GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 139 DEL 3/6/1957



D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.  Agg. G. U. 31/01/2006
Approvazione del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati. 

 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1957, n. 139, S.O. 
Questo testo unico risulta dal coordinamento dei seguenti provvedimenti: 
a) D.P.R. 5 febbraio 1948, n. 26, recante il testo unico delle leggi per la 
elezione della Camera dei deputati; 
b) L. 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della 
Repubblica, limitatamente ad alcuni commi dell'art. 26 che sono stati rifusi 
negli articoli 64 e 65; 
c) L. 31 ottobre 1955, n. 1064, recante modificazioni all'ordinamento dello 
stato civile (obbligo di omettere la paternità e la maternità nei documenti 
ufficiali); 
d) L. 16 maggio 1956, n. 493, recante norme per la elezione della Camera dei 
deputati. L'art. 50 di detta legge autorizzava il Governo ad emanare un testo 
unico. 
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti circolari: 
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione 
pubblica): Circ. 16 luglio 1996, n. 41; 
- Ministero dell'interno: Circ. 3 febbraio 2000, n. 9/2000; Circ. 10 aprile 
2001, n. 62. 
 





È approvato l'unito testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei 
deputati, composto di 121 articoli, visto dal Ministro Segretario di Stato per 
l'interno. 
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Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati 
TITOLO I 
Disposizioni generali 
1. 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto 
ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. 
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate 
nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla 
circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione 
proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma 
degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale 
(3). 
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(3) Articolo così sostituto prima dall'art. 1, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi 
dal comma 1 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270. Vedi, anche, l'art. 1, 
D.L. 26 aprile 2005, n. 64. 
 





2. 1. La elezione nel collegio "Valle d'Aosta", che è circoscrizione elettorale, 
è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico (4). 
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(4) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 4 agosto 1993, n. 277. 
 





3. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 5). - L'assegnazione del numero dei seggi 
alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo 
unico, è effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale 
della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale 
dell'Istituto Centrale di Statistica - con decreto del Presidente della 
Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente 
al decreto di convocazione dei comizi (5) (6). 
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(5) Vedi, anche, art. 56 Cost. sostituito dall'art. 1, L. cost. 9 febbraio 1963, 
n. 2. L'assegnazione predetta è stata effettuata con D.P.R. 18 febbraio 1963, n. 
65. 
(6) Articolo così modificato dall'art. 1, L. 4 agosto 1993, n. 277. 
 





4. 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui 
libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica. 
2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini 
dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica 
scheda recante il contrassegno di ciascuna lista (7). 
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(7) Articolo così sostituito prima dall'art. 1, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi 
dal comma 2 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270. In precedenza la Corte 
costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422 (Gazz. Uff. 20 
settembre 1995, n. 39 - Serie speciale) aveva dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, n. 2, ultimo periodo, 
come sostituito dall'art. 1, L. 4 agosto 1993, n. 277. 
 





TITOLO II 
Elettorato 
Capo I - Elettorato attivo 
5. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 4). - L'elettorato attivo, la tenuta e la 
revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni 
elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate 
dalle disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive 
modificazioni. 
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Capo II - Eleggibilità (8) 
6. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 5). - Sono eleggibili a deputati gli 
elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno 
delle elezioni. 
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(8) Per la incompatibilità vedi la L. 13 febbraio 1953, n. 60, riportata alla 
voce Parlamento. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
7. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 2). - 
Non sono eleggibili: 
a) i deputati regionali o consiglieri regionali (9); 
b) i presidenti delle Giunte provinciali; 
c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; 
d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica 
sicurezza; 
e) i capi di Gabinetto dei Ministri; 
f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il 
Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le 
regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione 
Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la 
regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e 
Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche (10); 
g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza; 
h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze 
armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale. 
Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla 
titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti 
organi in Stati esteri (11). 
Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno 
effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima 
della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati (12). 

Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto 
inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) 
e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, 
dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal 
trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento 
in aspettativa (13). 
L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle 
cariche di cui alle predette lettere a), b) e c). 
Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al 
secondo comma del successivo art. 11. 
In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza 
di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno 
effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi 
alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana (14) (14/a). 
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(9) La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n. 344 
(Gazz. Uff. 4 agosto 1993, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, lettera a). 
(10) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 
26 agosto 1991, n. 199). 
(11) Gli originari commi secondo e terzo sono stati così sostituiti, con gli 
attuali commi secondo, terzo e quarto, dall'art. 9, L. 27 dicembre 2001, n. 459. 
Precedentemente l'originario terzo comma era stato modificato dall'art. 1, L. 11 
agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199). 
(12) Gli originari commi secondo e terzo sono stati così sostituiti, con gli 
attuali commi secondo, terzo e quarto, dall'art. 9, L. 27 dicembre 2001, n. 459. 
Precedentemente l'originario terzo comma era stato modificato dall'art. 1, L. 11 
agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199). 
(13) Gli originari commi secondo e terzo sono stati così sostituiti, con gli 
attuali commi secondo, terzo e quarto, dall'art. 9, L. 27 dicembre 2001, n. 459. 
Precedentemente l'originario terzo comma era stato modificato dall'art. 1, L. 11 
agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199). 
(14) Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. 
Uff. 26 agosto 1991, n. 199) e poi dal comma 3 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, 
n. 270. Vedi, anche, l'art. 3 della citata legge n. 270 del 2005. 
(14/a) Vedi, anche, l'art. 3-bis, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato 
dalla relativa legge di conversione. 
 





8. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, lett. g), e L. 16 maggio 1956, n. 493, 
art. 3). - I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni 
superiori - ", anche in caso discioglimento anticipato della Camera dei deputati 
e di elezioni suppletive," non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, 
in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati 
assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo 
compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non 
sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, 
non si trovino in aspettativa (15). 
I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono 
esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione 
nel cui ambito si sono svolte le elezioni. 
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(15) Comma così modificato dall'art. 1, L. 3 febbraio 1997, n. 13 (Gazz. Uff. 8 
febbraio 1997, n. 32). 
 





9. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 7). - I diplomatici, i consoli, i 
vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o 
no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in 
Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei deputati 
sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare 
l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si 
estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri. 
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10. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 8). - Non sono eleggibili inoltre: 
1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di 
imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di 
somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di 
notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, 
l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, 
alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta; 
2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al 
profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con 
garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano 
concessi in forza di una legge generale dello Stato; 
3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera 
loro alle persone, società e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato 
nei modi di cui sopra. 
Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di 
cooperative, iscritte regolarmente nei registri di Prefettura. 
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TITOLO III 
Del procedimento elettorale preparatorio 
11. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 9). - I comizi elettorali sono convocati 
con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei 
Ministri. 
Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti 
dell'art. 61 della Costituzione. 
Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno 
antecedente quello della votazione (16). 
I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del 
decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi. 
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(16) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136. 
 





12. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 13, comma 1°, e 15, prima parte). - 
Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione 
del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, 
composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo 
Presidente. 
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13. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, primo periodo). - Presso la Corte 
d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della 
circoscrizione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di 
convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre 
magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente 
della Corte d'appello o del Tribunale (17) (18). 
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(17) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136. 
(18) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. 
Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.). 
 





14. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1°, e L. 16 maggio 1956, n. 
493, art. 6). - I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono 
presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero 
dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste 
medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno 
deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico 
organizzato (19). 
I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a 
presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo. 
Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con 
quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi 
e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti (20) 
(21). 
Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, 
congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica 
e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le 
espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di 
qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o 
alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o 
rappresentazione grafica (22). 
Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo 
scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici 
interessati a farvi ricorso (23). 
Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi 
politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli 
che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono 
trarre in errore l'elettore (24). 
Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o 
soggetti religiosi (25). 
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(19) Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277, poi 
dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 
302, S.O.) ed, infine dal comma 4 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270. 
(20) Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi dal 
comma 4 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270. 
(21) Gli attuali commi terzo, sesto e settimo così sostituiscono l'originario, 
comma terzo per effetto dell'articolo 14, L. 24 aprile 1975, n. 130. 
(22) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi così modificato 
dal comma 4 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270. 
(23) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277. 
(24) Gli attuali commi terzo, sesto e settimo così sostituiscono l'originario, 
comma terzo per effetto dell'articolo 14, L. 24 aprile 1975, n. 130. 
(25) Gli attuali commi terzo, sesto e settimo così sostituiscono l'originario, 
comma terzo per effetto dell'articolo 14, L. 24 aprile 1975, n. 130. 
 





14-bis. 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il 
collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. 
Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche. 
2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del 
contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno 
effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. 
3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i 
partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano 
il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da 
loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici 
organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare 
depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome 
della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme 
le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 
92, secondo comma, della Costituzione. 
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui 
all'articolo 15, primo comma. 
5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici 
centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un 
esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, 
accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno 
precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
dell'elenco dei collegamenti ammessi (25/a). 
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(25/a) Articolo aggiunto dal comma 5 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270. 
 





15. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1°, 2°, 3°, e L. 16 maggio 
1956, n. 493, art. 7). - Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 
deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 
42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, 
autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o 
del gruppo politico organizzato (25/b). 
Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane 
aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. 
Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare (26). 
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(25/b) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 
270. 
(26) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136. 
 





16. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 3° e 4°, e L. 16 maggio 1956, 
n. 493, art. 8). - Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla 
scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del 
contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto 
deposito (27). 
Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia 
conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il 
depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso. 
Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal 
depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno 
o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno 
che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i 
contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da 
chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti (28). 
Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore 
dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai 
depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli 
atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo 
aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse (29) (8/cost). 
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(27) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136. 
(28) Comma così modificato dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277. 
(29) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.) e poi dal comma 2 dell'art. 6, L. 21 
dicembre 2005, n. 270. 
(8/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-20 novembre 2000, n. 512 
(Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, 
quarto comma, e 87 sollevata in riferimento agli artt. 24, 66 e 113 della Cost. 
 





17. (T.U. 16 maggio 1956, n. 493, art. 9). - All'atto del deposito del 
contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici 
organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di 
un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo 
incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale 
circoscrizionale della lista dei candidati e dei relativi documenti. La 
designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero 
dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le 
designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione 
(30). 
Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il 33° giorno antecedente 
quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore 
a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora 
i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di 
provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata 
comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si 
riferisce. 
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(30) Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 
534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione, e dal comma 3 dell'art. 6, L. 21 
dicembre 2005, n. 270. 
 





