UNIVERSITA' DI PALERMO
DECRETO RETTORALE 11 marzo 1998.
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
GAZZETTA UFFICIALE N. 81 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 7/4/1998
UNIVERSITA' DI PALERMO
DECRETO RETTORALE 11 marzo 1998.
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche dei
aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio
decreto 13 ottobre 1987, n. 2240 e successive modificazioni;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il
riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano
triennale di sviluppo;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica;
Considerata l'opportunita' di procedere alla revisione degli
ordinamenti didattici delle scuole di specalizzazione del settore
medico;
Uditi i pareri del Consiglio universitrio nazionale espressi nelle
adunanze del 19 novembre 1993, del 18 marzo, del 20 maggio, del 15
giugno e del 15 settembre 1994;
Ritenuta la necessita' di modificare la tabella I, allegata al
regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e succesive modificazioni
ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/1, la tabella
XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di
specializzazione del settore medico;
Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Palermo
(consiglio di facolta', seduta del 31 ottobre 1996; senato accademico
seduta del 24 novembre 1997; consiglio di amministrazione seduta del
24 febbraio 1998;
Decreta:
Viene istituita ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995 la
scuola di specializzazione in oncologia.
Scuola di specializzazione in oncologia
Art. 1.
E' istituita presso l'Universita' degli studi di Palermo la scuola
di specializzazione in oncologia afferente alla facolta' di medicina
e chirurgia che risponde alle norme generali delle scuole di
specializzazione dell'area medica.
Art. 2.
La scuola ha lo scopo di fornire le competenze oncologiche
professionali relative ai settori formativi professionali seguenti:
oncologia generale e sperimentale, prevenzione ed epidemiologia
clinica dei tumori, diagnostica anatomopatologica dei tumori,
diagnostica di laboratorio in oncologia, oncologia medica,
radioterapia oncologica. La scuola ha altresi' lo scopo di fornire le
competenze di oncologia generale necessarie per altre
specializzazioni.
Art. 3.
La scuola rilascia i titoli di specialista in:
oncologia, indirizzo in oncologia diagnostica (sperimentale), per i
laureati in medicina e chirurgia e laureati non medici (con laurea in
chimica, farmacia, scienze biologiche, chimica e tecnologie
farmaceutiche);
oncologia, indirizzo in oncologia medica, per i laureati in
medicina e chirurgia.
Art. 4.
La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno prevede di
norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di
tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie
delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a
raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale
medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.
Art. 5.
Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della
facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Palermo, e
quelle messe a disposizione dal S.S.N. in convenzione, ed il relativo
personale universitario appartenente ai settori
scientificodisciplinari di cui alla tabella A delle corrispondenti
aree funzionali e discipline.
Art. 6.
La scuola riconosce la sua sede amministrativa presso i locali
dell'istituto di oncologia.
Art. 7.
Tenendo presente i criteri generali per la regolamentazione degli
accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in
base alle risorse umane, finanziarie ed alle attrezzature disponibili
la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti
determinato in sei per ciascun indirizzo, per ogni anno di corso per
un totale di quarantotto specializzandi.
Art. 8.
Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione all'indirizzo di
oncologia generale, diagnostica e sperimentale, i laureati in
medicina e chirurgia e laureati non medici con laurea in chimica,
farmacia, scienze biologiche, chimica e tecnologie farmaceutiche; per
l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di
abilitazione all'esercizio della professione. Sono ammessi altresi'
al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso
del titolo di studio, conseguito presso Universita' straniere,
accettato dalle competenti autorita' accademiche italiane in quanto
ritenuto equiparabile, fatti salvi i casi nei quali sono richiesti
specifici requisiti.
Art. 9.
L'importo delle tasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello
previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia; i contributi
sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione
dell'Universita'.
Art. 10.
Per la scuola viene costituito un consiglio composto da tutti i
docenti della scuola che dovra' esercitare tutte e competenze
spettanti ai sensi dell'art. 19, comma 2, dello statuto
dell'Universita' di Palermo; il consiglio dovra' eleggere un
direttore che lo presiede secondo le norme dello statuto stesso.
Art. 11.
Il consiglio della scuola di specializzazione determina con
apposito regolamento, in conformita' con il regolamento didattico di
Ateneo, e nel rispetto delle liberta' di insegnamento,
l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di
studi.
Il consiglio determina pertanto:
a) la tipologia delle forme didattiche ivi comprese le attivita' di
laboratorio, pratiche e di tirocinio;
b) la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attivita'
didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di
tirocinio.
Art. 12.
Nel determinare il piano degli studi, secondo quanto previsto al
precedente art. 8, il consiglio della scuola deve rispettare i
seguenti vincoli di area disciplinare, oltre a quelli riguardo alla
durata complessiva di cui all'art. 4. La scuola di specializzazione
in oncologia comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio
professionale:
a) oncologia generale, sperimentale, che comprende anche gli
insegnamenti propri della patologia generale;
b) epidemiologia e prevenzione dei tumori;
c) morfologia dei tumori che comprende gi insegnamenti propri
dell'anatomia patologica;
d) diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia:
e) oncologia clinica, che comprende gli insegnamenti oncologici di
pertinenza medica chirurgica e radioterapica.
Art. 13.
All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola
programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle
specifiche relative al tirocinio. Per tutta la durata della scuola
gli specializzandi sono guidati nel loro corso formativo da tutori
designati annualmente dal consiglio della scuola.
Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle
ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attivita' di
tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti
ai quali sia affidata la responsabilita' didattica in servizio nelle
strutture presso cui il medesimo tirocinio era stato svolto.
