DECRETO RETTORALE 18 settembre 1998. Riordinamento della scuola di specializzazione in diritto delle regioni e degli enti locali

GAZZETTA UFFICIALE N. 234 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 7/10/1998 DECRETO RETTORALE 18 settembre 1998. Riordinamento della scuola di specializzazione in diritto delle regioni e degli enti locali. IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240 e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento nella docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 68, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma dgli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Considerata l'opportunita' di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore giuridico; Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1996; Ritenuta la necessita' di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/6, la tabella XLV/7 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore giuridico; Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Palermo (consiglio di facolta' seduta del 23 ottobre 1997, senato accademico seduta del 29 giugno 1998, consigli di amministrazione seduta del 9 settembre 1998); Decreta: Viene riordinata ai sensi del decreto ministeriale 16 dicembre 1996 la scuola di specializzazione in diritto delle regioni e degli enti locali. Scuola di specializzazione in diritto delle regioni e degli enti locali Art. 1. La scuola di specializzazione in diritto delle regioni e degli enti locali istituita con decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 gennaio 1988, ha la finalita' di fornire adeguate conoscenze di metodo e di contenuto scientifico e professionale, utili alla formazione di specialisti nel campo delle problematiche giuridicoamministrative concernenti le regioni e le autonomie locali. Art. 2. Sono ammessi al corso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati delle facolta' di economia, giurisprudenza e scienze politiche. Sono altresi' ammessi alla scuola coloro che sono in possesso del predetto titolo di studio, conseguito presso universita' italiane o straniere, accertato dalle competenti autorita' italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini dell'iscrizione a detta scuola. Art. 3. Il corso ha durata di due anni. La valutazione di eventuali equipollenti tra insegnamenti in scuole diverse e' affidata alla struttura didattica competente. Le eventuali affinita' tra scuole diverse sono indicate nei singoli ordinamenti. Ciascun anno di corso comprende almeno 300 ore di insegnamento. Art. 4. La scuola rilascia il diploma attestante la qualifica di specialista in diritto delle regioni e degli enti locali. Art. 5. Il piano di studi e' articolato per ciascuno anno sulla base della tavola didattica di cui all'art. 18, comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 1997: area del diritto costituzionale (N08X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 60; area delle istituzioni di diritto pubblico, del diritto regionale e degli enti locali (N09X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 90; area del diritto amministrativo (N10X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 90; area del diritto tributario (N13X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 30; area del diritto e politica delle comunita' europee (N14X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 60; area della finanza e contabilita' degli enti locali (P01C) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 60; area della politica economica regionale (P01J) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 30; area delle scienze dell'amministrazione (Q02X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 60. Il consiglio della scuola potra' stabilire, accanto agli insegnamenti obbligatori, anche insegnamenti facoltativi i quali potranno essere trattati anche da settori scientificodisciplinari diversi da quelli indicati. Art. 6. Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potra' anche svolgersi mediante domanda a risposta multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinenti alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli e' stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982. Sono ammessi alla scuola coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 7. La scuola opera attraverso un consiglio di corso i cui compiti risultano dalle previsioni delle attuali norme di legge e dello statuto dell'Universita' degli studi di Palermo. Art. 8. Il diploma di specializzazione viene rilasciato a chi ha superato tutti gli esami di profitto, le eventuali prove pratiche e di idoneita', nonche' l'esame finale. Art. 9. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e' stabilito in numero di 25 unita'. Art. 10. Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento in conformita' al regolamento didattico di Ateneo, le modalita' ed i criteri di ammissione alla scuola, l'articolazione del corso di specializzazione, il relativo piano di studi, le modalita' degli esami di profitto e dell'esame finale. L'esame finale deve sempre essere previsto. Il consiglio determina all'interno dei settori scientificodisciplinari indicati nella presente tabella gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli opzionali, con la loro eventuale suddivisione o articolazione in semestri, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, che possono comprendere anche attivita' pratiche e di tirocinio pratico; la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attivita' didattica e la propedeucita' degli insegnamenti nonche' le modalita' delle prove di profitto dell'esame finale di diploma e delle prove idoneative, ove previste. Le finalita' formative della scuola possono essere perseguite anche mediante l'attivazione di indirizzi. Dell'indirizzo seguito si potra' fare menzione nella certificazione del diploma di specializzazione. Per gli insegnamenti possono essere utilizzati anche professori a contratto entro un limite di 4 contratti l'anno secondo le vigenti norme. Art. 11. La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 12. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, puo' stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per lo sviluppo delle attivita' didattiche degli specializzandi nei limiti della legislazione vigente. Art. 13. La scuola si avvale di personale non docente, di attrezzature e strutture dell'Universita' degli studi di Palermo, nonche' di attrezzature e strutture acquisite anche a seguito di convenzioni stipulate in conformita' dell'ordinamento universitario, necessarie all'efficace svolgimento dei corsi. Art. 14. L'importo delle tasse e sopratasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Universita'. Art. 15. Il consiglio della scuola e' quello previsto dallo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Palermo, 18 settembre 1998 Il rettore: Gullotti
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