GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 63 DEL 17/3/2009

UNIVERSITA' DI CAMERINO 

DECRETO RETTORALE 25 febbraio 2009 
  Nuovo statuto.
                             IL RETTORE

  Vista  la  legge  9  maggio  1989 n. 168 "Istituzione del Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica", in
particolare  gli  articoli  6  "Autonomia  delle  Universita'"  e  16
"Universita'";
  Visto  lo Statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, emanato
con  decreto  rettorale  n.  333  del  2 gennaio 1996, pubblicato nel
supplemento  ordinario  della Gazzetta Ufficiale - parte prima, serie
generale  -  n. 26 del 1° febbraio 1996, e le successive modifiche ed
integrazioni allo stesso;
  Vista  la deliberazione del Senato accademico adottata nella seduta
n.  368 del 26 novembre 2008 con la quale e' stato approvato il testo
del nuovo Statuto dell'Universita' degli studi di Camerino;
  Vista  la  nota  del  9  dicembre  2008  con la quale il rettore ha
trasmesso  il  testo  dello  Statuto  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  per  il  prescritto controllo di
legittimita' e di merito;
  Tenuto  conto  delle osservazioni ministeriali, trasmesse a codesto
Ateneo con nota prot. n. 521 del 9 febbraio 2009;
  Vista  la  nota,  indirizzata  al  Ministero,  n. prot. 1490 del 12
febbraio 2009, con la quale e' stato trasmesso il testo adeguato alle
osservazioni  ministeriali  e  successivamente  approvato  dal Senato
Accademico nella seduta n. 371 del 24 febbraio 2009;
  Tenuto  conto  della  presa  d'atto  del  Ministero  nei  confronti
dell'avvenuto  adeguamento  dello  Statuto,  come comunicato con nota
prot. n. 776 del 20 febbraio 2009;
                              Decreta:

                           Articolo unico

  E'  emanato,  ai  sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, il nuovo
Statuto dell'Universita' di Camerino, allegato al presente decreto di
cui costituisce parte integrante.
  Lo   Statuto   sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entrera'  in  vigore  il  trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione.
   Camerino, 25 febbraio 2009
                                                 Il rettore: Esposito
                                                             Allegato
             NUOVO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
                             DI CAMERINO

                              TITOLO I

                        Disposizioni generali

                               Art. 1.

                          Principi generali

   1.   L'Universita'  degli  studi  di  Camerino  e'  un'istituzione
pubblica  di alta cultura che partecipa alla costruzione dello spazio
europeo  della  ricerca  e  dell'alta  formazione.  In conformita' ai
principi  della  Costituzione italiana, e' dotata di una responsabile
autonomia che s'impegna ad esercitare nell'interesse della societa' e
nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.
   2.  Ha per fine primario la promozione e lo sviluppo della ricerca
e  della  cultura,  attraverso  l'alta  formazione  e l'apprendimento
permanente, con il contributo - nelle rispettive responsabilita' - di
tutte le sue componenti.   (vedi nota 1)
   3.   Garantisce  liberta'  di  ricerca  e  d'insegnamento  e  pari
opportunita' nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento
e   di  carriera,  indipendentemente  dal  genere,  dalla  religione,
dall'etnia  e  dalle  opinioni  politiche,  nel rispetto dei principi
della  Carta  europea  dei ricercatori, del Codice di condotta per il
loro reclutamento e del Codice etico di Ateneo.
   4.  L'Ateneo  pone a fondamento delle proprie attivita' di ricerca
la   pubblica   disponibilita'  dei  risultati,  attraverso  la  loro
comunicazione  alla comunita' scientifica ed al pubblico in generale.
Nei   casi   di   collaborazione  con  soggetti  esterni,  specifiche
convenzioni   regolano,   ove  opportuno,  la  brevettabilita'  e  lo
sfruttamento economico dei risultati ottenuti.
   5.   Promuove   collaborazioni  nel  campo  della  ricerca,  della
didattica  e  della  cultura  ed  intrattiene  rapporti  con soggetti
pubblici e privati, italiani, comunitari e internazionali, attraverso
progetti, contratti, convenzioni e consulenze, stipulati direttamente
o   attraverso   le   proprie   strutture,  anche  avvalendosi  della
collaborazione   di   personale   esterno.  Puo'  svolgere  attivita'
editoriali, studi, indagini, prove, analisi, rilievi e certificazioni
per conto di terzi.
                               Art. 2.

                              Autonomia

   1.  In  coerenza  con i principi dell'art. 33 della Costituzione e
nei   limiti   stabiliti   dalle  leggi  dello  Stato,  l'Universita'
stabilisce  il proprio ordinamento autonomo con il presente Statuto e
con i regolamenti dallo stesso previsti. Restano applicabili le norme
di   legge  che  disciplinano  particolari  aspetti  dell'ordinamento
universitario non previsti dallo Statuto o dai relativi regolamenti.
   2.   L'Universita'   ha   personalita'   giuridica   ed  autonomia
scientifica,  didattica,  amministrativa, patrimoniale, finanziaria e
contabile.
   3.  Per il conseguimento delle proprie finalita', l'Universita' e'
legittimata a porre in essere atti negoziali, anche a titolo oneroso,
compresi  gli  atti  di costituzione o di adesione a centri, anche di
servizi,    ad    organismi    associativi    e   consortili,   anche
interuniversitari.  Puo' costituire fondazioni e societa' di capitali
o parteciparvi, sia in Italia che all'estero.
                               Art. 3.

                      Principio di uguaglianza

   1.  L'Universita'  rifiuta  qualsiasi forma di discriminazione, in
particolare  quelle  fondate  sul  genere, la cittadinanza, l'origine
etnica  o  sociale,  le  caratteristiche  genetiche,  la  lingua,  le
opinioni  religiose, politiche o di qualsiasi altra natura, il censo,
le disabilita', l'eta' o gli orientamenti sessuali.
   2.  L'Universita'  riconosce  pari  dignita' alle varie componenti
della  comunita' universitaria (docenti, studenti e personale tecnico
ed  amministrativo)  e  promuove  azioni  positive  volte  ad evitare
situazioni  di  discriminazione  tra  le componenti ed all'interno di
esse.
                               Art. 4.

                          Pari opportunita'

   1.  L'Universita'  promuove,  nel  lavoro  e  nello studio, azioni
positive  per  le  pari  opportunita'  tra  i generi e per garantirne
l'effettiva   uguaglianza,   anche   attraverso   il   Comitato  pari
opportunita'.
   2.   Negli   organi   universitari   deve   essere   garantita  la
rappresentanza  di  genere.  Le  modalita'  di  attuazione  di questo
principio sono specificate nei regolamenti degli organi.
                               Art. 5.

                        Ricerca e formazione

   1.  L'Universita'  e'  sede  primaria  della ricerca scientifica e
dell'alta   formazione;  coordina  e  promuove  tali  attivita',  nel
rispetto del principio della liberta' d'insegnamento e di ricerca.
   2.  L'Universita' considera inscindibili e sinergiche le attivita'
di  ricerca e di formazione, che insieme contribuiscono allo sviluppo
della societa' della conoscenza. In conseguenza di cio':
    a)  promuove  la  connessione  fra  le  attivita' di ricerca e le
attivita' formative;
    b) favorisce la collaborazione interdisciplinare;
    c)   pone  l'apprendimento  al  centro  delle  proprie  attivita'
formative,  considerando il suo livello frutto diretto della qualita'
della ricerca che nell'Ateneo si svolge;
    d)  mette  in  atto  azioni  di  monitoraggio e valutazione delle
attivita'  di  formazione  e  di  ricerca,  al fine di perseguirne il
continuo  miglioramento,  esaltarne  i  punti  di forza, prevenirne e
superarne eventuali criticita'.
   3.  Nel  rispetto  ed  in  coerenza  con la propria pianificazione
annuale   e   pluriennale,   l'Universita'   garantisce,  ai  singoli
docenti-ricercatori, assegnisti di ricerca e dottorandi, ed alle loro
aggregazioni, autonomia nella organizzazione della ricerca, sia per i
temi  sia  per  i  metodi,  nonche' per le possibilita' di accesso ai
finanziamenti  e  di utilizzazione delle strutture, degli strumenti e
di  quanto altro necessario per lo svolgimento delle attivita', anche
in base alla valutazione dei risultati ottenuti.
   4.  Per  assicurare  il diritto degli studenti all'apprendimento e
garantire l'efficacia della didattica, i docenti-ricercatori hanno il
dovere di adempiere ai compiti didattici e di partecipare agli organi
collegiali.  I  docenti-ricercatori  scelgono  contenuti e metodi del
proprio insegnamento, in coerenza con l'ordinamento degli studi ed in
accordo  con  gli  obiettivi  formativi  dei corsi di studio e con le
deliberazioni   e   le  valutazioni  degli  organismi  preposti  alla
programmazione didattica e al coordinamento degli insegnamenti.
   5.  Gli  studenti,  attraverso  i loro rappresentanti negli organi
accademici,  partecipano  alla  programmazione  annuale e pluriennale
dell'Ateneo.  Essi, inoltre, valutano autonomamente lo svolgimento ed
i  risultati  delle  attivita' formative; di tale valutazione debbono
tener conto gli organi accademici.
                               Art. 6.

              Attivita' formative e titoli universitari

   1.  L'Universita',  anche in concorso con enti pubblici e privati,
organizza,  coordina  e  svolge corsi per il conseguimento dei titoli
previsti  dalla  normativa  vigente.  L'offerta formativa dell'Ateneo
comprende  altresi'  master  universitari,  corsi di perfezionamento,
attivita'   di  formazione  continua,  permanente  e  ricorrente,  da
realizzarsi anche attraverso la formazione a distanza.
   2.   L'ordinamento  degli  studi,  dei  corsi  e  delle  attivita'
formative  e'  disciplinato  dal  regolamento  didattico  di  Ateneo.
Ulteriori  criteri  e  modalita' di svolgimento sono deliberati dalle
strutture interessate, nell'ambito dei rispettivi regolamenti.
   3.  Il  regolamento  didattico  dei  corsi di studio disciplina la
gestione  e  le modalita' con cui le strutture di Ateneo responsabili
della  ricerca  e della formazione destinano i docenti-ricercatori ad
esse afferenti allo svolgimento delle attivita' formative. Disciplina
inoltre  il riconoscimento totale o parziale degli studi compiuti, al
fine  di  consentire  la  loro prosecuzione ed il rilascio dei titoli
universitari.
                               Art. 7.

         Qualita' delle attivita' svolte e loro valutazione

   1. L'Universita' promuove azioni sistematiche per la valutazione e
la  verifica  di  tutte  le  proprie  attivita' (formazione, ricerca,
servizi  per  gli  studenti  e gestione amministrativa) attraverso un
Sistema di assicurazione della qualita'.
   2.  Tale  Sistema  si  basa  su meccanismi di autovalutazione e di
valutazione  esterna  idonei  a  garantire  il continuo miglioramento
delle attivita' svolte.
   3.  Il  Sistema  di  assicurazione  della  qualita'  e' diretto in
particolare  a  garantire  agli studenti una formazione adeguata alle
esigenze  della  societa', a favorire un pronto inserimento nel mondo
del  lavoro,  nonche'  a rimuovere le criticita' emerse attraverso le
indagini  condotte  tra  gli studenti. Tale Sistema costituisce anche
uno  strumento  per  la  modulazione delle risorse da attribuire alle
strutture  e  per  l'attivazione  di  meccanismi premiali che tengano
conto   del   complesso   delle   attivita'  richieste  al  personale
docente-ricercatore e tecnico-amministrativo.
   4.   Per   verificare  la  corretta  gestione  delle  risorse,  la
produttivita'   della   ricerca,  l'efficacia  e  l'efficienza  della
formazione,   l'imparzialita'   ed   il  buon  andamento  dell'azione
amministrativa,   nonche'   l'adeguatezza  delle proprie  azioni,  il
Sistema  di  assicurazione  della  qualita' si avvale delle analisi e
degli indirizzi formulati dal Nucleo di valutazione di Ateneo.
                               Art. 8.