Il consiglio della scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza
all'estero in strutture universitare ed extrauniverstarie coerenti
con le finalita' della scuola per periodi complessivamnte non
superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza
all'estero, il consiglio della scuola puo' riconoscere utile, sulla
base di idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette
strutture estere.
Art. 14.
L'esame finale consiste nella presentazione di un elaborato scritto
su una tematica, coerente con i fini della specializzazione,
assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso
e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.
La commissione di esami per il conseguimento del diploma di
specializzazione e' nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la
vigente normativa.
Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale, deve avere
frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, avere
superato gli esami annuali e il tirocinio ed aver condotto in prima
persona con progressiva dimostrazione di autonomia professionale,
atti medici specialistici, certificati secondo lo standard nazionale
specifico riportato nella tabella B.
Art. 15.
L'Universita' su proposta del Consiglio della scuola, puo'
stabilire protocolli di intesa ai sensi del 2 comma dell'art. 6 del
D.Lgs. n. 562/1992 per i fini di cui all'art. 16 del medesimo D.Lgs.
L'Universita' su proposta del Consiglio della scuola, puo' altresi'
stabilire convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di
sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli
scopi della scuola.
Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi
settori scientificodisciplinari.
A. Area propedeutica.
Obiettivo: lo specializzado deve apprendere le conoscenze
fondamentali di biologia cellulare e molecolare del differenziamento
e della proliferazione cellulare.
Settori: E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E11B Biologia
applicata, F03X Genetica medica.
B. Area di oncologia molecolare.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei
meccanismi etiopatogenetici che determinano lo sviluppo della
malattia neoplastica.
Settori: F04A Patologia generale.
C. Area di laboratorio e diagnostica oncologica.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali
conoscenze teoriche e tecniche nei settori di laboratorio applicati
all'oncologia, comprese citomorfologia ed istopatologia e diagnostica
per immagini.
Settori: E10X Biofisica medica, F04B Patologia clinica, F06A
Anatomia patologica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.
D. Area di oncologia medica.
Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche
e tecniche e la pratica clinica necessarie per la valutazione
epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori
solidi.
Settori: F04B Patologia clinica, F04C Oncologia medica.
E. Area di epidemiologia e prevenzione.
Obiettivo: conoscere i principi di epidemiologia e di medicina
preventiva applicati all'oncologia.
Settori: F01X Statistica medica, F04B Patologia clinica, F04C
Oncologia medica, F22A Igiene generale ed applicata.
a) indirizzo di oncologia medica.
F. Area di oncologia medica.
Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze avanzate
teoriche e di pratica clinica necessarie per la diagnosi, cura e
trattamento del paziente neoplastico, anche in fase critica.
Settori: E07X Farmacologia, F05X Microbiologia e microbiologia
clinica, F04C Oncologia medica, F07G Malattie del sangue, F18X
Diagnostica per immagini e radioterapia, F21X Anestesiologia.
G. Area di oncologia clinica.
Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche
e pratiche correlate con la malattia neoplastica e con gli apparati
terapeutici non medici.
Settori: F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica, F08D
Chirurgia toracica, F10X Urologia, F12B Neurochirurgia, F15A
Otorinolaringoiatria, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F18X
Diagnostica per immagini e radioterapia, F20X Ginecologia e
ostetricia.
b) indirizzo in oncologia diagnostica.
H. Area della patologia cellulare e molecolare diagnostica.
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i principi
metodologici relativi al rilievo dei fattori eziopatogenetici delle
neoplasie e saperli applicare mediante tecniche di analisi
molecolare; deve saper valutare le diverse funzioni cellulari e le
modificazioni indotte dai modificatori della risposta biologica.
Settori: F04B Patologia clinica.
I. Area della citopatologia ed anatomia patologica.
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di
esecuzione delle analisi morfologiche ed ultrastrutturali su cellule
e tessuti e saperne dare le principali interpretazioni diagnostiche.
Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica.
L. Area della diagnostica per immagini.
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le principali
correlazioni tra quadri derivati dalla diagnostica per immagini ed
indagini diagnostiche di laboratorio in oncologia.
Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.
Tabella B - Standard complessivo di addestramento
professionalizzante.
Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma
deve:
1) aver eseguito personalmente almeno 50 prelievi di materiale
organico mediante citoaspirazione;
2) aver eseguito personalmente le determinazioni di laboratorio
relative ad almeno 150 pazienti affetti da neoplasie, partecipando
alla fase di definizione diagnostica nei casi sudetti;
3) avere compartecipato direttamente all'itinerario diagnostico,
anche mediante tecniche di diagnostica per immagini, di almeno 150
casi di pazienti affetti da neoplasie;
4) aver seguito personalmente l'itinerario diagnostico e
terapeutico di almeno 200 pazienti affetti da neoplasie;
a) per l'indirizzo di diagnostica oncologica:
5) aver eseguito personalmente determinazioni laboratoristiche
complete di patologia clinica di 200 pazienti neoplastici;
6) aver eseguito personalmente almeno 200 determinazioni
laboratoistiche di patologia clinicautilizzando metodiche
d'identificazione molecolare.
b) per l'indirizzo di oncologia medica:
7) aver seguito personalmente l'itinerario diagnostico e
terapeutico di almeno 250 pazienti neoplastici, dei quali almeno il
10% ciascuno nei seguenti settori:
emolinfopatie;
apparato gastroenterico;
mammella;
apparato genitale femminile;
polmone.
Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione,
secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre
sperimentazioni cliniche controllate.
Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente
specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso
specifico.
Palermo, 11 marzo 1998
Il rettore: Gullotti
fp98