GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 120 DEL 21/5/1924


R.D. 6 aprile 1924, n. 674.   Agg. G.U. 31/01/2006
Approvazione del regolamento generale universitario. 

 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 1924, n. 120. 
Il presente regolamento, emanato per l'applicazione del R.D. 30 settembre 
1923, n. 2102 (poi trasfuso nel vigente T.U. 31 agosto 1933, n. 1592), contiene 
disposizioni in parte superate. Non essendo stato, peraltro, ancora emanato il 
nuovo regolamento generale universitario previsto dall'art. 295 T.U. 31 agosto 
1933, n. 1592, esso, per la parte non contrastante con la legislazione 
posteriore, deve ritenersi ancora in vigore e, pertanto, viene riportato. 
In particolare si tenga presente che l'art. 2, R.D. 4 giugno 1938, n. 1269 
, riportato al n. D/I di questa voce, ha espressamente abrogato il regolamento 
che si annota nella parte riguardante la stessa materia disciplinata dal decreto 
medesimo. 
 





1. È approvato il regolamento generale universitario annesso al presente decreto 
e firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la pubblica 
istruzione. 
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2. Le disposizioni dell'annesso regolamento riferentisi alle norme già in vigore 
del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, avranno applicazione dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta 
Ufficiale del Regno. 
Tutte le altre disposizioni andranno in vigore dal 1° ottobre 1924. 
In relazione alle decorrenze stabilite nel precedente comma cesseranno di avere 
effetto le norme del regolamento generale universitario approvato con regio 
decreto 9 agosto 1910, n. 796, le successive modificazioni e ogni altra 
disposizione diversa o contraria a quelle contenute nell'annesso regolamento. 
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Regolamento generale universitario 


                                                           Artt.
 Capo I    - Dell'anno accademico . . . . . . . . . .    1 -   5
                                                                
 Capo II   - Delle autorità accademiche . . . . . . .    6 -  18
                                                                
 Capo III  - Dell'ordinamento degli studi . . . . . .   19 -  23
                                                                
 Capo IV   - Dei professori ufficiali . . . . . . . .   24 -  54
                                                                
 Capo V    - Dell'insegnamento a titolo privato . . .   55 -  66
                                                                
 Capo VI   - Degli  studenti,  degli  esami  e  delle           
             tasse. . . . . . . . . . . . . . . . . .   67 - 101
                                                                
 Capo VII  - Degli   uffici   e   del   personale  di           
             amministrazione    e    del    personale           
             assistente, tecnico e subalterno . . . .  102 - 106
                                                                
 Capo VIII - Delle borse di perfezionamento . . . . .  107 - 113
                                                                
 Capo IX   - Dell'amministrazione  delle università e           
             degli istituti superiori . . . . . . . .  114 - 131
                                                                
