuola e nei confronti del personale dirigenziale del comparto Ministeri, delle 
Regioni ed autonomie locali, della Sanità, delle Università e delle Aziende 
autonome, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti 
dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 
maggio 2001, n. 316. 
 





32. Visita di controllo. 
L'autorità competente ad emettere il provvedimento di collocamento in 
aspettativa dispone che l'impiegato sia sottoposto a visita di controllo a cura 
di un medico scelto dall'Amministrazione. 
Il medico incaricato della visita di controllo accerta se l'infermità dichiarata 
nel certificato allegato alla domanda o presunta dall'ufficio sussista e se sia 
tale da impedire temporaneamente la regolare prestazione del servizio 
indicandone, in tal caso, la presumibile durata. 
L'impiegato, ove lo creda, può farsi assistere da un medico di fiducia; a tal 
fine nel denunciare la malattia fa domanda all'Amministrazione di essere 
tempestivamente preavvisato del giorno e dell'ora della visita di controllo. Il 
medico dell'Amministrazione qualora non condivida le osservazioni del medico di 
fiducia dell'impiegato deve motivare nel verbale di visita l'eventuale dissenso. 

Qualora la visita di controllo abbia esito sfavorevole per l'impiegato le spese 
della visita stessa possono essere poste a carico dell'impiegato. 
Il provvedimento che dispone il collocamento in aspettativa ne determina altresì 
la durata (7/c). 
------------------------ 
(7/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, 
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti del personale non dirigenziale 
del comparto Ministeri, delle Regioni autonomie locali, della Sanità, delle 
Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e della 
scuola e nei confronti del personale dirigenziale del comparto Ministeri, delle 
Regioni ed autonomie locali, della Sanità, delle Università e delle Aziende 
autonome, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti 
dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 
maggio 2001, n. 316. 
 





33. Annotazione dei provvedimenti concernenti l'aspettativa. 
I provvedimenti con i quali è disposto il collocamento in aspettativa e quelli 
con i quali si respinge la domanda dell'impiegato sono annotati nello stato 
matricolare (7/d). 
------------------------ 
(7/d) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, 
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti del personale non dirigenziale 
del comparto Ministeri, delle Regioni autonomie locali, della Sanità, delle 
Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e della 
scuola e nei confronti del personale dirigenziale del comparto Ministeri, delle 
Regioni ed autonomie locali, della Sanità, delle Università e delle Aziende 
autonome, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti 
dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 
maggio 2001, n. 316. 
 





34. Visite di controllo durante l'aspettativa. 
L'Amministrazione può in ogni momento, durante il periodo di aspettativa, 
sottoporre l'impiegato ad ulteriori visite di controllo con le modalità previste 
dall'art. 32. 
Qualora sia accertato che lo stato di salute consenta all'impiegato di 
riprendere il servizio, la competente autorità dispone la cessazione della 
posizione di aspettativa assegnando all'impiegato un termine per la riassunzione 
del servizio (7/e). 
------------------------ 
(7/e) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, 
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti del personale non dirigenziale 
del comparto Ministeri, delle Regioni autonomie locali, della Sanità, delle 
Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e della 
scuola e nei confronti del personale dirigenziale del comparto Ministeri, delle 
Regioni ed autonomie locali, della Sanità, delle Università e delle Aziende 
autonome, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti 
dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 
maggio 2001, n. 316. 
 





Capo II - Aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio 
(giurisprudenza di legittimità) 
35. (8). 
------------------------ 
(8) Abrogati dall'art. 11, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349, riportato al n. 
A/LXXII. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
36. (8). 
------------------------ 
(8) Abrogati dall'art. 11, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349, riportato al n. 
A/LXXII. 
 





37-38. (8). 
------------------------ 
(8) Abrogati dall'art. 11, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349, riportato al n. 
A/LXXII. 
 





