D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361. Agg. G. U. 31/01/2006
Approvazione del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1957, n. 139, S.O.
Questo testo unico risulta dal coordinamento dei seguenti provvedimenti:
a) D.P.R. 5 febbraio 1948, n. 26, recante il testo unico delle leggi per la
elezione della Camera dei deputati;
b) L. 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della
Repubblica, limitatamente ad alcuni commi dell'art. 26 che sono stati rifusi
negli articoli 64 e 65;
c) L. 31 ottobre 1955, n. 1064, recante modificazioni all'ordinamento dello
stato civile (obbligo di omettere la paternità e la maternità nei documenti
ufficiali);
d) L. 16 maggio 1956, n. 493, recante norme per la elezione della Camera dei
deputati. L'art. 50 di detta legge autorizzava il Governo ad emanare un testo
unico.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti circolari:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione
pubblica): Circ. 16 luglio 1996, n. 41;
- Ministero dell'interno: Circ. 3 febbraio 2000, n. 9/2000; Circ. 10 aprile
2001, n. 62.
È approvato l'unito testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei
deputati, composto di 121 articoli, visto dal Ministro Segretario di Stato per
l'interno.
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Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
TITOLO I
Disposizioni generali
1. 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto
ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate
nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione
proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma
degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale
(3).
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(3) Articolo così sostituto prima dall'art. 1, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi
dal comma 1 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270. Vedi, anche, l'art. 1,
D.L. 26 aprile 2005, n. 64.
2. 1. La elezione nel collegio "Valle d'Aosta", che è circoscrizione elettorale,
è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico (4).
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(4) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 4 agosto 1993, n. 277.
3. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 5). - L'assegnazione del numero dei seggi
alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo
unico, è effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale
della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale
dell'Istituto Centrale di Statistica - con decreto del Presidente della
Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente
al decreto di convocazione dei comizi (5) (6).
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(5) Vedi, anche, art. 56 Cost. sostituito dall'art. 1, L. cost. 9 febbraio 1963,
n. 2. L'assegnazione predetta è stata effettuata con D.P.R. 18 febbraio 1963, n.
65.
(6) Articolo così modificato dall'art. 1, L. 4 agosto 1993, n. 277.
4. 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui
libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini
dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica
scheda recante il contrassegno di ciascuna lista (7).
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(7) Articolo così sostituito prima dall'art. 1, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi
dal comma 2 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270. In precedenza la Corte
costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422 (Gazz. Uff. 20
settembre 1995, n. 39 - Serie speciale) aveva dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, n. 2, ultimo periodo,
come sostituito dall'art. 1, L. 4 agosto 1993, n. 277.
TITOLO II
Elettorato
Capo I - Elettorato attivo
5. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 4). - L'elettorato attivo, la tenuta e la
revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni
elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate
dalle disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive
modificazioni.
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Capo II - Eleggibilità (8)
6. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 5). - Sono eleggibili a deputati gli
elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno
delle elezioni.
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(8) Per la incompatibilità vedi la L. 13 febbraio 1953, n. 60, riportata alla
voce Parlamento.
(giurisprudenza di legittimità)
7. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 2). -
Non sono eleggibili:
a) i deputati regionali o consiglieri regionali (9);
b) i presidenti delle Giunte provinciali;
c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica
sicurezza;
e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il
Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le
regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione
Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la
regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e
Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche (10);
g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze
armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.
Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla
titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti
organi in Stati esteri (11).
Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno
effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima
della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati (12).
Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto
inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b)
e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma,
dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal
trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento
in aspettativa (13).
L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle
cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).
Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al
secondo comma del successivo art. 11.
In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza
di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno
effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi
alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana (14) (14/a).
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(9) La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n. 344
(Gazz. Uff. 4 agosto 1993, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, lettera a).
(10) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff.
26 agosto 1991, n. 199).
(11) Gli originari commi secondo e terzo sono stati così sostituiti, con gli
attuali commi secondo, terzo e quarto, dall'art. 9, L. 27 dicembre 2001, n. 459.
Precedentemente l'originario terzo comma era stato modificato dall'art. 1, L. 11
agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).
(12) Gli originari commi secondo e terzo sono stati così sostituiti, con gli
attuali commi secondo, terzo e quarto, dall'art. 9, L. 27 dicembre 2001, n. 459.
Precedentemente l'originario terzo comma era stato modificato dall'art. 1, L. 11
agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).
(13) Gli originari commi secondo e terzo sono stati così sostituiti, con gli
attuali commi secondo, terzo e quarto, dall'art. 9, L. 27 dicembre 2001, n. 459.
Precedentemente l'originario terzo comma era stato modificato dall'art. 1, L. 11
agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).
(14) Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz.
Uff. 26 agosto 1991, n. 199) e poi dal comma 3 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005,
n. 270. Vedi, anche, l'art. 3 della citata legge n. 270 del 2005.
(14/a) Vedi, anche, l'art. 3-bis, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione.
8. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, lett. g), e L. 16 maggio 1956, n. 493,
art. 3). - I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni
superiori - ", anche in caso discioglimento anticipato della Camera dei deputati
e di elezioni suppletive," non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte,
in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati
assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo
compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non
sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura,
non si trovino in aspettativa (15).
I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono
esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione
nel cui ambito si sono svolte le elezioni.
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(15) Comma così modificato dall'art. 1, L. 3 febbraio 1997, n. 13 (Gazz. Uff. 8
febbraio 1997, n. 32).
9. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 7). - I diplomatici, i consoli, i
vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o
no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in
Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei deputati
sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare
l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si
estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.
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10. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 8). - Non sono eleggibili inoltre:
1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di
imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di
somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di
notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici,
l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse,
alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta;
2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al
profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con
garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano
concessi in forza di una legge generale dello Stato;
3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera
loro alle persone, società e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato
nei modi di cui sopra.
Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di
cooperative, iscritte regolarmente nei registri di Prefettura.
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TITOLO III
Del procedimento elettorale preparatorio
11. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 9). - I comizi elettorali sono convocati
con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei
Ministri.
Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti
dell'art. 61 della Costituzione.
Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno
antecedente quello della votazione (16).
I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del
decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.
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(16) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136.
12. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 13, comma 1°, e 15, prima parte). -
Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione
del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale,
composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo
Presidente.
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13. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, primo periodo). - Presso la Corte
d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della
circoscrizione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di
convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre
magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente
della Corte d'appello o del Tribunale (17) (18).
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(17) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136.
(18) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz.
Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.).
14. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1°, e L. 16 maggio 1956, n.
493, art. 6). - I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono
presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero
dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste
medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno
deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico
organizzato (19).
I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a
presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.
Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con
quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi
e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti (20)
(21).
Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità,
congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica
e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le
espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di
qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o
alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o
rappresentazione grafica (22).
Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo
scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici
interessati a farvi ricorso (23).
Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi
politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli
che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono
trarre in errore l'elettore (24).
Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o
soggetti religiosi (25).
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(19) Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277, poi
dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n.
302, S.O.) ed, infine dal comma 4 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.
(20) Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi dal
comma 4 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.
(21) Gli attuali commi terzo, sesto e settimo così sostituiscono l'originario,
comma terzo per effetto dell'articolo 14, L. 24 aprile 1975, n. 130.
(22) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi così modificato
dal comma 4 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.
(23) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277.
(24) Gli attuali commi terzo, sesto e settimo così sostituiscono l'originario,
comma terzo per effetto dell'articolo 14, L. 24 aprile 1975, n. 130.
(25) Gli attuali commi terzo, sesto e settimo così sostituiscono l'originario,
comma terzo per effetto dell'articolo 14, L. 24 aprile 1975, n. 130.
14-bis. 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il
collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate.
Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.
2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del
contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno
effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i
partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano
il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da
loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici
organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare
depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome
della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme
le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo
92, secondo comma, della Costituzione.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui
all'articolo 15, primo comma.
5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici
centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un
esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che,
accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno
precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'elenco dei collegamenti ammessi (25/a).
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(25/a) Articolo aggiunto dal comma 5 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.
15. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1°, 2°, 3°, e L. 16 maggio
1956, n. 493, art. 7). - Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 14
deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del
42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato,
autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o
del gruppo politico organizzato (25/b).
Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane
aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare (26).
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(25/b) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n.
270.
(26) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136.
16. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 3° e 4°, e L. 16 maggio 1956,
n. 493, art. 8). - Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla
scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del
contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto
deposito (27).
Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia
conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il
depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.
Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal
depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno
o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno
che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i
contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da
chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti (28).
Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore
dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai
depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli
atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo
aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse (29) (8/cost).
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(27) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136.
(28) Comma così modificato dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277.
(29) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.) e poi dal comma 2 dell'art. 6, L. 21
dicembre 2005, n. 270.
(8/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-20 novembre 2000, n. 512
(Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 16,
quarto comma, e 87 sollevata in riferimento agli artt. 24, 66 e 113 della Cost.
17. (T.U. 16 maggio 1956, n. 493, art. 9). - All'atto del deposito del
contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici
organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di
un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo
incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale
circoscrizionale della lista dei candidati e dei relativi documenti. La
designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero
dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le
designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione
(30).
Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il 33° giorno antecedente
quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore
a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora
i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di
provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata
comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si
riferisce.
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(30) Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n.
534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione, e dal comma 3 dell'art. 6, L. 21
dicembre 2005, n. 270.
18. [1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per
singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4,
cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione
di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del
rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito
della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante
la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di
collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi
uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento
con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica
il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome
sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di
un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa
persona in più di un collegio è nulla.
2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome,
il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale
viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso
il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la
lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo
77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato
nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate
per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al
presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale
circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni
difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento
d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza
dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che
decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere
indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.
