R.D. 6 aprile 1924, n. 674. Agg. G.U. 31/01/2006
Approvazione del regolamento generale universitario.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 1924, n. 120.
Il presente regolamento, emanato per l'applicazione del R.D. 30 settembre
1923, n. 2102 (poi trasfuso nel vigente T.U. 31 agosto 1933, n. 1592), contiene
disposizioni in parte superate. Non essendo stato, peraltro, ancora emanato il
nuovo regolamento generale universitario previsto dall'art. 295 T.U. 31 agosto
1933, n. 1592, esso, per la parte non contrastante con la legislazione
posteriore, deve ritenersi ancora in vigore e, pertanto, viene riportato.
In particolare si tenga presente che l'art. 2, R.D. 4 giugno 1938, n. 1269
, riportato al n. D/I di questa voce, ha espressamente abrogato il regolamento
che si annota nella parte riguardante la stessa materia disciplinata dal decreto
medesimo.
1. È approvato il regolamento generale universitario annesso al presente decreto
e firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la pubblica
istruzione.
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2. Le disposizioni dell'annesso regolamento riferentisi alle norme già in vigore
del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, avranno applicazione dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale del Regno.
Tutte le altre disposizioni andranno in vigore dal 1° ottobre 1924.
In relazione alle decorrenze stabilite nel precedente comma cesseranno di avere
effetto le norme del regolamento generale universitario approvato con regio
decreto 9 agosto 1910, n. 796, le successive modificazioni e ogni altra
disposizione diversa o contraria a quelle contenute nell'annesso regolamento.
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Regolamento generale universitario
Artt.
Capo I - Dell'anno accademico . . . . . . . . . . 1 - 5
Capo II - Delle autorità accademiche . . . . . . . 6 - 18
Capo III - Dell'ordinamento degli studi . . . . . . 19 - 23
Capo IV - Dei professori ufficiali . . . . . . . . 24 - 54
Capo V - Dell'insegnamento a titolo privato . . . 55 - 66
Capo VI - Degli studenti, degli esami e delle
tasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 - 101
Capo VII - Degli uffici e del personale di
amministrazione e del personale
assistente, tecnico e subalterno . . . . 102 - 106
Capo VIII - Delle borse di perfezionamento . . . . . 107 - 113
Capo IX - Dell'amministrazione delle università e
degli istituti superiori . . . . . . . . 114 - 131
Capo X - Delle prestazioni a pagamento . . . . . 132 - 134
Capo XI - Disposizioni transitorie . . . . . . . . 135 - 143
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Capo I
Dell'anno accademico
1. L'anno accademico comincia il 16 ottobre e termina il 31 luglio.
Il periodo delle lezioni comincia non più tardi del 5 novembre e termina il 15
giugno; tuttavia, per ragioni locali, principio e fine di esso possono spostarsi
di 15 giorni.
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2. La cerimonia inaugurale dell'anno accademico è fatta non oltre il ventesimo
giorno dal suo inizio.
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3. Presso ogni università e istituto superiore viene pubblicato per ciascuna
facoltà o scuola un manifesto a stampa, nel quale sono contenute tutte le
indicazioni relative alla inscrizione degli studenti e all'ordine degli studi,
ed è data sommaria notizia dei programmi dei corsi che saranno tenuti dai
professori ufficiali e dai liberi docenti.
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4. Ogni università e istituto superiore pubblica, entro il mese di gennaio di
ciascun anno accademico, il suo annuario che contiene:
1° lo statuto; il regolamento interno del personale posto a carico del bilancio
della università o istituto: i regolamenti della "Cassa scolastica" e
dell'"Opera"; il regolamento interno per le spese ad economia;
2° le convenzioni di qualsiasi genere riguardanti il mantenimento e il
funzionamento della università o istituto e l'incremento degli studi;
3° l'elenco delle fondazioni, borse od assegni e le norme relative;
4° il rendiconto consuntivo dell'anno finanziario precedente e il bilancio
preventivo dell'anno in corso;
5° l'indicazione delle varie autorità accademiche;
6° l'elenco nominativo dei professori ufficiali e dei liberi docenti con
l'indicazione della materia da ciascuno professata;
7° il sommario dei corsi che durante l'anno accademico sono tenuti dai
professori ufficiali e dai liberi docenti;
8° il calendario scolastico e gli orari dei singoli corsi;
9° l'elenco nominativo del personale di amministrazione assistente e tecnico;
10° le statistiche, redatte in forma di tabelle, dei laureati e diplomati
nell'anno precedente e degli studenti inscritti in ciascuna facoltà e scuola,
con indicazione dell'anno in corso;
11° tutti gli altri dati statistici relativi al funzionamento dell'università o
istituto;
12° l'elenco delle pubblicazioni fatte dai professori ufficiali, liberi docenti,
aiuti e assistenti nell'anno accademico precedente;
13° tutte quelle altre notizie che il senato accademico o il consiglio della
scuola crederà utile inserire.
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5. Durante l'anno accademico sono giorni di vacanza tutti quelli indicati
nell'art. 1 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859, il giorno della
commemorazione dei defunti, il genetliaco di s. m. la Regina, di s. a. r. il
Principe Ereditario e di s. m. la Regina Madre, ed altri venti giorni che
vengono dal senato accademico o dal consiglio della scuola ripartiti, tenendo
conto delle tradizioni locali, tra Natale, Capo d'anno, Pasqua o altre
ricorrenze.
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Capo II
Delle autorità accademiche
6. Il rettore:
1° rappresenta l'università;
2° ha l'alta vigilanza sulle biblioteche e sugli stabilimenti dell'università;
3° esercita l'autorità disciplinare sul personale di ogni categoria addetto
all'università;
4° provvede all'esecuzione delle deliberazioni del senato accademico e del
consiglio di amministrazione;
5° cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario e
dà esecuzione ai provvedimenti presi dal Ministro;
6° riferisce al Ministro, con relazione annuale, sul funzionamento
dell'università;
7° esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme
generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.
In caso di assenza o impedimento il rettore è sostituito, anche nella sua
qualità di presidente del consiglio di amministrazione, dal preside più anziano
di nomina e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano di età. Nelle
università composte di una sola facoltà è sostituito dal professore stabile più
anziano di grado.
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7. Fanno parte del senato accademico, tra i membri di cui alla lettera c)
dell'art. 9 del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, i presidi e direttori
delle facoltà o scuole eventualmente costituite presso l'università ai sensi
dell'art. 2, comma quarto, del precitato decreto, sempreché le lauree e i
diplomi conferiti al termine dei rispettivi corsi siano titoli di ammissione
agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Ove manchi il rettore ultimamente uscito di carica, è chiamato a prenderne il
posto nel senato accademico chi, prima di lui, coprì l'ufficio di rettore.
Le funzioni di segretario sono esercitate dal componente più giovane di età.
Il senato accademico è convocato dal rettore ordinariamente ogni due mesi e
straordinariamente sempre che occorra o quando almeno tre dei suoi membri ne
facciano domanda motivata.
Il senato accademico:
1° esamina e coordina gli orari predisposti dalle singole facoltà o scuole, e
determina l'orario generale dell'università;
2° rivede e coordina i manifesti di cui all'articolo 3;
3° dà parere intorno a qualsiasi argomento di carattere generale che il Ministro
o il rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame;
4° esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme
generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.
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8. I presidi delle facoltà e i direttori delle scuole che fanno parte
dell'università:
1° presiedono i consigli di facoltà o scuola e li rappresentano;
2° notificano le deliberazioni delle facoltà o scuole al rettore e i
provvedimenti e le comunicazioni di questo alle facoltà o scuole;
3° vigilano sulla disciplina scolastica nelle facoltà o scuole e curano
l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento e il funzionamento
della facoltà e scuole medesime;
4° al termine dell'anno accademico redigono e sottopongono alle facoltà o scuole
una relazione indirizzata al rettore sul funzionamento di esse durante l'anno,
sul risultato degli esami e su ogni altro argomento che ritengano opportuno
segnalare.
In caso di assenza o impedimento, i presidi e direttori sono sostituiti dai
professori stabili più anziani di grado.
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9. I direttori degli istituti superiori esercitano le stesse attribuzioni dei
rettori delle università.
I rettori delle università costituite di una sola facoltà e i direttori degli
istituti superiori costituiti di una sola scuola esercitano rispettivamente
anche le funzioni di presidi delle facoltà e direttori delle scuole.
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10. I consigli di facoltà o scuola:
1° elaborano il manifesto di cui all'art. 3;
2° predispongono gli orari dei singoli corsi;
3° fanno eventuali proposte relative a riforme da apportarsi all'ordinamento
didattico;
4° dànno parere intorno a qualsiasi argomento che il rettore o il preside o il
direttore ritenga di sottoporre al loro esame;
5° esercitano tutte le attribuzioni che sono loro demandate dalle norme generali
e speciali concernenti l'ordinamento universitario.
Alle adunanze dei consigli partecipano tutti i professori di ruolo, tranne a
quelle relative agli oggetti di cui agli artt. 19 e 20 del regio decreto 30
settembre 1923, n. 2102, cui partecipano esclusivamente i professori stabili.
Alle adunanze dei consigli delle università e istituti di cui all'art. 1 comma
secondo, n. 2, del citato decreto, relative agli oggetti previsti dall'art. 17
del decreto medesimo partecipano soltanto i professori di ruolo, fermo restando
il disposto della seconda parte del precedente comma.
Alle adunanze relative agli oggetti di cui agli artt. 24 e 44 dell'anzidetto
decreto e dei nn. 1 e 2 del presente articolo partecipano, oltre i professori di
ruolo, tutti i professori incaricati e due rappresentanti dei liberi docenti.
Le funzioni di segretario sono esercitate da più giovane dei professori di
ruolo.
I consigli sono convocati dai presidi o direttori ordinariamente ogni due mesi e
straordinariamente sempre che occorra o quando almeno un quinto dei loro membri
e, in ogni caso, non meno di tre di essi, ne facciano domanda motivata.
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11. Al consiglio di facoltà delle università costituite di una sola facoltà e al
consiglio della scuola degli istituti superiori costituiti di una sola scuola
sono deferite anche tutte le attribuzioni che nelle università sono esercitate
dal senato accademico.
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12. Negli istituti superiori si costituisce il senato accademico ove essi siano
formati di più scuole, sempreché le lauree e i diplomi conferiti al termine dei
rispettivi corsi siano titoli di ammissione agli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio professionale.
Il senato è composto del direttore dell'istituto, che lo presiede, del direttore
ultimamente uscito di carica e dei direttori delle scuole, che costituiscono
l'istituto.
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13. Le autorità accademiche di cui agli articoli precedenti esercitano inoltre
il potere disciplinare sugli studenti, ciascuna nell'ambito della propria
competenza e secondo le forme che sono stabilite dallo statuto dell'università o
istituto superiore, a norma dell'art. 52 del regio decreto 30 settembre 1923, n.
2102.
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14. Il collegio generale dei professori è convocato e presieduto dal rettore
dell'università o direttore dell'istituto.
Si aduna per l'elezione dei professori stabili che debbono far parte del
consiglio di amministrazione.
La votazione ha luogo a schede segrete: sono eletti coloro che abbiano riportato
il maggior numero di voti ed, in ogni caso, un numero di suffragi non inferiore
al terzo dei votanti. A parità di voti è eletto il professore più anziano di
grado.
Il collegio generale è inoltre convocato ogni qualvolta il rettore o direttore
lo creda opportuno per udirne il parere su determinati argomenti riguardanti
interessi generali dell'università o istituto.
Le funzioni di segretario sono esercitate dal più giovane tra i professori
intervenuti.
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(giurisprudenza di legittimità)
15. Il consiglio di amministrazione:
1° delibera sul bilancio di previsione e sul rendiconto consuntivo;
2° provvede agli stanziamenti per spese di personale e di materiale a norma
dell'art. 69 del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
3° determina il personale occorrente per i servizi generali dell'università o
istituto superiore e per quelli particolari delle varie facoltà e scuole,
ripartendolo, ove occorra, tra le cattedre e gli istituti scientifici;
4° esercita la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobile e mobile
dell'università o istituto;
5° approva i contratti e le convenzioni;
6° provvede agli storni da categoria a categoria del bilancio, ed approva i
prelevamenti dal fondo di riserva;
7° delibera sulle proposte relative al conferimento di incarichi d'insegnamento
in rapporto alle condizioni del bilancio;
8° prende le deliberazioni relative allo stato giuridico ed economico del
personale assistente, tecnico e subalterno;
9° provvede per il servizio di cassa;
10° prende l'iniziativa di tutti i provvedimenti che interessano il governo
amministrativo e patrimoniale e la gestione economica dell'università o
istituto;
11° delibera su tutti i provvedimenti i quali importino un onere per il
bilancio;
12° esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme
generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario e da eventuali
convenzioni.
