D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Agg. G.U. 31/01/2006
Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.
Emanato a norma dell'art. 4, L. 20 dicembre 1954, n. 1181, riportata al n.
A/I. Le norme del presente decreto devono essere coordinate con quelle contenute
nel D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, riportato al numero A/XVIII.
Vedi, anche, le norme di esecuzione emanate con D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686
, riportato al n. A/III.
(2/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente decreto vedi
l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti istruzioni:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione
pubblica): Circ. 5 febbraio 1997, n. 6;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 28 marzo 1997, n.
84;Circ. 24 dicembre 1997, n. 263;
- Ministero degli affari esteri: Circ. 16 luglio 1999, n. 10;
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 22 settembre 1997, n. 5065; Circ. 23
maggio 1997, n. 2722; Circ. 27 giugno 1997, n. 3505; Circ. 27 ottobre 1997, n.
5712;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 12 dicembre 1997, n. 18245;
Circ. 18 novembre 1996, n. 7; Circ. 19 novembre 1996, n. 141/30; Circ. 22 maggio
1998, n. 44/19; Circ. 24 novembre 1997, n. 136228; Circ. 30 luglio 1997, n.
86/33;
- Ministero dei trasporti: Circ. 10 novembre 1997, n. 119/44;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n.
49/98;
- Ministero del tesoro: Circ. 15 gennaio 1996, n. 3;
- Ministero dell'interno: Circ. 30 marzo 1999, n. 333.A/9807.F.4;
- Ministero della giustizia: Circ. 4 marzo 2002;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 1 agosto 1996, n. 447; Circ. 10
dicembre 1996, n. 9394; Circ. 10 febbraio 1998, n. 1416; Circ. 10 febbraio 1998,
n. 48; Circ. 12 agosto 1996, n. 500; Circ. 13 giugno 1996, n. 228; Circ. 14
aprile 1997, n. 249; Circ. 2 dicembre 1998, n. 468; Circ. 20 marzo 1998, n. 137;
Circ. 22 luglio 1998, n. 321; Circ. 24 aprile 1997, n. 280; Circ. 25 giugno
1996, n. 294; Circ. 28 marzo 1996, n. 126; Circ. 29 febbraio 1996, n. 93; Circ.
30 luglio 1997, n. 457; Circ. 30 maggio 1996, n. 209; Circ. 31 luglio 1996, n.
442; Circ. 4 aprile 1996, n. 138; Circ. 4 giugno 1996, n. 215; Circ. 9 gennaio
1996, n. 6;
- Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo 1998,
n. 86/D; Circ. 9 settembre 1997, n. 249/E;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 17 aprile 1996, n. 648/S/5424; Circ. 21
aprile 1998, n. 149829-2-11-D; Circ. 22 ottobre 1996, n. 4/1/1289/S; Circ. 27
maggio 1997, n. 4/1-S-779; Circ. 27 novembre 1997, n. 4/1-S-1581; Circ. 3 aprile
1998, n. 942; Circ. 8 luglio 1998, n. 4/1-S-1075;
- Ministero marina mercantile: Circ. 27 febbraio 1997, n. 1354;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 16 ottobre 1996, n. 121;
Circ. 24 febbraio 1997, n. 47; Circ. 28 luglio 1997, n. 172; Circ. 5 marzo 1997,
n. 81; Circ. 6 febbraio 1996, n. 21;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e
gli affari regionali: Circ. 10 giugno 1996, n. 29906; Circ. 10 giugno 1996, n.
29906; Circ. 12 febbraio 1996, n. 1245; Circ. 12 luglio 1996, n. 2680; Circ. 12
luglio 1996, n. 2680/96/4.2.55; Circ. 15 gennaio 1996, n. 8875; Circ. 24 luglio
1996, n. 5862; Circ. 24 settembre 1996, n. 7179; Circ. 8 febbraio 1996, n.
10364; Circ. 8 febbraio 1996, n. 11938; Circ. 8 ottobre 1996, n. 8462.
Statuto degli impiegati civili dello Stato
PARTE PRIMA
Stato giuridico
TITOLO I
Classificazione delle carriere ed ammissione agli impieghi
Capo I - Classificazione delle carriere.
1. Distinzione delle carriere.
Le carriere degli impiegati civili dello Stato, amministrativi e tecnici, sono
distinte come segue:
carriere direttive;
carriere di concetto;
carriere esecutive;
carriere del personale ausiliario.
Le singole carriere e le relative qualifiche sono stabilite per ciascuna
amministrazione nei quadri annessi al presente decreto.
------------------------
Capo II - Ammissione agli impieghi (2/b).
(giurisprudenza di legittimità)
2. Requisiti generali.
Possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i
seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana;
2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati
appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il
limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i
quarantacinque anni di età (3) (3/cost);
3) buona condotta (3/a);
4) idoneità fisica all'impiego.
L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i
vincitori del concorso.
Per l'ammissione a particolari carriere, gli ordinamenti delle singole
amministrazioni possono prescrivere anche altri requisiti.
Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera è stabilito dagli articoli
seguenti.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato
attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione (3/cost).
Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione
(3/cost).
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(2/b) Vedi gli artt. 1 e segg., D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, riportato al
n. A/XVIII, e l'art. 2, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, riportato al n. A/LXXIV.
(3) Numero così sostituito prima dall'art. 2, L. 3 giugno 1978, n. 288,
riportata al n. A/XXVII, e poi dall'art. 1, L. 27 gennaio 1989, n. 25 (Gazz.
Uff. 31 gennaio 1989, n. 25). La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non è più soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate dai
regolamenti delle singole amministrazioni dovute alla natura del servizio o ad
oggettive necessità dell'amministrazione in base a quanto disposto dall'art. 3,
comma 6, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata alla voce Ministeri: provvedimenti
generali.
(3/cost) La Corte costituzionale con sentenza 18-30 maggio 1995, n. 203 (Gazz.
Uff. 7 giugno 1995, n. 24, serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, nella parte
in cui prevede l'automatica esclusione dall'accesso agli impieghi pubblici dei
soggetti privati dell'elettorato attivo a seguito della dichiarazione di
fallimento, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Con
successiva sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 466 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n.
1, Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, numero 2, ed ultimo comma,
sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 della Costituzione.
(3/a) Requisito non più richiesto per effetto dell'articolo unico, L. 29 ottobre
1984, n. 732, riportata al n. A/XXXVIII.
(3/cost) La Corte costituzionale con sentenza 18-30 maggio 1995, n. 203 (Gazz.
Uff. 7 giugno 1995, n. 24, serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, nella parte
in cui prevede l'automatica esclusione dall'accesso agli impieghi pubblici dei
soggetti privati dell'elettorato attivo a seguito della dichiarazione di
fallimento, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Con
successiva sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 466 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n.
1, Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, numero 2, ed ultimo comma,
sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 della Costituzione.
(3/cost) La Corte costituzionale con sentenza 18-30 maggio 1995, n. 203 (Gazz.
Uff. 7 giugno 1995, n. 24, serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, nella parte
in cui prevede l'automatica esclusione dall'accesso agli impieghi pubblici dei
soggetti privati dell'elettorato attivo a seguito della dichiarazione di
fallimento, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Con
successiva sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 466 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n.
1, Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, numero 2, ed ultimo comma,
sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 della Costituzione.
(giurisprudenza di legittimità)
3. Concorsi di ammissione.
L'assunzione agli impieghi civili dello Stato è effettuata mediante pubblico
concorso per esami alle qualifiche iniziali, salvo quanto diversamente disposto
dal presente decreto.
L'amministrazione stabilisce, di volta in volta, il numero dei posti disponibili
nel ruolo da mettere a concorso nelle qualifiche iniziali, previa valutazione
dell'effettivo fabbisogno di personale in relazione alle accertate esigenze del
servizio.
È in facoltà dell'Amministrazione mettere a concorso, oltre i posti già
disponibili alla data del bando, anche quelli che si faranno vacanti nelle
qualifiche superiori, in dipendenza di collocamento a riposo di ufficio, nel
semestre successivo alla data di pubblicazione del decreto che indice il
concorso. Le nomine a tali posti in eccedenza sono conferite al verificarsi
delle singole vacanze qualora il concorso venga espletato prima.
Il concorso è indetto con decreto del Ministro da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale.
Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta
giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
Salve le eccezioni previste dal presente decreto, l'assunzione agli impieghi
senza il concorso prescritto per le singole carriere è nulla di diritto e non
produce alcun effetto a carico dell'Amministrazione, ferma restando la
responsabilità dell'impiegato che vi ha provveduto.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
4. Esclusione dal concorso.
L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per diretto dei requisiti
prescritti e con decreto motivato del Ministro.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
5. Riserva dei posti e preferenze.
Nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve
di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di
cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a
concorso (4).
Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservare
secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di
aventi diritto a riserva.
Salvo quanto disposto dall'art. 207, i titoli che dànno luogo a riserva di posti
o preferenze nell'ammissione alle diverse carriere non sono influenti ai fini
della progressione in carriera.
Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti a parità di
merito:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito
di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o
di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito
per la preferenza fra gli stessi;
li) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti
in guerra;
15) le madri e le vedove non maritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti
per fatto di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti
per servizio (4/a);
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non
meno d'un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.
A parità di titoli, la preferenza è determinata:
a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.
------------------------
(4) Vedi artt. 351 e seguenti.
Le norme preferenziali riguardano invalidi, combattenti, orfani di guerra e
categorie assimilate.
Sono riportate alle rispettive voci.
(4/a) Vedi, anche, l'art. 7, L. 22 agosto 1985, n. 444, riportata alla voce
Occupazione (Incremento della).
(giurisprudenza di legittimità)
6. Svolgimento delle prove.
Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati ammessi al
concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.
Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella Gazzetta
Ufficiale.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve esserne data
comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove
scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerla.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno
riportati.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è
affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione (5).
------------------------
(5) Vedi, anche, artt. da 5 a 10, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, riportato al n.
A/III.
(giurisprudenza di legittimità)
7. Graduatoria del concorso.
Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito
con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.
Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento,
approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.
La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono
pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione si dà
notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il
termine per le eventuali impugnative (6).
------------------------
(6) Vedi, anche, artt. 11 e 12, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, riportato al n.
A/III.
(giurisprudenza di legittimità)
8. Conferimento di posti disponibili agli idonei.
L'amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche
quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.
Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono
superare il decimo di quelli messi a concorso per le carriere direttive ed il
quinto per le altre carriere.
Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia,
decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere,
nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad
altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa (6/a).
------------------------
(6/a) Comma così sostituito dall'articolo unico, L. 8 luglio 1975, n. 305 (Gazz.
Uff. 23 luglio 1975, n. 194). Vedi, anche, l'art. 3, L. 8 agosto 1980, n. 426,
riportata alla voce Ministero di grazia e giustizia.
(giurisprudenza di legittimità)
9. Nomina in prova.
I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova, che viene disposta con
decreto del Ministro, salvo che la legge prescriva diversamente.
La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo
sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui
prende servizio.
Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato
motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina (6/b).
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(6/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale degli Enti pubblici non
economici, delle Istituzioni ed enti di ricerca e delle Università, vedi gli
allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(giurisprudenza di legittimità)
10. Periodo di prova.
Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.
L'impiegato in prova svolge le mansioni affidategli nei vari servizi ai quali
viene applicato e frequenta i corsi di formazione istituiti dalla
amministrazione.
Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con
decreto del Ministro, previo giudizio favorevole del consiglio di
amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali è
stato applicato e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di
giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al
termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara
la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta
all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al
periodo di prova.
Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto
un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende
conclusa favorevolmente.
È esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che provenga da una
carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, presso la quale
abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle
della qualifica per la quale ha concorso. L'amministrazione ha facoltà di
obbligarlo a frequentare i corsi di formazione.
Per l'impiego nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio
di ruolo a tutti gli effetti (7) (7/a).
------------------------
(7) L'art. 2, terzo comma, R.D.L. 10 gennaio 1926, n. 46, reca: "Il personale
medesimo è esonerato dal prestare servizio di prova, qualora all'atto della
nomina abbia esercitato mansioni proprie del ruolo in cui viene assunto, per un
periodo non inferiore a quello stabilito per il detto servizio. In tal caso il
predetto personale è nominato con riserva di anzianità rispetto a quello,
sottoposto a periodo di prova, che lo preceda nella graduatoria dello stesso
concorso".
(7/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri,
degli Enti pubblici non economici, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle
Università e delle Aziende autonome, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165.
TITOLO II
Doveri - Responsabilità - Diritti
Capo I - Doveri
11. Promessa solenne e giuramento.
[L'impiegato, all'atto dell'assunzione in prova, deve fare, davanti al capo
dell'Ufficio o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne
promessa secondo la formula seguente:
"Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la
Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio
nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".
Prima di assumere servizio di ruolo l'impiegato deve prestare giuramento davanti
al capo dell'Ufficio, o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni,
secondo la formula seguente:
"Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione
e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse
dell'Amministrazione per il pubblico bene".
La promessa solenne e il giuramento non si ripetono nel caso di passaggio ad
altro impiego.
Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa la decadenza
dall'impiego] (3/b).
------------------------
(3/b) Articolo abrogato dall'art. 3, D.P.R. 19 aprile 2001, n. 253.
(giurisprudenza di legittimità)
12. Obbligo della residenza.
L'impiegato deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato.
Il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, autorizza l'impiegato a risiedere
altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni
altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta
all'interessato (7/b).
------------------------
(7/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri,
delle Regioni ed autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di
ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e nei confronti del personale
non dirigenziale della Scuola, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165.
(giurisprudenza di legittimità)
13. Comportamento in servizio.
L'impiegato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che
gli sono affidate curando, in conformità delle leggi, con diligenza e nel
miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene.
L'impiegato deve conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente
la Nazione, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi e non deve
svolgere attività incompatibili con l'anzidetto dovere.
Nei rapporti con i superiori e con i colleghi l'impiegato deve ispirarsi al
principio di un'assidua o solerte collaborazione; deve essere di guida e di
esempio ai dipendenti, in modo da assicurare il più efficace rendimento del
servizio.
Nei rapporti con il pubblico, il comportamento dell'impiegato deve essere tale
da stabilire completa fiducia e sincera collaborazione tra i cittadini e
l'Amministrazione.
Qualora non sussistano particolari ragioni da sottoporre al capo dell'ufficio,
l'impiegato deve, di regola, trattare gli affari attribuiti alla sua competenza
tempestivamente e secondo il loro ordine cronologico.
Fuori dell'ufficio, l'impiegato deve mantenere condotta conforme alla dignità
delle proprie funzioni (7/c).
------------------------
(7/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni
ed autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle
Università, delle Aziende autonome e della Scuola, vedi l'allegato A al D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165.
(giurisprudenza di legittimità)
14. Orario di servizio.
L'orario giornaliero di servizio rimane regolato dalle norme in vigore.
Quando le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano l'impiegato è tenuto a
prestare servizio con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario anche
in ore non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per
giustificati motivi (7/d) (7/e).
------------------------
(7/d) Vedi, ora, l'art. 30, L. 29 marzo 1983, n. 93, riportata al n. A/XXXIV.
(7/e) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni
ed autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle
Università, delle Aziende autonome e della Scuola, vedi l'allegato A al D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165; nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera
diplomatica, vedi l'art. 23, D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei
funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23
maggio 2001, n. 316; nei confronti del personale dirigente dell'Area I, vedi
l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004.
(giurisprudenza di legittimità)
15. Segreto d'ufficio.
1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi
non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni
amministrative, in corso o conclusione, ovvero notizie di cui sia venuto a
conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle
modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie
attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di
atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento (7/f) (7/g).
------------------------
(7/f) Così sostituito dall'art. 28, L. 7 agosto 1990, n. 241, riportata alla
voce Ministeri: provvedimenti generali.
(7/g) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni
ed autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle
Università, delle Aziende autonome e della Scuola, vedi l'allegato A al D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165.
(giurisprudenza di legittimità)
16. Dovere verso il superiore.
L'impiegato deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore
gerarchico relativamente alle proprie funzioni o mansioni.
Quando, nell'esercizio delle sue funzioni, l'impiegato rilevi difficoltà od
inconvenienti, derivanti dalle disposizioni impartite dai superiori per
l'organizzazione o lo svolgimento dei servizi, deve riferirne per via
gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere la
difficoltà o l'inconveniente. Parimenti per via gerarchica deve essere inoltrata
ogni altra comunicazione od istanza dell'impiegato.
Tuttavia l'impiegato ha diritto di consegnare al proprio superiore pieghi
suggellati diretti al Ministro, esclusivamente per questioni personali di
particolare gravità e delicatezza attinenti al rapporto d'impiego.
Tali pieghi devono essere inoltrati d'ufficio senza indugio (8) (8/a).
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(8) Vedi artt. 15 e 16, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, riportato al n. A/III.
(8/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni
ed autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle
Università, delle Aziende autonome e della Scuola, vedi l'allegato A al D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165.
17. Limiti al dovere verso il superiore.
L'impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli
ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore,
dichiarandone le ragioni.
Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi
esecuzione.
L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia
vietato dalla legge penale (8/b).
------------------------
(8/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni
ed autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle
Università, delle Aziende autonome e della Scuola, vedi l'allegato A al D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165.
Capo II - Responsabilità
(giurisprudenza di legittimità)
18. Responsabilità dell'impiegato verso l'Amministrazione.
L'impiegato delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, è
tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni
di obblighi di servizio.
Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da
responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine.
L'impiegato, invece, è responsabile se ha agito per delega del superiore.
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(giurisprudenza di legittimità)
19. Giurisdizione della Corte dei conti.
L'impiegato, per la responsabilità di cui al precedente articolo, è sottoposto
alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi in
materia.
La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei
responsabili tutto il danno accertato o parte di esso.
Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di
prescrizione ordinario previsto dal Codice civile.
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(giurisprudenza di legittimità)
20. Obbligo di denuncia.
Il direttore generale e il capo del servizio che vengano a conoscenza
direttamente od a seguito di rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di
fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dell'art. 18 devono farne
denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli
elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione
dei danni.
Qualora il fatto dannoso venga accertato da un impiegato con qualifica di
ispettore generale, nel corso di una ispezione, questi è tenuto a farne
immediatamente denuncia al procuratore generale della Corte dei conti,
informandone nel contempo il direttore generale o il capo del servizio
competente.
Se il fatto dannoso sia imputabile al direttore generale o al capo di un
servizio posto alle dirette dipendenze del Ministro, la denuncia è fatta a cura
del Ministro stesso.
Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa
grave, la Corte può condannare al risarcimento anche i responsabili
dell'omissione.
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21. Responsabilità dell'agente contabile.
Resta regolata dalle norme vigenti la speciale responsabilità dell'agente
contabile.
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(giurisprudenza di legittimità)
22. Responsabilità verso i terzi.
L'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi
o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 23 è
personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi
confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei
confronti dell'Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi
vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello
Stato.
L'amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal
dipendente si rivale agendo contro quest'ultimo a norma degli articoli 18 e 19.
Contro l'impiegato addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi
meccanici l'azione dell'Amministrazione è ammessa solo nel caso di danni
arrecati per dolo o colpa grave.
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(giurisprudenza di legittimità)
23. Danno ingiusto.
È danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art. 22, quello derivante da ogni
violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per
colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi
vigenti.
La responsabilità personale dell'impiegato sussiste tanto se la violazione del
diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se
la detta violazione consista nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di atti
od operazioni al cui compimento l'impiegato sia obbligato per legge o per
regolamento.
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(giurisprudenza di legittimità)
24. Responsabilità degli organi collegiali.
Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi
amministrativi deliberanti, sono responsabili, in solido, il presidente ed i
membri del collegio che hanno partecipato all'atto od all'operazione. La
responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il
proprio dissenso.
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(giurisprudenza di legittimità)
25. Diffida.
L'omissione di atti o di operazioni, al cui compimento l'impiegato sia tenuto
per legge o per regolamento, deve essere fatta constare da chi vi ha interesse
mediante diffida notificata all'impiegato e all'Amministrazione a mezzo di
ufficiale giudiziario.
Quando si tratti di atti o di operazioni da compiersi ad istanza
dell'interessato, la diffida è inefficace se non siano trascorsi sessanta giorni
dalla data di presentazione dell'istanza stessa.
Qualora l'atto o l'operazione faccia parte di un procedimento amministrativo, la
diffida è inefficace se non siano trascorsi sessanta giorni dalla data di
compimento dell'atto od operazione precedente ovvero, qualora si tratti di atti
od operazioni di competenza di più uffici, dalla data in cui l'atto precedente,
oppure la relazione o il verbale della precedente operazione, trasmesso
dall'ufficio che ha provveduto, sia pervenuto all'ufficio che deve attendere
agli ulteriori incombenti.
Se le leggi ed i regolamenti amministrativi, ovvero i capitolati generali o
speciali e i disciplinari di concessione, stabiliscono per il compimento di
determinati atti od operazioni termini più brevi o più ampi di quelli previsti
nei commi precedenti la diffida è efficace se notificata dopo la scadenza del
termine entro il quale gli atti o le operazioni debbono essere compiuti, secondo
la specifica norma che li concerne.
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione della diffida,
l'interessato può proporre l'azione di risarcimento, senza pregiudizio del
diritto alla riparazione dei danni che si siano già verificati in conseguenza
dell'omissione o del ritardo.
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26. Inesecuzione del giudicato amministrativo.
Qualora il danno del terzo derivi dalla mancata esecuzione del giudicato
formatosi contro l'Amministrazione, l'azione di risarcimento può essere iniziata
soltanto dopo che siano trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, con
diffida a provvedere, della decisione del Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale che, ai sensi dell'art. 27, n. 4, del testo unico 26 giugno
1924, numero 1054, dichiara l'obbligo dell'autorità amministrativa di
conformarsi al giudicato, salvo il diritto alla riparazione dei danni che si
siano verificati.
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27. Comunicazione della diffida.
L'impiegato convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 22 o quello cui sia stata
notificata una delle diffide previste dagli artt. 25 e 26 ha il dovere di darne,
senza indugio, notizia al capo dell'ufficio dal quale dipende.
Il capo dell'ufficio ha il dovere di informare senza indugio il Ministro degli
atti di citazione e delle diffide che siano notificati a lui stesso, ovvero ad
impiegati dipendenti.
Debbono altresì essere comunicate al capo dell'ufficio ed al Ministro, ai sensi
del primo e secondo comma del presente articolo, le sentenze, rinuncie e
transazioni intervenute nei detti giudizi.
La difesa dell'impiegato convenuto in giudizio può essere assunta
dall'Avvocatura dello Stato, nei casi e con le forme previste dall'art. 44 del
T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611.
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28. Esclusione della responsabilità verso i terzi.
Alla responsabilità dell'impiegato verso i terzi si applicano le disposizioni
del secondo comma dell'art. 18.
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29. Altri casi di esclusione della responsabilità verso i terzi.
La responsabilità personale verso i terzi di cui agli articoli precedenti è
esclusa, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, quando l'impiegato ha
agito per legittima difesa di sé o di altri o quando sia stato costretto
all'azione od omissione dannosa da violenza fisica esercitata sulla persona.
Quando ha agito perché costrettovi dalla necessità di salvare sé o altri dal
pericolo attuale di un danno grave alla persona ed il pericolo non è stato da
lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuto
dall'amministrazione cui l'impiegato appartiene un indennizzo.
Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al precedente comma
l'impiegato ha l'obbligo di informare i superiori prima di essere convenuto in
giudizio per il risarcimento del danno o prima che gli siano notificate le
diffide previste dagli artt. 25 e 26.
Nelle ipotesi previste nei commi precedenti l'amministrazione può valutare se
sussista responsabilità dell'impiegato verso di essa.
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30. Concorso di danno verso l'Amministrazione e verso i terzi.
Il mancato esercizio dell'azione di risarcimento nei confronti dell'impiegato da
parte del terzo danneggiato la reiezione della domanda da parte del giudice
adito, come pure le rinunce o transazioni non escludono che il fatto,
l'omissione o il ritardo dell'impiegato siano valutati dall'Amministrazione ai
sensi dell'ultimo comma dell'art. 29.
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Capo III - Diritti.
(giurisprudenza di legittimità)
31. Funzioni - Qualifica.
L'impiegato ha diritto all'esercizio delle funzioni inerenti alla sua qualifica
e non può essere privato del suo ufficio, tranne che nei casi previsti dalla
legge.
Può essere destinato a qualunque altra funzione purché corrispondente alla
qualifica che riveste ed al ruolo cui appartiene (9).
Quando speciali esigenze di servizio lo richiedano, l'impiegato può
temporaneamente essere destinato a mansioni di altra qualifica della stessa
carriera.
L'impiegato ha diritto di essere qualificato, tanto nei rapporti di servizio che
nelle pubblicazioni ufficiali, col titolo conferitogli nell'atto di nomina o di
ultima promozione. Egli può usare il titolo ufficiale anche nella vita privata.
All'atto del collocamento a riposo, può essere conferito all'impiegato il titolo
ufficiale onorifico inerente alla qualifica immediatamente superiore.
Dopo la cessazione dal servizio, purché non determinata da un provvedimento
disciplinare, l'impiegato ha diritto di conservare il titolo che aveva al
momento in cui ha lasciato il servizio o di portare quello onorifico concessogli
ai sensi del precedente comma.
------------------------
(9) Vedi art. 16, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, riportato al n. A/III.
(giurisprudenza di legittimità)
32. Trasferimenti.
[L'Amministrazione dà periodicamente notizia nel proprio bollettino ufficiale
delle sedi vacanti che non abbia ritenuto di ricoprire per esigenze di servizio.
I trasferimenti dell'impiegato da una ad altra sede possono essere disposti a
domanda dell'interessato ovvero per motivate esigenze di servizio.
Nel disporre il trasferimento, l'Amministrazione deve tener conto, oltre che
delle esigenze del servizio, delle condizioni di famiglia, di eventuali
necessità di studio del dipendente e dei propri figli, nonché del servizio già
prestato in sedi disagiate.
Il trasferimento da una ad altra sede può essere disposto anche quando la
permanenza dell'impiegato in una sede nuoce al prestigio dell'ufficio.
Il Consiglio di amministrazione è competente a decidere su eventuali ricorsi
prodotti dall'impiegato in materia di trasferimento] (9/a).
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(9/a) Articolo abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art.
72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Per la disapplicazione delle norme contenute
nel presente articolo vedi l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004.
(giurisprudenza di legittimità)
33. Trattamento economico - Assistenza - Miglioramento professionale.
L'impiegato ha diritto allo stipendio ed agli assegni per carichi di famiglia,
nella misura stabilita dalla legge, in relazione alla quantità e qualità delle
prestazioni rese. Durante il periodo di prova compete all'impiegato il
trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.
Per le ore di servizio effettivamente prestate oltre il normale orario d'ufficio
quando siano autorizzate o prescritte dal superiore competente, l'impiegato ha
diritto ad un compenso per lavoro straordinario, nella misura stabilita dalla
legge in base alla retribuzione per le prestazioni ordinarie integrata da un
coefficiente di maggiorazione.
All'impiegato della carriera direttiva avente qualifica non inferiore a
direttore di divisione il compenso per il lavoro straordinario può essere
attribuito in misura forfettaria nel limite massimo consentito dalla legge.
All'impiegato che svolge mansioni di carattere discontinuo o di semplice attesa
e di custodia può essere concesso, a titolo di retribuzione per lavoro
straordinario, un compenso nella misura e con le modalità stabilite da leggi
speciali.
Ai più meritevoli fra gli impiegati che hanno riportato giudizio complessivo di
ottimo nell'ultimo anno può essere concesso, su proposta motivata del Consiglio
di amministrazione, l'aumento periodico di stipendio con anticipazione di un
anno del periodo prescritto per conseguirlo (9/b).
L'impiegato può fruire nella qualifica rivestita una sola volta del beneficio
previsto dal precedente comma: il numero degli impiegati ai quali può essere
attribuito il predetto beneficio non può superare, per ciascuna qualifica, il
venti per cento dei relativi posti di organico.
Alla cessazione dal servizio l'impiegato ha diritto al trattamento di quiescenza
e di previdenza nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.
La cessione, il sequestro o il pignoramento del trattamento economico spettante
all'impiegato, in servizio o in quiescenza, possono aver luogo solo nei casi e
nei limiti stabiliti dalle leggi in materia e non possono superare l'aliquota di
un quinto dello stipendio.
Le leggi stabiliscono, altresì, le forme e i limiti dell'assistenza prestata
dallo Stato ai propri impiegati anche nella posizione di quiescenza nonché le
provvidenze necessarie per assicurare agli stessi la disponibilità della casa.
Lo Stato provvede alla formazione professionale degli impiegati in prova nonché
all'aggiornamento ed al perfezionamento di quelli in carriera mediante appositi
corsi organizzati dall'Amministrazione e fornisce le riviste e le altre
pubblicazioni all'uopo necessarie (10) (10/cost).
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(9/b) Vedi l'art. 17, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, riportato al n. A/III.
(10) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo vedi
l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004.
(10/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-22 luglio 1996, n. 289
(Gazz. Uff. 14 agosto 1996, n. 33, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33,
sollevata in riferimento all'art. 36 della Costituzione. Successivamente la
stessa Corte, con ordinanza 14-18 ottobre 1996, n. 347 (Gazz. Uff. 23 ottobre
1996, n. 43, Serie speciale) e con ordinanza 5-6 novembre 2001, n. 349 (Gazz.
Uff. 14 novembre 2001, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33,
sollevate in riferimento all'art. 36 della Costituzione. La stessa Corte
costituzionale, con altra ordinanza 8-10 aprile 2002, n. 100 (Gazz. Uff. 17
aprile 2002, n. 16, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33 sollevate in
riferimento all'art. 36 della Costituzione. La stessa Corte costituzionale, con
sentenza 19 giugno-4 luglio 2003, n. 229 (Gazz. Uff. 9 luglio 2003, n. 27, 1ª
Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 33 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sollevate in
riferimento all'art. 36 della Costituzione.
34. Diritti derivanti da invenzione industriale.
[I diritti derivanti dall'invenzione industriale fatta nell'esecuzione del
rapporto d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del
rapporto ed a tale scopo retribuita appartengono allo Stato salvo il diritto
spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. Se non è prevista la
retribuzione spetta all'inventore anche un equo premio, per la determinazione
del quale si tiene conto dell'importanza dell'invenzione.
Qualora non ricorrano le condizioni previste nel comma precedente e si tratti di
invenzione industriale che rientra nel campo di attività dell'amministrazione a
cui è addetto l'inventore, l'amministrazione stessa ha il diritto di prelazione
per l'uso esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del
brevetto nonché per la facoltà di chiedere od acquistare per la medesima
invenzione brevetti all'estero, verso corresponsione del canone o del prezzo, da
fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore
abbia comunque ricevuti dall'amministrazione per pervenire all'invenzione.
L'amministrazione può esercitare il diritto di prelazione entro tre mesi dalla
ricevuta comunicazione del conseguito brevetto.
I rapporti costituiti con l'esercizio della prelazione si risolvono di diritto
ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.
Il premio, il canone od il prezzo e le rispettive modalità di corresponsione
sono stabilite con decreto del Ministro competente.
Agli effetti dei commi precedenti si considera fatta durante l'esecuzione del
rapporto di impiego l'invenzione industriale per la quale sia stato chiesto il
brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'amministrazione nel
cui campo di attività l'invenzione stessa rientra (10/a)] (10/b).
------------------------
(10/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di
cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24
aprile 2002.
(10/b) Articolo abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
(giurisprudenza di legittimità)
35. Riposo settimanale.
L'impiegato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve
coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti
festivi.
Qualora per esigenze dell'amministrazione l'impiegato debba prestare servizio in
un giorno riconosciuto festivo egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un
altro giorno feriale stabilito dall'amministrazione.
Per i servizi speciali l'amministrazione può disporre che siano eseguiti turni
di servizio anche nei giorni festivi diversi dalla domenica, salvo il diritto
dell'impiegato ai compensi stabiliti per il lavoro straordinario nella misura
prevista per i giorni festivi.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
36. Congedo ordinario.
L'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario
retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo,
compatibilmente con le esigenze di servizio. Egli può chiedere di distribuire il
congedo in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso la durata di
un mese.
Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio.
L'impiegato non può rinunciare al congedo.
Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per
eccezionali esigenze di servizio; in tal caso l'impiegato ha diritto al cumulo
dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo (11) (11/a).
------------------------
(11) Vedi l'art. 18, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, riportato al n. A/III. Per la
disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei
funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, D.P.R. 20
febbraio 2001, n. 114; nei confronti del personale non dirigenziale e
dirigenziale del comparto Ministeri, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle
Università e delle Aziende autonome, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165.
(11/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
37. Congedo straordinario.
All'impiegato, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi per gravi
motivi congedi straordinari.
Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre
matrimonio o sostenere esami o, qualora trattisi di mutilato o invalido di
guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di
invalidità. Nel caso di matrimonio l'impiegato ha diritto a 15 giorni di congedo
straordinario.
In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel
corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni (11/b) (11/cost).
Il congedo straordinario è concesso, in base a motivato rapporto del capo
dell'ufficio, dall'organo competente secondo gli ordinamenti particolari delle
singole amministrazioni (12).
------------------------
(11/b) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(11/cost) La Corte costituzionale con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 406 (Gazz.
Uff. 2 agosto 1995, n. 32, Serie speciale) ha dichiarato non fondate, nei sensi
di cui in motivazione, fra l'altro, le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 37 e 39, dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, modificativi,
rispettivamente, degli artt. 37 e 40, sollevate in riferimento agli artt. 117,
118 e 123 della Costituzione.
(12) Vedi gli artt. 19 e 30, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, riportato al n.
A/III. Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23,
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti del personale non dirigenziale
del comparto Ministeri, delle Regioni ed autonomie locali, della Sanità, delle
Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome, della
Scuola e nei confronti del personale dirigenziale del comparto Ministeri, delle
Regioni ed autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca,
delle Università, delle Aziende autonome e degli Enti pubblici non economici,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti dei
funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23
maggio 2001, n. 316.
38. Congedo straordinario per richiamo alle armi.
L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre
esigenze di carattere temporaneo è considerato in congedo straordinario per la
durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi (12/a).
Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle
leggi speciali (12/b).
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(12/a) Vedi, anche, il secondo comma dell'art. 67.
(12/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità, vedi gli
allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
39. Cumulo di congedo ordinario e congedo straordinario.
L'impiegato che ha usufruito del congedo straordinario previsto dagli articoli
precedenti conserva il diritto al congedo ordinario (12/c).
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(12/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23,
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti del personale non dirigenziale e
dirigenziale del comparto Ministeri, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di
ricerca, delle Università, delle Agenzie autonome e nei confronti del personale
non dirigenziale della Scuola, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165; nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia,
vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
40. Trattamento economico durante il congedo.
Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario
spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse
le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di
lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario,
esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente
tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere
speciale e per prestazioni di lavoro straordinario (12/d) (11/cost).
All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti
lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonché l'eventuale
eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti
dall'amministrazione militare.
I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti (13).
