GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 302 DEL 29/12/1998



L. 23 dicembre 1998, n. 448. Agg. G.U. 03/05/2007
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. 



Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti 
istruzioni: 
- Cassa depositi e prestiti: Circ. 4 luglio 2000, n. 1239;
- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello 
spettacolo: Circ. 26 ottobre 2004, n. 23;
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 5 
febbraio 1999, n. 9; 
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione 
pubblica): Circ. 26 novembre 2003, n. 30; Circ. 6 luglio 2004, n. 102; Circ. 5 
agosto 2004, n. 50; 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 1 febbraio 1999, n. 
16; Circ. 8 febbraio 1999, n. 21; Circ. 9 febbraio 1999, n. 23; Circ. 10 
febbraio 1999, n. 27; Circ. 10 febbraio 1999, n. 28; Circ. 1 marzo 1999, n. 49; 
Circ. 3 marzo 1999, n. 54; Circ. 17 marzo 1999, n. 62; Circ. 17 marzo 1999, n. 
63; Circ. 31 marzo 1999, n. 73; Circ. 31 marzo 1999, n. 72; Circ. 31 marzo 1999, 
n. 75; Circ. 1 aprile 1999, n. 79; Circ. 28 maggio 1999, n. 118/BIS; Circ. 13 
settembre 1999, n. 172; Circ. 20 settembre 1999, n. 179; Circ. 4 ottobre 1999, 
n. 184; Circ. 5 ottobre 1999, n. 185; Circ. 14 ottobre 1999, n. 188; Circ. 22 
ottobre 1999, n. 190; Circ. 2 novembre 1999, n. 23bis; Circ. 25 novembre 1999, 
n. 203; Circ. 21 dicembre 1999, n. 224; Circ. 6 marzo 2000, n. 59; Circ. 15 
marzo 2000, n. 61; Circ. 16 giugno 2000, n. 115; Circ. 27 giugno 2000, n. 122; 
Circ. 5 luglio 2000, n. 128; Circ. 11 luglio 2000, n. 130; Circ. 1 agosto 2000, 
n. 142; Circ. 2 agosto 2000, n. 144; Circ. 16 novembre 2000, n. 189; Circ. 21 
maggio 2001, n. 106; Circ. 21 giugno 2001, n. 129; Circ. 8 novembre 2001, n. 
197; Circ. 26 giugno 2002, n. 121; Msg. 27 giugno 2002, n. 482; Msg. 23 luglio 
1999, n. 4233; Circ. 11 gennaio 2005, n. 2; Circ. 18 febbraio 2005, n. 32; 
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 13 settembre 1999, n. 
46/99; 
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 6 agosto 1999, n. 
72244/G/41; 
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Nota 11 giugno 2002; 
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 12 
marzo 1999, n. 11; Circ. 12 marzo 1999, n. 12; Circ. 26 marzo 1999, n. 1; Circ. 
8 ottobre 1999, n. 44; Circ. 13 ottobre 1999, n. 2; Circ. 17 febbraio 2000, n. 
3; Circ. 30 ottobre 2000, n. 4; 
- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 19 febbraio 2002, n. 51/E; Circ. 
24 ottobre 2002, n. 6; Nota 24 dicembre 2002, n. 3727/V; Nota 17 aprile 2003, n. 
2047/V/AGT; Circ. 9 ottobre 2003, n. 7; Circ. 7 dicembre 2004, n. 51/E;
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 25 febbraio 
1999, n. 1029445; Circ. 5 marzo 1999, n. 910026; Circ. 5 aprile 2001, n. 
1061262; Nota 9 marzo 2004, n. 751/V/AGT; Circ. 1 giugno 2004, n. 20/E; 
- Ministero dell'interno: Circ. 8 gennaio 1999, n. F.L.2/99; Circ. 28 gennaio 
1999, n. F.L.8/99; Circ. 23 febbraio 1999, n. F.L.11/99; Circ. 23 settembre 
1999, n. F.L.24/99; Circ. 25 ottobre 1999, n. F.L.28/99; Circ. 16 dicembre 1999, 
n. F.L.31/99; Circ. 13 aprile 2000, n. F.L.8/2000; Circ. 31 maggio 2004, n. 
F.L.14/2004; 
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 20 settembre 
2001, n. 14271; Circ. 19 marzo 2002, n. 36; Nota 20 maggio 2002, n. 
DGPSA/7/2331; Circ. 25 febbraio 2003, n. 24; Circ. 25 febbraio 2003, n. 25; 
Circ. 14 febbraio 2005, n. 28; Circ. 14 febbraio 2005, n. 29;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 6 ottobre 1998, n. 406; Circ. 19 
febbraio 1999, n. 47; Circ. 8 marzo 1999, n. 56; Circ. 19 marzo 1999, n. 69; 
Circ. 19 marzo 1999, n. 70; Circ. 1 aprile 1999, n. 86; Circ. 2 aprile 1999, n. 
87; Circ. 30 luglio 1999, n. 187; Circ. 6 agosto 1999, n. 199; Circ. 23 
settembre 1999, n. 7147; Circ. 8 ottobre 1999, n. 235; Circ. 8 ottobre 1999, n. 
4/FL; Circ. 18 novembre 1999, n. 275; Circ. 16 febbraio 2001, n. 32; Circ. 7 
marzo 2000, n. 55; Circ. 10 marzo 2000, n. 65; Circ. 28 marzo 2000, n. 96; Circ. 
31 marzo 2000, n. 101; Nota 12 settembre 2000, n. 6921/P1V; Circ. 13 aprile 
2001, n. 71;
- Ministero delle finanze: Circ. 5 febbraio 1999, n. 28/E; Circ. 12 febbraio 
1999, n. 36/E; Circ. 12 febbraio 1999, n. 32/E; Circ. 23 febbraio 1999, n. 48/T; 
Circ. 17 marzo 1999, n. 64/E; Circ. 24 giugno 1999, n. 140/E; Circ. 23 settembre 
1999, n. 192/E; Circ. 4 novembre 1999, n. 214/D; Circ. 4 novembre 1999, n. 
215/E; Circ. 19 giugno 2000, n. 165; Circ. 20 giugno 2000, n. 125/D; Circ. 25 
agosto 2000, n. 161/E; Circ. 31 agosto 2000, n. 163/E; Circ. 1 marzo 2001, n. 
19/E; Circ. 20 marzo 2001, n. 28/E; Circ. 11 maggio 2001, n. 47/E.
 





TITOLO I 
Disposizioni in materia di entrata 
Capo I - Disposizioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale 
sulle attività produttive 
1. Restituzione del contributo straordinario per l'Europa.
1. A ciascun contribuente è restituito un importo pari al 60 per cento del 
contributo straordinario per l'Europa effettivamente trattenuto o versato. 
2. Per i contribuenti titolari di partita IVA, la restituzione è effettuata 
mediante compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241 , con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 
1999. 
3. Per i lavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il rapporto con il 
sostituto d'imposta che ha trattenuto il contributo straordinario per l'Europa, 
l'importo spettante, tenendo conto anche dell'eventuale risultato 
dell'assistenza fiscale, è riconosciuto dallo stesso sostituto d'imposta a 
partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1998 deducendolo, fino ad 
integrale compensazione, dalle ritenute dovute. L'importo rimborsato e 
l'eventuale eccedenza ancora da rimborsare devono essere indicati nelle 
certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati da consegnare ai 
percipienti. Eventuali differenze sono regolate dagli interessati con la 
dichiarazione dei redditi del 1998, ovvero per il tramite del medesimo sostituto 
d'imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a 
quello in cui ha ricevuto un'apposita richiesta contenente l'indicazione della 
predetta differenza. 
4. Per i lavoratori dipendenti e pensionati diversi da quelli di cui al comma 3 
l'importo è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni 
dei redditi relative al 1998, ovvero per il tramite del sostituto d'imposta che 
provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha 
ricevuto una apposita richiesta contenente l'indicazione della predetta 
differenza. 
5. Per tutti gli altri contribuenti l'importo di cui al comma 1 è ammesso in 
diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 
1998. 
6. I contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l'ammontare di cui 
al comma 1 secondo le modalità previste nei commi precedenti possono, entro 
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare 
al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette competente sulla base 
del loro domicilio fiscale apposita istanza di rimborso. Il Centro di servizio 
provvede tramite la tesoreria provinciale ad effettuare il rimborso entro 
novanta giorni dal ricevimento delle istanze (3). 



(3)  La Corte costituzionale, con sentenza 13-31 luglio 2000, n. 405 (Gazz. Uff. 
9 agosto 2000, n. 33, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di 
legittimità costituzionale degli articoli 1 e 28, comma 16, sollevata in 
riferimento all'art. 36 dello statuto speciale, all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 
1965, n. 1074, nonché all'art. 81, quarto comma, della Costituzione. 
 





2. Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed al decreto-legge 8 aprile 
1998, n. 78.
1. All'articolo 59, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , le parole: 
"31 marzo 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2000". All'articolo 1, 
comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, le parole: "31 dicembre 1998" 
sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2000" (4). 



(4)  Articolo così modificato dall'art. 45, comma 15, L. 17 maggio 1999, n. 144. 

 





3. Incentivi per le imprese.
1. In attesa del generale riordino degli ordinamenti relativi alle prestazioni 
temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 
1989, n. 88 , e dell'armonizzazione delle relative forme di contribuzione, con 
effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio 
dei ministri di cui al comma 5 dell'articolo 8, sono soppressi: 
a) il contributo destinato al finanziamento degli asili-nido, di cui 
all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 ; 
b) i contributi destinati alle finalità del soppresso Ente nazionale per 
l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, di cui all'articolo 28 della 
legge 3 giugno 1975, n. 160 , e all'articolo unico del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124 (5); 
c) il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, di cui 
all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e all'articolo 2 del decreto 
del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54 (6), e successive 
modificazioni e integrazioni. 
2. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 
1997, n. 146 , sono prorogati di due anni. 
3. Nei confronti dei settori per i quali altre aliquote contributive di 
finanziamento della gestione di cui al comma 1 risultano inferiori rispetto a 
quelle a carico del settore industria la soppressione delle aliquote di cui al 
medesimo comma 1 ha effetto dall'anno 2000. 
4. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) al comma 17, le parole: "fino al 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle 
seguenti: "fino al 31 dicembre 2001"; 
b) al comma 18, le parole: "lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 1999" sono 
sostituite dalle seguenti: "lire 1.400.000 fino al 31 dicembre 1999, lire 
1.150.000 fino al 31 dicembre 2000, lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 2001". 
5. Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità 
effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati 
ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, 
Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in 
misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza 
sociale (INPS) a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di 
assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a 
contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il beneficio si 
intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai 
nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro 
assimilabile a quello di lavoratori dipendenti. Nelle regioni Abruzzo e Molise 
le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente ai nuovi assunti 
nell'anno 1999 (7). Le agevolazioni di cui al presente comma non sono 
cumulabili, in capo al medesimo lavoratore, con quella di cui all'articolo 4, 
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (8). 
6. Le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione che: 
a) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di 
dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 
dicembre 1998, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti al 
30 novembre 1998 (9); 
b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure 
in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle 
attività sottoposte a limite numerico o di superficie; 
c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non 
subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato; 
d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle 
diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del 
codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto 
e, in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di 
opere in concessione o appalto, al netto del personale comunque già occupato 
nelle medesime attività al 31 dicembre dell'anno precedente; 
e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità 
oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui al comma 
5; 
f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato; 
g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti; 
h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei 
lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti 
dall'articolo 6, comma 6, lettera f), del decreto 20 ottobre 1995, n. 527 del 
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e successive 
modificazioni (10). 
7. L'efficacia delle misure di cui ai commi 4 e 5 è subordinata 
all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai 
sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità 
europea. 
8. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 
1993, n. 236, è rifinanziato per un importo di lire 200 miliardi annue a 
decorrere dal 1999 finalizzato ad agevolazioni contributive a fronte di progetti 
di riduzione dell'orario di lavoro. Tale finalizzazione è limitata a lire 10 
miliardi per gli anni 2000 e 2001 e ad euro 5.164.569 per ciascuno degli anni 
dal 2002 al 2008 (11). In tali termini è rettificato l'articolo 4, comma 1, 
lettera b), del decreto 12 aprile 2000 del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 
giugno 2000 (12). 
9. I soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta 
alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività 
commerciali, nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001, beneficiano, 
per i tre anni successivi all'iscrizione, di uno sgravio del 50 per cento 
dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette. All'articolo 4, 
comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "31 dicembre 1999" 
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998" (13). 
10. Gli stanziamenti nell'ambito del bilancio dello Stato relativi alle 
amministrazioni ed agli enti pubblici beneficiari della soppressione dei 
contributi di cui al comma 1 sono ridotti in proporzione agli effetti derivanti 
dalla soppressione medesima. 
11. I commi da 210 a 213 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , 
sono abrogati. 
12. All'articolo 64, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le 
parole: "sui redditi" sono aggiunte le seguenti: "e la riduzione degli oneri 
sociali gravanti sul costo del lavoro". 
13. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, 
valutati in lire 1.419 miliardi per l'anno 1999, in lire 2.410 miliardi per 
l'anno 2000, in lire 2.706 miliardi per l'anno 2001, in lire 1.464 miliardi per 
l'anno 2002 e in lire 1.327 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede, 
quanto a lire 1.319 miliardi per l'anno 1999, a lire 1.590 miliardi per l'anno 
2000, a lire 1.986 miliardi per l'anno 2001, a lire 1.434 miliardi per l'anno 
2002 ed a lire 1.327 miliardi a decorrere dall'anno 2003, con quota parte delle 
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 8. 
14. Le prestazioni relative alla tutela di cui al comma 1, lettera c), restano 
confermate e sono poste a carico dello Stato. 



(5)  Recante determinazione della misura del contributo integrativo dovuto per 
l'anno 1956 dai datori di lavoro all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani 
dei lavoratori italiani. 
(6)  Recante determinazione delle misure del contributo per il Fondo per 
l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati e dei 
contributi integrativi per le assicurazioni obbligatorie contro la 
disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi, dovuti per l'anno 1960 dai 
datori di lavoro e dai lavoratori. 
(7)  Vedi l'art. 27, comma 14, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 
(8)  Vedi l'art. 44, L. 28 dicembre 2001, n. 448. 
(9)  Lettera così modificata dall'art. 45, comma 16, L. 17 maggio 1999, n. 144. 
(10)  Vedi l'art. 44, L. 28 dicembre 2001, n. 448. 
(11)  Per la riduzione dell'importo, a decorrere dall'anno 2009, vedi il comma 
524 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. 
(12)  Comma così modificato prima dall'art. 2, D.L. 3 maggio 2001, n. 158, poi 
dal comma 47 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448 ed infine dall'art. 41, 
comma 4, L. 27 dicembre 2002, n. 289. 
(13)  Comma così modificato dall'art. 120, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 

 





4. Incentivi per le piccole e medie imprese.
1. Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto 18 settembre 1997 del 
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, che dal 1° gennaio 1999 al 31 
dicembre 2001 assumono nuovi dipendenti, è concesso, in conformità alla 
disciplina comunitaria, un credito di imposta per ciascun nuovo dipendente pari 
ad un milione di lire annue per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 
1999 e a 3 milioni di lire annue per i periodi di imposta successivi. Il credito 
di imposta non può comunque superare l'importo complessivo di lire 60 milioni 
annue in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi alla prima assunzione. 
Si applicano le condizioni di cui al comma 6 dell'articolo 3 (14). 
2. Il credito di imposta è pari a tre milioni di lire annue per ogni lavoratore 
disabile assunto a tempo indeterminato che abbia un'invalidità superiore al 65 
per cento. 
3. Le unità produttive delle imprese devono essere ubicate nei territori delle 
sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di 
disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la 
definizione allargata ISTAT, rilevata per il 1998, sia superiore alla media 
nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le 
aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 
24 giugno 1988, e successive modificazioni, o con quelle per le quali la 
Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità di intervento 
con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG [97] 
D/4949 del 30 giugno 1997, nonché nelle aree di crisi di cui all'articolo 1, 
comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, situate in province nelle 
quali il tasso di disoccupazione accertato, secondo la predetta definizione 
allargata ISTAT, sia superiore del 20 per cento alla media nazionale. La 
disposizione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , come 
modificato dal comma 4 dell'articolo 3 della presente legge e, limitatamente ai 
nuovi assunti nell'anno 1999, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo 
articolo 3, trovano applicazione nei limiti della regola de minimis prevista 
dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, 
e alle altre condizioni di cui al citato articolo 4 della legge n. 449 del 1997 
, anche per le aziende industriali ed artigiane ubicate nel territorio di 
Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia. 
4. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito 
imponibile ed è comunque riportabile nei periodi di imposta successivi, può 
essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e 
dell'imposta sul valore aggiunto, anche in compensazione ai sensi del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , per i soggetti nei confronti dei quali trova 
applicazione la nuova normativa. Il credito di imposta non è rimborsabile; 
tuttavia esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo 
spettante. 
5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i settori esclusi di 
cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 68 del 6 marzo 
1996. Le agevolazioni previste sono cumulabili con altri benefìci eventualmente 
concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il 
limite massimo di lire 180 milioni nel triennio. 
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'ultimo periodo del comma 3, 
valutati in lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si 
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 
del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 20 marzo 1998, n. 52. Gli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo 
fanno carico sulle quote messe a riserva dal Comitato interministeriale per la 
programmazione economica (CIPE) in sede di riparto delle risorse finanziarie 
destinate allo sviluppo delle aree depresse. Il Ministro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri 
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le 
modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1 
(15). 



(14)  Comma così modificato dall'art. 50, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 
(15)  Per l'estensione al 31 dicembre 2003 delle agevolazioni contenute nelle 
disposizioni del presente articolo vedi l'art. 7, comma 10, L. 23 dicembre 2000, 
n. 38 Con D.M. 2 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 16 marzo 2001, n. 63) sono state 
stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui 
al comma 1 del presente articolo. 
 





5. Incentivi per le aree depresse.
1. ... (16). 



(16)  Sostituisce l'art. 7, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
 





6. Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive.
1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) le parole: "potere di maggiorare l'aliquota" sono sostituite dalle seguenti: 
"potere di variare l'aliquota"; 
b) le parole da: "nella misura vigente per i contributi dovuti per il Servizio 
sanitario nazionale" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle 
seguenti: "in misura tale da garantire il medesimo gettito derivante dai 
contributi per il Servizio sanitario nazionale". 
2. All'articolo 3, comma 147, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) alla lettera b), le parole: "di maggiorare l'aliquota" sono sostituite dalle 
seguenti: "di variare l'aliquota"; 
b) ... (17). 
3. Resta fermo quanto disposto dal comma 152 dell'articolo 3 della legge 23 
dicembre 1996, n. 662 . 
4. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo 
periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , è prorogato al 31 dicembre 1999 
(18). 
5. È data facoltà ai comuni di applicare le disposizioni previste dal comma 9 
dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in materia di imposta 
comunale sugli immobili a decorrere dal termine previsto per l'iscrizione al 
catasto dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di 
ruralità. 



(17)  Aggiunge la lettera e-bis) all'art. 3, comma 147, L. 23 dicembre 1996, n. 
662. 
(18)  Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 7, comma 5, L. 23 dicembre 
1999, n. 488. 
 





Capo II - Disposizioni in materia di imposte indirette 
(giurisprudenza di legittimità)
7. Disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali.
1. Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un 
anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota 
agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore 
aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in 
presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, 
parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di 
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, 
n. 131 , è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di 
registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al 
precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, 
in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta 
per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso. 
L'agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti successivamente alla 
data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del 
primo acquisto. 
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere portato in diminuzione 
dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo 
determina, ovvero, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, 
catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce 
presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere 
utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute 
in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo 
acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 . Il credito d'imposta in ogni caso non dà 
luogo a rimborsi. 
3. ... (19). 
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo di 
imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998, anche con riferimento a 
contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993. 
5. ... (20). 
6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 152, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662 . 
7. L'organizzazione e la disciplina degli uffici della amministrazione 
finanziaria, conseguenti alla attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui 
al comma 5, sono determinate con regolamenti o con decreti ministeriali di 
natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 
agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni. L'articolo 2 del decreto 
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 , è abrogato. 
8. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 13, al comma 1, dopo la parola: "richiesta", sono inserite le 
seguenti: ", salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis,"; al comma 2 
sono aggiunte, in fine, le parole: ", salvo quanto disposto dall'articolo 17, 
comma 3-bis."; 
b) ... (21). 
c) ... (22). 
9. Ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o porzioni di fabbricati 
destinati ad uso di abitazione non di lusso, per i quali era stata richiesta 
l'agevolazione prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 
, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, ove 
ricorrano tutte le condizioni previste dallo stesso decreto-legge, compete 
l'agevolazione anche qualora l'acquirente abbia già usufruito delle agevolazioni 
previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168. 
10. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano ai rapporti tributari non 
ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge e non danno 
luogo a rimborso (23) (24). 



(19)  Aggiunge un periodo dopo il secondo, all'art. 13-bis, comma 1, lett. b), 
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 
(20)  Sostituisce la lett. g) al comma 134 dell'art. 3, L. 23 dicembre 1996, n. 
662. 
(21)  Aggiunge il comma 3-bis all'art. 17, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 
(22)  Aggiunge la nota II-bis all'art. 5 della tariffa, parte I, allegata al 
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 
(23)  La Corte costituzionale, con sentenza 28 settembre - 11 ottobre 2000, n. 
416 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2000, n. 43 - Serie speciale), ha dichiarato 
l'illegittimità del presente comma limitatamente alle parole "e non danno luogo 
a rimborso". 
(24)  La Corte costituzionale, con ordinanza 14-21 dicembre 2000, n. 575 (Gazz. 
Uff. 27 dicembre 2000, n. 53, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, 
comma 10, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Cost. 
Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 24-27 settembre 2001, n. 330 
(Gazz. Uff. 3 ottobre 2001, n. 38, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 
10, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Cost. 
 





8. Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative.
1. Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride 
carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali secondo le conclusioni della 
Conferenza di Kyoto del 1°-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli 
minerali sono rideterminate in conformità alle disposizioni dei successivi 
commi. 
2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le finalità di cui al comma 
1 non deve dar luogo ad aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine 
sono adottate misure fiscali compensative e in particolare sono ridotti i 
prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro. 
3. L'applicazione delle aliquote delle accise come rideterminate ai sensi del 
comma 4 e la modulazione degli aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5 
successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione ai progressi 
nell'armonizzazione della tassazione per le finalità di cui al comma 1 negli 
Stati membri dell'Unione europea. 
4. [La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui alla voce "Oli 
minerali" dell'allegato I al testo unico approvato con decreto legislativo 26 
ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, e al numero 11 della Tabella A 
allegata al medesimo testo unico, nonché la misura dell'aliquota stabilita nel 
comma 7, sono rideterminate a decorrere dal 1° gennaio 2005 nelle misure 
stabilite nell'allegato 1 annesso alla presente legge] (25). 
5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli 
minerali nonché quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle 
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo di 
aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura 
delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, sono stabilite con decreti del 
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita Commissione del 
CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei ministri (26). 
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per il conseguimento degli 
obiettivi di cui al comma 1, tenuto conto del valore delle emissioni di anidride 
carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali nonché dei prodotti di cui 
al comma 7 nell'anno precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite 
le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare in ogni caso un 
aumento delle singole aliquote proporzionale alla differenza, per ciascuna 
tipologia di prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di entrata in 
vigore della presente legge e la misura delle stesse stabilite nell'allegato di 
cui al comma 4, nonché il contenimento dell'aumento annuale delle misure 
intermedie in non meno del 10 e in non più del 30 per cento della predetta 
differenza. 
7. [A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita una imposta sui consumi di lire 
1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale 
emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714) 
impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 
88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli 
minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di cui al numero 11 
della tabella A dell'allegato 1 annesso alla presente legge, le percentuali di 
cui al comma 6 sono fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento] (27). 
8. [L'imposta è versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei 
quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua 
alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla presentazione 
di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati 
nell'anno precedente, nonché al versamento della prima rata di acconto. Le somme 
eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata 
di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione 
dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a 
saldo sono effettuati nei due mesi successivi] (28). 
9. [In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 8 si 
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal 
doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i princìpi generali 
stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 . Per ogni altra 
inosservanza delle disposizioni del comma 8 si applica la sanzione 
amministrativa prevista dall'articolo 50 del testo unico approvato con decreto 
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504] (29). 
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 
precedenti sono destinate: 
a) a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro; 
b) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata annualmente 
nella misura percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il 
medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione, della 
sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale 
sovrattassa è abolita a decorrere dal 1° gennaio 2005 (30) (31); 
c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa 
applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di 
petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati 
ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi 
fissi, nonché a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito 
di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 
200 per ogni litro (32) ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di 
petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. 
Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di 
accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei 
comuni, o nelle frazioni dei comuni: 
1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; 
2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade 
nella zona climatica F; 
3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche 
ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole; 
4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto 
del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del 
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con 
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne è 
riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio è applicabile 
altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non 
metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto 
decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco 
redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate 
annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali 
delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni 
anno (33); 
d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al finanziamento delle spese di 
investimento sostenute nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e 
l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la 
produzione di energia elettrica nella misura del 20 per cento delle spese 
sostenute ed effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non superiore 
al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del presente articolo dal gestore 
dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro 
dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, determina la tipologia delle 
spese ammissibili e le modalità di accesso all'agevolazione; 
e) [a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività 
di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 
tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari 
all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per 
autotrazione] (34); 
f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle 
emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché 
per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte 
energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F ovvero per 
gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, 
con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 
20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di 
cessione all'utente finale (35). 
11. La Commissione del CIPE di cui al comma 5, nel rispetto della normativa 
comunitaria in materia, può deliberare riduzioni della misura delle aliquote 
applicate, fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel quadro di 
progetti pilota o nella scala industriale per lo sviluppo di tecnologie 
innovative per la protezione ambientale e il miglioramento dell'efficienza 
energetica. 
12. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sulla benzina senza piombo è 
stabilita nella misura di lire 1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate 
concorrono a compensare gli oneri connessi alle riduzioni di cui al comma 10, 
lettera c), ferma restando la destinazione disposta dall'articolo 5, comma 2, 
del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 8 agosto 1996, n. 428, per la prosecuzione della missione di pace in 
Bosnia (36). 
13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 
1988, n. 400 , sono dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al 
presente articolo, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 10, lettera a) 
(37). 



(25)  Comma abrogato dal comma 514 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. 
(26)  Per la determinazione delle aliquote di cui al presente comma, vedi il 
D.P.C.M. 15 gennaio 1999. La sospensione dell'aumento annuale delle aliquote di 
accisa sugli oli minerali è stata disposta: per l'anno 2000, dall'art. 2, D.L. 
30 settembre 2000, n. 268; per l'anno 2001, dall'art. 2, D.L. 1° ottobre 2001, 
n. 356; per l'anno 2002, dall'art. 21, comma 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289; per 
l'anno 2003 dall'art. 17, D.L. 30 settembre 2003, n. 269; per l'anno 2004, dal 
comma 513 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. 
(27)  Comma abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, a decorrere dal 
1° giugno 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 dello stesso decreto. 
Vedi, anche, l'art. 28, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(28) Comma abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, a decorrere dal 
1° giugno 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 dello stesso decreto.
(29)  Comma abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, a decorrere dal 
1° giugno 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 dello stesso decreto. 
(30)  Per la riduzione della sovrattassa diesel per il 1999, ai sensi di quanto 
disposto dalla presente lettera, vedi il D.P.R. 22 febbraio 1999, n. 54. 
(31)  L'art. 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, ha disposto che, a decorrere 
dall'anno 2001, cessano i trasferimenti erariali di cui alla presente lettera. 
(32)  Per l'ulteriore riduzione di 50 lire per litro vedi l'art. 27, L. 23 
dicembre 2000, n. 388 e l'art. 5, D.L. 1° ottobre 2001, n. 356. 
(33)  Lettera prima modificata dall'art. 39, L. 17 maggio 1999, n. 144 e poi 
così sostituita dall'art. 12, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza ivi 
indicata. Vedi, anche, l'art. 27, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 9 
dell'art. 1, D.L. 30 giugno 2001, n. 246 e il comma 2 dell'art. 13, L. 28 
dicembre 2001, n. 448. Per l'interpretazione autentica del presente numero vedi 
l'art. 17-bis, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, nel testo integrato dalla relativa 
legge di conversione. 
(34)  Lettera così sostituita dall'art. 7, comma 15, L. 23 dicembre 1999, n. 
488, con la decorrenza indicata dal comma 16 dello stesso art. 7, e poi abrogata 
dal comma 112 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. 
(35)  Lettera così modificata dall'art. 60, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la 
decorrenza ivi indicata. Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 30 settembre 2000, n. 268, 
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, l'art. 27, L. 23 
dicembre 2000, n. 388, il comma 10 dell'art. 1, D.L. 30 giugno 2001, n. 246 e 
l'art. 6, D.L. 1° ottobre 2001, n. 356. 
(36)  Comma così modificato dall'art. 39, L. 17 maggio 1999, n. 144. 
(37)  I regolamenti di cui al presente articolo sono stati emanati con D.P.R. 30 
settembre 1999, n. 361, per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento 
e del GPL e, con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, per l'agevolazione fiscale a 
favore degli esercenti le attività di trasporto merci. 
 





Capo III - Disposizioni in materia di accertamento 
9. Proroga di termini.
1. I termini per il controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni 
dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e negli anni dal 1995 al 1998 
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono fissati al 31 dicembre 2000. Entro 
la stessa data devono essere resi esecutivi i relativi ruoli. 
2. I termini per il controllo delle dichiarazioni, per la liquidazione e per 
l'accertamento dei tributi, per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, 
nonché quelli per le relative iscrizioni nei ruoli, che scadono il 31 dicembre 
1998, sono prorogati al 30 giugno 1999. 



 





10. Persone fisiche residenti in territori esteri aventi un regime fiscale 
privilegiato.
1. ... (38). 
2. All'articolo 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , recante disposizioni 
in materia di domicilio fiscale, al secondo comma, dopo le parole: "pubblica 
amministrazione", sono inserite le seguenti: "nonché quelli considerati 
residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte 
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917,". 



