L. 3 novembre 1961, n. 1255. Agg. G.U. 31/01/2006
Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e
degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 dicembre 1961, n. 306.
1. Sono istituiti, con effetto dal 1° novembre 1961, presso il Ministero della
pubblica istruzione, i seguenti ruoli, per sopperire alle esigenze funzionali
delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria:
a) ruolo dei conservatori dei Musei delle scienze e dei curatori degli Orti
botanici (carriera direttiva);
b) ruolo dei tecnici laureati (carriera direttiva);
c) ruolo dei bibliotecari per le biblioteche di Facoltà o Scuole, dei Seminari e
degli Istituti scientifici (carriera direttiva);
d) ruolo degli aiuto bibliotecari per le biblioteche predette (carriera di
concetto);
e) ruolo del personale amministrativo delle Segreterie universitarie (carriera
di concetto);
f) ruolo dei tecnici coadiutori (carriera di concetto);
g) ruolo delle ostetriche (carriera di concetto).
Si applicano nei confronti del personale dei ruoli di cui alle lettere b), f) e
g) le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955,
n. 766, e successive integrazioni sul decentramento dei servizi del Ministero
della pubblica istruzione.
La dotazione organica dei ruoli predetti è determinata nelle tabelle A, B, C, D,
E, F, G, annesse alla presente legge.
I ruoli organici del personale delle Segreterie universitarie di cui alla legge
6 luglio 1940, numero 1038, e alle successive modificazioni, il ruolo organico
dei tecnici di carriera esecutiva e quello degli ausiliari delle Università e
degli Istituti di istruzione superiore di cui alla legge 24 giugno 1950, n. 465
(2), e successive modificazioni, sono sostituiti dal 1° novembre 1961 con quelli
stabiliti nelle tabelle H, I, L, M, N, annesse alla presente legge.
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(2) Ha ratificato, con modificazioni, il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172.
(giurisprudenza di legittimità)
2. Al personale di cui al precedente art. 1, primo comma, si applicano, per la
immissione in ruolo, lo stato giuridico, lo sviluppo di carriera, le
disposizioni che vigono al medesimo titolo per gli impiegati civili dello Stato.
Per quanto concerne il personale della carriera tecnica esecutiva e quello della
carriera ausiliaria delle Università restano ferme le disposizioni contenute nel
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno
1950, n. 465, le quali si osservano anche, in quanto applicabili, per il
personale delle carriere tecnica ed ausiliaria degli osservatori astronomici.
Nei confronti del personale di cui ai precedenti commi è fatta, peraltro, salva
l'osservanza delle disposizioni particolari contenute nella presente legge.
Il regolamento di esecuzione della presente legge - da emanare con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione
di concerto con il Ministro per il tesoro - determina i titoli di studio per
l'ammissione alle carriere di cui al precedente art. 1, comma primo, la
composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi sia per l'ammissione
alle carriere predette, sia per le promozioni a qualifiche superiori, nonché le
prove di esame e le modalità per l'espletamento dei concorsi medesimi.
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3. I conservatori dei Musei delle scienze e i curatori degli Orti botanici
curano la conservazione e l'incremento del patrimonio scientifico dei Musei e
degli Orti attenendosi alle direttive dei professori ufficiali degli Istituti
cui i Musei e gli Orti sono annessi; e, qualora il Museo non sia in particolare
annesso ad Istituto, alle direttive del preside di Facoltà.
I posti del ruolo dei conservatori dei Musei delle scienze e dei curatori degli
Orti botanici vengono ripartiti fra i vari Musei ed Orti con decreto del
Ministro per la pubblica istruzione.
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4. Le promozioni alle qualifiche superiori del ruolo dei conservatori dei musei
e dei curatori degli orti botanici avvengono:
a) a conservatore e curatore aggiunto dopo 2 anni di effettivo servizio nella
qualifica di vice conservatore e vice curatore, compreso il periodo di prova;
b) a conservatore e curatore di 3ª classe almeno dopo 3 anni di permanenza nella
qualifica di conservatore e curatore aggiunto;
c) a conservatore e curatore di 2ª classe dopo 5 anni di permanenza nella
qualifica di conservatore e curatore di 3ª classe;
d) a conservatore e curatore di 1ª classe dopo 5 anni di permanenza nella
qualifica di conservatore e curatore di 2ª classe.
Le promozioni predette sono subordinate al giudizio favorevole espresso dal
competente consiglio di facoltà su motivata proposta del direttore del museo e
dell'orto botanico.
Nel caso che il museo ed orto botanico non siano annessi ad una facoltà il
giudizio sarà espresso dal consiglio superiore della pubblica istruzione su
proposta del direttore del museo ed orto botanico (2/a).
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(2/a) Articolo così modificato dall'art. 26, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata
al n. H/XX, a decorrere dal 1° gennaio 1970.
5. I posti del ruolo di tecnici laureati sono assegnati agli Istituti delle
facoltà o scuole dotati di attrezzature scientifico-didattiche di particolare
complessità e, prevalentemente, a quelli le cui attrezzature servano alle
attività didattiche e scientifiche di più cattedre.
La ripartizione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta motivata del Ministro per la pubblica istruzione.
Le eventuali modificazioni alla predetta ripartizione, nell'ambito dei posti
assegnati a ciascuna Università o Istituto superiore, sono disposte con decreto
del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta dei Consigli di facoltà o
scuola, approvata dal Senato accademico.
Limitatamente alla ripartizione da disporsi con effetto dal 1° novembre 1961, i
posti saranno assegnati, con precedenza, agli Istituti presso i quali presti
servizio personale cui sia stato conferito un incarico ai sensi dell'art. 3,
lettera c) della legge 5 marzo 1961, n. 158.
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6. Le promozioni alle qualifiche superiori del ruolo dei tecnici laureati
avvengono.
a) a tecnico laureato di II classe, dopo due anni di effettivo servizio nella
qualifica di tecnico laureato di III classe, compreso il periodo di prova;
b) a tecnico laureato di I classe, dopo tre anni di permanenza nella qualifica
di tecnico laureato di II classe;
c) a tecnico laureato principale dopo cinque anni di permanenza nella qualifica
di tecnico laureato di I classe;
d) a tecnico laureato capo dopo cinque anni di permanenza nella qualifica di
tecnico laureato principale.
Le promozioni predette sono subordinate a giudizio favorevole espresso dal
competente Consiglio di facoltà o scuola, su motivata proposta del
professore-direttore dell'Istituto.
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7. Gli assistenti ordinari a cattedre universitarie con almeno cinque anni di
servizio possono, su conforme parere della sezione I del Consiglio superiore
della pubblica istruzione, essere trasferiti nei ruoli dei conservatori e
curatori, dei tecnici laureati nonché in quello degli ingegneri di cui al
successivo art. 44.
Il collocamento nei ruoli di cui al precedente comma è effettuato nella
qualifica corrispondente a quella acquisita organicamente nel ruolo di
provenienza e con attribuzione di trattamento economico non superiore a quello
fruito all'atto del collocamento.
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8. Il personale del ruolo dei bibliotecari delle biblioteche di facoltà o
scuola, dei seminari e degli istituti è addetto, alla dipendenza dei direttori
delle biblioteche stesse, ai servizi bibliotecnici di ciascun Ateneo. In
particolare esso, avvalendosi dell'opera del personale di cui al successivo
comma, provvede alla revisione ed organizzazione dei cataloghi alfabetici per
autore e collabora coi singoli direttori per la compilazione dello schedario per
quanto riguarda i cataloghi per materia e per soggetto.
Il personale del ruolo degli aiuto bibliotecari disimpegna i servizi tecnici
delle biblioteche, alle dipendenze del bibliotecario e del direttore della
biblioteca.
I lavori di archivio, di registrazione, di copia, di microfotografia e per il
servizio di prestito, sono disimpegnati dal personale compreso nel ruolo
organico della carriera esecutiva degli uffici amministrativi delle Università e
degli Istituti di istruzione superiore.
I posti del ruolo dei bibliotecari e quelli del ruolo degli aiuto bibliotecari
sono ripartiti, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, fra le
Università e gli Istituti di istruzione superiore in rapporto alle esigenze
delle singole biblioteche.
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9. I posti dei ruoli dei tecnici laureati, dei tecnici coadiutori e delle
ostetriche sono conferiti in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami,
bandito dal Rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria,
previa autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione. Il bando è
pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero, almeno sessanta giorni prima
della scadenza del termine.
Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto rettorale.
Dei risultati dei concorsi viene data notizia, previa approvazione degli atti da
parte del Ministro, nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica
istruzione.
La nomina dei vincitori è disposta con decreto del Ministro.
Per i trasferimenti del personale di cui al presente articolo si osservano le
norme previste per i tecnici di carriera esecutiva.
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10. I posti di ruolo di tecnico coadiutore sono assegnati agli Istituti delle
facoltà o scuole con riferimento alla consistenza dell'attrezzatura
didattico-scientifica ed alle esigenze della ricerca, della sperimentazione e
delle esercitazioni.
La ripartizione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione,
da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.
Le modificazioni alla ripartizione stessa sono parimenti disposte con decreto
ministeriale su proposta dei Consigli di facoltà o scuola, approvata dal Senato
accademico.
Limitatamente alla ripartizione da disporsi con effetto dal 1° novembre 1961, i
posti saranno assegnati, con precedenza, agli Istituti presso i quali presti
servizio personale cui sia stato conferito un incarico ai sensi dell'art. 3,
lettera d), della legge 5 marzo 1961, n. 158.