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(12/d) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Per
l'interpretazione autentica del presente comma 1, vedi l'art. 22, L. 23 dicembre
1994, n. 724, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato. Vedi, inoltre, gli articoli 19 e 56, D.P.R. 16 marzo 1999,
n. 254 e l'art. 12, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255.
(11/cost) La Corte costituzionale con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 406 (Gazz.
Uff. 2 agosto 1995, n. 32, Serie speciale) ha dichiarato non fondate, nei sensi
di cui in motivazione, fra l'altro, le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 37 e 39, dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, modificativi,
rispettivamente, degli artt. 37 e 40, sollevate in riferimento agli artt. 117,
118 e 123 della Costituzione.
(13) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23,
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti del personale non dirigenziale e
dirigenziale del comparto Ministeri, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di
ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e nei confronti del personale
non dirigenziale delle Scuola, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165; nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia,
vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
41. Congedo straordinario per gravidanza e puerperio.
All'impiegata che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le
norme per la tutela delle lavoratrici madri; essa ha diritto al pagamento di
tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere
speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.
Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme
richiamate nel precedente comma, l'impiegata ha diritto di astenersi dal lavoro,
essa è considerata in congedo straordinario per maternità.
Alle ipotesi previste nel presente articolo, si applica la disposizione di cui
all'ultimo comma dell'articolo 40 (13/a).
------------------------
(13/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23,
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti del personale non dirigenziale e
dirigenziale del comparto Ministeri, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di
ricerca, delle Università e delle Aziende autonome, vedi gli allegati A e B al
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti dei funzionari appartenenti alla
carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
TITOLO III
Rapporti informativi - Organi competenti a compilarli - Gravami - Documenti
(13/b)
Capo I - Rapporto informativo - Organi competenti.
(giurisprudenza di legittimità)
42. Rapporto informativo e giudizio complessivo.
Per ogni impiegato con qualifica inferiore a direttore generale deve essere
redatto entro il mese di gennaio di ciascun anno un rapporto informativo che si
conclude con il giudizio complessivo di "ottimo", "distinto", "buono",
"mediocre", "insufficiente".
Il giudizio complessivo deve essere motivato.
All'impiegato al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia
stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura non può essere
attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono" (13/c).
------------------------
(13/b) Vedi, ora, gli artt. 34 e segg., D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077,
riportato al n. A/XVIII.
(13/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo vedi
l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004.
43-46. (13/d).
------------------------
(13/d) Abrogati dall'art. 36, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, riportato al n.
A/XVIII.
(giurisprudenza di legittimità)
47. Organi competenti alla compilazione del rapporto per il personale della
carriera direttiva dell'amministrazione centrale.
Il rapporto informativo di cui all'art. 43 è compilato:
a) per gli impiegati con qualifiche di ispettore generale e di direttore di
divisione, dal direttore generale.
Il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione;
b) per gli impiegati con qualifica di direttore di sezione, dal direttore di
divisione. Il rapporto è vistato dal direttore generale il quale lo trasmette
con le proprie osservazioni al Consiglio di amministrazione per il giudizio di
cui alla lettera a) (14);
c) per gli impiegati con qualifica inferiore a direttore di sezione, dal
direttore di divisione; il giudizio complessivo è espresso dal direttore
generale (14/a).
------------------------
(14) Vedi l'art. 20, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, riportato al n. A/III.
(14/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, vedi,
per i funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, l'art. 3, D.P.C.M. 4
settembre 2001, n. 373 e, per il personale dirigente dell'Area I, l'art. 16,
Accordo 18 novembre 2004.
(giurisprudenza di legittimità)
48. Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il
personale delle carriere direttive presso l'amministrazione periferica.
Salvo diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle singole
amministrazioni, il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera
direttiva in servizio presso l'amministrazione periferica è compilato dal capo
dell'ufficio periferico cui l'impiegato appartiene. Il capo dell'ufficio
predetto esprime anche il giudizio complessivo per l'impiegato con qualifica
inferiore a direttore di sezione.
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore di sezione il giudizio
complessivo è dato dal Consiglio di amministrazione.
Per l'impiegato preposto alla direzione di un ufficio periferico con
circoscrizione provinciale o superiore il rapporto informativo è compilato dal
capo del personale dell'amministrazione centrale; il giudizio complessivo è
espresso dal Consiglio di amministrazione (14/b).
------------------------
(14/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo vedi
l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004.
49. Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il
personale delle carriere di concetto.
Il rapporto informativo di cui all'art. 44 è compilato:
a) per l'impiegato con qualifica non inferiore a segretario principale, dal
direttore di divisione. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore
generale;
b) per l'impiegato con qualifica inferiore a segretario principale, dal
direttore di sezione. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore di
divisione.
------------------------
50. Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il
personale della carriera di concetto in servizio presso l'amministrazione
periferica.
Salvo diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle singole
amministrazioni, il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera
di concetto in servizio presso l'amministrazione periferica è compilato:
a) per l'impiegato con qualifica non inferiore a segretario principale dal
direttore della divisione o del reparto dal quale dipende. Il giudizio
complessivo è espresso dal capo dell'ufficio periferico che secondo
l'ordinamento della amministrazione periferica è preposto al ramo
dell'amministrazione cui gli impiegati stessi appartengono; qualora il capo
dell'ufficio periferico sia lo stesso direttore della divisione o del reparto,
il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale o in mancanza dal capo
del servizio che amministra il personale;
b) per l'impiegato con qualifica inferiore a segretario principale dal direttore
della sezione. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della divisione
o del reparto.
------------------------
51. Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il
personale delle carriere esecutive.
Il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera esecutiva in
servizio presso una sezione o ufficio equiparato dell'amministrazione centrale,
è compilato dal direttore della sezione o dell'ufficio. Il giudizio complessivo
è espresso dal competente direttore di divisione.
Il rapporto informativo per l'impiegato che presti servizio in uffici di copia o
di archivio costituiti presso una direzione generale o un ufficio centrale, è
compilato da un direttore di sezione designato dal competente direttore generale
o capo dell'ufficio centrale; il giudizio complessivo è espresso da un direttore
di divisione egualmente designato.
Salve le diverse disposizioni dei regolamenti Particolari delle singole
amministrazioni, il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera
esecutiva che presti servizio in uffici di copia o di archivio costituiti presso
gli uffici periferici è compilato da un direttore di sezione designato dal capo
dell'ufficio periferico; il giudizio complessivo è espresso da un direttore di
divisione o di reparto egualmente designato. Per l'impiegato in servizio presso
una sezione od ufficio equiparato, il rapporto è compilato dal direttore della
sezione o dell'ufficio; il giudizio complessivo è espresso dal direttore di
divisione o del reparto.
------------------------
52. Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il
personale delle carriere ausiliarie.
Il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera ausiliaria è
compilato dal direttore della sezione. Il giudizio complessivo è espresso dal
direttore della divisione o del reparto.
Rimangono salve le diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle
singole amministrazioni per il personale che presta servizio presso uffici
periferici.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
53. Impossibilità di compilazione del rapporto informativo. Compilazione del
rapporto per il personale comandato e fuori ruolo.
Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione del rapporto
informativo da parte degli organi competenti, il giudizio complessivo è
formulato dal Consiglio di amministrazione, valutati gli elementi in possesso
dell'amministrazione.
Il rapporto informativo relativo all'impiegato che alla fine dell'anno si trova
in servizio nella posizione di comandato o fuori ruolo presso altra
amministrazione dello Stato è compilato dagli organi di questa.
Nel caso che il servizio prestato nelle suindicate posizioni sia di durata
inferiore all'anno, l'amministrazione anzidetta provvede alla compilazione del
rapporto sulla base anche degli elementi di giudizio forniti
dall'amministrazione presso cui l'impiegato ha prestato servizio nel precedente
periodo dell'anno.
Per l'impiegato in servizio presso amministrazioni diverse da quelle statali, il
rapporto informativo è compilato dall'amministrazione di appartenenza tenendo
conto anche degli elementi di giudizio forniti dall'amministrazione presso cui
l'impiegato presta servizio.
In tutte le ipotesi previste nei precedenti commi resta ferma la competenza
dell'amministrazione cui appartiene l'impiegato ad esprimere il giudizio
complessivo (15).
------------------------
(15) Vedi l'art. 22, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, riportato al n. A/III.
Capo II - Gravami.
(giurisprudenza di legittimità)
54. Ricorso gerarchico avverso il giudizio complessivo.
Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modulo all'impiegato che vi
appone la data di comunicazione e la firma. Qualora ne faccia richiesta,
l'impiegato ha diritto di prendere visione del rapporto informativo (16).
Entro trenta giorni dalla comunicazione l'impiegato può ricorrere al Consiglio
di amministrazione, con facoltà di inoltrare il ricorso in piego chiuso. Il
Consiglio, sentiti l'ufficio del personale e l'organo che ha espresso il
giudizio complessivo, formula il giudizio definitivo.
La deliberazione del consiglio di amministrazione è provvedimento definitivo
(16/a).
------------------------
(16) Vedi l'art. 21, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, riportato al n. A/III.
(16/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo vedi
l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004.
Capo III - Documenti - Ruoli di anzianità.
(giurisprudenza di legittimità)
55. Fascicolo personale, stato matricolare e ruoli di anzianità.
Per ogni impiegato sono tenuti, presso l'ufficio del personale
dell'amministrazione centrale, un fascicolo personale ed uno stato matricolare
(17).
Il fascicolo personale deve contenere tutti i documenti che possono interessare
la carriera. Questi devono essere registrati, numerati e classificati senza
discontinuità.
Nello stato matricolare devono essere indicati: i servizi di ruolo e non di
ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato e ad altri enti pubblici;
i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera e al trattamento
economico, i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le decisioni
giurisdizionali sugli atti predetti (18).
Nello stato matricolare devono essere inoltre annotati tutti gli atti del
fascicolo personale che possono formare oggetto di valutazione per le
promozioni. Deve altresì essere indicato lo stato di famiglia con le relative
variazioni che l'impiegato ha l'obbligo di comunicare all'ufficio (19).
Ciascuna amministrazione deve pubblicare a stampa, nel mese di marzo di ogni
anno, i ruoli di anzianità dei propri dipendenti, secondo la situazione al primo
gennaio, dandone avviso nel proprio bollettino ufficiale.
Il ruolo di anzianità è diviso in quadri, secondo le carriere e le qualifiche
previste dal presente decreto, ed indica, per ciascun impiegato, anche il numero
di iscrizione nell'albo dei dipendenti civili dello Stato, ai sensi
dell'articolo 152.
Nel termine di trenta giorni dalla ricezione da parte dei singoli uffici del
bollettino ufficiale nel quale è stato pubblicato l'avviso di cui al quinto
comma del presente articolo gli impiegati possono ricorrere al ministro per
ottenere la rettifica della loro posizione di ruolo o di anzianità (19/a).
------------------------
(17) Vedi artt. 24 e segg., D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, riportato al n. A/III.
(18) Vedi artt. 27 e segg., D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, riportato al n. A/III.
(19) Vedi l'art. 26, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, riportato al n. A/III.
(19/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di
cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24
aprile 2002.
TITOLO IV
Comando e collocamento fuori ruolo
Capo I - Comando.
(giurisprudenza di legittimità)
56. Comando presso altra amministrazione.
L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra
amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla
vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.
Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per
riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale
competenza.
Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentito l'impiegato
(19/b).
Per il comando presso un ente pubblico il decreto dovrà essere adottato anche
con il concerto del Ministro per il tesoro e del Ministro titolare
dell'amministrazione vigilante.
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri competenti.
Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal successivo art. 58, è vietata
l'assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i
quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono (19/c).
In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, può essere concessa,
dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato
presso l'amministrazione che ha richiesto il comando (19/d) (19/e).
------------------------
(19/b) Comma così modificato dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata
alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(19/c) Articolo così sostituito dall'art. 34, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077,
riportato al n. A/XVIII.
(19/d) Comma aggiunto dall'art. 17, comma 17, L. 15 maggio 1997, n. 127,
riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(19/e) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di
cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24
aprile 2002.
57. Trattamento del personale comandato e carico della spesa.
L'impiegato in posizione di comando è ammesso agli esami, ai concorsi ed agli
scrutini di promozione nonché ai concorsi per il passaggio alla qualifica
intermedia della carriera superiore in base alle normali disposizioni.
La spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a
carico dell'amministrazione di appartenenza.
Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed
a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio.
L'ente è, altresì, tenuto a versare all'amministrazione statale cui il personale
stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento
economico previsti dalla legge.
Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando è computato agli
effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Alle promozioni di tutto il personale comandato, nonché agli aumenti periodici,
provvede l'amministrazione cui l'impiegato appartiene organicamente (19/c)
(19/f).
------------------------
(19/c) Articolo così sostituito dall'art. 34, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077,
riportato al n. A/XVIII.
(19/f) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di
cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24
aprile 2002.
Capo II - Collocamento fuori ruolo.
(giurisprudenza di legittimità)
58. Presupposti e procedimento.
Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni
dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi
dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti
istituzionali dell'amministrazione stessa.
L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo
organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato
scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.
Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei ministri competenti di
concerto con il ministro per il Tesoro, sentito l'impiegato (19/b).
Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con qualifica non inferiore a
direttore generale si provvede in conformità al quarto comma dell'articolo 56.
I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori ruolo, sono
determinati col regolamento (20) (20/a).
------------------------
(19/b) Comma così modificato dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata
alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(20) Vedi il D.P.R. 30 aprile 1958, n. 571, riportato al n. A/V.
(20/a) Vedi, anche, l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002.
59. Trattamento e promozione del personale fuori ruolo.
All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'art. 57.
L'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a
qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine
della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.
Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la
nomina permanga la possibilità di collocamento fuori ruolo, il decreto di
promozione o di nomina può disporre il collocamento fuori ruolo, anche nella
nuova qualifica (20/b) (20/c).
------------------------
(20/b) Articolo così sostituito dall'art. 35, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077,
riportato al n. A/XVIII.
(20/c) Vedi, anche, l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002.
TITOLO V
Incompatibilità e cumulo di impieghi
Capo I - Incompatibilità.
(giurisprudenza di legittimità)
60. Casi di incompatibilità.
L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione
o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società
costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti
per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta
l'autorizzazione del Ministro competente (20/d).
------------------------
(20/d) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 23-bis,
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 aggiunto dal comma 1 dell'art. 7, L. 15 luglio
2002, n. 145.
61. Limiti dell'incompatibilità.
Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di società
cooperative (20/e).
L'impiegato può essere prescelto come perito od arbitro previa autorizzazione
del Ministro o del capo ufficio da lui delegato.
------------------------
(20/e) Comma così modificato dall'art. 18, L. 31 gennaio 1992, n. 59, riportata
alla voce Cooperazione e cooperative.
(giurisprudenza di legittimità)
62. Partecipazione all'amministrazione di enti e società.
Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far
parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o
comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di
cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
63. Provvedimenti per casi di incompatibilità.
L'impiegato che contravvenga ai divieti posti dagli artt. 60 e 62 viene
diffidato dal Ministro o dal direttore generale competente, a cessare dalla
situazione di incompatibilità.
La circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida non preclude
l'eventuale azione disciplinare.
Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata,
l'impiegato decade dall'impiego.
La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro competente, sentito il
Consiglio di amministrazione.
------------------------
64. Denuncia dei casi di incompatibilità.
Il capo del servizio è tenuto a denunciare al Ministro o all'impiegato da questi
delegato i casi di incompatibilità dei quali sia venuto comunque a conoscenza.
------------------------
Capo II - Cumulo di impieghi.
(giurisprudenza di legittimità)
65. Divieto di cumulo di impieghi pubblici.
Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi
speciali.
I capi di ufficio, di istituti o di aziende e stabilimenti pubblici sono tenuti,
sotto la loro personale responsabilità, a riferire al Ministro competente, il
quale ne dà notizia alla Corte dei conti, i casi di cumulo di impieghi
riguardanti il dipendente personale.
L'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo
importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva la concessione
del trattamento di quiescenza eventualmente spettante, ai sensi dell'art. 125,
alla data di assunzione del nuovo impiego.
------------------------
TITOLO VI
Aspettativa e disponibilità
Capo I - Aspettativa.
(giurisprudenza di legittimità)
66. Cause dell'aspettativa.
L'impiegato può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per
infermità o per motivi di famiglia (21).
Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda dell'impiegato,
dall'organo cui tale competenza è attribuita dagli ordinamenti particolari delle
singole amministrazioni. Può anche essere disposto d'ufficio, per servizio
militare o per infermità; in tale caso l'impiegato può chiedere di usufruire dei
congedi prima di essere collocato in aspettativa (22).
Non può in alcun caso disporsi del posto dell'impiegato collocato in aspettativa
(22/a).
------------------------
(21) Per l'aspettativa per mandato parlamentare, vedi art. 88, D.P.R. 30 marzo
1957, n. 361, recante testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei Deputati.
(22) Vedi l'art. 30, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, riportato al n. A/III.
(22/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di
cui all'Accordo 16 maggio 2001; nei confronti del personale non dirigenziale
degli Enti pubblici non economici e delle Università, vedi l'allegato B al
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24
aprile 2002.
(giurisprudenza di legittimità)
67. Aspettativa per servizio militare.
L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per
anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario è
collocato in aspettativa per servizio militare, senza assegni.
L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per
il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale
periodo compete all'impiegato richiamato lo stipendio più favorevole tra quello
civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia
provvisto.
Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della
progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio
e del trattamento di quiescenza e previdenza (22/b).
------------------------
(22/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri e della Sanità e
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi gli allegati A e B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(giurisprudenza di legittimità)
68. Aspettativa per infermità - Equo indennizzo per perdita della integrità
fisica dipendente da causa di servizio (23).
L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia
accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione,
l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare
prestazione del servizio (23/a).
Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato,
se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa (23/b).
L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu
disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi (23/c).
L'amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti
sanitari (23/d).
Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi
dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando
integralmente gli assegni per carichi di famiglia (23/e).
Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini
della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di
stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza (23/f).
Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da
causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il
diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni
di lavoro straordinario (23/g).
Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresì, a
carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in
istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita della
integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato (24) (24/a) (24/cost).
[Avverso le deliberazioni del Collegio medico e delle Commissioni mediche
ospedaliere, di cui ai regi decreti 5 novembre 1895, n. 603 e 15 aprile 1928, n.
1029, adottate nei procedimenti di accertamento della dipendenza dell'infermità
da causa di servizio e di determinazione dell'equo indennizzo, previsti dal
presente articolo, gli impiegati possono esperire le impugnative stabilite dai
decreti sopracitati (25)] (25/a) (25/b).
------------------------
(23) Vedi gli artt. 30 e segg., D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, riportato al n.
A/III.
(23/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23,
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla
carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(23/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23,
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla
carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(23/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23,
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla
carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(23/d) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23,
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla
carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(23/e) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23,
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla
carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(23/f) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23,
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla
carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(23/g) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23,
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla
carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(24) La L. 27 luglio 1962, n. 1116, abrogata dal comma 220 dell'art.1, L. 23
dicembre 2005, n. 266, recava:
"Art. 1. [La norma di cui all'art. 68, comma ottavo, del testo unico approvato
con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, va intesa nel senso che le spese di cura ivi
contemplate sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza solo per la parte
eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o
assicurativi o Casse mutue, ai quali l'impiegato abbia diritto di rivolgersi in
base a norme di legge o di regolamento. Parimenti, salvo i casi di ferite,
lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, le
spese di cui al primo comma dell'art. 1 della L. 1° novembre 1957, n. 1140, sono
a carico delle Amministrazioni di appartenenza solo per la parte eccedente
quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o
assicurativi o Casse mutue, ai quali il personale militare abbia diritto di
rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento].
Art. 2. [Per il rimborso al personale delle spese di cui ai precedenti articoli
provvedono le Amministrazioni interessate o gli Enti assistenziali competenti
secondo criteri stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
di concerto con il Ministro per il tesoro; per il personale dell'Esercito, della
Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati di
concerto anche con il Ministro per la difesa.
Con lo stesso decreto sono altresì determinate le modalità per il regolamento
dei rapporti tra le Amministrazioni e gli Enti suddetti]".
Con D.P.R. 3 luglio 1965 e con D.P.R. 5 luglio 1965, pubblicati rispettivamente
nella Gazz. Uff. 1° ottobre 1965, n. 247, e 30 settembre 1965, n. 246, sono
state emanate norme per l'applicazione della L. 27 luglio 1962, n. 1116, e della
L. 1° novembre 1957, n. 1140 richiamata nell'art. 1 della legge su riportata.
(24/a) Comma così sostituito dal comma 219 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n.
266. Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23,
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla
carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(24/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 ottobre 1997, n. 321
(Gazz. Uff. 5 novembre 1997, n. 45, Serie speciale), ha dichiarato non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, ottavo comma, sollevata
in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della
Costituzione.
(25) Per le impugnative, vedi, anche, il D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257,
riportato alla voce Ministero della sanità.
(25/a) Comma abrogato dall'art. 11, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349, riportato al
n. A/LXXII, come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 16 dicembre
1994, n. 293.
(25/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni
ed autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle
Università, delle Aziende autonome, della Scuola e nei confronti del personale
dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni ed autonomie locali, della
Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Agenzie
autonome e degli Enti pubblici non economici, vedi gli allegati A e B al D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165.
(giurisprudenza di legittimità)
69. Aspettativa per motivi di famiglia.
L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve
presentare motivata domanda al capo del servizio.
L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per
ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda,
di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.
L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.
Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. L'impiegato non
ha diritto ad alcun assegno.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini
della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di
stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità
che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa (25/c).
------------------------
(25/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23,
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti del personale del comparto
Ministeri, vedi l'art. 34 CCNL di cui all'Accordo 16 maggio 2001; nei confronti
del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, della Sanità e nei
confronti del personale dirigenziale della Sanità e delle Agenzie autonome, vedi
gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti dei funzionari
appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001,
n. 316; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002.
(giurisprudenza di legittimità)
70. Cumulo di aspettative.
Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della
determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra
essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due
periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della
determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art.
68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre
mesi.
La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità
non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.
Per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione può consentire
all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne
faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata
non superiore a sei mesi (25/d).
------------------------
(25/d) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23,
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti del personale del comparto
Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di cui all'Accordo 16 maggio 2001, nei
confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni
ed autonomie locali, della Sanità, delle istituzioni ed enti di ricerca, delle
Università, delle Aziende autonome, della Scuola e nei confronti del personale
dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni ed autonomie locali, della
Sanità, delle Istituzioni ed Enti pubblici non economici, vedi gli allegati A e
B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti dei funzionari appartenenti
alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316; per il
comparto Aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo vedi
l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002.
(giurisprudenza di legittimità)
71. Dispensa dal servizio per infermità.
Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dall'art. 68
o dall'art. 70, l'impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere
servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri
compiti attinenti alla sua qualifica.
Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli artt. 129 e 130
(25/e).
------------------------
(25/e) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23,
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti del personale del comparto
Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di cui all'Accordo 16 maggio 2001; nei
confronti del personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di cui
all'Accordo 16 maggio 2001, nei confronti del personale non dirigenziale del
comparto Ministeri, delle Regioni ed autonomie locali, della Sanità, delle
Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome, della
Scuola e nei confronti del personale dirigenziale del comparto Ministeri, delle
Regioni ed autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed Enti pubblici
non economici, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24
aprile 2002.
Capo II - Disponibilità.
(giurisprudenza di legittimità)
72. Presupposti.
L'impiegato è collocato in disponibilità, per soppressione di ufficio o per
riduzione di ruoli organici, qualora non si possa far luogo alla utilizzazione
presso altra amministrazione statale.
Nei casi in cui occorre procedere al collocamento in disponibilità, il Consiglio
di amministrazione designa, in relazione alle varie qualifiche, gli impiegati da
porre in tale posizione, tenendo conto dei precedenti di carriera e delle
eventuali richieste degli interessati.
Se il collocamento in disponibilità è deliberato nei confronti di un impiegato
che si trovi in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia,
l'aspettativa cessa di diritto alla data del collocamento in disponibilità
(25/f).
------------------------
(25/f) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di
cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24
aprile 2002.
73. Trattamento economico.
L'impiegato in disponibilità è esonerato dal prestare servizio. Allo stesso
competono lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia con esclusione
delle indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per
prestazioni di lavoro straordinario (25/g).
------------------------
(25/g) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di
cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24
aprile 2002.
74. Trasferimento ad altre amministrazioni.
Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri l'impiegato collocato in
disponibilità può essere trasferito, anche a domanda, ad un posto vacante nei
ruoli di altra amministrazione, sentiti i rispettivi Consigli di
amministrazione.
Il trasferimento può essere effettuato solo a carriere e qualifiche
corrispondenti a quelle dell'impiegato collocato in disponibilità. Il
trasferimento ad altra carriera o ad altra qualifica può essere disposto
soltanto con il consenso dell'impiegato.
Il trasferimento non è consentito nei ruoli nei quali si abbiano già impiegati
in disponibilità che possano essere richiamati in servizio ai sensi dell'art.
75. In ogni caso l'impiegato conserva l'anzianità ed il trattamento economico di
cui godeva, eventualmente, a titolo di assegno personale; nel nuovo ruolo è
collocato dopo gli impiegati del suo grado già appartenenti ad esso (25/h).
------------------------
(25/h) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di
cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24
aprile 2002.
75. Richiamo in servizio.
L'impiegato in disponibilità è richiamato in servizio, sentito il Consiglio di
amministrazione, quando entro due anni dalla data del collocamento in tale
posizione abbia luogo una vacanza nella medesima qualifica del suo ruolo.
L'impiegato riassunto in servizio prende posto nel ruolo in cui è richiamato con
l'anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con lo
stipendio inerente (25/i).
------------------------
(25/i) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di
cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24
aprile 2002.
76. Servizio temporaneo presso altra amministrazione.
Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri
competenti, l'impiegato in disponibilità può essere destinato a prestare
servizio temporaneo presso altra amministrazione con funzioni adeguate alla sua
qualifica.
In questo caso egli percepisce tutti gli assegni inerenti alla sua qualifica.
Ove per il servizio temporaneo l'impiegato sia destinato a sede diversa da
quella cui era stato assegnato gli compete il trattamento di missione secondo le
norme vigenti.
Alla spesa provvede direttamente ed a proprio carico l'amministrazione presso
cui l'impiegato è destinato a prestare servizio temporaneo.
Il tempo trascorso in servizio temporaneo è valutato a tutti gli effetti nel
caso di trasferimento ad altra amministrazione o di richiamo in servizio ai
sensi dei precedenti artt. 74 e 75 (25/l).
------------------------
(25/l) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di
cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24
aprile 2002.
77. Dispensa dal servizio.
L'impiegato in disponibilità è collocato a riposo ed ammesso al trattamento di
quiescenza e previdenza cui abbia diritto ove, allo scadere di due anni dal
collocamento in disponibilità, non sia stato richiamato in servizio ai sensi
dell'art. 75 o trasferito ad altra amministrazione ai sensi dell'articolo 74.
Egli è altresì collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza e
previdenza cui abbia diritto qualora non riassuma servizio nel posto cui sia
stato richiamato o rifiuti di assumere servizio nel posto cui sia stato
trasferito od al quale sia stato destinato in servizio temporaneo ai sensi
dell'art. 76.
La destinazione a servizio temporaneo sospende il decorso del termine di due
anni stabilito dal primo comma del presente articolo.
------------------------
TITOLO VII
Disciplina
Capo I - Infrazioni e sanzioni disciplinari.
(giurisprudenza di legittimità)
78. Sanzioni.
L'impiegato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni
disciplinari:
1) la censura;
2) la riduzione dello stipendio;
3) la sospensione dalla qualifica;
4) la destituzione.
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si applica
l'art. 123 (25/m).
------------------------
(25/m) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri,
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti del
personale dirigente dell'Area I, vedi l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004.
(giurisprudenza di legittimità)
79. Censura.
La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed è inflitta per
lievi trasgressioni (25/n).
------------------------
(25/n) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri,
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti del
personale dirigente dell'Area I, vedi l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004.
(giurisprudenza di legittimità)
80. Riduzione dello stipendio.
La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo né superiore
ad un quinto d'una mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei
mesi.
La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento
periodico dello stipendio a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il
primo aumento successivo alla punizione.
La riduzione dello stipendio è inflitta:
a) per grave negligenza in servizio;
b) per irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari;
c) per inosservanza dei doveri di ufficio;
d) per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il
pubblico;
e) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
f) per violazione del segreto di ufficio (25/o).
------------------------
(25/o) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri,
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti del
personale dirigente dell'Area I, vedi l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004.
(giurisprudenza di legittimità)
81. Sospensione dalla qualifica.
La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio con la
privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei mesi.
La sospensione è inflitta:
a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano
carattere di particolare gravità;
b) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;
c) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;
d) per violazione del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno;
e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o
nella continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo
restando quanto è disposto dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, in
ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati;
f) per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti (25/p).
------------------------
(25/p) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri,
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti del
personale dirigente dell'Area I, vedi l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004.
(giurisprudenza di legittimità)
82. Assegno alimentare.
All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore
alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia (26)
(26/a).
------------------------
(26) Vedi art. 1, D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, riportato al n. F/XI di questa
voce.
(26/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri,
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti del
personale dirigente dell'Area I, vedi l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004.
83. Effetti della sospensione dalla qualifica.
L'impiegato al quale è inflitta la sospensione non può essere promosso se non
siano decorsi due anni dalla data dell'infrazione e subisce un ritardo di due
anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è portato a tre anni
se la sospensione dalla qualifica è superiore a tre mesi.
Il tempo durante il quale l'impiegato sia stato sospeso dalla qualifica con
privazione dello stipendio deve essere dedotto dal computo della anzianità
(26/b).
------------------------
(26/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri,
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti del
personale dirigente dell'Area I, vedi l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004.
(giurisprudenza di legittimità)
84. Destituzione.
La destituzione è inflitta:
a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato;
c) per grave abuso di autorità o di fiducia;
d) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia portato grave
pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici od a privati;
e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o
per connivente tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti;
f) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari
trattati dell'impiegato per ragioni d'ufficio;
g) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento
all'insubordinazione;
h) per istigazione agli atti di cui alla lettera e) dell'art. 81 (26/c).
------------------------
(26/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri,
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti del
personale dirigente dell'Area I, vedi l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004.
(giurisprudenza di legittimità)
85. Destituzione di diritto.
L'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare:
a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello
Stato esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice
penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione,
per delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495,
498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon
costume previsti dagli artt. 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537
del Codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito,
furto, truffa ed appropriazione indebita (26/d);
b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o
della libertà vigilata.
Salvo quanto previsto nell'art. 123, comma terzo, nei casi contemplati dall'art.
84 e dal presente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza è regolato
dalle disposizioni vigenti in materia (27) (27/a) (27/cost).
------------------------
(26/d) Con sentenza 12-14 ottobre 1988, n. 971 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1988, n.
42 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
dell'art. 85, lett. a), D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 236 delle norme
della regione siciliana di cui al D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6, nella parte in
cui non prevedono, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto,
l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare.
(27) Vedi L. 15 febbraio 1958, n. 46, riportata alla voce Pensioni civili,
militari e di guerra: pensioni dei dipendenti statali, nonché l'art. 9, L. 7
febbraio 1990, n. 19, riportata al n. A/LX.
(27/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri,
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti del
personale dirigente dell'Area I, vedi l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004.
(27/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-9 luglio 1999, n. 286 (Gazz.
Uff. 14 luglio 1999, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, lettera b), sollevata dal
Tribunale amministrativo regionale della Calabria.
86. Recidiva.
All'impiegato che incorre in una infrazione disciplinare dopo essere stato
punito per una infrazione della stessa specie può essere inflitta la sanzione
più grave di quella prevista per l'infrazione stessa (27/b).
------------------------
(27/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri,
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti del
personale dirigente dell'Area I, vedi l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004.
(giurisprudenza di legittimità)
87. Riabilitazione.
Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione
disciplinare e sempre che l'impiegato abbia riportato nei due anni la qualifica
di "ottimo"; possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni
efficacia retroattiva; possono altresì essere modificati i giudizi complessivi
riportati dall'impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza di questa.
Il provvedimento è adottato con decreto ministeriale, sentiti il Consiglio di
amministrazione e la Commissione di disciplina (27/c) (27/d).
------------------------
(27/c) La Corte costituzionale, con sentenza 4-22 giugno 1992, n. 289 (Gazz.
Uff. 24 giugno 1992, n. 27 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del combinato disposto dall'art. 87, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
e dell'art. 276, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, nella parte in cui consente
l'applicazione ai magistrati della riabilitazione prevista per gli impiegati
civili dello Stato colpiti da sanzione disciplinare.
(27/d) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri,
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti del
personale dirigente dell'Area I, vedi l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004.
88. Reintegrazione dell'impiegato assolto in sede di giudizio penale di
revisione.
L'impiegato destituito ai sensi dell'art. 85 e successivamente assolto nel
giudizio penale di revisione con la formula prevista dall'art. 566, comma
secondo, del Codice di procedura penale, ha diritto alla riammissione in
servizio, anche in soprannumero salvo riassorbimento, dalla data della sentenza
di assoluzione, e con la medesima qualifica ed anzianità che aveva all'atto
della destituzione.
Se durante il periodo della destituzione l'impiegato non ha potuto partecipare
ad esami di promozione, partecipa alla prima sessione successiva alla
riammissione in servizio; in tal caso si applicano le disposizioni dell'art. 94
e la promozione viene conferita anche in soprannumero, salvo riassorbimento.
Se durante il periodo della destituzione si siano svolti scrutini di promozione,
si procede ai sensi dell'art. 95 e la promozione eventuale è conferita ai sensi
del comma precedente di questo articolo.
All'impiegato assolto in seguito a giudizio di revisione spettano, per il
periodo di destituzione, tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità o
compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di
carattere straordinario qualunque sia la durata della destituzione stessa; detto
periodo è altresì utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
L'impiegato, già destituito ed assolto in sede di revisione, può entro sessanta
giorni dalla riammissione in servizio, chiedere di essere collocato a riposo con
trattamento di quiescenza e previdenza spettantegli ai sensi del successivo
articolo 125 (27/e).
------------------------
(27/e) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di
cui all'Accordo 16 maggio 2001; nei confronti del personale non dirigenziale e
dirigenziale della Sanità e nei confronti del personale dirigenziale delle
Istituzioni ed enti di ricerca, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002.
89. Reintegrazione dell'impiegato prosciolto in sede di revisione del
procedimento disciplinare.
Le disposizioni dell'art. 88 si applicano all'impiegato destituito a seguito di
procedimento disciplinare e quelle del secondo, terzo e quarto comma dello
stesso articolo all'impiegato punito con sanzione superiore alla censura,
quando, a seguito della revisione del procedimento disciplinare, egli sia stato
prosciolto da ogni addebito.
Il comma precedente è applicabile anche nei casi di annullamento del
provvedimento disciplinare o di estinzione del relativo procedimento (27/f).
------------------------
(27/f) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di
cui all'Accordo 16 maggio 2001; nei confronti del personale non dirigenziale e
dirigenziale della Sanità e nei confronti del personale dirigenziale delle
Istituzioni ed enti di ricerca, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002.
