UNIVERSITA' DI PALERMO DECRETO RETTORALE 11 marzo 1998. Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

GAZZETTA UFFICIALE N. 81 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 7/4/1998 UNIVERSITA' DI PALERMO DECRETO RETTORALE 11 marzo 1998. Modificazioni allo statuto dell'Universita'. IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche dei aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240 e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica; Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Considerata l'opportunita' di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specalizzazione del settore medico; Uditi i pareri del Consiglio universitrio nazionale espressi nelle adunanze del 19 novembre 1993, del 18 marzo, del 20 maggio, del 15 giugno e del 15 settembre 1994; Ritenuta la necessita' di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e succesive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/1, la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Palermo (consiglio di facolta', seduta del 31 ottobre 1996; senato accademico seduta del 24 novembre 1997; consiglio di amministrazione seduta del 24 febbraio 1998; Decreta: Viene istituita ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995 la scuola di specializzazione in oncologia. Scuola di specializzazione in oncologia Art. 1. E' istituita presso l'Universita' degli studi di Palermo la scuola di specializzazione in oncologia afferente alla facolta' di medicina e chirurgia che risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. Art. 2. La scuola ha lo scopo di fornire le competenze oncologiche professionali relative ai settori formativi professionali seguenti: oncologia generale e sperimentale, prevenzione ed epidemiologia clinica dei tumori, diagnostica anatomopatologica dei tumori, diagnostica di laboratorio in oncologia, oncologia medica, radioterapia oncologica. La scuola ha altresi' lo scopo di fornire le competenze di oncologia generale necessarie per altre specializzazioni. Art. 3. La scuola rilascia i titoli di specialista in: oncologia, indirizzo in oncologia diagnostica (sperimentale), per i laureati in medicina e chirurgia e laureati non medici (con laurea in chimica, farmacia, scienze biologiche, chimica e tecnologie farmaceutiche); oncologia, indirizzo in oncologia medica, per i laureati in medicina e chirurgia. Art. 4. La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. Art. 5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Palermo, e quelle messe a disposizione dal S.S.N. in convenzione, ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Art. 6. La scuola riconosce la sua sede amministrativa presso i locali dell'istituto di oncologia. Art. 7. Tenendo presente i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse umane, finanziarie ed alle attrezzature disponibili la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun indirizzo, per ogni anno di corso per un totale di quarantotto specializzandi. Art. 8. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione all'indirizzo di oncologia generale, diagnostica e sperimentale, i laureati in medicina e chirurgia e laureati non medici con laurea in chimica, farmacia, scienze biologiche, chimica e tecnologie farmaceutiche; per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Sono ammessi altresi' al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Universita' straniere, accettato dalle competenti autorita' accademiche italiane in quanto ritenuto equiparabile, fatti salvi i casi nei quali sono richiesti specifici requisiti. Art. 9. L'importo delle tasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Universita'. Art. 10. Per la scuola viene costituito un consiglio composto da tutti i docenti della scuola che dovra' esercitare tutte e competenze spettanti ai sensi dell'art. 19, comma 2, dello statuto dell'Universita' di Palermo; il consiglio dovra' eleggere un direttore che lo presiede secondo le norme dello statuto stesso. Art. 11. Il consiglio della scuola di specializzazione determina con apposito regolamento, in conformita' con il regolamento didattico di Ateneo, e nel rispetto delle liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi. Il consiglio determina pertanto: a) la tipologia delle forme didattiche ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio; b) la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attivita' didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tirocinio. Art. 12. Nel determinare il piano degli studi, secondo quanto previsto al precedente art. 8, il consiglio della scuola deve rispettare i seguenti vincoli di area disciplinare, oltre a quelli riguardo alla durata complessiva di cui all'art. 4. La scuola di specializzazione in oncologia comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) oncologia generale, sperimentale, che comprende anche gli insegnamenti propri della patologia generale; b) epidemiologia e prevenzione dei tumori; c) morfologia dei tumori che comprende gi insegnamenti propri dell'anatomia patologica; d) diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia: e) oncologia clinica, che comprende gli insegnamenti oncologici di pertinenza medica chirurgica e radioterapica. Art. 13. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro corso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilita' didattica in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio era stato svolto. Il consiglio della scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitare ed extrauniverstarie coerenti con le finalita' della scuola per periodi complessivamnte non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola puo' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Art. 14. L'esame finale consiste nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola. La commissione di esami per il conseguimento del diploma di specializzazione e' nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa. Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale, deve avere frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, avere superato gli esami annuali e il tirocinio ed aver condotto in prima persona con progressiva dimostrazione di autonomia professionale, atti medici specialistici, certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella tabella B. Art. 15. L'Universita' su proposta del Consiglio della scuola, puo' stabilire protocolli di intesa ai sensi del 2 comma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 562/1992 per i fini di cui all'art. 16 del medesimo D.Lgs. L'Universita' su proposta del Consiglio della scuola, puo' altresi' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della scuola. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientificodisciplinari. A. Area propedeutica. Obiettivo: lo specializzado deve apprendere le conoscenze fondamentali di biologia cellulare e molecolare del differenziamento e della proliferazione cellulare. Settori: E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E11B Biologia applicata, F03X Genetica medica. B. Area di oncologia molecolare. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi etiopatogenetici che determinano lo sviluppo della malattia neoplastica. Settori: F04A Patologia generale. C. Area di laboratorio e diagnostica oncologica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche nei settori di laboratorio applicati all'oncologia, comprese citomorfologia ed istopatologia e diagnostica per immagini. Settori: E10X Biofisica medica, F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia. D. Area di oncologia medica. Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e tecniche e la pratica clinica necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori solidi. Settori: F04B Patologia clinica, F04C Oncologia medica. E. Area di epidemiologia e prevenzione. Obiettivo: conoscere i principi di epidemiologia e di medicina preventiva applicati all'oncologia. Settori: F01X Statistica medica, F04B Patologia clinica, F04C Oncologia medica, F22A Igiene generale ed applicata. a) indirizzo di oncologia medica. F. Area di oncologia medica. Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze avanzate teoriche e di pratica clinica necessarie per la diagnosi, cura e trattamento del paziente neoplastico, anche in fase critica. Settori: E07X Farmacologia, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04C Oncologia medica, F07G Malattie del sangue, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F21X Anestesiologia. G. Area di oncologia clinica. Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e pratiche correlate con la malattia neoplastica e con gli apparati terapeutici non medici. Settori: F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica, F08D Chirurgia toracica, F10X Urologia, F12B Neurochirurgia, F15A Otorinolaringoiatria, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F20X Ginecologia e ostetricia. b) indirizzo in oncologia diagnostica. H. Area della patologia cellulare e molecolare diagnostica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i principi metodologici relativi al rilievo dei fattori eziopatogenetici delle neoplasie e saperli applicare mediante tecniche di analisi molecolare; deve saper valutare le diverse funzioni cellulari e le modificazioni indotte dai modificatori della risposta biologica. Settori: F04B Patologia clinica. I. Area della citopatologia ed anatomia patologica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di esecuzione delle analisi morfologiche ed ultrastrutturali su cellule e tessuti e saperne dare le principali interpretazioni diagnostiche. Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica. L. Area della diagnostica per immagini. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le principali correlazioni tra quadri derivati dalla diagnostica per immagini ed indagini diagnostiche di laboratorio in oncologia. Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve: 1) aver eseguito personalmente almeno 50 prelievi di materiale organico mediante citoaspirazione; 2) aver eseguito personalmente le determinazioni di laboratorio relative ad almeno 150 pazienti affetti da neoplasie, partecipando alla fase di definizione diagnostica nei casi sudetti; 3) avere compartecipato direttamente all'itinerario diagnostico, anche mediante tecniche di diagnostica per immagini, di almeno 150 casi di pazienti affetti da neoplasie; 4) aver seguito personalmente l'itinerario diagnostico e terapeutico di almeno 200 pazienti affetti da neoplasie; a) per l'indirizzo di diagnostica oncologica: 5) aver eseguito personalmente determinazioni laboratoristiche complete di patologia clinica di 200 pazienti neoplastici; 6) aver eseguito personalmente almeno 200 determinazioni laboratoistiche di patologia clinicautilizzando metodiche d'identificazione molecolare. b) per l'indirizzo di oncologia medica: 7) aver seguito personalmente l'itinerario diagnostico e terapeutico di almeno 250 pazienti neoplastici, dei quali almeno il 10% ciascuno nei seguenti settori: emolinfopatie; apparato gastroenterico; mammella; apparato genitale femminile; polmone. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. Palermo, 11 marzo 1998 Il rettore: Gullotti
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