GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 68 DEL 23/3/2009

DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2009, n. 23 
Attuazione   della   direttiva   2006/117/Euratom,   relativa  alla
sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e
di combustibile nucleare esaurito.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  legge  25  febbraio  2008,  n.  34,  ed, in particolare,
l'articolo 22, commi 1, 2 e 3;
  Vista  la direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre
2006,  relativa  alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di
rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;
  Vista  la  legge  14  ottobre 1957, n. 1203, recante la ratifica ed
esecuzione   del   Trattato   istitutivo   della   Comunita'  europea
dell'energia atomica ed Atti allegati;
  Vista  la  legge  31  dicembre  1962,  n. 1860, concernente impiego
pacifico  dell'energia  nucleare,  modificata e integrata dal decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30  dicembre 1965, n. 1704, dalla
legge  19  dicembre 1969, n. 1008, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1975, n. 519;
  Vista   la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230, recante
attuazione    delle    direttive    89/618/Euratom,   90/641/Euratom,
92/3/Euratom  e  96/29/Euratom  in  materia di radiazioni ionizzanti,
cosi' come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241,
recante  attuazione  della  direttiva  96/29/Euratom  in  materia  di
protezione  sanitaria  della  popolazione  e  dei lavoratori contro i
rischi   derivanti   dalle   radiazioni   ionizzanti  e  dal  decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 257;
  Visto  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni,   recante   conferimento   di   funzioni   e   compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visti l'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
di  istituzione  dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi  tecnici  (APAT),  nonche'  il  decreto  del Presidente della
Repubblica  8 agosto 2002, n. 207, concernente il regolamento recante
approvazione   dello   statuto   dell'Agenzia   per   la   protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma
4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10  febbraio  2006  recante  linee  guida  per  la  pianificazione di
emergenza  per  il  trasporto  di  materie  radioattive e fissili, in
attuazione  dell'articolo  125 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.   230,  e  successive  modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006;
  Visto  il  decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n. 52, recante
attuazione  della  direttiva  2003/122/CE Euratom sul controllo delle
sorgenti  radioattive  sigillate  ad  alta attivita' e delle sorgenti
orfane;
  Visto  il  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   6   agosto  2008,  n.  133,  recante
disposizioni  urgenti  per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la  competitivita',  la  stabilizzazione  della finanza pubblica e la
perequazione  tributaria,  ed in particolare l'articolo 28 istitutivo
dell'Istituto  superiore  per  la protezione e la ricerca ambientale,
(ISPRA);
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano in data 22
gennaio 2009;
  Acquisiti  i  pareri  delle Commissioni competenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 febbraio 2009;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello  sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e del mare, dell'interno, del lavoro,
della  salute  e  delle politiche sociali, degli affari esteri, della
giustizia e dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.


       Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230


  1.  Il  titolo  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e'
sostituito  dal seguente: "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom,   96/29/Euratom  e  2006/117/Euratom  in  materia  di
radiazioni ionizzanti.".
  2.  All'articolo  32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  nella  rubrica, dopo la parola: "radioattivi" sono aggiunte le
seguenti: "e di combustibile nucleare esaurito";
   b)  al  comma  1,  dopo  la parola: "radioattivi" sono inserite le
seguenti: "e di combustibile nucleare esaurito";
   c)  al  comma  1,  dopo le parole: "esportazioni dei rifiuti" sono
inserite le seguenti: "e di combustibile nucleare esaurito";
   d) la lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
    "a)  l'autorita'  preposta  al  rilascio  del  nulla  osta di cui
all'articolo 29 o dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, sentiti
i  competenti  organismi  tecnici e le regioni o le province autonome
territorialmente  competenti,  ove  queste ultime non siano autorita'
competenti  al  rilascio  dell'autorizzazione  stessa,  nei  casi  di
spedizioni,   di   importazioni   o  di  esportazioni  da  effettuare
nell'ambito  delle  attivita' soggette ai provvedimenti autorizzativi
di cui agli stessi articoli 29 o 30 o nell'ambito di attivita' esenti
da  detti  provvedimenti. Le regioni e le province autonome formulano
eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il
quale l'autorita' procede; ";
   e) la lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
    "b)  Il  Ministero  dello sviluppo economico, sentito l'ISPRA, il
Ministero  del  lavoro,  della  salute e delle politiche sociali e la
regione  o  le  province  autonome di destinazione o provenienza, nei
casi  di  spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare
nell'ambito   degli  altri  provvedimenti  autorizzativi  di  cui  al
presente  decreto,  nonche'  nel  caso  di  transito  nel  territorio
italiano.  Le  regioni  e  le  province  autonome formulano eventuali
osservazioni  entro  il  termine  di dieci giorni, trascorso il quale
l'autorita' procede.";
   f) al comma 3, secondo periodo, le parole: "o non abbia comunicato
alla  Commissione  europea  la  propria  mancata accettazione di tale
procedura di approvazione automatica, ai sensi dell'articolo 17 della
direttiva 92/3/Euratom" sono soppresse;
   g)  al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "di rifiuti" sono
inserite le seguenti: "e di combustibile nucleare esaurito";
   h) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
    "4-bis. Con apposite prescrizioni da inserire nell'autorizzazione
di  cui  al  comma  1,  viene  fatto  obbligo  agli  operatori  della
restituzione  al  Paese di origine, dei rifiuti radioattivi derivanti
da:
     a)  operazioni  di trattamento su rifiuti radioattivi introdotti
nel  territorio  italiano  destinati  a  tali  operazioni  o su altri
materiali ai fini del recupero di rifiuti radioattivi;
     b)   operazioni   di  ritrattamento  sul  combustibile  nucleare
esaurito   introdotto   nel  territorio  italiano  destinato  a  tali
operazioni.
    4-ter.  Le  autorizzazioni  di  cui al comma 1 non possono essere
rifiutate:
     a)  per  il  ritorno  al Paese di origine di rifiuti radioattivi
equivalenti  a  quelli  che  siano  stati  in  precedenza  spediti od
esportati  ai fini del loro trattamento, nel rispetto della normativa
applicabile;
     b)  per il ritorno al Paese di origine dei rifiuti radioattivi e
degli  altri  materiali  prodotti  dal  ritrattamento di combustibile
esaurito  che  sia stato effettuato in un Paese diverso, nel rispetto
della normativa applicabile;
     c)  per  il  ritorno  dei rifiuti radioattivi e del combustibile
esaurito  al  detentore  che ha effettuato la spedizione, nel caso in
cui  questa  non possa essere ultimata nei casi descritti nel decreto
di  cui  al  comma  4,  se la rispedizione e' effettuata nelle stesse
condizioni e specifiche e nel rispetto della normativa applicabile.".
  3.  Dopo  il  comma  4 dell'articolo 137 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, sono inseriti i seguenti:
   "4-bis.  Chi  non  ottempera  agli  obblighi di cui al comma 4-bis
dell'articolo  32  e'  punito  con  l'arresto da due a sei mesi o con
l'ammenda da dieci a quarantamila euro.
   4-ter.  Chi  non  osserva  le  particolari  prescrizioni contenute
nell'autorizzazione  di cui al comma 1 dell'articolo 32 e' punito con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a ventimila euro.".
  4.  Al  comma  1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  230,  le  parole:  "commi  1  e  2"  sono sostituite dalle
seguenti: "comma 1".
  5.  L'Allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e'
sostituito  dall'Allegato  al  presente  decreto.  Restano  ferme  le
disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 146 del medesimo decreto
legislativo n. 230 del 1995.
  6. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
e' inserito il seguente:

                            "Art. 7-bis.
Particolari  definizioni  concernenti  le spedizioni, importazioni ed
esportazioni  di  rifiuti  radioattivi  e  di  combustibile  nucleare
                              esaurito

  1. Ferme restando le definizioni del decreto legislativo 6 febbraio
2007,  n. 52, ai fini dell'applicazione dell'articolo 32 del presente
decreto valgono le seguenti specifiche definizioni:
   a)  rifiuti  radioattivi:  materiali radioattivi in forma gassosa,
liquida  o  solida  per  i  quali non e' previsto un ulteriore uso da
parte  dei Paesi di origine e di destinazione o di una persona fisica
o  giuridica  la cui decisione e' accettata da tali Paesi, e che sono
oggetto  di  controlli  in  quanto  rifiuti  radioattivi  da parte di
un'Autorita' di regolamentazione, secondo le disposizioni legislative
e regolamentari dei Paesi di origine e di destinazione;
   b)  combustibile  esaurito:  combustibile  nucleare  irraggiato  e
successivamente  rimosso  in  modo  definitivo  dal  nocciolo  di  un
reattore;  il  combustibile esaurito puo' essere considerato come una
risorsa   usabile   da   ritrattare,  oppure  essere  destinato  allo
smaltimento  definitivo,  senza che siano previsti altri utilizzi, ed
essere trattato al pari di rifiuti radioattivi;
   c)  ritrattamento:  un processo o un'operazione intesi ad estrarre
gli  isotopi  radioattivi  dal combustibile esaurito per un ulteriore
uso;
   d)   smaltimento:   il   deposito  di  rifiuti  radioattivi  o  di
combustibile esaurito in un impianto autorizzato, senza intenzione di
recuperarli;
   e)  stoccaggio:  la  conservazione  di  rifiuti  radioattivi  o di
combustibile  esaurito  in  un  impianto  equipaggiato  per  il  loro
confinamento, con l'intenzione di recuperarli successivamente;
   f)  detentore:  qualsiasi persona fisica o giuridica che, prima di
effettuare  una  spedizione  di rifiuti radioattivi o di combustibile
esaurito,  e'  responsabile  conformemente alla normativa applicabile
per  tali  materiali  e  preveda  di  effettuare una spedizione ad un
destinatario;
   g)  domanda  debitamente  compilata:  il documento uniforme di cui
alla  decisione  della  Commissione  del  5  marzo  2008, relativa al
documento   uniforme   per  la  sorveglianza  e  il  controllo  delle
spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito
di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre
2006, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.".
  7. L'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e'
sostituito dal seguente:

