GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 319 DEL 20/12/1966


   
      L. 6 dicembre 1966, n. 1077.      Agg. G.U. 12/06/2003 
      Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello 
      Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti 
      per i dipendenti di ruolo. 
       
      Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 dicembre 1966, n. 319. 
      Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
      seguenti circolari: 
      - I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione 
      pubblica): Circ. 11 ottobre 1996, n. 57. 

       
       
      1. Agli impiegati civili non di ruolo comunque denominati delle 
      Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, si applicano 
      le disposizioni vigenti sul trattamento di quiescenza e di previdenza 
      diretto, indiretto e di riversibilità per il personale civile di ruolo, 
      comprese quelle relativa alle ritenute ed ai contributi, nonché le 
      disposizioni sulla concessione dell'equo indennizzo per la perdita 
      dell'integrità fisica e sull'assunzione, a carico dello Stato, delle spese 
      di cura per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio. 
      Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa per le 
      Amministrazioni dello Stato l'obbligo della iscrizione dei dipendenti, di 
      cui al primo comma, alle assicurazioni sociali gestite dall'Istituto 
      nazionale della previdenza sociale od a fondi sostitutivi delle 
      assicurazioni medesime, salva l'iscrizione all'assicurazione per la 
      disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi. 
      Si applica l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, e 
      successive modificazioni. 
      I predetti dipendenti, in servizio alla data di entrata in vigore della 
      presente legge, in sostituzione dei trattamenti previsti dal primo comma, 
      possono optare, entro un anno da tale data, per la continuazione 
      dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, 
      la vecchiaia e i superstiti, od a fondi sostitutivi di essa. In tale caso 
      permane per le Amministrazioni anche l'obbligo di provvedere alla 
      continuazione della iscrizione del suddetto personale alle assicurazioni 
      contro la tubercolosi e la disoccupazione, nonché dell'Ente nazionale per 
      l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani; la regolarizzazione 
      delle posizioni assicurative è eseguita senza oneri per interessi di mora 
      (1/a). 
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      (1/a) La Corte costituzionale, con sentenza 5-12 aprile 1973, n. 40 (Gazz. 
      Uff. 18 aprile 1973, n. 102), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 
      del presente art. 1 nella parte in cui non contempla tra i destinatari del 
      diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza a carico dello Stato 
      anche gli insegnanti non di ruolo con nomina annuale, con la disciplina 
      già prevista per gli insegnanti non di ruolo con incarico triennale. 

       
      2. I dipendenti, di cui al primo comma dell'articolo 1, possono 
      riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza previsto da detto comma, 
      il servizio civile non di ruolo prestato presso le Amministrazioni 
      indicate nel comma stesso anteriormente alla data di entrata in vigore 
      della presente legge, nonché il periodo di studi ai sensi dell'art. 7 
      della legge 15 febbraio 1958, n. 46, ed altresì il servizio prestato nella 
      qualità di insegnante non di ruolo secondo le norme contenute negli 
      articoli 8 e 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e nell'articolo 4 
      della legge 26 gennaio 1962, n. 16, come risultano modificati dalla 
      presente legge. 
      Per tale riscatto si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 
      del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Il predetto riscatto non è 
      ammesso per i periodi di servizio che hanno concorso a determinare il 
      trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria 
      per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto 
      nazionale della previdenza sociale o di gestioni relative a forme di 
      previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa. 
      Si applica, inoltre, la legge 6 dicembre 1965, n. 1368. 
      Ferma restando la disciplina contenuta negli articoli 8 e 10 della legge 
      28 luglio 1961, n. 851, e nell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 
      16, come risultato modificati dalla presente legge, al personale 
      insegnante non di ruolo indicato in detti articoli si applicano le 
      disposizioni contenute nei commi precedenti. 
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      3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è dovuta ai 
      dipendenti, di cui al precedente articolo 1, la indennità per cessazione 
      dal servizio prevista dalle vigenti disposizioni, salvo il caso di opzione 
      contemplato dallo stesso articolo 1. 
      Il diritto alla predetta indennità è conservato relativamente al servizio 
      non di ruolo che non sia riscattato ai sensi del precedente articolo 2. In 
      tale caso l'indennità stessa è computata, secondo le disposizioni vigenti, 
      sull'ultima retribuzione in godimento anteriormente alla data di entrata 
      in vigore della presente legge. 
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      4. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli non si applicano nel 
      confronti del personale non di ruolo assunto temporaneamente per un 
      periodo inferiore ad un anno, nonché del personale assunto con contratto 
      di impiego privato e del personale a contratto locale assunto per le 
      esigenze degli uffici italiani all'estero (1/cost). 
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      (1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 ottobre 2000, n. 438 
      (Gazz. Uff. 2 novembre 2000, n. 45, serie speciale), ha dichiarato la 
      manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale 
      dell'art. 4, sollevata in riferimento agli art. 3 e 32 della Cost. 

       
      5. (2). 
      Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal 1 novembre 1961. 

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      (2) Aggiunge due commi all'art. 4, L. 26 gennaio 1962, n. 16, riportata 
      alla voce Istruzione pubblica: personale. 

       
      6. (3). 
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      (3) Aggiunge un alinea al comma terzo dell'art. 8, L. 28 luglio 1961, n. 
      831, riportata alla voce Istruzione pubblica: personale. 

       
      7. (4). 
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      (4) Sostituisce il quarto comma dell'art. 4, L. 26 gennaio 1962, n. 16, 
      riportata alla voce Istruzione pubblica: personale. 

       
      8. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a 
      quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
      italiana. 
       



     Agg. G.U. 12/06/2003 

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