GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 22 DEL 25/1/1957




D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.  Agg. G.U. 31/01/2006
Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato. 

 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 1957, n. 22, S.O. 
Emanato a norma dell'art. 4, L. 20 dicembre 1954, n. 1181, riportata al n. 
A/I. Le norme del presente decreto devono essere coordinate con quelle contenute 
nel D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, riportato al numero A/XVIII. 
Vedi, anche, le norme di esecuzione emanate con D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 
, riportato al n. A/III. 
(2/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente decreto vedi 
l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002. 
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti istruzioni: 
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione 
pubblica): Circ. 5 febbraio 1997, n. 6; 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 28 marzo 1997, n. 
84;Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; 
- Ministero degli affari esteri: Circ. 16 luglio 1999, n. 10; 
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 22 settembre 1997, n. 5065; Circ. 23 
maggio 1997, n. 2722; Circ. 27 giugno 1997, n. 3505; Circ. 27 ottobre 1997, n. 
5712; 
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 12 dicembre 1997, n. 18245; 
Circ. 18 novembre 1996, n. 7; Circ. 19 novembre 1996, n. 141/30; Circ. 22 maggio 
1998, n. 44/19; Circ. 24 novembre 1997, n. 136228; Circ. 30 luglio 1997, n. 
86/33; 
- Ministero dei trasporti: Circ. 10 novembre 1997, n. 119/44; 
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n. 
49/98; 
- Ministero del tesoro: Circ. 15 gennaio 1996, n. 3; 
- Ministero dell'interno: Circ. 30 marzo 1999, n. 333.A/9807.F.4; 
- Ministero della giustizia: Circ. 4 marzo 2002; 
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 1 agosto 1996, n. 447; Circ. 10 
dicembre 1996, n. 9394; Circ. 10 febbraio 1998, n. 1416; Circ. 10 febbraio 1998, 
n. 48; Circ. 12 agosto 1996, n. 500; Circ. 13 giugno 1996, n. 228; Circ. 14 
aprile 1997, n. 249; Circ. 2 dicembre 1998, n. 468; Circ. 20 marzo 1998, n. 137; 
Circ. 22 luglio 1998, n. 321; Circ. 24 aprile 1997, n. 280; Circ. 25 giugno 
1996, n. 294; Circ. 28 marzo 1996, n. 126; Circ. 29 febbraio 1996, n. 93; Circ. 
30 luglio 1997, n. 457; Circ. 30 maggio 1996, n. 209; Circ. 31 luglio 1996, n. 
442; Circ. 4 aprile 1996, n. 138; Circ. 4 giugno 1996, n. 215; Circ. 9 gennaio 
1996, n. 6; 
- Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo 1998, 
n. 86/D; Circ. 9 settembre 1997, n. 249/E; 
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 17 aprile 1996, n. 648/S/5424; Circ. 21 
aprile 1998, n. 149829-2-11-D; Circ. 22 ottobre 1996, n. 4/1/1289/S; Circ. 27 
maggio 1997, n. 4/1-S-779; Circ. 27 novembre 1997, n. 4/1-S-1581; Circ. 3 aprile 
1998, n. 942; Circ. 8 luglio 1998, n. 4/1-S-1075; 
- Ministero marina mercantile: Circ. 27 febbraio 1997, n. 1354; 
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 16 ottobre 1996, n. 121; 
Circ. 24 febbraio 1997, n. 47; Circ. 28 luglio 1997, n. 172; Circ. 5 marzo 1997, 
n. 81; Circ. 6 febbraio 1996, n. 21; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e 
gli affari regionali: Circ. 10 giugno 1996, n. 29906; Circ. 10 giugno 1996, n. 
29906; Circ. 12 febbraio 1996, n. 1245; Circ. 12 luglio 1996, n. 2680; Circ. 12 
luglio 1996, n. 2680/96/4.2.55; Circ. 15 gennaio 1996, n. 8875; Circ. 24 luglio 
1996, n. 5862; Circ. 24 settembre 1996, n. 7179; Circ. 8 febbraio 1996, n. 
10364; Circ. 8 febbraio 1996, n. 11938; Circ. 8 ottobre 1996, n. 8462. 
 





Statuto degli impiegati civili dello Stato 
PARTE PRIMA 
Stato giuridico 
TITOLO I 
Classificazione delle carriere ed ammissione agli impieghi 
Capo I - Classificazione delle carriere. 
1. Distinzione delle carriere. 
Le carriere degli impiegati civili dello Stato, amministrativi e tecnici, sono 
distinte come segue: 
carriere direttive; 
carriere di concetto; 
carriere esecutive; 
carriere del personale ausiliario. 
Le singole carriere e le relative qualifiche sono stabilite per ciascuna 
amministrazione nei quadri annessi al presente decreto. 
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Capo II - Ammissione agli impieghi (2/b). 
(giurisprudenza di legittimità) 
2. Requisiti generali. 
Possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i 
seguenti requisiti generali: 
1) cittadinanza italiana; 
2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati 
appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il 
limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 
quarantacinque anni di età (3) (3/cost); 
3) buona condotta (3/a); 
4) idoneità fisica all'impiego. 
L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i 
vincitori del concorso. 
Per l'ammissione a particolari carriere, gli ordinamenti delle singole 
amministrazioni possono prescrivere anche altri requisiti. 
Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera è stabilito dagli articoli 
seguenti. 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato 
attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego 
presso una pubblica amministrazione (3/cost). 
Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai 
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione 
(3/cost). 
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(2/b) Vedi gli artt. 1 e segg., D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, riportato al 
n. A/XVIII, e l'art. 2, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, riportato al n. A/LXXIV. 
(3) Numero così sostituito prima dall'art. 2, L. 3 giugno 1978, n. 288, 
riportata al n. A/XXVII, e poi dall'art. 1, L. 27 gennaio 1989, n. 25 (Gazz. 
Uff. 31 gennaio 1989, n. 25). La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche 
amministrazioni non è più soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate dai 
regolamenti delle singole amministrazioni dovute alla natura del servizio o ad 
oggettive necessità dell'amministrazione in base a quanto disposto dall'art. 3, 
comma 6, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata alla voce Ministeri: provvedimenti 
generali. 
(3/cost) La Corte costituzionale con sentenza 18-30 maggio 1995, n. 203 (Gazz. 
Uff. 7 giugno 1995, n. 24, serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, nella parte 
in cui prevede l'automatica esclusione dall'accesso agli impieghi pubblici dei 
soggetti privati dell'elettorato attivo a seguito della dichiarazione di 
fallimento, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Con 
successiva sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 466 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 
1, Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, numero 2, ed ultimo comma, 
sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 della Costituzione. 
(3/a) Requisito non più richiesto per effetto dell'articolo unico, L. 29 ottobre 
1984, n. 732, riportata al n. A/XXXVIII. 
(3/cost) La Corte costituzionale con sentenza 18-30 maggio 1995, n. 203 (Gazz. 
Uff. 7 giugno 1995, n. 24, serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, nella parte 
in cui prevede l'automatica esclusione dall'accesso agli impieghi pubblici dei 
soggetti privati dell'elettorato attivo a seguito della dichiarazione di 
fallimento, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Con 
successiva sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 466 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 
1, Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, numero 2, ed ultimo comma, 
sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 della Costituzione. 
(3/cost) La Corte costituzionale con sentenza 18-30 maggio 1995, n. 203 (Gazz. 
Uff. 7 giugno 1995, n. 24, serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, nella parte 
in cui prevede l'automatica esclusione dall'accesso agli impieghi pubblici dei 
soggetti privati dell'elettorato attivo a seguito della dichiarazione di 
fallimento, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Con 
successiva sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 466 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 
1, Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, numero 2, ed ultimo comma, 
sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 della Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
3. Concorsi di ammissione. 
L'assunzione agli impieghi civili dello Stato è effettuata mediante pubblico 
concorso per esami alle qualifiche iniziali, salvo quanto diversamente disposto 
dal presente decreto. 
L'amministrazione stabilisce, di volta in volta, il numero dei posti disponibili 
nel ruolo da mettere a concorso nelle qualifiche iniziali, previa valutazione 
dell'effettivo fabbisogno di personale in relazione alle accertate esigenze del 
servizio. 
È in facoltà dell'Amministrazione mettere a concorso, oltre i posti già 
disponibili alla data del bando, anche quelli che si faranno vacanti nelle 
qualifiche superiori, in dipendenza di collocamento a riposo di ufficio, nel 
semestre successivo alla data di pubblicazione del decreto che indice il 
concorso. Le nomine a tali posti in eccedenza sono conferite al verificarsi 
delle singole vacanze qualora il concorso venga espletato prima. 
Il concorso è indetto con decreto del Ministro da pubblicarsi nella Gazzetta 
Ufficiale. 
Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta 
giorni dalla data di pubblicazione del decreto. 
Salve le eccezioni previste dal presente decreto, l'assunzione agli impieghi 
senza il concorso prescritto per le singole carriere è nulla di diritto e non 
produce alcun effetto a carico dell'Amministrazione, ferma restando la 
responsabilità dell'impiegato che vi ha provveduto. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
4. Esclusione dal concorso. 
L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per diretto dei requisiti 
prescritti e con decreto motivato del Ministro. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
5. Riserva dei posti e preferenze. 
Nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve 
di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di 
cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a 
concorso (4). 
Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservare 
secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di 
aventi diritto a riserva. 
Salvo quanto disposto dall'art. 207, i titoli che dànno luogo a riserva di posti 
o preferenze nell'ammissione alle diverse carriere non sono influenti ai fini 
della progressione in carriera. 
Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti a parità di 
merito: 
1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4) i mutilati ed invalidi per servizio; 
5) gli orfani di guerra; 
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7) gli orfani dei caduti per servizio; 
8) i feriti in combattimento; 
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito 
di guerra nonché i capi di famiglia numerosa; 
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o 
di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito 
per la preferenza fra gli stessi; 
li) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio; 
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti 
in guerra; 
15) le madri e le vedove non maritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti 
per fatto di guerra; 
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti 
per servizio (4/a); 
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non 
meno d'un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli. 
A parità di titoli, la preferenza è determinata: 
a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli; 
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato; 
c) dall'età. 
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(4) Vedi artt. 351 e seguenti. 
Le norme preferenziali riguardano invalidi, combattenti, orfani di guerra e 
categorie assimilate. 
Sono riportate alle rispettive voci. 
(4/a) Vedi, anche, l'art. 7, L. 22 agosto 1985, n. 444, riportata alla voce 
Occupazione (Incremento della). 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
6. Svolgimento delle prove. 
Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati ammessi al 
concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. 
Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella Gazzetta 
Ufficiale. 
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve esserne data 
comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove 
scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai 
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono 
sostenerla. 
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice 
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno 
riportati. 
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è 
affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione (5). 
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(5) Vedi, anche, artt. da 5 a 10, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, riportato al n. 
A/III. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
7. Graduatoria del concorso. 
Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito 
con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato. 
Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, 
approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso. 
La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono 
pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione si dà 
notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il 
termine per le eventuali impugnative (6). 
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(6) Vedi, anche, artt. 11 e 12, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, riportato al n. 
A/III. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
8. Conferimento di posti disponibili agli idonei. 
L'amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche 
quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria. 
Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono 
superare il decimo di quelli messi a concorso per le carriere direttive ed il 
quinto per le altre carriere. 
Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, 
decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, 
nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad 
altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa (6/a). 
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(6/a) Comma così sostituito dall'articolo unico, L. 8 luglio 1975, n. 305 (Gazz. 
Uff. 23 luglio 1975, n. 194). Vedi, anche, l'art. 3, L. 8 agosto 1980, n. 426, 
riportata alla voce Ministero di grazia e giustizia. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
9. Nomina in prova. 
I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova, che viene disposta con 
decreto del Ministro, salvo che la legge prescriva diversamente. 
La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo 
sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui 
prende servizio. 
Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato 
motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina (6/b). 
------------------------ 
(6/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale degli Enti pubblici non 
economici, delle Istituzioni ed enti di ricerca e delle Università, vedi gli 
allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
10. Periodo di prova. 
Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. 
L'impiegato in prova svolge le mansioni affidategli nei vari servizi ai quali 
viene applicato e frequenta i corsi di formazione istituiti dalla 
amministrazione. 
Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con 
decreto del Ministro, previo giudizio favorevole del consiglio di 
amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali è 
stato applicato e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di 
giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al 
termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara 
la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta 
all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al 
periodo di prova. 
Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto 
un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende 
conclusa favorevolmente. 
È esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che provenga da una 
carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, presso la quale 
abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle 
della qualifica per la quale ha concorso. L'amministrazione ha facoltà di 
obbligarlo a frequentare i corsi di formazione. 
Per l'impiego nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio 
di ruolo a tutti gli effetti (7) (7/a). 
------------------------ 
(7) L'art. 2, terzo comma, R.D.L. 10 gennaio 1926, n. 46, reca: "Il personale 
medesimo è esonerato dal prestare servizio di prova, qualora all'atto della 
nomina abbia esercitato mansioni proprie del ruolo in cui viene assunto, per un 
periodo non inferiore a quello stabilito per il detto servizio. In tal caso il 
predetto personale è nominato con riserva di anzianità rispetto a quello, 
sottoposto a periodo di prova, che lo preceda nella graduatoria dello stesso 
concorso". 
(7/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, 
degli Enti pubblici non economici, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle 
Università e delle Aziende autonome, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165. 
 





TITOLO II 
Doveri - Responsabilità - Diritti 
Capo I - Doveri 
11. Promessa solenne e giuramento. 
[L'impiegato, all'atto dell'assunzione in prova, deve fare, davanti al capo 
dell'Ufficio o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne 
promessa secondo la formula seguente: 
"Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la 
Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio 
nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene". 
Prima di assumere servizio di ruolo l'impiegato deve prestare giuramento davanti 
al capo dell'Ufficio, o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, 
secondo la formula seguente: 
"Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione 
e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse 
dell'Amministrazione per il pubblico bene". 
La promessa solenne e il giuramento non si ripetono nel caso di passaggio ad 
altro impiego. 
Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa la decadenza 
dall'impiego] (3/b). 
------------------------ 
(3/b) Articolo abrogato dall'art. 3, D.P.R. 19 aprile 2001, n. 253. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
12. Obbligo della residenza. 
L'impiegato deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato. 
Il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, autorizza l'impiegato a risiedere 
altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni 
altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta 
all'interessato (7/b). 
------------------------ 
(7/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, 
delle Regioni ed autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di 
ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e nei confronti del personale 
non dirigenziale della Scuola, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
13. Comportamento in servizio. 
L'impiegato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che 
gli sono affidate curando, in conformità delle leggi, con diligenza e nel 
miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene. 
L'impiegato deve conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente 
la Nazione, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi e non deve 
svolgere attività incompatibili con l'anzidetto dovere. 
Nei rapporti con i superiori e con i colleghi l'impiegato deve ispirarsi al 
principio di un'assidua o solerte collaborazione; deve essere di guida e di 
esempio ai dipendenti, in modo da assicurare il più efficace rendimento del 
servizio. 
Nei rapporti con il pubblico, il comportamento dell'impiegato deve essere tale 
da stabilire completa fiducia e sincera collaborazione tra i cittadini e 
l'Amministrazione. 
Qualora non sussistano particolari ragioni da sottoporre al capo dell'ufficio, 
l'impiegato deve, di regola, trattare gli affari attribuiti alla sua competenza 
tempestivamente e secondo il loro ordine cronologico. 
Fuori dell'ufficio, l'impiegato deve mantenere condotta conforme alla dignità 
delle proprie funzioni (7/c). 
------------------------ 
(7/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni 
ed autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle 
Università, delle Aziende autonome e della Scuola, vedi l'allegato A al D.Lgs. 
30 marzo 2001, n. 165. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
14. Orario di servizio. 
L'orario giornaliero di servizio rimane regolato dalle norme in vigore. 
Quando le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano l'impiegato è tenuto a 
prestare servizio con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario anche 
in ore non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per 
giustificati motivi (7/d) (7/e). 
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(7/d) Vedi, ora, l'art. 30, L. 29 marzo 1983, n. 93, riportata al n. A/XXXIV. 
(7/e) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni 
ed autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle 
Università, delle Aziende autonome e della Scuola, vedi l'allegato A al D.Lgs. 
30 marzo 2001, n. 165; nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera 
diplomatica, vedi l'art. 23, D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei 
funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 
maggio 2001, n. 316; nei confronti del personale dirigente dell'Area I, vedi 
l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
15. Segreto d'ufficio. 
1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi 
non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni 
amministrative, in corso o conclusione, ovvero notizie di cui sia venuto a 
conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle 
modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie 
attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di 
atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento (7/f) (7/g). 
------------------------ 
(7/f) Così sostituito dall'art. 28, L. 7 agosto 1990, n. 241, riportata alla 
voce Ministeri: provvedimenti generali. 
(7/g) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni 
ed autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle 
Università, delle Aziende autonome e della Scuola, vedi l'allegato A al D.Lgs. 
30 marzo 2001, n. 165. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
16. Dovere verso il superiore. 
L'impiegato deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore 
gerarchico relativamente alle proprie funzioni o mansioni. 
Quando, nell'esercizio delle sue funzioni, l'impiegato rilevi difficoltà od 
inconvenienti, derivanti dalle disposizioni impartite dai superiori per 
l'organizzazione o lo svolgimento dei servizi, deve riferirne per via 
gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere la 
difficoltà o l'inconveniente. Parimenti per via gerarchica deve essere inoltrata 
ogni altra comunicazione od istanza dell'impiegato. 
Tuttavia l'impiegato ha diritto di consegnare al proprio superiore pieghi 
suggellati diretti al Ministro, esclusivamente per questioni personali di 
particolare gravità e delicatezza attinenti al rapporto d'impiego. 
Tali pieghi devono essere inoltrati d'ufficio senza indugio (8) (8/a). 
------------------------ 
(8) Vedi artt. 15 e 16, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, riportato al n. A/III. 
(8/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni 
ed autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle 
Università, delle Aziende autonome e della Scuola, vedi l'allegato A al D.Lgs. 
30 marzo 2001, n. 165. 
 





17. Limiti al dovere verso il superiore. 
L'impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli 
ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, 
dichiarandone le ragioni. 
Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi 
esecuzione. 
L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia 
vietato dalla legge penale (8/b). 
------------------------ 
(8/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni 
ed autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle 
Università, delle Aziende autonome e della Scuola, vedi l'allegato A al D.Lgs. 
30 marzo 2001, n. 165. 
 





Capo II - Responsabilità 
(giurisprudenza di legittimità) 
18. Responsabilità dell'impiegato verso l'Amministrazione. 
L'impiegato delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, è 
tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni 
di obblighi di servizio. 
Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da 
responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine. 

L'impiegato, invece, è responsabile se ha agito per delega del superiore. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
19. Giurisdizione della Corte dei conti. 
L'impiegato, per la responsabilità di cui al precedente articolo, è sottoposto 
alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi in 
materia. 
La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei 
responsabili tutto il danno accertato o parte di esso. 
Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di 
prescrizione ordinario previsto dal Codice civile. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
20. Obbligo di denuncia. 
Il direttore generale e il capo del servizio che vengano a conoscenza 
direttamente od a seguito di rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di 
fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dell'art. 18 devono farne 
denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli 
elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione 
dei danni. 
Qualora il fatto dannoso venga accertato da un impiegato con qualifica di 
ispettore generale, nel corso di una ispezione, questi è tenuto a farne 
immediatamente denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, 
informandone nel contempo il direttore generale o il capo del servizio 
competente. 
Se il fatto dannoso sia imputabile al direttore generale o al capo di un 
servizio posto alle dirette dipendenze del Ministro, la denuncia è fatta a cura 
del Ministro stesso. 
Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa 
grave, la Corte può condannare al risarcimento anche i responsabili 
dell'omissione. 
------------------------ 
 





21. Responsabilità dell'agente contabile. 
Resta regolata dalle norme vigenti la speciale responsabilità dell'agente 
contabile. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
22. Responsabilità verso i terzi. 
L'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi 
o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 23 è 
personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi 
confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei 
confronti dell'Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi 
vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello 
Stato. 
L'amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal 
dipendente si rivale agendo contro quest'ultimo a norma degli articoli 18 e 19. 
Contro l'impiegato addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi 
meccanici l'azione dell'Amministrazione è ammessa solo nel caso di danni 
arrecati per dolo o colpa grave. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
23. Danno ingiusto. 
È danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art. 22, quello derivante da ogni 
violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per 
colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi 
vigenti. 
La responsabilità personale dell'impiegato sussiste tanto se la violazione del 
diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se 
la detta violazione consista nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di atti 
od operazioni al cui compimento l'impiegato sia obbligato per legge o per 
regolamento. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
24. Responsabilità degli organi collegiali. 
Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi 
amministrativi deliberanti, sono responsabili, in solido, il presidente ed i 
membri del collegio che hanno partecipato all'atto od all'operazione. La 
responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il 
proprio dissenso. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
25. Diffida. 
L'omissione di atti o di operazioni, al cui compimento l'impiegato sia tenuto 
per legge o per regolamento, deve essere fatta constare da chi vi ha interesse 
mediante diffida notificata all'impiegato e all'Amministrazione a mezzo di 
ufficiale giudiziario. 
Quando si tratti di atti o di operazioni da compiersi ad istanza 
dell'interessato, la diffida è inefficace se non siano trascorsi sessanta giorni 
dalla data di presentazione dell'istanza stessa. 
Qualora l'atto o l'operazione faccia parte di un procedimento amministrativo, la 
diffida è inefficace se non siano trascorsi sessanta giorni dalla data di 
compimento dell'atto od operazione precedente ovvero, qualora si tratti di atti 
od operazioni di competenza di più uffici, dalla data in cui l'atto precedente, 
oppure la relazione o il verbale della precedente operazione, trasmesso 
dall'ufficio che ha provveduto, sia pervenuto all'ufficio che deve attendere 
agli ulteriori incombenti. 
Se le leggi ed i regolamenti amministrativi, ovvero i capitolati generali o 
speciali e i disciplinari di concessione, stabiliscono per il compimento di 
determinati atti od operazioni termini più brevi o più ampi di quelli previsti 
nei commi precedenti la diffida è efficace se notificata dopo la scadenza del 
termine entro il quale gli atti o le operazioni debbono essere compiuti, secondo 
la specifica norma che li concerne. 
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione della diffida, 
l'interessato può proporre l'azione di risarcimento, senza pregiudizio del 
diritto alla riparazione dei danni che si siano già verificati in conseguenza 
dell'omissione o del ritardo. 
------------------------ 
 





26. Inesecuzione del giudicato amministrativo. 
Qualora il danno del terzo derivi dalla mancata esecuzione del giudicato 
formatosi contro l'Amministrazione, l'azione di risarcimento può essere iniziata 
soltanto dopo che siano trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, con 
diffida a provvedere, della decisione del Consiglio di Stato in sede 
giurisdizionale che, ai sensi dell'art. 27, n. 4, del testo unico 26 giugno 
1924, numero 1054, dichiara l'obbligo dell'autorità amministrativa di 
conformarsi al giudicato, salvo il diritto alla riparazione dei danni che si 
siano verificati. 
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27. Comunicazione della diffida. 
L'impiegato convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 22 o quello cui sia stata 
notificata una delle diffide previste dagli artt. 25 e 26 ha il dovere di darne, 
senza indugio, notizia al capo dell'ufficio dal quale dipende. 
Il capo dell'ufficio ha il dovere di informare senza indugio il Ministro degli 
atti di citazione e delle diffide che siano notificati a lui stesso, ovvero ad 
impiegati dipendenti. 
Debbono altresì essere comunicate al capo dell'ufficio ed al Ministro, ai sensi 
del primo e secondo comma del presente articolo, le sentenze, rinuncie e 
transazioni intervenute nei detti giudizi. 
La difesa dell'impiegato convenuto in giudizio può essere assunta 
dall'Avvocatura dello Stato, nei casi e con le forme previste dall'art. 44 del 
T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611. 
------------------------ 
 





28. Esclusione della responsabilità verso i terzi. 
Alla responsabilità dell'impiegato verso i terzi si applicano le disposizioni 
del secondo comma dell'art. 18. 
------------------------ 
 





29. Altri casi di esclusione della responsabilità verso i terzi. 
La responsabilità personale verso i terzi di cui agli articoli precedenti è 
esclusa, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, quando l'impiegato ha 
agito per legittima difesa di sé o di altri o quando sia stato costretto 
all'azione od omissione dannosa da violenza fisica esercitata sulla persona. 
Quando ha agito perché costrettovi dalla necessità di salvare sé o altri dal 
pericolo attuale di un danno grave alla persona ed il pericolo non è stato da 
lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuto 
dall'amministrazione cui l'impiegato appartiene un indennizzo. 
Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al precedente comma 
l'impiegato ha l'obbligo di informare i superiori prima di essere convenuto in 
giudizio per il risarcimento del danno o prima che gli siano notificate le 
diffide previste dagli artt. 25 e 26. 
Nelle ipotesi previste nei commi precedenti l'amministrazione può valutare se 
sussista responsabilità dell'impiegato verso di essa. 
------------------------ 
 





30. Concorso di danno verso l'Amministrazione e verso i terzi. 
Il mancato esercizio dell'azione di risarcimento nei confronti dell'impiegato da 
parte del terzo danneggiato la reiezione della domanda da parte del giudice 
adito, come pure le rinunce o transazioni non escludono che il fatto, 
l'omissione o il ritardo dell'impiegato siano valutati dall'Amministrazione ai 
sensi dell'ultimo comma dell'art. 29. 
------------------------ 
 





Capo III - Diritti. 
(giurisprudenza di legittimità) 
31. Funzioni - Qualifica. 
L'impiegato ha diritto all'esercizio delle funzioni inerenti alla sua qualifica 
e non può essere privato del suo ufficio, tranne che nei casi previsti dalla 
legge. 
Può essere destinato a qualunque altra funzione purché corrispondente alla 
qualifica che riveste ed al ruolo cui appartiene (9). 
Quando speciali esigenze di servizio lo richiedano, l'impiegato può 
temporaneamente essere destinato a mansioni di altra qualifica della stessa 
carriera. 
L'impiegato ha diritto di essere qualificato, tanto nei rapporti di servizio che 
nelle pubblicazioni ufficiali, col titolo conferitogli nell'atto di nomina o di 
ultima promozione. Egli può usare il titolo ufficiale anche nella vita privata. 
All'atto del collocamento a riposo, può essere conferito all'impiegato il titolo 
ufficiale onorifico inerente alla qualifica immediatamente superiore. 
Dopo la cessazione dal servizio, purché non determinata da un provvedimento 
disciplinare, l'impiegato ha diritto di conservare il titolo che aveva al 
momento in cui ha lasciato il servizio o di portare quello onorifico concessogli 
ai sensi del precedente comma. 
------------------------ 
(9) Vedi art. 16, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, riportato al n. A/III. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
32. Trasferimenti. 
[L'Amministrazione dà periodicamente notizia nel proprio bollettino ufficiale 
delle sedi vacanti che non abbia ritenuto di ricoprire per esigenze di servizio. 

I trasferimenti dell'impiegato da una ad altra sede possono essere disposti a 
domanda dell'interessato ovvero per motivate esigenze di servizio. 
Nel disporre il trasferimento, l'Amministrazione deve tener conto, oltre che 
delle esigenze del servizio, delle condizioni di famiglia, di eventuali 
necessità di studio del dipendente e dei propri figli, nonché del servizio già 
prestato in sedi disagiate. 
Il trasferimento da una ad altra sede può essere disposto anche quando la 
permanenza dell'impiegato in una sede nuoce al prestigio dell'ufficio. 
Il Consiglio di amministrazione è competente a decidere su eventuali ricorsi 
prodotti dall'impiegato in materia di trasferimento] (9/a). 
------------------------ 
(9/a) Articolo abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 
72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Per la disapplicazione delle norme contenute 
nel presente articolo vedi l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
33. Trattamento economico - Assistenza - Miglioramento professionale. 
L'impiegato ha diritto allo stipendio ed agli assegni per carichi di famiglia, 
nella misura stabilita dalla legge, in relazione alla quantità e qualità delle 
prestazioni rese. Durante il periodo di prova compete all'impiegato il 
trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza. 
Per le ore di servizio effettivamente prestate oltre il normale orario d'ufficio 
quando siano autorizzate o prescritte dal superiore competente, l'impiegato ha 
diritto ad un compenso per lavoro straordinario, nella misura stabilita dalla 
legge in base alla retribuzione per le prestazioni ordinarie integrata da un 
coefficiente di maggiorazione. 
All'impiegato della carriera direttiva avente qualifica non inferiore a 
direttore di divisione il compenso per il lavoro straordinario può essere 
attribuito in misura forfettaria nel limite massimo consentito dalla legge. 
All'impiegato che svolge mansioni di carattere discontinuo o di semplice attesa 
e di custodia può essere concesso, a titolo di retribuzione per lavoro 
straordinario, un compenso nella misura e con le modalità stabilite da leggi 
speciali. 
Ai più meritevoli fra gli impiegati che hanno riportato giudizio complessivo di 
ottimo nell'ultimo anno può essere concesso, su proposta motivata del Consiglio 
di amministrazione, l'aumento periodico di stipendio con anticipazione di un 
anno del periodo prescritto per conseguirlo (9/b). 
L'impiegato può fruire nella qualifica rivestita una sola volta del beneficio 
previsto dal precedente comma: il numero degli impiegati ai quali può essere 
attribuito il predetto beneficio non può superare, per ciascuna qualifica, il 
venti per cento dei relativi posti di organico. 
Alla cessazione dal servizio l'impiegato ha diritto al trattamento di quiescenza 
e di previdenza nei limiti e con le modalità previsti dalla legge. 
La cessione, il sequestro o il pignoramento del trattamento economico spettante 
all'impiegato, in servizio o in quiescenza, possono aver luogo solo nei casi e 
nei limiti stabiliti dalle leggi in materia e non possono superare l'aliquota di 
un quinto dello stipendio. 
Le leggi stabiliscono, altresì, le forme e i limiti dell'assistenza prestata 
dallo Stato ai propri impiegati anche nella posizione di quiescenza nonché le 
provvidenze necessarie per assicurare agli stessi la disponibilità della casa. 
Lo Stato provvede alla formazione professionale degli impiegati in prova nonché 
all'aggiornamento ed al perfezionamento di quelli in carriera mediante appositi 
corsi organizzati dall'Amministrazione e fornisce le riviste e le altre 
pubblicazioni all'uopo necessarie (10) (10/cost). 
------------------------ 
(9/b) Vedi l'art. 17, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, riportato al n. A/III. 
(10) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo vedi 
l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004. 
(10/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-22 luglio 1996, n. 289 
(Gazz. Uff. 14 agosto 1996, n. 33, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, 
sollevata in riferimento all'art. 36 della Costituzione. Successivamente la 
stessa Corte, con ordinanza 14-18 ottobre 1996, n. 347 (Gazz. Uff. 23 ottobre 
1996, n. 43, Serie speciale) e con ordinanza 5-6 novembre 2001, n. 349 (Gazz. 
Uff. 14 novembre 2001, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33, 
sollevate in riferimento all'art. 36 della Costituzione. La stessa Corte 
costituzionale, con altra ordinanza 8-10 aprile 2002, n. 100 (Gazz. Uff. 17 
aprile 2002, n. 16, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza 
delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33 sollevate in 
riferimento all'art. 36 della Costituzione. La stessa Corte costituzionale, con 
sentenza 19 giugno-4 luglio 2003, n. 229 (Gazz. Uff. 9 luglio 2003, n. 27, 1ª 
Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità 
costituzionale dell'art. 33 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sollevate in 
riferimento all'art. 36 della Costituzione. 
 





34. Diritti derivanti da invenzione industriale. 
[I diritti derivanti dall'invenzione industriale fatta nell'esecuzione del 
rapporto d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del 
rapporto ed a tale scopo retribuita appartengono allo Stato salvo il diritto 
spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. Se non è prevista la 
retribuzione spetta all'inventore anche un equo premio, per la determinazione 
del quale si tiene conto dell'importanza dell'invenzione. 
Qualora non ricorrano le condizioni previste nel comma precedente e si tratti di 
invenzione industriale che rientra nel campo di attività dell'amministrazione a 
cui è addetto l'inventore, l'amministrazione stessa ha il diritto di prelazione 
per l'uso esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del 
brevetto nonché per la facoltà di chiedere od acquistare per la medesima 
invenzione brevetti all'estero, verso corresponsione del canone o del prezzo, da 
fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore 
abbia comunque ricevuti dall'amministrazione per pervenire all'invenzione. 
L'amministrazione può esercitare il diritto di prelazione entro tre mesi dalla 
ricevuta comunicazione del conseguito brevetto. 
I rapporti costituiti con l'esercizio della prelazione si risolvono di diritto 
ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto. 
Il premio, il canone od il prezzo e le rispettive modalità di corresponsione 
sono stabilite con decreto del Ministro competente. 
Agli effetti dei commi precedenti si considera fatta durante l'esecuzione del 
rapporto di impiego l'invenzione industriale per la quale sia stato chiesto il 
brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'amministrazione nel 
cui campo di attività l'invenzione stessa rientra (10/a)] (10/b). 
------------------------ 
(10/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, 
limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di 
cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello 
Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 
aprile 2002. 
(10/b) Articolo abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
35. Riposo settimanale. 
L'impiegato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve 
coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti 
festivi. 
Qualora per esigenze dell'amministrazione l'impiegato debba prestare servizio in 
un giorno riconosciuto festivo egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un 
altro giorno feriale stabilito dall'amministrazione. 
Per i servizi speciali l'amministrazione può disporre che siano eseguiti turni 
di servizio anche nei giorni festivi diversi dalla domenica, salvo il diritto 
dell'impiegato ai compensi stabiliti per il lavoro straordinario nella misura 
prevista per i giorni festivi. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
36. Congedo ordinario. 
L'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario 
retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, 
compatibilmente con le esigenze di servizio. Egli può chiedere di distribuire il 
congedo in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso la durata di 
un mese. 
Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio. 
L'impiegato non può rinunciare al congedo. 
Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per 
eccezionali esigenze di servizio; in tal caso l'impiegato ha diritto al cumulo 
dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo (11) (11/a). 
------------------------ 
(11) Vedi l'art. 18, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, riportato al n. A/III. Per la 
disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei 
funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, D.P.R. 20 
febbraio 2001, n. 114; nei confronti del personale non dirigenziale e 
dirigenziale del comparto Ministeri, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle 
Università e delle Aziende autonome, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165. 
(11/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, 
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
37. Congedo straordinario. 
All'impiegato, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi per gravi 
motivi congedi straordinari. 
Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre 
matrimonio o sostenere esami o, qualora trattisi di mutilato o invalido di 
guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di 
invalidità. Nel caso di matrimonio l'impiegato ha diritto a 15 giorni di congedo 
straordinario. 
In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel 
corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni (11/b) (11/cost). 
Il congedo straordinario è concesso, in base a motivato rapporto del capo 
dell'ufficio, dall'organo competente secondo gli ordinamenti particolari delle 
singole amministrazioni (12). 
------------------------ 
(11/b) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata 
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 
(11/cost) La Corte costituzionale con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 406 (Gazz. 
Uff. 2 agosto 1995, n. 32, Serie speciale) ha dichiarato non fondate, nei sensi 
di cui in motivazione, fra l'altro, le questioni di legittimità costituzionale 
dell'art. 3, commi 37 e 39, dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, modificativi, 
rispettivamente, degli artt. 37 e 40, sollevate in riferimento agli artt. 117, 
118 e 123 della Costituzione. 
(12) Vedi gli artt. 19 e 30, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, riportato al n. 
A/III. Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, 
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti del personale non dirigenziale 
del comparto Ministeri, delle Regioni ed autonomie locali, della Sanità, delle 
Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome, della 
Scuola e nei confronti del personale dirigenziale del comparto Ministeri, delle 
Regioni ed autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, 
delle Università, delle Aziende autonome e degli Enti pubblici non economici, 
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti dei 
funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 
maggio 2001, n. 316. 
 





