GAZZETTA UFFICIALE REGIONE SICILIA N. 56 DEL 6/12/2002 SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
Statuto del Comune di Polizzi Generosa

Lo statuto del comune di Polizzi Generosa è stato pubblicato nel
supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 50 del 23 ottobre 1993. Successiva integrazione è stata pubblicata nel
supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 36 del 23 luglio 1994 e successiva modifica è stata pubblicata nel
supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 35 dell'1 luglio 1995.
Si pubblica di seguito il testo del nuovo statuto approvato con delibera di
c.c. n. 56 del 19 aprile 2002, divenuta esecutiva l'8 giugno 2002.
                                  Titolo I
  PRINCIPI GENERALI LA COMUNITA', L'AUTOGOVERNO, LO STATUTO, I REGOLAMENTI
                                   Art. 1
                                La comunità

L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla
comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività
politico-amministrativa del Comune.
La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e
le forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo
statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi
fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune
attua tali finalità.
Il Comune concorre con la propria azione politico-amministrativa alla piena
realizzazione dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica.
                                   Art. 2
                               L'autogoverno

L'autogoverno della comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria
e la potestà regolamentare, secondo i principi della Costituzione, della
legge generale dello Stato e della legge della Regione siciliana.
                                   Art. 3
                                 Lo statuto

L'autogoverno della comunità di cui al precedente art. 2 si realizza con i
poteri e gli istituti di cui al presente statuto, che costituisce l'atto
fondamentale con cui il Comune, nell'ambito di principi fissati dalla
legge, esplica una propria espressione giuridica sulla struttura e sulla
attività dell'ente.
In attuazione dei principi costituzionali e legislativi, il presente
statuto costituisce l'ordinamento generale del Comune, indirizzandone e
regolandone i relativi procedimenti e atti.
Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di
evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la
normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della
comunità.
Nell'ambito dell'esercizio dell'azione di partecipazione popolare di cui al
successivo art. 55, è ammessa iniziativa da parte di almeno un terzo dei
cittadini elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante
un progetto redatto in articoli. In tale ipotesi si applica la disciplina
prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare di cui al
predetto art. 55, nonché la disciplina che regola la procedura e la
maggioranza prevista dalla legge per l'approvazione e la pubblicità dello
schema di statuto predisposto dalla giunta municipale.
La proposta istituzionale o popolare relativa all'abrogazione totale dello
statuto, poiché incide sulla struttura e sul funzionamento dell'ente, è
valida solo se accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto che
sostituisca il precedente.
La proposta istituzionale o popolare di abrogazione parziale tendente ad
eliminare alcune parti "obbligatorie" o "vincolate" per legge non può
essere fine a se stessa, ma dovrà essere, contestualmente, integrata o
sostituita da altre parti, sempre relative al contenuto "obbligatorio" o
"vincolato".
Le parti riguardanti il contenuto facoltativo possono essere eliminate, se,
in prosieguo di tempo, lo stesso non si presenti più attuale e non
rispondente alle esigenze della comunità.
L'abrogazione totale assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo
dello statuto.
Le modifiche dello statuto, analogamente alla proposta di statuto, sono
deliberate, in seduta pubblica ed a scrutinio palese, con votazione
separata per singoli articoli e con votazione finale complessiva secondo la
maggioranza prevista dalla legge.
                                   Art. 4
                               I regolamenti

Il Comune emana regolamenti:
a)  nelle materie ad esso demandate dalla legislazione vigente e in
particolare dalla legge regionale n. 48/91, dalla legge n. 127/97 e
successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge regionale n. 23/98
dalla legge n. 265/99, dalla legge regionale n. 25/2000, dalla legge
regionale, n. 30/2000 e dal testo unico, decreto legislativo n. 267/00;
b)  nelle materie di competenza riservata dalla legge generale agli enti
locali;
c)  in tutte le altre materie di competenza comunale.
I regolamenti sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali.
L'iniziativa spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai
sensi di quanto disposto dagli artt. 57 e 58 del presente statuto.
Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle
norme statutarie e fino all'adozione dei nuovi regolamenti si applicano le
norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili con la legge e con lo
statuto.
I regolamenti comunali entrano in vigore e diventano esecutivi nel
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
I regolamenti comunali, in quanto collegati e dipendenti dallo statuto
vanno modificati, abrogati o sostituiti ogni qualvolta viene modificata,
abrogata o sostituita la normativa statutaria relativa, entro il termine
suindicato.
                                  Capo II
                     Il ruolo e le finalità del Comune
                                   Art. 5
                            Il ruolo del Comune

Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo
statuto ed i principi generali sanciti dall'ordinamento.
Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire,
nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla
comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione,
affinché provveda a soddisfarli.
Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare
pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando
la sua azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento
degli squilibri economici, sociali e culturali esistenti nella comunità.
Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della
Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo
civile, economico e sociale dei cittadini.
Promuove, sostiene e/o partecipa ad iniziative che concorrono alla difesa
della democrazia nella lotta contro la mafia e che comunque mirano alla
crescita di una co scienza antimafiosa della nostra comunità.
Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri
soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni
e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati
livelli di efficienza e di efficacia nella gestione, di ampliare ed
agevolare la funzione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero
di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per
le stesse richiesto.
Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri soggetti
pubblici e privati compresi nell'ambito territoriale, per favorire e
rendere omogeneo il processo complessivo di sviluppo culturale, economico,
sociale e scolastico della comunità.
Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche
e culturali presenti nel territorio, per garantire alla collettività una
migliore qualità della vita.
Sostiene una politica ambientale in armonia con l'istituzione del Parco
delle Madonie e mira ad uno sviluppo che abbia al centro la difesa della
natura.
Promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e
sindacali all'amministrazione, nelle forme indicate dallo statuto e dai
relativi regolamenti.
Valorizza il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità
locale ed assicura ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei
diritti; assicura il diritto di accedere all'informazione, agli atti, alle
strutture e ai servizi dell'amministrazione, nonché il diritto di
presentare istanze, proposte e valutazioni ed il diritto di udienza
interloquendo con l'amministrazione.
Organizza servizi informativi ed educativi per promuovere e favorire la
cittadinanza attiva, secondo i principi costituzionali.
Riconosce nel lavoro una condizione di libertà ed un diritto di tutti i
cittadini e concorre a realizzare le condizioni per una generale
occupazione.
Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia
locale, per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al
lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed
occupazionale.
Tutela gli interessi dei consumatori attraverso la razionalizzazione delle
attività commerciali e distributive.
Il Comune informa la propria organizzazione amministrativa al principio
della distinzione tra funzioni politiche di programmazione, indirizzo e
controllo e funzioni amministrative e gestionali.
                                   Art. 6
                            Finalità del Comune

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti
della programmazione, della trasparenza amministrativa, dell'informazione
sugli atti e della verifica dei risultati, in termini di benefici per la
cittadinanza e per una reale lotta alla mafia.
Ispira la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione
del pluralismo politico ed istituzionale, in coerenza ai valori
costituzionali.
Il Comune, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue,
pertanto i seguenti obiettivi:
1) Obiettivi politico-territoriali ed economici
Riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio con l'assieme
del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali
della comunità e ne assume la tutela come obiettivo primario della propria
azione amministrativa.
Attraverso la pianificazione territoriale, promuove un armonico assetto
urbano e la qualificazione degli insediamenti civili, produttivi e
commerciali garantendo il rispetto dei valori ambientali e paesaggistici
del territorio ed attraverso propri piani di sviluppo e strumenti
urbanistici, programma gli insediamenti produttivi e le infrastrutture per
favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, nel settore delle attività
turistiche, industriali, artigianali, agricole e commerciali, operando per
stimolare l'integrazione tra tutti i settori economici.
2) Obiettivi politico-sociali
Promuove ed assume iniziative per l'affermazione del diritto al lavoro di
tutti i cittadini della comunità e dei valori e dei diritti dell'infanzia e
delle fasce deboli.
Riconosce la specificità della questione giovanile, valorizzando la
funzione sociale, educativa e formativa delle attività culturali e
sportive, attraverso la realizzazione delle necessarie strutture,
sostenendo l'associazionismo dilettantistico.
Promuove gli interventi per la prevenzione del disagio giovanile.
Opera e concorre al recupero sociale dei giovani a rischio di
emarginazione.
Promuove e favorisce un ruolo attivo delle persone anziane nella società,
favorendo, attraverso azioni ed interventi idonei, la permanenza delle
persone anziane nella comunità familiare, nonché promuovendo e favorendo
centri di aggregazione per persone anziane.
Concorre a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici
con i cittadini e le loro famiglie altrove emigrati e promuove, inoltre,
iniziative per il pieno inserimento sociale dei cittadini provenienti da
altri Paesi europei o extraeuropei.
3) Obiettivi politico-culturali ed educativi
Attua programmi pedagogici-didattici per le scuole comunali dell'infanzia
(asilo nido e scuola materna) tesi allo sviluppo delle potenzialità dei
bambini.
Promuove l'aggiornamento e la qualificazione del proprio personale
educativo ed il coinvolgimento degli organismi collegiali di gestione,
valorizzando e migliorando i regolamenti di funzionamento già vigenti nelle
istituzioni educative comunali.
Predispone progetti ed adotta programmi per la diffusione della cultura,
promuovendo l'attività dei circoli e gruppi culturali presenti nell'ambito
comunale.
Promuove attività culturali di concerto con le scuole presenti nell'ambito
comunale.
Valorizza le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e
folklore, promuovendo il recupero e garantendo la fruibilità da parte della
collettività attraverso il miglioramento delle strutture archeologiche,
museali, archivistiche-bibliotecarie.
Il Comune armonizza i sistemi e gli orari di funzionamento dei servizi alle
esigenze degli utenti ed informa l'attività amministrativa ai principi
della partecipazione democratica, della imparzialità e della trasparenza
delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del
decentramento.
Attua, con apposite norme del presente statuto e dei regolamenti, le
disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla legge
Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 10, garantendo ai cittadini
interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.
Il Comune, per il raggiungimento delle predette finalità e per la gestione
ottimale dei servizi che per la loro articolazione e natura non possono
essere gestiti direttamente, sottolinea il carattere imprenditoriale della
gestione degli stessi e la connessa promozione dello sviluppo economico e
civile della comunità.
Valorizza l'elasticità di funzionamento, la snellezza decisionale, la
possibilità di regolare e di predisporre condizioni che, in un contesto di
variabili, consentono di modificare clausole contrattuali e/convenzioni,
inerenti servizi ed interventi, in relazione alla valutazione dei risultati
ottenuti.
A tale scopo, tra le forme possibili di gestione, il Comune può
predisporre:
a)  la costituzione di azienda speciale anche per la gestione di più
servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
b)  la concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche
e di opportunità sociale;
c)  apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali non aventi
rilevanza imprenditoriale;
d)  la partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata a
prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in
relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri
soggetti pubblici o privati;
e)  la partecipazione a consorzi, per la gestione associata di uno o più
servizi secondo le norme previste per le aziende speciali;
f)  la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni per svolgere
in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
g)  la costituzione di società per azioni senza il vincolo della proprietà
pubblica maggioritaria secondo le disposizioni di cui all'art. 116 del
decreto legislativo n. 267/2000;
                                   Art. 7
      Principio di sussidiarietà (Art. 2, legge regionale n. 30/2000)

Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge
dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono
essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e
delle loro formazioni sociali.
                                  Capo III
                            Elementi costitutivi
                                   Art. 8
                         Natura giuridica dell'ente