39. Nuovi accertamenti sanitari allo spirare del periodo di aspettativa per 
infermità dipendente da causa di servizio. 
[Qualora l'impiegato già collocato in aspettativa per infermità dipendente da 
causa di servizio non possa, allo spirare del termine massimo previsto dal 3° 
comma dell'art. 68 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 
(9), riprendere servizio, viene sottoposto a nuovo accertamento sanitario da 
parte del collegio medico previsto dall'art. 45 del R.D.L. 5 settembre 1895, n. 
603 (10) e per i personali dipendenti dal Ministero della Difesa da parte delle 
Commissioni medico ospedaliere di cui al regolamento 15 aprile 1928, n. 1024 
(11). 
Avverso il giudizio di tali organi sono esperibili i gravami previsti nei 
predetti decreti] (12). 
------------------------ 
(9) Riportato al n. A/II. 
(10) Recante regolamento per la esecuzione del testo unico della legge sulle 
pensioni civili e militari del 21 febbraio 1895, n. 70. 
(11) Recante sostituzione di un nuovo regolamento a quello approvato con R.D. 22 
giugno 1926, n. 1067 per la esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle 
procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed 
infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre 
Amministrazioni dello Stato. 
(12) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami 
ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono riferiti al 
procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R. n. 
461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 
 





40. Ulteriore istruttoria per la eventuale concessione della pensione 
privilegiata. 
[Qualora a seguito degli accertamenti di cui all'articolo precedente l'impiegato 
venga riconosciuto non idoneo al servizio sarà proseguita, nei modi di legge, la 
prescritta istruttoria per la eventuale concessione della pensione privilegiata] 
(12/a). 
------------------------ 
(12/a) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I 
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono 
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato 
D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 
 





41. Assistenza agli accertamenti sanitari di un medico di fiducia 
dell'impiegato. 
(13). 
------------------------ 
(13) Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349, riportato al 
n. A/LXXII. 
 





Capo III - Spese di cura 
42. Modalità per ottenere il rimborso delle spese di cura. 
[L'impiegato o i suoi eredi nella stessa istanza diretta ad ottenere il 
riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio o con 
domande successive da proporsi entro il termine previsto dal primo comma 
dell'art. 36 possono chiedere che siano poste a carico dell'Amministrazione le 
spese di cura, comprese quelle per il ricovero in istituti sanitari o per 
protesi. 
Sulla domanda provvede l'autorità competente a disporre l'aspettativa. 
Il Ministro, su proposta del capo ufficio da cui l'impiegato dipende, può 
disporre che le spese del ricovero in istituto sanitario siano poste a carico 
dell'Amministrazione anche se l'impiegato non abbia proposto domanda, nel caso 
in cui questi, durante l'espletamento di mansioni di servizio o per causa 
manifestamente dipendente dallo stesso, abbia subito un infortunio che ne abbia 
imposto il ricovero urgente in luogo di cura] (13/a). 
------------------------ 
(13/a) Articolo abrogato dal comma 220 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. 

 





43. Comunicazione del provvedimento che accoglie l'istanza. 
[Il provvedimento che pone a carico dell'Amministrazione dello Stato le spese di 
cura della infermità dipendente da causa di servizio è adottato con riserva di 
successiva liquidazione e viene comunicato dall'organo da cui promana 
all'Amministrazione dell'istituto presso il quale l'impiegato è sottoposto a 
cura o ricoverato ed all'impiegato stesso] (13/b). 
------------------------ 
(13/b) Articolo abrogato dal comma 220 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. 

 





44. Spese di cure rimborsabili. 
[Il diritto dell'impiegato che sia stato infermo per causa di servizio, al 
rimborso delle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari 
e per protesi, si esercita nei confronti dell'Amministrazione con l'osservanza 
delle formalità previste dall'art. 45 e solo per la parte eccedente le spese che 
siano a carico di enti istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi, o 
casse mutue ai quali l'impiegato abbia diritto di rivolgersi in base a norme di 
legge o di regolamento. 
Nel caso che l'impiegato per fatto a lui imputabile sia decaduto dal diritto 
alle prestazioni dovute da detti enti o istituti, l'Amministrazione richiede ai 
medesimi la determinazione dell'ammontare delle spese che sarebbero state a loro 
carico e, sulla base di tale accertamento, provvede alla liquidazione delle 
spese a carico dello Stato ai sensi del precedente comma] (13/c). 
------------------------ 
(13/c) Articolo abrogato dal comma 220 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. 