38. Congedo straordinario per richiamo alle armi. 
L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre 
esigenze di carattere temporaneo è considerato in congedo straordinario per la 
durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi (12/a). 
Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle 
leggi speciali (12/b). 
------------------------ 
(12/a) Vedi, anche, il secondo comma dell'art. 67. 
(12/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità, vedi gli 
allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 





39. Cumulo di congedo ordinario e congedo straordinario. 
L'impiegato che ha usufruito del congedo straordinario previsto dagli articoli 
precedenti conserva il diritto al congedo ordinario (12/c). 
------------------------ 
(12/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, 
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti del personale non dirigenziale e 
dirigenziale del comparto Ministeri, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di 
ricerca, delle Università, delle Agenzie autonome e nei confronti del personale 
non dirigenziale della Scuola, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165; nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, 
vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
40. Trattamento economico durante il congedo. 
Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario 
spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse 
le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di 
lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, 
esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente 
tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere 
speciale e per prestazioni di lavoro straordinario (12/d) (11/cost). 
All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti 
lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonché l'eventuale 
eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti 
dall'amministrazione militare. 
I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti (13). 
------------------------ 
(12/d) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata 
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Per 
l'interpretazione autentica del presente comma 1, vedi l'art. 22, L. 23 dicembre 
1994, n. 724, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità 
generale dello Stato. Vedi, inoltre, gli articoli 19 e 56, D.P.R. 16 marzo 1999, 
n. 254 e l'art. 12, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255. 
(11/cost) La Corte costituzionale con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 406 (Gazz. 
Uff. 2 agosto 1995, n. 32, Serie speciale) ha dichiarato non fondate, nei sensi 
di cui in motivazione, fra l'altro, le questioni di legittimità costituzionale 
dell'art. 3, commi 37 e 39, dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, modificativi, 
rispettivamente, degli artt. 37 e 40, sollevate in riferimento agli artt. 117, 
118 e 123 della Costituzione. 
(13) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, 
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti del personale non dirigenziale e 
dirigenziale del comparto Ministeri, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di 
ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e nei confronti del personale 
non dirigenziale delle Scuola, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165; nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, 
vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
41. Congedo straordinario per gravidanza e puerperio. 
All'impiegata che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le 
norme per la tutela delle lavoratrici madri; essa ha diritto al pagamento di 
tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere 
speciale o per prestazioni di lavoro straordinario. 
Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme 
richiamate nel precedente comma, l'impiegata ha diritto di astenersi dal lavoro, 
essa è considerata in congedo straordinario per maternità. 
Alle ipotesi previste nel presente articolo, si applica la disposizione di cui 
all'ultimo comma dell'articolo 40 (13/a). 
------------------------ 
(13/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, 
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti del personale non dirigenziale e 
dirigenziale del comparto Ministeri, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di 
ricerca, delle Università e delle Aziende autonome, vedi gli allegati A e B al 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti dei funzionari appartenenti alla 
carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316. 
 





TITOLO III 
Rapporti informativi - Organi competenti a compilarli - Gravami - Documenti 
(13/b) 
Capo I - Rapporto informativo - Organi competenti. 
(giurisprudenza di legittimità) 
42. Rapporto informativo e giudizio complessivo. 
Per ogni impiegato con qualifica inferiore a direttore generale deve essere 
redatto entro il mese di gennaio di ciascun anno un rapporto informativo che si 
conclude con il giudizio complessivo di "ottimo", "distinto", "buono", 
"mediocre", "insufficiente". 
Il giudizio complessivo deve essere motivato. 
All'impiegato al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia 
stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura non può essere 
attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono" (13/c). 
------------------------ 
(13/b) Vedi, ora, gli artt. 34 e segg., D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, 
riportato al n. A/XVIII. 
(13/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo vedi 
l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004. 
 





43-46. (13/d). 
------------------------ 
(13/d) Abrogati dall'art. 36, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, riportato al n. 
A/XVIII. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
47. Organi competenti alla compilazione del rapporto per il personale della 
carriera direttiva dell'amministrazione centrale. 
Il rapporto informativo di cui all'art. 43 è compilato: 
a) per gli impiegati con qualifiche di ispettore generale e di direttore di 
divisione, dal direttore generale. 
Il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione; 
b) per gli impiegati con qualifica di direttore di sezione, dal direttore di 
divisione. Il rapporto è vistato dal direttore generale il quale lo trasmette 
con le proprie osservazioni al Consiglio di amministrazione per il giudizio di 
cui alla lettera a) (14); 
c) per gli impiegati con qualifica inferiore a direttore di sezione, dal 
direttore di divisione; il giudizio complessivo è espresso dal direttore 
generale (14/a). 
------------------------ 
(14) Vedi l'art. 20, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, riportato al n. A/III. 
(14/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, vedi, 
per i funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, l'art. 3, D.P.C.M. 4 
settembre 2001, n. 373 e, per il personale dirigente dell'Area I, l'art. 16, 
Accordo 18 novembre 2004. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
48. Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il 
personale delle carriere direttive presso l'amministrazione periferica. 
Salvo diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle singole 
amministrazioni, il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera 
direttiva in servizio presso l'amministrazione periferica è compilato dal capo 
dell'ufficio periferico cui l'impiegato appartiene. Il capo dell'ufficio 
predetto esprime anche il giudizio complessivo per l'impiegato con qualifica 
inferiore a direttore di sezione. 
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore di sezione il giudizio 
complessivo è dato dal Consiglio di amministrazione. 
Per l'impiegato preposto alla direzione di un ufficio periferico con 
circoscrizione provinciale o superiore il rapporto informativo è compilato dal 
capo del personale dell'amministrazione centrale; il giudizio complessivo è 
espresso dal Consiglio di amministrazione (14/b). 
------------------------ 
(14/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo vedi 
l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004. 
 





49. Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il 
personale delle carriere di concetto. 
Il rapporto informativo di cui all'art. 44 è compilato: 
a) per l'impiegato con qualifica non inferiore a segretario principale, dal 
direttore di divisione. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore 
generale; 
b) per l'impiegato con qualifica inferiore a segretario principale, dal 
direttore di sezione. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore di 
divisione. 
------------------------ 
 





50. Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il 
personale della carriera di concetto in servizio presso l'amministrazione 
periferica. 
Salvo diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle singole 
amministrazioni, il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera 
di concetto in servizio presso l'amministrazione periferica è compilato: 
a) per l'impiegato con qualifica non inferiore a segretario principale dal 
direttore della divisione o del reparto dal quale dipende. Il giudizio 
complessivo è espresso dal capo dell'ufficio periferico che secondo 
l'ordinamento della amministrazione periferica è preposto al ramo 
dell'amministrazione cui gli impiegati stessi appartengono; qualora il capo 
dell'ufficio periferico sia lo stesso direttore della divisione o del reparto, 
il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale o in mancanza dal capo 
del servizio che amministra il personale; 
b) per l'impiegato con qualifica inferiore a segretario principale dal direttore 
della sezione. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della divisione 
o del reparto. 
------------------------ 
 





51. Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il 
personale delle carriere esecutive. 
Il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera esecutiva in 
servizio presso una sezione o ufficio equiparato dell'amministrazione centrale, 
è compilato dal direttore della sezione o dell'ufficio. Il giudizio complessivo 
è espresso dal competente direttore di divisione. 
Il rapporto informativo per l'impiegato che presti servizio in uffici di copia o 
di archivio costituiti presso una direzione generale o un ufficio centrale, è 
compilato da un direttore di sezione designato dal competente direttore generale 
o capo dell'ufficio centrale; il giudizio complessivo è espresso da un direttore 
di divisione egualmente designato. 
Salve le diverse disposizioni dei regolamenti Particolari delle singole 
amministrazioni, il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera 
esecutiva che presti servizio in uffici di copia o di archivio costituiti presso 
gli uffici periferici è compilato da un direttore di sezione designato dal capo 
dell'ufficio periferico; il giudizio complessivo è espresso da un direttore di 
divisione o di reparto egualmente designato. Per l'impiegato in servizio presso 
una sezione od ufficio equiparato, il rapporto è compilato dal direttore della 
sezione o dell'ufficio; il giudizio complessivo è espresso dal direttore di 
divisione o del reparto. 
------------------------ 
 





52. Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il 
personale delle carriere ausiliarie. 
Il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera ausiliaria è 
compilato dal direttore della sezione. Il giudizio complessivo è espresso dal 
direttore della divisione o del reparto. 
Rimangono salve le diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle 
singole amministrazioni per il personale che presta servizio presso uffici 
periferici. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
53. Impossibilità di compilazione del rapporto informativo. Compilazione del 
rapporto per il personale comandato e fuori ruolo. 
Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione del rapporto 
informativo da parte degli organi competenti, il giudizio complessivo è 
formulato dal Consiglio di amministrazione, valutati gli elementi in possesso 
dell'amministrazione. 
Il rapporto informativo relativo all'impiegato che alla fine dell'anno si trova 
in servizio nella posizione di comandato o fuori ruolo presso altra 
amministrazione dello Stato è compilato dagli organi di questa. 
Nel caso che il servizio prestato nelle suindicate posizioni sia di durata 
inferiore all'anno, l'amministrazione anzidetta provvede alla compilazione del 
rapporto sulla base anche degli elementi di giudizio forniti 
dall'amministrazione presso cui l'impiegato ha prestato servizio nel precedente 
periodo dell'anno. 
Per l'impiegato in servizio presso amministrazioni diverse da quelle statali, il 
rapporto informativo è compilato dall'amministrazione di appartenenza tenendo 
conto anche degli elementi di giudizio forniti dall'amministrazione presso cui 
l'impiegato presta servizio. 
In tutte le ipotesi previste nei precedenti commi resta ferma la competenza 
dell'amministrazione cui appartiene l'impiegato ad esprimere il giudizio 
complessivo (15). 
------------------------ 
(15) Vedi l'art. 22, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, riportato al n. A/III. 
 





Capo II - Gravami. 
(giurisprudenza di legittimità) 
54. Ricorso gerarchico avverso il giudizio complessivo. 
Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modulo all'impiegato che vi 
appone la data di comunicazione e la firma. Qualora ne faccia richiesta, 
l'impiegato ha diritto di prendere visione del rapporto informativo (16). 
Entro trenta giorni dalla comunicazione l'impiegato può ricorrere al Consiglio 
di amministrazione, con facoltà di inoltrare il ricorso in piego chiuso. Il 
Consiglio, sentiti l'ufficio del personale e l'organo che ha espresso il 
giudizio complessivo, formula il giudizio definitivo. 
La deliberazione del consiglio di amministrazione è provvedimento definitivo 
(16/a). 
------------------------ 
(16) Vedi l'art. 21, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, riportato al n. A/III. 
(16/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo vedi 
l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004. 
 





Capo III - Documenti - Ruoli di anzianità. 
(giurisprudenza di legittimità) 
55. Fascicolo personale, stato matricolare e ruoli di anzianità. 
Per ogni impiegato sono tenuti, presso l'ufficio del personale 
dell'amministrazione centrale, un fascicolo personale ed uno stato matricolare 
(17). 
Il fascicolo personale deve contenere tutti i documenti che possono interessare 
la carriera. Questi devono essere registrati, numerati e classificati senza 
discontinuità. 
Nello stato matricolare devono essere indicati: i servizi di ruolo e non di 
ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato e ad altri enti pubblici; 
i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera e al trattamento 
economico, i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le decisioni 
giurisdizionali sugli atti predetti (18). 
Nello stato matricolare devono essere inoltre annotati tutti gli atti del 
fascicolo personale che possono formare oggetto di valutazione per le 
promozioni. Deve altresì essere indicato lo stato di famiglia con le relative 
variazioni che l'impiegato ha l'obbligo di comunicare all'ufficio (19). 
Ciascuna amministrazione deve pubblicare a stampa, nel mese di marzo di ogni 
anno, i ruoli di anzianità dei propri dipendenti, secondo la situazione al primo 
gennaio, dandone avviso nel proprio bollettino ufficiale. 
Il ruolo di anzianità è diviso in quadri, secondo le carriere e le qualifiche 
previste dal presente decreto, ed indica, per ciascun impiegato, anche il numero 
di iscrizione nell'albo dei dipendenti civili dello Stato, ai sensi 
dell'articolo 152. 
Nel termine di trenta giorni dalla ricezione da parte dei singoli uffici del 
bollettino ufficiale nel quale è stato pubblicato l'avviso di cui al quinto 
comma del presente articolo gli impiegati possono ricorrere al ministro per 
ottenere la rettifica della loro posizione di ruolo o di anzianità (19/a). 
------------------------ 
(17) Vedi artt. 24 e segg., D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, riportato al n. A/III. 

(18) Vedi artt. 27 e segg., D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, riportato al n. A/III. 

(19) Vedi l'art. 26, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, riportato al n. A/III. 
(19/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, 
limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di 
cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello 
Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 
aprile 2002. 
 





TITOLO IV 
Comando e collocamento fuori ruolo 
Capo I - Comando. 
(giurisprudenza di legittimità) 
56. Comando presso altra amministrazione. 
L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra 
amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla 
vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene. 
Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per 
riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale 
competenza. 
Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentito l'impiegato 
(19/b). 
Per il comando presso un ente pubblico il decreto dovrà essere adottato anche 
con il concerto del Ministro per il tesoro e del Ministro titolare 
dell'amministrazione vigilante. 
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei 
Ministri, su proposta dei Ministri competenti. 
Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal successivo art. 58, è vietata 
l'assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i 
quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono (19/c). 
In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, può essere concessa, 
dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato 
presso l'amministrazione che ha richiesto il comando (19/d) (19/e). 
------------------------ 
(19/b) Comma così modificato dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata 
alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
(19/c) Articolo così sostituito dall'art. 34, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, 
riportato al n. A/XVIII. 
(19/d) Comma aggiunto dall'art. 17, comma 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, 
riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
(19/e) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, 
limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di 
cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello 
Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 
aprile 2002. 
 





57. Trattamento del personale comandato e carico della spesa. 
L'impiegato in posizione di comando è ammesso agli esami, ai concorsi ed agli 
scrutini di promozione nonché ai concorsi per il passaggio alla qualifica 
intermedia della carriera superiore in base alle normali disposizioni. 
La spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a 
carico dell'amministrazione di appartenenza. 
Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed 
a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio. 
L'ente è, altresì, tenuto a versare all'amministrazione statale cui il personale 
stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento 
economico previsti dalla legge. 
Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando è computato agli 
effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza. 
Alle promozioni di tutto il personale comandato, nonché agli aumenti periodici, 
provvede l'amministrazione cui l'impiegato appartiene organicamente (19/c) 
(19/f). 
------------------------ 
(19/c) Articolo così sostituito dall'art. 34, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, 
riportato al n. A/XVIII. 
(19/f) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, 
limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di 
cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello 
Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 
aprile 2002. 
 





Capo II - Collocamento fuori ruolo. 
(giurisprudenza di legittimità) 
58. Presupposti e procedimento. 
Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni 
dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi 
dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti 
istituzionali dell'amministrazione stessa. 
L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo 
organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato 
scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo. 
Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei ministri competenti di 
concerto con il ministro per il Tesoro, sentito l'impiegato (19/b). 
Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con qualifica non inferiore a 
direttore generale si provvede in conformità al quarto comma dell'articolo 56. 
I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori ruolo, sono 
determinati col regolamento (20) (20/a). 
------------------------ 
(19/b) Comma così modificato dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata 
alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
(20) Vedi il D.P.R. 30 aprile 1958, n. 571, riportato al n. A/V. 
(20/a) Vedi, anche, l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002. 
 





59. Trattamento e promozione del personale fuori ruolo. 
All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'art. 57. 
L'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a 
qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine 
della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo. 
Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la 
nomina permanga la possibilità di collocamento fuori ruolo, il decreto di 
promozione o di nomina può disporre il collocamento fuori ruolo, anche nella 
nuova qualifica (20/b) (20/c). 
------------------------ 
(20/b) Articolo così sostituito dall'art. 35, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, 
riportato al n. A/XVIII. 
(20/c) Vedi, anche, l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002. 
 





TITOLO V 
Incompatibilità e cumulo di impieghi 
Capo I - Incompatibilità. 
(giurisprudenza di legittimità) 
60. Casi di incompatibilità. 
L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione 
o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società 
costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti 
per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta 
l'autorizzazione del Ministro competente (20/d). 
------------------------ 
(20/d) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 23-bis, 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 aggiunto dal comma 1 dell'art. 7, L. 15 luglio 
2002, n. 145. 
 





61. Limiti dell'incompatibilità. 
Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di società 
cooperative (20/e). 
L'impiegato può essere prescelto come perito od arbitro previa autorizzazione 
del Ministro o del capo ufficio da lui delegato. 
------------------------ 
(20/e) Comma così modificato dall'art. 18, L. 31 gennaio 1992, n. 59, riportata 
alla voce Cooperazione e cooperative. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
62. Partecipazione all'amministrazione di enti e società. 
Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del 
Consiglio dei Ministri, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far 
parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o 
comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di 
cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
63. Provvedimenti per casi di incompatibilità. 
L'impiegato che contravvenga ai divieti posti dagli artt. 60 e 62 viene 
diffidato dal Ministro o dal direttore generale competente, a cessare dalla 
situazione di incompatibilità. 
La circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida non preclude 
l'eventuale azione disciplinare. 
Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata, 
l'impiegato decade dall'impiego. 
La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro competente, sentito il 
Consiglio di amministrazione. 
------------------------ 
 





64. Denuncia dei casi di incompatibilità. 
Il capo del servizio è tenuto a denunciare al Ministro o all'impiegato da questi 
delegato i casi di incompatibilità dei quali sia venuto comunque a conoscenza. 
------------------------ 
 





Capo II - Cumulo di impieghi. 
(giurisprudenza di legittimità) 
65. Divieto di cumulo di impieghi pubblici. 
Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi 
speciali. 
I capi di ufficio, di istituti o di aziende e stabilimenti pubblici sono tenuti, 
sotto la loro personale responsabilità, a riferire al Ministro competente, il 
quale ne dà notizia alla Corte dei conti, i casi di cumulo di impieghi 
riguardanti il dipendente personale. 
L'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo 
importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva la concessione 
del trattamento di quiescenza eventualmente spettante, ai sensi dell'art. 125, 
alla data di assunzione del nuovo impiego. 
------------------------ 
 





TITOLO VI 
Aspettativa e disponibilità 
Capo I - Aspettativa. 
(giurisprudenza di legittimità) 
66. Cause dell'aspettativa. 
L'impiegato può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per 
infermità o per motivi di famiglia (21). 
Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda dell'impiegato, 
dall'organo cui tale competenza è attribuita dagli ordinamenti particolari delle 
singole amministrazioni. Può anche essere disposto d'ufficio, per servizio 
militare o per infermità; in tale caso l'impiegato può chiedere di usufruire dei 
congedi prima di essere collocato in aspettativa (22). 
Non può in alcun caso disporsi del posto dell'impiegato collocato in aspettativa 
(22/a). 
------------------------ 
(21) Per l'aspettativa per mandato parlamentare, vedi art. 88, D.P.R. 30 marzo 
1957, n. 361, recante testo unico delle leggi recanti norme per la elezione 
della Camera dei Deputati. 
(22) Vedi l'art. 30, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, riportato al n. A/III. 
(22/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, 
limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di 
cui all'Accordo 16 maggio 2001; nei confronti del personale non dirigenziale 
degli Enti pubblici non economici e delle Università, vedi l'allegato B al 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello 
Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 
aprile 2002. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
67. Aspettativa per servizio militare. 
L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per 
anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario è 
collocato in aspettativa per servizio militare, senza assegni. 
L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per 
il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale 
periodo compete all'impiegato richiamato lo stipendio più favorevole tra quello 
civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia 
provvisto. 
Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della 
progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio 
e del trattamento di quiescenza e previdenza (22/b). 
------------------------ 
(22/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri e della Sanità e 
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi gli allegati A e B 
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
68. Aspettativa per infermità - Equo indennizzo per perdita della integrità 
fisica dipendente da causa di servizio (23). 
L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia 
accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, 
l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare 
prestazione del servizio (23/a). 
Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, 
se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa (23/b). 
L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu 
disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi (23/c). 
L'amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti 
sanitari (23/d). 
Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi 
dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando 
integralmente gli assegni per carichi di famiglia (23/e). 
Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini 
della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di 
stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza (23/f). 
Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da 
causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il 
diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni 
di lavoro straordinario (23/g). 
Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresì, a 
carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in 
istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita della 
integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato (24) (24/a) (24/cost). 
[Avverso le deliberazioni del Collegio medico e delle Commissioni mediche 
ospedaliere, di cui ai regi decreti 5 novembre 1895, n. 603 e 15 aprile 1928, n. 
1029, adottate nei procedimenti di accertamento della dipendenza dell'infermità 
da causa di servizio e di determinazione dell'equo indennizzo, previsti dal 
presente articolo, gli impiegati possono esperire le impugnative stabilite dai 
decreti sopracitati (25)] (25/a) (25/b). 
------------------------ 
(23) Vedi gli artt. 30 e segg., D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, riportato al n. 
A/III. 
(23/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei 
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, 
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla 
carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316. 
(23/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei 
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, 
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla 
carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316. 
(23/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei 
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, 
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla 
carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316. 
(23/d) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei 
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, 
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla 
carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316. 
(23/e) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei 
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, 
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla 
carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316. 
(23/f) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei 
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, 
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla 
carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316. 
(23/g) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei 
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, 
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla 
carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316. 
(24) La L. 27 luglio 1962, n. 1116, abrogata dal comma 220 dell'art.1, L. 23 
dicembre 2005, n. 266, recava: 
"Art. 1. [La norma di cui all'art. 68, comma ottavo, del testo unico approvato 
con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, va intesa nel senso che le spese di cura ivi 
contemplate sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza solo per la parte 
eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o 
assicurativi o Casse mutue, ai quali l'impiegato abbia diritto di rivolgersi in 
base a norme di legge o di regolamento. Parimenti, salvo i casi di ferite, 
lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, le 
spese di cui al primo comma dell'art. 1 della L. 1° novembre 1957, n. 1140, sono 
a carico delle Amministrazioni di appartenenza solo per la parte eccedente 
quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o 
assicurativi o Casse mutue, ai quali il personale militare abbia diritto di 
rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento]. 
Art. 2. [Per il rimborso al personale delle spese di cui ai precedenti articoli 
provvedono le Amministrazioni interessate o gli Enti assistenziali competenti 
secondo criteri stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 
di concerto con il Ministro per il tesoro; per il personale dell'Esercito, della 
Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati di 
concerto anche con il Ministro per la difesa. 
Con lo stesso decreto sono altresì determinate le modalità per il regolamento 
dei rapporti tra le Amministrazioni e gli Enti suddetti]". 
Con D.P.R. 3 luglio 1965 e con D.P.R. 5 luglio 1965, pubblicati rispettivamente 
nella Gazz. Uff. 1° ottobre 1965, n. 247, e 30 settembre 1965, n. 246, sono 
state emanate norme per l'applicazione della L. 27 luglio 1962, n. 1116, e della 
L. 1° novembre 1957, n. 1140 richiamata nell'art. 1 della legge su riportata. 
(24/a) Comma così sostituito dal comma 219 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 
266. Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei 
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, 
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla 
carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316. 
(24/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 ottobre 1997, n. 321 
(Gazz. Uff. 5 novembre 1997, n. 45, Serie speciale), ha dichiarato non fondata 
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, ottavo comma, sollevata 
in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della 
Costituzione. 
(25) Per le impugnative, vedi, anche, il D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257, 
riportato alla voce Ministero della sanità. 
(25/a) Comma abrogato dall'art. 11, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349, riportato al 
n. A/LXXII, come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 16 dicembre 
1994, n. 293. 
(25/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni 
ed autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle 
Università, delle Aziende autonome, della Scuola e nei confronti del personale 
dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni ed autonomie locali, della 
Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Agenzie 
autonome e degli Enti pubblici non economici, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 
30 marzo 2001, n. 165. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
69. Aspettativa per motivi di famiglia. 
L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve 
presentare motivata domanda al capo del servizio. 
L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per 
ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, 
di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta. 
L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio. 
Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. L'impiegato non 
ha diritto ad alcun assegno. 
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini 
della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di 
stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. 
L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità 
che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa (25/c). 
------------------------ 
(25/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, 
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti del personale del comparto 
Ministeri, vedi l'art. 34 CCNL di cui all'Accordo 16 maggio 2001; nei confronti 
del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, della Sanità e nei 
confronti del personale dirigenziale della Sanità e delle Agenzie autonome, vedi 
gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti dei funzionari 
appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, 
n. 316; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento 
autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
70. Cumulo di aspettative. 
Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della 
determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra 
essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due 
periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della 
determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 
68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre 
mesi. 
La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità 
non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio. 
Per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione può consentire 
all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne 
faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata 
non superiore a sei mesi (25/d). 
------------------------ 
(25/d) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, 
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti del personale del comparto 
Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di cui all'Accordo 16 maggio 2001, nei 
confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni 
ed autonomie locali, della Sanità, delle istituzioni ed enti di ricerca, delle 
Università, delle Aziende autonome, della Scuola e nei confronti del personale 
dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni ed autonomie locali, della 
Sanità, delle Istituzioni ed Enti pubblici non economici, vedi gli allegati A e 
B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti dei funzionari appartenenti 
alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316; per il 
comparto Aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo vedi 
l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
71. Dispensa dal servizio per infermità. 
Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dall'art. 68 
o dall'art. 70, l'impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere 
servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri 
compiti attinenti alla sua qualifica. 
Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli artt. 129 e 130 
(25/e). 
------------------------ 
(25/e) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, 
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti del personale del comparto 
Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di cui all'Accordo 16 maggio 2001; nei 
confronti del personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di cui 
all'Accordo 16 maggio 2001, nei confronti del personale non dirigenziale del 
comparto Ministeri, delle Regioni ed autonomie locali, della Sanità, delle 
Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome, della 
Scuola e nei confronti del personale dirigenziale del comparto Ministeri, delle 
Regioni ed autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed Enti pubblici 
non economici, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei 
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, 
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello 
Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 
aprile 2002. 
 





Capo II - Disponibilità. 
(giurisprudenza di legittimità) 
72. Presupposti. 
L'impiegato è collocato in disponibilità, per soppressione di ufficio o per 
riduzione di ruoli organici, qualora non si possa far luogo alla utilizzazione 
presso altra amministrazione statale. 
Nei casi in cui occorre procedere al collocamento in disponibilità, il Consiglio 
di amministrazione designa, in relazione alle varie qualifiche, gli impiegati da 
porre in tale posizione, tenendo conto dei precedenti di carriera e delle 
eventuali richieste degli interessati. 
Se il collocamento in disponibilità è deliberato nei confronti di un impiegato 
che si trovi in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, 
l'aspettativa cessa di diritto alla data del collocamento in disponibilità 
(25/f). 
------------------------ 
(25/f) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, 
limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di 
cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello 
Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 
aprile 2002. 
 





73. Trattamento economico. 
L'impiegato in disponibilità è esonerato dal prestare servizio. Allo stesso 
competono lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia con esclusione 
delle indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per 
prestazioni di lavoro straordinario (25/g). 
------------------------ 
(25/g) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, 
limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di 
cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello 
Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 
aprile 2002. 
 





74. Trasferimento ad altre amministrazioni. 
Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri l'impiegato collocato in 
disponibilità può essere trasferito, anche a domanda, ad un posto vacante nei 
ruoli di altra amministrazione, sentiti i rispettivi Consigli di 
amministrazione. 
Il trasferimento può essere effettuato solo a carriere e qualifiche 
corrispondenti a quelle dell'impiegato collocato in disponibilità. Il 
trasferimento ad altra carriera o ad altra qualifica può essere disposto 
soltanto con il consenso dell'impiegato. 
Il trasferimento non è consentito nei ruoli nei quali si abbiano già impiegati 
in disponibilità che possano essere richiamati in servizio ai sensi dell'art. 
75. In ogni caso l'impiegato conserva l'anzianità ed il trattamento economico di 
cui godeva, eventualmente, a titolo di assegno personale; nel nuovo ruolo è 
collocato dopo gli impiegati del suo grado già appartenenti ad esso (25/h). 
------------------------ 
(25/h) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, 
limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di 
cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello 
Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 
aprile 2002. 
 





75. Richiamo in servizio. 
L'impiegato in disponibilità è richiamato in servizio, sentito il Consiglio di 
amministrazione, quando entro due anni dalla data del collocamento in tale 
posizione abbia luogo una vacanza nella medesima qualifica del suo ruolo. 
L'impiegato riassunto in servizio prende posto nel ruolo in cui è richiamato con 
l'anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con lo 
stipendio inerente (25/i). 
------------------------ 
(25/i) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, 
limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di 
cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello 
Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 
aprile 2002. 
 





76. Servizio temporaneo presso altra amministrazione. 
Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri 
competenti, l'impiegato in disponibilità può essere destinato a prestare 
servizio temporaneo presso altra amministrazione con funzioni adeguate alla sua 
qualifica. 
In questo caso egli percepisce tutti gli assegni inerenti alla sua qualifica. 
Ove per il servizio temporaneo l'impiegato sia destinato a sede diversa da 
quella cui era stato assegnato gli compete il trattamento di missione secondo le 
norme vigenti. 
Alla spesa provvede direttamente ed a proprio carico l'amministrazione presso 
cui l'impiegato è destinato a prestare servizio temporaneo. 
Il tempo trascorso in servizio temporaneo è valutato a tutti gli effetti nel 
caso di trasferimento ad altra amministrazione o di richiamo in servizio ai 
sensi dei precedenti artt. 74 e 75 (25/l). 
------------------------ 
(25/l) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, 
limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di 
cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello 
Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 
aprile 2002. 
 





77. Dispensa dal servizio. 
L'impiegato in disponibilità è collocato a riposo ed ammesso al trattamento di 
quiescenza e previdenza cui abbia diritto ove, allo scadere di due anni dal 
collocamento in disponibilità, non sia stato richiamato in servizio ai sensi 
dell'art. 75 o trasferito ad altra amministrazione ai sensi dell'articolo 74. 
Egli è altresì collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza e 
previdenza cui abbia diritto qualora non riassuma servizio nel posto cui sia 
stato richiamato o rifiuti di assumere servizio nel posto cui sia stato 
trasferito od al quale sia stato destinato in servizio temporaneo ai sensi 
dell'art. 76. 
La destinazione a servizio temporaneo sospende il decorso del termine di due 
anni stabilito dal primo comma del presente articolo. 
------------------------ 
 





TITOLO VII 
Disciplina 
Capo I - Infrazioni e sanzioni disciplinari. 
(giurisprudenza di legittimità) 
78. Sanzioni. 
L'impiegato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni 
disciplinari: 
1) la censura; 
2) la riduzione dello stipendio; 
3) la sospensione dalla qualifica; 
4) la destituzione. 
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si applica 
l'art. 123 (25/m). 
------------------------ 
(25/m) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, 
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle 
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola, 
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti del 
personale dirigente dell'Area I, vedi l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
79. Censura. 
La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed è inflitta per 
lievi trasgressioni (25/n). 
------------------------ 
(25/n) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, 
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle 
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola, 
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti del 
personale dirigente dell'Area I, vedi l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
80. Riduzione dello stipendio. 
La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo né superiore 
ad un quinto d'una mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei 
mesi. 
La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento 
periodico dello stipendio a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il 
primo aumento successivo alla punizione. 
La riduzione dello stipendio è inflitta: 
a) per grave negligenza in servizio; 
b) per irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari; 
c) per inosservanza dei doveri di ufficio; 
d) per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il 
pubblico; 
e) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni; 
f) per violazione del segreto di ufficio (25/o). 
------------------------ 
(25/o) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, 
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle 
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola, 
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti del 
personale dirigente dell'Area I, vedi l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
81. Sospensione dalla qualifica. 
La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio con la 
privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei mesi. 
La sospensione è inflitta: 
a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano 
carattere di particolare gravità; 
b) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori; 
c) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali; 
d) per violazione del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno; 
e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o 
nella continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo 
restando quanto è disposto dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, in 
ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati; 
f) per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti (25/p). 
------------------------ 
(25/p) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, 
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle 
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola, 
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti del 
personale dirigente dell'Area I, vedi l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
82. Assegno alimentare. 
All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore 
alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia (26) 
(26/a). 
------------------------ 
(26) Vedi art. 1, D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, riportato al n. F/XI di questa 
voce. 
(26/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, 
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle 
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola, 
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti del 
personale dirigente dell'Area I, vedi l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004. 
 





83. Effetti della sospensione dalla qualifica. 
L'impiegato al quale è inflitta la sospensione non può essere promosso se non 
siano decorsi due anni dalla data dell'infrazione e subisce un ritardo di due 
anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è portato a tre anni 
se la sospensione dalla qualifica è superiore a tre mesi. 
Il tempo durante il quale l'impiegato sia stato sospeso dalla qualifica con 
privazione dello stipendio deve essere dedotto dal computo della anzianità 
(26/b). 
------------------------ 
(26/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, 
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle 
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola, 
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti del 
personale dirigente dell'Area I, vedi l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
84. Destituzione. 
La destituzione è inflitta: 
a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale; 
b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato; 

c) per grave abuso di autorità o di fiducia; 
d) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia portato grave 
pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici od a privati; 
e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o 
per connivente tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti; 
f) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari 
trattati dell'impiegato per ragioni d'ufficio; 
g) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento 
all'insubordinazione; 
h) per istigazione agli atti di cui alla lettera e) dell'art. 81 (26/c). 
------------------------ 
(26/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, 
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle 
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola, 
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti del 
personale dirigente dell'Area I, vedi l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
85. Destituzione di diritto. 
L'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare: 
a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello 
Stato esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice 
penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, 
per delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 
498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon 
costume previsti dagli artt. 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 
del Codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, 
furto, truffa ed appropriazione indebita (26/d); 
b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai 
pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o 
della libertà vigilata. 
Salvo quanto previsto nell'art. 123, comma terzo, nei casi contemplati dall'art. 
84 e dal presente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza è regolato 
dalle disposizioni vigenti in materia (27) (27/a) (27/cost). 
------------------------ 
(26/d) Con sentenza 12-14 ottobre 1988, n. 971 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1988, n. 
42 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
dell'art. 85, lett. a), D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 236 delle norme 
della regione siciliana di cui al D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6, nella parte in 
cui non prevedono, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto, 
l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare. 
(27) Vedi L. 15 febbraio 1958, n. 46, riportata alla voce Pensioni civili, 
militari e di guerra: pensioni dei dipendenti statali, nonché l'art. 9, L. 7 
febbraio 1990, n. 19, riportata al n. A/LX. 
(27/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, 
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle 
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola, 
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti del 
personale dirigente dell'Area I, vedi l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004. 
(27/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-9 luglio 1999, n. 286 (Gazz. 
Uff. 14 luglio 1999, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, lettera b), sollevata dal 
Tribunale amministrativo regionale della Calabria. 
 





86. Recidiva. 
All'impiegato che incorre in una infrazione disciplinare dopo essere stato 
punito per una infrazione della stessa specie può essere inflitta la sanzione 
più grave di quella prevista per l'infrazione stessa (27/b). 
------------------------ 
(27/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, 
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle 
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola, 
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti del 
personale dirigente dell'Area I, vedi l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
87. Riabilitazione. 
Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione 
disciplinare e sempre che l'impiegato abbia riportato nei due anni la qualifica 
di "ottimo"; possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni 
efficacia retroattiva; possono altresì essere modificati i giudizi complessivi 
riportati dall'impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza di questa. 
Il provvedimento è adottato con decreto ministeriale, sentiti il Consiglio di 
amministrazione e la Commissione di disciplina (27/c) (27/d). 
------------------------ 
(27/c) La Corte costituzionale, con sentenza 4-22 giugno 1992, n. 289 (Gazz. 
Uff. 24 giugno 1992, n. 27 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale del combinato disposto dall'art. 87, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 
e dell'art. 276, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, nella parte in cui consente 
l'applicazione ai magistrati della riabilitazione prevista per gli impiegati 
civili dello Stato colpiti da sanzione disciplinare. 
(27/d) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, 
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle 
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola, 
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti del 
personale dirigente dell'Area I, vedi l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004. 
 





88. Reintegrazione dell'impiegato assolto in sede di giudizio penale di 
revisione. 
L'impiegato destituito ai sensi dell'art. 85 e successivamente assolto nel 
giudizio penale di revisione con la formula prevista dall'art. 566, comma 
secondo, del Codice di procedura penale, ha diritto alla riammissione in 
servizio, anche in soprannumero salvo riassorbimento, dalla data della sentenza 
di assoluzione, e con la medesima qualifica ed anzianità che aveva all'atto 
della destituzione. 
Se durante il periodo della destituzione l'impiegato non ha potuto partecipare 
ad esami di promozione, partecipa alla prima sessione successiva alla 
riammissione in servizio; in tal caso si applicano le disposizioni dell'art. 94 
e la promozione viene conferita anche in soprannumero, salvo riassorbimento. 
Se durante il periodo della destituzione si siano svolti scrutini di promozione, 
si procede ai sensi dell'art. 95 e la promozione eventuale è conferita ai sensi 
del comma precedente di questo articolo. 
All'impiegato assolto in seguito a giudizio di revisione spettano, per il 
periodo di destituzione, tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità o 
compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di 
carattere straordinario qualunque sia la durata della destituzione stessa; detto 
periodo è altresì utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. 
L'impiegato, già destituito ed assolto in sede di revisione, può entro sessanta 
giorni dalla riammissione in servizio, chiedere di essere collocato a riposo con 
trattamento di quiescenza e previdenza spettantegli ai sensi del successivo 
articolo 125 (27/e). 
------------------------ 
(27/e) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, 
limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di 
cui all'Accordo 16 maggio 2001; nei confronti del personale non dirigenziale e 
dirigenziale della Sanità e nei confronti del personale dirigenziale delle 
Istituzioni ed enti di ricerca, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento 
autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002. 
 





