GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 286 DEL 3/12/1942



R.D. 18 maggio 1942, n. 1369.   Agg. G.U. 31/01/2006
Approvazione del regolamento per l'esecuzione della L. 22 aprile 1941, n. 633, 
per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo 
esercizio. 
 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1942, n. 286. 
 


Capo I - Disposizioni generali sull'esercizio di diritti regolati dalla legge 
(giurisprudenza di legittimità) 
1. art. 21 della legge. 
La rivelazione del nome dell'autore, agli effetti degli artt. 21 e 23 della 
legge, deve essere comunicata agli aventi causa dell'autore a mezzo di 
raccomandata con avviso di ricevimento, a meno che essa non sia stata già 
effettuata ai sensi dell'art. 28 della legge e con le modalità stabilite nel 
successivo art. 2 di questo regolamento. 
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2. art. 28 della legge. 
La rivelazione del nome, agli effetti dell'acquisto del beneficio della durata 
normale dei diritti su un'opera anonima o pseudonima, ai sensi dell'art. 28 
della legge, deve essere fatta con una dichiarazione, in doppio esemplare 
inviata all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso 
il Ministero della cultura popolare (2). 
La dichiarazione, redatta in conformità dell'allegato modulo A, deve essere 
sottoscritta dall'autore o dalle persone indicate nel primo comma dell'art. 23 
della legge o da un procuratore speciale e deve contenere la indicazione: 
a) dello pseudonimo, se fu usato; 
b) del titolo dell'opera; 
c) dell'editore e di chi abbia comunque resa pubblica l'opera; 
d) della data di pubblicazione; 
e) di ogni altro elemento atto a identificare l'opera. 
L'ufficio restituisce al dichiarante un esemplare della dichiarazione con il 
visto che attesta l'avvenuta presentazione. La dichiarazione è annotata nel 
registro pubblico generale previsto dall'art. 103 della legge, dopoché l'opera 
sia stata depositata e di essa è inserita notizia nel bollettino dell'ufficio. 
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(2) Ora, Presidenza del Consiglio dei ministri: vedi, per l'attribuzione ad 
altri dicasteri dei compiti già del Ministero della cultura popolare, la nota 4 
all'art. 23 L. 22 aprile 1941, n. 633, riportata al n. A/I. 
 





3. art. 45 della legge. 
Il nome o la denominazione sociale del produttore, agli effetti del secondo 
comma dell'art. 45 della legge, deve essere apposto, con la indicazione della 
sede dell'impresa produttrice, sulla pellicola cinematografica originale e sulle 
copie destinate alla pubblica proiezione. 
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4. art. 50 della legge. 
Il giorno della consegna completa e definitiva della parte letteraria o musicale 
dell'opera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 della legge, è accertato 
d'accordo tra le parti interessate. In difetto di accordo è stabilito con mezzi 
di prova ordinari. 
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5. art. 55 della legge. 
La radiodiffusione differita di un'opera registrata a termini dell'art. 55 della 
legge, deve intendersi consentita per un periodo di quindici giorni, decorrenti, 
nel caso di recitazione, rappresentazione od esecuzione pubblica, dalla data in 
cui essa abbia avuto luogo, o nel caso di recitazione, rappresentazione od 
esecuzione effettuata negli studi dell'ente esercente, dalla prima 
radiodiffusione. 
Per quanto riguarda le trasmissioni di propaganda dirette all'estero il termine 
predetto è di tre mesi. 
Nei suddetti periodi di quindici giorni e di tre mesi la radiodiffusione 
differita può effettuarsi anche più volte per una medesima registrazione, sempre 
che sussistano necessità orarie o tecniche, ai termini dell'art. 55 della legge. 

L'ente esercente, comunicando agli organi competenti i programmi delle opere 
radiodiffuse, ai fini del controllo del numero delle radiodiffusioni differite, 
specificherà quali di dette radiodiffusioni debbano considerarsi differite. 
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6. art. 55 della legge. 
L'ente esercente il servizio della radiodiffusione, trascorsi i periodi indicati 
nell'articolo precedente e qualora non intervenga un diverso accordo con 
l'autore, ha l'obbligo di distruggere o, comunque, di rendere inservibili le 
registrazioni a termini dell'art. 55 della legge. 
Il controllo sull'adempimento di tale obbligo spetta al Ministero della cultura 
popolare (2). 
L'ente esercente è tenuto, su richiesta dell'interessato, a dare comunicazione 
dell'effettuata distruzione o degli altri modi usati per rendere inservibile la 
registrazione. 
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(2) Ora, Presidenza del Consiglio dei ministri: vedi, per l'attribuzione ad 
altri dicasteri dei compiti già del Ministero della cultura popolare, la nota 4 
all'art. 23 L. 22 aprile 1941, n. 633, riportata al n. A/I. 
 





7. art. 65 della legge. 
La dichiarazione di riserva per la riproduzione in altre riviste o in altri 
giornali, anche radiofonici, di articoli di attualità di carattere economico, 
politico, religioso, pubblicati nelle riviste e giornali, ai sensi dell'art. 65 
della legge, si effettua mediante l'indicazione, anche in forma abbreviata, 
delle parole "riproduzione riservata" o altre analoghe, all'inizio o alla fine 
dell'articolo. 
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8. art. 77 della legge. 
Chi intende riservarsi i diritti previsti nel capo primo del titolo secondo 
della legge sui dischi fonografici o altri apparecchi analoghi riproduttori di 
suoni o di voci, deve presentare all'ufficio della proprietà letteraria, 
artistica e scientifica una dichiarazione in doppio originale per i dischi o 
apparecchi, per i quali egli intende fare la detta riserva. Questa dichiarazione 
deve essere formulata secondo l'allegato modulo B. 
Alla dichiarazione deve essere unito un esemplare di ciascun disco o 
apparecchio. 
L'ufficio restituisce al dichiarante un esemplare della dichiarazione con il 
visto dell'eseguito deposito. 
Gli esemplari dei suddetti dischi o apparecchi debbono portare l'indicazione, 
anche in forma abbreviata, dell'effettuato deposito. 
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9. art. 90 della legge. 
Le indicazioni richieste dall'art. 90 della legge possono essere apposte sugli 
esemplari delle fotografie, anche in forma abbreviata, purché i nomi e la data 
siano identificabili. 
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10. art. 92, secondo comma, della legge. 
Chi intende riservarsi i diritti previsti dall'art. 92 secondo comma della 
legge, sulle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa e architettonica 
o di spiccato valore artistico o aventi carattere tecnico-scientifico, deve 
presentare all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, una 
dichiarazione in doppio originale, sottoscritta da lui o da un suo procuratore, 
per le fotografie per le quali egli intende fare la detta riserva. Questa 
dichiarazione deve essere formulata secondo l'allegato modulo C. 
Lo stesso obbligo incombe a chi intenda riservarsi analoghi diritti sui semplici 
documentari cinematografici che rispondano ai requisiti di cui all'art. 92, 
secondo comma della legge. Per ogni documentario deve essere presentata una 
dichiarazione conforme all'allegato modulo D. 
Alla dichiarazione di cui al primo e secondo comma di questo articolo deve 
essere unito un esemplare di ciascuna fotografia e, per i documenti di cui 
sopra, una sommaria descrizione del film accompagnata da fotografia o 
diapositive, conformemente all'art. 32 del presente regolamento. 
È applicabile la disposizione del terzo comma del precedente art. 8. 
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11. art. 99 della legge. 
Chi, ai sensi dell'art. 99 della legge, intende riservarsi il diritto ad un equo 
compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro, 
deve presentare all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, 
una dichiarazione, in doppio originale, sottoscritta da lui o da un suo 
procuratore, per ciascun progetto tecnico per il quale intende fare la riserva. 
Questa dichiarazione deve essere formulata secondo il modulo E allegato a questo 
regolamento. 
Alla dichiarazione deve essere unita per il deposito una copia del piano o 
disegno del progetto. 
È applicabile la disposizione del terzo comma del precedente art. 8. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
12. art. 123 della legge. 
L'obbligo di far contrassegnare gli esemplari dell'opera, a norma dell'art. 123 
della legge spetta all'editore. 
Il contrassegno è apposto sugli esemplari dell'opera dalle associazioni 
sindacali interessate a mezzo dell'Ente italiano per il diritto di autore 
(E.I.D.A.) (3), salvo che l'autore non vi provveda direttamente contrassegnando 
ciascun esemplare con la propria firma autografa. In tal caso, l'autore 
direttamente e per mezzo dell'editore deve darne comunicazione alla propria 
associazione sindacale di categoria, prima della messa in circolazione 
dell'opera. 
Le categorie di opere che devono essere oggetto del contrassegno in applicazione 
delle disposizioni della legge e in ispecie degli artt. 122 e 130, nonché le 
modalità del contrassegno medesimo e l'indicazione di chi debba sopportare la 
relativa spesa, possono essere stabilite anche da accordi economici collettivi 
tra le associazioni sindacali interessate, salvo, in ogni caso, il diritto 
dell'autore di contrassegnare con la propria firma autografa ciascun esemplare 
dell'opera ai sensi del comma precedente. 
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(3) Ora, Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.): vedi nota 12 
all'art. 58 L. 22 aprile 1941, n. 633, riportata al n. A/I di questa voce. 
 





