GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 306 DELL' 11/12/1961



L. 3 novembre 1961, n. 1255.  Agg. G.U. 31/01/2006
Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e 
degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici. 
 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 dicembre 1961, n. 306. 
 





1. Sono istituiti, con effetto dal 1° novembre 1961, presso il Ministero della 
pubblica istruzione, i seguenti ruoli, per sopperire alle esigenze funzionali 
delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria: 
a) ruolo dei conservatori dei Musei delle scienze e dei curatori degli Orti 
botanici (carriera direttiva); 
b) ruolo dei tecnici laureati (carriera direttiva); 
c) ruolo dei bibliotecari per le biblioteche di Facoltà o Scuole, dei Seminari e 
degli Istituti scientifici (carriera direttiva); 
d) ruolo degli aiuto bibliotecari per le biblioteche predette (carriera di 
concetto); 
e) ruolo del personale amministrativo delle Segreterie universitarie (carriera 
di concetto); 
f) ruolo dei tecnici coadiutori (carriera di concetto); 
g) ruolo delle ostetriche (carriera di concetto). 
Si applicano nei confronti del personale dei ruoli di cui alle lettere b), f) e 
g) le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, 
n. 766, e successive integrazioni sul decentramento dei servizi del Ministero 
della pubblica istruzione. 
La dotazione organica dei ruoli predetti è determinata nelle tabelle A, B, C, D, 
E, F, G, annesse alla presente legge. 
I ruoli organici del personale delle Segreterie universitarie di cui alla legge 
6 luglio 1940, numero 1038, e alle successive modificazioni, il ruolo organico 
dei tecnici di carriera esecutiva e quello degli ausiliari delle Università e 
degli Istituti di istruzione superiore di cui alla legge 24 giugno 1950, n. 465 
(2), e successive modificazioni, sono sostituiti dal 1° novembre 1961 con quelli 
stabiliti nelle tabelle H, I, L, M, N, annesse alla presente legge. 
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(2) Ha ratificato, con modificazioni, il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
2. Al personale di cui al precedente art. 1, primo comma, si applicano, per la 
immissione in ruolo, lo stato giuridico, lo sviluppo di carriera, le 
disposizioni che vigono al medesimo titolo per gli impiegati civili dello Stato. 

Per quanto concerne il personale della carriera tecnica esecutiva e quello della 
carriera ausiliaria delle Università restano ferme le disposizioni contenute nel 
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 
1950, n. 465, le quali si osservano anche, in quanto applicabili, per il 
personale delle carriere tecnica ed ausiliaria degli osservatori astronomici. 
Nei confronti del personale di cui ai precedenti commi è fatta, peraltro, salva 
l'osservanza delle disposizioni particolari contenute nella presente legge. 
Il regolamento di esecuzione della presente legge - da emanare con decreto del 
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione 
di concerto con il Ministro per il tesoro - determina i titoli di studio per 
l'ammissione alle carriere di cui al precedente art. 1, comma primo, la 
composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi sia per l'ammissione 
alle carriere predette, sia per le promozioni a qualifiche superiori, nonché le 
prove di esame e le modalità per l'espletamento dei concorsi medesimi. 
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3. I conservatori dei Musei delle scienze e i curatori degli Orti botanici 
curano la conservazione e l'incremento del patrimonio scientifico dei Musei e 
degli Orti attenendosi alle direttive dei professori ufficiali degli Istituti 
cui i Musei e gli Orti sono annessi; e, qualora il Museo non sia in particolare 
annesso ad Istituto, alle direttive del preside di Facoltà. 
I posti del ruolo dei conservatori dei Musei delle scienze e dei curatori degli 
Orti botanici vengono ripartiti fra i vari Musei ed Orti con decreto del 
Ministro per la pubblica istruzione. 
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4. Le promozioni alle qualifiche superiori del ruolo dei conservatori dei musei 
e dei curatori degli orti botanici avvengono: 
a) a conservatore e curatore aggiunto dopo 2 anni di effettivo servizio nella 
qualifica di vice conservatore e vice curatore, compreso il periodo di prova; 
b) a conservatore e curatore di 3ª classe almeno dopo 3 anni di permanenza nella 
qualifica di conservatore e curatore aggiunto; 
c) a conservatore e curatore di 2ª classe dopo 5 anni di permanenza nella 
qualifica di conservatore e curatore di 3ª classe; 
d) a conservatore e curatore di 1ª classe dopo 5 anni di permanenza nella 
qualifica di conservatore e curatore di 2ª classe. 
Le promozioni predette sono subordinate al giudizio favorevole espresso dal 
competente consiglio di facoltà su motivata proposta del direttore del museo e 
dell'orto botanico. 
Nel caso che il museo ed orto botanico non siano annessi ad una facoltà il 
giudizio sarà espresso dal consiglio superiore della pubblica istruzione su 
proposta del direttore del museo ed orto botanico (2/a). 
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(2/a) Articolo così modificato dall'art. 26, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata 
al n. H/XX, a decorrere dal 1° gennaio 1970. 
 





5. I posti del ruolo di tecnici laureati sono assegnati agli Istituti delle 
facoltà o scuole dotati di attrezzature scientifico-didattiche di particolare 
complessità e, prevalentemente, a quelli le cui attrezzature servano alle 
attività didattiche e scientifiche di più cattedre. 
La ripartizione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su 
proposta motivata del Ministro per la pubblica istruzione. 
Le eventuali modificazioni alla predetta ripartizione, nell'ambito dei posti 
assegnati a ciascuna Università o Istituto superiore, sono disposte con decreto 
del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta dei Consigli di facoltà o 
scuola, approvata dal Senato accademico. 
Limitatamente alla ripartizione da disporsi con effetto dal 1° novembre 1961, i 
posti saranno assegnati, con precedenza, agli Istituti presso i quali presti 
servizio personale cui sia stato conferito un incarico ai sensi dell'art. 3, 
lettera c) della legge 5 marzo 1961, n. 158. 
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6. Le promozioni alle qualifiche superiori del ruolo dei tecnici laureati 
avvengono. 
a) a tecnico laureato di II classe, dopo due anni di effettivo servizio nella 
qualifica di tecnico laureato di III classe, compreso il periodo di prova; 
b) a tecnico laureato di I classe, dopo tre anni di permanenza nella qualifica 
di tecnico laureato di II classe; 
c) a tecnico laureato principale dopo cinque anni di permanenza nella qualifica 
di tecnico laureato di I classe; 
d) a tecnico laureato capo dopo cinque anni di permanenza nella qualifica di 
tecnico laureato principale. 
Le promozioni predette sono subordinate a giudizio favorevole espresso dal 
competente Consiglio di facoltà o scuola, su motivata proposta del 
professore-direttore dell'Istituto. 
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7. Gli assistenti ordinari a cattedre universitarie con almeno cinque anni di 
servizio possono, su conforme parere della sezione I del Consiglio superiore 
della pubblica istruzione, essere trasferiti nei ruoli dei conservatori e 
curatori, dei tecnici laureati nonché in quello degli ingegneri di cui al 
successivo art. 44. 
Il collocamento nei ruoli di cui al precedente comma è effettuato nella 
qualifica corrispondente a quella acquisita organicamente nel ruolo di 
provenienza e con attribuzione di trattamento economico non superiore a quello 
fruito all'atto del collocamento. 
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8. Il personale del ruolo dei bibliotecari delle biblioteche di facoltà o 
scuola, dei seminari e degli istituti è addetto, alla dipendenza dei direttori 
delle biblioteche stesse, ai servizi bibliotecnici di ciascun Ateneo. In 
particolare esso, avvalendosi dell'opera del personale di cui al successivo 
comma, provvede alla revisione ed organizzazione dei cataloghi alfabetici per 
autore e collabora coi singoli direttori per la compilazione dello schedario per 
quanto riguarda i cataloghi per materia e per soggetto. 
Il personale del ruolo degli aiuto bibliotecari disimpegna i servizi tecnici 
delle biblioteche, alle dipendenze del bibliotecario e del direttore della 
biblioteca. 
I lavori di archivio, di registrazione, di copia, di microfotografia e per il 
servizio di prestito, sono disimpegnati dal personale compreso nel ruolo 
organico della carriera esecutiva degli uffici amministrativi delle Università e 
degli Istituti di istruzione superiore. 
I posti del ruolo dei bibliotecari e quelli del ruolo degli aiuto bibliotecari 
sono ripartiti, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, fra le 
Università e gli Istituti di istruzione superiore in rapporto alle esigenze 
delle singole biblioteche. 
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9. I posti dei ruoli dei tecnici laureati, dei tecnici coadiutori e delle 
ostetriche sono conferiti in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami, 
bandito dal Rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria, 
previa autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione. Il bando è 
pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero, almeno sessanta giorni prima 
della scadenza del termine. 
Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto rettorale. 
Dei risultati dei concorsi viene data notizia, previa approvazione degli atti da 
parte del Ministro, nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica 
istruzione. 
La nomina dei vincitori è disposta con decreto del Ministro. 
Per i trasferimenti del personale di cui al presente articolo si osservano le 
norme previste per i tecnici di carriera esecutiva. 
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10. I posti di ruolo di tecnico coadiutore sono assegnati agli Istituti delle 
facoltà o scuole con riferimento alla consistenza dell'attrezzatura 
didattico-scientifica ed alle esigenze della ricerca, della sperimentazione e 
delle esercitazioni. 
La ripartizione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, 
da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero. 
Le modificazioni alla ripartizione stessa sono parimenti disposte con decreto 
ministeriale su proposta dei Consigli di facoltà o scuola, approvata dal Senato 
accademico. 
Limitatamente alla ripartizione da disporsi con effetto dal 1° novembre 1961, i 
posti saranno assegnati, con precedenza, agli Istituti presso i quali presti 
servizio personale cui sia stato conferito un incarico ai sensi dell'art. 3, 
lettera d), della legge 5 marzo 1961, n. 158. 
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11. Le promozioni alle qualifiche superiori all'iniziale del ruolo dei tecnici 
coadiutori avvengono: 
a) a tecnico coadiutore di 3ª classe, dopo un triennio di effettivo servizio 
nella qualifica di tecnico coadiutore aggiunto, compreso il periodo di prova; 
b) a tecnico coadiutore di 2ª classe, dopo sei anni di effettivo servizio nella 
qualifica di tecnico coadiutore di 3ª classe; 
c) a tecnico coadiutore di 1ª classe, dopo cinque anni di effettivo servizio 
nella qualifica di tecnico coadiutore di 2ª classe; 
d) a tecnico coadiutore capo, dopo sei anni di effettivo servizio nella 
qualifica di tecnico coadiutore di 1ª classe. 
Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole del 
Consiglio di facoltà o scuola competente, su motivata proposta del professore 
direttore di Istituto. 
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12. Le promozioni alle qualifiche superiori all'iniziale del ruolo delle 
ostetriche avvengono: 
a) a ostetrica di 3ª classe, dopo un triennio di effettivo servizio nella 
qualifica di ostetrica aggiunta, compreso il periodo di prova; 
b) a ostetrica di 2ª classe, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica 
di ostetrica di 3ª classe; 
c) a ostetrica di 1ª classe, dopo cinque anni di effettivo servizio nella 
qualifica di ostetrica di 2ª classe; 
d) a ostetrica capo, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di 
ostetrica di 1ª classe. 
Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole 
della Facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del professore ufficiale di 
Clinica ostetrica e ginecologica. 
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13. [Alle esigenze funzionali annesse ai posti disponibili nei ruoli di cui alle 
tabelle A, B, C, D, F, G, può provvedersi, nelle more dei relativi concorsi, 
mediante conferimento di incarichi da disporsi con decreto del Ministro per la 
pubblica istruzione. 
Ai titolari degli incarichi di cui al precedente comma è attribuito un compenso 
mensile lordo commisurato al trattamento fondamentale iniziale stabilito dalle 
disposizioni vigenti per la categoria del personale statale non di ruolo 
corrispondente alla carriera cui appartengono i posti relativi all'incarico. 
L'incarico, che può essere conferito anche in caso di legittimo impedimento di 
personale appartenente ai ruoli suddetti, termina col cessare della causa che ha 
dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo, e comunque all'atto della 
copertura del corrispondente posto di ruolo, o al rientro in servizio del 
titolare sostituito. 
I posti disponibili nei ruoli di cui al presente articolo debbono essere messi a 
concorso entro due anni dalla loro vacanza ferma restando, peraltro, 
l'osservanza di quanto è disposto nel successivo art. 16, comma secondo. 
Per i primi due anni di attuazione della presente legge, l'incarico per i posti 
di tecnico laureato o diplomato potrà essere conferito, con l'assenso degli 
interessati, anche a tecnici già in servizio all'entrata in vigore della 
presente legge, senza pregiudizio della posizione giuridica, della progressione 
in carriera e del trattamento economico di cui essi siano provvisti alla data 
suddetta. Qualora il trattamento economico di cui gli interessati sono provvisti 
sia inferiore a quello proprio dei coefficienti 271 e 202, rispettivamente per i 
laureati e diplomati, la differenza viene corrisposta con apposito assegno 
personale non pensionabile e riassorbibile con gli eventuali successivi aumenti. 