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11. Le promozioni alle qualifiche superiori all'iniziale del ruolo dei tecnici
coadiutori avvengono:
a) a tecnico coadiutore di 3ª classe, dopo un triennio di effettivo servizio
nella qualifica di tecnico coadiutore aggiunto, compreso il periodo di prova;
b) a tecnico coadiutore di 2ª classe, dopo sei anni di effettivo servizio nella
qualifica di tecnico coadiutore di 3ª classe;
c) a tecnico coadiutore di 1ª classe, dopo cinque anni di effettivo servizio
nella qualifica di tecnico coadiutore di 2ª classe;
d) a tecnico coadiutore capo, dopo sei anni di effettivo servizio nella
qualifica di tecnico coadiutore di 1ª classe.
Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole del
Consiglio di facoltà o scuola competente, su motivata proposta del professore
direttore di Istituto.
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12. Le promozioni alle qualifiche superiori all'iniziale del ruolo delle
ostetriche avvengono:
a) a ostetrica di 3ª classe, dopo un triennio di effettivo servizio nella
qualifica di ostetrica aggiunta, compreso il periodo di prova;
b) a ostetrica di 2ª classe, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica
di ostetrica di 3ª classe;
c) a ostetrica di 1ª classe, dopo cinque anni di effettivo servizio nella
qualifica di ostetrica di 2ª classe;
d) a ostetrica capo, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di
ostetrica di 1ª classe.
Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole
della Facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del professore ufficiale di
Clinica ostetrica e ginecologica.
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13. [Alle esigenze funzionali annesse ai posti disponibili nei ruoli di cui alle
tabelle A, B, C, D, F, G, può provvedersi, nelle more dei relativi concorsi,
mediante conferimento di incarichi da disporsi con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione.
Ai titolari degli incarichi di cui al precedente comma è attribuito un compenso
mensile lordo commisurato al trattamento fondamentale iniziale stabilito dalle
disposizioni vigenti per la categoria del personale statale non di ruolo
corrispondente alla carriera cui appartengono i posti relativi all'incarico.
L'incarico, che può essere conferito anche in caso di legittimo impedimento di
personale appartenente ai ruoli suddetti, termina col cessare della causa che ha
dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo, e comunque all'atto della
copertura del corrispondente posto di ruolo, o al rientro in servizio del
titolare sostituito.
I posti disponibili nei ruoli di cui al presente articolo debbono essere messi a
concorso entro due anni dalla loro vacanza ferma restando, peraltro,
l'osservanza di quanto è disposto nel successivo art. 16, comma secondo.
Per i primi due anni di attuazione della presente legge, l'incarico per i posti
di tecnico laureato o diplomato potrà essere conferito, con l'assenso degli
interessati, anche a tecnici già in servizio all'entrata in vigore della
presente legge, senza pregiudizio della posizione giuridica, della progressione
in carriera e del trattamento economico di cui essi siano provvisti alla data
suddetta. Qualora il trattamento economico di cui gli interessati sono provvisti
sia inferiore a quello proprio dei coefficienti 271 e 202, rispettivamente per i
laureati e diplomati, la differenza viene corrisposta con apposito assegno
personale non pensionabile e riassorbibile con gli eventuali successivi aumenti.
Le nomine a tecnico incaricato, laureato o diplomato, già conferite ai sensi
dell'art. 3, lett. c) e d) della legge 5 marzo 1961, n. 158, s'intendono
disposte a tutti gli effetti previsti dal presente articolo] (3/a).
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(3/a) Abrogato dall'art. 20, L. 25 ottobre 1977, n. 808, riportata al n.
H/XLIII.
14. Gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 3, lett. c) della legge 5 marzo
1961, n. 158, costituiranno in caso di parità di merito, titolo di preferenza
nei concorsi che saranno indetti per la prima copertura dei posti di tecnico
laureato assegnati a ciascun Istituto.
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15. Nella prima applicazione della presente legge, metà dei posti del ruolo di
bibliotecari sono conferiti mediante concorso per esame speciale e per titoli da
indirsi per la qualifica iniziale, riservato al personale che abbia esercitato
nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un
biennio alla data del 1° novembre 1961, funzioni di bibliotecario e sia in
possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite massimo
di età, prescritti per l'ammissione il ruolo cui appartengono i posti da
conferire.
L'esame speciale di cui al precedente comma consiste in un colloquio vertente
sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso (3).
La norma di cui al precedente comma si applica anche per quanto concerne il
ruolo degli aiuto-bibliotecari, nei confronti del personale che abbia esercitato
nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un
biennio alla data predetta, funzioni non inferiori a quelle di
aiuto-bibliotecario e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti,
eccetto quello del limite massimo di età, prescritti per l'ammissione al ruolo
cui appartengono i posti da conferire.
Nella prima applicazione della presente legge i posti di ruolo dei conservatori
e dei curatori potranno, presso ciascun Ateneo, essere coperti mediante concorso
indetto per la rispettiva qualifica iniziale e riservato al personale che abbia
esercitato nell'Università e negli Istituti di istruzione superiore statali, per
almeno un biennio alla data del 1° novembre 1961, le rispettive funzioni e sia
in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite
massimo di età, prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da
conferire.
Nei confronti del personale che venga immesso ai sensi dei precedenti commi nei
ruoli indicati nei commi medesimi, l'anzianità maturata nel ruolo cui
attualmente appartiene con qualifica non inferiore a quella corrispondente al
coefficiente 202 sarà utile per due terzi e, comunque, per non più di quattro
anni complessivi ai fini della progressione di carriera. Coloro, peraltro, che
nel ruolo di provenienza abbiano maturato, alla data del 1° novembre 1961, una
anzianità di servizio di almeno 10 anni conserveranno lo stesso coefficiente
raggiunto nella carriera di provenienza con l'anzianità conseguita nel
coefficiente stesso, anzianità che è riconosciuta utile ai fini di carriera ed
economici.
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(3) I primi due commi hanno così sostituito l'originario primo comma per effetto
dell'art. 1, L. 5 giugno 1965, n. 698, riportata al n. H/XV.
(giurisprudenza di legittimità)
16. Nella prima applicazione della presente legge, il quaranta per cento dei
posti della carriera di concetto di segreteria degli uffici amministrativi delle
Università e degli Istituti di istruzione superiore sono conferiti mediante
concorso speciale per titoli riservato agli impiegati del ruolo ordinario della
carriera esecutiva che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della
presente legge, del titolo di studio medio di secondo grado ed abbiano per
almeno tre anni prestato lodevole servizio con mansioni proprie della carriera
di concetto: nonché agli impiegati - in possesso dell'anzidetto titolo di studio
- che nella prima applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172,
ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, sono stati inquadrati nel ruolo
dei tecnici (gruppo C) ed assegnati a prestare servizio negli uffici
amministrativi universitari.
Inoltre, il 40 per cento dei posti è conferito mediante concorso per esame
speciale, al quale potranno prendere parte:
a) gli appartenenti ai ruoli ordinari ed aggiunti di carriera esecutiva degli
uffici amministrativi sprovvisti del predetto diploma, purché siano in possesso
di quello di istruzione secondaria di primo grado e rivestano una qualifica non
inferiore ad archivista o equiparata o abbiano, alla data del 1° novembre 1961,
una anzianità di servizio non inferiore a dieci anni;
b) coloro che nella prima applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n.
1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, sono stati inquadrati nel
ruolo dei tecnici (gruppo C) ed assegnati a prestare servizio negli uffici
amministrativi universitari.
L'esame speciale, di cui al presente articolo, consiste in un colloquio vertente
sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso.
I candidati che, in ciascuno dei predetti concorsi, siano compresi nella
graduatoria degli idonei, potranno conseguire la nomina in rapporto ai posti
eventualmente non coperti in base ai risultati dell'altro concorso (4).
Il personale che venga immesso nel ruolo della carriera di concetto di
segreteria ai sensi del presente articolo e che abbia maturato, nel ruolo di
provenienza, un'anzianità di servizio di almeno dieci anni, conserverà lo stesso
coefficiente raggiunto nella carriera di provenienza con l'anzianità maturata
nel coefficiente stesso.
Il personale del ruolo dei tecnici di carriera esecutiva che svolga mansioni
proprie degli uffici amministrativi e che, avendo titolo a partecipare al
concorso previsto dal presente articolo, non vi prenda parte, ovvero
partecipandovi, non risulti fra i vincitori, viene collocato in soprannumero ad
personam rispetto al ruolo di appartenenza, con effetto dal 90° giorno
successivo a quello della pubblicazione dei risultati del concorso stesso.
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(4) I primi quattro commi hanno così sostituito gli originari primi due commi
per effetto dell'art. 2, L. 5 giugno 1965, n. 698, riportata al n. H/XVI.
17. Nella prima applicazione della presente legge, i posti di ruolo dei tecnici
coadiutori che verranno assegnati ogni anno saranno conferiti, presso ciascun
Istituto, mediante concorsi per esami pratici e per titoli da indirsi dal
Rettore dell'Università o Istituto di istruzione superiore e da espletare tra i
tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che, alla data del 1° novembre
1961, si trovino in servizio da almeno un biennio presso Istituti delle Facoltà
o Scuole universitarie e siano in possesso di un diploma di Istituto di
istruzione secondaria di secondo grado riconosciuto valido dal Ministro per la
pubblica istruzione in rapporto alle specifiche esigenze dell'Istituto, nonché
degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto.
Possono, altresì, essere ammessi ai predetti concorsi anche i tecnici di ruolo
della carriera esecutiva sprovvisti del diploma di cui al precedente comma,
purché abbiano almeno 6 anni di servizio e siano in possesso almeno di diploma
di istruzione secondaria di primo grado.
Gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 3, lettera d) della legge 5 marzo
1961, n. 158, costituiranno in caso di parità di merito, titolo di preferenza
nei concorsi di cui al presente articolo.
