UNIVERSITA' DI CAMERINO
DECRETO RETTORALE 25 febbraio 2009
Nuovo statuto.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 "Istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica", in
particolare gli articoli 6 "Autonomia delle Universita'" e 16
"Universita'";
Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, emanato
con decreto rettorale n. 333 del 2 gennaio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale - parte prima, serie
generale - n. 26 del 1° febbraio 1996, e le successive modifiche ed
integrazioni allo stesso;
Vista la deliberazione del Senato accademico adottata nella seduta
n. 368 del 26 novembre 2008 con la quale e' stato approvato il testo
del nuovo Statuto dell'Universita' degli studi di Camerino;
Vista la nota del 9 dicembre 2008 con la quale il rettore ha
trasmesso il testo dello Statuto al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per il prescritto controllo di
legittimita' e di merito;
Tenuto conto delle osservazioni ministeriali, trasmesse a codesto
Ateneo con nota prot. n. 521 del 9 febbraio 2009;
Vista la nota, indirizzata al Ministero, n. prot. 1490 del 12
febbraio 2009, con la quale e' stato trasmesso il testo adeguato alle
osservazioni ministeriali e successivamente approvato dal Senato
Accademico nella seduta n. 371 del 24 febbraio 2009;
Tenuto conto della presa d'atto del Ministero nei confronti
dell'avvenuto adeguamento dello Statuto, come comunicato con nota
prot. n. 776 del 20 febbraio 2009;
Decreta:
Articolo unico
E' emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, il nuovo
Statuto dell'Universita' di Camerino, allegato al presente decreto di
cui costituisce parte integrante.
Lo Statuto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione.
Camerino, 25 febbraio 2009
Il rettore: Esposito
Allegato
NUOVO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI CAMERINO
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1.
Principi generali
1. L'Universita' degli studi di Camerino e' un'istituzione
pubblica di alta cultura che partecipa alla costruzione dello spazio
europeo della ricerca e dell'alta formazione. In conformita' ai
principi della Costituzione italiana, e' dotata di una responsabile
autonomia che s'impegna ad esercitare nell'interesse della societa' e
nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.
2. Ha per fine primario la promozione e lo sviluppo della ricerca
e della cultura, attraverso l'alta formazione e l'apprendimento
permanente, con il contributo - nelle rispettive responsabilita' - di
tutte le sue componenti. (vedi nota 1)
3. Garantisce liberta' di ricerca e d'insegnamento e pari
opportunita' nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento
e di carriera, indipendentemente dal genere, dalla religione,
dall'etnia e dalle opinioni politiche, nel rispetto dei principi
della Carta europea dei ricercatori, del Codice di condotta per il
loro reclutamento e del Codice etico di Ateneo.
4. L'Ateneo pone a fondamento delle proprie attivita' di ricerca
la pubblica disponibilita' dei risultati, attraverso la loro
comunicazione alla comunita' scientifica ed al pubblico in generale.
Nei casi di collaborazione con soggetti esterni, specifiche
convenzioni regolano, ove opportuno, la brevettabilita' e lo
sfruttamento economico dei risultati ottenuti.
5. Promuove collaborazioni nel campo della ricerca, della
didattica e della cultura ed intrattiene rapporti con soggetti
pubblici e privati, italiani, comunitari e internazionali, attraverso
progetti, contratti, convenzioni e consulenze, stipulati direttamente
o attraverso le proprie strutture, anche avvalendosi della
collaborazione di personale esterno. Puo' svolgere attivita'
editoriali, studi, indagini, prove, analisi, rilievi e certificazioni
per conto di terzi.
Art. 2.
Autonomia
1. In coerenza con i principi dell'art. 33 della Costituzione e
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, l'Universita'
stabilisce il proprio ordinamento autonomo con il presente Statuto e
con i regolamenti dallo stesso previsti. Restano applicabili le norme
di legge che disciplinano particolari aspetti dell'ordinamento
universitario non previsti dallo Statuto o dai relativi regolamenti.
2. L'Universita' ha personalita' giuridica ed autonomia
scientifica, didattica, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e
contabile.
3. Per il conseguimento delle proprie finalita', l'Universita' e'
legittimata a porre in essere atti negoziali, anche a titolo oneroso,
compresi gli atti di costituzione o di adesione a centri, anche di
servizi, ad organismi associativi e consortili, anche
interuniversitari. Puo' costituire fondazioni e societa' di capitali
o parteciparvi, sia in Italia che all'estero.
Art. 3.
Principio di uguaglianza
1. L'Universita' rifiuta qualsiasi forma di discriminazione, in
particolare quelle fondate sul genere, la cittadinanza, l'origine
etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, le
opinioni religiose, politiche o di qualsiasi altra natura, il censo,
le disabilita', l'eta' o gli orientamenti sessuali.
2. L'Universita' riconosce pari dignita' alle varie componenti
della comunita' universitaria (docenti, studenti e personale tecnico
ed amministrativo) e promuove azioni positive volte ad evitare
situazioni di discriminazione tra le componenti ed all'interno di
esse.
Art. 4.
Pari opportunita'
1. L'Universita' promuove, nel lavoro e nello studio, azioni
positive per le pari opportunita' tra i generi e per garantirne
l'effettiva uguaglianza, anche attraverso il Comitato pari
opportunita'.
2. Negli organi universitari deve essere garantita la
rappresentanza di genere. Le modalita' di attuazione di questo
principio sono specificate nei regolamenti degli organi.
Art. 5.
Ricerca e formazione
1. L'Universita' e' sede primaria della ricerca scientifica e
dell'alta formazione; coordina e promuove tali attivita', nel
rispetto del principio della liberta' d'insegnamento e di ricerca.
2. L'Universita' considera inscindibili e sinergiche le attivita'
di ricerca e di formazione, che insieme contribuiscono allo sviluppo
della societa' della conoscenza. In conseguenza di cio':
a) promuove la connessione fra le attivita' di ricerca e le
attivita' formative;
b) favorisce la collaborazione interdisciplinare;
c) pone l'apprendimento al centro delle proprie attivita'
formative, considerando il suo livello frutto diretto della qualita'
della ricerca che nell'Ateneo si svolge;
d) mette in atto azioni di monitoraggio e valutazione delle
attivita' di formazione e di ricerca, al fine di perseguirne il
continuo miglioramento, esaltarne i punti di forza, prevenirne e
superarne eventuali criticita'.
3. Nel rispetto ed in coerenza con la propria pianificazione
annuale e pluriennale, l'Universita' garantisce, ai singoli
docenti-ricercatori, assegnisti di ricerca e dottorandi, ed alle loro
aggregazioni, autonomia nella organizzazione della ricerca, sia per i
temi sia per i metodi, nonche' per le possibilita' di accesso ai
finanziamenti e di utilizzazione delle strutture, degli strumenti e
di quanto altro necessario per lo svolgimento delle attivita', anche
in base alla valutazione dei risultati ottenuti.
4. Per assicurare il diritto degli studenti all'apprendimento e
garantire l'efficacia della didattica, i docenti-ricercatori hanno il
dovere di adempiere ai compiti didattici e di partecipare agli organi
collegiali. I docenti-ricercatori scelgono contenuti e metodi del
proprio insegnamento, in coerenza con l'ordinamento degli studi ed in
accordo con gli obiettivi formativi dei corsi di studio e con le
deliberazioni e le valutazioni degli organismi preposti alla
programmazione didattica e al coordinamento degli insegnamenti.
5. Gli studenti, attraverso i loro rappresentanti negli organi
accademici, partecipano alla programmazione annuale e pluriennale
dell'Ateneo. Essi, inoltre, valutano autonomamente lo svolgimento ed
i risultati delle attivita' formative; di tale valutazione debbono
tener conto gli organi accademici.
Art. 6.
Attivita' formative e titoli universitari
1. L'Universita', anche in concorso con enti pubblici e privati,
organizza, coordina e svolge corsi per il conseguimento dei titoli
previsti dalla normativa vigente. L'offerta formativa dell'Ateneo
comprende altresi' master universitari, corsi di perfezionamento,
attivita' di formazione continua, permanente e ricorrente, da
realizzarsi anche attraverso la formazione a distanza.
2. L'ordinamento degli studi, dei corsi e delle attivita'
formative e' disciplinato dal regolamento didattico di Ateneo.
Ulteriori criteri e modalita' di svolgimento sono deliberati dalle
strutture interessate, nell'ambito dei rispettivi regolamenti.
3. Il regolamento didattico dei corsi di studio disciplina la
gestione e le modalita' con cui le strutture di Ateneo responsabili
della ricerca e della formazione destinano i docenti-ricercatori ad
esse afferenti allo svolgimento delle attivita' formative. Disciplina
inoltre il riconoscimento totale o parziale degli studi compiuti, al
fine di consentire la loro prosecuzione ed il rilascio dei titoli
universitari.
Art. 7.
Qualita' delle attivita' svolte e loro valutazione
1. L'Universita' promuove azioni sistematiche per la valutazione e
la verifica di tutte le proprie attivita' (formazione, ricerca,
servizi per gli studenti e gestione amministrativa) attraverso un
Sistema di assicurazione della qualita'.
2. Tale Sistema si basa su meccanismi di autovalutazione e di
valutazione esterna idonei a garantire il continuo miglioramento
delle attivita' svolte.
3. Il Sistema di assicurazione della qualita' e' diretto in
particolare a garantire agli studenti una formazione adeguata alle
esigenze della societa', a favorire un pronto inserimento nel mondo
del lavoro, nonche' a rimuovere le criticita' emerse attraverso le
indagini condotte tra gli studenti. Tale Sistema costituisce anche
uno strumento per la modulazione delle risorse da attribuire alle
strutture e per l'attivazione di meccanismi premiali che tengano
conto del complesso delle attivita' richieste al personale
docente-ricercatore e tecnico-amministrativo.
4. Per verificare la corretta gestione delle risorse, la
produttivita' della ricerca, l'efficacia e l'efficienza della
formazione, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione
amministrativa, nonche' l'adeguatezza delle proprie azioni, il
Sistema di assicurazione della qualita' si avvale delle analisi e
degli indirizzi formulati dal Nucleo di valutazione di Ateneo.
Art. 8.
Internazionalizzazione e mobilita'
1. L'Universita' favorisce la dimensione internazionale delle
attivita' di ricerca e di formazione, anche attraverso la mobilita'
di tutte le sue componenti, i contatti e gli accordi con istituzioni
accademiche di tutto il mondo, l'adesione a network e consorzi, lo
scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, il
reclutamento di studenti, ricercatori in formazione,
docenti-ricercatori provenienti da altri Stati.