Il Comune è persona giuridica territoriale, i suoi elementi costitutivi
sono: il territorio, la popolazione e la personalità giuridica.
Il territorio è la circoscrizione entro la quale il Comune può esercitare
le proprie potestà e nei cui confronti vanta un diritto assoluto, che
comporta l'impossibilità di variazioni territoriali senza il suo consenso e
la titolarità della difesa dello stesso contro eventuali usurpazioni.
L'esercizio di tale potestà non è limitato, nell'ambito del territorio, ai
cittadini residenti, ma si estende a tutti coloro i quali vi si trovano
anche occasionalmente.
La popolazione è l'elemento personale dell'ente ed è costituita da tutti i
cittadini iscritti nei registri anagrafici e che abbiano nel Comune la loro
dimora abituale (cittadini residenti).
La personalità giuridica, determinata dalla legge, comporta la titolarità
dei diritti e poteri pubblici, come titolare di diritti e di poteri
pubblici, il Comune ha una propria condizione istituzionale, che
costituisce lo "status" a cui il Comune stesso ha diritto.
Connesso con la personalità giuridica è il diritto al nome, allo stemma e
ad altri segni distintivi.
Il Comune è un ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità; è
dotato di potestà normativa limitata alla emanazione di norme
regolamentari, cioè di norme generali ed astratte che vincolano le persone
soggette alla potestà di imperio del Comune stesso.
In quanto ente autarchico ha capacità di esercitare una potestà
amministrativa e tributaria.
Esercita le funzioni amministrative proprie, funzioni delegate dallo Stato,
funzioni delegate dalla Regione e dalla Provincia regionale.
                                   Art. 9
                             Territorio e sede

Il territorio del Comune si estende per Kmq. 134,33, confina a nord con i
Comuni di Isnello e Petralia Sottana, a sud con i Comuni di Vallelunga
Pratameno e Resuttano, ad ovest con i Comuni di Collesano, Scillato,
Valledolmo ed a est con il Comune di Resuttano.
La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti borgate, frazioni,
agglomerati: nessuna.
La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede
comunale può essere disposta dal consiglio, previa consultazione popolare
ai sensi del successivo art. 63.
La sede legale del Comune è nel capoluogo presso il Palazzo municipale, ove
di regola si svolgono le adunanze degli organi elettivi collegiali.
In caso del tutto eccezionale, e per particolari esigenze, il consiglio può
riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
                                  Art. 10
             Ambito di applicazione dell'azione amministrativa

Il Comune esercita le sue funzioni ed i suoi poteri nell'ambito dei confini
geografici, che delimitano la superficie del suo territorio, ai sensi del
succitato art. 9.
Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si
trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso
la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e la cura di
iniziative assistenziali a favore dei suddetti soggetti dimoranti
temporaneamente in altro Comune.
                                  Art. 11
                             Stemma e gonfalone

Emblema raffigurativo del Comune è lo stemma costituito da: campo aureo con
sette rose disposte in triplice ordine e sormontato da un'aquila reale.
Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone nella stessa
foggia (riproduzione allegata).
Detta insegna deve essere portata dai vigili urbani in alta uniforme.
(Regolamento comunale)
L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono
vietati.
                                 Titolo II
                            STRUTTURA DELL'ENTE
                                  Cap. IV
                             Organi del Comune
                                  Art. 12
                       Gli organi elettivi del Comune

Sono organi elettivi del Comune: il consiglio comunale, la giunta
municipale, il sindaco.
Il consiglio comunale è l'organo collegiale di indirizzo e controllo
politico-amministrativo.
La giunta municipale è l'organo collegiale di governo.
Il sindaco, organo monocratico, è il legale rappresentante dell'ente, capo
dell'amministrazione comunale, ufficiale del Governo per le funzioni di
competenza statali.
                                  Art. 13
                           Il consiglio comunale

L'elezione del consiglio comunale, il numero dei consiglieri e la loro
posizione giuridica sono regolati dalla legge, la durata in carica è di
cinque anni. (Art. 1, comma 1, legge regionale, n. 25/2000).
La qualità di consigliere si acquista con la proclamazione, atto formale
che ha anche un valore ricognitivo della volontà popolare, espressa
mediante il voto e rilevata dagli uffici elettorali, oppure, in caso di
surrogazione, dall'adozione della relativa deliberazione.
                                  Art. 14
                     Competenze del consiglio comunale

Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo.
Individua gli interessi e gli obiettivi fondamentali della collettività ed
esercita la potestà e le competenze previste dall'art. 26 della legge
regionale 26 agosto 1992, n. 7, e art. 20 legge regionale n. 26/93.
Il consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti
fondamentali:
1)  lo statuto del Comune e delle aziende speciali, i regolamenti, criteri
generali dell'ordinamento degli uffici e servizi;
2)  i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani
finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e
pluriennali e relative variazioni e storni di fondi, tra capitoli
appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani
territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati e di recupero, i
programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali
deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
3)  nomina revisore dei conti;
4)  le convenzioni tra Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la
costituzione e la modificazione di forme associative;
5)  l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi
di decentramento e di partecipazione;
6)  proposte e pareri riguardanti modifiche territoriali nell'ambito della
provincia;
7)  l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione, l'assunzione
diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende
speciali, la concessione dei pubblici servizi e la partecipazione dell'ente
a società di capitali;
8)  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale
delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
9)  gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli
enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
10)  la contrattazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
11)  le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse
quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e
fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
12)  l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici
incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture;
13)  nomina del difensore civico;
14)  l'approvazione della mozione di sfiducia al sindaco nei casi di cui
all'art. 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, come modificato
dall'art. 2 della legge regionale n. 25 del 16 dicembre 2000, nei casi e
con le modalità ivi previsti;
15)  ricevere il giuramento del sindaco di osservare lealmente la
Costituzione italiana nella seduta di insediamento.
                                  Art. 15
               Norme di funzionamento del consiglio comunale

Il consiglio disciplina con apposito regolamento lo svolgimento dei propri
lavori.
Il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo
statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta,
che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la
presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica,
altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute,
prevedendo che nelle sedute di se conda convocazione debba esservi la
presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente.
(Art. 6, comma 1, lett. 3 bis, legge regionale n. 30/2000).
Il consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme
regolamentari il Comune fissa le modalità per fornire al consiglio servizi,
attrezzature e risorse finanziarie. Con il regolamento di cui al comma
precedente il consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse
attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari
regolarmente costituiti nonché delle risorse economiche da attribuire alla
presidenza del consiglio per le spese istituzionali connesse alla funzione.
(Art. 6, comma 1, lett. 3 ter, legge regionale n. 30/2000).
Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e
surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui
elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei
componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato
che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge
altresì un vice presidente.
In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice
presidente ed in caso di assenza o impedimento di questo dal consigliere
presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno
gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto, e, compatibilmente
con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.
La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente
uscente e deve avere luogo entro 15 giorni dalla proclamazione con invito
da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal
consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze
individuali, al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria
dell'assemblea fino all'elezione del presidente.
La richiesta di convocazione del consiglio spetta anche a un quinto dei
consiglieri in carica ed in tale ipotesi il presidente è tenuto a riunire
il consiglio, entro venti giorni dalla data della richiesta, inserendo con
puntualità e precisione all'ordine del giorno le questioni richieste.
A tal fine i consiglieri dovranno allegare all'istanza il testo delle
proposte da discutere.
Nessun argomento può essere sottoposto all'esame ed alla deliberazione del
consiglio se non iscritto all'ordine del giorno ed i relativi atti messi a
disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima o, nei casi d'urgenza,
ventiquattro ore prima.
Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari di cui al successivo
art. 17 sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento di cui al 1°
comma.
Il consiglio si riunisce secondo le modalità del presente statuto e viene
presieduto e convocato dal presidente. La convocazione del consiglio è
disposta anche per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica
o su richiesta del sindaco. In tali casi la riunione del consiglio comunale
avrà luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché
l'attivazione delle commissioni consiliari spetta al presidente.
Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle
riunioni del consiglio.
Il sindaco ed i membri della giunta possono intervenire alle medesime
riunioni senza diritto di voto.
Per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente del consiglio si
avvale delle strutture esistenti nel Comune e in particolare del personale
e dei locali comunali.
L'avviso di convocazione, che va notificato e pubblicato all'albo pretorio
almeno cinque giorni prima del l'adunanza o, nei casi d'urgenza, almeno 24
ore prima dell'adunanza, deve indicare con puntualità il giorno, l'ora ed
il luogo dell'adunanza. A detto ordine del giorno, può, comunque, seguire
un ordine del giorno aggiuntivo.
Il consiglio si riunisce validamente e, quindi, il collegio, può svolgere
la sua attività deliberativa, ispettiva o di altra natura, con l'intervento
della maggioranza dei consiglieri in carica, salvo che per determinati
argomenti la legge non disponga una maggioranza speciale.
La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della
seduta; alla scadenza dell'ora la seduta ha luogo se è presente la
maggioranza dei consiglieri in carica.
La sospensione della seduta, per mancanza del numero legale, può aver luogo
una sola volta nella fase iniziale o nel corso della seduta stessa, al fine
di determinare la prosecuzione.
Nel caso contrario la seduta è rinviata al giorno successivo con il
medesimo ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione.
La medesima procedura ha luogo qualora la mancanza del numero legale si
verifichi nel corso della seduta.
Nella seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità della
deliberazione, l'intervento di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati al
Comune. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo di 1/3, si computano per
unità (legge regionale n. 30/2000, art. 6, comma 1, lett. 3 bis).
Gli assessori intervengono alle adunanze del consiglio, partecipano alle
discussioni ma non hanno diritto al voto. Il consiglio delibera solo su
proposte iscritte all'ordine del giorno; nessuna deliberazione è valida se
non ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti,
fatti salvi i casi in cui la legge richiede una maggioranza speciale. Gli
astenuti si computano tra i presenti ma non tra i votanti.
Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il
voto favorevole della maggioranza dei componenti.
                                  Art. 16
               Consiglieri comunali - Status ed attribuzioni

La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati
dalla legge; essi entrano in carica all'atto della proclamazione e
rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
L'indennità spettante a ciascun consigliere e al presidente del consiglio
comunale e al vice presidente del consiglio comunale, nonché i casi di
aspettativa, permessi e licenze, rimborsi, spese e indennità di missione
sono stabilite dalla legge.
Il consigliere comunale esercita il diritto di iniziativa sulle questioni
sottoposte a deliberazioni del consiglio e può formulare interrogazioni e
mozioni. Può, previa richiesta al sindaco, visionare il protocollo generale
del Comune.
Il presidente del consiglio comunale assicura un'adeguata e preventiva
informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni
sottoposte al consiglio (art. 6, comma 1, lett. 4 bis, legge regionale n.
30/2000).
I consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni,
hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e
degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutte le
informazioni necessarie allo svolgimento del mandato, e di ottenere senza
spese, copie degli atti deliberativi.
Nell'esercizio del diritto di iniziativa può chiedere, unitamente ad un
quinto dei consiglieri in carica, la convocazione del consiglio con
indicazione delle proposte da trattare.
Le deliberazioni della giunta municipale di cui al l'art. 4, comma 3, della
legge regionale n. 23/97 e le determinazioni del sindaco contestualmente
all'affissione all'albo sono trasmesse ai capigruppo consiliari.
È tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla
legge e nei casi in cui l'argomento ne rappresenti la necessità o
l'opportunità. Ogni consigliere è tenuto a dichiarare di non appartenere ad
associazioni mafiose, massoniche segrete e di qualunque altra natura
criminosa.
Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al consiglio
comunale, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di
presa d'atto. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause
di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la
completezza del consiglio stesso.
La decadenza dalla carica di consigliere, per mancata partecipazione
ingiustificata alle sedute consiliari, è regolata dall'art. 173
dell'O.R.EE.LL.
Il consigliere comunale assente da 3 riunioni consecutive del consiglio e
che non abbia, prima dell'inizio della riunione, comunicato al segretario
per iscritto o attraverso le modalità equiparate dalla legge la propria
assenza e le ragioni giustificative, è dichiarato decaduto da parte del
consiglio.
La proposta di decadenza deve essere rilevata dall'ufficio del segretario
comunale al maturare delle condizioni di cui al comma precedente ed è
iscritta come primo punto all'ordine del giorno della prima riunione utile
del consiglio.
La proposta di decadenza deve essere notificata al consigliere almeno 10
giorni prima della riunione del consiglio.
Il consigliere ha diritto di produrre le proprie ragioni giustificative, il
segretario ne informa il consiglio, unitamente alle proprie valutazioni di
ordine esclusivamente giuridico. Il consigliere ha diritto di prendere la
parola prima della votazione della proposta di decadenza.
Sulla proposta di decadenza decide il consiglio a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati.
                                  Art. 17
                Convocazioni e sedute del consiglio comunale

