LUSPIO - LIBERA UNIVERSITA' 'SAN PIO V'
DECRETO RETTORALE 18 febbraio 2009
Modificazioni allo statuto.
IL PRESIDENTE
del consiglio di amministrazione
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in
particolare l'art. 201;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli
6, 7, 16 e 21;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, ed in particolare l'art. 6;
Visto il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito nella
legge 5 novembre 1996, n. 573, ed in particolare l'art. 7;
Visti i vigenti Statuto di autonomia e Regolamento didattico di
Ateneo;
Viste le delibere del Senato accademico del 24 aprile 2008 e dei
Consigli di amministrazione del 28 novembre 2008 e del 12 dicembre
2008 recanti modifiche al predetto Statuto;
Vista la nota ministeriale del 14 febbraio 2005, protocollo n. 622,
con la quale vengono stabilite le modalita' di trasmissione al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (Miur)
degli statuti e dei regolamenti di Ateneo;
Vista la nota del 19 dicembre 2008, protocollo pres. n. 113/U/08,
con la quale e' stata inviata al Miur la predetta delibera di
modifica statutaria per il prescritto controllo di legittimita' e di
merito, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168 del 1989;
Considerato che sono decorsi i termini di legge ai fini
dell'acquisizione del parere del Miur e pertanto le modifiche
statutarie deliberate dai Consigli di amministrazione in data 28
novembre 2008 e in data 12 dicembre 2008 debbono ritenersi operative;
Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo
previsto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6; primo
comma, lettera n), e art. 9, secondo comma, lettera d) del vigente
Statuto per le modifiche dello statuto stesso;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di procedere all'emanazione
delle modifiche statutarie in disamina;
Decreta:
Art. 1.
Lo Statuto di Ateneo e' cosi' ridefinito:
"LIBERA UNIVERSITA' "S. PIO V"
Statuto di autonomia
Sezione prima
Disposizioni generali
Art. 1.
Istituzione
1. E' istituita in Roma la Libera Universita' degli studi "S. Pio
V" (LUSPIO), di seguito denominata Universita'.
2. L'Universita' appartiene alla categoria degli Istituti
universitari previsti dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592. E' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione,
ha personalita' giuridica e autonomia didattica, amministrativa e
disciplinare nei limiti delle leggi, dei regolamenti generali e
speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente
Statuto.
3. L'Universita' e' promossa dall'Istituto di studi politici "S.
Pio V" che ne assicura il funzionamento ordinario.
Art. 2.
Titoli di studio
1. L'Universita' rilascia i seguenti titoli di studio aventi valore
legale:
a) laurea;
b) laurea magistrale;
c) diploma di specializzazione o perfezionamento;
d) master universitari di primo e di secondo livello;
e) dottorati di ricerca.
Art. 3.
Finalita'
1. L'Universita' sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e
l'istruzione superiore attraverso le attivita' di ricerca e di
insegnamento e la collaborazione scientifica con istituzioni
italiane, comunitarie ed estere nonche' con le organizzazioni
professionali, con il sistema delle imprese e con le istituzioni del
territorio. Riconosce il ruolo fondamentale della ricerca e ne
promuove lo svolgimento, favorendo la collaborazione degli organi
dell'Universita' con le altre istituzioni universitarie e di alta
cultura italiane, comunitarie e straniere.
2. L'Universita' persegue i propri fini istituzionali con azione
ispirata alla promozione umana, nel pieno rispetto delle liberta' e
dei diritti fondamentali della persona. Impegna, nella propria opera,
i docenti, il personale amministrativo e gli studenti per il
conseguimento delle proprie finalita' anche nei rapporti con le
istituzioni pubbliche, private, nazionali e internazionali.
3. L'Universita' garantisce ai docenti ed ai ricercatori
l'autonomia nella organizzazione e nello svolgimento della ricerca,
anche in ordine agli orientamenti tematici e alle metodologie.
Garantisce, altresi', un insegnamento libero da ogni forma di
condizionamento o limite nella scelta dei contenuti e delle
metodologie dell'attivita' didattica.
