UNIVERSITA' DI CATANIA
DECRETO RETTORALE 4 marzo 2009
Modificazioni allo statuto.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n.168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto il vigente statuto di questa Universita', ed in particolare
l'art. 77;
Vista la deliberazione adottata nell'adunanza del 26 gennaio 2009,
con la quale il senato accademico, ai sensi della superiore norma, ha
approvato le proposte di modifica dello statuto medesimo;
Vista la rettorale del 27 gennaio 2009, prot. n. 5598, con la quale
la predetta deliberazione del senato accademico e' stata trasmessa al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per i
controlli di competenza;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 4 marzo 2009, prot. n. 618, con la quale e' stata
comunicata l'assenza di osservazioni in ordine alle proposte di
modifica trasmesse;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla relativa emanazione;
Tutto cio' premesso;
Decreta:
Art. 1.
Il vigente statuto dell'Universita' degli studi di Catania, emanato
con decreto rettorale n. 1185 del 6 maggio 1996 e successive
modifiche e/o integrazioni, e' ulteriormente modificato come segue:
il punto a) ed il punto n) del comma 2 dell'art. 6 (Senato
accademico) vengono modificati e sostituiti dai seguenti:
"a) approvare i piani annuali e pluriennali di sviluppo da
inoltrare al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, seguendo la procedura fissata dal presente statuto;";
"n) proporre la stipula di convenzioni e l'istituzione di consorzi
di cui agli articoli 48 e 49 del presente statuto, sentite le
commissioni competenti di cui all'art. 10;".
Al medesimo art. 6 viene aggiunto il seguente comma 7:
"7. Il rettore puo' invitare a partecipare alle adunanze del senato
accademico, su specifiche questioni all'ordine del giorno e senza
diritto di voto, i delegati rettorali, il presidente del nucleo di
valutazione, i dirigenti, esperti esterni, nonche', per le materie di
particolare interesse per gli studenti, il presidente della consulta
degli studenti. La loro presenza e' limitata alla trattazione degli
argomenti che ne hanno motivato l'invito".
Al comma 2 dell'art. 7 (Consiglio di amministrazione) viene
aggiunto il punto h) qui di seguito riportato:
"h) esercita tutte le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo
statuto e dai regolamenti di Ateneo.".
Al punto d) del comma 3 dello stesso articolo viene cassata la
seguente dicitura: "In prima applicazione dello statuto i direttori
d'istituto sono assimilati ai direttori di dipartimento e i consigli
d'istituto ai consigli di dipartimento; ".
Al comma 4 del succitato art. 7, prima della dicitura "Enti
pubblici e privati" viene inserito il termine "altri".
Sempre all'art. 7 vengono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:
"6. Il rettore puo' invitare a partecipare alle adunanze del
consiglio di amministrazione, su specifiche questioni all'ordine del
giorno e senza diritto di voto, i delegati rettorali, il presidente
del nucleo di valutazione, i dirigenti, esperti esterni, nonche', per
le materie di particolare interesse per gli studenti, il presidente
della consulta degli studenti. La loro presenza e' limitata alla
trattazione degli argomenti che ne hanno motivato l'invito.
7. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore in via
ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria,
quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi
componenti.".
Al comma 4 dell'art. 8 (Il rettore), il termine "tre" viene
sostituito da "quattro".
Il comma 8 dello stesso articolo viene come di seguito modificato:
"8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza e'
proclamato eletto dal decano dei professori di prima fascia, e'
nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso
di anticipata cessazione, assume la carica dalla data di emanazione
del decreto ministeriale di nomina e la mantiene per quattro anni a
partire dal successivo anno accademico".
L'art. 11 (Nucleo di valutazione) viene sostituito dal seguente:
"1. Il nucleo di valutazione interna verifica, anche mediante
analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione
delle risorse, la produttivita' della ricerca e della didattica,
nonche' l'imparzialita', l'efficienza e l'efficacia dell'azione
amministrativa.
2. Il nucleo determina i parametri di riferimento del controllo,
anche su indicazione dell'Agenzia nazionale per la valutazione del
sistema universitario, a cui riferisce con apposita relazione almeno
annuale.
3. Il nucleo valuta la congruenza tra gli obiettivi programmati e
quelli raggiunti in merito all'attivita' didattica e scientifica
svolta. Esso esprime in proposito un motivato parere di cui si terra'
conto anche ai fini interni per l'assegnazione dei futuri
finanziamenti.
4. Con riferimento all'attivita' di cui al primo comma, il nucleo
di valutazione interna trasmette annualmente al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al Consiglio
universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori la
relazione per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e
alla produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione, e per
la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema
universitario.
4-bis. I componenti del nucleo durano in carica quattro anni e
possono essere riconfermati una sola volta.