13. art. 142 della legge. 
La notificazione da parte dell'autore del suo intendimento di ritirare l'opera 
dal commercio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 della legge, è fatta nei 
riguardi delle persone alle quali egli ha ceduto i diritti sull'opera, mediante 
comunicazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nei confronti 
del Ministero della cultura popolare (4) la notificazione è costituita da una 
dichiarazione, in doppio originale, presentata all'ufficio della proprietà 
letteraria, artistica e scientifica, personalmente o per mezzo di procuratore 
munito di procura speciale. 
Nella dichiarazione debbono indicarsi: 
a) il nome e la residenza dell'autore; 
b) lo pseudonimo, nel caso di opera pseudonima: 
c) il nome e la sede della impresa stampatrice, editrice o produttrice; 
d) la data di pubblicazione dell'opera; 
e) il numero d'ordine del deposito eseguito; 
f) ogni altro elemento atto ad identificare l'opera. 
Alla dichiarazione deve unirsi la prova della notificazione effettuata ai 
cessionari. 
L'ufficio registra nella parte quarta del registro generale pubblico previsto 
dall'art. 103 della legge e dall'art. 30 di questo regolamento il contenuto 
della dichiarazione, indicando il giorno della sua presentazione e il numero di 
ordine assegnatole e restituisce il secondo esemplare, in cui è certificata 
l'eseguita registrazione con le indicazioni suddette. La dichiarazione è anche 
annotata nella parte prima e nella parte terza del registro, qualora l'opera 
risulti depositata. Notizia della dichiarazione è pubblicata nel bollettino 
dell'ufficio. 
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(4) Ora, Presidenza del Consiglio dei ministri: vedi nota 2 all'art. 2. 
 





14. art. 157 della legge. 
La richiesta di proibizione della rappresentazione o della esecuzione 
dell'opera, ai sensi dell'art. 157 della legge, deve essere presentata per 
iscritto, al Prefetto della provincia, in cui la rappresentazione o la 
esecuzione deve aver luogo, almeno otto ore prima di quella annunciata per il 
suo inizio. 
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Capo II - Determinazione dei compensi e accertamenti tecnici 
15. art. 20, secondo comma, della legge. 
L'importanza del carattere artistico, ai sensi e per gli effetti del secondo 
comma dell'art. 20 della legge, è riconosciuta con decreto del Ministro per la 
educazione nazionale (5). 
Il Ministro procede all'accertamento su domanda dell'autore, entro il più breve 
termine possibile. 
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(5) Ora, Ministro per la pubblica istruzione: vedi nota 4 all'art. 23 e nota 15 
all'art. 69 L. 22 aprile 1941, n. 633, riportata al n. A/I di questa voce. 
 





16. art. 46 della legge. 
La misura del compenso separato per la esecuzione pubblica, a mezzo della 
proiezione della pellicola sonora, delle composizioni musicali o delle parole 
che le accompagnano, inserite nelle opere cinematografiche, ai sensi dell'art. 
46 della legge, è determinata con accordi generali e periodici tra l'E.I.D.A. 
(6) e le associazioni sindacali competenti della confederazione dei 
professionisti e artisti e della confederazione degli industriali (7). 
In caso di dissenso provvede il Ministro per la cultura popolare con suo decreto 
(8). 
Gli accordi, salvo che non sia diversamente stabilito, hanno la durata di un 
anno dalla data della loro stipulazione. Qualora tre mesi prima della scadenza 
dell'anno non ne sia stata chiesta la revisione, s'intendono rinnovati per 
eguale periodo. La revisione può essere chiesta da uno degli enti indicati nel 
primo comma. 
Salvo il caso previsto nel secondo comma, gli accordi continuano ad aver vigore, 
anche se ne sia stata chiesta la revisione, fino a che non siano sostituiti da 
nuovi accordi. 
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(6) Ora, S.I.A.E.: vedi nota 3 all'art. 12. 
(7) Ora soppresse: vedi nota 71 all'art. 191 L. 22 aprile 1941, n. 633, 
riportata al n. A/I di questa voce. 
(8) Ora, Presidente del Consiglio dei ministri: vedi nota 2 all'art. 2. 
 





17. art. 47 della legge. 
Il collegio di tecnici indicato nel secondo comma dell'art. 47 della legge è 
costituito in conformità delle disposizioni contenute nei successivi artt. 28 e 
29. 
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18. art. 56 della legge. 
Il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 56 della legge, relativo ai 
giudizi per la determinazione del compenso all'autore dell'opera radiodiffusa, è 
esperito dalle associazioni sindacali che rappresentano le categorie cui 
appartengono gli interessati. Si applicano, in tale caso, le norme contenute 
negli artt. 430 e 433 del codice di procedura civile, approvato con R.D. 28 
ottobre 1940, n. 1443. 
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19. art. 58 della legge. 
La misura del compenso dovuto ai sensi dell'art. 58 della legge per la 
esecuzione nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi muniti di 
altoparlante è determinata con accordi fra l'E.I.D.A. (6) e, rispettivamente, le 
competenti federazioni nazionali fasciste (7) degli alberghi e turismo e dei 
pubblici esercizi o degli industriali dello spettacolo. 
In caso di dissenso provvede il Ministro per la cultura popolare (8) con suo 
decreto. 
Riguardo alla durata, alla rinnovazione, alla revisione e alla validità 
dell'accordo, fino alla stipulazione di nuovi accordi, si applicano le norme dei 
comma terzo e quarto dell'art. 16 di questo regolamento. 
Le modalità per la riscossione del compenso saranno concordate tra l'E.I.D.A. 
(6) e le associazioni sindacali competenti ai sensi del primo comma previa 
autorizzazione dei Ministri competenti. 
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(6) Ora, S.I.A.E.: vedi nota 3 all'art. 12. 
(7) Ora soppresse: vedi nota 71 all'art. 191 L. 22 aprile 1941, n. 633, 
riportata al n. A/I di questa voce. 
(8) Ora, Presidente del Consiglio dei ministri: vedi nota 2 all'art. 2. 
(6) Ora, S.I.A.E.: vedi nota 3 all'art. 12. 
 





20. art. 60 della legge. 
La misura del compenso per le radiotrasmissioni speciali di propaganda culturale 
e artistica destinate all'estero, ai sensi dell'art. 60 della legge, è 
determinata fra l'ente esercente la radiodiffusione e il titolare del diritto di 
radiotrasmissione. 
In caso di disaccordo decide il Ministro per la cultura popolare (8) con suo 
decreto. 
Il Ministro per la cultura popolare (8) può stabilire apposite tariffe, sentito 
il comitato consultivo permanente per il diritto di autore. 
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(8) Ora, Presidente del Consiglio dei ministri: vedi nota 2 all'art. 2. 
(8) Ora, Presidente del Consiglio dei ministri: vedi nota 2 all'art. 2. 
 