(38)  Aggiunge il comma 2-bis all'art. 2, al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 
 





Capo IV - Disposizioni in materia di riscossione 
(giurisprudenza di legittimità)
11. Rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel 
registro delle imprese.
1. [L'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, va 
interpretato nel senso che la tassa sulle concessioni governative per le 
iscrizioni nel registro delle imprese, di cui all'articolo 4 della tariffa 
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , nel 
testo modificato dallo stesso articolo 61, è dovuta per gli anni 1985, 1986, 
1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, nella misura di lire cinquecentomila per 
l'iscrizione dell'atto costitutivo e nelle seguenti misure forfettarie annuali 
per l'iscrizione degli altri atti sociali, per ciascuno degli anni dal 1985 al 
1992: 
a) per le società per azioni e in accomandita per azioni, lire 
settecentocinquantamila; 
b) per le società a responsabilità limitata, lire quattrocentomila; 
c) per le società di altro tipo, lire novantamila (39)] (40). 
2. Le società che negli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992 
hanno corrisposto la tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel 
registro delle imprese e quella annuale, ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 
19, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono ottenere il rimborso delle somme versate, 
sempre che abbiano presentato istanza di rimborso nei termini previsti 
dall'articolo 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (41) (42). 
3. Sull'importo da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita 
dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, 
a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza (43) (44). 
4. Nel corso del 1999 il Ministero delle finanze esamina le istanze di rimborso 
a suo tempo presentate e controlla la validità e la tempestività delle stesse; a 
partire dal secondo semestre dello stesso anno sono avviate le procedure di 
rimborso, che sono eseguite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle 
istanze e a partire da quelle di minore importo. 
5. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e 
delle finanze è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni 
di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive 
modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico negli anni 1999 e 
successivi; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite 
dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla 
legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, 
limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualità, verrà attribuito al 
Ministero dell'economia e delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi 
diritto con le modalità di cui al comma 6; per le annualità successive, 
l'importo massimo di titoli pubblici sarà determinato con la legge finanziaria. 
L'emissione dei titoli autorizzati e il relativo ammontare saranno stabiliti con 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme che 
si accerteranno come effettivamente necessarie per il completamento delle 
attività di rimborso (45). 
6. Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal Ministero delle 
finanze sono emessi, con imputazione al competente capitolo dello stato di 
previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più ordinativi diretti 
collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia 
cambiari non trasferibili della Banca d'Italia; tali vaglia sono spediti per 
raccomandata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato 
all'indirizzo del domicilio fiscale vigente degli aventi diritto, ove gli stessi 
non abbiano provveduto all'indicazione di uno specifico domicilio eletto (46). 



(39)  La disposizione interpretativa fa riferimento ad articoli della tariffa 
sulla tassa di concessione governativa approvata con D.M. 20 agosto 1992, 
vigente prima della sua sostituzione con il D.M. 28 dicembre 1995. Evidentemente 
l'esigenza di procedere con norme interpretative di disposizioni nell'attualità 
con più vigenti è nata da controversie di vecchia data, per le quali la 
normativa applicabile è quella successivamente abrogata. 
(40) Comma abrogato dal comma 7-bis dell'art. 3, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, 
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(41) Comma così modificato dal comma 7-bis dell'art. 3, D.L. 15 febbraio 2007, 
n. 10, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(42)  La Corte costituzionale, con ordinanza 10-14 maggio 2004, n. 141 (Gazz. 
Uff. 19 maggio 2004, n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 
2, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
(43) Comma così modificato dal comma 7-bis dell'art. 3, D.L. 15 febbraio 2007, 
n. 10, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(44)  La Corte costituzionale, con ordinanza 22 novembre-6 dicembre 2001, n. 390 
(Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, 
comma 3, sollevata in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione. 
(45)  Comma così sostituito dall'art. 42, L. 28 dicembre 2001, n. 448, a 
decorrere dal 29 dicembre 2001. 
(46)  Vedi, anche, l'art. 48, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
 





12. Differimento di termini per regolarizzazione di omessi versamenti.
1. Il termine del 28 febbraio 1998 previsto ai commi 204, 208 e 209 
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e successive 
modificazioni, è differito al sessantesimo giorno successivo alla data di 
entrata in vigore della presente legge. 
2. Entro il termine di cui al comma 1 possono essere regolarizzati anche gli 
omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle 
dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche relative al 1996 e gli 
omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonché dei 
contributi dovuti risultanti dalla dichiarazione annuale relativa al periodo 
d'imposta 1° gennaio-31 dicembre 1996. 
3. Ferme restando le misure della soprattassa prevista per gli anni 1995 e 
precedenti, gli ammontari dovuti per il 1996 sono maggiorati di un importo a 
titolo di soprattassa pari al 10 per cento. 



 





13. Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, 
n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i 
crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le 
somme aggiuntive come definite all'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS, già 
maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2008, sono ceduti a titolo 
oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione. A tal 
fine l'INPS si avvale di uno o più consulenti con comprovata esperienza 
tecnico-economica scelti con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica secondo procedure competitive tra primarie 
banche italiane ed estere. L'INPS si avvale altresì di un consulente terzo per 
il monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione, scelto con l'assistenza 
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo 
procedure competitive. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, sulla base di apposita relazione presentata dall'INPS, 
riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione 
della società di cui al comma 4, sui risultati economico-finanziari conseguiti 
(47). 
2. Le tipologie e il valore nominale complessivo dei crediti ceduti, il prezzo 
iniziale, a titolo definitivo, le modalità di pagamento dell'eventuale prezzo 
residuo, nonché le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da 
contrarre ai sensi del comma 5 e le modalità di gestione della società ivi 
indicata, sono determinati con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle 
finanze e del lavoro e della previdenza sociale. I titoli e i prestiti di cui 
sopra potranno beneficiare in tutto o in parte della garanzia dello Stato. La 
garanzia dello Stato, ove accordata, sarà concessa con decreto del Ministro del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che stabilirà i limiti e 
le condizioni della stessa. Per tipologie diverse da quelle individuate dai 
decreti di cui al primo periodo del presente comma si applicano i commi 18 e 
18-bis. I valori dei crediti ceduti nel 1999 saranno tali da determinare entrate 
di cassa nello stesso anno non inferiori a quelle previste nella quantificazione 
degli effetti finanziari del presente articolo (48) (49). 
3. Alla cessione non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applica 
l'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (50). I privilegi e le garanzie 
di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della cessione conservano la 
loro validità e il loro grado in favore del cessionario, senza bisogno di alcuna 
formalità o annotazione. L'INPS è tenuto a garantire l'esistenza dei crediti al 
tempo della cessione, ma non risponde dell'insolvenza dei debitori. Restano 
impregiudicate le attribuzioni dell'INPS quanto alle facoltà di concedere 
rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente, compresi i crediti 
oggetto della cessione, anche se iscritti a ruolo per la riscossione. 
4. I crediti di cui al comma 1 del presente articolo saranno ceduti ad una 
società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto e la 
cartolarizzazione di tali crediti. I crediti ceduti, nonché tutti gli altri 
diritti acquisiti dalla citata società nei confronti dell'INPS o di terzi a 
tutela dei portatori dei titoli emessi, ovvero dei finanziamenti contratti dalla 
società stessa ai sensi del comma 5, costituiscono patrimonio separato a tutti 
gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. 
Sul patrimonio separato relativo a ciascuna operazione non sono ammesse azioni 
da parte di creditori fintanto che non siano stati integralmente soddisfatti i 
diritti dei portatori dei titoli ovvero dei prestatori. La società indicata nel 
presente comma potrà essere costituita con atto unilaterale dall'INPS ovvero da 
terzi per conto o anche solo nell'interesse dell'INPS (51). 
5. Alla società per azioni di cui al comma 4 si applicano le disposizioni 
contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , ad 
esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, nonché le 
corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo 
unico. La società per azioni di cui al comma 4 finanzierà le operazioni di 
acquisto dei crediti mediante emissione di titoli ovvero contrazione di 
prestiti. I decreti di cui al comma 2 definiranno i termini e le condizioni 
della procedura di vendita dei titoli ovvero dei finanziamenti da raccogliersi 
da parte della società per azioni di cui al comma 4. Ai titoli emessi si 
applicano gli articoli 129 e 143 del citato testo unico emanato con decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ; all'emissione dei predetti titoli non si 
applica l'articolo 11 del medesimo testo unico. Ai fini delle imposte sui 
redditi, i titoli di cui al presente comma sono soggetti alla disciplina 
prevista per i titoli obbligazionari e similari emessi da società quotate nei 
mercati regolamentati, fatta eccezione per l'ultimo periodo del comma 1 
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600. Gli interessi e gli altri proventi corrisposti in relazione ai 
finanziamenti effettuati da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti 
negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati 
dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e raccolti dalla società di cui al comma 4 
per finanziare l'operazione di acquisto dei crediti, non sono soggetti alle 
imposte sui redditi (52). 
6. L'INPS iscrive a ruolo i crediti oggetto della cessione, secondo le modalità 
previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ad 
eccezione dei crediti oggetto di dilazione concessa antecedentemente al 30 
novembre 1999, dei crediti di regolarizzazione contributiva agevolata prevista 
da norme di legge e dei crediti già oggetto di procedimenti civili di cognizione 
ordinaria e di esecuzione; rende esecutivi i ruoli e li affida in carico ai 
concessionari del servizio di riscossione dei tributi. Per tali crediti l'INPS 
forma elenchi da trasmettere al cessionario. L'INPS forma separati elenchi dei 
crediti ceduti in contestazione, in dilazione e in regolarizzazione contributiva 
agevolata prevista da norme di legge. Nei rapporti tra cedente e cessionario 
tali elenchi e la copia dei ruoli costituiscono documenti probatori dei crediti 
ai sensi dell'articolo 1262 del codice civile (53). 
7. I concessionari provvedono alla riscossione coattiva dei ruoli ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , e riversano le 
somme riscosse al cessionario. 
8. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce successione a 
titolo particolare nel diritto ceduto. Nei procedimenti civili di cognizione e 
di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, 
commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Il cessionario può 
intervenire in tali procedimenti ma non può essere chiamato in causa, fermo 
restando che l'INPS non può in ogni caso essere estromesso. Qualora, 
successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i debitori 
promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione 
ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 
, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste 
litisconsorzio necessario nel lato passivo tra l'INPS ed il cessionario. 
9. I rapporti tra il cessionario e i concessionari della riscossione sono 
regolati contrattualmente, con convenzione tipo approvata dall'INPS. Con tale 
convenzione sono determinati i compensi da corrispondere al concessionario e 
stabilite idonee forme di controllo sull'efficienza dei concessionari. Il 
cessionario si obbliga nei confronti dell'INPS a stipulare con i concessionari 
convenzioni conformi alla convenzione tipo. Ai concessionari spettano i compensi 
ed i rimborsi spese definiti ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 
1 della legge 28 settembre 1998, n. 337 . 
10. Il concessionario e il cessionario comunicano all'INPS, in via telematica, 
secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del 
lavoro e della previdenza sociale, i dati relativi all'andamento delle 
riscossioni. L'INPS comunica periodicamente al cessionario gli esiti dei giudizi 
di cui al comma 8. 
11. Il cessionario trattiene le somme riscosse fino alla concorrenza della somma 
corrisposta all'INPS quale prezzo iniziale a titolo definitivo, nonché degli 
oneri per interessi ed altri accessori connessi al finanziamento delle 
operazioni di acquisto dei crediti, per la riscossione dei crediti e per i costi 
connessi alla cartolarizzazione dei crediti. Le somme riscosse a fronte dei 
crediti ceduti sono destinate in via prioritaria dal cessionario al 
soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi o dei prestiti 
contratti dallo stesso ai sensi del comma 5, nonché al pagamento degli altri 
oneri e costi connessi all'operazione di cartolarizzazione. Le somme riscosse in 
eccedenza a quelle indicate nel periodo precedente vengono riversate all'INPS 
secondo le norme stabilite nel contratto di cessione dei crediti di cui al comma 
1. L'INPS potrà assumere, ai fini della cessione e cartolarizzazione dei 
crediti, tutti gli impegni accessori che siano richiesti per il buon esito 
dell'operazione, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di 
cartolarizzazione e che saranno indicati nei decreti di cui al comma 2 (54). 
12. I concessionari rendono all'INPS il conto della gestione ai sensi 
dell'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 
gennaio 1988, n. 43 . 
13. L'amministrazione finanziaria effettua nei confronti del concessionario 
controlli a campione sull'efficienza della riscossione. 
14. [Resta fermo il diritto al risarcimento dei danni derivanti all'INPS 
dall'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal cessionario] (55). 
15. A seguito della costituzione della società di cui all'articolo 15, avente 
per oggetto esclusivo la gestione dei rimborsi dei crediti di imposta e 
contributivi, la gestione dei crediti ceduti viene trasferita a tale società 
secondo termini e modalità da definirsi nei decreti di cui al comma 2 (56). 
16. Le cessioni di cui ai commi precedenti nonché tutti gli altri atti e 
prestazioni posti in essere per il perfezionamento dell'operazione di 
cartolarizzazione di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di 
registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta (57). 
17. Con i regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662 , è disciplinato il versamento dei contributi 
previdenziali dovuti in base a dichiarazione unificata sulla base delle modalità 
e dei tassi previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 . 
18. L'INPS, al fine di realizzare celermente i propri incassi, può procedere in 
ciascun anno, nell'ambito di piani concordati con i Ministeri vigilanti e 
attraverso delibere del proprio consiglio di amministrazione, alla cessione dei 
crediti di cui al comma 2, quarto periodo. La cessione, al momento del 
trasferimento del credito, produce la liberazione del cedente nei confronti del 
cessionario e non può essere effettuata per una entità complessiva inferiore 
all'ammontare dei contributi (58). 
18-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la legge 30 
aprile 1999, n. 130 (59). 
19. ... (60). 



(47)  Comma prima sostituito dall'art. 1, D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (Gazz. 
Uff. 7 settembre 1999, n. 210), nel testo integrato dalla relativa legge di 
conversione 5 novembre 1999, n. 402 (Gazz. Uff. 6 novembre 1999, n. 261) e poi 
così modificato dall'art. 102, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388, dall'art. 
1, comma 5, D.L. 8 luglio 2002, n. 138 e dal comma 42-quinquies dell'art. 3, 
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione. 
Vedi, anche, il comma 42-sexies del suddetto articolo 3. 
(48)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (Gazz. 
Uff. 7 settembre 1999, n. 210), nel testo integrato dalla relativa legge di 
conversione 5 novembre 1999, n. 402 (Gazz. Uff. 6 novembre 1999, n. 261). In 
attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 5 novembre 1999, 
il D.M. 5 novembre 1999, il D.M. 2 dicembre 1999, il D.M. 8 settembre 2000, il 
D.M. 27 ottobre 2000, il D.M. 15 novembre 2000, il D.M. 17 maggio 2001, il D.M. 
23 maggio 2002, il D.M. 16 luglio 2002, il D.M. 17 marzo 2003, il D.M. 15 luglio 
2003, il D.M. 31 agosto 2004, il D.M. 29 novembre 2004, il D.M. 16 settembre 
2005 e il D.M. 30 novembre 2005. 
(49)  L'art. 1, D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (Gazz. Uff. 7 settembre 1999, n. 
210), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 5 novembre 1999, 
n. 402 (Gazz. Uff. 6 novembre 1999, n. 261), entrata in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione, al comma 1-bis, ha così disposto: 
"1-bis. Il primo periodo dei decreti di cui all'art. 13, comma 2, primo periodo, 
della legge 23 dicembre 1998, n. 488, come sostituito dal comma 1, lettera b), 
del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli eventuali successivi 
decreti sono emanati entro 15 giorni dalla data di inizio di ciascuna ulteriore 
fase tecnico-operativa dell'operazione di cartolarizzazione". 
(50)  Periodo così sostituito dall'art. 1, D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (Gazz. 
Uff. 7 settembre 1999, n. 210). 
(51)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (Gazz. 
Uff. 7 settembre 1999, n. 210). 
(52)  Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (Gazz. 
Uff. 7 settembre 1999, n. 210), nel testo integrato dalla relativa legge di 
conversione 5 novembre 1999, n. 402 (Gazz. Uff. 6 novembre 1999, n. 261). 
(53)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (Gazz. 
Uff. 7 settembre 1999, n. 210), nel testo integrato dalla relativa legge di 
conversione 5 novembre 1999, n. 402 (Gazz. Uff. 6 novembre 1999, n. 261). 
(54)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (Gazz. 
Uff. 7 settembre 1999, n. 210). 
(55)  Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (Gazz. Uff. 7 
settembre 1999, n. 210), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 
5 novembre 1999, n. 402 (Gazz. Uff. 6 novembre 1999, n. 261). 
(56)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (Gazz. 
Uff. 7 settembre 1999, n. 210), nel testo integrato dalla relativa legge di 
conversione 5 novembre 1999, n. 402 (Gazz. Uff. 6 novembre 1999, n. 261). 
(57)  Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (Gazz. 
Uff. 7 settembre 1999, n. 210). 
(58)  L'attuale comma 18 così sostituisce gli originari commi 18 e 19, per 
effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (Gazz. 
Uff. 7 settembre 1999, n. 210), nel testo integrato dalla relativa legge di 
conversione 5 novembre 1999, n. 402 (Gazz. Uff. 6 novembre 1999, n. 261). 
(59)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (Gazz. Uff. 7 
settembre 1999, n. 210), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 
5 novembre 1999, n. 402 (Gazz. Uff. 6 novembre 1999, n. 261). 
(60)  L'attuale comma 18 così sostituisce gli originari commi 18 e 19, per 
effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (Gazz. 
Uff. 7 settembre 1999, n. 210), nel testo integrato dalla relativa legge di 
conversione 5 novembre 1999, n. 402 (Gazz. Uff. 6 novembre 1999, n. 261). 
 





14. Regolamentazione rateale di debiti per contributi ed accessori.
1. Ferme restando le maggiorazioni previste in materia di regolamentazione 
rateale dei debiti contributivi previdenziali ed assistenziali e di sanzioni in 
caso di ritardato o omesso versamento degli stessi, con effetto dal 1° gennaio 
1999, per la determinazione del tasso di interesse di differimento e di 
dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e 
successive modificazioni, è preso a base il tasso ufficiale di sconto. 



 





15. Società per la cartolarizzazione.
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire o a 
promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una società a 
responsabilità limitata con capitale sociale iniziale di 10.000 euro avente ad 
oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione 
dei crediti d'imposta e contributivi ovvero di altri crediti dello Stato e di 
altri enti pubblici. Ai crediti futuri sono assimilati altri proventi di natura 
non tributaria appartenenti allo Stato. La società può essere costituita anche 
con atto unilaterale del Ministero dell'economia e delle finanze; non si 
applicano in tale caso le disposizioni previste dall'articolo 2497, secondo 
comma, del codice civile. Delle obbligazioni risponde, nei confronti dei 
portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 3, nonché 
di ogni altro creditore, nell'àmbito di ciascuna operazione di 
cartolarizzazione, esclusivamente il patrimonio separato con i beni e i diritti 
di cui al comma 4 (61). 
2. Le caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 
sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle 
finanze e, se l'operazione di cartolarizzazione riguarda crediti di enti 
pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, con uno o più decreti del 
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro vigilante. 
All'atto di ogni operazione di cartolarizzazione è nominato un rappresentante 
comune dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di 
nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei titoli, approva le 
modificazioni delle condizioni dell'operazione (62). 
3. La società di cui al comma 1 finanzia le operazioni di cartolarizzazione, 
anche in più fasi, mediante emissione di titoli, ovvero mediante assunzione di 
finanziamenti. 
4. I crediti e gli altri proventi ceduti di cui al comma 1, nonché ogni altro 
diritto acquisito nell'àmbito delle singole operazioni di cartolarizzazione 
dalla società ivi indicata nei confronti dello Stato, di enti pubblici o di 
terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della 
società stessa e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio 
separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai 
portatori dei titoli emessi ovvero dai concedenti i finanziamenti di cui al 
comma 3. 
5. Il ricavo delle operazioni di cessione dei crediti di imposta viene destinato 
al rimborso dei debiti di imposta o in alternativa, secondo modalità da 
definirsi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati i 
casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti assunti dalla società di cui al 
comma 1 benefìciano in tutto o in parte della garanzia dello Stato e sono 
specificati i termini e le condizioni della stessa. 
7. Alla società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel 
titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, 
commi 2, o 3, lettere b) e c), e 4, e dell'articolo 107, nonché le 
corrispondenti norme sanzio-natorie previste dal titolo VIII del medesimo testo 
unico. 
8. I titoli emessi dalla società di cui al comma 1 sono assimilati ai fini 
fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora 
siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne 
sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri. Gli interessi e altri 
proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti concessi da soggetti non 
residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un 
regime fiscale privilegiato, individuati dal D.M. 4 maggio 1999, del Ministero 
delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999 e 
raccolti dalla stessa società per finanziare le operazioni di cartolarizzazione 
di cui al comma 1, non sono soggetti alle imposte sui redditi. 
9. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 4 non è soggetto alle imposte sui 
redditi, nè all'imposta regionale sulle attività produttive. Le operazioni di 
cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti, contratti, trasferimenti e 
prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse, sono esenti 
dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e 
catastale e da ogni altra imposta indiretta. Non si applica la ritenuta prevista 
dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti 
bancari delle società di cui al comma 1. 
10. Alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di imposta e 
contributivi o comunque crediti in relazione ai quali sia prevista l'iscrizione 
a ruolo ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 
46, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 
I richiami all'INPS ed ai decreti ministeriali ivi contenuti devono, 
rispettivamente, intendersi riferiti, in quanto compatibili, al Ministero 
dell'economia e delle finanze ed agli enti pubblici parte delle operazioni di 
cui al comma 1, ovvero ai decreti di cui al comma 2. Alle cessioni dei crediti 
effettuate nell'àmbito di operazioni di cartolarizzazione dello Stato e di altri 
enti pubblici, previste dalla legge ovvero approvate con provvedimenti 
dell'Amministrazione dello Stato, non si applicano gli articoli 69, commi 1, 2 e 
3, e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (63). 
11. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, per quanto 
compatibili. In deroga al comma 6 dell'articolo 2 della medesima legge, la 
riscossione dei crediti e dei proventi ceduti può essere svolta, oltre che dalle 
banche e dagli intermediari finanziari indicati nel citato comma 6, anche dallo 
Stato, dagli enti pubblici di cui al comma 1 e dagli altri soggetti il cui 
intervento è previsto dalle disposizioni del presente decreto e dai decreti di 
cui al comma 2. In tale caso le operazioni di riscossione non sono oggetto 
dell'obbligo di verifica di cui al citato comma 6 della legge n. 130 del 1999 
(64). 



(61)  Comma così modificato dall'art. 84, comma 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289. 
(62)  Con D.M. 27 novembre 2001 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2001, n. 283), sono state 
determinate le operazioni di cartolarizzazione dei crediti e proventi 
appartenenti allo Stato, derivanti dai giochi del Lotto e dell'Enalotto. Per la 
cartolarizzazione dei crediti dell'I.N.P.D.A.P. vedi il D.M. 21 novembre 2003 e 
il D.M. 23 dicembre 2003. Per la cessione dei crediti relativi a finanziamenti 
di investimenti in ricerca ed innovazione vedi il D.M. 16 settembre 2004. 
(63)  Comma così modificato dal comma 11 dell'art. 26, D.L. 30 settembre 2003, 
n. 269. 
(64)  Articolo prima modificato dall'art. 2, D.L. 6 settembre 1999, n. 308 
(Gazz. Uff. 7 settembre 1999, n. 210), nel testo integrato dalla relativa legge 
di conversione 5 novembre 1999, n. 402 (Gazz. Uff. 6 novembre 1999, n. 261) e 
poi così sostituito dall'art. 102, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'art. 22, 
D.L. 25 settembre 2001, n. 350, come modificato della relativa legge di 
conversione. 
 





16. Rimborsi automatizzati.
1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare ai sensi 
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono 
rideterminate le modalità per l'esecuzione dei rimborsi delle imposte, mediante 
procedura automatizzata. 
2. Sino alla data di attuazione di nuove modalità per l'erogazione dei rimborsi 
d'imposta fino a lire 20.000 e di quelli di importo superiore per i quali sono 
maturati interessi fino a lire 20.000, da effettuare da parte di competenti 
uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, sono istituite apposite 
contabilità speciali intestate ai direttori degli uffici medesimi, alimentate 
con gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base 4.1.2.2 
"Restituzioni e rimborsi di imposte" (capitolo 3521) e 4.1.4.1 "Interessi di 
mora" (capitolo 3500) dello stato di previsione del Ministero delle finanze, e 
nelle corrispondenti unità previste per gli esercizi successivi (65). 
3. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze, emanato di concerto con 
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono 
stabilite le modalità per l'effettuazione dei rimborsi d'imposta di cui al comma 
2 ed il pagamento dei relativi interessi (66). 



(65)  Comma così modificato dall'art. 26, L. 13 maggio 1999, n. 133. 
(66)  Per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.Dirig. 
27 agosto 1999. 
 





17. Abrogazione del decreto-legge n. 378 del 1998 e norma di sanatoria.
1. Il decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378 (67), recante restituzione del 
contributo straordinario per l'Europa ed altre disposizioni tributarie urgenti, 
è abrogato. Restano in ogni caso validi gli atti ed i provvedimenti adottati e 
sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base 
del medesimo decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378 (68). 



(67)  Il D.L. 2 novembre 1998, n. 378 non è stato convertito in legge. 
(68)  Il D.L. 2 novembre 1998, n. 378 non è stato convertito in legge. 
 





18. Ulteriori disposizioni concernenti rimborsi.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, i fondi occorrenti all'erogazione dei 
rimborsi previsti dagli articoli 18 e 19 del decreto 28 dicembre 1993, n. 567 , 
del Ministro delle finanze, sono prelevati dalla contabilità speciale "fondi di 
bilancio" istituita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del 
Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189 , e messi a disposizione dei 
concessionari della riscossione, su apposite contabilità speciali aperte presso 
le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. 
2. Le somme accreditate nelle contabilità speciali e non utilizzate entro il 31 
dicembre sono riversate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello 
Stato per essere riassegnate all'unità previsionale di base 4.1.2.2 
"Restituzione e rimborsi di imposte" dello stato di previsione del Ministero 
delle finanze per l'anno finanziario 1999 e corrispondenti unità per gli 
esercizi successivi. 
3. Per l'effettuazione dei controlli sull'utilizzazione delle somme erogate per 
l'esecuzione dei rimborsi, entro il 31 gennaio di ogni anno i concessionari 
presentano la rendicontazione delle operazioni effettuate alle ragionerie 
provinciali dello Stato. 
4. Le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, 
ivi comprese quelle relative all'acquisizione dei dati sui fondi messi a 
disposizione dei concessionari della riscossione, nonché sui rimborsi erogati 
dagli stessi, sono disciplinate con decreto del direttore generale del 
dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, emanato di concerto con 
il ragioniere generale dello Stato. 



 