La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente
uscente e deve aver luogo entro quindici giorni dalla proclamazione con
invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per
l'adunanza (art. 43, legge regionale n. 26/93).
Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal
consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze
individuali, ai quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria
dell'assemblea fino all'elezione del presidente.
Nell'ipotesi di omissioni degli atti di cui ai precedenti commi, il
segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato
regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.
Le sedute del consiglio sono pubbliche, ad eccezione dei casi in cui gli
argomenti da trattare implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità
delle persone; in tal caso anche la votazione è segreta oppure dei casi in
cui lo stesso consiglio, con deliberazione motivata, determini la
segretezza della seduta, oppure nei casi di ordine pubblico o nella
trattazione di argomenti che possono risultare pregiudizievoli agli
interessi della pubblica amministrazione, se trattati pubblicamente.
La votazione avviene a voto palese, tranne l'ipotesi in cui l'argomento
attiene ad un apprezzamento sulle persone.
                                  Art. 18
        Scioglimento e decadenza del consiglio comunale - Dimissioni

Il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, quando
non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei
servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, entro sessanta
giorni dalla proclamazione degli eletti o della vacanza comunque
verificatasi o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle
stesse.
Il consiglio comunale, viene, altresì, sciolto con decreto del Presidente
della Regione, su proposta del l'As sessore regionale per gli enti locali e
previo parere del Consiglio di giustizia amministrativa, parere da cui, se
non reso entro sessanta giorni dalla richiesta, si prescinde, per le
seguenti cause:
1) quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi o ripetute
violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali
dimostrino la irregolarità del funzionamento;
2)  quando viene approvata una mozione di sfiducia al sindaco ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 25/2000;
3)  mancata approvazione del bilancio entro il termine massimo di trenta
giorni dalla convocazione della seduta fissata dal commissario nominato
dall'Assessore regionale per gli enti locali, per la predisposizione dello
sche ma di bilancio e per la convocazione del consiglio;
4)  quando il consiglio non provvede, entro il termine di sessanta giorni
dalla fissazione dell'ordine del giorno, a deliberare in ordine agli
acquisti ed alle alienazioni immobiliari, le relative permute, le
concessioni;
5) in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.
Il consiglio inadempiente per come sopra rimane sospeso in attesa della
definizione della procedura di applicazione della sanzione di scioglimento.
Il consiglio comunale decade:
1)  nel caso di fusione di due o più comuni;
2)  nel caso di separazione o aggregazione di una o più borgate o frazioni
che dia luogo a variazione del numero dei consiglieri assegnati al Comune,
ovvero a modifica del sistema di elezione;
3) nel caso in cui per dimissioni o altra causa abbia perduto la metà dei
consiglieri assegnati al Comune.
La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione.
La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della
maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina,
da parte dell'Assessorato regionale degli enti locali di un commissario, il
quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza
naturale.
Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza
degli organi comunali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della
manifestazione di volontà alla sezione provinciale del CO.RE.CO. e al l'As
sessorato regionale degli enti locali compete al segretario comunale. Le
competenze in tal caso sono esercitate dal commissario nominato ai sensi
degli artt. 55 e 145 dell'O.A.EE.LL., approvato con legge regionale 15
marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni (art. 11 legge
regionale n. 35/97, comma 2).
Il decreto di scioglimento e di decadenza è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e comunicato all'Assemblea regionale.
                                  Art. 19
       I gruppi consiliari - I capi gruppo Le commissioni consiliari

I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel
Regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale, al sindaco e
al presidente del consiglio comunale.
Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative
attribuzioni.
La giunta mantiene i rapporti con i gruppi consiliari ed assicura agli
stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di locali,
personale, servizi e mezzi finanziari, in conformità alle decisioni del
consiglio.
Al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni ed un apporto
costruttivo di tutti i gruppi consiliari sui programmi e i metodi
dell'azione amministrativa, il consiglio esercita le proprie funzioni con
il supporto delle seguenti commissioni, costituite nel proprio seno, con il
criterio proporzionale stabilito dal relativo regolamento, nel quale
saranno determinati i poteri, la disciplina della organizzazione e le forme
di pubblicità dei lavori, prevedendo, altresì, forme di consultazione di
rappresentanti degli interessi diffusi:
Commissione I - Affari istituzionali, personale, pianta organica, diritti
civici, finanze, bilancio, patrimonio, costituzione di istituzioni e di
aziende speciali, partecipazione dell'ente a società di capitali, rapporti
con altri comuni e con la Provincia regionale;
Commissione II - Servizi sociali, sanità, rapporti con l'Unità sanitaria
locale, pubblica istruzione, cultura, sport e turismo, antimafia;
Commissione III - Urbanistica, assetto del territorio, ambiente, viabilità,
traffico, programmazione e sviluppo economico, lavori pubblici e servizi
comunali.
Le commissioni che si riuniranno in seduta pubblica, hanno il ruolo di
agevolare e snellire i lavori del consiglio, svolgendo attività
preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre
questioni sottoposte al consiglio. A loro volta le stesse commissioni
possono formulare proposte di provvedimenti di loro competenza riguardanti
l'attività amministrativa.
Le commissioni hanno funzioni consultive.
Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può
istituire al suo interno commissioni di indagine su qualsiasi materia
attinente all'amministrazione comunale. Dette commissioni saranno composte
da tre consiglieri di maggioranza e due di minoranza curando che almeno 2
dei componenti siano donne, salvo provata impossibilità e potranno
avvalersi di esperti della materia oggetto di indagine, in numero non
superiore a tre, di cui una donna, salvo provata impossibilità da eleggersi
da parte del consiglio comunale.
La Presidenza della Commissione di indagine è attribuita al componente di
minoranza (art. 1, comma 20, legge regionale n. 30/2000).
Le citate commissioni relazioneranno al consiglio comunale per iscritto
entro il termine che sarà assegnato dal consiglio comunale stesso.
Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei Consiglieri
comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria
comunale.
                                  Art. 20
                        La giunta municipale - Ruolo

La giunta è l'organo di governo del Comune.
Impronta la propria attività ai principi di collegialità, trasparenza ed
efficienza.
Adotta gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle
finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione
degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
Esercita attività di promozione e di iniziativa nel confronti del consiglio
comunale e di amministrazione coerentemente all'indirizzo amministrativo
determinato dallo stesso consiglio.
Riferisce al consiglio comunale sulla propria attività con idonea
relazione, da presentarsi contestualmente all'approvazione del bilancio
consuntivo.
                                  Art. 21
                    Elezione e Composizione della giunta

1)  La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da quattro
assessori (art. 6, comma 1°, punto 9 della legge regionale n. 30/2000).
La durata della giunta è fissata in cinque anni (art. 1, comma 1, legge
regionale n. 25/2000).
2)  Il sindaco eletto, entro dieci giorni della proclamazione, nomina la
giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della
presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei
requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale ed
alla carica di sindaco (legge regionale n. 35/97).
La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni
dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale, che può
esprimere formalmente le proprie valutazioni.
3)  Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità
previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco, che devono
essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di
assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
4)  Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal
sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche
se in rappresentanza del proprio Comune né essere nominati o eletti come
componenti di organi consultivi del Comune.
5)  La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di
consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato
assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per
quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade
dalla carica di assessore.
6)  Sono incompatibili le cariche di sindaco, di presidente della
provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente
della giunta regionale.
7)  Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i
discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del sindaco.
8)  Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco, che lo
sostituisce in caso di assenza o impedimento. Qualora si assenti o sia
impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il
componente della giunta più anziano per età.
9)  Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito
provvedimento, determinate sue attribuzioni.
10)  Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della
giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio
comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulla
quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni. Contemporaneamente
alla revoca il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.
11) Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza
o morte di un componente della giunta.
12)  Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento
del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio
comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo,
all'Assessorato regionale degli enti locali.
13)  La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni,
rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla
carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio che rimane
in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente alle
elezioni del sindaco da effettuare nel primo turno elettorale utile (art.
2, 2° comma, legge regionale n. 25/2000).
Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la
giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e
della giunta.
Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono depositate nella
segreteria del Comune o formalizzate in se dute di organi collegiali. Sono
irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio nella seduta di
insediamento (art. 4, legge n. 127/97, recepita con legge regionale n.
23/98).
In presenza del segretario comunale, che redige il processo verbale, gli
assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni,
prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri
comunali.
Gli assessori che si rifiutino di prestare giuramento decadono dalla
carica.
La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
                                  Art. 22
           Funzionamento della giunta municipale ed attribuzioni

La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che stabilisce l'ordine del
giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla stessa
giunta.
L'attività della giunta è collegiale.
Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta
municipale e, individualmente, degli atti dei loro assessorati.
Il sindaco comunica tempestivamente al consiglio comunale le deleghe
conferite ed ogni successiva modifica alle stesse.
Le deleghe possono essere modificate e/o ritirate dal sindaco con atto
motivato.
Gli assessori sono sospesi dalle proprie funzioni per espressa disposizione
di legge oltre alla facoltà riconosciuta dall'art. 140 del codice penale.
In ordine alle attribuzioni della giunta municipale, la stessa ha una sfera
di competenza più ampia rispetto a quella del consiglio, con conseguente
snellimento del-l'attività amministrativa dell'ente.
La giunta compie tutti gli atti di amministrazione attiva che non siano
riservati dalla legge al consiglio e che non rientrano per legge nelle
competenze del sindaco e degli organi di decentramento, del segretario e
dei funzionari dirigenti.
Oltre ad una competenza generale di amministrazione attiva alla giunta
spetta una competenza propositiva nei confronti del consiglio nelle materie
istituzionali, organizzative, di gestione e di indirizzo politico
amministrativo.
Restano riservate alla giunta le deliberazioni per le materie indicate
nell'art. 4 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23, che non siano di
competenza del consiglio.
Le deliberazioni di competenza della giunta municipale riguardano le
materie appresso indicate:
a)  acquisti, alienazioni e tutti i contratti in genere;
b)  contributi;
c)  assunzioni e stato giuridico del personale;
E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal consiglio.
La giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica
ed a maggioranza assoluta di voti, prevalendo nelle votazioni palesi, in
caso di parità, il voto del sindaco o di chi presiede la seduta.
Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il
voto della maggioranza degli assessori in carica.
La giunta non può adottare in via d'urgenza le deliberazioni di competenza
del consiglio.
                                  Art. 23
              Adunanze e deliberazioni degli organi collegiali

Per la validità delle adunanze e per l'adozione delle relative
deliberazioni degli organi collegiali si rinvia rispettivamente a quanto
già riportato all'art. 15 per il consiglio comunale e all'art. 22 per la
giunta municipale.
Su ogni proposta di deliberazione, sottoposta alla giunta ed al consiglio
che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in
ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio
interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata,
del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art.
12, 1° comma della legge regionale n. 30/2000).
I soggetti di cui sopra rispondono in via amministrativa e contabile dei
pareri espressi.
I pareri sono obbligatori, e come tali vanno inseriti nella deliberazione,
ma non vincolanti per l'organo collegiale, il quale con atto motivato può
anche disattenderli.
Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il
parere è espresso dal segretario comunale, in relazione alle sue
competenze.
                                  Art. 24
                           Sindaco - Attribuzioni