                 Internazionalizzazione e mobilita'

   1.  L'Universita'  favorisce  la  dimensione  internazionale delle
attivita'  di  ricerca e di formazione, anche attraverso la mobilita'
di  tutte le sue componenti, i contatti e gli accordi con istituzioni
accademiche  di  tutto  il mondo, l'adesione a network e consorzi, lo
scambio  di  conoscenze  scientifiche  e  di esperienze formative, il
reclutamento     di     studenti,    ricercatori    in    formazione,
docenti-ricercatori provenienti da altri Stati.
   2.   L'Universita'   riconosce  il  valore  della  mobilita'  come
strumento fondamentale di rafforzamento delle conoscenze scientifiche
e  di  sviluppo  professionale  in  tutte  le fasi della carriera del
personale.  A tal fine, promuove e favorisce la mobilita' geografica,
intersettoriale,  inter-  e trans-disciplinare, nonche' quella tra il
settore  pubblico e privato. In particolare, l'Universita' si impegna
a   promuovere  la  cooperazione  internazionale  con  i  paesi  meno
sviluppati,   anche  attraverso  strumenti  di  diritto  allo  studio
riservati  a  studenti  e  dottorandi  di ricerca provenienti da tali
paesi.
   3.   L'Universita'   assume   e   promuove   la  caratterizzazione
internazionale  dei  propri  programmi di ricerca e formazione, anche
attraverso  la  revisione dei curricula formativi e l'impiego diffuso
di  lingue  diverse  dall'italiano,  in particolare l'inglese. Adotta
strumenti   tecnologici   in   grado   di   favorire   la  diffusione
internazionale delle proprie attivita' formative.
   4.  L'Universita'  cura  la  semplificazione di tutte le procedure
amministrative,  al fine di favorire l'accesso alle proprie attivita'
di  ricerca  e formazione da parte di persone ed istituzioni di altri
Stati.
                               Art. 9.

Responsabilita'     sociale,    trasparenza    delle    informazioni,
                            trasferimento
         di conoscenze e competenze, sviluppo e innovazione

   1.  L'Universita'  partecipa ai processi di innovazione culturale,
istituzionale, educativa, tecnologica e organizzativa della societa'.
In particolare:
    a)  provvede a rendere pubbliche le informazioni nelle forme piu'
idonee  a  raggiungere  i potenziali interessati, utilizzando tutti i
canali   e   gli   strumenti   di   comunicazione  e  informazione  a
disposizione,  anche  in collaborazione con altri soggetti pubblici e
privati;
    b)  sviluppa  le  proprie attivita' interpretando i bisogni della
societa' e del mondo produttivo;
    c)  promuove  lo  sviluppo  dell'educazione  e  della  formazione
attraverso  l'interazione  con  le altre strutture responsabili delle
attivita' educative e formative;
    d)  si  dota  di forme trasparenti di rendicontazione che rendano
evidenti  i risultati del proprio impegno ai referenti istituzionali,
economici e sociali.
   2.   Cura   la  diffusione  dei  risultati  della  ricerca,  delle
conoscenze e delle informazioni, attraverso processi di trasferimento
di  conoscenze  e  competenze verso il sistema della produzione e dei
servizi.  Costituisce  vivaio di talenti ed idee creative, sperimenta
forme  nuove  di  partecipazione allo sviluppo di processi e prodotti
innovativi, sostenendone le fasi pre-competitive, e favorisce percio'
lo  sviluppo  di iniziative imprenditoriali autonome o partecipate da
studenti,  giovani  laureati, ricercatori in formazione (attivita' di
spin-off e start-up).
   3. L'Universita' individua nella comunicazione e nell'informazione
le condizioni essenziali per assicurare la partecipazione di tutte le
sue  componenti alla vita dell'Istituzione, facilitandone l'accesso e
la   fruizione   mediante   strumenti  convenzionali,  informatici  e
multimediali.
                              Art. 10.

                         Diritto allo studio

   1.  L'Universita',  in  attuazione  degli  artt.  2,  3 e 34 della
Costituzione,  adotta  i  provvedimenti  necessari  per assicurare la
realizzazione  del  diritto  allo studio e si impegna a migliorare le
condizioni  di  vita  e di studio degli studenti nell'Ateneo, la loro
formazione culturale ed il loro inserimento nel mondo del lavoro.
   2. Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
alla  concreta  realizzazione del diritto allo studio, l'Universita',
tra l'altro:
    a)  concede l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse
e dei contributi, nel rispetto delle norme vigenti;
    b)  assume  i provvedimenti atti a consentire agli studenti non a
tempo  pieno  una  adeguata fruizione dell'offerta didattica, sia con
specifiche  attivita'  didattiche  e  tutoriali,  sia  attraverso  la
redistribuzione  dell'importo  dei  contributi  sulla  maggior durata
programmata per gli studi;
    c)  attribuisce,  mediante  concorso,  borse  di  studio  per  la
frequenza  ai  corsi  universitari;  in  collaborazione  con gli enti
locali  ed altri soggetti pubblici e privati puo' attivare sussidi di
studio  per laureati e studenti per attivita' di studio, di ricerca e
tirocini pratici, anche all'estero;
    d)  organizza  attivita'  culturali, sportive e ricreative, anche
attraverso  l'istituzione di strutture e servizi collettivi, d'intesa
con  enti  pubblici  e  privati,  italiani,  stranieri,  comunitari e
internazionali, avvalendosi delle associazioni studentesche;
    e) sostiene attivita' formative autogestite dagli studenti.
   3.  Nel rispetto delle norme vigenti, l'Universita' instaura forme
di  collaborazione  con  gli  studenti,  o  con  loro  associazioni e
cooperative, per i servizi di supporto alle strutture universitarie.
   4.  L'Universita'  organizza  per  i  propri studenti attivita' di
stage  e  tirocini  pre e post-laurea in settori pubblici e privati e
promuove  attivita' per diffondere i profili professionali dei propri
laureati al fine di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro.
                              Art. 11.

                            Orientamento

   1.  L'Universita'  organizza  attivita' di orientamento al fine di
sviluppare nei giovani capacita' che permettano scelte consapevoli ed
efficaci  per  il  proprio  futuro ed una partecipazione attiva negli
ambienti di studio e di lavoro.
   2. Le attivita' di orientamento sono mirate in particolare a:
    a)  guidare  gli  studenti  verso  il percorso universitario piu'
adeguato   alle   loro   potenzialita'  ed  aspettative  culturali  e
professionali;
    b)   fornire   tutte  le  informazioni  su  percorsi  di  studio,
caratteristiche   dell'Universita',   mercato  del  lavoro  e  figure
professionali;
    c)   contribuire   ad  adeguare  la  preparazione  rispetto  alle
conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di laurea;
    d)  fornire  le  informazioni  e  gli strumenti necessari ai fini
dell'inserimento   nelle   attivita'  lavorative  o  della  ulteriore
prosecuzione degli studi.
   3. Per un'efficace organizzazione delle attivita' di orientamento,
l'Universita'  instaura  collaborazioni  e promuove iniziative comuni
con  le  istituzioni  educative,  gli  enti  locali e tutti gli altri
soggetti,  pubblici  o  privati, che abbiano fra le loro competenze e
finalita' l'acquisizione e la diffusione di conoscenze sulla societa'
e sulle attivita' economiche.
                              Art. 12.

                              Tutorato

   1.   L'Universita'   organizza  attivita'  di  tutorato  volte  ad
accompagnare  gli  studenti  lungo  tutto  il  corso degli studi ed a
renderli partecipi del processo formativo.
   2. Le attivita' di tutorato sono mirate in particolare a:
    a)   rimuovere   eventuali  ostacoli  alla  formazione,  mediante
iniziative  calibrate  sulle attitudini e sulle esigenze di singoli o
di gruppi di studenti;
    b)  fornire assistenza di carattere personale, volta a superare i
problemi  di  adattamento  e di inserimento nell'ambiente degli studi
universitari;
    c)  assistere gli studenti nell'elaborazione dei piani di studio,
nella   partecipazione   a   stage   e   tirocini,   nella  mobilita'
internazionale e nell'iscrizione a ulteriori percorsi formativi.
                              Art. 13.

        Strategie di sviluppo e gestione delle risorse umane

   1.  L'Universita'  si  dota  di  una  strategia  di reclutamento e
sviluppo  delle  risorse umane anche al fine di dare piena attuazione
ai  principi della Carta europea dei ricercatori, del relativo codice
di  condotta  e  del  codice  etico  di  Ateneo.  Nell'ambito di tale
strategia, l'Universita' favorisce la crescita scientifica e promuove
la  qualificazione  professionale  e  culturale nonche' la formazione
continua  del personale docente-ricercatore e tecnico-amministrativo,
in  tutte  le  fasi  delle rispettive carriere. A tal fine, definisce
piani  e programmi per la formazione e l'aggiornamento professionale,
in  attuazione  dei quali organizza incontri, corsi di preparazione e
perfezionamento, conferenze.
   2.  Assume  iniziative per l'istituzione e il potenziamento, anche
al suo interno, di servizi per il tempo libero, culturali, di mensa e
di  asilo  nido,  nel rispetto delle specificita' connesse allo stato
giuridico del personale tecnico-amministrativo e docente-ricercatore.
   3.  La  gestione degli interventi e dei servizi puo' essere svolta
inoltre sulla base di convenzioni con associazioni del personale.
                              Art. 14.

      Relazioni sindacali, sicurezza, prevenzione e protezione
                  sui luoghi di studio e di lavoro

   1.    L'Universita',    nell'ambito    della   propria   autonomia
organizzativa,   s'impegna  a  realizzare  un  sistema  di  relazioni
sindacali improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti
delle parti, attraverso la valorizzazione e la promozione di forme di
contrattazione  integrativa, che tengano conto delle particolarita' e
specificita' dell'istituzione.
   2.  Assume  come  valore  fondamentale  il benessere sui luoghi di
studio  e  di  lavoro  e  predispone  strategie  di  prevenzione  per
migliorare la sicurezza e la qualita' complessiva delle attivita'.
   3.  Favorisce  la  circolazione d'informazioni e di buone pratiche
utili  alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con l'intento
di diffondere un'adeguata cultura della prevenzione, anche attraverso
specifiche   attivita'  formative  destinate  al  personale  ed  agli
studenti.
                              TITOLO II

                 Organi di Governo dell'Universita'

                              Art. 15.

                          Organi di governo

   1.  Sono organi di governo dell'Universita': il rettore, il senato
delle rappresentanze, il consiglio di amministrazione, il comitato di
Ateneo.
                              Art. 16.