Capo V - Altre entrate 
19. Beni immobili statali.
01. Le amministrazioni dello Stato, i comuni ed altri soggetti pubblici o 
privati possono proporre al Ministero delle finanze e all'Agenzia del demanio, 
dalla data di piena operatività della stessa, determinata ai sensi dell'articolo 
73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo sviluppo, la 
valorizzazione o l'utilizzo di determinati beni o complessi immobiliari 
appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato, presentando un apposito progetto 
(69). 
1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio 
immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, di concerto con il Ministro delle finanze, e, relativamente agli 
immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le attività culturali, 
nonché, relativamente agli immobili soggetti a tutela ambientale, con il 
Ministro dell'ambiente anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, può 
conferire o vendere a società per azioni, anche appositamente costituite, 
compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge 
o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità 
di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi, per 
la loro più proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica si avvale di uno o più consulenti immobiliari o 
finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga 
alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie 
società nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi 
dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi 
relativamente alle operazioni di conferimento o di vendita per le quali abbiano 
prestato attività di consulenza. I valori di conferimento, ai fini di quanto 
previsto dall'articolo 2343 del codice civile, sono determinati in misura 
corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono 
determinati in base alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo Stato 
è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto 
sul bene. Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di titolarità 
del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni 
di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le 
modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi 
dell'articolo 32 della presente legge (70). 
1-bis. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 99, ultimo periodo, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni (71). 
1-ter. All'atto della costituzione dell'apposita società ai sensi del comma 1 la 
partecipazione azionaria è attribuita nella misura del 51 per cento ai comuni 
nella cui circoscrizione ricadono i beni, se il progetto di valorizzazione e 
gestione dei beni è presentato dagli stessi comuni. Il capitale iniziale delle 
società è rappresentato dal valore dei beni conferiti. La partecipazione di 
altri soci pubblici o privati avviene mediante aumento di capitale riservato ai 
soci stessi, da sottoscrivere esclusivamente in danaro. Se il progetto è 
presentato da una amministrazione dello Stato ovvero da altri soggetti pubblici 
o privati, si applica l'articolo 3, comma 95, lettera b), della legge 23 
dicembre 1996, n. 662 (72). 
1-quater. Fino alla data di piena operatività dell'Agenzia del demanio, 
determinata ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 
luglio 1999, n. 300, le azioni dello Stato spettano al Ministero del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica. I proventi comunque derivanti dalle 
partecipazioni alla società di cui al comma 1-ter, ovvero dalla loro 
alienazione, sono ripartiti in proporzione delle quote possedute. Nel caso in 
cui i progetti di valorizzazione, sviluppo, utilizzo o gestione riguardino 
immobili del Ministero della difesa i proventi spettanti allo Stato sono 
attribuiti al Ministero stesso con le modalità, nei limiti e per i fini di cui 
all'articolo 44, comma 4, della presente legge (73). 
2. [Si applica l'articolo 3, comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662 , oppure, ove i beni ricadano nella circoscrizione di un solo comune, è 
attribuita ad esso una partecipazione nelle società di cui al comma 1 nei limiti 
stabiliti dalla medesima norma] (74). 
3. Le società cui sono conferiti beni che non possono essere alienati ne curano 
la gestione e la valorizzazione e corrispondono un compenso annuo allo Stato a 
titolo di corrispettivo per la loro utilizzazione (75). 
4. Il capitale delle società di cui al comma 1-ter, fermi restando i vincoli 
gravanti sui beni, può essere ceduto ad amministrazioni pubbliche e a soggetti 
privati (76). 
5. È soppresso il termine di cui all'articolo 3, comma 88, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662 , prorogato dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449 , per la individuazione di beni e di diritti reali immobiliari 
costituenti apporto dello Stato ai fondi immobiliari di cui all'articolo 14-bis 
della legge 25 gennaio 1994, n. 86 , e successive modificazioni. È inoltre 
soppresso il termine per promuovere la costituzione di fondi istituiti con 
l'apporto dei beni predetti, di cui all'articolo 3, comma 91, della citata legge 
n. 662 del 1996 . 
6. Possono essere affidati in concessione o con contratto a privati o ad 
amministrazioni pubbliche, che promuovono e si obbligano ad attuare il relativo 
progetto, l'adattamento, la ristrutturazione o la ricostruzione di beni immobili 
non più utilizzati dall'amministrazione statale e dagli enti locali, per la loro 
proficua utilizzazione da parte degli stessi soggetti e con corresponsione, per 
il tempo di godimento dei beni, di un prezzo all'amministrazione statale ed agli 
enti locali fissato tenendo conto dell'impegno finanziario derivante 
dall'esecuzione del progetto e del valore di mercato del bene. La revoca della 
concessione o la risoluzione del contratto possono essere disposte, in accordo 
con il terzo finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte del 
concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni assunte con il terzo 
finanziatore. 
6-bis. Nei casi in cui il progetto di sviluppo, valorizzazione o utilizzo dei 
beni o complessi immobiliari presentato ai sensi del comma 01 richieda, per la 
sua attuazione, decisioni rimesse alle competenze di amministrazioni pubbliche 
diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, può essere nominato un 
commissario straordinario del Governo, da scegliere preferibilmente tra i 
componenti della giunta regionale competente per territorio, che promuove e cura 
il coordinamento degli adempimenti necessari, ivi compresa la convocazione di 
una conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il commissario 
è comunque nominato qualora le amministrazioni interessate, diverse da quella 
proponente e dall'Agenzia del demanio, appartengano a diversi livelli di governo 
(77). 
6-ter. Per particolari esigenze, connesse alla localizzazione e concentrazione 
degli immobili o complessi immobiliari per i quali siano stati proposti, o sia 
opportuno promuovere, gli interventi di cui al comma 01, può essere nominato, in 
luogo del commissario straordinario previsto dal comma 6-bis, un commissario 
straordinario del Governo con competenza estesa al territorio regionale, con i 
compiti di cui al predetto comma 6-bis (78). 
6-quater. La conferenza di servizi, per quanto non previsto dalla presente 
legge, opera secondo le modalità e con gli effetti di cui agli articoli da 14 a 
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e 
integrazioni. La conferenza approva il progetto, ivi comprese, ove necessario, 
le varianti ai piani di settore vigenti e la sdemanializzazione del bene, 
nonché, per gli immobili adibiti ad uso governativo, su proposta del commissario 
straordinario del Governo, ove nominato, una loro diversa destinazione, previa 
rilocalizzazione delle relative attività. La conferenza di servizi fissa altresì 
il termine entro il quale il progetto medesimo deve essere attuato. 
L'approvazione del progetto o dei piani di cui, rispettivamente, ai commi 6-bis 
e 6-quinquies determina, ove previsto dagli obiettivi dell'intervento, il 
trasferimento della proprietà degli immobili a favore degli enti interessati. Se 
è stata costituita la società di cui al comma 1-ter, il progetto esecutivo 
dell'intervento di sviluppo, valorizzazione e utilizzo dei beni o complessi 
immobiliari ed il relativo piano finanziario sono predisposti a cura della 
società medesima. Nel caso di mancata attuazione del piano entro il termine 
previsto dalla conferenza di servizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, 
con proprio decreto, dispone la retrocessione del bene allo Stato (79). 
6-quinquies. I beni immobili appartenenti allo Stato, per i quali non siano 
stati presentati progetti di valorizzazione o gestione ai sensi del comma 01, 
non adibiti ad uso governativo ma compresi in piani di sviluppo, valorizzazione 
od utilizzo predisposti da comuni, province o regioni sul cui territorio 
insistono, sono, su richiesta degli enti medesimi, trasferiti agli enti stessi 
sulla base di apposita convenzione che determina le condizioni e le modalità del 
trasferimento e le quote di partecipazione dello Stato alla fruizione dei 
proventi derivanti dalla successiva valorizzazione, gestione o dismissione dei 
beni, nonché l'eventuale retrocessione dei beni stessi allo Stato, con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata attuazione del 
piano di valorizzazione o gestione entro un congruo termine stabilito nella 
convenzione. Si applicano le modalità di seguito indicate. I piani di sviluppo, 
valorizzazione od utilizzo devono essere sottoposti ad una conferenza di 
servizi, istruita da un commissario straordinario, da scegliere preferibilmente 
tra i componenti della giunta regionale competente per territorio, nominato ai 
sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e convocata dal 
Presidente del Consiglio dei ministri, cui partecipano gli enti locali nel cui 
àmbito territoriale insistono gli immobili oggetto del piano, nonché 
rappresentanti delle altre amministrazioni statali interessate, nominati dal 
Presidente del Consiglio dei ministri, e dell'Agenzia del demanio, dalla data di 
piena operatività di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 
luglio 1999, n. 300. Per la conferenza di servizi si applica il disposto del 
comma 6-quater (80). 
7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo, salvo quanto 
diversamente previsto, si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei 
ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, del Ministro delle finanze e degli altri Ministri 
competenti (81). 
8. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 114, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662 . 
8-bis. Il commissario straordinario, ove verifichi, in sede di conferenza di 
servizi, l'inerzia delle amministrazioni dello Stato o l'emergere di valutazioni 
contrastanti tra le stesse, può chiedere che sia attivata la procedura di cui 
alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 
400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 303 (82). 
9. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 
127 , la parola: "novanta" è sostituita dalla seguente: "centoventi". 
9-bis. Qualora gli interventi di cui al presente articolo abbiano ad oggetto 
immobili appartenenti al demanio storico-artistico, si applicano le disposizioni 
dell'articolo 32, nonché del regolamento dallo stesso articolo previsto, ove 
emanato. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto 
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (83). 
10. Sulla attuazione delle disposizioni del presente articolo, sulla entità e 
qualità della valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, i Ministri 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze 
presentano una relazione annuale al Parlamento (84). 
10-bis. I beni immobili per i quali non sussiste possibilità di utilizzazione 
nei modi previsti dai commi da 01 a 10 possono essere assegnati in concessione, 
anche gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto 
stabilito con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, nel 
rispetto dei seguenti princìpi: 
a) autorizzazione della concessione o della locazione ai soggetti interessati da 
parte del Ministro delle finanze; 
b) utilizzazione dei beni ai fini di interesse pubblico o di particolare 
rilevanza sociale; 
c) individuazione della tipologia dei beni per i quali è necessaria 
l'autorizzazione; 
d) revoca della concessione o risoluzione del contratto di locazione in caso di 
violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione (85). 
10-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al 
comma 10-bis sono abrogate le norme, anche di legge, incompatibili (86). 
10-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immobili 
di cui all'articolo 3, commi da 99 a 105, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 
come modificato e integrato dall'articolo 4, commi da 3 a 7, della legge 23 
dicembre 1999, n. 488, inclusi negli elenchi predisposti dal Ministero delle 
finanze e oggetto di specifici programmi di dismissione (87). 



(69)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 2 aprile 2001, n. 136. 
(70)  Comma prima sostituito dall'art. 4, comma 10, L. 23 dicembre 1999, n. 488 
e poi così modificato dall'art. 1, L. 2 aprile 2001, n. 136. 
(71)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 2 aprile 2001, n. 136. 
(72)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 2 aprile 2001, n. 136. 
(73)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 2 aprile 2001, n. 136. 
(74)  Comma abrogato dall'art. 1, L. 2 aprile 2001, n. 136. 
(75)  Comma così modificato dall'art. 1, L. 2 aprile 2001, n. 136. 
(76)  Comma così sostituito dall'art. 1, L. 2 aprile 2001, n. 136. 
(77)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 2 aprile 2001, n. 136. 
(78)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 2 aprile 2001, n. 136. 
(79)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 2 aprile 2001, n. 136. 
(80)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 2 aprile 2001, n. 136. 
(81)  Comma così modificato dall'art. 1, L. 2 aprile 2001, n. 136. 
(82)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 2 aprile 2001, n. 136. 
(83)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 2 aprile 2001, n. 136. 
(84)  Comma così modificato dall'art. 1, L. 2 aprile 2001, n. 136. 
(85)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 2 aprile 2001, n. 136. 
(86)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 2 aprile 2001, n. 136. 
(87)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 2 aprile 2001, n. 136. 
 





20. Servizi pubblici e servizi a rete.
1. Per gli anni 1999 e 2000 tutti i corrispettivi a qualsiasi titolo dovuti in 
misura fissa dalle imprese per l'esercizio di servizi pubblici, ovvero di 
servizi a rete in base a concessione, autorizzazione, licenza o altro atto di 
consenso da parte dello Stato, con esclusione di quelli di cui al comma 2, 
continuano ad essere corrisposti nella misura prevista per il 1998, aumentata di 
una percentuale pari al tasso programmato di inflazione per gli anni medesimi. 
2. È istituito un contributo sulle attività di installazione e fornitura di reti 
di telecomunicazioni pubbliche, di fornitura al pubblico di servizi di telefonia 
vocale e di servizi di comunicazioni mobili e personali; il contributo è dovuto 
dai titolari di concessioni di servizi di telecomunicazioni pubbliche, ovvero di 
licenze per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni 
pubbliche, per servizi al pubblico di telefonia vocale o di comunicazioni mobili 
e personali. Tale contributo è determinato per il 1999 nella misura del 3 per 
cento, per il 2000 nella misura del 2,7 per cento, per il 2001 nella misura del 
2,5 per cento, per il 2002 nella misura del 2 per cento e per il 2003 nella 
misura dell'1,5 per cento, calcolata sul fatturato relativo a tutti i servizi e 
prestazioni di telecomunicazioni dell'anno precedente. Per i soggetti con 
fatturato inferiore a 200 miliardi di lire nell'anno di riferimento per il 
computo del contributo, le predette aliquote sono fissate al 2 per cento fino al 
2002 ed all'1,5 per cento nel 2003. Per questi ultimi il contributo non è dovuto 
in caso di perdite di esercizio. Il contributo è versato entro trenta giorni 
dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio a cui il fatturato si 
riferisce. Entro il 15 dicembre di ciascun anno è versato un acconto sul 
contributo dovuto per l'anno successivo pari per il 1999 al 70 per cento, per il 
2000 all'85 per cento e per il 2001 e gli anni successivi al 95 per cento del 
contributo dovuto per l'anno precedente. Per il 1999 l'acconto è determinato in 
relazione alle previsioni di fatturato per lo stesso anno, in misura, comunque, 
non inferiore al fatturato 1998. Le modalità attuative del presente comma sono 
disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni (88). 
3. Dal 1° gennaio 1999 agli esercenti dei servizi pubblici di telecomunicazione 
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del testo unico delle 
disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. 
4. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della 
Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono abrogati e sono annullati eventuali 
effetti intervenuti in attuazione delle disposizioni predette. 
5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 
23 agosto 1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, sono disciplinati i servizi di telecomunicazioni ad uso 
privato attraverso l'introduzione degli istituti della licenza individuale, 
della autorizzazione generale e della dichiarazione (89). 
6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono fissati i contributi 
inerenti alle attività di telecomunicazioni ad uso privato sulla base dei 
criteri stabiliti nei commi 20 e 21 dell'articolo 6 del decreto del Presidente 
della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 , in misura comunque non inferiore a 
quella dovuta per il 1998, aumentata di una percentuale pari al tasso di 
inflazione programmato. 
7. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 si applicano le 
disposizioni del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , relative alle concessioni di servizi di 
telecomunicazioni ad uso privato. 
8. I contributi per l'attività ad uso privato svolta dalle società costituite ai 
sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 , sono 
regolati dalle disposizioni dei commi 5 e seguenti del presente articolo; quelli 
per l'attività ad uso pubblico svolta dalle medesime società sono regolati, 
salvo quanto previsto dal comma 2, dal decreto 5 febbraio 1998 del Ministro 
delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 
1998. 



(88)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21 marzo 
2000. Il contributo di cui al presente articolo è abolito ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 1, Del.Aut.gar.com. 21 dicembre 2000, n. 14/00/CIR (Gazz. 
Uff. 24 gennaio 2001, n. 19), modificata dalla Del.Aut.gar.com. 4 aprile 2001 n. 
6/01/CIR (Gazz. Uff. 20 aprile 2001, n. 92).. 
(89)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 5 
ottobre 2001, n. 447. 
 





21. Disposizioni varie in materia fiscale.
1. Per la ristrutturazione delle reti distributive il reddito di impresa degli 
esercenti impianti di distribuzione di carburante è ridotto, a titolo di 
deduzione forfettaria, di un importo pari alle seguenti percentuali 
dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del 
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 : 
a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi; 
b) 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi; 
c) 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi (90). 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il periodo d'imposta in 
corso al 31 dicembre 1998 e per i due periodi di imposta successivi (91). 
3. All'articolo 3, comma 134, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , 
il numero 3) è abrogato. 
4. ... (92). 
5. A valere dall'anno 1999 il diritto annuale di licenza per gli esercizi di 
vendita di prodotti alcolici, previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera e), 
del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , è 
soppresso. 
6. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) ... (93); 
b) la lettera c) è abrogata. 
7. Alle minori entrate derivanti dai commi 5 e 6 si provvede mediante l'utilizzo 
delle maggiori entrate derivanti dall'aumento della componente specifica 
dell'imposta di consumo sulle sigarette, in applicazione dell'articolo 6 della 
legge 7 marzo 1985, n. 76 . 



(90)  Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche: per il 
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due periodi di imposta 
successivi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 3, L. 23 dicembre 
2000, n. 388; per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi 
di quanto disposto dall'art. 1, comma 129, L. 23 dicembre 2005, n. 266; per il 
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, ai sensi di quanto disposto dal 
comma 393 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(91)  Vedi, anche, l'art. 6, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(92)  Sostituisce il comma 9 dell'art. 10, L. 8 maggio 1998, n. 146. 
(93)  Sostituisce la lett. b) al comma 1 dell'art. 28, D.L. 30 agosto 1993, n. 
331. 
 





TITOLO II 
Disposizioni in materia di spesa 
Capo I - Disposizioni in materia di personale 
22. Assunzioni di personale.
1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) ... (94); 
b) ... (95); 
c) ... (96); 
d) ... (97). 
2. L'articolo 4 del regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127 , è abrogato. 
3. All'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 482 , sono 
soppresse le parole da: "non può avere" fino a: "non consecutivi,". 
4. Il termine del 31 dicembre 1998, di cui al comma 18 dell'articolo 1 della 
legge 28 dicembre 1995, n. 549 , come da ultimo prorogato dal comma 23, secondo 
periodo, dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , è prorogato al 
31 dicembre 1999. 
5. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad assumere, al 
di fuori della previsione di fabbisogno di cui all'articolo 39 della legge 27 
dicembre 1997, n. 449 , nel 1999 e nel 2000, mille unità di personale a tempo 
determinato, con prestazioni di lavoro a tempo parziale, per profili 
professionali delle qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata 
non superiore ad un anno, prorogabile a due. Il personale è destinato a 
garantire l'apertura pomeridiana, serale e festiva di musei, gallerie, monumenti 
e scavi di antichità dello Stato, biblioteche e archivi. Al relativo onere si 
provvede con quota parte delle entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, 
nei limiti di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Deve, 
comunque, essere assicurato un sostanziale equilibrio nella dislocazione 
territoriale delle strutture prescelte (98). 
6. Le assunzioni di personale non vedente, quale centralinista telefonico, 
massofisioterapista ed insegnante, non possono subire alcun blocco o limitazione 
sia nelle pubbliche amministrazioni sia nelle aziende private. 
7. Le disposizioni della legge 29 marzo 1985, n. 113 , si applicano anche agli 
enti locali, nelle cui piante organiche è previsto il posto di centralinista 
telefonico. 
8. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare obbligatorio, o che 
siano trattenuti in servizio per ulteriori dodici mesi oltre la ferma di leva, 
il limite massimo di età, di cui alla lettera d) della voce "Requisiti di stato 
civile" dell'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 
1997, n. 332 , è elevato a ventitré anni. 
9. ... (99). 



(94)  Sostituisce con due periodi l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 39, L. 
27 dicembre 1997, n. 449. 
(95)  Aggiunge un periodo al comma 3 dell'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(96)  Aggiunge il comma 3-bis all'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(97)  Sostituisce il comma 18 dell'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(98)  Vedi, anche, l'art. 2, L. 23 febbraio 2001, n. 29 e l'art. 34, L. 28 
dicembre 2001, n. 448. 
(99)  Aggiunge un periodo all'art. 39, comma 24, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
 





23. Riduzioni degli stanziamenti per straordinari.
1. Per il triennio 1999-2001 gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle 
prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso 
quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, di 
cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , sono ridotti del 10 
per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della 
pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della 
sicurezza pubblica, ai Vigili del fuoco, al personale della Direzione generale 
della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, dei 
dipartimenti della protezione civile e per i servizi tecnici nazionali della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, alle Forze armate per il personale 
impegnato nei settori operativi ed all'amministrazione della giustizia per i 
servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli 
internati e per i servizi di traduzione dei medesimi, nonché per la trattazione 
dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata. Per l'anno 
2001 viene assicurata altresì una ulteriore riduzione degli stanziamenti 
medesimi, relativi alle predette amministrazioni, allo scopo di compensare la 
maggiore spesa di cui al comma 2. 
2. Per l'anno 2001 gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle 
prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate e delle 
Forze di polizia sono incrementati della somma di lire 8.200 milioni. 



 





24. Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennità integrativa 
speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori 
universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di 
qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei 
colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera 
prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di 
diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, 
conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti 
contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa 
speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle 
retribuzioni contrattuali (100). 
2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1 è determinata 
entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, 
l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati 
necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è 
effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo 
successivo conguaglio (101). 
3. Con il decreto relativo all'adeguamento per l'anno 1999 si provvederà 
all'eventuale conguaglio tra gli incrementi corrisposti per l'anno 1998 e quelli 
determinati ai sensi dei commi 1 e 2. 
4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al personale di 
magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo 
dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato dal predetto 
comma 1, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, 
tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico 
complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie 
del pubblico impiego (102). 
5. Per l'anno 1998 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano 
anche ai fini dell'adeguamento retributivo dei dirigenti dello Stato incaricati 
della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di 
funzioni di analogo livello. 
6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di cui all'articolo 24 del 
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e 
integrazioni, sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 2 
ottobre 1997, n. 334 . A tal fine è autorizzata la spesa di lire 37 miliardi 
annue a decorrere dall'anno 1999 (103). 



(100) Vedi, anche, il comma 576 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(101)  La percentuale di adeguamento è stata stabilita con D.P.C.M. 30 aprile 
1999 (Gazz. Uff. 2 luglio 1999, n. 153), con D.P.C.M. 27 giugno 2000 (Gazz. Uff. 
29 agosto 2000, n. 201), con D.P.C.M. 28 maggio 2001 (Gazz. Uff. 12 luglio 2001, 
n. 160), con D.P.C.M. 17 maggio 2002 (Gazz. Uff. 11 luglio 2002, n. 161), con 
D.P.C.M. 20 giugno 2003 (Gazz. Uff. 6 agosto 2003, n. 181), con D.P.C.M. 14 
maggio 2004 (Gazz. Uff. 12 luglio 2004, n. 161), con D.P.C.M. 13 aprile 2005 
(Gazz. Uff. 20 luglio 2005, n. 167) e con D.P.C.M. 2 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 20 
novembre 2006, n. 270).
(102) Vedi, anche, il comma 576 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(103)  Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, 
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114 e, nei confronti dei funzionari appartenenti 
alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316. 
 





25. Criteri di utilizzo di somme corrisposte dai cantoni svizzeri a favore dei 
comuni italiani di confine.
1. All'articolo 6 del decreto 8 maggio 1997 del Ministro delle finanze, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1997, le parole "10 per 
cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento". 



 





(giurisprudenza di legittimità)
26. Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale 
scolastico e trattamento di fine rapporto.
1. Il quinto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 
11 luglio 1980, n. 382 , si interpreta nel senso che la parità di posizione 
prima del giudizio di conferma fra professori di prima fascia e professori di 
seconda fascia, ai fini della determinazione dello stipendio di questi ultimi 
nella misura percentuale ivi indicata, si riferisce, rispettivamente, alla 
qualifica di professore straordinario ed a quella di professore associato non 
confermato. 
2. Il terzo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 
11 luglio 1980, n. 382 , si interpreta nel senso che a coloro che hanno superato 
il giudizio di idoneità a professore associato e che sono esonerati ai sensi 
dell'articolo 111 del predetto decreto dal giudizio di conferma è attribuito il 
trattamento economico spettante ai professori associati all'atto del 
conseguimento della conferma in ruolo. 
3. L'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341, si interpreta nel senso che 
l'incremento del 42 per cento, a decorrere dal 1° maggio 1986, del trattamento 
economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie di personale ad essi 
equiparate non produce effetti sull'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , per i 
docenti ed i ricercatori universitari che optino per il regime di impegno a 
tempo pieno, i cui importi restano determinati nelle misure stabilite 
dall'articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72. 
4. Le somme corrisposte al personale del comparto ministeri per effetto 
dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'articolo 
4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e le somme liquidate sui 
trattamenti pensionistici in conseguenza dell'applicazione della sentenza della 
Corte costituzionale n. 1 del 1991 non danno luogo ad interessi né a 
rivalutazione monetaria (104) (105). 
5. Fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della 
presente legge, le somme corrisposte in difformità da quanto disposto dal comma 
4 sono considerate a titolo di acconto sui trattamenti economici e pensionistici 
in essere e recuperate con i futuri miglioramenti comunque spettanti sui 
trattamenti stessi (106). 
6. ... (107). 
7. Ai compensi per le prestazioni di cui all'articolo 66 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , così come disciplinate 
autonomamente dai regolamenti degli atenei, si applica la disciplina vigente per 
l'attività libero-professionale intramuraria di cui all'articolo 47, comma 1, 
lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive 
modificazioni e integrazioni. 
8. L'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i 
compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di 
docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, 
scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a 
cinquecento unità, determinato con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica. Presso gli enti e le associazioni che svolgono 
attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, 
riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultano iscritti 
all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , possono essere disposte, ai 
sensi dell'articolo 105 del citato testo unico, assegnazioni di docenti e 
dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Alle associazioni 
professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da esse 
promossi, nonché agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità 
istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e 
didattica, possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici nel limite 
massimo di cento unità. Le assegnazioni di cui al presente comma, ivi comprese 
quelle presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica, comportano il 
collocamento in posizione di fuori ruolo. Il personale collocato fuori ruolo 
deve aver superato il periodo di prova. Il periodo trascorso in tale posizione è 
valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del 
rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella 
quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di 
servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In 
caso di durata superiore essi sono assegnati con priorità ad una sede 
disponibile da loro scelta. È abrogato l'articolo 456 del testo unico approvato 
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con eccezione dei commi 12, 13 e 
14 (108). 
9. A decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 le associazioni professionali del 
personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché 
gli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni 
nel campo della formazione possono chiedere contributi in sostituzione del 
personale assegnato. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono 
individuati modalità e tempi per sostituire le assegnazioni con contributi nel 
limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione 
delle assegnazioni stesse. Sull'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 8 e 
al presente comma il Ministro della pubblica istruzione presenta annualmente una 
relazione al Parlamento. 
10. Possono essere disposti comandi di durata annuale del personale di cui al 
comma 8 presso università degli studi e altri istituti di istruzione superiore, 
associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi 
da esse promossi, nonché presso enti, istituzioni o amministrazioni che 
svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e 
in campo culturale e artistico, su loro richiesta e con oneri interamente a loro 
carico. I comandi che hanno complessivamente durata superiore ad un quinquiennio 
comportano la perdita della sede di titolarità. In tal caso il personale, alla 
cessazione del comando, è assegnato con priorità ad una sede disponibile di sua 
scelta. A tal fine i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del 
comma 8 e in posizione di comando ai sensi del presente comma si sommano se fra 
gli stessi non vi sia soluzione di continuità (109). 
11. Sono abrogati i commi 3 e 9, con eccezione degli ultimi due periodi, 
dell'articolo 453 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 
1994, n. 297 . Il comma 2 dello stesso articolo 453 è sostituito dal seguente: 
... (110). 
12. Il Ministro della pubblica istruzione provvede con proprio decreto a 
ridefinire i criteri e le modalità di costituzione delle classi che accolgono 
alunni in situazioni di handicap, ferme restando le dotazioni organiche 
complessive del personale stabilite ai sensi dell'articolo 40 della legge 27 
dicembre 1997, n. 449 , e dei relativi provvedimenti di attuazione. 
13. Le economie di spesa derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 8 e 11, 
stimate in lire 25 miliardi in ragione d'anno, sono utilizzate nel limite del 60 
per cento, quantificato in lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 1999, per 
elevare il limite di spesa previsto dalle vigenti disposizioni per i compensi 
dovuti ai presidenti ed ai componenti delle commissioni degli esami di Stato 
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Nel limite di 
spesa complessiva è altresì attribuito un compenso per i componenti dei consigli 
di classe presso cui si svolgono gli esami preliminari ai sensi dell'articolo 2, 
comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 . 
14. I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova 
possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata 
massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i 
dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri 
previdenziali. 
15. ... (111). 
16. All'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , al comma 1, primo 
periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ferma restando la dotazione di 
personale di sostegno necessaria a coprire la richiesta nazionale di 
integrazione scolastica". 
17. Al comma 1 dell'articolo 294 del testo unico approvato con decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche 
a riposo". 
18. La somma da destinare effettivamente ai fondi gestori di previdenza 
complementare, ai sensi dell'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 
1997, n. 449 , resta stabilita in lire 200 miliardi annue. Nei limiti di tale 
importo sono trasferite ai predetti fondi quote degli accantonamenti annuali del 
trattamento di fine rapporto dei lavoratori interessati. 
19. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto 
dall'articolo 2, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , si provvede, 
ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 
124 , a disciplinare l'accantonamento, la rivalutazione e la gestione dell'1,5 
per cento dell'aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio 
prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza da destinare alla 
previdenza complementare del personale che opta per la trasformazione 
dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto, nonché i 
criteri per l'attribuzione ai fondi della somma di cui al comma 18. Con il 
medesimo decreto si provvederà a definire, ferma restando l'invarianza della 
retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli 
adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti 
all'applicazione del trattamento di fine rapporto, le modalità per l'erogazione 
del trattamento di fine rapporto per i periodi di lavoro prestato a tempo 
determinato nonché quelle necessarie per rendere operativo il passaggio al nuovo 
sistema del personale di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 
1995, n. 335 . 
20. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine 
rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti 
pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto 
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , potranno definire, per il personale ivi 
contemplato, la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi 
dell'articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e 
successive modificazioni, nonché l'istituzione di forme pensionistiche 
complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 
124 , e successive modificazioni. Per la prima applicazione di quanto previsto 
nel periodo precedente saranno attivate le procedure di negoziazione e di 
concertazione in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del citato 
decreto legislativo n. 195 del 1995 . 
21. L'abrogazione dell'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, disposta 
dall'articolo 55, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , ha effetto 
dalla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei 
trattamenti erogati da associazioni, enti ed organismi aventi natura o con 
finalità previdenziale o assistenziale. 
22. ... (112). 
23. Le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 
1997, n. 449 , si interpretano nel senso che il trattamento tributario di cui 
alla lettera a) si applica anche alle somme erogate ai sensi della lettera b), 
senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. 



(104)  La Corte costituzionale, con sentenza 9-17 maggio 2001, n. 136 (Gazz. 
Uff. 23 maggio 2001, n. 20 - Serie speciale), corretta con comunicato pubblicato 
nella Gazz. Uff. 25 maggio 2001, edizione straordinaria, ha dichiarato, tra 
l'altro, l'illegittimità del presente comma. 
(105)  La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 5 (Gazz. 
Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, 
commi 4 e 5, sollevata rispettivamente, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 
della Costituzione ed in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, 
e 97, primo comma, della Costituzione. 
(106)  La Corte costituzionale, con sentenza 9-17 maggio 2001, n. 136 (Gazz. 
Uff. 23 maggio 2001, n. 20 - Serie speciale), corretta con comunicato pubblicato 
nella Gazz. Uff. 25 maggio 2001, edizione straordinaria, ha dichiarato, tra 
l'altro: a) l'illegittimità del presente comma, nella parte relativa alle somme 
corrisposte al personale del comparto ministeri; b) ai sensi dell'art. 27, L. 11 
marzo 1953, n. 87, l'illegittimità del presente comma, nella parte relativa alle 
somme liquidate in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 
1991. 
(107)  Inserisce un periodo, dopo il secondo, al comma 6 dell'art. 24, D.Lgs. 3 
febbraio 1993, n. 29. 
(108)  Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 28 agosto 2000, n. 240. 
(109)  Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 28 agosto 2000, n. 240, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(110)  Il comma è stato inserito nel testo dell'art. 453, D.Lgs. 16 aprile 1994, 
n. 297. 
(111)  Aggiunge il comma 2-bis all'art. 205, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. 
(112)  Sostituisce i commi 5 e 6 dell'art. 193-bis, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 
297. 
 





27. Fornitura gratuita dei libri di testo.
1. Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire la gratuità, 
totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono 
l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura 
di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola 
secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica 
istruzione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle 
competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi 
diritto al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica 
dei beneficiari, i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 , 
in quanto compatibili, con le necessarie semplificazioni ed integrazioni (113). 
2. Le regioni, nel quadro dei princìpi dettati dal comma 1, disciplinano le 
modalità di ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti che sono comunque 
aggiuntivi rispetto a quelli già destinati a tal fine alla data di entrata in 
vigore della presente legge. In caso di inadempienza delle regioni, le somme 
sono direttamente ripartite tra i comuni con decreto del Ministro dell'interno, 
di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1. 
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle 
Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro il 30 giugno 1999, sono 
emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme e le 
avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella 
scuola dell'obbligo a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 nonché per 
l'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo 
complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere 
quale limite all'interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte 
(114). 
4. Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631, commi 3, 4 e 5, del 
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , seguitano 
ad applicarsi alla materia dei libri di testo fino a tutto l'anno scolastico 
1999-2000, al termine del quale sono abrogate. L'articolo 156, comma 2, e 
l'articolo 631, comma 2, dello stesso testo unico si intendono riferiti a tutta 
la scuola dell'obbligo. 
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa non 
superiore a lire 200 miliardi per l'anno 1999 (115). 