21. art. 64 della legge. 
Le condizioni per le concessioni in uso a case editrici fonografiche nazionali 
delle matrici dei dischi della discoteca di Stato, per trarne dischi da 
diffondere mediante vendita sia in Italia che all'estero, compresa la misura dei 
compensi per diritti di autore, sono stabilite dal Ministro per la cultura 
popolare (8), su conforme parere della commissione costituita a termini 
dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939, n. 467, contenente norme per il 
riordinamento della discoteca di Stato. 
Il parere della commissione deve essere trasmesso, prima della decisione, al 
comitato consultivo permanente per il diritto di autore. 
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(8) Ora, Presidente del Consiglio dei ministri: vedi nota 2 all'art. 2. 
 





22. art. 70 della legge. 
La misura della riproduzione di brani di opere letterarie o scientifiche in 
antologie ad uso scolastico, ai sensi del secondo comma dell'art. 70 della 
legge, non può superare, per ciascuna antologia e nei confronti dell'opera dalla 
quale i brani sono riprodotti, se si tratta di prosa, dodicimila lettere, se si 
tratta di poesia centottanta versi, con un ulteriore margine di altri trenta 
versi ove ciò si renda necessario per assicurare al brano riprodotto un senso 
compiuto. La misura della riproduzione in antologie, qualora si tratti di opera 
musicale, non può superare venti battute. Trattandosi di antologie 
cinematografiche costituite da parti di opere cinematografiche diverse, la 
misura della riproduzione non può superare cinquanta metri di pellicola. 
L'equio compenso per tale riproduzione, salvo diretto accordo tra le parti, è 
determinato secondo criteri stabiliti dal Ministro per la cultura popolare (9), 
di concerto con quello per l'educazione nazionale (10) su proposta del comitato 
consultivo permanente per il diritto di autore, in adunanza generale (11). 
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(9) Ora, Presidente del Consiglio dei ministri: vedi nota 2 all'art. 2. 
(10) Ora, Ministro per la pubblica istruzione: vedi nota 5 all'art. 15. 
(11) Vedi D.P.C.M. 12 aprile 1963, riportato al numero A/VII. 
 





23. art. 73 della legge. 
La misura del compenso dovuto, ai sensi dell'art. 73 della legge, da chi 
utilizza a scopo di lucro il disco o altro apparecchio analogo riproduttore di 
suoni o di voci è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del comitato consultivo permanente per il diritto 
d'autore, in adunanza generale. 
Con la stessa procedura sono determinate le quote e le modalità di ripartizione 
con gli artisti interpreti o esecutori del suddetto compenso. 
Le norme di cui sopra sono applicabili in quanto non diversamente stabilito tra 
le parti (11/a). 
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(11/a) Articolo così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 14 maggio 1974, n. 490 
(Gazz. Uff. 19 ottobre 1974, n. 273). 
 





24. art. 74 della legge. 
L'accertamento tecnico relativo alla autorizzazione della utilizzazione del 
disco o apparecchio analogo, ai sensi del secondo comma dell'art. 74 della 
legge, è fatto dal collegio tecnico previsto dall'art. 28 con la procedura 
prevista all'art. 29 di questo regolamento. 
Il collegio suddetto, ove occorra, propone al Ministro (9) i provvedimenti da 
adottare per eliminare le cause che turbano la regolarità della utilizzazione. 
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(9) Ora, Presidente del Consiglio dei ministri: vedi nota 2 all'art. 2. 
 





25. artt. 80 e 84 della legge. 
La misura e i criteri di determinazione e di ripartizione dei compensi dovuti 
agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatico-letterarie e 
agli artisti esecutori di opere e composizioni musicali, ai sensi degli artt. 80 
e 84 della legge, nonché le modalità della loro esazione e del pagamento agli 
aventi diritto, sono stabiliti dal Ministro per la cultura popolare (9), su 
proposta del comitato consultivo permanente per il diritto di autore, in 
adunanza generale. 
Con provvedimento del Ministro per la cultura popolare (9), l'accertamento e la 
riscossione dei compensi potranno essere affidati all'E.I.D.A. (12) o ad altro 
ente pubblico appositamente costituito. 
I compensi vengono stabiliti come sopra in quanto non sia diversamente pattuito 
tra le parti ovvero stabilito con norme economiche corporative o da contratti 
collettivi di lavoro. 
Restano ferme, per quanto concerne la radiodiffusione da luoghi pubblici, le 
disposizioni della legge 14 giugno 1928, n. 1352. 
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(9) Ora, Presidente del Consiglio dei ministri: vedi nota 2 all'art. 2. 
(9) Ora, Presidente del Consiglio dei ministri: vedi nota 2 all'art. 2. 
(12) Ora, S.I.A.E.: vedi nota 3 all'art. 12. 
 





26. art. 81 della legge. 
L'accertamento tecnico, relativo all'autorizzazione della riproduzione 
dell'opera dell'attore, interprete o artista esecutore, ai sensi del comma 
secondo dell'art. 81 della legge, è fatto in conformità delle norme contenute 
negli artt. 28 e 29 di questo regolamento. 
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27. artt. 88 e 91 della legge. 
Le tariffe previste dagli artt. 88 e 91 della legge, per determinare il compenso 
a favore del fotografo da parte di chi utilizza la fotografia, nel caso di 
fotografia su commissione e di fotografie riprodotte nelle antologie ad uso 
scolastico, sono stabilite dal Ministro per la cultura popolare (9), su proposta 
del comitato consultivo permanente per il diritto di autore, in adunanza 
generale (12/a). 
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(9) Ora, Presidente del Consiglio dei ministri: vedi nota 2 all'art. 2. 
(12/a) Le tariffe sono state fissate con l'articolo unico del D.P.C.M. 2 aprile 
1963, riportato al n. A/VI. 
 





28. I collegi tecnici indicati negli articoli 17, 24, 26 sono costituiti ogni 
triennio con decreto del Ministro per la cultura popolare (9). Ciascuno di essi 
è composto di un presidente e di quattro o sei membri. 
I membri sono nominati pariteticamente tra le persone comprese negli elenchi a 
tale scopo presentati dalle competenti associazioni sindacali. 
Il presidente è scelto tra i membri del comitato consultivo permanente per il 
diritto di autore. 
Un funzionario designato dal Ministro per la cultura popolare (9) adempie le 
funzioni di segretario del collegio. 
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(9) Ora, Presidente del Consiglio dei ministri: vedi nota 2 all'art. 2. 
(9) Ora, Presidente del Consiglio dei ministri: vedi nota 2 all'art. 2. 
 





29. Gli accertamenti dei collegi tecnici sono promossi su istanza 
dell'interessato al Ministro per la cultura popolare (13). L'istanza deve 
contenere, oltre all'esposizione dei fatti, la formulazione dei quesiti sui 
quali si richiede l'accertamento ed è comunicata d'ufficio agli interessati. 
Il collegio, udite, qualora ne facciano richiesta, le parti interessate, e 
adempiuti gli altri mezzi istruttori che ritenga necessari, procede 
all'accertamento tecnico, facendolo constare in un processo verbale, che è 
sottoscritto dal presidente e dal segretario del collegio. 
Il segretario comunica agli interessati le conclusioni del collegio relative 
all'accertamento tecnico e può rilasciare alle parti, a loro richiesta, copia 
autentica del processo verbale. 
Ai componenti del collegio tecnico sono corrisposti gettoni di presenza per ogni 
giornata di adunanza ai sensi delle disposizioni in vigore. 
Le spese relative agli accertamenti sono a carico della parte richiedente. 
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(13) Ora, Presidenza del Consiglio dei ministri: vedi nota 2 all'art. 2. 
 