 Capo X    - Delle prestazioni a pagamento  . . . . .  132 - 134
                                                                
 Capo XI   - Disposizioni transitorie . . . . . . . .  135 - 143
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Capo I 
Dell'anno accademico 
1. L'anno accademico comincia il 16 ottobre e termina il 31 luglio. 
Il periodo delle lezioni comincia non più tardi del 5 novembre e termina il 15 
giugno; tuttavia, per ragioni locali, principio e fine di esso possono spostarsi 
di 15 giorni. 
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2. La cerimonia inaugurale dell'anno accademico è fatta non oltre il ventesimo 
giorno dal suo inizio. 
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3. Presso ogni università e istituto superiore viene pubblicato per ciascuna 
facoltà o scuola un manifesto a stampa, nel quale sono contenute tutte le 
indicazioni relative alla inscrizione degli studenti e all'ordine degli studi, 
ed è data sommaria notizia dei programmi dei corsi che saranno tenuti dai 
professori ufficiali e dai liberi docenti. 
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4. Ogni università e istituto superiore pubblica, entro il mese di gennaio di 
ciascun anno accademico, il suo annuario che contiene: 
1° lo statuto; il regolamento interno del personale posto a carico del bilancio 
della università o istituto: i regolamenti della "Cassa scolastica" e 
dell'"Opera"; il regolamento interno per le spese ad economia; 
2° le convenzioni di qualsiasi genere riguardanti il mantenimento e il 
funzionamento della università o istituto e l'incremento degli studi; 
3° l'elenco delle fondazioni, borse od assegni e le norme relative; 
4° il rendiconto consuntivo dell'anno finanziario precedente e il bilancio 
preventivo dell'anno in corso; 
5° l'indicazione delle varie autorità accademiche; 
6° l'elenco nominativo dei professori ufficiali e dei liberi docenti con 
l'indicazione della materia da ciascuno professata; 
7° il sommario dei corsi che durante l'anno accademico sono tenuti dai 
professori ufficiali e dai liberi docenti; 
8° il calendario scolastico e gli orari dei singoli corsi; 
9° l'elenco nominativo del personale di amministrazione assistente e tecnico; 
10° le statistiche, redatte in forma di tabelle, dei laureati e diplomati 
nell'anno precedente e degli studenti inscritti in ciascuna facoltà e scuola, 
con indicazione dell'anno in corso; 
11° tutti gli altri dati statistici relativi al funzionamento dell'università o 
istituto; 
12° l'elenco delle pubblicazioni fatte dai professori ufficiali, liberi docenti, 
aiuti e assistenti nell'anno accademico precedente; 
13° tutte quelle altre notizie che il senato accademico o il consiglio della 
scuola crederà utile inserire. 
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5. Durante l'anno accademico sono giorni di vacanza tutti quelli indicati 
nell'art. 1 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859, il giorno della 
commemorazione dei defunti, il genetliaco di s. m. la Regina, di s. a. r. il 
Principe Ereditario e di s. m. la Regina Madre, ed altri venti giorni che 
vengono dal senato accademico o dal consiglio della scuola ripartiti, tenendo 
conto delle tradizioni locali, tra Natale, Capo d'anno, Pasqua o altre 
ricorrenze. 
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Capo II 
Delle autorità accademiche 
6. Il rettore: 
1° rappresenta l'università; 
2° ha l'alta vigilanza sulle biblioteche e sugli stabilimenti dell'università; 
3° esercita l'autorità disciplinare sul personale di ogni categoria addetto 
all'università; 
4° provvede all'esecuzione delle deliberazioni del senato accademico e del 
consiglio di amministrazione; 
5° cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario e 
dà esecuzione ai provvedimenti presi dal Ministro; 
6° riferisce al Ministro, con relazione annuale, sul funzionamento 
dell'università; 
7° esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme 
generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario. 
In caso di assenza o impedimento il rettore è sostituito, anche nella sua 
qualità di presidente del consiglio di amministrazione, dal preside più anziano 
di nomina e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano di età. Nelle 
università composte di una sola facoltà è sostituito dal professore stabile più 
anziano di grado. 
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7. Fanno parte del senato accademico, tra i membri di cui alla lettera c) 
dell'art. 9 del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, i presidi e direttori 
delle facoltà o scuole eventualmente costituite presso l'università ai sensi 
dell'art. 2, comma quarto, del precitato decreto, sempreché le lauree e i 
diplomi conferiti al termine dei rispettivi corsi siano titoli di ammissione 
agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. 
Ove manchi il rettore ultimamente uscito di carica, è chiamato a prenderne il 
posto nel senato accademico chi, prima di lui, coprì l'ufficio di rettore. 
Le funzioni di segretario sono esercitate dal componente più giovane di età. 
Il senato accademico è convocato dal rettore ordinariamente ogni due mesi e 
straordinariamente sempre che occorra o quando almeno tre dei suoi membri ne 
facciano domanda motivata. 
Il senato accademico: 
1° esamina e coordina gli orari predisposti dalle singole facoltà o scuole, e 
determina l'orario generale dell'università; 
2° rivede e coordina i manifesti di cui all'articolo 3; 
3° dà parere intorno a qualsiasi argomento di carattere generale che il Ministro 
o il rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame; 
4° esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme 
generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario. 
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8. I presidi delle facoltà e i direttori delle scuole che fanno parte 
dell'università: 
1° presiedono i consigli di facoltà o scuola e li rappresentano; 
2° notificano le deliberazioni delle facoltà o scuole al rettore e i 
provvedimenti e le comunicazioni di questo alle facoltà o scuole; 
3° vigilano sulla disciplina scolastica nelle facoltà o scuole e curano 
l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento e il funzionamento 
della facoltà e scuole medesime; 
4° al termine dell'anno accademico redigono e sottopongono alle facoltà o scuole 
una relazione indirizzata al rettore sul funzionamento di esse durante l'anno, 
sul risultato degli esami e su ogni altro argomento che ritengano opportuno 
segnalare. 
In caso di assenza o impedimento, i presidi e direttori sono sostituiti dai 
professori stabili più anziani di grado. 
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9. I direttori degli istituti superiori esercitano le stesse attribuzioni dei 
rettori delle università. 
I rettori delle università costituite di una sola facoltà e i direttori degli 
istituti superiori costituiti di una sola scuola esercitano rispettivamente 
anche le funzioni di presidi delle facoltà e direttori delle scuole. 
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10. I consigli di facoltà o scuola: 
1° elaborano il manifesto di cui all'art. 3; 
2° predispongono gli orari dei singoli corsi; 
3° fanno eventuali proposte relative a riforme da apportarsi all'ordinamento 
didattico; 
4° dànno parere intorno a qualsiasi argomento che il rettore o il preside o il 
direttore ritenga di sottoporre al loro esame; 
5° esercitano tutte le attribuzioni che sono loro demandate dalle norme generali 
e speciali concernenti l'ordinamento universitario. 
Alle adunanze dei consigli partecipano tutti i professori di ruolo, tranne a 
quelle relative agli oggetti di cui agli artt. 19 e 20 del regio decreto 30 
settembre 1923, n. 2102, cui partecipano esclusivamente i professori stabili. 
Alle adunanze dei consigli delle università e istituti di cui all'art. 1 comma 
secondo, n. 2, del citato decreto, relative agli oggetti previsti dall'art. 17 
del decreto medesimo partecipano soltanto i professori di ruolo, fermo restando 
il disposto della seconda parte del precedente comma. 
Alle adunanze relative agli oggetti di cui agli artt. 24 e 44 dell'anzidetto 
decreto e dei nn. 1 e 2 del presente articolo partecipano, oltre i professori di 
ruolo, tutti i professori incaricati e due rappresentanti dei liberi docenti. 
Le funzioni di segretario sono esercitate da più giovane dei professori di 
ruolo. 
I consigli sono convocati dai presidi o direttori ordinariamente ogni due mesi e 
straordinariamente sempre che occorra o quando almeno un quinto dei loro membri 
e, in ogni caso, non meno di tre di essi, ne facciano domanda motivata. 
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11. Al consiglio di facoltà delle università costituite di una sola facoltà e al 
consiglio della scuola degli istituti superiori costituiti di una sola scuola 
sono deferite anche tutte le attribuzioni che nelle università sono esercitate 
dal senato accademico. 
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12. Negli istituti superiori si costituisce il senato accademico ove essi siano 
formati di più scuole, sempreché le lauree e i diplomi conferiti al termine dei 
rispettivi corsi siano titoli di ammissione agli esami di Stato per 
l'abilitazione all'esercizio professionale. 
Il senato è composto del direttore dell'istituto, che lo presiede, del direttore 
ultimamente uscito di carica e dei direttori delle scuole, che costituiscono 
l'istituto. 
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13. Le autorità accademiche di cui agli articoli precedenti esercitano inoltre 
il potere disciplinare sugli studenti, ciascuna nell'ambito della propria 
competenza e secondo le forme che sono stabilite dallo statuto dell'università o 
istituto superiore, a norma dell'art. 52 del regio decreto 30 settembre 1923, n. 
2102. 
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14. Il collegio generale dei professori è convocato e presieduto dal rettore 
dell'università o direttore dell'istituto. 
Si aduna per l'elezione dei professori stabili che debbono far parte del 
consiglio di amministrazione. 
La votazione ha luogo a schede segrete: sono eletti coloro che abbiano riportato 
il maggior numero di voti ed, in ogni caso, un numero di suffragi non inferiore 
al terzo dei votanti. A parità di voti è eletto il professore più anziano di 
grado. 
Il collegio generale è inoltre convocato ogni qualvolta il rettore o direttore 
lo creda opportuno per udirne il parere su determinati argomenti riguardanti 
interessi generali dell'università o istituto. 
Le funzioni di segretario sono esercitate dal più giovane tra i professori 
intervenuti. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
15. Il consiglio di amministrazione: 
1° delibera sul bilancio di previsione e sul rendiconto consuntivo; 
2° provvede agli stanziamenti per spese di personale e di materiale a norma 
dell'art. 69 del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102; 
3° determina il personale occorrente per i servizi generali dell'università o 
istituto superiore e per quelli particolari delle varie facoltà e scuole, 
ripartendolo, ove occorra, tra le cattedre e gli istituti scientifici; 
4° esercita la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobile e mobile 
dell'università o istituto; 
5° approva i contratti e le convenzioni; 
6° provvede agli storni da categoria a categoria del bilancio, ed approva i 
prelevamenti dal fondo di riserva; 
7° delibera sulle proposte relative al conferimento di incarichi d'insegnamento 
in rapporto alle condizioni del bilancio; 
8° prende le deliberazioni relative allo stato giuridico ed economico del 
personale assistente, tecnico e subalterno; 
9° provvede per il servizio di cassa; 
10° prende l'iniziativa di tutti i provvedimenti che interessano il governo 
amministrativo e patrimoniale e la gestione economica dell'università o 
istituto; 
11° delibera su tutti i provvedimenti i quali importino un onere per il 
bilancio; 
12° esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme 
generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario e da eventuali 
convenzioni. 
In tutte le deliberazioni che importino una valutazione di indole tecnica, il 
consiglio d'amministrazione, prima di decidere, deve sentire, sugli argomenti 
che interessino più di una facoltà o scuola, il parere del senato accademico, e 
su quelli che interessino una sola facoltà o scuola, il consiglio di queste. 
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16. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ordinariamente 
ogni due mesi e straordinariamente sempre che occorra, o quando almeno due 
consiglieri ne facciano domanda motivata. 
Le funzioni di segretario sono esercitate dal capo della segreteria, che 
interviene alle adunanze con voto consultivo. 
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17. Il presidente del consiglio di amministrazione: 
1° vigila su tutti i servizi amministrativi dell'università o istituto; 
2° provvede, anche con saltuarie ispezioni, alla vigilanza sul funzionamento dei 
servizi di economato e di cassa, e ne dà notizia al consiglio d'amministrazione 
provocando i provvedimenti che ritenga necessari per la regolarità dei servizi 
stessi; 
3° provvede con gli elementi che gli sono forniti dai dipendenti uffici alla 
compilazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo; 
4° ordina direttamente nei casi d'urgenza gli storni da categoria a categoria 
del bilancio ed i prelevamenti dal fondo di riserva riferendone al consiglio per 
l'approvazione nella prima successiva adunanza; 
5° esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme 
generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario. 
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18. Per la validità delle adunanze del senato accademico, del consiglio di 
amministrazione, dei consigli di facoltà o scuola, del collegio generale dei 
professori, è necessario: 
1° che tutti coloro che hanno qualità per intervenirvi siano stati convocati per 
iscritto tre giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di urgenza, con 
l'indicazione degli oggetti da trattarsi; 
2° che intervenga almeno la maggioranza di coloro che sono stati convocati, 
salvo il caso che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto. Nel 
computo per determinare la maggioranza non si tien conto di quelli che abbiano 
giustificata la loro assenza. 
Per le adunanze del consiglio di amministrazione è richiesto l'intervento di 
almeno quattro consiglieri. 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per 
determinati argomenti sia diversamente disposto: in caso di parità prevale il 
voto del presidente. 
Nei predetti consigli nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo 
riguardino personalmente o che riguardino suoi parenti ed affini entro il quarto 
grado. 
I verbali delle adunanze debbono essere trascritti in appositi registri. Ogni 
verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario. I verbali del 
consiglio d'amministrazione devono essere comunicati, ad ogni richiesta, agli 
enti interessati. 
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Capo III 
Dell'ordinamento degli studi 
19. Le facoltà e scuole, che, a norma dell'articolo 2 del regio decreto 30 
settembre 1923, numero 2102, costituiscono le università o gli istituti 
superiori sono stabilite: 
a) per le università e istituti di cui alla tabella A annessa al decreto citato 
dalla tabella medesima e dai rispettivi statuti giusta le disposizioni di cui 
all'art. 3 comma primo e all'art. 6; 
b) per le università e istituti di cui alla tabella B, dalle convenzioni 
relative al mantenimento dell'università o istituto, giusta le disposizioni di 
cui all'art. 3, comma secondo, e all'art. 82, lett. a); 
c) per le università e istituti liberi, dai rispettivi statuti, giusta le 
disposizioni di cui all'art. 100. 
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20. Lo statuto dell'università o istituto superiore determina per ciascuna 
facoltà o scuola: 
a) il piano generale degli studi e le lauree e diplomi da conferirsi al termine 
degli studi medesimi. 
Per le facoltà e scuole indicate ai commi secondo e terzo dell'art. 2 del regio 
decreto 30 settembre 1923, n. 2102, il piano generale degli studi deve tuttavia 
essere ordinato in modo da condurre, nel periodo di tempo stabilito dalla 
tabella annessa al presente regolamento, al conseguimento di tutti o alcuno dei 
titoli accademici previsti dal quadro di cui alla tabella medesima. 
Per le facoltà e scuole eventualmente costituite a norma dei commi quarto e 
quinto del precitato art. 2, lo statuto stabilisce le norme relative alla durata 
degli studi, all'ordinamento organico e didattico e all'inscrizione degli 
studenti, e determina le tasse e sopratasse che gli studenti stessi devono 
pagare e le lauree o i diplomi che si conferiscono al termine dei corsi. 
Chi abbia conseguito una laurea o un diploma non può conseguire una seconda 
laurea o un secondo diploma se non sia trascorso un periodo di tempo, in ogni 
caso non inferiore ad un anno, che è determinato negli statuti delle università 
o istituti superiori; 
b) l'ordinamento didattico elaborato in relazione al piano generale degli studi, 
e cioè le materie d'insegnamento, il loro ordine, in modo in cui ciascuna di 
esse deve essere impartita secondo la sua natura e le finalità scientifiche e 
professionali dell'insegnamento considerato sia assolutamente, sia relativamente 
ad altri insegnamenti (lezioni cattedratiche, esercitazioni varie di carattere 
scientifico o professionale, quali esercitazioni dimostrative o sperimentali, 
conferenze, colloqui e simili); 
c) il numero minimo di materie alle quali gli studenti debbono inscriversi 
durante gli anni di corso prescritti per il conseguimento della laurea o del 
diploma cui aspirano e ogni altra disposizione relativa agli obblighi scolastici 
dei giovani e alle modalità secondo le quali gli obblighi stessi devono essere 
assolti. 
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21. Nelle sedi contemplate dalla tabella A annessa al regio decreto 30 settembre 
1923, numero 2102, gli insegnamenti propedeutici della scuola d'ingegneria sono 
impartiti da professori di ruolo della facoltà di scienze matematiche, fisiche e 
naturali, i quali sono considerati come professori di ruolo anche della scuola e 
in tale qualità partecipano ai relativi consigli. 
La designazione di tali professori è fatta dal consiglio della scuola. Soltanto 
in mancanza di professori di ruolo che impartiscano nella facoltà di scienze gli 
insegnamenti predetti o insegnamenti affini si può provvedere agli insegnamenti 
propedeutici mediante incarichi, in conformità dell'art. 44 del presente 
regolamento. 
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22. Una commissione, costituita di tre professori designati dal consiglio della 
scuola d'ingegneria e di tre professori designati dal consiglio della facoltà e 
presieduta dal direttore della scuola, farà le proposte concernenti i singoli 
insegnamenti propedeutici, stabilirà il modo di coordinare i programmi di 
insegnamento, le modalità per l'intervento di una rappresentanza del consiglio 
della scuola alle adunanze della facoltà nelle quali si tratta di provvedere a 
cattedre dei predetti insegnamenti e la ripartizione tra facoltà e scuola delle 
tasse e sopratasse pagate dagli alunni del primo biennio. 
Le proposte di tale commissione saranno sottoposte all'approvazione del senato 
accademico dell'università e del consiglio della scuola, uditi per l'università, 
il consiglio d'amministrazione e la facoltà di scienze, e per la scuola, il 
consiglio di amministrazione, e verranno inserite negli statuti dell'università 
e della scuola d'ingegneria. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
23. Nelle università e istituti superiori possono costituirsi seminari mediante 
raggruppamento e coordinamento di insegnamenti tra loro affini o comunque 
connessi, anche di facoltà, scuole e istituti superiori diversi. Possono esservi 
aggregati anche liberi docenti, per materie delle quali manchi l'insegnante 
ufficiale. 
I seminari sono diretti da professori di ruolo, eletti dai professori che vi 
appartengono. 
Ai seminari possono inscriversi studenti di qualunque facoltà o scuola: ad essi 
è rilasciato un attestato degli studi compiuti e del profitto dimostrato secondo 
modalità da determinarsi dal senato accademico o dal consiglio della scuola. 
Più particolari norme circa l'ordinamento ed il funzionamento dei seminari 
potranno essere stabilite negli statuti delle università od istituti superiori. 
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Capo IV 
Dei professori ufficiali 
24. I posti di ruolo di professore assegnati alle singole facoltà e scuole si 
considerano disponibili, agli effetti dell'art. 16 del regio decreto 30 
settembre 1923, n. 2102, dalla decorrenza del provvedimento in virtù del quale 
il titolare è trasferito altrove o cessa per qualsiasi causa dall'ufficio, 
ovvero dal giorno successivo a quello del decesso del titolare medesimo. 
Le facoltà e scuole non possono adottare deliberazioni circa il modo di 
provvedere stabilmente a posti di professore disponibili, se non siano trascorsi 
venti giorni dalla vacanza dei posti stessi, determinata a norma del comma 
precedente. 
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25. La facoltà o scuola, ove intenda provvedere con nuova nomina, a norma 
dell'art. 17, comma primo, del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, a posto 
disponibile di professore, deve in primo luogo deliberare circa la materia al 
cui insegnamento decide di riservare il posto medesimo. 
Viene subito data comunicazione dell'avvenuta deliberazione al Ministero per la 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. 
Entro il trentesimo giorno di tale pubblicazione, chiunque vi abbia interesse 
può presentare o trasmettere al preside della facoltà o direttore della scuola 
una domanda in carta legale, nella quale siano fornite notizie intorno alla 
propria operosità scientifica e alla propria carriera didattica, allegandovi il 
decreto di abilitazione alla libera docenza o un certificato di essa, e, ove lo 
creda, qualsiasi titolo, documento o pubblicazione. 
Il preside o direttore, con verbale da lui sottoscritto, accerta quali domande 
sono pervenute tempestivamente o attesta che non ne è pervenuta alcuna. Nella 
prima ipotesi, provvede a che le domande medesime, con gli eventuali allegati, 
siano per venti giorni messi a disposizione di tutti i professori di ruolo 
appartenenti alla facoltà o scuola per opportuna visione; e di ciò fa menzione 
in calce al predetto verbale. 
Trascorso tale periodo di tempo, la facoltà o scuola delibera a norma del 
precitato comma primo dell'art. 17, proponendo fra coloro che ne hanno fatto 
domanda o fra altri ch'essa reputi idonei tre liberi docenti della materia o di 
materia affine. 
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26. Il Ministro, in base alla deliberazione della facoltà o scuola di cui al 
comma primo dell'articolo precedente, invita il consiglio superiore a designare 
cinque professori o cultori della materia o di materia affine e nomina la 
commissione di cui al comma primo dell'art. 17 del regio decreto 30 settembre 
1923, n. 2102, chiamando a farne parte i primi tre designati quali membri 
effettivi e gli altri due quali membri supplenti. In caso di legittimo 
impedimento di un membro effettivo, il Ministro ne dispone la sostituzione con 
un supplente, secondo l'ordine delle designazioni da parte del consiglio 
superiore. 
Qualora vi siano deliberazioni di più facoltà o scuole per provvedere a posto 
disponibile con l'insegnamento della stessa materia, il consiglio superiore fa 
al Ministro la designazione per la nomina di una sola commissione. 
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27. Nei casi di cui al comma primo dell'articolo 17 del regio decreto 30 
settembre 1923, numero 2102, le deliberazioni della facoltà o scuola sono prese 
col voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo che vi appartengono. 