3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve
contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due
supplenti.
4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi
uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000
elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in
caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali
di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne
anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è
ridotto alla metà (31). Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei
soggetti di cui all'art. 14, L. 21 marzo 1990, n. 53.
5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata
da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della
legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero
l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o
consolare.
6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita
dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature
in altri collegi] (32).
------------------------
(31) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.L. 29 gennaio 1994, n. 73 (Gazz. Uff. 31
gennaio 1994, n. 24), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
e convertito in legge con L. 22 febbraio 1994, n. 162 (Gazz. Uff. 9 marzo 1994,
n. 56).
(32) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi
abrogato dal comma 4 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.
18-bis. 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei
seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da
non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di
3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da
almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso
di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre
centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le
sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo
14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con
dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei
soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i
cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere
richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti
in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in
corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì
richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le
dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno
due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito
almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo,
con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14. In tali
casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal
segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui
all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a
ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei
rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di
presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata
da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì
richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze
linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime
elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica (33).
3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di
candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata
complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non
superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione (34).
------------------------
(33) Vedi, anche, l'art. 2, L. 21 dicembre 2005, n. 270.
(34) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277, modificato
dall'art. 1, D.L. 29 gennaio 1994, n. 73 (Gazz. Uff. 31 gennaio 1994, n. 24) -
entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e convertito in legge
con L. 22 febbraio 1994, n. 162 (Gazz. Uff. 9 marzo 1994, n. 56) - e così
sostituito dal comma 6 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.
19. 1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni
nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. A pena di
nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (34/a) (35).
------------------------
(34/a) Comma così modificato dal comma 7 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n.
270.
(35) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277.
20. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, comma 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7°, e
L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 10, comma 1° e 2°, e 36 e L. 31 ottobre 1955,
n. 1064, artt. 2 e 3). - Le liste dei candidati devono essere presentate, per
ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale
indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del 35°
giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale
scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del
Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8
alle ore 20 (36).
Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di
accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste
elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione e della lista dei
candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori
(37-38).
Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei
Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne
attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione (39).
I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta,
rilasciare tali certificati.
La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il
contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati,
nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve
essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21
marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore
dichiara di essere iscritto (40). Per tale prestazione è dovuto al notaio o al
cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata (41). [Le
stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali] (42).
Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati (43).
Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere
specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno
la lista intenda distinguersi (44).
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere,
infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati
a fare le designazioni previste dall'articolo 25.
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(36) Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136, poi
dall'art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199) e
dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 ed infine dal comma 5 dell'art. 6, L. 21
dicembre 2005, n. 270.
(37-38) Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277, poi
dall'art. 6, L. 4 agosto 1993, n. 276 e dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n.
534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.) ed infine dal comma 5 dell'art.
6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.
(39) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.) e poi dal comma 5 dell'art. 6, L. 21
dicembre 2005, n. 270.
(40) Periodo così sostituito dall'art. 6, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff.
26 agosto 1991, n. 199).
(41) Comma così modificato dall'art. 6, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26
agosto 1991, n. 199).
(42) Periodo aggiunto dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi soppresso dal
comma 5 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.
(43) Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi dal
comma 5 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.
(44) Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi dal
comma 5 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.
21. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, ultimo comma, e L. 16 febbraio 1956,
n. 493, art. 10, ultimo comma). - La Cancelleria della Corte d'appello o del
Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel
caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'art.
17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una
copia è consegnata immediatamente al presentatore.
Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione della lista dei candidati
presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il
numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista
secondo l'ordine di presentazione (45).
------------------------
(45) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.) e poi dal comma 6 dell'art. 6, L. 21
dicembre 2005, n. 270.
22. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, secondo periodo, nn. 1, 2, 3 e 4, e
L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 11). - L'Ufficio centrale circoscrizionale entro
il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle liste dei candidati (45/a):
1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto
del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17 (45/b);
2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il
Ministero dell'interno, ai termini degli artt. 14, 15 e 16 (45/c);
3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte
dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono
a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero
di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis,
cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero
di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis
(45/d);
4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta
accettazione (45/e);
5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non
compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non
sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il
certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica
(46);
6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella
circoscrizione;
7) [dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già
presentatisi in altro collegio] (47) (47/a).
I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa
giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e
delle modificazioni da questo apportate alla lista (48).
L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo
alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o
modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare
in merito (49).
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(45/a) Alinea così modificato dal comma 7 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n.
270.
(45/b) Numero così modificato dal comma 7 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n.
270.
(45/c) Numero così modificato dal comma 7 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n.
270.
(45/d) Numero così modificato dal comma 7 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n.
270.
(45/e) Numero così modificato dal comma 7 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n.
270.
(46) Numero così modificato dal comma 7 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n.
270. Non essendo più prescritto dall'art. 20, secondo comma del presente testo
unico, l'obbligo di presentare, unitamente alle candidature nei collegi
uninominali e alle liste dei candidati, i certificati di nascita o documenti
equipollenti, in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 6, L. 4 agosto
1993, n. 276, è da ritenersi non più operante la disposizione prevista dal
presente n. 5) dove prevede che l'Ufficio centrale circoscrizionale dichiari non
valide le candidature o cancelli dalle liste i nomi di candidati per i quali non
sia stato presentato il certificato di nascita o documento equipollente.
(47) Numero abrogato dal comma 7 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.
(47/a) Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136 e poi
dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n.
302, S.O.).
(48) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136 e successivamente
così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27
dicembre 1993, n. 302, S.O.) e dal comma 7 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n.
270.
(49) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136 e poi così modificato
dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n.
302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione, e dal comma 7 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.
23. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 12). - Le decisioni dell'Ufficio centrale
circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa
giornata, ai delegati di lista (50).
Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista
possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale
nazionale (51).
Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza,
nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.
Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere
speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.
Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo presidente
della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale
nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente
articolo, altri consiglieri.
L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi (52).
Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai
ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.
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(50) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 8 dell'art. 6, L.
21 dicembre 2005, n. 270.
(51) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 8 dell'art. 6, L.
21 dicembre 2005, n. 270.
(52) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136.
(giurisprudenza di legittimità)
24. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito
per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato
reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio
centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
1) [stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla
presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste,
appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel
rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali saranno riportati sulle
schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal
sorteggio] (52/a);
2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di
lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non
collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione,
l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di
ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo
l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio (52/b);
3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate (52/c);
4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione le
liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti
sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il
Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede
medesime e per l'adempimento di cui al numero 5) (52/d);
5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla
stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste
nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione per
la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il
quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun
manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali
di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella
sala della votazione (53) (54).
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(52/a) Numero abrogato dal comma 9 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.
(52/b) Numero così sostituito dal comma 9 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n.
270.
(52/c) Numero così modificato dal comma 9 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n.
270.
(52/d) Numero così modificato dal comma 9 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n.
270.
(53) Numero così modificato dal comma 9 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n.
270.
(54) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 10
maggio 1996, n. 257.
25. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 1°, 2° e 3°, e L. 16 maggio
1956, n. 493, art. 14). - Con dichiarazione scritta su carta libera e
autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui
all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di
designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale
circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro
supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano
leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici
elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al
segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle
sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle
sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché
prima dell'inizio della votazione (55).
[La Cancelleria della Pretura ne rilascia ricevuta e provvede all'invio delle
singole designazioni ai Sindaci dei Comuni del mandamento, perché le consegnino
ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione insieme con il materiale per il
seggio] (56).
L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale
circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene
l'elezione, alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale
circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.
Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la
loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte
d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel
caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei
delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio,
nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta
rilasciata all'atto del deposito delle liste (57).
------------------------
(55) Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136 poi
dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n.
302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione, ed infine dal comma 10 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.
(56) Comma abrogato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136.
(57) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.) e poi dal comma 10 dell'art. 6, L.
21 dicembre 2005, n. 270.
26. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 4° e 5°). - Il rappresentante
di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni
dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità,
ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può
fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni (58).
Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare
allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato
due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle
operazioni elettorali.
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(58) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.) e poi dal comma 11 dell'art. 6, L.
21 dicembre 2005, n. 270.
(giurisprudenza di legittimità)
27. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 18, comma 1°, 2°, 3°, 4° e 5°, e L. 16
maggio 1956, n. 493, art. 15, comma 1°). - [Entro il trentesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi
elettorali, a cura del Sindaco, sono preparati i certificati di iscrizione nelle
liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il
trentaseiesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto
stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale
l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della
votazione e reca un tagliando, che è staccato dal presidente dell'Ufficio
elettorale di sezione all'atto dell'esercizio del voto (59).
Per l'elettore residente nel Comune, la consegna del certificato è effettuata a
domicilio ed è constatata mediante ricevuta dell'elettore stesso o di persona
della sua famiglia o addetta al suo servizio con lui convivente.
Quando il certificato sia rifiutato o la persona, alla quale è fatta la
consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo redige apposita
dichiarazione.
Per gli elettori residenti fuori del Comune, i certificati sono rimessi
dall'ufficio comunale, per tramite del Sindaco del Comune di loro residenza, se
questa sia conosciuta.
Per i militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi militarmente
organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino servizio fuori del Comune
nelle cui liste sono iscritti, i comandanti dei reparti, entro dieci giorni
dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono
richiedere al Sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per
eseguirne poi, immediatamente, la consegna agli interessati] (60).
------------------------
(59) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136.
(60) Articolo abrogato dall'art. 15, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.
(giurisprudenza di legittimità)
28. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 18, comma 6°, 7°, 8° e 9°, e L. 16 maggio
1956, n. 493, art. 15, comma 2°). - [Gli elettori che non abbiano ricevuto a
domicilio, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, i
certificati elettorali, possono personalmente ritirarli, a decorrere dall'ottavo
giorno precedente quello dell'elezione, fino alla chiusura delle operazioni di
votazione, presso l'Ufficio comunale, che all'uopo rimarrà aperto
quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19, e,
nei giorni della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni. Della
consegna si fa annotazione in apposito registro (61).
Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto,
presentandosi personalmente fino alla chiusura delle operazioni di votazione, e
previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal Sindaco un altro,
munito di speciale contrassegno, sul quale dev'essere dichiarato che trattasi di
duplicato.
Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti
irregolarmente, il presidente della Commissione elettorale mandamentale, previ
sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il
Comune per la distribuzione dei certificati] (62).
------------------------
(61) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136.
(62) Articolo abrogato dall'art. 15, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.
29. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 19). - La Commissione elettorale
mandamentale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la
votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.
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30. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 20, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt.
22, comma 1° e 3°, lett. a), 13, n. 5, e 14, comma 2°). - Nelle ore
antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far
consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:
1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla
Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in
ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella
sala della votazione;
3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare
nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51;
4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della
circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le
altre devono essere affisse nella sala della votazione (63);
5) i verbali di nomina degli scrutatori;
6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'art. 25,
secondo comma (64);
7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla
Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede
contenute (65);
8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32 (65/a);
9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da
consegnare agli elettori (65/b);
10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto (66).
------------------------
(63) Numero così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 12 dell'art. 6, L.
21 dicembre 2005, n. 270.
(64) Numero così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 12 dell'art. 6, L.
21 dicembre 2005, n. 270.
(65) Numero così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz.
Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
(65/a) Numero così modificato dal comma 12 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n.
270.
(65/b) Numero così modificato dal comma 12 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n.
270.
(66) Per lo svolgimento delle elezioni europee, regionali ed amministrative del
2004 vedi, anche, l'art. 6, L. 8 aprile 2004, n. 90.
31. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 21, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art.
16). - 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero
dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle
tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in
fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella
circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.
2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa
coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su
un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate,
nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono
stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I
contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri
tre (67).
------------------------
(67) Articolo prima modificato dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e dall'art.
1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O),
entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi
così sostituito dal comma 8 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.
32. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 22). - I bolli delle sezioni, di tipo
identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella
tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero
dell'interno.
Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le
caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro
dell'interno (68).
Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le
caratteristiche essenziali e la materia delle cassettine per timbri di cui alla
tabella D allegata al presente testo unico (69).
------------------------
(68) Comma così sostituito dall'art. 8, L. 13 marzo 1980, n. 70.
(69) Comma così sostituito dall'art. 8, L. 13 marzo 1980, n. 70.
33. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 23, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art.
17). - Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei
comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del
segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle
cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni
(70).
Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può
ricorrere al Prefetto, perché, ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire,
anche a mezzo d'apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.
La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con i pacchi delle schede
di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il
terzo giorno antecedente quello dell'elezione (71).
------------------------
(70) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136.
(71) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz.
Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
34. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1°, primo periodo, e L. 16
maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 1°). - In ciascuna sezione è costituito un
Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno,
a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e di un
segretario (72).
------------------------
(72) Comma così modificato dall'art. 8, L. 21 marzo 1990, n. 53.
35. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1°, secondo periodo e comma 2°,
3°, 4° e 5°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 2° e 3°). - La nomina
dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte
d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello
della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura
dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e,
occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al
personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori
onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei
all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38.
L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica
ordine di precedenza per la designazione.
Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello, è tenuto al corrente, con le
norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello
dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio
elettorale.
Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il Presidente della
Corte d'appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle
rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva
notizia delle eventuali successive variazioni.
In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non
consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo
delegato.
Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice
cancellieri e segretari degli Uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi
gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli
ufficiali giudiziari di Pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o
dai messi comunali.
------------------------
36. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 25, comma 1°, 2° e 3°, e L. 16 maggio
1956, n. 493, artt. 19 e 20). - [Fra il ventesimo ed il decimo giorno precedenti
le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto
affisso nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale,
sentiti i rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se già
designati, deve procedere alla nomina degli scrutatori tra gli elettori del
Comune che siano idonei alle funzioni di scrutatori, purché in possesso almeno
del titolo di studio della licenza elementare (73).
Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della Commissione
vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto un maggior
numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.
Se il Comune sia retto da un commissario, questi procede, sentiti i
rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se già designati, alla
nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale.
Ai nominati, il Sindaco o il commissario notifica nel più breve termine, e al
più tardi non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina,
per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale] (74).
------------------------
(73) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le
leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26,
comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficiale
elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26.
(74) Articolo abrogato dall'art. 8, L. 8 marzo 1989, n. 95.
37. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 26, comma 1°).
(75).
------------------------
(75) Articolo abrogato dall'art. 8, L. 8 marzo 1989, n. 95.
38. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 20). - Sono esclusi dalle funzioni di
presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno
di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e
dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a
prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
------------------------
39. (76).
------------------------
(76) Articolo abrogato dall'art. 1, L. 22 maggio 1970, n. 312.
40. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 28, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18,
comma 1°). - L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è
obbligatorio per le persone designate.
Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e
ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.
Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono
considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio
delle loro funzioni (77).
------------------------
(77) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 13 dell'art. 6, L.
21 dicembre 2005, n. 270.
41. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 29, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 19
comma 2°). - Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente
costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e
invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste
dei candidati (78).
Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la
designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e
il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non
siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna
delle cause di esclusione di cui all'art. 38.
------------------------
(78) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 14 dell'art. 6, L.
21 dicembre 2005, n. 270.
TITOLO IV
Della votazione
42. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 30 e 36, comma 2°, e L. 16 maggio 1956,
n. 493, art. 13, n. 5). - La sala delle elezioni deve avere una sola porta
d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso
separato alle donne.
La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con
un'apertura centrale per il passaggio.
Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è
riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio
elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente
necessario.
Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di
lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. L'urna
deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti (79).
Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine,
di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in
maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la
segretezza del voto (80).
Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una
distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse
in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.
L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le
liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle
operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti (81).
------------------------
(79) Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 15 dell'art. 6, L.
21 dicembre 2005, n. 270.
(80) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 2, L. 16 aprile 2002, n. 62.
Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.
(81) Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 15 dell'art. 6, L.
21 dicembre 2005, n. 270.
43. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 32). - Salvo le eccezioni previste dagli
artt. 44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto
gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.
È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.
------------------------
44. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 33). Il presidente della sezione è
incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza
pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che
disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano
reato.
La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle
elezioni.
Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze,
gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del
presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni
e farsi assistere dalla Forza.
Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al
presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.
Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre
scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala
dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.
Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle
richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso
degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti
anche nelle strade adiacenti.
Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare
procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori,
può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato,
escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.
Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella
votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano
allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a
votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è
dato atto nel processo verbale.
------------------------
45. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 34, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt.
22, comma 3°, lettera a) e 28, comma 1°). - Appena accertata la costituzione
dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli
elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero
progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate
dagli scrutatori designati dal presidente.
Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un
numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.
Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed
appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa (82).
Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il
plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa
attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il
bollo a tergo di ciascuna scheda (83).
Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi
dalla sala.
Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun
scrutatore.
Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale
responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al
n. 7 dell'art. 30.
[Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per
l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede
per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale] (84).
Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del
giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le
schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica (85).
------------------------
(82) L'appendice delle schede di votazione è stata abolita dall'art. 5, L. 23
aprile 1976, n. 136.
(83) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277.
(84) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27
dicembre 1993, n. 302, S.O.) e poi abrogato dal comma 16 dell'art. 6, L. 21
dicembre 2005, n. 270.
(85) Comma prima modificato dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi così
sostituito dal comma 1 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62. Vedi, anche,
l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.
46. 1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della
votazione il presidente riprende le operazioni elettorali (86).
2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi
nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo
comma.
3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione (87).
------------------------
(86) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62.
Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.
(87) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277.
47. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 36, comma 1° e 3°). - Ha diritto di
votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le
eccezioni previste agli artt. 48, 49, 50 e 51.
Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara
elettore della circoscrizione.
------------------------
48. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 37). Il presidente, gli scrutatori e il
segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale,
nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano
iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione.
I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le
loro funzioni purché siano elettori. I candidati possono votare in una qualsiasi
delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il
certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale
esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra
sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e
gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono
ammessi al voto, previa esibizione del certificato elettorale (88).
Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente in
calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.
------------------------
(88) Comma prima sostituito dall'art. 7, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff.
26 agosto 1991, n. 199) e poi così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre
1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.) e dal comma 17
dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.
49. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 38). - I militari delle Forze armate
nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello
Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono
ammessi a votare nel Comune, in cui si trovano per causa di servizio (89).
Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero
agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione
del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.
È vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.
La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente (90).
------------------------
(89) Comma così sostituito dall'art. 8, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26
agosto 1991, n. 199).
(90) Così modificato dal D.L. 8 maggio 1981, n. 186 (Gazz. Uff. 11 maggio 1981,
n. 127), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 1981, n. 349
(Gazz. Uff. 9 luglio 1981, n. 187).
50. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 23). - I naviganti fuori residenza per
motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.
Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune
stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa
esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti:
a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto
attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi
a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi
fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante (91);
b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante
l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno
antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il
certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel
Comune in cui si trova per causa di imbarco.
I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella
stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base
delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli
elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare
nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti
di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne
prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione (92).
------------------------
(91) Lettera così sostituita dall'art. 2, L. 25 maggio 1993, n. 160 (Gazz. Uff.
27 maggio 1993, n. 122).
(92) Articolo così modificato dall'art. 2, L. 25 maggio 1993, n. 160 (Gazz. Uff.
27 maggio 1993, n. 122).
51. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 1°, 2° e 3°). - I degenti in
ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.