Capo III - Registri di pubblicità e deposito di esemplari delle opere 
30. art. 103 della legge. 
Il registro pubblico generale delle opere protette, previsto dall'art. 103 della 
legge, è tenuto dall'ufficio della proprietà letteraria, artistica e 
scientifica, istituito presso il Ministero della cultura popolare (13). 
Il registro è composto di quattro parti. 
La prima parte riguarda le opere contemplate nel titolo primo della legge. 
La seconda parte riguarda le opere contemplate nel titolo secondo della legge. 
La terza parte riguarda le opere straniere le quali, ai sensi dell'art. 188 
della legge, sono sottoposte a formalità equivalenti a quelle cui sono 
sottoposte le opere italiane nello Stato straniero (14). 
La quarta parte contiene le registrazioni degli atti indicati nell'art. 104 
della legge, dei provvedimenti di espropriazione dei diritti spettanti 
all'autore, ai sensi dell'art. 113 della legge, e delle dichiarazioni di ritiro 
dell'opera dal commercio. 
Le registrazioni sono progressive per ognuna delle quattro parti sopraindicate e 
per ciascuna delle opere o degli atti o dei provvedimenti ivi registrati. 
L'ufficio cura le tenuta di schedari per genere di opere sulla base delle 
registrazioni effettuate. Le schede sono classificate per nome di autore o di 
produttore e per titoli di opere. 
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(13) Ora, Presidenza del Consiglio dei ministri: vedi nota 2 all'art. 2. 
(14) Vedi nota 65 all'art. 186 L. 22 aprile 1941, n. 633, riportata al n. A/I di 
questa voce. 
 





31. art. 105 della legge. 
Il deposito delle opere, ai sensi dell'art. 105 della legge e per gli effetti 
del successivo art. 106 della legge, si effettua per tutte le opere, ad 
eccezione di quelle contemplate nell'art. 32 di questo regolamento, con la 
presentazione all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica di 
un esemplare dell'opera, accompagnato da una dichiarazione, in doppio originale 
nei modi indicati nel successivo art. 34. 
L'ufficio inserisce nel registro generale, previsto nell'art. 103 della legge, 
il contenuto della dichiarazione, indicando il giorno della sua presentazione e 
il numero di ordine assegnatole nella relativa parte del registro, ai sensi 
dell'art. 30 di questo regolamento, e conserva nei suoi archivi gli esemplari 
delle opere, apponendovi il numero di registrazione. Restituisce, quindi, a chi 
effettua il deposito, un originale della dichiarazione, certificando in esso la 
eseguita registrazione, con le indicazioni suddette. 
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32. artt. 103, 104 e 105 della legge. 
La presentazione all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica 
dell'esemplare dell'opera per il deposito stabilito dall'art. 105 della legge, 
si effettua come segue per le seguenti categorie di opere. 
Per tutti i giornali quotidiani e per le riviste, con la presentazione di almeno 
un numero di essi ogni anno. 
Per le opere di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e 
delle arti figurative similari, per i disegni e per le opere dell'architettura, 
con la presentazione di un esemplare della riproduzione fotografica dell'opera, 
atta ad individuarla. 
Per le opere cinematografiche, con la presentazione di un esemplare della 
sceneggiatura corrispondente al film prodotto e di fotografie o diapositive 
sufficienti ad individuare l'opera. 
Per le opere di pubblico spettacolo e per le opere musicali quando non siano 
pubblicate per le stampe, con la presentazione di un esemplare dell'opera. 
Per le opere drammatico-musicali e sinfoniche di cui non sia stampata la 
partitura per orchestra, con la presentazione di una riduzione per canto e 
pianoforte o per pianoforte solo. 
Per le opere registrate su apparecchi meccanici, ai termini della sezione quinta 
del capo quarto del titolo primo della legge, con la presentazione del catalogo 
del produttore. 
Per i dischi fonografici ed altri mezzi analoghi, sui quali si intenda 
esercitare i diritti previsti nel capo primo del titolo secondo della legge, con 
presentazione di un esemplare conforme alla matrice originale. 
Per le fotografie indicate nel secondo comma dell'art. 92 della legge, con la 
presentazione di un esemplare della fotografia stessa. 
Per i semplici documentari di cui all'art. 10, secondo comma, di questo 
regolamento, con la presentazione di una sommaria descrizione del film, 
accompagnata da fotografie o diapositive sufficienti ad individuarlo. 
Per i progetti di lavori di ingegneria o di altri analoghi al fine previsto nel 
primo comma dell'art. 99 della legge, con la presentazione del piano o disegno e 
della descrizione del lavoro, da cui risulti la soluzione originale costituita 
dal progetto. 
Per i bozzetti di scene teatrali indicati nell'art. 86 della legge, con la 
presentazione di fotografie o di disegni in modo che se ne possa ricostruire 
l'immagine completa. 
------------------------ 
 





33. Le opere a stampa non sono ammesse al deposito se non portano impresse, 
oltre il nome e cognome dell'autore ed il titolo dell'opera, anche l'indicazione 
dello stabilimento tipografico e dell'anno di pubblicazione. Le opere anonime o 
pubblicate con uno pseudonimo, devono sempre portare impressa la indicazione 
della impresa editrice. 
Per le opere tradotte, sulla copertina o sul frontespizio dell'esemplare devono 
essere impressi, oltre il nome e cognome del traduttore, il titolo dell'opera e 
la indicazione della lingua da cui è stata fatta la traduzione. 
------------------------ 
 





34. artt. 103 e seguenti della legge. 
La dichiarazione che accompagna l'esemplare dell'opera da depositare presso 
l'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica ai sensi del 
precedente articolo 31 deve contenere le seguenti indicazioni per le particolari 
categorie di opere sottoelencate: 
a) Riviste e giornali: 
1° titolo della rivista o giornale; 
2° carattere e periodicità della pubblicazione; 
3° nome domicilio e nazionalità del direttore, dell'editore e dello stampatore; 
4° luogo della pubblicazione; 
5° nome e domicilio di chi effettua il deposito. 
b) Opere di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle 
arti figurative e similari, disegni ed opere dell'architettura: 
1° titolo dell'opera; 
2° nome dell'autore o suo pseudonimo e sua nazionalità; 
3° data di pubblicazione dell'opera; 
4° nome e domicilio di chi effettua il deposito. 
c) Opere cinematografiche: 
1° titolo dell'opera; 
2° nome degli autori o loro pseudonimi; 
3° nome o pseudonimo dei principali interpreti; 
4° nome, domicilio e nazionalità del produttore; 
5° data e luogo della produzione e della prima proiezione pubblica; 
6° metraggio della pellicola; 
7° nome e domicilio di chi effettua il deposito. 
d) Per i dischi fonografici o apparecchi analoghi sui quali si intende 
esercitare i diritti previsti nel capo prinio del titolo secondo della legge, 
per le fotografie indicate nel secondo comma dell'art. 92 della legge, per i 
semplici documentari cinematografici, per i lavori dell'ingegneria od altri 
lavori analoghi indicati nell'art. 99 della legge, la dichiarazione deve, essere 
effettuata, rispettivamente, a norma degli artt. 8, 10 e 11 di questo 
regolamento. 
La dichiarazione, per ogni altra categoria di opere, deve contenere le 
indicazioni seguenti: 
1° titolo dell'opera; 
2° nome e nazionalità dell'autore o suo pseudonimo; 
3° nome, nazionalità e domicilio del pubblicatore, dello stampatore e del 
produttore; 
4° anno e luogo di edizione o di fabbricazione; 
5° nome e domicilio di chi effettua il deposito. 
Per le opere di pubblico spettacolo e per le opere musicali occorre indicare 
anche la data e il luogo della prima pubblica esecuzione o rappresentazione. 
Le indicazioni suddette debbono essere completate, trattandosi di deposito di 
opere di elaborazione, ai sensi dell'art. 4 della legge, con i dati riguardanti 
l'opera originale. In particolare, per le traduzioni da altra lingua o dialetto, 
debbono essere anche indicate la lingua o dialetto dell'opera originale. 
Le indicazioni contenute nella dichiarazione non debbono essere difformi da 
quelle apposte sugli esemplari dell'opera cui esse si riferiscono. 
La dichiarazione può essere contenuta in uno stesso foglio per serie di opere 
dello stesso genere. 
------------------------ 
 