La facoltà o scuola è tenuta ad esaminare la posizione scientifica e didattica 
di tutti coloro che hanno tempestivamente presentato la domanda di cui all'art. 
25, comma terzo, e ad esporre, nella motivata relazione con la quale concreta le 
sue proposte, le ragioni che hanno determinato la sua deliberazione. 
Tale relazione è dal rettore dell'università o direttore dell'istituto trasmessa 
al Ministero, corredata dal verbale, di tutte le domande e di tutti gli altri 
allegati di cui all'art. 25. 
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28. Il Ministro, ricevuta la motivata relazione di cui al comma secondo 
dell'articolo precedente, invita ciascun libero docente proposto dalla facoltà o 
scuola a trasmettere entro congruo termine al Ministero: 
a) atto di nascita; 
b) certificato comprovante ch'egli è cittadino italiano o italiano non 
regnicolo; 
c) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario; 
d) certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei comuni nei quali 
egli ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio; 
e) notizie sulla propria operosità scientifica e sulla propria carriera 
didattica, in cinque esemplari; 
f) qualsiasi titolo, documento o pubblicazione che il libero docente, qualora 
non li abbia già inviati alla facoltà, ritenga utile presentare nel proprio 
interesse, nel numero di copie che creda più opportuno. 
I documenti di cui alle lettere a) b) c) e d) debbono essere legalizzati; quelli 
di cui alle lettere b) c) e d) debbono inoltre essere di data non anteriore di 
tre mesi a quella della richiesta ministeriale. I liberi docenti che comunque 
appartengano all'amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i 
documenti medesimi; debbono invece presentare un'attestazione rilasciata dalla 
competente autorità dell'amministrazione cui appartengono dalla quale risulti 
che essi trovansi in attività di servizio. 
Il Ministro, con suo provvedimento definitivo, esclude dall'elenco di liberi 
docenti proposto dalla facoltà o scuola coloro che non risultino forniti dei 
requisiti di cui all'art. 115 del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102. Il 
requisito della regolare condotta può essere accertato dall'amministrazione, 
indipendentemente dai documenti di cui alle lettere c) e d) del comma primo del 
presente articolo, con tutti i mezzi che ritenga opportuni. 
I liberi docenti proposti dalla facoltà o scuola possono rinunziare per iscritto 
ad ogni effetto della designazione, entro il termine fissato dal Ministro per la 
trasmissione dei documenti e titoli di cui al presente articolo. 
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29. Il Ministro convoca la commissione e le comunica la motivata relazione della 
facoltà o scuola con allegati il verbale, le domande e tutti i documenti, titoli 
e pubblicazioni di cui ai precedenti articoli. La commissione può essere 
convocata in qualunque città il Ministro ritenga più opportuno. 
Non può far parte della commissione chi sia parente od affine al quarto grado 
incluso di alcuno dei liberi docenti comunque presi in considerazione dalla 
facoltà o scuola nella sua relazione; né possono far parte della stessa 
commissione membri che siano tra loro parenti od affini nel grado suddetto. 
Coloro che si trovino in tali condizioni debbono darne avviso al Ministro per la 
loro sostituzione. 
Nessuna adunanza è valida ove non siano presenti tutti i commissari; le 
deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Il segretario della commissione 
redige il verbale di ogni adunanza, che è firmato, seduta stante, da tutti i 
commissari. 
La commissione, tenuto conto della maturità scientifica e dell'attitudine 
didattica di ciascun libero docente proposto, enuncia, con motivata relazione il 
suo apprezzamento, senza tradurlo in valutazione numerica, sui singoli designati 
dalla facoltà o scuola e giudica se tutti o alcuni di essi siano, assolutamente 
e relativamente allo stato degli studi, meritevoli di coprire la cattedra cui 
devesi provvedere e, nel caso affermativo, ne stabilisce, non mai alla pari, la 
graduatoria di merito. 
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30. Il rimborso delle spese di viaggio e le indennità ai componenti le 
commissioni di cui agli artt. 17 e 19 del regio decreto 30 settembre 1923, n. 
2102, sono corrisposti nella misura e con le norme stabilite dagli artt. 180 e 
seguenti del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395. 
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31. La formula del giuramento che deve prestarsi dai professori di ruolo di 
prima nomina è la seguente: 
"Giuro di essere fedele al Re ed ai suoi reali successori, di osservare 
lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l'ufficio di 
insegnante e adempiere tutti i doveri accademici col proposito di formare 
cittadini operosi, probi e devoti alla Patria". 
Dalla prestazione del giuramento è redatto apposito verbale che viene trasmesso 
al Ministero se trattasi di professori appartenenti alle università di cui alla 
tabella A annessa al regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, ed è conservato 
negli uffici di segreteria se trattisi di professori di università o istituti di 
cui alla tabella B. 
I professori delle università o istituti di cui all'art. 1, comma secondo, n. 2, 
del decreto sopra indicato prestano giuramento quando siano trasferiti in 
applicazione degli artt. 20, comma quarto, 85 e 139 del decreto medesimo, ad 
università o istituti di cui alle tabelle A e B. 
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32. Ove la facoltà o scuola intenda proporre la dispensa dall'ufficio di un 
professore di ruolo non stabile, in applicazione dell'art. 19, comma secondo del 
regio decreto 30 settembre 1923, numero 2102, deve dare comunicazione 
all'interessato dei motivi sui quali la proposta si fonda, prefiggendogli un 
congruo termine, in ogni caso non minore di giorni quindici a decorrere dalla 
data dell'avvenuta comunicazione, per la eventuale presentazione delle proprie 
deduzioni. 
Decorso tale termine, la facoltà o scuola, tenendo presenti anche le deduzioni 
eventualmente prodotte dall'interessato, delibera in merito alla dispensa e, ove 
riconosca l'opportunità che il professore sia esonerato dall'ufficio, ne fa 
motivata proposta al Ministro, trasmettendo a corredo di essa i documenti 
necessari. 
La dispensa dal servizio decorre in ogni caso dall'inizio dell'anno scolastico 
successivo a quello durante il quale è proposta. 
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33. La procedura per il conseguimento della stabilità, ai sensi dell'art. 19, 
comma terzo, del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, si inizia al termine 
del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio da parte del 
professore: il conferimento della stabilità ha tuttavia effetto dal giorno 
successivo a quello in cui il professore stesso ha compiuto il triennio di 
servizio. 
Qualora nel corso del triennio siansi verificate, per qualsiasi causa, 
interruzioni di servizio, il termine per il conseguimento della stabilità è 
prorogato di un anno solare per ogni anno, o frazione di anno superiore a due 
mesi, d'interruzione. 
Il preside della facoltà o direttore della scuola redige una motivata relazione 
circa l'operosità ed efficacia didattica del professore durante il triennio e 
circa il modo col quale egli ha adempiuto in genere ai suoi doveri accademici 
nel medesimo periodo di tempo. 
Il Ministro invita il professore a trasmettere al Ministero, entro congruo 
termine, un esposto in carta libera circa la sua operosità scientifica con 
particolare riguardo a quella svolta successivamente alla sua nomina e tutti i 
titoli, documenti e pubblicazioni, che ritenga utili presentare nel suo 
interesse. 
Per la designazione, per la nomina e per i lavori della commissione di cui al 
precitato articolo 19, comma terzo, valgono le norme stabilite dal presente 
regolamento in ordine alle commissioni pel giudizio di merito nei casi di nuova 
nomina. 
Nel caso che all'atto del giudizio di merito si trovi già costituita altra 
commissione per la stessa materia, sia per nuova nomina di un professore di 
ruolo, sia per conferimento di stabilità, il giudizio di merito può essere dal 
Ministro deferito alla commissione stessa. 
Il Ministro comunica alla commissione la motivata relazione e tutti i documenti, 
titoli e pubblicazioni di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo. 
La commissione concreta il suo giudizio in una motivata relazione da rassegnarsi 
al Ministro. 
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34. Ove il giudizio della commissione sia sfavorevole, il Ministro trasmette gli 
atti al consiglio superiore, che si pronunzia sulla opportunità di mantenere in 
servizio per altri due anni solari il professore con la qualifica di non 
stabile. 
Al termine di tale biennio, si inizia e svolge la stessa procedura prevista 
dall'articolo precedente. Tuttavia la commissione dev'essere costituita di 
persone diverse da quelle che hanno fatto parte della commissione nominata al 
termine del triennio. 
Qualora anche il giudizio della nuova commissione sia sfavorevole, il professore 
viene dispensato dal servizio con decreto del Ministro. 
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35. I comandi di professori di ruolo ad altri uffici non possono aver durata 
maggiore dell'anno accademico e sono in ogni tempo revocabili, nelle stesse 
forme con le quali vengono disposti, quando le esigenze dell'insegnamento lo 
richiedano. 
In casi eccezionali e per gravi ragioni di pubblico servizio il comando può 
essere rinnovato. 
Di ogni comando consentito e di ogni revoca disposta il rettore o direttore deve 
darne immediata notizia al Ministero, indicandone i motivi. 
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36. I professori che desiderano ottenere l'autorizzazione a risiedere in 
località diversa da quella in cui esercitano l'insegnamento debbono farne 
domanda al rettore o direttore, esponendone le ragioni. Il rettore o direttore 
provvede sulla domanda, udito il parere del preside della facoltà o direttore 
della scuola. 
L'autorizzazione non può essere accordata se non quando trattisi di località non 
lontana dalla sede dell'università o dell'istituto e a condizione che il preside 
o direttore assicuri sotto la sua responsabilità essere ciò conciliabile col 
pieno e regolare adempimento dei doveri dell'insegnante. 
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37. I professori di ruolo non possono assumere incarichi d'insegnamento in 
istituti d'istruzione della città ove ha sede l'università o istituto superiore, 
o fuori di essa, senza il previo consenso del rettore o direttore, su conforme 
parere della facoltà o scuola a cui appartengono. 
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38. Il professore non può mutare l'orario scolastico senza averne avuta 
l'autorizzazione dal rettore o direttore, udita la facoltà o scuola. 
Quando, per motivi di salute o per altro legittimo impedimento, egli non possa 
tenere la lezione o esercitazione, deve informare il rettore o direttore in 
tempo utile perché gli studenti ne siano avvertiti. 
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39. Ciascun professore, sia di ruolo sia incaricato, e ciascun libero docente 
deve tenere per ogni corso un registro nel quale nota giorno per giorno 
l'argomento della lezione o esercitazione tenuta, apponendovi la firma. 
Questo registro, munito del visto del preside della facoltà o del direttore 
della scuola, deve essere, alla fine delle lezioni o ad ogni richiesta del 
rettore o direttore, consegnato alla segreteria dell'università o istituto. 
Esso è ostensibile ad ogni richiesta del preside, del rettore o direttore e 
viene consegnato alla segreteria dell'università o istituto alla chiusura dei 
corsi. 
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40. Agli aumenti di stipendi si provvede con foglio d'ordine mensile, che viene 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero a norma dell'art. 58 del regio 
decreto 30 settembre 1922, n. 1290. 
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41. La corresponsione ai professori di ruolo dell'indennità accademica nei casi 
previsti dall'art. 3 del regio decreto 6 dicembre 1923, numero 2656, è 
subordinata alla corresponsione dello stipendio. 
Nei casi in cui viene ridotto lo stipendio è ridotta, nella stessa proporzione e 
per lo stesso periodo di tempo, l'indennità accademica. 
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42. Nei casi e agli effetti di cui all'art. 34, comma secondo, del regio decreto 
30 settembre 1923, n. 2102, i professori debbono comprovare, mediante 
attestazione rilasciata dal rettore o direttore, di aver effettivamente iniziato 
il corso delle lezioni. 
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43. Il Ministro, ove intenda promuovere la dispensa dal servizio di un 
professore di ruolo a norma dell'art. 34, comma ultimo, del regio decreto 30 
settembre 1923, n. 2102, deve notificarne i motivi all'interessato per il 
tramite del rettore dell'università o direttore dell'istituto, cui il professore 
stesso appartiene. 
Quest'ultimo, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della 
notificazione ministeriale, può presentare al consiglio superiore le proprie 
deduzioni pel tramite del Ministero. 
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44. Gli incarichi possono avere durata e modalità diverse secondo la natura e i 
fini dell'insegnamento. Non possono in nessun caso essere conferiti per periodo 
di tempo superiore all'anno scolastico; possono tuttavia essere confermati 
nell'anno successivo. 
Gli incarichi possono conferirsi secondo l'ordine seguente: 
a) a liberi docenti della materia o di materie affini; 
b) a coloro che per opere, lavori, uffici o insegnamenti tenuti siano di 
riconosciuta competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico; 
c) a professori di ruolo di altra facoltà o scuola. 
Entro ciascuna delle predette categorie la designazione è fatta seguendo il 
criterio della maggiore competenza nella materia che forma oggetto 
dell'incarico, tenuto conto delle pubblicazioni e di ogni altro titolo. 
Non possono conferirsi incarichi a coloro che abbiano compiuto il 
settantacinquesimo anno di età. 
Alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione relative al 
conferimento di incarichi di insegnamento provvede il rettore o direttore con 
suo decreto. 
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45. Per il conferimento di supplenze, a norma dell'art. 37 del regio decreto 30 
setttembre 1923, n. 2102, non è obbligatorio seguire l'ordine di preferenza tra 
le categorie di persone indicate nel comma secondo del precedente articolo. 
Per gli insegnamenti ai quali sono annessi gabinetti, istituti, cliniche, 
laboratori e simili, i professori possono essere sostituiti, durante le loro 
assenze e per delegazione dei professori stessi, da uno o più aiuti o assistenti 
addetti alla cattedra, secondo la natura e l'estensione della materia 
d'insegnamento. 
La direzione temporanea del gabinetto, istituto, clinica o laboratorio, è 
affidata a quello tra gli aiuti od assistenti che viene designato dal direttore 
sotto la propria responsabilità. 
Il conferimento di supplenze per periodo di tempo presunto o accertato superiore 
a quello indicato dall'art. 37 ha luogo secondo le norme dell'art. 35 del 
precitato decreto e del precedente articolo del presente regolamento. 
I congedi ai professori, non eccedenti annualmente la durata di un mese, sono 
concessi dal rettore o direttore. 
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46. Il procedimento disciplinare a carico di un professore s'inizia con la 
comunicazione all'interessato, fatta dal Ministro, degli addebiti e delle prove 
raccolte. 
L'incolpato ha quindici giorni di tempo dalla data dell'avvenuta comunicazione 
per presentare le sue difese. 
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47. L'incolpato deve dichiarare per iscritto di aver ricevuto comunicazione dei 
capi di accusa e delle prove raccolte e di aver preso cognizione del termine 
assegnatogli per la difesa. Di tale dichiarazione, come nell'eventuale rifiuto 
del professore a rilasciarla, il rettore o direttore deve dar subito notizia al 
Ministero. 
È in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purché lo dichiari 
espressamente per iscritto. 
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48. Comunicati i capi d'accusa all'interessato, il Ministro invita la facoltà o 
scuola, cui questo appartiene, ad eleggere i due delegati di cui all'art. 29, 
comma terzo, del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102. 
Prendono parte all'adunanza tutti i professori di ruolo. La votazione ha luogo a 
schede segrete e sono eletti i due professori stabili che conseguano la 
maggioranza assoluta dei suffragi dei presenti. 
Gli eletti dalla facoltà o scuola non possono ricusare di partecipare alle 
adunanze del consiglio superiore nelle quali si svolge il procedimento 
disciplinare, se non per motivi della cui legittimità decide il Ministro. 
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49. Trascorso il termine stabilito dall'art. 46 o pervenuta la dichiarazione di 
rinuncia di cui all'art. 47, il vice presidente del consiglio superiore, su 
richiesta del Ministro, fissa la data dell'adunanza nella quale si deve 
procedere al giudizio. 
Del giorno dell'adunanza è data notizia ai due delegati della facoltà o scuola 
ed all'interessato il quale può intervenirvi. 
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50. L'accusa avanti al consiglio superiore è sostenuta da persona a ciò 
espressamente delegata dal Ministro caso per caso. Nel giorno fissato per la 
discussione l'incolpato, se presente, è ammesso nell'aula del consiglio. Il 
delegato del Ministro dà lettura dei capi d'accusa, quindi l'incolpato espone le 
sue difese, con facoltà di presentare tutti quei documenti che ritenga opportuno 
produrre nel suo interesse. 
Il delegato del Ministro, udite le difese, alle quali può contrapporre le sue 
osservazioni, formula le sue conclusioni e fa la richiesta della punizione 
disciplinare. 
All'incolpato è riservata per ultimo la parola. 
Ogni membro del consiglio può rivolgere domande tanto al delegato del Ministro 
quanto all'incolpato. 
Se l'incolpato non intervenga personalmente, alla lettura dei capi di accusa 
segue quella delle difese da lui inviate per iscritto. Se nessuna difesa egli 
abbia inviato, può proseguirsi il giudizio quando risulti che siano state 
adempiute le prescrizioni degli articoli antecedenti. Di tale adempimento deve 
farsi espressa menzione nel processo verbale. 
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51. Licenziato l'incolpato e ritiratosi dall'aula il delegato del Ministro, il 
consiglio procede alla discussione e alla deliberazione. 
Qualora riconosca provati i fatti dedotti nei capi d'accusa e ritenga che essi 
costituicano infrazioni disciplinari a norma degli artt. 27 e 29 del regio 
decreto 30 settembre 1923, n. 2102, se esistano più proposte di punizione, il 
presidente mette ai voti la proposta di maggior grado, e successivamente quelle 
di grado minore. Eguale procedimento si segue nella determinazione della durata 
della punizione. 
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52. Il parere del consiglio deve contenere l'indicazione sommaria, ma precisa, 
dei fatti di cui esso ritenga responsabile il professore, la dichiarazione che 
sono state osservate le disposizioni degli articoli precedenti, il grado e la 
durata della punizione proposta. 
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53. Qualora il consiglio, prima di formulare il suo parere si pronunci per 
l'opportunità di eseguire un'inchiesta, questa non può essere affidata a persone 
che abbiano eseguito inchieste precedenti o riferito su fatti che siano stati 
fondamento degli addebiti. 
Chi sia incaricato dell'inchiesta deve raccogliere tutti gli elementi che 
possano condurre all'accertamento della verità, sulla base degli addebiti, delle 
prove raccolte, delle giustificazioni addotte dall'incolpato. 
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54. Quando dall'inchiesta risultino nuovi addebiti o emergano a carico 
dell'incolpato nuovi fatti o nuove prove, il Ministero modifica i capi d'accusa 
o li integra con un supplemento. I nuovi capi d'accusa o il supplemento debbono 
essere comunicati all'incolpato nelle forme prescritte negli articoli 
precedenti. 
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Capo V 
Dell'insegnamento a titolo privato 
55. Chi aspira a conseguire la libera docenza deve rivolgere istanza al Ministro 
in carta legale indicando la materia al cui insegnamento intende essere 
abilitato. 
La libera docenza può essere concessa per qualsiasi disciplina anche se non vi 
corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico delle 
università e degli istituti superiori. 
La domanda deve essere corredata dei documenti indicati nell'art. 28 e dei 
titoli di qualsiasi genere che il candidato intenda sottoporre al giudizio della 
commissione. I documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) debbono essere 
legalizzati; quelli di cui alle lettere b), c) e d) debbono inoltre essere di 
data non anteriore di tre mesi a quella della domanda. I titoli scientifici 
debbono essere pubblicati per le stampe. 
Coloro che, all'atto della presentazione della domanda, comunque appartengano 
all'amministrazione dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di 
cui al precitato art. 28; debbono invece produrre l'attestazione indicata 
nell'articolo medesimo. 
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56. Nel Bollettino Ufficiale è data notizia del termine entro il quale gli 
aspiranti alla libera docenza debbono far pervenire al Ministero le loro 
domande. 
Il Ministero comunica le domande al consiglio superiore, il quale, raggruppate a 
seconda delle materie, designa i membri che devono costituire le singole 
commissioni giudicatrici. Oltre ai tre commissari indicati dall'art. 40 del 
regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, il consiglio designa due commissari 
supplenti che sono chiamati, secondo l'ordine della designazione, a sostituire 
coloro che, per giustificati motivi, non possano partecipare alle adunanze delle 
commissioni. 
Le commissioni si riuniscono, di regola, in Roma una volta all'anno nel mese di 
maggio o giugno. È tuttavia in facoltà del Ministro di convocarle anche altrove 
presso università o istituti superiori del regno. 
Prima della riunione delle commissioni il Ministro invita i candidati a 
depositare presso il cassiere del Ministero medesimo la somma che, tenuto conto 
del numero dei candidati che dovranno esser giudicati dalla stessa commissione, 
si presume possa essere addebitata a ciascuno di essi per le spese di cui 
all'ultimo comma del citato art. 40. Sarà restituita la eventuale residua parte 
della somma depositata che non sia stata spesa. 
Ai commissari spettano il rimborso delle spese di viaggio e le indennità a norma 
dell'art. 30 del presente regolamento. 
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57. Le commissioni decidono preliminarmente circa l'ammissione al giudizio di 
coloro che trovansi nelle condizioni previste dall'art. 39, lettera a), seconda 
parte, del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102. 
Riconosciuta l'ammissibilità delle domande, le commissioni determinano caso per 
caso l'ordine da seguire nelle prove di cui alla lettera b) dell'art. 39 
predetto, la durata e le modalità di esse. Tutte le prove sono pubbliche; il 
tema per la prova didattica deve essere assegnato 24 ore prima dello svolgimento 
della prova stessa. 
Le adunanze della commissione non sono valide se non siano presenti tutti i 
componenti di essa. 
Di tutte le operazioni relative a ciascun candidato è redatto processo verbale. 
La commissione deve inoltre concretare in una motivata relazione il suo giudizio 
sul valore del candidato e sulla sua maturità a conseguire la libera docenza cui 
aspira. Contro il giudizio di essa non è ammesso ricorso nel merito. 
Se le conclusioni della commissione favorevoli alla concessione 
dell'abilitazione siano prese a semplice maggioranza, il Ministro rimette gli 
atti al consiglio superiore per il giudizio definitivo. 
Il candidato, il quale non sia proposto per l'abilitazione cui aspira, non può 
ripresentare la domanda per la stessa materia se non sia trascorso un biennio 
dalla data del giudizio della commissione sulla prima domanda, ovvero del 
giudizio del consiglio superiore di cui al comma precedente. 
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58. L'emanazione del decreto di abilitazione è subordinata al pagamento della 
tassa stabilita dalla tabella F annessa al regio decreto 30 settembre 1923, n. 
2102, per il conferimento della libera docenza. 
Chi, avendo conseguito una libera docenza, intenda esercitarla presso una 
facoltà o scuola o un istituto superiore, a norma dell'art. 42, comma primo, del 
decreto sopra indicato, deve darne comunicazione per iscritto al rettore 
dell'università o direttore dell'istituto almeno un mese prima dell'inizio 
dell'anno accademico, depositando il decreto di abilitazione e presentando la 
quietanza del pagamento della tassa per l'esercizio della libera docenza. 
Egli deve presentare inoltre il programma del corso che si propone di svolgere 
e, se trattasi di insegnamento che richieda il sussidio di musei, laboratori o 
cliniche, dimostrare di poter disporre dei mezzi necessari. 
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59. Il consiglio di facoltà o scuola, prima che si inizi l'anno accademico, 
accertato che il libero docente non sia decaduto dall'abilitazione ai sensi 
dell'art. 46 del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, esamina se il 
programma che il docente intende svolgere risponda alla materia per la quale fu 
conseguita l'abilitazione e se i mezzi dimostrativi di cui egli può disporre 
siano sufficienti per l'insegnamento. 
Il consiglio cura il coordinamento del programma con quelli degli altri 
insegnanti a titolo privato e dei professori ufficiali, a norma dell'art. 24 del 
decreto sopra citato. Il libero docente è tenuto ad apportare al suo programma 
quelle modificazioni, che, per tale coordinamento, il consiglio creda 
necessarie. Contro la deliberazione della facoltà o scuola il libero docente può 
ricorrere al rettore o direttore che decide su conforme parere del senato 
accademico entro dieci giorni. 
Le disposizioni del secondo e terzo comma del precedente articolo e quelle del 
presente articolo valgono in quanto applicabili anche per coloro che possono 
tenere corsi a titolo privato a norma delle lettere a) e b) dell'art. 38 del 
regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, escluso per i professori di cui alla 
lettera a) l'obbligo del pagamento della tassa d'esercizio. 
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60. Lo statuto di ogni università o istituto superiore, in relazione 
all'ordinamento didattico stabilito per ogni facoltà o scuola, determina i 
criteri in base ai quali ai corsi che i liberi docenti si propongono di svolgere 
possa o meno riconoscersi, per gli studenti che vi si inscrivono, valore legale 
agli effetti della loro carriera scolastica. 
I corsi che, anno per anno, vengono compresi in tale categoria diconsi 
pareggiati: la relativa designazione è fatta con deliberazione della facoltà o 
scuola. 
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61. Il libero docente ha verso gli studenti inscritti al suo corso gli stessi 
diritti dei professori ufficiali e le autorità universitarie debbono tutelarlo 
nell'esercizio di essi. 
Egli è soggetto alla disciplina accademica sotto la vigilanza delle competenti 
autorità. 
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62. L'insegnamento a titolo privato è impartito, di regola, nei locali delle 
università e degli istituti dipendenti. Tuttavia il rettore o direttore, in casi 
particolari, udito il consiglio della facoltà o scuola, può autorizzare il 
libero docente a tenere il corso fuori dei locali universitari. Anche in questo 
caso le autorità accademiche possono accedere ai corsi a titolo privato, i quali 
restano soggetti alla giurisdizione disciplinare di dette autorità. 
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63. Nello stabilire la tassa che gli studenti debbono corrispondere ai liberi 
docenti a norma dell'art. 44, comma primo, del regio decreto 30 settembre 1923, 
n. 2102, il consiglio della facoltà o scuola ed il senato accademico devono 
tenere specialmente conto delle particolari condizioni ed esigenze 
dell'insegnamento nelle facoltà e scuole medesime in relazione alla materia che 
l'insegnante a titolo privato ha chiesto di svolgere. 
L'ammontare annuo della tassa non può essere inferiore a lire 5 né superiore a 
lire 20 per ogni ora settimanale di lezione. 
La relativa deliberazione deve essere comunicata al docente interessato, che può 
presentare reclamo al senato accademico o al consiglio della scuola circa la 
misura della tassa stabilita per il suo corso. 
È in facoltà del docente, col consenso della facoltà o scuola, di tenere il suo 
corso a titolo gratuito. 
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64. Della tassa d'inscrizione a ciascun corso, determinata a norma dell'articolo 
precedente, è data notizia con affissione all'albo dell'università o istituto 
prima dell'inizio dell'anno accademico. 
La tassa è versata dallo studente alla cassa dell'università o istituto, che ne 
rilascia ricevuta, all'atto della domanda di inscrizione al corso. 
La liquidazione di quanto spetta all'insegnante è fatta alla fine dell'anno 
accademico dalla segreteria dell'università o istituto in base al numero delle 
inscrizioni, ed il relativo pagamento al docente è effettuato dalla cassa 
dell'università o istituto. 
Il rettore o direttore, udita la facoltà o scuola, può disporre che l'ammontare 
complessivo delle tasse d'inscrizione non sia totalmente o parzialmente 
corrisposto al docente che abbia tenuto durante l'anno scolastico un numero di 
lezioni giudicato insufficiente. In tal caso l'intera somma o la residua parte 
di essa è versata all'opera dell'università o istituto. 
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65. All'inizio di ogni anno accademico, il rettore dell'università, udito il 
preside della facoltà o il direttore della scuola, ovvero il direttore 
dell'istituto superiore procede alla scelta di due rappresentanti dei liberi 
docenti che sono chiamati a partecipare alle adunanze del consiglio di facoltà o 
scuola, a norma dell'art. 12, comma secondo, del regio decreto 30 settembre 
1923, n. 2102, e dell'art. 10, comma quarto, del presente regolamento. 
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66. Il procedimento disciplinare a carico di un libero docente nei casi previsti 
dall'art. 45, comma quarto, del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, 
s'inizia con la comunicazione all'interessato, fatta dal Ministro, degli 
addebiti e delle prove raccolte. L'incolpato può presentare le sue difese entro 
quindici giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione. 
Trascorso detto termine, gli atti sono trasmessi alla giunta del consiglio 
superiore che stabilisce il giorno in cui deve svolgersi il procedimento 
disciplinare. Del giorno dell'adunanza è data notizia all'interessato, affinché 
egli possa, ove creda, presentarsi per esporre a voce le sue difese. 
Per lo svolgimento del procedimento disciplinare avanti la giunta del consiglio 
superiore si segue la procedura degli artt. 50 e seguenti del presente 
regolamento. 
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Capo VI 
Degli studenti, degli esami e delle tasse 
67. Chi aspira ad ottenere l'immatricolazione in una università o istituto 
superiore deve presentare domanda in carta legale al rettore o direttore 
indicando: 
a) nome dei genitori; 
b) luogo di nascita; 
c) residenza della famiglia; 
d) abitazione dello studente nella città, sede dell'università o istituto; 
e) facoltà o scuola a cui intende inscriversi. 
La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti: 
1° certificato di nascita, debitamente legalizzato; 
2° diploma di maturità; 
3° quietanze del pagamento della tassa d'immatricolazione, della prima rata 
della tassa annuale d'inscrizione e della prima rata della sopratassa annuale 
per esami di profitto. 
La domanda d'inscrizione agli anni di corso successivi al primo deve essere 
corredata delle quietanze del pagamento della prima rata della tassa annuale 
d'inscrizione e della prima rata della sopratassa annuale per esami di profitto. 