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18. Nella prima applicazione della presente legge, l'immissione nella qualifica
iniziale del ruolo di concetto delle ostetriche è subordinata all'esito
favorevole di apposito concorso nazionale per titoli ed esami da espletare tra
le ostetriche appartenenti all'attuale ruolo organico dei tecnici e che, alla
data di entrata in vigore della legge medesima, trovinsi in servizio presso le
cliniche ostetriche e ginecologiche universitarie o presso la Scuola di
ostetricia di Venezia e siano in possesso del diploma rilasciato da una Scuola
di ostetricia annessa alle predette Cliniche ovvero da scuole di ostetricia
parificate e degli altri requisiti prescritti per accedere al predetto ruolo di
concetto.
Le ostetriche che non superano il concorso di cui al precedente comma, o che non
vi partecipano, permangono in servizio nell'attuale posizione di ostetriche
della carriera esecutiva ai sensi e secondo le norme di cui alla legge 24 giugno
1950, n. 465. In corrispondenza delle unità di personale che verranno a trovarsi
nelle condizioni di cui al presente comma saranno lasciati vacanti altrettanti
posti nel ruolo di concetto delle ostetriche.
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19. Nei confronti del personale che venga immesso, ai sensi dei precedenti artt.
17 e 18, nel ruolo dei tecnici coadiutori ed in quello delle ostetriche,
l'anzianità maturata nel ruolo cui attualmente appartiene con qualifica non
inferiore a quella corrispondente al coefficiente 202, sarà utile per due terzi
ai fini della progressione di carriera e per non più di quattro anni
complessivi. Coloro, peraltro, che nel ruolo di provenienza abbiano maturato,
alla data del 1° novembre 1961, un'anzianità di servizio per lo meno di 10 anni,
conserveranno lo stesso coefficiente raggiunto nella carriera esecutiva con
l'anzianità conseguita nel coefficiente stesso, anzianità che è riconosciuta
utile ai fini della progressione di carriera ed economica.
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20. Nella prima applicazione della presente legge i posti in aumento in ciascuno
dei ruoli organici di cui alle tabelle H, I ed L, e risultanti disponibili dopo
effettuate le promozioni delle varie qualifiche, potranno essere conferiti
mediante concorsi per esame speciale da indire per la qualifica iniziale di
ciascun ruolo e da espletare tra il personale in servizio nei rispettivi ruoli
aggiunti e nelle rispettive categorie di impiego non di ruolo delle segreterie
universitarie, nonché tra il personale che per almeno due anni, alla data del 1°
novembre 1961, abbia esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione
superiore statali funzioni proprie dei posti messi a concorso e che sia in
possesso dei prescritti titoli e requisiti ad eccezione di quello del limite
massimo di età.
L'esame speciale di cui al presente articolo consiste in un colloquio vertente
sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso (5).
Ai concorsi previsti dal presente articolo, potranno essere ammessi anche coloro
che, appartenendo ad altri ruoli del Ministero della pubblica istruzione,
abbiano esercitato per almeno cinque anni, alla data predetta, mansioni inerenti
ai servizi universitari e siano in possesso dei prescritti titoli e requisiti.
Il servizio di ruolo in base al quale gli interessati saranno eventualmente
ammessi ai concorsi, ai sensi del comma precedente, sarà in caso di nomina,
valutato ai fini della progressione in carriera per non più di tre anni.
In dipendenza delle unità di personale che, effettuati i concorsi di cui al
precedente comma, risultino ancora in servizio nei predetti ruoli aggiunti e
nelle predette categorie d'impiego non di ruolo, saranno tenuti vacanti
altrettanti posti in ciascuno dei corrispondenti ruoli organici.
Per l'ammissione al concorso a posti di qualifica iniziale nella carriera
direttiva sono considerate valide lauree diverse da quelle previste dall'art. 2
della legge 6 luglio 1940, n. 1038.
Per il ruolo di carriera esecutiva è fatta salva l'osservanza del disposto
dell'art. 345 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 9.
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(5) I primi due commi hanno così sostituito l'originario primo comma per effetto
dell'art. 3, L. 5 giugno 1965, n. 698, riportata al n. H/XVI di questa voce.
21. La carriera del personale di ragioneria delle Segreterie universitarie è
compresa tra le carriere speciali previste dal titolo V del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
(6).
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(6) Sostituisce l'art. 2, L. 6 luglio 1940, n. 1038.
22. Le disposizioni relative all'inquadramento nei ruoli statali del personale
di Segreteria degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli e del
personale di segreteria e tecnico della libera Università di Camerino,
contenute, rispettivamente, nell'art. 3 della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, e
nell'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 254, sono sostituite dalle seguenti.
Il personale di segreteria degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli
e della libera Università di Camerino che, alla data, rispettivamente, del 3
dicembre 1957 e del 1° novembre 1958, trovavasi in servizio di ruolo negli
Atenei medesimi, sarà inquadrato, previo giudizio favorevole del Consiglio di
amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, in uno dei ruoli delle
segreterie universitarie, del quale abbia esercitato le funzioni da almeno tre
anni alle date predette. L'inquadramento sarà effettuato per qualifiche non
superiori a quelle di direttore di sezione, di primo ragioniere e di primo
archivista, prescindendosi, ove occorra, dal possesso del titolo di studio
prescritto per la rispettiva carriera e tenendosi conto per ciascun impiegato,
dell'anzianità di servizio, dei titoli posseduti e delle note di qualifica
riportate.
Il personale tecnico in servizio di ruolo nell'Università di Camerino alla data
del 1° novembre 1958 è inquadrato nel corrispondente ruolo statale dei tecnici
di carriera esecutiva, prescindendosi ove occorre, dal possesso del prescritto
titolo di studio, con le condizioni e modalità stabilite dal decreto legislativo
7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
1950, n. 465.
Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi hanno effetto dalle date di entrata
in vigore della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, e della legge 13 marzo 1958, n.
254, rispettivamente per il personale degli Istituti superiori navale e
orientale di Napoli e della Università di Camerino e potranno essere disposti
anche in soprannumero rispetto ai posti disponibili nelle qualifiche sopra
indicate, salvo riassorbimento con l'entrata in vigore della presente legge.
Il personale di segreteria e tecnico in servizio nella Università di Camerino
alla data del 1° novembre 1958 e nei cui confronti non sia applicabile il comma
primo del presente articolo, sarà inquadrato, con effetto dalla data predetta,
nelle categorie d'impiego statale non di ruolo ai sensi della legge 21 marzo
1958, n. 287. Il personale medesimo potrà, comunque, partecipare in deroga al
limite di età, ad uno dei concorsi, di cui agli artt. 16, 20 e 23 della presente
legge.
Il personale di ruolo degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli e
della Università di Camerino che, alla data di pubblicazione della legge 3
dicembre 1957, n. 1210, e della legge 13 marzo 1958, n. 254, non si è trovato in
servizio perché dichiarato dimesso o perché collocato in pensione prima di aver
raggiunto il limite di età, potrà essere assunto nei ruoli del personale di
segreteria, ed inquadrato nella carriera e nella qualifica corrispondenti alla
carriera ed al grado ricoperti all'atto della cessazione dal servizio presso i
predetti Atenei in base al relativo statuto.
Il personale di cui al presente articolo che, per almeno tre anni, abbia
esercitato presso i predetti Atenei le funzioni di direttore amministrativo,
potrà essere inquadrato, a giudizio del Consiglio di amministrazione del
Ministero della pubblica istruzione, nella qualifica di direttore amministrativo
di 2ª classe in uno dei posti che, per la qualifica medesima, sono istituiti con
la presente legge.
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(giurisprudenza di legittimità)
23. Nella prima attuazione della presente legge, i posti recati in aumento in
ciascuno dei ruoli organici di cui alle tabelle M ed N saranno conferiti
mediante concorsi per titoli da indire per la qualifica iniziale di ciascun
ruolo e da espletare tra il personale in servizio nei rispettivi ruoli aggiunti
e nelle rispettive categorie di impiego non di ruolo, nonché tra il personale
che, alla data del 31 marzo 1961 abbia comunque prestato servizio presso le
Università e gli Istituti di istruzione superiore con mansioni proprie dei posti
messi a concorso per un periodo anche non continuativo non inferiore a 90 giorni
e che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, ad eccezione di quello
del limite massimo di età.
In dipendenza delle unità di personale che, effettuati i concorsi di cui al
precedente comma, risultino ancora in servizio nei predetti ruoli aggiunti e
nelle predette categorie di impiego non di ruolo saranno tenuti vacanti
altrettanti posti in ciascuno dei corrispondenti ruoli organici.
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24. Lo sviluppo di carriera per il personale del ruolo di cui alla annessa
tabella M si svolge nei modi di cui appresso.
All'atto della nomina in ruolo il tecnico o infermiere è assegnato al
coefficiente 157 con la qualifica di tecnico o infermiere in prova.
Dopo due anni di servizio, previo giudizio favorevole da parte del professore
ufficiale della materia, consegue la stabilità ed è assegnato al coefficiente
180 con la qualifica di tecnico o infermiere di 3ª classe.
Dopo quattro anni di permanenza nel coefficiente 180 è assegnato al coefficiente
202 con la qualifica di tecnico o infermiere di 2ª classe. In tale coefficiente
permane otto anni, al termine dei quali è assegnato al coefficiente 229 con la
qualifica di tecnico o infermiere di 1ª classe. L'assegnazione al coefficiente
229 può essere conseguita anche dopo almeno cinque anni di permanenza nel
coefficiente 202, previo esame di idoneità.
Dopo cinque anni di permanenza nel coefficiente 229, è assegnato al coefficiente
271 con la qualifica di tecnico o infermiere principale.