89. Reintegrazione dell'impiegato prosciolto in sede di revisione del 
procedimento disciplinare. 
Le disposizioni dell'art. 88 si applicano all'impiegato destituito a seguito di 
procedimento disciplinare e quelle del secondo, terzo e quarto comma dello 
stesso articolo all'impiegato punito con sanzione superiore alla censura, 
quando, a seguito della revisione del procedimento disciplinare, egli sia stato 
prosciolto da ogni addebito. 
Il comma precedente è applicabile anche nei casi di annullamento del 
provvedimento disciplinare o di estinzione del relativo procedimento (27/f). 
------------------------ 
(27/f) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, 
limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di 
cui all'Accordo 16 maggio 2001; nei confronti del personale non dirigenziale e 
dirigenziale della Sanità e nei confronti del personale dirigenziale delle 
Istituzioni ed enti di ricerca, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento 
autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002. 
 





90. Premorienza dell'impiegato alla sentenza di assoluzione in sede di 
revisione. 
Se l'impiegato decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione 
del giudicato penale o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di 
revisione del procedimento disciplinare, la vedova ed i figli minorenni hanno 
diritto a tutti gli assegni non percepiti durante il periodo di sospensione o di 
destituzione, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di 
carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, in relazione 
alla qualifica rivestita dall'impiegato al momento della sospensione o della 
destituzione, nonché agli aumenti periodici di stipendio successivamente 
maturati fino alla data in cui l'impiegato stesso avrebbe raggiunto i limiti 
massimi di età e di servizio per la permanenza nell'impiego o fino a quella del 
decesso, se anteriore (27/g). 
------------------------ 
(27/g) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, 
limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di 
cui all'Accordo 16 maggio 2001; nei confronti del personale non dirigenziale e 
dirigenziale della Sanità e nei confronti del personale dirigenziale delle 
Istituzioni ed enti di ricerca, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento 
autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002. 
 





Capo II - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale. 
(giurisprudenza di legittimità) 
91. Sospensione cautelare obbligatoria. 
L'impiegato sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del 
reato sia particolarmente grave, sospeso dal servizio con decreto del Ministro; 
ove sia stato emesso mandato od ordine di cattura, l'impiegato deve essere 
immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio. 
Il capo dell'ufficio che ha notizia dell'emissione di un mandato o ordine di 
comparizione, o della convalida del fermo, nei confronti d'un impiegato da lui 
dipendente, deve riferirne immediatamente all'ufficio del personale del 
Ministero (27/h). 
------------------------ 
(27/h) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, 
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle 
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola, 
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
92. Sospensione cautelare facoltativa. 
Il ministro può, per gravi motivi, ordinare la sospensione dell'impiegato dal 
servizio anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare. 
La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare è 
revocata e l'impiegato ha diritto alla riammissione in servizio ed alla 
corresponsione degli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi per 
servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere 
straordinario, se la contestazione degli addebiti, ai sensi del secondo comma 
dell'art. 103, non ha luogo entro quaranta giorni dalla data in cui è stato 
comunicato all'impiegato, nelle forme dell'art. 104, il provvedimento di 
sospensione. 
All'impiegato sospeso ai sensi del precedente e del presente articolo si 
applicano, le disposizioni dell'art. 82 (27/i). 
------------------------ 
(27/i) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, 
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle 
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola, 
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
93. Esclusione dagli esami e dagli scrutini. 
L'impiegato sospeso ai sensi degli artt. 91 e 92 è escluso dagli esami o dagli 
scrutini di promozione. 
Quando l'impiegato è stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina, 
il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, può, sentito il 
Consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio 
(28) (28/a). 
------------------------ 
(28) Vedi artt. 24, n. 6 e 63, secondo comma, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, 
riportato al n. A/III di questa voce. 
(28/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, 
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle 
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola, 
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 





94. Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari. 
L'impiegato escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito 
disciplinare o punito con la censura è ammesso al primo esame successivo e, 
qualora riporti una votazione in virtù della quale sarebbe stato promovibile se 
ottenuta nell'esame originario, è collocato nella graduatoria di questo, tenuto 
conto della votazione stessa, ed è promosso, anche in soprannumero salvo 
riassorbimento, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle 
competenze già maturate, dalla stessa data con la quale sarebbe stata conferita 
la promozione in base al detto esame. 
L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia 
raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame 
ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei 
successivi esami, viene iscritto nella graduatoria nella quale può trovare utile 
collocazione ed è promosso con la medesima anzianità degli altri impiegati 
compresi nella graduatoria in cui è collocato (28/b). 
------------------------ 
(28/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, 
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle 
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola, 
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
95. Ammissione agli scrutini dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari. 

L'impiegato escluso dallo scrutinio quando sia prosciolto dagli addebiti dedotti 
nel procedimento disciplinare, o questo si concluda con l'irrogazione della 
censura, è scrutinato per la promozione. 
Se il Consiglio di amministrazione delibera che l'impiegato scrutinato sia 
maggiormente meritevole almeno dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, 
lo designa per la promozione, indicando il posto che deve occupare in 
graduatoria. 
La promozione è conferita, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con 
decorrenza dalla stessa data delle promozioni disposte in base allo scrutinio 
originario. 
Se durante il periodo di esclusione si siano svolti più scrutini di promozione 
ai quali l'impiegato avrebbe potuto essere sottoposto il Consiglio 
d'amministrazione deve valutare l'impiegato per ciascuno dei successivi scrutini 
e stabilire in quale di questi avrebbe potuto essere promosso. La data di 
decorrenza della promozione è quella dello scrutinio per effetto del quale, a 
giudizio del Consiglio d'amministrazione, si sarebbe dovuta conferire la 
promozione (29/cost) (28/c). 
------------------------ 
(29/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo-6 aprile 1998, n. 99 
(Gazz. Uff. 15 aprile 1998, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile 
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 95, sollevata in 
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. 
(28/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, 
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle 
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola, 
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
96. Computo della sospensione cautelare. 
Qualora a seguito del procedimento disciplinare venga inflitta all'impiegato la 
sospensione dalla qualifica, il periodo di sospensione cautelare deve essere 
computato nella sanzione. 
Se la sospensione dalla qualifica viene inflitta per durata inferiore alla 
sospensione cautelare sofferta o se viene inflitta una sanzione minore o se il 
procedimento si conclude con il proscioglimento dell'impiegato, debbono essere 
corrisposti all'impiegato tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità 
o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di 
carattere straordinario, per il tempo eccedente la durata della punizione o per 
effetto della sospensione. 
Sono dedotte in ogni caso le somme corrisposte a titolo di assegno alimentare 
(28/d). 
------------------------ 
(28/d) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, 
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle 
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola, 
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
97. Revoca della sospensione. 
Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del 
procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di 
assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché 
l'impiegato non lo ha commesso, la sospensione è revocata e l'impiegato ha 
diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e 
funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e salva 
deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto. 
Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di 
assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel 
comma precedente, la sospensione può essere mantenuta qualora nei termini 
previsti dal successivo comma venga iniziato a carico dell'impiegato 
procedimento disciplinare. 
Il procedimento disciplinare deve avere inizio, con la contestazione degli 
addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza 
definitiva di proscioglimento od entro 40 giorni dalla data in cui l'impiegato 
abbia notificato all'amministrazione la sentenza stessa (28/e) (28/cost). 
La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro il 
detto termine ed il procedimento disciplinare, per i fatti che formarono oggetto 
del procedimento penale, non può più essere iniziato. In tal caso l'impiegato ha 
diritto agli assegni previsti nel primo comma. 
Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia 
all'autorità giudiziaria, la scadenza del termine predetto estingue altresì il 
procedimento disciplinare che non può più essere rinnovato (28/f). 
------------------------ 
(28/e) La Corte costituzionale, con sentenza 13-25 luglio 1995, n. 374 (Gazz. 
Uff. 2 agosto 1995, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 97, terzo comma, nella parte in cui prevede, in caso di 
sentenza o ordinanza che pronuncia sull'impugnazione, che il procedimento 
disciplinare deve avere inizio entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta 
irrevocabile la sentenza di proscioglimento, indipendentemente dalla data di 
deposito della sentenza o ordinanza conclusiva del procedimento, se successiva 
alla data in cui si verifica l'irrevocabilità della pronuncia di 
proscioglimento. 
(28/cost) La Corte costituzionale con sentenza 13-25 luglio 1995, n. 374 (Gazz. 
Uff. 2 agosto 1995, n. 32, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, terzo 
comma, relativamente alla parte in cui non prevede a carico dei responsabili 
degli uffici giudiziari un obbligo di trasmissione della notizia della 
irrevocabilità della sentenza di proscioglimento alla pubblica amministrazione 
di appartenenza del dipendente sottoposto a procedimento penale, sollevata in 
riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione. 
(28/f) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, 
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle 
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola, 
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
98. Sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale. 
L'impiegato condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, 
qualora non venga destituito, è sospeso dalla qualifica fino a che non abbia 
scontato la pena (28/g). 
------------------------ 
(28/g) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, 
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle 
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola, 
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 





99. Revoca di diritto della sospensione. 
Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, l'impiegato già condannato 
sia stato assolto ai sensi dell'art. 566 del Codice di procedura penale la 
sospensione inflitta ai sensi dell'articolo precedente è revocato di diritto e 
si applicano le disposizioni degli artt. 94, 95 e 97 (28/h). 
------------------------ 
(28/h) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, 
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle 
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola, 
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 





Capo III - Procedimento disciplinare. 
Sezione I - Procedimento per l'irrogazione della censura. 
(giurisprudenza di legittimità) 
100. Censura. 
La censura è inflitta dal capo dell'ufficio che secondo l'ordinamento 
dell'amministrazione centrale o delle circoscrizioni periferiche è preposto ad 
un ramo dell'amministrazione. 
Salvo quanto è previsto dall'art. 123 per i direttori generali, al capo del 
servizio o dell'ufficio centrale ed al capo dell'ufficio periferico che 
dipendono direttamente dall'autorità centrale la sanzione è inflitta dal 
Ministro (29). 
------------------------ 
(29) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei 
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di 
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165. 
 





101. Procedimento per l'irrogazione della censura. 
Il superiore competente a norma dell'art. 100 ad infliggere la censura contesta 
l'addebito per iscritto, nella forma stabilita dall'articolo 104 assegnando 
all'impiegato un termine non maggiore di dieci giorni per presentare, per 
iscritto, le proprie giustificazioni. 
La sanzione deve essere motivata e comunicata all'impiegato per iscritto. 
Copia della comunicazione è immediatamente rimessa al capo del personale insieme 
con le contestazioni e le giustificazioni (29/a). 
------------------------ 
(29/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei 
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di 
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165. 
 





102. Ricorso gerarchico. 
Contro il provvedimento con cui viene inflitta la censura è ammesso ricorso 
gerarchico al Ministro che provvede con decreto motivato (29/b). 
------------------------ 
(29/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei 
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di 
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165. 
 





Sezione II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, 
della sospensione dalla qualifica e della destituzione. 
(giurisprudenza di legittimità) 
103. Accertamenti. 
Il capo dell'ufficio che a norma dell'art. 100 è competente ad irrogare la 
censura deve compiere gli accertamenti del caso e, ove ritenga che sia da 
irrogare una sanzione più grave della censura, rimette gli atti all'ufficio del 
personale. 
L'ufficio del personale che abbia comunque notizia di una infrazione 
disciplinare commessa da un impiegato svolge gli opportuni accertamenti 
preliminari e, ove ritenga che il fatto sia punibile con la sanzione della 
censura, rimette gli atti al competente capo ufficio; negli altri casi contesta 
subito gli addebiti all'impiegato invitandolo a presentare le giustificazioni 
(29/c). 
------------------------ 
(29/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei 
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di 
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
104. Formalità per la contestazione. 
La comunicazione delle contestazioni deve risultare da dichiarazione 
dell'impiegato, scritta sul foglio contenente le contestazioni, copia del quale 
gli deve essere consegnata. L'eventuale rifiuto a rilasciare la dichiarazione 
predetta deve risultare da attestazione scritta del capo dell'ufficio incaricato 
della consegna. 
Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione delle 
contestazioni viene fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 
Se le comunicazioni relative al procedimento disciplinare non possono 
effettuarsi nelle forme previste dai due commi precedenti, sono fatte mediante 
pubblicazione nell'albo dell'ufficio cui l'impiegato appartiene (29/d). 
------------------------ 
(29/d) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei 
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di 
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
105. Giustificazioni dell'impiegato. 
Le giustificazioni debbono essere presentate, entro venti giorni dalla 
comunicazione delle contestazioni, all'ufficio del personale od al capo 
dell'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio, che vi appone la data 
di presentazione e ne cura l'immediata trasmissione all'ufficio del personale. 
In quest'ultimo caso l'impiegato ha facoltà di consegnare in piego chiuso le 
giustificazioni perché siano così trasmesse all'ufficio del personale. 
Il termine della presentazione delle giustificazioni può essere prorogato per 
gravi motivi, e per non più di quindici giorni, dal capo del personale. 
È in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purché lo dichiari 
espressamente per iscritto (29/e). 
------------------------ 
(29/e) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei 
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di 
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
106. Archiviazione degli atti. 
Il capo del personale quando in base alle indagini preliminari ed alle 
giustificazioni dell'impiegato ritenga che non vi sia luogo a procedere 
disciplinarmente, ordina l'archiviazione degli atti dandone comunicazione 
all'interessato. 
Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura trasmette gli atti 
al capo del servizio dell'ufficio competente perché provveda alla irrogazione 
della punizione (29/f). 
------------------------ 
(29/f) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei 
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di 
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
107. Procedimento. 
Il capo del personale, quando attraverso le indagini preliminari e le 
giustificazioni dell'impiegato ritenga che possa applicarsi una sanzione più 
grave della censura e che il caso sia sufficientemente istruito, trasmette gli 
atti alla Commissione di disciplina, agli effetti degli artt. 80 e seguenti, 
entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni. 

Se, invece, ritenga opportune ulteriori indagini nomina, entro il termine 
indicato nel comma precedente, un funzionario istruttore scegliendolo tra gli 
impiegati aventi qualifica superiore a quella dell'impiegato. 
Quando la natura delle indagini investe l'esercizio di mansioni tecniche proprie 
della carriera cui l'impiegato appartiene ed il funzionario istruttore sia di 
carriera diversa, il capo del personale può designare un funzionario della 
stessa carriera dell'impiegato sottoposto al procedimento ma di qualifica o di 
anzianità superiore perché, in qualità di consulente tecnico, collabori nello 
svolgimento delle indagini con il funzionario istruttore. 
La nomina a funzionario istruttore od a consulente non può essere affidata agli 
addetti ai gabinetti ed alle segreterie particolari (29/g). 
------------------------ 
(29/g) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei 
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di 
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
108. Funzionario istruttore e consulente tecnico. 
Le nomine del funzionario istruttore e del consulente tecnico debbono essere 
comunicate all'impiegato entro cinque giorni. 
Valgono per il funzionario istruttore ed il consulente le norme circa 
l'astensione e la ricusazione dei componenti delle commissioni di disciplina. 
L'istanza di ricusazione è proposta per iscritto al capo del personale che 
decide in via definitiva, sentito il funzionario ricusato, anche 
sull'opportunità di rinnovare gli atti istruttori già compiuti. 
Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato 
soltanto insieme con il provvedimento che infligge la punizione disciplinare. 
La mancata proposizione della ricusazione non preclude la facoltà di far valere, 
in tale sede, i vizi del provvedimento derivanti dall'incompatibilità del 
funzionario istruttore o del consulente (30). 
------------------------ 
(30) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei 
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di 
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165. 
 





109. Facoltà del funzionario istruttore e del consulente. 
Il funzionario istruttore, nel corso delle indagini, può sentire senza 
giuramento testimoni e periti, compresi quelli indicati dall'impiegato e può 
avvalersi all'uopo della cooperazione di altri uffici della stessa o di altre 
amministrazioni. 
Il consulente, oltre a svolgere le particolari indagini affidategli 
dall'istruttore, ha facoltà di assistere all'assunzione di ogni mezzo di prova e 
di proporre al funzionario istruttore domande da rivolgersi ai testimoni ed ai 
periti (30/a). 
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(30/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei 
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di 
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
110. Termini per l'espletamento dell'inchiesta. 
L'inchiesta disciplinare deve essere conclusa entro novanta giorni dalla nomina 
del funzionario istruttore. Per gravi motivi, il funzionario istruttore, prima 
della scadenza del detto termine, può chiedere al capo del personale la proroga 
del termine per non oltre trenta giorni. 
Il funzionario istruttore ed il consulente che, nel corso delle indagini siano 
collocati a riposo, le proseguono fino al loro compimento. 
Essi possono essere sostituiti, con decreto motivato del Ministro, per 
destinazione, con il loro consenso, ad altro ufficio che sia incompatibile con 
le funzioni di istruttore o di consulente o che, per gravi esigenze di servizio, 
sia inconciliabile con lo svolgimento di tali funzioni. 
Il provvedimento di sostituzione del funzionario istruttore o del consulente può 
essere impugnato dall'impiegato soltanto insieme con il provvedimento che 
infligge la punizione (30/b). 
------------------------ 
(30/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei 
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di 
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
111. Atti preliminari al giudizio disciplinare. 
Terminate le indagini e comunque entro il termine originario o prorogato di cui 
all'articolo precedente, il funzionario istruttore riunisce gli atti in 
fascicoli, numerandoli progressivamente in ordine cronologico ed apponendo su 
ciascun foglio la propria firma; correda il fascicolo di un indice da lui 
sottoscritto e rimette il fascicolo stesso, entro dieci giorni dalla data 
dell'ultimo atto compiuto, al capo del personale che lo trasmette, con le sue 
eventuali osservazioni, nei dieci giorni successivi alla commissione di 
disciplina. 
Entro dieci giorni successivi a quello in cui gli atti sono pervenuti, il 
segretario della commissione dà avviso all'impiegato nelle forme previste 
dall'art. 104 che nei venti giorni successivi egli ha facoltà di prendere 
visione di tutti gli atti del procedimento e di estrarne copia. 
Trascorso tale termine il presidente della commissione stabilisce la data della 
trattazione orale che deve aver luogo entro trenta giorni dalla scadenza del 
termine di cui al comma precedente e, quando non ritenga di riferire 
personalmente, nomina un relatore fra i membri della commissione. 
La data della seduta fissata per la trattazione orale deve essere comunicata dal 
segretario all'ufficio del personale e, nelle forme previste dall'art. 104, 
all'impiegato almeno venti giorni prima, con avvertenza che egli ha facoltà di 
intervenirvi per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla 
commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o 
memorie difensive (30/c). 
------------------------ 
(30/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei 
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di 
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
112. Modalità per la trattazione orale e per la deliberazione della Commissione 
di disciplina. 
Nella seduta fissata per la trattazione orale, il relatore riferisce in presenza 
dell'impiegato senza prendere conclusioni in merito al provvedimento da 
adottare. 
L'impiegato può svolgere oralmente la propria difesa ed ha per ultimo la parola. 
Il presidente o, previa sua autorizzazione, i componenti della commissione 
possono rivolgergli domande in merito ai fatti ed alle circostanze che risultano 
dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti 
difensivi. 
Alla seduta può intervenire il capo del personale o un impiegato da lui 
delegato. 
Della trattazione orale si forma verbale che viene sottoscritto dal segretario e 
vistato dal presidente. 
Chiusa la trattazione orale e ritiratisi il capo del personale, l'impiegato ed 
il segretario, la commissione, sentite le conclusioni del relatore, delibera a 
maggioranza di voti, con le modalità seguenti: 
a) il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali, 
quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di 
diritto riguardanti le infrazioni contestate e quindi, se occorre, quelle 
sull'applicazione delle sanzioni. Tutti i componenti della commissione di 
disciplina dànno il loro voto su ciascuna questione, qualunque sia stato quello 
sulle altre; 
b) il presidente raccoglie i voti cominciando dal componente di qualifica meno 
elevata od a parità di qualifica dal componente meno anziano e vota per ultimo; 
c) se i componenti presenti alla seduta eccedono il numero legale, quelli di 
qualifica meno elevata od i meno anziani non possono partecipare alla votazione 
a pena di nullità, salvo che uno di essi sia stato relatore nella seduta di 
trattazione, nel qual caso egli prende il posto del componente di qualifica meno 
elevata o del meno anziano fra coloro che avrebbero dovuto votare; 
d) qualora nella votazione si manifestino più di due opinioni, i componenti la 
commissione che hanno votato per la sanzione più grave si uniscono a quelli che 
hanno votato per la sanzione immediatamente inferiore fino a che venga a 
risultare la maggioranza. In ogni altro caso, quando su una questione vi è 
parità di voti, prevale l'opinione più favorevole all'impiegato. 
La deliberazione è sempre segreta e nessuno può opporre l'inosservanza delle 
modalità precedenti come causa di nullità o d'impugnazione, salvo quanto è 
stabilito sub c). 
Non possono partecipare alla deliberazione a pena di nullità i membri della 
commissione che abbiano riferito all'ufficio del personale o svolte indagini ai 
sensi dell'art. 103 o che abbiano partecipato come funzionari istruttori o 
consulenti all'inchiesta (30/d). 
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(30/d) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei 
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di 
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
113. Supplemento di istruttoria. 
Se il procedimento è stato rimesso ai sensi del primo comma dell'art. 107 alla 
commissione questa, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, rinvia con 
ordinanza gli atti all'ufficio del personale perché provveda ai sensi del 
secondo comma dell'articolo 107. 
Se il procedimento è stato rimesso ai sensi del primo comma dell'art. 111 alla 
commissione, questa, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, rinvia con 
ordinanza gli atti all'ufficio del personale, indicando quali sono i fatti e le 
circostanze da chiarire e quali le prove da assumere richiedendo, se del caso, 
la nomina del consulente previsto dal terzo comma dell'art. 107. La commissione 
assegna il termine entro il quale il funzionario istruttore deve espletare le 
ulteriori indagini e restituire gli atti alla commissione, agli effetti 
dell'art. 111. Il termine può essere prorogato, per gravi motivi, dal presidente 
della commissione. 
La commissione può sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova, nel 
quale caso stabilisce con ordinanza la seduta dandone avviso, nelle forme e con 
i termini di cui al quarto comma dell'art. 111, all'impiegato, che può 
assistervi e svolgere le proprie deduzioni (30/e). 
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(30/e) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei 
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di 
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
114. Deliberazione della Commissione di disciplina. 
La commissione, se ritiene che nessun addebito possa muoversi all'impiegato, lo 
dichiara nella deliberazione. 
Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti propone la 
sanzione da applicare. 
La deliberazione motivata viene stesa dal relatore o da altro componente la 
commissione ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario. 
Copia della deliberazione, con gli atti del procedimento e la copia del verbale 
della trattazione orale, viene trasmessa, entro venti giorni dalla 
deliberazione, all'ufficio del personale. 
Il Ministro provvede con decreto motivato a dichiarare prosciolto l'impiegato da 
ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità della deliberazione 
della commissione, salvo che egli non ritenga di disporre in modo più favorevole 
all'impiegato. 
Il decreto deve essere comunicato all'impiegato entro dieci giorni dalla sua 
data, nei modi previsti dall'art. 104 (30/f). 
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(30/f) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei 
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di 
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165. 
 





115. Rinvio della decisione. 
Quando la trattazione orale non possa essere esaurita in una sola seduta e 
nell'intervallo si sia fatto luogo alla rinnovazione totale o parziale dei 
componenti della commissione, la trattazione continua innanzi alla commissione 
quale era originariamente costituita, fino alla deliberazione prevista dall'art. 
112. 
Se la commissione ha provveduto con ordinanza, ai sensi del primo e del secondo 
comma dell'art. 113, la trattazione orale in esito all'espletamento delle 
ulteriori indagini è rinnovata, con l'osservanza delle disposizioni degli artt. 
111 e 112 dinanzi alla commissione quale è costituita al momento in cui si fa 
luogo alla rinnovazione. 
Qualora, iniziata la trattazione orale, sopravvenga una causa di 
incompatibilità, di ricusazione o di astensione del presidente o di uno dei 
membri, ovvero taluni di costoro, per impedimento fisico, non sia più in grado 
di intervenire, la trattazione orale deve esser rinnovata, con l'osservanza 
delle disposizioni degli artt. 111 e 112 (30/g). 
------------------------ 
(30/g) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei 
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di 
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165. 
 





116. Rimborso spese all'impiegato prosciolto. 
L'impiegato prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute 
per comparire innanzi alla commissione ed alle relative indennità di missione. 
Può chiedere, altresì, che gli sia corrisposto il rimborso delle spese di 
viaggio e di soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per prendere 
visione degli atti del procedimento ed estrarne copia. Il rimborso delle spese 
di soggiorno è dovuto nella misura stabilita dalla legge per l'indennità di 
missione. 
La domanda prevista dal comma precedente deve essere proposta entro trenta 
giorni dalla comunicazione del decreto che proscioglie l'impiegato da ogni 
addebito; su di essa provvede il capo del personale (31). 
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(31) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei 
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di 
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
117. Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale. 
Qualora per il fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata azione penale 
il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello 
penale e, se già iniziato, deve essere sospeso (31/a). 
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(31/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei 
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di 
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
118. Rapporto tra giudizio disciplinare e cessazione del rapporto di impiego. 
Qualora nel corso del procedimento disciplinare il rapporto d'impiego cessi 
anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda, il 
procedimento stesso prosegue agli effetti dell'eventuale trattamento di 
quiescenza e previdenza (31/b). 
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(31/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei 
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di 
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
119. Rapporto tra procedimento disciplinare e giudicato amministrativo. 
Quando il decreto del Ministro che infligge la sanzione disciplinare sia 
annullato per l'accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario e la 
decisione non escluda la facoltà dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in 
parte il procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato a partire dal 
primo degli atti annullati entro trenta giorni dalla data in cui sia pervenuta 
al Ministero la comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi dell'art. 
87 comma primo del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, ovvero dalla data di 
registrazione alla Corte dei conti del decreto che accoglie il ricorso 
straordinario od entro trenta giorni dalla data in cui l'impiegato abbia 
notificato al Ministero la decisione giurisdizionale o lo abbia costituito in 
mora per la esecuzione del decreto che accoglie il ricorso straordinario. 
Decorso tale termine il procedimento disciplinare non può essere rinnovato 
(31/c). 
------------------------ 
(31/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei 
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di 
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
120. Estinzione del procedimento. 
Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni 
dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto. 
Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato. 
L'estinzione determina, altresì, la revoca della sospensione cautelare e 
dell'esclusione dagli esami e dagli scrutini con gli effetti previsti dagli 
artt. 94, 95 e 97 (31/d). 
Nello stato matricolare dell'impiegato non deve essere fatta menzione del 
procedimento disciplinare estinto (31/e). 
------------------------ 
(31/d) Vedi art. 25, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, riportato al n. A/III di 
questa voce. 
(31/e) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei 
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di 
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
121. Riapertura del procedimento. 
Il procedimento disciplinare può essere riaperto se l'impiegato cui fu inflitta 
la sanzione ovvero la vedova o i figli minorenni che possono avere diritto al 
trattamento di quiescenza adducano nuove prove tali da far ritenere che sia 
applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento 
dall'addebito. 
La riapertura del procedimento è disposta dal Ministro su relazione dell'ufficio 
del personale ed il nuovo procedimento si svolge nelle forme previste dagli 
artt. 104 e seguenti. 
Il Ministro, qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, 
provvede con decreto motivato sentito il Consiglio di amministrazione (31/f). 
------------------------ 
(31/f) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei 
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di 
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165. 
 





122. Effetti della riapertura del procedimento. 
Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo 121 la riapertura del 
procedimento sospende gli effetti della sanzione già inflitta. 
All'impiegato già punito, nei confronti del quale sia stata disposta la 
riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una sanzione 
più grave di quella già applicata. 
Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di una sanzione meno 
grave, devono essergli corrisposti, in tutto o in parte, gli assegni non 
percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o 
per prestazioni di lavoro straordinario, salva la deduzione dell'eventuale 
assegno alimentare. 
La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la 
riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedova o dai figli 
minorenni (31/g). 
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(31/g) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei 
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di 
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165. 
 





123. Esonero del direttore generale. 
Nel procedimento disciplinare a carico di un impiegato con qualifica non 
inferiore a direttore generale, la contestazione degli addebiti viene fatta con 
atto del Ministro, al quale debbono essere dirette le giustificazioni 
dell'impiegato. 
Si osservano le disposizioni degli artt. 104 e 105. 
Il Ministro, qualora non accolga le giustificazioni, riferisce al Consiglio dei 
Ministri il quale delibera sulla incompatibilità dell'impiegato ad essere 
mantenuto in servizio e sul diritto al trattamento di quiescenza e previdenza. 
L'impiegato riconosciuto incompatibile è dispensato dal servizio con decreto del 
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente (31/h). 
------------------------ 
(31/h) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei 
confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi gli allegati A e B al 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 





TITOLO VIII 
Cessazione del rapporto d'impiego 
Riammissione in servizio 
Capo I - Dimissioni e relativo trattamento. 
(giurisprudenza di legittimità) 
124. Dimissioni. 
L'impiegato può in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio. 
Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto. 
L'impiegato che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei 
doveri di ufficio finché non gli venga comunicata l'accettazione delle 
dimissioni. 
L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio, previo 
parere del Consiglio di amministrazione, o quando sia in corso procedimento 
disciplinare a carico dell'impiegato. 
Agli effetti del comma precedente s'intende che sia in corso procedimento 
disciplinare anche se al momento della presentazione delle dimissioni, pur non 
essendo avvenuta la contestazione degli addebiti, abbia avuto luogo la 
sospensione cautelare dall'impiego. 
Se al momento in cui l'impiegato non sospeso cautelarmente presenta le 
dimissioni siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la 
contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di 
presentazione delle dimissioni ed in mancanza della contestazione entro tale 
termine le dimissioni debbono essere accettate (31/i). 
------------------------ 
(31/i) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale delle Istituzioni ed 
enti di ricerca, delle Università e nei confronti del personale non dirigenziale 
del comparto Ministeri e delle Regioni ed autonomie locali, vedi gli allegati A 
e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 





125. Trattamento di quiescenza. 
L'impiegato dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora abbia 
raggiunto un'età non inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo 
ridotta di cinque anni e conti almeno venti anni di servizio effettivo oppure a 
qualunque età qualora abbia prestato almeno venticinque anni di servizio 
effettivo. Negli altri casi l'impiegato dimissionario ha diritto all'indennità 
per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni, purché abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo 
(31/l). 
------------------------ 
(31/l) Vedi, ora, l'art. 42, D.P.R 29 dicembre 1973, n. 1092, riportato alla 
voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei dipendenti statali. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
126. Dimissioni dell'impiegata coniugata. 
L'impiegata che abbia contratto matrimonio, anche se sia rimasta successivamente 
vedova con prole a carico, può presentare le dimissioni con il diritto al 
trattamento di quiescenza spettante alla data di risoluzione del rapporto 
d'impiego, secondo le disposizioni di cui al testo unico 21 febbraio 1895, n. 
70, e successive modificazioni. 
Ai fini del compimento dell'anzianità minima richiesta per la maturazione del 
diritto a pensione, è concesso all'impiegata predetta un aumento del servizio 
utile fino al massimo di cinque anni (31/m). 
------------------------ 
(31/m) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale degli Istituti ed enti 
di ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 
 





Capo II - Decadenza dall'impiego. 
(giurisprudenza di legittimità) 
127. Decadenza. 
Oltre che nel caso previsto dall'art. 63, l'impiegato incorre nella decadenza 
dall'impiego: 
a) quando perda la cittadinanza italiana; 
b) quando accetti una missione o altro incarico da una autorità straniera senza 
autorizzazione del Ministro competente; 
c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro 
il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non 
inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole 
amministrazioni non stabiliscano un termine più breve (32); 
d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
La decadenza di cui alle lettere c) e d) è disposta sentito il consiglio di 
amministrazione (32/a). 
------------------------ 
(32) Vedi, anche, l'art. 12, L. 5 dicembre 1988, n. 521, riportata alla voce 
Sicurezza pubblica. 
(32/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale degli Istituti ed enti 
di ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165; per il personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di cui 
all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello 
Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 
aprile 2002. 
 





128. Effetti della decadenza. 
La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza 
secondo le norme vigenti qualora non derivi da perdita della cittadinanza. 
L'impiegato decaduto ai sensi della lettera d) dell'art. 127 non può concorrere 
ad altro impiego nell'Amministrazione dello Stato. 
------------------------ 
 





Capo III - Dispensa dal servizio. 
(giurisprudenza di legittimità) 
129. Dispensa. 
Può essere dispensato dal servizio l'impiegato divenuto inabile per motivi di 
salute, salvo che non sia diversamente utilizzato ai sensi dell'art. 71, nonché 
quello che abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente 
rendimento. 
Ai fini del precedente comma è considerato di persistente insufficiente 
rendimento l'impiegato che, previamente ammonito, riporti al termine dell'anno 
nel quale è stato richiamato una qualifica inferiore al "buono". 
All'impiegato proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per 
presentare, ove creda, le proprie osservazioni. 
[L'impiegato può chiedere di essere sentito personalmente dal consiglio di 
amministrazione] (32/b). 
[La dispensa è disposta con decreto motivato del Ministro, sentito il consiglio 
di amministrazione] (32/c). 
È fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza 
spettante secondo le disposizioni vigenti (32/d). 
------------------------ 
(32/b) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami 
ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono riferiti al 
procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R. n. 
461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 
(32/c) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami 
ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono riferiti al 
procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R. n. 
461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 
(32/d) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale delle Istituzioni ed 
enti di ricerca, delle Università e nei confronti del personale non dirigenziale 
della Sanità, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
130. Accertamento sanitario per la dispensa. 
[Quando la dispensa debba avvenire per motivi di salute si procede 
all'accertamento delle condizioni di salute dell'impiegato mediante visita 
medica collegiale. 
L'impiegato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia 
(32/e)] (32/f). 
------------------------ 
(32/e) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale delle Istituzioni ed 
enti di ricerca, delle Università e nei confronti del personale non dirigenziale 
della Sanità, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(32/f) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I 
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono 
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato 
D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 
 





Capo IV - Collocamento a riposo. 
131. Collocamento a riposo. 
Il rapporto d'impiego, oltre che negli altri casi previsti dal presente decreto, 
cessa con il collocamento a riposo d'ufficio o a domanda, secondo le 
disposizioni di cui al testo unico 21 febbraio 1895, numero 70 (32/g), e 
successive modificazioni (32/h) (32/i). 
------------------------ 
(32/g) Recante testo unico delle pensioni civili e militari. 
(32/h) Vedi, anche, L. 15 febbraio 1958, n. 46 recante nuove norme sulle 
pensioni ordinarie a carico dello Stato. 
(32/i) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale delle Istituzioni ed 
enti di ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165. 
 





Capo V - Riammissione in servizio. 
(giurisprudenza di legittimità) 
132. Riammissione. 
L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio 
per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi 
previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 127, può essere riammesso in servizio, 
sentito il parere del Consiglio di amministrazione. 
Può essere riammesso in servizio l'impiegata dichiarata decaduta ai sensi della 
lettera a) dell'art. 127, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia 
verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero e 
l'impiegata abbia riacquistata la cittadinanza per effetto dell'annullamento o 
dello scioglimento del matrimonio. 
L'impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al 
momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella 
qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione (31/cost). 
La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto e non può aver 
luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di 
carattere transitorio o speciale (32/l). 
------------------------ 
(31/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 luglio 1999, n. 344 (Gazz. 
Uff. 28 luglio 1999, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 132, terzo comma, sollevata in 
riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. 
(32/l) Per l'applicabilità al personale degli enti locali delle disposizioni 
contenute nel presente articolo, vedi l'art. 3, comma 12, L. 24 dicembre 1993, 
n. 537. Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, 
limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di 
cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello 
Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 
aprile 2002. 
 





TITOLO IX 
Disposizioni speciali per il personale ausiliario 
Capo I - Personale ausiliario. 
133. Rinvio. 
Al personale ausiliario si applicano le disposizioni dei titoli precedenti in 
quanto non sia diversamente previsto dai seguenti articoli. 
------------------------ 
 





134. Sanzioni pecuniarie. 
Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni del titolo VII, 
al personale ausiliario può essere inflitta dal capo dell'ufficio dal quale 
dipende la sanzione della pena pecuniaria, determinata in misura non eccedente 
una giornata di stipendio, per una delle seguenti infrazioni: 
a) mancanza di decoro nella persona; 
b) trascuratezza nella pulizia dei locali e dei mobili o nella conservazione 
della divisa o degli oggetti di corredo forniti dall'amministrazione; 
c) negligenza nel vigilare sulla conservazione dei locali, degli incartamenti e 
dei beni mobili ivi esistenti ovvero del materiale affidato. 
Durante l'anno l'importo complessivo di più pene pecuniarie non può eccedere 
mezza mensilità di stipendio. 
Della pena pecuniaria di cui al presente articolo non si fa menzione nello stato 
matricolare (32/m). 
------------------------ 
(32/m) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, delle 
Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e della 
Scuola, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 





135. Uniforme. 
Il personale ausiliario è tenuto a portare l'uniforme secondo le disposizioni 
stabilite con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri. 
La spesa dell'uniforme e del corredo relativo, determinato con le stesse 
modalità di cui al precedente comma, è a carico dell'amministrazione (32/n). 
------------------------ 
(32/n) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, 
limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di 
cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello 
Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 
aprile 2002. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
136. Uso dell'alloggio. 
Per speciali esigenze di servizio e per determinate mansioni può essere 
concesso, sentito il Ministro per le finanze, l'uso gratuito dell'alloggio 
(32/o). 
------------------------ 
(32/o) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, 
limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di 
cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello 
Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 
aprile 2002. 
 