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti
nelle liste elettorali del Comune secondo quanto previsto agli artt. 1 e
seguenti della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.
Egli presta giuramento dinanzi al consiglio nella seduta di insediamento.
La durata in carica è di anni cinque (art. 1, comma 1, legge regionale n.
25/2000). Il sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta. Non è
immediatamente rieleggibile il sindaco che sia stato rimosso dalla carica
secondo le disposizioni del successivo art. 28.
I casi di incompatibilità, ineleggibilità, lo status e le cause di
cessazione dalla carica sono disciplinate dalla legge.
Il sindaco rappresenta l'ente e come tale convoca e presiede la giunta,
compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto,
non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del
comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti.
Il sindaco altresì:
-  nomina il segretario comunale in conformità alla normativa in materia di
stato giuridico del segretario comunale;
-  attribuisce le funzioni di direttore generale previa delibera di giunta
municipale;
-  attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna;
-  provvede alla mobilità interna delle figure apicali dell'ente;
- attribuisce le mansioni superiori per la copertura dei posti apicali;
-  nomina il coordinatore unico dei lavori pubblici;
-  nomina l'economo comunale e l'eventuale sub-economo;
-  individua i collaboratori degli uffici posti alle dirette dipendenze
sue, della giunta e degli assessori;
-  nomina il responsabile dell'ufficio statistica;
-  nomina il responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico;
-  nomina il responsabile della protezione civile;
-  nomina il responsabile dello sportello unico per le attività produttive;
-  nomina i responsabili della gestione e dell'organizzazione:
-  dell'I.C.I;
-  dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni;
-  della tassa o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
-  della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni.
Gli atti di competenza del sindaco implicanti assunzione di impegno di
spesa sono adottati di concerto con il responsabile del servizio
finanziario. Il concerto riguarda esclusivamente l'assunzione dell'impegno
di spesa.
Nomina i responsabili degli uffici e servizi, attribuisce e definisce gli
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le
modalità ed i criteri del l'art. 6 della legge n. 127/97, recepita con
legge n. 23/98, nonché dello statuto e dei regolamenti approvati dal
comune.
Nomina, altresì, i componenti degli organi consultivi del comune nel
rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto
curando che almeno 1/3 dei posti di componente di queste commissioni sia
riservato alle donne, salve motivate impossibilità.
Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività
degli assessori e delle strutture ge stionali esecutive.
Il sindaco esercita le funzioni attribuite dalle leggi statali, regionali,
dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento
delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica
e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla della spalla destra (legge
regionale n. 23/98).
Al sindaco compete, altresì, la nomina, la designazione e la revoca dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti
nell'ambito dei Comune e della Provincia ovvero da essi dipendenti o
controllati.
Il sindaco non può nominare rappresentanti del Comune presso aziende, enti,
istituzioni e commissioni, il proprio coniuge ed i parenti e affini entro
il secondo grado.
In caso di successione nella carica di sindaco, il nuovo sindaco può
revocare e sostituire i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed
istituzioni, anche prima della scadenza del relativo incarico.
Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua
competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non
costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei
all'amministrazione.
Il numero degli incarichi conferiti non può essere superiore a due essendo
Polizzi Generosa compresa fra i Comuni fino a 10.000 abitanti.
Gli esperti nominati dal sindaco devono essere dotati di documentata
professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il
provvedimento deve essere ampliamente motivato. Agli esperti così nominati,
è corrisposto un compenso pari a quello globale, esclusa l'indennità di
funzione, previsto per i dipendenti in possesso della 2ª qualifica
dirigenziale.
Il sindaco, salva motivata impossibilità, curerà che uno degli esperti
incaricati sia una donna.
Il sindaco, annualmente, trasmette al consiglio comunale una dettagliata
relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
Il sindaco è, inoltre, competente, nell'ambito della disciplina regionale e
sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare
gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, gli orari di
apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni
pubbliche, in modo da armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze
complessive e generali degli utenti.
Oltre alle competenze inerenti le vesti di capo del l'am ministrazione, il
sindaco, quale ufficiale di Governo, svolge tutte le attribuzioni previste
dalla legge nei servi zi di competenza statale.
In qualità di ufficiale di Governo il sindaco, in caso di assenza o
impedimento, può delegare un assessore, o vice sindaco, per sostituirlo
nell'esercizio delle funzioni relative.
Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri
comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria
del Comune. Le ripetute e persistenti violazioni di tale obbligo, come pure
dell'obbligo di fornire al consiglio comunale circostanziata relazione
sulle ragioni del provvedimento di revoca di uno o più assessori e di
quello di presentare ogni sei mesi al consiglio comunale una relazione
scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta,
nonché su fatti particolarmente rilevanti, sono rilevanti per
l'applicazione dell'art. 27 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.
                                  Art. 25
                           Ordinanze del sindaco

Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, emana ordinanze per
disporre l'osservanza di norme e di regolamenti.
Quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in
materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei
cittadini.
Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla
legge.
Gli atti di cui al precedente comma devono essere motivati ed adottati nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Per l'esecuzione delle ordinanze adottate ai sensi del 2° comma del
presente articolo, il sindaco può richiedere al prefetto, ove occorra,
l'assistenza della forza pubblica. Se dette ordinanze sono rivolte a
persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il
sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza
pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
                                  Art. 26
                                Vice sindaco

Il sindaco delega un assessore a sostituirlo in caso di assenza o
impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo
statuto, dai regolamenti.
Al predetto assessore viene attribuita la qualifica di vice sindaco.
Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del sindaco e del vice
sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore anziano,
per età e, in mancanza, uno degli assessori presenti secondo l'ordine di
anzianità.
                                  Art. 27
                             Assessore anziano

L'assessore anziano sostituisce il sindaco ed il vice sindaco in casi di
contemporanea assenza o impedimento degli stessi. In caso di assenza o di
impedimento del l'as sessore anziano, si segue l'ordine di cui al
precedente art. 26.
                                  Art. 28
   Cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni o morte.
 Relazione sullo stato di attuazione del programma, consultazione del corpo
                   elettorale sulla rimozione del sindaco

Qualora nel corso del mandato, il sindaco venga a cessare dalla carica per
decadenza, dimissioni o morte, competente alla dichiarazione di decadenza è
la sezione provinciale del Comitato regionale di controllo. Nell'ipotesi di
dimissioni dalla carica, la comunicazione dell'avvenuto deposito della
manifestazione di volontà alla giunta, alla sezione provinciale del
Comitato regionale di controllo e all'Assessorato regionale enti locali,
compete al segretario comunale.
La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione,
morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della
rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio che rimane in carica fino
a nuove elezioni che si svolgono contestualmente alle elezioni del sindaco
da effettuare nel primo turno elettorale utile (art. 2, 2° comma legge
regionale n. 25/2000).
Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una
mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza dei
quattro quinti dei consiglieri assegnati.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due
quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di
dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la
mozione è approvata ne consegue l'immediata cessazione degli organi del
comune e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell'assessore per gli enti locali, alla dichiarazione di anticipata
cessazione dalla carica degli organi elettivi del Comune (art. 2, comma 1°
della legge regionale n. 25/2000).
Le competenze del sindaco sono esercitate da un commissario nominato ai
sensi degli artt. 55 e 145 del l'O.A.EE.LL. approvato con legge regionale
15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni. Le nuove
elezioni avranno luogo alla prima tornata utile (art. 11, legge regionale.
n. 35/97).
Ogni sei mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio
comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta
nonché su fatti particolarmente rilevanti.
Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla data di presentazione della
relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
Salvo le cause di ineleggibilità previste dalla legge i componenti degli
organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni
riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o
aziende dipendente o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza.
Parimenti devono astenersi quando si tratta dei loro parenti o affini fino
al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi
nonché in ogni altra ipotesi prevista dalla legge. Il divieto di cui sopra
comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante
la trattazione di detti argomenti. Detti divieti si applicano, oltre che a
tutti i componenti degli organi collegiali, anche al segretario comunale,
al vice segretario e altro funzionario, che assistono ai lavori
dell'organo.
                                   Capo V
      Organi burocratici e organizzazione degli uffici e del personale
                                  Art. 29
                           Il segretario comunale

Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive del sindaco, da cui
dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei
responsabili di settore, coordinandone l'attività per realizzare
l'unitarietà del l'at tività amministrativa e per il perseguimento degli
indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.
Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, esercita l'attività di sua
competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti
operativi e con responsabilità di risultato.
                                  Art. 30
                        Attribuzioni del segretario

Il segretario comunale dirigente pubblico dipendente dall'apposita agenzia
prevista dall'art. 17 della legge n. 127/97 e dal D.P.R. n. 465/97, è
nominato o revocato dal sindaco con le procedure e i termini previsti
dall'art. 17, commi dal 67 all'86 della legge n. 127/97, dal D.P.R. n.
465/97 e dall'art. 97 e segg. del decreto legislativo n. 267/2000.
La nomina del segretario comunale ha durata corrispondente a quella del
mandato elettorale del sindaco che lo nomina.
Il segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la
cessazione del mandato del sindaco che lo ha nominato, fino alla riconferma
o alla nomina del nuovo segretario comunale.
Il segretario comunale svolte compiti di collaborazione e di assistenza
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine
alla conformità del l'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti.
Il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei capi
settore e ne coordina l'attività.
Egli inoltre:
-  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle
riunioni del consiglio comunale e della giunta e ne cura la
verbalizzazione;
-  può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare
scritture private ed atti unilaterali nel l'in teresse dell'ente;
-  esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai
regolamenti o conferitagli dal sindaco;
-  dirige l'ufficio per i procedimenti disciplinari;
-  esprime il parere sulla dotazione organica del l'ente;
-  presiede il nucleo di valutazione o il servizio di controllo interno;
-  presiede le commissioni di concorso riguardanti i responsabili delle
aree;
-  effettua la proposta dei componenti delle commissioni di concorso;
-  presiede la conferenza di servizio dei capi settore;
-  definisce eventuali conflitti di competenza tra i servizi stessi;
-  decide sui ricorsi gerarchici proposti avverso gli atti di competenza
dei responsabili delle aree.
Qualora al segretario comunale siano state attribuite, dal sindaco, previa
deliberazione di giunta municipale, anche le funzioni di direttore
generale, egli esercita anche le seguenti attribuzioni, previste dall'art.
6, comma 10, della legge n. 127/97:
a)  provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli
organi di Governo del Comune, secondo le direttive impartite dal sindaco;
b)  sovrintende alla gestione delle attività del Co mune coordinando, quale
superiore gerarchico, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto
legislativo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, l'azione dei
dirigenti al fine di perseguire livelli ottimali di efficienza e di
efficacia dell'azione amministrativa in senso aziendalistico;
c)  predispone il piano dettagliato degli obiettivi, previsto dall'art 197,
comma 2, lett. A), del decreto legislativo n. 267/2000;
d)  predispone le proposte del piano esecutivo di gestione da assegnare ai
singoli capi settore responsabili di budget in base alle norme dell'art.
169 del decreto legislativo n. 267/2000.
Resta ferma la facoltà del sindaco di conferire al segretario ulteriori
attribuzioni nell'ambito di quelle proprie del capo dell'amministrazione e
con esclusione di quelle a rilevanza esclusivamente politica.
Può richiedere il perfezionamento delle proposte di deliberazione e
l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi.
Cura la pubblicazione all'albo pretorio.
Riceve l'atto di dimissione del sindaco e degli assessori e le
determinazioni di revoca degli assessori.
Oltre a svolgere le attribuzioni di sovrintendenza, direzione,
coordinamento, di legalità e garanzia, nonché quelle specificatamente
attribuitegli dalla legge, il segretario comunale ha competenza gestionale
per quegli atti che non comportano attività deliberative e che non sono
espressamente attribuite dallo statuto agli organi elettivi nonché per
quegli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.
In particolare il segretario adotta i seguenti atti:
-  organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali
messi a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli
obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
-  ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri
adottati con deliberazioni di giunta;
-  adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a
rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
-  verifica della efficacia e della efficienza dell'attività degli uffici e
del personale ad essi preposto;
-  sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso in assenza
del responsabile del servizio finanziario;
-  autorizza le missioni, i congedi e i permessi del personale, con
l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento;
-  adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità
previste negli accordi in materia;
-  esercita il potere sostitutivo nei confronti dei dipendenti, nei casi di
accertata inefficienza, in conformità alle disposizioni regolamentari.
Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed
adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del
personale, con osservanza delle norme regolamentari.
                                  Art. 31
             Principi strutturali ed organizzativi degli uffici

L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e
deve essere informata ai seguenti principi:
-  organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti -
obiettivo e per programmi ed articolazioni degli uffici per funzioni e
programmi;
-  analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di
lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento
dell'apparato;
-  individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di
autonomia decisionale di soggetti e collaborazione di tutto il personale;
-  superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione
del lavoro e massima flessibilità e nell'organizzazione degli uffici e
nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione
professionale e di mobilità del personale interna ed esterna;
-  collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di
comunicazione interna ed esterna ed intercomunicazione mediante sistemi
informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della
segretezza, di cui all'art. 27 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10
e dalla legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni;
-  trasparenza attraverso istituzione delle strutture per l'informazione
dei cittadini e l'attribuzione per ciascun procedimento, della
responsabilità complessiva dello stesso ad un unico ufficio nel rispetto
della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
-  armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di
lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni
pubbliche dei Paesi della Comunità europea, nonché con quelli del lavoro
privato;
-  parità e pari opportunità tra uomo e donna per l'accesso al lavoro e il
trattamento sul lavoro, con la riserva alle donne, in particolare di almeno
un terzo dei posti di componente delle Commissioni per la selezione del
personale, salva motivata impossibilità;
-  impiego flessibile del personale dipendente in situazione di svantaggio:
personale, sociale e familiare e di quello impegnato in attività di
volontariato ai sensi della legge 11 maggio 1991, n. 266;
-  accrescimento della professionalità del personale mediante la formazione
e l'aggiornamento nel rispetto del principio, in particolare, nella
partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento, delle dipendenti,
in rapporto proporzionale alla loro presenza nella struttura di questo
Comune.
Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione
della struttura interna.
L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali
dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche
appartenenti ad aree diverse collegati funzionalmente al fine di conseguire
gli obiettivi assegnati.
                                  Art. 32
                                 Personale