A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno
antecedente la data della votazione, al sindaco del Comune nelle cui liste
elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere
il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il
numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di
iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato
elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del
luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'Istituto, ed è
inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo
o del segretario dell'Istituto stesso.
Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:
a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni:
gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 30, al presidente di
ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio,
provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma,
un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera
a).
------------------------
52. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 4°). - Negli ospedali e nelle
case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni
500 letti o frazioni di 500.
Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti
nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del
seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di
revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di
assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda.
Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori
che votano soltanto per una delle due elezioni.
------------------------
53. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 5° e 6°). - Negli ospedali e case
di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le
ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella
cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli
scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza
dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta.
Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto (93).
Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui
all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a
quella della sezione.
Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due
plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato
contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse
nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro
numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.
------------------------
(93) Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione e poi dal comma 18 dell'art. 6, L.
21 dicembre 2005, n. 270.
54. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, ultimo comma). - [Gli elettori
ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre
che del certificato elettorale, anche della attestazione di cui alla lettera b)
del terzo comma dell'art. 51 che, a cura del presidente del seggio, è ritirata
ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale] (94).
------------------------
(94) Articolo abrogato dall'art. 15, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.
55. (T.U. 5 febbraio 1956, n. 26, art. 39). - Gli elettori non possono farsi
rappresentare nè, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto (95).
I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro
impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di
un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia
stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia
iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica (96).
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un
invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal
presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.
I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato
elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione
predetta.
L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il
presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia
scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e
registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo
specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria
che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome
dell'accompagnatore.
Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.
L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è
inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa
documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione
di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in
particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
(97).
------------------------
(95) Comma così sostituito dall'art. 21, L. 27 dicembre 2001, n. 459.
(96) Comma così modificato dall'art. 1, L. 5 febbraio 2003, n. 17 (Gazz. Uff. 10
febbraio 2003, n. 33).
(97) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 5 febbraio 2003, n. 17 (Gazz. Uff. 10
febbraio 2003, n. 33).
56. 1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti
dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici
designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non
possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.
2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce
all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati
stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in
esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche (98).
------------------------
(98) Articolo così sostituito dall'art. 9, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff.
26 agosto 1991, n. 199).
57. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 40, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art.
25). - Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare
nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro
documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purché
munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione,
sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, sono indicati
gli estremi del documento.
Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:
a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel
comma precedente, scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro
aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in
congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando
militare;
c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché
munite di fotografia.
In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'Ufficio
che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria
firma nella colonna di identificazione.
Se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di accertare sotto la sua
responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore
del Comune, noto all'Ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte
l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art.
104.
L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di
identificazione.
In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma
dell'art. 66.
------------------------
58. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 41). - Riconosciuta l'identità personale
dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la
consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa (99).
L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con
la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo
contenente il contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o
indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa
tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il
presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e
indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che
l'elettore ha facoltà di esprimere (100-101).
Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa
e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non
sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne
verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero
scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice
seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.
Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la
propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista
sopraindicata.
Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma
dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano
presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal
presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale
fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non
l'abbiano riconsegnata.
[Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le
schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede
per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale] (102) (103).
------------------------
(99) Comma prima sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz.
Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), poi modificato dall'art. 15, D.P.R. 8
settembre 2000, n. 299 ed infine così sostituito dal comma 10 dell'art. 1, L. 21
dicembre 2005, n. 270.
(100-101) In seguito a consultazione referendaria, l'art. 1, D.P.R. 3 luglio
1991, n. 200 (Gazz. Uff. 11 luglio 1991, n. 161), a decorrere dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione, ha abrogato la disposizione
dell'art. 58, comma secondo, limitatamente alle parole "e indicando in ogni caso
le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di
esprimere"; dell'art. 59, comma secondo, limitatamente alle parole "Il numero
delle preferenze è di tre, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di quattro,
da 16 in poi"; dell'art. 60, comma primo, limitatamente alle parole "nelle
apposite righe tracciate" e limitatamente alle parole "dei candidati preferiti,
compresi nella lista medesima". Il comma secondo dell'art. 58, inoltre, è stato
così modificato dall'art. 3, L. 4 agosto 1993, n. 277 e dall'art. 2, D.Lgs. 20
dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, dall'art. 1, D.L.
10 maggio 1996, n. 257 e dal comma 10 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.
(102) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27
dicembre 1993, n. 302, S.O.) e poi abrogato dal comma 10 dell'art. 1, L. 21
dicembre 2005, n. 270.
(103) L'art. 5, L. 23 aprile 1976, n. 136, ha abolito la gommatura sul lembo di
chiusura delle schede e l'appendice.
59. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.
[Una scheda valida per l'elezione del candidato nel collegio uninominale
rappresenta un voto individuale] (103/a) (104).
------------------------
(103/a) Periodo soppresso dal comma 19 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.
(104) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993,
n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.).
60. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 42, comma 3°, 4°, 7°, 9°, 10° e 12°, e L.
16 maggio 1956, n. 493, art. 26). - [Il voto di preferenza si esprime scrivendo
con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del
contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei
candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di
cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra,
data e luogo di nascita (105).
Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può
scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti,
entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio
diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a
candidati della lista votata.
Le preferenze per candidati compresi in liste di altri Collegi sono inefficaci.
Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista
diversa da quella votata.
Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto
una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista,
s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti (106).
Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto
una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste,
il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati (107).
Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Collegio sono
nulle. Rimangono valide le prime (108)] (109).
------------------------
(105) In seguito a consultazione referendaria, l'art. 1, D.P.R. 3 luglio 1991,
n. 200 (Gazz. Uff. 11 luglio 1991, n. 161), a decorrere dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, ha abrogato la disposizione dell'art. 58, comma
secondo, limitatamente alle parole "e indicando in ogni caso le modalità e il
numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere"; dell'art.
59, comma secondo, limitatamente alle parole "Il numero delle preferenze è di
tre, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di quattro, da 16 in poi";
dell'art. 60, comma primo, limitatamente alle parole "nelle apposite righe
tracciate" e limitatamente alle parole "dei candidati preferiti, compresi nella
lista medesima".
(106) In seguito a consultazione referendaria, l'art. 1, D.P.R. 3 luglio 1991,
n. 200 (Gazz. Uff. 11 luglio 1991, n. 161), a decorrere dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, ha abrogato la disposizione dell'art. 60, comma
sesto, limitatamente alle parole "Se l'elettore non abbia indicato alcun
contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati
compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla
quale appartengono i preferiti"; dell'art. 60, comma settimo, limitatamente alle
parole "Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia
scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali
liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati";
dell'art. 60, comma ottavo, limitatamente alle parole "al numero stabilito per
il collegio" e limitatamente alle parole "Rimangono valide le prime".
(107) In seguito a consultazione referendaria, l'art. 1, D.P.R. 3 luglio 1991,
n. 200 (Gazz. Uff. 11 luglio 1991, n. 161), a decorrere dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, ha abrogato la disposizione dell'art. 60, comma
sesto, limitatamente alle parole "Se l'elettore non abbia indicato alcun
contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati
compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla
quale appartengono i preferiti"; dell'art. 60, comma settimo, limitatamente alle
parole "Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia
scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali
liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati";
dell'art. 60, comma ottavo, limitatamente alle parole "al numero stabilito per
il collegio" e limitatamente alle parole "Rimangono valide le prime".
(108) In seguito a consultazione referendaria, l'art. 1, D.P.R. 3 luglio 1991,
n. 200 (Gazz. Uff. 11 luglio 1991, n. 161), a decorrere dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, ha abrogato la disposizione dell'art. 60, comma
sesto, limitatamente alle parole "Se l'elettore non abbia indicato alcun
contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati
compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla
quale appartengono i preferiti"; dell'art. 60, comma settimo, limitatamente alle
parole "Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia
scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali
liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati";
dell'art. 60, comma ottavo, limitatamente alle parole "al numero stabilito per
il collegio" e limitatamente alle parole "Rimangono valide le prime".
(109) Articolo abrogato dall'art. 3, L. 4 agosto 1993, n. 277.
60-bis. [1. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha
espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato
la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo] (110) (111).
------------------------
(110) Articolo abrogato dall'art. 3, L. 4 agosto 1993, n. 277.
(111) Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22
gennaio 1992, n. 17), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
61. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 42, comma 5° e 13°, e L. 16 maggio 1956,
n. 493, art. 27). - [L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo,
invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i
candidati preferiti; tali preferenze sono efficaci purché siano comprese nello
spazio a fianco del contrassegno votato.
Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso
le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si
intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno
medesimo.
Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi
incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di
lista a norma del comma precedente] (112).
------------------------
(112) In seguito a consultazione referendaria, l'art. 1, D.P.R. 3 luglio 1991,
n. 200 (Gazz. Uff. 11 luglio 1991, n. 161), a decorrere dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, ha abrogato il presente articolo.
62. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 43). Se l'elettore non vota entro la
cabina, il presidente dell'Ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la
nullità e l'elettore non è più ammesso al voto (113).
------------------------
(113) Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 20 dell'art. 6, L.
21 dicembre 2005, n. 270.
63. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 44). Se un elettore riscontra che la
scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o
ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda,
restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente
vi abbia scritto "scheda deteriorata", aggiungendo la sua firma (114).
Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda
consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede
residue e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché col
bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel
primo comma dell'art. 58, è annotata la consegna della nuova scheda.
------------------------
(114) Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 21 dell'art. 6, L.
21 dicembre 2005, n. 270.
64. 1.Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni
elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio
sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.
2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e,
dopo aver provveduto a sigillare l'urna e la scatola recanti le schede ed a
chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della
sezione, scioglie l'adunanza (114/a).
3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'Ufficio, il
presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno
possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte
le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso,
siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni
apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le
porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.
4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della
sala alla quale nessuno può avvicinarsi.
5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno
della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa (115).