4. L'Universita' promuove le condizioni che rendono effettivo il
diritto allo studio in attuazione dei precetti costituzionali.
Organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare e assistere
gli studenti nel corso degli studi. Favorisce le attivita' formative
autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e degli scambi
culturali, dello sport e del tempo libero.
Sezione seconda
Organi dell'Universita'
Art. 4.
Organi di governo e di controllo
1. Sono organi di governo dell'Universita':
a) il Consiglio di amministrazione;
b) la Giunta esecutiva;
c) il Presidente del Consiglio di amministrazione;
d) il Rettore;
e) il Senato accademico;
f) i Consigli di Facolta'.
2. Sono organi di controllo dell'Universita':
a) il Collegio dei Revisori dei conti;
b) il Nucleo di Valutazione.
3. Gli organi dell'Universita' esercitano le competenze previste
dal vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del
presente Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo.
Art. 5.
Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il Presidente dell'Istituto di studi politici "S. Pio V" o un
suo delegato;
b) il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione Amici
della LUSPIO;
c) otto consiglieri nominati dallo stesso Istituto;
d) il Rettore dell'Universita';
e) il Direttore amministrativo;
f) un professore di ruolo, per ciascuna Facolta', designato dal
Senato accademico;
g) un rappresentante del Ministero dell'universita' e della
ricerca;
h) un rappresentante degli studenti.
2. Possono far parte del Consiglio di amministrazione
rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici
e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un
contributo per il funzionamento dell'Universita' di importo
determinato con delibera del Consiglio stesso.
3. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su proposta
dell'Istituto di studi politici "S. Pio V", il Presidente del
Consiglio stesso e, su designazione di questi, il Vice Presidente
incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
4. Ai componenti, nominati o eletti, del Consiglio di
amministrazione, che durano in carica tre anni e che possono essere
rinnovati, si applicano le disposizioni di legge in materia di
incompatibilita'.
5. Per la validita' delle adunanze del Consiglio di amministrazione
e' richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza
dei componenti in carica, in seconda convocazione e' sufficiente la
presenza di un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del
Presidente.
6. Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal suo
Presidente, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque
consiglieri. La convocazione e' disposta mediante lettera
raccomandata spedita ai componenti del Consiglio almeno dieci giorni
prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la
convocazione puo' essere effettuata mediante fax o telegramma spediti
almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. La comunicazione di
convocazione deve riportare l'ordine del giorno.
7. I componenti del Consiglio di amministrazione, nominati in
sostituzione di altri, rimangono in carica per il periodo per il
quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. Qualora venga
a mancare la meta' o piu' dei consiglieri in carica, l'intero
Consiglio si considera decaduto.
8. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre
sedute consecutive del Consiglio di amministrazione determina la
decadenza dalla carica.
9. La seduta di insediamento del Consiglio di amministrazione, in
occasione di ogni rinnovo, e' convocata dal Presidente dell'Istituto
di studi politici "S. Pio V".
Art. 6.
Competenze del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione
amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale
dell'Universita' fatte salve le attribuzioni degli altri organi
previsti dal presente Statuto. In particolare esercita le seguenti
competenze:
a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita';
b) nomina il Rettore, su proposta del Presidente dell'organo,
previo parere dell'Istituto di studi politici "S. Pio V", tra i
professori di ruolo di prima fascia dell'Universita', o tra
personalita' del mondo accademico che si sono comunque distinte per
il buon funzionamento dell'Universita' stessa, ovvero tra
personalita' di chiara fama sul piano culturale e scientifico;
c) nomina, su proposta del Presidente del Consiglio di
amministrazione, i Presidi fra i professori di ruolo di prima fascia
delle rispettive facolta';
d) delibera sull'attivazione e disattivazione di Dipartimenti,
Centri di ricerca, Scuole di Ateneo e di corsi di studio, sentito il
parere del Senato accademico;
e) nomina, su proposta del Presidente del Consiglio di
amministrazione i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del
Nucleo di valutazione, determinandone i Presidenti;
f) delibera gli organici dei docenti, dei ricercatori e del
personale tecnico-amministrativo;
g) delibera l'assegnazione dei posti di ruolo dei professori e dei
ricercatori alle discipline, il loro incardinamento nelle strutture
didattiche, nonche' il loro modo di copertura (per concorso,
trasferimento o altre procedure previste dalla legge) e, in
quest'ambito, designa il membro delle commissioni di concorso,
sentito il parere del Senato accademico;
h) delibera le chiamate dei professori di ruolo e dei ricercatori,
sentito il parere del Senato accademico;
i) nomina e revoca, su proposta del Presidente dell'Istituto "S.