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del
personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la
qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti. La
disciplina del personale è riservata agli atti normativi del l'ente, che
danno esecuzione alle leggi ed allo statuto. Il regolamento dello stato
giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
-  struttura organizzativo-funzionale;
-  dotazione organica;
-  modalità di assunzione e cessazione del servizio;
-  diritti, doveri e sanzioni;
-  modalità organizzative della Commissione di disciplina istituita a norma
del 10° comma dell'art. 51 della legge n. 142/90 recepito dalla legge
regionale n. 48/91;
-  trattamento economico;
-  collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, ai sensi
dell'art. 51, comma 7, della legge n. 142/90, recepito dalla legge
regionale n. 48/91.
                                  Art. 33
                          Autonomia organizzativa

Ferme restando le disposizioni per gli enti locali dissestati e
strutturalmente deficitari di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla
legge, provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche,
nonché all'organizzazione e gestione del personale nel l'am bito della
propria autonomia organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria
capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei
servizi e dei compiti loro attribuiti.
Nell'organizzazione e gestione del personale il Comune tiene conto di
quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro. Il personale
assegnato al Comune ai sensi dell'ultimo periodo del comma 46 del l'art 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è collocato in un ruolo ad
esaurimento in attesa che si rendano liberi nell'organico dell'ente posti
di pari livello da destinare, prioritariamente, a detto personale (art 7,
1° com ma, legge regionale, n. 30/2000).
                                  Art. 34
                 Organizzazione degli uffici e dei servizi

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri di
autonomia, flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione e si fonda
su principi di partecipazione, trasparenza, efficacia, efficienza,
imparzialità, professionalità, responsabilità e su quello della separazione
tra funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi, e
funzioni di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al
segretario comunale, ai responsabili di servizi e al personale dipendente
dall'amministrazione comunale. I servizi e gli uffici operano sulla base
dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente
la propria azione amministrativa e i servizi offerti. Gli orari dei servizi
aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle
esigenze dei cittadini.
                                  Art. 35
                           Ruolo dei capi settore

I capi settore organizzano e dirigono gli uffici e i servizi comunali ai
quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente
statuto e dal regolamento.
Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione,
propulsione, coordinamento e controllo della struttura della quale sono
responsabili assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza al
l'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro
dipendenti.
E' attribuita ad essi l'autonoma responsabilità della gestione
amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni degli uffici da loro
dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli
obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi dagli
stessi espressi.
Il regolamento disciplina l'attribuzione ai capi settore delle
responsabilità gestionali di cui al presente comma, con norme che si
uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo
spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa è attribuita ai
dirigenti.
In particolare spettano ai capi settore:
a)  la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b)  la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
c)  la stipulazione dei contratti;
d)  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni
di spesa;
e)  gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato, con
conseguente cura dell'affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni
e dei risultati;
f)  i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui
rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura
discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai
regolamenti, da atti generali d'indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e
le concessioni edilizie;
g)  l'emissione delle ordinanze cosiddette ordinarie, per ciascuna area di
competenza nel rispetto delle attribuzioni degli organi sovraordinati;
h)  le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali,
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente
manifestazione di giudizio e di competenza;
i)  l'espressione di pareri di cui all'art. 12 della legge regionale n.
30/2000 sulle proposte di deliberazione;
j)  l'attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi
dell'ente, in particolare per quanto concerne la predisposizione degli atti
di natura programmatoria;
k)  la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale per l'emanazione del provvedimento amministrativo, ivi
compresi i procedimenti per l'accesso, ai sensi della legge n. 241/90; nel
caso in cui venga esercitata la facoltà di assegnare tale responsabilità ad
altro dipendente resta comunque in capo al responsabile del servizio la
competenza all'emanazione del provvedimento formale;
i)  la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi della
legge 31/12/1996 n. 675;
m) gli altri atti loro attribuiti dallo statuto e dai regolamenti (art. 6
legge n. 127/97).
Ai singoli responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici sono
attribuiti tutti o in parte i compiti suindicati.
Alcuni di tali compiti possono altresì essere attribuiti dal sindaco, con
atto motivato, al segretario comunale.
Il grado di attribuzione dei compiti può essere modificato in relazione ai
servizi svolti nell'ente ed agli obiettivi definiti dagli organi di
Governo, alle mutate esigenze di carattere organizzativo e ai programmi
dell'amministrazione.
Il regolamento stabilisce inoltre le modalità dell'attività di
coordinamento tra il segretario comunale e i capi settore, che deve
assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture
operative dell'ente in modo da garantire la reciproca integrazione
l'unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune.
Ciascun capo settore gestisce le risorse finanziarie, ivi compreso il
lavoro straordinario, e strumentali assegnate al proprio settore dalla
giunta municipale, in conformità alle proposte del segretario comunale, cui
compete più in generale l'organizzazione del personale di dette risorse
finanziarie e strumentali, secondo quanto previsto dal precedente art. 30,
predispone proposte di atti deliberativi e ne assicura l'esecuzione;
disciplina il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura
operativa di cui è responsabile, assicurando la migliore utilizzazione ed
il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali
assegnate.
Nell'ambito delle competenze di gestione amministrativa, i capi settore
dispongono l'attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi elettivi
con tutti i compiti e le potestà a tal fine necessari, compresa l'adozione
e la sottoscrizione di atti che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno.
Gli atti a rilevanza esterna di competenza dei capi settore sono definiti
dal regolamento; essi consistono in atti dovuti in forza di legge, di
statuto, di regolamento, o in attuazione di deliberazioni adottate dagli
organi elettivi.
Qualora per la realizzazione di opere e per le forniture di beni e servizi
venga utilizzato l'istituto della gara informale, le commissioni di gara
sono presiedute dai capi settore dei rispettivi settori, che assumono le
responsabilità delle procedure.
Le norme per il conferimento ai capi settore della titolarità degli uffici
sono stabilite dal regolamento.
I capi settore sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi
stabiliti dagli organi elettivi, della correttezza amministrativa e della
efficienza della gestione.
Rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi, in ordine
alla sola regolarità tecnica e contabile del servizio interessato, su ogni
proposta di deliberazione sottoposta al consiglio ed alla giunta.
                                  Art. 36
              Incarichi dirigenziali e collaborazione esterna

La giunta può, con deliberazione motivata e con convenzioni a termine,
avvalersi di collaborazioni esterne ad elevato contenuto di
professionalità, secondo quanto sarà previsto nel regolamento di
organizzazione.
                                  Art. 37
           Pareri del segretario e dei responsabili degli uffici

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio
che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in
ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio
interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata,
del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 12
legge regionale n. 30/2000).
Detto parere, classificabile tra gli atti preparatori del procedimento
amministrativo cui è finalizzato, è obbligatorio ma non vincolante.
Nell'ipotesi di pareri negativi del responsabile del servizio, l'organo
deliberante che assume la decisione di adottare l'atto, anche in presenza
di un parere negativo inserito in deliberazione, deve motivare
adeguatamente le ragioni per le quali l'organo dell'ente ha ritenuto di
scostarsene.
Nella fattispecie che l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi,
compete al segretario esprimere il parere su ogni proposta di deliberazione
sottoposta alla giunta ed al consiglio, in ordine anche alla regolarità
tecnica e contabile.
Per le responsabilità dei capi settore si rinvia all'art. 35 del presente
statuto. I risultati negativi, rilevati nell'organizzazione del lavoro e
dell'attività dell'ufficio, sono contestati con atto scritto dal sindaco,
il quale qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, propone
alla giunta l'irrogazione delle sanzioni previste con regolamento.
                                  Art. 38
           Conferenza dei capi settore e conferenza di programma

La conferenza dei capi settore è presieduta dal segretario comunale ed è
costituita da tutti i capi settore.
La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e
dispone le esemplificazioni procedurali e propone le innovazioni
tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione
dell'organizzazione del lavoro.
La conferenza definisce le linee di indirizzo per l'at tuazione della
gestione organizzativa del personale. La conferenza dei capi settore tiene
le sue riunioni almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta il
segretario comunale, per propria iniziativa o su richiesta dei componenti,
ne constati la necessità. Per coordinare l'attuazione di programmi,
progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di più aree funzionali,
il segretario comunale convoca una conferenza dei responsabili dei settori
interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i
provvedimenti per attuare nel più breve tempo le deliberazioni adottate
dagli organi collegiali del Comune.
                                  Capo VI
                       Il procedimento amministrativo
                                  Art. 39
              Il responsabile del procedimento amministrativo

Con apposito regolamento verranno individuati e determinati, per ciascun
tipo di procedimento, l'unità organizzativa e l'ufficio responsabile di
tutto l'iter procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
Il Comune darà idonea pubblicità alla predetta disposizione e ciò al fine
di assicurare ai cittadini interessati la possibilità di avere un preciso
interlocutore nei vari uffici con cui tenere i necessari contatti nel corso
del procedimento. Il responsabile di ciascuna unità organizzativa provvede
ad assegnare, a sé o ad altro dipendente addetto all'unità stessa, la
responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al
singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del
provvedimento finale, nel rispetto, comunque, delle competenze previste
dallo statuto. Il provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione di
responsabilità è scritto e motivato. Fino a quando non sia stata effettuata
l'assegnazione di cui sopra, oppure nell'ipotesi che la stessa sia stata
revocata, è considerato responsabile del singolo procedimento il
funzionario preposto all'unità organizzativa determinata a norma dello
stesso comma. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del
responsabile, nonché il nominativo della persona che può sostituire lo
stesso responsabile, in caso di sua assenza o impedimento, sono comunicati
alle parti del procedimento amministrativo e, su espressa richiesta
motivata, a chiun que vi abbia interesse. In tale ultima ipotesi,
l'eventuale diniego di rilascio di comunicazione deve essere comunicato per
iscritto e con motivazione al richiedente, entro dieci giorni dalla
ricezione della richiesta, la quale, a sua volta, si intende accolta e la
comunicazione dei nominativi di cui sopra va effettuata entro i successivi
cinque giorni, in caso di mancata comunicazione motivata di diniego, entro
il prescritto termine.
Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ogni trenta giorni, comunica
al capo dell'amministrazione l'elenco dei provvedimenti definiti e/o in
corso di definizione e/o istruttoria. Al responsabile del procedimento
competono:
1)  la valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità
dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per
l'emanazione del provvedimento;
2)  l'accertamento di ufficio di fatti, disponendo il compimento di atti
all'uopo necessari e l'adozione di ogni misura necessaria per l'adeguato e
sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare può chiedere il
rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee
e/o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare
esibizioni documentali;
3) la promozione o, se ne ha la competenza, l'indizione della conferenza
dei servizi, di cui all'art. 15 della legge regionale siciliana n. 10/91;
4) la cura delle comunicazioni, delle pubblicazioni e delle notifiche delle
leggi e dei regolamenti;
5) l'adozione, ove ne abbia competenza, del provvedimento finale, subito
dopo la definizione del procedimento. Se l'adozione del provvedimento
rientra, invece, nella competenza di altro organo, entro tre giorni
lavorativi dalla definizione dell'iter procedimentale trasmette la
proposta, corredata dagli atti necessari, al funzionario con qualifica
apicale, il quale a sua volta, se rientra tra le sue competenze, adotta il
provvedimento finale, oppure lo sottopone immediatamente all'organo
competente per l'adozione, che vi provvede entro il termine di dieci
giorni. Oltre alle predette responsabilità ed attribuzioni restano
confermati i doveri e le responsabilità degli operatori non responsabili
del procedimento, secondo le rispettive competenze.
                                  Art. 40
                 Comunicazione dell'avvio del procedimento