                               Rettore

   1.  Il  rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge
ed esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento e di attuazione.
   2. Il rettore:
    a)  presiede  il consiglio di amministrazione (CDA) e il comitato
di Ateneo, svolgendo attivita' propositiva e di impulso;
    b)  presiede  la  seduta per l'elezione del presidente del senato
delle rappresentanze (SER);
   c)  sovraintende  all'esecuzione  delle  deliberazioni  del senato
delle  rappresentanze, del consiglio di amministrazione, del comitato
di Ateneo;
    d) presiede l'assemblea della comunita' universitaria;
    e)   garantisce   l'autonomia   didattica   e   di   ricerca  dei
docenti-ricercatori,  assegnisti  di ricerca e dottorandi, in base ai
principi della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta
per  il loro reclutamento, assicurandone la coerenza con le finalita'
istituzionali dell'Universita';
    f)  emana  lo  Statuto,  i regolamenti e le loro modificazioni ed
integrazioni;
    g)   in   casi   di   necessita'  ed  urgenza,  puo'  assumere  i
provvedimenti   amministrativi   di   competenza   del  consiglio  di
amministrazione,   sottoponendoli   a  ratifica  nella  prima  seduta
successiva;
    h)   in   situazioni   di   emergenza   assume   i  provvedimenti
amministrativi  necessari  a fronteggiarle, sottoponendoli a ratifica
degli organi competenti nella prima seduta successiva;
    i)   stipula  convenzioni  e  contratti,  fatti  salvi  gli  atti
riservati  alla  competenza  delle  strutture  di Ateneo responsabili
della ricerca e della formazione;
    l)  esercita  l'azione disciplinare secondo le modalita' previste
dalla  legge,  fatti  salvi  gli  atti  riservati alla competenza del
Direttore amministrativo;
    m)  emana  le  direttive  per  il  buon andamento delle attivita'
dell'Universita',   in   particolare  di  quelle  che  riguardano  la
didattica  e  la  ricerca, e per la corretta applicazione delle norme
dell'ordinamento   didattico   universitario,  dello  Statuto  e  dei
regolamenti;
    n)  ha potere di annullamento, per ragioni di legittimita', degli
atti degli organi e delle strutture dell'Universita';
    o)  conferisce  i  titoli  conseguiti  nelle strutture didattiche
dell'Ateneo;
    p)  presenta,  all'inizio  di  ogni anno accademico, la relazione
annuale sullo stato dell'Ateneo;
    q)  presenta  almeno una volta l'anno al comitato dei sostenitori
una relazione sull'utilizzazione delle risorse;
    r)  presenta  al  Ministero  competente  le  relazioni periodiche
sull'attivita'  didattica  e  di  ricerca  dell'Ateneo previste dalla
legge;
    s) adempie ad ogni altra attribuzione prevista dalle leggi, dallo
Statuto e dai regolamenti.
   3.  La  funzione  di  rettore e' incompatibile con qualunque altra
carica   nelle  strutture  didattico-scientifiche  o  di  valutazione
dell'Ateneo.    Il   rettore   non   esercita   l'elettorato   attivo
nell'elezione  dei  componenti  del senato delle rappresentanze e del
consiglio di amministrazione.
   4.  Il rettore viene eletto tra i professori di ruolo che ne hanno
diritto  ai  sensi della normativa vigente. Dura in carica sei anni e
non  e'  immediatamente  rieleggibile. La cessazione dalla carica del
rettore  determina  la  decadenza  dei  prorettori  e  dei membri del
consiglio di amministrazione dallo stesso designati, ad eccezione del
prorettore  vicario,  che  resta  in carica fino all'insediamento del
nuovo rettore.
   5. L'elettorato attivo e' costituito:
    a) dal personale docente-ricercatore di ruolo e dai ricercatori a
tempo determinato;
    b)  dal  personale tecnico-amministrativo, con rapporto di durata
almeno biennale, nella misura del 33% dei voti validamente espressi;
    c)  dai  rappresentanti degli studenti nel SER, nel CDA, nel CPO,
nel consiglio di amministrazione dell'ERSU, nel comitato per lo sport
universitario  e  nei consigli delle strutture di Ateneo responsabili
della  ricerca e della formazione, delle scuole di specializzazione e
della School of Advanced Studies.
   6.  Sei  mesi  prima  della  scadenza del mandato, sono indette le
elezioni  del  rettore,  che  si svolgono non prima di quaranta e non
oltre sessanta giorni dall'indizione. Almeno venti giorni prima delle
votazioni  viene convocata l'assemblea della comunita' universitaria.
Agli  adempimenti suddetti provvede il decano dei professori di prima
fascia  (o,  in  caso  di  impedimento,  chi  lo  segue  in ordine di
anzianita'),  che  costituisce  e  presiede il seggio elettorale. Nel
corso  dell'assemblea  della  comunita'  universitaria,  i  candidati
presentano   i  programmi  ed  indicano  il  prorettore  vicario  che
intendono  nominare. I programmi, tra l'altro, debbono specificare le
iniziative  da  intraprendere  per  il  mantenimento dei requisiti di
qualita'  dell'Ateneo  e  debbono  definire  obiettivi e risultati da
raggiungere  nonche'  promuovere l'adeguamento dell'organizzazione ai
processi  innovativi in atto nella societa', in modo da corrispondere
alle esigenze di tutte le parti interessate, esterne ed interne.
   7.  Nel  caso  di  vacanza della carica prima della cessazione del
mandato,  la  convocazione  del  corpo  elettorale  e' effettuata dal
Decano  dei professori di prima fascia (o, in caso di impedimento, da
chi  lo  segue  in  ordine  di  anzianita') entro quindici giorni dal
verificarsi  della  vacanza.  Le elezioni devono essere tenute tra il
ventesimo e il quarantesimo giorno dalla convocazione.
   8.  Il  rettore  e'  eletto  a  maggioranza assoluta dei votanti o
equivalenti  nelle  prime  tre votazioni da svolgere nell'arco di tre
giorni.  In caso di mancata elezione, il giorno successivo si procede
al  ballottaggio  tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno
riportato  il  maggior numero di voti. In tale ipotesi, e' eletto chi
ottiene  il  maggior numero di voti o equivalenti. A parita' di voti,
viene  ripetuto  il  ballottaggio.  Per  la validita' della elezione,
nelle  prime  due  votazioni  occorre  che  voti la maggioranza degli
aventi  diritto  al voto o equivalenti; nelle votazioni successive e'
sufficiente che voti un terzo degli aventi diritto o equivalenti.
   9.  Il  rettore e' proclamato eletto dal decano ed e' nominato con
decreto del Ministro competente.
   10.  Il  rettore  entra in carica all'inizio dell'anno accademico.
Nel  caso  di  anticipata  cessazione  dalla  carica  del  precedente
rettore,  il  nuovo  eletto entra in carica all'atto della nomina. In
tal  caso,  lo  scorcio d'anno accademico non viene computato ai fini
della durata del mandato.
   11.  Non  prima  di  un  biennio  dall'insediamento,  puo'  essere
deliberata  dal  SER, su richiesta della meta' dei suoi componenti in
carica,  una  verifica  della  fiducia nel rettore da parte del corpo
elettorale.   La   richiesta   e'  motivata  anche  in  relazione  al
mantenimento dei requisiti di qualita' dell'Ateneo, al raggiungimento
degli    obiettivi    e    risultati   programmati,   all'adeguamento
dell'organizzazione ai processi innovativi in atto nella societa'. Se
la  richiesta  e'  approvata  dalla  maggioranza  di  due  terzi  dei
componenti  del  SER  in carica, viene convocato il corpo elettorale,
con  le  modalita'  previste  dal  comma  7.  Il  corpo elettorale e'
altresi'  convocato  se  la  richiesta  di  verifica e' deliberata, a
maggioranza  assoluta  dei  rispettivi  componenti, dalla maggioranza
delle   strutture  di  Ateneo  responsabili  della  ricerca  e  della
formazione,  entro  e  non  oltre  60  giorni  dalla data della prima
deliberazione. Se la conferma della fiducia non viene approvata dalla
meta'   piu'  uno  dei  voti  espressi,  conteggiati  come  nel  caso
dell'elezione, il mandato s'interrompe e si procede a nuove elezioni.
                              Art. 17.

                        Prorettori e deleghe

   1. Il rettore nomina tra i professori di ruolo non piu' di quattro
prorettori,  di  cui  uno con funzioni di vicario, che lo sostituisce
nei casi di impedimento o di assenza.
   2.  La  carica  di prorettore e' incompatibile con qualunque altra
carica   nelle  strutture  didattico-scientifiche  o  di  valutazione
dell'Ateneo.
   3.   Il   rettore  puo'  delegare  specifiche  funzioni  ad  altri
professori.   I   prorettori   possono  nominare,  nell'ambito  delle
rispettive deleghe, dei responsabili di obiettivo.
                              Art. 18.

                     Senato delle rappresentanze

   1. Il senato delle rappresentanze:
    a)  definisce  la  caratterizzazione  dell'Ateneo nell'ambito del
sistema nazionale, comunitario ed internazionale;
    b)  approva  lo  statuto,  i  regolamenti  di  Ateneo  in tema di
ricerca,  di  didattica  e  di  attivita' autogestite degli studenti,
nonche'  i  regolamenti  elaborati  dalle  strutture  didattiche e di
ricerca e le relative modifiche, anche su proposta degli altri organi
collegiali  dell'Universita';  fissa  i principi e i criteri generali
per  l'approvazione  da  parte  del  consiglio di amministrazione del
regolamento   di  Ateneo  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita';
    c)  puo' proporre al consiglio di amministrazione l'istituzione o
la  disattivazione  delle  strutture  di  Ateneo  responsabili  della
ricerca e della formazione;
    d)  approva  il conferimento delle lauree ad honorem, su proposta
delle   strutture  di  Ateneo  responsabili  della  ricerca  e  della
formazione;
    e)  formula  le  linee di indirizzo sui criteri e le modalita' di
verifica  dell'attivita' dei docenti-ricercatori, degli assegnisti di
ricerca e dei dottorandi, del personale tecnico-amministrativo;
   f)  definisce  le  regole  generali  per  la  programmazione delle
attivita' autogestite dagli studenti;
    g) esprime pareri sui temi che il rettore sottopone al suo esame.
   2. Il senato delle rappresentanze (SER) e' composto da:
    a) nove   rappresentanti  del  personale  docente-ricercatore  di
ruolo; (vedi nota 2)
    b) sei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
    c)    sei    rappresentanti    degli   studenti   (compresi   gli
specializzandi, in numero non superiore a 2 e non inferiore a 1);
    d)  tre  rappresentanti  dei ricercatori a tempo determinato, dei
dottorandi e degli assegnisti di ricerca;
    e)  il  direttore  amministrativo  partecipa alle sedute con voto
consultivo ed ha funzioni di segretario verbalizzante.
   3.   Il  rettore  puo'  partecipare  alle  sedute  su  invito  del
presidente del SER.
   4.  Il  SER  dura  in  carica 4 anni ed i suoi componenti elettivi
possono essere immediatamente rieletti una sola volta.
   5.  Le modalita' per l'elezione delle rappresentanze sono definite
nel  regolamento  generale  di  Ateneo,  garantendo le rappresentanze
previste dalla normativa vigente (2).
   6.  Il  rettore  presiede  la prima seduta, durante la quale viene
eletto il Presidente del SER.
   7.  Il  presidente  viene  eletto  dai  componenti  del  SER tra i
soggetti  di cui alla lettera a) del comma 2. L'elezione, a scrutinio
segreto,   avviene   nella   prima  seduta  con  la  maggioranza  dei
componenti.
   8.  Il  presidente  dirige  le  sedute, ne coordina le iniziative,
svolge attivita' propositiva e di impulso nei confronti del SER.
   9.  Il  presidente  e'  tenuto  a  convocare  il SER in seguito ad
espressa  richiesta  di  almeno  un quarto dei suoi membri, inserendo
all'ordine del giorno le relative proposte.
   10.   Il   SER  e'  validamente  riunito  con  l'intervento  della
maggioranza dei componenti detratti gli assenti giustificati, purche'
gli stessi non superino 1/3 dei membri.
   11.  Il  SER  delibera  a  maggioranza dei votanti, fatte salve le
maggioranze  qualificate  espressamente  richieste dalla legge, dallo
Statuto e dai regolamenti.
   12.  I  componenti  elettivi  che  non  intervengano  a tre sedute
consecutive,  senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La
decadenza e' pronunciata dallo stesso SER.
                              Art. 19.