In tutte le deliberazioni che importino una valutazione di indole tecnica, il
consiglio d'amministrazione, prima di decidere, deve sentire, sugli argomenti
che interessino più di una facoltà o scuola, il parere del senato accademico, e
su quelli che interessino una sola facoltà o scuola, il consiglio di queste.
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16. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ordinariamente
ogni due mesi e straordinariamente sempre che occorra, o quando almeno due
consiglieri ne facciano domanda motivata.
Le funzioni di segretario sono esercitate dal capo della segreteria, che
interviene alle adunanze con voto consultivo.
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17. Il presidente del consiglio di amministrazione:
1° vigila su tutti i servizi amministrativi dell'università o istituto;
2° provvede, anche con saltuarie ispezioni, alla vigilanza sul funzionamento dei
servizi di economato e di cassa, e ne dà notizia al consiglio d'amministrazione
provocando i provvedimenti che ritenga necessari per la regolarità dei servizi
stessi;
3° provvede con gli elementi che gli sono forniti dai dipendenti uffici alla
compilazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
4° ordina direttamente nei casi d'urgenza gli storni da categoria a categoria
del bilancio ed i prelevamenti dal fondo di riserva riferendone al consiglio per
l'approvazione nella prima successiva adunanza;
5° esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme
generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.
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18. Per la validità delle adunanze del senato accademico, del consiglio di
amministrazione, dei consigli di facoltà o scuola, del collegio generale dei
professori, è necessario:
1° che tutti coloro che hanno qualità per intervenirvi siano stati convocati per
iscritto tre giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di urgenza, con
l'indicazione degli oggetti da trattarsi;
2° che intervenga almeno la maggioranza di coloro che sono stati convocati,
salvo il caso che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto. Nel
computo per determinare la maggioranza non si tien conto di quelli che abbiano
giustificata la loro assenza.
Per le adunanze del consiglio di amministrazione è richiesto l'intervento di
almeno quattro consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per
determinati argomenti sia diversamente disposto: in caso di parità prevale il
voto del presidente.
Nei predetti consigli nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo
riguardino personalmente o che riguardino suoi parenti ed affini entro il quarto
grado.
I verbali delle adunanze debbono essere trascritti in appositi registri. Ogni
verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario. I verbali del
consiglio d'amministrazione devono essere comunicati, ad ogni richiesta, agli
enti interessati.
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Capo III
Dell'ordinamento degli studi
19. Le facoltà e scuole, che, a norma dell'articolo 2 del regio decreto 30
settembre 1923, numero 2102, costituiscono le università o gli istituti
superiori sono stabilite:
a) per le università e istituti di cui alla tabella A annessa al decreto citato
dalla tabella medesima e dai rispettivi statuti giusta le disposizioni di cui
all'art. 3 comma primo e all'art. 6;
b) per le università e istituti di cui alla tabella B, dalle convenzioni
relative al mantenimento dell'università o istituto, giusta le disposizioni di
cui all'art. 3, comma secondo, e all'art. 82, lett. a);
c) per le università e istituti liberi, dai rispettivi statuti, giusta le
disposizioni di cui all'art. 100.
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20. Lo statuto dell'università o istituto superiore determina per ciascuna
facoltà o scuola:
a) il piano generale degli studi e le lauree e diplomi da conferirsi al termine
degli studi medesimi.
Per le facoltà e scuole indicate ai commi secondo e terzo dell'art. 2 del regio
decreto 30 settembre 1923, n. 2102, il piano generale degli studi deve tuttavia
essere ordinato in modo da condurre, nel periodo di tempo stabilito dalla
tabella annessa al presente regolamento, al conseguimento di tutti o alcuno dei
titoli accademici previsti dal quadro di cui alla tabella medesima.
Per le facoltà e scuole eventualmente costituite a norma dei commi quarto e
quinto del precitato art. 2, lo statuto stabilisce le norme relative alla durata
degli studi, all'ordinamento organico e didattico e all'inscrizione degli
studenti, e determina le tasse e sopratasse che gli studenti stessi devono
pagare e le lauree o i diplomi che si conferiscono al termine dei corsi.
Chi abbia conseguito una laurea o un diploma non può conseguire una seconda
laurea o un secondo diploma se non sia trascorso un periodo di tempo, in ogni
caso non inferiore ad un anno, che è determinato negli statuti delle università
o istituti superiori;
b) l'ordinamento didattico elaborato in relazione al piano generale degli studi,
e cioè le materie d'insegnamento, il loro ordine, in modo in cui ciascuna di
esse deve essere impartita secondo la sua natura e le finalità scientifiche e
professionali dell'insegnamento considerato sia assolutamente, sia relativamente
ad altri insegnamenti (lezioni cattedratiche, esercitazioni varie di carattere
scientifico o professionale, quali esercitazioni dimostrative o sperimentali,
conferenze, colloqui e simili);
c) il numero minimo di materie alle quali gli studenti debbono inscriversi
durante gli anni di corso prescritti per il conseguimento della laurea o del
diploma cui aspirano e ogni altra disposizione relativa agli obblighi scolastici
dei giovani e alle modalità secondo le quali gli obblighi stessi devono essere
assolti.
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21. Nelle sedi contemplate dalla tabella A annessa al regio decreto 30 settembre
1923, numero 2102, gli insegnamenti propedeutici della scuola d'ingegneria sono
impartiti da professori di ruolo della facoltà di scienze matematiche, fisiche e
naturali, i quali sono considerati come professori di ruolo anche della scuola e
in tale qualità partecipano ai relativi consigli.
La designazione di tali professori è fatta dal consiglio della scuola. Soltanto
in mancanza di professori di ruolo che impartiscano nella facoltà di scienze gli
insegnamenti predetti o insegnamenti affini si può provvedere agli insegnamenti
propedeutici mediante incarichi, in conformità dell'art. 44 del presente
regolamento.
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22. Una commissione, costituita di tre professori designati dal consiglio della
scuola d'ingegneria e di tre professori designati dal consiglio della facoltà e
presieduta dal direttore della scuola, farà le proposte concernenti i singoli
insegnamenti propedeutici, stabilirà il modo di coordinare i programmi di
insegnamento, le modalità per l'intervento di una rappresentanza del consiglio
della scuola alle adunanze della facoltà nelle quali si tratta di provvedere a
cattedre dei predetti insegnamenti e la ripartizione tra facoltà e scuola delle
tasse e sopratasse pagate dagli alunni del primo biennio.
Le proposte di tale commissione saranno sottoposte all'approvazione del senato
accademico dell'università e del consiglio della scuola, uditi per l'università,
il consiglio d'amministrazione e la facoltà di scienze, e per la scuola, il
consiglio di amministrazione, e verranno inserite negli statuti dell'università
e della scuola d'ingegneria.
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(giurisprudenza di legittimità)
23. Nelle università e istituti superiori possono costituirsi seminari mediante
raggruppamento e coordinamento di insegnamenti tra loro affini o comunque
connessi, anche di facoltà, scuole e istituti superiori diversi. Possono esservi
aggregati anche liberi docenti, per materie delle quali manchi l'insegnante
ufficiale.
I seminari sono diretti da professori di ruolo, eletti dai professori che vi
appartengono.
Ai seminari possono inscriversi studenti di qualunque facoltà o scuola: ad essi
è rilasciato un attestato degli studi compiuti e del profitto dimostrato secondo
modalità da determinarsi dal senato accademico o dal consiglio della scuola.
Più particolari norme circa l'ordinamento ed il funzionamento dei seminari
potranno essere stabilite negli statuti delle università od istituti superiori.
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Capo IV
Dei professori ufficiali
24. I posti di ruolo di professore assegnati alle singole facoltà e scuole si
considerano disponibili, agli effetti dell'art. 16 del regio decreto 30
settembre 1923, n. 2102, dalla decorrenza del provvedimento in virtù del quale
il titolare è trasferito altrove o cessa per qualsiasi causa dall'ufficio,
ovvero dal giorno successivo a quello del decesso del titolare medesimo.
Le facoltà e scuole non possono adottare deliberazioni circa il modo di
provvedere stabilmente a posti di professore disponibili, se non siano trascorsi
venti giorni dalla vacanza dei posti stessi, determinata a norma del comma
precedente.
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25. La facoltà o scuola, ove intenda provvedere con nuova nomina, a norma
dell'art. 17, comma primo, del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, a posto
disponibile di professore, deve in primo luogo deliberare circa la materia al
cui insegnamento decide di riservare il posto medesimo.
Viene subito data comunicazione dell'avvenuta deliberazione al Ministero per la
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
Entro il trentesimo giorno di tale pubblicazione, chiunque vi abbia interesse
può presentare o trasmettere al preside della facoltà o direttore della scuola
una domanda in carta legale, nella quale siano fornite notizie intorno alla
propria operosità scientifica e alla propria carriera didattica, allegandovi il
decreto di abilitazione alla libera docenza o un certificato di essa, e, ove lo
creda, qualsiasi titolo, documento o pubblicazione.
Il preside o direttore, con verbale da lui sottoscritto, accerta quali domande
sono pervenute tempestivamente o attesta che non ne è pervenuta alcuna. Nella
prima ipotesi, provvede a che le domande medesime, con gli eventuali allegati,
siano per venti giorni messi a disposizione di tutti i professori di ruolo
appartenenti alla facoltà o scuola per opportuna visione; e di ciò fa menzione
in calce al predetto verbale.
Trascorso tale periodo di tempo, la facoltà o scuola delibera a norma del
precitato comma primo dell'art. 17, proponendo fra coloro che ne hanno fatto
domanda o fra altri ch'essa reputi idonei tre liberi docenti della materia o di
materia affine.
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26. Il Ministro, in base alla deliberazione della facoltà o scuola di cui al
comma primo dell'articolo precedente, invita il consiglio superiore a designare
cinque professori o cultori della materia o di materia affine e nomina la
commissione di cui al comma primo dell'art. 17 del regio decreto 30 settembre
1923, n. 2102, chiamando a farne parte i primi tre designati quali membri
effettivi e gli altri due quali membri supplenti. In caso di legittimo
impedimento di un membro effettivo, il Ministro ne dispone la sostituzione con
un supplente, secondo l'ordine delle designazioni da parte del consiglio
superiore.
Qualora vi siano deliberazioni di più facoltà o scuole per provvedere a posto
disponibile con l'insegnamento della stessa materia, il consiglio superiore fa
al Ministro la designazione per la nomina di una sola commissione.
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27. Nei casi di cui al comma primo dell'articolo 17 del regio decreto 30
settembre 1923, numero 2102, le deliberazioni della facoltà o scuola sono prese
col voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo che vi appartengono.
La facoltà o scuola è tenuta ad esaminare la posizione scientifica e didattica
di tutti coloro che hanno tempestivamente presentato la domanda di cui all'art.
25, comma terzo, e ad esporre, nella motivata relazione con la quale concreta le
sue proposte, le ragioni che hanno determinato la sua deliberazione.
Tale relazione è dal rettore dell'università o direttore dell'istituto trasmessa
al Ministero, corredata dal verbale, di tutte le domande e di tutti gli altri
allegati di cui all'art. 25.
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28. Il Ministro, ricevuta la motivata relazione di cui al comma secondo
dell'articolo precedente, invita ciascun libero docente proposto dalla facoltà o
scuola a trasmettere entro congruo termine al Ministero:
a) atto di nascita;
b) certificato comprovante ch'egli è cittadino italiano o italiano non
regnicolo;
c) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;
d) certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei comuni nei quali
egli ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;
e) notizie sulla propria operosità scientifica e sulla propria carriera
didattica, in cinque esemplari;
f) qualsiasi titolo, documento o pubblicazione che il libero docente, qualora
non li abbia già inviati alla facoltà, ritenga utile presentare nel proprio
interesse, nel numero di copie che creda più opportuno.