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68. La domanda di immatricolazione e d'inscrizione agli anni di corso deve 
essere presentata tra il 1° agosto e il 5 novembre. 
Il rettore o direttore può consentire, per giustificati motivi, 
l'immatricolazione o l'inscrizione non oltre il 30 novembre. 
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69. All'atto dell'immatricolazione viene rilasciata allo studente una tessera, 
che vale per l'intero corso universitario. 
La tessera contiene le generalità dello studente e l'indicazione della facoltà o 
scuola cui è inscritto: reca la fotografia dello studente, bollata col timbro a 
secco dell'università o istituto superiore, ed è munita della firma del rettore 
o direttore e del capo della segreteria. 
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70. La segreteria tiene al corrente il registro della carriera scolastica degli 
studenti e forma per ogni corso d'insegnamento, a titolo ufficiale o privato, 
l'elenco degli studenti che vi sono inscritti. 
Ciascun professore ha diritto di esaminare in ogni tempo l'elenco dei proprii 
inscritti e di farsene rilasciare copia. 
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71. I professori ufficiali e i liberi docenti si accertano dell'assiduità, 
diligenza e profitto degli studenti nel modo che credono più opportuno. 
Agli studenti, che abbiano mancato di assiduità o diligenza, può essere negata, 
per deliberazione del consiglio di facoltà o scuola, su motivata proposta del 
professore ufficiale o libero docente, l'ammissione all'esame di profitto per il 
gruppo di materie per le quali si sia accertata la negligenza. 
Il rettore o direttore rende esecutiva la deliberazione della facoltà o scuola 
con provvedimento definitivo: la segreteria ne prende nota nel registro della 
carriera scolastica dell'interessato. 
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72. Lo studente può chiedere il congedo con domanda al rettore o direttore. 
Questi trasmette il foglio di congedo contenente la copia conforme della 
carriera scolastica dell'interessato al rettore o direttore della università o 
istituto cui lo studente ha dichiarato volersi trasferire. 
Il rettore o direttore dell'università o dell'istituto, ove lo studente si 
trasferisce, provvede alla determinazione dell'ulteriore svolgimento della 
carriera scolastica, udito il parere del consiglio della facoltà o scuola 
competente, e ne dà notizia all'interessato, che può esperimentare il ricorso 
ammesso dall'art. 50, comma secondo, del regio decreto 30 settembre 1923, n. 
2102. 
Chi ha fatto passaggio ad altra università o istituto non può far ritorno presso 
l'università o istituto di provenienza se non sia trascorso l'anno accademico 
durante il quale ha avuto luogo il trasferimento. 
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73. Lo studente può in qualunque anno di corso passare da una ad altra facoltà o 
scuola della stessa università o istituto sotto le condizioni che sono 
determinate dallo statuto di ogni università o istituto. 
Ove detto passaggio avvenga contemporaneamente al trasferimento da altra 
università o istituto o da istituto superiore di grado universitario non 
dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, valgono le norme di cui al 
precedente articolo. 
In ogni caso lo studente deve possedere il titolo prescritto per la inscrizione 
alla nuova facoltà o scuola, e la complessiva durata degli studi, tenuto conto 
degli anni già seguìti nella facoltà o scuola di provenienza, non può essere 
inferiore a quella prescritta per la facoltà o scuola nella quale lo studente 
medesimo fa passaggio. 
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74. Gli stranieri, gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti 
all'estero, ove intendano giovarsi delle disposizioni di cui all'art. 51, comma 
primo, del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, debbono presentare al 
rettore dell'università o direttore dell'istituto: 
a) domanda d'immatricolazione e d'inscrizione alla facoltà o scuola per l'anno 
di corso cui aspirano; 
b) documenti comprovanti gli studi secondari compiuti all'estero e gli studi 
eventualmente compiuti e gli esami sostenuti presso università o istituti 
superiori esteri; 
c) un esposto documentato contenente esatte informazioni circa la natura e il 
valore degli studi compiuti e dei titoli conseguiti all'estero; 
d) qualsiasi altro titolo o documento che credano utile presentare nel loro 
interesse. 
Gli stranieri e gli italiani non regnicoli debbono inoltre comprovare tale loro 
condizione; gli italiani residenti all'estero fornire la documentata 
dimostrazione della necessità, per apprezzabili ragioni, della loro residenza 
all'estero. 
Per quanto concerne la determinazione dell'anno di corso cui gli studenti 
possono essere inscritti si applica, in relazione agli anni di corso seguìti 
presso università o istituti superiori esteri, il disposto del comma ultimo 
dell'articolo precedente. 
Il rettore o direttore rende esecutiva con provvedimento definitivo la 
deliberazione del senato accademico o del consiglio della scuola. Con tale 
deliberazione si provvede anche alla determinazione dell'ulteriore svolgimento 
della carriera scolastica dell'interessato. 
Nei casi di cui all'art. 51, comma ultimo, del regio decreto 30 settembre 1923, 
n. 2102, valgono le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1° 
debbono presentare domanda diretta al conseguimento del fine cui aspirano, e il 
titolo accademico originale ottenuto presso università o istituti superiori 
esteri. 
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75. Gli studenti che provengano da università o istituti superiori esteri e 
intendano frequentare uno o più corsi in università o istituto superiore 
italiani, possono ottenere l'inscrizione a corsi singoli, presentando soltanto 
il libretto o altro documento dell'università o istituto da cui provengono. 
Gli studenti inscritti a corsi singoli, in base al presente articolo, possono 
ottenere un certificato degli studi compiuti e, in seguito a prove di esami 
determinate dal consiglio di facoltà o scuola, anche un attestato speciale del 
profitto riportato. 
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76. Gli studenti, i quali, dopo aver compiuto tutti gli anni di studio 
prescritti per le singole lauree o diplomi e aver presa regolare inscrizione a 
tutti i singoli corsi, non abbiano conseguito il titolo accademico al quale 
aspirano, non hanno ulteriori obblighi d'inscrizione ai corsi. 
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77. Gli studenti non possono tenere adunanze entro i locali e stabilimenti delle 
università e istituti, senza preventiva autorizzazione del rettore o direttore. 
In caso di disordini il rettore o direttore può prendere accordi con l'autorità 
politica per ristabilire la disciplina, ove siano insufficienti gli altri mezzi 
a sua disposizione. 
Se i disordini riguardano un'intera facoltà o scuola o l'università o istituto 
superiore nel suo complesso, il Ministro può ordinare la temporanea chiusura 
dell'università o istituto. Tale facoltà spetta anche, in casi gravi od urgenti, 
al rettore o direttore, che provvede, udito il senato accademico o il consiglio 
della scuola, e ne riferisce immediatamente al Ministro. 
Il rettore o direttore, nei casi di cui al precedente comma, può infliggere agli 
studenti promotori o comunque responsabili dei disordini stessi quella delle 
pene disciplinari previste dallo statuto, che egli ritenga adeguata alla gravità 
delle responsabilità in cui sono incorsi. 
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78. Presso ogni università o istituto è stabilita, agli effetti dell'art. 53 del 
regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, la seguente gerarchia tra gli 
impiegati di amministrazione (escluso il personale di ragioneria e d'ordine) e 
il personale subalterno: 
1° direttore della segreteria o impiegato incaricato delle funzioni direttive; 
in caso di sua assenza o impedimento, il più elevato in grado, e a parità di 
grado il più anziano degli impiegati di cui al n. 2; 
2° personale di amministrazione, secondo il grado o la qualifica; 
3° personale subalterno, qualunque ne sia la qualifica. 
Entro i locali e stabilimenti dell'università o istituto gli impiegati od agenti 
indicati nel presente articolo si considerano permanentemente in servizio ai 
fini di cui agli artt. 79 e 80. 
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79. Il direttore o capo della segreteria deve, secondo le istruzioni del rettore 
o direttore, impartire al personale posto alla sua dipendenza gerarchica le 
opportune disposizioni dirette ad assicurare l'ordine e la disciplina entro i 
locali e stabilimenti dell'università o istituto e a prevenire, e occorrendo 
reprimere, ogni tentativo od atto inteso a interrompere o turbare l'ordine o la 
continuità o regolarità dei corsi e ad arrecare danneggiamenti agli immobili e 
al materiale di qualsiasi natura appartenente all'università o istituto. 
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80. Gli impiegati di cui all'art. 78 hanno facoltà e dovere: 
a) di intervenire, ottemperando all'ordine dei superiori gerarchici o di propria 
iniziativa, secondo le circostanze, in tutti i casi previsti dall'articolo 
precedente e ai fini ivi indicati; 
b) di elevare verbali a carico di chiunque li offenda o minacci ovvero commetta 
o tenti di commettere atti previsti dall'articolo medesimo. 
Gli impiegati ed agenti debbono immediatamente consegnare i verbali di cui alla 
lettera b) al direttore o capo della segreteria e fargli particolareggiato 
rapporto di quanto ritengano utile nell'interesse dell'ordine e della 
disciplina. 
Il direttore o capo della segreteria a sua volta consegna i verbali e riferisce 
al rettore o direttore, cui spetta di adottare i provvedimenti che giudichi del 
caso, secondo la qualità delle persone e la natura degli atti o tentativi ad 
esse ascritti. 
Ove il rettore o direttore, per la gravità dei fatti, ritenga di dover fare 
denuncia all'autorità giudiziaria, ai verbali redatti dagli impiegati ed agenti 
posti alla sua dipendenza viene riconosciuto, a tutti gli effetti, lo stesso 
valore attribuito ai verbali redatti dagli ufficiali ed agenti della pubblica 
forza. 
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81. Gli impiegati ed agenti i quali entro i locali e stabilimenti delle 
università o istituti vengano meno all'obbedienza rispetto al rettore o 
direttore e ai superiori gerarchici o ai doveri indicati nell'art. 80 ovvero, 
nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate, commettano abusi di qualsiasi 
natura a danno di studenti o altre persone, sono passibili di punizioni 
disciplinari adeguate alla mancanza e ai casi e alle circostanze in cui la 
mancanza stessa è stata commessa. 
Tali punizioni sono in ogni caso inflitte osservando le norme di carattere 
disciplinare stabilite per ciascuna categoria. 
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82. Gli esami presso le università e gli istituti sono: 
a) di profitto per gruppi di materie; 
b) di laurea o diploma. 
Gli esami di profitto debbono essere ordinati in modo da accertare la maturità 
intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nel gruppo di materie 
sulle quali verte l'esame, senza limitarsi alle nozioni impartite dai professori 
nei corsi cui lo studente è stato inscritto. 
La stessa norma vale per quanto concerne l'ordinamento degli esami di laurea e 
diploma. 
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83. Gli esami di profitto e quelli di laurea e diploma hanno luogo, di regola, 
alla chiusura annuale dei corsi. 
Possono tuttavia tenersi esami sia di profitto sia di laurea e diploma in 
qualsiasi epoca dell'anno scolastico, secondo quanto viene, caso per caso, 
stabilito dal rettore o direttore su proposta dei consigli di facoltà o scuola, 
tenendo particolarmente conto dell'esigenza di non interrompere o turbare il 
normale svolgimento dei corsi e degli studi. 
Debbono, in ogni caso, essere osservati l'ordine degli esami e le limitazioni 
per il passaggio da uno ad altro corso, che siano stabilite negli statuti delle 
singole università e dei singoli istituti superiori, a norma dell'art. 49 del 
regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102. 
In nessun caso può consentirsi che uno studente si presenti allo stesso esame di 
profitto o di laurea o diploma più di due volte nello stesso anno accademico. 
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84. Nessuno può presentarsi all'esame di laurea o diploma se non sia stato 
regolarmente inscritto per tanti anni quanti sono stabiliti per la durata del 
corso degli studi nella facoltà o scuola di cui trattasi. 
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85. Gli studenti, per essere ammessi agli esami di profitto e a quello di 
laurea, o di diploma, debbono essere in regola col pagamento delle tasse e delle 
sopratasse. 
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86. Lo statuto di ogni università o istituto superiore, in relazione 
all'ordinamento didattico e alle modalità degli esami di profitto da stabilirsi 
a norma dell'art. 49 del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, determina il 
numero dei componenti le relative commissioni esaminatrici. 
I commissari debbono, di regola, rivestire la qualità di professori ufficiali 
delle materie comprese nel gruppo su cui verte l'esame o di alcune di esse; 
almeno uno dei commissari è scelto tra i liberi docenti o tra cultori delle 
materie medesime. Le singole commissioni sono nominate dal preside della facoltà 
o direttore della scuola, che ne designa il presidente. 
Le commissioni per gli esami di laurea o diploma possono essere costituite di un 
numero di membri variabile da 7 a 11, che di regola, debbono rivestire la 
qualità di professori ufficiali; è chiamato a farne parte almeno un libero 
docente. Le commissioni sono nominate dal rettore dell'università o direttore 
dell'istituto, udito, per le università, il preside della facoltà o il direttore 
della scuola, e presiedute dai presidi o direttori rispettivi. 
Lo statuto determina inoltre le modalità per il funzionamento delle commissioni 
per esami di profitto, di laurea e di diploma. 
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87. Tutti gli esami di profitto, di laurea e di diploma sono pubblici. 
Ogni membro delle commissioni esaminatrici dispone di 10 punti. 
Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti di 
cui la commissione dispone. Lo studente è approvato a pieni voti legali di cui 
la commissione dispone. Lo studente è approvato a pieni voti legali se ottiene i 
nove decimi dei punti; con pieni voti assoluti se consegue la totalità dei 
punti. 
In caso di pieni voti assoluti, la commissione può concedere la lode, che dove 
essere deliberata all'unanimità. 
Lo studente che si ritiri durante un esame è considerato riprovato. 
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88. Le lauree e i diplomi, conferiti dalle università e dagli istituti 
superiori, vengono rilasciati, in nome del Re, dal rettore o direttore e debbono 
essere sottoscritti anche dal preside della facoltà o dal direttore della scuola 
e dal capo della segreteria. 
Nelle lauree e nei diplomi sono indicati i voti conseguiti nel relativo esame, 
con speciale menzione della lode, ove questa sia stata concessa. 
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89. A coloro che hanno conseguito una laurea, e ad essi soltanto, compete la 
qualifica accademica di dottore. 
Le qualifiche di carattere professionale spettano esclusivamente a coloro che, 
avendo superato gli esami di Stato, hanno ottenuto l'inscrizione nei relativi 
albi. 
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90. Tutti i certificati, attestazioni, copie, estratti e altri documenti 
relativi alla carriera scolastica degli studenti debbono essere rilasciati in 
conformità della legge sul bollo e debbono essere sottoscritti dal rettore o 
direttore e dal capo della segreteria. 
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91. I diritti di segreteria di cui all'art. 60 del regio decreto 30 settembre 
1923, n. 2102, e all'annessa tabella H si pagano alla cassa universitaria e sono 
interamente devoluti al bilancio dell'università o istituto. 
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92. Le tasse d'immatricolazione e d'inscrizione e le sopratasse per esami di 
profitto e per quelli di laurea e diploma si pagano alla cassa della università 
o istituto. Le tasse di laurea e diploma si pagano con cartolina vaglia 
intestata al procuratore del registro della città ove ha sede l'università o 
istituto. 
Lo studente può ripartire il pagamento della tassa annuale di inscrizione in 
quattro rate bimestrali anticipate: egli deve versare la seconda, terza e quarta 
rata rispettivamente non oltre la fine dei mesi di gennaio, marzo e maggio. Può 
inoltre ripartire il pagamento della sopratassa per esami di profitto in due 
rate anticipate: la seconda deve essere versata non oltre la fine del mese di 
marzo. 
La sopratassa per gli esami di profitto vale per il solo anno accademico nel 
quale è pagata; la sopratassa per l'esame di laurea o diploma deve essere 
nuovamente pagata ogni qualvolta il candidato si ripresenti all'esame medesimo. 
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93. Chi non sia in regola col pagamento delle tasse e sopratasse non può 
ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera scolastica. Egli inoltre 
non può essere inscritto al successivo anno di corso. 
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94. Nei casi di passaggio di cui all'art. 72 gli studenti non sono tenuti a 
