
L. 6 dicembre 1966, n. 1077. Agg. G.U. 12/06/2003
Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello
Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti
per i dipendenti di ruolo.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 dicembre 1966, n. 319.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti circolari:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione
pubblica): Circ. 11 ottobre 1996, n. 57.
1. Agli impiegati civili non di ruolo comunque denominati delle
Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, si applicano
le disposizioni vigenti sul trattamento di quiescenza e di previdenza
diretto, indiretto e di riversibilità per il personale civile di ruolo,
comprese quelle relativa alle ritenute ed ai contributi, nonché le
disposizioni sulla concessione dell'equo indennizzo per la perdita
dell'integrità fisica e sull'assunzione, a carico dello Stato, delle spese
di cura per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa per le
Amministrazioni dello Stato l'obbligo della iscrizione dei dipendenti, di
cui al primo comma, alle assicurazioni sociali gestite dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale od a fondi sostitutivi delle
assicurazioni medesime, salva l'iscrizione all'assicurazione per la
disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi.
Si applica l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, e
successive modificazioni.
I predetti dipendenti, in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, in sostituzione dei trattamenti previsti dal primo comma,
possono optare, entro un anno da tale data, per la continuazione
dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia e i superstiti, od a fondi sostitutivi di essa. In tale caso
permane per le Amministrazioni anche l'obbligo di provvedere alla
continuazione della iscrizione del suddetto personale alle assicurazioni
contro la tubercolosi e la disoccupazione, nonché dell'Ente nazionale per
l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani; la regolarizzazione
delle posizioni assicurative è eseguita senza oneri per interessi di mora
(1/a).
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(1/a) La Corte costituzionale, con sentenza 5-12 aprile 1973, n. 40 (Gazz.
Uff. 18 aprile 1973, n. 102), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
del presente art. 1 nella parte in cui non contempla tra i destinatari del
diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza a carico dello Stato
anche gli insegnanti non di ruolo con nomina annuale, con la disciplina
già prevista per gli insegnanti non di ruolo con incarico triennale.
2. I dipendenti, di cui al primo comma dell'articolo 1, possono
riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza previsto da detto comma,
il servizio civile non di ruolo prestato presso le Amministrazioni
indicate nel comma stesso anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge, nonché il periodo di studi ai sensi dell'art. 7
della legge 15 febbraio 1958, n. 46, ed altresì il servizio prestato nella
qualità di insegnante non di ruolo secondo le norme contenute negli
articoli 8 e 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e nell'articolo 4
della legge 26 gennaio 1962, n. 16, come risultano modificati dalla
presente legge.
Per tale riscatto si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9
del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Il predetto riscatto non è
ammesso per i periodi di servizio che hanno concorso a determinare il
trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale o di gestioni relative a forme di
previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa.
Si applica, inoltre, la legge 6 dicembre 1965, n. 1368.
Ferma restando la disciplina contenuta negli articoli 8 e 10 della legge
28 luglio 1961, n. 851, e nell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n.
16, come risultato modificati dalla presente legge, al personale
insegnante non di ruolo indicato in detti articoli si applicano le
disposizioni contenute nei commi precedenti.
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3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è dovuta ai
dipendenti, di cui al precedente articolo 1, la indennità per cessazione
dal servizio prevista dalle vigenti disposizioni, salvo il caso di opzione
contemplato dallo stesso articolo 1.
Il diritto alla predetta indennità è conservato relativamente al servizio
non di ruolo che non sia riscattato ai sensi del precedente articolo 2. In
tale caso l'indennità stessa è computata, secondo le disposizioni vigenti,
sull'ultima retribuzione in godimento anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
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4. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli non si applicano nel
confronti del personale non di ruolo assunto temporaneamente per un
periodo inferiore ad un anno, nonché del personale assunto con contratto
di impiego privato e del personale a contratto locale assunto per le
esigenze degli uffici italiani all'estero (1/cost).
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(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 ottobre 2000, n. 438
(Gazz. Uff. 2 novembre 2000, n. 45, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, sollevata in riferimento agli art. 3 e 32 della Cost.
5. (2).
Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal 1 novembre 1961.
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(2) Aggiunge due commi all'art. 4, L. 26 gennaio 1962, n. 16, riportata
alla voce Istruzione pubblica: personale.
6. (3).
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(3) Aggiunge un alinea al comma terzo dell'art. 8, L. 28 luglio 1961, n.
831, riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.
7. (4).
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(4) Sostituisce il quarto comma dell'art. 4, L. 26 gennaio 1962, n. 16,
riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.
8. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Agg. G.U. 12/06/2003
fp03-gr03