I documenti di cui alle lettere a) b) c) e d) debbono essere legalizzati; quelli
di cui alle lettere b) c) e d) debbono inoltre essere di data non anteriore di
tre mesi a quella della richiesta ministeriale. I liberi docenti che comunque
appartengano all'amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i
documenti medesimi; debbono invece presentare un'attestazione rilasciata dalla
competente autorità dell'amministrazione cui appartengono dalla quale risulti
che essi trovansi in attività di servizio.
Il Ministro, con suo provvedimento definitivo, esclude dall'elenco di liberi
docenti proposto dalla facoltà o scuola coloro che non risultino forniti dei
requisiti di cui all'art. 115 del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102. Il
requisito della regolare condotta può essere accertato dall'amministrazione,
indipendentemente dai documenti di cui alle lettere c) e d) del comma primo del
presente articolo, con tutti i mezzi che ritenga opportuni.
I liberi docenti proposti dalla facoltà o scuola possono rinunziare per iscritto
ad ogni effetto della designazione, entro il termine fissato dal Ministro per la
trasmissione dei documenti e titoli di cui al presente articolo.
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29. Il Ministro convoca la commissione e le comunica la motivata relazione della
facoltà o scuola con allegati il verbale, le domande e tutti i documenti, titoli
e pubblicazioni di cui ai precedenti articoli. La commissione può essere
convocata in qualunque città il Ministro ritenga più opportuno.
Non può far parte della commissione chi sia parente od affine al quarto grado
incluso di alcuno dei liberi docenti comunque presi in considerazione dalla
facoltà o scuola nella sua relazione; né possono far parte della stessa
commissione membri che siano tra loro parenti od affini nel grado suddetto.
Coloro che si trovino in tali condizioni debbono darne avviso al Ministro per la
loro sostituzione.
Nessuna adunanza è valida ove non siano presenti tutti i commissari; le
deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Il segretario della commissione
redige il verbale di ogni adunanza, che è firmato, seduta stante, da tutti i
commissari.
La commissione, tenuto conto della maturità scientifica e dell'attitudine
didattica di ciascun libero docente proposto, enuncia, con motivata relazione il
suo apprezzamento, senza tradurlo in valutazione numerica, sui singoli designati
dalla facoltà o scuola e giudica se tutti o alcuni di essi siano, assolutamente
e relativamente allo stato degli studi, meritevoli di coprire la cattedra cui
devesi provvedere e, nel caso affermativo, ne stabilisce, non mai alla pari, la
graduatoria di merito.
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30. Il rimborso delle spese di viaggio e le indennità ai componenti le
commissioni di cui agli artt. 17 e 19 del regio decreto 30 settembre 1923, n.
2102, sono corrisposti nella misura e con le norme stabilite dagli artt. 180 e
seguenti del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
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31. La formula del giuramento che deve prestarsi dai professori di ruolo di
prima nomina è la seguente:
"Giuro di essere fedele al Re ed ai suoi reali successori, di osservare
lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l'ufficio di
insegnante e adempiere tutti i doveri accademici col proposito di formare
cittadini operosi, probi e devoti alla Patria".
Dalla prestazione del giuramento è redatto apposito verbale che viene trasmesso
al Ministero se trattasi di professori appartenenti alle università di cui alla
tabella A annessa al regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, ed è conservato
negli uffici di segreteria se trattisi di professori di università o istituti di
cui alla tabella B.
I professori delle università o istituti di cui all'art. 1, comma secondo, n. 2,
del decreto sopra indicato prestano giuramento quando siano trasferiti in
applicazione degli artt. 20, comma quarto, 85 e 139 del decreto medesimo, ad
università o istituti di cui alle tabelle A e B.
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32. Ove la facoltà o scuola intenda proporre la dispensa dall'ufficio di un
professore di ruolo non stabile, in applicazione dell'art. 19, comma secondo del
regio decreto 30 settembre 1923, numero 2102, deve dare comunicazione
all'interessato dei motivi sui quali la proposta si fonda, prefiggendogli un
congruo termine, in ogni caso non minore di giorni quindici a decorrere dalla
data dell'avvenuta comunicazione, per la eventuale presentazione delle proprie
deduzioni.
Decorso tale termine, la facoltà o scuola, tenendo presenti anche le deduzioni
eventualmente prodotte dall'interessato, delibera in merito alla dispensa e, ove
riconosca l'opportunità che il professore sia esonerato dall'ufficio, ne fa
motivata proposta al Ministro, trasmettendo a corredo di essa i documenti
necessari.
La dispensa dal servizio decorre in ogni caso dall'inizio dell'anno scolastico
successivo a quello durante il quale è proposta.
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33. La procedura per il conseguimento della stabilità, ai sensi dell'art. 19,
comma terzo, del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, si inizia al termine
del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio da parte del
professore: il conferimento della stabilità ha tuttavia effetto dal giorno
successivo a quello in cui il professore stesso ha compiuto il triennio di
servizio.
Qualora nel corso del triennio siansi verificate, per qualsiasi causa,
interruzioni di servizio, il termine per il conseguimento della stabilità è
prorogato di un anno solare per ogni anno, o frazione di anno superiore a due
mesi, d'interruzione.
Il preside della facoltà o direttore della scuola redige una motivata relazione
circa l'operosità ed efficacia didattica del professore durante il triennio e
circa il modo col quale egli ha adempiuto in genere ai suoi doveri accademici
nel medesimo periodo di tempo.
Il Ministro invita il professore a trasmettere al Ministero, entro congruo
termine, un esposto in carta libera circa la sua operosità scientifica con
particolare riguardo a quella svolta successivamente alla sua nomina e tutti i
titoli, documenti e pubblicazioni, che ritenga utili presentare nel suo
interesse.
Per la designazione, per la nomina e per i lavori della commissione di cui al
precitato articolo 19, comma terzo, valgono le norme stabilite dal presente
regolamento in ordine alle commissioni pel giudizio di merito nei casi di nuova
nomina.
Nel caso che all'atto del giudizio di merito si trovi già costituita altra
commissione per la stessa materia, sia per nuova nomina di un professore di
ruolo, sia per conferimento di stabilità, il giudizio di merito può essere dal
Ministro deferito alla commissione stessa.
Il Ministro comunica alla commissione la motivata relazione e tutti i documenti,
titoli e pubblicazioni di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo.
La commissione concreta il suo giudizio in una motivata relazione da rassegnarsi
al Ministro.
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34. Ove il giudizio della commissione sia sfavorevole, il Ministro trasmette gli
atti al consiglio superiore, che si pronunzia sulla opportunità di mantenere in
servizio per altri due anni solari il professore con la qualifica di non
stabile.
Al termine di tale biennio, si inizia e svolge la stessa procedura prevista
dall'articolo precedente. Tuttavia la commissione dev'essere costituita di
persone diverse da quelle che hanno fatto parte della commissione nominata al
termine del triennio.
Qualora anche il giudizio della nuova commissione sia sfavorevole, il professore
viene dispensato dal servizio con decreto del Ministro.
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35. I comandi di professori di ruolo ad altri uffici non possono aver durata
maggiore dell'anno accademico e sono in ogni tempo revocabili, nelle stesse
forme con le quali vengono disposti, quando le esigenze dell'insegnamento lo
richiedano.
In casi eccezionali e per gravi ragioni di pubblico servizio il comando può
essere rinnovato.
Di ogni comando consentito e di ogni revoca disposta il rettore o direttore deve
darne immediata notizia al Ministero, indicandone i motivi.
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36. I professori che desiderano ottenere l'autorizzazione a risiedere in
località diversa da quella in cui esercitano l'insegnamento debbono farne
domanda al rettore o direttore, esponendone le ragioni. Il rettore o direttore
provvede sulla domanda, udito il parere del preside della facoltà o direttore
della scuola.
L'autorizzazione non può essere accordata se non quando trattisi di località non
lontana dalla sede dell'università o dell'istituto e a condizione che il preside
o direttore assicuri sotto la sua responsabilità essere ciò conciliabile col
pieno e regolare adempimento dei doveri dell'insegnante.
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37. I professori di ruolo non possono assumere incarichi d'insegnamento in
istituti d'istruzione della città ove ha sede l'università o istituto superiore,
o fuori di essa, senza il previo consenso del rettore o direttore, su conforme
parere della facoltà o scuola a cui appartengono.
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38. Il professore non può mutare l'orario scolastico senza averne avuta
l'autorizzazione dal rettore o direttore, udita la facoltà o scuola.
Quando, per motivi di salute o per altro legittimo impedimento, egli non possa
tenere la lezione o esercitazione, deve informare il rettore o direttore in
tempo utile perché gli studenti ne siano avvertiti.
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39. Ciascun professore, sia di ruolo sia incaricato, e ciascun libero docente
deve tenere per ogni corso un registro nel quale nota giorno per giorno
l'argomento della lezione o esercitazione tenuta, apponendovi la firma.
Questo registro, munito del visto del preside della facoltà o del direttore
della scuola, deve essere, alla fine delle lezioni o ad ogni richiesta del
rettore o direttore, consegnato alla segreteria dell'università o istituto.
Esso è ostensibile ad ogni richiesta del preside, del rettore o direttore e
viene consegnato alla segreteria dell'università o istituto alla chiusura dei
corsi.
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40. Agli aumenti di stipendi si provvede con foglio d'ordine mensile, che viene
pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero a norma dell'art. 58 del regio
decreto 30 settembre 1922, n. 1290.
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41. La corresponsione ai professori di ruolo dell'indennità accademica nei casi
previsti dall'art. 3 del regio decreto 6 dicembre 1923, numero 2656, è
subordinata alla corresponsione dello stipendio.
Nei casi in cui viene ridotto lo stipendio è ridotta, nella stessa proporzione e
per lo stesso periodo di tempo, l'indennità accademica.
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42. Nei casi e agli effetti di cui all'art. 34, comma secondo, del regio decreto
30 settembre 1923, n. 2102, i professori debbono comprovare, mediante
attestazione rilasciata dal rettore o direttore, di aver effettivamente iniziato
il corso delle lezioni.
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43. Il Ministro, ove intenda promuovere la dispensa dal servizio di un
professore di ruolo a norma dell'art. 34, comma ultimo, del regio decreto 30
settembre 1923, n. 2102, deve notificarne i motivi all'interessato per il
tramite del rettore dell'università o direttore dell'istituto, cui il professore
stesso appartiene.
Quest'ultimo, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della
notificazione ministeriale, può presentare al consiglio superiore le proprie
deduzioni pel tramite del Ministero.
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44. Gli incarichi possono avere durata e modalità diverse secondo la natura e i
fini dell'insegnamento. Non possono in nessun caso essere conferiti per periodo
di tempo superiore all'anno scolastico; possono tuttavia essere confermati
nell'anno successivo.
Gli incarichi possono conferirsi secondo l'ordine seguente:
a) a liberi docenti della materia o di materie affini;
b) a coloro che per opere, lavori, uffici o insegnamenti tenuti siano di
riconosciuta competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico;
c) a professori di ruolo di altra facoltà o scuola.
Entro ciascuna delle predette categorie la designazione è fatta seguendo il
criterio della maggiore competenza nella materia che forma oggetto
dell'incarico, tenuto conto delle pubblicazioni e di ogni altro titolo.
Non possono conferirsi incarichi a coloro che abbiano compiuto il
settantacinquesimo anno di età.
Alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione relative al
conferimento di incarichi di insegnamento provvede il rettore o direttore con
suo decreto.
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45. Per il conferimento di supplenze, a norma dell'art. 37 del regio decreto 30
setttembre 1923, n. 2102, non è obbligatorio seguire l'ordine di preferenza tra
le categorie di persone indicate nel comma secondo del precedente articolo.
Per gli insegnamenti ai quali sono annessi gabinetti, istituti, cliniche,
laboratori e simili, i professori possono essere sostituiti, durante le loro
assenze e per delegazione dei professori stessi, da uno o più aiuti o assistenti
addetti alla cattedra, secondo la natura e l'estensione della materia
d'insegnamento.
La direzione temporanea del gabinetto, istituto, clinica o laboratorio, è
affidata a quello tra gli aiuti od assistenti che viene designato dal direttore
sotto la propria responsabilità.
Il conferimento di supplenze per periodo di tempo presunto o accertato superiore
a quello indicato dall'art. 37 ha luogo secondo le norme dell'art. 35 del
precitato decreto e del precedente articolo del presente regolamento.
I congedi ai professori, non eccedenti annualmente la durata di un mese, sono
concessi dal rettore o direttore.