Pio V", il Direttore amministrativo e adotta, nel rispetto della
normativa vigente, deliberazioni sullo stato giuridico, il
trattamento economico e le sanzioni disciplinari del personale
tecnico e amministrativo secondo quanto stabilito dal Regolamento di
Ateneo di cui al successivo art. 30, comma 2;
j) delibera sull'ammontare di tasse e contributi e sul loro
eventuale esonero;
k) delibera, su proposta del Senato accademico, sul conferimento
di premi e di borse di studio e perfezionamento;
l) delibera, sentito il Senato accademico, sugli aspetti economici
relativi a convenzioni con altre Universita' o centri di ricerca, e
con altri soggetti pubblici o privati;
m) delibera circa l'accettazione di donazioni, eredita' e legati;
n) stabilisce la misura delle indennita' di carica a favore del
Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di amministrazione,
del Rettore, dei Pro-rettori, dei Direttori di dipartimento e dei
Presidi di facolta';
o) delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni e il
conto consuntivo;
p) delibera sui provvedimenti che comportano oneri superiori ai
valori fissati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita';
q) delibera sulla costituzione in giudizio dell'Universita', nel
caso di liti attive o passive;
r) delibera, a maggioranza dei propri componenti, le eventuali
modifiche del presente Statuto;
s) delibera in ordine al Regolamento generale di Ateneo sentito il
Senato accademico e in ordine agli altri regolamenti
dell'Universita';
t) puo' affidare a singoli componenti del Consiglio stesso, ovvero
a commissioni temporanee o permanenti, compiti istruttori, consultivi
e operativi;
u) delibera in ordine al Regolamento didattico d'Ateneo su
proposta del Senato accademico;
v) delibera su ogni altra materia non attribuita dallo Statuto o
dal Regolamento generale di Ateneo alla competenza di altri organi
previsti dal presente Statuto.
2. Entro il mese di giugno di ogni anno, il Consiglio di
amministrazione, sentito il parere del Senato accademico, valuta la
situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche
disponibili e determina e rende noto il numero massimo di studenti da
ammettere al primo anno di corso dell'anno accademico successivo.
Art. 7.
Giunta esecutiva
1. La Giunta esecutiva e' composta dal Presidente e dal Vice
Presidente del Consiglio di amministrazione, dal Rettore e dal
Presidente dell'Istituto "S. Pio V" o da un suo delegato, anche per
una singola adunanza, componente del Consiglio di amministrazione, ed
ha la medesima durata del Consiglio.
2. La Giunta esecutiva, nei casi di necessita' ed urgenza, fermo
restando quanto previsto dall' art. 6 del presente Statuto, adotta le
decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, con obbligo
di sottoporle a ratifica nella prima adunanza successiva del
Consiglio medesimo, pena la loro decadenza. Alle adunanze della
Giunta esecutiva partecipa, con funzioni di segretario, il Direttore
amministrativo dell'Universita'.
3. La Giunta esecutiva e' convocata e presieduta dal Presidente del
Consiglio di amministrazione con preavviso di almeno 24 ore e puo'
deliberare ove sia presente la maggioranza dei componenti. In caso di
parita', prevale il voto del Presidente dell'organo.
Art. 8.