90. Premorienza dell'impiegato alla sentenza di assoluzione in sede di
revisione.
Se l'impiegato decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione
del giudicato penale o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di
revisione del procedimento disciplinare, la vedova ed i figli minorenni hanno
diritto a tutti gli assegni non percepiti durante il periodo di sospensione o di
destituzione, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di
carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, in relazione
alla qualifica rivestita dall'impiegato al momento della sospensione o della
destituzione, nonché agli aumenti periodici di stipendio successivamente
maturati fino alla data in cui l'impiegato stesso avrebbe raggiunto i limiti
massimi di età e di servizio per la permanenza nell'impiego o fino a quella del
decesso, se anteriore (27/g).
------------------------
(27/g) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di
cui all'Accordo 16 maggio 2001; nei confronti del personale non dirigenziale e
dirigenziale della Sanità e nei confronti del personale dirigenziale delle
Istituzioni ed enti di ricerca, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002.
Capo II - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale.
(giurisprudenza di legittimità)
91. Sospensione cautelare obbligatoria.
L'impiegato sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del
reato sia particolarmente grave, sospeso dal servizio con decreto del Ministro;
ove sia stato emesso mandato od ordine di cattura, l'impiegato deve essere
immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio.
Il capo dell'ufficio che ha notizia dell'emissione di un mandato o ordine di
comparizione, o della convalida del fermo, nei confronti d'un impiegato da lui
dipendente, deve riferirne immediatamente all'ufficio del personale del
Ministero (27/h).
------------------------
(27/h) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri,
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(giurisprudenza di legittimità)
92. Sospensione cautelare facoltativa.
Il ministro può, per gravi motivi, ordinare la sospensione dell'impiegato dal
servizio anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.
La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare è
revocata e l'impiegato ha diritto alla riammissione in servizio ed alla
corresponsione degli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi per
servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere
straordinario, se la contestazione degli addebiti, ai sensi del secondo comma
dell'art. 103, non ha luogo entro quaranta giorni dalla data in cui è stato
comunicato all'impiegato, nelle forme dell'art. 104, il provvedimento di
sospensione.
All'impiegato sospeso ai sensi del precedente e del presente articolo si
applicano, le disposizioni dell'art. 82 (27/i).
------------------------
(27/i) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri,
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(giurisprudenza di legittimità)
93. Esclusione dagli esami e dagli scrutini.
L'impiegato sospeso ai sensi degli artt. 91 e 92 è escluso dagli esami o dagli
scrutini di promozione.
Quando l'impiegato è stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina,
il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, può, sentito il
Consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio
(28) (28/a).
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(28) Vedi artt. 24, n. 6 e 63, secondo comma, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686,
riportato al n. A/III di questa voce.
(28/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri,
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
94. Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari.
L'impiegato escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito
disciplinare o punito con la censura è ammesso al primo esame successivo e,
qualora riporti una votazione in virtù della quale sarebbe stato promovibile se
ottenuta nell'esame originario, è collocato nella graduatoria di questo, tenuto
conto della votazione stessa, ed è promosso, anche in soprannumero salvo
riassorbimento, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle
competenze già maturate, dalla stessa data con la quale sarebbe stata conferita
la promozione in base al detto esame.
L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia
raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame
ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei
successivi esami, viene iscritto nella graduatoria nella quale può trovare utile
collocazione ed è promosso con la medesima anzianità degli altri impiegati
compresi nella graduatoria in cui è collocato (28/b).
------------------------
(28/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri,
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(giurisprudenza di legittimità)
95. Ammissione agli scrutini dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari.
L'impiegato escluso dallo scrutinio quando sia prosciolto dagli addebiti dedotti
nel procedimento disciplinare, o questo si concluda con l'irrogazione della
censura, è scrutinato per la promozione.
Se il Consiglio di amministrazione delibera che l'impiegato scrutinato sia
maggiormente meritevole almeno dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario,
lo designa per la promozione, indicando il posto che deve occupare in
graduatoria.
La promozione è conferita, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con
decorrenza dalla stessa data delle promozioni disposte in base allo scrutinio
originario.
Se durante il periodo di esclusione si siano svolti più scrutini di promozione
ai quali l'impiegato avrebbe potuto essere sottoposto il Consiglio
d'amministrazione deve valutare l'impiegato per ciascuno dei successivi scrutini
e stabilire in quale di questi avrebbe potuto essere promosso. La data di
decorrenza della promozione è quella dello scrutinio per effetto del quale, a
giudizio del Consiglio d'amministrazione, si sarebbe dovuta conferire la
promozione (29/cost) (28/c).
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(29/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo-6 aprile 1998, n. 99
(Gazz. Uff. 15 aprile 1998, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 95, sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
(28/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri,
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(giurisprudenza di legittimità)
96. Computo della sospensione cautelare.
Qualora a seguito del procedimento disciplinare venga inflitta all'impiegato la
sospensione dalla qualifica, il periodo di sospensione cautelare deve essere
computato nella sanzione.
Se la sospensione dalla qualifica viene inflitta per durata inferiore alla
sospensione cautelare sofferta o se viene inflitta una sanzione minore o se il
procedimento si conclude con il proscioglimento dell'impiegato, debbono essere
corrisposti all'impiegato tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità
o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di
carattere straordinario, per il tempo eccedente la durata della punizione o per
effetto della sospensione.
Sono dedotte in ogni caso le somme corrisposte a titolo di assegno alimentare
(28/d).
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(28/d) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri,
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(giurisprudenza di legittimità)
97. Revoca della sospensione.
Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del
procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di
assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché
l'impiegato non lo ha commesso, la sospensione è revocata e l'impiegato ha
diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e
funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e salva
deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.
Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di
assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel
comma precedente, la sospensione può essere mantenuta qualora nei termini
previsti dal successivo comma venga iniziato a carico dell'impiegato
procedimento disciplinare.
Il procedimento disciplinare deve avere inizio, con la contestazione degli
addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza
definitiva di proscioglimento od entro 40 giorni dalla data in cui l'impiegato
abbia notificato all'amministrazione la sentenza stessa (28/e) (28/cost).
La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro il
detto termine ed il procedimento disciplinare, per i fatti che formarono oggetto
del procedimento penale, non può più essere iniziato. In tal caso l'impiegato ha
diritto agli assegni previsti nel primo comma.
Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia
all'autorità giudiziaria, la scadenza del termine predetto estingue altresì il
procedimento disciplinare che non può più essere rinnovato (28/f).
------------------------
(28/e) La Corte costituzionale, con sentenza 13-25 luglio 1995, n. 374 (Gazz.
Uff. 2 agosto 1995, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 97, terzo comma, nella parte in cui prevede, in caso di
sentenza o ordinanza che pronuncia sull'impugnazione, che il procedimento
disciplinare deve avere inizio entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta
irrevocabile la sentenza di proscioglimento, indipendentemente dalla data di
deposito della sentenza o ordinanza conclusiva del procedimento, se successiva
alla data in cui si verifica l'irrevocabilità della pronuncia di
proscioglimento.
(28/cost) La Corte costituzionale con sentenza 13-25 luglio 1995, n. 374 (Gazz.
Uff. 2 agosto 1995, n. 32, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, terzo
comma, relativamente alla parte in cui non prevede a carico dei responsabili
degli uffici giudiziari un obbligo di trasmissione della notizia della
irrevocabilità della sentenza di proscioglimento alla pubblica amministrazione
di appartenenza del dipendente sottoposto a procedimento penale, sollevata in
riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione.
(28/f) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri,
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(giurisprudenza di legittimità)
98. Sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale.
L'impiegato condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato,
qualora non venga destituito, è sospeso dalla qualifica fino a che non abbia
scontato la pena (28/g).
------------------------
(28/g) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri,
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
99. Revoca di diritto della sospensione.
Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, l'impiegato già condannato
sia stato assolto ai sensi dell'art. 566 del Codice di procedura penale la
sospensione inflitta ai sensi dell'articolo precedente è revocato di diritto e
si applicano le disposizioni degli artt. 94, 95 e 97 (28/h).
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(28/h) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri,
della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle
Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Capo III - Procedimento disciplinare.
Sezione I - Procedimento per l'irrogazione della censura.
(giurisprudenza di legittimità)
100. Censura.
La censura è inflitta dal capo dell'ufficio che secondo l'ordinamento
dell'amministrazione centrale o delle circoscrizioni periferiche è preposto ad
un ramo dell'amministrazione.
Salvo quanto è previsto dall'art. 123 per i direttori generali, al capo del
servizio o dell'ufficio centrale ed al capo dell'ufficio periferico che
dipendono direttamente dall'autorità centrale la sanzione è inflitta dal
Ministro (29).
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(29) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165.
101. Procedimento per l'irrogazione della censura.
Il superiore competente a norma dell'art. 100 ad infliggere la censura contesta
l'addebito per iscritto, nella forma stabilita dall'articolo 104 assegnando
all'impiegato un termine non maggiore di dieci giorni per presentare, per
iscritto, le proprie giustificazioni.
La sanzione deve essere motivata e comunicata all'impiegato per iscritto.
Copia della comunicazione è immediatamente rimessa al capo del personale insieme
con le contestazioni e le giustificazioni (29/a).
------------------------
(29/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165.
102. Ricorso gerarchico.
Contro il provvedimento con cui viene inflitta la censura è ammesso ricorso
gerarchico al Ministro che provvede con decreto motivato (29/b).
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(29/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165.
Sezione II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio,
della sospensione dalla qualifica e della destituzione.
(giurisprudenza di legittimità)
103. Accertamenti.
Il capo dell'ufficio che a norma dell'art. 100 è competente ad irrogare la
censura deve compiere gli accertamenti del caso e, ove ritenga che sia da
irrogare una sanzione più grave della censura, rimette gli atti all'ufficio del
personale.
L'ufficio del personale che abbia comunque notizia di una infrazione
disciplinare commessa da un impiegato svolge gli opportuni accertamenti
preliminari e, ove ritenga che il fatto sia punibile con la sanzione della
censura, rimette gli atti al competente capo ufficio; negli altri casi contesta
subito gli addebiti all'impiegato invitandolo a presentare le giustificazioni
(29/c).
------------------------
(29/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165.
(giurisprudenza di legittimità)
104. Formalità per la contestazione.
La comunicazione delle contestazioni deve risultare da dichiarazione
dell'impiegato, scritta sul foglio contenente le contestazioni, copia del quale
gli deve essere consegnata. L'eventuale rifiuto a rilasciare la dichiarazione
predetta deve risultare da attestazione scritta del capo dell'ufficio incaricato
della consegna.
Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione delle
contestazioni viene fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Se le comunicazioni relative al procedimento disciplinare non possono
effettuarsi nelle forme previste dai due commi precedenti, sono fatte mediante
pubblicazione nell'albo dell'ufficio cui l'impiegato appartiene (29/d).
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(29/d) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165.
(giurisprudenza di legittimità)
105. Giustificazioni dell'impiegato.
Le giustificazioni debbono essere presentate, entro venti giorni dalla
comunicazione delle contestazioni, all'ufficio del personale od al capo
dell'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio, che vi appone la data
di presentazione e ne cura l'immediata trasmissione all'ufficio del personale.
In quest'ultimo caso l'impiegato ha facoltà di consegnare in piego chiuso le
giustificazioni perché siano così trasmesse all'ufficio del personale.
Il termine della presentazione delle giustificazioni può essere prorogato per
gravi motivi, e per non più di quindici giorni, dal capo del personale.
È in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purché lo dichiari
espressamente per iscritto (29/e).
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(29/e) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165.
(giurisprudenza di legittimità)
106. Archiviazione degli atti.
Il capo del personale quando in base alle indagini preliminari ed alle
giustificazioni dell'impiegato ritenga che non vi sia luogo a procedere
disciplinarmente, ordina l'archiviazione degli atti dandone comunicazione
all'interessato.
Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura trasmette gli atti
al capo del servizio dell'ufficio competente perché provveda alla irrogazione
della punizione (29/f).
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(29/f) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165.
(giurisprudenza di legittimità)
107. Procedimento.
Il capo del personale, quando attraverso le indagini preliminari e le
giustificazioni dell'impiegato ritenga che possa applicarsi una sanzione più
grave della censura e che il caso sia sufficientemente istruito, trasmette gli
atti alla Commissione di disciplina, agli effetti degli artt. 80 e seguenti,
entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni.
Se, invece, ritenga opportune ulteriori indagini nomina, entro il termine
indicato nel comma precedente, un funzionario istruttore scegliendolo tra gli
impiegati aventi qualifica superiore a quella dell'impiegato.
Quando la natura delle indagini investe l'esercizio di mansioni tecniche proprie
della carriera cui l'impiegato appartiene ed il funzionario istruttore sia di
carriera diversa, il capo del personale può designare un funzionario della
stessa carriera dell'impiegato sottoposto al procedimento ma di qualifica o di
anzianità superiore perché, in qualità di consulente tecnico, collabori nello
svolgimento delle indagini con il funzionario istruttore.
La nomina a funzionario istruttore od a consulente non può essere affidata agli
addetti ai gabinetti ed alle segreterie particolari (29/g).
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(29/g) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165.
(giurisprudenza di legittimità)
108. Funzionario istruttore e consulente tecnico.
Le nomine del funzionario istruttore e del consulente tecnico debbono essere
comunicate all'impiegato entro cinque giorni.
Valgono per il funzionario istruttore ed il consulente le norme circa
l'astensione e la ricusazione dei componenti delle commissioni di disciplina.
L'istanza di ricusazione è proposta per iscritto al capo del personale che
decide in via definitiva, sentito il funzionario ricusato, anche
sull'opportunità di rinnovare gli atti istruttori già compiuti.
Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato
soltanto insieme con il provvedimento che infligge la punizione disciplinare.
La mancata proposizione della ricusazione non preclude la facoltà di far valere,
in tale sede, i vizi del provvedimento derivanti dall'incompatibilità del
funzionario istruttore o del consulente (30).
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(30) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165.
109. Facoltà del funzionario istruttore e del consulente.
Il funzionario istruttore, nel corso delle indagini, può sentire senza
giuramento testimoni e periti, compresi quelli indicati dall'impiegato e può
avvalersi all'uopo della cooperazione di altri uffici della stessa o di altre
amministrazioni.
Il consulente, oltre a svolgere le particolari indagini affidategli
dall'istruttore, ha facoltà di assistere all'assunzione di ogni mezzo di prova e
di proporre al funzionario istruttore domande da rivolgersi ai testimoni ed ai
periti (30/a).
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(30/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165.
(giurisprudenza di legittimità)
110. Termini per l'espletamento dell'inchiesta.
L'inchiesta disciplinare deve essere conclusa entro novanta giorni dalla nomina
del funzionario istruttore. Per gravi motivi, il funzionario istruttore, prima
della scadenza del detto termine, può chiedere al capo del personale la proroga
del termine per non oltre trenta giorni.
Il funzionario istruttore ed il consulente che, nel corso delle indagini siano
collocati a riposo, le proseguono fino al loro compimento.
Essi possono essere sostituiti, con decreto motivato del Ministro, per
destinazione, con il loro consenso, ad altro ufficio che sia incompatibile con
le funzioni di istruttore o di consulente o che, per gravi esigenze di servizio,
sia inconciliabile con lo svolgimento di tali funzioni.
Il provvedimento di sostituzione del funzionario istruttore o del consulente può
essere impugnato dall'impiegato soltanto insieme con il provvedimento che
infligge la punizione (30/b).
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(30/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165.
(giurisprudenza di legittimità)
111. Atti preliminari al giudizio disciplinare.
Terminate le indagini e comunque entro il termine originario o prorogato di cui
all'articolo precedente, il funzionario istruttore riunisce gli atti in
fascicoli, numerandoli progressivamente in ordine cronologico ed apponendo su
ciascun foglio la propria firma; correda il fascicolo di un indice da lui
sottoscritto e rimette il fascicolo stesso, entro dieci giorni dalla data
dell'ultimo atto compiuto, al capo del personale che lo trasmette, con le sue
eventuali osservazioni, nei dieci giorni successivi alla commissione di
disciplina.
Entro dieci giorni successivi a quello in cui gli atti sono pervenuti, il
segretario della commissione dà avviso all'impiegato nelle forme previste
dall'art. 104 che nei venti giorni successivi egli ha facoltà di prendere
visione di tutti gli atti del procedimento e di estrarne copia.
Trascorso tale termine il presidente della commissione stabilisce la data della
trattazione orale che deve aver luogo entro trenta giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma precedente e, quando non ritenga di riferire
personalmente, nomina un relatore fra i membri della commissione.
La data della seduta fissata per la trattazione orale deve essere comunicata dal
segretario all'ufficio del personale e, nelle forme previste dall'art. 104,
all'impiegato almeno venti giorni prima, con avvertenza che egli ha facoltà di
intervenirvi per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla
commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o
memorie difensive (30/c).
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(30/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165.
(giurisprudenza di legittimità)
112. Modalità per la trattazione orale e per la deliberazione della Commissione
di disciplina.
Nella seduta fissata per la trattazione orale, il relatore riferisce in presenza
dell'impiegato senza prendere conclusioni in merito al provvedimento da
adottare.
L'impiegato può svolgere oralmente la propria difesa ed ha per ultimo la parola.
Il presidente o, previa sua autorizzazione, i componenti della commissione
possono rivolgergli domande in merito ai fatti ed alle circostanze che risultano
dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti
difensivi.
Alla seduta può intervenire il capo del personale o un impiegato da lui
delegato.
Della trattazione orale si forma verbale che viene sottoscritto dal segretario e
vistato dal presidente.
Chiusa la trattazione orale e ritiratisi il capo del personale, l'impiegato ed
il segretario, la commissione, sentite le conclusioni del relatore, delibera a
maggioranza di voti, con le modalità seguenti:
a) il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali,
quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di
diritto riguardanti le infrazioni contestate e quindi, se occorre, quelle
sull'applicazione delle sanzioni. Tutti i componenti della commissione di
disciplina dànno il loro voto su ciascuna questione, qualunque sia stato quello
sulle altre;
b) il presidente raccoglie i voti cominciando dal componente di qualifica meno
elevata od a parità di qualifica dal componente meno anziano e vota per ultimo;
c) se i componenti presenti alla seduta eccedono il numero legale, quelli di
qualifica meno elevata od i meno anziani non possono partecipare alla votazione
a pena di nullità, salvo che uno di essi sia stato relatore nella seduta di
trattazione, nel qual caso egli prende il posto del componente di qualifica meno
elevata o del meno anziano fra coloro che avrebbero dovuto votare;
d) qualora nella votazione si manifestino più di due opinioni, i componenti la
commissione che hanno votato per la sanzione più grave si uniscono a quelli che
hanno votato per la sanzione immediatamente inferiore fino a che venga a
risultare la maggioranza. In ogni altro caso, quando su una questione vi è
parità di voti, prevale l'opinione più favorevole all'impiegato.
La deliberazione è sempre segreta e nessuno può opporre l'inosservanza delle
modalità precedenti come causa di nullità o d'impugnazione, salvo quanto è
stabilito sub c).
Non possono partecipare alla deliberazione a pena di nullità i membri della
commissione che abbiano riferito all'ufficio del personale o svolte indagini ai
sensi dell'art. 103 o che abbiano partecipato come funzionari istruttori o
consulenti all'inchiesta (30/d).
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(30/d) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165.
(giurisprudenza di legittimità)
113. Supplemento di istruttoria.
Se il procedimento è stato rimesso ai sensi del primo comma dell'art. 107 alla
commissione questa, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, rinvia con
ordinanza gli atti all'ufficio del personale perché provveda ai sensi del
secondo comma dell'articolo 107.
Se il procedimento è stato rimesso ai sensi del primo comma dell'art. 111 alla
commissione, questa, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, rinvia con
ordinanza gli atti all'ufficio del personale, indicando quali sono i fatti e le
circostanze da chiarire e quali le prove da assumere richiedendo, se del caso,
la nomina del consulente previsto dal terzo comma dell'art. 107. La commissione
assegna il termine entro il quale il funzionario istruttore deve espletare le
ulteriori indagini e restituire gli atti alla commissione, agli effetti
dell'art. 111. Il termine può essere prorogato, per gravi motivi, dal presidente
della commissione.
La commissione può sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova, nel
quale caso stabilisce con ordinanza la seduta dandone avviso, nelle forme e con
i termini di cui al quarto comma dell'art. 111, all'impiegato, che può
assistervi e svolgere le proprie deduzioni (30/e).
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(30/e) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165.
(giurisprudenza di legittimità)
114. Deliberazione della Commissione di disciplina.
La commissione, se ritiene che nessun addebito possa muoversi all'impiegato, lo
dichiara nella deliberazione.
Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti propone la
sanzione da applicare.
La deliberazione motivata viene stesa dal relatore o da altro componente la
commissione ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario.
Copia della deliberazione, con gli atti del procedimento e la copia del verbale
della trattazione orale, viene trasmessa, entro venti giorni dalla
deliberazione, all'ufficio del personale.
Il Ministro provvede con decreto motivato a dichiarare prosciolto l'impiegato da
ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità della deliberazione
della commissione, salvo che egli non ritenga di disporre in modo più favorevole
all'impiegato.
Il decreto deve essere comunicato all'impiegato entro dieci giorni dalla sua
data, nei modi previsti dall'art. 104 (30/f).
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(30/f) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165.
115. Rinvio della decisione.
Quando la trattazione orale non possa essere esaurita in una sola seduta e
nell'intervallo si sia fatto luogo alla rinnovazione totale o parziale dei
componenti della commissione, la trattazione continua innanzi alla commissione
quale era originariamente costituita, fino alla deliberazione prevista dall'art.
112.
Se la commissione ha provveduto con ordinanza, ai sensi del primo e del secondo
comma dell'art. 113, la trattazione orale in esito all'espletamento delle
ulteriori indagini è rinnovata, con l'osservanza delle disposizioni degli artt.
111 e 112 dinanzi alla commissione quale è costituita al momento in cui si fa
luogo alla rinnovazione.
Qualora, iniziata la trattazione orale, sopravvenga una causa di
incompatibilità, di ricusazione o di astensione del presidente o di uno dei
membri, ovvero taluni di costoro, per impedimento fisico, non sia più in grado
di intervenire, la trattazione orale deve esser rinnovata, con l'osservanza
delle disposizioni degli artt. 111 e 112 (30/g).
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(30/g) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165.
116. Rimborso spese all'impiegato prosciolto.
L'impiegato prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute
per comparire innanzi alla commissione ed alle relative indennità di missione.
Può chiedere, altresì, che gli sia corrisposto il rimborso delle spese di
viaggio e di soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per prendere
visione degli atti del procedimento ed estrarne copia. Il rimborso delle spese
di soggiorno è dovuto nella misura stabilita dalla legge per l'indennità di
missione.
La domanda prevista dal comma precedente deve essere proposta entro trenta
giorni dalla comunicazione del decreto che proscioglie l'impiegato da ogni
addebito; su di essa provvede il capo del personale (31).
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(31) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165.
(giurisprudenza di legittimità)
117. Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale.
Qualora per il fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata azione penale
il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello
penale e, se già iniziato, deve essere sospeso (31/a).
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(31/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165.
(giurisprudenza di legittimità)
118. Rapporto tra giudizio disciplinare e cessazione del rapporto di impiego.
Qualora nel corso del procedimento disciplinare il rapporto d'impiego cessi
anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda, il
procedimento stesso prosegue agli effetti dell'eventuale trattamento di
quiescenza e previdenza (31/b).
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(31/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165.
(giurisprudenza di legittimità)
119. Rapporto tra procedimento disciplinare e giudicato amministrativo.
Quando il decreto del Ministro che infligge la sanzione disciplinare sia
annullato per l'accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario e la
decisione non escluda la facoltà dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in
parte il procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato a partire dal
primo degli atti annullati entro trenta giorni dalla data in cui sia pervenuta
al Ministero la comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi dell'art.
87 comma primo del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, ovvero dalla data di
registrazione alla Corte dei conti del decreto che accoglie il ricorso
straordinario od entro trenta giorni dalla data in cui l'impiegato abbia
notificato al Ministero la decisione giurisdizionale o lo abbia costituito in
mora per la esecuzione del decreto che accoglie il ricorso straordinario.
Decorso tale termine il procedimento disciplinare non può essere rinnovato
(31/c).
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(31/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165.
(giurisprudenza di legittimità)
120. Estinzione del procedimento.
Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni
dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.
Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato.
L'estinzione determina, altresì, la revoca della sospensione cautelare e
dell'esclusione dagli esami e dagli scrutini con gli effetti previsti dagli
artt. 94, 95 e 97 (31/d).
Nello stato matricolare dell'impiegato non deve essere fatta menzione del
procedimento disciplinare estinto (31/e).
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(31/d) Vedi art. 25, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, riportato al n. A/III di
questa voce.
(31/e) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165.
(giurisprudenza di legittimità)
121. Riapertura del procedimento.
Il procedimento disciplinare può essere riaperto se l'impiegato cui fu inflitta
la sanzione ovvero la vedova o i figli minorenni che possono avere diritto al
trattamento di quiescenza adducano nuove prove tali da far ritenere che sia
applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento
dall'addebito.
La riapertura del procedimento è disposta dal Ministro su relazione dell'ufficio
del personale ed il nuovo procedimento si svolge nelle forme previste dagli
artt. 104 e seguenti.
Il Ministro, qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento,
provvede con decreto motivato sentito il Consiglio di amministrazione (31/f).
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(31/f) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165.
122. Effetti della riapertura del procedimento.
Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo 121 la riapertura del
procedimento sospende gli effetti della sanzione già inflitta.
All'impiegato già punito, nei confronti del quale sia stata disposta la
riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una sanzione
più grave di quella già applicata.
Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di una sanzione meno
grave, devono essergli corrisposti, in tutto o in parte, gli assegni non
percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o
per prestazioni di lavoro straordinario, salva la deduzione dell'eventuale
assegno alimentare.
La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la
riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedova o dai figli
minorenni (31/g).
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(31/g) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei
confronti del personale dirigenziale della Sanità, delle Istituzioni ed enti di
ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165.
123. Esonero del direttore generale.
Nel procedimento disciplinare a carico di un impiegato con qualifica non
inferiore a direttore generale, la contestazione degli addebiti viene fatta con
atto del Ministro, al quale debbono essere dirette le giustificazioni
dell'impiegato.
Si osservano le disposizioni degli artt. 104 e 105.
Il Ministro, qualora non accolga le giustificazioni, riferisce al Consiglio dei
Ministri il quale delibera sulla incompatibilità dell'impiegato ad essere
mantenuto in servizio e sul diritto al trattamento di quiescenza e previdenza.
L'impiegato riconosciuto incompatibile è dispensato dal servizio con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente (31/h).
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(31/h) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, della Scuola e nei
confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi gli allegati A e B al
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
TITOLO VIII
Cessazione del rapporto d'impiego
Riammissione in servizio
Capo I - Dimissioni e relativo trattamento.
(giurisprudenza di legittimità)
124. Dimissioni.
L'impiegato può in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio.
Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto.
L'impiegato che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei
doveri di ufficio finché non gli venga comunicata l'accettazione delle
dimissioni.
L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio, previo
parere del Consiglio di amministrazione, o quando sia in corso procedimento
disciplinare a carico dell'impiegato.
Agli effetti del comma precedente s'intende che sia in corso procedimento
disciplinare anche se al momento della presentazione delle dimissioni, pur non
essendo avvenuta la contestazione degli addebiti, abbia avuto luogo la
sospensione cautelare dall'impiego.
Se al momento in cui l'impiegato non sospeso cautelarmente presenta le
dimissioni siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la
contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di
presentazione delle dimissioni ed in mancanza della contestazione entro tale
termine le dimissioni debbono essere accettate (31/i).
------------------------
(31/i) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale delle Istituzioni ed
enti di ricerca, delle Università e nei confronti del personale non dirigenziale
del comparto Ministeri e delle Regioni ed autonomie locali, vedi gli allegati A
e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
125. Trattamento di quiescenza.
L'impiegato dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora abbia
raggiunto un'età non inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo
ridotta di cinque anni e conti almeno venti anni di servizio effettivo oppure a
qualunque età qualora abbia prestato almeno venticinque anni di servizio
effettivo. Negli altri casi l'impiegato dimissionario ha diritto all'indennità
per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni, purché abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo
(31/l).
------------------------
(31/l) Vedi, ora, l'art. 42, D.P.R 29 dicembre 1973, n. 1092, riportato alla
voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei dipendenti statali.
(giurisprudenza di legittimità)
126. Dimissioni dell'impiegata coniugata.
L'impiegata che abbia contratto matrimonio, anche se sia rimasta successivamente
vedova con prole a carico, può presentare le dimissioni con il diritto al
trattamento di quiescenza spettante alla data di risoluzione del rapporto
d'impiego, secondo le disposizioni di cui al testo unico 21 febbraio 1895, n.
70, e successive modificazioni.
Ai fini del compimento dell'anzianità minima richiesta per la maturazione del
diritto a pensione, è concesso all'impiegata predetta un aumento del servizio
utile fino al massimo di cinque anni (31/m).
------------------------
(31/m) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale degli Istituti ed enti
di ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165.
Capo II - Decadenza dall'impiego.
(giurisprudenza di legittimità)
127. Decadenza.
Oltre che nel caso previsto dall'art. 63, l'impiegato incorre nella decadenza
dall'impiego:
a) quando perda la cittadinanza italiana;
b) quando accetti una missione o altro incarico da una autorità straniera senza
autorizzazione del Ministro competente;
c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro
il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non
inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole
amministrazioni non stabiliscano un termine più breve (32);
d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La decadenza di cui alle lettere c) e d) è disposta sentito il consiglio di
amministrazione (32/a).
------------------------
(32) Vedi, anche, l'art. 12, L. 5 dicembre 1988, n. 521, riportata alla voce
Sicurezza pubblica.
(32/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale degli Istituti ed enti
di ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165; per il personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di cui
all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24
aprile 2002.
128. Effetti della decadenza.
La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza
secondo le norme vigenti qualora non derivi da perdita della cittadinanza.
L'impiegato decaduto ai sensi della lettera d) dell'art. 127 non può concorrere
ad altro impiego nell'Amministrazione dello Stato.
------------------------
Capo III - Dispensa dal servizio.
(giurisprudenza di legittimità)
129. Dispensa.
Può essere dispensato dal servizio l'impiegato divenuto inabile per motivi di
salute, salvo che non sia diversamente utilizzato ai sensi dell'art. 71, nonché
quello che abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente
rendimento.
Ai fini del precedente comma è considerato di persistente insufficiente
rendimento l'impiegato che, previamente ammonito, riporti al termine dell'anno
nel quale è stato richiamato una qualifica inferiore al "buono".
All'impiegato proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per
presentare, ove creda, le proprie osservazioni.
[L'impiegato può chiedere di essere sentito personalmente dal consiglio di
amministrazione] (32/b).
[La dispensa è disposta con decreto motivato del Ministro, sentito il consiglio
di amministrazione] (32/c).
È fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza
spettante secondo le disposizioni vigenti (32/d).
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(32/b) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami
ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono riferiti al
procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R. n.
461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
(32/c) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami
ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono riferiti al
procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R. n.
461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
(32/d) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale delle Istituzioni ed
enti di ricerca, delle Università e nei confronti del personale non dirigenziale
della Sanità, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(giurisprudenza di legittimità)
130. Accertamento sanitario per la dispensa.
[Quando la dispensa debba avvenire per motivi di salute si procede
all'accertamento delle condizioni di salute dell'impiegato mediante visita
medica collegiale.
L'impiegato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia
(32/e)] (32/f).
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(32/e) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale delle Istituzioni ed
enti di ricerca, delle Università e nei confronti del personale non dirigenziale
della Sanità, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(32/f) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato
D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
Capo IV - Collocamento a riposo.
131. Collocamento a riposo.
Il rapporto d'impiego, oltre che negli altri casi previsti dal presente decreto,
cessa con il collocamento a riposo d'ufficio o a domanda, secondo le
disposizioni di cui al testo unico 21 febbraio 1895, numero 70 (32/g), e
successive modificazioni (32/h) (32/i).
------------------------
(32/g) Recante testo unico delle pensioni civili e militari.
(32/h) Vedi, anche, L. 15 febbraio 1958, n. 46 recante nuove norme sulle
pensioni ordinarie a carico dello Stato.
(32/i) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale delle Istituzioni ed
enti di ricerca e delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165.
Capo V - Riammissione in servizio.
(giurisprudenza di legittimità)
132. Riammissione.
L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio
per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi
previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 127, può essere riammesso in servizio,
sentito il parere del Consiglio di amministrazione.
Può essere riammesso in servizio l'impiegata dichiarata decaduta ai sensi della
lettera a) dell'art. 127, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia
verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero e
l'impiegata abbia riacquistata la cittadinanza per effetto dell'annullamento o
dello scioglimento del matrimonio.
L'impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al
momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella
qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione (31/cost).
La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto e non può aver
luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di
carattere transitorio o speciale (32/l).
------------------------
(31/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 luglio 1999, n. 344 (Gazz.
Uff. 28 luglio 1999, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 132, terzo comma, sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
(32/l) Per l'applicabilità al personale degli enti locali delle disposizioni
contenute nel presente articolo, vedi l'art. 3, comma 12, L. 24 dicembre 1993,
n. 537. Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di
cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24
aprile 2002.
TITOLO IX
Disposizioni speciali per il personale ausiliario
Capo I - Personale ausiliario.
133. Rinvio.
Al personale ausiliario si applicano le disposizioni dei titoli precedenti in
quanto non sia diversamente previsto dai seguenti articoli.
------------------------
134. Sanzioni pecuniarie.
Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni del titolo VII,
al personale ausiliario può essere inflitta dal capo dell'ufficio dal quale
dipende la sanzione della pena pecuniaria, determinata in misura non eccedente
una giornata di stipendio, per una delle seguenti infrazioni:
a) mancanza di decoro nella persona;
b) trascuratezza nella pulizia dei locali e dei mobili o nella conservazione
della divisa o degli oggetti di corredo forniti dall'amministrazione;
c) negligenza nel vigilare sulla conservazione dei locali, degli incartamenti e
dei beni mobili ivi esistenti ovvero del materiale affidato.
Durante l'anno l'importo complessivo di più pene pecuniarie non può eccedere
mezza mensilità di stipendio.
Della pena pecuniaria di cui al presente articolo non si fa menzione nello stato
matricolare (32/m).
------------------------
(32/m) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, delle
Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e della
Scuola, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
135. Uniforme.
Il personale ausiliario è tenuto a portare l'uniforme secondo le disposizioni
stabilite con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.
La spesa dell'uniforme e del corredo relativo, determinato con le stesse
modalità di cui al precedente comma, è a carico dell'amministrazione (32/n).
------------------------
(32/n) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di
cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24
aprile 2002.
(giurisprudenza di legittimità)
136. Uso dell'alloggio.
Per speciali esigenze di servizio e per determinate mansioni può essere
concesso, sentito il Ministro per le finanze, l'uso gratuito dell'alloggio
(32/o).
------------------------
(32/o) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di
cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24
aprile 2002.
TITOLO X
Organi collegiali dell'Amministrazione per il funzionamento dei servizi e
l'ordinamento del personale
Capo I - Consiglio superiore della pubblica amministrazione (32/p).