nuovo pagamento delle tasse o sopratasse o rate di esse già versate per l'anno 
in corso. 
Nei casi di passaggio da una ad altra facoltà o scuola le tasse pagate per la 
prima nell'anno in cui ha luogo il passaggio sono computate per quelle dell'anno 
di corso al quale gli studenti si inscrivono nella seconda, salvo l'obbligo di 
pagare la differenza quando le tasse per la seconda siano maggiori. In nessun 
caso è ammessa la restituzione della differenza delle tasse pagate quando queste 
siano minori nella facoltà o scuola cui gli studenti fanno passaggio. 
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95. I laureati o diplomati che intendano conseguire altra laurea o diploma 
debbono pagare nuovamente la tassa d'immatricolazione e le tasse e sopratasse 
relative agli anni di corso che debbono ancora seguire pel conseguimento del 
titolo accademico cui aspirano. 
Le stesse norme valgono per coloro che, in seguito a studi compiuti presso 
istituti superiori di grado universitario non dipendenti dal Ministero della 
pubblica istruzione o all'estero, ottengano l'inscrizione in una facoltà o 
scuola ad uno degli anni di corso successivi al primo. 
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96. Chi interrompa o abbandoni per qualsiasi motivo gli studi intrapresi non ha 
alcun diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate. 
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97. Gli studenti di disagiate condizioni economiche e più meritevoli possono 
ottenere dalla "cassa scolastica" assegni in misura pari all'intero ammontare 
delle tasse, sopratasse e contributi o alla mèta di esso. 
L'assegno è direttamente versato dalla "cassa scolastica" alla cassa 
dell'università o istituto superiore; il pagamento della tassa di laurea o di 
diploma è fatto dalla stessa "cassa scolastica" secondo le norme di cui all'art. 
92 comma primo. 
Qualora lo studente durante il corso dell'anno scolastico, si trasferisca ad 
altra università o istituto, conserva per l'anno medesimo l'assegno concessogli. 
La "cassa scolastica" dell'università o istituto di provenienza provvede al 
versamento delle relative quote a favore dell'università o istituto, ove lo 
studente si è trasferito. 
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98. I regolamenti speciali per le "casse scolastiche" da emanarsi ai sensi 
dell'art. 55 commi quinto e sesto del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, 
debbono, per quanto concerne la valutazione del merito degli studenti, 
uniformarsi alle seguenti norme: 
a) L'intero assegno è concesso a chi abbia riportato la media di nove decimi in 
tutti gli esami dell'anno di corso precedente a quello per cui l'assegno è 
richiesto e non meno di otto decimi in ciascun esame; l'assegno parziale è 
conferito a chi abbia conseguito non meno di otto decimi in ciascun esame. 
Se nell'anno in corso o in quelli successivi non siano prescritti esami di 
profitto, l'assegno può essere conservato in base ai risultati dei colloqui che, 
secondo gli ordinamenti della facoltà o scuola, lo studente debba sostenere o in 
base agli attestati di operosità e diligenza che debbono essere rilasciati, a 
tale effetto, dai professori ai cui corsi egli è inscritto. 
b) Nel primo anno l'assegno totale o parziale è concesso in base ai punti 
conseguiti nell'esame di maturità. 
c) Lo studente, cui sia stato concesso un assegno totale o parziale, ne è 
privato ove incorra in una punizione disciplinare. 
d) Non può concedersi alcun assegno allo studente che in un esame precedente sia 
stato riprovato. 
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99. L'esonero dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi scolastici di 
cui all'art. 54, comma ultimo, del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102 non 
può essere concesso a coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano perduto la 
cittadinanza italiana posteriormente alla data di pubblicazione del regio 
decreto 11 marzo 1923, n. 563. 
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100. Il provento annuale delle sopratasse per esami di profitto e quello delle 
sopratasse per esami di laurea o di diploma, di cui alla tabella G, annessa al 
regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102 e modificata con regio decreto 6 
dicembre 1923, n. 2656, viene per ciascuna sede complessivamente computato per 
l'università e gli istituti superiori di cui alle tabelle A e B annesse al 
precitato decreto 30 settembre 1923, n. 2102 e costituisce un unico fondo. 
Per ciascun anno accademico: 
1° un terzo di tale fondo viene ripartito tra i componenti le commissioni 
esaminatrici, ai quali sono attribuite tante quote quante sono le materie 
comprese nel gruppo di ciascun esame. A ciascun commissario per gli esami di 
laurea o diploma spetta una quota tripla di quella che compete per gli esami di 
profitto; 
2° la rimanente somma è ripartita tra i componenti le commissioni esaminatrici 
che siano professori di ruolo, nel modo seguente: 
a) per due terzi, in parti uguali tra tutti i professori di ruoli che abbiano 
effettivamente impartito il loro insegnamento durante l'anno accademico; 
b) per l'altro terzo, tra i professori medesimi in proporzione del numero degli 
studenti regolarmente inscritti ai corsi da essi tenuti in qualità di titolari; 
per i corsi biennali e triennali si considerano come inscritti tutti gli 
studenti che pel primo anno seguono il corso delle materie medesime e metà di 
quelli che lo seguono per gli anni successivi al primo. 
Le ripartizioni di cui al presente articolo sono collegialmente fatte, per 
ciascuna sede e alla data del 30 settembre, dal rettore dell'università e dal 
direttore o dai direttori degli istituti superiori, quali presidenti dei 
rispettivi consigli di amministrazione; e, per le sedi nelle quali esiste la 
sola università, dal rispettivo rettore. 
Il pagamento delle somme liquidate ai singoli interessati viene effettuato dalla 
cassa dell'università. 
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101. I contributi di laboratorio, di cui all'art. 54 comma quarto, del regio 
decreto 30 settembre 1923, n. 2102, si pagano alla cassa dell'università o 
istituto nella misura e secondo le modalità che, per ciascun istituto vengono 
stabilite dal consiglio di amministrazione a norma del comma sopracitato. 
La cassa universitaria mette a disposizione del direttore dell'istituto il fondo 
costituito dai relativi contributi riscossi. Il direttore dispone del fondo 
medesimo per acquisto di materiale di consumo e, in genere, per spese occorrenti 
per le esercitazioni e le ricerche degli studenti. 
Gli studenti che non sono in regola col pagamento dei prescritti contributi di 
laboratorio sono esclusi dalla frequenza agli istituti scientifici: in caso di 
persistenza in tale irregolarità, sono esclusi dagli esami di profitto. 
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Capo VII 
Degli uffici e del personale di amministrazione e del personale assistente, 
tecnico e subalterno 
102. Alla ripartizione del personale dell'amministrazione universitaria tra le 
segreterie delle università e degli istituti superiori di cui alla tabella A 
annessa al regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, provvede il Ministro, 
tenuto conto delle esigenze del servizio di ogni università o istituto. 
Dei dieci direttori di segreteria di cui alla tabella n. 31 dell'allegato II al 
regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, almeno otto sono messi a capo di 
segreterie nelle università e due possono essere addetti agli istituti 
superiori. 
La direzione delle altre segreterie è data per incarico, con decreto del 
Ministro, ad un funzionario della carriera amministrativa dello stesso ruolo. 
Il capo della segreteria, secondo gli ordini del rettore o direttore, regola e 
dirige tutti i servizi della segreteria stessa, compreso quello di economato e 
cassa di cui all'articolo seguente, e vigila su tutto il personale di ogni 
categoria addetto alla segreteria stessa e su quello di servizio. 
In ogni università o istituto, il rettore o direttore può designare uno dei 
funzionari addetti per la supplenza, in caso di assenza o d'impedimento, del 
direttore della segreteria ovvero del funzionario incaricato della direzione, ai 
sensi del comma terzo, del presente articolo. 
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103. La segreteria comprende un ufficio di economato e cassa. 
Un funzionario di ragioneria del ruolo dell'amministrazione universitaria è 
incaricato delle funzioni di economo-cassiere alla dipendenza gerarchica del 
direttore della segreteria ovvero del funzionario incaricato della direzione. 
Egli e sottoposto alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti gli 
agenti di riscossione che hanno maneggio di valori dello Stato, in quanto le 
disposizioni medesime siano applicabili all'amministrazione universitaria. 
Delle funzioni di economo-cassiere può, in via provvisoria, ove manchi il 
ragioniere, essere incaricato anche un impiegato di altra categoria. 
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104. Il regolamento interno per il personale posto a carico del bilancio 
dell'università o istituto, di cui all'art. 63 del regio decreto 30 settembre 
1923, n. 2102, determina: 
a) per le università e istituti di cui alla tabella A annessa al predetto 
decreto, le norme relative allo stato giuridico (nomina, conferme, congedi, 
aspettative, disciplina, licenziamento), al trattamento economico, al 
trattamento di quiescenza, ove l'università o istituto intenda concederlo, alle 
attribuzioni, obblighi d'orario e di servizio del personale assistente, tecnico 
e subalterno; 
b) per le università e istituti di cui alla tabella B, le norme relative alle 
materie di cui alla lettera a) anche pel personale di amministrazione; 
c) per le università e istituti liberi, le norme occorrenti ad integrare quelle 
contenute nel rispettivo statuto, giusta le disposizioni di cui all'art. 100 del 
precitato decreto. 
Il regolamento interno può contenere ogni altra norma concernente il 
funzionamento interno dell'università o istituto, che, ai sensi del regio 
decreto 30 settembre 1923, n. 2102, o del presente regolamento, non debba esser 
compresa nello statuto o nella convenzione relativa al mantenimento delle 
università o istituti di cui alla tabella B. 
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105. I concorsi per l'ufficio di aiuto e di assistente sono banditi dal rettore 
dell'università o dal direttore dell'istituto superiore, previa deliberazione 
del consiglio d'amministrazione; il bando deve essere pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione almeno 30 giorni prima della 
scadenza del termine. Durante la vacanza e fino all'espletamento del concorso, 
l'ufficio di aiuto o di assistente può essere coperto a titolo di provvisorio 
incarico. 
L'esame può consistere in prove scritte, orali o pratiche, secondo la natura 
della materia che forma oggetto della cattedra e delle particolari esigenze del 
servizio di aiuto o assistente. Il consiglio della facoltà o scuola, udito il 
professore ufficiale della materia, determina, caso per caso, le modalità 
dell'esame, che vengono indicate nel bando di concorso. 
La commissione giudicatrice è nominata dal rettore o direttore ed è composta del 
professore ufficiale della materia e di altri due professori ufficiali 
appartenenti alla facoltà o scuola. Non possono far parte della commissione 
membri che siano fra loro, o con alcuno dei concorrenti, parenti od affini fino 
al quarto grado incluso. 
La commissione con motivata relazione propone tre idonei senza graduarli. Il 
consiglio d'amministrazione, su proposta del professore ufficiale della materia, 
delibera la nomina di uno dei dichiarati idonei. I parenti od affini del 
professore ufficiale fino al quarto grado incluso non possono essere nominati 
aiuti o assistenti presso la cattedra stessa. 
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106. Oltre agli aiuti e assistenti retribuiti, di cui all'art. 62 del regio 
decreto 30 settembre 1923, n. 2102, possono essere nominati aiuti e assistenti 
volontari tra laureati e diplomati, esclusi i parenti od affini del professore 
ufficiale nei limiti stabiliti dall'ultimo comma del precedente articolo. 
Le nomine sono disposte dal rettore o direttore su designazione del professore 
ufficiale. 
La facoltà o scuola determina il numero massimo di aiuti o assistenti volontari, 
che possono essere addetti a ciascuna cattedra. 
La facoltà o scuola determina il numero massimo di aiuti o assistenti volontari, 
che possono essere addetti a ciascuna cattedra. 
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Capo VIII 
Delle borse di perfezionamento 
107. In ogni anno accademico è bandito un concorso fra laureati o diplomati 
nelle università e istituti superiori dipendenti dal Ministero della pubblica 
istruzione, per borse di perfezionamento negli studi all'interno o all'estero. 
Il Ministro stabilisce anno per anno, con apposito avviso di concorso da 
pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale: 
1° il numero delle borse; 
2° l'importo di ciascuna di esse; 
3° le materie o gruppi di materie, cui, a parità di merito, deve darsi la 
preferenza. 
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108. Possono prender parte al concorso pel conferimento di una borsa coloro che 
abbiano conseguito la laurea o il diploma da non oltre quattro anni, computati 
alla data della scadenza del concorso medesimo. 
La borsa tanto all'interno quanto all'estero non può essere conferita che una 
sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del 
candidato, può essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo. 
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109. Il concorso è per titoli: sono ammessi lavori manoscritti. 
Le memorie e i titoli sono giudicati da apposite commissioni. 
La commissione per ciascun concorso si compone di tre o cinque membri scelti dal 
Ministro fra i professori ufficiali delle università o istituti superiori. 
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110. Ciascuna commissione presenta al Ministro una relazione che deve contenere 
la graduatoria fra coloro che sono giudicati meritevoli della borsa. 
Ogni membro della commissione dispone di dieci punti: non possono essere 
compresi nella graduatoria di merito coloro che non abbiano conseguito almeno 
gli otto decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone. 
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111. La borsa è conferita dal Ministro al primo graduato ed eventualmente ai 
successivi, in caso di rinuncia di quelli che precedono. 
Decadono dal godimento della borsa coloro che non forniscano al Ministero la 
prova di essersi recati nel luogo prescelto entro un mese dalla notificazione 
del conferimento della borsa stessa. In tal caso si applicano le norme di cui al 
precedente comma. 
La borsa non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per iffici 
alla dipendenza dello Stato, della Provincia, dei Comuni e di altri enti 
pubblici. 
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112. Coloro che hanno ottenuto una borsa debbono, al compimento degli studi 
fatti nell'istituto nazionale o estero, trasmettere al Ministero una 
particolareggiata relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta. 
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113. Il pagamento delle borse è effettuato in due rate: la prima all'atto del 
conferimento, la seconda dopo un semestre dalla dimostrata frequenza ai corsi 
dell'istituto dove si compie il perfezionamento. 
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Capo IX 
Dell'amministrazione delle università e degli istituti superiori 
(giurisprudenza di legittimità) 
114. Ogni università o istituto superiore provvede alla conservazione ed 
amministrazione degli immobili che ha ricevuto in uso dal demanio e degli altri 
beni immobili e mobili che comunque facciano parte o vengano a far parte del suo 
patrimonio. 
Tutte le spese di amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei 
beni di qualsiasi natura pertinenti al patrimonio universitario e degli immobili 
dati in uso dal demanio sono a carico del bilancio universitario. 
Nessuna alienazione o trasformazione di beni immobili o mobili può essere 
effettuata senza il preventivo consenso del consiglio di amministrazione. 
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115. La concessione di alloggio nei locali universitari al personale di 
vigilanza e custodia è fatta dal rettore o direttore previo parere favorevole 
del consiglio di amministrazione il quale determina se l'alloggio debba essere 
dato a titolo gratuito od oneroso, ed in questo ultimo caso stabilisce anche 
l'entità del canone annuo di affitto. 
Fra il personale di vigilanza si intendono compresi gli aiuti ed assistenti 
delle cliniche universitarie ed il personale di assistenza immediata delle 
cliniche stesse. 
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116. I beni mobili assegnati, sia ai servizi generali, sia a singoli istituti 
scientifici, sono dati in consegna alle persone responsabili della loro 
conservazione, mediante verbali, dopo l'accertamento della loro consistenza in 
confronto con gli inventari. 
I beni mobili assegnati ai servizi generali sono dati in consegna all'economo; 
quelli assegnati agli istituti scientifici al direttore di ciascuno di essi. 
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117. La compilazione e tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili di ogni 
università od istituto superiore è disciplinata dai singoli regolamenti interni. 