2. L'Universita' riconosce il valore della mobilita' come
strumento fondamentale di rafforzamento delle conoscenze scientifiche
e di sviluppo professionale in tutte le fasi della carriera del
personale. A tal fine, promuove e favorisce la mobilita' geografica,
intersettoriale, inter- e trans-disciplinare, nonche' quella tra il
settore pubblico e privato. In particolare, l'Universita' si impegna
a promuovere la cooperazione internazionale con i paesi meno
sviluppati, anche attraverso strumenti di diritto allo studio
riservati a studenti e dottorandi di ricerca provenienti da tali
paesi.
3. L'Universita' assume e promuove la caratterizzazione
internazionale dei propri programmi di ricerca e formazione, anche
attraverso la revisione dei curricula formativi e l'impiego diffuso
di lingue diverse dall'italiano, in particolare l'inglese. Adotta
strumenti tecnologici in grado di favorire la diffusione
internazionale delle proprie attivita' formative.
4. L'Universita' cura la semplificazione di tutte le procedure
amministrative, al fine di favorire l'accesso alle proprie attivita'
di ricerca e formazione da parte di persone ed istituzioni di altri
Stati.
Art. 9.
Responsabilita' sociale, trasparenza delle informazioni,
trasferimento
di conoscenze e competenze, sviluppo e innovazione
1. L'Universita' partecipa ai processi di innovazione culturale,
istituzionale, educativa, tecnologica e organizzativa della societa'.
In particolare:
a) provvede a rendere pubbliche le informazioni nelle forme piu'
idonee a raggiungere i potenziali interessati, utilizzando tutti i
canali e gli strumenti di comunicazione e informazione a
disposizione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e
privati;
b) sviluppa le proprie attivita' interpretando i bisogni della
societa' e del mondo produttivo;
c) promuove lo sviluppo dell'educazione e della formazione
attraverso l'interazione con le altre strutture responsabili delle
attivita' educative e formative;
d) si dota di forme trasparenti di rendicontazione che rendano
evidenti i risultati del proprio impegno ai referenti istituzionali,
economici e sociali.
2. Cura la diffusione dei risultati della ricerca, delle
conoscenze e delle informazioni, attraverso processi di trasferimento
di conoscenze e competenze verso il sistema della produzione e dei
servizi. Costituisce vivaio di talenti ed idee creative, sperimenta
forme nuove di partecipazione allo sviluppo di processi e prodotti
innovativi, sostenendone le fasi pre-competitive, e favorisce percio'
lo sviluppo di iniziative imprenditoriali autonome o partecipate da
studenti, giovani laureati, ricercatori in formazione (attivita' di
spin-off e start-up).
3. L'Universita' individua nella comunicazione e nell'informazione
le condizioni essenziali per assicurare la partecipazione di tutte le
sue componenti alla vita dell'Istituzione, facilitandone l'accesso e
la fruizione mediante strumenti convenzionali, informatici e
multimediali.
Art. 10.
Diritto allo studio
1. L'Universita', in attuazione degli artt. 2, 3 e 34 della
Costituzione, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la
realizzazione del diritto allo studio e si impegna a migliorare le
condizioni di vita e di studio degli studenti nell'Ateneo, la loro
formazione culturale ed il loro inserimento nel mondo del lavoro.
2. Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
alla concreta realizzazione del diritto allo studio, l'Universita',
tra l'altro:
a) concede l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse
e dei contributi, nel rispetto delle norme vigenti;
b) assume i provvedimenti atti a consentire agli studenti non a
tempo pieno una adeguata fruizione dell'offerta didattica, sia con
specifiche attivita' didattiche e tutoriali, sia attraverso la
redistribuzione dell'importo dei contributi sulla maggior durata
programmata per gli studi;
c) attribuisce, mediante concorso, borse di studio per la
frequenza ai corsi universitari; in collaborazione con gli enti
locali ed altri soggetti pubblici e privati puo' attivare sussidi di
studio per laureati e studenti per attivita' di studio, di ricerca e
tirocini pratici, anche all'estero;
d) organizza attivita' culturali, sportive e ricreative, anche
attraverso l'istituzione di strutture e servizi collettivi, d'intesa
con enti pubblici e privati, italiani, stranieri, comunitari e
internazionali, avvalendosi delle associazioni studentesche;
e) sostiene attivita' formative autogestite dagli studenti.
3. Nel rispetto delle norme vigenti, l'Universita' instaura forme
di collaborazione con gli studenti, o con loro associazioni e
cooperative, per i servizi di supporto alle strutture universitarie.
4. L'Universita' organizza per i propri studenti attivita' di
stage e tirocini pre e post-laurea in settori pubblici e privati e
promuove attivita' per diffondere i profili professionali dei propri
laureati al fine di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro.
Art. 11.
Orientamento
1. L'Universita' organizza attivita' di orientamento al fine di
sviluppare nei giovani capacita' che permettano scelte consapevoli ed
efficaci per il proprio futuro ed una partecipazione attiva negli
ambienti di studio e di lavoro.
2. Le attivita' di orientamento sono mirate in particolare a:
a) guidare gli studenti verso il percorso universitario piu'
adeguato alle loro potenzialita' ed aspettative culturali e
professionali;
b) fornire tutte le informazioni su percorsi di studio,
caratteristiche dell'Universita', mercato del lavoro e figure
professionali;
c) contribuire ad adeguare la preparazione rispetto alle
conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di laurea;
d) fornire le informazioni e gli strumenti necessari ai fini
dell'inserimento nelle attivita' lavorative o della ulteriore
prosecuzione degli studi.
3. Per un'efficace organizzazione delle attivita' di orientamento,
l'Universita' instaura collaborazioni e promuove iniziative comuni
con le istituzioni educative, gli enti locali e tutti gli altri
soggetti, pubblici o privati, che abbiano fra le loro competenze e
finalita' l'acquisizione e la diffusione di conoscenze sulla societa'
e sulle attivita' economiche.
Art. 12.
Tutorato
1. L'Universita' organizza attivita' di tutorato volte ad
accompagnare gli studenti lungo tutto il corso degli studi ed a
renderli partecipi del processo formativo.
2. Le attivita' di tutorato sono mirate in particolare a:
a) rimuovere eventuali ostacoli alla formazione, mediante
iniziative calibrate sulle attitudini e sulle esigenze di singoli o
di gruppi di studenti;
b) fornire assistenza di carattere personale, volta a superare i
problemi di adattamento e di inserimento nell'ambiente degli studi
universitari;
c) assistere gli studenti nell'elaborazione dei piani di studio,
nella partecipazione a stage e tirocini, nella mobilita'
internazionale e nell'iscrizione a ulteriori percorsi formativi.
Art. 13.
Strategie di sviluppo e gestione delle risorse umane
1. L'Universita' si dota di una strategia di reclutamento e
sviluppo delle risorse umane anche al fine di dare piena attuazione
ai principi della Carta europea dei ricercatori, del relativo codice
di condotta e del codice etico di Ateneo. Nell'ambito di tale
strategia, l'Universita' favorisce la crescita scientifica e promuove
la qualificazione professionale e culturale nonche' la formazione
continua del personale docente-ricercatore e tecnico-amministrativo,
in tutte le fasi delle rispettive carriere. A tal fine, definisce
piani e programmi per la formazione e l'aggiornamento professionale,
in attuazione dei quali organizza incontri, corsi di preparazione e
perfezionamento, conferenze.
2. Assume iniziative per l'istituzione e il potenziamento, anche
al suo interno, di servizi per il tempo libero, culturali, di mensa e
di asilo nido, nel rispetto delle specificita' connesse allo stato
giuridico del personale tecnico-amministrativo e docente-ricercatore.
3. La gestione degli interventi e dei servizi puo' essere svolta
inoltre sulla base di convenzioni con associazioni del personale.
Art. 14.
Relazioni sindacali, sicurezza, prevenzione e protezione
sui luoghi di studio e di lavoro
1. L'Universita', nell'ambito della propria autonomia
organizzativa, s'impegna a realizzare un sistema di relazioni
sindacali improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti
delle parti, attraverso la valorizzazione e la promozione di forme di
contrattazione integrativa, che tengano conto delle particolarita' e
specificita' dell'istituzione.
2. Assume come valore fondamentale il benessere sui luoghi di
studio e di lavoro e predispone strategie di prevenzione per
migliorare la sicurezza e la qualita' complessiva delle attivita'.
3. Favorisce la circolazione d'informazioni e di buone pratiche
utili alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con l'intento
di diffondere un'adeguata cultura della prevenzione, anche attraverso
specifiche attivita' formative destinate al personale ed agli
studenti.
TITOLO II
Organi di Governo dell'Universita'
Art. 15.
Organi di governo
1. Sono organi di governo dell'Universita': il rettore, il senato
delle rappresentanze, il consiglio di amministrazione, il comitato di
Ateneo.
Art. 16.
Rettore
1. Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge
ed esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento e di attuazione.
2. Il rettore:
a) presiede il consiglio di amministrazione (CDA) e il comitato
di Ateneo, svolgendo attivita' propositiva e di impulso;
b) presiede la seduta per l'elezione del presidente del senato
delle rappresentanze (SER);
c) sovraintende all'esecuzione delle deliberazioni del senato
delle rappresentanze, del consiglio di amministrazione, del comitato
di Ateneo;
d) presiede l'assemblea della comunita' universitaria;
e) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei
docenti-ricercatori, assegnisti di ricerca e dottorandi, in base ai
principi della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta
per il loro reclutamento, assicurandone la coerenza con le finalita'
istituzionali dell'Universita';
f) emana lo Statuto, i regolamenti e le loro modificazioni ed
integrazioni;
g) in casi di necessita' ed urgenza, puo' assumere i
provvedimenti amministrativi di competenza del consiglio di
amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta
successiva;
h) in situazioni di emergenza assume i provvedimenti
amministrativi necessari a fronteggiarle, sottoponendoli a ratifica
degli organi competenti nella prima seduta successiva;
i) stipula convenzioni e contratti, fatti salvi gli atti
riservati alla competenza delle strutture di Ateneo responsabili
della ricerca e della formazione;
l) esercita l'azione disciplinare secondo le modalita' previste
dalla legge, fatti salvi gli atti riservati alla competenza del
Direttore amministrativo;
m) emana le direttive per il buon andamento delle attivita'
dell'Universita', in particolare di quelle che riguardano la
didattica e la ricerca, e per la corretta applicazione delle norme
dell'ordinamento didattico universitario, dello Statuto e dei
regolamenti;
n) ha potere di annullamento, per ragioni di legittimita', degli
atti degli organi e delle strutture dell'Universita';
o) conferisce i titoli conseguiti nelle strutture didattiche
dell'Ateneo;
p) presenta, all'inizio di ogni anno accademico, la relazione
annuale sullo stato dell'Ateneo;
q) presenta almeno una volta l'anno al comitato dei sostenitori
una relazione sull'utilizzazione delle risorse;
r) presenta al Ministero competente le relazioni periodiche
sull'attivita' didattica e di ricerca dell'Ateneo previste dalla
legge;
s) adempie ad ogni altra attribuzione prevista dalle leggi, dallo
Statuto e dai regolamenti.