 





45. Documenti giustificativi. 
[Il rimborso delle spese di cura o di protesi eccedenti quelle che siano a 
carico di istituti o enti previdenziali, assistenziali o assicurativi o casse 
mutue, ai sensi dell'art. 44, viene effettuato previa presentazione dei 
documenti giustificativi e purché, nel caso di ricoveri o di protesi, essi siano 
effettuati presso istituti pubblici di cura o presso istituti di cura 
convenzionati con l'E.N.P.A.S. A tal fine l'Amministrazione ha facoltà di 
richiedere agli enti o istituti previsti dall'art. 44, in copia o in originale, 
i documenti giustificativi ad essi prodotti dall'impiegato. 
Qualora la infermità non dia luogo a ricovero e la cura sia fatta solo con 
l'assistenza di un privato professionista, le notule mediche devono essere 
firmate dal medico, le prescrizioni dei farmaci e degli altri mezzi terapeutici, 
firmati dal medico, devono recare l'indicazione del prezzo, la data 
dell'acquisto ed il timbro della farmacia che li ha forniti. Nel caso in cui, 
per disposizioni di legge, la ricetta debba essere trattenuta dal farmacista, 
dovrà essere esibita una copia rilasciata dal medico e timbrata dal farmacista 
che ha fornito il medicinale. 
Deve, inoltre, essere presentata una dichiarazione dell'ente o istituto da cui 
l'impiegato è assistito dalla quale risulti l'importo delle spese assunte a 
carico dell'ente e una dichiarazione dell'impiegato o dei suoi familiari dalla 
quale risulti che non abbia ottenuto alcun rimborso da parte di terzi. 
La documentazione per ottenere il rimborso delle spese deve essere presentata 
entro il trentesimo giorno dalla data del certificato di guarigione o dalla data 
di fornitura di protesi o dalla data della morte, salvo comprovato impedimento] 
(13/d). 
------------------------ 
(13/d) Articolo abrogato dal comma 220 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. 

 





46. Concessione di anticipi. 
[Qualora sia stato già adottato il provvedimento di riconoscimento della causa 
di servizio o le circostanze che hanno dato causa all'infermità siano tali da 
far fondatamente ritenere allo stato degli atti come probabile il riconoscimento 
della causa di servizio, possono essere concessi, con riserva di eventuale 
recupero sulle competenze dovute all'impiegato e, ove occorra, sul trattamento 
di quiescenza, congrui anticipi al fine di permettere particolari cure mediche o 
protesi alle quali non sono tenuti gli enti od istituti assistenziali, 
previdenziali od assicurativi, o casse mutue, ai quali l'impiegato sia iscritto 
in base a norme di legge o di regolamento. 
Il provvedimento di concessione dell'anticipo è adottato dal capo del personale 
su conforme parere del Consiglio di amministrazione, previa presentazione dei 
documenti giustificativi ai sensi del precedente articolo] (13/e). 
------------------------ 
(13/e) Articolo abrogato dal comma 220 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. 

 





47. Computo del quinquennio per la determinazione della durata massima 
dell'aspettativa. 
[Ai fini della determinazione della durata massima dell'aspettativa prevista dal 
secondo comma dell'art. 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si considera il quinquennio che verrà a 
scadere nell'ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto 
dall'impiegato (14).] (14/a). 
------------------------ 
(14) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, 
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316. 
(14/a) Articolo abrogato dal comma 220 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. 

 





TITOLO V 
Equo indennizzo 
Capo I - Concessione dell'equo indennizzo 
(giurisprudenza di legittimità) 
48. Concessione. 
L'equo indennizzo previsto dall'art. 68 del testo unico approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è concesso all'impiegato 
che, per infermità contratta per causa di servizio, ha subito una menomazione 
dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e 
B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648 (15). 
L'infermità non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui 
sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle 
stesse (16). 
------------------------ 
(15) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di 
guerra. 
(16) Vedi l'art. 2, D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, riportato al n. F/XI. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
49. Criteri per la liquidazione. 
Per il personale di ciascuna carriera, l'equo indennizzo è liquidato secondo 
equità con decreto Ministeriale in base alle categorie di menomazione 
dell'integrità fisica ed in conformità dell'annessa tabella. 
L'indennizzo è ridotto del 25% se l'impiegato ha superato i cinquanta anni di 
età e del 50% se ha superato il sessantesimo anno. 
Agli effetti del comma precedente l'età alla quale devesi aver riguardo è quella 
che l'impiegato aveva al momento dell'evento dannoso. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
50. Cumulo dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. 
L'equo indennizzo, determinato a norma del precedente articolo, è ridotto della 
metà se l'impiegato consegua anche la pensione privilegiata. 
Va inoltre dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito 
dall'impiegato in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra 
pubblica Amministrazione. 
------------------------ 
 





Capo II - Procedura per la liquidazione dell'equo indennizzo 
(giurisprudenza di legittimità) 
51. (16/a). 
------------------------ 
(16/a) Abrogati dall'art. 11, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349, riportato al n. 
A/LXXII. 
 