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118. Gli strumenti, gli apparecchi ed in genere tutti gli oggetti aventi 
interesse storico, scientifico o rari e di pregio esistenti presso le università 
e gli istituti superiori, in qualunque modo siano venuti a far parte del 
patrimonio universitario, sono inalienabili e debbono essere conservati sotto la 
personale responsabilità dei direttori degli istituti scientifici presso i quali 
si trovano. È tuttavia consentita l'alienazione dell'anzidetto materiale da uno 
ad altro ente universitario. 
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119. Le università e gli istituti superiori nel conto delle loro attività 
debbono comprendere: 
1° il reddito dei beni immobili e mobili; 
2° il contributo dello Stato determinato a norma dell'art. 161 del regio decreto 
30 settembre 1923, n. 2102, e del regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2656; 
3° i contributi di carattere continuativo di enti pubblici o di privati a 
qualsiasi titolo concessi; 
4° il provento delle tasse di esercizio della libera docenza, delle tasse 
d'immatricolazione e di inscrizione e delle sopratasse per esami di profitto e 
per esami di laurea e diploma; 
5° il provento dei contributi di laboratorio, di esercitazioni cliniche o di 
altra natura versati dagli studenti; 
6° il provento dei diritti di segreteria; 
7° il provento delle prestazioni a pagamento degli istituti scientifici e delle 
degenze nelle cliniche; 
8° il provento della vendita di stampati, tessere, diplomi e simili e di 
pubblicazioni universitarie; 
9° tutti gli altri proventi di qualsiasi natura e le somme concesse una volta 
tanto da enti pubblici o da privati, qualunque ne sia la destinazione. 
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120. Nel bilancio di previsione dell'entrata le attività sono tenute distinte 
secondo le categorie indicate nell'articolo precedente. 
Nel bilancio di previsione della spesa sono tenute distinte le spese di 
personale da quelle relative ai servizi generali ed al funzionamento degli 
istituti scientifici. Sono inoltre tenute distinte per ogni istitutò scientifico 
le relative assegnazioni deliberate dal consiglio di amministrazione. 
A ciascuna categoria di entrata o di spesa deve corrispondere un apposito 
capitolo del bilancio. 
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121. Nella deliberazione con la quale il consiglio di amministrazione approva il 
bilancio preventivo debbono indicarsi i motivi degli aumenti e delle 
diminuzioni, sia nell'entrata, sia nella spesa, rispetto al bilancio 
dell'esercizio precedente. 
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122. Nel rendiconto consuntivo deve darsi la dimostrazione delle risultanze 
economiche di tutta la gestione dell'anno finanziario a cui il rendiconto si 
riferisce. Tale dimostrazione deve desumersi dal conto delle entrate e da quello 
delle spese effettive e dallo stato del patrimonio, con le variazioni 
sopravvenute nel corso dell'esercizio stesso. 
Al rendiconto consuntivo è annessa una relazione sui risultati non solo 
economici ma anche morali della gestione. 
Nella relazione suddetta sono indicate le modalità secondo le quali si sono 
effettuate le riscossioni e le spese, sono esposte le condizioni finanziarie 
dell'amministrazione, i criteri seguiti nella gestione, i miglioramenti 
conseguiti o quelli che si intende introdurre nella gestione medesima. 
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123. Il rendiconto consuntivo, sia nell'entrata, sia nella spesa è redatto 
tenendo distinte le varie categorie di attività e di spese in corrispondenza ai 
capitoli del bilancio preventivo. 
Allegati al rendiconto consuntivo, sono sottoposti per l'approvazione al 
consiglio di amministrazione anche tutti i conti delle gestioni speciali. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
124. Il rendiconto consuntivo è trasmesso alla Corte dei conti dal presidente 
del consiglio di amministrazione non oltre il mese di febbraio di ciascun anno. 
Ad esso debbono essere allegati la relazione, i conti delle gestioni speciali ed 
il bilancio preventivo dell'esercizio cui il consuntivo si riferisce. 
La Corte dei conti può richiedere con comunicazione i documenti giustificativi 
dell'entrata e della spesa. 
A tal fine, e per gli accertamenti di cui all'art. 1, comma ultimo, del regio 
decreto 30 settembre 1923, n. 2102, tutti i documenti dell'entrata e della spesa 
della gestione universitaria ed i registri di amministrazione sono conservati 
ordinatamente in modo da poter essere in qualunque momento esibiti per revisione 
e controllo. 
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125. L'ufficio di economato di ogni università ed istituto superiore deve 
tenere: 
1° il giornale di cassa; 
2° il mastro dei debitori e creditori; 
3° i partitari per ciascuna categoria di entrate e di spese; 
4° i bollettari delle riscossioni. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
126. Il servizio di cassa può essere affidato, su motivata deliberazione del 
consiglio di amministrazione, all'economo o ad un solido istituto di credito 
della città. 
Se il servizio di cassa è disimpegnato da un istituto di credito, a questo sono 
effettuati i pagamenti dei contributi dello Stato, di enti pubblici o di 
privati, per conto dell'amministrazione universitaria. 
L'economo può, su deliberazione del consiglio di amministrazione, riscuotere 
tasse, sopratasse, contributi di studenti, corrispettivi di prestazioni od 
altro, con l'obbligo di versare settimanalmente nella cassa dell'istituto di 
credito anzidetto le somme riscosse. 
Sia l'istituto di credito sia l'economo debbono mensilmente dar conto al 
presidente del consiglio d'amministrazione del movimento delle riscossioni, e 
dei pagamenti e presentare la situazione di cassa. 
Gli interessi delle somme depositate vanno in ogni caso ad incremento delle 
entrate dell'amministrazione universitaria. 
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127. Se il servizio di cassa è affidato ad un istituto di credito possono, con 
speciali mandati di anticipazione, a firma del presidente del consiglio di 
amministrazione essere messi a disposizione dell'economo e dei direttori degli 
istituti scientifici fondi per spese di limitata entità da eseguirsi d'urgenza. 
I limiti di tali anticipazioni e le modalità dei rendiconti relativi sono 
stabiliti dal regolamento interno per le spese ad economia. 
Tale regolamento viene deliberato dal consiglio di amministrazione, emanato con 
decreto del rettore o direttore e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 
Ministero della pubblica istruzione. 
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128. Nessuna spesa può essere ordinata se non trova riscontro negli stanziamenti 
del bilancio preventivo, che non possono in alcun caso essere oltrepassati. 
I pagamenti si effettuano mediante mandati che debbono essere firmati dal 
presidente del consiglio di amministrazione e dal capo della segreteria. 
Ogni mandato di pagamento deve essere emesso in base al documento giustificativo 
della spesa, munito, oltre che del visto del rettore dell'università o direttore 
dell'istituto superiore, anche della firma, per accettazione, di chi ha ordinato 
la spesa stessa. 
Non può eseguirsi alcun pagamento per lavori d'importo eccedenti lire 1000 se la 
fattura relativa non è munita della liquidazione da parte di un tecnico di 
fiducia del consiglio di amministrazione o del capo dell'ufficio del genio 
civile. 
Tutti i mandati di pagamento, con allegati i documenti giustificativi, debbono 
essere uniti all'originale del rendiconto consuntivo. 
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129. Per le formalità inerenti agli appalti ed ai contratti dell'amministrazione 
universitaria valgono le norme legislative e regolamentari sulla contabilità 
generale dello Stato. 
Un funzionario di carriera amministrativa appartenente alla segreteria 
dell'università o istituto superiore, è, con decreto del rettore o direttore, 
incaricato di redigere e ricevere gli atti ed i contratti che si stipulano per 
conto dell'amministrazione universitaria e di assistere, in tale sua qualità, 
alle relative gare. 
A tal fine in ogni università o istituto superiore è tenuto, sotto la 
responsabilità del segretario delegato ai contratti, un repertorio degli atti e 
contratti, in conformità della legge sul notariato e del relativo regolamento e 
delle leggi e regolamenti sul bollo e registro. 
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130. Tutti i progetti di lavori, i quali importino una spesa superiore a lire 
cinquantamila, debbono essere preventivamente approvati dal capo dell'ufficio 
del genio civile ed essere, dopo la loro esecuzione, sottoposti a collaudo a 
norma delle vigenti disposizioni (2/a). 
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(2/a) Per nuovi limiti di spesa vedi, ora, l'art. 9-bis, D.L. 24 ottobre 1969, 
n. 701, riportato alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali. 
 