3. La funzione di rettore e' incompatibile con qualunque altra
carica nelle strutture didattico-scientifiche o di valutazione
dell'Ateneo. Il rettore non esercita l'elettorato attivo
nell'elezione dei componenti del senato delle rappresentanze e del
consiglio di amministrazione.
4. Il rettore viene eletto tra i professori di ruolo che ne hanno
diritto ai sensi della normativa vigente. Dura in carica sei anni e
non e' immediatamente rieleggibile. La cessazione dalla carica del
rettore determina la decadenza dei prorettori e dei membri del
consiglio di amministrazione dallo stesso designati, ad eccezione del
prorettore vicario, che resta in carica fino all'insediamento del
nuovo rettore.
5. L'elettorato attivo e' costituito:
a) dal personale docente-ricercatore di ruolo e dai ricercatori a
tempo determinato;
b) dal personale tecnico-amministrativo, con rapporto di durata
almeno biennale, nella misura del 33% dei voti validamente espressi;
c) dai rappresentanti degli studenti nel SER, nel CDA, nel CPO,
nel consiglio di amministrazione dell'ERSU, nel comitato per lo sport
universitario e nei consigli delle strutture di Ateneo responsabili
della ricerca e della formazione, delle scuole di specializzazione e
della School of Advanced Studies.
6. Sei mesi prima della scadenza del mandato, sono indette le
elezioni del rettore, che si svolgono non prima di quaranta e non
oltre sessanta giorni dall'indizione. Almeno venti giorni prima delle
votazioni viene convocata l'assemblea della comunita' universitaria.
Agli adempimenti suddetti provvede il decano dei professori di prima
fascia (o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di
anzianita'), che costituisce e presiede il seggio elettorale. Nel
corso dell'assemblea della comunita' universitaria, i candidati
presentano i programmi ed indicano il prorettore vicario che
intendono nominare. I programmi, tra l'altro, debbono specificare le
iniziative da intraprendere per il mantenimento dei requisiti di
qualita' dell'Ateneo e debbono definire obiettivi e risultati da
raggiungere nonche' promuovere l'adeguamento dell'organizzazione ai
processi innovativi in atto nella societa', in modo da corrispondere
alle esigenze di tutte le parti interessate, esterne ed interne.
7. Nel caso di vacanza della carica prima della cessazione del
mandato, la convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal
Decano dei professori di prima fascia (o, in caso di impedimento, da
chi lo segue in ordine di anzianita') entro quindici giorni dal
verificarsi della vacanza. Le elezioni devono essere tenute tra il
ventesimo e il quarantesimo giorno dalla convocazione.
8. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti o
equivalenti nelle prime tre votazioni da svolgere nell'arco di tre
giorni. In caso di mancata elezione, il giorno successivo si procede
al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno
riportato il maggior numero di voti. In tale ipotesi, e' eletto chi
ottiene il maggior numero di voti o equivalenti. A parita' di voti,
viene ripetuto il ballottaggio. Per la validita' della elezione,
nelle prime due votazioni occorre che voti la maggioranza degli
aventi diritto al voto o equivalenti; nelle votazioni successive e'
sufficiente che voti un terzo degli aventi diritto o equivalenti.
9. Il rettore e' proclamato eletto dal decano ed e' nominato con
decreto del Ministro competente.
10. Il rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico.
Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente
rettore, il nuovo eletto entra in carica all'atto della nomina. In
tal caso, lo scorcio d'anno accademico non viene computato ai fini
della durata del mandato.
11. Non prima di un biennio dall'insediamento, puo' essere
deliberata dal SER, su richiesta della meta' dei suoi componenti in
carica, una verifica della fiducia nel rettore da parte del corpo
elettorale. La richiesta e' motivata anche in relazione al
mantenimento dei requisiti di qualita' dell'Ateneo, al raggiungimento
degli obiettivi e risultati programmati, all'adeguamento
dell'organizzazione ai processi innovativi in atto nella societa'. Se
la richiesta e' approvata dalla maggioranza di due terzi dei
componenti del SER in carica, viene convocato il corpo elettorale,
con le modalita' previste dal comma 7. Il corpo elettorale e'
altresi' convocato se la richiesta di verifica e' deliberata, a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, dalla maggioranza
delle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della
formazione, entro e non oltre 60 giorni dalla data della prima
deliberazione. Se la conferma della fiducia non viene approvata dalla
meta' piu' uno dei voti espressi, conteggiati come nel caso
dell'elezione, il mandato s'interrompe e si procede a nuove elezioni.
Art. 17.
Prorettori e deleghe
1. Il rettore nomina tra i professori di ruolo non piu' di quattro
prorettori, di cui uno con funzioni di vicario, che lo sostituisce
nei casi di impedimento o di assenza.
2. La carica di prorettore e' incompatibile con qualunque altra
carica nelle strutture didattico-scientifiche o di valutazione
dell'Ateneo.
3. Il rettore puo' delegare specifiche funzioni ad altri
professori. I prorettori possono nominare, nell'ambito delle
rispettive deleghe, dei responsabili di obiettivo.
Art. 18.
Senato delle rappresentanze
1. Il senato delle rappresentanze:
a) definisce la caratterizzazione dell'Ateneo nell'ambito del
sistema nazionale, comunitario ed internazionale;
b) approva lo statuto, i regolamenti di Ateneo in tema di
ricerca, di didattica e di attivita' autogestite degli studenti,
nonche' i regolamenti elaborati dalle strutture didattiche e di
ricerca e le relative modifiche, anche su proposta degli altri organi
collegiali dell'Universita'; fissa i principi e i criteri generali
per l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione del
regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita';
c) puo' proporre al consiglio di amministrazione l'istituzione o
la disattivazione delle strutture di Ateneo responsabili della
ricerca e della formazione;
d) approva il conferimento delle lauree ad honorem, su proposta
delle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della
formazione;
e) formula le linee di indirizzo sui criteri e le modalita' di
verifica dell'attivita' dei docenti-ricercatori, degli assegnisti di
ricerca e dei dottorandi, del personale tecnico-amministrativo;
f) definisce le regole generali per la programmazione delle
attivita' autogestite dagli studenti;
g) esprime pareri sui temi che il rettore sottopone al suo esame.
2. Il senato delle rappresentanze (SER) e' composto da:
a) nove rappresentanti del personale docente-ricercatore di
ruolo; (vedi nota 2)
b) sei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
c) sei rappresentanti degli studenti (compresi gli
specializzandi, in numero non superiore a 2 e non inferiore a 1);
d) tre rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato, dei
dottorandi e degli assegnisti di ricerca;
e) il direttore amministrativo partecipa alle sedute con voto
consultivo ed ha funzioni di segretario verbalizzante.
3. Il rettore puo' partecipare alle sedute su invito del
presidente del SER.
4. Il SER dura in carica 4 anni ed i suoi componenti elettivi
possono essere immediatamente rieletti una sola volta.
5. Le modalita' per l'elezione delle rappresentanze sono definite
nel regolamento generale di Ateneo, garantendo le rappresentanze
previste dalla normativa vigente (2).
6. Il rettore presiede la prima seduta, durante la quale viene
eletto il Presidente del SER.
7. Il presidente viene eletto dai componenti del SER tra i
soggetti di cui alla lettera a) del comma 2. L'elezione, a scrutinio
segreto, avviene nella prima seduta con la maggioranza dei
componenti.
8. Il presidente dirige le sedute, ne coordina le iniziative,
svolge attivita' propositiva e di impulso nei confronti del SER.
9. Il presidente e' tenuto a convocare il SER in seguito ad
espressa richiesta di almeno un quarto dei suoi membri, inserendo
all'ordine del giorno le relative proposte.
10. Il SER e' validamente riunito con l'intervento della
maggioranza dei componenti detratti gli assenti giustificati, purche'
gli stessi non superino 1/3 dei membri.
11. Il SER delibera a maggioranza dei votanti, fatte salve le
maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge, dallo
Statuto e dai regolamenti.
12. I componenti elettivi che non intervengano a tre sedute
consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La
decadenza e' pronunciata dallo stesso SER.
Art. 19.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione (CDA) e' l'organo che
sovraintende, con finalita' di efficienza ed equilibrio finanziario,
alle attivita' ed alla gestione amministrativa, finanziaria,
economico-patrimoniale e del personale docente-ricercatore e
tecnico-amministrativo. Sono fatti salvi i poteri di gestione delle
strutture dotate di autonomia gestionale e le funzioni del direttore
amministrativo e quelle attribuite dallo Statuto agli altri organi di
governo dell'Universita'.
2. Il CDA assume, anche su proposta delle strutture interessate o
del comitato di Ateneo, le delibere relative alle attivita' d'Ateneo.