TITOLO X 
Organi collegiali dell'Amministrazione per il funzionamento dei servizi e 
l'ordinamento del personale 
Capo I - Consiglio superiore della pubblica amministrazione (32/p). 
137. Istituzione. 
Presso la presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Consiglio 
superiore della pubblica amministrazione (32/p). 
------------------------ 
(32/p) Il consiglio superiore della pubblica amministrazione è stato soppresso 
dall'art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce Amministrazione 
del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 
(32/p) Il consiglio superiore della pubblica amministrazione è stato soppresso 
dall'art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce Amministrazione 
del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 
 





138. Composizione. 
Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, distinto in due sezioni, 
è presieduto dal presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui 
delegato e si compone di membri ordinari e di membri straordinari (32/p) (32/q). 

------------------------ 
(32/p) Il consiglio superiore della pubblica amministrazione è stato soppresso 
dall'art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce Amministrazione 
del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 
(32/q) Vedi D.P.R. 23 maggio 1958, n. 959, riportato al n. M/I. 
 





139. Nomina dei membri ordinari. 
I membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione sono 
nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente 
del Consiglio dei Ministri. 
Sono membri ordinari: 
a) il Ragioniere generale dello Stato; 
b) due magistrati del Consiglio di Stato e due della Corte dei conti con 
qualifica non inferiore a consigliere, designati dai rispettivi presidenti; 
c) quattordici direttori generali scelti dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri tra il personale appartenente a Ministeri diversi; 
d) un sostituto avvocato generale dello Stato designato dall'Avvocato generale; 
e) due professori ordinari di Università designati dal Ministro per la pubblica 
istruzione; 
f) venti dipendenti civili dello Stato in rappresentanza del personale. 
Alla nomina dei venti rappresentanti del personale si provvede mediante 
designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente 
rappresentative. 
Qualora tali designazioni non siano effettuate nel termine di trenta giorni 
dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvederà d'ufficio. 
I membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ad 
eccezione di quello di cui alla lettera a) del secondo comma, permangono in 
carica tre anni e possono essere confermati. 
Il Consiglio elegge in adunanza generale due presidenti di sezione da scegliere 
tra i membri ordinari di cui alle lettere b) e c) (32/r) (33). 
------------------------ 
(32/r) Articolo così sostituito dalla L. 20 dicembre 1965, n. 1443. 
(33) Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è stato soppresso 
dall'art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce Amministrazione 
del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 
 





140. Guarentigie. 
I membri ordinari, durante l'esercizio di tale loro ufficio, possono essere 
collocati a riposo solo a domanda o per raggiungimento dei limiti massimi di età 
o di servizio. 
Gli stessi non possono essere collocati di ufficio in aspettativa od a riposo 
per infermità, né sottoposti a procedimento disciplinare, se non previo parere 
favorevole del Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Tale parere è 
altresì necessario perché possa iniziarsi, dopo la cessazione dalla carica, 
procedimento per addebiti relativi all'esercizio di questa o ad essa connessi. 
I membri ordinari durante lo stesso periodo non possono essere trasferiti, se 
non a domanda o con il loro consenso, a sede di servizio diversa da quella in 
cui si trovavano assegnati al momento della nomina (33). 
------------------------ 
(33) Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è stato soppresso 
dall'art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce Amministrazione 
del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 
 





141. Membri straordinari. 
Sono membri straordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione 
e partecipano alle sue adunanze con voto deliberativo: 
a) il capo dello stato maggiore della Difesa per le materie concernenti la 
militarizzazione del personale civile, il riconoscimento di benefici al 
personale civile in rapporto ai servizi ed alle benemerenze di guerra, 
l'ammissione ad impieghi civili dei sottufficiali delle Forze armate; 
b) il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le materie 
concernenti problemi tecnico-costruttivi riguardanti la sistemazione di uffici e 
servizi statali; 
c) il presidente del Consiglio superiore di sanità quando si tratti di problemi 
igienico-sanitari relativi alla sistemazione degli uffici, alla loro 
dislocazione territoriale, alle condizioni in cui deve svolgersi il lavoro del 
personale, alle cautele particolari da adottarsi in caso di epidemia; 
d) il vice presidente del Consiglio superiore della pubblica istruzione per gli 
affari concernenti il personale insegnante d'ogni ordine e grado ed in genere 
per i problemi che interferiscono con l'organizzazione degli studi; 
e) il capo della polizia, il comandante generale dell'arma dei Carabinieri, il 
comandante generale della Guardia di finanza, in tutti i casi in cui occorre 
disciplinare la collaborazione o partecipazione delle forze di polizia a servizi 
amministrativi; 
f) il presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i 
dipendenti statali per i problemi attinenti alla previdenza ed assistenza; 
g) il direttore generale degli Istituti di prevenzione e pena per gli affari 
attinenti all'ordinamento del personale addetto a tali servizi; 
h) i direttori generali delle amministrazioni autonome dello Stato, qualora non 
ne facciano parte come membri ordinari, per gli affari attinenti agli 
ordinamenti particolari delle amministrazioni stesse (33). 
------------------------ 
(33) Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è stato soppresso 
dall'art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce Amministrazione 
del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 
 





142. Attribuzioni del Consiglio superiore della pubblica amministrazione. 
Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è organo di consulenza del 
Governo sulle questioni comuni a tutti i rami dell'Amministrazione dello Stato 
in materia di ordinamento del personale civile, organizzazione, funzionamento e 
perfezionamento tecnico dei servizi. 
Il Consiglio superiore è sentito in tutte le questioni di massima concernenti lo 
stato giuridico ed il trattamento economico del personale civile dello Stato 
nonché l'organizzazione ed il funzionamento della pubblica Amministrazione. Può 
essere sentito altresì su ogni questione generale interessante l'Amministrazione 
dello Stato. 
Il Consiglio superiore è convocato dal presidente del Consiglio dei Ministri che 
ne richiede il parere di propria iniziativa o su richiesta dei Ministri 
interessati. 
Il Governo può affidare al Consiglio superiore della pubblica amministrazione, 
nelle materie predette, lo studio di particolari questioni e la formulazione di 
proposte. 
Sono inoltre devolute al Consiglio superiore della pubblica amministrazione le 
attribuzioni della soppressa commissione centrale per l'avventiziato (33). 
------------------------ 
(33) Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è stato soppresso 
dall'art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce Amministrazione 
del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 
 





143. Sezioni. 
Il presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, stabilisce entro 
il mese di gennaio di ogni anno la destinazione dei membri del Consiglio 
superiore a ciascuna sezione nonché la ripartizione fra queste degli affari di 
competenza del consiglio stesso. 
È però in facoltà del presidente del Consiglio superiore deferire alle sezioni 
riunite in adunanza generale gli affari di particolare importanza (33/a). 
------------------------ 
(33/a) Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è stato soppresso 
dall'art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce Amministrazione 
del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 
 





144. Segreteria. 
Il segretario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione è nominato 
con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro 
preposto all'amministrazione cui l'impiegato appartiene ed è scelto tra gli 
impiegati delle amministrazioni dello Stato con una qualifica non inferiore a 
direttore di divisione. 
Con le stesse modalità di cui al comma precedente sono nominati due segretari di 
sezione. 
Il segretario del Consiglio superiore ed i segretari di sezione sono collocati 
nella posizione di fuori ruolo. 
All'ufficio di segreteria sono comandati impiegati dello Stato entro i limiti 
stabiliti con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con 
il Ministro per il tesoro (33/a). 
------------------------ 
(33/a) Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è stato soppresso 
dall'art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce Amministrazione 
del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 
 





145. Adunanze. 
Il presidente del Consiglio superiore della pubblica amministrazione 
distribuisce i singoli affari tra le sezioni, secondo la competenza a ciascuna 
di essi attribuita a norma dell'art. 143. 
Il presidente di sezione nomina il relatore tra i membri ordinari e fissa 
l'adunanza per la discussione. All'adunanza assiste il segretario della sezione. 

Le adunanze generali sono convocate e presiedute dal presidente del Consiglio 
superiore e vi assiste il segretario del Consiglio stesso. 
Le deliberazioni dell'adunanza generale sono prese a maggioranza di voti e con 
la presenza di almeno la metà dei membri ordinari del Consiglio superiore. 
Le deliberazioni di ciascuna sezione sono prese a maggioranza di voti e con la 
presenza di almeno la metà dei propri membri ordinari (33/a). 
------------------------ 
(33/a) Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è stato soppresso 
dall'art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce Amministrazione 
del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 
 





Capo II - Consiglio di amministrazione. 
(giurisprudenza di legittimità) 
146. Composizione e competenze. 
Presso ciascun Ministero, Alto Commissariato od altra amministrazione centrale è 
costituito un Consiglio d'amministrazione, presieduto dal Ministro o da un alto 
commissario o, per delega, da un sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato 
con qualifica più elevata. Il Consiglio è composto: a) dai direttori generali e 
dagli impiegati con qualifica superiore, che hanno l'effettiva direzione di un 
servizio centrale; b) dagli ispettori generali preposti a servizi centrali 
dell'amministrazione organicamente dipendenti dal Ministro; c) dal presidente 
del Consiglio superiore eventualmente esistente presso l'amministrazione; d) da 
rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo, e comunque non 
inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere a), b) e c), da nominare 
all'inizio di ogni quadriennio, con decreto del Ministro, sulla base delle 
elezioni svolte ai sensi del D.P.R. 22 luglio 1977, n. 721 (33/b) (33/c). 
I membri di cui alle lettere a) e b), nei casi di assenza o di legittimo 
impedimento o di vacanza dei relativi posti, sono sostituiti da coloro che 
secondo i rispettivi ordinamenti ne fanno le veci. Qualora gli stessi membri 
siano in numero inferiore ad otto, il consiglio di amministrazione è integrato 
con gli impiegati delle carriere direttive di qualifica più elevata, aventi 
maggiore anzianità di qualifica (33/d) (33/e). 
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'ufficio del 
personale con qualifica non inferiore a direttore di sezione. 
Il Consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge 
in materia di personale ed esprime il proprio avviso sul coordinamento 
dell'attività dei vari uffici, sulle misure idonee ad evitare interferenze o 
duplicazioni e ad ottenere l'efficacia, la tempestività e la semplificazione 
dell'azione amministrativa nonché su tutte le altre questioni sulle quali il 
Ministro ritenga di sentirlo. 
Quando il Consiglio si è pronunciato, il suo parere è unito alle proposte dei 
capi degli uffici negli affari per i quali occorre la decisione del Ministro. 
Nelle amministrazioni civili il Consiglio viene altresì sentito, con la 
partecipazione del direttore della ragioneria centrale competente, sulle 
proposte annuali relative allo stato di previsione della spesa. 
Per gli impiegati con qualifica non inferiore a direttore generale le 
attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal Consiglio dei 
Ministri. 
Qualora la situazione dei ruoli dei personali dipendenti non consenta la 
costituzione del consiglio di amministrazione secondo le norme del primo comma, 
questo è composto dagli otto impiegati delle carriere direttive di qualifica più 
elevata, comunque in servizio presso l'amministrazione interessata, aventi 
maggiore anzianità di qualifica e dai rappresentanti del personale di cui alla 
lettera d) del primo comma (33/d). 
La composizione dei consigli di amministrazione delle amministrazioni autonome, 
della Ragioneria generale dello Stato, del Commissariato per il turismo e dei 
servizi dello spettacolo (33/f), delle informazioni e della proprietà 
intellettuale è regolata dai rispettivi ordinamenti, salvo quanto previsto alla 
lettera d) del primo comma. 
Il Consiglio di amministrazione dell'amministrazione per le attività 
assistenziali italiane ed internazionali è presieduto dal presidente 
dell'amministrazione medesima ed è costituito con le modalità di cui all'ottavo 
comma. 
Ai consigli di amministrazione previsti nei commi nono e decimo, sono conferite 
in aggiunta alle attribuzioni stabilite dagli ordinamenti particolari anche 
quelle di cui ai commi 4 e 6. 
In aggiunta ai membri previsti dal primo comma, del Consiglio di amministrazione 
del Ministero dei lavori pubblici fanno parte i tre presidenti di sezione del 
Consiglio superiore dei lavori pubblici più anziani nella qualifica. 
Il consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge 
in materia di personale anche per quanto riguarda quello ausiliario e quello 
operaio (33/g). 
------------------------ 
(33/b) Lettera sostituita prima dall'art. 7, primo comma, L. 18 marzo 1968, n. 
249, riportata al n. A/XV, dall'art. 7, L. 28 ottobre 1970, n. 775, riportata al 
n. A/XVII, ed infine dall'art. 1, L. 22 gennaio 1982, n. 8 (Gazz. Uff. 25 
gennaio 1982, n. 23). 
(33/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei 
confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, vedi l'allegato 
A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(33/d) Comma così sostituito dall'art. 7, primo comma, L. 18 marzo 1968, n. 249, 
riportata al n. A/XV. Vedi, inoltre, gli altri commi del citato art. 7. 
(33/e) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei 
confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, vedi l'allegato 
A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(33/d) Comma così sostituito dall'art. 7, primo comma, L. 18 marzo 1968, n. 249, 
riportata al n. A/XV. Vedi, inoltre, gli altri commi del citato art. 7. 
(33/f) Ora, Ministero del turismo e dello spettacolo. 
(33/g) Comma così sostituito dall'art. 7, primo comma, L. 18 marzo 1968, n. 249, 
riportata al n. A/XV. Vedi, inoltre, gli altri commi del citato art. 7. Vedi, 
anche, l'art. 1, L. 8 agosto 1980, n. 437, riportata alla voce Ferrovie dello 
Stato. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
147. Adunanze del Consiglio di amministrazione. 
Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese; almeno 
ogni trimestre delibera, con provvedimento motivato, sul conferimento in tutto 
od in parte dei posti disponibili per promozioni e, in caso affermativo, procede 
agli scrutini. 
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è 
necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti e, in ogni caso, di 
non meno di tre membri. 
Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, 
prevale il voto del presidente (33/h). 
------------------------ 
(33/h) Articolo così sostituito dall'art. 9, L. 22 ottobre 1961, n. 1143, 
riportata al n. A/IX. 
 





Capo III - Commissione di disciplina. 
148. Commissione di disciplina. 
All'inizio di ogni biennio è costituita, con decreto del Ministro, una 
Commissione di disciplina presso ciascun Ministero, Alto Commissariato od altra 
amministrazione centrale. 
La Commissione è presieduta da un direttore generale ed è composta da due 
impiegati con qualifica di ispettore generale. Non possono essere nominati 
membri della Commissione impiegati che sono tra loro parenti od affini di primo 
o secondo grado. 
Nell'ipotesi prevista dall'ottavo comma dell'articolo 146 il presidente ed i 
membri della Commissione di disciplina sono nominati tra gli impiegati delle 
carriere direttive di qualifica non inferiore a direttore di divisione, comunque 
in servizio presso le amministrazioni stesse. 
Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera 
direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione. 
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti. 
Per ciascuno dei due membri della Commissione e per il segretario è nominato un 
supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza 
o legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano il 
quale è, a sua volta, sostituito da uno dei membri supplenti. 
Qualora durante il biennio il presidente o taluno dei membri della Commissione 
od il segretario venga a cessare dall'incarico si provvede alla sostituzione, 
per il tempo che rimane al compimento del biennio, con le modalità previste nel 
presente articolo. 
Nessuno può far parte della Commissione per più di quattro anni consecutivi, 
salvo che la sostituzione non sia possibile. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
149. Ricusazione del giudice disciplinare. 
Il componente della Commissione di disciplina può essere ricusato: 
a) se ha interesse personale nel procedimento o se l'impiegato giudicabile è 
debitore o creditore di lui, della moglie o dei figli; 
b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento 
fuori dell'esercizio delle sue funzioni; 
c) se vi è un'inimicizia grave tra lui od alcuno dei suoi prossimi congiunti e 
l'impiegato sottoposto a procedimento; 
d) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie è offeso 
dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore; 
e) se è parente od affine di primo o secondo grado del funzionario istruttore o 
del consulente tecnico. 
La ricusazione è proposta con dichiarazione notificata dal giudicabile, 
comunicata al presidente della Commissione prima dell'adunanza, od inserita nel 
verbale della seduta in cui il giudicabile sia personalmente comparso. 
Sulla istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente sentito il 
ricusato. Se sia stato ricusato il presidente questi trasmette al Ministro la 
dichiarazione con le proprie controdeduzioni e decide definitivamente il 
Ministro stesso. 
Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato 
soltanto insieme col provvedimento che infligge la punizione. 
Il presidente ed il membro della Commissione ricusabili a termine del primo 
comma hanno il dovere di astenersi anche quando non sia stata proposta l'istanza 
di ricusazione. 
I vizi della composizione della Commissione di disciplina possono essere 
denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la 
sanzione disciplinare anche se il giudicabile non li abbia rilevati in 
precedenza. 
------------------------ 
 





TITOLO XI 
Formazione e perfezionamento del personale 
Capo I - Scuola superiore della pubblica amministrazione. 
150. Istituzione e finalità. 
È istituita presso la presidenza del Consiglio dei Ministri la scuola superiore 
della pubblica amministrazione con il compito di attuare corsi di preparazione, 
di formazione per impiegati in prova, di aggiornamento per gli impiegati con 
qualifiche inferiori a direttore di sezione ed equiparati, di perfezionamento 
per i direttori di sezione ed equiparati, di integrazione per il passaggio, nei 
casi previsti dalla legge, dalla carriera di concetto a quella direttiva degli 
impiegati non provvisti del diploma di laurea, di specializzazione scientifica e 
di qualificazione tecnica per i servizi propri di ciascuna carriera ed 
amministrazione. 
La Scuola superiore promuove e compie studi per il miglioramento 
tecnico-amministrativo delle amministrazioni dello Stato, organizza presso 
ciascuna di esse corsi dalle stesse richiesti, sovrintende agli istituti, scuole 
e corsi eventualmente organizzati presso le singole amministrazioni e ne 
coordina le attività. 
Per il raggiungimento degli scopi di cui ai precedenti comuni, la Scuola 
superiore può anche avvalersi delle università, dei Ministeri, degli enti 
pubblici, degli istituti ed enti culturali. 
------------------------ 
 





151. Ordinamento. 
Per l'insegnamento e per le attività di studio si provvede mediante professori 
titolari di università ed impiegati dello Stato comandati presso la Scuola 
superiore. Inoltre possono essere affidati incarichi di insegnamento o di 
studio, secondo le norme di legge per il conferimento d'incarichi e supplenze. 
L'ammissione ai corsi per il personale avviene su domanda dell'interessato in 
relazione all'anzianità nella qualifica ed ai giudizi complessivi riportati. La 
frequenza ai corsi può, però, essere obbligatoria. 
L'esito favorevole degli esami per ogni tipo di corso indicato nell'art. 150 
costituisce titolo di merito per conseguire la promozione, sia per esame che per 
scrutinio, alle qualifiche superiori. 
Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del presidente del Consiglio dei 
Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la 
pubblica istruzione, sentito il Consiglio dei Ministri ed il Consiglio di Stato, 
saranno stabiliti gli organi direttivi ed esecutivi, l'ordinamento didattico ed 
amministrativo nonché le norme di attuazione delle disposizioni del presente 
titolo. 
------------------------ 
 





TITOLO XII 
Albo dei dipendenti civili dello Stato 
152. Albo. 
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un albo dei 
dipendenti civili dello Stato, alla cui tenuta provvede l'ufficio di segreteria 
del Consiglio superiore della pubblica amministrazione. 
All'atto dell'assunzione di ogni impiegato civile o salariato dello Stato anche 
da parte delle amministrazioni autonome, l'ufficio che vi provvede deve farne 
segnalazione con l'indicazione del titolo dell'assunzione, alla segreteria del 
Consiglio superiore che, provveduto all'iscrizione all'albo del dipendente 
assunto, ne trasmette il numero d'iscrizione all'ufficio predetto, dandone 
contemporaneamente comunicazione, con gli estremi del titolo d'assunzione, alla 
Ragioneria centrale competente ed alla Corte dei conti. 
Debbono essere altresì comunicati alla segreteria del Consiglio superiore i nomi 
di tutti gli impiegati e salariati che cessano dal servizio per qualunque causa. 

L'albo è suddiviso in cinque quadri corrispondenti rispettivamente alle carriere 
degli impiegati ed ai salariati dello Stato. 
Ciascun quadro si suddivide in sezioni distinte per le diverse amministrazioni 
centrali da cui gli impiegati ed i salariati dipendono. 
In ciascun quadro si inseriscono i numeri di iscrizione all'albo 
progressivamente attribuiti ai dipendenti predetti. 
I numeri di iscrizione, già appartenenti agli impiegati o salariati cessati dal 
servizio, devono essere attribuiti ai nuovi assunti. 
Gli atti concernenti la destinazione di servizio degli impiegati e dei salariati 
previsti dai commi precedenti nonché i relativi titoli di pagamento degli 
assegni ad essi spettanti non possono aver corso se non risulti da essi anche il 
numero di iscrizione all'albo dei dipendenti predetti. 
Per gli impiegati civili ed i salariati già in servizio all'entrata in vigore 
del presente decreto gli uffici competenti, anche delle amministrazioni 
autonome, faranno alla segreteria del Consiglio superiore della pubblica 
amministrazione le segnalazioni previste dai commi precedenti entro sei mesi 
dalla istituzione dell'albo. 
Le segnalazioni predette saranno fatte mediante elenchi distinti per le carriere 
degli impiegati e per i salariati. 
Con apposito regolamento saranno emanate le norme eventualmente necessarie per 
l'attuazione dell'albo. 
Alla tenuta dell'albo dei dipendenti civili dello Stato, istituito presso la 
segreteria del Consiglio superiore, si può provvedere a mezzo dei sistemi 
elettronici, utilizzando, di massima, i sistemi di elaborazione esistenti presso 
le pubbliche amministrazioni (33/i). 
Le modalità organizzative del servizio e gli adempimenti delle singole 
amministrazioni in ordine all'invio e all'aggiornamento delle schede sono 
stabilite con regolamento di esecuzione (33/i). 
------------------------ 
(33/i) Comma aggiunto dall'art. 23, D.P.R. 4 marzo 1976, n. 328, riportato al n. 
M/V. 
(33/i) Comma aggiunto dall'art. 23, D.P.R. 4 marzo 1976, n. 328, riportato al n. 
M/V. 
 





PARTE SECONDA 
Ordinamento delle carriere 
TITOLO I 
Carriere direttive 
Capo I - Qualifiche ed attribuzioni. 
153. Qualifiche. 
Le carriere direttive del personale delle Amministrazioni dello Stato 
comprendono le seguenti qualifiche: 
direttore generale; 
ispettore generale; 
direttore di divisione; 
direttore di sezione; 
consigliere di I classe; 
consigliere di II classe; 
consigliere di III classe. 
Per le carriere direttive che contemplano qualifiche diverse, l'equiparazione 
alle precedenti ai fini dell'applicazione del presente decreto risulta dagli 
annessi quadri distinti con i numeri da 1 a 20, 82, 83 e 84. 
Le carriere direttive del personale tecnico per l'accesso alle quali è richiesto 
il possesso di lauree per il cui conseguimento è previsto un corso di studi 
universitari della durata di almeno cinque anni o di altra laurea seguita da 
corsi di specializzazione attinenti alla specifica carriera hanno inizio dalla 
qualifica di consigliere di 2ª classe o equiparata. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
154. Attribuzioni del personale direttivo. 
Il personale direttivo con qualifica non superiore a direttore aggiunto di 
divisione svolge, in collaborazione con i funzionari dirigenti, compiti di 
studio, ricerca, progettazione vigilanza e controllo; partecipa ad organi 
collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione. 
Il personale con qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, è 
preposto alla direzione degli uffici esterni non riservati alla competenza dei 
dirigenti, alla direzione delle sezioni o dei reparti di particolare rilevanza 
e, occorrendo, al coordinamento di più sezioni o reparti; nei casi stabiliti 
dalla legge può, ove non sia possibile provvedervi a mezzo dei dirigenti, 
rappresentare l'Amministrazione e curarne gli interessi presso gli enti e 
società sottoposti alla vigilanza dello Stato. 
Il personale con qualifica di direttore di sezione o equiparata è preposto alla 
direzione delle sezioni e dei reparti (33/l). 
------------------------ 
(33/l) Articolo così sostituito dall'art. 52, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, 
riportato al n. A/XXII. 
 





155. Attribuzioni del direttore generale. 
Il direttore generale ed il capo di ufficio centrale equiparato alla direzione 
generale esercitano le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da 
leggi e regolamenti; provvedono nelle materie ad essi delegate dal Ministro; 
coadiuvano il Ministro nello svolgimento dell'azione amministrativa; propongono 
al Ministro i provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza 
degli uffici da essi diretti; predispongono gli elementi per la relazione al 
Parlamento sul bilancio preventivo; dirigono e coordinano l'attività dei 
dipendenti uffici, assicurandone la legalità, l'imparzialità e la rispondenza al 
pubblico interesse; promuovono la migliore organizzazione ed il perfezionamento 
dei servizi; provvedono direttamente agli atti vincolati di competenza 
dell'amministrazione centrale e dispongono per quelli dovuti da organi 
inferiore, qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all'uopo 
previsto dalle leggi l'intervento di altri organi amministrativi. 
------------------------ 
 





156. Attribuzioni dell'ispettore generale. 
L'ispettore generale provvede, secondo le direttive del Ministro e del 
competente direttore generale, alla vigilanza sugli organi ed uffici inferiori 
nonché sugli enti soggetti alla vigilanza dell'amministrazione mediante 
ispezioni ed altri mezzi consentiti dalla legge; riferisce all'organo dal quale 
dipende sull'esito delle ispezioni od inchieste affidategli; segnala tutte le 
irregolarità accertate formulando proposte sui provvedimenti da adottare, ed 
adotta in caso di urgenza i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge per 
eliminare gli inconvenienti rilevati. 
Il Ministro, con proprio decreto, può conferire ad un ispettore generale 
l'incarico di sostituire il direttore generale in caso di assenza od impedimento 
od altro speciale incarico. 
L'ispettore generale può essere preposto ad uffici dell'amministrazione centrale 
o periferici particolarmente importanti. 
------------------------ 
 





157. Attribuzioni del direttore di divisione. 
Il direttore di divisione organizza e dirige il servizio di competenza ed adotta 
tutti i provvedimenti sugli affari attribuitigli dalla legge, dai regolamenti e, 
per delega, dal Ministro o dal direttore generale; riferisce periodicamente al 
direttore generale sull'andamento del ramo di servizio affidatogli; adotta o 
propone i provvedimenti per ridurne il costo o migliorarne la efficienza anche 
in relazione a nuove esigenze; promuove il perfezionamento dei metodi di lavoro 
e la semplificazione dei procedimenti amministrativi. 
------------------------ 
 





158. Attribuzioni del direttore di sezione. 
Il direttore di sezione dirige la sezione, l'ufficio od il reparto cui è 
proposto; provvede agli affari di competenza e predispone gli atti preliminari 
ed istruttori negli affari di competenza dei superiori; dispone per quelli di 
mera esecuzione ed esercita le altre attribuzioni devolutegli dagli organi 
superiori. 
------------------------ 
 





159. Attribuzioni dei consiglieri. 
I consiglieri collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai 
quali sono addetti; istruiscono le pratiche loro affidate; svolgono attività di 
carattere istruttorio; comunicano agli interessati i provvedimenti adottati 
dall'amministrazione: rilasciano certificazioni; partecipano a commissioni o 
comitati od altri organi collegiali operanti nell'amministrazione periferica, 
nonché, quando non possa provvedersi con personale di qualifica superiore, in 
quella centrale (33/m). 
Il personale di cui al precedente comma, durante il periodo di permanenza 
complessiva nelle qualifiche ivi previste, deve essere adibito almeno a tre 
diversi settori di attività. Tale requisito è indispensabile ai fini 
dell'ammissione agli esami di concorso e di idoneità per la promozione a 
direttore di sezione, salvo che non sussista possibilità di avvicendamento o che 
la amministrazione non vi abbia provveduto. 
------------------------ 
(33/m) Comma così sostituito dall'art. 14, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, 
riportato al n. A/XVIII. 
 





160. Attribuzioni di funzioni particolari. 
I singoli ordinamenti stabiliscono, in relazione alle esigenze dei vari rami di 
servizio, le attribuzioni particolari del direttore generale, del direttore di 
divisione, del direttore di sezione, dei consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe. 
------------------------ 
 





Capo II - Accesso alle carriere direttive. 
161. Nomina alla qualifica iniziale. 
La nomina in prova a consigliere di 3ª classe, o consigliere di 2ª classe per le 
carriere previste dal terzo comma dell'art. 153, si consegue mediante pubblico 
concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano muniti di 
diploma di laurea e siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2. 
Gli ordinamenti delle singole amministrazioni stabiliscono lo specifico titolo 
di studio per la ammissione al concorso, le materie che formano oggetto degli 
esami scritti ed orali e le prove pratiche quando siano previste da speciali 
ordinamenti. 
Le prove scritte debbono essere almeno tre. 
Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere di 
concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purché 
rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il 
diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado. Va tenuto conto della 
frequenza e dell'esito dei corsi di integrazione previsti dal presente decreto. 
Le disposizioni del precedente comma non si applicano per l'accesso alle 
carriere direttive del personale tecnico. 
------------------------ 
 





Capo III - Svolgimento delle carriere. 
162. Dotazione organica unica per le qualifiche di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª 
classe e delle qualifiche equiparate. 
I posti di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe e delle qualifiche equiparate sono 
resi cumulativi in un unico organico (34). 
------------------------ 
(34) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 19 ottobre 1959, n. 928. 
 





163. Promozioni a consigliere di 2ª e 1ª classe. 
La promozione a consigliere di 2ª classe si consegue, a ruolo aperto, mediante 
scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri di 3ª 
classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio 
nella qualifica. 
La promozione a la qualifica di consigliere di lª classe si consegue, a ruolo 
aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i 
consiglieri di 2ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di 
effettivo servizio nella qualifica (34). 
------------------------ 
(34) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 19 ottobre 1959, n. 928. 
 





164. Promozione a direttore di sezione. 
I posti disponibili nella qualifica di direttore di sezione sono conferiti per 
un quarto mediante concorso per merito distinto, computando per posto intero la 
frazione di posto, e per tre quarti mediante esame di idoneità. 
Il concorso per merito distinto e l'esame di idoneità sono indetti 
contemporaneamente ogni anno. 
Al concorso per merito distinto sono ammessi a partecipare gli impiegati dello 
stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, 
abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella 
carriera. 
All'esame di idoneità sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso 
ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano 
compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nella carriera. 
Per gli impiegati provenienti dalle carriere di concetto il servizio prestato 
con qualifica non inferiore a segretario aggiunto è valutato per metà e per non 
più di quattro anni complessivi. 
L'ammissione al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità è 
subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione il quale, a 
tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, delle attitudini 
all'esercizio delle funzioni direttive e del profitto tratto dalla frequenza dei 
corsi di aggiornamento previsti dal presente decreto. 
------------------------ 
 





165. Concorso per merito distinto ed esame di idoneità. 
I concorso per merito distinto consiste in quattro prove scritte ed una prova 
orale. L'esame di idoneità consiste in tre prove scritte ed una prova orale. Le 
prove scritte sono a carattere teorico-pratico ed almeno una deve avere 
particolare attinenza ai servizi d'istituto dell'amministrazione. 
Le prove di esame devono tendere ad accertare la cultura professionale, la 
capacità organizzativa e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di 
questioni di carattere amministrativo e tecnico. 
I singoli ordinamento stabiliscono le materie delle prove scritte ed orali 
nonché delle prove pratiche quando siano previste da speciali ordinamenti. 
Nel concorso per merito distinto sono ammessi alla prova orale i candidati i 
quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e 
non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende 
superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi. 
Nell'esame d'idoneità sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano 
riportata una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei 
decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il 
candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi. 
Ai soli effetti della eventuale promozione per idoneità, di cui al precedente 
comma, sono ammessi alla prova orale del concorso per merito distinto anche i 
candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove 
scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. 
I candidati del concorso per merito distinto che abbiano conseguita l'idoneità 
ai sensi del precedente comma sono collocati, qualora abbiano l'anzianità 
richiesta per la ammissione agli esami di idoneità, in unica graduatoria, in 
base alla votazione riportata, con gli impiegati che abbiano superato l'esame di 
idoneità. A parità di votazione costituisce titolo di preferenza lo aver 
conseguito l'idoneità nel concorso per merito distinto. Qualora i candidati 
predetti non abbiano l'anzianità prevista dal quarto comma dell'art. 164, sono 
collocati nella graduatoria unica formata per l'esame di idoneità al quale essi 
avrebbero potuto partecipare dopo aver compiuto undici anni di servizio nella 
carriera. 
La votazione complessiva, tanto negli esami di merito distinto quanto in quelli 
di idoneità, è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove 
scritte e del punto ottenuto in quella orale. A parità di voto ha la precedenza 
il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità. 
Al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità si applicano le 
disposizioni di cui agli articoli 6 e 7; le pubblicazioni ivi previste, sono 
fatte soltanto sul bollettino ufficiale dell'amministrazione. 
I vincitori del concorso per merito distinto hanno la precedenza sui promossi 
mediante esame di idoneità. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
166. Promozione a direttore di divisione. 
La promozione a direttore di divisione si consegue mediante: 
1) concorso speciale per esami, nel limite di un quinto dei posti disponibili, 
al quale possono partecipare i direttori di sezione dello stesso ruolo che 
compiono entro il 31 dicembre un anno di anzianità nella qualifica. La frazione 
di posto superiore alla metà si computa come posto intero. Ove in base a tale 
ripartizione non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i 
posti disponibili sono conferiti mediante lo scrutinio di cui al successivo 
numero 2; 
2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, 
al quale sono ammessi i direttori di sezione dello stesso ruolo che compiano 
entro il 31 dicembre tre anni di anzianità nella qualifica. 
Entro il mese di settembre di ogni anno nel bollettino ufficiale del Ministero è 
pubblicato il bando del concorso speciale nel quale vanno indicati il numero dei 
posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di 
partecipazione. 
Lo scrutinio per merito comparativo deve essere tenuto nel mese di dicembre di 
ogni anno. Entro lo stesso termine devono essere effettuate almeno le prove 
scritte del concorso speciale. 
Le promozioni avranno effetto dal primo gennaio successivo. Ove siano stati 
effettuati tanto il concorso speciale per esami che lo scrutinio per merito 
comparativo i vincitori del concorso speciale precedono nel ruolo i promossi in 
base allo scrutinio ed i provvedimenti di promozione non potranno essere emanati 
se non dopo l'espletamento del concorso predetto, ferma restando la decorrenza 
prevista dal presente comma (35). 
------------------------ 
(35) Articolo così modificato dall'art. 7, L. 19 ottobre 1959, n. 928, con 
l'abrogazione dell'originario terzo comma. 
 





167. Concorso speciale per la promozione a direttore di divisione. 
L'esame del concorso speciale è costituito da due prove scritte e da un 
colloquio, al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di 
otto decimi in ciascuna delle prove scritte. 
Una di queste deve essere diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla 
soluzione di questioni connesse all'attività dell'Amministrazione cui 
appartengono. 
Per ciascun candidato che partecipa al concorso speciale il capo del personale 
deve far pervenire alla Commissione giudicatrice i rapporti informativi 
formulati durante la carriera e lo stato matricolare. 
Il colloquio deve concorrere con gli altri elementi di giudizio ad una adeguata 
valutazione della personalità dell'impiegato, della di lui preparazione 
professionale con particolare riguardo ai servizi prestati, nonché 
all'attitudine alle funzioni superiori. 
Nel concorso speciale e nello scrutinio per merito comparativo va tenuto conto 
del profitto tratto nei corsi di perfezionamento. 
Per il concorso speciale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7; 
le pubblicazioni ivi previste, sono fatte soltanto sul bollettino ufficiale 
dell'Amministrazione (36). 
------------------------ 
(36) Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 19 ottobre 1959, n. 928. 
 