18. [1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per 
singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, 
cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione 
di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del 
rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito 
della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante 
la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di 
collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi 
uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento 
con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica 
il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome 
sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di 
un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa 
persona in più di un collegio è nulla. 
2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, 
il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale 
viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso 
il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la 
lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 
77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato 
nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate 
per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al 
presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale 
circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni 
difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento 
d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza 
dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che 
decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere 
indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. 
3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve 
contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due 
supplenti. 
4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi 
uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 
elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in 
caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali 
di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne 
anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è 
ridotto alla metà (31). Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei 
soggetti di cui all'art. 14, L. 21 marzo 1990, n. 53. 
5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata 
da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della 
legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero 
l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o 
consolare. 
6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita 
dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature 
in altri collegi] (32). 
------------------------ 
(31) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.L. 29 gennaio 1994, n. 73 (Gazz. Uff. 31 
gennaio 1994, n. 24), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione 
e convertito in legge con L. 22 febbraio 1994, n. 162 (Gazz. Uff. 9 marzo 1994, 
n. 56). 
(32) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi 
abrogato dal comma 4 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270. 
 





18-bis. 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei 
seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da 
non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi 
nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 
3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle 
circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da 
almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di 
comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso 
di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre 
centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le 
sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 
14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con 
dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei 
soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i 
cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere 
richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. 
2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti 
in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in 
corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì 
richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le 
dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno 
due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito 
almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, 
con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14. In tali 
casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal 
segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui 
all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a 
ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei 
rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di 
presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata 
da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì 
richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze 
linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime 
elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica (33). 
3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di 
candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata 
complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non 
superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione (34). 
------------------------ 
(33) Vedi, anche, l'art. 2, L. 21 dicembre 2005, n. 270. 
(34) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277, modificato 
dall'art. 1, D.L. 29 gennaio 1994, n. 73 (Gazz. Uff. 31 gennaio 1994, n. 24) - 
entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e convertito in legge 
con L. 22 febbraio 1994, n. 162 (Gazz. Uff. 9 marzo 1994, n. 56) - e così 
sostituito dal comma 6 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270. 
 





19. 1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni 
nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. A pena di 
nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale 
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (34/a) (35). 
------------------------ 
(34/a) Comma così modificato dal comma 7 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 
270. 
(35) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277. 
 





20. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, comma 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7°, e 
L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 10, comma 1° e 2°, e 36 e L. 31 ottobre 1955, 
n. 1064, artt. 2 e 3). - Le liste dei candidati devono essere presentate, per 
ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale 
indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del 35° 
giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale 
scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del 
Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 
alle ore 20 (36). 
Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di 
accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste 
elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione e della lista dei 
candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori 
(37-38). 
Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei 
Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne 
attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione (39). 
I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, 
rilasciare tali certificati. 
La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il 
contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, 
nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve 
essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 
marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore 
dichiara di essere iscritto (40). Per tale prestazione è dovuto al notaio o al 
cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata (41). [Le 
stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali] (42). 

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati (43). 
Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere 
specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno 
la lista intenda distinguersi (44). 
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, 
infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati 
a fare le designazioni previste dall'articolo 25. 
------------------------ 
(36) Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136, poi 
dall'art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199) e 
dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 ed infine dal comma 5 dell'art. 6, L. 21 
dicembre 2005, n. 270. 
(37-38) Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277, poi 
dall'art. 6, L. 4 agosto 1993, n. 276 e dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 
534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.) ed infine dal comma 5 dell'art. 
6, L. 21 dicembre 2005, n. 270. 
(39) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.) e poi dal comma 5 dell'art. 6, L. 21 
dicembre 2005, n. 270. 
(40) Periodo così sostituito dall'art. 6, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 
26 agosto 1991, n. 199). 
(41) Comma così modificato dall'art. 6, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 
agosto 1991, n. 199). 
(42) Periodo aggiunto dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi soppresso dal 
comma 5 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270. 
(43) Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi dal 
comma 5 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270. 
(44) Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi dal 
comma 5 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270. 
 





21. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, ultimo comma, e L. 16 febbraio 1956, 
n. 493, art. 10, ultimo comma). - La Cancelleria della Corte d'appello o del 
Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel 
caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'art. 
17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una 
copia è consegnata immediatamente al presentatore. 
Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione della lista dei candidati 
presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il 
numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista 
secondo l'ordine di presentazione (45). 
------------------------ 
(45) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.) e poi dal comma 6 dell'art. 6, L. 21 
dicembre 2005, n. 270. 
 





22. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, secondo periodo, nn. 1, 2, 3 e 4, e 
L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 11). - L'Ufficio centrale circoscrizionale entro 
il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle liste dei candidati (45/a): 
1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto 
del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17 (45/b); 
2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il 
Ministero dell'interno, ai termini degli artt. 14, 15 e 16 (45/c); 
3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte 
dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono 
a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero 
di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, 
cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero 
di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis 
(45/d); 
4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta 
accettazione (45/e); 
5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non 
compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non 
sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il 
certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica 
(46); 
6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella 
circoscrizione; 
7) [dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già 
presentatisi in altro collegio] (47) (47/a). 
I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa 
giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e 
delle modificazioni da questo apportate alla lista (48). 
L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo 
alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o 
modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare 
in merito (49). 
------------------------ 
(45/a) Alinea così modificato dal comma 7 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 
270. 
(45/b) Numero così modificato dal comma 7 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 
270. 
(45/c) Numero così modificato dal comma 7 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 
270. 
(45/d) Numero così modificato dal comma 7 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 
270. 
(45/e) Numero così modificato dal comma 7 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 
270. 
(46) Numero così modificato dal comma 7 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 
270. Non essendo più prescritto dall'art. 20, secondo comma del presente testo 
unico, l'obbligo di presentare, unitamente alle candidature nei collegi 
uninominali e alle liste dei candidati, i certificati di nascita o documenti 
equipollenti, in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 6, L. 4 agosto 
1993, n. 276, è da ritenersi non più operante la disposizione prevista dal 
presente n. 5) dove prevede che l'Ufficio centrale circoscrizionale dichiari non 
valide le candidature o cancelli dalle liste i nomi di candidati per i quali non 
sia stato presentato il certificato di nascita o documento equipollente. 
(47) Numero abrogato dal comma 7 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270. 
(47/a) Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136 e poi 
dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 
302, S.O.). 
(48) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136 e successivamente 
così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 
dicembre 1993, n. 302, S.O.) e dal comma 7 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 
270. 
(49) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136 e poi così modificato 
dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 
302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione, e dal comma 7 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270. 
 





23. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 12). - Le decisioni dell'Ufficio centrale 
circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa 
giornata, ai delegati di lista (50). 
Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista 
possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale 
nazionale (51). 
Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, 
nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale. 
Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere 
speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni. 
Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo presidente 
della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale 
nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente 
articolo, altri consiglieri. 
L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi (52). 
Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai 
ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali. 
------------------------ 
(50) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 8 dell'art. 6, L. 
21 dicembre 2005, n. 270. 
(51) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 8 dell'art. 6, L. 
21 dicembre 2005, n. 270. 
(52) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
24. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito 
per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato 
reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio 
centrale nazionale, compie le seguenti operazioni: 
1) [stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla 
presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, 
appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel 
rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali saranno riportati sulle 
schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal 
sorteggio] (52/a); 
2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di 
lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non 
collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, 
l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di 
ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo 
l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio (52/b); 
3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate (52/c); 
4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione le 
liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti 
sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il 
Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede 
medesime e per l'adempimento di cui al numero 5) (52/d); 
5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla 
stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste 
nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione per 
la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 
quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun 
manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali 
di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella 
sala della votazione (53) (54). 
------------------------ 
(52/a) Numero abrogato dal comma 9 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270. 
(52/b) Numero così sostituito dal comma 9 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 
270. 
(52/c) Numero così modificato dal comma 9 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 
270. 
(52/d) Numero così modificato dal comma 9 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 
270. 
(53) Numero così modificato dal comma 9 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 
270. 
(54) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 10 
maggio 1996, n. 257. 
 





25. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 1°, 2° e 3°, e L. 16 maggio 
1956, n. 493, art. 14). - Con dichiarazione scritta su carta libera e 
autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui 
all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di 
designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale 
circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro 
supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano 
leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici 
elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al 
segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle 
sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle 
sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché 
prima dell'inizio della votazione (55). 
[La Cancelleria della Pretura ne rilascia ricevuta e provvede all'invio delle 
singole designazioni ai Sindaci dei Comuni del mandamento, perché le consegnino 
ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione insieme con il materiale per il 
seggio] (56). 
L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale 
circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene 
l'elezione, alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale 
circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta. 
Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la 
loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte 
d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel 
caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei 
delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, 
nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta 
rilasciata all'atto del deposito delle liste (57). 
------------------------ 
(55) Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136 poi 
dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 
302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione, ed infine dal comma 10 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270. 
(56) Comma abrogato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136. 
(57) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.) e poi dal comma 10 dell'art. 6, L. 
21 dicembre 2005, n. 270. 
 





26. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 4° e 5°). - Il rappresentante 
di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni 
dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, 
ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può 
fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni (58). 
Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare 
allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato 
due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle 
operazioni elettorali. 
------------------------ 
(58) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.) e poi dal comma 11 dell'art. 6, L. 
21 dicembre 2005, n. 270. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
27. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 18, comma 1°, 2°, 3°, 4° e 5°, e L. 16 
maggio 1956, n. 493, art. 15, comma 1°). - [Entro il trentesimo giorno 
successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi 
elettorali, a cura del Sindaco, sono preparati i certificati di iscrizione nelle 
liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il 
trentaseiesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto 
stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale 
l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della 
votazione e reca un tagliando, che è staccato dal presidente dell'Ufficio 
elettorale di sezione all'atto dell'esercizio del voto (59). 
Per l'elettore residente nel Comune, la consegna del certificato è effettuata a 
domicilio ed è constatata mediante ricevuta dell'elettore stesso o di persona 
della sua famiglia o addetta al suo servizio con lui convivente. 
Quando il certificato sia rifiutato o la persona, alla quale è fatta la 
consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo redige apposita 
dichiarazione. 
Per gli elettori residenti fuori del Comune, i certificati sono rimessi 
dall'ufficio comunale, per tramite del Sindaco del Comune di loro residenza, se 
questa sia conosciuta. 
Per i militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi militarmente 
organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino servizio fuori del Comune 
nelle cui liste sono iscritti, i comandanti dei reparti, entro dieci giorni 
dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono 
richiedere al Sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per 
eseguirne poi, immediatamente, la consegna agli interessati] (60). 
------------------------ 
(59) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136. 
(60) Articolo abrogato dall'art. 15, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
28. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 18, comma 6°, 7°, 8° e 9°, e L. 16 maggio 
1956, n. 493, art. 15, comma 2°). - [Gli elettori che non abbiano ricevuto a 
domicilio, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, i 
certificati elettorali, possono personalmente ritirarli, a decorrere dall'ottavo 
giorno precedente quello dell'elezione, fino alla chiusura delle operazioni di 
votazione, presso l'Ufficio comunale, che all'uopo rimarrà aperto 
quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19, e, 
nei giorni della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni. Della 
consegna si fa annotazione in apposito registro (61). 
Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, 
presentandosi personalmente fino alla chiusura delle operazioni di votazione, e 
previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal Sindaco un altro, 
munito di speciale contrassegno, sul quale dev'essere dichiarato che trattasi di 
duplicato. 
Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti 
irregolarmente, il presidente della Commissione elettorale mandamentale, previ 
sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il 
Comune per la distribuzione dei certificati] (62). 
------------------------ 
(61) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136. 
(62) Articolo abrogato dall'art. 15, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299. 
 





29. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 19). - La Commissione elettorale 
mandamentale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la 
votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi. 
------------------------ 
 





30. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 20, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 
22, comma 1° e 3°, lett. a), 13, n. 5, e 14, comma 2°). - Nelle ore 
antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far 
consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione: 
1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione; 
2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla 
Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in 
ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella 
sala della votazione; 
3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare 
nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51; 
4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della 
circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le 
altre devono essere affisse nella sala della votazione (63); 
5) i verbali di nomina degli scrutatori; 
6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'art. 25, 
secondo comma (64); 
7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla 
Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede 
contenute (65); 
8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32 (65/a); 
9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da 
consegnare agli elettori (65/b); 
10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto (66). 
------------------------ 
(63) Numero così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 12 dell'art. 6, L. 
21 dicembre 2005, n. 270. 
(64) Numero così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 12 dell'art. 6, L. 
21 dicembre 2005, n. 270. 
(65) Numero così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. 
Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione. 
(65/a) Numero così modificato dal comma 12 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 
270. 
(65/b) Numero così modificato dal comma 12 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 
270. 
(66) Per lo svolgimento delle elezioni europee, regionali ed amministrative del 
2004 vedi, anche, l'art. 6, L. 8 aprile 2004, n. 90. 
 





31. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 21, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 
16). - 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero 
dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle 
tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in 
fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella 
circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. 
2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa 
coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su 
un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, 
nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono 
stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I 
contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 
tre (67). 
------------------------ 
(67) Articolo prima modificato dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e dall'art. 
1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O), 
entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi 
così sostituito dal comma 8 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270. 
 





32. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 22). - I bolli delle sezioni, di tipo 
identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella 
tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero 
dell'interno. 
Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le 
caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro 
dell'interno (68). 
Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le 
caratteristiche essenziali e la materia delle cassettine per timbri di cui alla 
tabella D allegata al presente testo unico (69). 
------------------------ 
(68) Comma così sostituito dall'art. 8, L. 13 marzo 1980, n. 70. 
(69) Comma così sostituito dall'art. 8, L. 13 marzo 1980, n. 70. 
 





33. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 23, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 
17). - Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei 
comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del 
segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle 
cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni 
(70). 
Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può 
ricorrere al Prefetto, perché, ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, 
anche a mezzo d'apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente. 
La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con i pacchi delle schede 
di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il 
terzo giorno antecedente quello dell'elezione (71). 
------------------------ 
(70) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136. 
(71) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. 
Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione. 
 





34. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1°, primo periodo, e L. 16 
maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 1°). - In ciascuna sezione è costituito un 
Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, 
a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e di un 
segretario (72). 
------------------------ 
(72) Comma così modificato dall'art. 8, L. 21 marzo 1990, n. 53. 
 





35. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1°, secondo periodo e comma 2°, 
3°, 4° e 5°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 2° e 3°). - La nomina 
dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte 
d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello 
della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura 
dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, 
occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al 
personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori 
onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei 
all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38. 
L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica 
ordine di precedenza per la designazione. 
Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello, è tenuto al corrente, con le 
norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello 
dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio 
elettorale. 
Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il Presidente della 
Corte d'appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle 
rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva 
notizia delle eventuali successive variazioni. 
In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non 
consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo 
delegato. 
Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice 
cancellieri e segretari degli Uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi 
gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli 
ufficiali giudiziari di Pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o 
dai messi comunali. 
------------------------ 
 





36. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 25, comma 1°, 2° e 3°, e L. 16 maggio 
1956, n. 493, artt. 19 e 20). - [Fra il ventesimo ed il decimo giorno precedenti 
le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto 
affisso nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, 
sentiti i rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se già 
designati, deve procedere alla nomina degli scrutatori tra gli elettori del 
Comune che siano idonei alle funzioni di scrutatori, purché in possesso almeno 
del titolo di studio della licenza elementare (73). 
Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della Commissione 
vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto un maggior 
numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età. 
Se il Comune sia retto da un commissario, questi procede, sentiti i 
rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se già designati, alla 
nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale. 
Ai nominati, il Sindaco o il commissario notifica nel più breve termine, e al 
più tardi non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, 
per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale] (74). 
------------------------ 
(73) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le 
leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, 
comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficiale 
elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. 
(74) Articolo abrogato dall'art. 8, L. 8 marzo 1989, n. 95. 
 





37. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 26, comma 1°). 
(75). 
------------------------ 
(75) Articolo abrogato dall'art. 8, L. 8 marzo 1989, n. 95. 
 





38. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 20). - Sono esclusi dalle funzioni di 
presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: 
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno 
di età; 
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e 
dei trasporti; 
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; 
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a 
prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; 
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 
------------------------ 
 





39. (76). 
------------------------ 
(76) Articolo abrogato dall'art. 1, L. 22 maggio 1970, n. 312. 
 





40. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 28, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, 
comma 1°). - L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è 
obbligatorio per le persone designate. 
Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e 
ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento. 
Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono 
considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio 
delle loro funzioni (77). 
------------------------ 
(77) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 13 dell'art. 6, L. 
21 dicembre 2005, n. 270. 
 





41. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 29, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 19 
comma 2°). - Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente 
costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e 
invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste 
dei candidati (78). 
Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la 
designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e 
il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non 
siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna 
delle cause di esclusione di cui all'art. 38. 
------------------------ 
(78) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 14 dell'art. 6, L. 
21 dicembre 2005, n. 270. 
 





TITOLO IV 
Della votazione 
42. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 30 e 36, comma 2°, e L. 16 maggio 1956, 
n. 493, art. 13, n. 5). - La sala delle elezioni deve avere una sola porta 
d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso 
separato alle donne. 
La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con 
un'apertura centrale per il passaggio. 
Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è 
riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio 
elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente 
necessario. 
Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di 
lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. L'urna 
deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti (79). 
Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, 
di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in 
maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la 
segretezza del voto (80). 
Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una 
distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse 
in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori. 
L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le 
liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle 
operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti (81). 
------------------------ 
(79) Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 15 dell'art. 6, L. 
21 dicembre 2005, n. 270. 
(80) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 2, L. 16 aprile 2002, n. 62. 
Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002. 
(81) Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 15 dell'art. 6, L. 
21 dicembre 2005, n. 270. 
 





43. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 32). - Salvo le eccezioni previste dagli 
artt. 44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto 
gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva. 

È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere. 
------------------------ 
 





44. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 33). Il presidente della sezione è 
incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza 
pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che 
disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano 
reato. 
La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle 
elezioni. 
Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, 
gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del 
presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni 
e farsi assistere dalla Forza. 
Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al 
presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione. 
Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre 
scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala 
dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali. 
Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle 
richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso 
degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti 
anche nelle strade adiacenti. 
Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare 
procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, 
può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, 
escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. 
Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella 
votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano 
allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a 
votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è 
dato atto nel processo verbale. 
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45. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 34, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 
22, comma 3°, lettera a) e 28, comma 1°). - Appena accertata la costituzione 
dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli 
elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero 
progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate 
dagli scrutatori designati dal presidente. 
Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un 
numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione. 
Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed 
appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa (82). 
Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il 
plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa 
attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il 
bollo a tergo di ciascuna scheda (83). 
Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi 
dalla sala. 
Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun 
scrutatore. 
Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale 
responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al 
n. 7 dell'art. 30. 
[Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per 
l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede 
per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale] (84). 
Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del 
giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le 
schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica (85). 
------------------------ 
(82) L'appendice delle schede di votazione è stata abolita dall'art. 5, L. 23 
aprile 1976, n. 136. 
(83) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277. 
(84) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 
dicembre 1993, n. 302, S.O.) e poi abrogato dal comma 16 dell'art. 6, L. 21 
dicembre 2005, n. 270. 
(85) Comma prima modificato dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi così 
sostituito dal comma 1 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, 
l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002. 
 





46. 1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della 
votazione il presidente riprende le operazioni elettorali (86). 
2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi 
nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo 
comma. 
3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione (87). 
------------------------ 
(86) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62. 
Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002. 
(87) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277. 
 





47. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 36, comma 1° e 3°). - Ha diritto di 
votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le 
eccezioni previste agli artt. 48, 49, 50 e 51. 
Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara 
elettore della circoscrizione. 
------------------------ 
 





48. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 37). Il presidente, gli scrutatori e il 
segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, 
nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano 
iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. 
I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le 
loro funzioni purché siano elettori. I candidati possono votare in una qualsiasi 
delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il 
certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale 
esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra 
sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e 
gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono 
ammessi al voto, previa esibizione del certificato elettorale (88). 
Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente in 
calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale. 
------------------------ 
(88) Comma prima sostituito dall'art. 7, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 
26 agosto 1991, n. 199) e poi così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 
1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.) e dal comma 17 
dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270. 
 





49. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 38). - I militari delle Forze armate 
nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello 
Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono 
ammessi a votare nel Comune, in cui si trovano per causa di servizio (89). 
Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero 
agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione 
del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta. 
È vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali. 
La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente (90). 
------------------------ 
(89) Comma così sostituito dall'art. 8, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 
agosto 1991, n. 199). 
(90) Così modificato dal D.L. 8 maggio 1981, n. 186 (Gazz. Uff. 11 maggio 1981, 
n. 127), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 1981, n. 349 
(Gazz. Uff. 9 luglio 1981, n. 187). 
 





50. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 23). - I naviganti fuori residenza per 
motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano. 
Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune 
stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa 
esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti: 
a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto 
attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi 
a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi 
fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante (91); 
b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante 
l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno 
antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il 
certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel 
Comune in cui si trova per causa di imbarco. 
I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella 
stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente. 
I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base 
delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli 
elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare 
nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti 
di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne 
prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione (92). 

------------------------ 
(91) Lettera così sostituita dall'art. 2, L. 25 maggio 1993, n. 160 (Gazz. Uff. 
27 maggio 1993, n. 122). 
(92) Articolo così modificato dall'art. 2, L. 25 maggio 1993, n. 160 (Gazz. Uff. 
27 maggio 1993, n. 122). 
 





51. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 1°, 2° e 3°). - I degenti in 
ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero. 
A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno 
antecedente la data della votazione, al sindaco del Comune nelle cui liste 
elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere 
il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il 
numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di 
iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato 
elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del 
luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'Istituto, ed è 
inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo 
o del segretario dell'Istituto stesso. 
Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede: 
a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: 
gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 30, al presidente di 
ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, 
provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale; 
b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, 
un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera 
a). 
------------------------ 
 





52. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 4°). - Negli ospedali e nelle 
case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 
500 letti o frazioni di 500. 
Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti 
nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del 
seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di 
revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di 
assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda. 
Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori 
che votano soltanto per una delle due elezioni. 
------------------------ 
 





53. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 5° e 6°). - Negli ospedali e case 
di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le 
ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella 
cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli 
scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza 
dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. 
Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto (93). 
Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui 
all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a 
quella della sezione. 
Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due 
plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato 
contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse 
nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro 
numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista. 
------------------------ 
(93) Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione e poi dal comma 18 dell'art. 6, L. 
21 dicembre 2005, n. 270. 
 





54. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, ultimo comma). - [Gli elettori 
ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre 
che del certificato elettorale, anche della attestazione di cui alla lettera b) 
del terzo comma dell'art. 51 che, a cura del presidente del seggio, è ritirata 
ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale] (94). 
------------------------ 
(94) Articolo abrogato dall'art. 15, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299. 
 





55. (T.U. 5 febbraio 1956, n. 26, art. 39). - Gli elettori non possono farsi 
rappresentare nè, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto (95). 
I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro 
impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di 
un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia 
stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia 
iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica (96). 
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un 
invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal 
presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito. 
I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato 
elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione 
predetta. 
L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il 
presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia 
scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e 
registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo 
specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria 
che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome 
dell'accompagnatore. 
Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale. 
L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è 
inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa 
documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione 
di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel 
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in 
particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni 
(97). 
------------------------ 
(95) Comma così sostituito dall'art. 21, L. 27 dicembre 2001, n. 459. 
(96) Comma così modificato dall'art. 1, L. 5 febbraio 2003, n. 17 (Gazz. Uff. 10 
febbraio 2003, n. 33). 
(97) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 5 febbraio 2003, n. 17 (Gazz. Uff. 10 
febbraio 2003, n. 33). 
 





56. 1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti 
dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici 
designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non 
possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati. 
2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce 
all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati 
stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in 
esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche (98). 
------------------------ 
(98) Articolo così sostituito dall'art. 9, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 
26 agosto 1991, n. 199). 
 





57. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 40, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 
25). - Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare 
nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro 
documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purché 
munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, 
sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, sono indicati 
gli estremi del documento. 
Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche: 
a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel 
comma precedente, scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro 
aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante; 
b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in 
congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando 
militare; 
c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché 
munite di fotografia. 
In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'Ufficio 
che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria 
firma nella colonna di identificazione. 
Se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di accertare sotto la sua 
responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore 
del Comune, noto all'Ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte 
l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 
104. 
L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di 
identificazione. 
In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma 
dell'art. 66. 
------------------------ 
 





58. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 41). - Riconosciuta l'identità personale 
dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la 
consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa (99). 

L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con 
la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo 
contenente il contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o 
indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa 
tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il 
presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e 
indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che 
l'elettore ha facoltà di esprimere (100-101). 
Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa 
e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non 
sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne 
verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero 
scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice 
seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna. 
Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la 
propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista 
sopraindicata. 
Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma 
dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano 
presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal 
presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale 
fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non 
l'abbiano riconsegnata. 
[Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le 
schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede 
per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione 
proporzionale] (102) (103). 
------------------------ 
(99) Comma prima sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. 
Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), poi modificato dall'art. 15, D.P.R. 8 
settembre 2000, n. 299 ed infine così sostituito dal comma 10 dell'art. 1, L. 21 
dicembre 2005, n. 270. 
(100-101) In seguito a consultazione referendaria, l'art. 1, D.P.R. 3 luglio 
1991, n. 200 (Gazz. Uff. 11 luglio 1991, n. 161), a decorrere dal giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione, ha abrogato la disposizione 
dell'art. 58, comma secondo, limitatamente alle parole "e indicando in ogni caso 
le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di 
esprimere"; dell'art. 59, comma secondo, limitatamente alle parole "Il numero 
delle preferenze è di tre, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di quattro, 
da 16 in poi"; dell'art. 60, comma primo, limitatamente alle parole "nelle 
apposite righe tracciate" e limitatamente alle parole "dei candidati preferiti, 
compresi nella lista medesima". Il comma secondo dell'art. 58, inoltre, è stato 
così modificato dall'art. 3, L. 4 agosto 1993, n. 277 e dall'art. 2, D.Lgs. 20 
dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in 
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, dall'art. 1, D.L. 
10 maggio 1996, n. 257 e dal comma 10 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270. 
(102) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 
dicembre 1993, n. 302, S.O.) e poi abrogato dal comma 10 dell'art. 1, L. 21 
dicembre 2005, n. 270. 
(103) L'art. 5, L. 23 aprile 1976, n. 136, ha abolito la gommatura sul lembo di 
chiusura delle schede e l'appendice. 
 





59. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista. 
[Una scheda valida per l'elezione del candidato nel collegio uninominale 
rappresenta un voto individuale] (103/a) (104). 
------------------------ 
(103/a) Periodo soppresso dal comma 19 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270. 

(104) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, 
n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.). 
 





60. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 42, comma 3°, 4°, 7°, 9°, 10° e 12°, e L. 
16 maggio 1956, n. 493, art. 26). - [Il voto di preferenza si esprime scrivendo 
con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del 
contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei 
candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di 
cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, 
data e luogo di nascita (105). 
Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può 
scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, 
entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati. 
Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio 
diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a 
candidati della lista votata. 
Le preferenze per candidati compresi in liste di altri Collegi sono inefficaci. 
Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista 
diversa da quella votata. 
Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto 
una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, 
s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti (106). 
Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto 
una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, 
il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati (107). 
Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Collegio sono 
nulle. Rimangono valide le prime (108)] (109). 
------------------------ 
(105) In seguito a consultazione referendaria, l'art. 1, D.P.R. 3 luglio 1991, 
n. 200 (Gazz. Uff. 11 luglio 1991, n. 161), a decorrere dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione, ha abrogato la disposizione dell'art. 58, comma 
secondo, limitatamente alle parole "e indicando in ogni caso le modalità e il 
numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere"; dell'art. 
59, comma secondo, limitatamente alle parole "Il numero delle preferenze è di 
tre, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di quattro, da 16 in poi"; 
dell'art. 60, comma primo, limitatamente alle parole "nelle apposite righe 
tracciate" e limitatamente alle parole "dei candidati preferiti, compresi nella 
lista medesima". 
(106) In seguito a consultazione referendaria, l'art. 1, D.P.R. 3 luglio 1991, 
n. 200 (Gazz. Uff. 11 luglio 1991, n. 161), a decorrere dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione, ha abrogato la disposizione dell'art. 60, comma 
sesto, limitatamente alle parole "Se l'elettore non abbia indicato alcun 
contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati 
compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla 
quale appartengono i preferiti"; dell'art. 60, comma settimo, limitatamente alle 
parole "Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia 
scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali 
liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati"; 
dell'art. 60, comma ottavo, limitatamente alle parole "al numero stabilito per 
il collegio" e limitatamente alle parole "Rimangono valide le prime". 
(107) In seguito a consultazione referendaria, l'art. 1, D.P.R. 3 luglio 1991, 
n. 200 (Gazz. Uff. 11 luglio 1991, n. 161), a decorrere dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione, ha abrogato la disposizione dell'art. 60, comma 
sesto, limitatamente alle parole "Se l'elettore non abbia indicato alcun 
contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati 
compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla 
quale appartengono i preferiti"; dell'art. 60, comma settimo, limitatamente alle 
parole "Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia 
scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali 
liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati"; 
dell'art. 60, comma ottavo, limitatamente alle parole "al numero stabilito per 
il collegio" e limitatamente alle parole "Rimangono valide le prime". 
(108) In seguito a consultazione referendaria, l'art. 1, D.P.R. 3 luglio 1991, 
n. 200 (Gazz. Uff. 11 luglio 1991, n. 161), a decorrere dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione, ha abrogato la disposizione dell'art. 60, comma 
sesto, limitatamente alle parole "Se l'elettore non abbia indicato alcun 
contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati 
compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla 
quale appartengono i preferiti"; dell'art. 60, comma settimo, limitatamente alle 
parole "Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia 
scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali 
liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati"; 
dell'art. 60, comma ottavo, limitatamente alle parole "al numero stabilito per 
il collegio" e limitatamente alle parole "Rimangono valide le prime". 
(109) Articolo abrogato dall'art. 3, L. 4 agosto 1993, n. 277. 
 





60-bis. [1. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha 
espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato 
la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo] (110) (111). 
------------------------ 
(110) Articolo abrogato dall'art. 3, L. 4 agosto 1993, n. 277. 
(111) Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 
gennaio 1992, n. 17), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 
 





61. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 42, comma 5° e 13°, e L. 16 maggio 1956, 
n. 493, art. 27). - [L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, 
invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i 
candidati preferiti; tali preferenze sono efficaci purché siano comprese nello 
spazio a fianco del contrassegno votato. 
Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso 
le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si 
intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno 
medesimo. 
Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi 
incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di 
lista a norma del comma precedente] (112). 
------------------------ 
(112) In seguito a consultazione referendaria, l'art. 1, D.P.R. 3 luglio 1991, 
n. 200 (Gazz. Uff. 11 luglio 1991, n. 161), a decorrere dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione, ha abrogato il presente articolo. 
 





62. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 43). Se l'elettore non vota entro la 
cabina, il presidente dell'Ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la 
nullità e l'elettore non è più ammesso al voto (113). 
------------------------ 
(113) Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 20 dell'art. 6, L. 
21 dicembre 2005, n. 270. 
 





63. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 44). Se un elettore riscontra che la 
scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o 
ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, 
restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente 
vi abbia scritto "scheda deteriorata", aggiungendo la sua firma (114). 
Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda 
consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede 
residue e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché col 
bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel 
primo comma dell'art. 58, è annotata la consegna della nuova scheda. 
------------------------ 
(114) Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 21 dell'art. 6, L. 
21 dicembre 2005, n. 270. 
 





64. 1.Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni 
elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio 
sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto. 
2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, 
dopo aver provveduto a sigillare l'urna e la scatola recanti le schede ed a 
chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della 
sezione, scioglie l'adunanza (114/a). 
3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'Ufficio, il 
presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno 
possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte 
le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, 
siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni 
apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le 
porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali. 
4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della 
sala alla quale nessuno può avvicinarsi. 
5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno 
della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa (115). 
------------------------ 
(114/a) Comma così modificato dal comma 22 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 
270. 
(115) Articolo così sostituito prima dall'art. 3, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi 
dal comma 3 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, l'art. 4 della 
citata legge n. 62 del 2002. 
 