Le nomine a tecnico incaricato, laureato o diplomato, già conferite ai sensi 
dell'art. 3, lett. c) e d) della legge 5 marzo 1961, n. 158, s'intendono 
disposte a tutti gli effetti previsti dal presente articolo] (3/a). 
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(3/a) Abrogato dall'art. 20, L. 25 ottobre 1977, n. 808, riportata al n. 
H/XLIII. 
 





14. Gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 3, lett. c) della legge 5 marzo 
1961, n. 158, costituiranno in caso di parità di merito, titolo di preferenza 
nei concorsi che saranno indetti per la prima copertura dei posti di tecnico 
laureato assegnati a ciascun Istituto. 
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15. Nella prima applicazione della presente legge, metà dei posti del ruolo di 
bibliotecari sono conferiti mediante concorso per esame speciale e per titoli da 
indirsi per la qualifica iniziale, riservato al personale che abbia esercitato 
nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un 
biennio alla data del 1° novembre 1961, funzioni di bibliotecario e sia in 
possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite massimo 
di età, prescritti per l'ammissione il ruolo cui appartengono i posti da 
conferire. 
L'esame speciale di cui al precedente comma consiste in un colloquio vertente 
sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso (3). 
La norma di cui al precedente comma si applica anche per quanto concerne il 
ruolo degli aiuto-bibliotecari, nei confronti del personale che abbia esercitato 
nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un 
biennio alla data predetta, funzioni non inferiori a quelle di 
aiuto-bibliotecario e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, 
eccetto quello del limite massimo di età, prescritti per l'ammissione al ruolo 
cui appartengono i posti da conferire. 
Nella prima applicazione della presente legge i posti di ruolo dei conservatori 
e dei curatori potranno, presso ciascun Ateneo, essere coperti mediante concorso 
indetto per la rispettiva qualifica iniziale e riservato al personale che abbia 
esercitato nell'Università e negli Istituti di istruzione superiore statali, per 
almeno un biennio alla data del 1° novembre 1961, le rispettive funzioni e sia 
in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite 
massimo di età, prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da 
conferire. 
Nei confronti del personale che venga immesso ai sensi dei precedenti commi nei 
ruoli indicati nei commi medesimi, l'anzianità maturata nel ruolo cui 
attualmente appartiene con qualifica non inferiore a quella corrispondente al 
coefficiente 202 sarà utile per due terzi e, comunque, per non più di quattro 
anni complessivi ai fini della progressione di carriera. Coloro, peraltro, che 
nel ruolo di provenienza abbiano maturato, alla data del 1° novembre 1961, una 
anzianità di servizio di almeno 10 anni conserveranno lo stesso coefficiente 
raggiunto nella carriera di provenienza con l'anzianità conseguita nel 
coefficiente stesso, anzianità che è riconosciuta utile ai fini di carriera ed 
economici. 
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(3) I primi due commi hanno così sostituito l'originario primo comma per effetto 
dell'art. 1, L. 5 giugno 1965, n. 698, riportata al n. H/XV. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
16. Nella prima applicazione della presente legge, il quaranta per cento dei 
posti della carriera di concetto di segreteria degli uffici amministrativi delle 
Università e degli Istituti di istruzione superiore sono conferiti mediante 
concorso speciale per titoli riservato agli impiegati del ruolo ordinario della 
carriera esecutiva che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della 
presente legge, del titolo di studio medio di secondo grado ed abbiano per 
almeno tre anni prestato lodevole servizio con mansioni proprie della carriera 
di concetto: nonché agli impiegati - in possesso dell'anzidetto titolo di studio 
- che nella prima applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, 
ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, sono stati inquadrati nel ruolo 
dei tecnici (gruppo C) ed assegnati a prestare servizio negli uffici 
amministrativi universitari. 
Inoltre, il 40 per cento dei posti è conferito mediante concorso per esame 
speciale, al quale potranno prendere parte: 
a) gli appartenenti ai ruoli ordinari ed aggiunti di carriera esecutiva degli 
uffici amministrativi sprovvisti del predetto diploma, purché siano in possesso 
di quello di istruzione secondaria di primo grado e rivestano una qualifica non 
inferiore ad archivista o equiparata o abbiano, alla data del 1° novembre 1961, 
una anzianità di servizio non inferiore a dieci anni; 
b) coloro che nella prima applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 
1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, sono stati inquadrati nel 
ruolo dei tecnici (gruppo C) ed assegnati a prestare servizio negli uffici 
amministrativi universitari. 
L'esame speciale, di cui al presente articolo, consiste in un colloquio vertente 
sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso. 
I candidati che, in ciascuno dei predetti concorsi, siano compresi nella 
graduatoria degli idonei, potranno conseguire la nomina in rapporto ai posti 
eventualmente non coperti in base ai risultati dell'altro concorso (4). 
Il personale che venga immesso nel ruolo della carriera di concetto di 
segreteria ai sensi del presente articolo e che abbia maturato, nel ruolo di 
provenienza, un'anzianità di servizio di almeno dieci anni, conserverà lo stesso 
coefficiente raggiunto nella carriera di provenienza con l'anzianità maturata 
nel coefficiente stesso. 
Il personale del ruolo dei tecnici di carriera esecutiva che svolga mansioni 
proprie degli uffici amministrativi e che, avendo titolo a partecipare al 
concorso previsto dal presente articolo, non vi prenda parte, ovvero 
partecipandovi, non risulti fra i vincitori, viene collocato in soprannumero ad 
personam rispetto al ruolo di appartenenza, con effetto dal 90° giorno 
successivo a quello della pubblicazione dei risultati del concorso stesso. 
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(4) I primi quattro commi hanno così sostituito gli originari primi due commi 
per effetto dell'art. 2, L. 5 giugno 1965, n. 698, riportata al n. H/XVI. 
 