In particolare:
a) approva il budget previsionale, in coerenza con le proposte
delle strutture interessate e sulla base delle indicazioni del SER;
b) approva il budget consolidato;
c) delibera sull'attivazione o disattivazione di tutte le
strutture responsabili della ricerca e della formazione e di tutte le
altre strutture organizzative dell'Ateneo;
d) definisce, su base pluriennale e con rimodulazione annuale, la
programmazione di Ateneo ed il fabbisogno di risorse, strumentali e
umane, in coerenza con le proposte avanzate dalle strutture di Ateneo
responsabili della ricerca e della formazione, dalle aree
amministrative, dal Comitato di Ateneo, ed autorizza l'attivazione
delle procedure di reclutamento;
e) verifica la sostenibilita' economica del Manifesto degli studi
e la sua coerenza con la programmazione di cui al punto precedente;
f) autorizza la chiamata dei docenti-ricercatori, previa verifica
della coerenza della chiamata con la proposta di attivazione delle
procedure di reclutamento e con i criteri predeterminati nella
proposta stessa;
g) determina i criteri per l'organizzazione delle aree
amministrative e per il controllo della gestione in relazione agli
obiettivi programmatici;
h) individua gli strumenti per la verifica dell'efficienza e
della compatibilita' finanziaria delle attivita' istituzionali e di
quelle tecnico-amministrative dell'Universita';
i) affida l'incarico di Direttore amministrativo, su proposta del
rettore;
l) attribuisce e revoca le funzioni dirigenziali;
m) autorizza il rettore a contrarre mutui e prestiti;
n) ha competenza in materia di liti attive e passive, di rinunce
e transazioni;
o) autorizza l'uso dei marchi e dello stemma dell'Universita' da
parte di soggetti pubblici e privati, definendone le modalita';
p) esamina le proposte di convenzioni, di contratti, di programmi
e di progetti e di ogni altro atto negoziale che impegni
l'Universita' o singole strutture verso l'esterno e approva detti
atti, salvo i poteri di approvazione espressamente riservati ai
centri di gestione e ai dirigenti; approva inoltre l'adesione
dell'Ateneo o di singole strutture a centri, consorzi, enti pubblici
e privati;
q) designa, nomina e revoca i rappresentanti dell'Universita'
presso enti pubblici e privati;
r) approva il programma annuale delle attivita' autogestite dagli
studenti;
s) approva il regolamento che disciplina l'amministrazione, la
finanza e la contabilita', acquisito il parere del SER e delle
strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della formazione;
t) approva il Regolamento didattico di Ateneo, limitatamente agli
aspetti che implicano investimento e impiego di risorse;
u) determina, sentite le strutture interessate ed acquisito il
parere del Consiglio degli Studenti, l'ammontare e la ripartizione di
tasse e contributi relativi all'iscrizione ed alla frequenza dei
corsi.
3. Il CDA e' composto da:
a) il Rettore, che lo presiede;
b) il Prorettore vicario;
c) il Direttore amministrativo;
d) il Presidente e due componenti del Comitato dei Sostenitori,
di cui all'art. 21;
e) un garante del Consiglio del polo scientifico-didattico
Piceno, di cui all'art. 31, designato da quest'ultimo;
f) un garante degli studenti;
g) un garante del personale tecnico-amministrativo;
h) un garante del personale docente-ricercatore.
4. I componenti del CDA non possono essere contemporaneamente
componenti del SER. I componenti di cui alle lettere d), e), f), g)
ed h) non possono essere contemporaneamente componenti del NVA. I
componenti di cui alle lettere f), g) ed h) sono eletti a suffragio
diretto dalle rispettive componenti la Comunita' Universitaria, con
modalita' definite nel Regolamento generale di Ateneo. I componenti
di cui alle lettere f), g) ed h) non sono immediatamente
rieleggibili.
5. Il CDA e' convocato dal Rettore almeno 4 volte l'anno.
6. Il CDA delibera con l'intervento di almeno la meta' dei
componenti in carica ed a maggioranza dei presenti.
7. Il CDA dura in carica 6 anni e viene rinnovato contestualmente
all'elezione del rettore.
8. Ciascun componente resta in carica per il periodo in cui
mantiene l'appartenenza alla categoria o all'organo che lo ha
espresso e puo' essere revocato solo per giustificati motivi.
9. I componenti che non intervengano a tre sedute consecutive,
senza gravi e giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La
decadenza e' pronunciata dal Rettore.
Art. 20.
Comitato di Ateneo
1. Il Comitato di Ateneo svolge funzioni di impulso e consultive
nei confronti delle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e
della formazione e delle altre strutture di Ateneo per quanto
riguarda:
a) la programmazione ed i piani di strategici di sviluppo;
b) il fabbisogno di risorse umane e strumentali;
c) le afferenze dei docenti-ricercatori alle strutture di Ateneo
responsabili della ricerca e della formazione, deliberando in secondo
grado le richieste di afferenza eventualmente non accolte dai
relativi consigli;
d) le attivita' di ricerca, di formazione e trasferimento di
conoscenze e competenze, con particolare riferimento a quelle
interdisciplinari;
e) le attivita' di orientamento e tutorato.
2. Coordina i processi di monitoraggio e valutazione delle
strutture universitarie e promuove la diffusione dei risultati.
3. Approva il Manifesto annuale degli studi, sulla base delle
proposte delle SARFF.
4. Rilascia il nulla osta a docenti-ricercatori per lo svolgimento
di attivita' o per la fruizione di periodi di esclusiva attivita' di
ricerca.
5. Del Comitato di Ateneo fanno parte:
a) il Rettore, che lo presiede;
b) il Prorettore vicario;
c) il Direttore amministrativo;
d) i Direttori delle SARRF;
e) il Direttore della School of Advanced Studies;
f) i responsabili dei macro-settori organizzativi, individuati
nel Regolamento Generale d'Ateneo.
6. Il Comitato si riunisce, di norma, una volta al mese e,
comunque, ogniqualvolta lo ritenga opportuno il rettore o lo
richiedano quattro dei suoi componenti.
TITOLO III
Organi dell'Universita'
Art. 21.
Comitato dei Sostenitori dell'Universita' di Camerino
1. Il Comitato dei Sostenitori dell'Universita' di Camerino ha lo
scopo di promuovere un efficace collegamento con le realta'
istituzionali, culturali, educative, sociali ed economiche della
collettivita'. In particolare:
a) contribuisce alla programmazione ed alla realizzazione delle
attivita' didattiche, scientifiche e di trasferimento di conoscenze e
competenze dell'Universita', attraverso iniziative di sostegno
logistico e finanziario;
b) rappresenta un permanente collegamento dell'Universita' con il
contesto socio-economico, anche per realizzare l'inserimento dei
laureati nel mondo del lavoro;
c) fornisce pareri e proposte per valorizzare la presenza
dell'Universita' nel territorio;
d) contribuisce, attraverso gruppi di lavoro, alla progettazione
ed alla definizione dei curricula dei Corsi di studio, in modo da
favorire il dialogo tra la domanda proveniente dal mondo della
produzione, delle professioni e dei servizi e l'offerta formativa
dell'Ateneo.
2. Il Comitato e' costituito da rappresentanti del mondo
dell'impresa e del lavoro, della cultura e delle professioni, di
enti, istituzioni ed associazioni, di fondazioni bancarie ed istituti
di credito, di aziende di servizi pubblici, di associazioni di
categoria, dei consumatori, delle associazioni dei marchigiani nel
mondo, dei laureati dell'Ateneo (Alumni), che si impegnano a favorire
l'attivita' dell'Ateneo, anche tramite contributi finanziari.
3. Un regolamento, approvato dal SER, su proposta del Consiglio di
amministrazione, prevede i requisiti di partecipazione al Comitato,
le modalita' di costituzione, di funzionamento e l'eventuale
articolazione dello stesso.
4. Il rettore convoca la prima riunione del Comitato per
l'elezione del Presidente tra i componenti del Comitato stesso.
5. Il Presidente rappresenta il Comitato nel CDA, insieme ad altri
due componenti designati dal Comitato stesso.
6. Al Comitato partecipano con funzione consultiva il Presidente
del Nucleo di Valutazione ed il Direttore amministrativo o un suo
delegato, che ne assicura la Segreteria.
7. Il Comitato dura in carica sei anni.
Art. 22.
Comitato pari opportunita'
1. E' istituito il Comitato per le pari opportunita' (CPO), con i
seguenti compiti:
a) garantire pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro e per il trattamento sul lavoro;
b) formulare ed attuare azioni positive, rivolte in particolare
alla formazione professionale, alla progressione di carriera, alla
mobilita', alla organizzazione del lavoro, all'equilibrio tra
responsabilita' familiari e professionali;
c) attuare le direttive dell'Unione europea per l'affermazione
della pari dignita' delle persone, al fine di rimuovere comportamenti
molesti e lesivi della liberta' e dignita' personale dei singoli;
d) stabilire rapporti di collaborazione con gli altri organismi
di parita'.
2. Il Comitato e' costituito in maniera paritetica da:
a) quattro rappresentanti del personale docente-ricercatore;
b) quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
c) quattro rappresentanti della componente studentesca.
Le rappresentanze sono elette a suffragio universale dalle
rispettive componenti.
3. Il Presidente viene eletto nella prima seduta plenaria
successiva al decreto rettorale di nomina dei componenti il Comitato
stesso, convocata dal rettore e presieduta dal rettore o suo/a
delegato/a. Il presidente del Comitato convoca le sedute plenarie, ne
coordina i lavori, ne assume la rappresentanza.
Art. 23.
Consiglio degli studenti
1. Il Consiglio degli studenti esercita funzioni di carattere
propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture
dell'Universita' e di coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti
degli studenti.
2. In particolare il Consiglio degli studenti:
a) esprime proposte su questioni attinenti all'attivita'
didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio;
b) puo' chiedere che nelle riunioni del SER o del CDA o del
Comitato di Ateneo, nell'ambito delle rispettive competenze, vengano
inseriti specifici punti all'ordine del giorno;
c) esprime parere obbligatorio: in merito alle variazioni delle
contribuzioni studentesche ed alla regolamentazione della concessione
di borse di studio e sussidi agli studenti; sulla disciplina degli
accessi ai corsi di studio; sull'organizzazione delle prestazioni
degli studenti e loro associazioni per attivita' di supporto alla
didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;
d) esprime parere sul Regolamento didattico di Ateneo;
e) propone al SER le regole generali per la programmazione delle
attivita' autogestite degli studenti e delle loro associazioni e per
la ripartizione dei fondi.
3. Il Consiglio degli studenti e' composto dai rappresentanti
degli studenti nel SER, dagli studenti eletti nei Consigli delle
strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della formazione,
nel Comitato per lo Sport Universitario, nel Consiglio di
Amministrazione dell'Ente Regionale per il Diritto allo studio
(ERSU), dal garante degli studenti nel CDA.
4. Elegge, al proprio interno un Presidente e un Vice Presidente
che restano in carica 2 anni. La seduta per l'elezione del Presidente
e' convocata e presieduta dal Rettore.
Art. 24.