137. Istituzione.
Presso la presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Consiglio
superiore della pubblica amministrazione (32/p).
------------------------
(32/p) Il consiglio superiore della pubblica amministrazione è stato soppresso
dall'art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce Amministrazione
del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(32/p) Il consiglio superiore della pubblica amministrazione è stato soppresso
dall'art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce Amministrazione
del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
138. Composizione.
Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, distinto in due sezioni,
è presieduto dal presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui
delegato e si compone di membri ordinari e di membri straordinari (32/p) (32/q).
------------------------
(32/p) Il consiglio superiore della pubblica amministrazione è stato soppresso
dall'art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce Amministrazione
del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(32/q) Vedi D.P.R. 23 maggio 1958, n. 959, riportato al n. M/I.
139. Nomina dei membri ordinari.
I membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione sono
nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Sono membri ordinari:
a) il Ragioniere generale dello Stato;
b) due magistrati del Consiglio di Stato e due della Corte dei conti con
qualifica non inferiore a consigliere, designati dai rispettivi presidenti;
c) quattordici direttori generali scelti dal Presidente del Consiglio dei
Ministri tra il personale appartenente a Ministeri diversi;
d) un sostituto avvocato generale dello Stato designato dall'Avvocato generale;
e) due professori ordinari di Università designati dal Ministro per la pubblica
istruzione;
f) venti dipendenti civili dello Stato in rappresentanza del personale.
Alla nomina dei venti rappresentanti del personale si provvede mediante
designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente
rappresentative.
Qualora tali designazioni non siano effettuate nel termine di trenta giorni
dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvederà d'ufficio.
I membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ad
eccezione di quello di cui alla lettera a) del secondo comma, permangono in
carica tre anni e possono essere confermati.
Il Consiglio elegge in adunanza generale due presidenti di sezione da scegliere
tra i membri ordinari di cui alle lettere b) e c) (32/r) (33).
------------------------
(32/r) Articolo così sostituito dalla L. 20 dicembre 1965, n. 1443.
(33) Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è stato soppresso
dall'art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce Amministrazione
del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
140. Guarentigie.
I membri ordinari, durante l'esercizio di tale loro ufficio, possono essere
collocati a riposo solo a domanda o per raggiungimento dei limiti massimi di età
o di servizio.
Gli stessi non possono essere collocati di ufficio in aspettativa od a riposo
per infermità, né sottoposti a procedimento disciplinare, se non previo parere
favorevole del Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Tale parere è
altresì necessario perché possa iniziarsi, dopo la cessazione dalla carica,
procedimento per addebiti relativi all'esercizio di questa o ad essa connessi.
I membri ordinari durante lo stesso periodo non possono essere trasferiti, se
non a domanda o con il loro consenso, a sede di servizio diversa da quella in
cui si trovavano assegnati al momento della nomina (33).
------------------------
(33) Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è stato soppresso
dall'art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce Amministrazione
del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
141. Membri straordinari.
Sono membri straordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione
e partecipano alle sue adunanze con voto deliberativo:
a) il capo dello stato maggiore della Difesa per le materie concernenti la
militarizzazione del personale civile, il riconoscimento di benefici al
personale civile in rapporto ai servizi ed alle benemerenze di guerra,
l'ammissione ad impieghi civili dei sottufficiali delle Forze armate;
b) il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le materie
concernenti problemi tecnico-costruttivi riguardanti la sistemazione di uffici e
servizi statali;
c) il presidente del Consiglio superiore di sanità quando si tratti di problemi
igienico-sanitari relativi alla sistemazione degli uffici, alla loro
dislocazione territoriale, alle condizioni in cui deve svolgersi il lavoro del
personale, alle cautele particolari da adottarsi in caso di epidemia;
d) il vice presidente del Consiglio superiore della pubblica istruzione per gli
affari concernenti il personale insegnante d'ogni ordine e grado ed in genere
per i problemi che interferiscono con l'organizzazione degli studi;
e) il capo della polizia, il comandante generale dell'arma dei Carabinieri, il
comandante generale della Guardia di finanza, in tutti i casi in cui occorre
disciplinare la collaborazione o partecipazione delle forze di polizia a servizi
amministrativi;
f) il presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
dipendenti statali per i problemi attinenti alla previdenza ed assistenza;
g) il direttore generale degli Istituti di prevenzione e pena per gli affari
attinenti all'ordinamento del personale addetto a tali servizi;
h) i direttori generali delle amministrazioni autonome dello Stato, qualora non
ne facciano parte come membri ordinari, per gli affari attinenti agli
ordinamenti particolari delle amministrazioni stesse (33).
------------------------
(33) Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è stato soppresso
dall'art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce Amministrazione
del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
142. Attribuzioni del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è organo di consulenza del
Governo sulle questioni comuni a tutti i rami dell'Amministrazione dello Stato
in materia di ordinamento del personale civile, organizzazione, funzionamento e
perfezionamento tecnico dei servizi.
Il Consiglio superiore è sentito in tutte le questioni di massima concernenti lo
stato giuridico ed il trattamento economico del personale civile dello Stato
nonché l'organizzazione ed il funzionamento della pubblica Amministrazione. Può
essere sentito altresì su ogni questione generale interessante l'Amministrazione
dello Stato.
Il Consiglio superiore è convocato dal presidente del Consiglio dei Ministri che
ne richiede il parere di propria iniziativa o su richiesta dei Ministri
interessati.
Il Governo può affidare al Consiglio superiore della pubblica amministrazione,
nelle materie predette, lo studio di particolari questioni e la formulazione di
proposte.
Sono inoltre devolute al Consiglio superiore della pubblica amministrazione le
attribuzioni della soppressa commissione centrale per l'avventiziato (33).
------------------------
(33) Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è stato soppresso
dall'art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce Amministrazione
del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
143. Sezioni.
Il presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, stabilisce entro
il mese di gennaio di ogni anno la destinazione dei membri del Consiglio
superiore a ciascuna sezione nonché la ripartizione fra queste degli affari di
competenza del consiglio stesso.
È però in facoltà del presidente del Consiglio superiore deferire alle sezioni
riunite in adunanza generale gli affari di particolare importanza (33/a).
------------------------
(33/a) Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è stato soppresso
dall'art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce Amministrazione
del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
144. Segreteria.
Il segretario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione è nominato
con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro
preposto all'amministrazione cui l'impiegato appartiene ed è scelto tra gli
impiegati delle amministrazioni dello Stato con una qualifica non inferiore a
direttore di divisione.
Con le stesse modalità di cui al comma precedente sono nominati due segretari di
sezione.
Il segretario del Consiglio superiore ed i segretari di sezione sono collocati
nella posizione di fuori ruolo.
All'ufficio di segreteria sono comandati impiegati dello Stato entro i limiti
stabiliti con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro per il tesoro (33/a).
------------------------
(33/a) Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è stato soppresso
dall'art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce Amministrazione
del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
145. Adunanze.
Il presidente del Consiglio superiore della pubblica amministrazione
distribuisce i singoli affari tra le sezioni, secondo la competenza a ciascuna
di essi attribuita a norma dell'art. 143.
Il presidente di sezione nomina il relatore tra i membri ordinari e fissa
l'adunanza per la discussione. All'adunanza assiste il segretario della sezione.
Le adunanze generali sono convocate e presiedute dal presidente del Consiglio
superiore e vi assiste il segretario del Consiglio stesso.
Le deliberazioni dell'adunanza generale sono prese a maggioranza di voti e con
la presenza di almeno la metà dei membri ordinari del Consiglio superiore.
Le deliberazioni di ciascuna sezione sono prese a maggioranza di voti e con la
presenza di almeno la metà dei propri membri ordinari (33/a).
------------------------
(33/a) Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è stato soppresso
dall'art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce Amministrazione
del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
Capo II - Consiglio di amministrazione.
(giurisprudenza di legittimità)
146. Composizione e competenze.
Presso ciascun Ministero, Alto Commissariato od altra amministrazione centrale è
costituito un Consiglio d'amministrazione, presieduto dal Ministro o da un alto
commissario o, per delega, da un sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato
con qualifica più elevata. Il Consiglio è composto: a) dai direttori generali e
dagli impiegati con qualifica superiore, che hanno l'effettiva direzione di un
servizio centrale; b) dagli ispettori generali preposti a servizi centrali
dell'amministrazione organicamente dipendenti dal Ministro; c) dal presidente
del Consiglio superiore eventualmente esistente presso l'amministrazione; d) da
rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo, e comunque non
inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere a), b) e c), da nominare
all'inizio di ogni quadriennio, con decreto del Ministro, sulla base delle
elezioni svolte ai sensi del D.P.R. 22 luglio 1977, n. 721 (33/b) (33/c).
I membri di cui alle lettere a) e b), nei casi di assenza o di legittimo
impedimento o di vacanza dei relativi posti, sono sostituiti da coloro che
secondo i rispettivi ordinamenti ne fanno le veci. Qualora gli stessi membri
siano in numero inferiore ad otto, il consiglio di amministrazione è integrato
con gli impiegati delle carriere direttive di qualifica più elevata, aventi
maggiore anzianità di qualifica (33/d) (33/e).
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'ufficio del
personale con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
Il Consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge
in materia di personale ed esprime il proprio avviso sul coordinamento
dell'attività dei vari uffici, sulle misure idonee ad evitare interferenze o
duplicazioni e ad ottenere l'efficacia, la tempestività e la semplificazione
dell'azione amministrativa nonché su tutte le altre questioni sulle quali il
Ministro ritenga di sentirlo.
Quando il Consiglio si è pronunciato, il suo parere è unito alle proposte dei
capi degli uffici negli affari per i quali occorre la decisione del Ministro.
Nelle amministrazioni civili il Consiglio viene altresì sentito, con la
partecipazione del direttore della ragioneria centrale competente, sulle
proposte annuali relative allo stato di previsione della spesa.
Per gli impiegati con qualifica non inferiore a direttore generale le
attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal Consiglio dei
Ministri.
Qualora la situazione dei ruoli dei personali dipendenti non consenta la
costituzione del consiglio di amministrazione secondo le norme del primo comma,
questo è composto dagli otto impiegati delle carriere direttive di qualifica più
elevata, comunque in servizio presso l'amministrazione interessata, aventi
maggiore anzianità di qualifica e dai rappresentanti del personale di cui alla
lettera d) del primo comma (33/d).
La composizione dei consigli di amministrazione delle amministrazioni autonome,
della Ragioneria generale dello Stato, del Commissariato per il turismo e dei
servizi dello spettacolo (33/f), delle informazioni e della proprietà
intellettuale è regolata dai rispettivi ordinamenti, salvo quanto previsto alla
lettera d) del primo comma.
Il Consiglio di amministrazione dell'amministrazione per le attività
assistenziali italiane ed internazionali è presieduto dal presidente
dell'amministrazione medesima ed è costituito con le modalità di cui all'ottavo
comma.
Ai consigli di amministrazione previsti nei commi nono e decimo, sono conferite
in aggiunta alle attribuzioni stabilite dagli ordinamenti particolari anche
quelle di cui ai commi 4 e 6.
In aggiunta ai membri previsti dal primo comma, del Consiglio di amministrazione
del Ministero dei lavori pubblici fanno parte i tre presidenti di sezione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici più anziani nella qualifica.
Il consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge
in materia di personale anche per quanto riguarda quello ausiliario e quello
operaio (33/g).
------------------------
(33/b) Lettera sostituita prima dall'art. 7, primo comma, L. 18 marzo 1968, n.
249, riportata al n. A/XV, dall'art. 7, L. 28 ottobre 1970, n. 775, riportata al
n. A/XVII, ed infine dall'art. 1, L. 22 gennaio 1982, n. 8 (Gazz. Uff. 25
gennaio 1982, n. 23).
(33/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei
confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, vedi l'allegato
A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(33/d) Comma così sostituito dall'art. 7, primo comma, L. 18 marzo 1968, n. 249,
riportata al n. A/XV. Vedi, inoltre, gli altri commi del citato art. 7.
(33/e) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei
confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, vedi l'allegato
A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(33/d) Comma così sostituito dall'art. 7, primo comma, L. 18 marzo 1968, n. 249,
riportata al n. A/XV. Vedi, inoltre, gli altri commi del citato art. 7.
(33/f) Ora, Ministero del turismo e dello spettacolo.
(33/g) Comma così sostituito dall'art. 7, primo comma, L. 18 marzo 1968, n. 249,
riportata al n. A/XV. Vedi, inoltre, gli altri commi del citato art. 7. Vedi,
anche, l'art. 1, L. 8 agosto 1980, n. 437, riportata alla voce Ferrovie dello
Stato.
(giurisprudenza di legittimità)
147. Adunanze del Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese; almeno
ogni trimestre delibera, con provvedimento motivato, sul conferimento in tutto
od in parte dei posti disponibili per promozioni e, in caso affermativo, procede
agli scrutini.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è
necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti e, in ogni caso, di
non meno di tre membri.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità,
prevale il voto del presidente (33/h).
------------------------
(33/h) Articolo così sostituito dall'art. 9, L. 22 ottobre 1961, n. 1143,
riportata al n. A/IX.
Capo III - Commissione di disciplina.
148. Commissione di disciplina.
All'inizio di ogni biennio è costituita, con decreto del Ministro, una
Commissione di disciplina presso ciascun Ministero, Alto Commissariato od altra
amministrazione centrale.
La Commissione è presieduta da un direttore generale ed è composta da due
impiegati con qualifica di ispettore generale. Non possono essere nominati
membri della Commissione impiegati che sono tra loro parenti od affini di primo
o secondo grado.
Nell'ipotesi prevista dall'ottavo comma dell'articolo 146 il presidente ed i
membri della Commissione di disciplina sono nominati tra gli impiegati delle
carriere direttive di qualifica non inferiore a direttore di divisione, comunque
in servizio presso le amministrazioni stesse.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera
direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.
Per ciascuno dei due membri della Commissione e per il segretario è nominato un
supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza
o legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano il
quale è, a sua volta, sostituito da uno dei membri supplenti.
Qualora durante il biennio il presidente o taluno dei membri della Commissione
od il segretario venga a cessare dall'incarico si provvede alla sostituzione,
per il tempo che rimane al compimento del biennio, con le modalità previste nel
presente articolo.
Nessuno può far parte della Commissione per più di quattro anni consecutivi,
salvo che la sostituzione non sia possibile.
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(giurisprudenza di legittimità)
149. Ricusazione del giudice disciplinare.
Il componente della Commissione di disciplina può essere ricusato:
a) se ha interesse personale nel procedimento o se l'impiegato giudicabile è
debitore o creditore di lui, della moglie o dei figli;
b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento
fuori dell'esercizio delle sue funzioni;
c) se vi è un'inimicizia grave tra lui od alcuno dei suoi prossimi congiunti e
l'impiegato sottoposto a procedimento;
d) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie è offeso
dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore;
e) se è parente od affine di primo o secondo grado del funzionario istruttore o
del consulente tecnico.
La ricusazione è proposta con dichiarazione notificata dal giudicabile,
comunicata al presidente della Commissione prima dell'adunanza, od inserita nel
verbale della seduta in cui il giudicabile sia personalmente comparso.
Sulla istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente sentito il
ricusato. Se sia stato ricusato il presidente questi trasmette al Ministro la
dichiarazione con le proprie controdeduzioni e decide definitivamente il
Ministro stesso.
Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato
soltanto insieme col provvedimento che infligge la punizione.
Il presidente ed il membro della Commissione ricusabili a termine del primo
comma hanno il dovere di astenersi anche quando non sia stata proposta l'istanza
di ricusazione.
I vizi della composizione della Commissione di disciplina possono essere
denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la
sanzione disciplinare anche se il giudicabile non li abbia rilevati in
precedenza.
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TITOLO XI
Formazione e perfezionamento del personale
Capo I - Scuola superiore della pubblica amministrazione.
150. Istituzione e finalità.
È istituita presso la presidenza del Consiglio dei Ministri la scuola superiore
della pubblica amministrazione con il compito di attuare corsi di preparazione,
di formazione per impiegati in prova, di aggiornamento per gli impiegati con
qualifiche inferiori a direttore di sezione ed equiparati, di perfezionamento
per i direttori di sezione ed equiparati, di integrazione per il passaggio, nei
casi previsti dalla legge, dalla carriera di concetto a quella direttiva degli
impiegati non provvisti del diploma di laurea, di specializzazione scientifica e
di qualificazione tecnica per i servizi propri di ciascuna carriera ed
amministrazione.
La Scuola superiore promuove e compie studi per il miglioramento
tecnico-amministrativo delle amministrazioni dello Stato, organizza presso
ciascuna di esse corsi dalle stesse richiesti, sovrintende agli istituti, scuole
e corsi eventualmente organizzati presso le singole amministrazioni e ne
coordina le attività.
Per il raggiungimento degli scopi di cui ai precedenti comuni, la Scuola
superiore può anche avvalersi delle università, dei Ministeri, degli enti
pubblici, degli istituti ed enti culturali.
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151. Ordinamento.
Per l'insegnamento e per le attività di studio si provvede mediante professori
titolari di università ed impiegati dello Stato comandati presso la Scuola
superiore. Inoltre possono essere affidati incarichi di insegnamento o di
studio, secondo le norme di legge per il conferimento d'incarichi e supplenze.
L'ammissione ai corsi per il personale avviene su domanda dell'interessato in
relazione all'anzianità nella qualifica ed ai giudizi complessivi riportati. La
frequenza ai corsi può, però, essere obbligatoria.
L'esito favorevole degli esami per ogni tipo di corso indicato nell'art. 150
costituisce titolo di merito per conseguire la promozione, sia per esame che per
scrutinio, alle qualifiche superiori.
Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio dei Ministri ed il Consiglio di Stato,
saranno stabiliti gli organi direttivi ed esecutivi, l'ordinamento didattico ed
amministrativo nonché le norme di attuazione delle disposizioni del presente
titolo.
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TITOLO XII
Albo dei dipendenti civili dello Stato
152. Albo.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un albo dei
dipendenti civili dello Stato, alla cui tenuta provvede l'ufficio di segreteria
del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
All'atto dell'assunzione di ogni impiegato civile o salariato dello Stato anche
da parte delle amministrazioni autonome, l'ufficio che vi provvede deve farne
segnalazione con l'indicazione del titolo dell'assunzione, alla segreteria del
Consiglio superiore che, provveduto all'iscrizione all'albo del dipendente
assunto, ne trasmette il numero d'iscrizione all'ufficio predetto, dandone
contemporaneamente comunicazione, con gli estremi del titolo d'assunzione, alla
Ragioneria centrale competente ed alla Corte dei conti.
Debbono essere altresì comunicati alla segreteria del Consiglio superiore i nomi
di tutti gli impiegati e salariati che cessano dal servizio per qualunque causa.
L'albo è suddiviso in cinque quadri corrispondenti rispettivamente alle carriere
degli impiegati ed ai salariati dello Stato.
Ciascun quadro si suddivide in sezioni distinte per le diverse amministrazioni
centrali da cui gli impiegati ed i salariati dipendono.
In ciascun quadro si inseriscono i numeri di iscrizione all'albo
progressivamente attribuiti ai dipendenti predetti.
I numeri di iscrizione, già appartenenti agli impiegati o salariati cessati dal
servizio, devono essere attribuiti ai nuovi assunti.
Gli atti concernenti la destinazione di servizio degli impiegati e dei salariati
previsti dai commi precedenti nonché i relativi titoli di pagamento degli
assegni ad essi spettanti non possono aver corso se non risulti da essi anche il
numero di iscrizione all'albo dei dipendenti predetti.
Per gli impiegati civili ed i salariati già in servizio all'entrata in vigore
del presente decreto gli uffici competenti, anche delle amministrazioni
autonome, faranno alla segreteria del Consiglio superiore della pubblica
amministrazione le segnalazioni previste dai commi precedenti entro sei mesi
dalla istituzione dell'albo.
Le segnalazioni predette saranno fatte mediante elenchi distinti per le carriere
degli impiegati e per i salariati.
Con apposito regolamento saranno emanate le norme eventualmente necessarie per
l'attuazione dell'albo.
Alla tenuta dell'albo dei dipendenti civili dello Stato, istituito presso la
segreteria del Consiglio superiore, si può provvedere a mezzo dei sistemi
elettronici, utilizzando, di massima, i sistemi di elaborazione esistenti presso
le pubbliche amministrazioni (33/i).
Le modalità organizzative del servizio e gli adempimenti delle singole
amministrazioni in ordine all'invio e all'aggiornamento delle schede sono
stabilite con regolamento di esecuzione (33/i).
------------------------
(33/i) Comma aggiunto dall'art. 23, D.P.R. 4 marzo 1976, n. 328, riportato al n.
M/V.
(33/i) Comma aggiunto dall'art. 23, D.P.R. 4 marzo 1976, n. 328, riportato al n.
M/V.
PARTE SECONDA
Ordinamento delle carriere
TITOLO I
Carriere direttive
Capo I - Qualifiche ed attribuzioni.
153. Qualifiche.
Le carriere direttive del personale delle Amministrazioni dello Stato
comprendono le seguenti qualifiche:
direttore generale;
ispettore generale;
direttore di divisione;
direttore di sezione;
consigliere di I classe;
consigliere di II classe;
consigliere di III classe.
Per le carriere direttive che contemplano qualifiche diverse, l'equiparazione
alle precedenti ai fini dell'applicazione del presente decreto risulta dagli
annessi quadri distinti con i numeri da 1 a 20, 82, 83 e 84.
Le carriere direttive del personale tecnico per l'accesso alle quali è richiesto
il possesso di lauree per il cui conseguimento è previsto un corso di studi
universitari della durata di almeno cinque anni o di altra laurea seguita da
corsi di specializzazione attinenti alla specifica carriera hanno inizio dalla
qualifica di consigliere di 2ª classe o equiparata.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
154. Attribuzioni del personale direttivo.
Il personale direttivo con qualifica non superiore a direttore aggiunto di
divisione svolge, in collaborazione con i funzionari dirigenti, compiti di
studio, ricerca, progettazione vigilanza e controllo; partecipa ad organi
collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione.
Il personale con qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, è
preposto alla direzione degli uffici esterni non riservati alla competenza dei
dirigenti, alla direzione delle sezioni o dei reparti di particolare rilevanza
e, occorrendo, al coordinamento di più sezioni o reparti; nei casi stabiliti
dalla legge può, ove non sia possibile provvedervi a mezzo dei dirigenti,
rappresentare l'Amministrazione e curarne gli interessi presso gli enti e
società sottoposti alla vigilanza dello Stato.
Il personale con qualifica di direttore di sezione o equiparata è preposto alla
direzione delle sezioni e dei reparti (33/l).
------------------------
(33/l) Articolo così sostituito dall'art. 52, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748,
riportato al n. A/XXII.
155. Attribuzioni del direttore generale.
Il direttore generale ed il capo di ufficio centrale equiparato alla direzione
generale esercitano le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da
leggi e regolamenti; provvedono nelle materie ad essi delegate dal Ministro;
coadiuvano il Ministro nello svolgimento dell'azione amministrativa; propongono
al Ministro i provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza
degli uffici da essi diretti; predispongono gli elementi per la relazione al
Parlamento sul bilancio preventivo; dirigono e coordinano l'attività dei
dipendenti uffici, assicurandone la legalità, l'imparzialità e la rispondenza al
pubblico interesse; promuovono la migliore organizzazione ed il perfezionamento
dei servizi; provvedono direttamente agli atti vincolati di competenza
dell'amministrazione centrale e dispongono per quelli dovuti da organi
inferiore, qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all'uopo
previsto dalle leggi l'intervento di altri organi amministrativi.
------------------------
156. Attribuzioni dell'ispettore generale.
L'ispettore generale provvede, secondo le direttive del Ministro e del
competente direttore generale, alla vigilanza sugli organi ed uffici inferiori
nonché sugli enti soggetti alla vigilanza dell'amministrazione mediante
ispezioni ed altri mezzi consentiti dalla legge; riferisce all'organo dal quale
dipende sull'esito delle ispezioni od inchieste affidategli; segnala tutte le
irregolarità accertate formulando proposte sui provvedimenti da adottare, ed
adotta in caso di urgenza i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge per
eliminare gli inconvenienti rilevati.
Il Ministro, con proprio decreto, può conferire ad un ispettore generale
l'incarico di sostituire il direttore generale in caso di assenza od impedimento
od altro speciale incarico.
L'ispettore generale può essere preposto ad uffici dell'amministrazione centrale
o periferici particolarmente importanti.
------------------------
157. Attribuzioni del direttore di divisione.
Il direttore di divisione organizza e dirige il servizio di competenza ed adotta
tutti i provvedimenti sugli affari attribuitigli dalla legge, dai regolamenti e,
per delega, dal Ministro o dal direttore generale; riferisce periodicamente al
direttore generale sull'andamento del ramo di servizio affidatogli; adotta o
propone i provvedimenti per ridurne il costo o migliorarne la efficienza anche
in relazione a nuove esigenze; promuove il perfezionamento dei metodi di lavoro
e la semplificazione dei procedimenti amministrativi.
------------------------
158. Attribuzioni del direttore di sezione.
Il direttore di sezione dirige la sezione, l'ufficio od il reparto cui è
proposto; provvede agli affari di competenza e predispone gli atti preliminari
ed istruttori negli affari di competenza dei superiori; dispone per quelli di
mera esecuzione ed esercita le altre attribuzioni devolutegli dagli organi
superiori.
------------------------
159. Attribuzioni dei consiglieri.
I consiglieri collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai
quali sono addetti; istruiscono le pratiche loro affidate; svolgono attività di
carattere istruttorio; comunicano agli interessati i provvedimenti adottati
dall'amministrazione: rilasciano certificazioni; partecipano a commissioni o
comitati od altri organi collegiali operanti nell'amministrazione periferica,
nonché, quando non possa provvedersi con personale di qualifica superiore, in
quella centrale (33/m).
Il personale di cui al precedente comma, durante il periodo di permanenza
complessiva nelle qualifiche ivi previste, deve essere adibito almeno a tre
diversi settori di attività. Tale requisito è indispensabile ai fini
dell'ammissione agli esami di concorso e di idoneità per la promozione a
direttore di sezione, salvo che non sussista possibilità di avvicendamento o che
la amministrazione non vi abbia provveduto.
------------------------
(33/m) Comma così sostituito dall'art. 14, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077,
riportato al n. A/XVIII.
160. Attribuzioni di funzioni particolari.
I singoli ordinamenti stabiliscono, in relazione alle esigenze dei vari rami di
servizio, le attribuzioni particolari del direttore generale, del direttore di
divisione, del direttore di sezione, dei consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe.
------------------------
Capo II - Accesso alle carriere direttive.
161. Nomina alla qualifica iniziale.
La nomina in prova a consigliere di 3ª classe, o consigliere di 2ª classe per le
carriere previste dal terzo comma dell'art. 153, si consegue mediante pubblico
concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano muniti di
diploma di laurea e siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2.
Gli ordinamenti delle singole amministrazioni stabiliscono lo specifico titolo
di studio per la ammissione al concorso, le materie che formano oggetto degli
esami scritti ed orali e le prove pratiche quando siano previste da speciali
ordinamenti.
Le prove scritte debbono essere almeno tre.
Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere di
concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purché
rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il
diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado. Va tenuto conto della
frequenza e dell'esito dei corsi di integrazione previsti dal presente decreto.
Le disposizioni del precedente comma non si applicano per l'accesso alle
carriere direttive del personale tecnico.
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Capo III - Svolgimento delle carriere.
162. Dotazione organica unica per le qualifiche di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª
classe e delle qualifiche equiparate.
I posti di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe e delle qualifiche equiparate sono
resi cumulativi in un unico organico (34).
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(34) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 19 ottobre 1959, n. 928.
163. Promozioni a consigliere di 2ª e 1ª classe.
La promozione a consigliere di 2ª classe si consegue, a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri di 3ª
classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio
nella qualifica.
La promozione a la qualifica di consigliere di lª classe si consegue, a ruolo
aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i
consiglieri di 2ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di
effettivo servizio nella qualifica (34).
------------------------
(34) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 19 ottobre 1959, n. 928.
164. Promozione a direttore di sezione.
I posti disponibili nella qualifica di direttore di sezione sono conferiti per
un quarto mediante concorso per merito distinto, computando per posto intero la
frazione di posto, e per tre quarti mediante esame di idoneità.
Il concorso per merito distinto e l'esame di idoneità sono indetti
contemporaneamente ogni anno.
Al concorso per merito distinto sono ammessi a partecipare gli impiegati dello
stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso,
abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella
carriera.
All'esame di idoneità sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso
ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano
compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nella carriera.
Per gli impiegati provenienti dalle carriere di concetto il servizio prestato
con qualifica non inferiore a segretario aggiunto è valutato per metà e per non
più di quattro anni complessivi.
L'ammissione al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità è
subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione il quale, a
tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, delle attitudini
all'esercizio delle funzioni direttive e del profitto tratto dalla frequenza dei
corsi di aggiornamento previsti dal presente decreto.
------------------------
165. Concorso per merito distinto ed esame di idoneità.
I concorso per merito distinto consiste in quattro prove scritte ed una prova
orale. L'esame di idoneità consiste in tre prove scritte ed una prova orale. Le
prove scritte sono a carattere teorico-pratico ed almeno una deve avere
particolare attinenza ai servizi d'istituto dell'amministrazione.
Le prove di esame devono tendere ad accertare la cultura professionale, la
capacità organizzativa e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di
questioni di carattere amministrativo e tecnico.
I singoli ordinamento stabiliscono le materie delle prove scritte ed orali
nonché delle prove pratiche quando siano previste da speciali ordinamenti.
Nel concorso per merito distinto sono ammessi alla prova orale i candidati i
quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e
non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende
superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.
Nell'esame d'idoneità sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano
riportata una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei
decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il
candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.
Ai soli effetti della eventuale promozione per idoneità, di cui al precedente
comma, sono ammessi alla prova orale del concorso per merito distinto anche i
candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove
scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
I candidati del concorso per merito distinto che abbiano conseguita l'idoneità
ai sensi del precedente comma sono collocati, qualora abbiano l'anzianità
richiesta per la ammissione agli esami di idoneità, in unica graduatoria, in
base alla votazione riportata, con gli impiegati che abbiano superato l'esame di
idoneità. A parità di votazione costituisce titolo di preferenza lo aver
conseguito l'idoneità nel concorso per merito distinto. Qualora i candidati
predetti non abbiano l'anzianità prevista dal quarto comma dell'art. 164, sono
collocati nella graduatoria unica formata per l'esame di idoneità al quale essi
avrebbero potuto partecipare dopo aver compiuto undici anni di servizio nella
carriera.
La votazione complessiva, tanto negli esami di merito distinto quanto in quelli
di idoneità, è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove
scritte e del punto ottenuto in quella orale. A parità di voto ha la precedenza
il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.
Al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 6 e 7; le pubblicazioni ivi previste, sono
fatte soltanto sul bollettino ufficiale dell'amministrazione.
I vincitori del concorso per merito distinto hanno la precedenza sui promossi
mediante esame di idoneità.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
166. Promozione a direttore di divisione.
La promozione a direttore di divisione si consegue mediante:
1) concorso speciale per esami, nel limite di un quinto dei posti disponibili,
al quale possono partecipare i direttori di sezione dello stesso ruolo che
compiono entro il 31 dicembre un anno di anzianità nella qualifica. La frazione
di posto superiore alla metà si computa come posto intero. Ove in base a tale
ripartizione non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i
posti disponibili sono conferiti mediante lo scrutinio di cui al successivo
numero 2;
2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili,
al quale sono ammessi i direttori di sezione dello stesso ruolo che compiano
entro il 31 dicembre tre anni di anzianità nella qualifica.
Entro il mese di settembre di ogni anno nel bollettino ufficiale del Ministero è
pubblicato il bando del concorso speciale nel quale vanno indicati il numero dei
posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di
partecipazione.
Lo scrutinio per merito comparativo deve essere tenuto nel mese di dicembre di
ogni anno. Entro lo stesso termine devono essere effettuate almeno le prove
scritte del concorso speciale.
Le promozioni avranno effetto dal primo gennaio successivo. Ove siano stati
effettuati tanto il concorso speciale per esami che lo scrutinio per merito
comparativo i vincitori del concorso speciale precedono nel ruolo i promossi in
base allo scrutinio ed i provvedimenti di promozione non potranno essere emanati
se non dopo l'espletamento del concorso predetto, ferma restando la decorrenza
prevista dal presente comma (35).
------------------------
(35) Articolo così modificato dall'art. 7, L. 19 ottobre 1959, n. 928, con
l'abrogazione dell'originario terzo comma.
167. Concorso speciale per la promozione a direttore di divisione.
L'esame del concorso speciale è costituito da due prove scritte e da un
colloquio, al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di
otto decimi in ciascuna delle prove scritte.
Una di queste deve essere diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla
soluzione di questioni connesse all'attività dell'Amministrazione cui
appartengono.
Per ciascun candidato che partecipa al concorso speciale il capo del personale
deve far pervenire alla Commissione giudicatrice i rapporti informativi
formulati durante la carriera e lo stato matricolare.
Il colloquio deve concorrere con gli altri elementi di giudizio ad una adeguata
valutazione della personalità dell'impiegato, della di lui preparazione
professionale con particolare riguardo ai servizi prestati, nonché
all'attitudine alle funzioni superiori.
Nel concorso speciale e nello scrutinio per merito comparativo va tenuto conto
del profitto tratto nei corsi di perfezionamento.
Per il concorso speciale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7;
le pubblicazioni ivi previste, sono fatte soltanto sul bollettino ufficiale
dell'Amministrazione (36).
------------------------
(36) Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 19 ottobre 1959, n. 928.
168. Promozione ad ispettore generale.
La promozione ad ispettore generale si consegue mediante scrutinio per merito
comparativo al quale sono ammessi i direttori di divisione che abbiano compiuto
tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
169. Scrutinio per merito comparativo.
Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa
personalità dell'impiegato, emesso sulla base dei titoli risultanti dal
fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento ai
rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.
Il consiglio di amministrazione, all'inizio di ogni triennio, determina mediante
coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle
esigenze delle singole carriere. Tali criteri dovranno avere riguardo al
rendimento, alla qualità del servizio prestato, alla capacità organizzativa, ai
lavori originali elaborati per il servizio stesso, agli incarichi svolti, al
profitto tratto dai corsi professionali previsti dalle vigenti disposizioni,
all'attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni
della qualifica da conferire, alle eventuali pubblicazioni scientifiche, nonché
alla cultura generale e alla capacità professionale.
Per ogni anno di effettivo servizio prestato, nella qualifica immediatamente
inferiore a quella da conferire, oltre l'anzianità minima prescritta per
l'ammissione allo scrutinio e per non più di sei anni, il consiglio di
amministrazione attribuisce un coefficiente di anzianità, pari ad un centesimo
del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli se
l'impiegato ha riportato un giudizio complessivo non inferiore a distinto.
Ogni scrutinato ha diritto di prendere visione o di ottenere, a proprie spese,
copia dei criteri di valutazione dei titoli, nonché del verbale della seduta del
consiglio, del quaderno di scrutinio, della propria scheda personale e di quelle
dei promossi (36/a).