                    Consiglio di amministrazione

   1.   Il   consiglio  di  amministrazione  (CDA)  e'  l'organo  che
sovraintende,  con finalita' di efficienza ed equilibrio finanziario,
alle   attivita'   ed   alla  gestione  amministrativa,  finanziaria,
economico-patrimoniale   e   del   personale   docente-ricercatore  e
tecnico-amministrativo.  Sono  fatti salvi i poteri di gestione delle
strutture  dotate di autonomia gestionale e le funzioni del direttore
amministrativo e quelle attribuite dallo Statuto agli altri organi di
governo dell'Universita'.
   2.  Il CDA assume, anche su proposta delle strutture interessate o
del comitato di Ateneo, le delibere relative alle attivita' d'Ateneo.
In particolare:
    a)  approva  il  budget previsionale, in coerenza con le proposte
delle strutture interessate e sulla base delle indicazioni del SER;
    b) approva il budget consolidato;
    c)   delibera  sull'attivazione  o  disattivazione  di  tutte  le
strutture responsabili della ricerca e della formazione e di tutte le
altre strutture organizzative dell'Ateneo;
    d) definisce, su base pluriennale e con rimodulazione annuale, la
programmazione  di  Ateneo ed il fabbisogno di risorse, strumentali e
umane, in coerenza con le proposte avanzate dalle strutture di Ateneo
responsabili   della   ricerca   e   della   formazione,  dalle  aree
amministrative,  dal  Comitato  di Ateneo, ed autorizza l'attivazione
delle procedure di reclutamento;
    e) verifica la sostenibilita' economica del Manifesto degli studi
e la sua coerenza con la programmazione di cui al punto precedente;
    f) autorizza la chiamata dei docenti-ricercatori, previa verifica
della  coerenza  della  chiamata con la proposta di attivazione delle
procedure  di  reclutamento  e  con  i  criteri  predeterminati nella
proposta stessa;
    g)   determina   i   criteri   per  l'organizzazione  delle  aree
amministrative  e  per  il controllo della gestione in relazione agli
obiettivi programmatici;
    h)  individua  gli  strumenti  per  la verifica dell'efficienza e
della  compatibilita'  finanziaria delle attivita' istituzionali e di
quelle tecnico-amministrative dell'Universita';
    i) affida l'incarico di Direttore amministrativo, su proposta del
rettore;
    l) attribuisce e revoca le funzioni dirigenziali;
    m) autorizza il rettore a contrarre mutui e prestiti;
    n)  ha competenza in materia di liti attive e passive, di rinunce
e transazioni;
    o)  autorizza l'uso dei marchi e dello stemma dell'Universita' da
parte di soggetti pubblici e privati, definendone le modalita';
    p) esamina le proposte di convenzioni, di contratti, di programmi
e   di   progetti   e  di  ogni  altro  atto  negoziale  che  impegni
l'Universita'  o  singole  strutture  verso l'esterno e approva detti
atti,  salvo  i  poteri  di  approvazione  espressamente riservati ai
centri  di  gestione  e  ai  dirigenti;  approva  inoltre  l'adesione
dell'Ateneo  o di singole strutture a centri, consorzi, enti pubblici
e privati;
    q)  designa,  nomina  e  revoca i rappresentanti dell'Universita'
presso enti pubblici e privati;
    r) approva il programma annuale delle attivita' autogestite dagli
studenti;
    s)  approva  il  regolamento che disciplina l'amministrazione, la
finanza  e  la  contabilita',  acquisito  il  parere  del SER e delle
strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della formazione;
    t) approva il Regolamento didattico di Ateneo, limitatamente agli
aspetti che implicano investimento e impiego di risorse;
    u)  determina,  sentite  le strutture interessate ed acquisito il
parere del Consiglio degli Studenti, l'ammontare e la ripartizione di
tasse  e  contributi  relativi  all'iscrizione  ed alla frequenza dei
corsi.
   3. Il CDA e' composto da:
    a) il Rettore, che lo presiede;
    b) il Prorettore vicario;
    c) il Direttore amministrativo;
    d)  il  Presidente e due componenti del Comitato dei Sostenitori,
di cui all'art. 21;
    e)  un  garante  del  Consiglio  del  polo  scientifico-didattico
Piceno, di cui all'art. 31, designato da quest'ultimo;
    f) un garante degli studenti;
    g) un garante del personale tecnico-amministrativo;
    h) un garante del personale docente-ricercatore.
   4.  I  componenti  del  CDA  non possono essere contemporaneamente
componenti  del  SER. I componenti di cui alle lettere d), e), f), g)
ed  h)  non  possono  essere contemporaneamente componenti del NVA. I
componenti  di  cui alle lettere f), g) ed h) sono eletti a suffragio
diretto  dalle  rispettive componenti la Comunita' Universitaria, con
modalita'  definite  nel Regolamento generale di Ateneo. I componenti
di   cui   alle   lettere  f),  g)  ed  h)  non  sono  immediatamente
rieleggibili.
   5. Il CDA e' convocato dal Rettore almeno 4 volte l'anno.
   6.  Il  CDA  delibera  con  l'intervento  di  almeno  la meta' dei
componenti in carica ed a maggioranza dei presenti.
   7.  Il CDA dura in carica 6 anni e viene rinnovato contestualmente
all'elezione del rettore.
   8.  Ciascun  componente  resta  in  carica  per  il periodo in cui
mantiene  l'appartenenza  alla  categoria  o  all'organo  che  lo  ha
espresso e puo' essere revocato solo per giustificati motivi.
   9.  I  componenti  che  non intervengano a tre sedute consecutive,
senza  gravi  e  giustificati  motivi,  sono  dichiarati decaduti. La
decadenza e' pronunciata dal Rettore.
                              Art. 20.

                         Comitato di Ateneo

   1.  Il  Comitato di Ateneo svolge funzioni di impulso e consultive
nei  confronti delle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e
della  formazione  e  delle  altre  strutture  di  Ateneo  per quanto
riguarda:
    a) la programmazione ed i piani di strategici di sviluppo;
    b) il fabbisogno di risorse umane e strumentali;
    c)  le afferenze dei docenti-ricercatori alle strutture di Ateneo
responsabili della ricerca e della formazione, deliberando in secondo
grado  le  richieste  di  afferenza  eventualmente  non  accolte  dai
relativi consigli;
    d)  le  attivita'  di  ricerca,  di formazione e trasferimento di
conoscenze   e  competenze,  con  particolare  riferimento  a  quelle
interdisciplinari;
    e) le attivita' di orientamento e tutorato.
   2.  Coordina  i  processi  di  monitoraggio  e  valutazione  delle
strutture universitarie e promuove la diffusione dei risultati.
   3.  Approva  il  Manifesto  annuale  degli studi, sulla base delle
proposte delle SARFF.
   4. Rilascia il nulla osta a docenti-ricercatori per lo svolgimento
di  attivita' o per la fruizione di periodi di esclusiva attivita' di
ricerca.
   5. Del Comitato di Ateneo fanno parte:
    a) il Rettore, che lo presiede;
    b) il Prorettore vicario;
    c) il Direttore amministrativo;
    d) i Direttori delle SARRF;
    e) il Direttore della School of Advanced Studies;
    f)  i  responsabili  dei macro-settori organizzativi, individuati
nel Regolamento Generale d'Ateneo.
   6.  Il  Comitato  si  riunisce,  di  norma,  una  volta al mese e,
comunque,   ogniqualvolta  lo  ritenga  opportuno  il  rettore  o  lo
richiedano quattro dei suoi componenti.
                             TITOLO III

                       Organi dell'Universita'

                              Art. 21.

        Comitato dei Sostenitori dell'Universita' di Camerino

   1.  Il Comitato dei Sostenitori dell'Universita' di Camerino ha lo
scopo   di   promuovere  un  efficace  collegamento  con  le  realta'
istituzionali,  culturali,  educative,  sociali  ed  economiche della
collettivita'. In particolare:
    a)  contribuisce  alla programmazione ed alla realizzazione delle
attivita' didattiche, scientifiche e di trasferimento di conoscenze e
competenze   dell'Universita',   attraverso  iniziative  di  sostegno
logistico e finanziario;
    b) rappresenta un permanente collegamento dell'Universita' con il
contesto  socio-economico,  anche  per  realizzare  l'inserimento dei
laureati nel mondo del lavoro;
    c)  fornisce  pareri  e  proposte  per  valorizzare  la  presenza
dell'Universita' nel territorio;
    d)  contribuisce, attraverso gruppi di lavoro, alla progettazione
ed  alla  definizione  dei  curricula dei Corsi di studio, in modo da
favorire  il  dialogo  tra  la  domanda  proveniente  dal mondo della
produzione,  delle  professioni  e  dei servizi e l'offerta formativa
dell'Ateneo.
   2.   Il   Comitato  e'  costituito  da  rappresentanti  del  mondo
dell'impresa  e  del  lavoro,  della  cultura e delle professioni, di
enti, istituzioni ed associazioni, di fondazioni bancarie ed istituti
di  credito,  di  aziende  di  servizi  pubblici,  di associazioni di
categoria,  dei  consumatori,  delle associazioni dei marchigiani nel
mondo, dei laureati dell'Ateneo (Alumni), che si impegnano a favorire
l'attivita' dell'Ateneo, anche tramite contributi finanziari.
   3. Un regolamento, approvato dal SER, su proposta del Consiglio di
amministrazione,  prevede  i requisiti di partecipazione al Comitato,
le   modalita'   di  costituzione,  di  funzionamento  e  l'eventuale
articolazione dello stesso.
   4.   Il  rettore  convoca  la  prima  riunione  del  Comitato  per
l'elezione del Presidente tra i componenti del Comitato stesso.
   5. Il Presidente rappresenta il Comitato nel CDA, insieme ad altri
due componenti designati dal Comitato stesso.
   6.  Al  Comitato partecipano con funzione consultiva il Presidente
del  Nucleo  di  Valutazione  ed il Direttore amministrativo o un suo
delegato, che ne assicura la Segreteria.
   7. Il Comitato dura in carica sei anni.
                              Art. 22.

                     Comitato pari opportunita'

   1.  E' istituito il Comitato per le pari opportunita' (CPO), con i
seguenti compiti:
    a)  garantire  pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro e per il trattamento sul lavoro;
    b)  formulare  ed attuare azioni positive, rivolte in particolare
alla  formazione  professionale,  alla progressione di carriera, alla
mobilita',   alla   organizzazione  del  lavoro,  all'equilibrio  tra
responsabilita' familiari e professionali;
    c)  attuare  le  direttive dell'Unione europea per l'affermazione
della pari dignita' delle persone, al fine di rimuovere comportamenti
molesti e lesivi della liberta' e dignita' personale dei singoli;
    d)  stabilire  rapporti di collaborazione con gli altri organismi
di parita'.
   2. Il Comitato e' costituito in maniera paritetica da:
    a) quattro rappresentanti del personale docente-ricercatore;
    b) quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
    c) quattro rappresentanti della componente studentesca.
   Le   rappresentanze  sono  elette  a  suffragio  universale  dalle
rispettive componenti.
   3.   Il  Presidente  viene  eletto  nella  prima  seduta  plenaria
successiva  al decreto rettorale di nomina dei componenti il Comitato
stesso,  convocata  dal  rettore  e  presieduta  dal  rettore o suo/a
delegato/a. Il presidente del Comitato convoca le sedute plenarie, ne
coordina i lavori, ne assume la rappresentanza.
                              Art. 23.

                      Consiglio degli studenti

   1.  Il  Consiglio  degli  studenti  esercita funzioni di carattere
propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture
dell'Universita' e di coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti
degli studenti.
   2. In particolare il Consiglio degli studenti:
    a)   esprime   proposte   su  questioni  attinenti  all'attivita'
didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio;
    b)  puo'  chiedere  che  nelle  riunioni  del SER o del CDA o del
Comitato  di Ateneo, nell'ambito delle rispettive competenze, vengano
inseriti specifici punti all'ordine del giorno;
    c)  esprime  parere obbligatorio: in merito alle variazioni delle
contribuzioni studentesche ed alla regolamentazione della concessione
di  borse  di  studio e sussidi agli studenti; sulla disciplina degli
accessi  ai  corsi  di  studio; sull'organizzazione delle prestazioni
degli  studenti  e  loro  associazioni per attivita' di supporto alla
didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;
    d) esprime parere sul Regolamento didattico di Ateneo;
    e)  propone al SER le regole generali per la programmazione delle
attivita'  autogestite degli studenti e delle loro associazioni e per
la ripartizione dei fondi.
   3.  Il  Consiglio  degli  studenti  e' composto dai rappresentanti
degli  studenti  nel  SER,  dagli  studenti eletti nei Consigli delle
strutture  di  Ateneo  responsabili della ricerca e della formazione,
nel   Comitato   per   lo   Sport  Universitario,  nel  Consiglio  di
Amministrazione  dell'Ente  Regionale  per  il  Diritto  allo  studio
(ERSU), dal garante degli studenti nel CDA.
   4.  Elegge,  al proprio interno un Presidente e un Vice Presidente
che restano in carica 2 anni. La seduta per l'elezione del Presidente
e' convocata e presieduta dal Rettore.
                              Art. 24.