Assemblea della Comunita' universitaria
1. L'Assemblea della Comunita' universitaria e' composta da tutto
il personale strutturato, da quello con rapporto di durata almeno
biennale nonche' dai componenti del Consiglio degli Studenti.
2. L'Assemblea dev'essere convocata per formulare indicazioni
circa le modifiche dello Statuto riguardanti gli Organi di Governo
dell'Universita' e le strutture di Ateneo responsabili della ricerca
e della formazione. Di tali indicazioni il SER tiene motivatamente
conto.
3. L'Assemblea e' convocata inoltre per la presentazione delle
candidature per l'elezione del rettore.
4. L'Assemblea e' convocata e presieduta dal decano dei professori
di prima fascia. La convocazione, recante l'ordine del giorno, e'
effettuata, anche solo in forma telematica, con almeno quindici
giorni di anticipo.
5. L'Assemblea e' valida, in prima convocazione con la presenza di
almeno un terzo dei componenti, in seconda convocazione, da tenersi
ad almeno un'ora di distanza dalla prima, con la presenza di almeno
il 25% dei componenti. Delibera con la maggioranza dei presenti.
Art. 25.
Nucleo di valutazione di Ateneo
1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo (NVA) ha il compito di
verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti,
la fattibilita', la sostenibilita' e la realizzazione degli obiettivi
e dei programmi, l'efficacia e l'efficienza della gestione delle
risorse, i risultati conseguiti dalle strutture responsabili di
ricerca e formazione, nonche' l'imparzialita', il buon andamento e la
trasparenza delle attivita' dell'Universita'.
2. Il NVA e' formato da 5 componenti, almeno 3 esterni
all'istituzione, dei quali almeno 2 non appartenenti al mondo
accademico.
3. I componenti del NVA eleggono al loro interno il presidente,
che partecipa con funzione consultiva alle sedute del SER, del CDA e
del Comitato dei sostenitori.
4. Per le funzioni relative alla programmazione di Ateneo ed al
fabbisogno di risorse umane e per quelle relative alla istituzione o
disattivazione delle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e
della formazione, il NVA e' integrato da un Comitato formato da tre
rettori o ex rettori (o loro delegati) di Universita' non italiane,
che puo' essere consultato anche in modalita' telematica.
5. Il NVA, compreso il Comitato che lo integra, e' nominato dal
SER e presenta i risultati della propria attivita' agli organi di
governo dell'Universita' almeno una volta l'anno ed ogniqualvolta ne
ricorra la necessita'; dura in carica sino al completamento del
mandato del SER che lo ha nominato.
6. L'Ateneo garantisce ai componenti del NVA l'accessibilita' a
tutti i dati e le risorse umane e strumentali necessarie per lo
svolgimento delle sue funzioni.
Art. 26.
Comitato per lo sport universitario
1. L'Universita' agevola e sostiene le attivita' sportive degli
studenti, del personale universitario, dei giovani e dei cittadini in
genere, avvalendosi del Comitato per lo sport universitario.
2. Il Comitato per lo sport universitario:
a) promuove e incrementa la pratica sportiva degli studenti
universitari, anche attraverso l'organizzazione di corsi di
avviamento e perfezionamento nelle varie discipline e l'attivita'
agonistica a carattere universitario, avvalendosi del Centro
universitario sportivo (CUS) di Camerino e/o di altre associazioni
convenzionate, operanti nell'ambito dello sport universitario;
b) definisce le modalita' di utilizzazione degli impianti
sportivi;
c) formula proposte e pareri sui programmi di edilizia sportiva.
3. Il Comitato per lo sport universitario e' composto dal rettore,
o suo delegato, con funzioni di presidente, dal direttore
amministrativo, o suo delegato, con funzioni di segretario, da tre
rappresentanti eletti dagli studenti, di cui almeno uno espresso
dalla sede picena, da due rappresentanti designati dal CDA su
proposta del CUS e delle altre associazioni operanti nell'ambito
dello sport universitario, con le quali esista un rapporto
convenzionale.
Art. 27.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla
regolarita' contabile, finanziaria, economica e patrimoniale della
gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze
della stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta
di deliberazione del budget consuntivo. Esprime parere sul budget
preventivo e relative variazioni.
2. I suoi membri durano in carica sei anni e non sono revocabili,
salvo inadempienza.
3. E' composto da tre revisori di cui due nominati dal Consiglio
di amministrazione ed uno indicato dal Ministero competente. Qualora
quest'ultima designazione non pervenga entro trenta giorni dalla
richiesta, alla nomina provvede il CDA. Il CDA nomina il presidente
scegliendolo tra i tre componenti.
4. I componenti del Collegio sono scelti fra appartenenti alla
magistratura contabile, alla Ragioneria generale dello Stato, al
Ministero di riferimento dell'Universita', iscritti all'albo dei
revisori contabili o altri soggetti esperti della materia.
5. Il Collegio, qualora riscontri irregolarita' nella gestione
dell'ente, ne riferisce immediatamente al rettore e al CDA.
6. L'Ateneo garantisce ai componenti del Collegio l'accessibilita'
a tutti i dati e le risorse umane e strumentali necessarie per lo
svolgimento delle sue funzioni.
TITOLO IV
Strutture di ricerca e formazione
Art. 28.
Strutture autonome responsabili di ricerca e formazione (SARRF)
1. Le articolazioni fondamentali dell'Ateneo sono le Strutture
autonome responsabili dello svolgimento e del coordinamento delle
attivita' di ricerca, di formazione, di trasferimento di competenze e
conoscenze, di servizi (SARRF). Tali strutture possono assumere la
denominazione di "Scuole di Ateneo".
2. Il personale docente-ricercatore dell'Ateneo e' assegnato alle
SARRF (ed eventualmente alle Sezioni nelle quali esse possono
articolarsi) in base ad una richiesta di afferenza che deve essere
approvata dal Consiglio della stessa SARRF con adeguata motivazione.
3. Le SARRF hanno autonomia scientifica, didattica, organizzativa
e, nei limiti fissati dal regolamento di Ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita', hanno autonomia
finanziaria, gestionale e contabile.
4. Nelle materie non previste dal presente Statuto, spettano alle
SARRF i compiti e le funzioni che la legislazione vigente attribuisce
a facolta' e dipartimenti.
5. Sono in particolare di competenza delle SARRF, in coerenza con
gli obiettivi e le strategie generali dell'Ateneo e fermo restando
quanto stabilito dall'art. 19, comma 2, lettera p):
a) la proposta di programmazione annuale e pluriennale, in
coerenza con la programmazione comunitaria, nazionale e regionale;
b) la formulazione, entro il 30 giugno, della proposta di budget
per l'esercizio successivo e del consuntivo dell'esercizio
precedente;
c) la proposta di attivazione delle procedure di reclutamento di
docenti-ricercatori e la chiamata dei vincitori, ai sensi dell'art.
19, comma 2, lettere d) e f);
d) la collaborazione alle attivita' in materia di orientamento e
tutorato;
e) la promozione di intese con altre SARRF per lo sviluppo di
progetti di ricerca e di attivita' formative comuni;
f) la proposta di modifiche dello Statuto e del regolamento
didattico di Ateneo;
g) per quanto concerne la ricerca:
g1. la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la
promozione e la verifica delle relative attivita';
g2. la creazione ed il mantenimento di un ambiente di ricerca e
di formazione alla ricerca il piu' stimolante possibile e ricco di
opportunita', attraverso lo sviluppo di rapporti internazionali e la
promozione della mobilita' geografica, interdisciplinare,
intersettoriale, virtuale;
g3. lo sviluppo e l'attuazione di forme di incentivazione del
merito e della qualita';
h) per quanto concerne la formazione:
h1. la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la
promozione e la verifica delle relative attivita', compresa la
proposta di istituzione, attivazione e disattivazione di corsi di
studio;
h2. la valorizzazione dell'apprendimento quale obiettivo
centrale della propria attivita';
h3. il miglioramento continuo delle attivita' formative, basato
sullo sviluppo dei punti di forza e sul superamento delle criticita';
h4. la predisposizione delle parti di propria competenza del
Manifesto annuale degli studi;
h5. l'attribuzione dei compiti e del carico didattico ai
professori e ai ricercatori, sulla base della valutazione delle
attivita' formative svolte, in relazione agli obiettivi prefissati;
h6. l'approvazione dei percorsi formativi individuali degli
studenti, la convalida dei titoli universitari e il riconoscimento
degli studi compiuti all'estero, secondo le modalita' stabilite nel
Regolamento didattico di Ateneo;
i) per quanto concerne il contributo dell'Universita' allo
sviluppo sociale ed economico:
i1. la promozione di processi di innovazione educativa,
culturale e tecnologica della societa', anche attraverso intese con
enti esterni all'Universita' di Camerino;
i2. la cura della diffusione dei risultati della ricerca, delle
conoscenze e delle informazioni, anche attraverso processi di
trasferimento di conoscenze, competenze e tecnologie verso il sistema
della produzione e dei servizi;
i3. la promozione di autonome iniziative imprenditoriali da
parte di studenti, giovani laureati, ricercatori in formazione
(attivita' di spin off e start up).
6. Le SARRF, anche d'intesa fra loro, possono proporre al CDA
l'istituzione di strutture didattiche a supporto di specifiche
iniziative quali: master, corsi di perfezionamento, attivita' di
formazione continua, permanente e ricorrente, formazione a distanza.
7. Entro il 30 aprile, ciascuna SARRF approva la relazione annuale
sulle attivita' di formazione e di ricerca dell'anno precedente, che
comprende l'autovalutazione delle attivita' svolte, tenendo conto
degli obiettivi e dei relativi indicatori prefissati dall'Ateneo e
dagli organismi interni ed esterni preposti alla valutazione.
8. A ciascuna SARRF e' associata una struttura amministrativa,
denominata Polo amministrativo, che ne supporta l'organizzazione e le
attivita'.
9. Le SARRF possono articolarsi in Sezioni, che promuovono,
coordinano ed organizzano le attivita' di ricerca e formazione
riferibili ad uno o piu' macrosettori scientifico-disciplinari,
omogenei per fini o per metodo.
10. La proposta di istituzione di una Sezione e' avanzata al CDA
dal Consiglio della SARRF. Nello stesso modo si procede per la
fusione di piu' Sezioni e/o per la loro disattivazione.
11. Le Sezioni sono prive di autonomia gestionale, ma la SARRF
puo' assegnare loro uno specifico budget.
Art. 29.