35. artt. 105 e 106 della legge. 
I depositi prescritti dall'art. 105 della legge devono essere fatti entro il 
termine di novanta giorni dalla pubblicazione dell'opera o dalla messa in 
commercio del prodotto. 
Per le opere di pubblico spettacolo, ivi comprese quelle musicali, e per le 
opere divulgate a mezzo della recitazione, qualora non siano pubblicate per le 
stampe. il deposito, per gli effetti stabiliti al comma primo dell'art. 106 
della legge, deve essere fatto entro il termine di sessanta giorni dalla prima 
rappresentazione o proiezione od esecuzione pubblica o comunque dalla 
divulgazione dell'opera. 
L'obbligo spetta a colui che abbia provveduto alla pubblicazione, 
rappresentazione od esecuzione pubblica o che abbia messo in circolazione 
l'opera per la prima volta. 
Per le opere delle arti figurative di cui alla lettera b) dell'art. 34 di questo 
regolamento e delle quali non sia stato effettuato ancora il deposito, la 
esposizione pubblica o l'alienazione non costituiscono pubblicazione agli 
effetti del termine stabilito nel primo comma di questo articolo (15). 
------------------------ 
(15) Circa i termini prescritti nell'art. 35, cfr. il D.Lgs.Lgt. 7 giugno 1945, 
n. 337, e il D.P.R. 11 dicembre 1951, n. 1527. Vedi anche art. 8 D.Lgs.Lgt. 20 
luglio 1945, n. 440, riportato al n. A/IV di questa voce. 
Con l'art. 1 del primo decreto i termini stabiliti dall'art. 35 sono stati 
prorogati fino a data da stabilirsi con successivo provvedimento, purché non 
siano decorsi i termini per la tutelabilità dell'opera o del prodotto. 
Con l'art. 2 è stato disposto che i terzi che abbiano proceduto alla 
riproduzione di opere o prodotti per i quali non sia stato effettuato il 
prescritto deposito per l'acquisto e l'esercizio del diritto, potranno tenerli 
in commercio, per il periodo di un anno dal giorno in cui sarà effettuato il 
deposito stesso. 
E con l'art. 3: "Le disposizioni che precedono sono applicabili anche nei 
confronti di titolari stranieri di diritti sulle opere e i prodotti suddetti, a 
condizione di reciprocità". 
Sempre in tema di termini di cui all'art. 35, l'art. 1 del secondo decreto sopra 
menzionato ha disposto: 
"I termini stabiliti dall'art. 35 del regolamento approvato con R.D. 18 maggio 
1942, n. 1369, per effettuare i depositi di cui all'art. 105 della L. 22 aprile 
1941, n. 633, sul diritto d'autore e le relative registrazioni, sono riaperti 
per un anno a favore delle opere pubblicate per la prima volta negli Stati Uniti 
d'America, durante il periodo compreso fra il 3 settembre 1939 e la data di 
entrata in vigore del presente decreto, in quanto le disposizioni sopraindicate 
relative a depositi e a registrazioni siano applicabili a dette opere, e purché 
non siano decorsi i termini per la tutelabilità dell'opera. 
Sono fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti da terzi, nei riguardi delle 
opere suddette, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente 
decreto." 
E l'art. 2: "Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed 
avrà effetto dalla data della emanazione del proclama del Presidente degli Stati 
Uniti d'America, inteso a prorogare il termine per l'adempimento delle 
condizioni e delle formalità stabilite dalle leggi degli Stati Uniti d'America 
per l'acquisto o il rinnovo del diritto d'autore (copyright) da parte dei 
cittadini italiani che non hanno adempiuto a dette condizioni e formalità 
durante il periodo indicato all'art. 1". 
 





36. artt. 103, 104, 105 e 106 della legge. 
Il sequestro di un esemplare o di una copia dell'opera previsto dall'ultimo 
comma dell'art. 106 della legge è eseguito in via amministrativa, con 
l'assistenza, ove occorra, della forza pubblica. 
Il sequestro si effettua a carico di colui che, ai sensi dell'art. 35 di questo 
regolamento, è obbligato al deposito, e può eseguirsi presso i tipografi, i 
librai, gli editori o i produttori e, in genere, presso coloro che si trovano, 
comunque, in possesso di esemplari o di copie dell'opera per destinarli al 
commercio. Il sequestro non può essere eseguito presso chi sia in possesso 
dell'esemplare o della copia per uso personale. 
L'esemplare o la copia sequestrata è trasmessa all'ufficio della proprietà 
letteraria, artistica e scientifica. 
Qualora sia omesso il deposito di una fotografia dell'opera, la fotografia di 
questa è effettuata di ufficio, a spese dell'inadempiente. 
------------------------ 
 





37. artt. 103, 104, 105 e 106 della legge. 
Chi ha interesse a registrare un atto fra quelli indicati nell'art. 104 della 
legge, deve presentare all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e 
scientifica copia autentica dell'atto, o l'originale della scrittura privata, 
con firme autenticate, accompagnato da una copia dell'atto. 
Deve altresì presentare all'ufficio, insieme col titolo, una dichiarazione, in 
doppio originale, contenente le seguenti indicazioni: 
1) nome, cognome e domicilio del richiedente; 
2) natura e data del titolo di cui si domanda la registrazione; 
3) nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticate le firme; 
4) il numero di registrazione dell'eseguito deposito dell'opera oggetto 
dell'atto. 
L'ufficio custodisce negli archivi, in appositi volumi, le copie degli atti che 
gli vengono consegnati e registra nella parte quarta del registro generale il 
contenuto della dichiarazione, indicando il giorno della consegna del titolo, il 
numero d'ordine assegnatogli nel registro progressivo e il numero del volume in 
cui ha collocato il titolo stesso. 
L'ufficio restituisce al richiedente l'originale dell'atto e uno dei due 
originali della dichiarazione, nella quale certifica l'eseguita registrazione 
con le indicazioni sopra accennate. 
------------------------ 
 





38. art. 113 della legge. 
Il decreto di espropriazione, previsto nell'art. 113 della legge, è registrato 
nella parte quarta del registro generale pubblico, a cura dell'ufficio della 
proprietà letteraria, artistica e scientifica. Il decreto, qualora l'opera 
risulta registrata, deve essere anche annotato in margine alla registrazione. 
Il Ministro della cultura popolare (16) provvede a pubblicare notizia del 
decreto di espropriazione nel bollettino dell'ufficio della proprietà 
letteraria, artistica e scientifica. 
------------------------ 
(16) Ora, Presidenza del Consiglio dei ministri: vedi nota 2 all'art. 2. 
 





39. artt. 103, 104, 105 e 106 della legge. 
Il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche è tenuto 
dall'E.I.D.A. (17) per gli effetti e con le modalità del R.D.L. 16 giugno 1938, 
numero 1061 (18) convertito nella L. 18 gennaio 1939, n. 458. 
La registrazione delle opere cinematografiche in tale registro speciale non 
esonera dall'obbligo del deposito dell'opera nei modi stabiliti nell'art. 31 di 
questo regolamento, per la conseguente registrazione dell'opera cinematografica 
nel registro pubblico generale. 
------------------------ 
(17) Ora, S.I.A.E.: vedi nota 3 all'art. 12. 
(18) Recante provvedimenti a favore dell'industria cinematografica italiana. 
 