131. Il comitato tecnico per la erogazione del fondo di cui all'art. 117 del 
regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è composto di tre membri designati dal 
consiglio superiore, che durano in ufficio un biennio e non possono essere 
confermati, e di un funzionario del Ministero. 
Il comitato è convocato due volte all'anno. 
Esso dà parere sulle richieste di assegnazioni straordinarie presentate dai 
rettori delle università e dai direttori degli istituti superiori e può, di sua 
iniziativa, far proposte per la erogazione di somme in favore di determinati 
istituti o per fini generali di carattere scientifico. 
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Capo X 
Delle prestazioni a pagamento 
(giurisprudenza di legittimità) 
132. Gli istituti scientifici delle università e degli istituti superiori, 
compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire, 
su commissione di pubbliche amministrazioni o di privati, analisi, controlli, 
tarature, prove ed esperienze. 
Nelle cliniche universitarie possono essere accolti ammalati a pagamento. 
Le prestazioni a pagamento sono regolate da apposite tariffe, che vengono 
approvate dal consiglio d'amministrazione su proposta della facoltà o scuola 
competente. Nei casi non contemplati dalle tariffe, il direttore dell'istituto 
scientifico richiede il pagamento di una somma in acconto con riserva di 
determinare l'ammontare della spesa al termine della prestazione. 
I direttori degli istituti scientifici debbono mensilmente versare alla cassa 
universitaria le somme riscosse. 
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133. Le somme riscosse per prestazioni a pagamento o per degenze sono destinate 
per acquisto di materiale scientifico e didattico di ciascun istituto, per spese 
relative al suo funzionamento e per compensi al personale. 
Il consiglio di amministrazione determina quale parte delle somme anzidette deve 
essere spesa a vantaggio dei rispettivi istituti e quale destinata per compensi 
al personale. 
Nella relazione allegata al rendiconto consuntivo della università od istituto 
superiore si deve fare speciale menzione della attività dei singoli istituti 
relativa alle prestazioni a pagamento o alle degenze (3). 
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(3) Articolo sostituito dal R.D. 17 maggio 1938, n. 998. Vedi, anche, l'art. 2, 
L. 15 novembre 1973, n. 734, riportata alla voce Impiegati civili dello stato. 
 