Organi della Struttura autonoma responsabile di ricerca e formazione
(SARRF)
1. Sono organi delle SARRF: il direttore, il consiglio, la giunta.
2. Il direttore rappresenta la SARRF, presiede il consiglio e la
giunta e ne attua le deliberazioni. Esercita il coordinamento e la
vigilanza su tutte le attivita' della SARRF.
3. Dura in carica 4 anni e puo' essere rieletto consecutivamente
una sola volta. Puo' delegare proprie funzioni ad altri professori di
ruolo e, subito dopo l'elezione, designa un direttore vicario che lo
sostituisce in caso di impedimento o di assenza.
4. Il direttore viene eletto fra i docenti-ricercatori di prima
fascia, membri del consiglio della SARRF. E' nominato con decreto del
rettore.
5. L'elettorato attivo e' costituito dai componenti il consiglio
della SARRF.
6. Le elezioni del direttore sono indette dal decano della SARRF
due mesi prima della scadenza del mandato. Il decano provvede alla
costituzione del seggio elettorale e, almeno dieci giorni prima delle
votazioni, convoca l'assemblea dei componenti il consiglio della
SARRF. Nel corso dell'assemblea, i candidati alla carica di direttore
presentano i programmi ed indicano il direttore vicario che intendono
nominare. I programmi, tra l'altro, debbono specificare le iniziative
da intraprendere per il mantenimento dei requisiti di qualita'
dell'Ateneo, per promuovere le attivita' formative e di ricerca ed il
loro coordinamento con la programmazione strategica dell'Ateneo.
Questo al fine di consentire agli elettori di valutare l'esperienza
dei candidati nelle attivita' di ricerca in almeno una delle aree
scientifiche interessate alla SARRF, la conoscenza delle metodologie
didattiche e di organizzazione interna per la progettazione e
gestione dei corsi di studio, la capacita' di definire obiettivi,
risultati attesi, fabbisogni e budget, nonche' l'attenzione alle
esigenze degli studenti e di tutte le altre parti interessate.
7. Il direttore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella
prime tre votazioni da svolgere nell'arco di tre giorni. In caso di
mancata elezione, il giorno successivo si procede con il sistema del
ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior
numero dei voti. A parita' di voti, e' eletto direttore il piu'
giovane di eta'. Per la validita' dell'elezione, nelle prime due
votazioni occorre che voti la maggioranza degli aventi diritto; nelle
votazioni successive e' sufficiente che voti un terzo degli aventi
diritto.
8. In caso di cessazione anticipata del direttore, il decano della
SARRF indice le elezioni entro trenta giorni dall'avvenuta
cessazione.
9. Ulteriori modalita' per lo svolgimento delle elezioni del
direttore sono contenute nel regolamento della SARRF.
10. La carica di direttore e' incompatibile con quella di rettore,
prorettore , coordinatore di Scuola di specializzazione, direttore
della School of advanced studies, componente del SER o del NVA.
11. Il consiglio della SARRF e' composto:
a) dai docenti-ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo
determinato;
b) da un rappresentante degli studenti per ciascun corso di
studio alla cui organizzazione la SARRF partecipi in misura eguale o
superiore a 60 crediti. I rappresentanti degli studenti nel consiglio
della SARRF sono componenti della Commissione didattica paritetica di
cui al successivo comma 14;
c) da rappresentanti dei dottorandi, degli specializzandi e dei
titolari di assegni di ricerca che per la loro attivita' operano nei
laboratori di cui la SARRF e' responsabile, in numero di uno ogni
cinque rappresentati con arrotondamento all'intero superiore;
d) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
assegnato alla SARRF, in numero di uno ogni cinque rappresentati con
arrotondamento all'intero superiore.
12. Il consiglio:
a) delibera con l'intervento di almeno la meta' dei componenti,
detratti gli assenti giustificati, purche' il loro numero non sia
superiore ad 1/3 dei membri, ed a maggioranza dei votanti, fatte
salve le maggioranze qualificate previste dalla legge, dallo Statuto
e dai regolamenti. I docenti in aspettativa non hanno diritto di
partecipare alle sedute;
b) e' convocato dal direttore almeno 6 volte l'anno. Il direttore
e' tenuto a convocare il consiglio della SARRF, in seguito ad
espressa richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, inserendo
all'ordine del giorno i punti richiesti.
13. Il consiglio della SARRF definisce la composizione della
giunta, organo con funzioni istruttorie e di esecuzione delle
deliberazioni consiliari, che coadiuva il direttore.
14. Ciascuna SARRF istituisce una Commissione didattica paritetica
con funzioni consultive per quanto riguarda l'organizzazione
dell'attivita' didattica e dei servizi connessi. La Commissione e'
composta dai rappresentanti degli studenti nel consiglio della SARRF
e da un uguale numero di docenti-ricercatori designati dal consiglio
stesso. La Commissione esprime parere obbligatorio sugli argomenti
previsti dalla normativa vigente; in particolare sulla coerenza tra i
crediti assegnati alle attivita' formative, gli specifici obiettivi
formativi programmati e i tempi richiesti per il relativo lavoro di
apprendimento.
Art. 30.
School of advanced studies
1. L'Universita' svolge le attivita' formative di terzo ciclo che
conducono al dottorato di ricerca e al diploma di specializzazione
nell'ambito di una struttura d'Ateneo denominata School of advanced
studies (SAS).
2. La SAS:
a) promuove il dottorato di ricerca quale strumento essenziale di
diffusione e perfezionamento delle metodologie di ricerca e quale
sede privilegiata di elaborazione e approfondimento di nuove
conoscenze;
b) coordina la progettazione, l'organizzazione e la valutazione
dei curricula per il conseguimento del titolo di "Dottore di
ricerca". Il regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca
disciplina le modalita' di istituzione, attivazione e funzionamento
dei curricula;
c) definisce e coordina l'ordinamento dei corsi delle Scuole di
specializzazione; la durata degli studi, incluse le forme e i modi di
tirocinio pratico, ove previsti; il numero massimo degli studenti da
ammettere; le risorse umane e strutturali; le fonti di finanziamento.
Alle Scuole di specializzazione si applica quanto previsto dal
regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca a proposito
dell'istituzione, attivazione e funzionamento dei curricula di
dottorato di ricerca, ai quali sono equiparati i corsi di
specializzazione.
3. La SAS ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa e,
nei limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita', ha autonomia finanziaria, gestionale e
contabile.
4. Le Scuole di specializzazione sono prive di autonomia
gestionale, ma la SAS puo' assegnare loro uno specifico budget.
5. Organi della SAS sono: il direttore e il consiglio.
6. Il direttore rappresenta la SAS, ha funzioni di impulso e
promozione e sovrintende alle attivita' della stessa. La carica di
direttore e' incompatibile con quella di rettore, prorettore,
direttore di SARRF, componente del SER o del NVA. Dura in carica
quattro anni e puo' essere rieletto consecutivamente una sola volta.
7. Il direttore viene eletto dal consiglio fra i propri
componenti, con esclusione dei rappresentanti dei dottorandi e degli
specializzandi. L'elettorato attivo e' costituito da tutti i
componenti il consiglio. Per l'elezione si applicano le disposizioni
del comma 7, dell'art. 29.
8. Almeno dieci giorni prima delle votazioni, il decano della SAS
convoca l'assemblea dei componenti il consiglio della Scuola. Nel
corso dell'assemblea, i candidati alla carica di direttore presentano
i programmi ed indicano il direttore vicario che intendono nominare.
I programmi, tra l'altro, debbono specificare le iniziative da
intraprendere per il mantenimento dei requisiti di qualita'
dell'Ateneo, per promuovere le attivita' formative e di ricerca ed il
loro coordinamento con la programmazione strategica dell'Ateneo.
Questo al fine di consentire agli elettori di valutare la conoscenza
dei candidati dell'organizzazione interna dell'Ateneo e della SAS, la
capacita' di promuovere le attivita' formative e di ricerca dei
dottorandi e degli specializzandi ed il coordinamento delle stesse
con la programmazione strategica dell'Ateneo, l'esperienza nelle
attivita' di ricerca in almeno una delle aree scientifiche
interessate alla SAS, la capacita' di definire obiettivi, risultati
attesi, fabbisogni e budget, l'attenzione alle esigenze dei
dottorandi e degli specializzandi e di tutte le altre parti
interessate.
9. Il consiglio e' l'organo di programmazione e d'indirizzo delle
attivita' della Scuola.
10. Sono membri del Consiglio: i Coordinatori dei curricula di
dottorato attivati nell'ambito della SAS e i coordinatori dei corsi
delle Scuole di Specializzazione; i rappresentanti dei dottorandi e
degli specializzandi in numero di uno ogni trenta con arrotondamento
all'intero superiore. Deve comunque essere garantita la presenza di
almeno un rappresentante degli specializzandi. L'elettorato attivo e
passivo e' costituito da tutti i dottorandi e specializzandi iscritti
ai corsi nel momento dell'elezione.
11. I membri del Consiglio durano in carica 3 anni, purche'
permanga il titolo in base al quale ne fanno parte, ed il mandato e'
rinnovabile consecutivamente una sola volta.
Art. 31.
Polo scientifico-didattico Piceno
1. Il Polo scientifico-didattico Piceno (PSDP) e' costituito
dall'insieme delle attivita' di ricerca e formazione dell'Universita'
di Camerino nel territorio Piceno.
2. Tutte le attivita' che si svolgono nel PSDP sono coordinate dal
Consiglio del Polo.
3. Il Consiglio del Polo e' formato da:
a) il Presidente;
b) il Direttore amministrativo o un suo delegato;
c) i Direttori ed un rappresentante per ciascuna SARRF che abbia
attivi percorsi formativi di primo o di secondo ciclo nel Piceno;
d) due rappresentanti degli studenti, eletti dai rappresentanti
degli studenti nei Consigli delle SARRF di cui al precedente punto
c);
e) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletto
dai rappresentanti di detto personale nei Consigli delle SARRF di cui
al precedente punto c);
f) due rappresentanti nominati dall'Ente di coordinamento delle
attivita' universitarie del territorio.
4. Il Presidente del Consiglio del PSDP e' eletto dal Consiglio
stesso tra i componenti di cui alla lettera c) che siano professori
di prima fascia. La carica di Presidente del Consiglio del PSDP e'
incompatibile con le cariche di Rettore, Prorettore, Direttore di
SARRF, SAS o Coordinatori Scuola di specializzazione, componente del
SER o del NVA.