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46. Il procedimento disciplinare a carico di un professore s'inizia con la
comunicazione all'interessato, fatta dal Ministro, degli addebiti e delle prove
raccolte.
L'incolpato ha quindici giorni di tempo dalla data dell'avvenuta comunicazione
per presentare le sue difese.
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47. L'incolpato deve dichiarare per iscritto di aver ricevuto comunicazione dei
capi di accusa e delle prove raccolte e di aver preso cognizione del termine
assegnatogli per la difesa. Di tale dichiarazione, come nell'eventuale rifiuto
del professore a rilasciarla, il rettore o direttore deve dar subito notizia al
Ministero.
È in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purché lo dichiari
espressamente per iscritto.
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48. Comunicati i capi d'accusa all'interessato, il Ministro invita la facoltà o
scuola, cui questo appartiene, ad eleggere i due delegati di cui all'art. 29,
comma terzo, del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.
Prendono parte all'adunanza tutti i professori di ruolo. La votazione ha luogo a
schede segrete e sono eletti i due professori stabili che conseguano la
maggioranza assoluta dei suffragi dei presenti.
Gli eletti dalla facoltà o scuola non possono ricusare di partecipare alle
adunanze del consiglio superiore nelle quali si svolge il procedimento
disciplinare, se non per motivi della cui legittimità decide il Ministro.
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49. Trascorso il termine stabilito dall'art. 46 o pervenuta la dichiarazione di
rinuncia di cui all'art. 47, il vice presidente del consiglio superiore, su
richiesta del Ministro, fissa la data dell'adunanza nella quale si deve
procedere al giudizio.
Del giorno dell'adunanza è data notizia ai due delegati della facoltà o scuola
ed all'interessato il quale può intervenirvi.
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50. L'accusa avanti al consiglio superiore è sostenuta da persona a ciò
espressamente delegata dal Ministro caso per caso. Nel giorno fissato per la
discussione l'incolpato, se presente, è ammesso nell'aula del consiglio. Il
delegato del Ministro dà lettura dei capi d'accusa, quindi l'incolpato espone le
sue difese, con facoltà di presentare tutti quei documenti che ritenga opportuno
produrre nel suo interesse.
Il delegato del Ministro, udite le difese, alle quali può contrapporre le sue
osservazioni, formula le sue conclusioni e fa la richiesta della punizione
disciplinare.
All'incolpato è riservata per ultimo la parola.
Ogni membro del consiglio può rivolgere domande tanto al delegato del Ministro
quanto all'incolpato.
Se l'incolpato non intervenga personalmente, alla lettura dei capi di accusa
segue quella delle difese da lui inviate per iscritto. Se nessuna difesa egli
abbia inviato, può proseguirsi il giudizio quando risulti che siano state
adempiute le prescrizioni degli articoli antecedenti. Di tale adempimento deve
farsi espressa menzione nel processo verbale.
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51. Licenziato l'incolpato e ritiratosi dall'aula il delegato del Ministro, il
consiglio procede alla discussione e alla deliberazione.
Qualora riconosca provati i fatti dedotti nei capi d'accusa e ritenga che essi
costituicano infrazioni disciplinari a norma degli artt. 27 e 29 del regio
decreto 30 settembre 1923, n. 2102, se esistano più proposte di punizione, il
presidente mette ai voti la proposta di maggior grado, e successivamente quelle
di grado minore. Eguale procedimento si segue nella determinazione della durata
della punizione.
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52. Il parere del consiglio deve contenere l'indicazione sommaria, ma precisa,
dei fatti di cui esso ritenga responsabile il professore, la dichiarazione che
sono state osservate le disposizioni degli articoli precedenti, il grado e la
durata della punizione proposta.
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53. Qualora il consiglio, prima di formulare il suo parere si pronunci per
l'opportunità di eseguire un'inchiesta, questa non può essere affidata a persone
che abbiano eseguito inchieste precedenti o riferito su fatti che siano stati
fondamento degli addebiti.
Chi sia incaricato dell'inchiesta deve raccogliere tutti gli elementi che
possano condurre all'accertamento della verità, sulla base degli addebiti, delle
prove raccolte, delle giustificazioni addotte dall'incolpato.
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54. Quando dall'inchiesta risultino nuovi addebiti o emergano a carico
dell'incolpato nuovi fatti o nuove prove, il Ministero modifica i capi d'accusa
o li integra con un supplemento. I nuovi capi d'accusa o il supplemento debbono
essere comunicati all'incolpato nelle forme prescritte negli articoli
precedenti.
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Capo V
Dell'insegnamento a titolo privato
55. Chi aspira a conseguire la libera docenza deve rivolgere istanza al Ministro
in carta legale indicando la materia al cui insegnamento intende essere
abilitato.
La libera docenza può essere concessa per qualsiasi disciplina anche se non vi
corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico delle
università e degli istituti superiori.
La domanda deve essere corredata dei documenti indicati nell'art. 28 e dei
titoli di qualsiasi genere che il candidato intenda sottoporre al giudizio della
commissione. I documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) debbono essere
legalizzati; quelli di cui alle lettere b), c) e d) debbono inoltre essere di
data non anteriore di tre mesi a quella della domanda. I titoli scientifici
debbono essere pubblicati per le stampe.
Coloro che, all'atto della presentazione della domanda, comunque appartengano
all'amministrazione dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di
cui al precitato art. 28; debbono invece produrre l'attestazione indicata
nell'articolo medesimo.
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56. Nel Bollettino Ufficiale è data notizia del termine entro il quale gli
aspiranti alla libera docenza debbono far pervenire al Ministero le loro
domande.
Il Ministero comunica le domande al consiglio superiore, il quale, raggruppate a
seconda delle materie, designa i membri che devono costituire le singole
commissioni giudicatrici. Oltre ai tre commissari indicati dall'art. 40 del
regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, il consiglio designa due commissari
supplenti che sono chiamati, secondo l'ordine della designazione, a sostituire
coloro che, per giustificati motivi, non possano partecipare alle adunanze delle
commissioni.
Le commissioni si riuniscono, di regola, in Roma una volta all'anno nel mese di
maggio o giugno. È tuttavia in facoltà del Ministro di convocarle anche altrove
presso università o istituti superiori del regno.
Prima della riunione delle commissioni il Ministro invita i candidati a
depositare presso il cassiere del Ministero medesimo la somma che, tenuto conto
del numero dei candidati che dovranno esser giudicati dalla stessa commissione,
si presume possa essere addebitata a ciascuno di essi per le spese di cui
all'ultimo comma del citato art. 40. Sarà restituita la eventuale residua parte
della somma depositata che non sia stata spesa.
Ai commissari spettano il rimborso delle spese di viaggio e le indennità a norma
dell'art. 30 del presente regolamento.
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57. Le commissioni decidono preliminarmente circa l'ammissione al giudizio di
coloro che trovansi nelle condizioni previste dall'art. 39, lettera a), seconda
parte, del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.
Riconosciuta l'ammissibilità delle domande, le commissioni determinano caso per
caso l'ordine da seguire nelle prove di cui alla lettera b) dell'art. 39
predetto, la durata e le modalità di esse. Tutte le prove sono pubbliche; il
tema per la prova didattica deve essere assegnato 24 ore prima dello svolgimento
della prova stessa.
Le adunanze della commissione non sono valide se non siano presenti tutti i
componenti di essa.
Di tutte le operazioni relative a ciascun candidato è redatto processo verbale.
La commissione deve inoltre concretare in una motivata relazione il suo giudizio
sul valore del candidato e sulla sua maturità a conseguire la libera docenza cui
aspira. Contro il giudizio di essa non è ammesso ricorso nel merito.
Se le conclusioni della commissione favorevoli alla concessione
dell'abilitazione siano prese a semplice maggioranza, il Ministro rimette gli
atti al consiglio superiore per il giudizio definitivo.
Il candidato, il quale non sia proposto per l'abilitazione cui aspira, non può
ripresentare la domanda per la stessa materia se non sia trascorso un biennio
dalla data del giudizio della commissione sulla prima domanda, ovvero del
giudizio del consiglio superiore di cui al comma precedente.
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58. L'emanazione del decreto di abilitazione è subordinata al pagamento della
tassa stabilita dalla tabella F annessa al regio decreto 30 settembre 1923, n.
2102, per il conferimento della libera docenza.
Chi, avendo conseguito una libera docenza, intenda esercitarla presso una
facoltà o scuola o un istituto superiore, a norma dell'art. 42, comma primo, del
decreto sopra indicato, deve darne comunicazione per iscritto al rettore
dell'università o direttore dell'istituto almeno un mese prima dell'inizio
dell'anno accademico, depositando il decreto di abilitazione e presentando la
quietanza del pagamento della tassa per l'esercizio della libera docenza.
Egli deve presentare inoltre il programma del corso che si propone di svolgere
e, se trattasi di insegnamento che richieda il sussidio di musei, laboratori o
cliniche, dimostrare di poter disporre dei mezzi necessari.
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59. Il consiglio di facoltà o scuola, prima che si inizi l'anno accademico,
accertato che il libero docente non sia decaduto dall'abilitazione ai sensi
dell'art. 46 del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, esamina se il
programma che il docente intende svolgere risponda alla materia per la quale fu
conseguita l'abilitazione e se i mezzi dimostrativi di cui egli può disporre
siano sufficienti per l'insegnamento.
Il consiglio cura il coordinamento del programma con quelli degli altri
insegnanti a titolo privato e dei professori ufficiali, a norma dell'art. 24 del
decreto sopra citato. Il libero docente è tenuto ad apportare al suo programma
quelle modificazioni, che, per tale coordinamento, il consiglio creda
necessarie. Contro la deliberazione della facoltà o scuola il libero docente può
ricorrere al rettore o direttore che decide su conforme parere del senato
accademico entro dieci giorni.
Le disposizioni del secondo e terzo comma del precedente articolo e quelle del
presente articolo valgono in quanto applicabili anche per coloro che possono
tenere corsi a titolo privato a norma delle lettere a) e b) dell'art. 38 del
regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, escluso per i professori di cui alla
lettera a) l'obbligo del pagamento della tassa d'esercizio.
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60. Lo statuto di ogni università o istituto superiore, in relazione
all'ordinamento didattico stabilito per ogni facoltà o scuola, determina i
criteri in base ai quali ai corsi che i liberi docenti si propongono di svolgere
possa o meno riconoscersi, per gli studenti che vi si inscrivono, valore legale
agli effetti della loro carriera scolastica.
I corsi che, anno per anno, vengono compresi in tale categoria diconsi
pareggiati: la relativa designazione è fatta con deliberazione della facoltà o
scuola.
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61. Il libero docente ha verso gli studenti inscritti al suo corso gli stessi
diritti dei professori ufficiali e le autorità universitarie debbono tutelarlo
nell'esercizio di essi.
Egli è soggetto alla disciplina accademica sotto la vigilanza delle competenti
autorità.
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62. L'insegnamento a titolo privato è impartito, di regola, nei locali delle
università e degli istituti dipendenti. Tuttavia il rettore o direttore, in casi
particolari, udito il consiglio della facoltà o scuola, può autorizzare il
libero docente a tenere il corso fuori dei locali universitari. Anche in questo
caso le autorità accademiche possono accedere ai corsi a titolo privato, i quali
restano soggetti alla giurisdizione disciplinare di dette autorità.
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63. Nello stabilire la tassa che gli studenti debbono corrispondere ai liberi
docenti a norma dell'art. 44, comma primo, del regio decreto 30 settembre 1923,
n. 2102, il consiglio della facoltà o scuola ed il senato accademico devono
tenere specialmente conto delle particolari condizioni ed esigenze
dell'insegnamento nelle facoltà e scuole medesime in relazione alla materia che
l'insegnante a titolo privato ha chiesto di svolgere.
L'ammontare annuo della tassa non può essere inferiore a lire 5 né superiore a
lire 20 per ogni ora settimanale di lezione.
La relativa deliberazione deve essere comunicata al docente interessato, che può
presentare reclamo al senato accademico o al consiglio della scuola circa la
misura della tassa stabilita per il suo corso.
È in facoltà del docente, col consenso della facoltà o scuola, di tenere il suo
corso a titolo gratuito.
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64. Della tassa d'inscrizione a ciascun corso, determinata a norma dell'articolo
precedente, è data notizia con affissione all'albo dell'università o istituto
prima dell'inizio dell'anno accademico.