------------------------
(114/a) Comma così modificato dal comma 22 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n.
270.
(115) Articolo così sostituito prima dall'art. 3, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi
dal comma 3 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, l'art. 4 della
citata legge n. 62 del 2002.
64-bis. 1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito
l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi
della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara riaperta la votazione
che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei
locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto (115/a)
(116).
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(115/a) Comma così modificato dal comma 23 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n.
270.
(116) Articolo aggiunto dal comma 4 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62. Vedi,
anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.
65. (L. 6 febbraio 1948, n. 29, art. 26, comma 7°, e L. 16 maggio 1956, n. 493,
art. 28, comma 1° e 2°). - [Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente,
ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti
agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta
la votazione che prosegue fino alle ore quattordici; gli elettori che a tale ora
si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il
termine predetto] (117).
------------------------
(117) Articolo abrogato dall'art. 3, L. 4 agosto 1993, n. 277.
66. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 46). Il presidente, udito il parere degli
scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo
il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli
incidenti intorno alle operazioni della sezione.
Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente,
devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.
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TITOLO V
Dello scrutinio
67. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 47, L. 6 febbraio 1948, n. 29, art. 26,
comma 8°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 28, ultimo comma). - Dopo che gli
elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente,
sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio
(118):
1) dichiara chiusa la votazione;
2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata
dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli artt. 49, 50
e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali.
Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal
presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo
dell'Ufficio.
Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i
rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è
immediatamente consegnato o trasmesso al Pretore del mandamento, il quale ne
rilascia ricevuta (118/a);
3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati
come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano
restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il
bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori
iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco
consegnato al presidente dal Sindacato, ed i tagliandi dei certificati
elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o
trasmessi al Pretore del mandamento (118/b) (119).
Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del
loro risultato si fa menzione nel processo verbale (120).
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(118) Alinea così modificato dal comma 5 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62.
Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.
(118/a) Numero così modificato dal comma 24 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n.
270.
(118/b) Numero così modificato dal comma 24 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n.
270.
(119) L'art. 5, L. 23 aprile 1976, n. 136, ha abolito l'appendice nella scheda
di votazione.
(120) Articolo così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.).
68. 1. [Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede
alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae
successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'elezione
del candidato nel collegio uninominale e la consegna al presidente. Questi
enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale è
stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale,
insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato] (121).
2. [Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore
pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla
quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene
alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso
il timbro della sezione] (122).
3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle
operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio
estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente.
Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito
il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il
segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista (123).
3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore
pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla
quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene
alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso
il timbro della sezione (124).
4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta
non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
5. [È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo
scrutinio dei voti di lista] (125).
6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
[Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza
conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di
scrutinio sia in cifre che in lettere] (126).
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli
elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza
numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli
iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle
schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti
voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed
espressa attestazione nei verbali. [La disposizione si applica sia con
riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio
uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini
dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale] (127).
8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del
compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale
(128).
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(121) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi abrogato
dal comma 25 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.
(122) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi abrogato
dal comma 25 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.
(123) Comma prima sostituito dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi così
modificato dal comma 25 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.
(124) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277.
(125) Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27
dicembre 1993, n. 302, S.O.).
(126) Periodo abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff.
27 dicembre 1993, n. 302, S.O.).
(127) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz.
Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.). L'ultimo periodo è stato soppresso dal
comma 25 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.
(128) Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, L. 11 agosto 1991, n. 271
(Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199). Il comma 2 dello stesso articolo ha,
inoltre, così disposto:
"2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'art. 68
del testo unico n. 361 del 1957 sono segnalati al presidente della Corte
d'appello da parte degli uffici immediatamente sopraordinati agli uffici
elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione
dall'albo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera
e), della L. 21 marzo 1990, n. 53".
69. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 29). La validità dei voti contenuti nella
scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva
dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente (129).
------------------------
(129) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz.
Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.).
70. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 51, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art.
30). - Salve le disposizioni di cui agli artt. 58, 59, 61 e 62, sono nulli i
voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere,
in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio
voto (130).
Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte
dall'art. 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli artt. 45 e
46.
------------------------
(130) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz.
Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.).
71. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 46, comma 1°, e 50, comma 3°, prima
parte, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 31, comma 1° e 2°). - Il presidente,
udito il parere degli scrutatori:
1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il
disposto dell'art. 87 sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti
intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;
2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per
qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del
numero dei voti di lista contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello
dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore
esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2)
dell'art. 76 (131).
I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste, a seconda
dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti (132).
Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per
qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non
assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere
immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.
------------------------
(131) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.) e poi dal comma 26 dell'art. 6, L.
21 dicembre 2005, n. 270.
(132) Comma prima sostituito dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi così
modificato dal comma 26 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270.
72. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 50, comma 3° e 4°, e L. 16 maggio 1956,
n. 493, art. 32). - Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del
seggio procede alla formazione:
a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi
effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza
appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore (133);
d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia
delle tabelle di scrutinio.
[Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente
distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da
quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale] (134).
I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col
bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del
presidente e di almeno due scrutatori (135).
I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia
delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale
circoscrizionale.
Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella Cancelleria della
Pretura, ai sensi del quinto comma dell'art. 75, e conservato per le esigenze
inerenti alla verifica dei poteri.
------------------------
(133) L'appendice delle schede di votazione è stata abolita dall'art. 5, L. 23
aprile 1976, n. 136.
(134) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27
dicembre 1993, n. 302, S.O.) e poi così abrogato dal comma 27 dell'art. 6, L. 21
dicembre 2005, n. 270.
(135) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.) e poi dal comma 27 dell'art. 6, L.
21 dicembre 2005, n. 270.
73. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 50, ultimo comma, 52, 49 e 47, n. 4, e
L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 28, ultimo comma). - Le operazioni di cui
all'art. 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate
subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed
ultimate entro le ore 14 del giorno seguente (136).
Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le anzidette
operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del martedì
successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i
casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le
schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si
trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2
dell'art. 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali (137).
Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della
circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio e quello dei
rappresentanti e di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme
del presidente e di almeno due scrutatori (138).
La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse,
vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione
ha sede la sezione e consegnate al Cancelliere il quale ne diviene personalmente
responsabile.
In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma
dell'art. 75.
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(136) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.) e poi dal comma 6 dell'art. 1, L. 16
aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.
(137) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione e poi dal comma 6 dell'art. 1, L. 16
aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.
(138) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 28 dell'art. 6, L.
21 dicembre 2005, n. 270.
74. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 26, ultimo comma, 47, ultimo comma, 49,
ultimo comma, 50, comma 5° e 53, primo comma). - Il verbale delle operazioni
dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare,
firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri
dell'Ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti (139).
Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente
testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste
fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle
liste) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli
(139/a).
Il verbale è atto pubblico.
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(139) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 29 dell'art. 6, L.
21 dicembre 2005, n. 270.
(139/a) Comma così modificato dal comma 29 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n.
270.
75. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 53, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art.
33). - Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa
certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i
risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito
alla Prefettura, tramite il Comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un
plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente,
da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è
poi sciolta immediatamente (140).
Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano
immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale
con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al 3° comma dell'art. 72
alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.
La Cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltro alla Cancelleria
della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo della circoscrizione dei
plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonché della cassetta,
dell'urna, dei plichi e degli altri documenti di cui all'art. 73 (140/a).
L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata,
nella Segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della
circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.
Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo
alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'art. 73, viene
subito portato, da due membri almeno dell'Ufficio della sezione, al Pretore, il
quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il
sigillo della Pretura e la propria firma e redige verbale della consegna.
Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi
secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di
essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate
disposizioni (141).
[Il Pretore invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad assistere,
ove lo credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del plico
contenente le liste, indicato nell'art. 67, n. 2, ed alla compilazione, a cura
del cancelliere, di un estratto delle liste, da lui vistato in ciascun foglio, e
in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato] (142).
[Gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste intervenuti possono apporre su
ciascun foglio la loro firma] (143).
[L'estratto è trasmesso, non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello
della votazione, al Sindaco del Comune dove ha avuto sede la sezione, il quale
ne cura il deposito, per quindici giorni, nella Segreteria, dandone pubblico
avviso mediante manifesto. Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di
prendere conoscenza dell'estratto] (144).
Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del
presente articolo, il Presidente della Corte di appello o del Tribunale può far
sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.
Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti
sono anticipate dal Comune e rimborsate dallo Stato.
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(140) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 30 dell'art. 6, L.
21 dicembre 2005, n. 270.
(140/a) Comma così modificato dal comma 30 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n.
270.
(141) Comma aggiunto dall'art. 12, L. 16 gennaio 1992, n. 15 (Gazz. Uff. 22
gennaio 1992, n. 17).
(142) Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27
dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
(143) Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27
dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
(144) Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27
dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
76. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 54, comma 1°, n. 1, e L. 16 maggio 1956,
n. 493, art. 34). - L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini
dell'art. 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con
l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:
1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità
dell'art. 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli
artt. 59, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75 (145);
2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati
e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a
verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della
proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del
verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del
Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda
necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del
presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle
operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero
necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà
chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in
unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo
verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto dell'art. 81.
Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla
Segreteria del Comune dove ha sede la sezione.
------------------------
(145) In seguito a consultazione referendaria, l'art. 1, D.P.R. 3 luglio 1991,
n. 200 (Gazz. Uff. 11 luglio 1991, n. 161), a decorrere dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, ha abrogato la disposizione dell'art. 76, comma
primo, n. 1, limitatamente alla parola "61". Il n. 1, inoltre, è stato così
modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre
1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
77. 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui
all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più
esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è
data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni
elettorali della circoscrizione;
2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la
cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui
all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della
circoscrizione (146).
------------------------
(146) Articolo così sostituito prima dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi
dal comma 11 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.
78. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 55). [Il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso,
proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo
la graduatoria prevista dal numero 6) del precedente articolo, quei candidati
che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate] (147).
------------------------
(147) Articolo abrogato dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277.
(giurisprudenza di legittimità)
79. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 56, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 34
comma 1°, n. 2). - L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia
provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso
affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.
Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art. 76, circa il riesame dei
voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio centrale
circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei
voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di
variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che
non sia di sua competenza.
Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale
l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste
della circoscrizione (147/a).
Nessun elettore può entrare armato.
L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il
compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato
agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale
circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati (148).
Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per
ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte
chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'art. 26,
hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste
dei candidati (149).
------------------------
(147/a) Comma così modificato dal comma 31 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n.
270.
(148) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 31 dell'art. 6, L.
21 dicembre 2005, n. 270.
(149) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 31 dell'art. 6, L.
21 dicembre 2005, n. 270.
80. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 57). [Dell'avvenuta proclamazione il
presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati
proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria della Camera dei deputati
nonché alle singole Prefetture che la portano a conoscenza del pubblico] (150).
------------------------
(150) Articolo abrogato dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277.
81. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 58, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 6,
comma 1° e 35, n. 4). - Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale
circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che,
seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal
presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di
lista presenti (151).
[Nel verbale deve specificarsi il numero dei seggi non potuti attribuire ad
alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati, nonché il numero dei
voti residuali di ciascuna lista e l'indicazione del contrassegno depositato
presso il Ministero dell'interno, con il quale ogni singola lista è
contraddistinta, e del relativo partito o gruppo politico organizzato] (152).
[Nel verbale debbono essere inoltre indicati, in appositi elenchi, i nomi dei
candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità
del numero 6) dell'art. 77] (153).
Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali
delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere
inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della Camera
dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.
[L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'art. 86,
l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi
reclami] (154).
Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria della Corte di
appello o del Tribunale.
------------------------
(151) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 32 dell'art. 6, L.
21 dicembre 2005, n. 270.
(152) Comma abrogato dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277.
(153) Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27
dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
(154) Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27
dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
82. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 40). Il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui
all'articolo precedente alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha
sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.
------------------------
83. 1. 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da
tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga
opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data
dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole
circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste
collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste
che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle
liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non
collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;
3) individua quindi:
a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il
10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista
collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei
voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze
linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni
comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di
tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei
voti validi espressi nella circoscrizione;
b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale
almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate
rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate
esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto
speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che
abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella
circoscrizione, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la
percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale
almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative
di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle
circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una
particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno
il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui
al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra
elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle
cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di
cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il
quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale
nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La
parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da
assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o
singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti
e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;
6) individua quindi, nell'àmbito di ciascuna coalizione di liste collegate di
cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano
nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste
rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate
esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto
speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che
abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella
circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale
nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2
per cento dei voti validi espressi;
7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede,
per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per
ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali
delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già
individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene
conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi
la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale
quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei
seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni
hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che
abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di
quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3),
lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);
8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle
singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o
singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di
liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le
liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero
4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione
alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al
numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il
quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da
attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno
degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e
divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei
quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da
attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al
numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti
decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle
coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le
circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al
numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede
alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista
che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi
eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia
ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre
coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti:
sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle
circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei
quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali
inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il
numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate.
Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste.
Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole
liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è
attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte
decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare
riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle
operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla
coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in
quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali
del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola
deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre
circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di
attribuzione non utilizzate;
9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione
nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna
coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna
coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali
delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione
nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non
tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la
cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale
quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria
decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità,
sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a
parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio
accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna
lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7).
In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che
abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi
eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente
di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle
circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei
quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che
non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei
quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste.
Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali
dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta
parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile
fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle
operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista
eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li
ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle
liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre
circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di
attribuzione non utilizzate.
2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito
almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi
necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340
seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale
delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della
singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di
maggioranza.
3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra
le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine
divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il
quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non
tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra
elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente.
La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da
assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o
singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti
e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi
ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede
ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e
settimo.
5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati
alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede
infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente
elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza
per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di
voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre
coalizioni di liste o singole liste.
6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali
circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in
duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria
generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro
esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione (155).
------------------------
(155) Articolo prima sostituito dall'art. 5, L. 4 agosto 1993, n. 277, poi
modificato dal comma 1 dell'art. 1, L. 4 aprile 2005, n. 47 (Gazz. Uff. 12
aprile 2005, n. 84) ed infine così sostituito dal comma 12 dell'art. 1, L. 21
dicembre 2005, n. 270. Il comma 4 dell'art. 1 della citata legge n. 47 del 2005
ha così disposto: "4. Nella XIV legislatura le disposizioni recate dalla
presente legge si applicano esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei seggi
che si siano resi vacanti a seguito di dimissioni, di morte o di decadenza per
cause di ineleggibilità o di incompatibilità".
84. 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte
dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma
6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i
candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una
circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa
spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale
assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista
abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo
secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino
ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre
circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del
quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi
da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti,
nell'àmbito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della
medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale
del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora
al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista,
questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte
della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte
decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste
abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
5. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate
ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle
relative proclamazioni.
6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata
notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole
prefetture - uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del
pubblico (156).
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(156) Articolo prima sostituito dall'art. 5, L. 4 agosto 1993, n. 277,
modificato dal comma 2 dell'art. 1, L. 4 aprile 2005, n. 47 (Gazz. Uff. 12
aprile 2005, n. 84) ed infine così sostituito dal comma 13 dell'art. 1, L. 21
dicembre 2005, n. 270. Il comma 4 dell'art. 1 della citata legge n. 47 del 2005
ha così disposto: "4. Nella XIV legislatura le disposizioni recate dalla
presente legge si applicano esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei seggi
che si siano resi vacanti a seguito di dimissioni, di morte o di decadenza per
cause di ineleggibilità o di incompatibilità".
85. 1. Il deputato eletto in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza
della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima
proclamazione, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede al
sorteggio (157).
------------------------
(157) Articolo prima sostituito dall'art. 5, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi così
modificato dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 1996, n. 398 (Gazz. Uff. 30 luglio
1996, n. 177), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione. Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che, in sede
di prima applicazione, il termine di cui all'art. 85 decorre dalla suddetta data
di entrata in vigore.
86. 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è
attribuito, nell'àmbito della medesima circoscrizione, al candidato che nella
lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di
lista.
2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede
con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3 e 4.
3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta
si procede ad elezioni suppletive.
4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo
21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto
applicabili (158-159).
------------------------
(158-159) Articolo prima sostituito dall'art. 6, L. 4 agosto 1993, n. 277, poi
modificato dall'art. 3, L. 27 luglio 1995, n. 309 (Gazz. Uff. 27 luglio 1995, n.
174) e dal comma 3 dell'art. 1, L. 4 aprile 2005, n. 47 (Gazz. Uff. 12 aprile
2005, n. 84) ed infine così sostituito dal comma 14 dell'art. 1, L. 21 dicembre
2005, n. 270. Il comma 4 dell'art. 1 della citata legge n. 47 del 2005 ha così
disposto: "4. Nella XIV legislatura le disposizioni recate dalla presente legge
si applicano esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei seggi che si siano
resi vacanti a seguito di dimissioni, di morte o di decadenza per cause di
ineleggibilità o di incompatibilità".
(giurisprudenza di legittimità)
87. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 62). Alla Camera dei deputati è riservata
la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio
definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami
presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale
durante la loro attività o posteriormente.
I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.
Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio
centrale devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera dei deputati entro
il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La
Segreteria ne rilascia ricevuta.
Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni
dalla proclamazione (160) (8/cost).
------------------------
(160) Per quanto disposto dall'articolo, vedi, anche, art. 66 Costituzione e il
Capo V del Reg. della Camera e del Reg. della Giunta delle elezioni riportati
alla voce Parlamento.
(8/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-20 novembre 2000, n. 512
(Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 16,
quarto comma, e 87 sollevata in riferimento agli artt. 24, 66 e 113 della Cost.
(giurisprudenza di legittimità)
88. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 63, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art.
41). - I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonché i
dipendenti degli Enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza
dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in
aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare (161).
Qualora il loro trattamento netto di attività, escluse le quote di aggiunta di
famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennità
parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i
parlamentari della Repubblica e detratte altresì l'imposta unica sostitutiva di
quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta
sostitutiva dell'imposta di famiglia, è loro corrisposta, a carico
dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in
aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte
dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia (162).
Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per
tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianità.
Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti
periodici di stipendio (163).
Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto
conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente,
è adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato
parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche
in soprannumero (164).
Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a
tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai
fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici
di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale
periodo il dipendente conserva inoltre, per sé e per i propri familiari a
carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione
previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio
(165).
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori universitari e
ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli
interessati.
I magistrati in aspettativa ai sensi dell'art. 8 conservano il trattamento di
cui godevano.
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(161) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4 e 5, così sostituiscono gli originari commi 1
e 2, per effetto dell'art. 4, L. 31 ottobre 1965, n. 1261. Successivamente,
l'articolo unico, L. 21 novembre 1967, n. 1148 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1967, n.
309), ha così disposto:
Articolo unico. "Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della L. 31
ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai
fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità
utile per l'ammissione a futuri concorsi".
(162) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4 e 5, così sostituiscono gli originari commi 1
e 2, per effetto dell'art. 4, L. 31 ottobre 1965, n. 1261. Successivamente,
l'articolo unico, L. 21 novembre 1967, n. 1148 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1967, n.
309), ha così disposto:
Articolo unico. "Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della L. 31
ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai
fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità
utile per l'ammissione a futuri concorsi".