               Assemblea della Comunita' universitaria

   1.  L'Assemblea della Comunita' universitaria e' composta da tutto
il  personale  strutturato,  da  quello con rapporto di durata almeno
biennale nonche' dai componenti del Consiglio degli Studenti.
   2.  L'Assemblea  dev'essere  convocata  per  formulare indicazioni
circa  le  modifiche  dello Statuto riguardanti gli Organi di Governo
dell'Universita'  e le strutture di Ateneo responsabili della ricerca
e  della  formazione.  Di tali indicazioni il SER tiene motivatamente
conto.
   3.  L'Assemblea  e'  convocata  inoltre per la presentazione delle
candidature per l'elezione del rettore.
   4. L'Assemblea e' convocata e presieduta dal decano dei professori
di  prima  fascia.  La  convocazione, recante l'ordine del giorno, e'
effettuata,  anche  solo  in  forma  telematica,  con almeno quindici
giorni di anticipo.
   5. L'Assemblea e' valida, in prima convocazione con la presenza di
almeno  un  terzo dei componenti, in seconda convocazione, da tenersi
ad  almeno  un'ora di distanza dalla prima, con la presenza di almeno
il 25% dei componenti. Delibera con la maggioranza dei presenti.
                              Art. 25.

                   Nucleo di valutazione di Ateneo

   1.  Il  Nucleo  di  valutazione  di  Ateneo (NVA) ha il compito di
verificare,  mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti,
la fattibilita', la sostenibilita' e la realizzazione degli obiettivi
e  dei  programmi,  l'efficacia  e  l'efficienza della gestione delle
risorse,  i  risultati  conseguiti  dalle  strutture  responsabili di
ricerca e formazione, nonche' l'imparzialita', il buon andamento e la
trasparenza delle attivita' dell'Universita'.
   2.   Il   NVA  e'  formato  da  5  componenti,  almeno  3  esterni
all'istituzione,  dei  quali  almeno  2  non  appartenenti  al  mondo
accademico.
   3.  I  componenti  del NVA eleggono al loro interno il presidente,
che  partecipa con funzione consultiva alle sedute del SER, del CDA e
del Comitato dei sostenitori.
   4.  Per  le  funzioni relative alla programmazione di Ateneo ed al
fabbisogno  di risorse umane e per quelle relative alla istituzione o
disattivazione delle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e
della  formazione,  il NVA e' integrato da un Comitato formato da tre
rettori  o  ex rettori (o loro delegati) di Universita' non italiane,
che puo' essere consultato anche in modalita' telematica.
   5.  Il  NVA,  compreso il Comitato che lo integra, e' nominato dal
SER  e  presenta  i  risultati della propria attivita' agli organi di
governo  dell'Universita' almeno una volta l'anno ed ogniqualvolta ne
ricorra  la  necessita';  dura  in  carica  sino al completamento del
mandato del SER che lo ha nominato.
   6.  L'Ateneo  garantisce  ai componenti del NVA l'accessibilita' a
tutti  i  dati  e  le  risorse  umane e strumentali necessarie per lo
svolgimento delle sue funzioni.
                              Art. 26.

                 Comitato per lo sport universitario

   1.  L'Universita'  agevola  e sostiene le attivita' sportive degli
studenti, del personale universitario, dei giovani e dei cittadini in
genere, avvalendosi del Comitato per lo sport universitario.
   2. Il Comitato per lo sport universitario:
    a)  promuove  e  incrementa  la  pratica  sportiva degli studenti
universitari,   anche   attraverso   l'organizzazione   di  corsi  di
avviamento  e  perfezionamento  nelle  varie discipline e l'attivita'
agonistica   a   carattere   universitario,  avvalendosi  del  Centro
universitario  sportivo  (CUS)  di Camerino e/o di altre associazioni
convenzionate, operanti nell'ambito dello sport universitario;
    b)   definisce  le  modalita'  di  utilizzazione  degli  impianti
sportivi;
    c) formula proposte e pareri sui programmi di edilizia sportiva.
   3. Il Comitato per lo sport universitario e' composto dal rettore,
o   suo   delegato,   con   funzioni  di  presidente,  dal  direttore
amministrativo,  o  suo  delegato, con funzioni di segretario, da tre
rappresentanti  eletti  dagli  studenti,  di  cui almeno uno espresso
dalla  sede  picena,  da  due  rappresentanti  designati  dal  CDA su
proposta  del  CUS  e  delle  altre associazioni operanti nell'ambito
dello   sport   universitario,   con  le  quali  esista  un  rapporto
convenzionale.
                              Art. 27.

                   Collegio dei revisori dei conti

   1.  Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla
regolarita'  contabile,  finanziaria,  economica e patrimoniale della
gestione  ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze
della stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta
di  deliberazione  del  budget  consuntivo. Esprime parere sul budget
preventivo e relative variazioni.
   2.  I suoi membri durano in carica sei anni e non sono revocabili,
salvo inadempienza.
   3.  E'  composto da tre revisori di cui due nominati dal Consiglio
di  amministrazione ed uno indicato dal Ministero competente. Qualora
quest'ultima  designazione  non  pervenga  entro  trenta giorni dalla
richiesta,  alla  nomina provvede il CDA. Il CDA nomina il presidente
scegliendolo tra i tre componenti.
   4.  I  componenti  del  Collegio sono scelti fra appartenenti alla
magistratura  contabile,  alla  Ragioneria  generale  dello Stato, al
Ministero  di  riferimento  dell'Universita',  iscritti  all'albo dei
revisori contabili o altri soggetti esperti della materia.
   5.  Il  Collegio,  qualora  riscontri irregolarita' nella gestione
dell'ente, ne riferisce immediatamente al rettore e al CDA.
   6. L'Ateneo garantisce ai componenti del Collegio l'accessibilita'
a  tutti  i  dati  e le risorse umane e strumentali necessarie per lo
svolgimento delle sue funzioni.
                              TITOLO IV

                  Strutture di ricerca e formazione

                              Art. 28.

   Strutture autonome responsabili di ricerca e formazione (SARRF)

   1.  Le  articolazioni  fondamentali  dell'Ateneo sono le Strutture
autonome  responsabili  dello  svolgimento  e del coordinamento delle
attivita' di ricerca, di formazione, di trasferimento di competenze e
conoscenze,  di  servizi  (SARRF). Tali strutture possono assumere la
denominazione di "Scuole di Ateneo".
   2.  Il personale docente-ricercatore dell'Ateneo e' assegnato alle
SARRF  (ed  eventualmente  alle  Sezioni  nelle  quali  esse  possono
articolarsi)  in  base  ad una richiesta di afferenza che deve essere
approvata dal Consiglio della stessa SARRF con adeguata motivazione.
   3.  Le SARRF hanno autonomia scientifica, didattica, organizzativa
e,    nei    limiti   fissati   dal   regolamento   di   Ateneo   per
l'amministrazione,  la  finanza  e  la  contabilita', hanno autonomia
finanziaria, gestionale e contabile.
   4.  Nelle materie non previste dal presente Statuto, spettano alle
SARRF i compiti e le funzioni che la legislazione vigente attribuisce
a facolta' e dipartimenti.
   5.  Sono in particolare di competenza delle SARRF, in coerenza con
gli  obiettivi  e  le strategie generali dell'Ateneo e fermo restando
quanto stabilito dall'art. 19, comma 2, lettera p):
    a)  la  proposta  di  programmazione  annuale  e  pluriennale, in
coerenza con la programmazione comunitaria, nazionale e regionale;
    b)  la formulazione, entro il 30 giugno, della proposta di budget
per   l'esercizio   successivo   e   del   consuntivo  dell'esercizio
precedente;
    c)  la proposta di attivazione delle procedure di reclutamento di
docenti-ricercatori  e  la chiamata dei vincitori, ai sensi dell'art.
19, comma 2, lettere d) e f);
    d)  la collaborazione alle attivita' in materia di orientamento e
tutorato;
    e)  la  promozione  di  intese con altre SARRF per lo sviluppo di
progetti di ricerca e di attivita' formative comuni;
    f)  la  proposta  di  modifiche  dello  Statuto e del regolamento
didattico di Ateneo;
    g) per quanto concerne la ricerca:
     g1.  la  programmazione,  il coordinamento, l'organizzazione, la
promozione e la verifica delle relative attivita';
     g2.  la creazione ed il mantenimento di un ambiente di ricerca e
di  formazione  alla  ricerca il piu' stimolante possibile e ricco di
opportunita',  attraverso lo sviluppo di rapporti internazionali e la
promozione    della    mobilita'    geografica,    interdisciplinare,
intersettoriale, virtuale;
     g3.  lo  sviluppo  e l'attuazione di forme di incentivazione del
merito e della qualita';
    h) per quanto concerne la formazione:
     h1.  la  programmazione,  il coordinamento, l'organizzazione, la
promozione  e  la  verifica  delle  relative  attivita',  compresa la
proposta  di  istituzione,  attivazione  e disattivazione di corsi di
studio;
     h2.   la   valorizzazione   dell'apprendimento  quale  obiettivo
centrale della propria attivita';
     h3.  il miglioramento continuo delle attivita' formative, basato
sullo sviluppo dei punti di forza e sul superamento delle criticita';
     h4.  la  predisposizione  delle  parti di propria competenza del
Manifesto annuale degli studi;
     h5.  l'attribuzione  dei  compiti  e  del  carico  didattico  ai
professori  e  ai  ricercatori,  sulla  base  della valutazione delle
attivita' formative svolte, in relazione agli obiettivi prefissati;
     h6.  l'approvazione  dei  percorsi  formativi  individuali degli
studenti,  la  convalida  dei titoli universitari e il riconoscimento
degli  studi  compiuti all'estero, secondo le modalita' stabilite nel
Regolamento didattico di Ateneo;
    i)  per  quanto  concerne  il  contributo  dell'Universita'  allo
sviluppo sociale ed economico:
     i1.   la   promozione  di  processi  di  innovazione  educativa,
culturale  e  tecnologica della societa', anche attraverso intese con
enti esterni all'Universita' di Camerino;
     i2.  la cura della diffusione dei risultati della ricerca, delle
conoscenze   e  delle  informazioni,  anche  attraverso  processi  di
trasferimento di conoscenze, competenze e tecnologie verso il sistema
della produzione e dei servizi;
     i3.  la  promozione  di  autonome  iniziative imprenditoriali da
parte  di  studenti,  giovani  laureati,  ricercatori  in  formazione
(attivita' di spin off e start up).
   6.  Le  SARRF,  anche  d'intesa  fra loro, possono proporre al CDA
l'istituzione  di  strutture  didattiche  a  supporto  di  specifiche
iniziative  quali:  master,  corsi  di  perfezionamento, attivita' di
formazione continua, permanente e ricorrente, formazione a distanza.
   7. Entro il 30 aprile, ciascuna SARRF approva la relazione annuale
sulle  attivita' di formazione e di ricerca dell'anno precedente, che
comprende  l'autovalutazione  delle  attivita'  svolte, tenendo conto
degli  obiettivi  e  dei relativi indicatori prefissati dall'Ateneo e
dagli organismi interni ed esterni preposti alla valutazione.
   8.  A  ciascuna  SARRF  e' associata una struttura amministrativa,
denominata Polo amministrativo, che ne supporta l'organizzazione e le
attivita'.
   9.  Le  SARRF  possono  articolarsi  in  Sezioni,  che promuovono,
coordinano  ed  organizzano  le  attivita'  di  ricerca  e formazione
riferibili  ad  uno  o  piu'  macrosettori  scientifico-disciplinari,
omogenei per fini o per metodo.
   10.  La  proposta di istituzione di una Sezione e' avanzata al CDA
dal  Consiglio  della  SARRF.  Nello  stesso  modo  si procede per la
fusione di piu' Sezioni e/o per la loro disattivazione.
   11.  Le  Sezioni  sono  prive di autonomia gestionale, ma la SARRF
puo' assegnare loro uno specifico budget.
                              Art. 29.