------------------------
(36/a) Così sostituito dall'art. 38, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, riportato
al n. A/XVIII.
170. Nomina a direttore generale.
I direttori generali e gli impiegati con qualifiche superiori sono nominati con
decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei
Ministri.
Le nomine possono essere conferite anche ad impiegati di altri ruoli o di altre
amministrazioni, ovvero a persone estranee all'amministrazione dello Stato.
------------------------
TITOLO II
Carriere di concetto
Capo I - Qualifiche e attribuzioni.
171. Qualifiche.
Le carriere di concetto comprendono le seguenti qualifiche:
segretario capo;
segretario principale;
primo segretario;
segretario;
segretario aggiunto;
vice segretario.
Per le carriere di concetto che contemplano qualifiche diverse, la equiparazione
alle precedenti ai fini dell'applicazione del presente decreto risulta dagli
annessi quadri distinti con i numeri da 21 a 39, 82, 83 e 84.
------------------------
172. Attribuzioni.
Il personale delle carriere di concetto addetto agli uffici dell'amministrazione
centrale e periferica svolge i compiti di carattere amministrativo, contabile e
tecnico previsti dai singoli ordinamenti e provvede agli adempimenti che ad esso
vengono affidati.
Nell'espletamento dei propri compiti ha la responsabilità della corretta
applicazione delle leggi e dei regolamenti.
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Capo II - Accesso alle carriere.
(giurisprudenza di legittimità)
173. Nomina a vice segretario.
La nomina in prova a vice segretario si consegue mediante pubblico concorso per
esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani muniti di diploma
di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed in possesso degli altri
requisiti stabiliti dall'art. 2.
Gli ordinamenti delle singole amministrazioni stabiliscono lo specifico titolo
di studio, le materie che formano oggetto degli esami scritti ed orali nonché le
prove pratiche, quando siano previste da speciali ordinamenti.
Le prove scritte devono essere almeno due.
Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere
esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purché
rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma
di istituto di istruzione secondaria di primo grado.
La disposizione del comma precedente non si applica per l'accesso alle carriere
di concetto del personale tecnico.
------------------------
Capo III - Svolgimento delle carriere.
174. Dotazione organica unica per le qualifiche di segretario, segretario
aggiunto e vice segretario.
"I posti di segretario, segretario aggiunto e vice segretario, o qualifiche
equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico" (37).
------------------------
(37) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 22 ottobre 1961, n. 1143,
riportata al n. A/IX di questa voce.
175. Promozioni a segretario aggiunto ed a segretario.
"La promozione a segretario aggiunto si consegue a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i vice segretari dello
stesso ruolo, che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella
qualifica.
La promozione a segretario si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per
merito comparativo, al quale sono ammessi i segretari aggiunti dello stesso
ruolo, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica"
(38).
------------------------
(38) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 22 ottobre 1961, n. 1143,
riportata al n. A/IX di questa voce.
176. Promozione a primo segretario.
I posti disponibili nella qualifica di primo segretario sono conferiti, per un
quarto, mediante concorso per merito distinto computando per posto intero la
frazione di posto e, per tre quarti, mediante esami di idoneità.
Il concorso per merito distinto e l'esame di idoneità sono indetti
contemporaneamente ogni anno.
Al concorso per merito distinto sono ammessi a partecipare gli impiegati dello
stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso,
abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella
carriera.
All'esame di idoneità sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso
ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano
compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nella carriera.
Gli indicati periodi di anzianità sono ridotti di due anni per gli impiegati
forniti di laurea o titoli equipollenti.
Per gli impiegati provenienti dalle carriere esecutive il servizio prestato con
qualifica non inferiore ad archivista è valutato per due terzi e per non più di
quattro anni complessivi.
L'ammissione al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità è
subordinato al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione il quale, a
tale fine, tiene conto delle qualità del servizio prestato, delle attitudini ad
esercitare le funzioni della qualifica superiore e del risultato conseguito nei
corsi di formazione.
------------------------
177. Esami per le promozioni a primo segretario.
Il concorso per merito distinto consiste in tre prove scritte, in una prova
orale ed in prove pratiche, quando siano richieste da speciali ordinamenti.
L'esame di idoneità consiste in due prove scritte, in una prova orale ed in
prove pratiche quando siano previste da speciali ordinamenti. Le prove scritte
sono a carattere prevalentemente pratico ed una di esse deve avere particolare
attinenza ai servizi d'istituto della amministrazione. I singoli ordinamenti
stabiliscono le materie delle prove predette.
A concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità si applicano le
disposizioni di cui ai commi quarto e successivi dell'art. 165.
------------------------
178. Promozioni alle qualifiche superiori a primo segretario.
Le promozioni a segretario principale ed a segretario capo sono conferite
mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati
dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di
effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.
------------------------
179. Procedimento dello scrutinio.
Nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni previste dal presente
capo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo
169.
------------------------
TITOLO III
Carriere esecutive
Capo I - Qualifiche ed attribuzioni.
180. Qualifiche.
Le carriere esecutive comprendono le seguenti qualifiche:
archivista capo;
primo archivista;
archivista;
applicato;
applicato aggiunto.
Per le carriere esecutive che contemplano qualifiche diverse l'equiparazione
alle precedenti, ai fini dell'applicazione del presente decreto, risulta dagli
annessi quadri distinti con i nn. da 40 a 60.
------------------------
181. Attribuzioni.
Il personale delle carriere esecutive, addetto agli uffici dell'Amministrazione
centrale e periferica, disimpegna mansioni di archivio, di protocollo, di
registrazione e di copia anche con l'utilizzazione di macchine, nonché quelle di
collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa previste nei regolamenti
delle singole amministrazioni.
------------------------
Capo II - Accesso alle carriere.
182. Nomina ad applicato aggiunto.
La nomina in prova ad applicato aggiunto o ad applicato per quelle carriere che
eccezionalmente iniziano con tale qualifica si consegue mediante pubblico
concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini muniti di diploma
di istituto di istruzione secondaria di primo grado ed in possesso degli altri
requisiti stabiliti dall'articolo 2.
Gli esami comprendono, oltre a due prove scritte ed una orale, una prova pratica
obbligatoria di dattilografia o stenografia o su mezzi meccanici indicati nel
bando di concorso.
Gli ordinamenti delle singole amministrazioni stabiliscono lo specifico titolo
di studio necessario per l'ammissione agli esami e le materie che formano
oggetto degli esami scritti ed orali.
------------------------
Capo III - Svolgimento delle carriere.
183. Dotazione organica unica per le qualifiche di archivista, applicato e
applicato aggiunto.
I posti di archivista, applicato e applicato aggiunto e qualifiche equiparate,
sono resi cumulativi in un unico organico (39).
------------------------
(39) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 22 ottobre 1961, n. 1143,
riportata al n. A/IX di questa voce.
184. Promozioni ad applicato ed archivista.
La promozione ad applicato si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per
merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati aggiunti dello stesso
ruolo, che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.
La promozione ad archivista si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per
merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati dello stesso ruolo che
abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica (40).
------------------------
(40) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 22 ottobre 1961, n. 1143,
riportata al n. A/IX di questa voce.
185. Promozione a primo archivista.
La promozione a primo archivista si consegue mediante:
1) concorso per esami, nel limite di un terzo dei posti disponibili, al quale
sono ammessi a partecipare gli archivisti e gli applicati dello stesso ruolo
che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano
compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nelle qualifiche
inferiori. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto
intero; ove in base a tale ripartizione non sia possibile assegnare almeno un
posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti ai sensi del
successivo numero 2);
2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili,
al quale sono ammessi a partecipare gli archivisti e gli applicati dello stesso
ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto complessivamente tredici
anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori.
------------------------
186. Promozione ad archivista capo e qualifica superiore.
La promozione ad archivista capo si consegue mediante scrutinio per merito
comparativo, al quale sono ammessi i primi archivisti dello stesso ruolo che,
alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella
qualifica.
Per le carriere esecutive per le quali è eccezionalmente prevista una qualifica
superiore ad archivista capo, la promozione alla qualifica stessa si consegue
mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli archivisti
capi della stessa carriera con almeno tre anni di effettivo servizio nella
qualifica.
------------------------
187. Esame e scrutinio per le promozioni.
Lo scrutinio per merito comparativo previsto dall'art. 185, n. 2, deve essere
tenuto, sempre che vi sia disponibilità di posti, nel mese di giugno di ogni
anno. Entro lo stesso termine devono essere effettuate almeno le prove scritte
del concorso previsto dal n. 1 del citato articolo.
Entro il mese di febbraio deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale del
Ministero il bando di concorso, nel quale sono indicati il numero dei posti, il
termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione. Qualora
dopo il bando del concorso ed entro il 30 giugno si verifichino nuove vacanze
nella qualifica di primo archivista, queste sono computate ai fini della
ripartizione prevista dall'art. 185.
L'esame di concorso consta di due prove scritte a carattere pratico sui servizi
di istituto e di una prova orale, alla quale sono ammessi i candidati che
abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non
meno di sei decimi in ciascuna di esse.
La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la
votazione di sette decimi.
Le materie delle prove scritte ed orali sono determinate dai singoli ordinamenti
i quali per le carriere che non comportano mansioni di archivio e di copia,
possono prevedere una prova pratica in sostituzione di una delle due prove
scritte. Si applicano al concorso le disposizioni contenute negli artt. 6 e 7;
le pubblicazioni ivi previste, sono fatte soltanto nel bollettino ufficiale
dell'amministrazione.
I vincitori del concorso per esame hanno la precedenza sui promossi per merito
comparativo.
Nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni previste dal presente
capo si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 169.
------------------------
TITOLO IV
Carriera del personale ausiliario
Capo I - Qualifiche e mansioni.
188. Qualifiche.
Le carriere del personale ausiliario comprendono le seguenti qualifiche:
commesso capo;
commesso;
usciere capo;
usciere;
inserviente.
Le carriere del personale ausiliario tecnico comprendono le seguenti qualifiche:
agente tecnico capo;
agente tecnico.
Per le carriere che contemplano qualifiche diverse l'equiparazione alle
precedenti ai fini dell'applicazione del presente decreto risulta dagli annessi
quadri distinti con i nn. da 61 a 81.
------------------------
189. Mansioni.
Il personale ausiliario provvede a mantenere l'ordine e la pulizia degli uffici
cui è addetto, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del
pubblico agli uffici esegue il trasporto dei fascicoli e di altri oggetti
dell'ufficio ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al
servizio.
Il personale ausiliario tecnico esplica le mansioni previste dai singoli
ordinamenti.
------------------------
Capo II - Accesso alle carriere.
190. Nomina ad inserviente o ad agente tecnico.
La nomina ad inserviente in prova e quella ad agente tecnico in prova si
consegue mediante pubblico concorso, al quale sono ammessi a partecipare i
cittadini italiani che abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e
siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2.
Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto
dettato oltre ad una prova di idoneità tecnica per gli aspiranti a posti di
agente tecnico.
I concorsi possono essere effettuati anche limitatamente agli uffici aventi sede
in determinate regioni o province salva per tutti i cittadini la facoltà di
parteciparvi.
------------------------
Capo III - Svolgimento delle carriere.
191. Dotazione unica per le qualifiche di usciere capo, usciere ed inserviente.
I posti di usciere capo, usciere ed inserviente o qualifiche equiparate, sono
resi cumulativi in un unico organico (41).
------------------------
(41) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 22 ottobre 1961, n. 1143,
riportata al n. A/IX di questa voce.
192. Promozione ad usciere e ad usciere capo.
La promozione ad usciere si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per
merito assoluto, al quale sono ammessi gli inservienti dello stesso ruolo, che
abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica.
La promozione ad usciere capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per
merito assoluto al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo, che
abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo,
agli impiegati che, in possesso della prescritta anzianità, abbiano dimostrato
diligenza e buona condotta (42).
------------------------
(42) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 22 ottobre 1961, n. 1143,
riportata al n. A/IX di questa voce.
193. Promozioni a commesso ed a commesso capo.
Le promozioni a commesso ed a commesso capo sono conferite a scelta, su
designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati dello stesso ruolo
che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore cinque anni di
effettivo servizio.
------------------------
194. Promozione ad agente tecnico capo.
La promozione ad agente tecnico capo è conferita a scelta, su designazione del
Consiglio di amministrazione, agli agenti tecnici dello stesso ruolo che, alla
data dello scrutinio, abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio.
------------------------
TITOLO V
Carriere speciali (43)
Capo I - Ordinamento.
195. Qualifiche.
Le carriere del personale degli uffici periferici per le quali anteriormente al
1° luglio 1956 erano stabiliti per le medesime funzioni ruoli di gruppo A e B si
distinguono nelle carriere di cui agli allegati quadri indicati con i numeri 82,
83 e 84.
Le carriere direttive comprendono le seguenti qualifiche:
ispettore generale e compartimentale;
direttore di 1ª classe;
direttore di 2ª classe;
vice direttore.
Le carriere di concetto comprendono le seguenti qualifiche:
segretario;
segretario aggiunto;
vice segretario.
Per le carriere che contemplano qualifiche diverse l'equiparazione alle
precedenti, ai fini dell'applicazione del presente decreto, risulta dai citati
quadri distinti con i nn. 82, 83 e 84.
Al personale delle carriere direttive e di concetto di cui ai precedenti commi
sono estese le disposizioni stabilite negli altri titoli del presente decreto in
quanto siano applicabili e non si sia diversamente provveduto nel presente
titolo.
------------------------
(43) Vedi anche la L. 22 dicembre 1957, n. 1234, riportata al n. A/IV di questa
voce, e la L. 7 luglio 1959, numero 469, riportata al n. A/VI di questa voce.
Capo II - Accesso alle carriere direttive.
196. Nomina a vice direttore.
L'accesso a ciascuna delle carriere direttive istituite per gli uffici
periferici di cui al precedente articolo è riservato agli impiegati appartenenti
alle carriere di concetto degli stessi uffici.
La nomina alla qualifica di vice direttore si consegue mediante concorso per
esami al quale sono ammessi gli impiegati delle predette carriere di concetto
che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano
compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera e siano
in possesso di diploma di laurea o titolo equipollente.
Allo stesso concorso sono ammessi anche gli impiegati dello stesso ruolo che non
siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma precedente purché
abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed
abbiano complessivamente compiuto, alla data di pubblicazione del decreto che
indice il concorso, tredici anni di effettivo servizio nella carriera.
L'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di
amministrazione il quale, a tal fine, tiene conto delle qualità del servizio
prestato, delle attitudini ad esercitare le funzioni direttive e del risultato
conseguito nei corsi di formazione ed integrazione previsti dal presente
decreto.
Il concorso consiste in tre prove scritte ed una orale. Le prove scritte sono a
carattere teorico-pratico ed almeno una deve avere particolare attinenza ai
servizi di istituto. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano
riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei
decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il
candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.
Le materie delle prove scritte ed orali sono determinate dai singoli
ordinamenti.
------------------------
197. Promozione a direttore di 2ª classe.
La promozione alla qualifica di direttore di 2ª classe si consegue mediante
scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice direttori dello
stesso ruolo i quali abbiano compiuto tre anni di servizio effettivo nella
qualifica.
------------------------
198. Inquadramento.
Gli impiegati già di gruppo B che anteriormente al 1° luglio 1956 siano stati
inquadrati nel gruppo A e non vi abbiano potuto ottenere la promozione al grado
superiore per mancanza di posti disponibili, mentre i pari grado rimasti al
gruppo B con uguale o minore anzianità sono stati già promossi al grado
superiore, potranno, previo giudizio del Consiglio di amministrazione, essere
promossi anche in soprannumero alla qualifica superiore. I posti così conferiti
in soprannumero saranno riassorbiti con le prime vacanze che verranno a
verificarsi.
Gli impiegati delle carriere speciali che non abbiano ottenuto l'inquadramento
nelle carriere direttive ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 57 del
D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, conservano "ad personam" la qualifica acquisita.
Gli stessi possono essere scrutinati per la promozione alle qualifiche superiori
previste dal soppresso ruolo di provenienza in occasione e nella stessa
proporzione delle promozioni effettuate nella corrispondente qualifica della
carriera direttiva. Agli impiegati promossi è attribuita "ad personam" la
qualifica immediatamente superiore prevista dal precedente ordinamento.
Nella qualifica di vice direttore della carriera direttiva sono tenuti scoperti
tanti posti quanti sono gli impiegati che a norma del precedente comma
conservano "ad personam" la qualifica del ruolo di provenienza.
Gli impiegati delle carriere speciali inquadrati nelle carriere direttive non
potranno essere scrutinati per la promozione alla qualifica superiore sino a
quando non avranno maturato le anzianità prescritte per la promozione medesima
gl'impiegati di pari qualifica provenienti dal ruolo di gruppo A.
------------------------
TITOLO VI
Passaggio ad altra amministrazione o ad altra carriera
Capo I - Passaggio ad altra amministrazione.
(giurisprudenza di legittimità)
199. Modalità.
L'amministrazione che, per speciali esigenze di determinati servizi, ritenga
necessario avvalersi stabilmente dell'opera di un impiegato appartenente alla
carriera direttiva di altra amministrazione, in quanto dotato di particolare
competenza in tali servizi, può avanzare motivata richiesta al Presidente del
Consiglio dei Ministri che, sentiti l'amministrazione cui l'impiegato appartiene
ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ne dispone, con il
consenso dell'interessato, il trasferimento nei ruoli dell'amministrazione
richiedente.
Analoga richiesta può essere avanzata dalle amministrazioni che, in relazione
alla situazione di organico ed alle esigenze di servizio, ritengono di poter
utilizzare contingenti di impiegati di altre amministrazioni, appartenenti a
carriere diverse da quelle direttive, tanto dei ruoli organici che dei
corrispondenti ruoli aggiunti.
Il Presidente del Consiglio, sentita l'amministrazione cui appartengono i
contingenti richiesti e previo parere del Consiglio superiore della pubblica
amministrazione, ne dispone il trasferimento con proprio decreto.
Alle conseguenti variazioni di organici si provvede con regolamento di
esecuzione.
L'iniziativa di chiedere il trasferimento di contingenti di impiegati di
carriere diverse da quelle direttive dall'una all'altra amministrazione spetta
altresì al Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
Gli impiegati che, ai sensi delle disposizioni precedenti, sono trasferiti ad
altra amministrazione sono inseriti nei nuovi ruoli nel posto che loro spetta
secondo la data di nomina alla qualifica già ricoperta e con la relativa
anzianità di carriera e di qualifica (43/a).
------------------------
(43/a) Vedi, anche, l'art. 45, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, riportato al n.
A/CII.
Capo II - Passaggio ad altra carriera.
(giurisprudenza di legittimità)
200. Modalità.
Gli impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri
necessari requisiti, possono partecipare senza alcun limite di età ai pubblici
concorsi per l'accesso a qualsiasi carriera delle amministrazioni dello Stato.
Il Ministro competente, su conforme parere del Consiglio di amministrazione e
con il consenso degli interessati, può disporre il trasferimento degli impiegati
civili da un ruolo ad altro di corrispondente carriera della stessa
amministrazione.
Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera e di qualifica
acquisita, e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a
quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella
qualifica già ricoperta (43/b).
------------------------
(43/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale dirigenziale del comparto Ministeri e delle Aziende
autonome, vedi l'allegato B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
201. Valutazione di anzianità.
Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli
scrutini di promozione a consigliere di 2ª classe, segretario aggiunto od
applicato, per l'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di
idoneità per le promozioni a direttore di sezione ed a primo segretario, nonché
per l'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo
archivista, il servizio prestato in carriere corrispondenti o superiori è
valutato per intero e per non più di quattro anni complessivi, ivi compresa la
valutazione dell'anzianità eventualmente spettante ai sensi dell'art. 164,
quinto comma, e dell'art. 176, sesto comma.
In ogni caso la promozione a consigliere di 2ª classe, segretario aggiunto ed
applicato non potrà aver luogo se nella nuova carriera non sia stato prestato
servizio effettivo per almeno un anno, se trattasi di carriera direttiva od
esecutiva e, per almeno due anni, se trattasi di carriera di concetto (44).
------------------------
(44) Vedi L. 16 luglio 1960, n. 705, riportata al numero A/VIII.
(giurisprudenza di legittimità)
202. Assegno personale nei passaggi di carriera.
Nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione
agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica
è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo
stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di
stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica (45).
------------------------
(45) Vedi artt. 4 e 30, D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, riportato al n. F/XI,
nonché gli artt. 10 e segg., D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, riportato al n.
F/XIII.
TITOLO VII
Disposizioni comuni alle varie carriere
Capo I - Attribuzioni del personale di particolari ruoli.
203. Attribuzioni del personale ispettivo e tecnico.
Le attribuzioni del personale appartenente ai ruoli ispettivi o addetto a
servizi ispettivi e del personale degli uffici tecnici speciali delle
Amministrazioni centrali sono stabilite dai singoli ordinamenti.
------------------------
204. Attribuzioni del personale degli uffici periferici.
I capi degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato esercitano le
funzioni attribuite dalle leggi alla competenza di detti uffici.
I singoli ordinamenti stabiliscono i compiti specifici del personale addetto
agli uffici periferici.
------------------------
Capo II - Svolgimento delle carriere.
205. Requisito generale di ammissibilità ai concorsi, agli esami ed agli
scrutini di promozione.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 93, 94 e 95, non sono ammessi ai
concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione gli impiegati che
nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a
"buono".
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
206. Promozioni e posti disponibili.
Le promozioni non possono essere conferite se non ci sia disponibilità di posti
nella qualifica cui si deve accedere od in quelle ad essa superiori.
------------------------
207. Valutazione del servizio militare.
Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione al
concorso per merito distinto od agli esami di idoneità per le promozioni alle
qualifiche di direttore di sezione o di primo segretario, nonché per
l'ammissione al concorso per esami od allo scrutinio per la promozione alla
qualifica di primo archivista, il servizio militare prestato, anteriormente alla
nomina ad impiego di ruolo, in reparti combattenti è valutato per intero come
servizio civile di ruolo
Il servizio valutato ai sensi del precedente comma è cumulabile con quello
valutato ai sensi degli artt. 164, comma quinto, 176, comma sesto e 201.
In ogni caso, ai fini della partecipazione ai concorsi, agli esami od agli
scrutini suddetti, è richiesta una permanenza minima di quattro anni di
effettivo servizio nel ruolo.
I criteri stabiliti dai commi precedenti per la valutazione del servizio
militare prestato in reparti combattenti si osservano anche per l'ammissione al
concorso di cui all'art. 196.
Le stesse disposizioni si applicano ai fini della ammissione agli scrutini per
la promozione alla qualifica di commesso, o agente tecnico capo, con la
permanenza minima nel ruolo di due anni.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli impiegati ai quali
sono stati estesi i benefici spettanti ai combattenti per la progressione nella
carriera.
------------------------
208. Indennità di missione per partecipazione ad esami di promozione.
Agli impiegati che debbano trasferirsi fuori della sede di impiego per
partecipare ad esami di promozione spetta il rimborso delle spese di viaggio e
la corresponsione dell'indennità di missione dal giorno che precede gli esami
fino al giorno successivo al loro espletamento.
Perdono il diritto al rimborso ed alla indennità coloro che non si siano
presentati senza giustificato motivo, ad una delle prove o siano stati espulsi
da qualcuna di esse.
------------------------
PARTE TERZA
Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO I
Carriere - Stato giuridico Disposizioni transitorie
Capo I - Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'Igiene e
la Sanità Istituto Superiore di Sanità.
Sezione I - Organi.
209. Comitato amministrativo.
Le funzioni di Consiglio di amministrazione dell'Istituto Superiore di Sanità
sono esercitate dal Comitato amministrativo composto come segue:
dall'Alto commissario per l'igiene e la sanità, presidente (46);
dal direttore generale dell'Istituto, vice presidente;
da un consigliere di Stato;
da un consigliere della Corte dei conti;
da un impiegato della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non
inferiore ad ispettore generale;
da due capi di laboratorio dell'Istituto;
dal capo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto.
Fanno parte altresì del Comitato amministrativo due rappresentanti del personale
per gli affari previsti dall'art. 146, da nominarsi all'inizio di ogni biennio
con le modalità ivi indicate.
Le funzioni di segretario vengono esercitate da uno dei componenti del Comitato
designato dal direttore generale (46/a).
------------------------
(46) Ora, Ministro della sanità, a norma della L. 13 marzo 1958, n. 296, recante
istituzione del Ministero della sanità.
(46/a) Vedi, ora, il titolo III, L. 7 agosto 1973, n. 519, riportata alla voce
Ministero della sanità.
Sezione II - Personale.
210. Nomina ad assistente aggiunto.
La nomina ad assistente aggiunto si consegue mediante concorso per titoli ed
esami.
------------------------
211. Promozione ad aiuto.
La promozione ad aiuto si consegue mediante concorso per titoli e per esami al
quale possono partecipare gli assistenti dello stesso ruolo che, alla data di
pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto
complessivamente sette anni di effettivo servizio nella carriera.
L'esame consiste in una lezione e due prove pratiche.
Al concorso sono ammessi a partecipare gli appartenenti ai ruoli aggiunti
corrispondenti che abbiano compiuto in detti ruoli sette anni di effettivo
servizio.
------------------------
212. Promozioni a primo aiuto ed aiuto principale. Nomina a capo laboratorio di
2ª classe.
Le promozioni alle qualifiche di primo aiuto ed aiuto principale nelle carriere
direttive dei laboratori sono conferite mediante scrutinio per merito
comparativo su designazione del Comitato amministrativo preceduta dal parere sui
titoli scientifici degli scrutinandi dato da una Commissione composta dal
direttore generale dell'Istituto, che la presiede, e da quattro professori
universitari di ruolo (47).
------------------------
(47) Il secondo comma è stato abrogato dall'art. 4, L. 21 marzo 1958, n. 266.
213. Promozione a primo aiuto.
Allo scrutinio di promozione a primo aiuto sono ammessi gli aiuti dello stesso
laboratorio che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
------------------------
214. (48).
------------------------
(48) Articolo abrogato dall'art. 4, L. 21 marzo 1958, n. 266.
215. Promozione a sorvegliante capo.
Per le promozioni alla qualifica di sorvegliante capo si applica il disposto del
precedente art. 193.
------------------------
216. Rapporto informativo e giudizio complessivo per gli impiegati con qualifica
non inferiore ad aiuto.
Il direttore generale compila i rapporti informativi dei capi servizio; il
giudizio complessivo è espresso dal Comitato amministrativo (49).
I rapporti informativi degli impiegati con qualifica di aiuto principale, primo
aiuto, aiuto o equiparati, sono compilati dai rispettivi capi di laboratorio e
di servizi, vistati dal direttore generale dell'Istituto che li trasmette, con
le proprie osservazioni, al Comitato amministrativo per il giudizio complessivo.
------------------------
(49) Comma così modificato dall'art. 4, L. 21 marzo 1958, n. 266.
217. Rapporto informativo per gli impiegati con qualifica inferiore ad aiuto.
Il rapporto informativo per il personale delle carriere direttive con qualifica
inferiore ad aiuto od equiparata e per il personale delle carriere di concetto,
esecutive ed ausiliarie è compilato dai rispettivi capi di laboratorio o di
servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale
dell'Istituto.
------------------------
218. Distacco temporaneo.
Nell'interesse del servizio il direttore generale dell'Istituto superiore di
sanità, sentito l'interessato, può disporre il distacco temporaneo di personale
da un laboratorio o da un servizio ad un altro.
------------------------
219. Attività professionale consentita.
[Al personale tecnico della carriera direttiva dell'Istituto è consentito
l'espletamento di attività professionali connesse con i compiti dell'Istituto
stesso] (49/a).
------------------------
(49/a) Abrogato dall'art. 52, L. 7 agosto 1973, n. 519, riportata alla voce
Ministero della sanità.
220. Collocamento a riposo del direttore generale.
Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è collocato a riposo al
compimento del 75° anno di età] (49/a).
------------------------
(49/a) Abrogato dall'art. 52, L. 7 agosto 1973, n. 519, riportata alla voce
Ministero della sanità.
Capo II Ministero degli Affari Esteri.
Sezione I - Consiglio di amministrazione e Commissione di disciplina.
221. Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri è composto:
a) dal Ministro, che lo presiede;
b) dal segretario generale;
c) dal capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica;
d) dagli impiegati preposti alle direzioni generali ed ai servizi alle dirette
dipendenze del Ministro;
e) da due rappresentanti del personale da nominarsi all'inizio di ogni biennio
con le modalità previste dall'art. 146.
Gli impiegati di cui alle lettere c) e d) possono essere sostituiti, in caso di
assenza o impedimento, da chi ne fa le veci purché di qualifica non inferiore a
quella di consigliere d'Ambasciata.
La presidenza del Consiglio di amministrazione può essere delegata dal Ministro
al sottosegretario di Stato od al segretario generale o, in assenza di questo,
all'impiegato di qualifica più elevata.
------------------------
222. Commissione di disciplina.
La Commissione di disciplina per il personale dipendente dal Ministero degli
affari esteri è composta da cinque funzionari del ruolo diplomatico dei quali
uno di qualifica non inferiore a Ministro plenipotenziario di 2ª classe e gli
altri quattro di qualifica non inferiore a consigliere d'Ambasciata.
------------------------
Sezione II - Personale delle carriere con ordinamento speciale.
223. Ammissione alle carriere direttive.
Ai concorsi di ammissione alle carriere diplomatico-consolare, per
l'emigrazione, carriera commerciale, per l'Oriente e per la stampa sono ammessi
i cittadini i quali, oltre che dei requisiti di cui all'art. 2 sono forniti
anche dei seguenti:
a) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di
imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra e per
causa di guerra e sempreché non siano di impedimento all'esercizio delle
funzioni proprie della carriera cui il candidato aspira;
b) attitudine professionale da accertarsi mediante un colloquio vertente sui
principali problemi internazionali (50).
------------------------
(50) L'accertamento dell'attitudine professionale è regolato dall'art. 3, D.P.R.
8 novembre 1957, n. 1124 e dall'art. 4, D.P.R. 28 dicembre 1957, n. 1341.
224. Periodo di prova.
Il periodo di prova nelle carriere di cui all'articolo precedente ha la durata
di mesi dodici, di cui almeno sei in servizio presso l'amministrazione centrale.
Al termine del periodo di prova e nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio
di amministrazione la risoluzione del rapporto d'impiego è dichiarata con
decreto del Ministro per gli Affari esteri.
------------------------
225. Funzioni all'estero.
Il personale in servizio all'estero assume la qualifica corrispondente alle
funzioni delle quali è incaricato.
------------------------
226. Carriera per l'Oriente.
La carriera per l'Oriente comprende impiegati specializzati in vari settori per
l'Asia e per l'Africa, secondo quanto previsto dal regolamento.
Gli impiegati della carriera per l'Oriente possono essere incaricati nei paesi
dell'Asia e dell'Africa di funzioni consolari sia di direzione che di
collaborazione.
------------------------
227. Promozioni nella carriera diplomatico-consolare.
Le promozioni nella carriera diplomatico-consolare sono subordinate alla
permanenza minima di due anni nella qualifica rivestita ed alla condizione che
l'impiegato non abbia riportato giudizi complessivi inferiori a distinto nel
precedente triennio ed a buono nei due anni anteriori a tale triennio.
Le promozioni stesse ad eccezione di quelle previste nel successivo comma,
vengono effettuate per merito comparativo, su designazione del Consiglio di
amministrazione, tra gli impiegati della qualifica inferiore che si trovino
nelle condizioni previste dal precedente comma.
Le promozioni alla qualifica di consigliere di legazione sono effettuate
mediante concorso per titoli. Al concorso possono partecipare i primi segretari
di legazione che, oltre ai requisiti di promovibilità di cui al primo comma del
presente articolo abbiano prestato servizio nella carriera per almeno dieci anni
complessivi e che abbiano compiuto almeno due anni di servizio presso
l'Amministrazione centrale, due nelle rappresentanze diplomatiche o presso
organismi internazionali o in missione all'estero e due negli uffici consolari.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 10 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 4, la
graduatoria definitiva degli impiegati della carriera diplomatico-consolare
dichiarati idonei in almeno uno dei concorsi precedentemente espletati per la
promozione al grado VI del soppresso ordinamento è formata tenendo conto del
massimo punteggio tra quelli riportati nei concorsi, cui ciascun impiegato abbia
partecipato.
------------------------
228. Promozioni nelle altre carriere.
Le promozioni nelle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per
la stampa sono subordinate alla permanenza minima di due anni nella qualifica
rivestita ed alla condizione che l'impiegato non abbia riportato giudizi
complessivi inferiori a "distinto" nel precedente triennio e a "buono" nei due
anni anteriori a tale triennio.
Le promozioni stesse, ad eccezione di quelle previste nel successivo comma,
vengono effettuate per merito comparativo, su designazione del Consiglio di
amministrazione, tra gli impiegati della qualifica inferiore delle carriere
stesse che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma.
Le promozioni alla qualifica di consigliere per l'emigrazione di 2ª classe, di
consigliere commerciale di 2ª classe, di consigliere per l'Oriente di 2ª classe
e di consigliere per la stampa di 2ª classe sono effettuate mediante concorsi
per titoli. A tali concorsi sono ammessi gli impiegati della qualifica inferiore
delle rispettive carriere che, oltre ai requisiti di promovibilità di cui al
primo comma, abbiano prestato almeno dieci anni di servizio complessivo nella
carriera, di cui almeno quattro anni all'estero e due presso l'Amministrazione
centrale (51).
------------------------
(51) Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 4 giugno 1962, n. 524.
L'art. 18 della stessa L. 4 giugno 1962, n. 524, reca:
"
Art. 18. - Le promozioni di cui al terzo comma dell'art. 228 del testo unico
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
come risulta modificato dall'art. 5 della presente legge, sono effettuate
mediante scrutinio per merito comparativo nei confronti di quegli impiegati che,
oltre ad essere in possesso dei requisiti di promovibilità, di cui all'articolo
stesso, abbiano già conseguito entro la stessa carriera una precedente
promozione per concorso o per esame a termini dell'art. 2 del regio decreto 20
novembre 1930, numero 1842, o dello stesso articolo 228 sopra citato".
229. Divieto di cariche onorifiche.
Non è consentito il passaggio nella carriera diplomatico-consolare da altre
carriere o da altre amministrazioni.
Salvo quanto disposto nell'art. 31 ultimo comma, non possono essere conferite a
titolo onorifico qualifiche diplomatiche e consolari ed altre qualifiche proprie
delle carriere dell'amministrazione degli affari esteri.
È parimenti vietato il conferimento di incarichi di qualsiasi genere, a titolo
onorifico, presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.
------------------------
230. Rinvio.
Le disposizioni contenute nel R.D.L. 23 ottobre 1925, n. 2006 (52), ad eccezione
dell'art. 3 che è abrogato, si applicano al personale delle carriere direttive e
di concetto della amministrazione degli affari esteri (52/a).
------------------------
(52) Recante disposizioni sul matrimonio dei funzionari diplomatici e consolari.
(52/a) Vedi, anche, l'art. 269, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, riportato alla
voce Ministero degli affari esteri.