17. Nella prima applicazione della presente legge, i posti di ruolo dei tecnici 
coadiutori che verranno assegnati ogni anno saranno conferiti, presso ciascun 
Istituto, mediante concorsi per esami pratici e per titoli da indirsi dal 
Rettore dell'Università o Istituto di istruzione superiore e da espletare tra i 
tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che, alla data del 1° novembre 
1961, si trovino in servizio da almeno un biennio presso Istituti delle Facoltà 
o Scuole universitarie e siano in possesso di un diploma di Istituto di 
istruzione secondaria di secondo grado riconosciuto valido dal Ministro per la 
pubblica istruzione in rapporto alle specifiche esigenze dell'Istituto, nonché 
degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto. 
Possono, altresì, essere ammessi ai predetti concorsi anche i tecnici di ruolo 
della carriera esecutiva sprovvisti del diploma di cui al precedente comma, 
purché abbiano almeno 6 anni di servizio e siano in possesso almeno di diploma 
di istruzione secondaria di primo grado. 
Gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 3, lettera d) della legge 5 marzo 
1961, n. 158, costituiranno in caso di parità di merito, titolo di preferenza 
nei concorsi di cui al presente articolo. 
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18. Nella prima applicazione della presente legge, l'immissione nella qualifica 
iniziale del ruolo di concetto delle ostetriche è subordinata all'esito 
favorevole di apposito concorso nazionale per titoli ed esami da espletare tra 
le ostetriche appartenenti all'attuale ruolo organico dei tecnici e che, alla 
data di entrata in vigore della legge medesima, trovinsi in servizio presso le 
cliniche ostetriche e ginecologiche universitarie o presso la Scuola di 
ostetricia di Venezia e siano in possesso del diploma rilasciato da una Scuola 
di ostetricia annessa alle predette Cliniche ovvero da scuole di ostetricia 
parificate e degli altri requisiti prescritti per accedere al predetto ruolo di 
concetto. 
Le ostetriche che non superano il concorso di cui al precedente comma, o che non 
vi partecipano, permangono in servizio nell'attuale posizione di ostetriche 
della carriera esecutiva ai sensi e secondo le norme di cui alla legge 24 giugno 
1950, n. 465. In corrispondenza delle unità di personale che verranno a trovarsi 
nelle condizioni di cui al presente comma saranno lasciati vacanti altrettanti 
posti nel ruolo di concetto delle ostetriche. 
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19. Nei confronti del personale che venga immesso, ai sensi dei precedenti artt. 
17 e 18, nel ruolo dei tecnici coadiutori ed in quello delle ostetriche, 
l'anzianità maturata nel ruolo cui attualmente appartiene con qualifica non 
inferiore a quella corrispondente al coefficiente 202, sarà utile per due terzi 
ai fini della progressione di carriera e per non più di quattro anni 
complessivi. Coloro, peraltro, che nel ruolo di provenienza abbiano maturato, 
alla data del 1° novembre 1961, un'anzianità di servizio per lo meno di 10 anni, 
conserveranno lo stesso coefficiente raggiunto nella carriera esecutiva con 
l'anzianità conseguita nel coefficiente stesso, anzianità che è riconosciuta 
utile ai fini della progressione di carriera ed economica. 
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20. Nella prima applicazione della presente legge i posti in aumento in ciascuno 
dei ruoli organici di cui alle tabelle H, I ed L, e risultanti disponibili dopo 
effettuate le promozioni delle varie qualifiche, potranno essere conferiti 
mediante concorsi per esame speciale da indire per la qualifica iniziale di 
ciascun ruolo e da espletare tra il personale in servizio nei rispettivi ruoli 
aggiunti e nelle rispettive categorie di impiego non di ruolo delle segreterie 
universitarie, nonché tra il personale che per almeno due anni, alla data del 1° 
novembre 1961, abbia esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione 
superiore statali funzioni proprie dei posti messi a concorso e che sia in 
possesso dei prescritti titoli e requisiti ad eccezione di quello del limite 
massimo di età. 
L'esame speciale di cui al presente articolo consiste in un colloquio vertente 
sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso (5). 
Ai concorsi previsti dal presente articolo, potranno essere ammessi anche coloro 
che, appartenendo ad altri ruoli del Ministero della pubblica istruzione, 
abbiano esercitato per almeno cinque anni, alla data predetta, mansioni inerenti 
ai servizi universitari e siano in possesso dei prescritti titoli e requisiti. 
Il servizio di ruolo in base al quale gli interessati saranno eventualmente 
ammessi ai concorsi, ai sensi del comma precedente, sarà in caso di nomina, 
valutato ai fini della progressione in carriera per non più di tre anni. 
In dipendenza delle unità di personale che, effettuati i concorsi di cui al 
precedente comma, risultino ancora in servizio nei predetti ruoli aggiunti e 
nelle predette categorie d'impiego non di ruolo, saranno tenuti vacanti 
altrettanti posti in ciascuno dei corrispondenti ruoli organici. 
Per l'ammissione al concorso a posti di qualifica iniziale nella carriera 
direttiva sono considerate valide lauree diverse da quelle previste dall'art. 2 
della legge 6 luglio 1940, n. 1038. 
Per il ruolo di carriera esecutiva è fatta salva l'osservanza del disposto 
dell'art. 345 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 9. 

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(5) I primi due commi hanno così sostituito l'originario primo comma per effetto 
dell'art. 3, L. 5 giugno 1965, n. 698, riportata al n. H/XVI di questa voce. 
 





21. La carriera del personale di ragioneria delle Segreterie universitarie è 
compresa tra le carriere speciali previste dal titolo V del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
(6). 
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(6) Sostituisce l'art. 2, L. 6 luglio 1940, n. 1038. 
 





22. Le disposizioni relative all'inquadramento nei ruoli statali del personale 
di Segreteria degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli e del 
personale di segreteria e tecnico della libera Università di Camerino, 
contenute, rispettivamente, nell'art. 3 della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, e 
nell'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 254, sono sostituite dalle seguenti. 
Il personale di segreteria degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli 
e della libera Università di Camerino che, alla data, rispettivamente, del 3 
dicembre 1957 e del 1° novembre 1958, trovavasi in servizio di ruolo negli 
Atenei medesimi, sarà inquadrato, previo giudizio favorevole del Consiglio di 
amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, in uno dei ruoli delle 
segreterie universitarie, del quale abbia esercitato le funzioni da almeno tre 
anni alle date predette. L'inquadramento sarà effettuato per qualifiche non 
superiori a quelle di direttore di sezione, di primo ragioniere e di primo 
archivista, prescindendosi, ove occorra, dal possesso del titolo di studio 
prescritto per la rispettiva carriera e tenendosi conto per ciascun impiegato, 
dell'anzianità di servizio, dei titoli posseduti e delle note di qualifica 
riportate. 
Il personale tecnico in servizio di ruolo nell'Università di Camerino alla data 
del 1° novembre 1958 è inquadrato nel corrispondente ruolo statale dei tecnici 
di carriera esecutiva, prescindendosi ove occorre, dal possesso del prescritto 
titolo di studio, con le condizioni e modalità stabilite dal decreto legislativo 
7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 
1950, n. 465. 
Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi hanno effetto dalle date di entrata 
in vigore della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, e della legge 13 marzo 1958, n. 
254, rispettivamente per il personale degli Istituti superiori navale e 
orientale di Napoli e della Università di Camerino e potranno essere disposti 
anche in soprannumero rispetto ai posti disponibili nelle qualifiche sopra 
indicate, salvo riassorbimento con l'entrata in vigore della presente legge. 
Il personale di segreteria e tecnico in servizio nella Università di Camerino 
alla data del 1° novembre 1958 e nei cui confronti non sia applicabile il comma 
primo del presente articolo, sarà inquadrato, con effetto dalla data predetta, 
nelle categorie d'impiego statale non di ruolo ai sensi della legge 21 marzo 
1958, n. 287. Il personale medesimo potrà, comunque, partecipare in deroga al 
limite di età, ad uno dei concorsi, di cui agli artt. 16, 20 e 23 della presente 
legge. 
Il personale di ruolo degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli e 
della Università di Camerino che, alla data di pubblicazione della legge 3 
dicembre 1957, n. 1210, e della legge 13 marzo 1958, n. 254, non si è trovato in 
servizio perché dichiarato dimesso o perché collocato in pensione prima di aver 
raggiunto il limite di età, potrà essere assunto nei ruoli del personale di 
segreteria, ed inquadrato nella carriera e nella qualifica corrispondenti alla 
carriera ed al grado ricoperti all'atto della cessazione dal servizio presso i 
predetti Atenei in base al relativo statuto. 
Il personale di cui al presente articolo che, per almeno tre anni, abbia 
esercitato presso i predetti Atenei le funzioni di direttore amministrativo, 
potrà essere inquadrato, a giudizio del Consiglio di amministrazione del 
Ministero della pubblica istruzione, nella qualifica di direttore amministrativo 
di 2ª classe in uno dei posti che, per la qualifica medesima, sono istituiti con 
la presente legge. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
23. Nella prima attuazione della presente legge, i posti recati in aumento in 
ciascuno dei ruoli organici di cui alle tabelle M ed N saranno conferiti 
mediante concorsi per titoli da indire per la qualifica iniziale di ciascun 
ruolo e da espletare tra il personale in servizio nei rispettivi ruoli aggiunti 
e nelle rispettive categorie di impiego non di ruolo, nonché tra il personale 
che, alla data del 31 marzo 1961 abbia comunque prestato servizio presso le 
Università e gli Istituti di istruzione superiore con mansioni proprie dei posti 
messi a concorso per un periodo anche non continuativo non inferiore a 90 giorni 
e che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, ad eccezione di quello 
del limite massimo di età. 
In dipendenza delle unità di personale che, effettuati i concorsi di cui al 
precedente comma, risultino ancora in servizio nei predetti ruoli aggiunti e 
nelle predette categorie di impiego non di ruolo saranno tenuti vacanti 
altrettanti posti in ciascuno dei corrispondenti ruoli organici. 
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24. Lo sviluppo di carriera per il personale del ruolo di cui alla annessa 
tabella M si svolge nei modi di cui appresso. 
All'atto della nomina in ruolo il tecnico o infermiere è assegnato al 
coefficiente 157 con la qualifica di tecnico o infermiere in prova. 
Dopo due anni di servizio, previo giudizio favorevole da parte del professore 
ufficiale della materia, consegue la stabilità ed è assegnato al coefficiente 
180 con la qualifica di tecnico o infermiere di 3ª classe. 
Dopo quattro anni di permanenza nel coefficiente 180 è assegnato al coefficiente 
202 con la qualifica di tecnico o infermiere di 2ª classe. In tale coefficiente 
permane otto anni, al termine dei quali è assegnato al coefficiente 229 con la 
qualifica di tecnico o infermiere di 1ª classe. L'assegnazione al coefficiente 
229 può essere conseguita anche dopo almeno cinque anni di permanenza nel 
coefficiente 202, previo esame di idoneità. 
Dopo cinque anni di permanenza nel coefficiente 229, è assegnato al coefficiente 
271 con la qualifica di tecnico o infermiere principale. 
Dopo sei anni di permanenza nel coefficiente 271, è assegnato al coefficiente 
325 con la qualifica di tecnico capo o di infermiere capo. 
All'atto della nomina in ruolo, l'infermiera fornita del diploma rilasciato da 
Scuola convitto professionale è assegnata al coefficiente 180 con la qualifica 
di infermiera diplomata in prova. 
Dopo due anni di servizio, previo giudizio favorevole da parte del professore 
ufficiale della materia, consegue la stabilità ed è assegata al coefficiente 202 
con la qualifica di infermiera diplomata. 
Dopo cinque anni di permanenza nel coefficiente 202 è assegnata al coefficiente 
229 con la qualifica di capo sala. In tale coefficiente permane otto anni, al 
termine dei quali è assegnata al coefficiente 271 con la qualifica di capo sala 
principale. L'assegnazione al coefficiente 271 può essere conseguita anche dopo 
almeno cinque anni di permanenza nel coefficiente 229, previo esame di idoneità. 