5. Il Presidente del Consiglio del Polo:
a) convoca e presiede il Consiglio;
b) indirizza le attivita' organizzative di competenza del Polo;
c) puo' essere stabilmente delegato a svolgere funzioni da parte
degli organi di governo dell'Ateneo.
6. Nell'ambito degli obiettivi stabiliti dalla programmazione
strategica di Ateneo e delle linee guida approvate dagli Organi di
Ateneo, le competenze del Consiglio del PSDP comprendono:
a) il coordinamento organizzativo delle attivita' didattiche e
scientifiche svolte nella sede;
b) la programmazione dei progetti e dei servizi in materia di
diritto allo studio rivolti agli studenti iscritti ai corsi di studio
del Polo, in accordo con l'Ente Regionale per il Diritto allo studio
di Camerino;
c) la formulazione di proposte relativamente alle attivita' di
ricerca e formazione, che favoriscano l'armonico sviluppo del Polo.
In particolare spetta al Consiglio del Polo:
d) monitorare e valutare l'andamento delle attivita' didattiche e
scientifiche svolte nelle strutture del Polo;
e) individuare e verificare la realizzazione degli interventi
previsti dal piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo.
7. La prima seduta del Consiglio, nella quale viene eletto il
Presidente, e' convocata e presieduta dal Rettore.
8. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la meta' dei
componenti in carica ed a maggioranza dei presenti.
9. Il Consiglio dura in carica 4 anni. Ciascun componente resta in
carica per il periodo in cui mantiene l'appartenenza alla categoria o
all'organo che lo ha espresso e puo' essere revocato solo per
giustificati motivi.
10. I componenti che non intervengano a tre sedute consecutive,
senza gravi e giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La
decadenza e' pronunciata dal Rettore.
Art. 32.
Sistema Biblioteconomico Museale
1. Il sistema Biblioteconomico museale dell'Ateneo e' dedicato
alle esigenze della ricerca e della formazione ed e' inserito
funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali e
internazionali. Svolge funzioni di pubblico interesse attinenti alla
tutela, alla fruizione e valorizzazione dei beni che raccoglie,
nonche' alla ricerca scientifica e alla didattica.
2. Il Sistema ha il compito di:
a) garantire agli studenti, ai professori, ai ricercatori e,
secondo regole definite, al pubblico, l'accesso diretto alle fonti
bibliografiche di informazione mediante la ricerca, l'acquisizione,
la conservazione, lo sviluppo del patrimonio di testi, documenti e
beni;
b) sostenere e promuovere le attivita' museali presenti
nell'Ateneo finalizzate alla ricerca scientifica, alla promozione e
diffusione della cultura, alla conservazione, restauro, catalogazione
ed esposizione di beni culturali, all'incremento delle collezioni,
all'attivita' didattica ed espositiva per le scuole di ogni ordine e
grado.
TITOLO V
Organizzazione amministrativa e autonomia finanziaria,
contabile e organizzativa
Art. 33.
Organizzazione amministrativa
1. Il Regolamento Generale di Ateneo specifica l'organizzazione
funzionale dei servizi, delle aree e degli uffici e individua le
sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita'.
2. Sotto il profilo gestionale, l'Ateneo e' organizzato in centri
di gestione autonoma, che provvedono ad assicurare un'amministrazione
efficiente ed efficace rispetto agli obiettivi generali definiti
dagli organi di governo dell'Universita'.
3. L'amministrazione centrale dell'Ateneo e' costituita in centro
di gestione autonoma, sotto la responsabilita' del Direttore
amministrativo.
Art. 34.
Direttore amministrativo
1. La struttura amministrativa dell'Universita' fa capo al
Direttore amministrativo. I rapporti tra organi di governo
dell'Universita' e dirigenza amministrativa sono disciplinati
dall'art. 4 e dalle altre disposizioni del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Il conferimento degli incarichi dirigenziali, le
responsabilita' dei dirigenti, il mancato rinnovo e la revoca degli
incarichi stessi, nonche' l'eventuale recesso dal rapporto di lavoro
sono disciplinati dagli artt. 19 e seguenti del decreto legislativo
n. 165/2001 e dalle disposizioni ivi richiamate.
2. Il Direttore amministrativo ha il compito di dare attuazione ai
programmi e ai provvedimenti deliberati dagli organi accademici. E'
responsabile dell'attivita' dell'Universita', della gestione e dei
relativi risultati sotto il profilo amministrativo.
3. In particolare, competono al Direttore amministrativo:
a) la vigilanza sulle attivita' amministrative e gestionali degli
uffici e servizi dell'Universita';
b) l'assegnazione del personale tecnico-amministrativo alle
strutture, sulla base delle proposte delle Scuole, del Comitato di
Ateneo e delle Aree tecnico-amministrative e sulla base delle
indicazioni del CDA;
c) la verifica e il coordinamento dell'attivita' dei dirigenti e
dei funzionari responsabili delle varie aree dell'amministrazione;
d) tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo
Statuto e dai regolamenti.
4. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito dal CDA su
proposta del Rettore, scegliendo tra i soggetti di cui all'art. 17,
comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. Per favorire il mantenimento dei requisiti di qualita'
dell'Ateneo, e' auspicabile che i candidati alla carica di Direttore
Amministrativo sappiano: dare attuazione agli obiettivi e agli
indirizzi politici degli Organi dell'Ateneo; definire e gestire a tal
fine un budget; gestire i processi organizzativi; gestire le
relazioni con il personale; utilizzare dati quantitativi e
qualitativi per definire strategie di intervento; manifestare
attenzione alle esigenze degli studenti e di tutte le altre parti
interessate.
6. L'incarico non puo' avere durata inferiore a tre anni ne'
eccedere il termine di cinque ed e' rinnovabile. La retribuzione e'
stabilita dal CDA, in base alle leggi vigenti.
7. Il Direttore amministrativo puo' proporre al CDA la nomina di
un funzionario che lo sostituisce in caso d'impedimento o assenza; al
funzionario possono essere affidate dal CDA, di volta in volta o in
maniera stabile, ulteriori specifiche funzioni.
8. Decorsi novanta giorni dall'insediamento del Rettore, cessa
l'incarico del Direttore amministrativo.
Art. 35.
Funzioni dirigenziali
1. Le funzioni di dirigente sono attribuite dal CDA a tempo
determinato, con possibilita' di rinnovo, a dipendenti di ruolo in
possesso di adeguata qualifica funzionale o a personale esterno
secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
2. I titolari delle funzioni dirigenziali sono responsabili dei
risultati dell'attivita' svolta dalle strutture alle quali sono
preposti - compresi i centri di gestione autonoma, della
realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione
agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni
organizzative e di gestione del personale.
3. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono
alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
4. Gli uffici che comportano l'esercizio di poteri e
responsabilita' dirigenziali sono individuati con apposita delibera
del CDA.
5. La revoca delle funzioni dirigenziali e' disposta dal CDA, nel
rispetto delle norme vigenti.
6. Decorsi novanta giorni dall'insediamento del Rettore, cessano
tutti gl'incarichi dirigenziali.
Art. 36.
Pareri sulle deliberazioni e loro attuazione
1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta agli Organi di
Governo dell'Universita' deve essere corredata dal parere, in ordine
alla regolarita' tecnica e contabile, rispettivamente del
responsabile dell'area interessata e del responsabile dell'area
finanziaria, nonche' del Direttore amministrativo sotto il profilo
della legittimita'. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Il Direttore amministrativo e' responsabile degli atti e delle
procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente
al funzionario preposto.
TITOLO VI
Norme comuni
Art. 37.
Regolamenti
1. Le modalita' attuative delle disposizioni statutarie sono
contenute nei regolamenti di Ateneo, dei vari organi e delle singole
strutture.
2. I regolamenti e le loro modifiche sono deliberati, a
maggioranza assoluta degli aventi diritto, dagli organi competenti.
Sono emanati, previa verifica della loro conformita' allo Statuto e
alla legge, con decreto del Rettore, entro 30 giorni dall'avvenuta
approvazione e sono immediatamente resi pubblici mediante
pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet dell'Ateneo.
3. Il Regolamento Generale di Ateneo (RGA) contiene le norme
relative:
a) all'organizzazione dell'Universita';
b) alle modalita' di elezione e funzionamento degli organi
dell'Ateneo.
4. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita' disciplina i criteri gestionali finalizzati alla
redazione del budget e al controllo della gestione, nonche' le
connesse responsabilita'. E' deliberato dal Consiglio di
amministrazione sulla base dei principi e criteri generali fissati
dal SER.
5. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina lo svolgimento
dei Corsi di studi dell'Universita'. E' approvato dal SER, sentito il
parere del CDA limitatamente agli aspetti che implicano investimento
e impiego di risorse.
6. Il Regolamento del Consiglio degli Studenti fissa le modalita'
di convocazione dello stesso e di elezione del suo Presidente. E'
deliberato dal Consiglio degli Studenti nella prima riunione dopo la
costituzione.
7. I regolamenti delle strutture dell'Ateneo disciplinano il
funzionamento delle stesse, dei servizi di supporto e degli organi di
governo. Sono approvati dai rispettivi Consigli.
8. Tutti i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la loro
emanazione a meno che non sia diversamente disposto dal regolamento
stesso.
9. Ogni organo collegiale adotta un regolamento interno per il
proprio funzionamento.
Art. 38.
Norme generali per il funzionamento degli organi
1. Chi assume le funzioni di Rettore, di Prorettore, di Presidente
del SER, di Direttore di SARRF o della SAS, deve aver esercitato
l'opzione per il tempo pieno o avere presentato una preventiva
dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di
nomina.
2. Gli organi collegiali sono validamente costituiti con la nomina
di almeno due terzi dei componenti. La mancata designazione di
rappresentanti di una o piu' componenti, per mancato raggiungimento
del numero minimo di votanti o di eletti previsto o per altre cause,
non pregiudica la validita' della composizione degli organi.
3. Gli organi collegiali sono convocati da chi li presiede, o, in
caso di impedimento, da chi ne fa le veci, ovvero, in mancanza di
questi, dal decano dei suoi componenti. Il presidente di un organo
collegiale e' altresi' tenuto alla sua convocazione ogni qualvolta lo
richieda almeno un terzo dei componenti con la contestuale
presentazione di un ordine del giorno. Sono fatte salve le diverse
maggioranze richieste dal presente Statuto.