(163) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4 e 5, così sostituiscono gli originari commi 1
e 2, per effetto dell'art. 4, L. 31 ottobre 1965, n. 1261. Successivamente,
l'articolo unico, L. 21 novembre 1967, n. 1148 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1967, n.
309), ha così disposto:
Articolo unico. "Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della L. 31
ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai
fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità
utile per l'ammissione a futuri concorsi".
(164) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4 e 5, così sostituiscono gli originari commi 1
e 2, per effetto dell'art. 4, L. 31 ottobre 1965, n. 1261. Successivamente,
l'articolo unico, L. 21 novembre 1967, n. 1148 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1967, n.
309), ha così disposto:
Articolo unico. "Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della L. 31
ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai
fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità
utile per l'ammissione a futuri concorsi".
(165) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4 e 5, così sostituiscono gli originari commi 1
e 2, per effetto dell'art. 4, L. 31 ottobre 1965, n. 1261. Successivamente,
l'articolo unico, L. 21 novembre 1967, n. 1148 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1967, n.
309), ha così disposto:
Articolo unico. "Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della L. 31
ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai
fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità
utile per l'ammissione a futuri concorsi".
89. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 64). È riservata alla Camera dei deputati
la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.
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90. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 65). Qualora un deputato sia tratto in
arresto perché colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è
obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, la Camera decide, entro dieci
giorni, se l'arresto debba essere mantenuto.
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91. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 66). Non è ammessa rinunzia o cessione
dell'indennità spettante ai deputati a norma dell'art. 69 della Costituzione.
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TITOLO VI
Disposizioni speciali per il Collegio "Valle d'Aosta"
92. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 67, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 5
e 10 comma 1°). - L'elezione uninominale nel Collegio "Valle d'Aosta", agli
effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, è
regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e
con le modificazioni seguenti:
1) alla "Valle d'Aosta" spetta un solo deputato;
2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in
atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In
caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di
oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è
ridotto della metà (166);
3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del
trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a
quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso
la Cancelleria del Tribunale di Aosta (167);
4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno,
secondo il modello stabilito dalla legge (168).
L'elettore, per votare, traccia un segno, con la matita copiativa, sul
contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo
contiene.
Una scheda valida rappresenta un voto individuale.
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(166) Numero così sostituito dall'art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff.
26 agosto 1991, n. 199).
(167) Numero così modificato prima dall'art. 1, L. 23 aprile 1976 e poi
dall'art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).
(168) Numero così sostituito dall'art. 12, L. 11 agosto 1991, n. 271, (Gazz.
Uff. 26 agosto 1991, n. 199).
93. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 68, e L. 15 maggio 1956, n. 493, artt.
37, secondo periodo e 39). - Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi
dell'art. 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio
centrale elettorale.
È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti
validi.
In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
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TITOLO VII
Disposizioni penali
94. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 42). Chiunque, essendovi obbligato per
legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie
per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli
scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini,
ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori
pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con
la multa da lire 10.000 a lire 50.000 (169).
------------------------
(169) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma,
L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in
virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
95. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 44). Chiunque, in nome proprio od anche per
conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le
ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e
nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi
commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è
punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a
lire 10.000.000 (170).
------------------------
(170) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma,
L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in
virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(giurisprudenza di legittimità)
96. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 69). Chiunque, per ottenere a proprio od
altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura,
o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro,
valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi
pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre
persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire
600.000 a lire 4.000.000, anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata
dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese
di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni
sotto il pretesto di spese o servizi elettorali (171) (172).
La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una
dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto
elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di
candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o
altra utilità.
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(171) Comma così modificato dall'art. 11-quater, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
(172) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961,
n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La
sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma,
della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(giurisprudenza di legittimità)
97. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 70). Chiunque usa violenza o minaccia ad
un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una
dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una
determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una
dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto
elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi,
ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori,
esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione
di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati
candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di
candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della
reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire
4.000.000 (173).
------------------------
(173) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961,
n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La
sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma,
della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(giurisprudenza di legittimità)
98. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 71). Il pubblico ufficiale, l'incaricato
di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il
ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione
civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse,
si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di
presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od
in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli
all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da lire 600.000 a lire 4.000.000 (174).
------------------------
(174) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961,
n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La
sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma,
della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
99. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 72). Chiunque con qualsiasi mezzo
impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che
privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire
600.000 a lire 3.000.000 (175).
Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione
da due a cinque anni.
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(175) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961,
n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La
sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma,
della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(giurisprudenza di legittimità)
100. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74). Chiunque, con minacce o con atti di
violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il
libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato
della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa
da lire 600.000 a lire 4.000.000 (176).
Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal
presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali
atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli
atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la
stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o
sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è
commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da
due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro (176/a).
Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del
Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle
sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in
tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena
dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro (177).
------------------------
(176) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961,
n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La
sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma,
della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(176/a) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 2 marzo 2004, n. 61 (Gazz. Uff. 11
marzo 2004, n. 59).
(177) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 1, L. 2 marzo 2004, n. 61 (Gazz.
Uff. 11 marzo 2004, n. 59).
(giurisprudenza di legittimità)
101. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 75). Nei casi indicati negli artt. 97 e
100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata
pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone
travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o
a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o
supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.
Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante
uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci
persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici
anni e della multa sino a lire 4.000.000 (178), salva l'applicazione, quando vi
sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.
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(178) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961,
n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per
effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a
lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32,
secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(giurisprudenza di legittimità)
102. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 76). Chiunque, senza averne diritto,
durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione
o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con
la ammenda sino a lire 400.000 (179).
Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o
disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato
all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi
e con l'ammenda fino a lire 400.000 (180).
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(179) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio
1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La
sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma,
della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(180) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio
1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La
sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma,
della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. La competenza in riferimento alle
fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice
di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274,
con la decorrenza indicata nell'art. 65 dello stesso decreto. Per la misura
delle sanzioni vedi l'art. 52 del suddetto D.Lgs. n. 274 del 2000.
103. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 77, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art.
43). - Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone
sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 100.000 (181).
Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo
esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito
con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 250.000 (182).
Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione
elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o
di Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la
multa da lire 500.000 a lire 2.500.000 (183).
Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come
designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o
del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a
sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 (184).
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(181) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma,
L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della
sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla
depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24
novembre 1981, n. 689.
(182) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma,
L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della
sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla
depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24
novembre 1981, n. 689.
(183) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma,
L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in
virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(184) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961,
n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La
sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma,
della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(giurisprudenza di legittimità)
104. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 78). - Chiunque concorre all'ammissione
al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a
permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri
nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non
conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la
multa sino a lire 2.000.000 (185). Se il reato è commesso da coloro che
appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione
fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (186).
Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari
alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o
cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla
proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a
sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 (187).
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni
dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi (188).
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione,
prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte,
plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il
trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e
con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni (189).
Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo
verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000 (190).
I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento
delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e
con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 (191) (192).
Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa
indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da
sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000 (193).
Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa
incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e
con la multa sino a lire 4.000.000 (194).
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(185) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961,
n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per
effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a
lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32,
secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(186) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961,
n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per
effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a
lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32,
secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(187) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961,
n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La
sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma,
della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(188) Comma aggiunto dall'art. 17, L. 21 marzo 1990, n. 53.
(189) Comma così sostituito dall'art. 13, L. 16 gennaio 1992, n. 15 (Gazz. Uff.
22 gennaio 1992, n. 17).
(190) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961,
n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per
effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a
lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32,
secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(191) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961,
n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La
sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma,
della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(192) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 33 dell'art. 6, L.
21 dicembre 2005, n. 270.
(193) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961,
n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per
effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a
lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32,
secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(194) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961,
n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per
effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a
lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32,
secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
105. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 79). Il Sindaco che non adempie
all'obbligo previsto dal quarto comma dell'art. 20 è punito con la reclusione da
mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita
della metà.
------------------------
106. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 80). L'elettore che sottoscrive più di
una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è
punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro (195) (196).
------------------------
(195) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dall'art. 1, L. 2 marzo 2004,
n. 61 (Gazz. Uff. 11 marzo 2004, n. 59).
(196) La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente
articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza indicata nell'art.
65 dello stesso decreto.
107. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 81). I comandanti di reparti militari,
il Sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'Ufficio
della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli
artt. 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da
lire 600.000 a lire 2.000.000 (197).
------------------------
(197) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961,
n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La
sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma,
della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(giurisprudenza di legittimità)
108. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 82). Salve le maggiori pene stabilite
dall'art. 104 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio
di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di
assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono
puniti con la multa da lire 600.000 a lire 1.000.000 (198). Alla stessa sanzione
sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si
allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.
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(198) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961,
n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La
sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma,
lettera o), della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
109. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 84). L'elettore che contravviene alla
disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al
quarto comma dell'art. 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da
un mese ad un anno. L'arma è confiscata.
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(giurisprudenza di legittimità)
110. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 85). L'elettore che non riconsegna una
scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a
lire 600.000 (199) (200).
Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca
l'appendice dalla scheda (201).
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(199) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz.
Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
(200) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la
sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo
della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603,
nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in
relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. L'appendice sulle
schede di votazione è stata abolita dall'art. 5, L. 23 aprile 1976, n. 136. La
sanzione amministrativa, in origine ammenda, prevista per tale violazione è
ormai superata.
(201) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la
sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo
della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603,
nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in
relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. L'appendice sulle
schede di votazione è stata abolita dall'art. 5, L. 23 aprile 1976, n. 136. La
sanzione amministrativa, in origine ammenda, prevista per tale violazione è
ormai superata.
111. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 86). Il presidente del seggio che
trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è
punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
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112. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 87). Per i reati commessi in danno dei
membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i
reati previsti dagli artt. 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio
direttissimo (202).