(113)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 5 
agosto 1999, n. 320. Vedi, anche, i commi 628 e 629 dell'art. 1, L. 27 dicembre 
2006, n. 296.
(114)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 7 
dicembre 1999, n. 547. Vedi, anche, il comma 628 dell'art. 1, L. 27 dicembre 
2006, n. 296.
(115)  Vedi, anche, l'art. 53, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 
 





Capo II - Federalismo fiscale e patto di stabilità interno 
28. Patto di stabilità interno (116).
1. Nel quadro del federalismo fiscale, che sarà disciplinato da apposita legge 
sulla base dei princìpi contenuti nel documento di programmazione 
economico-finanziaria per gli anni 1999-2001, le regioni, le province autonome, 
le province, i comuni e le comunità montane concorrono alla realizzazione degli 
obiettivi di finanza pubblica che il paese ha adottato con l'adesione al patto 
di stabilità e crescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il 
finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il 
proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo. Il disavanzo è 
calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse e le 
uscite di parte corrente, al netto degli interessi, effettivamente pagate. Tra 
le entrate non sono considerati i trasferimenti, sia di parte corrente che in 
conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al 
patto di stabilità interno, nonché quelle derivanti dai proventi della 
dismissione di beni immobiliari e finanziari. Tra le spese non devono essere 
considerate quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di 
destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al 
patto di stabilità interno. Tra le entrate e le spese, inoltre, non devono 
essere considerate quelle che per loro natura rivestono il carattere 
dell'eccezionalità. Agli enti partecipanti al patto di stabilità interno è 
consentito calcolare il disavanzo anche per l'anno 1999 sulla base dei criteri 
indicati nel presente comma. Gli stessi enti hanno facoltà di valutare la 
propria conformità al patto di stabilità interno sulla base del disavanzo 
calcolato con le nuove regole cumulativamente per il biennio 1999-2000; in tale 
caso la riduzione programmata del disavanzo, o l'aumento dell'avanzo, dovranno 
essere computati in corrispondenza ad un valore di riduzione del disavanzo 
aggregato pari allo 0,2 per cento del PIL per il 1999. Si terrà conto altresì 
delle variazioni del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive 
(IRAP) e delle addizionali al gettito dei tributi erariali (117). 
2. La riduzione del disavanzo annuo risultante dalla legislazione vigente dovrà 
essere pari nel 1999 ad almeno 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo 
(PIL) come previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria e suoi 
aggiornamenti; nei due anni successivi la percentuale sul PIL del disavanzo 
annuo dovrà restare costante. Il disavanzo delle regioni e delle province 
autonome sarà computato considerando le devoluzioni di tributi erariali e le 
compartecipazioni come entrate proprie. La riduzione sarà ottenuta attraverso le 
seguenti azioni: 
a) perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e 
riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di 
propria competenza; 
b) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto ai valori 
degli anni precedenti; 
c) potenziamento delle attività di accertamento dei tributi propri ai fini di 
aumentare la base imponibile; 
d) aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi 
pubblici a domanda individuale; 
e) dismissione di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento della 
attività istituzionale. 
2-bis. Tra le specifiche misure da adottare in relazione a quanto previsto dal 
comma 2 gli enti, nella loro autonomia, possono provvedere in particolare a: 
a) ridurre la spesa per il personale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 
39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive 
modificazioni; 
b) limitare il ricorso ai contratti stipulati al di fuori della dotazione 
organica ed alle consulenze esterne, laddove tali iniziative siano previste dai 
rispettivi ordinamenti, e procedere alla soppressione degli organismi collegiali 
non ritenuti indispensabili, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449; 
c) sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, 
accordi e convenzioni previsti dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 
449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione; 
d) ridurre il ricorso all'affidamento diretto di servizi pubblici locali a 
società controllate o ad aziende speciali ed al rinnovo delle concessioni di 
tali servizi senza il previo espletamento di un'apposita gara di evidenza 
pubblica; 
e) sviluppare iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla 
formula del contratto a risultato, di cui alla norma UNI 10685, rispondente al 
principio di efficienza ed economicità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera 
c), della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
f) procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici, rimuovendo 
gli ostacoli all'accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei 
servizi pubblici locali mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con 
ricorso esclusivo a capitali privati; 
g) utilizzare a fini di reinvestimento le somme accantonate per ammortamento di 
beni, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 117, 
comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, la cui obbligatoria 
applicazione decorre dall'esercizio finanziario 2002, salva la facoltà degli 
enti locali di anticiparla fin dall'esercizio 2000; restano fermi i valori 
percentuali relativi alla determinazione degli importi degli ammortamenti, di 
cui al citato articolo 117, comma 1 (118). 
3. La riduzione del rapporto tra l'ammontare di debito e il PIL sarà sostenuta, 
oltre che dalla progressiva riduzione del disavanzo annuo, anche dalla 
destinazione a riduzione del debito dei proventi derivanti dalla dismissione di 
partecipazioni mobiliari. [Agli enti che presentano al Ministero del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, Dipartimento del tesoro, che si 
avvale della Cassa depositi e prestiti per lo svolgimento di tale attività, 
piani finanziari di progressiva e continuativa riduzione del rapporto tra il 
proprio ammontare di debito e il PIL, proiettati su un orizzonte temporale di 
almeno cinque anni, sarà consentito il rimborso anticipato dei prestiti 
contratti con la Cassa depositi e prestiti senza oneri aggiuntivi oltre a quelli 
del rimborso del residuo debito; la mancata realizzazione degli obiettivi del 
piano comporterà il pagamento della penale calcolata in base alle vigenti 
disposizioni, da effettuare in tre anni, anche mediante riduzione dei 
trasferimenti erariali] (119). 
4. Gli obiettivi della riduzione del disavanzo annuo e dell'ammontare di debito 
si applicano distintamente a regioni a statuto ordinario, regioni a statuto 
speciale, province autonome e province e comuni. Per le regioni gli obiettivi si 
applicano al complesso dell'attività regionale inclusiva di entrate e spese per 
l'assistenza sanitaria. 
5. Ai fini della verifica della realizzazione degli obiettivi in corso d'anno si 
farà riferimento ai valori di spesa e disavanzo rilevati nei dodici mesi 
precedenti, confrontati con l'analogo periodo dell'anno precedente. Il Ministero 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica effettua il 
monitoraggio mensile con riferimento alle regioni, alle province autonome, alle 
province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e ai comuni con 
popolazione superiore a 60.000 abitanti. Il Ministero del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica individua, d'intesa con il Ministero dell'interno 
e con il Ministro per gli affari regionali, le modalità di rilevazione, 
acquisizione e valutazione dei relativi dati. Per gli enti del Servizio 
sanitario nazionale il monitoraggio mensile delle spese deve anche verificare la 
coerenza con le indicazioni finanziarie del Piano sanitario nazionale; il 
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa 
con il Ministero della sanità, individua le modalità di rilevazione, 
acquisizione e valutazione dei relativi dati. 
6. Agli enti che presentano scostamenti dagli obiettivi di cui ai precedenti 
commi alla fine di ciascun semestre la Conferenza permanente per i rapporti fra 
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta del Ministro del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica, del Ministro dell'interno e del 
Ministro per gli affari regionali, indicano le misure che gli enti stessi sono 
tenuti ad attivare per il raggiungimento degli obiettivi. 
7. Nella riduzione del disavanzo annuo deve essere mantenuta la corrispondenza 
tra funzioni e risorse, al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia 
dell'attività amministrativa. Le regioni, le province autonome, le province e i 
comuni verificano tale corrispondenza attraverso le procedure del controllo 
economico di gestione. 
8. Qualora venga comminata la sanzione prevista dalla normativa europea per 
l'accertamento di deficit eccessivo, la sanzione stessa verrà posta a carico 
degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi di cui ai commi precedenti per 
la quota ad essi imputabile, secondo modalità da definire in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano e di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 
9. Al fine di pervenire al definitivo accertamento dei disavanzi del Servizio 
sanitario nazionale presentati dalle regioni per gli esercizi finanziari 
anteriori al 31 dicembre 1997, ogni regione e provincia autonoma trasmette al 
Ministero della sanità, entro il 20 febbraio 1999, sulla scorta di una 
metodologia concertata entro il 20 gennaio 1999 in sede di Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, la relazione sullo stato di attuazione dei provvedimenti per il ripiano 
della maggiore spesa sanitaria di competenza regionale sino al 31 dicembre 1994, 
nonché i riepilogativi regionali dei consuntivi delle aziende unità sanitarie 
locali e delle aziende ospedaliere per ciascuno degli esercizi finanziari del 
triennio 1995-1997, accompagnata dall'illustrazione dell'andamento della spesa, 
con particolare riferimento a quella per personale, beni e servizi, assistenza 
farmaceutica e assistenza convenzionata. Su proposta del Ministro della sanità, 
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano individua, entro il 31 marzo 1999, per ciascuna 
regione, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 34, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662 , la quota di maggiore spesa per il 1997 
attribuibile a provvedimenti di carattere nazionale e quella attribuibile a 
provvedimenti regionali. 
10. Al fine di verificare i livelli di assistenza assicurati in ciascuna regione 
e provincia autonoma, valutare i risultati economico-gestionali e individuare le 
cause degli eventuali disavanzi, distinguendo la quota di questi ultimi 
derivante da provvedimenti assunti a livello statale da quella riconducibile 
alle responsabilità regionali, il Ministro della sanità, di concerto con il 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, definisce, entro il 28 febbraio 1999, gli 
indicatori e i parametri concernenti gli aspetti strutturali e organizzativi dei 
sistemi sanitari regionali e i livelli di spesa, con particolare riferimento 
allo stato di attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e 
successive modificazioni, nonché delle norme e dei provvedimenti statali volti a 
garantire il corretto impiego delle risorse e appropriati livelli di 
utilizzazione dei servizi sanitari. Con la stessa procedura sono determinati i 
tempi e le modalità di raccolta e trasmissione di informazioni aggiuntive 
rispetto ai flussi previsti dal vigente ordinamento. 
11. Entro il 30 giugno 1999 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettua su 
proposta del Ministro della sanità, il quale si avvale dell'Agenzia per i 
servizi sanitari regionali, la valutazione della situazione delle singole 
regioni, individua le regioni deficitarie e definisce le linee generali degli 
interventi di rientro e di ripiano. Il Ministro della sanità, sentita la 
predetta Conferenza, presenta una relazione al Parlamento in ordine ai dati ed 
alle informazioni desumibili dagli atti e dalle attività di cui ai commi 
precedenti, agli esiti della concertazione al riguardo intervenuta con le 
regioni, alle indicazioni per le azioni di rientro per le situazioni 
deficitarie, nonché al Piano di monitoraggio per il perseguimento dei livelli di 
assistenza e per il governo della spesa. 
12. Entro il 30 settembre 1999 il Ministro della sanità, il Ministro del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica e le singole regioni stipulano 
appositi accordi che individuano gli interventi necessari per il perseguimento 
dell'equilibrio economico-gestionale nel rispetto dei livelli essenziali di 
assistenza, tenuto conto di quanto previsto dal Piano sanitario nazionale 
1998-2000 e dalla normativa vigente. Per le regioni che presentano una 
situazione deficitaria gli accordi prevedono inoltre un programma di interventi 
per il rientro dai disavanzi e le relative modalità di attuazione, distinguendo 
la quota attribuibile a provvedimenti di carattere nazionale da quella 
attribuibile a provvedimenti regionali. Le regioni per il ripiano del disavanzo 
a carico dei propri bilanci possono alienare parte del patrimonio delle aziende 
sanitarie non destinato ad attività assistenziali. Il Ministro della sanità, al 
fine di assicurare il rientro dal deficit del settore sanitario, adotta, 
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano, apposite linee di indirizzo per le 
regioni assicurando, nel rispetto dell'autonomia regionale, adeguati interventi 
di supporto tecnico. 
13. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
avvalendosi anche della collaborazione dell'Agenzia per i servizi sanitari 
regionali, adegua il sistema informativo sanitario, in coerenza con le 
previsioni del Piano sanitario nazionale 1998-2000, per garantire un efficace 
monitoraggio del grado di perseguimento dei livelli di assistenza da parte di 
tutti i soggetti del servizio sanitario, dell'andamento della spesa, 
dell'attuazione degli accordi di cui al comma 12. 
14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di 
concerto con il Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, ripartisce, entro il 31 gennaio 1999, le disponibilità 
finanziarie per l'anno 1999. [L'1,5 per cento di tali disponibilità finanziarie 
è ripartito in occasione del riparto delle risorse per il servizio sanitario 
iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2000 tra le regioni che hanno 
sottoscritto l'accordo di cui al comma 12, e hanno dato ad esso esecuzione, in 
ragione del grado di attuazione del programma stesso] (120). In caso di inerzia 
delle amministrazioni regionali rispetto all'attuazione degli accordi e/o del 
permanere di una situazione deficitaria, il Governo adotta le penalizzazioni e 
le forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente. 
15. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal 
presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome si 
provvede con le modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 . 
16. Nella determinazione delle spettanze delle regioni a statuto speciale e 
delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 1999 si tiene conto 
del minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 1, in relazione agli 
statuti di autonomia e alle rispettive norme di attuazione (121). 
17. Alla definizione dei rapporti finanziari pregressi tra Stato e Regione 
siciliana e alla verifica delle proposte conclusive di quantificazione delle 
partite di credito e debito intercorrenti fino al 1996 elaborate dal gruppo di 
lavoro istituito dal Ministro per gli affari regionali si provvede entro il 30 
settembre 1999, sentita la commissione paritetica Stato-Regione di cui 
all'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, con apposito 
provvedimento legislativo su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica e delle finanze. 
18. Al fine di consentire un tempestivo monitoraggio dei conti pubblici, nonché 
l'elaborazione dei conti delle pubbliche amministrazioni in tempi compatibili 
con il calendario degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, gli 
enti del settore pubblico comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica i dati consuntivi della gestione di cassa per 
l'anno 1998 entro il 20 gennaio 1999. 



(116)  Vedi, anche, l'art. 53, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(117)  Comma così modificato dall'art. 30, comma 2, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 

(118)  Comma aggiunto dall'art. 30, comma 8, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi 
così modificato dall'art. 53, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(119) Periodo soppresso dal comma 699 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, 
con la decorrenza ivi indicata.
(120)  Periodo abrogato dall'art. 83, comma 8, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(121)  La Corte costituzionale, con sentenza 13-31 luglio 2000, n. 405 (Gazz. 
Uff. 9 agosto 2000, n. 33, serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 28, comma 16, 
sollevata in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale, all'art. 2 del 
D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché all'art. 81, quarto comma, della 
Costituzione. 
 





29. Monitoraggio dei flussi di cassa per l'istruzione pubblica e l'università.
1. Al fine di garantire che la spesa statale per l'istruzione cresca nel 
triennio 1999-2001 secondo i tassi di crescita programmati, il Ministero della 
pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, provvede al monitoraggio delle spese sostenute dagli 
istituti e scuole di ogni ordine e grado ed al controllo dei relativi flussi di 
cassa. L'attività di monitoraggio è altresì estesa all'applicazione dei decreti 
ministeriali attuativi delle norme relative al controllo del numero dei 
dipendenti del comparto scuola, anche sotto l'aspetto finanziario. 
2. Nel triennio 1999-2001 le erogazioni di cassa a favore delle scuole ed 
istituti di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni educative, sono 
disposte con l'obiettivo di assicurare che per l'anno 1999 i pagamenti delle 
istituzioni scolastiche non risultino globalmente superiori a quelli rilevati 
dal conto consuntivo 1997, incrementati del 6 per cento. Per gli anni 2000 e 
2001 i predetti pagamenti non dovranno superare l'obiettivo definito per l'anno 
precedente, incrementato di un punto in più del tasso di inflazione programmato. 
Analogamente si procede per i conservatori, le Accademie di belle arti e le 
Accademie nazionali di danza e di arte drammatica. Sono esclusi dai vincoli di 
cui al presente comma gli effetti di cassa derivanti da contributi e 
finanziamenti non provenienti dal bilancio dello Stato. 
3. I criteri e le modalità per le erogazioni di cassa di cui al comma 2, le 
modalità attuative del monitoraggio, la determinazione della base di riferimento 
delle medesime erogazioni ed il controllo dei relativi flussi di cassa, sono 
definiti con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione, emanati 
sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
tenendo conto delle specifiche esigenze e degli obiettivi di riequilibrio nella 
distribuzione delle risorse tra le istituzioni scolastiche. 
4. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche il pieno espletamento 
delle loro funzioni in relazione all'attribuzione dell'autonomia scolastica, a 
decorrere dall'anno 2002 con apposito regolamento, da emanare ai sensi 
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del 
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, è ridefinita la materia di cui ai 
commi 2 e 3. 
5. Al fine di sperimentare per uno o più provveditorati agli studi e per alcune 
istituzioni scolastiche una più ampia autonomia nell'utilizzo delle risorse 
disponibili, a decorrere dal 1° gennaio 1999, i trasferimenti effettuati dal 
Ministero della pubblica istruzione per le supplenze brevi, gli interventi 
didattici ed educativi, il miglioramento dell'offerta formativa, i compensi per 
le ore eccedenti, l'aggiornamento, il funzionamento amministrativo e didattico, 
nonché le ulteriori risorse a qualsiasi titolo concesse per il funzionamento, 
costituiscono la dotazione finanziaria di istituto, che può essere utilizzata 
senza alcun vincolo di destinazione, anche in deroga alle norme di contabilità, 
garantendo comunque il livello minimo di spesa previsto per la contrattazione 
integrativa. Con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione, 
emanati sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, e previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono 
individuati i provveditorati agli studi e le istituzioni scolastiche coinvolti 
nella sperimentazione, nonché le modalità attuative della stessa. 
6. Le somme disponibili nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di 
tesoreria a favore dei singoli provveditorati agli studi, non erogate al 31 
dicembre di ciascun anno alle istituzioni scolastiche, sono utilizzate 
nell'esercizio finanziario successivo nei limiti degli impegni assunti nei 
confronti delle istituzioni medesime. 
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alla regione 
autonoma Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano in 
ragione dei rispettivi ordinamenti di autonomia e dell'autofinanziamento del 
settore scolastico. 
8. All'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , le parole 
da: "con contratti di durata annuale" fino alla fine del comma, sono sostituite 
dalle seguenti: "con contratti rinnovabili per non oltre un triennio, per un 
numero massimo di trenta unità. A decorrere dall'anno 1999 tale contingente è 
integrato di ulteriori dieci unità da assegnare al Ministero della pubblica 
istruzione per le esigenze del monitoraggio dei flussi di spesa. Alle procedure 
di selezione del contingente integrativo si provvede su proposta del Ministro 
della pubblica istruzione. Alle spese, valutate nell'importo di lire tre 
miliardi per l'anno 1998, di lire quattro miliardi in ragione d'anno nel biennio 
1999-2000 e di lire un miliardo per l'anno 2001, si provvede a valere sulle 
economie realizzate con il presente Capo e su quelle conseguite con le analoghe 
iniziative nel settore della pubblica istruzione". 
9. A decorrere dal 1° gennaio 1999 i trasferimenti statali alle università 
continuano ad essere versati nelle rispettive contabilità speciali infruttifere 
ad esse intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le 
entrate diverse dai trasferimenti statali non sono riversate nella tesoreria 
statale, ma sono prioritariamente utilizzate per i pagamenti. 
10. A decorrere dal 1° luglio 1999 tutte le entrate dei dipartimenti e degli 
altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle università non sono 
versate nella tesoreria statale, ma sono prioritariamente utilizzate per i 
pagamenti di tali enti. Le contabilità speciali ad essi intestate sono 
progressivamente chiuse al momento dell'esaurimento delle disponibilità 
esistenti al 30 giugno 1999. 
11. I tesorieri degli enti di cui al comma 10 sono direttamente responsabili dei 
pagamenti eseguiti in difformità di quanto disposto dal presente articolo. In 
caso di inadempienza si applica la penalità di cui all'articolo 7, comma 4, del 
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 . 
12. Sino al 31 dicembre 2000 conservano validità le disposizioni che 
disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all'articolo 47, comma 1, della 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 , ed il controllo del fabbisogno finanziario 
delle università di cui all'articolo 51 della medesima legge n. 449 del 1997 . 



 





30. Revisione delle procedure per investimenti.
1. In deroga alle vigenti disposizioni, i contributi di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono erogati dal Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite le banche 
concessionarie e a partire dalla data in cui sono resi disponibili, sulla base 
delle richieste avanzate periodicamente dalle banche stesse, tenuto conto del 
fabbisogno finanziario per l'erogazione delle agevolazioni. Per il periodo di 
giacenza presso i conti correnti appositamente aperti dalle banche 
concessionarie, le predette somme maturano, a decorrere dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, interessi al tasso ufficiale di sconto in favore 
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il 
successivo riutilizzo in favore degli interventi di cui al presente comma. Il 
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla 
rideterminazione delle procedure e delle modalità di erogazione dei contributi 
in conformità con le disposizioni di cui al presente comma. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
31. Norme particolari per gli enti locali.
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1999 
degli enti locali è prorogato al 31 gennaio 1999. È altresì differito al 31 
gennaio 1999 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di 
imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360 , e per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di 
scadenza è stabilito contestualmente alla data dell'approvazione del bilancio, 
relativamente all'anno 1999. Per gli anni successivi i termini predetti sono 
fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il 31 gennaio 1999 hanno 
effetto dal 1° gennaio 1999 (122). 
2. In relazione alle competenze attribuite alle regioni Valle d'Aosta, 
Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia 
di finanza locale, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito 
delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360 , e successive modificazioni, è versata direttamente alle regioni e 
province stesse; le regioni e le province predette provvedono ai trasferimenti 
finanziari agli enti locali nel pieno rispetto dei rispettivi statuti di 
autonomia e delle loro norme di attuazione; le medesime regioni e province 
assicurano comunque ai comuni, nel quadro dei rispettivi rapporti finanziari, 
l'intero gettito dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (123). 
3. Per gli anni 1998 e 1999 ai comuni che hanno subìto minori entrate derivanti 
dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili, a seguito dell'attribuzione 
della rendita catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D, è 
assegnato un contributo da parte dello Stato commisurato alla differenza tra il 
gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili 
dell'anno 1993 con l'aliquota al 4 per mille e quello dell'anno 1998 anch'esso 
calcolato con l'aliquota al 4 per mille. Il contributo è da intendere al netto 
del contributo minimo garantito, previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , per il finanziamento dei 
servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o 
attribuite ai comuni. A tale fine è autorizzata per gli anni 1998 e 1999 la 
spesa di lire 15 miliardi per ciascun anno a favore dei comuni. In caso di 
insufficienza dello stanziamento le spettanze dei singoli comuni sono ridotte in 
proporzione inversa all'entità della spesa corrente. All'onere derivante 
dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, 
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" 
dello stato di previsione del 
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo 
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato 
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
4. Il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per il 
finanziamento di lavori ed opere pubbliche nell'area napoletana e palermitana è 
integrato di un importo pari a lire 40 miliardi per l'anno 1998. All'erogazione 
del contributo integrativo per l'importo di lire 30.000 milioni a favore della 
provincia e del comune di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore del comune di 
Palermo provvede il Ministero dell'interno entro trenta giorni dall'assegnazione 
dei fondi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede 
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del 
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di 
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo 
scopo utilizzando, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al 
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, quanto a 
lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato 
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
5. ... (124). 
6. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, 
sono fissati al 31 dicembre 1999 i termini per la notifica degli avvisi di 
liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in 
rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica: 
a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente 
all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996; 
b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale 
sugli immobili dovuta per gli anni 1994 e 1995; 
c) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare 
dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1996. 
7. Per l'anno 1999 continuano ad essere applicabili i criteri di commisurazione 
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe 
vigenti nell'anno 1998. I comuni possono adottare sperimentalmente il pagamento 
del servizio con la tariffa. I relativi regolamenti non sono soggetti al 
controllo del Ministero delle finanze (125). 
8. Il decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376 (126), è abrogato. Restano validi 
gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed 
i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 novembre 
1998, n. 376 (127). 
9. ... (128). 
10. Il Fondo stanziato sull'unità previsionale di base 3.1.2.3 dello stato di 
previsione del Ministero dell'interno - capitolo 1610 - relativo alle nuove 
province, definito dalla legge finanziaria per effetto dell'articolo 63 della 
legge 8 giugno 1990, n. 142 , è definitivamente quantificato in lire 41.650 
milioni annue ed accorpato nel fondo ordinario, mantenendo comunque l'originario 
vincolo di destinazione. Il comma 6 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, 
n. 142 , e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. 
11. I trasferimenti per il 1999 di ogni singolo ente locale restano determinati 
nella medesima misura stabilita per il 1998, ai sensi delle disposizioni di cui 
all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e all'articolo 
49, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 . In 
attesa dell'entrata in vigore delle misure di riequilibrio di cui al decreto 
legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la distribuzione dell'incremento di risorse 
pari al tasso di inflazione programmato per il 1999 avviene con i criteri e le 
finalità di cui all'articolo 49, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 
1997, n. 449 . 
12. A valere sulle risorse aggiuntive createsi ai sensi dell'articolo 49, comma 
6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , sono destinati al finanziamento delle 
unioni e delle fusioni tra comuni 10 miliardi di lire per il 1999, 20 miliardi 
di lire per il 2000 e 30 miliardi di lire per il 2001. Per le medesime finalità 
sono altresì destinate risorse pari a 3 miliardi di lire per ciascun anno del 
triennio 1999-2001. 
13. I contributi attribuiti a comuni e province negli anni 1996, 1997 e 1998 ai 
sensi dell'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 
1995, n. 444 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 
539, sono definitivamente assegnati. 
14. Il numero 2) della lettera e) del comma 143 dell'articolo 3 della legge 23 
dicembre 1996, n. 662 , nonché la lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , sono abrogati. 
15. Fino al 31 dicembre 1999 le attività di liquidazione, riscossione e 
contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione, i relativi controlli 
e l'applicazione delle sanzioni sono affidati al competente ufficio del pubblico 
registro automobilistico. 
16. Il termine fissato al 1° gennaio 1999 dall'articolo 60, comma 5, del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , relativamente alle disposizioni di cui al 
comma 2 del medesimo articolo 60, è differito al 1° gennaio 2000. 
17. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285 , come modificato dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 
19 ottobre 1998, n. 366, sono soppresse le parole: ", in misura non inferiore al 
20 per cento dei proventi stessi,". 
18. Tutti i riferimenti temporali previsti all'articolo 61, comma 1, del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (129), limitatamente all'attribuzione del 
gettito delle imposte di cui all'articolo 60, comma 2, del menzionato decreto 
legislativo, sono differiti di un anno. 
19. All'articolo 12, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 602 , introdotto dall'articolo 24, comma 1, lettera b), 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , le parole: "settembre 1998" sono 
sostituite dalle seguenti: "luglio 1999". 
20. ... (130). 
21. In sede di revisione catastale, è data facoltà agli enti locali, con proprio 
provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di 
terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, 
previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari. 
22. La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al comma 21 
avvengono a titolo gratuito. 
23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del decreto 
legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , come modificato dalla legge 28 dicembre 
1995, n. 549 , per l'anno 1999, ai fini della determinazione del costo di 
esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa 
comunale, i comuni possono considerare l'intero costo dello spazzamento dei 
rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 
1997, n. 22 (131), e successive modificazioni (132). 
24. All'articolo 72, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 
1993, n. 507 , le parole da: "all'intendenza di finanza" fino alla fine del 
periodo, sono sostituite dalle seguenti: "al concessionario della riscossione, a 
pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il 
tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, 
entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta 
denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato. La formazione e 
l'apposizione del visto dei ruoli principali e suppletivi relativi agli anni 
1995, 1996 e 1997 sono eseguite entro il 31 dicembre 1999". 
25. ... (133). 
26. ... (134). 
27. Per i rapporti non conclusi, inerenti alla tassa per l'occupazione di spazi 
ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 
507 , i comuni e le province, con propria deliberazione, possono disporre le 
agevolazioni di cui all'articolo 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 
127 , anche con effetto retroattivo, nonché determinare criteri e modalità di 
definizione agevolata. 
28. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione 
e di fognatura costituisce quota di tariffa ai sensi degli articoli 13 e 
seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36 . Sono conseguentemente abrogati 
l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , introdotto 
dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonché 
l'articolo 3, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , limitatamente 
alle parole: "secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni di 
fognatura e di depurazione". 
29. Fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato di cui all'articolo 13, 
comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , e fermo restando che l'applicazione 
del metodo stesso potrà avvenire anche per ambiti successivi non appena definita 
da parte dei competenti enti locali la relativa tariffa ai sensi del comma 5 del 
medesimo articolo 13, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e 
l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del servizio di 
fognatura e per l'adeguamento delle tariffe del servizio di depurazione, quali 
stabilite ai sensi dell'articolo 3, commi 42 e seguenti, della legge 28 dicembre 
1995, n. 549 , sono fissati con deliberazione del CIPE. Per l'anno 1999 detta 
deliberazione è adottata entro il 28 febbraio 1999 e fino a tale data restano in 
vigore le tariffe deliberate per il 1998. Il termine entro il quale i comuni 
interessati possono assumere le delibere per adeguare le tariffe dei predetti 
servizi in conformità ai parametri, ai criteri e limiti stabiliti dal CIPE è 
fissato al 15 maggio 1999 (135). 
30. All'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633 , dopo le parole: "erogazione di acqua" sono inserite le 
seguenti: "e servizi di fognatura e depurazione". Al numero 127-sexiesdecies) 
della tabella A, parte III, allegata al citato decreto del Presidente della 
Repubblica n. 633 del 1972 , dopo le parole: "comma 3, lettera g), del medesimo 
decreto" sono aggiunte le seguenti: ", nonché prestazioni di gestione di 
impianti di fognatura e depurazione". 
31. ... (136). 
32. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 25 
febbraio 1995, n. 77 , e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata. 
33. ... (137). 
34. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 25 
febbraio 1995, n. 77 , si interpreta nel senso che anche le somme rivenienti dai 
mutui concessi dalle banche agli enti locali per i quali operi il regime di 
eccezione dal versamento in tesoreria unica di cui all'articolo 14-bis del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 202, devono, all'atto della loro erogazione, essere 
depositate presso l'ente gestore della tesoreria dell'ente mutuatario. Per i 
mutui non rientranti nel regime di eccezione resta fermo l'obbligo del 
versamento delle somme nelle contabilità speciali infruttifere. Per i mutui 
stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge è 
consentito il mantenimento del deposito delle somme mutuate presso l'istituto 
mutuante. 
35. All'articolo 38 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e 
successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 1, le parole: "e di quelli che non hanno ricostituito i fondi 
vincolati utilizzati in precedenza" sono soppresse; 
b) al comma 2, dopo le parole: "L'utilizzo di somme a specifica destinazione" 
sono inserite le seguenti: "presuppone l'adozione della deliberazione della 
giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 68, comma 1, 
e". 
36. ... (138). 
37. I proventi per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, 
detratte le spese di gestione ed il contributo per il bilancio del comune di 
Campione d'Italia in misura non superiore a quella prevista per gli esercizi 
finanziari 1997 e 1998 dall'articolo 49, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449, sono destinati nella misura del 24 per cento al Ministero dell'interno, 
del 40 per cento alla provincia di Como, del 16 per cento alla provincia di 
Lecco, e del 20 per cento alla provincia di Varese. A decorrere dall'anno 2000, 
il contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia è pari a quello 
del 1999 incrementato del tasso di inflazione programmato ovvero al 30 per cento 
dei proventi di cui al primo periodo, qualora questi ultimi siano superiori a 
103.290.000 euro. Le somme attribuite allo Stato sono versate alla pertinente 
unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata e sono 
riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, alla pertinente unità previsionale di base dello stato 
di previsione del Ministero dell'interno. Le somme attribuite alle province 
devono essere utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche, anche su base 
transprovinciale o anche attraverso contributi ai comuni (139). 
38. Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero 
dell'interno, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, può autorizzare la costituzione di una apposita 
società per azioni soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla 
vigilanza degli stessi Ministeri. I componenti degli organi di controllo della 
società sono designati dagli enti locali destinatari dei proventi cui al comma 
37. La società di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori 
contabili ed individuata dal Ministero dell'interno. Al capitale della società 
partecipano esclusivamente, con quote massime stabilite nel decreto ministeriale 
autorizzativo, i seguenti soggetti: il comune di Campione d'Italia, la provincia 
di Como, la provincia di Lecco, la provincia di Varese, la camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di Lecco. I soggetti medesimi approvano e trasmettono 
al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2001, l'atto costitutivo, lo 
statuto ed i patti parasociali della società, sottoscritti dai rispettivi legali 
rappresentanti. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell'interno 
provvede in via sostitutiva a mezzo di apposito commissario. L'utilizzo dello 
stabile della casa da gioco ed il rapporto di lavoro dei dipendenti comunali che 
vi operano con funzioni di vigilanza e controllo alla data del 30 settembre 1998 
sono regolati da apposita convenzione che verrà stipulata fra il comune di 
Campione d'Italia e la società di gestione della casa da gioco (140). 
39. Alla nota 1 dell'articolo 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , come sostituita dal decreto 28 
dicembre 1995 del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
303 del 30 dicembre 1995, le parole: "essa è dovuta dall'ente titolare della 
casa da gioco anche quando non la gestisce direttamente" sono sostituite dalle 
seguenti: "essa è dovuta dalle regioni, dalle province e dai comuni titolari 
della casa da gioco anche quando non la gestiscono direttamente". L'esclusione 
dal computo dell'ammontare imponibile contenuto nell'ottavo comma dell'articolo 
3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , deve 
intendersi applicabile non solo qualora l'esercizio della casa da gioco sia 
delegato ad un soggetto istituito dall'ente pubblico a cui è riservato per legge 
l'esercizio del gioco purché l'ente esercente oltre ad essere obbligato al 
versamento dei proventi di gioco abbia personalità giuridica di diritto privato 
con autonomia gestionale e sia soggetto passivo delle imposte sui redditi, ma 
anche in caso di gestione commissariale delle case da gioco con autonomia 
amministrativa e contabile rispetto all'ente titolare delle case medesime. 
40. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 , si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000; conseguentemente il termine di cui al 
comma 5 dell'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , è prorogato al 
30 settembre 1999. 
41. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 39, comma 27, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449 , per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale la 
contrattazione collettiva può individuare particolari modalità applicative, 
anche prevedendo una riduzione delle percentuali previste per la generalità dei 
casi e l'esclusione di determinate figure professionali che siano ritenute 
particolarmente necessarie per la funzionalità dei servizi (141). 
42. I soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 (142), 
possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita 
convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 
1997, n. 449 . 
43. ... (143). 
44. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 177 , 
sono aggiunte le seguenti parole: "con riferimento alle caratteristiche 
originarie". 
45. I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a 
norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 , ovvero delimitate ai sensi 
dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , già concesse in diritto 
di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 
865 del 1971 . Le domande di acquisto pervenute dai proprietari di alloggi 
ubicati nelle aree non escluse, prima della approvazione della delibera 
comunale, conservano efficacia. 
46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 
1971, n. 865 , e successive modificazioni, e precedentemente alla data di 
entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179 , per la cessione del 
diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui 
all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 
, alle seguenti condizioni: 
a) per una durata pari a quella massima prevista dalle citate disposizioni della 
legge n. 10 del 1977 diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione 
della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o 
la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova 
convenzione; 
b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai 
sensi del comma 48. 
47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà 
sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di 
accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, 
per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo 
determinato ai sensi del comma 48. 
48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su 
parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello 
determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 
1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, 
escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma, al 
netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla 
base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati 
versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. 
Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello 
stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al 
momento della trasformazione di cui al comma 47. 
49. È esclusa in ogni caso la retrocessione, dai comuni ai proprietari degli 
edifici, di somme già versate da questi ultimi e portate in detrazione secondo 
quanto previsto al comma 48. 
50. Sono abrogati i commi 75, 76, 77, 78, 78-bis e 79 dell'articolo 3 della 
legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e successive modificazioni, nonché i commi 61 e 
62 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 . 