Dopo sei anni di permanenza nel coefficiente 271 è assegnata al coefficiente 325 
con la qualifica di capo sala superiore. 
All'atto della nomina in ruolo l'infermiera fornita di abilitazione a funzione 
direttiva o del diploma di assistente sanitaria visitatrice è assegnata al 
coefficiente 202 con la qualifica di vice capo sala in prova. 
Dopo due anni di servizio, previo giudizio favorevole da parte del professore 
ufficiale della materia, consegue la stabilità con la qualifica di vice capo 
sala. 
Dopo tre anni dalla conferma a stabile, è assegnata al coefficiente 229 con la 
qualifica di capo sala. In tale coefficiente permane otto anni, al termine dei 
quali è assegnata al coefficiente 271 con la qualifica di capo sala principale. 
L'assegnazione al coefficiente 271 può essere conseguita anche dopo almeno 
cinque anni di permanenza nel coefficiente 229, previo esame di idoneità. 
Dopo sei anni di permanenza nel coefficiente 271 è assegnata al coefficiente 325 
con la qualifica di capo sala superiore. 
Tutti i passaggi di qualifica, previsti dal presente articolo, sono subordinati 
al giudizio favorevole da parte del professore ufficiale della materia. 
Nei confronti delle ostetriche che permangono nel ruolo di carriera esecutiva ai 
sensi dell'art. 18, comma secondo, della presente legge si osservano le norme 
previste dal presente articolo per le in fermiere fornite di diploma di 
scuola-convitto professionale (6/a). 
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(6/a) Per la durata del periodo di prova, vedi l'articolo 20, L. 25 ottobre 
1977, n. 808, riportata al numero H/XLIII. 
 





25. Nella prima applicazione della presente legge, il personale tecnico ed 
infermieristico in servizio di ruolo nelle Università e negli Istituti di 
istruzione superiore alla data del 1° novembre 1961 è inquadrato con la 
osservanza delle norme seguenti: 
1) Tecnici ed infermieri: 
a) il personale che abbia compiuto un biennio di servizio dalla nomina in ruolo, 
consegue la stabilità previo giudizio favorevole ai sensi del precedente art. 
24, ed è assegnato al coefficiente 180 con l'anzianità eventualmente maturata in 
eccedenza a tale biennio; 
b) il personale che si trovi nel coefficiente 180 rimane in tale coefficiente 
fino al compimento di sei anni di complessivo servizio dalla nomina, passando 
quindi al coefficiente 202; 
c) coloro che si trovino nel coefficiente 180 con sei anni, od oltre, di 
complessivo servizio dalla nomina, sono assegnati al coefficiente 202 con 
l'anzianità eventualmente maturata un eccedenza al sessennio; 
d) coloro che si trovino nel coefficiente 202 permangono in tale coefficiente 
fino al compirnento del 14° anno di complessivo servizio dalla nomina, passando 
quindi al coefficiente 229; 
e) coloro che si trovino nel coefficiente 202 con 14 anni, od oltre, di 
complessivo servizio nella nomina, sono assegnati al coefficiente 229 con 
l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza ai 14 anni; 
f) coloro che si trovino assegnati al coefficiente 229 permangono in tale 
coefficiente fino al compimento del 19° anno di complessivo servizio dalla 
nomina; 
g) coloro che si trovino al coefficiente 229 con 19 anni, od oltre, di 
complessivo servizio dalla nomina, sono assegnati al coefficiente 271 con 
l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al 19° anno. 
2) Infermiere fornite di diploma rilasciato da scuola convitto: 
a) le infermiere che abbiano compiuto un biennio di servizio dalla nomina in 
ruolo conseguono la stabilità, previo giudizio favorevole di cui al precedente 
art. 24, e sono assegnate al coefficiente 202 con l'anzianità eventualmente 
maturata in eccedenza a tale biennio; 
b) le infermiere che si trovino al coefficiente 202 rimangono in tale 
coefficiente fino al compimento di 7 anni di complessivo servizio dalla nomina, 
passando, quindi, al coefficiente 229; 
c) coloro che si trovino al coefficiente 202 con anni 7, od oltre, di 
complessivo servizio dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 229 con 
l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al settennio; 
d) coloro che si trovino al coefficiente 229 permangono in tale coefficiente 
fino al compimento del 15° anno di complessivo servizio dalla nomina, passando, 
quindi, al coefficiente 271; 
e) coloro che si trovino al coefficiente 229 con 15 anni, od oltre, di 
complessivo servizio dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 271 con 
l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al 15° anno; 
f) coloro che si trovino assegnate al coefficiente 271 permangono in tale 
coefficiente fino al compimento del 21° anno di complessivo servizio dalla 
nomina, passando, quindi, al coefficiente 325; 
g) coloro che si trovino assegnate al coefficiente 271 con 21 anni, od oltre, di 
complessivo servizio dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 325 con 
l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al 21° anno. 
3) Infermiere fornite di abilitazione alla funzione direttiva o del diploma di 
assistente sanitaria visitatrice: 
a) se abbiano compiuto un biennio di servizio dalla nomina in ruolo conseguono 
la stabilità, previo il giudizio favorevole di cui al precedente art. 24, con 
l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza a tale biennio; 
b) se si trovino al coefficiente 202 rimangono in tale coefficiente fino al 
compimento di 5 anni di complessivo servizio dalla nomina, passando, quindi, al 
coefficiente 229; 
c) se si trovino al coefficiente 202, con cinque anni, od oltre, di complessivo 
servizio dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 229 con l'anzianità 
eventualmente maturata in eccedenza al settennio; 
d) se si trovino al coefficiente 229 permangono in tale coefficiente fino al 
compimento del 13° anno di complessivo servizio dalla nomina, passando, quindi, 
al coefficiente 271; 
e) se si trovino al coefficiente 229 con tredici anni, od oltre, di complessivo 
servizio dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 271 con l'anzianità 
eventualmente maturata in eccedenza al 13° anno; 
f) se si trovino assegnate al coefficiente 271 permangono in tale coefficiente 
fino al compimento del 19° anno di complessivo servizio dalla nomina, passando, 
quindi, al coefficiente 325; 
g) se si trovino assegnate al coefficiente 271 con 19 anni, od oltre, di 
complessivo servizio dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 325 con 
l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al 19° anno. 
Tutte le sopraddette assegnazioni a coefficienti superiori sono subordinate al 
giudizio favorevole da parte del professore ufficiale della materia. 
Nei confronti delle ostetriche che permangono nel ruolo di carriera esecutiva ai 
sensi dell'art. 18, comma secondo, della presente legge, si osservano le norme 
previste dal presente articolo per le infermiere fornite di diploma di scuola 
convitto professionale. 
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26. Il personale tecnico appartenente al ruolo aggiunto di cui alla legge 21 
marzo 1958, n. 287, al compimento di almeno undici anni di anzianità nel ruolo 
stesso, è ammesso a partecipare ad apposito esame per la ammissione alla 
qualifica cui è attribuito il coefficiente 229 del ruolo organico dei tecnici di 
carriera esecutiva. 
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27. Le promozioni a bidello, custode, usciere o portantino di 2ª classe e di 1ª 
classe nel ruolo di cui alla annessa tabella N si conseguono, presso ciascuna 
Università o Istituto di istruzione superiore, a ruolo aperto mediante scrutinio 
di merito assoluto al quale sono ammessi gli impiegati del ruolo che abbiano 
compiuto, rispettivamente, due anni e sei anni di effettivo servizio nella 
carriera. 
Le promozioni a bidello capo, custode capo, usciere capo, portantino capo sono 
conferiti, presso ciascuna Università o Istituto, nei limiti di un terzo dei 
posti di ruolo assegnati a ciascuna Università o Istituto medesimi, intendendosi 
arrotondate all'unità le frazioni superiori a metà. Le promozioni stesse sono 
disposte con decreto del Rettore, ai sensi dell'art. 192 del decreto del 
Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, e dopo almeno 4 anni di 
effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore. 
Nei decreti ministeriali di ripartizione dei posti di ausiliario viene 
determinato, ove occorra, il numero dei posti riservati al personale portantino 
delle cliniche. 
Nelle Università cui siano assegnati posti di portantino, le promozioni di cui 
al comma secondo del presente articolo vengono disposte separatamente per i 
posti di portantino e, rispettivamente, per quelli di bidello, custode e 
usciere. 
Nella prima applicazione della presente legge, il personale con dieci anni di 
servizio nella carriera è inquadrato presso ciascuna Università o Istituto con 
il coefficiente 180; il personale con sei anni di servizio nella carriera, con 
coefficiente 173; il personale con due anni di servizio nella carriera, con il 
coefficiente 159. 
L'eventuale maggiore anzianità è utile ai fini degli aumenti di stipendio nei 
singoli coefficienti. 
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28. Al personale ausiliario del ruolo aggiunto delle Università e degli Istituti 
d'istruzione superiore competono le qualifiche di bidello, custode, usciere, 
portantino di 3ª classe (coefficiente 151) e dopo tre anni di lodevole servizio 
quelle di bidello, custode, usciere, portantino di 2ª classe (coefficiente 159). 