Presidente del Consiglio di amministrazione
1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, che dura in
carica un triennio ed e' rieleggibile:
a) ha la rappresentanza legale dell'Universita';
b) convoca e presiede il Consiglio stesso;
c) convoca e presiede la Giunta esecutiva;
d) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio fatte salve le
competenze degli altri organi in materia scientifica e didattica;
e) adotta, in caso di necessita' e di urgenza e ove fosse
impossibile la convocazione della Giunta esecutiva, provvedimenti di
competenza del Consiglio, da sottoporre a ratifica nella riunione
immediatamente successiva;
f) puo' essere delegato espressamente dal Consiglio per ogni atto
ritenuto necessario.
Art. 9.
R e t t o r e
1. Il Rettore, nominato dal Consiglio di amministrazione ai sensi
dell'art. 6, comma 1, lettera b), dura in carica un triennio e puo'
essere riconfermato. Il Rettore in particolare:
a) rappresenta l'Universita' nel conferimento dei titoli
accademici e nelle cerimonie;
b) sovrintende all'attivita' didattica e scientifica
dell'Universita', riferendone al Consiglio di amministrazione con
relazione annuale;
c) convoca e presiede il Senato accademico, assicurando
l'esecuzione delle relative deliberazioni;
d) esercita l'autorita' disciplinare nei confronti del personale
docente e ricercatore e degli studenti;
e) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e
dei ricercatori;
f) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di
amministrazione in materia didattica e scientifica;
g) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata
dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto, dal Regolamento
generale di Ateneo e dal Regolamento didattico d'Ateneo.
2. Il Rettore designa tra i professori di ruolo di prima fascia
dell'Universita' un Pro-rettore vicario, con potere di sostituzione
in caso di assenza o impedimento. Inoltre puo' designare uno o piu'
Pro-rettori con delega e conferire altre deleghe in specifici settori
a docenti e ricercatori di ruolo nell'Ateneo.
Art. 10.
Senato accademico
1. Il Senato accademico e' composto dal Rettore, che lo presiede,
dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da un suo delegato,
anche per una singola adunanza, componente del Consiglio di
amministrazione, dai Presidi delle Facolta' di cui si compone
l'Universita' e, se istituiti, dai Direttori di dipartimento e di
Scuola d'Ateneo. Alle sedute del Senato accademico partecipano, senza
diritto di voto, il Direttore amministrativo, con funzioni di
segretario, e il Pro-rettore vicario.
2. Il Senato accademico e' l'organo responsabile dell'indirizzo,
della programmazione e dello sviluppo delle attivita' didattiche e di
ricerca dell'Ateneo. In particolare il Senato accademico esercita le
seguenti attribuzioni:
a) determina l'indirizzo generale delle attivita' di insegnamento,
di formazione e delle attivita' di ricerca, coordinando l'offerta
formativa delle facolta' nel rispetto del medesimo indirizzo
generale;
b) esprime pareri sui programmi di sviluppo dell'Universita';
c) propone l'approvazione e le eventuali modifiche del Regolamento
didattico d'Ateneo al Consiglio di amministrazione, sentite le
facolta';
d) esprime parere al Consiglio di amministrazione in materia di
determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;
e) esprime proposte in ordine all'adozione e alla modifica dei
regolamenti di Ateneo diversi da quello generale e didattico;
f) esprime parere al Consiglio di amministrazione sull'attivazione
e disattivazione di Dipartimenti, Centri di ricerca, Scuole di
Ateneo, facolta' e corsi di studio;
g) esprime parere al Consiglio di amministrazione in merito ai
punti d), g), h), k) dell'art. 6;
h) propone al Consiglio di amministrazione la ripartizione dei
fondi per la didattica e la ricerca sulla base delle esigenze
prospettate dalle facolta' e nell'ambito delle strategie di sviluppo
dell'Ateneo;
i) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme
sull'ordinamento universitario.
3. Il Senato accademico e' convocato dal Rettore almeno ogni due
mesi o su richiesta motivata di almeno la meta' dei suoi componenti.