Organi  della Struttura autonoma responsabile di ricerca e formazione
                               (SARRF)

   1. Sono organi delle SARRF: il direttore, il consiglio, la giunta.
   2.  Il  direttore rappresenta la SARRF, presiede il consiglio e la
giunta  e  ne  attua le deliberazioni. Esercita il coordinamento e la
vigilanza su tutte le attivita' della SARRF.
   3.  Dura  in carica 4 anni e puo' essere rieletto consecutivamente
una sola volta. Puo' delegare proprie funzioni ad altri professori di
ruolo  e, subito dopo l'elezione, designa un direttore vicario che lo
sostituisce in caso di impedimento o di assenza.
   4.  Il  direttore  viene eletto fra i docenti-ricercatori di prima
fascia, membri del consiglio della SARRF. E' nominato con decreto del
rettore.
   5.  L'elettorato  attivo e' costituito dai componenti il consiglio
della SARRF.
   6.  Le  elezioni del direttore sono indette dal decano della SARRF
due  mesi  prima  della scadenza del mandato. Il decano provvede alla
costituzione del seggio elettorale e, almeno dieci giorni prima delle
votazioni,  convoca  l'assemblea  dei  componenti  il consiglio della
SARRF. Nel corso dell'assemblea, i candidati alla carica di direttore
presentano i programmi ed indicano il direttore vicario che intendono
nominare. I programmi, tra l'altro, debbono specificare le iniziative
da  intraprendere  per  il  mantenimento  dei  requisiti  di qualita'
dell'Ateneo, per promuovere le attivita' formative e di ricerca ed il
loro  coordinamento  con  la  programmazione  strategica dell'Ateneo.
Questo  al  fine di consentire agli elettori di valutare l'esperienza
dei  candidati  nelle  attivita'  di ricerca in almeno una delle aree
scientifiche  interessate alla SARRF, la conoscenza delle metodologie
didattiche  e  di  organizzazione  interna  per  la  progettazione  e
gestione  dei  corsi  di  studio, la capacita' di definire obiettivi,
risultati  attesi,  fabbisogni  e  budget,  nonche' l'attenzione alle
esigenze degli studenti e di tutte le altre parti interessate.
   7. Il direttore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella
prime  tre  votazioni da svolgere nell'arco di tre giorni. In caso di
mancata  elezione, il giorno successivo si procede con il sistema del
ballottaggio  tra  i  due  candidati  che  hanno riportato il maggior
numero  dei  voti.  A  parita'  di  voti, e' eletto direttore il piu'
giovane  di  eta'.  Per  la  validita' dell'elezione, nelle prime due
votazioni occorre che voti la maggioranza degli aventi diritto; nelle
votazioni  successive  e'  sufficiente che voti un terzo degli aventi
diritto.
   8. In caso di cessazione anticipata del direttore, il decano della
SARRF   indice   le   elezioni   entro  trenta  giorni  dall'avvenuta
cessazione.
   9.  Ulteriori  modalita'  per  lo  svolgimento  delle elezioni del
direttore sono contenute nel regolamento della SARRF.
   10. La carica di direttore e' incompatibile con quella di rettore,
prorettore  ,  coordinatore  di Scuola di specializzazione, direttore
della School of advanced studies, componente del SER o del NVA.
   11. Il consiglio della SARRF e' composto:
    a)  dai  docenti-ricercatori  di  ruolo e dai ricercatori a tempo
determinato;
    b)  da  un  rappresentante  degli  studenti  per ciascun corso di
studio  alla cui organizzazione la SARRF partecipi in misura eguale o
superiore a 60 crediti. I rappresentanti degli studenti nel consiglio
della SARRF sono componenti della Commissione didattica paritetica di
cui al successivo comma 14;
    c)  da  rappresentanti dei dottorandi, degli specializzandi e dei
titolari  di assegni di ricerca che per la loro attivita' operano nei
laboratori  di  cui  la  SARRF e' responsabile, in numero di uno ogni
cinque rappresentati con arrotondamento all'intero superiore;
    d)   da   rappresentanti   del  personale  tecnico-amministrativo
assegnato  alla SARRF, in numero di uno ogni cinque rappresentati con
arrotondamento all'intero superiore.
   12. Il consiglio:
    a)  delibera  con l'intervento di almeno la meta' dei componenti,
detratti  gli  assenti  giustificati,  purche' il loro numero non sia
superiore  ad  1/3  dei  membri,  ed a maggioranza dei votanti, fatte
salve  le maggioranze qualificate previste dalla legge, dallo Statuto
e  dai  regolamenti.  I  docenti  in aspettativa non hanno diritto di
partecipare alle sedute;
    b) e' convocato dal direttore almeno 6 volte l'anno. Il direttore
e'  tenuto  a  convocare  il  consiglio  della  SARRF,  in seguito ad
espressa  richiesta  di  almeno  un  terzo dei suoi membri, inserendo
all'ordine del giorno i punti richiesti.
   13.  Il  consiglio  della  SARRF  definisce  la composizione della
giunta,  organo  con  funzioni  istruttorie  e  di  esecuzione  delle
deliberazioni consiliari, che coadiuva il direttore.
   14. Ciascuna SARRF istituisce una Commissione didattica paritetica
con   funzioni   consultive   per  quanto  riguarda  l'organizzazione
dell'attivita'  didattica  e  dei servizi connessi. La Commissione e'
composta  dai rappresentanti degli studenti nel consiglio della SARRF
e  da un uguale numero di docenti-ricercatori designati dal consiglio
stesso.  La  Commissione  esprime parere obbligatorio sugli argomenti
previsti dalla normativa vigente; in particolare sulla coerenza tra i
crediti  assegnati  alle attivita' formative, gli specifici obiettivi
formativi  programmati  e i tempi richiesti per il relativo lavoro di
apprendimento.
                              Art. 30.

                     School of advanced studies

   1.  L'Universita' svolge le attivita' formative di terzo ciclo che
conducono  al  dottorato  di ricerca e al diploma di specializzazione
nell'ambito  di  una struttura d'Ateneo denominata School of advanced
studies (SAS).
   2. La SAS:
    a) promuove il dottorato di ricerca quale strumento essenziale di
diffusione  e  perfezionamento  delle  metodologie di ricerca e quale
sede   privilegiata   di  elaborazione  e  approfondimento  di  nuove
conoscenze;
    b)  coordina  la progettazione, l'organizzazione e la valutazione
dei  curricula  per  il  conseguimento  del  titolo  di  "Dottore  di
ricerca". Il regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca
disciplina  le  modalita' di istituzione, attivazione e funzionamento
dei curricula;
    c)  definisce  e coordina l'ordinamento dei corsi delle Scuole di
specializzazione; la durata degli studi, incluse le forme e i modi di
tirocinio  pratico, ove previsti; il numero massimo degli studenti da
ammettere; le risorse umane e strutturali; le fonti di finanziamento.
Alle  Scuole  di  specializzazione  si  applica  quanto  previsto dal
regolamento  di Ateneo in materia di dottorato di ricerca a proposito
dell'istituzione,   attivazione  e  funzionamento  dei  curricula  di
dottorato   di   ricerca,   ai  quali  sono  equiparati  i  corsi  di
specializzazione.
   3.  La  SAS  ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa e,
nei  limiti  fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione,
la  finanza e la contabilita', ha autonomia finanziaria, gestionale e
contabile.
   4.   Le   Scuole  di  specializzazione  sono  prive  di  autonomia
gestionale, ma la SAS puo' assegnare loro uno specifico budget.
   5. Organi della SAS sono: il direttore e il consiglio.
   6.  Il  direttore  rappresenta  la  SAS,  ha funzioni di impulso e
promozione  e  sovrintende  alle attivita' della stessa. La carica di
direttore   e'  incompatibile  con  quella  di  rettore,  prorettore,
direttore  di  SARRF,  componente  del  SER o del NVA. Dura in carica
quattro anni e puo' essere rieletto consecutivamente una sola volta.
   7.   Il   direttore  viene  eletto  dal  consiglio  fra  i  propri
componenti,  con esclusione dei rappresentanti dei dottorandi e degli
specializzandi.   L'elettorato   attivo  e'  costituito  da  tutti  i
componenti  il consiglio. Per l'elezione si applicano le disposizioni
del comma 7, dell'art. 29.
   8.  Almeno dieci giorni prima delle votazioni, il decano della SAS
convoca  l'assemblea  dei  componenti  il consiglio della Scuola. Nel
corso dell'assemblea, i candidati alla carica di direttore presentano
i  programmi ed indicano il direttore vicario che intendono nominare.
I  programmi,  tra  l'altro,  debbono  specificare  le  iniziative da
intraprendere   per   il   mantenimento  dei  requisiti  di  qualita'
dell'Ateneo, per promuovere le attivita' formative e di ricerca ed il
loro  coordinamento  con  la  programmazione  strategica dell'Ateneo.
Questo  al fine di consentire agli elettori di valutare la conoscenza
dei candidati dell'organizzazione interna dell'Ateneo e della SAS, la
capacita'  di  promuovere  le  attivita'  formative  e di ricerca dei
dottorandi  e  degli  specializzandi ed il coordinamento delle stesse
con  la  programmazione  strategica  dell'Ateneo,  l'esperienza nelle
attivita'   di   ricerca   in  almeno  una  delle  aree  scientifiche
interessate  alla  SAS, la capacita' di definire obiettivi, risultati
attesi,   fabbisogni   e   budget,  l'attenzione  alle  esigenze  dei
dottorandi   e  degli  specializzandi  e  di  tutte  le  altre  parti
interessate.
   9.  Il consiglio e' l'organo di programmazione e d'indirizzo delle
attivita' della Scuola.
   10.  Sono  membri  del  Consiglio: i Coordinatori dei curricula di
dottorato  attivati  nell'ambito della SAS e i coordinatori dei corsi
delle  Scuole  di Specializzazione; i rappresentanti dei dottorandi e
degli  specializzandi in numero di uno ogni trenta con arrotondamento
all'intero  superiore.  Deve comunque essere garantita la presenza di
almeno  un rappresentante degli specializzandi. L'elettorato attivo e
passivo e' costituito da tutti i dottorandi e specializzandi iscritti
ai corsi nel momento dell'elezione.
   11.  I  membri  del  Consiglio  durano  in  carica 3 anni, purche'
permanga  il titolo in base al quale ne fanno parte, ed il mandato e'
rinnovabile consecutivamente una sola volta.
                              Art. 31.