(122)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 26 gennaio 1999, n. 8. 
(123)  Comma così sostituito dall'art. 12, L. 13 maggio 1999, n. 133. 
(124)  Sostituisce il comma 1 dell'art. 117, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77. 
(125)  Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi 
l'art. 1, comma 7, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392. 
(126)  Il D.L. 2 novembre 1998, n. 376, non è stato convertito in legge. 
(127)  Il D.L. 2 novembre 1998, n. 376 non è stato convertito in legge. 
(128)  Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 61, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 
446. 
(129)  Riportato alla voce Imposte e tasse in genere. 
(130)  Sostituisce il comma 1 dell'art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. 
(131)  Riportato alla voce Rifiuti solidi urbani. 
(132)  Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi 
l'art. 1, comma 7, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392. 
(133)  Sostituisce la lett. g) del comma 2 dell'art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446. 
(134)  Aggiunge la lett. g-bis) al comma 2 dell'art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446. 
(135)  Comma così modificato dall'art. 39, L. 17 maggio 1999, n. 144. 
(136)  Aggiunge il comma 1-bis all'art. 14, L. 5 gennaio 1994, n. 36. 
(137)  Aggiunge il comma 2-bis all'art. 46, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77. 
(138)  Aggiunge un comma all'art. 4, L. 24 novembre 1981, n. 689. 
(139)  Comma così modificato prima dall'art. 55, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e 
poi dal comma 2 dell'art. 25, L. 28 dicembre 2001, n. 448, con la decorrenza ivi 
indicata. 
(140)  Comma così modificato dall'art. 40, L. 23 dicembre 2000, n. 388, dal 
comma 3 dell'art. 25, L. 28 dicembre 2001, n. 448, con la decorrenza ivi 
indicata, dal comma 65 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e dall'art. 5, 
D.L. 29 marzo 2004, n. 80, nel testo integrato dalla relativa legge di 
conversione. 
(141)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 ottobre 2001, n. 336 (Gazz. 
Uff. 24 ottobre 2001, n. 41, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 41 sollevata in 
riferimento agli artt. 3, 32 e 97 della Cost. 
(142)  Riportata alla voce Trasporto di merci mediante autoveicoli. 
(143)  Aggiunge due periodi al comma 1 dell'art. 1, D.L. 20 settembre 1996, n. 
486. 
 





32. Alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà 
dei comuni e delle province.
1. I beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, delle regioni, 
delle province e dei comuni non sono alienabili salvo che nelle ipotesi previste 
con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 
agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro per i beni e le attività 
culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro un 
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei 
seguenti criteri: 
a) autorizzazione della alienazione, concessione o convenzione con soggetti 
pubblici o privati da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, 
che si pronuncia entro un termine perentorio, a condizione che non siano 
pregiudicate la conservazione, l'integrità e la fruizione dei beni e sia 
garantita la compatibilità della destinazione d'uso con il loro carattere 
storico e artistico; 
b) definizione dei criteri per la individuazione della tipologia dei beni per i 
quali può essere concessa l'autorizzazione; 
c) criteri in ordine alle prescrizioni relative alla conservazione ed all'uso 
dei beni; 
d) risoluzione del contratto di alienazione in caso di violazione delle 
prescrizioni contenute nell'autorizzazione; 
e) individuazione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del 
regolamento, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali in 
collaborazione con gli enti interessati, dei beni immobili di interesse storico 
e artistico delle regioni, delle province e dei comuni; 
f) possibilità di prevedere il diritto di prelazione a favore di altri enti 
pubblici territoriali o enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del 
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 ; 
g) abrogazione espressa delle norme, anche di legge, incompatibili. 
2. Sono fatte salve le procedure di alienazione già avviate in attuazione 
dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , a condizione che le stesse 
siano pervenute alla fase dell'aggiudicazione prima della data di entrata in 
vigore della legge 16 giugno 1998, n. 191 (144). 



(144)  Il regolamento previsto dal presente articolo è stato emanato con D.P.R. 
7 settembre 2000, n. 283. 
 





33. Beni immobili notificati ai sensi della legge n. 364 del 1909 e della legge 
n. 778 del 1922.
1. I beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, o 
della legge 11 maggio 1922, n. 778 (145), per i quali non siano state in tutto o 
in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo 2 della 
legge 1° giugno 1939, n. 1089 , sono, su domanda degli aventi diritto, da 
presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi 
della legge 1° giugno 1939, n. 1089 . Alle alienazioni, totali o parziali, dei 
beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima della data di entrata 
in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo 
III, sezione II, della legge 1° giugno 1939, n. 1089 . 



(145)  Recante provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali e degli 
immobili di particolare interesse storico. 
 





Capo III - Disposizioni in materia previdenziale 
34. Trattamenti pensionistici e di disoccupazione.
1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle 
pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo 
complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale 
obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei 
fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi 
integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449 . L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in 
applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in 
misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto 
all'ammontare complessivo (146). 
2. Per l'applicazione del comma 1 gli enti erogatori di trattamenti 
pensionistici, nella comunicazione da trasmettere al Casellario centrale delle 
pensioni entro il mese di febbraio di ciascun anno in applicazione dell'articolo 
8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 , forniscono, per ciascun 
trattamento, i dati richiesti dal Casellario stesso. Sulla base dei predetti 
dati il Casellario comunica agli enti interessati, entro il mese di giugno di 
ciascun anno, l'importo del trattamento complessivo del soggetto su cui 
attribuire gli incrementi di cui al comma 1. 
3. Per gli anni successivi al 1999, in attesa della comunicazione, da parte del 
Casellario, di cui al comma 2, gli enti determinano, in via provvisoria, la 
rivalutazione automatica da applicare sul proprio trattamento sulla base dei 
dati comunicati dal Casellario medesimo per l'anno precedente. A decorrere dalla 
data di ricezione della comunicazione da parte del Casellario, gli enti 
provvedono a rideterminare la rivalutazione spettante dal 1° gennaio dell'anno 
di riferimento e ad effettuare i conguagli a credito e a debito dei pensionati. 
In caso di rideterminazione con effetto retroattivo degli importi dei 
trattamenti pensionistici soggetti alla disciplina del presente articolo anche 
gli aumenti di rivalutazione spettanti dal 1° gennaio 1999 in poi sono 
rideterminati sulla base dei dati comunicati dal Casellario. A tal fine gli 
importi rideterminati relativi a periodi successivi al 1° gennaio 1999 devono 
essere segnalati al Casellario in occasione delle previste segnalazioni 
periodiche, mentre la effettiva rideterminazione degli aumenti di rivalutazione 
per gli stessi anni sarà effettuata dagli enti interessati a seguito della 
ricezione delle risultanze annuali da parte del Casellario. 
4. Per l'anno 1999, in attesa degli adempimenti connessi alla prima applicazione 
della nuova disciplina, ciascun ente attribuirà in via provvisoria la 
rivalutazione in applicazione del comma 1 sul totale dei trattamenti dallo 
stesso erogati. I recuperi derivanti dalle operazioni di conguaglio vengono 
effettuati anche in deroga ad eventuali limiti stabiliti dalla normativa vigente 
in materia. 
5. La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con 
decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessione della 
indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti 
normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e 
integrazioni, e con requisiti ridotti di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 
86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e 
successive modificazioni e integrazioni (147). 
6. L'articolo 76, terzo comma, del regio decreto-legge di cui al comma 5 si 
intende abrogato nella parte modificata dal medesimo comma. 
7. Al fine di potenziare la funzione di coordinamento dell'Istituto nazionale di 
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) nella 
gestione degli accessi al pensionamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni ed il monitoraggio dei relativi flussi di pensionamento, con 
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il 
Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le modalità e i criteri per la 
trasmissione, anche mediante adeguati supporti informatici, di idonei elementi 
informativi da parte delle amministrazioni interessate relativi alle domande di 
quiescenza. 
8. Nei confronti dei titolari di pensione a carico delle gestioni esclusive 
dell'assicurazione generale obbligatoria, anche nei casi di cumulo tra pensione 
e redditi da lavoro dipendente, trova applicazione l'articolo 10, commi 4 e 
4-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 . 
9. ... (148) (149). 



(146)  Vedi, anche, l'art. 69, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(147)  La Corte costituzionale, con sentenza 17-24 giugno 2002, n. 269 (Gazz. 
Uff. 3 luglio 2002, n. 26, serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi 
di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, 
comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. 
(148)  Aggiunge un periodo, dopo il quarto, al comma 34 dell'art. 59, L. 27 
dicembre 1997, n. 449. 
(149) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-18 maggio 2006, n. 202 (Gazz. 
Uff. 24 maggio 2006, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 
sollevata in riferimento agli articoli 36, 38 e 53 della Costituzione.
 





35. Anticipazioni all'INPS e all'INPDAP.
1. Le anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'INPS, al fine di 
garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'ente medesimo, nei limiti 
dell'importo di lire 121.630 miliardi maturato al 31 dicembre 1995, si intendono 
trasferimenti definitivi a titolo di finanziamento delle prestazioni 
assistenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , e 
successive modificazioni. Tale importo risulta comprensivo, nei limiti di lire 
30.300 miliardi, delle anticipazioni a favore della gestione di cui all'articolo 
29 della legge 9 marzo 1989, n. 88 . Per le anticipazioni concesse nel corso 
degli esercizi 1996 e 1997, ai fini della determinazione dei relativi importi, 
si provvede con la procedura di cui al comma 2, sulla base dei rispettivi 
consuntivi. 
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con 
proprio decreto, provvede alle occorrenti operazioni di sistemazione contabile 
derivanti dall'applicazione del presente articolo. Il complesso degli effetti 
contabili sulle gestioni dell'INPS interessate è definito con la procedura di 
cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive 
modificazioni, anche per gli anni successivi rispetto a quelli indicati al comma 
1, ove interessati. 
3. Con effetto dall'esercizio finanziario 1999 sono autorizzati trasferimenti 
pubblici in favore dell'INPS e dell'INPDAP a carico del bilancio dello Stato, a 
titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali 
nel loro complesso. 
4. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria usufruite dall'INPS per gli 
esercizi 1997 e 1998, per il tramite dell'Ente poste italiane e successivamente 
della società Poste italiane Spa, al fine di fronteggiare i fabbisogni 
finanziari delle gestioni previdenziali, sono autorizzati trasferimenti a carico 
del bilancio dello Stato quali regolazioni contabili delle anticipazioni stesse 
sulla base delle risultanze del relativo rendiconto, come modificate, 
limitatamente all'anno 1997, dall'applicazione del comma 1. Tali trasferimenti, 
comunque a titolo anticipato, sono effettuati in favore dell'INPS con il vincolo 
di destinazione alla società Poste italiane Spa al fine di estinguere le partite 
debitorie derivanti dalle anticipazioni ricevute dalla Tesoreria dello Stato. 
5. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria usufruite dall'INPDAP a tutto 
il 1998, al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari delle gestioni 
previdenziali, sono autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato 
quali regolazioni contabili delle anticipazioni stesse sulla base delle 
risultanze del relativo rendiconto. 
6. Per le finalità di cui ai commi 3, 4 e 5, è istituita presso l'INPS e presso 
l'INPDAP un'apposita contabilità nella quale sono evidenziati i rapporti 
debitori verso lo Stato da parte delle gestioni previdenziali che hanno 
beneficiato dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato. 
7. Resta stabilito nei confronti dell'INPS e dell'INPDAP quanto disposto 
dall'articolo 59, comma 34, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 
. 
8. È confermato, in ogni caso, quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 
, e dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 , per la gestione separata dei 
trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato. 
9. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di 
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, sono emanate, ove necessario, norme di attuazione del presente 
articolo (150). 



(150)  Vedi, anche, il comma 12 dell'art. 3, D.L. 25 settembre 2001, n. 351. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
36. Disposizioni modificative ed interpretative dell'articolo 1, commi 181 e 
182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .
1. ... (151). 
2. Nell'espressione "aventi diritto" di cui al comma 181 dell'articolo 1 della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662 , si intendono comunque ricompresi gli eredi, 
anche nei casi di decesso del relativo avente diritto avvenuto anteriormente 
alla data del 30 marzo 1996. 
3. Le domande di corresponsione degli arretrati per i periodi fino al 31 
dicembre 1995 da parte degli eredi non aventi titolo alla pensione ai superstiti 
dei pensionati deceduti anteriormente al 30 marzo 1996 devono essere presentate, 
a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della 
presente legge (152). 
4. Le domande di corresponsione degli arretrati per i periodi fino al 31 
dicembre 1995, presentate dagli eredi dei pensionati aventi titolo 
all'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 
240 del 1994, devono essere corredate di copia della denuncia di successione 
presentata ai competenti uffici finanziari, dalla quale risultino i nominativi 
di eventuali coeredi e la quota di eredità a ciascuno spettante. 
5. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, 
aventi ad oggetto le questioni di cui all'articolo 1, commi 181 e 182, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662 , sono dichiarati estinti d'ufficio con 
compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora 
passati in giudicato restano privi di effetto (153). 
6. Ai maggiori oneri recati dal comma 1, valutati in lire 875 miliardi per 
l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento 
iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo 
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando 
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 



(151)  Sostituisce il comma 182 dell'art. 1, L. 23 dicembre 1996, n. 662. 
(152)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-20 luglio 2000, n. 310 (Gazz. 
Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5, sollevate in 
riferimento agli artt. 3, 24, 25, 38, 101, 102 e 113 della Costituzione; ha 
dichiarato inoltre inammissibili le restanti questioni di legittimità 
costituzionale, concernenti l'art. 36, comma 3, sollevata in riferimento 
all'art. 24 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 23 
ottobre-3 novembre 2000, n. 464 (Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46, serie 
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5, sollevata in riferimento 
all'art. 24 della Cost. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 15-23 
novembre 2000, n. 534 (Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha 
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 36, comma 5, sollevata in riferimento all'art. 24 della 
Cost. e già esaminata. 
(153)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-20 luglio 2000, n. 310 (Gazz. 
Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5, sollevate in 
riferimento agli artt. 3, 24, 25, 38, 101, 102 e 113 della Costituzione; ha 
dichiarato inoltre inammissibili le restanti questioni di legittimità 
costituzionale, concernenti l'art. 36, comma 3, sollevata in riferimento 
all'art. 24 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 23 
ottobre-3 novembre 2000, n. 464 (Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46, serie 
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5, sollevata in riferimento 
all'art. 24 della Cost. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 15-23 
novembre 2000, n. 534 (Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha 
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 36, comma 5, sollevata in riferimento all'art. 24 della 
Cost. e già esaminata. La stessa Corte costituzionale, con altra ordinanza 7-11 
maggio 2001, n. 130 (Gazz. Uff. 16 maggio 2001, n. 19, serie speciale), ha 
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 36, comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 24, 
primo comma, 101, 102 e 104 della Cost. 
 





Capo IV - Altre misure di razionalizzazione 
(giurisprudenza di legittimità)
37. Verifiche in materia di invalidità civile.
1. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad 
accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità 
civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire 
dei benefìci stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora 
l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a 
visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni 
dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di 
giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non 
fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta 
amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data 
della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le 
giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla 
quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico 
dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli 
interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di 
cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti 
ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata 
determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da 
patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei 
pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad 
accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento 
dei benefìci economici. 
2. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti 
specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la 
sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte 
con le medesime modalità di cui al comma 1. 
3. Con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica previsto dall'articolo 52, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 
449 , saranno anche stabiliti i nuovi termini entro i quali si deve provvedere 
ai suddetti accertamenti. 
4. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo 
della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a 
rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle 
procedure di rinnovo. 
5. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle 
commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di 
invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di 
revoca emessi dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva 
spetta al Ministero medesimo. 
6. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali relativi a 
controversie in materia di invalidità civile avverso provvedimenti emanati dal 
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i decreti 
ingiuntivi, le sentenze e ogni altro provvedimento reso in detti giudizi devono 
essere notificati alla predetta amministrazione presso gli uffici 
dell'Avvocatura dello Stato e presso le commissioni mediche di verifica 
competenti per territorio. A queste ultime vanno altresì notificati gli 
eventuali atti di precetto. 
7. Il termine del 31 marzo 1999 di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449 , è prorogato al 31 dicembre 2000 ed il piano 
straordinario previsto dalla stessa norma per effettuare accertamenti di 
verifica sanitaria, anche senza preavviso, nei confronti di titolari di benefìci 
economici per invalidità civile, cecità civile e sordomutismo è incrementato di 
40.000 accertamenti da realizzare entro il 31 dicembre 1999, nonché di ulteriori 
70.000 da svolgere entro il 31 dicembre 2000. 
8. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata 
sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i 
novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere 
dalla data della visita di verifica (154). 
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla regione Valle 
d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono secondo 
quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. 



(154)  La Corte costituzionale, con ordinanza 8-22 luglio 2004, n. 264 (Gazz. 
Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, 
comma 8, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38, primo comma, della 
Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
38. Pensioni di guerra.
1. ... (155). 
2. ... (156). 
3. ... (157). 
4. Ai commi primo e secondo dell'articolo 19 del testo unico approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , la parola: 
"funzionale" è sostituita, in entrambi i commi, dalle seguenti: "perdita totale 
della funzionalità". 
5. I grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , ed i 
soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione 
grave ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 
104 , e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 
4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione 
rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della 
concessione dei benefìci pensionistici. 
6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 260, 261 e 263, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662 , si applicano anche nei confronti dei soggetti che hanno 
percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o assistenziali per periodi 
anteriori al 1° gennaio 1996 in forza di giudicati non definitivi relativi 
all'applicazione della normativa di cui al decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 
495, e al decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25 , convertito, con modificazioni, 
dalla legge 21 marzo 1988, n. 93. 



(155)  Sostituisce il comma 263 dell'art. 1, L. 23 dicembre 1996, n. 662. 
(156)  Aggiunge un periodo, dopo il secondo, al comma 264 dell'art. 1, L. 23 
dicembre 1996, n. 662. 
(157)  Sostituisce il comma 5 dell'art. 37, D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915. 
 





39. Autocertificazione dei soggetti portatori di handicap.
1. I soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, 
n. 104 , attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei 
termini previsti dalla legge, l'esistenza delle condizioni personali richieste 
ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di 
vantaggi, benefìci economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o 
tributarie e di ogni altra utilità, erogati da soggetti pubblici o gestori o 
esercenti pubblici servizi. 



 





40. Interventi nel settore postale.
1. La società Poste italiane Spa è autorizzata all'esercizio del servizio di 
tesoreria degli enti pubblici, secondo modalità stabilite con convenzione. La 
società Poste italiane Spa è altresì autorizzata a effettuare incassi e 
pagamenti per conto delle amministrazioni pubbliche. A tal fine può eseguire 
operazioni di versamento e di prelevamento di fondi presso la tesoreria statale, 
con modalità da stabilire convenzionalmente (158). 
2. Il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità 
dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 
maggio 1933, n. 841 , è abrogato. I flussi finanziari e la contabilizzazione dei 
servizi resi per conto delle amministrazioni dello Stato, della Cassa depositi e 
prestiti e degli enti pubblici sono regolati secondo i princìpi degli articoli 
2423 e seguenti del codice civile. 
3. I conservatori dei registri immobiliari trascrivono a favore della società 
Poste italiane Spa la titolarità dei beni di cui risulti accertata la proprietà 
da parte dell'ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in base 
all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, individuati 
nel rendiconto approvato con legge 23 settembre 1994, n. 555. La trascrizione è 
effettuata sulla base delle segnalazioni predisposte dalla società Poste 
italiane Spa contenenti gli elementi identificativi dei singoli beni. 
4. L'attività postale è uniformata alle prescrizioni della direttiva 97/67/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997. A tal fine entro 
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana, 
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , 
apposito provvedimento di modificazione del testo unico delle disposizioni 
legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , e successive 
modificazioni, volto ad assicurare la prestazione di un servizio postale 
universale con prezzi accessibili a tutti gli utenti, la determinazione dei 
servizi oggetto di riserva e la revoca delle concessioni di cui all'articolo 29 
del citato testo unico. Il provvedimento introdurrà altresì gli istituti della 
autorizzazione generale e della licenza individuale per l'espletamento di 
servizi non riservati e definirà le modalità di applicazione ai servizi di 
bancoposta della normativa di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
, fatti salvi i princìpi normativi che governano il risparmio postale nelle sue 
peculiari caratteristiche (159). 
5. All'articolo 53, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , le parole: 
"Dalla data di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1° gennaio 
1999". 
6. Per l'effettiva attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 28, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , è applicabile alla società Poste italiane 
Spa l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 . 



(158)  Vedi, anche, l'art. 47, comma 2, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 
(159)  In attuazione di quanto disposto nel presente comma vedi il D.P.R. 14 
marzo 2001, n. 144. 
 





41. Tariffe postali agevolate.
1. [Con decorrenza dal 1° gennaio 2000 (160) le agevolazioni tariffarie per le 
spedizioni postali di cui all'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662 , ed agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 , 
sono soppresse. Dalla medesima data è introdotto un contributo diretto, volto ad 
agevolare le spedizioni postali di: 
a) libri; 
b) giornali e periodici di cui al registro previsto dall'articolo 1, comma 6, 
lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249; 
c) pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di 
lucro] (161). 
2. [Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare 
entro il 1° ottobre 1999 (162), di concerto con il Ministro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i requisiti dei 
soggetti che possono beneficiare del contributo diretto di cui al comma 1, 
privilegiando le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro e 
l'editoria minore, le caratteristiche dei prodotti editoriali oggetto del 
beneficio, l'entità del contributo medesimo e le modalità per usufruirne. Per le 
imprese che editano i prodotti di cui al comma 1 ed il cui fatturato non supera 
i 5 miliardi di lire annui, i citati decreti dovranno prevedere le modalità per 
gli eventuali anticipi da richiedere fino al 50 per cento del contributo 
spettante per l'anno precedente. Per tali imprese l'erogazione dei restanti 
contributi avviene entro i tre mesi successivi alle relative richieste (163)] 
(164). 
3. [Per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è autorizzata una 
spesa non superiore a lire 400 miliardi per l'anno 2000 e non superiore a lire 
350 miliardi per l'anno 2001. Tali stanziamenti confluiscono in un Fondo unico 
per l'editoria da istituire con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, volto a riallocare gli stanziamenti vigenti a favore 
del settore editoriale. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1 è 
autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000 e di lire 80 miliardi 
per l'anno 2001 (165)] (166). 
4. [I rimborsi a favore della società Poste italiane Spa da parte della 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e 
l'editoria, previsti dai commi 26 e 28 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 
1995, n. 549 , e dal comma 20 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 
662 , per gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999, sono effettuati nei limiti degli 
specifici stanziamenti che sono conservati in bilancio sino all'erogazione, 
sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla 
società Poste italiane Spa, attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle 
riduzioni previste dalle norme indicate] (167). 
5. [Relativamente ai rimborsi per l'anno 1999 la società Poste italiane Spa 
fornisce, entro il 31 maggio 1999, una analitica relazione sull'ammontare dei 
rimborsi e sui soggetti beneficiari relativa al primo trimestre 1999. Il 
Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 1° luglio 1999, invia alle 
competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato delle predette 
agevolazioni] (168). 
6. All'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , 
come sostituito dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1998, n. 224, 
dopo le parole: "editrici di quotidiani o periodici" sono inserite le seguenti: 
"a quella data" e sono soppresse le seguenti parole: "e per i quali le società 
editrici abbiano presentato domanda per l'anno 1997". 
7. Al comma 15-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , e 
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al primo periodo, dopo le parole: "è corrisposto un importo pari al 50 per 
cento dei contributi di cui ai commi", sono inserite le seguenti: "2, 8,"; 
b) al secondo periodo, le parole: "della residua documentazione prevista" sono 
sostituite dalle seguenti: "della documentazione richiesta all'editore". 



(160)  Per la proroga del termine vedi l'art. 27, comma 7, L. 23 dicembre 1999, 
n. 488, l'art. 4, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, come modificato dalla relativa 
legge di conversione e l'art. 13-quinquies, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
(161)  Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 24 dicembre 2003, n. 353. 
(162)  Per la proroga del termine vedi l'art. 27, comma 7, L. 23 dicembre 1999, 
n. 488 e l'art. 1, D.L. 27 settembre 2000, n. 266. 
(163)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 4 
ottobre 2000, n. 377. 
(164)  Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 24 dicembre 2003, n. 353. 
(165)  Vedi, anche, l'art. 27, comma 7, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 
(166)  Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 24 dicembre 2003, n. 353. 
(167)  Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 24 dicembre 2003, n. 353. 
(168)  Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 24 dicembre 2003, n. 353. 
 





42. Canone di concessione dovuto dalla RAI.
1. Il canone di concessione dovuto dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa per 
l'anno 1998 resta fissato nella misura di lire 40 miliardi. 
2. All'onere relativo al minore introito derivante dal comma 1, valutato in lire 
120 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, 
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" 
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando per detto 
anno: 
a) quanto a lire 84.279 milioni l'accantonamento relativo alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri; 
b) quanto a lire 5.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 
c) quanto a lire 10.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero di grazia 
e giustizia; 
d) quanto a lire 19.422 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della 
pubblica istruzione; 
e) quanto a lire 226 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per le 
politiche agricole; 
f) quanto a lire 984 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale; 
g) quanto a lire 71 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del commercio 
con l'estero; 
h) quanto a lire 18 milioni l'accantonamento relativo al Ministero 
dell'ambiente. 
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è 
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 
bilancio. 
4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 31 dicembre 
1998. 



 





43. Ferrovie dello Stato Spa.
1. L'ammontare delle somme da corrispondere, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 
1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, n. 1107/70 del Consiglio, del 4 
giugno 1970 e n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, alla società 
Ferrovie dello Stato Spa negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per 
l'effettuazione dei servizi di trasporto viaggiatori e per gli obblighi di 
servizio, previsti dal contratto di servizio pubblico e dal contratto di 
programma, è accertato in via definitiva, senza dare luogo a conguagli, in 
misura pari a quella complessivamente prevista in via preventiva dal bilancio 
dello Stato per gli stessi anni e per gli stessi contratti, ed è articolato nel 
modo seguente: 
a) 2.550, 2.757,850, 2.802,5, 2.770,541, 2.924,3 miliardi di lire, 
rispettivamente negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per il contratto di 
servizio pubblico; 
b) 3.691, 3.478,950, 3.411,450, 756,359, 3.275,7 miliardi di lire, 
rispettivamente negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per il contratto di 
programma. 
2. L'acquisizione, l'attribuzione e la devoluzione, dei beni immobili che 
risultano iscritti nel bilancio della società Ferrovie dello Stato Spa al 31 
dicembre 1997, così come certificato dalla società di revisione ed approvato 
dall'assemblea dei soci, si intendono avvenute a titolo di trasferimento di 
proprietà (169). 
2-bis. Gli uffici del territorio, le Conservatorie dei registri immobiliari, gli 
uffici tavolari e gli uffici tecnici erariali provvedono agli adempimenti di 
rispettiva competenza in ordine alla trascrizione, intavolazione e voltura dei 
beni, ed eventuali accessioni, sulla base di note di trascrizione, domande di 
intavolazione e domande di voltura, redatte dalla società "Ferrovie dello 
Stato-Società di trasporti e servizi per azioni" e corredate da estratto 
notarile autentico del libro inventari della medesima società. Trascrizioni, 
iscrizioni e volture sono esenti dai tributi speciali catastali e danno luogo al 
pagamento di imposte e tasse in misura fissa (170). 
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dei 
trasporti e della navigazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le competenze del 
Comitato costituito sulla base dell'articolo 15 del decreto-legge 23 gennaio 
1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, 
relative alla verifica, sulla base del criterio di strumentalità alle attività 
concesse, dell'appartenenza al patrimonio immobiliare della società Ferrovie 
dello Stato Spa di beni non iscritti in bilancio e dalla stessa rivendicati in 
via amministrativa e della regolarità dell'autocertificazione da parte della 
società medesima dei diritti reali in godimento gratuito, ai fini delle 
decisioni sulla spettanza di questi ultimi beni e diritti (171). 
4. Le acquisizioni, l'attribuzione e la devoluzione a titolo di trasferimento di 
proprietà e l'accertamento sulla spettanza di beni e diritti reali in godimento 
gratuito di cui ai commi 2 e 3 non potranno tuttavia avere riguardo ad aree del 
demanio marittimo, che restano assoggettate ai poteri di pianificazione e 
gestione di cui agli articoli 5, comma 1, 8, comma 3, lettera h), 13, comma 1, 
lettera a), della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e successive modificazioni, 
secondo i parametri di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 , convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché alle disposizioni 
di cui al capo I del titolo II del libro primo del codice della navigazione e 
relative norme di esecuzione. 
5. In attesa che vengano definiti gli assetti del settore ferroviario in 
attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277 , e 
che, conseguentemente, il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica disponga la valutazione del ramo d'azienda "Gestione 
dell'infrastruttura" ai sensi dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 
449 , la società Ferrovie dello Stato Spa è autorizzata a costituire, a valere 
sul proprio netto patrimoniale, un fondo di ristrutturazione di importo pari al 
valore netto dell'infrastruttura risultante dal bilancio al 31 dicembre 1997. 
6. La società Ferrovie dello Stato Spa, in deroga a quanto previsto al comma 4 
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 , è autorizzata a 
provvedere alla integrazione dei piani di vendita regionali già approvati, al 
fine di rendere alienabili gli alloggi di cui al comma 2, lettera b), 
dell'articolo 1 della legge stessa fino alla concorrenza del 100 per cento, con 
le medesime modalità e condizioni previste dalla legge stessa. 
7. Al fine di favorire il processo di ristrutturazione della società Ferrovie 
dello Stato Spa come stabilito dall'articolo 59, comma 6, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449 , fino al 1° gennaio 2002, nei confronti dei lavoratori 
dipendenti in esubero, nel numero che sarà concordato con le organizzazioni 
sindacali di categoria, dalla società Ferrovie dello Stato Spa, non si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 
, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, 
all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 , e all'articolo 1 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 . Nei casi in cui il mantenimento 
in servizio ai sensi delle suddette disposizioni sia già iniziato prima della 
data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti di lavoro sono 
risolti dalla data stessa (172). 
8. Il personale di cui al comma 7, dipendente della società Ferrovie dello Stato 
Spa, iscritto al fondo pensioni di cui all'articolo 209 del testo unico 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 
, all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro, può optare, in ogni caso, per 
il trasferimento della posizione assicurativa accreditata presso il suddetto 
fondo nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed 
i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS, secondo le 
disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 , ed anche in 
assenza delle condizioni richieste dall'articolo stesso. Per il personale 
dipendente della società Ferrovie dello Stato Spa che per ragioni di servizio 
risiede permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia, la 
risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del comma 7 avverrà in ogni caso con 
un preavviso di sei mesi. 
9. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli 
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del 
decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324 (173) (174). 