168. Promozione ad ispettore generale. 
La promozione ad ispettore generale si consegue mediante scrutinio per merito 
comparativo al quale sono ammessi i direttori di divisione che abbiano compiuto 
tre anni di effettivo servizio nella qualifica. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
169. Scrutinio per merito comparativo. 
Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa 
personalità dell'impiegato, emesso sulla base dei titoli risultanti dal 
fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento ai 
rapporti informativi e relativi giudizi complessivi. 
Il consiglio di amministrazione, all'inizio di ogni triennio, determina mediante 
coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle 
esigenze delle singole carriere. Tali criteri dovranno avere riguardo al 
rendimento, alla qualità del servizio prestato, alla capacità organizzativa, ai 
lavori originali elaborati per il servizio stesso, agli incarichi svolti, al 
profitto tratto dai corsi professionali previsti dalle vigenti disposizioni, 
all'attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni 
della qualifica da conferire, alle eventuali pubblicazioni scientifiche, nonché 
alla cultura generale e alla capacità professionale. 
Per ogni anno di effettivo servizio prestato, nella qualifica immediatamente 
inferiore a quella da conferire, oltre l'anzianità minima prescritta per 
l'ammissione allo scrutinio e per non più di sei anni, il consiglio di 
amministrazione attribuisce un coefficiente di anzianità, pari ad un centesimo 
del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli se 
l'impiegato ha riportato un giudizio complessivo non inferiore a distinto. 
Ogni scrutinato ha diritto di prendere visione o di ottenere, a proprie spese, 
copia dei criteri di valutazione dei titoli, nonché del verbale della seduta del 
consiglio, del quaderno di scrutinio, della propria scheda personale e di quelle 
dei promossi (36/a). 
------------------------ 
(36/a) Così sostituito dall'art. 38, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, riportato 
al n. A/XVIII. 
 





170. Nomina a direttore generale. 
I direttori generali e gli impiegati con qualifiche superiori sono nominati con 
decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei 
Ministri. 
Le nomine possono essere conferite anche ad impiegati di altri ruoli o di altre 
amministrazioni, ovvero a persone estranee all'amministrazione dello Stato. 
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TITOLO II 
Carriere di concetto 
Capo I - Qualifiche e attribuzioni. 
171. Qualifiche. 
Le carriere di concetto comprendono le seguenti qualifiche: 
segretario capo; 
segretario principale; 
primo segretario; 
segretario; 
segretario aggiunto; 
vice segretario. 
Per le carriere di concetto che contemplano qualifiche diverse, la equiparazione 
alle precedenti ai fini dell'applicazione del presente decreto risulta dagli 
annessi quadri distinti con i numeri da 21 a 39, 82, 83 e 84. 
------------------------ 
 





172. Attribuzioni. 
Il personale delle carriere di concetto addetto agli uffici dell'amministrazione 
centrale e periferica svolge i compiti di carattere amministrativo, contabile e 
tecnico previsti dai singoli ordinamenti e provvede agli adempimenti che ad esso 
vengono affidati. 
Nell'espletamento dei propri compiti ha la responsabilità della corretta 
applicazione delle leggi e dei regolamenti. 
------------------------ 
 





Capo II - Accesso alle carriere. 
(giurisprudenza di legittimità) 
173. Nomina a vice segretario. 
La nomina in prova a vice segretario si consegue mediante pubblico concorso per 
esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani muniti di diploma 
di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed in possesso degli altri 
requisiti stabiliti dall'art. 2. 
Gli ordinamenti delle singole amministrazioni stabiliscono lo specifico titolo 
di studio, le materie che formano oggetto degli esami scritti ed orali nonché le 
prove pratiche, quando siano previste da speciali ordinamenti. 
Le prove scritte devono essere almeno due. 
Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere 
esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purché 
rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma 
di istituto di istruzione secondaria di primo grado. 
La disposizione del comma precedente non si applica per l'accesso alle carriere 
di concetto del personale tecnico. 
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Capo III - Svolgimento delle carriere. 
174. Dotazione organica unica per le qualifiche di segretario, segretario 
aggiunto e vice segretario. 
"I posti di segretario, segretario aggiunto e vice segretario, o qualifiche 
equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico" (37). 
------------------------ 
(37) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 22 ottobre 1961, n. 1143, 
riportata al n. A/IX di questa voce. 
 





175. Promozioni a segretario aggiunto ed a segretario. 
"La promozione a segretario aggiunto si consegue a ruolo aperto, mediante 
scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i vice segretari dello 
stesso ruolo, che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella 
qualifica. 
La promozione a segretario si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per 
merito comparativo, al quale sono ammessi i segretari aggiunti dello stesso 
ruolo, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica" 
(38). 
------------------------ 
(38) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 22 ottobre 1961, n. 1143, 
riportata al n. A/IX di questa voce. 
 





176. Promozione a primo segretario. 
I posti disponibili nella qualifica di primo segretario sono conferiti, per un 
quarto, mediante concorso per merito distinto computando per posto intero la 
frazione di posto e, per tre quarti, mediante esami di idoneità. 
Il concorso per merito distinto e l'esame di idoneità sono indetti 
contemporaneamente ogni anno. 
Al concorso per merito distinto sono ammessi a partecipare gli impiegati dello 
stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, 
abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella 
carriera. 
All'esame di idoneità sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso 
ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano 
compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nella carriera. 
Gli indicati periodi di anzianità sono ridotti di due anni per gli impiegati 
forniti di laurea o titoli equipollenti. 
Per gli impiegati provenienti dalle carriere esecutive il servizio prestato con 
qualifica non inferiore ad archivista è valutato per due terzi e per non più di 
quattro anni complessivi. 
L'ammissione al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità è 
subordinato al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione il quale, a 
tale fine, tiene conto delle qualità del servizio prestato, delle attitudini ad 
esercitare le funzioni della qualifica superiore e del risultato conseguito nei 
corsi di formazione. 
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177. Esami per le promozioni a primo segretario. 
Il concorso per merito distinto consiste in tre prove scritte, in una prova 
orale ed in prove pratiche, quando siano richieste da speciali ordinamenti. 
L'esame di idoneità consiste in due prove scritte, in una prova orale ed in 
prove pratiche quando siano previste da speciali ordinamenti. Le prove scritte 
sono a carattere prevalentemente pratico ed una di esse deve avere particolare 
attinenza ai servizi d'istituto della amministrazione. I singoli ordinamenti 
stabiliscono le materie delle prove predette. 
A concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità si applicano le 
disposizioni di cui ai commi quarto e successivi dell'art. 165. 
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178. Promozioni alle qualifiche superiori a primo segretario. 
Le promozioni a segretario principale ed a segretario capo sono conferite 
mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati 
dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di 
effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore. 
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179. Procedimento dello scrutinio. 
Nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni previste dal presente 
capo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 
169. 
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TITOLO III 
Carriere esecutive 
Capo I - Qualifiche ed attribuzioni. 
180. Qualifiche. 
Le carriere esecutive comprendono le seguenti qualifiche: 
archivista capo; 
primo archivista; 
archivista; 
applicato; 
applicato aggiunto. 
Per le carriere esecutive che contemplano qualifiche diverse l'equiparazione 
alle precedenti, ai fini dell'applicazione del presente decreto, risulta dagli 
annessi quadri distinti con i nn. da 40 a 60. 
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181. Attribuzioni. 
Il personale delle carriere esecutive, addetto agli uffici dell'Amministrazione 
centrale e periferica, disimpegna mansioni di archivio, di protocollo, di 
registrazione e di copia anche con l'utilizzazione di macchine, nonché quelle di 
collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa previste nei regolamenti 
delle singole amministrazioni. 
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Capo II - Accesso alle carriere. 
182. Nomina ad applicato aggiunto. 
La nomina in prova ad applicato aggiunto o ad applicato per quelle carriere che 
eccezionalmente iniziano con tale qualifica si consegue mediante pubblico 
concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini muniti di diploma 
di istituto di istruzione secondaria di primo grado ed in possesso degli altri 
requisiti stabiliti dall'articolo 2. 
Gli esami comprendono, oltre a due prove scritte ed una orale, una prova pratica 
obbligatoria di dattilografia o stenografia o su mezzi meccanici indicati nel 
bando di concorso. 
Gli ordinamenti delle singole amministrazioni stabiliscono lo specifico titolo 
di studio necessario per l'ammissione agli esami e le materie che formano 
oggetto degli esami scritti ed orali. 
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Capo III - Svolgimento delle carriere. 
183. Dotazione organica unica per le qualifiche di archivista, applicato e 
applicato aggiunto. 
I posti di archivista, applicato e applicato aggiunto e qualifiche equiparate, 
sono resi cumulativi in un unico organico (39). 
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(39) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 22 ottobre 1961, n. 1143, 
riportata al n. A/IX di questa voce. 
 





184. Promozioni ad applicato ed archivista. 
La promozione ad applicato si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per 
merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati aggiunti dello stesso 
ruolo, che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica. 
La promozione ad archivista si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per 
merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati dello stesso ruolo che 
abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica (40). 
------------------------ 
(40) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 22 ottobre 1961, n. 1143, 
riportata al n. A/IX di questa voce. 
 





185. Promozione a primo archivista. 
La promozione a primo archivista si consegue mediante: 
1) concorso per esami, nel limite di un terzo dei posti disponibili, al quale 
sono ammessi a partecipare gli archivisti e gli applicati dello stesso ruolo 
che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano 
compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nelle qualifiche 
inferiori. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto 
intero; ove in base a tale ripartizione non sia possibile assegnare almeno un 
posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti ai sensi del 
successivo numero 2); 
2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, 
al quale sono ammessi a partecipare gli archivisti e gli applicati dello stesso 
ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto complessivamente tredici 
anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori. 
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186. Promozione ad archivista capo e qualifica superiore. 
La promozione ad archivista capo si consegue mediante scrutinio per merito 
comparativo, al quale sono ammessi i primi archivisti dello stesso ruolo che, 
alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella 
qualifica. 
Per le carriere esecutive per le quali è eccezionalmente prevista una qualifica 
superiore ad archivista capo, la promozione alla qualifica stessa si consegue 
mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli archivisti 
capi della stessa carriera con almeno tre anni di effettivo servizio nella 
qualifica. 
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187. Esame e scrutinio per le promozioni. 
Lo scrutinio per merito comparativo previsto dall'art. 185, n. 2, deve essere 
tenuto, sempre che vi sia disponibilità di posti, nel mese di giugno di ogni 
anno. Entro lo stesso termine devono essere effettuate almeno le prove scritte 
del concorso previsto dal n. 1 del citato articolo. 
Entro il mese di febbraio deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale del 
Ministero il bando di concorso, nel quale sono indicati il numero dei posti, il 
termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione. Qualora 
dopo il bando del concorso ed entro il 30 giugno si verifichino nuove vacanze 
nella qualifica di primo archivista, queste sono computate ai fini della 
ripartizione prevista dall'art. 185. 
L'esame di concorso consta di due prove scritte a carattere pratico sui servizi 
di istituto e di una prova orale, alla quale sono ammessi i candidati che 
abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non 
meno di sei decimi in ciascuna di esse. 
La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la 
votazione di sette decimi. 
Le materie delle prove scritte ed orali sono determinate dai singoli ordinamenti 
i quali per le carriere che non comportano mansioni di archivio e di copia, 
possono prevedere una prova pratica in sostituzione di una delle due prove 
scritte. Si applicano al concorso le disposizioni contenute negli artt. 6 e 7; 
le pubblicazioni ivi previste, sono fatte soltanto nel bollettino ufficiale 
dell'amministrazione. 
I vincitori del concorso per esame hanno la precedenza sui promossi per merito 
comparativo. 
Nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni previste dal presente 
capo si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 169. 
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TITOLO IV 
Carriera del personale ausiliario 
Capo I - Qualifiche e mansioni. 
188. Qualifiche. 
Le carriere del personale ausiliario comprendono le seguenti qualifiche: 
commesso capo; 
commesso; 
usciere capo; 
usciere; 
inserviente. 
Le carriere del personale ausiliario tecnico comprendono le seguenti qualifiche: 

agente tecnico capo; 
agente tecnico. 
Per le carriere che contemplano qualifiche diverse l'equiparazione alle 
precedenti ai fini dell'applicazione del presente decreto risulta dagli annessi 
quadri distinti con i nn. da 61 a 81. 
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189. Mansioni. 
Il personale ausiliario provvede a mantenere l'ordine e la pulizia degli uffici 
cui è addetto, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del 
pubblico agli uffici esegue il trasporto dei fascicoli e di altri oggetti 
dell'ufficio ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al 
servizio. 
Il personale ausiliario tecnico esplica le mansioni previste dai singoli 
ordinamenti. 
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Capo II - Accesso alle carriere. 
190. Nomina ad inserviente o ad agente tecnico. 
La nomina ad inserviente in prova e quella ad agente tecnico in prova si 
consegue mediante pubblico concorso, al quale sono ammessi a partecipare i 
cittadini italiani che abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e 
siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2. 
Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto 
dettato oltre ad una prova di idoneità tecnica per gli aspiranti a posti di 
agente tecnico. 
I concorsi possono essere effettuati anche limitatamente agli uffici aventi sede 
in determinate regioni o province salva per tutti i cittadini la facoltà di 
parteciparvi. 
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Capo III - Svolgimento delle carriere. 
191. Dotazione unica per le qualifiche di usciere capo, usciere ed inserviente. 
I posti di usciere capo, usciere ed inserviente o qualifiche equiparate, sono 
resi cumulativi in un unico organico (41). 
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(41) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 22 ottobre 1961, n. 1143, 
riportata al n. A/IX di questa voce. 
 





192. Promozione ad usciere e ad usciere capo. 
La promozione ad usciere si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per 
merito assoluto, al quale sono ammessi gli inservienti dello stesso ruolo, che 
abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica. 
La promozione ad usciere capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per 
merito assoluto al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo, che 
abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica. 
Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, 
agli impiegati che, in possesso della prescritta anzianità, abbiano dimostrato 
diligenza e buona condotta (42). 
------------------------ 
(42) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 22 ottobre 1961, n. 1143, 
riportata al n. A/IX di questa voce. 
 





193. Promozioni a commesso ed a commesso capo. 
Le promozioni a commesso ed a commesso capo sono conferite a scelta, su 
designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati dello stesso ruolo 
che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore cinque anni di 
effettivo servizio. 
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194. Promozione ad agente tecnico capo. 
La promozione ad agente tecnico capo è conferita a scelta, su designazione del 
Consiglio di amministrazione, agli agenti tecnici dello stesso ruolo che, alla 
data dello scrutinio, abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio. 
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TITOLO V 
Carriere speciali (43) 
Capo I - Ordinamento. 
195. Qualifiche. 
Le carriere del personale degli uffici periferici per le quali anteriormente al 
1° luglio 1956 erano stabiliti per le medesime funzioni ruoli di gruppo A e B si 
distinguono nelle carriere di cui agli allegati quadri indicati con i numeri 82, 
83 e 84. 
Le carriere direttive comprendono le seguenti qualifiche: 
ispettore generale e compartimentale; 
direttore di 1ª classe; 
direttore di 2ª classe; 
vice direttore. 
Le carriere di concetto comprendono le seguenti qualifiche: 
segretario; 
segretario aggiunto; 
vice segretario. 
Per le carriere che contemplano qualifiche diverse l'equiparazione alle 
precedenti, ai fini dell'applicazione del presente decreto, risulta dai citati 
quadri distinti con i nn. 82, 83 e 84. 
Al personale delle carriere direttive e di concetto di cui ai precedenti commi 
sono estese le disposizioni stabilite negli altri titoli del presente decreto in 
quanto siano applicabili e non si sia diversamente provveduto nel presente 
titolo. 
------------------------ 
(43) Vedi anche la L. 22 dicembre 1957, n. 1234, riportata al n. A/IV di questa 
voce, e la L. 7 luglio 1959, numero 469, riportata al n. A/VI di questa voce. 
 





Capo II - Accesso alle carriere direttive. 
196. Nomina a vice direttore. 
L'accesso a ciascuna delle carriere direttive istituite per gli uffici 
periferici di cui al precedente articolo è riservato agli impiegati appartenenti 
alle carriere di concetto degli stessi uffici. 
La nomina alla qualifica di vice direttore si consegue mediante concorso per 
esami al quale sono ammessi gli impiegati delle predette carriere di concetto 
che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano 
compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera e siano 
in possesso di diploma di laurea o titolo equipollente. 
Allo stesso concorso sono ammessi anche gli impiegati dello stesso ruolo che non 
siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma precedente purché 
abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed 
abbiano complessivamente compiuto, alla data di pubblicazione del decreto che 
indice il concorso, tredici anni di effettivo servizio nella carriera. 
L'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di 
amministrazione il quale, a tal fine, tiene conto delle qualità del servizio 
prestato, delle attitudini ad esercitare le funzioni direttive e del risultato 
conseguito nei corsi di formazione ed integrazione previsti dal presente 
decreto. 
Il concorso consiste in tre prove scritte ed una orale. Le prove scritte sono a 
carattere teorico-pratico ed almeno una deve avere particolare attinenza ai 
servizi di istituto. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano 
riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei 
decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il 
candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi. 
Le materie delle prove scritte ed orali sono determinate dai singoli 
ordinamenti. 
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197. Promozione a direttore di 2ª classe. 
La promozione alla qualifica di direttore di 2ª classe si consegue mediante 
scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice direttori dello 
stesso ruolo i quali abbiano compiuto tre anni di servizio effettivo nella 
qualifica. 
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198. Inquadramento. 
Gli impiegati già di gruppo B che anteriormente al 1° luglio 1956 siano stati 
inquadrati nel gruppo A e non vi abbiano potuto ottenere la promozione al grado 
superiore per mancanza di posti disponibili, mentre i pari grado rimasti al 
gruppo B con uguale o minore anzianità sono stati già promossi al grado 
superiore, potranno, previo giudizio del Consiglio di amministrazione, essere 
promossi anche in soprannumero alla qualifica superiore. I posti così conferiti 
in soprannumero saranno riassorbiti con le prime vacanze che verranno a 
verificarsi. 
Gli impiegati delle carriere speciali che non abbiano ottenuto l'inquadramento 
nelle carriere direttive ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 57 del 
D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, conservano "ad personam" la qualifica acquisita. 
Gli stessi possono essere scrutinati per la promozione alle qualifiche superiori 
previste dal soppresso ruolo di provenienza in occasione e nella stessa 
proporzione delle promozioni effettuate nella corrispondente qualifica della 
carriera direttiva. Agli impiegati promossi è attribuita "ad personam" la 
qualifica immediatamente superiore prevista dal precedente ordinamento. 
Nella qualifica di vice direttore della carriera direttiva sono tenuti scoperti 
tanti posti quanti sono gli impiegati che a norma del precedente comma 
conservano "ad personam" la qualifica del ruolo di provenienza. 
Gli impiegati delle carriere speciali inquadrati nelle carriere direttive non 
potranno essere scrutinati per la promozione alla qualifica superiore sino a 
quando non avranno maturato le anzianità prescritte per la promozione medesima 
gl'impiegati di pari qualifica provenienti dal ruolo di gruppo A. 
------------------------ 
 





TITOLO VI 
Passaggio ad altra amministrazione o ad altra carriera 
Capo I - Passaggio ad altra amministrazione. 
(giurisprudenza di legittimità) 
199. Modalità. 
L'amministrazione che, per speciali esigenze di determinati servizi, ritenga 
necessario avvalersi stabilmente dell'opera di un impiegato appartenente alla 
carriera direttiva di altra amministrazione, in quanto dotato di particolare 
competenza in tali servizi, può avanzare motivata richiesta al Presidente del 
Consiglio dei Ministri che, sentiti l'amministrazione cui l'impiegato appartiene 
ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ne dispone, con il 
consenso dell'interessato, il trasferimento nei ruoli dell'amministrazione 
richiedente. 
Analoga richiesta può essere avanzata dalle amministrazioni che, in relazione 
alla situazione di organico ed alle esigenze di servizio, ritengono di poter 
utilizzare contingenti di impiegati di altre amministrazioni, appartenenti a 
carriere diverse da quelle direttive, tanto dei ruoli organici che dei 
corrispondenti ruoli aggiunti. 
Il Presidente del Consiglio, sentita l'amministrazione cui appartengono i 
contingenti richiesti e previo parere del Consiglio superiore della pubblica 
amministrazione, ne dispone il trasferimento con proprio decreto. 
Alle conseguenti variazioni di organici si provvede con regolamento di 
esecuzione. 
L'iniziativa di chiedere il trasferimento di contingenti di impiegati di 
carriere diverse da quelle direttive dall'una all'altra amministrazione spetta 
altresì al Consiglio superiore della pubblica amministrazione. 
Gli impiegati che, ai sensi delle disposizioni precedenti, sono trasferiti ad 
altra amministrazione sono inseriti nei nuovi ruoli nel posto che loro spetta 
secondo la data di nomina alla qualifica già ricoperta e con la relativa 
anzianità di carriera e di qualifica (43/a). 
------------------------ 
(43/a) Vedi, anche, l'art. 45, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, riportato al n. 
A/CII. 
 





Capo II - Passaggio ad altra carriera. 
(giurisprudenza di legittimità) 
200. Modalità. 
Gli impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri 
necessari requisiti, possono partecipare senza alcun limite di età ai pubblici 
concorsi per l'accesso a qualsiasi carriera delle amministrazioni dello Stato. 
Il Ministro competente, su conforme parere del Consiglio di amministrazione e 
con il consenso degli interessati, può disporre il trasferimento degli impiegati 
civili da un ruolo ad altro di corrispondente carriera della stessa 
amministrazione. 
Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera e di qualifica 
acquisita, e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a 
quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella 
qualifica già ricoperta (43/b). 
------------------------ 
(43/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale dirigenziale del comparto Ministeri e delle Aziende 
autonome, vedi l'allegato B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 





201. Valutazione di anzianità. 
Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli 
scrutini di promozione a consigliere di 2ª classe, segretario aggiunto od 
applicato, per l'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di 
idoneità per le promozioni a direttore di sezione ed a primo segretario, nonché 
per l'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo 
archivista, il servizio prestato in carriere corrispondenti o superiori è 
valutato per intero e per non più di quattro anni complessivi, ivi compresa la 
valutazione dell'anzianità eventualmente spettante ai sensi dell'art. 164, 
quinto comma, e dell'art. 176, sesto comma. 
In ogni caso la promozione a consigliere di 2ª classe, segretario aggiunto ed 
applicato non potrà aver luogo se nella nuova carriera non sia stato prestato 
servizio effettivo per almeno un anno, se trattasi di carriera direttiva od 
esecutiva e, per almeno due anni, se trattasi di carriera di concetto (44). 
------------------------ 
(44) Vedi L. 16 luglio 1960, n. 705, riportata al numero A/VIII. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
202. Assegno personale nei passaggi di carriera. 
Nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione 
agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica 
è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo 
stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di 
stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica (45). 

------------------------ 
(45) Vedi artt. 4 e 30, D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, riportato al n. F/XI, 
nonché gli artt. 10 e segg., D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, riportato al n. 
F/XIII. 
 





TITOLO VII 
Disposizioni comuni alle varie carriere 
Capo I - Attribuzioni del personale di particolari ruoli. 
203. Attribuzioni del personale ispettivo e tecnico. 
Le attribuzioni del personale appartenente ai ruoli ispettivi o addetto a 
servizi ispettivi e del personale degli uffici tecnici speciali delle 
Amministrazioni centrali sono stabilite dai singoli ordinamenti. 
------------------------ 
 





204. Attribuzioni del personale degli uffici periferici. 
I capi degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato esercitano le 
funzioni attribuite dalle leggi alla competenza di detti uffici. 
I singoli ordinamenti stabiliscono i compiti specifici del personale addetto 
agli uffici periferici. 
------------------------ 
 





Capo II - Svolgimento delle carriere. 
205. Requisito generale di ammissibilità ai concorsi, agli esami ed agli 
scrutini di promozione. 
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 93, 94 e 95, non sono ammessi ai 
concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione gli impiegati che 
nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a 
"buono". 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
206. Promozioni e posti disponibili. 
Le promozioni non possono essere conferite se non ci sia disponibilità di posti 
nella qualifica cui si deve accedere od in quelle ad essa superiori. 
------------------------ 
 





207. Valutazione del servizio militare. 
Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione al 
concorso per merito distinto od agli esami di idoneità per le promozioni alle 
qualifiche di direttore di sezione o di primo segretario, nonché per 
l'ammissione al concorso per esami od allo scrutinio per la promozione alla 
qualifica di primo archivista, il servizio militare prestato, anteriormente alla 
nomina ad impiego di ruolo, in reparti combattenti è valutato per intero come 
servizio civile di ruolo 
Il servizio valutato ai sensi del precedente comma è cumulabile con quello 
valutato ai sensi degli artt. 164, comma quinto, 176, comma sesto e 201. 
In ogni caso, ai fini della partecipazione ai concorsi, agli esami od agli 
scrutini suddetti, è richiesta una permanenza minima di quattro anni di 
effettivo servizio nel ruolo. 
I criteri stabiliti dai commi precedenti per la valutazione del servizio 
militare prestato in reparti combattenti si osservano anche per l'ammissione al 
concorso di cui all'art. 196. 
Le stesse disposizioni si applicano ai fini della ammissione agli scrutini per 
la promozione alla qualifica di commesso, o agente tecnico capo, con la 
permanenza minima nel ruolo di due anni. 
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli impiegati ai quali 
sono stati estesi i benefici spettanti ai combattenti per la progressione nella 
carriera. 
------------------------ 
 





208. Indennità di missione per partecipazione ad esami di promozione. 
Agli impiegati che debbano trasferirsi fuori della sede di impiego per 
partecipare ad esami di promozione spetta il rimborso delle spese di viaggio e 
la corresponsione dell'indennità di missione dal giorno che precede gli esami 
fino al giorno successivo al loro espletamento. 
Perdono il diritto al rimborso ed alla indennità coloro che non si siano 
presentati senza giustificato motivo, ad una delle prove o siano stati espulsi 
da qualcuna di esse. 
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PARTE TERZA 
Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni 
TITOLO I 
Carriere - Stato giuridico Disposizioni transitorie 
Capo I - Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'Igiene e 
la Sanità Istituto Superiore di Sanità. 
Sezione I - Organi. 
209. Comitato amministrativo. 
Le funzioni di Consiglio di amministrazione dell'Istituto Superiore di Sanità 
sono esercitate dal Comitato amministrativo composto come segue: 
dall'Alto commissario per l'igiene e la sanità, presidente (46); 
dal direttore generale dell'Istituto, vice presidente; 
da un consigliere di Stato; 
da un consigliere della Corte dei conti; 
da un impiegato della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non 
inferiore ad ispettore generale; 
da due capi di laboratorio dell'Istituto; 
dal capo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto. 
Fanno parte altresì del Comitato amministrativo due rappresentanti del personale 
per gli affari previsti dall'art. 146, da nominarsi all'inizio di ogni biennio 
con le modalità ivi indicate. 
Le funzioni di segretario vengono esercitate da uno dei componenti del Comitato 
designato dal direttore generale (46/a). 
------------------------ 
(46) Ora, Ministro della sanità, a norma della L. 13 marzo 1958, n. 296, recante 
istituzione del Ministero della sanità. 
(46/a) Vedi, ora, il titolo III, L. 7 agosto 1973, n. 519, riportata alla voce 
Ministero della sanità. 
 





Sezione II - Personale. 
210. Nomina ad assistente aggiunto. 
La nomina ad assistente aggiunto si consegue mediante concorso per titoli ed 
esami. 
------------------------ 
 





211. Promozione ad aiuto. 
La promozione ad aiuto si consegue mediante concorso per titoli e per esami al 
quale possono partecipare gli assistenti dello stesso ruolo che, alla data di 
pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto 
complessivamente sette anni di effettivo servizio nella carriera. 
L'esame consiste in una lezione e due prove pratiche. 
Al concorso sono ammessi a partecipare gli appartenenti ai ruoli aggiunti 
corrispondenti che abbiano compiuto in detti ruoli sette anni di effettivo 
servizio. 
------------------------ 
 





212. Promozioni a primo aiuto ed aiuto principale. Nomina a capo laboratorio di 
2ª classe. 
Le promozioni alle qualifiche di primo aiuto ed aiuto principale nelle carriere 
direttive dei laboratori sono conferite mediante scrutinio per merito 
comparativo su designazione del Comitato amministrativo preceduta dal parere sui 
titoli scientifici degli scrutinandi dato da una Commissione composta dal 
direttore generale dell'Istituto, che la presiede, e da quattro professori 
universitari di ruolo (47). 
------------------------ 
(47) Il secondo comma è stato abrogato dall'art. 4, L. 21 marzo 1958, n. 266. 
 





213. Promozione a primo aiuto. 
Allo scrutinio di promozione a primo aiuto sono ammessi gli aiuti dello stesso 
laboratorio che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica. 

------------------------ 
 





214. (48). 
------------------------ 
(48) Articolo abrogato dall'art. 4, L. 21 marzo 1958, n. 266. 
 





215. Promozione a sorvegliante capo. 
Per le promozioni alla qualifica di sorvegliante capo si applica il disposto del 
precedente art. 193. 
------------------------ 
 





216. Rapporto informativo e giudizio complessivo per gli impiegati con qualifica 
non inferiore ad aiuto. 
Il direttore generale compila i rapporti informativi dei capi servizio; il 
giudizio complessivo è espresso dal Comitato amministrativo (49). 
I rapporti informativi degli impiegati con qualifica di aiuto principale, primo 
aiuto, aiuto o equiparati, sono compilati dai rispettivi capi di laboratorio e 
di servizi, vistati dal direttore generale dell'Istituto che li trasmette, con 
le proprie osservazioni, al Comitato amministrativo per il giudizio complessivo. 

------------------------ 
(49) Comma così modificato dall'art. 4, L. 21 marzo 1958, n. 266. 
 





217. Rapporto informativo per gli impiegati con qualifica inferiore ad aiuto. 
Il rapporto informativo per il personale delle carriere direttive con qualifica 
inferiore ad aiuto od equiparata e per il personale delle carriere di concetto, 
esecutive ed ausiliarie è compilato dai rispettivi capi di laboratorio o di 
servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale 
dell'Istituto. 
------------------------ 
 





218. Distacco temporaneo. 
Nell'interesse del servizio il direttore generale dell'Istituto superiore di 
sanità, sentito l'interessato, può disporre il distacco temporaneo di personale 
da un laboratorio o da un servizio ad un altro. 
------------------------ 
 





219. Attività professionale consentita. 
[Al personale tecnico della carriera direttiva dell'Istituto è consentito 
l'espletamento di attività professionali connesse con i compiti dell'Istituto 
stesso] (49/a). 
------------------------ 
(49/a) Abrogato dall'art. 52, L. 7 agosto 1973, n. 519, riportata alla voce 
Ministero della sanità. 
 





220. Collocamento a riposo del direttore generale. 
Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è collocato a riposo al 
compimento del 75° anno di età] (49/a). 
------------------------ 
(49/a) Abrogato dall'art. 52, L. 7 agosto 1973, n. 519, riportata alla voce 
Ministero della sanità. 
 





Capo II Ministero degli Affari Esteri. 
Sezione I - Consiglio di amministrazione e Commissione di disciplina. 
221. Consiglio di amministrazione. 
Il Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri è composto: 
a) dal Ministro, che lo presiede; 
b) dal segretario generale; 
c) dal capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica; 
d) dagli impiegati preposti alle direzioni generali ed ai servizi alle dirette 
dipendenze del Ministro; 
e) da due rappresentanti del personale da nominarsi all'inizio di ogni biennio 
con le modalità previste dall'art. 146. 
Gli impiegati di cui alle lettere c) e d) possono essere sostituiti, in caso di 
assenza o impedimento, da chi ne fa le veci purché di qualifica non inferiore a 
quella di consigliere d'Ambasciata. 
La presidenza del Consiglio di amministrazione può essere delegata dal Ministro 
al sottosegretario di Stato od al segretario generale o, in assenza di questo, 
all'impiegato di qualifica più elevata. 
------------------------ 
 





222. Commissione di disciplina. 
La Commissione di disciplina per il personale dipendente dal Ministero degli 
affari esteri è composta da cinque funzionari del ruolo diplomatico dei quali 
uno di qualifica non inferiore a Ministro plenipotenziario di 2ª classe e gli 
altri quattro di qualifica non inferiore a consigliere d'Ambasciata. 
------------------------ 
 





Sezione II - Personale delle carriere con ordinamento speciale. 
223. Ammissione alle carriere direttive. 
Ai concorsi di ammissione alle carriere diplomatico-consolare, per 
l'emigrazione, carriera commerciale, per l'Oriente e per la stampa sono ammessi 
i cittadini i quali, oltre che dei requisiti di cui all'art. 2 sono forniti 
anche dei seguenti: 
a) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di 
imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra e per 
causa di guerra e sempreché non siano di impedimento all'esercizio delle 
funzioni proprie della carriera cui il candidato aspira; 
b) attitudine professionale da accertarsi mediante un colloquio vertente sui 
principali problemi internazionali (50). 
------------------------ 
(50) L'accertamento dell'attitudine professionale è regolato dall'art. 3, D.P.R. 
8 novembre 1957, n. 1124 e dall'art. 4, D.P.R. 28 dicembre 1957, n. 1341. 
 





224. Periodo di prova. 
Il periodo di prova nelle carriere di cui all'articolo precedente ha la durata 
di mesi dodici, di cui almeno sei in servizio presso l'amministrazione centrale. 

Al termine del periodo di prova e nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio 
di amministrazione la risoluzione del rapporto d'impiego è dichiarata con 
decreto del Ministro per gli Affari esteri. 
------------------------ 
 





225. Funzioni all'estero. 
Il personale in servizio all'estero assume la qualifica corrispondente alle 
funzioni delle quali è incaricato. 
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226. Carriera per l'Oriente. 
La carriera per l'Oriente comprende impiegati specializzati in vari settori per 
l'Asia e per l'Africa, secondo quanto previsto dal regolamento. 
Gli impiegati della carriera per l'Oriente possono essere incaricati nei paesi 
dell'Asia e dell'Africa di funzioni consolari sia di direzione che di 
collaborazione. 
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227. Promozioni nella carriera diplomatico-consolare. 
Le promozioni nella carriera diplomatico-consolare sono subordinate alla 
permanenza minima di due anni nella qualifica rivestita ed alla condizione che 
l'impiegato non abbia riportato giudizi complessivi inferiori a distinto nel 
precedente triennio ed a buono nei due anni anteriori a tale triennio. 
Le promozioni stesse ad eccezione di quelle previste nel successivo comma, 
vengono effettuate per merito comparativo, su designazione del Consiglio di 
amministrazione, tra gli impiegati della qualifica inferiore che si trovino 
nelle condizioni previste dal precedente comma. 
Le promozioni alla qualifica di consigliere di legazione sono effettuate 
mediante concorso per titoli. Al concorso possono partecipare i primi segretari 
di legazione che, oltre ai requisiti di promovibilità di cui al primo comma del 
presente articolo abbiano prestato servizio nella carriera per almeno dieci anni 
complessivi e che abbiano compiuto almeno due anni di servizio presso 
l'Amministrazione centrale, due nelle rappresentanze diplomatiche o presso 
organismi internazionali o in missione all'estero e due negli uffici consolari. 
Ai fini dell'applicazione dell'art. 10 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 4, la 
graduatoria definitiva degli impiegati della carriera diplomatico-consolare 
dichiarati idonei in almeno uno dei concorsi precedentemente espletati per la 
promozione al grado VI del soppresso ordinamento è formata tenendo conto del 
massimo punteggio tra quelli riportati nei concorsi, cui ciascun impiegato abbia 
partecipato. 
------------------------ 
 





228. Promozioni nelle altre carriere. 
Le promozioni nelle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per 
la stampa sono subordinate alla permanenza minima di due anni nella qualifica 
rivestita ed alla condizione che l'impiegato non abbia riportato giudizi 
complessivi inferiori a "distinto" nel precedente triennio e a "buono" nei due 
anni anteriori a tale triennio. 
Le promozioni stesse, ad eccezione di quelle previste nel successivo comma, 
vengono effettuate per merito comparativo, su designazione del Consiglio di 
amministrazione, tra gli impiegati della qualifica inferiore delle carriere 
stesse che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma. 
Le promozioni alla qualifica di consigliere per l'emigrazione di 2ª classe, di 
consigliere commerciale di 2ª classe, di consigliere per l'Oriente di 2ª classe 
e di consigliere per la stampa di 2ª classe sono effettuate mediante concorsi 
per titoli. A tali concorsi sono ammessi gli impiegati della qualifica inferiore 
delle rispettive carriere che, oltre ai requisiti di promovibilità di cui al 
primo comma, abbiano prestato almeno dieci anni di servizio complessivo nella 
carriera, di cui almeno quattro anni all'estero e due presso l'Amministrazione 
centrale (51). 
------------------------ 
(51) Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 4 giugno 1962, n. 524. 
L'art. 18 della stessa L. 4 giugno 1962, n. 524, reca: 
" 
Art. 18. - Le promozioni di cui al terzo comma dell'art. 228 del testo unico 
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 
come risulta modificato dall'art. 5 della presente legge, sono effettuate 
mediante scrutinio per merito comparativo nei confronti di quegli impiegati che, 
oltre ad essere in possesso dei requisiti di promovibilità, di cui all'articolo 
stesso, abbiano già conseguito entro la stessa carriera una precedente 
promozione per concorso o per esame a termini dell'art. 2 del regio decreto 20 
novembre 1930, numero 1842, o dello stesso articolo 228 sopra citato". 
 





229. Divieto di cariche onorifiche. 
Non è consentito il passaggio nella carriera diplomatico-consolare da altre 
carriere o da altre amministrazioni. 
Salvo quanto disposto nell'art. 31 ultimo comma, non possono essere conferite a 
titolo onorifico qualifiche diplomatiche e consolari ed altre qualifiche proprie 
delle carriere dell'amministrazione degli affari esteri. 
È parimenti vietato il conferimento di incarichi di qualsiasi genere, a titolo 
onorifico, presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari. 
------------------------ 
 





230. Rinvio. 
Le disposizioni contenute nel R.D.L. 23 ottobre 1925, n. 2006 (52), ad eccezione 
dell'art. 3 che è abrogato, si applicano al personale delle carriere direttive e 
di concetto della amministrazione degli affari esteri (52/a). 
------------------------ 
(52) Recante disposizioni sul matrimonio dei funzionari diplomatici e consolari. 