                             "Art. 157.
Sorveglianza   radiometrica  su  materiali  o  prodotti  semilavorati
                              metallici

  1.  I  soggetti  che  a  scopo industriale o commerciale esercitano
attivita'  di  importazione,  raccolta,  deposito  o  che  esercitano
operazioni  di  fusione  di  rottami  o  altri materiali metallici di
risulta,  sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui
predetti  materiali  o  prodotti  al  fine di rilevare la presenza di
livelli anomali di radioattivita' o di eventuali sorgenti dismesse. A
tali obblighi sono altresi' tenuti i soggetti che a scopo industriale
o  commerciale  esercitano  attivita'  di  importazione  di  prodotti
semilavorati  metallici.  La  disposizione non si applica ai soggetti
che svolgono attivita' che comportano esclusivamente il trasporto.
  2.  Ferme  restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo
25,  nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di
sorgenti  o  comunque  livelli anomali di radioattivita', individuati
secondo  le  norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche
emanate  ai  sensi dell'articolo 153, qualora disponibili, i soggetti
di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'articolo 100, comma
3,  le  misure  idonee  ad  evitare  il  rischio di esposizione delle
persone  e  debbono darne immediata comunicazione al Prefetto ed agli
organi  del  servizio  sanitario  nazionale competenti per territorio
che,  in  relazione  al  livello  del rischio, ne danno comunicazione
all'ISPRA.  Tale  comunicazione  deve  essere  altresi' effettuata al
Comando  provinciale  dei  Vigili  del fuoco, alla regione o province
autonome  ed  all'Agenzie delle regioni e delle province autonome per
la  protezione  dell'ambiente  competenti per territorio. Ai medesimi
obblighi  e'  tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a
conoscenza  della  presenza  di livelli anomali di radioattivita' nei
predetti materiali o prodotti trasportati.
  3.  Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 14 del
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure
radiometriche   indichino   la   presenza   di   livelli  anomali  di
radioattivita', i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso
in  relazione  alla necessita' di tutelare le persone e l'ambiente da
rischi  di  esposizione,  i  provvedimenti  opportuni ivi compreso il
rinvio  dell'intero  carico o di parte di esso all'eventuale soggetto
estero  responsabile  del  suo invio, con oneri a carico del soggetto
venditore.  Il Ministero degli affari esteri provvedera' ad informare
della  restituzione  dei  carichi  l'Autorita' competente dello Stato
responsabile dell'invio.".
                               Art. 2.


        Regime transitorio per i provvedimenti autorizzativi
di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230


  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  non si applicano alle
spedizioni oggetto della medesima domanda di autorizzazione di cui al
comma  1  dell'articolo  32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230,  debitamente  approvata  dall'Autorita'  competente del Paese di
origine  od  alla  stessa  trasmessa,  prima della data di entrata in
vigore del presente decreto.
  2.  In  sede di accettazione delle domande di autorizzazione di cui
al  comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 230 del 1995,
presentate  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del presente
decreto,   riguardanti  piu'  spedizioni  verso  un  Paese  terzo  di
destinazione,  l'Autorita'  competente  italiana deve tenere conto di
tutte le circostanze del caso, e in particolare:
   a)  del  calendario  previsto  per  l'effettuazione  di  tutte  le
spedizioni oggetto della medesima domanda debitamente compilata;
   b)  della  giustificazione  fornita a proposito dell'inclusione di
tutte le spedizioni in un'unica domanda debitamente compilata;
   c)  dell'opportunita'  di  autorizzare per un numero di spedizioni
inferiore a quello cui si riferisce la domanda debitamente compilata.
                               Art. 3.


   Regime transitorio per le disposizioni di cui all'articolo 157
            del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230


  1.   Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  157  ed  al  comma  1
dell'articolo 142 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come
modificate  dai commi 4 e 7 dell'articolo 1, si applicano dodici mesi
dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
                               Art. 4.


                       Invarianza degli oneri


  1.   Le   Amministrazioni   ed   i   soggetti  pubblici  provvedono
all'attuazione  del presente decreto senza nuovi o maggiori oneri per
la   finanza  pubblica  e  con  le  dotazioni  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 20 febbraio 2009

                             NAPOLITANO

                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

                                  Ronchi,  Ministro  per le politiche
                                  europee
                                  Scajola,  Ministro  dello  sviluppo
                                  economico
                                  Prestigiacomo,             Ministro
                                  dell'ambiente  e  della  tutela del
                                  territorio e del mare
                                  Maroni, Ministro dell'interno
                                  Sacconi, Ministro del lavoro, della
                                  salute e delle politiche sociali
                                  Frattini,   Ministro  degli  affari
                                  esteri
                                  Alfano, Ministro della giustizia
                                  Tremonti,  Ministro dell'economia e
                                  delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano
                                                             





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