52-54. (16/a). 
------------------------ 
(16/a) Abrogati dall'art. 11, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349, riportato al n. 
A/LXXII. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
55. (16/a). 
------------------------ 
(16/a) Abrogati dall'art. 11, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349, riportato al n. 
A/LXXII. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
56. Aggravamento sopravvenuto della menomazione. 
[Entro cinque anni dalla data della comunicazione del decreto previsto dall'art. 
49 l'Amministrazione, nel caso di aggravamento della menomazione della integrità 
fisica per la quale sia stato concesso un equo indennizzo, può provvedere, su 
richiesta dell'impiegato, e per una sola volta alla revisione dell'indennizzo 
già concesso. 
In tale ipotesi l'impiegato sarà sottoposto agli accertamenti sanitari previsti 
per la prima concessione dell'equo indennizzo (16/cost)] (16/b). 
------------------------ 
(16/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-27 giugno 1997, n. 208 
(Gazz. Uff. 2 luglio 1997, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, 
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, in quanto ha ad 
oggetto una disposizione regolamentare che, per la sua natura di norma 
secondaria, non è suscettibile di essere diretto oggetto del giudizio 
incidentale di costituzionalità. 
(16/b) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I 
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono 
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato 
D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 
 





57. Cumulo di menomazioni dell'integrità fisica. 
Nel caso in cui l'impiegato riporti per causa di servizio altra menomazione 
dell'integrità fisica si procede alla liquidazione di nuovo indennizzo se la 
menomazione complessiva dell'integrità fisica che ne deriva rientri in una delle 
categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo 
indennizzo. 
Dal nuovo indennizzo andrà detratto quanto in precedenza liquidato. 
------------------------ 
 





58. Dolo o colpa grave dell'impiegato. 
Nulla può essere liquidato all'impiegato se la menomazione della integrità 
fisica sia stata contratta per dolo o colpa grave di lui. 
------------------------ 
 





59. Annullamento del decreto di concessione. 
Il provvedimento di concessione dell'equo indennizzo è annullato e si provvede 
al recupero della somma liquidata nel caso in cui venga accertato che la 
concessione si basò su falsi presupposti. 
L'annullamento della concessione ed il recupero delle somme liquidate sono 
disposti con decreto del Ministro. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
60. Cumulo tra equo indennizzo e pensione privilegiata. 
Nel caso in cui l'impiegato al quale sia stato liquidato l'equo indennizzo 
ottenga successivamente per la stessa causa il collocamento a riposo con 
pensione privilegiata, la metà dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sarà 
recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari ad un 
decimo dell'ammontare di questa. 
------------------------ 
 





TITOLO VI 
Sanzioni pecuniarie per il personale ausiliario 
61. Organi competenti ad infliggere le sanzioni. 
Le sanzioni pecuniarie a carico del personale ausiliario previste dall'art. 134 
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3, sono inflitte, previa contestazione verbale dello addebito, con 
determinazione scritta e motivata dal capo dell'ufficio da cui l'impiegato 
dipende. 
I provvedimenti coi quali vengono inflitte sanzioni pecuniarie, se adottati da 
superiore diverso da quello competente, ai sensi dell'art. 52 del testo unico 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad 
esprimere il giudizio complessivo sull'impiegato, debbono essere comunicati al 
superiore che deve esprimere il giudizio, ai fini delle valutazioni previste 
dall'art. 46 del testo unico citato. Nella motivazione del rapporto informativo 
e del giudizio complessivo le dette sanzioni non debbono formare oggetto di 
espressa menzione (17). 
------------------------ 
(17) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, della Sanità, 
delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e 
della Scuola, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 





