GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 65 DEL 19/3/2009


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2008 
Modifiche  allo  statuto  della  Societa'  italiana degli autori ed
editori.
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge  9  gennaio  2008,  n.  2,  recante  "Disposizioni
concernenti  la  Societa' italiana degli autori ed editori", d'ora in
poi denominata: SIAE, ed in particolare l'art. 1;
  Vista   la  legge  23  agosto  1988,  n.  400  recante  "Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
"Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge   15   marzo   1997,  n.  59"  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 303, recante
"Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art.11   della   legge  15  marzo  1997,  n.  59"  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  20  ottobre  1998, n. 368, recante
"Istituzione  del  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali" e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge  22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione
del  diritto  d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze del 3
dicembre  2002,  con  il  quale sono state approvate le modificazioni
allo   statuto  della  Societa'  italiana  degli  autori  ed  editori
approvato, con decreto, in data 4 giugno 2001;
  Vista  la  nota  22  aprile  2008  prot.  n. 173/08 con la quale il
Presidente  della  SIAE  ha  trasmesso  alle  Amministrazioni statali
vigilanti le modifiche allo Statuto dell'Ente adottate dall'Assemblea
degli associati, in seguito alla entrata in vigore della citata legge
9  gennaio  2008, n. 2, nella riunione del 27 marzo 2008, su proposta
del Consiglio di amministrazione del 13 marzo 2008;
  Acquisiti i pareri del Ministero dell'economia e delle finanze, del
Ministero  per i beni e le attivita' culturali e del Dipartimento per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri;
  Visto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della  Ragioneria  Generale  dello  Stato con nota del 18 giugno 2008
prot.  n.  69412  ha  rappresentato  di  non  avere  osservazioni  da
formulare  in merito alle modifiche statutarie riferite agli articoli
1-2-5-7,  comma  1-8-10-14-16-19-21,  comma  2  e  23,  comma 3, e di
rimettere alle valutazioni delle competenti amministrazioni vigilanti
la modifica proposta all'art. 6, comma 1, e all'art. 7, comma 2.
  Considerato  che  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze -
Dipartimento  della  Ragioneria  Generale dello Stato con nota del 18
giugno  2008  prot. n. 69412 ha evidenziato la necessita' che fossero
riformulati,  rispetto  al testo proposto dalla SIAE, parte dell'art.
20, comma 2 e comma 3 e dell'art. 20-bis;
  Considerato  che  il Ministero per i beni e le attivita' culturali,
d'intesa  con  il  Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, con nota del 27 ottobre 2008
prot.  n.19935  ha  invitato  la  SIAE  ad  apportare  gli  opportuni
interventi correttivi evidenziati dal Ministero dell'economia e delle
finanze,  ai  fini  della  approvazione,  da  parte  delle  Autorita'
vigilanti, delle modifiche statutarie proposte;
  Vista  la nota prot. n. 577/08 del 26 novembre 2008 con la quale il
Presidente   della   SIAE  ha  trasmesso  gli  interventi  correttivi
richiesti  dalle  Amministrazioni vigilanti apportati, al testo delle
modifiche statutarie gia' approvato dall'Assemblea della SIAE in data
27  marzo  2008, dall'Assemblea degli associati nella riunione del 26
novembre  2008,  su  proposta del Consiglio di Amministrazione del 28
ottobre 2008;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  approvare  le modifiche statutarie
adottate dall'Assemblea degli associati della SIAE nella riunione del
27  marzo  2008,  su proposta del Consiglio di Amministrazione del 13
marzo  2008,  unitamente  agli  interventi  correttivi  delle  stesse
deliberati  dalla Assemblea degli associati della SIAE nella riunione
del  26  novembre  2008, su proposta del Consiglio di Amministrazione
del 28 ottobre 2008;
  Su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                              Decreta:


                               Art. 1.