La convocazione deve essere trasmessa ai componenti del Consiglio
almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvi i casi di urgenza per
i quali la convocazione puo' essere effettuata due giorni prima
dell'adunanza stessa. La comunicazione di convocazione deve riportare
l'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei
presenti; in caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente.
Art. 11.
Direttore amministrativo
1. Il Direttore amministrativo e' al vertice dell'apparato
amministrativo dell'Ateneo, cura la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa e dirige il personale tecnico e amministrativo.
2. Il Direttore amministrativo e' nominato e revocato con delibera
del Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente
dell'Istituto "San Pio V".
Art. 12.
F a c o l t a'
1. Le facolta' hanno autonomia didattica e scientifica nell'ambito
del presente Statuto e hanno il compito primario di promuovere e
organizzare l'attivita' didattica e di ricerca per il conseguimento
dei titoli accademici, nonche' le altre attivita' didattiche previste
dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Sono organi della facolta':
a) il Preside;
b) il Presidente del Corso di laurea;
c) il Consiglio di facolta';
d) i Consiglio di corso di laurea.
3. L'ordinamento didattico dei corsi e' stabilito nel Regolamento
didattico di Ateneo, in conformita' alle vigenti disposizioni di
legge e di Regolamento.
Art. 13.
P r e s i d i
1. Il Preside rappresenta la facolta', ne promuove e coordina
l'attivita', sovrintende al regolare funzionamento della stessa e
cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di facolta'. In
particolare il Preside:
a) convoca e presiede il Consiglio di facolta', predisponendo il
relativo ordine del giorno;
b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di
Regolamento;
c) cura l'ordinato svolgimento delle attivita' didattiche della
facolta', avvalendosi della collaborazione dei Presidenti dei
Consigli di corso di laurea, di diploma e di indirizzo, ove
esistenti;
d) e' membro di diritto del Senato accademico;
e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base
alle norme di legge, di Statuto e di Regolamento.
2. Il Preside viene nominato dal Consiglio di amministrazione
dell'Universita', su proposta del suo Presidente tra i professori di
ruolo di prima fascia aventi titolo all'elettorato passivo ed e'
nominato dal Rettore. Il Preside dura in carica tre anni accademici e
puo' essere rinnovato.
3. Il Preside, in relazione alle esigenze di funzionamento della
Facolta', puo' nominare tra i professori di prima fascia, un
Vice-preside con il compito di coadiuvarlo sulla base di apposite
deleghe e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
Art. 14.
Presidenti dei Consigli di corso di laurea
1. Il Presidente del Consiglio di corso di laurea viene nominato su
proposta del Preside dal Senato Accademico tra i professori di ruolo
componenti del Consiglio stesso, cosi' come previsto dal comma 3
dell'art. 16 del presente Statuto.
2. In mancanza di professori di prima fascia o di loro
indisponibilita' il Presidente del Consiglio di corso di laurea puo'
essere eletto tra i professori di seconda fascia.
3. Il Presidente del Consiglio di corso di laurea, che dura in
carica un triennio, e' nominato con decreto del Rettore.
Art. 15.
Consiglio di facolta'
1. Il Consiglio di Facolta' e' composto dai professori di ruolo e
fuori ruolo di prima e seconda fascia. Fanno parte inoltre del
Consiglio di facolta' le rappresentanze, secondo quanto previsto dal
Regolamento generale di Ateneo. Le modalita' di funzionamento di
ciascun Consiglio di facolta' sono stabilite dal Regolamento
didattico d'Ateneo.
2. Sono compiti del Consiglio di facolta':
a) la formulazione delle proposte di sviluppo della Facolta', ai
fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;
b) la programmazione e l'organizzazione delle attivita'
didattiche, in conformita' con le deliberazioni del Consiglio di
amministrazione e del Senato accademico e sentiti i Consigli di corso
di laurea, di diploma o di indirizzo e, per la parte di loro
competenza, le altre strutture interessate;
c) la formulazione di proposte per la parte di competenza in
ordine al Regolamento didattico di Ateneo;
d) l'adozione delle proposte in ordine alla determinazione del
numero massimo degli studenti da ammettere ai corsi e alle relative
modalita' di ammissione;
e) la formulazione delle proposte di conferimento di lauree
honoris causa;
f) l'esercizio di tutte le altre attribuzioni ad esso demandate
dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le
disposizioni del presente Statuto.
