DECRETO RETTORALE 16 settembre 1998
Modificazioni allo statuto dell'Universita'
Diploma in economia e amministrazione delle imprese
GAZZETTA UFFICIALE N. 225 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 26/9/1998
UNIVERSITA' DI PALERMO
DECRETO RETTORALE 16 settembre 1998.
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio
decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre l938, n. 1652, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge n. 341/1990;
Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Palermo
(consiglio di facolta' seduta del 7 aprile 1998, senato accademico
seduta del 29 giugno 1998, consiglio di amiministrazione seduta del 9
settembre 1998);
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
Diploma in economia
e amministrazione delle imprese
Art. 1.
Presso la facolta' di economia e commercio dell'Universita' degli
studi di Palermo e' istituito il diploma universitario in economia e
gestione delle imprese.
Art. 2.
Il diploma ha lo scopo di fornire agli studenti un'adeguata
conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici che sia
orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dalla
specifica area professionale connessa allo svolgimento
dell'amministrazione aziendale, sia dall'interno delle imprese sia
come consulenza esterna ad esse.
Art. 3.
Il diploma ha durata triennale e la frequenza e' obbligatoria, con
una tolleranza massima del 20% per ognuna delle attivita' didattiche
d'aula previste per ciascun insegnamento.
Art. 4.
Al diploma possono accedere gli studenti italiani muniti del titolo
di scuola media superiore e gli studenti non italiani muniti di un
titolo equipollente riconosciuto dall'ordinamento nazionale e
comunitario.
Art. 5.
Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso del corso e'
stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del
consiglio di diploma di cui al successivo art. 6 e sentito il
consiglio di facolta', in base alle risorse disponibili e secondo i
criteri generali fissati, ai sensi della normativa vigente, dal
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
In ogni caso il numero degli iscritti non puo' superare le 200
unita' per ogni anno di corso.
Art. 6.
Per l'ammissione al diploma e' richiesto il superamento di esame
consistente in una prova scritta, che potra' svolgersi anche mediante
domande a risposte multiple, eventualmente integrata da un colloquio
e da una valutazione di titoli secondo quanto stabilito, ove
compatibile, nella delibera del consiglio di facolta' del 7 settembre
1994 relativa alle "modalita' per l'ammissione ai diplomi".
Sono ammessi al diploma coloro che, in relazione al numero dei
posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle
graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.
Rimane in ogni caso requisito d'ammissione il superamento della
prova scritta e dell'eventuale colloquio con un punteggio minimo in
ciascuna prova di 6/10 (o rapporto numerico equivalente).
Entro il termine utile per consentire un periodo di frequenza non
inferiore al 90% delle attivita' didattiche complessive del diploma
ed all'80% delle attivita' didattiche di ciascun insegnamento, e'
consentito surrogare eventuali iscritti che abbiano espressamente
rinunciato con altri idonei, secondo il loro ordine di graduatoria.
Art. 7.
E' costituito un consiglio di diploma, presieduto da un presidente
eletto dal consiglio medesimo. Per la composizione ed il
funzionamento del consiglio si applicano le disposizioni previste
dallo statuto dell'Universita' di Palermo.
Art. 8.
Il piano di studi del corso di diploma comprende insegnamenti
fondamentali, insegnamenti caratterizzanti ed altri insegnamenti, per
un numero complessivo di 16 annualita' equivalenti con esami di
profitto, piu' un insegnamento di conoscenze informatiche di base ed
uno di lingua straniera moderna con prove idoneative.
Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella
discussione, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso
di diploma, di un tipico problema professionale, oppure in un
rapporto sull'esperienza di tirocinio o di ricerca applicata
eventualmente maturata in stages, secondo le modalita' stabilite
dalla struttura didattica competente.
Art. 9.
Gli insegnamenti annuali e semestrali di norma comprendono,
rispettivamente, 70 e 35 ore di didattica.
La struttura didattica competente stabilisce quali degli
insegnamenti siano svolti con corsi annuali oppure semestrali, nel
rispetto del numero complessivo di annualita' equivalenti previste
nelle varie aree disciplinari.
A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale
e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale puo' essere
articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.
Ferma restando la possibilita' di riconoscimento di crediti
didattici, fino a 3 corsi annuali o 6 corsi semestrali del corso di
diploma possono essere svolti coordinando moduli di durata piu'
breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero
complessivamente uguale di ore.
Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, la struttura
didattica competente riserva non meno di 200 ore di esercitazioni
pratiche, distribuite tra i vari insegnamenti, e organizza la
permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso
aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei
mesi.