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29. Il passaggio degli ausiliari di ruolo aggiunto del corrispondente ruolo 
organico ai sensi dell'art. 346 del decreto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3, è disposto, presso ciascuna Università o Istituto superiore, 
nei limiti delle disponibilità nei posti assegnati a ciascuna Università o 
Istituto medesimi. 
Per le Università cui siano assegnati posti di portantino il passaggio predetto 
è disposto separatamente per i posti di portantino e, rispettivamente, per 
quelli di bidello, custode, usciere. 
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30. Il personale ausiliario che, per effetto dell'art. 4 del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 maggio 1955, n. 448, passa nella qualifica 
iniziale del ruolo dei tecnici di carriera esecutiva s'intende, in ogni caso, 
collocato in soprannumero ad personam nel ruolo medesimo ferma restando la 
indisponibilità del posto di ausiliario dal personale medesimo ricoperto 
all'atto del passaggio. 
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31. Nella prima attuazione della presente legge, i nuovi posti di ruolo di 
ostetrica, di tecnico e di ausiliario sono ripartiti tra le cattedre, gli 
Istituti ed i servizi delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, 
con decreto del Ministro della pubblica istruzione. 
Nella assegnazione dei posti sarà, peraltro, data precedenza alle cattedre, agli 
Istituti e ai servizi presso cui presti servizio personale di ruolo aggiunto o 
comunque non di ruolo. 
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32. Il personale non di ruolo non insegnante comunque assunto e retribuito e 
nominato in servizio nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore, 
con qualifica anche salariale, da data anteriore al 1° dicembre 1957, è 
inquadrato nelle categorie di impiego statale non di ruolo di cui alla tabella 
annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100. 
L'inquadramento viene effettuato nelle categorie in cui il personale predetto 
abbia effettivamente esercitato le mansioni, con l'osservanza delle norme 
relative il possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria e come, 
appresso specificato: 
Categoria I-a: 
personale in possesso di laurea in ingegneria o in architettura che disimpegni 
mansioni direttive, di carattere essenzialmente tecnico presso gli Istituti 
ovvero presso gli Uffici tecnici. 
Categoria I-b: 
1) personale in possesso di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o 
in economia e commercio, o in scienze economico-marittime, o in scienze 
coloniali o in lettere, o in filosofia o in materie letterarie, o in pedagogia o 
in lingue, letterature e istituzioni europee, o in lingue e letterature 
straniere, che disimpegni mansioni direttive presso gli uffici delle segreterie 
o degli Istituti; 
2) personale in possesso di laurea rilasciata da una delle Facoltà delle 
Università o degli Istituti di istruzione superiore cui il dipendente siasi 
iscritto a seguito del conseguimento della maturità classica, che disimpegni 
mansioni direttive nelle biblioteche delle Università e degli Istituti di 
istruzione superiore. 
Categoria II: 
1) personale in possesso del diploma di abilitazione tecnica rilasciato da 
Istituti tecnici (sezione commerciale), ovvero del diploma di abilitazione 
tecnica (sezione commerciale e ragioneria) ovvero del diploma di ragioniere e di 
perito commerciale, rilasciato da Istituto tecnico commerciale, che disimpegni 
mansioni di concetto (ragioneria) presso gli uffici delle Segreterie e degli 
Istituti; 
2) personale in possesso di diploma di Istituti secondari di 2° grado, che 
disimpegni mansioni di concetto (amministrative) presso gli uffici di segreteria 
e degli Istituti; 
3) personale in possesso del diploma di geometra o di perito industriale, che 
disimpegni mansioni di concetto di carattere essenzialmente tecnico presso gli 
Istituti ovvero presso gli Uffici tecnici; per il personale in servizio negli 
Istituti può essere riconosciuto valido, in rapporto alle specifiche esigenze 
degli Istituti stessi, il diploma di abilitazione rilasciato da altro tipo di 
Istituto tecnico; 
4) personale in possesso del diploma di geometra o di perito industriale, che 
disimpegni mansioni di carattere essenzialmente tecnico, ad esso affidate dal 
professore in relazione alle necessità dell'insegnamento sperimentale e ai 
bisogni della ricerca scientifica; 
5) personale in possesso di un diploma di licenza di scuola secondaria di 2° 
grado, che disimpegni mansioni di concetto presso le biblioteche delle 
Università e degli Istituti di istruzione superiore. 
Categoria III: 
1) personale che disimpegni mansioni esecutive negli uffici delle segreterie e 
degli Istituti o nelle biblioteche delle Università e degli Istituti di 
istruzione superiore, anche se eventualmente non in possesso del prescritto 
titolo di studio; 
2) personale che disimpegni mansioni proprie del personale tecnico (ivi comprese 
quelle di infermiere e di ostetrica) ad esso affidate dal professore in 
relazione alle necessità dell'attività universitaria anche se eventualmente non 
in possesso del prescritto titolo di studio. 
Categoria IV: 
personale che disimpegni mansioni ausiliarie, ivi compreso il personale 
portantino, presso qualsiasi ufficio delle Università e degli Istituti di 
istruzione superiore anche se eventualmente non in possesso di licenza 
elementare. 
Per l'inquadramento nella categoria III degli infermieri, si prescinde dal 
possesso del certificato di cui alla legge 29 febbraio 1954, n. 1046, purché il 
servizio prestato sia riconosciuto lodevole. 
Il servizio eventualmente prestato con mansioni proprie di categoria inferiore a 
quella per la quale viene disposto l'inquadramento è valutato per metà della sua 
durata. 
Le disposizioni di cui al precedenti commi si osservano anche ai fini 
dell'inquadramento nei ruoli aggiunti. Esse sostituiscono i commi primo e 
secondo dell'art. 1 e modificano ed integrano gli articoli da 2 a 5 della legge 
21 marzo 1958, n. 287, con effetto dalla data di applicazione della legge 
medesima. 
Il personale che ritenga di avere titolo all'applicazione del presente articolo 
deve presentare apposita domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge. 
Al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione 
superiore, inquadrato nei ruoli organici in carriere inferiori a quelle 
corrispondenti al titolo di studio posseduto, vengono estese, a domanda, le 
disposizioni del secondo comma del presente articolo, ai fini dell'inquadramento 
nei ruoli aggiunti con le stesse modalità previste per il personale avventizio 
(7). 
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(7) Comma aggiunto dall'art. 8, L. 5 giugno 1965, n. 698, riportata al n. H/XVI. 

 





33. [L'indennità di profilassi di cui all'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 
286 spetta al personale tecnico di ruolo e non di ruolo, delle carriere 
direttive di concetto ed esecutiva (compresi gli infermieri) e della carriera 
degli ausiliari (compresi i portantini), in servizio presso Istituti clinici. 
Per il personale delle carriere direttiva e di concetto la predetta indennità 
potrà essere fissata, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di 
concerto con quello del tesoro, in misura pari, ma comunque non superiore, a 
quella stabilita per l'indennità di lavoro nocivo e rischioso dovuta al 
personale assistente in applicazione dell'art. 18 della legge 18 marzo 1958, n. 
349. 
Al personale indicato nel comma primo del presente articolo che presti servizio 
presso Istituti, cattedre o servizi cui sia connesso un particolare rischio e 
che saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di 
concerto con quello del tesoro, spetta una indennità di lavoro nocivo e 
rischioso. La misura di tale indennità sarà stabilita con il predetto decreto 
ministeriale. La misura stessa non potrà essere superiore, nei confronti del 
personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria, a quella prevista per 
l'indennità di profilassi e, nei confronti del personale delle carriere 
direttiva e di concetto, a quella prevista per il personale assistente. 
Le indennità di profilassi e di lavoro nocivo e rischioso non sono comunque 
cumulabili. 
L'indennità di lavoro notturno prevista dall'art. 2 della legge 21 marzo 1958, 
n. 286, è fissata in lire 500 per ogni turno di servizio, e compete al personale 
delle carriere indicate nel primo comma del presente articolo. 
Le disposizioni del presente articolo si applicano con effetto dal 1° novembre 
1961. 
Sino all'emanazione dei decreti previsti dai precedenti commi secondo e terzo al 
personale interessato sarà corrisposta l'indennità di profilassi nella misura e 
con le condizioni previste in applicazione dell'art. 1 della legge 21 marzo 
1958, n. 286, salvo conguaglio in rapporto alle misure fissate con i predetti 
decreti] (7/a). 
------------------------ 
(7/a) L'art. 39, L. 15 novembre 1973, n. 734, riportata alla voce Impiegati 
civili dello Stato, ha abrogato i commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e 
settimo del presente art. 33. Anche il quinto comma, inoltre, è stato abrogato 
dallo stesso art. 39 citato, con autonoma disposizione. 
 





34. Il servizio di ruolo aggiunto riconosciuto al personale tecnico ed 
ausiliario ai sensi dell'art. 6 della legge 21 marzo 1958, n. 287, è utile nel 
rispettivo ruolo organico per tutta la sua durata, ma in ogni caso per non più 
di sei anni, ai fini degli aumenti periodici di stipendio nel coefficiente 
immediatamente superiore all'iniziale. 
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35. (8). 
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(8) Abrogato dall'art. 32, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX. Vedi 
il citato art. 32. 
 





36. [I ruoli organici del personale calcolatore, del personale tecnico e del 
personale ausiliario degli Osservatori astronomici di cui alla legge 8 agosto 
1942 n. 1145, e successive modificazioni, sono sostituiti, con effetto dal 1° 
novembre 1959, con quelli di cui alle annesse tabelle O, P e Q. 
Per i posti vacanti nei ruoli di cui al precedente comma valgono, se ed in 
quanto necessario, le norme di cui all'art. 13 della presente legge] (8/a). 
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(8/a) Abrogato dall'art. 20, L. 25 ottobre 1977, n. 808, riportata al n. 
H/XLIII. 
 





37. Le promozioni alle qualifiche superiori all'iniziale del ruolo dei 
calcolatori degli Osservatori astronomici avvengono: 
a) a calcolatore aggiunto, dopo un triennio di effettivo servizio nella 
qualifica di vice calcolatore, compreso il servizio di prova; 
b) a calcolatore, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di 
calcolatore aggiunto; 
c) a primo calcolatore, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica 
di calcolatore; 
d) a calcolatore capo, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di 
primo calcolatore. 
Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole del 
competente direttore di Osservatorio. 
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38. I vice calcolatori, i calcolatori aggiunti e i calcolatori in servizio alla 
data di entrata in vigore della presente legge, saranno inquadrati nella 
qualifica corrispondente a quella organicamente rivestita alla predetta data, 
conservando l'anzianità di servizio maturata in quest'ultima qualifica. 
I vincitori del concorso indetto per la promozione al grado IX del soppresso 
ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 
4, saranno inquadrati nella qualifica di calcolatore mantenendo ferma 
l'anzianità loro assegnata nella qualifica stessa in base alle disposizioni 
contenute nell'art. 6 del citato decreto presidenziale n. 4. 
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39. Per lo sviluppo di carriera del personale tecnico di carriera esecutiva 
degli Osservatori astronomici si osservano le norme previste dall'art. 24 della 
presente legge per il personale tecnico di carriera esecutiva delle Università e 
degli Istituti di istruzione superiore. 
Nei confronti del personale della predetta carriera degli Osservatori 
astronomici presentemente in servizio si osservano le norme di cui all'art. 25 
della presente legge. 
------------------------ 
 