Dopo sei anni di permanenza nel coefficiente 271, è assegnato al coefficiente
325 con la qualifica di tecnico capo o di infermiere capo.
All'atto della nomina in ruolo, l'infermiera fornita del diploma rilasciato da
Scuola convitto professionale è assegnata al coefficiente 180 con la qualifica
di infermiera diplomata in prova.
Dopo due anni di servizio, previo giudizio favorevole da parte del professore
ufficiale della materia, consegue la stabilità ed è assegata al coefficiente 202
con la qualifica di infermiera diplomata.
Dopo cinque anni di permanenza nel coefficiente 202 è assegnata al coefficiente
229 con la qualifica di capo sala. In tale coefficiente permane otto anni, al
termine dei quali è assegnata al coefficiente 271 con la qualifica di capo sala
principale. L'assegnazione al coefficiente 271 può essere conseguita anche dopo
almeno cinque anni di permanenza nel coefficiente 229, previo esame di idoneità.
Dopo sei anni di permanenza nel coefficiente 271 è assegnata al coefficiente 325
con la qualifica di capo sala superiore.
All'atto della nomina in ruolo l'infermiera fornita di abilitazione a funzione
direttiva o del diploma di assistente sanitaria visitatrice è assegnata al
coefficiente 202 con la qualifica di vice capo sala in prova.
Dopo due anni di servizio, previo giudizio favorevole da parte del professore
ufficiale della materia, consegue la stabilità con la qualifica di vice capo
sala.
Dopo tre anni dalla conferma a stabile, è assegnata al coefficiente 229 con la
qualifica di capo sala. In tale coefficiente permane otto anni, al termine dei
quali è assegnata al coefficiente 271 con la qualifica di capo sala principale.
L'assegnazione al coefficiente 271 può essere conseguita anche dopo almeno
cinque anni di permanenza nel coefficiente 229, previo esame di idoneità.
Dopo sei anni di permanenza nel coefficiente 271 è assegnata al coefficiente 325
con la qualifica di capo sala superiore.
Tutti i passaggi di qualifica, previsti dal presente articolo, sono subordinati
al giudizio favorevole da parte del professore ufficiale della materia.
Nei confronti delle ostetriche che permangono nel ruolo di carriera esecutiva ai
sensi dell'art. 18, comma secondo, della presente legge si osservano le norme
previste dal presente articolo per le in fermiere fornite di diploma di
scuola-convitto professionale (6/a).
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(6/a) Per la durata del periodo di prova, vedi l'articolo 20, L. 25 ottobre
1977, n. 808, riportata al numero H/XLIII.
25. Nella prima applicazione della presente legge, il personale tecnico ed
infermieristico in servizio di ruolo nelle Università e negli Istituti di
istruzione superiore alla data del 1° novembre 1961 è inquadrato con la
osservanza delle norme seguenti:
1) Tecnici ed infermieri:
a) il personale che abbia compiuto un biennio di servizio dalla nomina in ruolo,
consegue la stabilità previo giudizio favorevole ai sensi del precedente art.
24, ed è assegnato al coefficiente 180 con l'anzianità eventualmente maturata in
eccedenza a tale biennio;
b) il personale che si trovi nel coefficiente 180 rimane in tale coefficiente
fino al compimento di sei anni di complessivo servizio dalla nomina, passando
quindi al coefficiente 202;
c) coloro che si trovino nel coefficiente 180 con sei anni, od oltre, di
complessivo servizio dalla nomina, sono assegnati al coefficiente 202 con
l'anzianità eventualmente maturata un eccedenza al sessennio;
d) coloro che si trovino nel coefficiente 202 permangono in tale coefficiente
fino al compirnento del 14° anno di complessivo servizio dalla nomina, passando
quindi al coefficiente 229;
e) coloro che si trovino nel coefficiente 202 con 14 anni, od oltre, di
complessivo servizio nella nomina, sono assegnati al coefficiente 229 con
l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza ai 14 anni;
f) coloro che si trovino assegnati al coefficiente 229 permangono in tale
coefficiente fino al compimento del 19° anno di complessivo servizio dalla
nomina;
g) coloro che si trovino al coefficiente 229 con 19 anni, od oltre, di
complessivo servizio dalla nomina, sono assegnati al coefficiente 271 con
l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al 19° anno.
2) Infermiere fornite di diploma rilasciato da scuola convitto:
a) le infermiere che abbiano compiuto un biennio di servizio dalla nomina in
ruolo conseguono la stabilità, previo giudizio favorevole di cui al precedente
art. 24, e sono assegnate al coefficiente 202 con l'anzianità eventualmente
maturata in eccedenza a tale biennio;
b) le infermiere che si trovino al coefficiente 202 rimangono in tale
coefficiente fino al compimento di 7 anni di complessivo servizio dalla nomina,
passando, quindi, al coefficiente 229;
c) coloro che si trovino al coefficiente 202 con anni 7, od oltre, di
complessivo servizio dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 229 con
l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al settennio;
d) coloro che si trovino al coefficiente 229 permangono in tale coefficiente
fino al compimento del 15° anno di complessivo servizio dalla nomina, passando,
quindi, al coefficiente 271;
e) coloro che si trovino al coefficiente 229 con 15 anni, od oltre, di
complessivo servizio dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 271 con
l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al 15° anno;
f) coloro che si trovino assegnate al coefficiente 271 permangono in tale
coefficiente fino al compimento del 21° anno di complessivo servizio dalla
nomina, passando, quindi, al coefficiente 325;
g) coloro che si trovino assegnate al coefficiente 271 con 21 anni, od oltre, di
complessivo servizio dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 325 con
l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al 21° anno.
3) Infermiere fornite di abilitazione alla funzione direttiva o del diploma di
assistente sanitaria visitatrice:
a) se abbiano compiuto un biennio di servizio dalla nomina in ruolo conseguono
la stabilità, previo il giudizio favorevole di cui al precedente art. 24, con
l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza a tale biennio;
b) se si trovino al coefficiente 202 rimangono in tale coefficiente fino al
compimento di 5 anni di complessivo servizio dalla nomina, passando, quindi, al
coefficiente 229;
c) se si trovino al coefficiente 202, con cinque anni, od oltre, di complessivo
servizio dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 229 con l'anzianità
eventualmente maturata in eccedenza al settennio;
d) se si trovino al coefficiente 229 permangono in tale coefficiente fino al
compimento del 13° anno di complessivo servizio dalla nomina, passando, quindi,
al coefficiente 271;
e) se si trovino al coefficiente 229 con tredici anni, od oltre, di complessivo
servizio dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 271 con l'anzianità
eventualmente maturata in eccedenza al 13° anno;
f) se si trovino assegnate al coefficiente 271 permangono in tale coefficiente
fino al compimento del 19° anno di complessivo servizio dalla nomina, passando,
quindi, al coefficiente 325;
g) se si trovino assegnate al coefficiente 271 con 19 anni, od oltre, di
complessivo servizio dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 325 con
l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al 19° anno.
Tutte le sopraddette assegnazioni a coefficienti superiori sono subordinate al
giudizio favorevole da parte del professore ufficiale della materia.
Nei confronti delle ostetriche che permangono nel ruolo di carriera esecutiva ai
sensi dell'art. 18, comma secondo, della presente legge, si osservano le norme
previste dal presente articolo per le infermiere fornite di diploma di scuola
convitto professionale.
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26. Il personale tecnico appartenente al ruolo aggiunto di cui alla legge 21
marzo 1958, n. 287, al compimento di almeno undici anni di anzianità nel ruolo
stesso, è ammesso a partecipare ad apposito esame per la ammissione alla
qualifica cui è attribuito il coefficiente 229 del ruolo organico dei tecnici di
carriera esecutiva.
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27. Le promozioni a bidello, custode, usciere o portantino di 2ª classe e di 1ª
classe nel ruolo di cui alla annessa tabella N si conseguono, presso ciascuna
Università o Istituto di istruzione superiore, a ruolo aperto mediante scrutinio
di merito assoluto al quale sono ammessi gli impiegati del ruolo che abbiano
compiuto, rispettivamente, due anni e sei anni di effettivo servizio nella
carriera.
Le promozioni a bidello capo, custode capo, usciere capo, portantino capo sono
conferiti, presso ciascuna Università o Istituto, nei limiti di un terzo dei
posti di ruolo assegnati a ciascuna Università o Istituto medesimi, intendendosi
arrotondate all'unità le frazioni superiori a metà. Le promozioni stesse sono
disposte con decreto del Rettore, ai sensi dell'art. 192 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, e dopo almeno 4 anni di
effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.
Nei decreti ministeriali di ripartizione dei posti di ausiliario viene
determinato, ove occorra, il numero dei posti riservati al personale portantino
delle cliniche.
Nelle Università cui siano assegnati posti di portantino, le promozioni di cui
al comma secondo del presente articolo vengono disposte separatamente per i
posti di portantino e, rispettivamente, per quelli di bidello, custode e
usciere.
Nella prima applicazione della presente legge, il personale con dieci anni di
servizio nella carriera è inquadrato presso ciascuna Università o Istituto con
il coefficiente 180; il personale con sei anni di servizio nella carriera, con
coefficiente 173; il personale con due anni di servizio nella carriera, con il
coefficiente 159.
L'eventuale maggiore anzianità è utile ai fini degli aumenti di stipendio nei
singoli coefficienti.
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28. Al personale ausiliario del ruolo aggiunto delle Università e degli Istituti
d'istruzione superiore competono le qualifiche di bidello, custode, usciere,
portantino di 3ª classe (coefficiente 151) e dopo tre anni di lodevole servizio
quelle di bidello, custode, usciere, portantino di 2ª classe (coefficiente 159).