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(202) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 34 dell'art. 6, L.
21 dicembre 2005, n. 270.
(giurisprudenza di legittimità)
113. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 88). Le condanne per reati elettorali,
ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la
sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.
Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di
eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non
superiore a dieci.
Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di
condanna.
Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice
penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.
(203).
------------------------
(203) Comma abrogato dall'articolo unico, L. 27 dicembre 1973, n. 933 (Gazz.
Uff. 23 gennaio 1974, n. 21).
114. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 89). L'autorità giudiziaria, alla quale
siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni
contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle
sue pronunce definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi
non sono ancora definiti.
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TITOLO VIII
Disposizioni finali
(giurisprudenza di legittimità)
115. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 90, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art.
45). - [L'elettore, che non abbia esercitato il diritto di voto, deve darne
giustificazione al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto,
entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto dal terz'ultimo comma
dell'art. 75 per il deposito dell'estratto delle liste elettorali delle sezioni.
Il Sindaco, valutati i motivi che abbiano impedito l'esercizio del voto, procede
alla compilazione dell'elenco degli astenuti, agli effetti del primo comma
dell'art. 4, escludendone in ogni caso:
1) i ministri di qualsiasi culto;
2) i candidati in una circoscrizione diversa da quella nella quale sono iscritti
come elettori;
3) coloro che dimostrino di essersi trovati, per tutta la durata delle
operazioni di votazione, in una località distante più di trenta chilometri dal
luogo di votazione, in conseguenza:
a) del trasferimento della residenza dopo la compilazione o la revisione delle
liste elettorali del Comune in cui sono iscritti;
b) di obblighi di servizio civile o militare;
c) di necessità inerenti alla propria professione, arte o mestiere;
d) di altri gravi motivi;
4) coloro che siano stati impediti dall'esercitare il diritto di voto da
malattia o da altra causa di forza maggiore.
L'elenco di coloro che si astengono dal voto nelle elezioni per la Camera dei
deputati, senza giustificato motivo, è esposto per la durata di un mese
nell'albo comunale.
Il Sindaco notifica per iscritto agli elettori che si sono astenuti dal voto
l'avvenuta inclusione nell'elenco di cui al comma precedente entro dieci giorni
dalla affissione di esso nell'albo comunale.
Contro l'inclusione nell'elenco degli astenuti gli interessati possono
ricorrere, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, al
Prefetto che decide con proprio decreto. Il provvedimento del Prefetto ha
carattere definitivo.
Per il periodo di cinque anni la menzione "non ha votato" è iscritta nei
certificati di buona condotta che vengano rilasciati a chi si è astenuto dal
voto senza giustificato motivo] (204).
------------------------
(204) Articolo abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff.
27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
116. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 46). In occasione delle elezioni
politiche, è autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento
sulle Ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata alla
sede elettorale dove sono iscritti e ritorno. Sono stabilite dalla Direzione
generale delle Ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni.
------------------------
117. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 47). Gli emigrati per motivi di lavoro,
che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito
dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa (205).
------------------------
(205) Le agevolazioni di viaggio previste dal presente articolo sono state
abolite dall'art. 20, L. 27 dicembre 2001, n. 459.
118. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 48). Al personale civile e militare delle
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in
Comune diverso da quello ove si trova la sede dell'Ufficio per partecipare ad
elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità
di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che
saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto (206).
------------------------
(206) Vedi il D.M. 5 marzo 1992, riportato alla voce Impiegati civili dello
Stato.
(giurisprudenza di legittimità)
119. 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi
della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli
uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi
uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di
referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del
referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo
corrispondente alla durata delle relative operazioni (207).
2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono
considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa (208) (209).
------------------------
(207) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz.
Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
(208) La L. 30 aprile 1981, n. 178 (Gazz. Uff. 6 maggio 1981, n. 122), ha così
disposto:
"Art. 1. Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni
comunali, provinciali e regionali.
Art. 2. Le somme corrisposte in base alla norma dell'articolo 119 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal
precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro,
dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.
Art. 3. La presente legge si applica anche alle elezioni regionali, provinciali
e comunali dell'8 e 9 giugno 1980".
Con disposizione di interpretazione autentica, l'art. 1, L. 29 gennaio 1992, n.
69 (Gazz. Uff. 13 febbraio 1992, n. 36), ha così disposto:
"Art. 1. 1. Il comma 2 dell'art. 119 del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957,
n. 361, come sostituito dall'articolo 11 della L. 21 marzo 1990, n. 53, va
inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno
diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria
retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non
lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni
elettorali".
(209) Articolo così sostituito dall'art. 11, L. 21 marzo 1990, n. 53.
120. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 91). Il Ministro per il tesoro è
autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le occorrenti variazioni in
dipendenza del presente testo unico.
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TITOLO IX
Disposizione transitoria
121. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 51, comma 1°). - Le nuove norme relative
alle incompatibilità e alle ineleggibilità nei riguardi dei Sindaci e dei
magistrati, nonché quella relativa alla aspettativa nei riguardi dei dipendenti
di pubbliche Amministrazioni, di cui agli artt. 7, 8 e 88, non si applicano alla
legislatura in corso e cominceranno ad esercitare la loro efficacia nei riguardi
delle elezioni che saranno tenute successivamente alla entrata in vigore del
presente testo unico.
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Tabella A (210)
Circoscrizioni elettorali
+---------------------------------------------+----------------+
| | Sede Ufficio |
| CIRCOSCRIZIONE | centrale |
| |circoscrizionale|
+------+--------------------------------------+----------------+
| 1) |Piemonte 1 (provincia di Torino). . . |Torino |
| 2) |Piemonte 2 (province di Vercelli,| |
| | Novara, Cuneo, Asti, Alessandria,| |
| | Biella, Verbano-Cusio-Ossola). . . .|Novara |
| 3) |Lombardia 1 (provincia di Milano). . .|Milano |
| 4) |Lombardia 2 (province di Varese, Como,| |
| | Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia). .|Brescia |
| 5) |Lombardia 3 (province di Pavia,| |
| | Cremona, Mantova, Lodi). . . . . . .|Mantova |
| 6) |Trentino-Alto Adige . . . . . . . . . |Trento |
| 7) |Veneto 1 (province di Verona, Vicenza,| |
| | Padova, Rovigo) . . . . . . . . . . |Verona |
| 8) |Veneto 2 (province di Venezia,| |
| | Treviso, Belluno). . . . . . . . . .|Venezia |
| 9) |Friuli-Venezia Giulia. . . . . . . . .|Trieste |
| 10) |Liguria. . . . . . . . . . . . . . . .|Genova |
| 11) |Emilia-Romagna . . . . . . . . . . . .|Bologna |
| 12) |Toscana. . . . . . . . . . . . . . . .|Firenze |
| 13) |Umbria . . . . . . . . . . . . . . . .|Perugia |
| 14) |Marche . . . . . . . . . . . . . . . .|Ancona |
| 15) |Lazio 1 (provincia di Roma). . . . . .|Roma |
| 16) |Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti,| |
| | Latina, Frosinone) . . . . . . . . .|Frosinone |
| 17) |Abruzzi. . . . . . . . . . . . . . . .|L'Aquila |
| 18) |Molise . . . . . . . . . . . . . . . .|Campobasso |
| 19) |Campania 1 (provincia di Napoli) . . .|Napoli |
| 20) |Campania 2 (province di Caserta,| |
| | Benevento, Avellino, Salerno). . . .|Benevento |
| 21) |Puglia . . . . . . . . . . . . . . . .|Bari |
| 22) |Basilicata . . . . . . . . . . . . . .|Potenza |
| 23) |Calabria . . . . . . . . . . . . . . .|Catanzaro |
| 24) |Sicilia 1 (province di Palermo,| |
| | Trapani, Agrigento, Caltanissetta) .|Palermo |
| 25) |Sicilia 2 (province di Messina,| |
| | Catania, Ragusa, Siracusa, Enna) . .|Catania |
| 26) |Sardegna . . . . . . . . . . . . . . .|Cagliari |
Allegati
------------------------
(210) Tabella così sostituita dalla tab. A allegata alla L. 4 agosto 1993, n.
277.
Tabella A-bis (210/a)
Modello della parte interna della scheda di votazione per la elezione della
camera dei deputati
------------------------
(210/a) La tabella, che si omette, è stata aggiunta dall'allegato 1 alla L. 21
dicembre 2005, n. 270, ai sensi di quanto disposto dal comma 9 dell'art. 1 della
stessa legge.
Tabella A-ter (210/b)
Modello della parte esterna della scheda di votazione per la elezione della
camera dei deputati
------------------------
(210/b) La tabella, che si omette, è stata aggiunta dall'allegato 1 alla L. 21
dicembre 2005, n. 270, ai sensi di quanto disposto dal comma 9 dell'art. 1 della
stessa legge.
Tabella B (211)
Modello della scheda di Stato
------------------------
(211) La tabella è stata sostituita con quella allegata alla L. 13 marzo 1980,
n. 70.
Tabella C (212)
Modello della scheda di Stato
------------------------
(212) La tabella è stata sostituita con quella allegata alla L. 13 marzo 1980,
n. 70.
Tabella D
Bollo della sezione
Il bollo, in duralluminio, è fornito dal Ministero dell'interno e reca una
numerazione progressiva unica per tutte le sezioni elettorali della Repubblica.
Esso è racchiuso in una cassettina di legno debitamente sigillata, cosicché il
numero recato dal bollo rimane segreto sino al momento dell'inizio delle
operazioni di votazione.
------------------------
Tabella E (213)
------------------------
(213) Si omette la tabella.
Tabella F (214)
------------------------
(214) Si omette la tabella.
Tabella G (215)
------------------------
(215) Da ultimo, la tabella G è stata sostituita da quella allegata alla L. 11
agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).
Tabella H (216)
------------------------
(216) La tabella è stata sostituita con quella allegata alla L. 13 marzo 1890,
n. 70.