64-bis. 1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito 
l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi 
della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara riaperta la votazione 
che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei 
locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto (115/a) 
(116). 
------------------------ 
(115/a) Comma così modificato dal comma 23 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 
270. 
(116) Articolo aggiunto dal comma 4 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62. Vedi, 
anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002. 
 





65. (L. 6 febbraio 1948, n. 29, art. 26, comma 7°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, 
art. 28, comma 1° e 2°). - [Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, 
ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti 
agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta 
la votazione che prosegue fino alle ore quattordici; gli elettori che a tale ora 
si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il 
termine predetto] (117). 
------------------------ 
(117) Articolo abrogato dall'art. 3, L. 4 agosto 1993, n. 277. 
 





66. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 46). Il presidente, udito il parere degli 
scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo 
il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli 
incidenti intorno alle operazioni della sezione. 
Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, 
devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali. 
------------------------ 
 





TITOLO V 
Dello scrutinio 
67. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 47, L. 6 febbraio 1948, n. 29, art. 26, 
comma 8°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 28, ultimo comma). - Dopo che gli 
elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente, 
sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio 
(118): 
1) dichiara chiusa la votazione; 
2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata 
dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli artt. 49, 50 
e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. 
Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal 
presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo 
dell'Ufficio. 
Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i 
rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è 
immediatamente consegnato o trasmesso al Pretore del mandamento, il quale ne 
rilascia ricevuta (118/a); 
3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati 
come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano 
restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il 
bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori 
iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco 
consegnato al presidente dal Sindacato, ed i tagliandi dei certificati 
elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o 
trasmessi al Pretore del mandamento (118/b) (119). 
Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del 
loro risultato si fa menzione nel processo verbale (120). 
------------------------ 
(118) Alinea così modificato dal comma 5 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62. 
Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002. 
(118/a) Numero così modificato dal comma 24 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 
270. 
(118/b) Numero così modificato dal comma 24 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 
270. 
(119) L'art. 5, L. 23 aprile 1976, n. 136, ha abolito l'appendice nella scheda 
di votazione. 
(120) Articolo così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.). 
 





68. 1. [Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede 
alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae 
successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'elezione 
del candidato nel collegio uninominale e la consegna al presidente. Questi 
enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale è 
stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, 
insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato] (121). 
2. [Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore 
pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla 
quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene 
alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso 
il timbro della sezione] (122). 
3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle 
operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio 
estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. 
Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito 
il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il 
segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista (123). 
3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore 
pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla 
quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene 
alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso 
il timbro della sezione (124). 
4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta 
non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto. 
5. [È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo 
scrutinio dei voti di lista] (125). 
6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. 
[Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza 
conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di 
scrutinio sia in cifre che in lettere] (126). 
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli 
elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza 
numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli 
iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle 
schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti 
voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed 
espressa attestazione nei verbali. [La disposizione si applica sia con 
riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio 
uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini 
dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale] (127). 
8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del 
compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale 
(128). 
------------------------ 
(121) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi abrogato 
dal comma 25 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270. 
(122) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi abrogato 
dal comma 25 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270. 
(123) Comma prima sostituito dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi così 
modificato dal comma 25 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270. 
(124) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277. 
(125) Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 
dicembre 1993, n. 302, S.O.). 
(126) Periodo abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 
27 dicembre 1993, n. 302, S.O.). 
(127) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. 
Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.). L'ultimo periodo è stato soppresso dal 
comma 25 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270. 
(128) Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, L. 11 agosto 1991, n. 271 
(Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199). Il comma 2 dello stesso articolo ha, 
inoltre, così disposto: 
"2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'art. 68 
del testo unico n. 361 del 1957 sono segnalati al presidente della Corte 
d'appello da parte degli uffici immediatamente sopraordinati agli uffici 
elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione 
dall'albo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera 
e), della L. 21 marzo 1990, n. 53". 
 





69. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 29). La validità dei voti contenuti nella 
scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva 
dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente (129). 
------------------------ 
(129) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. 
Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.). 
 





70. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 51, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 
30). - Salve le disposizioni di cui agli artt. 58, 59, 61 e 62, sono nulli i 
voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, 
in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio 
voto (130). 
Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte 
dall'art. 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli artt. 45 e 
46. 
------------------------ 
(130) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. 
Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.). 
 





71. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 46, comma 1°, e 50, comma 3°, prima 
parte, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 31, comma 1° e 2°). - Il presidente, 
udito il parere degli scrutatori: 
1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il 
disposto dell'art. 87 sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti 
intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti; 
2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per 
qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del 
numero dei voti di lista contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello 
dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore 
esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) 
dell'art. 76 (131). 
I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste, a seconda 
dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti (132). 

Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per 
qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non 
assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere 
immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori. 
------------------------ 
(131) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.) e poi dal comma 26 dell'art. 6, L. 
21 dicembre 2005, n. 270. 
(132) Comma prima sostituito dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi così 
modificato dal comma 26 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270. 
 





72. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 50, comma 3° e 4°, e L. 16 maggio 1956, 
n. 493, art. 32). - Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del 
seggio procede alla formazione: 
a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi 
effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste; 
b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli; 
c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza 
appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore (133); 
d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia 
delle tabelle di scrutinio. 
[Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente 
distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da 
quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione 
proporzionale] (134). 
I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col 
bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del 
presidente e di almeno due scrutatori (135). 
I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia 
delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale 
circoscrizionale. 
Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella Cancelleria della 
Pretura, ai sensi del quinto comma dell'art. 75, e conservato per le esigenze 
inerenti alla verifica dei poteri. 
------------------------ 
(133) L'appendice delle schede di votazione è stata abolita dall'art. 5, L. 23 
aprile 1976, n. 136. 
(134) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 
dicembre 1993, n. 302, S.O.) e poi così abrogato dal comma 27 dell'art. 6, L. 21 
dicembre 2005, n. 270. 
(135) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.) e poi dal comma 27 dell'art. 6, L. 
21 dicembre 2005, n. 270. 
 





73. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 50, ultimo comma, 52, 49 e 47, n. 4, e 
L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 28, ultimo comma). - Le operazioni di cui 
all'art. 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate 
subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed 
ultimate entro le ore 14 del giorno seguente (136). 
Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le anzidette 
operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del martedì 
successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i 
casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le 
schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si 
trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 
dell'art. 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali (137). 
Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della 
circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio e quello dei 
rappresentanti e di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme 
del presidente e di almeno due scrutatori (138). 
La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, 
vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione 
ha sede la sezione e consegnate al Cancelliere il quale ne diviene personalmente 
responsabile. 
In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma 
dell'art. 75. 
------------------------ 
(136) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.) e poi dal comma 6 dell'art. 1, L. 16 
aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002. 
(137) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione e poi dal comma 6 dell'art. 1, L. 16 
aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002. 
(138) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 28 dell'art. 6, L. 
21 dicembre 2005, n. 270. 
 





74. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 26, ultimo comma, 47, ultimo comma, 49, 
ultimo comma, 50, comma 5° e 53, primo comma). - Il verbale delle operazioni 
dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, 
firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri 
dell'Ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti (139). 
Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente 
testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste 
fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle 
liste) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli 
(139/a). 
Il verbale è atto pubblico. 
------------------------ 
(139) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 29 dell'art. 6, L. 
21 dicembre 2005, n. 270. 
(139/a) Comma così modificato dal comma 29 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 
270. 
 





75. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 53, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 
33). - Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa 
certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i 
risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito 
alla Prefettura, tramite il Comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un 
plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente, 
da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è 
poi sciolta immediatamente (140). 
Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano 
immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale 
con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al 3° comma dell'art. 72 
alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione. 
La Cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltro alla Cancelleria 
della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo della circoscrizione dei 
plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonché della cassetta, 
dell'urna, dei plichi e degli altri documenti di cui all'art. 73 (140/a). 
L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, 
nella Segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della 
circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza. 
Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo 
alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'art. 73, viene 
subito portato, da due membri almeno dell'Ufficio della sezione, al Pretore, il 
quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il 
sigillo della Pretura e la propria firma e redige verbale della consegna. 
Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi 
secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di 
essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate 
disposizioni (141). 
[Il Pretore invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad assistere, 
ove lo credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del plico 
contenente le liste, indicato nell'art. 67, n. 2, ed alla compilazione, a cura 
del cancelliere, di un estratto delle liste, da lui vistato in ciascun foglio, e 
in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato] (142). 
[Gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste intervenuti possono apporre su 
ciascun foglio la loro firma] (143). 
[L'estratto è trasmesso, non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello 
della votazione, al Sindaco del Comune dove ha avuto sede la sezione, il quale 
ne cura il deposito, per quindici giorni, nella Segreteria, dandone pubblico 
avviso mediante manifesto. Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di 
prendere conoscenza dell'estratto] (144). 
Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del 
presente articolo, il Presidente della Corte di appello o del Tribunale può far 
sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino. 
Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti 
sono anticipate dal Comune e rimborsate dallo Stato. 
------------------------ 
(140) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 30 dell'art. 6, L. 
21 dicembre 2005, n. 270. 
(140/a) Comma così modificato dal comma 30 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 
270. 
(141) Comma aggiunto dall'art. 12, L. 16 gennaio 1992, n. 15 (Gazz. Uff. 22 
gennaio 1992, n. 17). 
(142) Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 
dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione. 
(143) Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 
dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione. 
(144) Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 
dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione. 
 





76. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 54, comma 1°, n. 1, e L. 16 maggio 1956, 
n. 493, art. 34). - L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini 
dell'art. 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con 
l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti: 
1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità 
dell'art. 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli 
artt. 59, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75 (145); 
2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati 
e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a 
verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della 
proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del 
verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del 
Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda 
necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del 
presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle 
operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero 
necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni. 
Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà 
chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in 
unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo 
verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto dell'art. 81. 
Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla 
Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. 
------------------------ 
(145) In seguito a consultazione referendaria, l'art. 1, D.P.R. 3 luglio 1991, 
n. 200 (Gazz. Uff. 11 luglio 1991, n. 161), a decorrere dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione, ha abrogato la disposizione dell'art. 76, comma 
primo, n. 1, limitatamente alla parola "61". Il n. 1, inoltre, è stato così 
modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 
1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 
 





77. 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui 
all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più 
esperti scelti dal presidente: 
1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è 
data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni 
elettorali della circoscrizione; 
2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la 
cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui 
all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della 
circoscrizione (146). 
------------------------ 
(146) Articolo così sostituito prima dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi 
dal comma 11 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270. 
 





78. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 55). [Il presidente dell'Ufficio centrale 
circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, 
proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo 
la graduatoria prevista dal numero 6) del precedente articolo, quei candidati 
che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate] (147). 
------------------------ 
(147) Articolo abrogato dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
79. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 56, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 34 
comma 1°, n. 2). - L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia 
provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso 
affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri. 
Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art. 76, circa il riesame dei 
voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio centrale 
circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei 
voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di 
variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che 
non sia di sua competenza. 
Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale 
l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste 
della circoscrizione (147/a). 
Nessun elettore può entrare armato. 
L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il 
compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato 
agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale 
circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati (148). 
Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per 
ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte 
chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'art. 26, 
hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste 
dei candidati (149). 
------------------------ 
(147/a) Comma così modificato dal comma 31 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 
270. 
(148) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 31 dell'art. 6, L. 
21 dicembre 2005, n. 270. 
(149) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 31 dell'art. 6, L. 
21 dicembre 2005, n. 270. 
 





80. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 57). [Dell'avvenuta proclamazione il 
presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati 
proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria della Camera dei deputati 
nonché alle singole Prefetture che la portano a conoscenza del pubblico] (150). 
------------------------ 
(150) Articolo abrogato dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277. 
 





81. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 58, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 6, 
comma 1° e 35, n. 4). - Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale 
circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, 
seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal 
presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di 
lista presenti (151). 
[Nel verbale deve specificarsi il numero dei seggi non potuti attribuire ad 
alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati, nonché il numero dei 
voti residuali di ciascuna lista e l'indicazione del contrassegno depositato 
presso il Ministero dell'interno, con il quale ogni singola lista è 
contraddistinta, e del relativo partito o gruppo politico organizzato] (152). 
[Nel verbale debbono essere inoltre indicati, in appositi elenchi, i nomi dei 
candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità 
del numero 6) dell'art. 77] (153). 
Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali 
delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere 
inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della Camera 
dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta. 
[L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'art. 86, 
l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi 
reclami] (154). 
Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria della Corte di 
appello o del Tribunale. 
------------------------ 
(151) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 32 dell'art. 6, L. 
21 dicembre 2005, n. 270. 
(152) Comma abrogato dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277. 
(153) Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 
dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione. 
(154) Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 
dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione. 
 





82. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 40). Il presidente dell'Ufficio centrale 
circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui 
all'articolo precedente alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha 
sede l'Ufficio centrale circoscrizionale. 
------------------------ 
 





83. 1. 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da 
tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga 
opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente: 
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data 
dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole 
circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno; 
2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste 
collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste 
che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle 
liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non 
collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi; 
3) individua quindi: 
a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 
10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista 
collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei 
voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze 
linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni 
comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di 
tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei 
voti validi espressi nella circoscrizione; 
b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale 
almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate 
rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate 
esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto 
speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che 
abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella 
circoscrizione, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la 
percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale 
almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative 
di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle 
circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una 
particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno 
il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione; 
4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui 
al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra 
elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle 
cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di 
cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il 
quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto 
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale 
nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La 
parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da 
assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono 
ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o 
singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti 
e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra 
elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio; 
5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il 
maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi; 
6) individua quindi, nell'àmbito di ciascuna coalizione di liste collegate di 
cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano 
nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste 
rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate 
esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto 
speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che 
abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella 
circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale 
nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 
per cento dei voti validi espressi; 
7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, 
per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra 
elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per 
ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali 
delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già 
individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene 
conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi 
la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale 
quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei 
seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire 
sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni 
hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che 
abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di 
quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), 
lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4); 
8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle 
singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o 
singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di 
liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le 
liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 
4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione 
alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al 
numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il 
quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da 
attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno 
degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e 
divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei 
quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da 
attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al 
numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente 
assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti 
decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle 
coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra 
elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. 
Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le 
circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al 
numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede 
alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista 
che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi 
eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia 
ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre 
coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: 
sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle 
circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei 
quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali 
inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il 
numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. 
Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. 
Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole 
liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è 
attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte 
decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare 
riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle 
operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla 
coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in 
quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali 
del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola 
deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre 
circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di 
attribuzione non utilizzate; 
9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione 
nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna 
coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna 
coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali 
delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione 
nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non 
tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la 
cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale 
quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta 
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che 
rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria 
decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, 
sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a 
parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio 
accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna 
lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). 
In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che 
abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi 
eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra 
elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente 
di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle 
circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei 
quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che 
non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei 
quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. 
Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali 
dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta 
parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile 
fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle 
operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista 
eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li 
ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle 
liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre 
circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di 
attribuzione non utilizzate. 
2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior 
numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito 
almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi 
necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 
seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale 
delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della 
singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di 
maggioranza. 
3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra 
le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine 
divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il 
quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non 
tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra 
elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. 
La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da 
assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono 
ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o 
singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti 
e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra 
elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. 
4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi 
ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede 
ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e 
settimo. 
5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati 
alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede 
infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente 
elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza 
per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di 
voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre 
coalizioni di liste o singole liste. 
6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali 
circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista. 
7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in 
duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria 
generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro 
esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione (155). 
------------------------ 
(155) Articolo prima sostituito dall'art. 5, L. 4 agosto 1993, n. 277, poi 
modificato dal comma 1 dell'art. 1, L. 4 aprile 2005, n. 47 (Gazz. Uff. 12 
aprile 2005, n. 84) ed infine così sostituito dal comma 12 dell'art. 1, L. 21 
dicembre 2005, n. 270. Il comma 4 dell'art. 1 della citata legge n. 47 del 2005 
ha così disposto: "4. Nella XIV legislatura le disposizioni recate dalla 
presente legge si applicano esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei seggi 
che si siano resi vacanti a seguito di dimissioni, di morte o di decadenza per 
cause di ineleggibilità o di incompatibilità". 
 





84. 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte 
dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 
6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i 
candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione. 
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una 
circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa 
spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale 
assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista 
abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo 
secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino 
ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre 
circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del 
quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. 
3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi 
da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, 
nell'àmbito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della 
medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale 
del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora 
al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, 
questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte 
della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte 
decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. 

4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste 
abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio. 
5. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate 
ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle 
relative proclamazioni. 
6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale 
circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata 
notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole 
prefetture - uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del 
pubblico (156). 
------------------------ 
(156) Articolo prima sostituito dall'art. 5, L. 4 agosto 1993, n. 277, 
modificato dal comma 2 dell'art. 1, L. 4 aprile 2005, n. 47 (Gazz. Uff. 12 
aprile 2005, n. 84) ed infine così sostituito dal comma 13 dell'art. 1, L. 21 
dicembre 2005, n. 270. Il comma 4 dell'art. 1 della citata legge n. 47 del 2005 
ha così disposto: "4. Nella XIV legislatura le disposizioni recate dalla 
presente legge si applicano esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei seggi 
che si siano resi vacanti a seguito di dimissioni, di morte o di decadenza per 
cause di ineleggibilità o di incompatibilità". 
 





85. 1. Il deputato eletto in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza 
della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima 
proclamazione, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede al 
sorteggio (157). 
------------------------ 
(157) Articolo prima sostituito dall'art. 5, L. 4 agosto 1993, n. 277 e poi così 
modificato dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 1996, n. 398 (Gazz. Uff. 30 luglio 
1996, n. 177), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che, in sede 
di prima applicazione, il termine di cui all'art. 85 decorre dalla suddetta data 
di entrata in vigore. 
 





86. 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è 
attribuito, nell'àmbito della medesima circoscrizione, al candidato che nella 
lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di 
lista. 
2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede 
con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3 e 4. 
3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta 
si procede ad elezioni suppletive. 
4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 
21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della 
Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto 
applicabili (158-159). 
------------------------ 
(158-159) Articolo prima sostituito dall'art. 6, L. 4 agosto 1993, n. 277, poi 
modificato dall'art. 3, L. 27 luglio 1995, n. 309 (Gazz. Uff. 27 luglio 1995, n. 
174) e dal comma 3 dell'art. 1, L. 4 aprile 2005, n. 47 (Gazz. Uff. 12 aprile 
2005, n. 84) ed infine così sostituito dal comma 14 dell'art. 1, L. 21 dicembre 
2005, n. 270. Il comma 4 dell'art. 1 della citata legge n. 47 del 2005 ha così 
disposto: "4. Nella XIV legislatura le disposizioni recate dalla presente legge 
si applicano esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei seggi che si siano 
resi vacanti a seguito di dimissioni, di morte o di decadenza per cause di 
ineleggibilità o di incompatibilità". 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
87. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 62). Alla Camera dei deputati è riservata 
la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio 
definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami 
presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale 
durante la loro attività o posteriormente. 
I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto. 
Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio 
centrale devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera dei deputati entro 
il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La 
Segreteria ne rilascia ricevuta. 
Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni 
dalla proclamazione (160) (8/cost). 
------------------------ 
(160) Per quanto disposto dall'articolo, vedi, anche, art. 66 Costituzione e il 
Capo V del Reg. della Camera e del Reg. della Giunta delle elezioni riportati 
alla voce Parlamento. 
(8/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-20 novembre 2000, n. 512 
(Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, 
quarto comma, e 87 sollevata in riferimento agli artt. 24, 66 e 113 della Cost. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
88. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 63, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 
41). - I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonché i 
dipendenti degli Enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza 
dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in 
aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare (161). 
Qualora il loro trattamento netto di attività, escluse le quote di aggiunta di 
famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennità 
parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i 
parlamentari della Repubblica e detratte altresì l'imposta unica sostitutiva di 
quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta 
sostitutiva dell'imposta di famiglia, è loro corrisposta, a carico 
dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in 
aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte 
dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia (162). 
Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per 
tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianità. 
Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti 
periodici di stipendio (163). 
Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto 
conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, 
è adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato 
parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche 
in soprannumero (164). 
Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a 
tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai 
fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici 
di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale 
periodo il dipendente conserva inoltre, per sé e per i propri familiari a 
carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione 
previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio 
(165). 
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori universitari e 
ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli 
interessati. 
I magistrati in aspettativa ai sensi dell'art. 8 conservano il trattamento di 
cui godevano. 
------------------------ 
(161) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4 e 5, così sostituiscono gli originari commi 1 
e 2, per effetto dell'art. 4, L. 31 ottobre 1965, n. 1261. Successivamente, 
l'articolo unico, L. 21 novembre 1967, n. 1148 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1967, n. 
309), ha così disposto: 
Articolo unico. "Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della L. 31 
ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai 
fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità 
utile per l'ammissione a futuri concorsi". 
(162) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4 e 5, così sostituiscono gli originari commi 1 
e 2, per effetto dell'art. 4, L. 31 ottobre 1965, n. 1261. Successivamente, 
l'articolo unico, L. 21 novembre 1967, n. 1148 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1967, n. 
309), ha così disposto: 
Articolo unico. "Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della L. 31 
ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai 
fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità 
utile per l'ammissione a futuri concorsi". 
(163) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4 e 5, così sostituiscono gli originari commi 1 
e 2, per effetto dell'art. 4, L. 31 ottobre 1965, n. 1261. Successivamente, 
l'articolo unico, L. 21 novembre 1967, n. 1148 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1967, n. 
309), ha così disposto: 
Articolo unico. "Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della L. 31 
ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai 
fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità 
utile per l'ammissione a futuri concorsi". 
(164) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4 e 5, così sostituiscono gli originari commi 1 
e 2, per effetto dell'art. 4, L. 31 ottobre 1965, n. 1261. Successivamente, 
l'articolo unico, L. 21 novembre 1967, n. 1148 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1967, n. 
309), ha così disposto: 
Articolo unico. "Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della L. 31 
ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai 
fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità 
utile per l'ammissione a futuri concorsi". 
(165) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4 e 5, così sostituiscono gli originari commi 1 
e 2, per effetto dell'art. 4, L. 31 ottobre 1965, n. 1261. Successivamente, 
l'articolo unico, L. 21 novembre 1967, n. 1148 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1967, n. 
309), ha così disposto: 
Articolo unico. "Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della L. 31 
ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai 
fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità 
utile per l'ammissione a futuri concorsi". 
 





89. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 64). È riservata alla Camera dei deputati 
la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri. 
------------------------ 
 





90. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 65). Qualora un deputato sia tratto in 
arresto perché colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è 
obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, la Camera decide, entro dieci 
giorni, se l'arresto debba essere mantenuto. 
------------------------ 
 





91. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 66). Non è ammessa rinunzia o cessione 
dell'indennità spettante ai deputati a norma dell'art. 69 della Costituzione. 
------------------------ 
 





TITOLO VI 
Disposizioni speciali per il Collegio "Valle d'Aosta" 
92. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 67, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 5 
e 10 comma 1°). - L'elezione uninominale nel Collegio "Valle d'Aosta", agli 
effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, è 
regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e 
con le modificazioni seguenti: 
1) alla "Valle d'Aosta" spetta un solo deputato; 
2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in 
atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In 
caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di 
oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è 
ridotto della metà (166); 
3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del 
trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a 
quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso 
la Cancelleria del Tribunale di Aosta (167); 
4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, 
secondo il modello stabilito dalla legge (168). 
L'elettore, per votare, traccia un segno, con la matita copiativa, sul 
contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo 
contiene. 
Una scheda valida rappresenta un voto individuale. 
------------------------ 
(166) Numero così sostituito dall'art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 
26 agosto 1991, n. 199). 
(167) Numero così modificato prima dall'art. 1, L. 23 aprile 1976 e poi 
dall'art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199). 
(168) Numero così sostituito dall'art. 12, L. 11 agosto 1991, n. 271, (Gazz. 
Uff. 26 agosto 1991, n. 199). 
 





93. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 68, e L. 15 maggio 1956, n. 493, artt. 
37, secondo periodo e 39). - Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi 
dell'art. 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio 
centrale elettorale. 
È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti 
validi. 
In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età. 
------------------------ 
 





TITOLO VII 
Disposizioni penali 
94. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 42). Chiunque, essendovi obbligato per 
legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie 
per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli 
scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, 
ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori 
pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con 
la multa da lire 10.000 a lire 50.000 (169). 
------------------------ 
(169) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, 
L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in 
virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. 
 





95. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 44). Chiunque, in nome proprio od anche per 
conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le 
ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e 
nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi 
commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è 
punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a 
lire 10.000.000 (170). 
------------------------ 
(170) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, 
L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in 
virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
96. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 69). Chiunque, per ottenere a proprio od 
altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, 
o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, 
valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi 
pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre 
persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 
600.000 a lire 4.000.000, anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata 
dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese 
di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni 
sotto il pretesto di spese o servizi elettorali (171) (172). 
La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una 
dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto 
elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di 
candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o 
altra utilità. 
------------------------ 
(171) Comma così modificato dall'art. 11-quater, D.L. 8 giugno 1992, n. 306. 
(172) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, 
n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La 
sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, 
della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
97. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 70). Chiunque usa violenza o minaccia ad 
un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una 
dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una 
determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una 
dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto 
elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, 
ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, 
esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione 
di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati 
candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di 
candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della 
reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 
4.000.000 (173). 
------------------------ 
(173) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, 
n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La 
sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, 
della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
98. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 71). Il pubblico ufficiale, l'incaricato 
di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il 
ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione 
civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, 
si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di 
presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od 
in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli 
all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa 
da lire 600.000 a lire 4.000.000 (174). 
------------------------ 
(174) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, 
n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La 
sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, 
della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. 
 





99. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 72). Chiunque con qualsiasi mezzo 
impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che 
privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 
600.000 a lire 3.000.000 (175). 
Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione 
da due a cinque anni. 
------------------------ 
(175) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, 
n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La 
sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, 
della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
100. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74). Chiunque, con minacce o con atti di 
violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il 
libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato 
della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa 
da lire 600.000 a lire 4.000.000 (176). 
Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal 
presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali 
atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli 
atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la 
stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o 
sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è 
commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da 
due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro (176/a). 
Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del 
Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle 
sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in 
tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena 
dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro (177). 
------------------------ 
(176) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, 
n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La 
sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, 
della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. 
(176/a) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 2 marzo 2004, n. 61 (Gazz. Uff. 11 
marzo 2004, n. 59). 
(177) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 1, L. 2 marzo 2004, n. 61 (Gazz. 
Uff. 11 marzo 2004, n. 59). 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
101. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 75). Nei casi indicati negli artt. 97 e 
100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata 
pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone 
travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o 
a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o 
supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni. 
Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante 
uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci 
persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici 
anni e della multa sino a lire 4.000.000 (178), salva l'applicazione, quando vi 
sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale. 
------------------------ 
(178) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, 
n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per 
effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a 
lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, 
secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
102. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 76). Chiunque, senza averne diritto, 
durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione 
o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con 
la ammenda sino a lire 400.000 (179). 
Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o 
disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato 
all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi 
e con l'ammenda fino a lire 400.000 (180). 
------------------------ 
(179) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 
1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La 
sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, 
della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. 
(180) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 
1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La 
sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, 
della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. La competenza in riferimento alle 
fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice 
di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, 
con la decorrenza indicata nell'art. 65 dello stesso decreto. Per la misura 
delle sanzioni vedi l'art. 52 del suddetto D.Lgs. n. 274 del 2000. 
 





103. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 77, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 
43). - Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone 
sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la 
reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 100.000 (181). 
Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo 
esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito 
con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 250.000 (182). 
Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione 
elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o 
di Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la 
multa da lire 500.000 a lire 2.500.000 (183). 
Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come 
designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o 
del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a 
sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 (184). 
------------------------ 
(181) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, 
L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della 
sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla 
depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 
novembre 1981, n. 689. 
(182) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, 
L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della 
sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla 
depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 
novembre 1981, n. 689. 
(183) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, 
L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in 
virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. 
(184) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, 
n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La 
sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, 
della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
104. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 78). - Chiunque concorre all'ammissione 
al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a 
permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri 
nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non 
conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la 
multa sino a lire 2.000.000 (185). Se il reato è commesso da coloro che 
appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione 
fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (186). 
Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari 
alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o 
cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla 
proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a 
sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 (187). 
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni 
dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi (188). 
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, 
prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, 
plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il 
trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e 
con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni (189). 
Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo 
verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione 
da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000 (190). 
I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento 
delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e 
con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 (191) (192). 
Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa 
indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da 
sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000 (193). 
Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa 
incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e 
con la multa sino a lire 4.000.000 (194). 
------------------------ 
(185) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, 
n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per 
effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a 
lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, 
secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. 
(186) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, 
n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per 
effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a 
lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, 
secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. 
(187) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, 
n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La 
sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, 
della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. 
(188) Comma aggiunto dall'art. 17, L. 21 marzo 1990, n. 53. 
(189) Comma così sostituito dall'art. 13, L. 16 gennaio 1992, n. 15 (Gazz. Uff. 
22 gennaio 1992, n. 17). 
(190) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, 
n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per 
effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a 
lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, 
secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. 
(191) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, 
n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La 
sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, 
della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. 
(192) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 33 dell'art. 6, L. 
21 dicembre 2005, n. 270. 
(193) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, 
n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per 
effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a 
lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, 
secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. 
(194) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, 
n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per 
effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a 
lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, 
secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. 
 





105. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 79). Il Sindaco che non adempie 
all'obbligo previsto dal quarto comma dell'art. 20 è punito con la reclusione da 
mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita 
della metà. 
------------------------ 
 





106. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 80). L'elettore che sottoscrive più di 
una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è 
punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro (195) (196). 
------------------------ 
(195) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dall'art. 1, L. 2 marzo 2004, 
n. 61 (Gazz. Uff. 11 marzo 2004, n. 59). 
(196) La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente 
articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza indicata nell'art. 
65 dello stesso decreto. 
 





107. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 81). I comandanti di reparti militari, 
il Sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'Ufficio 
della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli 
artt. 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da 
lire 600.000 a lire 2.000.000 (197). 
------------------------ 
(197) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, 
n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La 
sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, 
della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
108. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 82). Salve le maggiori pene stabilite 
dall'art. 104 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio 
di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di 
assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono 
puniti con la multa da lire 600.000 a lire 1.000.000 (198). Alla stessa sanzione 
sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si 
allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali. 
------------------------ 
(198) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, 
n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La 
sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, 
lettera o), della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. 
 





109. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 84). L'elettore che contravviene alla 
disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al 
quarto comma dell'art. 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da 
un mese ad un anno. L'arma è confiscata. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
110. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 85). L'elettore che non riconsegna una 
scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a 
lire 600.000 (199) (200). 
Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca 
l'appendice dalla scheda (201). 
------------------------ 
(199) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. 
Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione. 
(200) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la 
sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo 
della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, 
nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in 
relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. L'appendice sulle 
schede di votazione è stata abolita dall'art. 5, L. 23 aprile 1976, n. 136. La 
sanzione amministrativa, in origine ammenda, prevista per tale violazione è 
ormai superata. 
(201) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la 
sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo 
della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, 
nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in 
relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. L'appendice sulle 
schede di votazione è stata abolita dall'art. 5, L. 23 aprile 1976, n. 136. La 
sanzione amministrativa, in origine ammenda, prevista per tale violazione è 
ormai superata. 
 





111. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 86). Il presidente del seggio che 
trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è 
punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. 
------------------------ 
 





112. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 87). Per i reati commessi in danno dei 
membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i 
reati previsti dagli artt. 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio 
direttissimo (202). 
------------------------ 
(202) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 34 dell'art. 6, L. 
21 dicembre 2005, n. 270. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
113. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 88). Le condanne per reati elettorali, 
ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la 
sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici. 
Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di 
eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non 
superiore a dieci. 
Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di 
condanna. 
Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice 
penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico. 
(203). 
------------------------ 
(203) Comma abrogato dall'articolo unico, L. 27 dicembre 1973, n. 933 (Gazz. 
Uff. 23 gennaio 1974, n. 21). 
 





114. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 89). L'autorità giudiziaria, alla quale 
siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni 
contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle 
sue pronunce definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi 
non sono ancora definiti. 
------------------------ 
 





TITOLO VIII 
Disposizioni finali 
(giurisprudenza di legittimità) 
115. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 90, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 
45). - [L'elettore, che non abbia esercitato il diritto di voto, deve darne 
giustificazione al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, 
entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto dal terz'ultimo comma 
dell'art. 75 per il deposito dell'estratto delle liste elettorali delle sezioni. 

Il Sindaco, valutati i motivi che abbiano impedito l'esercizio del voto, procede 
alla compilazione dell'elenco degli astenuti, agli effetti del primo comma 
dell'art. 4, escludendone in ogni caso: 
1) i ministri di qualsiasi culto; 
2) i candidati in una circoscrizione diversa da quella nella quale sono iscritti 
come elettori; 
3) coloro che dimostrino di essersi trovati, per tutta la durata delle 
operazioni di votazione, in una località distante più di trenta chilometri dal 
luogo di votazione, in conseguenza: 
a) del trasferimento della residenza dopo la compilazione o la revisione delle 
liste elettorali del Comune in cui sono iscritti; 
b) di obblighi di servizio civile o militare; 
c) di necessità inerenti alla propria professione, arte o mestiere; 
d) di altri gravi motivi; 
4) coloro che siano stati impediti dall'esercitare il diritto di voto da 
malattia o da altra causa di forza maggiore. 
L'elenco di coloro che si astengono dal voto nelle elezioni per la Camera dei 
deputati, senza giustificato motivo, è esposto per la durata di un mese 
nell'albo comunale. 
Il Sindaco notifica per iscritto agli elettori che si sono astenuti dal voto 
l'avvenuta inclusione nell'elenco di cui al comma precedente entro dieci giorni 
dalla affissione di esso nell'albo comunale. 
Contro l'inclusione nell'elenco degli astenuti gli interessati possono 
ricorrere, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, al 
Prefetto che decide con proprio decreto. Il provvedimento del Prefetto ha 
carattere definitivo. 
Per il periodo di cinque anni la menzione "non ha votato" è iscritta nei 
certificati di buona condotta che vengano rilasciati a chi si è astenuto dal 
voto senza giustificato motivo] (204). 
------------------------ 
(204) Articolo abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 
27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione. 
 





116. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 46). In occasione delle elezioni 
politiche, è autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento 
sulle Ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata alla 
sede elettorale dove sono iscritti e ritorno. Sono stabilite dalla Direzione 
generale delle Ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni. 

------------------------ 
 





117. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 47). Gli emigrati per motivi di lavoro, 
che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito 
dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa (205). 
------------------------ 
(205) Le agevolazioni di viaggio previste dal presente articolo sono state 
abolite dall'art. 20, L. 27 dicembre 2001, n. 459. 
 





118. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 48). Al personale civile e militare delle 
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in 
Comune diverso da quello ove si trova la sede dell'Ufficio per partecipare ad 
elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità 
di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che 
saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto (206). 
------------------------ 
(206) Vedi il D.M. 5 marzo 1992, riportato alla voce Impiegati civili dello 
Stato. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
119. 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi 
della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli 
uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi 
uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di 
referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del 
referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo 
corrispondente alla durata delle relative operazioni (207). 
2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono 
considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa (208) (209). 
------------------------ 
(207) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. 
Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione. 
(208) La L. 30 aprile 1981, n. 178 (Gazz. Uff. 6 maggio 1981, n. 122), ha così 
disposto: 
"Art. 1. Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni 
comunali, provinciali e regionali. 
Art. 2. Le somme corrisposte in base alla norma dell'articolo 119 del decreto 
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal 
precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, 
dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito. 
Art. 3. La presente legge si applica anche alle elezioni regionali, provinciali 
e comunali dell'8 e 9 giugno 1980". 
Con disposizione di interpretazione autentica, l'art. 1, L. 29 gennaio 1992, n. 
69 (Gazz. Uff. 13 febbraio 1992, n. 36), ha così disposto: 
"Art. 1. 1. Il comma 2 dell'art. 119 del testo unico delle leggi recanti norme 
per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, 
n. 361, come sostituito dall'articolo 11 della L. 21 marzo 1990, n. 53, va 
inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno 
diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria 
retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non 
lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni 
elettorali". 
(209) Articolo così sostituito dall'art. 11, L. 21 marzo 1990, n. 53. 
 





120. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 91). Il Ministro per il tesoro è 
autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le occorrenti variazioni in 
dipendenza del presente testo unico. 
------------------------ 
 





TITOLO IX 
Disposizione transitoria 
121. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 51, comma 1°). - Le nuove norme relative 
alle incompatibilità e alle ineleggibilità nei riguardi dei Sindaci e dei 
magistrati, nonché quella relativa alla aspettativa nei riguardi dei dipendenti 
di pubbliche Amministrazioni, di cui agli artt. 7, 8 e 88, non si applicano alla 
legislatura in corso e cominceranno ad esercitare la loro efficacia nei riguardi 
delle elezioni che saranno tenute successivamente alla entrata in vigore del 
presente testo unico. 
------------------------ 
 





Tabella A (210) 


                   Circoscrizioni elettorali                    
+---------------------------------------------+----------------+
|                                             |  Sede Ufficio  |
|                CIRCOSCRIZIONE               |    centrale    |
|                                             |circoscrizionale|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   1) |Piemonte 1 (provincia di Torino). . . |Torino          |
|   2) |Piemonte 2  (province   di   Vercelli,|                |
|      |  Novara,  Cuneo,  Asti,  Alessandria,|                |
|      |  Biella, Verbano-Cusio-Ossola). . . .|Novara          |
|   3) |Lombardia 1 (provincia di Milano). . .|Milano          |
|   4) |Lombardia 2 (province di Varese, Como,|                |
|      |  Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia). .|Brescia         |
|   5) |Lombardia  3  (province    di   Pavia,|                |
|      |  Cremona, Mantova, Lodi). . . . . . .|Mantova         |
|   6) |Trentino-Alto Adige . . . . . . . . . |Trento          |
|   7) |Veneto 1 (province di Verona, Vicenza,|                |
|      |  Padova, Rovigo) . . . . . . . . . . |Verona          |
|   8) |Veneto 2   (province   di     Venezia,|                |
|      |  Treviso, Belluno). . . . . . . . . .|Venezia         |
|   9) |Friuli-Venezia Giulia. . . . . . . . .|Trieste         |
|  10) |Liguria. . . . . . . . . . . . . . . .|Genova          |
|  11) |Emilia-Romagna . . . . . . . . . . . .|Bologna         |
|  12) |Toscana. . . . . . . . . . . . . . . .|Firenze         |
|  13) |Umbria . . . . . . . . . . . . . . . .|Perugia         |
|  14) |Marche . . . . . . . . . . . . . . . .|Ancona          |
|  15) |Lazio 1 (provincia di Roma). . . . . .|Roma            |
|  16) |Lazio 2 (province  di  Viterbo, Rieti,|                |
|      |  Latina, Frosinone) . . . . . . . . .|Frosinone       |
|  17) |Abruzzi. . . . . . . . . . . . . . . .|L'Aquila        |
|  18) |Molise . . . . . . . . . . . . . . . .|Campobasso      |
|  19) |Campania 1 (provincia di Napoli) . . .|Napoli          |
|  20) |Campania 2  (province   di    Caserta,|                |
|      |  Benevento, Avellino, Salerno). . . .|Benevento       |
|  21) |Puglia . . . . . . . . . . . . . . . .|Bari            |
|  22) |Basilicata . . . . . . . . . . . . . .|Potenza         |
|  23) |Calabria . . . . . . . . . . . . . . .|Catanzaro       |
|  24) |Sicilia 1 (province     di    Palermo,|                |
|      |  Trapani, Agrigento, Caltanissetta) .|Palermo         |
|  25) |Sicilia 2 (province     di    Messina,|                |
|      |  Catania, Ragusa, Siracusa, Enna) . .|Catania         |
|  26) |Sardegna . . . . . . . . . . . . . . .|Cagliari        |
                                                                
Allegati                                                        
------------------------ 
(210) Tabella così sostituita dalla tab. A allegata alla L. 4 agosto 1993, n. 
277. 
 





Tabella A-bis (210/a) 
Modello della parte interna della scheda di votazione per la elezione della 
camera dei deputati 
------------------------ 
(210/a) La tabella, che si omette, è stata aggiunta dall'allegato 1 alla L. 21 
dicembre 2005, n. 270, ai sensi di quanto disposto dal comma 9 dell'art. 1 della 
stessa legge. 
 





Tabella A-ter (210/b) 
Modello della parte esterna della scheda di votazione per la elezione della 
camera dei deputati 
------------------------ 
(210/b) La tabella, che si omette, è stata aggiunta dall'allegato 1 alla L. 21 
dicembre 2005, n. 270, ai sensi di quanto disposto dal comma 9 dell'art. 1 della 
stessa legge. 
 





Tabella B (211) 
Modello della scheda di Stato 
------------------------ 
(211) La tabella è stata sostituita con quella allegata alla L. 13 marzo 1980, 
n. 70. 
 





Tabella C (212) 
Modello della scheda di Stato 
------------------------ 
(212) La tabella è stata sostituita con quella allegata alla L. 13 marzo 1980, 
n. 70. 
 





Tabella D 
Bollo della sezione 
Il bollo, in duralluminio, è fornito dal Ministero dell'interno e reca una 
numerazione progressiva unica per tutte le sezioni elettorali della Repubblica. 
Esso è racchiuso in una cassettina di legno debitamente sigillata, cosicché il 
numero recato dal bollo rimane segreto sino al momento dell'inizio delle 
operazioni di votazione. 
------------------------ 
 





Tabella E (213) 
------------------------ 
(213) Si omette la tabella. 
 





Tabella F (214) 
------------------------ 
(214) Si omette la tabella. 
 





Tabella G (215) 
------------------------ 
(215) Da ultimo, la tabella G è stata sostituita da quella allegata alla L. 11 
agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199). 
 





Tabella H (216) 
------------------------ 
(216) La tabella è stata sostituita con quella allegata alla L. 13 marzo 1890, 
n. 70. 
 




fp06-gr06