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29. Il passaggio degli ausiliari di ruolo aggiunto del corrispondente ruolo
organico ai sensi dell'art. 346 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, è disposto, presso ciascuna Università o Istituto superiore,
nei limiti delle disponibilità nei posti assegnati a ciascuna Università o
Istituto medesimi.
Per le Università cui siano assegnati posti di portantino il passaggio predetto
è disposto separatamente per i posti di portantino e, rispettivamente, per
quelli di bidello, custode, usciere.
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30. Il personale ausiliario che, per effetto dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 maggio 1955, n. 448, passa nella qualifica
iniziale del ruolo dei tecnici di carriera esecutiva s'intende, in ogni caso,
collocato in soprannumero ad personam nel ruolo medesimo ferma restando la
indisponibilità del posto di ausiliario dal personale medesimo ricoperto
all'atto del passaggio.
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31. Nella prima attuazione della presente legge, i nuovi posti di ruolo di
ostetrica, di tecnico e di ausiliario sono ripartiti tra le cattedre, gli
Istituti ed i servizi delle Università e degli Istituti di istruzione superiore,
con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Nella assegnazione dei posti sarà, peraltro, data precedenza alle cattedre, agli
Istituti e ai servizi presso cui presti servizio personale di ruolo aggiunto o
comunque non di ruolo.
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32. Il personale non di ruolo non insegnante comunque assunto e retribuito e
nominato in servizio nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore,
con qualifica anche salariale, da data anteriore al 1° dicembre 1957, è
inquadrato nelle categorie di impiego statale non di ruolo di cui alla tabella
annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.
L'inquadramento viene effettuato nelle categorie in cui il personale predetto
abbia effettivamente esercitato le mansioni, con l'osservanza delle norme
relative il possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria e come,
appresso specificato:
Categoria I-a:
personale in possesso di laurea in ingegneria o in architettura che disimpegni
mansioni direttive, di carattere essenzialmente tecnico presso gli Istituti
ovvero presso gli Uffici tecnici.
Categoria I-b:
1) personale in possesso di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o
in economia e commercio, o in scienze economico-marittime, o in scienze
coloniali o in lettere, o in filosofia o in materie letterarie, o in pedagogia o
in lingue, letterature e istituzioni europee, o in lingue e letterature
straniere, che disimpegni mansioni direttive presso gli uffici delle segreterie
o degli Istituti;
2) personale in possesso di laurea rilasciata da una delle Facoltà delle
Università o degli Istituti di istruzione superiore cui il dipendente siasi
iscritto a seguito del conseguimento della maturità classica, che disimpegni
mansioni direttive nelle biblioteche delle Università e degli Istituti di
istruzione superiore.
Categoria II:
1) personale in possesso del diploma di abilitazione tecnica rilasciato da
Istituti tecnici (sezione commerciale), ovvero del diploma di abilitazione
tecnica (sezione commerciale e ragioneria) ovvero del diploma di ragioniere e di
perito commerciale, rilasciato da Istituto tecnico commerciale, che disimpegni
mansioni di concetto (ragioneria) presso gli uffici delle Segreterie e degli
Istituti;
2) personale in possesso di diploma di Istituti secondari di 2° grado, che
disimpegni mansioni di concetto (amministrative) presso gli uffici di segreteria
e degli Istituti;
3) personale in possesso del diploma di geometra o di perito industriale, che
disimpegni mansioni di concetto di carattere essenzialmente tecnico presso gli
Istituti ovvero presso gli Uffici tecnici; per il personale in servizio negli
Istituti può essere riconosciuto valido, in rapporto alle specifiche esigenze
degli Istituti stessi, il diploma di abilitazione rilasciato da altro tipo di
Istituto tecnico;
4) personale in possesso del diploma di geometra o di perito industriale, che
disimpegni mansioni di carattere essenzialmente tecnico, ad esso affidate dal
professore in relazione alle necessità dell'insegnamento sperimentale e ai
bisogni della ricerca scientifica;
5) personale in possesso di un diploma di licenza di scuola secondaria di 2°
grado, che disimpegni mansioni di concetto presso le biblioteche delle
Università e degli Istituti di istruzione superiore.
Categoria III:
1) personale che disimpegni mansioni esecutive negli uffici delle segreterie e
degli Istituti o nelle biblioteche delle Università e degli Istituti di
istruzione superiore, anche se eventualmente non in possesso del prescritto
titolo di studio;
2) personale che disimpegni mansioni proprie del personale tecnico (ivi comprese
quelle di infermiere e di ostetrica) ad esso affidate dal professore in
relazione alle necessità dell'attività universitaria anche se eventualmente non
in possesso del prescritto titolo di studio.
Categoria IV:
personale che disimpegni mansioni ausiliarie, ivi compreso il personale
portantino, presso qualsiasi ufficio delle Università e degli Istituti di
istruzione superiore anche se eventualmente non in possesso di licenza
elementare.
Per l'inquadramento nella categoria III degli infermieri, si prescinde dal
possesso del certificato di cui alla legge 29 febbraio 1954, n. 1046, purché il
servizio prestato sia riconosciuto lodevole.
Il servizio eventualmente prestato con mansioni proprie di categoria inferiore a
quella per la quale viene disposto l'inquadramento è valutato per metà della sua
durata.
Le disposizioni di cui al precedenti commi si osservano anche ai fini
dell'inquadramento nei ruoli aggiunti. Esse sostituiscono i commi primo e
secondo dell'art. 1 e modificano ed integrano gli articoli da 2 a 5 della legge
21 marzo 1958, n. 287, con effetto dalla data di applicazione della legge
medesima.
Il personale che ritenga di avere titolo all'applicazione del presente articolo
deve presentare apposita domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione
superiore, inquadrato nei ruoli organici in carriere inferiori a quelle
corrispondenti al titolo di studio posseduto, vengono estese, a domanda, le
disposizioni del secondo comma del presente articolo, ai fini dell'inquadramento
nei ruoli aggiunti con le stesse modalità previste per il personale avventizio
(7).
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(7) Comma aggiunto dall'art. 8, L. 5 giugno 1965, n. 698, riportata al n. H/XVI.
33. [L'indennità di profilassi di cui all'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n.
286 spetta al personale tecnico di ruolo e non di ruolo, delle carriere
direttive di concetto ed esecutiva (compresi gli infermieri) e della carriera
degli ausiliari (compresi i portantini), in servizio presso Istituti clinici.
Per il personale delle carriere direttiva e di concetto la predetta indennità
potrà essere fissata, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di
concerto con quello del tesoro, in misura pari, ma comunque non superiore, a
quella stabilita per l'indennità di lavoro nocivo e rischioso dovuta al
personale assistente in applicazione dell'art. 18 della legge 18 marzo 1958, n.
349.
Al personale indicato nel comma primo del presente articolo che presti servizio
presso Istituti, cattedre o servizi cui sia connesso un particolare rischio e
che saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di
concerto con quello del tesoro, spetta una indennità di lavoro nocivo e
rischioso. La misura di tale indennità sarà stabilita con il predetto decreto
ministeriale. La misura stessa non potrà essere superiore, nei confronti del
personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria, a quella prevista per
l'indennità di profilassi e, nei confronti del personale delle carriere
direttiva e di concetto, a quella prevista per il personale assistente.
Le indennità di profilassi e di lavoro nocivo e rischioso non sono comunque
cumulabili.
L'indennità di lavoro notturno prevista dall'art. 2 della legge 21 marzo 1958,
n. 286, è fissata in lire 500 per ogni turno di servizio, e compete al personale
delle carriere indicate nel primo comma del presente articolo.
Le disposizioni del presente articolo si applicano con effetto dal 1° novembre
1961.
Sino all'emanazione dei decreti previsti dai precedenti commi secondo e terzo al
personale interessato sarà corrisposta l'indennità di profilassi nella misura e
con le condizioni previste in applicazione dell'art. 1 della legge 21 marzo
1958, n. 286, salvo conguaglio in rapporto alle misure fissate con i predetti
decreti] (7/a).
------------------------
(7/a) L'art. 39, L. 15 novembre 1973, n. 734, riportata alla voce Impiegati
civili dello Stato, ha abrogato i commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e
settimo del presente art. 33. Anche il quinto comma, inoltre, è stato abrogato
dallo stesso art. 39 citato, con autonoma disposizione.
34. Il servizio di ruolo aggiunto riconosciuto al personale tecnico ed
ausiliario ai sensi dell'art. 6 della legge 21 marzo 1958, n. 287, è utile nel
rispettivo ruolo organico per tutta la sua durata, ma in ogni caso per non più
di sei anni, ai fini degli aumenti periodici di stipendio nel coefficiente
immediatamente superiore all'iniziale.
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35. (8).
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(8) Abrogato dall'art. 32, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX. Vedi
il citato art. 32.
36. [I ruoli organici del personale calcolatore, del personale tecnico e del
personale ausiliario degli Osservatori astronomici di cui alla legge 8 agosto
1942 n. 1145, e successive modificazioni, sono sostituiti, con effetto dal 1°
novembre 1959, con quelli di cui alle annesse tabelle O, P e Q.
Per i posti vacanti nei ruoli di cui al precedente comma valgono, se ed in
quanto necessario, le norme di cui all'art. 13 della presente legge] (8/a).
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(8/a) Abrogato dall'art. 20, L. 25 ottobre 1977, n. 808, riportata al n.
H/XLIII.
37. Le promozioni alle qualifiche superiori all'iniziale del ruolo dei
calcolatori degli Osservatori astronomici avvengono:
a) a calcolatore aggiunto, dopo un triennio di effettivo servizio nella
qualifica di vice calcolatore, compreso il servizio di prova;
b) a calcolatore, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di
calcolatore aggiunto;
c) a primo calcolatore, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica
di calcolatore;
d) a calcolatore capo, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di
primo calcolatore.
Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole del
competente direttore di Osservatorio.
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38. I vice calcolatori, i calcolatori aggiunti e i calcolatori in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge, saranno inquadrati nella
qualifica corrispondente a quella organicamente rivestita alla predetta data,
conservando l'anzianità di servizio maturata in quest'ultima qualifica.
I vincitori del concorso indetto per la promozione al grado IX del soppresso
ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n.
4, saranno inquadrati nella qualifica di calcolatore mantenendo ferma
l'anzianità loro assegnata nella qualifica stessa in base alle disposizioni
contenute nell'art. 6 del citato decreto presidenziale n. 4.
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39. Per lo sviluppo di carriera del personale tecnico di carriera esecutiva
degli Osservatori astronomici si osservano le norme previste dall'art. 24 della
presente legge per il personale tecnico di carriera esecutiva delle Università e
degli Istituti di istruzione superiore.
Nei confronti del personale della predetta carriera degli Osservatori
astronomici presentemente in servizio si osservano le norme di cui all'art. 25
della presente legge.
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40. Le promozioni a custode o usciere di 2ª classe e di 1ª classe nel ruolo
degli ausiliari degli Osservatori astronomici, si conseguono, a ruolo aperto,
mediante scrutinio di merito assoluto, al quale sono ammessi gli impiegati del
ruolo che abbiano compiuto rispettivamente due anni e sei anni di effettivo
servizio nella carriera.
La promozione a custode o usciere capo è conferita ai sensi dell'art. 192 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, e dopo almeno
quattro anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.
Nella prima applicazione della presente legge, il personale con dieci anni di
servizio nella carriera è inquadrato col coefficiente 180; il personale con sei
anni di servizio nella carriera, con il coefficiente 173; il personale con due
anni di servizio nella carriera, con il coefficiente 159.
L'eventuale maggiore anzianità è utile ai fini degli aumenti di stipendio nei
singoli coefficienti.
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41. Il Ministro della pubblica istruzione può assegnare a ciascun Osservatorio
astronomico, all'Osservatorio vesuviano e al Giardino coloniale di Palermo, non
più di una unità dai ruoli organici delle carriere di concetto delle segreterie
universitarie e dal ruolo organico della carriera esecutiva delle segreterie
medesime per la tenuta dell'amministrazione e della contabilità.
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42. Il Ministro per la pubblica istruzione può, per esigenze di servizio,
sentito il parere del rettore e del direttore interessati, disporre il
trasferimento di tecnici coadiutori e di tecnici di carriera esecutiva,
assegnati a cattedre di astronomia, qualunque sia la qualifica da essi
rivestita, dai ruoli di cui alle tabelle F ed M a quelli, rispettivamente, dei
calcolatori e dei tecnici di carriera esecutiva degli Osservatori astronomici e
viceversa.
Il trasferimento di cui al presente articolo è subordinato alla disponibilità di
posti in organico.
Nel passaggio di ruolo di cui al primo comma il tecnico conserva la qualifica e
l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza che è utile agli effetti della
progressione economica e di carriera.
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43. Il posto di ruolo di segretario contabile-economo del Giardino coloniale di
Palermo di cui alla legge 23 maggio 1952, n. 632, è soppresso.
Nella prima applicazione della presente legge, il titolare del predetto posto
sarà inquadrato nel ruolo della carriera di concetto del personale
amministrativo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, alla
qualifica che gli competerà in base alla anzianità di ruolo maturata, anzianità
che è utile per l'ulteriore progressione in carriera. La promozione del predetto
titolare alla qualifica di primo segretario sarà disposta, in deroga all'art.
176 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per
anzianità congiunta al merito.
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44. Sono istituiti, con effetto dal 1° novembre 1962, presso il Ministero della
pubblica istruzione, i seguenti ruoli:
a) ruolo degli ingegneri degli uffici tecnici delle Università e degli Istituti
di istruzione universitaria (carriera direttiva);
b) ruolo dei tecnici coadiutori per gli uffici tecnici predetti (carriera di
concetto);
c) ruolo dei tecnici laureati per gli Osservatori astronomici e per
l'Osservatorio vesuviano (carriera direttiva);
d) ruolo dei tecnici coadiutori per gli Osservatori astronomici e per
l'Osservatorio vesuviano (carriera di concetto).
La dotazione organica dei ruoli di cui al precedente comma è determinata nelle
tabelle R, S, T, U, annesse alla presente legge.
Al personale di cui al presente articolo, si applicano, per la immissione in
ruolo, lo stato giuridico, lo sviluppo di carriera, le norme che vigono al
medesimo titolo per gli impiegati civili dello Stato. È fatta, peraltro, salva
nei confronti del personale medesimo l'osservanza delle disposizioni particolari
contenute negli articoli seguenti.
Nei confronti del personale di cui alle lettere a) e b) si applicano le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766
e successive integrazioni, sul decentramento dei servizi del Ministero della
pubblica istruzione.
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45. I posti del ruolo degli ingegneri e del ruolo dei tecnici coadiutori degli
uffici tecnici sono assegnati dal Ministro della pubblica istruzione alle
Università e Istituti d'istruzione superiore in rapporto all'entità dei relativi
complessi edilizi.
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46. Le promozioni alle qualifiche superiori del ruolo degli ingegneri degli
uffici tecnici universitari avvengono:
a) a ingegnere aggiunto di I classe, dopo due anni di effettivo servizio nella
qualifica di ingegnere aggiunto di II classe compreso il periodo di prova;
b) a ingegnere di III classe dopo tre anni di effetti o servizio nella qualifica
di ingegnere aggiunto di I classe;
c) a ingegnere di II classe dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica
di ingegnere di III classe;
d) a ingegnere di I classe dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica
di ingegnere di II classe.
Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole del
Consiglio di amministrazione dell'Università o Istituto superiore, su motivata
proposta del Rettore.
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47. Per le promozioni nel ruolo dei tecnici coadiutori degli Uffici tecnici
universitari si osservano le norme previste nell'art. 11, comma primo, della
presente legge per i tecnici coadiutori degli istituti universitari.
Per le promozioni stesse occorre il giudizio favorevole del Consiglio di
amministrazione dell'Università o Istituto superiore, su motivata proposta del
capo dell'ufficio tecnico o, in mancanza, del direttore amministrativo.
------------------------
48. Nella prima applicazione della presente legge, metà dei posti del ruolo
degli ingegneri sono conferiti mediante concorso, da indirsi per la qualifica
iniziale, riservato al personale che abbia esercitato nelle Università e negli
Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un biennio alla data del 1°
novembre 1962, funzioni di ingegnere dell'Ufficio tecnico e sia in possesso del
titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite di età, prescritti
per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire.
La norma di cui al precedente comma si applica anche per quanto concerne il
ruolo dei tecnici coadiutori degli Uffici tecnici nei confronti del personale
che abbia esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore
statali per almeno un biennio alla data predetta funzioni proprie del ruolo
stesso e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello
del limite di età, prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti
da conferire.
Nei confronti del personale che venga immesso ai sensi dei precedenti commi nei
ruoli indicati nei commi medesimi l'anzianità maturata nel ruolo cui attualmente
appartiene con qualifica non inferiore a quella corrispondente al coefficiente
202, sarà utile per due terzi e, comunque, per non più di quattro anni
complessivi ai fini della progressione di carriera. Coloro peraltro, che nel
ruolo di provenienza abbiano maturato, alla data del 1° novembre 1962
un'anzianità di servizio di almeno 10 anni conserveranno lo stesso coefficiente
raggiunto nella carriera di provenienza con l'anzianità conseguita nel
coefficiente stesso.
------------------------
49. Per le promozioni nel ruolo dei tecnici laureati e in quello dei tecnici
coadiutori degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, si
osservano, in quanto applicabili, le norme previste negli artt. 6 e 11 della
presente legge, rispettivamente, per i tecnici laureati e per i tecnici
coadiutori degli Istituti universitari.
Le promozioni sono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione
su motivata proposta del direttore dell'Osservatorio e sentito il parere del
Consiglio di amministrazione del Ministero.
------------------------
50. [I posti di ruolo di cui all'art. 44 debbono essere messi a concorso entro
un anno dalla loro istituzione o vacanza.
Alle esigenze funzionali annesse ai posti disponibili nei ruoli di cui al comma
precedente può provvedersi, nelle more dei relativi concorsi, mediante il
conferimento di incarichi da disporsi con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione.
Ai titolari degli incarichi di cui al precedente comma è attribuito un compenso
mensile lordo commisurato al trattamento fondamentale iniziale stabilito dalle
disposizioni vigenti per la categoria del personale statale non di ruolo
corrispondente alla carriera cui appartengono i posti relativi all'incarico.
L'incarico, che può essere conferito anche in caso di legittimo impedimento di
personale appartenente ai ruoli suddetti, termina col cessare della causa che ha
dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo, e comunque all'atto della
copertura del corrispondente posto di ruolo, o al rientro in servizio del
titolare sostituito] (8/b).
------------------------
(8/b) Abrogato dall'art. 20, L. 25 ottobre 1977, n. 808, riportata al n.
H/LXIII.
51. Le disposizioni di cui all'art. 32 si applicano, con effetto dal 1° luglio
1962, anche nei confronti del personale non di ruolo non insegnante comunque
assunto e denominato in servizio nelle Università e negli Istituti d'istruzione
superiore, anche con qualifica salariale da data posteriore al 30 novembre 1957,
ma comunque anteriore al 1° maggio 1961.
Non si osserva, nei confronti del predetto personale, il disposto del terzo
comma dell'art. 1 della legge 21 marzo 1948, n. 287.