Art. 16.
Consiglio di corso di laurea
1. Nelle facolta' che comprendono piu' corsi o indirizzi di laurea
possono essere istituiti Consigli di corso di laurea. Possono essere
istituiti anche Consigli di corso di laurea comuni a piu' facolta'
(Interfacolta').
2. I Consigli di corso di laurea esercitano le competenze in
materia di promozione, organizzazione e gestione dell'attivita'
didattica previste dalle norme di legge, di Statuto o di Regolamento
didattico di Ateneo o delegate dai Consigli di facolta'.
3. I Consigli di corso di laurea sono composti da tutti i docenti e
ricercatori di ruolo, nonche' dalle rappresentanze delle altre
categorie, cosi' come previste dal Regolamento generale d'Ateneo.
Art. 17.
Collegio dei Revisori dei conti
1. La revisione della gestione contabile, finanziaria e
patrimoniale dell'Universita' e' affidata ad un Collegio di Revisori
dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti. La loro
nomina spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione su
delibera del Consiglio stesso. Il Presidente del Collegio dei
Revisori dei conti e' nominato dal Presidente del Consiglio di
amministrazione.
2. I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono
rinnovabili.
Art. 18.
Nucleo di valutazione
1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo, secondo le modalita'
previste dalla legge del 19 ottobre 1999, n. 370, provvede, in piena
autonomia operativa, alla valutazione interna della gestione
amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli
interventi di sostegno al diritto allo studio.
2. I componenti del Nucleo di valutazione sono cinque. La loro
nomina spetta al Consiglio di amministrazione su proposta del
Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente del Nucleo di
valutazione e' nominato dal Presidente del Consiglio di
amministrazione.
3. I membri del Nucleo durano in carica tre anni e sono
rinnovabili.
Sezione terza
Personale docente
Art. 19.
Personale docente dell'Ateneo
1. Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima
e seconda fascia dell'Universita' nonche' dai ricercatori di ruolo.
Sono altresi' impartiti da docenti incaricati per affidamento o
supplenza secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
2. Inoltre possono essere attribuiti incarichi di insegnamento,
mediante contratti di diritto privato, a personalita' di alta
qualificazione scientifica o professionale, anche di nazionalita'
straniera.
3. Le modalita' di reclutamento dei professori e dei ricercatori di
ruolo sono stabiliti, nel rispetto della legislazione vigente, da
apposito Regolamento emanato dal Consiglio di amministrazione sentito
il parere del Senato accademico.
Art. 20.
Professori
1. Il ruolo dei professori dell'Universita' si articola in due
fasce:
a) professori di prima fascia;
b) professori di seconda fascia.
2. Ai professori spetta il trattamento economico e di carriera non
inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo
delle Universita' statali.
3. Ai professori e' assicurato il trattamento di previdenza e di
quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.
Art. 21.
Ricercatori
1. Ai ricercatori spetta il trattamento economico e di carriera non
inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo
delle Universita' statali.
2. Ai ricercatori e' assicurato il trattamento di previdenza e di
quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.
Art. 22.
Stato giuridico
1. Per quanto attiene allo stato giuridico dei professori e dei
ricercatori di ruolo, nonche' per quanto riguarda la copertura dei
posti in organico, si applicano, in quanto compatibili con il
presente Statuto e con la natura non statale della Libera Universita'
degli Studi "S. Pio V" (LUSPIO), le disposizioni vigenti per il
corrispondente personale delle Universita' statali.
2. I ruoli organici possono essere modificati con delibera del
Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.
Sezione quarta
Ordinamento didattico
Art. 23.
Facolta' e corsi di studio
1. L'Universita' e' costituita dalle seguenti facolta':
Facolta' di Scienze politiche;
Facolta' di interpretariato e traduzione;
Facolta' di economia.