La tassa è versata dallo studente alla cassa dell'università o istituto, che ne
rilascia ricevuta, all'atto della domanda di inscrizione al corso.
La liquidazione di quanto spetta all'insegnante è fatta alla fine dell'anno
accademico dalla segreteria dell'università o istituto in base al numero delle
inscrizioni, ed il relativo pagamento al docente è effettuato dalla cassa
dell'università o istituto.
Il rettore o direttore, udita la facoltà o scuola, può disporre che l'ammontare
complessivo delle tasse d'inscrizione non sia totalmente o parzialmente
corrisposto al docente che abbia tenuto durante l'anno scolastico un numero di
lezioni giudicato insufficiente. In tal caso l'intera somma o la residua parte
di essa è versata all'opera dell'università o istituto.
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65. All'inizio di ogni anno accademico, il rettore dell'università, udito il
preside della facoltà o il direttore della scuola, ovvero il direttore
dell'istituto superiore procede alla scelta di due rappresentanti dei liberi
docenti che sono chiamati a partecipare alle adunanze del consiglio di facoltà o
scuola, a norma dell'art. 12, comma secondo, del regio decreto 30 settembre
1923, n. 2102, e dell'art. 10, comma quarto, del presente regolamento.
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66. Il procedimento disciplinare a carico di un libero docente nei casi previsti
dall'art. 45, comma quarto, del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102,
s'inizia con la comunicazione all'interessato, fatta dal Ministro, degli
addebiti e delle prove raccolte. L'incolpato può presentare le sue difese entro
quindici giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione.
Trascorso detto termine, gli atti sono trasmessi alla giunta del consiglio
superiore che stabilisce il giorno in cui deve svolgersi il procedimento
disciplinare. Del giorno dell'adunanza è data notizia all'interessato, affinché
egli possa, ove creda, presentarsi per esporre a voce le sue difese.
Per lo svolgimento del procedimento disciplinare avanti la giunta del consiglio
superiore si segue la procedura degli artt. 50 e seguenti del presente
regolamento.
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Capo VI
Degli studenti, degli esami e delle tasse
67. Chi aspira ad ottenere l'immatricolazione in una università o istituto
superiore deve presentare domanda in carta legale al rettore o direttore
indicando:
a) nome dei genitori;
b) luogo di nascita;
c) residenza della famiglia;
d) abitazione dello studente nella città, sede dell'università o istituto;
e) facoltà o scuola a cui intende inscriversi.
La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
1° certificato di nascita, debitamente legalizzato;
2° diploma di maturità;
3° quietanze del pagamento della tassa d'immatricolazione, della prima rata
della tassa annuale d'inscrizione e della prima rata della sopratassa annuale
per esami di profitto.
La domanda d'inscrizione agli anni di corso successivi al primo deve essere
corredata delle quietanze del pagamento della prima rata della tassa annuale
d'inscrizione e della prima rata della sopratassa annuale per esami di profitto.
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68. La domanda di immatricolazione e d'inscrizione agli anni di corso deve
essere presentata tra il 1° agosto e il 5 novembre.
Il rettore o direttore può consentire, per giustificati motivi,
l'immatricolazione o l'inscrizione non oltre il 30 novembre.
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69. All'atto dell'immatricolazione viene rilasciata allo studente una tessera,
che vale per l'intero corso universitario.
La tessera contiene le generalità dello studente e l'indicazione della facoltà o
scuola cui è inscritto: reca la fotografia dello studente, bollata col timbro a
secco dell'università o istituto superiore, ed è munita della firma del rettore
o direttore e del capo della segreteria.
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70. La segreteria tiene al corrente il registro della carriera scolastica degli
studenti e forma per ogni corso d'insegnamento, a titolo ufficiale o privato,
l'elenco degli studenti che vi sono inscritti.
Ciascun professore ha diritto di esaminare in ogni tempo l'elenco dei proprii
inscritti e di farsene rilasciare copia.
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71. I professori ufficiali e i liberi docenti si accertano dell'assiduità,
diligenza e profitto degli studenti nel modo che credono più opportuno.
Agli studenti, che abbiano mancato di assiduità o diligenza, può essere negata,
per deliberazione del consiglio di facoltà o scuola, su motivata proposta del
professore ufficiale o libero docente, l'ammissione all'esame di profitto per il
gruppo di materie per le quali si sia accertata la negligenza.
Il rettore o direttore rende esecutiva la deliberazione della facoltà o scuola
con provvedimento definitivo: la segreteria ne prende nota nel registro della
carriera scolastica dell'interessato.
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72. Lo studente può chiedere il congedo con domanda al rettore o direttore.
Questi trasmette il foglio di congedo contenente la copia conforme della
carriera scolastica dell'interessato al rettore o direttore della università o
istituto cui lo studente ha dichiarato volersi trasferire.
Il rettore o direttore dell'università o dell'istituto, ove lo studente si
trasferisce, provvede alla determinazione dell'ulteriore svolgimento della
carriera scolastica, udito il parere del consiglio della facoltà o scuola
competente, e ne dà notizia all'interessato, che può esperimentare il ricorso
ammesso dall'art. 50, comma secondo, del regio decreto 30 settembre 1923, n.
2102.
Chi ha fatto passaggio ad altra università o istituto non può far ritorno presso
l'università o istituto di provenienza se non sia trascorso l'anno accademico
durante il quale ha avuto luogo il trasferimento.
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73. Lo studente può in qualunque anno di corso passare da una ad altra facoltà o
scuola della stessa università o istituto sotto le condizioni che sono
determinate dallo statuto di ogni università o istituto.
Ove detto passaggio avvenga contemporaneamente al trasferimento da altra
università o istituto o da istituto superiore di grado universitario non
dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, valgono le norme di cui al
precedente articolo.
In ogni caso lo studente deve possedere il titolo prescritto per la inscrizione
alla nuova facoltà o scuola, e la complessiva durata degli studi, tenuto conto
degli anni già seguìti nella facoltà o scuola di provenienza, non può essere
inferiore a quella prescritta per la facoltà o scuola nella quale lo studente
medesimo fa passaggio.
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74. Gli stranieri, gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti
all'estero, ove intendano giovarsi delle disposizioni di cui all'art. 51, comma
primo, del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, debbono presentare al
rettore dell'università o direttore dell'istituto:
a) domanda d'immatricolazione e d'inscrizione alla facoltà o scuola per l'anno
di corso cui aspirano;
b) documenti comprovanti gli studi secondari compiuti all'estero e gli studi
eventualmente compiuti e gli esami sostenuti presso università o istituti
superiori esteri;
c) un esposto documentato contenente esatte informazioni circa la natura e il
valore degli studi compiuti e dei titoli conseguiti all'estero;
d) qualsiasi altro titolo o documento che credano utile presentare nel loro
interesse.
Gli stranieri e gli italiani non regnicoli debbono inoltre comprovare tale loro
condizione; gli italiani residenti all'estero fornire la documentata
dimostrazione della necessità, per apprezzabili ragioni, della loro residenza
all'estero.
Per quanto concerne la determinazione dell'anno di corso cui gli studenti
possono essere inscritti si applica, in relazione agli anni di corso seguìti
presso università o istituti superiori esteri, il disposto del comma ultimo
dell'articolo precedente.
Il rettore o direttore rende esecutiva con provvedimento definitivo la
deliberazione del senato accademico o del consiglio della scuola. Con tale
deliberazione si provvede anche alla determinazione dell'ulteriore svolgimento
della carriera scolastica dell'interessato.
Nei casi di cui all'art. 51, comma ultimo, del regio decreto 30 settembre 1923,
n. 2102, valgono le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1°
debbono presentare domanda diretta al conseguimento del fine cui aspirano, e il
titolo accademico originale ottenuto presso università o istituti superiori
esteri.
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75. Gli studenti che provengano da università o istituti superiori esteri e
intendano frequentare uno o più corsi in università o istituto superiore
italiani, possono ottenere l'inscrizione a corsi singoli, presentando soltanto
il libretto o altro documento dell'università o istituto da cui provengono.
Gli studenti inscritti a corsi singoli, in base al presente articolo, possono
ottenere un certificato degli studi compiuti e, in seguito a prove di esami
determinate dal consiglio di facoltà o scuola, anche un attestato speciale del
profitto riportato.
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76. Gli studenti, i quali, dopo aver compiuto tutti gli anni di studio
prescritti per le singole lauree o diplomi e aver presa regolare inscrizione a
tutti i singoli corsi, non abbiano conseguito il titolo accademico al quale
aspirano, non hanno ulteriori obblighi d'inscrizione ai corsi.
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77. Gli studenti non possono tenere adunanze entro i locali e stabilimenti delle
università e istituti, senza preventiva autorizzazione del rettore o direttore.
In caso di disordini il rettore o direttore può prendere accordi con l'autorità
politica per ristabilire la disciplina, ove siano insufficienti gli altri mezzi
a sua disposizione.
Se i disordini riguardano un'intera facoltà o scuola o l'università o istituto
superiore nel suo complesso, il Ministro può ordinare la temporanea chiusura
dell'università o istituto. Tale facoltà spetta anche, in casi gravi od urgenti,
al rettore o direttore, che provvede, udito il senato accademico o il consiglio
della scuola, e ne riferisce immediatamente al Ministro.
Il rettore o direttore, nei casi di cui al precedente comma, può infliggere agli
studenti promotori o comunque responsabili dei disordini stessi quella delle
pene disciplinari previste dallo statuto, che egli ritenga adeguata alla gravità
delle responsabilità in cui sono incorsi.
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78. Presso ogni università o istituto è stabilita, agli effetti dell'art. 53 del
regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, la seguente gerarchia tra gli
impiegati di amministrazione (escluso il personale di ragioneria e d'ordine) e
il personale subalterno:
1° direttore della segreteria o impiegato incaricato delle funzioni direttive;
in caso di sua assenza o impedimento, il più elevato in grado, e a parità di
grado il più anziano degli impiegati di cui al n. 2;
2° personale di amministrazione, secondo il grado o la qualifica;
3° personale subalterno, qualunque ne sia la qualifica.
Entro i locali e stabilimenti dell'università o istituto gli impiegati od agenti
indicati nel presente articolo si considerano permanentemente in servizio ai
fini di cui agli artt. 79 e 80.
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79. Il direttore o capo della segreteria deve, secondo le istruzioni del rettore
o direttore, impartire al personale posto alla sua dipendenza gerarchica le
opportune disposizioni dirette ad assicurare l'ordine e la disciplina entro i
locali e stabilimenti dell'università o istituto e a prevenire, e occorrendo
reprimere, ogni tentativo od atto inteso a interrompere o turbare l'ordine o la
continuità o regolarità dei corsi e ad arrecare danneggiamenti agli immobili e
al materiale di qualsiasi natura appartenente all'università o istituto.
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80. Gli impiegati di cui all'art. 78 hanno facoltà e dovere:
a) di intervenire, ottemperando all'ordine dei superiori gerarchici o di propria
iniziativa, secondo le circostanze, in tutti i casi previsti dall'articolo
precedente e ai fini ivi indicati;
b) di elevare verbali a carico di chiunque li offenda o minacci ovvero commetta
o tenti di commettere atti previsti dall'articolo medesimo.
Gli impiegati ed agenti debbono immediatamente consegnare i verbali di cui alla
lettera b) al direttore o capo della segreteria e fargli particolareggiato
rapporto di quanto ritengano utile nell'interesse dell'ordine e della
disciplina.
Il direttore o capo della segreteria a sua volta consegna i verbali e riferisce
al rettore o direttore, cui spetta di adottare i provvedimenti che giudichi del
caso, secondo la qualità delle persone e la natura degli atti o tentativi ad
esse ascritti.
Ove il rettore o direttore, per la gravità dei fatti, ritenga di dover fare
denuncia all'autorità giudiziaria, ai verbali redatti dagli impiegati ed agenti
posti alla sua dipendenza viene riconosciuto, a tutti gli effetti, lo stesso
valore attribuito ai verbali redatti dagli ufficiali ed agenti della pubblica
forza.
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81. Gli impiegati ed agenti i quali entro i locali e stabilimenti delle
università o istituti vengano meno all'obbedienza rispetto al rettore o
direttore e ai superiori gerarchici o ai doveri indicati nell'art. 80 ovvero,
nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate, commettano abusi di qualsiasi
natura a danno di studenti o altre persone, sono passibili di punizioni
disciplinari adeguate alla mancanza e ai casi e alle circostanze in cui la
mancanza stessa è stata commessa.