(169)  Comma così modificato dall'art. 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 
(170)  Comma aggiunto dall'art. 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 
(171)  Comma così modificato dall'art. 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 
(172)  La Corte costituzionale, con sentenza 3-11 dicembre 2001, n. 393 (Gazz. 
Uff. 19 dicembre 2001, n. 49, serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 9, sollevata in 
riferimento agli artt. 3, 38, 39 e 41 della Costituzione; 
ha dichiarato, inoltre la manifesta inammissibilità della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 7, sollevata in riferimento agli 
artt. 3 e 38 della Costituzione. 
(173)  Il D.L. 10 settembre 1998, n. 324, non è stato convertito in legge. 
(174)  La Corte costituzionale, con sentenza 3-11 dicembre 2001, n. 393 (Gazz. 
Uff. 19 dicembre 2001, n. 49, serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 9, sollevata in 
riferimento agli artt. 3, 38, 39 e 41 della Costituzione; 
ha dichiarato, inoltre la manifesta inammissibilità della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 7, sollevata in riferimento agli 
artt. 3 e 38 della Costituzione. 
 





44. Dismissione di immobili del Ministero della difesa.
1. Sulla base di una aggiornata valutazione delle esigenze strutturali e 
infrastrutturali derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, 
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica e delle finanze, nonché con il Ministro per i beni e le 
attività culturali, relativamente agli immobili soggetti a tutela, e con il 
Ministro dell'ambiente, relativamente ai beni compresi in aree protette o di 
particolare pregio naturalistico, sono individuati, per la loro dismissione, 
attraverso alienazioni o permute, ovvero per essere attribuiti a terzi in 
gestione, anche mediante concessione, i beni immobili in relazione ai quali sia 
accertato il venir meno dell'interesse all'utilizzo per finalità militari, 
ovvero non risulti più economicamente conveniente la gestione diretta. Resta 
confermato quanto disposto dall'articolo 3, comma 114, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662 . 
1-bis. [Le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili 
valutati non più utili dal Ministero della difesa, anche se non individuati dal 
decreto di cui al comma 1, possono essere disposte, ferme restando le 
disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 
settembre 2000, n. 283, tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti del 
Ministero della difesa, nonché delle altre amministrazioni pubbliche 
interessate, ed i rappresentanti delle amministrazioni territoriali interessate. 
In sede di conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, 
comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è altresì 
determinato il valore dei beni da dismettere tenendo conto delle finalità 
pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni stessi] (175). 
2. Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni di cui al 
comma 1 trovano applicazione le disposizioni contenute nelle lettere da a) a e) 
del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (176). 
3. [I comuni, le province e le regioni nel cui territorio è situato l'immobile 
oggetto di dismissione o concessione hanno diritto di prelazione. A tale fine il 
Ministero della difesa è tenuto a notificare ai comuni, alle province e alle 
regioni il valore dei beni determinato e approvato ai sensi dell'articolo 3, 
comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il diritto di 
prelazione deve essere esercitato entro il termine di quarantacinque giorni 
dalla notificazione. In mancanza della notificazione comuni, province e regioni 
hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente 
causa. La priorità per l'esercizio del diritto di prelazione è attribuita ai 
comuni, quindi alle province e quindi alle regioni. I comuni, le province e le 
regioni mantengono per almeno trenta anni la destinazione pubblica degli 
immobili oggetto di dismissione o concessione] (177). 
4. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate 
ai sensi del presente articolo e dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662 , sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per 
essere riassegnate, nel complessivo limite di lire 1.400 miliardi, allo stato di 
previsione del Ministero della difesa con le modalità di cui all'articolo 17, 
terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , su proposta del Ministero della 
difesa, per il conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e potenziamento 
operativo, strutturale e infrastrutturale delle Forze armate. Le disposizioni di 
cui all'articolo 3, comma 112, lettera f), della citata legge n. 662 del 1996 e 
all'articolo 2, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 450 , sono abrogate. 
5. ... (178). 
6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662 , continuano a trovare applicazione in riferimento alle dismissioni 
relative ai beni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 11 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 
ottobre 1997. 
7. Il Ministro della difesa comunica semestralmente alle competenti Commissioni 
parlamentari le dismissioni effettuate, i proventi realizzati e le relative 
destinazioni. Le medesime comunicazioni sono rese al Comitato misto pariterico 
per le servitù militari delle regioni interessate, limitatamente ai 
provvedimenti che le riguardano. 



(175)  Comma aggiunto dall'art. 43, comma 8, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi 
soppresso dal comma 13 dell'art. 27, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 
(176)  Riportata al n. A/CLII. 
(177)  Comma così sostituito dall'art. 4, comma 11, L. 23 dicembre 1999, n. 488 
e poi soppresso dal comma 13 dell'art. 27, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come 
rettificato con Comunicato 8 ottobre 2003. Per l'applicabilità delle 
disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 80, comma 50, L. 27 dicembre 
2002, n. 289. 
(178)  Aggiunge un comma, dopo l'undicesimo, all'art. 4, L. 18 agosto 1978, n. 
497. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
45. Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione.
1. Gli stanziamenti iniziali iscritti nelle unità previsionali di base del 
bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 e le relative proiezioni per 
gli anni 2000 e 2001 relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese 
relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o 
legislativamente predeterminate, sono ridotti del 5 per cento. 
2. ... (179). 
3. Nell'àmbito delle misure di sostegno all'emittenza previste dall'articolo 10 
del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 ottobre 1993, n. 422, ed anche al fine di incentivare l'adeguamento 
degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la 
radiodiffusione televisiva approvato dall'Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni il 30 ottobre 1998, è stanziata la somma di lire 24 miliardi per 
l'anno 1999. Detta somma è erogata entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del 
triennio dal Ministero delle comunicazioni alle emittenti televisive locali 
titolari di concessione che siano state ammesse alle provvidenze di cui 
all'articolo 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993 ed ai sensi del 
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 
1996, n. 680 , in base ad apposito regolamento adottato dal Ministro delle 
comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Per 
una quota degli oneri recati dal presente comma, pari a lire 5 miliardi nel 1999 
ed a lire 2 miliardi nel 2000, si provvede con quota parte delle maggiori 
entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 (180). 
4. Nei limiti degli stanziamenti già previsti ai fini dell'articolo 11 della 
legge 25 febbraio 1987, n. 67 , e successive modificazioni e integrazioni, degli 
articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , e successive modificazioni, e 
dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per propri programmi 
informativi e per programmi autoprodotti si intendono quelli realizzati dalle 
emittenti radiofoniche e televisive anche mediante l'utilizzazione dei notiziari 
forniti dalle agenzie di informazione. 
5. I compensi ed i rimborsi relativi alla gestione attraverso soggetti terzi di 
interventi agevolativi alle imprese previsti nelle convenzioni con le 
amministrazioni statali cui le regioni subentrano in base a quanto previsto dal 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , sono imputati, secondo le rispettive 
materie, al competente Fondo di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 , ovvero agli stanziamenti di cui all'articolo 
7, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 . 
6. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 
1991, n. 412 , si interpretano nel senso che tra le prestazioni erogate dagli 
enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono da ricomprendere anche le 
pensioni erogate ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , nonché 
le pensioni di invalidità erogate dallo Stato. 
7. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma 
dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , e la somma di cui 
all'ultimo comma dell'articolo medesimo sono determinate sulla base degli 
incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto 
generale dello Stato. La medesima procedura è adottata per le quote spettanti 
alle Confessioni acattoliche aventi diritto. Con le medesime modalità sono 
determinate la quota dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma corrisposta a 
titolo di anticipo di cui all'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516 ; 
all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517 ; all'articolo 4 della 
legge 5 ottobre 1993, n. 409 ; all'articolo 27 della legge 29 novembre 1995, n. 
520 ; all'articolo 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638 . 
8. All'atto della ripartizione delle disponibilità giacenti nel conto corrente 
presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo contributi agli 
interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 , da 
effettuare ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
143 , tra SIMEST Spa (gestione interventi esportazione e internazionalizzazione) 
e Mediocredito centrale (gestione interventi interno), è autorizzata, per 
esigenze di cassa del settore interno, un'anticipazione infruttifera a carico 
della quota di disponibilità relativa all'esportazione e 
all'internazionalizzazione e a favore della quota di disponibilità relativa 
all'interno dell'importo di lire 675 miliardi. Tale importo verrà restituito al 
settore esportazione e internazionalizzazione all'atto del versamento al settore 
interno delle assegnazioni di lire 675 miliardi disposte dall'articolo 12, comma 
1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 . Per la prosecuzione dei programmi di 
penetrazione commerciale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, 
n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è 
autorizzata la spesa di lire 150 miliardi per l'anno 1999, mediante 
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 
maggio 1977, n. 227 . 
9. Per l'attuazione, nell'anno 1999, delle misure concernenti la 
ricapitalizzazione delle cooperative, di cui al Piano triennale della pesca e 
dell'acquacoltura 1997-1999, adottato con D.M. 24 marzo 1997 del Ministro per le 
politiche agricole pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 
n. 97 del 28 aprile 1997, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi. Al relativo 
onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per 
il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e successive 
modificazioni. 
10. Al personale della società Poste italiane Spa che, alla data del 30 
settembre 1998, si trovi in servizio in posizione di comando presso pubbliche 
amministrazioni si applicano le disposizioni previste dall'articolo 53, comma 
10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , a condizione che la richiesta di 
comando sia stata effettivamente inoltrata entro il 28 febbraio 1998. Il 
personale suddetto può permanere in posizione di comando per un periodo non 
superiore a due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente 
legge. Per il suddetto periodo, le unità che abbiano assunto servizio in comando 
presso l'amministrazione richiedente dopo il 28 febbraio 1998 sono detratte 
dalla quota di assunzioni autorizzate per l'amministrazione stessa, in 
applicazione delle norme di programmazione delle assunzioni previste 
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (181). 
11. [Al comma 2 dell'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , le 
parole: "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" 
sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 1999"; al comma 4 dello 
stesso articolo le parole: "1° gennaio 1999" sono sostituite dalle seguenti: "1° 
gennaio 2000"] (182). 
12. Al comma 4, secondo periodo, dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449 , le parole "il regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro per la funzione 
pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "si provvede ai sensi 
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con regolamenti 
emanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione 
pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri; 
i regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale deliberazione". 
13. Ai fini dell'attuazione del comma 1 dell'articolo 5 della legge 31 luglio 
1997, n. 249, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina le 
tariffe in ambito urbano e interurbano delle telecomunicazioni in modo da 
agevolare la diffusione di INTERNET. L'Autorità individua gli schemi tariffari 
che favoriscano, per l'utenza residenziale, un uso prolungato della rete. 
14. Le assegnazioni finanziarie alla Regione siciliana attuative di leggi di 
settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 2003, risultino non impegnate o 
per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, 
possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui 
erano originariamente destinate (183). 
15. [A decorrere dal 1° gennaio 1999 affluiscono in apposita sezione del fondo 
speciale per la ricerca applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25 
ottobre 1968, n. 1089 , e successive modificazioni e integrazioni, le risorse 
finanziarie destinate ad interventi agevolativi per la ricerca nelle aree 
depresse di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica 
e tecnologica, con l'applicazione delle disposizioni che regolano il 
funzionamento del fondo medesimo] (184). 
16. [Ai fini dello snellimento delle procedure di spesa per interventi di 
ricerca, le risorse finanziarie destinate agli interventi di cui all'articolo 1 
della legge 5 agosto 1988, n. 346 , possono essere trasferite, con decreto del 
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fondo di 
cui al comma 15, con l'applicazione delle disposizioni che ne regolano il 
funzionamento, e possono essere utilizzate anche per le medesime forme di 
intervento di cui alla predetta legge n. 346 del 1988 per il finanziamento di 
progetti di ricerca di costo complessivo inferiore a 10 miliardi di lire] (185). 

17. È consentita la totale o parziale novazione, a favore dello stesso o di 
altro soggetto mutuatario, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai 
sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , anche in deroga alle 
disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 
412 , e di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 
, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. La 
novazione, che non comporta variazioni all'ammortamento dei mutui 
originariamente concessi, salvo adeguamento degli interessi sulla quota residua 
al tasso corrente sul mercato alla data della novazione medesima, è disposta, 
previo parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia, per la 
realizzazione di investimenti finanziabili ai sensi dell'articolo 19, primo 
comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119 . Nel caso di mutui concessi per le 
finalità di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119 
, la novazione è disposta previo decreto del Ministro di grazia e giustizia. 
18. Tra gli enti di cui all'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 , 
e successive modificazioni, autorizzati ad apportare ai fondi chiusi immobiliari 
immobili e diritti reali su immobili sono comprese le aziende unità sanitarie 
locali e le aziende ospedaliere. 
19. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 
1981, n. 416 , si interpretano nel senso che sono ammissibili al finanziamento 
agevolato i beni oggetto delle iniziative di ristrutturazione anche quando siano 
dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati 
prevalentemente per la produzione o la distribuzione di giornali quotidiani, 
periodici o libri editi dalle imprese ammesse alle agevolazioni di credito. 
20. ... (186). 
21. È abrogato l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 
dicembre 1994, n. 724 . 
22. ... (187). 
23. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 1993, 
n. 199 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, è 
abrogata. 
24. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 8, comma 7, della legge 8 
luglio 1998, n. 230 , valutato in lire 850 milioni per l'anno 1998 ed in lire 3 
miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede a carico del Fondo nazionale di 
cui all'articolo 19 della medesima legge. 
25. Le operazioni connesse alla trasformazione in società per azioni di enti 
pubblici ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 
549 , e dell'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , nonché quelle poste 
in essere in applicazione dell'articolo 19, comma 1, della presente legge, sono 
effettuate in regime di neutralità fiscale. 
26. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1995, 
n. 240 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, come 
modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, può essere 
prorogato con cadenza trimestrale, per un periodo complessivo non superiore ad 
un anno, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica. Il Ministro riferisce trimestralmente al Parlamento 
(188). 
27. Sono valide e ricevibili le decisioni di ricorsi di riesame, di cui al comma 
8 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni, 
fatte pervenire all'AIMA attraverso il sistema informatico entro il 10 gennaio 
1999, anche se adottate, sui ricorsi ancora pendenti, oltre il termine previsto 
dal medesimo comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 411 del 1997 . 
28. Le maggiori entrate accertate a consuntivo rispetto alle previsioni iniziali 
di bilancio derivanti dai dividendi e dagli utili delle società per azioni 
possedute direttamente dallo Stato sono destinate, per un importo pari al 20 per 
cento, al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del 
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 19 luglio 1993, n. 236 (189). 
29. Al comma 1-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, le parole: 
"tre mesi e comunque non oltre il 30 giugno 1999" sono sostituite dalle 
seguenti: "sei mesi". 
30. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, le parole 
"l'altra esclusivamente" sono sostituite dalle seguenti: "l'altra 
prevalentemente". 
31. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è 
autorizzato a contrarre mutui, sulla base di valutazioni di convenienza e di 
opportunità economico-finanziarie ed al fine di ridurre il costo del debito, 
negli stessi casi in cui è ammesso il ricorso all'emissione di titoli del debito 
pubblico e nei limiti del saldo netto da finanziare previsto dalla legge 
finanziaria. 
32. In deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a 
carattere speciale, per i mutui e per le obbligazioni da stipulare con onere a 
totale carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, 
il tasso di interesse non può essere superiore a quello indicato periodicamente, 
sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella 
Gazzetta Ufficiale. Per i mutui e per le obbligazioni di importo superiore a 100 
miliardi di lire, il tasso di interesse massimo applicabile deve essere 
previamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalità non 
risultassero applicate, l'eventuale maggior costo graverà sui soggetti stessi. 
Le operazioni finanziarie basate sulla cartolarizzazione di crediti di pubbliche 
amministrazioni derivanti da trasferimenti statali sono ammesse soltanto per 
trasferimenti previsti da norme vigenti e nel rispetto delle condizioni e 
modalità stabilite dal presente comma (190). 
33. All'articolo 31, comma 2, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 , le parole: 
"del 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 4 per cento". 
34. All'onere derivante dal comma 20, pari a lire 3 milardi per l'anno 1999, si 
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione 
dell'articolo 8. 



(179)  Sostituisce il secondo periodo del comma 8 dell'art. 17, L. 27 dicembre 
1997, n. 449. 
(180)  Comma così modificato dall'art. 27, comma 10, L. 23 dicembre 1999, n. 
488. Il regolamento di cui al presente comma è stato approvato con D.M. 5 
novembre 2004, n. 292. Per la ripartizione dei benefìci di cui al presente comma 
vedi, per l'anno 1999, il D.M. 27 luglio 2000; per l'anno 2000, il D.M. 13 
novembre 2001; per l'anno 2001, il D.M. 26 novembre 2001; per l'anno 2002, il 
D.M. 23 ottobre 2002; per l'anno 2003, il D.M. 12 novembre 2003; per l'anno 
2004, il D.M. 16 giugno 2005; per l'anno 2005, il D.M. 29 marzo 2006.
(181)  Vedi, anche, l'art. 51, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 9 
dell'art. 19, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e il comma 64 dell'art. 3, L. 24 
dicembre 2003, n. 350. 
(182)  Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni 
private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza 
indicati nel comma 4 dello stesso articolo. 
(183)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 38, L. 24 dicembre 2003, n. 350. 

(184)  Comma abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, con la 
decorrenza ivi indicata. 
(185)  Comma abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, con la 
decorrenza ivi indicata. 
(186)  Sostituisce il comma 2 dell'art. 6, D.L. 11 giugno 1998, n. 180. 
(187)  Aggiunge il comma 3-bis all'art. 69, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 
(188)  Per la proroga del termine di cui al presente comma vedi l'art. 5, comma 
6, L. 27 marzo 2001, n. 122. 
(189)  Per la sospensione dell'applicazione del presente comma, per il triennio 
2002-2004, vedi il comma 1 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448. 
(190)  Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
 





46. Personale del Servizio soccorso stradale ACI.
1. Il personale del Servizio soccorso stradale ACI, risultante in esubero a 
seguito dei processi di ristrutturazione, in quanto dipendente da società 
interamente controllata dall'Automobile club d'Italia, partecipa a domanda ad 
apposite selezioni di idoneità che potranno essere indette dall'Ente 
controllante nell'ambito delle disponibilità esistenti nella dotazione organica 
complessiva del personale dell'ente stesso ai fini dell'inquadramento nei ruoli 
del personale dell'ACI, nel rispetto delle professionalità acquisite, senza 
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, nei limiti delle 
disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 
449 (191). 



(191)  Riportata al n. A/CLXVI. 
 





47. Destinazione del fondo di cui all'articolo 54, comma 3, della legge n. 449 
del 1997.
1. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 54, comma 3, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449 , sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per 
essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di 
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica per l'anno 1999 e destinate, anche in un'unica soluzione, alla 
gestione speciale di cui all'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo 23 
luglio 1996, n. 415 , per concorrere alla copertura degli impegni pregressi del 
Fondo nazionale di garanzia, secondo il piano di cui all'articolo 4, comma 4, 
del regolamento emanato con decreto 18 giugno 1998, n. 238 , del Ministro del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 



 





48. Stabilimenti di macellazione di carni fresche e macelli pubblici.
1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 
1994, n. 286 , prorogato al 31 dicembre 1998 dall'articolo 56, comma 1, della 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 , per gli stabilimenti che hanno beneficiato del 
periodo supplementare concesso dal Ministero della sanità in applicazione del 
comma 9 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 , 
introdotto dall'articolo 1, comma 9, del decreto 23 novembre 1995 del Ministro 
della sanità, pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla Gazzetta 
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, a condizione che gli interessati 
dimostrino di avere iniziato, entro il termine dello stesso periodo 
supplementare, a conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo 
n. 286 del 1994 e di non aver potuto rispettare il medesimo termine 
supplementare per motivi che non sono loro imputabili, è ulteriormente prorogato 
al 31 dicembre 1999. 
2. Il termine di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto 
legislativo 18 aprile 1994, n. 286 , fissato al 31 dicembre 1998 dall'articolo 
56, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , è ulteriormente prorogato al 
31 dicembre 1999. 



 





Capo V - Disposizioni per favorire e sostenere lo sviluppo 
49. Programmi di tutela ambientale.
1. Per il finanziamento degli accordi di programma tra Stato e regioni di cui 
all'articolo 72 e dei programmi di tutela ambientale di cui all'articolo 73 del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , del programma nazionale di bonifica 
e ripristino ambientale dei siti inquinati, dei programmi di difesa del mare e 
delle riserve marine statali, dei programmi di competenza del Ministero 
dell'ambiente di cui alla deliberazione del CIPE data 3 dicembre 1997, attuativi 
degli impegni assunti nella Conferenza di Kyoto, del piano straordinario di 
completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione 
delle acque reflue di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 
, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come 
modificato dall'articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344 , degli accordi e 
contratti di programma di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 febbraio 
1997, n. 22 , si provvede a norma dell'articolo 11-quater, comma 3, della legge 
5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni. Le risorse 
relative ai programmi regionali di tutela ambientale sono ripartite e trasferite 
alle regioni ed alle province autonome entro il 31 gennaio di ciascun anno, con 
decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa con la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano. 
2. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , 
come modificato da ultimo dal comma 14 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 
1998, n. 426 , le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "30 
giugno 1999". 



 





50. Rifinanziamento dei programmi di investimento.
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono 
disposti i seguenti finanziamenti: 
a) per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 26 
febbraio 1992, n. 211 , sono autorizzati ulteriori limiti di impegno ventennali 
di lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 100 miliardi a 
decorrere dall'anno 2001; a tal fine, per una migliore attuazione degli 
interventi ivi previsti, all'articolo 1 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 , e 
successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 
... (192); 
b) per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui 
alla legge 5 febbraio 1992, n. 139 (193), sono autorizzati, con le medesime 
modalità di ripartizione di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 295 (194), limiti 
di impegno quindicennali rispettivamente di lire 70 miliardi dall'anno 1999, 
lire 20 miliardi dall'anno 2000 e lire 30 miliardi dall'anno 2001. I soggetti 
beneficiari, ivi compresi i destinatari degli stanziamenti previsti 
dall'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 295 (195), sono 
autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità che verranno stabiliti 
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica. Il Presidente del Comitato istituito dall'articolo 4 della legge 29 
novembre 1984, n. 798 , presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo 
stato di avanzamento dei lavori (196); 
c) per l'attuazione del programma decennale di interventi in materia di 
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio 
sanitario pubblico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e 
successive modificazioni, ivi compresi gli interventi finalizzati 
all'adeguamento della sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, 
n. 626 , e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.200 
miliardi per l'anno 1999, di lire 1.165 miliardi per l'anno 2000 e di lire 1.300 
miliardi per l'anno 2001; 
d) per la prosecuzione del programma di interventi urgenti in favore delle zone 
terremotate, di cui al capo I del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le regioni 
Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui, a fronte dei quali il 
Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi 
ventennali. A tale scopo sono autorizzati limiti di impegno di lire 100 miliardi 
dall'anno 1999, di lire 150 miliardi dall'anno 2000 e di lire 200 miliardi 
dall'anno 2001; 
e) per la prosecuzione del programma di ammodernamento e potenziamento 
tecnologico della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della 
guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previsto dal 
decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 (197), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 febbraio 1992, n. 217, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali 
di lire 108,8 miliardi dall'anno 1999 e di lire 67,1 miliardi dall'anno 2000; 
f) per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 
1981, n. 119, e secondo priorità stabilite dal Ministero di grazia e giustizia, 
gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti 
nell'anno 1999 fino ad un complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. I 
mutui eventualmente non contratti nell'anno 1999 possono esserlo entro l'anno 
2003. Per far fronte al relativo onere per capitale ed interessi è autorizzato 
il limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi dall'anno 2000 (198); 
g) per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale previsti 
dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 295 , e con i medesimi 
criteri e modalità, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali 
di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 20 miliardi a decorrere 
dall'anno 2001. A valere su tali risorse la somma di lire 40 miliardi quale 
limite di impegno quindicennale è riservata per la costruzione dell'autostrada 
Pedemontana Veneta con priorità relativamente al tratto dall'autostrada A31 tra 
Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza) all'autostrada A27, tra Treviso e 
Spresiano (Treviso). La costruzione deve assicurare il massimo riuso dei sedimi 
stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici 
nonché il massimo servizio, anche attraverso l'apertura di tratti alla libera 
percorrenza del traffico locale per assicurare la massima compatibilità 
dell'opera con i territori attraversati (199); 
h) per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della 
legge 7 agosto 1997, n. 266 , il Ministero della difesa è autorizzato ad 
assumere impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui 
contratti dalle imprese fornitrici. A tal fine sono autorizzati limiti di 
impegno quindicennali di lire 24 miliardi dall'anno 1999, di lire 50 miliardi 
dall'anno 2000 e di lire 26 miliardi dall'anno 2001; 
i) per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, della 
legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone 
terremotate della Basilicata e della Campania colpite dagli eventi sismici del 
1980-1982, le regioni Basilicata e Campania sono autorizzate a contrarre mutui 
di durata ventennale, per un importo, rispettivamente, di 4 e 6 miliardi di lire 
a decorrere dall'anno 2000 e di 6 e 9 miliardi di lire a decorrere dall'anno 
2001. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è 
autorizzato a concorrere con contributi di pari importo. A tale scopo sono 
autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 10 miliardi a decorrere 
dall'anno 2000 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001 (200); 
l) per la contrazione di mutui da parte dei soggetti competenti al completamento 
delle opere di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ivi 
compresi il pagamento degli oneri di contenzioso, è autorizzato il limite di 
impegno ventennale di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno finanziario 2000. 
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, viene 
ripartito lo stanziamento tra i predetti soggetti; 
m) per la contrazione di mutui da parte delle amministrazioni provinciali e 
comunali al fine di realizzare opere di edilizia scolastica è autorizzato il 
limite di impegno ventennale di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 
finanziario 2000. 



(192)  Il comma 1-bis è stato inserito nell'art. 1, L. 26 febbraio 1992, n. 211. 

(193)  Riportata alla voce Venezia. 
(194)  Riportata alla voce Opere pubbliche. 
(195)  Riportata alla voce Opere pubbliche. 
(196)  I criteri e le modalità per la contrazione dei mutui previsti dalla 
presente lettera sono stati stabiliti con D.M. 9 marzo 1999. 
(197)  Lettera così modificata dall'art. 16, comma 4, L. 10 agosto 2000, n. 246. 

(198)  Lettera così modificata dal comma 8 dell'art. 47, L. 28 dicembre 2001, n. 
448. 
(199)  Vedi, anche, l'art. 145, comma 75, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e il comma 
2 dell'art. 73, L. 28 dicembre 2001, n. 448. 
(200)  Vedi, anche, l'art. 4, commi 91 e 93, L. 24 dicembre 2003, n. 350. 
 





51. Provvedimenti a favore delle cooperative sociali.
[1. Per favorire la creazione di nuova imprenditorialità sociale nonché il 
consolidamento e lo sviluppo delle imprese sociali già esistenti, alle 
cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 
novembre 1991, n. 381 , che presentino progetti per la realizzazione di nuove 
iniziative o per il consolidamento e lo sviluppo di attività già avviate, sono 
estesi, nei limiti delle risorse disponibili, i benefìci di cui al decreto-legge 
31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 
1995, n. 95, secondo i criteri e le modalità definiti con apposito decreto del 
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa 
con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme, allo scopo 
destinate, possono essere utilizzate quale copertura della quota di 
finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea per i 
progetti operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 
2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni] (201). 



(201)  Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185, con la 
decorrenza prevista dal comma 2 dello stesso articolo. 
 





52. Fondo unico per gli incentivi alle imprese e disposizioni concernenti le 
grandi imprese in stato di insolvenza.
1. Le disposizioni dell'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 7, comma 9, del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 , si applicano, a decorrere dal 1999, 
alle autorizzazioni legislative di spesa ed ai rifinanziamenti concernenti 
interventi agevolativi alle imprese gestiti dal Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato. 
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è disposta la 
ripartizione delle risorse globalmente assegnate tra i vari interventi (202). 
3. Il decreto legislativo previsto dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, 
n. 274 , in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in 
stato di insolvenza, è emanato entro il 30 settembre 1999, sulla base dei 
princìpi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge. 
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire 
il perseguimento delle finalità di salvaguardia delle attività produttive e dei 
livelli occupazionali, e tenuto conto dell'interesse dei creditori, può 
autorizzare la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, per un ulteriore anno, 
oltre i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 2 del 
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni. Detta previsione si 
applica anche nei confronti delle imprese in amministrazione straordinaria per 
le quali la scadenza dell'esercizio sia intervenuta nell'anno 1998 (203). 