                  Polo scientifico-didattico Piceno

   1.  Il  Polo  scientifico-didattico  Piceno  (PSDP)  e' costituito
dall'insieme delle attivita' di ricerca e formazione dell'Universita'
di Camerino nel territorio Piceno.
   2. Tutte le attivita' che si svolgono nel PSDP sono coordinate dal
Consiglio del Polo.
   3. Il Consiglio del Polo e' formato da:
    a) il Presidente;
    b) il Direttore amministrativo o un suo delegato;
    c)  i Direttori ed un rappresentante per ciascuna SARRF che abbia
attivi percorsi formativi di primo o di secondo ciclo nel Piceno;
    d)  due  rappresentanti degli studenti, eletti dai rappresentanti
degli  studenti  nei  Consigli delle SARRF di cui al precedente punto
c);
    e) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletto
dai rappresentanti di detto personale nei Consigli delle SARRF di cui
al precedente punto c);
    f)  due  rappresentanti nominati dall'Ente di coordinamento delle
attivita' universitarie del territorio.
   4.  Il  Presidente  del Consiglio del PSDP e' eletto dal Consiglio
stesso  tra  i componenti di cui alla lettera c) che siano professori
di  prima  fascia.  La carica di Presidente del Consiglio del PSDP e'
incompatibile  con  le  cariche  di Rettore, Prorettore, Direttore di
SARRF,  SAS o Coordinatori Scuola di specializzazione, componente del
SER o del NVA.
   5. Il Presidente del Consiglio del Polo:
    a) convoca e presiede il Consiglio;
    b) indirizza le attivita' organizzative di competenza del Polo;
    c)  puo' essere stabilmente delegato a svolgere funzioni da parte
degli organi di governo dell'Ateneo.
   6.  Nell'ambito  degli  obiettivi  stabiliti  dalla programmazione
strategica  di  Ateneo  e delle linee guida approvate dagli Organi di
Ateneo, le competenze del Consiglio del PSDP comprendono:
    a)  il  coordinamento  organizzativo delle attivita' didattiche e
scientifiche svolte nella sede;
    b)  la  programmazione  dei  progetti e dei servizi in materia di
diritto allo studio rivolti agli studenti iscritti ai corsi di studio
del  Polo, in accordo con l'Ente Regionale per il Diritto allo studio
di Camerino;
    c)  la  formulazione  di proposte relativamente alle attivita' di
ricerca e formazione, che favoriscano l'armonico sviluppo del Polo.
   In particolare spetta al Consiglio del Polo:
    d) monitorare e valutare l'andamento delle attivita' didattiche e
scientifiche svolte nelle strutture del Polo;
    e)  individuare  e  verificare  la realizzazione degli interventi
previsti dal piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo.
   7.  La  prima  seduta  del  Consiglio, nella quale viene eletto il
Presidente, e' convocata e presieduta dal Rettore.
   8.  Il  Consiglio delibera con l'intervento di almeno la meta' dei
componenti in carica ed a maggioranza dei presenti.
   9. Il Consiglio dura in carica 4 anni. Ciascun componente resta in
carica per il periodo in cui mantiene l'appartenenza alla categoria o
all'organo  che  lo  ha  espresso  e  puo'  essere  revocato solo per
giustificati motivi.
   10.  I  componenti  che non intervengano a tre sedute consecutive,
senza  gravi  e  giustificati  motivi,  sono  dichiarati decaduti. La
decadenza e' pronunciata dal Rettore.
                              Art. 32.

                  Sistema Biblioteconomico Museale

   1.  Il  sistema  Biblioteconomico  museale dell'Ateneo e' dedicato
alle  esigenze  della  ricerca  e  della  formazione  ed  e' inserito
funzionalmente   in   sistemi   informativi   locali,   nazionali   e
internazionali.  Svolge funzioni di pubblico interesse attinenti alla
tutela,  alla  fruizione  e  valorizzazione  dei  beni che raccoglie,
nonche' alla ricerca scientifica e alla didattica.
   2. Il Sistema ha il compito di:
    a)  garantire  agli  studenti,  ai  professori, ai ricercatori e,
secondo  regole  definite,  al pubblico, l'accesso diretto alle fonti
bibliografiche  di  informazione mediante la ricerca, l'acquisizione,
la  conservazione,  lo  sviluppo del patrimonio di testi, documenti e
beni;
    b)   sostenere   e   promuovere  le  attivita'  museali  presenti
nell'Ateneo  finalizzate  alla ricerca scientifica, alla promozione e
diffusione della cultura, alla conservazione, restauro, catalogazione
ed  esposizione  di  beni culturali, all'incremento delle collezioni,
all'attivita'  didattica ed espositiva per le scuole di ogni ordine e
grado.
                              TITOLO V

       Organizzazione amministrativa e autonomia finanziaria,
                      contabile e organizzativa

                              Art. 33.

                    Organizzazione amministrativa

   1.  Il  Regolamento  Generale di Ateneo specifica l'organizzazione
funzionale  dei  servizi,  delle  aree  e degli uffici e individua le
sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita'.
   2.  Sotto il profilo gestionale, l'Ateneo e' organizzato in centri
di gestione autonoma, che provvedono ad assicurare un'amministrazione
efficiente  ed  efficace  rispetto  agli  obiettivi generali definiti
dagli organi di governo dell'Universita'.
   3.  L'amministrazione centrale dell'Ateneo e' costituita in centro
di   gestione   autonoma,  sotto  la  responsabilita'  del  Direttore
amministrativo.
                              Art. 34.

                      Direttore amministrativo

   1.   La  struttura  amministrativa  dell'Universita'  fa  capo  al
Direttore   amministrativo.   I   rapporti   tra  organi  di  governo
dell'Universita'   e   dirigenza   amministrativa  sono  disciplinati
dall'art.  4  e  dalle  altre disposizioni del decreto legislativo 30
marzo  2001, n. 165. Il conferimento degli incarichi dirigenziali, le
responsabilita'  dei  dirigenti, il mancato rinnovo e la revoca degli
incarichi  stessi, nonche' l'eventuale recesso dal rapporto di lavoro
sono  disciplinati  dagli artt. 19 e seguenti del decreto legislativo
n. 165/2001 e dalle disposizioni ivi richiamate.
   2. Il Direttore amministrativo ha il compito di dare attuazione ai
programmi  e  ai provvedimenti deliberati dagli organi accademici. E'
responsabile  dell'attivita'  dell'Universita',  della gestione e dei
relativi risultati sotto il profilo amministrativo.
   3. In particolare, competono al Direttore amministrativo:
    a) la vigilanza sulle attivita' amministrative e gestionali degli
uffici e servizi dell'Universita';
    b)   l'assegnazione  del  personale  tecnico-amministrativo  alle
strutture,  sulla  base  delle proposte delle Scuole, del Comitato di
Ateneo  e  delle  Aree  tecnico-amministrative  e  sulla  base  delle
indicazioni del CDA;
    c)  la verifica e il coordinamento dell'attivita' dei dirigenti e
dei funzionari responsabili delle varie aree dell'amministrazione;
    d)  tutte  le  altre  funzioni  attribuitegli  dalla legge, dallo
Statuto e dai regolamenti.
   4. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito dal CDA su
proposta  del  Rettore, scegliendo tra i soggetti di cui all'art. 17,
comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
   5.   Per  favorire  il  mantenimento  dei  requisiti  di  qualita'
dell'Ateneo,  e' auspicabile che i candidati alla carica di Direttore
Amministrativo  sappiano:  dare  attuazione  agli  obiettivi  e  agli
indirizzi politici degli Organi dell'Ateneo; definire e gestire a tal
fine   un  budget;  gestire  i  processi  organizzativi;  gestire  le
relazioni   con   il   personale;   utilizzare  dati  quantitativi  e
qualitativi   per   definire  strategie  di  intervento;  manifestare
attenzione  alle  esigenze  degli  studenti e di tutte le altre parti
interessate.
   6.  L'incarico  non  puo'  avere  durata  inferiore a tre anni ne'
eccedere  il  termine di cinque ed e' rinnovabile. La retribuzione e'
stabilita dal CDA, in base alle leggi vigenti.
   7.  Il  Direttore amministrativo puo' proporre al CDA la nomina di
un funzionario che lo sostituisce in caso d'impedimento o assenza; al
funzionario  possono  essere affidate dal CDA, di volta in volta o in
maniera stabile, ulteriori specifiche funzioni.
   8.  Decorsi  novanta  giorni  dall'insediamento del Rettore, cessa
l'incarico del Direttore amministrativo.
                              Art. 35.

                        Funzioni dirigenziali

   1.  Le  funzioni  di  dirigente  sono  attribuite  dal CDA a tempo
determinato,  con  possibilita'  di rinnovo, a dipendenti di ruolo in
possesso  di  adeguata  qualifica  funzionale  o  a personale esterno
secondo  quanto  stabilito  dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
   2.  I  titolari  delle funzioni dirigenziali sono responsabili dei
risultati  dell'attivita'  svolta  dalle  strutture  alle  quali sono
preposti   -   compresi   i   centri   di  gestione  autonoma,  della
realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione
agli  obiettivi,  dei  rendimenti  e  dei  risultati  della  gestione
finanziaria,   tecnica   e   amministrativa,   incluse  le  decisioni
organizzative e di gestione del personale.
   3. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono
alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
   4.   Gli   uffici   che   comportano   l'esercizio   di  poteri  e
responsabilita'  dirigenziali  sono individuati con apposita delibera
del CDA.
   5.  La revoca delle funzioni dirigenziali e' disposta dal CDA, nel
rispetto delle norme vigenti.
   6.  Decorsi  novanta giorni dall'insediamento del Rettore, cessano
tutti gl'incarichi dirigenziali.
                              Art. 36.

            Pareri sulle deliberazioni e loro attuazione

   1.  Ogni  proposta  di  deliberazione  sottoposta  agli  Organi di
Governo  dell'Universita' deve essere corredata dal parere, in ordine
alla   regolarita'   tecnica   e   contabile,   rispettivamente   del
responsabile  dell'area  interessata  e  del  responsabile  dell'area
finanziaria,  nonche'  del  Direttore amministrativo sotto il profilo
della legittimita'. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
   2.  Il Direttore amministrativo e' responsabile degli atti e delle
procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente
al funzionario preposto.
                              TITOLO VI

                            Norme comuni

                              Art. 37.

                             Regolamenti

   1.  Le  modalita'  attuative  delle  disposizioni  statutarie sono
contenute  nei regolamenti di Ateneo, dei vari organi e delle singole
strutture.
   2.   I   regolamenti  e  le  loro  modifiche  sono  deliberati,  a
maggioranza  assoluta  degli aventi diritto, dagli organi competenti.
Sono  emanati,  previa verifica della loro conformita' allo Statuto e
alla  legge,  con  decreto del Rettore, entro 30 giorni dall'avvenuta
approvazione   e   sono   immediatamente   resi   pubblici   mediante
pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet dell'Ateneo.
   3.  Il  Regolamento  Generale  di  Ateneo  (RGA) contiene le norme
relative:
    a) all'organizzazione dell'Universita';
    b)  alle  modalita'  di  elezione  e  funzionamento  degli organi
dell'Ateneo.
   4.   Il   Regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'   disciplina   i  criteri  gestionali  finalizzati  alla
redazione  del  budget  e  al  controllo  della  gestione, nonche' le
connesse    responsabilita'.   E'   deliberato   dal   Consiglio   di
amministrazione  sulla  base  dei principi e criteri generali fissati
dal SER.
   5.  Il  Regolamento  didattico di Ateneo disciplina lo svolgimento
dei Corsi di studi dell'Universita'. E' approvato dal SER, sentito il
parere  del CDA limitatamente agli aspetti che implicano investimento
e impiego di risorse.
   6.  Il Regolamento del Consiglio degli Studenti fissa le modalita'
di  convocazione  dello  stesso  e di elezione del suo Presidente. E'
deliberato  dal Consiglio degli Studenti nella prima riunione dopo la
costituzione.
   7.  I  regolamenti  delle  strutture  dell'Ateneo  disciplinano il
funzionamento delle stesse, dei servizi di supporto e degli organi di
governo. Sono approvati dai rispettivi Consigli.
   8.  Tutti  i  regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la loro
emanazione  a  meno che non sia diversamente disposto dal regolamento
stesso.
   9.  Ogni  organo  collegiale  adotta un regolamento interno per il
proprio funzionamento.
                              Art. 38.