Tali punizioni sono in ogni caso inflitte osservando le norme di carattere
disciplinare stabilite per ciascuna categoria.
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82. Gli esami presso le università e gli istituti sono:
a) di profitto per gruppi di materie;
b) di laurea o diploma.
Gli esami di profitto debbono essere ordinati in modo da accertare la maturità
intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nel gruppo di materie
sulle quali verte l'esame, senza limitarsi alle nozioni impartite dai professori
nei corsi cui lo studente è stato inscritto.
La stessa norma vale per quanto concerne l'ordinamento degli esami di laurea e
diploma.
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83. Gli esami di profitto e quelli di laurea e diploma hanno luogo, di regola,
alla chiusura annuale dei corsi.
Possono tuttavia tenersi esami sia di profitto sia di laurea e diploma in
qualsiasi epoca dell'anno scolastico, secondo quanto viene, caso per caso,
stabilito dal rettore o direttore su proposta dei consigli di facoltà o scuola,
tenendo particolarmente conto dell'esigenza di non interrompere o turbare il
normale svolgimento dei corsi e degli studi.
Debbono, in ogni caso, essere osservati l'ordine degli esami e le limitazioni
per il passaggio da uno ad altro corso, che siano stabilite negli statuti delle
singole università e dei singoli istituti superiori, a norma dell'art. 49 del
regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.
In nessun caso può consentirsi che uno studente si presenti allo stesso esame di
profitto o di laurea o diploma più di due volte nello stesso anno accademico.
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84. Nessuno può presentarsi all'esame di laurea o diploma se non sia stato
regolarmente inscritto per tanti anni quanti sono stabiliti per la durata del
corso degli studi nella facoltà o scuola di cui trattasi.
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85. Gli studenti, per essere ammessi agli esami di profitto e a quello di
laurea, o di diploma, debbono essere in regola col pagamento delle tasse e delle
sopratasse.
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86. Lo statuto di ogni università o istituto superiore, in relazione
all'ordinamento didattico e alle modalità degli esami di profitto da stabilirsi
a norma dell'art. 49 del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, determina il
numero dei componenti le relative commissioni esaminatrici.
I commissari debbono, di regola, rivestire la qualità di professori ufficiali
delle materie comprese nel gruppo su cui verte l'esame o di alcune di esse;
almeno uno dei commissari è scelto tra i liberi docenti o tra cultori delle
materie medesime. Le singole commissioni sono nominate dal preside della facoltà
o direttore della scuola, che ne designa il presidente.
Le commissioni per gli esami di laurea o diploma possono essere costituite di un
numero di membri variabile da 7 a 11, che di regola, debbono rivestire la
qualità di professori ufficiali; è chiamato a farne parte almeno un libero
docente. Le commissioni sono nominate dal rettore dell'università o direttore
dell'istituto, udito, per le università, il preside della facoltà o il direttore
della scuola, e presiedute dai presidi o direttori rispettivi.
Lo statuto determina inoltre le modalità per il funzionamento delle commissioni
per esami di profitto, di laurea e di diploma.
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87. Tutti gli esami di profitto, di laurea e di diploma sono pubblici.
Ogni membro delle commissioni esaminatrici dispone di 10 punti.
Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti di
cui la commissione dispone. Lo studente è approvato a pieni voti legali di cui
la commissione dispone. Lo studente è approvato a pieni voti legali se ottiene i
nove decimi dei punti; con pieni voti assoluti se consegue la totalità dei
punti.
In caso di pieni voti assoluti, la commissione può concedere la lode, che dove
essere deliberata all'unanimità.
Lo studente che si ritiri durante un esame è considerato riprovato.
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88. Le lauree e i diplomi, conferiti dalle università e dagli istituti
superiori, vengono rilasciati, in nome del Re, dal rettore o direttore e debbono
essere sottoscritti anche dal preside della facoltà o dal direttore della scuola
e dal capo della segreteria.
Nelle lauree e nei diplomi sono indicati i voti conseguiti nel relativo esame,
con speciale menzione della lode, ove questa sia stata concessa.
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89. A coloro che hanno conseguito una laurea, e ad essi soltanto, compete la
qualifica accademica di dottore.
Le qualifiche di carattere professionale spettano esclusivamente a coloro che,
avendo superato gli esami di Stato, hanno ottenuto l'inscrizione nei relativi
albi.
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90. Tutti i certificati, attestazioni, copie, estratti e altri documenti
relativi alla carriera scolastica degli studenti debbono essere rilasciati in
conformità della legge sul bollo e debbono essere sottoscritti dal rettore o
direttore e dal capo della segreteria.
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91. I diritti di segreteria di cui all'art. 60 del regio decreto 30 settembre
1923, n. 2102, e all'annessa tabella H si pagano alla cassa universitaria e sono
interamente devoluti al bilancio dell'università o istituto.
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92. Le tasse d'immatricolazione e d'inscrizione e le sopratasse per esami di
profitto e per quelli di laurea e diploma si pagano alla cassa della università
o istituto. Le tasse di laurea e diploma si pagano con cartolina vaglia
intestata al procuratore del registro della città ove ha sede l'università o
istituto.
Lo studente può ripartire il pagamento della tassa annuale di inscrizione in
quattro rate bimestrali anticipate: egli deve versare la seconda, terza e quarta
rata rispettivamente non oltre la fine dei mesi di gennaio, marzo e maggio. Può
inoltre ripartire il pagamento della sopratassa per esami di profitto in due
rate anticipate: la seconda deve essere versata non oltre la fine del mese di
marzo.
La sopratassa per gli esami di profitto vale per il solo anno accademico nel
quale è pagata; la sopratassa per l'esame di laurea o diploma deve essere
nuovamente pagata ogni qualvolta il candidato si ripresenti all'esame medesimo.
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93. Chi non sia in regola col pagamento delle tasse e sopratasse non può
ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera scolastica. Egli inoltre
non può essere inscritto al successivo anno di corso.
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94. Nei casi di passaggio di cui all'art. 72 gli studenti non sono tenuti a
nuovo pagamento delle tasse o sopratasse o rate di esse già versate per l'anno
in corso.
Nei casi di passaggio da una ad altra facoltà o scuola le tasse pagate per la
prima nell'anno in cui ha luogo il passaggio sono computate per quelle dell'anno
di corso al quale gli studenti si inscrivono nella seconda, salvo l'obbligo di
pagare la differenza quando le tasse per la seconda siano maggiori. In nessun
caso è ammessa la restituzione della differenza delle tasse pagate quando queste
siano minori nella facoltà o scuola cui gli studenti fanno passaggio.
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95. I laureati o diplomati che intendano conseguire altra laurea o diploma
debbono pagare nuovamente la tassa d'immatricolazione e le tasse e sopratasse
relative agli anni di corso che debbono ancora seguire pel conseguimento del
titolo accademico cui aspirano.
Le stesse norme valgono per coloro che, in seguito a studi compiuti presso
istituti superiori di grado universitario non dipendenti dal Ministero della
pubblica istruzione o all'estero, ottengano l'inscrizione in una facoltà o
scuola ad uno degli anni di corso successivi al primo.
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96. Chi interrompa o abbandoni per qualsiasi motivo gli studi intrapresi non ha
alcun diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate.
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97. Gli studenti di disagiate condizioni economiche e più meritevoli possono
ottenere dalla "cassa scolastica" assegni in misura pari all'intero ammontare
delle tasse, sopratasse e contributi o alla mèta di esso.
L'assegno è direttamente versato dalla "cassa scolastica" alla cassa
dell'università o istituto superiore; il pagamento della tassa di laurea o di
diploma è fatto dalla stessa "cassa scolastica" secondo le norme di cui all'art.
92 comma primo.
Qualora lo studente durante il corso dell'anno scolastico, si trasferisca ad
altra università o istituto, conserva per l'anno medesimo l'assegno concessogli.
La "cassa scolastica" dell'università o istituto di provenienza provvede al
versamento delle relative quote a favore dell'università o istituto, ove lo
studente si è trasferito.
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98. I regolamenti speciali per le "casse scolastiche" da emanarsi ai sensi
dell'art. 55 commi quinto e sesto del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102,
debbono, per quanto concerne la valutazione del merito degli studenti,
uniformarsi alle seguenti norme:
a) L'intero assegno è concesso a chi abbia riportato la media di nove decimi in
tutti gli esami dell'anno di corso precedente a quello per cui l'assegno è
richiesto e non meno di otto decimi in ciascun esame; l'assegno parziale è
conferito a chi abbia conseguito non meno di otto decimi in ciascun esame.
Se nell'anno in corso o in quelli successivi non siano prescritti esami di
profitto, l'assegno può essere conservato in base ai risultati dei colloqui che,
secondo gli ordinamenti della facoltà o scuola, lo studente debba sostenere o in
base agli attestati di operosità e diligenza che debbono essere rilasciati, a
tale effetto, dai professori ai cui corsi egli è inscritto.
b) Nel primo anno l'assegno totale o parziale è concesso in base ai punti
conseguiti nell'esame di maturità.
c) Lo studente, cui sia stato concesso un assegno totale o parziale, ne è
privato ove incorra in una punizione disciplinare.
d) Non può concedersi alcun assegno allo studente che in un esame precedente sia
stato riprovato.
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99. L'esonero dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi scolastici di
cui all'art. 54, comma ultimo, del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102 non
può essere concesso a coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano perduto la
cittadinanza italiana posteriormente alla data di pubblicazione del regio
decreto 11 marzo 1923, n. 563.
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100. Il provento annuale delle sopratasse per esami di profitto e quello delle
sopratasse per esami di laurea o di diploma, di cui alla tabella G, annessa al
regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102 e modificata con regio decreto 6
dicembre 1923, n. 2656, viene per ciascuna sede complessivamente computato per
l'università e gli istituti superiori di cui alle tabelle A e B annesse al
precitato decreto 30 settembre 1923, n. 2102 e costituisce un unico fondo.
Per ciascun anno accademico:
1° un terzo di tale fondo viene ripartito tra i componenti le commissioni
esaminatrici, ai quali sono attribuite tante quote quante sono le materie
comprese nel gruppo di ciascun esame. A ciascun commissario per gli esami di
laurea o diploma spetta una quota tripla di quella che compete per gli esami di
profitto;
2° la rimanente somma è ripartita tra i componenti le commissioni esaminatrici
che siano professori di ruolo, nel modo seguente:
a) per due terzi, in parti uguali tra tutti i professori di ruoli che abbiano
effettivamente impartito il loro insegnamento durante l'anno accademico;
b) per l'altro terzo, tra i professori medesimi in proporzione del numero degli
studenti regolarmente inscritti ai corsi da essi tenuti in qualità di titolari;
per i corsi biennali e triennali si considerano come inscritti tutti gli
studenti che pel primo anno seguono il corso delle materie medesime e metà di
quelli che lo seguono per gli anni successivi al primo.
Le ripartizioni di cui al presente articolo sono collegialmente fatte, per
ciascuna sede e alla data del 30 settembre, dal rettore dell'università e dal
direttore o dai direttori degli istituti superiori, quali presidenti dei
rispettivi consigli di amministrazione; e, per le sedi nelle quali esiste la
sola università, dal rispettivo rettore.
Il pagamento delle somme liquidate ai singoli interessati viene effettuato dalla
cassa dell'università.
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101. I contributi di laboratorio, di cui all'art. 54 comma quarto, del regio
decreto 30 settembre 1923, n. 2102, si pagano alla cassa dell'università o
istituto nella misura e secondo le modalità che, per ciascun istituto vengono
stabilite dal consiglio di amministrazione a norma del comma sopracitato.
La cassa universitaria mette a disposizione del direttore dell'istituto il fondo
costituito dai relativi contributi riscossi. Il direttore dispone del fondo
medesimo per acquisto di materiale di consumo e, in genere, per spese occorrenti
per le esercitazioni e le ricerche degli studenti.
Gli studenti che non sono in regola col pagamento dei prescritti contributi di
laboratorio sono esclusi dalla frequenza agli istituti scientifici: in caso di
persistenza in tale irregolarità, sono esclusi dagli esami di profitto.
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Capo VII
Degli uffici e del personale di amministrazione e del personale assistente,
tecnico e subalterno
102. Alla ripartizione del personale dell'amministrazione universitaria tra le
segreterie delle università e degli istituti superiori di cui alla tabella A
annessa al regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, provvede il Ministro,
tenuto conto delle esigenze del servizio di ogni università o istituto.