40. artt. 103, 104, 105 e 106 della legge. 
La presentazione all'ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica 
di domande, dichiarazioni ed esemplari di opere o prodotti per il deposito, 
ovvero ai sensi di altre disposizioni della legge o di questo regolamento, può 
aver luogo direttamente o per mezzo del servizio postale in pacco postale, busta 
o plico raccomandati. 
------------------------ 
 





41. artt. 103, 104, 105 e 106 della legge. 
Il registro pubblico generale, contemplato nell'art. 103 della legge, le 
istanze, le dichiarazioni e i documenti allegati sono pubblici. Chiunque può 
prenderne visione e ottenere, per certificato o per estratto, notizia delle 
registrazioni o delle annotazioni delle istanze, delle dichiarazioni e dei 
documenti allegati. 
L'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica può anche, a 
domanda, e senza che l'amministrazione incorra in responsabilità alcuna, 
effettuare ricerche sul registro per fornire informazioni sui dati ivi 
esistenti. A tal fine il richiedente deve indicare chiaramente, nella sua 
domanda, la natura dell'opera, il titolo e l'autore di essa e la data probabile 
del deposito; allorché si tratti di cessione, o, in generale, di contratti per 
l'utilizzazione dell'opera, debbono essere anche indicati i nomi dei contraenti. 

------------------------ 
 





42. L'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica provvede a dar 
notizia nel suo bollettino delle opere depositate, nonché degli atti registrati 
ai sensi degli artt. 37 e 39 di questo regolamento. 
Nel bollettino dell'ufficio è anche inserita l'indicazione dei decreti di 
espropriazione emanati ai sensi dell'art. 113 della legge, e ogni altro annunzio 
o notizia da pubblicarsi a norma di legge. 
------------------------ 
 





43. artt. 153 e 154 della legge. 
Il registro tenuto dall'E.I.D.A. (17) ai sensi e per gli effetti delle norme 
contenute nella sezione sesta, capo secondo, titolo terzo della legge, nonché i 
documenti allegati, sono pubblici. A tale registro sono applicabili le 
disposizioni contenute negli art. 41 e 42 di questo regolamento. 
------------------------ 
(17) Ora, S.I.A.E.: vedi nota 3 all'art. 12. 
 





Capo VI - Diritti sugli aumenti di valore 
44. artt. 153 e 154 della legge. 
La denuncia delle opere d'arte, che in una vendita pubblica abbiano raggiunto il 
prezzo di aggiudicazione, indicato nell'articolo 146 della legge, si effettua 
mediante dichiarazione, presentata, per ciascuna opera, in duplice originale, 
all'E.I.D.A. (17) da chi legalmente presiede alla vendita pubblica, entro il 
termine di quindici giorni dalla aggiudicazione, secondo le norme contenute 
nell'articolo seguente. 
------------------------ 
(17) Ora, S.I.A.E.: vedi nota 3 all'art. 12. 
 





45. artt. 153 e 154 della legge. 
La dichiarazione prevista nell'articolo precedente deve contenere i seguenti 
elementi, qualora essi siano indicati nell'esemplare dell'opera o siano, 
comunque, a conoscenza del dichiarante: 
1) nome dell'autore; 
2) titolo dell'opera; 
3) genere artistico a cui appartiene l'opera (pittura, scultura, disegno, 
stampa); 
4) data di creazione. 
La dichiarazione deve anche contenere le misure dell'esemplare dell'opera, il 
prezzo lordo da esso raggiunto nella vendita pubblica, il nome e il domicilio 
del venditore, una succinta descrizione dell'opera e ogni altro elemento 
necessario per la sua individuazione. Essa può essere accompagnata da fotografie 
dell'opera dichiarata o da altra documentazione, atta a meglio individuarla. 
Qualora si tratti di acqueforti, litografie, xilografie o simili dovrà essere 
indicato se l'opera abbia o meno dei segni distintivi particolari (numero di 
stampa, data, firma ecc.). 
Se l'opera è pseudonima o anonima deve farsene menzione nella dichiarazione. 
------------------------ 
 





46. artt. 153 e 154 della legge. 
L'E.I.D.A. (19) registra in apposito registro progressivo il contenuto della 
dichiarazione prevista dagli artt. 44 e 45 di questo regolamento, restituisce al 
dichiarante un originale della dichiarazione stessa, con l'indicazione del 
giorno di presentazione e del numero di ordine assegnatole nel registro e 
custodisce negli archivi, in appositi volumi, le fotografie e gli altri 
documenti che l'accompagnano. 
L'E.I.D.A. (19) comunica ogni quindici giorni all'ufficio della proprietà 
letteraria, artistica e scientifica l'elenco delle opere registrate, perché ne 
sia data pubblica notizia nel bollettino dell'ufficio. 
L'E.I.D.A. (19) tiene a disposizione del pubblico copia dell'elenco delle opere 
registrate. 
------------------------ 
(19) Ora, S.I.A.E.: vedi nota 3 all'art. 12. 
(19) Ora, S.I.A.E.: vedi nota 3 all'art. 12. 
(19) Ora, S.I.A.E.: vedi nota 3 all'art. 12. 
 





47. artt. 153 e 154 della legge. 
L'importo delle percentuali dovute, a sensi degli artt. 144 e 145 della legge, è 
versato all'E.I.D.A. (19) da chi legalmente presiede alla vendita pubblica, 
entro il termine di quindici giorni dall'aggiudicazione. L'importo è 
accompagnato da una dichiarazione, in doppio originale, contenente le 
indicazioni prescritte nell'art. 45 di questo regolamento, nonché il numero 
d'ordine assegnato all'opera nel registro, qualora si tratti di opera che 
risulti già registrata a termini dell'art. 154 della legge e dell'art. 46 di 
questo regolamento. 
L'E.I.D.A. (19) trascrive nel registro contemplato nell'art. 46 di questo 
regolamento il contenuto della dichiarazione, restituendo all'interessato il 
secondo esemplare, certificato in calce il versamento effettuato. Notifica 
quindi il versamento effettuato in sue mani dall'autore, nonché al Ministero 
della cultura popolare (20) per la pubblicazione della notifica nel bollettino 
dell'ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica. 
Trascorso un mese dalla pubblicazione suddetta, senza che sia intervenuta 
opposizione, l'E.I.D.A. (19) versa all'avente il diritto le somme dovute, 
detratto il compenso che le spetta per il servizio di registrazione, di deposito 
e di ripartizione delle somme suddette. 
Qualora si tratti di opere anonime o pseudonime, dà soltanto comunicazione al 
Ministero della cultura popolare (20) del versamento eseguito in sue mani. 
------------------------ 
(19) Ora, S.I.A.E.: vedi nota 3 all'art. 12. 
(19) Ora, S.I.A.E.: vedi nota 3 all'art. 12. 
(20) Ora, Presidenza del Consiglio dei Ministri: vedi nota 2 all'art. 2. 
(19) Ora, S.I.A.E.: vedi nota 3 all'art. 12. 
(20) Ora, Presidenza del Consiglio dei Ministri: vedi nota 2 all'art. 2. 
 





48. artt. 153 e 154 della legge. 
Il compenso dovuto all'E.I.D.A. (19), ai sensi dell'articolo che precede, è 
periodicamente concordato fra l'E.I.D.A. (19) e il sindacato nazionale delle 
belle arti. In caso di disaccordo è fissato con decreto del Ministro per la 
cultura popolare (21). 
------------------------ 
(19) Ora, S.I.A.E.: vedi nota 3 all'art. 12. 
(19) Ora, S.I.A.E.: vedi nota 3 all'art. 12. 
(21) Ora, Presidente del Consiglio dei Ministri: vedi nota 2 all'art. 2. 
 