L'amministrazione comunale provvede a dare notizia dell'avvio del
procedimento mediante comunicazione ai diretti interessati, a coloro che
per legge o regolamento devono intervenirvi e a quanti possono subire
pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale. Qualora sussistano
particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia
possibile o risulti gravosa, l'amministrazione vi provvede a mezzo
pubblicazione all'albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo. Nella
comunicazione vanno indicati:
-  l'organo competente per il provvedimento conclusivo;
-  l'oggetto del procedimento promosso;
-  l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
-  l'ufficio dove prendere visione degli atti. L'omissione di taluna delle
comunicazioni prescritte può essere fatta valere dal soggetto nel cui
interesse la comunicazione è prevista.
                                  Art. 41
               Partecipazione ed interventi nel procedimento

Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i
portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazione o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno
facoltà di intervenire nel procedimento.
                                  Art. 42
              Diritti dei soggetti interessati al procedimento

I destinatari della comunicazione personale ed i soggetti di cui al
precedente art. 41, nonché gli intervenuti ai sensi del predetto art. 42,
hanno diritto di:
-  prendere visione degli atti del procedimento, salvo che l'accesso non è
sottratto dalla legge e/o dal regolamento;
-  presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha
l'obbligo di valutare, qualora siano pertinenti all'oggetto del
procedimento. Le disposizioni di cui ai precedenti artt. 41, 42 e 43 non si
applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione dell'amministrazione comunale, nonché ai
procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che
li regolano.
                                  Art. 43
                   Accordi sostitutivi dei provvedimenti

L'amministrazione può concludere accordi con gli intervenuti per
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi
previsti dalla legge, in sostituzione di questo. Detti accordi, conclusi a
seguito della presentazione di osservazioni e proposte scritte, vanno
considerati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel
perseguimento dei diritti dei terzi e vanno, a pena di nullità, stipulati
per atto scritto, salvo diverse disposizioni della legge. Gli accordi
sostitutivi di provvedimenti sono soggetti agli stessi controlli previsti
per gli stessi provvedimenti e vanno stipulati per iscritto, salvo che la
legge non disponga diversamente. Per sopravvenuti motivi di interesse
pubblico, l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo
l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo, in relazione
agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
                                  Art. 44
                       Motivazione dei provvedimenti

Ciascun provvedimento amministrativo, ad eccezione degli atti normativi
(regolamenti) e di quelli a contenuto generale (direttive, istruzioni di
servizio, etc.), deve essere motivato con indicazione dei presupposti di
fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
L'obbligo della motivazione, come principio generale, si configura come
garanzia per il cittadino ma anche come consistente contributo ad una
verifica di legittimità, in sede di normale controllo amministrativo. Tale
obbligo riguarda sia gli atti vincolati che i provvedimenti discrezionali.
La motivazione deve essere resa in modo da consentire di comprendere l'iter
logico ed amministrativo seguito per la emanazione del provvedimento.
Qualora le ragioni che hanno determinato la decisione dell'amministrazione
siano espresse mediante rinvio ad altro atto, questo deve essere indicato e
reso disponibile. In ogni provvedimento va indicato il termine e l'autorità
cui è possibile ricorrere.
                                 Titolo III
                                  Capo VII
                         Servizi pubblici comunali
                                  Art. 45
                             Forme di gestione

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per
oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e
a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla
legislazione vigente:
1)  in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche
del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda
speciale;
2)  in concessione a terzi, quanto sussistono ragioni tecniche, economiche
e di opportunità sociale;
3)  a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di
rilevanza economica ed imprenditoriale;
4)  a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza
rilevanza imprenditoriale;
5)  a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente
capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del
pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o
all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti
pubblici o privati (art 17, comma 58, legge n. 127/97) o a mezzo di società
per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica secondo le
disposizioni di cui all'art. 116 del decreto legislativo 267/2000.
Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle
predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza,
efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di
gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di
gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
Il sindaco ed il revisore dei conti riferiscono ogni anno, in sede di
valutazione del bilancio consuntivo, al consiglio sul funzionamento e sul
rapporto costo e ricavo dei servizi singoli o complessivi nonché sulla loro
rispondenza in ordine alla esigenza e alla fruizione dei cittadini.
Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico
degli utenti per i servizi di propria competenza, salve le riserve di
legge, e ciò al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario fra
costi e ricavi per ciascun servizio.
                                  Art. 46
                            Gestione in economia

Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni
o per le loro caratteristiche non rendano opportuna la costituzione di una
istituzione o di una azienda speciale. Con apposito regolamento il
consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare
l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.
                                  Art. 47
                              Aziende speciali

Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza
economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica,
di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio
comunale. Organi delle aziende speciali sono il consiglio di
amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la
responsabilità gestionale. La nomina e la revoca degli amministratori
spettano al consiglio comunale.
I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti
dal consiglio comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno una
speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per
funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici
pubblici ricoperti, e che hanno requisiti per la nomina a consigliere
comunale.
Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli
indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i
risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi
sociali.
L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità, con obbligo di
pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei
ricavi, salva l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimento
da parte dell'ente locale. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il
funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto
e dal regolamento.
I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.
                                  Art. 48
                       Servizi sociali - Istituzioni

Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il
Comune può costituire una o più Istituzioni.
L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di
servizi sociali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e
di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale (art. 6, comma 1°,
punto 2, legge regionale n. 30/2000).
Con la stessa deliberazione il consiglio comunale:
-  approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
-  determina le finalità e gli indirizzi;
-  conferisce il capitale di dotazione;
-  nomina il direttore;
-  assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento
dell'organismo.
Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente
e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
La nomina e la revoca degli amministratori spettano al consiglio comunale.
I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente vengono
scelti dal consiglio comunale, fuori dal proprio seno, tra le persone che
per qualificazione culturale e sociale rappresentino le relative componenti
della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano i
requisiti per la nomina a consigliere comunale. Il regolamento di cui al
precedente 2° comma disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti
specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione
giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione,
nonché le modalità di funzionamento degli organi.
                                  Art. 49
 Modalità di nomina e di revoca degli amministratori delle aziende e delle
                                istituzioni

Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal
consiglio comunale, ai sensi della legge regionale n. 48/91, sulla base di
un documento, corredato dal curriculum dei candidati, che indica il
programma, gli obiettivi da raggiungere e i candidati alle cariche,
nell'ambito del consiglio di amministrazione.
Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri
assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno cinque
giorni prima dell'adunanza.
Il presidente ed i singoli componenti del consiglio di amministrazione
possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco, o 1/5 dei
consiglieri assegnati, dal consiglio comunale, che prevede contestualmente
alla loro sostituzione.
                                  Art. 50
                           La concessione a terzi

Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche economiche e
di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in
concessione a terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato,
che non abbiano fini di lucro.
La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara,
ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da
adottarsi solo nei casi previsti dalla legge tenendo conto, altresì, delle
direttive della Comunità europea in tema di affidamento dell'esecuzione di
opere e servizi pubblici.
La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire
l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle
esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione e
con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune dall'utenza e la
realizzazione degli interessi pubblici generali.
                                  Art. 51
                           La società per azioni

Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e
consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed
organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da
settori di attività economiche, il consiglio comunale può promuovere la
costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale,
con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati o può rilevare
società già costituite o assumervi partecipazioni azionarie. Può, altresì,
costituire società per azioni senza vincolo della proprietà pubblica
maggioritaria secondo le disposizioni di cui all'art. 116 del decreto
legislativo n. 267/2000.
Il consiglio comunale approva un piano tecnico finanziario relativo alla
costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del
servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per
gli atti conseguenti.
La prevalenza del capitale pubblico locale della società è realizzata
mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune e, nel
caso di gestione di servizi di interesse pluricomunali, ai comuni che
fluiscono degli stessi servizi.
Il Comune (o i Comuni nell'ipotesi anzidetta) può costituire tutte o parte
delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di
beni, impianti ed altre dotazioni destinate a servizi affidati alla
società.
Nell'atto costitutivo e nello statuto della società deve essere stabilita
la rappresentanza numerica del Comune nel consiglio di amministrazione e
nel collegio sindacale, e ciò ai sensi delle disposizioni del codice
civile.
                                  Art. 52
                                 I consorzi

Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di
funzioni (legge n. 127/97) può costituire con altri Comuni o con la
Provincia regionale un Consorzio, secondo le norme previste per le aziende
speciali dalla legge Regione Sicilia n. 48/91 e di cui all'art. 52 del
presente statuto, in quanto compatibili.
I consigli di ciascun Comune interessato al consorzio approvano a
maggioranza assoluta dei componenti una convenzione che stabilisce i fini,
la durata, le forme di consultazione tra i Comuni consorziati, i loro
rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli
enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio.
Il Comune è rappresentato nell'assemblea del Consorzio dal sindaco o da un
suo delegato, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata
dalla convenzione e dallo statuto.
L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti
fondamentali previsti dallo statuto.
Il Comune non può costituire più di un Consorzio con gli stessi Comuni e
Provincia regionale.
La costituzione del Consorzio di servizi può essere disposta con decreto
dell'Assessore regionale per gli enti locali, per funzioni e servizi a
carattere obbligatorio.
Il consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del
Consorzio entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della richiesta
da parte dell'assessore.
                                  Art. 53
                              Unione di comuni

Per la erogazione e/o la gestione di servizi a rilevanza economica e per lo
svolgimento di compiti istituzionali può prevedersi una forma di
collaborazione più consistente, attraverso una unione del Comune con due o
più Comuni con termini appartenenti alla stessa Provincia regionale, nei
modi previsti dalla legge regionale n. 48/91 Tale unione è prodromica alla
fusione ed è regolata secondo gli schemi civilistici dell'atto costitutivo,
che stabilisce i criteri ai quali dovrà uniformarsi la costituzione
dell'unione e del regolamento.
                                  Art. 54
                            Accordi di programma

Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000:
-  per la definizione e l'attuazione di opere di interventi o di programmi
d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione
integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni
statali e di altri soggetti pubblici o comunque di due o più tra i soggetti
predetti, il Presidente della Regione o il presidente della provincia o il
sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sul l'ope ra o
sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di
un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti
interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare
i tempi, le modalità, i finanziamenti ed ogni altro connesso adempimento;
-  l'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché
interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti;
-  per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il
Presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco
convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate;
-  l'accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della
Regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre
amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente
della Regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è
pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora
adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti
dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti
urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia
l'assenso del Comune interessato;
-  ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici,
l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio
comunale entro 30 giorni a pena di decadenza;
-  per l'approvazione di progetti di opere pubbliche, comprese nei
programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente
utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti
commi;
-  l'approvazione dell'accordo di programma compor ta la dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, delle medesime opere; tale
dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio
entro tre anni;
-  la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e di eventuali
interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente
della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da
rappresentanti degli enti locali interessati nonché dal commissario del
Governo o dal prefetto nella Provincia interessata se all'accordo
partecipano amministratori statali o enti pubblici nazionali;
-  allorché l'intervento o il programma d'intervento comporti il concorso
di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è
promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta
convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui
al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le
Regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del
Governo ed al prefetto;
-  la disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi
di programma previsti dalle leggi vigenti relativi ad opere, interventi o
programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province e dei
comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente
iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge;
-  restano salve le competenze di cui all'art. 7 della legge 1 marzo 1986,
n. 64 (art 17, commi 8 e 9, legge n. 127/97).
                                 Titolo IV
                         ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
                                 Capo VIII
                 Partecipazione popolare e azione popolare
                                  Art. 55
         La partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa

Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione
popolare (legge regionale n. 30/2000) sia singola che associata, per
assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione
amministrativa.
A tal fine il Comune promuove:
-  organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale;
-  forme di consultazione per acquisire il parere dei soggetti economici su
problemi specifici;
-  la partecipazione di altre nuove forme associative che si costituiscono
ad hoc, quali consulte, gruppi di lavoro e commissioni alle quali
partecipano rappresentanti delle forze culturali e sociali presenti nel
territorio comunale, comitati formati da utenti di servizi pubblici,
rappresentanze delle comunità degli emigrati, organizzazioni studentesche,
comunità di produttori, di agricoltori, di consumatori, etc.
Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini
delle predette partecipazioni.
                                  Art. 56
                           Il diritto di udienza