(52/a) Vedi, anche, l'art. 269, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, riportato alla 
voce Ministero degli affari esteri. 
 





231. Collocamento a disposizione. 
Gli ambasciatori, gli inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 1ª 
classe, gli inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 2ª classe ed i 
consiglieri di ambasciata possono, con D.P.R., previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri, essere collocati a disposizione del Ministero quando ciò 
sia richiesto dall'interesse del servizio. 
Il periodo di tempo nel quale i medesimi possono rimanere in tale posizione non 
può eccedere i due anni. 
Trascorso questo periodo, senza che si sia altrimenti disposto, l'impiegato è 
collocato a riposo. 
Gli impiegati a disposizione per motivi di servizio continuano a percepire lo 
stipendio e l'eventuale aggiunta di famiglia. Il loro numero non può essere 
superiore a dodici, oltre quello dei posti del ruolo organico. 
------------------------ 
 





232. (53). 
------------------------ 
(53) Articolo abrogato dall'art. 269, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, riportato 
alla voce Ministero degli affari esteri. 
 





233. Disposizione transitoria. 
Le disposizioni previste dal primo comma dell'art. 227 circa la permanenza 
minima di due anni nella qualifica, non si applicano agli impiegati della 
carriera diplomatico-consolare che si trovano in servizio alla data di entrata 
in vigore della L. 13 febbraio 1952, n. 106 (54). 
Agli impiegati stessi non si applicano le disposizioni dell'art. 227 circa i 
termini di carriera e di servizio per l'ammissione al concorso di consigliere di 
legazione. 
Le disposizioni del primo comma dell'art. 227 circa la permanenza minima di due 
anni nella qualifica nonché quelle dello stesso articolo circa i termini di 
carriera e di servizio per l'ammissione al concorso a consigliere di legazione 
non si applicano agli impiegati della carriera diplomatico-consolare che 
rivestivano il grado 7° di gruppo A al 1° luglio 1956. 
Le promozioni al grado di addetto per l'emigrazione di 1ª classe, di addetto 
commerciale di 1ª classe, di primo segretario per l'Oriente e di addetto stampa 
di 1ª classe sono conferite per merito comparativo con le modalità previste 
dall'art. 228 agli impiegati: 
a) che anteriormente al 1° luglio 1956 rivestivano il grado 8° nei ruoli del 
personale per i servizi tecnici, del personale di gruppo A degli uffici 
commerciali all'estero, dei commissari tecnici per l'Oriente e degli addetti 
stampa all'estero; 
b) che abbiano conseguito la qualifica di addetto per la emigrazione di 2ª 
classe, di addetto commerciale di 2ª classe e di secondo segretario per 
l'Oriente a seguito di esami di promozione per il grado 8° banditi anteriormente 
al 1° luglio 1956. 
------------------------ 
(54) Recante norme sulla riforma della carriera diplomatica. 
 





Sezione III - Disposizioni comuni a tutte le carriere. 
234. Esami di avanzamento. 
Il concorso per esame speciale previsto dal D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 4, e 
dall'art. 365 del presente decreto è sostituito da un concorso per titoli. 
Gli esami per l'avanzamento nelle carriere di concetto ed esecutive sono 
limitati alle prove scritte. 
------------------------ 
 





235. Valutazione del servizio prestato all'estero. Destinazione all'estero del 
personale amministrativo. 
Ai fini del trattamento di quiescenza è aumentato di quattro o sei dodicesimi il 
servizio prestato nelle residenze all'estero determinate con decreto del 
Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, con 
riguardo alla distanza dal territorio nazionale, ai disagi ed alle condizioni di 
clima o di vita che le residenze stesse prestano. 
Il personale direttivo per i servizi amministrativi dell'amministrazione 
centrale può essere destinato a prestare servizio presso gli uffici all'estero 
nel limite del 25% del totale dei posti previsti in organico (55). 
------------------------ 
(55) L'art. 12, L. 4 giugno 1962, n. 524, reca: "Il limite di cui all'articolo 
235, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è elevato al 30 per cento. 
Tale limite si intende riferito al disimpegno delle funzioni di cui al secondo 
comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 
1960, n. 1655, sul regolamento per il concorso di ammissione al ruolo del 
personale direttivo per i servizi amministrativi". 
 





Capo III - Ministero dell'interno. 
Sezione I - Personale dell'amministrazione civile. 
236. Riserva di posti nella nomina di prefetto. 
I posti di prefetto previsti in organico debbono essere coperti, per almeno tre 
quinti, dal personale amministrativo della carriera direttiva 
dell'amministrazione civile dell'interno. 
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237. Collocamento a disposizione dei prefetti. 
I prefetti della Repubblica possono, previa deliberazione del Consiglio dei 
Ministri, essere collocati a disposizione del Ministero dell'interno, quando sia 
richiesto dall'interesse del servizio. 
I prefetti collocati a disposizione vi possono rimanere per tre anni, salvo 
quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso lo stato di 
disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso. 
I prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di nove oltre quelli 
dei posti del ruolo organico. 
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238. Collocamento a riposo dei prefetti per ragioni di servizio. 
I prefetti della Repubblica collocati a riposo per ragioni di servizio ai sensi 
dell'art. 6 del T.U. 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, 
conseguono il diritto al trattamento di pensione nella misura stabilita dal 
titolo III capo I del citato T.U. dopo dieci anni di servizio prestato nella 
loro qualità od anche promiscuamente in altri uffici precedenti. 
Negli altri casi hanno diritto all'indennità per una sola volta in luogo di 
pensione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, purché abbiano 
prestato almeno un anno intero di uguale servizio. 
------------------------ 
 





Sezione II - Organi e personale degli archivi di Stato. 
239. Giunta del Consiglio superiore. 
Per il personale degli archivi di Stato avente qualifica non superiore ad 
ispettore generale, soprintendente di 1ª classe e direttore capo di 1ª classe le 
attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dalla Giunta del 
Consiglio superiore degli archivi, integrata da due rappresentanti del 
personale, da nominarsi all'inizio di ogni biennio con le modalità previste 
dall'articolo 146. 
------------------------ 
 





240. Scuole di paleografia e diplomatica e di archivistica per il personale 
degli archivi di Stato. 
Negli archivi di Stato designati dal Ministero dell'interno sono istituite 
scuole di paleografia e diplomatica e di archivistica. 
A coloro che abbiano regolarmente frequentato i corsi e superato gli esami viene 
rilasciato apposito attestato. 
Le norme relative all'istituzione ed al funzionamento delle scuole sono 
stabilite con regolamento su proposta del Ministro per l'interno di concerto coi 
Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione. 
------------------------ 
 





241. Promozioni alle qualifiche di soprintendente di 2ª classe e direttore cupo 
di 2ª classe. 
Le promozioni alle qualifiche di soprintendente di 2ª classe e direttore capo di 
2ª classe sono conferite mediante concorso per titoli e per ogni singola sede di 
soprintendenza e di direzione degli archivi indicati nell'allegato 2 della 
tabella A annessa alla L. 13 aprile 1953, n. 340, ai direttori di 1ª classe che 
abbiano compiuto almeno un triennio di effettivo servizio nella qualifica. 
I trasferimenti da sede a sede di soprintendenza e di direzione degli archivi 
suddetti sono disposti mediante concorso per titoli. 
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242. Nomina a soprintendente dell'archivio centrale e conferimento della 
qualifica di ispettore generale. 
La nomina a soprintendente dell'archivio centrale dello Stato è deliberata dal 
Consiglio dei Ministri, udito il parere del Consiglio superiore degli archivi. 
La qualifica di ispettore generale è conferita mediante concorso per titoli, al 
quale possono partecipare, oltre i soprintendenti di 1ª classe ed i direttori 
capi di 1ª classe, anche i soprintendenti ed i direttori capi di 2ª classe che 
abbiano compiuto un triennio di servizio nella qualifica e siano in possesso 
degli altri requisiti di legge. 
------------------------ 
 





243. Giudizio complessivo per gli allievi delle scuole di paleografia e di 
archivista. 
Non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "mediocre" agli 
archivisti che, tenuti a frequentare le scuole di paleografia e di archivistica, 
trascurino senza giustificati motivi la frequenza dei corsi o nell'esame finale 
non conseguano il diploma di idoneità. 
------------------------ 
 





244. Speciali casi di incompatibilità per il personale degli archivi di Stato. 
Fermo il disposto degli artt. 60 e 62, agli impiegati degli archivi di Stato è 
vietato: 
essere archivisti, bibliotecari o segretari di case private e di far collezione 
o commercio di autografi, documenti o manoscritti; 
eseguire, per conto di enti morali o di privati, indagini di indole nobiliare, 
araldica o genealogica nonché qualunque altra ricerca o lavoro nell'archivio cui 
sono addetti; 
portare fuori d'ufficio o trattenere nella propria stanza registri, volumi, 
schede, libri, documenti appartenenti all'archivio, nonché darne notizia a 
chicchesia in modo diverso da quello prescritto nel regolamento; 
alterare l'ordine dei documenti dalle serie originarie dei singoli uffici per 
farne collezione speciale o instituire arbitrari riordinamenti; 
pubblicare studi particolari su materiale archivistico senza l'autorizzazione 
della direzione. 
Essi hanno l'obbligo di dare avviso al proprio superiore immediato di qualunque 
sottrazione, disordine od abuso, che giunga a loro notizia relativamente alle 
carte dell'archivio. 
------------------------ 
 





Sezione III - Personale della pubblica sicurezza. 
245. Rapporto dei prefetti al termine del periodo di prova per i volontari di 
pubblica sicurezza. 
Trascorso il periodo di prova i prefetti riferiscono se i volontari di pubblica 
sicurezza abbiano dimostrato di possedere tutti i requisiti necessari ad un buon 
funzionario di pubblica sicurezza e se abbiano inoltre prestato lodevole 
servizio e serbato ottima condotta. 
------------------------ 
 





246. Dispensa dei funzionari di pubblica sicurezza da servizi speciali. 
I funzionari di pubblica sicurezza si considerano permanentemente in funzione e 
sono esenti dal servizio di giudice popolare e da qualsiasi altro servizio 
obbligatorio estraneo alle loro funzioni. 
------------------------ 
 





247. Disposizioni speciali per gli ufficiali di polizia giudiziaria. 
Per i funzionari di pubblica sicurezza aventi qualifica di ufficiale di polizia 
giudiziaria rimangono ferme le disposizioni della L. 18 giugno 1955, n. 517 
(56). 
------------------------ 
(56) Recante modificazioni al Codice di procedura penale. 
 





248. Avanzamento del personale di pubblica sicurezza per merito straordinario. 
Per l'avanzamento alle qualifiche inferiori a vice questore rimane ferma 
l'applicabilità dell'art. 1 del D.Lgs.P. 28 giugno 1946, n. 14 (57). 
------------------------ 
(57) Esso reca: "Ai funzionari di pubblica sicurezza, eccettuati i vice 
questori, i questori e gli ispettori generali di pubblica sicurezza, e agli 
ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, eccettuati i tenenti 
colonnelli, ed i colonnelli i quali si siano esposti od abbiano corso grave 
pericolo di vita per arrestare malfattori o per tutelare l'ordine pubblico o per 
salvare la vita di cittadini, oppure a quelli che, sempre con grave rischio e 
pericolo di vita e nell'esercizio delle loro attribuzioni di istituto, si siano 
distinti in modo del tutto speciale nel compiere qualche servizio di importanza 
assolutamente eccezionale, possono essere conferite promozione per merito 
straordinario al grado immediatamente superiore, sempre che posseggano tutti gli 
altri requisiti di capacità, attitudine, cultura e condotta necessari per 
ricoprire il grado cui dovrebbero essere promossi". 
 





249. Collocamento a riposo di ufficio degli ispettori generali capi e dei 
questori per gravi ragioni di servizio. 
Gli ispettori generali capi ed i questori di pubblica sicurezza possono, su 
proposta del Consiglio di amministrazione, essere dispensati o collocati a 
riposo per gravi ragioni di servizio indipendentemente da qualsiasi limite di 
età e di servizio, con il trattamento di cui all'art. 238. 
------------------------ 
 





250. Compiti degli aiutanti di polizia. 
Gli aiutanti di polizia hanno l'incarico di coadiuvare i funzionari di pubblica 
sicurezza nella trattazione degli affari di polizia amministrativa. 
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251. Accesso alla qualifica di aiutante di polizia. 
Ai posti disponibili nella qualifica di aiutante di polizia della carriera 
esecutiva del personale della pubblica sicurezza si accede mediante esame di 
concorso fra il personale della carriera esecutiva dell'amministrazione della 
pubblica sicurezza con la qualifica di archivista o di applicato. 
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Sezione IV - Personale dei servizi antincendi. 
252. Procedimento e sanzioni disciplinari per il personale dei servizi 
antincendi. 
Al personale della carriera direttiva dei servizi antincendi si applicano il 
procedimento e le sanzioni disciplinari previsti dal regolamento di disciplina 
approvato con regio decreto 16 marzo 1942, numero 701. 
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Capo IV - Ministero delle finanze 
Sezione I - Personale dell'amministrazione centrale. 
253. Accesso alla carriera direttiva. 
(57/a). 
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(57/a) Abrogato dall'art. 61, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, riportato al n. 
A/XVIII. 
 





254. Scuola di perfezionamento. 
Il Ministero delle finanze è autorizzato ad effettuare corsi speciali di 
perfezionamento tecnico per gli impiegati dell'amministrazione centrale e di 
quelle periferiche. 
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255. Nomina a statistico. 
La nomina a statistico nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale, 
equiparato a tutti gli effetti a consigliere di 1ª classe, si consegue mediante 
concorso per esami. 
Lo statistico consegue la promozione a statistico superiore, a statistico capo e 
ad ispettore generale statistico, senza esami, previo giudizio favorevole del 
Consiglio di amministrazione, rispettivamente, dopo sei anni di effettivo 
servizio nella qualifica di statistico, sei anni di effettivo servizio nella 
qualifica di statistico superiore e sei anni di effettivo servizio nella 
qualifica di statistico capo (58). 
------------------------ 
(58) Comma aggiunto dall'art. 7, L. 19 luglio 1962, n. 959. 
 





256. Attribuzioni di funzioni ispettive. 
Le funzioni ispettive relative ai servizi dell'imposta generale sull'entrata e 
della finanza straordinaria sono esercitate anche da impiegati 
dell'amministrazione centrale, mediante incarico da conferirsi con decreto del 
Ministro delle Finanze ad impiegati con qualifica non inferiore a direttore di 
sezione, in numero complessivo non superiore ad otto. 
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257. Carriera degli agenti agronomi. 
La qualifica equiparata a direttore di divisione nel ruolo ad esaurimento della 
carriera direttiva del servizio tecnico agrario è conferita, previo giudizio 
favorevole del Consiglio di amministrazione al direttore agrario che abbia 
compiuto, in qualifiche equiparate a direttore di sezione, sei anni di effettivo 
servizio. 
La successiva qualifica equiparata ad ispettore generale è conferita, con le 
stesse modalità, al direttore agrario che abbia compiuto nella qualifica 
equiparata a direttore di divisione otto anni di effettivo servizio (59). 
------------------------ 
(59) Articolo così sostituito dall'art. 8, L. 19 luglio 1962, n. 959. 
 





258. Attribuzione della qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo. 
La qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo del Ministero delle finanze è 
conferita, con decreto del Ministro per le finanze, sentito il parere del 
consiglio di amministrazione, ad un impiegato della carriera esecutiva 
dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza con almeno otto anni 
di effettivo servizio nella carriera (59/a). 
------------------------ 
(59/a) Articolo così sostituito dall'art. 62, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, 
riportato al n. A/XVIII. 
 





Sezione II - Personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici 
erariali. 
259. Promozione a qualifiche superiori ad assistente disegnatore e computista. 
(59/b). 
------------------------ 
(59/b) Abrogato dall'art. 64, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, riportato al n. 
A/XVIII. 
 





Sezione III - Personale dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle 
imposte indirette. 
260. Promozione a primo ufficiale. 
(59/c). 
------------------------ 
(59/c) Abrogato dall'art. 65, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, riportato al n. 
A/XVIII. 
 





Sezione IV - Personale dei laboratori chimici. 
261. Attribuzione della qualifica di direttore dei laboratori chimici. 
La qualifica di direttore dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte 
indirette è conferita ad un ispettore generale dei laboratori chimici con 
decreto del Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio di amministrazione. 
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Sezione V - Personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle 
imposte indirette sugli affari. 
262. Attribuzioni di funzioni ispettive. 
I direttori di 1ª classe, di 2ª classe ed i vice direttori della carriera 
direttiva dell'amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette 
sugli affari possono essere incaricati, con decreto del Ministro per le Finanze, 
di esercitare la funzione ispettiva, assumendo, rispettivamente, la qualifica di 
ispettore capo, di ispettore superiore e di ispettore. 
------------------------ 
 





263. Nomina a conservatore di 2ª classe. 
La nomina alla qualifica di conservatore di 2ª classe dei registri immobiliari è 
conferita con decreto del Ministro per le Finanze, su conforme parere del 
Consiglio di amministrazione, agli impiegati della carriera speciale 
dell'amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari 
che rivestano qualifica non inferiore a vice direttore. 
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264. Promozione a conservatore di 1ª classe. 
La promozione alla qualifica di conservatore di 1ª classe dei registri 
immobiliari si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono 
ammessi i conservatori di 2ª classe che abbiano compiuto tre anni di effettivo 
servizio nella qualifica. 
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265. Riserve di posti. 
Il passaggio alle qualifiche superiori a conservatore di 2ª classe dei registri 
immobiliari, ai sensi dell'art. 200, secondo comma, non può avvenire per un 
numero di posti superiore alla metà delle vacanze in ciascuna delle predette 
qualifiche. 
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266. Carriera dei cassieri. 
Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'art. 5, un terzo dei posti 
messi a concorso nella qualifica iniziale del ruolo dei cassieri è riservato al 
personale della carriera esecutiva degli uffici del registro in possesso dello 
specifico titolo di studio prescritto per l'accesso al predetto ruolo (59/d). 
I posti riservati non coperti per mancanza di aspiranti vanno aggiunti agli 
altri posti messi a concorso. 
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(59/d) Comma così sostituito dall'art. 63, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, 
riportato al n. A/XVIII. 
 





267. Reggenza di uffici. 
Fermo restando il disposto dell'art. 31, comma terzo, all'impiegato della 
carriera speciale di concetto del personale dell'amministrazione provinciale 
delle tasse e delle imposte indirette sugli affari può essere affidata la 
temporanea reggenza di un ufficio del registro o di un ufficio misto. 
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Capo V - Ministero del tesoro. 
Sezione I - Ispettori per i servizi della direzione generale del tesoro. 
268. (59/e). 
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(59/e) Articoli abrogati dall'art. 27, L. 12 agosto 1962, n. 1289. 
 





Sezione II - Ispettori per i servizi della direzione generale degli Istituti di 
previdenza. 
269. (59/e). 
------------------------ 
(59/e) Articoli abrogati dall'art. 27, L. 12 agosto 1962, n. 1289. 
 





270. Norma transitoria. 
I posti della soppressa qualifica di vice ispettore per i servizi della 
direzione generale degli Istituti di previdenza sono assorbiti da quelli della 
qualifica iniziale della carriera. 
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Sezione III - Attuari per i servizi della direzione generale degli Istituti di 
previdenza. 
271-272-273. (59/e). 
------------------------ 
(59/e) Articoli abrogati dall'art. 27, L. 12 agosto 1962, n. 1289. 
 





Sezione IV - Personale della Ragioneria Generale dello Stato. 
274. Organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi. 
I rapporti informativi per i direttori delle Ragionerie centrali, regionali e 
provinciali sono compilati dall'ispettore generale capo di finanza; il giudizio 
complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione. 
I rapporti informativi dei direttori di divisione delle Ragionerie centrali, 
regionali e provinciali sono compilati dai competenti direttori; il giudizio 
complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione. 
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275. Nomina ed impiego. 
La nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva 
dell'Ispettorato generale di finanza ha luogo mediante concorsi per titoli ed 
esami fra laureati in giurisprudenza od in economia e commercio. 
Ai predetti concorsi possono partecipare: 
a) gli impiegati delle carriere direttive, anche speciali di tutte le 
amministrazioni dello Stato, i quali, alla data di pubblicazione del decreto 
ministeriale che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente otto anni 
di servizio nelle carriere medesime, ancorché sforniti della laurea predetta ai 
sensi del quarto comma dell'art. 161; 
b) i professori ordinari di ruolo A o di ruolo B degli Istituti di istruzione 
secondaria e gli assistenti ordinari delle Università degli Studi i quali 
abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del bando, almeno cinque anni di 
insegnamento come ordinari; 
c) gli iscritti, alla data di pubblicazione del decreto ministeriale che indice 
il concorso, da almeno quattro anni negli albi degli avvocati o dei procuratori 
o dei dottori commercialisti, i quali posseggano i requisiti richiesti per 
l'assunzione negli impieghi statali e non abbiano superato l'età di 35 anni, 
salva l'elevazione del limite di età prevista dalle disposizioni vigenti. 
I posti della soppressa qualifica di consigliere di 1ª classe della carriera 
direttiva dell'ispettorato generale di finanza sono assorbiti da quelli della 
qualifica iniziale della carriera stessa. 
Nei confronti del personale delle carriere direttive della Ragioneria generale 
dello Stato che, alla data del 1° luglio 1956, rivestiva la qualifica di 
direttore di ragioneria centrale di 2ª classe od equiparata, resta ferma, sino 
al 30 giugno 1959, l'applicazione dell'art. 16 della L. 26 luglio 1939, n. 1037. 

Il personale delle carriere direttive e della carriera esecutiva della 
Ragioneria generale dello Stato può essere utilizzato presso le ragionerie 
regionali per le esigenze di detti uffici, con il trattamento previsto dal 
D.Lgs.Lgt. 7 giugno 1945, n. 320, e successive modificazioni. 
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Capo VI - Ministero della pubblica istruzione. 
Sezione I - Personale ispettivo dell'Amministrazione centrale. 
276. Nomina ad ispettore centrale per l'istruzione media, classica, scientifica, 
magistrale, tecnica ed elementare. 
I posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media, classica, 
scientifica, magistrale e tecnica sono conferiti in seguito a concorso per 
titoli, integrato da un colloquio, cui è ammesso a partecipare il personale di 
ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie, provvisto di laurea: 
a) presidi di 1ª e 2ª categoria e direttori di istituti e scuole statali di 
istruzione secondaria; 
b) professori appartenenti ai ruoli A o B dei predetti istituti e scuole che 
abbiano compiuto, rispettivamente, almeno 14 o 18 anni di anzianità; 
c) appartenenti ad uno dei ruoli delle carriere direttive del Ministero della 
pubblica istruzione i quali rivestano la qualifica di direttore di divisione o, 
da almeno tre anni, quella di direttore di sezione. 
I posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare sono 
conferiti al personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari provvisti 
di laurea come segue: 
a) per un terzo in seguito a concorso per titoli fra gli ispettori scolastici, i 
quali abbiano almeno tre anni di anzianità; 
b) per gli altri due terzi in seguito a concorso per titoli e per esami fra gli 
ispettori scolastici aventi anzianità inferiore a tre anni e i direttori 
didattici i quali abbiano almeno sei anni di anzianità nella qualifica (59/f). 
I posti del concorso di cui alla lettera a) andranno in aumento alla aliquota 
dei posti del concorso di cui alla lettera b) e viceversa, in mancanza di 
aspiranti aventi titolo al conferimento dei posti medesimi (60). 
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(59/f) Lettera così modificata dall'art. 84, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, 
riportato al n. A/XVIII. 
(60) Vedi, ora, art. 15, L. 13 marzo 1958, n. 165, recante ordinamento delle 
carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli 
istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica e disposizioni sulla 
carriera degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione. 
 





277. Ripartizione dei posti di organico degli ispettori centrali per 
l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica. 
Il Ministro provvede, nel limite del contingente dei posti di organico, alla 
ripartizione del numero dei posti degli ispettori centrali tra la direzione 
generale dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale, quella 
dell'istruzione tecnica e l'ispettorato per l'istruzione media non governativa, 
specificando la materia od il gruppo di materie di insegnamento, ai fini anche 
della determinazione dei posti da mettere a concorso. 
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278. Valutazione di servizio precedente nella carriera degli ispettori centrali 
per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica. 
Il servizio prestato nella carriera di provenienza in qualifica equiparata o 
superiore, per il trattamento economico, a quella di ispettore centrale di 2ª 
classe è valutato per intero, tanto agli effetti dello svolgimento della 
carriera che della progressione economica. 
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279. Nomina ad ispettore centrale di 2ª classe per le antichità e belle arti. 
La nomina ad ispettore centrale di 2ª classe per le antichità e belle arti è 
conferita in seguito a concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato 
agli impiegati della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e 
belle arti, se trattasi di posti di ispettore per le antichità o per l'arte 
medioevale e moderna, ovvero ai direttori o professori di accademie, istituti e 
scuole di istruzione artistica, se trattasi di posti di ispettori per 
l'istruzione artistica. 
I concorrenti devono rivestire la qualifica equiparata, per il trattamento 
economico, a quella di direttore di sezione o, da almeno cinque anni, la 
qualifica equiparata, per il trattamento economico, a quella di consigliere di 
1ª classe. 
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280. Nomina ad ispettore centrale di 1ª classe per l'istruzione musicale. 
Il posto di ispettore centrale di 1ª classe attribuito alla categoria degli 
ispettori per l'istruzione musicale è conferito mediante concorso per titoli 
riservato ai direttori od insegnanti di composizione nei conservatori di musica. 

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281. Ripartizione dei posti di organico nella carriera degli ispettori centrali 
per le antichità e belle arti e per l'istruzione musicale. 
Nei bandi di concorso è specificato a quale delle categorie previste, 
rispettivamente, dagli artt. 279 e 280, l'amministrazione intenda riservare il 
posto od i posti da conferire. 
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Sezione II - Personale dei Provveditorati agli studi. 
(giurisprudenza di legittimità) 
282. Conferimento di posti di provveditore agli studi. 
Alla qualifica di provveditore agli studi di 2ª classe si accede: 
a) per la metà dei posti disponibili, mediante promozione dei vice provveditori, 
ai sensi degli artt. 166, 167 e 369; 
b) per l'altra metà di posti, mediante concorso per titoli, integrato da un 
colloquio e riservato: 
1) ai presidi di 1ª e 2ª categoria ed ai direttori di istituti e scuole statali 
d'istruzione secondaria; 
2) agli impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della 
pubblica istruzione aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di 
sezione; 
3) ai professori di istituti statali di istruzione secondaria di primo e secondo 
grado, equiparati, per il trattamento economico, almeno alla qualifica di 
direttore di sezione; 
4) agli ispettori scolastici delle scuole elementari. 
Nel computo dei posti da riservare al concorso di cui alla lettera b) deve 
tenersi conto dei provveditori agli studi già in servizio che, pur non 
provenendo da concorso per titoli, abbiano ottenuto la nomina diretta al posto 
in virtù di precedenti disposizioni legislative non più in vigore. 
Per la nomina a provveditore agli studi ai sensi della lettera b), è necessario 
il possesso di una laurea. 
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283. Accesso alla qualifica di provveditore agli studi di 1ª classe. 
La promozione a provveditore agli studi di 1ª classe si consegue, a ruolo 
aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i 
provveditori agli studi di 2ª classe che abbiano compiuto tre anni di effettivo 
servizio nella qualifica. 
A coloro che, avendo titolo, a norma del precedente articolo, alla qualifica di 
provveditore agli studi, rivestano già qualifica equiparata, per il trattamento 
economico, a quella di provveditore di 1ª classe attribuita la qualifica di 
provveditore di 1ª classe. 
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284. Valutazione di anzianità. 
Per il personale previsto dalla lettera b) dell'art. 282 il servizio prestato 
nella carriera di provenienza, in qualifica equiparata, per il trattamento 
economico, a quella di provveditore agli studi di 2ª classe, è valutato per 
intero tanto agli effetti dello svolgimento della carriera che della 
progressione economica. 
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285. Nomina definitiva a provveditore agli studi. 
La nomina a provveditore agli studi di 1ª o di 2ª classe disposta in seguito al 
concorso per titoli di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 282 diventa 
definitiva dopo un biennio di prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di 
amministrazione. 
Ove il giudizio sia sfavorevole, il provveditore viene restituito al ruolo ed 
alla qualifica di provenienza, anche in soprannumero e salvo riassorbimento, e 
gli è attribuito lo stipendio che avrebbe conseguito se fosse rimasto nella 
stessa. 
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Sezione III - Personale delle soprintendenze alle antichità e belle arti. 
286. Promozione a direttore di 1ª classe. 
La promozione alla qualifica di direttore di 1ª classe della carriera direttiva 
delle soprintendenze alle antichità e belle arti si consegue mediante concorso 
per titoli al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo 
che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano 
compiuto complessivamente sei anni di effettivo servizio nella carriera. 
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287. Nomina a vice disegnatore. 
La nomina in prova alla qualifica di vice disegnatore nella carriera di concetto 
delle soprintendenze alle antichità e belle arti si consegue mediante concorso 
per titoli ed esami. 
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288. Nomina ad aiutante ed a restauratore. 
La nomina in prova alle qualifiche di aiutante e di restauratore nelle carriere 
esecutive delle soprintendenze alle antichità e belle arti si consegue mediante 
concorso per titoli ed esami. 
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289. Promozione a primo custode. 
La promozione alla qualifica di primo custode nella carriera ausiliaria delle 
soprintendenze alle antichità e belle arti è conferita a scelta, su designazione 
del Consiglio di amministrazione, ai custodi ed alle guardie notturne che 
abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella carriera. 
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Sezione IV - Personale dell'Istituto centrale del restauro. 
290. Promozione alle qualifiche superiori nella carriera direttiva. 
Gli impiegati con qualifiche di chimico e di fisico della carriera direttiva 
dell'Istituto centrale del restauro conseguono, previo parere favorevole del 
Consiglio di amministrazione, la promozione alle qualifiche equiparate a 
consigliere di 1ª classe e direttore di sezione, rispettivamente dopo sette e 
quattordici anni dall'ingresso in carriera. 
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291. Promozioni alle qualifiche superiori nella carriera di concetto. 
Le promozioni alle qualifiche superiori a quelle iniziali nella carriera di 
concetto dell'Istituto centrale del restauro sono conferite mediante scrutinio 
per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati che abbiano compiuto 
cinque anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore. 
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Sezione V - Personale della Calcografia nazionale, dell'Opificio delle pietre 
dure e del Gabinetto fotografico nazionale. 
292. Nomina a direttore. 
La nomina alla qualifica di direttore della Calcografia nazionale, dell'Opificio 
delle pietre dure e del Gabinetto fotografico nazionale si consegue mediante 
concorso per titoli e per esame. 
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Sezione VI - Personale del Gabinetto nazionale delle stampe. 
293. Nomina a direttore. 
La nomina in prova alla qualifica di direttore del Gabinetto nazionale delle 
stampe si consegue mediante concorso per titoli al quale sono ammessi coloro che 
abbiano esercitato, per almeno dieci anni, attività tecnica, scientifica ed 
artistica nelle materie inerenti alle funzioni della qualifica. 
Resta fermo il disposto dell'art. 2 salvo per il limite di età che è elevato ad 
anni 35. 
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294. Carriera del direttore. 
Il direttore del Gabinetto nazionale delle stampe e promosso, previo giudizio 
favorevole del Consiglio di amministrazione, alla qualifica equiparata a quella 
di segretario principale delle carriere di concetto dopo cinque anni di 
effettivo servizio dall'ingresso in carriera. 
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Sezione VII - Personale dei convitti nazionali. 
295. Nomina a vice rettore aggiunto di 3ª classe. 
La nomina in prova alla qualifica di vice rettore aggiunto di 3ª classe nella 
carriera direttiva dei convitti nazionali si consegue mediante concorso per 
titoli ed esami. 
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296. Promozione a vice rettore aggiunto di 1ª classe. 
La promozione alla qualifica di vice rettore aggiunto di 1ª classe nella 
carriera direttiva dei convitti nazionali si consegue a ruolo aperto, mediante 
scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i vice rettori aggiunti 
di 2ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto quattro anni di effettivo 
servizio nella qualifica. 
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297. Valutazione di anzianità per la promozione a vice rettore aggiunto di 1ª e 
2ª classe. 
Ai fini del computo dell'anzianità prescritta per l'ammissione agli scrutini per 
la promozione alle qualifiche di vice rettore aggiunto di 1ª e 2ª classe nella 
carriera direttiva dei convitti nazionali, il servizio prestato, in qualunque 
tempo, anche se interrotto, nel ruolo del personale insegnante e direttivo delle 
scuole elementari od in altri ruoli di insegnamento di corrispondente carriera, 
è valutato in ragione della metà e per non più di cinque anni. 
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298. Valutazione di anzianità per la promozione a vice rettore. 
Ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso per 
merito distinto ed all'esame di idoneità per la promozione alla qualifica di 
vice rettore nella carriera direttiva dei convitti nazionali non si applicano le 
disposizioni degli artt. 164, quinto comma, e 201, primo comma. 
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299. Nomina a vice economo. 
La nomina in prova alla qualifica di vice economo nella carriera di concetto dei 
convitti nazionali si consegue mediante concorso per titoli ed esami. 
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Sezione VIII - Personale non insegnante delle scuole e degli Istituti di 
istruzione media, classica, scientifica magistrale e tecnica. 
300. Personale di segreteria, vigilanza e di servizio. 
Restano salvi i posti di ruolo del personale tecnico e ausiliario delle 
università ed istituti di istruzione superiore; i posti di ruolo relativi al 
personale di segreteria, di vigilanza e di servizio previsti dalle tabelle 
organiche degli istituti e scuole d'arte; i posti del personale di vigilanza e 
ausiliario degli istituti e scuole di istruzione tecnica; i posti di segretario 
economo, segretario e bidello custode degli istituti statali per sordomuti, 
della scuola magistrale di metodo per educatori dei ciechi e delle scuole 
professionali per ciechi; nonché quelli del restante personale non insegnante 
delle scuole e istituti di ogni ordine e grado. 
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301. Assunzione del personale femminile nella carriera del personale ausiliario. 

Le donne accedono alla qualifica di bidello negli istituti di istruzione media, 
classica, scientifica e magistrale per il numero di posti ad esse riservato. 
La riserva è stabilita di volta in volta nel relativo bando di concorso in 
rapporto alle classi miste e femminili funzionanti. 
Nella valutazione dei titoli per i concorsi a bidello deve adottarsi un criterio 
preferenziale per i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio in 
qualità di bidello supplente. 
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Capo VII - Ministero dei lavori pubblici. 
Sezione I - Personale dell'Amministrazione centrale. 
302. Scrutini di promozione alle qualifiche superiori a direttore di sezione. 
Per le promozioni alle qualifiche di ispettore generale e di direttore di 
divisione nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale costituisce 
titolo di merito l'aver prestato lodevole servizio per almeno un anno presso 
uffici periferici. 
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303. Impiego del personale dell'amministrazione centrale presso i provveditorati 
alle opere pubbliche. 
Il personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale può essere 
utilizzato presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, per le 
esigenze dei predetti uffici, con il trattamento previsto dal D.Lgs.Lgt. 7 
giugno 1945, n. 320, e successive modificazioni. 
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Sezione II - Personale delle nuove costruzioni ferroviarie. 
304. Stato giuridico ed economico. 
Al personale delle nuove costruzioni ferroviarie di cui al R.D. 4 agosto 1924, 
n. 1262 (61), art. 1, e al R.D. 21 ottobre 1926, n. 1857, art. 1 (62), si 
applicano le disposizioni relative allo stato giuridico ed economico nonché 
all'avanzamento in carriera del personale delle Ferrovie dello Stato. 
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(61) Esso reca: "Il personale della Direzione generale delle Ferrovie dello 
Stato che, con regolare assegnazione disposta a suo tempo, ha fatto parte prima 
del 30 aprile 1924 degli uffici di costruzione delle nuove linee ferroviarie e 
che alla data del 20 luglio 1924 risulta assegnato all'ufficio IV del servizio 
centrale, lavori e costruzioni, o degli uffici locali delle costruzioni, passa 
alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici (Ispettorato generale delle 
ferrovie, tramvie ed automobili) conservando il trattamento giuridico ed 
economico dell'Amministrazione da cui proviene. 
È lasciata facoltà fino al 31 dicembre 1924 ai Ministri per i lavori pubblici e 
per le comunicazioni di effettuare, di comune accordo, in casi eccezionali, 
passaggi di personale dall'uno all'altro dicastero, previo consenso del Ministro 
per le finanze. 
Il personale dell'Amministrazione ferroviaria che alla data del presente decreto 
presta già servizio presso l'Ispettorato generale ed i Circoli d'ispezione 
potrà, previo assenso della predetta Amministrazione ferroviaria, passare alla 
dipendenza del Ministro dei lavori pubblici, col trattamento di cui sopra". 
(62) Esso reca: "Ai sei funzionari già appartenenti al ruolo amministrativo 
(gruppo A) del Ministero dei lavori pubblici, e trasferiti nel ruolo delle nuove 
costruzioni ferroviarie col citato decreto ministeriale in data 20 maggio 1926, 
è esteso, a tutti gli effetti, il trattamento giuridico ed economico conservato 
coi regi decreti 4 agosto 1924, n. 1262, e 25 marzo 1926, n. 548, al personale 
proveniente dall'Amministrazione ferroviaria e che ora fa parte del ruolo delle 
nuove costruzioni ferroviarie del Ministero dei lavori pubblici. 
I detti sei funzionari conserveranno però il trattamento di quiescenza comune a 
tutte le Amministrazioni civili dello Stato, non saranno inscritti all'Opera di 
previdenza istituita fra il personale delle Ferrovie dello Stato, e non 
parteciperanno alle cooperative edilizie ferroviarie". 
 





Capo VIII - Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 
Sezione I - Personale degli istituti di sperimentazione agraria e 
talassografica. 
305. Concorso per la nomina a direttore straordinario. 
[Per l'ammissione al concorso per titoli per la nomina a direttore straordinario 
di istituto di sperimentazione agraria o talassografica, si osservano le 
disposizioni vigenti sui concorsi per l'assunzione ad impieghi statali, 
prescindendo dal limite massimo di età. 
A parità di votazione complessiva costituisce titolo di preferenza il servizio 
di ruolo prestato nella carriera direttiva degli sperimentatori degli istituti 
di sperimentazione agraria e talassografica (63)] (63/a). 
------------------------ 
(63) Comma aggiunto dall'art. 8, L. 15 dicembre 1961, n. 1304. 
(63/a) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 10, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454. 
 





306. Svolgimento della carriera dei direttori. 
[I direttori straordinari degli istituti di sperimentazione agraria e 
talassografica sono nominati in prova per la durata di tre anni, durante i quali 
in caso di insufficiente attitudine, possono essere dispensati dal servizio, su 
conforme parere della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle 
foreste. 
Al termine del terzo anno di effettivo servizio possono essere promossi 
ordinari, in base a giudizio sulla loro operosità scientifica reso da una 
Commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e ie foreste, su 
designazione della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle 
foreste, e composta di cinque membri effettivi e due supplenti, scelti fra i 
direttori ordinari di istituti di sperimentazione agraria e talassografica e i 
professori ordinari di università. 
Ove tale giudizio sia sfavorevole, i direttori straordinari, su parere conforme 
della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, 
possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale 
saranno sottoposti al giudizio di una Commissione composta con i criteri fissati 
dal comma precedente e costituita da persone diverse da quelle che pronunciarono 
il precedente giudizio. 
Coloro che al termine del triennio ed eventualmente del quinquennio non 
conseguano la promozione ad ordinario, sono dispensati dal servizio con 
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il giudizio 
sfavorevole è divenuto definitivo. 
La promozione a direttore ordinario ha effetto dal giorno successivo a quello 
del compimento del triennio ed eventualmente del quinquennio di servizio come 
direttore straordinario. 
I direttori ordinari al compimento del quarto anno di anzianità nella predetta 
qualifica conseguono la promozione a direttore superiore. 
I posti vacanti nella qualifica di direttore capo sono conferiti, secondo 
l'ordine di anzianità, ai direttori superiori che nella predetta qualifica 
abbiano maturato almeno otto anni di effettivo servizio (64)] (63/a). 
------------------------ 
(64) Articolo così sostituito dall'art. 9, L. 15 dicembre 1961, n. 1304. 
(63/a) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 10, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454. 
 





307. Nomina a direttore. 
[La nomina a direttore di istituto di sperimentazione agraria o talassografica 
ha luogo a seguito di pubblico concorso per titoli a norma dell'art. 305. 
Si può prescindere dalla procedura del concorso: 
a) quando si tratti di persona che ricopra l'ufficio di professore ordinario di 
università e sulla cui nomina a direttore di istituto di sperimentazione agraria 
o talassografica abbia espresso parere favorevole la sezione 1ª del Consiglio 
superiore dell'agricoltura e delle foreste; 
b) quando si tratti di persona giunta a meritata fama di singolare perizia nella 
materia o nelle materie nelle quali rientra l'attività di sperimentazione 
agraria o talassografica demandata all'Istituto e sulla nomina abbia espresso 
parere favorevole, ad unanimità di voti, la sezione 1ª del Consiglio superiore 
dell'agricoltura e delle foreste. 
I professori universitari ordinari, nominati a seguito di pubblico concorso o ai 
sensi della lettera a) del precedente comma, direttori di istituti di 
sperimentazione agraria e talassografica sono esonerati dal compiere il servizio 
straordinario e sono inquadrati nella qualifica corrispondente a quella di 
provenienza e conservano la relativa anzianità acquisita nel ruolo di 
provenienza. Ai direttori nominati a termini della lettera b) del secondo comma 
del presente articolo è attribuita, all'atto della nomina, la qualifica di 
direttore ordinario. 
Sul modo di provvedere al posto vacante di direttore decide il Ministro su 
proposta del Consiglio di amministrazione dell'istituto e sentita la sezione 1ª 
del Consiglio, superiore dell'agricoltura e delle foreste. 
Durante la vacanza del posto di direttore la direzione dell'istituto è affidata, 
per incarico, ad uno dei reggenti delle sezioni o ad uno degli aiuti addetti 
all'istituto stesso] (63/a). 
------------------------ 
(63/a) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 10, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454. 
 





308. Approvazione dei lavori delle Commissioni. 
[Gli atti della commissione giudicatrice del concorso per la nomina a direttore 
straordinario e quelli delle commissioni previste dall'articolo 306 sono 
soggetti all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo 
parere sulla regolarità di essi, della sezione 1ª del Consiglio superiore 
dell'agricoltura e delle foreste] (63/a). 
------------------------ 
(63/a) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 10, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454. 
 





309. Trasferimento del direttore. 
[Il trasferimento del direttore di un istituto di sperimentazione agraria o 
talassografica ad altro istituto può essere disposto dal Ministro per 
l'agricoltura e le foreste previo consenso dell'interessato e sentito il parere 
della sezione 1ª del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste] 
(63/a). 
------------------------ 
(63/a) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 10, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454. 
 





310. Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo dei direttori degli 
istituti di sperimentazione. 
I direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica sono 
collocati a riposo al compimento del 75° anno di età (64/a). 
Al compimento del 70° anno di età sono collocati fuori ruolo a disposizione del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i relativi posti di ruolo sono 
considerati vacanti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti 
(64/a). 
Ai direttori fuori ruolo spetta lo stesso trattamento del personale di ruolo 
agli effetti economici e di carriera (64/a). 
[I direttori d'istituto di sperimentazione agraria e talassografica collocati 
fuori ruolo ai sensi del precedente comma, sono tenuti a svolgere attività 
scientifiche secondo le modalità da determinarsi dal Ministero] (64/b). 
[I direttori possono inoltre essere dispensati dal servizio previo motivato 
parere della sezione 1° del Consiglio superiore dell'agricoltura e foreste nei 
casi e con le modalità previste dal presente decreto] (64/b). 
------------------------ 
(64/a) Il presente comma deve ritenersi abrogato dall'art. 9, comma 10, D.Lgs. 
29 ottobre 1999, n. 454, salvo quanto disposto nei confronti dei direttori di 
istituto in servizio da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del 
suddetto decreto. 
(64/a) Il presente comma deve ritenersi abrogato dall'art. 9, comma 10, D.Lgs. 
29 ottobre 1999, n. 454, salvo quanto disposto nei confronti dei direttori di 
istituto in servizio da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del 
suddetto decreto. 
(64/a) Il presente comma deve ritenersi abrogato dall'art. 9, comma 10, D.Lgs. 
29 ottobre 1999, n. 454, salvo quanto disposto nei confronti dei direttori di 
istituto in servizio da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del 
suddetto decreto. 
(64/b) Comma abrogato dall'art. 9, comma 10, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454. 
(64/b) Comma abrogato dall'art. 9, comma 10, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454. 
 





311. Passaggio dei direttori nei ruoli dei professori universitari. 
I direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica che, a 
seguito di concorso, conseguano la nomina a posto di ruolo di professore di 
università o di istituto superiore d'istruzione universitaria conservano la 
propria anzianità ed assumono la qualifica corrispondente a quella rivestita nel 
ruolo organico di provenienza (64/c). 
------------------------ 
(64/c) Il presente articolo, deve ritenersi abrogato dall'art. 9, comma 10, 
D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, salvo quanto disposto nei confronti dei 
direttori di istituto in servizio da almeno dieci anni alla data di entrata in 
vigore del suddetto decreto. 
 





312. Disposizioni particolari per i direttori. 
[Nei riguardi dei direttori degli istituti di sperimentazione agraria e 
talassografica non si applicano le disposizioni della parte prima, titolo III, 
capi I e II, e della parte seconda, titoli I, VI, VII, artt. 205 e 206, del 
presente decreto e le attribuzioni della commissione di disciplina e del 
Consiglio di amministrazione sono demandate alla sezione 1ª del Consiglio 
superiore dell'agricoltura e delle foreste] (63/a). 
------------------------ 
(63/a) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 10, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454. 
 





313. Disposizioni transitorie per i direttori ordinari provenienti dal Consiglio 
nazionale delle ricerche. 
Il personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui all'art. 5, primo 
comma, del D.P.R. 27 febbraio 1955, n. 450 (64/d), inquadrato ai sensi degli 
artt. 72 e 73 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16 (65), con la qualifica di 
direttore ordinario nella carriera direttiva, ruolo degli Istituti di 
sperimentazione agraria e talassografica di cui alla tabella IV del quadro 15 
a), annesso al decreto stesso, consegue la promozione alla qualifica di 
direttore ordinario principale, qualora abbia maturato almeno otto anni di 
anzianità, associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni, in una 
delle qualifiche contemplate dall'art. 5, 1° comma del D.Lgs. 27 febbraio 1955, 
n. 450 (66), e successivamente, la promozione alla qualifica di direttore 
ordinario superiore se detta anzianità, sempre associata all'effettivo esercizio 
delle relative funzioni, sia superiore agli anni dodici. 
------------------------ 
(64/d) Recante inquadramento del personale degli istituti talassografici. 
(65) Essi recano: 
Art. 72. - Il personale dei ruoli di gruppo A, B e C esistenti alla data di 
entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nei ruoli rispettivamente 
delle carriere direttive, di concetto ed esecutive istituite per i medesimi 
servizi. Il personale subalterno è inquadrato nei nuovi ruoli del personale 
ausiliario. 
L'inquadramento è effettuato secondo l'anzianità posseduta nel ruolo. 
Art. 73. - Gli impiegati dei vari gradi dei soppressi ruoli di gruppo A sono 
inquadrati, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, rispettivamente nella 
qualifica a fianco di ciascun grado indicata: 
Grado 4°, direttore generale o equiparato; 
Grado 5°, ispettore generale o equiparato; 
Grado 6°, direttore di divisione o equiparato; 
Grado 7°, direttore di sezione o equiparato; 
Grado 8°, consigliere di 1ª classe o equiparato; 
Grado 9°, consigliere di 2ª classe o equiparato; 
Grado 10°, consigliere di 3ª classe o equiparato; 
Grado 11°, consigliere di 3ª classe o equiparato; 
Gli impiegati provenienti dal grado 10° dei ruoli di gruppo A corrispondenti 
alle carriere previste dall'articolo 12, ultimo comma, sono inquadrati nella 
qualifica di consigliere di 2ª o equiparato. 
(66) Recante inquadramento del personale degli istituti talassografici. 
 





314. Nomina a sperimentatore. 
La nomina a sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di 
sperimentazione agraria e talassografica ha luogo in seguito a concorso per 
titoli e per esami, al quale possono partecipare coloro che sono in possesso di 
una delle lauree indicate nel bando di concorso. 
A parità di votazione complessiva costituisce titolo di preferenza: 
1) aver prestato effettivo servizio, per almeno due anni, in qualità di aiuto o 
di assistente ordinario nelle università; 
2) aver prestato effettivo servizio per almeno tre anni in qualità di aiuto 
volontario o di assistente straordinario o volontario nelle università; 
3) aver compiuto almeno un triennio di tirocinio, in qualità di borsista, negli 
istituti di sperimentazione agraria e talassografica o presso gli osservatori 
per le malattie delle piante (67). 
------------------------ 
(67) Articolo così sostituito dall'art. 10, L. 15 dicembre 1961, n. 1304. 
 





315. Svolgimento della carriera degli sperimentatori. 
Le promozioni alle qualifiche di sperimentatore principale, di sperimentatore 
superiore e di sperimentatore capo, sono conferite a ruolo aperto, mediante 
scrutini per merito comparativo a ciascuno dei quali sono ammessi gli impiegati 
della qualifica immediatamente inferiore che, con gli altri requisiti, abbiano 
quello della anzianità di qualifica non inferiore agli anni tre (67). 
------------------------ 
(67) Articolo così sostituito dall'art. 10, L. 15 dicembre 1961, n. 1304. 
 





316. Disposizioni transitorie per gli aiuto direttori di 2ª classe provenienti 
dal Consiglio nazionale delle ricerche. 
Il personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui all'articolo 6, 
primo comma, del D.P.R. 27 febbraio 1955, n. 450 (66), e inquadrato ai sensi 
degli articoli 72 e 73 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, con la qualifica di 
aiuto direttore di 2ª classe nella carriera direttiva, ruolo degli Istituti di 
sperimentazione agraria e talassografica di cui alla tabella IV, del quadro 
15-a, annesso al decreto stesso, consegue la promozione alla qualifica di aiuto 
direttore di 1ª classe quando abbia maturato almeno otto anni di anzianità, 
associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni, in una delle 
qualifiche contemplate dall'art. 6 primo comma, del D.P.R. 27 febbraio 1955, n. 
450 (68). 
------------------------ 
(66) Recante inquadramento del personale degli istituti talassografici. 
(68) Vedi nota 66. 
 





317. Applicazione del personale dell'amministrazione dell'agricoltura e delle 
foreste presso le stazioni agrarie e talassografiche. 
Presso gli istituti di sperimentazione agraria e talassografica può essere 
utilizzato personale dell'amministrazione dell'agricoltura e foreste 
appartenente alle seguenti categorie: 
a) direttore di istituto di sperimentazione; 
b) aiuto direttore e sperimentatore degli istituti di sperimentazione; 
c) esperti e segretari contabili; 
d) personale delle carriere esecutive dell'amministrazione centrale e 
periferica; 
e) personale delle carriere ausiliarie dell'amministrazione centrale e 
periferica e degli istituti di sperimentazione. 
------------------------ 
 





Sezione II - Personale dei servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante 
coltivate dalle avversità meteoriche già dell'ufficio centrale di meteorologia 
ed ecologia agraria. 
318. Nomina ad ecologo aggiunto. 
La nomina ad ecologo aggiunto si consegue mediante concorso pubblico per esami 
consistente in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale. 
La prova scritta ha carattere teorico in materia di ecologia agraria e di 
climatologia. La prova pratica consiste in una esercitazione di laboratorio. La 
prova orale consiste in una discussione sulle materie attinenti al servizio di 
istituto. 
Il personale addetto ai servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante 
coltivate dalle avversità meteoriche può essere anche organicamente assegnato 
agli osservatori dipendenti dall'ufficio stesso. 
------------------------ 
 





319. Promozione ad ecologo superiore. 
La qualifica di ecologo superiore è conferita, mediante concorso per titoli ed 
esami, agli ecologi principali che, alla data di pubblicazione del decreto che 
bandisce il concorso, abbiano compiuto non meno di tre anni di effettivo 
servizio nella qualifica. 
------------------------ 
 





320. Promozione a vice direttore. 
La qualifica di vice direttore nel ruolo di ecologia agraria e di difesa delle 
piante dalle avversità meteoriche è conferita soltanto mediante scrutinio per 
merito comparativo, integrato da colloquio al quale sono ammessi gli ecologi 
superiori con almeno tre anni di anzianità nella qualifica. 
------------------------ 
 





321. Promozione a direttore. 
Il direttore dell'ufficio centrale di ecologia agraria e di difesa delle piante 
dalle avversità meteoriche è nominato mediante concorso per titoli al quale 
possono partecipare: il personale tecnico della carriera direttiva, ruolo per i 
servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante dalle avversità meteoriche, 
che abbia qualifica non inferiore a quella di ecologo superiore e che conti non 
meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, e persone 
estranee all'amministrazione. 
------------------------ 
 





Sezione III - Personale proveniente dal Consiglio nazionale delle ricerche. 
322. Rinvio. 
Nei riguardi del personale nominato nei ruoli organici o collocato nei ruoli 
speciali transitori del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma degli 
artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del D.P.R. 27 febbraio 1955, n. 450 (69), restano ferme 
le disposizioni degli artt. 10, primo comma, 11, 12, 13 e 14 dello stesso 
decreto. 
------------------------ 
(69) Vedi nota 66. 
 





Sezione IV - Personale per i servizi statistico-economici di cui alla tabella 
allegata alla L. 22 febbraio 1951, n. 64. 
323. Trattamento di quiescenza ed esami di promozione. 
Al personale nominato in attuazione dell'art. 9 della L. 22 febbraio 1951, n. 64 
(70), si applicano le disposizioni del presente decreto nonché quelle sul 
trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati civili di 
ruolo delle amministrazioni dello Stato. 
Detto personale, al compimento della prescritta anzianità, è ammesso al concorso 
per merito distinto ed agli esami di idoneità per la promozione alla qualifica 
di direttore di sezione nelle carriere direttive del Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste; a tali fini è valutato, oltre il periodo di servizio prestato 
successivamente alla nomina, quello prestato in modo ininterrotto e lodevole 
alle dipendenze del soppresso ufficio nazionale statistico economico 
dell'agricoltura. 
------------------------ 
(70) Recante soppressione dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico 
dell'Agricoltura. 
 





Capo IX - Ministero dell'industria e commercio. 
Sezione I - Organi e personale delle stazioni sperimentali. 
324. Consiglio di amministrazione per le stazioni sperimentali. 
[Le attribuzioni in materia di personale già spettanti al Comitato per le 
stazioni sperimentali dell'industria istituito con R.D. 19 novembre 1931, n. 
1488, sono devolute al Consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria 
e commercio il quale si pronuncia anche sui provvedimenti riguardanti i 
direttori superiori] (70/a). 
------------------------ 
(70/a) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540. 
 





325. Nomina degli assistenti. 
[La nomina alla qualifica di assistente si consegue mediante concorso per titoli 
ed esami] (70/a). 
------------------------ 
(70/a) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540. 
 





326. Periodo di prova degli assistenti. 
[Gli assistenti sono assunti in servizio per un periodo di prova della durata di 
un anno. 
La nomina in ruolo ha luogo dopo compiuto il detto periodo ed in seguito 
all'esito favorevole del periodo di prova accertato da apposita ispezione. 
Gli assistenti che allo scadere del periodo di prova non conseguono la nomina in 
ruolo sono dispensati dal servizio, su conforme parere del Consiglio di 
amministrazione. In tale caso spetta all'assistente una indennità pari a due 
mensilità del trattamento relativo al periodo di prova] (70/a). 
------------------------ 
(70/a) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540. 
 





327. Promozione a vice direttore. 
[La promozione a vice direttore si consegue mediante concorso per titoli ed 
esami al quale sono ammessi gli assistenti e gli aiuto direttori della stessa 
stazione sperimentale che alla data di pubblicazione del decreto che indice il 
concorso abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nelle 
qualifiche anzidette. 
Si osservano le norme relative al concorso per merito distinto di cui all'art. 
165] (70/a). 
------------------------ 
(70/a) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540. 
 





328. Nomina a direttore straordinario. 
[La nomina a direttore straordinario di stazione sperimentale è fatta in seguito 
a pubblico concorso per titoli, prescindendosi dal limite massimo di età] 
(70/a). 
------------------------ 
(70/a) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540. 
 





329. Promozione a direttore ordinario di stazione sperimentale. 
[I direttori straordinari sono nominati per la durata di tre anni, durante i 
quali ove non si dimostrino idonei alle funzioni assegnate, possono essere 
dispensati su conforme parere del Consiglio di amministrazione. 
Al termine del terzo anno possono essere promossi direttori ordinari in base a 
giudizio sulla loro operosità scientifica, reso da una commissione nominata dal 
Ministro per l'industria ed il commercio su designazione del Consiglio di 
amministrazione e composta di tre persone scelte tra professori universitari di 
ruolo di materia affine alla disciplina relativa all'industria per cui la 
stazione sperimentale è preordinata. 
Ove tale giudizio sia sfavorevole, i direttori straordinari possono, su conforme 
parere del Consiglio di amministrazione, essere mantenuti in servizio per un 
altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una nuova 
commissione la quale deve essere costituita da persone diverse da quelle che 
pronunciarono il precedente giudizio. 
I direttori straordinari ai quali non venga riconosciuta l'idoneità alla 
promozione a direttore ordinario cessano dall'ufficio e perdono ogni diritto 
inerente all'ufficio stesso] (70/a). 
------------------------ 
(70/a) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540. 
 





330. Carriera dei direttori. 
[I direttori ordinari conseguono la qualifica di direttore principale dopo 
cinque anni di permanenza nella qualifica di ordinario e Quella di direttore 
superiore dopo quattro anni di permanenza nella qualifica di direttore 
principale] (70/a). 
------------------------ 
(70/a) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540. 
 





331. Periodo di prova dei vice periti analisti. 
[Il periodo di prova dei vice periti analisti della stazione sperimentale per i 
combustibili in Milano è di due anni] (70/a). 
------------------------ 
(70/a) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540. 
 





Sezione II - Personale del corpo delle miniere. 
332. Corsi di perfezionamento per il personale della carriera direttiva del 
corpo delle miniere. 
Il Ministro per l'industria e commercio ha facoltà di far compiere agli 
impiegati della carriera direttiva del servizio minerario e metallurgico e del 
servizio geologico che rivestano la qualifica di ingegnere o di ingegnere 
aggiunto e di vice geologo o di geologo aggiunto, un corso di perfezionamento 
teorico e pratico della durata di uno o due anni presso facoltà e scuole 
superiori delle miniere in Italia e all'estero da designarsi dal Ministro 
stesso. 
Al termine di ciascun anno di corso i predetti impiegati devono sostenere gli 
esami sulle materie oggetto del corso; quelli che non superano gli esami cessano 
di appartenere al corpo delle miniere. 
Il Ministro per l'industria e commercio ha facoltà di far compiere agli 
impiegati del corpo delle miniere viaggi di istruzione e di perfezionamento in 
Italia e all'estero. 
------------------------ 
 





333. Corsi di perfezionamento per il personale della carriera di concetto del 
corpo delle miniere. 
Il Ministro per l'industria e commercio ha facoltà di fare compiere ai vice 
periti o periti aggiunti che non siano in possesso del diploma di perito 
minerario un corso di perfezionamento della durata di un anno presso un istituto 
tecnico industriale ad indirizzo minerario. 
Al personale predetto si applicano le disposizioni del 2° e 3° comma dell'art. 
332. 
------------------------ 
 





334. Conferimento della qualifica di agente tecnico preparatore. 
I posti di agente tecnico preparatore sono conferiti in seguito a domanda, su 
designazione del Consiglio di amministrazione, agli uscieri capi ed agli uscieri 
del corpo delle miniere che abbiano attitudine e capacità per i posti ai quali 
aspirano. 
In caso di mancanza di personale idoneo nel ruolo suddetto, gli agenti tecnici 
preparatori possono essere scelti tra gli uscieri capi e gli uscieri 
dell'amministrazione centrale dell'industria e commercio. 
Gli agenti tecnici preparatori hanno il trattamento economico dei commessi 
tecnici addetti ai laboratori chimici delle dogane. 
------------------------ 
 





Sezione III - Personale del servizio metrico. 
335. Promozione ad ispettore capo interregionale. 
Fermo restando il disposto dell'art. 178, ai fini dell'ammissione allo scrutinio 
per la promozione ad ispettore capo interregionale del servizio metrico è 
necessario essere stato, nelle qualifiche di ispettore metrico principale e di 
primo ispettore, titolare di ufficio metrico per un periodo non inferiore a sei 
anni od aver prestato servizio per lo stesso periodo presso l'amministrazione 
centrale. 
------------------------ 
 





Capo X - Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
Sezione I - Disposizioni comuni alle varie carriere. 
336. Incarichi ispettivi. 
Per le ispezioni sia presso gli uffici centrali che periferici, sia presso gli 
enti vigilati, il Ministro si avvale degli impiegati dell'amministrazione 
centrale, degli ispettori del lavoro e, ove occorra, degli impiegati degli 
uffici periferici. 
Per le ispezioni presso gli uffici dell'ispettorato del lavoro e degli uffici 
del lavoro ove non siano incaricati impiegati dell'amministrazione centrale, si 
provvede con impiegati dei rispettivi ruoli periferici. 
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Sezione II - Personale dell'Ispettorato del lavoro. 
337. Mansioni ispettive del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato 
del lavoro. 
Agli impiegati della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro possono 
essere attribuite mansioni ispettive mediante concorso per esame da indire fra 
gli impiegati della medesima carriera aventi qualifica di archivista i quali 
abbiano conseguito giudizio complessivo di "ottimo" negli ultimi tre anni e non 
inferiore a quello di "distinto" negli anni precedenti e che, a giudizio del 
Consiglio di amministrazione, siano ritenuti idonei all'esercizio delle mansioni 
ispettive. 
L'attribuzione delle mansioni ispettive comporta per i suddetti impiegati il 
cambiamento di qualifica ma non variazioni nella posizione di ruolo, né 
corresponsione di particolare assegno. 
Gli impiegati che hanno conseguito la qualifica e la mansione ispettiva 
conservano la qualifica stessa e le relative mansioni anche nelle promozioni 
alle qualifiche superiori. Tuttavia il Ministro per il lavoro e la previdenza 
sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione, può revocare in ogni 
momento per motivate esigenze di servizio l'attribuzione della qualifica e delle 
mansioni ispettive concesse a norma del presente articolo. 
La qualifica ispettiva non può essere attribuita a più di 80 impiegati della 
carriera esecutiva. 
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Sezione III - Personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione. 
338. Promozione a ispettore generale. 
La promozione alla qualifica di ispettore generale nella carriera del personale 
degli uffici del lavoro e della massima occupazione, inquadrato nella qualifica 
di direttore capo in applicazione del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, non può 
essere conferita prima che siano decorsi quattro anni dall'inquinamento 
predetto. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
339. Esercizio di funzioni direttive da parte del personale della carriera di 
concetto. 
Gli impiegati appartenenti alla carriera di concetto prevista dalla tabella C 
allegata al D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, che alla data di inquadramento siano 
già da almeno un anno preposti alla direzione di un ufficio regionale o 
provinciale del lavoro e della massima occupazione, conservano le funzioni 
direttive predette, ferma l'appartenenza ad ogni effetto alla carriera di 
concetto (70/b). 
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(70/b) Gli impiegati, di cui all'articolo, sono collocati in ruolo ad 
esaurimento a norma dell'art. 23, L. 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche 
all'ordinamento del lavoro e della Previdenza sociale. 
 





340. Anzianità di servizio del personale inquadrato ai sensi del D.P.R. 19 marzo 
1955, numero 520. 
L'anzianità di servizio maturata dal personale che ha conseguito l'inquadramento 
ai sensi del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 (tabella c) (71) nella categoria di 
appartenenza all'atto dell'inquadramento stesso è valutata, nei limiti previsti 
dall'art. 41 del citato D.P.R. n. 520, ai fini dell'ammissione agli esami di 
concorso e di idoneità per le promozioni a direttore principale o a primo 
segretario; nonché per l'ammissione al concorso ed agli scrutini per la 
promozione a primo archivista. 
L'anzianità di servizio attribuita in applicazione del precedente comma è utile 
anche ai fini dell'ammissione agli esami di promozione alle qualifiche di 
direttore, segretario od archivista previsti dagli artt. 361, 362 e 363. 
L'anzianità acquisita anteriormente all'ammissione in ruolo nella qualifica 
corrispondente o superiore al grado di inquadramento attuato ai sensi del D.P.R. 
19 marzo 1955, n. 520 (71), è valutata agli effetti dell'attribuzione degli 
aumenti periodici di stipendio. 
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(71) Recante riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e 
della Previdenza sociale. 
(71) Recante riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e 
della Previdenza sociale. 
 





341. Riduzione di anzianità. 
Per la prima promozione da conferire dopo effettuato l'inquadramento nei singoli 
ruoli ai sensi del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 (71), i periodi di anzianità 
richiesti per l'avanzamento, mediante scrutinio, a direttore principale, primo 
segretario e primo archivista ai sensi degli artt. 368 lettera a, 370, lettera 
a, 371, lettera a, e qualifiche superiori sono ridotti di un anno; quelli Per la 
partecipazione ai concorsi di merito distinto per la promozione alle qualifiche 
di direttore e segretario, ai sensi degli artt. 361 e 362, e al concorso per 
esami per la promozione alla qualifica di archivista di cui all'art. 363, 
lettera a, nonché i periodi prescritti per l'avanzamento, mediante esami, alle 
qualifiche di direttore principale, primo segretario e primo archivista sono 
ridotti di un anno e mezzo. La presente disposizione non è applicabile nei 
confronti di coloro che si siano già avvalsi della riduzione di anzianità 
prevista dal terzo comma dell'art. 41 del citato D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 
(71). 
------------------------ 
(71) Recante riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e 
della Previdenza sociale. 
(71) Recante riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e 
della Previdenza sociale. 
 





342. Indisponibilità di posti. 
Il personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione non immesso nei 
ruoli organici continua nell'attuale rapporto di impiego contrattuale secondo le 
disposizioni di cui al D.L. 15 aprile 1948, n. 381. 
In corrispondenza alle unità trattenute in servizio a norma del precedente comma 
e fino alla loro cessazione dal servizio devono essere mantenuti vacanti, nei 
ruoli delle carriere di concetto, esecutivo e del personale ausiliario, 
altrettanti posti di qualifica corrispondente a quella rivestita dalle predette 
unità. 
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343. Rinvio. 
Restano ferme le disposizioni degli artt. 36, 37, 39, 40, 42, 47 e 48 del D.P.R. 
19 marzo 1955, n. 520. 
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PARTE QUARTA 
Disposizioni speciali per il personale in particolari situazioni 
TITOLO I 
Ruoli aggiunti 
Capo I - Carriere. 
344. Ruoli aggiunti. 
I ruoli aggiunti istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori, 
comprendono le seguenti qualifiche: 
per le carriere direttive: le qualifiche di consigliere di terza classe, di 
consigliere di seconda classe e di consigliere di prima classe o equiparate; 
per le carriere di concetto: le qualifiche di vice segretario, di segretario 
aggiunto e di segretario, o equiparate; 
per le carriere esecutive: le qualifiche di applicato aggiunto, di applicato e 
di archivista o equiparate; 
per le carriere del personale ausiliario: le qualifiche di inserviente, di 
usciere e di usciere capo, o equiparate e, per le carriere del personale 
ausiliario tecnico, quella di agente tecnico o equiparata. 
Al compimento dell'anzianità complessiva nei ruoli speciali transitori e nei 
ruoli aggiunti, rispettivamente, di anni cinque per le carriere direttive, di 
anni sei per le carriere di concetto, di anni 3 per le carriere esecutive e di 
anni due per le carriere del personale ausiliario, gli impiegati sono collocati 
nelle qualifiche immediatamente superiori all'iniziale, previste nel primo 
comma. 
Le promozioni alle qualifiche di consigliere di prima classe, di segretario e di 
archivista, o equiparate, si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per 
merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli 
aggiunti che abbiano compiuto, nella qualifica immediatamente inferiore, tre 
anni di effettivo servizio per le carriere direttive e di concetto e cinque anni 
per le carriere esecutive. 
La promozione alla qualifica di usciere capo si consegue mediante scrutinio per 
merito assoluto, al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo aggiunto 
che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica (72). 
------------------------ 
(72) Articolo così sostituito dall'art. 3, L. 22 ottobre 1961, n. 1143, 
riportata al n. A/IX. 
 





345. Passaggio nei ruoli organici delle carriere esecutive. 
Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di 
guerra, un terzo dei posti disponibili nella dotazione organica unica delle 
qualifiche di archivista, applicato ed applicato aggiunto, o equiparate, è 
conferito almeno una volta all'anno, al personale di pari qualifica dei 
corrispondenti ruoli aggiunti, nell'ordine in cui è collocato nei ruoli stessi, 
a partire dalla qualifica più elevata, sempreché a giudizio del Consiglio di 
amministrazione ne sia ritenuto meritevole per operosità, diligenza e condotta 
lodevoli. 
Il personale di cui al comma precedente è iscritto nei ruoli organici dopo 
l'ultimo degli impiegati presenti con l'anzianità di carriera e di qualifica 
maturate nei ruoli aggiunti e nei ruoli speciali transitori. 
Il personale inquadrato nei ruoli organici ai sensi del presente articolo, non 
può essere ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla 
qualifica superiore, sino a quando gli impiegati che lo precedono nell'ordine di 
qualifica non abbiano maturato l'anzianità minima prescritta (73). 
------------------------ 
(73) Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 22 ottobre 1961, n. 1143, 
riportata al n. A/IX. 
 





346. Passaggio nei ruoli organici della carriera del personale ausiliario. 
Con le modalità di cui ai primi due commi dell'art. 345, i posti disponibili 
nella dotazione organica unica per le qualifiche di usciere capo, usciere e 
inserviente sono conferiti, almeno una volta all'anno, al personale dei 
corrispondenti ruoli aggiunti. 
Ai fini della promozione alle qualifiche di usciere capo o agente tecnico capo, 
o equiparate, si applica la limitazione di cui all'ultimo comma dell'art. 345 
(74). 
------------------------ 
(74) Articolo così sostituito dall'art. 6, L. 22 ottobre 1961, n. 1143, 
riportata al n. A/IX. 
 





347. Trattamento economico degli impiegati dei ruoli aggiunti passati nei ruoli 
organici. 
Nei casi di passaggio previsti dagli artt. 345 e 346, il personale conserva il 
trattamento economico in godimento nel ruolo aggiunto (75). 
------------------------ 
(75) Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 22 ottobre 1961, n. 1143, 
riportata al n. A/IX. 
 





348. Esami di promozione degli impiegati dei ruoli aggiunti. 
Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti i quali abbiano maturato nei ruoli 
transitori e nei ruoli aggiunti un'anzianità di servizio pari a quella richiesta 
dagli artt. 164, 176, 185 e 196, secondo e terzo comma, sono ammessi a 
partecipare, rispettivamente, al concorso per merito distinto ed all'esame di 
idoneità per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione e di primo 
segretario nonché al concorso per esami per la nomina alla qualifica di vice 
direttore nelle carriere speciali e per la promozione alla qualifica di primo 
archivista, nei ruoli corrispondenti ove esistano. 
------------------------ 
 





349. Impiegati dei ruoli aggiunti della Corte dei conti. 
Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti delle carriere direttive della Corte 
dei conti a norma dell'art. 11 della L. 5 giugno 1951, n. 376 (76), sono, ai 
sensi ed agli effetti dell'articolo 348, ammessi a partecipare agli esami per la 
promozione alla qualifica di direttore di sezione nel ruolo transitorio di 
revisione della Corte, per un numero di posti non superiore a quello previsto 
dall'art. 9 del R.D. 11 dicembre 1941, n. 1404 (77), modificato dall'art. 10 del 
D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 589 (78). 
------------------------ 
(76) Riportata al n. D/V. 
(77) Recante norme per l'applicazione del R.D.L. 28 giugno 1941, n. 856, 
concernente il riassetto dei servizi della Corte dei Conti. 
(78) Recante norme sul riassetto dei servizi e revisione dei ruoli organici 
della Corte dei Conti. 
 