Capo V - Diritto demaniale 
49. art. 175 della legge. 
Le disposizioni contenute nel R.D. 30 dicembre 1923, n. 3276 (22), sull'incasso 
dei diritti erariali sugli spettacoli e quelle contenute nel R.D. 2 ottobre 
1924, n. 1589 (23), sull'incasso dei diritti erariali sui cinematografi e 
successive modificazioni, sono applicabili, secondo i casi, per l'accertamento 
dell'incasso lordo sul quale si determina il diritto demaniale, previsto 
dall'art. 175 della legge, per la compilazione delle relative distinte di 
incasso e di ogni altro documento, ai fini dell'esazione di tale diritto. 
------------------------ 
(22) Recante approvazione del testo di legge sui diritti erariali sugli 
spettacoli. 
(23) Recante norme sull'esazione dei diritti erariali sui cinematografi a mezzo 
della Società italiana degli autori. 
 





50. art. 175 della legge, ultimo comma. 
L'ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione di pezzi staccati di opere 
musicali o di brevi composizioni non può essere inferiore alla metà 
dell'ammontare del compenso normalmente riscosso dall'E.I.D.A. (19) per le opere 
tutelate, eseguite in analoghe condizioni. 
Tale ammontare e le modalità d'incasso del diritto sono determinate 
dall'E.I.D.A. (19), ai sensi dell'art. 175 della legge, ultimo comma, su 
proposta di un comitato costituito presso l'E.I.D.A. (19) norma del suo statuto. 

Speciali accordi saranno presi tra l'E.I.D.A. (19) e l'ente esercente per quanto 
riguarda la radiodiffusione. 
------------------------ 
(19) Ora, S.I.A.E.: vedi nota 3 all'art. 12. 
(19) Ora, S.I.A.E.: vedi nota 3 all'art. 12. 
(19) Ora, S.I.A.E.: vedi nota 3 all'art. 12. 
(19) Ora, S.I.A.E.: vedi nota 3 all'art. 12. 
 





51. art. 175 della legge. 
Chi dirige l'esecuzione di opere musicali di qualsiasi natura ha l'obbligo, 
anche ai fini del controllo sulle esecuzioni di opere soggette al pagamento del 
diritto demaniale, di redigere per iscritto, prima della esecuzione o 
immediatamente dopo, il programma di tutte le opere o dei brani staccati di 
opere musicali o delle brevi composizioni effettivamente eseguite o 
rappresentate e di consegnarlo o di trasmetterlo all'ufficio incaricato 
dell'esazione del diritto o a persona da tale ufficio incaricata, al più tardi 
entro il giorno successivo allo spettacolo o trattenimento. 
Per quanto riguarda i programmi radiofonici, il termine di presentazione è 
determinato mediante accordi fra l'ente esercente e l'ufficio incaricato della 
esazione del diritto demaniale. 
Agli effetti del controllo sulle esecuzioni pubbliche delle opere suddette 
registrate sulle pellicole in programmazione in spettacoli cinematografici, il 
produttore o il concessionario per le pellicole originariamente di produzione 
straniera, ha l'obbligo di comunicare all'ente incaricato dell'esazione del 
diritto, al momento della prima programmazione, l'elenco di ogni composizione 
musicale registrata sulla pellicola. Gli esercenti di spettacoli cinematografici 
hanno poi l'obbligo di comunicare al detto ente il programma con la semplice 
indicazione del titolo del film e della ditta produttrice o concessionaria. 
------------------------ 
 





52. artt. 177 e 178 della legge. 
[L'editore che pubblica in volumi opere letterarie, scientifiche e musicali di 
pubblico dominio ha l'obbligo di presentare all'E.I.D.A. (24) presso la sede 
centrale dell'ente o presso le agenzie periferiche autorizzate, i frontespizi 
degli esemplari dell'opera destinata alla vendita per farvi apporre il 
contrassegno previsto dall'art. 178 della legge. 
Il tipo del contrassegno è concordato tra i sindacati nazionali degli autori e 
dei musicisti e le federazioni delle industrie editoriali. L'editore deve anche 
presentare all'E.I.D.A. (24) i frontespizi dei rimanenti esemplari dell'edizione 
dell'opera, non destinati alla vendita, per farvi apporre uno speciale 
contrassegno, ai fini del controllo previsto dal successivo art. 54 di questo 
regolamento] (24/a). 
------------------------ 
(24) Ora, S.I.A.E.: vedi nota 3 all'art. 12. 
(24) Ora, S.I.A.E.: vedi nota 3 all'art. 12. 
(24/a) Abrogato dall'art. 3, L. 22 maggio 1993, n. 159, riportata al n. A/XVI. 
 





53. artt. 177 e 178 della legge. 
[Gli editori devono presentare annualmente all'E.I.D.A. (24) il rendiconto della 
edizione di ciascuna opera di pubblico dominio, accompagnato dall'importo, per 
ogni esemplare effettivamente venduto, del diritto previsto dall'art. 177 della 
legge] (24/a). 
------------------------ 
(24) Ora, S.I.A.E.: vedi nota 3 all'art. 12. 
(24/a) Abrogato dall'art. 3, L. 22 maggio 1993, n. 159, riportata al n. A/XVI. 
 





54. artt. 177 e 178 della legge. 
[L'E.I.D.A. (24) ha facoltà di eseguire gli opportuni controlli presso gli 
editori, i librai e i depositari] (24/a). 
------------------------ 
(24) Ora, S.I.A.E.: vedi nota 3 all'art. 12. 
(24/a) Abrogato dall'art. 3, L. 22 maggio 1993, n. 159, riportata al n. A/XVI. 
 





55. artt. 177 e 178 della legge. 
[La misura del compenso spettante all'E.I.D.A. (24) pel servizio indicato negli 
artt. 53 e 54, nonché quella del compenso per il contrassegno degli esemplari 
dell'opera, sono concordate periodicamente fra l'E.I.D.A. (24) medesima e 
l'amministrazione della cassa di assistenza e di previdenza degli autori, 
scrittori e musicisti. 
In caso di disaccordo la misura del compenso è fissata con decreto del Ministro 
per la cultura popolare] (24/a) (25). 
------------------------ 
(24) Ora, S.I.A.E.: vedi nota 3 all'art. 12. 
(24) Ora, S.I.A.E.: vedi nota 3 all'art. 12. 
(24/a) Abrogato dall'art. 3, L. 22 maggio 1993, n. 159, riportata al n. A/XVI. 
(25) Ora, Presidente del Consiglio dei Ministri: vedi nota 2 all'art. 2. 
 





56. art. 179 della legge. 
[Le norme contenute negli artt. da 52 a 55 non si applicano qualora la 
corresponsione del diritto previsto nell'art. 177 della legge sia effettuata 
globalmente mediante convenzione stipulata tra le associazioni sindacali 
interessate ai sensi dell'art. 179 della legge. 
Resta in ogni caso salvo il diritto della competente associazione sindacale 
degli industriali di ripetere dai propri rappresentanti la quota parte dovuta da 
ognuno di essi sulla somma globale convenuta] (24/a). 
------------------------ 
(24/a) Abrogato dall'art. 3, L. 22 maggio 1993, n. 159, riportata al n. A/XVI. 
 





Capo VI - Regolamento degli intermediari 
57. art. 18 della legge. 
[Il presidente dell'E.I.D.A. (24) è nominato con decreto reale (26) su proposta 
del Duce (25) e su designazione del Ministro per la cultura popolare (27). 
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, dopo la deliberazione del 
consiglio di amministrazione, sono trasmessi per l'approvazione al Ministero 
della cultura popolare (28) con una relazione del presidente dell'ente, alla 
quale è allegata la relazione del collegio dei revisori] (28/a). 
------------------------ 
(24) Ora, S.I.A.E.: vedi nota 3 all'art. 12. 
(26) Ora, del Presidente della Repubblica. 
(25) Ora, Presidente del Consiglio dei Ministri: vedi nota 2 all'art. 2. 
(27) Secondo l'art. 32 dello Statuto della S.I.A.E., riportato al n. B/III, il 
Presidente della Società è nominato con decreto del Capo dello Stato, su 
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa designazione 
dell'Assemblea delle Commissioni di sezione. 
(28) Ora, Presidenza del Consiglio dei Ministri: vedi nota 2 all'art. 2. 
(28/a) Articolo soppresso dall'art. 7, comma 8, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 268. 
 