5. La composizione e le modalita' di funzionamento del nucleo sono
disciplinati dal regolamento generale di Ateneo".
L'art. 13 (Collegio dei revisori dei conti) viene sostituito dal
seguente:
"1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del
rettore su deliberazione del senato accademico ed e' composto da:
a) un magistrato della Corte dei conti, che ne assume la
presidenza;
b) due dirigenti o funzionari designati rispettivamente dalla
Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Per ciascun membro effettivo viene
nominato anche il supplente.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in
carica quattro anni e possono essere riconfermati.
3. I compiti e le modalita' di funzionamento del collegio sono
stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la
finanza.".
Al comma 2, ultimo capoverso, dell'art. 15 (Direttore
amministrativo), il termine "triennale" e' sostituito da
"quadriennale".
I commi 3 e 6 dell'art. 21 (Preside) vengono sostituiti dai
seguenti:
"3. L'elettorato attivo spetta ai docenti della facolta', compresi
i ricercatori non confermati, ed alle rappresentanze elette degli
studenti e del personale tecnico-amministrativo".
"6. Il preside designa fra i professori di ruolo della facolta' un
vice-preside, che lo coadiuva e, in caso di assenza o impedimento, lo
sostituisce in tutte le sue funzioni. Il vice-preside viene nominato
con decreto del rettore".
I commi 3 e 4 dell'art. 25 (Scuole di specializzazione) vengono
sostituiti dai seguenti:
"3. Sono organi della scuola: il direttore e il consiglio della
scuola. Il direttore ha la responsabilita' del funzionamento della
scuola, e' eletto dal consiglio della scuola fra i professori di
ruolo a tempo pieno che ne fanno parte, dura in carica quattro anni
ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
4. Il consiglio della scuola e' composto da tutti i titolari di
insegnamento, compresi i ricercatori non confermati, dai professori
incaricati e a contratto, e da una rappresentanza degli
specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti con le modalita'
previste dal regolamento d'Ateneo".
Al comma 5 dell'art. 41 (Centro per i sistemi di elaborazione e le
applicazioni scientifiche e didattiche), il termine "tre" e'
sostituito da "quattro".
Al comma 4 dell'art. 45 (Centro biblioteche e documentazione), il
termine "tre" e' sostituito da "quattro".
L'art. 67 (Norme comuni) viene sostituito dal seguente:
"1. Nessuno, tranne il rettore, puo' essere componente di piu' di
un organo centrale di governo dell'Ateneo.
2. Il rettore, il pro-rettore, i presidi, i direttori di
dipartimento e i responsabili di unita' decentrate ad esso
equiparate, i coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca, i
direttori delle scuole di specializzazione ed i presidenti dei corsi
di studio devono essere eletti tra i docenti a tempo pieno. I docenti
eletti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione
devono optare all'atto della nomina per il regime d'impegno a tempo
pieno.
3. La mancata designazione di uno o piu' componenti degli organi
collegiali non pregiudica la validita' della composizione degli
organi elettivi.
4. Gli organi individuali e i membri degli organi collegiali
continuano a svolgere le loro funzioni anche dopo la scadenza del
mandato, fino alla loro sostituzione. Nel caso di interruzione
anticipata del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla
conclusione naturale del mandato. Al fine del computo del numero dei
mandati, quello incompleto e' computato solo se supera la meta' della
durata normale.
5. Le cariche di rettore, preside, direttore di dipartimento,
presidente di corso di studio, direttore di scuola di
specializzazione, responsabile di unita' decentrate, nonche' la
partecipazione elettiva al consiglio di amministrazione e al senato
accademico, con esclusione della componente studentesca, hanno durata
quadriennale e sono immediatamente rinnovabili per una sola volta".
Al comma 1 dell'art. 69 (Rinnovo delle rappresentanze), il termine
"tre" e' sostituito da "quattro".
L'art. 79 (Norma transitoria) viene sostituito dal seguente:
"1. I mandati di cui all'art. 67, comma 5, in corso di espletamento
alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie
che estendono a quattro anni la durata delle cariche, restano di
durata triennale.
2. Il comma 1 si applica anche alle cariche di componente del
nucleo di valutazione e del collegio dei revisori dei conti, alle
rappresentanze di cui all'art. 69, comma 1, all'incarico di direttore
amministrativo.
3. Resta comunque fermo il divieto di espletamento consecutivo di
un terzo mandato, anche nel caso di svolgimento di mandati
triennali".
Art. 2.
Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia
per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art.
6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonche', per
conoscenza, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
Sara' cura dell'amministrazione predisporre un testo coordinato
dello statuto, riportante tutte le modifiche indicate all'art. 1, che
sara' pubblicato tramite il sito Internet di Ateneo.
Catania, 4 marzo 2009
Il rettore: Recca