------------------------
52. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge - salvo per la
parte relativa agli artt. 45 e seguenti per la quale si provvederà con gli
ordinari stanziamenti di bilancio - si farà fronte mediante utilizzazione delle
quote destinate agli scopi di cui alla legge medesima sui fondi accantonati per
il finanziamento del Piano di sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al
1969.
I fondi di cui al precedente comma, eventualmente non utilizzati in ciascuno
esercizio, potranno essere utilizzati, in deroga alle vigenti norme, anche negli
esercizi successivi con la medesima destinazione di cui alla presente legge.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
------------------------
53. Le norme della presente legge, salvo diverse disposizioni contenute nei
singoli articoli, si applicano con effetto dal 1° novembre 1961.
------------------------
Tabella A
Ruolo organico dei Conservatori dei Musei delle
scienze e dei curatori degli orti botanici universitari
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-| Qualifica | Numero |
|ciente | |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
| | -+ | |
| 500 |Conservatore o Curatore di 1ª classe . . | | |
| 402 |Conservatore o Curatore di 2ª classe . . | | 70 (a) |
| 325 |Conservatore o Curatore di 3ª classe . . > | |
| 271 |Conservatore o Curatore aggiunto . . . . | | |
| 229 |Vice conservatore o vice curatore. . . . | | |
| | -+ | |
----------
(a) Tre posti di conservatore sono riservati: uno per il Museo
di Storia della scienza di Firenze, uno per il Museo annesso
all'osservatorio Astronomico di Roma e uno per l'istituto
papirologico "Girolamo Vitelli" di Firenze; un posto di
curatore è riservato per il Giardino Coloniale di Palermo in
sostituzione del posto di Vice Direttore Agronomo. Nel predetto
posto di Curatore, nella prima applicazione della presente
legge, sarà inquadrato con assegnazione al coefficiente che gli
spetterà in base all'anzianità maturata nel ruolo di provenienza
e con la conservazione, ad personam, della qualifica, di cui è
in possesso, il Vice Direttore Agronomo in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge.
------------------------
Tabella B (9)
Ruolo organico della carriera direttiva dei tecnici
laureati per gli istituti universitari
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-| Qualifica | Numero |
|ciente | |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
| | -+ | |
| | | dal 1-11-1961| |
| | | " 1- 7-1962| |
| 550 |Tecnico laureato capo . . . | " 1- 7-1963| 200 |
| 500 |Tecnico laureato principale | " 1- 7-1964| 400 |
| 402 |Tecnico laureato di 1ª classe > " 1- 7-1965| 600 |
| 325 |Tecnico laureato di 2ª classe| " 1- 7-1966| 800 |
| 271 |Tecnico laureato di 3ª classe| " 1- 7-1967| 1.000 |
| | | " 1- 7-1968| |
| | -+ | |
------------------------
(9) Vedi l'art. 3, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX.
Tabella C (10)
Ruolo organico della carriera direttiva del personale
delle biblioteche di facoltà e scuole dei
seminari e degli istituti scientifici
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-| Qualifica | Numero |
|ciente | |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
| 500 |Bibliotecario di 1ª classe . . . . . . . | 6 |
| 402 |Bibliotecario di 2ª classe . . . . . . . | 9 |
| | -+ | |
| 325 |Bibliotecario di 3ª classe . . . . . . . | | |
| 271 |Bibliotecario aggiunto . . . . . . . . . > | 30 |
| 229 |Vice bibliotecario . . . . . . . . . . . | | |
| | -+ | ---- |
45
------------------------
(10) Vedi l'art. 2, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX. Vedi,
inoltre, il D.M. 1° giugno 1971, riportato al n. H/XX-bis.
Tabella D (10)
Ruolo organico della carriera di concetto degli aiuto
bibliotecari addetti alle biblioteche di facoltà e scuole,
dei seminari e degli istituti scientifici
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-| Qualifica | Numero |
|ciente | |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
| 402 |Aiuto Bibliotecario superiore. . . . . . | 20 |
| 325 |Aiuto Bibliotecario principale . . . . . | 50 |
| | -+ | |
| 271 |Aiuto Bibliotecario. . . . . . . . . . . | | |
| 229 |Aiuto Bibliotecario aggiunto . . . . . . > | 180 |
| 202 |Aiuto Vice bibliotecario . . . . . . . . | | |
| -+ | ---- |
250
------------------------
(10) Vedi l'art. 2, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX. Vedi,
inoltre, il D.M. 1° giugno 1971, riportato al n. H/XX-bis.
Tabella E (11)
Ruolo organico della carriera di concetto del
personale amministrativo delle università e
degli istituti di istruzione superiore
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-| Qualifica | Numero |
|ciente | |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
| 402 |Segretario principale. . . . . . . . . . | 20 |
| 325 |Primo segretario . . . . . . . . . . . . | 45 |
| | -+ | |
| 271 |Segretario . . . . . . . . . . . . . . . | | |
| 229 |Segretario aggiunto. . . . . . . . . . . > | 185 |
| 202 |Vice segretario. . . . . . . . . . . . . | | |
| | -+ | ---- |
250
----------
Nota. Il posto organico della Biblioteca della scuola Normale
superiore di Pisa, istituito con la legge 24 luglio 1957, n.
756, è soppresso. Nella prima applicazione della presente
legge, il titolare del posto medesimo sarà inquadrato nel ruolo
organico di cui alla presente tabella, nella qualifica che gli
competerà in base all'anzianità di ruolo maturata, anzianità che
è utile per l'ulteriore progressione in carriera.
------------------------
(11) Vedi l'art. 1, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX. Vedi,
inoltre, il D.M. 1° giugno 1971, riportato al n. H/XX-bis.
Tabella F (12)
Ruolo organico della carriera di concetto dei
tecnici coadiutori
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-| Qualifica | Numero |
|ciente | |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
| | -+ | |
| 402 |Tecnico coadiutore capo di | | |
| | 1ª classe . . . . . . . . .| dal 1-11-1961| 240 |
| 325 |Tecnico coadiutore di 1ª | " 1- 7-1962| 400 |
| | classe. . . . . . . . . . .| " 1- 7-1963| 500 |
| 271 |Tecnico coadiutore di 2ª > " 1- 7-1964| 600 |
| | classe. . . . . . . . . . .| " 1- 7-1965| 700 |
| 229 |Tecnico coadiutore di 3ª | " 1- 7-1966| 800 |
| | classe. . . . . . . . . . .| " 1- 7-1967| 900 |
| 202 |Tecnico coadiutore aggiunto .| " 1- 7-1968| 1.000 |
| | -+ | |
------------------------
(12) Vedi l'art. 3, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX.
Tabella G (12)
Ruolo organico della carriera di concetto delle ostetriche
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-| Qualifica | Numero |
|ciente | |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
| | -+ | |
| 402 |Ostetrica capo . . . . . . . . . . . . . .| | |
| 325 |Ostetrica di 1ª classe . . . . . . . . . .| | |
| 271 |Ostetrica di 2ª classe . . . . . . . . . . >| 100 (a)|
| 229 |Ostetrica di 3ª classe . . . . . . . . . .| | |
| 202 |Ostetrica aggiunta . . . . . . . . . . . .| | |
| | -+ | |
------------------------
(12) Vedi l'art. 3, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX.
Tabella H (13)
Ruolo organico della carriera direttiva degli uffici
amministrativi delle università e degli istituti
di istruzione superiore
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-| Qualifica | Numero |
|ciente | |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
| 670 |Direttore amministrativo di 1ª classe . . | 12 |
| 500 |Direttore amministrativo di 2ª classe. . . | 26 |
| 402 |Direttore di sezione . . . . . . . . . . . | 40 |
| | -+ | |
| 325 |Consigliere di 1ª classe . . . . . . . . .| | |
| 271 |Consigliere di 2ª classe . . . . . . . . . >| 187 |
| 229 |Consigliere di 3ª classe . . . . . . . . .| | |
| | -+ | ---- |
| | 265
------------------------
(13) Vedi l'art. 1, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX. Per un
ulteriore incremento di 34 unità nel ruolo organico della carriera direttiva di
ragioneria delle segreterie universitarie, vedi l'art. 1, D.P.R. 1° giugno 1972,
n. 319, riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. Vedi, inoltre, il D.M.
1° giugno 1971, riportato al n. H/XX-ter, che, tra l'altro, con l'art. 3 ha
soppresso, a decorrere dal 1° luglio 1970, la carriera prevista dalla tabella I.
Tabella I (13)
Ruolo organico della carriera speciale del personale
di ragioneria delle segreterie universitarie
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-| Qualifica | Numero |
|ciente | |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
| | Carriera direttiva. | |
| 500 |Direttore di ragioneria. . . . . . . . . . | 5 |
| 402 |Ragioniere principale. . . . . . . . . . . | 22 |
| 325 |Primo ragioniere . . . . . . . . . . . . . | 50 |
| | | |
| | Carriera di concetto. | |
| | -+ | |
| 271 |Ragioniere . . . . . . . . . . . . . . . .| | |
| 229 |Ragioniere aggiunto. . . . . . . . . . . . >| 193 |
| 202 |Vice ragioniere. . . . . . . . . . . . . .| | |
| | -+ | ---- |
270
----------
(a) Un posto è riservato alla Scuola di Ostetricia di Venezia.
------------------------
(13) Vedi l'art. 1, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX. Per un
ulteriore incremento di 34 unità nel ruolo organico della carriera direttiva di
ragioneria delle segreterie universitarie, vedi l'art. 1, D.P.R. 1° giugno 1972,
n. 319, riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. Vedi, inoltre, il D.M.
1° giugno 1971, riportato al n. H/XX-ter, che, tra l'altro, con l'art. 3 ha
soppresso, a decorrere dal 1° luglio 1970, la carriera prevista dalla tabella I.