TITOLO VII 
Svolgimento delle carriere 
Capo I - Scrutinio per merito comparativo 
(giurisprudenza di legittimità) 
62. Determinazione dei criteri. 
Negli scrutini per merito comparativo, la determinazione dei criteri di massima 
viene fatta dal Consiglio d'amministrazione prima d'ogni altra operazione. 
Il Consiglio di amministrazione determina le diverse categorie di titoli da 
esaminare in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 169 del testo 
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
numero 3, ed i relativi coefficienti di valutazione e può stabilire altresì il 
periodo di tempo, non inferiore di regola a cinque anni, al quale devono 
riferirsi alcune categorie di titoli. 
Il coefficiente complessivo minimo per l'idoneità alla promozione non può essere 
fissato in misura inferiore alla metà del coefficiente complessivo massimo. Non 
possono essere considerati idonei quegli impiegati i quali, con qualunque 
coefficiente complessivo, non abbiano ottenuto almeno la metà del coefficiente 
massimo nella categoria concernente le qualità del servizio prestato ed in 
quella concernente l'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica 
superiore. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
63. Adempimenti del Consiglio di amministrazione. 
Dopo l'operazione prevista dai primi due commi del precedente articolo il 
Consiglio d'amministrazione stabilisce, in base ai fascicoli personali, quali 
impiegati siano in possesso dei requisiti per essere ammessi allo scrutinio e ne 
forma l'elenco nominativo. 
Il Consiglio di amministrazione forma altresì l'elenco degli impiegati che, pur 
avendo l'anzianità minima prescritta, non possono essere ammessi allo scrutinio 
per difetto di altro requisito previsto dalla legge o perché esclusi ai sensi 
dell'art. 93 del testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (18), indicandone le ragioni. 
------------------------ 
(18) Riportato al n. A/II di questa voce. 





(giurisprudenza di legittimità) 
64. Formazione delle schede. 
L'ufficio del personale trasmette al Consiglio di amministrazione, unitamente ai 
fascicoli, un elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato. 
Il Consiglio di amministrazione prende in esame i fascicoli personali degli 
impiegati da scrutinare e distribuisce i diversi titoli da ciascuno posseduti 
nelle categorie specificate ai sensi dell'art. 62 elencandoli in schede distinte 
per ciascun impiegato. 
Nelle schede personali devono essere annotati gli elementi di giudizio 
risultanti dai rapporti informativi relativi all'ultimo quinquennio o al maggior 
periodo stabilito ai sensi dell'art. 62, comma secondo. 
------------------------ 
 





65. Determinazione dei coefficienti di scrutinio. 
Ai fini della valutazione dei singoli impiegati, i nomi di questi debbono essere 
trascritti su un apposito quaderno dal quale risultino le varie categorie di 
titoli ed i coefficienti assegnati per ciascuna categoria. Il coefficiente è 
assegnato ad ogni impiegato per ciascuna categoria di titoli a maggioranza degli 
intervenuti; il coefficiente complessivo è dato dalla somma dei coefficienti. La 
comparazione fra i vari scrutinati è fatta sulla base dei coefficienti 
complessivi riportati da ciascun impiegato. 
Il verbale della seduta del Consiglio d'amministrazione deve indicare tra 
l'altro, i motivi in base ai quali determinati titoli risultanti dal fascicolo 
personale e dalla scheda personale siano stati esclusi dalla valutazione. 
Le schede personali ed i quaderni debbono essere allegati al verbale. 
------------------------ 
 





66. Cessazione dall'incarico di componente del Consiglio d'amministrazione. 
Le operazioni di cui ai precedenti articoli se già compiute, non debbono essere 
rinnovate ove taluno dei membri del Consiglio di amministrazione cessi di farne 
parte. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
67. Nozione di lavori originali, incarichi valutabili e pubblicazioni 
scientifiche. 
Agli effetti dell'art. 169 del testo unico approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (18), ed ai fini della valutazione 
prevista dall'art. 65 del presente decreto, fra i titoli attinenti alle qualità 
del servizio si tiene conto anche del rendimento in servizio e delle mansioni 
esercitate; i lavori originali elaborati per il servizio sono quelli che 
l'impiegato abbia svolti nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per 
speciale incarico conferitogli dall'Amministrazione di appartenenza o da quella 
presso cui l'impiegato presta servizio e che vertono su problemi giuridici, 
amministrativi, economici e tecnici o su questioni di particolare rilievo 
attinenti ai servizi dell'Amministrazione; gli incarichi valutabili sono quelli 
conferiti con provvedimento dell'Amministrazione di appartenenza o di quella 
presso cui l'impiegato presta servizio, che non rientrino nelle normali mansioni 
di ufficio ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongono 
una particolare competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica, o 
l'assunzione di particolari responsabilità; le pubblicazioni scientifiche 
valutabili sono soltanto quelle relative alle discipline giuridiche 
amministrative, economiche e tecniche attinenti alla attività ed ai servizi 
propri dell'Amministrazione e che rechino un contributo apprezzabile alla 
dottrina ovvero alla pratica professionale; l'attitudine ad assolvere le 
funzioni della qualifica superiore è valutata dopo l'attribuzione dei 
coefficienti relativi alle altre categorie di titoli, in base ad un giudizio 
complessivo sulla personalità di ciascun impiegato quale risulta dai precedenti 
di carriera, da tutti gli elementi del fascicolo personale e, per gli scrutini 
per la promozione a direttore di divisione, anche in base all'esito del 
colloquio integrativo. 
------------------------ 
(18) Riportato al n. A/II di questa voce. 