Dei dieci direttori di segreteria di cui alla tabella n. 31 dell'allegato II al
regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, almeno otto sono messi a capo di
segreterie nelle università e due possono essere addetti agli istituti
superiori.
La direzione delle altre segreterie è data per incarico, con decreto del
Ministro, ad un funzionario della carriera amministrativa dello stesso ruolo.
Il capo della segreteria, secondo gli ordini del rettore o direttore, regola e
dirige tutti i servizi della segreteria stessa, compreso quello di economato e
cassa di cui all'articolo seguente, e vigila su tutto il personale di ogni
categoria addetto alla segreteria stessa e su quello di servizio.
In ogni università o istituto, il rettore o direttore può designare uno dei
funzionari addetti per la supplenza, in caso di assenza o d'impedimento, del
direttore della segreteria ovvero del funzionario incaricato della direzione, ai
sensi del comma terzo, del presente articolo.
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103. La segreteria comprende un ufficio di economato e cassa.
Un funzionario di ragioneria del ruolo dell'amministrazione universitaria è
incaricato delle funzioni di economo-cassiere alla dipendenza gerarchica del
direttore della segreteria ovvero del funzionario incaricato della direzione.
Egli e sottoposto alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti gli
agenti di riscossione che hanno maneggio di valori dello Stato, in quanto le
disposizioni medesime siano applicabili all'amministrazione universitaria.
Delle funzioni di economo-cassiere può, in via provvisoria, ove manchi il
ragioniere, essere incaricato anche un impiegato di altra categoria.
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104. Il regolamento interno per il personale posto a carico del bilancio
dell'università o istituto, di cui all'art. 63 del regio decreto 30 settembre
1923, n. 2102, determina:
a) per le università e istituti di cui alla tabella A annessa al predetto
decreto, le norme relative allo stato giuridico (nomina, conferme, congedi,
aspettative, disciplina, licenziamento), al trattamento economico, al
trattamento di quiescenza, ove l'università o istituto intenda concederlo, alle
attribuzioni, obblighi d'orario e di servizio del personale assistente, tecnico
e subalterno;
b) per le università e istituti di cui alla tabella B, le norme relative alle
materie di cui alla lettera a) anche pel personale di amministrazione;
c) per le università e istituti liberi, le norme occorrenti ad integrare quelle
contenute nel rispettivo statuto, giusta le disposizioni di cui all'art. 100 del
precitato decreto.
Il regolamento interno può contenere ogni altra norma concernente il
funzionamento interno dell'università o istituto, che, ai sensi del regio
decreto 30 settembre 1923, n. 2102, o del presente regolamento, non debba esser
compresa nello statuto o nella convenzione relativa al mantenimento delle
università o istituti di cui alla tabella B.
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105. I concorsi per l'ufficio di aiuto e di assistente sono banditi dal rettore
dell'università o dal direttore dell'istituto superiore, previa deliberazione
del consiglio d'amministrazione; il bando deve essere pubblicato nel Bollettino
Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione almeno 30 giorni prima della
scadenza del termine. Durante la vacanza e fino all'espletamento del concorso,
l'ufficio di aiuto o di assistente può essere coperto a titolo di provvisorio
incarico.
L'esame può consistere in prove scritte, orali o pratiche, secondo la natura
della materia che forma oggetto della cattedra e delle particolari esigenze del
servizio di aiuto o assistente. Il consiglio della facoltà o scuola, udito il
professore ufficiale della materia, determina, caso per caso, le modalità
dell'esame, che vengono indicate nel bando di concorso.
La commissione giudicatrice è nominata dal rettore o direttore ed è composta del
professore ufficiale della materia e di altri due professori ufficiali
appartenenti alla facoltà o scuola. Non possono far parte della commissione
membri che siano fra loro, o con alcuno dei concorrenti, parenti od affini fino
al quarto grado incluso.
La commissione con motivata relazione propone tre idonei senza graduarli. Il
consiglio d'amministrazione, su proposta del professore ufficiale della materia,
delibera la nomina di uno dei dichiarati idonei. I parenti od affini del
professore ufficiale fino al quarto grado incluso non possono essere nominati
aiuti o assistenti presso la cattedra stessa.
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106. Oltre agli aiuti e assistenti retribuiti, di cui all'art. 62 del regio
decreto 30 settembre 1923, n. 2102, possono essere nominati aiuti e assistenti
volontari tra laureati e diplomati, esclusi i parenti od affini del professore
ufficiale nei limiti stabiliti dall'ultimo comma del precedente articolo.
Le nomine sono disposte dal rettore o direttore su designazione del professore
ufficiale.
La facoltà o scuola determina il numero massimo di aiuti o assistenti volontari,
che possono essere addetti a ciascuna cattedra.
La facoltà o scuola determina il numero massimo di aiuti o assistenti volontari,
che possono essere addetti a ciascuna cattedra.
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Capo VIII
Delle borse di perfezionamento
107. In ogni anno accademico è bandito un concorso fra laureati o diplomati
nelle università e istituti superiori dipendenti dal Ministero della pubblica
istruzione, per borse di perfezionamento negli studi all'interno o all'estero.
Il Ministro stabilisce anno per anno, con apposito avviso di concorso da
pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale:
1° il numero delle borse;
2° l'importo di ciascuna di esse;
3° le materie o gruppi di materie, cui, a parità di merito, deve darsi la
preferenza.
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108. Possono prender parte al concorso pel conferimento di una borsa coloro che
abbiano conseguito la laurea o il diploma da non oltre quattro anni, computati
alla data della scadenza del concorso medesimo.
La borsa tanto all'interno quanto all'estero non può essere conferita che una
sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del
candidato, può essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo.
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109. Il concorso è per titoli: sono ammessi lavori manoscritti.
Le memorie e i titoli sono giudicati da apposite commissioni.
La commissione per ciascun concorso si compone di tre o cinque membri scelti dal
Ministro fra i professori ufficiali delle università o istituti superiori.
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110. Ciascuna commissione presenta al Ministro una relazione che deve contenere
la graduatoria fra coloro che sono giudicati meritevoli della borsa.
Ogni membro della commissione dispone di dieci punti: non possono essere
compresi nella graduatoria di merito coloro che non abbiano conseguito almeno
gli otto decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone.
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111. La borsa è conferita dal Ministro al primo graduato ed eventualmente ai
successivi, in caso di rinuncia di quelli che precedono.
Decadono dal godimento della borsa coloro che non forniscano al Ministero la
prova di essersi recati nel luogo prescelto entro un mese dalla notificazione
del conferimento della borsa stessa. In tal caso si applicano le norme di cui al
precedente comma.
La borsa non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per iffici
alla dipendenza dello Stato, della Provincia, dei Comuni e di altri enti
pubblici.
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112. Coloro che hanno ottenuto una borsa debbono, al compimento degli studi
fatti nell'istituto nazionale o estero, trasmettere al Ministero una
particolareggiata relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta.
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113. Il pagamento delle borse è effettuato in due rate: la prima all'atto del
conferimento, la seconda dopo un semestre dalla dimostrata frequenza ai corsi
dell'istituto dove si compie il perfezionamento.
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Capo IX
Dell'amministrazione delle università e degli istituti superiori
(giurisprudenza di legittimità)
114. Ogni università o istituto superiore provvede alla conservazione ed
amministrazione degli immobili che ha ricevuto in uso dal demanio e degli altri
beni immobili e mobili che comunque facciano parte o vengano a far parte del suo
patrimonio.
Tutte le spese di amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei
beni di qualsiasi natura pertinenti al patrimonio universitario e degli immobili
dati in uso dal demanio sono a carico del bilancio universitario.
Nessuna alienazione o trasformazione di beni immobili o mobili può essere
effettuata senza il preventivo consenso del consiglio di amministrazione.
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115. La concessione di alloggio nei locali universitari al personale di
vigilanza e custodia è fatta dal rettore o direttore previo parere favorevole
del consiglio di amministrazione il quale determina se l'alloggio debba essere
dato a titolo gratuito od oneroso, ed in questo ultimo caso stabilisce anche
l'entità del canone annuo di affitto.
Fra il personale di vigilanza si intendono compresi gli aiuti ed assistenti
delle cliniche universitarie ed il personale di assistenza immediata delle
cliniche stesse.
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116. I beni mobili assegnati, sia ai servizi generali, sia a singoli istituti
scientifici, sono dati in consegna alle persone responsabili della loro
conservazione, mediante verbali, dopo l'accertamento della loro consistenza in
confronto con gli inventari.
I beni mobili assegnati ai servizi generali sono dati in consegna all'economo;
quelli assegnati agli istituti scientifici al direttore di ciascuno di essi.
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117. La compilazione e tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili di ogni
università od istituto superiore è disciplinata dai singoli regolamenti interni.
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118. Gli strumenti, gli apparecchi ed in genere tutti gli oggetti aventi
interesse storico, scientifico o rari e di pregio esistenti presso le università
e gli istituti superiori, in qualunque modo siano venuti a far parte del
patrimonio universitario, sono inalienabili e debbono essere conservati sotto la
personale responsabilità dei direttori degli istituti scientifici presso i quali
si trovano. È tuttavia consentita l'alienazione dell'anzidetto materiale da uno
ad altro ente universitario.
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119. Le università e gli istituti superiori nel conto delle loro attività
debbono comprendere:
1° il reddito dei beni immobili e mobili;
2° il contributo dello Stato determinato a norma dell'art. 161 del regio decreto
30 settembre 1923, n. 2102, e del regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2656;
3° i contributi di carattere continuativo di enti pubblici o di privati a
qualsiasi titolo concessi;
4° il provento delle tasse di esercizio della libera docenza, delle tasse
d'immatricolazione e di inscrizione e delle sopratasse per esami di profitto e
per esami di laurea e diploma;
5° il provento dei contributi di laboratorio, di esercitazioni cliniche o di
altra natura versati dagli studenti;
6° il provento dei diritti di segreteria;
7° il provento delle prestazioni a pagamento degli istituti scientifici e delle
degenze nelle cliniche;
8° il provento della vendita di stampati, tessere, diplomi e simili e di
pubblicazioni universitarie;
9° tutti gli altri proventi di qualsiasi natura e le somme concesse una volta
tanto da enti pubblici o da privati, qualunque ne sia la destinazione.
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120. Nel bilancio di previsione dell'entrata le attività sono tenute distinte
secondo le categorie indicate nell'articolo precedente.
Nel bilancio di previsione della spesa sono tenute distinte le spese di
personale da quelle relative ai servizi generali ed al funzionamento degli
istituti scientifici. Sono inoltre tenute distinte per ogni istitutò scientifico
le relative assegnazioni deliberate dal consiglio di amministrazione.
A ciascuna categoria di entrata o di spesa deve corrispondere un apposito
capitolo del bilancio.
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121. Nella deliberazione con la quale il consiglio di amministrazione approva il
bilancio preventivo debbono indicarsi i motivi degli aumenti e delle
diminuzioni, sia nell'entrata, sia nella spesa, rispetto al bilancio
dell'esercizio precedente.
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122. Nel rendiconto consuntivo deve darsi la dimostrazione delle risultanze
economiche di tutta la gestione dell'anno finanziario a cui il rendiconto si
riferisce. Tale dimostrazione deve desumersi dal conto delle entrate e da quello
delle spese effettive e dallo stato del patrimonio, con le variazioni
sopravvenute nel corso dell'esercizio stesso.
Al rendiconto consuntivo è annessa una relazione sui risultati non solo
economici ma anche morali della gestione.
Nella relazione suddetta sono indicate le modalità secondo le quali si sono
effettuate le riscossioni e le spese, sono esposte le condizioni finanziarie
dell'amministrazione, i criteri seguiti nella gestione, i miglioramenti
conseguiti o quelli che si intende introdurre nella gestione medesima.
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123. Il rendiconto consuntivo, sia nell'entrata, sia nella spesa è redatto
tenendo distinte le varie categorie di attività e di spese in corrispondenza ai
capitoli del bilancio preventivo.
Allegati al rendiconto consuntivo, sono sottoposti per l'approvazione al
consiglio di amministrazione anche tutti i conti delle gestioni speciali.
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(giurisprudenza di legittimità)
124. Il rendiconto consuntivo è trasmesso alla Corte dei conti dal presidente
del consiglio di amministrazione non oltre il mese di febbraio di ciascun anno.