40. Le promozioni a custode o usciere di 2ª classe e di 1ª classe nel ruolo 
degli ausiliari degli Osservatori astronomici, si conseguono, a ruolo aperto, 
mediante scrutinio di merito assoluto, al quale sono ammessi gli impiegati del 
ruolo che abbiano compiuto rispettivamente due anni e sei anni di effettivo 
servizio nella carriera. 
La promozione a custode o usciere capo è conferita ai sensi dell'art. 192 del 
decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, e dopo almeno 
quattro anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore. 
Nella prima applicazione della presente legge, il personale con dieci anni di 
servizio nella carriera è inquadrato col coefficiente 180; il personale con sei 
anni di servizio nella carriera, con il coefficiente 173; il personale con due 
anni di servizio nella carriera, con il coefficiente 159. 
L'eventuale maggiore anzianità è utile ai fini degli aumenti di stipendio nei 
singoli coefficienti. 
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41. Il Ministro della pubblica istruzione può assegnare a ciascun Osservatorio 
astronomico, all'Osservatorio vesuviano e al Giardino coloniale di Palermo, non 
più di una unità dai ruoli organici delle carriere di concetto delle segreterie 
universitarie e dal ruolo organico della carriera esecutiva delle segreterie 
medesime per la tenuta dell'amministrazione e della contabilità. 
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42. Il Ministro per la pubblica istruzione può, per esigenze di servizio, 
sentito il parere del rettore e del direttore interessati, disporre il 
trasferimento di tecnici coadiutori e di tecnici di carriera esecutiva, 
assegnati a cattedre di astronomia, qualunque sia la qualifica da essi 
rivestita, dai ruoli di cui alle tabelle F ed M a quelli, rispettivamente, dei 
calcolatori e dei tecnici di carriera esecutiva degli Osservatori astronomici e 
viceversa. 
Il trasferimento di cui al presente articolo è subordinato alla disponibilità di 
posti in organico. 
Nel passaggio di ruolo di cui al primo comma il tecnico conserva la qualifica e 
l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza che è utile agli effetti della 
progressione economica e di carriera. 
------------------------ 
 





43. Il posto di ruolo di segretario contabile-economo del Giardino coloniale di 
Palermo di cui alla legge 23 maggio 1952, n. 632, è soppresso. 
Nella prima applicazione della presente legge, il titolare del predetto posto 
sarà inquadrato nel ruolo della carriera di concetto del personale 
amministrativo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, alla 
qualifica che gli competerà in base alla anzianità di ruolo maturata, anzianità 
che è utile per l'ulteriore progressione in carriera. La promozione del predetto 
titolare alla qualifica di primo segretario sarà disposta, in deroga all'art. 
176 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per 
anzianità congiunta al merito. 
------------------------ 
 





44. Sono istituiti, con effetto dal 1° novembre 1962, presso il Ministero della 
pubblica istruzione, i seguenti ruoli: 
a) ruolo degli ingegneri degli uffici tecnici delle Università e degli Istituti 
di istruzione universitaria (carriera direttiva); 
b) ruolo dei tecnici coadiutori per gli uffici tecnici predetti (carriera di 
concetto); 
c) ruolo dei tecnici laureati per gli Osservatori astronomici e per 
l'Osservatorio vesuviano (carriera direttiva); 
d) ruolo dei tecnici coadiutori per gli Osservatori astronomici e per 
l'Osservatorio vesuviano (carriera di concetto). 
La dotazione organica dei ruoli di cui al precedente comma è determinata nelle 
tabelle R, S, T, U, annesse alla presente legge. 
Al personale di cui al presente articolo, si applicano, per la immissione in 
ruolo, lo stato giuridico, lo sviluppo di carriera, le norme che vigono al 
medesimo titolo per gli impiegati civili dello Stato. È fatta, peraltro, salva 
nei confronti del personale medesimo l'osservanza delle disposizioni particolari 
contenute negli articoli seguenti. 
Nei confronti del personale di cui alle lettere a) e b) si applicano le 
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766 
e successive integrazioni, sul decentramento dei servizi del Ministero della 
pubblica istruzione. 
------------------------ 
 





45. I posti del ruolo degli ingegneri e del ruolo dei tecnici coadiutori degli 
uffici tecnici sono assegnati dal Ministro della pubblica istruzione alle 
Università e Istituti d'istruzione superiore in rapporto all'entità dei relativi 
complessi edilizi. 
------------------------ 
 





46. Le promozioni alle qualifiche superiori del ruolo degli ingegneri degli 
uffici tecnici universitari avvengono: 
a) a ingegnere aggiunto di I classe, dopo due anni di effettivo servizio nella 
qualifica di ingegnere aggiunto di II classe compreso il periodo di prova; 
b) a ingegnere di III classe dopo tre anni di effetti o servizio nella qualifica 
di ingegnere aggiunto di I classe; 
c) a ingegnere di II classe dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica 
di ingegnere di III classe; 
d) a ingegnere di I classe dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica 
di ingegnere di II classe. 
Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole del 
Consiglio di amministrazione dell'Università o Istituto superiore, su motivata 
proposta del Rettore. 
------------------------ 
 





47. Per le promozioni nel ruolo dei tecnici coadiutori degli Uffici tecnici 
universitari si osservano le norme previste nell'art. 11, comma primo, della 
presente legge per i tecnici coadiutori degli istituti universitari. 
Per le promozioni stesse occorre il giudizio favorevole del Consiglio di 
amministrazione dell'Università o Istituto superiore, su motivata proposta del 
capo dell'ufficio tecnico o, in mancanza, del direttore amministrativo. 
------------------------ 
 





48. Nella prima applicazione della presente legge, metà dei posti del ruolo 
degli ingegneri sono conferiti mediante concorso, da indirsi per la qualifica 
iniziale, riservato al personale che abbia esercitato nelle Università e negli 
Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un biennio alla data del 1° 
novembre 1962, funzioni di ingegnere dell'Ufficio tecnico e sia in possesso del 
titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite di età, prescritti 
per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire. 
La norma di cui al precedente comma si applica anche per quanto concerne il 
ruolo dei tecnici coadiutori degli Uffici tecnici nei confronti del personale 
che abbia esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore 
statali per almeno un biennio alla data predetta funzioni proprie del ruolo 
stesso e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello 
del limite di età, prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti 
da conferire. 
Nei confronti del personale che venga immesso ai sensi dei precedenti commi nei 
ruoli indicati nei commi medesimi l'anzianità maturata nel ruolo cui attualmente 
appartiene con qualifica non inferiore a quella corrispondente al coefficiente 
202, sarà utile per due terzi e, comunque, per non più di quattro anni 
complessivi ai fini della progressione di carriera. Coloro peraltro, che nel 
ruolo di provenienza abbiano maturato, alla data del 1° novembre 1962 
un'anzianità di servizio di almeno 10 anni conserveranno lo stesso coefficiente 
raggiunto nella carriera di provenienza con l'anzianità conseguita nel 
coefficiente stesso. 
------------------------ 
 





49. Per le promozioni nel ruolo dei tecnici laureati e in quello dei tecnici 
coadiutori degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, si 
osservano, in quanto applicabili, le norme previste negli artt. 6 e 11 della 
presente legge, rispettivamente, per i tecnici laureati e per i tecnici 
coadiutori degli Istituti universitari. 
Le promozioni sono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione 
su motivata proposta del direttore dell'Osservatorio e sentito il parere del 
Consiglio di amministrazione del Ministero. 
------------------------ 
 





50. [I posti di ruolo di cui all'art. 44 debbono essere messi a concorso entro 
un anno dalla loro istituzione o vacanza. 
Alle esigenze funzionali annesse ai posti disponibili nei ruoli di cui al comma 
precedente può provvedersi, nelle more dei relativi concorsi, mediante il 
conferimento di incarichi da disporsi con decreto del Ministro per la pubblica 
istruzione. 
Ai titolari degli incarichi di cui al precedente comma è attribuito un compenso 
mensile lordo commisurato al trattamento fondamentale iniziale stabilito dalle 
disposizioni vigenti per la categoria del personale statale non di ruolo 
corrispondente alla carriera cui appartengono i posti relativi all'incarico. 
L'incarico, che può essere conferito anche in caso di legittimo impedimento di 
personale appartenente ai ruoli suddetti, termina col cessare della causa che ha 
dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo, e comunque all'atto della 
copertura del corrispondente posto di ruolo, o al rientro in servizio del 
titolare sostituito] (8/b). 
------------------------ 
(8/b) Abrogato dall'art. 20, L. 25 ottobre 1977, n. 808, riportata al n. 
H/LXIII. 
 





51. Le disposizioni di cui all'art. 32 si applicano, con effetto dal 1° luglio 
1962, anche nei confronti del personale non di ruolo non insegnante comunque 
assunto e denominato in servizio nelle Università e negli Istituti d'istruzione 
superiore, anche con qualifica salariale da data posteriore al 30 novembre 1957, 
ma comunque anteriore al 1° maggio 1961. 
Non si osserva, nei confronti del predetto personale, il disposto del terzo 
comma dell'art. 1 della legge 21 marzo 1948, n. 287. 
------------------------ 
 





52. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge - salvo per la 
parte relativa agli artt. 45 e seguenti per la quale si provvederà con gli 
ordinari stanziamenti di bilancio - si farà fronte mediante utilizzazione delle 
quote destinate agli scopi di cui alla legge medesima sui fondi accantonati per 
il finanziamento del Piano di sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 
1969. 
I fondi di cui al precedente comma, eventualmente non utilizzati in ciascuno 
esercizio, potranno essere utilizzati, in deroga alle vigenti norme, anche negli 
esercizi successivi con la medesima destinazione di cui alla presente legge. 
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio. 
------------------------ 
 





53. Le norme della presente legge, salvo diverse disposizioni contenute nei 
singoli articoli, si applicano con effetto dal 1° novembre 1961. 
------------------------ 
 







                                                       Tabella A
        Ruolo organico dei Conservatori dei Musei delle
    scienze e dei curatori degli orti botanici universitari
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-|                Qualifica                   |  Numero |
|ciente |                                            |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
|       |                                        -+  |         |
|  500  |Conservatore o Curatore di 1ª classe . . |  |         |
|  402  |Conservatore o Curatore di 2ª classe . . |  |  70 (a) |
|  325  |Conservatore o Curatore di 3ª classe . .  > |         |
|  271  |Conservatore o Curatore aggiunto . . . . |  |         |
|  229  |Vice conservatore o vice curatore. . . . |  |         |
|       |                                        -+  |         |