231. Collocamento a disposizione.
Gli ambasciatori, gli inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 1ª
classe, gli inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 2ª classe ed i
consiglieri di ambasciata possono, con D.P.R., previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, essere collocati a disposizione del Ministero quando ciò
sia richiesto dall'interesse del servizio.
Il periodo di tempo nel quale i medesimi possono rimanere in tale posizione non
può eccedere i due anni.
Trascorso questo periodo, senza che si sia altrimenti disposto, l'impiegato è
collocato a riposo.
Gli impiegati a disposizione per motivi di servizio continuano a percepire lo
stipendio e l'eventuale aggiunta di famiglia. Il loro numero non può essere
superiore a dodici, oltre quello dei posti del ruolo organico.
------------------------
232. (53).
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(53) Articolo abrogato dall'art. 269, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, riportato
alla voce Ministero degli affari esteri.
233. Disposizione transitoria.
Le disposizioni previste dal primo comma dell'art. 227 circa la permanenza
minima di due anni nella qualifica, non si applicano agli impiegati della
carriera diplomatico-consolare che si trovano in servizio alla data di entrata
in vigore della L. 13 febbraio 1952, n. 106 (54).
Agli impiegati stessi non si applicano le disposizioni dell'art. 227 circa i
termini di carriera e di servizio per l'ammissione al concorso di consigliere di
legazione.
Le disposizioni del primo comma dell'art. 227 circa la permanenza minima di due
anni nella qualifica nonché quelle dello stesso articolo circa i termini di
carriera e di servizio per l'ammissione al concorso a consigliere di legazione
non si applicano agli impiegati della carriera diplomatico-consolare che
rivestivano il grado 7° di gruppo A al 1° luglio 1956.
Le promozioni al grado di addetto per l'emigrazione di 1ª classe, di addetto
commerciale di 1ª classe, di primo segretario per l'Oriente e di addetto stampa
di 1ª classe sono conferite per merito comparativo con le modalità previste
dall'art. 228 agli impiegati:
a) che anteriormente al 1° luglio 1956 rivestivano il grado 8° nei ruoli del
personale per i servizi tecnici, del personale di gruppo A degli uffici
commerciali all'estero, dei commissari tecnici per l'Oriente e degli addetti
stampa all'estero;
b) che abbiano conseguito la qualifica di addetto per la emigrazione di 2ª
classe, di addetto commerciale di 2ª classe e di secondo segretario per
l'Oriente a seguito di esami di promozione per il grado 8° banditi anteriormente
al 1° luglio 1956.
------------------------
(54) Recante norme sulla riforma della carriera diplomatica.
Sezione III - Disposizioni comuni a tutte le carriere.
234. Esami di avanzamento.
Il concorso per esame speciale previsto dal D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 4, e
dall'art. 365 del presente decreto è sostituito da un concorso per titoli.
Gli esami per l'avanzamento nelle carriere di concetto ed esecutive sono
limitati alle prove scritte.
------------------------
235. Valutazione del servizio prestato all'estero. Destinazione all'estero del
personale amministrativo.
Ai fini del trattamento di quiescenza è aumentato di quattro o sei dodicesimi il
servizio prestato nelle residenze all'estero determinate con decreto del
Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, con
riguardo alla distanza dal territorio nazionale, ai disagi ed alle condizioni di
clima o di vita che le residenze stesse prestano.
Il personale direttivo per i servizi amministrativi dell'amministrazione
centrale può essere destinato a prestare servizio presso gli uffici all'estero
nel limite del 25% del totale dei posti previsti in organico (55).
------------------------
(55) L'art. 12, L. 4 giugno 1962, n. 524, reca: "Il limite di cui all'articolo
235, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è elevato al 30 per cento.
Tale limite si intende riferito al disimpegno delle funzioni di cui al secondo
comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre
1960, n. 1655, sul regolamento per il concorso di ammissione al ruolo del
personale direttivo per i servizi amministrativi".
Capo III - Ministero dell'interno.
Sezione I - Personale dell'amministrazione civile.
236. Riserva di posti nella nomina di prefetto.
I posti di prefetto previsti in organico debbono essere coperti, per almeno tre
quinti, dal personale amministrativo della carriera direttiva
dell'amministrazione civile dell'interno.
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237. Collocamento a disposizione dei prefetti.
I prefetti della Repubblica possono, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, essere collocati a disposizione del Ministero dell'interno, quando sia
richiesto dall'interesse del servizio.
I prefetti collocati a disposizione vi possono rimanere per tre anni, salvo
quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso lo stato di
disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso.
I prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di nove oltre quelli
dei posti del ruolo organico.
------------------------
238. Collocamento a riposo dei prefetti per ragioni di servizio.
I prefetti della Repubblica collocati a riposo per ragioni di servizio ai sensi
dell'art. 6 del T.U. 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni,
conseguono il diritto al trattamento di pensione nella misura stabilita dal
titolo III capo I del citato T.U. dopo dieci anni di servizio prestato nella
loro qualità od anche promiscuamente in altri uffici precedenti.
Negli altri casi hanno diritto all'indennità per una sola volta in luogo di
pensione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, purché abbiano
prestato almeno un anno intero di uguale servizio.
------------------------
Sezione II - Organi e personale degli archivi di Stato.
239. Giunta del Consiglio superiore.
Per il personale degli archivi di Stato avente qualifica non superiore ad
ispettore generale, soprintendente di 1ª classe e direttore capo di 1ª classe le
attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dalla Giunta del
Consiglio superiore degli archivi, integrata da due rappresentanti del
personale, da nominarsi all'inizio di ogni biennio con le modalità previste
dall'articolo 146.
------------------------
240. Scuole di paleografia e diplomatica e di archivistica per il personale
degli archivi di Stato.
Negli archivi di Stato designati dal Ministero dell'interno sono istituite
scuole di paleografia e diplomatica e di archivistica.
A coloro che abbiano regolarmente frequentato i corsi e superato gli esami viene
rilasciato apposito attestato.
Le norme relative all'istituzione ed al funzionamento delle scuole sono
stabilite con regolamento su proposta del Ministro per l'interno di concerto coi
Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione.
------------------------
241. Promozioni alle qualifiche di soprintendente di 2ª classe e direttore cupo
di 2ª classe.
Le promozioni alle qualifiche di soprintendente di 2ª classe e direttore capo di
2ª classe sono conferite mediante concorso per titoli e per ogni singola sede di
soprintendenza e di direzione degli archivi indicati nell'allegato 2 della
tabella A annessa alla L. 13 aprile 1953, n. 340, ai direttori di 1ª classe che
abbiano compiuto almeno un triennio di effettivo servizio nella qualifica.
I trasferimenti da sede a sede di soprintendenza e di direzione degli archivi
suddetti sono disposti mediante concorso per titoli.
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242. Nomina a soprintendente dell'archivio centrale e conferimento della
qualifica di ispettore generale.
La nomina a soprintendente dell'archivio centrale dello Stato è deliberata dal
Consiglio dei Ministri, udito il parere del Consiglio superiore degli archivi.
La qualifica di ispettore generale è conferita mediante concorso per titoli, al
quale possono partecipare, oltre i soprintendenti di 1ª classe ed i direttori
capi di 1ª classe, anche i soprintendenti ed i direttori capi di 2ª classe che
abbiano compiuto un triennio di servizio nella qualifica e siano in possesso
degli altri requisiti di legge.
------------------------
243. Giudizio complessivo per gli allievi delle scuole di paleografia e di
archivista.
Non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "mediocre" agli
archivisti che, tenuti a frequentare le scuole di paleografia e di archivistica,
trascurino senza giustificati motivi la frequenza dei corsi o nell'esame finale
non conseguano il diploma di idoneità.
------------------------
244. Speciali casi di incompatibilità per il personale degli archivi di Stato.
Fermo il disposto degli artt. 60 e 62, agli impiegati degli archivi di Stato è
vietato:
essere archivisti, bibliotecari o segretari di case private e di far collezione
o commercio di autografi, documenti o manoscritti;
eseguire, per conto di enti morali o di privati, indagini di indole nobiliare,
araldica o genealogica nonché qualunque altra ricerca o lavoro nell'archivio cui
sono addetti;
portare fuori d'ufficio o trattenere nella propria stanza registri, volumi,
schede, libri, documenti appartenenti all'archivio, nonché darne notizia a
chicchesia in modo diverso da quello prescritto nel regolamento;
alterare l'ordine dei documenti dalle serie originarie dei singoli uffici per
farne collezione speciale o instituire arbitrari riordinamenti;
pubblicare studi particolari su materiale archivistico senza l'autorizzazione
della direzione.
Essi hanno l'obbligo di dare avviso al proprio superiore immediato di qualunque
sottrazione, disordine od abuso, che giunga a loro notizia relativamente alle
carte dell'archivio.
------------------------
Sezione III - Personale della pubblica sicurezza.
245. Rapporto dei prefetti al termine del periodo di prova per i volontari di
pubblica sicurezza.
Trascorso il periodo di prova i prefetti riferiscono se i volontari di pubblica
sicurezza abbiano dimostrato di possedere tutti i requisiti necessari ad un buon
funzionario di pubblica sicurezza e se abbiano inoltre prestato lodevole
servizio e serbato ottima condotta.
------------------------
246. Dispensa dei funzionari di pubblica sicurezza da servizi speciali.
I funzionari di pubblica sicurezza si considerano permanentemente in funzione e
sono esenti dal servizio di giudice popolare e da qualsiasi altro servizio
obbligatorio estraneo alle loro funzioni.
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247. Disposizioni speciali per gli ufficiali di polizia giudiziaria.
Per i funzionari di pubblica sicurezza aventi qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria rimangono ferme le disposizioni della L. 18 giugno 1955, n. 517
(56).
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(56) Recante modificazioni al Codice di procedura penale.
248. Avanzamento del personale di pubblica sicurezza per merito straordinario.
Per l'avanzamento alle qualifiche inferiori a vice questore rimane ferma
l'applicabilità dell'art. 1 del D.Lgs.P. 28 giugno 1946, n. 14 (57).
------------------------
(57) Esso reca: "Ai funzionari di pubblica sicurezza, eccettuati i vice
questori, i questori e gli ispettori generali di pubblica sicurezza, e agli
ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, eccettuati i tenenti
colonnelli, ed i colonnelli i quali si siano esposti od abbiano corso grave
pericolo di vita per arrestare malfattori o per tutelare l'ordine pubblico o per
salvare la vita di cittadini, oppure a quelli che, sempre con grave rischio e
pericolo di vita e nell'esercizio delle loro attribuzioni di istituto, si siano
distinti in modo del tutto speciale nel compiere qualche servizio di importanza
assolutamente eccezionale, possono essere conferite promozione per merito
straordinario al grado immediatamente superiore, sempre che posseggano tutti gli
altri requisiti di capacità, attitudine, cultura e condotta necessari per
ricoprire il grado cui dovrebbero essere promossi".
249. Collocamento a riposo di ufficio degli ispettori generali capi e dei
questori per gravi ragioni di servizio.
Gli ispettori generali capi ed i questori di pubblica sicurezza possono, su
proposta del Consiglio di amministrazione, essere dispensati o collocati a
riposo per gravi ragioni di servizio indipendentemente da qualsiasi limite di
età e di servizio, con il trattamento di cui all'art. 238.
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250. Compiti degli aiutanti di polizia.
Gli aiutanti di polizia hanno l'incarico di coadiuvare i funzionari di pubblica
sicurezza nella trattazione degli affari di polizia amministrativa.
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251. Accesso alla qualifica di aiutante di polizia.
Ai posti disponibili nella qualifica di aiutante di polizia della carriera
esecutiva del personale della pubblica sicurezza si accede mediante esame di
concorso fra il personale della carriera esecutiva dell'amministrazione della
pubblica sicurezza con la qualifica di archivista o di applicato.
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Sezione IV - Personale dei servizi antincendi.
252. Procedimento e sanzioni disciplinari per il personale dei servizi
antincendi.
Al personale della carriera direttiva dei servizi antincendi si applicano il
procedimento e le sanzioni disciplinari previsti dal regolamento di disciplina
approvato con regio decreto 16 marzo 1942, numero 701.
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Capo IV - Ministero delle finanze
Sezione I - Personale dell'amministrazione centrale.
253. Accesso alla carriera direttiva.
(57/a).
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(57/a) Abrogato dall'art. 61, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, riportato al n.
A/XVIII.
254. Scuola di perfezionamento.
Il Ministero delle finanze è autorizzato ad effettuare corsi speciali di
perfezionamento tecnico per gli impiegati dell'amministrazione centrale e di
quelle periferiche.
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255. Nomina a statistico.
La nomina a statistico nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale,
equiparato a tutti gli effetti a consigliere di 1ª classe, si consegue mediante
concorso per esami.
Lo statistico consegue la promozione a statistico superiore, a statistico capo e
ad ispettore generale statistico, senza esami, previo giudizio favorevole del
Consiglio di amministrazione, rispettivamente, dopo sei anni di effettivo
servizio nella qualifica di statistico, sei anni di effettivo servizio nella
qualifica di statistico superiore e sei anni di effettivo servizio nella
qualifica di statistico capo (58).
------------------------
(58) Comma aggiunto dall'art. 7, L. 19 luglio 1962, n. 959.
256. Attribuzioni di funzioni ispettive.
Le funzioni ispettive relative ai servizi dell'imposta generale sull'entrata e
della finanza straordinaria sono esercitate anche da impiegati
dell'amministrazione centrale, mediante incarico da conferirsi con decreto del
Ministro delle Finanze ad impiegati con qualifica non inferiore a direttore di
sezione, in numero complessivo non superiore ad otto.
------------------------
257. Carriera degli agenti agronomi.
La qualifica equiparata a direttore di divisione nel ruolo ad esaurimento della
carriera direttiva del servizio tecnico agrario è conferita, previo giudizio
favorevole del Consiglio di amministrazione al direttore agrario che abbia
compiuto, in qualifiche equiparate a direttore di sezione, sei anni di effettivo
servizio.
La successiva qualifica equiparata ad ispettore generale è conferita, con le
stesse modalità, al direttore agrario che abbia compiuto nella qualifica
equiparata a direttore di divisione otto anni di effettivo servizio (59).
------------------------
(59) Articolo così sostituito dall'art. 8, L. 19 luglio 1962, n. 959.
258. Attribuzione della qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo.
La qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo del Ministero delle finanze è
conferita, con decreto del Ministro per le finanze, sentito il parere del
consiglio di amministrazione, ad un impiegato della carriera esecutiva
dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza con almeno otto anni
di effettivo servizio nella carriera (59/a).
------------------------
(59/a) Articolo così sostituito dall'art. 62, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077,
riportato al n. A/XVIII.
Sezione II - Personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici
erariali.
259. Promozione a qualifiche superiori ad assistente disegnatore e computista.
(59/b).
------------------------
(59/b) Abrogato dall'art. 64, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, riportato al n.
A/XVIII.
Sezione III - Personale dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle
imposte indirette.
260. Promozione a primo ufficiale.
(59/c).
------------------------
(59/c) Abrogato dall'art. 65, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, riportato al n.
A/XVIII.
Sezione IV - Personale dei laboratori chimici.
261. Attribuzione della qualifica di direttore dei laboratori chimici.
La qualifica di direttore dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte
indirette è conferita ad un ispettore generale dei laboratori chimici con
decreto del Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio di amministrazione.
------------------------
Sezione V - Personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle
imposte indirette sugli affari.
262. Attribuzioni di funzioni ispettive.
I direttori di 1ª classe, di 2ª classe ed i vice direttori della carriera
direttiva dell'amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette
sugli affari possono essere incaricati, con decreto del Ministro per le Finanze,
di esercitare la funzione ispettiva, assumendo, rispettivamente, la qualifica di
ispettore capo, di ispettore superiore e di ispettore.
------------------------
263. Nomina a conservatore di 2ª classe.
La nomina alla qualifica di conservatore di 2ª classe dei registri immobiliari è
conferita con decreto del Ministro per le Finanze, su conforme parere del
Consiglio di amministrazione, agli impiegati della carriera speciale
dell'amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari
che rivestano qualifica non inferiore a vice direttore.
------------------------
264. Promozione a conservatore di 1ª classe.
La promozione alla qualifica di conservatore di 1ª classe dei registri
immobiliari si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono
ammessi i conservatori di 2ª classe che abbiano compiuto tre anni di effettivo
servizio nella qualifica.
------------------------
265. Riserve di posti.
Il passaggio alle qualifiche superiori a conservatore di 2ª classe dei registri
immobiliari, ai sensi dell'art. 200, secondo comma, non può avvenire per un
numero di posti superiore alla metà delle vacanze in ciascuna delle predette
qualifiche.
------------------------
266. Carriera dei cassieri.
Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'art. 5, un terzo dei posti
messi a concorso nella qualifica iniziale del ruolo dei cassieri è riservato al
personale della carriera esecutiva degli uffici del registro in possesso dello
specifico titolo di studio prescritto per l'accesso al predetto ruolo (59/d).
I posti riservati non coperti per mancanza di aspiranti vanno aggiunti agli
altri posti messi a concorso.
------------------------
(59/d) Comma così sostituito dall'art. 63, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077,
riportato al n. A/XVIII.
267. Reggenza di uffici.
Fermo restando il disposto dell'art. 31, comma terzo, all'impiegato della
carriera speciale di concetto del personale dell'amministrazione provinciale
delle tasse e delle imposte indirette sugli affari può essere affidata la
temporanea reggenza di un ufficio del registro o di un ufficio misto.
------------------------
Capo V - Ministero del tesoro.
Sezione I - Ispettori per i servizi della direzione generale del tesoro.
268. (59/e).
------------------------
(59/e) Articoli abrogati dall'art. 27, L. 12 agosto 1962, n. 1289.
Sezione II - Ispettori per i servizi della direzione generale degli Istituti di
previdenza.
269. (59/e).
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(59/e) Articoli abrogati dall'art. 27, L. 12 agosto 1962, n. 1289.
270. Norma transitoria.
I posti della soppressa qualifica di vice ispettore per i servizi della
direzione generale degli Istituti di previdenza sono assorbiti da quelli della
qualifica iniziale della carriera.
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Sezione III - Attuari per i servizi della direzione generale degli Istituti di
previdenza.
271-272-273. (59/e).
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(59/e) Articoli abrogati dall'art. 27, L. 12 agosto 1962, n. 1289.
Sezione IV - Personale della Ragioneria Generale dello Stato.
274. Organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi.
I rapporti informativi per i direttori delle Ragionerie centrali, regionali e
provinciali sono compilati dall'ispettore generale capo di finanza; il giudizio
complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione.
I rapporti informativi dei direttori di divisione delle Ragionerie centrali,
regionali e provinciali sono compilati dai competenti direttori; il giudizio
complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione.
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275. Nomina ed impiego.
La nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva
dell'Ispettorato generale di finanza ha luogo mediante concorsi per titoli ed
esami fra laureati in giurisprudenza od in economia e commercio.
Ai predetti concorsi possono partecipare:
a) gli impiegati delle carriere direttive, anche speciali di tutte le
amministrazioni dello Stato, i quali, alla data di pubblicazione del decreto
ministeriale che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente otto anni
di servizio nelle carriere medesime, ancorché sforniti della laurea predetta ai
sensi del quarto comma dell'art. 161;
b) i professori ordinari di ruolo A o di ruolo B degli Istituti di istruzione
secondaria e gli assistenti ordinari delle Università degli Studi i quali
abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del bando, almeno cinque anni di
insegnamento come ordinari;
c) gli iscritti, alla data di pubblicazione del decreto ministeriale che indice
il concorso, da almeno quattro anni negli albi degli avvocati o dei procuratori
o dei dottori commercialisti, i quali posseggano i requisiti richiesti per
l'assunzione negli impieghi statali e non abbiano superato l'età di 35 anni,
salva l'elevazione del limite di età prevista dalle disposizioni vigenti.
I posti della soppressa qualifica di consigliere di 1ª classe della carriera
direttiva dell'ispettorato generale di finanza sono assorbiti da quelli della
qualifica iniziale della carriera stessa.
Nei confronti del personale delle carriere direttive della Ragioneria generale
dello Stato che, alla data del 1° luglio 1956, rivestiva la qualifica di
direttore di ragioneria centrale di 2ª classe od equiparata, resta ferma, sino
al 30 giugno 1959, l'applicazione dell'art. 16 della L. 26 luglio 1939, n. 1037.
Il personale delle carriere direttive e della carriera esecutiva della
Ragioneria generale dello Stato può essere utilizzato presso le ragionerie
regionali per le esigenze di detti uffici, con il trattamento previsto dal
D.Lgs.Lgt. 7 giugno 1945, n. 320, e successive modificazioni.
------------------------
Capo VI - Ministero della pubblica istruzione.
Sezione I - Personale ispettivo dell'Amministrazione centrale.
276. Nomina ad ispettore centrale per l'istruzione media, classica, scientifica,
magistrale, tecnica ed elementare.
I posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media, classica,
scientifica, magistrale e tecnica sono conferiti in seguito a concorso per
titoli, integrato da un colloquio, cui è ammesso a partecipare il personale di
ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie, provvisto di laurea:
a) presidi di 1ª e 2ª categoria e direttori di istituti e scuole statali di
istruzione secondaria;
b) professori appartenenti ai ruoli A o B dei predetti istituti e scuole che
abbiano compiuto, rispettivamente, almeno 14 o 18 anni di anzianità;
c) appartenenti ad uno dei ruoli delle carriere direttive del Ministero della
pubblica istruzione i quali rivestano la qualifica di direttore di divisione o,
da almeno tre anni, quella di direttore di sezione.
I posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare sono
conferiti al personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari provvisti
di laurea come segue:
a) per un terzo in seguito a concorso per titoli fra gli ispettori scolastici, i
quali abbiano almeno tre anni di anzianità;
b) per gli altri due terzi in seguito a concorso per titoli e per esami fra gli
ispettori scolastici aventi anzianità inferiore a tre anni e i direttori
didattici i quali abbiano almeno sei anni di anzianità nella qualifica (59/f).
I posti del concorso di cui alla lettera a) andranno in aumento alla aliquota
dei posti del concorso di cui alla lettera b) e viceversa, in mancanza di
aspiranti aventi titolo al conferimento dei posti medesimi (60).
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(59/f) Lettera così modificata dall'art. 84, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077,
riportato al n. A/XVIII.
(60) Vedi, ora, art. 15, L. 13 marzo 1958, n. 165, recante ordinamento delle
carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli
istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica e disposizioni sulla
carriera degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione.
277. Ripartizione dei posti di organico degli ispettori centrali per
l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.
Il Ministro provvede, nel limite del contingente dei posti di organico, alla
ripartizione del numero dei posti degli ispettori centrali tra la direzione
generale dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale, quella
dell'istruzione tecnica e l'ispettorato per l'istruzione media non governativa,
specificando la materia od il gruppo di materie di insegnamento, ai fini anche
della determinazione dei posti da mettere a concorso.
------------------------
278. Valutazione di servizio precedente nella carriera degli ispettori centrali
per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.
Il servizio prestato nella carriera di provenienza in qualifica equiparata o
superiore, per il trattamento economico, a quella di ispettore centrale di 2ª
classe è valutato per intero, tanto agli effetti dello svolgimento della
carriera che della progressione economica.
------------------------
279. Nomina ad ispettore centrale di 2ª classe per le antichità e belle arti.
La nomina ad ispettore centrale di 2ª classe per le antichità e belle arti è
conferita in seguito a concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato
agli impiegati della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e
belle arti, se trattasi di posti di ispettore per le antichità o per l'arte
medioevale e moderna, ovvero ai direttori o professori di accademie, istituti e
scuole di istruzione artistica, se trattasi di posti di ispettori per
l'istruzione artistica.
I concorrenti devono rivestire la qualifica equiparata, per il trattamento
economico, a quella di direttore di sezione o, da almeno cinque anni, la
qualifica equiparata, per il trattamento economico, a quella di consigliere di
1ª classe.
------------------------
280. Nomina ad ispettore centrale di 1ª classe per l'istruzione musicale.
Il posto di ispettore centrale di 1ª classe attribuito alla categoria degli
ispettori per l'istruzione musicale è conferito mediante concorso per titoli
riservato ai direttori od insegnanti di composizione nei conservatori di musica.
------------------------
281. Ripartizione dei posti di organico nella carriera degli ispettori centrali
per le antichità e belle arti e per l'istruzione musicale.
Nei bandi di concorso è specificato a quale delle categorie previste,
rispettivamente, dagli artt. 279 e 280, l'amministrazione intenda riservare il
posto od i posti da conferire.
------------------------
Sezione II - Personale dei Provveditorati agli studi.
(giurisprudenza di legittimità)
282. Conferimento di posti di provveditore agli studi.
Alla qualifica di provveditore agli studi di 2ª classe si accede:
a) per la metà dei posti disponibili, mediante promozione dei vice provveditori,
ai sensi degli artt. 166, 167 e 369;
b) per l'altra metà di posti, mediante concorso per titoli, integrato da un
colloquio e riservato:
1) ai presidi di 1ª e 2ª categoria ed ai direttori di istituti e scuole statali
d'istruzione secondaria;
2) agli impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della
pubblica istruzione aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di
sezione;
3) ai professori di istituti statali di istruzione secondaria di primo e secondo
grado, equiparati, per il trattamento economico, almeno alla qualifica di
direttore di sezione;
4) agli ispettori scolastici delle scuole elementari.
Nel computo dei posti da riservare al concorso di cui alla lettera b) deve
tenersi conto dei provveditori agli studi già in servizio che, pur non
provenendo da concorso per titoli, abbiano ottenuto la nomina diretta al posto
in virtù di precedenti disposizioni legislative non più in vigore.
Per la nomina a provveditore agli studi ai sensi della lettera b), è necessario
il possesso di una laurea.
------------------------
283. Accesso alla qualifica di provveditore agli studi di 1ª classe.
La promozione a provveditore agli studi di 1ª classe si consegue, a ruolo
aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i
provveditori agli studi di 2ª classe che abbiano compiuto tre anni di effettivo
servizio nella qualifica.
A coloro che, avendo titolo, a norma del precedente articolo, alla qualifica di
provveditore agli studi, rivestano già qualifica equiparata, per il trattamento
economico, a quella di provveditore di 1ª classe attribuita la qualifica di
provveditore di 1ª classe.
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284. Valutazione di anzianità.
Per il personale previsto dalla lettera b) dell'art. 282 il servizio prestato
nella carriera di provenienza, in qualifica equiparata, per il trattamento
economico, a quella di provveditore agli studi di 2ª classe, è valutato per
intero tanto agli effetti dello svolgimento della carriera che della
progressione economica.
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285. Nomina definitiva a provveditore agli studi.
La nomina a provveditore agli studi di 1ª o di 2ª classe disposta in seguito al
concorso per titoli di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 282 diventa
definitiva dopo un biennio di prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di
amministrazione.
Ove il giudizio sia sfavorevole, il provveditore viene restituito al ruolo ed
alla qualifica di provenienza, anche in soprannumero e salvo riassorbimento, e
gli è attribuito lo stipendio che avrebbe conseguito se fosse rimasto nella
stessa.
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Sezione III - Personale delle soprintendenze alle antichità e belle arti.
286. Promozione a direttore di 1ª classe.
La promozione alla qualifica di direttore di 1ª classe della carriera direttiva
delle soprintendenze alle antichità e belle arti si consegue mediante concorso
per titoli al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo
che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano
compiuto complessivamente sei anni di effettivo servizio nella carriera.
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287. Nomina a vice disegnatore.
La nomina in prova alla qualifica di vice disegnatore nella carriera di concetto
delle soprintendenze alle antichità e belle arti si consegue mediante concorso
per titoli ed esami.
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288. Nomina ad aiutante ed a restauratore.
La nomina in prova alle qualifiche di aiutante e di restauratore nelle carriere
esecutive delle soprintendenze alle antichità e belle arti si consegue mediante
concorso per titoli ed esami.
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289. Promozione a primo custode.
La promozione alla qualifica di primo custode nella carriera ausiliaria delle
soprintendenze alle antichità e belle arti è conferita a scelta, su designazione
del Consiglio di amministrazione, ai custodi ed alle guardie notturne che
abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella carriera.
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Sezione IV - Personale dell'Istituto centrale del restauro.
290. Promozione alle qualifiche superiori nella carriera direttiva.
Gli impiegati con qualifiche di chimico e di fisico della carriera direttiva
dell'Istituto centrale del restauro conseguono, previo parere favorevole del
Consiglio di amministrazione, la promozione alle qualifiche equiparate a
consigliere di 1ª classe e direttore di sezione, rispettivamente dopo sette e
quattordici anni dall'ingresso in carriera.
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291. Promozioni alle qualifiche superiori nella carriera di concetto.
Le promozioni alle qualifiche superiori a quelle iniziali nella carriera di
concetto dell'Istituto centrale del restauro sono conferite mediante scrutinio
per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati che abbiano compiuto
cinque anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.
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Sezione V - Personale della Calcografia nazionale, dell'Opificio delle pietre
dure e del Gabinetto fotografico nazionale.
292. Nomina a direttore.
La nomina alla qualifica di direttore della Calcografia nazionale, dell'Opificio
delle pietre dure e del Gabinetto fotografico nazionale si consegue mediante
concorso per titoli e per esame.
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Sezione VI - Personale del Gabinetto nazionale delle stampe.
293. Nomina a direttore.
La nomina in prova alla qualifica di direttore del Gabinetto nazionale delle
stampe si consegue mediante concorso per titoli al quale sono ammessi coloro che
abbiano esercitato, per almeno dieci anni, attività tecnica, scientifica ed
artistica nelle materie inerenti alle funzioni della qualifica.
Resta fermo il disposto dell'art. 2 salvo per il limite di età che è elevato ad
anni 35.
------------------------
294. Carriera del direttore.
Il direttore del Gabinetto nazionale delle stampe e promosso, previo giudizio
favorevole del Consiglio di amministrazione, alla qualifica equiparata a quella
di segretario principale delle carriere di concetto dopo cinque anni di
effettivo servizio dall'ingresso in carriera.
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Sezione VII - Personale dei convitti nazionali.
295. Nomina a vice rettore aggiunto di 3ª classe.
La nomina in prova alla qualifica di vice rettore aggiunto di 3ª classe nella
carriera direttiva dei convitti nazionali si consegue mediante concorso per
titoli ed esami.
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296. Promozione a vice rettore aggiunto di 1ª classe.
La promozione alla qualifica di vice rettore aggiunto di 1ª classe nella
carriera direttiva dei convitti nazionali si consegue a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i vice rettori aggiunti
di 2ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto quattro anni di effettivo
servizio nella qualifica.
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297. Valutazione di anzianità per la promozione a vice rettore aggiunto di 1ª e
2ª classe.
Ai fini del computo dell'anzianità prescritta per l'ammissione agli scrutini per
la promozione alle qualifiche di vice rettore aggiunto di 1ª e 2ª classe nella
carriera direttiva dei convitti nazionali, il servizio prestato, in qualunque
tempo, anche se interrotto, nel ruolo del personale insegnante e direttivo delle
scuole elementari od in altri ruoli di insegnamento di corrispondente carriera,
è valutato in ragione della metà e per non più di cinque anni.
------------------------
298. Valutazione di anzianità per la promozione a vice rettore.
Ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso per
merito distinto ed all'esame di idoneità per la promozione alla qualifica di
vice rettore nella carriera direttiva dei convitti nazionali non si applicano le
disposizioni degli artt. 164, quinto comma, e 201, primo comma.
------------------------
299. Nomina a vice economo.
La nomina in prova alla qualifica di vice economo nella carriera di concetto dei
convitti nazionali si consegue mediante concorso per titoli ed esami.
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Sezione VIII - Personale non insegnante delle scuole e degli Istituti di
istruzione media, classica, scientifica magistrale e tecnica.
300. Personale di segreteria, vigilanza e di servizio.
Restano salvi i posti di ruolo del personale tecnico e ausiliario delle
università ed istituti di istruzione superiore; i posti di ruolo relativi al
personale di segreteria, di vigilanza e di servizio previsti dalle tabelle
organiche degli istituti e scuole d'arte; i posti del personale di vigilanza e
ausiliario degli istituti e scuole di istruzione tecnica; i posti di segretario
economo, segretario e bidello custode degli istituti statali per sordomuti,
della scuola magistrale di metodo per educatori dei ciechi e delle scuole
professionali per ciechi; nonché quelli del restante personale non insegnante
delle scuole e istituti di ogni ordine e grado.
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301. Assunzione del personale femminile nella carriera del personale ausiliario.
Le donne accedono alla qualifica di bidello negli istituti di istruzione media,
classica, scientifica e magistrale per il numero di posti ad esse riservato.
La riserva è stabilita di volta in volta nel relativo bando di concorso in
rapporto alle classi miste e femminili funzionanti.
Nella valutazione dei titoli per i concorsi a bidello deve adottarsi un criterio
preferenziale per i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio in
qualità di bidello supplente.
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Capo VII - Ministero dei lavori pubblici.
Sezione I - Personale dell'Amministrazione centrale.
302. Scrutini di promozione alle qualifiche superiori a direttore di sezione.
Per le promozioni alle qualifiche di ispettore generale e di direttore di
divisione nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale costituisce
titolo di merito l'aver prestato lodevole servizio per almeno un anno presso
uffici periferici.
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303. Impiego del personale dell'amministrazione centrale presso i provveditorati
alle opere pubbliche.
Il personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale può essere
utilizzato presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, per le
esigenze dei predetti uffici, con il trattamento previsto dal D.Lgs.Lgt. 7
giugno 1945, n. 320, e successive modificazioni.
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Sezione II - Personale delle nuove costruzioni ferroviarie.
304. Stato giuridico ed economico.
Al personale delle nuove costruzioni ferroviarie di cui al R.D. 4 agosto 1924,
n. 1262 (61), art. 1, e al R.D. 21 ottobre 1926, n. 1857, art. 1 (62), si
applicano le disposizioni relative allo stato giuridico ed economico nonché
all'avanzamento in carriera del personale delle Ferrovie dello Stato.
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(61) Esso reca: "Il personale della Direzione generale delle Ferrovie dello
Stato che, con regolare assegnazione disposta a suo tempo, ha fatto parte prima
del 30 aprile 1924 degli uffici di costruzione delle nuove linee ferroviarie e
che alla data del 20 luglio 1924 risulta assegnato all'ufficio IV del servizio
centrale, lavori e costruzioni, o degli uffici locali delle costruzioni, passa
alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici (Ispettorato generale delle
ferrovie, tramvie ed automobili) conservando il trattamento giuridico ed
economico dell'Amministrazione da cui proviene.
È lasciata facoltà fino al 31 dicembre 1924 ai Ministri per i lavori pubblici e
per le comunicazioni di effettuare, di comune accordo, in casi eccezionali,
passaggi di personale dall'uno all'altro dicastero, previo consenso del Ministro
per le finanze.
Il personale dell'Amministrazione ferroviaria che alla data del presente decreto
presta già servizio presso l'Ispettorato generale ed i Circoli d'ispezione
potrà, previo assenso della predetta Amministrazione ferroviaria, passare alla
dipendenza del Ministro dei lavori pubblici, col trattamento di cui sopra".
(62) Esso reca: "Ai sei funzionari già appartenenti al ruolo amministrativo
(gruppo A) del Ministero dei lavori pubblici, e trasferiti nel ruolo delle nuove
costruzioni ferroviarie col citato decreto ministeriale in data 20 maggio 1926,
è esteso, a tutti gli effetti, il trattamento giuridico ed economico conservato
coi regi decreti 4 agosto 1924, n. 1262, e 25 marzo 1926, n. 548, al personale
proveniente dall'Amministrazione ferroviaria e che ora fa parte del ruolo delle
nuove costruzioni ferroviarie del Ministero dei lavori pubblici.
I detti sei funzionari conserveranno però il trattamento di quiescenza comune a
tutte le Amministrazioni civili dello Stato, non saranno inscritti all'Opera di
previdenza istituita fra il personale delle Ferrovie dello Stato, e non
parteciperanno alle cooperative edilizie ferroviarie".
Capo VIII - Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Sezione I - Personale degli istituti di sperimentazione agraria e
talassografica.
305. Concorso per la nomina a direttore straordinario.
[Per l'ammissione al concorso per titoli per la nomina a direttore straordinario
di istituto di sperimentazione agraria o talassografica, si osservano le
disposizioni vigenti sui concorsi per l'assunzione ad impieghi statali,
prescindendo dal limite massimo di età.
A parità di votazione complessiva costituisce titolo di preferenza il servizio
di ruolo prestato nella carriera direttiva degli sperimentatori degli istituti
di sperimentazione agraria e talassografica (63)] (63/a).
------------------------
(63) Comma aggiunto dall'art. 8, L. 15 dicembre 1961, n. 1304.
(63/a) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 10, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454.
306. Svolgimento della carriera dei direttori.
[I direttori straordinari degli istituti di sperimentazione agraria e
talassografica sono nominati in prova per la durata di tre anni, durante i quali
in caso di insufficiente attitudine, possono essere dispensati dal servizio, su
conforme parere della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle
foreste.
Al termine del terzo anno di effettivo servizio possono essere promossi
ordinari, in base a giudizio sulla loro operosità scientifica reso da una
Commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e ie foreste, su
designazione della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle
foreste, e composta di cinque membri effettivi e due supplenti, scelti fra i
direttori ordinari di istituti di sperimentazione agraria e talassografica e i
professori ordinari di università.
Ove tale giudizio sia sfavorevole, i direttori straordinari, su parere conforme
della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste,
possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale
saranno sottoposti al giudizio di una Commissione composta con i criteri fissati
dal comma precedente e costituita da persone diverse da quelle che pronunciarono
il precedente giudizio.
Coloro che al termine del triennio ed eventualmente del quinquennio non
conseguano la promozione ad ordinario, sono dispensati dal servizio con
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il giudizio
sfavorevole è divenuto definitivo.
La promozione a direttore ordinario ha effetto dal giorno successivo a quello
del compimento del triennio ed eventualmente del quinquennio di servizio come
direttore straordinario.
I direttori ordinari al compimento del quarto anno di anzianità nella predetta
qualifica conseguono la promozione a direttore superiore.
I posti vacanti nella qualifica di direttore capo sono conferiti, secondo
l'ordine di anzianità, ai direttori superiori che nella predetta qualifica
abbiano maturato almeno otto anni di effettivo servizio (64)] (63/a).
------------------------
(64) Articolo così sostituito dall'art. 9, L. 15 dicembre 1961, n. 1304.
(63/a) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 10, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454.
307. Nomina a direttore.
[La nomina a direttore di istituto di sperimentazione agraria o talassografica
ha luogo a seguito di pubblico concorso per titoli a norma dell'art. 305.
Si può prescindere dalla procedura del concorso:
a) quando si tratti di persona che ricopra l'ufficio di professore ordinario di
università e sulla cui nomina a direttore di istituto di sperimentazione agraria
o talassografica abbia espresso parere favorevole la sezione 1ª del Consiglio
superiore dell'agricoltura e delle foreste;
b) quando si tratti di persona giunta a meritata fama di singolare perizia nella
materia o nelle materie nelle quali rientra l'attività di sperimentazione
agraria o talassografica demandata all'Istituto e sulla nomina abbia espresso
parere favorevole, ad unanimità di voti, la sezione 1ª del Consiglio superiore
dell'agricoltura e delle foreste.
I professori universitari ordinari, nominati a seguito di pubblico concorso o ai
sensi della lettera a) del precedente comma, direttori di istituti di
sperimentazione agraria e talassografica sono esonerati dal compiere il servizio
straordinario e sono inquadrati nella qualifica corrispondente a quella di
provenienza e conservano la relativa anzianità acquisita nel ruolo di
provenienza. Ai direttori nominati a termini della lettera b) del secondo comma
del presente articolo è attribuita, all'atto della nomina, la qualifica di
direttore ordinario.
Sul modo di provvedere al posto vacante di direttore decide il Ministro su
proposta del Consiglio di amministrazione dell'istituto e sentita la sezione 1ª
del Consiglio, superiore dell'agricoltura e delle foreste.
Durante la vacanza del posto di direttore la direzione dell'istituto è affidata,
per incarico, ad uno dei reggenti delle sezioni o ad uno degli aiuti addetti
all'istituto stesso] (63/a).
------------------------
(63/a) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 10, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454.
308. Approvazione dei lavori delle Commissioni.
[Gli atti della commissione giudicatrice del concorso per la nomina a direttore
straordinario e quelli delle commissioni previste dall'articolo 306 sono
soggetti all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo
parere sulla regolarità di essi, della sezione 1ª del Consiglio superiore
dell'agricoltura e delle foreste] (63/a).
------------------------
(63/a) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 10, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454.
309. Trasferimento del direttore.
[Il trasferimento del direttore di un istituto di sperimentazione agraria o
talassografica ad altro istituto può essere disposto dal Ministro per
l'agricoltura e le foreste previo consenso dell'interessato e sentito il parere
della sezione 1ª del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste]
(63/a).
------------------------
(63/a) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 10, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454.
310. Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo dei direttori degli
istituti di sperimentazione.
I direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica sono
collocati a riposo al compimento del 75° anno di età (64/a).
Al compimento del 70° anno di età sono collocati fuori ruolo a disposizione del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i relativi posti di ruolo sono
considerati vacanti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti
(64/a).
Ai direttori fuori ruolo spetta lo stesso trattamento del personale di ruolo
agli effetti economici e di carriera (64/a).
[I direttori d'istituto di sperimentazione agraria e talassografica collocati
fuori ruolo ai sensi del precedente comma, sono tenuti a svolgere attività
scientifiche secondo le modalità da determinarsi dal Ministero] (64/b).
[I direttori possono inoltre essere dispensati dal servizio previo motivato
parere della sezione 1° del Consiglio superiore dell'agricoltura e foreste nei
casi e con le modalità previste dal presente decreto] (64/b).
------------------------
(64/a) Il presente comma deve ritenersi abrogato dall'art. 9, comma 10, D.Lgs.
29 ottobre 1999, n. 454, salvo quanto disposto nei confronti dei direttori di
istituto in servizio da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del
suddetto decreto.
(64/a) Il presente comma deve ritenersi abrogato dall'art. 9, comma 10, D.Lgs.
29 ottobre 1999, n. 454, salvo quanto disposto nei confronti dei direttori di
istituto in servizio da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del
suddetto decreto.
(64/a) Il presente comma deve ritenersi abrogato dall'art. 9, comma 10, D.Lgs.
29 ottobre 1999, n. 454, salvo quanto disposto nei confronti dei direttori di
istituto in servizio da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del
suddetto decreto.
(64/b) Comma abrogato dall'art. 9, comma 10, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454.
(64/b) Comma abrogato dall'art. 9, comma 10, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454.
311. Passaggio dei direttori nei ruoli dei professori universitari.
I direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica che, a
seguito di concorso, conseguano la nomina a posto di ruolo di professore di
università o di istituto superiore d'istruzione universitaria conservano la
propria anzianità ed assumono la qualifica corrispondente a quella rivestita nel
ruolo organico di provenienza (64/c).
------------------------
(64/c) Il presente articolo, deve ritenersi abrogato dall'art. 9, comma 10,
D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, salvo quanto disposto nei confronti dei
direttori di istituto in servizio da almeno dieci anni alla data di entrata in
vigore del suddetto decreto.
312. Disposizioni particolari per i direttori.
[Nei riguardi dei direttori degli istituti di sperimentazione agraria e
talassografica non si applicano le disposizioni della parte prima, titolo III,
capi I e II, e della parte seconda, titoli I, VI, VII, artt. 205 e 206, del
presente decreto e le attribuzioni della commissione di disciplina e del
Consiglio di amministrazione sono demandate alla sezione 1ª del Consiglio
superiore dell'agricoltura e delle foreste] (63/a).
------------------------
(63/a) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 10, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454.
313. Disposizioni transitorie per i direttori ordinari provenienti dal Consiglio
nazionale delle ricerche.
Il personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui all'art. 5, primo
comma, del D.P.R. 27 febbraio 1955, n. 450 (64/d), inquadrato ai sensi degli
artt. 72 e 73 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16 (65), con la qualifica di
direttore ordinario nella carriera direttiva, ruolo degli Istituti di
sperimentazione agraria e talassografica di cui alla tabella IV del quadro 15
a), annesso al decreto stesso, consegue la promozione alla qualifica di
direttore ordinario principale, qualora abbia maturato almeno otto anni di
anzianità, associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni, in una
delle qualifiche contemplate dall'art. 5, 1° comma del D.Lgs. 27 febbraio 1955,
n. 450 (66), e successivamente, la promozione alla qualifica di direttore
ordinario superiore se detta anzianità, sempre associata all'effettivo esercizio
delle relative funzioni, sia superiore agli anni dodici.
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(64/d) Recante inquadramento del personale degli istituti talassografici.
(65) Essi recano:
Art. 72. - Il personale dei ruoli di gruppo A, B e C esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nei ruoli rispettivamente
delle carriere direttive, di concetto ed esecutive istituite per i medesimi
servizi. Il personale subalterno è inquadrato nei nuovi ruoli del personale
ausiliario.
L'inquadramento è effettuato secondo l'anzianità posseduta nel ruolo.
Art. 73. - Gli impiegati dei vari gradi dei soppressi ruoli di gruppo A sono
inquadrati, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, rispettivamente nella
qualifica a fianco di ciascun grado indicata:
Grado 4°, direttore generale o equiparato;
Grado 5°, ispettore generale o equiparato;
Grado 6°, direttore di divisione o equiparato;
Grado 7°, direttore di sezione o equiparato;
Grado 8°, consigliere di 1ª classe o equiparato;
Grado 9°, consigliere di 2ª classe o equiparato;
Grado 10°, consigliere di 3ª classe o equiparato;
Grado 11°, consigliere di 3ª classe o equiparato;
Gli impiegati provenienti dal grado 10° dei ruoli di gruppo A corrispondenti
alle carriere previste dall'articolo 12, ultimo comma, sono inquadrati nella
qualifica di consigliere di 2ª o equiparato.
(66) Recante inquadramento del personale degli istituti talassografici.
314. Nomina a sperimentatore.
La nomina a sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di
sperimentazione agraria e talassografica ha luogo in seguito a concorso per
titoli e per esami, al quale possono partecipare coloro che sono in possesso di
una delle lauree indicate nel bando di concorso.
A parità di votazione complessiva costituisce titolo di preferenza:
1) aver prestato effettivo servizio, per almeno due anni, in qualità di aiuto o
di assistente ordinario nelle università;
2) aver prestato effettivo servizio per almeno tre anni in qualità di aiuto
volontario o di assistente straordinario o volontario nelle università;
3) aver compiuto almeno un triennio di tirocinio, in qualità di borsista, negli
istituti di sperimentazione agraria e talassografica o presso gli osservatori
per le malattie delle piante (67).
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(67) Articolo così sostituito dall'art. 10, L. 15 dicembre 1961, n. 1304.
315. Svolgimento della carriera degli sperimentatori.
Le promozioni alle qualifiche di sperimentatore principale, di sperimentatore
superiore e di sperimentatore capo, sono conferite a ruolo aperto, mediante
scrutini per merito comparativo a ciascuno dei quali sono ammessi gli impiegati
della qualifica immediatamente inferiore che, con gli altri requisiti, abbiano
quello della anzianità di qualifica non inferiore agli anni tre (67).
------------------------
(67) Articolo così sostituito dall'art. 10, L. 15 dicembre 1961, n. 1304.
316. Disposizioni transitorie per gli aiuto direttori di 2ª classe provenienti
dal Consiglio nazionale delle ricerche.
Il personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui all'articolo 6,
primo comma, del D.P.R. 27 febbraio 1955, n. 450 (66), e inquadrato ai sensi
degli articoli 72 e 73 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, con la qualifica di
aiuto direttore di 2ª classe nella carriera direttiva, ruolo degli Istituti di
sperimentazione agraria e talassografica di cui alla tabella IV, del quadro
15-a, annesso al decreto stesso, consegue la promozione alla qualifica di aiuto
direttore di 1ª classe quando abbia maturato almeno otto anni di anzianità,
associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni, in una delle
qualifiche contemplate dall'art. 6 primo comma, del D.P.R. 27 febbraio 1955, n.
450 (68).
------------------------
(66) Recante inquadramento del personale degli istituti talassografici.
(68) Vedi nota 66.
317. Applicazione del personale dell'amministrazione dell'agricoltura e delle
foreste presso le stazioni agrarie e talassografiche.
Presso gli istituti di sperimentazione agraria e talassografica può essere
utilizzato personale dell'amministrazione dell'agricoltura e foreste
appartenente alle seguenti categorie:
a) direttore di istituto di sperimentazione;
b) aiuto direttore e sperimentatore degli istituti di sperimentazione;
c) esperti e segretari contabili;
d) personale delle carriere esecutive dell'amministrazione centrale e
periferica;
e) personale delle carriere ausiliarie dell'amministrazione centrale e
periferica e degli istituti di sperimentazione.
------------------------
Sezione II - Personale dei servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante
coltivate dalle avversità meteoriche già dell'ufficio centrale di meteorologia
ed ecologia agraria.
318. Nomina ad ecologo aggiunto.
La nomina ad ecologo aggiunto si consegue mediante concorso pubblico per esami
consistente in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale.
La prova scritta ha carattere teorico in materia di ecologia agraria e di
climatologia. La prova pratica consiste in una esercitazione di laboratorio. La
prova orale consiste in una discussione sulle materie attinenti al servizio di
istituto.
Il personale addetto ai servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante
coltivate dalle avversità meteoriche può essere anche organicamente assegnato
agli osservatori dipendenti dall'ufficio stesso.
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319. Promozione ad ecologo superiore.
La qualifica di ecologo superiore è conferita, mediante concorso per titoli ed
esami, agli ecologi principali che, alla data di pubblicazione del decreto che
bandisce il concorso, abbiano compiuto non meno di tre anni di effettivo
servizio nella qualifica.
------------------------
320. Promozione a vice direttore.
La qualifica di vice direttore nel ruolo di ecologia agraria e di difesa delle
piante dalle avversità meteoriche è conferita soltanto mediante scrutinio per
merito comparativo, integrato da colloquio al quale sono ammessi gli ecologi
superiori con almeno tre anni di anzianità nella qualifica.
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321. Promozione a direttore.
Il direttore dell'ufficio centrale di ecologia agraria e di difesa delle piante
dalle avversità meteoriche è nominato mediante concorso per titoli al quale
possono partecipare: il personale tecnico della carriera direttiva, ruolo per i
servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante dalle avversità meteoriche,
che abbia qualifica non inferiore a quella di ecologo superiore e che conti non
meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, e persone
estranee all'amministrazione.
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Sezione III - Personale proveniente dal Consiglio nazionale delle ricerche.
322. Rinvio.
Nei riguardi del personale nominato nei ruoli organici o collocato nei ruoli
speciali transitori del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma degli
artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del D.P.R. 27 febbraio 1955, n. 450 (69), restano ferme
le disposizioni degli artt. 10, primo comma, 11, 12, 13 e 14 dello stesso
decreto.
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(69) Vedi nota 66.
Sezione IV - Personale per i servizi statistico-economici di cui alla tabella
allegata alla L. 22 febbraio 1951, n. 64.
323. Trattamento di quiescenza ed esami di promozione.
Al personale nominato in attuazione dell'art. 9 della L. 22 febbraio 1951, n. 64
(70), si applicano le disposizioni del presente decreto nonché quelle sul
trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati civili di
ruolo delle amministrazioni dello Stato.
Detto personale, al compimento della prescritta anzianità, è ammesso al concorso
per merito distinto ed agli esami di idoneità per la promozione alla qualifica
di direttore di sezione nelle carriere direttive del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste; a tali fini è valutato, oltre il periodo di servizio prestato
successivamente alla nomina, quello prestato in modo ininterrotto e lodevole
alle dipendenze del soppresso ufficio nazionale statistico economico
dell'agricoltura.
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(70) Recante soppressione dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico
dell'Agricoltura.
Capo IX - Ministero dell'industria e commercio.
Sezione I - Organi e personale delle stazioni sperimentali.
324. Consiglio di amministrazione per le stazioni sperimentali.
[Le attribuzioni in materia di personale già spettanti al Comitato per le
stazioni sperimentali dell'industria istituito con R.D. 19 novembre 1931, n.
1488, sono devolute al Consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria
e commercio il quale si pronuncia anche sui provvedimenti riguardanti i
direttori superiori] (70/a).
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(70/a) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.
325. Nomina degli assistenti.
[La nomina alla qualifica di assistente si consegue mediante concorso per titoli
ed esami] (70/a).
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(70/a) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.
326. Periodo di prova degli assistenti.
[Gli assistenti sono assunti in servizio per un periodo di prova della durata di
un anno.
La nomina in ruolo ha luogo dopo compiuto il detto periodo ed in seguito
all'esito favorevole del periodo di prova accertato da apposita ispezione.
Gli assistenti che allo scadere del periodo di prova non conseguono la nomina in
ruolo sono dispensati dal servizio, su conforme parere del Consiglio di
amministrazione. In tale caso spetta all'assistente una indennità pari a due
mensilità del trattamento relativo al periodo di prova] (70/a).
------------------------
(70/a) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.
327. Promozione a vice direttore.
[La promozione a vice direttore si consegue mediante concorso per titoli ed
esami al quale sono ammessi gli assistenti e gli aiuto direttori della stessa
stazione sperimentale che alla data di pubblicazione del decreto che indice il
concorso abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nelle
qualifiche anzidette.
Si osservano le norme relative al concorso per merito distinto di cui all'art.
165] (70/a).
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(70/a) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.
328. Nomina a direttore straordinario.
[La nomina a direttore straordinario di stazione sperimentale è fatta in seguito
a pubblico concorso per titoli, prescindendosi dal limite massimo di età]
(70/a).
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(70/a) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.
329. Promozione a direttore ordinario di stazione sperimentale.
[I direttori straordinari sono nominati per la durata di tre anni, durante i
quali ove non si dimostrino idonei alle funzioni assegnate, possono essere
dispensati su conforme parere del Consiglio di amministrazione.
Al termine del terzo anno possono essere promossi direttori ordinari in base a
giudizio sulla loro operosità scientifica, reso da una commissione nominata dal
Ministro per l'industria ed il commercio su designazione del Consiglio di
amministrazione e composta di tre persone scelte tra professori universitari di
ruolo di materia affine alla disciplina relativa all'industria per cui la
stazione sperimentale è preordinata.
Ove tale giudizio sia sfavorevole, i direttori straordinari possono, su conforme
parere del Consiglio di amministrazione, essere mantenuti in servizio per un
altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una nuova
commissione la quale deve essere costituita da persone diverse da quelle che
pronunciarono il precedente giudizio.
I direttori straordinari ai quali non venga riconosciuta l'idoneità alla
promozione a direttore ordinario cessano dall'ufficio e perdono ogni diritto
inerente all'ufficio stesso] (70/a).
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(70/a) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.
330. Carriera dei direttori.
[I direttori ordinari conseguono la qualifica di direttore principale dopo
cinque anni di permanenza nella qualifica di ordinario e Quella di direttore
superiore dopo quattro anni di permanenza nella qualifica di direttore
principale] (70/a).
------------------------
(70/a) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.
331. Periodo di prova dei vice periti analisti.
[Il periodo di prova dei vice periti analisti della stazione sperimentale per i
combustibili in Milano è di due anni] (70/a).
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(70/a) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.
Sezione II - Personale del corpo delle miniere.
332. Corsi di perfezionamento per il personale della carriera direttiva del
corpo delle miniere.
Il Ministro per l'industria e commercio ha facoltà di far compiere agli
impiegati della carriera direttiva del servizio minerario e metallurgico e del
servizio geologico che rivestano la qualifica di ingegnere o di ingegnere
aggiunto e di vice geologo o di geologo aggiunto, un corso di perfezionamento
teorico e pratico della durata di uno o due anni presso facoltà e scuole
superiori delle miniere in Italia e all'estero da designarsi dal Ministro
stesso.
Al termine di ciascun anno di corso i predetti impiegati devono sostenere gli
esami sulle materie oggetto del corso; quelli che non superano gli esami cessano
di appartenere al corpo delle miniere.
Il Ministro per l'industria e commercio ha facoltà di far compiere agli
impiegati del corpo delle miniere viaggi di istruzione e di perfezionamento in
Italia e all'estero.
------------------------
333. Corsi di perfezionamento per il personale della carriera di concetto del
corpo delle miniere.
Il Ministro per l'industria e commercio ha facoltà di fare compiere ai vice
periti o periti aggiunti che non siano in possesso del diploma di perito
minerario un corso di perfezionamento della durata di un anno presso un istituto
tecnico industriale ad indirizzo minerario.
Al personale predetto si applicano le disposizioni del 2° e 3° comma dell'art.
332.
------------------------
334. Conferimento della qualifica di agente tecnico preparatore.
I posti di agente tecnico preparatore sono conferiti in seguito a domanda, su
designazione del Consiglio di amministrazione, agli uscieri capi ed agli uscieri
del corpo delle miniere che abbiano attitudine e capacità per i posti ai quali
aspirano.
In caso di mancanza di personale idoneo nel ruolo suddetto, gli agenti tecnici
preparatori possono essere scelti tra gli uscieri capi e gli uscieri
dell'amministrazione centrale dell'industria e commercio.
Gli agenti tecnici preparatori hanno il trattamento economico dei commessi
tecnici addetti ai laboratori chimici delle dogane.
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Sezione III - Personale del servizio metrico.
335. Promozione ad ispettore capo interregionale.
Fermo restando il disposto dell'art. 178, ai fini dell'ammissione allo scrutinio
per la promozione ad ispettore capo interregionale del servizio metrico è
necessario essere stato, nelle qualifiche di ispettore metrico principale e di
primo ispettore, titolare di ufficio metrico per un periodo non inferiore a sei
anni od aver prestato servizio per lo stesso periodo presso l'amministrazione
centrale.
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Capo X - Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Sezione I - Disposizioni comuni alle varie carriere.
336. Incarichi ispettivi.
Per le ispezioni sia presso gli uffici centrali che periferici, sia presso gli
enti vigilati, il Ministro si avvale degli impiegati dell'amministrazione
centrale, degli ispettori del lavoro e, ove occorra, degli impiegati degli
uffici periferici.
Per le ispezioni presso gli uffici dell'ispettorato del lavoro e degli uffici
del lavoro ove non siano incaricati impiegati dell'amministrazione centrale, si
provvede con impiegati dei rispettivi ruoli periferici.
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Sezione II - Personale dell'Ispettorato del lavoro.
337. Mansioni ispettive del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato
del lavoro.
Agli impiegati della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro possono
essere attribuite mansioni ispettive mediante concorso per esame da indire fra
gli impiegati della medesima carriera aventi qualifica di archivista i quali
abbiano conseguito giudizio complessivo di "ottimo" negli ultimi tre anni e non
inferiore a quello di "distinto" negli anni precedenti e che, a giudizio del
Consiglio di amministrazione, siano ritenuti idonei all'esercizio delle mansioni
ispettive.
L'attribuzione delle mansioni ispettive comporta per i suddetti impiegati il
cambiamento di qualifica ma non variazioni nella posizione di ruolo, né
corresponsione di particolare assegno.
Gli impiegati che hanno conseguito la qualifica e la mansione ispettiva
conservano la qualifica stessa e le relative mansioni anche nelle promozioni
alle qualifiche superiori. Tuttavia il Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione, può revocare in ogni
momento per motivate esigenze di servizio l'attribuzione della qualifica e delle
mansioni ispettive concesse a norma del presente articolo.
La qualifica ispettiva non può essere attribuita a più di 80 impiegati della
carriera esecutiva.
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Sezione III - Personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.
338. Promozione a ispettore generale.
La promozione alla qualifica di ispettore generale nella carriera del personale
degli uffici del lavoro e della massima occupazione, inquadrato nella qualifica
di direttore capo in applicazione del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, non può
essere conferita prima che siano decorsi quattro anni dall'inquinamento
predetto.
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(giurisprudenza di legittimità)
339. Esercizio di funzioni direttive da parte del personale della carriera di
concetto.
Gli impiegati appartenenti alla carriera di concetto prevista dalla tabella C
allegata al D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, che alla data di inquadramento siano
già da almeno un anno preposti alla direzione di un ufficio regionale o
provinciale del lavoro e della massima occupazione, conservano le funzioni
direttive predette, ferma l'appartenenza ad ogni effetto alla carriera di
concetto (70/b).
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(70/b) Gli impiegati, di cui all'articolo, sono collocati in ruolo ad
esaurimento a norma dell'art. 23, L. 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche
all'ordinamento del lavoro e della Previdenza sociale.
340. Anzianità di servizio del personale inquadrato ai sensi del D.P.R. 19 marzo
1955, numero 520.
L'anzianità di servizio maturata dal personale che ha conseguito l'inquadramento
ai sensi del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 (tabella c) (71) nella categoria di
appartenenza all'atto dell'inquadramento stesso è valutata, nei limiti previsti
dall'art. 41 del citato D.P.R. n. 520, ai fini dell'ammissione agli esami di
concorso e di idoneità per le promozioni a direttore principale o a primo
segretario; nonché per l'ammissione al concorso ed agli scrutini per la
promozione a primo archivista.
L'anzianità di servizio attribuita in applicazione del precedente comma è utile
anche ai fini dell'ammissione agli esami di promozione alle qualifiche di
direttore, segretario od archivista previsti dagli artt. 361, 362 e 363.
L'anzianità acquisita anteriormente all'ammissione in ruolo nella qualifica
corrispondente o superiore al grado di inquadramento attuato ai sensi del D.P.R.
19 marzo 1955, n. 520 (71), è valutata agli effetti dell'attribuzione degli
aumenti periodici di stipendio.
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(71) Recante riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e
della Previdenza sociale.
(71) Recante riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e
della Previdenza sociale.
341. Riduzione di anzianità.
Per la prima promozione da conferire dopo effettuato l'inquadramento nei singoli
ruoli ai sensi del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 (71), i periodi di anzianità
richiesti per l'avanzamento, mediante scrutinio, a direttore principale, primo
segretario e primo archivista ai sensi degli artt. 368 lettera a, 370, lettera
a, 371, lettera a, e qualifiche superiori sono ridotti di un anno; quelli Per la
partecipazione ai concorsi di merito distinto per la promozione alle qualifiche
di direttore e segretario, ai sensi degli artt. 361 e 362, e al concorso per
esami per la promozione alla qualifica di archivista di cui all'art. 363,
lettera a, nonché i periodi prescritti per l'avanzamento, mediante esami, alle
qualifiche di direttore principale, primo segretario e primo archivista sono
ridotti di un anno e mezzo. La presente disposizione non è applicabile nei
confronti di coloro che si siano già avvalsi della riduzione di anzianità
prevista dal terzo comma dell'art. 41 del citato D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520
(71).
------------------------
(71) Recante riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e
della Previdenza sociale.
(71) Recante riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e
della Previdenza sociale.
342. Indisponibilità di posti.
Il personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione non immesso nei
ruoli organici continua nell'attuale rapporto di impiego contrattuale secondo le
disposizioni di cui al D.L. 15 aprile 1948, n. 381.
In corrispondenza alle unità trattenute in servizio a norma del precedente comma
e fino alla loro cessazione dal servizio devono essere mantenuti vacanti, nei
ruoli delle carriere di concetto, esecutivo e del personale ausiliario,
altrettanti posti di qualifica corrispondente a quella rivestita dalle predette
unità.
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343. Rinvio.
Restano ferme le disposizioni degli artt. 36, 37, 39, 40, 42, 47 e 48 del D.P.R.
19 marzo 1955, n. 520.
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PARTE QUARTA
Disposizioni speciali per il personale in particolari situazioni
TITOLO I
Ruoli aggiunti
Capo I - Carriere.
344. Ruoli aggiunti.
I ruoli aggiunti istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori,
comprendono le seguenti qualifiche:
per le carriere direttive: le qualifiche di consigliere di terza classe, di
consigliere di seconda classe e di consigliere di prima classe o equiparate;
per le carriere di concetto: le qualifiche di vice segretario, di segretario
aggiunto e di segretario, o equiparate;
per le carriere esecutive: le qualifiche di applicato aggiunto, di applicato e
di archivista o equiparate;
per le carriere del personale ausiliario: le qualifiche di inserviente, di
usciere e di usciere capo, o equiparate e, per le carriere del personale
ausiliario tecnico, quella di agente tecnico o equiparata.
Al compimento dell'anzianità complessiva nei ruoli speciali transitori e nei
ruoli aggiunti, rispettivamente, di anni cinque per le carriere direttive, di
anni sei per le carriere di concetto, di anni 3 per le carriere esecutive e di
anni due per le carriere del personale ausiliario, gli impiegati sono collocati
nelle qualifiche immediatamente superiori all'iniziale, previste nel primo
comma.
Le promozioni alle qualifiche di consigliere di prima classe, di segretario e di
archivista, o equiparate, si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per
merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli
aggiunti che abbiano compiuto, nella qualifica immediatamente inferiore, tre
anni di effettivo servizio per le carriere direttive e di concetto e cinque anni
per le carriere esecutive.
La promozione alla qualifica di usciere capo si consegue mediante scrutinio per
merito assoluto, al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo aggiunto
che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica (72).
------------------------
(72) Articolo così sostituito dall'art. 3, L. 22 ottobre 1961, n. 1143,
riportata al n. A/IX.
345. Passaggio nei ruoli organici delle carriere esecutive.
Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di
guerra, un terzo dei posti disponibili nella dotazione organica unica delle
qualifiche di archivista, applicato ed applicato aggiunto, o equiparate, è
conferito almeno una volta all'anno, al personale di pari qualifica dei
corrispondenti ruoli aggiunti, nell'ordine in cui è collocato nei ruoli stessi,
a partire dalla qualifica più elevata, sempreché a giudizio del Consiglio di
amministrazione ne sia ritenuto meritevole per operosità, diligenza e condotta
lodevoli.
Il personale di cui al comma precedente è iscritto nei ruoli organici dopo
l'ultimo degli impiegati presenti con l'anzianità di carriera e di qualifica
maturate nei ruoli aggiunti e nei ruoli speciali transitori.
Il personale inquadrato nei ruoli organici ai sensi del presente articolo, non
può essere ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla
qualifica superiore, sino a quando gli impiegati che lo precedono nell'ordine di
qualifica non abbiano maturato l'anzianità minima prescritta (73).
------------------------
(73) Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 22 ottobre 1961, n. 1143,
riportata al n. A/IX.
346. Passaggio nei ruoli organici della carriera del personale ausiliario.
Con le modalità di cui ai primi due commi dell'art. 345, i posti disponibili
nella dotazione organica unica per le qualifiche di usciere capo, usciere e
inserviente sono conferiti, almeno una volta all'anno, al personale dei
corrispondenti ruoli aggiunti.
Ai fini della promozione alle qualifiche di usciere capo o agente tecnico capo,
o equiparate, si applica la limitazione di cui all'ultimo comma dell'art. 345
(74).
------------------------
(74) Articolo così sostituito dall'art. 6, L. 22 ottobre 1961, n. 1143,
riportata al n. A/IX.
347. Trattamento economico degli impiegati dei ruoli aggiunti passati nei ruoli
organici.
Nei casi di passaggio previsti dagli artt. 345 e 346, il personale conserva il
trattamento economico in godimento nel ruolo aggiunto (75).
------------------------
(75) Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 22 ottobre 1961, n. 1143,
riportata al n. A/IX.
348. Esami di promozione degli impiegati dei ruoli aggiunti.
Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti i quali abbiano maturato nei ruoli
transitori e nei ruoli aggiunti un'anzianità di servizio pari a quella richiesta
dagli artt. 164, 176, 185 e 196, secondo e terzo comma, sono ammessi a
partecipare, rispettivamente, al concorso per merito distinto ed all'esame di
idoneità per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione e di primo
segretario nonché al concorso per esami per la nomina alla qualifica di vice
direttore nelle carriere speciali e per la promozione alla qualifica di primo
archivista, nei ruoli corrispondenti ove esistano.
------------------------
349. Impiegati dei ruoli aggiunti della Corte dei conti.
Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti delle carriere direttive della Corte
dei conti a norma dell'art. 11 della L. 5 giugno 1951, n. 376 (76), sono, ai
sensi ed agli effetti dell'articolo 348, ammessi a partecipare agli esami per la
promozione alla qualifica di direttore di sezione nel ruolo transitorio di
revisione della Corte, per un numero di posti non superiore a quello previsto
dall'art. 9 del R.D. 11 dicembre 1941, n. 1404 (77), modificato dall'art. 10 del
D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 589 (78).
------------------------
(76) Riportata al n. D/V.
(77) Recante norme per l'applicazione del R.D.L. 28 giugno 1941, n. 856,
concernente il riassetto dei servizi della Corte dei Conti.
(78) Recante norme sul riassetto dei servizi e revisione dei ruoli organici
della Corte dei Conti.
350. Trattamento economico del personale dei ruoli aggiunti.
Al personale dei ruoli aggiunti spetta il trattamento economico previsto per la
corrispondente qualifica del ruolo organico con la relativa progressione
economica. Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio si
computa l'anzianità posseduta tanto nel ruolo aggiunto che nel ruolo speciale
transitorio.
Qualora nel computo dell'anzianità resti una frazione di tempo inferiore al
numero degli anni richiesti per ciascun aumento periodico, tale frazione è
valutata ai fini del successivo aumento.
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TITOLO II
Invalidi di guerra e di servizio - Personale proveniente dai sottufficiali -
Personale in servizio al 23 marzo 1939
Capo I - Riserva di posti - Assunzione - Carriera.
351. Assunzione di invalidi e mutilati di guerra e per servizio.
Fermo il disposto dell'articolo 5, l'assunzione agli impieghi civili dello Stato
degli invalidi e mutilati di guerra e degli invalidi e mutilati per servizio è
regolata dalle speciali disposizioni vigenti. Rimangono ferme le norme relative
agli orfani di caduti in guerra o per servizio.
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(giurisprudenza di legittimità)
352. Riserva di posti a favore dei sottufficiali e graduati delle FF.AA. e dei
Corpi di polizia.
Tutti i posti di applicato, o qualifica equiparata, disponibili nelle carriere
esecutive dei Ministeri dell'Interno (amministrazione della pubblica sicurezza),
Difesa-esercito, Difesa-marina, Difesa-aeronautica, Grazia e giustizia
(amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena), Finanze (carriera
esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza e carriera
degli ufficiali di dogana) sono rispettivamente riservati ai sottufficiali delle
forze armate e dei corpi di polizia dipendenti, in possesso dei requisiti
prescritti dai relativi ordinamenti.