4. In caso di parita' nel risultato di un'elezione, e' proclamato
eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato
nell'elettorato passivo e, in caso di ulteriore parita', il piu'
giovane d'eta'.
5. L'atto di convocazione contiene la data, l'ora, la sede della
riunione e l'ordine del giorno.
6. La convocazione e' fatta in forma cartacea o telematica, almeno
cinque giorni prima di quello stabilito per la relativa adunanza,
salvo diverse specifiche previsioni dello Statuto o dei Regolamenti.
7. In caso di urgenza, la convocazione puo' essere fatta per
telegramma o telefax o posta elettronica, almeno quarantotto ore
prima dell'adunanza.
8. I componenti degli organi collegiali contemplati nel titolo II
sono nominati con decreto del Rettore.
9. Le sedute degli organi sono pubbliche, salvo i casi previsti
dalle leggi e dai regolamenti.
10. Le deliberazioni sono assunte con l'intervento di almeno la
meta' dei componenti in carica ed a maggioranza dei votanti, salve le
diverse maggioranze richieste dalle leggi, dallo Statuto o dai
regolamenti.
11. Nella votazione a scrutinio segreto le schede bianche o nulle
sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli
astenuti vengono computati tra i votanti. Nei casi in cui, nelle
votazioni palesi validamente espresse, il computo dei voti risulti in
parita', e' il voto del presidente che determina la maggioranza.
12. Ove siano previsti limiti numerici, l'eventuale arrotondamento
si attua all'unita' superiore.
13. Per le deliberazioni che concernono casi in cui la persona
viene in rilievo non solo come destinatario degli effetti dell'atto,
ma anche come portatore di qualita' e valori individuali da
apprezzarsi discrezionalmente, il voto e' segreto e la seduta e'
segreta.
14. I componenti degli organi devono astenersi dal prendere parte
alla discussione ed alla votazione su questioni che riguardino loro
stessi o loro parenti o affini sino al quarto grado. E' cura di chi
presiede l'organo informare l'assemblea dell'obbligo di astensione.
15. Di ogni seduta e' redatto, a cura di chi svolge le funzioni di
segretario, un verbale. Il verbale contiene l'oggetto delle
deliberazioni e degli atti adottati e, per le discussioni, la sintesi
degli interventi ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Gli
eventuali interessati possono fornire il testo integrale del loro
intervento da allegare al verbale.
16. Nel sito web dell'Ateneo e' prevista un'apposita sezione nella
quale vengono resi pubblici, in forma elettronica, i verbali delle
sedute degli Organi di governo dell'Ateneo, fatto salvo quanto
previsto dal comma 13. Entro una settimana dalla seduta alla quale si
riferiscono, vengono resi pubblici, attraverso la home page del sito
web dell'Universita', estratti delle principali decisioni assunte dal
SER, dal CDA e dal Comitato di Ateneo.
17. Le deliberazioni validamente assunte, salvo diversa e motivata
disposizione dell'organo che le ha adottate, sono immediatamente
esecutive.
18. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita
di requisiti soggettivi o altro, di uno o piu' rappresentanti eletti
in organi collegiali, subentra il primo dei non eletti, lo scorcio di
mandato non viene considerato ai fini dell'immediata rieleggibilita'.
Per quanto riguarda i soggetti ricoprenti funzioni individuali o
designati in organi collegiali, si procede al rinnovo entro 60
giorni. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze non e'
pregiudicata la validita' della composizione dell'organo collegiale.
Art. 39.
Mozione di sfiducia per i presidenti degli organi
1. In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, con il voto
palese dalla maggioranza assoluta dei relativi componenti, cessano
dalla carica il presidente o il direttore dei seguenti organi
collegiali:
a) Senato delle rappresentanze di cui all'art. 18;
b) Comitato dei sostenitori dell'Universita' di Camerino di cui
all'art. 21;
c) Comitato pari opportunita' di cui all'art. 22;
d) Consiglio degli studenti di cui all'art. 23;
e) Nucleo di valutazione di Ateneo di cui all'art. 25;
f) SARRF di cui all'art. 28;
g) School of advanced studies di cui all'art. 30;
h) Polo scientifico didattico Piceno di cui all'art. 31.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da
almeno due quinti dei componenti e viene messa in discussione non
prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua
presentazione.
3. Se la mozione viene approvata, il Decano dell'organo, entro il
termine di trenta giorni, convoca le elezioni per la designazione del
nuovo presidente. Ai fini del presente articolo e dell'art. 38, comma
3, per Decano si intende: il Decano dei professori di prima fascia
(o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianita') per
gli organi di cui alle lettere a), f), g) e h) del comma 1; il piu'
anziano di eta' (o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di
anzianita') per gli organi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del
comma 1.
4. Il voto di un organo collegiale contrario ad una proposta del
suo presidente non comporta le dimissioni dello stesso.
5. Per il Rettore si osserva quanto stabilito dall'art. 16, comma
11.
Art. 40.
Silenzio assenso
1. In tutti i casi in cui sia previsto un parere di uno degli
organi disciplinati dal presente Statuto, questo e' da ritenersi
favorevole qualora non venga espresso entro trenta giorni dalla
richiesta.
Art. 41.
Afferenze e trasferimenti dei docenti-ricercatori
1. Ogni docente-ricercatore deve afferire ad una SARRF.
2. Il trasferimento ad una SARRF da parte di soggetti gia'
afferenti ad altra SARRF dell'Universita', ha luogo dall'inizio
dell'anno accademico successivo a quello in cui e' stata accolta la
richiesta.
Art. 42.
Inizio dell'anno accademico
1. Fatte salve eventuali disposizioni dirette a soddisfare vincoli
di carattere nazionale, l'anno accademico ha inizio il primo
novembre. Le SARRF possono deliberare un inizio anticipato
dell'attivita' didattica.
TITOLO VII
Norme finali e transitorie
Art. 43.
Entrata in vigore
1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo.
2. Con l'entrata in vigore dello Statuto, cessano di avere
efficacia le norme con lo stesso incompatibili.
Art. 44.
Norme transitorie
1. Con l'entrata in vigore del presente Statuto, gli organi di
governo dell'Ateneo e delle strutture di ricerca e formazione restano
in carica fino alla scadenza naturale del mandato, salvo i casi di
disattivazione della struttura o di insediamento di un nuovo organo
di diversa composizione.
2. Gli attuali Presidi e Direttori di dipartimento che, al momento
dell'entrata in vigore del presente Statuto, si trovino nel secondo
mandato consecutivo, possono essere eletti alla carica di Direttore
della SARRF per un solo mandato. Il rettore in carica non puo' essere
rieletto nella carica.
3. Il Consiglio di amministrazione ed il Senato accademico restano
in carica fino a che non vengono completate le procedure per
l'insediamento degli organi che li andranno a sostituire (CDA e SER).
Per quanto riguarda il CDA, il rettore, entro un mese dall'entrata in
vigore dello Statuto, provvede all'indizione delle votazioni per
l'elezione dei garanti di cui alle lettere f) (studenti), g)
(personale tecnico-amministrativo) e h) (docenti-ricercatori) del
comma 3 dell'art. 19.
4. Il Senato accademico viene sciolto non appena nominati i
componenti del SER di cui alle lettere a) (rappresentanti del
personale docente-ricercatore di ruolo), b) (rappresentanti del
personale tecnico-amministrativo), c) (rappresentanti degli studenti)
e d) (rappresentanti dei ricercatori non di ruolo) dell'art. 18,
comma 2 - le cui elezioni sono indette dal rettore entro sei mesi
dall'entrata in vigore dello Statuto.
5. Entro un mese dalla data di entrata in vigore dello Statuto, il
Senato Accademico in carica, indica, sulla base dell'art. 21, comma
2, i criteri per la composizione del Comitato dei sostenitori, le
modalita' di primo funzionamento e la durata del primo mandato (non
superiore a un anno). Il rettore provvede quindi al primo
insediamento del Comitato stesso e convoca la prima riunione per
l'elezione del Presidente e per la nomina degli altri due componenti
che entreranno a far parte del Consiglio di amministrazione, non
appena costituito ai sensi del presente Statuto. Completato questo
adempimento, il rettore provvede all'insediamento del nuovo CDA.
6. Contestualmente all'avvio delle procedure per l'insediamento
del CDA, il rettore provvede all'insediamento di un Comitato di
Ateneo provvisorio, composto dai Presidi di Facolta', dal Presidente
del Consiglio dei Direttori di Dipartimento, dal rappresentante dei
Direttori di Dipartimento in Senato accademico, dal Direttore
amministrativo e dal rettore che lo presiede. I pro rettori
partecipano al Comitato con funzione consultiva.
7. Al Comitato viene affidato il compito di elaborare il piano di
istituzione delle SARRF che, entro tre mesi, deve essere inviato al
NVA. Per consentire al Comitato questo adempimento, il personale
docente-ricercatore e tecnico-amministrativo che intende costituire
una SARRF ed afferire ad essa deve far pervenire al Comitato stesso,
entro il termine di 2 settimane dalla sua costituzione, un progetto
di fattibilita' che includa: a) le eventuali afferenze, b) le ipotesi
di responsabilita' sulle attivita' di ricerca e formazione, c) una
stima della sostenibilita' della struttura in termini di risorse
disponibili ed acquisibili, d) ogni altro elemento idoneo a valutare
la fattibilita' del progetto. Il NVA, entro 45 giorni dal
ricevimento, esprime il proprio parere sulla fattibilita' e
sostenibilita' del piano di istituzione delle SARRF, fornendo anche
suggerimenti per eventuali modifiche o rimodulazioni. Per
l'espressione del proprio parere il NVA puo' far ricorso ad una
valutazione esterna, anche internazionale.
8. Il Comitato di Ateneo provvisorio, tenuto conto del parere del
NVA, elabora entro un mese il piano finale d'istituzione delle SARRF,
da presentare al CDA.
Il CDA, anche nell'ipotesi di inutile decorso del termine per
l'elaborazione della proposta finale, decide in ordine
all'istituzione delle SARRF e delle eventuali sezioni.
(1) Studenti (compresi gli specializzandi); docenti ricercatori;
assegnisti di ricerca; dottorandi e borsisti; personale tecnico e
amministrativo.
(2) Art. 16, comma 4, lettera b), della legge n. 168/1989: Gli
statuti devono comunque prevedere: una composizione del senato
accademico rappresentativa delle facolta' istituite nell'Ateneo.