----------
  (a) Tre posti di conservatore sono riservati: uno per il Museo
di  Storia  della  scienza  di Firenze, uno per il Museo annesso
all'osservatorio  Astronomico  di  Roma  e  uno  per  l'istituto
papirologico   "Girolamo  Vitelli"  di  Firenze;   un  posto  di
curatore è riservato  per il Giardino Coloniale  di  Palermo  in
sostituzione del posto di Vice Direttore Agronomo.  Nel predetto
posto di  Curatore,  nella  prima  applicazione  della  presente
legge, sarà inquadrato  con assegnazione al coefficiente che gli
spetterà in base all'anzianità maturata nel ruolo di provenienza
e con la conservazione, ad personam, della qualifica, di  cui  è
in possesso, il Vice Direttore Agronomo in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge.
------------------------ 
 







                                                   Tabella B (9)
      Ruolo organico della carriera direttiva dei tecnici
             laureati per gli istituti universitari
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-|                Qualifica                   |  Numero |
|ciente |                                            |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
|       |                            -+              |         |
|       |                             | dal 1-11-1961|         |
|       |                             |  "  1- 7-1962|         |
|  550  |Tecnico laureato capo . . .  |  "  1- 7-1963|   200   |
|  500  |Tecnico laureato principale  |  "  1- 7-1964|   400   |
|  402  |Tecnico laureato di 1ª classe > "  1- 7-1965|   600   |
|  325  |Tecnico laureato di 2ª classe|  "  1- 7-1966|   800   |
|  271  |Tecnico laureato di 3ª classe|  "  1- 7-1967| 1.000   |
|       |                             |  "  1- 7-1968|         |
|       |                            -+              |         |
------------------------ 
(9) Vedi l'art. 3, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX. 
 







                                                  Tabella C (10)
     Ruolo organico della carriera direttiva del personale
           delle biblioteche di facoltà e scuole dei
             seminari e degli istituti scientifici
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-|                Qualifica                   |  Numero |
|ciente |                                            |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
|  500  |Bibliotecario di 1ª classe . . . . . . .    |    6    |
|  402  |Bibliotecario di 2ª classe . . . . . . .    |    9    |
|       |                                        -+  |         |
|  325  |Bibliotecario di 3ª classe . . . . . . . |  |         |
|  271  |Bibliotecario aggiunto . . . . . . . . .  > |   30    |
|  229  |Vice bibliotecario . . . . . . . . . . . |  |         |
|       |                                        -+  |  ----   |
                                                         45
------------------------ 
(10) Vedi l'art. 2, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX. Vedi, 
inoltre, il D.M. 1° giugno 1971, riportato al n. H/XX-bis. 
 







                                                  Tabella D (10)

     Ruolo organico della carriera di concetto degli aiuto
   bibliotecari addetti alle biblioteche di facoltà e scuole,
           dei seminari e degli istituti scientifici
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-|                Qualifica                   |  Numero |
|ciente |                                            |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
|  402  |Aiuto Bibliotecario superiore. . . . . .    |   20    |
|  325  |Aiuto Bibliotecario principale . . . . .    |   50    |
|       |                                        -+  |         |
|  271  |Aiuto Bibliotecario. . . . . . . . . . . |  |         |
|  229  |Aiuto Bibliotecario aggiunto . . . . . .  > |  180    |
|  202  |Aiuto Vice bibliotecario . . . . . . . . |  |         |
|                                                -+  |  ----   |
                                                        250
------------------------ 
(10) Vedi l'art. 2, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX. Vedi, 
inoltre, il D.M. 1° giugno 1971, riportato al n. H/XX-bis. 
 







                                                  Tabella E (11)

         Ruolo organico della carriera di concetto del
          personale amministrativo delle università e
             degli istituti di istruzione superiore
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-|                Qualifica                   |  Numero |
|ciente |                                            |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
|  402  |Segretario principale. . . . . . . . . .    |   20    |
|  325  |Primo segretario . . . . . . . . . . . .    |   45    |
|       |                                        -+  |         |
|  271  |Segretario . . . . . . . . . . . . . . . |  |         |
|  229  |Segretario aggiunto. . . . . . . . . . .  > |  185    |
|  202  |Vice segretario. . . . . . . . . . . . . |  |         |
|       |                                        -+  |  ----   |
                                                         250
----------
  Nota. Il posto organico della  Biblioteca della scuola Normale
superiore di Pisa, istituito con la legge  24  luglio  1957,  n.
756,  è  soppresso.   Nella  prima  applicazione  della presente
legge, il titolare del posto medesimo sarà inquadrato nel  ruolo
organico  di  cui alla presente tabella, nella qualifica che gli
competerà in base all'anzianità di ruolo maturata, anzianità che
è utile per l'ulteriore progressione in carriera.
------------------------ 
(11) Vedi l'art. 1, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX. Vedi, 
inoltre, il D.M. 1° giugno 1971, riportato al n. H/XX-bis. 
 







                                                  Tabella F (12)

         Ruolo organico della carriera di concetto dei
                       tecnici coadiutori
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-|                Qualifica                   |  Numero |
|ciente |                                            |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
|       |                            -+              |         |
|  402  |Tecnico coadiutore capo di   |              |         |
|       |  1ª classe . . . . . . . . .| dal 1-11-1961|   240   |
|  325  |Tecnico  coadiutore  di 1ª   |  "  1- 7-1962|   400   |
|       |  classe. . . . . . . . . . .|  "  1- 7-1963|   500   |
|  271  |Tecnico  coadiutore  di 2ª    > "  1- 7-1964|   600   |
|       |  classe. . . . . . . . . . .|  "  1- 7-1965|   700   |
|  229  |Tecnico  coadiutore  di 3ª   |  "  1- 7-1966|   800   |
|       |  classe. . . . . . . . . . .|  "  1- 7-1967|   900   |
|  202  |Tecnico coadiutore aggiunto .|  "  1- 7-1968| 1.000   |
|       |                            -+              |         |
------------------------ 
(12) Vedi l'art. 3, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX. 
 







                                                  Tabella G (12)

   Ruolo organico della carriera di concetto delle ostetriche
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-|                Qualifica                   |  Numero |
|ciente |                                            |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
|       |                                         -+ |         |
|  402  |Ostetrica capo . . . . . . . . . . . . . .| |         |
|  325  |Ostetrica di 1ª classe . . . . . . . . . .| |         |
|  271  |Ostetrica di 2ª classe . . . . . . . . . . >|  100 (a)|
|  229  |Ostetrica di 3ª classe . . . . . . . . . .| |         |
|  202  |Ostetrica aggiunta . . . . . . . . . . . .| |         |
|       |                                         -+ |         |
------------------------ 
(12) Vedi l'art. 3, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX. 
 







                                                  Tabella H (13)

      Ruolo organico della carriera direttiva degli uffici
        amministrativi delle università e degli istituti
                    di istruzione superiore
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-|                Qualifica                   |  Numero |
|ciente |                                            |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
|  670  |Direttore amministrativo di 1ª classe  . .  |    12   |
|  500  |Direttore amministrativo di 2ª classe. . .  |    26   |
|  402  |Direttore di sezione . . . . . . . . . . .  |    40   |
|       |                                         -+ |         |
|  325  |Consigliere di 1ª classe . . . . . . . . .| |         |
|  271  |Consigliere di 2ª classe . . . . . . . . . >|   187   |
|  229  |Consigliere di 3ª classe . . . . . . . . .| |         |
|       |                                         -+ |  ----   |
|       |                                                265
------------------------ 
(13) Vedi l'art. 1, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX. Per un 
ulteriore incremento di 34 unità nel ruolo organico della carriera direttiva di 
ragioneria delle segreterie universitarie, vedi l'art. 1, D.P.R. 1° giugno 1972, 
n. 319, riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. Vedi, inoltre, il D.M. 
1° giugno 1971, riportato al n. H/XX-ter, che, tra l'altro, con l'art. 3 ha 
soppresso, a decorrere dal 1° luglio 1970, la carriera prevista dalla tabella I. 

 







                                                  Tabella I (13)

      Ruolo organico della carriera speciale del personale
          di ragioneria delle segreterie universitarie
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-|                Qualifica                   |  Numero |
|ciente |                                            |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
|       |             Carriera direttiva.            |         |
|  500  |Direttore di ragioneria. . . . . . . . . .  |    5    |
|  402  |Ragioniere principale. . . . . . . . . . .  |   22    |
|  325  |Primo ragioniere . . . . . . . . . . . . .  |   50    |
|       |                                            |         |
|       |            Carriera di concetto.           |         |
|       |                                         -+ |         |
|  271  |Ragioniere . . . . . . . . . . . . . . . .| |         |
|  229  |Ragioniere aggiunto. . . . . . . . . . . . >|  193    |
|  202  |Vice ragioniere. . . . . . . . . . . . . .| |         |
|       |                                         -+ |  ----   |
                                                        270

----------
  (a) Un posto è riservato alla Scuola di Ostetricia di Venezia. 
------------------------ 
(13) Vedi l'art. 1, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX. Per un 
ulteriore incremento di 34 unità nel ruolo organico della carriera direttiva di 
ragioneria delle segreterie universitarie, vedi l'art. 1, D.P.R. 1° giugno 1972, 
n. 319, riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. Vedi, inoltre, il D.M. 
1° giugno 1971, riportato al n. H/XX-ter, che, tra l'altro, con l'art. 3 ha 
soppresso, a decorrere dal 1° luglio 1970, la carriera prevista dalla tabella I. 

 







                                                  Tabella L (13)

         Ruolo organico della carriera esecutiva delle
                    segreterie universitarie
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-|                Qualifica                   |  Numero |
|ciente |                                            |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
|  271  |Archivista capo . . . . . . . . . . . . .   |   120   |
|  229  |Primo archivista. . . . . . . . . . . . .   |   230   |
|       |                                         -+ |         |
|  202  |Archivista. . . . . . . . . . . . . . . . | |         |
|  180  |Applicato . . . . . . . . . . . . . . . .  >| 1.240   |
|  157  |Applicato aggiunto. . . . . . . . . . . . | |         |
|       |                                         -+ | -----   |
                                                       1.590
------------------------ 
(13) Vedi l'art. 1, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX. Per un 
ulteriore incremento di 34 unità nel ruolo organico della carriera direttiva di 
ragioneria delle segreterie universitarie, vedi l'art. 1, D.P.R. 1° giugno 1972, 
n. 319, riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. Vedi, inoltre, il D.M. 
1° giugno 1971, riportato al n. H/XX-ter, che, tra l'altro, con l'art. 3 ha 
soppresso, a decorrere dal 1° luglio 1970, la carriera prevista dalla tabella I. 