Ad esso debbono essere allegati la relazione, i conti delle gestioni speciali ed
il bilancio preventivo dell'esercizio cui il consuntivo si riferisce.
La Corte dei conti può richiedere con comunicazione i documenti giustificativi
dell'entrata e della spesa.
A tal fine, e per gli accertamenti di cui all'art. 1, comma ultimo, del regio
decreto 30 settembre 1923, n. 2102, tutti i documenti dell'entrata e della spesa
della gestione universitaria ed i registri di amministrazione sono conservati
ordinatamente in modo da poter essere in qualunque momento esibiti per revisione
e controllo.
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125. L'ufficio di economato di ogni università ed istituto superiore deve
tenere:
1° il giornale di cassa;
2° il mastro dei debitori e creditori;
3° i partitari per ciascuna categoria di entrate e di spese;
4° i bollettari delle riscossioni.
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(giurisprudenza di legittimità)
126. Il servizio di cassa può essere affidato, su motivata deliberazione del
consiglio di amministrazione, all'economo o ad un solido istituto di credito
della città.
Se il servizio di cassa è disimpegnato da un istituto di credito, a questo sono
effettuati i pagamenti dei contributi dello Stato, di enti pubblici o di
privati, per conto dell'amministrazione universitaria.
L'economo può, su deliberazione del consiglio di amministrazione, riscuotere
tasse, sopratasse, contributi di studenti, corrispettivi di prestazioni od
altro, con l'obbligo di versare settimanalmente nella cassa dell'istituto di
credito anzidetto le somme riscosse.
Sia l'istituto di credito sia l'economo debbono mensilmente dar conto al
presidente del consiglio d'amministrazione del movimento delle riscossioni, e
dei pagamenti e presentare la situazione di cassa.
Gli interessi delle somme depositate vanno in ogni caso ad incremento delle
entrate dell'amministrazione universitaria.
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127. Se il servizio di cassa è affidato ad un istituto di credito possono, con
speciali mandati di anticipazione, a firma del presidente del consiglio di
amministrazione essere messi a disposizione dell'economo e dei direttori degli
istituti scientifici fondi per spese di limitata entità da eseguirsi d'urgenza.
I limiti di tali anticipazioni e le modalità dei rendiconti relativi sono
stabiliti dal regolamento interno per le spese ad economia.
Tale regolamento viene deliberato dal consiglio di amministrazione, emanato con
decreto del rettore o direttore e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del
Ministero della pubblica istruzione.
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128. Nessuna spesa può essere ordinata se non trova riscontro negli stanziamenti
del bilancio preventivo, che non possono in alcun caso essere oltrepassati.
I pagamenti si effettuano mediante mandati che debbono essere firmati dal
presidente del consiglio di amministrazione e dal capo della segreteria.
Ogni mandato di pagamento deve essere emesso in base al documento giustificativo
della spesa, munito, oltre che del visto del rettore dell'università o direttore
dell'istituto superiore, anche della firma, per accettazione, di chi ha ordinato
la spesa stessa.
Non può eseguirsi alcun pagamento per lavori d'importo eccedenti lire 1000 se la
fattura relativa non è munita della liquidazione da parte di un tecnico di
fiducia del consiglio di amministrazione o del capo dell'ufficio del genio
civile.
Tutti i mandati di pagamento, con allegati i documenti giustificativi, debbono
essere uniti all'originale del rendiconto consuntivo.
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129. Per le formalità inerenti agli appalti ed ai contratti dell'amministrazione
universitaria valgono le norme legislative e regolamentari sulla contabilità
generale dello Stato.
Un funzionario di carriera amministrativa appartenente alla segreteria
dell'università o istituto superiore, è, con decreto del rettore o direttore,
incaricato di redigere e ricevere gli atti ed i contratti che si stipulano per
conto dell'amministrazione universitaria e di assistere, in tale sua qualità,
alle relative gare.
A tal fine in ogni università o istituto superiore è tenuto, sotto la
responsabilità del segretario delegato ai contratti, un repertorio degli atti e
contratti, in conformità della legge sul notariato e del relativo regolamento e
delle leggi e regolamenti sul bollo e registro.
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130. Tutti i progetti di lavori, i quali importino una spesa superiore a lire
cinquantamila, debbono essere preventivamente approvati dal capo dell'ufficio
del genio civile ed essere, dopo la loro esecuzione, sottoposti a collaudo a
norma delle vigenti disposizioni (2/a).
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(2/a) Per nuovi limiti di spesa vedi, ora, l'art. 9-bis, D.L. 24 ottobre 1969,
n. 701, riportato alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali.
131. Il comitato tecnico per la erogazione del fondo di cui all'art. 117 del
regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è composto di tre membri designati dal
consiglio superiore, che durano in ufficio un biennio e non possono essere
confermati, e di un funzionario del Ministero.
Il comitato è convocato due volte all'anno.
Esso dà parere sulle richieste di assegnazioni straordinarie presentate dai
rettori delle università e dai direttori degli istituti superiori e può, di sua
iniziativa, far proposte per la erogazione di somme in favore di determinati
istituti o per fini generali di carattere scientifico.
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Capo X
Delle prestazioni a pagamento
(giurisprudenza di legittimità)
132. Gli istituti scientifici delle università e degli istituti superiori,
compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire,
su commissione di pubbliche amministrazioni o di privati, analisi, controlli,
tarature, prove ed esperienze.
Nelle cliniche universitarie possono essere accolti ammalati a pagamento.
Le prestazioni a pagamento sono regolate da apposite tariffe, che vengono
approvate dal consiglio d'amministrazione su proposta della facoltà o scuola
competente. Nei casi non contemplati dalle tariffe, il direttore dell'istituto
scientifico richiede il pagamento di una somma in acconto con riserva di
determinare l'ammontare della spesa al termine della prestazione.
I direttori degli istituti scientifici debbono mensilmente versare alla cassa
universitaria le somme riscosse.
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133. Le somme riscosse per prestazioni a pagamento o per degenze sono destinate
per acquisto di materiale scientifico e didattico di ciascun istituto, per spese
relative al suo funzionamento e per compensi al personale.
Il consiglio di amministrazione determina quale parte delle somme anzidette deve
essere spesa a vantaggio dei rispettivi istituti e quale destinata per compensi
al personale.
Nella relazione allegata al rendiconto consuntivo della università od istituto
superiore si deve fare speciale menzione della attività dei singoli istituti
relativa alle prestazioni a pagamento o alle degenze (3).
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(3) Articolo sostituito dal R.D. 17 maggio 1938, n. 998. Vedi, anche, l'art. 2,
L. 15 novembre 1973, n. 734, riportata alla voce Impiegati civili dello stato.
134. In ogni istituto scientifico è tenuto un registro nel quale debbono essere
annotate, per le prestazioni, il nome e cognome del committente, il suo
indirizzo, l'oggetto della prestazione, l'importo pagato, la data della consegna
della relazione.
Uguale registro, con corrispondenti annotazioni, è tenuto in ogni clinica
universitaria per le degenze a pagamento.
I risultati di analisi, controlli e simili sono comunicati soltanto all'ente o
alla persona che ne ha fatta richiesta e versato l'importo corrispondente.
I risultati medesimi non possono essere pubblicati se non con l'autorizzazione
scritta dell'interessato.
Per ogni richiesta di certificati o copie dei risultati di analisi, controlli e
simili già eseguiti si applicano le norme relative al rilascio dei certificati
universitari. I certificati e copie debbono essere sottoscritti dal direttore
dell'istituto scientifico e vistati dal rettore dell'università o direttore
dell'istituto.
Gli originali delle relazioni di analisi, ecc. sono depositati annualmente nella
segreteria dell'università o istituto superiore, dove vengono custoditi almeno
per un decennio per ogni richiesta di controllo, di copia o di certificato.
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Capo XI
Disposizioni transitorie
135. Gli attuali professori straordinari, i quali abbiano conseguito la
stabilità ai sensi del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
approvato con regio decreto 9 agosto 1910, numero 795, o la conseguano entro il
30 settembre 1924, potranno essere promossi al grado di ordinario, entro il
limite dei posti disponibili nei ruoli di cui alle tabelle A e B annesse alla
legge 25 luglio 1922, n. 1147, secondo le norme stabilite dagli artt. 39, 40, 41
e 42 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 9 agosto
1910, n. 796, e modificato con decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n.
1959.
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136. I professori di ruolo che si troveranno in servizio alla data del 1°
ottobre 1924 presso facoltà o scuole delle università e degli istituti superiori
di cui alle tabelle A e B, salvo i casi di trasferimento previsti dal regio
decreto 30 settembre 1923, n. 2102, rimarranno titolari della materia già
professata ove questa sia contemplata dallo statuto dell'università o istituto
superiore.
In caso contrario saranno dichiarati titolari di altra materia, per decreto
ministeriale su proposta delle competenti facoltà o scuole.
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137. Agli attuali dottori aggregati possono conferirsi incarichi e supplenze.
Agli effetti dell'art. 44, comma secondo, essi costituiscono una propria
categoria che segue quelle indicate nel comma citato.
I predetti dottori aggregati sono considerati liberi docenti agli effetti
dell'art. 17, comma primo, del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.
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138. Ai liberi docenti, che conseguano l'abilitazione in virtù dell'art. 157,
comma primo, del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è applicabile il
disposto del comma secondo dell'articolo medesimo.
Per l'anno accademico 1923-1924 la libera docenza non può essere esercitata che
nella facoltà o scuola per la quale fu conseguita.
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139. I cittadini stranieri nominati a qualsiasi ufficio presso le università e
gli istituti superiori precedentemente alla data di pubblicazione del regio
decreto 30 settembre 1923, n. 2102, non decadono dall'ufficio loro conferito in
conseguenza della disposizione dell'art. 115 del citato decreto.
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140. Il presidente del consiglio di amministrazione di ogni università o
istituto superiore procederà, sotto la personale sua responsabilità,
all'accertamento di tutte le attività dell'amministrazione a lui affidata,
qualunque ne sia l'ammontare o la provenienza, redigerà regolare verbale da lui
sottoscritto e ne riferirà al consiglio nella prima adunanza.
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141. Gli uffici demaniali entro il 1° ottobre 1924 procederanno all'accertamento
della consistenza degli immobili dello Stato attualmente destinati ai servizi
delle università e istituti superiori e alla consegna degli immobili stessi in
uso gratuito e perpetuo all'amministrazione universitaria. Copia dei verbali di
consegna sarà comunicata al Ministero della pubblica istruzione.
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142. Entro il 1° ottobre 1924 le università e gli istituti superiori
procederanno all'accertamento della consistenza di tutti i beni mobili destinati
sia ai servizi generali sia agli istituti scientifici, ed alla compilazione dei
rispettivi inventari.
Detti inventari saranno inviati in duplice copia al Ministero della pubblica
istruzione per il loro riscontro con le scritture inventariali
dell'Amministrazione centrale. Una delle copie anzidette sarà restituita alla
rispettiva università o istituto a tutti gli effetti della consegna del
materiale stesso all'amministrazione universitaria.
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143. Agli effetti di cui agli artt. 116 e 137 del regio decreto 30 settembre
1923, n. 2102, i rettori e direttori procederanno all'accertamento dei locali
comunque destinati a privata abitazione e faranno le opportune indagini circa il
titolo in base al quale gli interessati li occupano.
Comunicheranno quindi all'intendente di finanza, non oltre il mese di giugno
1924, tutte le informazioni relative alla natura ed ampiezza dei locali di cui
al precedente comma e alla qualità delle persone che ne usufruiscono, indicando
quelle cui è affidato l'incarico di vigilanza e custodia e allegando, per ogni
altra persona, copia conforme del titolo che costituisce la regolare
autorizzazione ad occupare i locali di cui trattasi.
Per ogni persona sarà anche fornito il certificato dello stato di famiglia,
rilasciato dal sindaco del Comune ove ha sede l'università o istituto, affinché
l'intendente di finanza possa valutare se i locali adibiti a privata abitazione
siano proporzionati alle esigenze della famiglia interessata.
L'intendente dovrà inoltre determinare, per i locali anzidetti, il rispettivo
canone di affitto, il quale dovrà essere adeguato al costo corrente degli
alloggi nella città, e provvederà alla stipulazione dei relativi contratti di
locazione.
(Si omette la tabella allegata).
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