Ai cittadini, agli organismi e alle associazioni di cui sopra è
riconosciuta la partecipazione all'attività del Comune, oltre che nelle
forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l'esercizio del
diritto di udienza.
Detto diritto di udienza costituisce una forma diretta e semplificata di
tutela degli interessi della collettività.
Il diritto di intervento dei cittadini, a mezzo del predetto diritto, è
diretto non a fornire informazioni all'autorità, ma assume la funzione di
strumento di pressione esplicita.
Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità e le forme
dell'esercizio del diritto di udienza che, in ogni caso, deve essere
garantito attraverso l'udienza pubblica dei cittadini, singoli o associati,
da parte del sindaco o suo delegato nella sede del consiglio comunale e con
cadenza almeno mensile. La richiesta dell'esercizio di udienza deve essere
presentata al sindaco per iscritto, con indicazione della questione oggetto
della trattazione, sottoscritta da almeno 50 cittadini, anche facenti parte
di associazioni e organismi vari.
                                  Art. 57
     Azione popolare, diritto di accesso e di informazione ai cittadini

Ciascun elettore può far valere, in giudizio (legge n. 265/99) le azioni ed
i ricorsi che spettano al Comune.
Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
Comune; in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso
l'azione o il ricorso salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle
azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore (legge n. 265/99).
Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività
amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela
di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di
accesso ai documenti amministrativi del Comune, degli enti e aziende
dipendenti, secondo quanto previsto dalle norme legislative
dell'ordinamento statale, della legge n. 241/90 e della legge regionale n.
10/91 e dallo specifico regolamento comunale.
Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad accezione di
quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione
di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione
del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal
regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto
alla riservatezza delle persone e delle imprese.
Il sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti
relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria
per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
Il sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a
quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo
svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso
agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti
riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, di
programmazione e di procedimenti tributari, salvo diverse disposizioni di
legge.
E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o
comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei
documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento.
L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato
soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti
disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare
documenti formati dall'amministrazione comunale o da questa detenuti
stabilmente.
Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, ed agli organi
di informazione, il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui è
in possesso l'amministrazione; disciplina il rilascio di copie di atti
previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione
degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme
necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli
atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e
provvedimenti che comunque li riguardino.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi
soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal presente articolo.
Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività
dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai
servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni
ed ai mezzi di informazione, previa regolamentazione.
Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di uniformare
la loro attività a tali principi.
                                  Art. 58
                            Istanze - Petizioni

La partecipazione popolare all'azione amministrativa è consentita anche con
la presentazione, da parte dei singoli cittadini o associati, di istanze e
petizioni.
I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere
possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono
ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di
trenta giorni dal sindaco o dal segretario, o dal dipendente responsabile a
secondo della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla
partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra
forma idonea di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di
pubblicità dell'istanza.
Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi
dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di
interesse generale o per esporre comuni necessità.
Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 55 determina la procedura
della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione
all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità
di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone
l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta
nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo
dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente
motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla
presentazione. Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato, ciascun
consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al
sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della
petizione.
Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno
della prima seduta del consiglio.
La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è
garantita al soggetto proponente la comunicazione.
                                  Art. 59
                   Proposte procedure per l'approvazione

I cittadini, nel numero non inferiore a 100, anche facenti parte di
associazioni, comitati, organismi vari e rappresentanze, possono avanzare
proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette,
entro i 20 giorni successivi, all'organo competente, corredate del parere
dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché
dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30
giorni dalla presentazione della proposta.
Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla
stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse, al fine
di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata
promossa l'iniziativa popolare.
                                  Capo IX
                      Associazionismo e partecipazione
                                  Art. 60
                             Principi generali

Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato,
cooperazione, sindacali (sia dei lavoratori che degli imprenditori), quelle
operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici,
nelle opere e servizi assistenziali e sociali, nel turismo, nello sport,
nelle attività culturali e di gestione del tempo libero, nonché forme
associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi
spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.
Riconosce il ruolo attivo e propositivo delle cooperazioni nello sviluppo
delle attività imprenditoriali e l'azione educativa, formativa e di difesa
della salute dello sport.
Promuove la partecipazione dei giovani e favorisce le organizzazioni
commerciali, artigianali e agricole, at tuan do forme di incentivazione di
cui all'art. 62.
Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni,
associazioni, per la tutela della persona e della sua crescita singola ed
associata, con particolare riferimento a fanciulli, donne, anziani e
disabili.
                                  Art. 61
                 Associazioni e organismi di partecipazione

Per i fini di cui al precedente articolo il Comune:
1)  sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche
mediante stipula di convenzioni;
2)  favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi
comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e
comunitari interessanti l'associazionismo;
3)  può affidare ad associazioni ed a comitati l'organizzazione di singole
iniziative e nel caso di assegnazione di fondi il relativo rendiconto della
spesa va approvato dalla giunta.
I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere forme associative
che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche,
volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti, assenza di fini di
lucro, pubblicità degli atti e dei registri, perseguimento di finalità non
in contrasto con la Costituzione. Nell'ambito delle predette finalità è
istituito l'albo delle forme associative.
Il sindaco su apposito registro elencherà tutte le associazioni operanti
nel territorio, in possesso dei predetti requisiti.
I criteri e le modalità di iscrizione sono disciplinati da apposito
regolamento.
Per la gestione di particolari servizi l'amministrazione comunale può
promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando le finalità
da perseguire, i requisiti per l'adesione, la composizione degli organi di
direzione, le modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.
In particolare il Comune riconosce all'associazione pro loco il ruolo di
strumento di supporto e/o consultivo per la tutela dei valori naturali,
artistici e culturali nonché di promozione dell'attività turistica e
culturale, che si estrinseca essenzialmente in:
a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale
nonché di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico ed
ambientale della località;
b) iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso la località
ed a migliorarne le condizioni generali del soggiorno;
c) iniziative idonee a favorire attraverso la partecipazione popolare, il
raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
d) assistenza ed informazione turistica;
e) attività ricreative;
f) coordinamento di iniziative ed attività locali. La pro loco sarà
ritenuta automaticamente decaduta dal riconoscimento di cui al precedente
comma del presente statuto qualora non dovesse essere in regola con
l'iscrizione presso l'Albo regionale delle pro loco e presso
l'organizzazione rappresentativa delle pro loco italiane.
                                  Art. 62
                  Forme di consultazione - incentivazioni

Per la consultazione dei cittadini su specifici problemi, il Comune si
avvale degli strumenti previsti dallo statuto e dal regolamento.
Oltre all'udienza pubblica di 50 cittadini richiedenti o individualmente o
anche in forma associativa, nell'esercizio del diritto di udienza di cui al
precedente art. 56, il Comune riconosce le consultazioni riguardanti le
convocazioni di assemblee generali o parziali dei cittadini e le
convocazioni di assemblee delle associazioni iscritte nell'apposito albo,
di cui al predetto art. 61, in ordine al relativo settore di competenza.
Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono inoltre
essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura
finanziario-patrimoniale che tecnico-professionale ed organizzativo.
In ogni caso le consultazioni di cui al predetto articolo non possono avere
luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
                                  Art. 63
                                 Referendum

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati,
può deliberare l'indizione dei referendum consultivi, propositivi o
abrogativi della comunità locale interessata a determinati provvedimenti di
interesse generale ed in materia di esclusiva competenza locale, salvo i
limiti di cui al successivo articolo. I referendum abrogativi dovranno
interessare i regolamenti e i provvedimenti amministrativi di interesse
locale.
E' indetto, altresì, referendum, su questioni interessanti l'intera
comunità locale e nelle materie di cui sopra quando lo richiedano un decimo
degli iscritti nelle liste elettorali della popolazione.
La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se ha ottenuto la
maggioranza dei voti validi.
Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione
all'esito degli stessi, il consiglio comunale è tenuto ad adottare un
provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta al referendum.
Il regolamento determina le ulteriori modalità di attuazione, disciplinando
anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità
delle richieste di referendum (decreto legislativo n. 267/2000).
                                  Art. 64
                            Limiti al referendum

Il referendum non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia
tributaria e tariffaria, di finanza locale, di statuto, regolamento del
consiglio comunale.
Non è ammesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme
legislative e regolamentari e di esecuzione delle deliberazioni consiliari.
Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere
ripresentata prima di un anno.
Un referendum non può essere indetto prima che siano trascorsi almeno 12
mesi dall'attuazione di altro precedente referendum di qualsiasi tipo né
può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali,
comunali e circoscrizionali (decreto legislativo n. 267/2000).
                                   Capo X
                            Il difensore civico
                                  Art. 65
               Istituzione dell'ufficio del difensore civico

A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica
amministrazione comunale, delle aziende, delle istituzioni, delle società
per azioni a prevalente partecipazione comunale, nonché degli enti
dipendenti e sottoposti a vigilanza del Comune, è istituito l'ufficio del
difensore civico.
Il difensore civico svolge il ruolo di garante ed assolve alle proprie
funzioni con probità, onestà ed indipendenza.
Interviene, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria
iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano
regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente
emanati, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi del l'azione
amministrativa.
I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché di interessi
diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono richiedere
l'intervento del difensore civico dopo avere esperito senza alcun risultato
gli altri strumenti di partecipazione popolare previsti dallo statuto.
L'ufficio tutela del cittadino ed informazione, messo a disposizione del
cittadino in locale idoneo per l'accesso anche ai portatori di handicap e
con l'assegnazione di un numero verde di linea telefonica, ha il compito di
ricevere, anche oralmente, da parte dei cittadini singoli o associati la
richiesta di intervento del difensore civico.
L'ufficio, ricevuta la richiesta, deve, prima di esprimere parere di
ammissibilità al difensore civico, esperire altri istituti collaborativi ed
altri strumenti, ove possibile, per la soluzione della questione posta.
                                  Art. 66
                                   Nomina

Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale scelto da una terna
di candidati, selezionati dall'apposita commissione consiliare, a seguito
di avviso pubblico, tra i cittadini eleggibili alla carica di consigliere
comunale che, per preparazione, esperienza, competenza giuridico
amministrativa, diano garanzia di indipendenza, obiettività ed equilibrio
di giudizio.
Le proposte di candidatura possono essere presentate entro 30 giorni
dall'avviso pubblico, anche da parte di associazioni, ordini professionali
ed enti pubblici o privati; in tal caso la proposta deve contenere
specificatamente i motivi che giustificano la scelta, con particolare
riferimento alla capacità professionale.
La proposta di candidatura, sia che provenga dal cittadino singolarmente o
dai predetti organismi deve, a pena di inammissibilità:
1) essere redatta secondo le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico,
in forma scritta e con firma autenticata nelle forme di legge del
proponente;
2) contenere l'indicazione dei dati anagrafici completi e residenza del
candidato, nonché del possesso del diploma di laurea in giurisprudenza e
del curriculum professionale ed occupazione abituale e con elencazione
delle cariche pubbliche e private ricoperte sia in precedenza che
attualmente.
La commissione consiliare competente, esaminate le proposte, ne effettua
una selezione e la trasmette entro 20 giorni per la conseguente nomina al
consiglio comunale, il quale provvede direttamente alla selezione
nell'ipotesi di decorso infruttuoso del predetto termine.
La votazione del candidato, il cui nominativo è inserito nella terna
selezionata come sopra, si svolge a scrutinio palese e ai fini della nomina
necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati.
Qualora la maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in
successiva seduta da tenersi entro 30 giorni, ed il difensore civico è
eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri
presenti.
Il difensore civico, che dura in carica tre anni, è rieleggibile.
In continuità di mandato una sola volta ed assume le funzioni dopo aver
prestato giuramento avanti al sindaco con la seguente formula: "Giuro di
adempiere al mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto
delle leggi".
                                  Art. 67
                        Incompatibilità e decadenza

Non può ricoprire l'ufficio di difensore civico:
1)  chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere
comunale;
2)  chi riveste la carica di parlamentare nazionale o regionale, di
consigliere provinciale o comunale, di membro delle comunità montane e
delle Unità sanitarie locali, di componente di organi regionali di
controllo, di amministratori di aziende speciali, istituzioni, società
pubbliche e/o per azioni a partecipazione pubblica, di enti e/o imprese che
abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che,
comunque, ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
3)  i ministri del culto;
4)  i dipendenti del Comune e di istituzioni aziende speciali e società per
azioni a prevalente partecipazione del Comune, nonché il segretario del
Comune;
5)  chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o qualsiasi attività
professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici
con l'amministrazione comunale;
6)  gli ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini entro il quarto
grado di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti punti
2), 4) e 5.
Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la
qualità di consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di
ineleggibilità sopra riportata.
La decadenza è pronunciata dal consiglio, su proposta di uno dei
consiglieri comunali.
Inoltre il difensore civico può essere revocato dal suo ufficio per gravi
inadempienze e dal consiglio con deliberazione motivata.
                                  Art. 68
                                  Funzioni

Il difensore civico svolge le funzioni di garante del l'im parzialità e del
buon andamento dell'amministrazione comunale, delle istituzioni e degli
enti dipendenti, con piena autonomia, indipendenza e poteri di iniziativa.
L'ufficio del difensore civico ha sede presso idoneo locale messo a
disposizione dall'amministrazione comunale, con attrezzature d'ufficio e di
quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
Nell'esercizio delle proprie funzioni si avvale dell'ufficio tutela e
informazioni, di cui al precedente art. 64, ed ha le seguenti prerogative:
1) risponde alle petizioni ed istanze di cittadini, di associazioni ed
organismi, comunicando il risultato della propria attività in ordine
all'oggetto richiesto;
2) ha diritto di accesso agli uffici, chiedendo copia di atti e notizie in
ordine allo stato dei procedimenti, salvo i casi in cui prevale per legge
il segreto di ufficio;
3) può partecipare ai procedimenti amministrativi, a tutela dei cittadini
interessati ed interloquire con amministratori e responsabili degli uffici
e servizi;
4) può rassegnare per iscritto il proprio parere al responsabile
dell'ufficio e del servizio, in ordine ad eventuali disfunzioni o
irregolarità accertata, dandone comunicazione contestuale al sindaco o
all'assessore competente per materia;
5) segnala agli organi competenti eventuali ritardi, disfunzioni e carenze
o, in caso di ritardo, invita gli organi a provvedere entro i termini
stabiliti a norma di legge e di regolamento;
6) può inoltrare proposte, segnalazioni e relazioni al sindaco, al
consiglio comunale ed alla giunta municipale sull'andamento dell'azione
amministrativa;
7) può invitare l'amministrazione a riesaminare atti e provvedimenti
qualora ne ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
Nello svolgimento delle predette funzioni è sottoposto al vincolo del
segreto d'ufficio.
                                  Art. 69
                           Indennità di funzioni

Al difensore civico, per lo svolgimento delle funzioni inerenti il proprio
ufficio, viene corrisposta un'indennità pari ad 1/3 dell'indennità di
carica del sindaco.
                                  Art. 70
                         Rapporti con il consiglio

Entro il mese di marzo il difensore civico deve presentare al consiglio
comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando
le disfunzioni rilevate e proponendo soluzioni per la loro eliminazione e
per migliorare il buon andamento e l'imparzialità del l'azio ne
amministrativa.
La relazione viene discussa dal consiglio nella prima seduta utile e resa
pubblica con affissione all'albo pretorio.
Nei casi di particolare importanza o di urgenza il difensore civico può in
qualsiasi momento informare il consiglio comunale, presentando una
relazione sull'argomento.
                                  Titolo V
                      FINANZA E CONTABILITA' COMUNALE
                                  Capo XI
                       La programmazione finanziaria
                                  Art. 71
                       La programmazione del bilancio

La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse
finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
Gli atti con i quali la programmazione viene definita e rappresentata sono:
il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale.
Tali atti devono essere redatti in modo da consentire la lettura e
l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
Il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato dal consiglio
comunale entro il 31 dicembre, osservando i principi di unità, annualità,
veridicità, universalità, integrità e pareggio economico e finanziario e
pubblicità.
Il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'interno,
d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la conferenza Stato-Regione, in presenza di motivate
esigenze.
I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di
spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono
esecutivi con l'apposizione dell'attestazione della copertura finanziaria
(art. 6, com ma 11, legge n. 127/97).
I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e
dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto
del patrimonio.
Al conto consuntivo, che deve essere deliberato dal consiglio entro il 30
giugno dell'anno successivo, è allegata una relazione illustrativa della
giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla
base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi
sostenuti.
                                  Art. 72
         La programmazione delle opere pubbliche e degli interventi

Contestualmente al progetto di bilancio annuale la giun ta propone al
consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, che è
riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per
anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione e raccordato
alle previsioni del piano pluriennale di attuazione.
Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende
l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel
piano.
Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere
e gli investimenti previsti, il piano finanziario con indicazione delle
risorse con le quali verrà data attuazione alla operata programmazione.
                                  Art. 73
                        Determinazione a contrattare

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa e deve indicare:
a)  il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali;
c)  le modalità di scelta del contraente ammesse dal le disposizioni
vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le
ragioni che ne sono alla base.
Gli enti locali si attengono alle procedure previste dal la normativa della
Comunità economica europea recepi ta o, comunque, vigente nell'Ordinamento
giuridico italiano (art. 13, legge regionale n. 30/2000).
                                  Capo XII
                           Il patrimonio comunale
                                  Art. 74
                              I beni comunali

L'ufficio tecnico comunale e il responsabile di ragioneria curano la tenuta
di un esatto inventano dei beni demaniali e patrimoniali del Comune e sono
responsabili dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiun te e
modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture
relativi al patrimonio.
I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni
fissati dal regolamento; i beni patrimoniali devono, invece, essere dati in
affitto.
Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da
trasferimento per testamento, da riscossio ne di crediti o, comunque da
cespiti da investirsi in patrimonio debbono essere impiegati nel
miglioramento del patrimonio.
Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge,
tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.
                                  Art. 75
                         La gestione del patrimonio

Per le finalità di cui sopra, la giunta municipale so vrintende
all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale
assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei
beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le
variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed
acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.
Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta de gli inventari e
determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
La giunta municipale adotta gli atti previsti dal regolamento per
assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi,
l'osservanza dell'obbligo generale di di ligenza nell'utilizzazione e
conservazione dei beni del l'ente.
Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti
dal regolamento.
L'alienazione dei beni immobili avviene mediante asta pubblica.
Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.
La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di
conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale, sulla
base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo
bene.
                                 Capo XIII
          Revisione economica finanziaria e controllo di gestione
                                  Art. 76
                     Revisione economica e finanziaria

Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un
revisore, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 77. Il
revisore, in conformità alle di sposizioni del regolamento, svolge le
seguenti funzioni:
a)  parere sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti
allegati e sulle variazioni di bilancio;
b)  vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione,
relativamente all'acquisizione delle entra te, all'effettuazione delle
spese, all'attività contrattuale, al l'amministrazione dei beni, alla
completezza della do cumentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta
del la contabilità;
c)  relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto
della gestione;
d)  referto al consiglio su gravi irregolarità di ge stione;
e)  proposte al consiglio per conseguire una migliore efficienza,
produttività ed economicità della gestione;
f)  attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi
al fine di consentire il raggiun gimento di maggiore efficienza,
produttività ed economi cità nella loro azione;
g)  attività di collaborazione con l'organo consiliare;
h)  verifica di cassa.
Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce
immediatamente al sindaco affinché ne informi il consiglio comunale.
I revisori hanno diritto di accesso a tutti gli atti e do cumenti dell'ente
connessi al loro mandato e possono es sere invitati a partecipare alle
sedute della giunta e del consiglio.
I rapporti del collegio con gli organi burocratici sono stabiliti dal
regolamento di contabilità.
L'organo di revisione può incaricare della collaborazione nella propria
funzione uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 234 del
testo unico. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di
revisione.
                                  Art. 77
                           Controllo di gestione

In ossequio all'art. 147 del decreto legislativo n. 267/2000, i
responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni
di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della ge
stione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e
servizi a cui sono preposti.
Le risultanze delle predette operazioni devono essere verbalizzate dagli
stessi unitamente ad osservazioni e rilievi e sottoposti all'esame della
giunta, la quale redige a sua volta un quadro generale della situazione
economico-finanziaria e di gestione da sottoporre al consiglio comunale.
                                  Art. 78
                             Revisore dei conti

Il consiglio comunale elegge, a scrutinio segreto, un revisore scelto tra
una delle seguenti categorie:
a)  tra gli iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti.
Per l'esercizio delle proprie funzioni, il revisore ha di ritto di accesso
agli atti e documenti dell'ente, può esprimere rilievi e proposte tendenti
a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della ge
stione, se condo le previsioni di cui al precedente art. 74.
Il revisore, in conformità allo statuto ed al regolamen to, collabora con
il consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercitando la
vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ente.
Il revisore dei conti esercita le sue funzioni anche nei confronti delle
istituzioni eventualmente costituite dal Co mune ai sensi dell'art. 12 del
presente statuto.
La revisione dei conti delle aziende speciali eventual mente costituite ai
sensi dell'art. 50 del presente statuto è effettuata da un'apposito organo
di revisione previsto dallo statuto delle aziende speciali stesse.
Il revisore risponde della veridicità delle attestazioni in ordine alla
corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo
apposita relazione, che ac compagna la proposta di deliberazione consiliare
del con to consuntivo.
Per il trattamento economico, il numero degli incarichi ed i divieti si
applicano le disposizioni statali vigenti in materia.
In particolare, il revisore dei conti dura in carica 3 anni, è revocabile
solo per inadempienza ed, in particolare, per la mancata presentazione
della relazione sul rendiconto entro il termine previsto dall'art. 209 del
decreto legislativo n. 267/95; è rieleggibile per una sola volta e non può
essere contemporaneamente componente in più di 4 collegi o revisore in più
di 4 Comuni.
                                 Titolo VI
                     DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
                                  Capo XIV
                                  Statuto
                                  Art. 79
                         Approvazione dello statuto

Lo statuto è deliberato nella sua interezza normativa dal consiglio
comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in
successive sedute da tenersi entro 30 giorni. Lo statuto è approvato se
ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati. Il doppio voto favorevole deve essere espresso sul
medesimo testo, senza alcuna presentazione di ulteriori emendamenti (art.
1, comma 5, legge regionale n. 30/2000).
                                  Art. 80
                                 Efficacia

Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in
esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
L'efficacia dello statuto si esplica nei confronti di co loro che vengono a
contatto con l'ente, salvo l'efficacia generalizzata di talune disposizioni
statutarie.
L'ambito parziale di efficacia dello statuto è dato dal territorio
comunale.
Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate
da regolamenti né da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica
amministrazione.
                                  Art. 81
                              Interpretazione

Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie.
La norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge
ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme
del codice civile, alla legge n. 142/90 e alla legge regionale n. 48/91,
alla legge regionale n. 7/92 e n. 26/93, alla legge regionale n. 35/97 e
alla legge regionale n. 23/98, nonché alle disposizioni contenute nel l'Or
dinamento degli enti locali.
                                  Art. 82
                             Entrata in vigore

Il presente statuto, ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione,
entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo
pretorio dell'ente (art. 1, com ma 3, punto 3, legge regionale. n.
30/2000).
Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la
conservazione degli statuti dei Comuni e delle Provincie regionali
istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali, il quale a sua
volta provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'Interno.
                                  Art. 83
                          Difesa contro lo statuto

La difesa contro lo statuto va esercitata nell'ambito della tutela nei
confronti dello statuto del Comune.
Contro gli atti che violano una norma statutaria è ammesso il ricorso alla
tutela giurisdizionale:
-  giudice ordinario, se la norma statutaria ha fatto sorgere un diritto
soggettivo;
-  giudice amministrativo, se la norma ha fatto sorgere un interesse
legittimo.
Analogamente, se l'applicazione di una norma statutaria lede un diritto
soggettivo, l'impugnazione della nor ma va effettuata avanti il giudice
ordinario, se invece lede un interesse legittimo, l'impugnazione va
effettuata avanti il giudice amministrativo.


fp02-gr02