(giurisprudenza di legittimità) 
68. Obbligo di motivazione per il Consiglio di amministrazione. 
Qualora il Consiglio di amministrazione non ritenga di assegnare all'impiegato, 
per l'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore, il 
coefficiente minimo di idoneità previsto dall'ultimo comma dell'art. 62 
nonostante che l'impiegato stesso abbia superato il coefficiente minimo 
d'idoneità per le qualità del servizio prestato, il giudizio deve essere 
motivato. 
------------------------ 
 





69. Formazione della graduatoria. 
Esaurite le operazioni di comparazione, il Consiglio d'amministrazione forma la 
graduatoria dei promovibili, nell'ordine risultante dal coefficiente numerico 
complessivo attribuito a ciascun impiegato. A parità di merito ha la precedenza 
l'impiegato con maggiore anzianità nella qualifica rivestita ed a parità di 
questa l'impiegato con maggiore anzianità di carriera. 
------------------------ 
 





Capo II - Avanzamento alle qualifiche di direttore di sezione, primo segretario 
e primo archivista e vice direttore delle carriere speciali 
70. Commissioni esaminatrici dei concorsi per merito distinto, per gli esami di 
idoneità, per gli esami a primo archivista. 
Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per merito distinto e degli esami di 
idoneità per le carriere direttive sono presiedute da un magistrato 
amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o 
corrispondente, e composto da altri quattro membri, uno dei quali docente 
universitario delle materie sulle quali vertono le prove d'esame e gli altri 
scelti tra gli impiegati dell'Amministrazione interessata con qualifica non 
inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate 
da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non 
inferiore a direttore di sezione. 
Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per merito distinto e degli esami 
d'idoneità per le carriere di concetto sono presiedute da un impiegato 
dell'Amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale e 
composte da altri quattro membri, uno dei quali professore degli istituti di 
istruzione secondaria di 2° grado, materie sulle quali vertono le prove d'esame, 
tre impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non 
inferiore a direttore di sezione. Funge da segretario un impiegato delle 
carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a 
consigliere di seconda classe. 
Le Commissioni per gli esami a primo archivista e qualifiche corrispondenti sono 
presiedute da un impiegato delle carriere direttive con qualifica non inferiore 
a direttore di divisione, e composte da altri quattro membri, uno dei quali 
professore di ruolo degli istituti medi d'istruzione, delle materie sulle quali 
vertono le prove d'esame, e tre impiegati delle carriere direttive 
dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Funge 
da segretario un impiegato delle carriere direttive o di concetto con qualifica, 
rispettivamente, non inferiore a consigliere di II classe e a segretario. 
Alla Commissione possono venire aggregati membri aggiunti per gli esami di 
lingue estere e per altre materie speciali. 
------------------------ 
 





71. Applicazione a diversi servizi dei consiglieri di I, II e III classe. 
Il periodo di permanenza in ciascun settore di attività, valutabile, ai sensi 
dell'art. 159 del testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (19), per la promozione a direttore di sezione 
non deve essere inferiore ad un anno per ciascun settore di attività. 
Il consigliere di I, II e III classe dopo due anni di permanenza in un medesimo 
settore di attività può chiedere d'essere avvicendato; qualora, al momento del 
compimento dell'anzianità prescritta dall'art. 164 del testo unico approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (19), per 
l'ammissione e al concorso per merito distinto o agli esami e di idoneità non 
sussista il requisito della permanenza in tre diversi settori d'attività perché 
non v'è stata possibilità di avvicendamento, il capo del personale inserisce nel 
fascicolo personale dell'impiegato la dichiarazione che questi può essere 
ammesso al concorso per merito distinto o agli esami di idoneità anche in 
difetto del detto requisito, indicando il motivo della predetta impossibilità. 
------------------------ 
(19) Riportato al n. A/II di questa voce. 
(19) Riportato al n. A/II di questa voce. 