          Norme generali per il funzionamento degli organi

   1. Chi assume le funzioni di Rettore, di Prorettore, di Presidente
del  SER,  di  Direttore  di  SARRF o della SAS, deve aver esercitato
l'opzione  per  il  tempo  pieno  o  avere  presentato una preventiva
dichiarazione  di  opzione  in  tal  senso  da  far valere in caso di
nomina.
   2. Gli organi collegiali sono validamente costituiti con la nomina
di  almeno  due  terzi  dei  componenti.  La  mancata designazione di
rappresentanti  di  una o piu' componenti, per mancato raggiungimento
del  numero minimo di votanti o di eletti previsto o per altre cause,
non pregiudica la validita' della composizione degli organi.
   3.  Gli organi collegiali sono convocati da chi li presiede, o, in
caso  di  impedimento,  da  chi ne fa le veci, ovvero, in mancanza di
questi,  dal  decano  dei suoi componenti. Il presidente di un organo
collegiale e' altresi' tenuto alla sua convocazione ogni qualvolta lo
richieda   almeno   un   terzo  dei  componenti  con  la  contestuale
presentazione  di  un  ordine del giorno. Sono fatte salve le diverse
maggioranze richieste dal presente Statuto.
   4.  In caso di parita' nel risultato di un'elezione, e' proclamato
eletto   il  candidato  appartenente  al  genere  meno  rappresentato
nell'elettorato  passivo  e,  in  caso  di ulteriore parita', il piu'
giovane d'eta'.
   5.  L'atto  di convocazione contiene la data, l'ora, la sede della
riunione e l'ordine del giorno.
   6. La convocazione e' fatta in forma cartacea o telematica, almeno
cinque  giorni  prima  di  quello stabilito per la relativa adunanza,
salvo diverse specifiche previsioni dello Statuto o dei Regolamenti.
   7.  In  caso  di  urgenza,  la  convocazione puo' essere fatta per
telegramma  o  telefax  o  posta  elettronica, almeno quarantotto ore
prima dell'adunanza.
   8.  I componenti degli organi collegiali contemplati nel titolo II
sono nominati con decreto del Rettore.
   9.  Le  sedute  degli organi sono pubbliche, salvo i casi previsti
dalle leggi e dai regolamenti.
   10.  Le  deliberazioni  sono assunte con l'intervento di almeno la
meta' dei componenti in carica ed a maggioranza dei votanti, salve le
diverse  maggioranze  richieste  dalle  leggi,  dallo  Statuto  o dai
regolamenti.
   11.  Nella votazione a scrutinio segreto le schede bianche o nulle
sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli
astenuti  vengono  computati  tra  i  votanti. Nei casi in cui, nelle
votazioni palesi validamente espresse, il computo dei voti risulti in
parita', e' il voto del presidente che determina la maggioranza.
   12. Ove siano previsti limiti numerici, l'eventuale arrotondamento
si attua all'unita' superiore.
   13.  Per  le  deliberazioni  che concernono casi in cui la persona
viene  in rilievo non solo come destinatario degli effetti dell'atto,
ma   anche  come  portatore  di  qualita'  e  valori  individuali  da
apprezzarsi  discrezionalmente,  il  voto  e'  segreto e la seduta e'
segreta.
   14.  I componenti degli organi devono astenersi dal prendere parte
alla  discussione  ed alla votazione su questioni che riguardino loro
stessi  o  loro parenti o affini sino al quarto grado. E' cura di chi
presiede l'organo informare l'assemblea dell'obbligo di astensione.
   15. Di ogni seduta e' redatto, a cura di chi svolge le funzioni di
segretario,   un   verbale.   Il  verbale  contiene  l'oggetto  delle
deliberazioni e degli atti adottati e, per le discussioni, la sintesi
degli  interventi  ed  i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Gli
eventuali  interessati  possono  fornire  il testo integrale del loro
intervento da allegare al verbale.
   16. Nel sito web dell'Ateneo e' prevista un'apposita sezione nella
quale  vengono  resi  pubblici, in forma elettronica, i verbali delle
sedute  degli  Organi  di  governo  dell'Ateneo,  fatto  salvo quanto
previsto dal comma 13. Entro una settimana dalla seduta alla quale si
riferiscono,  vengono resi pubblici, attraverso la home page del sito
web dell'Universita', estratti delle principali decisioni assunte dal
SER, dal CDA e dal Comitato di Ateneo.
   17. Le deliberazioni validamente assunte, salvo diversa e motivata
disposizione  dell'organo  che  le  ha  adottate, sono immediatamente
esecutive.
   18.  In  caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita
di  requisiti soggettivi o altro, di uno o piu' rappresentanti eletti
in organi collegiali, subentra il primo dei non eletti, lo scorcio di
mandato non viene considerato ai fini dell'immediata rieleggibilita'.
Per  quanto  riguarda  i  soggetti  ricoprenti funzioni individuali o
designati  in  organi  collegiali,  si  procede  al  rinnovo entro 60
giorni.  Nelle  more della ricostituzione delle rappresentanze non e'
pregiudicata la validita' della composizione dell'organo collegiale.
                              Art. 39.

          Mozione di sfiducia per i presidenti degli organi

   1. In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, con il voto
palese  dalla  maggioranza  assoluta dei relativi componenti, cessano
dalla  carica  il  presidente  o  il  direttore  dei  seguenti organi
collegiali:
    a) Senato delle rappresentanze di cui all'art. 18;
    b)  Comitato  dei sostenitori dell'Universita' di Camerino di cui
all'art. 21;
    c) Comitato pari opportunita' di cui all'art. 22;
    d) Consiglio degli studenti di cui all'art. 23;
    e) Nucleo di valutazione di Ateneo di cui all'art. 25;
    f) SARRF di cui all'art. 28;
    g) School of advanced studies di cui all'art. 30;
    h) Polo scientifico didattico Piceno di cui all'art. 31.
   2.  La  mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da
almeno  due  quinti  dei  componenti e viene messa in discussione non
prima   di   dieci  giorni  e  non  oltre  trenta  giorni  dalla  sua
presentazione.
   3.  Se la mozione viene approvata, il Decano dell'organo, entro il
termine di trenta giorni, convoca le elezioni per la designazione del
nuovo presidente. Ai fini del presente articolo e dell'art. 38, comma
3,  per  Decano  si intende: il Decano dei professori di prima fascia
(o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianita') per
gli  organi  di cui alle lettere a), f), g) e h) del comma 1; il piu'
anziano di eta' (o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di
anzianita')  per  gli organi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del
comma 1.
   4.  Il  voto di un organo collegiale contrario ad una proposta del
suo presidente non comporta le dimissioni dello stesso.
   5.  Per il Rettore si osserva quanto stabilito dall'art. 16, comma
11.
                              Art. 40.

                          Silenzio assenso

   1.  In  tutti  i  casi  in cui sia previsto un parere di uno degli
organi  disciplinati  dal  presente  Statuto,  questo e' da ritenersi
favorevole  qualora  non  venga  espresso  entro  trenta giorni dalla
richiesta.
                              Art. 41.

          Afferenze e trasferimenti dei docenti-ricercatori

   1. Ogni docente-ricercatore deve afferire ad una SARRF.
   2.  Il  trasferimento  ad  una  SARRF  da  parte  di soggetti gia'
afferenti  ad  altra  SARRF  dell'Universita',  ha  luogo dall'inizio
dell'anno  accademico  successivo a quello in cui e' stata accolta la
richiesta.
                              Art. 42.

                     Inizio dell'anno accademico

   1. Fatte salve eventuali disposizioni dirette a soddisfare vincoli
di   carattere  nazionale,  l'anno  accademico  ha  inizio  il  primo
novembre.   Le   SARRF   possono   deliberare  un  inizio  anticipato
dell'attivita' didattica.
                             TITOLO VII

                     Norme finali e transitorie

                              Art. 43.

                          Entrata in vigore

   1.  Il  presente  Statuto  entra  in  vigore  il trentesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo.
   2.  Con  l'entrata  in  vigore  dello  Statuto,  cessano  di avere
efficacia le norme con lo stesso incompatibili.
                              Art. 44.

                          Norme transitorie

   1.  Con  l'entrata  in  vigore del presente Statuto, gli organi di
governo dell'Ateneo e delle strutture di ricerca e formazione restano
in  carica  fino  alla scadenza naturale del mandato, salvo i casi di
disattivazione  della  struttura o di insediamento di un nuovo organo
di diversa composizione.
   2. Gli attuali Presidi e Direttori di dipartimento che, al momento
dell'entrata  in  vigore del presente Statuto, si trovino nel secondo
mandato  consecutivo,  possono essere eletti alla carica di Direttore
della SARRF per un solo mandato. Il rettore in carica non puo' essere
rieletto nella carica.
   3. Il Consiglio di amministrazione ed il Senato accademico restano
in  carica  fino  a  che  non  vengono  completate  le  procedure per
l'insediamento degli organi che li andranno a sostituire (CDA e SER).
Per quanto riguarda il CDA, il rettore, entro un mese dall'entrata in
vigore  dello  Statuto,  provvede  all'indizione  delle votazioni per
l'elezione  dei  garanti  di  cui  alle  lettere  f)  (studenti),  g)
(personale  tecnico-amministrativo)  e  h)  (docenti-ricercatori) del
comma 3 dell'art. 19.
   4.  Il  Senato  accademico  viene  sciolto  non  appena nominati i
componenti  del  SER  di  cui  alle  lettere  a)  (rappresentanti del
personale  docente-ricercatore  di  ruolo),  b)  (rappresentanti  del
personale tecnico-amministrativo), c) (rappresentanti degli studenti)
e  d)  (rappresentanti  dei  ricercatori  non di ruolo) dell'art. 18,
comma  2  -  le  cui elezioni sono indette dal rettore entro sei mesi
dall'entrata in vigore dello Statuto.
   5. Entro un mese dalla data di entrata in vigore dello Statuto, il
Senato  Accademico  in carica, indica, sulla base dell'art. 21, comma
2,  i  criteri  per  la composizione del Comitato dei sostenitori, le
modalita'  di  primo funzionamento e la durata del primo mandato (non
superiore   a   un   anno).  Il  rettore  provvede  quindi  al  primo
insediamento  del  Comitato  stesso  e  convoca la prima riunione per
l'elezione  del Presidente e per la nomina degli altri due componenti
che  entreranno  a  far  parte  del Consiglio di amministrazione, non
appena  costituito  ai  sensi del presente Statuto. Completato questo
adempimento, il rettore provvede all'insediamento del nuovo CDA.
   6.  Contestualmente  all'avvio  delle procedure per l'insediamento
del  CDA,  il  rettore  provvede  all'insediamento  di un Comitato di
Ateneo  provvisorio, composto dai Presidi di Facolta', dal Presidente
del  Consiglio  dei Direttori di Dipartimento, dal rappresentante dei
Direttori   di  Dipartimento  in  Senato  accademico,  dal  Direttore
amministrativo   e  dal  rettore  che  lo  presiede.  I  pro  rettori
partecipano al Comitato con funzione consultiva.
   7.  Al Comitato viene affidato il compito di elaborare il piano di
istituzione  delle  SARRF che, entro tre mesi, deve essere inviato al
NVA.  Per  consentire  al  Comitato  questo adempimento, il personale
docente-ricercatore  e  tecnico-amministrativo che intende costituire
una  SARRF ed afferire ad essa deve far pervenire al Comitato stesso,
entro  il  termine di 2 settimane dalla sua costituzione, un progetto
di fattibilita' che includa: a) le eventuali afferenze, b) le ipotesi
di  responsabilita'  sulle  attivita' di ricerca e formazione, c) una
stima  della  sostenibilita'  della  struttura  in termini di risorse
disponibili  ed acquisibili, d) ogni altro elemento idoneo a valutare
la   fattibilita'   del   progetto.  Il  NVA,  entro  45  giorni  dal
ricevimento,   esprime   il   proprio  parere  sulla  fattibilita'  e
sostenibilita'  del  piano di istituzione delle SARRF, fornendo anche
suggerimenti   per   eventuali   modifiche   o   rimodulazioni.   Per
l'espressione  del  proprio  parere  il  NVA  puo' far ricorso ad una
valutazione esterna, anche internazionale.
   8.  Il Comitato di Ateneo provvisorio, tenuto conto del parere del
NVA, elabora entro un mese il piano finale d'istituzione delle SARRF,
da presentare al CDA.
   Il  CDA,  anche  nell'ipotesi  di  inutile decorso del termine per
l'elaborazione    della    proposta    finale,   decide   in   ordine
all'istituzione delle SARRF e delle eventuali sezioni.


(1)  Studenti  (compresi  gli  specializzandi);  docenti ricercatori;
assegnisti  di  ricerca;  dottorandi  e borsisti; personale tecnico e
amministrativo.
(2)  Art.  16,  comma  4,  lettera  b), della  legge n. 168/1989: Gli
statuti  devono  comunque  prevedere:  una  composizione  del  senato
accademico rappresentativa delle facolta' istituite nell'Ateneo.



fp09-gr09