58. art. 180 della legge. 
L'E.I.D.A. (24) che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 180 della legge, 
esercita in via esclusiva, sia in Italia che all'estero, l'attività di 
intermediario per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di 
recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di 
opere letterarie, teatrali e musicali, deve pubblicare nel suo bollettino 
l'elenco dei paesi stranieri nei quali esso svolge la sua attività ai sensi del 
terzo comma del suddetto art. 180 della legge, e le limitazioni e le condizioni 
alle quali tale attività di rappresentanza è sottoposta. 
La pubblicazione suddetta è comunicata al Ministero della cultura popolare (28). 

------------------------ 
(24) Ora, S.I.A.E.: vedi nota 3 all'art. 12. 
(28) Ora, Presidenza del Consiglio dei Ministri: vedi nota 2 all'art. 2. 
 





59. art. 180 della legge, comma quinto. 
L'E.I.D.A. (24) non può accettare dichiarazione di opere per l'esercizio della 
tutela attribuitagli dalla legge se una quota parte dei proventi derivanti dalle 
licenze ed autorizzazioni indicate nel numero 1 dell'art. 180 della legge non è 
riservata all'autore. 
Quote fisse di ripartizione tra gli aventi diritto dei proventi suddetti, per 
una o più facoltà di autore fra quelle indicate nel primo comma dell'articolo 
180 della legge, possono essere stabilite dall'E.I.D.A. (24) solo mediante 
accordi di carattere generale fra l'E.I.D.A. (24) stessa e le associazioni 
sindacali interessate. 
L'accordo è approvato dal Ministro per la cultura popolare (25) sentito il 
parere del comitato consultivo permanente per il diritto di autore. 
------------------------ 
(24) Ora, S.I.A.E.: vedi nota 3 all'art. 12. 
(24) Ora, S.I.A.E.: vedi nota 3 all'art. 12. 
(24) Ora, S.I.A.E.: vedi nota 3 all'art. 12. 
(25) Ora, Presidente del Consiglio dei Ministri: vedi nota 2 all'art. 2. 
 





60. art. 183 della legge. 
L'autorizzazione ad esercitare l'attività per il collocamento delle opere 
drammatiche, non musicali, italiane e delle traduzioni delle opere straniere 
presso le compagnie e le imprese teatrali, e la vigilanza su tale esercizio ai 
sensi dell'art. 183 della legge, sono regolate dalla legge 22 gennaio 1942, n. 
103, contenente le norme per la disciplina del suddetto collocamento. 
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61. artt. 183 e 184 della legge. 
Il consiglio direttivo dell'ente italiano per gli scambi teatrali (E.I.S.T.) è 
nominato dal Ministro per la cultura popolare (29) che provvede altresì con suo 
decreto alla nomina del presidente del consiglio stesso. 
I bilanci preventivi e i conti consuntivi dell'ente sono trasmessi annualmente, 
dopo l'approvazione del consiglio direttivo, al Ministero della cultura popolare 
(29) per l'approvazione definitiva. 
L'ente italiano per gli scambi teatrali (E.I.S.T.) deve mensilmente trasmettere 
al Ministro per la cultura popolare (29) l'elenco delle opere drammatiche, non 
musicali, collocate in Italia, nonché l'elenco delle opere drammatiche italiane, 
non musicali, collocate all'estero, ai sensi dell'art. 184 della legge, fornendo 
altresì per ciascuna opera, le indicazioni richieste dal Ministero della cultura 
popolare (29). 
------------------------ 
(29) Ora, Ministero del turismo e dello spettacolo: vedi nota 2 all'art. 2. 
(29) Ora, Ministero del turismo e dello spettacolo: vedi nota 2 all'art. 2. 
(29) Ora, Ministero del turismo e dello spettacolo: vedi nota 2 all'art. 2. 
(29) Ora, Ministero del turismo e dello spettacolo: vedi nota 2 all'art. 2. 
 





62. artt. 183 e 184 della legge. 
Il servizio di esazione dei diritti di rappresentazione sulle opere collocate, 
ai sensi dell'art. 183 della legge, è attribuito, in via esclusiva, all'E.I.D.A. 
(30). 
L'ente stesso, a mezzo delle proprie rappresentanze all'estero o attraverso le 
società estere, provvede alla esazione dei diritti riflettenti le opere 
collocate, ai sensi dell'art. 184 della legge. 
------------------------ 
(30) Ora, S.I.A.E.: vedi nota 3 all'art. 12. 
 





63. Il pubblico ufficiale e il funzionario autorizzato a compiere le 
attestazioni e a ricevere gli atti previsti nell'art. 164, n. 3 della legge, 
sono il presidente dell'ente di diritto pubblico e i funzionari all'uopo 
designati, secondo le norme statutarie dell'ente. 
------------------------ 
 





Capo VII - Disposizioni penali 
64. art. 206 della legge. 
Salvo che il fatto costituisca reato più grave, è punito con la sanzione 
amministrativa da lire 10.000 a lire 40.000 (31) chiunque: 
a) non provvede, entro il termine, e nelle forme stabilite ai sensi delle 
disposizioni contenute nel capo III di questo regolamento, al deposito e alla 
denuncia dell'opera, o inserisce nella denuncia indicazioni non rispondenti a 
verità; 
b) non consegna il programma fedele delle pubbliche esecuzioni all'ufficio 
incaricato dell'esazione del diritto demaniale, ai sensi dell'art. 51; 
c) non presenti all'E.I.D.A. (30) il rendiconto dell'edizione dell'opera di 
pubblico dominio, ai sensi dell'art. 53; 
d) ometta di denunciare alla E.I.S.T. le opere drammatiche non musicali 
collocate in paesi stranieri. 
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(31) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la 
sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata 
alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato 
dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie 
in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della 
citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, 
della stessa legge. 
(30) Ora, S.I.A.E.: vedi nota 3 all'art. 12. 
 





Capo VIII - Disposizioni transitorie 
65. art. 201 della legge. 
Le opere pubblicate e i prodotti fabbricati prima della data di entrata in 
vigore della legge, per i quali la omissione del deposito, ai sensi del secondo 
comma dell'art. 106 della legge, impedisce l'acquisto o l'esercizio dei relativi 
diritti, possono, ai sensi dell'art. 105 della legge stessa, essere depositati, 
con gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 77 e 92 comma secondo e 
99 comma secondo della legge, entro il termine di sei mesi dalla data suddetta, 
purché non sia decorso il termine stabilito dalla legge per la tutelabilità 
dell'opera o del prodotto. 
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66. art. 198 della legge. 
Il Ministero della cultura popolare (32) ripartisce annualmente la somma di lire 
1.000.000 (33), stanziata a norma dell'art. 198 della legge, fra le casse delle 
associazioni sindacali di assistenza e di previdenza degli autori e scrittori e 
dei musicisti sulla base delle proposte della confederazione dei professionisti 
ed artisti (34). 
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(32) Ora, Presidente del Consiglio dei ministri: vedi nota 2 all'art. 2. 
(33) Vedi nota 77 all'art. 198, L. 22 aprile 1941, n. 633, riportata al n. A/I. 
(34) Con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, è stato soppresso l'ordinamento 
corporativo. 
 





67. art. 199, secondo comma, della legge. 
Gli enti intermediari di diritto privato, che esercitano, sotto ogni forma 
diretta o indiretta di intervento, diritti relativi alle facoltà esclusive di 
autore elencate nel primo comma dell'art. 180 della legge, hanno facoltà di 
regolare con l'E.I.D.A. (30) attraverso diretti accordi le modalità per 
l'ulteriore funzionamento degli enti intermediari suddetti e per la cessazione 
della loro attività. 
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(30) Ora, S.I.A.E.: vedi nota 3 all'art. 12. 
 





(Si omettono i moduli) 



fp06-gr06