Tabella L (13)
Ruolo organico della carriera esecutiva delle
segreterie universitarie
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-| Qualifica | Numero |
|ciente | |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
| 271 |Archivista capo . . . . . . . . . . . . . | 120 |
| 229 |Primo archivista. . . . . . . . . . . . . | 230 |
| | -+ | |
| 202 |Archivista. . . . . . . . . . . . . . . . | | |
| 180 |Applicato . . . . . . . . . . . . . . . . >| 1.240 |
| 157 |Applicato aggiunto. . . . . . . . . . . . | | |
| | -+ | ----- |
1.590
------------------------
(13) Vedi l'art. 1, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX. Per un
ulteriore incremento di 34 unità nel ruolo organico della carriera direttiva di
ragioneria delle segreterie universitarie, vedi l'art. 1, D.P.R. 1° giugno 1972,
n. 319, riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. Vedi, inoltre, il D.M.
1° giugno 1971, riportato al n. H/XX-ter, che, tra l'altro, con l'art. 3 ha
soppresso, a decorrere dal 1° luglio 1970, la carriera prevista dalla tabella I.
Tabella M (12)
Ruolo organico della carriera esecutiva del personale
tecnico compresi gli infermieri delle università
e degli istituti di istruzione superiore
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-| Qualifica | Numero |
|ciente | |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
| + | -+ | |
| 325 >|Tecnico capo o infermiere capo. . . . . .| | |
| | |Infermiera capo sala superiore. . . . . .| | |
| + | | | |
| + | | | |
| 271 >|Tecnico o infermiere principale . . . . .| | |
| | |Infermiera capo sala principale . . . . .| | |
| + | | | |
| + | | | |
| 229 >|Tecnico o infermiere di 1ª classe . . . .| | |
| | |Infermiera capo sala . . . . . . . . . .| | |
| + | > | 3.100 |
| + | | | |
| | |Infermiera diplomata. . . . . . . . . . .| | |
| 202 >|Infermiera. . . . . . . . . . . . . . . .| | |
| | |Vice capo sala. . . . . . . . . . . . . .| | |
| | |Tecnico o infermiere di 2ª classe . . . .| | |
| + | | | |
| + | | | |
| 180 >|Tecnico o infermiera di 3ª classe . . . .| | |
| | |Infermiera diplomata in prova . . . . . .| | |
| + | | | |
| | | | |
| 157 |Tecnico o infermiere in prova . . . . . .| | |
| | -+ | |
------------------------
(12) Vedi l'art. 3, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX.
Tabella N (14)
Ruolo organico del personale ausiliario delle
università e degli istituti di istruzione superiore
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-| Qualifica | Numero |
|ciente | |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
| | -+ | |
| 180 |Bidello capo, custode capo, usciere por- | | |
| | tantino capo . . . . . . . . . . . . . | | |
| 173 |Bidello, custode, usciere, portantino di | | |
| | 1ª classe . . . . . . . . . . . . . . | |4.700 (a)|
| 159 |Bidello, custode, usciere, portantino di | | |
| | 2ª classe. . . . . . . . . . . . . . . | | |
| 151 |Bidello, custode, usciere, portantino di | | |
| | 3ª classe. . . . . . . . . . . . . . . | | |
| | -+ | |
----------
Nota. - A non più di due direttori di ragioneria possono, con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, essere conferite
funzioni ispettive con la qualifica di ispettore superiore di
ragioneria. Gli emolumenti relativi faranno carico agli
stanziamenti propri dell'Amministrazione centrale della pubblica
istruzione.
(a) I posti di ruolo sono aumentati di 50 unità in ognuno de-
gli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1968-69 sino a
raggiungere, da tale esercizio, il numero di 1.050.
Le promozioni alle qualifiche cui è connesso il coefficiente
180 sono conferite, presso ciascuna Università o Istituto di
istruzione superiore, nei limiti previsti dall'art. 28 secondo
comma, della presente legge.
------------------------
(14) Vedi l'art. 9, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX.
Tabella O (15)
Ruolo organico della carriera di concetto dei calcolatori
degli osservatori astronomici
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-| Qualifica | Numero |
|ciente | |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
| | -+ | |
| 402 |Calcolatore capo . . . . . . . . . . . . | | |
| 325 |Primo calcolatore . . . . . . . . . . . | | |
| 271 |Calcolatore. . . . . . . . . . . . . . . > | 18 (a)|
| 229 |Calcolatore aggiunto . . . . . . . . . . | | |
| 202 |Vice calcolatore . . . . . . . . . . . . | | |
| | -+ | |
------------------------
(15) Vedi l'art. 11, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX.
Tabella P (15)
Ruolo organico della carriera esecutiva del personale
tecnico degli osservatori astronomici
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-| Qualifica | Numero |
|ciente | |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
| | -+ | |
| 325 |Tecnico capo . . . . . . . . . . . . . . | | |
| 271 |Tecnico principale . . . . . . . . . . . | | |
| 229 |Tecnico di 1ª classe . . . . . . . . . . | | |
| 202 |Tecnico di 2ª classe . . . . . . . . . . > | 28 (b)|
| 180 |Tecnico di 3ª classe . . . . . . . . . . | | |
| 157 |Tecnico in prova . . . . . . . . . . . . | | |
| | -+ | |
------------------------
(15) Vedi l'art. 11, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX.
Tabella Q (16)
Ruolo organico del personale ausiliario degli osservatori
astronomici
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-| Qualifica | Numero |
|ciente | |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
| 180 |Custode capo, usciere capo . . . . . . . | 12 |
| | -+ | |
| 173 |Custode, usciere di 1ª classe. . . . . . | | |
| 159 |Custode, usciere di 2ª classe. . . . . . > | 23 |
| 151 |Custode, usciere di 3ª classe. . . . . . | | |
| | -+ | ---- |
35
----------
(a) Un posto è riservato all'Osservatorio vesuviano.
(b) Sono compresi:
1) un posto per l'Osservatorio vesuviano;
2) un posto per l'Erbario coloniale di Firenze;
3) un posto per la Collezione elmintologica centrale i-
taliani, in sostituzione del posto di curatore;
4) un posto per il Giardino coloniale di Palermo, in so-
stituzione di quello di capo coltivatore. Nei posti di
cui ai numeri 3) e 4) saranno inquadrati, nella prima
applicazione della presente legge, rispettivamente, il
curatore della predetta Collezione e il capo coltivato-
re del Giardino coloniale in servizio di ruolo alla da-
ta del 1° novembre 1961. L'inquadramento per il quale
si prescinde, ove occorra, dal possesso del prescritto
titolo di studio, comporta l'assegnazione alla qualifi-
ca che spetterà in base alla anzianitè a di ruolo già
maturata alla predetta data.
Sono compresi:
1) i due posti del ruolo del personale ausiliario dell'Os-
servatorio vesuviano che viene soppresso, ferma restan-
do l'assegnazione dei posti stessi all'Osservatorio
predetto;
2) un posto di custode per l'Erbario coloniale di Firenze
e due posti di custode per il Giardino coloniale di
Palermo.
------------------------
(16) Vedi l'art. 12, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX.
Tabella R (17)
Ruolo organico della carriera direttiva degli ingegneri
degli uffici tecnici delle università e degli
istituti di istruzione superiore
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-| Qualifica | Numero |
|ciente | |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
| | -+ | |
| 500 |Ingegneri di 1ª classe . . . . . . . . . | | |
| 402 |Ingegneri di 2ª classe . . . . . . . . . | | |
| 325 |Ingegneri di 3ª classe . . . . . . . . . > | 20 |
| 271 |Ingegnere aggiunto di 1ª classe. . . . . | | |
| 229 |Ingegnere aggiunto di 2ª classe. . . . . | | |
| | -+ | |
------------------------
(17) Vedi l'art. 8, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX.
Tabella S (17)
Ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici
coadiutori degli uffici tecnici universitari
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-| Qualifica | Numero |
|ciente | |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
| | -+ | |
| 402 |Tecnico coadiutore capo. . . . . . . . . | | |
| 325 |Tecnico coadiutore di 1ª classe. . . . . | | |
| 271 |Tecnico coadiutore di 2ª classe. . . . . > | 80 |
| 229 |Tecnico coadiutore di 3ª classe. . . . . | | |
| 202 |Tecnico coadiutore aggiunto. . . . . . . | | |
| | -+ | |
------------------------
(17) Vedi l'art. 8, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX.
Tabella T (15)
Ruolo della carriera direttiva dei tecnici laureati
per gli osservatori astronomici e per
l'osservatorio vesuviano
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-| Qualifica | Numero |
|ciente | |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
| | -+ | |
| 550 |Tecnico laureato capo. . . . . . . . . . | | |
| 500 |Tecnico laureato principale. . . . . . . | | |
| 402 |Tecnico laureato di 1ª classe. . . . . . > | 18 |
| 325 |Tecnico laureato di 2ª classe. . . . . . | | |
| 271 |Tecnico laureato di 3ª classe. . . . . . | | |
| | -+ | |
------------------------
(15) Vedi l'art. 11, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX.
Tabella U (15)
Ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici
coadiutori degli osservatori astronomici
e dell'osservatorio vesuviano
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-| Qualifica | Numero |
|ciente | |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
| | -+ | |
| 402 |Tecnico coadiutore capo. . . . . . . . . | | |
| 325 |Tecnico coadiutore di 1ª classe. . . . . | | |
| 271 |Tecnico coadiutore di 2ª classe. . . . . > | 24 |
| 229 |Tecnico coadiutore di 3ª classe. . . . . | | |
| 202 |Tecnico coadiutore aggiunto. . . . . . . | | |
| | -+ | |
------------------------
(15) Vedi l'art. 11, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX.