UNIVERSITA' DI PALERMO
DECRETO RETTORALE 12 ottobre 1998.
Modificazioni allo statuto dell'Universita':
Diploma in economia e amministrazione delle imprese.
GAZZETTA UFFICIALE N. 263 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 10/11/1998
UNIVERSITA' DI PALERMO
DECRETO RETTORALE 12 ottobre 1998.
Modificazioni allo statuto dell'Universita':
Diploma in economia e amministrazione delle imprese.
IL RETTORE
Visto lo stauto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio
decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Visto il decreto del Presidente deIla Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studidi Palermo
(consiglio di facolta' seduta del 7 aprile 1998, senato accademico
seduta del 29 giugno 1998, consiglio di amministrazione seduta del 9
settembre 1998;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
Diploma in economia
e amministrazione delle imprese
Art. 1. - Presso la facolta' di economia dell'Universita' degli
studi di Palermo e' istituito il diploma universitario in economia e
amministrazione delle imprese.
Art. 2. - Il diploma ha lo scopo di fornire agli studenti
un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici
che sia orientata al conseguimento del livello formativo richiesto
dalla specifica area professionale connessa allo svolgimento
dell'amministrazione aziendale, sia dall'interno delle imprese sia
come consulenza esterna ad esse.
Art. 3. - Il diploma ha durata triennale e la frequenza e'
obbligatoria, con una tolleranza massima del 20% per ognuna delle
attivita' didattiche d'aula previste per ciascun insegnamento.
Art. 4. - Al diploma possono accedere gli studenti italiani muniti
del titolo di scuola media superiore e gli studenti non italiani
muniti di un titolo equipollente riconosciuto dall'ordinamento
nazionale e comunitario.
Art. 5. - Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso del
corso e' stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del
consiglio di diploma di cui al successivo art. 6 e sentito il
consiglio di facolta', in base alle risorse disponibili e secondo i
criteri generali fissati, ai sensi della normativa vigente, dal
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologia.
In ogni caso il numero degli iscritti non puo' superare le duecento
unita' per ogni anno di corso.
Art. 6. - Per l'ammissione al diploma e' richiesto il superamento
di un esame consistente in una prova scritta, che potra' svolgersi
anche mediante domande a risposte multiple, eventualmente integrata
da un colloquio e da una valutazione di titoli secondo quanto
stabilito, ove compatibile, nella delibera del consiglio di facolta'
7 settembre 1994 relativa alle "Modalita' per l'ammissione ai
diplomi".
Sono ammessi al diploma coloro che, in relazioe numero dei posti
disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie
compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.
Rimane in ogni caso requisito d'ammissione il superamento della
prova scritta e dell'eventuale colloquio con un punteggio minimo in
ciascuna prova di 6/10 (o rapporto numerico equivalente).
Entro il termine utile per consentire un periodo di frequenza non
inferiore al 90% delle attivita' didattiche complessive del diploma
ed all'80% delle attivita' didattiche di ciascun insegnamento, e'
consentito surrogare eventuali iscritti che abbiano espressamente
rinunciato con altri idonei, secondo il loro ordine di graduatoria.
Art. 7. - E' costituito un consiglio di diploma, presieduto da un
presidente eletto dal consiglio medesimo. Per la composizione ed il
funzionamento del consiglio si applicano le disposizioni previste
dallo statuto dell'Universita' di Palermo.
Art. 8. - Il piano di studi del corso di diploma comprende
insegnamenti fondamentali, insegnamenti caratterizzanti ed altri
insegnamenti, per un numero complessivo di sedici annualita'
equivalenti con esami di profitto, piu' un insegnamento di conoscenze
informatiche di base ed uno di lingua straniera moderna con prove
idoneative.
Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella
discussione, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso
di diploma, di un tipico problema professionale, oppure in un
rapporto sull'esperienza di tirocinio o di ricerca applicata
eventualmente maturata in stages, secondo le modalita' stabilite
dalla struttura didattica competente.
Art. 9. - Gli insegnamenti annuali e semestrali di norma
comprendono, rispettivamente, settanta e trentacinque ore di
didattica.
La struttura didattica competente stabilisce quali degli
insegnamenti siano svolti con corsi annuali oppure semestrali, nel
rispetto del numero complessivo di annualita' equivalenti previste
nelle varie aree disciplinari.
A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale
e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale puo' essere
articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.
Ferma restando la possibilita' di riconoscimento di crediti
didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali del corso
di diploma possono essere svolti coordinando moduli di durata piu'
breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero
complessivamente uguale di ore.
Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, la struttura
didattica competente riserva non meno di duecento ore di
esercitazioni pratiche, distribuite tra i vari insegnamenti, e
organizza la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un
tutor, presso aziende, enti o altri organismi per stages della durata
da tre a sei mesi.