134. In ogni istituto scientifico è tenuto un registro nel quale debbono essere 
annotate, per le prestazioni, il nome e cognome del committente, il suo 
indirizzo, l'oggetto della prestazione, l'importo pagato, la data della consegna 
della relazione. 
Uguale registro, con corrispondenti annotazioni, è tenuto in ogni clinica 
universitaria per le degenze a pagamento. 
I risultati di analisi, controlli e simili sono comunicati soltanto all'ente o 
alla persona che ne ha fatta richiesta e versato l'importo corrispondente. 
I risultati medesimi non possono essere pubblicati se non con l'autorizzazione 
scritta dell'interessato. 
Per ogni richiesta di certificati o copie dei risultati di analisi, controlli e 
simili già eseguiti si applicano le norme relative al rilascio dei certificati 
universitari. I certificati e copie debbono essere sottoscritti dal direttore 
dell'istituto scientifico e vistati dal rettore dell'università o direttore 
dell'istituto. 
Gli originali delle relazioni di analisi, ecc. sono depositati annualmente nella 
segreteria dell'università o istituto superiore, dove vengono custoditi almeno 
per un decennio per ogni richiesta di controllo, di copia o di certificato. 
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Capo XI 
Disposizioni transitorie 
135. Gli attuali professori straordinari, i quali abbiano conseguito la 
stabilità ai sensi del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore 
approvato con regio decreto 9 agosto 1910, numero 795, o la conseguano entro il 
30 settembre 1924, potranno essere promossi al grado di ordinario, entro il 
limite dei posti disponibili nei ruoli di cui alle tabelle A e B annesse alla 
legge 25 luglio 1922, n. 1147, secondo le norme stabilite dagli artt. 39, 40, 41 
e 42 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 9 agosto 
1910, n. 796, e modificato con decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 
1959. 
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136. I professori di ruolo che si troveranno in servizio alla data del 1° 
ottobre 1924 presso facoltà o scuole delle università e degli istituti superiori 
di cui alle tabelle A e B, salvo i casi di trasferimento previsti dal regio 
decreto 30 settembre 1923, n. 2102, rimarranno titolari della materia già 
professata ove questa sia contemplata dallo statuto dell'università o istituto 
superiore. 
In caso contrario saranno dichiarati titolari di altra materia, per decreto 
ministeriale su proposta delle competenti facoltà o scuole. 
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137. Agli attuali dottori aggregati possono conferirsi incarichi e supplenze. 
Agli effetti dell'art. 44, comma secondo, essi costituiscono una propria 
categoria che segue quelle indicate nel comma citato. 
I predetti dottori aggregati sono considerati liberi docenti agli effetti 
dell'art. 17, comma primo, del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102. 
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138. Ai liberi docenti, che conseguano l'abilitazione in virtù dell'art. 157, 
comma primo, del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è applicabile il 
disposto del comma secondo dell'articolo medesimo. 
Per l'anno accademico 1923-1924 la libera docenza non può essere esercitata che 
nella facoltà o scuola per la quale fu conseguita. 
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139. I cittadini stranieri nominati a qualsiasi ufficio presso le università e 
gli istituti superiori precedentemente alla data di pubblicazione del regio 
decreto 30 settembre 1923, n. 2102, non decadono dall'ufficio loro conferito in 
conseguenza della disposizione dell'art. 115 del citato decreto. 
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140. Il presidente del consiglio di amministrazione di ogni università o 
istituto superiore procederà, sotto la personale sua responsabilità, 
all'accertamento di tutte le attività dell'amministrazione a lui affidata, 
qualunque ne sia l'ammontare o la provenienza, redigerà regolare verbale da lui 
sottoscritto e ne riferirà al consiglio nella prima adunanza. 
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141. Gli uffici demaniali entro il 1° ottobre 1924 procederanno all'accertamento 
della consistenza degli immobili dello Stato attualmente destinati ai servizi 
delle università e istituti superiori e alla consegna degli immobili stessi in 
uso gratuito e perpetuo all'amministrazione universitaria. Copia dei verbali di 
consegna sarà comunicata al Ministero della pubblica istruzione. 
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142. Entro il 1° ottobre 1924 le università e gli istituti superiori 
procederanno all'accertamento della consistenza di tutti i beni mobili destinati 
sia ai servizi generali sia agli istituti scientifici, ed alla compilazione dei 
rispettivi inventari. 
Detti inventari saranno inviati in duplice copia al Ministero della pubblica 
istruzione per il loro riscontro con le scritture inventariali 
dell'Amministrazione centrale. Una delle copie anzidette sarà restituita alla 
rispettiva università o istituto a tutti gli effetti della consegna del 
materiale stesso all'amministrazione universitaria. 
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143. Agli effetti di cui agli artt. 116 e 137 del regio decreto 30 settembre 
1923, n. 2102, i rettori e direttori procederanno all'accertamento dei locali 
comunque destinati a privata abitazione e faranno le opportune indagini circa il 
titolo in base al quale gli interessati li occupano. 
Comunicheranno quindi all'intendente di finanza, non oltre il mese di giugno 
1924, tutte le informazioni relative alla natura ed ampiezza dei locali di cui 
al precedente comma e alla qualità delle persone che ne usufruiscono, indicando 
quelle cui è affidato l'incarico di vigilanza e custodia e allegando, per ogni 
altra persona, copia conforme del titolo che costituisce la regolare 
autorizzazione ad occupare i locali di cui trattasi. 
Per ogni persona sarà anche fornito il certificato dello stato di famiglia, 
rilasciato dal sindaco del Comune ove ha sede l'università o istituto, affinché 
l'intendente di finanza possa valutare se i locali adibiti a privata abitazione 
siano proporzionati alle esigenze della famiglia interessata. 
L'intendente dovrà inoltre determinare, per i locali anzidetti, il rispettivo 
canone di affitto, il quale dovrà essere adeguato al costo corrente degli 
alloggi nella città, e provvederà alla stipulazione dei relativi contratti di 
locazione. 
(Si omette la tabella allegata). 
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fp06-gr06