  1.  Sono  approvate le modifiche statutarie adottate dall'Assemblea
degli  associati  della  SIAE  nella  riunione  del 27 marzo 2008, su
proposta   del  Consiglio  di  Amministrazione  del  13  marzo  2008,
unitamente  agli  interventi correttivi delle stesse deliberati dalla
Assemblea  degli  associati della SIAE nella riunione del 26 novembre
2008,  su  proposta  del  Consiglio di amministrazione del 28 ottobre
2008.
   Dato a Roma, 11 dicembre 2008

                          p. Il Presidente
                     del Consiglio dei Ministri
                                Letta

                       Il Ministro per i beni
                      e le attivita' culturali
                                Bondi

                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti
                                                             Allegato

Modifiche allo Statuto SIAE (approvato con decreto del Ministro per i
   beni  e  le  attivita'  culturali  di  concerto  con  il  Ministro
   dell'economia   e   finanze   del   3  dicembre  2002)  deliberate
   dall'Assemblea nella riunione del 27 marzo 2008, integrate con gli
   interventi  correttivi  adottati dall'Assemblea nella riunione del
   26 novembre 2008

   Art.  1,  comma  1:  dopo le parole "ente pubblico" e' inserita la
seguente: "economico";
   Art. 1, comma 2, lett. g): soppressa;
   Art.  2,  comma 1: l'espressione "a condizioni di reciprocita' per
quanto  concerne  le  iscrizioni  presso  le  societa' consorelle" e'
soppressa;
   Art.  2,  comma  4: le parole "quattro anni" sono sostituite dalle
seguenti:  "un  anno" e l'espressione "di quadriennio in quadriennio"
e' sostituita dalla seguente: "di anno in anno";
   Art.  2,  comma  4,  lett. b): la parola "sei" e' sostituita dalla
seguente: "tre" e l'espressione "del quadriennio" e' sostituita dalla
seguente: "dell'anno";
   Art.  2,  comma  4,  lett.  f): l'espressione "ai quattro anni" e'
sostituita dalla seguente: "ad un anno";
   Art.  5,  comma  1,  lett.  e):  e'  sostituita dalla seguente "e)
approva  e modifica, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei
componenti,  lo  statuto,  il  regolamento generale ed il regolamento
elettorale;  in  materia  di attivita' solidaristiche in favore degli
autori,  di  cui  al  successivo art. 20, approva, con la maggioranza
qualificata dei due terzi dei componenti, il regolamento del Fondo di
solidarieta', e le relative modificazioni; in caso di costituzione di
una  Fondazione  con distinta personalita' giuridica, approva, con la
maggioranza  qualificata  dei  due  terzi dei componenti, il relativo
atto costitutivo e lo statuto";
   Art.   5,   comma   1,  lett.  g):  dopo  l'espressione  "bilancio
preventivo"  e'  inserita la parola "economico"; l'espressione "conto
consuntivo" e' sostituita da "bilancio di esercizio";
   Art.  6,  comma  1:  l'espressione  "ai sensi dell'art. 13 comma 1
lett.  b)  del  decreto  legislativo  29  ottobre  1999  n.  419"  e'
sostituita dalla seguente "dall'autorita' di vigilanza";
   Art. 7, comma 1, lett. b): le parole "redige e" sono soppresse;
   Art.  7,  comma  1,  lett.  c):  e' sostituita dalla seguente: "c)
propone  all'approvazione  dell'Assemblea  le modifiche statutarie, i
regolamenti e gli atti indicati nell'art. 5, comma 1; "
   Art.  7,  comma  1,  lett.  d):  e' sostituita dalla seguente: "d)
propone annualmente all'Assemblea il bilancio preventivo economico ed
il bilancio di esercizio";
   Art.  7,  comma  2:  l'espressione "sottopone all'approvazione del
Ministro  vigilante.  Invia i criteri " e' sostituita dalla seguente:
"invia";
   Art.  8:  e'  sostituito  dal  seguente "1. Previa designazione da
parte  dell'Assemblea,  il  presidente  e'  nominato  con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  di concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze";
   Art.   10,   comma   2:   l'espressione   "dal   regolamento   per
l'organizzazione  e  il  funzionamento" e' sostituita dalla seguente:
"dai regolamenti interni";
   Art.  14, comma 4: l'inciso ", nel rispetto dei principi di cui al
decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, ed in particolare ai
criteri  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del  medesimo decreto," e'