72. Norme applicabili per la nomina a vice direttore delle carriere speciali. 
Agli esami di concorso previsti dall'art. 196 del testo unico approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (19), si applicano 
le disposizioni del presente decreto concernenti gli esami di idoneità. 
Il giudizio d'ammissione al concorso viene espresso dal Consiglio 
d'amministrazione sulla base degli elementi risultanti dal fascicolo personale. 
Il giudizio negativo deve essere motivato. 
------------------------ 
(19) Riportato al n. A/II di questa voce. 





Capo III - Avanzamento a direttore di divisione 
73. Commissione giudicatrice del concorso speciale per direttore di divisione. 
La commissione giudicatrice del concorso speciale per esami per la promozione a 
direttore di divisione, previsto dall'art. 166 del testo unico approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (19), è presieduta 
da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica di presidente di 
sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, ed è composta di altri quattro 
membri, dei quali uno professore ordinario di università in una delle materie 
sulle quali vertono le prove di esami, un magistrato amministrativo o ordinario 
con qualifica di consigliere di Stato o corrispondente, e due scelti tra gli 
impiegati dell'Amministrazione interessata con qualifica non inferiore ad 
ispettore generale. 
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato con qualifica non 
inferiore a direttore di divisione. 
Le prove scritte previste dal primo comma dell'art. 167 del testo unico 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 
sono costituite da una prova pratica e da una prova teorica. 
La prova pratica consiste nella soluzione di questioni connesse con l'attività 
dell'Amministrazione cui appartiene l'impiegato. 
La prova teorica consiste nello svolgimento di un tema teorico che verte su 
materie o discipline attinenti all'attività ed ai servizi ai quali attende 
l'Amministrazione cui l'impiegato appartiene. 
Il colloquio previsto dal primo comma dell'art. 167, al quale sono ammessi i 
candidati i quali abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle 
prove scritte, costituisce la prova orale del concorso speciale e verte sulle 
materie che hanno formato oggetto delle prove scritte. 
La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la 
votazione di otto decimi. 
Il punteggio complessivo è determinato dalla somma della media dei voti 
riportati nelle due prove scritte, del voto riportato nella prova orale e del 
coefficiente numerico di valutazione della personalità e della preparazione 
professionale dell'impiegato ai sensi del sesto comma dell'art. 167 del testo 
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 
3 (19). 
Tale coefficiente non può superare i cinque decimi. 
------------------------ 
(19) Riportato al n. A/II di questa voce. 
(19) Riportato al n. A/II di questa voce. 





74. Colloquio integrativo dello scrutinio per merito comparativo per la 
promozione a direttore di divisione. 
Nello scrutinio di promozione per merito comparativo a direttore di divisione, 
il colloquio integrativo, previsto dall'art. 167 del testo unico approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (20), si svolge in 
presenza del Consiglio d'amministrazione o davanti ad una sottocommissione da 
questo costituita quando si avvalga della facoltà prevista dall'art. 167 del 
testo unico predetto. 
Il colloquio verte su questioni teorico-pratiche concernenti l'attività 
dell'Amministrazione cui l'impiegato appartiene o presta servizio ed è inteso ad 
accertare la conoscenza dei problemi fondamentali dell'Amministrazione stessa, 
l'attitudine alla soluzione di quesiti, le doti organizzative e direttive, la 
capacità d'impostare, analizzare ed esporre i diversi profili d'una questione in 
relazione alle finalità pratiche da conseguire e con particolare riferimento ai 
servizi prestati. 
Il colloquio deve precedere le operazioni del Consiglio d'amministrazione 
previste dall'art. 65. Il Consiglio d'amministrazione, o la sottocommissione, 
esprime il proprio giudizio sull'esito del colloquio, assegnando un coefficiente 
numerico graduabile fino alla misura massima del coefficiente stabilito per 
l'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire. 
Il punto conseguito nel colloquio costituisce titolo autonomo ed è assunto 
integralmente quale elemento costitutivo del coefficiente complessivo assegnato 
all'impiegato dal Consiglio di amministrazione in sede di valutazione 
comparativa. 
------------------------ 
(20) Riportato al n. A/II di questa voce. 