La medesima struttura puo' autorizzare lo studente ad inserire nel
proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre
facolta' dell'Universita', o in altre universita', anche straniere.
In tal caso essa dovra' altresi' determinare la categoria e l'area di
appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dei
vincoli imposti all'ordinamento didattico.
Art. 10. - Nell'ordinamento didattico del diploma sono assumibili
gli insegnamenti di cui alla tabella XLIII annessa al decreto
ministeriale 31 luglio 1992, a condizione che la struttura didattica
competente li dichiari espressamente compatibili con le specifiche
finalita' formative del corso di studi.
La medesima struttura determina, secondo il regolamento didattico
vigente, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini
del passaggio di studenti da altri corsi di diploma e da corsi di
laurea, in relazione anche al sistema dei crediti didattici e tenendo
espressamente conto delle specifiche finalita' formative dei diversi
corsi di studio.
Nel caso di passaggio da un corso di laurea al corso di diploma, il
riconoscimento di altre attivita' come equivalenti alle esercitazioni
pratiche non potra' in ogni caso suprare le cento ore.
Art. 11. - Nel rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento vigente,
in prima applicazione gli insegnamenti previsti sono i seguenti,
cosi' ripartiti nei tre anni di corso:
I Anno:
1) istituzioni di economia;
2) economia aziendale;
3) istituzioni di diritto privato;
4) istituzioni di diritto pubblico;
5) metodi matematici per la gestione delle aziende (insegnamenti
fondamentali e corsi annuali) per un totale di anno di cinque
annualita' effettive.
II Anno - I semestre:
1) economia e politica industriale;
2) ragioneria generale ed applicata;
3) organizzazione aziendale (insegnamenti caratterizzanti e corsi
semestrali);
4) diritto commerciale (insegnamento caratterizzante e corso
semestrale);
5) statistica (insegnamento fondamentale e corso annuale).
II Anno - II semestre:
1) scienza delle finanze;
2) metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
3) finanza aziendale;
4) matematica finanziaria (insegnamenti caratterizzanti e corsi
semestrali) per un totale di anno di 5,5 annualita' equivalenti.
III Anno - I semestre:
1) analisi e contabilita' dei costi;
2) marketing;
3) tecnica bancaria;
4) diritto tributario (insegnamenti caratterizzanti e corsi
semestrali);
5) insegnamento "libero" I;
6) insegnamento "libero" II (corsi semestrali).
III Anno - II semestre:
1) revisione aziendale;
2) tecnica professionale;
3) economia e tecnica degli scambi internazionali (insegnamenti
caratterizzanti e corsi semestrali);
4) insegnamento "libero" III;
5) insegnamento "libero" IV (corsi semestrali) per un totale di
anno di 5,5 annualita' equivalenti.
Materie"libere" (corsi semestrali, a scelta degli studenti):
gestione informatica dei dati aziendali;
merceologia;
programmazione e controllo;
strategia e politica aziendale;
tecnologia dei cicli produttivi;
diritto del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto fallimentare;
diritto industriale;
diritto amministrativo;
diritto penale commerciale;
statistica aziendale.
Art. 12. - I corsi sono costituiti da lezioni teoriche,
esercitazioni pratiche, tirocini, seminari e conferenze. Di regola
tutti i corsi d'insegnamento sono distinti dai corsi della facolta'
di economia e delle altre facolta'.
Art. 13. - La struttura didattica competente, nel rispetto del
principio della liberta' di insegnamento, stabilisce le modalita'
degli esami di profitto, delle eventuali prove in itinere, delle
prove idoneative e del colloquio finale.
Art. 14. - Nello svolgimento del corso di studi, per gli
insegnamenti non coperti da professori di ruolo si fa ricorso ad
affidamenti, supplenze e contratti ex art. 100 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 382/1980. In via integrativa sono
previsti i contratti ex art. 25 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 382/1980, contratti e/o assegni di assistenza didattica
e/o di collaborazione scientifica per dottori di ricerca e laureati
qualificati, nonche' testimonianze esperte provenienti dal mondo del
lavoro e delle professioni.
E' previsto i ricorso a contratti di collaborazione parttime con
studenti e per servizi vari di coordinamento amministrativo e
tecnico.
La struttura didattica competente fissa annualmente le priorita'
nel ricorso a contratti di diritto privato con soggetti non
strutturati nell'amministrazione universitaria, nel rispetto delle
preminenti finalita' formative del corso di diploma.
Art. 15. - L'importo di tasse, soprattasse e contributi dovuti
dagli iscritti al diploma e' stabilito, in conformita' alle vigenti
disposizioni di legge e reolamenti, dal consiglio di amministrazione
dell'Universita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Palermo, 12 ottobre 1998
Il rettore: Gullotti
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