La medesima struttura puo' autorizzare lo studente ad inserire nel
proprio piano di studi fino a 4 insegnamenti attivati in altre
facolta' dell'Universita', o in altre universita', anche straniere.
In tal caso essa dovra' altresi' determinare la categoria e l'area di
appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dei
vincoli imposti all'ordinamento didattico.
Art. 10.
Nell'ordinamento didattico del diploma sono assumibili gli
insegnamenti di cui alla tabella XLIII annessa al decreto
ministeriale 31 luglio 1992, a condizione che la struttura didattica
competente li dichiari espressamente compatibili con le specifiche
finalita' formative del corso di studi.
La medesima struttura determina, secondo il regolamento didattico
vigente, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini
del passaggio di studenti da altri corsi di diploma e da corsi di
laurea, in relazione anche al sistema dei crediti didattici e tenendo
espressamente conto delle specifiche finalita' formative dei diversi
corsi di studio.
Nel caso di passaggio da un corso di laura al corso di diploma, il
riconoscimento di altre attivita' come equivalenti alle esercitazioni
pratiche non potra' in ogni caso superare le 100 ore.
Art. 11.
Nel rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento vigente, in prima
applicazione gli insegnamenti previsti sono i seguenti, cosi'
ripartiti nei tre anni di corso:
I Anno:
1) istituzioni di economia;
2) economia aziendale;
3) istituzioni di diritto privato;
4) istituzioni di diritto pubblico;
5) metodi matematici per la gestione delle aziende (insegnamenti
fondamentali e corsi annuali) per un totale di anno di 5 annualita'
effettive.
II Anno - I semestre:
1) economia e politica industriale;
2) ragioneria generale ed applicata;
3) organizzazione aziendale (insegnamenti caratterizzanti e corsi
semestrali);
4) diritto commerciale (insegnamento caratterizzante e corso
semestrale);
5) statistica (insegnamento fondamentale e corso annuale).
II Anno - II semestre:
1) scienza delle finanze;
2) metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
3) finanza aziendale;
4) matematica finanziaria (insegnamenti caratterizzanti e corsi
semestrali) per un totale di anno di 5,5 annualita' equivalenti.
III anno - I semestre:
1) analisi e contabilita' dei costi;
2) marketing;
3) tecnica bancaria;
4) diritto tributario (insegnamenti caratterizzanti e corsi
semestrali);
5) insegnamento "libero" I;
6) insegnamento "libero" II (corsi semestrali).
III Anno - II semestre:
1) revisione aziendale;
2) tecnica professionale;
3) economia e tecnica degli scambi internazionali (insegnamenti
caratterizzanti e corsi semestrali);
4) insegnamento "libero" III;
5) insegnamento "libero" IV (corsi semestrali) per un totale di
anno di 5,5 annualita' equivalenti.
Materie "libere" (corsi semestrali, a scelta degli studenti):
gestione informatica dei dati aziendali; merceologia; programmazione
e controllo; strategia e politica aziendale; tecnologia dei cicli
produttivi; diritto del lavoro; diritto della previdenza sociale;
diritto fallimentare; diritto industriale; deiritto amministrativo;
diritto penale commerciale; statistica aziendale.
Art. 12.
I corsi sono costituiti da lezioni teoriche, esercitazioni
pratiche, tirocini, seminari e conferenze. Di regola tutti i corsi
d'insegnamento sono distinti dai corsi della facolta' di economia e
delle altre facolta'.
Art. 13.
La struttura didattica competente, nel rispetto del principio della
liberta' di insegnamento, stabilisce le modalita' degli esami di
profitto, delle eventuali prove in itinere, delle prove idoneative e
del colloquio finale.
Art. 14.
Nello svolgimento del corso di studi, per gli insegnamenti non
coperti da professori di ruolo si fa ricorso ad affidamenti,
supplenze e contratti ex art. 100 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 382/1980. In via integrativa sono previsti i contratti
ex art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980,
contratti e/o assegni di assistenza didattica e/o di colstudi
laborazione scientifica per dottori di ricerca e laureati
qualificati, nonche' testimonianze esperte provenienti dal mondo del
lavoro e delle professioni.
E' previsto il ricorso a contratti di collaborazione parttime con
studenti e per servizi vari di coordinamento amministrativo e
tecnico.
La struttura didattica competente fissa annualmente le priorita'
nel ricorso a contratti di diritto privato con soggetti non
strutturati nell'amministrazione universitaria, nel rispetto delle
preminenti finalita' formative del corso di diploma.
Art. 15.
L'importo di tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti
al diploma e' stabilito, in conformita' alle vigenti disposizioni di
legge e regolamenti, dal consiglio di amministrazione
dell'Universita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Palermo, 16 settembre 1998
Il rettore: Gullotti
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