Un terzo dei posti di applicato o qualifica equiparata delle carriere esecutive
di tutte le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento
autonomo, è riservato ai sottufficiali delle Forze Armate e dei corpi di
polizia, in possesso dei prescritti requisiti.
Un terzo dei posti di usciere o qualifica equiparata delle carriere del
personale ausiliario dei Ministeri dell'Interno (amministrazione della pubblica
sicurezza), Finanze (carriera del personale ausiliario dell'amministrazione
centrale e delle intendenze di finanza), Difesa-esercito, Difesa-marina,
Difesa-aeronautica, Grazia e giustizia (carriera del personale ausiliario
dell'amministrazione centrale) è riservato agli appuntati e gradi equiparati,
dei corpi rispettivamente dipendenti.
I posti riservati che rimanessero non coperti per mancanza di aspiranti o per
rinuncia alla nomina sono conferiti mediante i normali pubblici concorsi (79).
All'assegnazione dei posti nelle amministrazioni di cui al primo e terzo comma
provvedono le amministrazioni stesse. Alla assegnazione dei posti nelle altre
amministrazioni provvede, in proporzione al numero delle domande rispettivamente
presentate, il Ministero della difesa.
I sottufficiali, gli appuntati ed equiparati sono collocati in ruolo e vengono
all'uopo intercalati, nella misura di uno a due, con gli impiegati appartenenti
rispettivamente alle carriere esecutive e del personale ausiliario promossi o
nominati alla qualifica di applicato ed equiparata, o di inserviente ed
equiparata.
------------------------
(79) Comma così sostituito dall'art. 8, L. 22 ottobre 1961, n. 1143, riportata
al n. A/IX.
(giurisprudenza di legittimità)
353. Promozione ad archivista degli applicati invalidi di guerra.
Gli applicati invalidi di guerra sono, al compimento del terzo aumento periodico
di stipendio, promossi in soprannumero alla qualifica di archivista, mediante
scrutinio per merito comparativo, indipendentemente dalle promozioni conferibili
per vacanza di posti.
In corrispondenza alle promozioni conferite in soprannumero sono lasciati
vacanti altrettanti posti nella qualifica di applicato.
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354. Promozione a primo archivista degli impiegati provenienti dai
sottufficiali.
(79/a).
------------------------
(79/a) Abrogato dall'art. 41, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, riportato al n.
A/XVIII.
355. Promozione ad usciere capo degli uscieri invalidi di guerra.
Gli uscieri invalidi di guerra sono, al compimento del quarto aumento periodico
di stipendio, promossi in soprannumero alla qualifica di usciere capo mediante
scrutinio per merito assoluto, indipendentemente dalle promozioni conferibili
per vacanze di posti.
Gli uscieri promossi in base alle disposizioni del comma precedente e quelli che
ottengono la promozione in applicazione delle altre norme vigenti sono collocati
nella qualifica di usciere capo secondo l'ordine determinato rispettivamente
dalla data del compimento del quarto aumento periodico di stipendio nella
qualifica di usciere e da quella in cui si siano resi vacanti i posti di usciere
capo.
Ove esistano invalidi di guerra che conseguono l'accennato quarto aumento
periodico posteriormente ad altri invalidi che li seguono nel ruolo, le
promozioni sono disposte con riserva di anzianità a favore dei primi; e la
riserva di anzianità ha efficacia non soltanto nei confronti dei soli invalidi
ma anche nei confronti del personale non invalido che, nel frattempo, abbia
ottenuto la promozione e che conserva la posizione relativa già acquisita nel
ruolo di anzianità.
In corrispondenza delle promozioni conferite in soprannumero ai sensi del
precedente secondo comma sono lasciati altrettanti posti vacanti nella qualifica
di usciere.
------------------------
356. Disposizione speciale per il personale in servizio al 23 marzo 1939.
Agli effetti dell'ammissione al concorso per merito distinto, ed all'esame di
idoneità per la promozione a direttore di sezione o a primo segretario nonché
per l'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo
archivista, agli impiegati previsti dal 1°, 3° e 6° comma dell'art. 13 della L.
5 giugno 1951, n. 376, e dal 1° comma dell'art. 1 del D.P.R. 3 maggio 1955, n.
448, è attribuita complessivamente un'anzianità di quattro anni in aggiunta a
quella effettivamente maturata.
La disposizione prevista dal comma precedente si applica ai fini dell'ammissione
al concorso per la nomina a vice direttore nelle carriere speciali.
------------------------
PARTE QUINTA
Disposizioni transitorie
TITOLO I
Stato giuridico
Capo I - Disciplina - Esodo volontario.
357. Infrazioni disciplinari commesse anteriormente al 1° luglio 1956.
Alle infrazioni disciplinari commesse anteriormente al 1° luglio 1956 si
applicano le sanzioni previste dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960. Se il
presente decreto prevede una sanzione meno grave, si applica la norma più
favorevole all'impiegato.
Qualora l'infrazione consista in un comportamento o in una pluralità di fatti
connessi, in parte anteriori e in parte successivi al 1° luglio 1956, per i
quali debba essere irrogata una sola sanzione, si applica in ogni caso la norma
più favorevole all'impiegato.
------------------------
358. Procedimenti già trasmessi alle Commissioni di disciplina.
I procedimenti disciplinari, già trasmessi alle commissioni di disciplina ai
sensi dell'art. 69 ultimo comma del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, e dei quali,
alla data del 1° luglio 1956, sia stata fissata nei modi previsti dall'art. 73
dello stesso regio decreto la trattazione orale, proseguiranno innanzi alle
commissioni predette, sulle cui deliberazioni, adottate ai sensi dell'art. 74
del R.D. 30 dicembre 1923, numero 2960, il Ministro provvede ai sensi
dell'articolo 114 quinto comma, del presente decreto.
I procedimenti disciplinari, dei quali anteriormente al 1° luglio 1956 non sia
stata fissata la trattazione orale, debbono essere trasmessi alle commissioni di
cui all'art. 148.
Nel caso previsto dal comma precedente il procedimento disciplinare è estinto se
entro novanta giorni dal 1° luglio 1956 non sia stata comunicata all'impiegato
la data della trattazione orale innanzi alla Commissione.
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359. Procedimenti non trasmessi alle Commissioni.
Rimane fermo a tutti gli effetti il termine previsto dall'art. 146 del D.P. 11
gennaio 1956, n. 17.
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360. Proroga dell'esodo volontario.
Le disposizioni di cui alla L. 27 febbraio 1955, n. 53 concernente l'esodo
volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, sono
prorogate di due anni con effetto dal 24 marzo 1956.
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TITOLO II
Carriere
Capo I - Promozioni alle qualifiche intermedie per i posti disponibili sino al
31 dicembre 1959.
361. Promozioni a consigliere di 1ª classe per i posti disponibili al 30 giugno
ed al 31 dicembre 1957.
La promozione a consigliere di 1ª classe per i posti disponibili fino al 31
dicembre 1957 si consegue mediante:
a) concorso per merito distinto ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, e
successive modificazioni ed integrazioni (80);
b) concorso per esame speciale di cui all'articolo 365;
c) scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'art. 163.
Il concorso per merito distinto e quello per esame speciale sono entrambi
indetti e si ritengono espletati il 30 giugno ed il 31 dicembre per i posti
disponibili alle date medesime. Immediatamente dopo l'approvazione delle
graduatorie dei due concorsi di cui alle lettere a) e b) è tenuto lo scrutinio
per merito comparativo tra gli scrutinandi alle stesse date. Ove non sia
possibile indire i concorsi predetti semestralmente gli stessi sono indetti al
31 dicembre e si ritengono espletati alla stessa data.
Le promozioni, salvo i casi di retroattività ai sensi dell'art. 366, sono
conferite a tutti gli effetti con decorrenza dalle date indicate nel precedente
comma. L'ordine di inserimento in ruolo è il seguente:
a) vincitori del concorso per merito distinto aventi anche i requisiti per
partecipare al con corso per esame speciale;
b) vincitori del concorso per esame speciale, per i quali la promozione deve
essere riportata, ai sensi dell'art. 366, ad una data anteriore all'anno in cui
è stato espletato il concorso e che nella graduatoria del concorso medesimo
precedono i vincitori di cui alla successiva lettera d);
c) vincitori del concorso per merito distinto non aventi i requisiti per
partecipare al concorso per esame speciale;
d) vincitori del concorso per esame speciale la cui promozione non è riportata a
data anteriore all'anno in cui è stato espletato il concorso. Nello stesso
ordine di ruolo sono collocati anche i vincitori la cui promozione, pur essendo
riportata alla data anzidetta, seguono nella graduatoria del concorso un
vincitore la cui promozione non può essere retrodatata oltre l'anno.
Per determinare il numero dei posti da conferire mediante concorso per esame
speciale, si ripartiscono i posti disponibili nella qualifica, rispettivamente
al 30 giugno ed al 31 dicembre, proporzionalmente tra il numero degli impiegati
che hanno titolo a partecipare al concorso per esame speciale ed il numero degli
impiegati che, ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, e del D.Lgs. 7
aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, hanno titolo a partecipare al
concorso per merito distinto, ma non hanno i requisiti per partecipare al
concorso per esame speciale.
La differenza tra i posti disponibili e quelli assegnati al concorso per esame
speciale, in applicazione del precedente comma, è ripartita in ragione di un
terzo al concorso per merito distinto e di due terzi allo scrutinio per merito
comparativo.
Ove i posti assegnati al concorso per esame speciale non dovessero risultare
sufficienti per la promozione di tutti i candidati dichiarati idonei nel
concorso stesso, si fa luogo all'applicazione del soprannumero nel limite
massimo del 15% della dotazione organica prevista per la qualifica di
consigliere di 1ª classe. Inoltre, per gli impiegati ex combattenti, gli
invalidi di guerra cui agli artt. 1 e 2 della L. 3 giugno 1950, n. 375, le
vedove di guerra non rimaritate e gli orfani di guerra che, per il posto
occupato nella graduatoria di merito degli esami di concorso speciale, non
conseguano la promozione, i posti così spettanti al concorso per esame speciale
sono ulteriormente aumentati del 20% della dotazione organica dell'anzidetta
qualifica.
Nei posti in soprannumero previsti nel precedente comma vanno computati quelli
eventualmente già conferiti in soprannumero in applicazione dell'art. 3 del
D.P.R. 11 gennaio 1956, numero 4.
In corrispondenza ai posti in soprannumero di cui ai precedenti commi sono
lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale.
I posti in soprannumero non utilizzati nel primo concorso possono essere
conferiti nel successivo concorso per esame speciale. L'assorbimento di detti
posti è effettuato con le vacanze che si verificheranno nella qualifica dopo
l'espletamento dell'ultimo concorso per esame speciale.
Gli impiegati che conseguono la sola idoneità nel concorso per esame speciale
cui partecipano, hanno titolo ad essere inseriti nella graduatoria dei
successivi concorsi per esame speciale in base alla votazione riportata.
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(80) Vedi la nota 82 all'art. 365.
362. Promozione a segretario per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1959.
La promozione a segretario per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1959 si
consegue mediante:
a) concorso per merito distinto ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960 e
successive modificazioni ed integrazioni (81);
b) concorso per esame speciale di cui all'articolo 365;
c) scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'art. 175.
Alle promozioni che saranno conferite al 30 giugno e al 31 dicembre degli anni
1951, 1958 e 1959 si applicano i criteri stabiliti con le disposizioni di cui ai
commi secondo e successivi dell'art. 361.
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(81) Vedi la nota 82 all'art. 365.
363. Promozioni ad archivista per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1958.
La promozione ad archivista si consegue per i posti disponibili sino al 31
dicembre 1958, mediante:
a) concorso per esame ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive
modificazioni ed integrazioni (81);
b) concorso per esame speciale di cui all'articolo 365;
c) scrutinio per merito comparativo ai sensi del precedente art. 184.
Alle promozioni che saranno conferite al 30 giugno ed il 31 dicembre degli anni
1957 e 1958 si applicano i criteri stabiliti con le disposizioni di cui ai commi
secondo e successivi dell'articolo 361.
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(81) Vedi la nota 82 all'art. 365.
364. Promozioni a vice direttore per i posti disponibili sino al 31 dicembre
1957.
La nomina alla qualifica di vice direttore nelle carriere speciali previste
dalla parte II, titolo V, del presente decreto si consegue per i posti
disponibili sino al 31 dicembre 1957, mediante:
a) concorso per esami di cui all'art. 196;
b) concorso per esame speciale di cui all'articolo 365.
Al concorso per esami previsto dalla lettera a) sono ammessi, oltre che gli
impiegati in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 196, anche gli
impiegati che anteriormente al 1° luglio 1956 erano pervenuti al grado IX-B o
che vi pervengano anche a seguito dei normali esami di concorso in via di
espletamento al 30 giugno 1956.
Al concorso per esame speciale sono ammessi gli impiegati delle carriere
speciali muniti di laurea pervenuti al grado nono di gruppo B del soppresso
ordinamento anteriormente al 1° luglio 1956 o anche a seguito dei normali esami
di concorso in via di espletamento al 30 giugno 1956 nonché gli impiegati
sprovvisti di laurea con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica di
segretario.
Le promozioni conseguite mediante concorso per esame speciale o mediante il
concorso di cui alla lettera a) da coloro che hanno titolo a partecipare anche
all'esame speciale, fermo l'ordine di graduatoria, sono riportate ad ogni
effetto, con esclusione delle competenze arretrate, alla data in cui i promossi
conseguiranno il grado IX di gruppo B del soppresso ordinamento.
I concorsi di cui sopra sono indetti entrambi, e si ritengono espletati, il 30
giugno ed il 31 dicembre 1957. Le promozioni, salvo i casi di retroattività ai
sensi del precedente comma sono conferite, a tutti gli effetti, con decorrenza
dalle date suddette.
Salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo si applicano i
criteri stabiliti con le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto,
sesto e successivi dell'art. 361.
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365. Concorso per esame speciale.
Il concorso per esame speciale già previsto dal D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 4, e
di cui alla lettera b) degli articoli 361, 362, 363 e 364, consiste in un
colloquio vertente sui servizi di istituto dell'amministrazione cui appartiene
il candidato.
Salvo quanto previsto dall'art. 364 al concorso per esame speciale sono ammessi:
a) gli impiegati nominati in ruolo organico in base a concorsi banditi entro il
31 dicembre 1951 che, alla data del bando di concorso, hanno compiuto, nel ruolo
di appartenenza, un servizio effettivo compreso quello di prova pari a due terzi
dell'anzianità di servizio che, a norma del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, e
successive modificazioni, era richiesta per l'avanzamento mediante esame di
idoneità ai gradi ottavo di gruppo A, nono di gruppo B e mediante scrutinio per
anzianità congiunta al merito per l'accesso al grado undicesimo di gruppo C.
Tali periodi di servizio sono ridotti di due anni per gli ex combattenti, gli
invalidi di guerra di cui agli artt. 1 e 2 della L. 3 giugno 1950, n. 375, le
vedove di guerra non rimaritate e gli orfani di guerra. Qualora per gli ex
combattenti il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente
alla nomina in ruolo, ecceda i due anni si applica la maggiore riduzione;
b) gli impiegati che alla data di pubblicazione del decreto che indice il
concorso abbiano maturato l'anzianità prescritta dal citato R.D. 30 dicembre
1923, n. 2960, e successive modificazioni per il concorso di merito distinto per
le promozioni ai gradi ottavo di gruppo A, nono di gruppo B e per il concorso
per esame per la promozione al grado undicesimo di gruppo C;
c) gli impiegati in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939 e inquadrati nei
ruoli speciali transitori o nei ruoli aggiunti i quali, ai sensi del terzo comma
dell'art. 13 della L. 5 giugno 1951, n. 376, avrebbero potuto ottenere
l'ammissione ai gradi iniziali dei corrispondenti ruoli organici di gruppo A, B
e C e che alla data del decreto che indice il concorso hanno maturato
l'anzianità prescritta nella precedente lettera a).
Per gli impiegati di cui alle lettere a) e b) si osservano i limiti minimi di
permanenza nel ruolo stabiliti dall'art. 6, ultimo comma, del R.D. 2 maggio
1940, n. 367.
Chi ha partecipato o partecipa ad un concorso per esame speciale non può
ripeterlo. Coloro che pur avendo i requisiti prescritti non hanno preso o non
prendono parte al primo concorso cui hanno diritto di partecipare, o al concorso
successivo quando è stata accertata l'impossibilità per ragioni di salute di
partecipare al primo, non possono ulteriormente avvalersi di questo speciale
sistema di avanzamento.
Per le categorie previste dall'art. 1 del D.P.R. 3 maggio 1955, n. 448, il
concorso per esame speciale sostituisce l'esame di idoneità riservato previsto
dal secondo comma del predetto articolo e ne produce tutti gli effetti (82).
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(82) Gli articoli 2 e 3 della L. 2 giugno 1962, n. 400, recano:
"Art. 2. Le promozioni conseguite mediante il concorso per esame speciale
previsto dall'art. 365 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o mediante i concorsi previsti dalla
lettera A) degli art. 361, 362 e 363, del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per coloro i quali hanno titolo anche a
partecipare al concorso per esame speciale, fermo l'ordine di graduatoria, hanno
decorrenza ad ogni effetto, con esclusione delle competenze arretrate, dalla
data in cui i promossi hanno compiuto l'anzianità minima richiesta per
l'ammissione al concorso stesso. La decorrenza non può essere anteriore al 31
dicembre 1951 e, in ogni caso, a quella delle promozioni conferite mediante
esami o per merito comparativo in applicazione della legge 1° dicembre 1949, n.
868.
Agli impiegati in servizio di ruolo e non di ruolo al 23 marzo 1939 che
conseguono l'idoneità nel concorso per esame speciale si applicano, ove più
favorevoli, le disposizioni dei commi IV e V dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.
Qualora nell'ordine di ruolo delle qualifiche di consigliere di 1ª classe, vice
direttore delle carriere speciali, segretario ed archivista vi siano impiegati
che precedono vincitori del concorso per esame speciale, che in virtù della
retrodatazione prevista dal primo comma abbiano, nella qualifica, una maggiore
anzianità, questa si considera posseduta anche dai primi, ai fini della
promozione alla qualifica superiore.
Art. 3. La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".
366. Decorrenza delle promozioni conseguite mediante esame speciale.
(83).
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(83) Articolo abrogato dall'art. 1, L. 2 giugno 1962, n. 400.
L'ultimo comma dell'articolo era stato precedentemente dichiarato dalla Corte
Costituzionale viziato di illegittimità costituzionale con sentenza n. 24 del 12
maggio 1961.
367. Composizione della Commissione e procedura del concorso speciale.
Per la composizione delle Commissioni giudicatrici, il procedimento degli esami
e le votazioni minime necessarie per il conseguimento dell'idoneità nel concorso
per esame speciale previsto dal D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 4, e dal presente
decreto si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni che anteriormente
al 1° luglio 1956 regolavano gli esami di promozione per idoneità ai gradi
ottavo di gruppo A e nono di gruppo B, il concorso per l'accesso alla carriera
di gruppo A degli appartenenti alle carriere speciali ed il concorso per esame
di promozione al grado undicesimo di gruppo C.
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368. Promozione a direttore di sezione degli impiegati inquadrati nella
qualifica di consigliere di 1ª classe.
Gli impiegati inquadrati al 1° luglio 1956 nella qualifica di consigliere di 1ª
classe o che a tale qualifica pervengono mediante gli esami previsti dall'art.
361 del presente decreto e dall'art. 74 del D.P.R. 11 gennaio 1956, numero 16,
possono conseguire la promozione a direttore di sezione mediante:
a) scrutinio per merito comparativo, quando abbiano compiuto complessivamente
tre anni di effettivo servizio nella qualifica di consigliere di 1ª classe,
salvo il disposto del terzo comma dell'art. 366. Nel procedere agli scrutini
secondo i criteri indicati nell'art. 169 il Consiglio di amministrazione
valuterà come titolo di merito l'aver conseguito la promozione al grado 8° di
gruppo A ed alla qualifica di consigliere di 1ª classe attraverso concorsi per
merito distinto, per esami di idoneità o mediante concorso per esame speciale,
attribuendo per le tre differenti ipotesi diversi coefficienti;
b) concorso per merito distinto od esame di idoneità ai sensi dell'art. 164
quando abbiano compiuto rispettivamente nove o undici anni di servizio
complessivo nella carriera, ovvero quando abbiano compiuto complessivamente nel
grado 8° di gruppo A o nella qualifica di consigliere di 1ª classe tre anni di
effettivo servizio.
Nei confronti del personale di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 74 del D.P.R. 11
gennaio 1956, n. 16, il periodo di tre anni stabilito nelle lettere a) e b) del
presente articolo decorre dalla data di approvazione delle relative graduatorie.
Le promozioni a direttore di sezione da effettuare mediante lo scrutinio per
merito comparativo sono conferite, entro il limite delle disponibilità di
organico, per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto tra il
numero degli impiegati che ai sensi del precedente primo comma, lettera a),
hanno titolo a partecipare allo scrutinio stesso e il numero dei consiglieri di
1ª, 2ª e 3ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto nove anni di
effettivo servizio nella carriera.
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369. Promozione a direttore di divisione degli impiegati provenienti dal grado
di capo sezione.
Ai fini della prima applicazione degli artt. 25 e 26 del D.P.R. 11 gennaio 1956,
n. 16, fermi restando il possesso al 31 dicembre 1956 dell'anzianità di
qualifica richiesta e la decorrenza delle promozioni dal 1° gennaio 1957, il
termine per il bando di concorso e per lo scrutinio e prorogato ad un mese dopo
la data di pubblicazione del presente decreto.
Entro il 30 giugno 1959, gli impiegati inquadrati al 1° luglio 1956 nella
qualifica di direttore di sezione possono conseguire la promozione a direttore
di divisione mediante scrutinio per merito comparativo, senza colloquio, al
quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo al compimento di tre anni di
complessivo ed effettivo servizio nel grado 7° e nella qualifica di direttore di
sezione.
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370. Promozione a primo segretario degli impiegati inquadrati nella qualifica di
segretario.
Gli impiegati inquadrati al 1° luglio 1956 nella qualifica di segretario o che a
tale qualifica pervengano mediante gli esami previsti dal precedente art. 362 e
dell'art. 78 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, possono conseguire la promozione
a primo segretario mediante:
a) scrutinio per merito comparativo. Nel procedere agli scrutini secondo i
criteri dell'art. 169 il Consiglio di amministrazione valuta come titolo di
merito l'aver conseguito la promozione al grado 9° gruppo B od alla qualifica di
segretario mediante concorso per merito distinto, per esame di idoneità o
concorso per esame speciale;
b) concorso per merito distinto od esame di idoneità ai sensi dell'art. 176
prescindendo dall'anzianità.
Le promozioni a primo segretario da effettuare mediante scrutinio per merito
comparativo sono conferite, entro il limite delle disponibilità di organico, per
un numero di posti da determinare sulla base del rapporto tra il numero degli
impiegati che ai sensi del precedente comma hanno titolo a partecipare allo
scrutinio stesso e il numero di vice segretari, segretari aggiunti e segretari
dello stesso ruolo che abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella
carriera.
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371. Promozione a primo archivista degli impiegati inquadrati nella qualifica di
archivista.
Gli impiegati inquadrati al 1° luglio 1956 nella qualifica di archivista o che a
tale qualifica pervengano mediante gli esami previsti dall'articolo 363 e
dall'art. 81 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, possono conseguire la promozione
a primo archivista mediante:
a) scrutinio per merito assoluto ai sensi dell'art. 28 del R.D. 30 dicembre
1923, n. 2960;
b) esami di concorso ai sensi dell'art. 185, prescindendosi dall'anzianità.
La promozione a primo archivista da effettuare ai sensi del precedente comma
mediante scrutinio per merito assoluto è conferita, entro il limite delle
disponibilità di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del
rapporto tra il numero degli impiegati con qualifica di archivista che hanno
titolo a partecipare allo scrutinio ed il numero degli archivisti e degli
applicati che abbiano compiuto undici anni di complessivo effettivo servizio.
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372. Riduzione dei periodi di permanenza per l'accesso alle qualifiche di
direttore di sezione, segretario principale, primo archivista.
I periodi di permanenza prescritti per l'accesso alle qualifiche di direttore di
sezione, segretario principale e primo archivista sono ridotti nei confronti
degli impiegati che, per mancanza di posti disponibili, non conseguirono,
rispettivamente, il grado immediatamente inferiore per merito comparativo in
applicazione della L. 1° dicembre 1949, n. 868, del tempo intercorso tra il 1°
gennaio 1952 e la data delle promozioni ad essi conferite successivamente
mediante esami di concorso.
La detta riduzione dei periodi di permanenza non opera quando i predetti
impiegati siano preceduti in ruolo da coloro che, pur non trovandosi nelle
condizioni di usufruire dell'applicazione della L. 1° dicembre 1949, n. 868,
hanno conseguito la promozione agli stessi gradi mediante concorso per merito
distinto od esami di idoneità espletati successivamente al 1° gennaio 1952.
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373. Anzianità acquisite.
Gli impiegati in servizio al 1° luglio 1956 conservano, a tutti gli effetti
l'anzianità complessiva di cui sono in possesso.
Conservano, altresì, nella nuova qualifica, l'anzianità maturata nel grado di
provenienza.
I consiglieri di 3ª classe, già appartenenti al grado 10° di gruppo A,
conservano, nella qualifica, l'anzianità di servizio complessivamente posseduta
nel grado di provenienza e in quello inferiore dello stesso ruolo.
Gli impiegati i quali anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 11 gennaio
1956, n. 16, erano in possesso dei requisiti prescritti per la promozione ai
gradi X e IX di gruppo A, X di gruppo B, XII di gruppo C, se scrutinati e
promossi dopo la predetta data, sono inquadrati rispettivamente nelle qualifiche
di consigliere di 2ª classe, segretario aggiunto ed applicato a decorrere, a
tutti gli effetti, con esclusione delle competenze arretrate, dal 1° luglio
1956.
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374. Determinazione del trattamento economico del personale in servizio.
Agli impiegati in servizio al 1° luglio 1956 sono attribuiti gli stipendi delle
qualifiche nelle quali essi vengono inquadrati.
Ai fini delle attribuzioni degli aumenti periodici si computa l'anzianità del
grado di provenienza determinata ai sensi dell'art. 373. Qualora nel computo
dell'anzianità resti una frazione di tempo inferiore al numero degli anni
richiesti per ciascun aumento periodico, tale frazione è valutata ai fini del
successivo aumento.
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375. Inquadramento nelle nuove qualifiche.
In tutti i casi nei quali si deve ancora provvedere all'equiparazione ed
all'inquadramento di personale nelle nuove carriere e qualifiche si osservano i
criteri di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16
e n. 18.
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376. Norme sullo svolgimento degli esami.
Le norme sullo svolgimento degli esami di ammissione alle carriere e sullo
svolgimento dei concorsi ed esami di promozione sono stabilite, per quanto non
previsto dal presente decreto, con il regolamento di esecuzione.
Fino a che tali norme non saranno emanate, ed in quanto non sia diversamente
disposto dal presente decreto, si continuano ad applicare le disposizioni sullo
svolgimento degli esami di ammissione e di promozione contenute nel capo sesto
del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960.
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377. Personale con ordinamento particolare.
Le disposizioni degli artt. 361, 362, 363, 365, 366 e 367 si applicano al
personale statale delle varie carriere i cui ordinamenti stabiliscono
l'avanzamento per esame di concorso a qualifiche diverse da quelle menzionate
nei predetti articoli, operando la riduzione di anzianità prevista dall'art. 365
sui periodi di anzianità stabiliti dai predetti ordinamenti.
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378. Riconoscimento di anzianità agli ex combattenti partecipanti ad esami
riservati.
In favore degli ex combattenti che conseguirono la nomina in ruolo mediante
concorsi riservati banditi ai sensi dell'art. 1 del R.D. 6 gennaio 1942, n. 27,
e dell'art. 1 del D.Lgs. 26 marzo 1946, numero 141, e che erano in possesso dei
requisiti prescritti dall'art. 1 del predetto decreto n. 27 per la
partecipazione ai concorsi originari, è riconosciuto, ai soli fini del computo
del servizio utile per la pensione, il periodo di tempo intercorso tra la data
di decorrenza della loro nomina in ruolo e quella anteriore con la quale venne
effettuata la nomina in ruolo di coloro che parteciparono ai concorsi originari.
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379. Retrodatazione di nomina di vincitori di concorsi annullati.
Ai soli fini del computo del servizio utile per il trattamento di quiescenza, è
retrodatata al 26 luglio 1943 la decorrenza della nomina in ruolo degli
impiegati civili in servizio all'entrata in vigore del presente decreto avvenuta
dopo la predetta data con graduatorie di merito formate in sostituzione di
quelle già approvate alla data del 26 luglio 1943 e successivamente annullate
per l'eliminazione delle preferenze e del relativo punteggio attribuito ad
alcuni candidati per meriti fascisti e demografici.
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PARTE SESTA
Disposizioni finali
TITOLO I
Incarichi speciali - Applicabilità - Entrata in vigore
(giurisprudenza di legittimità)
380. Conferimento di speciali incarichi.
[Per esigenze speciali i Ministri possono affidare lo studio e la soluzione di
particolari problemi attinenti agli affari di loro competenza a professori
universitari ed a membri degli organi consultivi istituiti presso le
amministrazioni centrali.
In casi eccezionali in cui i problemi da studiare richiedono la particolare
competenza tecnica di estranei alle amministrazioni dello Stato, gli incarichi
predetti possono essere affidati a questi ultimi qualora agli stessi sia
notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta.
Gli incarichi previsti dai precedenti commi sono conferiti a tempo determinato
con decreto del Ministro interessato, sentito il consiglio di amministrazione,
non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non più
di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato
studi interessanti una o più amministrazioni o servizi per un periodo superiore
a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. È
comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio finanziario
anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse.
Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando è tenuto a dichiarare per
iscritto, sotto la personale responsabilità, che nei suoi confronti non ricorre
alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.
Con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso globale da
corrispondere in relazione all'importanza del lavoro affidato ed ai risultati
conseguiti. Il compenso dovrà essere corrisposto soltanto al termine
dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito (83/a)] (83/b).
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(83/a) Così sostituito dall'art. 152, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077,
riportato al n. A/XVIII.
(83/b) Abrogato dall'art. 9, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 338, riportato alla voce
Ministeri: provvedimenti generali.
381. Forma dei provvedimenti riguardanti lo stato del personale.
I provvedimenti riguardanti lo stato del personale per i quali occorre la
deliberazione del Consiglio dei Ministri sono adottati con decreto del
Presidente della Repubblica; gli altri sono emanati con decreto ministeriale
qualora non siano attribuiti alla competenza di altro organo.
------------------------
382. Ruoli organici.
Le dotazioni dei ruoli organici del personale disciplinato dal presente decreto
rimangono stabilite dai provvedimenti di approvazione dei ruoli stessi.
Rimangono in vigore i ruoli ed i posti aggiunti ai ruoli ordinari concernenti il
personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana, istituiti alle
dipendenze delle Amministrazioni dello Stato con i decreti del Presidente della
Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 (84) e 16 settembre 1955, n. 1304 (85).
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(84) Recante norme concernenti la disciplina e l'attuazione del trasferimento
del personale dei ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa italiana
alle dipendenze di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con
ordinamento autonomo.
(85) Recante rettifica alle tabelle A, B e C allegate al decreto 30 novembre
1954, n. 1496, concernente la disciplina e l'attuazione del trasferimento del
personale dei ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa italiana alle
dipendenze di altre Amministrazioni.
383. Carriere del personale dipendente dal Ministero delle finanze.
Con legge ordinaria sarà provveduto all'unificazione dei ruoli e delle carriere
del personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dipendente dal
Ministero delle finanze ed all'inquadramento nei nuovi ruoli del personale
stesso.
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(giurisprudenza di legittimità)
384. Applicabilità.
Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti gli impiegati civili
dello Stato, salve le disposizioni speciali vigenti per i personali previsti
dagli artt. 7, 8, 9 e 10 della L. 20 dicembre 1954, n. 1181 (85/a), per quelli
addetti agli uffici giudiziari, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, ai
Tribunali militari ed all'Avvocatura dello Stato, nonché per il personale
contemplato dall'art. 300.
Rimangono pure ferme le disposizioni speciali vigenti per il Corpo forestale
dello Stato con esclusione di quelle riguardanti la competizione e le
attribuzioni del relativo Consiglio di amministrazione.
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(85/a) Riportata al n. A/I.
(giurisprudenza di legittimità)
385. Norme incompatibili.
Sono abrogati il R.D. 11 novembre 1923, n. 2395 e successive integrazioni e
modificazioni, il R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960 (85/b) e successive
integrazioni e modificazioni, salvo il disposto dell'art. 106 primo comma (86),
nonché tutte le altre norme incompatibili con il presente decreto.
Rimangono in vigore le disposizioni regolamentari particolari delle singole
amministrazione non incompatibili con le norme del presente decreto nonché le
attuali disposizioni sul trattamento economico dei dipendenti dello Stato.
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(85/b) Con sentenza 14-26 giugno 1974, n. 191 (Gazz. Uff. 3 luglio 1974, n.
173), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 49 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, malgrado la già disposta
abrogazione del citato regio decreto. Vedi, anche, l'art. 70 e l'art. 159, L. 11
luglio 1980, n. 312, riportata al n. A/XXXI.
(86) Esso reca: "L'impiegato deve osservare l'orario di ufficio, la cui durata
normale giornaliera è di sette ore, e deve essere divisa in due periodi, salvo i
casi di servizi speciali per i quali con disposizione del Ministro, sia
diversamente stabilito". Va, peraltro, che osservato con decisione n. 676 del 30
ottobre 1968, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto ancora vigente il
D.C.G. 17 settembre 1939 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1939, n. 239) che così dispone:
"ADOZIONE DELL'ORARIO CONTINUATO NEGLI UFFICI STATALI E DEGLI ENTI PUBBLICI
DELLA CAPITALE
IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1935, n. 1856, convertito nella L. 30 dicembre 1935,
n. 2320, recante autorizzazione al Capo del Governo di emanare norme intese a
conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli Uffici e dei servizi
di enti pubblici,
Decreta:
A decorrere dal 18 settembre 1939, l'orario degli uffici statali e degli enti
pubblici della Capitale, comunque soggetti alla vigilanza dello Stato, è fissato
dalle ore 8 alle 14 nei giorni feriali e dalle ore 8 alle 12 nelle domeniche e
negli altri giorni festivi senza alcuna interruzione.
Sono fatti salvi i casi di servizi speciali nei quali, con disposizione del
DUCE, su proposta delle amministrazioni interessate, sia diversamente stabilito.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione".
386. Decorrenza.
Il presente testo unico ha effetto dal 1° aprile 1957, salva la diversa
decorrenza prevista dall'art. 369, primo comma (87).
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(87) Si omettono le tabelle, che indicano soltanto le qualifiche di ogni ruolo
delle carriere per le singole Amministrazioni.
Le dotazioni organiche si riportano alle voci relative ai Ministeri.
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