350. Trattamento economico del personale dei ruoli aggiunti. 
Al personale dei ruoli aggiunti spetta il trattamento economico previsto per la 
corrispondente qualifica del ruolo organico con la relativa progressione 
economica. Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio si 
computa l'anzianità posseduta tanto nel ruolo aggiunto che nel ruolo speciale 
transitorio. 
Qualora nel computo dell'anzianità resti una frazione di tempo inferiore al 
numero degli anni richiesti per ciascun aumento periodico, tale frazione è 
valutata ai fini del successivo aumento. 
------------------------ 
 





TITOLO II 
Invalidi di guerra e di servizio - Personale proveniente dai sottufficiali - 
Personale in servizio al 23 marzo 1939 
Capo I - Riserva di posti - Assunzione - Carriera. 
351. Assunzione di invalidi e mutilati di guerra e per servizio. 
Fermo il disposto dell'articolo 5, l'assunzione agli impieghi civili dello Stato 
degli invalidi e mutilati di guerra e degli invalidi e mutilati per servizio è 
regolata dalle speciali disposizioni vigenti. Rimangono ferme le norme relative 
agli orfani di caduti in guerra o per servizio. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
352. Riserva di posti a favore dei sottufficiali e graduati delle FF.AA. e dei 
Corpi di polizia. 
Tutti i posti di applicato, o qualifica equiparata, disponibili nelle carriere 
esecutive dei Ministeri dell'Interno (amministrazione della pubblica sicurezza), 
Difesa-esercito, Difesa-marina, Difesa-aeronautica, Grazia e giustizia 
(amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena), Finanze (carriera 
esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza e carriera 
degli ufficiali di dogana) sono rispettivamente riservati ai sottufficiali delle 
forze armate e dei corpi di polizia dipendenti, in possesso dei requisiti 
prescritti dai relativi ordinamenti. 
Un terzo dei posti di applicato o qualifica equiparata delle carriere esecutive 
di tutte le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento 
autonomo, è riservato ai sottufficiali delle Forze Armate e dei corpi di 
polizia, in possesso dei prescritti requisiti. 
Un terzo dei posti di usciere o qualifica equiparata delle carriere del 
personale ausiliario dei Ministeri dell'Interno (amministrazione della pubblica 
sicurezza), Finanze (carriera del personale ausiliario dell'amministrazione 
centrale e delle intendenze di finanza), Difesa-esercito, Difesa-marina, 
Difesa-aeronautica, Grazia e giustizia (carriera del personale ausiliario 
dell'amministrazione centrale) è riservato agli appuntati e gradi equiparati, 
dei corpi rispettivamente dipendenti. 
I posti riservati che rimanessero non coperti per mancanza di aspiranti o per 
rinuncia alla nomina sono conferiti mediante i normali pubblici concorsi (79). 
All'assegnazione dei posti nelle amministrazioni di cui al primo e terzo comma 
provvedono le amministrazioni stesse. Alla assegnazione dei posti nelle altre 
amministrazioni provvede, in proporzione al numero delle domande rispettivamente 
presentate, il Ministero della difesa. 
I sottufficiali, gli appuntati ed equiparati sono collocati in ruolo e vengono 
all'uopo intercalati, nella misura di uno a due, con gli impiegati appartenenti 
rispettivamente alle carriere esecutive e del personale ausiliario promossi o 
nominati alla qualifica di applicato ed equiparata, o di inserviente ed 
equiparata. 
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(79) Comma così sostituito dall'art. 8, L. 22 ottobre 1961, n. 1143, riportata 
al n. A/IX. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
353. Promozione ad archivista degli applicati invalidi di guerra. 
Gli applicati invalidi di guerra sono, al compimento del terzo aumento periodico 
di stipendio, promossi in soprannumero alla qualifica di archivista, mediante 
scrutinio per merito comparativo, indipendentemente dalle promozioni conferibili 
per vacanza di posti. 
In corrispondenza alle promozioni conferite in soprannumero sono lasciati 
vacanti altrettanti posti nella qualifica di applicato. 
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354. Promozione a primo archivista degli impiegati provenienti dai 
sottufficiali. 
(79/a). 
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(79/a) Abrogato dall'art. 41, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, riportato al n. 
A/XVIII. 
 





355. Promozione ad usciere capo degli uscieri invalidi di guerra. 
Gli uscieri invalidi di guerra sono, al compimento del quarto aumento periodico 
di stipendio, promossi in soprannumero alla qualifica di usciere capo mediante 
scrutinio per merito assoluto, indipendentemente dalle promozioni conferibili 
per vacanze di posti. 
Gli uscieri promossi in base alle disposizioni del comma precedente e quelli che 
ottengono la promozione in applicazione delle altre norme vigenti sono collocati 
nella qualifica di usciere capo secondo l'ordine determinato rispettivamente 
dalla data del compimento del quarto aumento periodico di stipendio nella 
qualifica di usciere e da quella in cui si siano resi vacanti i posti di usciere 
capo. 
Ove esistano invalidi di guerra che conseguono l'accennato quarto aumento 
periodico posteriormente ad altri invalidi che li seguono nel ruolo, le 
promozioni sono disposte con riserva di anzianità a favore dei primi; e la 
riserva di anzianità ha efficacia non soltanto nei confronti dei soli invalidi 
ma anche nei confronti del personale non invalido che, nel frattempo, abbia 
ottenuto la promozione e che conserva la posizione relativa già acquisita nel 
ruolo di anzianità. 
In corrispondenza delle promozioni conferite in soprannumero ai sensi del 
precedente secondo comma sono lasciati altrettanti posti vacanti nella qualifica 
di usciere. 
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356. Disposizione speciale per il personale in servizio al 23 marzo 1939. 
Agli effetti dell'ammissione al concorso per merito distinto, ed all'esame di 
idoneità per la promozione a direttore di sezione o a primo segretario nonché 
per l'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo 
archivista, agli impiegati previsti dal 1°, 3° e 6° comma dell'art. 13 della L. 
5 giugno 1951, n. 376, e dal 1° comma dell'art. 1 del D.P.R. 3 maggio 1955, n. 
448, è attribuita complessivamente un'anzianità di quattro anni in aggiunta a 
quella effettivamente maturata. 
La disposizione prevista dal comma precedente si applica ai fini dell'ammissione 
al concorso per la nomina a vice direttore nelle carriere speciali. 
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PARTE QUINTA 
Disposizioni transitorie 
TITOLO I 
Stato giuridico 
Capo I - Disciplina - Esodo volontario. 
357. Infrazioni disciplinari commesse anteriormente al 1° luglio 1956. 
Alle infrazioni disciplinari commesse anteriormente al 1° luglio 1956 si 
applicano le sanzioni previste dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960. Se il 
presente decreto prevede una sanzione meno grave, si applica la norma più 
favorevole all'impiegato. 
Qualora l'infrazione consista in un comportamento o in una pluralità di fatti 
connessi, in parte anteriori e in parte successivi al 1° luglio 1956, per i 
quali debba essere irrogata una sola sanzione, si applica in ogni caso la norma 
più favorevole all'impiegato. 
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358. Procedimenti già trasmessi alle Commissioni di disciplina. 
I procedimenti disciplinari, già trasmessi alle commissioni di disciplina ai 
sensi dell'art. 69 ultimo comma del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, e dei quali, 
alla data del 1° luglio 1956, sia stata fissata nei modi previsti dall'art. 73 
dello stesso regio decreto la trattazione orale, proseguiranno innanzi alle 
commissioni predette, sulle cui deliberazioni, adottate ai sensi dell'art. 74 
del R.D. 30 dicembre 1923, numero 2960, il Ministro provvede ai sensi 
dell'articolo 114 quinto comma, del presente decreto. 
I procedimenti disciplinari, dei quali anteriormente al 1° luglio 1956 non sia 
stata fissata la trattazione orale, debbono essere trasmessi alle commissioni di 
cui all'art. 148. 
Nel caso previsto dal comma precedente il procedimento disciplinare è estinto se 
entro novanta giorni dal 1° luglio 1956 non sia stata comunicata all'impiegato 
la data della trattazione orale innanzi alla Commissione. 
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359. Procedimenti non trasmessi alle Commissioni. 
Rimane fermo a tutti gli effetti il termine previsto dall'art. 146 del D.P. 11 
gennaio 1956, n. 17. 
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360. Proroga dell'esodo volontario. 
Le disposizioni di cui alla L. 27 febbraio 1955, n. 53 concernente l'esodo 
volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, sono 
prorogate di due anni con effetto dal 24 marzo 1956. 
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TITOLO II 
Carriere 
Capo I - Promozioni alle qualifiche intermedie per i posti disponibili sino al 
31 dicembre 1959. 
361. Promozioni a consigliere di 1ª classe per i posti disponibili al 30 giugno 
ed al 31 dicembre 1957. 
La promozione a consigliere di 1ª classe per i posti disponibili fino al 31 
dicembre 1957 si consegue mediante: 
a) concorso per merito distinto ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, e 
successive modificazioni ed integrazioni (80); 
b) concorso per esame speciale di cui all'articolo 365; 
c) scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'art. 163. 
Il concorso per merito distinto e quello per esame speciale sono entrambi 
indetti e si ritengono espletati il 30 giugno ed il 31 dicembre per i posti 
disponibili alle date medesime. Immediatamente dopo l'approvazione delle 
graduatorie dei due concorsi di cui alle lettere a) e b) è tenuto lo scrutinio 
per merito comparativo tra gli scrutinandi alle stesse date. Ove non sia 
possibile indire i concorsi predetti semestralmente gli stessi sono indetti al 
31 dicembre e si ritengono espletati alla stessa data. 
Le promozioni, salvo i casi di retroattività ai sensi dell'art. 366, sono 
conferite a tutti gli effetti con decorrenza dalle date indicate nel precedente 
comma. L'ordine di inserimento in ruolo è il seguente: 
a) vincitori del concorso per merito distinto aventi anche i requisiti per 
partecipare al con corso per esame speciale; 
b) vincitori del concorso per esame speciale, per i quali la promozione deve 
essere riportata, ai sensi dell'art. 366, ad una data anteriore all'anno in cui 
è stato espletato il concorso e che nella graduatoria del concorso medesimo 
precedono i vincitori di cui alla successiva lettera d); 
c) vincitori del concorso per merito distinto non aventi i requisiti per 
partecipare al concorso per esame speciale; 
d) vincitori del concorso per esame speciale la cui promozione non è riportata a 
data anteriore all'anno in cui è stato espletato il concorso. Nello stesso 
ordine di ruolo sono collocati anche i vincitori la cui promozione, pur essendo 
riportata alla data anzidetta, seguono nella graduatoria del concorso un 
vincitore la cui promozione non può essere retrodatata oltre l'anno. 
Per determinare il numero dei posti da conferire mediante concorso per esame 
speciale, si ripartiscono i posti disponibili nella qualifica, rispettivamente 
al 30 giugno ed al 31 dicembre, proporzionalmente tra il numero degli impiegati 
che hanno titolo a partecipare al concorso per esame speciale ed il numero degli 
impiegati che, ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, e del D.Lgs. 7 
aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, hanno titolo a partecipare al 
concorso per merito distinto, ma non hanno i requisiti per partecipare al 
concorso per esame speciale. 
La differenza tra i posti disponibili e quelli assegnati al concorso per esame 
speciale, in applicazione del precedente comma, è ripartita in ragione di un 
terzo al concorso per merito distinto e di due terzi allo scrutinio per merito 
comparativo. 
Ove i posti assegnati al concorso per esame speciale non dovessero risultare 
sufficienti per la promozione di tutti i candidati dichiarati idonei nel 
concorso stesso, si fa luogo all'applicazione del soprannumero nel limite 
massimo del 15% della dotazione organica prevista per la qualifica di 
consigliere di 1ª classe. Inoltre, per gli impiegati ex combattenti, gli 
invalidi di guerra cui agli artt. 1 e 2 della L. 3 giugno 1950, n. 375, le 
vedove di guerra non rimaritate e gli orfani di guerra che, per il posto 
occupato nella graduatoria di merito degli esami di concorso speciale, non 
conseguano la promozione, i posti così spettanti al concorso per esame speciale 
sono ulteriormente aumentati del 20% della dotazione organica dell'anzidetta 
qualifica. 
Nei posti in soprannumero previsti nel precedente comma vanno computati quelli 
eventualmente già conferiti in soprannumero in applicazione dell'art. 3 del 
D.P.R. 11 gennaio 1956, numero 4. 
In corrispondenza ai posti in soprannumero di cui ai precedenti commi sono 
lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale. 
I posti in soprannumero non utilizzati nel primo concorso possono essere 
conferiti nel successivo concorso per esame speciale. L'assorbimento di detti 
posti è effettuato con le vacanze che si verificheranno nella qualifica dopo 
l'espletamento dell'ultimo concorso per esame speciale. 
Gli impiegati che conseguono la sola idoneità nel concorso per esame speciale 
cui partecipano, hanno titolo ad essere inseriti nella graduatoria dei 
successivi concorsi per esame speciale in base alla votazione riportata. 
------------------------ 
(80) Vedi la nota 82 all'art. 365. 
 





362. Promozione a segretario per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1959. 
La promozione a segretario per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1959 si 
consegue mediante: 
a) concorso per merito distinto ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960 e 
successive modificazioni ed integrazioni (81); 
b) concorso per esame speciale di cui all'articolo 365; 
c) scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'art. 175. 
Alle promozioni che saranno conferite al 30 giugno e al 31 dicembre degli anni 
1951, 1958 e 1959 si applicano i criteri stabiliti con le disposizioni di cui ai 
commi secondo e successivi dell'art. 361. 
------------------------ 
(81) Vedi la nota 82 all'art. 365. 
 





363. Promozioni ad archivista per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1958. 
La promozione ad archivista si consegue per i posti disponibili sino al 31 
dicembre 1958, mediante: 
a) concorso per esame ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive 
modificazioni ed integrazioni (81); 
b) concorso per esame speciale di cui all'articolo 365; 
c) scrutinio per merito comparativo ai sensi del precedente art. 184. 
Alle promozioni che saranno conferite al 30 giugno ed il 31 dicembre degli anni 
1957 e 1958 si applicano i criteri stabiliti con le disposizioni di cui ai commi 
secondo e successivi dell'articolo 361. 
------------------------ 
(81) Vedi la nota 82 all'art. 365. 
 





364. Promozioni a vice direttore per i posti disponibili sino al 31 dicembre 
1957. 
La nomina alla qualifica di vice direttore nelle carriere speciali previste 
dalla parte II, titolo V, del presente decreto si consegue per i posti 
disponibili sino al 31 dicembre 1957, mediante: 
a) concorso per esami di cui all'art. 196; 
b) concorso per esame speciale di cui all'articolo 365. 
Al concorso per esami previsto dalla lettera a) sono ammessi, oltre che gli 
impiegati in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 196, anche gli 
impiegati che anteriormente al 1° luglio 1956 erano pervenuti al grado IX-B o 
che vi pervengano anche a seguito dei normali esami di concorso in via di 
espletamento al 30 giugno 1956. 
Al concorso per esame speciale sono ammessi gli impiegati delle carriere 
speciali muniti di laurea pervenuti al grado nono di gruppo B del soppresso 
ordinamento anteriormente al 1° luglio 1956 o anche a seguito dei normali esami 
di concorso in via di espletamento al 30 giugno 1956 nonché gli impiegati 
sprovvisti di laurea con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica di 
segretario. 
Le promozioni conseguite mediante concorso per esame speciale o mediante il 
concorso di cui alla lettera a) da coloro che hanno titolo a partecipare anche 
all'esame speciale, fermo l'ordine di graduatoria, sono riportate ad ogni 
effetto, con esclusione delle competenze arretrate, alla data in cui i promossi 
conseguiranno il grado IX di gruppo B del soppresso ordinamento. 
I concorsi di cui sopra sono indetti entrambi, e si ritengono espletati, il 30 
giugno ed il 31 dicembre 1957. Le promozioni, salvo i casi di retroattività ai 
sensi del precedente comma sono conferite, a tutti gli effetti, con decorrenza 
dalle date suddette. 
Salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo si applicano i 
criteri stabiliti con le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, 
sesto e successivi dell'art. 361. 
------------------------ 
 





365. Concorso per esame speciale. 
Il concorso per esame speciale già previsto dal D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 4, e 
di cui alla lettera b) degli articoli 361, 362, 363 e 364, consiste in un 
colloquio vertente sui servizi di istituto dell'amministrazione cui appartiene 
il candidato. 
Salvo quanto previsto dall'art. 364 al concorso per esame speciale sono ammessi: 

a) gli impiegati nominati in ruolo organico in base a concorsi banditi entro il 
31 dicembre 1951 che, alla data del bando di concorso, hanno compiuto, nel ruolo 
di appartenenza, un servizio effettivo compreso quello di prova pari a due terzi 
dell'anzianità di servizio che, a norma del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, e 
successive modificazioni, era richiesta per l'avanzamento mediante esame di 
idoneità ai gradi ottavo di gruppo A, nono di gruppo B e mediante scrutinio per 
anzianità congiunta al merito per l'accesso al grado undicesimo di gruppo C. 
Tali periodi di servizio sono ridotti di due anni per gli ex combattenti, gli 
invalidi di guerra di cui agli artt. 1 e 2 della L. 3 giugno 1950, n. 375, le 
vedove di guerra non rimaritate e gli orfani di guerra. Qualora per gli ex 
combattenti il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente 
alla nomina in ruolo, ecceda i due anni si applica la maggiore riduzione; 
b) gli impiegati che alla data di pubblicazione del decreto che indice il 
concorso abbiano maturato l'anzianità prescritta dal citato R.D. 30 dicembre 
1923, n. 2960, e successive modificazioni per il concorso di merito distinto per 
le promozioni ai gradi ottavo di gruppo A, nono di gruppo B e per il concorso 
per esame per la promozione al grado undicesimo di gruppo C; 
c) gli impiegati in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939 e inquadrati nei 
ruoli speciali transitori o nei ruoli aggiunti i quali, ai sensi del terzo comma 
dell'art. 13 della L. 5 giugno 1951, n. 376, avrebbero potuto ottenere 
l'ammissione ai gradi iniziali dei corrispondenti ruoli organici di gruppo A, B 
e C e che alla data del decreto che indice il concorso hanno maturato 
l'anzianità prescritta nella precedente lettera a). 
Per gli impiegati di cui alle lettere a) e b) si osservano i limiti minimi di 
permanenza nel ruolo stabiliti dall'art. 6, ultimo comma, del R.D. 2 maggio 
1940, n. 367. 
Chi ha partecipato o partecipa ad un concorso per esame speciale non può 
ripeterlo. Coloro che pur avendo i requisiti prescritti non hanno preso o non 
prendono parte al primo concorso cui hanno diritto di partecipare, o al concorso 
successivo quando è stata accertata l'impossibilità per ragioni di salute di 
partecipare al primo, non possono ulteriormente avvalersi di questo speciale 
sistema di avanzamento. 
Per le categorie previste dall'art. 1 del D.P.R. 3 maggio 1955, n. 448, il 
concorso per esame speciale sostituisce l'esame di idoneità riservato previsto 
dal secondo comma del predetto articolo e ne produce tutti gli effetti (82). 
------------------------ 
(82) Gli articoli 2 e 3 della L. 2 giugno 1962, n. 400, recano: 
"Art. 2. Le promozioni conseguite mediante il concorso per esame speciale 
previsto dall'art. 365 del testo unico approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o mediante i concorsi previsti dalla 
lettera A) degli art. 361, 362 e 363, del suddetto decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per coloro i quali hanno titolo anche a 
partecipare al concorso per esame speciale, fermo l'ordine di graduatoria, hanno 
decorrenza ad ogni effetto, con esclusione delle competenze arretrate, dalla 
data in cui i promossi hanno compiuto l'anzianità minima richiesta per 
l'ammissione al concorso stesso. La decorrenza non può essere anteriore al 31 
dicembre 1951 e, in ogni caso, a quella delle promozioni conferite mediante 
esami o per merito comparativo in applicazione della legge 1° dicembre 1949, n. 
868. 
Agli impiegati in servizio di ruolo e non di ruolo al 23 marzo 1939 che 
conseguono l'idoneità nel concorso per esame speciale si applicano, ove più 
favorevoli, le disposizioni dei commi IV e V dell'art. 1 del decreto del 
Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448. 
Qualora nell'ordine di ruolo delle qualifiche di consigliere di 1ª classe, vice 
direttore delle carriere speciali, segretario ed archivista vi siano impiegati 
che precedono vincitori del concorso per esame speciale, che in virtù della 
retrodatazione prevista dal primo comma abbiano, nella qualifica, una maggiore 
anzianità, questa si considera posseduta anche dai primi, ai fini della 
promozione alla qualifica superiore. 
Art. 3. La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto 
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3". 
 





366. Decorrenza delle promozioni conseguite mediante esame speciale. 
(83). 
------------------------ 
(83) Articolo abrogato dall'art. 1, L. 2 giugno 1962, n. 400. 
L'ultimo comma dell'articolo era stato precedentemente dichiarato dalla Corte 
Costituzionale viziato di illegittimità costituzionale con sentenza n. 24 del 12 
maggio 1961. 
 





367. Composizione della Commissione e procedura del concorso speciale. 
Per la composizione delle Commissioni giudicatrici, il procedimento degli esami 
e le votazioni minime necessarie per il conseguimento dell'idoneità nel concorso 
per esame speciale previsto dal D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 4, e dal presente 
decreto si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni che anteriormente 
al 1° luglio 1956 regolavano gli esami di promozione per idoneità ai gradi 
ottavo di gruppo A e nono di gruppo B, il concorso per l'accesso alla carriera 
di gruppo A degli appartenenti alle carriere speciali ed il concorso per esame 
di promozione al grado undicesimo di gruppo C. 
------------------------ 
 





368. Promozione a direttore di sezione degli impiegati inquadrati nella 
qualifica di consigliere di 1ª classe. 
Gli impiegati inquadrati al 1° luglio 1956 nella qualifica di consigliere di 1ª 
classe o che a tale qualifica pervengono mediante gli esami previsti dall'art. 
361 del presente decreto e dall'art. 74 del D.P.R. 11 gennaio 1956, numero 16, 
possono conseguire la promozione a direttore di sezione mediante: 
a) scrutinio per merito comparativo, quando abbiano compiuto complessivamente 
tre anni di effettivo servizio nella qualifica di consigliere di 1ª classe, 
salvo il disposto del terzo comma dell'art. 366. Nel procedere agli scrutini 
secondo i criteri indicati nell'art. 169 il Consiglio di amministrazione 
valuterà come titolo di merito l'aver conseguito la promozione al grado 8° di 
gruppo A ed alla qualifica di consigliere di 1ª classe attraverso concorsi per 
merito distinto, per esami di idoneità o mediante concorso per esame speciale, 
attribuendo per le tre differenti ipotesi diversi coefficienti; 
b) concorso per merito distinto od esame di idoneità ai sensi dell'art. 164 
quando abbiano compiuto rispettivamente nove o undici anni di servizio 
complessivo nella carriera, ovvero quando abbiano compiuto complessivamente nel 
grado 8° di gruppo A o nella qualifica di consigliere di 1ª classe tre anni di 
effettivo servizio. 
Nei confronti del personale di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 74 del D.P.R. 11 
gennaio 1956, n. 16, il periodo di tre anni stabilito nelle lettere a) e b) del 
presente articolo decorre dalla data di approvazione delle relative graduatorie. 

Le promozioni a direttore di sezione da effettuare mediante lo scrutinio per 
merito comparativo sono conferite, entro il limite delle disponibilità di 
organico, per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto tra il 
numero degli impiegati che ai sensi del precedente primo comma, lettera a), 
hanno titolo a partecipare allo scrutinio stesso e il numero dei consiglieri di 
1ª, 2ª e 3ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto nove anni di 
effettivo servizio nella carriera. 
------------------------ 
 





369. Promozione a direttore di divisione degli impiegati provenienti dal grado 
di capo sezione. 
Ai fini della prima applicazione degli artt. 25 e 26 del D.P.R. 11 gennaio 1956, 
n. 16, fermi restando il possesso al 31 dicembre 1956 dell'anzianità di 
qualifica richiesta e la decorrenza delle promozioni dal 1° gennaio 1957, il 
termine per il bando di concorso e per lo scrutinio e prorogato ad un mese dopo 
la data di pubblicazione del presente decreto. 
Entro il 30 giugno 1959, gli impiegati inquadrati al 1° luglio 1956 nella 
qualifica di direttore di sezione possono conseguire la promozione a direttore 
di divisione mediante scrutinio per merito comparativo, senza colloquio, al 
quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo al compimento di tre anni di 
complessivo ed effettivo servizio nel grado 7° e nella qualifica di direttore di 
sezione. 
------------------------ 
 





370. Promozione a primo segretario degli impiegati inquadrati nella qualifica di 
segretario. 
Gli impiegati inquadrati al 1° luglio 1956 nella qualifica di segretario o che a 
tale qualifica pervengano mediante gli esami previsti dal precedente art. 362 e 
dell'art. 78 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, possono conseguire la promozione 
a primo segretario mediante: 
a) scrutinio per merito comparativo. Nel procedere agli scrutini secondo i 
criteri dell'art. 169 il Consiglio di amministrazione valuta come titolo di 
merito l'aver conseguito la promozione al grado 9° gruppo B od alla qualifica di 
segretario mediante concorso per merito distinto, per esame di idoneità o 
concorso per esame speciale; 
b) concorso per merito distinto od esame di idoneità ai sensi dell'art. 176 
prescindendo dall'anzianità. 
Le promozioni a primo segretario da effettuare mediante scrutinio per merito 
comparativo sono conferite, entro il limite delle disponibilità di organico, per 
un numero di posti da determinare sulla base del rapporto tra il numero degli 
impiegati che ai sensi del precedente comma hanno titolo a partecipare allo 
scrutinio stesso e il numero di vice segretari, segretari aggiunti e segretari 
dello stesso ruolo che abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella 
carriera. 
------------------------ 
 





371. Promozione a primo archivista degli impiegati inquadrati nella qualifica di 
archivista. 
Gli impiegati inquadrati al 1° luglio 1956 nella qualifica di archivista o che a 
tale qualifica pervengano mediante gli esami previsti dall'articolo 363 e 
dall'art. 81 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, possono conseguire la promozione 
a primo archivista mediante: 
a) scrutinio per merito assoluto ai sensi dell'art. 28 del R.D. 30 dicembre 
1923, n. 2960; 
b) esami di concorso ai sensi dell'art. 185, prescindendosi dall'anzianità. 
La promozione a primo archivista da effettuare ai sensi del precedente comma 
mediante scrutinio per merito assoluto è conferita, entro il limite delle 
disponibilità di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del 
rapporto tra il numero degli impiegati con qualifica di archivista che hanno 
titolo a partecipare allo scrutinio ed il numero degli archivisti e degli 
applicati che abbiano compiuto undici anni di complessivo effettivo servizio. 
------------------------ 
 





372. Riduzione dei periodi di permanenza per l'accesso alle qualifiche di 
direttore di sezione, segretario principale, primo archivista. 
I periodi di permanenza prescritti per l'accesso alle qualifiche di direttore di 
sezione, segretario principale e primo archivista sono ridotti nei confronti 
degli impiegati che, per mancanza di posti disponibili, non conseguirono, 
rispettivamente, il grado immediatamente inferiore per merito comparativo in 
applicazione della L. 1° dicembre 1949, n. 868, del tempo intercorso tra il 1° 
gennaio 1952 e la data delle promozioni ad essi conferite successivamente 
mediante esami di concorso. 
La detta riduzione dei periodi di permanenza non opera quando i predetti 
impiegati siano preceduti in ruolo da coloro che, pur non trovandosi nelle 
condizioni di usufruire dell'applicazione della L. 1° dicembre 1949, n. 868, 
hanno conseguito la promozione agli stessi gradi mediante concorso per merito 
distinto od esami di idoneità espletati successivamente al 1° gennaio 1952. 
------------------------ 
 





373. Anzianità acquisite. 
Gli impiegati in servizio al 1° luglio 1956 conservano, a tutti gli effetti 
l'anzianità complessiva di cui sono in possesso. 
Conservano, altresì, nella nuova qualifica, l'anzianità maturata nel grado di 
provenienza. 
I consiglieri di 3ª classe, già appartenenti al grado 10° di gruppo A, 
conservano, nella qualifica, l'anzianità di servizio complessivamente posseduta 
nel grado di provenienza e in quello inferiore dello stesso ruolo. 
Gli impiegati i quali anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 11 gennaio 
1956, n. 16, erano in possesso dei requisiti prescritti per la promozione ai 
gradi X e IX di gruppo A, X di gruppo B, XII di gruppo C, se scrutinati e 
promossi dopo la predetta data, sono inquadrati rispettivamente nelle qualifiche 
di consigliere di 2ª classe, segretario aggiunto ed applicato a decorrere, a 
tutti gli effetti, con esclusione delle competenze arretrate, dal 1° luglio 
1956. 
------------------------ 
 





374. Determinazione del trattamento economico del personale in servizio. 
Agli impiegati in servizio al 1° luglio 1956 sono attribuiti gli stipendi delle 
qualifiche nelle quali essi vengono inquadrati. 
Ai fini delle attribuzioni degli aumenti periodici si computa l'anzianità del 
grado di provenienza determinata ai sensi dell'art. 373. Qualora nel computo 
dell'anzianità resti una frazione di tempo inferiore al numero degli anni 
richiesti per ciascun aumento periodico, tale frazione è valutata ai fini del 
successivo aumento. 
------------------------ 
 





375. Inquadramento nelle nuove qualifiche. 
In tutti i casi nei quali si deve ancora provvedere all'equiparazione ed 
all'inquadramento di personale nelle nuove carriere e qualifiche si osservano i 
criteri di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 
e n. 18. 
------------------------ 
 





376. Norme sullo svolgimento degli esami. 
Le norme sullo svolgimento degli esami di ammissione alle carriere e sullo 
svolgimento dei concorsi ed esami di promozione sono stabilite, per quanto non 
previsto dal presente decreto, con il regolamento di esecuzione. 
Fino a che tali norme non saranno emanate, ed in quanto non sia diversamente 
disposto dal presente decreto, si continuano ad applicare le disposizioni sullo 
svolgimento degli esami di ammissione e di promozione contenute nel capo sesto 
del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960. 
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377. Personale con ordinamento particolare. 
Le disposizioni degli artt. 361, 362, 363, 365, 366 e 367 si applicano al 
personale statale delle varie carriere i cui ordinamenti stabiliscono 
l'avanzamento per esame di concorso a qualifiche diverse da quelle menzionate 
nei predetti articoli, operando la riduzione di anzianità prevista dall'art. 365 
sui periodi di anzianità stabiliti dai predetti ordinamenti. 
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378. Riconoscimento di anzianità agli ex combattenti partecipanti ad esami 
riservati. 
In favore degli ex combattenti che conseguirono la nomina in ruolo mediante 
concorsi riservati banditi ai sensi dell'art. 1 del R.D. 6 gennaio 1942, n. 27, 
e dell'art. 1 del D.Lgs. 26 marzo 1946, numero 141, e che erano in possesso dei 
requisiti prescritti dall'art. 1 del predetto decreto n. 27 per la 
partecipazione ai concorsi originari, è riconosciuto, ai soli fini del computo 
del servizio utile per la pensione, il periodo di tempo intercorso tra la data 
di decorrenza della loro nomina in ruolo e quella anteriore con la quale venne 
effettuata la nomina in ruolo di coloro che parteciparono ai concorsi originari. 

------------------------ 
 





379. Retrodatazione di nomina di vincitori di concorsi annullati. 
Ai soli fini del computo del servizio utile per il trattamento di quiescenza, è 
retrodatata al 26 luglio 1943 la decorrenza della nomina in ruolo degli 
impiegati civili in servizio all'entrata in vigore del presente decreto avvenuta 
dopo la predetta data con graduatorie di merito formate in sostituzione di 
quelle già approvate alla data del 26 luglio 1943 e successivamente annullate 
per l'eliminazione delle preferenze e del relativo punteggio attribuito ad 
alcuni candidati per meriti fascisti e demografici. 
------------------------ 
 





PARTE SESTA 
Disposizioni finali 
TITOLO I 
Incarichi speciali - Applicabilità - Entrata in vigore 
(giurisprudenza di legittimità) 
380. Conferimento di speciali incarichi. 
[Per esigenze speciali i Ministri possono affidare lo studio e la soluzione di 
particolari problemi attinenti agli affari di loro competenza a professori 
universitari ed a membri degli organi consultivi istituiti presso le 
amministrazioni centrali. 
In casi eccezionali in cui i problemi da studiare richiedono la particolare 
competenza tecnica di estranei alle amministrazioni dello Stato, gli incarichi 
predetti possono essere affidati a questi ultimi qualora agli stessi sia 
notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta. 
Gli incarichi previsti dai precedenti commi sono conferiti a tempo determinato 
con decreto del Ministro interessato, sentito il consiglio di amministrazione, 
non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non più 
di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato 
studi interessanti una o più amministrazioni o servizi per un periodo superiore 
a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. È 
comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio finanziario 
anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse. 
Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando è tenuto a dichiarare per 
iscritto, sotto la personale responsabilità, che nei suoi confronti non ricorre 
alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma. 
Con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso globale da 
corrispondere in relazione all'importanza del lavoro affidato ed ai risultati 
conseguiti. Il compenso dovrà essere corrisposto soltanto al termine 
dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito (83/a)] (83/b). 
------------------------ 
(83/a) Così sostituito dall'art. 152, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, 
riportato al n. A/XVIII. 
(83/b) Abrogato dall'art. 9, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 338, riportato alla voce 
Ministeri: provvedimenti generali. 
 





381. Forma dei provvedimenti riguardanti lo stato del personale. 
I provvedimenti riguardanti lo stato del personale per i quali occorre la 
deliberazione del Consiglio dei Ministri sono adottati con decreto del 
Presidente della Repubblica; gli altri sono emanati con decreto ministeriale 
qualora non siano attribuiti alla competenza di altro organo. 
------------------------ 
 





382. Ruoli organici. 
Le dotazioni dei ruoli organici del personale disciplinato dal presente decreto 
rimangono stabilite dai provvedimenti di approvazione dei ruoli stessi. 
Rimangono in vigore i ruoli ed i posti aggiunti ai ruoli ordinari concernenti il 
personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana, istituiti alle 
dipendenze delle Amministrazioni dello Stato con i decreti del Presidente della 
Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 (84) e 16 settembre 1955, n. 1304 (85). 
------------------------ 
(84) Recante norme concernenti la disciplina e l'attuazione del trasferimento 
del personale dei ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa italiana 
alle dipendenze di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con 
ordinamento autonomo. 
(85) Recante rettifica alle tabelle A, B e C allegate al decreto 30 novembre 
1954, n. 1496, concernente la disciplina e l'attuazione del trasferimento del 
personale dei ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa italiana alle 
dipendenze di altre Amministrazioni. 
 





383. Carriere del personale dipendente dal Ministero delle finanze. 
Con legge ordinaria sarà provveduto all'unificazione dei ruoli e delle carriere 
del personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dipendente dal 
Ministero delle finanze ed all'inquadramento nei nuovi ruoli del personale 
stesso. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
384. Applicabilità. 
Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti gli impiegati civili 
dello Stato, salve le disposizioni speciali vigenti per i personali previsti 
dagli artt. 7, 8, 9 e 10 della L. 20 dicembre 1954, n. 1181 (85/a), per quelli 
addetti agli uffici giudiziari, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, ai 
Tribunali militari ed all'Avvocatura dello Stato, nonché per il personale 
contemplato dall'art. 300. 
Rimangono pure ferme le disposizioni speciali vigenti per il Corpo forestale 
dello Stato con esclusione di quelle riguardanti la competizione e le 
attribuzioni del relativo Consiglio di amministrazione. 
------------------------ 
(85/a) Riportata al n. A/I. 





(giurisprudenza di legittimità) 
385. Norme incompatibili. 
Sono abrogati il R.D. 11 novembre 1923, n. 2395 e successive integrazioni e 
modificazioni, il R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960 (85/b) e successive 
integrazioni e modificazioni, salvo il disposto dell'art. 106 primo comma (86), 
nonché tutte le altre norme incompatibili con il presente decreto. 
Rimangono in vigore le disposizioni regolamentari particolari delle singole 
amministrazione non incompatibili con le norme del presente decreto nonché le 
attuali disposizioni sul trattamento economico dei dipendenti dello Stato. 
------------------------ 
(85/b) Con sentenza 14-26 giugno 1974, n. 191 (Gazz. Uff. 3 luglio 1974, n. 
173), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 
dell'art. 49 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, malgrado la già disposta 
abrogazione del citato regio decreto. Vedi, anche, l'art. 70 e l'art. 159, L. 11 
luglio 1980, n. 312, riportata al n. A/XXXI. 
(86) Esso reca: "L'impiegato deve osservare l'orario di ufficio, la cui durata 
normale giornaliera è di sette ore, e deve essere divisa in due periodi, salvo i 
casi di servizi speciali per i quali con disposizione del Ministro, sia 
diversamente stabilito". Va, peraltro, che osservato con decisione n. 676 del 30 
ottobre 1968, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto ancora vigente il 
D.C.G. 17 settembre 1939 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1939, n. 239) che così dispone: 
"ADOZIONE DELL'ORARIO CONTINUATO NEGLI UFFICI STATALI E DEGLI ENTI PUBBLICI 
DELLA CAPITALE 
IL DUCE DEL FASCISMO 
CAPO DEL GOVERNO 
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1935, n. 1856, convertito nella L. 30 dicembre 1935, 
n. 2320, recante autorizzazione al Capo del Governo di emanare norme intese a 
conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli Uffici e dei servizi 
di enti pubblici, 
Decreta: 
A decorrere dal 18 settembre 1939, l'orario degli uffici statali e degli enti 
pubblici della Capitale, comunque soggetti alla vigilanza dello Stato, è fissato 
dalle ore 8 alle 14 nei giorni feriali e dalle ore 8 alle 12 nelle domeniche e 
negli altri giorni festivi senza alcuna interruzione. 
Sono fatti salvi i casi di servizi speciali nei quali, con disposizione del 
DUCE, su proposta delle amministrazioni interessate, sia diversamente stabilito. 

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione". 
 





386. Decorrenza. 
Il presente testo unico ha effetto dal 1° aprile 1957, salva la diversa 
decorrenza prevista dall'art. 369, primo comma (87). 
------------------------ 
(87) Si omettono le tabelle, che indicano soltanto le qualifiche di ogni ruolo 
delle carriere per le singole Amministrazioni. 
Le dotazioni organiche si riportano alle voci relative ai Ministeri. 
 
 



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