75. Rinvio. 
A tutti i concorsi per esame per l'avanzamento in carriera si applicano le 
disposizioni degli articoli 3, comma ottavo, 5, 6, 7, 8. 
------------------------ 
 





Capo IV - Avanzamento del personale della carriera ausiliaria 
76. Promozioni per merito assoluto. 
Le promozioni per merito assoluto, previste nella carriera del personale 
ausiliario, si conferiscono, nell'ordine di ruolo, agli impiegati che 
nell'ultimo triennio non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a 
buono e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, siano meritevoli della 
promozione. 
------------------------ 
 





77. Adempimenti dell'ufficio del personale. 
L'ufficio del personale, prima dello scrutinio, allega a ciascun fascicolo uno 
specchio riassuntivo, firmato dall'impiegato responsabile di tale servizio, 
contenente la indicazione dei giudizi complessivi per ciascun anno relativi 
all'ultimo triennio, delle benemerenze di servizio e delle punizioni 
disciplinari risultanti dal fascicolo stesso. Tali specchi debbono essere 
allegati al verbale del Consiglio d'amministrazione. 
------------------------ 
 





TITOLO VIII 
Norme incompatibili 
78. Norme incompatibili. 
Tutte le disposizioni regolamentari incompatibili con le norme del presente 
decreto sono abrogate. 
------------------------ 
 





Tabella 1 (21) 
TABELLA DI DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'EQUO INDENNIZZO PER I DIPENDENTI 
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL D.LGS. 3 
FEBBRAIO 1993, N. 29 
Ammontare del massimo e minimo dell'equo indennizzo per le varie carriere degli 
impiegati civili dello Stato 


+--------------------+-----------------------------------------+
|    Categoria di    |                                         |
| menomazione di cui |                                         |
|   alla tabella A   |                 Misura                  |
| allegata al D.P.R. |                                         |
| 30 dicembre 1981,  |                                         |
|       n. 834       |                                         |
+--------------------+-----------------------------------------+
| Prima categoria    | due  volte  l'importo  dello  stipendio |
|                    |   tabellare  iniziale   alla   data  di |
|                    |   presentazione della domanda           |
|                    |                                         |
| Seconda categoria  | 92 per cento dell'importo stabilito per |
|                    |   la prima categoria                    |
|                    |                                         |
| Terza categoria    | 75 per cento dell'importo stabilito per |
|                    |   la prima categoria                    |
|                    |                                         |
| Quarta categoria   | 61 per cento dell'importo stabilito per |
|                    |   la prima categoria                    |
|                    |                                         |
| Quinta categoria   | 44 per cento dell'importo stabilito per |
|                    |   la prima categoria                    |
|                    |                                         |
| Sesta categoria    | 27 per cento dell'importo stabilito per |
|                    |   la prima categoria                    |
|                    |                                         |
| Settima categoria  | 12 per cento dell'importo stabilito per |
|                    |   la prima categoria                    |
|                    |                                         |
| Ottava categoria   | 6 per cento dell'importo  stabilito per |
|                    |   la prima categoria                    |
+--------------------+-----------------------------------------+
|  Menomazioni della |                                         |
|integrità fisica di |                                         |
| cui alla tabella B |                 Misura                  |
| allegata al D.P.R. |                                         |
| 30 dicembre 1981,  |                                         |
|       n. 834       |                                         |
+--------------------+-----------------------------------------+
| Per   tutte     le | 3 per cento dell'importo  stabilito per |
|   menomazioni  ivi |   la prima categoria.                   |
|   previste         |                                         |
------------------------ 
(21) Tabella così sostituita dall'art. 1, comma 119, L. 23 dicembre 1996, n. 
662, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato, che ha, inoltre, così disposto: "Per la determinazione dell'equo 
indennizzo si considera, in ogni caso, lo stipendio tabellare iniziale. Sono 
esclusi eventuali emolumenti aggiuntivi, ivi compresi quelli spettanti per 
riconoscimento di anzianità". 
 


fp06-gr06