 







                                                  Tabella M (12)

     Ruolo organico della carriera esecutiva del personale
        tecnico compresi gli infermieri delle università
            e degli istituti di istruzione superiore
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-|                Qualifica                   |  Numero |
|ciente |                                            |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
|     + |                                        -+  |         |
| 325  >|Tecnico capo o infermiere capo. . . . . .|  |         |
|     | |Infermiera capo sala superiore. . . . . .|  |         |
|     + |                                         |  |         |
|     + |                                         |  |         |
| 271  >|Tecnico o infermiere principale . . . . .|  |         |
|     | |Infermiera capo sala principale . . . . .|  |         |
|     + |                                         |  |         |
|     + |                                         |  |         |
| 229  >|Tecnico o infermiere di 1ª classe . . . .|  |         |
|     | |Infermiera capo sala  . . . . . . . . . .|  |         |
|     + |                                          > |  3.100  |
|     + |                                         |  |         |
|     | |Infermiera diplomata. . . . . . . . . . .|  |         |
| 202  >|Infermiera. . . . . . . . . . . . . . . .|  |         |
|     | |Vice capo sala. . . . . . . . . . . . . .|  |         |
|     | |Tecnico o infermiere di 2ª classe . . . .|  |         |
|     + |                                         |  |         |
|     + |                                         |  |         |
| 180  >|Tecnico o infermiera di 3ª classe . . . .|  |         |
|     | |Infermiera diplomata in prova . . . . . .|  |         |
|     + |                                         |  |         |
|       |                                         |  |         |
| 157   |Tecnico o infermiere in prova . . . . . .|  |         |
|       |                                        -+  |         |
------------------------ 
(12) Vedi l'art. 3, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX. 
 







                                                  Tabella N (14)

         Ruolo organico del personale ausiliario delle
      università e degli istituti di istruzione superiore
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-|                Qualifica                   |  Numero |
|ciente |                                            |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
|       |                                        -+  |         |
|  180  |Bidello capo, custode capo, usciere por- |  |         |
|       |  tantino capo . . . . . . . . . . . . . |  |         |
|  173  |Bidello, custode, usciere, portantino di |  |         |
|       |  1ª classe  . . . . . . . . . . . . . . |  |4.700 (a)|
|  159  |Bidello, custode, usciere, portantino di |  |         |
|       |  2ª classe. . . . . . . . . . . . . . . |  |         |
|  151  |Bidello, custode, usciere, portantino di |  |         |
|       |  3ª classe. . . . . . . . . . . . . . . |  |         |
|       |                                        -+  |         |


----------
  Nota. - A non più di  due direttori di ragioneria possono, con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, essere conferite
funzioni  ispettive  con  la qualifica di ispettore superiore di
ragioneria.   Gli  emolumenti  relativi  faranno   carico   agli
stanziamenti propri dell'Amministrazione centrale della pubblica
istruzione.
  (a) I posti di ruolo sono aumentati di  50 unità in ognuno de-
gli  esercizi  finanziari  dal  1962-63  al   1968-69   sino   a
raggiungere, da tale esercizio, il numero di 1.050.
  Le promozioni alle qualifiche  cui è connesso  il coefficiente
180  sono  conferite,  presso  ciascuna Università o Istituto di
istruzione superiore, nei limiti previsti dall'art.  28  secondo
comma, della presente legge.
------------------------ 
(14) Vedi l'art. 9, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX. 
 







                                                  Tabella O (15)

   Ruolo organico della carriera di concetto dei calcolatori
                 degli osservatori astronomici
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-|                Qualifica                   |  Numero |
|ciente |                                            |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
|       |                                        -+  |         |
|  402  |Calcolatore capo . . . . . . . . . . . . |  |         |
|  325  |Primo calcolatore  . . . . . . . . . . . |  |         |
|  271  |Calcolatore. . . . . . . . . . . . . . .  > |   18 (a)|
|  229  |Calcolatore aggiunto . . . . . . . . . . |  |         |
|  202  |Vice calcolatore . . . . . . . . . . . . |  |         |
|       |                                        -+  |         |
------------------------ 
(15) Vedi l'art. 11, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX. 
 







                                                  Tabella P (15)

     Ruolo organico della carriera esecutiva del personale
             tecnico degli osservatori astronomici
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-|                Qualifica                   |  Numero |
|ciente |                                            |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
|       |                                        -+  |         |
|  325  |Tecnico capo . . . . . . . . . . . . . . |  |         |
|  271  |Tecnico principale . . . . . . . . . . . |  |         |
|  229  |Tecnico di 1ª classe . . . . . . . . . . |  |         |
|  202  |Tecnico di 2ª classe . . . . . . . . . .  > |   28 (b)|
|  180  |Tecnico di 3ª classe . . . . . . . . . . |  |         |
|  157  |Tecnico in prova . . . . . . . . . . . . |  |         |
|       |                                        -+  |         |
------------------------ 
(15) Vedi l'art. 11, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX. 
 







                                                  Tabella Q (16)

   Ruolo organico del personale ausiliario degli osservatori
                          astronomici
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-|                Qualifica                   |  Numero |
|ciente |                                            |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
|  180  |Custode capo, usciere capo . . . . . . .    |   12    |
|       |                                        -+  |         |
|  173  |Custode, usciere di 1ª classe. . . . . . |  |         |
|  159  |Custode, usciere di 2ª classe. . . . . .  > |   23    |
|  151  |Custode, usciere di 3ª classe. . . . . . |  |         |
|       |                                        -+  |  ----   |
                                                         35

----------
  (a) Un posto è riservato all'Osservatorio vesuviano.
  (b) Sono compresi:
      1) un posto per l'Osservatorio vesuviano;
      2) un posto per l'Erbario coloniale di Firenze;
      3) un posto per  la  Collezione  elmintologica centrale i-
         taliani, in sostituzione del posto di curatore;
      4) un posto  per  il Giardino coloniale di Palermo, in so-
         stituzione di quello di  capo coltivatore. Nei posti di
         cui ai numeri 3) e 4) saranno  inquadrati, nella  prima
         applicazione della  presente legge, rispettivamente, il
         curatore della predetta Collezione e il capo coltivato-
         re del Giardino coloniale in servizio di ruolo alla da-
         ta del 1° novembre 1961. L'inquadramento  per  il quale
         si prescinde, ove occorra, dal possesso  del prescritto
         titolo di studio, comporta l'assegnazione alla qualifi-
         ca che spetterà in base  alla  anzianitè a di ruolo già
         maturata alla predetta data.
  Sono compresi:
      1) i due posti del ruolo del personale ausiliario dell'Os-
         servatorio vesuviano che viene soppresso, ferma restan-
         do l'assegnazione  dei  posti  stessi  all'Osservatorio
         predetto;
      2) un posto di custode per l'Erbario coloniale  di Firenze
         e due  posti  di  custode  per il Giardino coloniale di
         Palermo.
------------------------ 
(16) Vedi l'art. 12, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX. 
 







                                                  Tabella R (17)

    Ruolo organico della carriera direttiva degli ingegneri
         degli uffici tecnici delle università e degli
                istituti di istruzione superiore
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-|                Qualifica                   |  Numero |
|ciente |                                            |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
|       |                                        -+  |         |
|  500  |Ingegneri di 1ª classe . . . . . . . . . |  |         |
|  402  |Ingegneri di 2ª classe . . . . . . . . . |  |         |
|  325  |Ingegneri di 3ª classe . . . . . . . . .  > |   20    |
|  271  |Ingegnere aggiunto di 1ª classe. . . . . |  |         |
|  229  |Ingegnere aggiunto di 2ª classe. . . . . |  |         |
|       |                                        -+  |         |
------------------------ 
(17) Vedi l'art. 8, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX. 
 







                                                  Tabella S (17)

     Ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici
          coadiutori degli uffici tecnici universitari
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-|                Qualifica                   |  Numero |
|ciente |                                            |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
|       |                                        -+  |         |
|  402  |Tecnico coadiutore capo. . . . . . . . . |  |         |
|  325  |Tecnico coadiutore di 1ª classe. . . . . |  |         |
|  271  |Tecnico coadiutore di 2ª classe. . . . .  > |   80    |
|  229  |Tecnico coadiutore di 3ª classe. . . . . |  |         |
|  202  |Tecnico coadiutore aggiunto. . . . . . . |  |         |
|       |                                        -+  |         |
------------------------ 
(17) Vedi l'art. 8, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX. 
 







                                                  Tabella T (15)

      Ruolo della carriera direttiva dei tecnici laureati
             per gli osservatori astronomici e per
                    l'osservatorio vesuviano
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-|                Qualifica                   |  Numero |
|ciente |                                            |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
|       |                                        -+  |         |
|  550  |Tecnico laureato capo. . . . . . . . . . |  |         |
|  500  |Tecnico laureato principale. . . . . . . |  |         |
|  402  |Tecnico laureato di 1ª classe. . . . . .  > |   18    |
|  325  |Tecnico laureato di 2ª classe. . . . . . |  |         |
|  271  |Tecnico laureato di 3ª classe. . . . . . |  |         |
|       |                                        -+  |         |
------------------------ 
(15) Vedi l'art. 11, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX. 
 







                                                  Tabella U (15)

     Ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici
            coadiutori degli osservatori astronomici
                 e dell'osservatorio vesuviano
+-------+--------------------------------------------+---------+
|Coeffi-|                Qualifica                   |  Numero |
|ciente |                                            |dei posti|
+-------+--------------------------------------------+---------+
|       |                                        -+  |         |
|  402  |Tecnico coadiutore capo. . . . . . . . . |  |         |
|  325  |Tecnico coadiutore di 1ª classe. . . . . |  |         |
|  271  |Tecnico coadiutore di 2ª classe. . . . .  > |   24    |
|  229  |Tecnico coadiutore di 3ª classe. . . . . |  |         |
|  202  |Tecnico coadiutore aggiunto. . . . . . . |  |         |
|       |                                        -+  |         |
------------------------ 
(15) Vedi l'art. 11, L. 3 giugno 1970, n. 380, riportata al n. H/XX. 
 



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