I relativi ordinamenti degli studi sono disciplinati dal
Regolamento didattico di Ateneo conformemente alle vigenti norme
sugli ordinamenti didattici universitari.
2. L'Universita' puo' istituire, in conformita' alle norme
dell'ordinamento universitario, nuovi Corsi di laurea e di laurea
magistrale. Le procedure che attengono alla approvazione dei relativi
regolamenti didattici sono stabilite dal Regolamento didattico di
Ateneo.
3. L'Universita' puo' altresi' istituire corsi di formazione
compresi quelli previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n.
341.
Sezione quinta
Gli studenti
Art. 24.
S t u d e n t i
1. Gli studenti partecipano alla vita dell'Universita' secondo le
norme del presente Statuto ed eleggono i loro rappresentanti nel
Consiglio di amministrazione e nei Consigli di facolta'.
2. L'Universita' puo' avvalersi dell'opera degli studenti
attraverso forme di collaborazione per attivita' connesse ai servizi
dell'Ateneo.
3. I diritti e i doveri degli studenti sono definiti dalla
legislazione vigente in materia e dal Regolamento degli studenti
dell'Ateneo.
Art. 25.
Difensore civico
1. E' istituita la figura del Difensore civico con compiti di
garanzia a tutela dei diritti degli studenti.
2. Il Difensore civico e' nominato dal Presidente del Consiglio di
amministrazione e dura in carica tre anni. Il mandato e' rinnovabile
una sola volta.
Sezione sesta
Organizzazione e gestione amministrativa
Art. 26.
Strutture dell'Ateneo
Le strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Ateneo e le
altre strutture sono istituite e regolamentate dal Consiglio di
amministrazione, secondo le procedure definite dal Regolamento
generale di Ateneo.
Art. 27.
Risorse finanziarie
1. Al finanziamento dell'Universita' sono destinati tasse e
contributi versati dagli studenti, nonche' tutti i beni, i contributi
e i fondi che saranno ad essa devoluti a qualunque titolo.
2. L'Universita' si avvale di un proprio servizio di cassa,
affidato ad un Istituto di credito di notoria solidita' scelto dal
Consiglio di amministrazione, in conformita' a quanto previsto dal
Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita'.
Art. 28.
B i l a n c i
Il Consiglio di amministrazione dell'Universita' delibera il
bilancio preventivo entro il mese di novembre e il conto consuntivo
entro il mese di giugno. Ciascun esercizio corrisponde a un anno
solare.
Art. 29.
Regolamento generale di amministrazione
finanza e contabilita'
Il Regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilita'
disciplina i criteri della gestione e delle relative procedure
amministrative e finanziarie nonche' le connesse responsabilita', in
modo da assicurare la rapidita' e l'efficacia nell'erogazione della
spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio. Il
Regolamento disciplina altresi' le procedure contrattuali, le forme
di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione
complessiva dell'Universita' e l'amministrazione del patrimonio.
Art. 30.
Personale tecnico-amministrativo
Le modalita' di reclutamento, lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale tecnico-amministrativo, dirigente e del
Direttore amministrativo dell'Universita', nonche' l'ordinamento dei
relativi servizi, sono disciplinati da apposito Regolamento adottato
dal Consiglio di amministrazione, nell'osservanza, in quanto
compatibili, delle disposizioni vigenti per il corrispondente
personale universitario statale.
Art. 31.
Norma transitoria e finale
Dal giorno dell'entrata in vigore del presente Statuto con la sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale decadono, salvo l'esercizio
dell'ordinaria amministrazione, gli organi universitari, accademici e
di controllo, per i quali siano intervenute con la presente versione
dello statuto modifiche al testo previgente.
Successivamente alla sua entrata in vigore, il Consiglio di
amministrazione procede, anche singolarmente, alle conseguenti nomine
con le nuove modalita' previste dal presente Statuto.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per
la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Art. 2.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2009
Il presidente
del consiglio di amministrazione
Augenti