(202)  La ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi di cui al 
presente comma è stata stabilita con D.M. 23 febbraio 1999 (Gazz. Uff. 3 marzo 
1999, n. 51), con D.M. 30 marzo 2000 (Gazz. Uff. 7 aprile 2000, n. 82), 
modificato dal D.M. 9 ottobre 2003 (Gazz. Uff. 23 ottobre 2003, n. 247), con 
D.M. 2 marzo 2001 (Gazz. Uff. 15 marzo 2001, n. 62), con D.M. 12 marzo 2001 
(Gazz. Uff. 23 marzo 2001, n. 69), modificato dal D.M. 3 dicembre 2001 (Gazz. 
Uff. 18 dicembre 2001, n. 293), con D.M. 28 marzo 2002 (Gazz. Uff. 6 aprile 
2002, n. 81), corretto dal Comunicato 19 novembre 2002 (Gazz. Uff. 19 novembre 
2002, n. 271), con D.M. 30 maggio 2003 (Gazz. Uff. 12 giugno 2003, n. 134), 
modificato dal D.M. 3 novembre 2003 (Gazz. Uff. 19 novembre 2003, n. 269), con 
D.M. 19 luglio 2004 (Gazz. Uff. 29 luglio 2004, n. 176), corretto dal Comunicato 
1° settembre 2004 (Gazz. Uff. 1° settembre 2004, n. 205), con D.M. 16 giugno 
2005 (Gazz. Uff. 1° luglio 2005, n. 151) e con D.M. 3 marzo 2006 (Gazz. Uff. 15 
marzo 2006, n. 62). 
(203)  Vedi, anche, l'art. 60, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e il comma 234 
dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Per la soppressione del Fondo di cui 
al presente articolo vedi il comma 841 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 





53. Incentivi fiscali per acquisto di programmi informatici.
1. Per favorire l'introduzione dell'EURO ed il commercio elettronico nelle 
piccole e medie imprese commerciali, le agevolazioni di cui all'articolo 11 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , sono estese agli acquisti di programmi 
informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica. 



 





54. Interventi per il settore del commercio.
1. Gli interventi di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, 
n. 549 , sono soppressi, fatti salvi quelli relativi all'approvazione dei 
progetti strategici di cui all'asse 3 della delibera CIPE dell'8 agosto 1996 già 
presentati alla data di entrata in vigore della presente legge. Per tali 
interventi è destinato l'importo di lire 140 miliardi, di cui 100 miliardi per 
il 1998 e 40 miliardi per il 1999, dello stanziamento complessivo di lire 350 
miliardi disposto con il citato articolo 2, comma 42, e con l'articolo 2, comma 
194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 . Il residuo stanziamento di lire 210 
miliardi è destinato: 
a) quanto a lire 60 miliardi, di cui 40 miliardi per il 1999 e 20 miliardi per 
il 2000, per le finalità di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1997, n. 
266 ; 
b) quanto a lire 150 miliardi, per l'anno 2000, per le agevolazioni di cui 
all'articolo 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 . 
2. Le agevolazioni di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , 
sono estese ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo 
del commercio. Con la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, lettera aa), 
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , sono determinati le attività, le 
iniziative ammissibili, i meccanismi di valutazione delle domande, nonché la 
decorrenza della misura agevolativa a favore del settore commerciale. 
3. Al fine di promuovere lo sviluppo del settore commerciale, al comma 4 
dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , dopo la lettera 
c), è aggiunta la seguente: 
... (204). 
4. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , le parole: 
"non superiori ad un giorno" sono sostituite dalle seguenti: "non superiori a 
tre giorni". 
5. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, dopo le parole "di vendita al dettaglio" sono inserite le 
seguenti: "e all'ingrosso"; 
b) al comma 2, dopo le parole: "al netto dell'IVA", sono soppresse le seguenti: 
"e comunque non superiori a 50 milioni di lire nel triennio". 



(204)  Il testo della lettera c-bis) è stato inserito al comma 4 dell'art. 24, 
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114. 
 





55. Interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 
149 del 1993.
1. La disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 
1993, n. 149 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 
237, va interpretata nel senso che la restituzione dei contributi concessi, a 
valere sul ricavato a regime della vendita dei prodotti interessati, si applica 
soltanto ai programmi di riconversione produttiva in campo civile e duale. 



 





56. Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 364 del 1997 e all'articolo 1 
del decreto-legge n. 67 del 1997.
1. All'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) ... (205); 
b) ... (206); 
c) il comma 5-bis è abrogato. 
2. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 
1997, n. 67 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, 
dopo le parole: "e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: ", che 
possono essere assunti direttamente dagli enti beneficiari, convenzionati ai 
sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , secondo criteri, 
modalità e limiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica". 



(205)  Sostituisce il comma 1 dell'art. 3, D.L. 27 ottobre 1997, n. 364. 
(206)  Sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell'art. 3, D.L. 27 ottobre 
1997, n. 364. 
 





57. Disposizioni per le zone terremotate.
1. ... (207). 
2. ... (208). 
3. Al fine di consentire il proseguimento degli interventi di ricostruzione di 
cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115 , i comuni interessati possono utilizzare i 
fondi loro trasferiti per effetto della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 , della 
legge 25 maggio 1970, n. 364 , del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, del 
decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 , convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 maggio 1973, n. 205, e della legge 26 aprile 1976, n. 176 , e non ancora 
impegnati. 
4. Entro il 31 dicembre 1999 possono comunque essere utilizzate, per la 
prosecuzione degli interventi di ricostruzione e di riparazione dell'edilizia 
privata e delle connesse opere di urbanizzazione primaria nelle zone del Belice 
colpite dal terremoto del 1968, le somme di cui all'articolo 17, comma 5, della 
legge 11 marzo 1988, n. 67 , non impegnate ed iscritte nel conto residui, 
indipendentemente dall'anno finanziario di provenienza. 
5. Al comma 3 dell'articolo 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le parole 
"all'articolo 14, commi 1, 3, 8, 12 e 14, del presente decreto" sono sostituite 
dalle seguenti: "all'articolo 14, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 14, del 
presente decreto". 



(207)  Aggiunge un periodo al comma 32 dell'art. 24, L. 27 dicembre 1997, n. 
449. 
(208)  Sostituisce il comma 3 dell'art. 3, D.L. 11 giugno 1998, n. 180. 
 





58. Obbligazioni delle società cooperative.
1. Le società cooperative emittenti obbligazioni ai sensi dell'articolo 11 del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , sono sottoposte alle 
disposizioni degli articoli 2411 e seguenti del codice civile e, ove ne 
ricorrano i presupposti, all'obbligo di certificazione secondo le modalità 
previste dall'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 , nonché 
a quanto previsto dagli articoli 114 e 115 del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58 , in quanto compatibili con la legislazione cooperativa (209). 



(209)  Articolo così sostituito dall'art. 156, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, 
nel testo integrato dall'art. 36, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. 
 





59. Prestiti da soci per le cooperative.
1. I limiti individuali del prestito da soci per le cooperative edilizie di 
abitazione sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli previsti per le 
cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di 
prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro. 



 





60. Modifiche all'articolo 10 della legge n. 447 del 1995.
1. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 , le parole: 
"una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per 
le attività di manutenzione" sono sostituite dalle seguenti: "una quota fissa 
non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di 
manutenzione"; le parole: "Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è 
determinata nella misura dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per 
le attività di manutenzione" sono sostituite dalle seguenti: "Per quanto 
riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura del 2,5 per cento 
dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione". 



 





61. Programmi di recupero urbano.
1. Le risorse finanziarie iscritte nei conti fondo disponibile e fondi di terzi 
in amministrazione, lettera a), del bilancio consuntivo 1997 della sezione 
autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, fino alla 
concorrenza rispettivamente di lire 180 miliardi e di lire 120 miliardi, sono 
destinate alla realizzazione dei programmi di cui all'articolo 2, primo comma, 
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457 , con le modalità previste 
dall'articolo 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , 
individuati a seguito del bando di gara approvato con i decreti del Ministro dei 
lavori pubblici 22 ottobre 1997 e 20 maggio 1998, pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1998 e n. 119 del 25 maggio 1998. 
2. [Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per 
gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, 
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 , i comuni hanno la facoltà di 
deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori 
determinati per le nuove costruzioni ai sensi dell'articolo 6, primo comma, 
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni] (210). 
3. Su richiesta degli enti di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 
68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 , come 
sostituita dall'articolo 49, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , la 
Cassa depositi e prestiti, con modalità operative da questa definite, è 
autorizzata a trasformare, una sola volta per ciascun mutuo, il capitale residuo 
da ammortizzare a carico degli enti richiedenti aumentato dell'indennizzo 
previsto dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto 7 gennaio 1998 del Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, in nuovi mutui da ammortizzare al 
tasso vigente al momento della definizione dell'operazione. Le disposizioni del 
presente comma si applicano anche ai mutui di cui all'articolo 6 del 
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 8 agosto 1996, n. 421, per le finalità di cui all'articolo 45, comma 26, 
della presente legge (211). 
4. ... (212). 



(210)  Comma abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la 
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso 
decreto. 
(211)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi l'art. 38, L. 
17 maggio 1999, n. 144, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della). 

(212)  Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 5, D.L. 28 marzo 1997, n. 79. 
 





62. Disposizioni per i lavoratori in mobilità.
1. Il termine di scadenza per l'iscrizione alle liste di mobilità ai sensi 
dell'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, 
limitatamente a lavoratori dipendenti o già dipendenti anteriormente alla data 
del 31 ottobre 1998, è prorogato al 31 dicembre 2000. Il limite massimo di spesa 
di cui al medesimo articolo 4, comma 31, secondo periodo, è incrementato da 20 a 
30 miliardi di lire. I soggetti preposti alla gestione, allestimento e 
costruzione degli impianti definitivi di nuova costituzione, che assumano 
personale ai sensi del medesimo articolo 4, comma 32, devono offrire la 
opportunità di assunzione anche ai lavoratori già assunti, ai sensi del medesimo 
comma 32, per lo svolgimento delle altre attività ivi indicate. I lavoratori di 
cui al citato comma 32 conservano, ove licenziati, il diritto all'iscrizione 
nella lista di mobilità ed alla corresponsione della relativa indennità sino al 
31 dicembre 2000. Le attività ed i servizi collegati di cui al medesimo comma 32 
sono quelli individuati con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 . 
2. L'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, si 
interpreta nel senso che il diritto a percepire l'indennità di mobilità, per i 
lavoratori interessati, non è subordinato al possesso dei requisiti previsti 
dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 
223 , e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini del medesimo articolo 
4, comma 33, secondo periodo, le regioni organizzano specifiche attività 
formative, anche con il contributo del Fondo sociale europeo, in funzione della 
progettualità occupazionale di cui al medesimo articolo 4, comma 32. 



 





63. Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale.
1. I consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della legge 5 
ottobre 1991, n. 317 , nonché quelli costituiti ai sensi della vigente 
legislazione delle regioni a statuto speciale, hanno la facoltà di riacquistare 
la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali 
nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di 
cinque anni dalla cessione. 
2. Gli stessi consorzi di cui al comma 1 hanno altresì la facoltà di 
riacquistare unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti industriali o 
artigianali ivi realizzati nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività 
industriale o artigianale da più di tre anni. 
3. Nell'ipotesi di esercizio delle facoltà di cui al presente articolo i 
consorzi dovranno corrispondere al cessionario il prezzo attualizzato di 
acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di questi 
ultimi come determinato da un perito nominato dal presidente del tribunale 
competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati 
ricevuti dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento. 
4. Le facoltà di cui al presente articolo possono essere esercitate anche in 
presenza di procedure concorsuali. 
5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi di 
sviluppo industriale per la realizzazione di infrastrutture industriali e per 
l'acquisizione di aree e di immobili da destinare agli insediamenti produttivi. 



 





64. Disposizioni sulla Carbosulcis Spa.
1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 
1997, n. 449 , è prorogato al 31 dicembre 1999. Le risorse finanziarie di cui 
all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 
1994 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, da erogare 
con le stesse modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della L. 27 
dicembre 1997, n. 449 (213) . 



(213)  Vedi, anche, l'art. 7, comma 8, L. 11 maggio 1999, n. 140. 
 





Capo VI - Misure in materia di politiche sociali e del lavoro 
65. Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori.
1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da 
cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 
anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore 
dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 109 , tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento 
a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di 
quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto 
requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza 
prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998 , tenendo anche conto 
delle maggiorazioni ivi previste. 
2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne rendono nota la 
disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è 
corrisposto a domanda. L'assegno medesimo è erogato dall'Istituto nazionale 
della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo 
modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono 
trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con 
conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione 
(214). 
3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare di 
200.000 lire mensili e per tredici mensilità, per i valori dell'ISE del 
beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al 
comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE 
del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui 
al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di 
cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 
20.000 lire (215). 
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente 
articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice 
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (216). 
5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390 
miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 
miliardi a decorrere dall'anno 2001. 
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i 
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari 
per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione 
dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale 
(217). 



(214)  Comma così sostituito dall'art. 50, L. 17 maggio 1999, n. 144. 
(215)  Comma così sostituito dall'art. 80, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 

(216)  Per la rivalutazione dell'assegno e dei requisiti economici di cui al 
presente articolo vedi, per l'anno 2001, il Comunicato 4 maggio 2001; per l'anno 
2002, il Comunicato 7 febbraio 2002; per l'anno 2003, il Comunicato 11 marzo 
2003; per l'anno 2004, il Comunicato 4 febbraio 2004; per l'anno 2005, il 
Comunicato 3 febbraio 2005; per l'anno 2006, il Comunicato 13 marzo 2006; per 
l'anno 2007, il Comunicato 27 marzo 2007.
(217)  In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 21 
dicembre 2000, n. 452, modificato dal D.M. 25 maggio 2001, n. 337, entrato in 
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Per 
l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 80, comma 9, L. 23 
dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche, il comma 5 dello stesso articolo 80 e l'art. 
1, D.L. 14 aprile 2003, n. 73, come sostituito dalla relativa legge di 
conversione. 
 





66. Assegno di maternità.
[1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1° luglio 1999, alle madri 
cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che 
non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità, è 
concesso un assegno per maternità pari a lire 200.000 mensili nel limite massimo 
di cinque mensilità. L'assegno è elevato a lire 300.000 mensili per i parti 
successivi al 1° luglio 2000 (218). L'assegno è concesso dai comuni con 
decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli 
interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto 
dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati (219). 
1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le 
disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'articolo 
59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al decreto 
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio 1998, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, recante 
estensione della tutela della maternità e dell'assegno al nucleo familiare 
(220). 
2. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al 
comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti 
in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della 
situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 
, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con 
tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito 
economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal 
predetto decreto legislativo n. 109 del 1998 , tenendo anche conto delle 
maggiorazioni ivi previste. 
3. Qualora l'indennità di maternità corrisposta da parte degli enti 
previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela 
economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti 
inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate 
possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota 
differenziale. 
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente 
articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice 
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (221). 
5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 
miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 
miliardi a decorrere dall'anno 2001. Lo Stato rimborsa all'ente locale, entro 
tre mesi dall'invio della documentata richiesta di rimborso, le somme 
anticipatamente erogate dai comuni, ai sensi del comma 1 (222). 
5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in 
capo ai comuni, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale 
(INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire 
nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal 
bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla 
fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione (223). 
6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto 
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari 
per l'attuazione del presente articolo (224)] (225) (226). 



(218)  L'importo dell'assegno è stato aumentato a 500.000 lire per ogni figlio 
nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 
2001, ai sensi di quanto disposto dall'art. 80, comma 11, L. 23 dicembre 2000, 
n. 388. 
(219)  Comma così modificato dall'art. 50, L. 17 maggio 1999, n. 144. 
(220)  Comma aggiunto dall'art. 63, L. 17 maggio 1999, n. 144. 
(221)  Per la rivalutazione dell'assegno e dei requisiti economici di cui al 
presente articolo vedi nota al comma 7 dell'art. 74 del testo unico di cui al 
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
(222)  Periodo soppresso dall'art. 50, L. 17 maggio 1999, n. 144. 
(223)  Comma aggiunto dall'art. 50, L. 17 maggio 1999, n. 144. Vedi, anche, il 
D.M. 21 dicembre 2000, n. 452, modificato dal D.M. 25 maggio 2001, n. 337, 
entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 
(224)  Vedi, anche, l'art. 49, comma 12, L. 23 dicembre 1999, n. 488. Per 
l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 80, comma 10, L. 
23 dicembre 2000, n. 388. 
(225)  Articolo abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
(226)  Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute negli 
articoli 74 e 80 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
 





67. Incremento delle pensioni sociali.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli importi mensili della pensione sociale 
di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , nonché dell'assegno 
sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , sono 
elevati di lire 100.000 mensili. 
2. Per i trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della legge 
26 maggio 1970, n. 381 , e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , 
gli aumenti sono corrisposti in una misura che consenta all'avente diritto di 
raggiungere un reddito pari all'importo della pensione sociale o dell'assegno 
sociale di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto dei criteri 
economici adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione 
sociale o dell'assegno sociale. 
3. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti anche ai ciechi civili con età 
pari o superiore a 65 anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici, in 
base alle regole di computo e ai requisiti di reddito personale e cumulato di 
cui al comma 2. Al relativo onere, valutato in lire 10 miliardi annue a 
decorrere dal 1999, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa 
di cui all'articolo 42, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (227). 



(227)  Vedi, anche, l'art. 4, D.M. 28 marzo 2003, l'art. 4, D.M. 25 marzo 2004, 
l'art. 4, D.M. 15 marzo 2005 e l'art. 4, D.M. 5 aprile 2006. 
 





68. Riduzione dei ticket e norme in materia di assistenza farmaceutica.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino all'applicazione delle norme 
concernenti le modalità di partecipazione al costo delle prestazioni di cui 
all'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 , non è dovuta 
dagli assistiti esenti la quota fissa per ricetta per le prescrizioni relative 
alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre 
prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale. Non è dovuta dagli 
assistiti la quota fissa per ricetta per le prescrizioni diagnostiche e 
specialistiche inerenti la certificazione di idoneità per servizio civile presso 
ente convenzionato con il Ministero della difesa. 
2. ... (228). 
3. ... (229). 
4. ... (230). 
5. Per l'anno 1999, la Commissione prevista dall'articolo 36, comma 16, della 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 , tenuto conto della proiezione, sull'intero 
anno, dei dati relativi alla spesa farmaceutica del primo trimestre, propone al 
Ministro della sanità, entro il 30 aprile 1999, misure idonee ad assicurare che 
sia rispettato, per lo stesso anno, il limite di spesa previsto dall'articolo 
36, comma 15, della stessa legge n. 449 del 1997 , e che, rispetto a detto 
limite, si realizzi un risparmio pari al 60 per cento dell'eccedenza di spesa 
registrata per l'anno 1998. Entro il 30 novembre 1999 la Commissione verifica, 
sulla base dei dati di spesa relativi ai primi dieci mesi, la possibilità che, a 
fine anno, siano raggiunti gli obiettivi previsti dal periodo precedente; in 
caso di valutazione negativa, la Commissione informa immediatamente il Ministro 
della sanità che rende noto l'ammontare del contributo che le imprese titolari 
dell'autorizzazione al commercio, le imprese distributrici e le farmacie sono 
tenute a versare al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 36, 
comma 16, della legge n. 449 del 1997 . 
6. Dal 1° gennaio 1999 i medicinali antiblastici iniettabili sono erogati a 
carico del Servizio sanitario nazionale esclusivamente attraverso le strutture 
ospedaliere o le altre strutture accreditate in regime di ricovero, day-hospital 
o assistenza domiciliare. Nei casi in cui l'azienda unità sanitaria locale non 
abbia predisposto e resa operativa l'assistenza domiciliare ai pazienti 
oncologici, i medicinali indicati dal presente comma sono dispensati dalle 
farmacie ospedaliere per il tramite delle farmacie territoriali, secondo 
modalità predisposte con decreto emanato dal Ministro della sanità di intesa con 
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni più rappresentative 
delle farmacie pubbliche e private e le organizzazioni delle imprese 
distributrici. 
7. Presso il Ministero della sanità, nell'ambito del Dipartimento per la 
valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, è istituito, senza oneri 
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'Osservatorio nazionale 
sull'impiego dei medicinali. L'Osservatorio, al quale collaborano il 
Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'Agenzia per i servizi 
sanitari regionali, provvede a: 
a) raccogliere, monitorare ed elaborare dati di consumo, di modalità di impiego 
e di spesa concernenti sia i medicinali erogati o direttamente impiegati dal 
Servizio sanitario nazionale, sia quelli i cui oneri restano a carico 
dell'utilizzatore; 
b) svolgere, nel settore dei farmaci, i compiti già attribuiti dall'articolo 1, 
comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , all'osservatorio centrale degli 
acquisti e dei prezzi; 
c) redigere annualmente un rapporto al Ministro della sanità, finalizzato, in 
particolare, a rilevare e confrontare, anche con analisi su base regionale, 
l'andamento della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale relativa 
ai medicinali erogati attraverso le farmacie con quello della spesa dei 
medicinali erogati con sistemi alternativi o direttamente impiegati in ambito 
ospedaliero e, conseguentemente, a formulare proposte per un impiego più 
razionale ed appropriato delle risorse del settore. 
8. L'Osservatorio di cui al comma 7 si avvale anche della commissione prevista 
dall'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 . 
9. Le farmacie pubbliche e private, in coerenza con quanto previsto dall'accordo 
nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, trasmettono, secondo 
procedure informatiche concordate con il Dipartimento per la valutazione dei 
medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, i dati di vendita 
dei medicinali dispensati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale 
nonché i dati presenti sulla ricetta leggibili otticamente relativi al codice 
del medico, al codice dell'assistito ed alla data di emissione della 
prescrizione. Le strutture del Servizio sanitario nazionale, pubbliche o private 
e accreditate, sono tenute a fornire al predetto Dipartimento, su richiesta, 
dati in proprio possesso utili ai fini dell'assolvimento dei compiti 
dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (231). 
10. Per l'espletamento dei compiti dell'Osservatorio di cui al comma 7, il 
Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza può 
avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di 
istituti di ricerca, società scientifiche e strutture, anche non nazionali, 
operanti nel settore farmaceutico. 
11. Per l'attività e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 7, il 
Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza può 
avvalersi, in misura non superiore a lire 10 miliardi, delle disponibilità di 
cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , con 
conseguente riduzione, per lo stesso importo, delle somme disponibili per le 
altre iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari. 




(228)  Sostituisce con due periodi l'ultimo periodo del comma 9 dell'art. 3, 
D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124. 
(229)  Sostituisce un periodo, dopo il secondo, al comma 16 dell'art. 36, L. 27 
dicembre 1997, n. 449. 
(230)  Aggiunge il comma 16-bis all'art. 36, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(231)  Comma così modificato dall'art. 85, comma 15, L. 23 dicembre 2000, n. 
388. 
 





69. Disposizioni in materia di farmaci.
1. Entro il 15 gennaio 1999 la Commissione unica del farmaco adotta un 
provvedimento diretto ad assicurare che siano dispensati con oneri a carico del 
Servizio sanitario nazionale: 
a) per i soggetti affetti da patologie neoplastiche, ulteriori farmaci, in 
aggiunta a quelli già disponibili, in grado di alleviare le sintomatologie 
dolorose; 
b) per i soggetti dimessi da ospedali psichiatrici o in cura presso i servizi di 
salute mentale, farmaci con effetto ansiolitico. 
2. ... (232) 



(232)  Aggiunge il comma 8-bis all'art. 36, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
 





70. Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, nei casi in cui è ammessa la prescrizione in 
un'unica ricetta di più di due confezioni di farmaci fino al limite massimo di 
sei, la quota di partecipazione da parte dell'assistito, di lire 3.000 per la 
prescrizione di una confezione e di lire 6.000 per la prescrizione di più 
confezioni, è sostituita da una quota di partecipazione di lire 1.000 a 
confezione. 
2. Nelle ipotesi in cui provvedimenti della Commissione unica del farmaco 
stabiliscano che determinati medicinali sono posti a carico del Servizio 
sanitario nazionale alle condizioni indicate in "note" a tal fine approvate 
dalla stessa Commissione, i medicinali ai quali si applicano le "note" predette 
non sono erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale se il medico 
prescrittore non appone al lato del nome del farmaco prescritto l'indicazione 
della "nota" di riferimento. Il medico è responsabile a tutti gli effetti della 
annotazione di cui al periodo precedente apposta senza che ricorrano le 
condizioni previste dalla "nota" cui si fa riferimento. Resta ferma la 
disciplina prevista dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, 
n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 (233). 

3. La Commissione unica del farmaco, quando sottopone a particolari condizioni o 
limitazioni l'erogazione di un medicinale a carico del Servizio sanitario 
nazionale, può prevedere, anche nel caso di prodotti disciplinati dall'articolo 
8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 , e successive modificazioni, 
che la diagnosi e il piano terapeutico vengano stabiliti da centri o medici 
specializzati e che la prescrizione delle singole confezioni, secondo il piano 
predetto, possa essere affidata anche al medico di medicina generale. 
4. Al fine di rendere compatibili le misure di programmazione e di contenimento 
della spesa farmaceutica con quelle finalizzate a consentire il progressivo 
adeguamento dei prezzi dei medicinali a quelli medi europei, nonché ad 
equilibrare gli aumenti previsti per uno sviluppo razionale del mercato, le 
disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 
449 , sono estese anche ai prodotti di nuova autorizzazione diversi dai 
medicinali sottoposti al regime della contrattazione. Il prezzo è determinato 
utilizzando il costo unitario del principio attivo della confezione già 
autorizzata avente la stessa composizione, analoga forma farmaceutica ed unità 
posologiche più prossime. L'adeguamento al prezzo medio europeo nelle successive 
fasi è effettuato in base alla differenza tra il prezzo medio europeo calcolato 
secondo i criteri ordinari e il prezzo individuato ai sensi del precedente 
periodo. 
5. Per i medicinali di nuova autorizzazione, non sottoposti al regime della 
contrattazione, per i quali non sia possibile applicare il disposto del comma 4, 
perchè privi di riferimenti, e per i medicinali già classificati fra i farmaci 
non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla 
rimborsabilità, l'adeguamento avviene riducendo in prima applicazione il prezzo 
medio europeo del 15 per cento, con successivo allineamento in sei fasi con 
cadenza annuale di pari importo (234). 
6. ... (235). 



(233)  Comma così modificato dal comma 167 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 
311. 
(234)  Vedi, anche, l'art. 29, comma 8, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 
(235)  Aggiunge tre periodi al comma 4 dell'art. 36, L. 27 dicembre 1997, n. 
449. 
 





71. Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell'assistenza 
sanitaria nei grandi centri urbani.
1. Allo scopo di realizzare interventi di riorganizzazione e riqualificazione 
dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, da individuare, su proposta 
del Ministro della sanità, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , tenendo in particolare 
considerazione quelli situati nelle aree centro-meridionali, è stanziata la 
somma di complessive lire 1.500 miliardi per il triennio 1999-2001, di cui lire 
100 miliardi per il 1999 e lire 700 miliardi annue per ciascuno degli anni 2000 
e 2001. Gli interventi concorrono ad assicurare a tutti i cittadini: 
a) standard di salute, di qualità ed efficienza dei servizi indicati nel Piano 
sanitario nazionale 1998-2000; 
b) la riqualificazione, la riorganizzazione ed il miglioramento degli strumenti 
di coordinamento della rete dei servizi ai cittadini, anche attraverso la 
sperimentazione di nuovi modelli gestionali; 
c) il potenziamento qualitativo e quantitativo delle dotazioni sanitarie 
strutturali e tecnologiche, con particolare riguardo alla accessibilità, alla 
sicurezza ed alla umanizzazione dell'assistenza; 
d) la riqualificazione delle strutture sanitarie; 
e) la territorializzazione dei servizi. 
2. Le regioni, sentiti i comuni interessati, elaborano specifici progetti per la 
realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il cui finanziamento dovrà 
essere assicurato per non meno del 30 per cento da altre risorse pubbliche o 
private, entro i termini e sulla base di criteri, concernenti anche la misura 
del concorso possibile con le risorse di cui al comma 1, e modalità fissati con 
decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . All'istruttoria 
dei progetti provvede una commissione istituita presso la Conferenza permanente 
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano e nominata dal Ministro della sanità, d'intesa con la stessa Conferenza, 
in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del Ministero della sanità, 
delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Il Ministro 
della sanità, d'intesa con la citata Conferenza unificata, sulla base 
dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua i progetti ammessi al 
cofinanziamento, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e procede alla 
ripartizione dei fondi tra le regioni interessate. Decorso inutilmente il 
termine fissato dal decreto del Ministro della sanità, i comuni di cui al comma 
1, nei successivi trenta giorni, possono presentare al Ministero della sanità 
propri progetti, trasmettendone copia alla regione. Ove non venga presentato 
almeno un progetto per comune, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali 
assicura il necessario supporto alle regioni o ai comuni per la elaborazione dei 
progetti medesimi. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro 
della sanità, individua i progetti ammessi al cofinanziamento, nei limiti delle 
risorse di cui al comma 1. Si applica l'ultimo periodo dell'articolo 9-bis del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni (236) 
(237). 



(236)  I criteri, le modalità ed i termini per l'elaborazione e la presentazione 
dei progetti di cui al presente articolo sono stati stabiliti con D.M. 15 
settembre 1999. Con D.M. 5 aprile 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214) 
sono stati individuati i progetti presentati dalle regioni per la 
riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani. 
(237)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 ottobre 2001, n. 337 (Gazz. 
Uff. 24 ottobre 2001, n. 41, serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 sollevata in riferimento 
agli artt. 117 e 118 della Cost. 
 





72. Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria.
1. Al fine di attivare idonei e sistematici strumenti di controllo 
dell'effettivo comportamento tenuto dagli erogatori di prestazioni sanitarie in 
ordine all'appropriatezza e alla qualità dell'assistenza, è autorizzata la spesa 
complessiva di lire 948,5 miliardi per gli anni 1999-2001, di cui 189,5 miliardi 
per l'anno 1999, 379,5 miliardi per l'anno 2000 e 379,5 miliardi per l'anno 
2001. 
2. Le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 
1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e successive 
modificazioni, sono ridotte di lire 190 miliardi per l'anno 1999, 380 miliardi 
per l'anno 2000, 400 miliardi per l'anno 2001. 
3. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 32, comma 9, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449 , le regioni e le province autonome, a decorrere dal 1999 
e per gli anni 2000 e 2001, assicurano l'effettiva vigilanza e il controllo 
sull'uso corretto ed efficace delle risorse in modo da realizzare una riduzione 
dell'assistenza ospedaliera erogata in regime di ricovero ordinario, anche 
attraverso il potenziamento di forme alternative alla degenza ordinaria, nella 
misura annuale non inferiore all'2,5 per cento (238) dei ricoveri e della spesa 
complessiva a tal fine registrata nell'anno precedente. 
4. Il rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario che, ai sensi 
dell'articolo 1, commi 10 e 11, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , optano 
per l'esercizio della libera attività professionale extramuraria è disciplinato, 
anche per gli aspetti economici, in sede di contrattazione collettiva. La 
disciplina, in particolare, prevede la riduzione, nel periodo di validità del 
contratto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della 
presente legge, del trattamento economico accessorio e il conferimento o la 
conferma degli incarichi di struttura ai dirigenti che abbiano optato per 
l'esercizio della libera professione intramuraria. L'opzione effettuata per 
l'esercizio della libera professione extramuraria può essere revocata entro il 
31 dicembre di ogni anno. 
5. In attesa della disciplina contrattuale di cui al comma 4, a decorrere dal 1° 
luglio 1999, nei confronti dei dirigenti che hanno optato per l'esercizio della 
libera attività professionale extramuraria la retribuzione variabile di 
posizione è comunque ridotta del 50 per cento e non si dà luogo alla 
retribuzione di risultato; a decorrere dalla stessa data gli incarichi 
dirigenziali di struttura possono essere conferiti o confermati esclusivamente 
ai dirigenti che abbiano optato per l'esercizio della libera attività 
professionale intramuraria. 
6. Al fine di promuovere il miglioramento qualitativo delle prestazioni 
sanitarie, nell'ambito e in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, 
comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e in relazione al conseguimento 
degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, è istituito un fondo per 
l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato 
per l'esercizio della libera professione intramuraria. Sono ammessi ai benefìci 
del fondo i medesimi dirigenti a condizione che abbiano rinunciato alla facoltà 
di svolgere la libera professione extramuraria e qualsiasi altra attività 
sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previsti 
dal regolamento di cui al comma 9 e comunque ad eccezione delle attività rese in 
nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza. 
7. I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera 
professione intramuraria non possono esercitare alcuna altra attività sanitaria 
resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previsti dal 
regolamento di cui al comma 9, ad eccezione delle attività rese in nome e per 
conto dell'azienda sanitaria di appartenenza; la violazione degli obblighi 
connessi all'esclusività delle prestazioni, l'insorgenza di un conflitto di 
interessi o di situazioni che comunque implichino forme di concorrenza sleale, 
salvo che il fatto costituisca reato, comportano la risoluzione del rapporto di 
lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti a valere sulle disponibilità del 
fondo di cui al comma 6 in misura non inferiore a una annualità e non superiore 
a cinque annualità. La violazione degli obblighi di cui al presente comma è 
comunicata, per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, dal 
direttore generale alla regione o alla provincia autonoma, all'Ordine 
professionale e al Ministero della sanità. Si applica l'ultimo periodo del comma 
5 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 . 
8. L'accertamento, comunque effettuato, delle violazioni delle disposizioni di 
cui al comma 7 comporta anche la responsabilità del direttore generale per 
omessa vigilanza e costituisce causa impeditiva per il rinnovo e, nei casi più 
gravi, motivazione per la decisione di revoca dell'incarico di direttore 
generale, salvo che egli non dimostri di avere adottato le misure ispettive e di 
controllo idonee a prevenire e reprimere le predette violazioni. In caso di 
inadempienza della regione o della provincia autonoma il Ministro della sanità 
adotta le misure necessarie per garantire l'attuazione di quanto disposto dal 
presente comma. 
9. Con regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 
agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro della sanità, sentite la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità garante della concorrenza e del 
mercato e le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria interessata alla 
materia oggetto del regolamento, sono disciplinate le modalità di attuazione 
delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, anche al fine di: 
a) evitare conflitti di interesse e attività contrarie ai princìpi di tutela 
della concorrenza; 
b) prevedere il divieto per i dirigenti del ruolo sanitario che abbiano optato 
per l'esercizio della libera professione extramuraria di rendere prestazioni 
professionali, anche di natura occasionale e periodica, a favore o all'interno 
di strutture pubbliche o private accreditate. 
10. L'estensione delle disposizioni del comma 4, ultimo periodo, e del comma 5 
al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 
11 luglio 1980, n. 382 , è disciplinata con decreto emanato d'intesa dai 
Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge. Il 90 per cento delle risorse che si renderanno disponibili per le 
università per effetto di tali disposizioni sono destinate a fondi istituiti 
presso gli atenei per l'incentivazione dell'impegno didattico di cui 
all'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e 
successive modificazioni. 
11. È confermato, per il personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia 
optato per l'esercizio della libera professione extramuraria, il divieto di 
esercizio, sotto qualsiasi forma, della libera professione intramuraria. 
L'inosservanza del divieto di cui al periodo precedente o la mancata assunzione 
da parte del direttore generale, in conformità alle disposizioni richiamate nel 
periodo successivo, di tutte le iniziative ivi previste per consentire al 
personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia manifestato la relativa 
opzione il pieno esercizio della libera professione intramuraria, costituiscono 
causa impeditiva per il rinnovo dell'incarico e, nei casi più gravi, motivazione 
per la decisione di revoca dell'incarico di direttore generale. In particolare 
il direttore generale, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e 
spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria 
in regime di ricovero ed ambulatoriale, è tenuto ad assumere le specifiche 
iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi in strutture non 
accreditate nonché ad autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati 
e altresì ad attivare misure atte a garantire la progressiva riduzione delle 
liste d'attesa per le attività istituzionali, sulla base di quanto previsto da 
un atto di indirizzo e coordinamento a tal fine adottato, entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 8 
della legge 15 marzo 1997, n. 59 . Fino all'emanazione dell'atto di indirizzo e 
coordinamento si applicano le linee guida adottate dal Ministro della sanità, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 
, e successive modificazioni, con decreto del 31 luglio 1997 , pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997. 
12. Il 90 per cento delle complessive risorse che si renderanno disponibili per 
effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è destinato, 
sulla base di criteri stabiliti dalle regioni e dalle province autonome, 
d'intesa con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria, al 
finanziamento dei contratti a tempo determinato con soggetti in possesso del 
diploma di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria o in altra 
professionalità del ruolo sanitario per progetti finalizzati all'assistenza 
sanitaria, anche ai fini di cui all'articolo 3, comma 12, lettera a), del 
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 , nonché, in misura non inferiore al 
50 per cento e secondo modalità e tempi previsti dai contratti collettivi 
nazionali di lavoro per la dirigenza sanitaria, all'integrazione del fondo di 
cui al comma 6. 
13. Agli specialisti ambulatoriali convenzionati inquadrati nel primo livello 
dirigenziale ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 
(239), si applicano le disposizioni sul trattamento di quiescenza dei dipendenti 
pubblici. Ai soggetti indicati nel presente comma è data facoltà di optare per 
il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente 
nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM). L'opzione di cui al precedente 
periodo deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge. Con successivo decreto del Ministro della sanità, 
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 
400 , sono stabiliti i criteri per la valutazione del servizio prestato in 
regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso al 
secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale 
(240). 
14. In ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario, le norme di cui al 
presente articolo, ad eccezione dei primi tre periodi del comma 13 e del comma 
17, non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano, alla regione 
Valle d'Aosta e alla regione Friuli Venezia-Giulia. Nei predetti enti i princìpi 
di cui al presente articolo sono attuati secondo quanto disposto dagli statuti e 
dalle relative norme di attuazione. 
15. Al fondo di cui al comma 6 affluiscono, nella misura di lire 188 miliardi 
per l'anno 1999, di lire 376 miliardi per l'anno 2000 e di lire 470 miliardi per 
l'anno 2001, le disponibilità corrispondenti alla quota parte delle minori spese 
di cui al comma 3, oltre a quanto disposto dal comma 12. I criteri per 
l'utilizzo delle risorse del fondo sono individuati con uno specifico atto di 
indirizzo all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 
amministrazioni (ARAN), da parte del competente comitato di settore, per il 
rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza del 
Servizio sanitario nazionale da emanare entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro della sanità, 
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, sono stabilite le modalità di acquisizione delle risorse da far 
affluire al fondo di cui al comma 6 (241). 
16. Sono fatte salve le norme della legge 30 novembre 1998, n. 419 . Il comma 7 
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , è abrogato. 
17. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le associazioni di volontariato riconosciute 
ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 , e le organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 
, sono esonerate dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per gli 
apparati installati sui mezzi adibiti a servizi sociosanitari e di protezione 
civile. 



(238)  L'originaria misura dell'1 per cento è stata così elevata dall'art. 28, 
comma 14, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 
(239)  Riportata al n. A/CLXVI. 
(240)  In attuazione di quanto disposto nel presente comma vedi il D.M. 23 marzo 
2000, n. 184. Sui limiti di applicabilità delle disposizioni contenute nel 
presente comma, vedi l'art. 6, L. 29 dicembre 2000, n. 401. 
(241)  Periodo aggiunto dall'art. 28, comma 16, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
73. Trattamenti previdenziali e assistenziali obbligatori.
1. Al fine di razionalizzare la funzione erogatoria dei trattamenti 
assistenziali e previdenziali obbligatori, con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le 
competenze di ogni ente gestore in materia di accertamento del diritto, di 
determinazione della misura dei trattamenti e di rapporti con i soggetti 
titolari dei trattamenti stessi, sono definiti i rapporti fra gli enti 
interessati per l'unificazione dei pagamenti delle seguenti prestazioni: 
a) trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria 
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti; 
b) trattamenti pensionistici a carico delle gestioni previdenziali dei 
lavoratori autonomi; 
c) trattamenti pensionistici a carico dei regimi obbligatori di previdenza 
sostitutivi, esclusivi o esonerativi; 
d) trattamenti a carico della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, 
cave e torbiere, della gestione previdenziale per i dipendenti delle aziende 
private del gas e per il personale addetto alle esattorie e ricevitorie delle 
imposte dirette; 
e) trattamenti agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti di cui 
all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ; 
f) trattamenti pensionistici di guerra liquidati ai sensi della legge 18 marzo 
1968, n. 313 , e successive modificazioni e integrazioni; 
g) rendite per invalidità permanente o a favore dei superstiti per infortuni sul 
lavoro o malattie professionali attribuite dagli enti gestori delle relative 
forme assicurative; 
h) pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte durante il servizio 
di leva; 
i) trattamenti pensionistici gestiti dall'Ente nazionale di previdenza e di 
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). 
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle prestazioni erogate dagli 
enti privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , e al decreto 
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 , e, con il decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri di cui al comma 1, possono essere estese a ulteriori 
trattamenti previdenziali obbligatori. 
3. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 14 
giugno 1996, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, 
n. 402, sono prorogate a tutto il 31 dicembre 1999. Gli oneri conseguenti al 
minore afflusso contributivo connesso alla trasformazione dei contratti a 
termine di cui al precedente periodo in contratti a tempo indeterminato 
disciplinati dall'articolo 59, comma 28, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , 
sono contenuti nei limiti di 4 miliardi di lire e posti a carico del Fondo per 
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, 
n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Al 
fine di ottenere il rimborso dei contributi fiscalizzati relativi agli anni 
1998-2001, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni 
Amendola" (INPGI) presenterà, al termine di ogni anno finanziario, apposita 
documentazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
4. L'articolo 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, va interpretato 
nel senso che fra gli effetti dallo stesso fatti salvi rientra anche 
l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato nella 
vigenza dei decreti-legge richiamati nel predetto comma, ancorché notificati, 
che si estende fino all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662 . 




 





74. Estensione degli incentivi pubblici alle imprese sociali.
1. Ferme restando le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112 , ed entro i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in 
materia di aiuti di Stato alle imprese, il Presidente del Consiglio dei ministri 
provvede, con proprio decreto, a determinare modalità, limiti, condizioni e 
decorrenza dell'estensione alle imprese senza fine di lucro, ivi comprese le 
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 , operanti nei 
settori dell'assistenza, dell'educazione e dell'inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate e della tutela dell'ambiente, delle agevolazioni, dei 
contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefìci di qualsiasi 
genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita 
dall'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998 . 



 





75. Modifiche alle disposizioni in materia di contratti di riallineamento 
retributivo.
1. All'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato 
dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196 , sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "per le imprese operanti nei territori 
individuati dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64 ," sono sostituite 
dalle seguenti: "per le imprese operanti nei territori di cui alle zone di cui 
all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità 
europea, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal 
Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, automobilistico 
e dell'edilizia,"; 
b) ... (242); 
c) ... (243); 
d) ... (244); 
e) ... (245); 
f) Il comma 6-bis è abrogato. 
2. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196 , è abrogato. 
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono 
concessi dodici mesi di tempo per la stipula degli accordi territoriali e per 
quelli aziendali di recepimento di cui all'articolo 5, comma 2, del 
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 23 della legge 24 
giugno 1997, n. 196 , secondo le modalità e nei termini ivi previsti. Sono 
fatti, in ogni caso, salvi i verbali aziendali di recepimento sottoscritti tra 
le parti entro la data di entrata in vigore della presente legge (246). 
4. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo è subordinata 
all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai 
sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità 
europea. 



(242)  Aggiunge i canoni 2-bis), 2-ter) e 2-quater) all'art. 5, D.L. 1° ottobre 
1996, n. 510. 
(243)  Aggiunge un periodo, dopo il quarto, al comma 3 dell'art. 5, D.L. 1° 
ottobre 1996, n. 510. 
(244)  Sostituisce con i commi da 3-bis) e 3-sexies) i commi da 3-bis) e 
3-quinquies) nell'art. 5, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510. 
(245)  Aggiunge il comma 5-bis all'art. 5, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510. 
(246)  Periodo aggiunto dall'art. 58, comma 13, L. 17 maggio 1999, n. 144. 
 





76. Regolarizzazione contributiva in agricoltura.
1. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e 
rispettivi concedenti, nonché gli imprenditori agricoli a titolo principale, 
debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi 
a periodi contributivi maturati fino a tutto il 1997, possono regolarizzare la 
loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa 
presentazione della domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, in venti rate consecutive di pari importo, di cui la prima 
da versare entro il 31 ottobre 1999, la seconda da versare entro il 15 dicembre 
1999 e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 maggio 
2000, secondo modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima 
sono maggiorate di interessi pari al tasso dell'1 per cento annuo per il periodo 
di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La 
regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire 
anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento 
attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base 
alle predette 20 rate. La suddetta regolarizzazione comporta l'estinzione delle 
obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e 
civili non ancora pagate. Si applicano i commi 230 e 232 dell'articolo 1 della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (247). 
2. Possono essere corrisposti, con le modalità e i termini previsti dal comma 1, 
anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione 
agevolate in agricoltura ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del 
debito contributivo dovuto da parte dei soggetti indicati al comma 1 e rimasto 
insoluto alla data di entrata in vigore della presente legge. 



(247)  Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 24 maggio 1999, n. 148, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. Per ulteriori disposizioni sul 
condono previdenziale agricolo vedi l'art. 21, L. 27 marzo 2001, n. 122. 
 





77. Disposizioni in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro.
1. Per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 
anni, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della 
presente legge, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di 
cumulo con redditi da lavoro previste nei casi di pensioni di vecchiaia. 



 





78. Misure organizzative a favore dei processi di emersione.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato per l'emersione del lavoro non 
regolare con funzioni di analisi e di coordinamento delle iniziative. A tale 
fine il Comitato, che riceve direttive dal Presidente del Consiglio dei ministri 
cui risponde e riferisce: 
a) attua tutte le iniziative ritenute utili a conseguire una progressiva 
emersione del lavoro irregolare, anche attraverso campagne di sensibilizzazione 
e di informazione tramite i mezzi di comunicazione e nelle scuole; 
b) valuta periodicamente i risultati delle attività degli organismi locali di 
cui al comma 4; 
c) esamina le proposte contrattuali di emersione istruite dalle commissioni 
locali per la successiva trasmissione al CIPE per le deliberazioni del caso. 
2. Le amministrazioni pubbliche appartenenti al Sistema statistico nazionale 
(SISTAN), ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, sono tenute a fornire al Comitato, nel rispetto degli obblighi di 
riservatezza, le informazioni statistiche richieste in loro possesso. 
3. Il Comitato è composto da dieci membri nominati con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri, designati, rispettivamente, dal Presidente del 
Consiglio dei ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, due dal Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, dal Ministro delle finanze, dal Ministro per le politiche agricole, dal 
presidente dell'INPS, dal presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dal presidente dell'Unione italiana 
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e 
dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281 . Il componente designato dal Presidente del Consiglio dei 
ministri svolge le funzioni di presidente. Per assicurarne il funzionamento, 
presso il Comitato può essere comandato o distaccato, nel numero massimo di 20 
unità, personale tecnico ed amministrativo della pubblica amministrazione e 
degli enti pubblici economici. Il personale di cui al presente comma mantiene il 
trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni ed enti di 
appartenenza. Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 
1000 milioni a decorrere dall'anno 2001 (248). 
4. A livello regionale e provinciale sono istituite, presso le camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, commissioni con compiti di 
analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di promozione di 
collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata 
in particolare all'accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla 
predisposizione di aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento 
retributivo anche attraverso la presenza di un apposito tutore. A tale fine le 
commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore a quindici mesi, 
rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e 
comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea 
professionalità, previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 
3 che provvede, altresì, a verificare e valutare periodicamente l'attività 
svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per 
l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa attività è 
autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 
2003; qualora la commissione non sia costituita od operante, all'affidamento 
dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione provvede 
direttamente il Comitato di cui al comma 3 (249). Le commissioni sono composte 
da quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni di presidente, designati 
dalle amministrazioni pubbliche aventi competenza in materia, e otto designati, 
in maniera paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei 
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le 
commissioni, nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi di 
esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro irregolare, con le 
direzioni provinciali del lavoro, tenendo conto delle disposizioni di cui 
all'articolo 5, L. 22 luglio 1961, n. 628 , e dell'articolo 3 del D.L. 12 
settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 
1983, n. 638. Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della 
presente legge non siano state istituite le predette commissioni, provvede il 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi 
regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal 
Ministro (250). 
5. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mettono a 
disposizione una sede in modo da consentire alla commissione di espletare le sue 
funzioni. Presso la commissione, per assicurarne il funzionamento, può essere 
comandato personale della pubblica amministrazione, ivi compresi i ricercatori 
universitari, restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di 
provenienza. 
5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e a quello 
relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante 
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della 
legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme occorrenti sono attribuite in conformità 
agli indirizzi e criteri determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale (251) (252). 



(248)  Comma così modificato dall'art. 116, comma 7, L. 23 dicembre 2000, n. 
388. 
(249)  Periodo aggiunto dall'art. 116, comma 7, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(250)  Periodo aggiunto dall'art. 63, comma 4, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 
(251)  Comma aggiunto dall'art. 116, comma 7, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(252)  Vedi, anche, il comma 6-bis dell'art. 10, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, 
aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 
2003, n. 288). 
 





79. Misure organizzative intese alla repressione del lavoro non regolare e 
sommerso.
1. Al fine di intensificare l'azione di controllo contro il fenomeno del lavoro 
non regolare, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero 
delle finanze, l'INPS, l'INAIL e le aziende unità sanitarie locali coordinano le 
loro attività in materia ispettiva e di controllo degli adempimenti fiscali e 
contributivi, anche attraverso la predisposizione di appositi programmi mirati, 
di specifiche iniziative formative comuni del personale addetto ai predetti 
compiti, nonché l'istituzione di unità operative integrate. Tali attività, 
assunte su iniziative del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in 
sede nazionale e dalla regione, in raccordo con le direzioni regionali e 
provinciali del medesimo Ministero, in sede locale, si espletano, in 
particolare, nelle aree territoriali ovvero nei settori di attività in cui il 
fenomeno risulta maggiormente diffuso, anche sulla base delle attività di 
analisi e di coordinamento espletate dal Comitato di cui all'articolo 78, comma 
1, nonché delle attività espletate dalle commissioni regionali e provinciali di 
cui al comma 4 del medesimo articolo. Le attività predette si raccordano, ai 
fini della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro, con i comitati di 
coordinamento istituiti dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 
del 5 febbraio 1998 (253). 
2. Al medesimo fine di cui al comma 1 una quota pari al 10 per cento 
dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e 
amministrative comminate dalle Direzioni provinciali del lavoro - servizio 
ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro è destinata per il 
50 per cento a corsi di formazione e di aggiornamento del personale da assegnare 
al predetto servizio e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, 
delle attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo 
svolgimento dell'attività ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. 
Il restante 50 per cento della quota predetta è destinato all'incremento del 
Fondo unico di amministrazione, di cui al contratto collettivo integrativo di 
lavoro relativo al personale del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale, per l'incentivazione dell'attività ispettiva di controllo sulle 
condizioni di lavoro nelle aziende (254). 



(253)  Con D.M. 23 settembre 1999 il Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale ha istituito la commissione centrale di coordinamento dell'attività 
ispettiva e di controllo degli adempimenti fiscali, contributivi e di sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 
(254)  Comma così sostituito prima dall'art. 59, L. 17 maggio 1999, n. 144 e poi 
dall'art. 119, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche, l'art. 3, comma 150, L. 
24 dicembre 2003, n. 350. 
 





80. Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro, di 
contenzioso previdenziale nel settore agricolo e di formazione professionale.
1. I contratti stipulati con i direttori e con il personale delle agenzie 
regionali per l'impiego di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 28 febbraio 
1987, n. 56 , sono rinnovati ovvero prorogati fino alla data dell'effettivo 
trasferimento delle risorse alle regioni disposto ai sensi dell'articolo 7, 
comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , e comunque non oltre 
il 31 dicembre 1999. 
2. All'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997 , le 
parole: "1° gennaio 1999" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1999". 
3. Le competenze relative al contenzioso previdenziale del settore agricolo, già 
attribuite alla Commissione provinciale per la manodopera agricola, sono 
conferite alle Commissioni provinciali di cui all'articolo 14 della legge 8 
agosto 1972, n. 457 . 
4. Nell'àmbito del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del 
D.L. 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 
1993, n. 236, la somma di lire 18 miliardi è destinata al finanziamento degli 
interventi di cui alla L. 14 febbraio 1987, n. 40 , in materia di formazione 
professionale (255). 



(255)  Vedi, anche, l'art. 118, comma 11, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e il comma 
19 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
81. Modifiche all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 78 del 1998 e altri 
interventi in materia occupazionale e previdenziale.
1. All'articolo 1-septies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 
1998, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, 
le parole: "all'articolo 3, comma 2," sono sostituite dalle seguenti: 
"all'articolo 3, commi 1 e 2,"; le parole: "nel limite di mille unità" sono 
sostituite dalle seguenti: "nel limite di tremila unità" e le parole: "31 
dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002". 
2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, sono apportate 
le seguenti modifiche: 
a) le parole: "per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a 
quindici dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "da imprese che occupano 
anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a 
riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro"; 
b) le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla 
riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 1999"; 
c) dopo le parole: "9 miliardi di lire" sono aggiunte le seguenti: "per l'anno 
1998 e di 9 miliardi di lire per l'anno 1999". 
3. All'articolo 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , le parole: 
"31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1999". Al fine 
di assicurare l'erogazione dell'indennità di mobilità, relativa al solo anno 
1997, ai soggetti di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, 
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, prorogata per il 1997 con 
l'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , è stanziata la 
somma di lire 30 miliardi. Sono altresì prorogati di ulteriori sei mesi i 
trattamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248 
(256), e a tale fine è stanziata la somma di lire 1,3 miliardi (257). Al 
relativo onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui 
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, 
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
4. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, le parole: "31 
dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1999". 
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può prorogare, per un 
periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di integrazione salariale 
straordinaria di cui all'articolo 9, comma 25, lettera c), del D.L. 1° ottobre 
1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 
608, e all'articolo 1, comma 3-bis, del D.L. 20 gennaio 1998, n. 4 , convertito, 
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. Il relativo onere, valutato 
in lire 3 miliardi, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui 
all'articolo 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, per la 
durata massima di dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il 
trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero 
massimo di 500 lavoratori dipendenti da imprese interessate ai contratti d'area 
di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 
662 , stipulati entro il 31 marzo 1998, per i quali siano intervenuti accordi 
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dai quali risulti la 
possibile rioccupazione di lavoratori nelle nuove iniziative industriali 
previste dai programmi di reindustrializzazione. Il relativo onere, valutato in 
lire 12 miliardi, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui 
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, 
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (258). 
7. [Ai lavoratori titolari di indennità di mobilità, con scadenza entro il 31 
dicembre 1998, licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi 
di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 , per le quali siano state avviate le 
procedure per la stipula di contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, 
lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , nonché ai lavoratori di cui 
all'articolo 1-nonies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, l'indennità di mobilità è 
prorogata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un 
periodo massimo di dodici mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di 
lire 24 miliardi] (259). Il relativo onere è posto a carico del Fondo per 
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, 
n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
8. ... (260). 
9. Le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso 
per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono 
previdenziale, presentate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 
1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, 
e precedenti provvedimenti di legge sempre in materia di condono previdenziale, 
sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase 
contenziosa della sussistenza del relativo debito. Per tali fattispecie sulle 
eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a seguito degli 
esiti del contenzioso, non sono comunque dovuti interessi (261). 
10. L'espressione "domanda di proroga" di cui all'articolo 2, comma 4, della L. 
23 luglio 1991, n. 223 , come sostituito dall'articolo 7, comma 1, del D.L. 20 
maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, 
n. 236, si intende riferita non solo alle proroghe di cui all'articolo 1, comma 
3, della citata legge n. 223 del 1991 , ma, altresì, alla domanda che l'impresa, 
nell'ambito di durata del programma di intervento straordinario di integrazione 
salariale, presenta, nel termine previsto dal primo comma dell'articolo 7 della 
L. 20 maggio 1975, n. 164 , per ciascun periodo semestrale. Nel caso di 
presentazione tardiva della domanda, trovano applicazione il secondo e il terzo 
comma del predetto articolo 7. 



(256)  Il D.L. 27 luglio 1998, n. 248, non è stato convertito in legge. 
(257)  Vedi, anche, l'art. 62, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 
(258)  Vedi, anche, l'art. 62, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 
(259)  Periodo abrogato dall'art. 45, comma 17, L. 17 maggio 1999, n. 144. 
(260)  Inserisce tre periodi, dopo il terzo, al comma 4 dell'art. 15, D.L. 16 
maggio 1994, n. 299. 
(261)  La Corte costituzionale, con ordinanza 6-13 luglio 2000, n. 279 (Gazz. 
Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, 
comma 9, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione. La stessa 
Corte costituzionale, con successiva ordinanza 10-12 aprile 2002, n. 107 (Gazz. 
Uff. 17 aprile 2002, n. 16, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, 
comma 9, ultimo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della 
Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 234 
(Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 
9, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione. La Corte 
costituzionale, con ordinanza 26-28 marzo 2003, n. 101 (Gazz. Uff. 2 aprile 
2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 9, sollevata dal 
Tribunale di Pesaro, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. 
 





82. Applicazione della legge.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto 
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei 
limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. 



 





83. Entrata in vigore.
1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 1999, 
salvo che sia espressamente stabilita una diversa decorrenza. 



 





Allegato 1 (262) 
(Articolo 8, comma 4) 
ELENCO DEI PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA 
DEL 1° GENNAIO 2005
Oli minerali 
Benzina: lire 1.150.248 per mille litri. 
Benzina senza piombo: lire 1.150.248 per mille litri. 
Petrolio lampante o cherosene: 
usato come carburante: lire 758.251 per mille litri; 
usato come combustibile per riscaldamento: lire 758.251 per mille litri. 
Olio da gas o gasolio: 
usato come carburante: lire 905.856 per mille litri; 
usato come combustibile per riscaldamento: lire 905.856 per mille litri. 
Olio combustibile usato per riscaldamento [1]: 
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 844.098 per mille chilogrammi; 
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 423.049 per mille chilogrammi. 
Olio combustibile per uso industriale [1]: 
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 249.257 per mille chilogrammi; 
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 120.128 per mille chilogrammi. 
Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua 
contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego 
nella carburazione e nella combustione (263): 
a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 704.704 per mille litri; 

b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 
704.704 per mille litri; 
c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per 
riscaldamento: con olio combustibile ATZ lire 617.810 per mille chilogrammi, con 
olio combustibile BTZ lire 308.905 per mille chilogrammi; 
d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: con olio 
combustibile ATZ lire 86.423 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ 
lire 43.212 per mille chilogrammi (264). 
Gas di petrolio liquefatti (GPL): 
usati come carburante: lire 400.000 per mille chilogrammi; 
usati come combustibile per riscaldamento: lire 400.000 per mille chilogrammi. 
Gas metano: 
per autotrazione: lire 100 per metro cubo; 
per combustione per usi industriali: lire 40 per metro cubo; 
per combustione per usi civili: 
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla 
tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 90 per 
metro cubo; 
b) per uso di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi 
annui: lire 159 per metro cubo; 
c) per altri usi civili: lire 349 per metro cubo; 
per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi 
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote: 
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo; 
b) per gli altri usi civili: lire 250 per metro cubo. 
Carbone impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE 
del Consiglio, del 24 novembre 1988: lire 41.840 per mille chilogrammi [2]. 
Coke di petrolio impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva 
88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988: lire 59.240 per mille 
chilogrammi [2]. 
Bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato 
"Orimulsion" (NC 2714), impiegato negli impianti di combustione di cui alla 
direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988: lire 30.830 per mille 
chilogrammi [2]. 
__________ 
[1] Le aliquote si riferiscono agli oli combustibili densi. Le miscele di oli 
combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili 
semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote 
relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali 
di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: 
densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli 
da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una 
viscosità (V), a 50 °C, superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se 
hanno una viscosità (V), a 50 °C, superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, 
fluidi se hanno una viscosità (V), a 50 ° C, da 21,2 a 37,4 centistokes e 
fluidissimi se hanno una viscosità (V), a 50 °C, inferiore a 21,2 centistokes. 
[2] Le aliquote indicate per carbone, coke di petrolio e bitume di origine 
naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion", 
valgono per rapporti TEP/T, rispettivamente pari a 0,640-0,830-0,672. 



(262)  Si tenga presente che il comma 4 dell'art. 8, nel quale è richiamato il 
presente allegato, è stato abrogato dal comma 514 dell'art. 1, L. 30 dicembre 
2004, n. 311. 
(263)  Per la rideterminazione delle aliquote di accisa sugli oli emulsionati 
vedi l'art. 3, D.L. 30 settembre 2000, n. 268. 
(264)  Voce inserita dall'art. 12, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 
 





Tabella A 
IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O 
L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME 
PRESCRITTE
        
      ImpieghiAgevolazione
        
        
      11.Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti 
      obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano 
      l'imposta di consumo sull'energia elettrica: 
       metanoLire 8,7 per metro cubo
       gas di petrolio liquefattiLire 13.200 per 1.000 chilogrammi
       gasolioLire 32.210 per 1.000 litri
       olio combustibile e oli minerali greggi, naturaliLire 41.260 per 1.000 
      chilogrammi
         


In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 30 
per cento quale che sia il combustibile impiegato. 
L'agevolazione è accordata: 
a) ai combustibili nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di 
energia elettrica; 
b) ai combustibili impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e 
per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore; 
c) agli oli minerali impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di 
centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e 
vapore tecnologico per usi interni. 
11-bis. Produzione di energia elettrica integrata con impianti di gasificazione, 
assimilata alle fonti rinnovabili ... Esenzione. 






fp07-gr07