soppresso;
   Art.  16:  e' sostituito dal seguente "1. Il Ministro per i beni e
le attivita' culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del
Consiglio  dei  Ministri, la vigilanza sulla Societa'. L'attivita' di
vigilanza  e'  svolta  sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, per le materie di sua specifica competenza.";
   Art. 19, comma 1.: la parola "finanziario" e' soppressa;
   Art.  19,  comma  2.:  dopo l'espressione "bilancio preventivo" e'
inserita  la  parola  "economico";  le parole "conto consuntivo" sono
sostituite dalle seguenti: "bilancio di esercizio";
   Art. 19, comma 3.: le parole "bilancio consuntivo" sono sostituite
dalle   seguenti:  "bilancio  di  esercizio";  le  parole  "ai  sensi
dell'art.  13  del  decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419," sono
soppresse;  dopo  l'espressione  "bilancio preventivo" e' inserita la
parola "economico";
   Art. 20: e' sostituito dal seguente:
   "Art. 20 - Attivita' solidaristiche per gli autori
   1.  La  Societa'  promuove  forme  di  solidarieta' a favore degli
autori.
   2.  Gli  associati  devono  contribuire alle forme di solidarieta'
nella  misura  del  4%  dei  diritti  d'autore  ovvero del 2% per gli
editori,  concessionari e produttori, i quali non possono beneficiare
delle prestazioni solidaristiche.
   3.  Le  attivita'  solidaristiche  a  favore  degli associati sono
effettuate  attraverso  un  Fondo  costituito  dalla Societa' e dalla
stessa  gestito  per  conto  degli  associati,  il cui funzionamento,
nonche' i criteri e le modalita' di erogazione delle prestazioni sono
disciplinati  con  apposito regolamento da trasmettere alle Autorita'
di  vigilanza,  ovvero  costituendo  per  le  suddette  finalita' una
Fondazione  con  distinta personalita' giuridica di cui al successivo
art. 20-bis."
   dopo l'art. 20 viene inserito il seguente articolo:
   "Art.  20  bis  -  Costituzione  della  Fondazione  con  finalita'
solidaristiche
   1.  Ove la Societa' proceda alla istituzione di una Fondazione con
distinta  personalita'  giuridica  per  la  gestione delle iniziative
solidaristiche  a favore degli autori, la Societa' stessa ne delibera
l'atto  costitutivo  e  lo  Statuto  da trasmettere alle Autorita' di
vigilanza per il relativo parere.
   2.  La  Societa',  conferisce  alla  Fondazione  l'interezza delle
partite   attive   e  passive  iscritte  nella  propria  contabilita'
separata, ivi comprese le risorse finanziarie che ne costituiscono la
dotazione patrimoniale iniziale, previa acquisizione di una relazione
del  Collegio  dei  Revisori  che  attesti  la  congruita'  di quanto
trasferito.
   3. La Societa', provvede a riscuotere dagli associati i contributi
di  cui  all'art.  20, comma 2, ed a riversarli alla Fondazione quale
destinataria di essi.
   4.  Il  funzionamento della Fondazione deve garantire l'equilibrio
economico-finanziario  di  lungo  periodo  anche  attraverso apposite
riserve  alimentate  dalla  dotazione  patrimoniale  iniziale,  dalle
contribuzioni  annuali,  dai proventi degli investimenti realizzati e
dagli altri introiti che potranno affluire nel corso delle gestioni.
   5.  Le  risorse  economiche  e  finanziarie  della Fondazione sono
impiegate  esclusivamente per far fronte alle obbligazioni presenti e
future,  nell'ambito  delle  finalita'  solidaristiche,  fatto  salvo
quanto necessario al funzionamento della struttura.
   6.  La Societa' fornisce servizi amministrativi e/o logistici alla
Fondazione  sulla base di quanto stabilito dalle parti in un apposito
accordo."
   Art. 21, comma 2.: dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "3. La
Societa',  mediante un apposito protocollo di intesa con il Ministero
per  i  beni  e  le  attivita' culturali, promuove studi e iniziative
volti ad incentivare la creativita' di giovani autori.";
   Art.  23,  comma  3.:  e'  sostituito  dal  seguente "3. Fino alla
adozione   di   nuove   deliberazioni   in   materia   di   attivita'
solidaristiche a favore degli autori a norma dell'art. 20 o dell'art.
20-bis,  il Fondo di Solidarieta' continuera' ad operare in base alla
previgente disciplina."


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